ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
.
EMISSIONE
DEI
BIGLIETTI
E
DI
ALTRI
TITOLI
1
.
(
Articoli
1
,
2
e
24
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
7
della
convenzione
con
la
Banca
d
'
Italia
,
30
ottobre
1894
,
approvata
col
R.D.
10
dicembre
1894
,
n
.
533
[
Allegato
Q
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
]
;
articoli
1
e
21
della
convenzione
con
la
Banca
d
'
Italia
,
28
novembre
1896
,
approvata
col
R.D.
6
dicembre
1896
,
n
.
517
[
allegato
A
alla
L
.
17
gennaio
1897
,
n
.
91
]
;
art
.
17
,
allegato
B
,
e
art
.
15
,
allegato
C
alla
Legge
predetta
;
art
.
14
,
L
.
3
marzo
1898
,
n
.
47
)
.
La
facoltà
di
emettere
biglietti
di
banca
od
altri
titoli
equivalenti
pagabili
al
portatore
ed
a
vista
,
è
concessa
,
per
un
periodo
di
venti
anni
,
dal
giorno
10
agosto
1893
,
ai
seguenti
istituti
:
Banca
d
'
Italia
,
con
un
capitale
nominale
di
240
milioni
,
diviso
in
300
mila
azioni
nominative
da
L
.
800
ciascuna
;
Banco
di
Napoli
;
Banco
di
Sicilia
.
Due
anni
prima
dello
spirare
del
termine
predetto
,
una
commissione
composta
di
sette
membri
,
due
eletti
dal
senato
,
due
dalla
camera
dei
deputati
e
tre
nominati
per
decreto
reale
,
sentito
il
consiglio
dei
ministri
,
procederà
ad
un
esame
della
situazione
dei
tre
istituti
di
emissione
per
accertarsi
dell
'
adempimento
perfetto
degli
obblighi
di
Legge
.
Essa
dovrà
compiere
il
suo
lavoro
e
riferire
entro
sei
mesi
.
Se
da
tale
accertamento
risulteranno
adempiuti
i
detti
obblighi
,
la
concessione
di
cui
sopra
sarà
prorogata
sino
al
31
dicembre
1923
.
2
.
(
Art
.
14
.
L
.
30
aprile
1874
,
n
.
1920
;
articolo
19
,
L
.
7
aprile
1881
,
n
.
133;
art
.
1
,
L
.
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
2
,
allegato
T
,
alla
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Gli
istituti
autorizzati
all
'
emissione
di
biglietti
hanno
facoltà
di
aprire
sedi
,
succursali
o
agenzie
in
qualunque
provincia
del
regno
,
alle
condizioni
stabilite
dai
rispettivi
statuti
.
Essi
sono
però
obbligati
ad
avere
una
sede
che
li
rappresenti
nella
capitale
.
3
.
(
Art
.
7
,
1
,
.
10
agosto
1893
,
n
.
449;
articolo
10
allegato
I
alla
L
.
22
luglio
1894
,
n
.
339
)
.
I
biglietti
che
la
Banca
d
'
Italia
,
il
Banco
di
Napoli
e
il
Banco
di
Sicilia
hanno
facoltà
di
emettere
sono
dei
tagli
da
L
.
50
,
100
,
500
e
1000
.
4
.
(
Art
.
9
,
L
.
19
agosto
1893
,
n
.
1.19
)
.
Alla
fabbricazione
dei
biglietti
dei
tre
istituti
concorrono
lo
Stato
e
ciascuno
di
essi
rispettivamente
,
in
modo
che
né
lo
Stato
,
né
l
'
istituto
possano
formare
un
biglietto
completo
.
Le
norme
per
la
fabbricazione
dei
biglietti
,
per
la
loro
sostituzione
quando
siano
logori
o
danneggiati
.
pel
loro
annullamento
ed
abbruciamento
sono
determinate
da
regolamento
approvato
con
decreto
reale
.
Lo
stesso
decreto
indica
la
quantità
dei
biglietti
da
lasciare
come
scorta
a
ciascun
istituto
e
stabilisce
le
norme
per
controllarne
l
'
uso
.
Le
forme
,
i
tagli
e
le
caratteristiche
dei
biglietti
da
fabbricarsi
sono
stabilite
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
.
Le
spese
per
la
fabbricazione
dei
biglietti
sono
a
carico
degli
istituti
.
La
fabbricazione
e
la
somministrazione
dei
biglietti
non
attribuiscono
allo
Stato
alcuna
responsabilità
,
né
verso
il
pubblico
,
né
verso
gli
altri
istituti
.
5
.
(
Art
.
11
,
comma
secondo
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
I
pagherò
,
i
vaglia
cambiari
,
gli
assegni
bancari
e
le
fedi
di
credito
pagabili
a
vista
in
tutti
gli
stabilimenti
di
ciascun
istituto
devono
essere
nominativi
.
TITOLO
II
.
CIRCOLAZIONE
CAPO
I
.
LIMITI
DELLA
CIRCOLAZIONE
6
.
(
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
allegato
,4
)
.
Il
limite
massimo
normale
della
circolazione
degli
istituti
di
emissione
è
stabilito
in
L
.
908
milioni
e
ripartito
come
segue
:
Banca
d
'
Italia
.
.
.
L
.
660.000.000
Banco
di
Napoli
.
.
.
»
200.000.000
Banco
di
Sicilia
.
.
»
48.000.000
Per
il
Banco
di
Sicilia
resta
fermo
l
'
aumento
del
limite
normale
della
sua
circolazione
fino
ad
altri
10
milioni
di
lire
esclusivamente
per
operazioni
di
anticipazioni
su
fedi
di
deposito
e
di
sconto
a
saggio
di
favore
di
note
di
pegno
degli
zolfi
,
ai
termini
dell
'
art
.
22
della
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
333
,
e
della
Legge
6
giugno
1907
,
n
.
286
.
7
.
(
Art
.
2
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
2
,
Legge
16
febbraio
1899
,
n
.
45
)
.
La
circolazione
di
ciascun
istituto
può
eccedere
i
limiti
indicati
nell
'
art
.
6
,
quando
i
rispettivi
biglietti
siano
coperti
per
intero
da
valuta
metallica
legale
o
da
oro
in
verghe
esistente
in
cassa
,
salva
,
per
le
monete
divisionali
di
argento
,
la
disposizione
dell
'
articolo
11
.
Parimenti
resta
esclusa
dagli
stessi
limiti
la
circolazione
dei
biglietti
corrispondente
alle
anticipazioni
fatate
dagli
istituti
dello
Stato
,
di
cui
all
'
art
.
25
.
Ad
ogni
altra
eccedenza
della
circolazione
di
fronte
ai
limiti
assegnati
a
ciascun
istituto
dal
detto
art
.
6
saranno
applicabili
le
disposizioni
dell
'
art
.
21
.
CAPO
II
.
CAMBIO
DEI
BIGLIETTI
8
.
(
Art
.
3
,
Legge
10
.
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
5
,
allegato
F
,
e
art
.
6
,
allegato
I
,
alla
Legge
22
luglio
1894
,
n
.
5139
)
.
I
possessori
dei
biglietti
a
vista
al
portatore
hanno
diritto
di
chiederne
all
'
Istituto
emittente
il
cambio
in
moneta
metallica
avente
corso
legale
nel
regno
:
in
Roma
e
nelle
città
di
Bari
,
Bologna
,
Cagliari
,
Catania
,
Firenze
,
Genova
,
Livorno
,
Messina
,
Milano
,
Napoli
,
Palermo
,
Torino
,
Verona
,
Venezia
.
Però
,
fino
a
nuova
disposizione
legislativa
,
e
finché
rimanga
sospeso
l
'
obbligo
del
cambio
dei
biglietti
a
debito
dello
Stato
in
valuta
metallica
,
il
baratto
dei
biglietti
degli
istituti
di
emissione
potrà
aver
luogo
in
biglietti
di
Stato
o
in
ispecie
metalliche
.
In
quest
'
ultimo
caso
gli
istituti
medesimi
avranno
facoltà
di
esigere
dal
portatore
dei
rispettivi
biglietti
il
pagamento
del
prezzo
del
cambio
delle
specie
metalliche
,
secondo
la
quotazione
del
giorno
nella
borsa
più
vicina
.
9
.
(
Art
.
2
,
Legge
30
giugno
1891
,
n
.
314;
art
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
,
Legge
24
dicembre
1908
.
n
.
723
)
.
I
biglietti
della
Banca
d
'
Italia
,
del
Banco
di
Napoli
e
del
Banco
di
Sicilia
hanno
corso
legale
sino
a
tutto
l
'
anno
1909
nelle
provincie
in
cui
sia
uno
stabilimento
o
una
rappresentanza
dell
'
istituto
che
li
ha
emessi
,
coll
'
incarico
di
operarne
il
baratto
nei
modi
determinati
dall
'
articolo
precedente
.
Gli
istituti
possono
prendere
accordi
per
la
rappresentanza
reciproca
agli
effetti
del
cambio
.
10
.
(
Art
.
17
,
Legge
7
aprile
1881
,
n
.
133
)
.
Il
governo
del
Re
potrà
ricevere
nelle
sue
casse
i
biglietti
degli
istituti
di
emissione
,
anche
quando
non
avranno
più
corso
legale
.
CAPO
III
.
RISERVA
11
.
(
Art
.
6
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
31
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
19
,
convenzione
28
novembre
1896
,
già
citata
;
art
.
13
,
allegato
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
7
,
8
e
9
,
Legge
3
marzo
1898
,
n
.
47
;
art
.
2
,
Legge
76
febbraio
1899
,
n
.
45;
art
.
4
,
Legge
27
dicembre
1903
,
n
.
499;
articolo
19
,
Legge
7
luglio
1905
,
n
.
350
)
.
La
riserva
degli
istituti
di
emissione
non
può
essere
inferiore
al
10
per
cento
della
circolazione
normale
di
cui
all
'
art
.
6
.
La
parte
metallica
è
costituita
di
moneta
legale
italiana
metallica
,
di
monete
estere
ammesse
a
corso
legale
nel
regno
e
di
verghe
di
oro
e
deve
essere
composta
almeno
per
tre
quarti
in
oro
.
Le
monete
divisionali
d
'
argento
possono
essere
imputate
nella
riserva
metallica
degli
istituti
di
emissione
soltanto
fino
al
2
per
cento
dell
'
ammontare
della
medesima
.
A
far
parte
della
riserva
nella
misura
del
40
per
cento
anzidetta
sono
ammessi
:
1
)
cambiali
sull
'
estero
con
firme
di
primo
ordine
,
riconosciute
come
tali
anche
dal
Ministero
del
tesoro
;
2
)
certificati
di
somme
depositate
in
conto
corrente
all
'
estero
presso
le
grandi
banche
di
emissione
o
presso
i
banchieri
e
le
banche
corrispondenti
del
tesoro
:
3
)
buoni
del
tesoro
britannico
e
,
in
generale
,
buoni
di
tesoro
di
Stati
forestieri
a
scadenza
anche
superiore
a
tre
mesi
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
14;
nei
limiti
seguenti
:
per
la
Banca
d
'
Italia
.
sino
all
'
U
per
cento
;
per
il
Banco
di
Napoli
,
sino
al
15
per
cento
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
13
,
a
condizione
però
che
l'8
per
cento
sia
impiegato
esclusivamente
in
buoni
del
tesoro
di
Stati
forestieri
;
per
il
Banco
di
Sicilia
,
sino
al
15
per
cento
,
Le
cambiali
.
i
certificati
e
i
buoni
del
tesoro
predetti
devono
essere
pagabili
in
oro
o
in
valuta
a
pieno
titolo
dell
'
Unione
monetaria
latina
.
I
certificati
di
somme
depositate
in
conto
corrente
all
'
estero
non
possono
,
in
nessun
caso
,
rappresentare
un
valore
superiore
al
3.50
per
cento
della
circolazione
suddetta
.
12
.
(
Art
.
8
,
allegato
B
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
9
della
Legge
stessa
)
.
I
frutti
dei
titoli
italiani
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
acquistati
dal
Banco
di
Napoli
nel
1897
coi
biglietti
di
Stato
fornitigli
dal
tesoro
in
cambio
di
monete
d
'
oro
,
e
temporaneamente
compresi
nella
riserva
dello
stesso
istituto
,
sono
da
questo
destinati
,
di
semestre
in
semestre
,
alla
reintegrazione
della
sua
riserva
metallica
in
specie
auree
,
mediante
graduale
restituzione
di
biglietti
di
Stato
al
tesoro
per
riscattare
un
ammontare
corrispondente
di
valute
auree
immobilizzato
nelle
sue
casse
.
Il
vincolo
di
garanzia
a
favore
dei
portatori
dei
biglietti
del
Banco
,
apposto
ai
certificati
nominativi
dei
titoli
predetti
,
continua
finché
il
riscatto
della
riserva
aurea
sia
compiuto
.
I
biglietti
di
Stato
restituiti
al
tesoro
sono
tolti
dalla
circolazione
.
13
.
(
Art
.
10
e
15
,
allegato
B
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
4
,
Legge
27
dicembre
1903
,
n
.
449;
art
.
19
,
Legge
7
luglio
1905
,
n
.
350
)
.
Il
Banco
di
Napoli
,
oltre
il
15
per
cento
di
cui
all
'
art
.
11
,
ha
facoltà
d
'
impiegare
sino
a
14
milioni
delle
sue
scorte
metalliche
in
buoni
del
tesoro
di
Stati
stranieri
,
pagabili
in
oro
o
in
valuta
d
'
argento
a
pieno
titolo
dell
'
Unione
latina
,
o
in
cambiali
e
conti
correnti
all
'
estero
pagabili
nelle
valute
medesime
,
subordinatamente
al
riscatto
graduale
delle
spese
d
'
oro
passate
al
tesoro
in
cambio
della
emissione
dei
biglietti
di
Stato
ai
termini
dell
'
articolo
precedente
,
e
per
una
somma
non
eccedente
una
metà
delle
specie
medesime
annualmente
svincolate
.
Il
governo
,
quando
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
monetario
e
lo
consentano
le
condizioni
del
bilancio
dello
Stato
,
potrà
sospendere
tale
facoltà
di
investimento
delle
scorte
metalliche
del
Banco
,
o
potrà
ridurne
la
somma
,
a
condizione
di
compensare
l
'
istituto
,
per
la
diminuzione
degli
utili
che
ne
deriverà
,
con
un
abbuono
corrispondente
nell
'
ammontare
annuale
della
tassa
di
circolazione
.
Siffatto
abbuono
non
potrà
eccedere
,
in
nessun
caso
,
la
somma
di
L
.
350.000
.
14
.
(
Art
.
31
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
9
,
Legge
3
marzo
1898
,
n
.
47
)
.
I
requisiti
delle
cambiali
sull
'
estero
ammesse
a
far
parte
della
riserva
,
la
forma
dei
certificati
di
conto
corrente
all
'
estero
e
le
norme
per
il
riscontro
dei
relativi
depositi
attivi
sono
determinati
dal
regio
decreto
10
ottobre
1895
,
n
.
627
.
Qualora
i
buoni
del
tesoro
di
cui
all
'
articolo
11
,
n
.
3
,
abbiano
una
scadenza
superiore
ai
tre
mesi
,
il
loro
valore
sarà
diminuito
di
una
somma
corrispondente
a
quella
che
sarebbe
diffalcata
se
i
buoni
stessi
fossero
scontati
o
riscontati
.
15
.
(
Art
.
2
,
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
3
,
convenzione
28
novembre
1896
,
già
citata
;
art
.
9
,
allegato
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
3
,
convenzione
26
novembre
1907;
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
allegato
A
)
.
Fermo
ad
ogni
effetto
il
disposto
dell
'
art
.
11
,
la
riserva
metallica
,
effettiva
o
equiparata
de
disposizioni
di
Legge
,
per
la
circolazione
concessa
ai
tre
istituti
,
non
può
in
nessun
,
caso
discendere
sotto
il
limite
minimo
irriducibile
di
400
milioni
di
lire
per
la
Banca
d
'
Italia
,
di
130
milioni
per
il
Banco
di
Napoli
,
salva
per
quest
'
ultimo
la
sostituzione
,
di
cui
all
'
art
.
12
,
di
titoli
italiani
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
a
una
parte
della
sua
riserva
aurea
,
e
di
28
milioni
per
il
Banco
di
Sicilia
.
Queste
somme
sono
destinate
esclusivamente
a
garantire
un
importo
eguale
di
biglietti
in
circolazione
dei
tre
istituti
.
Per
la
parte
della
circolazione
dei
biglietti
non
coperta
dalla
riserva
irriducibile
,
i
portatori
hanno
diritto
di
prelazione
,
salvi
gli
eventuali
impegni
derivati
dalle
cauzioni
,
sulle
seguenti
attività
:
1
)
specie
d
'
oro
e
monete
di
argento
legali
di
proprietà
dell
'
Istituto
,
dedotta
la
parte
attribuita
a
garanzia
dei
debiti
a
vista
,
in
conformità
dell
'
art
.
19
,
e
all
'
infuori
delle
somme
irriducibili
;
2
)
i
buoni
del
tesoro
italiano
e
altri
titoli
italiani
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
a
valore
corrente
,
compresi
,
per
la
Banca
d
'
Italia
,
i
titoli
accantonati
per
la
Banca
Romana
in
liquidazione
e
per
il
Banco
di
Napoli
quelli
di
cui
all
art
.
12
,
liberati
dal
vincolo
in
seguito
ai
successivi
riscatti
di
specie
auree
;
3
)
cambiali
sull
'
estero
non
incluse
nel
portafoglio
utile
per
la
riserva
metallica
;
4
)
crediti
per
anticipazioni
sopra
titoli
e
valori
,
ai
termini
dell
'
art
.
39;
5
)
portafoglio
interno
non
immobilizzato
.
La
circolazione
della
Banca
d
'
Italia
e
del
Banco
di
Sicilia
in
conto
delle
ordinarie
anticipazioni
al
tesoro
è
coperta
per
intero
dai
titoli
di
credito
rispettivi
,
i
quali
,
come
la
riserva
irriducibile
,
costituiscono
una
garanzia
a
favore
esclusivo
dei
portatori
dei
rispettivi
biglietti
.
16
.
(
Art
.
5
,
Legge
3
marzo
1898
,
n
.
47
)
.
La
riserva
metallica
,
effettiva
o
equiparata
da
disposizione
di
Legge
,
irriducibile
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
destinata
esclusivamente
a
garantire
i
biglietti
di
banca
in
circolazione
,
è
tenuta
separata
e
distinta
dall
'
altra
riserva
posseduta
dagli
istituti
;
ed
è
soggetta
al
sindacato
permanente
dello
Stato
,
nelle
forme
fissate
con
apposito
decreto
reale
(
5
)
.
17
.
(
Art
.
4
,
convenzione
28
novembre
1896
.
già
citata
;
art
.
11
,
allegato
B
e
art
.
3
,
allegato
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
7
,
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
)
.
Il
portafoglio
interno
per
ciascuno
dei
tre
istituti
di
emissione
viene
liberato
dalla
prelazione
per
una
somma
eguale
all
'
aumento
rispettivo
delle
somme
investite
in
buoni
del
tesoro
italiano
e
in
altri
titoli
italiani
di
Stato
,
o
garantiti
dallo
Stato
,
esclusi
,
per
il
Banco
di
Napoli
,
quelli
soggetti
al
vincolo
di
cui
all
'
art
.
12
.
18
.
(
Art
.
7
,
Legge
30
giugno
1891
,
numero
314;
art
.
21
,
Legge
10
agosto
1893
,
numero
419
)
.
I
biglietti
che
la
Banca
d
'
Italia
ed
il
Banco
di
Sicilia
abbiano
in
circolazione
per
effetto
delle
anticipazioni
fatte
al
tesoro
dello
Stato
nei
limiti
stabiliti
dall
'
art
.
25
,
e
non
compresi
nella
circolazione
di
cui
all
'
articolo
6
,
devono
essere
coperti
da
riserva
metallica
in
misura
non
inferiore
al
terzo
.
19
.
(
Art
.
6
e
11
,
comma
primo
.
Legge
10
agosto
1893
.
n
.
449;
art
.
2
,
Legge
16
febbraio
1899
,
n
.
45
)
.
Il
debito
degli
istituti
rappresentato
da
pagherò
o
vaglia
cambiari
,
assegni
bancari
,
fedi
di
credito
o
altri
titoli
diversi
dai
biglietti
emessi
,
ma
pagabili
a
vista
,
deve
essere
garantito
con
speciale
riserva
,
eguale
almeno
al
40
per
cento
del
debito
stesso
,
composta
per
il
33
per
cento
in
moneta
legale
italiana
metallica
,
in
monete
estere
ammesse
a
corso
legale
nel
regno
e
in
verghe
d
'
oro
;
e
per
il
rimanente
può
anche
essere
composta
di
cambiali
sull
'
estero
,
con
firme
di
prim
'
ordine
,
riconosciute
come
tali
anche
dal
Ministero
del
tesoro
.
La
parte
metallica
di
questa
riserva
deve
essere
composta
almeno
per
tre
quarti
in
oro
.
Le
monete
divisionali
d
'
argento
vi
possono
essere
imputate
nella
misura
indicata
nell
'
art
.
11
.
CAPO
IV
.
TASSA
DI
CIRCOLAZIONE
E
PARTECIPAZIONE
DELLO
STATO
AGLI
UTILI
DEGLI
ISTITUTI
DI
EMISSIONE
20
.
(
Art
.
13
,
Legge
7
luglio
1905
,
n
.
350;
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
.
allegato
A
)
.
È
soggetta
a
tassa
la
circolazione
media
effettiva
dei
biglietti
,
dedotto
l
'
ammontare
della
riserva
di
cui
all
'
art
.
11
.
Non
è
soggetta
a
tassa
la
circolazione
dei
biglietti
,
anche
se
eccedente
i
limiti
fissati
dall
'
art
.
6
,
quando
i
biglietti
siano
coperti
per
intero
da
valuta
metallica
legale
o
da
oro
in
verghe
esistenti
in
cassa
,
a
sensi
del
primo
comma
dell
'
art
.
7
.
Parimenti
non
è
soggetta
a
tassa
la
circolazione
dipendente
dalle
ordinarie
anticipazioni
al
tesoro
di
cui
all
'
art
.
25
,
e
per
la
Banca
d
'
Italia
la
circolazione
dei
suoi
biglietti
di
cui
all
'
art
.
68
.
La
misura
della
tassa
sulla
circolazione
normale
è
per
i
tre
istituti
di
emissione
di
un
decimo
per
cento
all
'
anno
.
A
partire
dal
1°
gennaio
1909
sarà
abbonata
al
Banco
di
Napoli
la
tassa
di
circolazione
sopra
una
somma
di
biglietti
propri
uguale
all
'
ammontare
del
conto
corrente
coll
'
azienda
fondiaria
chiuso
il
31
dicembre
1896
,
ridotto
degli
accantonamenti
contemplati
dall
'
art
.
87
.
21
.
(
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
)
.
La
tassa
sarà
uguale
a
un
terzo
della
ragione
dello
sconto
per
la
circolazione
dei
biglietti
eccedente
il
limite
normale
,
purché
sia
mantenuto
il
rapporto
prescritto
con
la
riserva
metallica
di
cui
all
'
art
.
11
,
e
purché
le
eccedenze
non
superino
le
somme
seguenti
:
Banca
d
'
Italia
.
L
.
50.000.000
Banco
di
Napoli
»
15.000.000
Banco
di
Sicilia
»
4.000.000
.
Quando
la
circolazione
dei
biglietti
superi
queste
somme
,
per
la
circolazione
eccedente
e
fino
al
doppio
delle
somme
medesime
,
sempreché
sia
mantenuto
il
rapporto
prescritto
con
la
riserva
metallica
,
la
tassa
sarà
eguale
a
due
terzi
della
ragione
dello
sconto
.
Per
la
circolazione
che
ecceda
le
somme
di
L
.
100
milioni
e
fino
a
150
milioni
per
la
Banca
d
'
Italia
,
di
30
milioni
e
fino
a
45
milioni
per
il
Banco
di
Napoli
e
di
8
fino
a
12
per
il
Banco
di
Sicilia
,
purché
esista
il
detto
rapporto
della
riserva
metallica
,
la
tassa
sarà
eguale
all
'
intera
ragione
dello
sconto
.
Per
le
ulteriori
eccedenze
,
o
quando
non
esista
il
rapporto
prescritto
con
la
riserva
metallica
gli
istituti
pagheranno
allo
Stato
una
tassa
straordinaria
del
7,50
per
cento
.
22
.
(
Art
.
10
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
3
,
Legge
2
luglio
1896
,
n
.
523
)
.
La
tassa
di
circolazione
sui
biglietti
e
quella
dovuta
,
ai
termini
dell
'
art
.
67
della
Legge
(
testo
unico
)
4
luglio
1897
,
n
.
414
,
sulla
circolazione
dei
titoli
di
debito
a
vista
ivi
contemplati
,
vengono
liquidate
e
riscosse
entro
il
20
gennaio
e
il
20
luglio
di
ciascun
anno
,
sulla
media
della
rispettiva
circolazione
accertata
per
il
semestre
precedente
.
23
.
(
Art
.
16
,
convenzione
28
novembre
1896
,
già
citata
;
art
.
16
,
allegato
B
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
12
,
allegato
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
allegato
A
alla
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804;
art
.
5
,
convenzione
stipulata
il
29
novembre
1908
,
fra
la
Banca
d
'
Italia
ed
il
Governo
ed
approvata
colla
Legge
24
dicembre
1908
,
n
.
7723
)
.
A
partire
dal
1°
gennaio
1909
lo
Stato
parteciperà
agli
utili
della
Banca
d
'
Italia
eccedenti
la
misura
del
5
per
cento
l
'
anno
sul
capitale
versato
,
al
netto
dei
prelevamenti
di
cui
all
'
articolo
seguente
,
ed
agli
utili
del
Banco
di
Napoli
e
del
Banco
di
Sicilia
,
eccedenti
la
misura
del
5
per
cento
sull
'
ammontare
del
patrimonio
dell
'
istituto
(
capitale
e
massa
di
rispetto
)
da
determinarsi
al
momento
dell
'
applicazione
del
presente
articolo
.
Lo
Stato
parteciperà
:
a
un
terzo
degli
utili
netti
eccedenti
il
5
per
cento
,
quando
questi
non
superino
il
6
per
cento
;
alla
metà
degli
utili
stessi
,
quando
superino
la
misura
del
6
per
cento
.
24
.
(
Art
.
13
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
7
,
all
.
B
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
1
,
all
.
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
4
,
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804;
art
.
5
,
convenzione
29
novembre
1908
,
già
citata
)
.
Per
la
Banca
d
'
Italia
,
negli
anni
dal
1909
a
tutto
il
1923
,
sarà
prelevato
il
5
per
cento
degli
utili
netti
dell
'
esercizio
allo
scopo
di
assegnare
la
somma
corrispondente
al
fondo
pensioni
di
cui
nell
'
art
.
1
della
convenzione
stipulata
il
29
novembre
1908
fra
la
Banca
medesima
e
il
Governo
,
e
negli
anni
19141923
sarà
prelevata
,
allo
stesso
scopo
e
dagli
stessi
utili
netti
,
prima
del
riparto
,
un
'
annualità
costante
di
L
.
750.000
.
Entro
l
'
anno
1923
.
d
'
accordo
fra
il
R
.
Tesoro
e
l
'
amministrazione
della
Banca
,
saranno
prese
le
disposizioni
necessarie
per
assicurare
il
servizio
delle
pensioni
agli
iscritti
presso
le
casse
dei
cessati
istituti
dal
1924
in
poi
;
se
vi
sarà
un
avanzo
finale
,
questo
passerà
,
a
suo
tempo
,
fra
gli
utili
dell
'
istituto
.
I
Banchi
di
Napoli
e
di
Sicilia
avranno
facoltà
di
assegnare
ogni
anno
,
per
fini
comprovati
di
pubblica
utilità
e
beneficenza
,
una
somma
che
non
ecceda
il
decimo
degli
utili
dell
'
anno
precedente
.
Il
Banco
di
Sicilia
è
autorizzato
a
destinare
a
favore
dell
'
istruzione
agraria
in
Sicilia
un
decimo
degli
utili
netti
del
suo
credito
agrario
,
e
due
centesimi
di
quelli
dell
'
azienda
bancaria
.
TITOLO
III
.
ANTICIPAzIONI
AL
TESORO
25
.
(
Art
.
30
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
4S6;
art
:
.
11
,
Legge
3
marzo
1598
,
n
.
47
)
.
La
somma
totale
delle
anticipazioni
che
gli
istituti
di
emissione
debbono
fare
al
tesoro
è
fissata
in
155
milioni
di
lire
così
ripartiti
:
Banca
d
'
Italia
L
.
115.000.000
Banco
di
Napoli
»
30.000.000
Banco
di
Sicilia
»
10.000.000
L
'
interesse
dovuto
dal
tesoro
per
le
dette
anticipazioni
è
ragguagliato
alla
ragione
di
L
.
1.50
per
cento
al
netto
di
ogni
imposta
(
7
)
.
TITOLO
IV
.
OPERAZIONI
26
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Gli
istituti
di
omissione
non
possono
fare
operazioni
diverse
da
quelle
indicate
nei
seguenti
articoli
:
CAPO
I
.
SCONTI
27
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Gli
istituti
di
emissione
possono
fare
sconti
a
non
più
di
4
mesi
:
a
)
di
cambiali
,
munite
di
due
o
più
firme
di
persone
o
ditte
notoriamente
solvibili
;
b
)
di
buoni
del
tesoro
;
c
)
di
note
di
pegno
emesse
da
società
di
magazzini
generali
legalmente
costituiti
e
da
depositi
franchi
;
d
)
di
cedole
di
titoli
sui
quali
l
'
istituto
può
fare
anticipazioni
.
28
.
(
Art
.
5
,
Legge
27
dicembre
1903
,
n
.
499;
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
allegato
A
;
art
.
8
,
Legge
5
luglio
1908
,
n
.
404
)
.
Durante
il
corso
legale
dei
biglietti
la
ragione
normale
dello
sconto
è
uguale
per
tutti
gli
istituti
e
non
può
variare
senza
l
'
autorizzazione
del
Ministro
del
tesoro
.
I1
Ministro
del
tesoro
,
con
provvedimento
applicabile
contemporaneamente
ai
tre
istituti
,
può
promuovere
le
variazioni
della
ragione
normale
dello
sconto
quando
ritenga
che
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
.
Però
gli
istituti
possono
scontare
ad
un
tasso
dell
'
uno
per
cento
in
meno
gli
effetti
cambiari
ceduti
dalle
banche
popolari
,
dalle
banche
minerarie
,
dagli
istituti
di
sconto
e
da
quelli
di
credito
agricolo
che
siano
organizzati
:
1
)
per
servire
da
intermediari
tra
il
piccolo
commercio
e
gli
istituti
di
emissione
;
2
)
per
lo
sconto
delle
note
di
pegno
(
warrants
)
dei
magazzini
generali
e
dei
depositi
franchi
.
Gli
istituti
di
emissione
sono
anche
autorizzati
a
scontare
all
'
uno
per
cento
in
meno
,
nella
misura
di
due
terzi
del
valore
,
le
note
di
pegno
dei
derivati
agrumari
,
sulle
cui
fedi
di
deposito
nei
magazzini
generali
la
camera
agrumaria
,
istituita
colla
Legge
5
luglio
1908
,
n
.
404
,
abbia
fatto
anticipazioni
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
12
della
Legge
stessa
.
Il
detto
sconto
di
favore
non
può
eccedere
:
per
la
Banca
d
'
Italia
.
L
.
100.000.000
per
il
Banco
di
Napoli
»
30.000.000
per
il
Banco
di
Sicilia
»
9.000.000
Gli
istituti
possono
inoltre
applicare
il
saggio
di
favore
allo
sconto
diretto
delle
note
di
pegno
:
a
)
emesse
dalle
società
di
cui
all
'
art
.
2
della
Legge
8
luglio
1903
,
n
.
320
,
che
esercitino
i
magazzini
generali
per
gli
agrumi
;
b
)
delle
sete
depositate
nei
magazzini
generali
legalmente
costituiti
;
e
)
degli
zolfi
depositati
nei
magazzini
o
in
quelli
ad
essi
equiparati
,
ai
sensi
dell
'
art
.
13
del
r
.
decreto
22
luglio
1900
,
n
.
378
.
Indipendentemente
dalle
eccezioni
considerate
in
questo
articolo
,
gli
istituti
di
emissione
possono
concedere
,
durante
il
corso
legale
,
sconti
di
effetti
cambiari
ad
un
saggio
inferiore
a
quello
normale
,
alle
condizioni
determinate
col
decreto
reale
25
ottobre
1895
,
n
.
639
.
Il
saggio
anzidetto
,
che
non
dovrà
in
nessun
caso
essere
inferiore
al
3
per
cento
,
potrà
essere
variato
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
,
sentiti
gli
istituti
di
emissione
,
ogni
volta
che
le
condizioni
del
mercato
lo
consiglino
.
CAPO
II
.
ANTICIPAZIONI
29
.
(
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
allegato
A
;
art
.
19
,
Legge
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Gli
istituti
possono
fare
anticipazioni
a
non
più
di
quattro
mesi
:
1
)
sopra
titoli
del
debito
pubblico
dello
Stato
o
buoni
del
tesoro
.
Per
i
buoni
del
tesoro
a
lunga
scadenza
l
'
anticipazione
può
farsi
fino
a
due
anni
,
ai
termini
dell
'
art
.
3
della
Legge
7
aprile
1892
,
n
.
111;
2
)
sopra
titoli
garantiti
dallo
Stato
o
dei
quali
lo
Stato
abbia
garantiti
gli
interessi
,
sia
direttamente
,
sia
per
mezzo
di
sovvenzioni
vincolate
espressamente
al
pagamento
degl
'
interessi
degli
stessi
titoli
;
3
)
sopra
cartelle
degli
istituti
di
credito
fondiario
;
4
)
sopra
le
cartelle
emesse
ai
termini
della
Legge
25
giugno
1906
,
n
.
255
,
dalla
sezione
temporanea
annessa
alla
sede
in
Catanzaro
dell
'
Istituto
di
credito
agrario
Vittorio
Emanuele
III
;
5
)
sopra
titoli
pagabili
in
oro
,
emessi
o
garantiti
da
Stati
esteri
.
Per
i
titoli
di
cui
ai
nn
.
1
,
2
e
3
e
per
i
buoni
del
tesoro
a
lunga
scadenza
le
anticipazioni
possono
farsi
fino
a
nove
decimi
del
valore
di
borsa
.
Per
i
titoli
di
cui
al
n
.
4
,
fino
a
tre
quarti
del
valore
corrente
.
Per
i
titoli
di
cui
al
n
.
5
,
fino
a
quattro
quinti
del
valore
di
borsa
.
Per
buoni
del
tesoro
ordinari
fino
alla
totalità
del
loro
valore
.
Tutti
i
titoli
anzidetti
non
possono
essere
valutati
al
disopra
del
valore
nominale
;
6
)
sopra
valute
d
'
oro
o
d
'
argento
,
tanto
nazionali
quanto
estere
,
a
corso
legale
e
sopra
verghe
d
'
oro
;
7
)
sopra
sete
grezze
e
lavorate
in
organzini
ed
in
trame
,
valutate
non
oltre
i
due
terzi
del
loro
valore
corrente
;
8
)
sopra
fedi
di
deposito
di
magazzini
generali
legalmente
costituiti
e
dei
depositi
franchi
.
e
sopra
ordini
in
derrate
o
in
zolfi
,
per
non
più
di
due
terzi
del
valore
delle
merci
che
rappresentano
;
9
)
sopra
certificati
di
deposito
di
spiriti
e
di
cognac
esistenti
nei
magazzini
costituiti
secondo
gli
artt
.
8
e
9
del
testo
unico
delle
leggi
per
gli
spiriti
approvato
con
r
.
decreto
16
settembre
1909
,
n
.
704
,
per
non
più
di
metà
del
valore
dell
'
alcool
e
cognac
depositati
.
Gli
istituti
possono
inoltre
fare
anticipazioni
fino
a
sei
mesi
di
scadenza
:
a
)
sopra
fedi
di
deposito
di
sete
,
emesse
dai
magazzini
generali
legalmente
costituiti
;
b
)
sopra
fedi
di
deposito
di
zolfi
dei
magazzini
generali
di
cui
nella
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
333
,
e
di
quelli
ad
essi
equiparati
ai
sensi
dell
'
art
.
13
del
r
.
decreto
22
luglio
1906
,
n
.
378
,
fino
a
quattro
quinti
del
valore
dello
zolfo
rappresentato
dalle
fedi
stesse
,
al
netto
dei
prelevamenti
,
ai
sensi
della
Legge
6
giugno
1907
.
n
.
286
.
