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RASSEGNA SOCIALE ( - , 1870 )
StampaQuotidiana ,
L ' utilitarismo egoistico non è una dottrina sociale , è un anarchico mercato di valori falsi . La causa prima di quel furto , perpetrato da volontaria miseria , dov ' è e che nome ha ? Dov ' è e chi è il provocatore primo , l ' istigatore vero ? Chi eccitò nell ' autore del fatto la deliberazione di farsi giustizia da sé ? Chi è il complice infine ? Se c ' è il ribelle è segno che c ' è il despota . E se il despota c ' è , ci dev ' essere il ribelle . Uno ruba perché l ' altro affama ; e se non ruba , o si prostituisce per mendicar la vita e o si fa saltar in aria le cervella . Quale dei tre partiti è il più scusabile e il più idoneo a scuotere e ammonire la società ? ... Comunque sia , togliete il despota e non avrete più il ribelle : togliete l ' avaro parassitismo e non avrete più il furto per miseria . Togliete il favoritismo al lusso dorato e non avrete più la prostituzione civile , e avrete in pari tempo chiusa una larga sorgente di suicidii . Ma se per lo contrario per gli affamati che allungano la mano non avrete mai che afflizioni , catene e repressioni , mentre agli affamatori prodigherete indulgenze , favori , privilegi , onori , voi darete esca perpetua alla sorda guerra che è nella Società , e provocherete scene luttuose , spettacoli orribili , calamità sanguinose . Dite or voi , legislatori e padroni , chi è che semina davvero e provoca ed eccita l ' odio fra le varie classi sociali . – Siam noi , o siete voi ? ... Ma voi – lo sappiamo – vi trincererete dietro una vostra logica , e tirate giù colpi a chi non vi sta al fianco o al di sopra . Ma badate che la vostra logica non è la sola : v ' è la logica anco di chi sente sul dosso il peso dei vostri colpi . Chi le giudicherà quelle due logiche ? Il materialismo forse dell ' utile individuale ? Ma egli non può essere che giudice parziale , imperocché , aggirandosi intorno all ' io non può giungere ad afferrare mai un largo principio sociale né una legge d ' universale armonia – principio e legge che soli ponno giudicare le due logiche a conflitto . E infatti , se logico è il padrone che , movendo dall ' utile suo , lascia a lungo sprovvisto il mercato delle proprie granaglie per attendere al varco l ' occasione di conchiudere un lucroso negozio , non è meno logico certamente anco il povero che non volendo lasciar sprovvisto di pane il desco de ' suoi figli , né potendo trar pane dalla sua capacità di lavoro , allunga la mano e porta via al proprietario l ' invocato alimento . La logica dell ' uno va dritta come va dritta la logica dell ' altro . Similmente , un manifatturiere , non badando che a tirar l ' acqua al proprio mulino e ad avere il possesso d ' un maggior numero di prodotti colla minore spesa possibile , diminuisce il salario ai suoi operai o aumenta loro le ore di lavoro oppure ne licenzia una buona parte e fa lavorare invece le macchine di cui si provvede . Anche qui la logica corre liscia e non fa una grinza . Ma un ' altra logica allora v ' ha pure che corre egualmente liscia e neppur essa fa una grinza , ed è la logica del salariato , del servo , del reietto sul lastrico , il quale , tirato pei capelli , scuote le spalle , alza la voce e il braccio , si dà allo sciopero , e talora si arma e fa fuoco . Si fa giustizia da sé . Evidentemente due logiche sono in guerra . Chi interverrà come giudice supremo ? ... Interviene la legge coi suoi agenti armati . Ma non crediate già ch ' ella intervenga come conciliatrice – oibò ! essa si presenta colla spada sguainata , ma non è la spada della giustizia distributiva . La legge , come oggi esiste , non se ne intende di filosofia sociale : ella vuol essere positiva , reale , e si direbbe che la sua più alta paura è quella di essere tacciata di moralista . Ed ha ragione , per Dio ! Cos ' è infine poi cotesta Morale ? ... Una bolla di sapone – cose da fanciulli . Il mondo vuol cose utili , palpabili e che reggano di fronte a un calcolo d ' aritmetica . Benissimo ! Ed ecco perciò la legge fatta cortigiana , illiberale . Ed è naturale che , come tale , parteggi , e faccia la civetta agli imparuccati conservatori , ai novelli feudatarii , ai signori dell ' oro , dei titoli e dei ciondoli . Non è vero forse che alla fin fine chi va col capo rotto è sempre l ' operaio , il povero , il vassallo , il quale – a termini d ' un codice ch ' egli malamente conosce – ha l ' obbligo giuridico di tollerare in pace che il superiore usi ed abusi della sua facoltà , ed in compenso a lui garantisce il diritto , incontrastabile , di possedere una larga dose di miseria e tramandarla per successione ereditaria ai suoi figli ... Da ciò appare manifesto che l ' ordine attuale delle cose richiede che all ' utile del proprietario , del manifatturiere , del capitalista sia sacrificata una parte dei diritti e dei bisogni del contadino , dell ' operaio . E perché allora l ' utile delle classi povere e più numerose non dovrà volere il sacrificio di una parte delle facoltà e dei godimenti delle classi ricche e meno numerose ? Se è vero ( come scrive l ' illustre Bentham ) che il Giusto e l ' Utile sieno cose identiche – perché il sacrificio del povero sarà cosa reclamata dalla Giustizia , e sarà invece una iniquità il sacrificio del ricco ? perché l ' utilità del benestante sarà il simbolo materiale della Giustizia e l ' utilità del proletario sarà invece – ogni volta la vuol far valere – una fonte inesauribile per lui di accuse , di processi , di castighi , di lagrime e sangue ? La teoria dell ' utilitarismo individuale conduce dunque all ' egoismo , ed è tutt ' altro che teoria di fratellanza e di conciliazione ; – molto meno poi quando essa è usufruttata e sfruttata da pochi potenti . Allora abbiamo privilegi utili da un lato , privilegi onerosi dall ' altro . – Privilegio nell ' alta - società la rendita , il lusso , le ville , i viaggi , il governo : privilegio del medio ceto l ' industria , il commercio , la scuola , gli ufficii : privilegio nelle povere classi la fatica macchinale , l ' ignoranza , i pegni , l ' ospedale , la leva . Con questo sciagurato sistema la vita è mero fatto , che ognuno interpreta a modo suo secondo le esigenze d ' una battaglia , in cui nessuno vuol essere sconfitto . Qual meraviglia dunque se uno si trincera dietro i suoi scrigni pieni di oro ; se l ' altro si fa forte delle leggi e dei tribunali che lo favoriscono ; e se un terzo per non morire asfissiato come sotto una campana pneumatica – non avendo per sé né oro né codici – si getta all ' aria libera dei monti e diventa l ' eroe d ' una masnada ? Tale è la Società , ove leggi , istituzioni e governo danno continuo spettacolo di immoralità , di favoritismo , di ingenerosità , e non si identificano con quel principio morale , umanitario che sta al di sopra dell ' utile egoistico , e può colla sua virtù sovrana armonizzare quegli interessi che oggi urtansi discordi .
PER AVERE UN GOVERNO ( - , 1920 )
StampaQuotidiana ,
Nonostante tutte le manovre , subdole e sfrontate , della gente interessata a impedire una soluzione corretta della crisi , la situazione tende rapidamente a chiarirsi . La possibilità di un nuovo incarico all ' on . Nitti , se mai ebbe una qualsiasi parvenza di fondamento , può ritenersi definitivamente tramontata . Il « cavallo di ritorno » dell ' « Osservatore Romano » non ha avuto altro risultato fuori di quello di mettere in rilievo la perfetta indipendenza del partito popolare rispetto alle autorità religiose delle quali si suppone che il vecchio foglio clericale sia sempre il portavoce . Ma , comunque ciò possa dispiacere al comm . Angelini e a lord Northcliffe , nonché al « Messaggero » , nessuno pensa più , seriamente , alla reincarnazione dell ' ex - presidente del Consiglio . C ' è stata e c ' è ancora , alla Camera e fuori , una propaganda affannosa per Giolitti . Il colpetto mistificatorio tentato ier sera da alcuni amici dell ' on . Miglioli in seno al Consiglio Nazionale del partito , e sfruttato goffamente stamani dai giornali ex - ministeriali , mirava apertamente a favorire il ritorno dell ' uomo del « parecchio » . Ma la smentita secca della direzione del partito stesso ne ha fatto giustizia . Ad ogni modo , anche ammettendo , in ipotesi , che la resurrezione dell ' on . Giolitti potesse essere gradita ai dirigenti del gruppo popolare , è di tutta evidenza che egli non sarebbe in condizione di dominare la Camera attuale , ove , fra gli elementi anziani di tutti i partiti , troppi si compromisero con un atteggiamento vivacemente ostile a lui nella vigilia e nel corso della guerra , e , fra gli elementi nuovi di tutti i partiti , troppi hanno portato a Montecitorio la ripercussione schietta e diretta della profonda diffidenza e avversione del Paese contro il vecchio politicante . Ognuno ricorda ciò che è avvenuto la prima e unica volta che costui ha voluto parlare nella Camera nuova : interrotto di continuo , rumoreggiato senza pietà , non sostenuto se non da due o tre dei suoi antichi seguaci , poté a gran fatica giungere alla fine del suo discorsetto . L ' onorevole Giolitti non potrebbe , non che raccogliere una maggioranza nel primo voto politico , presentarsi all ' assemblea per esporre un qualsiasi programma . La designazione di lui implicherebbe di necessità lo scioglimento immediato della Camera : supposizione che , almeno per il momento , nell ' imminenza delle elezioni generali amministrative , è assolutamente da scartarsi . Resta la sola via possibile e utile , la sola atta a condurre a una soluzione logica e onesta della crisi , che è la formazione di un gabinetto di coalizione costituzionale imperniato in un uomo nuovo , purché capace e integro , sul quale non gravi il passivo di faziosi contrasti e che possa raccogliere in sé le simpatie e la fiducia delle varie parti della Camera per l ' urgente azione di governo che si deve svolgere . Non indichiamo nomi , perché non crediamo di dover avere speciali preferenze , di fronte a una condizione di cose tanto difficile e complessa . Affermiamo bensì che né noi possiamo né altri può oggi sollevare pregiudiziali in base a logore qualifiche di situazioni totalmente superate nella realtà in cui viviamo . Occorre in tutti coloro che vogliono la salvezza e il rinnovamento del Paese un chiaroveggente spirito di disciplina e di buona fede : ossia la volontà di vedere domani realizzarsi nell ' opera dello Stato , non le proprie passioni partigiane né gli interessi del proprio gruppo , ma unicamente il meglio delle proprie idee e del proprio amore per l ' Italia . Soltanto così si potrà arrivare ad avere un Governo degno del Paese e pari alle esigenze del momento .
ADDIO 'GIRLS' ( - , 1938 )
StampaPeriodica ,
Con tempestivo provvedimento il Ministro della Cultura Popolare ha proibito che nei manifesti degli spettacoli di varietà compaiano denominazioni e parole straniere . Così la " diva eccentrica viennese " tornerà ad essere una brava ragazza del Portello , le varie Milly , Dolly , Katharine e i vari Tom , Jack , ecc . , torneranno ad avere i loro semplici e più o meno eleganti nomi nostrani . Addio " sisters , " " stars , " " girls " ecc . delizia di vecchi pomicioni o di gagà esterofili . Il bello era che gli artisti dovevano camuffarsi da stranieri per accontentare i proprietari o gli impresari di teatro ! ! Chi lo pensava ? ?
FRATELLANZA ( - , 1871 )
StampaQuotidiana ,
Libertà , Uguaglianza , Fratellanza . La fratellanza viene ultima nella formola , seguendo il suo vero posto d ' ordine nella realtà . Non si può essere fratello , se non si è uguale e libero . Siate dunque fratello del vostro padrone ! Il nostro nemico è il nostro padrone , ha detto Lafontaine in buon volgare . Il sentimento di fraterna amicizia non può nascere nella costrizione e nella inferiorità . La fratellanza è adunque il culmine del triangolo , di cui la libertà e l ' uguaglianza sono la base . E la conclusione delle due premesse : è la chiave della volta monumentale , lo incoronamento dell ' opere ; è la fiamma del faro ; è il fiore , è il frutto dell ' albero della vita , dell ' albero immortale , le di cui radici sono in cielo e i rami sopra la terra , dell ' albero di libertà . Così Libertà , Uguaglianza , Fraternità , ecco i tre supremi principii del futuro avvenire dei popoli ! Ecco la sublime formola che il popolo , da facitore maestro d ' astrazione , ha espresso come la più pura essenza del genere umano ! Chi trovò questa formola superiore ? Nessuno ... tutti . Essa è uscita intiera dal crogiuolo del 93 . E la grande opera di un grande alchimista , del popolo ... Questa formola francese , a cui ciascun popolo ha concorso , è l ' universale regola , è lo stare comunque a tutti ; è il metro infallibile , immortale , eterno ; è la misura divina di tutta la legge terrestre . Tutto che vi si avvicina è vero ; tutto ciò che se ne discosta è falso . Adattiamo adunque del nostro meglio le conseguenze ai principii , misuriamole ; camminiamo adunque direttamente verso la stella fissa , che indica lo scopo del futuro . La libertà , essendo il diritto dell ' uomo , chi dice uomo dice popolo , chi dice libertà dice sovranità del popolo , dice governo del popolo . Non si delega la sovranità più di quello che si possa abdicare . Conclusione adunque : non più governo derivativo , non più sovranità delegata , non più volontà che non sia del popolo , non più volontà fuori del popolo , non più Stato , propriamente detto , separato dal popolo , non più potere legislativo , esecutivo , giudiziario , confidato a uno o a molti del popolo , ma il popolo Stato , il governo diretto dal popolo , il popolo governandosi da lui stesso ; facendo da sé medesimo le funzioni di sovrano , esercitando da sé stesso le sue autorità , tutti i suoi poteri da solo e vero re , come infatti egli è , cioè votando la legge sempre modificabile , e nominando i suoi agenti sempre revocabili , quando e come a lui piace . Allora le leggi saranno la vera espressione della maggioranza , ed allora , infine , tuteleranno gl ' interessi di tutti , e non più delle sole classi privilegiate . Allora gli uomini , uguali , liberi e fratelli raggiungeranno la vera meta delle associazioni civili , il diritto di vivere senza strazj e privazioni col proficuo lavoro imposto a tutti , e non già ai soli infelici , diseredati da pochi privilegiati , che li dominano con la forza , e li soggiogano con l ' impostura .
StampaPeriodica ,
Il tempestivo ed energico intervento del nostro Federale ha fatto sì che quella ineffabile chiesuola della pseudo intellettualità e del pettegolezzo , malata di parassitismo e d ' altre più gravi " malattie " rendesse finalmente l ' anima al ... creatore . Nessuno piangerà ! nemmeno , l ' ombra del buon Antonio Pedrocchi . Il vecchio caffettiere voleva che il suo caffè con gli annessi marciasse al passo coi tempi : il Federale l ' ha fatto marciare e d ' ora in poi nelle dorate sale troverà posto un ' istituzione del Regime : il Ritrovo del Littorio . L ' opera però non è finita .
IL BUON BORGHESE ( - , 1871 )
StampaQuotidiana ,
Che puossi aspettare di bello , d ' ardito , di libero , di grande dalla più numerosa parte della moderna borghesia , da questo esercito formidabile per la sua forza d ' inerzia , invincibile sin qui per la sua resistenza passiva ad ogni tentativo di radicale innovazione ? Da questo amalgama di spiriti gretti , di vedute corte una spanna , di cuori natanti nella salsa positiva del proprio utile , di pezzi corazzati dalla triplice paura dei re , dei preti e dei maggiorenti , come sperare un po ' di fuoco e di luce , una sola e misera favilla di vita ? Eccolo lì l ' ideale , il tipo del buon borghese , che parla poco di Dio e nulla del principe , fa regolarmente la digestione , e tutto ripieno della filosofia del rumores fuge , passeggia tranquillo , la sua faccia contenta e l ' epa ritondetta . Impiegato o possidente , ciò non cambia nulla ; architetto o calzolajo , medico o ingegnere , il tipo gli è pur sempre quello ; tutti i capi della specie si rassomigliano come due goccie d ' acqua fra loro . Nemico dei ladri , mettetelo fra i giurati alla Corte d ' Assise , e tutti gl ' imputati d ' aver dato di piglio in quello degli altri , te li condannerà senza uno scrupolo al mondo . Avesse sotto un innocente , ei ci manda anche quello . « In certe cose – pensa egli – non s ' ha a guardar tanto pel sottile ; la proprietà è sacra : piuttosto che un ladro solo abbia a rimanere impunito , meglio è che dieci innocenti vadano in galera » . Ed è appunto per questo culto della proprietà che il buon borghese non vede del miglior occhio le rivoluzioni : fate anzi che solo concepisca il sospetto che qualche maledetto problema socialista covi sotto ai rivolgimenti , che i tempi vanno maturando , e avrete col buon borghese un conservatore a tutta prova una lancia spezzata del governo , del quale pure non sa però tenersi di dir male , ogni volta che gli manda a casa l ' esattore . Ma gli è un broncio passeggiero più che altro . « Da che mondo è mondo – osserva il buon borghese – senza governo non s ' è mai fatto e , come l ' ottimo è nemico del bene e il peggio sta sempre dopo l ' uscio , così l ' affanar per la libertà , per la democrazia e per la repubblica , è proprio un pestar l ' acqua nel mortajo » . Per ciò il buon borghese ha maledettamente in uggia i giornali democratici e chi potesse – quando il fisco li colpisce – entrare nel suo cuore , vi vedrebbe che tutti i suoi sentimenti vi fanno baldoria . « Ben gli sta – dice egli – ben gli sta : questi giornali non rispettano nulla ; su tutto hanno da ridire ; nessuno , per essi è sacro ed inviolabile ... » . Questo è il cosiddetto buon borghese , che , preti e potenti disprezzano certamente in cuor loro , ma che in apparenza , almeno , decantano . Fortunatamente per il progresso e per la libertà , non tutti i borghesi sono buoni borghesi ! Fortunatamente !
StampaQuotidiana ,
L ' on . Nitti , al ritorno da San Remo , dopo essere sfuggito ad un voto sulla politica estera , cadde l ' undici maggio scorso sulla politica interna . Da quel giorno a questo , in cui si ripresenta al Parlamento , l ' on . Nitti ha lavorato a tutt ' uomo per accumulare e complicare gli elementi del giudizio che la Camera deve dare sul suo terzo ministero e sul suo nuovo programma , nella speranza che i contrastanti motivi d ' opposizione delle varie parti della Camera si paralizzino fra di loro e in caso d ' infortunio , poter dire che egli è caduto non si sa bene perché e su che cosa , vittima del capriccio dell ' assemblea , anziché dei propri errori . Si direbbe che l ' on . Nitti speculi sui suoi stessi errori : egli crede che per sanare o almeno far dimenticare un errore non esista mezzo migliore che commetterne uno nuovo in direzione opposta o diversa . Eccitando così , in forma negativa , lo spirito partigiano di ciascun partito , cioè sacrificando a ciascun partito qualche cosa di nazionale , egli spera di riuscire se non a conquistarne alcuno , ad addomesticarli tutti . In meno di un mese dalla sua caduta e dalla sua reincarnazione abbiamo così veduto mutarsi tre volte la piattaforma , sulla quale avrebbe dovuto svolgersi la discussione parlamentare sulla politica generale del governo . Se infatti la discussione avesse avuto luogo immediatamente dopo la risoluzione della crisi , essa avrebbe soprattutto investito i criteri stessi con cui la crisi fu risoluta . La mancata concentrazione costituzionale , l ' ambigua ed equivoca posizione dei Popolari nel Gabinetto , l ' immoralità fondamentale del contrasto fra la continuità personale e la discontinuità politica del nuovo Gabinetto di fronte al precedente presieduto dallo stesso onorevole Nitti , il pregiudiziale dilemma determinato dalle origini stesse del Gabinetto : o l ' on . Nitti è l ' esecutore della politica altrui o l ' unico partito che , come tale , è rappresentato nel Ministero , ha abdicato al suo programma ed alla sua funzione specifica nel Parlamento e nel Paese , pur di essere rappresentato al governo : tutti questi elementi avrebbero fornito argomenti poderosi di discussione e di critica , ai quali poco o nulla avrebbe avuto da contrapporre il Governo . L ' on . Nitti credette di poter spostare la discussione dal terreno parlamentare e costituzionale , nel quale l ' avrebbe costretto la soluzione anormale della crisi , al campo più concreto della politica interna ed estera , dove avrebbe cercato d ' impressionare le menti di tutti e di propiziarsi gli elementi sovversivi , mediante un atto di forza contro i perturbatori adriatici e gli scalmanati nazionalisti . La diversione avrebbe attutiti i vecchi motivi d ' opposizione e , in ogni caso , disorientati gli spiriti degli oppositori . Ma la formidabile e immediata reazione dell ' opinione pubblica , lo fece accorto che la nuova violenza era un rimedio peggiore del male . Corse allora ai ripari col decreto - legge sul prezzo del pane , sperando di ristabilire , con un provvedimento ispirato a criteri di austera politica interna e finanziaria , l ' equilibrio spostato verso sinistra , senza accorgersi che , così facendo , coalizzava tutte le parti della Camera in una questione pregiudiziale d ' ordine costituzionale . Questa intensa vicenda di armeggii per metamorfizzare di giorno in giorno la situazione e arrivare alla Camera con una situazione irriconoscibile prova semplicemente due cose : prima di tutto che il metodo dell ' on . Nitti è pessimo in sé , e , in secondo luogo , che , quale che esso sia , l ' on . Nitti non lo sa adoperare . Il che , tradotto in parole povere , vuol dire che , anche a prescindere da ogni contenuto politico , l ' on . Nitti non sa governare . Questa incapacità di governo dell ' on . Nitti risulta dall ' esperienza di un anno , un anno che doveva essere decisivo e che è andato letteralmente perduto per l ' Italia . Nessuno dei problemi , che si sono accumulati sulla vita italiana , dopo uno sforzo superiore alle proprie forze , nessuno dei problemi , dai massimi ai minimi , dai formidabili ai più modesti , sono stati , nonché risoluti , avviati ad una risoluzione qualsiasi . L ' Italia , si ritrova oggi , dopo aver firmati nuovi trattati , , promulgate nuove leggi ed una serie indefinita di decreti , allo stesso punto in cui era stata lasciata dall ' on . Orlando , quando aveva contro di sé la coalizione degli Alleati . L ' on . Nitti non ha voluto o non ha potuto risolverli ? L ' alternativa in questo caso è perfettamente superflua , giacché l ' impotenza dell ' on . Nitti non essendo dovuta , se non in piccola parte , all ' azione di circostanze esterne , ma alla sua organica incapacità di uomo di governo , il non potere dell ' on . Nitti coincide col suo non volere . L ' on . Nitti , chiacchierone come tutti gli impotenti , ha continuamente fatto sfoggio di buona volontà , ma non ha mai , in dodici mesi di governo , dato un saggio di volontà . Mai forse , l ' Italia ha assistito ad un fenomeno più manifesto d ' impotenza di governo : disgraziatamente però ha dovuto anche subirlo . La rinuncia l ' on . Nitti non l ' aveva soltanto nel programma , l ' aveva nel temperamento . È un temperamento di rinunciatario non sa governare , neppure per realizzare un programma di rinuncie . Dato il programma dell ' on . Nitti , l ' Italia deve ringraziare il temperamento dell ' on . Nitti : essa deve a questa organica impotenza del suo primo ministro se ancora non tutto è stato compromesso . Molte cose sono state compromesse dall ' abulia dell ' on . Nitti , ma dove occorreva un atto positivo di volontà per compromettere definitivamente i destini dell ' Italia , fortunatamente l ' Italia ha trovato un alleato nello stesso temperamento dell ' on . Nitti . È necessario fare ora un bilancio di tutto il male , che questa impotenza irrequieta e verbosa dell ' on . Nitti ha rappresentato per l ' Italia ? Il passivo di questo bilancio si riassume in brevi termini : all ' interno tutti sentono che non esiste un governo , le fazioni antinazionali , incapaci di fare la rivoluzione sul serio , perché il Paese non vuol saperne , spadroneggiano lo stesso e sabotano come credono lo Stato , dando l ' impressione che il mantenimento dell ' ordine presente è soltanto formale e dovuta ad una loro benevola tolleranza ; del resto il capitano Giulietti può mandare i suoi ultimatum a S.M. Cattolica e gli anarchici di Spezia possono impossessarsi delle fortezze militari , mentre il Governo tien d ' occhio i generali che si uniscono in commissione , e gli studenti , che portano le dimostrazioni al Quirinale . All ' estero , mentre si sfascia la coalizione avversa all ' Italia e sembra venuto il momento per realizzare integralmente le aspirazioni nazionali , il Governo invoca dalla Jugoslavia il beneplacito per l ' annessione di Trieste , mostrandosi per il resto disposto a ratificare tutte le rinuncie che i sigg . Trumbich , Albertini e Steed crederanno di dovere concordare . E intanto , mentre i grandi alleati si accordano sulle indennità ad esclusione dell ' Italia , bande di predoni , istigati dai piccoli alleati , possono impunemente scacciare i soldati italiani dalle loro posizioni albanesi , riducendoli alla costa , in attesa che l ' on . Nitti mandi loro in aiuto qualche nave , col permesso sul sullodato capitano Giulietti . Consule Nitti , tutti possono disporre dell ' Italia : i partiti e le sette , la burocrazia e la guardia regia , la plutocrazia e la Confederazione del lavoro . Il Governo , fa e disfà , a talento altrui , emana decreti e li ritira , leva imposte e le sospende , trasforma i decreti - legge in decreti - disegni di legge . Il governo esiste unicamente per dare spettacolo della propria impotenza . Non si tratta adunque di discutere di un indirizzo politico , ma di dare un governo al Paese , giacché il Paese è senza governo dal giugno 1919 . La crisi che si apri allora è tuttora aperta . Il governo Nitti è stato semplicemente una beffa .
