ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Il
potere
esecutivo
è
esercitato
dal
Re
per
mezzo
del
suo
governo
.
Il
Governo
del
Re
è
costituito
dal
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
e
dai
Ministri
Segretari
di
Stato
.
Il
Primo
Ministro
è
Capo
del
Governo
.
Art
.
2
Il
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
è
nominato
e
revocato
dal
Re
ed
è
responsabile
verso
il
Re
dell
'
indirizzo
generale
politico
del
Governo
.
Il
decreto
di
nomina
del
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
è
controfirmato
da
lui
,
quello
di
revoca
dal
suo
successore
.
I
Ministri
Segretari
di
Stato
sono
nominati
e
revocati
dal
Re
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Essi
sono
responsabili
verso
il
Re
e
verso
il
Capo
del
Governo
di
tutti
gli
atti
e
provvedimenti
dei
loro
Ministeri
.
I
Sottosegretari
di
Stato
sono
nominati
e
revocati
dal
Re
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
competente
.
Art
.
3
Il
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
dirige
e
coordina
l
'
opera
dei
Ministri
,
decide
sulle
divergenze
che
possono
sorgere
tra
di
essi
,
convoca
il
Consiglio
dei
Ministri
e
lo
presiede
.
Art
.
4
Il
numero
,
la
Costituzione
e
le
attribuzioni
dei
Ministeri
sono
stabilite
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Con
Regio
decreto
può
essere
affidata
al
Capo
del
Governo
la
direzione
di
uno
o
più
Ministeri
.
In
tal
caso
con
suo
decreto
egli
può
delegare
al
Sottosegretario
di
Stato
parte
delle
attribuzioni
del
Ministro
.
Art
.
5
Il
Capo
del
Governo
fa
parte
del
Consiglio
per
la
tutela
o
la
cura
delle
persone
della
famiglia
Reale
ed
esercita
le
funzioni
di
notaio
della
Corona
.
Egli
è
altresì
,
di
diritto
,
segretario
dell
'
Ordine
Supremo
della
SS
.
Annunziata
.
Art
.
6
Nessun
oggetto
può
essere
messo
all
'
ordine
del
giorno
di
una
delle
due
Camere
,
senza
l
'
adesione
del
Capo
del
Governo
.
Il
Capo
del
Governo
ha
facoltà
di
richiedere
che
una
proposta
di
legge
,
rigettata
da
una
delle
due
Camere
,
sia
rimessa
in
votazione
quando
siano
passati
almeno
tre
mesi
dalla
prima
votazione
.
In
questo
caso
si
procede
,
senza
discussione
,
alla
votazione
della
proposta
di
legge
a
scrutinio
segreto
.
Qualora
,
insieme
alla
richiesta
di
rinnovazione
della
votazione
,
siano
stati
dal
Governo
presentati
emendamenti
,
l
'
esame
e
la
discussione
della
proposta
sono
limitati
agli
emendamenti
,
e
quindi
si
procede
alla
votazione
della
proposta
di
legge
a
scrutinio
segreto
.
Il
Capo
del
Governo
ha
altresì
facoltà
di
richiedere
che
una
proposta
di
legge
,
rigettata
da
una
delle
due
Camere
sia
egualmente
trasmessa
all
'
altra
e
da
questa
esaminata
e
messa
a
voti
.
Quando
una
proposta
di
legge
già
approvata
da
una
delle
due
Camere
,
sia
approvata
dall
'
altra
con
emendamenti
,
il
nuovo
esame
e
la
nuova
discussione
,
davanti
alla
Camera
,
alla
quale
la
proposta
è
rinviata
,
sono
limitati
agli
emendamenti
,
dopo
di
che
si
procede
senz
'
altro
alla
votazione
a
scrutinio
segreto
della
proposta
di
legge
.
Art
.
7
Il
Capo
del
Governo
,
finché
è
in
carica
,
precede
nelle
pubbliche
funzioni
e
nelle
cerimonie
ufficiali
,
i
cavalieri
dell
'
Ordine
Supremo
della
SS
.
Annunziata
.
Egli
gode
sul
bilancio
dello
Stato
,
di
un
annuo
assegno
per
spese
di
rappresentanza
,
da
determinarsi
per
decreto
Reale
.
Art
.
8
Il
Capo
del
Governo
designa
,
di
volta
in
volta
,
il
Ministro
che
lo
sostituisce
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
.
Art
.
9
Chiunque
commette
un
fatto
diretto
contro
la
vita
,
l
'
integrità
o
la
libertà
del
Capo
del
Governo
è
punito
con
la
reclusione
non
inferiore
a
quindici
anni
,
e
,
se
consegue
l
'
intento
,
con
l
'
ergastolo
.
Chiunque
con
parole
od
atti
offende
il
Capo
del
Governo
è
punito
con
la
reclusione
o
con
la
detenzione
da
sei
a
trenta
mesi
e
con
la
multa
da
L
.
500
a
L
.
3000
.
Art
.
