ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
BIBLIOTECHE
PUBBLICHE
E
GOVERNATIVE
1
.
Le
biblioteche
governative
aperte
al
pubblico
e
rette
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
si
distinguono
in
biblioteche
autonome
e
biblioteche
che
servono
di
sussidio
ad
altri
istituti
,
o
che
sono
riunite
amministrativamente
ad
istituti
maggiori
.
Sono
biblioteche
autonome
:
1
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
«
Vittorio
Emanuele
»
di
Roma
;
2
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Firenze
;
3
)
la
Biblioteca
Nazionale
(
Braidense
)
di
Milano
;
4
)
la
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
;
5
)
la
Biblioteca
Nazionale
di
Palermo
;
6
)
la
Biblioteca
Nazionale
universitaria
di
Torino
;
7
)
la
Biblioteca
Nazionale
(
Marciana
)
di
Venezia
;
8
)
la
Biblioteca
Governativa
di
Cremona
;
9
)
la
Biblioteca
Marucelliana
di
Firenze
;
10
)
la
Biblioteca
Mediceo
-
Laurenziana
di
Firenze
;
11
)
la
Biblioteca
Riccardiana
di
Firenze
;
12
)
la
Biblioteca
Governativa
di
Lucca
;
13
)
la
Biblioteca
Estense
di
Modena
;
14
)
la
Biblioteca
Brancacciana
di
Napoli
;
15
)
la
Biblioteca
San
Giacomo
di
Napoli
;
16
)
la
Biblioteca
Palatina
di
Parma
;
17
)
la
Biblioteca
Angelica
di
Roma
;
18
)
la
Biblioteca
Casanatense
di
Roma
;
19
)
la
Biblioteca
Lancisiana
di
Roma
;
Sono
biblioteche
che
servono
di
sussidio
ad
altri
istituti
:
20
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Bologna
;
21
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Cagliari
;
22
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Catania
;
23
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Genova
;
24
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Messina
;
25
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Modena
;
26
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Napoli
;
27
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Padova
;
28
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Pavia
;
29
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Pisa
;
30
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Roma
;
31
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Sassari
;
32
)
la
Biblioteca
Ventimiliana
di
Catania
,
riunita
amministrativamente
coll
Universitaria
;
33
)
la
sezione
governativa
della
Biblioteca
musicale
della
R
.
Accademia
di
Santa
Cecilia
di
Roma
,
che
è
retta
secondo
il
R
.
D
.
2
marzo
1882
,
n
.
716;
34
)
la
Biblioteca
Valicelliana
di
Roma
,
che
è
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
R
.
D
.
16
ottobre
1884;
35
)
la
sezione
musicale
della
Biblioteca
Palatina
di
Parma
,
istituita
con
R
.
D
.
14
luglio
1889
,
n
.
6431
,
e
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
D.M.
24
novembre
1891;
36
)
la
Biblioteca
Lucchesi
-
Palli
,
costituita
in
sezione
autonoma
della
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
,
che
è
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
R
.
D
.
16
dicembre
1900
.
2
.
È
in
facoltà
del
Ministero
di
provvedere
con
suoi
decreti
a
riunire
amministrativamente
talune
delle
biblioteche
minori
ad
altre
maggiori
della
stessa
città
,
di
regolarne
in
forma
più
semplice
ed
economica
l
uso
pubblico
,
di
specializzare
alcune
biblioteche
,
di
convertire
altre
in
musei
bibliografici
.
Nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
governative
,
i
capi
delle
biblioteche
medesime
costituiscono
un
comitato
,
presieduto
e
convocato
dal
capo
superiore
di
grado
e
,
in
caso
di
parità
di
grado
,
dal
più
anziano
di
ufficio
,
per
deliberare
sulle
questioni
d
interesse
comune
(
orari
,
vacanze
,
indirizzo
degli
acquisti
,
interpretazione
e
applicazione
uniforme
dei
regolamenti
,
ecc
.
)
e
per
gli
accordi
di
cui
all
art
.
10
.
3
.
Le
biblioteche
annesse
agli
istituti
d
insegnamento
superiore
del
regno
,
alle
regie
accademie
letterarie
e
scientifiche
,
agli
istituti
di
belle
arti
,
alle
gallerie
e
ai
musei
,
ai
regi
istituti
di
istruzione
media
,
non
aperte
al
pubblico
,
sono
rette
da
regolamenti
speciali
.
Alle
biblioteche
annesse
ai
monumenti
nazionali
sono
applicabili
le
norme
del
presente
regolamento
,
e
in
particolar
modo
quelle
del
titolo
VI
sull
uso
pubblico
,
in
quanto
non
contrastino
con
le
norme
speciali
che
le
reggono
.
4
.
Le
due
biblioteche
nazionali
-
centrali
di
Roma
e
di
Firenze
tendono
al
fine
di
:
a
)
raccogliere
e
conservare
ordinatamente
tutto
quello
che
si
pubblica
in
Italia
,
e
che
esse
ricevono
in
virtù
della
legge
sulla
stampa
;
b
)
arricchire
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
,
per
modo
da
rappresentare
compiutamente
la
storia
del
pensiero
italiano
;
c
)
provvedersi
delle
opere
straniere
più
importanti
che
illustrino
l
Italia
nella
sua
storia
e
nella
sua
cultura
scientifica
,
artistica
e
letteraria
;
d
)
rappresentare
,
quanto
è
possibile
,
nella
sua
continuità
e
generalità
,
anche
la
cultura
straniera
.
5
.
Le
altre
biblioteche
nazionali
,
dovendo
anche
esse
rappresentare
la
cultura
italiana
,
e
quanto
è
possibile
la
straniera
,
debbono
arricchire
la
loro
suppellettile
delle
più
importanti
pubblicazioni
antiche
e
moderne
,
italiane
e
straniere
.
Ciascuna
di
esse
deve
procurare
più
specialmente
di
rappresentare
,
con
concorso
di
altre
biblioteche
della
città
,
la
cultura
di
quella
regione
nella
quale
ha
sede
.
6
.
A
questo
fine
tendono
anche
le
altre
biblioteche
autonome
delle
città
dove
è
una
biblioteca
nazionale
,
quando
o
le
tavole
della
loro
fondazione
o
il
particolare
loro
intento
non
vogliano
altrimenti
.
7
.
Le
biblioteche
universitarie
hanno
obbligo
:
a
)
di
porgere
ai
discenti
il
necessario
sussidio
per
quegli
studi
che
si
compiono
nell
università
stessa
;
b
)
di
offrire
agl
insegnanti
gli
strumenti
di
ricerca
propri
della
scienza
che
essi
professano
.
8
.
Le
biblioteche
nazionali
e
le
universitarie
debbono
considerare
come
sussidio
le
altre
pubbliche
biblioteche
esistenti
nella
stessa
città
,
siano
o
no
governative
,
e
nell
aumentare
la
propria
suppellettile
debbono
dare
la
preferenza
a
quelle
parti
dello
scibile
,
delle
quali
siano
deficienti
le
altre
biblioteche
locali
.
9
.
(
)
.
10
.
Il
Ministro
provvede
,
con
l
aiuto
del
personale
superiore
delle
biblioteche
governative
e
tenendo
conto
delle
norme
dettate
dalla
Giunta
consultiva
delle
biblioteche
,
ad
esercitare
una
efficace
sorveglianza
anche
sulle
biblioteche
non
governative
,
nella
misura
consentita
dalle
leggi
vigenti
e
dalle
convenzioni
stabilite
con
gli
enti
proprietari
o
consegnatari
delle
biblioteche
medesime
,
allo
scopo
di
assicurare
la
conservazione
dei
codici
manoscritti
,
degli
incunaboli
e
delle
incisioni
e
stampe
rare
e
di
pregio
,
a
cui
siano
applicabili
le
disposizioni
della
L
.
12
giugno
1902
,
n
.
185
.
Con
gli
stessi
mezzi
provvede
inoltre
a
facilitare
il
coordinamento
delle
funzioni
fra
le
biblioteche
governative
e
le
biblioteche
non
governative
di
una
stessa
città
,
affinché
,
nell
interesse
dei
vari
ordini
di
studiosi
e
dei
vari
rami
di
cultura
,
riescano
il
più
possibile
effettive
le
disposizioni
degli
artt
.
8
e
109
.
TITOLO
II
ORDINAMENTO
INTERNO
11
.
Tutta
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
e
i
mobili
esistenti
nella
biblioteca
sono
affidati
per
la
custodia
e
per
la
conservazione
al
capo
della
biblioteca
.
12
.
È
stretto
obbligo
di
ogni
impiegato
di
dar
subito
avviso
scritto
al
capo
della
biblioteca
di
qualunque
sottrazione
,
dispersione
,
disordine
o
danno
nella
suppellettile
o
nel
materiale
della
biblioteca
stessa
,
di
cui
abbia
direttamente
o
indirettamente
notizia
.
Dello
smarrimento
o
sottrazione
di
opere
si
deve
subito
dare
avviso
scritto
anche
all
impiegato
che
tiene
l
elenco
delle
opere
smarrite
o
sottratte
,
di
cui
all
art
.
27
.
Chi
contravviene
a
queste
disposizioni
incorre
in
pene
disciplinari
.
13
.
Tutti
i
volumi
delle
opere
stampate
o
manoscritte
,
e
tutti
gli
opuscoli
che
già
esistano
od
entrino
in
biblioteca
,
debbono
avere
impresso
sul
frontespizio
o
sul
verso
un
bollo
particolare
,
portante
il
nome
della
biblioteca
.
Questo
bollo
deve
essere
ripetuto
sopra
una
pagina
determinata
del
volume
.
14
.
Tutti
i
volumi
di
opere
stampate
o
manoscritte
e
tutti
gli
opuscoli
che
entrano
nella
biblioteca
,
debbono
essere
immediatamente
notati
nel
registro
d
ingresso
,
ed
oltre
al
bollo
particolare
della
biblioteca
,
di
cui
all
art
.
13
,
debbono
avere
impresso
il
numero
progressivo
sotto
il
quale
sono
notati
in
quel
registro
.
Questo
numero
progressivo
è
impresso
con
un
contatore
meccanico
nell
ultima
pagina
del
testo
di
ogni
volume
od
opuscolo
.
15
.
Per
meglio
assicurare
la
conservazione
dei
volumi
e
degli
opuscoli
a
stampa
di
somma
rarità
bibliografica
,
che
esistano
od
entrino
in
biblioteca
,
il
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
dà
particolari
istruzioni
.
16
.
Ogni
biblioteca
deve
possedere
:
per
le
opere
a
stampa
:
a
)
un
inventario
topografico
generale
;
b
)
un
catalogo
alfabetico
per
autori
;
c
)
un
catalogo
per
materie
(
o
sistematico
o
reale
)
;
e
per
manoscritti
:
a
)
un
inventario
topografico
;
b
)
un
catalogo
alfabetico
.
Questi
due
mezzi
di
ricerca
possono
essere
utilmente
sostituiti
da
un
inventario
descrittivo
corredato
dagli
indici
necessari
.
17
.
Tutte
le
opere
stampate
o
manoscritte
e
tutti
gli
opuscoli
,
dopo
essere
stati
notati
nel
registro
di
ingresso
,
debbono
essere
descritti
con
esattezza
bibliografica
nelle
schede
necessarie
alla
formazione
dei
cataloghi
.
Ogni
scheda
deve
avere
il
numero
progressivo
dato
all
opera
nel
registro
d
ingresso
e
la
segnatura
della
collocazione
.
18
.
Tutte
le
opere
della
biblioteca
devono
avere
una
collocazione
rappresentata
da
una
segnatura
apposita
nell
interno
e
all
esterno
di
ciascun
volume
.
19
.
Nell
inventario
generale
degli
stampati
e
in
quello
dei
manoscritti
sono
registrate
tutte
le
opere
secondo
l
ordine
della
loro
collocazione
.
Questi
due
inventari
sono
tenuti
a
volume
.
Negl
inventari
è
rigorosamente
vietato
di
raschiare
o
di
cancellare
con
acidi
.
Le
correzioni
che
siano
necessarie
si
fanno
con
inchiostro
rosso
,
per
modo
che
si
possa
leggere
sempre
quello
che
prima
era
scritto
.
Nelle
registrazioni
che
si
fanno
sugli
inventari
,
al
titolo
di
ogni
opera
si
deve
aggiungere
il
numero
progressivo
che
essa
ha
nel
registro
d
ingresso
.
20
.
Il
catalogo
alfabetico
delle
opere
a
stampa
,
compresi
gli
opuscoli
,
e
l
indice
alfabetico
dei
manoscritti
debbono
essere
ordinati
ciascuno
in
serie
unica
.
21
.
Dal
catalogo
alfabetico
degli
stampati
si
debbono
escludere
gli
spartiti
o
pezzi
di
musica
,
le
carte
geografiche
,
le
stampe
o
incisioni
,
le
fotografie
pubblicate
senza
testo
,
e
in
genere
tutto
ciò
che
deve
essere
registrato
e
descritto
in
modo
diverso
da
quello
adoperato
per
i
libri
propriamente
detti
.
È
data
facoltà
ai
capi
delle
singole
biblioteche
di
non
riferire
nel
catalogo
alfabetico
i
titoli
delle
pubblicazioni
di
scarsa
importanza
per
gli
studiosi
,
che
si
tengono
ordinate
per
classi
o
gruppi
.
Il
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
fissa
le
norme
per
la
formazione
delle
classi
e
dei
gruppi
di
queste
pubblicazioni
.
22
.
I
cataloghi
in
uso
non
possono
essere
interrotti
o
trasformati
senza
gravi
ragioni
senza
il
consenso
del
Ministero
.
Così
la
facoltà
di
trascrivere
a
volumi
i
cataloghi
a
schede
o
di
adottare
nuovi
sistemi
è
data
dal
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
dopo
che
il
capo
della
biblioteca
abbia
indicato
il
metodo
che
intende
seguire
,
il
tempo
e
la
spesa
che
si
prevede
possa
occorrere
.
Parimenti
non
si
può
mutare
l
ordinamento
già
esistente
in
una
biblioteca
senza
averne
richiesto
,
con
relazione
motivata
,
ed
ottenuto
l
assenso
del
Ministero
.
23
.
Nelle
biblioteche
,
i
cui
cataloghi
non
si
trovino
in
corrispondenza
con
le
norme
del
presente
regolamento
,
i
capi
propongono
al
Ministero
i
lavori
necessari
per
raggiungere
questo
scopo
,
nella
misura
del
possibile
dando
la
precedenza
ai
più
urgenti
.
24
.
Alla
fine
di
ogni
trimestre
ciascuna
biblioteca
rende
conto
al
Ministero
delle
opere
entrate
e
dei
lavori
fatti
all
inventario
generale
ed
ai
cataloghi
coll
inviare
uno
specchio
statistico
conforme
al
mod
.
A
.
25
.
Le
biblioteche
governative
,
che
abbiano
già
in
buon
ordine
gl
inventari
e
i
cataloghi
sopra
detti
degli
stampati
e
dei
manoscritti
,
e
quelli
speciali
indicati
all
art
.
21
,
debbono
compilare
a
parte
indici
illustrati
delle
rarità
e
delle
specialità
bibliografiche
,
dando
la
precedenza
alle
collezioni
più
numerose
e
più
importanti
possedute
dalla
biblioteca
.
26
.
I
cataloghi
vecchi
delle
biblioteche
,
e
che
sono
fuori
d
uso
,
e
gli
elenchi
e
i
cataloghi
parziali
che
accompagnano
l
acquisto
di
intere
collezioni
,
debbono
essere
diligentemente
conservati
,
in
modo
da
permettere
la
consultazione
.
27
.
Oltre
i
cataloghi
indicati
agli
artt
.
16
e
21
,
ogni
biblioteca
deve
avere
i
seguenti
registri
:
a
)
delle
opere
in
continuazione
,
delle
collezioni
e
dei
periodici
;
b
)
delle
opere
incomplete
;
c
)
delle
opere
difettose
;
d
)
dei
duplicati
:
e
)
delle
opere
smarrite
o
sottratte
.
28
.
Il
registro
delle
opere
in
continuazione
,
delle
collezioni
e
dei
periodici
deve
tenersi
in
schede
mobili
in
conformità
dei
moduli
B
segnando
su
di
esse
i
volumi
,
fascicoli
e
fogli
,
che
a
mano
a
mano
si
ricevono
.
29
.
I
registri
delle
opere
incomplete
e
difettose
debbono
tenersi
a
schede
,
sulle
quali
sia
chiaramente
indicato
che
cosa
manca
.
30
.
Il
registro
delle
opere
duplicate
deve
tenersi
a
schede
ordinate
alfabeticamente
.
Sulle
schede
si
notano
la
segnatura
dell
esemplare
migliore
rimasto
a
uso
pubblico
,
e
la
provenienza
di
tutti
gli
altri
esemplari
.
31
.
Il
registro
delle
opere
smarrite
o
sottratte
,
di
cui
agli
artt
.
12
e
27
,
deve
tenersi
in
conformità
del
mod
.
C
.
32
.
Ogni
biblioteca
deve
avere
anche
i
seguenti
registri
:
a
)
un
registro
d
ingresso
;
b
)
un
bollettario
delle
opere
ordinate
ai
librai
;
c
)
un
libro
di
cassa
;
d
)
un
giornale
delle
spese
;
e
)
un
libro
mastro
dei
creditori
;
f
)
un
registro
delle
opere
date
a
legare
;
g
)
un
elenco
a
schede
mobili
dei
manoscritti
studiati
;
h
)
un
registro
delle
opere
desiderate
;
i
)
un
registro
delle
lettere
in
arrivo
e
uno
di
quelle
in
partenza
;
k
)
un
inventario
dei
mobili
;
l
)
i
registri
per
il
prestito
dei
libri
,
prescritti
dal
regolamento
speciale
.
33
.
Il
registro
d
ingresso
(
mod
.
D
)
comprende
tutti
i
manoscritti
e
tutte
le
opere
o
parti
di
opere
che
entrano
in
biblioteca
,
sia
per
compra
,
sia
per
dono
,
sia
per
diritto
di
stampa
.
Si
può
separare
il
registro
d
ingresso
degli
acquisti
da
quello
dei
doni
e
da
quello
delle
opere
ricevute
per
diritto
di
stampa
.
In
questo
caso
il
numero
d
ingresso
deve
essere
sempre
in
unica
serie
progressiva
,
concatenata
coi
necessari
rimandi
da
un
registro
all
'
altro
.
34
.
Il
bollettario
delle
opere
ordinate
ai
librai
deve
esser
tenuto
conforme
al
mod
.
E
.
Tutte
le
ordinazioni
date
debbono
portare
la
firma
del
capo
.
35
.
Nel
libro
di
cassa
vanno
registrate
le
riscossioni
e
i
pagamenti
,
allo
scopo
di
tenere
in
evidenza
il
movimento
dei
fondi
che
il
Ministero
anticipa
alla
biblioteca
.
Nel
giornale
delle
spese
si
registrano
cronologicamente
tutte
le
spese
della
biblioteca
,
ripartite
secondo
i
capitoli
del
bilancio
di
previsione
(
mod
.
F
)
.
36
.
Per
ogni
lavoro
o
provvista
,
il
capo
deve
chiedere
la
relativa
fattura
.
Senza
la
fattura
che
li
accompagni
non
possono
essere
ricevuti
in
biblioteca
né
libri
né
altri
oggetti
.
Nel
libro
mastro
dei
creditori
si
registrano
volta
per
volta
le
fatture
dei
conti
rispettivi
.
Un
repertorio
alfabetico
richiama
al
nome
di
ciascun
fornitore
.
I
pagamenti
si
segnano
immediatamente
nel
libro
di
cassa
e
nel
giornale
delle
spese
,
e
si
addebitano
a
loro
luogo
nel
libro
mastro
.
37
.
Nel
registro
dei
legatori
(
mod
.
G
)
si
notano
tutti
i
libri
dati
a
legare
e
a
riparare
.
Dopo
il
riscontro
di
consegna
,
il
legatore
firmandosi
sul
registro
,
nota
il
giorno
in
cui
ha
ricevuto
i
libri
e
quello
in
cui
si
obbliga
a
riportarli
.
Nell
atto
della
consegna
,
il
legatore
riceve
una
fattura
di
accompagnamento
(
mod
.
H
)
,
che
egli
riporta
insieme
con
i
libri
legati
.
Nell
atto
della
restituzione
,
l
impiegato
,
verificato
il
lavoro
e
il
prezzo
,
dichiara
,
firmandosi
nel
registro
stesso
,
di
aver
ricevuto
i
libri
.
Il
legatore
ha
l
obbligo
di
apporre
nell
interno
della
coperta
di
ogni
volume
un
cartellino
portante
il
suo
nome
.
38
.
Per
ogni
manoscritto
dato
in
lettura
deve
notarsi
sopra
l
apposita
scheda
il
nome
dei
lettori
che
l
hanno
studiato
,
con
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
mod
.
I
.
Queste
schede
costituiscono
un
catalogo
,
che
si
tiene
ordinato
secondo
la
segnatura
dei
codici
studiati
,
e
che
può
essere
,
col
permesso
del
capo
della
biblioteca
,
consultato
dai
lettori
.
39
.
Tutta
la
corrispondenza
epistolare
della
biblioteca
col
Ministero
,
con
gli
altri
uffici
governativi
e
pubblici
e
coi
privati
deve
essere
registrata
in
conformità
dei
moduli
K
e
L
,
e
deve
conservarsi
ordinata
nell
archivio
della
biblioteca
stessa
.
40
.
L
inventario
del
mobili
deve
tenersi
secondo
quanto
prescrivono
la
legge
e
il
regolamento
per
l
amministrazione
del
patrimonio
e
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
41
.
Nell
interno
della
coperta
d
ogni
volume
donato
s
incolla
un
cartellino
contenente
il
nome
del
donatore
e
la
data
del
dono
.
42
.
Nel
mese
di
maggio
il
capo
della
biblioteca
presenta
al
Ministero
il
bilancio
di
previsione
per
le
spese
ordinarie
,
ripartite
negli
articoli
in
cui
è
suddiviso
il
giornale
delle
spese
(
mod
F
)
.
Egli
può
aggiungervi
le
somme
necessarie
per
lavori
e
bisogni
straordinari
,
delle
quali
abbia
ottenuto
precedentemente
la
concessione
dal
Ministero
.
43
.
Ogni
rendimento
di
conti
della
biblioteca
deve
essere
accompagnato
da
uno
specchio
il
quale
mostri
:
1
)
l
entrata
e
le
spese
previste
per
tutto
l
anno
,
secondo
il
bilancio
di
previsione
approvato
dal
Ministero
;
2
)
le
somme
già
riscosse
e
quelle
spese
nell
anno
,
distinguendo
quelle
delle
quali
la
biblioteca
rende
conto
da
quelle
dei
conti
precedenti
;
3
)
quanto
ancora
rimane
delle
somme
assegnate
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
della
biblioteca
.
44
.
Alla
fine
di
ogni
anno
amministrativo
il
capo
della
biblioteca
invia
al
Ministero
il
bilancio
consuntivo
,
accompagnandolo
con
le
opportune
osservazioni
.
45
.
I
capi
delle
biblioteche
non
possono
,
per
qualunque
causa
e
senza
pregiudizio
della
loro
personale
responsabilità
,
oltrepassare
nell
anno
la
somma
assegnata
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
della
biblioteca
,
né
spendere
nell
acquisto
di
libri
una
somma
minore
di
quella
assegnata
a
questo
fine
dal
Ministero
;
bensì
debbono
convertire
nell
acquisto
di
libri
le
altre
parti
della
dote
che
per
avventura
sopravanzassero
.
46
.
Il
cambio
dei
duplicati
,
veramente
riconosciuti
tali
per
identità
assoluta
,
può
essere
autorizzato
con
deliberazione
del
Ministero
,
su
proposta
del
capo
delle
biblioteche
.
Sul
frontespizio
di
ogni
volume
che
cessa
di
appartenere
alla
biblioteca
,
deve
essere
impresso
un
bollo
particolare
,
per
indicare
che
il
libro
è
un
doppio
ceduto
e
render
nullo
l
altro
bollo
che
lo
dichiarava
proprietà
della
biblioteca
.
47
.
Nel
corso
di
due
anni
nelle
biblioteche
minori
e
di
cinque
nelle
maggiori
,
tutti
i
libri
debbono
esser
levati
dagli
scaffali
e
spolverati
.
Durante
la
revisione
si
tiene
particolarmente
conto
dei
libri
e
degli
scaffali
infetti
da
tarli
,
da
muffe
e
da
altri
parassiti
.
I
bibliotecari
debbono
proporre
,
ed
il
Ministro
si
riserva
di
fissare
le
norme
ed
i
mezzi
per
la
disinfezione
ed
il
risanamento
dei
volumi
e
dei
mobili
.
Gl
impiegati
superiori
e
gli
ordinatori
o
distributori
,
che
non
siano
incaricati
di
vigilare
a
queste
operazioni
,
debbono
,
anche
nella
settimana
della
spolveratura
,
occuparsi
della
revisione
di
cui
all
articolo
seguente
.
48
.
Durante
il
periodo
della
chiusura
(
articolo
103
)
si
procede
,
con
la
scorta
degli
inventari
,
alla
revisione
parziale
della
biblioteca
.
Questa
revisione
è
fatta
da
uno
o
più
impiegati
superiori
e
da
ordinatori
o
distributori
.
Gl
impiegati
,
a
cui
sia
particolarmente
affidata
la
custodia
di
certe
sale
della
biblioteca
,
non
prendono
parte
,
ove
sia
possibile
,
alla
revisione
dei
libri
o
manoscritti
di
quelle
sale
.
I
relativi
verbali
,
firmati
dagl
impiegati
che
hanno
fatto
la
revisione
,
debbono
essere
conservati
nell
archivio
della
biblioteca
.
Nel
caso
di
mancanze
che
dessero
fondato
sospetto
di
sottrazioni
,
il
capo
della
biblioteca
deve
farne
speciale
rapporto
al
Ministero
,
rilevando
,
a
confronto
con
le
revisioni
precedenti
,
tutte
le
mancanze
nuove
e
i
rinvenimenti
dei
volumi
che
altra
volta
fossero
stati
dichiarati
smarriti
o
mancanti
.
49
.
Ad
ogni
libro
tolto
dagli
scaffali
,
perché
dato
in
prestito
o
a
legare
,
o
temporaneamente
dislocato
per
più
di
un
giorno
,
deve
essere
immediatamente
sostituita
una
tavoletta
con
la
segnatura
e
con
le
indicazioni
relative
.
Una
tavoletta
deve
essere
pure
collocata
al
posto
di
quei
libri
che
siano
andati
smarriti
o
perduti
.
La
mancanza
della
tavoletta
indicatrice
è
considerata
come
grave
negligenza
.
50
.
Tutti
i
libri
dati
in
sala
di
lettura
devono
esser
rimessi
giorno
per
giorno
al
posto
,
salvo
il
caso
che
il
lettore
,
nel
restituirli
,
abbia
espressamente
,
dichiarato
,
all
impiegato
che
li
riceve
,
di
voler
servirsene
il
giorno
successivo
.
Per
la
ricollocazione
dei
libri
dati
in
lettura
o
che
ritornano
dal
prestito
o
dal
legatore
,
sono
specialmente
destinate
la
mezz
ora
che
precede
l
apertura
e
quella
seguente
all
'
ora
della
chiusura
della
biblioteca
al
pubblico
.
TITOLO
III
DIREZIONE
DELLE
BIBLIOTECHE
ED
ACQUISTI
51
.
Le
biblioteche
universitarie
hanno
una
Commissione
permanente
,
composta
dal
Rettore
dell
Università
,
che
la
presiede
,
dal
capo
della
biblioteca
e
da
un
professore
delegato
d
anno
in
anno
da
ciascuna
Facoltà
.
Questa
Commissione
si
riunisce
di
regola
una
volta
all
anno
,
convocata
dal
Rettore
,
e
deve
deliberare
:
a
)
sull
acquisto
dei
libri
;
b
)
sulla
scelta
dei
periodici
e
delle
riviste
;
c
)
sulle
pubblicazioni
che
si
facciano
a
cura
della
biblioteca
;
d
)
sulle
richieste
di
fondi
straordinari
per
spese
impreviste
;
e
)
sopra
ogni
altra
questione
che
si
riferisca
al
miglioramento
e
alla
sicurezza
della
sede
della
biblioteca
;
f
)
sulle
ore
nelle
quali
la
biblioteca
deve
essere
aperta
per
maggior
comodità
dei
professori
e
degli
studenti
.
52
.
I
capi
delle
biblioteche
universitarie
corrispondono
direttamente
col
Ministero
per
tutto
ciò
che
si
riferisce
all
amministrazione
,
al
personale
e
alla
disciplina
della
biblioteca
.
53
.
Le
proposte
da
farsi
al
Ministero
,
per
le
quali
sia
richiesta
una
deliberazione
della
Commissione
permanente
,
debbono
esser
sempre
accompagnate
da
una
copia
del
processo
verbale
.
54
.
Nelle
biblioteche
universitarie
la
Commissione
permanente
delibera
soltanto
sopra
sei
decimi
della
parte
della
dotazione
assegnata
dal
Ministero
per
acquisto
di
libri
.
Degli
altri
quattro
decimi
dispone
il
capo
della
biblioteca
,
tenuto
conto
dei
bisogni
della
biblioteca
e
delle
proposte
degli
studiosi
.
L
onere
delle
riviste
e
delle
opere
in
continuazione
grava
in
parte
proporzionale
sulle
quote
di
ripartizione
.
55
.
Ogni
anno
,
nella
seduta
ordinaria
,
la
Commissione
permanente
delibera
quanto
,
sopra
i
sei
decimi
della
somma
concedutole
dal
Ministero
per
acquisti
di
libri
,
può
essere
assegnato
a
ciascuna
Facoltà
.
In
questa
ripartizione
di
sei
decimi
del
fondo
destinato
per
acquisto
di
libri
,
la
commissione
deve
tener
conto
delle
somme
che
le
biblioteche
delle
scuole
e
dei
gabinetti
,
musei
,
ecc
.
,
potessero
trarre
dai
loro
propri
assegni
per
lo
stesso
fine
.
56
.
I
capi
delle
biblioteche
debbono
mandare
al
Ministero
,
entro
il
mese
di
luglio
,
la
relazione
su
di
esse
per
l
anno
amministrativo
compiuto
.
I
capi
delle
biblioteche
universitarie
hanno
pure
l
obbligo
di
comunicare
al
rettore
la
relazione
diretta
al
Ministero
.
In
questa
relazione
si
rende
conto
di
quello
che
si
riferisce
:
a
)
al
servizio
pubblico
;
b
)
ai
lavori
fatti
durante
l
anno
nei
cataloghi
;
c
)
agli
altri
lavori
di
riordinamento
compiuti
o
avviati
,
indicando
per
ciascun
lavoro
gli
impiegati
,
che
lo
eseguiscono
,
e
quale
parte
dei
nuovi
lavori
s
intenda
di
eseguire
dentro
l
anno
iniziato
.
Il
capo
della
biblioteca
può
aggiungere
quelle
proposte
che
crede
opportune
nell
interesse
dell
istituto
al
quale
è
preposto
.
57
.
Quando
il
capo
dello
biblioteca
creda
di
disporre
innovazioni
,
deve
di
ciascuna
proposta
fare
oggetto
di
separata
relazione
al
Ministero
.
58
.
Affinché
gli
studiosi
abbiano
notizia
delle
opere
onde
si
arricchiscono
le
biblioteche
pubbliche
:
a
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Firenze
dà
in
luce
periodicamente
,
diviso
per
materie
,
il
bollettino
bibliografico
delle
pubblicazioni
italiane
che
essa
riceve
per
diritto
di
stampa
;
b
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Roma
pubblica
periodicamente
,
diviso
per
materie
,
il
bollettino
bibliografico
delle
opere
moderne
straniere
che
entrano
nelle
biblioteche
governative
,
delle
quali
debbono
essere
inviate
le
schede
bibliografiche
.
I
bollettini
bibliografici
sopraddetti
sono
distribuiti
gratuitamente
a
tutti
gli
istituti
che
dipendono
dal
ministero
.
TITOLO
IV
IMPIEGATI
59-60
.
(
)
.
61
.
Il
bibliotecario
,
che
è
capo
di
una
biblioteca
,
rappresenta
la
biblioteca
,
tratta
gli
affari
col
Ministero
e
cogli
altri
uffici
,
tiene
il
carteggio
coi
privati
e
firma
tutti
gli
atti
e
tutte
le
lettere
che
si
spediscono
dalla
biblioteca
.
62
.
Il
capo
della
biblioteca
ha
strettissimo
obbligo
:
a
)
di
ben
conservare
la
suppellettile
affidata
alle
sue
cure
,
della
quale
egli
è
custode
responsabile
;
b
)
di
procurare
che
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
si
accresca
nel
miglior
modo
possibile
,
secondo
il
fine
al
quale
è
destinata
la
biblioteca
;
c
)
di
tenere
questa
suppellettile
ordinata
in
modo
che
gli
studiosi
possano
utilmente
valersene
ma
con
quelle
cautele
che
dalla
responsabilità
gli
sono
imposte
;
d
)
di
aver
continua
cura
che
l
inventario
generale
e
tutti
i
cataloghi
vengano
compilati
esattamente
,
con
carattere
nitido
e
chiaro
,
e
con
uniformità
,
e
che
siano
tenuti
sempre
in
pari
;
e
)
di
vigilare
l
andamento
del
servizio
pubblico
e
la
disciplina
nella
biblioteca
;
f
)
di
osservare
e
di
far
osservare
dagli
impiegati
da
lui
dipendenti
le
prescrizioni
contenute
nei
regolamenti
in
vigore
,
e
tutte
quelle
altre
che
fossero
impartite
dal
Ministero
.
In
particolar
modo
deve
vigilare
all
esatta
applicazione
delle
norme
di
sicurezza
da
seguirsi
nell
impianto
dei
sistemi
dell
illuminazione
e
di
riscaldamento
,
con
l
aiuto
della
commissione
tecnica
stabilita
dalle
norme
medesime
,
ed
è
responsabile
della
esecuzione
dei
deliberati
della
commissione
suddetta
,
per
quanto
da
lui
dipende
.
63
.
Il
capo
della
biblioteca
ogni
mese
si
fa
rendere
conto
in
iscritto
,
da
tutti
gli
impiegati
che
attendono
a
lavori
di
ordinamento
,
dei
lavori
da
essi
fatti
per
la
biblioteca
.
Queste
relazioni
si
conservano
poi
a
disposizione
del
Ministero
,
affinché
esso
possa
esaminarle
quando
voglia
conoscere
per
qualunque
ragione
l
opera
prestata
da
ciascun
impiegato
.
64
.
Alla
fine
di
ogni
anno
il
capo
della
biblioteca
invia
al
Ministero
,
le
tabelle
con
le
note
informative
degli
impiegati
dipendenti
,
secondo
il
modulo
qui
allegato
.
Agli
impiegati
sono
comunicate
direttamente
dal
rispettivo
capo
della
biblioteca
le
notizie
riguardanti
la
loro
operosità
,
diligenza
,
disciplina
e
condotta
morale
.
L
impiegato
appone
la
sua
firma
alla
tabella
,
dopo
presane
visione
.
65
.
Il
capo
della
biblioteca
tiene
la
cassa
ed
è
interamente
responsabile
delle
somme
riscosse
o
pagate
per
conto
dell
istituto
.
Nessuna
spesa
può
farsi
per
la
biblioteca
senza
l
ordine
di
lui
.
Spetta
a
lui
di
vegliare
sulla
contabilità
e
sulla
tenuta
regolare
dei
libri
di
amministrazione
,
come
pure
di
porre
ogni
cura
negli
acquisti
per
la
biblioteca
.
66
.
Il
capo
della
biblioteca
non
può
assentarsi
dalla
sua
sede
se
non
in
casi
di
grave
urgenza
,
né
per
di
più
di
quattro
giorni
,
senza
averne
ottenuto
il
permesso
dal
Ministero
.
Egli
può
ogni
anno
,
col
consenso
del
Ministero
,
ottenere
una
regolare
licenza
di
30
giorni
.
67
.
In
caso
di
temporanea
assenza
del
capo
della
biblioteca
,
ne
fa
le
veci
il
funzionario
a
ciò
delegato
dal
Ministero
e
,
in
mancanza
di
delegazione
,
il
bibliotecario
o
il
sottobibliotecario
di
classe
più
elevata
,
il
quale
deve
adempiere
agli
uffici
che
dal
capo
gli
siano
affidati
,
né
può
cambiare
o
alterare
le
disposizioni
generali
in
vigore
circa
l
ordinamento
della
biblioteca
.
68
.
Il
capo
della
biblioteca
può
concedere
licenze
dall
ufficio
,
purché
non
ne
abbia
danno
e
a
condizione
che
il
numero
totale
dei
giorni
della
licenza
non
superi
in
un
anno
i
trenta
giorni
per
gli
impiegati
e
i
venti
per
gli
uscieri
.
69
.
Le
attribuzioni
dell
economato
sono
assegnate
o
ripartite
a
scelta
del
capo
della
biblioteca
,
tenendo
conto
delle
attitudini
degli
impiegati
.
Esse
sono
essenzialmente
le
seguenti
:
a
)
tenere
la
scrittura
della
biblioteca
conservando
le
carte
e
i
documenti
relativi
secondo
quanto
prescrive
il
presente
regolamento
e
quello
sull
amministrazione
e
contabilità
generale
dello
Stato
;
b
)
eseguire
per
ordine
del
capo
tutti
i
pagamenti
e
compilare
il
resoconto
delle
spese
;
c
)
preparare
entro
il
mese
di
maggio
lo
specchio
del
bilancio
di
previsione
per
l
anno
successivo
;
d
)
curare
il
servizio
di
protocollo
e
di
classificazione
e
custodia
di
tutte
le
carte
amministrative
;
e
)
redigere
ogni
mese
le
note
amministrative
per
la
riscossione
degli
stipendi
degl
impiegati
e
riscuoterli
con
la
loro
procura
;
f
)
provvedere
ai
servizi
di
posta
;
g
)
rispondere
della
conservazione
e
dell
uso
di
tutti
gli
oggetti
della
biblioteca
,
ad
eccezione
dei
libri
;
h
)
compilare
l
inventario
dei
beni
mobili
in
conformità
del
regolamento
per
l
amministrazione
del
patrimonio
dello
Stato
;
i
)
preparare
le
note
semestrali
per
le
variazioni
agli
inventari
;
k
)
custodire
le
chiavi
interne
della
biblioteca
,
tranne
quella
affidata
al
capo
;
l
)
conservare
e
dispensare
gli
oggetti
di
cancelleria
,
tenendo
conto
delle
distribuzioni
fatte
;
m
)
visitare
i
locali
della
biblioteca
,
per
vedere
se
occorrano
riparazioni
e
per
accertarsi
che
la
suppellettile
non
soffra
danno
per
umidità
od
altra
causa
;
n
)
vigilare
gli
operai
che
lavorano
nella
biblioteca
;
o
)
dirigere
il
servizio
di
nettezza
,
e
curare
la
disciplina
degli
uscieri
e
dei
fattorini
,
rispondendo
del
loro
operato
.
Ove
sia
possibile
,
le
operazioni
dell
economato
e
la
custodia
dell
archivio
non
debbono
essere
cumulate
in
una
medesima
persona
.
70
.
In
ciascuna
biblioteca
fra
gli
impiegati
di
terza
categoria
sono
distribuite
dal
capo
,
e
a
seconda
delle
particolari
attitudini
,
le
attribuzioni
di
ordinatore
e
quelle
di
distributore
.
Di
regola
,
le
funzioni
di
ordinatore
si
affidano
ai
distributori
più
anziani
e
capaci
.
71
.
Gli
ordinatori
o
distributori
,
a
vicenda
per
una
settimana
,
debbono
assistere
con
tutti
gli
uscieri
all
apertura
ed
alla
chiusura
della
biblioteca
.
Le
chiavi
della
porta
esterna
della
biblioteca
debbono
essere
conservate
e
star
chiuse
in
una
cassetta
di
ferro
,
della
quale
ha
una
chiave
l
incaricato
della
apertura
e
della
chiusura
ed
un
altra
il
capo
.
È
severamente
vietato
di
cedere
,
anche
per
un
momento
,
questa
chiave
ad
altra
persona
.
Mentre
la
biblioteca
è
aperta
la
mattina
per
il
solo
servizio
di
pulizia
,
l
ordinatore
o
distributore
di
settimana
non
può
abbandonarla
,
né
permettere
ad
alcuno
di
uscire
sotto
qualsiasi
pretesto
o
ragione
,
né
introdurre
persone
estranee
.
Dove
nella
biblioteca
abbia
abitazione
non
il
bibliotecario
,
ma
un
custode
,
nella
abitazione
di
questo
e
sotto
la
sua
responsabilità
,
in
una
cassetta
di
ferro
,
solidamente
murata
e
chiuso
da
cristallo
,
si
deve
conservare
un
esemplare
delle
chiavi
esterne
della
biblioteca
,
per
modo
che
in
caso
d
incendio
o
di
altro
gravissimo
pericolo
imminente
possa
il
custode
,
rompendo
il
cristallo
,
aprire
la
biblioteca
.
L
ordinatore
o
distributore
di
settimana
,
accompagnato
da
un
usciere
,
visita
ogni
giorno
,
prima
che
si
chiuda
la
biblioteca
,
tutte
le
sale
e
anche
i
caloriferi
quando
siano
stati
accesi
,
i
rubinetti
dell
acqua
potabile
e
l
interrutore
della
luce
elettrica
,
ed
assiste
alla
chiusura
di
tutte
le
finestre
e
delle
porte
interne
.
Ambedue
danno
prova
,
coll
apporre
la
loro
firma
in
un
registro
speciale
,
giorno
per
giorno
,
di
avere
adempiuto
a
quest
obbligo
.
Essi
sono
responsabili
dei
danni
che
potessero
venire
alla
biblioteca
della
loro
negligenza
nel
fare
questo
servizio
.
Le
chiusure
interne
e
i
ripostigli
,
di
tutte
le
chiavi
interne
si
devono
regolare
con
norme
semplici
e
fisse
,
ben
note
al
personale
di
direzione
,
al
facente
funzione
di
economo
e
al
custode
;
né
possono
venire
variate
senza
grave
ragione
.
L
ordinatore
o
distributore
di
settimana
deve
pure
intervenire
tutte
le
volte
che
occorra
di
aprire
la
biblioteca
nei
giorni
festivi
.
72
.
Terminato
il
servizio
di
pulizia
,
gli
uscieri
debbono
indossare
il
vestito
uniforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
,
e
svestirsene
nell
uscire
dalla
biblioteca
compiuto
l
orario
d
ufficio
.
73
.
All
ora
indicata
nell
orario
,
gli
impiegati
debbono
trovarsi
in
biblioteca
e
iscriversi
nel
registro
di
presenza
.
Nessuno
può
,
senza
licenza
del
capo
,
assentarsi
durante
le
ore
di
servizio
,
né
rimanere
in
biblioteca
,
senza
speciale
permesso
,
oltre
l
ora
fissata
per
la
chiusura
.
L
impiegato
che
,
per
malattia
o
per
altro
legittimo
impedimento
,
non
possa
recarsi
in
ufficio
,
deve
darne
sollecitamente
avviso
per
lettera
al
capo
.
Durante
le
ore
di
servizio
,
tutti
gl
impiegati
debbono
astenersi
da
qualunque
lavoro
estraneo
al
loro
ufficio
,
e
da
tutto
ciò
che
turbi
il
servizio
e
la
quiete
delle
sale
.
Nessuno
può
ricevere
estranei
nella
sua
stanza
di
ufficio
e
nelle
sale
della
biblioteca
senza
uno
speciale
permesso
del
capo
.
74
.
Salva
la
eccezione
contenuta
nell
articolo
6
della
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
754
,
si
applicano
agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
le
disposizioni
contenute
nell
art
.
7
(
relative
alle
incompatibilità
)
,
negli
artt
.
10
e
seguenti
(
relative
al
cumulo
degli
impieghi
)
del
T.U.
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
,
22
novembre
1908
,
n
.
693
e
negli
articoli
corrispondenti
del
Reg
.
generale
24
novembre
1908
,
numero
756
.
Agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
è
inoltre
fatto
espresso
divieto
di
far
traffico
di
manoscritti
,
libri
,
stampe
,
sia
direttamente
,
sia
indirettamente
.
75
.
Non
possono
essere
destinati
nella
stessa
biblioteca
a
posti
d
impiegati
di
ruolo
con
vincolo
di
diretta
,
normale
dipendenza
gerarchica
gli
ascendenti
e
i
discendenti
,
i
coniugi
,
i
fratelli
,
il
suocero
ed
il
genero
.
76
.
Le
pene
disciplinari
che
possono
applicarsi
agli
impiegati
delle
quattro
categorie
delle
biblioteche
governative
sono
le
seguenti
:
1
)
Censura
.
2
)
Sospensione
dallo
stipendio
.
3
)
Sospensione
dall
ufficio
con
perdita
dello
stipendio
.
4
)
Revocazione
.
5
)
Destituzione
.
Dette
pene
sono
applicate
nei
casi
e
con
le
forme
contemplate
nel
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
approvato
con
R
.
D
.
22
novembre
1908
,
n
.
693
e
nel
regolamento
per
l
esecuzione
del
detto
testo
unico
,
approvato
con
R
.
D
.
24
novembre
1908
,
n
.
756
.
La
facoltà
di
infliggere
la
censura
agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
spetta
ai
capi
delle
rispettive
biblioteche
.
A
questi
la
censura
viene
inflitta
dal
Ministro
.
Per
le
pene
disciplinari
da
applicarsi
agli
impiegati
della
4a
categoria
,
le
attribuzioni
del
Consiglio
di
disciplina
sono
deferite
ad
una
commissione
speciale
istituita
presso
il
Ministero
e
composta
di
un
Direttore
generale
,
presidente
,
e
di
due
Capi
di
divisione
.
77-79
.
(
)
.
TITOLO
V
NOMINE
E
PROMOZIONI
80-101
.
(
)
.
TITOLO
VI
USO
PUBBLICO
DELLE
BIBLIOTECHE
102
.
Le
biblioteche
governative
stanno
aperte
al
pubblico
tutti
i
giorni
,
eccettuate
le
domeniche
,
le
feste
nazionali
e
le
altre
feste
riconosciute
dal
calendario
civile
,
i
due
ultimi
giorni
di
carnevale
,
dal
giovedì
santo
al
lunedì
di
Pasqua
inclusivamente
,
il
giorno
della
commemorazione
dei
morti
,
il
24
dicembre
.
Durante
le
vacanze
autunnali
,
anche
le
biblioteche
universitarie
debbono
restare
aperte
al
pubblico
con
l
orario
prescritto
dall
articolo
106
.
103
.
Ciascuna
biblioteca
resta
chiusa
al
pubblico
ogni
anno
due
settimane
per
la
spolveratura
e
per
la
revisione
prescritte
dagli
articoli
47
e
48
.
Durante
la
chiusura
il
capo
deve
assegnare
un
ora
e
mezzo
in
ciascun
giorno
per
il
servizio
del
prestito
dei
libri
.
Nelle
città
ove
sono
due
o
più
biblioteche
governative
,
questa
chiusura
non
può
mai
esser
fatta
contemporaneamente
da
due
o
più
biblioteche
.
Nelle
biblioteche
universitarie
o
di
sussidio
ad
altri
istituti
la
spolveratura
e
la
revisione
si
fanno
sempre
mentre
l
università
o
gli
altri
istituti
sono
chiusi
.
Il
capo
deve
quindici
giorni
innanzi
darne
avviso
al
pubblico
anche
per
mezzo
dei
giornali
.
104
.
Nelle
due
settimane
che
la
biblioteca
resta
chiusa
al
pubblico
per
ragioni
di
servizio
interno
,
il
capo
non
può
,
senza
gravi
motivi
,
assentarsi
dall
ufficio
né
accordare
congedi
agli
impiegati
.
105
.
Ogni
altra
interruzione
del
servizio
pubblico
giornaliero
della
biblioteca
deve
prima
essere
approvata
dal
Ministero
.
Soltanto
in
casi
di
grave
ed
urgente
necessità
,
il
capo
può
,
sotto
la
propria
responsabilità
,
tener
chiusa
la
biblioteca
avvisandone
immediatamente
il
Ministero
.
Questa
facoltà
è
estesa
al
rettore
per
le
biblioteche
universitarie
.
106
.
