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ProsaGiuridica ,
TITOLO I SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE O PROVINCIALE CAPO I : AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE 1 . La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è legalmente rappresentata dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti . Il suo personale fa parte di quello dell ’ amministrazione generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . Il consiglio permanente d ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e la commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale . L ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti estende le sue funzioni alla sezione medesima . 2 . La sezione di credito ha la gestione dei prestiti concessi e di quelli da concedere mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale ed ha il servizio delle relative cartelle . 3 . In relazione al secondo comma dell ’ art . 6 della parte seconda , del libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 543 , non più tardi del 30 settembre di ogni anno , l ’ amministrazione presenta al Ministro del tesoro la situazione finanziaria della sezione alla fine dell ’ anno solare precedente , desunta dalle risultanze del rendiconto che , come per le altre gestioni , è tenuta a presentare annualmente con apposita relazione alla commissione parlamentale di vigilanza . CAPO II : SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 4 . Nel mese di novembre di ogni anno l ’ amministratore generale sottopone alle deliberazioni del consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti il bilancio di previsione delle spese di amministrazione della sezione di credito per l ’ anno successivo . 5 . Gli stipendi degli impiegati della sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono rimborsati al tesoro dello Stato dalla sezione stessa mediante versamento della corrispondente annualità stanziata nel rispettivo bilancio . In detto bilancio è pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al tesoro per aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati predetti e per concorso nella spesa relativa al servizio della sezione autonoma presso altri uffici . 6 II bilancio di previsione delle spese di amministrazione , corredato della deliberazione del consiglio permanente , è presentato entro il mese di novembre alla commissione parlamentare di vigilanza ; e quindi coll ’ avvviso di essa viene rimesso all ’ approvazione del Ministro del tesoro . Il decreto ministeriale di approvazione è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti . 7 . Il conto consuntivo delle spese di amministrazione , compreso nel rendiconto generale dell ’ esercizio , è sottoposto alle deliberazioni del consiglio permanente entro il mese di maggio dell ’ anno successivo all ’ esercizio e trasmesso alla commissione parlamentare di vigilanza con le deliberazioni del consiglio medesimo . 8 . Allorché dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino , sulle somme stanziate nel bilancio , dei residui non impegnati , questi vengono annullati . Le somme impegnate si trasportano al nuovo esercizio . 9 . La ragioneria della sezione autonoma di credito tiene separate scritture , con le quali segue il movimento delle ragioni di debito e di credito per tutte le operazioni della sezione stessa e tiene in particolare evidenza la situazione del conto corrente tra la Cassa dei depositi e prestiti e la sezione autonoma di credito , la situazione del fondo di riserva e quella delle cartelle in circolazione e dei mutui vigenti . Tiene lo scadenziere e il prontuario generale delle delegazioni rilasciate sugli agenti della riscossione , nonché il conto corrente di ciascun prestito . Tiene la contabilità , regolata per mese e distinta per scadenza dei pagamenti degli interessi sui titoli di credito e del rimborso del capitale . Prepara il bilancio di previsione delle spese di amministrazione , le situazioni contabili e il rendiconto consuntivo annuale della gestione . CAPO III : PRESTITI DELLA SEZIONE DI CREDITO 10 . Ai prestiti della sezione autonoma di credito comunale e provinciale , ai quali si riferisce l ’ art . 1 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 , da farsi mediante emissione di cartelle , nei casi , alle condizioni e per gli usi contemplati dall ’ articolo stesso e dal successivo , sono applicabili le disposizioni vigenti per i prestiti sulla Cassa dei depositi e prestiti , salvo il disposto dei seguenti artt . 11 e 12 . 11 . L ’ ente mutuatario deve , senza sconto , corrispondere alla sezione di credito ratealmente , in analogia a quanto è disposto per i prestiti della Cassa dei depositi e prestiti , e rilasciando all ’ uopo le prescritte delegazioni , l ’ annualità necessaria per ammortizzare il mutuo nel periodo di anni per il quale venne concesso , aumentata detta annualità , a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dal servizio dei prestiti , della provvigione stabilita dall ’ art . 