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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo governo . Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato . Il Primo Ministro è Capo del Governo . Art . 2 Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell ' indirizzo generale politico del Governo . Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui , quello di revoca dal suo successore . I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo . Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri . I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re , su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente . Art . 3 Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l ' opera dei Ministri , decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi , convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede . Art . 4 Il numero , la Costituzione e le attribuzioni dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale , su proposta del Capo del Governo . Con Regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri . In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro . Art . 5 Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona . Egli è altresì , di diritto , segretario dell ' Ordine Supremo della SS . Annunziata . Art . 6 Nessun oggetto può essere messo all ' ordine del giorno di una delle due Camere , senza l ' adesione del Capo del Governo . Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge , rigettata da una delle due Camere , sia rimessa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione . In questo caso si procede , senza discussione , alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto . Qualora , insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione , siano stati dal Governo presentati emendamenti , l ' esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti , e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto . Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge , rigettata da una delle due Camere sia egualmente trasmessa all ' altra e da questa esaminata e messa a voti . Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere , sia approvata dall ' altra con emendamenti , il nuovo esame e la nuova discussione , davanti alla Camera , alla quale la proposta è rinviata , sono limitati agli emendamenti , dopo di che si procede senz ' altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge . Art . 7 Il Capo del Governo , finché è in carica , precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali , i cavalieri dell ' Ordine Supremo della SS . Annunziata . Egli gode sul bilancio dello Stato , di un annuo assegno per spese di rappresentanza , da determinarsi per decreto Reale . Art . 8 Il Capo del Governo designa , di volta in volta , il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento . Art . 9 Chiunque commette un fatto diretto contro la vita , l ' integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni , e , se consegue l ' intento , con l ' ergastolo . Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L . 500 a L . 3000 . Art . 10 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 24 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile . Qualora il direttore sia senatore o deputato , il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica . Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell ' albo professionale dei giornalisti . Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello , nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica . Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa . Il provvcdimiento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato ; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia . Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità . Art . 2 La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del proocuratore generale che ne riconosce il responsabile . Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato . Art . 3 Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatare del giornale o del periodico e l ' editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico , il loro domicilio e la loro residenza . Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell ' atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza . Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione , nei modi di cui alla prima parte del presente articolo , di tutti i componenti la società . La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno , nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed , in ogni caso di variazione , entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione , nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento . Art . 4 I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l ' editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa . Art . 5 Le macchine , i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3° , cap . 2° , libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risaricimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa , salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti . In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato , considerata la natura , l ' importanza e la diffusione della pubblicazione . Art . 6 Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell ' art . 3 ove , per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti , occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell ' art . 1 , dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge . Art . 7 E ' istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d ' appello . L ' ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d ' appello . L ' esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi . Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento . Art . 8 È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge . Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione . È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubbblicare , in testo unico , per tutto il Regno , entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge , il Regio editto 26 marzo 1848 , n . 695 , e le altre leggi vigenti sulla stampa . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 31 dicembre 1925 . VITTORIO EMANUELE . FEDERZONI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Primo Ministro Segretario di Stato , di concerto col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione e con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È costituita la Reale Accademia d ' Italia . L ' Accademia ha sede in Roma . Art . 2 L ' Accademia d ' Italia ha per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze , delle lettere e delle arti , di conservarne puro il carattere nazionale , secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l ' espansione e l ' influsso oltre i confini dello Stato . Art . 3 L ' Accademia d ' talia ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la tutela dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione . Art . 4 Il patrimonio dell ' Accademia è costituito dal palazzo ove avrà sede in Roma , che le viene assegnato dallo Stato in libera proprietà , dalle donazioni e dai lasciti che le pervengano e dal 5 per cento delle sue rendite , che deve essere accantonato ogni anno per costituire un fondo patrimoniale intangibile . Le rendite dell ' Accademia sono costituite : a ) da un assegno annuo fisso , a carico del bilancio dello Stato , da stabilirsi con ulteriore provvedimento ; b ) dagli interessi e proventi del suo patrimonio ; c ) da ogni altro eventuale provento . L ' Accademia è esente da ogni imposta e tassa per i beni che possiede , le rendite che percepisce e gli atti che compie . Gli atti dell ' Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro sono registrati col pagamento della tassa fissa di L.1 . Art . 5 Lo statuto dell ' Accademia è approvato con decreto Reale da emanarsi su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , udito il Consiglio dei Ministri . Art . 6 Gli accademici d ' Italia sono in numero di 60 e sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , sentito il Consiglio dei Ministri . Le designazioni per le nomine sono fatte dall ' Accademia stessa con la presentazione di tre nomi per ogni posto vacante . La nomina deve avvenire fra le persone designate . La nomina è vitalizia . L ' Accademia d ' Italia non ha membri o soci corrispondenti né italiani né stranieri . Art . 7 Gli accademici d ' Italia godono degli onori , titoli , prerogative e dignità spettanti ai grandi ufficiali dello Stato . Essi godono inoltre , sul bilancio dell ' Accademia , di un assegno annuo fisso di L . 36,000 , oltre ai gettoni di presenza ed agli assegni ed indennità per particolari incarichi che siano stabiliti dall ' Accademia stessa . L ' assegno è cumulabile con altri assegni , stipendi e pensioni . Gli accademici d ' Italia indossano , nelle pubbliche funzioni e cerimonie , l ' uniforme che sarà stabilita con Regio decreto . Art . 8 I primi trenta accademici sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione , sentito il Consiglio dei Ministri . Gli altri trenta saranno nominati con le norme dell ' art . 6 nel periodo di tre anni , e in numero di non più di dieci all ' anno . Art . 9 Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative alla Reale accademia dei Lincei e alle altre Accademie o Istituti esistenti nel Regno . Art . 10 Il Governo del Re è autorizzato a stabilire per decreto Reale le norme per l ' esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con altre disposizioni di carattere legislativo . Art . 11 Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 7 gennaio 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDELE - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO Registrato alla Corte dei conti , con riserva , addì 23 gennaio 1926 . Atti del Governo , registro 244 , foglio 248 . - - FAINI .
SALUTO ROMANO ( - , 1933 )
StampaPeriodica ,
L ' on . Starace , nelle disposizioni trasmesse recentemente ai segretari federali , ha riaffermato con le seguenti istruzioni la volontà dell ' uso del saluto romano per tutti i fascisti : Il saluto romano è ormai di uso comune , perché tutto il popolo italiano l ' ha adottato . La stretta di mano , specie nelle cerimonie ufficiali , deve essere assoluta - mente abolita . Sia abolita anche nelle presentazioni che vengono fatte all ' atto dell ' arrivo di un gerarca , nonché al termine dei discorsi , compresi quelli pronunciati alla Camera . A parte ogni altra considerazione di carattere fascista è antiestetica , serve a far perdere del tempo , oppure è causa di disagio per le inevitabili esclusioni che ne derivano .
StampaPeriodica ,
La Rivoluzione Fascista ha trovato le sue migliori legioni fra i rurali , ha detto recentemente il Duce . I rurali , infatti , se per natura sono alieni dall ' entusiasmo e dal partecipare a rinnovamenti improvvisi o a rivolgimenti politici , tuttavia , quando riscontrino in un movimento quella bontà e serietà che sono proprie del loro carattere e s ' accorgano che un Capo merita la loro fiducia , allora , come in guerra , si trasformano in militi silenziosi e fedeli disposti sempre a dare e incapaci di chiedere . Il socialismo ha dovuto fare i conti con la gente di campagna alla quale non piacciono le chiacchiere perché sotto le belle parole indovina subito la "fregatura." Così la terra ai contadini , promessa da ogni tribuno dieci volte al giorno negli anni del dopoguerra , invece di commuovere i rurali li ha insospettiti trasformandoli in conservatori anziché in sovversivi . Si può oggi riconoscere che la gente di campagna , con la sua fedeltà alla terra , è stata l ' ostacolo maggiore per il bolscevismo no - strano e l ' elemento risolutivo nella lotta impegnata fra le forze sane del paese e l ' antinazione . Era una imponente massa di milioni di persone che si rifiutava , con la sua muta condanna , di partecipare a qualsiasi avventura che si volesse tentare contro la Patria . In Mussolini i rurali hanno riconosciuto il Capo , colui che fa sul serio , che non promette niente e dà quello che può ; l ' Uomo che ha le stesse loro virtù di probità , pazienza , coraggio e perciò sono entrati compatti nei ranghi delle legioni fasciste . Durare per essi non è un programma ma un costume di vita .