Nei
giorni
destinati
al
pubblico
servizio
ogni
biblioteca
deve
essere
aperta
almeno
sei
ore
consecutive
,
senza
contare
quelle
della
lettura
serale
.
Gli
orari
delle
biblioteche
debbono
essere
approvati
dal
Ministero
,
e
nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
debbono
essere
coordinati
per
modo
da
permettere
la
massima
durata
della
lettura
pubblica
.
107
.
Gli
impiegati
debbono
trovarsi
in
biblioteca
mezz
ora
prima
che
essa
venga
aperta
al
pubblico
,
e
trattenervisi
mezz
ora
dopo
che
fu
chiusa
ai
lettori
.
Nelle
biblioteche
che
stessero
aperte
al
pubblico
più
di
sei
ore
al
giorno
,
l
orario
dell
ufficio
deve
essere
ordinato
in
modo
che
a
ciascun
impiegato
tocchino
sette
ore
di
lavoro
,
non
contando
per
gli
uscieri
il
tempo
da
spendere
ogni
mattina
nel
servizio
di
pulizia
e
spolveratura
.
Quando
le
necessità
del
servizio
lo
richiedano
,
tutti
gli
impiegati
sono
tenuti
a
prestar
servizio
anche
in
ore
non
comprese
nell
orario
normale
,
salvo
che
per
giustificato
motivo
ne
siano
esonerati
.
108
.
È
ammesso
alla
lettura
nelle
biblioteche
governative
soltanto
chi
abbia
oltrepassato
il
18°
anno
di
età
.
È
però
in
facoltà
del
capo
della
biblioteca
di
ammettere
nella
sala
di
lettura
giovani
studiosi
di
età
inferiore
,
concedendo
loro
solo
quei
libri
che
creda
confacenti
ai
loro
studi
.
109
.
Il
Ministro
può
,
nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
stabilire
speciali
condizioni
di
ammissione
ad
una
di
esse
,
in
modo
da
restringere
la
frequentazione
a
qualche
particolare
ordine
di
studiosi
,
assicurando
in
compenso
al
resto
del
pubblico
l
uso
di
speciali
biblioteche
di
cultura
più
generale
o
popolare
.
110
.
La
lettura
serale
si
fa
,
dove
sia
possibile
,
secondo
le
disposizioni
date
,
caso
per
caso
,
dal
Ministero
.
111
.
Dove
sia
possibile
,
deve
essere
pure
costituita
una
sala
di
consultazione
,
riservata
a
determinate
categorie
di
studiosi
secondo
le
norme
e
le
condizioni
di
ciascuna
biblioteca
.
112
.
La
domanda
dei
libri
a
stampa
va
fatta
sempre
in
iscritto
sopra
schede
conformi
al
mod
.
M
.
Nella
scheda
si
devono
indicare
chiaramente
il
titolo
,
l
edizione
e
il
volume
dell
opera
domandata
,
e
si
deve
scrivere
in
modo
leggibile
il
nome
e
il
cognome
di
chi
fa
la
domanda
.
Chi
desse
false
generalità
,
è
escluso
temporaneamente
dalla
biblioteca
:
in
caso
di
recidiva
,
l
esclusione
può
essere
permanente
.
Per
ogni
opera
va
fatta
una
richiesta
separata
.
Per
regola
generale
,
non
possono
darsi
in
lettura
nella
sala
pubblica
più
di
due
opere
,
né
più
di
quattro
volumi
per
volta
.
È
in
facoltà
di
chi
presiede
al
servizio
pubblico
di
permettere
l
uso
contemporaneo
di
un
numero
maggiore
di
opere
o
di
volumi
.
La
richiesta
è
consegnata
agl
impiegati
addetti
al
catalogo
,
perchè
sia
indicata
sulla
scheda
in
collocazione
del
libro
,
tranne
il
caso
che
il
lettore
non
faccia
da
sé
la
ricerca
nei
cataloghi
.
Consegnato
il
libro
,
l
impiegato
ritira
la
scheda
pel
controllo
di
restituzione
.
113
.
Le
ricerche
nei
cataloghi
sono
fatte
ordinariamente
dagli
impiegati
della
biblioteca
;
ma
,
col
permesso
dell
impiegato
che
sopraintende
ai
cataloghi
e
sotto
la
sua
sorveglianza
,
possono
farle
anche
gli
studiosi
.
In
nessun
caso
i
lettori
possono
accedere
agli
scaffali
se
non
siano
quelli
aperti
al
pubblico
per
la
consultazione
.
La
richiesta
può
anche
essere
depositata
in
una
casetta
speciale
all
ingresso
della
biblioteca
.
In
questo
caso
il
lettore
trova
pronto
il
giorno
successivo
,
nella
sala
della
distribuzione
il
libro
desiderato
o
,
se
questo
non
possa
essere
dato
in
lettura
,
la
risposta
relativa
alla
domanda
.
Quando
una
richiesta
non
possa
essere
soddisfatta
perché
le
opere
non
siano
possedute
dalla
biblioteca
o
siano
escluse
dalla
lettura
o
si
trovino
per
qualsiasi
ragione
assenti
dagli
scaffali
,
gl
impiegati
del
catalogo
e
i
distributori
sono
tenuti
a
indicare
nella
scheda
relativa
,
sottoscrivendola
,
le
ragioni
precise
per
cui
l
opera
non
fu
consegnata
al
richiedente
.
Queste
richieste
,
annullate
in
presenza
del
lettore
,
vengono
passate
al
capo
della
biblioteca
per
gli
opportuni
controlli
.
114
.
Gli
incunabuli
della
stampa
,
i
libri
rari
,
le
edizioni
di
gran
prezzo
,
le
incisioni
,
i
disegni
possono
darsi
in
esame
e
studio
durante
il
solo
orario
diurno
,
col
permesso
del
capo
e
sotto
speciale
sorveglianza
.
115
.
È
vietato
il
lucidare
;
ma
in
caso
di
assoluta
necessità
,
riconosciuta
dal
capo
della
biblioteca
,
questi
può
concedere
il
permesso
con
quelle
cautele
che
valgano
ad
impedire
ogni
danno
.
E
vietato
l
uso
del
compasso
,
degl
inchiostri
e
dei
colori
.
116
.
È
in
facoltà
del
capo
della
biblioteca
di
consentire
,
a
scopo
di
studio
,
riproduzioni
fotografiche
dagli
originali
della
biblioteca
a
chi
ne
faccia
domanda
scritta
indicando
lo
scopo
dello
studio
e
obbligandosi
a
osservare
le
cautele
richieste
dal
capo
della
biblioteca
per
la
migliore
tutela
dell
originale
.
Per
le
riproduzioni
destinate
a
esser
pubblicate
e
per
quante
altre
abbiano
,
a
giudizio
del
bibliotecario
,
particolare
interesse
paleografico
,
bibliografico
o
artistico
,
il
richiedente
deve
rilasciare
alla
biblioteca
da
uno
a
tre
esemplari
perfetti
delle
tavole
riprodotte
,
in
cambio
di
essi
,
una
copia
della
pubblicazione
che
comprende
quei
facsimili
;
e
ciò
secondo
la
entità
della
riproduzione
e
gli
accordi
prestabiliti
col
capo
della
biblioteca
.
Quando
la
riproduzione
abbia
straordinaria
importanza
,
sia
per
la
mole
,
sia
per
altra
ragione
,
la
domanda
viene
accompagnata
e
presentata
dal
capo
della
biblioteca
al
Ministero
con
un
rapporto
sulla
convenienza
della
concessione
e
sulle
speciali
condizioni
cui
fosse
opportuno
subordinarla
.
117
.
È
in
facoltà
del
capo
,
ove
sia
richiesto
,
il
rilasciare
dichiarazioni
di
conformità
su
copie
di
manoscritti
o
stampati
posseduti
dalla
biblioteca
.
In
tal
caso
,
le
copie
debbono
essere
stese
su
carta
da
bollo
,
a
termine
dell
art
.
19
,
n
.
7
della
legge
sul
bollo
(R.D
.
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
118
.
Senza
il
permesso
del
capo
non
possono
essere
dati
in
lettura
i
romanzi
,
i
giornali
politici
non
ancora
legati
,
e
tutti
i
libri
di
frivolo
argomento
e
di
mero
passatempo
.
È
vietato
dare
in
lettura
libri
immorali
o
accompagnati
da
disegni
osceni
,
tranne
il
caso
che
il
capo
riconosca
che
sono
necessari
per
un
determinato
studio
letterario
,
storico
o
scientifico
.
Le
traduzioni
di
classici
e
le
raccolte
di
temi
svolti
per
uso
scolastico
non
possono
essere
date
in
lettura
agli
alunni
delle
scuole
secondarie
senza
espressa
licenza
del
capo
dell
istituto
di
cui
è
alunno
il
richiedente
.
119
.
Nessun
lettore
potrà
uscire
dalla
sala
senza
aver
restituito
prima
le
opere
ricevute
.
Le
richieste
di
libri
firmate
dal
lettore
debbono
essere
annullate
all
atto
della
restituzione
e
trattenute
presso
l
ufficio
.
120
.
Prima
di
dare
in
lettura
manoscritti
o
libri
rari
,
il
capo
ha
il
dovere
di
assicurarsi
con
prudente
discernimento
della
identità
del
richiedente
e
della
legittimità
degli
intendimenti
con
i
quali
il
cimelio
è
richiesto
in
lettura
.
121
.
I
manoscritti
debbono
essere
dati
in
lettura
,
se
è
possibile
in
stanza
separata
,
e
non
mai
di
sera
.
Chi
chiede
un
manoscritto
deve
obbligarsi
ad
osservare
tutte
le
prescrizioni
che
gli
vengano
date
dal
capo
.
Egli
deve
farne
domanda
su
scheda
a
riscontro
stampata
(
mod
.
N
)
,
indicando
con
chiarezza
il
titolo
del
manoscritto
,
il
volume
desiderato
e
la
segnatura
che
porta
.
La
parte
principale
della
scheda
rimane
presso
l
impiegato
che
ha
in
custodia
i
manoscritti
per
tutto
il
tempo
che
il
codice
sta
a
disposizione
del
lettore
.
Lo
scontrino
attesta
la
consegna
fatta
del
codice
ed
è
presentato
e
ritirato
dal
lettore
ogni
volta
che
l
ottiene
in
lettura
o
ne
fa
la
restituzione
.
122
.
Chi
domanda
un
manoscritto
deve
indicare
sulla
richiesta
(
mod
.
N
)
,
se
intende
copiarlo
,
farne
estratti
,
collazionarlo
con
altro
codice
o
edizione
a
stampa
,
o
semplicemente
esaminarlo
.
Chi
studia
o
copia
per
gli
altri
il
manoscritto
ha
parimenti
obbligo
di
dare
notizie
sopra
indicate
,
designando
la
persona
che
gli
ha
commesso
il
lavoro
.
Le
biblioteche
che
ricevono
col
consenso
del
Ministero
un
manoscritto
da
un
altra
biblioteca
sono
pure
in
obbligo
di
accompagnare
la
restituzione
del
manoscritto
con
le
sopraddette
notizie
trasmettendo
alla
biblioteca
cui
appartiene
il
manoscritto
il
modulo
di
cui
all
art
.
38
.
Chiunque
si
rifiuti
di
dare
con
tutta
esattezza
le
indicazioni
sopra
accennate
al
capo
della
biblioteca
non
potrà
avere
in
lettura
il
manoscritto
richiesto
.
123
.
Le
opere
a
stampa
o
manoscritte
della
biblioteca
debbono
essere
sempre
adoperate
con
ogni
cura
e
diligenza
,
perchè
non
soffrano
danno
.
È
vietato
far
segni
o
scrivere
nelle
opere
stampate
o
manoscritte
della
biblioteca
,
anche
quando
si
trattasse
di
correggere
qualche
sbaglio
evidente
dell
autore
,
o
qualche
errore
di
stampa
.
Non
è
permesso
a
due
o
più
lettori
di
servirsi
nella
sala
di
lettura
contemporaneamente
di
una
medesima
opera
stampata
o
manoscritta
.
È
rigorosamente
vietato
l
uso
di
qualunque
reagente
chimico
sulla
scrittura
dei
manoscritti
.
124
.
Non
possono
essere
dati
in
lettura
i
libri
non
ancora
registrati
,
non
bollati
né
numerati
,
e
neppure
i
libri
o
fascicoli
non
cuciti
in
maniera
da
garantire
la
loro
conservazione
.
125
.
È
consentito
il
prestito
di
libri
o
manoscritti
con
l
osservanza
delle
prescrizioni
determinate
del
regolamento
speciale
.
126
.
Per
speciali
ricerche
bibliografiche
,
gli
studiosi
possono
rivolgersi
in
persona
o
per
lettera
ai
capi
delle
biblioteche
governative
.
I
capi
delle
biblioteche
fanno
queste
ricerche
come
lo
consentano
le
altre
loro
occupazioni
e
gli
altri
doveri
d
ufficio
.
127
.
Alla
fine
di
ogni
mese
ciascuna
biblioteca
deve
mandare
al
Ministero
uno
specchio
statistico
(
mod
.
O
)
del
numero
dei
lettori
e
delle
opere
stampate
o
manoscritte
date
in
lettura
e
di
quelle
date
in
prestito
.
128
.
Il
capo
può
consentire
che
si
visitino
le
sale
della
biblioteca
e
si
vedano
i
cimeli
in
essa
raccolti
ed
esposti
,
determinando
,
se
occorre
,
i
giorni
e
le
ore
.
Il
visitatore
deve
conformarsi
a
tutte
quelle
prescrizioni
che
gli
vengano
date
dall
impiegato
che
l
accompagna
.
129
.
Nella
sala
di
lettura
nessuno
può
entrare
o
trattenersi
per
semplice
passatempo
o
per
qualsiasi
altra
ragione
estranea
allo
studio
.
In
qualsiasi
sala
o
parte
della
biblioteca
è
a
tutti
rigorosamente
vietato
di
fumare
.
130
.
Il
capo
può
escludere
temporaneamente
o
definitivamente
dalla
biblioteca
coloro
che
trasgrediscano
o
violino
la
disciplina
della
biblioteca
,
o
ne
turbino
in
alcun
modo
la
quiete
.
Nel
caso
di
esclusione
definitiva
,
il
capo
della
biblioteca
deve
immediatamente
riferirne
al
Ministero
,
al
quale
l
escluso
può
fare
ricorso
.
131
.
Chi
si
rendesse
colpevole
di
sottrazione
o
di
guasti
in
una
biblioteca
,
sarà
deferito
all
autorità
giudiziaria
ed
escluso
da
tutte
le
biblioteche
governative
del
Regno
.
Saranno
parimenti
esclusi
da
tutte
le
biblioteche
governative
coloro
che
avessero
commesso
altre
gravi
mancanze
in
una
pubblica
biblioteca
;
I
nomi
degli
esclusi
saranno
indicati
in
un
avviso
affisso
in
biblioteca
e
pubblicati
nel
Bollettino
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
132
.
Gli
impiegati
debbono
evitare
con
cura
tutto
ciò
che
,
pur
non
essendo
esplicitamente
vietato
,
possa
far
diventare
incomodo
o
sgradito
agli
studiosi
il
frequentare
la
biblioteca
.
Chi
credesse
d
aver
giusto
motivo
di
lagnarsi
del
contegno
di
qualcuno
degli
impiegati
,
deve
,
senza
recare
alcun
disturbo
alla
pubblica
lettura
,
ricorrere
al
capo
della
biblioteca
.
133
.
Ogni
biblioteca
determina
,
secondo
le
proprie
condizioni
e
i
propri
bisogni
,
le
norme
che
il
pubblico
deve
osservare
perché
proceda
regolarmente
il
servizio
per
la
lettura
diurna
e
serale
,
perchè
l
ordine
nelle
sale
di
studio
sia
mantenuto
,
e
per
il
retto
uso
e
la
conservazione
della
suppellettile
.
Questi
regolamenti
particolari
non
debbono
discostarsi
dalle
prescrizioni
generali
contenute
nel
presente
regolamento
,
e
debbono
essere
inviati
al
Ministero
per
essere
approvati
.
(
Omessi
i
moduli
)
.
StampaQuotidiana ,
La
lettera
aperta
del
Partito
d
'
Azione
agli
altri
partiti
del
CLNAI
ha
provocato
una
presa
di
posizione
di
questi
circa
i
compiti
e
le
funzioni
,
attuali
e
futuri
,
del
massimo
organismo
politico
della
resistenza
:
che
cosifatta
presa
di
posizione
non
consenta
di
constatare
un
solido
accordo
fra
i
partiti
,
capace
di
costituire
un
terreno
comune
per
la
riforma
in
profondità
della
struttura
politica
e
amministrativa
dell
'
organismo
statale
,
sviluppando
e
coronando
la
comune
lotta
di
resistenza
al
nazifascismo
,
è
cosa
che
non
ci
scoraggia
,
né
diminuisce
la
nostra
ragionata
fiducia
nella
intrinseca
capacità
rivoluzionaria
e
costruttiva
degli
organismi
del
potere
popolare
spontaneamente
formatisi
dallo
sfacelo
del
vecchio
stato
.
Lo
vogliano
o
no
i
partiti
verso
i
quali
siamo
ben
lontani
dal
nutrire
quella
ostile
prevenzione
che
con
troppo
comodo
argomentare
ci
vorrebbe
attribuire
la
DC
i
Comitati
di
liberazione
periferici
,
i
Comitati
di
agitazione
nelle
fabbriche
,
i
«
fronti
»
giovanile
,
di
difesa
della
donna
,
degli
intellettuali
,
dei
contadini
,
il
Corpo
Volontari
della
libertà
,
i
GAP
e
i
SAP
,
sono
sorti
,
hanno
saputo
assumere
con
energia
e
spesso
con
eroismo
il
compito
di
guidare
tutta
la
popolazione
nella
lotta
di
liberazione
,
e
,
con
ciò
stesso
,
il
titolo
legittimo
,
altrettanto
e
più
che
quello
stesso
dei
partiti
,
a
costituire
le
cellule
organiche
del
rinnovamento
nazionale
:
essi
non
scompariranno
al
primo
raggio
di
sole
e
neppure
al
primo
soffio
d
'
uragano
,
poiché
organismi
vivi
e
vitali
non
dileguano
nell
'
ombra
prima
di
avere
esaurito
tutta
la
propria
capacità
realizzatrice
e
la
loro
storica
ragion
d
'
essere
.
Potremmo
aggiungere
che
essi
facilmente
sopravviveranno
allo
stesso
CLN
centrale
,
ove
quest
'
ultimo
ritenga
esaurito
il
suo
compito
come
vorrebbero
il
Partito
Liberale
e
la
Democrazia
Cristiana
con
la
liberazione
del
territorio
e
la
remissione
dei
poteri
al
governo
nazionale
.
C
'
è
di
fatti
una
politica
del
Comitato
di
Liberazione
e
una
politica
dei
comitati
di
liberazione
:
e
mentre
la
vita
del
Comitato
centrale
finché
persista
nella
sua
attuale
struttura
di
organo
di
collegamento
fra
i
partiti
che
lo
costituiscono
,
la
stessa
cosa
non
si
può
dire
dei
comitati
periferici
,
comunali
,
aziendali
professionali
e
così
via
,
la
cui
spontaneità
e
aderenza
intima
alle
esigenze
della
volontà
popolare
li
rende
assai
più
indipendenti
dal
controllo
dei
partiti
politici
;
come
tali
,
essi
continueranno
la
loro
funzione
insostituibile
di
organi
del
potere
liberale
:
i
fatti
proveranno
se
la
rinuncia
eventuale
del
CLNAI
a
coordinare
,
raccogliere
e
potenziale
le
esperienze
di
questi
organismi
periferici
sarà
stata
una
buona
o
una
cattiva
politica
,
se
avrà
contribuito
ad
arricchire
,
o
se
non
piuttosto
a
depauperare
,
la
vita
politica
nazionale
,
il
cui
contenuto
più
vivo
ed
energico
non
può
che
venire
dalla
periferia
,
vale
a
dire
dall
'
iniziativa
popolare
.
Il
problema
politico
centrale
difatti
si
riassume
in
questo
semplice
dilemma
:
ritorno
allo
stato
prefascista
del
1922
o
rinnovamento
organico
della
struttura
dello
stato
;
in
altri
termini
legalitarismo
costituzionalistico
o
democrazia
progressiva
.
Se
si
vuole
il
ritorno
allo
stato
prefascista
,
sia
pure
con
le
migliori
intenzioni
di
adoperarne
gli
istituti
per
proporre
riforme
anche
cospicue
,
il
CLN
altro
non
può
essere
che
un
espediente
,
importante
quanto
si
vuole
ma
transitorio
,
necessitato
dalla
fase
cospirativa
della
lotta
di
liberazione
e
destinato
a
finire
insieme
ad
essa
;
se
si
vuole
al
contrario
la
democrazia
progressiva
,
o
la
rivoluzione
democratica
come
piace
anche
chiamarla
,
il
CLN
è
assai
di
più
;
un
organo
che
sopravvive
alla
fase
clandestina
e
cospirativa
della
lotta
e
la
prosegue
e
continua
fino
alla
riforma
strutturale
dello
stato
divenuto
stato
popolare
che
è
poi
il
solo
tipo
possibile
e
conforme
ai
tempi
attuali
di
stato
liberale
.
La
dichiarazione
del
Partito
Liberale
in
risposta
alla
lettera
del
nostro
partito
(
e
alla
lettera
del
Partito
Comunista
e
alla
dichiarazione
del
Partito
Socialista
)
ha
almeno
questo
di
buono
:
di
aver
espresso
senza
equivoci
né
reticenze
la
volontà
di
un
ritorno
allo
stato
prefascista
:
per
il
Partito
Liberale
esiste
un
solo
problema
,
quello
del
ripristino
della
costituzione
e
della
regola
del
gioco
fra
i
partiti
,
condizioni
che
ritiene
del
tutto
sufficienti
a
permettere
lo
sviluppo
delle
eventuali
riforme
.
Sul
carattere
poi
e
sulla
portata
di
tali
riforme
esso
si
guarda
bene
dal
prendere
posizione
,
giustificando
questo
suo
agnosticismo
con
...
il
rispetto
alla
volontà
popolare
che
non
dev
'
essere
né
anticipata
né
coartata
;
come
se
il
dovere
e
il
compito
di
un
partito
politico
democratico
fosse
semplicemente
quello
di
essere
il
silenzioso
notaio
del
suffragio
universale
.
Quando
il
P.L.
afferma
,
per
esempio
,
che
in
materia
istituzionale
esso
«
ha
assunto
da
tempo
una
posizione
chiarissima
:
esso
cioè
si
riserva
di
assumere
un
atteggiamento
preciso
per
la
monarchia
o
la
repubblica
allorquando
il
congresso
del
PLI
avrà
deliberato
il
proprio
atteggiamento
»
risulta
chiara
solo
una
cosa
,
che
la
sua
posizione
su
tale
problema
non
è
chiarissima
,
ma
equivoca
e
reticente
:
infatti
il
confessare
di
non
avere
ancora
un
'
opinione
su
uno
dei
massimi
problemi
della
vita
nazionale
equivale
a
dire
che
il
problema
non
esiste
nemmeno
,
rafforzando
così
la
tesi
monarchica
la
quale
nulla
di
meglio
potrebbe
desiderare
se
non
che
non
si
mettesse
nemmeno
in
discussione
la
sua
legittimità
.
Allorché
si
vorrebbe
farsi
credere
tanto
rispettosi
della
volontà
della
maggioranza
da
rinunciare
ad
avere
un
'
opinione
,
vien
fatto
di
pensare
a
quella
dichiarazione
citata
con
tanto
contenuto
sdegno
dal
Roepke
(
il
cui
nome
i
«
liberali
»
spendono
tanto
più
volentieri
quanto
meno
spesso
dimostrano
di
seguirne
il
pensiero
)
di
un
capo
di
partito
democratico
nella
Germania
del
1918
,
il
quale
,
richiesto
sul
programma
del
suo
partito
,
diede
la
«
impagabile
»
risposta
che
le
basi
della
democrazia
non
consentono
di
far
decidere
il
programma
se
non
alla
volontà
del
popolo
!
Ritorno
dunque
allo
stato
costituzionale
del
1922;
ma
lo
stato
costituzione
del
prefascismo
ha
cessato
di
esistere
non
solo
di
diritto
ma
di
fatto
.
Il
fascismo
non
fu
già
un
incidente
sgradevole
che
ha
interrotto
la
continuità
costituzionale
dello
stato
,
ma
fu
invece
in
larga
misura
il
prodotto
di
tale
stato
della
degenerazione
dello
stato
liberale
e
democratico
di
nome
,
ma
autoritario
centralizzatore
prefettizio
burocratico
e
classista
di
fatto
.
Quello
stato
non
fu
assalito
da
una
forza
ad
esso
estranea
(
il
fascismo
)
ma
ha
espresso
esso
stesso
il
fascismo
come
prodotto
ultimo
della
sua
degenerazione
.
Il
settembre
1943
non
ha
segnato
solo
la
decomposizione
dello
stato
fascista
,
ma
anche
dello
stato
prefascista
.
Ritornare
a
questo
significa
ritornare
anche
allo
stato
fascista
,
di
un
fascismo
riveduto
e
corretto
,
ma
pur
sempre
fascismo
.
È
impossibile
risuscitare
un
morto
;
occorre
invece
ricostruire
lo
stato
dalle
fondamenta
,
dal
momento
che
tutti
i
suoi
organi
(
monarchia
esercito
magistratura
polizia
burocrazia
diplomazia
)
sono
inesistenti
o
marci
fino
alla
midolla
e
rifiutati
perfino
dallo
stomaco
del
popolo
italiano
.
Ecco
tutta
la
funzione
dei
CLN
che
sono
gli
artefici
della
nuova
esperienza
istituzionale
,
i
creatori
del
nuovo
tessuto
organico
della
società
nazionale
,
la
matrice
della
nuova
classe
politica
.
Volerne
limitare
le
funzioni
a
quelle
di
organi
clandestini
della
resistenza
per
tornare
poi
al
parlamentarismo
,
vuol
dire
lasciare
il
certo
per
l
'
incerto
.
È
un
errore
del
partito
liberale
e
della
democrazia
cristiana
(
la
quale
ultima
condivide
sostanzialmente
la
posizione
del
primo
pur
aderendo
energicamente
alla
nostra
tesi
regionalistica
)
il
presumere
che
la
politica
dei
CLN
tenda
a
sostituirsi
alla
volontà
popolare
da
esprimersi
nei
comizi
elettorali
.
Anche
per
noi
,
come
per
tutti
i
partiti
aderenti
al
CLN
saranno
i
parlamenti
liberamente
eletti
gli
organi
sovrani
della
volontà
popolare
;
ma
parlamenti
ed
assemblee
sono
organi
d
'
una
società
adulta
ed
ordinata
:
la
nostra
invece
,
sgretolata
dal
fascismo
deve
riorganizzarsi
avviando
la
volontà
popolare
,
attraverso
la
partecipazione
diretta
e
capillare
alla
vita
politica
amministrativa
economica
,
alla
risoluzione
dei
problemi
sui
quali
i
parlamenti
decideranno
.
I
CLN
per
la
loro
aderenza
alla
vita
popolare
sono
gli
organi
della
sobrietà
,
mentre
i
parlamentari
ora
sarebbero
gli
organi
dell
'
intemperanza
e
più
facile
preda
di
ritorni
dittatoriali
.
Costruire
sul
pieno
e
sul
concreto
,
anziché
sul
vuoto
e
sull
'
astratto
:
ecco
il
senso
della
politica
dei
comitati
nella
quale
il
nostro
partito
si
è
impegnato
.
Il
partito
liberale
si
pone
oggi
in
una
posizione
schiettamente
formale
di
ristabilimento
delle
garanzie
costituzionali
e
delle
libere
istituzioni
:
ma
questo
non
è
appannaggio
di
alcun
partito
,
ed
è
comune
a
tutti
i
partiti
che
si
pongono
sul
terreno
della
libertà
e
della
democrazia
;
diremo
perciò
col
nostro
compagno
Calogero
che
è
questa
una
posizione
di
prepartito
piuttosto
che
di
partito
.
Posizione
morale
e
psicologica
,
non
politica
.
Fare
politica
significa
operare
sulla
realtà
;
e
l
'
evidente
realtà
di
oggi
è
una
rivoluzione
non
solo
italiana
ma
mondiale
in
corso
di
sviluppo
;
che
sia
così
non
è
colpa
dei
partiti
rivoluzionari
,
ma
delle
cose
stesse
.
Se
l
'
apparato
istituzionale
è
infranto
,
bisogna
,
si
voglia
o
no
,
approntarne
uno
nuovo
;
del
passato
potrà
utilizzarsi
il
vivo
e
vitale
,
non
si
potrà
ad
esso
tornare
come
passato
.
A
questo
rinnovamento
rispondono
i
CLN
che
esprimono
la
nuova
classe
politica
.
C
'
è
insomma
un
liberalismo
facile
ed
un
altro
difficile
.
Il
PL
sembra
adagiarsi
volentieri
nel
primo
;
il
partito
d
'
azione
sa
da
gran
tempo
qual
'
è
il
liberalismo
che
risponde
alle
sue
idealità
e
da
gran
tempo
ha
scelto
la
via
più
difficile
ed
impegnativa
.
StampaPeriodica ,
Entrati
nel
1849
gli
austriaci
in
Toscana
,
ed
occupata
Firenze
,
quel
Governo
Granducale
volse
le
sue
mire
a
spegnere
ogni
favilla
di
libertà
;
ma
seguitando
anche
in
questo
l
antico
fare
lemme
lemme
,
così
ben
cantato
dal
Giusti
,
procedé
col
piè
di
piombo
,
finché
non
ebbe
coronata
l
opera
con
uno
spergiuro
santificato
dal
Papa
,
abolendo
lo
Statuto
.
In
quei
mesi
d
agonia
i
giornali
liberi
uno
dopo
l
altro
cessarono
le
loro
pubblicazioni
;
e
da
ultimo
il
solo
periodico
,
Il
Nazionale
,
diretto
da
Celestino
Bianchi
,
rimase
intrepido
battagliero
sulla
breccia
,
benché
a
più
riprese
strapazzato
e
ferito
.
Fu
tempo
di
tenebre
,
di
rammarico
e
di
sgomento
,
ma
ben
si
sentiva
che
se
la
paura
delle
baionette
straniere
poteva
tener
nascosto
e
compresso
,
non
poteva
però
spegnere
il
fuoco
sacro
.
Fra
i
segni
che
ne
apparvero
,
se
giudicare
se
ne
dee
dall
incontro
,
forse
il
più
notabile
fu
la
pubblicazione
di
certe
lettere
firmate
Un
provinciale
,
le
quali
destarono
l
ira
de
preti
e
l
entusiasmo
dei
liberali
.
L
autore
di
esse
,
professore
Stanislao
Bianciardi
,
fu
richiesto
da
molti
amici
suoi
di
stamparle
a
parte
,
ma
i
tempi
sempre
peggiori
impedirono
l
adempimento
di
tal
desiderio
.
Ora
noi
le
riproduciamo
,
sicuri
che
i
lettori
nostri
ce
ne
sapranno
buon
grado
,
e
per
l
argomento
sempre
nuovo
e
sempre
più
interessante
in
Italia
,
e
pel
modo
in
cui
vien
trattato
.
A
lode
del
quale
basti
sapere
come
il
celebre
scrittore
di
commedie
,
avvocato
cavalier
Gherardi
Del
Testa
,
interrogato
a
chi
dovesse
quella
sua
vis
comica
la
quale
fa
del
suo
dialogo
un
vero
modello
,
rispose
:
alle
opere
di
Luciano
,
ed
alle
Lettere
di
un
provinciale
.
Tutto
questo
,
non
che
a
lode
dello
scrittore
,
vien
da
noi
notato
in
omaggio
del
vero
.
L
amore
del
quale
però
ci
costringe
,
e
non
l
avrà
a
male
l
autor
delle
lettere
,
a
dichiarare
che
quanto
alla
questione
religiosa
egli
rimane
alquanto
indietro
ai
principi
dal
nostro
periodico
professati
.
Forse
egli
stesso
,
se
avesse
scritto
in
questi
tempi
più
felici
,
avrebbe
usato
spesso
espressioni
diverse
da
quelle
che
allora
gli
uscirono
dalla
penna
.
Egli
invita
preti
e
secolari
alla
lettura
libera
del
Libro
,
ed
a
quello
solo
obbedire
in
materia
di
fede
;
e
non
è
d
uopo
dire
che
in
ciò
siamo
con
lui
:
ma
quando
ei
dichiarasi
cattolico
sincero
,
e
sembra
pensare
che
il
cattolicismo
,
riformato
invero
,
potrebbe
conciliarsi
coll
esame
libero
della
parola
di
Dio
,
ritenuta
come
sola
autorevole
,
ci
scusi
,
il
buon
provinciale
,
ma
noi
sospendiamo
un
poco
il
nostro
consentimento
.
Cattolici
nel
vero
,
nel
miglior
senso
della
parola
siamo
anche
noi
;
anche
noi
crediamo
alla
Chiesa
grande
universale
,
di
cui
capo
è
Cristo
,
è
ispirazione
il
Vangelo
,
è
vita
lo
spirito
che
abita
in
essa
;
ma
cattolici
nel
senso
ristretto
,
e
come
il
Papa
l
intende
,
cattolici
romani
,
noi
non
siamo
per
certo
:
anzi
,
andiamo
un
passo
più
avanti
,
ed
asseveriamo
che
né
il
nostro
dabben
provinciale
,
né
il
suo
amico
maestro
,
se
vogliano
essere
coerenti
coi
propri
loro
principi
,
non
sono
,
né
possono
essere
in
questo
ristretto
senso
cattolici
.
Premessa
questa
breve
dichiarazione
lasciamo
il
campo
al
nostro
buon
Provinciale
;
per
udirlo
parlare
come
parlava
in
Toscana
tredici
anni
fa
,
quando
gli
era
necessario
pesare
ogni
parola
,
ogni
sillaba
per
non
compromettere
le
sorti
del
solo
giornale
che
ancora
era
indipendente
,
ed
esporre
forse
anche
se
medesimo
,
e
quel
che
sarebbe
stato
più
amaro
,
la
propria
famiglia
,
a
qualche
guaio
non
lieve
.
LA
DIREZIONE
Lettera
prima
Stimatissimo
Signor
Direttore
,
Io
sono
un
uomo
alla
buona
,
ma
cattolico
e
italiano
sincero
,
e
vorrei
proprio
di
cuore
che
trionfasse
sempre
la
mia
religione
e
la
mia
patria
.
E
però
quando
seppi
nel
mio
ritiro
che
a
Firenze
avevano
fondato
una
società
per
la
diffusione
de
buoni
libri
,
n
ebbi
tanto
piacere
.
Io
dissi
fra
me
medesimo
:
quelli
che
dicono
che
fra
i
nostri
preti
non
ci
sono
soggetti
capaci
,
e
che
la
religione
cattolica
non
vuol
discussioni
,
ora
resteranno
con
tanto
di
naso
.
Venne
la
prima
pubblicazione
,
e
mi
cascaron
le
braccia
:
quel
tuono
faceto
e
basso
per
trattare
le
questioni
più
gravi
,
quella
leggerezza
che
appena
tocca
le
cose
:
e
poi
mi
parve
che
fosse
una
ripetizione
del
libercolino
del
Belli
:
rimasi
scandalizzato
e
confuso
.
Vedremo
quest
altra
,
dissi
;
venne
:
si
va
di
male
in
peggio
.
Io
era
là
in
Inghilterra
quando
fu
pubblicato
il
libro
di
Moore
:
fece
gran
chiasso
per
via
del
nome
del
poeta
,
e
perché
,
come
sa
,
a
quegl
inglesi
le
cose
curiose
,
e
,
come
dicono
,
eccentriche
,
vanno
a
sangue
molto
:
e
parve
a
tutti
una
cosa
molto
stramba
che
un
uomo
che
non
credeva
a
nulla
,
e
che
a
leggere
le
sue
opere
parrebbe
piuttosto
,
un
maomettano
,
e
un
poeta
da
harem
che
un
credente
serio
;
un
uomo
che
non
aveva
parlato
altro
fino
allora
che
di
fiori
,
di
ali
,
di
sorrisi
,
di
arrossimenti
,
di
lacrime
,
e
di
baci
:
un
uomo
che
era
famoso
più
che
altro
per
inventare
e
colorire
a
piacer
suo
i
fatti
con
pennello
aereo
:
un
uomo
tutto
contrario
,
per
esempio
,
al
fare
del
nostro
Manzoni
,
che
è
sempre
nel
vero
,
e
anche
di
tutti
gli
altri
grandi
nostri
;
un
uomo
tale
,
dico
,
che
non
credeva
in
nulla
,
avesse
scritto
in
materia
di
religione
.
Anch
io
che
conosceva
qualche
altra
opera
di
lui
,
ne
rimasi
:
ma
appena
ebbi
scorso
que
suoi
viaggi
in
cerca
di
una
religione
,
mi
capacitai
che
era
una
semplice
bizzarria
:
e
chi
non
lo
credesse
se
ne
avvede
subito
dal
tuono
scherzoso
che
domina
quella
opera
fin
dalle
prime
pagine
.
Anzi
fra
le
altre
in
una
rivista
di
Dublino
,
se
non
sbaglio
,
ne
fu
scritto
una
critica
spiritosissima
.
Presto
presto
però
,
il
libro
,
e
le
critiche
tutte
furono
dimenticate
,
e
almeno
da
15
anni
non
se
ne
parla
più
.
Un
inglese
molto
dotto
mi
diceva
tempo
fa
,
che
egli
n
aveva
udito
parlare
per
la
prima
volta
in
Italia
.
E
ora
con
questo
po
po
di
bisogno
che
ci
è
fra
noi
di
buoni
libri
in
fatto
di
religione
,
ora
che
si
dovrebbe
lavorare
sul
serio
,
i
preti
nostri
vanno
a
mendicarne
fra
gli
inglesi
,
e
ci
danno
quel
vecchiume
come
una
perla
rara
!
io
mi
vergogno
davvero
.
O
che
non
c
è
nessuno
costà
che
scriva
qualcosa
di
buono
e
di
originale
?
Voglion
essere
cose
italiane
di
fisonomia
,
di
genio
,
di
lingua
,
e
non
traduzionucce
di
bizzarrie
poetiche
.
Almeno
avessero
tradotto
qualche
cosa
dal
tedesco
che
ci
è
fior
di
roba
!
ma
un
libro
inglese
,
un
libro
di
un
poeta
profano
,
un
libro
di
Moore
!
In
verità
,
mi
pare
impossibile
!
O
costoro
non
hanno
ingegno
,
o
non
hanno
dottrina
,
o
non
hanno
giudizio
,
o
nulla
di
tutto
ciò
.
Io
mi
contento
di
dire
così
,
ma
certi
altri
miei
padroni
,
e
li
ho
sentiti
con
questi
orecchi
,
sa
che
cosa
dicono
?
Questo
cattolicismo
romano
dev
essere
la
gran
causa
spallata
,
se
in
una
Firenze
non
trova
altro
che
di
questa
specie
di
avvocati
;
mentre
fra
i
loro
avversari
,
specialmente
di
fuori
via
,
ci
son
tanti
e
tanti
uomini
insigni
per
sapere
,
per
fede
,
e
per
virtù
.
Se
sapesse
quel
che
io
provo
dentro
di
me
all
udire
questi
discorsi
!
E
quegli
uominoni
,
che
purtroppo
ho
conosciuto
anche
io
nella
Svizzera
,
in
Germania
,
in
Francia
e
in
Inghilterra
,
che
diranno
di
noi
?
Non
ne
abbiamo
abbastanza
de
motivi
di
vergogna
?
Se
vi
par
ben
fatto
,
signor
Direttore
,
stampate
questa
lettera
:
ma
prima
ripulitela
un
po
,
giacché
io
l
ho
scritta
come
Dio
vuole
.
E
dite
ancora
che
noi
non
vogliamo
forestierumi
,
né
in
religione
,
né
in
altro
:
italiani
in
tutto
,
italiani
sempre
.
Che
del
resto
io
di
queste
controversie
me
ne
voglio
occupar
sempre
meno
:
mi
pare
che
noi
non
abbiamo
bisogno
di
questionare
,
ma
di
credere
.
Anzi
,
a
dirla
a
voi
,
ogni
sera
qui
ci
riuniamo
sette
o
otto
amici
e
leggiamo
un
po
di
Vangelo
,
e
se
ne
discorre
;
le
domeniche
poi
un
pezzo
più
lungo
:
ma
mai
e
poi
mai
per
far
controversia
:
solamente
per
credere
,
e
diventare
più
galantuomini
.
Quello
,
vedete
,
farebbe
un
libro
bello
davvero
da
pubblicarsi
da
cotesta
società
,
perché
si
diffondesse
per
tutto
;
e
così
smentire
almeno
l
accusa
che
certi
capi
scarichi
danno
ai
nostri
preti
d
impedire
o
rendere
difficilissima
al
popolo
la
lettura
della
parola
di
Dio
.
A
noi
quelle
letturine
ci
fanno
un
gran
bene
,
e
a
que
miei
amici
,
che
prima
passavano
la
serata
a
giuocare
a
calabresella
,
ora
se
ne
sono
svogliati
.
Se
venite
per
queste
parti
vedrete
.
Intanto
ringraziamo
il
Signore
,
e
vi
saluto
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Disposizioni
preliminari
1
.
Per
le
attribuzioni
stabilite
dal
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
e
dal
presente
regolamento
,
il
prefetto
,
l
ispettore
compartimentale
e
l
Ufficio
del
Genio
civile
competenti
sono
quelli
della
Provincia
nella
quale
si
trova
il
territorio
interessato
alla
bonifica
,
o
la
maggior
parte
di
esso
.
2
.
Le
pubblicazioni
prescritte
dalle
leggi
e
dal
presente
regolamento
sono
fatte
d
ufficio
,
od
a
richiesta
di
interessati
.
Il
prefetto
indica
sommariamente
l
oggetto
delle
pubblicazioni
in
un
manifesto
,
nel
quale
siano
richiamati
gli
articoli
di
legge
e
regolamento
,
ai
cui
effetti
le
pubblicazioni
hanno
luogo
.
Tale
manifesto
,
da
inserirsi
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
,
è
inviato
in
diversi
esemplari
a
tutti
i
sindaci
dei
Comuni
nei
quali
trovansi
beni
comunque
interessati
,
perchè
sia
affisso
all
albo
pretorio
,
restandovi
quindici
giorni
consecutivi
,
durante
i
quali
gli
enti
e
proprietari
interessati
possono
presentare
osservazioni
o
reclami
.
Quando
vi
sono
anche
atti
da
pubblicare
,
il
prefetto
ordina
che
siano
depositati
nell
ufficio
comunale
,
per
la
parte
relativa
a
ciascun
Comune
,
durante
il
termine
di
quindici
giorni
,
e
che
per
uguale
termine
restino
esposti
nell
ufficio
di
Prefettura
gli
atti
completi
,
dandone
avviso
col
manifesto
.
Della
eseguita
affissione
e
dell
avvenuto
deposito
degli
atti
i
sindaci
debbono
entro
tre
giorni
spedire
un
certificato
al
prefetto
.
Quando
le
pubblicazioni
siano
fatte
a
richiesta
degli
interessati
,
questi
ne
anticipano
la
spesa
nella
somma
approssimativamente
indicata
dal
prefetto
.
3
.
Se
il
territorio
della
bonifica
si
estende
a
diverse
Provincie
,
il
prefetto
competente
comunica
,
anche
successivamente
,
ai
prefetti
delle
altre
Provincie
le
copie
degli
atti
necessari
,
perché
ciascuno
provveda
alla
pubblicazione
nel
modo
stabilito
dal
precedente
articolo
e
gli
trasmetta
quindi
in
originale
le
osservazioni
ed
i
reclami
presentati
.
4
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
la
maggioranza
d
interessi
o
d
interessati
deve
rappresentare
più
della
metà
della
estensione
,
ed
insieme
più
della
metà
dell
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
5
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
i
progetti
per
le
opere
di
bonifica
di
prima
categoria
sono
approvati
con
decreto
del
Ministero
,
sentiti
l
ispettore
compartimentale
o
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
ai
termini
delle
leggi
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
,
e
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
6
.
Agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
,
debbono
essere
pubblicati
il
piano
particolareggiato
approvato
delle
opere
di
bonifica
di
prima
o
di
seconda
categoria
e
l
elenco
delle
ditte
espropriate
.
7
.
Una
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
con
sede
presso
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
da
istituirsi
con
decreto
reale
,
designa
in
via
provvisoria
:
a
)
il
perimetro
di
ciascuna
bonifica
di
prima
categoria
,
delimitando
il
territorio
da
risanare
nei
riguardi
igienici
,
ovvero
nei
riguardi
dell
agricoltura
e
dell
igiene
insieme
,
ai
termini
dell
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195;
b
)
la
divisione
della
bonifica
in
bacini
,
se
possibile
ed
opportuna
.
Alla
Commissione
può
essere
aggregato
,
caso
per
caso
,
l
ispettore
compartimentale
del
Genio
civile
.
8
.
Con
la
divisione
in
bacini
,
salva
l
approvazione
definitiva
ai
termini
dell
articolo
16
,
ogni
bacino
è
considerato
come
bonifica
separata
e
indipendente
dalle
altre
parti
,
agli
effetti
delle
leggi
e
del
presente
regolamento
.
TITOLO
II
Bonifiche
di
prima
categoria
Capo
I
:
Bonifica
da
eseguirsi
a
cura
dello
Stato
9
.
Designato
provvisoriamente
il
perimetro
d
una
bonifica
,
la
Commissione
tecnica
centrale
,
di
cui
all
art
.
7
,
determina
:
a
)
l
ordine
dei
criteri
coi
quali
si
debbono
studiare
i
progetti
e
svolgere
i
lavori
;
b
)
le
norme
atte
ad
impedire
una
maggior
diffusione
delle
infezioni
malariche
e
a
difendere
da
queste
i
lavoratori
durante
l
esecuzione
delle
opere
;
c
)
la
possibilità
e
convenienza
di
percepire
i
redditi
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
non
ritardare
il
progresso
della
bonifica
ed
evitare
controversie
con
gli
appaltatori
delle
opere
.
La
Commissione
fa
anche
al
Ministero
le
proposte
relative
al
personale
necessario
nei
singoli
Uffici
del
Genio
civile
per
la
compilazione
dei
progetti
o
per
la
loro
esecuzione
.
10
.
Quando
si
ritenga
necessario
un
progetto
di
massima
,
questo
deve
farsi
secondo
le
norme
del
regolamento
29
maggio
1895
,
per
la
compilazione
dei
progetti
di
opere
dello
Stato
.
11
.
Quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
superi
le
lire
200.000
,
la
Commissione
tecnica
centrale
accerta
se
i
progetti
siano
conformi
alle
istruzioni
date
ed
alle
prescrizioni
di
legge
,
riconoscendole
meritevoli
d
approvazione
,
li
trasmette
col
proprio
voto
al
Ministero
.
L
accertamento
e
la
trasmissione
dei
progetti
sono
fatti
dall
ispettore
compartimentale
,
quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
non
superi
le
lire
200.000
.
12
.
Ai
progetti
di
esecuzione
debbono
essere
uniti
:
a
)
il
piano
particolareggiato
e
l
elenco
delle
ditte
espropriande
,
ai
termini
degli
articoli
16
e
24
della
legge
25
giugno
1865
,
numero
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
l
elenco
delle
rendite
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
quando
se
ne
voglia
affidare
la
riscossione
all
appaltatore
delle
opere
per
una
somma
fissa
da
dedursi
senza
ribasso
dall
importo
netto
dei
lavori
;
c
)
una
relazione
corredata
di
dati
statistici
sulle
condizioni
igeniche
,
agricole
ed
industriali
della
zona
da
bonificarsi
e
sui
risultati
che
si
possono
sperare
dai
lavori
progettati
;
d
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
.
13
.
Per
l
esecuzione
di
ciascuna
bonifica
deve
essere
compilato
un
progetto
economico
da
cui
risultino
:
1
)
l
elenco
dei
consorzi
idrauilici
che
siano
compresi
per
intero
nel
perimetro
provvisorio
e
definitivo
della
bonifica
,
e
che
abbiano
deliberato
di
funzionare
quali
consorzi
di
bonifica
,
ai
termini
ed
agli
effetti
dell
art
.