10
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
24
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Ogni
giornale
o
altra
pubblicazione
periodica
deve
avere
un
direttore
responsabile
.
Qualora
il
direttore
sia
senatore
o
deputato
,
il
responsabile
dovrà
essere
uno
dei
principali
redattori
ordinari
del
giornale
o
della
pubblicazione
periodica
.
Il
direttore
o
il
redattore
responsabile
deve
essere
iscritto
nell
'
albo
professionale
dei
giornalisti
.
Il
direttore
o
redattore
responsabile
deve
ottenere
il
riconoscimento
del
procuratore
generale
presso
la
Corte
di
appello
,
nella
cui
giurisdizione
è
stampato
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
.
Il
procuratore
generale
può
negare
o
revocare
il
riconoscimento
a
coloro
che
siano
stati
condannati
due
volte
per
delitti
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Il
provvcdimiento
del
procuratore
generale
che
nega
o
revoca
il
riconoscimento
è
motivato
;
e
contro
di
esso
si
può
ricorrere
al
Ministro
per
la
giustizia
.
Contro
il
provvedimento
del
Ministro
è
ammesso
il
ricorso
al
Consiglio
di
Stato
per
motivi
di
legittimità
.
Art
.
2
La
pubblicazione
del
giornale
o
del
periodico
non
può
aver
luogo
fino
a
quando
non
sia
intervenuto
il
provvedimento
del
proocuratore
generale
che
ne
riconosce
il
responsabile
.
Il
giornale
o
il
periodico
che
venga
pubblicato
prima
che
sia
riconosciuto
il
responsabile
deve
essere
sequestrato
.
Art
.
3
Contemporaneamente
alla
domanda
per
il
riconoscimento
del
responsabile
lo
stampatare
del
giornale
o
del
periodico
e
l
'
editore
debbono
presentare
al
procuratore
generale
una
dichiarazione
contenente
le
generalità
di
tutti
i
proprietari
del
giornale
o
del
periodico
,
il
loro
domicilio
e
la
loro
residenza
.
Se
la
proprietà
del
giornale
sia
di
una
società
regolarmente
costituita
deve
essere
allegata
copia
dell
'
atto
di
costituzione
e
debbono
essere
indicate
le
persone
che
compongono
il
Consiglio
di
amministrazione
della
società
o
che
ne
hanno
la
rappresentanza
.
Se
si
tratti
di
una
società
di
fatto
la
dichiarazione
deve
contenere
la
indicazione
,
nei
modi
di
cui
alla
prima
parte
del
presente
articolo
,
di
tutti
i
componenti
la
società
.
La
dichiarazione
prescritta
dal
presente
articolo
deve
essere
rinnovata
ogni
anno
,
nei
primi
15
giorni
del
mese
di
gennaio
ed
,
in
ogni
caso
di
variazione
,
entro
15
giorni
da
quello
in
cui
siasi
verificato
il
fatto
che
dà
luogo
alla
variazione
,
nei
modi
e
con
le
forme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
.
Art
.
4
I
proprietari
del
giornale
sono
civilmente
responsabili
in
solido
fra
loro
e
con
l
'
editore
per
il
pagamento
delle
somme
dovute
per
riparazione
o
risarcimento
di
danni
o
per
le
spese
del
procedimento
in
dipendenza
di
condanne
pronunziate
per
i
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Art
.
5
Le
macchine
,
i
caratteri
e
gli
altri
oggetti
della
tipografia
in
cui
viene
stampato
il
giornale
o
il
periodico
costituiscono
garanzia
secondo
le
norme
del
titolo
3°
,
cap
.
2°
,
libro
IV
del
Codice
di
procedura
penale
per
il
pagamento
delle
somme
dovute
per
riparazione
o
risaricimento
di
danni
e
per
le
spese
processuali
in
dipendenza
di
condanne
pronunziate
per
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
,
salvo
gli
eventuali
privilegi
derivanti
dal
contratto
di
lavoro
fra
editori
e
giornalisti
.
In
luogo
della
garanzia
suddetta
i
proprietari
del
giornale
o
del
periodico
possono
depositare
una
cauzione
che
sarà
determinata
caso
per
caso
ed
al
principio
di
ogni
anno
dal
presidente
del
Tribunale
nella
cui
giurisdizione
il
giornale
o
il
periodico
viene
pubblicato
,
considerata
la
natura
,
l
'
importanza
e
la
diffusione
della
pubblicazione
.
Art
.
6
Salve
le
norme
da
emanarsi
con
regolamento
per
quanto
concerne
la
esecuzione
delle
disposizioni
dell
'
art
.
3
ove
,
per
i
giornali
o
gli
scritti
periodici
attualmente
esistenti
,
occorra
modificare
le
condizioni
della
gerenza
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
art
.
1
,
dovrà
esservi
provveduto
non
oltre
15
giorni
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
7
E
'
istituito
un
Ordine
dei
giornalisti
che
avrà
le
sue
sedi
nelle
città
ove
esiste
Corte
d
'
appello
.
