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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . In esecuzione della legge 17 luglio 1910 , n . 538 il Ministero della marina mette a disposizione del Commissariato dell ' emigrazione 60 ufficiali medici col grado di capitano per il servizio di Commissari regi sui piroscafi e 4 ufficiali medici di grado superiore ( 1 colonnello , 1 tenente colonnello e 2 maggiori ) per le cariche direttive . Il numero di questi ufficiali medici deve essere reintegrato ogni qualvolta si verifichino vacanze definitive . Nell ' interesse dei servizi d ' emigrazione , il Commissariato potrà anche servirsi dell ' opera di essi ufficiali medici per speciali e temporanee missioni nel Regno e all ' estero . Gli ufficiali medici addetti ai servizi dell ' emigrazione continuano a far parte del ruolo organico del Corpo al quale appartengono , e perciò conservano tutti i diritti e doveri inerenti alla loro qualità militare e al grado che rivestono . Art . 2 . Il colonnello medico dirige il servizio igienico - sanitario per la emigrazione e ne risponde verso il Commissariato ; è nominato a tale carica con R . decreto , promosso dal Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri , e prende il titolo di Direttore del servizio igienico - sanitario per la emigrazione . Egli risiede a Roma presso il Commissariato dell ' emigrazione e dipende dal Commissario generale per quanto riguarda il servizio a cui è preposto ; dura in carica due anni e può essere confermato come può essere sostituito prima del termine del biennio . Ha le seguenti attribuzioni : a ) è il consulente del Commissariato per tutte le questioni di ordine sanitario ed igienico attinenti al servizio dell ' emigrazione che il Commissario generale sottoponga al suo esame ed ha l ' obbligo di studiare e formulare lo relative proposte ; b ) dispone le destinazioni di imbarco degli ufficiali medici sui piroscafi , trasmettendo gli ordini relativi ai maggiori destinati a Napoli e a Genova ; c ) esamina le relazioni ed i giornali sanitari dei Regi Commissari , dei quali raccoglie le osservazioni e le proposte , provocando i provvedimenti del caso ; d ) compila annualmente una relazione sul servizio igienico - sanitario e la statistica della morbosità degli emigranti ; e ) può essere chiamato alle riunioni del Consiglio dell ' emigrazione per ciò che riguarda il suo ufficio ; f ) fa ispezioni , concernenti il servizio igienico - sanitario per la emigrazione , nei porti di partenza e sui piroscafi , quando se ne presenti il bisogno e dietro autorizzazione del Commissario generale ; g ) è chiamato a far parte delle eventuali Commissioni d ' inchiesta e di quelle altre che si riferiscono al servizio al quale è preposto ; h ) fa le proposte per la rinnovazione del turno degli ufficiali medici , procurando che siano trasmesse al Ministero della marina in tempo utile , perché esso possa disporre per le nuove designazioni ; i ) ha autorità di Capo di Corpo per il personale militare medico addetto al servizio d ' emigrazione , sotto la sua dipendenza . Per questa qualità redige gli specchi caratteristici degli ufficiali medici addetti ai servizi d ' emigrazione , secondo le norme vigenti per i Corpi della regia marina dopo sentito il parere dei maggiori medici preposti a Genova e a Napoli al servizio di emigrazione ; gli specchi debbono poi essere vistati dal generale medico , ispettore di sanità al Ministero che vi appone il suo visto e le sue osservazioni . Esercita l ' autorità disciplinare diretta , che gli è consentita dal regolamento di disciplina per i corpi della regia marina ( art . 149 ) ; l ) cura che siano rimesse al Ministero della marina ( Ispettorato di sanità ) le variazioni che avvengono fra gli ufficiali medici addetti all ' emigrazione ; m ) tiene informato , con rapporto settimanale fatto di persona , l ' Ispettorato di sanità della R . marina dell ' andamento del servizio al quale presiede e del comportamento degli ufficiali medici alla sua dipendenza ; n ) avanza all ' Ispettorato di sanità della R . marina le proposte di ricompense e provoca le disposizioni disciplinari che oltrepassino la sua competenza ; o ) deve interpellare , con l ' autorizzazione del Commissario generale , l ' Ispettorato di sanità della R . marina sui provvedimenti nuovi o speciali da adottare per la tutela igienico - sanitaria degli emigranti , sia a bordo dei piroscafi , sia a terra . Art . 3 . Il tenente colonnello medico della R . marina , nominato con decreto del Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri , coadiuva il colonnello medico nelle sue attribuzioni e lo sostituisce nelle assenze . Egli risiede a Roma , presso il Commissariato dell ' emigrazione , e dura in carica due anni , ma può essere riconfermato o sostituito prima del termine del biennio . Art . 4 . I due maggiori medici della R . marina sono destinati per il servizio di emigrazione uno a Napoli e l ' altro a Genova presso i rispettivi Ispettorati di emigrazione . Essi sono nominati con decreto del Ministro della marina di concerto col Ministro degli affari esteri , durano in carica non più di due anni ed esercitano le seguenti funzioni : a ) fanno parte delle Commissioni di visita speciale e possono assistere alle visite preliminari e di partenza ; b ) ricevono dai Regi Commissari in arrivo i prescritti documenti di viaggio che trasmettono sollecitamente , dopo averne presa conoscenza , a chi di dovere ; c ) fanno ispezioni a bordo dei piroscafi in arrivo , dopo l ' ammissione a pratica , per constatare come sia stato disimpegnato il servizio , visitando i vari locali della nave , affine di accertare lo stato igienico e di pulizia . Esaminano gli emigranti che sbarcano malati , informandosi della cura fatta e del trattamento avuto . Del concetto che si formano sulla condotta , sull ' abilità professionale e sullo zelo del Commissario regio riferiscono al Direttore del servizio igienico - sanitario per l ' emigrazione . Esercitano speciale vigilanza sulle farmacie e sugli armamentari di bordo , per assicurarsi che nulla del prescritto vi manchi e che tutto sia in perfetto ordine e stato ; d ) ricevono e trasmettono gli ordini per i movimenti degli ufficiali medici alla loro dipendenza ed in casi eccezionali di somma urgenza possono anche assumere iniziativa di qualche destinazione , dandone però immediato avviso al suddetto Direttore ; e ) curano che gli ufficiali medici prendano conoscenza delle circolari , dei bollettini , delle ordinanze di sanità marittima e di tutte le disposizioni riguardanti il servizio dell ' emigrazione ; f ) procurano che compatibilmente con le esigenze del servizio gli ufficiali medici , elle da un viaggio all ' altro rimangono a terra per un certo periodo di tempo , lo utilizzino frequentando le cliniche della città che ritengono meglio indicate per il servizio dei Regi Commissari ; g ) curano che siano esattamente eseguite le operazioni di disinfezione dei bagagli degli emigranti e immigranti , le visite sanitarie ai partenti e le vaccinazioni ; h ) eseguiscono le istruzioni del Commissariato per i servizi igienici o sanitari dell ' emigrazione nella città dove risiedono e compiono tutti quegli incarichi speciali che venissero loro affidati dal Commissario generale e dalla Direzione del servizio ; i ) corrispondono direttamente col Direttore del servizio igienico - sanitario presso il Commissariato , pel tramite dell ' Ispettore di emigrazione , al quale però possono consegnare in plico chiuso la corrispondenza di carattere riservato , ed inviano allo stesso Direttore le relazioni dei capitani medici , apponendovi le proprie osservazioni ; l ) quindicinalmente , ed ogni qualvolta le circostanze lo richiedano , informano personalmente la locale autorità militare marittima sui fatti di indole militare che riguardano il servizio dei loro dipendenti . Art . 5 . I capitani medici destinati al servizio dell ' emigrazione risiedono parte a Napoli e parte a Genova , sono alla dipendenza del maggiore e durano normalmente nell ' incarico non più di due anni , salvo casi di speciali missioni . Gli ufficiali medici al cessare dal servizio dell ' emigrazione raggiungono dipartimento al quale sono ascritti . Art . 6 . I capitani medici hanno i seguenti obblighi : a ) esercitano le funzioni di Regi Commissari a bordo , secondo le disposizioni della legge e del regolamento , e compiono quelle altre funzioni che siano loro affidate dal Commissariato ; b ) si presentano al maggiore medico della sede sia prima dell ' imbarco , sia all ' arrivo , per ricevere istruzioni e riferire sul viaggio compiuto ; e gli consegnano le relazioni o rapporti da inviarsi al Direttore del servizio igienico - sanitario per l ' emigrazione ; c ) non possono allontanarsi dalla residenza loro assegnata che con la autorizzazione del maggiore medico ed in ogni caso in modo da esser pronti ad imbarcare nelle 24 ore ; d ) informano immediatamente il loro superiore qualora per malattia o per altri plausibili motivi non fossero in grado d ' imbarcarsi ; e ) debbono costantemente indossare la divisa prescritta in servizio a terra e a bordo e nei rapporti con le autorità sia estere , sia nazionali ; f ) informano il maggiore delle decisioni che in via straordinaria fossero prese dalla Commissione di visita di partenza . Art . 7 . Al colonnello e al tenente colonnello può essere concessa la licenza ordinaria , su conforme parere del Commissariato , dal Ministero della marina . Ai maggiori ed ai capitani medici non è di regola concessa la licenza ordinaria possono esser loro concesse brevi licenze dal colonnello medico , quando le esigenze del servizio lo consentano . Art . 