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StampaQuotidiana ,
1 . - Nuova fase . Crisi di natura politica . Il prolungarsi della guerra sul territorio nazionale , ritardando oltre ogni previsione la ricongiunzione dell ' Italia centro - meridionale all ' Italia del Nord , ha portato la lotta di liberazione a un punto critico . La crisi di governo a Roma si accompagna a una crisi che non è soltanto di carattere funzionale , ma anche politica , del CLN nell ' Alta Italia . Come sarebbe vano diminuire nella sua gravità la secessione dei due partiti che , continuando a far parte del CLN , hanno rifiutato di dividere ulteriormente la responsabilità del potere , così sarebbe mancare di sincerità verso noi stessi il non riconoscere la portata profonda del disagio che da tempo si risente in seno al CLNAI , e che è venuto , portando ad un progressivo allentamento dell ' unità in questo organismo , e al declino della sua autorità e del suo prestigio . Non vale a spiegare una tale involuzione la difficoltà materiale in cui il CLN si trova ad esercitare i poteri di governo segreto nell ' Italia invasa , perché di fatto le sue funzioni non sono state mai funzioni di governo , né vale a spiegarla il cattivo funzionamento dei collegamenti o le deficienze di metodo e di organizzazione , poiché un organismo vitale supera facilmente per virtù propria queste manchevolezze . Né basta proporre il perfezionamento dei servizi , là dove si riscontra propriamente un caso di abulia . Quando si indica come ragione delle debolezze del CLN la mancanza di una base di massa , suggerendo un rimedio , come rimedio , un allargamento strutturale del CLN stesso , destinato ad assicurargli l ' appoggio di più larghi strati della popolazione , si rileva , a vero dire , un effetto piuttosto che la causa del fenomeno . Se le debolezze del CLN si appalesa precisamente nella incapacità di organizzare e di attivare le forze di massa , questo si deve per noi a un fatto determinante che è essenziale mettere in luce . Si deve al fatto che il CLN non si è trovato più in grado di imprimere una direttiva politica propria alla lotta di liberazione , a cominciare dal momento in cui , con la costituzione del governo democratico , la concentrazione dei partiti si sdoppiava cessando di avere come espressione esclusiva il CLN ; e , quel che è decisivo , che esso ha mancato di farlo da quando la divisione dei partiti circa le direttive di governo , è andata sempre più pronunciandosi sino a sboccare nella crisi . Mancando di un indirizzo proprio di azione , il CLN doveva da questo momento andare fatalmente incontro alla sua consunzione . Le cause della crisi sono dunque di natura politica , e non organizzativa , e non è con una riforma che tenda ad operare dall ' esterno un rafforzamento nella compagine del CLN che essa si può superare . L ' unità che è da confermare . Sorto per coordinare unitariamente la resistenza al nazifascismo , il CLN riuscì di fatto , bene o male , ad assolvere a questo compito nella prima fase della lotta . Si poteva ritenere allora che , con la cacciata dei tedeschi , esso si sarebbe trasformato in governo , garantendo alle masse i frutti dei sacrifici sostenuti . Il contributo politico dell ' azione del CLN , senza che avesse bisogno di essere altrimenti formulato , era precisamente in questo impegno , espresso del resto in tante dichiarazioni pubbliche , di assicurare al popolo la libera espressione della sua volontà perché in essa avesse il suo esito la lotta antifascista e fondamento la rinascita democratica . Sussiste ancora questo impegno ? Se sì , la conferma deve essere data in forme esplicite . Ed è a questo punto quanto mai necessario che si faccia , perché il CLN non può ignorare l ' evoluzione della politica nell ' Italia liberata dai nazi , e l ' opposizione che gli è mossa dalla reazione monarchica . La crisi politica è sintomo ed espressione di una crisi nazionale . Essa rivela di quali imponenti forze disponga la reazione per stroncare l ' anelito del popolo alla libertà , quali possibilità le si offrano nel sostegno prestato dalle sfere governative inglesi alla monarchia che , perduto ogni prestigio e legittimità , coalizza attorno a sé , agendo nelle forme più irresponsabili . Tutti gli interessi che han ragione di contrastare alla libertà e di opporsi alla volontà popolare . Dopo che le manovre monarchico - reazionarie hanno dato così clamoroso scacco al Comitato di Liberazione nella soluzione della crisi romana , che parola ha da dire il CLNAI dove la lotta impegna ancora duramente le forze dell ' antifascismo ? Di fronte alla volontà sabotatrice di una cricca che ha impedito l ' epurazione e cerca presidio nei residuati più reazionari del fascismo , i quali non si vogliono eliminare , ma anzi di nuovo occultamente vengono alimentati , che parola ha da dire il CLN nel nord d ' Italia , dove oggi deve affrontare la ripresa del fascismo repubblicano ? Bisogna uscire dal silenzio e dalle incertezze . Tali interrogativi vanno risolti se si vuole evitare la paralisi del CLN in un momento così difficile e delicato della vita nazionale . Dove nuovo vigore è da infondere nella lotta che si fa sempre più ardua , e l ' unità deve essere rinsaldata tra le forze dell ' antifascismo , si deve confermare senza attenuazioni che si combatte per la libertà del popolo . Si deve dire che l ' Italia è una e una la rivendicazione assegnata alla lotta di tutta la nazione . Si deve dire che la lotta di liberazione si dirige allo stesso modo contro il nazifascismo e contro tutti i tentativi reazionari di opporsi alla volontà popolare . Il CLNAI deve pronunciarsi chiaramente contro la reazione monarchica , perché il popolo non potrà mai ammettere che siano date soluzioni di tipo badogliano alla lotta di liberazione , che tante sofferenze costa e tanto sangue . La questione monarchica non è più quella di un istituto conservato sotto condizione fino alla convocazione della Costituente , dal momento che la monarchia oggi opera di nuovo ed intriga come fattore di reazione nella vita italiana . Mantenersi ancora agnostico . di fronte a tatti così manifesti , vorrebbe dire da parte del CLN sottrarsi alle responsabilità che porta , sarebbe confessare la propria impotenza . Necessità di fronteggiare la ripresa fascista . La gravità del problema che condiziona la rinascita democratica in Italia , che si misura a Roma dalla crisi di governo , si appalesa nel nord nel fenomeno della ripresa fascista . Se il fascismo repubblicano è avulso da questa parte del paese calcato dal tallone nazista , e privo di una forza viva , come lo è la monarchia nella parte d ' Italia presidiata dagli anglo - americani , esso , non meno di quella , riesce però a coalizzare attorno a sé tutte le inerzie e le resistenze passive che si oppongono alla conquista delle libertà popolari . Il fascismo repubblicano ha oggi buon gioco nello sfruttare la deliberata compressione delle forze antifasciste praticata dagli inglesi e la impotenza cui le mene monarchico - reazionarie riducono quel morticino di democrazia che la « liberazione » ha partorito a Roma . Il fascismo repubblicano è stato abbandonato come un relitto dagli interessi capitalistici che della dittatura furono patroni e tutori per venti anni . Presto esso si troverà sciolto dagli ultimi legami che ancora lo impacciano e liberato dal carico di ogni responsabilità . Solo l ' asservimento al nazismo che conserva ancora una compagine statale e tali vincoli con la plutocrazia , gli impediscono oggi il tentativo di riconquistare autorità e potere attraverso un sovvertimento sociale . Ma esso si prepara certamente a farlo , si prepara a nuovi camuffamenti per la grande avventura quando la forza militare tedesca sia stata spezzata e sia crollato lo stato nazista . Il fascismo potrà sfruttare gli impulsi più torbidi . del malcontento , della insofferenza e della ribellione che sono ingenerati da una catastrofe , la quale appare suggellata dalla viltà della monarchia e dal basso mercato che del paese si dispone a fare la coalizione monarchico - reazionaria . Il fascismo repubblicano , come mira oggi ad esasperare i sentimenti dell ' offesa dignità nazionale , per farsene un ' arma contro la monarchia , che ha sempre volta a volta tradito , così si dispone a concorrere con i partiti popolari , usando della più sfrenata demagogia , per ostacolare e sopraffare il governo di domani . Gli uomini del fascismo repubblicano puntano su questa carta per tirare la rivincita , o quanto meno per barattare la loro salvezza . Non c ' è da illudersi che essi non possono aver seguito in coscienze incortivite da un regime ventennale di corruzione e di violenza . Il nostro partito addita in tutto questo un agguato pericoloso alla libertà di domani , e chiama il CLN a parare per tempo alla minaccia . Il CLN potrà sostenere la prova nella nuova fase di lotta , che ha indizi indubbiamente difficili , e fronteggiare validamente la ripresa fascista , legando a sé indissolubilmente le masse popolari se saprà provare la sua intransigente opposizione alla monarchia che si fa centro della reazione capitalistica , e l ' assoluta sua indipendenza da ogni interesse e influenza straniere . Direttive popolari nella lotta di liberazione . Il Partito Socialista è pronto a impegnare su questa base politica tutte le sue forze per animare di nuovo slancio e potenziare l ' azione del CLN . Esso però non vede quale soluzione possa avere , fuori di questa via , la crisi che lo travaglia , e intende fissare chiaramente le responsabilità che i partiti si assumono di fronte alla indilazionabile questione che oggi si pone , di definire fuor di ogni equivoco le direttive popolari della lotta di liberazione . 2 . - Riforma organica del CLN . Il Partito Socialista , avendo indicato le risoluzioni di carattere politico che sono da prendere per valorizzare il CLN come forza generatrice della nuova democrazia , sottopone ai partiti le linee generali di un piano di riorganizzazione inteso ad assicurarne la maggiore efficienza . Il Partito si è ispirato alla preoccupazione di poter conseguire su di esso l ' accordo delle varie parti più facilmente di quel che non appaia possibile in base ad altri progetti già presentati . Criteri informatori . Una riforma funzionale che sia volta ad attribuire capacità effettive di intervento e di direzione al CLNAI e ai CLN regionali , deve corrispondere la duplice necessità di dare continuità organica ai lavori e di coordinare in forma efficace con l ' azione dei partiti quella importantissima che sono chiamate a svolgere le organizzazioni di massa . L ' esperienza prova che i Comitati come sono attualmente costituiti , raramente hanno possibilità di deliberare con prontezza e cognizione di causa sulle questioni che interessano lo svolgimento pratico della lotta , né si trovano sempre in grado di assicurare seguito alle deliberazioni per la mancanza di un contatto permanente con gli organi di base . Dovendo servirsi come tramite dell ' organizzazione di partito , viene a mancare al CLN ciò che è essenziale per farne qualcosa di più di un organo interpartito , l ' unità cioè la responsabilità diretta della sua azione . Per quanto sia essenziale , come è già stato rilevato , assicurare maggior efficienza ai servizi di segreteria , con questo non si verrebbe a migliorare di molto lo stato presente delle cose . Istituzioni di commissioni permanenti di lavoro . Entro i limiti e con la rigorosa osservanza delle norme cospirative pare necessario dare una più larga e più solida struttura al Comitato Centrale e a quelli regionali . Si propone così la costituzione di un certo numero di commissioni permanenti in seno al CLNAI e al CLN regionali , che siano incaricati di preparare i lavori del Comitato deliberativo o di realizzare il contatto permanente con le organizzazioni di base le quali non debbono considerarsi organi di esecuzioni soltanto , ma centri di iniziativa e di attività autonoma entro le direttive generali della lotta . Per le istituzioni di queste commissioni , i partiti componenti il CLN dovrebbero mettere a disposizione dello stesso complessivamente una decina almeno di elementi . Si enumerano a titolo indicativo : 1 ) commissione finanziaria ; 2 ) commissione militare per il collegamento con il C.M. ; 3 ) commissione di contatto con i CLN periferici ; 4 ) commissioni di contatto con le organizzazioni sindacali ; 5 ) commissione mista delle organizzazioni dei giovani e delle donne ; 6 ) commissione mista delle organizzazioni professionali e tecniche ; 7 ) commissione di assistenza ; 8 ) commissione di propaganda . Le commissioni anzidette provvederebbero ad informare dei propri lavori i delegati responsabili dei partiti , fornendo loro relazioni e informazioni a richiesta . Le sedute del comitato deliberativo osservando più rigorosamente le esigenze cospirative , dovrebbero essere ristrette ad un delegato per partito , escludendo tranne casi eccezionali l ' intervento di altri elementi . Il collegamento con la segreteria dovrebbe essere tenuto da un presidente di turno . Inquadramento delle organizzazioni di massa . Le commissioni miste sarebbero destinate a realizzare la saldatura delle organizzazioni di massa con i CLN . È questa una questione di importanza capitale e l ' esperienza dovrà suggerire la via da seguire . Appare tuttavia necessario a questo scopo che essi siano preliminarmente inquadrate con una chiara definizione delle funzioni e dei compiti che vengono loro riconosciuti , ed una delimitazione del loro campo d ' azione che oggi manca ancora ciò che causa deplorevoli confusioni . La immissione diretta di queste organizzazioni nei CLN regionali e provinciali , come è stato proposto , a parte la difficoltà di avere di esse una rappresentanza responsabile , non potrebbe che causare che disordine in seno ai CLN stessi ; i quali verrebbero a trovarsi composti in modo troppo eterogeno . E neppure si vede come , essendo questi organismi destinati a moltiplicarsi si possa far luogo a tutti o stabilire un criterio per escluderne alcuno . Il Comitato deliberativo deve essere l ' organo politico responsabile della direzione della lotta , e la sua composizione non può variare da quella attuale , almeno fino a che il CLN continuerà a raggruppare i diversi partiti che oggi lo costituiscono . D ' altro canto le organizzazioni di massa , di cui ogni giorno più si rivela l ' importanza come strumenti di influenza e di azione al di fuori dei partiti , debbono avere nell ' opera del CLN la parte che loro compete senza diminuzioni che ne menomano l ' autonomia . Si propone quindi che , in base ad una pratica delimitazione delle competenze , esse abbiano partecipazione diretta ai lavori del CLN attraverso la costituzione di commissioni miste formate aggregando i delegati delle organizzazioni stesse che potranno rappresentarvi gli interessi e le sensibilità particolari delle masse organizzate . Tali commissioni permetteranno nello stesso tempo al CLN di avere nozione continua dell ' attività svolta dagli organismi di massa , esercitando quel controllo sulle direttive politiche d ' azione e sui metodi organizzativi che il loro riconoscimento comporta . Ordinamento dei CLN locali , periferici e di categoria . La rete organizzativa diretta del CLNAI secondo l ' esperienza che si ha non può oggi praticamente estendersi di là dei CLN provinciali , per la cui costituzione e il cui funzionamento si incontrano già difficoltà non sempre sormontabili . Ma se non appare possibile se non in casi eccezionali attribuire funzioni responsabili di rappresentanza politica ad altri organi che non siano i Comitati regionali e provinciali la partecipazione popolare alla lotta si può promuovere ed avere solo con la estensione dei CLN a tutti gli strati della popolazione e ai centri di lavoro , suscitando in sempre maggior numero CLN locali periferici di categoria . Funzione naturale di questi organi è quella di portare tra la popolazione e le masse lavoratrici la parola del CLN di unificare le forze e di prendere tutte quelle iniziative che possono essere suggerite da situazioni ed esigenze particolari . L ' importanza di Comitati di base è . dunque capitale , perché è soltanto attraverso di essi che il CLN può svolgere un ' azione popolare ed attingere la forza e l ' autorità necessaria a condurre la lotta . La formazione degli organi di base non può evidentemente essere vincolata a norme fisse , né può valere per essi il criterio della composizione paritetica di partito . Tuttavia è necessario che un certo ordine sia praticamente stabilito e un certo controllo politico sia esercitato . Si propone così di riservare il voto deliberativo ai soli membri cui è conferito regolare rappresentanza da parte di partiti ammessi a comporre il rispettivo CLN provinciale , essendo inteso che per la costituzione dei Comitati di base non si richiede necessariamente la presenza di tutti i partiti e che nessun partito può esservi rappresentato da più di un delegato . I CLN di categoria dovrebbero invece metter capo alle rispettive organizzazioni regionali di categoria .
StampaQuotidiana ,
1 - Dalla rivoluzione di palazzo del 25 luglio alla rivoluzione popolare . La rivoluzione di palazzo del 25 luglio segna l ' inizio di una nuova fase della lotta politica . Senza incontrare la minima resistenza , essa ha liquidato la dittatura mussoliniana , logorata dalla lunga ed eroica resistenza delle avanguardie antifasciste , e giunta con la più impopolare ed iniqua delle guerre , alla confutazione di sé medesima . Ma la rivoluzione di palazzo del 25 luglio non ha risolto nessuno dei problemi politici , economici e sociali posti dal clamoroso fallimento del fascismo . Non ha osato fare la pace pur senza poter fare la guerra ; non ha ristabilito neppure le elementari libertà di stampa , di associazione , di riunione . Essa è stata concepita ed attuata come un tentativo di salvare le istituzioni , i ceti capitalistici , gli uomini compromessi col fascismo , a cominciare dalla monarchia senza la cui complicità non sarebbe stata possibile la catastrofe della guerra , che procede logicamente dal colpo di stato del 28 ottobre 1922 . I problemi della pace e della libertà si impongono , dopo il 25 luglio , come problemi di volontà , di iniziativa , di forza , delle masse popolari . La nazione ricadrebbe nel letargo politico e nel cinismo immorale del ventennio fascista , se attendesse dall ' alto il suo riscatto invece di promuoverlo dal basso . Ciò significa che essa deve risolutamente marciare dalla rivoluzione di palazzo alla rivoluzione popolare . 2 . - Che cosa è il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria . Da cinquant ' anni a questa parte il Partito Socialista Italiano è alla avanguardia del progresso . Completando l ' opera del Risorgimento , il Partito Socialista Italiano ha fatto di plebi oppresse , sfruttate , affamate , un proletariato in grado di porre la propria candidatura al potere , nell ' interesse della collettività nazionale . Per calpestare la libertà , il fascismo ha dovuto passare sul corpo del Partito Socialista . Nel ventennio della dittatura mussoliniana , il Partito Socialista Italiano ha durato ed ha lottato , perpetuandosi nella resistenza e nella lotta cospirativa dei suoi militanti all ' interno , nelle lotte sostenute dai suoi esiliati all ' estero per sbarrare il passo all ' intiero fascismo , nel sacrificio dei suoi figli migliori , e rinnovandosi per l ' apporto di sempre nuove e fresche energie . Oggi , dalla fusione del vecchio Partito col Movimento di Unità Proletaria per la Repubblica Socialista , e coi Gruppi di giovani intellettuali , ai quali , nella buia notte della tirannide il Socialismo è apparso come la condizione e la garanzia della libertà , il Partito Socialista Italiano esce ringagliardito , espressione ad un tempo della continuità della tradizione del movimento operaio , e delle esigenze della situazione , che fa del Socialismo il problema di oggi , e non la vaga aspirazione di un lontano avvenire . 3 . - Che cosa vuole il Partito Socialista Italiano . Per vent ' anni la lotta socialista ha assunto il carattere di lotta essenzialmente antifascista ; ma le ragioni profonde della lotta socialista precedono l ' esistenza del fascismo e permangono dopo la sua eliminazione . Al popolo assetato di libertà , di eguaglianza , di giustizia , il Partito Socialista indica quale soluzione positiva e concreta la lotta per la Repubblica Socialista dei Lavoratori . Il PSI intende sviluppare con tutti i mezzi la lotta politica degli oppressi contro gli oppressori e la lotta di classe degli sfruttati contro gli sfruttatori , per condurre il proletariato alla conquista del potere . Lo stato borghese deve essere distrutto e con lo stato borghese devono scomparire le oligarchie finanziarie di cui esso è lo strumento di dominazione politica . Il nuovo assetto della società deve essere imperniato sulla socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio . Il PSI propugna quindi la costituzione di grandi aziende autonome a carattere nazionale , regionale , o comunale , per la gestione dell ' economia socializzata , di enti cooperativi che coordino le piccole aziende agricole ed artigiane , di enti produttori che , attuando i piani nazionali , siano al tempo stesso centri di iniziativa e di selezione , capaci di assicurare un ricambio costante nell ' organismo statale . Impegnando la battaglia per la Repubblica Socialista dei Lavoratori , il PSI si fa l ' assertore più tenace e più coerente dei postulati di libertà e di democrazia , indissolubilmente connessi al postulato fondamentale dell ' eguaglianza sociale . 4 - A chi si rivolge il Partito . Il PSI offre agli operai italiani una organizzazione di battaglia che , con spirito aperto a tutte le esperienze , ne vuole sostenere e guidare gli sforzi all ' ascesa e al raggiungimento finale delle mete rivoluzionarie . Si presenta ai contadini italiani , ai braccianti , ai piccoli proprietari , agli affittuari e mezzadri , con un programma di radicali riforme economiche imperniate sui potenziamenti dell ' agricoltura , ed atte a mettere le piccole conduzioni associate in grado di disporre delle risorse necessarie al migliore sfruttamento della terra . Affaccia i ceti minori della borghesia produttrice ed impiegatizia ad una politica di ricostruzione nazionale , nel cui quadro le categorie rovinate dalla crisi e destinate ad inarrestabile declino , troveranno , con un degno livello di vita , nuovo modo di esplicare quello spirito di intraprendenza , che , in regime di capitalismo monopolista , sarebbe sempre più misconosciuto e soffocato . Ai giovani studiosi , ai professionisti e agli artisti che antepongono la libertà all ' interesse personale , il PSI offre campo libero d ' azione , una palestra aperta alla critica e ad ogni dibattito che sia animato da intenti costruttivi e dal disinteresse di chi cerca , prima che il proprio , l ' utile ed il vantaggio della comunità . Offre infine ai soldati ed ai combattenti , nella fraterna compressione del loro sacrificio , la pace e la ripresa d ' una civile vita di lavoro . 5 - I compiti immediati della nostra lotta . La via che conduce alla rivoluzione proletaria per la Repubblica Socialista , è quella dello sviluppo della lotta popolare per la pace e per la libertà . Il PSI naturale interprete di tutte le aspirazioni del popolo , è in questa fase della lotta , l ' alleato naturale dei partiti e delle organizzazioni , che unite ieri nella lotta contro la dittatura fascista , si battono oggi per il pieno ripristino della sovranità popolare . I problemi attuali della rivoluzione popolare italiana sono tre : 1 ) Armistizio immediato con l ' Inghilterra , con gli Stati Uniti , con l ' Unione Sovietica ; ritiro immediato delle truppe dai Balcani e dalla Francia ; denuncia del patto di alleanza con la Germania e con il Giappone ; apertura di negoziati di pace . 2 ) Liquidazione del fascismo , della monarchia , e dei gruppi capitalisti che all ' ombra del fascismo hanno messo la mano sui gangli essenziali della vita economica del paese , e per i quali lo stato è fonte di privilegi e di profitti ; rinvio a giudizio dei responsabili del mostruoso abuso di potere che va dal colpo di stato del 28 ottobre 1922 alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 , dei gerarchi che hanno fatto pesare il terrore sulle provincie , e dei profittatori del regime che hanno dissanguato l ' Italia ; smobilitazione della milizia fascista e disarmo effettivi di tutti i fascisti . 3 ) Ripristino di tutte le libertà civili e politiche . La soluzione di questi problemi non può essere affidata a governi militari di funzionari o comunque di transazione . Le masse devono imporre l ' assunzione del potere da parte di un governo provvisorio di salute pubblica il quale sia emanazione dei partiti popolari e progressisti , tragga forza ed autorità dal suo intimo legale col popolo lavoratore , e poggi saldamente sulle organizzazioni popolari che vanno sorgendo e che il PSI si propone di sviluppare ( leghe del popolo , consigli di fabbrica , d ' azienda , di mestiere , di professione , sindacati , ecc . ) . In un tale governo e per un ' opera di salute pubblica inflessibilmente condotta , il concorso del PSI sarà pieno , completo e senza riserve . 6 . - Per il partito unico del proletariato . Partito dell ' unità proletaria , il PSI intende realizzare nel suo seno l ' unione di tutti coloro che , pur provenendo da diverse scuole politiche , sono giunti alle medesime conclusioni pratiche , e riconoscono nella lotta di classe il mezzo per abbattere la borghesia capitalista , e nel Partito Socialista l ' organizzazione politica delle classi lavoratrici . Il PSI non si riorganizza con una preconcetta ostilità verso altri partiti proletari , e segnatamente verso il Partito Comunista Italiano , con il quale ha una fondamentale comunità di dottrina e di fine . Consapevole della forza irresistibile che la classe lavoratrice trarrà dalla sua unione , il PSI intende realizzare la fusione dei socialisti e dei comunisti in un unico partito , sulla base di una chiara coscienza delle finalità rivoluzionarie del movimento proletario . Per avviare l ' unità verso la sua realizzazione , e per coordinare le direttive e l ' attività dei due partiti proletari e marxisti nel campo politico ed in quello sindacale , il Partito Socialista Italiano ha concluso col Partito Comunista Italiano un patto di unità d ' azione . 7 . - Il Partito Socialista e la politica internazionale . La lotta del proletariato è internazionale non solo perché i proletari di tutto il mondo combattono contro lo stesso nemico di classe e per lo stesso fine , ma perché non è possibile distruggere l ' assetto capitalista della società borghese , se non se ne distrugge la struttura nazionalista , base di ogni imperialismo . Il PSI appunto in quanto esprime i reali interessi del popolo lavoratore d ' Italia ripudia ogni politica di così detto ripiegamento nazionale , di isolamento politico , di autarchia economica ; esso considera la solidarietà internazionale dei partiti proletari come elemento essenziale della sua azione , come lo strumento per promuovere e concretare una politica di pace che armonizzi gli interessi di tutti i popoli e avvii l ' Europa verso una libera federazione di stati . La fine della guerra attuale porrà sul tappeto in termini decisivi il problema del coordinamento unitario dei diversi paesi europei : e questa deve essere intesa come una esigenza della ricostruzione socialista , come lo sbocco naturale a cui conduce l ' evoluzione economica e politica dell ' Europa , che , liberata dai particolarismi capitalistici , dovrà raggiungere un ' organizzazione federativa , avviamento all ' Unione delle Repubbliche Socialiste . La carenza della Internazionale Operaia Socialista e lo scioglimento della Terza Internazionale pongono il problema della ricostituzione del movimento operaio internazionale . La nuova Internazionale dovrà realizzare sul piano della dottrina e dell ' azione la sintesi delle esperienze mondiali dei socialisti e dei comunisti , e unire i proletari di Europa e del mondo nella grande lotta finale per il socialismo . Il PSI invia al popolo lavoratore un messaggio di fede , di entusiasmo e di cosciente ottimismo . Dure lotte attendono ancora i lavoratori , ma da questa guerra la rivoluzione proletaria , il cui ciclo si è aperto 25 anni or sono in condizioni pressoché analoghe alle attuali , prenderà nuovo slancio e nuovo vigore . La meta è prossima . Uniti noi faremo l ' Italia libera e socialista in un ' Europa libera , socialista , pacificata .
