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TITOLO I BIBLIOTECHE PUBBLICHE E GOVERNATIVE 1 . Le biblioteche governative aperte al pubblico e rette dal Ministero della pubblica istruzione si distinguono in biblioteche autonome e biblioteche che servono di sussidio ad altri istituti , o che sono riunite amministrativamente ad istituti maggiori . Sono biblioteche autonome : 1 ) la Biblioteca Nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma ; 2 ) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze ; 3 ) la Biblioteca Nazionale ( Braidense ) di Milano ; 4 ) la Biblioteca Nazionale di Napoli ; 5 ) la Biblioteca Nazionale di Palermo ; 6 ) la Biblioteca Nazionale universitaria di Torino ; 7 ) la Biblioteca Nazionale ( Marciana ) di Venezia ; 8 ) la Biblioteca Governativa di Cremona ; 9 ) la Biblioteca Marucelliana di Firenze ; 10 ) la Biblioteca Mediceo - Laurenziana di Firenze ; 11 ) la Biblioteca Riccardiana di Firenze ; 12 ) la Biblioteca Governativa di Lucca ; 13 ) la Biblioteca Estense di Modena ; 14 ) la Biblioteca Brancacciana di Napoli ; 15 ) la Biblioteca San Giacomo di Napoli ; 16 ) la Biblioteca Palatina di Parma ; 17 ) la Biblioteca Angelica di Roma ; 18 ) la Biblioteca Casanatense di Roma ; 19 ) la Biblioteca Lancisiana di Roma ; Sono biblioteche che servono di sussidio ad altri istituti : 20 ) la Biblioteca Universitaria di Bologna ; 21 ) la Biblioteca Universitaria di Cagliari ; 22 ) la Biblioteca Universitaria di Catania ; 23 ) la Biblioteca Universitaria di Genova ; 24 ) la Biblioteca Universitaria di Messina ; 25 ) la Biblioteca Universitaria di Modena ; 26 ) la Biblioteca Universitaria di Napoli ; 27 ) la Biblioteca Universitaria di Padova ; 28 ) la Biblioteca Universitaria di Pavia ; 29 ) la Biblioteca Universitaria di Pisa ; 30 ) la Biblioteca Universitaria di Roma ; 31 ) la Biblioteca Universitaria di Sassari ; 32 ) la Biblioteca Ventimiliana di Catania , riunita amministrativamente coll ’ Universitaria ; 33 ) la sezione governativa della Biblioteca musicale della R . Accademia di Santa Cecilia di Roma , che è retta secondo il R . D . 2 marzo 1882 , n . 716; 34 ) la Biblioteca Valicelliana di Roma , che è retta secondo le disposizioni contenute nel R . D . 16 ottobre 1884; 35 ) la sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma , istituita con R . D . 14 luglio 1889 , n . 6431 , e retta secondo le disposizioni contenute nel D.M. 24 novembre 1891; 36 ) la Biblioteca Lucchesi - Palli , costituita in sezione autonoma della Biblioteca Nazionale di Napoli , che è retta secondo le disposizioni contenute nel R . D . 16 dicembre 1900 . 2 . È in facoltà del Ministero di provvedere con suoi decreti a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della stessa città , di regolarne in forma più semplice ed economica l ’ uso pubblico , di specializzare alcune biblioteche , di convertire altre in musei bibliografici . Nelle città dove sono più biblioteche governative , i capi delle biblioteche medesime costituiscono un comitato , presieduto e convocato dal capo superiore di grado e , in caso di parità di grado , dal più anziano di ufficio , per deliberare sulle questioni d ’ interesse comune ( orari , vacanze , indirizzo degli acquisti , interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti , ecc . ) e per gli accordi di cui all ’ art . 10 . 3 . Le biblioteche annesse agli istituti d ’ insegnamento superiore del regno , alle regie accademie letterarie e scientifiche , agli istituti di belle arti , alle gallerie e ai musei , ai regi istituti di istruzione media , non aperte al pubblico , sono rette da regolamenti speciali . Alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali sono applicabili le norme del presente regolamento , e in particolar modo quelle del titolo VI sull ’ uso pubblico , in quanto non contrastino con le norme speciali che le reggono . 4 . Le due biblioteche nazionali - centrali di Roma e di Firenze tendono al fine di : a ) raccogliere e conservare ordinatamente tutto quello che si pubblica in Italia , e che esse ricevono in virtù della legge sulla stampa ; b ) arricchire la suppellettile letteraria e scientifica , per modo da rappresentare compiutamente la storia del pensiero italiano ; c ) provvedersi delle opere straniere più importanti che illustrino l ’ Italia nella sua storia e nella sua cultura scientifica , artistica e letteraria ; d ) rappresentare , quanto è possibile , nella sua continuità e generalità , anche la cultura straniera . 5 . Le altre biblioteche nazionali , dovendo anche esse rappresentare la cultura italiana , e quanto è possibile la straniera , debbono arricchire la loro suppellettile delle più importanti pubblicazioni antiche e moderne , italiane e straniere . Ciascuna di esse deve procurare più specialmente di rappresentare , con concorso di altre biblioteche della città , la cultura di quella regione nella quale ha sede . 6 . A questo fine tendono anche le altre biblioteche autonome delle città dove è una biblioteca nazionale , quando o le tavole della loro fondazione o il particolare loro intento non vogliano altrimenti . 7 . Le biblioteche universitarie hanno obbligo : a ) di porgere ai discenti il necessario sussidio per quegli studi che si compiono nell ’ università stessa ; b ) di offrire agl ’ insegnanti gli strumenti di ricerca propri della scienza che essi professano . 8 . Le biblioteche nazionali e le universitarie debbono considerare come sussidio le altre pubbliche biblioteche esistenti nella stessa città , siano o no governative , e nell ’ aumentare la propria suppellettile debbono dare la preferenza a quelle parti dello scibile , delle quali siano deficienti le altre biblioteche locali . 9 . ( ) . 10 . Il Ministro provvede , con l ’ aiuto del personale superiore delle biblioteche governative e tenendo conto delle norme dettate dalla Giunta consultiva delle biblioteche , ad esercitare una efficace sorveglianza anche sulle biblioteche non governative , nella misura consentita dalle leggi vigenti e dalle convenzioni stabilite con gli enti proprietari o consegnatari delle biblioteche medesime , allo scopo di assicurare la conservazione dei codici manoscritti , degli incunaboli e delle incisioni e stampe rare e di pregio , a cui siano applicabili le disposizioni della L . 12 giugno 1902 , n . 185 . Con gli stessi mezzi provvede inoltre a facilitare il coordinamento delle funzioni fra le biblioteche governative e le biblioteche non governative di una stessa città , affinché , nell ’ interesse dei vari ordini di studiosi e dei vari rami di cultura , riescano il più possibile effettive le disposizioni degli artt . 8 e 109 . TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO 11 . Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i mobili esistenti nella biblioteca sono affidati per la custodia e per la conservazione al capo della biblioteca . 12 . È stretto obbligo di ogni impiegato di dar subito avviso scritto al capo della biblioteca di qualunque sottrazione , dispersione , disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca stessa , di cui abbia direttamente o indirettamente notizia . Dello smarrimento o sottrazione di opere si deve subito dare avviso scritto anche all ’ impiegato che tiene l ’ elenco delle opere smarrite o sottratte , di cui all ’ art . 27 . Chi contravviene a queste disposizioni incorre in pene disciplinari . 13 . Tutti i volumi delle opere stampate o manoscritte , e tutti gli opuscoli che già esistano od entrino in biblioteca , debbono avere impresso sul frontespizio o sul verso un bollo particolare , portante il nome della biblioteca . Questo bollo deve essere ripetuto sopra una pagina determinata del volume . 14 . Tutti i volumi di opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli che entrano nella biblioteca , debbono essere immediatamente notati nel registro d ’ ingresso , ed oltre al bollo particolare della biblioteca , di cui all ’ art . 13 , debbono avere impresso il numero progressivo sotto il quale sono notati in quel registro . Questo numero progressivo è impresso con un contatore meccanico nell ’ ultima pagina del testo di ogni volume od opuscolo . 15 . Per meglio assicurare la conservazione dei volumi e degli opuscoli a stampa di somma rarità bibliografica , che esistano od entrino in biblioteca , il Ministero , sentita la Giunta consultiva , dà particolari istruzioni . 16 . Ogni biblioteca deve possedere : per le opere a stampa : a ) un inventario topografico generale ; b ) un catalogo alfabetico per autori ; c ) un catalogo per materie ( o sistematico o reale ) ; e per manoscritti : a ) un inventario topografico ; b ) un catalogo alfabetico . Questi due mezzi di ricerca possono essere utilmente sostituiti da un inventario descrittivo corredato dagli indici necessari . 17 . Tutte le opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli , dopo essere stati notati nel registro di ingresso , debbono essere descritti con esattezza bibliografica nelle schede necessarie alla formazione dei cataloghi . Ogni scheda deve avere il numero progressivo dato all ’ opera nel registro d ’ ingresso e la segnatura della collocazione . 18 . Tutte le opere della biblioteca devono avere una collocazione rappresentata da una segnatura apposita nell ’ interno e all ’ esterno di ciascun volume . 19 . Nell ’ inventario generale degli stampati e in quello dei manoscritti sono registrate tutte le opere secondo l ’ ordine della loro collocazione . Questi due inventari sono tenuti a volume . Negl ’ inventari è rigorosamente vietato di raschiare o di cancellare con acidi . Le correzioni che siano necessarie si fanno con inchiostro rosso , per modo che si possa leggere sempre quello che prima era scritto . Nelle registrazioni che si fanno sugli inventari , al titolo di ogni opera si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro d ’ ingresso . 20 . Il catalogo alfabetico delle opere a stampa , compresi gli opuscoli , e l ’ indice alfabetico dei manoscritti debbono essere ordinati ciascuno in serie unica . 21 . Dal catalogo alfabetico degli stampati si debbono escludere gli spartiti o pezzi di musica , le carte geografiche , le stampe o incisioni , le fotografie pubblicate senza testo , e in genere tutto ciò che deve essere registrato e descritto in modo diverso da quello adoperato per i libri propriamente detti . È data facoltà ai capi delle singole biblioteche di non riferire nel catalogo alfabetico i titoli delle pubblicazioni di scarsa importanza per gli studiosi , che si tengono ordinate per classi o gruppi . Il Ministero , sentita la Giunta consultiva , fissa le norme per la formazione delle classi e dei gruppi di queste pubblicazioni . 22 . I cataloghi in uso non possono essere interrotti o trasformati senza gravi ragioni senza il consenso del Ministero . Così la facoltà di trascrivere a volumi i cataloghi a schede o di adottare nuovi sistemi è data dal Ministero , sentita la Giunta consultiva , dopo che il capo della biblioteca abbia indicato il metodo che intende seguire , il tempo e la spesa che si prevede possa occorrere . Parimenti non si può mutare l ’ ordinamento già esistente in una biblioteca senza averne richiesto , con relazione motivata , ed ottenuto l ’ assenso del Ministero . 23 . Nelle biblioteche , i cui cataloghi non si trovino in corrispondenza con le norme del presente regolamento , i capi propongono al Ministero i lavori necessari per raggiungere questo scopo , nella misura del possibile dando la precedenza ai più urgenti . 24 . Alla fine di ogni trimestre ciascuna biblioteca rende conto al Ministero delle opere entrate e dei lavori fatti all ’ inventario generale ed ai cataloghi coll ’ inviare uno specchio statistico conforme al mod . A . 25 . Le biblioteche governative , che abbiano già in buon ordine gl ’ inventari e i cataloghi sopra detti degli stampati e dei manoscritti , e quelli speciali indicati all ’ art . 21 , debbono compilare a parte indici illustrati delle rarità e delle specialità bibliografiche , dando la precedenza alle collezioni più numerose e più importanti possedute dalla biblioteca . 26 . I cataloghi vecchi delle biblioteche , e che sono fuori d ’ uso , e gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l ’ acquisto di intere collezioni , debbono essere diligentemente conservati , in modo da permettere la consultazione . 27 . Oltre i cataloghi indicati agli artt . 16 e 21 , ogni biblioteca deve avere i seguenti registri : a ) delle opere in continuazione , delle collezioni e dei periodici ; b ) delle opere incomplete ; c ) delle opere difettose ; d ) dei duplicati : e ) delle opere smarrite o sottratte . 28 . Il registro delle opere in continuazione , delle collezioni e dei periodici deve tenersi in schede mobili in conformità dei moduli B segnando su di esse i volumi , fascicoli e fogli , che a mano a mano si ricevono . 29 . I registri delle opere incomplete e difettose debbono tenersi a schede , sulle quali sia chiaramente indicato che cosa manca . 30 . Il registro delle opere duplicate deve tenersi a schede ordinate alfabeticamente . Sulle schede si notano la segnatura dell ’ esemplare migliore rimasto a uso pubblico , e la provenienza di tutti gli altri esemplari . 31 . Il registro delle opere smarrite o sottratte , di cui agli artt . 12 e 27 , deve tenersi in conformità del mod . C . 32 . Ogni biblioteca deve avere anche i seguenti registri : a ) un registro d ’ ingresso ; b ) un bollettario delle opere ordinate ai librai ; c ) un libro di cassa ; d ) un giornale delle spese ; e ) un libro mastro dei creditori ; f ) un registro delle opere date a legare ; g ) un elenco a schede mobili dei manoscritti studiati ; h ) un registro delle opere desiderate ; i ) un registro delle lettere in arrivo e uno di quelle in partenza ; k ) un inventario dei mobili ; l ) i registri per il prestito dei libri , prescritti dal regolamento speciale . 33 . Il registro d ’ ingresso ( mod . D ) comprende tutti i manoscritti e tutte le opere o parti di opere che entrano in biblioteca , sia per compra , sia per dono , sia per diritto di stampa . Si può separare il registro d ’ ingresso degli acquisti da quello dei doni e da quello delle opere ricevute per diritto di stampa . In questo caso il numero d ’ ingresso deve essere sempre in unica serie progressiva , concatenata coi necessari rimandi da un registro all ' altro . 34 . Il bollettario delle opere ordinate ai librai deve esser tenuto conforme al mod . E . Tutte le ordinazioni date debbono portare la firma del capo . 35 . Nel libro di cassa vanno registrate le riscossioni e i pagamenti , allo scopo di tenere in evidenza il movimento dei fondi che il Ministero anticipa alla biblioteca . Nel giornale delle spese si registrano cronologicamente tutte le spese della biblioteca , ripartite secondo i capitoli del bilancio di previsione ( mod . F ) . 36 . Per ogni lavoro o provvista , il capo deve chiedere la relativa fattura . Senza la fattura che li accompagni non possono essere ricevuti in biblioteca né libri né altri oggetti . Nel libro mastro dei creditori si registrano volta per volta le fatture dei conti rispettivi . Un repertorio alfabetico richiama al nome di ciascun fornitore . I pagamenti si segnano immediatamente nel libro di cassa e nel giornale delle spese , e si addebitano a loro luogo nel libro mastro . 37 . Nel registro dei legatori ( mod . G ) si notano tutti i libri dati a legare e a riparare . Dopo il riscontro di consegna , il legatore firmandosi sul registro , nota il giorno in cui ha ricevuto i libri e quello in cui si obbliga a riportarli . Nell ’ atto della consegna , il legatore riceve una fattura di accompagnamento ( mod . H ) , che egli riporta insieme con i libri legati . Nell ’ atto della restituzione , l ’ impiegato , verificato il lavoro e il prezzo , dichiara , firmandosi nel registro stesso , di aver ricevuto i libri . Il legatore ha l ’ obbligo di apporre nell ’ interno della coperta di ogni volume un cartellino portante il suo nome . 38 . Per ogni manoscritto dato in lettura deve notarsi sopra l ’ apposita scheda il nome dei lettori che l ’ hanno studiato , con tutte le indicazioni richieste dal mod . I . Queste schede costituiscono un catalogo , che si tiene ordinato secondo la segnatura dei codici studiati , e che può essere , col permesso del capo della biblioteca , consultato dai lettori . 39 . Tutta la corrispondenza epistolare della biblioteca col Ministero , con gli altri uffici governativi e pubblici e coi privati deve essere registrata in conformità dei moduli K e L , e deve conservarsi ordinata nell ’ archivio della biblioteca stessa . 40 . L ’ inventario del mobili deve tenersi secondo quanto prescrivono la legge e il regolamento per l ’ amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato . 41 . Nell ’ interno della coperta d ’ ogni volume donato s ’ incolla un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono . 42 . Nel mese di maggio il capo della biblioteca presenta al Ministero il bilancio di previsione per le spese ordinarie , ripartite negli articoli in cui è suddiviso il giornale delle spese ( mod F ) . Egli può aggiungervi le somme necessarie per lavori e bisogni straordinari , delle quali abbia ottenuto precedentemente la concessione dal Ministero . 43 . Ogni rendimento di conti della biblioteca deve essere accompagnato da uno specchio il quale mostri : 1 ) l ’ entrata e le spese previste per tutto l ’ anno , secondo il bilancio di previsione approvato dal Ministero ; 2 ) le somme già riscosse e quelle spese nell ’ anno , distinguendo quelle delle quali la biblioteca rende conto da quelle dei conti precedenti ; 3 ) quanto ancora rimane delle somme assegnate per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca . 44 . Alla fine di ogni anno amministrativo il capo della biblioteca invia al Ministero il bilancio consuntivo , accompagnandolo con le opportune osservazioni . 