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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli italiani appartenenti alle terre irredente , i quali , durante la presente guerra , abbiano , servito con fedeltà ed onore , nell ' esercito o nell ' armata italiana , possono , a loro domanda , conseguire la cittadinanza italiana , a tutti gli effetti dell ' art . 4 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 . Il servizio deve essere prestato per un periodo di tempo non minore di un anno ; ma si riterrà sufficiente anche un periodo minore se il servizio sia stato sospeso o interrotto per ferite in guerra o per altra causa inerente al servizio stesso . 2 . La concessione è fatta con decreto reale , su proposta del ministro dell ' interno , in base all ' attestazione del comandante del reparto , dalla quale risulti il servizio militare prestato , ed avrà piena efficacia senza l ' adempimento prescritto dall ' art . 5 della legge anzidetta . Esso sarà trascritto negli atti dello stato civile del comune designato dal richiedente . 3 . L ' appartenenza del richiedente alle terre irredente qualora non possa risultare da atti dello stato civile o dalle autorità militari italiane , può dimostrarsi anche mediante atti di notorietà od equipollenti . 4 . Tutti gli atti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza in forza del presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa o spesa . 5 . Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno .