ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
stranieri
i
quali
,
per
essere
nati
nel
Regno
o
per
trovarsi
nelle
altre
condizioni
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
hanno
facoltà
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
nei
modi
previsti
dall
'
articolo
stesso
,
non
possono
,
durante
la
presente
guerra
,
ritardare
l
'
esercizio
di
detta
loro
facoltà
oltre
il
termine
fissato
per
la
chiamata
alle
armi
della
propria
classe
di
nascita
.
Detta
facoltà
è
conservata
soltanto
a
quelli
di
essi
che
,
presentatisi
alla
visita
per
l
'
arruolamento
,
siano
riconosciuti
permanentemente
o
temporaneamente
inabili
a
qualunque
servizio
e
finché
duri
tale
inabilità
.
2
.
Le
disposizioni
del
precedente
art
.
1
si
applicano
anche
a
coloro
la
cui
classe
di
nascita
sia
stata
già
chiamata
alle
armi
.
Essi
però
potranno
esercitare
la
facoltà
di
opzione
entro
il
termine
di
due
mesi
.
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
sempre
che
non
compiano
prima
il
22°
anno
di
età
.