45 . I capi delle biblioteche non possono , per qualunque causa e senza pregiudizio della loro personale responsabilità , oltrepassare nell ’ anno la somma assegnata per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca , né spendere nell ’ acquisto di libri una somma minore di quella assegnata a questo fine dal Ministero ; bensì debbono convertire nell ’ acquisto di libri le altre parti della dote che per avventura sopravanzassero . 46 . Il cambio dei duplicati , veramente riconosciuti tali per identità assoluta , può essere autorizzato con deliberazione del Ministero , su proposta del capo delle biblioteche . Sul frontespizio di ogni volume che cessa di appartenere alla biblioteca , deve essere impresso un bollo particolare , per indicare che il libro è un doppio ceduto e render nullo l ’ altro bollo che lo dichiarava proprietà della biblioteca . 47 . Nel corso di due anni nelle biblioteche minori e di cinque nelle maggiori , tutti i libri debbono esser levati dagli scaffali e spolverati . Durante la revisione si tiene particolarmente conto dei libri e degli scaffali infetti da tarli , da muffe e da altri parassiti . I bibliotecari debbono proporre , ed il Ministro si riserva di fissare le norme ed i mezzi per la disinfezione ed il risanamento dei volumi e dei mobili . Gl ’ impiegati superiori e gli ordinatori o distributori , che non siano incaricati di vigilare a queste operazioni , debbono , anche nella settimana della spolveratura , occuparsi della revisione di cui all ’ articolo seguente . 48 . Durante il periodo della chiusura ( articolo 103 ) si procede , con la scorta degli inventari , alla revisione parziale della biblioteca . Questa revisione è fatta da uno o più impiegati superiori e da ordinatori o distributori . Gl ’ impiegati , a cui sia particolarmente affidata la custodia di certe sale della biblioteca , non prendono parte , ove sia possibile , alla revisione dei libri o manoscritti di quelle sale . I relativi verbali , firmati dagl ’ impiegati che hanno fatto la revisione , debbono essere conservati nell ’ archivio della biblioteca . Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto di sottrazioni , il capo della biblioteca deve farne speciale rapporto al Ministero , rilevando , a confronto con le revisioni precedenti , tutte le mancanze nuove e i rinvenimenti dei volumi che altra volta fossero stati dichiarati smarriti o mancanti . 49 . Ad ogni libro tolto dagli scaffali , perché dato in prestito o a legare , o temporaneamente dislocato per più di un giorno , deve essere immediatamente sostituita una tavoletta con la segnatura e con le indicazioni relative . Una tavoletta deve essere pure collocata al posto di quei libri che siano andati smarriti o perduti . La mancanza della tavoletta indicatrice è considerata come grave negligenza . 50 . Tutti i libri dati in sala di lettura devono esser rimessi giorno per giorno al posto , salvo il caso che il lettore , nel restituirli , abbia espressamente , dichiarato , all ’ impiegato che li riceve , di voler servirsene il giorno successivo . Per la ricollocazione dei libri dati in lettura o che ritornano dal prestito o dal legatore , sono specialmente destinate la mezz ’ ora che precede l ’ apertura e quella seguente all ' ora della chiusura della biblioteca al pubblico . TITOLO III DIREZIONE DELLE BIBLIOTECHE ED ACQUISTI 51 . Le biblioteche universitarie hanno una Commissione permanente , composta dal Rettore dell ’ Università , che la presiede , dal capo della biblioteca e da un professore delegato d ’ anno in anno da ciascuna Facoltà . Questa Commissione si riunisce di regola una volta all ’ anno , convocata dal Rettore , e deve deliberare : a ) sull ’ acquisto dei libri ; b ) sulla scelta dei periodici e delle riviste ; c ) sulle pubblicazioni che si facciano a cura della biblioteca ; d ) sulle richieste di fondi straordinari per spese impreviste ; e ) sopra ogni altra questione che si riferisca al miglioramento e alla sicurezza della sede della biblioteca ; f ) sulle ore nelle quali la biblioteca deve essere aperta per maggior comodità dei professori e degli studenti . 52 . I capi delle biblioteche universitarie corrispondono direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all ’ amministrazione , al personale e alla disciplina della biblioteca . 53 . Le proposte da farsi al Ministero , per le quali sia richiesta una deliberazione della Commissione permanente , debbono esser sempre accompagnate da una copia del processo verbale . 54 . Nelle biblioteche universitarie la Commissione permanente delibera soltanto sopra sei decimi della parte della dotazione assegnata dal Ministero per acquisto di libri . Degli altri quattro decimi dispone il capo della biblioteca , tenuto conto dei bisogni della biblioteca e delle proposte degli studiosi . L ’ onere delle riviste e delle opere in continuazione grava in parte proporzionale sulle quote di ripartizione . 55 . Ogni anno , nella seduta ordinaria , la Commissione permanente delibera quanto , sopra i sei decimi della somma concedutole dal Ministero per acquisti di libri , può essere assegnato a ciascuna Facoltà . In questa ripartizione di sei decimi del fondo destinato per acquisto di libri , la commissione deve tener conto delle somme che le biblioteche delle scuole e dei gabinetti , musei , ecc . , potessero trarre dai loro propri assegni per lo stesso fine . 56 . I capi delle biblioteche debbono mandare al Ministero , entro il mese di luglio , la relazione su di esse per l ’ anno amministrativo compiuto . I capi delle biblioteche universitarie hanno pure l ’ obbligo di comunicare al rettore la relazione diretta al Ministero . In questa relazione si rende conto di quello che si riferisce : a ) al servizio pubblico ; b ) ai lavori fatti durante l ’ anno nei cataloghi ; c ) agli altri lavori di riordinamento compiuti o avviati , indicando per ciascun lavoro gli impiegati , che lo eseguiscono , e quale parte dei nuovi lavori s ’ intenda di eseguire dentro l ’ anno iniziato . Il capo della biblioteca può aggiungere quelle proposte che crede opportune nell ’ interesse dell ’ istituto al quale è preposto . 57 . Quando il capo dello biblioteca creda di disporre innovazioni , deve di ciascuna proposta fare oggetto di separata relazione al Ministero . 58 . Affinché gli studiosi abbiano notizia delle opere onde si arricchiscono le biblioteche pubbliche : a ) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze dà in luce periodicamente , diviso per materie , il bollettino bibliografico delle pubblicazioni italiane che essa riceve per diritto di stampa ; b ) la Biblioteca Nazionale centrale di Roma pubblica periodicamente , diviso per materie , il bollettino bibliografico delle opere moderne straniere che entrano nelle biblioteche governative , delle quali debbono essere inviate le schede bibliografiche . I bollettini bibliografici sopraddetti sono distribuiti gratuitamente a tutti gli istituti che dipendono dal ministero . TITOLO IV IMPIEGATI 59-60 . ( ) . 61 . Il bibliotecario , che è capo di una biblioteca , rappresenta la biblioteca , tratta gli affari col Ministero e cogli altri uffici , tiene il carteggio coi privati e firma tutti gli atti e tutte le lettere che si spediscono dalla biblioteca . 62 . Il capo della biblioteca ha strettissimo obbligo : a ) di ben conservare la suppellettile affidata alle sue cure , della quale egli è custode responsabile ; b ) di procurare che la suppellettile letteraria e scientifica si accresca nel miglior modo possibile , secondo il fine al quale è destinata la biblioteca ; c ) di tenere questa suppellettile ordinata in modo che gli studiosi possano utilmente valersene ma con quelle cautele che dalla responsabilità gli sono imposte ; d ) di aver continua cura che l ’ inventario generale e tutti i cataloghi vengano compilati esattamente , con carattere nitido e chiaro , e con uniformità , e che siano tenuti sempre in pari ; e ) di vigilare l ’ andamento del servizio pubblico e la disciplina nella biblioteca ; f ) di osservare e di far osservare dagli impiegati da lui dipendenti le prescrizioni contenute nei regolamenti in vigore , e tutte quelle altre che fossero impartite dal Ministero . In particolar modo deve vigilare all ’ esatta applicazione delle norme di sicurezza da seguirsi nell ’ impianto dei sistemi dell ’ illuminazione e di riscaldamento , con l ’ aiuto della commissione tecnica stabilita dalle norme medesime , ed è responsabile della esecuzione dei deliberati della commissione suddetta , per quanto da lui dipende . 63 . Il capo della biblioteca ogni mese si fa rendere conto in iscritto , da tutti gli impiegati che attendono a lavori di ordinamento , dei lavori da essi fatti per la biblioteca . Queste relazioni si conservano poi a disposizione del Ministero , affinché esso possa esaminarle quando voglia conoscere per qualunque ragione l ’ opera prestata da ciascun impiegato . 64 . Alla fine di ogni anno il capo della biblioteca invia al Ministero , le tabelle con le note informative degli impiegati dipendenti , secondo il modulo qui allegato . Agli impiegati sono comunicate direttamente dal rispettivo capo della biblioteca le notizie riguardanti la loro operosità , diligenza , disciplina e condotta morale . L ’ impiegato appone la sua firma alla tabella , dopo presane visione . 65 . Il capo della biblioteca tiene la cassa ed è interamente responsabile delle somme riscosse o pagate per conto dell ’ istituto . Nessuna spesa può farsi per la biblioteca senza l ’ ordine di lui . Spetta a lui di vegliare sulla contabilità e sulla tenuta regolare dei libri di amministrazione , come pure di porre ogni cura negli acquisti per la biblioteca . 66 . Il capo della biblioteca non può assentarsi dalla sua sede se non in casi di grave urgenza , né per di più di quattro giorni , senza averne ottenuto il permesso dal Ministero . Egli può ogni anno , col consenso del Ministero , ottenere una regolare licenza di 30 giorni . 67 . In caso di temporanea assenza del capo della biblioteca , ne fa le veci il funzionario a ciò delegato dal Ministero e , in mancanza di delegazione , il bibliotecario o il sottobibliotecario di classe più elevata , il quale deve adempiere agli uffici che dal capo gli siano affidati , né può cambiare o alterare le disposizioni generali in vigore circa l ’ ordinamento della biblioteca . 68 . Il capo della biblioteca può concedere licenze dall ’ ufficio , purché non ne abbia danno e a condizione che il numero totale dei giorni della licenza non superi in un anno i trenta giorni per gli impiegati e i venti per gli uscieri . 69 . Le attribuzioni dell ’ economato sono assegnate o ripartite a scelta del capo della biblioteca , tenendo conto delle attitudini degli impiegati . Esse sono essenzialmente le seguenti : a ) tenere la scrittura della biblioteca conservando le carte e i documenti relativi secondo quanto prescrive il presente regolamento e quello sull ’ amministrazione e contabilità generale dello Stato ; b ) eseguire per ordine del capo tutti i pagamenti e compilare il resoconto delle spese ; c ) preparare entro il mese di maggio lo specchio del bilancio di previsione per l ’ anno successivo ; d ) curare il servizio di protocollo e di classificazione e custodia di tutte le carte amministrative ; e ) redigere ogni mese le note amministrative per la riscossione degli stipendi degl ’ impiegati e riscuoterli con la loro procura ; f ) provvedere ai servizi di posta ; g ) rispondere della conservazione e dell ’ uso di tutti gli oggetti della biblioteca , ad eccezione dei libri ; h ) compilare l ’ inventario dei beni mobili in conformità del regolamento per l ’ amministrazione del patrimonio dello Stato ; i ) preparare le note semestrali per le variazioni agli inventari ; k ) custodire le chiavi interne della biblioteca , tranne quella affidata al capo ; l ) conservare e dispensare gli oggetti di cancelleria , tenendo conto delle distribuzioni fatte ; m ) visitare i locali della biblioteca , per vedere se occorrano riparazioni e per accertarsi che la suppellettile non soffra danno per umidità od altra causa ; n ) vigilare gli operai che lavorano nella biblioteca ; o ) dirigere il servizio di nettezza , e curare la disciplina degli uscieri e dei fattorini , rispondendo del loro operato . Ove sia possibile , le operazioni dell ’ economato e la custodia dell ’ archivio non debbono essere cumulate in una medesima persona . 70 . In ciascuna biblioteca fra gli impiegati di terza categoria sono distribuite dal capo , e a seconda delle particolari attitudini , le attribuzioni di ordinatore e quelle di distributore . Di regola , le funzioni di ordinatore si affidano ai distributori più anziani e capaci . 71 . Gli ordinatori o distributori , a vicenda per una settimana , debbono assistere con tutti gli uscieri all ’ apertura ed alla chiusura della biblioteca . Le chiavi della porta esterna della biblioteca debbono essere conservate e star chiuse in una cassetta di ferro , della quale ha una chiave l ’ incaricato della apertura e della chiusura ed un ’ altra il capo . È severamente vietato di cedere , anche per un momento , questa chiave ad altra persona . Mentre la biblioteca è aperta la mattina per il solo servizio di pulizia , l ’ ordinatore o distributore di settimana non può abbandonarla , né permettere ad alcuno di uscire sotto qualsiasi pretesto o ragione , né introdurre persone estranee . Dove nella biblioteca abbia abitazione non il bibliotecario , ma un custode , nella abitazione di questo e sotto la sua responsabilità , in una cassetta di ferro , solidamente murata e chiuso da cristallo , si deve conservare un esemplare delle chiavi esterne della biblioteca , per modo che in caso d ’ incendio o di altro gravissimo pericolo imminente possa il custode , rompendo il cristallo , aprire la biblioteca . L ’ ordinatore o distributore di settimana , accompagnato da un usciere , visita ogni giorno , prima che si chiuda la biblioteca , tutte le sale e anche i caloriferi quando siano stati accesi , i rubinetti dell ’ acqua potabile e l ’ interrutore della luce elettrica , ed assiste alla chiusura di tutte le finestre e delle porte interne . Ambedue danno prova , coll ’ apporre la loro firma in un registro speciale , giorno per giorno , di avere adempiuto a quest ’ obbligo . Essi sono responsabili dei danni che potessero venire alla biblioteca della loro negligenza nel fare questo servizio . Le chiusure interne e i ripostigli , di tutte le chiavi interne si devono regolare con norme semplici e fisse , ben note al personale di direzione , al facente funzione di economo e al custode ; né possono venire variate senza grave ragione . L ’ ordinatore o distributore di settimana deve pure intervenire tutte le volte che occorra di aprire la biblioteca nei giorni festivi . 72 . Terminato il servizio di pulizia , gli uscieri debbono indossare il vestito uniforme al modello stabilito dal Ministero , e svestirsene nell ’ uscire dalla biblioteca compiuto l ’ orario d ’ ufficio . 73 . All ’ ora indicata nell ’ orario , gli impiegati debbono trovarsi in biblioteca e iscriversi nel registro di presenza . Nessuno può , senza licenza del capo , assentarsi durante le ore di servizio , né rimanere in biblioteca , senza speciale permesso , oltre l ’ ora fissata per la chiusura . L ’ impiegato che , per malattia o per altro legittimo impedimento , non possa recarsi in ufficio , deve darne sollecitamente avviso per lettera al capo . Durante le ore di servizio , tutti gl ’ impiegati debbono astenersi da qualunque lavoro estraneo al loro ufficio , e da tutto ciò che turbi il servizio e la quiete delle sale . Nessuno può ricevere estranei nella sua stanza di ufficio e nelle sale della biblioteca senza uno speciale permesso del capo . 74 . Salva la eccezione contenuta nell ’ articolo 6 della L . 24 dicembre 1908 , n . 754 , si applicano agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative le disposizioni contenute nell ’ art . 7 ( relative alle incompatibilità ) , negli artt . 10 e seguenti ( relative al cumulo degli impieghi ) del T.U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili , 22 novembre 1908 , n . 693 e negli articoli corrispondenti del Reg . generale 24 novembre 1908 , numero 756 . Agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative è inoltre fatto espresso divieto di far traffico di manoscritti , libri , stampe , sia direttamente , sia indirettamente . 75 . Non possono essere destinati nella stessa biblioteca a posti d ’ impiegati di ruolo con vincolo di diretta , normale dipendenza gerarchica gli ascendenti e i discendenti , i coniugi , i fratelli , il suocero ed il genero . 76 . Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati delle quattro categorie delle biblioteche governative sono le seguenti : 1 ) Censura . 2 ) Sospensione dallo stipendio . 3 ) Sospensione dall ’ ufficio con perdita dello stipendio . 4 ) Revocazione . 5 ) Destituzione . Dette pene sono applicate nei casi e con le forme contemplate nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R . D . 22 novembre 1908 , n . 693 e nel regolamento per l ’ esecuzione del detto testo unico , approvato con R . D . 24 novembre 1908 , n . 756 . La facoltà di infliggere la censura agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative spetta ai capi delle rispettive biblioteche . A questi la censura viene inflitta dal Ministro . Per le pene disciplinari da applicarsi agli impiegati della 4a categoria , le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono deferite ad una commissione speciale istituita presso il Ministero e composta di un Direttore generale , presidente , e di due Capi di divisione . 77-79 . ( ) . TITOLO V NOMINE E PROMOZIONI 80-101 . ( ) . TITOLO VI USO PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE 102 . Le biblioteche governative stanno aperte al pubblico tutti i giorni , eccettuate le domeniche , le feste nazionali e le altre feste riconosciute dal calendario civile , i due ultimi giorni di carnevale , dal giovedì santo al lunedì di Pasqua inclusivamente , il giorno della commemorazione dei morti , il 24 dicembre . Durante le vacanze autunnali , anche le biblioteche universitarie debbono restare aperte al pubblico con l ’ orario prescritto dall ’ articolo 106 . 103 . Ciascuna biblioteca resta chiusa al pubblico ogni anno due settimane per la spolveratura e per la revisione prescritte dagli articoli 47 e 48 . Durante la chiusura il capo deve assegnare un ’ ora e mezzo in ciascun giorno per il servizio del prestito dei libri . Nelle città ove sono due o più biblioteche governative , questa chiusura non può mai esser fatta contemporaneamente da due o più biblioteche . Nelle biblioteche universitarie o di sussidio ad altri istituti la spolveratura e la revisione si fanno sempre mentre l ’ università o gli altri istituti sono chiusi . Il capo deve quindici giorni innanzi darne avviso al pubblico anche per mezzo dei giornali . 104 . Nelle due settimane che la biblioteca resta chiusa al pubblico per ragioni di servizio interno , il capo non può , senza gravi motivi , assentarsi dall ’ ufficio né accordare congedi agli impiegati . 105 . Ogni altra interruzione del servizio pubblico giornaliero della biblioteca deve prima essere approvata dal Ministero . Soltanto in casi di grave ed urgente necessità , il capo può , sotto la propria responsabilità , tener chiusa la biblioteca avvisandone immediatamente il Ministero . Questa facoltà è estesa al rettore per le biblioteche universitarie . 106 . Nei giorni destinati al pubblico servizio ogni biblioteca deve essere aperta almeno sei ore consecutive , senza contare quelle della lettura serale . Gli orari delle biblioteche debbono essere approvati dal Ministero , e nelle città dove sono più biblioteche debbono essere coordinati per modo da permettere la massima durata della lettura pubblica . 107 . Gli impiegati debbono trovarsi in biblioteca mezz ’ ora prima che essa venga aperta al pubblico , e trattenervisi mezz ’ ora dopo che fu chiusa ai lettori . Nelle biblioteche che stessero aperte al pubblico più di sei ore al giorno , l ’ orario dell ’ ufficio deve essere ordinato in modo che a ciascun impiegato tocchino sette ore di lavoro , non contando per gli uscieri il tempo da spendere ogni mattina nel servizio di pulizia e spolveratura . Quando le necessità del servizio lo richiedano , tutti gli impiegati sono tenuti a prestar servizio anche in ore non comprese nell ’ orario normale , salvo che per giustificato motivo ne siano esonerati . 108 . È ammesso alla lettura nelle biblioteche governative soltanto chi abbia oltrepassato il 18° anno di età . È però in facoltà del capo della biblioteca di ammettere nella sala di lettura giovani studiosi di età inferiore , concedendo loro solo quei libri che creda confacenti ai loro studi . 109 . Il Ministro può , nelle città dove sono più biblioteche , sentita la Giunta consultiva , stabilire speciali condizioni di ammissione ad una di esse , in modo da restringere la frequentazione a qualche particolare ordine di studiosi , assicurando in compenso al resto del pubblico l ’ uso di speciali biblioteche di cultura più generale o popolare . 110 . La lettura serale si fa , dove sia possibile , secondo le disposizioni date , caso per caso , dal Ministero . 111 . Dove sia possibile , deve essere pure costituita una sala di consultazione , riservata a determinate categorie di studiosi secondo le norme e le condizioni di ciascuna biblioteca . 112 . La domanda dei libri a stampa va fatta sempre in iscritto sopra schede conformi al mod . M . Nella scheda si devono indicare chiaramente il titolo , l ’ edizione e il volume dell ’ opera domandata , e si deve scrivere in modo leggibile il nome e il cognome di chi fa la domanda . Chi desse false generalità , è escluso temporaneamente dalla biblioteca : in caso di recidiva , l ’ esclusione può essere permanente . Per ogni opera va fatta una richiesta separata . Per regola generale , non possono darsi in lettura nella sala pubblica più di due opere , né più di quattro volumi per volta . È in facoltà di chi presiede al servizio pubblico di permettere l ’ uso contemporaneo di un numero maggiore di opere o di volumi . La richiesta è consegnata agl ’ impiegati addetti al catalogo , perchè sia indicata sulla scheda in collocazione del libro , tranne il caso che il lettore non faccia da sé la ricerca nei cataloghi . Consegnato il libro , l ’ impiegato ritira la scheda pel controllo di restituzione . 113 . Le ricerche nei cataloghi sono fatte ordinariamente dagli impiegati della biblioteca ; ma , col permesso dell ’ impiegato che sopraintende ai cataloghi e sotto la sua sorveglianza , possono farle anche gli studiosi . In nessun caso i lettori possono accedere agli scaffali se non siano quelli aperti al pubblico per la consultazione . La richiesta può anche essere depositata in una casetta speciale all ’ ingresso della biblioteca . In questo caso il lettore trova pronto il giorno successivo , nella sala della distribuzione il libro desiderato o , se questo non possa essere dato in lettura , la risposta relativa alla domanda . Quando una richiesta non possa essere soddisfatta perché le opere non siano possedute dalla biblioteca o siano escluse dalla lettura o si trovino per qualsiasi ragione assenti dagli scaffali , gl ’ impiegati del catalogo e i distributori sono tenuti a indicare nella scheda relativa , sottoscrivendola , le ragioni precise per cui l ’ opera non fu consegnata al richiedente . Queste richieste , annullate in presenza del lettore , vengono passate al capo della biblioteca per gli opportuni controlli . 114 . Gli incunabuli della stampa , i libri rari , le edizioni di gran prezzo , le incisioni , i disegni possono darsi in esame e studio durante il solo orario diurno , col permesso del capo e sotto speciale sorveglianza . 115 . È vietato il lucidare ; ma in caso di assoluta necessità , riconosciuta dal capo della biblioteca , questi può concedere il permesso con quelle cautele che valgano ad impedire ogni danno . E vietato l ’ uso del compasso , degl ’ inchiostri e dei colori . 116 . È in facoltà del capo della biblioteca di consentire , a scopo di studio , riproduzioni fotografiche dagli originali della biblioteca a chi ne faccia domanda scritta indicando lo scopo dello studio e obbligandosi a osservare le cautele richieste dal capo della biblioteca per la migliore tutela dell ’ originale . Per le riproduzioni destinate a esser pubblicate e per quante altre abbiano , a giudizio del bibliotecario , particolare interesse paleografico , bibliografico o artistico , il richiedente deve rilasciare alla biblioteca da uno a tre esemplari perfetti delle tavole riprodotte , in cambio di essi , una copia della pubblicazione che comprende quei facsimili ; e ciò secondo la entità della riproduzione e gli accordi prestabiliti col capo della biblioteca . Quando la riproduzione abbia straordinaria importanza , sia per la mole , sia per altra ragione , la domanda viene accompagnata e presentata dal capo della biblioteca al Ministero con un rapporto sulla convenienza della concessione e sulle speciali condizioni cui fosse opportuno subordinarla . 117 . È in facoltà del capo , ove sia richiesto , il rilasciare dichiarazioni di conformità su copie di manoscritti o stampati posseduti dalla biblioteca . In tal caso , le copie debbono essere stese su carta da bollo , a termine dell ’ art . 19 , n . 7 della legge sul bollo (R.D . 4 luglio 1897 , n . 414 ) . 118 . Senza il permesso del capo non possono essere dati in lettura i romanzi , i giornali politici non ancora legati , e tutti i libri di frivolo argomento e di mero passatempo . È vietato dare in lettura libri immorali o accompagnati da disegni osceni , tranne il caso che il capo riconosca che sono necessari per un determinato studio letterario , storico o scientifico . Le traduzioni di classici e le raccolte di temi svolti per uso scolastico non possono essere date in lettura agli alunni delle scuole secondarie senza espressa licenza del capo dell ’ istituto di cui è alunno il richiedente . 119 . Nessun lettore potrà uscire dalla sala senza aver restituito prima le opere ricevute . Le richieste di libri firmate dal lettore debbono essere annullate all ’ atto della restituzione e trattenute presso l ’ ufficio . 120 . Prima di dare in lettura manoscritti o libri rari , il capo ha il dovere di assicurarsi con prudente discernimento della identità del richiedente e della legittimità degli intendimenti con i quali il cimelio è richiesto in lettura . 121 . I manoscritti debbono essere dati in lettura , se è possibile in stanza separata , e non mai di sera . Chi chiede un manoscritto deve obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli vengano date dal capo . Egli deve farne domanda su scheda a riscontro stampata ( mod . N ) , indicando con chiarezza il titolo del manoscritto , il volume desiderato e la segnatura che porta . La parte principale della scheda rimane presso l ’ impiegato che ha in custodia i manoscritti per tutto il tempo che il codice sta a disposizione del lettore . Lo scontrino attesta la consegna fatta del codice ed è presentato e ritirato dal lettore ogni volta che l ’ ottiene in lettura o ne fa la restituzione . 122 . Chi domanda un manoscritto deve indicare sulla richiesta ( mod . N ) , se intende copiarlo , farne estratti , collazionarlo con altro codice o edizione a stampa , o semplicemente esaminarlo . Chi studia o copia per gli altri il manoscritto ha parimenti obbligo di dare notizie sopra indicate , designando la persona che gli ha commesso il lavoro . Le biblioteche che ricevono col consenso del Ministero un manoscritto da un ’ altra biblioteca sono pure in obbligo di accompagnare la restituzione del manoscritto con le sopraddette notizie trasmettendo alla biblioteca cui appartiene il manoscritto il modulo di cui all ’ art . 38 . Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate al capo della biblioteca non potrà avere in lettura il manoscritto richiesto . 123 . Le opere a stampa o manoscritte della biblioteca debbono essere sempre adoperate con ogni cura e diligenza , perchè non soffrano danno . È vietato far segni o scrivere nelle opere stampate o manoscritte della biblioteca , anche quando si trattasse di correggere qualche sbaglio evidente dell ’ autore , o qualche errore di stampa . Non è permesso a due o più lettori di servirsi nella sala di lettura contemporaneamente di una medesima opera stampata o manoscritta . È rigorosamente vietato l ’ uso di qualunque reagente chimico sulla scrittura dei manoscritti . 124 . Non possono essere dati in lettura i libri non ancora registrati , non bollati né numerati , e neppure i libri o fascicoli non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione . 125 . È consentito il prestito di libri o manoscritti con l ’ osservanza delle prescrizioni determinate del regolamento speciale . 126 . Per speciali ricerche bibliografiche , gli studiosi possono rivolgersi in persona o per lettera ai capi delle biblioteche governative . I capi delle biblioteche fanno queste ricerche come lo consentano le altre loro occupazioni e gli altri doveri d ’ ufficio . 127 . Alla fine di ogni mese ciascuna biblioteca deve mandare al Ministero uno specchio statistico ( mod . O ) del numero dei lettori e delle opere stampate o manoscritte date in lettura e di quelle date in prestito . 128 . Il capo può consentire che si visitino le sale della biblioteca e si vedano i cimeli in essa raccolti ed esposti , determinando , se occorre , i giorni e le ore . Il visitatore deve conformarsi a tutte quelle prescrizioni che gli vengano date dall ’ impiegato che l ’ accompagna . 129 . Nella sala di lettura nessuno può entrare o trattenersi per semplice passatempo o per qualsiasi altra ragione estranea allo studio . In qualsiasi sala o parte della biblioteca è a tutti rigorosamente vietato di fumare . 130 . Il capo può escludere temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca coloro che trasgrediscano o violino la disciplina della biblioteca , o ne turbino in alcun modo la quiete . Nel caso di esclusione definitiva , il capo della biblioteca deve immediatamente riferirne al Ministero , al quale l ’ escluso può fare ricorso . 131 . Chi si rendesse colpevole di sottrazione o di guasti in una biblioteca , sarà deferito all ’ autorità giudiziaria ed escluso da tutte le biblioteche governative del Regno . Saranno parimenti esclusi da tutte le biblioteche governative coloro che avessero commesso altre gravi mancanze in una pubblica biblioteca ; I nomi degli esclusi saranno indicati in un avviso affisso in biblioteca e pubblicati nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione . 132 . Gli impiegati debbono evitare con cura tutto ciò che , pur non essendo esplicitamente vietato , possa far diventare incomodo o sgradito agli studiosi il frequentare la biblioteca . Chi credesse d ’ aver giusto motivo di lagnarsi del contegno di qualcuno degli impiegati , deve , senza recare alcun disturbo alla pubblica lettura , ricorrere al capo della biblioteca . 133 . Ogni biblioteca determina , secondo le proprie condizioni e i propri bisogni , le norme che il pubblico deve osservare perché proceda regolarmente il servizio per la lettura diurna e serale , perchè l ’ ordine nelle sale di studio sia mantenuto , e per il retto uso e la conservazione della suppellettile . Questi regolamenti particolari non debbono discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento , e debbono essere inviati al Ministero per essere approvati . ( Omessi i moduli ) .
StampaQuotidiana ,
La lettera aperta del Partito d ' Azione agli altri partiti del CLNAI ha provocato una presa di posizione di questi circa i compiti e le funzioni , attuali e futuri , del massimo organismo politico della resistenza : che cosifatta presa di posizione non consenta di constatare un solido accordo fra i partiti , capace di costituire un terreno comune per la riforma in profondità della struttura politica e amministrativa dell ' organismo statale , sviluppando e coronando la comune lotta di resistenza al nazifascismo , è cosa che non ci scoraggia , né diminuisce la nostra ragionata fiducia nella intrinseca capacità rivoluzionaria e costruttiva degli organismi del potere popolare spontaneamente formatisi dallo sfacelo del vecchio stato . Lo vogliano o no i partiti verso i quali siamo ben lontani dal nutrire quella ostile prevenzione che con troppo comodo argomentare ci vorrebbe attribuire la DC i Comitati di liberazione periferici , i Comitati di agitazione nelle fabbriche , i « fronti » giovanile , di difesa della donna , degli intellettuali , dei contadini , il Corpo Volontari della libertà , i GAP e i SAP , sono sorti , hanno saputo assumere con energia e spesso con eroismo il compito di guidare tutta la popolazione nella lotta di liberazione , e , con ciò stesso , il titolo legittimo , altrettanto e più che quello stesso dei partiti , a costituire le cellule organiche del rinnovamento nazionale : essi non scompariranno al primo raggio di sole e neppure al primo soffio d ' uragano , poiché organismi vivi e vitali non dileguano nell ' ombra prima di avere esaurito tutta la propria capacità realizzatrice e la loro storica ragion d ' essere . Potremmo aggiungere che essi facilmente sopravviveranno allo stesso CLN centrale , ove quest ' ultimo ritenga esaurito il suo compito come vorrebbero il Partito Liberale e la Democrazia Cristiana con la liberazione del territorio e la remissione dei poteri al governo nazionale . C ' è di fatti una politica del Comitato di Liberazione e una politica dei comitati di liberazione : e mentre la vita del Comitato centrale finché persista nella sua attuale struttura di organo di collegamento fra i partiti che lo costituiscono , la stessa cosa non si può dire dei comitati periferici , comunali , aziendali professionali e così via , la cui spontaneità e aderenza intima alle esigenze della volontà popolare li rende assai più indipendenti dal controllo dei partiti politici ; come tali , essi continueranno la loro funzione insostituibile di organi del potere liberale : i fatti proveranno se la rinuncia eventuale del CLNAI a coordinare , raccogliere e potenziale le esperienze di questi organismi periferici sarà stata una buona o una cattiva politica , se avrà contribuito ad arricchire , o se non piuttosto a depauperare , la vita politica nazionale , il cui contenuto più vivo ed energico non può che venire dalla periferia , vale a dire dall ' iniziativa popolare . Il problema politico centrale difatti si riassume in questo semplice dilemma : ritorno allo stato prefascista del 1922 o rinnovamento organico della struttura dello stato ; in altri termini legalitarismo costituzionalistico o democrazia progressiva . Se si vuole il ritorno allo stato prefascista , sia pure con le migliori intenzioni di adoperarne gli istituti per proporre riforme anche cospicue , il CLN altro non può essere che un espediente , importante quanto si vuole ma transitorio , necessitato dalla fase cospirativa della lotta di liberazione e destinato a finire insieme ad essa ; se si vuole al contrario la democrazia progressiva , o la rivoluzione democratica come piace anche chiamarla , il CLN è assai di più ; un organo che sopravvive alla fase clandestina e cospirativa della lotta e la prosegue e continua fino alla riforma strutturale dello stato divenuto stato popolare che è poi il solo tipo possibile e conforme ai tempi attuali di stato liberale . La dichiarazione del Partito Liberale in risposta alla lettera del nostro partito ( e alla lettera del Partito Comunista e alla dichiarazione del Partito Socialista ) ha almeno questo di buono : di aver espresso senza equivoci né reticenze la volontà di un ritorno allo stato prefascista : per il Partito Liberale esiste un solo problema , quello del ripristino della costituzione e della regola del gioco fra i partiti , condizioni che ritiene del tutto sufficienti a permettere lo sviluppo delle eventuali riforme . Sul carattere poi e sulla portata di tali riforme esso si guarda bene dal prendere posizione , giustificando questo suo agnosticismo con ... il