L
'
ordine
costituirà
i
suoi
albi
professionali
che
saranno
depositati
presso
le
cancellerie
delle
Corti
d
'
appello
.
L
'
esercizio
della
professione
giornalistica
è
consentito
solo
a
coloro
che
siano
iscritti
negli
albi
stessi
.
Le
norme
per
tale
iscrizione
verranno
stabilite
con
speciale
regolamento
.
Art
.
8
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
alla
presente
legge
.
Con
regolamento
da
emanarsi
entro
due
mesi
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
saranno
date
le
norme
occorrenti
per
la
sua
esecuzione
.
È
data
inoltre
facoltà
al
Governo
del
Re
di
coordinare
e
pubbblicare
,
in
testo
unico
,
per
tutto
il
Regno
,
entro
sei
mesi
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
il
Regio
editto
26
marzo
1848
,
n
.
695
,
e
le
altre
leggi
vigenti
sulla
stampa
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
31
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
FEDERZONI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
di
concerto
col
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
pubblica
istruzione
e
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
È
costituita
la
Reale
Accademia
d
'
Italia
.
L
'
Accademia
ha
sede
in
Roma
.
Art
.
2
L
'
Accademia
d
'
Italia
ha
per
iscopo
di
promuovere
e
coordinare
il
movimento
intellettuale
italiano
nel
campo
delle
scienze
,
delle
lettere
e
delle
arti
,
di
conservarne
puro
il
carattere
nazionale
,
secondo
il
genio
e
le
tradizioni
della
stirpe
e
di
favorirne
l
'
espansione
e
l
'
influsso
oltre
i
confini
dello
Stato
.
Art
.
3
L
'
Accademia
d
'
talia
ha
personalità
giuridica
ed
autonomia
amministrativa
sotto
la
tutela
dello
Stato
esercitata
dal
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
.
Art
.
4
Il
patrimonio
dell
'
Accademia
è
costituito
dal
palazzo
ove
avrà
sede
in
Roma
,
che
le
viene
assegnato
dallo
Stato
in
libera
proprietà
,
dalle
donazioni
e
dai
lasciti
che
le
pervengano
e
dal
5
per
cento
delle
sue
rendite
,
che
deve
essere
accantonato
ogni
anno
per
costituire
un
fondo
patrimoniale
intangibile
.
Le
rendite
dell
'
Accademia
sono
costituite
:
a
)
da
un
assegno
annuo
fisso
,
a
carico
del
bilancio
dello
Stato
,
da
stabilirsi
con
ulteriore
provvedimento
;
b
)
dagli
interessi
e
proventi
del
suo
patrimonio
;
c
)
da
ogni
altro
eventuale
provento
.
L
'
Accademia
è
esente
da
ogni
imposta
e
tassa
per
i
beni
che
possiede
,
le
rendite
che
percepisce
e
gli
atti
che
compie
.
Gli
atti
dell
'
Accademia
che
sarebbero
colpiti
da
tassa
di
registro
sono
registrati
col
pagamento
della
tassa
fissa
di
L.1
.
Art
.
5
Lo
statuto
dell
'
Accademia
è
approvato
con
decreto
Reale
da
emanarsi
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
udito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
6
Gli
accademici
d
'
Italia
sono
in
numero
di
60
e
sono
nominati
per
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Le
designazioni
per
le
nomine
sono
fatte
dall
'
Accademia
stessa
con
la
presentazione
di
tre
nomi
per
ogni
posto
vacante
.
La
nomina
deve
avvenire
fra
le
persone
designate
.
La
nomina
è
vitalizia
.
L
'
Accademia
d
'
Italia
non
ha
membri
o
soci
corrispondenti
né
italiani
né
stranieri
.
Art
.
7
Gli
accademici
d
'
Italia
godono
degli
onori
,
titoli
,
prerogative
e
dignità
spettanti
ai
grandi
ufficiali
dello
Stato
.
Essi
godono
inoltre
,
sul
bilancio
dell
'
Accademia
,
di
un
assegno
annuo
fisso
di
L
.
36,000
,
oltre
ai
gettoni
di
presenza
ed
agli
assegni
ed
indennità
per
particolari
incarichi
che
siano
stabiliti
dall
'
Accademia
stessa
.
L
'
assegno
è
cumulabile
con
altri
assegni
,
stipendi
e
pensioni
.
Gli
accademici
d
'
Italia
indossano
,
nelle
pubbliche
funzioni
e
cerimonie
,
l
'
uniforme
che
sarà
stabilita
con
Regio
decreto
.
Art
.
8
I
primi
trenta
accademici
sono
nominati
per
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Gli
altri
trenta
saranno
nominati
con
le
norme
dell
'
art
.
6
nel
periodo
di
tre
anni
,
e
in
numero
di
non
più
di
dieci
all
'
anno
.
Art
.
9
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
relative
alla
Reale
accademia
dei
Lincei
e
alle
altre
Accademie
o
Istituti
esistenti
nel
Regno
.
Art
.
10
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
stabilire
per
decreto
Reale
le
norme
per
l
'
esecuzione
del
presente
decreto
e
per
il
suo
coordinamento
con
altre
disposizioni
di
carattere
legislativo
.
Art
.
11
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
7
gennaio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDELE
-
-
VOLPI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
con
riserva
,
addì
23
gennaio
1926
.
Atti
del
Governo
,
registro
244
,
foglio
248
.
-
-
FAINI
.
StampaPeriodica ,
L
'
on
.
Starace
,
nelle
disposizioni
trasmesse
recentemente
ai
segretari
federali
,
ha
riaffermato
con
le
seguenti
istruzioni
la
volontà
dell
'
uso
del
saluto
romano
per
tutti
i
fascisti
:
Il
saluto
romano
è
ormai
di
uso
comune
,
perché
tutto
il
popolo
italiano
l
'
ha
adottato
.
La
stretta
di
mano
,
specie
nelle
cerimonie
ufficiali
,
deve
essere
assoluta
-
mente
abolita
.
Sia
abolita
anche
nelle
presentazioni
che
vengono
fatte
all
'
atto
dell
'
arrivo
di
un
gerarca
,
nonché
al
termine
dei
discorsi
,
compresi
quelli
pronunciati
alla
Camera
.
A
parte
ogni
altra
considerazione
di
carattere
fascista
è
antiestetica
,
serve
a
far
perdere
del
tempo
,
oppure
è
causa
di
disagio
per
le
inevitabili
esclusioni
che
ne
derivano
.
StampaPeriodica ,
La
Rivoluzione
Fascista
ha
trovato
le
sue
migliori
legioni
fra
i
rurali
,
ha
detto
recentemente
il
Duce
.
I
rurali
,
infatti
,
se
per
natura
sono
alieni
dall
'
entusiasmo
e
dal
partecipare
a
rinnovamenti
improvvisi
o
a
rivolgimenti
politici
,
tuttavia
,
quando
riscontrino
in
un
movimento
quella
bontà
e
serietà
che
sono
proprie
del
loro
carattere
e
s
'
accorgano
che
un
Capo
merita
la
loro
fiducia
,
allora
,
come
in
guerra
,
si
trasformano
in
militi
silenziosi
e
fedeli
disposti
sempre
a
dare
e
incapaci
di
chiedere
.
Il
socialismo
ha
dovuto
fare
i
conti
con
la
gente
di
campagna
alla
quale
non
piacciono
le
chiacchiere
perché
sotto
le
belle
parole
indovina
subito
la
"fregatura."
Così
la
terra
ai
contadini
,
promessa
da
ogni
tribuno
dieci
volte
al
giorno
negli
anni
del
dopoguerra
,
invece
di
commuovere
i
rurali
li
ha
insospettiti
trasformandoli
in
conservatori
anziché
in
sovversivi
.
Si
può
oggi
riconoscere
che
la
gente
di
campagna
,
con
la
sua
fedeltà
alla
terra
,
è
stata
l
'
ostacolo
maggiore
per
il
bolscevismo
no
-
strano
e
l
'
elemento
risolutivo
nella
lotta
impegnata
fra
le
forze
sane
del
paese
e
l
'
antinazione
.
Era
una
imponente
massa
di
milioni
di
persone
che
si
rifiutava
,
con
la
sua
muta
condanna
,
di
partecipare
a
qualsiasi
avventura
che
si
volesse
tentare
contro
la
Patria
.
In
Mussolini
i
rurali
hanno
riconosciuto
il
Capo
,
colui
che
fa
sul
serio
,
che
non
promette
niente
e
dà
quello
che
può
;
l
'
Uomo
che
ha
le
stesse
loro
virtù
di
probità
,
pazienza
,
coraggio
e
perciò
sono
entrati
compatti
nei
ranghi
delle
legioni
fasciste
.
Durare
per
essi
non
è
un
programma
ma
un
costume
di
vita
.
StampaPeriodica ,
...
Le
smisurate
dovizie
di
valore
sociale
,
portate
dalla
cultura
fascista
imposta
nel
-
le
scuole
come
centro
di
tutto
il
sapere
,
provano
che
i
fanciulli
vivono
in
una
consapevolezza
che
li
fa
degni
di
ravvivare
la
fiamma
rivoluzionaria
e
crea
in
loro
stessi
la
forza
costruttrice
dell
'
Italia
di
Mussolini
.
Composizioni
varie
,
corrispondenze
con
le
scuole
delle
colonie
,
celebrazioni
annua
-
li
,
resoconti
di
lettura
sul
Fascismo
,
la
vita
del
Duce
,
libri
d
'
oro
contenenti
le
sue
frasi
incisive
,
interessanti
raccolte
di
fotografie
e
stampe
dalle
origini
della
guerra
fino
alle
ultime
realizzazioni
del
Fascismo
,
i
quaderni
del
Balilla
e
della
Piccola
Italiana
,
tutto
testimonia
un
lavoro
assi
-
duo
che
sospinge
azzurre
ondate
di
un
pro
-
mettente
avvenire
.
Altra
novità
che
attiva
la
cultura
con
immenso
potere
,
in
quanto
rappresenta
l
'
intima
forza
della
politica
è
la
creazione
di
giornali
illustrati
,
redatti
dalle
allieve
di
una
sezione
femminile
.
Diano
conto
delle
lezioni
create
dal
Duce
,
o
cantino
l
'
ultima
epica
gesta
,
celebrino
l
'
ala
d
'
Italia
per
i
cieli
del
mondo
o
realizzino
un
anno
di
attività
fascista
,
sono
sempre
l
'
affermazione
della
pensosa
personalità
della
Piccola
Italiana
vivente
nell
'
atmosfera
della
Rivoluzione
fascista
...
Le
idee
trattate
come
sostanze
di
vita
hanno
dato
slancio
spirituale
ad
ogni
smisurata
concorrenza
di
iniziative
...
E
quel
che
più
vale
hanno
introdotto
una
didattica
concretamente
fascista
per
assicurare
alla
scuola
palermitana
la
sua
funzione
normale
e
formare
una
coscienza
forte
che
sia
lo
spirito
stesso
del
Fascismo
;
è
fascistizzata
rapidamente
,
completamente
la
scuola
,
tutta
la
scuola
e
non
soltanto
attraverso
la
cultura
essenzialmente
politica
,
ma
anche
vivendo
e
respirando
negli
avvenimenti
nazionali
,
nelle
celebrazioni
patrie
poiché
tutta
la
vita
è
fascismo
...
StampaPeriodica ,
In
una
via
di
Napoli
un
bimbo
sta
per
essere
investito
dal
tranvai
che
sopraggiunge
veloce
.
Con
prontissima
decisione
un
ragazzo
di
appena
dieci
anni
si
slancia
in
mezzo
al
binario
,
afferra
il
bimbo
e
lo
trascina
sul
marciapiedi
salvandolo
dal
grave
pericolo
che
incombe
su
di
lui
.
Il
coraggioso
ragazzo
è
una
piccola
Camicia
Nera
,
il
Balilla
Alfredo
Picaro
.
La
Piccola
Italiana
non
è
la
bimba
timida
e
impacciata
che
non
sa
distaccarsi
dalle
gonne
materne
.
Essa
è
degna
compagna
ed
emula
del
Balilla
d
'
Italia
,
e
come
lui
sa
dimostrare
,
nel
momento
del
bisogno
,
prontezza
di
decisione
,
generosità
di
cuore
,
sangue
freddo
,
sprezzo
del
pericolo
.
Ricordiamo
la
Piccola
Andreina
Massa
da
Recoaro
(
Vicenza
)
.
In
un
giorno
dello
scorso
marzo
era
in
riva
al
torrente
Agno
con
una
sorellina
,
quando
questa
precipitò
nell
'
acqua
profonda
e
impetuosa
.
Senza
esitazione
la
brava
Piccola
Italiana
si
gettò
anch
'
essa
nell
'
acqua
e
lottando
con
la
corrente
molto
rapida
riuscì
a
gran
fatica
a
raggiungere
la
piccina
,
afferrarla
e
trarla
a
salvamento
,
quando
già
il
torrente
l
'
aveva
trascinata
per
una
cinquantina
di
metri
.
A
Castiglione
di
Sicilia
il
24
luglio
XI
uno
stabile
ardeva
in
preda
alle
fiamme
.
D
'
ogni
parte
accorrevano
i
paesani
per
do
-
mare
con
ogni
mezzo
l
'
incendio
e
per
sal
-
vare
quanto
poteva
essere
salvato
.
Fra
i
primi
ad
accorrere
furono
due
Avanguardisti
,
Vincenzo
Di
Carlo
e
Giuseppe
Girardi
,
i
quali
si
prodigarono
animosamente
per
aiutare
nello
spegnimento
,
incuorando
gli
altri
con
l
'
esempio
finché
il
fuoco
non
fu
completamente
estinto
StampaQuotidiana ,
Sul
primo
numero
dell
'
«
Osservatore
Cattolico
»
i
buoni
lettori
ameranno
di
leggere
una
parola
di
istruzione
e
conforto
nelle
circostanze
presenti
.
Noi
l
'
abbiam
scritta
in
capo
all
'
articolo
,
noi
la
ripetiamo
altamente
:
Coraggio
,
o
cattolici
.
Nel
tramestio
di
tante
opinioni
e
aspirazioni
contrarie
,
nella
lotta
così
fieramente
impegnata
oggidì
fra
la
verità
e
l
'
errore
,
nello
stato
di
incertezza
e
pericolo
in
cui
versa
presentemente
quasi
tutta
l
'
Europa
,
avviene
purtroppo
che
molti
eziandio
dei
migliori
cattolici
cadano
sfiduciati
e
si
condannino
a
quella
inazione
,
che
tanto
vantaggio
arreca
ai
loro
avversari
e
tanto
danno
alla
causa
cattolica
.
Non
saremo
noi
quelli
che
veggano
in
color
di
rosa
la
situazione
presente
.
L
'
immoralità
diffusa
per
mezzo
di
tristi
libelli
,
di
licenziosi
giornali
,
di
ciniche
caricature
,
di
osceni
teatri
,
l
'
eresia
operosa
ed
audace
là
dove
in
altri
tempi
non
avrebbe
osato
mostrarsi
,
la
ribellione
alla
Chiesa
,
l
'
intrusione
illegittima
del
potere
laicale
nelle
appartenenze
di
essa
,
la
guerra
alla
sua
autorità
,
alle
sue
istituzioni
,
ai
suoi
possessi
;
l
'
odio
fanatico
contro
tutto
ciò
che
è
soprannaturale
e
rivelato
;
la
dimenticanza
e
lo
sprezzo
dei
primi
principi
dell
'
onestà
naturale
,
sono
,
non
lo
dissimuliamo
,
una
congerie
di
spaventosissimi
mali
.
Ma
noi
non
vorremmo
che
i
buoni
se
ne
addolorassero
a
segno
di
perdere
la
fiducia
di
un
più
lieto
avvenire
,
di
chiudersi
nella
prigione
di
un
cuore
timido
e
angustiato
,
di
consumare
il
tempo
in
rimpianti
inutili
,
obbliando
i
motivi
che
pure
hanno
di
confortarsi
e
sperare
.
La
Chiesa
non
può
perire
;
la
navicella
di
Pietro
galleggerà
sempre
sulle
onde
infurianti
,
perocché
Dio
lo
ha
promesso
e
Dio
non
muta
.
Sieno
pure
le
nazioni
un
gran
corpo
piagato
dalla
pianta
del
piede
sino
alla
sommità
del
capo
;
non
è
egli
scritto
che
Dio
ha
fatto
sanabili
le
nazioni
?
Se
,
girando
intorno
lo
sguardo
,
vediamo
ancora
l
'
antica
fede
durare
più
ferma
ed
operosa
nelle
lotte
terribili
,
se
vediamo
il
ridestarsi
del
laicato
cattolico
e
il
suo
affratellarsi
nel
bene
col
sacerdozio
;
se
vediamo
l
'
episcopato
mirabilmente
concorde
e
unito
col
Sommo
Pastore
,
quale
non
fu
giammai
in
tutti
i
secoli
andati
,
possiamo
noi
disperare
di
tempi
migliori
?
L
'
eccesso
medesimo
della
infelicità
che
aggrava
e
costringe
alle
lagrime
la
cattolica
Chiesa
non
è
egli
ordinato
da
Dio
a
farci
sentire
più
vivamente
il
nostro
nulla
e
le
nostre
miserie
,
a
provare
la
nostra
fede
,
a
persuaderci
con
un
trionfo
a
suo
tempo
che
la
Chiesa
è
più
forte
dei
suoi
nemici
,
che
Dio
si
ride
dei
fremiti
e
delle
macchinazioni
degli
uomini
,
che
niente
è
impossibile
a
Chi
disse
ai
flutti
del
mare
:
Fin
qui
e
non
più
oltre
.
Che
se
l
'
errore
si
scatena
ora
più
ardito
,
se
moltiplica
le
sue
violenze
,
se
getta
perfino
il
manto
dell
'
ipocrisia
,
e
nuovi
nemici
di
Cristo
tentano
nuovi
assalti
e
prorompono
in
nuove
bestemmie
,
si
è
perché
ha
il
presentimento
che
poco
gli
rimane
di
tempo
,
che
è
giunta
l
'
ora
decisiva
,
che
è
al
punto
di
essere
schiacciato
o
di
schiacciare
.
Essere
schiacciato
?
Lo
sia
per
il
meglio
di
coloro
stessi
che
insensati
o
colpevoli
cammineranno
nelle
sue
vie
.
Perocché
a
parte
la
politica
,
che
non
è
il
nostro
precipuo
assunto
,
noi
invochiamo
la
pace
nella
pratica
della
giustizia
,
il
bene
del
prossimo
,
la
prosperità
della
patria
,
il
trionfo
della
Chiesa
di
Gesù
Cristo
.
Schiacciare
?
No
,
non
mai
.
Chi
conosce
le
promesse
di
una
Bontà
e
Potenza
infinita
,
chi
confida
nella
Misericordia
e
nella
Giustizia
,
chi
crede
alle
comunicazioni
del
cielo
colla
terra
,
non
può
neppure
un
istante
accogliere
il
dubbio
che
il
mondo
rigenerato
dell
'
Uomo
-
Dio
possa
ritornare
preda
dell
'
antico
serpente
.
