ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
.
Patrimonio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
ART
.
1
.
I
beni
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
si
distinguono
in
mobili
ed
immobili
.
ART
.
2
.
I
beni
immobili
sono
amministrati
dal
Commissariato
a
mezzo
delle
persone
alle
quali
sono
dati
in
consegna
.
Essi
sono
descritti
in
registri
di
consistenza
con
le
seguenti
indicazioni
:
a
)
il
luogo
,
la
denominazione
,
la
specie
;
b
)
i
titoli
di
proprietà
o
di
provenienza
;
e
)
l
'
estensione
;
d
)
il
reddito
annuale
;
e
)
il
valore
approssimativo
;
f
)
le
servitù
,
i
pesi
e
gli
oneri
di
cui
fossero
gravati
;
g
)
l
'
uso
speciale
cui
sono
adibiti
.
ART
.
3
.
Le
servitù
ed
i
diritti
considerati
come
immobili
sono
portati
nei
registri
di
consistenza
con
l
'
indicazione
dei
beni
a
cui
si
riferiscono
.
ART
.
4
.
Un
riepilogo
dei
registri
di
consistenza
è
trasmesso
dal
Commissariato
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
5
.
Tutti
gli
aumenti
,
le
diminuzioni
e
le
trasformazioni
che
si
verificano
nel
valore
,
nella
consistenza
o
nel
reddito
dei
beni
immobili
,
debbono
essere
annotate
nei
registri
di
cui
all
'
art
.
2
.
Un
riepilogo
di
tali
variazioni
è
annualmente
trasmesso
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
6
.
Il
Commissario
Generale
vigila
perché
gli
immobili
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
sieno
esclusivamente
adibiti
all
'
uso
cui
sono
destinati
.
Quando
in
tali
destinazioni
rilevi
eccessi
od
abusi
,
procura
che
si
renda
produttiva
pel
Fondo
la
parte
degli
immobili
riconosciuta
esuberante
o
non
pertinente
ai
bisogni
cui
fu
destinata
.
ART
.
7
.
I
beni
mobili
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
si
distinguono
come
segue
:
a
)
mobili
destinati
al
servizio
del
Commissariato
e
cioè
:
arredi
degli
uffici
,
libri
,
utensili
,
macchine
,
attrezzi
e
simili
;
b
)
diritti
ed
azioni
considerati
come
beni
mobili
.
ART
.
8
.
Tutti
i
beni
mobili
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
a
qualunque
categoria
appartengano
,
sono
dati
in
consegna
ad
agenti
responsabili
.
La
consegna
si
effettua
per
mezzo
di
inventari
.
ART
.
9
.
Sono
agenti
consegnatari
:
a
)
l
'
incaricato
delle
funzioni
di
Economo
-
cassiere
presso
il
Commissariato
per
i
libri
e
le
pubblicazioni
,
i
valori
,
i
mobili
,
utensili
,
macchine
,
attrezzi
e
simili
assegnati
al
servizio
del
Commissariato
medesimo
;
b
)
gli
Ispettori
dell
'
emigrazione
nei
porti
d
'
imbarco
per
i
valori
,
libri
mobili
,
utensili
,
macchine
,
attrezzi
e
simili
,
assegnati
al
servizio
degli
Ispettorati
;
e
)
gli
Ispettori
e
gli
Addetti
consolari
per
l
'
emigrazione
,
per
i
valori
,
libri
,
mobili
,
utensili
,
macchine
,
attrezzi
e
simili
,
assegnati
al
servizio
del
loro
ufficio
;
d
)
ogni
altra
persona
che
per
ragioni
del
servizio
o
dell
'
ufficio
cui
è
preposto
abbia
in
consegna
valori
o
mobili
,
in
genere
,
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
ART
.
10
.
I
consegnatari
sono
personalmente
responsabili
dei
valori
e
degli
oggetti
mobili
ricevuti
in
consegna
fino
a
che
non
ne
abbiano
ottenuto
legale
discarico
.
La
trasformazione
,
la
diminuzione
o
la
perdita
degli
oggetti
consegnati
deve
essere
giustificata
nelle
forme
e
nei
modi
stabiliti
da
apposite
istruzioni
.
I
consegnatari
non
sono
responsabili
dell
'
abusiva
o
colpevole
deteriorazione
degli
oggetti
regolarmente
dati
in
uso
al
personale
degli
uffici
se
non
in
quanto
abbiano
omesso
di
adoperare
quella
vigilanza
che
loro
incombe
nei
limiti
delle
proprie
attribuzioni
.
ART
.
11
.
Nell
'
inventario
dei
beni
mobili
debbono
indicarsi
:
a
)
i
locali
in
cui
si
trovano
;
b
)
la
denominazione
o
descrizione
degli
oggetti
secondo
la
diversa
loro
natura
e
specie
;
e
)
la
quantità
o
numero
degli
oggetti
secondo
le
varie
specie
;
d
)
la
classificazione
,
ove
sia
possibile
,
in
nuovi
,
usati
e
fuori
d
'
uso
;
e
)
il
valore
.
ART
.
12
.
Gli
inventari
debbono
essere
compilati
in
due
esemplari
,
firmati
dal
consegnatario
e
vidimati
dal
Capo
-
ragioniere
.
L
'
Ufficio
di
ragioneria
ed
i
consegnatari
conservano
rispettivamente
uno
dei
detti
esemplari
.
I
singoli
inventari
sono
riassunti
dall
'
Ufficio
di
ragioneria
e
un
riepilogo
di
essi
è
inviato
alla
Corte
dei
Conti
.
Ogni
inventario
dei
beni
mobili
deve
avere
una
ricapitolazione
distinta
per
categorie
e
specie
.
Queste
ricapitolazioni
costituiscono
il
conto
del
debito
da
tenersi
in
evidenza
per
ciascun
consegnatario
responsabile
.
ART
.
13
.
Ogni
consegnatario
di
beni
mobili
tiene
in
evidenza
la
situazione
degli
oggetti
di
cui
risponde
,
secondo
le
qualità
,
le
destinazioni
e
le
classificazioni
risultanti
dal
relativo
inventario
.
A
tal
uopo
esso
tiene
un
registro
di
entrata
e
di
uscita
in
corrispondenza
con
l
'
inventario
,
annotandovi
a
debito
gli
oggetti
di
nuova
introduzione
,
ed
a
credito
quelli
estratti
e
tutte
le
variazioni
e
le
trasformazioni
,
così
per
il
numero
,
come
per
la
qualità
e
specie
e
pel
valore
.
Per
le
variazioni
e
le
trasformazioni
suddette
,
la
Ragioneria
del
Commissariato
rilascia
ad
ogni
consegnatario
,
staccandole
da
apposito
bollettario
,
bollette
di
carico
o
di
scarico
degli
oggetti
,
munite
di
uno
scontrino
sul
quale
il
consegnatario
deve
segnare
i
numeri
d
'
inventario
dati
ai
singoli
oggetti
.
Questi
scontrini
debbono
essere
restituiti
,
muniti
della
firma
del
consegnatario
,
alla
Ragioneria
del
Commissariato
,
la
quale
pone
,
quelli
di
carico
a
corredo
dei
mandati
di
pagamento
degli
oggetti
acquistati
,
e
quelli
di
scarico
,
a
corredo
dei
prospetti
annuali
di
variazione
di
cui
all
'
articolo
seguente
.
L
'
Ufficio
di
ragioneria
tiene
i
registri
occorrenti
per
aver
sempre
in
evidenza
la
gestione
di
ciascun
consegnatario
e
,
quando
lo
ritenga
opportuno
,
riferisce
al
Commissario
Generale
che
può
dare
le
disposizioni
per
accertare
se
le
scritture
corrispondono
all
'
esistenza
degli
oggetti
.
ART
.
14
.
Annualmente
i
consegnatari
fanno
pervenire
all
'
Ufficio
di
ragioneria
un
prospetto
indicante
:
a
)
tutte
le
variazioni
eseguite
negli
inventari
con
riferimento
,
per
il
carico
,
alle
bollette
relative
,
e
coll
'
unione
,
per
lo
scarico
,
degli
scontrini
di
cui
nell
'
articolo
precedente
;
b
)
la
situazione
della
consistenza
dei
mobili
risultante
in
seguito
alle
variazioni
.
Un
riepilogo
di
tali
variazioni
è
trasmesso
annualmente
dal
Commissariato
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
15
.
Gli
oggetti
mobili
non
possono
esser
dati
in
pagamento
ai
creditori
dell
'
Amministrazione
.
Quelli
divenuti
inservibili
sono
alienati
secondo
le
istruzioni
del
Commissariato
,
al
quale
è
trasmesso
un
estratto
dell
'
atto
di
alienazione
.
Il
ricavato
della
vendita
è
versato
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
TITOLO
II
.
Contratti
e
servizi
in
economia
CAPO
I
.
NORME
GENERALI
.
ART
.
16
.
A
tutti
i
lavori
,
affitti
,
forniture
,
trasporti
,
noleggi
,
acquisti
ed
alienazioni
,
il
Commissariato
provvede
a
mezzo
di
contratti
.
ART
.
17
.
Tutti
i
contratti
dai
quali
derivi
entrata
o
spesa
pel
Fondo
per
l
'
emigrazione
debbono
esser
preceduti
da
pubblici
incanti
,
eccetto
i
casi
enumerati
negli
articoli
18
e
19
.
ART
.
18
.
Si
possono
stipulare
contratti
a
licitazione
o
a
trattativa
privata
:
1
.
per
l
'
acquisto
di
cose
la
cui
produzione
è
garantita
da
privativa
industriale
,
o
per
la
cui
natura
non
è
possibile
promuovere
il
concorso
di
pubbliche
offerte
;
2
.
per
le
forniture
d
'
ogni
genere
,
per
i
trasporti
,
i
noleggi
e
i
lavori
quando
un
'
evidente
urgenza
non
permetta
l
'
indugio
degli
incanti
;
3
.
per
le
provviste
di
cose
che
per
la
loro
natura
,
o
per
l
'
uso
speciale
a
cui
sono
destinate
,
debbono
essere
acquistate
nel
luogo
della
produzione
o
fornite
direttamente
dai
produttori
;
4
.
per
prodotti
d
'
arte
,
macchine
,
strumenti
e
lavori
di
precisione
,
l
'
esecuzione
dei
quali
deve
commettersi
ad
artefici
speciali
;
5
.
per
prendere
in
affitto
locali
destinati
ai
servizi
dell
'
emigrazione
;
6
.
quando
l
'
asta
sia
andata
deserta
o
i
limiti
fissati
per
l
'
incanto
non
siano
stati
raggiunti
.
Si
possono
pure
stipulare
contratti
a
licitazione
o
a
trattativa
privata
,
per
le
forniture
occorrenti
ai
servizi
dell
'
emigrazione
da
gestirsi
ad
economia
.
Le
cause
di
urgenza
,
di
cui
al
n
.
2
,
saranno
dimostrate
al
Consiglio
di
Stato
nei
casi
nei
quali
occorra
il
suo
preventivo
avviso
,
e
saranno
sempre
indicate
nel
decreto
di
approvazione
del
contratto
.
ART
.
19
.
Si
possono
pure
stipulare
contratti
a
licitazione
o
trattativa
privata
,
concorrendovi
però
speciali
circostanze
:
1
.
quando
si
tratti
di
spesa
che
non
superi
le
L
.
20,000
anche
se
ripartita
in
un
periodo
non
superiore
ai
nove
anni
,
sempreché
per
lo
stesso
oggetto
non
vi
sia
altro
contratto
,
computato
il
quale
si
oltrepassi
il
limite
qui
stabilito
;
2
.
per
la
vendita
di
cose
mobili
fuori
d
'
uso
e
di
derrate
,
quando
il
valore
di
stima
non
superi
L
.
8000
,
fatta
qui
pure
l
'
avvertenza
del
numero
1;
3
.
per
dare
in
affitto
fabbricati
,
ed
altri
beni
immobili
,
quando
la
rendita
annuale
sia
valutata
in
somma
non
maggiore
di
L
.
2000
e
la
durata
del
contratto
non
ecceda
i
nove
anni
,
e
sempreché
non
ne
sia
stata
data
una
parte
a
fitto
con
altro
contratto
per
modo
che
tenuto
conto
della
somma
e
del
tempo
si
eccedano
nel
complesso
i
limiti
qui
determinati
;
4
.
per
dare
in
affitto
locali
ad
uso
di
abitazione
e
loro
dipendenze
;
5
.
per
fabbricazioni
e
forniture
a
titolo
di
esperimento
;
6
.
per
le
forniture
occorrenti
al
mantenimento
di
emigranti
,
quando
sieno
commesse
a
pubblici
stabilimenti
od
opere
pie
.
Le
speciali
circostanze
devono
sempre
essere
indicate
nel
decreto
di
approvazione
del
contratto
.
ART
.
20
.
Quando
il
primo
esperimento
d
'
asta
sia
andato
deserto
o
non
siano
state
presentate
offerte
nei
limiti
fissati
,
deve
procedersi
ad
un
secondo
esperimento
alle
stesse
condizioni
del
primo
.
Tuttavia
,
in
circostanze
speciali
,
si
può
prescindere
dal
secondo
esperimento
e
procedere
alla
trattativa
privata
,
purché
non
sieno
variate
in
danno
dell
'
amministrazione
le
condizioni
ed
il
prezzo
sui
quali
andò
deserto
l
'
incanto
.
Le
circostanze
speciali
devono
esser
indicato
nel
decreto
d
'
approvazione
del
contratto
.
ART
.
21
.
Allorché
nei
casi
contemplati
dagli
articoli
18
e
19
si
prescinda
dalla
forma
dei
pubblici
incanti
,
si
adotta
il
metodo
della
licitazione
privata
,
salvo
che
sia
impossibile
promuovere
il
concorso
di
più
offerte
,
o
che
speciali
ragioni
di
convenienza
non
rendano
preferibile
il
metodo
della
trattativa
privata
.
ART
.
22
.
Ai
contratti
che
interessano
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
sono
applicabili
le
disposizione
vigenti
sulla
concessioni
di
appalti
alle
società
cooperative
di
produzione
e
di
lavoro
costituite
fra
operai
.
ART
.
23
.
Sono
comunicati
al
Consiglio
di
Stato
,
per
averne
il
parere
,
i
progetti
di
contratti
dà
stipularsi
dopo
pubblici
incanti
e
quelli
da
stipularsi
a
trattative
private
quando
il
loro
importo
rispettivo
superi
i
limiti
oltre
i
quali
quella
condizione
è
prescritta
dalla
legge
per
l
'
amministrazione
e
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
L
'
importo
degli
appalti
continuativi
è
determinato
in
base
alla
somma
totale
che
risulta
dal
contratto
.
Il
Consiglio
di
Stato
dà
il
suo
parere
tanto
sulla
regolarità
del
progetto
di
contratto
quanto
sulla
convenienza
amministrativa
;
e
a
tal
fine
gli
sono
forniti
i
documenti
,
le
giustificazioni
e
gli
schiarimenti
che
esso
richieda
.
Il
parere
del
Consiglio
di
Stato
è
sempre
trasmesso
alla
Corte
dei
Conti
,
a
corredo
del
decreto
di
approvazione
del
contratto
,
di
cui
viene
richiesta
la
registrazione
.
I
progetti
devono
esser
corredati
dei
relativi
capitoli
di
oneri
o
norme
speciali
di
cui
all
'
art
.
30
.
ART
.
24
.
Deve
esser
udito
il
parere
dell
'
Avvocatura
erariale
sui
progetti
di
transazione
,
qualunque
sia
l
'
ammontare
e
l
'
oggetto
della
controversia
.
Dovrà
sentirsi
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
prima
dell
'
approvazione
degli
atti
di
transazione
,
quando
ciò
che
l
'
amministrazione
promette
,
abbandona
o
paga
,
superi
le
5000
lire
e
per
lo
stesso
contratto
che
ha
dato
luogo
alla
controversia
non
siano
intervenute
altre
transazioni
per
effetto
delle
quali
si
venga
a
superare
il
detto
limite
.
ART
.
25
.
Se
nella
esecuzione
d
'
un
contratto
non
preceduto
dal
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
sorga
la
necessità
di
arrecarvi
mutamenti
che
ne
facciano
crescere
l
'
ammontare
oltre
i
limiti
indicati
nell
'
articolo
23
,
prima
che
si
provveda
al
pagamento
finale
,
dovranno
i
conti
relativi
esser
comunicati
al
Consiglio
di
Stato
per
il
suo
parere
.
ART
.
26
.
Quando
un
contratto
,
pel
quale
sia
stato
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
s
'
intenda
rescindere
o
variare
per
causa
in
quel
contratto
non
preveduta
,
è
necessario
l
'
avviso
dello
stesso
Consiglio
.
Deve
parimenti
esser
udito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
qualunque
sia
l
'
oggetto
e
il
valore
del
contratto
,
nei
casi
in
cui
si
tratti
di
riconoscere
se
siano
,
in
tutto
od
in
parte
,
inapplicabili
le
clausole
penali
stipulate
a
carico
di
fornitori
od
appaltatori
,
sempre
che
la
somma
che
l
'
Amministrazione
abbandona
superi
superi
le
lire
500
.
ART
.
27
.
Saranno
sottoposti
all
'
esame
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
i
progetti
di
contratti
per
l
'
esecuzione
nel
Regno
di
lavori
ed
opere
,
quando
il
loro
importo
previsto
superi
le
L
.
2000
.
Negli
altri
elisi
tale
esame
sarà
facoltativo
.
ART
.
28
.
Per
la
compilazione
dei
progetti
dei
lavori
e
delle
opere
,
il
Commissario
Generale
potrà
valersi
del
Genio
Civile
o
di
altri
tecnici
.
ART
.
29
.
I
contratti
all
'
estero
,
concorrendovi
ragioni
speciali
,
possono
esser
stipulati
,
secondo
la
convenienza
dell
'
Amministrazione
,
nelle
forme
e
giusta
le
consuetudini
locali
.
Quando
però
per
la
loro
natura
o
per
il
loro
importare
si
sarebbe
dovuto
sentire
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
saranno
compresi
nell
'
elenco
annuale
dei
contratti
che
la
Corte
dei
Conti
comunica
al
Parlamento
.
CAPO
II
.
-
DEI
CAPITOLATI
DI
ONERI
E
DEI
PROCEDIDIENTI
PER
GLI
INCANTI
E
PER
LE
LICITAZIONI
E
TRATTATIVE
PRIVATE
.
ART
.
30
.
Le
condizioni
richieste
per
la
esecuzione
di
un
determinato
genere
di
lavoro
,
come
quelle
di
appalto
o
contratto
,
e
le
forme
da
seguirsi
per
gli
incanti
o
licitazioni
,
debbono
esser
determinate
preventivamente
in
capitoli
di
oneri
o
in
norme
speciali
.
Quando
si
tratti
di
lavori
oppure
di
appalti
o
contratti
che
possano
ripetersi
,
si
stabiliranno
capitolati
generali
,
oltre
quelli
speciali
per
ogni
lavoro
.
Nei
capitolati
di
oneri
o
nelle
norme
speciali
debbono
esser
determinate
la
natura
e
l
'
importanza
delle
guarentigie
che
i
concorrenti
devono
presentare
per
esser
ammessi
agli
incanti
,
e
per
assicurare
l
'
adempimento
dei
loro
impegni
;
come
pure
le
clausole
penali
e
l
'
azione
che
l
'
Amministrazione
potrà
esercitare
per
escutere
le
cauzioni
nel
caso
di
inadempimento
ai
detti
impegni
,
nonché
il
luogo
in
cui
l
'
aggiudicatario
,
il
suo
fidejussore
o
l
'
approbatore
,
dovranno
eleggere
il
domicilio
legale
.
ART
.
31
.
Per
quanto
riguarda
i
procedimenti
da
seguirsi
per
gl
'
incanti
e
per
le
licitazioni
o
trattative
private
,
nonché
per
gli
oneri
che
debbono
esser
imposti
ai
contraenti
col
Commissariato
,
le
cauzioni
ed
ogni
altra
norma
contrattuale
,
si
applicano
per
analogia
le
disposizioni
della
legge
e
del
regolamento
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
e
le
altre
norme
vigenti
in
materia
in
quanto
però
non
sia
diversamente
stabilito
da
questo
Regolamento
.
CAPO
III
.
-
STIPULAZIONE
,
APPROVAZIONE
ED
ESECUZIONE
DEI
CONTRATTI
,
ART
.
32
.
I
contratti
che
interessano
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
si
stipulano
innanzi
al
Commissario
Generale
od
a
pubblici
ufficiali
a
ciò
delegati
,
ai
sensi
del
Regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
.
La
delegazione
può
anche
esser
conferita
,
mediante
decreto
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
ad
un
funzionario
amministrativo
o
di
ragioneria
del
Commissariato
,
oppure
,
trattandosi
di
contratti
da
stipularsi
in
un
porto
d
'
imbarco
di
emigranti
,
all
'
Ispettore
locale
.
Per
i
contratti
fatti
all
'
estero
la
rappresentanza
del
Commissariato
può
essere
conferita
ad
un
R
.
Agente
diplomatico
o
consolare
,
oppure
ad
un
Ispettore
d
'
emigrazione
.
Quando
il
Commissario
Generale
lo
creda
opportuno
,
o
l
'
altra
parte
contraente
ne
faccia
richiesta
,
i
contratti
possono
essere
stipulati
nelle
forme
ordinarie
,
per
mezzo
di
notaio
.
ART
.
33
.
Nei
contratti
preceduti
da
pubblici
incanti
o
da
licitazione
privata
,
la
stipulazione
può
seguire
dinanzi
allo
stesso
funzionario
che
presiedette
le
gare
,
il
quale
accetta
nell
'
interesse
dell
'
Amministrazione
.
I
processi
verbali
di
aggiudicazione
definitiva
,
in
seguito
ad
incanti
pubblici
o
a
private
licitazioni
,
equivalgono
per
ogni
effetto
legale
alla
contrattuale
stipulazione
.
Il
deliberatario
non
può
impugnare
l
'
efficacia
dell
'
atto
d
'
incanto
per
il
motivo
che
non
siasi
da
lui
firmato
il
relativo
verbale
d
'
asta
.
ART
.
34
.
I
contratti
a
trattativa
privata
possono
farsi
:
1
.
per
mezzo
di
obbligazione
stesa
appiedi
del
capitolato
;
2
.
con
un
atto
separato
di
obbligazione
sottoscritto
da
colui
che
fa
l
'
offerta
;
3
.
per
mezzo
di
corrispondenza
,
secondo
l
'
uso
del
commercio
,
quando
si
tratta
con
case
commerciali
;
4
.
per
mezzo
di
scrittura
privata
firmata
dall
'
offerente
e
dal
funzionario
rappresentante
l
'
Amministrazione
.
I
contratti
fatti
nelle
forme
suindicate
hanno
pieno
effetto
legale
;
però
ove
il
Commissario
Generale
lo
reputi
conveniente
,
si
farà
luogo
alla
conferma
del
contratto
per
atto
pubblico
nelle
forme
stabilite
dall
'
articolo
32
.
ART
.
35
.
I
contratti
stipulati
dinanzi
al
Commissario
Generale
o
agli
ufficiali
a
ciò
delegati
,
hanno
forza
di
atto
pubblico
per
tutti
gli
effetti
di
legge
;
vanno
perciò
soggetti
ad
.
ogni
formalità
fiscale
prescritta
per
gli
atti
pubblici
.
ART
.
36
.
I
contratti
stipulati
nell
'
interesse
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
sono
approvati
con
decreto
del
Commissario
Generale
sottoposto
al
visto
del
Ministro
degli
affari
esteri
quando
si
tratti
di
spesa
per
la
quale
tale
visto
sia
richiesto
a
termini
dell
'
art
.
102
del
Titolo
V
.
Ai
detti
contratti
cono
applicabili
per
analogia
le
norme
stabilite
nel
Regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
per
quanto
riguarda
le
forme
e
l
'
efficacia
dell
'
approvazione
,
la
registrazione
della
Corte
dei
Conti
e
la
loro
esecutorietà
.
ART
.
37
.
Quando
una
evidente
urgenza
lo
renda
necessario
,
può
iniziarsi
l
'
esecuzione
di
un
contratto
,
già
stipulato
,
nel
tempo
che
si
compiono
le
formalità
indicate
nell
'
articolo
precedente
,
limitatamente
però
a
un
decimo
dell
'
ammontare
del
contratto
e
non
oltre
la
somma
di
L
.
10.000
.
In
caso
di
mancata
approvazione
l
'
assuntore
ha
diritto
al
pagamento
,
in
proporzione
dei
lavori
eseguiti
o
delle
provviste
fatte
nei
limiti
sopraindicati
.
ART
.
38
.
L
'
esecuzione
dei
contratti
è
soggetta
a
vigilanza
e
collaudo
parziale
e
finale
nei
modi
che
saranno
stabiliti
di
volta
in
volta
dal
Commissario
Generale
.
La
vigilanza
nell
'
esecuzione
dei
contratti
ed
il
collaudo
possono
essere
delegati
a
funzionari
dipendenti
,
ad
ingegneri
del
Genio
Civile
o
ad
altri
tecnici
.
Quando
si
tratti
di
lavori
,
il
cui
importo
complessivo
non
superi
le
L
.
12.000
basterà
la
dichiarazione
della
regolare
esecuzione
del
contratto
da
parte
della
persona
che
ha
diretta
o
sorvegliata
l
'
esecuzione
dei
lavori
.
Nei
decreti
di
nomina
dei
collaudatori
saranno
specificati
i
modi
di
liquidazione
,
parziali
o
finali
,
nonché
i
documenti
da
produrre
in
appoggio
alla
medesima
.
Saranno
stabilite
di
volta
in
volta
le
cautele
di
assistenza
,
vigilanza
e
direzione
,
necessarie
ad
assicurare
la
buona
esecuzione
delle
forniture
,
dei
trasporti
o
lavori
secondo
la
diversa
loro
specie
.
Quando
i
lavori
,
i
trasporti
e
le
forniture
subiscano
ritardi
,
le
persone
incaricate
di
vigilarne
l
'
esecuzione
devono
rivolgersi
al
Commissariato
per
ottenere
l
'
esatto
adempimento
del
contratto
.
Le
persone
preposte
alla
direzione
dei
lavori
ed
alla
vigilanza
sulle
forniture
e
sui
trasporti
non
possono
fare
aggiunte
né
altre
variazioni
ai
contratti
stipulati
.
Se
però
qualche
aggiunta
o
variazione
si
renda
necessaria
,
deve
farsene
prontamente
la
proposta
al
Commissariato
con
una
particolareggiata
relazione
corredata
dei
necessari
documenti
.
Tali
variazioni
od
aggiunte
non
possono
mandarsi
ad
effetto
,
se
non
quando
sieno
autorizzate
nei
modi
di
regola
.
Per
le
variazioni
e
le
aggiunte
fatte
eseguire
senza
la
predetta
autorizzazione
,
sarà
tenuta
responsabile
la
persona
che
le
avesse
illegalmente
ordinate
.
CAPO
IV
.
SERVIZI
AD
ECONOMIA
.
ART
.
39
.
Il
Commissario
Generale
propone
al
Ministro
degli
affari
esteri
la
determinazione
dei
servizi
che
possono
farsi
ad
economia
,
nonché
le
norme
per
il
loro
funzionamento
.
Tale
determinazione
deve
esser
stabilita
con
decreto
reale
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
Nei
casi
non
determinati
nei
detti
decreti
,
possono
farsi
ad
economia
gli
acquisti
ed
i
lavori
il
cui
importo
non
superi
le
L
.
200
.
Pel
servizio
della
disinfezione
nei
porti
ove
non
esista
uno
stabilimento
speciale
del
Commissariato
,
e
quando
si
verifichino
casi
straordinari
,
possono
farsi
ad
economia
anche
le
spese
di
importo
maggiore
;
ma
allorché
le
spese
stesse
superino
le
L
.
6000
è
necessario
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
Quando
la
spesa
era
preveduta
in
una
somma
minore
di
L
.
6000
,
e
il
fatto
provi
che
si
oltrepassa
questo
limite
,
prima
di
provvedere
al
pagamento
finale
,
gli
atti
devono
comunicarsi
al
Consiglio
di
Stato
per
il
suo
parere
.
TITOLO
III
.
Dell
'
anno
finanziario
,
del
bilancio
di
previsione
e
dei
conto
consuntivo
CAPO
I
.
DELL
'
ANNO
FINANZIARIO
.
ART
.
40
.
Per
la
gestione
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
l
'
anno
finanziario
comincia
col
le
luglio
e
termina
col
30
giugno
dell
'
anno
successivo
.
La
gestione
suddetta
comprende
,
in
ciascun
anno
finanziario
,
tutte
le
operazioni
relative
alle
entrate
e
alle
spese
autorizzate
con
la
legge
del
bilancio
,
o
con
leggi
successive
,
e
tutte
le
variazioni
che
si
verificano
nel
patrimonio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
in
conseguenza
dell
'
esercizio
del
bilancio
o
di
altre
cause
indipendenti
da
esso
.
La
contabilità
dell
'
esercizio
finanziario
è
quindi
costituita
:
a
)
dal
conto
del
bilancio
;
b
)
dal
conto
del
patrimonio
.
ART
.
41
.
Sono
materia
del
conto
del
bilancio
:
l
°
le
entrate
accertare
e
scadute
dal
l0
luglio
a
tutto
giugno
;
2°
le
spese
ordinate
e
liquidate
e
quelle
impegnate
nello
stesso
periodo
di
tempo
in
virtù
di
atti
corredati
delle
necessarie
giustificazioni
e
registrati
alla
Corte
dei
Conti
,
le
quali
sono
imputate
nei
modi
e
nelle
forme
prescritte
dal
presente
regolamento
;
3°
le
riscossioni
,
i
versamenti
e
i
pagamenti
effettuati
nel
periodo
sopra
indicato
.
ART
.
42
.
Sono
materia
del
conto
del
patrimonio
:
il
valore
degli
immobili
,
giusta
i
relativi
stati
di
consistenza
;
quello
dei
mobili
,
derrate
,
materiali
;
i
valori
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
risultanti
dagli
inventari
;
i
debiti
e
i
crediti
del
medesimo
,
e
,
infine
,
le
variazioni
alla
consistenza
degli
oggetti
,
dei
valori
,
debiti
e
crediti
suddetti
,
sia
che
provengano
dalla
gestione
del
bilancio
,
sia
che
si
verifichino
per
qualunque
altra
causa
.
ART
.
43
.
L
'
esercizio
finanziario
non
può
essere
protratto
oltre
il
30
giugno
.
Le
operazioni
tutte
,
sia
per
accertare
entrate
,
sia
per
impegnare
e
ordinare
spese
,
nonché
per
effettuare
riscossioni
o
eseguire
pagamenti
in
conto
dell
'
esercizio
,
si
compiono
col
suddetto
giorno
.
Per
conseguenza
tutti
i
conti
relativi
all
'
esercizio
finanziario
si
chiudono
con
le
operazioni
eseguite
in
quel
giorno
,
quantunque
le
registrazioni
si
effettuino
nei
giorni
successivi
.
CAPO
II
.
-
DEL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
.
ART
.
44
.
Il
bilancio
di
previsione
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
è
presentato
al
Parlamento
dal
Ministro
degli
Affari
Esteri
nel
tempo
e
nei
modi
stabiliti
dal
Regolamento
di
contabilità
generale
,
per
i
bilanci
dello
Stato
,
previo
esame
da
parte
della
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
.
ART
.
45
.
Il
bilancio
di
previsione
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
comprende
,
per
la
competenza
dell
'
esercizio
finanziario
,
lo
stato
di
previsione
dell
'
entrata
e
quello
della
spesa
.
ART
.
46
.
Le
entrate
e
le
spese
del
bilancio
sono
raggruppate
in
titoli
,
secondo
che
sieno
ordinarie
o
straordinarie
;
e
in
categorie
,
secondo
che
sieno
effettive
,
che
riguardino
movimento
di
capitali
,
o
che
costituiscano
partite
di
giro
.
Tanto
le
entrate
quanto
le
spese
sono
ripartite
in
capitoli
aventi
una
distinta
numerazione
d
'
ordine
continuativo
.
Tutte
le
spese
devono
essere
inscritte
in
bilancio
per
la
somma
necessaria
nell
'
esercizio
finanziario
.
ART
.
47
.
Le
entrate
e
le
speso
ordinarie
sono
quelle
originate
da
cause
permanenti
e
dipendenti
dal
normale
andamento
dell
'
Amministrazione
;
sono
straordinarie
tutte
le
altre
.
Le
spese
ordinarie
si
distinguono
in
fisse
e
variabili
.
Sono
spese
fisse
quelle
derivanti
da
provvedimenti
organici
o
da
impegni
permanenti
e
che
hanno
scadenze
determinate
;
sono
variabili
tutte
le
altre
.
Lo
spese
fisse
debbono
essere
sempre
tenute
distinte
da
quelle
variabili
.
Tra
le
spese
si
comprendono
quelle
obbligatorie
e
d
'
ordine
.
Sono
spese
obbligatorie
quelle
indispensabili
pel
pagamento
dei
debiti
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
e
per
l
'
andamento
di
quei
servizi
del
Fondo
medesimo
pei
quali
non
è
possibile
limitare
i
relativi
impegni
né
dilazionare
il
pagamento
.
Sono
d
'
ordine
le
spese
stanziate
in
bilancio
in
conseguenza
di
somme
inscritte
in
entrata
.
Le
spese
obbligatorie
e
d
'
ordine
debbono
essere
inscritte
in
bilancio
in
distinti
capitoli
ed
un
elenco
di
tali
capitoli
è
allegato
alla
legge
annuale
del
bilancio
e
deve
essere
approvato
con
un
articolo
della
legge
stessa
.
ART
.
48
.
Le
entrate
e
le
spese
effettive
sono
quelle
che
rappresentano
entrate
e
spese
reali
e
importano
aumento
o
diminuzione
nella
sostanza
patrimoniale
.
Nella
categoria
del
«
Movimento
di
capitali
»
,
si
inscrivono
gli
importi
delle
operazioni
che
concernono
trasformazione
della
sostanza
patrimoniale
come
vendita
di
beni
fruttiferi
,
affrancazione
di
canoni
attivi
o
passivi
,
estinzione
o
creazione
di
debiti
o
di
crediti
,
rinvestimenti
di
capitali
in
acquisti
o
in
costruzioni
d
'
immobili
capaci
di
dare
una
rendita
.
Le
partite
di
giro
sono
costituite
dalle
entrate
e
dalle
spese
che
nel
bilancio
hanno
carattere
puramente
figurativo
.
ART
.
49
.
Con
decreti
reali
può
provvedersi
alla
iscrizione
nella
parte
passiva
del
bilancio
delle
somme
dovute
in
forza
di
leggi
,
che
attribuiscano
speciali
imputazioni
a
determinate
entrate
,
e
delle
altre
maggiori
somme
che
si
dovessero
erogare
per
legge
in
seguito
al
verificarsi
di
maggiori
entrate
rispetto
a
quelle
previste
.
Alla
legge
di
approvazione
del
bilancio
sarà
allegata
annualmente
una
tabella
contenente
la
indicazione
dei
capitoli
di
spesa
per
i
quali
è
concessa
la
facoltà
di
cui
sopra
.
ART
.
50
.
Tutte
le
entrate
debbono
essere
inscritte
in
bilancio
nel
loro
importo
integrale
,
senza
alcuna
detrazione
per
spese
di
riscossione
o
di
qualsiasi
altra
natura
.
Parimenti
le
spese
debbono
figurare
in
bilancio
per
intero
,
e
senza
essere
diminuite
di
qualsiasi
entrata
.
ART
.
51
.
Per
provvedere
alle
deficienze
delle
assegnazioni
di
bilancio
,
si
inscriveranno
in
due
capitoli
,
una
somma
sotto
la
denominazione
Fondo
di
riserva
per
le
spese
obbligatorie
e
d
'
ordine
,
ed
un
'
altra
sotto
la
denominazione
Fondo
di
riserva
per
le
spese
impreviste
.
I
prelevamenti
dal
Fondo
di
riserva
per
le
spese
obbligatorie
e
d
'
ordine
debbono
farsi
con
decreti
emessi
dal
Ministro
degli
affari
esteri
,
su
proposta
del
Commissario
generale
,
registrati
alla
Corte
dei
Conti
.
I
prelevamenti
dal
Fondo
delle
spesa
impreviste
,
e
la
loro
iscrizione
ai
vari
capitoli
del
bilancio
o
ad
un
capitolo
nuovo
,
possono
operarsi
soltanto
nei
periodi
di
tempo
nei
quali
non
siede
il
Parlamento
,
ed
hanno
luogo
su
proposta
del
Commissario
Generale
,
con
decreti
reali
promossi
dal
Ministro
degli
affari
esteri
,
sentito
il
Consiglio
dei
ministri
.
I
prelevamenti
dal
Fondo
di
riserva
per
le
spese
impreviste
debbono
eseguirsi
,
sentita
la
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
;
in
caso
che
questa
non
possa
riunirsi
,
le
saranno
comunicati
gli
atti
relativi
nella
sua
prima
convocazione
.
ART
.
52
.
Per
le
nuove
entrate
che
si
verifichino
,
dopo
l
'
approvazione
del
bilancio
di
previsione
,
si
istituiscono
con
decreti
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
su
proposta
del
Commissario
Generale
,
nuovi
capitoli
i
quali
dovranno
poi
essere
compresi
nel
conto
consuntivo
.
Il
decreto
suddetto
è
registrato
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
53
.
Le
nuove
e
le
maggiori
spese
,
alle
quali
non
possa
provvedersi
nella
forma
indicata
dagli
articoli
precedenti
,
debbono
essere
autorizzate
con
legge
nel
modo
stabilito
dall
'
articolo
49
.
CAPO
III
.
-
FORMAZIONE
DEL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
.
ART
.
54
.
Lo
stato
di
previsione
dell
'
entrata
è
costituito
:
1°
da
un
prospetto
riassuntivo
per
capitoli
con
la
denominazione
e
con
la
somma
proposta
per
ciascun
capitolo
,
messa
a
confronto
con
quella
dell
'
esercizio
precedente
,
e
con
aggiunte
le
ragioni
delle
differenze
;
2°
dagli
allegati
necessari
a
giustificazione
delle
proposte
.
È
accompagnato
da
una
relazione
nella
quale
sono
svolti
i
motivi
generali
delle
proposte
stesse
.
ART
.
55
.
Lo
stato
di
previsione
delle
entrate
deve
comprendere
:
1°
fra
le
Entrate
effettive
ordinarie
,
e
nella
rubrica
Entrate
diverse
,
un
capitolo
intitolato
Entrate
eventuali
diverse
,
per
inscrivervi
le
entrate
che
non
sono
per
loro
natura
applicabili
ad
altri
capitoli
,
e
che
per
la
loro
tenuità
non
meritano
l
'
istituzione
di
un
capitolo
speciale
;
2°
nelle
entrate
ordinarie
e
straordinarie
alla
rubrica
Rimborsi
e
concorsi
,
speciali
capitoli
per
inscrivervi
le
somme
dovute
dai
Corpi
morali
e
dai
privati
a
titolo
di
rimborso
o
di
concorso
per
spese
sostenute
dal
Fondo
per
l
'
emigrazione
;
3°
nelle
diverse
categorie
,
speciali
capitoli
con
la
denominazione
Entrate
eventuali
per
reintegrazioni
e
ricupero
di
fondi
nel
bilancio
passivo
,
per
imputarvi
le
somme
restituite
e
versate
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
ai
sensi
del
presente
Regolamento
.
ART
.
56
.
Lo
stato
di
previsione
della
spesa
si
compone
:
1°
di
un
prospetto
riassuntivo
per
capitoli
con
la
denominazione
e
con
la
somma
proposta
in
ciascuno
di
essi
,
in
confronto
con
la
somma
dell
'
esercizio
precedente
,
e
con
aggiunte
le
ragioni
delle
differenze
;
2°
degli
allegati
necessari
a
giustificazione
delle
proposte
.
Tale
stato
è
accompagnato
da
una
relazione
nella
quale
sono
svolti
i
motivi
generali
delle
proposte
stesse
.
ART
.
57
.
Nello
stato
di
previsione
della
spesa
è
istituito
,
nella
parte
della
Spesa
ordinaria
,
un
capitolo
con
la
denominazione
Spese
casuali
.
Tale
capitolo
è
esclusivamente
destinato
alle
spese
riferibili
ai
servizi
dell
'
emigrazione
,
che
non
possono
,
nemmeno
per
analogia
,
essere
comprese
negli
altri
capitoli
,
non
meritando
la
istituzione
di
capitoli
speciali
.
ART
.
58
.
Un
riepilogo
generale
riunisce
e
pone
a
confronto
i
risultati
degli
stati
di
previsione
dell
'
entrata
e
della
spesa
,
mantenendo
la
divisione
di
essi
nelle
parti
prescritte
dagli
articoli
precedenti
,
e
dimostrando
i
risultati
finali
del
bilancio
di
competenza
dell
'
esercizio
che
emergono
dalle
previsioni
.
ART
.
59
.
Approvato
il
bilancio
possono
ripartirsi
in
articoli
le
somme
stanziate
per
ciascun
capitolo
.
Tanto
la
ripartizione
in
articoli
,
quanto
il
trasporto
di
fondi
da
un
articolo
all
'
altro
,
devono
essere
approvati
,
su
proposta
del
Commissario
Generale
,
con
decreti
ministeriali
,
registrati
alla
Corte
dei
Conti
.
Su
tali
ripartizioni
o
trasporti
sarà
sentita
preventivamente
la
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
e
,
ove
questa
non
possa
in
tempo
riunirsi
,
gli
atti
relativi
le
saranno
comunicati
alla
sua
prima
convocazione
.
ART
.
60
.
Il
trasporto
dei
fondi
da
uno
ad
altro
capitolo
del
bilancio
non
può
essere
fatto
che
per
legge
.
CAPO
IV
.
-
DEL
CONTO
CONSUNTIVO
.
ART
.
61
.
Il
conto
consuntivo
da
presentarsi
al
Parlamento
nei
termini
e
nei
modi
indicati
dal
Regolamento
di
contabilità
generale
,
per
quello
dello
Stato
,
previo
esame
della
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
è
diviso
in
due
parti
.
La
prima
parte
riguarda
il
conto
consuntivo
del
bilancio
in
relazione
ai
capitoli
del
medesimo
e
comprende
:
a
)
le
entrate
effettive
della
competenza
dell
'
anno
.
accertate
,
scadute
,
riscosse
o
rimaste
da
riscuotere
:
b
)
le
spese
effettive
della
competenza
dell
'
anno
impegnate
,
ordinate
,
pagate
o
rimaste
da
pagare
;
c
)
l
'
entrata
e
la
spesa
per
movimento
di
capitali
;
d
)
le
partite
di
giro
;
e
)
la
gestione
dei
residui
attivi
e
passivi
degli
esercizi
anteriori
;
f
)
la
dimostrazione
delle
somme
riscosse
e
pagate
per
ciascun
capitolo
del
bilancio
;
g
)
il
conto
totale
dei
residui
attivi
e
passivi
da
riprendersi
nell
'
esercizio
seguente
;
h
)
gli
incassi
e
i
pagamenti
fatti
nel
corso
dell
'
anno
in
conto
della
competenza
e
dei
residui
;
i
)
la
dimostrazione
delle
somme
rimaste
da
incassare
o
da
pagare
,
che
si
comprendono
fra
i
residui
attivi
o
passivi
da
riprendersi
nell
'
esercizio
successivo
;
l
)
la
dimostrazione
delle
somme
versate
dai
debitori
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
e
non
ancora
riscosse
dalla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
La
seconda
parte
del
conto
comprende
la
situazione
del
patrimonio
con
le
variazioni
che
hanno
subite
:
a
)
le
attività
e
passività
proprie
delle
gestioni
dei
magazzini
e
dei
depositi
istituiti
per
le
dotazioni
dei
vari
servizi
in
relazione
ai
capitoli
del
bilancio
;
b
)
i
beni
mobili
,
immobili
,
crediti
,
titoli
di
credito
,
il
fondo
di
cassa
e
le
passività
tanto
in
rapporto
al
movimento
dei
capitoli
inscritti
in
bilancio
quanto
per
qualsiasi
altra
causa
.
ART
.
62
.