8 . Gli stipendi e le indennità spettanti a tutti gli ufficiali medici destinati al servizio di emigrazione sono pagati dal Ministero della marina sul proprio bilancio . Il bilancio del Ministero della marina è reintegrato , a semestri anticipati , dal Fondo per l ' emigrazione , nei modi prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato , di tutte le competenze fisse ( stipendi , quinquenni ed indennità d ' arma ) che esso corrisponde agli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato . Inoltre il Fondo per l ' emigrazione corrisponde al colonnello e al tenente colonnello medico una indennità conforme a quella che percepiscono gli ufficiali di pari grado destinati al Ministero della marina , nonché una indennità di carica corrispondente a quella che è rispettivamente assegnata . al direttore ed al vice - direttore di un ospedale principale della R . marina . A ciascuno dei maggiori medici è corrisposta una indennità di carica di lire 900 . Con altro regolamento verrà disciplinata la materia relativa al riparto delle pensioni degli ufficiali medici della R . marina in servizio dell ' emigrazione fra l ' Amministrazione della marina e il Commissariato dell ' emigrazione . Art . 9 . Le indennità di viaggio agli ufficiali medici di servizio di emigrazione sono calcolate a termini delle norme in vigore per gli ufficiali della R . marina e sono pagate dal Fondo per l ' emigrazione , nella cui cassa il vettore deve versare , a titolo di rimborso delle indennità stesse , la somma di lire 100 per ogni imbarco di R . Commissario sui piroscafi . Nei casi d ' imbarchi nei porti esteri il vettore deve invece rimborsare le spese e le indennità spettanti al R . Commissario . Art . 10 . Competenze di viaggio degli ufficiali medici in servizio di emigrazione a carico del vettore sono : a ) lo stipendio e l ' indennità d ' arma dal terzo giorno anteriore alla partenza al terzo giorno dopo il ritorno in Italia , inclusivamente ; b ) una diaria di lire dodici durante la permanenza a bordo ; c ) la diaria di lire venti pei giorni in cui fosse obbligato a trattenersi a terra nel porto di destinazione o in porti esteri di scalo ; d ) il vitto di prima classe , compreso il vino ; e ) nel caso che debba rimpatriare dal porto di destinazione in qualità di passeggero su piroscafo diverso da quello su cui era imbarcato , l ' uso di una cabina di prima classe ed il vitto in prima classe , compreso il vino , nonché la diaria di lire cinque durante la permanenza a bordo ; nel caso poi che una parte del viaggio di ritorno sia fatta in ferrovia , il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe e del trasporto del bagaglio , oltre le indennità stabilite dal R . decreto 2 settembre 1912 , n . 1008 . Le competenze indicate nei paragrafi b ) , c ) ed e ) , del presente articolo debbono essere pagate in oro giusta le disposizioni vigenti nella R . marina . In occasione del primo viaggio che ciascun piroscafo debba iniziare dopo la promulgazione del presente regolamento , una Commissione composta del maggiore medico in qualità di presidente , di un ufficiale di porto e dell ' Ispettore dell ' emigrazione , sceglierà una cabina , la quale rimarrà in modo permanente destinata al R . Commissario ( 1 ) . Art . 11 . Il Commissariato in mancanza di medici della R . marina in servizio attivo , oltre a destinare come Regi Commissari a bordo dei piroscafi funzionari da esso dipendenti , può chiedere a tale scopo ai competenti Ministeri ufficiali medici di marina . in posizione ausiliaria , nonché capitani medici del R . esercito in servizio attivo od ufficiali medici del R . esercito in posizione ausiliaria . Gli ufficiali medici in posizione ausiliaria , che siano stati designati ad imbarcare come RR . Commissari per l ' emigrazione e che abbiano accettata siffatta missione , devono tenersi pronti ad imbarcare con un preavviso di cinque giorni , e riceveranno le competenze stabilite dall ' art . 10 alle lettere b ) , c ) , d ) , e ) ; inoltre qualunque sia il loro grado nella riserva , percepiscono le competenze di cui alla lettera a ) del medesimo articolo , attribuite al grado di capitano medico , col massimo dello stipendio , dedotta la pensione di cui fruiscono . S ' intende che detti ufficiali per compiere tale missione non debbono essere considerati come temporaneamente richiamati in servizio attivo . Per recarsi dal luogo di residenza al porto d ' imbarco e viceversa hanno diritto sul Fondo per l ' emigrazione al solo biglietto di viaggio a tariffa intera in prima classe ed al trasporto di 100 chilogrammi di bagaglio . In casi speciali il Commissariato può richiedere al Ministero della marina ufficiali di vascello , del genio navale , macchinisti , nonché ufficiali di porto , da imbarcare come RR . Commissari ; a questi funzionari , nonché a quelli del Commissariato di cui alla prima parte del presente articolo , verranno corrisposte , a carico del vettore , le indennità stabilite alle lettere b ) , c ) , d ) ed e ) dell ' articolo precedente . Nel caso che il R . Commissario non sia ufficiale medico , il Commissariato ne avverte il vettore , per mezzo dell ' Ispettore dell ' emigrazione , affinché si provveda per la direzione sanitaria a bordo , a norma dell ' art . 32 del Regolamento sull ' emigrazione , approvato col Regio decreto del 10 luglio 1901 , numero 375 . Art . 12 . In caso di mobilitazione delle forze marittime a scopo di guerra , tutti gli ufficiali medici addetti al servizio dell ' emigrazione cessano , per ordine del Ministero della marina , dall ' essere a disposizione del Commissariato dell ' emigrazione e il Fondo dell ' emigrazione sospende ogni pagamento in loro favore .