StampaQuotidiana ,
1
.
-
Nuova
fase
.
Crisi
di
natura
politica
.
Il
prolungarsi
della
guerra
sul
territorio
nazionale
,
ritardando
oltre
ogni
previsione
la
ricongiunzione
dell
'
Italia
centro
-
meridionale
all
'
Italia
del
Nord
,
ha
portato
la
lotta
di
liberazione
a
un
punto
critico
.
La
crisi
di
governo
a
Roma
si
accompagna
a
una
crisi
che
non
è
soltanto
di
carattere
funzionale
,
ma
anche
politica
,
del
CLN
nell
'
Alta
Italia
.
Come
sarebbe
vano
diminuire
nella
sua
gravità
la
secessione
dei
due
partiti
che
,
continuando
a
far
parte
del
CLN
,
hanno
rifiutato
di
dividere
ulteriormente
la
responsabilità
del
potere
,
così
sarebbe
mancare
di
sincerità
verso
noi
stessi
il
non
riconoscere
la
portata
profonda
del
disagio
che
da
tempo
si
risente
in
seno
al
CLNAI
,
e
che
è
venuto
,
portando
ad
un
progressivo
allentamento
dell
'
unità
in
questo
organismo
,
e
al
declino
della
sua
autorità
e
del
suo
prestigio
.
Non
vale
a
spiegare
una
tale
involuzione
la
difficoltà
materiale
in
cui
il
CLN
si
trova
ad
esercitare
i
poteri
di
governo
segreto
nell
'
Italia
invasa
,
perché
di
fatto
le
sue
funzioni
non
sono
state
mai
funzioni
di
governo
,
né
vale
a
spiegarla
il
cattivo
funzionamento
dei
collegamenti
o
le
deficienze
di
metodo
e
di
organizzazione
,
poiché
un
organismo
vitale
supera
facilmente
per
virtù
propria
queste
manchevolezze
.
Né
basta
proporre
il
perfezionamento
dei
servizi
,
là
dove
si
riscontra
propriamente
un
caso
di
abulia
.
Quando
si
indica
come
ragione
delle
debolezze
del
CLN
la
mancanza
di
una
base
di
massa
,
suggerendo
un
rimedio
,
come
rimedio
,
un
allargamento
strutturale
del
CLN
stesso
,
destinato
ad
assicurargli
l
'
appoggio
di
più
larghi
strati
della
popolazione
,
si
rileva
,
a
vero
dire
,
un
effetto
piuttosto
che
la
causa
del
fenomeno
.
Se
le
debolezze
del
CLN
si
appalesa
precisamente
nella
incapacità
di
organizzare
e
di
attivare
le
forze
di
massa
,
questo
si
deve
per
noi
a
un
fatto
determinante
che
è
essenziale
mettere
in
luce
.
Si
deve
al
fatto
che
il
CLN
non
si
è
trovato
più
in
grado
di
imprimere
una
direttiva
politica
propria
alla
lotta
di
liberazione
,
a
cominciare
dal
momento
in
cui
,
con
la
costituzione
del
governo
democratico
,
la
concentrazione
dei
partiti
si
sdoppiava
cessando
di
avere
come
espressione
esclusiva
il
CLN
;
e
,
quel
che
è
decisivo
,
che
esso
ha
mancato
di
farlo
da
quando
la
divisione
dei
partiti
circa
le
direttive
di
governo
,
è
andata
sempre
più
pronunciandosi
sino
a
sboccare
nella
crisi
.
Mancando
di
un
indirizzo
proprio
di
azione
,
il
CLN
doveva
da
questo
momento
andare
fatalmente
incontro
alla
sua
consunzione
.
Le
cause
della
crisi
sono
dunque
di
natura
politica
,
e
non
organizzativa
,
e
non
è
con
una
riforma
che
tenda
ad
operare
dall
'
esterno
un
rafforzamento
nella
compagine
del
CLN
che
essa
si
può
superare
.
L
'
unità
che
è
da
confermare
.
Sorto
per
coordinare
unitariamente
la
resistenza
al
nazifascismo
,
il
CLN
riuscì
di
fatto
,
bene
o
male
,
ad
assolvere
a
questo
compito
nella
prima
fase
della
lotta
.
Si
poteva
ritenere
allora
che
,
con
la
cacciata
dei
tedeschi
,
esso
si
sarebbe
trasformato
in
governo
,
garantendo
alle
masse
i
frutti
dei
sacrifici
sostenuti
.
Il
contributo
politico
dell
'
azione
del
CLN
,
senza
che
avesse
bisogno
di
essere
altrimenti
formulato
,
era
precisamente
in
questo
impegno
,
espresso
del
resto
in
tante
dichiarazioni
pubbliche
,
di
assicurare
al
popolo
la
libera
espressione
della
sua
volontà
perché
in
essa
avesse
il
suo
esito
la
lotta
antifascista
e
fondamento
la
rinascita
democratica
.
Sussiste
ancora
questo
impegno
?
Se
sì
,
la
conferma
deve
essere
data
in
forme
esplicite
.
Ed
è
a
questo
punto
quanto
mai
necessario
che
si
faccia
,
perché
il
CLN
non
può
ignorare
l
'
evoluzione
della
politica
nell
'
Italia
liberata
dai
nazi
,
e
l
'
opposizione
che
gli
è
mossa
dalla
reazione
monarchica
.
La
crisi
politica
è
sintomo
ed
espressione
di
una
crisi
nazionale
.
Essa
rivela
di
quali
imponenti
forze
disponga
la
reazione
per
stroncare
l
'
anelito
del
popolo
alla
libertà
,
quali
possibilità
le
si
offrano
nel
sostegno
prestato
dalle
sfere
governative
inglesi
alla
monarchia
che
,
perduto
ogni
prestigio
e
legittimità
,
coalizza
attorno
a
sé
,
agendo
nelle
forme
più
irresponsabili
.
Tutti
gli
interessi
che
han
ragione
di
contrastare
alla
libertà
e
di
opporsi
alla
volontà
popolare
.
Dopo
che
le
manovre
monarchico
-
reazionarie
hanno
dato
così
clamoroso
scacco
al
Comitato
di
Liberazione
nella
soluzione
della
crisi
romana
,
che
parola
ha
da
dire
il
CLNAI
dove
la
lotta
impegna
ancora
duramente
le
forze
dell
'
antifascismo
?
Di
fronte
alla
volontà
sabotatrice
di
una
cricca
che
ha
impedito
l
'
epurazione
e
cerca
presidio
nei
residuati
più
reazionari
del
fascismo
,
i
quali
non
si
vogliono
eliminare
,
ma
anzi
di
nuovo
occultamente
vengono
alimentati
,
che
parola
ha
da
dire
il
CLN
nel
nord
d
'
Italia
,
dove
oggi
deve
affrontare
la
ripresa
del
fascismo
repubblicano
?
Bisogna
uscire
dal
silenzio
e
dalle
incertezze
.
Tali
interrogativi
vanno
risolti
se
si
vuole
evitare
la
paralisi
del
CLN
in
un
momento
così
difficile
e
delicato
della
vita
nazionale
.
Dove
nuovo
vigore
è
da
infondere
nella
lotta
che
si
fa
sempre
più
ardua
,
e
l
'
unità
deve
essere
rinsaldata
tra
le
forze
dell
'
antifascismo
,
si
deve
confermare
senza
attenuazioni
che
si
combatte
per
la
libertà
del
popolo
.
Si
deve
dire
che
l
'
Italia
è
una
e
una
la
rivendicazione
assegnata
alla
lotta
di
tutta
la
nazione
.
Si
deve
dire
che
la
lotta
di
liberazione
si
dirige
allo
stesso
modo
contro
il
nazifascismo
e
contro
tutti
i
tentativi
reazionari
di
opporsi
alla
volontà
popolare
.
Il
CLNAI
deve
pronunciarsi
chiaramente
contro
la
reazione
monarchica
,
perché
il
popolo
non
potrà
mai
ammettere
che
siano
date
soluzioni
di
tipo
badogliano
alla
lotta
di
liberazione
,
che
tante
sofferenze
costa
e
tanto
sangue
.
La
questione
monarchica
non
è
più
quella
di
un
istituto
conservato
sotto
condizione
fino
alla
convocazione
della
Costituente
,
dal
momento
che
la
monarchia
oggi
opera
di
nuovo
ed
intriga
come
fattore
di
reazione
nella
vita
italiana
.
Mantenersi
ancora
agnostico
.
di
fronte
a
tatti
così
manifesti
,
vorrebbe
dire
da
parte
del
CLN
sottrarsi
alle
responsabilità
che
porta
,
sarebbe
confessare
la
propria
impotenza
.
Necessità
di
fronteggiare
la
ripresa
fascista
.
La
gravità
del
problema
che
condiziona
la
rinascita
democratica
in
Italia
,
che
si
misura
a
Roma
dalla
crisi
di
governo
,
si
appalesa
nel
nord
nel
fenomeno
della
ripresa
fascista
.
Se
il
fascismo
repubblicano
è
avulso
da
questa
parte
del
paese
calcato
dal
tallone
nazista
,
e
privo
di
una
forza
viva
,
come
lo
è
la
monarchia
nella
parte
d
'
Italia
presidiata
dagli
anglo
-
americani
,
esso
,
non
meno
di
quella
,
riesce
però
a
coalizzare
attorno
a
sé
tutte
le
inerzie
e
le
resistenze
passive
che
si
oppongono
alla
conquista
delle
libertà
popolari
.
Il
fascismo
repubblicano
ha
oggi
buon
gioco
nello
sfruttare
la
deliberata
compressione
delle
forze
antifasciste
praticata
dagli
inglesi
e
la
impotenza
cui
le
mene
monarchico
-
reazionarie
riducono
quel
morticino
di
democrazia
che
la
«
liberazione
»
ha
partorito
a
Roma
.
Il
fascismo
repubblicano
è
stato
abbandonato
come
un
relitto
dagli
interessi
capitalistici
che
della
dittatura
furono
patroni
e
tutori
per
venti
anni
.
Presto
esso
si
troverà
sciolto
dagli
ultimi
legami
che
ancora
lo
impacciano
e
liberato
dal
carico
di
ogni
responsabilità
.
Solo
l
'
asservimento
al
nazismo
che
conserva
ancora
una
compagine
statale
e
tali
vincoli
con
la
plutocrazia
,
gli
impediscono
oggi
il
tentativo
di
riconquistare
autorità
e
potere
attraverso
un
sovvertimento
sociale
.
Ma
esso
si
prepara
certamente
a
farlo
,
si
prepara
a
nuovi
camuffamenti
per
la
grande
avventura
quando
la
forza
militare
tedesca
sia
stata
spezzata
e
sia
crollato
lo
stato
nazista
.
Il
fascismo
potrà
sfruttare
gli
impulsi
più
torbidi
.
del
malcontento
,
della
insofferenza
e
della
ribellione
che
sono
ingenerati
da
una
catastrofe
,
la
quale
appare
suggellata
dalla
viltà
della
monarchia
e
dal
basso
mercato
che
del
paese
si
dispone
a
fare
la
coalizione
monarchico
-
reazionaria
.
Il
fascismo
repubblicano
,
come
mira
oggi
ad
esasperare
i
sentimenti
dell
'
offesa
dignità
nazionale
,
per
farsene
un
'
arma
contro
la
monarchia
,
che
ha
sempre
volta
a
volta
tradito
,
così
si
dispone
a
concorrere
con
i
partiti
popolari
,
usando
della
più
sfrenata
demagogia
,
per
ostacolare
e
sopraffare
il
governo
di
domani
.
Gli
uomini
del
fascismo
repubblicano
puntano
su
questa
carta
per
tirare
la
rivincita
,
o
quanto
meno
per
barattare
la
loro
salvezza
.
Non
c
'
è
da
illudersi
che
essi
non
possono
aver
seguito
in
coscienze
incortivite
da
un
regime
ventennale
di
corruzione
e
di
violenza
.
Il
nostro
partito
addita
in
tutto
questo
un
agguato
pericoloso
alla
libertà
di
domani
,
e
chiama
il
CLN
a
parare
per
tempo
alla
minaccia
.
Il
CLN
potrà
sostenere
la
prova
nella
nuova
fase
di
lotta
,
che
ha
indizi
indubbiamente
difficili
,
e
fronteggiare
validamente
la
ripresa
fascista
,
legando
a
sé
indissolubilmente
le
masse
popolari
se
saprà
provare
la
sua
intransigente
opposizione
alla
monarchia
che
si
fa
centro
della
reazione
capitalistica
,
e
l
'
assoluta
sua
indipendenza
da
ogni
interesse
e
influenza
straniere
.
Direttive
popolari
nella
lotta
di
liberazione
.
Il
Partito
Socialista
è
pronto
a
impegnare
su
questa
base
politica
tutte
le
sue
forze
per
animare
di
nuovo
slancio
e
potenziare
l
'
azione
del
CLN
.
Esso
però
non
vede
quale
soluzione
possa
avere
,
fuori
di
questa
via
,
la
crisi
che
lo
travaglia
,
e
intende
fissare
chiaramente
le
responsabilità
che
i
partiti
si
assumono
di
fronte
alla
indilazionabile
questione
che
oggi
si
pone
,
di
definire
fuor
di
ogni
equivoco
le
direttive
popolari
della
lotta
di
liberazione
.
2
.
-
Riforma
organica
del
CLN
.
Il
Partito
Socialista
,
avendo
indicato
le
risoluzioni
di
carattere
politico
che
sono
da
prendere
per
valorizzare
il
CLN
come
forza
generatrice
della
nuova
democrazia
,
sottopone
ai
partiti
le
linee
generali
di
un
piano
di
riorganizzazione
inteso
ad
assicurarne
la
maggiore
efficienza
.
Il
Partito
si
è
ispirato
alla
preoccupazione
di
poter
conseguire
su
di
esso
l
'
accordo
delle
varie
parti
più
facilmente
di
quel
che
non
appaia
possibile
in
base
ad
altri
progetti
già
presentati
.
Criteri
informatori
.
Una
riforma
funzionale
che
sia
volta
ad
attribuire
capacità
effettive
di
intervento
e
di
direzione
al
CLNAI
e
ai
CLN
regionali
,
deve
corrispondere
la
duplice
necessità
di
dare
continuità
organica
ai
lavori
e
di
coordinare
in
forma
efficace
con
l
'
azione
dei
partiti
quella
importantissima
che
sono
chiamate
a
svolgere
le
organizzazioni
di
massa
.
L
'
esperienza
prova
che
i
Comitati
come
sono
attualmente
costituiti
,
raramente
hanno
possibilità
di
deliberare
con
prontezza
e
cognizione
di
causa
sulle
questioni
che
interessano
lo
svolgimento
pratico
della
lotta
,
né
si
trovano
sempre
in
grado
di
assicurare
seguito
alle
deliberazioni
per
la
mancanza
di
un
contatto
permanente
con
gli
organi
di
base
.
Dovendo
servirsi
come
tramite
dell
'
organizzazione
di
partito
,
viene
a
mancare
al
CLN
ciò
che
è
essenziale
per
farne
qualcosa
di
più
di
un
organo
interpartito
,
l
'
unità
cioè
la
responsabilità
diretta
della
sua
azione
.
Per
quanto
sia
essenziale
,
come
è
già
stato
rilevato
,
assicurare
maggior
efficienza
ai
servizi
di
segreteria
,
con
questo
non
si
verrebbe
a
migliorare
di
molto
lo
stato
presente
delle
cose
.
Istituzioni
di
commissioni
permanenti
di
lavoro
.
Entro
i
limiti
e
con
la
rigorosa
osservanza
delle
norme
cospirative
pare
necessario
dare
una
più
larga
e
più
solida
struttura
al
Comitato
Centrale
e
a
quelli
regionali
.
Si
propone
così
la
costituzione
di
un
certo
numero
di
commissioni
permanenti
in
seno
al
CLNAI
e
al
CLN
regionali
,
che
siano
incaricati
di
preparare
i
lavori
del
Comitato
deliberativo
o
di
realizzare
il
contatto
permanente
con
le
organizzazioni
di
base
le
quali
non
debbono
considerarsi
organi
di
esecuzioni
soltanto
,
ma
centri
di
iniziativa
e
di
attività
autonoma
entro
le
direttive
generali
della
lotta
.
Per
le
istituzioni
di
queste
commissioni
,
i
partiti
componenti
il
CLN
dovrebbero
mettere
a
disposizione
dello
stesso
complessivamente
una
decina
almeno
di
elementi
.
Si
enumerano
a
titolo
indicativo
:
1
)
commissione
finanziaria
;
2
)
commissione
militare
per
il
collegamento
con
il
C.M.
;
3
)
commissione
di
contatto
con
i
CLN
periferici
;
4
)
commissioni
di
contatto
con
le
organizzazioni
sindacali
;
5
)
commissione
mista
delle
organizzazioni
dei
giovani
e
delle
donne
;
6
)
commissione
mista
delle
organizzazioni
professionali
e
tecniche
;
7
)
commissione
di
assistenza
;
8
)
commissione
di
propaganda
.
Le
commissioni
anzidette
provvederebbero
ad
informare
dei
propri
lavori
i
delegati
responsabili
dei
partiti
,
fornendo
loro
relazioni
e
informazioni
a
richiesta
.
Le
sedute
del
comitato
deliberativo
osservando
più
rigorosamente
le
esigenze
cospirative
,
dovrebbero
essere
ristrette
ad
un
delegato
per
partito
,
escludendo
tranne
casi
eccezionali
l
'
intervento
di
altri
elementi
.
Il
collegamento
con
la
segreteria
dovrebbe
essere
tenuto
da
un
presidente
di
turno
.
Inquadramento
delle
organizzazioni
di
massa
.
Le
commissioni
miste
sarebbero
destinate
a
realizzare
la
saldatura
delle
organizzazioni
di
massa
con
i
CLN
.
È
questa
una
questione
di
importanza
capitale
e
l
'
esperienza
dovrà
suggerire
la
via
da
seguire
.
Appare
tuttavia
necessario
a
questo
scopo
che
essi
siano
preliminarmente
inquadrate
con
una
chiara
definizione
delle
funzioni
e
dei
compiti
che
vengono
loro
riconosciuti
,
ed
una
delimitazione
del
loro
campo
d
'
azione
che
oggi
manca
ancora
ciò
che
causa
deplorevoli
confusioni
.
La
immissione
diretta
di
queste
organizzazioni
nei
CLN
regionali
e
provinciali
,
come
è
stato
proposto
,
a
parte
la
difficoltà
di
avere
di
esse
una
rappresentanza
responsabile
,
non
potrebbe
che
causare
che
disordine
in
seno
ai
CLN
stessi
;
i
quali
verrebbero
a
trovarsi
composti
in
modo
troppo
eterogeno
.
E
neppure
si
vede
come
,
essendo
questi
organismi
destinati
a
moltiplicarsi
si
possa
far
luogo
a
tutti
o
stabilire
un
criterio
per
escluderne
alcuno
.
Il
Comitato
deliberativo
deve
essere
l
'
organo
politico
responsabile
della
direzione
della
lotta
,
e
la
sua
composizione
non
può
variare
da
quella
attuale
,
almeno
fino
a
che
il
CLN
continuerà
a
raggruppare
i
diversi
partiti
che
oggi
lo
costituiscono
.
D
'
altro
canto
le
organizzazioni
di
massa
,
di
cui
ogni
giorno
più
si
rivela
l
'
importanza
come
strumenti
di
influenza
e
di
azione
al
di
fuori
dei
partiti
,
debbono
avere
nell
'
opera
del
CLN
la
parte
che
loro
compete
senza
diminuzioni
che
ne
menomano
l
'
autonomia
.
Si
propone
quindi
che
,
in
base
ad
una
pratica
delimitazione
delle
competenze
,
esse
abbiano
partecipazione
diretta
ai
lavori
del
CLN
attraverso
la
costituzione
di
commissioni
miste
formate
aggregando
i
delegati
delle
organizzazioni
stesse
che
potranno
rappresentarvi
gli
interessi
e
le
sensibilità
particolari
delle
masse
organizzate
.
Tali
commissioni
permetteranno
nello
stesso
tempo
al
CLN
di
avere
nozione
continua
dell
'
attività
svolta
dagli
organismi
di
massa
,
esercitando
quel
controllo
sulle
direttive
politiche
d
'
azione
e
sui
metodi
organizzativi
che
il
loro
riconoscimento
comporta
.
Ordinamento
dei
CLN
locali
,
periferici
e
di
categoria
.
La
rete
organizzativa
diretta
del
CLNAI
secondo
l
'
esperienza
che
si
ha
non
può
oggi
praticamente
estendersi
di
là
dei
CLN
provinciali
,
per
la
cui
costituzione
e
il
cui
funzionamento
si
incontrano
già
difficoltà
non
sempre
sormontabili
.
Ma
se
non
appare
possibile
se
non
in
casi
eccezionali
attribuire
funzioni
responsabili
di
rappresentanza
politica
ad
altri
organi
che
non
siano
i
Comitati
regionali
e
provinciali
la
partecipazione
popolare
alla
lotta
si
può
promuovere
ed
avere
solo
con
la
estensione
dei
CLN
a
tutti
gli
strati
della
popolazione
e
ai
centri
di
lavoro
,
suscitando
in
sempre
maggior
numero
CLN
locali
periferici
di
categoria
.
Funzione
naturale
di
questi
organi
è
quella
di
portare
tra
la
popolazione
e
le
masse
lavoratrici
la
parola
del
CLN
di
unificare
le
forze
e
di
prendere
tutte
quelle
iniziative
che
possono
essere
suggerite
da
situazioni
ed
esigenze
particolari
.
L
'
importanza
di
Comitati
di
base
è
.
dunque
capitale
,
perché
è
soltanto
attraverso
di
essi
che
il
CLN
può
svolgere
un
'
azione
popolare
ed
attingere
la
forza
e
l
'
autorità
necessaria
a
condurre
la
lotta
.
La
formazione
degli
organi
di
base
non
può
evidentemente
essere
vincolata
a
norme
fisse
,
né
può
valere
per
essi
il
criterio
della
composizione
paritetica
di
partito
.
Tuttavia
è
necessario
che
un
certo
ordine
sia
praticamente
stabilito
e
un
certo
controllo
politico
sia
esercitato
.
Si
propone
così
di
riservare
il
voto
deliberativo
ai
soli
membri
cui
è
conferito
regolare
rappresentanza
da
parte
di
partiti
ammessi
a
comporre
il
rispettivo
CLN
provinciale
,
essendo
inteso
che
per
la
costituzione
dei
Comitati
di
base
non
si
richiede
necessariamente
la
presenza
di
tutti
i
partiti
e
che
nessun
partito
può
esservi
rappresentato
da
più
di
un
delegato
.
I
CLN
di
categoria
dovrebbero
invece
metter
capo
alle
rispettive
organizzazioni
regionali
di
categoria
.
StampaQuotidiana ,
1
-
Dalla
rivoluzione
di
palazzo
del
25
luglio
alla
rivoluzione
popolare
.
La
rivoluzione
di
palazzo
del
25
luglio
segna
l
'
inizio
di
una
nuova
fase
della
lotta
politica
.
Senza
incontrare
la
minima
resistenza
,
essa
ha
liquidato
la
dittatura
mussoliniana
,
logorata
dalla
lunga
ed
eroica
resistenza
delle
avanguardie
antifasciste
,
e
giunta
con
la
più
impopolare
ed
iniqua
delle
guerre
,
alla
confutazione
di
sé
medesima
.
Ma
la
rivoluzione
di
palazzo
del
25
luglio
non
ha
risolto
nessuno
dei
problemi
politici
,
economici
e
sociali
posti
dal
clamoroso
fallimento
del
fascismo
.
Non
ha
osato
fare
la
pace
pur
senza
poter
fare
la
guerra
;
non
ha
ristabilito
neppure
le
elementari
libertà
di
stampa
,
di
associazione
,
di
riunione
.
Essa
è
stata
concepita
ed
attuata
come
un
tentativo
di
salvare
le
istituzioni
,
i
ceti
capitalistici
,
gli
uomini
compromessi
col
fascismo
,
a
cominciare
dalla
monarchia
senza
la
cui
complicità
non
sarebbe
stata
possibile
la
catastrofe
della
guerra
,
che
procede
logicamente
dal
colpo
di
stato
del
28
ottobre
1922
.
I
problemi
della
pace
e
della
libertà
si
impongono
,
dopo
il
25
luglio
,
come
problemi
di
volontà
,
di
iniziativa
,
di
forza
,
delle
masse
popolari
.
La
nazione
ricadrebbe
nel
letargo
politico
e
nel
cinismo
immorale
del
ventennio
fascista
,
se
attendesse
dall
'
alto
il
suo
riscatto
invece
di
promuoverlo
dal
basso
.
Ciò
significa
che
essa
deve
risolutamente
marciare
dalla
rivoluzione
di
palazzo
alla
rivoluzione
popolare
.
2
.
-
Che
cosa
è
il
Partito
Socialista
Italiano
di
Unità
Proletaria
.
Da
cinquant
'
anni
a
questa
parte
il
Partito
Socialista
Italiano
è
alla
avanguardia
del
progresso
.
Completando
l
'
opera
del
Risorgimento
,
il
Partito
Socialista
Italiano
ha
fatto
di
plebi
oppresse
,
sfruttate
,
affamate
,
un
proletariato
in
grado
di
porre
la
propria
candidatura
al
potere
,
nell
'
interesse
della
collettività
nazionale
.
Per
calpestare
la
libertà
,
il
fascismo
ha
dovuto
passare
sul
corpo
del
Partito
Socialista
.
Nel
ventennio
della
dittatura
mussoliniana
,
il
Partito
Socialista
Italiano
ha
durato
ed
ha
lottato
,
perpetuandosi
nella
resistenza
e
nella
lotta
cospirativa
dei
suoi
militanti
all
'
interno
,
nelle
lotte
sostenute
dai
suoi
esiliati
all
'
estero
per
sbarrare
il
passo
all
'
intiero
fascismo
,
nel
sacrificio
dei
suoi
figli
migliori
,
e
rinnovandosi
per
l
'
apporto
di
sempre
nuove
e
fresche
energie
.
Oggi
,
dalla
fusione
del
vecchio
Partito
col
Movimento
di
Unità
Proletaria
per
la
Repubblica
Socialista
,
e
coi
Gruppi
di
giovani
intellettuali
,
ai
quali
,
nella
buia
notte
della
tirannide
il
Socialismo
è
apparso
come
la
condizione
e
la
garanzia
della
libertà
,
il
Partito
Socialista
Italiano
esce
ringagliardito
,
espressione
ad
un
tempo
della
continuità
della
tradizione
del
movimento
operaio
,
e
delle
esigenze
della
situazione
,
che
fa
del
Socialismo
il
problema
di
oggi
,
e
non
la
vaga
aspirazione
di
un
lontano
avvenire
.
3
.
-
Che
cosa
vuole
il
Partito
Socialista
Italiano
.
Per
vent
'
anni
la
lotta
socialista
ha
assunto
il
carattere
di
lotta
essenzialmente
antifascista
;
ma
le
ragioni
profonde
della
lotta
socialista
precedono
l
'
esistenza
del
fascismo
e
permangono
dopo
la
sua
eliminazione
.
Al
popolo
assetato
di
libertà
,
di
eguaglianza
,
di
giustizia
,
il
Partito
Socialista
indica
quale
soluzione
positiva
e
concreta
la
lotta
per
la
Repubblica
Socialista
dei
Lavoratori
.
Il
PSI
intende
sviluppare
con
tutti
i
mezzi
la
lotta
politica
degli
oppressi
contro
gli
oppressori
e
la
lotta
di
classe
degli
sfruttati
contro
gli
sfruttatori
,
per
condurre
il
proletariato
alla
conquista
del
potere
.
Lo
stato
borghese
deve
essere
distrutto
e
con
lo
stato
borghese
devono
scomparire
le
oligarchie
finanziarie
di
cui
esso
è
lo
strumento
di
dominazione
politica
.
Il
nuovo
assetto
della
società
deve
essere
imperniato
sulla
socializzazione
dei
mezzi
di
produzione
e
di
scambio
.
Il
PSI
propugna
quindi
la
costituzione
di
grandi
aziende
autonome
a
carattere
nazionale
,
regionale
,
o
comunale
,
per
la
gestione
dell
'
economia
socializzata
,
di
enti
cooperativi
che
coordino
le
piccole
aziende
agricole
ed
artigiane
,
di
enti
produttori
che
,
attuando
i
piani
nazionali
,
siano
al
tempo
stesso
centri
di
iniziativa
e
di
selezione
,
capaci
di
assicurare
un
ricambio
costante
nell
'
organismo
statale
.
Impegnando
la
battaglia
per
la
Repubblica
Socialista
dei
Lavoratori
,
il
PSI
si
fa
l
'
assertore
più
tenace
e
più
coerente
dei
postulati
di
libertà
e
di
democrazia
,
indissolubilmente
connessi
al
postulato
fondamentale
dell
'
eguaglianza
sociale
.
4
-
A
chi
si
rivolge
il
Partito
.
Il
PSI
offre
agli
operai
italiani
una
organizzazione
di
battaglia
che
,
con
spirito
aperto
a
tutte
le
esperienze
,
ne
vuole
sostenere
e
guidare
gli
sforzi
all
'
ascesa
e
al
raggiungimento
finale
delle
mete
rivoluzionarie
.
Si
presenta
ai
contadini
italiani
,
ai
braccianti
,
ai
piccoli
proprietari
,
agli
affittuari
e
mezzadri
,
con
un
programma
di
radicali
riforme
economiche
imperniate
sui
potenziamenti
dell
'
agricoltura
,
ed
atte
a
mettere
le
piccole
conduzioni
associate
in
grado
di
disporre
delle
risorse
necessarie
al
migliore
sfruttamento
della
terra
.
Affaccia
i
ceti
minori
della
borghesia
produttrice
ed
impiegatizia
ad
una
politica
di
ricostruzione
nazionale
,
nel
cui
quadro
le
categorie
rovinate
dalla
crisi
e
destinate
ad
inarrestabile
declino
,
troveranno
,
con
un
degno
livello
di
vita
,
nuovo
modo
di
esplicare
quello
spirito
di
intraprendenza
,
che
,
in
regime
di
capitalismo
monopolista
,
sarebbe
sempre
più
misconosciuto
e
soffocato
.
Ai
giovani
studiosi
,
ai
professionisti
e
agli
artisti
che
antepongono
la
libertà
all
'
interesse
personale
,
il
PSI
offre
campo
libero
d
'
azione
,
una
palestra
aperta
alla
critica
e
ad
ogni
dibattito
che
sia
animato
da
intenti
costruttivi
e
dal
disinteresse
di
chi
cerca
,
prima
che
il
proprio
,
l
'
utile
ed
il
vantaggio
della
comunità
.
Offre
infine
ai
soldati
ed
ai
combattenti
,
nella
fraterna
compressione
del
loro
sacrificio
,
la
pace
e
la
ripresa
d
'
una
civile
vita
di
lavoro
.
5
-
I
compiti
immediati
della
nostra
lotta
.
La
via
che
conduce
alla
rivoluzione
proletaria
per
la
Repubblica
Socialista
,
è
quella
dello
sviluppo
della
lotta
popolare
per
la
pace
e
per
la
libertà
.
Il
PSI
naturale
interprete
di
tutte
le
aspirazioni
del
popolo
,
è
in
questa
fase
della
lotta
,
l
'
alleato
naturale
dei
partiti
e
delle
organizzazioni
,
che
unite
ieri
nella
lotta
contro
la
dittatura
fascista
,
si
battono
oggi
per
il
pieno
ripristino
della
sovranità
popolare
.
I
problemi
attuali
della
rivoluzione
popolare
italiana
sono
tre
:
1
)
Armistizio
immediato
con
l
'
Inghilterra
,
con
gli
Stati
Uniti
,
con
l
'
Unione
Sovietica
;
ritiro
immediato
delle
truppe
dai
Balcani
e
dalla
Francia
;
denuncia
del
patto
di
alleanza
con
la
Germania
e
con
il
Giappone
;
apertura
di
negoziati
di
pace
.
2
)
Liquidazione
del
fascismo
,
della
monarchia
,
e
dei
gruppi
capitalisti
che
all
'
ombra
del
fascismo
hanno
messo
la
mano
sui
gangli
essenziali
della
vita
economica
del
paese
,
e
per
i
quali
lo
stato
è
fonte
di
privilegi
e
di
profitti
;
rinvio
a
giudizio
dei
responsabili
del
mostruoso
abuso
di
potere
che
va
dal
colpo
di
stato
del
28
ottobre
1922
alla
dichiarazione
di
guerra
del
10
giugno
1940
,
dei
gerarchi
che
hanno
fatto
pesare
il
terrore
sulle
provincie
,
e
dei
profittatori
del
regime
che
hanno
dissanguato
l
'
Italia
;
smobilitazione
della
milizia
fascista
e
disarmo
effettivi
di
tutti
i
fascisti
.
3
)
Ripristino
di
tutte
le
libertà
civili
e
politiche
.
La
soluzione
di
questi
problemi
non
può
essere
affidata
a
governi
militari
di
funzionari
o
comunque
di
transazione
.
Le
masse
devono
imporre
l
'
assunzione
del
potere
da
parte
di
un
governo
provvisorio
di
salute
pubblica
il
quale
sia
emanazione
dei
partiti
popolari
e
progressisti
,
tragga
forza
ed
autorità
dal
suo
intimo
legale
col
popolo
lavoratore
,
e
poggi
saldamente
sulle
organizzazioni
popolari
che
vanno
sorgendo
e
che
il
PSI
si
propone
di
sviluppare
(
leghe
del
popolo
,
consigli
di
fabbrica
,
d
'
azienda
,
di
mestiere
,
di
professione
,
sindacati
,
ecc
.
)
.
In
un
tale
governo
e
per
un
'
opera
di
salute
pubblica
inflessibilmente
condotta
,
il
concorso
del
PSI
sarà
pieno
,
completo
e
senza
riserve
.
6
.
-
Per
il
partito
unico
del
proletariato
.
Partito
dell
'
unità
proletaria
,
il
PSI
intende
realizzare
nel
suo
seno
l
'
unione
di
tutti
coloro
che
,
pur
provenendo
da
diverse
scuole
politiche
,
sono
giunti
alle
medesime
conclusioni
pratiche
,
e
riconoscono
nella
lotta
di
classe
il
mezzo
per
abbattere
la
borghesia
capitalista
,
e
nel
Partito
Socialista
l
'
organizzazione
politica
delle
classi
lavoratrici
.
Il
PSI
non
si
riorganizza
con
una
preconcetta
ostilità
verso
altri
partiti
proletari
,
e
segnatamente
verso
il
Partito
Comunista
Italiano
,
con
il
quale
ha
una
fondamentale
comunità
di
dottrina
e
di
fine
.
Consapevole
della
forza
irresistibile
che
la
classe
lavoratrice
trarrà
dalla
sua
unione
,
il
PSI
intende
realizzare
la
fusione
dei
socialisti
e
dei
comunisti
in
un
unico
partito
,
sulla
base
di
una
chiara
coscienza
delle
finalità
rivoluzionarie
del
movimento
proletario
.
Per
avviare
l
'
unità
verso
la
sua
realizzazione
,
e
per
coordinare
le
direttive
e
l
'
attività
dei
due
partiti
proletari
e
marxisti
nel
campo
politico
ed
in
quello
sindacale
,
il
Partito
Socialista
Italiano
ha
concluso
col
Partito
Comunista
Italiano
un
patto
di
unità
d
'
azione
.
7
.
-
Il
Partito
Socialista
e
la
politica
internazionale
.
La
lotta
del
proletariato
è
internazionale
non
solo
perché
i
proletari
di
tutto
il
mondo
combattono
contro
lo
stesso
nemico
di
classe
e
per
lo
stesso
fine
,
ma
perché
non
è
possibile
distruggere
l
'
assetto
capitalista
della
società
borghese
,
se
non
se
ne
distrugge
la
struttura
nazionalista
,
base
di
ogni
imperialismo
.
Il
PSI
appunto
in
quanto
esprime
i
reali
interessi
del
popolo
lavoratore
d
'
Italia
ripudia
ogni
politica
di
così
detto
ripiegamento
nazionale
,
di
isolamento
politico
,
di
autarchia
economica
;
esso
considera
la
solidarietà
internazionale
dei
partiti
proletari
come
elemento
essenziale
della
sua
azione
,
come
lo
strumento
per
promuovere
e
concretare
una
politica
di
pace
che
armonizzi
gli
interessi
di
tutti
i
popoli
e
avvii
l
'
Europa
verso
una
libera
federazione
di
stati
.
La
fine
della
guerra
attuale
porrà
sul
tappeto
in
termini
decisivi
il
problema
del
coordinamento
unitario
dei
diversi
paesi
europei
:
e
questa
deve
essere
intesa
come
una
esigenza
della
ricostruzione
socialista
,
come
lo
sbocco
naturale
a
cui
conduce
l
'
evoluzione
economica
e
politica
dell
'
Europa
,
che
,
liberata
dai
particolarismi
capitalistici
,
dovrà
raggiungere
un
'
organizzazione
federativa
,
avviamento
all
'
Unione
delle
Repubbliche
Socialiste
.
La
carenza
della
Internazionale
Operaia
Socialista
e
lo
scioglimento
della
Terza
Internazionale
pongono
il
problema
della
ricostituzione
del
movimento
operaio
internazionale
.
La
nuova
Internazionale
dovrà
realizzare
sul
piano
della
dottrina
e
dell
'
azione
la
sintesi
delle
esperienze
mondiali
dei
socialisti
e
dei
comunisti
,
e
unire
i
proletari
di
Europa
e
del
mondo
nella
grande
lotta
finale
per
il
socialismo
.
Il
PSI
invia
al
popolo
lavoratore
un
messaggio
di
fede
,
di
entusiasmo
e
di
cosciente
ottimismo
.
Dure
lotte
attendono
ancora
i
lavoratori
,
ma
da
questa
guerra
la
rivoluzione
proletaria
,
il
cui
ciclo
si
è
aperto
25
anni
or
sono
in
condizioni
pressoché
analoghe
alle
attuali
,
prenderà
nuovo
slancio
e
nuovo
vigore
.
La
meta
è
prossima
.
Uniti
noi
faremo
l
'
Italia
libera
e
socialista
in
un
'
Europa
libera
,
socialista
,
pacificata
.
StampaQuotidiana ,
I
giorni
trascorrono
,
sempre
più
lenti
e
più
lunghi
,
quel
terribile
16
marzo
si
allontana
nel
tempo
,
siamo
già
a
maggio
,
ci
avviamo
verso
il
compimento
del
secondo
mese
dal
rapimento
dell
'
on.
Moro
e
dal
massacro
della
sua
scorta
.
E
l
'
opinione
pubblica
comincia
ad
avvertire
che
la
vicenda
,
così
grave
,
così
tragica
,
sta
assumendo
aspetti
sempre
più
inquietanti
.
Convince
sempre
meno
l
'
idea
che
ci
troviamo
di
fronte
soltanto
a
una
banda
di
terroristi
.
Ci
sono
i
"
fiancheggiatori
"
,
l
'
area
magmatica
dell
'
eversione
e
della
violenza
,
e
questo
si
sapeva
.
Ma
ormai
si
deve
pensare
che
c
'
è
anche
altro
:
collegamenti
,
complicità
,
ispiratori
in
zone
ben
più
"
rispettabili
"
e
"
rispettate
"
della
realtà
italiana
.
Perché
le
indagini
non
fanno
un
passo
avanti
?
Perché
invece
di
discutere
tanto
su
ipotesi
impraticabili
che
dovrebbero
indurre
-
chissà
perché
-
i
terroristi
a
rilasciare
Moro
,
al
prezzo
di
un
rovinoso
cedimento
dello
Stato
,
non
si
comincia
a
mettere
le
mani
su
qualcuno
?
Sono
domande
che
non
si
possono
più
ignorare
.
Tutti
si
dichiarano
per
la
lotta
contro
il
terrorismo
.
E
,
nonostante
le
oscillazioni
dei
socialisti
,
una
imponente
maggioranza
è
schierata
,
intorno
al
governo
,
sulla
linea
della
fermezza
.
Come
mai
,
allora
,
coloro
che
tale
fermezza
dovrebbero
concretare
con
l
'
azione
pratica
sembrano
come
paralizzati
,
o
quasi
?
E
'
un
fatto
che
le
indagini
ristagnano
.
Un
"
covo
"
,
è
vero
,
è
stato
scoperto
,
ma
per
caso
,
a
Roma
.
Altri
sono
emersi
dalle
nebbie
del
mistero
in
periferie
più
o
meno
lontane
.
Qualche
mandato
di
cattura
,
qualche
fermo
o
arresto
.
E
un
solo
"
brigatista
"
caduto
nelle
mani
della
polizia
,
e
ciò
perché
la
sua
vittima
ha
avuto
il
tempo
di
ferirlo
,
prima
di
morire
.
Ma
,
sulla
sostanza
,
sulla
pista
principale
,
non
un
solo
passo
avanti
.
Nel
frattempo
,
però
,
le
BR
hanno
continuato
a
sparare
e
ad
uccidere
.
Hanno
continuato
(
continuano
)
a
lanciare
bombe
.
Soprattutto
hanno
intensificato
la
diffusione
di
comunicati
e
lettere
,
infine
di
sole
lettere
a
firma
Aldo
Moro
,
"
con
una
puntualità
e
un
'
immediatezza
-
ha
scritto
con
sarcasmo
un
commentatore
-
di
cui
da
tempo
i
nostri
servizi
pubblici
sono
incapaci
"
.
In
questura
si
dice
che
queste
lettere
siano
ormai
parecchie
decine
.
Non
solo
.
Il
cittadino
legge
nei
giornali
che
la
famiglia
Moro
"
presumibilmente
"
è
anche
l
'
ultima
mittente
conosciuta
(
mittente
,
non
destinataria
)
di
tutte
queste
missive
.
Legge
che
la
famiglia
"
ha
evidentemente
trovato
un
canale
di
contatto
con
i
rapitori
senza
che
la
polizia
lo
scopra
"
.
Legge
,
rilegge
,
si
sente
ripetere
dalla
radio
e
dalla
TV
i
nomi
degli
"
intimi
collaboratori
"
del
presidente
della
DC
,
a
cui
i
cronisti
,
quasi
con
naturalezza
,
e
pur
senza
dirlo
,
attribuiscono
il
ruolo
di
"
postini
"
.
Scopre
l
'
esistenza
di
"
un
avvocato
vestito
in
modo
dimesso
"
che
secondo
alcuni
sarebbe
il
"
canale
"
di
cui
si
servono
i
terroristi
per
inoltrare
le
lettere
personali
di
Moro
.
E
,
pur
nel
rispetto
per
il
dramma
della
famiglia
del
rapito
,
il
cittadino
è
indotto
a
confrontare
questo
caso
ad
altri
analoghi
,
non
così
rilevanti
,
certo
,
sul
piano
politico
,
ma
non
meno
dolorosi
,
sul
piano
umano
,
come
i
due
ultimi
,
quello
di
Giovanna
Amati
e
di
Marta
Beni
-
Raddi
.
Qui
,
la
polizia
e
la
magistratura
non
sono
rimaste
paralizzate
.
Hanno
anzi
agito
e
hanno
messo
le
mani
sui
delinquenti
che
telefonavano
o
che
tenevano
contatti
per
altre
vie
.
O
forse
il
ragionamento
va
rovesciato
?
Forse
si
deve
concludere
che
,
appunto
perché
carico
di
implicazioni
politiche
,
il
caso
Moro
rende
l
'
arma
delle
indagini
"
scarica
e
inutile
"
,
per
citare
le
parole
di
un
giornale
che
le
BR
hanno
usato
volentieri
per
diffondere
gli
scritti
loro
e
del
loro
prigioniero
?
Noi
abbiamo
anche
seri
dubbi
che
per
queste
vie
tortuose
sarebbe
possibile
proteggere
meglio
la
vita
di
Aldo
Moro
.
StampaQuotidiana ,
Sadismo
nazifascista
.
A
Milano
,
in
via
Paolo
Uccello
,
funziona
da
qualche
tempo
un
istituto
scientifico
di
tortura
alle
dipendenze
del
potere
dominante
.
La
sbirraglia
al
soldo
del
nazifascismo
ha
fatto
tutto
il
possibile
per
celarne
la
località
e
l
'
esistenza
:
perciò
spesso
ancora
si
bendano
gli
occhi
agli
arrestati
e
si
trasportano
in
vetture
chiuse
od
a
tendine
abbassate
.
Nel
sinistro
edificio
funziona
tutto
uno
strumentario
speciale
allo
scopo
di
accentuare
e
portare
allo
spasimo
ogni
genere
di
sofferenza
fisica
:
dai
grandi
fari
abbacinanti
per
interminabili
sedute
,
all
'
alternarsi
di
docce
gelide
con
altre
bollenti
.
Il
fuoco
partecipa
colle
correnti
elettriche
all
'
azione
tormentatrice
,
mentre
le
percosse
d
'
ogni
genere
che
arrivano
a
spezzare
le
ossa
ed
a
rompere
le
articolazioni
continuano
a
costituire
il
corredo
normale
dei
carnefici
.
Così
estorcono
alcune
monche
informazioni
.
Le
gesta
infami
non
sfuggono
alla
nostra
sorveglianza
.
Anche
questi
responsabili
sono
ormai
individuati
.
Il
mio
sarto
.
Ha
trovato
la
bazza
!
E
chi
può
ancora
avvicinarlo
?
Pensate
che
abita
di
fronte
,
o
quasi
,
a
certe
villette
che
ospitano
ufficiali
e
graduati
tedeschi
.
Una
clientela
d
'
oro
.
Nessuno
gli
ha
ordinato
meno
di
un
abito
borghese
.
Tutti
gli
hanno
portato
la
stoffa
e
tutti
pagano
alla
consegna
senza
discutere
il
prezzo
.
Una
sola
esigenza
:
consegna
pronta
.
Coi
dovuti
aggiornamenti
il
mio
sarto
pensa
ad
un
vecchio
proverbio
e
dice
con
grazia
:
«
clientela
che
...
parte
,
affare
d
'
oro
»
.
Mandello
Lario
.
Alla
stazione
di
Rongio
,
sono
stati
catturati
dai
tedeschi
due
attivi
guerrigliatori
,
i
fratelli
Giovanni
e
Giuseppe
Poletti
.
Messi
al
muro
,
i
due
giovani
furono
invitati
a
dare
indicazioni
sulle
località
dove
si
trovavano
gli
altri
loro
compagni
,
nonché
a
fornire
altre
informazioni
sotto
la
minaccia
dell
'
immediata
fucilazione
.
Giovanni
Poletti
,
per
tutta
risposta
e
col
sorriso
sulle
labbra
,
esortò
questi
assassini
nazisti
,
se
volevano
fucilarlo
,
si
sbrigassero
,
essendo
inutile
che
essi
ripetessero
il
tentativo
di
farlo
parlare
.
Giuseppe
Poletti
nel
frattempo
spiccò
un
salto
e
disparve
fra
i
cespugli
.
I
nazisti
allora
scaricarono
le
armi
sul
fratello
e
cercarono
poi
d
'
inseguire
Giuseppe
sparando
all
'
impazzata
.
Purtroppo
il
giorno
dopo
questi
veniva
trovato
morto
per
dissanguamento
,
perché
,
colpito
al
torace
,
non
aveva
potuto
raggiungere
i
compagni
.
Zona
d
'
impiego
.
A
Milano
,
una
notte
verso
la
fine
d
'
agosto
tre
scherani
della
brigata
nera
A
.
Resega
bussano
alla
tabaccheria
di
via
G
.
Colombo
intimando
di
aprire
.
Ne
segue
una
perquisizione
minuziosa
che
si
riassume
nel
prelievo
di
un
portafoglio
contenente
40
mila
lire
e
coll
'
imposizione
del
silenzio
.
La
proprietaria
,
una
vedova
,
convinta
che
si
tratti
di
falsi
agenti
,
fa
la
denuncia
alla
questura
e
di
qui
le
indagini
portano
la
pratica
alla
GNR
presso
il
Gruppo
Tonoli
ove
la
derubata
può
decisamente
riconoscere
uno
dei
tre
che
confessa
e
pone
sulle
tracce
dei
complici
.
Allora
si
decide
che
i
colpevoli
vengono
fucilati
davanti
alla
tabaccheria
teatro
della
loro
ribalderia
.
La
macabra
prospettiva
atterrisce
talmente
la
povera
vedova
da
indurla
a
pregare
perché
l
'
esecuzione
venga
evitata
.
Ossola
.
Ormai
tutta
la
valle
è
controllata
dai
patrioti
.
A
Domodossola
tutte
le
forze
nazifasciste
si
sono
arrese
:
dalla
guarnigione
tedesca
composta
di
circa
500
uomini
,
alle
formazioni
della
Muti
,
della
«
X
Mas
»
e
della
GNR
,
queste
ultime
distribuite
in
tre
diversi
edifici
della
città
.
Le
comunicazioni
ferroviarie
sono
sospese
fra
Pallanza
,
Fondotoce
e
Domodossola
,
mentre
quasi
tutta
la
riva
novarese
del
Verbano
è
nelle
mani
dei
patrioti
o
sotto
il
tiro
delle
loro
armi
.
Gruppi
di
patrioti
e
guerrigliatori
nella
Valsassina
.
Mandiamo
un
saluto
ai
silenziosi
,
ma
attivi
compagni
di
lotta
della
Valsassina
.
Per
ragioni
di
prudenza
ben
note
a
questi
compagni
e
dovute
a
qualche
sporadico
ed
increscioso
episodio
al
quale
essi
posero
subito
energico
rimedio
,
non
possiamo
illustrare
le
azioni
meritevoli
di
ogni
encomio
che
essi
da
parecchi
mesi
vanno
compiendo
contro
i
.
traditori
fascisti
e
le
stesse
forze
armate
tedesche
costrette
a
desistere
da
ogni
proposito
di
rimanere
agganciati
a
questi
prodi
.
Alta
Valle
Trompia
.
Nello
scorso
mese
di
agosto
imponenti
forze
nazifasciste
esercitarono
una
forte
pressione
in
questa
valle
per
aver
ragione
di
quei
fieri
patrioti
.
Il
15
agosto
sopraggiunsero
dei
carri
armati
che
erano
stati
lasciati
in
appostamento
sulla
strada
Gardone
-
Bovio
.
Poiché
erano
stati
feriti
alcuni
nazifascisti
ed
,
ucciso
un
tedesco
,
i
barbari
non
sapendo
come
sfogare
l
'
ira
per
la
loro
impotenza
di
fronte
alla
supremazia
tattica
dei
nostri
compagni
che
non
concedevano
tregua
,
appiccarono
il
fuoco
alla
Cooperativa
di
Bovio
e
,
catturati
15
innocenti
cittadini
che
si
erano
accinti
al
lavoro
di
spegnimento
dell
'
incendio
,
li
trucidarono
.
Non
contenti
di
ciò
il
giorno
successivo
tornarono
in
luogo
,
appiccarono
il
fuoco
ad
una
seconda
cooperativa
di
generi
alimentari
e
si
diedero
a
molte
altre
rappresaglie
verso
coloro
che
avevano
preso
pietosa
cura
per
la
composizione
delle
salme
delle
16
vittime
della
ferocia
nazifascista
;
salme
che
queste
iene
maltrattarono
buttandole
per
la
strada
.
Per
altri
tre
giorni
i
fascisti
,
aiutati
da
oltre
500
tedeschi
,
si
diedero
alle
più
volgari
grassazioni
asportando
oggetti
di
valore
anche
dalle
più
umili
case
.
Lasciarono
la
vallata
dopo
di
avere
catturato
una
decina
di
ragazzi
che
si
trovavano
qua
e
là
a
guardia
di
mandrie
.
StampaQuotidiana ,
Se
i
patrioti
,
inferiori
di
numero
e
già
di
mezzi
,
in
condizioni
sfavorevoli
di
vita
,
riescono
a
fronteggiare
gli
attacchi
delle
truppe
nazifasciste
,
è
in
buona
parte
per
l
'
assiduo
aiuto
che
ricevono
dal
popolo
,
una
solidarietà
in
atto
che
,
sorta
contemporaneamente
all
inizio
della
lotta
per
la
resistenza
,
si
è
via
via
intensificata
.
Non
c
'
è
stato
bisogno
di
accordi
governativi
;
meno
che
mai
di
propaganda
.
L
'
attiva
collaborazione
è
nata
da
comunità
di
sentimenti
e
interessi
.
Ogni
famiglia
finisce
con
l
'
avere
uno
o
più
membri
costretti
a
nascondersi
per
evitare
la
deportazione
in
Germania
,
il
servizio
militare
con
i
tedeschi
o
addirittura
la
condanna
a
morte
.
Si
stabilisce
perciò
,
tra
famiglia
e
famiglia
,
una
fitta
trama
di
rapporti
segreti
che
trovano
il
loro
nodo
nel
comune
proposito
di
mantenersi
a
contatto
con
i
patrioti
,
di
soccorrerli
,
informarli
.
I
contadini
portano
i
viveri
,
i
pastori
cedono
il
bestiame
,
i
possidenti
aprono
locali
fuori
mano
,
depositi
abbandonati
,
baite
solitarie
per
nascondere
i
fuggiaschi
.
Migliaia
di
patrioti
possono
restare
in
città
dormendo
ogni
notte
in
una
casa
diversa
,
come
attraverso
un
intricato
labirinto
di
rifugi
e
di
protezioni
.
Madri
,
sorelle
,
vecchi
,
ragazzi
,
vigilano
intorno
ad
essi
in
un
continuo
turno
di
sentinelle
.
Ogni
movimento
del
nemico
è
subito
segnalato
,
passando
la
voce
di
zona
in
zona
,
di
quartiere
in
quartiere
.
Ecco
perché
le
operazioni
di
rastrellamento
,
anche
se
intraprese
con
grande
impiego
di
forze
,
danno
quasi
sempre
scarsi
risultati
.
In
molte
provincie
non
si
sa
dove
cessino
la
bande
e
cominci
il
popolo
.
Nelle
immediate
retrovie
del
fronte
,
specie
in
Abruzzo
,
gli
uomini
validi
sono
tutti
alla
macchia
.
I
villaggi
,
depredati
dai
tedeschi
,
rimangono
quasi
privi
di
abitanti
maschili
.
Quel
che
durante
il
Risorgimento
fu
un
fenomeno
isolato
e
saltuario
,
negli
scambi
tra
carboneria
e
popolo
,
oggi
è
consuetudine
e
costume
di
vita
.
Da
questa
diffusa
solidarietà
nella
lotta
sotterranea
contro
la
tirannia
nazista
e
il
servilismo
fascista
,
sorge
il
nuovo
popolo
italiano
.
Non
è
come
nel
Risorgimento
,
solo
una
minoranza
principalmente
borghese
,
che
si
sacrifica
per
la
libertà
collettiva
.
Solidarietà
nazionale
In
occasione
del
1°
Maggio
la
Confederazione
Generale
del
Lavoro
,
la
Confederazione
Italiana
dei
Lavoratori
e
tutti
i
6
partiti
del
Comitato
di
Liberazione
,
hanno
lanciato
di
comune
accordo
l
'
iniziativa
di
una
sottoscrizione
nei
territori
liberati
per
venire
in
aiuto
dei
patrioti
che
si
battono
oltre
il
Garigliano
contro
l
'
invasore
.
E
'
stato
perciò
costituito
un
Comitato
di
Solidarietà
Nazionale
,
che
raccoglierà
ed
assegnerà
i
fondi
.
StampaQuotidiana ,
Italiani
!
Patrioti
!
Lo
sforzo
bellico
del
nemico
può
essere
ostacolato
da
atti
di
sabotaggio
che
non
richiedono
equipaggiamento
speciale
,
o
materiali
difficili
a
procurarsi
,
o
cognizioni
tecniche
particolari
.
Non
c
'
è
bisogno
di
arrischiare
troppo
in
sabotaggi
in
grande
stile
,
che
richiedono
lunga
preparazione
e
complessa
organizzazione
.
C
'
è
bisogno
di
aumentare
al
massimo
il
numero
dei
sabotaggi
,
estendendoli
a
ogni
campo
dell
'
attività
italiana
tedeschizzata
,
e
in
ogni
regione
dell
'
Italia
occupata
.
È
nel
numero
,
nella
frequenza
,
nell
'
insistenza
degli
atti
di
sabotaggio
,
che
il
nemico
sarà
imprigionato
come
una
rete
,
perderà
sicurezza
e
calma
,
sarà
costretto
a
disperdere
forze
,
smarrirà
ogni
garanzia
di
precisione
e
di
puntualità
nell
'
esecuzione
degli
ordini
emanati
.
Italiani
,
ricordate
sempre
che
qualsiasi
ritardo
,
anche
piccolo
,
causato
alla
produzione
e
alle
comunicazioni
al
servizio
dell
'
oppressore
nazifascista
,
è
prezioso
per
affrettare
la
liberazione
della
Patria
.
Il
fuoco
è
uno
dei
mezzi
migliori
per
sabotare
lo
sforzo
bellico
del
nemico
invasore
.
Il
fuoco
può
provocare
distruzioni
più
estese
e
durature
di
quelle
provocate
dall
'
esplosivo
.
L
'
incendio
è
uno
dei
più
semplici
,
dei
più
sicuri
,
dei
più
efficaci
atti
di
sabotaggio
.
Un
accendisigari
,
o
una
scatola
di
fiammiferi
,
e
un
po
'
di
materiale
infiammabile
da
nascondersi
anche
in
tasca
:
non
vi
occorre
altro
.
Guardatevi
attorno
,
patrioti
italiani
.
In
edifici
senza
numero
,
nelle
città
,
nei
villaggi
,
nelle
fattorie
isolate
perfino
,
i
tedeschi
accumulano
materiale
bellico
d
'
ogni
genere
,
dalle
munizioni
agli
oggetti
di
vestiario
,
dalle
armi
ai
viveri
.
Materiale
prezioso
per
il
nemico
,
che
incontra
sempre
maggiori
difficoltà
a
fabbricarne
e
a
procurarsene
.
Potete
agire
contro
qualunque
di
quegli
edifici
,
case
di
abitazione
e
uffici
,
capannoni
e
magazzini
,
officine
,
depositi
di
carburanti
e
lubrificanti
,
autorimesse
,
depositi
tranviari
e
ferroviari
,
cantieri
di
legnami
e
di
costruzione
in
genere
.
Potete
agire
contro
navi
e
imbarcazioni
,
contro
automezzi
,
contro
materiali
ammucchiati
negli
scali
portuali
e
ferroviari
.
Come
materiale
infiammabile
non
avete
bisogno
che
di
qualche
pezzetto
di
legno
secco
,
o
di
un
po
'
di
carta
,
o
di
qualche
straccio
imbevuto
di
petrolio
,
trementina
,
benzina
o
ingrassato
con
catrame
,
pece
,
cera
,
e
così
via
.
Cercate
di
accendere
il
materiale
infiammabile
in
modo
che
sia
sottoposto
a
corrente
d
'
aria
;
svilupperete
meglio
l
'
incendio
.
Approfittate
,
allo
stesso
scopo
,
delle
giornate
ventose
.
Perfezionate
il
sistema
col
creare
un
piccolo
incendio
diversivo
,
o
un
allarme
per
incendio
,
in
altro
posto
,
in
maniera
da
trarre
in
inganno
il
nemico
e
aumentare
,
le
vostre
probabilità
di
sicurezza
.
Ostacolate
inoltre
l
'
opera
delle
squadre
addette
allo
spegnimento
.
Tagliate
in
tempo
i
fili
telefonici
:
staccate
i
segnali
d
'
allarme
automatico
;
rimuovete
gli
estintori
,
danneggiate
gli
idranti
;
tagliate
i
tubi
delle
pompe
antincendio
;
bloccate
le
valvole
degli
spruzzatori
automatici
.
Patrioti
italiani
!
Ricordate
che
le
fiamme
dei
vostri
incendi
servono
a
distruggere
la
tenebra
nazifascista
!
StampaQuotidiana ,
La
pressione
alleata
sui
due
Iati
di
Firenze
aveva
reso
insostenibile
la
posizione
dei
tedeschi
che
,
alle
5
del
mattino
,
si
sono
ritirati
dalla
parte
settentrionale
della
città
.
Così
tutta
Firenze
è
stata
liberata
senza
che
gli
Alleati
fossero
stati
costretti
a
tirare
anche
un
solo
colpo
nell
'
interno
di
essa
.
L
'
annuncio
dato
dai
patrioti
.
La
liberazione
di
Firenze
è
stata
annunziata
dai
patrioti
che
hanno
suonato
a
stormo
le
campane
civiche
.
Può
ora
essere
reso
noto
che
già
da
parecchi
giorni
i
patrioti
occupavano
segretamente
la
torre
di
Palazzo
Vecchio
e
di
là
comunicavano
di
nascosto
con
le
truppe
alleate
.
Una
cinquantina
di
patrioti
travestiti
da
poliziotti
,
mantenevano
attiva
una
linea
telefonica
attraverso
la
celebre
Galleria
che
dagli
Uffizi
porta
a
Palazzo
Pitti
sull
'
altra
sponda
dell
'
Arno
,
cioè
nella
zona
meridionale
della
città
ove
si
trovavano
gli
anglo
-
americani
.
In
alcuni
tratti
il
cavo
telefonico
segreto
,
che
informava
gli
alleati
sull
'
attività
del
nemico
,
passava
sotto
i
piedi
delle
sentinelle
tedesche
.
Le
operazioni
dei
patrioti
.
Nei
giorni
precedenti
la
liberazione
,
patrioti
armati
di
pezzi
di
artiglieria
e
bombe
a
mano
avevano
svolto
intensa
attività
per
eliminare
i
tedeschi
dalla
riva
meridionale
dell
'
Arno
.
I
patrioti
inoltre
avevano
stabilito
linee
di
protezione
intorno
ad
alcuni
celebri
palazzi
di
Firenze
nella
riva
settentrionale
.
Numerosi
fascisti
vi
sono
stati
tenuti
prigionieri
.
Era
proseguito
a
sud
di
Firenze
,
da
parte
dei
patrioti
italiani
,
il
rastrellamento
dei
tedeschi
attardatisi
nella
ritirata
.
Un
gruppo
di
250
nostri
patrioti
,
in
collaborazione
con
truppe
canadesi
,
ha
catturato
circa
150
fascisti
che
si
erano
appostati
nel
triangolo
formato
dalle
due
strade
principali
che
conducono
all
'
Arno
attraverso
i
quartieri
meridionali
di
Firenze
.
I
fascisti
che
disponevano
di
fucili
e
bombe
a
mano
,
sono
stati
disarmati
e
arrestati
.
Tre
brigate
«
Garibaldi
»
,
che
operano
al
di
la
dell
'
Arno
tra
Firenze
e
il
mare
,
si
sono
recentemente
distinte
in
importanti
azioni
.
Un
potente
gruppo
di
patrioti
,
ha
svolto
intensa
attività
in
Garfagnana
.
Un
altro
gruppo
,
ancora
più
numeroso
,
ha
operato
con
successo
nella
zona
immediatamente
a
nord
della
Garfagnana
.
La
morte
del
Com
.
Potente
.
Nel
corso
di
una
azione
svolta
dai
patrioti
d
'
intesa
con
truppe
dell'8a
Armata
per
rastrellare
i
franco
-
tiratori
fascisti
,
è
caduto
eroicamente
il
generale
Potente
Comandante
di
una
delle
Brigate
«
Garibaldi
»
.
È
pure
rimasto
ferito
un
ufficiale
britannico
di
collegamento
con
i
patrioti
.
Fra
la
commozione
generale
,
onori
militari
sono
stati
tributati
sabato
alla
salma
dell
'
eroe
fiorentino
Potente
.
Potente
era
il
nome
di
battaglia
del
tenente
Aligi
Barducci
,
morto
alcuni
giorni
or
sono
in
seguito
a
ferite
riportate
combattendo
alla
testa
delle
formazioni
partigiane
contro
il
nemico
.
Intorno
alla
salma
hanno
montato
la
guardia
d
'
onore
pattuglie
delle
truppe
alleate
e
di
partigiani
,
nonostante
che
solo
un
piccolo
numero
di
questi
abbia
potuto
essere
tolto
dai
combattimenti
in
corso
.
Il
feretro
era
avvolto
nel
tricolore
,
in
mezzo
al
quale
,
una
riproduzione
della
testa
di
Garibaldi
sostituiva
lo
stemma
Sabaudo
.
Sul
feretro
era
posta
la
celebre
camicia
rossa
portata
da
Potente
e
che
per
desiderio
espresso
da
lui
ai
suoi
compagni
d
'
arme
,
avrebbe
dovuto
essere
portata
in
Firenze
liberata
come
simbolo
della
libertà
riconquistata
.
Potente
era
un
fiorentino
che
aveva
raggiunto
le
armate
alleate
al
nord
di
Arezzo
con
la
sua
brigata
di
partigiani
,
combattendo
con
loro
e
cooperando
alla
liberazione
della
sua
città
.
Quando
le
truppe
erano
arrivate
a
sud
Firenze
egli
aveva
preso
il
comando
della
Divisione
Partigiana
«
Arno
»
,
e
,
alla
vigilia
della
liberazione
della
città
,
egli
è
caduto
combattendo
da
eroe
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
UNICO
DELLE
ACQUE
SOGGETTE
A
PUBBLICA
AMMINISTIRAZIONE
CAPO
I
:
DEI
FIUMI
,
TORRENTI
,
LAGHI
,
RIVI
E
COLATORI
NATURALI
1
.
Al
Governo
è
affidata
la
suprema
tutela
sulle
acque
pubbliche
e
la
ispezione
sui
relativi
lavori
.
2
.
Spetta
esclusivamente
all
autorità
amministrativa
lo
statuire
e
provvedere
,
anche
in
caso
di
contestazione
,
sulle
opere
di
qualunque
natura
,
e
in
generale
sugli
usi
,
atti
o
fatti
,
anche
consuetudinari
,
che
possono
aver
relazione
col
buon
regime
delle
acque
pubbliche
,
con
la
difesa
e
conservazione
,
con
quello
delle
derivazioni
legalmente
stabilitte
,
e
con
l
animazione
dei
molini
ed
opifici
sovra
le
dette
acque
esistenti
;
e
cosa
pure
sulle
condizioni
di
regolarità
dei
ripari
ed
argini
od
altra
opera
qualunque
fatta
entro
gli
alvei
e
contro
le
sponde
.
Quando
dette
opere
,
usi
,
atti
,
fatti
siano
riconosciuti
dall
autorità
amministrativa
dannosi
al
regime
delle
acque
pubbliche
,
essa
sola
sarà
competente
per
ordinarne
la
modificazione
,
la
cessazione
,
la
distruzione
.
Tutte
le
contestazioni
saranno
regolate
dall
autorità
amministrativa
,
salvo
il
disposto
dell
art
.
25
,
n
.
7
della
L
.
2
giu
.
1889
,
n
.
6166
(
1-bis
)
.
Spetta
pure
all
autorità
amministrativa
,
escluso
qualsiasi
intervento
dell
autorità
giudiziaria
,
riconoscere
,
anche
in
caso
di
contestazione
,
se
i
lavori
rispondano
allo
scopo
cui
debbono
servire
ed
alle
buone
regole
d
arte
.
Tuttavolta
che
vi
sia
inoltre
ragione
a
risarcimento
di
danni
,
la
relativa
azione
sarà
promossa
dinanzi
ai
giudici
ordinari
,
i
quali
non
potranno
discutere
le
questioni
già
risolute
in
via
amministrativa
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
a
tutte
le
opere
di
carattere
pubblico
che
si
eseguiscono
entro
l
alveo
o
contro
le
sponde
di
un
corso
d
acqua
.
Sezione
I
:
Classificazione
delle
opere
intorno
alle
acque
pubbliche
3
.
Secondo
gli
interessi
ai
quali
provvedono
le
opere
intorno
alle
acque
pubbliche
,
escluse
quelle
aventi
per
unico
oggetto
la
navigazione
e
quelle
comprese
nei
bacini
montani
,
sono
distinte
in
cinque
categorie
.
Sezione
II
:
Opere
idrauliche
della
prima
categoria
.
4
.
Appartengono
alla
prima
categoria
le
opere
che
hanno
per
unico
oggetto
la
conservazione
dell
alveo
dei
fiumi
di
confine
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
ed
a
spese
dello
Stato
.
Lo
Stato
sostiene
pure
le
spese
necessarie
per
i
canali
artificiali
di
proprietà
demaniale
,
quando
altrimenti
non
dispongano
speciali
convenzioni
.
Sezione
III
:
Opere
idrauliche
della
seconda
categoria
.
5
.
Appartengono
alla
seconda
categoria
:
a
)
le
opere
lungo
i
fiumi
arginati
e
loro
confluenti
parimenti
arginati
dal
punto
in
cui
le
acque
cominciano
a
correre
dentro
argini
o
difese
continue
;
e
quando
tali
opere
provvedono
ad
un
grande
interesse
di
una
provincia
;
b
)
le
nuove
inalveazioni
,
rettificazioni
ed
opere
annesse
che
si
fanno
al
fine
di
regolare
i
medesimi
fiumi
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
dello
Stato
,
salvo
il
riparto
delle
relative
spese
a
norma
dell
articolo
seguente
.
Nessuna
opera
potrà
essere
dichiarata
di
questa
categoria
se
non
per
legge
.
6
.
Le
spese
per
opere
indicate
nell
articolo
precedente
vanno
ripartite
,
detratta
la
rendita
netta
patrimoniale
dei
consorzi
,
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
,
l
altra
metà
per
un
quarto
a
carico
della
provincia
o
delle
provincie
interessate
,
e
pel
restante
a
carico
degli
altri
interessati
.
Esse
spese
sono
obbligatorie
e
nel
loro
riparto
si
includono
le
spese
di
manutenzione
quelle
di
sorveglianza
dei
lavori
e
quelle
di
guardia
delle
arginature
.
Sezione
IV
Opere
idrauliche
della
terza
categoria
7
.
Appartengono
alla
terza
categoria
le
opere
da
costruirsi
ai
corsi
d
acqua
non
comprese
fra
quelle
di
primi
e
seconda
categoria
e
che
,
insieme
alla
sistemazione
di
detti
corsi
,
abbiano
uno
dei
seguenti
scopi
:
a
)
difendere
ferrovie
,
strade
ed
altre
opere
di
grande
interesse
pubblico
,
nonché
beni
demaniali
dello
Stato
,
delle
provincie
e
di
comuni
;
b
)
migliorare
il
regime
di
un
corso
d
acqua
che
abbia
opere
classificate
in
prima
o
seconda
categoria
;
c
)
impedire
inondazioni
,
straripamenti
,
corrosioni
,
invasioni
di
ghiaie
od
altro
materiale
di
alluvione
,
che
possano
recare
rilevante
danno
al
territorio
o
all
abitato
di
uno
o
più
comuni
o
producendo
impaludamenti
possano
recar
danno
all
igiene
od
all
agricoltura
.
Alla
classificazione
di
opere
nella
terza
categoria
si
provvede
mediante
decreto
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Sulla
domanda
e
proposta
di
classificazione
saranno
sentiti
i
consigli
dei
comuni
e
delle
provincie
interessate
,
i
quali
dovranno
emettere
il
loro
parere
,
non
oltre
i
due
mesi
dalla
richiesta
.
Scaduti
i
detti
due
mesi
,
si
intenderà
che
i
comuni
e
le
piovincie
siano
favorevoli
senza
riserva
alla
richiesta
classificazione
.
8
.
Le
opere
di
cui
al
precedente
articolo
,
sono
eseguite
a
cura
dello
Stato
entro
i
limiti
delle
somme
autorizzate
per
legge
.
Le
spese
occorrenti
vanno
ripartite
:
a
)
nella
misura
del
50
per
cento
a
carico
dello
Stato
;
b
)
nella
misura
del
10
per
cento
a
carico
della
provincia
o
delle
provincie
interessate
;
c
)
nella
misura
del
10
per
cento
a
carico
del
comune
o
dei
comuni
interessati
;
d
)
nella
misura
del
30
per
cento
a
carico
del
consorzio
degli
interessati
.
Le
spese
di
cui
alle
lettere
b
)
,
c
)
e
d
)
sono
rispettivamente
obbligatorie
per
le
provincie
,
i
comuni
ed
i
proprietari
e
possessori
interessati
.
La
manutenzione
successiva
è
a
cura
del
consorzio
degli
interessati
,
e
ad
esclusivo
suo
carico
sono
le
spese
relative
,
salvo
il
disposto
dell
art
44
,
secondo
comma
.
Sezione
V
:
Opere
idrauliche
della
quarta
categoria
9
.
Appartengono
alla
quarta
categoria
le
opere
non
comprese
nelle
precedenti
e
concernenti
la
sistemazione
dell
alveo
ed
il
contenimento
delle
acque
:
a
)
dei
fiumi
e
torrenti
;
b
)
dei
grandi
colatori
ed
importanti
corsi
d
acqua
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
dal
consorzio
degli
interessati
.
Le
spese
concernenti
le
opere
di
quarta
categoria
possono
essere
dichiarate
obbligatorie
con
decreto
ministeriale
su
domanda
di
tutti
o
di
parte
dei
proprietari
o
possessori
interessati
,
quando
ad
esclusivo
giudizio
della
amministrazione
si
tratti
di
prevenire
danni
gravi
ed
estesi
.
Contro
tale
decreto
è
ammesso
il
ricorso
alla
quinta
sezione
del
Consiglio
di
Stato
a
termini
dell
art
.
23
del
testo
unico
delle
leggi
sul
Consiglio
di
Stato
approvato
con
R
.
D
.
l7
ag
.
l907
,
n
.
638
.
In
detta
spesa
si
debbono
comprendere
non
solo
i
lavori
e
gli
imprevisti
,
ma
anche
quanto
concerne
la
compilazione
del
progetto
e
la
direzione
e
sorveglianza
del
lavoro
.
Le
provincie
nel
cui
territorio
ricade
il
perimetro
consorziale
dovranno
concorrere
nella
misura
non
inferiore
ad
un
sesto
della
spesa
,
quando
si
tratti
di
nuove
opere
straordinarie
e
la
spesa
sia
stata
dichiarata
obbligatoria
in
relazione
al
precedente
terzo
comma
.
In
eguale
misura
dovranno
concorrere
i
comuni
.
Lo
Stato
potrà
concorrere
nella
spesa
per
la
costruzione
di
queste
opere
,
quando
,
pur
tenuto
conto
dei
contributi
provinciali
e
comunali
,
il
consorzio
sia
ancora
impotente
a
sopperire
la
spesa
.
In
questo
caso
la
misura
del
concorso
governativo
non
potrà
superare
il
terzo
della
spesa
complessiva
.
Sezione
VI
Opere
idrauliche
della
quinta
categoria
l0
.
Appartengono
alla
quinta
categoria
le
opere
che
provvedono
specialmente
alla
difesa
dell
abitato
di
città
,
di
villaggi
e
di
borgate
contro
le
corrosioni
di
un
corso
d
acqua
e
contro
le
frane
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
del
comune
,
col
concorso
nella
spesa
e
in
ragione
del
rispettivo
vantaggio
da
parte
dei
proprietari
e
possessori
interessati
secondo
un
ruolo
di
riparto
da
approvarsi
e
rendersi
esecutivo
dal
prefetto
e
da
porsi
in
riscossione
con
i
privilegi
fiscali
.
Sono
applicabili
alle
opere
di
quinta
categoria
le
disposizioni
di
cui
all
art
.
9
concernenti
la
dichiarazione
di
obbligatorietà
con
decreto
ministeriale
,
i
relativi
ricorsi
e
la
valutazione
delle
spese
.
11
.
Lo
Stato
,
indipendentemente
dal
concorso
della
provincia
,
potrà
accordare
ai
comuni
un
sussidio
in
misura
non
maggiore
di
un
terzo
della
spesa
,
quando
questa
sia
sproporzionata
alle
forze
riunite
del
comune
e
dei
proprietari
e
possessori
interessati
,
salva
la
disposizione
dell
art
.
4
della
L
.
30
giugno
1904
,
n
.
293
.
12
.
I
lavori
ai
fiumi
e
torrenti
che
avessero
per
unico
oggetto
la
conservazione
di
un
ponte
o
di
una
strada
pubblica
,
ordinaria
o
ferrata
,
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
spese
esclusive
di
quella
amministrazione
a
cui
spetta
la
conservazione
del
ponte
o
della
strada
.
Se
essi
gioveranno
anche
ai
terreni
ed
altri
beni
pubblici
e
privati
,
i
proprietari
e
possidenti
potranno
essere
chiamati
a
concorrere
in
ragione
dell
utile
che
ne
risentiranno
.
Sono
ad
esclusivo
carico
dei
proprietari
e
possessori
frontisti
,
le
costruzioni
delle
opere
di
sola
difesa
dei
loro
beni
contro
i
corsi
d
acqua
di
qualsiasi
natura
non
compresi
nelle
categorie
precedenti
.
Essi
possono
però
chiedere
di
essere
costituiti
in
consorzio
amministrativo
col
procedimento
di
cui
all
art
.
21
,
chiamando
a
concorrere
gli
eventuali
proprietari
,
che
dall
opera
risentono
beneficio
.
Per
la
manutenzione
di
queste
opere
e
per
la
sistemazione
dell
alveo
dei
minori
corsi
d
acqua
,
distinti
dai
fiumi
e
torrenti
con
la
denominazione
di
fossati
,
rivi
e
colatori
pubblici
,
si
stabiliscono
consorzi
in
conformità
del
disposto
del
cap
.
II
,
quando
concorra
l
assenso
degli
interessati
secondo
l
art
.
21
.
13
.
I
porti
e
gli
scali
sui
laghi
e
fiumi
sono
a
carico
dei
comuni
in
cui
sono
collocati
,
o
di
più
comuni
riuniti
in
consorzio
.
I
porti
e
gli
scali
lacuali
,
che
soddisfino
alle
condizioni
dell
art
.
2
del
T.U.
2
aprile
1885
,
n
.
2095
,
della
legge
sui
porti
,
le
spiagge
ed
i
fari
,
saranno
parificati
ai
porti
marittimi
nei
modi
e
per
tutti
gli
effetti
dalla
legge
stessa
stabiliti
.
I
porti
e
gli
scavi
fluviali
che
interessino
alla
navigazione
internazionale
o
ad
una
o
più
provincie
,
potranno
essere
pareggiati
ai
porti
marittimi
delle
ultime
tre
classi
.
CAPO
II
:
DISPOSIZIONI
GENERICHE
PER
LE
OPERE
DI
OGNI
CATEGORIA
14
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
fa
eseguire
le
opere
delle
tre
prime
categorie
:
per
le
altre
è
riservata
all
autorità
governativa
l
approvazione
dei
progetti
e
l
altra
sorveglianza
sulla
loro
esecuzione
entro
i
limiti
stabiliti
dalla
presente
legge
.
Questa
disposizione
va
applicata
anche
alle
opere
di
terza
categoria
qualora
i
progetti
siano
stati
compilati
dalle
provincie
,
dai
comuni
o
dai
consorzi
all
uopo
costituitisi
.
L
approvazione
dei
progetti
per
le
opere
di
cui
alla
presente
legge
da
parte
della
autorità
competente
ha
,
per
tutti
gli
effetti
di
legge
,
valore
di
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
15
.
I1
Ministero
dei
lavori
pubblici
potrà
consentire
che
gli
ufficiali
del
genio
civile
siano
incaricati
,
nell
interesse
del
consorzio
costituito
o
costituendo
,
o
del
comune
interessato
,
di
redigere
i
progetti
per
le
opere
idrauliche
delle
due
ultime
categorie
,
od
anche
dirigerne
i
lavori
.
16
Nella
legge
di
approvazione
del
bilancio
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
si
determinerà
il
fondo
da
stanziarsi
annualmente
a
titolo
di
concorsi
e
sussidi
dello
Stato
per
effetto
del
presente
testo
unico
.
L
esecuzione
delle
varie
opere
verrà
autorizzata
con
decreto
ministeriale
in
relazione
alla
disponibilità
di
detto
fondo
.
17
Sono
mantenute
,
per
tutto
ciò
che
non
riguarda
le
spese
poste
a
carico
dello
Stato
e
della
provincia
dal
presente
testo
unico
,
le
convenzioni
e
le
legittime
consuetudini
vigenti
,
che
in
qualche
località
disponessero
diversamente
da
quanto
è
prescritto
negli
articoli
precedenti
.
Quando
tali
convenzioni
o
consuetudini
fossero
litigiose
od
incerte
,
o
pel
cambiamento
delle
circostanze
fossero
rese
impraticabili
od
ingiuste
,
vengono
le
medesime
ratificate
e
ridotte
conformi
alle
prescrizioni
della
presente
legge
,
salvi
i
diritti
agli
eventuali
indennizzi
da
esercitarsi
innanzi
ai
tribunali
competenti
.
Sezione
I
:
Costituzione
dei
consorzi
.
18
.
A
formare
i
consorzi
di
cui
alla
presente
legge
concorrono
,
in
proporzione
del
rispettivo
vantaggio
,
i
proprietari
e
possessori
(
siano
essi
corpi
morali
o
privati
)
di
tutti
i
beni
immobili
di
qualunque
specie
anche
se
esenti
da
imposta
fondiaria
,
i
quali
risentano
utile
diretto
od
indiretto
,
presente
o
futuro
.
Lo
Stato
,
le
provincie
ed
i
comuni
sono
compresi
nel
consorzio
per
i
loro
beni
patrimoniali
e
demaniali
e
concorrono
a
sopportare
il
contingente
spettante
ai
beni
privati
,
indipendentemente
dal
contributo
cui
fossero
obbligati
in
proporzione
del
rispettivo
interesse
generale
.
Le
quote
che
le
provincie
ed
i
comuni
sono
chiamati
a
dare
nell
interesse
generale
sono
ripartite
fra
loro
in
ragione
della
superficie
dei
terreni
compresi
nel
perimetro
e
posti
nei
rispettivi
territori
.
La
determinazione
del
contributo
dei
singoli
proprietari
e
possessori
interessati
è
fatta
provvisoriamente
in
ragione
dell
imposta
principale
sui
terreni
e
fabbricati
,
eccettuati
i
consorzi
di
cui
al
terzo
comma
dell
art
12
.
Per
la
determinazione
definitiva
i
beni
sono
distinti
in
più
classi
,
a
ciascuna
delle
quali
è
assegnata
,
secondo
il
rispettivo
grado
di
interesse
,
una
quota
del
contributo
consorziale
.
Compiuta
la
classificazione
,
e
fatto
il
ragguaglio
fra
tutti
gli
interessati
ripartendosi
la
quota
assegnata
a
ciascuna
classe
fra
gli
inscritti
nella
medesima
,
in
ragione
sempre
dell
imposta
principale
sui
terreni
e
fabbricati
.
I
terreni
e
fabbricati
esenti
da
imposta
fondiaria
si
considereranno
,
per
gli
effetti
del
riparto
,
come
se
la
pagassero
nella
misura
stessa
in
cui
ne
sono
gravati
rispettivamente
i
terreni
circostanti
ed
i
fabbricati
più
vicini
assimilabili
.
19
.
Abrogato
.
20
.
I
comuni
possono
essere
chiamati
a
far
parte
dei
consorzi
per
argini
e
ripari
sui
fiumi
e
torrenti
,
quando
tali
opere
giovino
alla
difesa
dei
loro
abitati
,
quando
si
tratti
d
impedire
i
disalveamenti
,
e
finalmente
quando
i
lavori
possano
coadiuvare
alla
conservazione
del
valore
imponibile
del
rispettivo
territorio
.
21
.
Ove
non
esista
consorzio
per
la
costruzione
o
conservazione
dei
ripari
od
argini
,
ne
potrà
a
cura
degli
interessati
essere
promossa
la
costituzione
presentando
al
sindaco
ove
si
tratti
di
opera
di
un
interesse
concernente
il
loro
territorio
comunale
,
ed
al
prefetto
in
ogni
altro
caso
,
gli
elementi
sufficienti
per
riconoscere
la
necessità
delle
opere
,
la
loro
natura
e
la
spesa
presuntiva
,
non
meno
che
l
elenco
dei
proprietari
,
i
quali
possono
venir
chiamati
a
concorso
.
Il
sindaco
o
rispettivamente
il
prefetto
fa
pubblicare
la
domanda
nel
comune
o
comuni
in
cui
sono
posti
i
beni
che
si
vorrebbero
soggetti
a
concorso
,
e
decreta
la
convocazione
di
tutti
gl
interessati
dopo
un
congruo
termine
non
minore
di
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
anzi
accennata
.
In
seguito
al
voto
espresso
dagl
interessati
comparsi
,
il
consiglio
comunale
o
rispettivamente
il
consiglio
provinciale
,
delibera
sulla
costituzione
del
proposto
consorzio
,
statuendo
sulle
questioni
e
dissidenze
che
fossero
insorte
.
Questa
deliberazione
per
divenire
esecutiva
deve
essere
omologata
dal
prefetto
.
Del
provvedimento
prefettizio
sarà
data
notizia
mediante
avviso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
.
22
.
Nel
caso
di
opposizione
da
parte
degl
interessati
o
di
negata
omologazione
,
è
aperto
l
adito
al
ricorso
,
se
trattasi
di
consorzio
d
interesse
comunale
,
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
,
e
,
se
trattasi
di
altro
consorzio
,
al
ministero
,
che
deciderà
,
sentito
il
consiglio
dei
lavori
pubblici
e
il
Consiglio
di
Stato
.
Il
termine
perentorio
pel
ricorso
è
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
avviso
di
cui
al
precedente
articolo
.
23
.
Quando
gl
interessi
di
un
consorzio
si
estendano
a
territori
di
diverse
provincie
,
la
costituzione
di
esso
è
riservata
al
ministero
,
sentiti
i
rispettivi
consigli
provinciali
.
Potrà
essere
costituito
per
legge
un
consorzio
generale
di
più
provincie
e
di
più
consorzi
speciali
che
hanno
interesse
di
un
determinato
fiume
o
sistema
idraulico
per
provvedere
a
grandi
opere
di
difesa
,
rettificazione
,
inalveamento
,
ed
alla
loro
manutenzione
.
Sezione
II
:
Organizzazione
dei
consorzi
.
24
.
Ordinato
e
reso
obbligatorio
il
consorzio
,
l
assemblea
generale
degl
interessati
procede
alla
nomina
di
una
deputazione
o
consiglio
d
amministrazione
,
ed
alla
formazione
di
uno
speciale
statuto
o
regolamento
,
e
delibera
sul
modo
di
eseguire
le
opere
e
sui
relativi
progetti
tecnici
.
25
.
L
assemblea
generale
potrà
demandare
le
sue
attribuzioni
ad
un
consiglio
di
delegati
eletti
a
maggioranza
relativa
di
voti
.
26
.
Un
consorzio
istituito
per
l
eseguimento
di
una
opera
s
intende
continuativo
per
la
sua
perpetua
conservazione
,
salvo
che
la
sopravvenienza
di
qualche
variazione
nel
corso
del
fiume
,
torrente
o
canale
,
consenta
di
abbandonare
la
detta
opera
;
od
una
variazione
di
circostanze
obblighi
ad
ampliare
,
restringere
,
o
comunque
modificare
il
consorzio
stesso
.
La
cessazione
o
le
modificazioni
essenziali
del
consorzio
debbono
essere
deliberate
ed
approvate
nei
modi
stabiliti
per
la
costituzione
di
un
nuovo
consorzio
.
27
.
Trattandosi
di
opere
per
le
quali
possono
essere
chiamati
a
contribuire
lo
Stato
o
le
provincie
,
il
consorzio
formatosi
regolarmente
fa
istanza
in
assemblea
generale
per
ottenere
il
concorso
sovraccennato
.
Le
relative
deliberazioni
sono
comunicate
al
consiglio
provinciale
ed
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
per
la
loro
adesione
al
chiesto
concorso
.
Qualora
il
Ministero
predetto
od
il
consiglio
provinciale
si
rifiutino
al
concorso
,
il
consorzio
potrà
reclamare
al
Re
,
il
quale
decide
sull
avviso
del
Consiglio
di
Stato
,
e
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Nei
casi
in
cui
è
assentito
il
concorso
,
il
Governo
e
la
provincia
saranno
rappresentati
nelle
assemblee
generali
e
nei
consigli
d
amministrazione
del
consorzio
,
e
le
deliberazioni
che
importino
spesa
non
saranno
valide
senza
l
approvazione
rispettivamente
del
prefetto
e
della
deputazione
provinciale
.
28
.
Gli
statuti
e
regolamenti
dei
consorzi
saranno
approvati
,
omologati
e
fatti
soggetto
di
ricorso
,
secondo
le
norme
sancite
dagli
art
.
21
e
22
per
la
costituzione
dei
consorzi
stessi
.
29
.
I
bilanci
dei
consorzi
sono
deliberati
dalle
assemblee
generali
o
dal
consiglio
dei
delegati
nel
caso
previsto
all
art
.
25
,
coll
approvazione
o
del
prefetto
o
della
deputazione
provinciale
,
quando
o
lo
Stato
o
la
provincia
concorrano
nelle
spese
.
Le
altre
deliberazioni
delle
assemblee
generali
e
del
consiglio
di
amministrazione
,
sono
soggette
alle
prescrizioni
di
legge
sulle
deliberazioni
dei
consigli
e
giunte
comunali
,
in
quanto
dagli
speciali
statuti
e
regolamenti
non
si
provveda
altrimenti
.
30
.
Il
riparto
dei
contributi
consorziali
,
in
base
alle
disposizioni
dell
art
.
18
,
sarà
determinato
dal
consorzio
,
ed
,
in
caso
di
contestazione
,
stabilito
dalla
giunta
provinciale
amministrativa
.
L
esazione
delle
quote
di
contributo
per
i
consorzi
obbligatori
si
farà
colle
norme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
31
.
I
consorzi
esistenti
sono
conservati
,
e
tanto
nella
esecuzione
,
quanto
nella
manutenzione
delle
opere
,
continueranno
a
procedere
con
osservanza
delle
norme
prescritte
dalla
loro
istituzione
.
Il
Governo
promuoverà
le
istituzioni
dei
consorzi
o
la
riforma
di
quelli
esistenti
,
ove
sia
bisogno
,
per
le
spese
relative
alle
opere
della
seconda
,
terza
,
quarta
,
e
quinta
categoria
.
CAPO
III
Sezione
I
:
Disposizioni
speciali
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
.
32
.
Il
contributo
annuo
,
che
secondo
l
art
.
6
le
provincie
e
gli
altri
interessati
debbono
pagare
in
parti
uguali
allo
Stato
,
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
,
sarà
stabilito
per
la
durata
di
ogni
decennio
nella
metà
della
media
delle
spese
occorse
nel
decennio
precedente
per
le
opere
medesime
.
Esso
sarà
determinato
con
decreto
reale
,
sentiti
i
consigli
provinciali
,
e
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Il
contributo
massimo
competente
annualmente
a
ciascuna
provincia
non
dovrà
mai
superare
il
ventesimo
della
sua
imposta
principale
,
terreni
e
fabbricati
.
Similmente
le
quote
annuali
che
dovranno
pagare
i
singoli
consorzi
degl
interessati
non
dovranno
mai
superare
i
cinque
centesimi
della
rispettiva
imposta
principale
,
terreni
e
fabbricati
.
Tutte
le
eccedenze
ricadranno
a
carico
dello
Stato
.
Le
rendite
patrimoniali
dei
consorzi
stabilmente
costituite
continueranno
ad
andare
in
diminuzione
del
carico
complessivo
,
a
sensi
dell
art
.
6
.
Le
rendite
nuove
o
nuovamente
reperibili
andranno
a
tutto
favore
dei
consorzi
.
Qualunque
diminuzione
si
verificasse
sopra
le
dette
rendite
e
patrimoni
per
fatto
dell
amministrazione
pubblica
nell
esecuzione
dei
lavori
,
non
darà
luogo
ad
alcuna
indennità
.
33
.
Le
provincie
ed
i
consorzi
interessati
alle
spese
,
di
cui
nel
precedente
articolo
,
dovranno
versare
le
quote
rispettive
nelle
casse
erariali
nei
modi
e
termini
della
imposta
fondiaria
.
Non
esistendo
consorzi
,
e
finché
non
siano
organizzati
a
forma
di
legge
,
il
Governo
ha
facoltà
di
provvedere
alla
esazione
della
quota
spettante
alla
massa
degl
interessati
,
ripartendola
in
ragione
della
imposta
diretta
sui
beni
compresi
nei
perimetri
stabiliti
,
a
termini
dell
art
.
175
della
L
.
20
marzo
1865
,
allegato
F
.
Tutti
i
prodotti
degli
argini
e
delle
golene
che
fanno
parte
della
rendita
patrimoniale
dei
consorzi
,
come
all
articolo
precedente
,
saranno
concessi
preferibilmente
in
affitto
ai
proprietari
frontisti
,
rispettando
tutti
i
diritti
legalmente
acquisiti
dai
frontisti
stessi
o
dai
terzi
.
34
.
Le
disposizioni
dell
art
.
32
saranno
applicate
a
commisurare
i
contributi
in
tutte
le
spese
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
eseguite
dopo
l
attivazione
della
L
.
20
marzo
1865
,
allegato
F
.
35
.
I
consorzi
costituiti
unicamente
per
concorrere
nelle
spese
delle
opere
della
seconda
categoria
hanno
l
esclusiva
amministrazione
delle
rispettive
rendite
di
qualunque
natura
,
e
debbono
essere
consultati
previamente
,
quando
vogliasi
procedere
ad
opere
nuove
straordinarie
.
Nelle
rendite
e
doti
dei
consorzi
sono
compresi
i
prodotti
degli
argini
o
golene
.
Alle
rappresentanze
di
tali
consorzi
spetta
pure
il
provvedere
pel
riparto
delle
imposizioni
,
per
la
loro
esazione
e
pel
versamento
nelle
casse
dello
Stato
.
Sezione
II
:
Disposizioni
speciali
per
le
opere
idrauliche
di
terza
categoria
.
36-37
.
Abrogati
.
38
.
Il
decreto
reale
di
classificazione
di
opere
della
terza
categoria
rende
obbligatoria
la
costituzione
del
consorzio
degli
interessati
agli
effetti
dell
art
.
44
.
Emanato
il
decreto
reale
di
cui
sopra
,
il
prefetto
della
provincia
,
nel
territorio
della
quale
debbono
eseguirsi
le
opere
,
o
quello
della
provincia
maggiormente
interessata
per
ragione
di
superficie
,
provvede
per
mezzo
dell
ufficio
del
genio
civile
,
alla
compilazione
dell
elenco
generale
degli
interessati
che
debbono
far
parte
del
consorzio
.
Tale
elenco
,
insieme
ad
una
copia
del
decreto
reale
di
classificazione
,
sarà
affisso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
per
il
periodo
di
15
giorni
,
trascorsi
i
quali
saranno
convocati
gli
interessati
stessi
in
assemblea
generale
per
la
nomina
del
presidente
del
consorzio
e
di
una
commissione
amministrativa
.
Questa
commissione
compilerà
lo
statuto
consorziale
ed
esaminerà
i
reclami
presentati
nel
periodo
suddetto
.
Lo
schema
di
statuto
,
e
le
proposte
sulla
risoluzione
dei
reclami
saranno
sottoposti
all
approvazione
dell
assemblea
generale
,
la
cui
deliberazione
per
divenire
esecutiva
,
deve
essere
omologata
dal
prefetto
.
Dalla
data
di
tale
omologazione
il
consorzio
s
intende
costituito
per
ogni
effetto
di
legge
.
39
.
Della
accordata
o
negata
omologazione
sarà
data
notizia
dal
prefetto
mediante
avviso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
ed
inserito
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
,
con
la
dichiarazione
che
entro
il
termine
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
affissione
ed
inserzione
,
qualunque
interessato
potrà
presentare
ricorso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
deciderà
definitivamente
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
.
40
.
Abrogato
.
41
.
Col
decreto
di
approvazione
dei
progetti
esecutivi
riguardanti
le
opere
di
terza
categoria
,
sarà
provvisoriamente
determinato
l
ammontare
della
quota
di
spesa
a
carico
delle
provincie
,
dei
comuni
e
del
consorzio
degli
interessati
;
nel
medesimo
decreto
sarà
pure
stabilito
il
perimetro
del
consorzio
,
l
eventuale
sua
suddivisione
in
zone
o
comprensori
,
sentito
il
parere
della
commissione
centrale
idraulico
-
forestale
e
delle
bonifiche
.
Alle
provincie
ed
ai
comuni
che
ne
facciano
domanda
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
potrà
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
consentire
che
il
loro
contributo
sia
pagato
in
numero
di
rate
annuali
non
maggiori
di
venti
e
ciò
in
relazione
alle
loro
condizioni
finanziarie
.
In
tal
caso
essi
enti
dovranno
rilasciare
tante
delegazioni
annuali
su
sovrimposte
ed
altri
cespiti
diretti
,
quante
rappresentano
il
contributo
annuo
rispettivo
.
42-43
.
Abrogati
.
44
.
Compiute
le
opere
per
ciascun
tronco
o
zona
,
sia
dallo
Stato
,
sia
dai
concessionari
,
ne
sarà
fatta
consegna
al
consorzio
degli
interessati
il
quale
funzionerà
come
consorzio
obbligatorio
per
la
ordinaria
manutenzione
delle
opere
stesse
a
norma
dell
art
.
8
.
Il
consorzio
ha
pure
l
obbligo
di
provvedere
alle
riparazioni
straordinarie
che
si
rendessero
necessarie
previa
l
approvazione
del
progetto
da
parte
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
salvo
,
per
le
relative
spese
,
il
contributo
dello
Stato
,
della
provincia
e
dei
comuni
interessati
nella
stessa
misura
con
cui
furono
ripartite
quelle
per
la
originaria
costruzione
delle
opere
.
45
.
Sono
applicabili
alle
opere
idrauliche
di
terza
categoria
le
disposizioni
degli
art
.
32
,
33
e
35
.
46
.
I
contributi
dei
proprietari
,
tanto
per
la
esecuzione
dell
opera
quanto
per
la
sua
manutenzione
e
conservazione
,
costituiscono
oneri
reali
gravanti
i
fondi
,
e
sono
da
esigersi
con
le
forme
ed
i
privilegi
dell
Imposta
fondiaria
.
47
.
Qualora
entro
sei
mesi
dalla
data
del
decreto
di
classificazione
,
il
consorzio
non
si
costituisca
,
esso
potrà
essere
costituito
d
ufficio
,
mercè
l
opera
di
un
commissario
regio
,
il
quale
eserciterà
anche
le
attribuzioni
della
commissione
amministrativa
,
con
le
norme
di
cui
agli
art
.
38
e
39
.
48
.
Ogni
qualvolta
un
consorzio
,
sia
coi
ritardi
nell
eseguimento
dei
lavori
,
sia
coll
inosservanza
delle
norme
stabilite
dal
presente
testo
unico
e
dal
proprio
statuto
,
comprometta
il
fine
pel
quale
fu
costituito
,
il
Governo
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
può
per
decreto
reale
scioglierne
l
amministrazione
ed
assumerne
d
ufficio
l
esecuzione
delle
opere
.
Dopo
un
anno
dalla
data
del
decreto
reale
che
ha
sciolto
l
amministrazione
del
consorzio
,
i
proprietari
interessati
potranno
chiedere
la
riconvocazione
dell
assemblea
generale
per
ricostituire
l
amministrazione
consorziale
.
Verificandosi
in
seguito
un
nuovo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
i
proprietari
interessati
non
potranno
chiederne
la
ricostituzione
se
non
dopo
un
triennio
dalla
data
dell
ultimo
decreto
reale
.
49-52
.
Abrogati
.
53
.
Alla
provincia
ed
alle
provincie
interessate
,
quando
di
accordo
ne
facciano
domanda
,
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
potrà
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
concedere
la
facoltà
di
eseguire
direttamente
le
opere
di
seconda
e
terza
categoria
,
fermi
restando
i
contributi
di
cui
agli
art
.
8
e
9
.
Eguale
concessione
potrà
essere
data
al
comune
od
ai
comuni
interessati
nonché
al
consorzio
degli
interessati
su
domanda
deliberata
dall
assemblea
.
Lo
Stato
pagherà
la
sua
quota
parte
di
spesa
in
relazione
al
progresso
dei
lavori
ed
in
base
a
certificati
di
nulla
osta
da
rilasciarsi
dall
ufficio
del
genio
civile
,
cui
è
affidata
la
vigilanza
delle
opere
.
Al
costo
effettivo
delle
opere
che
,
comprese
le
spese
impreviste
,
risulta
dal
progetto
approvato
,
sarà
aggiunto
nei
certificati
del
genio
civile
il
12
per
cento
in
favore
del
concessionario
.
Qualora
i
concessionari
intendessero
anticipare
i
lavori
e
le
spese
rispetto
ai
pagamenti
dello
Stato
commisurati
agli
stanziamenti
di
bilancio
,
avranno
diritto
all
interesse
del
4
per
cento
annuo
dalla
data
del
certificato
di
nulla
osta
del
genio
civile
a
quella
dell
emissione
del
decreto
di
rimborso
.
54
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
casse
di
risparmio
e
gli
istituti
che
esercitano
nel
Regno
il
credito
fondiario
potranno
concedere
mutui
ai
consorzi
,
ai
comuni
ed
alle
provincie
per
provvedere
alle
spese
per
opere
idrauliche
contemplate
dalla
presente
legge
,
purché
prestino
garanzie
identiche
a
quelle
stabilite
per
i
consorzi
di
bonificazione
e
di
irrigazione
.
55
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
,
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
,
mediante
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
56
.
Abrogato
.
CAPO
IV
:
DEGLI
ARGINI
ED
ALTRE
OPERE
CHE
RIGUARDANO
IL
REGIME
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
57
.
I
progetti
per
modificazione
di
argini
e
per
costruzione
e
modificazione
di
altre
opere
di
qualsiasi
genere
,
che
possano
direttamente
o
indirettamente
influire
sul
regime
dei
corsi
d
acqua
,
quantunque
di
interesse
puramente
consorziale
o
privato
,
non
potranno
eseguirsi
senza
la
previa
omologazione
del
prefetto
.
I
progetti
saranno
sottoposti
all
approvazione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
opera
che
interessi
notevolmente
il
regime
del
corso
d
acqua
;
quando
si
tratti
di
costruire
nuovi
argini
;
e
infine
quando
concorrano
nella
spesa
lo
Stato
o
le
provincie
.
58
.
Sono
eccettuati
i
provvedimenti
temporanei
di
urgenza
,
per
i
quali
si
procederà
in
conformità
di
speciali
disposizioni
regolamentari
a
questi
casi
relative
.
Sono
eccettuate
altresì
le
opere
eseguite
dai
privati
per
semplice
difesa
aderente
alle
sponde
dei
loro
beni
,
che
non
alterino
in
alcun
modo
il
regime
dell
alveo
.
Le
questioni
tecniche
che
insorgessero
circa
la
esecuzione
di
queste
opere
saranno
decise
in
via
amministrativa
dal
prefetto
,
con
riserva
alle
parti
,
che
si
credessero
lese
dalla
esecuzione
di
tali
opere
,
di
ricorrere
ai
tribunali
ordinari
per
esperire
le
loro
ragioni
.
59
.
Trattandosi
di
argini
pubblici
,
i
quali
possono
rendersi
praticabili
per
istrade
pubbliche
e
private
sulla
domanda
che
venisse
fatta
dalle
amministrazioni
o
da
particolari
interessati
,
potrà
loro
concedersene
l
uso
sotto
le
condizioni
che
per
la
perfetta
conservazione
di
essi
argini
saranno
prescritte
dal
prefetto
,
e
potrà
richiedersi
alle
dette
amministrazioni
o
ai
particolari
un
concorso
nelle
spese
di
ordinaria
riparazione
e
manutenzione
.
Allorché
le
amministrazioni
o
i
privati
si
rifiutassero
di
assumere
la
manutenzione
delle
sommità
arginali
ad
uso
strada
,
o
non
la
eseguissero
dopo
averla
assunta
,
i
corrispondenti
tratti
d
argine
verranno
interclusi
con
proibizione
del
transito
.
60
.
Le
rettilineazioni
e
nuove
inalveazioni
di
fiumi
e
torrenti
di
cui
all
art
.
4
ed
il
chiudimento
dei
loro
bracci
,
non
possono
in
alcun
caso
eseguirsi
senza
che
siano
autorizzati
per
legge
speciale
,
o
per
decreto
ministeriale
,
in
esecuzione
della
legge
del
bilancio
annuo
:
per
i
fiumi
e
torrenti
,
di
cui
agli
art
.
7
e
9
,
l
autorizzazione
sarà
data
con
decreto
reale
,
sentiti
previamente
gl
interessati
.
Per
decreto
reale
saranno
permesse
le
nuove
inalveazioni
e
rettificazioni
di
rivi
e
scolatori
pubblici
,
quando
occorra
procedere
alla
espropriazione
di
proprietà
private
,
ferme
le
cautele
e
disposizioni
stabilite
dalla
legge
di
espropriazione
per
utilità
pubblica
.
61
.
Il
Governo
del
Re
stabilisce
le
norme
da
osservarsi
nella
custodia
degli
argini
del
fiumi
o
torrenti
,
nell
eseguimento
dei
lavori
,
così
di
loro
manutenzione
,
come
di
riparazione
o
nuova
costruzione
;
e
così
pure
stabilisce
le
norme
per
il
servizio
della
guardia
,
da
praticarsi
in
tempo
di
piena
,
lungo
le
arginature
,
che
sono
mantenute
a
cura
o
col
concorso
dello
Stato
.
62
.
In
caso
di
piena
o
di
pericolo
d
inondazione
,
di
rotte
di
argini
,
di
disalveamenti
od
altri
simili
disastri
,
chiunque
,
sull
invito
dell
autorità
governativa
o
comunale
,
è
tenuto
ad
accorrere
alla
difesa
,
somministrando
tutto
quanto
è
necessario
e
di
cui
può
disporre
,
salvo
il
diritto
ad
una
giusta
retribuzione
contro
coloro
cui
incombe
la
spesa
,
o
di
coloro
a
cui
vantaggio
torna
la
difesa
.
In
qualunque
caso
di
urgenza
,
i
comuni
interessati
,
e
come
tali
designati
o
dai
vigenti
regolamenti
o
dall
autorità
governativa
provinciale
,
sono
tenuti
a
fornire
,
salvo
sempre
l
anzidetto
diritto
,
quel
numero
di
operai
,
carri
e
bestie
che
verrà
loro
richiesto
.
Dal
momento
che
l
ufficio
competente
del
genio
civile
avrà
stabilito
servizio
di
guardia
o
di
difesa
sopra
un
corso
d
acqua
,
nessuna
autorità
,
corporazione
o
persona
estranea
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
potrà
,
senza
essere
chiamata
o
incaricata
dal
genio
civile
,
prendere
ingerenza
nel
servizio
,
né
eseguire
o
far
eseguire
lavori
,
né
intralciare
o
rendere
difficile
in
qualsiasi
modo
l
opera
degli
agenti
governativi
.
Per
l
ordine
pubblico
è
sempre
riservata
l
azione
dell
autorità
politica
.
CAPO
V
:
SCOLI
ARTIFICIALI
63
.
Se
i
terreni
manchino
di
scolo
naturale
,
i
proprietari
dei
terreni
sottostanti
non
possono
opporsi
che
in
questi
si
aprano
i
canali
e
si
formino
gli
argini
ed
altre
opere
indispensabili
per
procurare
a
quelli
un
sufficiente
scolo
artificiale
.
In
tali
casi
,
salvo
sempre
l
effetto
delle
convenzioni
,
dei
possessi
e
delle
servitù
legittimamente
acquistate
,
i
proprietari
dei
terreni
sovrastanti
,
insieme
agli
obblighi
generali
imposti
dalla
legge
per
l
acquisto
della
servitù
coattiva
di
acquedotto
,
avranno
specialmente
quello
di
formare
e
mantenere
perpetuamente
a
loro
spese
i
canali
di
scolo
,
di
difendere
i
fondi
attraverso
dei
quali
essi
passano
,
e
di
risarcire
i
danni
che
possano
in
ogni
tempo
derivarne
.
Queste
disposizioni
sono
anche
applicabili
alle
occupazioni
dei
terreni
per
apertura
,
costruzione
e
manutenzione
dei
canali
di
disseccamento
,
dei
fossi
,
degli
argini
ed
altre
opere
necessarie
all
eseguimento
dei
lavori
di
bonificamento
dei
terreni
paludosi
e
vallivi
,
e
per
la
innocuità
di
essi
lavori
,
sia
che
i
bonificamenti
si
facciano
per
asciugameuto
o
per
colmata
.
64
.
I
lavori
di
acque
aventi
per
unico
oggetto
gli
scoli
o
i
bonificamenti
e
migliorie
dei
terreni
,
sono
a
carico
esclusivo
dei
proprietari
.
65
.
I
possidenti
interessati
in
tali
lavori
sono
uniti
in
altrettanti
comprensori
quanti
possono
essere
determinati
dalla
comunanza
d
interessi
e
dalla
divisione
territoriale
del
Regno
.
I
fondi
che
godono
del
benefizio
di
uno
scolo
comune
formano
un
solo
comprensorio
;
se
però
l
estensione
e
le
circostanze
del
canale
così
richiedano
,
lo
scopo
potrà
essere
diviso
in
più
tronchi
,
ed
ogni
tronco
avrà
il
suo
comprensorio
.
66
.
Ogni
comprensorio
costituirà
un
consorzio
,
la
istituzione
,
modificazione
ed
amministrazione
del
quale
sarà
regolata
dalle
norme
contenute
in
questo
testo
unico
sulle
opere
lungo
i
fiumi
e
torrenti
.
67
.
La
proprietà
delle
paludi
,
in
quanto
al
suo
esercizio
,
è
sottoposta
a
regole
particolari
,
e
per
il
loro
bonificamento
sarà
provveduto
con
legge
speciale
.
CAPO
VI
:
DELLA
NAVIGAZIONE
E
DEL
TRASPORTO
DEI
LEGNAMI
A
GALLA
68
.
La
navigazione
è
l
oggetto
principale
a
cui
servono
i
laghi
,
i
canali
ed
i
fiumi
navigabili
.
A
questo
primo
fine
sono
subordinati
tutti
gli
altri
vantaggi
che
possono
ottenersi
dalle
loro
acque
,
e
gli
usi
a
cui
possono
queste
applicarsi
.
69
.
La
navigazione
nei
laghi
,
fiumi
e
canali
naturali
è
libera
.
Sui
canali
artificiali
è
regolata
dalle
legittime
consuetudini
esistenti
o
da
disposizioni
di
leggi
e
regolamenti
speciali
.
70
.
Si
riguardano
come
navigabili
per
l
applicazione
del
presente
testo
unico
quei
fiumi
e
quei
tronchi
di
fiume
sui
quali
la
navigazione
è
presentemente
in
costante
esercizio
.
Un
prospetto
di
questi
fiumi
e
canali
sarà
pubblicato
per
decreto
reale
.
Quando
convenga
estendere
il
detto
esercizio
ad
altri
fiumi
o
tronchi
di
fiume
,
la
dichiarazione
della
loro
attitudine
alla
navigazione
,
e
quindi
la
classificazione
loro
fra
i
fiumi
o
tronchi
di
fiume
navigabili
per
l
oggetto
preaccennato
,
sarà
fatto
per
legge
.
71
.
Chiunque
vuole
eseguire
nei
fiumi
e
canali
navigabili
opere
per
lo
stabilimento
ed
esercizio
di
molini
ed
opifici
,
o
per
derivazioni
d
acque
,
non
potrà
ottenere
la
permissione
dal
Governo
,
salvo
nel
caso
che
esse
siano
riconosciute
di
nessun
pregiudizio
alla
navigazione
,
o
che
la
libertà
e
sicurezza
di
questa
possa
facilmente
guarentirsi
con
opportune
disposizioni
e
cautele
,
che
saranno
prescritte
nell
atto
di
concessione
.
Perciò
nelle
chiuse
stabili
,
che
servono
alle
derivazioni
od
al
movimento
degli
opifici
,
dovrà
lasciarsi
aperta
una
bocca
,
e
callone
,
pel
passaggio
delle
barche
,
le
cui
modalità
nei
singoli
casi
saranno
determinate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
potrà
anche
in
ogni
tempo
prescrivervi
quelle
variazioni
di
forma
e
di
posizione
che
le
mutazioni
del
corso
delle
acque
rendessero
necessarie
o
convenienti
nell
interesse
della
navigazione
.
72
.
I
beni
laterali
ai
fiumi
navigabili
sono
soggetti
alla
servitù
della
via
alzata
,
detta
anche
d
attiraggio
o
di
marciapiede
.
Dove
la
larghezza
di
questa
non
è
determinata
da
regolamenti
e
consuetudini
vigenti
,
s
intenderà
stabilita
a
metri
cinque
.
Essa
,
insieme
alla
sponda
fino
al
fiume
,
dovrà
dai
proprietari
esser
lasciata
libera
da
ogni
ingombro
od
ostacolo
al
passaggio
d
uomini
e
di
bestie
da
tiro
.
Le
opere
dell
adattamento
e
della
conservazione
del
piano
stradale
sono
a
carico
dello
Stato
.
Però
i
guasti
provenienti
dal
fatto
dei
proprietari
del
terreno
saranno
riparati
a
loro
spese
.
In
caso
che
per
corrosione
del
fiume
si
debba
trasportare
la
via
alzaia
,
lo
sgombro
del
suolo
dagli
alberi
e
da
ogni
altro
materiale
sarà
fatto
a
spese
dello
Stato
,
restando
a
disposizione
del
proprietario
gli
alberi
ed
i
materiali
medesimi
.
73
.
Ogniqualvolta
negli
alvei
dei
fiumi
navigabili
vengano
a
manifestarsi
ostacoli
impedienti
la
libera
e
sicura
navigazione
,
e
dipendenti
dal
fatto
dei
privati
,
l
autorità
amministrativa
provinciale
,
premesse
le
opportune
verificazioni
,
dà
le
disposizioni
necessarie
per
guarentire
ed
all
uopo
ristabilire
la
compromessa
libertà
e
sicurezza
,
e
nei
casi
di
urgenza
provvede
per
l
esecuzione
immediata
a
carico
dei
privati
suddetti
.
74
.
L
esercizio
dei
porti
,
o
ponti
natanti
,
e
chiatte
,
o
ponti
di
barche
,
qualunque
sia
il
sistema
di
loro
stabilimento
sui
fiumi
navigabili
,
non
dovrà
recare
incaglio
o
qualsivoglia
pregiudizio
alla
navigazione
,
al
quale
effetto
gli
esercenti
dovranno
conformarsi
alle
consuetudini
e
regolamenti
in
vigore
,
nonché
alle
prescrizioni
od
ordini
che
nella
specialità
dei
casi
potessero
emanare
dal
prefetto
.
75-76
.
Abrogati
.
77
.
Le
darsene
ed
opere
relative
,
ed
in
generale
i
luoghi
di
approdo
destinati
ad
uso
pubblico
,
sono
posti
sotto
l
ispezione
dell
autorità
provinciale
per
tutto
quanto
concerne
alla
sicurezza
delle
barche
,
alla
facilità
dell
imbarco
e
sbarco
dei
viaggiatori
,
del
carico
e
scarico
delle
merci
,
ed
alla
conservazione
di
queste
in
buono
stato
di
servizio
.
78
.
Le
discipline
per
la
navigazione
dei
laghi
,
fiumi
e
canali
sono
determinate
dai
regolamenti
vigenti
.
Le
variazioni
che
tornassero
utili
di
apportare
ad
essi
,
saranno
fatte
per
decreto
reale
,
sentiti
i
consigli
provinciali
.
79
.
Nei
fiumi
,
laghi
e
canali
non
potrà
esercitarsi
la
navigazione
coi
piroscafi
senza
averne
ottenuta
la
concessione
dal
Governo
.
80
.
Il
trasporto
dei
legnami
a
galla
sulle
acque
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
e
laghi
,
tanto
in
tronchi
sciolti
od
annodati
,
quanto
con
zattere
,
non
potrà
farsi
senza
licenza
speciale
.
Questa
licenza
viene
accordata
dall
autorità
provinciale
,
sentite
le
amministrazioni
dei
comuni
sul
territorio
dei
quali
dovrà
farsi
il
trasporto
,
e
gli
uffici
del
genio
civile
e
della
ispezione
forestale
.
81
.
Il
trasporto
dei
legnami
a
tronchi
sciolti
sarà
permesso
solo
là
dove
si
riconoscerà
non
essere
esso
praticabile
con
zattere
,
od
in
tronchi
annodati
in
forma
di
zattera
.
82
.
Dal
punto
in
cui
i
fiumi
o
torrenti
cominciano
ad
essere
navigabili
,
i
legnami
debbono
venire
annodati
e
disposti
in
zattere
.
Nelle
forme
,
nelle
dimensioni
e
nella
condotta
delle
zattere
si
osserveranno
i
regolamenti
stabiliti
per
la
navigazione
dei
fiumi
e
canali
.
83
.
Quando
i
legnami
che
si
vorranno
mettere
a
galla
dovranno
percorrere
i
territori
di
più
provincie
,
il
prefetto
di
quella
in
cui
comincia
la
fluitazione
dovrà
,
prima
di
accordare
il
permesso
,
comunicare
la
relativa
domanda
ai
prefetti
delle
altre
provincie
per
le
loro
osservazioni
.
84
.
I
permessi
di
fluitazione
non
possono
essere
dati
se
prima
i
richiedenti
non
si
saranno
obbligati
con
atto
formale
,
e
mediante
cauzione
,
a
uniformarsi
a
tutte
le
condizioni
imposte
loro
dal
relativo
decreto
,
ad
osservare
puntualmente
le
leggi
ed
i
regolamenti
gabellari
,
ovunque
ne
sia
il
caso
,
e
finalmente
a
risarcire
tutti
i
danni
che
il
trasporto
dei
legnami
,
per
una
causa
qualunque
,
e
così
anche
malgrado
la
osservanza
delle
ordinate
precauzioni
,
potesse
recare
tanto
ai
terreni
quanto
ai
fabbricati
,
ai
mulini
naturali
,
alle
barche
,
alle
chiuse
,
agli
argini
,
ai
ripari
,
ai
ponti
e
ad
altre
opere
di
pubblica
o
privata
pertinenza
,
con
inondazione
,
corrosione
,
rotture
,
od
in
qualsivoglia
altro
modo
.
85
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
pronunzierà
definitivamente
tanto
sulle
opposizioni
dei
comuni
,
quanto
sui
ricorsi
dei
richiedenti
ai
quali
fosse
stata
rifiutata
la
concessione
.
86
.
I
decreti
di
concessione
saranno
pubblicati
in
tutti
i
comuni
,
i
territori
dei
quali
dovranno
essere
percorsi
dai
legnami
.
Le
autorità
locali
,
gli
uffici
del
genio
civile
e
gli
agenti
dell
amministrazione
forestale
invigileranno
sulla
osservanza
delle
imposte
con
dizioni
.
87
.
Se
varie
domande
venissero
fatte
ad
un
tempo
per
trasportare
legnami
a
galla
sopra
lo
stesso
corso
d
acqua
,
spetterà
alla
autorità
amministrativa
che
concede
il
permesso
,
lo
stabilire
quando
dovranno
eseguirsi
,
in
modo
che
le
necessarie
operazioni
possano
regolarsi
senza
confusioni
e
senza
pregiudizio
dei
concessionari
.
88
.
Nelle
fluitazioni
a
tronchi
sciolti
i
concessionari
potranno
imprimere
su
quelli
un
marchio
speciale
,
per
cui
possano
essere
riconosciuti
e
all
uopo
rivendicati
a
tutti
gli
effetti
di
ragione
.
È
tuttora
conservato
l
uso
della
restituzione
mediante
compenso
dove
esso
trovasi
in
vigore
.
89
.
Qualunque
proprietario
o
possessore
di
terreni
,
qualunque
utente
di
acque
correnti
,
qualunque
esercente
di
molini
,
chiuse
,
porti
o
ponti
natanti
od
altri
edifizi
è
tenuto
a
lasciar
sempre
passare
i
legnami
galleggianti
dei
quali
fosse
debitamente
autorizzato
il
trasporto
,
non
meno
che
le
persone
destinate
a
dirigerne
od
invigilarne
la
condotta
,
mediante
il
pagamento
di
quell
indennità
che
sarà
convenuta
col
concessionario
,
o
,
in
caso
contrario
,
determinata
dalla
autorità
competente
.
90
.
I
legnami
nelle
piene
o
per
altra
forza
maggiore
trasportati
dalle
acque
nei
fondi
vicini
,
rimangono
di
proprietà
di
chi
li
ha
posti
in
regolare
fluitazione
,
e
saranno
dal
medesimo
ripresi
,
mediante
preventivo
avviso
al
possessore
del
fondo
,
e
corresponsione
di
quella
indennità
cui
esso
avrà
diritto
ai
termini
di
equità
e
giustizia
.
91
.
Tutte
le
questioni
relative
ai
diritti
di
proprietà
,
di
possesso
o
di
servitù
,
od
a
risarcimento
di
danni
che
fossero
per
sorgere
in
relazione
alle
precedenti
disposizioni
sui
trasporti
di
legnami
a
galla
,
e
non
avessero
potuto
definirsi
amichevolmente
fra
le
parti
,
saranno
demandate
alle
competenti
autorità
giudiziarie
,
senza
che
perciò
possano
essere
sospesi
o
ritardati
i
detti
trasporti
,
purché
regolarmente
autorizzati
.
92
.
È
mantenuta
la
osservanza
dei
regolamenti
speciali
in
vigore
per
l
esercizio
delle
fluitazioni
di
legnami
sui
fiumi
,
torrenti
,
laghi
e
canali
dello
Stato
,
finché
non
si
provvede
in
conformità
dell
art
.
78
.
CAPO
VII
:
POLIZIA
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
93
.
Nessuno
può
fare
opere
nell
alveo
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
e
canali
di
proprietà
demaniale
,
cioè
nello
spazio
compreso
fra
le
sponde
fisse
dei
medesimi
,
senza
il
permesso
dell
autorità
amministrativa
.
Formano
parte
degli
alvei
i
rami
o
canali
,
o
diversivi
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
e
scolatori
pubblici
,
ancorché
in
alcuni
tempi
dell
anno
rimangano
asciutti
.
94
.
Nel
caso
di
alvei
a
sponde
variabili
od
incerte
,
la
linea
,
o
le
linee
,
fino
alle
quali
dovrà
intendersi
estesa
la
proibizione
di
che
nell
articolo
precedente
,
saranno
determinate
anche
in
caso
di
contestazione
dal
prefetto
,
sentiti
gl
interessati
.
95
.
Il
diritto
dei
proprietari
frontisti
di
munire
le
loro
sponde
nei
casi
previsti
dall
art
58
,
è
subordinato
alla
condizione
che
le
opere
o
le
piantagioni
non
arrechino
né
alterazione
al
corso
ordinano
delle
acque
,
né
impedimento
alla
sua
libertà
,
né
danno
alle
proprietà
altrui
,
pubbliche
o
private
,
alla
navigazione
,
alle
derivazioni
ed
agli
opifici
legittimamente
stabiliti
,
ed
in
generale
ai
diritti
dei
terzi
.
L
accertamento
di
queste
condizioni
è
nelle
attribuzioni
del
prefetto
.
96
.
Sono
lavori
ed
atti
vietati
in
modo
assoluto
sulle
acque
pubbliche
,
loro
alvei
,
sponde
e
difese
i
seguenti
:
a
)
la
formazione
di
pescaie
,
chiuse
,
petraie
ed
altre
opere
per
l
esercizio
della
pesca
,
con
le
quali
si
alterasse
il
corso
naturale
delle
acque
.
Sono
eccettuate
da
questa
disposizione
le
consuetudini
per
l
esercizio
di
legittime
ed
innocue
concessioni
di
pesca
,
quando
in
esse
si
osservino
le
cautele
od
imposte
negli
atti
delle
dette
concessioni
o
già
prescritte
dall
autorità
competente
,
o
che
questa
potesse
trovare
conveniente
di
prescrivere
;
b
)
le
piantagioni
che
si
inoltrino
dentro
gli
alvei
dei
trami
torrenti
,
rivi
e
canili
,
a
costringere
la
sezione
normale
e
necessaria
al
libero
deflusso
delle
acque
;
c
)
lo
sradicamento
o
l
abbruciamento
dei
ceppi
degli
alberi
che
sostengono
le
ripe
dei
fiumi
e
dei
torrenti
per
una
distanza
orizzontale
non
minore
di
nove
metri
dalla
linea
in
cui
arrivano
le
acque
ordinine
.
Per
i
rivi
,
canali
e
scolatori
pubblici
la
stessa
proibizione
è
limitata
ai
piantamenti
aderenti
alle
sponde
;
d
)
la
piantagione
sulle
alluvioni
delle
sponde
dei
fiumi
e
torrenti
e
loro
isole
a
distanza
dalla
opposta
sponda
minore
di
quella
nelle
rispettive
località
stabilita
,
o
determinata
dal
prefetto
,
sentite
le
amministrazioni
dei
comuni
interessati
e
l
ufficio
del
Genio
civile
;
e
)
le
piantagioni
di
qualunque
sorta
di
alberi
ed
arbusti
sul
piano
e
sulle
scarpe
degli
argini
,
loro
banche
o
sottobanche
lungo
i
fiumi
,
torrenti
e
canali
navigabili
;
f
)
le
piantagioni
di
alberi
e
siepi
le
fabbriche
,
gli
scavi
e
lo
smovimento
del
terreno
a
distanza
dal
piede
degli
argini
e
loro
accessori
come
sopra
,
minore
di
quella
stabilita
dalle
discipline
vigenti
nelle
diverse
località
ed
in
mancanza
di
tali
discipline
a
distanza
minore
di
metri
quattro
per
le
piantagioni
e
smovimento
del
terreno
e
di
metri
dieci
per
le
fabbriche
e
per
gli
scavi
;
g
)
qualunque
opera
o
fatto
che
possa
alterare
lo
stato
,
la
forma
,
le
dimensioni
,
la
resistenza
e
la
convenienza
all
uso
,
a
cui
sono
destinati
gli
argini
e
loro
accessori
come
sopra
,
e
manufatti
attinenti
;
h
)
le
variazioni
ed
alterazioni
ai
ripari
di
difesa
delle
sponde
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
e
scolatori
pubblici
,
tante
arginati
come
non
arginati
,
e
ad
ogni
altra
sorta
di
manufatti
attinenti
;
i
)
il
pascolo
e
la
permanenza
dei
bestiami
sui
ripari
,
sugli
argini
e
loro
dipendenze
,
nonché
sulle
sponde
,
scarpe
,
o
banchine
dei
pubblici
canali
e
loro
accessori
;
k
)
l
apertura
di
cavi
,
fontanili
e
simili
a
distanza
dai
fiumi
,
torrenti
e
canali
pubblici
minori
di
quella
voluta
dai
regolamenti
e
consuetudini
locali
,
o
di
quella
che
dall
autorità
amministrativa
provinciale
sia
riconosciuta
necessaria
per
evitare
il
pericolo
di
diversioni
e
indebite
sottrazioni
di
acque
;
l
)
qualunque
opera
nell
alveo
o
contro
le
sponde
dei
fiumi
o
canali
navigabili
,
o
sulle
vie
alzate
,
che
possa
nuocere
alla
libertà
ed
alla
sicurezza
della
navigazione
ed
all
esercizio
dei
porti
natanti
e
ponti
di
barche
;
m
)
i
lavori
od
atti
non
autorizzati
con
cui
si
venissero
a
ritardare
od
impedire
le
operazioni
del
trasporto
dei
legnami
a
galla
ai
legittimi
concessionari
;
n
)
lo
stabilimento
di
molini
natanti
.
97
.
Sono
opere
ed
atti
che
non
si
possono
eseguire
se
non
con
speciale
permesso
del
prefetto
e
sotto
l
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
,
i
seguenti
:
a
)
la
formazione
di
pennelli
,
chiuse
ed
altre
simili
opere
nell
alveo
dei
fiumi
e
torrenti
per
facilitare
l
accesso
e
l
esercizio
dei
porti
natanti
e
ponti
di
barche
;
b
)
le
formazione
di
ripari
a
difesa
delle
sponde
che
si
avanzano
entro
gli
alvei
oltre
le
linee
che
fissano
la
loro
larghezza
normale
;
c
)
i
dissodamenti
dei
terreni
boscati
e
cespugliati
laterali
ai
fiumi
e
torrenti
a
distanza
minore
di
metri
cento
dalla
linea
a
cui
giungono
le
acque
ordinarie
,
ferme
le
disposizioni
di
cui
all
art
.
95
,
lettera
c
)
;
d
)
le
piantagioni
delle
alluvioni
a
qualsivoglia
distanza
dalla
opposta
sponda
,
quando
si
trovino
di
fronte
di
un
abitato
minacciato
da
corrosione
,
ovvero
di
un
territorio
esposto
al
pericolo
di
disalveamenti
;
e
)
la
formazione
di
rilevati
di
salita
o
discesa
dal
corpo
degli
argini
per
lo
stabilimento
di
comunicazione
ai
beni
,
agli
abbeveratoi
,
ai
guadi
ed
ai
passi
dei
fiumi
e
torrenti
;
f
)
,
g
)
,
h
)
,
i
)
;
k
)
la
ricostruzione
,
tuttoché
senza
variazioni
di
posizione
e
forma
,
delle
chiuse
stabili
ed
incili
delle
derivazioni
,
di
ponti
,
ponti
canali
,
botti
sotterranee
e
simili
esistenti
negli
alvei
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
e
canali
demaniali
;
l
)
il
trasporto
in
altra
posizione
dei
molini
natanti
stabiliti
sia
con
chiuse
,
sia
senza
chiuse
,
fermo
l
obbligo
dell
intiera
estirpazione
delle
chiuse
abbandonate
:
m
)
l
estrazione
di
ciottoli
,
ghiaia
,
sabbia
ed
altre
materie
dal
letto
dei
fiumi
,
torrenti
e
canali
pubblici
,
eccettuate
quelle
località
ove
,
per
invalsa
consuetudine
si
suole
praticare
senza
speciale
autorizzazione
per
usi
pubblici
e
privati
.
Anche
per
queste
località
però
l
autorità
amministrativa
limita
o
proibisce
tali
estrazioni
ogniqualvolta
riconosca
poterne
il
regime
delle
acque
e
gl
interessi
pubblici
o
privati
essere
lesi
;
n
)
l
occupazione
delle
spiagge
dei
laghi
con
opere
stabili
,
gli
scavamenti
lungh
esse
che
possano
promuovere
il
deperimento
o
recar
pregiudizio
alle
vie
alzaie
ove
esistono
,
e
finalmente
la
estrazione
di
ciottoli
,
ghiaie
o
sabbie
,
fatta
eccezione
,
quanto
a
detta
estrazione
,
per
quelle
località
ove
per
consuetudine
invalsa
suolsi
praticare
senza
speciale
autorizzazione
.
98
.
Non
si
possono
eseguire
,
se
non
con
ispeciale
autorizzazione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
sotto
la
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
,
le
opere
che
seguono
:
a
)
,
b
)
,
c
)
;
d
)
le
nuove
costruzioni
nell
alveo
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
o
canali
demaniali
,
di
chiuse
,
ed
altra
opera
stabile
per
le
derivazioni
di
ponti
,
ponti
canali
e
botti
sotterranee
,
non
che
le
innovazioni
intorno
alle
opere
di
questo
genere
già
esistenti
;
d
)
la
costruzione
di
nuove
aia
vide
,
di
scolo
a
traverso
gli
argini
e
l
annullamento
delle
esistenti
.
e
)
la
costruzione
di
nuove
chiaviche
di
suolo
a
traverso
gli
argini
e
l
annullamento
delle
esistenti
;
f
)
99
.
Le
opere
indicate
nell
articolo
precedente
sono
autorizzate
dai
prefetti
,
quando
debbono
eseguirsi
in
corsi
di
acqua
non
navigabili
e
non
compresi
fra
quelli
iscritti
negli
elenchi
delle
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
.
100
.
I
fatti
ed
attentati
criminosi
di
tagli
o
rotture
di
argini
o
ripari
,
saranno
puniti
ai
termini
delle
vigenti
leggi
penali
.
101
.
È
facoltativo
all
autorità
amministrativa
provinciale
di
ordinare
ed
eseguire
il
taglio
degli
argini
di
golena
,
quando
la
piena
del
fiume
o
torrente
sia
giunta
all
altezza
per
tale
operazione
prestabilita
dai
regolamenti
locali
,
nell
interesse
della
conservazione
degli
argini
maestri
.
Potrà
però
ai
proprietari
delle
golene
essere
conceduto
di
stabilire
chiaviche
nei
loro
argini
secondo
progetti
da
approvarsi
dall
autorità
suddetta
nell
intento
di
evitare
il
taglio
.
CAPO
VIII
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
RELATIVE
ALLE
ACQUE
PUBBLICHE
102
.
Sono
osservati
i
comprensori
o
circondari
di
imposizione
,
ed
i
consorzi
esistenti
sotto
qualunque
nome
per
gli
scoli
di
cui
al
capo
V
.
Il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentiti
gli
interessati
ed
il
consiglio
provinciale
,
potrà
decretare
quelle
modificazioni
e
addizioni
che
reputasse
opportune
ai
singoli
comprensori
,
per
conformarli
alle
prescrizioni
dell
art
.
65
.
ProsaGiuridica ,
CAPO
I
:
ELENCHI
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
.
RICONOSCIMENTO
CATASTO
DELLE
UTENZE
Elenchi
delle
acque
pubbliche
.
1
.
Gli
uffici
del
Genio
civile
provvedono
alla
compilazione
degli
schemi
degli
elenchi
principali
e
suppletivi
delle
acque
pubbliche
,
a
termini
degli
artt
.
3
e
4
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
I
detti
schemi
sono
trasmessi
al
ministero
dei
lavori
pubblici
(
Ufficio
speciale
delle
acque
pubbliche
)
che
dopo
preliminare
esame
e
le
eventuali
rettifiche
ne
ordina
la
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
.
2
.
Il
ministero
,
mentre
dispone
la
pubblicazione
degli
schemi
sulla
Gazzetta
Ufficiale
,
incarica
i
rispettivi
uffici
del
Genio
civile
di
provvedere
alla
pubblicazione
degli
schemi
stessi
mediante
:
a
)
deposito
di
ogni
schema
nell
ufficio
di
prefettura
della
relativa
provincia
;
b
)
inserzione
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
dello
schema
stesso
;
c
)
deposito
di
un
esemplare
di
detto
foglio
degli
annunzi
legali
nella
segreteria
di
tutti
i
comuni
della
provincia
,
per
gli
elenchi
principali
,
e
nella
segreteria
dei
comuni
direttamente
interessati
per
gli
elenchi
suppletivi
;
d
)
affissione
all
albo
pretorio
di
detti
comuni
e
occorrendo
nei
luoghi
di
ordinaria
frequenza
,
per
un
termine
di
30
giorni
,
di
un
avviso
che
dia
notizia
dell
avvenuta
inserzione
così
nella
Gazzetta
Ufficiale
come
nel
foglio
degli
annunzi
legali
e
dell
eseguito
deposito
ed
avverta
che
gli
interessati
possono
esaminare
lo
schema
di
elenco
depositato
e
produrre
opposizione
nel
termine
di
sei
mesi
a
decorrere
dalla
data
della
inserzione
nella
Gazzetta
Ufficiale
;
e
)
inserzione
dell
avviso
di
cui
alla
lettera
d
)
in
uno
o
più
giornali
della
provincia
indicati
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
.
Trascorso
il
termine
per
le
opposizioni
gli
uffici
del
Genio
civile
trasmettono
al
ministero
dei
lavori
pubblici
gli
schemi
e
le
opposizioni
con
particolareggiata
relazione
.
3
.
Approvati
gli
elenchi
a
termini
dell
art
.
3
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
essi
sono
pubblicati
con
i
relativi
decreti
di
approvazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
e
inseriti
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
.
Un
esemplare
di
detto
foglio
deve
essere
depositato
per
30
giorni
nella
segreteria
dei
comuni
indicati
nell
articolo
precedente
.
Dell
avvenuta
inserzione
e
dell
eseguito
deposito
si
dà
notizia
mediante
avviso
da
affiggersi
per
15
giorni
all
albo
pretorio
dei
comuni
.
L
avviso
rende
nota
la
data
di
scadenza
dell
anno
entro
cui
devono
essere
fatte
le
domande
di
riconoscimento
e
le
dichiarazioni
di
utenza
ai
termini
degli
artt
.
2
e
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
richiama
le
sanzioni
da
questi
comminate
in
caso
d
inadempienza
.
Riconoscimenti
.
4
.
La
domanda
di
riconoscimento
,
di
cui
all
art
.
2
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
essere
diretta
al
ministero
dei
lavori
pubblici
e
presentata
in
doppio
originale
all
ufficio
del
Genio
civile
alla
cui
circoscrizione
appartengono
le
opere
di
presa
o
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
.
Il
detto
ufficio
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
L
utente
deve
indicare
il
quantitativo
d
acqua
e
di
forza
motrice
effettivamente
utilizzata
e
,
in
caso
di
utenza
per
irrigazione
,
anche
la
superficie
dei
terreni
irrigati
e
produrre
il
titolo
legittimo
o
i
documenti
atti
a
provare
l
uso
della
derivazione
durante
tutto
il
triennio
anteriore
alla
promulgazione
della
L
.
10
agosto
1884
,
n
.
2644
,
nonché
i
tipi
eventualmente
necessari
ad
illustrare
le
opere
di
derivazione
esistenti
ed
i
limiti
della
superficie
irrigata
.
Nella
domanda
deve
essere
fatta
dichiarazione
di
domicilio
.
Il
richiedente
deve
depositare
,
nel
termine
assegnatogli
dall
ufficio
del
Genio
civile
e
non
superiore
a
giorni
30
,
la
somma
dall
ufficio
stesso
ritenuta
necessaria
per
le
spese
della
procedura
di
riconoscimento
.
5
.
La
domanda
è
affissa
in
copia
,
per
15
giorni
,
all
albo
pretorio
del
comune
in
cui
cadono
le
opere
di
presa
o
in
cui
si
trova
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
e
un
estratto
di
essa
è
pubblicato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
ed
affisso
all
albo
pretorio
degli
altri
comuni
compresi
fra
la
presa
e
la
restituzione
delle
acque
.
La
amministrazione
può
disporre
che
si
omettano
le
formalità
di
pubblicazione
nel
caso
in
cui
la
domanda
riguardi
una
derivazione
di
pochissima
entità
.
In
base
ai
risultati
dell
istruttoria
,
nella
quale
si
osserverà
,
in
quanto
possibile
,
il
disposto
del
successivo
art
.
13
e
agli
accertamenti
locali
praticati
dal
Genio
civile
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
emette
il
decreto
che
fa
luogo
al
riconoscimento
dell
utenza
in
tutto
o
in
parte
o
respinge
la
domanda
.
I1
decreto
è
notificato
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
o
di
messo
comunale
,
consegnandone
copia
all
interessato
o
a
persona
sua
familiare
,
o
in
mancanza
,
al
Sindaco
del
comune
in
cui
si
trovano
le
opere
di
presa
della
derivazione
o
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
.
Del
decreto
è
trasmessa
copia
al
Ministero
delle
finanze
.
6
.
Decorso
il
termine
di
cui
all
art
.
2
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
o
divenuto
irretrattabile
il
decreto
che
respinge
in
tutto
o
in
parte
una
domanda
di
riconoscimento
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
ove
non
si
avvalga
della
facoltà
di
cui
all
art
.
42
,
comma
2
.
del
R.D.
suddetto
ordina
la
rimozione
di
tutte
le
opere
esistenti
nell
alveo
e
dell
edificio
di
presa
,
nonché
il
ripristino
delle
sponde
e
degli
argini
del
corso
d
acqua
da
cui
si
effettua
la
derivazione
,
o
la
riduzione
delle
opere
nei
limiti
del
riconoscimento
.
Qualora
non
si
ottemperi
all
esecuzione
nel
termine
prescritto
vi
provvederà
d
ufficio
il
Genio
civile
a
spese
dell
utente
.
Catasto
delle
utenze
.
7
.
La
dichiarazione
di
utenza
per
la
formazione
del
catasto
di
cui
all
art
.
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
deve
essere
redatta
su
moduli
a
stampa
forniti
dal
Ministero
delle
finanze
e
presentata
in
doppio
originale
al
Sindaco
del
comune
in
cui
si
trovano
le
opere
di
presa
della
derivazione
o
l
opificio
situato
su
acqua
pubblica
.
Uno
degli
originali
è
restituito
all
interessato
con
attestazione
della
data
di
presentazione
.
Alla
dichiarazione
sono
tenuti
tutti
gli
utenti
che
non
l
abbiano
presentata
dopo
la
entrata
in
vigore
del
D.L.
20
novembre
1916
.
n
.
1664
.
Gli
utenti
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
art
.
1
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
che
non
abbiano
già
ottenuto
il
riconoscimento
del
diritto
all
uso
dell
acqua
,
devono
indicare
la
data
di
presentazione
della
relativa
domanda
.
Il
Sindaco
trasmette
le
dichiarazioni
all
intendenza
di
finanza
della
provincia
,
accompagnandole
con
le
notizie
che
sono
a
suo
conoscenza
e
che
valgono
a
rettificare
le
eventuali
inesattezze
.
Trascorso
il
termine
assegnato
agli
utenti
,
il
Sindaco
ha
l
obbligo
di
supplire
d
ufficio
.
nel
termine
di
un
anno
,
alle
dichiarazioni
non
presentate
.
8
.
L
intendenza
di
finanza
compila
lo
schema
di
catasto
delle
utenze
esistenti
nella
provincia
e
lo
trasmette
al
Ministero
delle
finanze
,
il
quale
riconosciutolo
regolare
,
ne
dispone
la
pubblicazione
mediante
inserzione
nel
Foglio
annunzi
legali
della
provincia
e
affissione
per
quindici
giorni
all
albo
pretorio
di
ciascun
comune
per
la
parte
riguardante
il
rispettivo
territorio
.
Il
Ministero
delle
finanze
provvede
poi
alla
conservazione
ed
all
aggiornamento
del
catasto
.
apportandovi
le
occorrenti
variazioni
ed
aggiunte
.
CAPO
II
:
DOMANDE
DI
CONCESSIONE
.
ISTRUTTORIA
9
.
Le
domande
per
nuove
concessioni
ed
utilizzazioni
di
acque
pubbliche
sono
presentate
in
doppio
originale
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
il
quale
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
La
domanda
può
essere
presentata
con
riserva
di
indicare
o
di
costituire
un
consorzio
o
una
società
civile
o
commerciale
per
attuare
la
concessione
.
Nella
domanda
il
richiedente
deve
dichiarare
il
suo
domicilio
.
Il
progetto
di
massima
deve
essere
presentato
in
originale
e
copia
e
deve
comprendere
i
seguenti
documenti
:
1°
per
le
grandi
derivazioni
:
a
)
relazione
particolareggiata
con
speciale
riguardo
alla
razionale
utilizzazione
del
corso
d
acqua
e
del
bacino
idrografico
:
b
)
corografia
;
c
)
piano
generale
;
d
)
profili
longitudinali
e
trasversali
;
e
)
disegni
delle
principali
opere
d
arte
;
f
)
calcolo
sommario
della
spesa
e
piano
finanziario
;
2°
per
le
piccole
derivazioni
:
a
)
relazione
particolareggiata
;
b
)
corografia
;
c
)
piano
topografico
;
d
)
profili
longitudinali
e
trasversali
;
e
)
disegni
delle
principali
opere
d
arte
.
10
.
Sono
irricevibili
le
domande
sprovviste
della
prescritta
documentazione
.
I
documenti
tecnici
devono
essere
firmati
da
un
ingegnere
.
Per
le
piccole
derivazioni
di
lieve
entità
può
l
ufficio
del
Genio
civile
dispensare
dal
produre
alcuni
dei
documenti
prescritti
,
salvo
la
facoltà
di
chiedere
in
seguito
il
completamento
della
documentazione
tecnica
;
e
può
ammettere
che
i
documenti
siano
firmati
da
un
geometra
o
da
un
perito
agronomo
.
Qualora
si
riconosca
che
qualcuno
dei
documenti
tecnici
,
di
cui
all
articolo
precedente
debba
essere
completato
o
regolarizzato
,
l
ufficio
del
Genio
civile
assegna
un
termine
perentorio
non
superiore
a
trenta
giorni
,
trascorso
il
quale
si
prosegue
nella
procedura
a
norma
della
legge
.
11
.
Sono
a
carico
di
chi
chiede
la
concessione
le
spese
occorrenti
per
la
istruttoria
e
in
genere
per
l
esame
della
domanda
Il
richiedente
deve
depositale
,
oltre
alla
somma
di
cui
al
penultimo
comma
dell
articolo
9
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
2161
,
che
e
dovuta
anche
quando
trattisi
di
derivazioni
che
possano
essere
concesse
con
esenzione
di
canone
,
le
somme
che
l
ufficio
del
Genio
civile
ravvisi
necessarie
per
il
pagamento
delle
spese
anzidette
.
Non
effettuandosi
il
deposito
entro
il
termine
assegnato
,
che
non
potrà
essere
superiore
a
trenta
giorni
,
la
domanda
non
avrà
ulteriore
corso
.
Le
spese
effettivamente
incontrate
sono
liquidate
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
Nel
caso
in
cui
,
a
termini
dell
art
.
10
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
n
.
2161
,
fra
più
domande
aventi
per
oggetto
in
tutto
o
in
parte
la
stessa
concessione
sia
preferita
una
di
quelle
ammesse
ad
istruttoria
in
virtù
dell
art
.
11
del
menzionato
decreto
,
la
concessione
sarà
subordinata
alla
condizione
che
il
concessionario
rifonda
tutte
le
spese
d
istruttoria
e
di
esame
delle
domande
anteriori
.
12
.
La
pubblicazione
della
domanda
a
termini
dell
art
9
quinto
comma
del
R
.
D
.
9
ottobre
1916
n
.
2161
,
e
fatta
dopo
30
giorni
dalla
pubblicazione
dell
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
mediante
ordinanza
ministeriale
che
stabilirà
l
ufficio
del
Genio
civile
presso
il
quale
la
domanda
e
il
progetto
saranno
depositati
,
i
giorni
in
cui
saranno
visibili
al
pubblico
,
i
comuni
e
i
giorni
nei
quali
l
ordinanza
dovrà
rimanere
affissa
all
albo
pretorio
,
il
periodo
di
tempo
non
inferiore
a
15
e
non
superiore
a
30
giorni
,
entro
il
quale
potranno
presentarsi
le
osservazioni
e
le
opposizioni
scritte
alla
derivazione
richiesta
in
calce
all
ordinanza
l
ufficio
del
Genio
civile
stabilisce
il
giorno
e
l
ora
della
visita
locale
ed
il
luogo
di
ritrovo
.
Per
le
grandi
deirvazioni
e
per
le
opere
di
raccolta
e
regolazione
delle
acque
l
ordinanza
indica
che
la
pubblicazione
è
fatta
anche
agli
effetti
della
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
13
.
Le
circostanze
di
fatto
constatate
durante
la
visita
locale
risulteranno
da
un
verbale
redatto
dal
funzionario
del
Genio
civile
procedente
In
detto
verbale
,
su
richiesta
degli
interessati
o
loro
rappresentanti
intervenuti
,
saranno
inoltre
inserite
le
osservazioni
e
le
controdeduzioni
.
14
.
La
relazione
dell
ufficio
del
Genio
civile
sui
risultati
dell
istruttoria
fornirà
particolari
informazioni
sui
seguenti
punti
:
A
)
Se
si
tratta
di
derivazione
1°
sulla
quantità
d
acqua
che
si
può
concedere
,
avuto
riguardo
alle
condizioni
locali
,
alle
utenze
preesistenti
ed
alla
specie
di
derivazione
progettata
e
sulla
lunghezza
e
pendenza
dei
canali
di
presa
e
restituzione
;
2°
sopra
le
opere
di
raccolta
e
sopra
la
direzione
,
la
lunghezza
,
l
altezza
,
la
forma
e
la
natura
delle
chiuse
che
si
dovessero
costruire
nell
acqua
pubblica
e
sulla
loro
innocuità
per
gli
interessi
pubblici
e
i
ditti
del
terzi
:
3°
sulla
forma
e
sulle
dimensioni
della
bocca
di
derivazione
e
degli
edifici
e
congegni
occorrenti
per
regolare
l
estrazione
dell
acqua
nei
limiti
della
concessione
,
e
per
impedire
che
in
qualunque
tempo
e
specialmente
nell
occasione
di
piene
,
s
introducano
acque
sovrabbondanti
nel
canale
derivatole
,
sia
nel
caso
di
nuova
costruzione
sia
quando
si
usino
in
tutto
o
in
parte
i
cavi
esistenti
,
tenuto
conto
della
sua
sezione
e
pendenza
e
degli
scaricatori
con
i
quali
si
è
provveduto
a
smaltire
le
dette
acque
;
4°
sopra
il
modo
di
restituzione
delle
acque
,
quando
ne
sia
il
caso
,
al
loro
corso
primitivo
,
senza
pregiudizio
dei
diritti
dei
terzi
l
e
del
buon
regime
idraulico
;
5°
sopra
le
cautele
da
prescriversi
per
l
innocuo
ripristinamento
della
chiusa
se
e
instabile
.
B
)
Se
si
tratta
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
1°
sulla
distanza
dell
opificio
dalle
sponde
,
salvo
che
esso
occupi
l
intera
larghezza
dell
alveo
o
bacino
d
acqua
;
2°
sulle
rampe
e
strade
di
accesso
all
opificio
all
effetto
di
accertarne
l
innocuità
rispetto
alle
sponde
ed
alle
arginature
;
3°
sulle
cautele
da
richiedersi
in
caso
di
piena
.
C
)
Tanto
se
si
tratta
di
derivazione
quanto
nel
caso
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
1°
sulla
razionale
utilizzazione
dei
corsi
d
acqua
e
del
bacino
idrografico
e
sulla
compatibiltà
della
concessione
col
buon
regime
idraulico
e
sulle
garanzie
da
richiedersi
a
tutela
del
detto
regime
;
2°
sulle
norme
da
prescriversi
per
il
regolare
eseguimento
delle
opere
nei
riguardi
dell
interesse
pubblico
e
della
incolumità
di
opere
pubbliche
e
beni
in
genere
;
3°
sulle
cautele
per
impedire
inquinamento
delle
acque
;
4°
sopra
le
opposizioni
presentate
e
sopra
tutte
le
particolarità
locali
di
qualche
rilievo
per
la
concessione
domandata
;
5°
sull
importanza
dello
scopo
a
cui
la
derivazione
e
la
sua
utilizzazione
sono
destinate
e
sui
canoni
da
richiedersi
a
norma
degli
artt
.
26
e
27
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
con
la
indicazione
,
per
le
concessioni
ad
uso
di
forza
motrice
,
dei
necessari
calcoli
;
6°
sulle
garanzie
da
richiedersi
nell
interesse
del
regime
idraulico
,
della
navigazione
e
fluitazione
.
dell
agricoltura
,
dell
industria
,
della
piscicoltura
,
nonché
della
sicurezza
e
dell
igiene
pubblica
;
7°
sulla
capacità
tecnico
-
finanziaria
ed
industriale
del
richiedente
;
8°
su
tutti
gli
altri
elementi
di
giudizio
che
l
ufficio
del
Genio
civile
ritenesse
utili
circa
la
convenienza
di
accordare
la
concessione
richiesta
.
Per
le
derivazioni
e
utilizzazioni
interessanti
i
corsi
d
acqua
che
rientrano
nella
circoscrizione
del
Magistrato
alle
acque
per
le
provincie
Venete
e
di
Mantova
gli
atti
dell
eseguita
istruttoria
saranno
dagli
uffici
del
Genio
civile
competenti
rimessi
al
Ministero
a
mezzo
del
magistrato
stesso
,
che
esprimerà
il
suo
parere
in
merito
.
CAPO
III
:
CONCESSIONE
15
.
Gli
atti
della
compiuta
istruttoria
sono
rimessi
al
Consiglio
superiore
delle
acque
,
il
quale
sentito
,
ove
lo
creda
opportuno
,
gli
interessati
,
esprime
il
suo
parere
sulla
concessione
e
ove
questo
sia
favorevole
indica
gli
elementi
essenziali
che
l
ufficio
del
Genio
civile
deve
includere
nel
disciplinare
.
16
.
Il
disciplinare
compilato
in
base
alle
indicazioni
del
Consiglio
superiore
delle
acque
determina
,
oltre
le
altre
eventuali
condizioni
richieste
nei
singoli
casi
:
1°
Se
si
tratta
di
derivazioni
:
a
)
la
specie
della
derivazione
;
b
)
la
quantità
di
acqua
da
derivare
nel
caso
di
volume
costante
;
c
)
le
quantità
massime
da
non
oltrepassare
,
e
quelle
medie
su
cui
sono
fissati
i
canoni
,
nel
caso
di
volumi
variabili
;
d
)
il
dislivello
del
pelo
di
acqua
dalla
presa
alla
restituzione
;
e
)
i
salti
utili
in
base
ai
quali
sono
stabiliti
i
canoni
nel
caso
di
derivazione
per
forza
motrice
;
f
)
il
modo
e
le
condizioni
della
raccolta
,
regolazione
,
derivazione
,
condotta
,
restituzione
e
scolo
dell
acqua
.
g
)
nel
caso
di
derivazione
a
bocca
libera
od
a
sollevamento
meccanico
per
usi
agrari
ed
analoghi
,
la
superficie
cui
l
'
acqua
è
destinata
,
la
sua
ubicazione
ed
i
suoi
confini
;
h
)
nel
caso
in
cui
sia
prevista
la
costruzione
di
dighe
o
cavedoni
a
struttura
instabile
le
particolari
condizioni
richieste
dalla
natura
dell
opera
e
del
corso
di
acqua
,
e
specialmente
i
periodi
di
tempo
in
cui
potranno
dette
opere
mantenersi
,
quelli
in
cui
dovranno
rimuoversi
e
quelli
in
cui
potranno
essere
ristabilite
con
semplice
autorizzazione
del
Genio
civile
;
i
)
nel
caso
di
derivazione
per
maceratoi
di
piante
tessili
,
le
condizioni
e
discipline
dell
esercizio
anche
nei
riguardi
della
pubblica
igiene
.
2°
Se
si
tratta
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
a
)
il
modo
e
le
condizioni
dell
uso
;
b
)
le
cautele
da
osservarsi
in
caso
di
piena
;
c
)
le
medie
annuali
dei
cavalli
dinamici
in
base
alle
quali
sono
fissati
i
canoni
.
3°
Tanto
se
si
tratta
di
derivazioni
quanto
nel
caso
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
a
)
le
garanzie
da
osservarsi
nell
interesse
del
regime
idraulico
,
della
navigazione
e
della
fluitazione
,
dell
agricoltura
,
dell
industria
,
della
piscicoltura
,
dell
igiene
e
sicurezza
pubblica
;
b
)
l
'
importo
e
la
decorrenza
dei
canoni
annui
da
corrispondere
alle
finanze
dello
Stato
;
c
)
la
quantità
di
energia
da
riservare
a
prezzo
di
costo
per
servizi
pubblici
,
od
a
favore
di
comuni
rivieraschi
,
a
termini
degli
artt
.
38
e
40
del
R.D.
9
ottobre
1910
,
n
.
2161;
d
)
la
durata
della
concessione
;
e
)
i
termini
entro
i
quali
il
concessionario
dovrà
:
1
)
presentare
il
progetto
definitivo
;
2
)
effettuare
le
espropriazioni
;
3
)
cominciare
i
lavori
;
4
)
ultimare
i
lavori
;
5
)
attuare
l
utilizzazione
dell
acqua
;
quando
si
tratti
di
grandi
derivazioni
per
le
quali
i
concessionari
non
impieghino
subito
tutta
l
acqua
o
la
forza
motrice
concessa
si
debbono
determinare
i
singoli
periodi
di
esecuzione
dell
opera
,
fissando
per
ciascun
periodo
la
quantità
di
acqua
o
di
forza
motrice
utilizzabile
ed
il
canone
corrispondente
;
f
)
nel
caso
di
derivazioni
che
riguardino
rilevanti
interessi
pubblici
e
per
le
quali
,
a
sensi
dell
art
.
30
nel
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sia
da
riservare
la
facoltà
di
riscatto
,
le
condizioni
e
le
modalità
di
questo
;
g
)
nel
caso
di
piccole
derivazioni
,
l
obbligo
della
rimozione
delle
opere
per
il
ripristino
nell
alveo
,
delle
sponde
ed
arginature
quando
,
al
cessare
della
concessione
,
per
qualsiasi
motivo
,
lo
Stato
non
intenda
valersi
del
suo
diritto
di
ritenerle
senza
compenso
;
h
)
i
rapporti
fra
i
consorziati
e
le
garanzie
reali
per
gli
obblighi
reciproci
nel
caso
di
costituzione
di
consorzio
a
sensi
dell
articolo
13
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161;
i
)
nel
caso
in
cui
si
ravvisi
opportuno
,
le
caratteristiche
delle
correnti
elettriche
da
produrre
;
k
)
la
cauzione
che
non
dovrà
essere
minore
di
due
annate
del
canone
dovuto
o
presunto
qualora
la
concessione
ne
sia
esente
,
nonché
la
somma
occorrente
per
le
spese
di
sorveglianza
e
di
collaudo
dei
relativi
lavori
.
Tanto
la
cauzione
quanto
l
ammontare
delle
spese
debbono
essere
depositate
prima
della
firma
del
disciplinare
;
l
)
l
elezione
di
domicilio
nel
comune
in
cui
cade
la
bocca
di
derivazione
o
il
tratto
di
acqua
pubblica
nel
quale
il
concessionario
intende
stabilire
l
opificio
,
ovvero
in
uno
dei
comuni
nei
quali
farà
uso
dell
acqua
da
derivare
;
m
)
nel
caso
in
cui
si
ravvisi
opportuno
,
norme
relative
alle
tariffe
di
vendita
dell
acqua
derivata
o
dell
energia
con
essa
prodotta
.
Il
disciplinare
conterrà
l
espressa
condizione
elle
il
concessionario
si
obbliga
di
osservare
tutte
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
17
.
La
concessione
s
intende
sempre
fatta
con
salvezza
dei
diritti
dei
terzi
ed
è
soggetta
alle
seguenti
condizioni
,
le
quali
si
intendono
accettate
dal
concessionario
e
sono
per
lui
obbligatorie
,
senza
che
occorra
ripeterle
nel
disciplinare
:
a
)
il
concessionario
deve
eseguire
a
sue
spese
le
variazioni
che
,
a
giudizio
insindacabile
dell
Amministrazione
,
le
circostanze
sopravvenute
rendano
necessarie
nelle
opere
relative
alla
concessione
per
la
incolumità
dell
alveo
o
bacino
,
della
navigazione
,
dei
canali
,
strade
ed
altri
beni
laterali
,
e
dei
diritti
acquisiti
dai
terzi
in
tempo
anteriore
alla
concessione
;
b
)
deve
pagare
i
canoni
totali
o
parziali
in
annualità
anticipate
quando
anche
non
faccia
o
non
possa
fare
uso
in
tutto
o
in
parte
della
concessione
,
salvo
il
diritto
di
rinunciare
alla
concessione
,
con
liberazione
del
pagamento
del
canone
allo
spirare
dell
annualità
in
corso
al
tempo
in
cui
sia
stata
fatta
la
rinuncia
;
c
)
deve
agevolare
tutte
le
verifiche
che
le
Amministrazioni
dei
lavori
pubblici
e
delle
finanze
eseguano
a
mezzo
dei
loro
funzionari
od
agenti
per
l
esatta
osservanza
delle
leggi
e
dei
regolamenti
in
vigore
,
nonché
delle
disposizioni
speciali
regolanti
la
concessione
;
d
)
oltre
le
spese
di
sorveglianza
e
di
collaudo
indicate
nel
disciplinare
,
tutte
le
altre
analoghe
dipendenti
dal
fatto
della
concessione
sono
a
carico
del
concessionario
.
18
.
Il
disciplinare
viene
sottoposto
alla
firma
del
richiedente
.
La
firma
deve
essere
autenticata
dal
funzionario
all
uopo
delegato
.
Firmato
il
disciplinare
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
,
promuove
il
decreto
reale
o
emette
il
decreto
ministeriale
di
concessione
.
19
.
Dopo
esaurita
l
istruttoria
,
se
si
riconosce
che
non
si
possa
far
luogo
alla
concessione
,
la
domanda
è
respinta
con
decreto
motivato
da
emanarsi
con
le
stesse
forme
di
cui
all
ultimo
comma
dell
articolo
precedente
.
20
.
Del
decreto
di
concessione
è
trasmessa
copia
autentica
al
Ministero
delle
finanze
,
per
l
esecuzione
nei
riguardi
finanziari
e
per
la
consegna
a
mezzo
dell
ufficio
del
Registro
al
concessionario
,
previa
riscossione
delle
prescritte
tasse
di
bollo
e
di
concessione
governativa
.
Altra
copia
è
trasmessa
all
ufficio
del
Genio
civile
il
quale
,
provveduto
alla
registrazione
del
disciplinare
,
entro
20
giorni
dalla
ricezione
,
dà
notizia
al
concessionario
della
emissione
del
decreto
.
L
ufficio
del
Registro
avverte
quello
del
Genio
civile
dell
avvenuta
consegna
del
decreto
.
Il
decreto
di
concessione
è
pubblicato
,
con
un
estratto
contenente
le
condizioni
intese
a
tutelare
il
diritto
dei
terzi
,
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
interessata
.
21
.
Emanato
il
decreto
,
il
concessionario
deve
presentare
,
qualora
sia
richiesto
nel
disciplinare
e
nel
termine
in
esso
fissato
,
al
Genio
civile
il
progetto
esecutivo
dei
lavori
,
compilato
secondo
le
norme
stabilite
nel
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
22
.
Approvato
il
progetto
esecutivo
il
concessionario
deve
far
conoscere
all
ufficio
del
Genio
civile
il
giorno
in
cui
intende
cominciare
i
lavori
.
Il
Genio
civile
ne
sorveglia
l
esecuzione
,
e
può
ordinarne
la
sospensione
ogni
qualvolta
non
siano
osservate
le
condizioni
alle
quali
è
vincolata
la
concessione
,
riferendone
però
immediatamente
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
il
quale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
provvede
in
merito
.
Nel
caso
di
proroga
di
qualche
termine
si
intende
prorogata
di
altrettanto
la
decorrenza
di
ciascuno
dei
termini
successivi
in
quanto
risultino
connessi
con
quello
porogato
.
I
nuovi
termini
sono
stabiliti
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
.
23
.
In
seguito
all
approvazione
del
progetto
esecutivo
ed
alla
pubblicazione
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
e
dell
elenco
delle
ditte
espropriande
con
l
indicazione
delle
rispettive
indennità
offerte
ai
sensi
degli
artt
.
16
e
24
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
l
'
ufficio
del
Genio
civile
provvede
alla
compilazione
dello
stato
di
consistenza
dei
fondi
a
termini
dell
art
.
25
,
comma
3°
,
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
dandone
preventivo
avviso
agl
interessati
o
direttamente
o
a
mezzo
del
Sindaco
.
I
funzionari
del
Genio
civile
per
introdursi
nelle
proprietà
private
per
compilare
lo
stato
di
consistenza
devono
essere
autorizzati
dal
rispettivo
ingegnere
capo
.
L
'
autorizzazione
potrà
stabilire
determinate
modalità
.
I
danni
arrecati
ai
proprietari
,
durante
le
operazioni
dirette
alla
compilazione
dello
stato
di
consistenza
,
saranno
risarciti
a
carico
del
concessionario
previa
liquidazione
dell
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
Alle
operazioni
predette
è
applicabile
l
articolo
8
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificata
con
legge
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
,
restando
sostituito
al
Prefetto
ed
al
sotto
Prefetto
,
l
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
24
.
Ultimati
i
lavori
,
il
concessionario
ne
dà
avviso
all
ufficio
del
Genio
civile
,
il
quale
procede
alla
visita
delle
opere
,
e
trovandole
conformi
alle
condizioni
della
concessione
ed
eseguite
a
regola
d
arte
,
trasmette
il
certificato
di
collaudo
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Intervenuta
l
'
approvazione
dell
atto
di
collaudo
il
Genio
civile
ne
rilascia
copia
al
concessionario
.
25
.
Dalla
data
del
decreto
di
concessione
decorrono
la
durata
della
concessione
ed
il
canone
salvo
per
questo
il
disposto
dell
'
art
.
27
,
comma
3°
,
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Se
il
pagamento
del
canone
è
ritardato
oltre
il
primo
mese
dalla
sua
scadenza
,
qualsiasi
concessionario
,
il
quale
incorra
in
tale
ritardo
,
è
tenuto
a
corrispondere
,
oltre
il
canone
,
gl
'
interessi
legali
di
mora
decorrenti
dalla
data
di
scadenza
del
canone
.
Il
concessionario
non
può
fare
uso
della
derivazione
se
non
dopo
approvato
il
collaudo
delle
opere
della
concessione
o
di
ciascun
periodo
di
essa
,
salvo
che
l
'
ufficio
del
Genio
civile
non
creda
di
autorizzare
,
in
via
provvisoria
ed
a
rischio
del
concessionario
,
l
'
esercizio
delle
opere
ultimate
.
26
.
La
durata
delle
concessioni
per
le
grandi
derivazioni
è
determinata
normalmente
nel
limite
massimo
.
In
ogni
caso
,
nello
stabilire
la
durata
delle
concessioni
nei
limiti
dell
'
art
.
21
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
si
tiene
conto
dell
entità
e
del
carattere
degli
impianti
nonché
dei
criteri
attinenti
alla
generale
utilizzazione
del
corso
d
'
acqua
.
CAPO
IV
:
ESERCIZIO
DELLE
UTENZE
Nel
caso
in
cui
gli
utenti
di
acqua
pubblica
non
mantengano
in
regolare
stato
di
funzionamento
le
opere
di
raccolta
,
derivazione
e
restituzione
,
nonché
le
chiuse
stabili
o
instabili
costruite
nel
corso
di
acqua
agli
effetti
della
derivazione
,
l
ufficio
del
Genio
civile
diffida
l
utente
con
indicazione
dei
lavori
da
farsi
entro
un
termine
perentorio
.
In
caso
di
inadempimento
eleva
verbale
di
contravvenzione
e
lo
trasmette
al
Prefetto
per
i
provvedimenti
di
cui
agli
articoli
76
e
77
.
28
.
Quando
nei
casi
di
cui
all
'
art
.
35
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
l
utente
intenda
eseguire
le
opere
necessarie
per
ristabilire
la
derivazione
,
deve
presentarne
domanda
al
competente
Ufficio
del
genio
civile
corredata
dei
necessari
documenti
tecnici
.
L
Ufficio
del
Genio
civile
,
previa
l
istruttoria
che
si
ritenesse
necessaria
,
a
tutela
degl
interessi
dell
Amministrazione
e
dei
terzi
,
redige
apposito
disciplinare
e
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
sull
ammissibilità
delle
nuove
opere
.
Queste
sono
autorizzate
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
.
Resta
salva
l
applicazione
dell
art
.
36
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
ove
ne
ricorrano
gli
estremi
.
29
.
Alle
variazioni
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
36
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
applicabili
le
norme
di
legge
e
di
regolamento
relative
alle
domande
di
nuove
concessioni
.
Le
stesse
norme
si
applicano
anche
alle
variazioni
indicate
nel
terzo
comma
del
citato
articolo
,
salvo
che
il
ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
si
valga
della
facoltà
che
gli
spetta
in
virtù
di
detto
comma
.
Le
variazioni
dei
meccanismi
di
cui
al
penultimo
comma
del
citato
art
.
36
,
sono
notificate
al
competente
ufficio
del
genio
civile
,
mediante
consegna
dell
atto
di
dichiarazione
in
doppio
originale
,
uno
dei
quali
è
restituito
all
interessato
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
30
.
In
caso
di
sospensione
o
interruzione
dell
esercizio
della
utilizzazione
che
non
sia
dovuto
a
cause
normali
inerenti
alle
modalità
di
esercizio
,
l
utente
deve
darne
immediato
avviso
al
Genio
civile
sotto
la
comminatoria
di
cui
all
'
art
.
120
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Se
la
utilizzazione
è
impedita
da
un
caso
di
forza
maggiore
,
l
utente
deve
provocarne
la
constatazione
da
parte
del
Genio
civile
.
Nell
un
caso
e
nell
altro
il
Genio
civile
ne
riferisce
al
Ministero
.
31
.
Quando
ai
sensi
dell
art
.
42
comma
1°
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
si
verifichi
interruzione
o
sospensione
di
una
grande
derivazione
per
forza
motrice
destinata
ai
servizi
pubblici
,
il
prefetto
della
Provincia
,
di
sua
iniziativa
o
su
rapporto
del
Genio
civile
,
può
provvedere
con
suo
decreto
e
a
mezzo
del
Genio
civile
all
'
esercizio
di
ufficio
della
utilizzazione
.
informandone
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
concessionario
è
obbligato
a
porre
a
disposizione
del
Genio
civile
il
personale
addetto
al
funzionamento
dell
impianto
.
Appena
cominciato
l
esercizio
di
ufficio
,
il
Genio
civile
redige
in
contraddittorio
dell
interessato
o
,
in
mancanza
,
con
l
assistenza
di
due
testimoni
,
l
inventario
dell
impianto
stesso
.
Il
rendiconto
dell
esercizio
di
ufficio
è
approvato
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
dispone
il
pagamento
all
utente
dei
proventi
netti
,
o
la
riscossione
a
suo
carico
a
termini
dell
art
.
28
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
delle
maggiori
spese
occorse
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
anche
al
caso
indicato
nel
secondo
comma
del
su
citato
art
.
42
.
I
proventi
netti
sono
versati
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
fino
al
definitivo
regolamento
dei
rapporti
fra
l
Amministrazione
e
colui
che
ha
esercitato
irregolarmente
o
abusivamente
la
derivazione
.
CAPO
V
:
CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLE
ACQUE
CAPO
VI
:
DISPOSIZIONI
DIVERSE
37
.
Le
società
commerciali
utenti
di
derivazioni
debbono
notificare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
ogni
trasformazione
o
modifica
delle
loro
costituzioni
a
norma
dell
articolo
96
del
Codice
di
commercio
,
non
sì
tosto
sia
stata
deliberata
dalle
società
.
38
.
Agli
effetti
del
terzo
comma
dell
articolo
22
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
per
impianti
di
trasformazione
e
distribuzione
inerenti
alla
concessione
si
intendono
quelli
che
trasformano
e
trasportano
prevalentemente
energia
prodotta
dall
impianto
cui
si
riferisce
la
concessione
.
39
.
La
costruzione
delle
linee
di
trasmissione
dell
energia
proveniente
da
impianti
idroelettrici
esistenti
e
quella
delle
linee
per
il
collegamento
di
detti
impianti
possono
essere
,
a
sensi
ed
effetti
dell
art
.
25
del
R.D.
9
ottobre
1919
.
n
.
2161
,
dichiarate
di
pubblica
utilità
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
La
domanda
corredata
dal
progetto
di
massima
sarà
pubblicata
nei
modi
indicati
per
le
domande
di
concessione
.
Si
osserveranno
del
resto
le
disposizioni
contenute
nell
art
.
25
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
nell
art
.
23
del
presente
regolamento
.
40
.
Le
riserve
imposte
a
tutela
dei
vari
interessi
pubblici
contemplati
nell
art
.
38
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
pubblicate
nel
fogli
per
annunzi
legali
delle
Provincie
interessate
e
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
41
.
Il
termine
di
tre
anni
di
cui
al
secondo
comma
dell
art
.
40
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
nel
caso
di
accordi
tra
il
Comune
interessato
e
il
concessionario
,
decorre
dalla
data
dell
accordo
,
che
dovrà
essere
comunicato
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Nel
determinare
il
riparto
,
tra
i
Comuni
rivieraschi
,
delle
quote
del
canone
supplementare
di
che
al
sesto
comma
dell
'
art
.
40
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
il
Ministero
delle
finanze
tiene
conto
della
quantità
di
forza
trasportata
oltre
i
15
chilometri
e
del
bilancio
di
ciascun
Comune
.
Agli
stessi
criteri
si
attiene
il
Ministero
medesimo
nei
riparti
a
norma
del
penultimo
comma
del
citato
art
.
40
.
43
.
Per
ottenere
la
licenza
di
attingimento
di
acqua
,
di
cui
all
art
.
43
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
devesi
presentare
al
prefetto
la
relativa
domanda
corredata
dei
disegni
eventualmente
necessari
e
di
una
relazione
descrittiva
dei
lavori
e
dimostrativa
della
loro
innocuità
nei
riguardi
dei
pubblici
interessi
e
dei
diritti
dei
terzi
.
Il
prefetto
,
sentito
il
competente
ufficio
del
Genio
civile
,
provvede
sulla
domanda
,
stabilendo
nei
disciplinare
il
canone
dovuto
allo
Stato
a
norma
di
legge
,
da
pagarsi
anticipatamente
,
e
senza
obbligo
di
cauzione
.
Sono
applicabili
alle
domande
di
licenza
le
disposizioni
degli
articoli
del
presente
regolamento
riguardanti
le
spese
.
44
.
Due
anni
prima
della
scadenza
delle
concessioni
temporanee
,
delle
quali
a
norma
degli
articoli
23
e
24
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sia
consentita
la
rinnovazione
,
il
concessionario
che
intende
ottenerla
deve
presentare
la
relativa
domanda
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
nel
modi
indicati
all
'
art
.
9
del
presente
regolamento
e
depositare
la
somma
occorrente
per
le
spese
.
Il
Genio
civile
,
previ
gli
opportuni
accertamenti
locali
,
trasmette
l
istanza
al
Ministero
del
lavori
pubblici
con
una
relazione
esplicativa
circa
i
motivi
che
potrebbero
eventualmente
far
negare
la
chiesta
rinnovazione
e
circa
le
modifiche
che
apparissero
necessarie
per
le
condizioni
del
corso
d
acqua
.
Al
rinnovo
delle
concessioni
sono
applicabili
le
norme
contenute
negli
articoli
17
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
e
19
e
20
del
presente
regolamento
.
CAPO
VII
:
SERVIZIO
IDROGRAFICO
45
.
Alla
raccolta
delle
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
riguardanti
i
corsi
d
acqua
ed
i
bacini
dei
Regno
provvedono
:
1
)
l
Ufficio
idrografico
del
magistrato
alle
acque
istituito
con
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
per
il
territorio
di
competenza
del
magistrato
medesimo
;
2
)
l
Ufficio
idrografico
del
Po
;
3
)
il
servizio
idrografico
centrale
per
tutto
il
rimanente
territorio
del
Regno
.
Il
servizio
idrografico
centrale
è
disimpegnato
:
a
)
da
un
Ufficio
tecnico
idrografico
istituito
presso
il
Consiglio
superiore
delle
acque
e
diretto
da
un
ingegnere
capo
con
incarico
di
coordinare
e
promuovere
gli
studi
e
le
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
da
compiersi
dagli
uffici
o
sezioni
dl
cui
alla
seguente
lettera
b
)
;
b
)
da
sezioni
autonome
od
uffici
aventi
le
seguenti
circoscrizioni
:
1
)
litorale
Ligure
-
Toscano
;
2
)
litorale
del
Lazio
;
3
)
litorale
della
Campania
;
4
)
litorale
della
Basilicata
e
Calabria
;
5
)
litorale
delle
Pugile
e
Abruzzo
Molise
;
6
)
litorale
delle
Marche
;
7
)
litorale
della
Sardegna
;
8
)
litorale
della
Sicilia
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
potranno
essere
istituite
nuove
sezioni
autonome
od
uffici
idrografici
,
e
variate
le
circoscrizioni
suddette
.
Con
decreto
ministeriale
saranno
stabilite
le
sedi
delle
rispettive
sezioni
autonome
od
uffici
idrografici
,
e
sarà
assegnato
il
personale
occorrente
in
numero
non
inferiore
ad
un
ingegnere
e
due
aiutanti
per
ogni
sezione
autonoma
.
All
Ufficio
idrografico
del
Po
,
con
sede
in
Parma
,
saranno
assegnati
.
oltre
l
ingegnere
capo
,
almeno
due
ingegneri
,
e
quattro
aiutanti
.
46
.
Il
Consiglio
superiore
delle
acque
ha
funzione
di
vigilanza
generale
su
tutto
il
servizio
idrografico
del
Regno
;
e
tale
vigilanza
esplica
a
mezzo
di
un
Ufficio
superiore
compartimentale
con
sede
in
Roma
,
diretto
da
un
ispettore
superiore
del
Genio
civile
appartenente
al
Consiglio
stesso
,
salvo
quanto
dispone
la
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
sul
Magistrato
alle
acque
,
modificata
dalla
legge
13
luglio
1911
,
n
.
774
.
sui
bacini
montani
.
47
.
L
approvazione
dei
progetti
relativi
al
servizio
idrografico
,
salvo
quanto
dispone
la
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
è
affidata
all
ispettore
superiore
compartimentale
di
cui
all
articolo
precedente
per
gli
importi
fra
L
.
50.000
e
L
.
200.000
di
cui
all
art
.
2
del
decreto
luogotenenziale
6
febbraio
1919
,
numero
107
.
48
.
Il
personale
addetto
all
Ufficio
idrografico
del
Po
ed
agli
altri
Uffici
e
sezioni
idrografiche
,
non
può
essere
destinato
ad
altri
Uffici
o
servizi
né
ricevere
altri
incarichi
senza
che
ne
sia
dato
preavviso
al
presidente
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
49
.
Alle
visite
d
istruttoria
relative
alle
domande
per
grandi
derivazioni
interviene
anche
un
funzionario
tecnico
dell
ufficio
o
sezione
idrografica
che
ha
giurisdizione
sul
bacino
a
cui
la
derivazione
si
riferisce
,
col
compito
di
definire
la
natura
e
l
entità
degli
impianti
di
stazioni
e
strumenti
idrografici
.
Il
verbale
della
visita
d
istruttoria
deve
portare
anche
la
firma
del
funzionario
del
servizio
idrografico
intervenuto
alla
visita
.
50
.
Lo
studio
dei
bacini
imbriferi
di
cui
agli
artt
.
59
e
seguenti
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
delle
questioni
idrologiche
che
sorgessero
in
seguito
a
domande
di
concessione
è
affidata
di
regola
agli
uffici
e
sezioni
idrografiche
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
accordo
con
quello
del
tesoro
,
potrà
all
uopo
provvedere
il
personale
occorrente
e
valersi
anche
temporaneamente
della
collaborazione
di
professionisti
di
speciale
competenza
,
determinandone
la
retribuzione
.
I
fondi
all
uopo
occorrenti
saranno
prelevati
da
quelli
di
cui
all
art
.
62
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
51
.
Le
pubblicazioni
relative
agli
studi
del
servizio
idrografico
e
del
Consiglio
superiore
delle
acque
possono
essere
poste
in
vendita
,
versandone
il
ricavo
in
Tesoreria
con
imputazione
al
capitolo
del
bilancio
della
entrata
di
cui
all
art
.
9
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
per
i
fini
in
esso
indicati
.
Le
somme
così
versate
saranno
,
con
decreto
del
ministro
del
tesoro
,
iscritte
nello
stato
di
previsione
delle
spese
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
sul
capitolo
relativo
saranno
assegnati
ogni
anno
dal
ministro
,
su
proposta
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
premi
speciali
ai
funzionari
che
più
abbiano
contribuito
agli
studi
relativi
al
regime
ed
alla
utilizzazione
di
corsi
d
acqua
e
alle
pubblicazioni
predette
.
CAPO
VIII
:
PROVVEDIMENTI
PER
AGEVOLARE
LA
COSTRUZIONE
DEI
SERBATOI
E
LAGHI
ARTIFICIALI
52
.
La
domanda
di
concessione
delle
agevolazioni
e
sovvenzioni
di
cui
all
art
.
48
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
essere
presentata
insieme
con
la
domanda
di
concessione
della
derivazione
di
acqua
necessaria
per
la
esecuzione
delle
opere
menzionate
nel
detto
articolo
.
La
domanda
deve
essere
presentata
in
doppio
originale
all
Ufficio
del
genio
civile
competente
,
il
quale
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
53
.
Sono
a
carico
di
chi
chiede
la
concessione
delle
agevolazioni
e
sovvenzioni
le
spese
occorrenti
per
l
'
istruttoria
ed
in
generale
per
l
'
esame
della
domanda
.
Il
richiedente
deve
,
a
richiesta
dell
Ufficio
del
genio
civile
,
depositare
le
somme
necessarie
per
il
pagamento
delle
spese
anzidette
od
integrare
il
deposito
che
abbia
già
fatto
a
termini
dell
art
.
11
del
presente
regolamento
.
Non
effettuandosi
il
deposito
entro
il
termine
assegnato
,
che
non
potrà
essere
superiore
a
trenta
giorni
,
la
domanda
non
avrà
ulteriore
corso
.
Le
spese
effettivamente
incontrate
sono
liquidate
dall
ingegnere
capo
del
genio
civile
.
54
.
Il
piano
finanziario
da
presentarsi
,
in
originale
e
copia
,
a
corredo
della
domanda
di
concessione
della
sovvenzione
governativa
,
deve
indicare
:
1
)
la
spesa
prevista
per
la
costruzione
delle
opere
e
per
tutti
gli
impianti
,
meccanismi
e
dotazioni
relative
;
2
)
I
mezzi
con
i
quali
s
intende
provvedervi
,
capitale
proprio
o
capitale
da
attingere
al
credito
;
3
)
le
spese
di
manutenzione
e
quelle
di
esercizio
,
distinte
per
categorie
e
voci
,
in
relazione
alle
diverse
forme
di
attività
industriale
che
si
vuole
esplicare
;
4
)
i
criteri
che
s
intendono
seguire
per
mantenere
il
valore
degli
impianti
fissi
,
meccanismi
,
ecc
.
e
per
rinnovare
periodicamente
le
parti
deteriorabili
,
e
le
quote
,
che
,
all
uopo
,
sarebbero
da
portare
nel
conto
annuo
di
esercizio
;
5
)
gli
oneri
presunti
per
il
servizio
dei
capitali
da
attingere
al
credito
;
6
)
il
periodo
di
tempo
e
le
quote
annue
assegnate
all
ammortamento
del
capitale
direttamente
fornito
dal
concessionario
;
7
)
i
proventi
che
si
calcola
di
ottenere
con
la
somministrazione
o
vendita
dell
acqua
derivata
e
dell
energia
prodotta
,
e
dai
contributi
dei
fondi
irrigabili
e
dai
proprietari
ed
utenti
a
valle
di
cui
all
art
.
57
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
nonché
la
eventuale
sovvenzione
ai
sensi
del
decreto
stesso
;
8
)
quando
gli
impianti
si
vogliono
utilizzare
in
tutto
od
in
parte
per
industrie
ad
esercizio
diretto
del
concessionario
,
le
norme
che
dovrebbero
regolare
i
rapporti
nascenti
dalla
promiscuità
delle
gestioni
e
le
quote
da
considerarsi
come
reddito
derivante
dalla
costruzione
del
serbatoio
,
lago
od
opera
affine
.
Dal
compendio
degli
elementi
di
cui
sopra
,
integrati
con
la
proposta
di
rimunerazione
al
capitale
del
concessionario
sarà
fatto
risultare
il
disavanzo
economico
,
ad
eliminare
od
a
ridurre
il
quale
è
chiesta
la
concessione
governativa
.
Dovranno
inoltre
essere
indicati
nella
domanda
i
limiti
dei
prezzi
che
si
propone
di
adottare
per
i
singoli
usi
cui
è
destinata
l
acqua
o
l
energia
prodotta
e
le
norme
e
le
condizioni
generali
per
l
applicazione
delle
tariffe
.
Quando
siano
richieste
le
sole
agevolazioni
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
dell
art
.
48
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
basterà
la
presentazione
del
piano
finanziario
richiesto
dall
art
.
9
,
lett
.
f
)
del
presente
regolamento
.
55
.
L
ufficio
del
Genio
civile
nel
riferire
sui
risultati
dell
istruttoria
compiuta
a
termini
del
precedente
art
.
14
.
esprime
anche
un
sommario
parere
sulla
domanda
di
agevolazioni
e
sovvenzioni
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
sottopone
quindi
gli
atti
all
esame
del
Consiglio
superiore
delle
acque
il
quale
può
domandare
,
anche
direttamente
al
richiedente
,
le
maggiori
notizie
e
gli
schiarimenti
verbali
che
reputerà
necessari
.
56
.