StampaQuotidiana ,
I giorni trascorrono , sempre più lenti e più lunghi , quel terribile 16 marzo si allontana nel tempo , siamo già a maggio , ci avviamo verso il compimento del secondo mese dal rapimento dell ' on. Moro e dal massacro della sua scorta . E l ' opinione pubblica comincia ad avvertire che la vicenda , così grave , così tragica , sta assumendo aspetti sempre più inquietanti . Convince sempre meno l ' idea che ci troviamo di fronte soltanto a una banda di terroristi . Ci sono i " fiancheggiatori " , l ' area magmatica dell ' eversione e della violenza , e questo si sapeva . Ma ormai si deve pensare che c ' è anche altro : collegamenti , complicità , ispiratori in zone ben più " rispettabili " e " rispettate " della realtà italiana . Perché le indagini non fanno un passo avanti ? Perché invece di discutere tanto su ipotesi impraticabili che dovrebbero indurre - chissà perché - i terroristi a rilasciare Moro , al prezzo di un rovinoso cedimento dello Stato , non si comincia a mettere le mani su qualcuno ? Sono domande che non si possono più ignorare . Tutti si dichiarano per la lotta contro il terrorismo . E , nonostante le oscillazioni dei socialisti , una imponente maggioranza è schierata , intorno al governo , sulla linea della fermezza . Come mai , allora , coloro che tale fermezza dovrebbero concretare con l ' azione pratica sembrano come paralizzati , o quasi ? E ' un fatto che le indagini ristagnano . Un " covo " , è vero , è stato scoperto , ma per caso , a Roma . Altri sono emersi dalle nebbie del mistero in periferie più o meno lontane . Qualche mandato di cattura , qualche fermo o arresto . E un solo " brigatista " caduto nelle mani della polizia , e ciò perché la sua vittima ha avuto il tempo di ferirlo , prima di morire . Ma , sulla sostanza , sulla pista principale , non un solo passo avanti . Nel frattempo , però , le BR hanno continuato a sparare e ad uccidere . Hanno continuato ( continuano ) a lanciare bombe . Soprattutto hanno intensificato la diffusione di comunicati e lettere , infine di sole lettere a firma Aldo Moro , " con una puntualità e un ' immediatezza - ha scritto con sarcasmo un commentatore - di cui da tempo i nostri servizi pubblici sono incapaci " . In questura si dice che queste lettere siano ormai parecchie decine . Non solo . Il cittadino legge nei giornali che la famiglia Moro " presumibilmente " è anche l ' ultima mittente conosciuta ( mittente , non destinataria ) di tutte queste missive . Legge che la famiglia " ha evidentemente trovato un canale di contatto con i rapitori senza che la polizia lo scopra " . Legge , rilegge , si sente ripetere dalla radio e dalla TV i nomi degli " intimi collaboratori " del presidente della DC , a cui i cronisti , quasi con naturalezza , e pur senza dirlo , attribuiscono il ruolo di " postini " . Scopre l ' esistenza di " un avvocato vestito in modo dimesso " che secondo alcuni sarebbe il " canale " di cui si servono i terroristi per inoltrare le lettere personali di Moro . E , pur nel rispetto per il dramma della famiglia del rapito , il cittadino è indotto a confrontare questo caso ad altri analoghi , non così rilevanti , certo , sul piano politico , ma non meno dolorosi , sul piano umano , come i due ultimi , quello di Giovanna Amati e di Marta Beni - Raddi . Qui , la polizia e la magistratura non sono rimaste paralizzate . Hanno anzi agito e hanno messo le mani sui delinquenti che telefonavano o che tenevano contatti per altre vie . O forse il ragionamento va rovesciato ? Forse si deve concludere che , appunto perché carico di implicazioni politiche , il caso Moro rende l ' arma delle indagini " scarica e inutile " , per citare le parole di un giornale che le BR hanno usato volentieri per diffondere gli scritti loro e del loro prigioniero ? Noi abbiamo anche seri dubbi che per queste vie tortuose sarebbe possibile proteggere meglio la vita di Aldo Moro .
NOTIZIARIO ( - , 1944 )
StampaQuotidiana ,
Sadismo nazifascista . A Milano , in via Paolo Uccello , funziona da qualche tempo un istituto scientifico di tortura alle dipendenze del potere dominante . La sbirraglia al soldo del nazifascismo ha fatto tutto il possibile per celarne la località e l ' esistenza : perciò spesso ancora si bendano gli occhi agli arrestati e si trasportano in vetture chiuse od a tendine abbassate . Nel sinistro edificio funziona tutto uno strumentario speciale allo scopo di accentuare e portare allo spasimo ogni genere di sofferenza fisica : dai grandi fari abbacinanti per interminabili sedute , all ' alternarsi di docce gelide con altre bollenti . Il fuoco partecipa colle correnti elettriche all ' azione tormentatrice , mentre le percosse d ' ogni genere che arrivano a spezzare le ossa ed a rompere le articolazioni continuano a costituire il corredo normale dei carnefici . Così estorcono alcune monche informazioni . Le gesta infami non sfuggono alla nostra sorveglianza . Anche questi responsabili sono ormai individuati . Il mio sarto . Ha trovato la bazza ! E chi può ancora avvicinarlo ? Pensate che abita di fronte , o quasi , a certe villette che ospitano ufficiali e graduati tedeschi . Una clientela d ' oro . Nessuno gli ha ordinato meno di un abito borghese . Tutti gli hanno portato la stoffa e tutti pagano alla consegna senza discutere il prezzo . Una sola esigenza : consegna pronta . Coi dovuti aggiornamenti il mio sarto pensa ad un vecchio proverbio e dice con grazia : « clientela che ... parte , affare d ' oro » . Mandello Lario . Alla stazione di Rongio , sono stati catturati dai tedeschi due attivi guerrigliatori , i fratelli Giovanni e Giuseppe Poletti . Messi al muro , i due giovani furono invitati a dare indicazioni sulle località dove si trovavano gli altri loro compagni , nonché a fornire altre informazioni sotto la minaccia dell ' immediata fucilazione . Giovanni Poletti , per tutta risposta e col sorriso sulle labbra , esortò questi assassini nazisti , se volevano fucilarlo , si sbrigassero , essendo inutile che essi ripetessero il tentativo di farlo parlare . Giuseppe Poletti nel frattempo spiccò un salto e disparve fra i cespugli . I nazisti allora scaricarono le armi sul fratello e cercarono poi d ' inseguire Giuseppe sparando all ' impazzata . Purtroppo il giorno dopo questi veniva trovato morto per dissanguamento , perché , colpito al torace , non aveva potuto raggiungere i compagni . Zona d ' impiego . A Milano , una notte verso la fine d ' agosto tre scherani della brigata nera A . Resega bussano alla tabaccheria di via G . Colombo intimando di aprire . Ne segue una perquisizione minuziosa che si riassume nel prelievo di un portafoglio contenente 40 mila lire e coll ' imposizione del silenzio . La proprietaria , una vedova , convinta che si tratti di falsi agenti , fa la denuncia alla questura e di qui le indagini portano la pratica alla GNR presso il Gruppo Tonoli ove la derubata può decisamente riconoscere uno dei tre che confessa e pone sulle tracce dei complici . Allora si decide che i colpevoli vengono fucilati davanti alla tabaccheria teatro della loro ribalderia . La macabra prospettiva atterrisce talmente la povera vedova da indurla a pregare perché l ' esecuzione venga evitata . Ossola . Ormai tutta la valle è controllata dai patrioti . A Domodossola tutte le forze nazifasciste si sono arrese : dalla guarnigione tedesca composta di circa 500 uomini , alle formazioni della Muti , della « X Mas » e della GNR , queste ultime distribuite in tre diversi edifici della città . Le comunicazioni ferroviarie sono sospese fra Pallanza , Fondotoce e Domodossola , mentre quasi tutta la riva novarese del Verbano è nelle mani dei patrioti o sotto il tiro delle loro armi . Gruppi di patrioti e guerrigliatori nella Valsassina . Mandiamo un saluto ai silenziosi , ma attivi compagni di lotta della Valsassina . Per ragioni di prudenza ben note a questi compagni e dovute a qualche sporadico ed increscioso episodio al quale essi posero subito energico rimedio , non possiamo illustrare le azioni meritevoli di ogni encomio che essi da parecchi mesi vanno compiendo contro i . traditori fascisti e le stesse forze armate tedesche costrette a desistere da ogni proposito di rimanere agganciati a questi prodi . Alta Valle Trompia . Nello scorso mese di agosto imponenti forze nazifasciste esercitarono una forte pressione in questa valle per aver ragione di quei fieri patrioti . Il 15 agosto sopraggiunsero dei carri armati che erano stati lasciati in appostamento sulla strada Gardone - Bovio . Poiché erano stati feriti alcuni nazifascisti ed , ucciso un tedesco , i barbari non sapendo come sfogare l ' ira per la loro impotenza di fronte alla supremazia tattica dei nostri compagni che non concedevano tregua , appiccarono il fuoco alla Cooperativa di Bovio e , catturati 15 innocenti cittadini che si erano accinti al lavoro di spegnimento dell ' incendio , li trucidarono . Non contenti di ciò il giorno successivo tornarono in luogo , appiccarono il fuoco ad una seconda cooperativa di generi alimentari e si diedero a molte altre rappresaglie verso coloro che avevano preso pietosa cura per la composizione delle salme delle 16 vittime della ferocia nazifascista ; salme che queste iene maltrattarono buttandole per la strada . Per altri tre giorni i fascisti , aiutati da oltre 500 tedeschi , si diedero alle più volgari grassazioni asportando oggetti di valore anche dalle più umili case . Lasciarono la vallata dopo di avere catturato una decina di ragazzi che si trovavano qua e là a guardia di mandrie .
PATRIOTI E POPOLO ( - , 1944 )
StampaQuotidiana ,
Se i patrioti , inferiori di numero e già di mezzi , in condizioni sfavorevoli di vita , riescono a fronteggiare gli attacchi delle truppe nazifasciste , è in buona parte per l ' assiduo aiuto che ricevono dal popolo , una solidarietà in atto che , sorta contemporaneamente all ’ inizio della lotta per la resistenza , si è via via intensificata . Non c ' è stato bisogno di accordi governativi ; meno che mai di propaganda . L ' attiva collaborazione è nata da comunità di sentimenti e interessi . Ogni famiglia finisce con l ' avere uno o più membri costretti a nascondersi per evitare la deportazione in Germania , il servizio militare con i tedeschi o addirittura la condanna a morte . Si stabilisce perciò , tra famiglia e famiglia , una fitta trama di rapporti segreti che trovano il loro nodo nel comune proposito di mantenersi a contatto con i patrioti , di soccorrerli , informarli . I contadini portano i viveri , i pastori cedono il bestiame , i possidenti aprono locali fuori mano , depositi abbandonati , baite solitarie per nascondere i fuggiaschi . Migliaia di patrioti possono restare in città dormendo ogni notte in una casa diversa , come attraverso un intricato labirinto di rifugi e di protezioni . Madri , sorelle , vecchi , ragazzi , vigilano intorno ad essi in un continuo turno di sentinelle . Ogni movimento del nemico è subito segnalato , passando la voce di zona in zona , di quartiere in quartiere . Ecco perché le operazioni di rastrellamento , anche se intraprese con grande impiego di forze , danno quasi sempre scarsi risultati . In molte provincie non si sa dove cessino la bande e cominci il popolo . Nelle immediate retrovie del fronte , specie in Abruzzo , gli uomini validi sono tutti alla macchia . I villaggi , depredati dai tedeschi , rimangono quasi privi di abitanti maschili . Quel che durante il Risorgimento fu un fenomeno isolato e saltuario , negli scambi tra carboneria e popolo , oggi è consuetudine e costume di vita . Da questa diffusa solidarietà nella lotta sotterranea contro la tirannia nazista e il servilismo fascista , sorge il nuovo popolo italiano . Non è come nel Risorgimento , solo una minoranza principalmente borghese , che si sacrifica per la libertà collettiva . Solidarietà nazionale In occasione del 1° Maggio la Confederazione Generale del Lavoro , la Confederazione Italiana dei Lavoratori e tutti i 6 partiti del Comitato di Liberazione , hanno lanciato di comune accordo l ' iniziativa di una sottoscrizione nei territori liberati per venire in aiuto dei patrioti che si battono oltre il Garigliano contro l ' invasore . E ' stato perciò costituito un Comitato di Solidarietà Nazionale , che raccoglierà ed assegnerà i fondi .