7 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 . Le somme che , dopo trascorso interamente l ’ anno successivo a quello in cui è principiato l ’ ammortamento dei prestiti in cartelle per dimissione di debiti , rimangono disponibili sul ricavato dall ’ alienazione delle cartelle , divengono infruttifere . Per i prestiti da concedersi per esecuzione di opere è esteso ad un quinquennio , a cominciare dall ’ anno in cui è principiato l ’ ammortamento , il periodo durante il quale sono fruttifere le somme ricavate dall ’ alienazione delle cartelle . È autorizzata la sezione di credito ad intestare al proprio nome le cartelle corrispondenti alla parte del prestito che non sia subito somministrata e per la quale dovrà rimborsare gli interessi al mutuatario . 12 . Dal conto corrente , di cui all ’ art . 3 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 , potranno essere prelevati i fondi necessari per il pagamento dei prestiti che si somministrano prima dell ’ alienazione delle rispettive cartelle . 13 ( ) . CAPO IV : CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E OPERAZIONI SULLE MEDESIME § 1 . Emissione e circolazione delle cartelle e loro collocamento . 14 . L ’ emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale ha luogo in corrispondenza alla concessione dei prestiti e per un valore nominale eguale all ’ ammontare dei prestiti stessi . La decorrenza degli interessi delle cartelle coincide colla decorrenza dell ’ ammortamento dei prestiti . Quando però l ’ ammortamento del prestito sia già incominciato , la sezione può emettere le cartelle con decorrenza posteriore a quella portata dalle annualità ; in tal caso , per le quote di capitale comprese nelle annualità scadute , sarà nel prossimo sorteggio estratta in più una quantità di cartelle sufficienti a mettere in perfetta corrispondenza il rimborso delle cartelle con l ’ ammortamento dei mutui , regolando le dipendenti ragioni di debito e credito con l ’ ente mutuatario . 15 . Le cartelle ordinarie 4 per cento hanno una propria numerazione continuativa e sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore o da titoli nominativi , e questi possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle . Finché non saranno emessi i titoli nominativi ne faranno le veci le dichiarazioni provvisorie , sulle quali si possono eseguire tutte le operazioni ammesse per i titoli nominativi . I titoli al portatore 4 per cento sono da una cartella , da 5 e da 25 cartelle e hanno essi pure una numerazione progressiva propria , distinta per serie . Le dichiarazioni provvisorie hanno pure una numerazione progressiva propria . Tanto i titoli al portatore quanto quelli nominativi , o in loro vece le dichiarazioni provvisorie , portano l ’ indicazione dei numeri delle cartelle che rappresentano . 16 . Le cartelle ordinarie 3,75 per cento sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore unitari e da titoli comprendenti 5 o 10 cartelle , e le cartelle speciali 3,75 per cento sono rappresentate da titoli al portatore unitari e da titoli comprendenti 5 , 20 o 40 cartelle . In luogo dei titoli al portatore 3,75 per cento , ordinari o speciali , possono essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli . I titoli al portatore 3,75 per cento hanno una numerazione progressiva distinta per ciascuna categoria di cartelle , ordinarie o speciali , e per serie ; i certificati nominativi hanno pure una numerazione progressiva propria , distinta per ognuna delle due categorie di cartelle , e portano l ’ indicazione dei numeri e della serie dei titoli che rappresentano . 17 . I titoli al portatore , i certificati nominativi e le dichiarazioni provvisorie sono stampati su carta filigranata a spese della sezione di credito . I titoli al portatore sono stampati dall ’ officina governativa delle carte valori e sono ricevuti e custoditi dal tesoriere centrale , cassiere della Cassa depositi e prestiti . Le matrici dei titoli al portatore emessi sono conservate dalla sezione , rilegate in volumi . I certificati nominativi e le dichiarazioni provvisorie sono custoditi dall ’ economo della Cassa depositi e prestiti . La forma , le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi sono determinati con regio decreto promosso dal Ministro del tesoro . Tanto i titoli al portatore che quelli nominativi sono muniti del timbro a secco e del bollo demaniale . A ciascun titolo al portatore sono unite 40 cedole per il pagamento a semestre maturato degli interessi . Quando le cedole siano esaurite , la sezione di credito ha facoltà di rinnovare il titolo o di aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole . I certificati e le dichiarazioni provvisorie contengono una tabella a caselle semestrali per segnarvi i pagamenti delle singole rate di interessi , e vari compartimenti per le riduzioni . Esaurite le caselle o i compartimenti , la sezione può rinnovare i certificati e le dichiarazioni provvisorie o aggiungervi un foglio con altre caselle o compartimenti . I titoli sono firmati dal direttore generale della Cassa o per esso dall ’ ispettore generale o , per speciale delegazione , dal capo di divisione che dirige la sezione di credito . Portano inoltre la firma del direttore della ragioneria e del rappresentante l ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti . È in facoltà dell ’ amministrazione , sentito l ’ ufficio di riscontro , di far munire i titoli delle firme a stampa , impresse con marchio a fac - simile . La sezione di credito tiene i registri di iscrizione dei titoli ; un duplicato dei medesimi è depositato presso la Corte dei conti . 18 . Per le iscrizioni vincolate di usufrutto si rilascia , oltre al certificato di nuda proprietà , un certificato di usufrutto avente la forma , le leggende e i segni caratteristici eguali al certificato emesso per la nuda proprietà , ma portante l ’ indicazione , nella prima pagina , di certificato di usufrutto . Nel certificato di nuda proprietà , devono essere annullati i compartimenti relativi al pagamento degli interessi semestrali , e nella prima pagina deve essere posta la indicazione di certificato per la proprietà . 19 . La somministrazione dei prestiti ha luogo di regola mediante pagamento in contanti , provvedendosi dalla sezione di credito al collocamento delle cartelle all ’ atto stesso della loro emissione , osservate le norme contenute nel R . D . di cui al primo capoverso dell ’ art . 2 , parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 . Eccezionalmente , e dietro autorizzazione del Ministro del tesoro può essere fatta anche mediante consegna delle cartelle al valore nominale . § 2 . Operazioni sulle iscrizioni e sui relativi titoli rappresentativi delle cartelle di credito . 20 . Sono applicabili al servizio dei titoli di credito comunale e provinciale le norme regolamentari stabilite per i titoli di debito pubblico , in quanto non sia provveduto specificamente col presente regolamento ed in quanto la diversa natura degli uni e degli altri lo permetta . 21 . I titoli al portatore possono essere tramutati in titoli nominativi per un numero indefinito di cartelle sopra semplice domanda degli interessati . I titoli nominativi si emettono al nome di una sola persona o società o di un solo stabilimento od ente morale legalmente costituito . Possono però iscriversi al nome di più minori o di più amministrati , sempre che una sia la tutela , la curatela o l ’ amministrazione ; come pure possono iscriversi al nome della massa dei creditori del fallito , o degli aventi diritto ad una determinata successione , al nome di più eredi o donatari indivisi , o della prole nascitura da determinata persona , a condizione che sia indicata la provenienza dei titoli e sia specificato a chi i medesimi debbano devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga . L ’ intestazione dei titolo nominativo deve contenere il nome e cognome , il nome del padre e il domicilio del titolare , e tutte le altre indicazioni che siano opportune per meglio identificare la persona e lo stato giuridico di esso titolare . 22 . I titoli nominativi possono , semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti , essere sottoposti a vincolo o ad ipoteca e trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione di ente morale , società , ecc . , oppure tramutarsi al portatore a richiesta del titolare od altri aventi ragione . In quest ’ ultimo caso si fa luogo alla emissione di titoli al portatore per i medesimi numeri di iscrizione delle cartelle . Non sono ammesse riunioni o divisioni dei titoli al portatore . 23 . È ammessa la cessione dei titoli nominativi fatta per atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo , o per scrittura privata autenticata a termini dell ’ art . 1323 del codice civile ( 2-bis ) , o per dichiarazione di cessione fatta a tergo del titolo dal solo titolare iscritto , con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio . L ’ ufficiale che roga l ’ atto di cessione od eseguisce l ’ autenticazione delle firme deve certificare anche la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari . Ove i titoli dalla loro intestazione o dai documenti esibiti risultino spettare a persone incapaci , a società od enti morali , la traslazione o il tramutamento al portatore dei titoli stessi non potrà aver luogo se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte , secondo i casi , dalle leggi , dai regolamenti o dagli statuti . 24 . La traslazione o il tramutamento al portatore dei titoli nominativi si esegue su domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante o dei suoi aventi causa , corredata dei titoli di credito e dei documenti necessari per giustificare la domanda stessa , nonché la identità personale e la qualità dei richiedenti . Dette operazioni possono essere eseguite anche in base alla sola domanda ; ma in tal caso questa deve essere autenticata a termini dell ’ art . 1323 del codice civile ( 2-bis ) , e il notaio deve anche accertare la identità e la capacità giuridica dei richiedenti . La cessione dei titoli nominativi o la delegazione al ritiro dei nuovi titoli non possono essere fatte a favore del notaio rogante o dell ’ ufficiale che autentica la firma dei cedenti o degli istanti . 25 . In caso di morte del titolare del titolo nominativo , la traslazione di questo agli eredi o legatari ha luogo su domanda corredata dei documenti che giustificano la successione nei modi stabiliti dall ’ art . 2 dell ’ allegato D alla L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , nonché di un ’ attestazione comprovante il pagamento della relativa tassa di successione , da rilasciarsi dall ’ ufficio del registro competente ai termini dell ’ art . 21 della L . 23 aprile 1911 , n . 