StampaPeriodica ,
Nelle vetrine dei negozi Bonaldi ed Ortolani fanno sempre bella mostra di sé numerosi articoli stranieri o pseudo tali , data la mania di qualche fabbricante nostro di voler ancora chiamare le sue merci con nomi ostrogoti . Dalle racchette Spalding con relative palle , si passa ai costumi Janzten , ai ferma cravatte inglesi , ai cappelli Habig , tutta roba inavvicinabile dati i prezzi proibitivi . A parte che in Italia si fabbrichino merci uguali e per bontà e solidità , ci sembra poco italiano continuare su questa via in tempo d ' autarchia .
GIUSTIZIA È FATTA ( - , 1920 )
StampaQuotidiana ,
Il ministero Nitti è precipitato . Il mese , che è trascorso dalla sua prima caduta a questa definitiva , è stato impiegato dall ' on . Nitti a mettere a posto parecchie cose , ma non gli è giovato per rimettere a galla la barca del suo governo , speronata dal voto dell ' undici maggio scorso . Tuttavia molti punti rimangono oscuri nella condotta del governo fino all ' odierna catastrofe che lo ha travolto . Innanzi tutto è inesplicabile il fatto , che l ' on . Nitti , il quale aveva sempre ostentato il suo particolare ossequio per le prerogative parlamentari e anche di recente si era solennemente impegnato a non fare più uso della facoltà di legiferare per mezzo di decreti - legge , proprio alla vigilia della riapertura del Parlamento , cioè proprio quando aveva a sua disposizione la via normale da poter battere , avesse promulgato il decreto - legge sull ' aumento del prezzo del pane . Fu un errore inconsapevole o un meditato proposito , di cui furono previste e misurate tutte le conseguenze ? I giornali ufficiosi hanno dato del fatto questa curiosa spiegazione : l ' on . Nitti si era sì impegnato a non fare più uso dei decreti - legge , ma trattandosi di un provvedimento odioso , ha creduto per un senso di delicata convenienza , di doverne risparmiare al Parlamento l ' odiosità e addossarla tutta al Governo . Ma l ' on . Nitti sa benissimo che sono precisamente questi provvedimenti odiosi , cioè questi provvedimenti tributari , quelli dei quali il Parlamento si mostra più geloso . Lo stesso on . Nitti nei suoi trattatelli scolastici di Scienza delle Finanze ripete la notissima osservazione che tutto lo sviluppo delle forme parlamentari si concreta nella lotta per il diritto al bilancio e dell ' imposizione dei tributi . L ' atto dell ' on . Nitti non fu dunque il risultato di un errore involontario . D ' altra parte poiché non è ammissibile presumere nell ' on . Nitti una volontà di suicidio , non resta altra spiegazione se non questa : che l ' inopportuno ed intempestivo decreto - legge non doveva servire ad altro se non a preparare all ' on . Nitti una conveniente piattaforma per la sua caduta . L ' on . Nitti era già condannato e si sapeva già condannato , per la sua politica interna ed estera contraria alla causa nazionale . La posizione presa dal Governo nella questione adriatica , col prostituire l ' Italia ai suoi ex - nemici e alle minori potenze , era diventata insostenibile , dopo lo scempio di Pallanza . Gli ultimi avvenimenti della giornata del 24 maggio avevano scossa l ' opinione pubblica ed eccitata l ' indignazione nel Parlamento , dove la situazione per il modo indegno con cui fu risolta la crisi era tutt ' altro che favorevole all ' on . Nitti , fu decisiva . Il Gabinetto Nitti era virtualmente caduto il 25 maggio . Ma cadere sopra una grande questione nazionale , non conveniva né all ' on . Nitti , né alla parte politica che direttamente od indirettamente sosteneva l ' on . Nitti . Non conveniva all ' on . Nitti , perché cadere sopra una questione nazionale , sotto l ' accusa della dedizione ai nemici d ' Italia o peggio , fra l ' indignazione e la rivolta dell ' opinione pubblica , voleva dire allontanare per sempre ogni possibilità di resurrezione . Non conveniva ai rinunciatari , perché battere il Ministero sopra la questione adriatica , voleva dire bollare e scartare definitivamente la politica delle transazioni e dei compromessi indecorosi e nefasti e conseguentemente mettere al bando dalla vita italiana coloro che ne furono i tenaci ed irreducibili assertori . Non conveniva infine ai socialisti , non soltanto perché per amor proprio di partito tengono al monopolio delle crisi ministeriali , ma perché ogni successo della politica nazionale si risolve necessariamente in uno scacco per la loro politica antinazionale . Da questo solidale interesse dell ' on . Nitti , dei rinunciatari e dei socialisti ad impedire che il Ministero fosse battuto per una questione nazionale , nacque l ' idea di ricorrere a qualche espediente pregiudiziale . Fu così escogitato il decreto - legge per l ' aumento del pane , che dava modo ai socialisti d ' insorgere sia nell ' interesse delle istituzioni parlamentari , che delle classi lavoratrici ; all ' on . Nitti di cadere sopra un terreno meno ingrato , e più propizio ad una sua prossima resurrezione ; ed ai rinunciatari di lasciare impregiudidicato il modo di risoluzione della questione adriatica . L ' on . Nitti , pur di migliorare la sua posizione politica , non ha esitato a peggiorare la sua situazione parlamentare che era già irrimediabilmente compromessa . Egli ha così reso , in articulo mortis , l ' estremo favore ai rinunciatori ed ai socialisti , i quali gli pagheranno a suo tempo il debito di gratitudine , mediante un espediente col quale egli sperava di risparmiarsi l ' onta di una caduta per lesa italianità . Ma la mistificazione e il trucco , com ' era facile prevedere , non sono serviti a nulla , tanto erano grossolani e assurdi . Nonostante la evidente , fedele cooperazione dei socialisti , spiacenti di perdere il loro più efficace complice dal banco del Governo , la situazione si è delineata chiara e precisa nei suoi elementi essenziali . Invano l ' on . Nitti ha cercato di intorbidarla ; invano egli ha voluto evitare di cadere per le sue concrete responsabilità di politica interna ed estera . Nella coscienza del Paese e del Parlamento la verità sui motivi determinanti la crisi si è manifestata senza attenuazioni o dissimulazioni di sorta . Il Ministero Nitti è caduto per la sua politica antinazionale .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Vista la legge 31 dicembre 1925 , n . 2318 n . 29 , con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza , a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale , nel Codice di procedura penale ed in altre leggi , e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ; Udito il parere della Sottocommissione parlamentare chiamata ad esaminare il Codice penale emendato ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell ' interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , portante la data di questo giorno , è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 6 novembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 8 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 42 . - - COOP TITOLO I Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione . CAPO I Delle attribuzioni dell ' autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica . Art . 1 L ' autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell ' ordine pubblico , alla sicurezza dei cittadini , alla loro incolumità e alla tutela della proprietà : cura l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato , delle Provincie e dei Comuni , nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità ; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni . L ' autorità stessa , a mezzo dei suoi ufficiali , ed a richiesta delle parti , cura la bonaria composizione dei privati dissidi . L ' autorità di pubblica sicurezza è provinciale , circondariale o locale . Art . 2 Il Prefetto , in caso di urgenza o per grave necessità pubblica , ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell ' ordine e della sicurezza pubblica . Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono ricorrere al Ministro per l ' interno . Art . 3 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposte a rilievi segnaletici . L ' autorità stessa ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi , entro un dato termine , di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza CAPO II Della esecuzione dei provvedimenti di polizia . Art . 4 I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall ' esercizio dell ' azione penale nei casi previsti dalla legge . Quando gli interessati non vi ottemperino , saranno adottati , previa diffida di tre giorni , salvo i casi d ' urgenza , i provvedimenti necessari per l ' esecuzione di ufficio . È autorizzato l ' impiego diretto della forza pubblica . La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all ' esattore , che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette . Art . 5 Salvo che sia diversamente stabilito , contro i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento impugnato . Il ricorso non ha effetto sospensivo . La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo . La definitività del provvedimento adottato dal Prefetto non esclude la facoltà dell ' annullamento di ufficio , spettante al Ministro . Art . 6 Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza nell ' esercizio delle facoltà ad esse attribuite dalla legge . CAPO III Delle autorizzazioni di polizia . Art . 7 Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse ad alcun titolo , né possono dar luogo a rapporti di rappresentanza , salvo i casi espressamente determinati dalla legge . Nei casi , in cui è consentita la rappresentanza nell ' esercizio di una autorizzazione di polizia , la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell ' autorizzazione e deve ottenere l ' approvazione dell ' autorità di pubblica sicurezza che ha accordata l ' autorizzazione . Art . 8 Oltre alle condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga una autorizzazione di polizia è tenuto ad osservare le prescrizioni che l ' autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse . Art . 9 Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate , in qualsiasi momento , in caso di abuso del titolare . Costituisce abuso dell ' autorizzazione di polizia qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell ' autorizzazione sia col pubblico interesse . Art . 10 Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi , le autorizzazioni di polizia debbono essere negate : 1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni e non abbia ottenuto la riabilitazione ; 2° a chi sia in istato di libertà vigilata o sottoposto all ' ammonizione . Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l ' ordine pubblico , ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza , o per furto , rapina , estorsione , ricatto , o per violenza e resistenza all ' autorità , e a chi non può provare la sua buona condotta . Le autorizzazioni devono essere revocate quando nel titolare vengano a mancare , in tutto o in parte , le condizioni alle quali esse sono subordinate , e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della autorizzazione . Art . 11 Le persone cui spetta l ' obbligo di provvedere all ' istruzione elementare dei fanciulli a termini delle leggi vigenti non possono ottenere . autorizzazioni di polizia fino a che non dimostrino di aver ottemperato all ' obbligo ad esse imposto . Per i nati dopo il 1885 , quando la legge non disponga altrimenti , il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno , alla presenza di un ufficiale di pubblica sicurezza , che certificherà il fatto , la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda . Art . 12 Le autorizzazioni di polizia , quando la legge non disponga altrimenti , hanno la durata di un anno , computato secondo il calendario comune , a decorrere dal giorno del rilascio . Il giorno della decorrenza non è computato nel termine . Art . 13 Sono autorizzazioni di polizia le licenze , le iscrizioni in appositi registri , le approvazioni , le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia . CAPO IV Dell ' inosservanza degli ordini dell ' autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni . Art . 14 Chiunque , invitato dall ' autorità di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa , non si presenti , senza giustificato motivo , nel termine prescritto , è punito con l ' arresto fino ad un mese o con l ' ammenda fino a L . 100 . Senza pregiudizio del procedimento penale , l ' autorità di pubblica sicurezza può disporre l ' accompagnamento , a mezzo della forza pubblica , della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto . Art . 15 Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nel locali destinati all ' esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell ' adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge , dai regolamenti o dall ' autorità . Art . 16 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente testo unico , per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale , sono punite con l ' arresto sino a tre mesi o con l ' ammenda fino a L . 2000 . Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse , in conformità alle leggi , dai Prefetti , Sottoprefetti , Questori , ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà . TITOLO II Disposizioni relative all ' ordine pubblico e alla incolumità pubblica . CAPO I Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici . Art . 17 I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso , almeno tre giorni prima , alla autorità di pubblica sicurezza del circondario . È ritenuta pubblica anche la riunione indetta per invito in forma privata , quando per il luogo designato , per il numero delle persone invitate , o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa . I contravventori sono puniti con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico , di moralità o di sanità pubblica , può impedire che la riunione abbia luogo . La detta autorità può , per le stesse ragioni , prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione . I contravventori al divieto o alle prescrizioni della autorità sono puniti con l ' arresto non inferiore a due mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola . Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali . Art . 18 È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza . Salvo le pene stabilite nel Codice penale per il porto abusivo di arma , i trasgressori sono arrestati e puniti con l ' arresto da 10 giorni a tre mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . L ' arma è confiscata . Art . 19 Qualora , in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico , avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignità o del prestigio delle autorità , o che comunque possano mettere in pericolo l ' ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini , ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale , le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti . Art . 20 Costituisce manifestazione sediziosa l ' esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta o vilipendio contro lo Stato , il Governo o le autorità , o di distintivi di associazioni faziose . Art . 21 Qualora , nei casi preveduti dagli articoli precedenti , occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico , le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e , in loro assenza , dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali . Art . 22 Qualora l ' invito rimanga senza effetto , è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba . Art . 23 Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni , ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione , gli ufficiali di pubblica sicurezza e , in loro assenza , gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali , ordinano che la riunione o l ' assembramento siano disciolti con la forza . All ' esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi . Le persone che si rifiutino di obbedire all ' ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l ' arresto da un mese ad un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 300 . CAPO II Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili . Art . 24 Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati , ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie , deve darne avviso , almeno tre giorni prima , alla autorità di pubblica sicurezza del circondario . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a tre mesi e con l ' ammenda sino a L . 500 . Art . 25 L ' autorità circondariale di pubblica sicurezza può vietare , per ragioni di ordine o di sanità pubblica , le processioni e gli altri atti di cui all ' articolo precedente , o può prescrivere l ' osservanza di determinate modalità , dandone , in ogni caso , avviso ai promotori almeno 24 ore prima . Alle processioni sono , nel resto , applicabili le disposizioni del Capo precedente . Art . 26 Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri , salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell ' ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini . CAPO III Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare . Art . 