ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
In
esecuzione
della
legge
17
luglio
1910
,
n
.
538
il
Ministero
della
marina
mette
a
disposizione
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
60
ufficiali
medici
col
grado
di
capitano
per
il
servizio
di
Commissari
regi
sui
piroscafi
e
4
ufficiali
medici
di
grado
superiore
(
1
colonnello
,
1
tenente
colonnello
e
2
maggiori
)
per
le
cariche
direttive
.
Il
numero
di
questi
ufficiali
medici
deve
essere
reintegrato
ogni
qualvolta
si
verifichino
vacanze
definitive
.
Nell
'
interesse
dei
servizi
d
'
emigrazione
,
il
Commissariato
potrà
anche
servirsi
dell
'
opera
di
essi
ufficiali
medici
per
speciali
e
temporanee
missioni
nel
Regno
e
all
'
estero
.
Gli
ufficiali
medici
addetti
ai
servizi
dell
'
emigrazione
continuano
a
far
parte
del
ruolo
organico
del
Corpo
al
quale
appartengono
,
e
perciò
conservano
tutti
i
diritti
e
doveri
inerenti
alla
loro
qualità
militare
e
al
grado
che
rivestono
.
Art
.
2
.
Il
colonnello
medico
dirige
il
servizio
igienico
-
sanitario
per
la
emigrazione
e
ne
risponde
verso
il
Commissariato
;
è
nominato
a
tale
carica
con
R
.
decreto
,
promosso
dal
Ministro
della
marina
di
concerto
col
Ministro
degli
affari
esteri
,
e
prende
il
titolo
di
Direttore
del
servizio
igienico
-
sanitario
per
la
emigrazione
.
Egli
risiede
a
Roma
presso
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
e
dipende
dal
Commissario
generale
per
quanto
riguarda
il
servizio
a
cui
è
preposto
;
dura
in
carica
due
anni
e
può
essere
confermato
come
può
essere
sostituito
prima
del
termine
del
biennio
.
Ha
le
seguenti
attribuzioni
:
a
)
è
il
consulente
del
Commissariato
per
tutte
le
questioni
di
ordine
sanitario
ed
igienico
attinenti
al
servizio
dell
'
emigrazione
che
il
Commissario
generale
sottoponga
al
suo
esame
ed
ha
l
'
obbligo
di
studiare
e
formulare
lo
relative
proposte
;
b
)
dispone
le
destinazioni
di
imbarco
degli
ufficiali
medici
sui
piroscafi
,
trasmettendo
gli
ordini
relativi
ai
maggiori
destinati
a
Napoli
e
a
Genova
;
c
)
esamina
le
relazioni
ed
i
giornali
sanitari
dei
Regi
Commissari
,
dei
quali
raccoglie
le
osservazioni
e
le
proposte
,
provocando
i
provvedimenti
del
caso
;
d
)
compila
annualmente
una
relazione
sul
servizio
igienico
-
sanitario
e
la
statistica
della
morbosità
degli
emigranti
;
e
)
può
essere
chiamato
alle
riunioni
del
Consiglio
dell
'
emigrazione
per
ciò
che
riguarda
il
suo
ufficio
;
f
)
fa
ispezioni
,
concernenti
il
servizio
igienico
-
sanitario
per
la
emigrazione
,
nei
porti
di
partenza
e
sui
piroscafi
,
quando
se
ne
presenti
il
bisogno
e
dietro
autorizzazione
del
Commissario
generale
;
g
)
è
chiamato
a
far
parte
delle
eventuali
Commissioni
d
'
inchiesta
e
di
quelle
altre
che
si
riferiscono
al
servizio
al
quale
è
preposto
;
h
)
fa
le
proposte
per
la
rinnovazione
del
turno
degli
ufficiali
medici
,
procurando
che
siano
trasmesse
al
Ministero
della
marina
in
tempo
utile
,
perché
esso
possa
disporre
per
le
nuove
designazioni
;
i
)
ha
autorità
di
Capo
di
Corpo
per
il
personale
militare
medico
addetto
al
servizio
d
'
emigrazione
,
sotto
la
sua
dipendenza
.
