StampaQuotidiana ,
Questura
della
città
e
Circondario
di
Palermo
.
IL
QUESTORE
Ad
evitare
gl
'
inconvenienti
che
possonsi
sperimentare
in
pregiudizio
del
pubblico
in
occasione
del
passeggio
delle
carrozze
tanto
nello
stradone
della
Libertà
,
che
al
Foro
Italico
Dispone
Art
.
1
.
Il
passeggio
delle
carrozze
nello
stradone
della
Libertà
,
e
lungo
il
Foro
Italico
,
sarà
sempre
in
due
file
,
le
quali
tanto
allo
andarsi
dalla
città
,
che
al
ritornare
,
dovranno
sempre
tenere
la
destra
,
lasciando
nel
centro
uno
spazio
sufficiente
.
Art
.
2
.
Le
carrozze
che
vorranno
fermarsi
potranno
farlo
nel
seguente
modo
.
Quelle
che
passeggiano
nello
stradone
della
Libertà
si
fermeranno
sulla
propria
diritta
alla
estremità
dello
stesso
stradone
,
che
divide
questo
dal
viale
alberato
destinato
alla
passeggiata
a
piedi
.
Quelle
che
vanno
al
Foro
Italico
potranno
fermarsi
sempre
sulla
propria
diritta
,
cioè
parte
rasente
la
panchina
,
e
parte
nello
spazio
limitrofo
a
quello
destinato
pel
passeggio
delle
carrozze
,
e
sempre
ad
una
conveniente
distanza
.
Art
.
3
.
La
passeggiata
nello
stradone
della
Libertà
si
estenderà
sino
al
palazzo
del
signor
Duca
di
Realmena
,
e
quella
nel
Foro
Italico
sino
alla
casina
del
principe
di
Cutò
,
salvo
prolungarsi
,
qualora
il
numero
delle
carrozze
sia
così
eccedente
da
portare
ostacolo
al
libero
cammino
.
Art
.
4
.
Il
passeggio
delle
carrozze
alla
Marina
nelle
ore
serotine
sarà
eseguito
collo
stesso
ordine
,
se
non
che
nel
solo
intervallo
in
cui
l
'
orchestra
suonerà
dei
pezzi
di
musica
,
è
permesso
alle
carrozze
che
vorranno
fermarsi
innanzi
al
teatrino
di
praticarlo
con
raddoppiare
le
file
e
lasciando
sempre
al
centro
lo
spazio
sufficiente
a
potere
le
due
file
ordinarie
proseguire
la
passeggiata
.
Finito
il
pezzo
di
musica
le
carrozze
fermate
riprenderanno
il
corso
seguendo
la
propria
direzione
per
rimettersi
nelle
fila
ordinarie
,
e
non
potranno
retrocedere
,
se
non
giunte
alla
distanza
di
300
passi
dal
teatrino
.
Art
.
5
.
I
cocchieri
contravventori
alle
suddette
disposizioni
soggiaceranno
ad
una
multa
ai
termini
dell
'
articolo
39
delle
leggi
penali
che
resta
fissata
in
tarì
dieci
.
I
recidivi
oltre
della
multa
saranno
sottoposti
alla
pena
della
detenzione
ai
sensi
dell
'
art
.
36
suddette
leggi