509 . Quando si tratti di titoli il cui valore capitale non sia superiore a lire duemila , in luogo del titolo legale , quale è richiesto dal succitato art . 2 dell ’ allegato D alla L . 11 agosto 1870 , l ’ amministrazione potrà ammettere la prova diretta della successione col deposito presso di essa dell ’ atto di morte , del testamento , se esista , e di un atto giudiziale di notorietà , il quale deve essere formato innanzi al pretore del luogo in cui è aperta la successione , sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei , a norma di legge . Per le successioni testamentarie , nell ’ atto di notorietà dovrà essere dichiarato che il testamento che si presenta è l ’ ultimo , incontestato e valido , e che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi sono altri eredi necessari , ai quali la legge riservi una quota ereditaria . Per le successioni ab intestato , dovrà essere dichiarato che non esistono disposizioni testamentarie e indicato quali siano le persone chiamate alla successione intestata del titolare del titolo nominativo . § 3 . Delle opposizioni . 26 . Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione , sequestro od esecuzione forzata che in caso : a ) di perdita o smarrimento del titolo d ’ iscrizione ; b ) di controversie sul diritto a succedere ; c ) di fallimento del titolare ; d ) di esecuzione per effetto di ipoteca . Le opposizioni , i sequestri o altri impedimenti devono essere intimati , in questi casi in cui sono ammessi , esclusivamente alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , amministratrice della sezione autonoma di credito comunale e provinciale , e devono contenere sempre l ’ elezione ai domicilio in Roma . 27 . Nessun sequestro , impedimento od opposizione e ammesso sulle iscrizioni al portatore e la sezione di credito comunale e provinciale non riconosce altro proprietario dei titoli che le rappresentano , che il portatore dei medesimi . 28 . In caso di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo , il titolare o il suo legittimo rappresentante o il suo erede o legatario specifico , può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali di interesse ed il rilascio d ’ un nuovo titolo , presentandone domanda con firma debitamente autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio . Il legittimo rappresentante , l ’ erede o il legatario del titolare della iscrizione deve inoltre provare con documenti autentici il diritto che a lui compete sul titolo nominativo di cui dichiara la perdita o lo smarrimento . Uguale facoltà hanno : il cessionario , quando provi , con l ’ atto di cessione o con atto successivo , di aver avuto la tradizione del titolo , salvo che il cedente abbia dichiarato o dichiari di averlo egli stesso smarrito ; l ’ aggiudicatario per sentenza , quando provi , con documenti autentici di essere venuto legittimamente in possesso del titolo . Per i corpi morali e pubblici stabilimenti la firma del rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dalla competente autorità . Nella domanda devonsi indicare i semestri di interesse , maturati sul titolo e non riscossi , pei quali si chiede la sospensione , e deve sempre eleggersi domicilio in Roma . 29 . L ’ amministrazione , in seguito alla denunzia di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo , fa pubblicare apposito avviso per tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nelle borse di commercio , disponendo contemporaneamente per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere . La pubblicazione dell ’ avviso di perdita o di smarrimento del titolo d ’ iscrizione è fatta con dichiarazione che , trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti , si fa luogo a nuova iscrizione e alla spedizione del nuovo titolo . Tali pubblicazioni si fanno per elenchi mensili . 30 . Chi intende di fare opposizione alla nuova iscrizione e al rilascio d ’ un nuovo titolo in sostituzione di quello perduto o smarrito , deve : 1 ) notificare l ’ opposizione per atto di usciere a chi dichiarò la perdita o lo smarrimento del titolo , con elezione di domicilio in Roma ; 2 ) rimettere alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti l ’ atto di notificazione di cui sopra e il titolo dichiarato perduto o smarrito , allegati ad apposito memoriale . L ’ amministrazione , ricevuti i documenti di cui al n . 2 , sospende le pubblicazioni che ancora fossero da farsi e non procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o siasi pronunciata fra i medesimi decisione del giudice e sia questa passata in cosa giudicata . Se l ’ opposizione provenga non dal possessore del titolo , ma da chi pretenda solo aver ragioni sugli interessi , non si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare , ma compiute le medesime e trascorso il termine stabilito , non si procede ad operazione alcuna se non col consenso di tutti gli interessati od in forza di decisione del giudice passata in cosa giudicata . 31 . Gli uffici delle Camere di commercio sono tenuti a curare presso le rispettive borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di perdita o smarrimento loro inviati ed a trasmettere alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti la relativa attestazione entro 15 giorni da quello in cui essa ebbe luogo . 32 . Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti annulla la precedente iscrizione e ne fa una nuova , rilasciando il nuovo titolo . La nuova iscrizione porta la menzione del numero d ’ ordine di quella da cui deriva e del fatto dell ’ avvenuta perdita o smarrimento del corrispondente titolo . Contemporaneamente al rilascio del nuovo titolo l ’ amministrazione provvede al pagamento delle rate semestrali scadute rimaste in sospeso . Operata la nuova iscrizione ed emesso il relativo titolo , resta di niun valore il titolo precedente , benché regolarmente ceduto , e non sono più ammesse opposizioni . 33 . Se il titolo nominativo non sia stato smarrito , ma il titolare , o per esso chi altri abbia diritto a denunciarne lo smarrimento , ne sia stato indebitamente spossessato deve notificarsi alla persona che lo detenga regolare atto , per diffidarla a consegnare il titolo stesso entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione da farsi come appresso , e per avvertirla che , trascorso tale termine senza la consegna e senza regolari opposizioni , sarà proceduto a nuova iscrizione ed alla emissione di un nuovo corrispondente titolo . L ’ atto di diffida , con la relazione della eseguita notificazione , dovrà essere depositato presso l ’ amministrazione con apposita istanza a firma autenticata . In base a tale istanza l ’ amministrazione provvede come agli artt . 29 e 32 . 34 . Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in caso di fallimento , la opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali quanto per la traslazione o tramutamento delle iscrizioni , purché sia autorizzata con provvedimento del giudice competente . La decisione del giudice , nel caso di opposizione , deve essere presentata all ’ amministrazione , accompagnata da apposito ricorso nelle forme di legge , in conformità del disposto dell ’ art . 26 . 35 . Le opposizioni devono essere risolute dal giudice . Esse però possono anche revocarsi con atto pubblico notarile o giudiziale , o con atto privato debitamente autenticato nelle forme prescritte dall ’ art . 1323 del codice civile , od infine con semplice domanda munita di firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico . 36 . In caso di fallimento il giudice può ordinare l ’ alienazione totale del titolo nominativo o la sua traslazione a favore della massa dei creditori indivisamente o il tramutamento in titoli al portatore . Qualora i creditori non posseggano il titolo primitivo l ’ operazione è ordinata dal giudice sull ’ esibizione di una dichiarazione che si rilascia dalla sezione di credito per provare l ’ esistenza dell ’ iscrizione . La traslazione o il tramutamento non può eseguirsi se non dopo adempiute le formalità prescritte dai precedenti artt . 28 e 29 nei casi di perdita o smarrimento del titolo , e cioè sei mesi dopo la prima pubblicazione nel giornale ufficiale del regno , e quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del titolo . 37 . Durante il giudizio di espropriazione di cartelle nominative per effetto dell ’ ipoteca , il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate di interessi . La decisione del giudice per l ’ espropriazione deve , di norma , essere pronunziata sulla esibizione del titolo annotato dell ’ ipoteca . Quando il creditore non possegga il certificato , la decisione è pronunziata sopra una dichiarazione rilasciata dall ’ amministrazione attestante l ’ esistenza della iscrizione ipotecaria . CAPO V : SORTEGGI , RIMBORSO E ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE , LORO VERSAMENTO IN ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI 38 . Le cartelle di credito comunale e provinciale sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse . Il sorteggio ha luogo nei mesi di maggio e di novembre di ogni anno per le cartelle ordinarie 4 per cento , nel mese di ottobre per le cartelle ordinarie 3,75 per cento e nel mese di febbraio per le cartelle speciali 3,75 per cento . Le cartelle ordinarie 4 per cento sono rappresentate da schede e le schede sono racchiuse in urne . I titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie e speciali 3.75 per cento sono pure rappresentati da schede e le schede vengono racchiuse in urne distinte per tipo di cartelle e per serie di titoli . Il sorteggio per ciascun serie ha luogo in proporzione dei titoli emessi . Prima di procedere all ’ estrazione sono introdotte nelle urne le schede recanti i numeri dei titoli emessi dopo la precedente estrazione . 39 . Le estrazioni a sorte si eseguono in un locale aperto al pubblico presso la Cassa dei depositi e prestiti , alla presenza del direttore generale della Cassa stessa , del direttore capo della ragioneria della sezione di credito , o di un loro delegato , e del rappresentante l ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti , i quali stendono e sottoscrivono apposito processo verbale . Compiute le operazioni di sorteggio , le urne vengono chiuse e suggellate mediante tre differenti suggelli rispettivamente dai tre funzionari presenti all ’ operazione . Le stesse impronte di suggelli si applicano al processo verbale , affinché prima di principiare la successiva estrazione , si faccia la constatazione che le urne sono rimaste intatte . Quindici giorni prima dell ’ estrazione se ne da avviso al pubblico mediante apposita inserzione nella Gazzetta Ufficiale del regno ; i numeri sorteggiati sono pubblicati nella Gazzetta stessa . 