27 Oltre i casi previsti dal Codice penale , sono proibite , senza licenza del Ministro per l ' interno , la raccolta e la detenzione di armi da guerra e delle armi tipo guerra , nazionali e straniere , o di parti di esse , di munizioni , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all ' armamento ed all ' equipaggiamento di truppa . Tale licenza è , altresì , necessaria per la fabbricazione , l ' importazione e l ' esportazione delle armi predette o di parti di esse , di munizioni , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento di truppa . Per il trasporto delle armi stesse nell ' interno del Regno è necessario darne avviso al Prefetto . Il contravventore è punito , ove il fatto non costituisca reato più grave , con l ' arresto da tre mesi a tre anni e con l ' ammenda non inferiore a L . 3000 . Art . 28 Salvo gli ordinamenti militari , non possono farsi , senza licenza del Prefetto , passeggiate in forma militare con armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a sei mesi . I capi o promotori sono puniti con l ' arresto fino ad un anno . CAPO IV Delle armi . Art . 29 Agli effetti del presente testo unico sotto il nome di armi si intendono le armi proprie , cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l ' offesa alla persona . Art . 30 Salvo quanto è disposto dall ' art . 27 per le armi da guerra , non si possono fabbricare altre armi , né introdurle dall ' estero , esportarle , farne raccolta a fine di commercio o di industria , smerciarle od esporle in vendita , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche , rare ed antiche . Art . 31 Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi . Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati . La licenza per le collezioni di armi artistiche , rare o antiche è permanente . Debbono tuttavia essere denunziati all ' autorità circondariale di pubblica sicurezza i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito . Può essere consentito di condurre la fabbrica , il deposito , il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante . Art . 32 Coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi devono darne avviso all ' autorità di pubblica sicurezza del circondario e notificare all ' autorità stessa ogni trasferimento della loro officina . Art . 33 Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od opificio , senza preventivo avviso all ' autorità di pubblica sicurezza . L ' obbligo dell ' avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell ' interno del Regno . Art . 34 I fabbricanti , i commercianti di armi e coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute . Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza . È vietato di vendere armi a minori e a persone non sane di mente , nonché a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d ' identità o del permesso di porto d ' armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a 6 mesi e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 2000 . Art . 35 È vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario dal quale si muove . La licenza deve essere vidimata dalle autorità di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere . La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra . Art . 36 È vietata la vendita girovaga delle armi . È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere , previa licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . Art . 37 Chiunque detenga o conservi armi , munizioni , bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denunzia all ' ufficio locale di pubblica sicurezza e , ove questo manchi , al comando dei Reali carabinieri . Sono esenti dall ' obbligo della denunzia : a ) i Corpi armati , le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate , per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo ; b ) i possessori di raccolte , autorizzate , di armi artistiche , rare od antiche ; c ) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate , limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite . L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire , quando lo ritenga necessario , verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso , e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell ' ordine pubblico . Art . 38 Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione o conservazione delle armi , munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell ' articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne . Art . 39 Il Prefetto può , per ragioni di ordine pubblico , disporre , in qualunque tempo , che le armi , munizioni , bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate , per essere custodite in determinati depositi a cura dell ' autorità locale di pubblica sicurezza o militare . Art . 40 Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria , che abbiano notizia o indizio della esistenza , in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione , di armi , munizioni , bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate , procedono immediatamente a perquisizione e sequestro . In caso di opposizione o resistenza , o quando vi sia stato celamento , si procede all ' arresto dei colpevoli . Nel caso di celamento i colpevoli sono considerati in stato di flagranza anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro . Art . 41 Non possono portarsi , fuori dell ' abitazione propria o delle appartenenze di essa , armi , mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato , sfollagente , noccoliere . Senza giustificato motivo , non possono portarsi , fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa , strumenti da punta o da taglio atti ad offendere . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario ha facoltà di dare licenza per porto d ' armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere , in caso di dimostrato bisogno , licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri . Art . 42 Oltre a quanto è stabilito nell ' art . 10 non può essere accordata la licenza di portare armi : a ) a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza , ovvero per furto , rapina , estorsione e ricatto ; b ) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all ' autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ' ordine pubblico ; c ) a chi sia stato condannato per contravvenzione al porto d ' armi ; d ) a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra , ancorché amnistiato . La licenza può , altresì , essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare dell ' arma . Art . 43 Al minore non emancipato non può essere accordata la licenza di porto d ' armi . È però in facoltà del Prefetto di accordare licenza per l ' arma lunga da fuoco , per solo uso di caccia , al minore che abbia compiuto il 16° anno di età , che presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e che dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi . Art . 44 Qualora si verifichino in qualche Provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza , il Prefetto può revocare , in tutto o in parte , con pubblico manifesto , le licenze di portare armi . CAPO V Della prevenzione d ' infortuni e disastri . Art . 45 Senza licenza del Ministro dell ' interno non possono essere fabbricati , né tenuti in deposito , venduti o trasportati , dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi , fulminati , picrati , artifici contenenti miscele detonanti , ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell ' impiego . La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina . Il contravventore è punito con l ' arresto sino ad un anno e con l ' ammenda sino a L . 2000 . Art . 46 Senza licenza del Prefetto non possono essere fabbricati , tenuti in deposito , venduti o trasportati , polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell ' articolo precedente , compresi i fuochi artificiali e prodotti affini , ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti . La licenza è necessaria per tenere in deposito , vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina . Art . 47 Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua idoneità . Art . 48 Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive . Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza . Art . 49 Nel regolamento per l ' esecuzione del presente testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti e di materie indicati nell ' articolo 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto . Art . 50 Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti , quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell ' anno in cui furono rilasciate . Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati . Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee . È consentita la rappresentanza . Art . 51 Le licenze per l ' impianto di opifici nei quali si fabbricano , si lavorano , o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie , nonché quelle pel trasporto , importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà , e sono vincolate all ' assicurazione della vita degli operai e dei guardiani . Oltre quanto è stabilito nell ' art . 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subìto condanna per delitto contro l ' ordine pubblico , la pubblica incolumità , la proprietà o per omicidio anche colposo . Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneità . Art . 52 È vietato fabbricare , tenere in casa o altrove , trasportare o vendere , anche negli stabilimenti , laboratori , depositi o spacci autorizzati , prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell ' interno , sentito il parere di una Commissione tecnica . Nel regolamento saranno classificati in categorie tutti i prodotti esplodenti , secondo la loro natura , composizione ed efficacia esplosiva . L ' iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento del Ministro dell ' interno , che ha carattere definitivo . Art . 53 Salvo il disposto dell ' art . 27 per le munizioni da guerra , non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministero dell ' interno , da rilasciarsi volta per volta . La licenza non può essere concessa se l ' esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato . Questa disposizione non si applica per gli esplosivi di transito , per quali è sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato . Art . 54 Gli esercenti fabbriche , depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere , in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute . Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza . È vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente , nonché a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d ' identità o del permesso di porto d ' armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino ad un anno e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 . Art . 55 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche , nei depositi e nei magazzini di vendita , quando essi possano costituire un pericolo per l ' incolumità pubblica o l ' ordine pubblico . Art . 56 Senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi , accendersi fuochi di artificio , innalzarsi aerostati con fiamme , o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze , né contro o lungo le vie pubbliche . È vietato sparare mortaretti e simili . Art . 57 È vietato l ' impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione . Nel regolamento sono determinate le prescrizioni da osservarsi nell ' impiego dei gas predetti . Art . 58 Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita . In difetto di regolamenti non si può dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto né ad una distanza minore di 100 metri dalle case , dagli edifizi , dai boschi , dalle piantagioni , dalle siepi , dai mucchi di biada , di paglia , di fieno , di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile . Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati , devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà , e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finché il fuoco sia spento . Art . 59 Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Prefetto . Art . 60 L ' autorità locale di pubblica sicurezza , d ' accordo con l ' autorità municipale , può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso , se manca di custode . Il contravventore è punito con l ' ammenda sino a L . 500 . Art . 61 I Portieri di case di abitazione o di albergo , i custodi di magazzini , stabilimenti di qualsiasi specie , uffici e simili , quando non rivestano la qualità di guardia particolare giurata , devono ottenere l ' iscrizione in apposito registro presso l ' autorità locale di pubblica sicurezza . L ' iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta e sia sfornito della carta d ' identità . Il contravventore all ' obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . I proprietari o amministratori delle case , alberghi , magazzini , stabilimenti o uffici sopraindicati , e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo , qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall ' autorità locale di pubblica sicurezza , sono puniti con l ' ammenda non inferiore a L . 3000 . CAPO VI Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi . Art . 62 Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l ' interno sarà provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l ' impianto ed esercizio dei relativi opifici , stabilimenti e depositi , nonché per il trasporto di tali sostanze . Art . 63 Salvo quanto è disposto dall ' articolo precedente , le manifatture , le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali . In mancanza di regolamento il podestà provvede sulla domanda degli interessati . Gli interessati possono ricorrere al Prefetto , che provvede , sentito il Consiglio provinciale sanitario e , se del caso , l ' ufficio del Genio civile . Art . 64 Il Prefetto , sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario o dell ' ufficio del Genio civile , può , anche in mancanza di ricorso , annullare il provvedimento del podestà che egli ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica . Art . 65 L ' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali . Art . 66 I provvedimenti del Prefetto nelle materie contemplate negli articoli 59 , 60 , 61 , 63 e 64 sono definitivi . TITOLO III Disposizioni relative agli spettacoli , esercizi pubblici , agenzie , tipografie , affissioni , mestieri girovaghi , operai e domestici . CAPO I Degli spettacoli e trattenimenti pubblici . Art . 67 Senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche , accademie , feste da ballo , corse di cavalli , né altri simili spettacoli o trattenimenti , e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione . Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali . Art . 68 Senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare , anche temporaneamente , per mestiere , pubblici trattenimenti , esporre alla pubblica vista rarità , persone , animali , gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità , ovvero dare audizioni all ' aperto . Art . 69 Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell ' ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume . Sono , altresì , vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali . Art . 70 Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati . Art . 71 Per le rappresentazioni di opere drammatiche , musicali , cinematografiche , coreografiche , pantomimiche e simili , la licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela del diritto d ' autore , in conformità alle leggi speciali . Art . 72 Le opere , i drammi , le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al Prefetto della Provincia . Il Prefetto può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico , con ordinanza motivata , contro la quale l ' interessato può ricorrere al Ministro per l ' interno , che decide definitivamente , sentito il parere di una Commissione composta dal capo della Polizia , che la convoca e la presiede , dal direttore capo della Divisione polizia amministrativa e dall ' avvocato generale presso la Corte di appello di Roma . L ' autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che , per circostanze locali , dia luogo a disordini . Della sospensione deve essere subito dato avviso al Prefetto . Art . 73 Chiunque fabbrica , anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale , pellicole cinematografiche , ha obbligo di darne avviso scritto all ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , che ne rilascia ricevuta , attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro . L ' iscrizione deve essere rinnovata ogni anno . Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle , od eserciti il commercio di tali pellicole . Art . 74 Per lo svolgimento in luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all ' autorità locale di pubblica sicurezza . È vietato l ' impiego dei fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso , minori di 15 anni come attori o figuranti , o in qualsiasi altro modo , nella preparazione di spettacoli cinematografici , eccettuati quelli aventi scopi educativi . Il Prefetto può , in via eccezionale , autorizzare l ' impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici , subordinando , però , tale autorizzazione all ' osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi , e sempre quando vi sia l ' assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore . Art . 75 Le pellicole cinematografiche , siano esse prodotte all ' interno oppure importate dall ' estero , tanto se destinate ad essere rappresentate all ' interno del Regno , quanto se destinate ad essere esportate , devono essere sottoposte a preventiva revisione dell ' autorità di pubblica sicurezza . Art . 76 L ' autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16 . Qualora li escluda , la direzione dello spettacolo deve pubblicarne l ' avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l ' esecuzione dell ' ordine . Salvo le sanzioni previste nel Codice penale , i concessionari o direttori delle sale cinematografiche , i quali contravvengono a tali disposizioni , sono puniti con l ' arresto sino a tre mesi o con l ' ammenda da L . 500 a L . 3000 . Art . 77 È vietato l ' impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà o cinematografici , nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico , salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche . Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo , i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso . Art . 78 L ' autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l ' apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell ' edificio e l ' esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio . Sono a carico di chi domanda la licenza d ' apertura del teatro le spese dell ' ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi . Art . 79 L ' autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione , dal principio alla fine , per vigilare nell ' interesse dell ' ordine e della sicurezza pubblica , nonché della morale e del buon costume . Essa ha diritto , a spese del concessionario , ad un palco , o , in mancanza di palchi , ad un posto distinto , dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni . Art . 80 In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l ' incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume , gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e , ove , occorra , lo sgombro del locale . Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo , detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d ' ingresso . Art . 81 Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell ' ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste . Art . 82 I Prefetti provvedono , con regolamenti , da tenersi costantemente affissi in luogo visibile , al servizio d ' ordine e di sicurezza nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo . Art . 83 È vietato comparire mascherato in luogo pubblico . Il contravventore può essere arrestato ed è punito con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 . È vietato l ' uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico , tranne nelle epoche e sotto l ' osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall ' autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto . I contravventori e coloro che , invitati , non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso . CAPO II Degli esercizi pubblici . Art . 84 Non possono esercitarsi , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , alberghi , compresi quelli diurni , locande , pensioni , trattorie , osterie , caffè , né altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino , birra , liquori od altre bevande anche non alcooliche , né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti , né stabilimenti di bagni , né esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture , nonché locali di stallaggio e simili . La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino , birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie , ancorché la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci . Art . 85 È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione . Art . 86 Non può essere data licenza per l ' esercizio di scommesse . È fatta eccezione per le scommesse nelle corse , nelle regate , nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare , quando l ' esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l ' utile svolgimento della gara . Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli , debitamente costituite ed autorizzate , il diritto di esercitare per le proprie corse , tanto negli ippodromi che fuori di essi , i totalizzatori e le scommesse a libro , sia direttamente , sia per mezzo di allibratori , purché questi agiscano a nome e per conto delle società , ed abbiano , oltre la licenza di cui al precedente capoverso , una speciale autorizzazione delle società stesse . I contravventori sono puniti con l ' arresto da due mesi a un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 5000 . Art . 87 È vietata senza speciale autorizzazione del Prefetto la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche , che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume . I contravventori sono puniti a termini del Codice penale ; la condanna ha per effetto la sospensione dall ' esercizio . Nel caso di recidiva la sospensione è applicata provvisoriamente , per ordine del giudice , prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile . Art . 88 Le domande della licenza e dell ' autorizzazione sono presentate al podestà e devono essere sottoposte al parere dell ' ufficiale sanitario comunale . Art . 89 Senza il parere di una speciale Commissione provinciale , non possono essere date licenze per esercizio di vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione né le speciali autorizzazioni previste nell ' art . 87 . Art . 90 Oltre a quanto è previsto nell ' art . 10 la licenza di esercizio pubblico e l ' autorizzazione di cui all ' art . 87 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro il buon costume , o contro la sanità pubblica o per giuochi di azzardo , o per ubbriachezza o per infrazioni alla legge sul lotto , o per abuso di sostanze velenose aventi azione stupefacente . Art . 91 La licenza e l ' autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati . Si può condurre l ' esercizio per mezzo di rappresentante . Art . 92 L ' autorizzazione di cui all ' art . 87 non può essere concessa per le cantine delle caserme , per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie , dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni , né per gli esercizi temporanei . Art . 93 In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti . Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche , che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume , non può superare , per ciascun Comune o frazione di Comune , il rapporto di uno per 1000 abitanti . Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri fondi . Le limitazioni stabilite nel presente articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all ' avente causa , per atto tra vivi o a causa di morte , da un esercente debitamente autorizzato , purché il richiedente provi l ' effettivo trapasso dell ' azienda . In ciascun Comune o frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste nell ' art . 87 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso del presente articolo . Art . 94 L ' orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è fissato , per ciascun Comune , dall ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , sentito il podestà . Senza speciale autorizzazione del Prefetto , l ' ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita od al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e l ' ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre , né oltre le ore 22 dal 1 novembre al 14 maggio . Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate , è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè , bar , ristorante , albergo e simili . Art . 95 La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento dei volume è vietata nel giorni festivi e in quelli di elezioni pubbliche . Art . 96 Per le nuove concessioni di licenze , la Commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e gli ospedali , cantieri , officine , scuole e caserme , nonché tra gli esercizi stessi . Art . 97 La chiusura dell ' esercizio per lo spazio di oltre 8 giorni , senza avviso all ' autorità locale di pubblica sicurezza , importa decadenza dalla licenza , che è ritirata . La licenza è , altresì , ritirata se , decorso il termine di chiusura comunicato all ' autorità di pubblica sicurezza , l ' esercizio non sia stato riaperto . Tale termine non può essere superiore a tre mesi , salvo il caso di forza maggiore . Art . 98 Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati , l ' autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini , o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che , comunque , costituisca un pericolo per l ' ordine pubblico , per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini . Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione , la licenza può essere revocata . Art . 99 È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente . È vietato di adibire il locale dell ' esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai . Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18 , fatta eccezione per le persone di famiglia dell ' esercente . I Prefetti possono vietare , per ragioni di moralità o di ordine pubblico , l ' impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18 . Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell ' art . 87 . Art . 100 È vietato il rilascio , sotto qualsiasi forma o denominazione , di licenze o autorizzazioni provvisorie , salvo quanto è disposto nell ' articolo seguente . Art . 101 In occasione di fiere , feste , mercati o di altre riunioni straordinarie di persone , l ' autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio . La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso . Nelle stazioni climatiche o di cura , l ' autorità circondariale di pubblica sicurezza , qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche , può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone , esclusa in ogni caso , la somministrazione di alcoolici di alta gradazione . In entrambi i casi il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito nell ' art . 93 , computato in relazione all ' aumento straordinario della popolazione . Art . 102 È vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie . Art . 103 Sono vietate la fabbricazione , l ' importazione nel Regno , la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio » . Sono escluse da tale proibizione le bevande che , avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume , contengano dell ' infuso di assenzio come sostanza aromatica , senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie . Art . 104 Con decreto Reale , su proposta dei Ministri per l ' interno e per le finanze , ed inteso il parere del Consiglio superiore di sanità , sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell ' elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute , che è vietato di adoperare , o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni , nella preparazione delle bevande alcooliche . Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio . Salvo le disposizioni delle leggi sanitarie e del Codice penale , i contravventori sono puniti con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 , oltre alla confisca delle bevande , che saranno distrutte . Art . 105 I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al Prefetto l ' apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi , oltre al disposto dell ' art . 103 , alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale , sentito il Consiglio superiore di sanità . Nel caso di trasgressione , il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito . Art . 106 Non si può esercitare l ' industria di affittare camere o appartamenti mobiliati , o altrimenti dare alloggio per mercede , anche temporaneamente o a periodi ricorrenti , senza preventiva dichiarazione all ' autorità locale di pubblica sicurezza . La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , di sua iniziativa o su proposta dell ' autorità locale , può vietare , in qualsiasi tempo , l ' esercizio se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all ' art . 90 , ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s ' intenda esercitare la prostituzione clandestina , o il giuoco d ' azzardo , o si faccia uso di sostanze tossiche stupefacenti . Art . 107 Gli albergatori , i locandieri , coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede , non possono dare alloggio a persone non munite della carta d ' identità o di altro documento idoneo ad attestarne l ' identità e proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Per gli stranieri è sufficiente l ' esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù di accordi internazionali , purché munito della fotografia del titolare . Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro , nel quale saranno indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate , e comunicarne giornalmente all ' autorità locale di pubblica sicurezza l ' arrivo , la partenza e il luogo di destinazione . I contravventori incorrono nella decadenza dalla licenza , oltre alle pene stabilite nel Codice penale . Art . 108 In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , nella quale sono indicati , oltre i giuochi di azzardo proibiti a termini della legge penale , anche quelli che l ' autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse . Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse . È in ogni caso vietato di concedere licenze per l ' uso , nei luoghi pubblici od aperti al pubblico , di apparecchi , meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie . Allorché l ' apparecchio automatico sia tenuto abusivamente , il colpevole è punito con l ' arresto da un mese a due anni e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 e l ' apparecchio è confiscato . Art . 109 Per i delitti commessi a danno dei conduttori dei pubblici esercizi o dei loro dipendenti , a causa o in occasione dell ' osservanza degli obblighi ad essi imposti dal presente testo unico , si procede di ufficio anche quando a termini del Codice penale sarebbe necessaria la querela di parte . Art . 110 La condanna per reati di ubbriachezza o commessi in stato di ubbriachezza , quando si tratti di condannati recidivi in detti reati , ha per effetto la interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale . CAPO III Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico . Art . 111 Non si possono esercitare le arti tipografica , litografica , fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri , disegni o figure , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati . È ammessa la rappresentanza . Art . 112 Non possono esporsi alla pubblica vista , né offrirsi in vendita o detenersi per vendere , né distribuirsi , né fabbricare o far fabbricare , importare dall ' estero , trasportare o far trasportare nell ' interno del Regno , a fine di vendita o di distribuzione , scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni , oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all ' ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi della morale , del buon costume , della pubblica decenza o dei privati cittadini . L ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni e oggetti . Art . 113 Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni , oggetti di plastica o di altro genere che divulgano i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza , ne illustrano l ' impiego o forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene , ancorché ciò sia fatto in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico . Art . 114 Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici , nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza . Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie . Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni , quelli delle autorità ecclesiastiche cattoliche , quando siano affissi all ' interno o all ' esterno dei templi , quelli relativi a materie elettorali , durante il periodo elettorale , e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all ' incanto . La licenza è necessaria anche per affiggere giornali , estratti o sommari di essi . Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall ' autorità competente . La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell ' art . 10 , salva sempre la facoltà dell ' autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne . Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d ' identità . Gli avvisi , i manifesti nonché i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra , sono tolti a cura dell ' autorità di pubblica sicurezza . Le persone che li affiggono sono arrestate . Art . 115 È vietata l ' inserzione , nei giornali o altri scritti periodici , di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d ' interrompere la gravidanza , ancorché in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico , nonché di quelli relativi a corrispondenze amorose . È altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso , nonché dei suicidi . I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo , sono sequestrati in via amministrativa dall ' autorità locale di pubblica sicurezza . CAPO IV Delle agenzie pubbliche . Art . 116 Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno né altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari , qualunque ne sia l ' oggetto e la durata , anche sottoforma di agenzie di vendita , di esposizioni , mostre o fiere campionarie e simili , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza è necessaria anche per l ' esercizio di sensali o intromettitori . Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi . La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati . Si può esercitare l ' agenzia a mezzo di rappresentante . Art . 117 L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , sentita la Camera di commercio , può subordinare il rilascio della licenza , di cui al precedente articolo , al deposito di una cauzione , determinandone la misura e la forma . La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all ' esercizio , nonché dell ' osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza . In caso di inosservanza di tali condizioni , il Prefetto , su proposta dell ' autorità circondariale di pubblica sicurezza , decreta , in tutto o in parte , l ' incameramento della cauzione . Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dall ' autorità circondariale di pubblica sicurezza se non quando , decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell ' esercizio , il concessionario abbia provato di non aver obbligazioni pendenti in conseguenza dell ' esercizio medesimo . Art . 118 Nei Comuni , ove esistano Monti di pietà od uffici da essi dipendenti , non possono essere concesse dall ' autorità circondariale di pubblica sicurezza licenze per l ' esercizio di agenzie di prestiti contro pegno , senza il parere dell ' Amministrazione del Monte di pietà . Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso il Monte di pietà . Il parere della detta Amministrazione non vincola l ' autorità di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni . È vietato l ' abituale acquisto di polizze del Monte di pietà ed il concedere , per professione , sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse . Art . 119 L ' osservanza delle norme del Codice di commercio , alle quali sono soggette le agenzie pubbliche , comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti , e gli uffici pubblici di affari , non dispensa dall ' osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico . Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento . Art . 120 Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Art . 121 Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari , nel modo che sarà determinato dal regolamento , ed a tenere permanentemente affissa nell ' agenzia , in luogo visibile , la tabella delle operazioni delle quali s ' incaricano , con la tariffa delle relative mercedi . Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella , né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa , né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . CAPO V Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori . Art . 122 Salvo le disposizioni del presente testo unico circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere , nonché delle bevande alcooliche , non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci , generi alimentari o bevande , di stampati o disegni , né quello di cenciaiuolo , saltimbanco , cantante , suonatore , servitore di piazza , facchino , cocchiere , conduttore di autoveicoli di piazza , barcaiuolo , lustra ­ scarpe e simili , senza previa iscrizione in apposito registro presso l ' autorità locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascia certificato . La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste nell ' art . 10 né a quella prevista nel capoverso dell ' art . 11 salvo sempre la facoltà dell ' autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne . È vietato il mestiere di ciarlatano . Art . 123 La iscrizione dev ' essere ricusata alle persone sfornite di carta d ' identità e può essere ricusata ai minori dei 18 anni , quando siano idonei ad altri mestieri , ed alle persone pregiudicate o pericolose . Art . 124 Le guide , gl ' interpreti , i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dell ' autorità circondariale di pubblica sicurezza . Oltre quanto è disposto nell ' art . 10 , la licenza può essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume . La concessione della licenza è subordinata all ' accertamento della idoneità tecnica dell ' aspirante . Art . 125 Gli stranieri , eccettuati gli italiani non regnicoli , non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell ' art . 122 senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . In occasione di feste , fiere , mercati od altre pubbliche riunioni , la licenza a stranieri può essere accordata dall ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 126 Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza . Art . 127 Non può farsi commercio di cose antiche o usate senza dichiarazione preventiva all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 128 I fabbricanti , i commercianti o mediatori di oggetti preziosi , i cesellatori , orafi , gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l ' obbligo di munirsi di licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . Chi domanda la licenza deve provare d ' essere iscritto , per l ' industria o il commercio di oggetti preziosi , nei ruoli dell ' imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita , ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi inscritto in tali ruoli . La licenza dura sino al 31 dicembre dell ' anno in cui fu rilasciata . Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta , ancorché siti in località diverse . L ' obbligo della licenza incombe , oltrechè ai commercianti , fabbricanti ed esercenti stranieri , che intendono fare commercio , nel Regno , degli oggetti preziosi da essi importati , anche ai loro agenti , rappresentanti , commessi viaggiatori e piazzisti . Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall ' autorità politica del luogo ove ha sede la ditta , vistato dall ' autorità consolare italiana . Art . 129 I fabbricanti , i commercianti , gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identità o di altro documento munito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente , in cui saranno annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento . Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta . Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi suindicati . L ' esercente che abbia comperato cose preziose non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera , salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all ' asta pubblica . CAPO VI Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti . Art . 130 L ' autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai , e domestici , a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento , capi officina , impresari o padroni , un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare , in occasione del licenziamento o in fine d ' anno , il servizio prestato , la durata del medesimo e la condotta tenuta . Art . 131 I direttori di stabilimenti , i capi officina , gli impresari i proprietari di cave e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all ' autorità locale di pubblica sicurezza la nota dei loro operai entro cinque giorni dall ' assunzione , col nome , cognome , età e Comune di origine e , nei primi cinque giorni di ogni mese , le variazioni sopravvenute . Detti direttori , capi officina , impresari , proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d ' identità . CAPO VII Disposizioni finali del titolo III . Art . 132 Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo , ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114 , 122 , 124 e 125 , non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi . Art . 133 I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi esclusi quelli previsti nell ' articolo 72 . TITOLO IV CAPO UNICO Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata . Art . 134 Gli enti pubblici , gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari . Possono anche , con l ' autorizzazione del Prefetto , associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse . Art . 135 Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonché di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati . Salvo il disposto dell ' art . 10 , la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subìto condanna per delitto . La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale e di domicilio . Art . 136 I direttori degli istituti di informazioni , investigazioni o ricerche , di cui all ' articolo precedente , sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente , in cui saranno annotate le generalità delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti e le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento . Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza . Le persone che compiono operazioni con gli istituti suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l ' esibizione della carta d ' identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Detti direttori devono inoltre tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni delle quali si incaricano , con la tariffa delle relative mercedi . Essi non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella , né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa , né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d ' identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto . Art . 137 La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare . Può , altresì , essere negata ogni qualvolta , in vista del numero o della importanza degli istituti già esistenti , non convenga consentire l ' esercizio di altri . La revoca della licenza importa l ' immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall ' istituto . L ' autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico . Art . 138 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto . La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all ' esercizio dell ' istituto , nonché dell ' osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata . Il Prefetto , in caso di inosservanza , decreta , in tutto o in parte , l ' incameramento della cauzione . Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto se non quando , decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell ' esercizio , il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio al quale l ' istituto era autorizzato . Art . 139 Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti : 1° essere cittadini italiani ; 2° essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ; 3° sapere leggere e scrivere ; 4° non avere riportato condanna per delitto ; 5° essere persone oneste e dabbene ; 6° essere muniti della carta d ' identità ; 7° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro . Art . 140 Gli istituti di vigilanza e d ' investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell ' autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria . Art . 141 I contravventori alle disposizioni del presente titolo possono essere arrestati e sono puniti con l ' arresto sino a due anni e con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . Art . 142 I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi . TITOLO V Degli stranieri . CAPO I Del soggiorno degli stranieri nel Regno . Art . 143 Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno . Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da uno ad altro Comune del Regno . Gli stranieri di passaggio nel Regno , che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto , devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso . Art . 144 Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinati i casi , nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall ' obbligo di presentarsi personalmente all ' autorità di pubblica sicurezza , fermo l ' obbligo della dichiarazione di cui all ' articolo precedente . Art . 145 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà d ' invitare , in ogni tempo , lo straniero ad esibire i documenti di cui è provvisto ed a dare contezza di sé . Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero , questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici . Art . 146 Chiunque assume alla sua dipendenza , per qualsiasi titolo , uno straniero , è tenuto , entro cinque giorni da quello dell ' assunzione , a comunicarne all ' autorità di pubblica sicurezza le generalità , specificando a quale servizio lo straniero sia adibito . Deve , altresì , entro 24 ore , comunicare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza , l ' allontanamento dello straniero e la direzione da lui presa . Quando l ' assuntore sia un ente collettivo , l ' obbligo della comunicazione spetta a chi ne abbia la rappresentanza ; qualora si tratti di Provincie o Comuni l ' obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci . Art . 147 L ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall ' obbligo della presentazione e della dichiarazione . Art . 148 Chiunque , a qualsivoglia titolo , cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili , rustici o urbani , siti nel Regno , è tenuto a darne avviso per iscritto all ' autorità locale di pubblica sicurezza nel termine di giorni 10 , indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario degli atti . Art . 149 Salvo quanto è stabilito nelle leggi e nei regolamenti militari , il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o località che comunque interessino la difesa militare dello Stato . Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell ' autorità locale di pubblica sicurezza o a mezzo di pubblici avvisi . Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica . Art . 150 Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare . Nulla è innovato a quanto è disposto dall ' art . 10 della legge 13 maggio 1871 , n . 214 . CAPO II Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno . Art . 151 Salvo quanto è stabilito nel Codice penale , gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera . Il Ministro per l ' interno , per motivi d ' ordine pubblico , può ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera . Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli . Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del precedente Capo . L ' espulsione per motivi d ' ordine pubblico , prevista nel secondo comma del presente articolo , è pronunziata con decreto del Ministro per l ' interno di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con l ' assenso del Capo del Governo . Art . 152 Lo straniero espulso a norma dell ' articolo precedente non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministro per l ' interno . In caso di contravvenzione è punito con l ' arresto da 2 a 6 mesi . Scontata la pena , lo straniero è nuovamente espulso . Art . 153 I Prefetti delle Provincie di confine possono , per motivi d ' ordine pubblico , allontanare , mediante foglio di via obbligatorio , dai Comuni di frontiera , in casi d ' urgenza e riferendone al Ministro , gli stranieri di cui all ' art . 151 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi . Per gli stessi motivi di ordine pubblico , i Prefetti hanno facoltà di dirigere alla frontiera , mediante foglio di via obbligatorio , gli stranieri che si trovino nelle rispettive Provincie . Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall ' itinerario ad essi tracciato . Ove se ne allontanino sono arrestati e puniti con l ' arresto da uno a sei mesi . Scontata la pena sono tradotti alla frontiera . TITOLO VI Disposizioni relative alle persone pericolose per la società . CAPO I Dei malati di mente , degli intossicati e dei mendicanti . Art . 154 Agli effetti della vigilanza dell ' autorità di pubblica sicurezza , gli esercenti la professione di medico ­ chirurgo sono obbligati a denunziare all ' autorità locale di pubblica sicurezza , entro due giorni , le persone affette da malattia di mente , pericolose a sé stesse o ad altri , alle quali essi abbiano prestato l ' opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell ' esercizio della loro professione . L ' obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti . Art . 