rispetto alla volontà popolare che non dev ' essere né anticipata né coartata ; come se il dovere e il compito di un partito politico democratico fosse semplicemente quello di essere il silenzioso notaio del suffragio universale . Quando il P.L. afferma , per esempio , che in materia istituzionale esso « ha assunto da tempo una posizione chiarissima : esso cioè si riserva di assumere un atteggiamento preciso per la monarchia o la repubblica allorquando il congresso del PLI avrà deliberato il proprio atteggiamento » risulta chiara solo una cosa , che la sua posizione su tale problema non è chiarissima , ma equivoca e reticente : infatti il confessare di non avere ancora un ' opinione su uno dei massimi problemi della vita nazionale equivale a dire che il problema non esiste nemmeno , rafforzando così la tesi monarchica la quale nulla di meglio potrebbe desiderare se non che non si mettesse nemmeno in discussione la sua legittimità . Allorché si vorrebbe farsi credere tanto rispettosi della volontà della maggioranza da rinunciare ad avere un ' opinione , vien fatto di pensare a quella dichiarazione citata con tanto contenuto sdegno dal Roepke ( il cui nome i « liberali » spendono tanto più volentieri quanto meno spesso dimostrano di seguirne il pensiero ) di un capo di partito democratico nella Germania del 1918 , il quale , richiesto sul programma del suo partito , diede la « impagabile » risposta che le basi della democrazia non consentono di far decidere il programma se non alla volontà del popolo ! Ritorno dunque allo stato costituzionale del 1922; ma lo stato costituzione del prefascismo ha cessato di esistere non solo di diritto ma di fatto . Il fascismo non fu già un incidente sgradevole che ha interrotto la continuità costituzionale dello stato , ma fu invece in larga misura il prodotto di tale stato della degenerazione dello stato liberale e democratico di nome , ma autoritario centralizzatore prefettizio burocratico e classista di fatto . Quello stato non fu assalito da una forza ad esso estranea ( il fascismo ) ma ha espresso esso stesso il fascismo come prodotto ultimo della sua degenerazione . Il settembre 1943 non ha segnato solo la decomposizione dello stato fascista , ma anche dello stato prefascista . Ritornare a questo significa ritornare anche allo stato fascista , di un fascismo riveduto e corretto , ma pur sempre fascismo . È impossibile risuscitare un morto ; occorre invece ricostruire lo stato dalle fondamenta , dal momento che tutti i suoi organi ( monarchia esercito magistratura polizia burocrazia diplomazia ) sono inesistenti o marci fino alla midolla e rifiutati perfino dallo stomaco del popolo italiano . Ecco tutta la funzione dei CLN che sono gli artefici della nuova esperienza istituzionale , i creatori del nuovo tessuto organico della società nazionale , la matrice della nuova classe politica . Volerne limitare le funzioni a quelle di organi clandestini della resistenza per tornare poi al parlamentarismo , vuol dire lasciare il certo per l ' incerto . È un errore del partito liberale e della democrazia cristiana ( la quale ultima condivide sostanzialmente la posizione del primo pur aderendo energicamente alla nostra tesi regionalistica ) il presumere che la politica dei CLN tenda a sostituirsi alla volontà popolare da esprimersi nei comizi elettorali . Anche per noi , come per tutti i partiti aderenti al CLN saranno i parlamenti liberamente eletti gli organi sovrani della volontà popolare ; ma parlamenti ed assemblee sono organi d ' una società adulta ed ordinata : la nostra invece , sgretolata dal fascismo deve riorganizzarsi avviando la volontà popolare , attraverso la partecipazione diretta e capillare alla vita politica amministrativa economica , alla risoluzione dei problemi sui quali i parlamenti decideranno . I CLN per la loro aderenza alla vita popolare sono gli organi della sobrietà , mentre i parlamentari ora sarebbero gli organi dell ' intemperanza e più facile preda di ritorni dittatoriali . Costruire sul pieno e sul concreto , anziché sul vuoto e sull ' astratto : ecco il senso della politica dei comitati nella quale il nostro partito si è impegnato . Il partito liberale si pone oggi in una posizione schiettamente formale di ristabilimento delle garanzie costituzionali e delle libere istituzioni : ma questo non è appannaggio di alcun partito , ed è comune a tutti i partiti che si pongono sul terreno della libertà e della democrazia ; diremo perciò col nostro compagno Calogero che è questa una posizione di prepartito piuttosto che di partito . Posizione morale e psicologica , non politica . Fare politica significa operare sulla realtà ; e l ' evidente realtà di oggi è una rivoluzione non solo italiana ma mondiale in corso di sviluppo ; che sia così non è colpa dei partiti rivoluzionari , ma delle cose stesse . Se l ' apparato istituzionale è infranto , bisogna , si voglia o no , approntarne uno nuovo ; del passato potrà utilizzarsi il vivo e vitale , non si potrà ad esso tornare come passato . A questo rinnovamento rispondono i CLN che esprimono la nuova classe politica . C ' è insomma un liberalismo facile ed un altro difficile . Il PL sembra adagiarsi volentieri nel primo ; il partito d ' azione sa da gran tempo qual ' è il liberalismo che risponde alle sue idealità e da gran tempo ha scelto la via più difficile ed impegnativa .
StampaPeriodica ,
Entrati nel 1849 gli austriaci in Toscana , ed occupata Firenze , quel Governo Granducale volse le sue mire a spegnere ogni favilla di libertà ; ma seguitando anche in questo l ’ antico fare lemme lemme , così ben cantato dal Giusti , procedé col piè di piombo , finché non ebbe coronata l ’ opera con uno spergiuro santificato dal Papa , abolendo lo Statuto . In quei mesi d ’ agonia i giornali liberi uno dopo l ’ altro cessarono le loro pubblicazioni ; e da ultimo il solo periodico , Il Nazionale , diretto da Celestino Bianchi , rimase intrepido battagliero sulla breccia , benché a più riprese strapazzato e ferito . Fu tempo di tenebre , di rammarico e di sgomento , ma ben si sentiva che se la paura delle baionette straniere poteva tener nascosto e compresso , non poteva però spegnere il fuoco sacro . Fra i segni che ne apparvero , se giudicare se ne dee dall ’ incontro , forse il più notabile fu la pubblicazione di certe lettere firmate Un provinciale , le quali destarono l ’ ira de ’ preti e l ’ entusiasmo dei liberali . L ’ autore di esse , professore Stanislao Bianciardi , fu richiesto da molti amici suoi di stamparle a parte , ma i tempi sempre peggiori impedirono l ’ adempimento di tal desiderio . Ora noi le riproduciamo , sicuri che i lettori nostri ce ne sapranno buon grado , e per l ’ argomento sempre nuovo e sempre più interessante in Italia , e pel modo in cui vien trattato . A lode del quale basti sapere come il celebre scrittore di commedie , avvocato cavalier Gherardi Del Testa , interrogato a chi dovesse quella sua vis comica la quale fa del suo dialogo un vero modello , rispose : “ alle opere di Luciano , ed alle Lettere di un provinciale . ” Tutto questo , non che a lode dello scrittore , vien da noi notato in omaggio del vero . L ’ amore del quale però ci costringe , e non l ’ avrà a male l ’ autor delle lettere , a dichiarare che quanto alla questione religiosa egli rimane alquanto indietro ai principi dal nostro periodico professati . Forse egli stesso , se avesse scritto in questi tempi più felici , avrebbe usato spesso espressioni diverse da quelle che allora gli uscirono dalla penna . Egli invita preti e secolari alla lettura libera del Libro , ed a quello solo obbedire in materia di fede ; e non è d ’ uopo dire che in ciò siamo con lui : ma quando ei dichiarasi cattolico sincero , e sembra pensare che il cattolicismo , riformato invero , potrebbe conciliarsi coll ’ esame libero della parola di Dio , ritenuta come sola autorevole , ci scusi , il buon provinciale , ma noi sospendiamo un poco il nostro consentimento . Cattolici nel vero , nel miglior senso della parola siamo anche noi ; anche noi crediamo alla Chiesa grande universale , di cui capo è Cristo , è ispirazione il Vangelo , è vita lo spirito che abita in essa ; ma cattolici nel senso ristretto , e come il Papa l ’ intende , cattolici romani , noi non siamo per certo : anzi , andiamo un passo più avanti , ed asseveriamo che né il nostro dabben provinciale , né il suo amico maestro , se vogliano essere coerenti coi propri loro principi , non sono , né possono essere in questo ristretto senso cattolici . Premessa questa breve dichiarazione lasciamo il campo al nostro buon Provinciale ; per udirlo parlare come parlava in Toscana tredici anni fa , quando gli era necessario pesare ogni parola , ogni sillaba per non compromettere le sorti del solo giornale che ancora era indipendente , ed esporre forse anche se medesimo , e quel che sarebbe stato più amaro , la propria famiglia , a qualche guaio non lieve . LA DIREZIONE Lettera prima Stimatissimo Signor Direttore , Io sono un uomo alla buona , ma cattolico e italiano sincero , e vorrei proprio di cuore che trionfasse sempre la mia religione e la mia patria . E però quando seppi nel mio ritiro che a Firenze avevano fondato una società per la diffusione de ’ buoni libri , n ’ ebbi tanto piacere . Io dissi fra me medesimo : quelli che dicono che fra i nostri preti non ci sono soggetti capaci , e che la religione cattolica non vuol discussioni , ora resteranno con tanto di naso . Venne la prima pubblicazione , e mi cascaron le braccia : quel tuono faceto e basso per trattare le questioni più gravi , quella leggerezza che appena tocca le cose : e poi mi parve che fosse una ripetizione del libercolino del Belli : rimasi scandalizzato e confuso . Vedremo quest ’ altra , dissi ; venne : si va di male in peggio . Io era là in Inghilterra quando fu pubblicato il libro di Moore : fece gran chiasso per via del nome del poeta , e perché , come sa , a quegl ’ inglesi le cose curiose , e , come dicono , eccentriche , vanno a sangue molto : e parve a tutti una cosa molto stramba che un uomo che non credeva a nulla , e che a leggere le sue opere parrebbe piuttosto , un maomettano , e un poeta da harem che un credente serio ; un uomo che non aveva parlato altro fino allora che di fiori , di ali , di sorrisi , di arrossimenti , di lacrime , e di baci : un uomo che era famoso più che altro per inventare e colorire a piacer suo i fatti con pennello aereo : un uomo tutto contrario , per esempio , al fare del nostro Manzoni , che è sempre nel vero , e anche di tutti gli altri grandi nostri ; un uomo tale , dico , che non credeva in nulla , avesse scritto in materia di religione . Anch ’ io che conosceva qualche altra opera di lui , ne rimasi : ma appena ebbi scorso que ’ suoi viaggi in cerca di una religione , mi capacitai che era una semplice bizzarria : e chi non lo credesse se ne avvede subito dal tuono scherzoso che domina quella opera fin dalle prime pagine . Anzi fra le altre in una rivista di Dublino , se non sbaglio , ne fu scritto una critica spiritosissima . Presto presto però , il libro , e le critiche tutte furono dimenticate , e almeno da 15 anni non se ne parla più . Un inglese molto dotto mi diceva tempo fa , che egli n ’ aveva udito parlare per la prima volta in Italia . E ora con questo po ’ po ’ di bisogno che ci è fra noi di buoni libri in fatto di religione , ora che si dovrebbe lavorare sul serio , i preti nostri vanno a mendicarne fra gli inglesi , e ci danno quel vecchiume come una perla rara ! io mi vergogno davvero . O che non c ’ è nessuno costà che scriva qualcosa di buono e di originale ? Voglion essere cose italiane di fisonomia , di genio , di lingua , e non traduzionucce di bizzarrie poetiche . Almeno avessero tradotto qualche cosa dal tedesco che ci è fior di roba ! ma un libro inglese , un libro di un poeta profano , un libro di Moore ! In verità , mi pare impossibile ! O costoro non hanno ingegno , o non hanno dottrina , o non hanno giudizio , o nulla di tutto ciò . Io mi contento di dire così , ma certi altri miei padroni , e li ho sentiti con questi orecchi , sa che cosa dicono ? Questo cattolicismo romano dev ’ essere la gran causa spallata , se in una Firenze non trova altro che di questa specie di avvocati ; mentre fra i loro avversari , specialmente di fuori via , ci son tanti e tanti uomini insigni per sapere , per fede , e per virtù . Se sapesse quel che io provo dentro di me all ’ udire questi discorsi ! E quegli uominoni , che purtroppo ho conosciuto anche io nella Svizzera , in Germania , in Francia e in Inghilterra , che diranno di noi ? Non ne abbiamo abbastanza de ’ motivi di vergogna ? Se vi par ben fatto , signor Direttore , stampate questa lettera : ma prima ripulitela un po ’ , giacché io l ’ ho scritta come Dio vuole . E dite ancora che noi non vogliamo forestierumi , né in religione , né in altro : italiani in tutto , italiani sempre . Che del resto io di queste controversie me ne voglio occupar sempre meno : mi pare che noi non abbiamo bisogno di questionare , ma di credere . Anzi , a dirla a voi , ogni sera qui ci riuniamo sette o otto amici e leggiamo un po ’ di Vangelo , e se ne discorre ; le domeniche poi un pezzo più lungo : ma mai e poi mai per far controversia : solamente per credere , e diventare più galantuomini . Quello , vedete , farebbe un libro bello davvero da pubblicarsi da cotesta società , perché si diffondesse per tutto ; e così smentire almeno l ’ accusa che certi capi scarichi danno ai nostri preti d ’ impedire o rendere difficilissima al popolo la lettura della parola di Dio . A noi quelle letturine ci fanno un gran bene , e a que ’ miei amici , che prima passavano la serata a giuocare a calabresella , ora se ne sono svogliati . Se venite per queste parti vedrete . Intanto ringraziamo il Signore , e vi saluto .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Disposizioni preliminari 1 . Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , e dal presente regolamento , il prefetto , l ’ ispettore compartimentale e l ’ Ufficio del Genio civile competenti sono quelli della Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica , o la maggior parte di esso . 2 . Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d ’ ufficio , od a richiesta di interessati . Il prefetto indica sommariamente l ’ oggetto delle pubblicazioni in un manifesto , nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento , ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo . Tale manifesto , da inserirsi nel bollettino degli annunzi legali della Provincia , è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati , perchè sia affisso all ’ albo pretorio , restandovi quindici giorni consecutivi , durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami . Quando vi sono anche atti da pubblicare , il prefetto ordina che siano depositati nell ’ ufficio comunale , per la parte relativa a ciascun Comune , durante il termine di quindici giorni , e che per uguale termine restino esposti nell ’ ufficio di Prefettura gli atti completi , dandone avviso col manifesto . Della eseguita affissione e dell ’ avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto . Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati , questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto . 3 . Se il territorio della bonifica si estende a diverse Provincie , il prefetto competente comunica , anche successivamente , ai prefetti delle altre Provincie le copie degli atti necessari , perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati . 4 . Quando non sia altrimenti disposto , la maggioranza d ’ interessi o d ’ interessati deve rappresentare più della metà della estensione , ed insieme più della metà dell ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . 5 . Quando non sia altrimenti disposto , i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero , sentiti l ’ ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici , ed il Consiglio di Stato , ai termini delle leggi 17 febbraio 1884 , n . 2016 , e 15 giugno 1893 , n . 294 . 6 . Agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità , debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o di seconda categoria e l ’ elenco delle ditte espropriate . 7 . Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche , con sede presso il Ministero dei lavori pubblici , e da istituirsi con decreto reale , designa in via provvisoria : a ) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria , delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici , ovvero nei riguardi dell ’ agricoltura e dell ’ igiene insieme , ai termini dell ’ art . 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195; b ) la divisione della bonifica in bacini , se possibile ed opportuna . Alla Commissione può essere aggregato , caso per caso , l ’ ispettore compartimentale del Genio civile . 8 . Con la divisione in bacini , salva l ’ approvazione definitiva ai termini dell ’ articolo 16 , ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti , agli effetti delle leggi e del presente regolamento . TITOLO II Bonifiche di prima categoria Capo I : Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato 9 . Designato provvisoriamente il perimetro d ’ una bonifica , la Commissione tecnica centrale , di cui all ’ art . 7 , determina : a ) l ’ ordine dei criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori ; b ) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l ’ esecuzione delle opere ; c ) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere . La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli Uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o per la loro esecuzione . 10 . Quando si ritenga necessario un progetto di massima , questo deve farsi secondo le norme del regolamento 29 maggio 1895 , per la compilazione dei progetti di opere dello Stato . 