18
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
;
2
)
l
elenco
delle
proprietà
interessate
,
non
comprese
nei
consorzi
di
che
al
precedente
capoverso
,
distinte
per
Provincie
e
Comuni
coi
nomi
e
cognomi
dei
proprietari
iscritti
nei
ruoli
catastali
e
,
in
mancanza
,
in
quelli
della
imposta
fondiaria
,
con
la
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
e
con
tutti
quegli
altri
possibili
dati
che
valgono
a
meglio
individuarle
;
3
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
,
195
,
con
la
determinazione
del
loro
presuntivo
ammontare
;
4
)
i
contributi
nelle
spese
di
esecuzione
e
la
proposta
delle
relative
annualità
determinati
:
a
)
in
linea
provvisoria
,
per
metà
in
ragione
di
superficie
e
per
metà
in
ragione
d
imposta
per
i
consorzi
e
le
proprietà
interessate
;
b
)
in
ragione
di
estensione
dei
terreni
da
bonificare
,
posti
nei
rispettivi
territori
,
per
le
Provincie
e
per
i
Comuni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
(
direttamente
interessati
)
:
c
)
in
ragione
dei
vantaggi
agricoli
od
igienici
conseguibili
per
la
Provincie
e
per
i
Comuni
fuori
perimetro
(
indettamente
interessati
)
.
14
.
Nel
progetto
economico
la
determinazione
dei
contributi
ha
luogo
in
base
all
ammontare
presuntivo
delle
spese
di
esecuzione
dei
lavori
,
comprendendo
in
esse
le
indennità
per
le
occupazioni
temporanee
o
permanenti
di
beni
dello
Stato
,
anche
se
effettivamente
non
pagate
,
e
detraendo
i
proventi
delle
rendite
di
cui
al
n
.
3
dell
articolo
precedente
.
Alle
quote
così
stabilite
si
aggiungono
con
ruoli
suppletivi
i
contributi
nelle
spese
per
i
lavori
addizionali
o
complementari
,
per
varianti
,
riparazioni
di
danni
e
provvisoria
manutenzione
delle
opere
di
bonifica
eseguite
.
15
.
Il
prefetto
pubblica
,
anche
separatamente
ed
in
tempi
diversi
:
a
)
il
piano
particolareggiato
approvato
e
l
elenco
di
cui
alla
lettera
a
)
dell
art
.
11
,
ai
termini
ed
agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
;
c
)
il
progetto
economico
per
l
esecuzione
dell
opera
.
16
.
Con
uno
o
più
decreti
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
statuisce
definitivamente
sui
reclami
e
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
approva
il
perimetro
,
l
eventuale
divisione
della
bonifica
in
bacini
ed
il
progetto
economico
per
l
intera
opera
o
per
una
delle
sue
parti
,
determinando
anche
,
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
il
numero
delle
rate
annuali
pei
contributi
degli
enti
e
proprietari
interessati
.
CAPO
II
:
Consorzi
per
le
opere
di
bonifica
di
1ª
categoria
17
.
Per
le
opere
di
bonifica
di
la
categoria
si
costituiscono
speciali
consorzi
con
uno
o
più
dei
seguenti
scopi
:
a
)
corrispondere
le
quote
di
contributo
;
b
)
assumere
la
concessione
dei
lavori
;
c
)
mantenere
le
opere
eseguite
.
Pei
consorzi
di
manutenzione
valgono
le
norme
stabilite
nel
capo
IV
.
18
.
I
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
possono
,
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
,
assumersi
l
obbligo
di
versare
al
Tesoro
le
quote
di
contributo
complessivamente
attribuite
alle
proprietà
consorziate
restandone
a
loro
cura
il
riparto
e
l
esazione
dagli
interessati
.
Divenuta
esecutiva
la
deliberazione
,
essi
funzionano
come
consorzi
di
bonifica
e
conservano
i
propri
statuti
in
quanto
non
siano
contrari
alla
leggi
in
vigore
ed
al
presente
regolamento
.
I
proprietari
non
consorziati
hanno
facoltà
di
chiedere
di
essere
aggregati
ad
uno
o
ad
altro
di
tali
consorzi
,
secondo
la
ubicazione
dei
loro
fondi
;
l
aggregazione
è
definitiva
con
l
annuenza
del
consorzio
secondo
le
forme
del
proprio
statuto
.
19
.
Se
il
territorio
da
bonificare
è
compreso
per
intero
nel
perimetro
di
un
consorzio
legalmente
costituito
,
questo
può
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
assumere
anche
le
funzioni
di
consorzio
speciale
di
bonifica
.
Se
invece
è
compreso
nel
perimetro
di
più
consorzi
idraulici
esistenti
,
è
data
loro
facoltà
di
riunirsi
in
consorzio
speciale
di
bonifica
.
In
tale
caso
il
consorzio
che
assume
l
iniziativa
trasmette
agli
altri
la
sua
proposta
corredata
;
a
)
di
una
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinto
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
b
)
dell
elenco
dei
consorzi
idraulici
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
erariali
;
c
)
di
una
relazione
sommaria
sulla
bonifica
da
eseguire
,
sulla
presunta
spesa
e
sui
vantaggi
conseguibili
con
il
consorzio
speciale
secondo
lo
scopo
che
si
prefigge
ai
termini
dell
art
177
lett
.
a
)
b
)
;
d
)
del
disegno
di
statuto
compilato
in
conformità
dell
art
.
29
,
ove
lo
ritenga
opportuno
.
Il
consorzio
proponente
invita
contemporaneamente
gli
altri
a
promuovere
entro
un
congruo
termine
le
deliberazioni
delle
assemblee
generali
.
Approvata
la
proposta
,
ai
termini
dei
rispettivi
statuti
da
tanti
consorzi
quanti
rappresentano
la
maggioranza
d
interessi
e
divenute
esecutive
le
deliberazioni
,
la
costituzione
del
consorzio
,
l
approvazione
dello
statuto
e
del
perimetro
definitivo
della
bonifica
,
se
occorra
,
hanno
luogo
in
conformità
dell
art
.
28
.
Quando
non
sia
altrimenti
provveduto
,
i
presidenti
dei
vari
consorzi
costituiscono
la
depurazione
provvisoria
del
nuovo
consorzio
.
20
.
Non
esistendo
consorzi
idraulici
nel
perimetro
della
bonifica
,
od
esistendo
consorzi
e
proprietari
che
non
siano
aggregati
ad
essi
secondo
l
art
.
18
,
qualunque
interessato
può
promuovere
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
presentando
al
prefetto
la
relativa
proposta
corredata
in
conformità
del
precedente
articolo
,
con
la
aggiunta
dell
elenco
delle
proprietà
interessate
non
consorziate
,
compilato
ai
termini
dell
art
.
13
n
.
2
.
21
.
Il
prefetto
.
verificata
preliminarmente
la
legalità
degli
atti
presentati
,
pubblica
un
manifesto
col
quale
:
a
)
ordina
la
pubblicazione
della
domanda
e
dei
documenti
;
b
)
determina
l
estensione
della
superficie
e
l
ammontare
della
imposta
erariale
necessari
a
stabilire
la
maggioranza
di
interessi
secondo
l
art
.
4;
c
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
,
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
a
riunire
in
un
congruo
termine
,
posteriormente
alla
pubblicazione
,
le
assemblee
generali
per
deliberare
sulla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
sul
disegno
di
statuto
se
presentato
,
e
sulla
nomina
dei
propri
delegati
scelti
fra
i
consorziati
per
concorrere
a
formare
la
deputazione
provvisoria
del
nuovo
ente
;
d
)
convoca
nello
stesso
termine
,
e
per
un
giorno
festivo
i
proprietari
non
consorziati
,
ed
appartenenti
a
consorti
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
tutti
unitamente
o
per
sezioni
,
nel
luogo
o
nei
luoghi
più
opportuni
,
perché
deliberino
sulla
costituzione
del
consorzio
di
bonifica
e
sulla
nomina
dei
delegati
scelti
fra
loro
per
la
formazione
della
deputazione
provvisoria
.
Il
numero
dei
delegati
è
fissato
nel
manifesto
prefettizio
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
siano
egualmente
rappresentanti
in
ragione
di
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
Quando
non
esistano
consorzi
debbono
essere
almeno
tre
i
delegati
dei
proprie
tari
.
In
ogni
caso
i
delegati
dei
proprietari
non
consorziati
,
od
appartenenti
a
consorzi
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
vengono
,
ai
termini
dell
art
24
,
nominati
pei
un
terzo
del
loro
numero
da
coloro
che
sono
contrari
alla
costituzione
del
nuovo
consorzio
e
per
due
terzi
dai
favorevoli
.
Quando
i
proprietari
sono
convocati
tutti
unitamente
il
prefetto
li
invita
a
deliberare
nella
stessa
seduta
o
in
sedute
successive
,
anche
sul
disegno
di
statuto
,
se
presentato
.
22
.
L
assemblea
è
presieduta
da
persona
scelta
dal
prefetto
,
ed
,
ove
sia
divisa
in
sezioni
,
ciascuna
di
queste
e
presiduta
da
un
delegato
del
prefetto
della
Provincia
,
nel
cui
territorio
trovasi
il
luogo
della
riunione
.
Il
presidente
dell
assemblea
invita
i
due
più
anziani
e
i
due
più
giovani
degli
intervenuti
ad
assisterlo
come
scrutatoli
ed
un
altro
,
che
ritenga
idoneo
fra
gli
intervenuti
a
fare
da
segretario
.
Non
sono
valide
le
deliberazioni
se
nell
adunanza
di
prima
convocazione
,
sia
unica
che
divisi
in
sezioni
non
intervengono
complessivamente
tanti
proprietari
interessati
quanti
rappresentino
la
maggioranza
su
quelli
indicati
nell
elenco
che
deve
trovarsi
nella
sala
.
In
tal
caso
la
seconda
convocazione
ha
luogo
nella
domenica
successiva
senza
ulteriore
avviso
,
ed
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
,
se
il
consorzio
speciale
è
da
istituirsi
fra
i
proprietari
e
consorzi
esistenti
;
se
fra
soli
proprietari
,
è
richiesto
invece
l
intervento
di
tanti
interessati
quanti
rappresentano
la
maggioranza
.
23
.
Ciascun
interessato
può
farsi
rappresentare
nell
assemblea
da
persona
anche
estranea
,
purché
maggiore
di
età
e
munita
di
delegazione
vidimata
nella
firma
dal
sindato
o
da
un
notaio
.
Per
i
corpi
morali
e
per
le
società
industriali
e
commerciali
che
abbiano
la
proprietà
di
beni
compresi
nel
perimetro
del
territorio
da
bonificarsi
possono
intervenire
solo
i
legittimi
rappresentanti
.
La
donna
maritata
può
essere
rappresentata
dal
marito
:
i
minori
,
gli
interdetti
e
gli
inabilitati
sono
rappresentati
dai
rispettivi
tutori
o
curatori
.
La
rappresentanza
dei
beni
concessi
in
enfiteusi
è
dei
domini
utili
,
non
dei
domini
diretti
.
Pei
terreni
,
nei
quali
l
usufrutto
sia
diviso
dalla
proprietà
,
interviene
il
proprietario
o
l
usufruttuario
,
secondo
che
l
uno
o
l
altro
debba
sostenere
le
spese
derivanti
dalla
bonificazione
.
I
proprietari
inscritti
pro
-
indiviso
nei
ruoli
delle
imposte
dirette
,
debbono
designare
uno
di
loro
per
l
intervento
nell
assemblea
.
24
.
Il
presidente
,
aperta
la
seduta
,
espone
lo
scopo
dell
adunanza
ed
invita
gli
interessati
a
presentare
le
loro
osservazioni
sulla
proposta
costituzione
del
consorzio
e
sui
numero
del
delegati
.
Chiusa
la
discussione
,
propone
all
assemblea
di
deliberare
:
a
)
per
appello
nominale
,
sulla
costituzione
del
consorzio
;
b
)
per
scheda
segreta
,
sulla
nomina
del
delegati
;
Deposte
sul
tavole
due
urne
di
vetro
,
l
una
per
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
l
altra
per
quelli
dei
contrari
,
avverte
che
le
votazioni
hanno
luogo
contemporaneamente
.
Distribuite
quindi
le
schede
,
numerate
e
vidimate
dalla
Prefettura
,
fa
cominciare
l
appello
nominale
.
Secondo
l
ordine
di
questo
,
ciascun
votante
dichiara
ad
alta
voce
il
suo
voto
sulla
costituzione
del
consorzio
ed
a
seconda
di
esso
depone
nell
una
e
nell
altra
urna
la
propria
scheda
con
tanti
nomi
quanti
debbono
essere
i
delegati
dei
favorevoli
e
dei
contrari
al
consorzio
.
Terminato
l
appello
,
sono
ammessi
a
votare
gl
interessati
sopraggiunti
.
Trascorsa
un
ora
dal
compiuto
appello
,
se
non
si
trovino
nella
sala
interessati
che
non
abbiano
votato
,
il
presidente
dichiara
chiusa
la
votazione
,
ed
insieme
agli
scrutatori
fa
il
computo
dei
voti
.
Con
l
esito
della
votazione
proclama
eletti
nel
numero
rispettivamente
stabilito
i
delegati
che
ottennero
maggior
numero
di
voti
dai
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
,
e
quelli
che
li
ottennero
dai
contrari
.
Il
computo
dei
voti
per
la
nomina
dei
delegati
non
può
in
alcun
modo
influire
su
quello
dei
voti
per
la
costituzione
del
consorzio
.
Nel
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
articolo
21
,
quando
la
votazione
è
riuscita
favorevole
alla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
ovvero
quando
nel
perimetro
della
bonifica
non
esistono
consorzi
i
cui
voti
possono
modificare
il
risultato
della
votazione
dei
proprietario
non
consorziati
,
questi
procedono
,
con
le
stesse
norme
,
alla
discussione
del
disegno
di
statuto
,
ed
alla
sua
deliberazione
per
appello
nominale
,
proseguendo
,
ove
occorra
,
la
discussione
in
sedute
successive
stabilite
dal
presidente
dell
assemblea
.
25
.
Quando
l
assemblea
è
divisa
in
sezioni
ciascun
presidente
annunzia
i
risultati
della
votazione
,
i
nomi
di
coloro
che
ottennero
voti
per
la
nomina
a
delegato
ed
il
numero
dei
voti
riportati
da
ciascuno
,
avvertendo
che
le
proclamazioni
saranno
fatte
dopo
che
siano
conosciuti
i
risultati
delle
altre
sezioni
:
indi
toglie
la
seduta
.
Nel
giorno
successivo
tutti
i
presidenti
si
riuniscono
nella
sala
della
prima
sezione
,
dove
possono
intervenire
anche
gli
interessati
.
Letti
i
verbali
dell
adunanza
delle
varie
sezioni
,
è
fatto
il
computo
generale
dei
voti
.
Il
presidente
della
prima
sezione
proclama
i
risultati
finali
delle
votazioni
e
dichiara
eletti
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
quelli
dei
contrari
,
salvo
il
caso
di
cui
nell
ultimo
capoverso
del
precedente
articolo
.
26
.
Il
presidente
dell
assemblea
o
della
prima
sezione
invia
immediatamente
al
prefetto
i
verbali
dell
adunanza
,
insieme
alle
schede
in
pacchi
suggellati
,
restituendo
quelle
che
non
furono
distribuite
.
I
presidenti
dei
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
trasmettono
anch
essi
al
prefetto
i
verbali
delle
assemblee
.
27
.
Il
prefetto
verifica
se
la
proposta
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
abbia
riportata
l
adesione
di
tanti
consorzi
e
di
tanti
proprietari
da
rappresentare
la
maggioranza
d
interessi
.
In
tal
caso
la
proposta
s
intende
approvata
,
ed
il
prefetto
con
manifesto
dà
notizia
della
seguita
approvazione
.
Con
lo
stesso
manifesto
il
prefetto
:
a
)
dà
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
,
se
intervenuta
nei
casi
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
21;
b
)
negli
altri
casi
in
cui
il
disegno
di
statuto
sia
stato
presentato
,
promuove
su
di
esso
la
deliberazione
dei
proprietari
non
appartenenti
ai
consorzi
idraulici
,
convocandoli
per
un
giorno
di
domenica
con
le
norme
degli
articoli
precedenti
.
La
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
dei
casi
indicati
alla
lettera
b
)
è
pubblicata
dal
prefetto
.
Gli
atti
relativi
alla
costituzione
del
consorzio
,
all
approvazione
dello
statuto
,
se
intervenuta
,
i
certificati
delle
pubblicazioni
,
ed
i
reclami
eventualmente
presentati
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
con
un
rapporto
sulla
regolarità
della
procedura
eseguita
e
sul
merito
delle
opposizioni
.
28
.
Il
Ministero
,
udito
,
quando
vi
siano
opposizioni
di
ordine
tecnico
,
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
promuove
il
decreto
reale
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
e
,
ove
occorra
,
provvede
con
suo
decreto
all
approvazione
definitiva
del
perimetro
di
bonifica
e
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
,
statuendo
sui
reclami
.
I
consorzi
entrati
a
far
parte
del
nuovo
consorzio
non
perdono
la
personalità
loro
e
sono
considerati
come
altrettanti
elementi
di
esso
.
29
.
Se
lo
statuto
non
fu
promosso
dal
promotore
del
consorzio
,
ovvero
se
la
proposta
non
fu
accolta
,
la
deputazione
provvisoria
,
presieduta
dal
più
anziano
dei
componenti
,
formula
il
disegno
di
statuto
,
col
quale
si
deve
provvedere
:
a
)
alla
designazione
della
sede
del
consorzio
,
scegliendo
il
luogo
più
opportuno
nella
provincia
in
cui
è
compreso
il
territorio
da
bonificare
o
la
maggior
parte
di
esso
;
b
)
alle
rappresentanze
dei
consorzi
entrati
a
far
parte
del
consorzio
speciale
,
proporzionate
alla
somma
degl
interessi
che
hanno
per
la
bonifica
i
relativi
comprensori
;
c
)
al
modo
dì
costituzione
,
alla
rinnovazione
ed
alle
attribuzioni
del
Consiglio
e
dei
delegati
,
ove
si
creda
opportuno
di
trasferire
in
tutto
od
in
parte
a
tale
Consiglio
i
poteri
dell
assemblea
.
La
durata
in
carica
dei
delegati
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
d
)
al
modo
di
costituzione
,
alla
durata
in
carica
ed
alle
attribuzioni
d
una
deputazione
amministrativa
,
che
curi
gli
affari
del
consorzio
e
che
,
direttamente
o
per
mezzo
del
suo
presidente
ne
abbia
la
rappresentanza
.
La
durata
in
carica
degli
amministratori
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
e
)
alle
norme
per
la
validità
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell
assemblea
generale
,
della
deputazione
amministrativa
e
del
Consiglio
dei
delegati
,
e
per
le
condizioni
e
proporzionalità
del
diritto
di
voto
nelle
assemblee
generali
;
f
)
alle
norme
per
la
compilazione
dei
bilanci
annuali
,
preventivi
e
consuntivi
,
e
per
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
e
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
g
)
alle
norme
pel
servizio
di
cassa
,
per
la
relativa
vigilanza
e
per
la
misura
della
cauzione
da
prestarsi
dall
incaricato
del
servizio
di
tesoreria
;
h
)
alle
norme
pel
riparto
dei
contributi
consorziali
nelle
spese
dell
opera
e
per
la
definizione
delle
eventuali
opposizioni
;
i
)
al
servizio
tecnico
necessario
per
l
esecuzione
della
bonifica
,
quando
il
consorzio
ha
lo
scopo
di
assumere
la
concessione
;
k
)
ad
ogni
altra
norma
necessaria
per
il
regolare
andamento
del
consorzio
.
Nello
stesso
disegno
di
statuto
si
può
disporre
per
la
futura
manutenzione
dell
opera
,
aggiungendovi
le
norme
di
cui
all
articolo
46
.
30
.
La
deputazione
provvisoria
richiede
al
prefetto
la
pubblicazione
del
disegno
di
statuto
e
la
convocazione
delle
assemblee
generali
dei
consorzi
e
dei
proprietari
interessati
.
La
convocazione
deve
avvenire
in
un
giorno
festivo
posteriore
al
termine
delle
pubblicazioni
,
con
le
norme
stabilite
negli
artt
.
22
a
26
.
La
deputazione
provvisoria
provvede
per
la
presidenza
dell
assemblea
generale
dei
proprietari
interessati
,
anche
se
distinti
in
sezioni
.
31
.
Accettato
lo
statuto
dalla
maggioranza
degli
interessati
,
la
deputazione
provvisoria
la
trasmette
al
prefetto
insieme
ai
verbali
delle
assemblee
generali
,
riferendo
sulle
modificazioni
ed
osservazioni
presentate
.
Il
prefetto
invia
gli
atti
col
proprio
avviso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
,
ai
termini
dell
art
.
28
,
provvede
all
approvazione
definitiva
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
.
32
.
Tranne
il
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
29
,
lo
statuto
così
approvato
regola
,
per
la
sola
durata
dell
esecuzione
dell
opera
,
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
.
Tale
consorzio
è
tuttavia
continuativo
per
la
manutenzione
della
bonifica
,
salvo
a
modificare
il
proprio
statuto
in
conformità
dell
art
.
46
.
33
.
Approvato
lo
statuto
,
la
deputazione
provvisoria
promuove
immediatamente
la
nomina
della
rappresentanza
definitiva
del
consorzio
,
e
quindi
cessa
da
ogni
funzione
.
CAPO
III
:
Bonifiche
da
eseguirsi
per
concessione
34
.
La
concessione
delle
opere
di
bonifica
di
1a
categoria
può
essere
accordata
:
a
)
ad
una
delle
Provincie
o
ad
uno
del
Comuni
interessati
;
b
)
all
associazione
volontaria
di
Provincie
,
Comuni
,
o
di
questi
e
quelle
insieme
;
c
)
al
consorzio
speciale
di
bonifica
esistente
,
od
istituito
a
termini
degli
artt
.
18
a
28;
d
)
ad
uno
dei
consorzi
che
,
secondo
l
art
.
19
,
funzioni
come
consorzio
speciale
di
bonifica
;
ma
in
tal
caso
gli
altri
consorzi
e
proprietari
interessati
non
possono
essere
costretti
a
pagare
il
loro
contributo
con
decorrenza
anteriore
a
quella
stabilita
dalle
tabelle
allegate
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
35
.
Le
associazioni
volontarie
fra
Provincie
e
comuni
,
di
cui
al
capoverso
b
)
del
precedente
articolo
si
costituiscono
in
base
a
deliberazioni
dei
Consigli
comunali
e
provinciali
,
approvate
dalle
rispettive
Giunte
provinciali
amministrative
.
Ottenuta
la
concessione
,
non
possono
sciogliersi
finché
le
opere
non
sieno
compiute
e
consegnate
al
consorzio
di
manutenzione
.
Per
il
funzionamento
di
tali
associazioni
,
per
la
costituzione
e
i
poteri
della
rappresentanza
di
esse
,
e
pei
reciproci
rapporti
fra
gli
enti
associati
si
provvederà
con
regolamento
speciale
da
approvarsi
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
associazioni
interprovinciali
,
e
negli
altri
casi
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
36
.
Alla
domanda
di
concessione
,
da
presentarsi
al
prefetto
debbono
essere
uniti
:
1
)
la
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinta
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
2
)
la
deliberazione
o
le
deliberazioni
del
Consiglio
della
Provincia
o
del
Comune
richiedente
,
ovvero
dei
Consigli
delle
Provincie
e
dei
Comuni
associati
,
approvate
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
nei
riguardi
della
tutela
,
o
dell
assemblea
generale
del
consorzio
,
secondo
i
casi
dell
articolo
precedente
,
da
cui
risultino
la
decisione
di
chiedere
la
concessione
,
le
modalità
principali
specie
in
ordine
alla
spesa
ed
ai
mezzi
di
farvi
fronte
,
ed
i
poteri
all
uopo
accordati
alle
rispettive
rappresentanze
quando
non
constino
altrimenti
;
3
)
la
dimostrazione
di
avere
disponibili
,
appena
ottenuta
la
concessione
,
i
mezzi
finanziari
occorrenti
per
anticipare
tutta
la
spesa
;
4
)
il
progetto
tecnico
esecutivo
della
bonifica
,
e
quello
economico
compilati
ai
termini
degli
artt
.
12
e
13
.
I
documenti
di
cui
al
n
.
2
non
occorrono
,
quando
la
domanda
è
presentata
da
un
associazione
volontaria
di
Provincie
o
Comuni
interessati
o
dal
consorzio
speciale
,
e
dalle
deliberazioni
stesse
costitutive
risultino
gli
elementi
richiesti
.
37
.
Prima
di
fare
la
domanda
ai
termini
del
precedente
articolo
,
il
richiedente
può
presentare
,
per
una
istruttoria
preliminare
,
un
progetto
di
sola
massima
,
corredato
del
piano
di
esecuzione
dei
lavori
in
ragione
di
ordine
e
di
tempo
.
Il
prefetto
,
sentito
l
Ufficio
del
Genio
civile
,
trasmette
il
progetto
alla
Commissione
tecnica
centrale
,
che
ne
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
promosso
il
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
comunica
al
richiedente
le
proprie
osservazioni
sul
progetto
di
massima
,
salva
e
riservata
ogni
ulteriore
decisione
in
merito
alla
concessione
.
38
.
Il
prefetto
,
accertata
la
regolarità
degli
atti
presentati
con
la
domanda
di
concessione
di
cui
all
art
.
36
,
li
trasmette
all
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
,
verificato
il
progetto
tecnico
esecutivo
al
termini
dell
art
.
10
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
1i
invia
alla
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
la
quale
ne
riferisce
al
Ministero
del
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
esaminato
preliminarmente
se
nulla
osti
all
accoglimento
della
domanda
,
dispone
la
pubblicazione
degli
atti
per
mezzo
del
prefetto
.
La
pubblicazione
non
occorre
per
gli
effetti
della
concessione
,
quando
sugli
stessi
atti
si
siano
pronunciati
favorevolmente
tutti
gli
interessati
.
39
.
Il
Ministero
,
qualora
,
in
seguito
al
risultato
della
pubblicazione
,
ritenga
di
poter
accogliere
la
domanda
,
promuove
,
l
avviso
del
Ministero
del
tesoro
,
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
di
Stato
,
e
provvede
definitivamente
con
uno
o
più
decreti
motivati
:
a
)
sulle
opposizioni
e
sul
reclami
presentati
;
b
)
all
approvazione
del
perimetro
della
bonifica
nei
casi
di
cui
ai
capoversi
a
)
,
d
)
dell
art
.
34
,
quando
già
non
abbia
avuto
luogo
a
termini
dell
art
.
16;
c
)
all
approvazione
del
progetto
tecnico
;
d
)
all
approvazione
del
progetto
economico
;
e
)
alla
concessione
delle
opere
,
giusta
l
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
22
maggio
1900
,
n
.
195
,
determinando
i
casi
di
decadenza
e
fissando
i
termini
per
l
incominciamento
e
la
ultimazione
dei
lavori
;
f
)
alla
determinazione
della
quota
di
concorso
dello
Stato
,
in
conformità
dell
art
.
10
della
citata
legge
,
deducendo
la
spesa
di
progetti
che
lo
Stato
abbia
ceduti
al
richiedente
.
Nei
casi
di
cui
al
capoverso
b
)
,
se
l
accoglimento
delle
opposizioni
porti
a
restringere
od
allargare
il
perimetro
provvisorio
della
bonifica
oltre
i
due
decimi
della
superficie
totale
la
concessione
non
può
aver
luogo
senza
una
nuova
deliberazione
del
richiedente
,
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
e
senza
che
sia
convenientemente
modificato
il
progetto
economico
.
40
.
Qualora
necessità
tecniche
sopravvenute
mutino
sostanzialmente
,
a
giudizio
del
Ministero
,
la
natura
e
l
economia
dell
opera
non
ancora
intrapresa
,
la
concessione
è
dichiarata
priva
di
effetto
.
Il
concessionario
,
con
nuove
deliberazioni
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
può
chiedere
che
sia
ripetuta
l
istruttoria
prescritta
.
41
.
Il
prefetto
dispone
la
pubblicazione
:
a
)
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
con
l
elenco
delle
ditte
espropriande
;
b
)
del
ruolo
dei
contributi
,
avvertendo
gli
interessati
che
sono
ammesse
opposizioni
per
soli
errori
di
fatto
verificati
nell
applicazione
delle
misure
e
dei
criteri
stabiliti
nel
progetto
economico
,
già
definitivamente
approvato
.
Sulle
opposizioni
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Salvo
il
caso
di
cui
all
art
.
34
,
lettera
d
)
,
l
obbligo
degli
altri
interessati
di
corrispondere
al
concessionario
i
contributi
nelle
spese
decorre
dal
1°
luglio
successivo
al
giorno
in
cui
il
contratto
di
appalto
è
divenuto
esecutivo
.
43
.
Per
la
gestione
dei
lavori
il
concessionario
deve
osservare
le
norme
e
forme
prescritte
pei
lavori
per
conto
dello
Stato
,
le
condizioni
dell
atto
di
concessione
,
il
progetto
approvato
e
il
relativo
capitolato
.
Per
il
controllo
e
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
si
applicano
gli
artt
.
56
,
57
e
58
.
Ultimati
i
lavori
,
il
collaudo
è
eseguito
da
uno
o
più
funzionari
del
Genio
civile
nominati
dal
Ministero
.
Possono
nello
stesso
modo
essere
eseguiti
collaudi
parziali
,
quando
sia
compiuta
la
notifica
di
uno
dei
bacini
,
in
cui
fu
divisa
,
o
quando
,
a
giudizio
dei
funzionari
incaricati
del
collaudo
,
un
opera
di
costo
non
inferiore
al
quarto
della
spesa
prevista
per
la
concessione
possa
funzionare
regolarmente
da
sola
per
lo
scopo
pei
quale
fu
eseguita
,
assicurando
in
parte
i
vantaggi
della
bonifica
.
CAPO
IV
:
Consorzi
di
manutenzione
44
.
Quando
una
bonifica
è
presso
ad
essere
ultimata
il
Ministero
provvede
a
far
pubblicare
un
progetto
economico
per
la
manutenzione
delle
opere
,
da
cui
risultino
:
a
)
l
indicazione
del
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
,
od
in
mancanza
l
elenco
dei
consorzi
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
e
delle
proprietà
direttamente
interessate
,
compilato
in
conformità
dell
art
.
13
,
nn
.
1
e
2;
b
)
l
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
,
con
le
indicazioni
prescritte
dall
art
.
13
,
n
.
2
,
per
quelle
direttamente
interessate
;
col
loro
riparto
in
zone
o
classi
in
ragione
di
beneficio
,
ai
termini
dell
art
.
53
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
con
la
determinazione
della
quota
percentuale
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
classe
e
per
ogni
ettaro
in
esso
compreso
;
c
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
della
citata
legge
col
loro
ammontare
.
Con
il
manifesto
di
pubblicazione
il
prefetto
,
quando
non
esiste
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
:
1
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
ed
i
proprietari
interessati
a
deliberare
entro
congruo
termine
sulla
costituzione
volontaria
del
consorzio
e
sulla
nomina
della
deputazione
provvisoria
,
secondo
gli
artt
.
21
a
27;
2
)
designa
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
ed
i
proprietari
che
in
caso
di
costituzione
obbligatoria
del
consorzio
di
manutenzione
debbono
formare
la
deputazione
provvisoria
,
prescelti
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
direttamente
interessati
siano
egualmente
rappresentati
in
ragione
d
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
rispettivi
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
45
.
Scaduto
il
termine
delle
pubblicazioni
,
il
Ministero
statuisce
sui
reclami
e
provvede
:
a
)
all
approvazione
dell
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
col
riparto
in
zone
o
classi
,
e
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
zona
o
classe
;
b
)
alla
costituzione
,
anche
coattiva
,
del
consorzio
di
manutenzione
e
alla
nomina
della
relativa
deputazione
provvisoria
,
se
non
esiste
consorzio
speciale
.
Nel
caso
di
cui
al
capoverso
b
)
le
funzioni
di
presidente
sono
assunte
dal
più
anziano
dei
componenti
la
deputazione
provvisoria
.
46
.
Entro
due
mesi
dalla
comunicazione
del
decreto
di
cui
al
precedente
articolo
,
la
rappresentanza
del
consorzio
formula
le
modificazioni
allo
statuto
esistente
o
il
disegno
del
nuovo
statuto
con
le
norme
indicate
nell
art
.
29
lett
.
a
)
,
b
)
,
c
)
,
d
)
,
e
)
,
f
)
,
k
)
,
e
con
l
aggiunta
di
quelle
:
1
)
per
la
divisione
dei
terreni
bonificati
in
classi
,
secondo
l
utile
che
avranno
risentito
o
risentiranno
dalle
opere
di
bonifica
;
2
)
per
la
liquidazione
definitiva
della
quota
di
contributo
dovuta
in
ragione
di
beneficio
,
da
ciascun
proprietario
direttamente
interessato
;
3
)
per
la
rappresentanza
dei
proprietari
indirettamente
interessati
nel
caso
di
loro
partecipazione
al
consorzio
;
4
)
pel
riparto
dei
contributi
nelle
spese
di
manutenzione
;
5
)
per
presentare
e
risolvere
le
opposizioni
degli
interessati
contro
la
classifica
,
la
liquidazione
e
il
riparto
;
6
)
per
assicurare
stabilmente
il
servizio
tecnico
ed
amministrativo
necessario
alla
regolare
manutenzione
ed
al
funzionamento
delle
opere
di
bonifica
.
Nel
mese
successivo
il
disegno
delle
modificazioni
o
quello
del
nuovo
statuto
è
sottoposto
all
approvazione
del
consorzio
,
osservandosi
pei
Consorzi
nuovamente
istituiti
le
norme
dell
art
.
31
.
47
.
Lo
statuto
,
anche
se
non
deliberato
o
modificato
dal
consorzio
nel
termine
stabilito
,
è
approvato
definitivamente
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
nella
forma
e
con
le
modificazioni
ritenute
opportune
.
Nel
caso
di
nuovo
consorzio
è
applicabile
l
art
.
33
.
48
.
I
proprietari
indirettamente
interessati
hanno
sempre
diritto
di
essere
ammessi
a
far
parte
del
consorzio
di
manutenzione
,
rivolgendone
domanda
al
presidente
.
In
caso
di
rifiuto
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
49
.
La
Commissione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
invita
la
rappresentanza
provvisoria
o
definitiva
del
consorzio
di
manutenzione
a
voler
intervenire
,
direttamente
o
per
mezzo
di
delegato
,
alla
visita
locale
stabilita
per
accertare
se
la
bonifica
sia
compiuta
agli
effetti
di
legge
.
Qualora
la
rappresentanza
del
consorzio
non
intervenga
,
la
Commissione
può
procedere
egualmente
ai
suoi
lavori
.
Per
accertare
il
compimento
della
bonifica
,
la
Commissione
deve
esaminare
se
con
le
opere
ultimate
siasi
raggiunto
pei
terreni
quel
grado
di
prosciugamento
che
era
stato
previsto
nel
progetto
.
La
Commissione
si
astiene
da
ogni
indagine
od
apprezzamento
,
di
competenza
del
collaudatore
,
sul
modo
con
cui
le
opere
sono
state
eseguite
dagli
appaltatori
in
relazione
ai
rispettivi
contratti
.
Occorrendo
altri
lavori
,
la
Commissione
ne
riferisce
al
Ministero
e
procede
a
nuova
visita
appena
ultimati
.
In
caso
contrario
,
o
completate
le
opere
,
la
Commissione
ne
forma
lo
stato
di
consistenza
ed
insieme
al
processo
verbale
di
visita
lo
comunica
al
presidente
del
consorzio
,
assegnando
un
congruo
termine
per
le
osservazioni
ed
opposizioni
.
50
.
Trascorso
il
termine
di
cui
nel
precedente
articolo
,
il
Ministero
,
sentita
sulle
opposizioni
la
Commissione
permanente
,
dichiara
con
decreto
definitivamente
compiuta
la
bonifica
ed
approva
lo
stato
di
consistenza
delle
opere
.
Tale
decreto
è
notificato
al
presidente
provvisorio
o
definitivo
del
consorzio
e
inserito
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Decorsi
quindici
giorni
dalla
notifica
,
il
consorzio
è
costituito
responsabile
della
manutenzione
e
della
buona
conservazione
delle
opere
descritte
nello
stato
di
consistenza
,
anche
se
nel
frattempo
abbia
rifiutato
o
non
siasi
curato
di
riceverne
la
materiale
consegna
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
CAPO
V
:
Funzionamento
dei
consorzi
51
.
I
consorzi
di
bonifica
,
qualunque
sia
lo
scopo
,
onde
furono
istituiti
,
funzionano
con
le
norme
dei
rispettivi
statuti
.
Ai
consorzi
sono
applicabili
:
a
)
gli
artt
.
188
a
193
,
195
a
197
e
292
del
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
4
maggio
1898
,
n
.
164;
b
)
l
art
.
194
,
nn
.
1
,
2
,
3
e
4
della
stessa
legge
,
salvo
che
si
tratti
di
operazione
odi
spesa
autorizzata
od
approvata
dal
Ministero
;
c
)
le
altre
prescrizioni
di
legge
relative
alle
deliberazioni
dei
Consigli
e
delle
Giunte
comunali
,
in
quanto
gli
statuti
non
dispongano
altrimenti
per
le
deliberazioni
dell
assemblea
generale
e
delle
rappresentanze
consorziali
.
52
.
I
delegati
ed
amministratori
dei
consorzi
durano
in
carica
per
il
tempo
stabilito
negli
statuti
consorziali
,
che
regolano
altresì
i
casi
di
nuove
elezioni
.
Essi
prestano
gratuitamente
l
opera
loro
,
salvo
rimborso
delle
spese
necessarie
ed
effettivamente
sostenute
.
53
.
Se
un
consorzio
funziona
per
scopi
diversi
,
si
debbono
fare
per
la
gestione
della
bonifica
un
bilancio
distinto
,
sia
preventivo
che
consuntivo
,
ed
un
distinto
ruolo
di
contribuenza
.
In
ogni
caso
i
bilanci
preventivi
e
consuntivi
ed
i
ruoli
di
contribuenza
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
54
.
Nella
parte
ordinaria
dei
bilanci
preventivi
e
consuntivi
dei
consorzi
di
esecuzione
e
di
manutenzione
di
opere
di
bonifica
qualora
si
voglia
provvedere
alla
riscossione
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
,
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
è
obbligatoria
la
loro
iscrizione
in
titolo
speciale
,
dando
conto
degli
aumenti
e
delle
diminuzioni
che
annualmente
si
verificano
.
55
.
I
progetti
relativi
alla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
opere
di
bonifica
,
sono
approvati
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
sino
all
importo
di
L
.
12.000
e
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
l
ingegnere
capo
negli
altri
casi
.
Con
le
stesse
norme
sono
approvati
i
collaudi
dei
lavori
eseguiti
.
Per
motivi
di
urgenza
il
consorzio
può
ordinare
anche
in
base
a
progetto
sommario
non
regolarmente
approvato
,
l
esecuzione
delle
opere
strettamente
indispensabili
,
informandone
telegraficamente
l
Ufficio
del
Genio
civile
.
56
.
I
lavori
di
bonifica
si
eseguono
dai
Consorzi
sotto
la
vigilanza
tecnica
dell
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
la
esercita
nei
modi
e
nelle
forme
determinati
dai
regolamenti
e
dal
Ministero
.
Non
osservandosi
i
progetti
approvati
e
le
altre
norme
stabilite
,
l
ingegnere
capo
può
con
ordine
di
servizio
,
sospendere
i
lavori
,
riferendo
in
ogni
caso
al
Ministero
cui
spetta
provvedere
.
57
.
Almeno
una
volta
per
ogni
biennio
il
Ministero
fa
esaminare
per
mezzo
dei
propri
funzionari
,
la
gestione
amministrativa
del
consorzio
,
e
controllare
la
regolarità
delle
spese
e
delle
entrate
,
in
relazione
agli
impegni
assunti
,
ai
bilanci
approvati
ed
agli
interessi
degli
enti
che
contribuiscono
nelle
spese
.
58
.
Le
spese
per
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
,
ai
termini
degli
artt
.
56
e
57
,
sono
comprese
fra
quelle
dell
andamento
ordinario
dell
amministrazione
consortile
e
vengono
anticipate
o
rimborsate
a
richiesta
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tali
spese
sono
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
durante
l
esecuzione
di
opere
concesse
al
consorzio
.
59
.
Omettendosi
dalla
rappresentanza
del
consorzio
l
adempimento
di
una
disposizione
del
presente
regolamento
o
dello
statuto
,
può
il
prefetto
provvedervi
d
ufficio
per
mezzo
di
un
suo
delegato
ed
a
spese
del
consorzio
.
60
.
Procedendosi
allo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
il
r
.
commissario
esercita
i
poteri
della
rappresentanza
del
consorzio
ed
in
caso
di
urgenza
anche
quelli
dell
assemblea
generale
.
Il
r
.
commissario
è
scelto
fra
i
funzionari
dello
Stato
che
per
l
esercizio
delle
loro
attribuzioni
siano
maggiormente
idonei
a
tale
incarico
,
ed
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
e
ad
una
indennità
giornaliera
.
Tale
indennità
,
da
fissarsi
nel
decreto
di
nomina
,
non
può
superare
lire
dieci
o
lire
quindici
al
giorno
,
secondoché
il
funzionario
prescelto
appartenga
o
no
ad
un
ufficio
stabilito
nel
Comune
,
ove
ha
sede
il
consorzio
.
Le
spese
di
viaggio
o
le
diarie
sono
liquidate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
che
può
anche
anticiparle
,
curandone
poi
il
rimborso
dal
consorzio
.
TITOLO
III
Bonifiche
di
seconda
categoria
61
.
Gli
atti
costitutivi
che
i
consorzi
volontari
debbono
trasmettere
ai
prefetti
,
ai
termini
e
per
gli
effetti
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
debbono
comprendere
:
a
)
i
documenti
comprovanti
il
consenso
di
tutti
gli
interessati
alla
costituzione
del
consorzio
:
tale
consenso
deve
risultare
da
deliberazione
presa
a
voti
unanimi
dagli
intervenuti
ad
una
adunanza
,
convocata
e
presieduta
da
qualcuno
dei
maggiori
interessati
,
e
da
dichiarazione
scritta
dei
non
intervenuti
;
b
)
un
elenco
dei
proprietari
o
possessori
dei
beni
compresi
nei
consorzi
,
con
le
indicazioni
stabilite
dall
art
.
13
,
n
.
2
del
presente
regolamento
;
c
)
lo
statuto
consorziale
.
Il
prefetto
,
assunte
le
informazioni
che
ritiene
opportune
,
provvede
alla
pubblicazione
di
tali
atti
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Questa
pubblicazione
contiene
il
sunto
degli
atti
stessi
e
la
indicazione
della
sede
e
dello
scopo
del
consorzio
,
e
del
modo
di
costituzione
della
sua
rappresentanza
;
ed
è
fatta
a
spese
del
consorzio
.
Qualsiasi
ulteriore
modificazione
agli
atti
costitutivi
del
consorzio
è
trasmessa
al
prefetto
insieme
agli
atti
e
alle
deliberazioni
con
cui
è
stata
approvata
,
ed
è
parimenti
pubblicata
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
A
richiesta
del
consorzio
,
il
prefetto
gli
rilascia
una
dichiarazione
intesa
ad
attestare
l
adempimento
delle
prescrizioni
sopra
indicate
,
tenendone
nota
in
apposito
registro
.
I
prefetti
curano
la
conservazione
degli
atti
loro
trasmessi
dai
consorzi
volontari
.
62
.
La
domanda
che
,
ai
termini
dell
articolo
20
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
volontari
possono
presentare
al
prefetto
per
essere
dichiarati
obbligatori
,
deve
avere
a
corredo
:
a
)
l
atto
costitutivo
del
consorzio
;
b
)
lo
statuto
compilato
secondo
gli
articoli
29
e
46
ed
accettato
dall
assemblea
;
c
)
una
relazione
sommaria
sui
lavori
da
eseguire
,
sulle
spese
e
sui
mezzi
di
farvi
fronte
.
Fatte
le
pubblicazioni
della
domanda
,
l
obbligatorietà
,
se
ne
sia
il
caso
,
è
dichiarata
per
decreto
reale
,
promosso
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quello
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Quando
il
consorzio
si
propone
di
eseguire
una
bonifica
a
scopo
igienico
o
che
può
Influire
su
opere
di
bonifica
di
categoria
già
compiute
,
in
corso
di
esecuzione
o
da
eseguire
,
deve
prima
sentirsi
anche
la
Commissione
permanente
per
le
bonificazioni
.
63
.
Eccetto
il
caso
di
cui
all
articolo
precedente
,
i
consorzi
obbligatori
s
istituiscono
ad
iniziativa
:
a
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
maggioranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
b
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
minoranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
c
)
o
di
una
Giunta
municipale
o
di
una
Deputazione
provinciale
interessata
;
d
)
o
dello
Stato
.
In
tutti
i
casi
la
proposta
dev
essere
corredata
:
1
)
dei
documenti
prescritti
dall
art
.
19
lett
.
a
)
,
b
)
;
2
)
dell
elenco
dei
proprietari
direttamente
o
indirettamente
interessati
;
3
)
della
designazione
di
cinque
proprietari
,
tre
dei
quali
scelti
fra
i
direttamente
interessati
e
due
fra
gli
indirettamente
interessati
,
per
costituire
la
deputazione
provinciale
del
consorzio
.
64
.
Il
prefetto
,
pubblicata
la
proposta
coi
relativi
documenti
promuove
su
di
essi
e
sulle
opposizioni
i
voti
:
1
)
del
Consiglio
della
Provincia
unicamente
o
maggiormente
interessata
alla
bonifica
,
nel
caso
di
cui
alla
lettera
al
del
precedente
articolo
.
2
)
di
tutti
i
Consigli
comunali
e
provinciali
interessati
,
negli
altri
casi
,
osservando
i
termini
stabiliti
nell
articolo
22
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
65
.
Eccetto
i
casi
di
cui
al
penultimo
capoverso
del
citato
articolo
22
della
legge
,
gli
atti
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
al
parere
dell
Ufficio
del
Genio
civile
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quelli
dell
agricoltura
,
industria
e
commercio
promuove
ai
termini
dell
art
.
62
,
ultimo
capoverso
,
il
decreto
Reale
col
quale
,
statuendo
definitivamente
sui
reclami
,
provvede
:
a
)
alla
costituzione
del
consorzio
e
alla
nomina
della
deputazione
provvisoria
;
b
)
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
a
carico
di
Provincie
e
Comuni
,
a
norma
e
nei
casi
dell
art
.
25
della
legge
.
66
.
I
consorzi
obbligatori
comunque
istituiti
,
sono
soggetti
alle
prescrizioni
degli
articoli
56
,
58
,
59
,
60
e
,
quando
lo
Stato
concorre
nelle
spese
,
anche
a
quella
dell
articolo
57
.
67.-
75
.
(
)
.
TITOLO
V
Disposizioni
finanziarie
CAPO
I
:
Contributo
degli
enti
e
proprietari
interessati
76
.
Nel
caso
di
bonifica
da
farsi
direttamente
a
cura
dello
Stato
,
approvati
i
progetti
esecutivo
ed
economico
,
e
disposto
l
appalto
dei
lavori
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
provvede
,
con
le
norme
di
legge
,
anche
d
ufficio
,
se
ne
è
il
caso
,
perchè
entro
breve
termine
siano
rilasciate
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
tante
delegazioni
sulle
sovrimposte
o
su
altri
cespiti
,
quante
occorrano
per
il
pagamento
del
contributo
posto
rispettivamente
a
loro
carico
,
e
siano
allo
stesso
fine
resi
esecutivi
i
ruoli
della
maggiore
rata
di
imposta
da
mettersi
a
carico
dei
proprietari
per
la
quota
rispettiva
di
contributo
da
valere
per
il
periodo
necessario
fino
al
saldo
.
77
.
Le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
sovrimposte
fondiarie
,
non
possono
essere
accettate
,
se
essi
non
siano
riscossi
per
mezzo
di
un
appaltatore
che
abbia
prestato
la
cauzione
e
sia
tenuto
al
vincolo
del
non
riscosso
per
riscosso
,
e
non
sia
prodotta
una
deliberazione
dell
ente
debitore
,
regolarmente
approvata
e
divenuta
definitiva
,
per
la
quale
esso
stasi
irrevocabilmente
vincolato
a
mantenere
in
vigore
il
cespite
,
sul
quale
debbano
rilasciarsi
le
delegazioni
,
per
tutto
il
periodo
in
cui
queste
siano
distribuite
,
e
inoltre
a
non
variarne
nello
stesso
periodo
il
metodo
di
riscossione
.
In
qualunque
tempo
però
le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
soprimposte
fondiarie
,
possono
essere
surrogate
da
altre
rilasciate
su
queste
ultime
.
78
.
La
decorrenza
delle
delegazioni
e
dei
ruoli
della
sovrimposta
fondiaria
sui
terreni
avvantaggiati
dalla
bonifica
,
o
dagli
altri
cespiti
delegati
,
sempre
quando
la
bonifica
si
esegua
direttamente
dallo
Stato
,
è
fissata
dal
1°
luglio
successivo
alla
data
dell
appalto
dei
lavori
.
79
.
Per
la
determinazione
del
numero
delle
annualità
,
nelle
quali
deve
essere
distribuito
il
pagamento
del
contributo
dovuto
allo
Stato
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
in
caso
di
bonifica
da
essi
direttamente
eseguita
,
si
tiene
conto
della
quantità
del
contributo
,
delle
condizioni
finanziarie
degli
enti
debitori
,
della
capacità
economica
della
regione
in
cui
la
bonifica
deve
eseguirsi
,
della
importanza
dei
vantaggi
presunti
,
ed
anche
degli
oneri
,
ai
quali
,
per
gli
altri
scopi
,
gli
enti
debitori
debbono
presumibilmente
sottostare
nel
periodo
stabilito
per
il
pagamento
delle
annualità
.
Non
può
tenersi
in
alcuna
considerazione
il
fatto
dei
disavanzi
di
bilancio
risultanti
dalle
loro
gestioni
,
se
sono
eguagliati
e
superati
dalla
somma
delle
spese
facoltative
o
riducibili
.
Sulle
somme
da
pagarsi
ratealmente
per
contributo
non
sono
dovuti
interessi
,
qualunque
sia
il
numero
delle
delegazioni
concordate
.
80
.
Il
numero
degli
anni
,
nei
quali
la
Provincia
,
i
Comuni
ed
i
proprietari
interessati
ad
una
bonifica
sono
ammessi
a
soddisfare
i
contributi
,
rispettivamente
dovuti
allo
Stato
,
mediante
delegazioni
o
mediante
la
tassa
speciale
sui
terreni
bonificandi
,
deve
essere
uguale
,
in
modo
che
il
contributo
complessivo
dei
quattro
decimi
sia
versato
,
fino
al
saldo
,
con
un
numero
di
rate
annuali
eguali
e
di
pari
importo
totale
.
Tuttavia
in
circostanze
speciali
riconosciute
dall
amministrazione
,
possono
le
annualità
.
sia
degli
enti
locali
,
che
dei
proprietari
,
ovvero
degli
uni
e
degli
altri
,
essere
ripartite
in
un
periodo
di
tempo
diverso
.
81
.
Compiuti
i
lavori
di
una
bonifica
eseguita
direttamente
dallo
Stato
e
reso
definitivo
il
riparto
della
spesa
in
base
ai
risultati
finali
debitamente
accertati
,
l
importo
delle
delegazioni
e
della
tassa
annuale
speciale
,
dovuto
dagli
enti
debitori
e
dai
proprietari
a
cominciare
dal
1°
luglio
successivo
,
è
accresciuto
o
diminuito
in
proporzione
,
secondo
il
caso
,
senza
che
il
periodo
dei
pagamenti
annuali
,
stabilito
rispettivamente
possa
essere
variato
.
82
.
Il
decimo
di
contributo
dello
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
è
pagato
in
ragione
delle
somme
effettivamente
erogate
nella
esecuzione
dei
lavori
,
sia
in
acconto
,
sia
a
saldo
.
Tale
erogazione
deve
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
che
servirono
di
base
ai
pagamenti
e
con
la
produzione
di
un
certificato
dell
Ufficio
del
Genio
civile
nella
Provincia
,
attestante
i
pagamenti
fatti
all
appaltatore
.
83
.
Nel
caso
in
cui
lo
Stato
si
avvalga
della
facoltà
concessagli
dall
art
.
25
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
il
rimborso
della
sua
quota
di
contributo
nelle
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
tale
rimborso
è
imposto
ai
proprietari
avvantaggiati
,
in
ragione
dei
benefici
che
questi
possono
ricavarne
.
Il
riparto
della
somma
dovuta
è
stabilito
di
concerto
fra
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
quello
del
tesoro
in
un
numero
di
anni
non
inferiore
a
10
né
superiore
a
20
,
tenuto
conto
della
importanza
e
del
graduale
svolgimento
presumibile
dei
detti
benefici
.
84
.
Il
debito
dei
proprietari
,
dipendente
dalla
restituzione
del
decimo
di
contributo
anticipato
dallo
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
fra
essi
ripartito
come
nell
articolo
precedente
,
è
riscuotibile
sui
terreni
nelle
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
85-102
.
(
)
.
CAPO
IV
:
Contribuzioni
e
riscossioni
103
.
Nel
caso
di
un
opera
di
bonifica
da
eseguirsi
per
concessione
,
il
piano
finanziario
da
allegarsi
alla
domanda
deve
indicare
anche
i
modi
ed
i
termini
,
nei
quali
debbono
essere
corrisposti
i
decimi
rispettivamente
dovuti
dalle
amministrazioni
provinciali
,
da
quelle
comunali
o
dai
proprietari
interessati
.
104
.
L
interesse
del
quattro
per
cento
da
corrispondersi
dallo
Stato
in
caso
di
concessione
ed
anticipazione
sulla
somma
di
bonifica
,
si
intende
al
netto
,
e
viene
corrisposto
sulla
somma
dei
sei
decimi
dell
importo
dei
lavori
,
posti
a
carico
,
a
decorrere
dal
collaudo
generale
o
parziale
dei
lavori
stessi
e
dei
pagamenti
effettivamente
fatti
.
La
somma
erogata
dev
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
,
in
base
ai
quali
sono
stati
fatti
i
pagamenti
,
e
con
la
produzione
di
una
dichiarazione
dell
appaltatore
circa
le
somme
effettivamente
ricevute
.
Le
somme
pagate
per
questo
titolo
sono
rimborsate
al
tesoro
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sul
conto
corrente
speciale
,
e
con
le
modalità
di
cui
agli
articoli
precedenti
.
105
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
raccoglie
gli
elementi
necessari
per
determinare
le
quote
provvisorie
dovute
dai
proprietari
per
contributi
in
base
all
art
.
39
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
ne
stabilisce
il
riparto
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
al
quale
spetta
di
provvedere
alla
riscossione
delle
quote
medesime
.
106
.
Qualora
,
durante
il
periodo
di
riscossione
delle
quote
provvisorie
di
cui
all
articolo
precedente
,
andasse
in
vigore
nelle
singole
Provincie
interessate
il
nuovo
catasto
stabilito
dalle
leggi
lo
marzo
1886
,
n
.
3682
,
e
21
gennaio
1897
,
n
.
23
,
sarà
rinnovata
,
con
effetto
dalla
decorernza
del
nuovo
catasto
,
la
ripartizione
provvisoria
con
le
stesse
norme
della
prima
ripartizione
.
107
.
Accertato
il
compimento
di
una
bonificazione
o
di
uno
dei
bacini
nei
quali
,
a
sensi
degli
artt
.
8
e
50
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
sia
diviso
l
intero
perimetro
di
essa
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
notifica
,
per
mezzo
dei
prefetti
,
alle
Provincie
ed
ai
Comuni
interessati
nella
bonificazione
,
nonché
al
consorzio
costituito
per
la
manutenzione
della
medesima
le
variazioni
in
aumento
o
in
diminuzione
,
che
,
in
seguito
alla
finale
liquidazione
della
spesa
effettivamente
occorsa
,
siano
venute
a
verificarsi
nell
ammontare
del
contributo
che
,
ai
termini
del
primo
comma
dell
art
.
6
della
legge
surriferita
,
le
Provincie
,
i
Comuni
e
i
possessori
dei
fondi
compresi
nel
perimetro
della
bonificazione
,
sono
tenuti
a
versare
allo
Stato
,
o
,
in
sua
vece
,
al
concessionario
che
l
abbia
eseguita
.
Uguale
comunicazione
è
fatta
contemporaneamente
al
Ministero
del
tesoro
per
le
conseguenti
variazioni
circa
le
riscossioni
,
fermo
il
periodo
prestabilito
per
il
saldo
.
108
.
Sono
soggetti
alle
disposizioni
del
presente
titolo
i
consorzi
per
le
bonificazioni
di
prima
categoria
,
quelli
obbligatori
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
,
e
quelli
fra
i
consorzi
volontari
che
abbiano
adempiuto
al
disposto
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
presentino
al
Ministero
delle
finanze
,
per
mezzo
del
prefetto
,
la
dichiarazione
di
voler
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
,
ai
termini
dell
art
.
55
della
legge
medesima
.
In
seguito
a
questa
dichiarazione
,
e
previo
accertamento
della
loro
regolare
costituzione
,
viene
riconosciuta
,
sopra
proposta
del
Ministero
delle
finanze
e
mediante
r
.
decreto
ai
consorzi
volontari
anzidetti
,
la
facoltà
di
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
,
concernenti
la
deputazione
amministrativa
,
s
intendono
applicabili
a
quegli
organi
dei
consorzi
volontari
che
,
sotto
qualunque
denominazione
,
abbiano
l
incarico
dell
ordinaria
amministrazione
.
109
.
La
Deputazione
amministrativa
ha
l
obbligo
di
tenere
un
registi
o
delle
proprietà
soggette
a
contribuzione
diviso
in
tante
sezioni
quanti
sono
i
Comuni
in
cui
le
proprietà
sono
situate
e
con
ciascuna
sezione
suddivisa
in
due
parti
l
una
riguardante
i
terreni
l
altra
i
fabbricati
.
Ciascuna
proprietà
dev
essere
registrata
col
nome
cognome
e
paternità
del
rispettivo
possessore
con
l
indicazione
della
sua
superficie
dei
suoi
numeri
censuari
e
di
ogni
altro
dato
necessario
per
una
perfetta
indicazione
.
Devono
pure
essere
registrati
per
ciascun
numero
censuario
dei
terreni
e
così
pure
di
ciascun
fabbricato
,
l
estimo
o
rendita
imponibile
giusta
i
catasti
governativi
.
La
Deputazione
amministrativa
deve
annotare
nel
suddetto
registro
catastale
tutte
le
mutazioni
che
le
vengono
denunziate
.
Essa
deve
inoltre
,
prima
di
addivenire
alla
formazione
annuale
dei
ruoli
per
le
contribuzioni
consorziali
esaminare
i
libri
catastali
tenuti
dagli
uffici
del
censo
ed
anno
tare
nel
registro
anzidetto
tutte
le
mutazioni
di
proprietà
che
da
essi
risultino
.
Nei
consorzi
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
la
Deputazione
amministrativa
deve
introdurre
le
mutazioni
sopra
indicate
nell
elenco
delle
proprietà
interessate
che
fa
parte
del
progetto
di
massima
se
tuttasi
di
consorzi
obbligatori
od
in
quello
indicato
nell
art
.
61
del
presente
regolamento
,
se
si
tratta
di
consorzi
volontari
.
110
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
mediante
il
solo
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
111
.
I
ruoli
annuali
delle
contribuzioni
consorziali
sono
formati
distintamente
per
ogni
Comune
e
con
la
firma
della
Deputazione
amministrativa
o
del
suo
presidente
vengono
trasmessi
al
prefetto
che
li
rende
esecutivi
dopo
averne
riconosciute
la
regolarità
e
la
corrispondenza
col
bilancio
preventivo
consorziale
regolarmente
approvato
.
Essi
sono
quindi
pubblicati
in
tutti
ì
Comuni
per
la
parte
che
a
ciascun
Comune
si
riferisce
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
per
ì
ruoli
delle
imposte
dirette
e
sono
consegnati
ali
esattore
del
consorzio
entro
i
primi
quindici
giorni
del
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
.
112
Entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
dei
ruoli
ogni
interessato
può
ricorrere
alla
deputazione
amministrativa
per
far
rettificare
gli
errori
materiali
occorsi
nella
loro
formazione
se
il
ricorso
non
sospende
la
riscossione
de
contribuzioni
,
ma
dà
diritto
al
rimborso
quanto
sia
stato
indebitamente
pagato
,
Contro
le
decisioni
della
deputazione
amministrativa
è
ammesso
il
reclamo
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
113
.
La
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
è
fatta
da
un
esattore
speciale
del
consorzio
o
dagli
esattori
delle
imposte
dirette
,
secondo
che
sia
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
.
114
.
Quando
si
voglia
affidare
la
riscossione
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
deputazione
amministrativa
deve
darne
partecipazione
ai
prefetti
delle
provincie
in
cui
sono
situate
le
proprietà
soggette
a
contribuzione
,
fornendo
loro
tutti
i
dati
e
gli
elementi
di
cui
deve
essere
tenuto
conto
nel
procedimento
relativo
all
appalto
delle
esattorie
.
Tale
partecipazione
dev
essere
data
in
tempo
utile
,
perché
nella
nomina
degli
esattori
delle
imposte
possa
loro
farsi
obbligo
di
riscuotere
anche
le
contribuzioni
consorziali
.
L
incarico
di
questa
riscossione
,
dura
per
tutto
il
tempo
a
cui
si
estende
la
nomina
dei
detti
esattori
,
e
l
aggio
è
nella
misura
stessa
stabilita
per
l
esazione
delle
imposte
dirette
.
115
.
L
esattore
speciale
è
retribuito
ad
aggio
,
e
risponde
a
suo
rischio
e
pericolo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
116
.
Il
modo
di
nomina
dell
esattore
speciale
,
quando
non
sia
già
stabilito
dallo
statuto
,
è
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
,
la
quale
fissa
pure
la
misura
dell
aggio
,
la
durata
e
le
altre
condizioni
del
contratto
.
117
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
ed
il
relativo
contratto
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
118
.
L
esattore
speciale
o
uno
degli
esattori
delle
imposte
dirette
,
ai
quali
sia
affidata
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
,
può
essere
pure
incaricato
dell
ufficio
di
cassiere
del
consorzio
.
119
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
deve
essere
fatta
non
più
tardi
della
fine
di
ottobre
dell
anno
antecedente
a
quello
in
cui
deve
incominciare
la
riscossione
delle
contribuzioni
,
o
dell
anno
in
cui
scadono
dall
ufficio
l
esattore
o
gli
esattori
in
funzione
.
120
.
Se
la
deputazione
amministrativa
non
provvede
per
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
113
e
114
,
il
prefetto
nomina
d
ufficio
l
esattore
speciale
,
ovvero
affida
,
quando
sia
possibile
,
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
all
esattore
od
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
provvedendo
anche
,
ove
ne
sia
il
caso
,
al
regolare
andamento
del
servizio
di
cassa
.
121
.
L
esattore
speciale
,
prima
che
la
sua
nomina
sia
sottoposta
all
approvazione
del
prefetto
,
deve
dichiarare
se
la
accetta
,
e
garantire
la
sua
accettazione
con
un
deposito
in
danaro
o
di
rendita
consolidata
per
la
somma
stabilita
nel
capitolato
.
Il
consorzio
non
è
obbligato
verso
l
esattore
,
se
non
quando
la
nomina
sia
divenuta
definitiva
mediante
l
approvazione
del
prefetto
.
122
.
L
esattore
speciale
,
prima
di
assumere
l
ufficio
,
e
al
più
tardi
entro
un
mese
dalla
nomina
,
presta
una
cauzione
mediante
vincolo
di
rendita
consolidata
dello
Stato
,
ovvero
con
deposito
di
rendita
della
stessa
specie
o
di
numerario
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
una
somma
corrispondente
all
ammontare
di
una
rata
delle
contribuzioni
consorziali
.
Quando
l
esattore
speciale
è
anche
incaricato
del
servizio
di
cassa
,
deve
prestare
un
altra
cauzione
nella
misura
determinata
dallo
statuto
del
consorzio
.
La
rendita
pubblica
è
valutata
al
corso
del
semestre
anteriore
a
quello
in
cui
la
cauzione
viene
prestata
,
ed
è
computata
solamente
per
nove
decimi
del
detto
valore
.
123
.
Se
l
esattore
speciale
non
presta
la
cauzione
nella
misura
ed
entro
il
termine
stabilito
,
esso
decade
di
pieno
diritto
dalla
nomina
,
perde
il
deposito
effettuato
ai
termini
dell
art
.
21
del
presente
regolamento
e
risponde
di
ogni
danno
e
spesa
.
124
.
Nel
caso
che
,
durante
il
contratto
per
l
esattoria
,
la
rendita
data
in
cauzione
diminuisca
di
valore
o
la
cauzione
venga
per
qualunque
causa
a
mancare
in
tutto
od
in
parte
,
ovvero
l
ammontare
delle
contribuzioni
annuali
aumenti
in
modo
che
la
cauzione
più
non
corrisponda
ad
una
rata
di
esse
,
l
esattore
deve
reintegrarla
o
completarla
entro
il
termine
indicato
nell
invito
che
gli
viene
all
uopo
indirizzato
.
Questo
termine
non
può
essere
maggiore
di
un
mese
,
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
è
stato
notificato
.
Se
l
esattore
lascia
trascorrere
il
termine
senza
reintegrare
o
completare
la
sua
cauzione
,
la
deputazione
amministrativa
promuove
dal
prefetto
la
dichiarazione
di
decadenza
dell
esattore
e
la
nomina
,
in
via
provvisoria
,
di
un
sorvegliante
da
retribuirsi
a
carico
dell
esattore
medesimo
.
Se
la
deputazione
amministrativa
indugia
a
promuovere
questi
provvedimenti
,
il
prefetto
può
prenderli
d
ufficio
.
125
.
Le
contribuzioni
consorziali
sono
pagate
annualmente
,
in
una
o
più
rate
,
secondo
che
sia
stabilito
nello
statuto
del
consorzio
,
nel
quale
deve
essere
pure
determinata
la
scadenza
di
ciascuna
rata
.
Può
però
lo
statuto
disporre
che
la
determinazione
delle
rate
e
scadenze
sia
fatta
dall
assemblea
o
dal
Consiglio
dei
delegati
.
126
.
L
esattore
del
consorzio
deve
,
entro
dodici
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
tenere
a
disposizione
del
consorzio
medesimo
,
o
versare
al
cassiere
consorziale
,
se
egli
non
riveste
anche
tale
qualità
,
l
intero
ammontare
della
rata
consorziale
scaduta
.
In
caso
di
ritardo
del
versamento
anzidetto
,
ovvero
nel
pagamento
dei
mandati
spediti
dall
amministrazione
consorziale
,
l
esattore
incorre
a
favore
del
consorzio
nella
multa
di
centesimi
quattro
per
ogni
lira
non
versata
o
non
pagata
.
127
.
Nel
caso
di
esecuzione
a
carico
dell
esattore
,
se
la
cauzione
è
costituita
da
deposito
in
numerario
,
il
prefetto
autorizza
la
Cassa
depositaria
a
pagare
al
consorzio
,
o
a
chi
per
esso
,
la
somma
di
cui
sia
creditore
.
128
.
Nel
caso
che
si
proceda
contro
l
esattore
ad
atti
esecutivi
per
debiti
,
quando
esso
non
esegua
i
versamenti
alle
scadenze
fissate
,
o
abbia
commessi
abusi
nell
esercizio
delle
sue
funzioni
,
la
deputazione
amministrativa
del
consorzio
ne
riferisce
al
prefetto
per
i
provvedimenti
di
sua
competenza
,
al
termine
dell
articolo
95
della
legge
20
aprile
1871
,
n
.
192
.
In
tutto
ciò
che
non
sia
altrimenti
disciplinato
dal
presente
regolamento
,
la
formazione
e
la
conservazione
del
registro
catastale
dell
imposizione
,
la
ripartizione
e
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
prendono
norma
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
in
vigore
sull
imposta
fondiaria
.
130
.
Quando
il
consorzio
domandi
un
mutuo
o
sia
debitore
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
scadenze
per
il
pagamento
delle
contribuzioni
consorziali
devono
essere
eguali
a
quelle
delle
imposte
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
e
,
salvo
il
caso
che
il
territorio
consorziale
sia
compreso
nei
limiti
di
un
sol
Comune
,
è
obbligatoria
la
nomina
di
un
esattore
speciale
unico
.
Nel
caso
che
la
deputazione
amministrativa
ritardi
a
nominarlo
,
si
provvede
ai
termini
dell
art
.
120
del
presente
regolamento
.
131
.
Avvenuta
la
consegna
della
bonificazione
al
consorzio
di
manutenzione
,
la
ulteriore
riscossione
del
contributo
dovuto
dai
proprietari
per
la
esecuzione
della
bonifica
vien
fatta
,
ove
non
sia
altrimenti
disposto
,
dall
esattore
del
consorzio
stesso
,
con
i
modi
,
tempi
e
con
l
aggio
stabiliti
per
la
riscossione
della
tassa
di
manutenzione
.
Salvo
pattuizioni
speciali
,
l
esattore
versa
,
entro
12
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
l
ammontare
delle
somme
riscosse
per
detto
titolo
alla
sezione
di
tesoreria
provinciale
,
se
creditore
del
contributo
sia
allo
Stato
per
aver
eseguito
direttamente
la
bonifica
,
o
altrimenti
al
concessionario
.
I
prefetti
non
approvano
i
provvedimenti
ed
i
contratti
relativi
alla
nomina
dell
esattore
speciale
,
se
non
contengono
l
obbligo
per
l
esattore
di
riscuotere
,
insieme
alle
tasse
consorziali
ed
alle
stesse
condizioni
le
somme
relative
al
detto
contributo
,
e
di
eseguire
il
versamento
alle
epoche
stabilite
.
132.-160
.
(
)
.
TITOLO
VII
Disposizioni
varie
161
.
Quando
si
provvede
all
esecuzione
delle
opere
di
bonifica
mediante
licitazione
privata
,
giusta
l
art
.
62
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
l
amministrazione
appaltante
stabilisce
nel
capitolato
speciale
,
che
l
aggiudicazione
ha
luogo
in
base
ad
una
scheda
segreta
,
nella
quale
oltre
al
minimo
,
deve
essere
indicato
anche
il
massimo
del
ribasso
che
i
concorrenti
possono
offrire
.
162
.
I
contratti
attualmente
in
corso
per
fitto
d
erbe
,
di
pesca
o
di
altro
nei
comprensori
delle
bonificazioni
da
eseguire
a
norma
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
da
chiunque
stipulati
,
cessano
,
di
diritto
.
alle
loro
scadenze
naturali
od
alla
scadenza
delle
proroghe
convenute
o
tacite
in
corso
al
giorno
in
cui
è
entrato
in
vigore
il
presente
regolamento
.
Nei
nuovi
contratti
si
deve
sempre
apporre
,
e
s
intende
in
ogni
caso
apposta
,
la
condizione
che
il
contratto
cessa
di
pieno
diritto
:
a
)
nel
giorno
in
cui
abbia
luogo
la
consegna
dei
lavori
all
appaltatore
a
cui
sia
stata
affidata
la
riscossione
delle
rendite
,
a
norma
dell
art
.
12
,
lett
.
b
)
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
provvede
lo
Stato
direttamente
;
b
)
nel
giorno
in
cui
venga
emanato
il
decreto
di
concessione
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
si
provvede
per
concessione
;
da
tale
giorno
le
rendite
spettano
al
concessionario
agli
effetti
dell
articolo
14
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
164
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
relative
alla
determinazione
del
perimetro
,
al
progetto
economico
di
esecuzione
ed
alla
riscossione
dei
contributi
valgono
per
il
riparto
di
quelle
spese
che
,
ai
termini
del
testo
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
della
L
.
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
debbono
essere
a
carico
complessivo
dello
Stato
,
della
Provincia
e
del
Comune
di
Roma
e
dei
proprietari
interessati
per
le
bonifiche
dell
agro
romano
.
Per
la
manutenzione
delle
opere
tutte
nell
agro
romano
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
capo
IV
,
del
presente
regolamento
.
166
.
Delle
cave
di
prestito
lungo
le
ferrovie
e
le
strade
ordinarie
nell
agro
romano
,
il
Ministero
fa
compilare
gli
elenchi
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
In
base
agli
elenchi
il
prefetto
emette
le
ordinanze
e
le
notifica
ai
proprietari
dei
fondi
,
nei
quali
sono
poste
le
cave
,
prefiggendo
il
termine
necessario
per
l
esecuzione
dei
lavori
di
prosciugamento
.
Quando
è
stata
presentata
la
domanda
di
sussidio
giusta
l
art
.
3
,
capoverso
ultimo
,
della
L
.
7
luglio
1902
,
il
termine
decorre
dalla
relativa
decisione
del
Ministero
,
e
il
sussidio
accordato
viene
corrisposto
in
base
a
certificato
del
Genio
civile
che
attesta
il
completo
prosciugamento
della
cave
mediante
colmata
o
canalizzazione
.
Decorso
infruttuosamente
il
termine
stabilito
per
l
esecuzione
dei
lavori
,
il
prefetto
può
provvedere
d
ufficio
.
167
.
Per
la
ripartizione
delle
spese
di
bonifica
del
territorio
non
demaniale
delle
Maremme
toscane
e
di
quelli
adiacenti
al
lago
Salpi
a
norma
dell
art
.
4
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
valgono
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
I
perimetri
di
bonifica
determinati
anteriormente
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
ed
al
presente
regolamento
sono
mantenuti
.
168
.
I
consorzi
di
bonifica
esistenti
sono
conservati
;
ma
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
approvazione
del
presente
regolamento
debbono
uniformare
il
loro
statuto
alle
disposizioni
del
regolamento
stesso
.
Trascorso
il
termine
,
provvede
il
Ministero
.
In
ogni
caso
,
le
modificazioni
debbono
essere
approvate
ai
termini
dell
art
.
28
e
seguenti
.
170
.
Nei
casi
di
cui
all
art
.
93
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
di
esecuzione
debbono
uniformarsi
alle
disposizioni
del
presente
regolamento
,
a
norma
dell
articolo
precedente
,
solo
in
quanto
sieno
compatibili
con
quelle
delle
L
.
25
giugno
1882
,
n
.
869
,
6
agosto
1893
,
n
.
463
,
e
dei
rispettivi
atti
di
concessione
.
StampaQuotidiana ,
A
distanza
di
due
anni
dal
suo
primo
appello
al
Paese
,
il
P
.
d
'
A
.
si
rivolge
di
nuovo
agli
italiani
.
Ai
compiti
e
alle
responsabilità
che
la
nuova
situazione
che
oggi
si
presenta
impongono
a
tutti
i
partiti
politici
,
il
P
.
d
'
A
.
arriva
ricco
dell
'
esperienza
acquisita
nel
vivo
della
partecipazione
data
,
sempre
nelle
prime
file
di
combattimento
,
alla
guerra
ventennale
contro
il
fascismo
internazionale
.
Il
P
.
d
'
A
.
non
è
difatti
una
formazione
politica
improvvisata
,
priva
di
ispirazione
etica
e
di
tradizioni
ideali
:
al
contrario
esso
risponde
ad
una
logica
necessità
ed
è
il
risultato
di
una
elaborazione
dottrinaria
basata
su
una
critica
approfondita
delle
condizioni
politiche
,
economiche
e
morali
di
una
società
degenerante
che
ha
prodotto
,
nella
sua
decomposizione
,
i
frutti
mostruosi
del
fascismo
e
del
nazismo
.
Nel
P
.
d
'
A
.
sono
difatti
confluiti
movimenti
politici
rivoluzionari
meglio
caratterizzati
del
ventennio
fra
le
due
guerre
mondiali
,
movimenti
di
cui
il
partito
raccoglie
il
vigoroso
patrimonio
ideale
e
accomuna
i
superstiti
:
dal
movimento
«
Giustizia
e
Libertà
»
a
quello
repubblicano
,
dal
Partito
Sardo
d
'
Azione
al
movimento
di
«
Rivoluzione
Liberale
»
,
dai
gruppi
liberalsocialisti
al
movimento
democratico
-
amendoliano
fino
ad
elementi
e
gruppi
formatisi
nei
partiti
comunista
e
socialista
e
che
ne
hanno
superato
l
'
angustia
classista
e
i
pregiudizi
ideologici
.
Attraverso
questi
movimenti
di
cui
costituisce
la
logica
continuazione
storica
,
il
P
.
d
'A.,
sebbene
sia
e
voglia
essere
una
formazione
nuova
e
libera
dagli
schemi
dottrinari
invecchiati
ed
esangui
dei
partiti
politici
tradizionali
alla
cui
inadeguatezza
si
deve
la
vittoria
del
fascismo
,
si
presenta
con
una
maturità
esemplare
formatasi
nel
fuoco
della
partecipazione
operante
e
spesso
sanguinosa
alle
esperienze
rivoluzionarie
del
ventennio
:
dalla
partecipazione
alla
lunga
lotta
cospirativa
contro
il
fascismo
,
nella
quale
centinaia
dei
suoi
uomini
caddero
e
soffrirono
negli
ergastoli
,
nei
confini
,
nelle
camere
di
tortura
,
alla
guerra
civile
spagnola
nella
quale
il
primo
intervento
armato
di
volontari
italiani
al
fianco
dei
rivoluzionari
spagnoli
fu
voluto
e
organizzato
da
«
Giustizia
e
Libertà
»
vincendo
la
frigida
e
settaria
mentalità
neutralista
del
riformismo
democratico
socialista
;
dalla
lotta
combattuta
nell
'
emigrazione
per
l
'
intervento
internazionale
contro
il
fascismo
del
quale
vide
acutamente
il
carattere
mondiale
e
lo
sbocco
nella
guerra
(
e
in
questa
lotta
Carlo
Rosselli
fondatore
di
«
Giustizia
e
Libertà
»
riconosciuto
come
il
nemico
capitale
cadde
pugnalato
dai
sicari
fascisti
)
all
'
intervento
in
massa
con
tutte
le
sue
energie
nella
guerra
partigiana
ed
operaia
contro
il
nazismo
,
intervento
nel
corso
del
quale
il
P
.
d
'
A
.
ha
dato
contributo
di
uomini
e
di
sangue
non
secondo
a
quello
di
nessun
altro
movimento
o
partito
.
Cosifatta
consapevolezza
dei
termini
reali
della
lotta
politica
ha
portato
come
conseguenza
che
nel
periodo
decisivo
trascorso
dal
25
luglio
ad
oggi
il
P
.
d
'
A
.
è
stato
,
fra
i
partiti
di
sinistra
,
quello
che
ha
potuto
con
maggior
discernimento
comprendere
la
portata
,
con
maggiore
acume
individuare
e
circoscrivere
gli
obbiettivi
della
situazione
rivoluzionaria
in
cui
veniva
a
sboccare
l
'
esaurimento
ideale
,
politico
e
militare
del
totalitarismo
nazifascista
e
il
fallimento
dell
'
impalcatura
nazionalistica
e
parassitaria
imposta
fatalmente
all
'
Europa
e
al
mondo
dal
prevalere
degli
interessi
di
ceti
e
caste
privilegiati
;
onde
le
posizioni
che
il
Partito
ha
tenuto
ferme
e
difese
in
questo
periodo
si
rivelano
sempre
di
più
come
le
più
giuste
:
il
giudizio
politico
espresso
immediatamente
dopo
il
25
luglio
sul
carattere
monarchico
-
fascista
-
reazionario
del
colpo
di
stato
e
sulla
conseguente
necessità
dell
'
intervento
popolare
che
lo
trasformasse
in
movimento
rivoluzionario
(
anche
se
l
'
impreparazione
all
'
evento
di
tutti
i
partiti
appena
usciti
dall
'
illegalità
non
consenti
la
tempestiva
mobilitazione
delle
masse
che
strappasse
l
'
iniziativa
alla
corona
e
all
'
esercito
)
;
la
lotta
contro
la
collaborazione
politica
al
Governo
di
Badoglio
mal
truccata
dalla
finzione
della
ricostituzione
dei
sindacati
;
l
'
impostazione
della
lotta
contro
l
'
istituto
monarchico
,
centro
degli
interessi
nazionalistici
e
reazionari
e
per
la
costituzione
di
un
governo
antifascista
indipendente
dalla
corona
;
la
creazione
del
Comitato
di
Liberazione
Nazionale
;
la
lotta
condotta
in
seno
a
questo
,
al
fianco
del
Partito
Comunista
,
contro
l
'
opportunismo
attendista
e
la
passività
e
per
l
'
attivismo
nella
lotta
antinazista
e
antifascista
;
il
potenziamento
della
guerra
partigiana
,
cui
il
Partito
diede
altresì
l
'
apporto
militare
delle
«
Brigate
Giustizia
e
Libertà
»
e
dell
'
agitazione
operaia
e
impiegatizia
nelle
fabbriche
;
infine
l
'
iniziativa
della
creazione
dei
Comitati
di
Liberazione
Nazionale
periferici
come
organi
del
potere
popolare
.
Alcune
di
queste
impostazioni
politiche
si
sono
svolte
nella
rinnovata
illegalità
susseguita
alla
occupazione
nazista
e
non
sempre
perciò
hanno
potuto
affiorare
e
sviluppare
la
loro
virtù
chiarificatrice
e
orientatrice
dell
'
opinione
popolare
:
non
è
per
questo
meno
vero
che
se
l
'
istituto
monarchico
ha
potuto
essere
esautorato
e
respinto
,
se
il
CLN
ha
potuto
mantenere
il
suo
carattere
sfuggendo
alle
ricorrenti
insidie
conservatrici
e
plutocratiche
ed
evitando
lo
scivolamento
in
un
mero
nazionalismo
antitedesco
e
conservare
intatta
la
sua
funzione
di
organo
democratico
di
tutte
le
forze
attive
nella
lotta
anti
-
nazista
,
se
infine
le
formazioni
partigiane
hanno
potuto
sottrarsi
all
'
inerte
apoliticismo
e
ai
tentativi
di
preparare
attraverso
i
quadri
del
CLN
una
guardia
bianca
antiproletaria
,
ciò
si
deve
in
gran
parte
all
'
azione
risoluta
e
vigile
svolta
dal
P
.
d
'
A
.
Il
P
.
d
'A.,
forte
di
queste
fondamentali
esperienze
,
anche
se
coi
quadri
crudelmente
decimati
dalle
esecuzioni
e
dalle
deportazioni
,
è
perciò
oggi
in
grado
di
dar
conto
di
sé
,
del
suo
passato
e
del
suo
presente
e
di
mostrare
a
tutti
gli
Italiani
ansiosi
di
onestamente
orientarsi
nella
nuova
fase
politica
un
volto
inconfondibile
,
quello
di
un
partito
rivoluzionario
,
il
«
Partito
della
Rivoluzione
Democratica
»
.
Il
partito
d
'
azione
è
il
partito
della
rivoluzione
democratica
.
Partito
rivoluzionario
perché
ritiene
che
il
nazi
-
fascismo
non
sia
stata
una
occasionale
e
circoscritta
escrescenza
purulenta
di
alcune
società
di
ritardato
sviluppo
capitalistico
(
come
fantasticarono
alcuni
dottrinari
marxisti
)
bensì
un
fenomeno
internazionale
che
ha
solide
radici
in
tutte
le
società
moderne
,
anche
in
quelle
a
regime
democratico
,
insinuandosi
perfino
coi
tentacoli
del
totalitarismo
nei
paesi
stessi
dove
si
è
affermata
una
rivoluzione
socialista
:
radici
ravvisate
nella
degenerazione
dell
'
economia
di
mercato
in
economia
protezionistica
dominata
da
oligarchie
parassitarie
richiedenti
il
potere
politico
per
consolidare
,
difendere
e
perpetuare
i
privilegi
economici
;
nella
degenerazione
delle
istituzioni
democratiche
e
liberali
nelle
quali
la
prevalenza
dell
'
elemento
non
elettivo
(
burocrazia
ed
esercito
)
ha
ridotto
la
democrazia
a
mera
parvenza
;
nella
degenerazione
infine
dell
'
ideale
nazionale
nella
pratica
di
un
gretto
e
mortale
nazionalismo
in
permanente
stato
di
guerra
guerreggiata
e
preparata
contro
altri
nazionalismi
e
avvalentesi
di
questa
situazione
per
duplicare
mediante
invalicabili
frontiere
economiche
le
frontiere
politiche
,
costringere
le
economie
nazionali
nella
camicia
di
forza
dell
'
autarchismo
,
deviare
il
prodotto
del
lavoro
e
del
risparmio
dal
naturale
obbiettivo
dell
'
incremento
del
benessere
collettivo
alla
dilapidazione
negli
armamenti
e
all
'
arricchimento
dei
ceti
protetti
.
Una
società
a
tal
punto
degenerante
e
autodistruttiva
non
può
essere
risanata
mediante
riforme
nell
'
ambito
delle
istituzioni
esistenti
:
il
risanamento
esige
una
serie
di
riforme
di
struttura
che
equivalgono
a
una
vera
e
propria
rivoluzione
istituzionale
.
Partito
della
rivoluzione
democratica
perché
l
'
efficacia
rinnovatrice
e
costruttiva
delle
riforme
di
struttura
è
condizionata
dalla
creazione
di
organi
efficienti
del
potere
popolare
,
capaci
di
articolare
il
nuovo
sistema
politico
ed
economico
,
di
immettere
nel
suo
funzionamento
le
ricche
energie
dei
ceti
depressi
e
specialmente
di
quelli
agricoli
oggi
assenti
dalla
vita
pubblica
,
passivi
ed
inerti
;
di
addivenire
cioè
alla
formazione
di
una
nuova
classe
politica
capace
di
garantire
lo
sviluppo
democratico
e
socialista
delle
istituzioni
sostituendo
una
classe
dirigente
autocondannatasi
per
incapacità
e
fiacchezza
morale
.
Contro
il
totalitarismo
.
Di
fronte
al
totalitarismo
il
P
.
d
'
A
.
riafferma
lo
schietto
liberalismo
della
propria
dottrina
e
tradizione
.
Il
metodo
rivoluzionario
che
il
Partito
persegue
non
è
quello
del
colpo
di
stato
in
cui
un
partito
s
'
impadronisca
del
potere
centrale
e
da
questo
faccia
discendere
autoritariamente
e
paternalisticamente
le
riforme
e
la
nuova
organizzazione
economico
-
politica
assicurandone
il
funzionamento
mediante
la
burocrazia
,
la
polizia
e
l
'
esercito
,
relegando
nell
'
illegalità
le
correnti
e
i
partiti
non
conformisti
;
bensì
quello
dell
'
iniziativa
popolare
che
non
riconosce
al
governo
alcuna
autorità
sacrale
ma
lo
considera
come
una
forza
politica
accanto
ad
altre
,
privo
del
diritto
di
assegnare
compiti
e
direttive
ai
molteplici
e
differenziati
organismi
politici
del
Paese
,
mero
organo
della
volontà
popolare
alla
quale
spetta
la
responsabilità
dell
'
iniziativa
e
il
diritto
al
controllo
democratico
.
Nessun
partito
ha
perciò
diritto
di
proclamarsi
rappresentante
esclusivo
degli
interessi
popolari
,
interessi
che
sono
differenziati
e
come
tali
possono
e
devono
trovare
espressione
articolata
non
in
un
solo
ma
in
molteplici
partiti
il
cui
civile
e
libero
contrasto
,
portato
su
di
un
piano
sempre
più
alto
,
costituisca
garanzia
contro
l
'
ipocrita
inerzia
del
conformismo
e
salda
barriera
nello
stesso
tempo
contro
il
degenerare
della
lotta
politica
in
forme
deteriori
e
cieche
di
violenza
o
di
basso
intrigo
entro
l
'
apparente
uniformità
del
partito
al
potere
,
e
la
sua
degradazione
in
congiure
di
palazzo
con
la
sostituzione
dei
tribunali
statali
al
voto
popolare
.
E
nemmeno
alcun
partito
politico
può
autoinvestirsi
del
diritto
di
rappresentare
determinate
classi
e
ceti
,
interessi
partitici
e
ideali
di
questi
,
per
esempio
delle
classi
lavoratrici
,
non
costituendo
un
blocco
uniforme
e
indifferenziato
ma
potendo
e
dovendo
articolarsi
ed
esprimersi
liberamente
a
mezzo
della
molteplicità
degli
organismi
politici
a
rappresentare
gli
interessi
economici
di
classe
,
che
sono
i
soli
compatti
e
indifferenziati
,
sano
chiamati
i
sindacati
e
non
i
partiti
,
organi
della
volontà
politica
che
comprende
ma
insieme
sorpassa
gli
interessi
economici
.
Il
P
.
d
'
A
.
è
per
questo
il
solo
partito
rivoluzionario
che
non
teorizzi
la
conquista
del
potere
centrale
come
mezzo
per
la
realizzazione
del
suo
programma
rinnovatore
e
concentri
invece
lo
sforzo
rivoluzionario
nella
creazione
dei
nuovi
organi
democratici
del
potere
popolare
.
Il
Partito
perciò
rivendica
solennemente
per
se
e
per
tutti
gli
altri
partiti
che
si
pongono
di
fatto
sul
terreno
della
libertà
,
facciano
o
no
parte
del
CLN
il
diritto
alla
opposizione
legale
:
il
P
.
d
'
A
.
che
oggi
partecipa
alla
responsabilità
di
governo
riafferma
il
pieno
diritto
di
combattere
domani
questo
o
qualunque
altro
governo
senza
che
per
questo
alcuna
limitazione
intervenga
alla
sua
opera
entro
i
limiti
della
legge
comune
;
eguale
diritto
reclama
per
gli
altri
partiti
nella
sua
forza
e
consapevolezza
lungi
dal
vedere
una
diminuzione
della
propria
riconosce
il
necessario
limite
e
l
'
utile
termine
di
contrasto
per
un
effettivo
funzionamento
delle
libere
istituzioni
che
la
rivoluzione
democratica
darà
al
Paese
.
Perché
la
rivoluzione
vinca
.
Alla
realtà
della
situazione
rivoluzionaria
il
P
.
d
'
A
.
richiama
oggi
tutti
gli
italiani
operosi
e
politicamente
attivi
per
additare
loro
le
mete
essenziali
,
circoscrivere
gli
obiettivi
,
evitare
gli
sforzi
dispersivi
.
La
rivoluzione
fu
sconfitta
nel
1919
perché
una
inveterata
pratica
riformista
ammantata
di
rivoluzionarismo
verbale
non
seppe
puntare
al
cuore
delle
istituzioni
,
disperse
la
immensa
spinta
rivoluzionaria
delle
masse
in
un
riformismo
miope
,
impedì
la
realizzazione
di
alcune
fondamentali
e
già
fin
da
allora
mature
riforme
di
struttura
nella
fiacca
indifferenza
del
«
tutto
o
nulla
»
,
pavida
di
compromettere
la
dubbia
purezza
di
posizioni
teoriche
superate
ed
esangue
,
isolando
il
proletariato
,
spingendo
i
ceti
medi
fra
le
braccia
della
reazione
,
spianando
così
la
via
al
fascismo
.
La
rivoluzione
sconfitta
nel
1919
deve
vincere
oggi
perché
da
questa
vittoria
dipende
la
preservazione
del
sacro
patrimonio
di
civiltà
ereditato
dal
passato
,
ogni
possibilità
di
sviluppo
progressivo
e
ordinato
nell
'
avvenire
,
la
pace
di
domani
:
questo
compito
che
la
vecchia
classe
dirigente
ha
abbandonato
e
tradito
passa
oggi
nella
coscienza
e
nelle
salde
mani
delle
classi
lavoratrici
affermanti
non
ristretti
interessi
di
classe
ma
interessi
universali
.
Perché
la
rivoluzione
vinca
è
indispensabile
non
rinnovare
gli
errori
del
passato
,
abbandonare
il
neutralismo
pratico
nei
confronti
delle
istituzioni
politiche
,
saldare
indissolubilmente
,
più
e
meglio
che
provvisoriamente
alleare
,
la
classe
operaia
con
quelle
agricole
e
coi
ceti
medi
lavoratori
:
ma
sopra
ogni
altra
cosa
è
necessario
non
disperdere
la
rinnovata
spinta
rivoluzionaria
né
in
riforme
di
dettaglio
né
in
programmi
massimalistici
per
concentrarla
invece
sugli
obiettivi
essenziali
che
sano
quelli
istituzionali
:
1
)
debellare
le
oligarchie
economiche
e
finanziarie
;
2
)
creare
gli
organi
del
potere
popolare
;
3
)
puntare
sulla
creazione
dell
'
Unità
Federale
Europea
,
raccogliendo
perciò
tutte
le
forze
progressive
dell
'
Europa
.
Contro
il
privilegio
economico
.
Per
debellare
le
oligarchie
economiche
e
finanziarie
la
nazionalizzazione
della
grande
industria
e
della
grande
proprietà
terriera
,
la
decurtazione
delle
eccedenze
patrimoniali
;
l
'
istituzione
del
controllo
democratico
dei
lavoratori
sulla
gestione
di
tutte
le
aziende
mediante
i
consigli
di
fabbrica
.
Quando
alla
fase
rivoluzionaria
succederà
quella
delle
riforme
graduali
e
progressive
si
dibatteranno
i
limiti
della
nazionalizzazione
,
i
problemi
di
gestione
e
di
pianificazione
procedendo
anche
per
tentativi
con
saggio
empirismo
;
allora
soltanto
ciò
sarà
possibile
e
utile
anche
perché
si
conosceranno
le
nuove
fondamenta
sulle
quali
il
Paese
potrà
riedificare
la
sua
distrutta
economia
.
Il
P
.
d
'
A
.
ha
fatto
conoscere
fino
ad
oggi
attraverso
le
sue
pubblicazioni
le
sue
idee
e
i
suoi
propositi
sulla
riorganizzazione
sociale
di
domani
fondata
sulla
democrazia
economica
e
la
cooperazione
.
Oggi
in
fase
rivoluzionaria
importa
solamente
frantumare
le
basi
della
potenza
oligarchica
ed
impedire
per
sempre
che
essa
continui
a
distendere
sul
Paese
l
'
ombra
mostruosa
del
privilegio
e
renda
impossibile
con
la
furberia
o
la
violenza
il
funzionamento
del
nuovo
stato
democratico
.
L
'
autogoverno
del
popolo
contro
il
centralismo
statale
.
Gli
organi
del
potere
popolare
da
estendere
e
consolidare
sono
in
parte
quelli
stessi
che
l
'
iniziativa
popolare
ha
creato
nella
fase
clandestina
durante
la
guerra
di
liberazione
:
i
Comitati
di
Liberazione
estesi
in
tutti
i
campi
e
in
tutti
i
settori
,
nelle
fabbriche
,
negli
uffici
,
nelle
campagne
,
nelle
pubbliche
amministrazioni
,
nei
quartieri
di
città
,
nei
villaggi
sussisteranno
e
dovranno
esercitare
i
poteri
di
iniziativa
,
di
controllo
,
ove
occorra
di
gestione
,
organizzare
la
continuità
del
lavoro
,
l
'
assistenza
,
l
'
autoprotezione
armata
,
provvedere
alla
defascistizzazione
,
imprimere
alla
vita
periferica
il
ritmo
che
la
situazione
richiede
e
in
pari
tempo
divenire
i
portavoce
autorizzati
della
volontà
delle
masse
presso
gli
organismi
centrali
;
le
formazioni
partigiane
e
le
squadre
armate
di
città
devono
assumere
i
poteri
di
sicurezza
e
di
difesa
e
costituire
il
nucleo
del
nuovo
esercito
popolare
svincolato
dalla
sua
pertinace
costituzione
di
classe
e
di
casta
;
i
volontari
della
libertà
dovranno
essere
immessi
nel
nuovo
esercito
senza
limitazioni
di
partito
e
coi
gradi
e
le
funzioni
esercitati
nel
corso
della
guerra
di
liberazione
;
i
consigli
di
fabbrica
saranno
gli
organi
operanti
della
democrazia
economica
;
l
'
autogoverno
regionale
e
comunale
,
realizzazione
di
fondamentale
importanza
rivoluzionaria
,
abbatterà
l
'
onnipotenza
burocratica
fondata
sul
centralismo
dello
stato
di
polizia
fonte
e
strumento
insieme
del
ricorrente
dispotismo
;
la
Costituente
,
eliminando
definitivamente
l
'
istituto
monarchico
prima
che
esso
possa
riprendersi
e
tornare
ad
essere
il
nucleo
degli
interessi
reazionari
e
oligarchici
darà
al
Paese
la
Costituzione
repubblicana
decentrata
e
autonomistica
,
garanzia
dei
liberi
ordinamenti
del
nuovo
stato
popolare
.