40 . Il rimborso delle cartelle ordinarie 4 per cento ha luogo a cominciare dal primo giorno del semestre successivo a ciascuna estrazione : il rimborso delle cartelle ordinarie e speciali 3,75 por cento ha luogo a cominciare rispettivamente dal 1° gennaio e 1° aprile successivi a ciascuna estrazione . Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su semplice domanda sottoscritta dall ’ esibitore di essi mediante mandati da emettersi sulle sezioni di regia tesoreria provinciale e , all ’ occorrenza , anche sulla tesoreria centrale del regno . Il rimborso dei titoli nominativi si esegue su domanda scritta del titolare o del suo rappresentante o avente causa che giustifichi la sua qualità con i documenti richiesti dagli artt . 23 , 24 e 25 per le operazioni di trascrizione e di tramutamento . La firma del richiedente dev ’ essere autenticata da notaio , che deve anche accertare la identità e la capacità giuridica del richiedente medesimo . Non occorre però l ’ autenticazione delle firme sulle domande prodotte dai procuratori dei titolari o dai rappresentanti di enti o di società , quando la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso risultino dall ’ atto di procura o dalla deliberazione con la quale l ’ assemblea , il consiglio , o in generale l ’ organo competente abbia autorizzato l ’ operazione , oppure in altro modo risulti la qualità del richiedente e la facoltà ad esso conferita di riscuotere per conto del titolare l ’ importo dei titoli sorteggiati . Basta poi la sola domanda qualora con la stessa si dia incarico all ’ amministrazione di operare essa medesima , direttamente o per mezzo del contabile del portafoglio , il rinvestimento dell ’ intero capitale da rimborsare . I titoli al portatore devono essere muniti di tutte le cedole dei semestri d ’ interessi non ancora maturati , successivi a quello in cui ha avuto luogo la relativa estrazione ; altrimenti l ’ ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare . I rimborsi nel regno sono fatti in valuta avente corso legale . I rimborsi all ’ estero , per quei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento muniti del bollo di cui all ’ art . 17 della parte seconda , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , sono invece fatti in oro dalle casse e banche all ’ uopo autorizzate . 41 . I titoli al portatore rimborsati vengono distrutti mediante abbruciamento ; i titoli al portatore 4 per cento rimborsati in parte vengono pure distrutti e sostituiti con altri titoli per la parte di cartelle non sorteggiate . I titoli nominativi colpiti in parte da sorteggio vengono ridotti del capitale rimborsato ; e quelli che per effetto dei rimborsi rimangono estinti vengono annullati e conservati in atti . L ’ abbruciamento dei titoli al portatore viene eseguito in occasione della prima estrazione immediatamente successiva al loro rimborso , e nel processo verbale è fatto constare del numero e della serie dei titoli bruciati , nonché delle cedole annesse ai medesimi . 42 . L ’ ente mutuatario ha facoltà , osservato il disposto degli artt . 86 della parte prima e 7 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 , di estinguere completamente ed in ogni tempo il suo debito o di affrettarne soltanto l ’ estinzione . L ’ estinzione anticipata ha luogo mediante versamento in contanti o mediante restituzione di cartelle di credito al valore nominale , ma le singole anticipazioni devono corrispondere all ’ intero ammontare di una o più di tutte le delegazioni scontate al saggio di interesse delle cartelle . Sul capitale anticipato verrà calcolata la provvigione per un solo anno . Nel primo caso in corrispondenza alle somme anticipate si dovranno sorteggiare nella prima estrazione semestrale , in più della quota normale , tante cartelle quante al valore nominale equivalgano alla somma capitale anticipata ; nel secondo caso le cartelle vengono immediatamente annullate , e se ne effettua poi l ’ abbruciamento nell ’ occasione della prossima estrazione semestrale . Sullo scadenziere verranno detratte le delegazioni estinte anticipatamente , agli effetti del preciso accertamento delle quote di capitale da ammortizzarsi nelle singole estrazioni . Se nel sorteggio vengono compresi i numeri corrispondenti alle cartelle come sopra annullate , di essi non si tien conto agli effetti della quantità da estrarsi . Le cartelle , che allo scadere del periodo di ammortamento del prestito pel quale furono emesse non risultassero estratte , si dovranno ritenere come comprese nell ’ ultima delle estrazioni nelle quali sono state rappresentate nelle urne , e di conseguenza l ’ estrazione stessa avrà luogo per il rimanente numero di cartelle a compiere la quota di ammortamento . In tale estrazione e nelle susseguenti i numeri delle cartelle stesse che venissero sorteggiati , saranno considerati nulli o di niun effetto , nel modo stesso che si pratica dal debito pubblico per i titoli redimibili sorteggiati , già convertiti in rendita consolidata . CAPO VI : DEGLI INTERESSI SEMESTRALI 43 . Gli interessi sulle cartelle 4 per cento e sulle cartelle 3,75 per cento ordinarie scadono il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno ; gli interessi sulle cartelle 3,75 per cento speciali scadono il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno . Il loro pagamento si esegue : a ) nel regno : dalle sezioni di regia tesoreria provinciale e , all ’ occorrenza , anche dalla tesoreria centrale ; b b ) all ’ estero : dalle casse e banche all ’ uopo incaricate , per quei titoli al portatore , rappresentanti cartelle 3,75 per cento speciali , muniti del bollo di cui all ’ art . 