Per
questa
qualità
redige
gli
specchi
caratteristici
degli
ufficiali
medici
addetti
ai
servizi
d
'
emigrazione
,
secondo
le
norme
vigenti
per
i
Corpi
della
regia
marina
dopo
sentito
il
parere
dei
maggiori
medici
preposti
a
Genova
e
a
Napoli
al
servizio
di
emigrazione
;
gli
specchi
debbono
poi
essere
vistati
dal
generale
medico
,
ispettore
di
sanità
al
Ministero
che
vi
appone
il
suo
visto
e
le
sue
osservazioni
.
Esercita
l
'
autorità
disciplinare
diretta
,
che
gli
è
consentita
dal
regolamento
di
disciplina
per
i
corpi
della
regia
marina
(
art
.
149
)
;
l
)
cura
che
siano
rimesse
al
Ministero
della
marina
(
Ispettorato
di
sanità
)
le
variazioni
che
avvengono
fra
gli
ufficiali
medici
addetti
all
'
emigrazione
;
m
)
tiene
informato
,
con
rapporto
settimanale
fatto
di
persona
,
l
'
Ispettorato
di
sanità
della
R
.
marina
dell
'
andamento
del
servizio
al
quale
presiede
e
del
comportamento
degli
ufficiali
medici
alla
sua
dipendenza
;
n
)
avanza
all
'
Ispettorato
di
sanità
della
R
.
marina
le
proposte
di
ricompense
e
provoca
le
disposizioni
disciplinari
che
oltrepassino
la
sua
competenza
;
o
)
deve
interpellare
,
con
l
'
autorizzazione
del
Commissario
generale
,
l
'
Ispettorato
di
sanità
della
R
.
marina
sui
provvedimenti
nuovi
o
speciali
da
adottare
per
la
tutela
igienico
-
sanitaria
degli
emigranti
,
sia
a
bordo
dei
piroscafi
,
sia
a
terra
.
Art
.
3
.
Il
tenente
colonnello
medico
della
R
.
marina
,
nominato
con
decreto
del
Ministro
della
marina
di
concerto
col
Ministro
degli
affari
esteri
,
coadiuva
il
colonnello
medico
nelle
sue
attribuzioni
e
lo
sostituisce
nelle
assenze
.
Egli
risiede
a
Roma
,
presso
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
,
e
dura
in
carica
due
anni
,
ma
può
essere
riconfermato
o
sostituito
prima
del
termine
del
biennio
.
Art
.
4
.
I
due
maggiori
medici
della
R
.
marina
sono
destinati
per
il
servizio
di
emigrazione
uno
a
Napoli
e
l
'
altro
a
Genova
presso
i
rispettivi
Ispettorati
di
emigrazione
.
Essi
sono
nominati
con
decreto
del
Ministro
della
marina
di
concerto
col
Ministro
degli
affari
esteri
,
durano
in
carica
non
più
di
due
anni
ed
esercitano
le
seguenti
funzioni
:
a
)
fanno
parte
delle
Commissioni
di
visita
speciale
e
possono
assistere
alle
visite
preliminari
e
di
partenza
;
b
)
ricevono
dai
Regi
Commissari
in
arrivo
i
prescritti
documenti
di
viaggio
che
trasmettono
sollecitamente
,
dopo
averne
presa
conoscenza
,
a
chi
di
dovere
;
c
)
fanno
ispezioni
a
bordo
dei
piroscafi
in
arrivo
,
dopo
l
'
ammissione
a
pratica
,
per
constatare
come
sia
stato
disimpegnato
il
servizio
,
visitando
i
vari
locali
della
nave
,
affine
di
accertare
lo
stato
igienico
e
di
pulizia
.
Esaminano
gli
emigranti
che
sbarcano
malati
,
informandosi
della
cura
fatta
e
del
trattamento
avuto
.
Del
concetto
che
si
formano
sulla
condotta
,
sull
'
abilità
professionale
e
sullo
zelo
del
Commissario
regio
riferiscono
al
Direttore
del
servizio
igienico
-
sanitario
per
l
'
emigrazione
.
Esercitano
speciale
vigilanza
sulle
farmacie
e
sugli
armamentari
di
bordo
,
per
assicurarsi
che
nulla
del
prescritto
vi
manchi
e
che
tutto
sia
in
perfetto
ordine
e
stato
;
d
)
ricevono
e
trasmettono
gli
ordini
per
i
movimenti
degli
ufficiali
medici
alla
loro
dipendenza
ed
in
casi
eccezionali
di
somma
urgenza
possono
anche
assumere
iniziativa
di
qualche
destinazione
,
dandone
però
immediato
avviso
al
suddetto
Direttore
;
e
)
curano
che
gli
ufficiali
medici
prendano
conoscenza
delle
circolari
,
dei
bollettini
,
delle
ordinanze
di
sanità
marittima
e
di
tutte
le
disposizioni
riguardanti
il
servizio
dell
'
emigrazione
;
f
)
procurano
che
compatibilmente
con
le
esigenze
del
servizio
gli
ufficiali
medici
,
elle
da
un
viaggio
all
'
altro
rimangono
a
terra
per
un
certo
periodo
di
tempo
,
lo
utilizzino
frequentando
le
cliniche
della
città
che
ritengono
meglio
indicate
per
il
servizio
dei
Regi
Commissari
;
g
)
curano
che
siano
esattamente
eseguite
le
operazioni
di
disinfezione
dei
bagagli
degli
emigranti
e
immigranti
,
le
visite
sanitarie
ai
partenti
e
le
vaccinazioni
;
h
)
eseguiscono
le
istruzioni
del
Commissariato
per
i
servizi
igienici
o
sanitari
dell
'
emigrazione
nella
città
dove
risiedono
e
compiono
tutti
quegli
incarichi
speciali
che
venissero
loro
affidati
dal
Commissario
generale
e
dalla
Direzione
del
servizio
;
i
)
corrispondono
direttamente
col
Direttore
del
servizio
igienico
-
sanitario
presso
il
Commissariato
,
pel
tramite
dell
'
Ispettore
di
emigrazione
,
al
quale
però
possono
consegnare
in
plico
chiuso
la
corrispondenza
di
carattere
riservato
,
ed
inviano
allo
stesso
Direttore
le
relazioni
dei
capitani
medici
,
apponendovi
le
proprie
osservazioni
;
l
)
quindicinalmente
,
ed
ogni
qualvolta
le
circostanze
lo
richiedano
,
informano
personalmente
la
locale
autorità
militare
marittima
sui
fatti
di
indole
militare
che
riguardano
il
servizio
dei
loro
dipendenti
.
Art
.
5
.
I
capitani
medici
destinati
al
servizio
dell
'
emigrazione
risiedono
parte
a
Napoli
e
parte
a
Genova
,
sono
alla
dipendenza
del
maggiore
e
durano
normalmente
nell
'
incarico
non
più
di
due
anni
,
salvo
casi
di
speciali
missioni
.
Gli
ufficiali
medici
al
cessare
dal
servizio
dell
'
emigrazione
raggiungono
dipartimento
al
quale
sono
ascritti
.
Art
.
6
.
I
capitani
medici
hanno
i
seguenti
obblighi
:
a
)
esercitano
le
funzioni
di
Regi
Commissari
a
bordo
,
secondo
le
disposizioni
della
legge
e
del
regolamento
,
e
compiono
quelle
altre
funzioni
che
siano
loro
affidate
dal
Commissariato
;
b
)
si
presentano
al
maggiore
medico
della
sede
sia
prima
dell
'
imbarco
,
sia
all
'
arrivo
,
per
ricevere
istruzioni
e
riferire
sul
viaggio
compiuto
;
e
gli
consegnano
le
relazioni
o
rapporti
da
inviarsi
al
Direttore
del
servizio
igienico
-
sanitario
per
l
'
emigrazione
;
c
)
non
possono
allontanarsi
dalla
residenza
loro
assegnata
che
con
la
autorizzazione
del
maggiore
medico
ed
in
ogni
caso
in
modo
da
esser
pronti
ad
imbarcare
nelle
24
ore
;
d
)
informano
immediatamente
il
loro
superiore
qualora
per
malattia
o
per
altri
plausibili
motivi
non
fossero
in
grado
d
'
imbarcarsi
;
e
)
debbono
costantemente
indossare
la
divisa
prescritta
in
servizio
a
terra
e
a
bordo
e
nei
rapporti
con
le
autorità
sia
estere
,
sia
nazionali
;
f
)
informano
il
maggiore
delle
decisioni
che
in
via
straordinaria
fossero
prese
dalla
Commissione
di
visita
di
partenza
.