155 È proibito di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico . Le persone riconosciute dall ' autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro , prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli , sono proposte dal Prefetto , quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza , al Ministro per l ' interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza locale o di altro Comune . Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell ' inabile in un istituto di assistenza e beneficenza . Per il rimborso della spesa , per il ricovero dell ' inabile , si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso . Quando né il Comune , né le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso dell ' inabile risultino in grado di provvedere in tutto o in parte , la spesa totale o parziale è a carico dello Stato . Art . 156 I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza , che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti , sono diffidati dall ' autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere ai loro obblighi . Scorso inutilmente il termine all ' uopo assegnato nella diffida , l ' inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti . Art . 157 Senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti , nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione . La licenza può essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni . Essa è valida esclusivamente per i Comuni nell ' ambito del circondario in cui è stata rilasciata , e determina le condizioni e la durata della concessione . CAPO II Delle persone sospette , dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza , del rimpatrio e degli espatri abusivi . Art . 158 Chi , fuori del proprio Comune , desta sospetti con la sua condotta e , alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza , non può o non vuol dare contezza di sé mediante l ' esibizione della carta d ' identità o con altro mezzo degno di fede , è condotto dinanzi all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Questa , qualora trovi fondati sospetti , può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche , secondo le circostanze , per traduzione . Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l ' ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale . L ' autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di tornare nel Comune dal quale viene allontanato , senza preventiva autorizzazione dell ' autorità stessa . I contravventori sono arrestati e puniti con l ' arresto da 1 a 6 mesi e , scontata la pena , sono ricondotti , per traduzione , al luogo di rimpatrio . Art . 159 Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni , aventi nel Comune la loro residenza abituale o , in mancanza , la loro dimora , quando ne facciano richiesta , una carta di identità conforme al modello che sarà stabilito dal Ministro per l ' interno . La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare . Art . 160 Chiunque , senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali , espatri o tenti di espatriare , quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico , è punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L . 20,000 . Sono puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato . In ogni altro caso , chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è arrestato e punito con l ' arresto non inferiore a sei mesi o con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . È autorizzato l ' uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati . Art . 161 Il Ministro per l ' interno , o per sua delegazione , le autorità di pubblica sicurezza possono , per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio . Art . 162 I cancellieri delle Preture , dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l ' obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze , portanti condanne a pene restrittive della libertà , divenute esecutive , all ' autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell ' ultima dimora del condannato . Art . 163 I direttori delle carceri giudiziarie , delle case penali e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l ' obbligo di segnalare per iscritto , quindici giorni prima , la liberazione di ogni condannato all ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario , che ne informa , nei tre giorni successivi , quello del circondario al quale il liberando è diretto . Art . 164 I condannati per delitto a pena restrittiva della libertà ovvero per contravvenzione all ' ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di libertà vigilata devono , appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell ' articolo precedente , presentarsi all ' autorità di pubblica sicurezza locale , che li provvede del foglio di via obbligatorio , ove sia necessario . Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi , possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all ' autorità suddetta . Art . 165 Coloro che sono rimpatriati con foglio di via obbligatorio , non possono allontanarsi dall ' itinerario loro tracciato . I contravventori sono arrestati e puniti con l ' arresto da uno a sei mesi e , scontata la pena , si fanno proseguire per traduzione . La stessa pena si applica a coloro che non si presentano , nel termine prescritto , all ' autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via e a quelli che contravvengono al divieto previsto nel penultimo capoverso dell ' art . 158 . CAPO III Dell ' ammonizione . Art . 166 Il capo dell ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario , con rapporto scritto , motivato e documentato , denunzia al Prefetto , per l ' ammonizione , gli oziosi , i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose , gli sfruttatori abituali di donne , gli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l ' abuso di tali sostanze , nonché quelle designate dalla pubblica voce come pericolose all ' ordine nazionale dello Stato . Saranno , altresì , denunziati per l ' ammonizione i diffamati per delitti di cui all ' articolo seguente . La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate da parte del capo dell ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario . Art . 167 Si ha per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole : 1° dei delitti di omicidio , lesione personale , minaccia , violenza o resistenza alla pubblica autorità ; 2° dei delitti d ' incendio , furto , rapina , estorsione e ricatto , truffa , falsità in monete e in carte di pubblico credito , appropriazione indebita e ricettazione , o di favoreggiamento di tali delitti ; 3° dei delitti contro la personalità dello Stato , contro l ' ordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti , quando sia stato per tali titoli colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio , ancorché questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove , ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato , dal giudice dell ' istruzione , non doversi procedere per insufficienza di prove . Art . 168 L ' ammonizione è pronunciata da una Commissione provinciale composta dal Prefetto , dal procuratore del Re , dal questore , dal comandante l ' arma dei carabinieri Reali nella Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , designato dal Comando di zona competente . La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto . Art . 169 Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all ' articolo precedente , questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese . L ' atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia è fondata . Art . 170 Il termine a comparire non sarà minore di giorni tre , né maggiore di dieci da quello della notificazione dell ' invito , il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse , con relazione di eseguita notificazione dell ' agente incaricato , deve essere allegata agli atti del procedimento . Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell ' ora indicati nell ' invito e non giustifichi la sua assenza , la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica . Ove l ' interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario , la Commissione , constatata la regolarità della notificazione dell ' atto di comparizione , pronuncia la sua ordinanza . Art . 171 Se il denunziato impugna la denuncia e presenta le prove a difesa , la Commissione , esaminati i documenti esibiti , lo cita a comparire nuovamente innanzi a sé entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione , e , uditolo , pronunzia la sua ordinanza . In qualunque stadio del procedimento , quando ritenga di avere elementi sufficienti , la Commissione , citato il denunziato , può pronunziare la sua ordinanza . Art . 172 Se si tratta di ozioso , di vagabondo , di persona sospetta di vivere col ricavato di azioni delittuose o di sfruttatore abituale di donne , la Commissione gli prescrive , nell ' ordinanza di ammonizione , di darsi , in un conveniente termine , al lavoro , di fissare stabilmente la propria dimora , di farla conoscere , nel termine stesso , all ' autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all ' autorità medesima . Se si tratta di spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti o di persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l ' abuso di tali sostanze ovvero come pericolose all ' ordine nazionale dello Stato , la Commissione , oltre alle prescrizioni suindicate , se del caso , può imporre loro tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alla particolare condizione dell ' ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e statale , attinenti alla natura del provvedimento . Art . 173 Se si tratta di persona diffamata , a termini dell ' art . 167 , la Commissione le prescrive , nell ' ordinanza di ammonizione , di vivere onestamente , di rispettare le leggi , di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 174 La Commissione prescrive inoltre all ' ammonito , a qualunque categoria appartenga , di non associarsi a persone pregiudicate o sospette , di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora , di non portare armi , di non trattenersi abitualmente nelle osterie , bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni . Art . 175 Le decisioni della Commissione sono definitive , e possono soltanto essere revocate , dietro istanza o d ' ufficio , per errore di fatto . Art . 176 L ' ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell ' ordinanza . La condanna a pena restrittiva della libertà personale , pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito , fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione , ma il condannato è sempre sottoposto a libertà vigilata , purché il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza più grave . Nel caso preveduto nella disposizione precedente , la durata dello stato di libertà vigilata è di due anni . Art . 177 La Commissione provinciale , sulla domanda dell ' ammonito o su proposta del capo dell ' Ufficio circondariale di pubblica sicurezza , può sospendere gli effetti dell ' ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata e può anche revocarla quando siano del tutto cessate le cause per le quali fu inflitta . Art . 178 Il contravventore alle prescrizioni dell ' ordinanza di ammonizione è punito con l ' arresto da tre mesi a un anno . Art . 179 Quando , a termini del Codice penale , sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata , durante la esecuzione di esse non si può far luogo all ' ammonizione e , ove questa sia stata pronunziata , ne cessano gli effetti . CAPO IV Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni 16 . Art . 180 Il minore di anni 16 che sia da considerare ozioso , vagabondo , diffamato a termini del presente testo unico , è denunziato dal capo dell ' Ufficio circondariale di pubblica sicurezza al presidente del Tribunale . Il presidente , premessi gli opportuni accertamenti , ordina che il denunziato sia consegnato al padre , all ' ascendente , o al tutore , con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui , sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a L . 2000 . In caso di persistente trascuranza può essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela in conformità al Codice civile . Art . 181 Se il minore di 16 anni è privo di genitori , ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza , il presidente del Tribunale ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo , ovvero in un istituto di educazione correzionale , finché abbia appreso una professione , un ' arte od un mestiere , ma non oltre il termine della minore età . I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata . Art . 182 Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai minori di 16 anni che esercitino abitualmente la mendicità o il meretricio . Art . 183 Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso il ricorso al primo presidente della Corte di appello . Il ricorso può essere proposto così da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore , come dal pubblico ministero . Il primo presidente della Corte di appello prima di provvedere sul ricorso deve sentire il procuratore generale . CAPO V Del confino di polizia . Art . 184 Possono essere assegnati al confino di polizia , con l ' obbligo del lavoro , qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica : 1° gli ammoniti ; 2° coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali , sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l ' azione dei poteri dello Stato , per modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali , in relazione alla situazione , interna od internazionale , dello Stato . Art . 185 Il confino di polizia dura da uno a cinque anni , e si sconta in una Colonia o in un Comune del Regno diverso dalla residenza del confinato . Art . 186 L ' assegnazione al confino di polizia e la durata di questo sono pronunziate dalla Commissione provinciale di cui all ' art . 168 . La Commissione può ordinare l ' immediato arresto delle persone proposte per l ' assegnazione al confino . Art . 187 Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell ' interno per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinando . Art . 188 Contro l ' ordinanza di assegnazione è ammesso ricorso ad una Commissione d ' appello , che risiede presso il Ministero dell ' interno , ed è composta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell ' interno , che la convoca e la presiede , dall ' avvocato generale presso la Corte di appello di Roma , dal capo della polizia , da un ufficiale generale dell ' arma dei Reali carabinieri e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , designati dai rispettivi Comandi generali . Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell ' ordinanza della Commissione provinciale e non sospende l ' esecuzione di essa . Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministro per la esecuzione . Art . 189 Tanto nel caso di confino in un Comune del Regno , quanto nel caso di confino in una Colonia , il confinato ha l ' obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che saranno stabiliti dall ' autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati . La detta autorità , nel fare al confinato la prescrizione di dedicarsi a stabile lavoro , avrà riguardo alle necessità del luogo e dei lavori pubblici da eseguire , giusta le determinazioni delle competenti autorità . L ' assegnato al confino deve , inoltre , uniformarsi a tutte le altre prescrizioni che l ' autorità di pubblica sicurezza riterrà di fare . Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato , redigendone verbale . Art . 190 All ' assegnato al confino può essere , tra l ' altro , prescritto : 1° di non allontanarsi dall ' abitazione scelta , senza preventivo avviso all ' autorità preposta alla sorveglianza ; 2° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora ; 3° di non detenere né portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere ; 4° di non frequentare postriboli , né osterie od altri esercizi pubblici ; 5° di non frequentare pubbliche riunioni , spettacoli o trattenimenti pubblici ; 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ; 7° di presentarsi all ' autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati , e ad ogni chiamata della medesima ; 8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza . Art . 191 Qualora il confinato tenga buona condotta , il Ministro per l ' interno può liberarlo condizionalmente , prima del termine stabilito nell ' ordinanza di assegnazione . Art . 192 Se il confinato prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta , il Ministro per l ' interno potrà rinviarlo al confino sino al compimento del termine , non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena . Art . 193 Il confinato non può allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli . In caso di contravvenzione , il confinato è punito con l ' arresto da tre mesi ad un anno , e il tempo trascorso in espiazione di pena non è computato in quello che rimane di confino . TITOLO VII CAPO UNICO Del meretricio . Art . 