ProsaGiuridica ,
Disposizioni
generali
Art
.
1
Negli
Uffici
di
registratura
e
di
archivio
si
provvede
alla
registrazione
,
alla
spedizione
ed
alla
conservazione
degli
atti
.
Art
.
2
Hanno
un
Ufficio
di
registratura
e
d
archivio
le
Direzioni
generali
e
le
altre
grandi
ripartizioni
che
a
queste
corrispondono
,
le
Ragionerie
centrali
,
le
Segreterie
di
gabinetto
.
Possono
averlo
gli
Uffici
che
trattano
del
personale
.
I
protocolli
generali
sono
soppressi
.
Art
.
3
Nessun
altro
Ufficio
di
registratura
e
d
archivio
sarà
istituito
,
tranne
che
temporaneamente
per
Commissioni
straordinarie
o
per
Uffici
distaccati
dall
Amministrazione
principale
.
II
.
Ricevimento
degli
atti
Art
.
4
I
dispacci
,
le
lettere
ed
i
pieghi
indirizzati
all
Amministrazione
sono
aperti
da
un
ufficiale
appositamente
incaricato
.
Art
.
5
Spetta
a
questo
ufficiale
da
ricevuta
alla
Posta
degli
oggetti
raccomandati
od
assicurati
.
Art
.
6
I
pieghi
o
pacchi
che
,
per
lo
stato
cattivo
dei
sigilli
e
degli
involti
,
facessero
temere
danni
o
mancanze
,
saranno
aperti
in
presenza
di
testimoni
.
Art
.
7
Una
cassetta
vicino
all
ingresso
dei
Ministeri
accoglie
i
ricorsi
portati
dagli
interessati
:
essa
sarà
vuotata
ogni
giorno
a
cura
dell
ufficiale
incaricato
dell
apertura
dei
dispacci
,
che
ne
conserverà
la
chiave
.
Art
.
8
Soltanto
i
ricorsi
contenenti
carte
rare
o
preziose
,
delle
quali
fosse
giusto
di
dar
ricevuta
,
potranno
essere
consegnati
all
ufficio
suddetto
,
personalmente
.
Art
.
9
All
incaricato
dell
apertura
dei
dispacci
saranno
consegnati
gli
atti
che
gli
ufficiali
giudiziari
dovessero
intimare
all
Amministrazione
.
Art
.
10
I
dispacci
,
le
istanze
,
le
lettere
,
i
ricorsi
sono
bollati
e
trasmessi
sollecitamente
alla
registratura
.
Col
bollo
si
imprime
la
data
dell
arrivo
e
si
designa
lo
spazio
della
successiva
registrazione
.
Art
.
11
Le
carte
dichiarate
o
riconosciute
urgenti
e
quelle
intimate
dagli
ufficiali
giudiziari
,
prima
di
passare
alla
registratura
,
sono
presentate
al
capo
dell
Amministrazione
il
quale
ordinerà
ciò
che
sia
da
fare
.
Art
.
12
Altrettanto
sarà
praticato
per
quelle
che
i
mittenti
dichiarano
riservate
o
per
qualsiasi
ragione
debbano
essere
tenute
con
cautele
particolari
.
Art
.
13
I
dispacci
,
le
lettere
,
le
istanze
,
che
accompagnano
monete
,
oggetti
preziosi
,
carte
di
credito
al
portatore
,
sono
da
chi
li
riceve
presentati
all
economo
o
cassiere
perché
assuma
la
custodia
dei
valori
,
accusandone
ricevuta
in
apposito
registro
e
sui
fogli
di
accompagnamento
.
III
Classificazione
degli
Atti
Art
.
14
Gli
atti
arrivati
sono
ripartiti
in
tanti
titoli
d
archivio
quante
sono
le
materie
principali
dello
stesso
servizio
amministrativo
.
I
titoli
vanno
divisi
in
classi
e
queste
possono
essere
suddivise
in
sottoclassi
.
Art
.
15
Ad
ogni
titolo
corrisponde
un
registro
di
protocollo
ed
una
serie
di
atti
in
archivio
.
Art
.
16
I
titoli
,
le
classi
e
le
sottoclassi
sono
stabilite
dal
Titolario
degli
atti
,
che
sarà
approvato
con
decreto
ministeriale
e
non
sarà
variato
se
non
per
assoluta
necessità
(
modello
A
)
Art
.