Art
.
7
.
Al
colonnello
e
al
tenente
colonnello
può
essere
concessa
la
licenza
ordinaria
,
su
conforme
parere
del
Commissariato
,
dal
Ministero
della
marina
.
Ai
maggiori
ed
ai
capitani
medici
non
è
di
regola
concessa
la
licenza
ordinaria
possono
esser
loro
concesse
brevi
licenze
dal
colonnello
medico
,
quando
le
esigenze
del
servizio
lo
consentano
.
Art
.
8
.
Gli
stipendi
e
le
indennità
spettanti
a
tutti
gli
ufficiali
medici
destinati
al
servizio
di
emigrazione
sono
pagati
dal
Ministero
della
marina
sul
proprio
bilancio
.
Il
bilancio
del
Ministero
della
marina
è
reintegrato
,
a
semestri
anticipati
,
dal
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
nei
modi
prescritti
dal
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
di
tutte
le
competenze
fisse
(
stipendi
,
quinquenni
ed
indennità
d
'
arma
)
che
esso
corrisponde
agli
ufficiali
medici
messi
a
disposizione
del
Commissariato
.
Inoltre
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
corrisponde
al
colonnello
e
al
tenente
colonnello
medico
una
indennità
conforme
a
quella
che
percepiscono
gli
ufficiali
di
pari
grado
destinati
al
Ministero
della
marina
,
nonché
una
indennità
di
carica
corrispondente
a
quella
che
è
rispettivamente
assegnata
.
al
direttore
ed
al
vice
-
direttore
di
un
ospedale
principale
della
R
.
marina
.
A
ciascuno
dei
maggiori
medici
è
corrisposta
una
indennità
di
carica
di
lire
900
.
Con
altro
regolamento
verrà
disciplinata
la
materia
relativa
al
riparto
delle
pensioni
degli
ufficiali
medici
della
R
.
marina
in
servizio
dell
'
emigrazione
fra
l
'
Amministrazione
della
marina
e
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
.
Art
.
9
.
Le
indennità
di
viaggio
agli
ufficiali
medici
di
servizio
di
emigrazione
sono
calcolate
a
termini
delle
norme
in
vigore
per
gli
ufficiali
della
R
.
marina
e
sono
pagate
dal
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
nella
cui
cassa
il
vettore
deve
versare
,
a
titolo
di
rimborso
delle
indennità
stesse
,
la
somma
di
lire
100
per
ogni
imbarco
di
R
.
Commissario
sui
piroscafi
.
Nei
casi
d
'
imbarchi
nei
porti
esteri
il
vettore
deve
invece
rimborsare
le
spese
e
le
indennità
spettanti
al
R
.
Commissario
.
Art
.
10
.
Competenze
di
viaggio
degli
ufficiali
medici
in
servizio
di
emigrazione
a
carico
del
vettore
sono
:
a
)
lo
stipendio
e
l
'
indennità
d
'
arma
dal
terzo
giorno
anteriore
alla
partenza
al
terzo
giorno
dopo
il
ritorno
in
Italia
,
inclusivamente
;
b
)
una
diaria
di
lire
dodici
durante
la
permanenza
a
bordo
;
c
)
la
diaria
di
lire
venti
pei
giorni
in
cui
fosse
obbligato
a
trattenersi
a
terra
nel
porto
di
destinazione
o
in
porti
esteri
di
scalo
;
d
)
il
vitto
di
prima
classe
,
compreso
il
vino
;
e
)
nel
caso
che
debba
rimpatriare
dal
porto
di
destinazione
in
qualità
di
passeggero
su
piroscafo
diverso
da
quello
su
cui
era
imbarcato
,
l
'
uso
di
una
cabina
di
prima
classe
ed
il
vitto
in
prima
classe
,
compreso
il
vino
,
nonché
la
diaria
di
lire
cinque
durante
la
permanenza
a
bordo
;
nel
caso
poi
che
una
parte
del
viaggio
di
ritorno
sia
fatta
in
ferrovia
,
il
rimborso
del
prezzo
di
un
biglietto
di
prima
classe
e
del
trasporto
del
bagaglio
,
oltre
le
indennità
stabilite
dal
R
.
decreto
2
settembre
1912
,
n
.