11 . Quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica superi le lire 200.000 , la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge , riconoscendole meritevoli d ’ approvazione , li trasmette col proprio voto al Ministero . L ’ accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall ’ ispettore compartimentale , quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica non superi le lire 200.000 . 12 . Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti : a ) il piano particolareggiato e l ’ elenco delle ditte espropriande , ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865 , numero 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) l ’ elenco delle rendite di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , quando se ne voglia affidare la riscossione all ’ appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall ’ importo netto dei lavori ; c ) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igeniche , agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati ; d ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini . 13 . Per l ’ esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico da cui risultino : 1 ) l ’ elenco dei consorzi idrauilici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica , e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica , ai termini ed agli effetti dell ’ art . 18 , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte ; 2 ) l ’ elenco delle proprietà interessate , non comprese nei consorzi di che al precedente capoverso , distinte per Provincie e Comuni coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e , in mancanza , in quelli della imposta fondiaria , con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgono a meglio individuarle ; 3 ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 testo unico della legge 22 marzo 1900 , n , 195 , con la determinazione del loro presuntivo ammontare ; 4 ) i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità determinati : a ) in linea provvisoria , per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d ’ imposta per i consorzi e le proprietà interessate ; b ) in ragione di estensione dei terreni da bonificare , posti nei rispettivi territori , per le Provincie e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica ( direttamente interessati ) : c ) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per la Provincie e per i Comuni fuori perimetro ( indettamente interessati ) . 14 . Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all ’ ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori , comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato , anche se effettivamente non pagate , e detraendo i proventi delle rendite di cui al n . 3 dell ’ articolo precedente . Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per i lavori addizionali o complementari , per varianti , riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite . 15 . Il prefetto pubblica , anche separatamente ed in tempi diversi : a ) il piano particolareggiato approvato e l ’ elenco di cui alla lettera a ) dell ’ art . 11 , ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini ; c ) il progetto economico per l ’ esecuzione dell ’ opera . 16 . Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , approva il perimetro , l ’ eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l ’ intera opera o per una delle sue parti , determinando anche , di concerto col Ministero del tesoro , il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati . CAPO II : Consorzi per le opere di bonifica di 1ª categoria 17 . Per le opere di bonifica di la categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi : a ) corrispondere le quote di contributo ; b ) assumere la concessione dei lavori ; c ) mantenere le opere eseguite . Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV . 18 . I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono , con deliberazione dell ’ assemblea generale , assumersi l ’ obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate restandone a loro cura il riparto e l ’ esazione dagli interessati . Divenuta esecutiva la deliberazione , essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non siano contrari alla leggi in vigore ed al presente regolamento . I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi , secondo la ubicazione dei loro fondi ; l ’ aggregazione è definitiva con l ’ annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto . 19 . Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito , questo può con deliberazione dell ’ assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica . Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti , è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica . In tale caso il consorzio che assume l ’ iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata ; a ) di una corografia del territorio da bonificarsi , distinto con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; b ) dell ’ elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali ; c ) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire , sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell ’ art 177 lett . a ) b ) ; d ) del disegno di statuto compilato in conformità dell ’ art . 29 , ove lo ritenga opportuno . Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali . Approvata la proposta , ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d ’ interessi e divenute esecutive le deliberazioni , la costituzione del consorzio , l ’ approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica , se occorra , hanno luogo in conformità dell ’ art . 28 . Quando non sia altrimenti provveduto , i presidenti dei vari consorzi costituiscono la depurazione provvisoria del nuovo consorzio . 20 . Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica , od esistendo consorzi e proprietari che non siano aggregati ad essi secondo l ’ art . 18 , qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale , presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo , con la aggiunta dell ’ elenco delle proprietà interessate non consorziate , compilato ai termini dell ’ art . 13 n . 2 . 21 . Il prefetto . verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati , pubblica un manifesto col quale : a ) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti ; b ) determina l ’ estensione della superficie e l ’ ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l ’ art . 4; c ) invita i presidenti dei consorzi interessati , compresi per intero nel perimetro della bonifica a riunire in un congruo termine , posteriormente alla pubblicazione , le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale , sul disegno di statuto se presentato , e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente ; d ) convoca nello stesso termine , e per un giorno festivo i proprietari non consorziati , ed appartenenti a consorti non compresi per intero nel perimetro della bonifica tutti unitamente o per sezioni , nel luogo o nei luoghi più opportuni , perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria . Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari siano egualmente rappresentanti in ragione di estensione e d ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . Quando non esistano consorzi debbono essere almeno tre i delegati dei proprie tari . In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati , od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica , vengono , ai termini dell ’ art 24 , nominati pei un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli . Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive , anche sul disegno di statuto , se presentato . 22 . L ’ assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto , ed , ove sia divisa in sezioni , ciascuna di queste e presiduta da un delegato del prefetto della Provincia , nel cui territorio trovasi il luogo della riunione . Il presidente dell ’ assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatoli ed un altro , che ritenga idoneo fra gli intervenuti a fare da segretario . Non sono valide le deliberazioni se nell ’ adunanza di prima convocazione , sia unica che divisi in sezioni non intervengono complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell ’ elenco che deve trovarsi nella sala . In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso , ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti , se il consorzio speciale è da istituirsi fra i proprietari e consorzi esistenti ; se fra soli proprietari , è richiesto invece l ’ intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza . 23 . Ciascun interessato può farsi rappresentare nell ’ assemblea da persona anche estranea , purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindato o da un notaio . Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti . La donna maritata può essere rappresentata dal marito : i minori , gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori . La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili , non dei domini diretti . Pei terreni , nei quali l ’ usufrutto sia diviso dalla proprietà , interviene il proprietario o l ’ usufruttuario , secondo che l ’ uno o l ’ altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione . I proprietari inscritti pro - indiviso nei ruoli delle imposte dirette , debbono designare uno di loro per l ’ intervento nell ’ assemblea . 24 . Il presidente , aperta la seduta , espone lo scopo dell ’ adunanza ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sui numero del delegati . Chiusa la discussione , propone all ’ assemblea di deliberare : a ) per appello nominale , sulla costituzione del consorzio ; b ) per scheda segreta , sulla nomina del delegati ; Deposte sul tavole due urne di vetro , l ’ una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l ’ altra per quelli dei contrari , avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente . Distribuite quindi le schede , numerate e vidimate dalla Prefettura , fa cominciare l ’ appello nominale . Secondo l ’ ordine di questo , ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell ’ una e nell ’ altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati dei favorevoli e dei contrari al consorzio . Terminato l ’ appello , sono ammessi a votare gl ’ interessati sopraggiunti . Trascorsa un ’ ora dal compiuto appello , se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato , il presidente dichiara chiusa la votazione , ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti . Con l ’ esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio , e quelli che li ottennero dai contrari . Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio . Nel caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ articolo 21 , quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale , ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietario non consorziati , questi procedono , con le stesse norme , alla discussione del disegno di statuto , ed alla sua deliberazione per appello nominale , proseguendo , ove occorra , la discussione in sedute successive stabilite dal presidente dell ’ assemblea . 25 . Quando l ’ assemblea è divisa in sezioni ciascun presidente annunzia i risultati della votazione , i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno , avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che siano conosciuti i risultati delle altre sezioni : indi toglie la seduta . Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione , dove possono intervenire anche gli interessati . Letti i verbali dell ’ adunanza delle varie sezioni , è fatto il computo generale dei voti . Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari , salvo il caso di cui nell ’ ultimo capoverso del precedente articolo . 26 . Il presidente dell ’ assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell ’ adunanza , insieme alle schede in pacchi suggellati , restituendo quelle che non furono distribuite . I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch ’ essi al prefetto i verbali delle assemblee . 27 . Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l ’ adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d ’ interessi . In tal caso la proposta s ’ intende approvata , ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione . Con lo stesso manifesto il prefetto : a ) dà notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto , se intervenuta nei casi di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 21; b ) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato , promuove su di esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici , convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti . La notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lettera b ) è pubblicata dal prefetto . Gli atti relativi alla costituzione del consorzio , all ’ approvazione dello statuto , se intervenuta , i certificati delle pubblicazioni , ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici , con un rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle opposizioni . 28 . Il Ministero , udito , quando vi siano opposizioni di ordine tecnico , il Consiglio superiore dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio speciale , e , ove occorra , provvede con suo decreto all ’ approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche , statuendo sui reclami . I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso . 29 . Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio , ovvero se la proposta non fu accolta , la deputazione provvisoria , presieduta dal più anziano dei componenti , formula il disegno di statuto , col quale si deve provvedere : a ) alla designazione della sede del consorzio , scegliendo il luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso ; b ) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale , proporzionate alla somma degl ’ interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori ; c ) al modo dì costituzione , alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio e dei delegati , ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale Consiglio i poteri dell ’ assemblea . La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni ; d ) al modo di costituzione , alla durata in carica ed alle attribuzioni d ’ una deputazione amministrativa , che curi gli affari del consorzio e che , direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza . La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni ; e ) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell ’ assemblea generale , della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati , e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali ; f ) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali , preventivi e consuntivi , e per l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale o dei Consigli dei delegati ; l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale e o dei Consigli dei delegati ; g ) alle norme pel servizio di cassa , per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da prestarsi dall ’ incaricato del servizio di tesoreria ; h ) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell ’ opera e per la definizione delle eventuali opposizioni ; i ) al servizio tecnico necessario per l ’ esecuzione della bonifica , quando il consorzio ha lo scopo di assumere la concessione ; k ) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio . Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell ’ opera , aggiungendovi le norme di cui all ’ articolo 46 . 30 . La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati . La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni , con le norme stabilite negli artt . 22 a 26 . La deputazione provvisoria provvede per la presidenza dell ’ assemblea generale dei proprietari interessati , anche se distinti in sezioni . 31 . Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati , la deputazione provvisoria la trasmette al prefetto insieme ai verbali delle assemblee generali , riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate . Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che , ai termini dell ’ art . 28 , provvede all ’ approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche . 32 . Tranne il caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 29 , lo statuto così approvato regola , per la sola durata dell ’ esecuzione dell ’ opera , il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 . Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica , salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell ’ art . 46 . 33 . Approvato lo statuto , la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio , e quindi cessa da ogni funzione . CAPO III : Bonifiche da eseguirsi per concessione 34 . La concessione delle opere di bonifica di 1a categoria può essere accordata : a ) ad una delle Provincie o ad uno del Comuni interessati ; b ) all ’ associazione volontaria di Provincie , Comuni , o di questi e quelle insieme ; c ) al consorzio speciale di bonifica esistente , od istituito a termini degli artt . 18 a 28; d ) ad uno dei consorzi che , secondo l ’ art . 19 , funzioni come consorzio speciale di bonifica ; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 35 . Le associazioni volontarie fra Provincie e comuni , di cui al capoverso b ) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali , approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative . Ottenuta la concessione , non possono sciogliersi finché le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione . Per il funzionamento di tali associazioni , per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse , e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di associazioni interprovinciali , e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa . 36 . Alla domanda di concessione , da presentarsi al prefetto debbono essere uniti : 1 ) la corografia del territorio da bonificarsi , distinta con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; 2 ) la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della Provincia o del Comune richiedente , ovvero dei Consigli delle Provincie e dei Comuni associati , approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela , o dell ’ assemblea generale del consorzio , secondo i casi dell ’ articolo precedente , da cui risultino la decisione di chiedere la concessione , le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte , ed i poteri all ’ uopo accordati alle rispettive rappresentanze quando non constino altrimenti ; 3 ) la dimostrazione di avere disponibili , appena ottenuta la concessione , i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa ; 4 ) il progetto tecnico esecutivo della bonifica , e quello economico compilati ai termini degli artt . 12 e 13 . I documenti di cui al n . 2 non occorrono , quando la domanda è presentata da un ’ associazione volontaria di Provincie o Comuni interessati o dal consorzio speciale , e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti . 37 . Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo , il richiedente può presentare , per una istruttoria preliminare , un progetto di sola massima , corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo . Il prefetto , sentito l ’ Ufficio del Genio civile , trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale , che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici . Il Ministero , promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici , comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima , salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione . 38 . Il prefetto , accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all ’ art . 36 , li trasmette all ’ Ufficio del Genio civile , che , verificato il progetto tecnico esecutivo al termini dell ’ art . 10 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , 1i invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche , la quale ne riferisce al Ministero del lavori pubblici . Il Ministero , esaminato preliminarmente se nulla osti all ’ accoglimento della domanda , dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto . La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione , quando sugli stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati . 39 . Il Ministero , qualora , in seguito al risultato della pubblicazione , ritenga di poter accogliere la domanda , promuove , l ’ avviso del Ministero del tesoro , del Consiglio superiore dei lavori pubblici , del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato , e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati : a ) sulle opposizioni e sul reclami presentati ; b ) all ’ approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a ) , d ) dell ’ art . 34 , quando già non abbia avuto luogo a ’ termini dell ’ art . 16; c ) all ’ approvazione del progetto tecnico ; d ) all ’ approvazione del progetto economico ; e ) alla concessione delle opere , giusta l ’ art . 11 del testo unico della legge 22 maggio 1900 , n . 195 , determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l ’ incominciamento e la ultimazione dei lavori ; f ) alla determinazione della quota di concorso dello Stato , in conformità dell ’ art . 10 della citata legge , deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente . Nei casi di cui al capoverso b ) , se l ’ accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente , ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico . 40 . Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente , a giudizio del Ministero , la natura e l ’ economia dell ’ opera non ancora intrapresa , la concessione è dichiarata priva di effetto . Il concessionario , con nuove deliberazioni ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , può chiedere che sia ripetuta l ’ istruttoria prescritta . 41 . Il prefetto dispone la pubblicazione : a ) del piano particolareggiato di esecuzione con l ’ elenco delle ditte espropriande ; b ) del ruolo dei contributi , avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificati nell ’ applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico , già definitivamente approvato . Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici . 42 . Salvo il caso di cui all ’ art . 34 , lettera d ) , l ’ obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo . 43 . Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori per conto dello Stato , le condizioni dell ’ atto di concessione , il progetto approvato e il relativo capitolato . Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli artt . 56 , 57 e 58 . Ultimati i lavori , il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero . Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali , quando sia compiuta la notifica di uno dei bacini , in cui fu divisa , o quando , a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo , un ’ opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pei quale fu eseguita , assicurando in parte i vantaggi della bonifica . CAPO IV : Consorzi di manutenzione 44 . Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere , da cui risultino : a ) l ’ indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 , od in mancanza l ’ elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate , compilato in conformità dell ’ art . 13 , nn . 1 e 2; b ) l ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate , con le indicazioni prescritte dall ’ art . 13 , n . 2 , per quelle direttamente interessate ; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio , ai termini dell ’ art . 53 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso ; c ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 della citata legge col loro ammontare . Con il manifesto di pubblicazione il prefetto , quando non esiste il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 : 1 ) invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria , secondo gli artt . 21 a 27; 2 ) designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria , prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione d ’ estensione e d ’ imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica . 45 . Scaduto il termine delle pubblicazioni , il Ministero statuisce sui reclami e provvede : a ) all ’ approvazione dell ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi , e alla determinazione dell ’ aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe ; b ) alla costituzione , anche coattiva , del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria , se non esiste consorzio speciale . Nel caso di cui al capoverso b ) le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano dei componenti la deputazione provvisoria . 46 . Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo , la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell ’ art . 29 lett . a ) , b ) , c ) , d ) , e ) , f ) , k ) , e con l ’ aggiunta di quelle : 1 ) per la divisione dei terreni bonificati in classi , secondo l ’ utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere di bonifica ; 2 ) per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio , da ciascun proprietario direttamente interessato ; 3 ) per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio ; 4 ) pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione ; 5 ) per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica , la liquidazione e il riparto ; 6 ) per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica . Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è sottoposto all ’ approvazione del consorzio , osservandosi pei Consorzi nuovamente istituiti le norme dell ’ art . 31 . 47 . Lo statuto , anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito , è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune . Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l ’ art . 33 . 48 . I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione , rivolgendone domanda al presidente . In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici . 49 . La Commissione governativa , di cui all ’ art . 50 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire , direttamente o per mezzo di delegato , alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge . Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga , la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori . Per accertare il compimento della bonifica , la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto . La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento , di competenza del collaudatore , sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti . Occorrendo altri lavori , la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati . In caso contrario , o completate le opere , la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio , assegnando un congruo termine per le osservazioni ed opposizioni . 50 . Trascorso il termine di cui nel precedente articolo , il Ministero , sentita sulle opposizioni la Commissione permanente , dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere . Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Decorsi quindici giorni dalla notifica , il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza , anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall ’ Ufficio del Genio civile . CAPO V : Funzionamento dei consorzi 51 . I consorzi di bonifica , qualunque sia lo scopo , onde furono istituiti , funzionano con le norme dei rispettivi statuti . Ai consorzi sono applicabili : a ) gli artt . 188 a 193 , 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 , n . 164; b ) l ’ art . 194 , nn . 1 , 2 , 3 e 4 della stessa legge , salvo che si tratti di operazione odi spesa autorizzata od approvata dal Ministero ; c ) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali , in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell ’ assemblea generale e delle rappresentanze consorziali . 52 . I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali , che regolano altresì i casi di nuove elezioni . Essi prestano gratuitamente l ’ opera loro , salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute . 53 . Se un consorzio funziona per scopi diversi , si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto , sia preventivo che consuntivo , ed un distinto ruolo di contribuenza . In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 54 . Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell ’ art . 14 , del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale , dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano . 55 . I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica , sono approvati dall ’ ingegnere capo del Genio civile sino all ’ importo di L . 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici , sentito l ’ ingegnere capo negli altri casi . Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti . Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato , l ’ esecuzione delle opere strettamente indispensabili , informandone telegraficamente l ’ Ufficio del Genio civile . 56 . I lavori di bonifica si eseguono dai Consorzi sotto la vigilanza tecnica dell ’ Ufficio del Genio civile , che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero . Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite , l ’ ingegnere capo può con ordine di servizio , sospendere i lavori , riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere . 57 . Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari , la gestione amministrativa del consorzio , e controllare la regolarità delle spese e delle entrate , in relazione agli impegni assunti , ai bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese . 58 . Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa , ai termini degli artt . 56 e 57 , sono comprese fra quelle dell ’ andamento ordinario dell ’ amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici . Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l ’ esecuzione di opere concesse al consorzio . 59 . Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l ’ adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto , può il prefetto provvedervi d ’ ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio . 60 . Procedendosi allo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , il r . commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell ’ assemblea generale . Il r . commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l ’ esercizio delle loro attribuzioni siano maggiormente idonei a tale incarico , ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera . Tale indennità , da fissarsi nel decreto di nomina , non può superare lire dieci o lire quindici al giorno , secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel Comune , ove ha sede il consorzio . Le spese di viaggio o le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici , che può anche anticiparle , curandone poi il rimborso dal consorzio . TITOLO III Bonifiche di seconda categoria 61 . Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti , ai termini e per gli effetti dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 debbono comprendere : a ) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio : tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza , convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati , e da dichiarazione scritta dei non intervenuti ; b ) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nei consorzi , con le indicazioni stabilite dall ’ art . 13 , n . 2 del presente regolamento ; c ) lo statuto consorziale . Il prefetto , assunte le informazioni che ritiene opportune , provvede alla pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio , e del modo di costituzione della sua rappresentanza ; ed è fatta a spese del consorzio . Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata , ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . A richiesta del consorzio , il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l ’ adempimento delle prescrizioni sopra indicate , tenendone nota in apposito registro . I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari . 62 . La domanda che , ai termini dell ’ articolo 20 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori , deve avere a corredo : a ) l ’ atto costitutivo del consorzio ; b ) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato dall ’ assemblea ; c ) una relazione sommaria sui lavori da eseguire , sulle spese e sui mezzi di farvi fronte . Fatte le pubblicazioni della domanda , l ’ obbligatorietà , se ne sia il caso , è dichiarata per decreto reale , promosso dal ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quello di agricoltura , industria e commercio , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può Influire su opere di bonifica di categoria già compiute , in corso di esecuzione o da eseguire , deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni . 63 . Eccetto il caso di cui all ’ articolo precedente , i consorzi obbligatori s ’ istituiscono ad iniziativa : a ) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare ; b ) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare ; c ) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata ; d ) o dello Stato . In tutti i casi la proposta dev ’ essere corredata : 1 ) dei documenti prescritti dall ’ art . 19 lett . a ) , b ) ; 2 ) dell ’ elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati ; 3 ) della designazione di cinque proprietari , tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gli indirettamente interessati , per costituire la deputazione provinciale del consorzio . 64 . Il prefetto , pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti : 1 ) del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica , nel caso di cui alla lettera al del precedente articolo . 2 ) di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati , negli altri casi , osservando i termini stabiliti nell ’ articolo 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 . 65 . Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge , gli atti sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell ’ Ufficio del Genio civile . Il Ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quelli dell ’ agricoltura , industria e commercio promuove ai termini dell ’ art . 62 , ultimo capoverso , il decreto Reale col quale , statuendo definitivamente sui reclami , provvede : a ) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria ; b ) alla determinazione dell ’ aliquota di contributo a carico di Provincie e Comuni , a norma e nei casi dell ’ art . 25 della legge . 66 . I consorzi obbligatori comunque istituiti , sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 56 , 58 , 59 , 60 e , quando lo Stato concorre nelle spese , anche a quella dell ’ articolo 57 . 67.- 75 . ( ) . TITOLO V Disposizioni finanziarie CAPO I : Contributo degli enti e proprietari interessati 76 . Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato , approvati i progetti esecutivo ed economico , e disposto l ’ appalto dei lavori , il Ministero dei lavori pubblici , provvede , con le norme di legge , anche d ’ ufficio , se ne è il caso , perchè entro breve termine siano rilasciate dalle Provincie e dai Comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti , quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico , e siano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo da valere per il periodo necessario fino al saldo . 77 . Le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle sovrimposte fondiarie , non possono essere accettate , se essi non siano riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non riscosso per riscosso , e non sia prodotta una deliberazione dell ’ ente debitore , regolarmente approvata e divenuta definitiva , per la quale esso stasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite , sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni , per tutto il periodo in cui queste siano distribuite , e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione . In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle soprimposte fondiarie , possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime . 78 . La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica , o dagli altri cespiti delegati , sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato , è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell ’ appalto dei lavori . 79 . Per la determinazione del numero delle annualità , nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Provincie e dai Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita , si tiene conto della quantità del contributo , delle condizioni finanziarie degli enti debitori , della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi , della importanza dei vantaggi presunti , ed anche degli oneri , ai quali , per gli altri scopi , gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità . Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni , se sono eguagliati e superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili . Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi , qualunque sia il numero delle delegazioni concordate . 80 . Il numero degli anni , nei quali la Provincia , i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi , rispettivamente dovuti allo Stato , mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi , deve essere uguale , in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato , fino al saldo , con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale . Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall ’ amministrazione , possono le annualità . sia degli enti locali , che dei proprietari , ovvero degli uni e degli altri , essere ripartite in un periodo di tempo diverso . 81 . Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati , l ’ importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale , dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo , è accresciuto o diminuito in proporzione , secondo il caso , senza che il periodo dei pagamenti annuali , stabilito rispettivamente possa essere variato . 82 . Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori , sia in acconto , sia a saldo . Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti e con la produzione di un certificato dell ’ Ufficio del Genio civile nella Provincia , attestante i pagamenti fatti all ’ appaltatore . 83 . Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall ’ art . 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria , tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati , in ragione dei benefici che questi possono ricavarne . Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20 , tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici . 84 . Il debito dei proprietari , dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria , fra essi ripartito come nell ’ articolo precedente , è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 85-102 . ( ) . CAPO IV : Contribuzioni e riscossioni 103 . Nel caso di un ’ opera di bonifica da eseguirsi per concessione , il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini , nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali , da quelle comunali o dai proprietari interessati . 104 . L ’ interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione sulla somma di bonifica , si intende al netto , e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell ’ importo dei lavori , posti a carico , a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti . La somma erogata dev ’ essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale , in base ai quali sono stati fatti i pagamenti , e con la produzione di una dichiarazione dell ’ appaltatore circa le somme effettivamente ricevute . Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale , e con le modalità di cui agli articoli precedenti . 105 . Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all ’ art . 39 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro , al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime . 106 . Qualora , durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all ’ articolo precedente , andasse in vigore nelle singole Provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi lo marzo 1886 , n . 3682 , e 21 gennaio 1897 , n . 23 , sarà rinnovata , con effetto dalla decorernza del nuovo catasto , la ripartizione provvisoria con le stesse norme della prima ripartizione . 107 . Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali , a sensi degli artt . 8 e 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , sia diviso l ’ intero perimetro di essa , il Ministero dei lavori pubblici notifica , per mezzo dei prefetti , alle Provincie ed ai Comuni interessati nella bonificazione , nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima le variazioni in aumento o in diminuzione , che , in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa , siano venute a verificarsi nell ’ ammontare del contributo che , ai termini del primo comma dell ’ art . 6 della legge surriferita , le Provincie , i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione , sono tenuti a versare allo Stato , o , in sua vece , al concessionario che l ’ abbia eseguita . Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni , fermo il periodo prestabilito per il saldo . 108 . Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria , quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria , e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e presentino al Ministero delle finanze , per mezzo del prefetto , la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria , ai termini dell ’ art . 55 della legge medesima . In seguito a questa dichiarazione , e previo accertamento della loro regolare costituzione , viene riconosciuta , sopra proposta del Ministero delle finanze e mediante r . decreto ai consorzi volontari anzidetti , la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . Le disposizioni del presente titolo , concernenti la deputazione amministrativa , s ’ intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che , sotto qualunque denominazione , abbiano l ’ incarico dell ’ ordinaria amministrazione . 109 . La Deputazione amministrativa ha l ’ obbligo di tenere un registi o delle proprietà soggette a contribuzione diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate e con ciascuna sezione suddivisa in due parti l ’ una riguardante i terreni l ’ altra i fabbricati . Ciascuna proprietà dev ’ essere registrata col nome cognome e paternità del rispettivo possessore con l ’ indicazione della sua superficie dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione . Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni e così pure di ciascun fabbricato , l ’ estimo o rendita imponibile giusta i catasti governativi . La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate . Essa deve inoltre , prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed anno tare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino . Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell ’ elenco delle proprietà interessate che fa parte del progetto di massima se tuttasi di consorzi obbligatori od in quello indicato nell ’ art . 61 del presente regolamento , se si tratta di consorzi volontari . 110 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 111 . I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e con la firma della Deputazione amministrativa o del suo presidente vengono trasmessi al prefetto che li rende esecutivi dopo averne riconosciute la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato . Essi sono quindi pubblicati in tutti ì Comuni per la parte che a ciascun Comune si riferisce nei modi e nei termini stabiliti per ì ruoli delle imposte dirette e sono consegnati ali esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno . 112 Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione se il ricorso non sospende la riscossione de contribuzioni , ma dà diritto al rimborso quanto sia stato indebitamente pagato , Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa . 113 . La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette , secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa . 114 . Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette , deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione , fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all ’ appalto delle esattorie . Tale partecipazione dev ’ essere data in tempo utile , perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali . L ’ incarico di questa riscossione , dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori , e l ’ aggio è nella misura stessa stabilita per l ’ esazione delle imposte dirette . 115 . L ’ esattore speciale è retribuito ad aggio , e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso . 116 . Il modo di nomina dell ’ esattore speciale , quando non sia già stabilito dallo statuto , è determinato dalla deputazione amministrativa , la quale fissa pure la misura dell ’ aggio , la durata e le altre condizioni del contratto . 117 . La nomina dell ’ esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 118 . L ’ esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette , ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali , può essere pure incaricato dell ’ ufficio di cassiere del consorzio . 119 . La nomina dell ’ esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell ’ anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni , o dell ’ anno in cui scadono dall ’ ufficio l ’ esattore o gli esattori in funzione . 120 . Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113 e 114 , il prefetto nomina d ’ ufficio l ’ esattore speciale , ovvero affida , quando sia possibile , la riscossione delle contribuzioni consorziali all ’ esattore od agli esattori delle imposte dirette , provvedendo anche , ove ne sia il caso , al regolare andamento del servizio di cassa . 121 . L ’ esattore speciale , prima che la sua nomina sia sottoposta all ’ approvazione del prefetto , deve dichiarare se la accetta , e garantire la sua accettazione con un deposito in danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato . Il consorzio non è obbligato verso l ’ esattore , se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l ’ approvazione del prefetto . 122 . L ’ esattore speciale , prima di assumere l ’ ufficio , e al più tardi entro un mese dalla nomina , presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato , ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti , per una somma corrispondente all ’ ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali . Quando l ’ esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa , deve prestare un ’ altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio . La rendita pubblica è valutata al corso del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata , ed è computata solamente per nove decimi del detto valore . 123 . Se l ’ esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito , esso decade di pieno diritto dalla nomina , perde il deposito effettuato ai termini dell ’ art . 21 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa . 124 . Nel caso che , durante il contratto per l ’ esattoria , la rendita data in cauzione diminuisca di valore o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte , ovvero l ’ ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse , l ’ esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell ’ invito che gli viene all ’ uopo indirizzato . Questo termine non può essere maggiore di un mese , a decorrere dal giorno in cui è stato notificato . Se l ’ esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione , la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell ’ esattore e la nomina , in via provvisoria , di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell ’ esattore medesimo . Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti , il prefetto può prenderli d ’ ufficio . 125 . Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente , in una o più rate , secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio , nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata . Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall ’ assemblea o dal Consiglio dei delegati . 126 . L ’ esattore del consorzio deve , entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata , tenere a disposizione del consorzio medesimo , o versare al cassiere consorziale , se egli non riveste anche tale qualità , l ’ intero ammontare della rata consorziale scaduta . In caso di ritardo del versamento anzidetto , ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall ’ amministrazione consorziale , l ’ esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata . 127 . Nel caso di esecuzione a carico dell ’ esattore , se la cauzione è costituita da deposito in numerario , il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio , o a chi per esso , la somma di cui sia creditore . 128 . Nel caso che si proceda contro l ’ esattore ad atti esecutivi per debiti , quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate , o abbia commessi abusi nell ’ esercizio delle sue funzioni , la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza , al termine dell ’ articolo 95 della legge 20 aprile 1871 , n . 192 . In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento , la formazione e la conservazione del registro catastale dell ’ imposizione , la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull ’ imposta fondiaria . 130 . Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti , le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati , e , salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune , è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico . Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo , si provvede ai termini dell ’ art . 120 del presente regolamento . 131 . Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione , la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonifica vien fatta , ove non sia altrimenti disposto , dall ’ esattore del consorzio stesso , con i modi , tempi e con l ’ aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione . Salvo pattuizioni speciali , l ’ esattore versa , entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata , l ’ ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale , se creditore del contributo sia allo Stato per aver eseguito direttamente la bonifica , o altrimenti al concessionario . I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell ’ esattore speciale , se non contengono l ’ obbligo per l ’ esattore di riscuotere , insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo , e di eseguire il versamento alle epoche stabilite . 132.-160 . ( ) . TITOLO VII Disposizioni varie 161 . Quando si provvede all ’ esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata , giusta l ’ art . 62 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , l ’ amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale , che l ’ aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta , nella quale oltre al minimo , deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire . 162 . I contratti attualmente in corso per fitto d ’ erbe , di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , da chiunque stipulati , cessano , di diritto . alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento . Nei nuovi contratti si deve sempre apporre , e s ’ intende in ogni caso apposta , la condizione che il contratto cessa di pieno diritto : a ) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all ’ appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite , a norma dell ’ art . 12 , lett . b ) , quando all ’ esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente ; b ) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione , quando all ’ esecuzione della bonifica si provvede per concessione ; da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell ’ articolo 14 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 164 . Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro , al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che , ai termini del testo della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e della L . 7 luglio 1902 , n . 333 , debbono essere a carico complessivo dello Stato , della Provincia e del Comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell ’ agro romano . Per la manutenzione delle opere tutte nell ’ agro romano si applicano le norme del titolo II . capo IV , del presente regolamento . 166 . Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell ’ agro romano , il Ministero fa compilare gli elenchi dall ’ Ufficio del Genio civile . In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi , nei quali sono poste le cave , prefiggendo il termine necessario per l ’ esecuzione dei lavori di prosciugamento . Quando è stata presentata la domanda di sussidio giusta l ’ art . 3 , capoverso ultimo , della L . 7 luglio 1902 , il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero , e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cave mediante colmata o canalizzazione . Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l ’ esecuzione dei lavori , il prefetto può provvedere d ’ ufficio . 167 . Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quelli adiacenti al lago Salpi a norma dell ’ art . 4 della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , valgono le disposizioni del presente regolamento . I perimetri di bonifica determinati anteriormente al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , ed al presente regolamento sono mantenuti . 168 . I consorzi di bonifica esistenti sono conservati ; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso . Trascorso il termine , provvede il Ministero . In ogni caso , le modificazioni debbono essere approvate ai termini dell ’ art . 28 e seguenti . 170 . Nei casi di cui all ’ art . 93 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento , a norma dell ’ articolo precedente , solo in quanto sieno compatibili con quelle delle L . 25 giugno 1882 , n . 869 , 6 agosto 1893 , n . 463 , e dei rispettivi atti di concessione .