Dopo
che
abbia
firmato
il
disciplinare
per
la
concessione
della
derivazione
d
acqua
.
giusta
il
precedente
art
.
18
.
il
richiedente
la
sovvenzione
governativa
dovrà
presentare
all
ufficio
del
Genio
civile
nel
termine
perentorio
,
che
gli
verrà
assegnato
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
progetto
esecutivo
delle
opere
alle
quali
si
riferisce
la
concessione
corredandola
dei
rilievi
geognostici
e
dei
calcoli
dimostrativi
della
capacità
del
serbatoio
,
nonché
gli
esemplari
del
piano
finanziario
esibito
,
debitamente
aggiornato
.
Tale
progetto
,
da
esibirsi
in
originale
e
copia
,
sarà
redatto
in
conformità
alle
norme
per
la
compilazione
dei
progetti
esecutivi
approvate
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
e
di
cui
all
art
.
21
del
presente
regolamento
nonché
delle
speciali
norme
per
la
costruzione
delle
dighe
.
57
.
L
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
il
progetto
ed
il
piano
finanziario
di
cui
al
precedente
articolo
,
esprimendo
il
proprio
parere
tanto
sul
progetto
stesso
,
quanto
sulla
esattezza
dei
dati
forniti
dal
richiedente
nel
piano
medesimo
e
sulle
eventuali
modificazioni
occorrenti
.
Il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
accertato
il
piano
finanziario
dopo
avere
eventualmente
sentito
il
richiedente
,
propone
l
ammontare
annuo
della
sovvenzione
governativa
,
nei
limiti
del
disavanzo
economico
risultante
dal
piano
stesso
,
e
ne
stabilisce
pure
la
durata
.
Agli
effetti
della
determinazione
della
sovvenzione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
s
intende
che
i
milioni
di
metri
cubi
di
acqua
,
ai
quali
si
applica
la
sovvenzione
stessa
,
sono
dati
dalla
capacità
corrispondente
ai
peli
estremi
d
invaso
e
svaso
dell
acqua
accumulata
.
58
.
L
ufficio
del
Genio
civile
procederà
,
durante
l
esecuzione
dei
lavori
,
ai
rilievi
ed
accertamenti
necessari
per
potere
poi
stabilire
il
volume
del
serbatoio
creato
e
per
acquistare
elementi
onde
giudicare
sulla
sua
impermeabilità
.
Di
tali
elementi
il
Genio
civile
dovrà
valersi
nell
eseguire
il
collaudo
a
termini
del
precedente
art
.
24
.
Il
certificato
di
collaudo
potrà
essere
rilasciato
con
riserva
dell
accertamento
sperimentale
che
il
serbatoio
è
atto
a
contenere
l
acqua
.
59
.
Determinata
che
sia
la
sovvenzione
annua
governativa
,
questa
non
potrà
essere
aumentata
se
pure
non
dovessero
corrispondere
,
all
atto
della
realizzazione
,
le
previsioni
del
piano
finanziario
,
tanto
in
ordine
al
costo
di
costruzione
,
quanto
nei
riguardi
delle
spese
e
dei
redditi
dell
esercizio
.
Parimenti
nessuna
variazione
potrà
recarsi
ai
limiti
dei
prezzi
di
cui
al
penultimo
comma
dell
art
.
54
.
Qualora
dal
collaudo
risulti
che
il
serbatoio
o
lago
abbia
una
capacità
inferiore
a
quella
prevista
nel
progetto
esecutivo
in
base
al
quale
è
stata
accordata
la
sovvenzione
,
è
in
facoltà
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
di
ridurre
proporzionalmente
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
la
sovvenzione
annua
.
60
.
Ai
sensi
dell
art
.
32
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
s
intende
profitto
netto
,
alla
cui
partecipazione
e
ammesso
lo
Stato
,
quello
che
rimane
del
profitto
lordo
detratte
le
spese
di
esercizio
,
di
manutenzione
,
di
riparazione
e
quelle
di
estinzione
del
capitale
di
primo
impianto
,
esclusa
quella
parte
delle
opere
di
derivazione
che
,
secondo
l
art
.
22
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
passerà
senza
compenso
in
proprietà
dello
Stato
.
Nel
prodotto
lordo
saranno
compresi
tutti
i
contributi
diretti
o
indiretti
dovuti
alla
azienda
,
con
l
obbligo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
Tale
criterio
di
accertamento
del
profitto
netto
sostituisce
quello
indicato
nel
secondo
comma
dell
art
.
52
del
citato
decreto
,
quando
questo
non
sia
applicabile
.
Se
sia
concessionaria
uno
società
che
svolga
la
sua
attività
in
diversi
campi
,
dovrà
,
nel
caso
che
sia
stabilita
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
netti
,
essere
tenuta
gestione
separata
per
l
esercizio
della
concessione
per
cui
è
stata
accordata
la
sovvenzione
governativa
.
In
tale
gestione
,
alle
voci
spese
generali
e
di
amministrazione
non
potrà
figurare
una
somma
superiore
ad
una
quota
delle
spese
generali
e
di
amministrazione
dell
Ente
,
proporzionale
alle
quote
di
capitale
rispettivamente
impiegate
.
61
.
Qualora
sia
stabilita
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
dell
azienda
,
il
concessionario
dovrà
annualmente
comunicare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
i
risultati
della
gestione
dell
azienda
stessa
entro
il
mese
i
successivo
all
approvazione
del
bilancio
se
sia
una
società
,
od
entro
un
mese
dal
compiuto
anno
di
esercizio
se
sia
un
privato
.
II
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
accerterà
la
quota
di
partecipazione
spettante
allo
Stato
.
Sarà
in
facoltà
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
come
di
quello
del
tesoro
di
fare
ispezionare
gli
atti
,
registri
e
documenti
contabili
ed
amministrativi
concernenti
l
azienda
:
i
rappresentanti
del
concessionario
dovranno
somministrare
tutti
i
documenti
e
gli
schiarimenti
che
fossero
richiesti
,
pena
la
sospensione
della
sovvenzione
.
Ove
sorga
contestazione
circa
la
quota
dì
utili
spettanti
allo
Stato
,
la
controversia
sarà
decisa
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
arbitri
,
nominati
l
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
l
altro
dal
concessionario
,
ed
il
terzo
,
con
funzione
di
presidente
,
di
comune
accordo
,
tra
le
parti
,
o
in
mancanza
di
accordo
,
dal
presidente
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
.
Gli
arbitri
giudicheranno
secondo
le
regole
di
diritto
;
e
la
loro
sentenza
non
sarà
soggetta
né
ad
appello
né
a
ricorso
per
cassazione
.
62
.
La
sovvenzione
verrà
corrisposta
ad
annualità
posticipate
secondo
il
progresso
dei
lavori
e
a
decorrere
dalla
data
dei
relativi
certificati
di
avanzamento
che
saranno
rilasciati
dall
ufficio
del
Genio
civile
ed
approvati
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
.
63
.
La
riscossione
della
quota
di
partecizione
dello
Stato
accertata
giusta
il
precedente
art
.
61
,
sarà
effettuata
in
base
alla
legge
(
testo
unico
)
14
aprile
1910
,
n
.
639
,
per
la
riscossione
delle
entrate
patrimoniali
dello
Stato
.
64
.
Alla
emissione
di
obbigazioni
e
di
cartelle
fondiarie
di
cui
all
art
.
54
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
autorizzati
gli
istituti
che
hanno
facoltà
di
esercitare
il
credito
fondiario
.
Con
decreto
del
Ministro
dell
industria
e
del
commercio
,
di
concerto
con
quelli
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
potrà
l
autorizzazione
essere
estesa
ad
altri
Istituti
di
credito
.
65
.
Chi
ha
chiesto
la
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
deve
,
dopo
sottoscritto
il
disciplinare
ed
all
atto
della
presentazione
nel
progetto
esecutivo
di
cui
all
art
.
56
.
presentare
anche
una
planimetria
generale
dei
terreni
indicati
nella
domanda
di
concessione
e
di
quegli
altri
che
,
in
seguito
allo
studio
del
progetto
esecutivo
,
siansi
dimostrati
idonei
per
natura
e
convenienza
economica
ad
essere
irrigati
con
notevole
utilità
generale
.
Tale
planimetria
dovrà
contenere
tutti
i
dati
necessari
per
la
esatta
identificazione
dei
terreni
che
si
intende
di
assoggettare
a
contributo
,
l
indicazione
dei
canali
d
'
irrigazione
e
le
quote
od
altezze
di
livello
dei
terreni
e
dei
canali
riferite
al
livello
del
mare
,
oppure
ad
un
determinato
piano
orizzontale
di
convenzione
.
La
planimetria
stessa
sarà
corredata
da
un
elenco
descrittivo
dei
fondi
irrigabili
,
in
cui
saranno
riportati
,
con
le
eventuali
rettifiche
od
aggiunte
,
tutti
i
dati
contenuti
nella
domanda
di
concessione
,
giusta
l
art
.
56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
sarà
altresì
indicato
lo
stato
di
coltura
attuale
dei
terreni
e
quello
di
cui
potranno
essere
suscettibili
mercè
l
irrigazione
.
65
.
Presentati
i
documenti
di
cui
all
articolo
precedente
,
la
domanda
di
concessione
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
è
pubblicata
nei
comuni
interessati
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
I1
decreto
stabilisce
l
ufficio
o
gli
uffici
presso
i
quali
la
domanda
,
la
planimetria
e
l
elenco
descrittivo
accennati
nell
articolo
precedente
saranno
depositati
,
i
giorni
in
cui
saranno
visibili
al
pubblico
,
i
comuni
ed
i
giorni
nei
quali
il
decreto
dovrà
rimanere
affisso
all
albo
pretorio
,
il
periodo
di
tempo
,
non
superiore
a
trenta
giorni
,
entro
il
quale
potranno
presentarsi
le
opposizioni
.
Il
decreto
indica
pure
che
l
istruttoria
si
compie
anche
per
la
determinazione
del
tributo
obbligatorio
a
carico
dei
fondi
irrigabili
,
giusta
lart.56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Contemporaneamente
l
ufficio
del
Genio
civile
pubblica
il
giorno
e
l
ora
della
visita
locale
.
Copia
del
decreto
è
comunicata
alle
provincie
interessate
.
67
.
Le
circostanze
di
fatto
constatate
da
visita
locale
risulteranno
da
un
processo
verbale
redatto
dal
funzionario
del
Genio
civile
che
vi
procede
;
in
detto
verbale
,
su
richiesta
degli
interessati
o
loro
rappresentanti
intervenuti
,
saranno
inoltre
inserite
le
osservazioni
o
controdeduzioni
.
Compiuta
l
'
istruttoria
,
l
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
gli
atti
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
con
apposita
relazione
,
nella
quale
riassume
i
risultati
dell
istruttoria
ed
esprime
il
parere
sulle
opposizioni
presentate
e
formula
proposte
per
la
determinazione
delle
condizioni
di
cui
all
art
.
56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
promuove
il
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
che
potrà
,
ove
lo
ritenga
opportuno
,
udire
le
deduzioni
verbali
del
richiedente
.
68
.
Prima
di
far
luogo
alla
concessione
della
sovvenzione
governativa
e
della
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
sarà
notificato
al
richiedente
l
ammontare
della
sovvenzione
deliberata
,
del
contributo
sui
fondi
irrigabili
ed
il
prezzo
di
vendita
dell
acqua
,
con
invito
a
far
conoscere
la
sua
incondizionata
adesione
entro
un
perentorio
termine
.
69
.
La
concessione
della
sovvenzione
governativa
o
della
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
è
accordata
con
lo
stesso
decreto
di
concessione
della
derivazione
di
acqua
necessaria
per
la
costruzione
del
serbatoio
,
lago
od
opera
affine
.
Quando
sia
riconosciuto
che
non
si
possa
far
luogo
alla
concessione
,
la
domanda
è
respinta
con
decreto
motivato
,
da
emanarsi
con
le
stesse
forme
richieste
per
accordare
la
concessione
.
70
.
La
domanda
per
la
determinazione
del
contributo
annuo
di
miglioria
indicato
all
articolo
57
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
,
a
cura
del
richiedente
,
essere
notificata
agli
interessati
i
quali
potranno
presentare
le
eventuali
opposizioni
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
entro
30
giorni
dall
avventata
notificazione
.
Il
richiedente
deve
fornire
al
Ministero
predetto
la
prova
della
eseguita
notificazione
.
71
.
Gli
elenchi
dei
bacini
imbriferi
da
sistemarsi
con
serbatoi
e
laghi
,
compilati
a
norma
dell
art
.
59
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
devono
comprendere
i
bacini
per
i
quali
la
sistemazione
del
corso
d
acqua
corrispondente
abbia
tale
interesse
pubblico
da
rendere
necessario
che
lo
Stato
ne
promuova
direttamente
l
esecuzione
.
I
detti
elenchi
con
le
indicazioni
di
massima
della
probabile
ubicazione
dei
serbatoi
o
laghi
e
della
relativa
capacità
sono
depositati
col
progetto
di
massima
presso
l
ufficio
del
Genio
civile
della
provincia
in
cui
dovranno
essere
eseguite
le
opere
e
sono
pubblicati
integralmente
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
nei
giornali
indicati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
con
l
avviso
che
dichiara
aperta
la
gara
per
la
concessione
delle
opere
stesse
sulla
base
del
progetto
di
massima
.
L
avviso
deve
contenere
l
invito
di
presentare
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
,
il
progetto
esecutivo
delle
opere
e
di
chiedere
,
oltre
alla
concessione
della
derivazione
d
acqua
,
le
agevolazioni
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
48
del
R.D.
predetto
e
la
sovvenzione
contemplata
dall
art
.
51
del
decreto
medesimo
,
all
uopo
corredando
la
relativa
domanda
di
tutti
i
documenti
prescritti
dagli
articoli
9
e
54
del
presente
regolamento
.
Deve
inoltre
indicare
l
ufficio
ed
il
periodo
di
tempo
in
cui
saranno
depositati
gli
elenchi
e
il
progetto
di
massima
ed
il
termine
utile
per
partecipare
alla
gara
.
72
.
Chiusa
la
gara
non
sarà
tenuto
conto
di
alcun
altra
domanda
presentata
a
termini
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Sulle
domande
e
sui
progetti
presentati
in
termine
utile
di
cui
all
articolo
precedente
sarà
compiuta
l
'
istruttoria
a
sensi
del
citato
R
.
decreto
e
del
presente
regolamento
.
CAPO
IX
:
VIGILANZA
E
CONTRAVVENZIONI
73
.
Gli
uffici
del
Genio
civile
vigilano
che
siano
osservate
le
disposizioni
della
legge
e
quelle
del
presente
regolamento
.
La
vigilanza
locale
incombe
in
special
modo
ai
funzionari
del
Genio
civile
,
agli
ufficiali
e
guardiani
idraulici
ed
a
quelli
delle
bonifiche
che
si
eseguono
per
conto
dello
Stato
.
I
detti
funzionari
ed
agenti
accertano
le
contravvenzioni
mediante
processo
verbale
,
possibilmente
alla
presenza
di
due
testimoni
,
e
possono
anche
procedere
al
sequestro
degli
oggetti
colti
in
contravvenzione
o
che
avessero
servito
a
commetterla
.
Se
l
utente
o
concessionario
è
presente
,
devono
interrogarlo
sul
fatto
che
costituisce
la
contravvenzione
e
chiedergli
se
abbia
da
addurre
ragioni
a
sua
discolpa
.
L
accertamento
delle
contravvenzioni
è
un
obbligo
per
tutti
gli
agenti
giurati
della
pubblica
Amministrazione
e
dei
comuni
,
per
i
carabinieri
,
per
le
guardie
di
finanza
e
guardie
forestali
.
74
.
Il
verbale
di
contravvenzione
indica
:
1
)
il
luogo
ed
il
giorno
in
cui
è
redatto
;
2
)
il
nome
,
il
cognome
,
la
qualità
e
residenza
di
chi
lo
redige
;
3
)
il
fatto
che
costituisce
la
contravvenzione
ed
il
luogo
in
cui
fu
commesso
;
se
il
fatto
è
transitorio
indica
,
almeno
in
via
presuntiva
,
il
giorno
e
l
epoca
in
cui
sia
seguito
e
quello
in
cui
sia
cessato
,
e
se
è
permanente
indica
la
data
precisa
od
approssimativa
a
cui
risalga
;
4
)
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
la
professione
ed
il
domicilio
del
contravventore
e
le
dichiarazioni
che
questi
avesse
fatto
;
5
)
la
specie
,
la
quantità
e
l
approssimativo
valore
degli
oggetti
sequestrati
.
Il
verbale
è
redatto
in
doppio
originale
e
sottoscritto
da
chi
ha
accertato
la
contravvenzione
.
È
inoltre
firmato
dal
contravventore
e
dai
testimoni
,
se
vi
sono
.
Se
il
contravventore
ed
i
testimoni
non
sanno
scrivere
o
ricusano
di
firmare
deve
esserne
fatta
menzione
nel
verbale
medesimo
.
Uno
degli
originali
del
verbale
è
rimesso
al
contravventore
anche
perchè
gli
serva
di
ricevuta
degli
oggetti
che
fossero
stati
sequestrati
e
,
se
ricusa
di
riceverlo
,
è
pur
fatta
menzione
nel
verbale
di
questa
circostanza
.
75
.
Nel
caso
di
sequestro
di
oggetti
,
questi
,
insieme
a
copia
del
verbale
di
accertamento
,
sono
consegnati
,
entro
ventiquattro
ore
dalla
data
,
al
Sindaco
del
comune
in
cui
fu
accertata
la
contravvenzione
.
Una
copia
del
verbale
è
sempre
trasmessa
immediatamente
all
ufficio
del
Genio
civile
,
nella
cui
circoscrizione
fu
commessa
la
contravvenzione
.
Il
Sindaco
può
restituire
gli
oggetti
sequestrati
al
contravventore
se
questi
dia
sufficiente
sicurtà
per
il
pagamento
delle
pene
pecuniarie
,
dei
danni
e
delle
spese
cui
possa
essere
tenuto
;
in
ogni
altro
caso
ne
affida
la
custodia
al
segretario
comunale
.
76
.
Il
capo
dell
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
al
Prefetto
i
verbali
redatti
da
lui
o
dai
funzionari
ed
agenti
e
quelli
consegnati
allo
stesso
ufficio
.
Propone
nell
atto
della
trasmissione
,
ovvero
tosto
che
abbia
ricevuto
la
copia
di
cui
al
secondo
comma
dell
articolo
precedente
,
i
provvedimenti
per
la
riduzione
delle
cose
al
pristino
stato
,
per
la
prevenzione
dei
danni
e
per
la
rimozione
dei
pericoli
che
possano
derivare
dalle
seguite
contravvenzioni
,
ed
aggiunge
il
calcolo
sommario
delle
spese
occorrenti
per
i
provvedimenti
proposti
.
77
.
Il
Prefetto
,
ricevuto
il
verbale
di
contravvenzione
dall
ufficio
del
Genio
civile
con
le
rispettive
osservazioni
,
provvede
in
conformità
al
disposto
dell
art
.
378
,
della
legge
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
,
sulle
opere
pubbliche
.
78
.
L
intendente
di
finanza
o
un
funzionario
da
lui
delegato
accerta
le
contravvenzioni
al
disposto
dell
art
.
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
redigendo
verbale
che
indichi
la
data
,
il
nome
,
il
cognome
,
la
qualità
e
la
residenza
dell
ufficiale
che
lo
redige
,
e
il
nome
,
il
cognome
,
la
professione
ed
il
domicilio
del
contravventore
,
e
contenga
i
dati
necessari
per
specificare
la
derivazione
di
cui
fu
omessa
la
dichiarazione
e
l
indicazione
del
canone
annuale
dovuto
.
Cura
che
siano
applicate
le
sanzioni
di
cui
al
su
citato
articolo
.
79
.
Per
le
contravvenzioni
al
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
ed
al
presente
regolamento
prima
che
il
Prefetto
o
l
intendente
di
finanza
abbia
promosso
innanzi
all
autorità
competente
l
azione
penale
o
,
se
questa
sia
stata
promossa
,
prima
che
la
sentenza
sia
passata
in
giudicato
,
il
contravventore
con
istanza
irrevocabile
può
chiedere
che
l
applicazione
dell
ammenda
sia
fatta
dall
autorità
amministrativa
.
Il
Prefetto
o
l
intendente
può
,
con
suo
decreto
,
accettare
la
domanda
e
fissare
l
ammontare
dell
ammenda
,
prescrivendo
il
termine
entro
il
quale
debba
esserne
effettuato
il
pagamento
.
L
importo
delle
oblazioni
è
erogato
nei
modi
stabiliti
per
le
pene
pecuniarie
.
CAPO
X
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E
FINALI
(
)
.
StampaQuotidiana ,
Patrioti
,
fate
attenzione
.
Ascoltate
sempre
le
istruzioni
che
vengono
trasmesse
col
programma
di
«
Italia
combatte
»
dalle
stazioni
di
Bari
,
Napoli
,
Palermo
e
Roma
.
Le
istruzioni
possono
cambiare
da
una
trasmissione
all
'
altra
.
Per
i
patrioti
debbono
valere
sempre
le
ultimissime
istruzioni
.
Istruzioni
.
Patrioti
,
le
armate
tedesche
sono
ora
costrette
a
ripiegare
sulle
loro
posizioni
preparate
sulla
linea
dei
Goti
.
Esse
aspettano
l
'
attacco
alleato
,
ma
non
sanno
,
né
quando
,
né
dove
esso
sarà
sferrato
.
Già
da
tempo
e
seguendo
le
nostre
istruzioni
avete
compiuto
operazioni
offensive
dirette
contro
le
difese
tedesche
di
questa
linea
.
Le
istruzioni
vi
spiegavano
che
genere
di
attività
dovevate
svolgere
.
Vi
si
chiedeva
anche
di
raccogliere
informazioni
dettagliate
sulle
difese
nemiche
.
Patrioti
!
Il
nostro
dovere
è
di
continuare
ad
attaccare
il
nemico
.
Svolgete
azioni
di
disturbo
per
ostacolare
il
nemico
mentre
cerca
di
attestarsi
su
nuove
posizioni
.
Quando
verrà
il
momento
preparerete
i
vostri
piani
per
il
grande
assalto
.
Le
armate
alleate
stanno
compiendo
i
loro
preparativi
per
il
grande
assalto
che
verrà
sferrato
con
potentissime
forze
.
Allora
i
nostri
sforzi
comuni
ci
porteranno
al
di
là
dell
'
Appennino
nella
Valle
Padana
.
Quelli
di
voi
che
sono
stati
incaricati
dai
loro
capi
di
raccogliere
informazioni
riguardanti
il
nemico
e
le
sue
difese
sulla
linea
dei
Goti
,
debbono
ora
attraversare
le
linee
per
portarci
le
loro
informazioni
.
Tutti
gli
altri
patrioti
rimangano
ai
loro
posti
.
Consigli
.
Il
sabotaggio
è
una
guerriglia
tecnica
da
mettere
in
opera
con
una
strategia
più
in
sordina
,
fatta
di
ostruzionismo
e
di
interferenza
nel
patrimonio
tecnico
del
nemico
.
Il
sabotaggio
può
andare
dalla
forma
pacifica
di
diminuire
la
produzione
del
paese
oppresso
lavorando
«
lentamente
»
,
fino
ad
avariare
il
macchinario
o
dinamitare
le
officine
.
Le
astuzie
del
sabotaggio
sono
innumerevoli
,
ma
non
devono
essere
poste
in
opera
a
capriccio
,
perché
il
loro
fine
e
la
loro
concomitanza
devono
essere
limitate
alle
possibilità
pratiche
della
realizzazione
.
Gli
operai
specializzati
spieghino
ai
loro
compagni
quali
sono
le
parti
«
chiave
»
della
macchina
che
si
vuole
sabotare
alle
volte
è
sufficiente
rimuovere
un
punto
minimo
,
ma
vitale
,
perché
non
solo
essa
non
funzioni
più
,
ma
sia
anche
difficile
scoprire
ov
'
è
il
guasto
.
Le
parti
più
nascoste
come
i
fili
per
le
accensioni
delle
candele
,
delle
batterie
o
dei
magneti
,
i
filtri
del
carburatore
,
ecc
.
possono
essere
facilmente
rimessi
senza
che
il
danno
venga
subito
scoperto
.
Se
è
difficile
avvicinarsi
agli
automezzi
,
bucate
i
serbatoi
o
i
copertoni
,
sparando
a
distanza
.
In
caso
il
nemico
ricorra
al
terrorismo
,
usate
lo
stesso
metodo
e
agite
decisamente
.
Dirigete
la
vostra
azione
contro
gli
agenti
e
i
rappresentanti
di
quell
'
autorità
o
governo
che
fucila
i
vostri
compagni
,
che
fa
saltare
in
aria
le
case
private
,
deporta
operai
,
uccide
ostaggi
.
Opponete
terrore
a
terrore
,
impedendo
che
molte
persone
si
prestino
a
collaborare
con
i
tedeschi
per
viltà
.
Riconoscimenti
negli
Stati
Uniti
.
Il
rappresentante
democratico
della
Pensilvania
al
Congresso
degli
Stati
Uniti
,
Herman
Eberhartes
,
ha
dichiarato
:
«
L
'
attività
dei
patrioti
italiani
accelera
la
vittoria
delle
Nazioni
Unite
.
Le
gesta
dei
patrioti
italiani
nelle
retroguardie
delle
linee
tedesche
continuano
a
suscitare
l
'
ammirazione
del
popolo
americano
.
L
'
attività
di
sabotaggio
,
coordinata
con
le
operazioni
alleate
,
ha
disorganizzato
completamente
il
sistema
dei
trasporti
nazisti
»
.
In
un
discorso
pronunciato
in
America
,
Pete
Jarman
,
rappresentante
dello
Stato
dell
'
Alabama
al
Congresso
degli
Stati
Uniti
,
ha
dichiarato
:
«
L
'
attività
dei
patrioti
italiani
nell
'
Italia
settentrionale
aumenta
sistematicamente
in
estensione
ed
in
potenza
.
I
patrioti
operano
dietro
le
linee
tedesche
in
reparti
mobili
e
ben
organizzati
,
costituiscono
così
una
formidabile
avanguardia
che
facilita
l
'
avanzata
alleata
nelle
zone
strategiche
»
.
Il
generale
Harold
Alexander
ha
riconosciuto
il
loro
effettivo
contributo
alla
liberazione
di
Livorno
,
rivelando
che
in
questa
città
i
patrioti
avevano
eliminato
500
nazi
-
fascisti
prima
ancora
che
gli
alleati
fossero
giunti
.