La
Federazione
europea
contro
il
nazionalismo
.
Il
P
.
d
'
A
.
esorta
però
gli
italiani
a
non
nutrire
illusioni
sulla
possibilità
di
risolvere
i
problemi
politici
e
sociali
in
modo
duraturo
sul
piano
strettamente
nazionale
:
oggi
i
problemi
,
tutti
i
problemi
,
vanno
impostati
sul
piano
almeno
europeo
.
Né
la
libertà
,
né
il
socialismo
,
né
la
democrazia
possono
essere
duraturi
in
un
'
Europa
persistente
nell
'
attuale
forma
arretrata
e
regressiva
di
suddivisioni
nazionali
,
politiche
e
economiche
.
Una
ricaduta
nelle
contese
confinarie
,
nel
colonialismo
nella
guerra
doganale
,
nel
protezionismo
distruttore
e
nel
soffocante
autarchismo
sarebbe
l
'
inevitabile
conseguenza
;
gli
armamenti
continuerebbero
ad
ingoiare
il
più
ed
il
meglio
del
lavoro
impedendo
ogni
miglioramento
non
effimero
nel
livello
di
vita
della
popolazione
lavoratrice
e
la
minaccia
permanente
di
guerra
offrirebbe
ancora
una
volta
l
'
arma
migliore
alle
dittature
e
ai
despotismi
:
lo
sbocco
in
una
nuova
guerra
di
distruzione
sarebbe
la
sanguinosa
prospettiva
anche
della
nuova
generazione
.
L
'
era
dei
nazionalismi
distruttori
deve
finire
per
l
'
Europa
.
Per
questo
il
P
.
d
'
A
.
pone
al
centro
di
una
rivoluzione
costruttiva
l
'
unità
europea
nella
democrazia
e
nella
libertà
.
Tale
non
può
essere
se
non
l
'
unità
federale
fondata
sulla
limitazione
drastica
delle
sovranità
nazionali
,
e
l
'
abolizione
delle
frontiere
economiche
,
il
disarmo
generale
degli
eserciti
nazionali
e
la
costituzione
di
un
unico
esercito
federale
:
con
un
potere
federale
sopranazionale
,
alla
cui
elezione
concorrano
tutti
i
cittadini
europei
direttamente
e
non
attraverso
la
mediazione
degli
stati
federati
.
È
questa
e
solo
questa
un
'
Europa
nella
quale
possono
vivere
e
operare
la
libertà
la
democrazia
e
il
socialismo
.
L
'
Italia
deve
essere
all
'
avanguardia
di
questa
che
è
la
più
umana
e
civile
delle
rivoluzioni
;
le
classi
lavoratrici
italiane
devono
definitivamente
abbandonare
la
residua
grettezza
della
mentalità
nazionalistica
e
imperialistica
,
pensare
in
termini
europei
,
dare
l
'
esempio
alle
classi
lavoratrici
degli
altri
paesi
e
trascinarle
in
un
'
azione
comune
perché
questa
esigenza
divenga
universale
e
travolga
le
resistenze
che
le
si
oppongono
;
la
prevedibile
affermazione
di
partiti
progressisti
nella
maggior
parte
dell
'
Europa
dovrà
avere
questo
comune
contenuto
europeo
.
Il
nazi
-
fascismo
può
essere
vinto
sul
terreno
nazionale
soltanto
nei
suoi
occasionali
ed
estrinseci
:
nella
sua
struttura
permanente
può
esserlo
solo
sul
terreno
europeo
.
Così
gli
obbiettivi
rivoluzionari
che
il
P
.
d
'
A
.
indica
sul
piano
economico
sul
piano
politico
e
su
quello
internazionale
,
si
integrano
mutualmente
:
i
nemici
della
democrazia
economica
sono
quelli
stessi
della
democrazia
politica
e
del
federalismo
europeo
:
l
'
oligarchia
parassitaria
,
il
protezionismo
centralistico
,
il
nazionalismo
.
Nella
lotta
contro
queste
forze
regressive
il
P
.
d
'
A
.
ha
acquisito
la
consapevolezza
del
suo
compito
storico
di
partito
della
rivoluzione
democratica
:
l
'
ora
di
questa
rivoluzione
costruttiva
è
suonata
.
Il
P
.
d
'
A
.
chiama
tutti
i
lavoratori
a
superare
l
'
angusta
mentalità
settaria
ad
esercitare
il
loro
dovere
civile
di
iniziativa
e
di
controllo
operante
perché
la
situazione
rivoluzionaria
non
venga
sciupata
,
dispersa
o
compromessa
perché
le
forze
della
reazione
che
sono
ancora
ben
vive
ricevano
un
colpo
mortale
.
Il
P
.
d
'
A
.
non
aspira
ad
un
proselitismo
irregimentato
di
una
massa
che
rinunci
al
suo
diritto
sovrano
e
deleghi
permanentemente
i
suoi
poteri
:
la
rivoluzione
democratica
consiste
prima
di
tutto
nell
'
intervento
diretto
delle
masse
popolari
nella
vita
pubblica
capaci
di
sottrarsi
se
necessario
alla
mediazione
dei
partiti
e
di
non
subire
passivamente
ma
indicare
ai
partiti
le
soluzioni
rivoluzionarie
.
È
questa
la
via
maestra
per
l
'
instaurazione
dello
stato
popolare
nella
giustizia
e
nella
libertà
.
Viva
la
repubblica
democratica
.
Viva
i
comitati
di
liberazione
nazionale
organi
del
potere
popolare
.
Viva
l
'
esercito
partigiano
nucleo
del
nuovo
esercito
popolare
.
Viva
i
consigli
di
fabbrica
.
Viva
gli
stati
uniti
d
'
Europa
.
ProsaGiuridica ,
1
.
Il
Governo
potrà
concedere
la
esecuzione
di
opere
di
bonifica
anche
a
società
od
imprenditori
che
ne
presentino
regolare
domanda
.
sempre
che
l
esecuzione
non
venga
chiesta
in
concessione
dal
Consorzio
fra
i
proprietari
interessati
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
pubblicazione
di
detta
domanda
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
prefettura
competente
.
I
progetti
di
massima
ed
esecutivi
delle
opere
saranno
approvati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
secondo
le
norme
in
vigore
per
simili
concessioni
.
Rimanendo
invariato
il
riparto
della
spesa
stabilito
dalle
vigenti
leggi
,
le
quote
a
carico
dello
Stato
,
delle
Provincie
e
dei
Comuni
interessati
,
saranno
determinate
invariabilmente
nell
atto
di
concessione
in
proporzione
all
importo
dei
progetti
esecutivi
,
aumentato
di
una
percentuale
non
superiore
al
venti
per
cento
per
spese
generali
ed
impreviste
,
e
saranno
pagate
in
annualità
costanti
non
eccedenti
il
numero
di
50
proporzionate
alle
somme
che
risulteranno
dovute
per
effetto
dei
successivi
collaudi
parziali
e
comprensive
di
una
quota
di
capitale
e
di
interessi
in
ragione
del
5
per
cento
.
Nel
decreto
di
concessione
saranno
fissati
il
numero
delle
annualità
,
le
modalità
del
pagamento
ed
il
riparto
delle
opere
agli
effetti
dei
successivi
collaudi
parziali
.
Il
decreto
stabilirà
pure
la
somma
che
dovrà
essere
versata
dal
concessionario
nelle
casse
dello
Stato
a
garanzia
dell
adempimento
dei
patti
convenuti
.
Col
decreto
di
concessione
o
con
provvedimento
successivo
,
dovrà
essere
approvato
il
progetto
di
riparto
della
spesa
fra
gli
enti
e
i
proprietari
interessati
.
2
.
La
Società
o
l
imprenditore
che
avrà
ottenuto
una
concessione
a
norma
dell
articolo
precedente
,
sarà
parificato
ai
Consorzi
di
bonifica
per
gli
effetti
degli
artt
.
49
,
55
,
56
e
71
della
L
.
22
marzo
1900
.
n
.
195
,
testo
unico
.
3
.
Prima
che
siano
intraprese
le
opere
date
in
concessione
,
dovrà
essere
accertato
il
valore
e
il
reddito
dei
terreni
compresi
nel
perimetro
.
All
accertamento
sarà
provveduto
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
membri
,
nominato
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
con
funzione
di
presidente
,
uno
dalla
Deputazione
provinciale
della
Provincia
in
cui
siano
situati
i
terreni
o
la
maggiore
parte
di
essi
,
e
l
altro
dal
presidente
della
Corte
d
appello
avente
giurisdizione
nella
Provincia
medesima
.
In
rapporto
al
beneficio
derivato
ai
terreni
per
effetto
delle
opere
date
in
concessione
,
i
proprietari
saranno
tenuti
a
corrispondere
al
concessionario
,
dalla
data
di
ultimazione
delle
opere
stesse
,
una
quota
supplementare
di
contributo
,
che
verrà
determinata
caso
per
caso
dal
Ministero
dei
conseguito
dai
terreni
ed
alla
spesa
effettiva
sostenuta
dal
concessionario
.
Tale
quota
complessiva
,
da
pagarsi
nel
numero
di
annualità
che
sarà
stabilito
dal
Ministero
predetto
,
non
potrà
superare
il
10
per
cento
dell
importo
del
progetto
preso
a
base
della
concessione
.
Alla
determinazione
del
plusvalore
conseguito
dai
terreni
,
provvederà
inappellabilmente
un
Collegio
arbitrale
composto
di
tre
membri
,
nominato
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
con
funzioni
di
presidente
,
uno
dal
presidente
della
Corte
di
appello
avente
giurisdizione
nel
territorio
interessato
.
e
l
altro
dal
Consorzio
costituito
fra
i
proprietari
per
la
manutenzione
delle
opere
.
Il
presidente
della
Corte
di
appello
nominerà
anche
l
arbitro
o
gli
arbitri
non
nominati
dalle
parti
.
5
.
Compiuta
la
bonificazione
idraulica
di
un
determinato
comprensorio
classificato
in
prima
categoria
,
saranno
assegnati
ai
proprietari
,
con
decreto
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
dell
agricoltura
,
i
termini
per
iniziare
e
compiere
la
bonificazione
agraria
.
Decorso
il
termine
assegnato
per
l
inizio
dell
opera
,
il
concessionario
delle
eseguite
opere
di
bonifica
idraulica
potrà
chiedere
di
sostituirsi
ai
proprietari
,
i
quali
avranno
in
tal
caso
facoltà
di
partecipare
alla
intrapresa
conferendo
il
valore
dei
propri
fondi
come
apporto
di
capitale
sociale
,
o
dovranno
altrimenti
cedere
in
fitto
al
concessionario
i
fondi
stessi
per
tutto
il
tempo
occorrente
alla
bonifica
agricola
.
In
difetto
di
accordo
sulla
valutazione
dei
fondi
o
sulla
misura
della
corrisposta
,
deciderà
inappellabilmente
un
collegio
di
tre
arbitri
,
nominati
uno
dal
Ministero
di
agricoltura
,
con
funzione
di
presidente
,
e
gli
altri
due
rispettivamente
dal
concessionario
e
dal
proprietario
.
Il
Ministero
di
agricoltura
nominerà
anche
l
arbitro
o
gli
arbitri
non
nominati
dalle
parti
.
Del
maggior
valore
,
che
i
terreni
così
dati
in
fitto
avranno
acquistato
per
effetto
della
bonifica
agricola
e
che
sarà
determinato
col
procedimento
di
cui
al
precedente
art
.
4
,
dovrà
ciascun
proprietario
rivalere
il
concessionario
nei
termini
e
con
le
modalità
che
saranno
stabilite
con
decreto
del
Ministero
di
agricoltura
.
6
.
Al
concessionario
,
che
ottenga
di
provvedere
alla
bonificazione
agricola
ai
sensi
del
precedente
articolo
,
non
compete
la
quota
supplementare
di
contributo
di
cui
all
art
.
4
.
7
.
L
Amministrazione
demaniale
è
auto
-
rizzata
a
vendere
a
trattativa
privata
senza
limite
di
valore
al
concessionario
della
bonifica
gli
immobili
di
sua
pertinenza
inclusi
nel
perimetro
Alla
determinazione
del
prezzo
di
vendita
sarà
provveduto
a
norma
del
precedente
art
.
3
.
8
.
Il
presente
decreto
avrà
effetto
dalla
data
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
(
G
.
U
.
13
settembre
1918
,
n
.
217
)
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
StampaQuotidiana ,
Il
sorgere
e
lo
sviluppo
di
partiti
politici
in
Italia
,
dopo
il
soffocamento
brutale
applicato
dal
fascismo
,
rivela
la
volontà
di
costruire
una
nuova
struttura
sociale
facendo
esperienza
di
tutti
gli
errori
che
sono
stati
commessi
e
fra
questi
,
fondamentale
quello
della
guerra
.
Ogni
politica
è
un
sistema
di
dottrine
:
e
la
loro
applicazione
.
Dunque
,
ogni
politica
si
basa
su
una
visione
di
vita
e
quindi
su
premesse
morali
;
ed
è
inutile
la
formulazione
di
programmi
politici
ed
economici
se
manchino
le
basi
morali
su
cui
questi
possano
sicuramente
appoggiarsi
.
L
'
attuale
problema
politico
italiano
è
,
per
conseguenza
,
prima
di
tutto
e
soprattutto
,
un
problema
di
visione
morale
;
in
termini
astratti
intellettuali
,
il
problema
di
quale
concezione
morale
debba
considerarsi
l
'
impulso
vitale
alla
ricostruzione
.
L
'
attuale
guerra
è
una
guerra
religiosa
;
da
una
parte
,
il
tentativo
d
'
imporre
il
dominio
a
popoli
che
dovrebbero
essere
ridotti
in
una
forma
di
schiavitù
appena
larvata
;
dall
'
altra
,
la
volontà
per
il
trionfo
della
libertà
umana
.
Ma
quest
'
ultima
per
cui
combattono
le
Nazioni
unite
può
realmente
esistere
solo
in
una
concezione
antimaterialista
:
più
esattamente
,
in
una
concezione
religiosa
della
vita
.
Questo
concetto
è
familiare
a
tutti
gli
italiani
i
quali
,
nella
quasi
totalità
,
sono
cattolici
.
Il
Cattolicesimo
è
così
legato
con
la
storia
d
'
Italia
che
sarebbe
necessario
un
tremendo
,
per
quanto
inutile
,
sforzo
a
chi
volesse
concepire
una
storia
del
nostro
popolo
ignorando
la
forza
vitale
della
Chiesa
.
Con
ciò
,
non
pensiamo
affatto
,
in
rapporto
al
futuro
,
a
programmi
politici
che
,
per
loro
natura
,
sono
empirici
e
mutevoli
.
Ripetiamo
invece
che
la
visione
di
vita
della
Chiesa
è
la
stessa
del
popolo
italiano
e
che
nessun
partito
politico
italiano
che
intenda
compiere
opera
di
ricostruzione
può
ignorarla
e
,
meno
ancora
,
combatterla
.
A
che
cosa
i
popoli
aspirano
ardentemente
?
Alla
pace
.
Perché
la
guerra
si
è
scatenata
sull
'
umanità
?
Per
l
'
irrisione
da
parte
dei
nazisti
ai
principii
morali
sempre
proclamati
dalla
Chiesa
.
Dietro
la
macchina
bellica
,
ora
in
via
di
sgretolamento
,
della
Germania
,
si
trova
l
'
anticristianesimo
di
Rosenberg
e
degli
altri
dottrinari
pagani
nazisti
.
La
pace
,
anche
se
duramente
conquistata
,
e
la
libertà
umana
sono
doni
che
ogni
cristiano
invoca
da
Dio
.
Ma
una
volta
riconosciuto
sinceramente
questo
valore
religioso
della
pace
,
ch
'
è
possibile
solo
col
rispetto
della
libertà
,
è
necessario
essere
conseguenti
,
avere
il
coraggio
morale
di
altre
inevitabili
affermazioni
.
La
libertà
è
possibile
solo
nell
'
ordine
;
perché
solo
l
'
ordine
limitazione
volontaria
della
libertà
individuale
garantisce
la
libertà
a
tutti
e
impedisce
il
dominio
di
una
classe
sociale
,
qualunque
,
questa
possa
essere
.
Nell
'
ordine
il
nucleo
fondamentale
della
società
,
la
famiglia
,
trova
la
sua
garanzia
di
esistenza
e
le
condizioni
necessarie
al
suo
sviluppo
.
Come
pure
,
è
nell
'
ordine
che
si
trova
la
garanzia
per
la
risoluzione
dei
grandi
problemi
sociali
ed
economici
.
Ad
alcuni
lettori
,
quanto
si
è
detto
può
sembrare
reazionario
.
Ma
la
realtà
è
proprio
l
'
opposto
.
Non
si
dimentichi
che
le
grandi
rivoluzioni
dell
'
umanità
sono
proprio
la
conseguenza
diretta
della
applicazione
di
principii
cristiani
.
Oggi
stesso
,
e
per
limitarci
al
settore
economico
,
non
esiste
nessuna
concezione
politica
nemmeno
quella
comunista
che
sia
così
profondamente
rivoluzionaria
come
quella
proclamata
dalla
Chiesa
col
principio
dell
'
equo
salario
familiare
:
concezione
che
,
partendo
dal
rispetto
della
libertà
individuale
e
della
realtà
della
famiglia
,
sconvolge
i
canoni
di
qualsiasi
dottrina
economica
che
,
in
una
forma
o
nell
'
altra
,
si
basavano
sul
criterio
materialistico
della
produzione
.
Crediamo
inutile
insistere
su
concetti
,
anzi
,
su
sentimenti
che
sono
innati
nel
nostro
popolo
.
E
quale
prova
migliore
,
del
resto
,
della
forza
vitale
della
Chiesa
che
quella
data
dalla
Chiesa
stessa
in
questi
tempi
tragici
per
la
nostra
patria
?
Quando
la
pace
verrà
ripetendosi
il
miracolo
della
Resurrezione
dell
'
umanità
risorta
dai
suoi
errori
e
dalle
sue
colpe
sarà
possibile
conoscere
completamente
l
'
azione
di
carità
compiuta
ogni
giorno
dalla
Chiesa
per
mezzo
dei
suoi
sacerdoti
.
Azione
patriottica
,
azione
sempre
rischiosa
e
che
in
più
di
un
caso
ha
portato
al
martirio
.
Coloro
che
l
'
hanno
compiuta
.
I
tedeschi
non
hanno
esitato
a
fucilare
sacerdoti
che
hanno
esercitato
la
virtù
della
carità
.
Il
popolo
italiano
,
quando
avrà
riconquistata
la
sua
indipendenza
e
la
sua
libertà
,
non
potrà
dimenticare
,
dovrà
seguire
per
la
sua
salvezza
gli
stessi
principii
di
coloro
che
hanno
compiuto
il
loro
dovere
di
sacerdoti
.
Sul
piano
empirico
,
in
Italia
vi
saranno
è
necessario
che
vi
siano
,
diversi
partiti
politici
.
Ma
la
visione
morale
,
se
il
nostro
Paese
non
vuole
rinnegare
la
sua
civiltà
(
e
per
sostituire
che
cosa
?
)
dovrà
essere
quella
che
la
Chiesa
ha
sempre
proclamata
e
che
,
ogni
volta
che
si
è
realizzata
,
è
stata
una
benedizione
per
i
popoli
.
ProsaGiuridica ,
1
.
Le
società
o
i
singoli
imprenditori
i
quali
intendano
chiedere
la
concessione
di
opere
di
bonifica
a
termini
dell
art
.
1
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
devono
presentarne
domanda
al
competente
Ufficio
del
genio
civile
.
Alla
domanda
,
che
deve
contenere
l
indicazione
del
domicilio
del
richiedente
,
debbono
allegarsi
:
a
)
una
corografia
con
la
proposta
del
perimetro
della
bonifica
e
la
indicazione
grafica
delle
opere
da
eseguire
;
b
)
un
progetto
sommario
di
massima
della
bonifica
;
c
)
i
documenti
atti
a
dimostrare
l
idoneità
tecnica
e
la
capacità
finanziaria
ad
eseguire
le
opere
.
L
Ufficio
del
genio
civile
,
accertata
la
regolarità
degli
atti
,
cura
la
inserzione
per
estratto
della
domanda
nel
Foglio
degli
annunzi
.
2
.
Dopo
un
mese
dalla
inserzione
di
cui
al
precedente
articolo
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
o
il
Magistrato
alle
acque
per
le
opere
da
farsi
nel
suo
compartimento
,
dispone
la
pubblicazione
della
domanda
e
dei
relativi
atti
,
determinandone
le
modalità
.
Compiute
le
pubblicazioni
il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentita
la
Commissione
centrale
per
le
sistemazioni
idraulico
-
forestali
e
per
le
bonifiche
,
decide
sull
ammissibilità
della
domanda
e
fissa
il
termine
per
la
presentazione
del
progetto
o
dei
progetti
esecutivi
.
All
esame
dei
progetti
esecutivi
ed
alla
istruttoria
sulla
concessione
si
provvede
con
le
norme
degli
artt
.
1
e
2
del
D.L.
26
gennaio
1919
,
n
.
86
.
3
.
Nello
stesso
termine
di
un
mese
è
ammessa
la
presentazione
di
domande
concorrenti
da
parte
di
altre
società
e
imprenditori
,
purché
corredate
dei
documenti
prescritti
.
Sono
concorrenti
le
domande
che
riflettono
la
bonifica
di
uno
stesso
comprensorio
o
di
una
parte
di
esso
.
Dopo
la
pubblicazione
di
tutte
le
domande
a
termini
del
1°
comma
del
precedente
articolo
,
il
ministro
,
sentita
la
Commissione
centrale
per
le
sistemazioni
idraulico
-
forestali
e
per
le
bonifiche
,
decide
quale
domanda
sia
da
preferire
,
tenendo
conto
dell
estensione
rispettiva
del
territorio
che
i
richiedenti
si
propongono
di
bonificare
,
della
richiesta
di
procedere
alla
bonifica
agraria
dopo
il
compimento
di
quella
idraulica
,
della
miglior
rispondenza
delle
opere
proposte
dall
uno
od
altro
concorrente
agli
scopi
della
bonifica
o
ad
altri
interessi
pubblici
,
nonché
del
maggiore
affidamento
di
sollecita
esecuzione
dell
opera
,
derivante
sia
dalla
capacità
tecnica
e
finanziaria
del
richiedente
,
sia
dall
attendibilità
e
completezza
dei
preliminari
studi
tecnici
esibiti
.
A
parità
di
tutte
le
dette
condizioni
di
preferenza
,
vale
il
criterio
della
priorità
di
presentazione
della
domanda
.
4
.
Quando
alla
data
della
presentazione
della
prima
domanda
esista
il
Consorzio
fra
i
proprietari
interessati
nessuna
decisione
sulle
domande
delle
società
e
imprenditori
potrà
essere
presa
se
non
dopo
trascorso
il
termine
di
tre
mesi
entro
il
quale
può
dal
Consorzio
stesso
essere
esercitato
il
diritto
di
prelazione
di
cui
all
art
.
1
del
D.L.
8
agosto
1918
,
n
.
1236
.
Tale
termine
decorre
dalla
pubblicazione
per
estratto
della
prima
domanda
a
sensi
del
precedente
art
.
1
.
5
.
Salva
l
eventuale
attribuzione
della
quota
supplementare
di
concorso
,
di
cui
all
art
.
4
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
i
contributi
dei
proprietari
,
come
quelli
dello
Stato
e
degli
enti
locali
,
sono
fissati
sulla
base
della
spesa
prevista
nel
progetto
esecutivo
approvato
,
aumentata
della
percentuale
di
legge
,
e
sono
invariabili
qualunque
sia
per
risultare
l
effettivo
costo
dell
opera
concessa
.
6
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
può
,
dopo
l
approvazione
di
ciascun
collaudo
parziale
,
restituire
una
quota
del
deposito
cauzionale
di
cui
all
art
.
1
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
in
proporzione
dell
importo
di
ciascun
lotto
collaudato
.
7
.
Il
personale
tecnico
adibito
dal
concessionario
alla
sorveglianza
e
custodia
delle
opere
di
bonificazione
può
elevare
i
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
,
purché
presti
giuramento
innanzi
al
competente
ingegnere
capo
del
genio
civile
o
innanzi
al
sindaco
del
Comune
ove
il
personale
risiede
.
8
.
A
partire
dal
1°
gennaio
successivo
all
approvazione
del
collaudo
finale
delle
opere
concesse
,
la
manutenzione
delle
opere
eseguite
è
assunta
dal
Consorzio
di
manutenzione
o
dallo
Stato
,
qualora
si
verifichino
le
condizioni
previste
dall
art
.
23
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
.
9
.
Le
stime
di
cui
agli
artt
.
3
,
4
e
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1265
,
sono
redatte
sulla
base
di
perizie
precedenti
o
di
recenti
contratti
di
compravendita
o
di
affitto
riguardanti
i
fondi
compresi
nel
perimetro
od
altri
fondi
ritenuti
in
condizioni
analoghe
,
ovvero
,
per
quanto
riguarda
i
terreni
,
mediante
stime
campionarie
da
applicarsi
a
tutti
quelli
in
consimili
condizioni
fisiche
o
di
fertilità
.
In
mancanza
di
dati
attendibili
,
si
fa
ricorso
a
criteri
generali
desunti
dai
prezzi
correnti
e
dal
reddito
più
comune
delle
varie
specie
di
immobili
.
Nella
determinazione
della
plus
-
valenza
conseguita
per
effetto
della
bonifica
non
si
tien
conto
del
valore
dei
miglioramenti
compiuti
dai
proprietari
od
affittuari
successivamente
alla
prima
stima
e
comunque
delle
variazioni
nel
valore
dei
fondi
dipendenti
da
cause
estranee
alla
bonifica
.
Le
prime
stime
tengono
luogo
della
determinazione
del
valore
iniziale
delle
terre
da
bonificare
,
richiesta
dall
art
.
33
della
L
.
13
luglio
1911
,
n
.
774
.
10
.
Le
opere
da
eseguire
per
la
bonifica
agraria
,
ai
sensi
dell
art
.
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
sono
determinate
da
apposito
commissario
nominato
a
norma
dell
art
.
7
del
D.L.
2
settembre
1917
,
n
.
1597
.
La
proposta
di
bonificamento
agrario
presentata
dal
commissario
tien
luogo
di
quella
prescritta
dall
art
.
33
della
L
.
13
luglio
1911
,
n
.
774
,
e
viene
pubblicata
,
secondo
le
modalità
e
i
termini
che
sono
stabiliti
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
anticipa
la
spesa
delle
pubblicazioni
.
Sui
reclami
e
controproposte
presentate
in
tempo
utile
dagli
interessati
decide
definitivamente
il
Ministero
di
agricoltura
.
11
.
Il
decreto
che
assegna
i
termini
per
l
esecuzione
della
bonifica
agraria
a
norma
dell
art
.
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
è
notificato
ai
vari
proprietari
interessati
iscritti
nei
ruoli
catastali
o
in
difetto
in
quelli
dell
imposta
fondiaria
.
Il
concessionario
delle
opere
di
bonifica
idraulica
,
potrà
essere
autorizzato
a
sostituirsi
anche
ai
proprietari
,
i
quali
,
pur
avendo
iniziate
le
opere
di
bonificamento
agrario
,
le
conducano
in
modo
da
far
ritenere
che
non
possano
compierle
in
tempo
utile
.
12
.
Quando
i
terreni
soggetti
a
bonifica
agraria
siano
ceduti
in
fitto
al
concessionario
delle
opere
di
bonifica
a
sensi
del
2°
comma
dell
art
.
5
i
contratti
di
affitto
preesistenti
cessano
di
diritto
con
lo
spirare
dell
annata
agraria
in
corso
od
anche
prima
,
se
venga
a
scadere
il
termine
per
il
quale
l
affitto
fu
convenuto
.
13
.
Quando
i
proprietari
degli
immobili
soggetti
a
bonifica
agraria
intendano
partecipare
all
intrapresa
conferendo
il
valore
dei
propri
fondi
come
apporto
al
capitale
sociale
,
l
assuntore
della
bonifica
,
se
è
una
persona
singola
,
ha
diritto
di
stabilire
se
la
nuova
società
debba
essere
a
nome
collettivo
o
in
accomandita
.
Se
invece
è
una
società
,
il
proprietario
vi
partecipa
come
nuovo
socio
ed
è
soggetto
alla
disposizione
dell
art
.
78
del
Codice
di
commercio
(
ora
2269
cod
.
civ
.
)
.
Trattandosi
di
società
in
accomandita
il
proprietario
vi
entra
come
socio
accomandante
.
14
.
Il
Collegio
arbitrale
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
è
composto
di
tre
membri
,
nominati
uno
dal
Ministero
per
l
agricoltura
e
gli
altri
due
rispettivamente
dal
concessionario
della
bonifica
e
dal
Consorzio
costituito
fra
i
proprietari
per
la
manutenzione
delle
opere
di
bonifica
idraulica
.
Tanto
per
tale
Collegio
quanto
per
gli
altri
previsti
dall
art
.
4
e
dal
penultimo
comma
dell
art
.
5
del
citato
decreto
luogotenenziale
,
il
presidente
dalla
Corte
d
appello
nomina
l
arbitro
in
rappresentanza
dei
proprietari
,
quando
non
esista
il
consorzio
di
manutenzione
,
ovvero
quando
i
proprietari
stessi
non
si
accordino
sulla
scelta
di
un
unico
arbitro
.
Della
costituzione
dei
collegi
di
cui
agli
artt
.
3
,
4
e
5
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
,
viene
data
notizia
al
pubblico
a
cura
del
presidente
dei
collegi
stessi
e
con
un
manifesto
da
inserirsi
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
e
in
uno
almeno
dei
giornali
della
Provincia
,
fissando
un
termine
entro
il
quale
ciascun
proprietario
di
fondi
compresi
nel
perimetro
può
presentare
le
sue
osservazioni
.
Gli
accertamenti
dei
collegi
non
sono
vincolati
da
formalità
di
procedura
.
15
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
alle
società
ed
imprenditori
di
cui
alla
presente
legge
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
mediante
il
solo
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
16
.
Alle
concessioni
di
opere
idrauliche
o
idraulico
-
forestali
di
cui
all
art
.
3
del
D
.
L
.
26
gennaio
1919
,
n
.
86
si
applicano
le
disposizioni
dell
art
.
2
del
decreto
stesso
.
Alla
concessione
di
dette
opere
a
Società
o
singoli
imprenditori
sono
pure
estese
,
in
quanto
siano
applicabili
,
le
disposizioni
dei
precedenti
articoli
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
.
8
e
15
nonché
quelle
dell
art
.
1
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
.
17
.
La
somma
da
pagarsi
annualmente
per
contributo
dello
Stato
nella
spesa
delle
bonifiche
date
in
concessione
ai
sensi
dell
art
.
2
della
L
.
20
giugno
1912
,
n
.
712
e
dell
art
.
1
del
D
.
L
.
8
agosto
1918
,
n
.
1256
sarà
stanziata
in
un
unico
capitolo
della
parte
straordinaria
dello
stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
nella
misura
che
,
secondo
il
bisogno
,
verrà
determinata
,
in
sede
di
bilancio
,
per
ciascun
esercizio
finanziario
.
18
.
Il
presente
decreto
avrà
effetto
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
(
G
.
U
.
7
aprile
1919
,
n
.
83
)
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
StampaQuotidiana ,
Un
anno
fa
l
'
Italia
dichiarava
guerra
alla
Germania
.
Le
catene
che
ci
avevano
trascinato
alla
catastrofe
,
venivano
così
definitivamente
infrante
,
ma
era
questo
,
soltanto
il
primo
,
e
tardivo
,
passo
sul
campo
faticoso
della
rinascita
e
della
ricostruzione
.
L
'
avvilimento
e
la
confusione
dominavano
larghi
strati
della
Nazione
,
mentre
le
forze
di
avanguardia
non
riuscivano
ancora
a
determinare
l
'
azione
del
governo
.
E
con
profonda
diffidenza
venivano
seguiti
nel
campo
internazionale
i
primi
ed
incerti
sviluppi
dell
'
Italia
libera
,
poiché
la
rottura
col
passato
rimaneva
ancora
,
in
misura
troppo
larga
,
affermazione
di
principio
,
di
scarsa
fecondità
sia
sul
terreno
nello
sforzo
militare
,
che
su
quello
dell
'
epurazione
e
della
ricostruzione
di
una
vita
libera
nella
nuova
democrazia
.
Attraverso
il
dolore
e
la
tragedia
di
tutto
un
popolo
,
un
profondo
processo
di
rinnovamento
si
andava
operando
nell
'
Italia
ancora
occupata
e
sotto
la
guida
della
classe
operaia
questo
processo
di
rinnovamento
si
realizzava
in
una
più
decisa
volontà
di
lotta
per
l
'
indipendenza
e
la
libertà
.
Ma
il
soffio
purificatore
di
questa
lotta
di
liberazione
non
trovava
ancora
in
sé
le
forze
per
giungere
oltre
Cassino
e
oltre
il
Garigliano
.
In
questa
situazione
stagnante
,
da
cui
premono
miasmi
di
oscure
forze
reazionarie
,
nella
quale
si
disegnano
basse
manovre
di
profittatori
e
di
opportunisti
,
giunge
la
prima
parola
chiarificatrice
:
giunge
dall
'
Unione
Sovietica
colla
dichiarazione
sull
'
Italia
del
comunicato
conclusivo
della
Conferenza
di
Mosca
.
Un
nuovo
orizzonte
si
apre
per
l
'
Italia
un
orizzonte
di
libertà
e
di
dignità
attraverso
l
'
epurazione
e
la
democrazia
.
Ma
sul
popolo
dell
'
Italia
libera
grava
ancora
la
lunga
eredità
di
sfruttamento
economico
,
sociale
e
politico
,
un
'
eredità
che
pesa
come
una
palla
di
piombo
al
piede
della
nuova
democrazia
.
E
a
questa
eredità
si
aggiunge
la
miseria
materiale
e
morale
di
un
popolo
sfruttato
da
vent
'
anni
di
fascismo
e
colpito
nelle
sue
migliori
energie
dalla
sconfitta
nella
quale
il
fascismo
l
'
ha
trascinato
.
Ma
non
basta
indicare
al
popolo
dell
'
Italia
libera
gli
orizzonti
e
le
vie
del
riscatto
politico
e
morale
;
occorre
aiutarlo
a
superare
il
punto
morto
nel
quale
è
stato
cacciato
,
occorre
intervenire
direttamente
.
E
ancora
una
volta
l
'
aiuto
viene
dall
'
Unione
Sovietica
:
è
il
riconoscimento
del
Governo
Italiano
da
parte
dell
'U.R.S.S
.
Si
può
ormai
uscire
dal
punto
morto
e
in
una
situazione
così
modificata
,
può
inserirsi
ampia
e
vigorosa
l
'
azione
del
Partito
Comunista
,
del
Partito
della
classe
operaia
e
del
popolo
tutto
.
Avanguardia
organizzata
della
classe
operaia
,
il
Partito
Comunista
esprime
nella
sua
sensibilità
ai
problemi
ed
alle
sofferenze
di
tutto
il
popolo
,
la
coscienza
nazionale
della
classe
operaia
.
È
quella
la
coscienza
attraverso
la
quale
il
proletariato
trova
nell
'
alleanza
con
le
masse
lavoratrici
del
Meridionale
la
unica
e
naturale
conclusione
dell
'
antico
e
sempre
rinnovantesi
problema
meridionale
.
E
l
'
intervento
del
Capo
del
nostro
Partito
,
l
'
intervento
di
Palmiro
Togliatti
segna
il
superamento
del
punto
morto
:
si
costituisce
il
primo
Governo
di
Unità
Nazionale
,
un
nuovo
impulso
è
dato
alla
vita
dell
'
Italia
libera
:
mentre
la
scena
politica
viene
sgombrata
da
uno
sterile
assenteismo
,
nel
quale
rivivevano
le
peggiori
tradizioni
della
vita
politica
italiana
.
Con
nuova
sicurezza
si
può
ormai
procedere
verso
la
democrazia
in
un
'
Italia
che
va
liberandosi
delle
scorie
del
suo
passato
.
I
piani
di
Teheran
si
sviluppano
e
si
realizzano
con
ritmo
grandioso
ed
irresistibile
:
Roma
è
liberata
.
E
la
nuova
atmosfera
di
sicurezza
e
di
vittoria
suscita
nuovo
vigore
e
nuove
energie
in
tutte
le
forze
progressive
:
a
Roma
libera
si
forma
il
nuovo
Governo
Democratico
Nazionale
,
nel
quale
direttamente
si
esprimono
le
migliori
forze
della
Nazione
Italiana
,
protesa
,
attorno
al
Comitato
di
Liberazione
Nazionale
,
nella
lotta
per
la
vita
e
la
democrazia
.
L
'
Italia
ha
conquistato
all
'
interno
le
premesse
per
la
sua
ricostruzione
.
Mentre
nell
'
Italia
ancora
occupata
si
sviluppa
sempre
più
ampio
il
moto
insurrezionale
,
nell
'
Italia
libera
si
inizia
,
conscia
delle
sue
responsabilità
e
dei
suoi
compiti
,
una
nuova
vita
politica
.
Così
,
dinanzi
al
superbo
spettacolo
di
un
popolo
che
,
nelle
più
difficili
condizioni
,
lotta
contro
l
'
occupante
,
dinanzi
alla
prova
di
maturità
e
di
saggezza
politica
dell
'
Italia
libera
,
cominciano
a
cadere
le
diffidenze
che
,
nel
campo
internazionale
,
si
nutrono
verso
l
'
Italia
.
Così
,
lottando
per
la
sua
libertà
,
fondando
sulla
democrazia
il
suo
Governo
,
il
popolo
italiano
dimostra
di
accettare
e
di
riconoscere
,
nel
loro
contenuto
progressivo
,
le
condizioni
internazionali
che
sono
alla
base
di
ogni
feconda
opera
di
ricostruzione
.
Il
primo
anno
della
nostra
guerra
alla
Germania
è
compiuto
.
È
stato
un
anno
ricco
di
feconde
esperienze
e
di
travagli
che
ci
hanno
fatto
più
maturi
.
Sulle
soglie
del
nostro
secondo
anno
di
guerra
noi
possiamo
guardare
con
fiducia
al
nostro
futuro
,
al
futuro
dell
'
Italia
.
È
non
solo
a
quel
futuro
che
si
compierà
con
l
'
imminente
vittoria
sulla
Germania
,
ma
a
quel
più
ampio
futuro
in
fondo
al
quale
scorgiamo
una
nuova
Italia
felice
nel
libero
e
fecondo
lavoro
di
pace
.
La
lotta
di
Liberazione
nazionale
,
l
'
opera
immane
della
ricostruzione
:
questa
è
la
via
che
dobbiamo
percorrere
per
conquistare
,
per
avvicinare
questo
futuro
.
È
un
cammino
faticoso
:
il
tedesco
accampa
ancora
sulle
nostre
terre
e
strazia
la
vita
delle
nostre
famiglie
e
distrugge
le
ricchezze
che
il
lavoro
del
popolo
italiano
ha
accumulato
nei
secoli
.
E
poi
ricostruzione
,
delle
nostre
industrie
e
delle
nostre
comunicazioni
,
ricostruzione
delle
nostre
città
e
del
patrimonio
delle
nostre
campagne
.
È
questo
,
della
ricostruzione
,
un
compito
colossale
.
E
a
risolverlo
non
varranno
abilità
dialettiche
o
ambiziosi
piani
fantasmagorici
:
occorreranno
milioni
e
milioni
di
giornate
di
duro
lavoro
,
occorrerà
chiedere
alla
Nazione
tutta
uno
sforzo
immane
.
E
perché
la
Nazione
si
impegni
veramente
in
questo
immane
sforzo
,
occorre
che
ogni
Italiano
partecipi
,
con
piena
coscienza
,
alla
fatica
comune
.
La
libertà
nella
democrazia
progressiva
,
la
iniziativa
larga
e
feconda
delle
masse
popolari
,
l
'
autogoverno
del
popolo
che
venga
a
garantire
fecondità
ed
efficacia
al
lavoro
di
ciascuno
nell
'
interesse
di
tutti
:
ecco
le
condizioni
della
vittoria
nella
battaglia
della
ricostruzione
.
Il
contadino
deve
affrontare
i
problemi
del
suo
villaggio
,
l
'
operaio
deve
affrontare
i
problemi
della
sua
fabbrica
,
ogni
Italiano
deve
affrontare
e
saper
risolvere
nel
quadro
degli
interessi
nazionali
il
problema
specifico
che
lo
tocca
da
vicino
,
il
problema
dalla
cui
soluzione
dipende
il
miglioramento
della
sua
vita
e
l
'
aumento
del
suo
benessere
.
La
via
che
conduce
alla
nuova
Italia
,
che
si
inizia
oggi
nel
travaglio
insurrezionale
;
è
una
via
fatta
del
lavoro
concreto
di
ogni
giorno
,
del
lavoro
concreto
di
ogni
italiano
e
su
questa
via
marcerà
la
classe
operaia
,
classe
di
Governo
,
conscia
che
soltanto
così
essa
potrà
realizzare
nella
democrazia
progressiva
la
sua
funzione
d
'
avanguardia
,
la
sua
funzione
nazionale
.
E
questa
via
è
la
via
delle
Nazioni
Unite
perché
,
soltanto
attraverso
la
soluzione
dei
nostri
problemi
,
nel
concreto
lavoro
di
ricostruzione
,
l
'
azione
del
popolo
italiano
potrà
coordinarsi
agli
sforzi
di
tutte
le
Nazioni
civili
per
la
conquista
di
una
nuova
era
idi
progresso
sociale
ed
economico
.
Così
dal
contributo
che
risolvendo
i
nostri
problemi
potremo
dare
alla
ricostruzione
mondiale
,
dipenderà
la
posizione
dell
'
Italia
,
nel
mondo
e
l
'
entità
degli
aiuti
che
ci
verranno
accordati
.
Questo
è
l
'
insegnamento
che
noi
possiamo
trarre
da
questo
primo
anno
di
lotta
per
il
nostro
riscatto
;
questo
è
l
'
insegnamento
che
ci
viene
dal
blocco
progressivo
delle
Nazioni
Unite
,
dall
'
Unione
Sovietica
,
che
non
solo
dà
il
massimo
contributo
alla
vittoria
,
ma
colla
sua
larga
azione
politica
e
diplomatica
dà
un
decisivo
contributo
allo
sforzo
dei
popoli
che
,
come
quello
italiano
,
faticosamente
si
conquistano
un
avvenire
di
libertà
e
di
democrazia
.
ProsaGiuridica ,
LIBRO
I
Dell
amministrazione
in
generale
.
1
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
1
e
2;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
numero
4219
(
serie
2a
)
,
art
.
4;
R
.
D
.
15
maggio
1898
,
n
.
161
,
art
.
1
e
L
.
13
luglio
1910
,
numero
431
)
.
L
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
ripartita
in
due
Direzioni
generali
,
una
per
i
servizi
propri
di
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
per
quelle
delle
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
;
l
altra
per
gli
istituti
di
previdenza
già
affidati
in
amministrazione
alla
Cassa
medesima
,
entrambe
alla
dipendenza
di
un
amministratore
generale
(
ora
entrambe
alla
dipendenza
del
Ministro
del
Tesoro
)
Le
disposizioni
correlative
al
riparto
di
cui
sopra
,
anche
nei
riguardi
della
spesa
fra
le
varie
gestioni
,
nonché
pel
controllo
della
Corte
dei
conti
sono
state
date
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
del
tesoro
.
L
amministrazione
è
posta
sotto
la
guarentigia
dello
Stato
e
la
dipendenza
del
ministro
del
tesoro
.
2
.
(
L
.
17
maggio
1862
,
n
.
1270
,
art
.
3;
L
.
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
art
.
8;
L
.
6
marzo
1901
,
n
.
88
,
art
.
30;
L
.
19
luglio
1906
,
n
.
364
,
art
.
8;
leggi
12
dicembre
1907
,
numeri
754
e
755
,
art
.
18;
L
.
13
luglio
1910
,
numero
431
,
artt
.
1
e
2
)
.
Presso
l
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
è
stabilito
un
consiglio
permanente
di
amministrazione
.
Il
Consiglio
è
costituito
da
un
presidente
,
nella
persona
dell
amministratore
generale
,
da
due
direttori
generali
,
membri
di
diritto
,
da
cinque
rappresentanti
del
ministero
del
tesoro
,
da
due
rappresentanti
del
ministero
dell
interno
,
da
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
ministeri
dei
lavori
pubblici
,
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
,
dell
istruzione
pubblica
,
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
I
rappresentanti
dei
ministeri
anzidetti
sono
nominati
con
decreto
reale
,
sopra
proposta
del
ministro
del
tesoro
,
d
accordo
rispettivamente
coi
ministri
dell
interno
,
dei
lavori
pubblici
,
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
,
dell
istruzione
pubblica
,
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
I
rappresentanti
stessi
dovranno
essere
sostituiti
o
confermati
di
triennio
in
triennio
.
Il
consiglio
nomina
i
suoi
rappresentanti
scegliendoli
tra
i
funzionari
di
ognuna
delle
due
direzioni
generali
dell
amministrazione
.
3
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
6;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
,
dell
allegato
D
;
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
421
,
art
.
1
)
.
L
amministrazione
dello
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
posta
sotto
la
vigilanza
di
una
commissione
composta
di
tre
senatori
e
di
tre
deputati
,
scelti
dalle
rispettive
Camere
,
di
tre
consiglieri
di
Stato
a
nomina
del
Presidente
del
Consiglio
di
Stato
e
di
un
consigliere
della
Corte
dei
conti
,
eletto
dal
presidente
della
medesima
.
La
commissione
di
vigilanza
sarà
rinnovata
ogni
anno
;
essa
nominerà
il
suo
presidente
fra
i
membri
che
la
compongono
.
Nell
intervallo
delle
sessioni
e
legislature
i
deputati
continueranno
a
far
parte
della
commissione
fino
a
nuova
elezione
.
4
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
30
,
31
,
32
e
33;
L
.
11
agosto
1870
,
numero
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Si
formerà
alla
fine
di
ogni
quadrimestre
la
situazione
contabile
delle
varie
aziende
componenti
l
amministrazione
e
si
sottoporrà
al
Ministro
del
Tesoro
e
alla
commissione
di
vigilanza
.
Questa
situazione
sarà
fatta
di
pubblica
ragione
.
Ogni
anno
il
presidente
della
commissione
di
vigilanza
presenterà
al
Parlamento
una
relazione
sulla
direzione
morale
e
sulla
situazione
materiale
dell
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
Istituti
di
previdenza
.
5
.
(
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
1
)
.
Spetta
alla
commissione
di
vigilanza
sull
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
l
approvazione
dei
rendiconti
consuntivi
della
Cassa
medesima
,
delle
gestioni
annessevi
e
degli
istituti
di
previdenza
,
i
quali
rendiconti
,
parificati
dalla
Corte
dei
conti
,
saranno
presentati
in
allegato
alla
relazione
della
commissione
medesima
al
Parlamento
,
entro
l
anno
successivo
a
quello
cui
essi
si
riferiscono
.
6
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2a
.
)
,
art
.
26
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
L
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
soggetta
alle
disposizioni
della
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
eccettuate
quelle
relative
all
ingerenza
della
ragioneria
generale
dello
Stato
,
alla
formazione
ed
approvazione
dei
bilanci
e
dei
conti
consuntivi
,
come
pure
alle
entrate
e
spese
dello
Stato
.
7
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
28;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
n
.
4219
(
serie
2a
)
,
art
.
4
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Le
spese
di
amministrazione
saranno
ogni
anno
preventivamente
stabilite
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
,
sopra
proposta
dell
amministrazione
generale
,
sentiti
il
consiglio
permanente
e
la
commissione
di
vigilanza
.
Gli
stipendi
degli
impiegati
verranno
anticipati
dal
tesoro
dello
Stato
,
il
quale
ne
sarà
rimborsato
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
dalle
gestioni
annessevi
e
dagli
Istituti
di
previdenza
.
8
.
(
relativo
al
personale
dell
amministrazione
)
.
9
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
11;
L
11
agosto
1870
.
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
a
)
,
art
.
5;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
n
.
4219
(
serie
2
a
)
,
art
.
4;
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
art
.
