StampaQuotidiana ,
Questura
della
Città
e
Circondario
di
Palermo
.
IL
QUESTORE
Nello
scopo
di
far
conservare
la
pubblica
decenza
,
in
occasione
dei
bagni
nelle
acque
del
mare
;
Dispone
Art
.
1
.
Tutti
coloro
che
vorranno
bagnarsi
rimpetto
l
'
abitato
all
'
Acquasanta
,
o
nella
spiaggia
di
Romagnolo
,
debbono
praticarlo
in
mutande
.
Art
.
2
.
È
però
assolutamente
proibito
di
bagnarsi
anche
in
mutande
,
lungo
la
passeggiata
della
Marina
,
dal
punto
della
scogliera
che
guarda
la
sinistra
di
Porta
Felice
,
sino
alla
casina
del
Principe
Cutò
.
Art
.
3
.
Tutti
coloro
che
vorranno
bagnarsi
in
luoghi
prossimi
alle
camere
dei
pubblici
bagni
,
dovranno
pure
essere
in
mutande
.
Art
.
4
.
È
vietato
a
chiunque
,
ancorché
fosse
in
mutande
,
di
avvicinarsi
a
nuoto
alle
camere
dei
bagni
.
Art
.
5
.
I
contravventori
saranno
puniti
colla
detenzione
ai
termini
dell
'
articolo
36
LL
.
PP
.
Art
.
6
.
Gli
Ispettori
di
Sezione
,
tutti
gli
Agenti
di
Pubblica
Sicurezza
,
e
specialmente
l
'
arma
dei
Reali
Carabinieri
,
sono
incaricati
della
esatta
esecuzione
della
presente
ordinanza
.
Art
.
7
.
I
Comandanti
della
forza
armata
sono
invitati
a
prestar
braccio
forte
in
caso
di
bisogno
.