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Questura della Città e Circondario di Palermo . IL QUESTORE Nello scopo di far conservare la pubblica decenza , in occasione dei bagni nelle acque del mare ; Dispone Art . 1 . Tutti coloro che vorranno bagnarsi rimpetto l ' abitato all ' Acquasanta , o nella spiaggia di Romagnolo , debbono praticarlo in mutande . Art . 2 . È però assolutamente proibito di bagnarsi anche in mutande , lungo la passeggiata della Marina , dal punto della scogliera che guarda la sinistra di Porta Felice , sino alla casina del Principe Cutò . Art . 3 . Tutti coloro che vorranno bagnarsi in luoghi prossimi alle camere dei pubblici bagni , dovranno pure essere in mutande . Art . 4 . È vietato a chiunque , ancorché fosse in mutande , di avvicinarsi a nuoto alle camere dei bagni . Art . 5 . I contravventori saranno puniti colla detenzione ai termini dell ' articolo 36 LL . PP . Art . 6 . Gli Ispettori di Sezione , tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza , e specialmente l ' arma dei Reali Carabinieri , sono incaricati della esatta esecuzione della presente ordinanza . Art . 7 . I Comandanti della forza armata sono invitati a prestar braccio forte in caso di bisogno .