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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . È data facoltà ai ministri della guerra e della marina di procedere alla correzione degli atti di morte dei militari in campagna e delle persone impiegate al seguito delle armate , nonché dei militari del corpo reale equipaggi e delle persone che si trovino in una delle posizioni previste dall ' art . 2 del decreto luogotenenziale in data 30 settembre 1915 , n . 1458 , prima che tali atti siano stati trascritti nei registri dei comuni competenti a senso dell ' art . 400 del Codice civile . Quando sia stata eseguita la trascrizione , la rettificazione degli atti stessi ha luogo secondo le disposizioni degli articoli 401 e seguenti del Codice civile , 133 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865 , n . 2602 . 2 . Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale .