StampaQuotidiana ,
ROMA
,
21
.
L
'
esame
dei
criteri
cui
deve
essere
informata
la
legge
sull
'
avocazione
dei
profitti
di
regime
è
stato
ultimato
nella
recente
riunione
tenuta
dalla
Commissione
incaricata
di
stendere
il
progetto
della
legge
.
Non
resta
che
procedere
al
coordinamento
delle
singole
disposizioni
perché
il
decreto
possa
essere
così
sottoposto
al
Consiglio
dei
Ministri
.
Ciò
potrà
avvenire
nella
prossima
settimana
.
La
definizione
delle
sanzioni
che
la
legge
conterrà
è
comunque
compiuta
.
Esse
si
possono
riassumere
in
quattro
punti
:
1
)
confisca
totale
dei
beni
,
senza
discriminanti
;
si
applicherà
ai
membri
del
governo
fascista
ed
ai
gerarchi
del
fascismo
che
siano
riconosciuti
dall
'
Alta
Corte
di
giustizia
colpevoli
di
avere
annullato
le
garanzie
costituzionali
,
di
tutte
le
libertà
popolari
,
creato
il
regime
e
tradite
le
sorti
del
paese
.
2
)
Confisca
totale
o
parziale
dei
beni
;
ammessa
la
discriminante
indicata
dall
'
art
.
7
della
legge
27
luglio
1944
(
posizione
ostile
al
fascismo
assunta
prima
dell
'
inizio
della
guerra
,
partecipazione
alla
lotta
contro
i
tedeschi
,
atti
di
valore
compiuti
)
sono
puniti
con
la
confisca
totale
o
parziale
del
beni
,
a
seconda
della
gravità
del
fatto
,
coloro
che
abbiano
organizzato
squadre
fasciste
,
le
quali
abbiano
compiuto
atti
di
violenza
o
devastazione
o
che
abbiano
promosso
o
diretto
l
'
insurrezione
del
28
ottobre
1922
o
che
abbiano
promosso
o
diretto
il
colpo
di
stato
del
3
gennaio
1925
,
o
che
abbiano
in
seguito
contribuito
con
atti
rilevanti
a
mantenere
in
vigore
il
regime
fascista
.
Rientrano
in
questa
categoria
anche
alcuni
delitti
di
collaborazionismo
o
di
intelligenza
coi
tedeschi
invasori
.
3
)
Avocazione
degli
incrementi
patrimoniali
conseguiti
dopo
l'8
settembre
.
Colpirà
chi
abbia
avuto
rapporti
di
affari
con
i
tedeschi
.
4
)
Avocazione
totale
degli
incrementi
patrimoniali
conseguiti
dopo
il
3
gennaio
1925
.
Questa
misura
ha
carattere
di
sanzione
punitiva
.
Essa
verrebbe
applicata
indipendentemente
dalla
liceità
o
meno
della
provenienza
degli
incrementi
,
a
tutti
i
membri
del
gran
consiglio
fascista
,
ai
membri
del
governo
fascista
,
ai
segretari
,
vice
segretari
e
membri
del
direttorio
nazionale
dei
partito
fascista
,
al
presidente
,
pubblico
accusatore
e
membri
del
tribunale
speciale
per
la
difesa
dello
stato
e
di
altri
tribunali
speciali
costituiti
dopo
l'8
settembre
1943;
agli
ufficiali
generali
e
i
consoli
della
M.V.S.N.
in
servizio
effettivo
,
ecc
.