17
Cogli
atti
che
perdono
valore
nel
decorso
del
tempo
si
costituiscono
classi
particolari
,
per
eliminarle
poi
senza
bisogno
di
nuovo
esame
e
senza
pericolo
di
errore
.
Art
.
18
Ciascun
titolo
ha
una
classe
di
affari
generali
e
di
massima
;
una
di
affari
collettivi
;
ed
una
di
miscellanea
.
Apparterranno
all
ultima
quelli
soltanto
che
non
trovassero
sede
in
alcun
altra
.
Art
.
19
Gli
atti
pei
quali
non
fosse
costituita
una
classe
,
o
la
classificazione
dei
quali
fosse
dubbia
,
sono
attribuiti
ad
un
ufficio
solo
,
onde
evitare
contrasti
di
competenza
e
provvedimenti
contradditori
.
IV
Registri
di
Protocollo
Art
.
20
Le
pagine
del
protocollo
(
modello
B
)
sono
stampate
,
alte
centimetri
45
,
larghe
35
,
numerate
e
contrassegnate
,
prima
di
essere
scritte
,
da
un
bollo
particolare
,
custodito
da
capo
dell
amministrazione
.
Art
.
21
I
fogli
del
protocollo
sono
rilegati
in
volumi
,
sul
dorso
dei
quali
verrà
fatta
menzione
del
titolo
,
dell
anno
,
e
dei
numeri
primo
ed
ultimo
delle
registrazioni
.
Art
.
22
Le
registrazioni
si
eseguiscono
con
carattere
nitido
,
senza
raschiature
:
i
nomi
delle
persone
e
degli
enti
,
che
dànno
causa
all
affare
,
sono
scritti
con
lettere
più
alte
ed
apparenti
.
Art
.
23
Le
registrazioni
seguono
il
numero
ordinale
progressivo
,
che
si
rinnova
ogni
anno
.
I
protocolli
delle
ragionerie
potranno
cominciare
col
1°
luglio
e
durare
per
tutto
l
esercizio
finanziario
.
Art
.
24
Si
registra
l
atto
principale
-
(
dispaccio
,
lettera
,
istanza
,
ricorso
)
di
ogni
comunicazione
.
Si
registrano
i
telegrammi
quando
contengono
un
ordine
od
una
risoluzione
,
ed
i
rescritti
coi
quali
si
dichiara
finito
un
affare
colla
formola
:
agli
atti
.
V
Registrazione
degli
Arrivi
Art
.
25
Gli
atti
,
dopo
il
primo
di
ciascun
affare
,
possono
essere
registrati
o
per
data
o
per
affare
o
per
provenienza
.
Si
può
cioè
prenderne
nota
sul
registro
di
protocollo
secondo
l
ordine
di
arrivo
(
modello
B
)
,
ovvero
notare
di
seguito
quelli
che
concernono
il
medesimo
affare
,
o
che
provengono
dallo
stesso
ufficio
(
modello
C
)
.
Art
.
26
Nei
protocolli
per
data
,
ogni
registrazione
ha
un
numero
diverso
;
in
quelli
per
affari
o
per
uffici
,
ogni
affare
od
ufficio
ha
un
numero
comune
a
tutti
gli
atti
,
e
può
avere
un
sottonumero
per
ciascuna
registrazione
.
Art
.
27
I
protocolli
per
data
,
in
cui
ogni
casella
serve
ad
un
atto
,
possono
divenire
protocolli
per
affari
,
attribuendo
agli
atti
dello
stesso
affare
più
caselle
vicine
quante
si
presumono
necessarie
alle
registrazioni
successive
,
salvo
il
rinvio
ad
altre
pagine
,
ogniqualvolta
il
numero
delle
caselle
non
corrispondesse
al
bisogno
.
Art
.
28
I
protocolli
per
affari
saranno
preferiti
per
gli
atti
del
personale
e
per
tutti
quelli
che
traggono
il
nome
dalla
persona
anziché
dall
oggetto
.
Art
.
29
Sopra
ogni
atto
registrato
,
accanto
alla
data
dell
arrivo
già
impressa
,
si
indica
il
protocollo
e
si
trascrive
il
numero
della
registrazione
.
Art
.
30
Non
si
registrano
in
arrivo
i
giornali
,
i
libri
,
i
bollettini
,
i
lavori
periodici
,
le
note
delle
somministrazioni
,
ed
in
generale
ciò
che
spetta
alla
biblioteca
,
all
economato
,
alla
cassa
.
Art
.
31
Neppure
si
registrano
le
ricevute
delle
circolari
e
delle
comunicazioni
identiche
fatte
a
più
uffici
contemporaneamente
,
bastando
che
l
arrivo
sia
notato
sulla
copertina
del
fascicolo
che
le
contiene
.
Art
.
32
Gli
atti
in
contravvenzione
alla
legge
sul
bollo
sono
registrati
,
ma
si
restituiscono
ai
mittenti
,
o
direttamente
,
o
col
mezzo
dei
sindaci
dei
comuni
con
una
formula
stampata
indicante
la
irregolarità
,
sentito
il
capo
dell
ufficio
al
quale
l
affare
si
riferisce
.
Art
.
33
Degli
atti
relativi
a
più
affari
si
faranno
tanti
estratti
quanti
sono
gli
affari
,
e
ciascun
estratto
sarà
collocato
nel
fascicolo
al
quale
spetta
,
con
ricordo
dell
altro
in
cui
si
conserva
l
atto
originale
.
VI
Formazione
dei
fascicoli
Art
.
34
Gli
atti
registrati
e
classificati
sono
mandati
subito
all
archivio
per
la
formazione
del
fascicolo
.
Chiamasi
fascicolo
la
riunione
ordinata
per
data
o
per
numero
degli
atti
ricevuti
e
spediti
pel
medesimo
affare
.
Art
.
35
Ogni
fascicolo
ha
una
coperta
di
carta
forte
,
di
colore
diverso
per
le
diverse
classi
,
alta
centimetri
36
,
larga
28
ed
ha
un
numero
d
ordine
che
rende
fissa
la
sua
posizione
in
archivio
.
Art
.
36
Il
numero
d
ordine
dei
fascicoli
è
dato
dal
repertorio
,
cioè
dall
elenco
dei
fascicoli
via
via
formati
,
per
ogni
classe
,
dal
medesimo
titolo
di
archivio
(
modello
D
)
.
Ogni
fascicolo
nuovo
assume
il
numero
seguente
a
quello
dell
ultimo
fascicolo
indicato
.
Nei
protocolli
per
affari
il
numero
della
prima
registrazione
è
necessariamente
il
numero
del
fascicolo
.
Art
.
37
Se
l
atto
è
il
primo
di
un
affare
,
si
formerà
con
esso
un
fascicolo
nuovo
:
se
ebbe
precedenti
si
unirà
al
fascicolo
che
lo
contiene
.
Art
.
38
Sulla
copertina
del
fascicolo
,
oltre
alle
indicazioni
richieste
dalla
formola
(
modello
E
)
,
si
noteranno
gli
atti
che
vi
saranno
inseriti
,
riferendo
,
di
ciascuno
,
la
data
,
l
ufficio
e
il
numero
di
registrazione
.
Art
.
39
Se
il
fascicolo
fosser
fuori
d
archivio
,
sarà
cura
dell
archivista
di
cercarlo
e
di
aggiungervi
gli
atti
arrivati
:
se
avesse
data
anteriore
all
anno
corrente
,
sarà
portato
fra
quelli
dell
anno
,
ricordandone
il
trasferimento
sul
repertorio
e
contro
l
ultima
registrazione
in
protocollo
colle
parole
:
"
passato
al
N
....
....
.
dell
anno
....
....
"
.
Art
.
40
Negli
affari
che
si
dicono
di
personale
,
ogni
persona
ha
un
fascicolo
che
dura
quanto
la
persona
,
e
la
segue
negli
eventuali
passaggi
suoi
da
una
ad
altra
amministrazione
.
Art
.
41
I
fogli
saranno
collocati
nei
fascicoli
in
guisa
che
il
più
recente
si
vegga
primo
:
saranno
ripartiti
in
più
fascicoli
ogni
qualvolta
la
quantità
ne
renda
incomodo
l
uso
o
nuoccia
alla
buona
conservazione
.
Art
.
42
Una
o
due
volte
al
giorno
,
in
ore
stabilite
,
gli
atti
registrati
,
divisi
nelle
classi
rispettive
,
sono
trasmessi
,
coi
loro
fascicoli
,
i
capi
degli
uffici
.
VII
Trascrizione
Art
.
43
La
carta
per
la
scrittura
degli
atti
sarà
di
buono
impasto
,
bene
incollata
e
tale
da
resistere
al
tempo
e
conservare
nitidamente
i
caratteri
.
Sarà
di
filo
quella
per
le
leggi
,
pei
decreti
,
pei
mandati
,
pei
dispacci
di
maggiore
importanza
.
Art
.
44
Quattro
saranno
le
dimensioni
dei
fogli
da
scrivere
:
la
prima
per
le
lettere
di
gabinetto
(
centimetri
12
x
20;
la
seconda
pei
dispacci
(
minute
o
copie
)
uguale
alla
carta
bollata
(
centimetri
21
x
31
)
;
la
terza
pei
decreti
ministeriali
(
centimetri
24
x
34
)
;
la
quarta
pei
decreti
reali
e
per
le
leggi
(
centimetri
25
x
38
)
.
Art
.
45
Le
relazioni
che
accompagnano
i
decreti
saranno
scritte
su
carta
di
formato
uguale
a
quello
dei
decreti
medesimi
.
Sarà
provveduto
perché
i
registri
,
i
rendiconti
,
le
tabelle
non
eccedano
le
dimensioni
rigorosamente
necessarie
.
Art
.
46
L
inchiostro
da
scrivere
sarà
nero
,
senza
anilina
,
né
materie
corrosive
,
resistente
alla
luce
ed
alle
sostanze
scoloranti
.
Il
polverino
per
asciugare
lo
scritto
non
conterrà
particelle
metalliche
.
Art
.
47
Le
minute
degli
atti
saranno
scritte
sopra
fogli
interi
intestati
a
stampa
come
gli
originali
(
modello
F
)
,
saranno
sottoscritte
in
calce
da
chi
le
minutò
ed
approvò
,
e
,
nella
prima
pagina
,
da
chi
le
collazionò
,
copiò
e
spedì
:
recheranno
in
numero
di
registrazione
dell
atto
al
quale
esse
servono
di
riscontro
.
Art
.
48
Gli
allegati
che
dovranno
accompagnare
ciascun
provvedimento
,
saranno
raccolti
,
sotto
fascia
,
dai
minutanti
,
dai
quali
essi
saranno
pure
elencati
in
appendice
alla
minuta
dell
atto
principale
,
ogni
qualvolta
non
siano
descritti
nel
medesimo
.
Art
.
49
I
capi
di
servizio
cureranno
che
in
un
atto
non
si
tratti
che
di
un
affare
solo
e
perché
il
sunto
,
scritto
sul
margine
degli
atti
dai
minutanti
,
sia
tale
,
per
concisione
ed
esattezza
,
da
servire
alla
registrazione
nel
protocollo
.
Art
.
50
Saranno
su
carta
colorata
le
minute
stampate
degli
atti
di
minor
conto
,
onde
renderne
facile
,
quando
ne
sia
tempo
,
l
eliminazione
.
Art
.
51
La
trascrizione
deve
riprodurre
esattamente
l
originale
in
carattere
nitido
,
senza
cancellature
,
omissioni
,
trasposizioni
od
aggiunte
.
Art
.
52
E
vietato
l
uso
di
preparazioni
chimiche
per
correggere
gli
errori
di
scrittura
.
Colle
macchine
scriventi
sarà
trascritto
solamente
il
carteggio
.
Art
.
53
Le
copie
coi
rispettivi
originali
sono
inviati
agli
uffici
per
essere
collazionate
e
presentate
a
chi
le
deve
sottoscrivere
.
VIII
.
Spedizione
Art
.
54
Le
carte
da
spedire
sono
collocate
in
uno
scaffale
a
caselle
,
per
avvicinare
quelle
che
,
avendo
il
medesimo
indirizzo
,
sono
da
unire
nello
stesso
piego
.
Art
.
55
Gli
speditori
esaminano
se
le
copie
siano
regolari
quanto
alle
registrazioni
,
agli
allegati
,
all
indirizzo
;
appongono
la
medesima
data
alle
minute
ed
alle
copie
che
ne
fossero
mancanti
,
scrivono
in
calce
alla
minuta
il
nome
di
chi
sottoscrisse
la
copia
.
Art
.
56
Le
minute
cogli
atti
relativi
sono
,
senza
alcun
ritardo
,
inviate
ai
protocollisti
per
la
registrazione
di
partenza
.
Sulle
minute
sarà
impressa
la
data
della
spedizione
.
Art
.