StampaPeriodica ,
... Le smisurate dovizie di valore sociale , portate dalla cultura fascista imposta nel - le scuole come centro di tutto il sapere , provano che i fanciulli vivono in una consapevolezza che li fa degni di ravvivare la fiamma rivoluzionaria e crea in loro stessi la forza costruttrice dell ' Italia di Mussolini . Composizioni varie , corrispondenze con le scuole delle colonie , celebrazioni annua - li , resoconti di lettura sul Fascismo , la vita del Duce , libri d ' oro contenenti le sue frasi incisive , interessanti raccolte di fotografie e stampe dalle origini della guerra fino alle ultime realizzazioni del Fascismo , i quaderni del Balilla e della Piccola Italiana , tutto testimonia un lavoro assi - duo che sospinge azzurre ondate di un pro - mettente avvenire . Altra novità che attiva la cultura con immenso potere , in quanto rappresenta l ' intima forza della politica è la creazione di giornali illustrati , redatti dalle allieve di una sezione femminile . Diano conto delle lezioni create dal Duce , o cantino l ' ultima epica gesta , celebrino l ' ala d ' Italia per i cieli del mondo o realizzino un anno di attività fascista , sono sempre l ' affermazione della pensosa personalità della Piccola Italiana vivente nell ' atmosfera della Rivoluzione fascista ... Le idee trattate come sostanze di vita hanno dato slancio spirituale ad ogni smisurata concorrenza di iniziative ... E quel che più vale hanno introdotto una didattica concretamente fascista per assicurare alla scuola palermitana la sua funzione normale e formare una coscienza forte che sia lo spirito stesso del Fascismo ; è fascistizzata rapidamente , completamente la scuola , tutta la scuola e non soltanto attraverso la cultura essenzialmente politica , ma anche vivendo e respirando negli avvenimenti nazionali , nelle celebrazioni patrie poiché tutta la vita è fascismo ...
CUOR DI BALILLA ( - , 1933 )
StampaPeriodica ,
In una via di Napoli un bimbo sta per essere investito dal tranvai che sopraggiunge veloce . Con prontissima decisione un ragazzo di appena dieci anni si slancia in mezzo al binario , afferra il bimbo e lo trascina sul marciapiedi salvandolo dal grave pericolo che incombe su di lui . Il coraggioso ragazzo è una piccola Camicia Nera , il Balilla Alfredo Picaro . La Piccola Italiana non è la bimba timida e impacciata che non sa distaccarsi dalle gonne materne . Essa è degna compagna ed emula del Balilla d ' Italia , e come lui sa dimostrare , nel momento del bisogno , prontezza di decisione , generosità di cuore , sangue freddo , sprezzo del pericolo . Ricordiamo la Piccola Andreina Massa da Recoaro ( Vicenza ) . In un giorno dello scorso marzo era in riva al torrente Agno con una sorellina , quando questa precipitò nell ' acqua profonda e impetuosa . Senza esitazione la brava Piccola Italiana si gettò anch ' essa nell ' acqua e lottando con la corrente molto rapida riuscì a gran fatica a raggiungere la piccina , afferrarla e trarla a salvamento , quando già il torrente l ' aveva trascinata per una cinquantina di metri . A Castiglione di Sicilia il 24 luglio XI uno stabile ardeva in preda alle fiamme . D ' ogni parte accorrevano i paesani per do - mare con ogni mezzo l ' incendio e per sal - vare quanto poteva essere salvato . Fra i primi ad accorrere furono due Avanguardisti , Vincenzo Di Carlo e Giuseppe Girardi , i quali si prodigarono animosamente per aiutare nello spegnimento , incuorando gli altri con l ' esempio finché il fuoco non fu completamente estinto
StampaQuotidiana ,
Sul primo numero dell ' « Osservatore Cattolico » i buoni lettori ameranno di leggere una parola di istruzione e conforto nelle circostanze presenti . Noi l ' abbiam scritta in capo all ' articolo , noi la ripetiamo altamente : Coraggio , o cattolici . Nel tramestio di tante opinioni e aspirazioni contrarie , nella lotta così fieramente impegnata oggidì fra la verità e l ' errore , nello stato di incertezza e pericolo in cui versa presentemente quasi tutta l ' Europa , avviene purtroppo che molti eziandio dei migliori cattolici cadano sfiduciati e si condannino a quella inazione , che tanto vantaggio arreca ai loro avversari e tanto danno alla causa cattolica . Non saremo noi quelli che veggano in color di rosa la situazione presente . L ' immoralità diffusa per mezzo di tristi libelli , di licenziosi giornali , di ciniche caricature , di osceni teatri , l ' eresia operosa ed audace là dove in altri tempi non avrebbe osato mostrarsi , la ribellione alla Chiesa , l ' intrusione illegittima del potere laicale nelle appartenenze di essa , la guerra alla sua autorità , alle sue istituzioni , ai suoi possessi ; l ' odio fanatico contro tutto