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ProsaGiuridica ,
1 . Le società o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica a termini dell ’ art . 1 D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , devono presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile . Alla domanda , che deve contenere l ’ indicazione del domicilio del richiedente , debbono allegarsi : a ) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire ; b ) un progetto sommario di massima della bonifica ; c ) i documenti atti a dimostrare l ’ idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere . L ’ Ufficio del genio civile , accertata la regolarità degli atti , cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi . 2 . Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici o il Magistrato alle acque per le opere da farsi nel suo compartimento , dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti , determinandone le modalità . Compiute le pubblicazioni il ministro dei lavori pubblici , sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico - forestali e per le bonifiche , decide sull ’ ammissibilità della domanda e fissa il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi . All ’ esame dei progetti esecutivi ed alla istruttoria sulla concessione si provvede con le norme degli artt . 1 e 2 del D.L. 26 gennaio 1919 , n . 86 . 3 . Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori , purché corredate dei documenti prescritti . Sono concorrenti le domande che riflettono la bonifica di uno stesso comprensorio o di una parte di esso . Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del 1° comma del precedente articolo , il ministro , sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico - forestali e per le bonifiche , decide quale domanda sia da preferire , tenendo conto dell ’ estensione rispettiva del territorio che i richiedenti si propongono di bonificare , della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento di quella idraulica , della miglior rispondenza delle opere proposte dall ’ uno od altro concorrente agli scopi della bonifica o ad altri interessi pubblici , nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell ’ opera , derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente , sia dall ’ attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti . A parità di tutte le dette condizioni di preferenza , vale il criterio della priorità di presentazione della domanda . 4 . Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il Consorzio fra i proprietari interessati nessuna decisione sulle domande delle società e imprenditori potrà essere presa se non dopo trascorso il termine di tre mesi entro il quale può dal Consorzio stesso essere esercitato il diritto di prelazione di cui all ’ art . 1 del D.L. 8 agosto 1918 , n . 1236 . Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda a sensi del precedente art . 1 . 5 . Salva l ’ eventuale attribuzione della quota supplementare di concorso , di cui all ’ art . 4 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , i contributi dei proprietari , come quelli dello Stato e degli enti locali , sono fissati sulla base della spesa prevista nel progetto esecutivo approvato , aumentata della percentuale di legge , e sono invariabili qualunque sia per risultare l ’ effettivo costo dell ’ opera concessa . 6 . Il Ministero dei lavori pubblici può , dopo l ’ approvazione di ciascun collaudo parziale , restituire una quota del deposito cauzionale di cui all ’ art . 1 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , in proporzione dell ’ importo di ciascun lotto collaudato . 7 . Il personale tecnico adibito dal concessionario alla sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione può elevare i verbali di accertamento delle contravvenzioni , purché presti giuramento innanzi al competente ingegnere capo del genio civile o innanzi al sindaco del Comune ove il personale risiede . 8 . A partire dal 1° gennaio successivo all ’ approvazione del collaudo finale delle opere concesse , la manutenzione delle opere eseguite è assunta dal Consorzio di manutenzione o dallo Stato , qualora si verifichino le condizioni previste dall ’ art . 23 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 . 9 . Le stime di cui agli artt . 3 , 4 e 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1265 , sono redatte sulla base di perizie precedenti o di recenti contratti di compravendita o di affitto riguardanti i fondi compresi nel perimetro od altri fondi ritenuti in condizioni analoghe , ovvero , per quanto riguarda i terreni , mediante stime campionarie da applicarsi a tutti quelli in consimili condizioni fisiche o di fertilità . In mancanza di dati attendibili , si fa ricorso a criteri generali desunti dai prezzi correnti e dal reddito più comune delle varie specie di immobili . Nella determinazione della plus - valenza conseguita per effetto della bonifica non si tien conto del valore dei miglioramenti compiuti dai proprietari od affittuari successivamente alla prima stima e comunque delle variazioni nel valore dei fondi dipendenti da cause estranee alla bonifica . Le prime stime tengono luogo della determinazione del valore iniziale delle terre da bonificare , richiesta dall ’ art . 