ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
Visto
l
'
art
.
7
della
legge
17
luglio
1919
,
n
.
1176
,
sulla
capacità
giuridica
della
donna
;
Sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
guardasigilli
,
ministro
segretario
di
Stato
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Articolo
unico
.
È
approvato
l
'
annesso
regolamento
,
visto
d
'
ordine
Nostro
dal
ministro
proponente
,
in
esecuzione
dell
'
art
.
7
della
legge
17
luglio
1919
,
n
.
1176
,
sulla
capacità
giuridica
della
donna
.
REGOLAMENTO
Art
.
1
.
Le
donne
sono
escluse
dalle
professioni
di
capitano
e
padrone
di
nave
a
senso
dell
'
art
.
18
,
lett
.
A
,
del
Codice
della
marina
mercantile
,
e
non
possono
essere
inscritte
con
tale
qualifica
nelle
matricole
della
gente
di
mare
.
Art
.
2
.
Le
donne
sono
escluse
da
quegli
impieghi
pubblici
ai
quali
è
annessa
la
dignità
di
grande
ufficiale
dello
Stato
.
Art
.
3
.
Le
donne
sono
escluse
dai
seguenti
pubblici
impieghi
dello
Stato
:
1°
di
grado
superiore
a
direttore
generale
;
2°
di
grado
di
direttore
generale
presso
qualunque
Ministero
,
oppure
di
grado
equiparato
a
direttore
generale
,
purché
vi
sia
annessa
la
direzione
di
un
servizio
od
ufficio
presso
l
'
Amministrazione
centrale
;
3°
di
ragioniere
generale
dello
Stato
;
4°
di
prefetto
;
5°
di
ministro
plenipotenziario
di
2ª
classe
e
di
console
generale
di
1ª
classe
;
6°
di
presidente
del
Magistrato
delle
acque
nelle
Provincie
venete
e
di
Mantova
.
Sono
inoltre
escluse
dall
'
impiego
:
1°
di
direttore
generale
delle
ferrovie
;
2°
di
commissario
generale
e
vice
commissario
generale
dell
'
emigrazione
.
Art
.
4
.
Le
donne
sono
escluse
dagl
'
impieghi
appartenenti
alle
seguenti
categorie
,
ruoli
e
carriere
dello
Stato
:
1°
del
Consiglio
di
Stato
,
compresi
quelli
del
personale
di
segreteria
;
2°
della
magistratura
e
della
carriera
di
concetto
della
Corte
dei
conti
;
3°
dell
'
ordine
giudiziario
,
compresi
gli
impieghi
di
cancelleria
e
segreteria
presso
le
preture
,
i
tribunali
e
le
Corti
,
nonché
le
funzioni
di
ufficiale
giudiziario
presso
le
medesime
magistrature
;
4°
della
prima
categoria
dell
'
Amministrazione
centrale
e
provinciale
dell
'
interno
;
5°
del
personale
di
pubblica
sicurezza
compresi
gli
impiegati
,
di
agente
investigatore
e
quelli
del
corpo
della
R
.
guardia
per
la
pubblica
sicurezza
;
6°
di
capo
guardia
e
guardia
di
sanità
marittima
nel
personale
dell
'
Amministrazione
centrale
e
provinciale
della
sanità
pubblica
;
7°
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
delle
carceri
e
dall
'
impiego
di
custode
delle
carceri
mandamentali
;
8°
del
personale
amministrativo
e
di
ragioneria
del
Ministero
delle
colonie
ed
agli
impieghi
dei
ruoli
organici
speciali
,
approvati
con
Decreti
Reali
,
della
Colonia
eritrea
e
della
Somalia
italiana
;
9°
del
ruolo
diplomatico
,
consolare
(
e
degli
interpreti
)
,
nonché
del
posto
speciale
di
direttore
centrale
delle
scuole
all
'
estero
presso
il
Ministero
degli
affari
esteri
;
10°
di
ispettori
dell
'
emigrazione
,
alle
dipendenze
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
;
11°
del
ruolo
degli
ispettori
e
vice
ispettori
per
la
vigilanza
degli
Istituti
di
emissione
,
sui
servizi
del
tesoro
e
sulle
opere
di
risanamento
della
città
di
Napoli
;
12°
del
corpo
delle
R
.
guardie
di
finanza
,
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
dei
canali
di
irrigazione
e
forza
motrice
appartenenti
al
patrimonio
dello
Stato
;
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
dei
Regi
tratturi
di
Puglia
;
13°
della
carriera
amministrativa
degli
Economati
dei
benefici
vacanti
,
compresi
i
posti
di
sub
-
economo
:
14°
delle
armi
e
corpi
militari
del
R
.
esercito
e
della
R
.
marina
e
di
ogni
carriera
o
ruolo
dei
personali
civili
comunque
dipendenti
dal
Ministero
della
guerra
e
da
quello
della
marina
,
ad
eccezione
degli
impieghi
delle
categorie
di
ragioneria
,
d
'
ordine
o
del
personale
subalterno
presso
l
'
Amministrazione
centrale
di
entrambi
;
15°
dei
ruoli
del
personale
navigante
delle
ferrovie
dello
Stato
,
quanto
sia
titolo
di
ammissione
la
patente
di
capitano
o
di
padrone
di
nave
;
16°
del
Corpo
reale
forestale
e
del
Corpo
degli
agenti
giurati
per
la
sorveglianza
del
bonificamento
dell
'
Agro
romano
;
Art
.
5
.
Le
donne
sono
escluse
dai
seguenti
pubblici
impieghi
di
Istituti
o
Enti
pubblici
:
1°
di
Primo
ufficiale
del
Gran
Magistero
dell
'
Ordine
Mauriziano
e
di
Vicecancelliere
dell
'
Ordine
della
Corona
d
'
Italia
;
2°
di
direttore
generale
dell
'
Istituto
nazionale
delle
assicurazioni
;
3°
di
direttore
generale
dei
banchi
di
Napoli
e
di
Sicilia
;
4°
di
presidente
del
Consorzio
autonomo
del
porto
di
Genova
e
di
qualsiasi
altro
Ente
con
analoghe
attribuzioni
;
5°
dei
corpi
armati
,
contemplati
nell
'
art
.
164
del
Codice
di
procedura
penale
e
dipendenti
da
Comuni
,
Provincie
o
da
qualunque
altro
istituto
od
Ente
pubblico
.