Il
conto
consuntivo
deve
avere
a
corredo
:
1°
la
dimostrazione
dei
vari
punti
di
concordanza
tra
la
contabilità
del
bilancio
e
quella
patrimoniale
,
onde
risulti
che
esse
stanno
a
riprova
l
'
una
dell
'
altra
;
2°
il
conto
del
movimento
generale
di
cassa
;
con
la
dimostrazione
dei
punti
di
concordanza
tra
le
risultanze
del
conto
consuntivo
e
quello
del
conto
corrente
fruttifero
con
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
;
3°
la
dimostrazione
delle
operazioni
di
credito
;
4°
l
'
indicazione
degli
stabilimenti
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
ART
.
63
.
Al
conto
consuntivo
deve
inoltre
unirsi
un
prospetto
delle
prelevazioni
fatte
dai
due
fondi
di
riserva
,
nel
quale
si
indicano
i
capitoli
cui
vennero
aggiunte
le
somme
prelevate
,
e
le
cause
dei
prelevamenti
con
riferimento
alle
leggi
o
decreti
che
li
approvarono
.
ART
.
64
.
Chiuso
l
'
esercizio
finanziario
,
il
Commissario
Generale
fa
compilare
dalla
Ragioneria
il
conto
consuntivo
che
,
previo
esame
della
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
ed
approvazione
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
è
da
questo
trasmesso
.
entro
il
successivo
30
settembre
,
alla
Corte
dei
Conti
e
presentato
al
Parlamento
nelle
forme
e
nei
termini
stabiliti
per
gli
altri
bilanci
dello
Stato
.
ART
.
65
.
Il
conto
consuntivo
,
chiuso
ed
approvato
per
legge
,
non
può
essere
modificato
in
nessuna
delle
sue
parti
.
CAPO
V
.
-
RESIDUI
ATTIVI
E
PASSIVI
E
VARIAZIONI
AI
MEDESIMI
.
ART
.
66
.
Le
entrate
accertate
e
non
riscosse
e
le
spese
legalmente
impegnate
,
liquidate
,
ordinate
e
non
pagate
costituiscono
i
residui
attivi
e
passivi
dell
'
esercizio
.
Essi
sono
crediti
o
debiti
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
accertati
nel
conto
consuntivo
dell
'
esercizio
precedente
e
figurano
tra
le
attività
o
passività
patrimoniali
del
Fondo
medesimo
.
Nel
bilancio
il
conto
dei
residui
sarà
tenuto
sempre
distinto
da
quello
della
competenza
,
in
modo
che
nessuna
spesa
relativa
ai
residui
possa
essere
imputata
al
fondo
della
competenza
,
o
viceversa
.
Perciò
i
residui
attivi
e
passivi
che
risultano
accertati
alla
chiusura
delle
scritture
,
sono
trasportati
in
quelle
dell
'
esercizio
nuovo
ai
capitoli
corrispondenti
,
ma
in
sedi
separate
dalla
competenza
del
medesimo
.
Quando
non
esista
nel
nuovo
bilancio
il
capitolo
corrispondente
,
si
istituirà
un
capitolo
aggiunto
.
ART
.
67
.
Le
variazioni
che
per
aumento
di
spesa
occorresse
di
fare
nei
residui
passivi
dell
'
ultimo
esercizio
o
dei
precedenti
saranno
iscritte
in
appositi
capitoli
del
bilancio
di
competenza
dell
'
esercizio
nel
quale
tali
maggiori
spese
si
accertano
,
chiedendone
l
'
approvazione
con
apposito
disegno
di
legge
come
per
le
eventuali
eccedenze
sulle
assegnazioni
di
competenza
dell
'
esercizio
medesimo
.
ART
.
68
.
I
residui
attivi
possono
essere
eliminati
con
decreto
del
Commissario
Generale
quando
sieno
riconosciuti
in
tutto
o
in
parte
inesistenti
per
la
seguita
legale
estinzione
,
o
perché
erroneamente
o
indebitamente
liquidati
.
Quando
l
'
importo
di
tali
residui
superi
l
'
ammontare
di
L
.
8000
si
seguiranno
le
norme
di
cui
al
primo
capoverso
dell
'
articolo
96
.
ART
.
69
.
In
nessun
caso
si
possono
inscrivere
fra
i
residui
somme
in
entrata
o
in
spesa
,
che
non
sieno
state
comprese
fra
le
competenze
degli
esercizi
anteriori
.
ART
.
70
.
I
residui
passivi
non
pagati
in
un
quinquennio
s
'
intendono
perenti
agli
effetti
amministrativi
.
I
detti
residui
possono
però
riproporsi
e
,
in
questo
caso
debbono
inscriversi
come
spesa
nuova
,
in
un
capitolo
speciale
di
competenza
dell
'
esercizio
in
cui
avviene
la
riproduzione
.
Nelle
scritture
dell
'
amministrazione
sarà
tenuto
conto
distinto
degli
esercizi
da
cui
provengono
i
residui
attivi
e
passivi
.
ART
.
71
.
Le
somme
pagate
sopra
un
capitolo
del
bilancio
in
conto
competenza
,
che
durante
l
'
esercizio
siano
restituite
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
possono
essere
ristabilite
in
aumento
al
fondo
stanziato
pel
capitolo
medesimo
.
Se
nel
corso
dell
'
esercizio
avvenga
la
restituzione
di
somme
pagate
negli
esercizi
precedenti
,
la
reintegrazione
si
fa
al
corrispondente
capitolo
,
in
conto
residui
.
Le
reintegrazioni
si
fanno
per
decreto
del
Commissario
Generale
,
da
registrarsi
alla
Corte
dei
Conti
e
sono
regolate
con
la
legge
di
approvazione
del
conto
consuntivo
dell
'
anno
in
corso
.
TITOLO
IV
.
Entrate
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
ART
.
72
.
Le
entrate
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
sono
costituite
da
tutti
i
redditi
,
proventi
e
crediti
di
qualsiasi
natura
,
che
esso
ha
diritto
di
riscuotere
in
virtù
di
leggi
,
di
contratti
e
di
qualsivoglia
altro
titolo
da
cui
derivino
diritti
a
suo
favore
.
ART
.
73
.
Le
entrate
provenienti
dagli
interessi
,
dal
rimborso
o
dalla
vendita
di
titoli
fruttiferi
e
quelle
derivanti
dalla
liquidazione
degli
interessi
sul
conto
corrente
presso
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
,
vengono
accertate
e
riscosse
per
cura
della
Cassa
stessa
.
Dell
'
accertamento
e
della
riscossione
di
tali
entrate
viene
data
comunicazione
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
.
ART
.
74
.
Le
entrate
provenienti
dall
'
affitto
,
dalla
vendita
di
beni
immobili
o
mobili
o
da
qualsiasi
altro
fatto
di
natura
patrimoniale
,
sono
accertate
dal
Commissariato
dell
'
emigrazione
,
il
quale
provvede
perché
vengano
integralmente
versate
nelle
tesorerie
.
ART
.
75
.
La
tassa
di
lire
1000
per
la
concessione
della
patente
di
vettore
viene
accertata
per
cura
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
in
base
alla
deliberazione
di
accoglimento
della
domanda
e
deve
essere
versata
integralmente
dal
vettore
stesso
in
tesoreria
prima
del
rilascio
della
patente
.
Il
versamento
della
tassa
è
disposto
dal
Commissario
Generale
,
o
,
per
sua
delegazione
,
dagli
Ispettori
dell
'
emigrazione
nei
porti
di
imbarco
e
le
dichiarazioni
provvisorio
relative
al
versamento
stesso
debbono
essere
esibite
al
Commissariato
.
ART
.
76
.
La
tassa
stabilita
dall
'
art
.
(
28
della
legge
17
luglio
1910
,
n
.
538
)
per
l
'
imbarco
degli
emigranti
è
accertata
dagli
Ispettori
dell
'
emigrazione
per
gli
emigranti
imbarcati
nei
porti
del
Regno
,
ed
a
cura
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
per
gli
emigranti
nazionali
imbarcati
per
speciali
concessioni
nei
porti
esteri
,
siano
o
no
stati
arruolati
nel
Regno
,
e
ciò
colle
norme
da
indicarsi
nelle
concessioni
stesse
.
Per
gli
emigranti
imbarcati
nei
porti
del
Regno
l
'
accertamento
viene
fatto
in
base
al
prescritto
elenco
nominativo
debitamente
controllato
dalla
Commissione
di
partenza
.
I
Commissari
viaggianti
e
le
Società
riconosciute
di
patronato
nei
porti
transoceanici
di
sbarco
,
avendo
dubbio
che
sieno
stati
imbarcati
emigranti
non
compresi
nel
detto
elenco
,
o
che
componenti
dell
'
equipaggio
di
bassa
forza
,
sieno
sbarcati
in
porti
transoceanici
fanno
le
opportune
indagini
per
accertarsene
.
Un
esemplare
dell
'
elenco
nominativo
delle
persone
imbarcate
è
consegnato
al
R
.
Commissario
viaggiante
,
il
quale
può
,
pel
controllo
di
sua
competenza
prendere
visione
dei
documenti
di
bordo
,
nonché
valersi
di
quegli
altri
mezzi
che
crederà
opportuni
per
rilevare
le
eventuali
differenze
.
Del
risultato
delle
indagini
e
delle
constatazioni
fatte
e
dai
Commissari
e
dalle
Società
di
patronato
sarà
redatto
verbale
da
trasmettersi
al
Commissariato
,
il
quale
sulla
base
di
esso
fa
l
'
accertamento
supplettivo
della
tassa
.
ART
.
77
.
In
base
al
verbale
della
Commissione
di
partenza
,
gli
Ispettori
dei
porti
emettono
gli
ordinativi
di
incasso
per
le
somme
dovute
dai
vettori
.
Un
estratto
conforme
delle
conclusioni
del
verbale
,
firmato
dai
membri
della
commissiono
è
dagli
Ispettori
trasmesso
al
Commissariato
coi
biglietti
d
'
imbarco
ritirati
.
ART
.
78
.
La
tassa
per
l
'
imbarco
degli
emigranti
deve
essere
versata
in
tesoreria
entro
otto
giorni
dalla
partenza
del
piroscafo
.
Gli
Ispettori
dell
'
emigrazione
,
ed
il
Commissariato
,
per
gli
emigranti
imbarcati
nei
porti
esteri
,
invigilano
che
detto
termine
non
sia
sorpassato
.
Nei
casi
di
ritardo
il
vettore
decade
di
pieno
diritto
dalla
patente
,
e
decorrono
a
suo
carico
gl
'
interessi
commerciali
per
il
periodo
di
mora
,
pel
cui
ammontare
è
emesso
dal
Commissariato
apposito
ordinativo
d
'
incasso
.
ART
.
79
.
La
tassa
dovuta
a
termini
dell
'
art
.
(
16-bis
della
legge
17
luglio
1910
numero
538
)
,
è
accertata
a
carico
del
vettore
,
dal
Commissariato
dell
'
emigrazione
all
'
atto
di
concedere
l
'
assenso
al
rappresentante
da
lui
proposto
.
Il
Commissariato
dell
'
emigrazione
potrà
consentire
che
tali
somme
sieno
versate
dai
vettori
proponenti
alla
fine
di
ogni
mese
in
base
ad
elenchi
nominativi
firmati
dal
Commissario
Generale
e
vistati
dal
Ragioniere
,
nei
quali
sieno
comprese
tutte
le
tasse
accertate
nel
mese
a
carico
dei
singoli
vettori
.
I
vettori
,
ricevuto
l
'
avviso
,
dovranno
eseguire
il
versamento
nel
termine
di
cinque
giorni
,
esibendo
la
relativa
quietanza
al
Commissariato
.
Trascorso
tale
termine
,
senza
che
il
pagamento
sia
stato
eseguito
,
il
Commissario
Generale
preleverà
,
con
suo
decreto
,
le
somme
dovute
,
dalla
cauzione
la
quale
dovrà
essere
immediatamente
reintegrata
sotto
pena
di
decadenza
della
patente
.
ART
.
80
.
La
tassa
per
le
licenze
consolari
,
stabilita
dall
'
art
.
(
13-ter
della
legge
17
luglio
1910
n
.
538
)
,
sarà
accertata
ad
ogni
viaggio
dal
R
.
Console
che
rilascia
la
licenza
,
sulla
base
dei
documenti
di
bordo
dai
quali
risulta
la
stazza
netta
del
piroscafo
.
Il
R
.
Console
prima
di
rilasciare
detta
licenza
,
curerà
che
il
capitano
del
piroscafo
versi
in
sue
mani
l
'
importo
della
tassa
accertata
,
e
provvederà
alla
trasmissione
integrale
della
somma
stessa
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
,
che
,
a
sua
volta
,
la
verserà
immediatamente
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
Il
Commissario
Generale
dell
'
emigrazione
può
però
,
con
sua
deliberazione
registrata
alla
Corte
dei
Conti
,
stabilire
che
detta
tassa
sia
percepita
colle
seguenti
norme
:
a
)
Il
R
.
Console
,
prima
di
rilasciare
la
licenza
,
fa
prestare
al
capitano
del
piroscafo
idonea
cauzione
tale
da
assicurare
la
riscossione
della
tassa
;
b
)
L
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
del
primo
porto
nazionale
toccato
dal
piroscafo
,
sulla
base
di
una
attestazione
del
R
.
Console
che
indica
la
stazza
netta
del
piroscafo
stesso
,
accerterà
la
tassa
e
curerà
che
il
capitano
o
l
'
agenzia
della
compagnia
armatrice
versi
la
tassa
stessa
nel
termine
di
cinque
giorni
,
dandone
avviso
al
Commissariato
e
al
R
.
Console
.
Trascorso
tale
termine
senza
che
il
versamento
sia
stato
eseguito
,
dà
notizia
di
ciò
al
R
.
Console
che
curerà
l
'
escussione
della
cauzione
,
rimettendo
poi
l
'
ammontare
della
tassa
al
Commissariato
;
c
)
Avvenuto
il
pagamento
della
tassa
accertata
dall
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
,
il
R
.
Console
procederà
senz
'
altro
allo
svincolo
della
cauzione
;
d
)
La
prestazione
e
lo
svincolo
della
cauzione
saranno
fatte
secondo
le
norme
in
vigore
nei
paesi
da
cui
parte
il
piroscafo
munito
di
licenza
.
ART
.
81
.
Prima
della
partenza
della
nave
,
gli
Ispettori
dell
'
emigrazione
richiedono
ai
vettori
,
mediante
rilascio
del
corrispondente
ordine
d
'
incasso
,
il
versamento
delle
somme
approssimativamente
dovute
per
competenza
e
stipendi
ai
medici
militari
o
ai
funzionari
con
attribuzioni
di
Commissari
viaggianti
;
in
base
alle
disposizioni
stabilite
dagli
articoli
31
e
32
del
Regolamento
sull
'
emigrazione
e
dagli
articoli
9
,
10
e
11
del
Regolamento
per
l
'
ordinamento
degli
ufficiali
medici
in
servizio
di
emigrazione
,
approvato
con
R.D.
23
luglio
1911
,
n
.
866
,
o
alle
altre
disposizioni
che
venissero
stabilite
in
seguito
,
calcolando
ove
sia
opportuno
,
un
margine
sufficiente
di
giorni
per
coprire
gli
eventuali
ritardi
.
Analoga
procedura
è
tenuta
dal
Commissariato
per
l
'
imbarco
dei
Commissari
viaggianti
nei
porti
esteri
.
ART
.
82
.
Le
somme
per
anticipo
delle
competenze
di
cui
all
'
articolo
precedente
debbono
essere
versate
in
tesoreria
prima
della
partenza
della
nave
.
ART
.
83
.
Il
Commissario
viaggiante
terminando
la
sua
missione
in
uno
dei
porti
indicati
dall
'
art
.
9
della
Legge
sull
'
emigrazione
,
presenta
all
'
Ispettore
locale
la
nota
delle
competenze
dovutegli
.
L
'
Ispettore
provvede
alla
liquidazione
della
nota
,
se
il
Commissario
prese
imbarco
nel
porto
di
sua
giurisdizione
,
ed
in
caso
diverso
la
trasmette
all
'
Ispettore
che
richiese
il
relativo
versamento
al
vettore
.
So
il
Commissario
termina
la
sua
missione
in
luogo
diverso
da
uno
dei
porti
suaccennati
,
trasmette
la
nota
all
'
Ispettore
del
porto
nazionale
da
cui
cominciò
il
suo
viaggio
in
servizio
di
emigrazione
,
o
al
Commissariato
se
s
'
imbarcò
in
porto
estero
.
ART
.
84
.
Dalla
nota
di
cui
all
'
articolo
precedente
deve
risultare
,
oltre
la
indicazione
esatta
delle
date
d
'
imbarco
e
di
sbarco
:
a
)
l
'
ammontare
delle
speso
e
delle
indennità
di
viaggio
spettanti
ai
Commissari
viaggianti
;
b
)
il
luogo
di
partenza
e
il
numero
dei
chilometri
percorsi
sia
in
ferrovia
sia
sulle
strade
ordinarie
;
c
)
l
'
ammontare
della
diaria
di
lire
8
durante
la
permanenza
a
bordo
in
qualità
di
commissario
viaggiante
;
d
)
l
'
ammontare
della
diaria
di
lire
20
pei
giorni
in
cui
i
Commissari
viaggianti
fossero
obbligati
a
trattenersi
a
terra
nei
porti
di
destinazione
o
di
scalo
.
In
questo
caso
devo
essere
allegata
alla
nota
delle
indennità
la
dichiarazione
del
R
.
Console
competente
dalla
quale
risulti
l
'
accordata
autorizzazione
di
sbarco
,
indicandone
i
motivi
.
Qualora
i
Commissari
viaggianti
rimpatrino
in
qualità
di
passeggeri
su
piroscafi
diversi
da
quelli
sui
quali
erano
imbarcati
,
la
tabella
deve
indicare
la
data
dell
'
imbarco
e
dello
sbarco
da
tali
piroscafi
e
l
'
ammontare
della
indennità
di
lire
2
giornaliere
,
nonché
quello
dell
'
indennità
speciale
di
lire
2
qualora
sui
piroscafi
il
vino
non
sia
compreso
nel
vitto
.
Ove
il
Commissario
viaggiante
rimpatri
per
via
di
terra
,
la
tabella
conterrà
l
'
indicazione
esatta
del
prezzo
del
biglietto
di
la
classe
in
ferrovia
e
l
'
ammontare
delle
indennità
per
il
trasporto
del
bagaglio
a
norma
degli
art
.
10
e
11
del
Regolamento
23
luglio
1911
,
n
.
866
,
sull
'
ordinamento
degli
ufficiali
medici
in
servizio
di
emigrazione
.
ART
.
85
.
L
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
regola
col
vettore
interessato
le
somme
da
esso
effettivamente
dovute
in
base
agli
art
.
9
e
10
del
Regolamento
23
luglio
1911
,
n
.
863
,
citato
nel
precedente
articolo
.
A
tale
scopo
l
'
Ispettore
rimette
al
vettore
la
copia
della
distinta
delle
indennità
stesse
,
aggiungendovi
la
quota
di
stipendio
dovuta
al
medico
della
R
.
Marina
o
del
R
.
Esercito
,
tenendo
conto
delle
indennità
d
'
arma
e
dei
quinquenni
goduti
dai
medici
stessi
.
Il
calcolo
della
quota
dello
stipendio
deve
essere
fatto
,
per
il
viaggio
di
andata
,
da
due
giorni
prima
di
quello
stabilito
dal
vettore
per
la
partenza
e
per
il
ritorno
sino
a
due
giorni
dopo
quello
in
cui
abbia
avuto
termine
lo
sbarco
degli
emigranti
in
un
porto
del
Regno
.
Se
il
medico
militare
con
attribuzioni
di
Commissario
viaggiante
ritorna
come
passeggero
su
piroscafo
diverso
,
lo
stipendio
deve
essere
calcolato
sino
a
due
giorni
dopo
quello
del
suo
arrivo
in
Italia
.
Una
copia
della
liquidazione
viene
trasmessa
al
Commissariato
.
ART
.
86
.
Qualora
risulti
un
debito
del
vettore
in
seguito
alla
liquidazione
definitiva
delle
indennità
spettanti
ai
Commissari
viaggianti
l
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
provvede
per
l
'
emissione
dell
'
ordinativo
di
incasso
per
la
somma
relativa
,
dandone
immediato
avviso
al
Commissariato
.
Nel
caso
in
cui
il
vettore
risulti
in
credito
sarà
provveduto
dal
Commissariato
a
rimborsarlo
.
ART
.
87
.
Le
sentenze
di
condanna
a
pene
pecuniarie
per
contravvenzione
alla
Legge
e
al
Regolamento
sull
'
emigrazione
,
notificate
al
Commissariato
,
vengono
dall
'
ufficio
amministrativo
competente
comunicate
alla
Ragioneria
,
la
quale
ne
prende
nota
in
appositi
registri
.
L
'
ufficio
amministrativo
,
cura
periodicamente
l
'
esecuzione
delle
sentenze
comunicandone
i
risultati
alla
Ragioneria
.
La
Ragioneria
invigila
perché
le
somme
riscosse
a
tale
titolo
dai
Ricevitori
del
Registro
sieno
versate
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
ART
.
88
.
Le
pene
pecuniarie
per
contravvenzione
alla
Legge
e
al
Regolamento
sull
'
emigrazione
sono
integralmente
riscosse
dai
Ricevitori
del
Registro
che
ne
debbono
tenere
conto
distinto
dalle
altre
entrate
di
carattere
erariale
.
Di
ogni
riscossione
fatta
,
i
Ricevitori
del
Registro
danno
di
volta
in
volta
avviso
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
indicando
il
contravventore
,
la
data
della
sentenza
,
l
'
autorità
che
l
'
ha
pronunziata
,
la
somma
lorda
riscossa
,
le
ritenute
eseguite
o
la
somma
netta
versata
.
ART
.
89
.
La
Capitaneria
od
ufficio
di
porto
dove
arrivi
un
piroscafo
,
pel
quale
sia
stata
accertata
contravvenzione
all
'
art
.
13-ter
della
legge
17
luglio
1910
numero
5381
,
darà
notizia
telegrafica
al
Commissariato
dei
depositi
eventualmente
eseguiti
,
a
norma
dell
'
ultimo
alinea
del
precitato
articolo
,
prima
che
sia
pronunziata
la
sentenza
.
Quando
si
tratti
di
Capitaneria
avente
sede
in
uno
dei
porti
indicati
nell
'
art
.
9
della
Legge
sull
'
emigrazione
,
ne
sarà
pure
data
notizia
al
locale
Ispettore
dell
'
emigrazione
il
quale
emetterà
l
'
ordinativo
pel
sollecito
versamento
della
somma
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
Negli
altri
casi
,
il
Commissariato
,
appena
avuta
notizia
dell
'
eseguito
deposito
dell
'
ammenda
invierà
alla
Capitaneria
od
ufficio
di
porto
l
'
ordinativo
di
versamento
della
somma
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
Fino
a
che
il
versamento
non
sia
stato
eseguito
,
la
somma
rimarrà
in
deposito
presso
la
Capitaneria
o
l
'
ufficio
di
porto
.
Eguale
sistema
sarà
seguito
quando
,
in
seguito
a
sentenza
,
il
capitano
della
nave
paghi
le
somme
dovute
.
Pronunziata
la
sentenza
,
se
non
sia
stato
eseguito
deposito
,
la
Capitaneria
od
ufficio
di
porto
,
provvederà
all
'
esecuzione
di
essa
procedendo
,
se
occorra
,
all
'
esecuzione
forzata
sulla
nave
.
Qualora
invece
,
sia
stato
eseguito
il
deposito
di
cui
all
'
ultimo
alinea
dell
'
art
.
13-ter
e
questo
sia
,
come
è
prescritto
,
sufficiente
per
il
pagamento
dell
'
ammenda
,
il
versamento
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
diventerà
definitivo
dopo
che
la
sentenza
del
Capitano
di
porto
sarà
passata
in
cosa
giudicata
.
Del
passaggio
della
sentenza
in
cosa
giudicata
il
Capitano
di
porto
darà
pure
notizia
al
Commissariato
,
il
quale
nei
propri
registri
annoterà
che
il
deposito
è
attribuito
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
a
titolo
di
ammenda
.
ART
.
90
.
Le
somme
che
per
qualsivoglia
titolo
sono
dovute
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
debbono
essere
integralmente
versate
nelle
Tesorerie
dello
Stato
in
valuta
avente
corso
legale
nel
Regno
.
Nessun
titolo
di
credito
verso
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
può
essere
ricevuto
in
conto
di
debiti
verso
lo
stesso
.
ART
.
91
.
Ogni
riscossione
da
eseguirsi
a
favore
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
dev
'
essere
accompagnata
da
apposito
ordine
d
'
incasso
rilasciato
dal
Commissariato
o
dagli
Ispettori
dell
'
emigrazione
,
da
staccarsi
da
uno
speciale
registro
a
madre
o
figlia
e
da
consegnarsi
a
chi
deve
versare
.
Si
omette
il
rilascio
del
suddetto
ordine
d
'
incasso
per
le
riscossioni
da
eseguirsi
dai
Ricevitori
del
Registro
,
di
cui
al
successivo
art
.
94
.
ART
.
92
.
Tutti
i
versamenti
eseguiti
presso
le
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
,
per
conto
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
sono
nello
stesso
giorno
commutati
in
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
Tesoriere
Centrale
,
quale
Cassiere
della
Cassa
dei
Depositi
e
Prestiti
,
con
la
indicazione
«
conto
corrente
fruttifero
fra
la
Cassa
dei
Depositi
e
Prestiti
ed
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
»
.
Ad
ogni
singola
causale
di
versamento
deve
corrispondere
apposito
vaglia
del
Tesoro
,
e
tutti
i
vaglia
sono
in
giornata
trasmessi
direttamente
dalle
Delegazioni
del
Tesoro
alla
Cassa
dei
Depositi
e
Prestiti
che
provvede
alla
loro
riscossione
.
Alla
parte
versante
è
consegnata
una
dichiarazione
di
rilascio
di
vaglia
,
contenente
tutte
le
caratteristiche
del
vaglia
del
Tesoro
emesso
,
staccata
da
apposito
bollettario
a
madre
e
figlia
.
Tale
dichiarazione
dev
'
essere
presentata
all
'
Ispettore
dell
'
emigrazione
perché
prenda
nota
del
numero
e
della
data
del
vaglia
del
Tesoro
sulla
matrice
del
relativo
ordine
d
'
incasso
.
ART
.
93
.
Per
i
versamenti
nella
Tesoreria
Centrale
da
farsi
su
ordine
d
'
incasso
emesso
dal
Commissariato
dell
'
emigrazione
,
il
Tesoriere
Centrale
rilascia
al
versante
una
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
nella
quale
sono
indicati
gli
estremi
della
relativa
quietanza
di
entrata
:
quietanza
che
viene
spedita
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
ART
.
94
.
Le
somme
riscosse
per
pene
pecuniarie
,
agli
effetti
degli
articoli
87
e
88
del
presente
Titolo
sono
dai
Ricevitori
del
Registro
versate
presso
le
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
Provinciale
,
con
apposita
fattura
di
versamento
per
essere
commutate
in
vaglia
del
tesoro
come
al
precedente
art
.
92
.
I
versamenti
di
cui
sopra
sono
eseguiti
al
netto
:
a
)
del
decimo
spettante
alle
Cancellerie
;
b
)
dell
'
aggio
al
Ricevitore
del
Registro
;
e
)
della
quota
eventualmente
dovuta
agli
scopritori
,
quando
questi
non
siano
in
alcun
modo
destinati
a
prestare
servizio
presso
gli
uffici
di
emigrazione
.
ART
.
95
.
La
Cassa
Depositi
e
Prestiti
accredita
al
conto
corrente
fruttifero
aperto
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
l
'
importo
di
tutti
i
vaglia
del
Tesoro
pervenutile
e
di
tutte
le
quietanze
dei
versamenti
direttamente
fatti
alla
Tesoreria
Centrale
.
ART
.
96
.
L
'
annullamento
di
crediti
riconosciuti
assolutamente
inesigibili
,
è
disposto
dal
Commissario
Generale
,
previo
il
conforme
parere
della
R
.
Avvocatura
Erariale
,
con
decreti
da
sottoporsi
alla
registrazione
della
Corte
dei
Conti
.
Se
i
crediti
superano
,
singolarmente
,
le
lire
8000
,
il
decreto
di
annullamento
deve
emettersi
dal
Ministro
degli
affari
esteri
e
deve
essere
preceduto
,
oltre
che
dal
parere
della
Regia
Avvocatura
Erariale
,
anche
dal
conforme
voto
del
Consiglio
di
Stato
.
TITOLO
V
.
Spese
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
CAPO
I
.
NORME
GENERALI
IMPEGNO
,
LIQUIDAZIONE
,
ORDINAZIONE
E
PAGAMENTO
DELLE
SPESE
.
ART
.
97
.
Sono
spese
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
quelle
che
le
leggi
ed
i
regolamenti
,
i
decreti
,
i
contratti
o
altri
titoli
legali
pongono
a
carico
del
Fondo
medesimo
per
sopperire
ai
servizi
dell
'
emigrazione
.
ART
.
98
.
Le
spese
che
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
ha
facoltà
di
soddisfare
in
ciascun
anno
finanziario
sono
indicate
nel
bilancio
di
previsione
,
e
i
relativi
fondi
vengono
autorizzati
colla
legge
annuale
del
bilancio
medesimo
o
con
successive
leggi
speciali
nei
modi
e
nelle
forme
indicate
negli
articoli
49
e
56
del
presente
regolamento
.
ART
.
99
.
La
gestione
dei
fondi
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
è
affidata
al
Commissario
Generale
che
la
esercita
direttamente
o
per
mezzo
degli
organi
dipendenti
in
conformità
del
presente
regolamento
e
sotto
l
'
autorità
del
Ministro
degli
affari
esteri
e
la
vigilanza
della
Commissione
parlamentare
,
di
cui
all
'
art
.
28
della
legge
17
luglio
1910
,
n
.
538
.
ART
.
100
.
Il
Commissario
Generale
deve
sottoporre
alla
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
oltre
le
proposte
per
le
quali
sia
richiesto
il
parere
della
detta
Commissione
,
anche
quelle
delle
spese
per
missioni
speciali
straordinarie
all
'
estero
da
affidarsi
a
persone
estranee
all
'
Amministrazione
dello
Stato
,
nonché
quelle
per
l
'
esecuzione
di
ogni
spesa
non
obbligatoria
che
superi
in
complesso
la
somma
di
L
.
50.000;
salvo
per
quelle
per
le
quali
sia
fatta
speciale
assegnazione
nel
riparto
in
articoli
del
bilancio
.
Il
Commissario
Generale
può
inoltre
sottoporre
alla
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
tutte
le
proposte
di
spese
per
le
quali
creda
opportuno
di
avere
il
parere
della
Commissione
stessa
.
Nei
casi
d
'
urgenza
o
quando
la
Commissione
parlamentare
non
possa
essere
riunita
,
il
Commissario
Generale
può
impegnare
od
ordinare
le
spese
,
anche
senza
sentire
la
Commissione
stessa
,
salvo
a
riferire
alla
medesima
nella
sua
prima
adunanza
.
In
questi
casi
gli
atti
che
impegnano
o
che
ordinano
la
spesa
devono
portare
il
«
Visto
»
del
Ministro
degli
affari
esteri
.
ART
.
101
.
Quando
la
Commissione
di
vigilanza
non
convenga
nelle
proposte
del
Commissario
Generale
,
la
spesa
può
essere
egualmente
impegnata
od
ordinata
mediante
decreto
motivato
del
Ministro
degli
affari
esteri
.
ART
.
102
.
Le
spese
da
pagarsi
a
carico
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
si
impegnano
secondo
le
norme
stabilite
nel
Regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
.
Quando
però
occorra
un
atto
speciale
d
'
impegno
,
questo
emanerà
dal
Commissario
Generale
.
Se
si
tratti
di
spesa
facoltativa
,
che
superi
nel
suo
complesso
la
somma
di
L
.
5000
,
l
'
atto
d
'
impegno
dovrà
essere
sottoposto
al
a
visto
»
del
Ministro
degli
affari
,
esteri
.
Tale
visto
è
sempre
necessario
per
l
'
impegno
delle
spese
da
farsi
all
'
estero
,
qualunque
sia
il
loro
ammontare
.
ART
.
103
.
In
conformità
all
'
eccezione
consentita
dal
Regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
per
la
riscossione
ed
il
versamento
dei
proventi
delle
Legazioni
e
dei
Consolati
(
art
.
266
)
,
formano
competenza
dell
'
esercizio
le
spese
per
conto
del
fondo
per
l
'
emigrazione
ordinate
e
pagate
entro
il
periodo
dell
'
esercizio
medesimo
ancorché
riferibili
all
'
esercizio
od
esercizi
precedenti
,
limitatamente
però
ai
soli
uffici
all
'
estero
.
ART
.
104
.
Per
la
vigilanza
sugli
impegni
sono
estese
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
le
disposizioni
dei
RR
.
DD
.
4
gennaio
1897
,
n
.
2
,
ed
8
luglio
1904
,
n
.
346
,
e
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
2
del
primo
di
tali
decreti
è
costituita
dai
Commissari
dell
'
emigrazione
,
dal
Capo
ragioniere
,
e
presieduta
dal
Commissario
Generale
.
Un
estratto
del
verbale
di
ogni
adunanza
è
trasmesso
al
Ministro
degli
affari
esteri
.
ART
.
105
.
Tutti
i
decreti
coi
quali
si
approvano
contratti
o
si
autorizzano
spese
e
in
generale
tutti
gli
atti
dai
quali
derivi
l
'
obbligo
di
pagare
somme
a
carico
del
bilancio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
o
che
portino
variazioni
ad
impegni
precedentemente
assunti
,
debbono
essere
comunicati
in
originale
al
Capo
ragioniere
affinché
questi
ne
prenda
nota
e
vi
apponga
il
visto
.
Il
Capo
ragioniere
deve
accertare
la
causa
legale
dell
'
impegno
ed
assicurarsi
:
a
)
che
non
violi
alcuna
legge
o
regolamento
;
b
)
che
la
spesa
sia
giustamente
imputata
all
'
esercizio
ed
al
capitolo
di
bilancio
ai
quali
si
riferisce
e
non
ecceda
lo
stanziamento
relativo
.
La
registrazione
dell
'
impegno
può
aver
luogo
contemporaneamente
a
quella
dell
'
ordinativo
di
pagamento
quando
l
'
impegno
della
spesa
sia
contemporaneo
alla
liquidazione
.
ART
.
106
.
Oltre
gli
atti
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
devono
essere
partecipati
al
Capo
ragioniere
i
provvedimenti
di
qualsiasi
natura
dai
quali
possano
derivare
impegni
di
spesa
,
nonché
l
'
ammontare
presunto
di
tali
impegni
e
l
'
esercizio
al
quale
devono
imputarsi
.
Il
Capo
ragioniere
prenota
nelle
sue
scritture
,
in
sede
separata
,
questi
impegni
in
corso
di
formazione
.
ART
.
107
.
Qualora
il
Capo
ragioniere
non
creda
di
vistare
un
atto
di
impegno
di
spesa
,
ne
riferisce
al
Commissario
Generale
.
Ove
questi
intenda
che
ciò
nonostante
,
l
'
atto
d
'
impegno
debba
aver
corso
,
ne
dà
ordine
per
iscritto
al
Capo
ragioniere
,
che
deve
eseguirlo
.
Se
l
'
atto
d
'
impegno
al
quale
il
Capo
ragioniere
non
ritiene
di
dover
dar
corso
,
porti
la
firma
o
il
visto
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
l
'
ordine
scritto
di
esecuzione
deve
emanare
od
essere
vistato
dal
Ministro
stesso
.
Il
Capo
ragioniere
nel
presentare
mensilmente
la
situazione
degli
impegni
alla
Commissione
di
cui
all
'
art
.
104
,
unisce
l
'
ordine
scritto
avuto
.
ART
.
108
.
Alla
fine
dell
'
esercizio
finanziario
,
gli
impegni
rimasti
in
corso
di
formazione
sono
annullati
,
eccetto
quelli
pei
quali
il
Commissario
Generale
decida
che
debbano
essere
mantenuti
in
conto
della
competenza
di
esercizi
successivi
.
ART
.
109
.
L
'
impegno
legale
di
ogni
somma
dovrà
essere
accertato
dalla
Corte
dei
Conti
colle
norme
in
vigore
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
ART
.
110
.
Chiuso
col
30
giugno
l
'
esercizio
finanziario
,
nessun
impegno
può
essere
registrato
a
carico
dell
'
esercizio
stesso
.
Però
degli
impegni
assunti
ai
termini
degli
articoli
precedenti
,
si
può
,
dopo
il
1°
luglio
,
effettuare
la
liquidazione
o
il
pagamento
,
purché
non
si
oltrepassino
i
limiti
della
somma
disponibile
nel
relativo
capitolo
e
se
ne
registri
l
'
importo
nell
'
esercizio
nuovo
,
imputandolo
al
conto
residui
degli
anni
anteriori
;
e
ciò
anche
prima
che
tali
residui
siano
definitivamente
approvati
colla
leggo
relativa
al
conto
consuntivo
dell
'
esercizio
chiuso
.
ART
.
111
.
Le
maggiori
spese
che
eventualmente
occorressero
oltre
gli
stanziamenti
di
competenza
di
bilancio
,
sono
comprese
nel
conto
consuntivo
;
e
si
presenta
contemporaneamente
al
medesimo
uno
speciale
progetto
di
legge
.
ART
.
112
.
La
liquidazione
delle
spese
deve
essere
fatta
in
base
a
titoli
e
documenti
comprovanti
il
diritto
dei
creditori
,
e
compilati
nelle
forme
stabilite
dal
presente
regolamento
o
da
regolamenti
ed
istruzioni
speciali
per
i
vari
servizi
.
I
conti
dei
fornitori
da
unirsi
a
corredo
della
liquidazione
di
spese
per
provviste
di
materiali
od
oggetti
mobili
da
affidarsi
a
consegnatari
,
dei
quali
è
menzione
all
'
art
.
13
devono
portare
a
corredo
una
bolletta
,
sottoscritta
dal
consegnatario
,
e
attestante
il
ricevimento
dei
materiali
od
oggetti
mobili
e
la
loro
iscrizione
in
inventario
.
L
'
esemplare
dei
documenti
sui
quali
è
basata
la
liquidazione
della
spesa
e
che
servono
a
corredare
l
'
ordinativo
di
pagamento
,
deve
essere
munito
delle
volute
certificazioni
comprovanti
i
diritti
dei
creditori
.
L
'
altro
o
gli
altri
esemplari
che
l
'
Amministrazione
deve
conservare
nei
propri
atti
,
sono
rilasciati
in
forma
di
copie
autentiche
.
L
emissione
di
duplicati
di
tali
documenti
può
solo
aver
luogo
in
casi
eccezionali
e
d
'
imprescindibile
necessità
e
con
lo
cautele
atto
a
togliere
la
possibilità
di
un
duplicato
di
pagamento
.
ART
.
113
.
Il
pagamento
di
somme
a
carico
del
bilancio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
è
ordinato
dal
Commissario
Generale
,
o
per
sua
delegazione
,
da
un
Commissario
dell
'
emigrazione
.
La
delegazione
deve
risultare
da
decreto
del
Commissario
Generale
,
vistato
dal
Ministro
degli
affari
esteri
,
registrato
alla
Corte
dei
Conti
e
comunicato
in
copia
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
Le
spese
facoltative
di
cui
al
capoverso
terzo
dell
'
art
.
102
,
sono
disposte
con
deliberazione
del
Commissario
Generale
vistata
dal
Ministro
degli
affari
esteri
,
quando
non
sia
intervenuto
in
precedenza
uno
speciale
decreto
d
'
impegno
.
ART
.
114
.
Lo
schema
di
ogni
mandato
di
pagamento
è
compilato
a
cura
degli
uffici
amministrativi
competenti
.
Tale
schema
,
corredato
dei
documenti
relativi
,
è
trasmesso
al
Capo
ragioniere
,
il
quale
,
dopo
accertata
la
causa
legale
della
spesa
e
riconosciuto
che
non
siasi
violata
alcuna
legge
o
regolamento
;
che
la
somma
sia
regolarmente
imputata
alla
competenza
o
ai
residui
;
che
stia
nei
limiti
delle
assegnazioni
del
bilancio
,
nonché
delle
disponibilità
del
conto
corrente
presso
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
,
e
che
per
le
spese
da
pagare
o
da
rimborsare
la
liquidazione
e
la
giustificazione
siano
regolari
,
munisce
del
suo
visto
il
mandato
e
lo
sottopone
alla
firma
del
Commissario
Generale
o
di
chi
per
esso
.
Art
.
115
.
Qualora
il
Capo
ragioniere
non
creda
di
dar
corso
ad
uno
schema
di
mandato
deve
riferire
al
Commissario
Generale
od
a
chi
per
esso
.
Ove
si
giudichi
che
il
provvedimento
debba
aver
luogo
,
è
rilasciato
al
Capo
ragioniere
un
ordine
scritto
a
norma
dell
'
articolo
107
del
presente
titolo
.
ART
.
116
.
Il
Capo
ragioniere
nel
giustificare
il
suo
operato
presso
la
Corte
dei
Conti
,
ai
termini
del
presente
regolamento
,
unisce
l
'
ordine
di
cui
all
'
articolo
precedente
;
e
la
Corte
dei
Conti
nel
rapporto
diretto
al
Parlamento
sui
mandati
registrati
con
riserva
indica
anche
quelli
per
i
quali
sia
intervenuto
l
'
ordine
suddetto
.
ART
.
117
.
I
mandati
di
pagamento
spediti
e
firmati
nei
modi
indicati
nei
precedenti
articoli
sono
trasmessi
alla
Corte
dei
Conti
,
che
li
registra
e
vi
appone
il
suo
visto
qualora
riconosca
che
per
essi
non
sia
violata
alcuna
legge
o
regolamento
,
che
sia
fatta
giusta
imputazione
al
capitolo
del
bilancio
,
nonché
all
'
esercizio
indicato
nel
mandato
,
e
che
la
somma
non
ecceda
i
fondi
stanziati
.
Muniti
del
visto
della
Corte
,
i
mandati
suddetti
sono
inviati
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
Questa
,
accertato
che
vi
siano
disponibilità
nel
conto
corrente
fruttifero
col
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
ammette
i
mandati
a
pagamento
,
apponendovi
il
visto
,
e
li
trasmette
poi
alle
Tesorerie
.
ART
.
118
.
Non
si
fa
luogo
da
parte
della
Corte
dei
Conti
a
registrazione
di
un
mandato
,
ed
il
suo
rifiuto
annulla
il
titolo
,
quando
si
tratti
di
spesa
che
ecceda
la
somma
stanziata
o
disponibile
nel
relativo
capitolo
.
È
pure
assoluto
il
rifiuto
della
Corte
quando
,
secondo
il
suo
giudizio
,
l
'
imputazione
della
somma
indicata
nel
mandato
sia
riferibile
ai
residui
piuttosto
che
alla
competenza
,
o
a
questa
piuttosto
che
a
quelli
,
ovvero
ad
un
capitolo
diverso
da
quello
indicato
nel
mandato
.
Nel
caso
in
cui
la
Corte
rifiuti
il
visto
per
altra
violazione
ili
leggi
o
di
regolamenti
,
si
procede
,
qualora
il
.
Ministro
degli
affari
esteri
lo
richieda
,
a
norma
del
disposto
dell
'
art
.
14
della
legge
14
agosto
1862
,
n
.
800
,
e
vi
può
quindi
esser
luogo
a
registrazione
con
riserva
.
Tutte
le
altre
osservazioni
che
in
via
di
riscontro
preventivo
siano
fatte
dalla
Corte
e
non
accolte
dall
'
Amministrazione
,
non
possono
impedire
o
arrestare
il
corso
legale
dei
mandati
.
ART
.
119
.
A
corredo
dei
mandati
debbono
trasmettersi
alla
Corte
dei
Conti
tutti
i
documenti
giustificativi
.
Qualora
si
tratti
di
spese
che
siano
continuative
,
i
documenti
sono
uniti
al
primo
mandato
,
facendo
poi
riferimento
a
questo
nella
emissione
dei
successivi
.
I
documenti
trasmessi
per
semplice
comunicazione
e
che
non
costituiscano
necessaria
giustificazione
preventiva
delle
spese
,
sono
restituiti
al
Commissariato
dell
'
emigrazione
.
Gli
altri
sono
trattenuti
dalla
Corte
.
ART
.
120
.
La
registrazione
di
un
mandato
fatta
dalla
Corte
dei
Conti
non
libera
né
menoma
la
responsabilità
del
Capo
ragioniere
per
quanto
riguarda
la
giustificazione
della
spesa
e
l
'
accertamento
della
somma
per
la
quale
il
mandato
fu
rilasciato
.
ART
.
121
.
I
mandati
di
pagamento
che
si
riferiscono
a
spese
dell
'
esercizio
in
corso
debbono
essere
distinti
da
quelli
relativi
a
spese
di
esercizi
scaduti
.
Nei
mandati
di
pagamento
di
spese
residue
devesi
indicare
l
'
esercizio
anteriore
cui
la
spesa
si
riferisce
ed
il
capitolo
del
bilancio
dell
'
anno
in
corso
o
quelli
appositamente
instituiti
(
capitoli
aggiunti
)
,
nei
quali
la
somma
relativa
venne
riportata
.
Qualora
una
spesa
riflettente
più
esercizi
sia
pagabile
con
unico
mandato
,
nel
mandato
stesso
si
indicano
le
quote
di
spesa
che
riguardano
ciascun
esercizio
.
ART
.
122
.
Ai
pagamenti
delle
spese
inscritte
in
bilancio
,
debitamente
liquidate
e
giustificate
,
si
provvede
:
a
)
con
mandati
diretti
individuali
o
collettivi
emessi
dal
Commissariato
a
favore
dei
creditori
;
b
)
con
buoni
rilasciati
da
funzionari
delegati
su
crediti
aperti
mediante
mandati
a
disposizione
;
e
)
con
mandati
d
'
anticipazione
emessi
a
favore
dei
funzionari
delegati
.
Tanto
i
mandati
diretti
collettivi
,
quanto
quelli
a
disposizione
,
sono
emessi
soltanto
sulle
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
.
ART
.
123
.
Tanto
i
mandati
diretti
,
quanto
quelli
a
disposizione
o
di
anticipazione
,
sono
firmati
dal
Commissario
Generale
,
o
per
sua
delegazione
da
un
Commissario
dell
'
emigrazione
.
La
delegazione
deve
risultare
da
decreto
del
Commissario
Generale
nelleforme
di
cui
all
'
art
.
113
.
I
mandati
debbono
essere
sempre
controfirmati
dal
Capo
ragioniere
.
ART
.
124
.
Non
si
può
far
uso
della
facoltà
di
emettere
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
se
non
nei
casi
indicati
negli
articoli
seguenti
o
quando
,
per
cause
eccezionali
,
non
sia
possibile
provvedere
con
mandati
diretti
.
Tali
circostanze
eccezionali
devono
risultare
dal
decreto
del
Commissario
Generale
che
autorizza
l
'
emissione
di
detti
mandati
e
che
deve
essere
allegato
cogli
altri
documenti
ai
mandati
stessi
.
ART
.
125
.
A
tutte
le
spese
da
pagarsi
all
'
estero
si
provvede
per
mezzo
del
Contabile
del
Portafoglio
,
mediante
richiesta
motivata
del
Commissario
Generale
al
Direttore
generale
del
Tesoro
.
Nelle
richieste
dev
'
essere
indicato
il
modo
con
cui
sarà
provveduto
al
rimborso
,
nonché
il
capitolo
del
bilancio
al
quale
dove
essere
imputata
la
spesa
.
Quando
non
si
possa
disporre
il
pagamento
delle
spese
suddette
mediante
il
Contabile
del
Portafoglio
si
potrà
provvedere
col
mezzo
di
tratte
sul
Commissariato
.
Le
tratte
debbono
essere
emesse
possibilmente
in
moneta
di
corso
legale
nel
Regno
,
e
soltanto
da
chi
ne
abbia
facoltà
o
per
speciale
autorizzazione
da
parte
del
Commissariato
,
od
in
seguito
ad
approvazione
di
contratto
che
ammetta
tale
forma
speciale
di
pagamento
.
I
traenti
,
all
'
atto
dell
'
emissione
delle
tratte
,
debbono
darne
avviso
al
Commissariato
.
Le
tratte
debbono
essere
regolate
in
modo
che
il
Commissariato
abbia
il
tempo
necessario
per
provvedere
al
pagamento
,
ed
in
ogni
caso
non
possono
essere
a
meno
di
dieci
giorni
vista
.
I
mandati
di
pagamento
delle
tratte
sono
emessi
a
favore
della
persona
o
ditta
all
'
ordine
del
quale
l
'
effetto
è
tratto
,
o
del
Contabile
del
Portafoglio
quando
questi
abbia
provveduto
al
pagamento
delle
tratte
medesime
.
I
mandati
debbono
indicare
l
'
oggetto
cui
si
riferisce
la
spesa
,
il
capitolo
del
bilancio
e
l
'
esercizio
al
quale
essa
è
da
imputarsi
,
nonché
la
moneta
nella
quale
l
'
effetto
sia
pagabile
.
I
mandati
debbono
pure
indicare
il
giorno
del
pagamento
,
che
è
quello
della
scadenza
dell
'
effetto
accettato
,
nonché
l
'
indicazione
che
la
quietanza
dev
'
essere
rilasciata
dall
'
ultimo
giratario
.
Tanto
dell
'
accettazione
come
del
pagamento
delle
tratte
la
Ragioneria
tiene
nota
in
apposito
registro
.
Le
tratte
,
munite
di
regolare
quietanza
dell
'
ultimo
giratario
,
sono
allegate
ai
mandati
pagati
.
ART
.
126
.
Con
mandati
a
disposizione
a
favore
degli
Ispettori
o
di
altri
funzionari
autorizzati
ad
eseguire
spese
per
conto
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
da
farsi
nell
'
interno
del
Regno
,
si
può
provvedere
:
a
)
al
pagamento
dell
'
acconto
in
misura
non
superiore
ai
tre
quarti
dell
'
indennità
dovuta
ai
Commissari
viaggianti
,
ed
al
pagamento
del
saldo
quando
possa
essere
liquidato
dallo
stesso
Ispettore
che
dispose
il
pagamento
dell
'
acconto
;
b
)
al
pagamento
delle
indennità
agli
agenti
della
pubblica
forza
richiesti
dall
'
Ispettore
nell
'
interesse
dei
servizi
dell
'
emigrazione
;
e
)
alle
altre
spese
occorrenti
per
servizi
di
carattere
continuativo
da
eseguirsi
da
funzionari
delegati
quando
non
sia
agevole
provvedervi
con
mandati
diretti
.
ART
.
127
.
Con
mandati
di
anticipazione
si
può
provvedere
:
a
)
alle
spese
da
farsi
in
economia
;
b
)
alle
minute
spese
d
'
ufficio
:
in
questo
caso
l
'
anticipazione
non
può
superare
la
somma
di
lire
200;
c
)
alle
spese
di
posta
,
telegrafo
o
telefono
:
queste
anticipazioni
non
possono
di
regola
essere
superiori
alle
lire
100
.
Tale
limite
non
si
applica
alle
anticipazioni
da
farsi
alla
Amministrazione
delle
Poste
e
telegrafi
;
d
)
alle
spese
da
farsi
dalle
persone
incaricate
di
missioni
nell
'
interesse
dei
servizi
dell
'
emigrazione
;
e
)
al
pagamento
d
'
urgenza
di
acconti
sulle
competenze
dovute
ai
Commissari
viaggianti
,
quando
ad
esse
non
si
possa
provvedere
con
mandato
diretto
o
a
disposizione
:
i
mandati
relativi
non
possono
superare
la
somma
di
lire
2.000;
f
)
alle
spese
di
assistenza
diretta
degli
emigranti
nel
Regno
od
.
all
'
estero
quando
non
vi
si
possa
provvedere
con
mandati
diretti
,
ed
in
ogni
caso
per
somma
non
superiore
alle
lire
500;
g
)
al
pagamento
delle
somme
dovute
ad
emigranti
in
seguito
a
sentenze
delle
Commissioni
arbitrali
,
giusta
l
'
articolo
210
del
presente
regolamento
;
oppure
delle
somme
prevedute
dal
comma
20
del
successivo
articolo
230
,
nei
casi
di
urgenza
e
di
opportunità
ammessi
negli
anzidetti
due
articoli
.
Le
anticipazioni
di
cui
ai
paragrafi
b
,
c
(
prima
parte
)
ed
e
sono
fatte
all
'
incaricato
delle
funzioni
di
economo
-
cassiere
presso
il
Commissariato
ed
agli
Ispettori
;
quelle
del
paragrafo
d
e
g
al
solo
Economo
,
ed
infine
quelle
del
paragrafo
f
agli
Ispettori
dell
'
emigrazione
,
ai
RR
.
Consolati
ed
ai
RR
.
Addetti
e
corrispondenti
del
Commissariato
.
ART
.
128
.
I
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
non
debbono
eccedere
la
somma
di
lire
30.000
,
salvo
casi
eccezionali
da
giustificarsi
volta
per
volta
.
Quando
la
spesa
fatta
coi
fondi
di
un
mandato
a
disposizione
o
di
anticipazione
sia
giustificata
con
appositi
rendiconti
almeno
per
due
terzi
dell
'
importo
del
mandato
stesso
,
si
potrà
emettere
un
successivo
mandato
a
disposizione
o
di
anticipazione
per
una
somma
la
quale
col
residuo
dell
'
anteriore
non
ecceda
il
limite
delle
lire
30.000
.
CAPO
II
.
-
NORIE
SPECIALI
PEI
MANDATI
DIRETTI
.
ART
.
129
.
I
mandati
di
pagamento
tanto
individuali
quanto
collettivi
hanno
un
numero
d
'
ordine
progressivo
per
ogni
capitolo
di
bilancio
e
per
esercizio
finanziario
e
debbono
indicare
:
a
)
l
'
esercizio
cui
la
spesa
si
riferisce
;
b
)
il
numero
e
la
denominazione
del
capitolo
del
bilancio
cui
va
imputata
la
spesa
;
c
)
il
cognome
,
il
nome
e
la
qualità
del
creditore
o
dei
creditori
,
o
di
chi
per
essi
fosse
legalmente
autorizzato
a
dar
quietanza
;
d
)
l
'
oggetto
preciso
della
spesa
;
e
)
la
somma
da
pagare
scritta
in
lettere
ed
in
cifre
;
f
)
la
data
dell
'
emissione
;
g
)
il
luogo
in
cui
deve
farsi
il
pagamento
;
h
)
l
'
indicazione
dei
documenti
giustificativi
annessi
.
Nessun
mandato
può
comprendere
spese
imputabili
a
più
capitoli
di
bilancio
.
Ogni
mandato
dev
'
essere
scritto
con
chiarezza
e
nitidezza
,
senza
cancellazioni
o
alterazioni
di
sorta
.
Accadendo
errore
,
si
provvede
a
correggerlo
con
opportuna
annotazione
a
tergo
quando
non
sia
più
conveniente
annullarlo
.
ART
.
130
.
I
mandati
sono
descritti
nei
registri
della
Ragioneria
del
Commissariato
e
poscia
trasmessi
con
elenco
in
doppio
esemplare
alla
Corte
dei
Conti
che
ne
restituisce
uno
con
ricevuta
.
La
Corte
dei
Conti
,
trattenuti
i
documenti
uniti
e
descritti
nei
mandati
e
restituiti
quegli
altri
che
le
fossero
stati
dati
in
semplice
comunicazione
a
senso
del
precedente
art
.
119
,
trasmette
i
mandati
stessi
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
con
elenco
in
doppio
esemplare
.
La
Cassa
depositi
e
prestiti
ammette
a
pagamento
i
mandati
apponendovi
il
visto
dopo
averne
presa
nota
nel
conto
corrente
col
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
Restituisce
poi
alla
Corte
dei
Conti
un
esemplare
degli
elenchi
con
dichiarazione
di
ammissione
a
pagamento
e
spedisce
l
'
altro
esemplare
con
eguale
dichiarazione
al
Commissariato
.
ART
.
131
.
Per
quanto
riguarda
la
forma
dei
mandati
di
pagamento
,
la
loro
intestazione
,
le
persone
che
debbono
darne
quietanza
o
le
modalità
da
seguirsi
per
le
quietanze
stesse
,
si
osservano
le
norme
in
vigore
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
ART
.
132
.
Quando
un
mandato
è
emesso
a
favore
di
un
pubblico
funzionario
alla
dipendenza
del
Commissariato
o
di
altra
amministrazione
dello
Stato
e
non
per
credito
personale
,
si
omette
nel
mandato
medesimo
il
nome
e
cognome
del
titolare
e
se
indica
solamente
la
qualifica
ufficiale
.
CAPO
III
.
DISPOSIZIONI
DIVERSE
RIGUARDANTI
I
MANDATI
DELLE
VARIE
SPECIE
.
ART
.
133
.
Dopo
ammessi
a
pagamento
,
i
mandati
non
possono
esser
variati
in
alcuna
loro
parte
se
non
col
concorso
del
Commissariato
,
della
Corte
dei
Conti
e
della
Cassa
Depositi
e
Prestiti
,
fatta
eccezione
soltanto
per
l
'
indicazione
del
luogo
dov
'
è
da
effettuarsi
il
pagamento
.
Quando
un
mandato
debba
essere
pagato
in
luogo
diverso
da
quello
in
esso
indicato
,
la
Delegazione
del
Tesoro
provvede
direttamente
alla
variazione
purché
il
luogo
dove
è
da
farsi
effettivamente
il
pagamento
si
trovi
nella
stessa
provincia
.
Se
il
mandato
deve
invece
esser
pagato
in
altra
provincia
,
la
Delegazione
del
Tesoro
lo
invia
a
quella
della
provincia
ove
deve
effettuarsi
il
pagamento
informandone
contemporaneamente
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
che
sarà
pure
avvertita
dell
'
arrivo
del
mandato
dalla
Delegazione
ricevente
.
ART
.
134
.
Se
un
mandato
,
per
morte
del
titolare
o
per
qualsiasi
altra
causa
,
non
possa
o
non
debba
essere
pagato
,
è
rinviato
al
Commissariato
che
ne
dispone
,
mediante
attergato
,
la
commutazione
in
vaglia
del
Tesoro
.
Il
mandato
così
attergato
,
è
trasmesso
alla
Corte
dei
Conti
che
,
presane
nota
nelle
proprie
scritture
,
vi
appone
il
visto
e
lo
spedisce
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
per
l
'
invio
in
Tesoreria
.
Allo
stesso
Commissariato
si
rinviano
i
mandati
nei
quali
sia
incorso
un
qualche
errore
.
ART
.
135
.
Quando
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
accerti
,
tanto
sui
mandati
a
disposizione
quanto
su
quelli
d
'
anticipazione
,
l
'
esistenza
di
fondi
disponibili
e
non
più
da
pagare
,
può
in
ogni
tempo
dell
'
anno
ordinare
che
i
mandati
stessi
siano
passati
in
uscita
dalle
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
per
l
'
intero
ammontare
e
che
per
l
'
importo
delle
somme
ancora
disponibili
sia
dalle
Sezioni
stesse
rilasciato
vaglia
ai
sensi
dell
'
art
.
92
.
Di
tale
comunicazione
il
Commissariato
prende
nota
sui
registri
dei
mandati
e
ne
dà
notizia
all
'
ufficiale
delegato
.
ART
.
136
.
Tutti
i
vaglia
del
Tesoro
emessi
in
seguito
a
commutazione
totale
o
parziale
di
mandati
,
debbono
essere
intestati
al
Tesoriere
Centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
Depositi
o
Prestiti
,
con
l
'
indicazione
del
mandato
a
cui
si
riferiscono
e
dell
'
apposito
capitolo
d
'
entrata
del
bilancio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
al
quale
l
'
importo
del
vaglia
deve
affluire
(
ricupero
di
somme
reintegrabili
)
.
I
vaglia
debbono
essere
spediti
direttamente
e
con
elenco
speciale
dalle
Delegazioni
del
Tesoro
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
ART
.
137
.
I
mandati
di
pagamento
sono
emessi
al
lordo
di
ogni
ritenuta
.
Le
ritenute
debbono
indicarsi
sui
mandati
in
apposite
colonne
:
quelle
per
imposta
di
Ricchezza
mobile
debbono
essere
introitate
dalle
Tesorerie
con
le
modalità
stabilite
nel
regolamento
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
;
per
le
altre
che
debbono
affluire
al
Monte
pensioni
degli
impiegati
del
Commissariato
sono
alla
fine
d
'
ogni
mese
emessi
vaglia
del
Tesoro
da
inviarsi
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
Le
ritenute
che
debbono
affluire
al
monte
pensioni
degli
impiegati
vengono
sino
a
che
non
sia
definitivamente
disciplinata
la
materia
relativa
a
dette
pensioni
,
riscosse
ed
accreditate
dalla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
in
,
un
conto
corrente
distinto
da
quello
cui
è
cenno
all
'
art
.
191
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
modalità
e
condizioni
in
detto
articolo
indicate
.
ART
.
138
.
I
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
a
carico
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
impegnano
il
bilancio
per
l
'
intero
loro
ammontare
e
vi
fanno
pure
definitiva
imputazione
.
ART
.
139
.
Dopo
il
15
giugno
di
ogni
anno
non
possono
essere
ammessi
a
pagamento
mandati
diretti
collettivi
a
favore
dei
creditori
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
Tale
limite
è
fissato
al
10
giugno
d
'
ogni
anno
per
i
mandati
a
disposizione
e
di
anticipazione
.
Si
può
tuttavia
fare
eccezione
allorché
i
mandati
diretti
collettivi
siano
commutabili
in
quietanza
d
'
entrata
a
favore
dello
Stato
od
in
vaglia
del
Tesoro
ed
in
ogni
caso
quando
si
abbia
la
certezza
tanto
per
i
mandati
diretti
quanto
per
quelli
a
disposizione
e
d
'
anticipazione
ch
'
essi
saranno
estinti
entro
il
30
giugno
successivo
.
CAPO
IV
.
-
OPERAZIONI
SULLE
VARIE
SPECIE
DI
MANDATI
ALLA
CHIUSURA
DELL
'
ESERCIZIO
FINANZIARIO
.
ART
.
140
.
I
mandati
diretti
,
individuali
o
collettivi
,
ed
i
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
emessi
sulla
competenza
dell
'
esercizio
finanziario
scaduto
col
30
giugno
e
rimasti
interamente
insoluti
durante
l
'
esercizio
successivo
,
purché
ne
sia
variata
l
'
imputazione
dalla
competenza
al
conto
dei
residui
,
e
sempre
che
permangano
le
cause
che
hanno
determinata
la
loro
emissione
,
e
,
per
quanto
riguarda
i
mandati
diretti
,
individuali
o
collettivi
,
non
si
sia
verificata
la
prescrizione
del
credito
.
A
tale
scopo
le
Delegazioni
del
Tesoro
per
le
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
e
l
'
Ufficio
di
controllo
presso
la
Tesoreria
centrale
,
la
sera
del
30
giugno
di
ogni
anno
,
accertano
l
'
esistenza
dei
mandati
che
siano
ancora
intieramente
da
pagare
;
compilano
e
trasmettono
non
più
tardi
del
5
luglio
al
Commissariato
un
elenco
dei
suddetti
mandati
,
indicando
per
ciascuno
il
numero
,
l
'
esercizio
,
il
capitolo
e
la
somma
lorda
del
mandato
medesimo
,
il
cognome
ed
il
nome
del
titolare
se
individuale
,
o
quello
del
primo
intestato
seguito
dalle
parole
«
ed
altri
»
se
collettivo
,
ed
infine
la
qualifica
del
funzionario
delegato
se
il
mandato
è
a
disposizione
o
di
anticipazione
.
Le
Delegazioni
del
Tesoro
,
con
la
guida
dei
propri
registri
.
provvedono
anche
ad
accertare
l
'
esistenza
dei
mandati
diretti
presso
gli
agenti
pagatori
fuori
del
capoluogo
di
provincia
.
Tutti
i
mandati
suddetti
sono
per
cura
della
Delegazione
del
Tesoro
imputati
ai
residui
del
nuovo
esercizio
.
ART
.
141
.
Sui
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
,
imputati
ai
residui
del
successivo
esercizio
finanziario
,
i
funzionari
delegati
non
possono
disporre
pagamenti
o
prelevare
somme
se
non
nei
limiti
delle
spese
legalmente
impegnate
a
tutto
il
30
giugno
dell
'
esercizio
scaduto
e
che
saranno
comprese
negli
elenchi
dei
residui
di
cui
all
'
art
.
110
.
Accertati
i
residui
,
i
funzionari
delegati
provvedono
perché
i
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
siano
ridotti
alla
somma
effettivamente
disposta
o
prelevata
,
secondo
le
disposizioni
degli
articoli
133
e
134
del
presente
regolamento
.
ART
.
142
.
La
Ragioneria
del
Commissariato
,
ricevuto
l
'
elenco
prescritto
nell
'
articolo
140
procede
al
trasporto
dei
mandati
dalle
scritture
dell
'
esercizio
scaduto
in
quelle
dell
'
esercizio
corrente
imputandoli
ai
residui
e
riportando
l
'
indicazione
della
nuova
imputazione
sull
'
elenco
anzidetto
e
sulla
copia
del
medesimo
da
inviarsi
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
143
.
I
mandati
di
qualsiasi
specie
rimasti
in
parte
inestinti
al
30
giugno
sono
nello
stesso
giorno
passati
in
uscita
per
l
'
intero
loro
ammontare
lordo
,
e
per
la
somma
ancora
dovuta
,
è
emesso
vaglia
del
Tesoro
da
spedirsi
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
giusta
il
precedente
articolo
136
.
A
tale
scopo
le
Delegazioni
del
Tesoro
per
le
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
e
l
'
Ufficio
di
controllo
presso
la
Tesoreria
Centrale
,
compilano
e
trasmettono
al
Commissariato
,
non
più
tardi
del
giorno
5
di
luglio
,
un
prospetto
nel
quale
è
indicato
l
'
ammontare
del
mandato
,
la
somma
pagata
,
la
somma
rimasta
da
pagare
,
il
corrispondente
vaglia
del
tesoro
emesso
e
le
cause
conosciute
o
presunte
del
non
eseguito
pagamento
.
Pei
mandati
collettivi
,
parzialmente
inestinti
,
nell
'
elenco
anzidetto
sono
indicate
le
somme
dovute
ad
ogni
singolo
creditore
,
con
l
'
avvertenza
se
esse
furono
pagate
oppure
no
,
ed
in
quest
'
ultimo
caso
,
aggiungendo
gli
estremi
del
vaglia
del
Tesoro
emesso
.
Copia
del
suddetto
prospetto
è
trasmessa
dalla
Ragioneria
del
Commissariato
alla
Corte
dei
Conti
,
dopo
eseguite
le
necessarie
verificazioni
e
registrazioni
.
Quando
si
tratti
di
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
,
una
seconda
copia
del
suddetto
prospetto
è
pure
trasmessa
dalla
Ragioneria
del
Commissariato
al
funzionario
delegato
perché
ne
verifichi
l
'
esattezza
e
prenda
nota
delle
risultanze
sui
propri
registri
.
ART
.
144
.
Per
le
quote
dei
mandati
collettivi
insoddisfatti
al
30
giugno
e
tuttavia
dovute
,
il
Commissariato
dell
'
emigrazione
può
emettere
nuovi
mandati
con
imputazione
al
conto
dei
residui
,
purché
il
credito
del
titolare
non
sia
prescritto
ai
termini
di
legge
.
ART
.
145
.
I
mandati
che
al
30
giugno
dell
'
esercizio
successivo
a
quello
cui
furono
originariamente
imputati
rimangono
ancora
da
pagare
,
in
tutto
od
in
parte
,
sono
nel
giorno
stesso
dalle
Tesorerie
passati
in
uscita
per
l
'
intero
loro
importo
lordo
.
Per
lo
stesso
importo
complessivo
,
se
il
mandato
è
interamente
inestinto
o
per
la
parte
che
corrisponde
a
quella
ancora
dovuta
,
se
il
mandato
è
soltanto
parzialmente
estinto
,
le
Tesorerie
,
emettono
vaglia
del
Tesoro
da
inviarsi
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
ai
sensi
del
precedente
articolo
134
.
Quando
i
creditori
chiedano
la
rinnovazione
dei
suddetti
mandati
,
questi
saranno
emessi
in
conto
residui
se
ed
in
quanto
il
diritto
creditorio
non
sia
prescritto
e
salvo
il
disposto
dell
'
articolo
70
,
del
presente
Regolamento
.
Le
Delegazioni
del
Tesoro
per
le
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
e
l
'
ufficio
di
controllo
presso
la
Tesoreria
Centrale
,
compilano
e
trasmettono
al
Commissariato
,
non
più
tardi
del
giorno
5
luglio
,
un
elenco
dei
mandati
sopra
mentovati
,
indicando
per
ciascuno
:
il
numero
,
l
'
esercizio
,
il
capitolo
,
la
somma
lorda
del
mandato
ed
il
corrispondente
vaglia
del
Tesoro
,
nonché
il
cognome
e
nome
del
titolare
se
individuale
,
ed
infine
la
qualifica
del
funzionario
delegato
se
il
mandato
è
a
disposizione
o
di
anticipazione
.
Se
poi
il
mandato
è
collettivo
,
saranno
distintamente
indicate
tutte
le
somme
dovute
ai
singoli
creditori
con
l
'
avvertenza
se
furono
pagate
oppur
no
,
aggiungendo
in
quest
'
ultimo
caso
gli
estremi
del
vaglia
del
Tesoro
emesso
.
La
ragioneria
del
Commissariato
,
presa
nota
nei
propri
registri
della
commutazione
dei
mandati
in
vaglia
del
Tesoro
,
trasmette
una
copia
del
suddetto
elenco
alla
Corte
dei
Conti
.
CAPO
V
.
-
NORME
SPECIALI
PEI
MANDATI
A
DISPOSIZIONE
.
ART
.
146
.
I
mandati
a
disposizione
,
sono
sempre
da
intestarsi
alla
qualità
ufficiale
del
funzionario
delegato
e
non
possono
essere
emessi
che
sulle
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
,
con
le
condizioni
e
formalità
indicate
nei
precedenti
articoli
.
Essi
debbono
essere
predisposti
in
modo
da
potervi
annotare
i
pagamenti
che
a
mano
a
mano
si
vanno
effettuando
sulla
somma
posta
a
disposizione
.
ART
.
147
.
Per
i
crediti
aperti
con
mandati
a
disposizione
,
la
Ragioneria
del
Commissariato
tiene
in
appositi
registri
i
conti
di
ciascun
funzionario
delegato
,
distinti
pei
mandati
emessi
su
ciascun
capitolo
.
Tali
conti
debbono
essere
tenuti
per
la
propria
gestione
dai
singoli
funzionari
delegati
.
ART
.
148
.
I
funzionari
delegati
,
ai
quali
furono
aperti
crediti
mediante
mandati
a
disposizione
,
possono
emettere
su
di
essi
dei
buoni
soltanto
a
favore
dei
creditori
e
mai
di
sé
stessi
.
I
detti
funzionari
devono
trasmettere
in
apposita
lettera
d
'
ufficio
suggellata
la
propria
firma
alla
Delegazione
del
Tesoro
che
dovrà
ricevere
ed
ammettere
a
pagamento
i
buoni
medesimi
.
ART
.
149
.
I
funzionari
delegati
ad
emettere
buoni
su
mandati
a
disposizione
sono
personalmente
responsabili
della
regolarità
delle
spese
da
essi
liquidate
,
approvate
e
disposte
,
nonché
dei
documenti
relativi
.
ART
.
150
.
I
buoni
sono
staccati
da
un
apposito
bollettario
a
madre
e
figlia
;
portano
il
bollo
a
secco
del
Commissariato
e
debbono
contenere
le
seguenti
indicazioni
:
a
)
numero
d
'
ordine
progressivo
per
ciascun
mandato
cui
si
riferiscono
;
b
)
luogo
preciso
ove
devesi
effettuare
il
pagamento
;
c
)
cognome
,
nome
e
qualità
del
creditore
o
di
chi
sia
legalmente
autorizzato
a
dare
quietanza
per
lui
;
d
)
oggetto
preciso
della
spesa
;
e
)
somma
da
pagarsi
in
tutte
lettere
ed
in
numeri
;
f
)
numero
d
'
ordine
del
mandato
a
disposizione
cui
i
buoni
si
riferiscono
ed
il
numero
del
capitolo
al
quale
il
mandato
stesso
è
stato
imputato
;
g
)
riferimento
ai
documenti
giustificativi
;
h
)
data
dell
'
emissione
;
i
)
firma
del
funzionario
delegato
,
col
timbro
d
'
ufficio
;
Quando
un
buono
sia
l
'
ultimo
che
un
funzionario
rilascia
su
un
mandato
a
disposizione
,
ciò
dev
'
essere
indicato
in
modo
evidente
sul
buono
stesso
.
ART
.
151
.
I
bollettari
per
i
buoni
su
mandati
a
disposizione
sono
distribuiti
dal
Commissariato
ai
funzionari
che
debbono
usarne
.
Quando
un
funzionario
non
debba
più
,
per
qualsiasi
motivo
,
rilasciare
buoni
,
restituisce
la
parte
di
bollettario
che
non
è
stata
adoperata
.
La
consegna
e
la
restituzione
dei
bollettari
medesimi
si
fa
contro
ricevuta
.
Alla
tenuta
dei
bollettari
sono
applicabili
le
disposizioni
del
Regolamento
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
.
ART
.
152
.
Tutte
le
norme
che
riguardano
l
'
emissione
,
l
'
intestazione
e
la
quietanza
dei
mandati
,
sono
applicabili
ai
buoni
su
mandati
a
disposizione
.
ART
.
153
.
I
buoni
su
mandati
a
disposizione
sono
trasmessi
dai
funzionari
delegati
alle
Delegazioni
del
Tesoro
;
queste
verificano
la
regolarità
dei
buoni
,
vi
appongono
il
visto
e
li
trasmettono
agli
uffici
incaricati
di
eseguirne
il
pagamento
.
In
nessun
caso
il
funzionario
delegato
può
fare
la
consegna
dei
buoni
direttamente
ai
creditori
.
ART
.
154
.
Non
più
tardi
del
giorno
5
di
ogni
mese
le
Delegazioni
del
Tesoro
compilano
e
trasmettono
ai
funzionari
delegati
un
elenco
descrittivo
dei
buoni
pagati
su
ogni
mandato
a
disposizione
durante
il
mese
precedente
.
I
funzionari
delegati
prendono
nota
,
su
gli
appositi
registri
,
dei
buoni
pagati
e
poscia
inviano
l
'
elenco
suddetto
non
più
tardi
del
giorno
10
di
ogni
mese
al
Commissariato
.
ART
.
155
.
I
funzionari
delegati
non
possono
rilasciare
buoni
su
mandati
a
disposizione
oltre
il
termine
del
20
giugno
di
ogni
anno
.
Tale
limite
può
tuttavia
essere
superato
nei
casi
in
cui
si
abbia
la
certezza
che
il
buono
sarà
estinto
entro
il
30
giugno
.
ART
.
156
.
Quando
un
buono
su
mandato
a
disposizione
non
debba
,
per
qualsiasi
motivo
,
esser
pagato
,
il
funzionario
delegato
dispone
che
il
buono
stesso
sia
passato
in
uscita
dalle
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
per
l
'
intero
suo
ammontare
e
che
per
l
'
ammontare
lordo
stesso
sia
emesso
vaglia
del
tesoro
ai
sensi
dell
'
art
.
134
.
Di
tale
fatto
e
degli
estremi
del
vaglia
del
tesoro
il
funzionario
delegato
prende
nota
sui
propri
registri
e
ne
dà
contemporanea
partecipazione
motivata
al
Commissariato
.
ART
.
157
.
I
buoni
emessi
sulla
competenza
dell
'
esercizio
finanziario
scaduto
col
30
giugno
e
rimasti
interamente
insoluti
durante
l
'
esercizio
medesimo
,
possono
essere
pagati
anche
nel
corso
dell
'
esercizio
successivo
,
purché
a
cura
delle
Delegazioni
del
Tesoro
ne
sia
variata
l
'
imputazione
dalla
competenza
ai
residui
con
le
norme
stabilite
dagli
articoli
140
e
143
del
presente
Regolamento
.
I
buoni
collettivi
invece
,
che
al
30
giugno
dell
'
esercizio
finanziario
nel
quale
furono
emessi
risultano
parzialmente
inestinti
,
sono
passati
in
uscita
dalle
Tesorerie
per
l
'
intero
loro
ammontare
,
e
per
l
'
importo
della
somma
ancora
da
pagarsi
,
è
contemporaneamente
emesso
un
vaglia
del
Tesoro
ai
termini
dell
'
art
.
134
.
ART
.
158
.
I
buoni
che
al
30
giugno
dell
'
esercizio
successivo
a
quello
cui
furono
originariamente
imputati
rimangano
da
pagare
per
tutto
o
per
parte
del
loro
importo
,
sono
passati
in
uscita
dalle
Tesorerie
per
l
'
intero
loro
ammontare
e
contemporaneamente
è
emesso
vaglia
del
Tesoro
per
la
somma
ancora
dovuta
,
a
menta
di
quanto
prescrive
l
'
art
.
134
.
ART
.
159
.
Entro
i
primi
5
giorni
di
luglio
,
le
Delegazioni
del
Tesoro
trasmettono
ai
funzionari
delegati
ad
emettere
buoni
,
i
seguenti
elenchi
:
a
)
dei
buoni
rimasti
interamente
insoluti
durante
l
'
esercizio
finanziario
con
l
'
indicazione
dell
'
imputazione
ai
residui
;
b
)
dei
buoni
collettivi
parzialmente
inestinti
e
passati
per
l
'
intero
loro
importo
al
30
giugno
dell
'
esercizio
nel
quale
furono
emessi
:
questi
buoni
sono
descritti
nello
apposito
elenco
con
l
'
indicazione
di
tutto
le
singole
somme
da
essi
portate
a
favore
dei
creditori
,
con
l
'
avvertenza
di
contro
ad
ogni
somma
se
essa
fu
oppur
no
pagata
,
ed
in
questo
ultimo
caso
,
si
aggiungono
gli
estremi
del
vaglia
del
tesoro
emesso
;
e
)
dei
buoni
ancora
da
pagare
,
in
tutto
od
in
parte
,
stati
emessi
nell
'
esercizio
finanziario
antecedente
a
quello
scaduto
il
30
giugno
:
anche
per
questi
buoni
si
devono
specificare
nell
'
apposito
elenco
le
indicazioni
richieste
alla
precedente
lettera
b
)
.
ART
.
160
.
I
funzionari
delegati
,
ricevuti
gli
elenchi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
prendono
nota
sui
propri
registri
delle
somme
rimaste
insolute
e
dei
corrispondenti
vaglia
del
tesoro
emessi
e
spediscono
gli
elenchi
stessi
al
Commissariato
.
Questo
riporta
sui
propri
registri
le
indicazioni
contenute
negli
elenchi
e
invia
un
esemplare
dei
medesimi
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
161
.
Qualora
i
creditori
chiedano
la
rinnovazione
dei
buoni
già
passati
in
uscita
dalle
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
ai
termini
dei
precedenti
articoli
,
il
Commissariato
emette
dei
mandati
diretti
a
favore
dei
creditori
medesimi
,
in
conto
residui
,
se
ed
in
quanto
il
diritto
creditorio
non
sia
prescritto
,
e
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
70
.
Su
tali
mandati
sarà
fatto
riferimento
al
buono
rimasto
inestinto
.
ART
.
162
.
Quando
sia
esaurito
il
fondo
disponibile
,
o
cessino
le
facoltà
dei
funzionari
delegati
,
ed
in
tutti
i
casi
entro
i
primi
cinque
giorni
di
ogni
mese
,
i
funzionari
stessi
trasmettono
al
Commissariato
il
rendiconto
delle
somme
poste
a
loro
disposizione
con
mandati
,
e
di
quelle
erogate
nel
precedente
mese
,
corredando
le
delle
matrici
dei
buoni
rilasciati
e
di
tutti
i
documenti
giustificativi
delle
spese
ordinate
,
secondo
le
norme
e
con
le
forme
stabilite
dai
regolamenti
speciali
pei
singoli
servizi
e
dalle
istruzioni
che
fossero
state
o
venissero
a
tale
scopo
comunicate
.
ART
.
163
.
Ai
rendiconti
dei
mandati
a
disposizione
riguardanti
pagamenti
d
'
indennità
ai
Commissari
viaggianti
sono
allegate
le
sole
matrici
dei
buoni
emessi
.
Le
liquidazioni
che
servono
di
base
all
'
emissione
dei
buoni
stessi
,
sono
inviate
di
volta
in
volta
al
Commissariato
per
le
opportune
verifiche
e
riscontri
,
sia
per
quanto
riguarda
la
somma
da
pagare
dai
vettori
e
da
imputarsi
al
bilancio
dell
'
entrata
,
sia
per
quante
riguarda
la
spesa
correlativa
.
A
cura
del
Commissariato
stesso
tali
liquidazioni
sono
poi
allegate
ai
rispettivi
rendiconti
.
ART
.
164
.
Il
Commissariato
esamina
tanto
in
linea
amministrativa
quanto
in
linea
contabile
e
riconosciute
regolari
le
risultanze
dei
medesimi
,
nonché
concordi
con
quelle
della
Ragioneria
,
appone
il
visto
ai
rendiconti
stessi
e
li
spedisce
alla
Corte
dei
Conti
unitamente
ai
decreti
di
scarico
per
la
revisione
definitiva
.
ART
.
165
.
Il
Commissariato
informa
dell
'
avvenuto
rilascio
del
decreto
di
scarico
il
funzionario
interessato
.
I
decreti
di
scarico
,
nonostante
il
visto
appostovi
dalla
Corte
dei
Conti
,
non
menomano
la
responsabilità
dei
funzionari
rispettivi
.
CAPO
VI
.
-
NORME
SPECIALI
PEI
MANDATI
D
'
ANTICIPAZIONE
.
ART
.
166
.
I
mandati
d
'
anticipazione
sono
intestati
alla
qualità
ufficiale
del
funzionario
delegato
e
sono
soggetti
alle
formalità
e
prescrizioni
contenute
nel
presente
Titolo
per
l
'
emissione
dei
mandati
in
genere
.
ART
.
167
.
Qualora
le
esigenze
del
servizio
non
richiedano
che
i
mandati
d
'
anticipazione
siano
riscossi
per
l
'
intero
loro
importo
dai
funzionari
delegati
,
questi
devono
,
secondo
il
bisogno
,
prelevare
le
sole
somme
che
di
volta
in
volta
loro
occorrono
,
rilasciando
speciale
quietanza
alla
Sezione
di
R
.
Tesoreria
Provinciale
.
ART
.
168
.
I
funzionari
delegati
sono
personalmente
responsabili
delle
somme
ricevute
in
anticipazione
sino
a
che
non
ne
abbiano
ottenuto
legale
discarico
.
Essi
non
possono
farne
uso
diverso
da
quello
pel
quale
furono
accordate
e
sono
soggetti
agli
obblighi
imposti
ai
depositari
dalle
leggi
civili
.
Sono
altresì
personalmente
responsabili
della
regolarità
delle
spese
liquidate
e
dei
pagamenti
fatti
.
ART
.
169
.
Il
Commissariato
e
la
Corte
dei
Conti
tengono
nota
delle
anticipazioni
fatte
ai
funzionari
delegati
,
addebitando
questi
dell
'
importo
dei
mandati
emessi
ed
accreditandoli
delle
spese
pagate
o
delle
somme
versate
nelle
Tesorerie
,
in
base
ai
rendiconti
prodotti
e
riconosciuti
regolari
.
ART
.
170
.
Ciascun
funzionario
tiene
,
in
apposito
registro
,
conto
esatto
delle
anticipazioni
ricevute
e
d
'
ogni
singola
spesa
liquidata
e
pagata
;
ed
indica
nel
registro
medesimo
i
documenti
consegnati
dai
creditori
,
annotando
anche
la
data
del
loro
invio
al
Commissariato
col
rendiconto
relativo
.
ART
.
171
.
Quando
sia
esaurita
la
somma
anticipata
,
o
cessi
la
causa
dell
'
anticipazione
e
in
tutti
i
casi
entro
i
primi
cinque
giorni
d
'
ogni
mese
,
i
funzionari
delegati
,
nel
Regno
,
che
ricevettero
anticipazione
,
debbono
presentare
al
Commissariato
il
rendiconto
delle
somme
prelevate
e
delle
spese
pagate
,
corredandolo
di
tutti
i
documenti
giustificativi
.
Per
le
spese
da
farsi
all
'
estero
,
il
rendiconto
è
presentato
trimestralmente
o
ad
incarico
compiuto
,
nel
quale
ultimo
caso
tale
facoltà
è
indicata
nel
decreto
che
autorizza
l
'
anticipazione
stessa
.
Salvo
l
'
eccezione
ora
detta
,
il
rendiconto
dev
'
essere
sempre
presentato
quando
si
sia
esaurita
la
somma
anticipata
,
o
cessi
la
causa
dell
'
anticipazione
o
si
sia
al
termine
dell
'
esercizio
finanziario
.
I
rendiconti
delle
anticipazioni
previste
dall
'
art
.
127
,
(
lettera
g
)
del
presente
Regolamento
sono
documentati
colle
ricevute
delle
persone
alle
quali
furono
corrisposte
le
somme
dovute
.
Quando
non
sia
possibile
ottenere
le
ricevute
anzidette
e
le
somme
si
siano
fatte
pervenire
agli
aventi
diritto
mediante
vaglia
telegrafici
,
postali
o
bancari
,
la
giustificazione
dei
pagamenti
eseguiti
è
rappresentata
,
ove
sia
possibile
,
da
un
elenco
indicante
tutti
gli
estremi
degli
anzidetti
titoli
acquistati
,
colla
prova
dell
'
acquisto
.
L
'
elenco
è
firmato
dal
Capo
-
ragioniere
ed
è
vistato
per
regolarità
dal
Commissario
Generale
.
ART
.
172
.
Se
nei
termini
fissati
per
la
presentazione
del
rendiconto
,
nel
Regno
,
il
servizio
non
sia
compiuto
e
debba
essere
continuato
,
e
sempre
quando
l
'
esercizio
finanziario
non
sia
chiuso
,
la
somma
residua
è
portata
a
debito
del
funzionario
delegato
nel
rendiconto
susseguente
.
Appena
compiuto
il
servizio
o
cessi
la
facoltà
del
funzionario
anzidetto
,
ed
in
ogni
caso
alla
fine
dell
'
esercizio
,
la
somma
che
non
è
stata
impiegata
e
che
si
trova
ancora
in
mano
del
funzionario
delegato
deve
essere
versata
nella
Sezione
di
R
.
Tesoreria
a
norma
,
dell
'
art
.
135
.
Il
funzionario
delegato
unisce
le
dichiarazioni
di
rilascio
del
vaglia
al
rendiconto
,
descrivendole
in
apposito
elenco
che
trasmette
al
Commissariato
dopo
averne
preso
nota
sui
propri
registri
.
Il
Commissariato
,
fatti
i
riscontri
e
le
registrazioni
,
trasmette
una
copia
del
suddetto
elenco
alla
Corte
dei
Conti
.
Pei
servizi
da
farsi
all
'
estero
i
funzionari
delegati
trattengono
le
somme
che
al
30
giugno
non
sono
ancora
state
impiegate
,
e
le
spese
a
cui
possono
provvedere
con
detti
fondi
fanno
imputazione
sull
'
esercizio
in
cui
fu
emesso
il
corrispondente
mandato
di
anticipazione
.
Per
tali
spese
presentano
un
rendiconto
speciale
suppletivo
a
complemento
di
quello
inviato
al
30
giugno
.
Esso
è
presentato
appena
esaurito
il
relativo
fondo
,
al
quale
soltanto
i
funzionari
delegati
possono
ricorrere
,
prima
di
valersi
di
successive
anticipazioni
che
allo
stesso
oggetto
siano
concesse
sulla
competenza
del
nuovo
esercizio
.
Se
però
le
spese
per
le
quali
il
fondo
fu
anticipato
non
debbano
più
eseguirsi
in
tutto
od
in
parte
;
oppure
cessi
nel
funzionario
la
facoltà
elle
gli
era
stata
accordata
,
il
fondo
residuo
deve
in
qualunque
periodo
dell
'
anno
essere
versato
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
nel
modo
che
verrà
disposto
dal
Commissariato
,
il
quale
prende
nota
di
tale
versamento
nei
propri
registri
ed
in
apposito
elenco
da
trasmettersi
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
173
.
Qualora
il
funzionario
delegato
,
nel
Regno
,
non
abbia
prelevato
l
'
intero
importo
dell
'
anticipazione
accordatagli
e
sia
compiuto
il
servizio
,
o
cessi
in
lui
la
facoltà
di
ordinare
spese
,
o
si
sia
al
termine
dell
'
esercizio
finanziario
,
il
funzionario
medesimo
dispone
che
la
Sezione
di
R
.
Tesoreria
provinciale
passi
in
uscita
il
mandato
per
l
'
intero
suo
ammontare
,
emettendo
,
per
la
somma
non
impiegata
,
vaglia
del
Tesoro
a
favore
della
Cassa
Depositi
e
Prestiti
,
con
le
norme
dell
'
art
.
134
.
L
'
elenco
di
cui
all
'
articolo
precedente
è
in
questo
caso
compilato
dalla
Delegazione
del
Tesoro
che
lo
trasmette
poi
al
funzionario
delegato
per
le
necessarie
verifiche
e
registrazioni
,
dopo
di
che
l
'
elenco
stesso
è
spedito
al
Commissariato
il
quale
,
fatti
i
riscontri
e
le
registrazioni
opportune
,
ne
invia
copia
alla
Corte
dei
Conti
.
ART
.
174
.
Quando
per
il
trasloco
od
altra
causa
,
il
funzionario
cui
sono
intestati
i
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
sia
sostituito
da
un
altro
,
viene
compilato
apposito
processo
verbale
nel
quale
si
indicano
:
a
)
il
rendiconto
cui
si
riferisce
l
'
ultimo
decreto
di
scarico
rilasciato
dall
'
Ufficio
di
ragioneria
e
la
somma
per
il
quale
fu
accordato
;
b
)
l
'
ammontare
delle
spese
comprese
nei
rendiconti
eventualmente
trasmessi
dal
funzionario
cessante
all
'
Ufficio
di
ragioneria
e
dei
quali
non
fosse
ancora
pervenuto
il
decreto
di
scarico
;
c
)
i
titoli
di
spesa
che
per
ogni
mandato
esistessero
tuttora
presso
l
'
ufficiale
delegato
cessante
;
d
)
il
fondo
ancora
disponibile
presso
la
R
.
Tesoreria
se
si
tratta
di
mandati
a
disposizione
,
o
quello
esistente
presso
il
funzionario
cessante
se
si
tratta
di
mandati
di
anticipazione
,
facendone
risultare
l
'
avvenuta
consegna
.
I
titoli
di
spesa
sono
descritti
singolarmente
,
e
della
validità
e
legalità
dei
medesimi
è
sempre
responsabile
il
funzionario
che
ha
ordinata
la
spesa
.
Copia
di
detto
verbale
è
allegata
al
primo
rendiconto
che
il
funzionario
subentrante
trasmette
all
'
Ufficio
di
ragioneria
.
ART
.
175
.
Qualora
si
verifichi
il
caso
che
ad
un
funzionario
delegato
rimanga
disponibile
parte
di
una
anticipazione
,
mentre
ad
un
altro
occorra
un
aumento
di
fondi
per
eguale
servizio
a
carico
dello
stesso
capitolo
del
bilancio
,
il
Commissariato
può
disporre
il
versamento
nella
Sezione
di
Tesoreria
della
somma
non
impiegata
facendola
pervenire
all
'
altro
funzionario
delegato
mediante
vaglia
del
Tesoro
.
Il
funzionario
che
riceve
il
vaglia
ne
rilascia
ricevuta
all
'
altro
che
glielo
ha
spedito
e
questi
lo
unisce
al
rendiconto
.
Le
scritturazioni
fatte
,
presso
il
Commissariato
,
a
carico
dello
speciale
capitolo
di
bilancio
,
si
modificano
soltanto
per
gli
addebitamenti
ed
accreditamenti
nei
conti
delle
anticipazioni
.
ART
.
176
.
Quando
dai
rendiconti
sui
mandati
di
anticipazione
non
risulti
credito
dei
funzionari
delegati
,
il
Commissariato
procede
per
essi
come
è
stabilito
per
quelli
a
disposizione
degli
art
.
164
e
165
del
presente
Regolamento
.
Se
dal
rendiconto
il
funzionario
risulti
in
credito
per
somma
spesa
oltre
l
'
anticipazione
ricevuta
,
è
rilasciato
a
suo
favore
un
mandato
diretto
di
saldo
,
in
base
al
decreto
autorizzante
la
eccedenza
di
spesa
.
ART
.
177
.
Ove
si
tratti
di
spese
che
ricorrono
periodicamente
,
le
somme
che
il
funzionario
giustifichi
d
'
aver
pagato
,
gli
vengono
volta
per
volta
rifornite
a
reintegrazione
della
avuta
anticipazione
,
sino
all
'
ultimo
periodo
dell
'
anno
nel
quale
ha
luogo
il
saldo
finale
procedendosi
come
agli
articoli
precedenti
nel
caso
che
egli
rimanga
in
debito
,
in
pari
o
in
credito
.
CAPO
VII
.
-
RESIDUI
AL
30
GIUGNO
RITENUTE
SUI
PAGAMENTI
DELLE
SPESE
.
ART
.
178
.
Il
Commissario
Generale
può
,
ove
lo
ritenga
opportuno
far
accertare
la
esistenza
presso
i
funzionari
delegati
delle
somme
loro
anticipate
o
dei
titoli
di
spesa
che
ne
giustifichino
la
erogazione
.
ART
.
179
.
A
corredo
dei
rendiconti
sui
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
dell
'
ultimo
mese
dell
'
esercizio
,
ed
in
ogni
caso
non
oltre
il
successivo
mese
di
agosto
,
tutti
i
funzionari
delegati
debbono
inviare
al
Commissariato
una
dimostrazione
delle
spese
rimaste
da
pagare
in
conto
dell
'
esercizio
scaduto
,
per
la
compilazione
del
conto
dei
residui
.
ART
.
180
.
Le
ritenute
sui
pagamenti
di
spesa
a
carico
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
sono
eseguite
conformemente
alle
disposizioni
del
regolamento
sull
'
amministrazione
e
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
in
quanto
siano
applicabili
,
o
non
sia
altrimenti
stabilito
da
norme
speciali
.
CAPO
VIII
.
-
MANDATI
E
BUONI
SMARRITI
O
DISTRUTTI
.
ART
.
181
.
Nel
caso
di
distruzione
o
di
smarrimento
di
un
mandato
o
di
un
buono
deve
esserne
informato
il
Commissariato
che
farà
eseguire
accurate
indagini
per
l
'
accertamento
del
fatto
e
poi
rinvenimento
del
titolo
smarrito
,
provvedendo
,
ove
occorra
,
alla
pubblicazione
del
fatto
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
ed
eventualmente
anche
in
altri
giornali
.
ART
.
182
.
Riuscite
infruttuose
le
indagini
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
e
,
quando
sia
stata
eseguita
la
pubblicazione
,
scorso
il
termine
assegnato
per
la
presentazione
del
titolo
,
senza
che
sia
stata
fatta
opposizione
,
il
Commissariato
autorizza
con
apposito
decreto
la
emissione
di
un
duplicato
del
mandato
o
del
buono
smarrito
o
distrutto
.
Quando
si
tratti
dello
smarrimento
o
della
distruzione
di
un
buono
,
il
decreto
è
inviato
al
funzionario
delegato
che
emise
il
buono
medesimo
.
Il
duplicato
del
titolo
smarrito
o
distrutto
è
spedito
colle
stesse
formalità
del
titolo
originale
;
deve
contenere
le
identiche
indicazioni
più
.
la
dichiarazione
che
è
stato
emesso
per
duplicalo
e
deve
essere
corredato
dal
decreto
suddetto
.
Del
fatto
denunciato
,
nonché
della
spedizione
del
nuovo
titolo
emesso
,
è
presa
nota
su
tutti
i
registri
nei
quali
il
titolo
originale
fu
allibrato
e
sulla
matrice
del
titolo
originale
quando
si
tratti
di
un
buono
.
Se
in
seguito
fosse
rinvenuto
il
titolo
originale
,
questo
sarà
spedito
al
Commissariato
per
l
'
annullamento
.
CAPO
IX
.
-
ATTI
AVENTI
PER
ISCOPO
DI
IMPEDIRE
O
DI
TRATTENERE
IL
PAGAMENTO
DI
SOMME
DOVUTE
DAL
FONDO
PER
L
'
EMIGRAZIONE
.
ART
.
183
.
Nei
casi
dalla
legge
permessi
,
i
pignoramenti
,
i
sequestri
,
le
opposizioni
,
le
cessioni
o
delegazioni
relative
a
somme
dovute
dal
Fondo
per
l
'
emigrazione
e
qualunque
atto
avente
per
iscopo
d
'
impedire
o
trattenere
il
pagamento
delle
somme
medesime
,
debbono
essere
notificati
nelle
forme
legali
ordinarie
al
Commissario
Generale
.
Quando
il
Commissariato
al
ricevimento
della
notificazione
abbia
già
emesso
l
'
ordine
del
pagamento
,
gli
atti
di
cui
sopra
non
hanno
efficacia
se
non
vengano
anche
notificati
all
'
ufficiale
pagatore
,
sempreché
il
pagamento
non
sia
già
avvenuto
.
ART
.
184
.
Qualora
con
gli
atti
indicati
nel
precedente
articolo
si
vogliano
colpire
somme
al
cui
pagamento
provvedono
i
funzionari
delegati
con
i
fondi
loro
forniti
mediante
mandati
a
disposizione
o
di
anticipazione
,
la
notificazione
deve
essere
fatta
al
funzionario
delegato
ed
all
'
ufficiale
pagatore
quando
,
trattandosi
di
mandati
a
disposizione
,
il
buono
sia
già
stato
emesso
.
ART
.
185
.
Gli
ufficiali
pagatori
che
ricevono
gli
atti
indicati
nei
precedenti
articoli
,
sospendono
il
pagamento
delle
somme
alle
quali
gli
atti
anzidetti
si
riferiscono
e
li
inviano
alla
Delegazione
del
Tesoro
la
quale
li
trasmette
al
Commissario
Generale
,
dopo
averne
preso
nota
.
Tale
trasmissione
è
fatta
per
mezzo
del
funzionario
delegato
nel
caso
di
buoni
su
n
'
andati
a
disposizione
.
Parimenti
il
funzionario
delegato
invia
alla
delegazione
del
Tesoro
perché
li
trasmetta
al
Commissario
Generale
,
dopo
averne
preso
nota
,
gli
atti
notificatigli
per
somme
pagabili
da
lui
direttamente
con
mandati
di
anticipazione
.
ART
.
186
.
Il
Commissario
Generale
,
ricevuta
la
notificazione
di
atti
di
impedimento
ordina
,
o
conferma
nei
casi
di
cui
al
precedente
articolo
,
la
sospensione
del
pagamento
delle
somme
relative
,
quando
gli
atti
stessi
dipendano
da
un
provvedimento
dell
'
autorità
giudiziaria
o
da
altro
titolo
legale
:
parimenti
quando
si
tratti
di
delegazioni
o
cessioni
valide
ed
in
forma
autentica
,
provvede
perché
le
somme
vengano
pagate
agli
aventi
diritto
.
Negli
altri
casi
gli
atti
rimangono
privi
di
effetto
nei
riguardi
del
Commissariato
.
ART
.
187
.
Per
tutto
ciò
che
non
è
specialmente
regolato
nel
presente
capo
,
sono
per
analogia
applicabili
le
disposizioni
riguardanti
le
spese
dello
Stato
,
tenuto
presente
che
le
facoltà
attribuite
al
Direttore
Generale
del
Tesoro
,
spettano
,
pel
Fondo
dell
'
emigrazione
,
al
Commissario
Generale
.
TITOLO
VI
.
Contabilità
mensili
delle
Tesorerie
.
ART
.
188
.
Non
più
tardi
del
giorno
5
di
ogni
mese
le
Delegazioni
del
Tesoro
presso
le
Sezioni
di
R
.
Tesoreria
provinciale
trasmettono
al
Commissariato
:
a
)
un
elenco
dei
vaglia
del
tesoro
emessi
in
commutazione
delle
somme
loro
versate
nel
mese
precedente
per
conto
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
;
b
)
un
elenco
in
cui
sono
descritti
,
distintamente
per
ogni
capitolo
del
bilancio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
i
mandati
diretti
emessi
dal
Commissariato
e
pagati
nel
mese
precedente
.
Entro
lo
stesso
termine
l
'
ufficio
di
controllo
presso
la
tesoreria
Centrale
trasmette
al
Commissariato
un
elenco
delle
quietanze
emesse
per
i
versamenti
direttamente
eseguiti
alla
Tesoreria
medesima
per
conto
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
Trasmette
inoltre
l
'
elenco
di
cui
alla
lettera
b
del
presente
articolo
.
ART
.
189
.
Non
più
tardi
del
giorno
5
d
'
ogni
mese
le
Delegazioni
del
Tesoro
spediscono
al
funzionario
delegato
ad
emettere
buoni
su
mandati
a
disposizione
un
elenco
,
compilato
dalle
rispettive
sezioni
di
R
.
Tesoreria
,
dei
buoni
medesimi
pagati
nel
mese
precedente
distintamente
per
ogni
capitolo
,
giusta
quanto
è
disposto
dal
precedente
articolo
154
.
ART
.
190
.
Le
contabilità
mensili
delle
Tesorerie
riguardanti
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
saranno
compilate
nei
modi
e
termini
prescritti
dal
Regolamento
sulla
Contabilità
generale
dello
Stato
.
TITOLO
VII
.
Conto
corrente
con
la
Cassa
depositi
e
prestiti
.
ART
.
191
.
Un
conto
corrente
fruttifero
è
aperto
tra
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
e
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
Esso
è
accreditato
delle
somme
che
per
qualsivoglia
titolo
affluiscono
all
'
anzidetto
Fondo
,
ed
è
addebitato
dell
'
importo
dei
mandati
ammessi
a
pagamento
dalla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
L
'
interesse
è
liquidato
al
saggio
stabilito
per
i
depositi
volontari
presso
la
Cassa
suddetta
,
con
decorrenza
dal
31°
giorno
dalla
data
del
versamento
per
le
somme
riscosse
,
e
dal
giorno
dell
'
ammissione
a
pagamento
dei
mandati
,
per
le
somme
pagate
.
Semestralmente
è
portata
a
credito
del
conto
medesimo
la
differenza
fra
gli
interessi
attivi
e
passivi
.
ART
.
192
.
Non
più
tardi
del
giorno
10
di
ogni
mese
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
trasmette
al
Commissariato
un
estratto
del
conto
corrente
di
cui
all
'
articolo
che
precede
,
nel
quale
estratto
sono
indicate
tutte
le
somme
introitate
e
pagate
nel
mese
precedente
ed
è
messo
in
evidenza
il
fondo
di
cassa
risultante
alla
fine
del
mese
.
ART
.
193
.
Le
somme
disponibili
nel
conto
corrente
di
cui
all
'
art
.
191
che
il
Commissariato
ritenga
eccedenti
alle
esigenze
del
servizio
debbono
essere
investite
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
da
acquistarsi
su
richiesta
del
Commissariato
per
mezzo
della
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
I
titoli
,
così
acquistati
,
e
gli
altri
che
per
qualsivoglia
motivo
pervengano
al
patrimonio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
sono
custoditi
dalla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
con
esenzione
da
ogni
tassa
di
custodia
.
I
titoli
di
rendita
costituiti
da
consolidato
italiano
sono
tramutati
a
cura
della
Cassa
Depositi
e
Prestiti
in
certificati
intestati
al
fondo
per
l
'
emigrazione
.
Alle
rispettive
scadenze
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
cura
la
puntuale
riscossione
delle
rate
d
'
interessi
maturate
,
sui
titoli
di
valore
avuti
in
custodia
,
nonché
il
rimborso
del
capitale
dei
titoli
redimibili
sorteggiati
,
versando
le
somme
riscosse
al
conto
corrente
.
TITOLO
VIII
.
Patronati
ed
altri
Uffici
di
tutela
degli
Emigranti
.
CAPO
I
.
-
SOCIETÀ
DI
PATRONATO
DEGLI
EMIGRANTI
.
ART
.
194
.
Le
Società
di
patronato
e
le
altre
istituzioni
private
a
vantaggio
degli
emigranti
all
'
interno
ed
all
'
estero
,
che
il
Commissariato
ritenga
opportuno
di
sussidiare
sul
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
debbono
soddisfare
alle
seguenti
condizioni
:
a
)
siano
regolarmente
costituite
e
già
funzionino
;
b
)
comunichino
i
loro
statuti
e
regolamenti
al
Commissariato
,
nonché
le
modificazioni
che
vi
fossero
introdotte
;
c
)
siano
preventivamente
sottoposte
ad
un
'
ispezione
eseguita
da
un
delegato
del
Commissario
Generale
.
ART
.
195
.
La
concessione
dei
sussidi
annuali
è
subordinata
alla
condizione
che
le
Società
ed
Istituzioni
accettino
le
norme
stabilite
dai
regolamenti
in
vigore
pel
servizio
d
'
emigrazione
,
e
si
sottopongano
a
quelle
ispezioni
che
il
Commissariato
crederà
opportuno
di
ordinare
.
Tali
ispezioni
debbono
essere
eseguite
normalmente
ogni
tre
anni
per
le
Società
che
ricevono
un
sussidio
il
quale
rappresenti
oltre
la
metà
delle
loro
entrate
.
ART
.
196
.
I
nuovi
sussidi
o
l
'
aumento
di
quelli
già
concessi
,
sono
disposti
nelle
forme
di
cui
agli
articoli
seguenti
.
La
ripartizione
dei
sussidi
fra
le
varie
Società
e
la
loro
erogazione
sono
dimostrate
annualmente
in
apposito
allegato
al
conto
consuntivo
.
ART
.
197
.
I
sussidi
annuali
alle
Società
di
patronato
ed
alle
altre
Istituzioni
private
si
pagano
a
rate
trimestrali
salvo
sia
diversamente
disposto
col
decreto
di
concessione
.
Non
possono
essere
concesse
anticipazioni
in
conto
dei
trimestri
successivi
.
I
sussidi
possono
in
ogni
tempo
essere
sospesi
,
ridotti
o
soppressi
,
a
giudizio
insindacabile
del
Commissariato
,
con
decreti
emessi
nelle
forme
stabilite
per
la
loro
concessione
.
Il
Commissariato
stesso
dà
semplice
notizia
del
provvedimento
agli
interessati
.
ART
.
198
.
Le
Società
di
patronato
e
le
altre
Istituzioni
che
ricevono
sussidi
annuali
debbono
inviare
alla
fine
d
'
ogni
anno
al
Commissariato
un
particolare
rapporto
dell
'
opera
loro
.
Esse
debbono
pure
inviare
i
loro
bilanci
.
Per
le
Società
che
ricevono
un
sussidio
superiore
al
50
per
cento
della
somma
destinata
esclusivamente
a
vantaggio
degli
emigranti
,
il
Commissariato
potrà
pure
richiedere
i
documenti
che
giustifichino
il
modo
con
cui
fu
erogato
il
sussidio
.
Tutte
le
dette
Società
ed
Istituzioni
debbono
fornire
le
altre
notizie
che
sieno
richieste
dal
Commissariato
,
nonché
comunicare
i
nomi
dei
loro
funzionari
e
degli
impiegati
addetti
ai
servizi
di
Patronato
o
d
'
Assistenza
degli
emigranti
.
ART
.
199
.
Regolamenti
speciali
approvati
con
decreti
del
Ministero
degli
affari
esteri
su
proposta
del
Commissario
Generale
,
sentita
la
Commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
disciplineranno
le
Istituzioni
di
patronato
all
'
interno
ed
all
'
estero
,
che
ricevono
un
sussidio
annuale
corrispondente
a
più
dell'80
per
cento
delle
loro
entrate
.
CAPO
II
.
UFFICI
SPECIALI
PER
LA
PROTEZIONE
E
L
'
AVVIAMENTO
AL
LAVORO
DEGLI
EMIGRANTI
.
ART
.
200
.
Agli
Uffici
speciali
di
tutela
,
protezione
ed
avviamento
al
lavoro
degli
emigranti
,
che
siano
istituiti
dal
Commissariato
nel
Regno
,
si
applicano
le
norme
contabili
stabilite
per
gl
'
Ispettorati
nei
porti
d
'
imbarco
.
ART
.
201
.
Gli
Uffici
speciali
costituiti
all
'
estero
,
a
totale
carico
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
saranno
retti
da
speciali
regolamenti
approvati
nella
forma
indicata
nell
'
art
.
199
.
TITOLO
IX
.
-
Cauzioni
dei
privati
per
i
servizi
dell
'
emigrazione
.
ART
.
202
.
Le
cauzioni
richieste
a
norma
della
Legge
sull
'
emigrazione
e
tutte
quelle
altre
che
fossero
stabilite
a
carico
di
società
o
di
privati
in
dipendenza
dei
provvedimenti
relativi
ai
servizi
dell
'
emigrazione
sono
depositate
presso
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
.
ART
.
203
.
Le
cauzioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
sono
costituite
in
numerario
oppure
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
,
in
base
a
decreto
del
Commissario
Generale
.
Quando
si
tratti
di
cauzioni
di
vettori
il
decreto
dovrà
indicare
il
provvedimento
del
Ministro
che
le
ha
fissate
.
Nel
decreto
sarà
indicata
l
'
estensione
del
vincolo
cauzionale
,
e
stabiliti
i
modi
di
escussione
e
di
svincolo
della
cauzione
anche
pei
casi
non
previsti
dalla
legge
o
dal
regolamento
sull
'
emigrazione
.
Le
cauzioni
dei
vettori
saranno
costituite
da
titoli
al
portatore
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
per
una
somma
non
inferiore
a
L
.
3000
di
rendita
netta
;
della
parte
che
eccedesse
questa
somma
,
un
decimo
deve
essere
depositato
in
moneta
avente
corso
legale
nel
Regno
e
l
'
interesse
corrisposto
dalla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
su
questa
parte
di
cauzione
è
-
-
come
quello
prodotto
dai
titoli
di
spettanza
dei
cauzionanti
.
ART
.
204
.
Quando
il
Commissariato
lo
ritenga
opportuno
,
può
richiedere
un
supplemento
di
cauzione
,
o
può
accordare
la
riduzione
di
essa
.
Il
mancato
versamento
del
supplemento
di
cauzione
nel
termine
stabilito
col
decreto
del
Commissario
Generale
importa
la
decadenza
di
diritto
della
patente
o
licenza
.
ART
.
205
.
Il
vincolo
dei
depositi
cauzionali
di
cui
all
'
art
.