24;
testo
unico
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
3
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Nel
mese
di
dicembre
di
ogni
anno
il
Ministro
del
tesoro
,
sopra
proposta
dell
amministratore
generale
e
sentito
il
parere
della
commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
determinerà
la
ragione
di
interesse
da
corrispondersi
per
le
somme
che
nell
anno
seguente
si
depositeranno
a
frutto
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
,
udito
anche
il
consiglio
permanente
d
amministrazione
,
fisserà
l
interesse
per
le
somme
che
saranno
date
a
prestito
nell
anno
successivo
e
,
di
concerto
inoltre
coi
ministri
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
determinerà
la
ragione
dell
interesse
da
corrispondersi
sulle
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
.
Il
Ministro
del
tesoro
di
concerto
col
Ministro
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
col
Ministro
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
dei
telefoni
,
avrà
facoltà
di
mutare
,
anche
semestralmente
,
la
ragione
dell
interesse
sulle
somme
depositate
a
titolo
di
risparmio
,
quando
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
.
LIBRO
II
Della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
delle
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
.
PARTE
PRIMA
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
E
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
1
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
artt
.
11
(
1°
comma
)
e
36
(
1°
comma
)
;
R
.
D
.
15
maggio
1898
,
n
.
161
,
art
.
1°;
L
.
13
luglio
1910
,
numero
431
,
art
.
1°
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
istituita
presso
la
direzione
generale
del
Debito
pubblico
con
l
articolo
1
della
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
270
,
succedendo
,
in
virtù
dell
art
.
36
della
legge
stessa
,
a
quelle
istituzioni
governative
che
,
sotto
la
denominazione
di
casse
dei
depositi
e
prestiti
,
o
sotto
altre
denominazioni
,
erano
destinate
a
fare
operazioni
identiche
alle
sue
,
e
poscia
costituita
in
direzione
generale
con
il
R
.
D
.
15
maggio
1898
,
n
.
161
,
fa
parte
dell
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
in
forza
dell
articolo
1
della
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
.
2
.
(
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
2
)
.
La
rappresentanza
legale
e
la
responsabilità
di
gestione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
delle
gestioni
annesse
,
spettano
al
direttore
generale
della
Cassa
medesima
.
TITOLO
II
Dei
depositi
3
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
7;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2;
R
.
D
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
testo
unico
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
26
)
.
La
Cassa
riceve
in
deposito
:
a
)
denaro
;
b
)
titoli
dello
Stato
dei
debiti
consolidato
e
redimibile
;
c
)
titoli
garantiti
dallo
Stato
;
d
)
buoni
del
tesoro
ordinari
e
poliennali
;
e
)
buoni
postali
fruttiferi
;
f
)
buoni
fruttiferi
della
Cassa
depositi
e
prestiti
;
g
)
titoli
fondiari
ed
equiparati
.
ed
obbligazioni
di
comuni
,
province
e
pubblici
stabilimenti
.
4
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
8;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1°
dell
allegato
D
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
articoli
3
e
4
)
.
I
depositi
prescritti
da
legge
,
da
regolamenti
,
o
in
qualunque
caso
dall
autorità
giudiziaria
o
dall
autorità
amministrativa
,
debbono
farsi
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
direttamente
presso
la
direzione
generale
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nelle
provincie
.
Debbono
farsi
nella
stessa
Cassa
anche
i
depositi
che
la
legge
ammette
a
fine
di
ottenere
un
effetto
giuridico
determinato
.
I
depositi
giudiziari
dovranno
farsi
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
presso
quella
intendenza
di
finanza
eccettuata
l
intendenza
di
finanza
di
Roma
,
che
per
legge
o
per
provvedimento
di
giudice
sarà
destinata
a
riceverli
.
5
.
(
L
.
7
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
9;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1°
dell
allegato
D
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
articoli
3
e
4
)
.
La
Cassa
riceve
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nelle
provincie
,
i
depositi
volontari
che
si
fanno
per
impiego
di
capitale
dai
privati
,
dai
corpi
morali
,
dagli
stabilimenti
o
dalle
amministrazioni
pubbliche
,
dalle
casse
di
risparmi
dalle
società
commerciali
o
da
qualunque
tra
persona
giuridica
.
6
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
6
,
T
.
U
.
17
luglio
1910
,
n
.
536
,
art
.
8
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nelle
provincie
,
potrà
ricevere
a
scopo
di
custodia
,
depositi
volontari
di
titoli
al
portatore
di
consolidato
italiano
,
incaricandosi
della
riscossione
delle
relative
cedole
semestrali
o
trimestrali
.
Qualora
entro
il
termine
di
10
giorni
dopo
la
scadenza
,
le
somme
riscosse
dalla
Cassa
non
siano
state
ritirate
in
tutto
od
in
parte
dal
depositante
,
o
questi
non
abbia
dichiarato
di
volere
ritirare
,
la
Cassa
resta
incaricata
dei
detti
consolidati
a
cumulo
dei
depositi
dai
quali
provengono
.
La
custodia
di
tali
depositi
volontari
coi
relativi
cumuli
di
titoli
provenienti
dai
rinvestimenti
delle
rate
semestrali
o
trimestrali
d
interessi
è
delegata
alla
Tesoreria
centrale
del
regno
per
quelli
fatti
nella
provincia
di
Roma
,
ed
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
per
quelli
fatti
nelle
provincie
.
7
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
artt
.
6
e
7
)
.
La
Cassa
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
delegazioni
del
tesoro
nelle
provincie
,
potrà
pure
incaricarsi
della
riscossione
alle
rispettive
scadenze
delle
rate
semestrali
o
trimestrali
d
interessi
sulle
rendite
semestrali
nominative
dei
consolidati
italiani
per
conto
dei
loro
titolari
,
a
condizione
di
essere
insieme
incaricata
d
investirne
l
importo
totale
in
nuovi
titoli
dei
detti
consolidati
da
iscriversi
a
nome
dei
titolari
stessi
.
I
limiti
massimi
e
minimi
dei
depositi
volontari
in
titoli
al
portatore
di
cui
al
precedente
art
.
6
e
le
norme
pel
loro
eseguimento
,
per
la
determinazione
dei
compensi
da
pagarsi
alla
Cassa
e
per
l
acquisto
di
nuovi
titoli
,
nonché
le
norme
ed
i
limiti
delle
riscossioni
e
relativi
investimenti
,
di
cui
al
precedente
comma
di
questo
articolo
,
sono
determinati
con
R
.
D
.
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
.
8
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
10;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
29
giugno
1882
,
n
.
835
(
serie
3
a
)
,
e
art
.
8
e
L
.
10
aprile
1892
,
n
.
191
,
art
.
7
)
.
?
Gli
stabilimenti
pubblici
,
e
coloro
che
per
ragioni
di
ufficio
hanno
ricevuto
o
riceveranno
depositi
obbligatori
o
volontari
,
dovranno
,
entro
il
termine
di
un
mese
,
fare
il
versamento
del
denaro
o
la
consegua
dei
titoli
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Trascorso
questo
termine
saranno
responsabili
non
solo
degli
interessi
che
dopo
il
trentesimo
giorno
la
Cassa
avrebbe
pagati
,
ma
pur
anche
di
ogni
evento
,
a
cui
potesse
andare
soggetto
il
capitale
,
e
ciò
indipendentemente
dalle
pene
che
avessero
incorse
.
I
depositi
di
denaro
o
di
più
titoli
di
credito
che
,
secondo
le
disposizioni
vigenti
,
sono
farsi
presso
le
cancellerie
giudiziarie
sono
eseguiti
direttamente
dalle
parti
o
dai
loro
procuratori
nella
Cassa
dei
depositi
salvo
per
i
depositi
in
denaro
quanto
dispone
l
art
.
34
della
parte
prima
,
libro
II
,
di
questa
legge
.
La
polizza
o
ricevuta
della
Cassa
suddetta
si
presenta
in
cancelleria
e
vale
come
deposito
fatto
nella
medesima
per
tutti
gli
effetti
legali
.
Le
somme
od
i
valori
ricevuti
dai
cancellieri
sono
da
questi
nel
giorno
stesso
o
al
più
tardi
nel
giorno
successivo
,
consegnati
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
salvo
per
i
depositi
in
denaro
il
disposto
del
successivo
art
.
34
sopra
citato
.
9
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
art
.
23
)
.
Per
l
affrancazione
dei
canoni
enfiteutici
e
delle
altre
prestazioni
contemplate
dal
decreto
del
Governo
toscano
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
e
dalla
legge
24
gennaio
1864
,
n
.
1636
,
quando
la
rendita
che
giusta
la
liquidazione
dell
annualità
e
degli
accessori
,
si
deve
inscrivere
sul
Gran
libro
del
Debito
pubblico
,
a
nome
dell
ente
morale
,
ascende
a
somma
non
esattamente
contenuta
nei
minimi
o
nei
multipli
rispettivi
del
consolidato
,
l
affrancante
dovrà
depositare
nella
Cassa
del
depositi
e
prestiti
,
per
conto
dell
ente
morale
,
il
capitale
della
frazione
di
rendita
non
iscrivibile
,
calcolato
al
valore
di
borsa
del
giorno
del
versamento
.
Tale
deposito
,
sebbene
inferiore
a
lire
200
,
sarà
fruttifero
,
ma
ne
rimarrà
sospeso
il
pagamento
degli
interessi
,
finché
mediante
il
cumulo
degli
interessi
decorsi
od
altrimenti
possa
provvedere
al
rinvestimento
in
rendita
consolidata
del
3,50
o
del
3
per
cento
a
prezzo
di
borsa
.
10
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
24
)
.
Sulle
iscrizioni
d
annualità
per
azione
di
rendita
minore
del
minimo
stabilito
per
l
iscrizione
sul
gran
libro
,
le
quali
ai
termini
dei
regi
decreti
del
26
giugno
1862
,
n
.
677
,
e
31
maggio
1864
n
.
1725
,
si
trovano
esistenti
sui
registri
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
rimane
sospeso
il
pagamento
delle
rate
semestrali
fino
a
che
non
venga
regolarmente
autorizzato
il
riscatto
,
o
fino
a
che
col
cumulo
delle
rate
semestrali
scadute
o
con
l
unione
delle
iscrizioni
,
od
altrimenti
non
possano
essere
sostituite
da
iscrizioni
di
rendita
consolidata
del
3,50
o
del
3
per
cento
inferiori
al
loro
ammontare
.
La
sospensione
dei
pagamenti
degli
interessi
di
cui
sopra
e
al
precedente
art
.
9
non
si
applica
agli
enti
morali
che
nel
trimestre
consecutivo
alla
pubblicazione
della
legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
hanno
fatto
o
faranno
dichiarazione
formale
di
non
assentirvi
.
In
tal
caso
la
somma
sarà
rilasciata
all
ente
morale
verso
quietanza
.
11
.
(
L
.
7
aprile
1892
,
n
.
111
,
art
.
4
e
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
323
,
art
.
6;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2
e
R
.
D
.
Lg
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
L
.
25
giugno
1905
,
n
.
261
,
art
.
2
,
L
.
22
dicembre
1905
,
n
.
592
,
art
.
17;
L
.
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
artt
.
3
e
5;
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
571
,
art
.
26;
L
.
5
luglio
1908
,
n
.
407
,
art
.
3;
R
.
D
.
5
novembre
1909
,
n
.
722
,
art
.
9
convertito
in
legge
con
la
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
579
,
art
.
1;
L
.
11
dicembre
1910
,
numero
855
,
art
.
3
e
L
.
4
aprile
1912
,
n
.
305
,
art
.
29
,
1°
comma
e
2°
comma
,
n
.
2
)
.
Agli
effetti
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
e
dell
art
.
55
del
regolamento
per
l
esecuzione
del
codice
stesso
,
approvato
con
R
.
D
.
27
dicembre
1882
,
n
.
1139
(
serie
3ª
)
sono
equiparati
ai
titoli
del
debito
consolidato
i
titoli
di
rendita
redimibile
emessi
e
da
emettere
in
conformità
delle
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
731
e
15
maggio
1910
,
n
.
228
.
Sono
equiparati
ai
titoli
del
debito
consolidato
anche
i
buoni
del
tesoro
a
lunga
scadenza
,
i
titoli
rappresentanti
cartelle
ordinarie
e
cartelle
speciali
di
credito
comunale
e
provinciale
;
i
certificati
ferroviari
3,65
e
3,50
per
cento
,
le
cartelle
di
credito
fondiario
,
le
obbligazioni
della
Banca
di
credito
minerario
per
la
Sicilia
,
e
le
obbligazioni
del
Consorzio
per
la
concessione
di
mutui
ai
danneggiati
del
terremoto
del
28
dicembre
1908
.
I
depositi
in
cartelle
fondiarie
ed
in
obbligazioni
del
Consorzio
non
possono
eccedere
un
quarto
della
complessiva
somma
da
depositare
,
ai
termini
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
.
Con
decreto
reale
promosso
dal
Ministero
del
tesoro
,
di
concerto
con
quello
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
potrà
autorizzarsi
di
volta
in
volta
l
impiego
in
altri
titoli
di
Stato
,
non
appartenenti
al
debito
consolidato
delle
somme
da
depositarsi
agli
effetti
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
.
Le
compagnie
e
le
imprese
nazionali
ed
estere
che
alla
data
del
31
dicembre
1911
esercitavano
legalmente
nel
regno
le
assicurazioni
sulla
durata
della
vita
umana
e
che
,
ai
sensi
dell
art
.
29
della
L
.
4
aprile
1912
,
n
.
305
,
siano
autorizzate
a
continuare
le
loro
operazioni
per
non
oltre
dieci
anni
a
partire
dal
novantesimo
giorno
successivo
all
entrata
in
vigore
della
legge
predetta
,
devono
impiegare
in
titoli
del
debito
pubblico
dello
Stato
,
o
garantiti
dallo
Stato
,
vincolati
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
la
metà
dei
premi
riscossi
in
corrispondenza
ai
rischi
assunti
e
i
frutti
ottenuti
dai
titoli
medesimi
.
12
.
(
L
.
11
febbraio
1910
,
n
.
855
,
art
.
2
)
.
I
depositi
prescritti
dalla
legge
,
da
regolamento
o
in
qualunque
caso
dall
autorità
giudiziaria
o
dall
autorità
amministrativa
e
quelli
che
la
legge
ammette
a
fine
di
ottenere
un
effetto
giuridico
determinato
,
i
quali
,
in
forza
del
precedente
art
.
4
di
questa
parte
prima
del
libro
II
,
debbono
,
salve
speciali
eccezioni
previste
da
leggi
e
regolamenti
,
farsi
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
saranno
eseguiti
e
mantenuti
tassativamente
nelle
condizioni
in
cui
sono
ordinati
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
e
dalle
disposizioni
delle
autorità
competenti
.
La
conversione
dei
depositi
di
numerario
in
depositi
di
titoli
e
quella
di
depositi
di
titoli
in
depositi
di
numerario
o
di
titoli
d
altra
specie
,
e
la
sostituzione
di
depositi
agli
stessi
effetti
,
sono
ammesse
,
quando
la
legge
o
il
regolamento
non
prescriva
tassativamente
la
natura
del
deposito
,
sopra
disposizioni
dell
autorità
competente
,
oppure
,
quando
non
sia
necessario
l
intervento
dell
autorità
,
sopra
consenso
di
tutti
gli
interessati
.
A
richiesta
degli
interessati
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvederà
all
esecuzione
dell
operazione
.
13
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
art
.
21
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
3
)
.
I
depositi
che
corrispondono
ad
una
somma
o
capitale
nominale
,
non
superiore
alle
lire
1.000.000
,
sono
ricevuti
per
mezzo
delle
rispettive
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
amministrati
e
restituiti
dalle
intendenze
di
finanza
in
rappresentanza
e
secondo
le
istruzioni
emanate
dalla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
L
ordine
di
restituzione
dei
depositi
,
di
cui
al
precedente
comma
,
è
proposto
e
firmato
da
un
funzionario
dell
intendenza
,
specialmente
delegato
a
questo
ufficio
,
e
controfirmato
dall
intendente
o
da
chi
per
lui
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
tiene
la
gestione
dei
fondi
raccolti
,
l
amministrazione
dei
depositi
della
provincia
di
Roma
,
ed
il
riepilogo
della
contabilità
generale
dei
depositi
esistenti
presso
le
intendenze
.
14
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
8
(
2
ª
comma
)
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
4
)
.
Anche
i
depositi
eccedenti
i
limiti
di
cui
all
antecedente
art
.
13
possono
essere
ricevuti
presso
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
ed
amministrati
dalle
intendenze
;
ma
le
operazioni
che
li
riguardano
,
eccedenti
la
semplice
amministrazione
,
non
si
faranno
che
dietro
ordine
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Le
intendenze
di
finanza
hanno
la
facoltà
di
provvedere
alla
restituzione
dei
depositi
volontari
,
sia
in
titoli
,
sia
in
numerario
,
per
qualsiasi
somma
,
senza
bisogno
dell
autorizzazione
della
direzione
generale
,
salvo
le
norme
da
stabilirsi
per
casi
speciali
col
regolamento
esecutivo
della
presente
legge
.
15
.
(
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
8
)
.
Il
titolo
legale
a
possedere
necessario
a
giustificare
le
successioni
riguardanti
i
depositi
di
qualsiasi
specie
iscritti
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
consiste
in
un
decreto
pronunziato
,
in
camera
di
consiglio
,
dal
tribunale
civile
del
luogo
in
cui
la
successione
si
è
aperta
.
Per
le
successioni
aperte
all
estero
,
tale
decreto
sarà
pronunciato
,
parimenti
in
camera
di
consiglio
,
dalla
corte
di
appello
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
l
ufficio
presso
cui
trovasi
iscritto
il
deposito
.
Quando
però
si
tratta
di
somma
non
superiore
a
lire
centomila
,
o
di
effetti
pubblici
il
cui
valore
nominale
non
superi
detta
somma
,
la
successione
si
prova
nei
modi
stabiliti
dagli
artt
.
298
e
299
del
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
approvato
con
R
.
D
.
23
maggio
1924
,
n
.
827
.
I
limiti
della
somma
e
del
capitale
nominale
degli
effetti
pubblici
,
per
l
applicazione
delle
norme
stabilite
nel
primo
,
nel
secondo
e
nel
terzo
comma
dell
art
.
299
del
citato
regolamento
23
maggio
1924
,
n
.
827
,
sono
rispettivamente
elevati
a
lire
ventimila
,
a
lire
diecimila
,
a
lire
quattromila
.
Ove
però
sorga
qualche
dubbio
in
ordine
alla
successione
od
ai
rapporti
da
essa
dipendenti
,
dovrà
il
richiedente
fornire
la
prova
della
successione
nel
modo
indicato
nel
primo
e
secondo
comma
del
presente
articolo
.
16
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
artt
.
11
e
13;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
23;
R
.
D
.
26
dicembre
1877
,
n
.
4219
(
serie
2
ª
)
,
art
.
4
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
l
)
.
Nel
mese
di
dicembre
di
ogni
anno
il
Ministro
del
tesoro
determinerà
,
come
è
stabilito
dall
art
.
9
del
libro
I
,
la
ragione
di
interesse
da
corrispondersi
per
le
somme
che
nell
anno
seguente
si
depositeranno
a
frutto
nella
Cassa
.
L
interesse
sulle
somme
depositate
a
frutto
non
comincerà
a
decorrere
che
dal
trentunesimo
giorno
dopo
il
versamento
eseguito
da
parte
del
depositante
.
Non
saranno
dovuti
interessi
sulle
somme
depositate
inferiori
a
lire
5000
,
salvo
la
eccezione
di
cui
al
precedente
art
.
9
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
17
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
12;
L
.
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
art
.
7;
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
9;
L
.
7
aprile
1892
,
n
.
111
,
art
.
3
e
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
323
,
art
.
6;
T
.
U
.
31
gennaio
1904
,
n
.
51
,
art
.
35;
T
.
U
.
30
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
4
e
T
.
U
.
22
aprile
1909
,
n
.
229
,
art
.
4
)
.
18
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
14
e
T
.
U
.
30
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
8
,
lett
.
c
)
.
Gli
interessi
del
denaro
depositato
,
i
quali
non
siano
reclamati
entro
cinque
anni
dal
giorno
della
scadenza
,
saranno
prescritti
.
Il
capitale
sarà
prescritto
ed
annullata
la
relativa
iscrizione
di
deposito
se
non
saranno
reclamati
per
trent
anni
continui
né
il
capitale
,
né
gli
interessi
.
La
prescrizione
di
trent
anni
è
applicabile
ai
valori
non
ritirati
.
Il
capitale
dei
depositi
prescritti
è
devoluto
alla
Cassa
Nazionale
per
la
invalidità
e
la
vecchiaia
degli
operai
(
ora
Ist
.
naz
.
Previdenza
sociale
)
.
19
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
15
)
.
Il
regolamento
(
riportato
infra
)
stabilirà
le
norme
relative
alla
effettuazione
dei
depositi
ed
ai
termini
e
modi
della
restituzione
di
essi
.
TITOLO
III
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
E
DEI
CONTI
CORRENTI
CAPO
I
20
.
(
)
.
CAPO
II
:
Del
risparmio
postale
21
.
(
L
.
27
.
maggio
1875
,
n
.
(
serie
2
ª
)
,
(
artt
.
1
e
2
)
.
Gli
uffici
o
postali
del
regno
gradatamente
designati
dal
Governo
,
operano
come
succursali
di
una
cassa
di
risparmio
centrale
sotto
la
guarentigia
dello
Stato
e
compenetrata
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
(
v
.
Casse
di
risparmio
statali
)
.
L
amministrazione
postale
tiene
le
scritture
relative
ai
depositi
per
risparmio
e
rappresenta
lo
Stato
nei
suoi
rapporti
col
depositante
.
Nei
termini
prescritti
dal
regolamento
trasmette
alla
Cassa
dei
depositi
il
riepilogo
dei
conti
coi
depositanti
e
versa
i
fondi
raccolti
disponibili
o
richiede
gli
occorrenti
.
22
.
(
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
.
artt
.
3
e
11;
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
(
serie
3
ª
)
,
art
.
23;
T
.
U
.
4
luglio
1897
,
n
.
414
,
art
.
22
,
§
29
e
art
.
27
,
§
15;
T
.
U
.
20
maggio
1897
,
n
.
217
,
art
.
148;
§
10;
L
.
1°
febbraio
1901
,
n
.
24
,
art
.
3
e
L
.
8
luglio
1909
,
n
.
445
,
art
.
3
)
.
Sarà
aperto
presso
l
amministrazione
delle
poste
un
conto
corrente
a
favore
di
ciascun
individuo
,
comune
,
provincia
,
istituzione
pubblica
di
beneficenza
od
ente
morale
costituito
e
riconosciuto
giuridicamente
,
nel
cui
nome
si
verseranno
somme
a
titolo
di
risparmio
postale
,
e
sarà
al
medesimo
rilasciato
apposito
libretto
,
in
cui
saranno
iscritte
dagli
ufficiali
designati
dal
regolamento
le
somme
versate
,
le
restituite
e
gli
interessi
maturati
.
Il
libretto
è
nominativo
e
contiene
le
indicazioni
necessarie
a
riconoscere
la
identità
del
creditore
.
In
caso
di
smarrimento
potrà
darsene
un
duplicato
,
previa
l
osservanza
delle
cautele
che
saranno
stabilite
con
regolamento
.
Potrà
darsi
e
pagarsi
il
libretto
ai
minori
ed
alle
donne
maritate
,
tranne
il
caso
di
opposizione
dei
rispettivi
genitori
,
tutori
o
mariti
.
È
vietato
agli
impiegati
dare
ad
altri
che
ai
loro
superiori
qualunque
indicazione
intorno
ai
nomi
dei
depositanti
ed
all
ammontare
dei
depositi
.
È
fatta
facoltà
al
Governo
di
emettere
anche
libretti
al
portatore
,
quando
e
dove
lo
creda
opportuno
.
Il
libretto
si
dà
gratuitamente
ed
è
esente
da
bollo
a
tenore
dell
art
.
22
,
§
29
,
del
testo
unico
approvato
con
R
.
D
.
4
luglio
1897
,
numero
414
.
Sono
anche
esenti
dal
bollo
e
dal
registro
e
procure
speciali
che
possono
occorrere
pel
ritiro
delle
somme
iscritte
nei
libretti
nominativi
.
Sono
esenti
dalla
tassa
di
bollo
e
di
legalizzazione
gli
atti
consolari
concernenti
le
operazioni
fatte
dagli
emigranti
all
estero
con
le
casse
postali
di
risparmio
.
23
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
artt
.
13
e
14;
legge
17
luglio
1890
,
numero
6972
(
serie
3
ª
)
,
art
.
23;
legge
1°febbraio
1901
,
n
.
24
,
art
.
3
e
legge
8
luglio
1909
,
n
.
445
,
articoli
1
,
2
e
3
)
.
I
versamenti
che
si
riceveranno
negli
uffici
postali
come
risparmio
per
conto
dello
stesso
individuo
,
non
potranno
essere
inferiori
a
5
lire
.
I
depositi
stessi
non
potranno
essere
fatti
che
per
cifre
di
lire
intere
,
esclusi
,
quindi
,
i
centesimi
.
Il
disposto
del
precedente
comma
non
si
applica
ai
depositi
giudiziari
,
né
a
quelli
che
rappresentano
rate
di
interesse
su
certificati
di
rendita
nominativa
riscosse
dalle
poste
.
Le
somme
versate
in
eccedenza
alle
lire
100.000
non
produrranno
interessi
.
Sono
fruttiferi
,
senza
limite
di
somme
,
i
depositi
ordinati
dalla
autorità
giudiziaria
nell
interesse
di
minorenni
,
di
incapaci
e
di
assenti
;
quelli
fatti
nell
interesse
di
comuni
,
provincie
,
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
di
altri
enti
morali
costituiti
e
riconosciuti
giuridicamente
,
nonché
quelli
fatti
ai
termini
dell
art
.
26
della
prima
parte
del
libro
II
di
questa
legge
.
Per
i
depositi
provenienti
dall
estero
alle
casse
postali
di
risparmio
,
fatti
in
conformità
del
R
.
D
.
7
novembre
1889
,
n
.
6540
,
il
limite
massimo
del
credito
fruttifero
è
di
lire
100.000
.
24
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
)
,
art
.
5;
legge
19
luglio
1880
,
n
.
5536
,
art
.
2
dell
allegato
E
;
legge
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
art
.
24;
legge
3
luglio
1902
,
n
.
280
,
art
.
2
e
legge
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
5
)
.
Sulle
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
è
corrisposto
un
interesse
,
la
cui
.
ragione
è
determinata
,
nel
modo
stabilito
dall
art
.
9
libro
I
,
per
ciascun
anno
ed
anche
semestralmente
,
quando
lo
esigano
le
condizioni
del
mercato
,
col
Ministro
del
tesoro
e
col
Ministro
delle
poste
e
dei
telegrafi
.
L
interesse
decorre
dal
16
del
mese
in
corso
,
per
i
versamenti
eseguiti
tra
il
primo
e
il
15
del
mese
stesso
;
e
dal
1°
del
mese
successivo
per
i
versamenti
eseguiti
fra
il
16
ed
il
31
.
L
interesse
cessa
dal
1°
del
mese
in
corso
per
i
rimborsi
eseguiti
dal
16
al
31
.
Alla
fine
dell
anno
,
l
interesse
maturato
si
aggiunge
al
capitale
versato
e
diventa
fruttifero
.
Nella
somma
che
rappresenta
interessi
da
capitalizzare
alla
chiusura
dei
conti
correnti
,
si
computano
i
centesimi
soltanto
per
cifre
indicanti
decine
,
e
non
se
ne
calcolano
le
unita
.
Le
frazioni
di
lira
non
portano
interesse
.
Negli
uffici
postali
sarà
mantenuto
affisso
apposito
avviso
indicante
il
saggio
di
interesse
annuo
dovuto
ai
depositanti
del
risparmio
postale
,
nel
suo
importo
netto
dalla
imposta
di
ricchezza
mobile
.
È
obbligatoria
,
per
parte
degli
interessati
,
la
presentazione
annuale
dei
libretti
,
perché
siano
confrontati
con
le
scritture
del
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
,
e
vi
siano
inscritti
gli
interessi
maturati
.
L
inosservanza
della
prescrizione
di
cui
al
precedente
comma
,
oltre
agli
effetti
di
cui
al
successivo
art
.
29
di
questa
prima
parte
del
libro
II
,
libera
l
amministrazione
da
ogni
responsabilità
in
caso
di
errori
o
di
frodi
,
verificatisi
nel
tempo
successivo
all
ultima
presentazione
del
libretto
.
25
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
)
articoli
8
e
9
)
.
Il
rimborso
di
tutte
o
di
parte
delle
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
si
otterrà
dal
titolare
del
libretto
o
dal
suo
legittimo
rappresentante
mediante
esibizione
del
libretto
.
Il
rimborso
si
farà
al
più
tardi
entro
dieci
giorni
dalla
domanda
per
somme
non
superiori
a
lire
100
,
entro
venti
giorni
sino
a
lire
200
,
entro
un
mese
sino
a
lire
1.000
,
entro
due
mesi
per
somme
maggiori
.
Nei
termini
sopraccennati
non
si
rimborserà
maggior
somma
,
qualunque
sia
il
numero
di
domande
,
che
nell
intervallo
si
ripetessero
sullo
stesso
libretto
.
Il
depositante
potrà
ottenere
il
rimborso
delle
somme
versate
in
altro
ufficio
,
senza
che
ciò
dia
luogo
a
spesa
a
suo
carico
.
26
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2ª
)
,
articoli
13
e
14;
legge
20
gennaio
1880
,
n
.
5253
,
art
.
5
e
legge
19
luglio
1880
n
.
5530
,
art
.
2
dell
allegato
E
)
.
Potrà
farsi
per
mezzo
delle
casse
di
risparmio
postali
il
pagamento
delle
rate
per
prestazioni
affrancate
inferiori
alle
annue
lire
50
,
ai
sensi
della
legge
20
gennaio
1880
,
n
.
5253
,
e
del
relativo
regolamento
,
nonché
,
a
richiesta
del
portatore
del
biglietto
,
il
pagamento
delle
vincite
al
lotto
non
superiori
a
lire
1000
.
L
interesse
su
questi
ultimi
depositi
decorrerà
dal
giorno
in
cui
sarà
stato
richiesto
il
libretto
.
27
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
7;
legge
19
luglio
1906
,
n
.
364
,
art
.
10;
legge
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
articoli
5
e
6
e
legge
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
articolo
6
)
.
A
richiesta
del
depositante
,
il
deposito
sarà
impiegato
in
acquisto
di
consolidato
e
di
rendite
3,50
e
3
per
cento
redimibili
,
create
con
le
leggi
24
dicembre
1908
,
n
.
731
,
e
15
maggio
1910
,
n
.
228
,
mediante
rimborso
delle
sole
spese
d
acquisto
.
Il
credito
del
depositante
può
anche
,
a
sua
richiesta
,
essere
convertito
in
deposito
volontario
a
sensi
del
precedente
art
.
5
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
tenere
in
titoli
al
portatore
tanta
rendita
consolidata
e
tanta
rendita
del
debito
redimibile
3
per
cento
,
di
quelle
appartenenti
al
fondo
di
riserva
delle
casse
postali
di
risparmio
,
quando
è
necessario
per
il
funzionamento
del
servizio
di
cui
al
primo
comma
di
questo
articolo
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
cederà
giornalmente
ai
depositanti
,
in
base
al
prezzo
medio
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
giorno
precedente
,
la
rendita
consolidata
e
quella
redimibile
da
essi
richieste
,
prelevandole
da
quelle
predette
dal
fondo
di
riserva
e
provvedere
alla
reintegrazione
del
fondo
stesso
,
mediante
periodici
acquisti
,
con
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
Ministro
del
tesoro
.
28
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
12
)
.
Il
libretto
non
è
soggetto
a
sequestro
,
pignoramento
o
vincolo
,
ne
sono
ammesse
opposizioni
al
rimborso
di
esso
,
tranne
i
casi
di
controversia
sui
diritti
a
succedere
,
o
quelli
di
cui
al
secondo
e
terzo
,
comma
del
precedente
articolo
22
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
L
opposizione
per
essere
valida
deve
essere
fatta
all
ufficio
postale
presso
cui
il
libretto
è
rimborsabile
.
29
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
,
art
16;
legge
3
luglio
1902
,
n
.
280
,
art
.
1
,
e
testo
unico
20
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
7
,
lett
.
b
)
.
Sono
prescritti
a
favore
del
bilancio
autonomo
delle
aziende
delle
poste
e
dei
telegrafi
i
crediti
dei
libretti
nominativi
ordinari
ed
al
portatore
delle
casse
di
risparmio
postali
col
decorso
:
a
)
di
un
anno
,
quando
non
siano
superiori
a
lire
cinque
fra
capitale
e
interessi
;
b
)
di
tre
anni
,
quando
non
siano
superiori
a
lire
dieci
fra
capitale
e
interessi
;
c
)
di
cinque
anni
quando
non
siano
superiori
a
lire
venti
fra
capitale
ed
interessi
o
quando
sono
costituiti
da
un
capitale
non
superiore
a
lire
due
e
da
interessi
da
iscrivere
oppure
rappresentino
soltanto
interessi
da
iscrivere
dopo
l
ultima
operazione
per
effetto
della
quale
tutto
il
credito
liquido
inscritto
era
stato
ritirato
dal
libretto
;
d
)
di
trenta
anni
quando
si
tratti
di
eredità
di
qualsiasi
altra
specie
ed
importo
.
I
detti
periodi
di
prescrizione
si
computano
per
interi
anni
solari
a
decorrere
dal
1°
giorno
dell
anno
successivo
all
ultima
operazione
di
versamento
o
domanda
di
rimborso
o
presentazione
del
libretto
ai
sensi
del
penultimo
comma
del
precedente
art
.
24
di
questa
prima
parte
del
libro
secondo
.
Per
i
libretti
rilasciati
in
custodia
al
ministero
la
sola
iscrizione
degli
interessi
maturati
non
è
valida
ad
interrompere
il
corso
della
prescrizione
.
Per
i
libretti
appartenenti
ai
minorenni
,
i
termini
non
decorrono
finché
i
titolari
non
abbiano
raggiunto
la
maggiore
età
.
Per
i
libretti
caduti
in
successione
,
e
per
i
quali
sia
sorta
controversia
sui
diritti
a
succedere
nonché
per
quelli
colpiti
da
opposizione
,
i
termini
decorrono
dal
giorno
in
cui
la
controversia
sia
stata
legalmente
definita
,
o
altrimenti
rimossa
.
Le
prescrizioni
di
cui
alle
lett
.
a
)
,
b
)
e
c
)
,
del
presente
articolo
non
si
applicano
alle
somme
versate
a
titolo
di
deposito
giudiziario
.
Le
prescrizioni
cominciate
prima
dell
attuazione
della
presente
legge
,
per
il
compimento
delle
quali
,
secondo
le
leggi
anteriori
,
si
richiederebbe
un
tempo
maggiore
di
quello
fissato
dal
presente
articolo
,
si
compiono
col
decorso
del
più
breve
tempo
in
questo
indicato
.
Il
decorso
della
prescrizione
resterà
tuttavia
sospeso
a
favore
di
coloro
i
quali
,
entro
il
31
gennaio
1931
,
eseguiranno
operazioni
sui
libretti
a
sensi
del
citato
art
.
24
della
legge
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
30
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
15
e
legge
2
febbraio
1911
,
n
.
76
,
articoli
4
e
5
)
.
Le
spese
pel
servizio
delle
casse
postali
di
risparmio
sono
per
intero
,
e
compresa
anche
la
spettante
aliquota
della
spesa
per
le
pensioni
degli
impiegati
,
a
carico
della
cassa
dei
depositi
e
prestiti
(
)
.
31
.
(
Legge
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
articoli
1e
2;
legge
30
maggio
1909
,
n
.
445
.
art
.
4
.
e
testo
unico
30
maggio
1907
.
n
.
376
,
art
.
9
)
.
[
Sugli
utili
annuali
delle
casse
postali
di
risparmio
potranno
assegnarsi
,
in
una
somma
complessiva
di
lire
50000
,
premi
al
personale
delle
poste
,
escluso
quello
dell
amministrazione
centrale
,
ai
direttori
scolastici
e
agli
insegnanti
che
siansi
adoperati
per
diffondere
il
risparmio
postale
]
.
La
somma
degli
utili
netti
annuali
è
devoluta
per
due
decimi
al
fondo
di
riserva
delle
casse
postali
di
risparmio
e
per
otto
decimi
al
tesoro
dello
Stato
.
Sulla
somma
spettante
alla
Cassa
nazionale
predetta
la
Cassa
dei
depositi
corrisponderà
l
interesse
normale
a
cominciare
dal
1°
gennaio
dell
anno
successivo
a
quello
a
cui
si
riferiscono
gli
utili
netti
e
sino
a
quando
la
somma
stessa
non
sia
investita
nei
modi
indicati
nel
testo
unico
di
legge
del
30
maggio
1907
,
n
.
376
(
ora
legge
sull
Ist
.
naz
.
di
Previd
.
sociale
)
.
32
.
(
Legge
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
articoli
1
e
3;
legge
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2;
R
.
D
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
legge
9
luglio
1905
n
.
386
,
articoli
1
e
2;
legge
19
luglio
1905
n
.
361
.
art
.
10;
testo
unico
5
settembre
1907
,
n
.
751
art
.
26;
legge
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
articoli
4
,
5
e
6;
legge
18
giugno
1911
,
n
.
453
,
art
.
6;
legge
2
febbraio
1911
,
n
.
76
,
articoli
1
e
6;
testo
unico
17
luglio
1910
,
n
.
636
,
art
.
8
)
.
Il
fondo
di
riserva
di
cui
all
articolo
precedente
,
alimentato
oltrechè
di
tre
decimi
degli
utili
netti
annuali
delle
casse
di
risparmio
postali
,
anche
degli
interessi
del
fondo
stesso
,
è
investito
in
titoli
dei
consolidati
italiani
ed
in
qualunque
specie
di
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
,
nonché
in
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ordinarie
e
speciali
,
da
intestarsi
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
col
vincolo
al
fondo
stesso
,
a
cumulo
del
quale
sono
impiegate
le
relative
rate
di
interesse
,
alle
singole
scadenze
.
Una
parte
del
fondo
di
riserva
potrà
essere
investita
in
titoli
al
portatore
agli
effetti
dell
ultimo
comma
del
precedente
articolo
27
di
questa
parte
del
libro
II
(
)
.
33
.
(
Legge
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
art
.
19
)
.
L
esecuzione
delle
disposizioni
di
legge
riguardanti
le
casse
postali
di
risparmio
è
posta
sotto
la
vigilanza
della
commissione
di
cui
all
art
.
3
del
libro
I
di
questa
legge
.
La
commissione
nella
sua
relazione
annua
al
parlamento
darà
conto
dello
sviluppo
del
risparmio
e
degli
impieghi
dei
fondi
.
CAPO
III
:
Dei
depositi
giudiziari
presso
gli
uffici
postali
34
.
(
Legge
29
giugno
1882
,
n
.
835
(
serie
3
ª
)
,
art
.
8
e
legge
10
aprile
1892
,
n
.
191
,
articolo
7
)
.
I
depositi
di
denaro
che
,
secondo
le
disposizioni
vigenti
,
possono
farsi
presso
le
cancellerie
giudiziarie
,
sono
eseguiti
direttamente
dalle
parti
e
dai
loro
procuratori
oltre
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
termini
del
precedente
art
.
8
di
questa
parte
prima
del
libro
II
,
anche
in
quelle
di
risparmio
postale
,
secondo
le
norme
stabilite
dal
relativo
regolamento
(
v
.
Casse
di
risp
.
postali
)
.
Le
somme
ricevute
dai
cancellieri
sono
in
egual
modo
depositate
nel
giorno
stesso
o
al
più
tardi
nel
successivo
.
35
.
(
Legge
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
art
.
2
e
4
e
T
.
U
.
30
maggio
1907
,
n
.
376
,
art
.
9
)
.
La
somma
degli
utili
netti
,
annualmente
accertati
,
della
gestione
dei
depositi
giudiziari
di
cui
al
precedente
articolo
,
sarà
ripartita
per
metà
al
tesoro
dello
Stato
e
per
metà
alla
Cassa
nazionale
per
la
invalidità
e
la
vecchiaia
degli
operai
.
La
quota
annuale
devoluta
al
tesoro
sarà
iscritta
nella
parte
ordinaria
dello
stato
di
previsione
dell
entrata
dell
esercizio
in
cui
scade
la
chiusura
dei
conti
annuali
delle
casse
postali
di
risparmio
.
Alla
quota
devoluta
alla
Cassa
nazionale
predetta
si
applica
la
disposizione
dell
ultimo
comma
del
precedente
art
.
31
di
questa
parte
prima
del
libro
II
.
CAPI
IV
-
XXV
36-66
.
(
)
.
CAPO
XXVI
:
Anticipazioni
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
contro
deposito
dei
titoli
67
.
(
Legge
17
maggio
1803
,
n
.
1270
,
articoli
19
e
25;
L
.
8
luglio
1897
,
n
.
252
,
articolo
5
e
L
.
31
dicembre
1907
,
n
.
804
,
articolo
6
ed
art
.
5
del
relativo
allegato
B
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
sentito
il
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
avrà
facoltà
di
chiedere
agli
istituti
di
credito
nazionali
ed
esteri
anticipazioni
contro
deposito
di
titoli
da
essa
posseduti
.
Le
anticipazioni
predette
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ha
facoltà
di
chiedere
agli
istituto
di
emissione
saranno
fatte
a
saggio
non
superiore
al
3
per
cento
e
saranno
esenti
dalla
tassa
speciale
sulle
anticipazioni
di
cui
all
art
.
1
dell
all
.
C
alla
legge
31
dicembre
1907
,
n
.
804
.
Le
domande
di
anticipazione
della
cassa
dei
depositi
e
prestiti
agli
istituti
di
emissione
dovranno
essere
autorizzate
dal
Ministro
del
tesoro
,
il
quale
,
volta
per
volta
,
ne
fisserà
i
limiti
.
Per
eventuali
occorrenze
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
Banca
d
Italia
è
obbligata
a
fornirle
,
su
domanda
del
Ministro
del
tesoro
e
sino
a
concorrenza
di
una
somma
non
superiore
a
50
milioni
,
anticipazioni
contro
depositi
di
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
,
verso
corresponsione
di
un
interesse
non
eccedente
il
3
per
cento
l
anno
.
Il
Ministro
del
tesoro
,
udita
la
commissione
di
vigilanza
,
potrà
anche
far
eseguire
anticipazioni
dal
tesoro
dello
Stato
alla
cassa
dei
depositi
e
prestiti
fino
alla
somma
di
dodici
milioni
di
lire
,
per
far
fronte
alle
domande
di
prestiti
.
TITOLO
IV
DEI
PRESTITI
E
DEGLI
ALTRI
IMPIEGHI
DELLE
SOMME
DISPONIBILI
CAPO
I
:
DEGLI
IMPIEGHI
IN
GENERALE
68
.
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
16
,
22
,
23
e
24;
L
.
27
maggio
1875
,
n
.
2779
(
serie
2
ª
)
,
art
.
16;
L
.
26
luglio
1888
,
n
.
5588
(
serie
3
ª
)
,
art
.
3;
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
articolo
23;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2
e
D
.
Lgv
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
L
.
25
giugno
1905
,
n
.
261
,
art
.
1
e
2;
L
.
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
art
.
3
e
5;
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
2
(
1°
comma
)
,
4
(
3°
comma
)
e
26
R
.
D
.
5
novembre
1909
,
n
.
722
,
art
.
9
,
convertito
in
legge
con
la
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
579
,
art
.
1
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
articolo
1
)
.
I
fondi
tutti
eccedenti
i
bisogni
del
servizio
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
saranno
impiegati
,
con
l
assenso
del
Ministro
del
tesoro
:
a
)
in
prestiti
ai
comuni
,
alle
provincie
,
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
ed
uso
di
acqua
a
scopo
industriale
ed
ai
consorzi
per
opere
idrauliche
;
b
)
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
;
c
)
in
buoni
del
tesoro
;
d
)
in
conto
corrente
al
Tesoro
dello
Stato
;
e
)
in
cartelle
di
credito
fondiario
;
f
)
in
cartelle
di
credito
agrario
;
g
)
in
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ordinarie
e
speciali
;
h
)
in
obbligazioni
del
consorzio
per
la
concessione
di
mutui
ai
danneggiati
dal
terremoto
del
28
dicembre
1908;
i
)
in
altri
modi
stabiliti
da
apposite
leggi
.
Le
rendite
dovranno
essere
intestate
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
in
generale
,
e
l
alienazione
delle
medesime
potrà
farsi
sulla
proposta
dell
amministratore
generale
,
per
ordine
del
Ministro
del
tesoro
.
I
fondi
della
cassa
non
saranno
considerati
come
eccedenti
i
bisogni
del
servizio
,
se
non
in
quanto
siano
restituite
le
somme
anticipate
dal
tesoro
ai
termini
dell
ultimo
comma
del
precedente
art
.
67
.
69
.
(
L
.
8
agosto
1895
,
n
.
486
,
art
.
23
)
.
Tutti
i
fondi
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
provenienti
dal
risparmio
postale
e
dai
depositi
volontari
,
saranno
impiegati
per
non
meno
di
una
metà
in
titoli
di
Stato
,
o
garantiti
dallo
Stato
,
e
pel
resto
in
prestiti
alle
province
,
ai
comuni
e
ai
consorzi
,
ai
termini
della
presente
legge
o
in
conto
corrente
col
tesoro
.
70
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
1
(
1°
comma
,
lettera
c
)
,
e
2°
comma
)
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Possono
essere
impiegati
in
prestiti
i
fondi
disponibili
degli
istituti
di
previdenza
amministrati
dalla
direzione
generale
omonima
.
Possono
anche
essere
impiegati
in
prestiti
per
mezzo
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
;
a
)
i
fondi
della
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
l
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
;
b
)
i
fondi
delle
Casse
per
gli
invalidi
della
marina
mercantile
;
c
)
il
deposito
della
somma
occorrente
pel
rimborso
delle
obbligazioni
ed
il
servizio
dei
premi
della
prima
serie
del
prestito
-
lotteria
concesso
alla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
l
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
ed
alla
Società
«
Dante
Alighieri
»
.
71
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
art
.
26
)
.
Tanto
sulle
somme
somministrate
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dal
Tesoro
dello
Stato
a
titolo
di
anticipazione
,
quanto
per
quelle
di
cui
la
stessa
Cassa
fosse
creditrice
del
medesimo
in
conto
corrente
,
sarà
corrisposta
la
media
dell
interesse
stabilito
per
i
buoni
del
tesoro
.
CAPO
II
:
DEI
PRESTITI
A
COMUNI
,
PROVINCIE
E
CONSORZI
Sezione
I
:
Disposizioni
generali
in
materia
di
prestiti
.
§
1
.
Mutuatari
,
oggetto
dei
prestiti
e
saggio
d
interesse
.
72
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
2
)
.
I
prestiti
possono
essere
concessi
agli
enti
,
di
cui
alla
lett
.
a
)
del
precedente
art
.
68
di
questa
parte
prima
del
libro
II
:
a
)
per
il
riscatto
dei
debiti
contratti
dai
detti
enti
in
qualsiasi
epoca
;
b
)
per
l
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
.
Le
province
,
i
comuni
ed
i
loro
consorzi
possono
ottenere
prestiti
anche
per
l
acquisto
di
stabili
per
pubblico
servizio
.
Le
domande
di
mutui
a
favore
di
provincie
e
comuni
dichiarati
insolventi
,
ai
termini
della
L
.
17
maggio
1900
,
n
.
173
,
non
possono
essere
deferite
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
se
non
con
il
previo
parere
favorevole
della
commissione
reale
per
il
credito
comunale
e
provinciale
istituita
presso
il
Ministero
dell
interno
.
Tale
divieto
cessa
con
la
scadenza
del
periodo
quinquennale
di
vigilanza
della
commissione
stessa
,
il
quale
decorre
dalla
data
di
approvazione
definitiva
del
bilancio
normale
.
73
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
3
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
Nel
mese
di
dicembre
di
ogni
anno
il
Ministro
del
tesoro
,
fisserà
,
come
è
stabilito
dall
articolo
9
del
libro
I
,
l
interesse
per
le
somme
che
saranno
date
a
prestito
nell
anno
successivo
.
§
2
.
Concessione
dei
prestiti
.
74
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
4;
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
421
,
art
.
1
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
2
)
.
Al
Ministro
delle
finanze
sono
presentati
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
la
approvazione
,
gli
elenchi
dei
prestiti
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
.