StampaQuotidiana ,
Italiani ! Patrioti ! Lo sforzo bellico del nemico può essere ostacolato da atti di sabotaggio che non richiedono equipaggiamento speciale , o materiali difficili a procurarsi , o cognizioni tecniche particolari . Non c ' è bisogno di arrischiare troppo in sabotaggi in grande stile , che richiedono lunga preparazione e complessa organizzazione . C ' è bisogno di aumentare al massimo il numero dei sabotaggi , estendendoli a ogni campo dell ' attività italiana tedeschizzata , e in ogni regione dell ' Italia occupata . È nel numero , nella frequenza , nell ' insistenza degli atti di sabotaggio , che il nemico sarà imprigionato come una rete , perderà sicurezza e calma , sarà costretto a disperdere forze , smarrirà ogni garanzia di precisione e di puntualità nell ' esecuzione degli ordini emanati . Italiani , ricordate sempre che qualsiasi ritardo , anche piccolo , causato alla produzione e alle comunicazioni al servizio dell ' oppressore nazifascista , è prezioso per affrettare la liberazione della Patria . Il fuoco è uno dei mezzi migliori per sabotare lo sforzo bellico del nemico invasore . Il fuoco può provocare distruzioni più estese e durature di quelle provocate dall ' esplosivo . L ' incendio è uno dei più semplici , dei più sicuri , dei più efficaci atti di sabotaggio . Un accendisigari , o una scatola di fiammiferi , e un po ' di materiale infiammabile da nascondersi anche in tasca : non vi occorre altro . Guardatevi attorno , patrioti italiani . In edifici senza numero , nelle città , nei villaggi , nelle fattorie isolate perfino , i tedeschi accumulano materiale bellico d ' ogni genere , dalle munizioni agli oggetti di vestiario , dalle armi ai viveri . Materiale prezioso per il nemico , che incontra sempre maggiori difficoltà a fabbricarne e a procurarsene . Potete agire contro qualunque di quegli edifici , case di abitazione e uffici , capannoni e magazzini , officine , depositi di carburanti e lubrificanti , autorimesse , depositi tranviari e ferroviari , cantieri di legnami e di costruzione in genere . Potete agire contro navi e imbarcazioni , contro automezzi , contro materiali ammucchiati negli scali portuali e ferroviari . Come materiale infiammabile non avete bisogno che di qualche pezzetto di legno secco , o di un po ' di carta , o di qualche straccio imbevuto di petrolio , trementina , benzina o ingrassato con catrame , pece , cera , e così via . Cercate di accendere il materiale infiammabile in modo che sia sottoposto a corrente d ' aria ; svilupperete meglio l ' incendio . Approfittate , allo stesso scopo , delle giornate ventose . Perfezionate il sistema col creare un piccolo incendio diversivo , o un allarme per incendio , in altro posto , in maniera da trarre in inganno il nemico e aumentare , le vostre probabilità di sicurezza . Ostacolate inoltre l ' opera delle squadre addette allo spegnimento . Tagliate in tempo i fili telefonici : staccate i segnali d ' allarme automatico ; rimuovete gli estintori , danneggiate gli idranti ; tagliate i tubi delle pompe antincendio ; bloccate le valvole degli spruzzatori automatici . Patrioti italiani ! Ricordate che le fiamme dei vostri incendi servono a distruggere la tenebra nazifascista !
StampaQuotidiana ,
La pressione alleata sui due Iati di Firenze aveva reso insostenibile la posizione dei tedeschi che , alle 5 del mattino , si sono ritirati dalla parte settentrionale della città . Così tutta Firenze è stata liberata senza che gli Alleati fossero stati costretti a tirare anche un solo colpo nell ' interno di essa . L ' annuncio dato dai patrioti . La liberazione di Firenze è stata annunziata dai patrioti che hanno suonato a stormo le campane civiche . Può ora essere reso noto che già da parecchi giorni i patrioti occupavano segretamente la torre di Palazzo Vecchio e di là comunicavano di nascosto con le truppe alleate . Una cinquantina di patrioti travestiti da poliziotti , mantenevano attiva una linea telefonica attraverso la celebre Galleria che dagli Uffizi porta a Palazzo Pitti sull ' altra sponda dell ' Arno , cioè nella zona meridionale della città ove si trovavano gli anglo - americani . In alcuni tratti il cavo telefonico segreto , che informava gli alleati sull ' attività del nemico , passava sotto i piedi delle sentinelle tedesche . Le operazioni dei patrioti . Nei giorni precedenti la liberazione , patrioti armati di pezzi di artiglieria e bombe a mano avevano svolto intensa attività per eliminare i tedeschi dalla riva meridionale dell ' Arno . I patrioti inoltre avevano stabilito linee di protezione intorno ad alcuni celebri palazzi di Firenze nella riva settentrionale . Numerosi fascisti vi sono stati tenuti prigionieri . Era proseguito a sud di Firenze , da parte dei patrioti italiani , il rastrellamento dei tedeschi attardatisi nella ritirata . Un gruppo di 250 nostri patrioti , in collaborazione con truppe canadesi , ha catturato circa 150 fascisti che si erano appostati nel triangolo formato dalle due strade principali che conducono all ' Arno attraverso i quartieri meridionali di Firenze . I fascisti che disponevano di fucili e bombe a mano , sono stati disarmati e arrestati . Tre brigate « Garibaldi » , che operano al di la dell ' Arno tra Firenze e il mare , si sono recentemente distinte in importanti azioni . Un potente gruppo di patrioti , ha svolto intensa attività in Garfagnana . Un altro gruppo , ancora più numeroso , ha operato con successo nella zona immediatamente a nord della Garfagnana . La morte del Com . Potente . Nel corso di una azione svolta dai patrioti d ' intesa con truppe dell'8a Armata per rastrellare i franco - tiratori fascisti , è caduto eroicamente il generale Potente Comandante di una delle Brigate « Garibaldi » . È pure rimasto ferito un ufficiale britannico di collegamento con i patrioti . Fra la commozione generale , onori militari sono stati tributati sabato alla salma dell ' eroe fiorentino Potente . Potente era il nome di battaglia del tenente Aligi Barducci , morto alcuni giorni or sono in seguito a ferite riportate combattendo alla testa delle formazioni partigiane contro il nemico . Intorno alla salma hanno montato la guardia d ' onore pattuglie delle truppe alleate e di partigiani , nonostante che solo un piccolo numero di questi abbia potuto essere tolto dai combattimenti in corso . Il feretro era avvolto nel tricolore , in mezzo al quale , una riproduzione della testa di Garibaldi sostituiva lo stemma Sabaudo . Sul feretro era posta la celebre camicia rossa portata da Potente e che per desiderio espresso da lui ai suoi compagni d ' arme , avrebbe dovuto essere portata in Firenze liberata come simbolo della libertà riconquistata . Potente era un fiorentino che aveva raggiunto le armate alleate al nord di Arezzo con la sua brigata di partigiani , combattendo con loro e cooperando alla liberazione della sua città . Quando le truppe erano arrivate a sud Firenze egli aveva preso il comando della Divisione Partigiana « Arno » , e , alla vigilia della liberazione della città , egli è caduto combattendo da eroe .
ProsaGiuridica ,
TITOLO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTIRAZIONE CAPO I : DEI FIUMI , TORRENTI , LAGHI , RIVI E COLATORI NATURALI 1 . Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori . 2 . Spetta esclusivamente all ’ autorità amministrativa lo statuire e provvedere , anche in caso di contestazione , sulle opere di qualunque natura , e in generale sugli usi , atti o fatti , anche consuetudinari , che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche , con la difesa e conservazione , con quello delle derivazioni legalmente stabilitte , e con l ’ animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti ; e cosa pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde . Quando dette opere , usi , atti , fatti siano riconosciuti dall ’ autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche , essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione , la cessazione , la distruzione . Tutte le contestazioni saranno regolate dall ’ autorità amministrativa , salvo il disposto dell ’ art . 25 , n . 7 della L . 2 giu . 1889 , n . 6166 ( 1-bis ) . Spetta pure all ’ autorità amministrativa , escluso qualsiasi intervento dell ’ autorità giudiziaria , riconoscere , anche in caso di contestazione , se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d ’ arte . Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni , la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari , i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l ’ alveo o contro le sponde di un corso d ’ acqua . Sezione I : Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche 3 . Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche , escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani , sono distinte in cinque categorie . Sezione II : Opere idrauliche della prima categoria . 4 . Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell ’ alveo dei fiumi di confine . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato . Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale , quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni . Sezione III : Opere idrauliche della seconda categoria . 5 . Appartengono alla seconda categoria : a ) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue ; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia ; b ) le nuove inalveazioni , rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato , salvo il riparto delle relative spese a norma dell ’ articolo seguente . Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge . 6 . Le spese per opere indicate nell ’ articolo precedente vanno ripartite , detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi , per una metà a carico dello Stato , l ’ altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate , e pel restante a carico degli altri interessati . Esse spese sono obbligatorie e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature . Sezione IV Opere idrauliche della terza categoria 7 . Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d ’ acqua non comprese fra quelle di primi e seconda categoria e che , insieme alla sistemazione di detti corsi , abbiano uno dei seguenti scopi : a ) difendere ferrovie , strade ed altre opere di grande interesse pubblico , nonché beni demaniali dello Stato , delle provincie e di comuni ; b ) migliorare il regime di un corso d ’ acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria ; c ) impedire inondazioni , straripamenti , corrosioni , invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione , che possano recare rilevante danno al territorio o all ’ abitato di uno o più comuni o producendo impaludamenti possano recar danno all ’ igiene od all ’ agricoltura . Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate , i quali dovranno emettere il loro parere , non oltre i due mesi dalla richiesta . Scaduti i detti due mesi , si intenderà che i comuni e le piovincie siano favorevoli senza riserva alla richiesta classificazione . 8 . Le opere di cui al precedente articolo , sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge . Le spese occorrenti vanno ripartite : a ) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato ; b ) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate ; c ) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati ; d ) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati . Le spese di cui alle lettere b ) , c ) e d ) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie , i comuni ed i proprietari e possessori interessati . La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati , e ad esclusivo suo carico sono le spese relative , salvo il disposto dell ’ art 44 , secondo comma . Sezione V : Opere idrauliche della quarta categoria 9 . Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell ’ alveo ed il contenimento delle acque : a ) dei fiumi e torrenti ; b ) dei grandi colatori ed importanti corsi d ’ acqua . Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati . Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati , quando ad esclusivo giudizio della amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi . Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell art . 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R . D . l7 ag . l907 , n . 638 . In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti , ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro . Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa , quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma . In eguale misura dovranno concorrere i comuni . Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere , quando , pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali , il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa . In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva . Sezione VI Opere idrauliche della quinta categoria l0 . Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell ’ abitato di città , di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d ’ acqua e contro le frane . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune , col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali . Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all ’ art . 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale , i relativi ricorsi e la valutazione delle spese . 11 . Lo Stato , indipendentemente dal concorso della provincia , potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa , quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati , salva la disposizione dell ’ art . 4 della L . 30 giugno 1904 , n . 293 . 12 . I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica , ordinaria o ferrata , si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada . Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati , i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell ’ utile che ne risentiranno . Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti , le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d ’ acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti . Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all ’ art . 21 , chiamando a concorrere gli eventuali proprietari , che dall ’ opera risentono beneficio . Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell ’ alveo dei minori corsi d ’ acqua , distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati , rivi e colatori pubblici , si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del cap . II , quando concorra l ’ assenso degli interessati secondo l ’ art . 21 . 13 . I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati , o di più comuni riuniti in consorzio . I porti e gli scali lacuali , che soddisfino alle condizioni dell ’ art . 2 del T.U. 2 aprile 1885 , n . 2095 , della legge sui porti , le spiagge ed i fari , saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti . I porti e gli scavi fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie , potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi . CAPO II : DISPOSIZIONI GENERICHE PER LE OPERE DI OGNI CATEGORIA 14 . Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie : per le altre è riservata all ’ autorità governativa l ’ approvazione dei progetti e l ’ altra sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge . Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie , dai comuni o dai consorzi all ’ uopo costituitisi . L ’ approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha , per tutti gli effetti di legge , valore di dichiarazione di pubblica utilità . 15 . I1 Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati , nell ’ interesse del consorzio costituito o costituendo , o del comune interessato , di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie , od anche dirigerne i lavori . 16 Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico . L ’ esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo . 17 Sono mantenute , per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico , le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti , che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti . Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte , o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste , vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge , salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti . Sezione I : Costituzione dei consorzi . 18 . A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono , in proporzione del rispettivo vantaggio , i proprietari e possessori ( siano essi corpi morali o privati ) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria , i quali risentano utile diretto od indiretto , presente o futuro . Lo Stato , le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati , indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale . Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell ’ interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori . La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell ’ imposta principale sui terreni e fabbricati , eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell ’ art 12 . Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi , a ciascuna delle quali è assegnata , secondo il rispettivo grado di interesse , una quota del contributo consorziale . Compiuta la classificazione , e fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima , in ragione sempre dell ’ imposta principale sui terreni e fabbricati . I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno , per gli effetti del riparto , come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili . 19 . Abrogato . 20 . I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti , quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati , quando si tratti d ’ impedire i disalveamenti , e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio . 21 . Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini , ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione presentando al sindaco ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale , ed al prefetto in ogni altro caso , gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere , la loro natura e la spesa presuntiva , non meno che l ’ elenco dei proprietari , i quali possono venir chiamati a concorso . Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso , e decreta la convocazione di tutti gl ’ interessati dopo un congruo termine non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata . In seguito al voto espresso dagl ’ interessati comparsi , il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale , delibera sulla costituzione del proposto consorzio , statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte . Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto . Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati . 22 . Nel caso di opposizione da parte degl ’ interessati o di negata omologazione , è aperto l ’ adito al ricorso , se trattasi di consorzio d ’ interesse comunale , alla Giunta provinciale amministrativa , e , se trattasi di altro consorzio , al ministero , che deciderà , sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato . Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell ’ avviso di cui al precedente articolo . 23 . Quando gl ’ interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie , la costituzione di esso è riservata al ministero , sentiti i rispettivi consigli provinciali . Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa , rettificazione , inalveamento , ed alla loro manutenzione . Sezione II : Organizzazione dei consorzi . 24 . Ordinato e reso obbligatorio il consorzio , l ’ assemblea generale degl ’ interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d ’ amministrazione , ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento , e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici . 25 . L ’ assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti . 26 . Un consorzio istituito per l ’ eseguimento di una opera s ’ intende continuativo per la sua perpetua conservazione , salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume , torrente o canale , consenta di abbandonare la detta opera ; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare , restringere , o comunque modificare il consorzio stesso . La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio . 27 . Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie , il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato . Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso . Qualora il Ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso , il consorzio potrà reclamare al Re , il quale decide sull ’ avviso del Consiglio di Stato , e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Nei casi in cui è assentito il concorso , il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d ’ amministrazione del consorzio , e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l ’ approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale . 28 . Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati , omologati e fatti soggetto di ricorso , secondo le norme sancite dagli art . 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi . 29 . I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all ’ art . 25 , coll ’ approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale , quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese . Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione , sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali , in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti . 30 . Il riparto dei contributi consorziali , in base alle disposizioni dell ’ art . 18 , sarà determinato dal consorzio , ed , in caso di contestazione , stabilito dalla giunta provinciale amministrativa . L ’ esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 31 . I consorzi esistenti sono conservati , e tanto nella esecuzione , quanto nella manutenzione delle opere , continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione . Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti , ove sia bisogno , per le spese relative alle opere della seconda , terza , quarta , e quinta categoria . CAPO III Sezione I : Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria . 32 . Il contributo annuo , che secondo l ’ art . 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato , per le opere idrauliche di seconda categoria , sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime . Esso sarà determinato con decreto reale , sentiti i consigli provinciali , e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale , terreni e fabbricati . Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degl ’ interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale , terreni e fabbricati . Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato . Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo , a sensi dell ’ art . 6 . Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi . Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell ’ amministrazione pubblica nell ’ esecuzione dei lavori , non darà luogo ad alcuna indennità . 33 . Le provincie ed i consorzi interessati alle spese , di cui nel precedente articolo , dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria . Non esistendo consorzi , e finché non siano organizzati a forma di legge , il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degl ’ interessati , ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti , a termini dell ’ art . 175 della L . 20 marzo 1865 , allegato F . Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi , come all ’ articolo precedente , saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti , rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi . 34 . Le disposizioni dell ’ art . 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l ’ attivazione della L . 20 marzo 1865 , allegato F . 35 . I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l ’ esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura , e debbono essere consultati previamente , quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie . Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini o golene . Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni , per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato . Sezione II : Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria . 36-37 . Abrogati . 38 . Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell ’ art . 