33 della L . 13 luglio 1911 , n . 774 . 10 . Le opere da eseguire per la bonifica agraria , ai sensi dell ’ art . 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , sono determinate da apposito commissario nominato a norma dell ’ art . 7 del D.L. 2 settembre 1917 , n . 1597 . La proposta di bonificamento agrario presentata dal commissario tien luogo di quella prescritta dall ’ art . 33 della L . 13 luglio 1911 , n . 774 , e viene pubblicata , secondo le modalità e i termini che sono stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici , il quale anticipa la spesa delle pubblicazioni . Sui reclami e controproposte presentate in tempo utile dagli interessati decide definitivamente il Ministero di agricoltura . 11 . Il decreto che assegna i termini per l ’ esecuzione della bonifica agraria a norma dell ’ art . 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , è notificato ai vari proprietari interessati iscritti nei ruoli catastali o in difetto in quelli dell ’ imposta fondiaria . Il concessionario delle opere di bonifica idraulica , potrà essere autorizzato a sostituirsi anche ai proprietari , i quali , pur avendo iniziate le opere di bonificamento agrario , le conducano in modo da far ritenere che non possano compierle in tempo utile . 12 . Quando i terreni soggetti a bonifica agraria siano ceduti in fitto al concessionario delle opere di bonifica a sensi del 2° comma dell ’ art . 5 i contratti di affitto preesistenti cessano di diritto con lo spirare dell ’ annata agraria in corso od anche prima , se venga a scadere il termine per il quale l ’ affitto fu convenuto . 13 . Quando i proprietari degli immobili soggetti a bonifica agraria intendano partecipare all ’ intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale , l ’ assuntore della bonifica , se è una persona singola , ha diritto di stabilire se la nuova società debba essere a nome collettivo o in accomandita . Se invece è una società , il proprietario vi partecipa come nuovo socio ed è soggetto alla disposizione dell ’ art . 78 del Codice di commercio ( ora 2269 cod . civ . ) . Trattandosi di società in accomandita il proprietario vi entra come socio accomandante . 14 . Il Collegio arbitrale di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 è composto di tre membri , nominati uno dal Ministero per l ’ agricoltura e gli altri due rispettivamente dal concessionario della bonifica e dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica . Tanto per tale Collegio quanto per gli altri previsti dall ’ art . 4 e dal penultimo comma dell ’ art . 5 del citato decreto luogotenenziale , il presidente dalla Corte d ’ appello nomina l ’ arbitro in rappresentanza dei proprietari , quando non esista il consorzio di manutenzione , ovvero quando i proprietari stessi non si accordino sulla scelta di un unico arbitro . Della costituzione dei collegi di cui agli artt . 3 , 4 e 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , viene data notizia al pubblico a cura del presidente dei collegi stessi e con un manifesto da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali e in uno almeno dei giornali della Provincia , fissando un termine entro il quale ciascun proprietario di fondi compresi nel perimetro può presentare le sue osservazioni . Gli accertamenti dei collegi non sono vincolati da formalità di procedura . 15 . Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed imprenditori di cui alla presente legge tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 16 . Alle concessioni di opere idrauliche o idraulico - forestali di cui all ’ art . 3 del D . L . 26 gennaio 1919 , n . 86 si applicano le disposizioni dell ’ art . 2 del decreto stesso . Alla concessione di dette opere a Società o singoli imprenditori sono pure estese , in quanto siano applicabili , le disposizioni dei precedenti articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . 8 e 15 nonché quelle dell ’ art . 1 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 . 17 . La somma da pagarsi annualmente per contributo dello Stato nella spesa delle bonifiche date in concessione ai sensi dell ’ art . 2 della L . 20 giugno 1912 , n . 712 e dell ’ art . 1 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 sarà stanziata in un unico capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici , nella misura che , secondo il bisogno , verrà determinata , in sede di bilancio , per ciascun esercizio finanziario . 18 . Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ( G . U . 7 aprile 1919 , n . 83 ) e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge .