ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
italiani
appartenenti
alle
terre
irredente
,
i
quali
,
durante
la
presente
guerra
,
abbiano
,
servito
con
fedeltà
ed
onore
,
nell
'
esercito
o
nell
'
armata
italiana
,
possono
,
a
loro
domanda
,
conseguire
la
cittadinanza
italiana
,
a
tutti
gli
effetti
dell
'
art
.
4
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
.
Il
servizio
deve
essere
prestato
per
un
periodo
di
tempo
non
minore
di
un
anno
;
ma
si
riterrà
sufficiente
anche
un
periodo
minore
se
il
servizio
sia
stato
sospeso
o
interrotto
per
ferite
in
guerra
o
per
altra
causa
inerente
al
servizio
stesso
.
2
.
La
concessione
è
fatta
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dell
'
interno
,
in
base
all
'
attestazione
del
comandante
del
reparto
,
dalla
quale
risulti
il
servizio
militare
prestato
,
ed
avrà
piena
efficacia
senza
l
'
adempimento
prescritto
dall
'
art
.
5
della
legge
anzidetta
.
Esso
sarà
trascritto
negli
atti
dello
stato
civile
del
comune
designato
dal
richiedente
.
3
.
L
'
appartenenza
del
richiedente
alle
terre
irredente
qualora
non
possa
risultare
da
atti
dello
stato
civile
o
dalle
autorità
militari
italiane
,
può
dimostrarsi
anche
mediante
atti
di
notorietà
od
equipollenti
.
4
.
Tutti
gli
atti
occorrenti
per
il
conseguimento
della
cittadinanza
in
forza
del
presente
decreto
sono
esenti
da
qualsiasi
tassa
o
spesa
.
5
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
dalla
data
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
regno
.