202
importa
che
si
possa
disporre
di
essi
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
,
dal
regolamento
o
dalle
licenze
,
per
gli
scopi
per
cui
furono
costituiti
.
Qualunque
trasferimento
di
proprietà
,
cessione
,
sequestro
,
pegno
o
altro
negozio
giuridico
relativo
alle
cauzioni
non
pregiudicherà
in
nulla
il
vincolo
cauzionale
e
l
'
estensione
di
esso
,
e
dovrà
essere
notificato
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
ed
al
Commissariato
.
ART
.
206
.
I
prelevamenti
dalle
cauzioni
sono
disposti
con
decreto
del
Commissario
Generale
.
Il
decreto
indicherà
il
titolo
in
base
al
quale
è
ordinato
il
prelevamento
e
le
persone
a
cui
debbono
essere
pagate
le
somme
prelevate
.
I
prelevamenti
sono
eseguiti
a
cura
della
Cassa
Depositi
e
Prestiti
,
la
quale
si
varrà
della
parte
di
cauzione
costituita
in
numerario
,
e
se
questa
non
bastasse
,
procederà
alla
vendita
totale
o
parziale
,
secondo
il
bisogno
,
dei
titoli
costituenti
il
deposito
cauzionale
.
ART
.
207
.
Quando
le
cancellerie
giudiziarie
diano
notizia
.
che
non
sono
state
versate
le
pene
pecuniarie
,
cui
furono
condannati
i
vettori
o
i
loro
rappresentanti
,
il
Commissariato
preleverà
,
colle
forme
prescritte
dall
'
articolo
206
,
le
somme
corrispondenti
dalle
cauzioni
dei
vettori
.
ART
.
208
.
Il
Commissariato
dà
avviso
dei
prelevamenti
fatti
dalle
cauzioni
mediante
lettera
raccomandata
,
con
ricevuta
di
ritorno
,
al
titolare
della
patente
o
licenza
unendo
alla
lettera
copia
del
decreto
del
Commissario
Generale
per
la
reintegrazione
della
cauzione
.
Questo
decreto
dovrà
contenere
le
indicazioni
di
cui
all
'
art
.
203
.
La
reintegrazione
della
cauzione
deve
essere
fatta
nel
termine
stabilito
dal
Commissariato
:
termine
che
non
potrà
eccedere
i
15
giorni
dalla
data
di
spedizione
della
lettera
.
La
mancata
reintegrazione
della
cauzione
nel
termine
stabilito
importa
la
decadenza
di
diritto
della
patente
o
licenza
.
ART
.
209
.
I
cancellieri
delle
Commissioni
arbitrali
istituite
dalla
legge
sull
'
emigrazione
,
con
la
notificazione
alle
parti
delle
sentenze
emesse
ai
termini
della
legge
stessa
,
intimano
al
titolare
della
patente
o
licenza
di
versare
entro
cinque
giorni
le
somme
liquidate
nelle
sentenze
medesime
,
rimettendo
simultaneamente
-
al
Commissariato
copia
della
fatta
intimazione
.
Il
titolare
della
patente
o
licenza
fa
constare
al
Commissariato
entro
10
giorni
dall
'
intimazione
il
fatto
versamento
od
espone
le
ragioni
per
le
quali
non
poté
eseguirlo
.
In
caso
di
non
adempimento
di
tale
obbligo
,
il
Commissariato
provvede
al
versamento
prelevando
dalla
cauzione
la
somma
dovuta
cogli
interessi
del
4
per
cento
dal
giorno
della
notificazione
.
ART
.
210
.
Le
somme
che
i
vettori
debbono
pagare
in
seguito
a
sentenza
delle
Commissioni
arbitrali
siano
esse
spontaneamente
corrisposte
dai
vettori
stessi
o
prelevate
dalla
loro
cauzione
sono
versate
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
nel
conto
corrente
di
cui
nel
precedente
articoli
191
e
nei
modi
indicati
dal
presente
regolamento
.
Se
il
recapito
delle
persone
alle
quali
sono
dovute
le
sommo
anzidette
è
noto
,
il
Commissariato
provvede
all
'
immediato
pagamento
dello
somme
stesse
,
agli
aventi
diritto
con
mandati
diretti
a
favore
dei
creditori
oppure
coi
fondi
delle
anticipazioni
di
cui
all
'
art
.
127
lett
.
g
del
presente
regolamento
,
quando
ragioni
di
urgenza
o
di
opportunità
consiglino
questa
forma
speciale
di
pagamento
.
Se
il
recapito
delle
persone
alle
quali
sono
dovute
somme
in
forza
di
sentenze
arbitrali
non
è
noto
,
le
somme
stesse
restano
accreditate
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
sino
a
che
il
recapito
anzidetto
non
possa
essere
in
qualche
modo
conosciuto
,
nel
qual
caso
il
Commissariato
provvede
all
'
immediato
pagamento
delle
somme
dovute
nei
modi
indicati
dal
comma
precedente
,
e
con
aggiunti
gl
'
interessi
al
saggio
stabilito
per
il
conto
corrente
fra
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
ed
il
Fondo
per
l
'
emigrazione
liquidati
a
norma
dell
'
articolo
191
del
Presente
regolamento
,
sempreché
non
siasi
verificata
la
prescrizione
legale
degl
'
interessi
maturati
e
delle
somme
dovute
.
In
appositi
capitoli
tanto
in
entrata
quanto
in
uscita
del
bilancio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
si
indicheranno
le
somme
da
introitarsi
in
forza
di
sentenze
arbitrali
e
corrispondentemente
quelle
da
pagarsi
,
nonché
gl
'
interessi
maturati
e
dovuti
ai
termini
del
comma
precedente
.
Agli
stanziamenti
del
bilancio
passivo
fatti
a
questo
oggetto
non
è
applicabile
la
perenzione
quinquennale
amministrativa
di
cui
all
'
art
.
70
del
presente
regolamento
.
ART
.
211
.
Le
richieste
per
lo
svincolo
delle
cauzioni
debbono
essere
presentate
dal
titolare
della
patente
al
Commissariato
.
Lo
svincolo
delle
cauzioni
è
autorizzato
con
decreto
del
Commissario
Generale
e
può
essere
sempre
revocato
fino
a
che
non
sia
stato
eseguito
.
ART
.
212
.
Per
le
cauzioni
di
vettori
d
'
emigranti
debbono
essere
seguite
anche
le
seguenti
norme
La
domanda
di
svincolo
può
essere
presentata
,
quando
sia
cessata
la
qualità
di
vettore
nella
Compagnia
o
nell
'
armatore
.
Ricevuta
tale
domanda
,
il
Commissario
Generale
,
con
sua
ordinanza
,
stabilisce
la
data
certa
della
cessazione
della
qualità
di
vettore
,
la
quale
data
non
potrà
essere
anteriore
al
giorno
in
cui
siano
sbarcati
gli
emigranti
al
porto
di
destinazione
.
Questa
ordinanza
del
Commissario
Generale
è
pubblicata
sulla
Gazzetta
Ufficiale
e
sul
Bollettino
dell
'
emigrazione
ed
è
pure
affissa
nei
locali
degli
Ispettorati
dell
'
emigrazione
.
In
nessun
caso
la
cauzione
può
essere
restituita
se
non
siano
trascorsi
sei
mesi
dalla
cessazione
della
qualità
di
vettore
,
e
tre
dalla
data
della
pubblicazione
dell
'
ordinanza
del
Commissario
Generale
sulla
Gazzetta
Ufficiale
.
Trascorsi
tali
termini
la
cauzione
può
essere
svincolata
senza
alcuna
responsabilità
del
Commissariato
,
eccetto
il
caso
di
giudizi
in
corso
intentati
contro
il
vettore
da
emigranti
,
sempre
che
però
tali
giudizi
siano
stati
notificati
dagli
interessati
.
e
la
notificazione
risulti
da
ricevuta
rilasciata
dal
Commissario
Generale
.
Questi
può
sospendere
lo
svincolo
della
cauzione
,
quando
risulti
che
contro
il
vettore
sieno
in
corso
giudizi
intentati
da
emigranti
o
loro
aventi
causa
,
anche
se
di
essi
non
sia
stata
data
notificazione
dagli
interessati
,
e
quando
si
abbia
notizia
che
il
vettore
non
abbia
completamente
adempiuto
agli
obblighi
pel
trasporto
di
emigranti
assunti
col
rilascio
di
biglietti
d
'
imbarco
o
di
biglietti
propagati
.
TITOLO
X
.
-
Organi
del
Commissariato
dell
'
Emigrazione
.
CAPO
I
.
-
AGENTI
DEL
FONDO
PER
L
'
EMIGRAZIONE
E
LORO
RESPONSABILITÀ
ART
.
213
.
Sotto
la
denominazione
di
Agenti
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
si
comprendono
:
a
)
tutti
coloro
che
hanno
maneggio
qualsiasi
di
denaro
o
sono
consegnatari
di
generi
,
oggetti
e
materie
di
proprietà
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
;
b
)
tutti
coloro
che
anche
senza
legale
autorizzazione
prendono
ingerenza
negli
incarichi
attribuiti
agli
agenti
anzidetti
e
riscuotono
somme
appartenenti
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
o
dello
quali
il
Fondo
diventa
debitore
.
ART
.
214
.
Tutti
gli
agenti
indicati
nell
'
articolo
precedente
sono
rispettivamente
responsabili
della
loro
gestione
personale
.
Rispondono
pure
dell
'
opera
dei
cassieri
,
impiegati
o
commessi
dei
quali
si
valgono
del
proprio
ufficio
,
anche
se
l
'
assunzione
di
essi
sia
stata
approvata
dalle
autorità
competenti
.
Tale
responsabilità
non
varia
né
diminuisce
per
la
vigilanza
,
pel
sindacato
o
pel
riscontro
esercitati
sulla
gestione
dei
detti
agenti
.
ART
.
215
.
Gli
agenti
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
hanno
la
stessa
responsabilità
ed
incorrono
nelle
medesime
sanzioni
che
il
Regolamento
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
stabilisce
per
gli
altri
agenti
e
pubblici
ufficiali
.
Agli
effetti
della
responsabilità
,
gli
agenti
suddetti
sono
sottoposti
alla
vigilanza
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
che
la
esercita
per
mezzo
del
Commissario
Generale
,
nonché
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
Conti
.
ART
.
216
.
Quando
ad
un
agente
consegnatario
venga
accordato
il
discarico
per
mancanze
,
deteriorazioni
o
diminuzioni
di
denaro
o
cose
mobili
avvenute
per
causa
di
furto
,
di
forza
maggiore
o
di
naturale
deperimento
,
il
discarico
stesso
deve
risultare
da
un
decreto
del
Commissario
Generale
.
ART
.
217
.
Nei
casi
di
responsabilità
degli
agenti
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
il
Commissario
Generale
può
adottare
o
promuovere
dal
Ministro
degli
affari
esteri
,
quando
ne
sia
il
caso
,
tutti
i
provvedimenti
che
ritenga
necessari
e
che
siano
consentiti
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
;
e
ciò
indipendentemente
e
senza
pregiudizio
del
procedimento
giudiziale
innanzi
alla
Corte
dei
Conti
,
e
qualunque
possa
essere
il
risultato
del
procedimento
stesso
.
ART
.
218
.
Il
Commissario
Generale
per
mezzo
dei
dipendenti
funzionari
o
per
mezzo
di
altri
pubblici
funzionari
chiesti
alle
competenti
autorità
,
può
far
eseguire
delle
verifiche
periodiche
ed
anche
straordinarie
alle
casse
,
ai
magazzini
ed
alle
scritture
tenute
da
chiunque
sia
consegnatario
di
denaro
,
valori
o
materie
appartenenti
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
Di
ogni
verifica
dev
'
essere
fatto
processo
verbale
sottoscritto
dagli
intervenuti
,
del
quale
è
comunicata
copia
alla
Corte
dei
Conti
.
CAPO
II
.
ISPETTORI
DELL
'
EMIGRAZIONE
;
RR
.
CONSOLI
ED
ADDETTI
DELL
'
EMIGRAZIONE
ALL
'
ESTERO
;
COMMISSARI
VIAGGIANTI
.
ART
.
219
.
Tutte
le
somme
elle
non
debbono
essere
versate
direttamente
in
tesoreria
a
termine
degli
articoli
90
e
91
del
presente
regolamento
o
che
per
qualsiasi
altro
titolo
pervengono
agl
'
Ispettori
dell
'
emigrazione
nei
porti
d
'
imbarco
nell
'
interesse
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
sono
prese
in
carico
dagli
Ispettori
medesimi
su
appositi
registri
forniti
dal
Commissariato
,
vidimati
e
bollati
sopra
ogni
pagina
,
dandosene
poi
scarico
con
versamento
in
Tesoreria
da
eseguirsi
non
più
tardi
del
giorno
successivo
.
Delle
riscossioni
e
dei
versamenti
è
data
notizia
al
Commissariato
.
ART
.
220
.
Qualora
si
tratti
di
somme
pervenute
agl
'
Ispettori
per
essere
personalmente
distribuite
ad
emigranti
,
esse
sono
registrate
in
carico
nei
modi
indicati
nell
'
articolo
precedente
e
l
'
avvenuta
distribuzione
è
fatta
constare
con
elenchi
nominativi
accompagnati
,
se
possibile
,
da
ricevute
.
La
distribuzione
di
somme
fatta
all
'
atto
dell
'
imbarco
può
essere
documentata
da
verbale
firmato
dai
componenti
la
Commissione
di
visita
di
partenza
.
Quando
,
infine
,
si
tratti
di
somme
da
distribuirsi
allo
sbarco
,
i
verbali
sono
firmati
dal
R
.
Commissario
viaggiante
e
insieme
,
ove
sia
possibile
,
da
altro
funzionario
.
Delle
somme
che
gl
'
Ispettori
avessero
ricevute
e
non
distribuite
per
qualsiasi
causa
,
è
fatto
constare
negli
elenchi
nominativi
e
nei
verbali
,
e
di
esse
gl
'
Ispettori
devono
rendere
conto
al
Commissariato
che
dà
in
proposito
le
opportune
disposizioni
.
Tali
elenchi
e
verbali
sono
al
termine
di
ogni
trimestre
trasmessi
coi
registri
di
carico
e
scarico
al
Commissariato
,
il
quale
,
eseguiti
i
riscontri
di
sua
competenza
li
restituisce
agl
'
Ispettori
col
visto
del
Capo
Ragioniere
e
del
Commissario
Generale
.
ART
.
221
.
Eccezione
fatta
delle
somme
trasmesse
dal
Commissariato
,
nei
modi
stabiliti
dal
presente
regolamento
,
tutte
le
altre
che
pervengono
ai
Consoli
ed
agli
Addetti
dell
'
emigrazione
all
'
estero
,
per
essere
rivolte
a
beneficio
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
sono
dai
funzionari
anzidetti
versate
al
Fondo
stesso
,
mediante
vaglia
da
intestarsi
al
Commissario
Generale
che
lo
girerà
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
ai
termini
dell
'
art
.
90
del
presente
regolamento
.
Se
le
somme
di
cui
sopra
debbano
essere
distribuite
senza
ritardi
ad
emigranti
italiani
,
i
Consoli
e
gli
Addetti
dell
'
emigrazione
provvedono
alla
loro
erogazione
facendosi
rilasciare
regolare
quietanza
da
chi
di
diritto
.
Di
ogni
somma
ricevuta
i
Consoli
e
gli
Addetti
dell
'
emigrazione
si
danno
carico
e
scarico
su
appositi
registri
,
forniti
e
bollati
sopra
ogni
pagina
dal
Commissariato
,
ed
alla
fine
di
ogni
trimestre
trasmettono
un
estratto
autentico
dei
registri
medesimi
al
Commissariato
,
corredato
,
per
la
parte
che
riguarda
lo
scarico
,
dalle
quietanze
dei
percipienti
.
Dopo
conveniente
esame
e
riscontro
,
il
Commissariato
restituisce
gli
estratti
dei
registri
anzidetti
ed
i
documenti
allegati
,
col
visto
di
regolarità
del
Capo
Ragioniere
e
del
Commissario
Generale
,
dando
,
se
del
caso
,
disposizioni
in
riguardo
alle
somme
eventualmente
rimaste
a
mani
dei
funzionari
suddetti
.
ART
.
222
.
I
Commissari
viaggianti
,
al
termine
del
viaggio
,
danno
notizia
nella
loro
particolare
relazione
delle
somme
che
eventualmente
siano
loro
pervenute
per
essere
destinate
a
beneficio
degli
emigranti
o
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
,
ed
indicano
come
le
somme
stesse
sieno
state
distribuite
o
fatte
pervenire
al
Commissariato
.
CAPO
III
.
-
RAGIONERIA
ED
UFFICI
DIPENDENTI
DAL
COMMISSARIATO
.
ART
.
223
.
La
Ragioneria
del
Commissariato
tiene
,
secondo
i
principi
della
contabilità
generale
dello
Stato
,
le
scritture
necessarie
a
seguire
in
ogni
particolarità
il
movimento
delle
entrate
e
delle
spese
,
sia
in
relazione
al
bilancio
che
alla
sostanza
patrimoniale
ed
alle
sue
variazioni
.
La
stessa
Ragioneria
è
incaricata
di
tenere
i
conti
degli
impegni
a
carico
del
Fondo
per
l
'
emigrazione
ai
sensi
di
quanto
dispone
il
presente
regolamento
.
ART
.
224
.
Il
capo
ragioniere
predispone
il
progetto
del
bilancio
annuale
di
previsione
,
dell
'
assestamento
,
il
conto
consuntivo
,
nonché
tutti
gli
altri
documenti
finanziari
dell
'
esercizio
.
I
competenti
uffici
del
Commissariato
forniranno
al
Capo
ragioniere
le
notizie
necessarie
per
la
compilazione
dei
detti
documenti
.
ART
.
225
.
Il
Capo
ragioniere
è
personalmente
responsabile
dell
'
esattezza
delle
registrazioni
fatte
.
Quando
riscontri
irregolarità
contabili
presso
gli
uffici
dipendenti
dal
Commissariato
fa
le
opportune
osservazioni
e
provoca
,
ove
occorra
,
dal
Commissario
Generale
le
disposizioni
necessarie
a
ristabilire
l
'
esattezza
dei
procedimenti
e
delle
registrazioni
.
ART
.
226
.
Gl
'
Ispettori
dell
'
emigrazione
tengono
le
loro
scritture
in
relazione
con
quelle
della
Ragioneria
del
Commissariato
,
secondo
le
norme
stabilite
,
e
debbono
compilare
alle
date
prescritte
i
conti
designati
nel
presente
regolamento
od
in
apposite
istruzioni
.
CAPO
IV
.
-
ECONOMATO
E
CASSA
.
ART
.
227
.
Le
funzioni
di
Economo
-
cassiere
presso
il
Commissariato
sono
affidato
ad
un
impiegato
di
ruolo
del
Commissariato
stesso
.
Al
funzionario
anzidetto
sono
dati
in
consegna
i
mobili
,
i
libri
e
le
collezioni
di
leggi
,
di
decreti
e
di
regolamenti
,
le
pubblicazioni
,
gli
utensili
,
le
macchine
,
gli
attrezzi
e
quanto
altro
appartiene
al
Fondo
per
l
'
emigrazione
od
è
di
uso
presso
gli
uffici
centrali
del
Commissariato
.
ART
.
228
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
Economo
-
cassiere
è
personalmente
responsabile
degli
oggetti
mobili
ricevuti
in
consegna
,
.
sino
a
che
non
ne
abbia
ottenuto
legale
discarico
.
La
trasformazione
o
diminuzione
o
perdita
degli
oggetti
ricevuti
in
custodia
deve
essere
giustificata
nelle
forme
e
nei
modi
stabiliti
dal
Commissariato
.
L
'
Economo
-
cassiere
è
personalmente
responsabile
della
abusiva
e
colpevole
deteriorazione
degli
oggetti
regolarmente
dati
in
uso
ad
impiegati
,
od
affidati
ad
uscieri
per
ragioni
di
servizio
,
solo
quando
abbia
omesso
di
adoperare
la
vigilanza
che
a
lui
incombe
nei
limiti
delle
attribuzioni
del
suo
ufficio
.
ART
.
229
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
Economo
-
cassiere
provvede
al
pagamento
delle
minute
spese
d
'
ufficio
,
di
posta
,
telegrafo
e
di
tutte
le
altre
per
le
quali
gli
sieno
state
fatte
anticipazioni
a
tenore
dell
'
art
.
127
del
presente
regolamento
.
ART
.
230
.
Tutte
lo
somme
che
per
qualsivoglia
titolo
pervengono
al
Commissariato
devono
non
oltre
il
giorno
successivo
essere
versate
alla
Cassa
Depositi
e
Prestiti
a
cura
dell
'
incaricato
delle
funzioni
di
Economo
-
cassiere
,
il
quale
se
ne
darà
carico
e
scarico
in
apposito
registro
.
Quando
si
tratti
di
somme
pervenute
per
essere
distribuite
agli
emigranti
,
emigrati
od
ai
loro
eredi
,
sono
versate
al
conto
corrente
con
la
Cassa
Depositi
e
Prestiti
e
sono
direttamente
pagate
dal
Commissariato
agli
aventi
diritto
per
mezzo
di
mandati
diretti
o
con
anticipazioni
fornite
all
'
Economo
-
cassiere
quando
speciali
ragioni
di
convenienza
od
urgenza
rendano
necessario
tale
modo
di
pagamento
.
ART
.
231
.
L
'
impiegato
del
Commissariato
incaricato
delle
funzioni
di
Economo
-
cassiere
,
devo
prestare
una
cauzione
in
contanti
o
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
che
sarà
stabilita
con
decreto
del
Ministro
degli
affari
esteri
,
su
proposta
del
Commissario
Generale
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
.
Il
decreto
è
registrato
alla
Corte
dei
Conti
secondo
le
norme
del
regolamento
per
la
Contabilità
generale
dello
Stato
.
ART
.
232
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
Economo
-
cassiere
non
può
essere
investito
delle
funzioni
di
cassiere
se
prima
non
abbia
prestata
la
cauzione
richiesta
dall
'
articolo
precedente
.
In
casi
eccezionali
il
Commissario
Generale
può
permettere
che
l
'
economo
assuma
anche
il
servizio
di
cassa
senza
aver
prestata
la
cauzione
stabilita
,
accordandogli
un
'
unica
proroga
che
può
estendersi
a
tre
mesi
dalla
data
dell
'
assunzione
del
servizio
.