1008
.
Le
competenze
indicate
nei
paragrafi
b
)
,
c
)
ed
e
)
,
del
presente
articolo
debbono
essere
pagate
in
oro
giusta
le
disposizioni
vigenti
nella
R
.
marina
.
In
occasione
del
primo
viaggio
che
ciascun
piroscafo
debba
iniziare
dopo
la
promulgazione
del
presente
regolamento
,
una
Commissione
composta
del
maggiore
medico
in
qualità
di
presidente
,
di
un
ufficiale
di
porto
e
dell
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
,
sceglierà
una
cabina
,
la
quale
rimarrà
in
modo
permanente
destinata
al
R
.
Commissario
(
1
)
.
Art
.
11
.
Il
Commissariato
in
mancanza
di
medici
della
R
.
marina
in
servizio
attivo
,
oltre
a
destinare
come
Regi
Commissari
a
bordo
dei
piroscafi
funzionari
da
esso
dipendenti
,
può
chiedere
a
tale
scopo
ai
competenti
Ministeri
ufficiali
medici
di
marina
.
in
posizione
ausiliaria
,
nonché
capitani
medici
del
R
.
esercito
in
servizio
attivo
od
ufficiali
medici
del
R
.
esercito
in
posizione
ausiliaria
.
Gli
ufficiali
medici
in
posizione
ausiliaria
,
che
siano
stati
designati
ad
imbarcare
come
RR
.
Commissari
per
l
'
emigrazione
e
che
abbiano
accettata
siffatta
missione
,
devono
tenersi
pronti
ad
imbarcare
con
un
preavviso
di
cinque
giorni
,
e
riceveranno
le
competenze
stabilite
dall
'
art
.
10
alle
lettere
b
)
,
c
)
,
d
)
,
e
)
;
inoltre
qualunque
sia
il
loro
grado
nella
riserva
,
percepiscono
le
competenze
di
cui
alla
lettera
a
)
del
medesimo
articolo
,
attribuite
al
grado
di
capitano
medico
,
col
massimo
dello
stipendio
,
dedotta
la
pensione
di
cui
fruiscono
.
S
'
intende
che
detti
ufficiali
per
compiere
tale
missione
non
debbono
essere
considerati
come
temporaneamente
richiamati
in
servizio
attivo
.
Per
recarsi
dal
luogo
di
residenza
al
porto
d
'
imbarco
e
viceversa
hanno
diritto
sul
Fondo
per
l
'
emigrazione
al
solo
biglietto
di
viaggio
a
tariffa
intera
in
prima
classe
ed
al
trasporto
di
100
chilogrammi
di
bagaglio
.
In
casi
speciali
il
Commissariato
può
richiedere
al
Ministero
della
marina
ufficiali
di
vascello
,
del
genio
navale
,
macchinisti
,
nonché
ufficiali
di
porto
,
da
imbarcare
come
RR
.
Commissari
;
a
questi
funzionari
,
nonché
a
quelli
del
Commissariato
di
cui
alla
prima
parte
del
presente
articolo
,
verranno
corrisposte
,
a
carico
del
vettore
,
le
indennità
stabilite
alle
lettere
b
)
,
c
)
,
d
)
ed
e
)
dell
'
articolo
precedente
.
Nel
caso
che
il
R
.
Commissario
non
sia
ufficiale
medico
,
il
Commissariato
ne
avverte
il
vettore
,
per
mezzo
dell
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
,
affinché
si
provveda
per
la
direzione
sanitaria
a
bordo
,
a
norma
dell
'
art
.
32
del
Regolamento
sull
'
emigrazione
,
approvato
col
Regio
decreto
del
10
luglio
1901
,
numero
375
.
Art
.
12
.
In
caso
di
mobilitazione
delle
forze
marittime
a
scopo
di
guerra
,
tutti
gli
ufficiali
medici
addetti
al
servizio
dell
'
emigrazione
cessano
,
per
ordine
del
Ministero
della
marina
,
dall
'
essere
a
disposizione
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
e
il
Fondo
dell
'
emigrazione
sospende
ogni
pagamento
in
loro
favore
.