In
base
a
tali
elenchi
approvati
,
il
direttore
generale
provvede
alla
formale
concessione
dei
singoli
mutui
mediante
deliberazioni
,
le
quali
,
a
tutti
gli
effetti
,
compreso
quello
del
pagamento
della
tassa
di
circolazione
governativa
,
valgono
come
decreto
di
concessione
.
§
3
.
Garanzia
.
75
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
5
)
.
.
Le
annualità
sono
garantite
con
delegazioni
sulla
sovrimposta
fondiaria
o
sulle
tasse
consorziali
,
rilasciate
dagli
enti
mutuatari
sugli
agenti
incaricati
di
riscuoterle
.
Possono
accettarsi
in
garanzia
dei
prestiti
anche
le
delegazioni
sul
tesoro
dello
Stato
,
per
riscuotere
interessi
,
annualità
,
contributi
,
consorzi
o
canoni
da
esso
dovuti
agli
enti
locali
mutuatari
,
purché
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
il
debito
dello
Stato
sia
liquido
;
b
)
che
non
vi
siano
crediti
dello
Stato
verso
gli
stessi
enti
per
rimborsi
,
contributi
o
altro
;
c
)
che
non
sia
altrimenti
vincolato
l
uso
che
dovrà
farsi
dagli
enti
suddetti
delle
somme
dallo
Stato
dovute
.
Può
essere
data
garanzia
anche
mediante
vincolo
di
usufrutto
di
rendita
consolidata
dello
Stato
,
o
con
deposito
di
detta
rendita
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
76
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
6;
L
.
23
gennaio
1902
,
n
.
25
,
allegato
A
,
art
.
2
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
11
)
.
Allorquando
l
aliquota
della
sovrimposta
comunale
raggiunga
o
superi
il
limite
legale
,
salvo
il
disposto
del
penultimo
comma
del
presente
articolo
,
e
insieme
con
le
altre
garanzie
ammesse
dal
2°
e
3°
comma
dell
articolo
precedente
,
non
basti
a
coprire
le
annualità
dei
prestiti
per
riscatto
di
debiti
e
per
l
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
,
le
relative
delegazioni
a
garanzia
possono
essere
tratte
,
per
la
parte
eccedente
,
la
sovrimposta
disponibile
portata
al
limite
legale
,
anche
sul
provento
del
dazio
consumo
,
a
condizione
:
a
)
che
l
importo
delle
delegazioni
non
ecceda
i
tre
quinti
della
previsione
calcolata
sull
introito
medio
dell
ultimo
triennio
;
b
)
che
per
tutto
il
periodo
dell
ammortamento
l
esazione
del
dazio
rimanga
affidata
agli
agenti
di
riscossione
delle
imposte
,
o
d
a
mezzo
di
appalto
con
vincolo
di
non
variare
,
senza
il
consenso
del
governo
,
le
aliquote
o
le
tariffe
in
vigore
,
né
il
sistema
di
esazione
per
tutto
il
periodo
suddetto
;
c
)
che
non
ne
derivi
inasprimento
né
di
tariffa
,
né
di
numero
di
voci
.
Le
delegazioni
da
rilasciarsi
in
corrispondenza
alle
annualità
dei
prestiti
concessi
ai
comuni
della
Calabria
potranno
essere
fatte
,
per
la
parte
eccedente
la
sovrimposta
disponibile
,
anche
sul
provento
del
dazio
consumo
,
osservate
le
condizioni
di
cui
alle
precedenti
lett
.
a
)
,
b
)
e
c
)
.
I
comuni
che
hanno
debiti
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
mutui
contratti
con
delegazioni
sugli
introiti
daziari
,
dovranno
sostituire
od
aggiungere
,
per
la
continuazione
del
mutuo
,
altre
delegazioni
su
quelle
somme
delle
quali
i
comuni
medesimi
rimanessero
creditori
verso
lo
Stato
,
per
effetto
degli
art
.
3
,
15
e
22
della
L
.
23
gennaio
1902
,
n
.
25
,
all
.
A
.
77
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
7
)
.
L
ente
mutuatario
nel
deliberare
sulla
emissione
delle
delegazioni
dovrà
pur
deliberare
per
tutti
gli
anni
cui
queste
si
riferiscono
l
imposizione
e
l
applicazione
delle
sovrimposte
comunali
e
provinciali
alle
imposte
dei
terreni
e
dei
fabbricati
o
delle
tasse
consorziali
,
ovvero
del
dazio
consumo
nella
misura
sufficiente
ad
eseguire
l
intiero
pagamento
delle
delegazioni
stesse
.
La
deliberazione
di
cui
sopra
è
irrevocabile
per
tutti
gli
anni
ai
quali
si
estendono
le
delegazioni
,
a
meno
che
l
ente
mutuatario
non
saldi
il
suo
debito
prima
della
loro
scadenza
.
78
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
8
)
.
Alla
riscossione
delle
annualità
garantite
con
delegazioni
sulla
sovrimposta
fondiaria
o
sulle
tasse
consorziali
,
di
cui
negli
articoli
precedenti
,
sono
estese
le
norme
e
i
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
Alle
delegazioni
sul
dazio
consumo
sono
estesi
i
privilegi
della
L
.
20
aprile
1871
,
n
.
192
,
sulla
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Per
i
consorzi
di
bonificazione
,
di
irrigazione
e
idraulici
di
3ª
categoria
,
le
obbligazioni
dei
consorziati
a
garanzia
di
mutui
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
costituiscono
un
peso
reale
sui
fondi
vincolati
al
consorzio
e
le
contribuzioni
dell
anno
in
corso
e
del
precedente
godono
privilegio
a
fronte
di
qualunque
altro
credito
dopo
il
tributo
fondiario
,
anche
per
fatti
anteriori
al
trapasso
della
proprietà
.
Qualora
le
amministrazioni
dei
consorzi
omettano
,
per
qualsiasi
motivo
o
causa
,
di
stanziare
nei
propri
bilanci
le
annualità
per
l
estinzione
dei
prestiti
loro
concessi
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
di
compilare
i
relativi
ruoli
,
la
giunta
provinciale
amministrativa
stanzierà
d
ufficio
la
somma
corrispondente
nel
bilancio
del
consorzio
,
ed
i
relativi
ruoli
saranno
pure
d
ufficio
compilati
e
pubblicati
dal
prefetto
,
il
quale
provvederà
per
la
riscossione
col
mezzo
dell
esattore
consorziale
,
e
,
ove
occorra
,
col
mezzo
degli
esattori
comunali
,
o
di
un
esattore
speciale
,
mettendo
le
spese
occorrenti
a
carico
del
consorzio
.
79
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
9
)
.
?
Le
somme
riscosse
a
titolo
di
sovrimposte
o
di
tasse
consorziali
oppure
di
dazio
consumo
saranno
dagli
agenti
incaricati
della
riscossione
versate
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
man
mano
che
giungano
le
scadenze
pei
versamenti
delle
imposte
dirette
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
e
sino
alla
estinzione
delle
delegazioni
per
l
anno
rispettivo
.
Prima
che
questa
estinzione
sia
seguita
,
gli
enti
mutuatari
non
potranno
destinare
ad
altri
usi
alcuna
somma
che
provenga
dalle
sovrimposte
o
dalle
tasse
consorziali
,
oppure
dal
dazio
consumo
.
80
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
10
)
.
L
agente
incaricato
della
riscossione
delle
sovrimposte
comunali
e
provinciali
,
del
dazio
consumo
e
delle
tasse
consorziali
,
destinate
alla
estinzione
di
delegazioni
,
è
responsabile
personalmente
della
esecuzione
del
precedente
art
.
79
.
e
non
può
coi
proventi
delegati
fare
alcun
pagamento
od
altro
impiego
prima
che
sia
estinta
la
delegazione
dell
anno
rispettivo
.
Se
,
ciò
nonostante
,
venisse
a
mancare
l
integrale
estinzione
di
un
obbligazione
e
non
fosse
saldata
altrimenti
alla
scadenza
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
potrà
procedere
contro
gli
enti
mutuatali
,
come
è
prescritto
pei
casi
di
mora
dei
comuni
al
pagamento
dei
canoni
del
dazio
consumo
,
salva
qualunque
altra
via
legale
per
essere
soddisfatta
.
81
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
11
)
.
Sulle
delegazioni
rilasciate
per
l
ammortamento
dei
prestiti
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
sono
ammessi
sequestri
,
opposizioni
o
altro
impedimento
qualsiasi
.
§
4
.
Somministrazione
dei
prestiti
.
82
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
12
)
.
I
prestiti
per
riscatto
di
debiti
e
per
la
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
sono
in
una
o
più
volte
,
secondo
il
bisogno
,
somministrati
agli
enti
mutuatari
col
concorso
e
la
vigilanza
del
prefetto
,
che
emette
gli
ordinativi
in
base
ai
quali
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
rilascia
i
rispettivi
mandati
.
§
5
.
Modo
e
periodo
d
ammortamento
.
83
.
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
13
)
.
I
prestiti
sono
ammortizzabili
ad
annualità
in
un
periodo
che
.
in
caso
di
provata
necessità
,
può
estendersi
fino
a
50
anni
,
eccettuati
quelli
per
l
acquisto
di
stabili
per
pubblico
servizio
,
per
i
quali
il
periodo
d
ammortamento
non
può
essere
superiore
ai
35
anni
.
84
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
14
)
.
I
prestiti
sono
di
due
tipi
:
a
)
ad
annualità
costante
,
comprensiva
degli
interessi
e
del
rimborso
;
b
)
ad
annualità
decrescente
,
comprensiva
di
rimborso
in
somma
costante
e
di
interessi
degressivi
.
Le
operazioni
riguardanti
uno
stesso
ente
possono
essere
effettuate
sotto
una
sola
o
sotto
ambedue
le
forme
.
Dovrà
applicarsi
.
a
giudizio
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
il
sistema
dell
annualità
decrescente
,
quando
la
potenzialità
finanziaria
o
economica
dell
ente
mutuatario
lo
consenta
.
85
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
.
n
.
751
,
articolo
151
.
La
decorrenza
dell
ammortamento
dei
prestiti
comincia
dall
anno
successivo
a
quello
in
cui
ha
luogo
la
parziale
o
integrale
somministrazione
della
somma
mutuata
.
Nel
caso
in
cui
l
ente
mutuatario
abbia
compiuto
entro
il
mese
di
dicembre
tutti
gli
adempimenti
per
il
vincolo
della
sovrimposta
e
del
provento
del
dazio
consumo
,
e
rilasciate
le
relative
delegazioni
,
può
il
periodo
di
ammortamento
cominciare
dall
anno
immediatamente
successivo
,
anche
se
non
abbia
avuto
luogo
la
parziale
o
integrale
somministrazione
.
86
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
.
n
.
751
.
articolo
16
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
ricevere
in
anticipazione
il
rimborso
integrale
dei
prestiti
e
anche
il
rimborso
parziale
,
ove
l
importo
corrisponda
a
una
o
più
delegazioni
intere
successive
a
quella
in
corso
;
ha
però
facoltà
di
esigere
un
preavviso
fino
a
tre
mesi
dalla
fatta
domanda
al
ricevimento
della
somma
.
§
6
.
Trasformazione
di
prestiti
.
87
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
17
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
10
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
trasformare
in
nuovi
prestiti
ammortizzabili
in
un
periodo
che
,
in
caso
di
provata
necessità
,
può
estendersi
fino
a
50
anni
,
i
mutui
da
essa
concessi
a
tutto
il
1906
,
eccettuati
quelli
per
i
quali
i
mutuatari
pagano
un
interesse
inferiore
al
4
per
cento
,
tenuto
conto
del
concorso
governativo
.
Questa
eccezione
non
è
applicabile
ai
prestiti
contratti
per
l
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
di
acque
potabili
,
ai
sensi
degli
artt
.
116
,
117
e
119
della
presente
legge
.
La
trasformazione
di
tali
prestiti
avrà
luogo
mantenendo
fermo
l
originario
periodo
d
ammortamento
.
La
Cassa
medesima
è
anche
autorizzata
a
trasformare
i
mutui
di
favore
da
essa
concessi
in
base
a
leggi
speciali
a
determinati
comuni
e
provincie
,
in
altri
mutui
ammortizzabili
in
50
anni
dal
giorno
della
trasformazione
,
mantenendo
fermi
i
saggi
e
le
altre
condizioni
della
concessione
originaria
;
e
ciò
per
quei
soli
mutui
anteriori
alla
L
.
24
aprile
1898
.
n
.
132
,
pei
quali
non
furono
autorizzate
trasformazioni
con
leggi
precedenti
,
e
quando
al
pagamento
delle
annualità
non
concorra
lo
Stato
in
virtù
di
disposizioni
generali
di
legge
.
Alle
domande
di
trasformazione
di
prestiti
a
favore
di
provincie
e
comuni
dichiarati
insolventi
,
ai
termini
della
L
.
17
maggio
1900
.
n
.
173
,
è
applicabile
la
disposizione
dell
ultimo
comma
dell
art
.
72
di
questa
prima
parte
del
libro
II
.
5
7
.
Insequestrabilità
ed
intransigibilità
dei
prestiti
.
88
.
(T.U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
18
)
.
Sui
prestiti
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
sono
ammessi
sequestri
,
opposizioni
od
altro
impedimento
qualsiasi
.
I
detti
prestiti
non
possono
mai
essere
ridotti
per
transazione
.
Sezione
II
:
Disposizioni
riguardanti
prestiti
per
determinati
scopi
.
§
1
.
Per
assunzione
diretta
dei
pubblici
servizi
da
parte
dei
comuni
.
89
.
(T.U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
55
e
T
.
U
.
1
maggio
1908
,
n
.
269
,
art
.
179
)
.
Quando
manchino
di
altre
risorse
,
i
comuni
possono
procurarsi
i
mezzi
necessari
per
l
assunzione
diretta
dei
pubblici
servizi
,
ai
sensi
della
L
.
29
marzo
1903
,
n
.
103
,
contraendo
mutui
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Gl
interessi
di
questi
mutui
non
si
computano
agli
effetti
della
limitazione
stabilita
dal
1°
comma
dell
art
.
179
della
legge
comunale
e
provinciale
.
§
2
.
Per
case
popolari
ed
economiche
.
90-92
.
(
)
.
§
3
.
Per
edifici
scolastici
.
SCUOLE
ELEMENTARI
,
SECONDARIE
E
NORMALI
93
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
29
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
18
luglio
1878
,
n
.
4460
(
serie
2ª
)
ai
comuni
del
regno
per
provvedere
alla
costruzione
,
all
ampliamento
ed
ai
risarcimenti
degli
edifici
esclusivamente
destinati
ad
uso
delle
scuole
elementari
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
30
anni
,
all
interesse
normale
secondo
il
precedente
articolo
73
(
parte
a
carico
dei
comuni
e
parte
a
carico
dello
Stato
)
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
al
saggio
del
4
per
cento
.
I
comuni
devono
estinguere
i
debiti
così
creati
e
pagarne
gli
interessi
con
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
e
dell
interesse
del
2
,
2,50
e
3
per
cento
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
al
0,50
,
0,75
,
1
.
1,25
,
1,50
1,75
e
2
per
cento
a
seconda
che
il
saggio
dell
interesse
normale
di
originaria
concessione
sia
stato
del
3,50
,
del
5,25
,
oppure
del
5
per
cento
.
Lo
Stato
corrisponde
alla
Cassa
la
differenza
fra
l
interesse
pagato
dai
comuni
e
quello
normale
di
cui
sopra
.
L
onere
assunto
dal
governo
per
le
concessioni
di
mutui
ad
interesse
ridotto
,
fatti
in
ciascun
anno
,
non
eccede
le
L
.
50.000
.
La
somma
risultante
a
debito
dello
Stato
è
inscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dell
istruzione
pubblica
.
94
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
30
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1888
,
n
.
5561
(
serie
3ª
)
,
ai
comuni
del
regno
per
provvedere
alla
costruzione
,
all
ampliamento
ed
ai
restauri
di
edifici
,
o
parte
degli
edifici
esclusivamente
destinati
ad
uso
delle
scuole
elementari
e
degli
istituti
educativi
dell
infanzia
dichiarati
corpo
morale
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
30
anni
all
interesse
normale
fissato
secondo
il
precedente
articolo
73
(
parte
a
carico
dei
comuni
e
parte
a
carico
dello
Stato
)
,
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
al
saggio
del
4
per
cento
.
I
comuni
devono
estinguere
i
debiti
cosi
creati
e
pagarne
gli
interessi
con
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
e
dell
interesse
ridotto
fino
al
2
per
cento
per
le
somme
non
superiori
alle
lire
50.000
,
al
due
per
cento
per
le
somme
superiori
a
L
.
100.000
.
I
detti
saggi
dal
1°
gennaio
1911
sono
stati
rispettivamente
diminuiti
all1,50
e
2
per
cento
.
È
applicabile
ai
mutui
di
cui
nel
presente
articolo
la
disposizione
del
3°
comma
del
precedente
art
.
93
.
Per
i
mutui
destinati
a
favore
di
enti
morali
i
comuni
,
che
ne
ebbero
la
concessione
,
rimangono
garanti
del
prestito
.
L
onere
assunto
dallo
Stato
per
le
concessioni
del
mutui
a
interesse
ridotto
di
cui
al
presente
articolo
,
fatte
in
ciascun
anno
,
per
le
scuole
elementari
e
per
gli
asili
,
cumulativamente
non
eccede
le
L
.
80.000
,
ed
è
inscritto
nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
95
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
31
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
,
3°
e
4°
comma
del
precedente
art
.
94
,
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1888
,
n
.
5516
(
serie
3ª
)
,
alle
provincie
ed
ai
comuni
per
l
adempimento
dell
obbligo
di
provvedere
agli
edifici
per
l
istruzione
secondaria
e
normale
e
pei
convitti
.
Le
disposizioni
stesse
sono
applicabili
anche
ai
prestiti
autorizzati
in
casi
eccezionali
ai
sensi
della
citata
legge
,
ai
comuni
ed
alle
provincie
per
le
scuole
e
convitti
mantenuti
a
loro
spese
e
dichiarati
pareggiati
.
La
somma
corrispondente
all
onere
assunto
dallo
Stato
per
la
differenza
d
interesse
da
pagarsi
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
pei
mutui
cui
si
riferisce
il
presente
articolo
,
non
eccedente
in
ciascun
anno
le
L
.
50
mila
,
è
iscritta
in
un
capitolo
speciale
nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
96
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articoli
32
e
34;
articolo
unico
;
L
.
26
dicembre
1909
,
n
.
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
delle
L
.
15
luglio
1900
,
n
.
260
,
26
dicembre
1909
,
n
.
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
,
ai
comuni
del
regno
per
provvedere
all
acquisto
dei
terreni
,
alla
costruzione
,
all
ampliamento
e
ai
restauri
degli
edifici
o
di
parti
di
edifici
esclusivamente
destinati
ad
uso
delle
scuole
elementari
e
degli
istituti
educativi
dell
infanzia
,
dei
ciechi
e
dei
sordo
-
muti
,
dichiarati
corpi
morali
,
nel
limite
massimo
di
L
.
70.000
per
ogni
mutuo
e
per
ogni
edificio
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
maggiore
di
35
anni
,
all
interesse
normale
secondo
il
precedente
art
.
73
,
ridotto
dal
1°
gennaio
1911
alla
misura
del
4
per
cento
.
Il
concorso
dello
Stato
,
nel
pagamento
degli
interessi
,
concesso
con
decreto
del
ministro
della
istruzione
pubblica
,
per
un
periodo
di
tempo
corrispondente
a
quello
di
estinzione
dei
mutui
,
è
stabilito
per
tutto
il
periodo
stesso
in
una
quota
annua
costante
,
corrispondente
alla
differenza
fra
il
saggio
normale
dell
interesse
di
originaria
concessione
e
quello
del
2
per
cento
.
L
onere
assunto
dallo
Stato
per
il
concorso
di
cui
sopra
,
non
eccedente
L
.
50.000
annue
,
è
iscritto
nel
bilancio
del
Ministero
della
istruzione
pubblica
.
Il
concorso
viene
dal
Ministero
dell
istruzione
pubblica
corrisposto
annualmente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
la
quale
lo
paga
ai
comuni
mutuatari
.
Qualora
gli
edifici
costruiti
,
ampliati
o
restaurati
con
prestiti
di
favore
,
fossero
destinati
a
uso
diverso
da
quello
per
il
quale
il
mutuo
fu
conceduto
,
il
Ministero
dell
istruzione
pubblica
,
ove
non
consenta
al
mutamento
di
destinazione
,
avrà
diritto
di
revocare
il
concorso
,
rivalendosi
contro
il
comune
per
le
somme
già
pagate
,
e
cessando
dal
corrispondere
il
contributo
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
a
cominciare
dall
anno
successivo
a
quello
in
cui
la
revoca
fu
decretata
.
97
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
35;
L
.
26
dicembre
1909
,
n
.
905
,
art
.
7;
articolo
unico
L
.
26
dicembre
1909
,
n
.
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
25
,
3°
comma
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
e
4°
comma
del
precedente
art
.
96
,
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
,
ai
sensi
delle
L
.
15
luglio
1900
,
n
.
260
,
26
dicembre
1909
,
n
.
805
e
812
e
17
luglio
1910
,
n
.
501
,
alle
province
ed
ai
comuni
per
l
adempimento
dell
obbligo
di
provvedere
agli
edifici
destinati
all
istruzione
secondaria
classica
,
tecnica
e
normale
,
alle
palestre
ed
ai
campi
di
giuochi
annessi
agli
edifici
medesimi
.
Le
disposizioni
stesse
sono
applicabili
anche
ai
prestiti
autorizzati
ai
sensi
delle
citate
leggi
,
in
casi
eccezionali
ed
uditi
il
Consiglio
di
Stato
e
il
consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
,
alle
province
ed
ai
comuni
per
altre
scuole
e
convitti
mantenuti
a
loro
spese
,
che
siano
pareggiate
ai
governativi
.
L
onere
a
carico
dello
Stato
per
gli
edifici
menzionati
in
questo
articolo
,
non
eccedente
L
.
25.000
annue
,
è
iscritto
nel
bilancio
del
Ministero
dell
istruzione
pubblica
.
98
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
36
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
27
)
.
I
comuni
delle
provincie
meridionali
,
continentali
,
della
Sicilia
e
della
Sardegna
,
per
la
costruzione
,
per
l
ampliamento
e
il
restauro
degli
edifici
destinati
alle
scuole
elementari
,
potranno
ottenere
dalla
Cassa
depositi
e
prestiti
mutui
di
favore
alle
condizioni
seguenti
:
a
)
la
spesa
per
la
costruzione
degli
edifici
scolastici
agli
effetti
del
concorso
e
dei
mutui
di
cui
nelle
lettere
b
)
e
c
)
non
potrà
eccedere
la
somma
di
L
.
100.000
per
ogni
comune
;
b
)
il
concorso
dello
Stato
sarà
sempre
di
un
terzo
della
spesa
;
c
)
i
mutui
di
favore
potranno
raggiungere
i
due
terzi
della
spesa
,
essere
concessi
a
tutto
l
anno
1916
,
e
l
interesse
a
carico
del
comune
sarà
ridotto
all
uno
per
cento
nei
comuni
che
hanno
meno
di
5000
abitanti
e
all
uno
e
mezzo
per
gli
altri
;
d
)
i
due
benefici
nei
concorso
della
spesa
e
nel
pagamento
degli
interessi
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
possono
essere
cumulati
a
favore
dello
stesso
comune
e
per
la
costruzione
dello
stesso
edificio
.
La
differenza
tra
il
detto
interesse
di
favore
e
quello
normale
sarà
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
corrisposta
irrevocabilmente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
tutti
gli
anni
di
ammortamento
del
prestito
,
che
potrà
essere
consentito
sino
al
limite
massimo
di
50
anni
.
Per
le
somme
rappresentanti
il
costo
degli
edifici
scolastici
,
eccedenti
le
L
.
100.000
si
applicheranno
le
disposizioni
dei
seguenti
artt
.
101
e
104
.
99
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
37
)
.
Nello
stato
di
previsione
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
per
il
concorso
dello
Stato
,
di
cui
al
precedente
articolo
98
,
lettera
a
)
,
sarà
iscritta
per
un
decennio
,
in
apposito
capitolo
,
la
somma
di
un
milione
.
Le
somme
non
impegnate
alla
fine
di
ciascun
esercizio
potranno
essere
erogate
pel
medesimo
fine
negli
esercizi
successivi
.
La
quota
a
carico
dello
Stato
per
il
pagamento
degli
interessi
dei
mutui
di
favore
,
concessi
per
l
art
.
98
ai
comuni
,
sarà
iscritta
nello
stato
di
previsione
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
in
aumento
alla
somma
di
cui
al
comma
3
dell
art
.
96
.
100
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
571
,
articolo
38
e
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
artt
.
27
e
92
)
.
Nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
sarà
iscritta
la
somma
annua
di
L
.
530.000
allo
scopo
anche
di
estendere
le
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
98
e
99
alle
province
di
Ancona
,
Ascoli
Piceno
,
Macerata
,
Pesaro
e
Urbino
,
Perugia
e
Roma
e
alle
isole
d
Elba
,
Capraia
e
Giglio
,
eccettuato
il
comune
di
Roma
.
101
.
R
.
D
.
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
24
)
.
?
Per
provvedere
all
acquisto
delle
aree
,
alla
costruzione
od
acquisto
,
all
adattamento
e
al
restauro
e
all
arredamento
principale
relativo
(
banchi
e
cattedre
)
degli
edifizi
scolastici
e
per
le
scuole
elementari
e
pei
giardini
e
asili
dell
infanzia
,
la
Cassa
depositi
e
prestiti
e
autorizzata
a
concedere
al
comuni
o
ad
enti
morali
che
provvedano
a
scuole
elementari
e
popolari
,
o
giardini
od
asili
di
infanzia
,
la
somma
di
L
.
240.000.000
in
dodici
anni
a
far
tempo
dal
1°
gennaio
1911
.
La
concessione
sarà
fatta
nella
somma
di
L
.
20.000.000
all
anno
.
La
somma
non
impegnata
in
ciascun
anno
si
cumulerà
con
quella
degli
anni
successivi
.
La
concessione
ai
comuni
ed
agli
enti
morali
sarà
garantita
secondo
le
norme
che
regolano
la
concessione
dei
mutui
da
parte
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Per
gli
enti
morali
,
e
quando
la
concessione
del
mutuo
non
sia
garantita
dall
amministrazione
comunale
,
sarà
accettata
in
garanzia
rendita
su
titoli
dello
Stato
vincolati
per
tutta
la
durata
del
mutuo
.
La
concessione
dei
mutui
è
fatta
per
un
periodo
massimo
di
50
anni
,
oppure
di
30
anni
,
quando
la
garanzia
sia
costituita
con
vincoli
su
rendita
consolidata
dello
Stato
.
102
.
(
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
artt
.
26
e
98
)
.
Sulla
quota
di
concessione
annua
di
L
.
20.000.000
per
gli
edifici
scolastici
,
sarà
assegnata
in
ciascun
esercizio
a
ciascuna
provincia
una
quota
,
stabilita
per
decreto
reale
,
tenuto
conto
della
popolazione
,
delle
particolari
condizioni
dei
locali
scolastici
e
del
numero
delle
scuole
da
istituire
per
i
bisogni
dell
istruzione
obbligatoria
.
Nel
limite
di
tale
quota
,
la
delegazione
governativa
,
sulla
proposta
del
consiglio
scolastico
,
stabilirà
quali
siano
gli
edifici
al
quali
si
debba
per
il
carattere
di
urgenza
provvedere
nell
anno
,
e
ne
darà
comunicazione
ai
comuni
interessati
per
provvedimenti
di
loro
competenza
.
La
costruzione
o
l
acquisto
,
l
adattamento
,
il
restauro
,
l
arredamento
principale
degli
edifici
scolastici
per
le
scuole
elementari
e
popolari
,
nei
limiti
e
secondo
le
norme
della
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
sono
obbligatori
per
i
comuni
contro
i
quali
,
in
caso
di
ritardo
o
di
rifiuto
a
prendere
i
provvedimenti
necessari
per
la
sollecita
contrattazione
dei
mutui
e
per
tutti
gli
altri
atti
di
loro
competenza
,
si
provvederà
d
ufficio
,
sentita
la
Cassa
depositi
e
prestiti
nei
riguardi
della
garanzia
dei
mutui
.
Negli
edifici
per
scuole
rurali
in
località
ove
difettino
case
di
abitazione
civile
sarà
obbligatoria
anche
la
costruzione
dell
alloggio
per
l
insegnante
.
La
disposizione
del
precedente
comma
si
applica
anche
agli
edifici
per
le
scuole
urbane
nei
comuni
colpiti
dal
terremoto
del
28
dicembre
1908
,
finché
difettino
case
di
abitazione
civile
.
104
.
(
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
27
e
28
)
.
I
mutui
saranno
concessi
su
richiesta
del
Ministro
dell
istruzione
e
con
decreto
reale
su
proposta
del
Ministro
del
tesoro
.
I
progetti
per
la
costruzione
o
l
acquisto
,
l
adattamento
e
il
restauro
degli
edifici
scolastici
compilati
a
norma
delle
disposizioni
ministeriali
,
sono
approvati
con
decreto
del
prefetto
su
conforme
parere
dell
ufficio
del
genio
civile
,
del
medico
provinciale
e
della
delegazione
governativa
,
ai
sensi
dell
art
.
13
della
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
.
L
approvazione
del
progetto
equivale
a
dichiarazione
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
si
applicheranno
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2892
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nel
decreto
di
approvazione
saranno
stabiliti
termini
entro
i
quali
dovranno
incominciarsi
e
compiersi
le
espropriazioni
ed
i
lavori
.
Tutti
gli
atti
e
contratti
relativi
all
acquisto
delle
aree
e
alla
costruzione
,
all
adattamento
e
di
restauro
degli
edifici
di
cui
ai
precedenti
artt
.
98
,
100
,
101
e
103
saranno
registrati
col
diritto
fisso
di
una
lira
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
ai
mutui
di
cui
agli
artt
.
98
e
100
.
105
.
(
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
67
)
.
Per
la
costruzione
di
nuovi
edifici
destinati
alle
scuole
normali
e
per
il
restauro
e
l
ampliamento
degli
edifici
esistenti
,
i
comuni
godranno
le
stesse
facilitazioni
concesse
dai
precedenti
artt
.
101
al
104
,
per
quanto
riguarda
gli
edifici
delle
scuole
elementari
.
La
somma
occorrente
sarà
concessa
in
mutuo
ai
comuni
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
in
aumento
alla
somma
stabilita
all
art
.
101
.
106
.
(
Legge
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
31
)
.
Le
provincie
ed
i
comuni
potranno
valersi
delle
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
101
,
102
e
104
,
di
questa
parte
prima
,
del
libro
II
per
le
palestre
di
ginnastica
e
per
gli
edifici
destinati
all
istruzione
secondaria
classica
e
tecnica
,
ai
quali
essi
abbiano
per
legge
obbligo
di
provvedere
.
L
onere
da
assumersi
dallo
Stato
per
gli
edifici
menzionati
in
questo
articolo
non
potrà
eccedere
L
.
50.000
annue
,
e
i
relativi
stanziamenti
saranno
iscritti
nel
bilancio
del
Ministero
dell
istruzione
pubblica
.
La
somma
non
impegnata
in
ciascun
anno
si
cumulerà
con
quella
degli
anni
successivi
.
107
(
Legge
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
art
.
29
)
.
Gli
effetti
delle
disposizioni
dei
precedenti
art
.
101
a
106
si
intendono
estesi
finche
a
quei
comuni
,
che
al
momento
dell
attuazione
della
L
.
4
giugno
1911
,
n
.
487
,
avevano
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
procedimenti
non
ancora
definiti
in
ordine
alla
concessione
dei
mutui
per
edifici
scolastici
.
SCUOLE
AGRARIE
108
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
39
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
e
3°
comma
del
precedente
art
.
93
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ai
sensi
della
L
.
6
giugno
1885
,
n
.
3141
(
serie
3ª
)
,
per
le
scuole
pratiche
e
speciali
di
agricoltura
istituite
dal
governo
,
eccettuato
quanto
riguarda
la
riduzione
dell
interesse
normale
di
concessione
alla
misura
del
4
per
cento
,
nonché
la
riduzione
dell
interesse
di
favore
.
L
onere
dello
Stato
per
tali
concessioni
non
eccede
L
.
50.000
annue
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
,
3°
e
4°
comma
del
precedente
art
.
94
sono
applicabili
ai
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
30
giugno
1896
,
n
.
250
,
per
gli
scopi
di
cui
al
1°
comma
del
presente
articolo
,
fermo
rimanendo
che
l
onere
dello
Stato
non
ecceda
le
L
.
50.000
all
anno
ed
eccettuato
quanto
riguarda
la
riduzione
dell
interesse
normale
di
concessione
alla
misura
del
4
per
cento
,
nonché
la
riduzione
dell
interesse
di
favore
.
109
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
.
n
.
751
,
articolo
40
)
.
Per
provvedere
all
acquisto
dei
terreni
,
alla
costruzione
,
all
ampliamento
o
al
restauro
degli
edifici
,
esclusivamente
destinati
alle
scuole
agrarie
regolate
dalla
L
.
6
giugno
1885
,
n
.
3141
,
le
provincie
e
i
comuni
,
nell
interesse
proprio
o
di
altri
enti
ai
quali
per
tale
legge
spetta
di
fornire
i
terreni
e
i
fabbricati
stessi
,
potranno
ottenere
dallo
Stato
un
concorso
nel
pagamento
degli
interessi
per
i
mutui
loro
concessi
entro
dieci
anni
dal
29
luglio
1907
dalla
Cassa
del
depositi
e
prestiti
alle
condizioni
prescritte
nei
precedenti
articoli
dal
72
all88
.
I
prestiti
saranno
accordati
sulle
proposte
del
Ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
a
quello
del
tesoro
.
Il
concorso
dello
Stato
verrà
concesso
con
decreto
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
per
un
periodo
di
tempo
non
maggiore
di
35
anni
,
e
per
tutto
il
periodo
stesso
sarà
stabilito
in
una
quota
costante
corrispondente
alla
differenza
tra
il
saggio
normale
dell
interesse
e
quello
del
2
per
cento
sui
prestiti
non
eccedenti
le
lire
50.000;
del
2,50
per
cento
per
i
prestiti
non
eccedenti
le
L
.
100.000
e
del
3
per
cento
per
i
prestiti
eccedenti
le
L
.
100.000
.
Nella
determinazione
del
concorso
sarà
tenuto
conto
dei
prestiti
precedentemente
concessi
in
base
al
precedente
art
.
108
.
110
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
41
)
.
II
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
corrisponderà
annualmente
ed
irrevocabilmente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
differenza
tra
l
interesse
di
favore
e
quello
normale
per
prestiti
di
cui
nel
precedente
articolo
.
L
onere
assunto
dallo
Stato
per
il
concorso
sopradetto
,
iscritto
nel
bilancio
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
non
potrà
eccedere
la
somma
di
lire
50.000
annue
,
compresa
la
somma
che
già
figura
nel
capitolo
38
del
bilancio
per
l
esercizio
1906-1907
.
111
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
42
)
.
Qualora
i
terreni
e
i
fabbricati
acquistati
,
costruiti
,
ampliati
e
restaurati
con
i
prestiti
contratti
in
base
ai
precedenti
artt
.
109
e
110
,
abbiano
destinazione
diversa
da
quella
per
la
quale
il
mutuo
fu
concesso
,
senza
che
tale
mutamento
sia
consentito
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
questo
avrà
diritto
di
revocare
il
proprio
concorso
in
rapporto
all
ente
mutuatario
e
potrà
rivalersi
contro
l
ente
stesso
tanto
per
la
somma
pagata
,
quanto
per
l
onere
assunto
pel
servizio
del
prestito
verso
la
Cassa
di
depositi
e
prestiti
.
SCUOLE
FORESTALI
112
.
(
L
.
14
luglio
1912
,
n
.
834
,
art
.
24
)
.
Per
provvedere
alla
costruzione
ed
all
ampliamento
degli
edifici
per
l
istituto
superiore
forestale
nazionale
e
per
le
scuole
contemplate
nella
L
.
14
luglio
1912
,
n
.
834
,
gli
enti
locali
potranno
ottenere
mutui
di
favore
secondo
il
disposto
dei
precedenti
articoli
109
,
110
e
111
.
L
onere
che
a
questo
titolo
potrà
assumere
lo
Stato
non
eccederà
la
somma
annua
di
L
.
10.000
,
e
andrà
a
carico
dell
amministrazione
dell
azienda
del
demanio
forestale
dello
Stato
.
113
.
(
L
.
14
luglio
1912
,
n
.
834
,
art
.
10
,
1°
comma
)
.
Le
disposizioni
dei
precedenti
artt
.
109
,
110
e
111
sono
estese
a
favore
degli
enti
tenuti
a
fornire
i
locali
per
le
scuole
professionali
,
a
norma
dell
art
.
2
della
L
.
30
giugno
1907
,
n
.
414
,
e
dell
art
.
5
del
RD
.
22
marzo
1908
,
n
.
187
.
§
4
.
Per
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
.
DISPOSIZIONI
GENERALI
114
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
43
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
,
ciascuno
non
superiore
a
L
.
20.000
,
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
14
luglio
1887
,
n
.
479
(
serie
3ª
)
,
a
favore
dei
comuni
del
regno
al
disotto
di
10.000
abitanti
,
al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
30
anni
e
all
interesse
del
3
per
cento
.
I
Comuni
devono
estinguere
i
debiti
così
creati
e
pagarne
gli
interessi
in
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
.
Lo
Stato
corrisponde
alla
Cassa
la
differenza
tra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
stabilito
per
i
prestiti
a
scopo
igienico
,
e
la
somma
risultante
a
debito
dello
Stato
è
inscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
L
onere
dello
Stato
per
la
concessione
del
mutui
di
cui
al
presente
articolo
,
fatti
in
ciascun
anno
,
non
eccede
le
L
.
50.000
.
115
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
44
)
.
Le
disposizioni
del
1°
,
2°
e
3°
comma
del
precedente
art
.
114
sono
applicabili
ai
mutui
con
ammortamento
non
eccedente
i
35
anni
,
autorizzati
sulla
cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
8
febbraio
1890
,
n
.
50
,
a
favore
dei
comuni
del
regno
al
disotto
di
10.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1881
,
al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
.
L
onere
dello
Stato
per
la
concessione
di
mutui
ad
interesse
ridotto
fatti
,
in
ciascun
anno
,
ai
termini
del
presente
articolo
,
non
eccede
le
L
.
50.000
.
116
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
45
)
.
Il
concorso
dello
Stato
,
concesso
per
tempo
non
maggiore
di
35
anni
,
ai
sensi
della
L
.
8
febbraio
1900
,
n
.
50
,
ai
comuni
del
regno
aventi
una
popolazione
non
maggiore
di
20.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1881
,
ed
ai
loro
consorzi
per
la
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
di
acqua
potabile
,
è
stabilito
in
una
quota
d
interesse
annuo
,
in
misura
non
superiore
all
uno
e
mezzo
per
cento
,
sulle
somme
che
entro
i
limiti
del
progetto
presentato
al
governo
per
ottenere
il
concorso
,
risultassero
effettivamente
impiegate
alla
esecuzione
delle
opere
strettamente
necessarie
.
Le
opere
di
cui
sopra
verranno
collaudate
secondo
le
norme
stabilite
dalla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
sulle
opere
pubbliche
ed
il
pagamento
della
prima
quota
d
interesse
annuo
sarà
tatto
dallo
Stato
un
anno
dopo
la
data
del
collaudo
.
I
concorsi
di
cui
al
presente
articolo
,
concessi
in
ciascun
esercizio
per
somma
non
eccedente
le
L
.
50.000
,
sono
iscritti
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
Ai
prestiti
di
cui
al
presente
articolo
è
applicabile
la
disposizione
del
2°
comma
del
precedente
art
.
114
.
117
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
40
)
Il
primo
comma
del
precedente
art
.
116
è
applicabile
al
concorso
dello
Stato
assegnato
,
ai
sensi
della
L
.
28
dicembre
1902
,
n
.
560
,
ai
comuni
,
anche
eccedenti
i
20.000
abitanti
,
ma
non
oltre
i
50.000
,
in
base
al
censimento
del
1901
,
i
quali
intrapresero
la
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
d
acqua
potabile
dopo
il
28
dicembre
1902
.
L
onere
dello
Stato
in
ciascun
esercizio
è
fissato
per
questo
concorso
in
L
.
30.000
,
il
quale
fondo
è
stanziato
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
,
congiuntamente
all
altro
indicato
nel
3°
comma
dell
art
.
116
.
118
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articoli
47
e
48
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
,
ciascuno
non
superiore
a
L
.
40.000
,
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
399
,
a
favore
dei
comuni
del
regno
al
disotto
di
15.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
ilei
1901
,
al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
50
anni
e
all
interesse
del
3
per
cento
.
I
comuni
devono
estinguere
i
prestiti
di
cui
al
precedente
comma
e
pagarne
l
interesse
in
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
,
osservate
tutte
le
altre
condizioni
prescritte
dalle
disposizioni
sulla
Cassa
depositi
e
prestiti
.
Lo
Stato
corrisponde
alla
Cassa
la
differenza
fra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
normale
stabilito
pei
prestiti
.
L
onere
dello
Stato
per
la
concessione
dei
mutui
di
cui
al
presente
articolo
,
fatti
in
ciascun
anno
,
non
eccede
la
somma
di
lire
50.000
.
La
somma
risultante
a
debito
dello
Stato
è
iscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
119
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articoli
49
e
50
)
.
Il
concorso
dello
Stato
,
concesso
per
tempo
non
maggiore
di
50
anni
ai
sensi
delle
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
399
e
14
luglio
1907
,
n
.
544
,
ai
comuni
del
regno
aventi
una
popolazione
inferiore
ai
100.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
ed
ai
loro
consorzi
per
la
esecuzione
di
opere
riguardanti
la
provvista
di
acque
potabili
è
stabilito
in
una
quota
d
interesse
annuo
,
in
misura
non
superiore
all
uno
e
mezzo
per
cento
,
sulle
somme
che
,
entro
i
limiti
del
progetto
presentato
al
governo
per
ottenere
il
concorso
,
risultassero
effettivamente
impiegate
nella
esecuzione
delle
opere
strettamente
necessarie
.
I
comuni
devono
estinguere
i
debiti
contratti
per
l
esecuzione
delle
predette
opere
pagarne
gli
interessi
in
rate
uguali
calcolate
in
ragione
del
tempo
accordato
per
l
ammontare
e
garantite
anche
con
la
sovrimposta
provinciale
,
in
caso
di
insufficienza
di
quella
comunale
.
Le
opere
di
cui
sopra
verranno
collaudate
secondo
le
norme
stabilite
dalla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
sulle
opere
pubbliche
ed
il
pagamento
della
prima
quota
d
interesse
annuo
sarà
fatto
dallo
Stato
un
anno
dopo
la
data
del
collaudo
.
Il
concorso
complessivo
dello
Stato
,
tenuto
conto
del
rateale
ammortamento
annuo
del
capitale
da
parte
dei
comuni
,
sarà
pagato
in
rate
annue
costanti
.
L
onere
dello
Stato
per
i
concorsi
di
cui
al
presente
articolo
,
concessi
in
ciascun
esercizio
,
non
può
eccedere
la
somma
di
lire
120.000
.
I
relativi
stanziamenti
sono
iscritti
nella
parte
straordinaria
del
bilancio
del
Ministero
dell
interno
.
120
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
7
)
.
Al
fine
di
provvedere
alle
opere
riguardanti
la
pubblica
igiene
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
6
autorizzata
a
concedere
,
sino
al
disotto
di
25.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
con
la
precedenza
in
favore
dei
comuni
di
popolazione
inferiore
ai
15.000
abitanti
,
mutui
all
interesse
del
due
per
cento
,
estinguibili
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
e
,
soltanto
in
caso
di
assoluta
necessità
,
giustificata
dalle
condizioni
economiche
del
comune
,
in
50
anni
.
Ogni
singolo
prestito
all
interesse
ridotto
non
potrà
eccedere
la
somma
di
L
.
50.000
e
sarà
accordato
secondo
le
norme
vigenti
,
in
seguito
a
decreto
del
Ministero
dell
interno
.
121
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
8
)
.
Le
disposizioni
dell
articolo
precedente
sono
applicabili
anche
a
quei
comuni
aventi
una
popolazione
inferiore
ai
50.000
abitanti
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
che
intendano
costruire
o
sistemare
ospedali
comunali
o
consorziali
.
122
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
48
[
1°
e
2°
comma
]
e
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
artt
.
9
e
15
)
.
I
comuni
dovranno
estinguere
i
prestiti
di
cui
ai
precedenti
artt
.
120
e
121
e
pagarne
l
interesse
in
rate
annue
eguali
,
calcolate
in
ragione
del
tempo
concordato
per
l
ammortamento
,
osservate
tutte
le
altre
condizioni
prescritte
dalle
vigenti
disposizioni
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Lo
Stato
corrisponderà
alla
Cassa
la
differenza
fra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
normale
stabilito
pei
prestiti
.
Nel
bilancio
del
Ministero
dell
interno
sarà
stanziata
,
per
il
concorso
dello
Stato
nel
pagamento
degli
interessi
,
la
somma
di
L
.
80.000
per
i
prestiti
indicati
nel
precedente
art
.
120
,
e
di
L
.
40.000
per
i
prestiti
di
cui
al
successivo
art
.
121
.
123
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751;
articolo
40
[
3°
e
5°
comma
]
e
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
artt
.
1
,
2
e
15
)
.
Al
fine
di
provvedere
alla
esecuzione
delle
opere
e
alle
spese
occorrenti
per
la
provvista
di
acque
potabili
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
concedere
mutui
ai
comuni
del
regno
,
isolati
od
uniti
in
consorzio
,
per
la
somma
complessiva
di
L
.
250
milioni
,
In
ragione
di
15
milioni
per
ognuno
degli
anni
solari
1912
e
1913
,
20
milioni
per
ognuno
degli
anni
dal
1914
al
1919
,
25
milioni
per
ognuno
degli
anni
dal
1920
al
1923
.
La
parte
delle
dette
quote
che
non
venisse
mutuata
in
un
anno
,
dovrà
andare
in
aumento
alle
quote
degli
anni
successivi
.
I
mutui
saranno
estinguibili
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
e
,
soltanto
in
caso
di
assoluta
necessità
,
giustificata
dalle
condizioni
economiche
del
Comune
,
potranno
essere
restituiti
in
50
anni
.
I
mutui
saranno
garantiti
secondo
le
disposizioni
legislative
in
vigore
per
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Per
i
comuni
la
cui
sovrimposta
sia
insufficiente
a
garantire
i
prestiti
potrà
la
Cassa
dei
depositi
accettare
,
per
la
somma
necessaria
ad
integrare
le
rispettive
annualità
,
una
corrispondente
delegazione
della
sovrimposta
provinciale
.
Le
opere
di
cui
sopra
verranno
collaudate
secondo
le
norme
stabilite
dalla
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
.
sulle
opere
pubbliche
.
124
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
2
)
.
Per
gli
effetti
del
precedente
articolo
i
comuni
con
popolazione
non
superiore
a
100
mila
abitanti
sono
divisi
in
quattro
categorie
in
base
alla
rispettiva
popolazione
,
secondo
il
censimento
del
1901
,
e
cioè
:
l
ª
)
comuni
con
popolazione
fra
50.001
e
100.000
abitanti
;
2ª
)
comuni
con
popolazione
fra
25.001
e
50.000
abitanti
;
3ª
)
comuni
con
popolazione
fra
10.001
e
25.000
abitanti
;
4ª
)
comuni
con
popolazione
fino
a
10.000
abitanti
.
I
comuni
con
popolazione
fra
i
50001
e
100.000
abitanti
garantiranno
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
pagheranno
l
annualità
costante
,
comprensiva
della
quota
di
ammortamento
e
degli
interessi
,
al
saggio
di
favore
del
2
per
cento
,
e
lo
Stato
corrisponderà
alla
Cassa
stessa
,
in
quote
annue
costanti
,
la
differenza
fra
l
interesse
posto
a
carico
dei
comuni
e
quello
normale
.
Per
i
comuni
della
1ª
categoria
la
Cassa
accantonerà
il
decimo
della
somma
totale
di
250
milioni
di
cui
al
precedente
art
.
123
.
Sono
a
carico
dello
Stato
gli
interessi
dei
mutui
che
si
concederanno
nel
limite
dei
nove
decimi
dell
anzidetta
somma
,
cioè
225
milioni
ai
comuni
delle
categorie
2ª
,
3ª
e
4ª
.