La
misura
dell
'
interesse
su
tali
anticipazioni
potrà
essere
inferiore
,
di
non
oltre
l
'
uno
per
cento
,
a
quella
normale
sulle
altre
anticipazioni
;
c
)
sopra
fedi
di
deposito
dei
magazzini
generali
per
gli
agrumi
e
loro
derivati
,
esercitati
dalle
società
di
cui
all
'
art
.
2
della
Legge
8
luglio
1903
,
n
.
320
,
per
non
più
di
due
terzi
del
valore
delle
merci
che
rappresentano
;
d
)
sopra
depositi
di
derivati
di
prodotti
agrumari
sino
a
due
terzi
del
loro
valore
;
e
)
sopra
le
obbligazioni
emesse
ai
termini
dell
'
art
.
171
del
codice
di
commercio
e
degli
articoli
3
della
Legge
9
luglio
1905
,
n
.
413
,
8
della
Legge
16
giugno
1907
,
n
.
540
.
7
e
18
della
Legge
12
luglio
1908
.
n
.
444
,
dalle
società
concessionarie
di
ferrovie
e
di
tramvie
extraurbane
sussidiate
,
per
non
oltre
i
tre
quarti
del
valore
corrente
delle
obbligazioni
.
30
.
(
Art
.
35
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
26
,
allegato
P
alla
Legge
stessa
)
.
Durante
il
corso
legal
.
l
'
interesse
per
le
anticipazioni
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
è
uguale
per
tutti
gli
istituti
,
e
non
può
variare
senza
l
'
autorizzazione
del
Governo
.
Il
Ministro
del
tesoro
può
promuovere
le
variazioni
dell
'
interesse
sulle
anticipazioni
,
quanto
ritenga
che
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
.
CAPO
III
.
COMPRA
E
VENDITA
DI
CAMBIALI
,
TRATTE
ED
ASSEGNI
SULL
'
ESTERO
31
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
allegato
A
)
.
Gli
istituti
di
emissione
possono
comperare
e
vendere
a
contanti
o
a
termine
,
per
proprio
conto
,
tratte
e
assegni
sull
'
estero
e
cambiali
sull
'
estero
munite
di
due
o
più
firme
notoriamente
solvibili
,
a
scadenza
non
maggiore
di
tre
mesi
,
pagabili
in
oro
.
Queste
operazioni
,
finché
dura
il
corso
legale
,
non
possono
,
senza
autorizzazione
del
Ministro
del
tesoro
,
estendersi
oltre
il
limite
di
quanto
occorra
agli
istituti
stessi
per
rifornirsi
della
riserva
metallica
,
per
convertire
in
versamenti
all
'
estero
i
certificati
nominativi
utili
al
pagamento
dei
dazi
di
importazione
,
o
per
soddisfare
agli
ordini
eventuali
del
tesoro
.
Gli
istituti
di
emissione
avranno
facoltà
di
fare
impieghi
in
cambiali
sull
'
estero
e
in
conti
correnti
all
'
estero
,
non
destinati
alla
riserva
per
la
circolazione
e
poi
debiti
a
vista
,
nei
limiti
che
saranno
fissati
dal
Ministro
del
tesoro
,
tenuto
conto
delle
condizioni
generali
del
mercato
monetario
.
CAPO
IV
.
IMPIEGHI
DIRETTI
32
.
(
Art
.
12
.
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
32
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
14
,
Legge
7
luglio
1905
.
.
n
,
349;
art
.
57
,
Legge
25
giugno
1906
,
n
.
255
)
.
Gli
istituti
di
emissione
possono
tenere
una
scorta
di
rendita
,
italiana
o
di
altri
titoli
emessi
o
garantiti
direttamente
dallo
Stato
,
per
un
valore
corrente
che
non
ecceda
:
per
la
Banca
d
'
Italia
L
.
75.000.000
per
il
Banco
di
Napoli
»
30.000.000
per
il
Banco
di
Sicilia
»
8.000.000
Gli
istituti
di
emissione
sono
pure
autorizzati
ad
impiegare
in
rendita
consolidata
italiana
o
nei
detti
titoli
la
parte
libera
della
rispettiva
massa
di
rispetto
,
all
'
infuori
degli
impieghi
di
cui
agli
artt
.
34
e
35
nei
limiti
da
questi
fissati
.
Previa
autorizzazione
dei
Ministero
del
tesoro
,
la
Banca
d
'
Italia
e
il
Banco
di
Sicilia
possono
impiegare
nell
'
acquisto
di
cartelle
al
3
,
75
per
cento
o
ad
altro
saggio
inferiore
del
proprio
credito
fondiario
:
la
prima
sino
a
5
e
il
secondo
sino
a
2
milioni
della
massa
di
rispetto
.
Gli
istituti
di
emissione
sono
inoltre
autorizzati
ad
acquistare
le
cartelle
emesse
,
ai
termini
dell
'
art
.
57
della
Legge
25
giugno
1906
,
n
.
255
,
dalla
sezione
temporanea
annessa
alla
sede
in
Catanzaro
dell
'
Istituto
di
credito
agrario
Vittorio
Emanuele
III
.
33
.
(
Art
.
3
,
Legge
25
giugno
1905
,
n
.
261
)
.
I
certificati
ferroviari
a
debito
dello
Stato
rilasciati
agli
istituti
di
emissione
in
conformità
dell
'
art
.
2
della
Legge
25
giugno
1905
n
.
261
,
possono
servire
a
due
scopi
,
e
cioè
:
a
nuovi
impieghi
di
danaro
in
titoli
,
siano
da
farsi
dagli
istituti
per
conto
proprio
o
per
conto
delle
gestioni
da
essi
dipendenti
,
nei
limiti
e
per
i
fini
stabiliti
dalle
disposizioni
del
presente
testo
umico
;
e
a
surrogare
titoli
di
varia
specie
già
da
essi
posseduti
,
preferibilmente
se
vincolati
a
cauzione
.
Tale
surrogazione
avrà
luogo
previ
concerti
,
a
presidio
del
mercato
dei
titoli
,
fra
le
amministrazioni
degli
istituti
di
emissione
e
il
Ministro
del
tesoro
.
34
.
(
Articoli
8
e
9
,
allegato
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9;
art
.
2
,
Legge
3
marzo
1898
,
n
.
47
)
.
Il
Banco
di
Sicilia
è
autorizzato
ad
impiegare
in
buoni
del
tesoro
italiano
,
senza
distinzione
di
scadenza
,
le
somme
ricavate
a
tutto
il
mese
di
dicembre
1899
da
liquidazione
di
immobilizzazioni
,
purché
l
'
ammontare
di
questo
impiego
non
superi
la
somma
di
2
milioni
e
mezzo
di
lire
.
I
buoni
così
acquistati
andranno
in
aumento
della
scorta
di
cui
all
'
ari
32
.
35
.
(
Art
.
6
,
allegato
C
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9
)
.
Il
Banco
di
Sicilia
è
autorizzato
a
tenere
investita
in
rendita
di
Stato
,
oltre
l
'
ordinario
fondo
di
scorta
e
i
titoli
applicati
alla
massa
di
rispetto
,
una
somma
equivalente
a
quella
che
,
per
effetto
della
liquidazione
del
conto
corrente
con
l
'
azienda
fondiaria
,
venne
tolto
dalle
immobilizzazioni
,
dedotta
l
'
ultima
erogazione
di
L
.
300
mila
fatta
all
'
azienda
medesima
.
CAPO
V
.
DEPOSITI
IN
CONTO
CORRENTE
36
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
2
,
allegato
E
alla
Legge
22
luglio
1894
,
n
.
339;
art
.
34
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
483;
art
.
7
,
Legge
2
luglio
1896
,
n
.
253;
Legge
15
luglio
1909
,
n
.
492
)
.
Gli
istituti
di
emissione
possono
ricevere
depositi
in
conto
corrente
fruttifero
.
Quando
la
cifra
di
tali
depositi
superasse
:
per
la
Banca
d
'
Italia
.
.
.
L
.
200.000.000
per
il
Banco
di
Napoli
.
.
.
»
80.000.000
per
il
Banco
di
Sicilia
.
.
»
25.000.000
,
l
'
istituto
dovrà
ridurre
la
sua
circolazione
di
un
terzo
dell
'
eccedenza
,
salvo
per
il
Banco
di
Sicilia
la
disposizione
dell
'
art
.
51
.
37
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
Legge
15
luglio
1909
,
n
.
492
)
.
La
misura
dell
'
interesse
dei
conti
correnti
fruttiferi
non
può
superare
il
terzo
della
ragione
dello
sconto
.
Il
Ministro
del
tesoro
ha
facoltà
di
autorizzare
gli
istituti
di
emissione
a
corrispondere
sui
depositi
in
conto
corrente
fruttifero
un
interesse
in
misura
non
superiore
ai
tre
quarti
della
ragione
d
'
interesse
applicata
ai
depositi
della
casse
di
risparmio
postali
.
CAPO
VI
.
EMISSIONE
DEI
CERTIFICATI
DOGANALI
E
SERVIZIO
DELLE
RICEVITORIE
PROVINCIALI
38
.
(
Art
.
7
,
allegato
I
alla
Legge
22
luglio
1894
,
n
.
339
)
.
Sino
a
nuova
disposizione
gli
istituti
di
emissione
hanno
l
'
obbligo
di
rilasciare
certificati
nominativi
per
pagamento
di
dazi
d
'
importazione
.
Questi
certificati
sono
rilasciati
a
chi
ne
fa
domanda
,
contro
versamento
in
biglietti
di
Stato
o
di
banca
dell
'
ammontare
del
certificato
richiesto
,
con
l
'
aggiunta
del
prezzo
del
cambio
,
determinato
prendendo
per
base
la
media
dei
prezzi
fatti
per
i
cambi
sull
'
estero
nelle
Borse
di
Genova
,
Milano
,
Napoli
e
Roma
nel
giorno
antecedente
a
quello
nel
quale
i
certificati
medesimi
sono
rilasciati
.
I
rapporti
tra
il
tesoro
dello
Stato
e
gli
istituti
di
emissione
,
risultanti
dalle
disposizioni
del
presente
articolo
,
sono
regolati
da
speciale
convenzione
,
approvata
con
decreto
reale
.
Le
dogane
accettano
i
detti
certificati
in
pagamento
di
dazi
di
importazione
come
valuta
metallica
,
purché
siano
versati
entro
dieci
giorni
da
quello
della
rispettiva
emissione
.
39
.
(
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
allegato
A
)
.
Gli
istituti
di
emissione
possono
assumere
l
'
esercizio
delle
ricevitorie
provinciali
delle
imposte
dirette
.
Essi
hanno
facoltà
di
fare
alle
provincie
,
delle
quali
hanno
assunto
il
servizio
di
ricevitoria
.
versamenti
anticipati
di
sovrimposta
per
un
ammontare
non
superiore
a
quello
di
due
rate
bimestrali
.
Le
somme
anticipate
dovranno
essere
rimborsate
entro
il
termine
massimo
di
sei
mesi
dalla
data
del
versamento
e
non
potrà
farsi
una
nuova
anticipazione
se
non
siano
trascorsi
due
mesi
dall
'
integrale
restituzione
delle
precedenti
.
CAPO
VII
.
SERVIZIO
DELLA
R
.
TESORERIA
PROVINCIALE
40
.
(
Art
.
9
,
convenzione
30
ottobre
1894
,
già
citata
)
.
La
Banca
d
'
Italia
esercita
,
sino
a
tutto
il
31
dicembre
1912
,
il
servizio
di
tesoreria
per
conto
dello
Stato
in
tutte
le
provincie
del
regno
,
in
conformità
alle
norme
stabilite
con
apposito
regolamento
(R.D
.
15
gennaio
1895
,
n
.
16
)
.
41
.
(
Art
.
10
,
convenzione
30
ottobre
1894
,
già
citata
)
.
La
cauzione
a
garanzia
della
gestione
di
tesoreria
è
di
90
milioni
di
lire
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
,
ragguagliati
ai
corsi
di
borsa
,
sotto
deduzione
di
un
ventesimo
del
valore
così
determinato
e
con
l
'
obbligo
di
reintegrazione
in
caso
di
ribasso
nei
corsi
.
A
costituire
la
detta
cauzione
concorre
anche
la
somma
accantonata
dalla
Banca
d
'
Italia
a
'
termini
degli
articoli
2
e
3
della
convenzione
stipulata
col
Governo
il
30
ottobre
1894
,
ed
approvata
con
r
.
decreto
10
dicembre
1894
,
n
.
533
,
riprodotto
nell
'
allegato
O
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
.
42
.
(
Art
.
12
,
convenzione
30
ottobre
1894
,
già
citata
)
.