44 . Emanato il decreto reale di cui sopra , il prefetto della provincia , nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere , o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie , provvede per mezzo dell ’ ufficio del genio civile , alla compilazione dell ’ elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio . Tale elenco , insieme ad una copia del decreto reale di classificazione , sarà affisso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni , trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa . Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto . Lo schema di statuto , e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all ’ approvazione dell ’ assemblea generale , la cui deliberazione per divenire esecutiva , deve essere omologata dal prefetto . Dalla data di tale omologazione il consorzio s ’ intende costituito per ogni effetto di legge . 39 . Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia , con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data dell ’ affissione ed inserzione , qualunque interessato potrà presentare ricorso al Ministero dei lavori pubblici , il quale deciderà definitivamente , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato . 40 . Abrogato . 41 . Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria , sarà provvisoriamente determinato l ’ ammontare della quota di spesa a carico delle provincie , dei comuni e del consorzio degli interessati ; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio , l ’ eventuale sua suddivisione in zone o comprensori , sentito il parere della commissione centrale idraulico - forestale e delle bonifiche . Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , potrà , sentito il Consiglio di Stato , consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie . In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti , quante rappresentano il contributo annuo rispettivo . 42-43 . Abrogati . 44 . Compiute le opere per ciascun tronco o zona , sia dallo Stato , sia dai concessionari , ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell ’ art . 8 . Il consorzio ha pure l ’ obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l ’ approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo , per le relative spese , il contributo dello Stato , della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere . 45 . Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli art . 32 , 33 e 35 . 46 . I contributi dei proprietari , tanto per la esecuzione dell ’ opera quanto per la sua manutenzione e conservazione , costituiscono oneri reali gravanti i fondi , e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell ’ Imposta fondiaria . 47 . Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione , il consorzio non si costituisca , esso potrà essere costituito d ’ ufficio , mercè l ’ opera di un commissario regio , il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa , con le norme di cui agli art . 38 e 39 . 48 . Ogni qualvolta un consorzio , sia coi ritardi nell ’ eseguimento dei lavori , sia coll ’ inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto , comprometta il fine pel quale fu costituito , il Governo , sentito il Consiglio di Stato , può per decreto reale scioglierne l ’ amministrazione ed assumerne d ’ ufficio l ’ esecuzione delle opere . Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l ’ amministrazione del consorzio , i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell ’ assemblea generale per ricostituire l ’ amministrazione consorziale . Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell ’ ultimo decreto reale . 49-52 . Abrogati . 53 . Alla provincia ed alle provincie interessate , quando di accordo ne facciano domanda , Il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , potrà , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria , fermi restando i contributi di cui agli art . 8 e 9 . Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall ’ assemblea . Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall ’ ufficio del genio civile , cui è affidata la vigilanza delle opere . Al costo effettivo delle opere che , comprese le spese impreviste , risulta dal progetto approvato , sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario . Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio , avranno diritto all ’ interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell ’ emissione del decreto di rimborso . 54 . La Cassa dei depositi e prestiti , le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi , ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge , purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione . 55 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi , e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni , mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 56 . Abrogato . CAPO IV : DEGLI ARGINI ED ALTRE OPERE CHE RIGUARDANO IL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE 57 . I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere , che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d ’ acqua , quantunque di interesse puramente consorziale o privato , non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto . I progetti saranno sottoposti all ’ approvazione del Ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d ’ acqua ; quando si tratti di costruire nuovi argini ; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie . 58 . Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza , per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative . Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni , che non alterino in alcun modo il regime dell ’ alveo . Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto , con riserva alle parti , che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere , di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni . 59 . Trattandosi di argini pubblici , i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati , potrà loro concedersene l ’ uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto , e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione . Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada , o non la eseguissero dopo averla assunta , i corrispondenti tratti d ’ argine verranno interclusi con proibizione del transito . 60 . Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all ’ art . 4 ed il chiudimento dei loro bracci , non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale , o per decreto ministeriale , in esecuzione della legge del bilancio annuo : per i fiumi e torrenti , di cui agli art . 7 e 9 , l ’ autorizzazione sarà data con decreto reale , sentiti previamente gl ’ interessati . Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici , quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private , ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica . 61 . Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini del fiumi o torrenti , nell ’ eseguimento dei lavori , così di loro manutenzione , come di riparazione o nuova costruzione ; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia , da praticarsi in tempo di piena , lungo le arginature , che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato . 62 . In caso di piena o di pericolo d ’ inondazione , di rotte di argini , di disalveamenti od altri simili disastri , chiunque , sull ’ invito dell ’ autorità governativa o comunale , è tenuto ad accorrere alla difesa , somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre , salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa , o di coloro a cui vantaggio torna la difesa . In qualunque caso di urgenza , i comuni interessati , e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall ’ autorità governativa provinciale , sono tenuti a fornire , salvo sempre l ’ anzidetto diritto , quel numero di operai , carri e bestie che verrà loro richiesto . Dal momento che l ’ ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d ’ acqua , nessuna autorità , corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà , senza essere chiamata o incaricata dal genio civile , prendere ingerenza nel servizio , né eseguire o far eseguire lavori , né intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l ’ opera degli agenti governativi . Per l ’ ordine pubblico è sempre riservata l ’ azione dell ’ autorità politica . CAPO V : SCOLI ARTIFICIALI 63 . Se i terreni manchino di scolo naturale , i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale . In tali casi , salvo sempre l ’ effetto delle convenzioni , dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate , i proprietari dei terreni sovrastanti , insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l ’ acquisto della servitù coattiva di acquedotto , avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo , di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano , e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne . Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura , costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento , dei fossi , degli argini ed altre opere necessarie all ’ eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi , e per la innocuità di essi lavori , sia che i bonificamenti si facciano per asciugameuto o per colmata . 64 . I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni , sono a carico esclusivo dei proprietari . 65 . I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d ’ interessi e dalla divisione territoriale del Regno . I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio ; se però l ’ estensione e le circostanze del canale così richiedano , lo scopo potrà essere diviso in più tronchi , ed ogni tronco avrà il suo comprensorio . 66 . Ogni comprensorio costituirà un consorzio , la istituzione , modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti . 67 . La proprietà delle paludi , in quanto al suo esercizio , è sottoposta a regole particolari , e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale . CAPO VI : DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO DEI LEGNAMI A GALLA 68 . La navigazione è l ’ oggetto principale a cui servono i laghi , i canali ed i fiumi navigabili . A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque , e gli usi a cui possono queste applicarsi . 69 . La navigazione nei laghi , fiumi e canali naturali è libera . Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali . 70 . Si riguardano come navigabili per l ’ applicazione del presente testo unico quei fiumi e quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio . Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale . Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume , la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione , e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l ’ oggetto preaccennato , sarà fatto per legge . 71 . Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici , o per derivazioni d ’ acque , non potrà ottenere la permissione dal Governo , salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione , o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele , che saranno prescritte nell ’ atto di concessione . Perciò nelle chiuse stabili , che servono alle derivazioni od al movimento degli opifici , dovrà lasciarsi aperta una bocca , e callone , pel passaggio delle barche , le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici , il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell ’ interesse della navigazione . 72 . I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzata , detta anche d ’ attiraggio o di marciapiede . Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti , s ’ intenderà stabilita a metri cinque . Essa , insieme alla sponda fino al fiume , dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d ’ uomini e di bestie da tiro . Le opere dell ’ adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato . Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese . In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia , lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato , restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi . 73 . Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione , e dipendenti dal fatto dei privati , l ’ autorità amministrativa provinciale , premesse le opportune verificazioni , dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all ’ uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza , e nei casi di urgenza provvede per l ’ esecuzione immediata a carico dei privati suddetti . 74 . L ’ esercizio dei porti , o ponti natanti , e chiatte , o ponti di barche , qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili , non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione , al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore , nonché alle prescrizioni od ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto . 75-76 . Abrogati . 77 . Le darsene ed opere relative , ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico , sono posti sotto l ’ ispezione dell ’ autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche , alla facilità dell ’ imbarco e sbarco dei viaggiatori , del carico e scarico delle merci , ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio . 78 . Le discipline per la navigazione dei laghi , fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti . Le variazioni che tornassero utili di apportare ad essi , saranno fatte per decreto reale , sentiti i consigli provinciali . 79 . Nei fiumi , laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo . 80 . Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi , torrenti , rivi , canali e laghi , tanto in tronchi sciolti od annodati , quanto con zattere , non potrà farsi senza licenza speciale . Questa licenza viene accordata dall ’ autorità provinciale , sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto , e gli uffici del genio civile e della ispezione forestale . 81 . Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere , od in tronchi annodati in forma di zattera . 82 . Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili , i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere . Nelle forme , nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali . 83 . Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie , il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà , prima di accordare il permesso , comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni . 84 . I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale , e mediante cauzione , a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto , ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari , ovunque ne sia il caso , e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami , per una causa qualunque , e così anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni , potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati , ai mulini naturali , alle barche , alle chiuse , agli argini , ai ripari , ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza , con inondazione , corrosione , rotture , od in qualsivoglia altro modo . 85 . Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni , quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione . 86 . I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni , i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami . Le autorità locali , gli uffici del genio civile e gli agenti dell ’ amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte con dizioni . 87 . Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d ’ acqua , spetterà alla autorità amministrativa che concede il permesso , lo stabilire quando dovranno eseguirsi , in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari . 88 . Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale , per cui possano essere riconosciuti e all ’ uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione . È tuttora conservato l ’ uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore . 89 . Qualunque proprietario o possessore di terreni , qualunque utente di acque correnti , qualunque esercente di molini , chiuse , porti o ponti natanti od altri edifizi è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto , non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta , mediante il pagamento di quell ’ indennità che sarà convenuta col concessionario , o , in caso contrario , determinata dalla autorità competente . 90 . I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini , rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione , e saranno dal medesimo ripresi , mediante preventivo avviso al possessore del fondo , e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto ai termini di equità e giustizia . 91 . Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà , di possesso o di servitù , od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla , e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti , saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie , senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti , purché regolarmente autorizzati . 92 . È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l ’ esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi , torrenti , laghi e canali dello Stato , finché non si provvede in conformità dell ’ art . 78 . CAPO VII : POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE 93 . Nessuno può fare opere nell ’ alveo dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale , cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi , senza il permesso dell ’ autorità amministrativa . Formano parte degli alvei i rami o canali , o diversivi dei fiumi , torrenti , rivi e scolatori pubblici , ancorché in alcuni tempi dell ’ anno rimangano asciutti . 94 . Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte , la linea , o le linee , fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell ’ articolo precedente , saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto , sentiti gl ’ interessati . 95 . Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall ’ art 58 , è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinano delle acque , né impedimento alla sua libertà , né danno alle proprietà altrui , pubbliche o private , alla navigazione , alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti , ed in generale ai diritti dei terzi . L ’ accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto . 96 . Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche , loro alvei , sponde e difese i seguenti : a ) la formazione di pescaie , chiuse , petraie ed altre opere per l ’ esercizio della pesca , con le quali si alterasse il corso naturale delle acque . Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l ’ esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca , quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni o già prescritte dall ’ autorità competente , o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere ; b ) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei trami torrenti , rivi e canili , a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque ; c ) lo sradicamento o l ’ abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinine . Per i rivi , canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde ; d ) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita , o determinata dal prefetto , sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l ’ ufficio del Genio civile ; e ) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini , loro banche o sottobanche lungo i fiumi , torrenti e canali navigabili ; f ) le piantagioni di alberi e siepi le fabbriche , gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra , minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi ; g ) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato , la forma , le dimensioni , la resistenza e la convenienza all ’ uso , a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra , e manufatti attinenti ; h ) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi , torrenti , rivi , canali e scolatori pubblici , tante arginati come non arginati , e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti ; i ) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari , sugli argini e loro dipendenze , nonché sulle sponde , scarpe , o banchine dei pubblici canali e loro accessori ; k ) l ’ apertura di cavi , fontanili e simili a distanza dai fiumi , torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali , o di quella che dall ’ autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque ; l ) qualunque opera nell ’ alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili , o sulle vie alzate , che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all ’ esercizio dei porti natanti e ponti di barche ; m ) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari ; n ) lo stabilimento di molini natanti . 97 . Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l ’ osservanza delle condizioni dal medesimo imposte , i seguenti : a ) la formazione di pennelli , chiuse ed altre simili opere nell ’ alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l ’ accesso e l ’ esercizio dei porti natanti e ponti di barche ; b ) le formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale ; c ) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie , ferme le disposizioni di cui all ’ art . 95 , lettera c ) ; d ) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda , quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione , ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti ; e ) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni , agli abbeveratoi , ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti ; f ) , g ) , h ) , i ) ; k ) la ricostruzione , tuttoché senza variazioni di posizione e forma , delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni , di ponti , ponti canali , botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici e canali demaniali ; l ) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse , sia senza chiuse , fermo l ’ obbligo dell ’ intiera estirpazione delle chiuse abbandonate : m ) l ’ estrazione di ciottoli , ghiaia , sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi , torrenti e canali pubblici , eccettuate quelle località ove , per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati . Anche per queste località però l ’ autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl ’ interessi pubblici o privati essere lesi ; n ) l ’ occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili , gli scavamenti lungh ’ esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono , e finalmente la estrazione di ciottoli , ghiaie o sabbie , fatta eccezione , quanto a detta estrazione , per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione . 98 . Non si possono eseguire , se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici , e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte , le opere che seguono : a ) , b ) , c ) ; d ) le nuove costruzioni nell ’ alveo dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici o canali demaniali , di chiuse , ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti , ponti canali e botti sotterranee , non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; d ) la costruzione di nuove aia vide , di scolo a traverso gli argini e l ’ annullamento delle esistenti . e ) la costruzione di nuove chiaviche di suolo a traverso gli argini e l ’ annullamento delle esistenti ; f ) 99 . Le opere indicate nell ’ articolo precedente sono autorizzate dai prefetti , quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria . 100 . I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari , saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali . 101 . È facoltativo all ’ autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena , quando la piena del fiume o torrente sia giunta all ’ altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali , nell ’ interesse della conservazione degli argini maestri . Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall ’ autorità suddetta nell ’ intento di evitare il taglio . CAPO VIII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ACQUE PUBBLICHE 102 . Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione , ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V . Il ministero dei lavori pubblici , sentiti gli interessati ed il consiglio provinciale , potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori , per conformarli alle prescrizioni dell ’ art . 65 .