57
Sui
pieghi
,
oltre
all
indirizzo
,
sarà
scritto
il
numero
di
protocollo
degli
atti
contenuti
per
le
ricerche
che
occorressero
e
le
dichiarazioni
di
ricevimento
.
Art
.
58
Quando
gli
allegati
si
dovessero
spedire
separatamente
perché
voluminosi
,
sul
pacco
che
li
contiene
sarà
ripetuto
il
numero
del
dispaccio
a
cui
devono
stare
uniti
.
Art
.
59
Le
lettere
da
distribuire
in
città
sono
notate
coll
indirizzo
e
col
numero
sul
libretto
delle
consegne
tenuto
dall
inserviente
distributore
,
che
non
le
consegnerà
se
la
persona
a
cui
sono
dirette
o
altri
per
essa
non
ne
accusi
ricevuta
.
Art
.
60
.
Tutti
i
pieghi
che
partono
dall
Ufficio
,
meno
quelli
notati
sul
libretto
delle
consegne
,
devono
essere
registrati
sul
giornale
di
spedizione
(
modello
G
)
colla
data
,
col
numero
e
coll
indirizzo
.
Art
.
61
La
corrispondenza
diretta
per
posta
agli
Uffici
del
Regno
che
godono
franchigia
sarà
munita
del
contrassegno
postale
;
la
rimanente
sarà
affrancata
dagli
Uffici
di
posta
,
che
terranno
,
colle
singole
Amministrazioni
,
appositi
conti
correnti
,
ovvero
sarà
spedita
a
carico
di
chi
vi
ha
interesse
.
Art
.
62
I
pieghi
e
pacchi
che
devono
essere
raccomandati
o
assicurati
sono
notati
coll
indirizzo
e
col
numero
su
due
esemplari
di
identica
tabella
,
uno
per
norma
dell
Ufficio
postale
ed
uno
per
la
dichiarazione
di
ricevuta
(
modello
H
)
.
Art
.
63
Il
contrassegno
per
la
franchigia
postale
è
custodito
dal
capo
degli
speditori
,
il
quale
vigilerà
perché
non
sia
apposto
a
pieghi
contenenti
carte
ed
oggetti
di
interesse
privato
.
Art
.
64
Gli
speditori
debbono
conoscere
i
regolamenti
e
gli
orari
postali
,
ferroviari
,
telegrafici
e
seguirne
le
variazioni
.
Un
esemplare
dei
regolamenti
,
degli
orari
e
delle
rispettive
variazioni
sarà
esposto
continuamente
nella
sala
della
spedizione
.
Art
.
65
I
giornali
di
spedizione
,
le
ricevute
postali
,
i
libretti
delle
consegne
saranno
conservati
per
due
anni
.
IX
.
Registrazione
delle
partenze
.
Art
.
66
Le
carte
che
si
spediscono
sono
registrate
sui
protocolli
di
rimpetto
a
quelle
a
cui
esse
servono
di
riscontro
.
Art
.
67
I
provvedimenti
d
iniziativa
dell
Amministrazione
si
registrano
soltanto
in
partenza
.
Art
.
68
Si
registrano
con
numero
solo
e
tutte
in
una
volta
le
circolari
e
le
disposizioni
identiche
comunicate
contemporaneamente
a
più
Uffici
.
Le
circolari
possono
avere
anche
un
numero
proprio
d
ordine
.
Art
.
69
Il
passaggio
di
un
affare
ad
altra
Direzione
generale
si
eseguisce
con
lettera
stampata
registrata
nel
protocollo
;
il
passaggio
ad
altro
Ufficio
della
medesima
Direzione
generale
si
ricorda
con
annotazione
sul
protocollo
.
Art
.
70
Non
si
registrano
in
partenza
i
decreti
,
i
mandati
,
i
ruoli
,
le
statistiche
,
ed
in
generale
tutti
i
lavori
che
devono
essere
accompagnati
da
lettere
,
bastando
la
registrazione
di
queste
.
Art
.
71
Ogni
quindici
giorni
i
protocollisti
desumono
dai
loro
registri
l
elenco
(
modello
I
)
delle
carte
spedite
,
alle
quali
non
fu
data
risposta
e
di
quelle
ricevute
(
modello
L
)
sulle
quali
non
fu
provveduto
e
lo
presentano
al
capo
dell
Amministrazione
.
Art
.
72
Un
registro
a
modo
di
scadenzario
rammenterà
gli
atti
che
devono
essere
ripresentati
.