17 della parte seconda , libro II , T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 . 44 . Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore viene eseguito , alle scadenze stabilite , verso consegna delle cedole semestrali scadute . I possessori delle cedole , per ottenere il pagamento , devono descriverle in apposita distinta ( da compilarsi separatamente per le cedole di ciascun tipo di cartelle ) sulla quale , insieme colla firma , devono apporre la data e l ’ indicazione del domicilio . Il pagamento delle rate semestrali di interessi sulle dichiarazioni provvisorie e sui certificati nominativi si fa agli esibitori delle dichiarazioni o dei certificati contro ricevuta stesa dai medesimi su appositi moduli di quietanza preparati dalla sezione di credito , portanti il timbro a secco dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti e rimessi alle casse sulle quali è assegnato il pagamento . All ’ atto del pagamento , nel compartimento della dichiarazione o del certificato , relativo alla rata pagata , viene impresso un bollo a calendario con la leggenda pagato , e con la indicazione della città dove ha luogo il pagamento . 45 . Il pagamento degli interessi semestrali sui titoli nominativi , quando sia sottoposto a speciali condizioni , annotate sui titoli e sulle relative iscrizioni , non può aver luogo senza che consti dell ’ adempimento delle condizioni medesime . Per gli interessi vincolati di usufrutto nessun pagamento può essere fatto sul titolo comprovante la nuda proprietà . 46 . Per il pagamento degli interessi sulle dichiarazioni provvisorie e sui certificati nominativi , la sezione di credito forma un ruolo generale delle iscrizioni , distintamente per ciascun tipo di cartelle . In corrispondenza ad esso forma inoltre tanti fogli di ruolo quante sono le iscrizioni e li spedisce alle casse presso le quali il pagamento si trova assegnato . I fogli di ruolo sono firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti , dal direttore capo della ragioneria della sezione di credito , o da chi per essi , e dal rappresentante l ’ ufficio di riscontro della Corte dei Conti , e contengono ciascuno un solo articolo di credito , indicante il numero d ’ iscrizione della dichiarazione o del certificato , la relativa intestazione , il capitale nominale , l ’ importo annuo e la rata semestrale da pagare , nonché uno spazio con apposite caselle per le riduzioni da farsi per effetto dei sorteggi . Sono riportate inoltre le speciali condizioni alle quali il pagamento sia eventualmente sottoposto , ed a tergo sono indicate le rate d ’ interessi per cui ciascun foglio deve servire , con appositi spazi di contro ad esse , nei quali le casse pagatrici debbono annotare la data del pagamento ed il nome e cognome del percipiente . 47 . Nei casi in cui per smarrimento del titolo nominativo , o per altre ragioni , il pagamento di qualche rata semestrale non si possa eseguire sulla presentazione alle casse pagatrici del titolo nominativo o della cedola del titolo al portatore , si farà luogo , salvo il disposto degli articoli precedenti , al pagamento stesso mediante mandati a favore di chi di diritto . 48 . La tesoreria centrale , per mezzo dell ’ ufficio di controllo e le sezioni di regia tesoreria provinciale , per mezzo delle delegazioni del tesoro , devono entro il giorno 5 di ogni mese , compilare ed inviare alla sezione di credito le contabilità dei pagamenti d ’ interessi eseguiti nel mese precedente , corredate delle cedole , quietanze , mandati ed altri recapiti estinti . I titoli estinti devono essere annullati mediante perforazione e muniti di timbro di pagamento a calendario , in modo però da non distruggere e rendere illeggibile il numero di iscrizione , l ’ indicazione del semestre e l ’ importo del titolo . Le contabilità degli interessi sono tenute distinte per scadenze semestrali e per tipo di cartelle . Sono applicabili al servizio dei pagamenti riguardanti i titoli della sezione di credito tutte le altre disposizioni d ’ ordine generale che regolano il servizio di regia tesoreria provinciale per il pagamento del titoli di debito pubblico . CAPO VII : DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARTELLE 49 . Gli atti e documenti , in forza dei quali la sezione di credito ha dato corso ad operazioni da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità , rimangono presso la sezione stessa a giustificazione delle fatte operazioni . 