Ma
la
nostra
poca
fede
e
la
nostra
pusillanimità
,
ponno
demeritarci
la
protezione
del
cielo
e
ritardare
il
trionfo
della
religione
.
Coraggio
dunque
,
o
cattolici
,
coraggio
nel
nome
del
Signore
,
colle
armi
della
giustizia
a
destra
ed
a
sinistra
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Sono
emanate
con
Reale
decreto
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
e
udito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
le
norme
giuridiche
necessarie
per
disciplinare
:
1°
l
'
esecuzione
delle
leggi
;
2°
l
'
uso
delle
facoltà
spettanti
al
potere
esecutivo
;
3°
l
'
organizzazione
ed
il
funzionamento
delle
Amministrazioni
dello
Stato
,
l
'
ordinamento
del
personale
ad
esse
addetto
,
l
'
ordinamento
degli
Enti
ed
istituti
pubblici
,
eccettuati
i
Comuni
,
le
Provincie
,
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
le
università
e
gli
istituti
di
istruzione
superiore
che
hanno
personalità
giuridica
,
quand
'
anche
si
tratti
di
materie
sino
ad
oggi
regolate
per
legge
.
Resta
ferma
la
necessità
dell
'
approvazione
,
con
la
legge
del
bilancio
,
delle
spese
relative
e
debbono
,
in
ogni
caso
,
essere
stabilite
per
legge
le
norme
concernenti
l
'
ordinamento
giudiziario
,
la
competenza
dei
giudici
,
l
'
ordinamento
del
Consiglio
di
Stato
e
della
Corte
dei
conti
,
nonché
le
guarentigie
dei
magistrati
e
degli
altri
funzionari
inamovibili
.
Art
.
2
L
'
approvazione
dei
contratti
stipulati
dallo
Stato
,
nei
casi
per
i
quali
era
richiesta
una
legge
,
è
data
con
decreto
Reale
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
,
udito
il
parere
dei
Consigli
tecnici
istituiti
presso
i
vari
Ministeri
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Art
.
3
Con
decreto
Reale
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
,
possono
emanarsi
norme
aventi
forza
di
legge
:
1°
quando
il
Governo
sia
a
ciò
delegato
da
una
legge
ed
entro
i
limiti
della
delegazione
;
2°
nei
casi
straordinari
,
nei
quali
ragioni
di
urgente
ed
assoluta
necessità
lo
richiedano
.
Il
giudizio
sulla
necessità
e
sull
'
urgenza
non
è
soggetto
ad
altro
controllo
che
a
quello
politico
del
Parlamento
.
Nei
cui
indicati
nel
numero
2°
del
precedente
comma
il
decreto
Reale
deve
essere
munito
della
clausola
della
presentazione
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
,
ed
essere
,
a
pena
di
decadenza
,
presentato
,
agli
effetti
della
conversione
stessa
,
ad
una
delle
due
Camere
,
non
oltre
la
terza
seduta
dopo
la
sua
pubblicazione
.
Della
presentazione
viene
data
immediata
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
.
Il
disegno
di
legge
per
la
conversione
del
decreto
in
legge
è
considerato
di
urgenza
.
In
caso
di
chiusura
della
sessione
,
all
'
apertura
della
nuova
sessione
,
il
disegno
di
legge
per
la
conversione
si
ritie
ne
ripresentato
dinanzi
alla
Camera
,
presso
cui
era
pendente
per
l
'
esame
.
Quando
una
delle
due
Camere
approvi
il
disegno
di
legge
,
il
suo
presidente
lo
trasmette
,
entro
cinque
giorni
,
alla
Presidenza
dell
'
altra
Camera
;
questa
trasmissione
vale
come
presentazione
del
disegno
stesso
.
Se
una
delle
due
Camere
rifiuti
la
conversione
in
legge
,
il
presidente
ne
dà
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
e
il
decreto
cessa
di
aver
vigore
dal
giorno
della
pubblicazione
della
notizia
.
Se
il
decreto
è
convertito
in
legge
con
emendamenti
,
l
'
efficacia
degli
emendamenti
decorre
dalla
pubblicazione
della
legge
.
Se
entro
due
anni
dalla
sua
pubblicazione
il
decreto
non
sia
stato
convertito
in
legge
,
esso
cessa
di
aver
vigore
dal
giorno
della
scadenza
di
questo
termine
.
Art
.
4
Per
i
decreti
legge
,
emanati
anteriormente
alla
pubblicazione
della
presente
legge
,
i
termini
stabiliti
dall
'
articolo
precedente
decorrono
dalla
pubblicazione
della
legge
stessa
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
31
gennaio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
StampaQuotidiana ,
Un
morto
.
-
È
morto
il
Direttore
del
«
Fischietto
»
,
giornale
umoristico
,
che
tante
volte
mise
sconciamente
in
caricatura
il
Santo
Padre
e
cantò
i
funerali
al
potere
temporale
.
Eppure
l
'
augusto
Deriso
vive
,
il
suo
trono
è
ancor
in
piedi
,
e
lo
sconcio
derisore
,
giovane
e
ben
portante
della
vita
non
è
più
.
Giudizi
di
Dio
!
Dio
ascolta
e
condanna
.
-
Leggiamo
nel
«
Veridico
»
:
Un
certo
Carlo
M
...
di
un
paese
nei
dintorni
della
nostra
città
,
vantavasi
oltre
ogni
confine
della
sua
empietà
,
e
quel
che
è
peggio
,
scandalezzava
enormemente
tutto
il
paese
colle
sue
enormi
ed
orrende
bestemmie
.
In
un
modo
poi
singolare
aveva
in
orrore
i
preti
,
i
quali
erano
colle
loro
azioni
ed
avvisi
altrettanti
censori
alle
sue
iniquità
.
Un
bel
giorno
,
fattosegli
dappresso
una
signora
di
quel
paese
,
garbatamente
gli
dicea
:
«
Ah
!
sig
.
Carlo
,
abbiate
se
non
altro
timore
che
Dio
vi
privi
de
'
preti
allorquando
ne
avrete
bisogno
»
.
Ma
il
bestemmiatore
non
le
rispose
che
con
un
riso
beffardo
.
Or
bene
,
pochi
dì
appresso
questo
sciagurato
volendo
sedare
una
rissa
surta
sulla
via
,
al
vedersi
respinto
inurbanamente
tra
la
folla
,
ed
anco
da
'
contendenti
,
a
voce
alta
si
fe
'
a
dire
:
«
Saprò
ben
io
farmi
rispettar
da
voi
,
io
che
so
farmi
rispettare
anco
da
Cristo
!
»
Sventurato
!
Cadde
a
quel
punto
morto
in
terra
,
non
potendo
nemmen
pentirsi
di
quell
'
orrenda
bestemmia
.
Dio
veglia
e
giudica
.
-
Leggiamo
nella
«
Vera
Buona
Novella
»
:
Al
21
novembre
dell
'
anno
decorso
scrivevasi
da
Laterza
alla
«
Vera
Buona
Novella
»
di
Firenze
,
che
in
Manduria
,
in
terra
di
Otranto
,
avvenne
il
seguente
caso
di
morte
tragica
.
Quando
gridavasi
:
viva
il
Papa
non
re
:
o
Roma
o
morte
;
un
giovinastro
appartenente
ai
gridatori
stava
ai
bagni
di
mare
.
Or
mentre
le
acque
un
dì
erano
placidissime
,
costui
lieto
e
tranquillo
trovavasi
a
poca
distanza
dal
lido
,
e
gente
moltissima
che
bagnavasi
ed
erasi
bagnata
,
stava
osservandolo
nell
'
atto
ch
'
egli
saltava
,
ballava
,
cantava
e
gridava
:
O
Roma
o
morte
.
Frattanto
egli
rimaneva
sommerso
,
e
mentre
avvincolavasi
e
dibattevasi
contro
la
morte
,
gli
astanti
ridevano
e
facevano
baldoria
,
credendo
che
egli
scherzasse
,
e
nessuno
si
mosse
a
liberarlo
da
una
morte
,
della
quale
dopo
pochi
momenti
era
egli
vittima
.
Dio
è
giudice
onnipotente
.
-
Leggiamo
nel
«
Veridico
»
:
Un
giovane
diceva
e
replicava
in
casa
sua
alla
presenza
di
una
buona
sua
sorella
nubile
,
dalla
quale
era
ripreso
:
Io
farò
vomitar
sangue
al
Papa
quando
sarò
a
Roma
;
ed
appena
aveva
pronunziato
queste
parole
,
gli
sopravvenne
un
trabocco
di
sangue
,
e
dopo
giorni
era
egli
cadavere
.
Ad
un
altro
,
che
proferiva
con
simili
parole
ed
imprecava
rabbiosamente
al
Papa
,
avvenne
una
desolante
morte
repentina
.
Mane
,
Techel
,
Phares
.
-
Leggiamo
nel
«
Serto
di
Maria
»
:
Essendo
di
passaggio
nella
fine
di
novembre
ultimo
i
così
detti
zampognari
che
per
procacciarsi
un
tozzo
di
pane
vagogiravano
per
Salerno
,
suonando
la
zampogna
,
giunti
vicino
ad
un
caffè
,
ove
erano
radunati
diversi
officiali
,
un
ciabattino
,
forse
per
farsi
merito
,
chiamò
i
zampognari
ed
ordinò
ad
essi
,
che
avessero
fatto
la
novena
ai
quadri
che
ivi
stavano
di
Garibaldi
e
di
altri
italianissimi
.
Ma
i
poveri
zampognari
si
fecero
indietro
,
e
andaron
via
pei
fatti
loro
,
poiché
essi
sarebbero
piuttosto
morti
di
fame
.
Il
calzolaio
al
mattino
seguente
con
ispavento
e
sorpresa
di
tutto
il
vicinato
,
si
trovò
morto
.