Il
capo
degli
archivisti
lo
consulterà
ogni
mattina
avanti
qualunque
lavoro
,
e
disporrà
l
invio
agli
Uffici
dei
fascicoli
relativi
.
X
.
Indice
delle
Registrazioni
.
Art
.
73
Ogni
registro
di
protocollo
avrà
un
indice
di
formato
identico
,
diviso
in
due
parti
:
la
prima
pei
nomi
delle
persone
(
modello
M
)
,
la
seconda
pei
nomi
degli
Uffici
ed
enti
morali
a
cui
le
registrazioni
si
riferiscono
(
Modello
N
)
.
Art
.
74
Le
registrazioni
sull
indice
si
faranno
contemporaneamente
a
quelle
sul
protocollo
.
Art
.
75
Nell
indice
,
l
oggetto
sarà
accennato
brevemente
sotto
tutte
le
possibili
denominazioni
.
Art
.
76
Per
gli
affari
del
personale
l
indice
sarà
indipendente
dal
registro
di
protocollo
e
basterà
contenga
il
nome
della
persona
col
numero
del
fascicolo
,
il
quale
potrà
perciò
durare
parecchi
anni
.
Art
.
77
I
nomi
che
cominciano
colle
lettere
H
,
J
,
K
,
Y
,
W
,
si
noteranno
due
volte
,
cioè
secondo
l
ortografia
straniera
e
la
pronuncia
nostrale
.
Quelli
preceduti
da
particelle
da
,
de
,
di
,
lo
,
la
e
simili
saranno
registrati
come
se
si
trattasse
di
una
parola
sola
.
Nei
casi
dubbi
si
registreranno
tante
volte
quante
sono
le
forme
colle
quali
potrebbero
essere
pronunziati
.
Art
.
78
I
cognomi
doppi
o
multipli
si
registreranno
coi
singoli
componenti
.
Gli
atti
relativi
a
donne
maritate
o
vedove
saranno
registrati
col
cognome
del
padre
e
del
marito
.
XI
.
Archivi
Art
.
79
Ogni
Ufficio
di
registratura
avrà
un
archivio
per
gli
affari
che
esigono
ancora
provvedimenti
,
e
si
chiamerà
corrente
.
Ogni
Ministero
avrà
un
archivio
per
gli
atti
sui
quali
fu
definitivamente
provveduto
e
si
chiamerà
deposito
.
Art
.
80
Nel
gennaio
di
ciascun
anno
si
levano
dall
archivio
corrente
i
fascicoli
degli
affari
compiuti
e
si
portano
nell
archivio
di
deposito
.
Dagli
archivi
del
personale
si
levano
e
trasportano
soltanto
i
fascicoli
relativi
a
persone
morte
o
che
più
non
appartengono
all
Amministrazione
.
Art
.
81
Dopo
un
decennio
gli
atti
dell
archivio
di
deposito
che
più
non
occorrono
ai
bisogni
ordinari
dell
amministrazione
passano
all
archivio
del
Regno
e
sono
eliminati
.
Art
.
82
Quali
siano
gli
atti
da
depositare
o
da
eliminare
sarà
dichiarato
,
per
iscritto
,
da
una
commissione
nominata
con
decreto
ministeriale
e
composta
di
due
ufficiali
superiori
del
Ministero
al
quale
gli
atti
appartengono
e
del
direttore
dell
archivio
del
Regno
.
La
commissione
indicherà
anche
se
le
carte
da
eliminare
debbano
essere
macerate
,
bruciate
o
cedute
in
libero
uso
.
Nei
casi
dubbi
deciderà
il
Consiglio
per
gli
archivi
.
Art
.
83
Si
rilegheranno
annualmente
in
volumi
i
decreti
reali
originali
non
compresi
nella
raccolta
delle
leggi
,
le
circolari
,
i
regolamenti
e
le
istruzioni
.
Ciascun
volume
sarà
accompagnato
dall
indice
degli
atti
contenuti
.
Art
.
84
Se
non
esiste
biblioteca
,
si
conserveranno
in
archivio
e
si
rilegheranno
annualmente
,
la
Gazzetta
ufficiale
,
la
Raccolta
delle
leggi
e
i
Bollettini
.
Art
.
85
Gli
archivi
,
corrente
,
di
deposito
,
e
del
Regno
sono
ordinati
egualmente
;
cioè
la
collocazione
degli
atti
vi
corrisponde
alle
classi
nelle
quali
essi
furono
,
sino
dall
origine
,
ripartiti
.
