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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III Visto l ' art . 7 della legge 17 luglio 1919 , n . 1176 , sulla capacità giuridica della donna ; Sentito il parere del Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del guardasigilli , ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo unico . È approvato l ' annesso regolamento , visto d ' ordine Nostro dal ministro proponente , in esecuzione dell ' art . 7 della legge 17 luglio 1919 , n . 1176 , sulla capacità giuridica della donna . REGOLAMENTO Art . 1 . Le donne sono escluse dalle professioni di capitano e padrone di nave a senso dell ' art . 18 , lett . A , del Codice della marina mercantile , e non possono essere inscritte con tale qualifica nelle matricole della gente di mare . Art . 2 . Le donne sono escluse da quegli impieghi pubblici ai quali è annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato . Art . 3 . Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi dello Stato : 1° di grado superiore a direttore generale ; 2° di grado di direttore generale presso qualunque Ministero , oppure di grado equiparato a direttore generale , purché vi sia annessa la direzione di un servizio od ufficio presso l ' Amministrazione centrale ; 3° di ragioniere generale dello Stato ; 4° di prefetto ; 5° di ministro plenipotenziario di 2ª classe e di console generale di 1ª classe ; 6° di presidente del Magistrato delle acque nelle Provincie venete e di Mantova . Sono inoltre escluse dall ' impiego : 1° di direttore generale delle ferrovie ; 2° di commissario generale e vice commissario generale dell ' emigrazione . Art . 4 . Le donne sono escluse dagl ' impieghi appartenenti alle seguenti categorie , ruoli e carriere dello Stato : 1° del Consiglio di Stato , compresi quelli del personale di segreteria ; 2° della magistratura e della carriera di concetto della Corte dei conti ; 3° dell ' ordine giudiziario , compresi gli impieghi di cancelleria e segreteria presso le preture , i tribunali e le Corti , nonché le funzioni di ufficiale giudiziario presso le medesime magistrature ; 4° della prima categoria dell ' Amministrazione centrale e provinciale dell ' interno ; 5° del personale di pubblica sicurezza compresi gli impiegati , di agente investigatore e quelli del corpo della R . guardia per la pubblica sicurezza ; 6° di capo guardia e guardia di sanità marittima nel personale dell ' Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica ; 7° del corpo degli agenti di custodia delle carceri e dall ' impiego di custode delle carceri mandamentali ; 8° del personale amministrativo e di ragioneria del Ministero delle colonie ed agli impieghi dei ruoli organici speciali , approvati con Decreti Reali , della Colonia eritrea e della Somalia italiana ; 9° del ruolo diplomatico , consolare ( e degli interpreti ) , nonché del posto speciale di direttore centrale delle scuole all ' estero presso il Ministero degli affari esteri ; 10° di ispettori dell ' emigrazione , alle dipendenze del Commissariato dell ' emigrazione ; 11° del ruolo degli ispettori e vice ispettori per la vigilanza degli Istituti di emissione , sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli ; 12° del corpo delle R . guardie di finanza , del corpo degli agenti di custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato ; del corpo degli agenti di custodia dei Regi tratturi di Puglia ; 13° della carriera amministrativa degli Economati dei benefici vacanti , compresi i posti di sub - economo : 14° delle armi e corpi militari del R . esercito e della R . marina e di ogni carriera o ruolo dei personali civili comunque dipendenti dal Ministero della guerra e da quello della marina , ad eccezione degli impieghi delle categorie di ragioneria , d ' ordine o del personale subalterno presso l ' Amministrazione centrale di entrambi ; 15° dei ruoli del personale navigante delle ferrovie dello Stato , quanto sia titolo di ammissione la patente di capitano o di padrone di nave ; 16° del Corpo reale forestale e del Corpo degli agenti giurati per la sorveglianza del bonificamento dell ' Agro romano ; Art . 5 . Le donne sono escluse dai seguenti pubblici impieghi di Istituti o Enti pubblici : 1° di Primo ufficiale del Gran Magistero dell ' Ordine Mauriziano e di Vicecancelliere dell ' Ordine della Corona d ' Italia ; 2° di direttore generale dell ' Istituto nazionale delle assicurazioni ; 3° di direttore generale dei banchi di Napoli e di Sicilia ; 4° di presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova e di qualsiasi altro Ente con analoghe attribuzioni ; 5° dei corpi armati , contemplati nell ' art . 164 del Codice di procedura penale e dipendenti da Comuni , Provincie o da qualunque altro istituto od Ente pubblico .