Come
fondo
di
cassa
per
il
disimpegno
del
servizio
ordinario
di
tesoreria
è
lasciata
alla
Banca
una
dotazione
permanente
di
30
milioni
,
salve
le
opportune
somministrazioni
nei
casi
di
straordinari
pagamenti
.
Quando
il
fondo
a
disposizione
del
tesoro
si
elevi
per
qualunque
ragione
al
disopra
di
40
milioni
,
o
scenda
al
disotto
di
10
milioni
,
sulla
differenza
in
più
o
in
meno
decorre
a
favore
del
tesoro
,
o
rispettivamente
della
Banca
,
un
interesse
fissato
nella
ragione
uniforme
di
L
.
1,50
per
cento
,
al
netto
di
ogni
imposta
.
La
dotazione
permanente
fatta
alla
Banca
per
il
servizio
di
tesoreria
deve
essere
sempre
reintegrata
nella
decade
,
per
modo
che
la
situazione
di
essa
alla
sera
del
10
,
del
20
e
dell
'
ultimo
giorno
del
mese
non
sia
mai
inferiore
ai
30
milioni
.
43
.
(
Art
.
13
.
convenzione
30
ottobre
1894
,
già
citata
)
.
Finché
rimanga
sospeso
l
'
obbligo
del
cambio
dei
biglietti
a
debito
dello
Stato
in
valuta
metallica
e
il
cambio
dei
biglietti
degli
istituti
di
emissione
sia
regolato
dalle
disposizioni
dell
'
art
.
8
(
comma
secondo
e
terzo
)
del
presente
testo
unico
,
le
somme
versate
in
oro
e
in
argento
nelle
casse
della
Banca
per
conto
del
tesoro
devono
essere
tenute
,
nelle
specie
medesime
,
a
disposizione
del
tesoro
o
consacrate
ai
pagamenti
da
farsi
in
metallo
,
che
venissero
designati
dal
Ministero
del
tesoro
.
CAPO
VIII
.
SERVIZI
SPECIALI
DEL
BANCO
DI
NAPOLI
CASSA
DI
RISPARMIO
MONTE
DI
PIETÀ
Tutela
delle
rimesse
e
dei
risparmi
degli
emigrati
italiani
all
'
estero
.
44
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
articoli
3
e
12
,
allegato
I
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
1
,
Legge
7
luglio
1901
,
n
.
334
)
.
Il
Banco
di
Napoli
potrà
continuare
le
anticipazioni
per
le
sue
operazioni
come
Monte
di
pietà
.
La
cassa
di
risparmio
del
Banco
di
Napoli
ha
un
patrimonio
suo
proprio
,
distinto
da
quello
del
Banco
,
e
sopra
di
esso
i
creditori
del
Banco
non
possono
mai
avere
alcuna
ragione
.
Il
Banco
garantisce
con
l
'
intero
suo
patrimonio
tutte
le
obbligazioni
della
cassa
di
fronte
ai
terzi
.
La
cassa
è
amministrata
dal
direttore
generale
del
Banco
,
valendosi
degli
uffici
e
dei
funzionari
del
Banco
.
Il
Banco
può
tenere
in
conto
corrente
fruttifero
,
ad
una
ragione
d
'
interesse
non
inferiore
alla
metà
dell
'
interesse
pagato
dalla
cassa
al
pubblico
,
una
somma
non
mai
superiore
ad
un
quinto
della
totalità
delle
attività
della
cassa
.
La
cassa
è
autorizzata
ad
impiegare
,
gradatamente
,
due
decimi
dei
suoi
depositi
in
operazioni
di
credito
agrario
nelle
provincie
meridionali
e
in
Sardegna
,
in
conformità
alla
Legge
7
luglio
1901
,
n
.
334
,
e
al
regolamento
per
l
'
esecuzione
di
essa
e
a
fare
le
altre
operazioni
cui
sia
autorizzata
da
leggi
speciali
.
Ogni
altra
attività
della
cassa
deve
essere
impiegata
esclusivamente
in
titoli
dello
Stato
o
garantiti
dallo
Stata
.
45
.
(
Art
.
1
,
Legge
10
febbraio
1901
,
n
.
24
)
.
Il
Banco
di
Napoli
esercita
il
servizio
della
raccolta
,
tutela
,
impiego
e
trasmissione
nel
regno
dei
risparmi
degli
emigrati
italiani
.
A
tale
scopo
,
e
previa
autorizzazione
del
Ministero
del
tesoro
,
ha
facoltà
di
stabilire
speciali
accordi
con
case
bancarie
e
col
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
.
Esso
cura
inoltre
,
col
permesso
del
Ministero
del
tesoro
,
l
'
istituzione
di
agenzie
proprie
,
ove
se
ne
manifesti
il
bisogno
.
Il
Banco
è
autorizzato
ad
assegnare
sino
a
due
milioni
della
propria
massa
di
rispetto
e
,
occorrendo
,
del
suo
patrimonio
alla
costituzione
del
fondo
di
dotazione
per
questo
servizio
.
E
vietato
al
Banco
di
fare
qualsiasi
operazione
di
sconto
di
sovvenzione
con
gli
emigrati
od
operazioni
diverse
da
quelle
indicate
nel
primo
capoverso
del
presente
articolo
.
Il
regolamento
(R.D
.
21
luglio
1904
,
n
.
536
)
determina
le
cautele
che
il
Banco
deve
prendere
per
garantirsi
contro
le
alee
derivanti
dalle
oscillazioni
dei
cambi
.
46
.
(
Art
.
2
,
Legge
lo
febbraio
1901
,
n
.
24
)
.
Gli
utili
netti
del
servizio
di
cui
all
'
articolo
precedente
spettano
per
metà
al
Banco
di
Napoli
,
e
sono
destinati
,
anzitutto
,
a
compiere
,
eventualmente
,
il
fondo
di
dotazione
sino
alla
somma
di
due
milioni
,
e
a
reintegrare
la
massa
di
rispetto
o
il
patrimonio
del
Banco
della
somma
prelevata
.
Per
l
'
altra
metà
sono
destinati
ad
un
fondo
per
l
'
emigrazione
in
conformità
alle
norme
stabilite
nel
regolamento
.
Quando
siano
reintegrati
i
due
milioni
a
favore
della
massa
di
rispetto
o
del
patrimonio
del
Banco
,
i
due
terzi
degli
utili
netti
spetteranno
al
detto
Fondo
per
l
'
emigrazione
.
47
.
(
Art
.
4
,
Legge
l
°
febbraio
1901
,
n
.
24
)
.
Il
Banco
di
Napoli
presenta
ogni
anno
al
Ministro
del
tesoro
una
relazione
sull
'
andamento
del
servizio
di
cui
negli
articoli
45
e
46
.
La
relazione
,
col
parere
della
commissione
permanente
di
vigilanza
sugli
istituti
di
emissione
,
è
presentata
al
Parlamento
dal
Ministro
per
il
tesoro
.
CAPO
IX
.
CREDITO
AGRARIO
E
CASSA
DI
RISPARMIO
DEL
BANCO
DI
SICILIA
48
.
(
Art
.
1
e
2
,
Legge
29
marzo
1906
,
n
.
100
)
.
È
istituita
presso
il
Banco
di
Sicilia
una
sezione
per
l
'
esercizio
del
credito
agrario
,
col
titolo
Credito
agrario
del
Banco
di
Sicilia
.
I
fondi
occorrenti
per
tale
sezione
sono
costituiti
:
a
)
da
un
fondo
iniziale
di
L
.
3.000.000
,
fornito
dal
Banco
di
Sicilia
mediante
prelevamento
dall
'
ammontare
della
massa
di
rispetto
disponibile
,
a
titolo
d
'
impiego
;
b
)
da
una
anticipazione
in
conto
corrente
fruttifero
data
dalla
Cassa
centrale
di
risparmio
Vittorio
Emanuele
per
le
provincie
siciliane
in
Palermo
,
sino
alla
somma
di
L
.
2.000.000
e
,
in
ogni
caso
,
non
eccedente
i
due
decimi
dei
depositi
a
risparmio
della
Cassa
;
c
)
da
tre
decimi
dei
depositi
a
risparmio
del
Banco
di
Sicilia
di
cui
all
'
art
.
49
.
Nel
fondo
di
cui
alla
lettera
a
)
sono
comprese
le
somme
tuttora
impiegate
nelle
operazioni
di
credito
agrario
compiute
dal
Banco
di
Sicilia
in
virtù
della
Legge
23
gennaio
1887
,
n
.
4276
(
serie
3ª
)
.
49
.
(
Art
.
4
,
Legge
29
marzo
1906
,
n
.
100
)
.
Il
Banco
di
Sicilia
è
autorizzato
ad
assumere
il
servizio
di
cassa
di
risparmio
nelle
provincie
siciliane
.
Le
operazioni
della
Cassa
di
risparmio
sono
regolate
dalle
disposizioni
della
Legge
29
marzo
1906
,
n
.
100
.
riportate
nel
presente
testo
unico
,
e
dalla
Legge
15
luglio
1888
,
n
.
5546
(
serie
3ª
)
.
50
.
(
Art
.
5
,
Legge
29
marzo
1906
,
n
.
100
)
.
La
gestione
della
Cassa
di
risparmio
è
separata
da
quella
del
Banco
.
Sino
a
quando
la
Cassa
di
risparmio
non
avrà
formato
con
gli
utili
annuali
un
patrimonio
proprio
nella
misura
di
un
decimo
almeno
dei
depositi
,
il
Banco
garantisce
con
l
'
intero
suo
patrimonio
tutte
le
obbligazioni
di
essa
di
fronte
ai
terzi
.
51
.
(
Art
.
6
,
Legge
29
marzo
1906
,
n
.
100;
art
.
8
,
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
383;
Legge
15
luglio
1909
,
n
.
492
)
.
Il
Banco
di
Sicilia
può
impiegare
il
fondo
iniziale
,
l
'
anticipazione
in
conto
corrente
della
Cassa
centrale
di
risparmio
Vittorio
Emanuele
di
Palermo
e
non
oltre
i
tre
decimi
dei
depositi
della
sua
Cassa
di
risparmio
in
operazioni
di
credito
agrario
a
'
termini
della
Legge
29
marzo
1906
,
n
.
100
,
e
del
regolamento
per
la
sua
esecuzione
(R.D
.
23
dicembre
1906
,
n
.
731
)
.
Le
altre
attività
della
Cassa
di
risparmio
del
Banco
saranno
impiegate
:
a
)
per
non
oltre
due
decimi
in
un
conto
corrente
fruttifero
col
Banco
;
b
)
per
il
rimanente
in
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
.
Le
somme
depositate
nel
conto
corrente
col
Banco
non
sono
comprese
nel
limite
massimo
di
25
milioni
di
lire
,
di
cui
all
'
art
.
36
del
presente
testo
unico
.
CAPO
X
.
DISPOSIZIONI
DIVERSE
52
.
(
Art
.
56
,
Legge
25
giugno
1906
,
n
.
255
)
.
Il
Banco
di
Napoli
concorre
con
la
somma
di
L
.
4.500.000
,
da
versarsi
in
30
annualità
a
far
tempo
dall
'
esercizio
1905-1906
,
alla
costituzione
dei
patrimonio
della
sezione
temporanea
annessa
alla
sede
in
Catanzaro
dell
'
Istituto
di
credito
agrario
Vittorio
Emanuele
III
di
cui
all
'
art
.
17
della
Legge
25
giugno
1906
,
n
.
255
.
53
.
(
Art
.
18
,
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
333
)
.
Il
Banco
di
Sicilia
concorre
alla
formazione
del
capitale
dell
'
azienda
autonoma
per
l
'
impianto
e
l
'
esercizio
dei
Magazzini
generali
per
gli
zolfi
,
di
cui
negli
articoli
2
e
18
della
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
333
.
L
'
importo
della
quota
di
concorso
è
dal
Banco
prelevato
dalla
sua
massa
di
rispetto
.
54
.
(
Artt
.
2
e
23
,
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
333
)
.
I
due
milioni
che
il
Banco
di
Sicilia
ha
anticipato
al
Consorzio
obbligatorio
per
l
'
industria
zolfiera
siciliana
,
per
la
formazione
del
capitale
della
Banca
autonoma
di
credito
minerario
per
la
Sicilia
,
sono
rimborsati
dal
Consorzio
al
Banco
ratealmente
nel
termine
non
maggiore
di
otto
anni
,
cogli
interessi
al
saggio
minimo
.
Il
Banco
di
Sicilia
ha
diritto
di
prelazione
sui
prelevamenti
da
farsi
sul
prezzo
di
vendita
dello
zolfo
ai
termini
dell
'
art
.
13
,
n
.
2
,
della
Legge
15
luglio
1906
,
n
.
333
,
e
sopra
tutte
le
attività
della
Banca
di
credito
minerario
predetta
.
55
.
(
Art
.
17
,
Legge
15
luglio
1906
,
n
,
333
)
,
Il
Banco
di
Sicilia
fa
gratuitamente
il
servizio
di
cassa
al
Consorzio
obbligatorio
per
la
industria
zolfiera
siciliana
.
Sulle
giacenze
di
cassa
di
spettanza
del
Consorzio
,
l
'
interesse
è
uguale
a
quello
che
il
Banco
corrisponde
sui
depositi
a
risparmio
in
conto
corrente
fruttifero
.
56
.
(
Art
.
3
,
Legge
15
luglio
1906
.
n
.
441
)
.
La
Cassa
di
risparmio
del
Banco
di
Napoli
e
il
Banco
di
Sicilia
sono
autorizzati
a
prelevare
il
5%
dei
propri
utili
netti
annuali
per
costituire
un
fondo
destinato
ad
accrescere
la
quota
di
ammortamento
delle
prestazioni
fondiarie
dovute
,
rispettivamente
,
nelle
provincie
continentali
dell
'
ex
-
reame
di
Napoli
ed
in
Sicilia
.
57
.
(
Art
.
24
,
Legge
30
aprile
1874
,
n
.
1920;
art
.
9
,
convenzione
30
ottobre
1894
,
già
citata
)
.
Il
tesoro
dello
Stato
,
salve
le
disposizioni
della
convenzione
30
ottobre
1894
,
stipulata
con
la
Banca
d
'
Italia
per
il
servizio
di
tesoreria
,
può
depositare
qualunque
somma
presso
le
sedi
e
succursali
di
ciascun
istituto
di
credito
autorizzato
all
'
emissione
dei
biglietti
e
richiederne
il
pagamento
in
totale
,
od
anche
ripartitamente
,
da
una
o
da
più
sedi
e
succursali
dell
'
istituto
medesimo
.
Questo
servizio
è
reso
allo
Stato
gratuitamente
.
58
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
È
vietato
agli
istituti
di
emissione
di
fare
nuove
operazioni
di
credito
fondiario
.
59
.
(
Art
,
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
È
vietata
ogni
operazione
in
conio
corrente
allo
scoperto
,
sia
al
momento
dell
'
impianto
del
conto
,
sia
posteriormente
.
60
.
(
Art
.
12
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
I
titoli
,
valori
e
mobili
che
sono
per
natura
diversi
da
quelli
indicati
nel
titolo
IV
,
pervenuti
agli
istituti
per
il
fatto
di
un
loro
credito
,
devono
essere
liquidati
entro
due
anni
.
Gli
istituti
possono
accettare
pure
ipoteche
o
beni
immobili
per
crediti
in
sofferenza
,
ma
debbono
liquidare
tali
operazioni
entro
il
termine
di
tre
anni
.
61
.
(
Art
.
14
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Al
termine
di
ciascun
esercizio
le
sofferenze
nuove
devono
passare
a
perdita
e
i
ricuperi
devono
essere
calcolati
a
beneficio
di
quell
'
anno
nel
quale
sono
in
tutto
o
in
parte
riscossi
.
62
.
(
Art
.
14
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Gli
istituti
elle
facessero
operazioni
non
consentite
dalla
Legge
sono
soggetti
ad
una
tassa
corrispondente
al
triplo
della
rispettiva
ragione
dello
sconto
,
applicata
sull
'
ammontare
delle
operazioni
illegali
compiute
e
in
relazione
a
tutta
la
durata
delle
operazioni
medesime
.
TITOLO
V
.
RISCONTRATA
DEI
BIGLIETTI
FRA
GLI
ISTITUTI
63
.
(
Art
.
5
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Ciascun
istituto
deve
accettare
in
pagamento
i
biglietti
degli
altri
istituti
dovunque
questi
abbiano
uno
stabilimento
o
una
rappresentanza
.
È
obbligato
a
riceverli
anche
per
operazioni
facoltative
nelle
provincie
nelle
quali
i
detti
biglietti
hanno
corso
legale
.
Durante
il
corso
legale
dei
biglietti
,
le
norme
per
il
cambio
di
essi
fra
gli
istituti
sono
stabilite
con
decreto
reale
da
presentarsi
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
Legge
.
64
.
(
Art
.
14
della
convenzione
30
ottobre
1894
,
già
citata
)
.
Durante
il
corso
legale
dei
biglietti
,
e
fino
a
che
la
Banca
d
'
Italia
abbia
il
servizio
di
tesoreria
,
essa
non
può
richiedere
agli
altri
istituti
di
emissione
il
cambio
o
il
rimborso
dei
loro
biglietti
se
non
per
una
somma
uguale
a
quella
dei
biglietti
della
Banca
che
si
trovino
nelle
casse
degli
istituti
stessi
.
TITOLO
VI
,
artt
.
65-69
.
(
Omissis
)
TITOLO
VII
,
artt
.
70-107
.
(
Omissis
)
TITOLO
VIII
.
VIGILANZA
SULLA
CIRCOLAZIONE
E
SUGLI
ISTITUTI
DI
EMISSIONE
CAPO
I
.
DISPOSIZIONI
GENERALI
108
.
(
Art
.
15
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
artt
.
26
e
27
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
480;
art
.
1
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
12
.
allegato
T
alla
Legge
suddetta
)
.
La
vigilanza
sugli
istituti
di
emissione
,
sui
crediti
fondiari
annessi
,
sulla
cassa
di
risparmio
del
Banco
di
Napoli
e
sulla
liquidazione
della
Banca
romana
spetta
al
Ministro
del
tesoro
.
109
.
(
Art
.
4
,
allegato
l
'
alla
Legge
8
agosto
1895
,
u
.
486
)
.
Le
spese
occorrenti
per
la
vigilanza
sugli
istituti
di
emissione
sono
sostenute
dagli
istituti
medesimi
.
CAPO
II
.
COMMISSIONE
PERMANENTE
110
.
(
Art
.
3
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
,
486;
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
.
allegato
A
;
Legge
30
giugno
1908
,
n
.
304
)
.
Agli
effetti
della
vigilanza
sugli
istituti
di
emissione
e
sulla
circolazione
di
Stato
e
bancaria
è
istituita
una
commissione
permanente
presieduta
dal
Ministro
del
tesoro
.
Essa
è
composta
:
di
quattro
senatori
e
di
quattro
deputati
eletti
dalle
Camere
rispettive
,
e
,
in
caso
di
scioglimento
della
Camera
dei
deputati
,
i
deputati
rimangono
in
ufficio
sino
a
nuove
nomine
;
di
cinque
membri
nominati
per
decreto
reale
,
promosso
dal
Ministero
del
tesoro
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
.
I
membri
di
nomina
governativa
sono
:
un
presidente
o
consigliere
del
Consiglio
di
Stato
;
un
presidente
o
consigliere
della
Corte
dei
conti
;
il
direttore
generale
del
tesoro
;
l
'
ispettore
generale
per
la
vigilanza
sugli
istituti
di
emissione
,
sui
servizi
del
tesoro
e
sulle
opere
di
risanamento
della
città
di
Napoli
;
il
direttore
generale
del
credito
e
della
previdenza
presso
il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
La
commissione
elegge
nel
suo
seno
un
vice
presidente
.
111
.
(
Art
.
26
,
Legge
7
aprile
1881
,
n
.
133;
art
.
27
,
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
5
,
allegato
P
alla
Legge
stessa
)
.
La
commissione
permanente
per
la
vigilanza
sulla
circolazione
e
sugli
istituti
di
emissione
,
quando
ne
sia
richiesta
dal
Ministro
del
tesoro
,
darà
il
suo
avviso
sopra
:
1
)
tutti
i
provvedimenti
di
qualunque
natura
ed
i
regolamenti
da
emanarsi
per
determinare
i
modi
e
le
garanzie
;
a
)
per
le
operazioni
di
cambio
,
ritiro
e
annullamento
dei
biglietti
di
Stato
,
e
di
sostituzione
del
biglietti
di
nuova
forma
,
le
quali
dovranno
essere
sindacate
dalla
Corte
dei
conti
;
b
)
per
la
custodia
dei
biglietti
di
Stato
destinati
a
servire
di
scorta
;
e
)
pel
ricevimento
dei
biglietti
degli
istituti
nelle
casse
dello
Stato
,
quando
non
avranno
più
corso
legale
,
a
norma
dell
'
articolo
10;
2
)
le
norme
da
fissarsi
per
il
cambio
dei
biglietti
quando
fossero
emanate
le
nuove
disposizioni
ai
termini
dell
'
art
.
8;
3
)
il
modello
delle
situazioni
decadali
di
ogni
istituto
,
dal
quale
risultino
partitamente
le
diverse
categorie
delle
attività
e
passività
che
concorrono
a
formare
il
patrimonio
sociale
;
4
)
le
convenzioni
speciali
stipulate
fra
gli
istituti
,
da
approvarsi
dal
Governo
,
per
la
rispendita
dei
biglietti
degli
altri
istituti
.
La
commissione
,
inoltre
,
può
essere
chiamata
a
dare
il
suo
avviso
su
tutte
le
norme
intese
a
regolare
la
fabbricazione
,
la
somministrazione
,
la
custodia
,
il
ritiro
e
l
'
annullamento
dei
biglietti
di
banca
,
e
su
quelle
da
emanarsi
per
la
determinazione
tanto
della
quantità
,
quanto
dell
'
uso
dei
biglietti
di
scorta
,
in
applicazione
dell
'
art
.
4
.
112
.
(
Art
.
6
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
4
,
Legge
l
°
febbraio
1901
,
n
.
21
)
.
La
commissione
permanente
,
quando
ne
sia
richiesta
dal
Ministro
del
tesoro
,
estenderà
il
suo
esame
sopra
:
a
)
le
proposte
di
modificazione
allo
statuto
della
Banca
d
'
Italia
nei
limiti
delle
leggi
;
b
)
le
proposte
di
modificazioni
che
si
credesse
necessario
introdurre
negli
statuti
e
nei
regolamenti
dei
Banchi
di
Napoli
e
di
Sicilia
;
c
)
e
,
in
generale
,
sopra
tutti
i
provvedimenti
indispensabili
all
'
attuazione
della
presente
Legge
.
Alla
commissione
è
comunicata
,
per
il
suo
parere
,
la
relazione
di
cui
nell
'
art
.
47
del
presente
testo
unico
.
CAPO
II
.
VIGILANZA
PERMANENTE
113
.
(
Legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
)
.
La
vigilanza
permanente
diretta
sugli
istituti
di
emissione
e
su
tutte
le
annesse
gestioni
è
esercitata
dal
Ministro
del
tesoro
pei
mezzi
di
un
ufficio
di
ispettorato
generale
.
114
.
(
Art
.
8
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
La
direzione
generale
della
Banca
d
'
Italia
deve
informare
volta
per
volta
,
e
in
tempo
utile
,
il
Ministro
del
tesoro
del
giorno
e
dell
'
ora
fissati
per
la
convocazione
dell
'
assemblea
generale
degli
azionisti
,
per
le
adunanze
del
consiglio
superiore
e
per
quelle
della
commissione
liquidatrice
della
Banca
romana
,
inviando
contemporaneamente
un
elenco
degli
affari
da
trattarsi
.
Eguali
comunicazioni
devono
farsi
dai
Banchi
di
Napoli
e
di
Sicilia
per
le
adunanze
del
consiglio
generale
e
del
consiglio
centrale
di
amministrazione
.
Alle
sedute
dell
'
assemblea
,
dei
consigli
e
della
commissione
suddetta
assiste
un
ispettore
governativo
,
o
,
in
sua
vece
,
un
funzionario
a
ciò
delegato
dal
Ministro
del
tesoro
,
con
facoltà
di
sospendere
l
'
esecuzione
delle
deliberazioni
che
creda
contrarie
alle
leggi
,
ai
regolamenti
e
agli
statuti
.
Di
questa
sospensione
dev
'
essere
immediatamente
informato
il
Ministro
del
tesoro
,
il
quale
confermerà
o
revocherà
la
sospensione
,
dandone
notizia
all
'
istituto
interessato
,
nel
termine
di
cinque
giorni
dall
'
avvenuta
sospensione
.