ciò che è soprannaturale e rivelato ; la dimenticanza e lo sprezzo dei primi principi dell ' onestà naturale , sono , non lo dissimuliamo , una congerie di spaventosissimi mali . Ma noi non vorremmo che i buoni se ne addolorassero a segno di perdere la fiducia di un più lieto avvenire , di chiudersi nella prigione di un cuore timido e angustiato , di consumare il tempo in rimpianti inutili , obbliando i motivi che pure hanno di confortarsi e sperare . La Chiesa non può perire ; la navicella di Pietro galleggerà sempre sulle onde infurianti , perocché Dio lo ha promesso e Dio non muta . Sieno pure le nazioni un gran corpo piagato dalla pianta del piede sino alla sommità del capo ; non è egli scritto che Dio ha fatto sanabili le nazioni ? Se , girando intorno lo sguardo , vediamo ancora l ' antica fede durare più ferma ed operosa nelle lotte terribili , se vediamo il ridestarsi del laicato cattolico e il suo affratellarsi nel bene col sacerdozio ; se vediamo l ' episcopato mirabilmente concorde e unito col Sommo Pastore , quale non fu giammai in tutti i secoli andati , possiamo noi disperare di tempi migliori ? L ' eccesso medesimo della infelicità che aggrava e costringe alle lagrime la cattolica Chiesa non è egli ordinato da Dio a farci sentire più vivamente il nostro nulla e le nostre miserie , a provare la nostra fede , a persuaderci con un trionfo a suo tempo che la Chiesa è più forte dei suoi nemici , che Dio si ride dei fremiti e delle macchinazioni degli uomini , che niente è impossibile a Chi disse ai flutti del mare : Fin qui e non più oltre . Che se l ' errore si scatena ora più ardito , se moltiplica le sue violenze , se getta perfino il manto dell ' ipocrisia , e nuovi nemici di Cristo tentano nuovi assalti e prorompono in nuove bestemmie , si è perché ha il presentimento che poco gli rimane di tempo , che è giunta l ' ora decisiva , che è al punto di essere schiacciato o di schiacciare . Essere schiacciato ? Lo sia per il meglio di coloro stessi che insensati o colpevoli cammineranno nelle sue vie . Perocché a parte la politica , che non è il nostro precipuo assunto , noi invochiamo la pace nella pratica della giustizia , il bene del prossimo , la prosperità della patria , il trionfo della Chiesa di Gesù Cristo . Schiacciare ? No , non mai . Chi conosce le promesse di una Bontà e Potenza infinita , chi confida nella Misericordia e nella Giustizia , chi crede alle comunicazioni del cielo colla terra , non può neppure un istante accogliere il dubbio che il mondo rigenerato dell ' Uomo - Dio possa ritornare preda dell ' antico serpente . Ma la nostra poca fede e la nostra pusillanimità , ponno demeritarci la protezione del cielo e ritardare il trionfo della religione . Coraggio dunque , o cattolici , coraggio nel nome del Signore , colle armi della giustizia a destra ed a sinistra .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 Sono emanate con Reale decreto , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato , le norme giuridiche necessarie per disciplinare : 1° l ' esecuzione delle leggi ; 2° l ' uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo ; 3° l ' organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato , l ' ordinamento del personale ad esse addetto , l ' ordinamento degli Enti ed istituti pubblici , eccettuati i Comuni , le Provincie , le istituzioni pubbliche di beneficenza , le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica , quand ' anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge . Resta ferma la necessità dell ' approvazione , con la legge del bilancio , delle spese relative e debbono , in ogni caso , essere stabilite per legge le norme concernenti l ' ordinamento giudiziario , la competenza dei giudici , l ' ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti , nonché le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili . Art . 2 L ' approvazione dei contratti stipulati dallo Stato , nei casi per i quali era richiesta una legge , è data con decreto Reale , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato . Art . 3 Con decreto Reale , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , possono emanarsi norme aventi forza di legge : 1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione ; 2° nei casi straordinari , nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano . Il giudizio sulla necessità e sull ' urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento . Nei cui indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge , ed essere , a pena di decadenza , presentato , agli effetti della conversione stessa , ad una delle due Camere , non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione . Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale . Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza . In caso di chiusura della sessione , all ' apertura della nuova sessione , il disegno di legge per la conversione si ritie ­ ne ripresentato dinanzi alla Camera , presso cui era pendente per l ' esame . Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge , il suo presidente lo trasmette , entro cinque giorni , alla Presidenza dell ' altra Camera ; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso . Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge , il presidente ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale , e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia . Se il decreto è convertito in legge con emendamenti , l ' efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge . Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge , esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine . Art . 4 Per i decreti ­ legge , emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge , i termini stabiliti dall ' articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 31 gennaio 1926 . VITTORIO EMANUELE . ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
NOTIZIE VARIE ( - , 1864 )
StampaQuotidiana ,
Un morto . - È morto il Direttore del « Fischietto » , giornale umoristico , che tante volte mise sconciamente in caricatura il Santo Padre e cantò i funerali al potere temporale . Eppure l ' augusto Deriso vive , il suo trono è ancor in piedi , e lo sconcio derisore , giovane e ben portante della vita non è più . Giudizi di Dio ! Dio ascolta e condanna . - Leggiamo nel « Veridico » : Un certo Carlo M ... di un paese nei dintorni della nostra città , vantavasi oltre ogni confine della sua empietà , e quel che è peggio , scandalezzava enormemente tutto il paese colle sue enormi ed orrende bestemmie . In un modo poi singolare aveva in orrore i preti , i quali erano colle loro azioni ed avvisi altrettanti censori alle sue iniquità . Un bel giorno , fattosegli dappresso una signora di quel paese , garbatamente gli dicea : « Ah ! sig . Carlo , abbiate se non altro timore che Dio vi privi de ' preti allorquando ne avrete bisogno » . Ma il bestemmiatore non le rispose che con un riso beffardo . Or bene , pochi dì appresso questo sciagurato volendo sedare una rissa surta sulla via , al vedersi respinto inurbanamente tra la folla , ed anco da ' contendenti , a voce alta si fe ' a dire : « Saprò ben io farmi rispettar da voi , io che so farmi rispettare anco da Cristo ! » Sventurato ! Cadde a quel punto morto in terra , non potendo nemmen pentirsi di quell ' orrenda bestemmia . Dio veglia e giudica . - Leggiamo nella « Vera Buona Novella » : Al 21 novembre dell ' anno decorso scrivevasi da Laterza alla « Vera Buona Novella » di Firenze , che in Manduria , in terra di Otranto , avvenne il seguente caso di morte tragica . Quando gridavasi : viva il Papa non re : o Roma o morte ; un giovinastro appartenente ai gridatori stava ai bagni di mare . Or mentre le acque un dì erano placidissime , costui lieto e tranquillo trovavasi a poca distanza dal lido , e gente moltissima che bagnavasi ed erasi bagnata , stava osservandolo nell ' atto ch ' egli saltava , ballava , cantava e gridava : O Roma o morte . Frattanto egli rimaneva sommerso , e mentre avvincolavasi e dibattevasi contro la morte , gli astanti ridevano e facevano baldoria , credendo che egli scherzasse , e nessuno si mosse a liberarlo da una morte , della quale dopo pochi momenti era egli vittima . Dio è giudice onnipotente . - Leggiamo nel « Veridico » : Un giovane diceva e replicava in casa sua alla presenza di una buona sua sorella nubile , dalla quale era ripreso : Io farò vomitar sangue al Papa quando sarò a Roma ; ed appena aveva pronunziato queste parole , gli sopravvenne un trabocco di sangue , e dopo giorni era egli cadavere . Ad un altro , che proferiva con simili parole ed imprecava rabbiosamente al Papa , avvenne una desolante morte repentina . Mane , Techel , Phares . - Leggiamo nel « Serto di Maria » : Essendo di passaggio nella fine di novembre ultimo i così detti zampognari che per procacciarsi un tozzo di pane vagogiravano per Salerno , suonando la zampogna , giunti vicino ad un caffè , ove erano radunati diversi officiali , un ciabattino , forse per farsi merito , chiamò i zampognari ed ordinò ad essi , che avessero fatto la novena ai quadri che ivi stavano di Garibaldi e di altri italianissimi . Ma i poveri zampognari si fecero indietro , e andaron via pei fatti loro , poiché essi sarebbero piuttosto morti di fame . Il calzolaio al mattino seguente con ispavento e sorpresa di tutto il vicinato , si trovò morto .