50 . Le domande per ottenere il rimborso del capitale dei titoli estratti , per dichiarazione di perdita o di smarrimento , per il trasferimento del pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi da una sezione di regia tesoreria provinciale a un ’ altra , e in genere per qualsiasi operazione consentita , possono essere presentate direttamente all ’ ufficio di ricevimento delle domande presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o per mezzo delle intendenze di finanza eccettuata quella di Roma . Esse devono essere stese su competente carta da bollo , salvo le esenzioni di cui all ’ art . 67 del T.U. delle leggi sul debito pubblico , approvato con R . D . 17 luglio 1910 , n . 536 , ed essere datate e sottoscritte col nome , cognome e paternità del richiedente e con la indicazione del suo domicilio . Nelle domande si devono descrivere esattamente i titoli che si accompagnano o di cui si dichiara la perdita o lo smarrimento , per numero d ’ iscrizione , per ammontare capitale , per decorrenza degli interessi , per intestazione , nonché i documenti che si uniscono a corredo , specificando chiaramente l ’ operazione che si richiede . 51 . Sulle domande devono essere applicate le marche occorrenti in anticipazione della tassa di bollo dovuta per ogni titolo da emettersi in dipendenza della operazione richiesta , nonché le marche ( atti amministrativi ) per i titoli depositati , sempre che non ricorrano le esenzioni di cui agli artt . 67 e 68 del T.U. delle leggi sul debito pubblico , approvato con R . D . 17 luglio 1910 , n . 536 , e salva la restituzione delle tasse soddisfatte per le operazioni chieste e non eseguite . Le marche sono subito annullate col timbro dell ’ ufficio che riceve la domanda , alla presenza dell ’ esibitore . Il pagamento delle tasse di cui sopra può anche risultare da apposita dichiarazione del ricevitore del registro , stesa in calce alla domanda . Le tasse di bollo dovute sui nuovi titoli nominativi , da emettersi per effetto delle operazioni richieste , devono però in ogni caso essere anticipate mediante l ’ invio di corrispondenti marche non annullate , o mediante vaglia del tesoro a favore della sezione di credito comunale e provinciale . È tenuto un apposito conto corrente di debito e di credito delle tasse di bollo sui titoli . 52 . L ’ ufficio di ricevimento delle domande presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e le intendenze di finanza , eccettuata quella di Roma , sono tenuti a ricevere , istruire e trasmettere alla sezione di credito le domande e i documenti per operazioni sul titoli di credito comunale e provinciale e i titoli stessi , previo annullamento di quelli al portatore mediante perforazione e con apposita stampiglia , da apporsi nel corpo del titolo , portante dichiarazione di annullamento , e con apposito bollo portante la dichiarazione annullato da apporsi anche sopra ciascuna cedola . L ’ esibitore , dopo che il titolo sia stato annullato , deve apporre la firma alla dichiarazione dì annullamento di cui sopra , senza di che l ’ ufficio di ricevimento e le intendenze non devono dar corso alla operazione . I titoli al portatore sempre , e quelli nominali quando le circostanze speciali lo esigono , si trasmettono in piego assicurato . Dell ’ invio di titoli in piego assicurato si stende processo verbale redatto in doppio esemplare , nei modi stabiliti per il servizio del debito pubblico . 53 . Per ogni domanda che contenga documenti o titoli di credito l ’ ufficio di ricevimento della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o le intendenze di finanza debbono rilasciare una ricevuta staccata dal registro a matrice , dopo che è stata riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano . L ’ esibitore dei titoli di credito è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna , ed in caso di irregolarità , a chiederne senza indugio la rettificazione . Se nella domanda si richiedono semplici riscontri o dichiarazioni , si rilascia un bollettino coll ’ indicazione dell ’ affare e del nome e cognome del richiedente . 54 . La consegna in Roma ai rispettivi aventi diritto dei titoli di credito comunale e provinciale è fatta dalla sezione di credito a mezzo della tesoreria centrale del regno . I titoli che devono essere consegnati in provincia ai rispettivi aventi diritto sono dalla sezione di credito , per mezzo della tesoreria centrale del regno , spediti alle sezioni di regia tesoreria provinciale , cui spetta eseguirne la consegna , in piego assicurato se trattasi di titoli al portatore e si osservano al riguardo le norme vigenti sul movimento degli effetti pubblici costituenti i depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876 . La consegna ha luogo al seguito della restituzione della ricevuta di cui all ’ articolo precedente . In caso di perdita della ricevuta stessa il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda con firma autenticata . La dichiarazione di perdita o di smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella Gazzetta Ufficiale del regno a dieci giorni di intervallo ; quando non intervengano opposizioni ha luogo la consegna dei titoli corrispondenti . 55 . La sezione di credito non rilascia dichiarazioni se non per constatare l ’ esistenza di iscrizioni nominative , per dar notizie di pagamenti di interessi o del rimborso di capitale , e solo quando si giustifichi esservi legittimo interesse per parte del richiedente .