ProsaGiuridica ,
CAPO I : ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE . RICONOSCIMENTO – CATASTO DELLE UTENZE Elenchi delle acque pubbliche . 1 . Gli uffici del Genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche , a termini degli artt . 3 e 4 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . I detti schemi sono trasmessi al ministero dei lavori pubblici ( Ufficio speciale delle acque pubbliche ) che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . 2 . Il ministero , mentre dispone la pubblicazione degli schemi sulla Gazzetta Ufficiale , incarica i rispettivi uffici del Genio civile di provvedere alla pubblicazione degli schemi stessi mediante : a ) deposito di ogni schema nell ’ ufficio di prefettura della relativa provincia ; b ) inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia dello schema stesso ; c ) deposito di un esemplare di detto foglio degli annunzi legali nella segreteria di tutti i comuni della provincia , per gli elenchi principali , e nella segreteria dei comuni direttamente interessati per gli elenchi suppletivi ; d ) affissione all ’ albo pretorio di detti comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza , per un termine di 30 giorni , di un avviso che dia notizia dell ’ avvenuta inserzione così nella Gazzetta Ufficiale come nel foglio degli annunzi legali e dell ’ eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella Gazzetta Ufficiale ; e ) inserzione dell ’ avviso di cui alla lettera d ) in uno o più giornali della provincia indicati dal ministero dei lavori pubblici . Trascorso il termine per le opposizioni gli uffici del Genio civile trasmettono al ministero dei lavori pubblici gli schemi e le opposizioni con particolareggiata relazione . 3 . Approvati gli elenchi a termini dell ’ art . 3 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , essi sono pubblicati con i relativi decreti di approvazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia . Un esemplare di detto foglio deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria dei comuni indicati nell ’ articolo precedente . Dell ’ avvenuta inserzione e dell ’ eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all ’ albo pretorio dei comuni . L ’ avviso rende nota la data di scadenza dell ’ anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento e le dichiarazioni di utenza ai termini degli artt . 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e richiama le sanzioni da questi comminate in caso d ’ inadempienza . Riconoscimenti . 4 . La domanda di riconoscimento , di cui all ’ art . 2 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve essere diretta al ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all ’ ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l ’ opificio situato sopra acqua pubblica . Il detto ufficio restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . L ’ utente deve indicare il quantitativo d ’ acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e , in caso di utenza per irrigazione , anche la superficie dei terreni irrigati e produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l ’ uso della derivazione durante tutto il triennio anteriore alla promulgazione della L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata . Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio . Il richiedente deve depositare , nel termine assegnatogli dall ’ ufficio del Genio civile e non superiore a giorni 30 , la somma dall ’ ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento . 5 . La domanda è affissa in copia , per 15 giorni , all ’ albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l ’ opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso all ’ albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque . La amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità . In base ai risultati dell ’ istruttoria , nella quale si osserverà , in quanto possibile , il disposto del successivo art . 13 e agli accertamenti locali praticati dal Genio civile , il Ministro dei lavori pubblici , su conforme parere del Consiglio superiore delle acque , emette il decreto che fa luogo al riconoscimento dell ’ utenza in tutto o in parte o respinge la domanda . I1 decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale , consegnandone copia all ’ interessato o a persona sua familiare , o in mancanza , al Sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l ’ opificio situato sopra acqua pubblica . Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze . 6 . Decorso il termine di cui all ’ art . 2 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento , il Ministro dei lavori pubblici , ove non si avvalga della facoltà di cui all ’ art . 42 , comma 2 . del R.D. suddetto ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell ’ alveo e dell ’ edificio di presa , nonché il ripristino delle sponde e degli argini del corso d ’ acqua da cui si effettua la derivazione , o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento . Qualora non si ottemperi all ’ esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d ’ ufficio il Genio civile a spese dell ’ utente . Catasto delle utenze . 7 . La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all ’ art . 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio originale al Sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l ’ opificio situato su acqua pubblica . Uno degli originali è restituito all ’ interessato con attestazione della data di presentazione . Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l ’ abbiano presentata dopo la entrata in vigore del D.L. 20 novembre 1916 . n . 1664 . Gli utenti di cui alle lettere a ) e b ) dell ’ art . 1 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all ’ uso dell ’ acqua , devono indicare la data di presentazione della relativa domanda . Il Sindaco trasmette le dichiarazioni all ’ intendenza di finanza della provincia , accompagnandole con le notizie che sono a suo conoscenza e che valgono a rettificare le eventuali inesattezze . Trascorso il termine assegnato agli utenti , il Sindaco ha l ’ obbligo di supplire d ’ ufficio . nel termine di un anno , alle dichiarazioni non presentate . 8 . L ’ intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze , il quale riconosciutolo regolare , ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia e affissione per quindici giorni all ’ albo pretorio di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio . Il Ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all ’ aggiornamento del catasto . apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte . CAPO II : DOMANDE DI CONCESSIONE . ISTRUTTORIA 9 . Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del Genio civile il quale restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione . Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio . Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti : 1° per le grandi derivazioni : a ) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d ’ acqua e del bacino idrografico : b ) corografia ; c ) piano generale ; d ) profili longitudinali e trasversali ; e ) disegni delle principali opere d ’ arte ; f ) calcolo sommario della spesa e piano finanziario ; 2° per le piccole derivazioni : a ) relazione particolareggiata ; b ) corografia ; c ) piano topografico ; d ) profili longitudinali e trasversali ; e ) disegni delle principali opere d ’ arte . 10 . Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione . I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere . Per le piccole derivazioni di lieve entità può l ’ ufficio del Genio civile dispensare dal produre alcuni dei documenti prescritti , salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica ; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo . Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici , di cui all ’ articolo precedente debba essere completato o regolarizzato , l ’ ufficio del Genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni , trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge . 11 . Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l ’ esame della domanda Il richiedente deve depositale , oltre alla somma di cui al penultimo comma dell ’ articolo 9 del R . D . 9 ottobre 1919 , n 2161 , che e dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone , le somme che l ’ ufficio del Genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette . Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato , che non potrà essere superiore a trenta giorni , la domanda non avrà ulteriore corso . Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall ’ ingegnere capo del Genio civile . Nel caso in cui , a termini dell ’ art . 10 del R . D . 9 ottobre 1919 n . 2161 , fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell ’ art . 11 del menzionato decreto , la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d ’ istruttoria e di esame delle domande anteriori . 12 . La pubblicazione della domanda a termini dell ’ art 9 quinto comma del R . D . 9 ottobre 1916 n . 2161 , e fatta dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell ’ avviso nella Gazzetta Ufficiale , mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l ’ ufficio del Genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati , i giorni in cui saranno visibili al pubblico , i comuni e i giorni nei quali l ’ ordinanza dovrà rimanere affissa all ’ albo pretorio , il periodo di tempo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni , entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta in calce all ’ ordinanza l ’ ufficio del Genio civile stabilisce il giorno e l ’ ora della visita locale ed il luogo di ritrovo . Per le grandi deirvazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque l ’ ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità . 13 . Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del Genio civile procedente In detto verbale , su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti , saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni . 14 . La relazione dell ’ ufficio del Genio civile sui risultati dell ’ istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti : A ) Se si tratta di derivazione 1° sulla quantità d ’ acqua che si può concedere , avuto riguardo alle condizioni locali , alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione ; 2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione , la lunghezza , l ’ altezza , la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell ’ acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i ditti del terzi : 3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l ’ estrazione dell ’ acqua nei limiti della concessione , e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell ’ occasione di piene , s ’ introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatole , sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte i cavi esistenti , tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque ; 4° sopra il modo di restituzione delle acque , quando ne sia il caso , al loro corso primitivo , senza pregiudizio dei diritti dei terzi l e del buon regime idraulico ; 5° sopra le cautele da prescriversi per l ’ innocuo ripristinamento della chiusa se e instabile . B ) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : 1° sulla distanza dell ’ opificio dalle sponde , salvo che esso occupi l ’ intera larghezza dell ’ alveo o bacino d ’ acqua ; 2° sulle rampe e strade di accesso all ’ opificio all ’ effetto di accertarne l ’ innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature ; 3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena . C ) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : 1° sulla razionale utilizzazione dei corsi d ’ acqua e del bacino idrografico e sulla compatibiltà della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime ; 2° sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell ’ interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere ; 3° sulle cautele per impedire inquinamento delle acque ; 4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata ; 5° sull ’ importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli artt . 26 e 27 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , con la indicazione , per le concessioni ad uso di forza motrice , dei necessari calcoli ; 6° sulle garanzie da richiedersi nell ’ interesse del regime idraulico , della navigazione e fluitazione . dell ’ agricoltura , dell ’ industria , della piscicoltura , nonché della sicurezza e dell ’ igiene pubblica ; 7° sulla capacità tecnico - finanziaria ed industriale del richiedente ; 8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l ’ ufficio del Genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta . Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d ’ acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti dell ’ eseguita istruttoria saranno dagli uffici del Genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso , che esprimerà il suo parere in merito . CAPO III : CONCESSIONE 15 . Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque , il quale sentito , ove lo creda opportuno , gli interessati , esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l ’ ufficio del Genio civile deve includere nel disciplinare . 16 . Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque determina , oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi : 1° Se si tratta di derivazioni : a ) la specie della derivazione ; b ) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante ; c ) le quantità massime da non oltrepassare , e quelle medie su cui sono fissati i canoni , nel caso di volumi variabili ; d ) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione ; e ) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice ; f ) il modo e le condizioni della raccolta , regolazione , derivazione , condotta , restituzione e scolo dell ’ acqua . g ) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi , la superficie cui l ' acqua è destinata , la sua ubicazione ed i suoi confini ; h ) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile le particolari condizioni richieste dalla natura dell ’ opera e del corso di acqua , e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi , quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del Genio civile ; i ) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili , le condizioni e discipline dell ’ esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene . 2° Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : a ) il modo e le condizioni dell ’ uso ; b ) le cautele da osservarsi in caso di piena ; c ) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni . 3° Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : a ) le garanzie da osservarsi nell ’ interesse del regime idraulico , della navigazione e della fluitazione , dell ’ agricoltura , dell ’ industria , della piscicoltura , dell ’ igiene e sicurezza pubblica ; b ) l ' importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato ; c ) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici , od a favore di comuni rivieraschi , a termini degli artt . 38 e 40 del R.D. 9 ottobre 1910 , n . 2161; d ) la durata della concessione ; e ) i termini entro i quali il concessionario dovrà : 1 ) presentare il progetto definitivo ; 2 ) effettuare le espropriazioni ; 3 ) cominciare i lavori ; 4 ) ultimare i lavori ; 5 ) attuare l ’ utilizzazione dell ’ acqua ; quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l ’ acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell ’ opera , fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente ; f ) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali , a sensi dell ’ art . 30 nel R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sia da riservare la facoltà di riscatto , le condizioni e le modalità di questo ; g ) nel caso di piccole derivazioni , l ’ obbligo della rimozione delle opere per il ripristino nell ’ alveo , delle sponde ed arginature quando , al cessare della concessione , per qualsiasi motivo , lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso ; h ) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell ’ articolo 13 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161; i ) nel caso in cui si ravvisi opportuno , le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre ; k ) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente , nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori . Tanto la cauzione quanto l ’ ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare ; l ) l ’ elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l ’ opificio , ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell ’ acqua da derivare ; m ) nel caso in cui si ravvisi opportuno , norme relative alle tariffe di vendita dell ’ acqua derivata o dell ’ energia con essa prodotta . Il disciplinare conterrà l ’ espressa condizione elle il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento . 17 . La concessione s ’ intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni , le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie , senza che occorra ripeterle nel disciplinare : a ) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che , a giudizio insindacabile dell ’ Amministrazione , le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell ’ alveo o bacino , della navigazione , dei canali , strade ed altri beni laterali , e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione ; b ) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione , salvo il diritto di rinunciare alla concessione , con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell ’ annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia ; c ) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l ’ esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore , nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione ; d ) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare , tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario . 18 . Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente . La firma deve essere autenticata dal funzionario all ’ uopo delegato . Firmato il disciplinare , il Ministro dei lavori pubblici , di concerto col Ministro delle finanze , promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione . 19 . Dopo esaurita l ’ istruttoria , se si riconosce che non si possa far luogo alla concessione , la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all ’ ultimo comma dell ’ articolo precedente . 20 . Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze , per l ’ esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell ’ ufficio del Registro al concessionario , previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa . Altra copia è trasmessa all ’ ufficio del Genio civile il quale , provveduto alla registrazione del disciplinare , entro 20 giorni dalla ricezione , dà notizia al concessionario della emissione del decreto . L ’ ufficio del Registro avverte quello del Genio civile dell ’ avvenuta consegna del decreto . Il decreto di concessione è pubblicato , con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi , nel Foglio degli annunzi legali della provincia interessata . 21 . Emanato il decreto , il concessionario deve presentare , qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato , al Genio civile il progetto esecutivo dei lavori , compilato secondo le norme stabilite nel decreto del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque . 22 . Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all ’ ufficio del Genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori . Il Genio civile ne sorveglia l ’ esecuzione , e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione , riferendone però immediatamente al Ministro dei lavori pubblici il quale , sentito il Consiglio superiore delle acque , provvede in merito . Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello porogato . I nuovi termini sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore delle acque . 23 . In seguito all ’ approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell ’ elenco delle ditte espropriande con l ’ indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli artt . 16 e 24 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , l ' ufficio del Genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell ’ art . 25 , comma 3° , del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , dandone preventivo avviso agl ’ interessati o direttamente o a mezzo del Sindaco . I funzionari del Genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo . L ' autorizzazione potrà stabilire determinate modalità . I danni arrecati ai proprietari , durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza , saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell ’ ingegnere capo del Genio civile . Alle operazioni predette è applicabile l ’ articolo 8 della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificata con legge 18 dicembre 1879 , n . 5188 , restando sostituito al Prefetto ed al sotto Prefetto , l ’ ingegnere capo del Genio civile . 24 . Ultimati i lavori , il concessionario ne dà avviso all ’ ufficio del Genio civile , il quale procede alla visita delle opere , e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d ’ arte , trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici . Intervenuta l ' approvazione dell ’ atto di collaudo il Genio civile ne rilascia copia al concessionario . 25 . Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell ' art . 27 , comma 3° , del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza , qualsiasi concessionario , il quale incorra in tale ritardo , è tenuto a corrispondere , oltre il canone , gl ' interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone . Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa , salvo che l ' ufficio del Genio civile non creda di autorizzare , in via provvisoria ed a rischio del concessionario , l ' esercizio delle opere ultimate . 26 . La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo . In ogni caso , nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell ' art . 21 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , si tiene conto dell ’ entità e del carattere degli impianti nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d ' acqua . CAPO IV : ESERCIZIO DELLE UTENZE Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta , derivazione e restituzione , nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione , l ’ ufficio del Genio civile diffida l ’ utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio . In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al Prefetto per i provvedimenti di cui agli articoli 76 e 77 . 28 . Quando nei casi di cui all ' art . 35 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , l ’ utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione , deve presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici . L ’ Ufficio del Genio civile , previa l ’ istruttoria che si ritenesse necessaria , a tutela degl ’ interessi dell ’ Amministrazione e dei terzi , redige apposito disciplinare e riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull ’ ammissibilità delle nuove opere . Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque . Resta salva l ’ applicazione dell ’ art . 36 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , ove ne ricorrano gli estremi . 29 . Alle variazioni indicate nella prima parte dell ' art . 36 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni . Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo , salvo che il ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma . Le variazioni dei meccanismi di cui al penultimo comma del citato art . 36 , sono notificate al competente ufficio del genio civile , mediante consegna dell ’ atto di dichiarazione in doppio originale , uno dei quali è restituito all ’ interessato con l ’ attestazione della data di presentazione . 30 . In caso di sospensione o interruzione dell ’ esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio , l ’ utente deve darne immediato avviso al Genio civile sotto la comminatoria di cui all ' art . 120 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore , l ’ utente deve provocarne la constatazione da parte del Genio civile . Nell ’ un caso e nell ’ altro il Genio civile ne riferisce al Ministero . 31 . Quando ai sensi dell ’ art . 42 comma 1° del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata ai servizi pubblici , il prefetto della Provincia , di sua iniziativa o su rapporto del Genio civile , può provvedere con suo decreto e a mezzo del Genio civile all ' esercizio di ufficio della utilizzazione . informandone il Ministero dei lavori pubblici . Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del Genio civile il personale addetto al funzionamento dell ’ impianto . Appena cominciato l ’ esercizio di ufficio , il Genio civile redige in contraddittorio dell ’ interessato o , in mancanza , con l ’ assistenza di due testimoni , l ’ inventario dell ’ impianto stesso . Il rendiconto dell ’ esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all ’ utente dei proventi netti , o la riscossione a suo carico a termini dell ’ art . 28 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , delle maggiori spese occorse . Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato art . 42 . I proventi netti sono versati alla Cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti fra l ’ Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione . CAPO V : CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE CAPO VI : DISPOSIZIONI DIVERSE 37 . Le società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al Ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell ’ articolo 96 del Codice di commercio , non sì tosto sia stata deliberata dalle società . 38 . Agli effetti del terzo comma dell ’ articolo 22 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall ’ impianto cui si riferisce la concessione . 39 . La costruzione delle linee di trasmissione dell ’ energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere , a sensi ed effetti dell ’ art . 25 del R.D. 9 ottobre 1919 . n . 2161 , dichiarate di pubblica utilità con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque . La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione . Si osserveranno del resto le disposizioni contenute nell ’ art . 25 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e nell ’ art . 23 del presente regolamento . 40 . Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell ’ art . 38 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono pubblicate nel fogli per annunzi legali delle Provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici . 41 . Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell ’ art . 40 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , nel caso di accordi tra il Comune interessato e il concessionario , decorre dalla data dell ’ accordo , che dovrà essere comunicato al Ministero dei lavori pubblici . 42 . Nel determinare il riparto , tra i Comuni rivieraschi , delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell ' art . 40 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri e del bilancio di ciascun Comune . Agli stessi criteri si attiene il Ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato art . 40 . 43 . Per ottenere la licenza di attingimento di acqua , di cui all ’ art . 43 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi . Il prefetto , sentito il competente ufficio del Genio civile , provvede sulla domanda , stabilendo nei disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge , da pagarsi anticipatamente , e senza obbligo di cauzione . Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese . 44 . Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee , delle quali a norma degli articoli 23 e 24 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sia consentita la rinnovazione , il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del Genio civile nel modi indicati all ' art . 9 del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese . Il Genio civile , previ gli opportuni accertamenti locali , trasmette l ’ istanza al Ministero del lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la chiesta rinnovazione e circa le modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d ’ acqua . Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute negli articoli 17 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . e 19 e 20 del presente regolamento . CAPO VII : SERVIZIO IDROGRAFICO 45 . Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d ’ acqua ed i bacini dei Regno provvedono : 1 ) l ’ Ufficio idrografico del magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1907 , n . 257 , per il territorio di competenza del magistrato medesimo ; 2 ) l ’ Ufficio idrografico del Po ; 3 ) il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del Regno . Il servizio idrografico centrale è disimpegnato : a ) da un Ufficio tecnico idrografico istituito presso il Consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni dl cui alla seguente lettera b ) ; b ) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni : 1 ) litorale Ligure - Toscano ; 2 ) litorale del Lazio ; 3 ) litorale della Campania ; 4 ) litorale della Basilicata e Calabria ; 5 ) litorale delle Pugile e Abruzzo Molise ; 6 ) litorale delle Marche ; 7 ) litorale della Sardegna ; 8 ) litorale della Sicilia . Con decreto reale , sentito il Consiglio superiore delle acque , potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici , e variate le circoscrizioni suddette . Con decreto ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici , e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti per ogni sezione autonoma . All ’ Ufficio idrografico del Po , con sede in Parma , saranno assegnati . oltre l ’ ingegnere capo , almeno due ingegneri , e quattro aiutanti . 46 . Il Consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno ; e tale vigilanza esplica a mezzo di un Ufficio superiore compartimentale con sede in Roma , diretto da un ispettore superiore del Genio civile appartenente al Consiglio stesso , salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 , n . 257 , sul Magistrato alle acque , modificata dalla legge 13 luglio 1911 , n . 774 . sui bacini montani . 47 . L ’ approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico , salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 , n . 257 , è affidata all ’ ispettore superiore compartimentale di cui all ’ articolo precedente per gli importi fra L . 50.000 e L . 200.000 di cui all ’ art . 2 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 , numero 107 . 48 . Il personale addetto all ’ Ufficio idrografico del Po ed agli altri Uffici e sezioni idrografiche , non può essere destinato ad altri Uffici o servizi né ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del Consiglio superiore delle acque . 49 . Alle visite d ’ istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un funzionario tecnico dell ’ ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce , col compito di definire la natura e l ’ entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici . Il verbale della visita d ’ istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita . 50 . Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli artt . 59 e seguenti del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche . Il ministro dei lavori pubblici , d ’ accordo con quello del tesoro , potrà all ’ uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza , determinandone la retribuzione . I fondi all ’ uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui all ’ art . 62 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . 51 . Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita , versandone il ricavo in Tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata di cui all ’ art . 9 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e per i fini in esso indicati . Le somme così versate saranno , con decreto del ministro del tesoro , iscritte nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro , su proposta del Consiglio superiore delle acque , premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d ’ acqua e alle pubblicazioni predette . CAPO VIII : PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DEI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI 52 . La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all ’ art . 48 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo . La domanda deve essere presentata in doppio originale all ’ Ufficio del genio civile competente , il quale restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . 53 . Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l ' istruttoria ed in generale per l ' esame della domanda . Il richiedente deve , a richiesta dell ’ Ufficio del genio civile , depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzidette od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell ’ art . 11 del presente regolamento . Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato , che non potrà essere superiore a trenta giorni , la domanda non avrà ulteriore corso . Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall ’ ingegnere capo del genio civile . 54 . Il piano finanziario da presentarsi , in originale e copia , a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa , deve indicare : 1 ) la spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti , meccanismi e dotazioni relative ; 2 ) I mezzi con i quali s ’ intende provvedervi , capitale proprio o capitale da attingere al credito ; 3 ) le spese di manutenzione e quelle di esercizio , distinte per categorie e voci , in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare ; 4 ) i criteri che s ’ intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi , meccanismi , ecc . e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili , e le quote , che , all ’ uopo , sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio ; 5 ) gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito ; 6 ) il periodo di tempo e le quote annue assegnate all ’ ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario ; 7 ) i proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell ’ acqua derivata e dell ’ energia prodotta , e dai contributi dei fondi irrigabili e dai proprietari ed utenti a valle di cui all ’ art . 57 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , nonché la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso ; 8 ) quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto od in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario , le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio , lago od opera affine . Dal compendio degli elementi di cui sopra , integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario sarà fatto risultare il disavanzo economico , ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa . Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si propone di adottare per i singoli usi cui è destinata l ’ acqua o l ’ energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l ’ applicazione delle tariffe . Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai nn . 1 e 2 dell ’ art . 48 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , basterà la presentazione del piano finanziario richiesto dall ’ art . 9 , lett . f ) del presente regolamento . 55 . L ’ ufficio del Genio civile nel riferire sui risultati dell ’ istruttoria compiuta a termini del precedente art . 14 . esprime anche un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni . Il Ministro dei lavori pubblici sottopone quindi gli atti all ’ esame del Consiglio superiore delle acque il quale può domandare , anche direttamente al richiedente , le maggiori notizie e gli schiarimenti verbali che reputerà necessari . 56 . Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d ’ acqua . giusta il precedente art . 18 . il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all ’ ufficio del Genio civile nel termine perentorio , che gli verrà assegnato dal Ministero dei lavori pubblici , il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandola dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio , nonché gli esemplari del piano finanziario esibito , debitamente aggiornato . Tale progetto , da esibirsi in originale e copia , sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di cui all ’ art . 