194 Le case , i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall ' autorità locale di pubblica sicurezza , a richiesta dell ' esercente o di ufficio , dichiarati locali di meretricio . Art . 195 Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell ' autorità di pubblica sicurezza . Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall ' autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore . Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio . Il contravventore è punito con l ' arresto non inferiore a sei mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . Art . 196 Oltre a quanto è disposto nell ' articolo precedente , l ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell ' interesse della pubblica morale , del buon costume e dell ' ordine pubblico . Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso . Non può neppure adibirsi a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all ' istruzione , educazione , o al culto , oppure a caserme , a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione , possa essere , a giudizio dell ' autorità di pubblica sicurezza , occasione di scandalo . Quando un locale , già dichiarato di meretricio , venga a trovarsi nelle condizioni di cui sopra , ne è ordinata la chiusura . Art . 197 Contro qualsiasi provvedimento positivo o negativo dell ' autorità locale di pubblica sicurezza , nelle materie disciplinate dal presente Capo , gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento . Su tali reclami decide una Commissione presieduta dal Prefetto o da un consigliere di Prefettura , da lui delegato , e composta dal podestà o da un suo delegato e da un funzionario del pubblico ministero presso il Tribunale . Il Ministro per l ' interno ha facoltà , nell ' interesse della pubblica morale , del buon costume e dell ' ordine pubblico , di annullare le deliberazioni di detta Commissione , con le quali si autorizzi l ' esercizio di locale di meretricio . Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità . Art . 198 Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere , nei modi indicati nel regolamento , un atto di sottomissione innanzi all ' autorità di pubblica sicurezza , nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l ' esercizio del locale deve essere subordinato . La inosservanza di tali obblighi importa l ' immediata chiusura del locale , salva l ' azione penale . Art . 199 Chi esercita un locale dichiarato di meretricio , qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi , senza consenso dell ' autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l ' arresto non inferiore a tre mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 e sarà obbligato a ridurre le cose in pristino . È sottoposto alla stessa pena l ' esercente che non ottemperi all ' obbligo di notificare all ' autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all ' esercizio del meretricio , e quando scientemente , o per incuria della vigilanza sanitaria , ammetta nel locale o permetta vi rimangano , anche temporaneamente , donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose . Art . 200 I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall ' autorità di pubblica sicurezza . Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . Art . 201 Nei locali di meretricio sono vietati : a ) i giuochi , i balli , le feste di qualunque sorta ; b ) lo spaccio di cibi e di bevande . c ) l ' accesso dei minori di anni 18 . È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie , o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere , ovvero in stato di ubbriachezza . Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l ' arresto fino a un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . Art . 202 Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano . Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l ' ordine pubblico e per la sicurezza pubblica , gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di ordinarne lo sgombero . Art . 203 È vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare - - sotto qualsiasi forma o pretesto - - dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro , indumenti o altro oggetto qualsiasi . L ' infrazione a tale divieto è punita con l ' arresto sino a tre mesi e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 . Art . 204 Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio , senza la sua volontà , una donna , ancorché essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio , e nonostante qualunque promessa , obbligazione o debito abbia la donna contratto , è punito , con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L . 5000 . Art . 205 Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli , l ' autorità locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi : l ° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare d ' infezione di malattie celtiche ; 2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni ; 3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall ' autorità di pubblica sicurezza o sanitaria , o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale , senza attestazione medica di guarigione ; 4° quando siasi impedito , o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l ' accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita , o siasi impedito o tentato di impedire , o in qualunque modo ostacolato , l ' esercizio delle loro attribuzioni ; 5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201; 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio , a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo . In questo caso non può essere ritirata l ' autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato , e nel caso non sia stato fissato , prima del termine che sarà all ' uopo stabilito dall ' autorità di pubblica sicurezza . Art . 206 Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti l ' autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio , abituale od occasionale , notorio o clandestino o sospetto , quando ragioni di ordine , di igiene , di moralità o sicurezza pubblica consiglino l ' adozione di tale provvedimento . Art . 207 Contro l ' ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo alla Commissione di cui all ' art . 197 . Art . 208 Quando nonostante l ' ordinanza di chiusura , il locale continui a tenersi aperto o in esercizio , o venga riaperto senza il preventivo assenso dell ' autorità di pubblica sicurezza , chi esercisce il locale è punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L . 3000 , salvo l ' applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura . Art . 209 Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio , del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura , per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa , ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo , non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque . Art . 210 L ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale , del quale sia stata ordinata la chiusura , sia riaperto allo stesso scopo , prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza . Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio , nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all ' uso delle sostanze stesse , o comunque si permetta o favorisca l ' uso di esse . Art . 211 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d ' inviarle nelle sale di cura , quando siavi sospetto che sono affette da malattie contagiose . Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita . Art . 212 La dichiarazione di locale di meretricio è revocata , su domanda degli interessati , quando nel locale sia cessato l ' esercizio del meretricio . Art.213 È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico . È del pari proibito : a ) seguire per via le persone , adescandole con atti o parole al libertinaggio , o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento ; b ) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio ; c ) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio . Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo , quando non costituiscano reato più grave , sono punite con l ' arresto fino a sei mesi . TITOLO VIII CAPO UNICO Delle associazioni , enti ed istituti . Art.214 Le associazioni , enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all ' autorità di pubblica sicurezza l ' atto costitutivo , lo statuto e i regolamenti interni , l ' elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci , e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dall ' autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica . L ' obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni , enti od istituti , nelle sedi centrali e locali , e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta . I contravventori sono puniti con l ' arresto non inferiore a tre mesi e con l ' ammenda da L . 2000 a L . 6000 . Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L . 5000 a L . 30,000 , oltre l ' interdizione dai pubblici uffici per cinque anni . In tutti i casi di omessa , falsa o incompiuta dichiarazione , le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto . Art . 215 Salvo quanto è disposto nell ' articolo precedente , il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni , enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all ' ordine nazionale dello Stato . Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali . Avverso il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro per l ' interno . Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità . Art . 216 Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all ' art . 214 i funzionari , impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato , ed i funzionari , impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni , o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato , delle Provincie e dei Comuni , che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni , enti od istituti costituiti nel Regno , o fuori , ed operanti , anche solo in parte , in modo clandestino od occulto , o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto , sono destituiti o rimossi dal grado e dall ' impiego o comunque licenziati . I funzionari , impiegati , agenti civili e militari suddetti , sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni , enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori , al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi , qualora ne siano specificatamente richiesti . I funzionari , impiegati , agenti civili e militari suddetti , che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione , incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi . Ove siano date scientemente notizie false od incomplete , la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi . Art . 217 Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un ' associazione , ente od istituto , costituito od operante nello Stato , è punito con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 . Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L . 3000 a L.10,000 . Art . 218 Sotto il nome di associazioni s ' intendono i partiti , i gruppi e le organizzazioni politiche in genere , anche temporanee . TITOLO IX CAPO UNICO Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra . Art . 219 Nel caso di pericolo di disordini il Ministro per l ' interno , con l ' assenso del Capo del Governo , o , per delegazione , i Prefetti hanno facoltà di dichiarare , con decreto , lo stato di pericolo pubblico . Art . 220 Durante lo stato di pericolo pubblico l ' autorità provinciale e circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e per la conservazione dell ' ordine . Art . 221 Oltre a quanto è disposto nell ' art . 2 , qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l ' intero territorio del Regno , il Ministro per l ' interno ha facoltà di emanare ordinanze anche in deroga alle norme del diritto comune , sulle materie che abbiano comunque attinenza all ' ordine pubblico e alla sicurezza pubblica . I contravventori alle prescrizioni di dette ordinanze sono arrestati e puniti con l ' arresto non inferiore a un anno , salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi nei singoli casi . Con le stesse pene sono puniti coloro che contravvengano alle ordinanze emanate dal Prefetto , in virtù dei poteri conferitigli dall ' art . 2 , quando esse siano emanate durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico . Art . 222 Ove sia necessario di affidare all ' autorità militare la tutela dell ' ordine pubblico , il Ministro per l ' interno , con l ' assenso del Capo del Governo , o , per delegazione , i Prefetti possono dichiarare , con decreto , lo stato di guerra . Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti . La facoltà di emanare ordinanze , in tal caso , spetta all ' autorità che ha il comando delle forze militari . I contravventori sono puniti con le pene stabilite nel primo capoverso dell ' articolo precedente . Art . 223 Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisca all ' ordine pubblico . Per ciò che riguarda l ' ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l ' autorità militare ritenga di delegare ad esse . Art . 224 Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato , la pubblica Amministrazione o l ' ordine pubbilico , ovvero contro le persone o la proprietà , quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto . TITOLO X CAPO UNICO Disposizioni finali e transitorie . Art . 225 Il Ministro per l ' interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento generale per l ' esecuzione del presente testo unico e i regolamenti speciali che siano necessari per determinate materie da esso regolate . Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l ' arresto fino a due mesi o con l ' ammenda fino a L . 1000 . Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati , rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente testo unico , in quanto non contrastino con le norme in esso contenute . Art . 226 Fino all ' attuazione del nuovo Codice penale rimangono in vigore le disposizioni contenute nell ' art . 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 , nonché nel capo IV del titolo III e nell ' art . 123 della stessa legge relativamente ai casi di assegnazione al domicilio coatto non riprodotti come casi di assegnazione al confino di polizia nel presente testo unico . Fino all ' attuazione dello stesso nuovo Codice penale sotto il nome di delitti contro la personalità dello Stato s ' intendono i delitti contro la sicurezza dello Stato . Art . 227 Le assegnazioni al domicilio coatto , pronunziate a termini del capo V del titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 , s ' intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia a termini del presente testo unico . Art . 228 Le denuncie per ammonizione , sulle quali , all ' entrata in vigore del presente testo unico , non sia stato provveduto con ordinanza del presidente del Tribunale o del giudice delegato sono trasmesse per l ' ulteriore corso , a cura delle cancellerie dei Tribunali , al Prefetto della Provincia . Sui reclami contro le ordinanze già emesse dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato e tuttora pendenti provvede il primo presidente o il consigliere d ' appello , a termini del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 . Art . 229 L ' art . 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale , approvato con R . decreto 26 giugno 1924 , n . 1058 , è abrogato . I ricorsi , che all ' atto di pubblicazione del presente testo unico siano stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non ancora risoluti , sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto . Art . 230 Per gli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche esistenti , al giorno dell ' entrata in vigore del presente testo unico , presso enti collettivi o circoli privati può essere , entro sei mesi dal giorno stesso , concessa la licenza , ancorché sia superato il rapporto limite . La concessione della licenza è subordinata all ' accertamento che l ' ente collettivo o circolo privato non sia costituito al solo fine del consumo di bevande alcooliche . Art . 231 I passaporti per l ' estero rilasciati , anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico , nel Regno o all ' estero , a favore di persone che alla data della pubblicazione stessa si trovino nel Regno , si considerano scaduti e nulli . Art . 232 Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale , il turpiloquio , la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti , quando la legge non stabisca una pena più grave , con l ' ammenda fino a L . 2000 . La pena è dell ' ammenda da L . 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico . Art . 233 L ' obbligo di esibire la carta d ' identità , nei casi previsti dal presente testo unico , eccetto in quello contemplato nell ' art . 3 , comincerà a decorrere tre mesi dopo l ' entrata in vigore del testo unico .