Alla
conferma
della
sospensione
il
Ministro
medesimo
potrà
far
seguire
l
'
annullamento
della
deliberazione
,
quando
questa
sia
riconosciuta
contraria
alle
leggi
,
ai
regolamenti
ed
agli
statuti
.
115
.
(
Art
.
9
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Qualora
l
'
ispettore
o
il
delegato
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
non
abbia
esercitata
la
facoltà
di
sospendere
una
deliberazione
che
il
Ministro
del
tesoro
creda
contraria
alle
leggi
,
agli
statuti
e
ai
regolamenti
,
il
Ministro
può
direttamente
sospenderla
entro
cinque
giorni
dall
'
adunanza
,
prendendo
per
base
la
relazione
comunicata
dall
'
ispettore
e
dandone
comunicazione
all
'
istituto
interessato
.
Alla
sospensione
il
Ministro
potrà
far
seguire
l
'
annullamento
della
deliberazione
stessa
,
quando
questa
sia
riconosciuta
contraria
alle
leggi
,
ai
regolamenti
e
agli
statuti
.
116
.
(
Art
.
10
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
L
'
ispettore
o
il
delegato
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
deve
trasmettere
,
entro
due
giorni
,
al
Ministro
del
tesoro
un
rapporto
sugli
affari
discussi
e
sulle
deliberazioni
prese
nell
'
adunanza
alla
quale
egli
abbia
assistito
.
Entro
lo
stesso
termine
la
direzione
generale
dell
'
istituto
deve
comunicare
un
sunto
delle
accennate
deliberazioni
,
salvo
a
spedire
il
verbale
per
esteso
dopo
che
sia
stato
approvato
.
117
.
(
Art
.
11
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
L
'
ispettorato
generale
è
tenuto
ad
esaminare
i
bilanci
annuali
degli
istituti
di
emissione
e
,
ove
lo
reputi
necessario
,
ad
accertare
la
corrispondenza
con
le
scritture
degli
istituti
medesimi
.
A
questo
fine
gli
istituti
devono
comunicare
in
tempo
all
'
ispettorato
stesso
i
bilanci
ed
i
conti
profitti
e
perdite
,
e
devono
fornirgli
tutte
quelle
informazioni
che
all
'
uopo
fossero
ad
essi
richieste
,
salvo
per
quanto
riguarda
il
Banco
di
Napoli
e
il
suo
credito
fondiario
il
disposto
dell
'
art
.
135
.
118
.
(
Art
.
12
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Le
situazioni
delle
operazioni
di
ciascun
istituto
,
compilate
secondo
i
modelli
approvati
con
speciale
r
.
decreto
,
devono
riferirsi
ai
giorni
10
,
20
ed
ultimo
di
ogni
mese
.
Esse
devono
essere
spedite
al
Ministero
del
tesoro
al
più
tardi
entro
otto
giorni
da
quello
al
quale
si
riferiscono
ed
essere
sottoscritte
dal
direttore
generale
e
dal
capo
della
contabilità
generale
dell
'
istituto
.
Gli
istituti
sono
obbligati
a
fornire
all
'
ispettorato
generale
tutte
quelle
informazioni
di
cui
avesse
bisogno
intorno
alle
situazioni
comunicategli
.
L
'
ispettorato
medesimo
deve
accertare
,
di
tempo
in
tempo
,
la
corrispondenza
fra
le
situazioni
medesime
e
le
scritture
dell
'
istituto
.
La
situazione
di
ogni
istituto
dev
'
essere
pubblicata
,
a
cura
dell
'
ispettorato
generale
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
.
119
.
(
Art
.
13
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Le
cambiali
sull
'
estero
che
gli
istituti
di
emissione
considerano
come
riserva
,
ai
sensi
dell
'
art
.
11
,
devono
essere
verificate
,
a
brevi
periodi
,
dall
'
ispettorato
generale
,
per
accertarne
il
valore
e
per
constatare
che
abbiano
i
requisiti
indicati
nel
r
.
decreto
19
ottobre
1895
,
n
.
627
.
Lo
stesso
decreto
fissa
le
norme
per
il
riscontro
dei
depositi
in
conto
corrente
all
'
estero
da
computarsi
come
riserva
a
'
termini
del
detto
art
.
11
.
120
.
(
Art
.
14
.
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
48
(
3
)
.
L
'
ispettorato
generale
deve
accertare
,
a
brevi
intervalli
,
che
le
disposizioni
riguardanti
il
movimento
dei
biglietti
siano
sempre
rigorosamente
osservate
.
Il
detto
ispettorato
provvederà
non
meno
di
due
volte
all
'
anno
,
anche
nell
'
intervallo
fra
una
decade
e
l
'
altra
,
ad
una
completa
verifica
di
cassa
improvvisa
e
simultanea
in
tutte
le
sedi
,
succursali
e
agenzie
dell
'
istituto
.
Le
operazioni
relative
non
potranno
,
per
nessun
stabilimento
,
essere
rimandate
ad
un
giorno
diverso
da
quello
prestabilito
.
Occorrendo
più
di
un
giorno
per
compierle
,
saranno
continuate
senza
interruzione
,
con
quelle
precauzioni
che
si
reputeranno
necessarie
per
renderne
sicuro
l
'
esito
.
I
verbali
di
queste
verifiche
,
con
una
relazione
riassuntiva
,
saranno
trasmessi
sollecitamente
all
'
ispettorato
generale
per
le
eventuali
osservazioni
agli
istituti
.
Per
queste
verifiche
il
Ministro
del
tesoro
potrà
valersi
,
oltre
che
degli
intendenti
di
finanza
,
di
tutto
il
personale
da
essi
dipendente
.
121
.
(
Art
.
15
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
L
'
ispettorato
generale
deve
procedere
a
speciali
verifiche
nelle
sedi
e
succursali
degli
istituti
,
secondo
le
norme
che
saranno
determinate
con
decreto
ministeriale
.
Tali
verifiche
hanno
principalmente
per
issopo
di
accertare
la
consistenza
dei
valori
metallici
e
cartacei
;
degli
effetti
pubblici
in
deposito
di
pertinenza
di
terzi
e
di
proprietà
degli
istituti
per
investimenti
diretti
;
dei
portafogli
,
e
di
riscontrare
se
le
operazioni
tutte
siano
conformi
alle
leggi
.
I
direttori
delle
sedi
e
delle
succursali
predette
hanno
l
'
obbligo
di
esibire
agli
ispettori
i
registri
e
gli
atti
di
cui
avessero
bisogno
per
compiere
l
'
incarico
loro
affidato
.
122
.
(
Art
.
16
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
.
n
.
486
)
.
Oltre
le
attribuzioni
conferite
dai
precedenti
articoli
,
spettano
all
'
ispettorato
generale
quelle
indicate
nel
regolamento
speciale
di
cui
all
'
art
.
4
.
CAPO
IV
.
ISPEZIONI
PERIODICHE
E
STRAORDINARIE
123
.
(
Art
.
15
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
17
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486;
art
.
36
,
Legge
stessa
)
.
Alla
fine
di
ciascun
triennio
il
Ministro
del
tesoro
ordinerà
una
ispezione
straordinaria
degli
istituti
di
emissione
,
a
mezzo
di
ufficiali
dello
Stato
,
che
non
abbiano
preso
parte
a
precedenti
ispezioni
sull
'
istituto
,
intorno
al
quale
debbono
riferire
.
Le
relazioni
sopra
tali
ispezioni
saranno
presentate
al
Parlamento
entro
tre
mesi
.
124
.
(
Art
.
18
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Queste
ispezioni
hanno
per
oggetto
:
a
)
di
accertare
la
quantità
e
la
qualità
delle
valute
metalliche
,
delle
cambiali
e
dei
conti
correnti
sull
'
estero
,
considerati
come
riserva
,
ai
termini
di
Legge
;
b
)
di
verificare
la
quantità
effettiva
dei
biglietti
in
circolazione
e
di
quelli
esistenti
in
cassa
,
distinti
per
valore
,
facendo
un
conto
a
parte
dei
biglietti
per
il
servizio
di
scorta
,
e
di
quelli
ritirati
come
logori
e
annullati
,
ma
non
ancora
distrutti
,
in
conformità
al
regolamento
di
cui
all
'
art
.
4
già
citato
;
c
)
di
accertare
se
,
nel
cambio
dei
biglietti
al
pubblico
e
nel
baratto
dei
biglietti
tra
gli
istituti
,
questi
seguano
le
norme
stabilite
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
in
vigore
;
d
)
di
accertare
l
'
esatta
corrispondenza
delle
scritture
esistenti
nei
libri
dell
'
istituto
colle
situazioni
,
con
i
resoconti
e
i
prospetti
trasmessi
al
Governo
;
e
)
di
verificare
la
qualità
delle
operazioni
degli
istituti
,
in
relazione
alle
disposizioni
contenute
nel
titoli
)
IV
;
f
)
di
accertare
l
'
osservanza
,
da
parte
della
Banca
d
'
Italia
,
delle
prescrizioni
del
codice
di
commercio
,
particolarmente
di
quelle
recate
dagli
articoli
146
,
176
e
181
,
e
l
'
esistenza
reale
del
patrimonio
proprio
rispetto
ai
banchi
di
Napoli
e
di
Sicilia
;
g
)
di
appurare
se
entro
i
due
anni
,
come
prescrive
l
'
art
.
60
,
siano
stati
liquidati
i
titoli
,
valori
e
mobili
diversi
da
quelli
ivi
indicati
,
pervenuti
agli
istituti
,
dopo
il
25
agosto
1893
,
per
effetto
dei
loro
crediti
;
e
se
entro
i
tre
anni
indicati
dallo
stesso
articolo
siano
state
liquidate
le
operazioni
relative
a
crediti
in
sofferenza
,
garantiti
da
ipoteche
o
con
cessioni
di
beni
immobili
;
h
)
di
esaminare
ogni
altra
condizione
diretta
ad
assicurare
l
'
esatta
e
completa
esecuzione
della
Legge
;
i
)
di
esaminare
l
'
andamento
generale
degli
istituti
e
quello
di
tutti
i
servizi
che
compiono
,
sia
nell
'
interesse
pubblico
,
sia
in
quello
del
tesoro
.
125
.
(
Art
.
20
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
.
n
.
486
)
.
Il
direttore
dell
'
istituto
,
o
chi
ne
fa
le
veci
,
e
i
funzionari
che
ne
dipendono
sono
obbligati
a
fornire
tutte
le
spiegazioni
e
a
rendere
ostensibili
tutti
i
libri
o
i
documenti
richiesti
dagli
ufficiali
dello
Stato
,
incaricati
delle
ispezioni
.
Il
direttore
,
o
chi
ne
fa
le
veci
,
può
far
intervenire
all
'
ispezione
il
capo
di
quei
servizi
ai
quali
si
riferisce
l
'
ispezione
o
la
verifica
in
corso
.
126
.
(
Art
.
21
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
I
pubblici
ufficiali
incaricati
delle
ispezioni
straordinarie
di
che
all
'
art
.
123
,
devono
presentare
,
entro
un
mese
dal
compimento
dell
'
ispezione
,
al
Ministro
del
tesoro
una
relazione
particolareggiata
intorno
ai
risultati
dell
'
ispezione
stessa
.
Nel
caso
che
l
'
ispezione
accerti
fatti
gravi
,
deve
esserne
data
notizia
sommaria
immediatamente
al
Ministro
stesso
.
127
.
(
Art
.
22
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1S95
,
n
.
486
)
.
Il
Ministro
del
tesoro
può
fare
eseguire
in
qualunque
tempo
ispezioni
straordinarie
,
generali
e
speciali
,
agli
istituti
di
emissione
.
128
.
(
Art
.
23
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Quando
dalle
disposizioni
ordinarie
e
straordinarie
e
dalle
verifiche
speciali
risultino
le
infrazioni
considerate
negli
articoli
21
,
62
e
137
,
gli
ufficiali
incaricati
di
tali
ispezioni
e
verifiche
devono
compilare
apposito
processo
verbale
e
trasmetterlo
immediatamente
al
Ministro
del
tesoro
,
il
quale
promuoverà
i
provvedimenti
indicati
in
quegli
articoli
.
Qualora
risultino
fatti
aventi
carattere
di
reato
,
gli
ufficiali
ne
daranno
denunzia
all
'
autorità
giudiziaria
e
immediata
notizia
al
Ministro
predetto
.
129
.
(
Art
.