Lo
Stato
corrisponderà
detti
interessi
direttamente
e
irrevocabilmente
alla
Cassa
del
depositi
e
prestiti
in
quote
annue
eguali
,
quanti
sono
gli
anni
di
ammortamento
dei
mutuo
.
La
quota
di
225
milioni
di
lire
,
pari
al
nove
decimi
della
somma
complessiva
dei
mutui
destinati
alla
provvista
di
acque
potabili
,
spettanti
ai
comuni
delle
categorie
2ª
,
3ª
e
4ª
,
sarà
devoluta
a
preferenza
ai
comuni
della
4ª
,
e
ai
comuni
della
3ª
su
quelli
della
somma
complessiva
dei
mutui
destinati
alla
provvista
di
acque
potabili
,
spettanti
ai
comuni
delle
categorie
2ª
,
3ª
e
4ª
,
sarà
devoluta
a
preferenza
ai
comuni
della
4ª
,
e
ai
comuni
della
3ª
su
quelli
della
2ª
.
L
ammontare
di
ciascun
mutuo
non
potrà
eccedere
la
spesa
strettamente
necessaria
ai
fini
indicati
nell
art
.
123
,
esclusa
qualsiasi
spesa
per
opere
ornamentali
,
e
tale
condizione
dovrà
essere
riconosciuta
nei
progetti
tecnici
approvati
dal
genio
civile
.
Nella
sua
relazione
al
progetto
il
genio
civile
dovrà
esaminare
e
riferire
anche
sul
sistema
più
economico
,
sia
isolatamente
,
sia
in
consorzio
con
altri
enti
locali
.
In
caso
di
rifiuto
degli
enti
interessati
alla
costituzione
dei
consorzi
suggeriti
dal
genio
civile
,
si
potranno
applicare
le
disposizioni
del
successivo
art
.
127
.
Il
concorso
dello
Stato
,
tanto
per
i
mutui
senza
carico
d
interesse
,
quanto
per
i
mutui
all
interesse
del
2
per
cento
,
è
consentito
con
decreto
del
Ministro
dell
interno
.
125
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
3
)
.
I
comuni
e
i
consorzi
che
si
costituiscono
in
base
alle
disposizioni
dei
precedenti
articoli
123
e
124
potranno
,
mediante
particolari
convenzioni
,
associarsi
ai
privati
che
abbiano
interesse
alla
provvista
dell
acqua
potabile
.
In
tal
caso
la
spesa
occorrente
alla
esecuzione
dell
opera
dovrà
ripartirsi
tra
i
comuni
o
i
consorzi
e
i
privati
in
ragione
del
rispettivo
grado
di
interesse
.
Il
mutuo
sarà
accordato
solamente
per
la
parte
di
spesa
che
debba
andare
a
carico
dei
comuni
e
consorzi
.
Nel
regolamento
di
cui
all
art
.
16
della
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
saranno
stabilite
le
norme
e
condizioni
per
la
validità
delle
convenzioni
anzidette
che
saranno
soggette
all
approvazione
della
giunta
provinciale
amministrativa
.
126
.
(
)
.
127
(
L
.
25
giugno
1911
.
n
.
586
,
articoli
6
e
16
)
.
?
Il
Ministero
dell
interno
,
sentiti
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
la
garanzia
dei
mutui
,
il
consiglio
provinciale
sanitario
,
la
giunta
provinciale
amministrativa
,
può
dichiarare
obbligatoria
,
anche
nei
riguardi
delle
frazioni
,
l
esecuzione
delle
opere
di
cui
all
art
.
123
,
nonché
dei
lavori
suppletivi
per
conservazione
,
miglioramenti
e
aggiunte
ad
opere
di
approvvigionamento
idrico
già
esistenti
.
Nello
stesso
modo
può
essere
dichiarata
obbligatoria
la
costituzione
del
consorzio
.
In
caso
di
rifiuto
da
parte
del
comune
o
degli
enti
consorziali
ad
adottare
i
provvedimenti
necessari
per
la
contrattazione
dei
mutui
e
per
l
esecuzione
delle
opere
,
il
prefetto
provvedere
d
ufficio
ai
termini
delle
vigenti
leggi
e
del
regolamento
di
cui
all
articolo
16
della
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
.
I
provvedimenti
indicati
nel
presente
articolo
sono
definitivi
.
128
.
(
L
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
articoli
10
e
11
)
.
?
L
approvazione
dei
progetti
delle
opere
contemplate
negli
articoli
120
,
121
,
123
e
130
della
presente
legge
equivale
,
nei
riguardi
delle
espropriazioni
,
a
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
I
termini
stabiliti
dalla
L
.
25
giugno
1865
per
la
procedura
delle
espropriazioni
,
potranno
essere
abbreviati
con
ordinanza
del
prefetto
,
da
pubblicarsi
a
norma
di
legge
.
Salvi
gli
obblighi
nascenti
dalle
disposizioni
in
vigore
sulla
polizia
stradale
a
carico
di
chi
abbia
ottenuto
concessioni
di
occupare
e
attraversare
strade
per
condutture
di
acqua
potabile
,
qualsiasi
controversia
circa
le
misure
del
canone
che
gli
enti
,
cui
le
strade
appartengono
,
vogliano
stabilire
in
corrispettivo
di
tali
concessioni
,
è
risoluta
dal
prefetto
della
provincia
dov
è
la
strada
attraversata
od
occupata
,
udite
le
parti
interessate
.
Contro
la
decisione
del
prefetto
non
è
ammesso
gravame
né
in
sede
amministrativa
,
né
in
via
giudiziaria
.
129
.
(
L
.
25
giugno
1911
,
n
.
586
,
art
.
14
)
.
I
benefici
dei
precedenti
articoli
123
a
128
si
intendono
applicabili
anche
:
1
)
a
quei
comuni
che
hanno
già
in
corso
lavori
per
provvista
d
acqua
potabile
,
ma
non
abbiano
ancora
ottenuto
il
mutuo
a
norma
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
399;
2
)
a
quei
comuni
che
,
pur
avendo
ottenuto
e
accettato
il
mutuo
,
non
abbiano
ancora
ricevuto
alcuna
somministrazione
e
facciano
la
dichiarazione
di
rinuncia
allo
scopo
di
rinnovare
il
mutuo
;
3
)
a
quei
comuni
,
che
,
pur
avendo
accettato
il
mutuo
ed
anche
conseguita
la
somministrazione
,
abbiano
compiuto
o
si
propongano
di
eseguire
lavori
suppletivi
per
1
quali
occorra
un
nuovo
mutuo
;
nel
qual
caso
il
beneficio
dell
art
.
124
riguarderà
il
solo
mutuo
suppletivo
,
ancorché
sia
stato
già
concesso
,
purché
non
sia
già
stata
iniziata
la
somministrazione
;
4
)
alle
somme
rimaste
da
somministrare
nel
giorno
1°
luglio
1910
,
sui
mutui
già
concessi
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
da
altri
istituti
o
da
privati
col
concorso
dello
Stato
nel
pagamento
degli
interessi
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
116
e
119
di
questa
legge
.
All
uopo
verrà
dal
Ministero
dell
Interno
,
con
effetto
dal
1912
.
integrato
il
concorso
stesso
e
pagato
direttamente
agli
enti
mutuatari
.
130
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
.
art
.
51;
T
.
U
.
21
maggio
1908
,
n
.
269
,
art
.
179
e
L
.
25
giugno
1911
.
n
.
586
,
art
.
15
)
.
Nella
concessione
dei
prestiti
e
dei
concorsi
contemplati
negli
articoli
120
,
121
e
123
sarà
data
la
preferenza
a
quei
comuni
nei
quali
sia
più
elevata
la
misura
delle
imposte
,
siano
più
difficili
le
condizioni
economiche
,
e
pia
maggiore
l
urgenza
delle
opere
nei
riguardi
della
pubblica
igiene
.
Nei
casi
degli
articoli
120
,
121
e
124
(
2°
comma
)
il
limite
di
cui
al
1°
comma
dell
art
.
179
della
legge
comunale
e
provinciale
,
testo
unico
,
approvato
con
R
.
D
.
21
maggio
1908
,
n
.
269
,
sarà
del
terzo
anziché
del
quinto
delle
entrate
ordinarie
.
Se
nella
esecuzione
delle
opere
di
cui
sopra
si
rendesse
necessaria
una
maggiore
spesa
,
sia
per
lavori
nuovi
non
previsti
in
progetto
ed
indispensabili
per
il
compimento
dell
opera
stessa
o
pel
notevole
suo
miglioramento
,
sia
per
lavori
dipendenti
da
causa
di
forza
maggiore
,
il
ministero
potrà
autorizzare
un
supplemento
di
mutuo
od
accordare
un
concorso
sul
nuovo
prestito
.
Tali
concessioni
non
potranno
in
ogni
caso
aver
luogo
che
per
una
somma
non
maggiore
del
quinto
di
quella
contemplata
dal
progetto
già
presentato
al
Ministero
.
DISPOSIZIONI
SPECIALI
131-139
.
(
)
.
§
5
.
Per
opere
stradali
e
per
opere
nei
porti
di
4ª
classe
.
Strade
di
accesso
alle
stazioni
ferroviarie
ed
ai
porti
.
140
.
(
T
.
U
.
0
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
52
e
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
.
art
.
17
)
.
I
comuni
che
costruiranno
la
strada
o
parte
della
strada
di
accesso
alla
stazione
ferroviaria
omonima
o
all
approdo
omonimo
del
piroscafo
postale
avranno
diritto
ad
un
sussidio
dello
Stato
in
ragione
della
metà
della
spesa
effettiva
,
e
ad
un
sussidio
della
provincia
in
ragione
di
un
quarto
,
e
,
quando
per
tale
costruzione
assumessero
somme
a
mutuo
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
potranno
dare
in
delegazione
alla
stessa
il
sussidio
dello
Stato
.
Potrà
essere
accettata
la
garanzia
della
sovrimposta
provinciale
per
la
parte
riferibile
al
sussidio
della
provincia
.
Le
disposizioni
del
precedente
comma
sono
applicabili
anche
:
a
)
ai
comuni
che
costruiranno
la
strada
di
accesso
alla
più
vicina
stazione
ferroviaria
,
ma
soltanto
nel
caso
in
cui
la
strada
misuri
una
lunghezza
non
maggiore
di
25
chilometri
,
compresa
quella
delle
strade
esistenti
,
qualora
ad
esse
si
debba
collegare
;
b
)
ai
comuni
che
procedono
all
ultimazione
delle
strade
rimaste
in
sospeso
per
la
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
338
,
e
destinate
a
raccordare
frazioni
o
borgate
con
la
stazione
centrale
ferroviaria
dello
stesso
comune
;
c
)
per
i
porti
marittimi
e
lacuali
pareggiati
ai
marittimi
di
I
,
II
e
III
classe
per
la
loro
congiunzione
col
comune
omonimo
o
coi
comuni
viciniori
a
distanza
massima
di
15
chilometri
.
141
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
731
,
art
.
53
)
.
I
comuni
,
i
quali
entro
dieci
anni
dal
23
luglio
1903
completeranno
le
strade
per
essi
obbligatorie
,
in
base
alla
L
.
30
agosto
1868
,
n
.
4613
,
rimaste
incompiute
per
effetto
delle
disposizioni
della
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
338
,
avranno
diritto
al
sussidio
dello
Stato
nella
misura
di
un
quarto
della
spesa
che
da
essi
a
tale
scopo
sarà
sostenuta
.
Tale
sussidio
potrà
darsi
in
delegazione
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
a
garanzia
di
mutui
che
i
comuni
anzidetti
assumessero
per
lo
scopo
di
cui
al
precedente
articolo
.
142
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
54
)
.
Per
le
strade
interessanti
più
comuni
,
costruite
per
oltre
la
metà
della
loro
lunghezza
e
per
quelle
ancorché
costruite
per
meno
della
metà
,
per
le
quali
il
comune
o
i
comuni
,
nel
cui
territorio
la
strada
si
svolge
,
deliberino
la
continuazione
fino
a
raggiungere
la
metà
del
percorso
,
potrà
essere
dichiarata
l
obbligatorietà
con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
qualora
la
Giunta
provinciale
amministrativa
abbia
accertato
che
i
bilanci
dei
comuni
interessati
potranno
sostenere
la
relativa
quota
di
spesa
.
m
L
obbligatorietà
avrà
effetto
anche
per
i
comuni
che
avessero
rifiutato
di
continuare
la
costruzione
della
strada
o
non
avessero
aderito
all
invito
loro
fatto
per
deliberarla
.
Alle
strade
indicate
nel
presente
articolo
sono
applicabili
le
disposizioni
della
L
.
30
agosto
1868
,
n
.
4613
,
e
il
secondo
comma
dell
art
.
141
.
Agli
effetti
delle
disposizioni
del
presente
e
dei
precedenti
articoli
140
e
141
,
sarà
mantenuto
in
vigore
l
art
.
4
della
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
338
,
in
quanto
riguarda
lo
stanziamento
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
dell
annua
somma
di
lire
1.500.000
da
erogarsi
nel
pagamento
dei
sussidi
spettanti
ai
comuni
.
OPERE
NEI
PORTI
DI
4ª
CLASSE
143
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
56
)
.
Per
la
sollecita
esecuzione
delle
opere
nei
porti
di
4ª
classe
,
ai
termini
della
L
.
14
luglio
1907
,
n
.
542
,
i
comuni
potranno
ottenere
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
mutui
ammortizzabili
in
35
anni
fino
all
intiero
ammontare
della
spesa
a
loro
carico
,
secondo
i
progetti
debitamente
approvati
.
Eguale
autorizzazione
è
data
per
la
concessione
di
mutui
alle
provincie
che
sono
obbligate
ad
una
quota
di
concorso
per
l
esecuzione
delle
dette
opere
.
Il
concorso
straordinario
dello
Stato
nella
misura
del
50
per
cento
della
spesa
per
le
opere
di
cui
al
presente
articolo
,
sarà
corrisposto
ai
comuni
in
proporzione
dell
avanzamento
dei
lavori
in
base
ai
relativi
certificati
.
COSTRUZIONE
E
RICOSTRUZIONE
DELLE
STRADE
DI
ALLACCIAMENTO
PER
I
COMUNI
ISOLATI
144
.
(
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
,
articoli
1
,
2
,
3
e
5
)
.
Ai
comuni
,
eccettuati
quelli
della
Basilicata
e
della
Calabria
che
intendano
di
anticipare
la
costruzione
o
la
ricostruzione
delle
loro
strade
di
allacciamento
,
inscritte
nel
piano
regolatore
della
rispettiva
provincia
e
che
non
possano
essere
dallo
Stato
appaltate
nel
primo
triennio
dal
17
gennaio
1910
,
lo
Stato
rimborserà
una
somma
corrispondente
all
importo
del
progetto
approvato
,
ivi
compresa
la
quota
per
lavori
imprevisti
,
salvo
il
ricupero
spettante
dei
contributi
a
carico
delle
provincie
e
dei
comuni
interessati
.
Tale
somma
sarà
accresciuta
della
spesa
occorrente
per
la
compilazione
del
progetto
e
per
la
direzione
e
sorveglianza
dei
lavori
,
calcolandolo
in
ragione
del
decimo
dell
ammontare
dei
lavori
e
delle
espropriazioni
e
non
potrà
subire
variazioni
qualunque
abbia
a
risultare
l
effettivo
importo
della
costruzione
,
la
quale
avrà
luogo
sotto
l
alta
vigilanza
dei
competenti
uffici
del
genio
civile
.
Con
decreto
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
Ministro
del
tesoro
,
saranno
stabiliti
,
nei
limiti
degli
stanziamenti
di
cui
all
art
.
1
della
L
.
2
gennaio
1910
,
i
modi
e
i
termini
di
tale
rimborso
,
il
quale
non
potrà
mai
iniziarsi
prima
del
settimo
anno
dalla
data
di
detto
decreto
.
Nel
caso
previsto
nei
precedenti
comma
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
ad
accordare
ai
comuni
un
mutuo
non
superiore
all
importo
del
progetto
approvato
.
La
somma
mutuata
verrà
rimborsata
alla
Cassa
predetta
dallo
Stato
,
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
dal
suddetto
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
Gli
interessi
dovuti
alla
Cassa
mutuante
,
tanto
nel
periodo
che
precede
l
ammortamento
dei
prestiti
,
quanto
durante
l
ammortamento
medesimo
,
saranno
determinati
in
una
somma
annua
costante
e
staranno
per
metà
a
carico
dello
Stato
,
che
preleverà
le
somme
occorrenti
dal
fondo
complessivo
in
lire
39
milioni
e
500.000
di
cui
all
art
.
1
della
citata
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
.
145
.
(
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
,
art
.
7
)
.
Le
disposizioni
dell
articolo
precedente
saranno
pure
applicabili
alle
amministrazioni
provinciali
,
le
quali
si
sostituiscono
ai
comuni
per
l
anticipata
costruzione
o
ricostruzione
delle
strade
comprese
nel
piano
regolatore
provinciale
approvato
.
146
.
(
L
.
2
gennaio
1910
,
n
.
5
,
art
.
8
)
.
Le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
144
e
145
della
presente
legge
sono
applicabili
ai
comuni
isolati
delle
province
di
Basilicata
e
della
Calabria
,
compresi
nella
tabella
D
della
L
.
31
marzo
1904
,
n
.
140
.
e
nella
tabella
C
della
L
.
25
giugno
1906
,
n
.
255
.
Il
rimborso
delle
somme
che
da
essi
saranno
anticipate
,
per
la
costruzione
delle
rispettive
strade
di
allacciamento
all
esistente
rete
stradale
,
sarà
effettuato
nei
modi
e
nei
termini
da
stabilirsi
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
di
concerto
col
Ministro
del
tesoro
,
senza
riferimento
al
limite
massimo
di
sette
anni
di
cui
al
citato
articolo
144
.
Il
contributo
governativo
nel
pagamento
degli
interessi
sui
mutui
di
cui
allo
stesso
art
.
144
.
sarà
pagato
con
i
fondi
autorizzati
in
favore
della
Basilicata
e
della
Calabria
per
la
costruzione
delle
strade
sovraccennate
.
§
6
.
Provvedimenti
riguardanti
i
danni
causati
da
infortuni
straordinari
.
PRESTITI
PER
SOSPENSIONE
DI
SOVRIMPOSTA
SUI
TERRENI
147
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
57
)
.
Nei
compartimenti
catastali
,
nei
quali
,
secondo
le
norme
in
essi
vigenti
,
sia
già
riconosciuto
in
caso
di
infortuni
straordinari
il
diritto
alla
sospensione
ed
all
abbuono
dell
imposta
erariale
sui
terreni
,
potranno
le
province
ed
i
comuni
concedere
ai
danneggiati
lo
sgravio
delle
rispettive
sovrimposte
nella
stessa
misura
proporzionale
stabilita
nella
verifica
agli
effetti
dell
abbuono
dell
imposta
erariale
.
Durante
le
pratiche
per
la
liquidazione
degli
abbuoni
,
i
comuni
e
le
provincie
potranno
acconsentire
alla
sospensione
della
riscossine
delle
rispettive
sovrimposte
.
Le
stesse
disposizioni
si
estendono
anche
a
quelle
provincie
ove
vige
il
nuovo
catasto
a
termini
però
e
con
le
norme
dell
art
.
38
della
L
.
1°
marzo
1886
,
n
.
3682
.
Le
imposte
erariali
e
le
sovrimposte
provinciali
e
comunali
messe
in
tolleranza
o
sospese
e
non
comprese
negli
sgravi
definitivi
,
saranno
ripartite
in
sei
rate
bimestrali
uguali
e
pagate
con
quelle
che
andranno
a
scadere
dopo
la
liquidazione
degli
sgravi
suddetti
.
Le
quote
delle
sovrimposte
abbuonate
o
sospese
a
termini
del
precedente
articolo
,
se
trovansi
vincolate
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
verso
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
o
provinciale
a
garanzia
di
mutui
,
saranno
ripartite
,
col
carico
dei
relativi
interessi
,
in
non
più
di
sessanta
rate
bimestrali
uguali
e
pagate
con
quelle
che
andranno
a
scadere
a
cominciare
dall
anno
successivo
a
quello
del
concesso
sgravio
.
Alle
provincie
ed
ai
comuni
,
ai
quali
in
conseguenza
dell
esonero
o
della
sospensione
della
sovrimposta
sui
terreni
,
di
cui
sopra
,
venissero
a
mancare
i
mezzi
necessari
per
provvedere
alle
spese
obbligatorie
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
,
per
tale
oggetto
,
autorizzata
a
concedere
mutui
alle
condizioni
stabilite
dai
precedenti
articoli
72
all88
.
ALLUVIONI
E
FRANE
147
.
(
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
articoli
1
,
10
(
1°
,
2°
,
3°
.
6°
e
7°
comma
,
11
(
ultimo
comma
)
e
12
,
e
L
.
8
luglio
1903
.
n
.
311
,
art
.
11
)
.
148
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
a
favore
dei
consorzi
di
comuni
per
la
riparazione
e
la
ricostruzione
strade
e
fabbricati
ed
opere
pubbliche
consorziali
e
comunali
danneggiate
dalle
alluvioni
e
frane
del
1900
e
°
semestre
1901
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
.
Al
pagamento
delle
annualità
di
tali
prestiti
lo
Stato
contribuisce
in
ragione
di
lire
2
per
cento
sopra
ogni
cento
lire
di
capitale
iniziale
mutuato
.
Questi
contributi
fanno
carico
ad
una
somma
annua
iscritta
,
ai
termini
della
citata
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
nel
bilancio
del
Ministero
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
in
lire
20.000
per
la
durata
di
35
anni
,
e
all
altra
somma
annua
di
lire
25.000
iscritta
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1903
.
n
.
311
,
in
aumento
alla
prima
,
nel
bilancio
stesso
,
anche
per
35
anni
.
Le
eventuali
eccedenze
sulle
predette
somme
annue
da
inscriversi
nel
bilancio
del
predetto
Ministero
,
rimarranno
vincolate
fino
alla
completa
estinzione
dei
mutui
in
garanzia
e
pagamento
dei
crediti
degli
enti
ed
Istituti
sovventori
per
i
capitali
e
per
gli
accessori
.
La
somma
consentita
a
mutuo
,
se
i
lavori
di
riparazione
o
di
ricostruzione
risultano
già
interamente
eseguiti
all
atto
della
domanda
,
può
essere
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
somministrata
su
presentazione
di
un
certificato
del
competente
ufficio
del
genio
civile
,
che
attesti
la
completa
esecuzione
dei
lavori
di
riparazione
o
di
ricostruzione
.
Se
invece
si
tratta
di
lavori
da
iniziare
o
soltanto
in
parte
compiuti
all
atto
della
domanda
,
la
somma
consentita
a
mutuo
può
essere
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
versata
per
un
terzo
alla
data
del
contratto
di
mutuo
,
e
per
gli
altri
due
terzi
su
presentazione
del
predetto
certificato
del
competente
ufficio
del
genio
civile
.
Nel
caso
della
somministrazione
del
mutuo
a
rate
,
il
contributo
dello
Stato
è
commisurato
alle
somme
effettivamente
anticipate
.
L
ammortamento
di
tali
prestiti
comincia
dall
anno
successivo
della
somministrazione
della
prima
rata
.
Tutti
gli
atti
occorrenti
all
esecuzione
di
quanto
sopra
sono
stesi
su
carta
libera
,
rilasciati
e
compilati
gratuitamente
dai
pubblici
uffici
.
149
.
(
L
.
3
luglio
1902
,
n
.
298
,
articoli
6
e
8
e
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
art
.
12
)
.
Sono
estese
ai
consorzi
di
comuni
ed
ai
comuni
danneggiati
dalle
alluvioni
e
frane
del
secondo
semestre
1901
,
le
disposizioni
del
1°
e
2°
comma
del
precedente
art
.
148
.
Il
contributo
dello
Stato
per
i
prestiti
di
cui
al
presente
articolo
fa
carico
ad
una
somma
annua
di
lire
150.000
iscritta
,
per
la
durata
di
35
anni
,
nel
bilancio
del
Ministero
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Alle
eventuali
eccedenze
sulla
predetta
somma
si
estende
la
disposizione
del
4°
comma
del
precedente
art
.
148
.
150
.
(
L
.
8
luglio
1903
,
n
.
311
,
articoli
7
,
9
e
10
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
sensi
della
L
.
8
luglio
1903
,
n
.
311
,
a
favore
delle
provincie
,
dei
consorzi
di
comuni
e
di
comuni
,
per
la
riparazione
e
ricostruzione
di
strade
,
fabbricati
ed
opere
pubbliche
provinciali
,
consorziali
e
comunali
danneggiate
dalle
alluvioni
e
frane
del
secondo
semestre
1902
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
35
anni
.
Il
contributo
dello
Stato
per
i
mutui
di
cui
al
presente
articolo
fa
carico
ad
una
somma
annua
iscritta
nel
bilancio
del
Ministero
d
agricoltura
,
industria
e
commercio
in
lire
170.000
per
la
durata
di
35
anni
.
Sono
estese
a
tali
prestiti
le
disposizioni
dell
art
.
148
meno
i
comma
1°
e
3°
.
151
.
(
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
.
articoli
7
,
8
e
10
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
al
sensi
della
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
,
a
favore
delle
provincie
,
dei
consorzi
di
comuni
e
di
comuni
,
per
riparazioni
e
ricostruzioni
di
opere
pubbliche
e
fabbricati
provinciali
,
consorziali
e
comunali
,
danneggiati
dalle
alluvioni
e
frane
del
secondo
semestre
del
1903
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
i
35
anni
.
Il
contributo
dello
Stato
per
i
prestiti
di
cui
al
presente
articolo
fa
carico
ad
una
somma
annua
di
lire
40.000
iscritta
,
per
la
durata
di
35
anni
,
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
a
decorrere
dall
esercizio
finanziario
1904-1905
.
Sono
applicabili
a
tali
prestiti
le
disposizioni
dell
art
.
148
,
meno
i
comma
1°
e
3°
.
152
.
(
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
400
,
articoli
9
e
20
e
L
.
28
giugno
1906
,
n
.
271
,
art
.
2
)
.
L
ammortamento
dei
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ai
sensi
dell
art
.
9
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
400
,
a
provincie
,
comuni
e
loro
consorzi
ed
ai
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
e
di
uso
di
acqua
a
scopo
industriale
,
e
dai
consorzi
per
opere
idrauliche
,
contemplate
dal
testo
unico
approvato
con
R
.
D
.
25
luglio
1904
,
n
.
523
,
per
la
riparazione
e
la
ricostruzione
di
opere
pubbliche
,
provinciali
,
consorziali
e
comunali
,
danneggiate
dalle
alluvioni
del
primo
semestre
1903
,
è
stabilito
in
un
periodo
di
35
anni
estensibile
,
nei
casi
di
comprovata
necessita
nei
modi
di
legge
,
fino
a
50
anni
.
I
mutui
autorizzati
sulla
Cassa
predetta
alle
provincie
e
ai
comuni
,
che
accordarono
la
sospensione
delle
sovrimposte
ripartendole
in
sessanta
rate
eguali
bimestrali
,
ai
termini
dell
art
.
19
della
L
.
13
luglio
1905
,
n
.
400
,
sono
garantiti
da
delegazioni
rilasciate
dalle
province
e
dai
comuni
suddetti
sulle
sessanta
rate
bimestrali
destinate
al
pagamento
delle
sovrimposte
sospese
,
e
,
per
la
differenza
,
sulle
rate
delle
sovrimposte
normali
.
Per
i
mutui
di
cui
al
presente
articolo
è
fissato
l
interesse
del
4
per
cento
netto
.
Al
pagamento
di
tali
interessi
lo
Stato
contribuisce
in
ragione
di
un
terzo
,
al
quale
intento
è
inscritta
la
somma
di
lire
60.000
nel
bilancio
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
a
cominciare
dall
esercizio
1905-1906
.
153
.
(
L
.
29
dicembre
1907
,
n
.
810
,
articoli
14
e
15
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
fare
prestiti
ammortizzabili
in
35
annualità
e
nei
casi
di
provata
necessità
di
50
anni
,
a
favore
delle
provincie
,
dei
comuni
,
dei
consorzi
di
comuni
e
dei
consorzi
idraulici
per
la
spesa
risultante
a
loro
carico
,
detratto
l
eventuale
sussidio
governativo
,
e
relativa
tanto
alla
riparazione
di
danni
arrecati
dalle
frane
dopo
il
31
dicembre
1903
e
dalle
alluvioni
dopo
il
30
giugno
1905
,
ad
opere
pubbliche
stradali
ed
idrauliche
e
ad
abitati
di
comuni
e
frazioni
,
quanto
all
esecuzione
di
lavori
di
consolidamento
e
di
difesa
per
ovviare
a
nuovi
danni
nelle
opere
e
negli
abitati
medesimi
.
Al
pagamento
degli
interessi
sui
mutui
che
saranno
concessi
in
base
al
presente
articolo
alle
provincie
,
comuni
e
consorzi
di
comuni
,
lo
Stato
contribuirà
in
ragione
della
metà
degli
interessi
medesimi
versandone
l
importo
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
in
annualità
ridotte
costanti
per
tutto
il
periodo
di
ammortamento
dei
mutui
.
A
tale
scopo
sarà
inscritta
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
(
parte
straordinaria
)
,
per
tutta
la
durata
degli
anzidetti
mutui
,
la
somma
corrispondente
al
contributo
dello
Stato
.
154
.
(
L
.
7
luglio
1901
,
n
.
341
,
art
.
14;
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
,
art
.
10
e
L
.
29
dicembre
1907
,
n
.
810
art
.
16
)
.
Le
domande
pel
conseguimento
del
concorso
governativo
nel
pagamento
degli
interessi
dovranno
essere
presentate
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
per
mezzo
delle
prefetture
,
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
data
dell
infortunio
.
Per
la
presentazione
e
documentazione
di
tali
domande
,
di
quelle
per
il
conseguimento
di
mutui
e
di
quelle
presentate
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dal
25
gennaio
1908
per
danni
causati
da
frane
e
da
alluvioni
avvenute
anteriormente
alla
L
.
29
dicembre
1907
,
n
.
810
,
saranno
osservate
le
norme
stabilite
dal
regolamento
approvato
con
R
.
D
.
22
gennaio
1905
,
n
.
116
,
per
l
applicazione
della
L
.
3
luglio
1904
,
n
.
313
,
e
su
di
essa
sarà
sentita
la
commissione
reale
,
con
sede
iu
Roma
,
istituita
a
termini
dell
art
.
10
della
citata
L
.
3
luglio
1904
con
decreto
reale
e
composta
di
cinque
membri
,
i
cui
poteri
si
intendono
prorogati
agli
effetti
della
citata
legge
del
29
dicembre
1907
,
n
.
810
.
Il
Governo
del
re
è
autorizzato
ad
introdurre
,
ove
ne
riconosca
il
bisogno
,
modificazioni
ed
aggiunte
al
citato
regolamento
;
esse
saranno
approvate
con
regio
decreto
,
previo
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
La
somministrazione
dei
mutui
verrà
autorizzata
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
in
corrispondenza
all
avanzamento
delle
opere
,
accertato
dal
competente
ufficio
del
genio
civile
mediante
appositi
certificati
.
155-161
.
Alluvioni
e
frane
(
disposizioni
speciali
)
.
(
)
.
162-180
.
Terremoti
ed
eruzioni
vulcaniche
.
(
)
.
§
7
.
Prestiti
vari
a
favore
di
determinate
province
e
comuni
.
181-208
.
(
)
.
CAPO
III
:
ANTICIPAZIONI
AL
TESORO
DELLO
STATO
209-248
.
(
)
.
CAPO
IV
:
ANTICIPAZIONI
AD
ALTRI
ENTI
249-250
.
(
)
.
TITOLO
V
RENDICONTI
E
PROFITTI
NETTI
ANNUALI
,
FONDO
DI
RISERVA
251
.
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
29
e
30
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
terrà
una
contabilità
generale
formata
dalla
riunione
delle
contabilità
speciali
.
Sarà
determinato
nel
regolamento
il
modo
nel
quale
si
dovranno
presentare
i
rendiconti
annuali
delle
operazioni
.
252
(
L
.
17
maggio
1863
,
n
.
1270
,
articoli
27
e
29;
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
art
.
1
dell
allegato
D
;
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
5
e
L
.
17
luglio
1910
,
n
.
491
,
art
.
12
)
.
I
profitti
netti
annuali
della
gestione
propria
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sono
devoluti
per
otto
decimi
al
tesoro
dello
Stato
,
per
un
decimo
in
aumento
del
fondo
di
riserva
della
Cassa
medesima
e
pel
rimanente
decimo
alla
Cassa
di
colonizzazione
dell
Agro
romano
istituita
in
sezione
speciale
,
avente
gestione
autonoma
,
presso
la
stessa
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ai
termini
della
L
.
17
luglio
1910
,
n
.
491
.
253
.
(
L
.
11
giugno
1896
,
n
.
461
,
art
.
5;
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
320
,
art
.
2
e
R
.
D
.
11
luglio
1904
,
n
.
337
,
art
.
5;
L
.
17
marzo
1907
,
n
.
74
,
art
.
2;
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
26;
L
.
30
maggio
1909
,
n
.
280
,
articolo
unico
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
4
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
alimenta
il
fondo
di
riserva
,
di
cui
all
articolo
precedente
,
degli
interessi
del
fondo
stesso
e
di
un
decimo
degli
utili
netti
della
propria
gestione
annuale
.
Il
fondo
di
riserva
è
investito
in
titoli
del
consolidato
italiano
ed
in
qualunque
specie
di
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
nonché
in
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ordinarie
e
speciali
.
Una
parte
del
fondo
di
riserva
,
sino
alla
concorrenza
di
quattro
milioni
,
è
destinata
a
provvedere
alle
spese
inerenti
alla
costruzione
in
Roma
dell
edificio
per
la
sede
della
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
La
detta
parte
del
fondo
di
riserva
rimarrà
impiegata
nel
valore
dello
stabile
;
e
la
relativa
pigione
,
da
determinarsi
e
ripartirsi
fra
la
Cassa
predetta
,
le
aziende
annessevi
e
gli
istituti
di
previdenza
,
con
deliberazione
del
consiglio
permanente
di
amministrazione
e
della
commissione
parlamentare
di
vigilanza
,
costituirà
,
al
netto
delle
spese
di
manutenzione
,
il
frutto
di
questo
speciale
impiego
.
PARTE
SECONDA
DELLA
SEZIONE
AUTONOMA
DI
CREDITO
COMUNALE
E
PROVINCIALE
TITOLO
I
ISTITUZIONE
,
CONCESSIONE
DI
PRESTITI
ED
EMISSIONE
DI
CARTELLE
1
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
19
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
513
,
art
.
2
)
.
La
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
istituita
con
gestione
propria
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
con
la
L
.
24
aprile
1898
,
n
.
132
,
è
autorizzata
a
far
prestiti
mediante
emissione
di
cartelle
agli
enti
indicati
nella
lett
.
a
)
dell
art
.
68
della
parte
prima
,
libro
II
,
della
presente
legge
,
per
riscatto
di
debiti
contratti
dagli
enti
stessi
in
qualsiasi
epoca
e
per
l
esecuzione
di
opere
pubbliche
debitamente
autorizzate
.
La
rappresentanza
legale
e
la
responsabilità
di
gestione
della
sezione
autonoma
di
credito
,
spettano
al
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
2
.
(
L
.
19
luglio
1906
,
n
.
364
,
art
.
t5
)
.
La
facoltà
della
emissione
di
cartelle
ordinarie
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
è
riservata
in
casi
di
importanti
operazioni
speciali
di
mutui
per
somme
eccedenti
le
disponibilità
normali
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
per
le
quali
fosse
necessario
il
concorso
delle
disponibilità
di
altri
istituti
di
credito
.
La
facoltà
è
data
e
regolata
di
volta
in
volta
,
mediante
decreto
reale
,
promosso
dal
Ministro
del
tesoro
,
sentito
il
consiglio
dei
ministri
e
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
Il
decreto
stesso
sarà
registrato
alla
Corte
dei
conti
.
3
.
(T.U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
20
e
legge
15
luglio
1911
,
n
.
755
,
art
.
2
,
4°
comma
)
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
ad
aprire
alla
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
un
credito
in
conto
corrente
fino
a
quattro
milioni
.
La
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
potrà
operare
versamenti
su
questo
conto
anche
sino
a
renderlo
attivo
a
proprio
favore
nel
limite
di
quattro
milioni
.
Il
saggio
dell
interesse
su
questo
conto
corrente
sarà
,
rispettivamente
,
di
mezzo
per
cento
superiore
o
eguale
a
quello
vigente
per
le
somme
versate
a
titolo
di
risparmio
postale
,
ai
termini
dell
art
.
24
(
1°
comma
)
della
parte
prima
di
questo
libro
II
,
secondo
che
sia
a
favore
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ovvero
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
.
4
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
21
,
e
L
.
11
dicembre
1910
,
n
.
855
,
art
.
4
)
.
L
utile
netto
derivante
dalle
operazioni
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
prelevatone
l
importo
dell
imposta
di
ricchezza
mobile
,
ai
termini
di
legge
,
è
per
intero
devoluto
alla
formazione
di
un
fondo
di
riserva
da
costituirsi
a
garanzia
delle
operazioni
fatte
.
I
capitali
compresi
nel
detto
fondo
di
riserva
saranno
impiegati
in
rendite
inscritte
a
debito
dello
Stato
,
in
buoni
del
tesoro
ed
anche
in
qualsiasi
specie
di
titoli
emessi
o
garantiti
dallo
Stato
.
5
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
22
e
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1
)
.
La
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
è
assistita
dal
consiglio
di
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
ed
è
posta
sotto
la
sorveglianza
della
commissione
parlamentare
per
essa
istituita
.
Ogni
anno
insieme
al
bilancio
della
spesa
il
Ministro
del
tesoro
presenterà
la
situazione
finanziaria
della
sezione
alla
fine
dell
anno
solare
precedente
.
6
.
(
)
.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI
I
PRESTITI
CON
EMISSIONE
DI
CARTELLE
7
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
23;
L
.
13
luglio
1910
,
n
.
431
,
art
.
1;
L
.
24
dicembre
1896
,
n
.
551
,
allegato
A
,
art
.
3;
L
.
27
giugno
1897
,
n
.
227
,
art
.
3
,
lettera
b
)
e
L
.
24
aprile
1898
,
n
.
132
,
art
.
8
)
.
I
prestiti
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
sono
approvati
per
decreto
reale
,
promosso
dal
Ministro
del
tesoro
.
A
tali
prestiti
si
estendono
le
disposizioni
degli
artt
.
72
(
ultimo
comma
)
,
74
,
75
,
76
,
77
,
78
,
79
,
80
,
81
,
82
,
84
,
85
,
86
e
88
della
parte
prima
di
questo
libro
II
della
presente
legge
.
I
prestiti
stessi
sono
ammortizzabili
ad
annualità
in
un
periodo
che
in
caso
di
provata
necessità
,
può
estendersi
fino
a
50
anni
.
Le
annualità
calcolate
ad
un
interesse
egualee
a
quello
delle
cartelle
da
emettersi
,
sono
aumentate
,
a
titolo
di
compenso
per
spese
di
amministrazione
,
di
cent
.
15
,
qualora
si
tratti
di
prestiti
ad
annualità
costante
,
e
di
cent
.
10
,
qualora
si
tratti
di
prestiti
ad
annualità
decrescente
,
per
ogni
100
lire
di
capitale
che
rimane
a
mutuo
.
Per
i
prestiti
in
cartelle
concessi
in
base
alla
L
.
24
dicembre
1896
,
n
.
551
,
i
mutuatari
corrispondono
una
provvigione
di
centesimi
20
per
ogni
100
lire
del
capitale
iniziale
mutuato
,
mentre
per
quelli
concessi
in
base
alle
leggi
del
27
giugno
1897
,
n
.
227
e
24
aprile
1898
,
n
.
132
,
la
provvigione
è
di
cent
.
20
ogni
100
lire
del
capitale
che
rimane
a
mutuo
.
8
.
(
)
.
TITOLO
III
DELLE
CARTELLE
DI
CREDITO
COMUNALE
E
PROVINCIALE
CAPO
I
:
CARTELLE
ORDINARIE
4
PER
CENTO
9
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
artt
.
19
(
1°
comma
)
e
24
)
.
Le
cartelle
fruttanti
il
4
per
cento
netto
ed
esente
da
ritenuta
per
qualsiasi
imposta
presente
e
futura
,
sono
del
valore
nominale
di
L
.
200
,
vengono
emesse
per
un
ammontare
eguale
a
quello
dei
mutui
concessi
e
sono
ammortizzabili
per
sorteggio
semestrale
in
corrispondenza
al
rimborso
dei
mutui
pei
quali
sono
emesse
.
Gli
interessi
corrispondenti
alle
cartelle
sono
pagati
esclusivamente
nel
regno
dalle
pubbliche
casse
a
semestri
posticipati
,
scadenti
il
1°
luglio
ed
il
1°
gennaio
di
ciascun
anno
,
unitamente
al
capitale
dovuto
pei
titoli
sorteggiati
.
Le
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
sono
rappresentate
da
titoli
al
portatore
o
da
titoli
nominativi
,
i
quali
possono
essere
emessi
per
un
numero
indefinito
di
cartelle
.
I
titoli
al
portatore
possono
essere
unitari
,
oppure
raggruppare
5
,
20
e
25
cartelle
.
La
sezione
di
credito
,
quando
lo
creda
opportuno
e
ne
sia
richiesta
,
può
riscattare
all
atto
stesso
della
consegna
le
cartelle
emesse
in
corrispondenza
ai
prestiti
fatti
.
10
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
26
)
.
Alle
cartelle
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
ed
alle
loro
cedole
sono
applicabili
tutte
le
disposizioni
vigenti
pei
titoli
del
debito
pubblico
dello
Stato
,
meno
l
accettazione
in
pagamento
delle
imposte
dirette
.
Saranno
stabilite
nel
regolamento
le
disposizioni
per
la
loro
emissione
,
l
impiego
nel
pagamento
dei
mutui
,
la
circolazione
,
il
tramutamento
,
il
sorteggio
,
il
rimborso
e
l
annullamento
e
per
il
versamento
di
esse
in
rimborso
anticipato
dei
mutui
,
nonché
le
operazioni
che
potranno
farsi
sulle
cartelle
tanto
al
portatore
quanto
nominative
,
e
le
norme
per
eseguirle
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
la
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
la
invalidità
degli
operai
,
gl
istituti
di
emissione
,
le
casse
di
risparmio
,
i
monti
di
pietà
,
e
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficienza
sono
autorizzati
a
far
uso
delle
cartelle
per
tutte
le
operazioni
,
impieghi
ed
investimenti
per
i
quali
hanno
facoltà
di
valersi
dei
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
.
Possono
anche
valersene
gl
istituti
di
assicurazioni
in
adempimento
delle
disposizioni
contenute
nell
art
.
145
del
codice
di
commercio
.
11
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
27
)
.
I
prestiti
accordati
dalla
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
dovranno
servire
all
uso
per
cui
furono
concessi
,
e
non
è
ammesso
sequestro
od
opposizione
non
solo
sulle
cartelle
emesse
,
ma
neppure
sul
denaro
corrispondente
per
la
somministrazione
dei
prestiti
stessi
.
12
.
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
articolo
28
)
.
In
attesa
dell
allestimento
delle
cartelle
,
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
potrà
in
loro
sostituzione
rilasciare
agli
acquirenti
dichiarazioni
provvisorie
corrispondenti
alle
somme
complessive
degli
acquisti
fatti
.
A
queste
dichiarazioni
sono
applicabili
tutti
i
privilegi
e
le
garanzie
delle
cartelle
stesse
.
13
(
T
.
U
.
5
settembre
1907
,
n
.
751
,
art
.
25
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Il
Governo
del
re
,
quando
crederà
giunto
il
momento
opportuno
per
riscattare
al
valore
nominale
le
cartelle
al
4
per
cento
netto
,
mediante
cartelle
a
ragione
d
interesse
minore
potrà
autorizzare
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
a
effettuare
il
riscatto
mediante
cartelle
3,75
per
cento
del
tipo
e
dei
tagli
di
cui
al
seguente
capo
secondo
di
questo
titolo
,
e
con
le
norme
ivi
sancite
,
e
a
ridurre
la
provvigione
dovuta
pei
prestiti
ad
annualità
costante
alla
misura
uniforme
di
quindici
centesimi
per
ogni
100
lire
di
capitale
che
annualmente
rimane
a
mutuo
.
L
interesse
dei
mutui
corrispondenti
alle
cartelle
riscattate
sarà
ragguagliato
alla
ragione
d
interesse
delle
cartelle
nuove
.
CAPO
II
:
CARTELLE
ORDINARIE
3,7
PER
CENTO
14
.
(
R
.
D
.
2
febbraio
1908
,
n
.
47;
L
.
12
marzo
1911
,
n
.
258
,
art
.
9
e
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Le
cartelle
ordinarie
del
valore
nominale
di
L
.
1000
ciascuna
,
fruttanti
l
interesse
3,75
per
cento
,
esente
da
ritenuta
per
qualsiasi
imposta
presente
e
futura
,
ed
emesse
per
un
ammontare
eguale
a
quello
dei
mutui
concessi
,
sono
ammortizzabili
per
sorteggio
in
corrispondenza
al
rimborso
dei
mutui
.
Il
sorteggio
avrà
luogo
in
ottobre
di
ogni
anno
ed
il
rimborso
alla
pari
dal
1°
gennaio
successivo
.
Gl
interessati
saranno
pagati
dal
le
pubbliche
casse
a
semestri
posticipati
scadenti
il
1°
gennaio
ed
il
1°
luglio
di
ogni
anno
.
Le
cartelle
saranno
rappresentate
da
titoli
unitari
e
da
titoli
comprendenti
5
e
10
ed
il
sorteggio
annuale
avrà
luogo
nelle
debite
proporzioni
per
ciascuna
delle
tre
serie
di
titoli
.
In
luogo
dei
titoli
al
portatore
potranno
essere
emessi
certificati
nominativi
comprendenti
un
numero
illimitato
di
titoli
.
15
.
(
R
.
D
.
2
febbraio
1908
,
n
.
47
,
art
.
2;
L
.
12
marzo
1911
,
n
.
258
,
art
.
9;
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Le
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
non
potranno
essere
assoggettate
,
prima
del
1920
,
a
riscatto
per
conversione
in
altri
titoli
a
minore
interesse
.
Ciascuna
delle
tre
serie
dei
titoli
rappresentativi
delle
cartelle
stesse
avrà
una
numerazione
propria
.
A
ciascun
titolo
saranno
unite
40
cedole
pel
pagamento
,
a
semestri
maturati
,
degl
interessi
.
Quando
le
cedole
saranno
esaurite
,
la
sezione
autonoma
avrà
facoltà
di
rinnovare
il
titolo
o
aggiungere
al
medesimo
un
nuovo
foglio
di
cedole
.
I
titoli
saranno
staccati
da
matrici
e
le
matrici
conservate
dalla
sezione
di
credito
,
rilegate
in
volume
.
I
titoli
saranno
firmati
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
e
dal
direttore
della
ragioneria
,
o
da
chi
per
essi
,
e
dal
rappresentante
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
16
.
(
R
.
D
.
2
febbraio
1908
,
n
.
47
,
art
.
3;
L
.
12
marzo
1911
,
n
.
258
,
art
.
9;
L
.
18
giugno
1911
,
n
.
543
,
art
.
5
)
.
Non
è
ammessa
la
riunione
e
la
divisione
dei
titoli
al
portatore
rappresentativi
delle
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
.
Possono
però
essere
,
senza
limitazione
di
quantità
di
serie
,
sostituiti
nella
circolazione
da
certificati
nominativi
.
I
certificati
nominativi
possono
,
semprechè
se
ne
abbia
la
libera
disponibilità
e
non
esistano
opposizioni
od
altri
impedimenti
,
trasferirsi
ad
altre
persone
o
società
o
enti
giuridici
,
e
sostituirsi
coi
titoli
al
portatore
che
rappresentano
,
a
richiesta
dei
titolari
ed
altri
aventi
ragioni
.
Ai
titoli
delle
cartelle
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
9
(
ultimo
comma
)
,
10
,
11
e
12
di
questa
parte
seconda
del
libro
II
della
presente
legge
.
CAPO
III
:
CARTELLE
SPECIALI
3,75
PER
CENTO
17-19
.
(
)
.
LIBRO
TERZO
(
)
.