ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Alla
legittimazione
per
Real
decreto
dei
figli
dei
militari
deceduti
in
guerra
si
può
fare
luogo
anche
fuori
dei
casi
previsti
dall
'
articolo
1
del
Nostro
decreto
14
ottobre
1915
,
n
.
1496
,
purché
.
la
volontà
di
legittimare
risulti
in
maniera
non
dubbia
da
una
dichiarazione
scritta
dal
genitore
defunto
,
o
da
una
dichiarazione
resa
da
lui
verbalmente
ad
un
ufficiale
o
ad
un
cappellano
militare
o
ad
altro
ministro
del
culto
,
cui
apparteneva
il
militare
,
purché
tale
ministro
abbia
veste
legalmente
riconosciuta
dall
'
autorità
militare
.
L
'
ufficiale
ed
il
ministro
del
culto
,
che
abbiano
ricevuto
dal
militare
la
dichiarazione
verbale
della
volontà
di
legittimare
,
devono
,
possibilmente
entro
le
ventiquattro
ore
,
formarne
oggetto
di
verbale
da
redigersi
alla
presenza
di
due
testimoni
e
da
trasmettersi
entro
il
più
breve
tempo
alla
superiore
autorità
militare
.
Della
manifestazione
esplicita
della
volontà
di
legittimare
,
possono
tener
le
veci
la
richiesta
delle
pubblicazioni
a
contrarre
matrimonio
con
la
madre
del
legittimando
,
o
il
seguìto
matrimonio
religioso
con
lei
od
un
matrimonio
civile
dichiarato
nullo
,
purché
si
tratti
di
figli
riconosciuti
o
la
cui
paternità
risulti
in
maniera
non
dubbia
da
esplicita
dichiarazione
resa
dal
padre
per
iscritto
o
verbalmente
nel
modo
anzidetto
,
o
dal
possesso
di
stato
.
2
.
L
'
istanza
diretta
ad
ottenere
la
legittimazione
deve
,
a
norma
dell
'
art
.
199
del
Codice
civile
,
essere
comunicata
a
due
fra
i
prossimi
parenti
del
genitore
defunto
,
entro
il
quarto
grado
.
Tale
istanza
e
gli
atti
relativi
possono
essere
redatti
in
carta
libera
e
sono
esenti
da
qualunque
tassa
.
Resta
ferma
la
necessità
del
concorso
delle
condizioni
stabilite
dall
'
art
.
198
del
Codice
civile
,
nn
.
2
e
3
.
3
.
Le
disposizioni
di
cui
sopra
,
si
applicano
anche
ai
figli
dei
militari
dispersi
,
quando
sieno
scorsi
sei
mesi
dalla
dispersione
.
Per
essi
,
dovrà
essere
esibita
la
dichiarazione
di
irreperibilità
menzionata
dall
'
art
.
2
del
Nostro
decreto
27
giugno
1915
,
n
.
1103
,
la
quale
terrà
luogo
dell
'
atto
di
morte
.
4
.
La
legittimazione
concessa
a
mente
degli
articoli
precedenti
produce
tutti
gli
effetti
,
anche
nei
riguardi
della
madre
se
pur
essa
ne
abbia
fatto
richiesta
,
dalla
data
del
giorno
anteriore
a
quello
della
morte
o
della
.
dispersione
del
militare
.
5
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
,
ed
è
applicabile
anche
per
la
legittimazione
dei
figli
dei
militari
morti
o
dispersi
prima
di
tale
data
.