21 del presente regolamento nonché delle speciali norme per la costruzione delle dighe . 57 . L ’ ufficio del Genio civile trasmette al Ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo , esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso , quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti . Il Consiglio superiore delle acque , accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente , propone l ’ ammontare annuo della sovvenzione governativa , nei limiti del disavanzo economico risultante dal piano stesso , e ne stabilisce pure la durata . Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa , di cui all ’ art . 50 del R . D . 9 ottobre 1919 , n . 2161 . s ’ intende che i milioni di metri cubi di acqua , ai quali si applica la sovvenzione stessa , sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d ’ invaso e svaso dell ’ acqua accumulata . 58 . L ’ ufficio del Genio civile procederà , durante l ’ esecuzione dei lavori , ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità . Di tali elementi il Genio civile dovrà valersi nell ’ eseguire il collaudo a termini del precedente art . 24 . Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell ’ accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l ’ acqua . 59 . Determinata che sia la sovvenzione annua governativa , questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere , all ’ atto della realizzazione , le previsioni del piano finanziario , tanto in ordine al costo di costruzione , quanto nei riguardi delle spese e dei redditi dell ’ esercizio . Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell ’ art . 54 . Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione , è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente , su conforme parere del Consiglio superiore delle acque , la sovvenzione annua . 60 . Ai sensi dell ’ art . 32 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , s ’ intende profitto netto , alla cui partecipazione e ammesso lo Stato , quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di esercizio , di manutenzione , di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto , esclusa quella parte delle opere di derivazione che , secondo l ’ art . 22 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , passerà senza compenso in proprietà dello Stato . Nel prodotto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti alla azienda , con l ’ obbligo del non riscosso per riscosso . Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell ’ art . 52 del citato decreto , quando questo non sia applicabile . Se sia concessionaria uno società che svolga la sua attività in diversi campi , dovrà , nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti , essere tenuta gestione separata per l ’ esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa . In tale gestione , alle voci spese generali e di amministrazione non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell ’ Ente , proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate . 61 . Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell ’ azienda , il concessionario dovrà annualmente comunicare al Ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell ’ azienda stessa entro il mese i successivo all ’ approvazione del bilancio se sia una società , od entro un mese dal compiuto anno di esercizio se sia un privato . II Ministero dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato . Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti , registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l ’ azienda : i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti , pena la sospensione della sovvenzione . Ove sorga contestazione circa la quota dì utili spettanti allo Stato , la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri , nominati l ’ uno dal Ministero dei lavori pubblici , l ’ altro dal concessionario , ed il terzo , con funzione di presidente , di comune accordo , tra le parti , o in mancanza di accordo , dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto ; e la loro sentenza non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per cassazione . 62 . La sovvenzione verrà corrisposta ad annualità posticipate secondo il progresso dei lavori e a decorrere dalla data dei relativi certificati di avanzamento che saranno rilasciati dall ’ ufficio del Genio civile ed approvati dal ministero dei lavori pubblici . 63 . La riscossione della quota di partecizione dello Stato accertata giusta il precedente art . 61 , sarà effettuata in base alla legge ( testo unico ) 14 aprile 1910 , n . 639 , per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato . 64 . Alla emissione di obbigazioni e di cartelle fondiarie di cui all ’ art . 54 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono autorizzati gli istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario . Con decreto del Ministro dell ’ industria e del commercio , di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro , potrà l ’ autorizzazione essere estesa ad altri Istituti di credito . 65 . Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , deve , dopo sottoscritto il disciplinare ed all ’ atto della presentazione nel progetto esecutivo di cui all ’ art . 56 . presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che , in seguito allo studio del progetto esecutivo , siansi dimostrati idonei per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale . Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo , l ’ indicazione dei canali d ' irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare , oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione . La planimetria stessa sarà corredata da un elenco descrittivo dei fondi irrigabili , in cui saranno riportati , con le eventuali rettifiche od aggiunte , tutti i dati contenuti nella domanda di concessione , giusta l ’ art . 56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercè l ’ irrigazione . 65 . Presentati i documenti di cui all ’ articolo precedente , la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , è pubblicata nei comuni interessati con decreto del Ministro dei lavori pubblici . I1 decreto stabilisce l ’ ufficio o gli uffici presso i quali la domanda , la planimetria e l ’ elenco descrittivo accennati nell ’ articolo precedente saranno depositati , i giorni in cui saranno visibili al pubblico , i comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all ’ albo pretorio , il periodo di tempo , non superiore a trenta giorni , entro il quale potranno presentarsi le opposizioni . Il decreto indica pure che l ’ istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili , giusta l’art.56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Contemporaneamente l ’ ufficio del Genio civile pubblica il giorno e l ’ ora della visita locale . Copia del decreto è comunicata alle provincie interessate . 67 . Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del Genio civile che vi procede ; in detto verbale , su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti , saranno inoltre inserite le osservazioni o controdeduzioni . Compiuta l ' istruttoria , l ’ ufficio del Genio civile trasmette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con apposita relazione , nella quale riassume i risultati dell ’ istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all ’ art . 56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque che potrà , ove lo ritenga opportuno , udire le deduzioni verbali del richiedente . 68 . Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , sarà notificato al richiedente l ’ ammontare della sovvenzione deliberata , del contributo sui fondi irrigabili ed il prezzo di vendita dell ’ acqua , con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine . 69 . La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio , lago od opera affine . Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione , la domanda è respinta con decreto motivato , da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione . 70 . La domanda per la determinazione del contributo annuo di miglioria indicato all ’ articolo 57 del R . D . 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve , a cura del richiedente , essere notificata agli interessati i quali potranno presentare le eventuali opposizioni al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni dall ’ avventata notificazione . Il richiedente deve fornire al Ministero predetto la prova della eseguita notificazione . 71 . Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi , compilati a norma dell ’ art . 59 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso d ’ acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l ’ esecuzione . I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l ’ ufficio del Genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali indicati dal Ministero dei lavori pubblici insieme con l ’ avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima . L ’ avviso deve contenere l ’ invito di presentare al competente ufficio del Genio civile , il progetto esecutivo delle opere e di chiedere , oltre alla concessione della derivazione d ’ acqua , le agevolazioni di cui ai nn . 1 e 2 dell ' art . 48 del R.D. predetto e la sovvenzione contemplata dall ’ art . 51 del decreto medesimo , all ’ uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli articoli 9 e 54 del presente regolamento . Deve inoltre indicare l ’ ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi e il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara . 72 . Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcun ’ altra domanda presentata a termini del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all ’ articolo precedente sarà compiuta l ' istruttoria a sensi del citato R . decreto e del presente regolamento . CAPO IX : VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI 73 . Gli uffici del Genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento . La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del Genio civile , agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato . I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale , possibilmente alla presenza di due testimoni , e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla . Se l ’ utente o concessionario è presente , devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa . L ’ accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei comuni , per i carabinieri , per le guardie di finanza e guardie forestali . 74 . Il verbale di contravvenzione indica : 1 ) il luogo ed il giorno in cui è redatto ; 2 ) il nome , il cognome , la qualità e residenza di chi lo redige ; 3 ) il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso ; se il fatto è transitorio indica , almeno in via presuntiva , il giorno e l ’ epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato , e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga ; 4 ) il nome , il cognome , la paternità , la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto ; 5 ) la specie , la quantità e l ’ approssimativo valore degli oggetti sequestrati . Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione . È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni , se vi sono . Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo . Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e , se ricusa di riceverlo , è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza . 75 . Nel caso di sequestro di oggetti , questi , insieme a copia del verbale di accertamento , sono consegnati , entro ventiquattro ore dalla data , al Sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione . Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all ’ ufficio del Genio civile , nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione . Il Sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie , dei danni e delle spese cui possa essere tenuto ; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale . 76 . Il capo dell ’ ufficio del Genio civile trasmette al Prefetto i verbali redatti da lui o dai funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio . Propone nell ’ atto della trasmissione , ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell ’ articolo precedente , i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato , per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguite contravvenzioni , ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti . 77 . Il Prefetto , ricevuto il verbale di contravvenzione dall ’ ufficio del Genio civile con le rispettive osservazioni , provvede in conformità al disposto dell ’ art . 378 , della legge 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F , sulle opere pubbliche . 78 . L ’ intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell ’ art . 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , redigendo verbale che indichi la data , il nome , il cognome , la qualità e la residenza dell ’ ufficiale che lo redige , e il nome , il cognome , la professione ed il domicilio del contravventore , e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l ’ indicazione del canone annuale dovuto . Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo . 79 . Per le contravvenzioni al R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 ed al presente regolamento prima che il Prefetto o l ’ intendente di finanza abbia promosso innanzi all ’ autorità competente l ’ azione penale o , se questa sia stata promossa , prima che la sentenza sia passata in giudicato , il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l ’ applicazione dell ’ ammenda sia fatta dall ’ autorità amministrativa . Il Prefetto o l ’ intendente può , con suo decreto , accettare la domanda e fissare l ’ ammontare dell ’ ammenda , prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento . L ’ importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie . CAPO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ( ) .
- ( - , 1944 )
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Patrioti , fate attenzione . Ascoltate sempre le istruzioni che vengono trasmesse col programma di « Italia combatte » dalle stazioni di Bari , Napoli , Palermo e Roma . Le istruzioni possono cambiare da una trasmissione all ' altra . Per i patrioti debbono valere sempre le ultimissime istruzioni . Istruzioni . Patrioti , le armate tedesche sono ora costrette a ripiegare sulle loro posizioni preparate sulla linea dei Goti . Esse aspettano l ' attacco alleato , ma non sanno , né quando , né dove esso sarà sferrato . Già da tempo e seguendo le nostre istruzioni avete compiuto operazioni offensive dirette contro le difese tedesche di questa linea . Le istruzioni vi spiegavano che genere di attività dovevate svolgere . Vi si chiedeva anche di raccogliere informazioni dettagliate sulle difese nemiche . Patrioti ! Il nostro dovere è di continuare ad attaccare il nemico . Svolgete azioni di disturbo per ostacolare il nemico mentre cerca di attestarsi su nuove posizioni . Quando verrà il momento preparerete i vostri piani per il grande assalto . Le armate alleate stanno compiendo i loro preparativi per il grande assalto che verrà sferrato con potentissime forze . Allora i nostri sforzi comuni ci porteranno al di là dell ' Appennino nella Valle Padana . Quelli di voi che sono stati incaricati dai loro capi di raccogliere informazioni riguardanti il nemico e le sue difese sulla linea dei Goti , debbono ora attraversare le linee per portarci le loro informazioni . Tutti gli altri patrioti rimangano ai loro posti . Consigli . Il sabotaggio è una guerriglia tecnica da mettere in opera con una strategia più in sordina , fatta di ostruzionismo e di interferenza nel patrimonio tecnico del nemico . Il sabotaggio può andare dalla forma pacifica di diminuire la produzione del paese oppresso lavorando « lentamente » , fino ad avariare il macchinario o dinamitare le officine . Le astuzie del sabotaggio sono innumerevoli , ma non devono essere poste in opera a capriccio , perché il loro fine e la loro concomitanza devono essere limitate alle possibilità pratiche della realizzazione . Gli operai specializzati spieghino ai loro compagni quali sono le parti « chiave » della macchina che si vuole sabotare alle volte è sufficiente rimuovere un punto minimo , ma vitale , perché non solo essa non funzioni più , ma sia anche difficile scoprire ov ' è il guasto . Le parti più nascoste come i fili per le accensioni delle candele , delle batterie o dei magneti , i filtri del carburatore , ecc . possono essere facilmente rimessi senza che il danno venga subito scoperto . Se è difficile avvicinarsi agli automezzi , bucate i serbatoi o i copertoni , sparando a distanza . In caso il nemico ricorra al terrorismo , usate lo stesso metodo e agite decisamente . Dirigete la vostra azione contro gli agenti e i rappresentanti di quell ' autorità o governo che fucila i vostri compagni , che fa saltare in aria le case private , deporta operai , uccide ostaggi . Opponete terrore a terrore , impedendo che molte persone si prestino a collaborare con i tedeschi per viltà . Riconoscimenti negli Stati Uniti . Il rappresentante democratico della Pensilvania al Congresso degli Stati Uniti , Herman Eberhartes , ha dichiarato : « L ' attività dei patrioti italiani accelera la vittoria delle Nazioni Unite . Le gesta dei patrioti italiani nelle retroguardie delle linee tedesche continuano a suscitare l ' ammirazione del popolo americano . L ' attività di sabotaggio , coordinata con le operazioni alleate , ha disorganizzato completamente il sistema dei trasporti nazisti » . In un discorso pronunciato in America , Pete Jarman , rappresentante dello Stato dell ' Alabama al Congresso degli Stati Uniti , ha dichiarato : « L ' attività dei patrioti italiani nell ' Italia settentrionale aumenta sistematicamente in estensione ed in potenza . I patrioti operano dietro le linee tedesche in reparti mobili e ben organizzati , costituiscono così una formidabile avanguardia che facilita l ' avanzata alleata nelle zone strategiche » . Il generale Harold Alexander ha riconosciuto il loro effettivo contributo alla liberazione di Livorno , rivelando che in questa città i patrioti avevano eliminato 500 nazi - fascisti prima ancora che gli alleati fossero giunti .