24
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Egualmente
il
Ministro
del
tesoro
,
accertati
i
fatti
di
che
agli
articoli
138
,
139
e
140
,
ne
fa
regolare
denuncia
all
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
applicazione
delle
pene
con
quegli
articoli
comminate
.
130
.
(
Art
.
25
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Non
più
tardi
del
mese
di
maggio
di
ciascun
anno
il
Ministro
del
tesoro
presenta
al
Parlamento
una
relazione
particolareggiata
e
documentata
sull
'
andamento
degli
istituti
di
emissione
e
della
circolazione
di
Stato
e
bancaria
dell
'
anno
solare
antecedente
.
131
.
(
Art
.
26
,
allegato
P
alla
Legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
)
.
Infino
a
che
non
sia
ristabilito
il
corso
fiduciario
dei
biglietti
di
banca
,
l
'
ispettorato
generale
invigila
per
accertarsi
che
la
ragione
ufficiale
dello
sconto
e
quella
dell
'
interesse
sulle
anticipazioni
siano
applicate
costantemente
,
e
senza
variazioni
non
consentite
dalla
Legge
,
da
tutti
gli
istituti
d
'
emissione
.
TITOLO
IX
.
DISPOSIZIONI
GENERALI
132
.
(
Art
.
17
,
Legge
.10
agosto
1893
,
n
.
479
)
.
I
membri
del
Parlamento
non
possono
esercitare
alcun
ufficio
retribuito
o
gratuito
negli
istituti
d
'
emissione
.
133
.
(
Art
.
1
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Lo
statuto
della
Banca
d
Italia
è
approvato
con
decreto
reale
.
Tale
approvazione
e
l
'
inserzione
dello
statuto
stesso
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
regno
tengono
luogo
dette
pubblicazioni
e
trascrizioni
prescritte
nel
codice
di
commercio
per
le
società
anonime
.
134
.
(
Art
.
15
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449;
art
.
9
,
allegato
T
alta
Legge
8
agosto
1893
,
n
.
486
)
.
La
nomina
del
direttore
generale
della
Banca
d
'
Italia
deve
essere
approvata
dal
Governo
.
Il
direttore
generale
del
Banco
di
Napoli
e
quello
del
Banco
di
Sicilia
sono
nominati
con
r
.
decreto
,
sulla
proposta
del
Ministro
del
tesoro
,
sentito
il
Consiglio
dei
ministri
.
135
.
(
Art
.
18
,
allegato
B
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9
,
e
art
.
10
della
Legge
medesima
)
.
Le
norme
per
l
'
esecuzione
degli
articoli
12
,
15
,
80
e
82
,
84
,
87
e
89
,
intese
ad
assicurare
la
più
rigorosa
gestione
amministrativa
del
Banco
di
Napoli
e
del
suo
credito
fondiario
,
a
disciplinare
il
riscontro
dei
bilanci
e
a
sancire
l
'
obbligo
di
non
aprire
fidi
che
agli
inscritti
negli
appositi
elenchi
denominati
castelletti
,
e
per
le
somme
non
superiori
a
quelle
prefisse
negli
elenchi
medesimi
,
sono
stabilite
con
regolamento
approvato
con
r
.
decreto
(R.D
.
di
aprile
1897
,
n
.
141
,
modif
.
da
R.D.
19
novembre1905
,
n
.
553
)
.
Con
tale
decreto
è
anche
provveduto
all
'
istituzione
di
un
ispettorato
permanente
del
Ministero
del
tesoro
,
per
la
liquidazione
del
credito
fondiario
e
per
la
rigorosa
osservanza
di
tutte
le
discipline
emanate
a
garantire
i
provvedimenti
relativi
al
credito
fondiario
medesimo
.
Con
altro
decreto
reale
sono
fissate
le
norme
per
accordi
fra
il
Banco
di
Napoli
e
gli
altri
istituti
di
emissione
,
per
lo
scambio
reciproco
delle
notizie
riguardanti
i
fidi
conceduti
ad
una
stessa
ditta
.
Il
regolamento
del
Banco
di
Napoli
(R.D
.
agosto
1908
,
n
.
529
)
,
nella
parte
riguardante
il
personale
determina
la
responsabilità
dei
funzionari
di
ogni
grado
e
le
relative
sanzioni
,
all
'
infuori
dei
casi
contemplati
dagli
articoli
138
,
139
e
140
.
136
.
(
Art
.
22
,
Legge
7
aprile
1881
,
n
.
133;
art
.
4
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
149;
art
.
10
,
allegato
D
alla
Legge
17
gennaio
1897
,
n
,
9
)
.
Nelle
stanze
di
compensazione
instituite
in
virtù
del
r
.
decreto
19
maggio
1881
,
n
.
220
,
o
che
venissero
istituite
in
seguito
sono
ammessi
un
rappresentante
del
tesoro
dello
Stato
ed
un
rappresentante
delle
sedi
e
delle
succursali
degli
istituti
d
'
emissione
,
delle
casse
di
risparmio
,
delle
banche
di
sconto
e
popolari
e
dei
principali
banchieri
,
per
la
riscontrata
dei
biglietti
pagabili
a
vista
e
al
portatore
e
per
le
compensazioni
degli
altri
titoli
di
credito
.
L
'
esercizio
delle
stanze
di
compensazione
ove
proceda
direttamente
dalle
Camere
di
commercio
,
può
da
queste
venire
affidato
,
col
consenso
del
Governo
e
sotto
la
loro
vigilanza
e
responsabilità
,
anche
a
un
solo
istituto
di
emissione
,
se
questo
ne
abbia
già
l
'
esercizio
.
L
'
esercizio
delle
stanze
di
compensazione
,
che
si
istituissero
in
città
nelle
quali
esistano
sedi
o
succursali
di
tutti
gli
istituti
di
emissione
,
può
essere
affidato
dalla
locale
Camera
di
commercio
a
quello
o
a
quelli
istituti
di
emissione
,
riuniti
in
consorzio
,
che
abbiano
sedi
o
succursali
nel
luogo
medesimo
.
TITOLO
X
.
PENALITÀ
137
.
(
Art
.
16
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
419
)
.
Con
decreto
reale
,
sopra
proposta
del
Ministro
del
tesoro
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
,
potrà
essere
sospesa
o
revocata
la
facoltà
.
dell
'
emissione
all
'
istituto
il
quale
contravvenga
alle
disposizioni
di
Legge
od
a
quelle
dei
propri
statuti
.
Gli
amministratori
degli
istituti
di
emissione
,
eccettuato
il
caso
previsto
nell
'
art
.
149
del
codice
di
commercio
,
sono
responsabili
in
solido
verso
i
soci
,
verso
il
pubblico
stabilimento
di
credito
e
verso
i
terzi
dell
'
inadempimento
delle
disposizioni
della
presente
Legge
,
dei
relativi
statuti
e
regolamenti
,
salve
sempre
le
azioni
civili
e
penali
nascenti
da
altre
leggi
.
L
'
azione
contro
gli
amministratori
della
Banca
d
'
Italia
può
esser
promossa
da
uno
o
da
più
azionisti
,
purché
posseggano
almeno
mille
azioni
.
138
.
(
Art
.
20
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Nel
caso
di
contravvenzione
alle
disposizioni
della
presente
Legge
,
chiunque
investito
di
funzioni
negli
istituti
di
emissione
afferma
il
falso
o
nasconde
il
vero
,
traendo
in
inganno
coloro
che
esercitano
le
funzioni
di
vigilanza
o
di
ispezione
,
allo
scopo
di
celare
le
condizioni
anormali
dei
detti
istituti
,
od
operazioni
proibite
od
atti
che
importino
responsabilità
altrui
,
è
punito
con
la
reclusione
da
tre
mesi
a
quattro
anni
e
con
l
'
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
139
.
(
Art
.
20
,
Legge
10
agosto
1893
,
n
.
449
)
.
Chiunque
nell
'
esercizio
delle
funzioni
di
vigilanza
o
di
ispezione
degli
istituti
di
emissione
affermi
il
falso
o
nasconda
il
vero
,
allo
scopo
indicato
nell
'
articolo
precedente
,
è
punito
con
la
reclusione
da
uno
a
cinque
anni
e
con
la
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
140
.
(
Art
.
20
,
Legge
10
agosto
1893
,
numero
449
)
.
Chiunque
effettua
l
'
emissione
di
biglietti
di
banca
,
che
non
siano
fabbricati
e
somministrati
secondo
le
norme
dell
'
articolo
4
,
o
rimette
in
circolazione
biglietti
di
banca
,
che
si
sarebbero
dovuti
annullare
o
bruciare
,
è
punito
con
la
reclusione
da
tre
a
dieci
anni
e
con
la
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
141
.
(
Art
.
30
,
Legge
30
aprile
1874
,
numero
1920
)
.
Gli
enti
morali
e
le
associazioni
non
compresi
in
questa
Legge
,
e
gli
individui
che
emettessero
biglietti
od
altri
titoli
equivalenti
,
pagabili
al
portatore
a
vista
,
saranno
soggetti
ad
una
multa
in
somma
eguale
all
'
ammontare
dei
biglietti
od
altri
titoli
emessi
.
142
.
(
Art
.
30
,
Legge
30
aprile
1874
,
numero
1920;
Legge
5
luglio
1908
,
n
.
388
)
.
È
proibita
la
fabbricazione
,
l
'
emissione
e
la
circolazione
,
per
qualsiasi
scopo
,
di
qualunque
genere
di
biglietti
o
stampati
imitanti
o
simulanti
,
in
tutto
o
in
parte
,
nel
recto
o
nel
verso
,
i
biglietti
di
banca
,
sotto
comminatoria
di
una
multa
da
lire
400
a
lire
4.000
a
carico
di
coloro
che
li
fabbricassero
o
li
ponessero
in
vendita
.
Gli
stampati
e
le
lastre
relative
saranno
sempre
confiscati
,
a
chiunque
appartengano
,
e
dovranno
essere
distrutti
.
TITOLO
XI
.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
143
.
(
Art
.
13
,
Legge
10
agosto
1893
,
numero
449;
art
.
6
.
Legge
7
luglio
1902
,
n
.
290;
art
.
4
,
Legge
7
luglio
1902
,
n
.
318;
art
.
2
,
Legge
5
luglio
1908
,
n
.
351
)
.
I
crediti
degli
istituti
di
emissione
.
già
compresi
nella
categoria
delle
immobilizzazioni
,
e
che
per
contratti
anteriori
al
30
giugno
1893
ed
aventi
data
certa
,
o
che
per
disposizioni
di
Legge
non
poterono
essere
liquidati
entro
il
31
dicembre
1908
,
saranno
liquidati
tosto
che
,
a
norma
dei
singoli
contratti
o
di
Legge
,
diventeranno
esigibili
.
144
.
(
Art
.
5
,
Legge
7
luglio
1902
,
n
.
290
)
.
La
Banca
d
'
Italia
ed
il
Banco
di
Napoli
sono
autorizzati
a
consentire
alla
Società
pel
risanamento
di
Napoli
anticipazioni
temporanee
garantite
a
norma
di
Legge
,
fruttifere
dell
'
interesse
3,50
per
cento
,
sino
a
concorrenza
di
una
somma
complessiva
non
eccedente
il
valore
realizzabile
dei
reliquati
provenienti
dall
'
esecuzione
dell
'
opera
pubblica
e
destinati
a
contribuire
per
7
milioni
al
compimento
dell
'
opera
stessa
.
145
.
(
Art
.
7
,
Legge
7
luglio
1902
,
n
.
290;
art
.
16
,
Legge
17
gennaio
1897
,
n
.
9
)
.
La
Banca
d
'
Italia
e
il
Banco
di
Napoli
,
agli
effetti
della
liquidazione
e
della
mobilizzazione
dei
loro
crediti
verso
la
società
per
il
risanamento
di
Napoli
,
godranno
,
sino
a
tutto
l
'
anno
1913
,
della
riduzione
di
tre
quarti
della
tassa
di
registro
per
gli
atti
di
vendita
,
acquisti
di
immobili
o
cessioni
di
crediti
,
e
delle
altre
agevolezze
fiscali
di
cui
all
'
art
.
2
della
Legge
26
dicembre
1901
,
numero
516
,
senza
riguardo
alla
data
delle
rispettive
iscrizioni
ipotecarie
.
Gli
stessi
istituti
godranno
inoltre
,
sino
alla
stessa
data
,
della
riduzione
alla
metà
delle
tasse
di
registro
e
di
bollo
dovute
per
gli
atti
processuali
e
le
sentenze
per
la
riscossione
dei
loro
crediti
predetti
.