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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . L ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ha il compito di provvedere all ' acquisto , alla gestione , alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari , con le loro pertinenze di beni mobiliari , nonché di aziende industriali e commerciali , nell ' interesse o d ' incarico dello Stato . L ' Ente ha personalità giuridica . Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni , da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze , sul bilancio del Ministero stesso . Per l ' assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio , l ' Ente si avvale dell ' Avvocatura dello Stato . L ' Ente potrà inoltre , con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze , contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all ' uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività . L ' Ente ha la sua sede legale in Roma , temporaneamente trasferita a San Pellegrino Terme . Art . 2 . L 'E.G.E.L.I . compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini . Art . 3 . Sono organi dell ' Ente : il Presidente , il Consiglio di Amministrazione , la Giunta esecutiva . Art . 4 . Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze , per un triennio , e può essere confermato . Egli è a capo dell ' Amministrazione dell ' Ente ed ha la legale rappresentanza dell ' Ente stesso . Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva , e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi . Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti . In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica . Art . 5 . Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente . Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento . Art . 6 . Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè : - 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze ; - 1 consigliere scelto tra i funzionari dell ' Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l ' Esercizio del Credito ; - 1 consigliere in rappresentanza dell ' Ispettorato per demografia e razza ; - 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano , Ministro segretario di Stato ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Agricoltura e le Foreste ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Economia corporativa . I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa . Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione . Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario . Art . 7 . Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell ' Ente . Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze , per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico , a qualsiasi titolo , di attività e di quiescenza del personale . Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi . Per la validità delle deliberazioni occorre l ' intervento di almeno 5 componenti . Art . 8 . Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva , determinandone le attribuzioni e i poteri . La Giunta è composta di tre membri fra i quali il Presidente . Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione . La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente , il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti . Art . 9 . La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa . Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni : a ) sulla formazione del bilancio ; b ) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell ' Ente ad Istituti od a privati . Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva . Art . 10 . Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario . Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell ' art . 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente . Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente , il Segretario del Consiglio di amministrazione può , con l ' autorizzazione del Presidente , rilasciare copia od estratti . Art . 11 . Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti , nominati con decreto del Ministro delle Finanze . Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti . La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi . I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati . Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci . I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell ' Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto : assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali , in quanto applicabili . Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell ' Ente . Art . 12 . L ' esercizio finanziario dell ' Ente si riferisce all ' anno solare . Entro il 31 marzo di ogni anno , il Consiglio di amministrazione sottopone all ' approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell ' Ente , accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta . Art . 13 . I proventi della gestione dei beni di proprietà dell ' Ente , gli oneri dell ' esercizio e le spese generali di amministrazione , sono registrate nel conto spese e proventi . Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l ' approvazione del bilancio . I proventi dei beni di cui l ' Ente ha la gestione nell ' interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni , sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni . Art . 14 . La qualità di funzionario o impiegato dell ' Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l ' esercizio di qualsiasi professione , commercio o industria . I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione , di liquidatori o sindaci di società , salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione . Art . 15 . È fatto divieto ai consiglieri di amministrazione , ai sindaci , ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell ' Ente di acquistare beni dell ' Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura , dirette o indirette con l ' Ente , ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell ' Ente . I funzionari e gli impiegati dell ' Ente sono obbligati al segreto d ' ufficio . Art . 16 . L ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario , all ' Amministrazione dello Stato ; per la notificazione ad istanza dell ' Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie , come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni , nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell ' interesse dell ' Ente , si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato . Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell ' Ente alle amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario , riguarda esclusivamente i redditi propri dell ' Ente . Le tasse di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotte come segue : a ) alla aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L . 5.000; b ) alla aliquota fissa del 10% oltre il valore di L . 5.000 . La tassa di trascrizione , i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di alienazione dei beni attribuiti all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell ' ordinario ammontare , quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli . Art . 17 . Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze , per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro . Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , sono registrati e trascritti con la tassa di L . 40 ai sensi dell ' art . 13 del decreto legge 19 agosto 1943 , n . 737 . I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto . Mussolini Il Ministro delle Finanze : Pellegrini V.Il Guardasigilli : Pisenti