Art
.
86
Il
titolario
per
la
ripartizione
degli
atti
stabilisce
anche
la
posizione
dei
medesimi
in
archivio
ed
è
la
guida
dell
archivista
.
Art
.
87
Coi
fascicoli
degli
atti
passano
agli
archivi
i
registri
di
protocollo
,
le
collezioni
suddette
e
quelle
altre
che
,
per
una
ragione
qualsiasi
,
fossero
state
formate
.
Art
.
88
Gli
archivi
delle
commissioni
temporanee
e
degli
uffici
distaccati
dei
quali
è
cenno
nell
art
.
3
,
saranno
,
al
cessare
dei
medesimi
,
trasferiti
nell
archivio
di
deposito
.
A
tal
uopo
il
capo
della
registratura
promuoverà
,
occorrendo
gli
ordini
necessari
.
Art
.
89
Il
carico
dell
archivio
è
stabilito
dal
repertorio
degli
affari
;
il
quale
accompagna
perciò
i
fascicoli
dell
archivio
corrente
a
quello
di
deposito
.
Una
copia
del
repertorio
serve
da
inventario
per
la
consegna
degli
atti
all
archivio
del
Regno
.
Art
.
90
Sul
repertorio
si
notano
i
passaggi
dei
fascicoli
da
uno
ad
altro
anno
e
da
una
ad
altra
classe
,
le
riunioni
e
divisioni
che
,
nel
progredire
delle
trattazioni
,
divenissero
necessarie
,
nonché
le
eliminazioni
di
quelli
dei
quali
sarebbe
inutile
la
conservazione
.
Art
.
91
Gli
atti
riservati
e
quelli
del
personale
si
custodiranno
in
armadi
chiusi
a
chiave
.
Art
.
92
Nessun
fascicolo
,
nessun
atto
può
uscire
dagli
archivi
se
non
per
richiesta
scritta
di
chi
ne
abbia
autorità
(
modello
O
)
.
Art
.
93
Il
foglio
di
richiesta
terrà
,
in
archivio
,
il
posto
del
fascicolo
o
dell
atto
comunicato
,
sino
a
che
essi
non
siano
restituiti
.
Art
.
94
Chiunque
,
per
qualsivoglia
titolo
o
causa
,
abbia
ritirato
da
pubblici
uffici
atti
o
documenti
di
spettanza
dell
amministrazione
è
obbligato
a
restituirli
al
relativo
archivio
;
e
,
in
mancanza
,
dovrà
rispondere
della
omessa
restituzione
.
Art
.
95
.
Avanti
di
collocare
stabilmente
i
fascicoli
nell
archivio
di
deposito
,
l
archivista
eliminerà
le
carte
evidentemente
inutili
,
racconcierà
i
fogli
guasti
e
disporrà
gli
atti
per
ordine
di
data
.
Art
.
96
I
fascicoli
della
medesima
classe
saranno
fortemente
stretti
in
cartelle
o
buste
,
sull
esterno
delle
quali
si
indicheranno
il
titolo
,
la
classe
,
l
anno
,
i
numeri
,
primo
ed
ultimo
,
degli
atti
che
vi
sono
contenuti
.
XII
.
Disposizioni
complementari
Art
.
97
.
Il
capo
dell
ufficio
di
registratura
e
di
archivio
custodisce
i
sigilli
dell
Amministrazione
,
autentica
le
copie
ordinate
o
permesse
degli
atti
esistenti
in
archivio
.
Art
.
98
.
Per
le
copie
richieste
dai
privati
saranno
osservate
le
regole
stabilite
per
gli
archivi
di
Stato
ed
occorrerà
,
per
ognuna
,
il
permesso
del
capo
dell
Amministrazione
.
Art
.
99
E
vietato
,
senza
licenza
dei
capi
di
servizio
,
dar
notizia
a
chicchessia
degli
affari
di
Ufficio
e
degli
atti
che
vi
arrivano
o
ne
partono
.
Art
.
100
Nel
gennaio
di
ogni
anno
,
il
capo
della
registratura
compilerà
la
statistica
degli
atti
ricevuti
o
spediti
;
degli
affari
incominciati
e
finiti
,
indicando
,
per
ciascuna
divisione
o
sezione
,
il
numero
e
la
specialità
dei
lavori
eseguiti
.