StampaQuotidiana ,
A distanza di due anni dal suo primo appello al Paese , il P . d ' A . si rivolge di nuovo agli italiani . Ai compiti e alle responsabilità che la nuova situazione che oggi si presenta impongono a tutti i partiti politici , il P . d ' A . arriva ricco dell ' esperienza acquisita nel vivo della partecipazione data , sempre nelle prime file di combattimento , alla guerra ventennale contro il fascismo internazionale . Il P . d ' A . non è difatti una formazione politica improvvisata , priva di ispirazione etica e di tradizioni ideali : al contrario esso risponde ad una logica necessità ed è il risultato di una elaborazione dottrinaria basata su una critica approfondita delle condizioni politiche , economiche e morali di una società degenerante che ha prodotto , nella sua decomposizione , i frutti mostruosi del fascismo e del nazismo . Nel P . d ' A . sono difatti confluiti movimenti politici rivoluzionari meglio caratterizzati del ventennio fra le due guerre mondiali , movimenti di cui il partito raccoglie il vigoroso patrimonio ideale e accomuna i superstiti : dal movimento « Giustizia e Libertà » a quello repubblicano , dal Partito Sardo d ' Azione al movimento di « Rivoluzione Liberale » , dai gruppi liberalsocialisti al movimento democratico - amendoliano fino ad elementi e gruppi formatisi nei partiti comunista e socialista e che ne hanno superato l ' angustia classista e i pregiudizi ideologici . Attraverso questi movimenti di cui costituisce la logica continuazione storica , il P . d 'A., sebbene sia e voglia essere una formazione nuova e libera dagli schemi dottrinari invecchiati ed esangui dei partiti politici tradizionali alla cui inadeguatezza si deve la vittoria del fascismo , si presenta con una maturità esemplare formatasi nel fuoco della partecipazione operante e spesso sanguinosa alle esperienze rivoluzionarie del ventennio : dalla partecipazione alla lunga lotta cospirativa contro il fascismo , nella quale centinaia dei suoi uomini caddero e soffrirono negli ergastoli , nei confini , nelle camere di tortura , alla guerra civile spagnola nella quale il primo intervento armato di volontari italiani al fianco dei rivoluzionari spagnoli fu voluto e organizzato da « Giustizia e Libertà » vincendo la frigida e settaria mentalità neutralista del riformismo democratico socialista ; dalla lotta combattuta nell ' emigrazione per l ' intervento internazionale contro il fascismo del quale vide acutamente il carattere mondiale e lo sbocco nella guerra ( e in questa lotta Carlo Rosselli fondatore di « Giustizia e Libertà » riconosciuto come il nemico capitale cadde pugnalato dai sicari fascisti ) all ' intervento in massa con tutte le sue energie nella guerra partigiana ed operaia contro il nazismo , intervento nel corso del quale il P . d ' A . ha dato contributo di uomini e di sangue non secondo a quello di nessun altro movimento o partito . Cosifatta consapevolezza dei termini reali della lotta politica ha portato come conseguenza che nel periodo decisivo trascorso dal 25 luglio ad oggi il P . d ' A . è stato , fra i partiti di sinistra , quello che ha potuto con maggior discernimento comprendere la portata , con maggiore acume individuare e circoscrivere gli obbiettivi della situazione rivoluzionaria in cui veniva a sboccare l ' esaurimento ideale , politico e militare del totalitarismo nazifascista e il fallimento dell ' impalcatura nazionalistica e parassitaria imposta fatalmente all ' Europa e al mondo dal prevalere degli interessi di ceti e caste privilegiati ; onde le posizioni che il Partito ha tenuto ferme e difese in questo periodo si rivelano sempre di più come le più giuste : il giudizio politico espresso immediatamente dopo il 25 luglio sul carattere monarchico - fascista - reazionario del colpo di stato e sulla conseguente necessità dell ' intervento popolare che lo trasformasse in movimento rivoluzionario ( anche se l ' impreparazione all ' evento di tutti i partiti appena usciti dall ' illegalità non consenti la tempestiva mobilitazione delle masse che strappasse l ' iniziativa alla corona e all ' esercito ) ; la lotta contro la collaborazione politica al Governo di Badoglio mal truccata dalla finzione della ricostituzione dei sindacati ; l ' impostazione della lotta contro l ' istituto monarchico , centro degli interessi nazionalistici e reazionari e per la costituzione di un governo antifascista indipendente dalla corona ; la creazione del Comitato di Liberazione Nazionale ; la lotta condotta in seno a questo , al fianco del Partito Comunista , contro l ' opportunismo attendista e la passività e per l ' attivismo nella lotta antinazista e antifascista ; il potenziamento della guerra partigiana , cui il Partito diede altresì l ' apporto militare delle « Brigate Giustizia e Libertà » e dell ' agitazione operaia e impiegatizia nelle fabbriche ; infine l ' iniziativa della creazione dei Comitati di Liberazione Nazionale periferici come organi del potere popolare . Alcune di queste impostazioni politiche si sono svolte nella rinnovata illegalità susseguita alla occupazione nazista e non sempre perciò hanno potuto affiorare e sviluppare la loro virtù chiarificatrice e orientatrice dell ' opinione popolare : non è per questo meno vero che se l ' istituto monarchico ha potuto essere esautorato e respinto , se il CLN ha potuto mantenere il suo carattere sfuggendo alle ricorrenti insidie conservatrici e plutocratiche ed evitando lo scivolamento in un mero nazionalismo antitedesco e conservare intatta la sua funzione di organo democratico di tutte le forze attive nella lotta anti - nazista , se infine le formazioni partigiane hanno potuto sottrarsi all ' inerte apoliticismo e ai tentativi di preparare attraverso i quadri del CLN una guardia bianca antiproletaria , ciò si deve in gran parte all ' azione risoluta e vigile svolta dal P . d ' A . Il P . d 'A., forte di queste fondamentali esperienze , anche se coi quadri crudelmente decimati dalle esecuzioni e dalle deportazioni , è perciò oggi in grado di dar conto di sé , del suo passato e del suo presente e di mostrare a tutti gli Italiani ansiosi di onestamente orientarsi nella nuova fase politica un volto inconfondibile , quello di un partito rivoluzionario , il « Partito della Rivoluzione Democratica » . Il partito d ' azione è il partito della rivoluzione democratica . Partito rivoluzionario perché ritiene che il nazi - fascismo non sia stata una occasionale e circoscritta escrescenza purulenta di alcune società di ritardato sviluppo capitalistico ( come fantasticarono alcuni dottrinari marxisti ) bensì un fenomeno internazionale che ha solide radici in tutte le società moderne , anche in quelle a regime democratico , insinuandosi perfino coi tentacoli del totalitarismo nei paesi stessi dove si è affermata una rivoluzione socialista : radici ravvisate nella degenerazione dell ' economia di mercato in economia protezionistica dominata da oligarchie parassitarie richiedenti il potere politico per consolidare , difendere e perpetuare i privilegi economici ; nella degenerazione delle istituzioni democratiche e liberali nelle quali la prevalenza dell ' elemento non elettivo ( burocrazia ed esercito ) ha ridotto la democrazia a mera parvenza ; nella degenerazione infine dell ' ideale nazionale nella pratica di un gretto e mortale nazionalismo in permanente stato di guerra guerreggiata e preparata contro altri nazionalismi e avvalentesi di questa situazione per duplicare mediante invalicabili frontiere economiche le frontiere politiche , costringere le economie nazionali nella camicia di forza dell ' autarchismo , deviare il prodotto del lavoro e del risparmio dal naturale obbiettivo dell ' incremento del benessere collettivo alla dilapidazione negli armamenti e all ' arricchimento dei ceti protetti . Una società a tal punto degenerante e autodistruttiva non può essere risanata mediante riforme nell ' ambito delle istituzioni esistenti : il risanamento esige una serie di riforme di struttura che equivalgono a una vera e propria rivoluzione istituzionale . Partito della rivoluzione democratica perché l ' efficacia rinnovatrice e costruttiva delle riforme di struttura è condizionata dalla creazione di organi efficienti del potere popolare , capaci di articolare il nuovo sistema politico ed economico , di immettere nel suo funzionamento le ricche energie dei ceti depressi e specialmente di quelli agricoli oggi assenti dalla vita pubblica , passivi ed inerti ; di addivenire cioè alla formazione di una nuova classe politica capace di garantire lo sviluppo democratico e socialista delle istituzioni sostituendo una classe dirigente autocondannatasi per incapacità e fiacchezza morale . Contro il totalitarismo . Di fronte al totalitarismo il P . d ' A . riafferma lo schietto liberalismo della propria dottrina e tradizione . Il metodo rivoluzionario che il Partito persegue non è quello del colpo di stato in cui un partito s ' impadronisca del potere centrale e da questo faccia discendere autoritariamente e paternalisticamente le riforme e la nuova organizzazione economico - politica assicurandone il funzionamento mediante la burocrazia , la polizia e l ' esercito , relegando nell ' illegalità le correnti e i partiti non conformisti ; bensì quello dell ' iniziativa popolare che non riconosce al governo alcuna autorità sacrale ma lo considera come una forza politica accanto ad altre , privo del diritto di assegnare compiti e direttive ai molteplici e differenziati organismi politici del Paese , mero organo della volontà popolare alla quale spetta la responsabilità dell ' iniziativa e il diritto al controllo democratico . Nessun partito ha perciò diritto di proclamarsi rappresentante esclusivo degli interessi popolari , interessi che sono differenziati e come tali possono e devono trovare espressione articolata non in un solo ma in molteplici partiti il cui civile e libero contrasto , portato su di un piano sempre più alto , costituisca garanzia contro l ' ipocrita inerzia del conformismo e salda barriera nello stesso tempo contro il degenerare della lotta politica in forme deteriori e cieche di violenza o di basso intrigo entro l ' apparente uniformità del partito al potere , e la sua degradazione in congiure di palazzo con la sostituzione dei tribunali statali al voto popolare . E nemmeno alcun partito politico può autoinvestirsi del diritto di rappresentare determinate classi e ceti , interessi partitici e ideali di questi , per esempio delle classi lavoratrici , non costituendo un blocco uniforme e indifferenziato ma potendo e dovendo articolarsi ed esprimersi liberamente a mezzo della molteplicità degli organismi politici a rappresentare gli interessi economici di classe , che sono i soli compatti e indifferenziati , sano chiamati i sindacati e non i partiti , organi della volontà politica che comprende ma insieme sorpassa gli interessi economici . Il P . d ' A . è per questo il solo partito rivoluzionario che non teorizzi la conquista del potere centrale come mezzo per la realizzazione del suo programma rinnovatore e concentri invece lo sforzo rivoluzionario nella creazione dei nuovi organi democratici del potere popolare . Il Partito perciò rivendica solennemente per se e per tutti gli altri partiti che si pongono di fatto sul terreno della libertà , facciano o no parte del CLN il diritto alla opposizione legale : il P . d ' A . che oggi partecipa alla responsabilità di governo riafferma il pieno diritto di combattere domani questo o qualunque altro governo senza che per questo alcuna limitazione intervenga alla sua opera entro i limiti della legge comune ; eguale diritto reclama per gli altri partiti nella sua forza e consapevolezza lungi dal vedere una diminuzione della propria riconosce il necessario limite e l ' utile termine di contrasto per un effettivo funzionamento delle libere istituzioni che la rivoluzione democratica darà al Paese . Perché la rivoluzione vinca . Alla realtà della situazione rivoluzionaria il P . d ' A . richiama oggi tutti gli italiani operosi e politicamente attivi per additare loro le mete essenziali , circoscrivere gli obiettivi , evitare gli sforzi dispersivi . La rivoluzione fu sconfitta nel 1919 perché una inveterata pratica riformista ammantata di rivoluzionarismo verbale non seppe puntare al cuore delle istituzioni , disperse la immensa spinta rivoluzionaria delle masse in un riformismo miope , impedì la realizzazione di alcune fondamentali e già fin da allora mature riforme di struttura nella fiacca indifferenza del « tutto o nulla » , pavida di compromettere la dubbia purezza di posizioni teoriche superate ed esangue , isolando il proletariato , spingendo i ceti medi fra le braccia della reazione , spianando così la via al fascismo . La rivoluzione sconfitta nel 1919 deve vincere oggi perché da questa vittoria dipende la preservazione del sacro patrimonio di civiltà ereditato dal passato , ogni possibilità di sviluppo progressivo e ordinato nell ' avvenire , la pace di domani : questo compito che la vecchia classe dirigente ha abbandonato e tradito passa oggi nella coscienza e nelle salde mani delle classi lavoratrici affermanti non ristretti interessi di classe ma interessi universali . Perché la rivoluzione vinca è indispensabile non rinnovare gli errori del passato , abbandonare il neutralismo pratico nei confronti delle istituzioni politiche , saldare indissolubilmente , più e meglio che provvisoriamente alleare , la classe operaia con quelle agricole e coi ceti medi lavoratori : ma sopra ogni altra cosa è necessario non disperdere la rinnovata spinta rivoluzionaria né in riforme di dettaglio né in programmi massimalistici per concentrarla invece sugli obiettivi essenziali che sano quelli istituzionali : 1 ) debellare le oligarchie economiche e finanziarie ; 2 ) creare gli organi del potere popolare ; 3 ) puntare sulla creazione dell ' Unità Federale Europea , raccogliendo perciò tutte le forze progressive dell ' Europa . Contro il privilegio economico . Per debellare le oligarchie economiche e finanziarie la nazionalizzazione della grande industria e della grande proprietà terriera , la decurtazione delle eccedenze patrimoniali ; l ' istituzione del controllo democratico dei lavoratori sulla gestione di tutte le aziende mediante i consigli di fabbrica . Quando alla fase rivoluzionaria succederà quella delle riforme graduali e progressive si dibatteranno i limiti della nazionalizzazione , i problemi di gestione e di pianificazione procedendo anche per tentativi con saggio empirismo ; allora soltanto ciò sarà possibile e utile anche perché si conosceranno le nuove fondamenta sulle quali il Paese potrà riedificare la sua distrutta economia . Il P . d ' A . ha fatto conoscere fino ad oggi attraverso le sue pubblicazioni le sue idee e i suoi propositi sulla riorganizzazione sociale di domani fondata sulla democrazia economica e la cooperazione . Oggi in fase rivoluzionaria importa solamente frantumare le basi della potenza oligarchica ed impedire per sempre che essa continui a distendere sul Paese l ' ombra mostruosa del privilegio e renda impossibile con la furberia o la violenza il funzionamento del nuovo stato democratico . L ' autogoverno del popolo contro il centralismo statale . Gli organi del potere popolare da estendere e consolidare sono in parte quelli stessi che l ' iniziativa popolare ha creato nella fase clandestina durante la guerra di liberazione : i Comitati di Liberazione estesi in tutti i campi e in tutti i settori , nelle fabbriche , negli uffici , nelle campagne , nelle pubbliche amministrazioni , nei quartieri di città , nei villaggi sussisteranno e dovranno esercitare i poteri di iniziativa , di controllo , ove occorra di gestione , organizzare la continuità del lavoro , l ' assistenza , l ' autoprotezione armata , provvedere alla defascistizzazione , imprimere alla vita periferica il ritmo che la situazione richiede e in pari tempo divenire i portavoce autorizzati della volontà delle masse presso gli organismi centrali ; le formazioni partigiane e le squadre armate di città devono assumere i poteri di sicurezza e di difesa e costituire il nucleo del nuovo esercito popolare svincolato dalla sua pertinace costituzione di classe e di casta ; i volontari della libertà dovranno essere immessi nel nuovo esercito senza limitazioni di partito e coi gradi e le funzioni esercitati nel corso della guerra di liberazione ; i consigli di fabbrica saranno gli organi operanti della democrazia economica ; l ' autogoverno regionale e comunale , realizzazione di fondamentale importanza rivoluzionaria , abbatterà l ' onnipotenza burocratica fondata sul centralismo dello stato di polizia fonte e strumento insieme del ricorrente dispotismo ; la Costituente , eliminando definitivamente l ' istituto monarchico prima che esso possa riprendersi e tornare ad essere il nucleo degli interessi reazionari e oligarchici darà al Paese la Costituzione repubblicana decentrata e autonomistica , garanzia dei liberi ordinamenti del nuovo stato popolare . La Federazione europea contro il nazionalismo . Il P . d ' A . esorta però gli italiani a non nutrire illusioni sulla possibilità di risolvere i problemi politici e sociali in modo duraturo sul piano strettamente nazionale : oggi i problemi , tutti i problemi , vanno impostati sul piano almeno europeo . Né la libertà , né il socialismo , né la democrazia possono essere duraturi in un ' Europa persistente nell ' attuale forma arretrata e regressiva di suddivisioni nazionali , politiche e economiche . Una ricaduta nelle contese confinarie , nel colonialismo nella guerra doganale , nel protezionismo distruttore e nel soffocante autarchismo sarebbe l ' inevitabile conseguenza ; gli armamenti continuerebbero ad ingoiare il più ed il meglio del lavoro impedendo ogni miglioramento non effimero nel livello di vita della popolazione lavoratrice e la minaccia permanente di guerra offrirebbe ancora una volta l ' arma migliore alle dittature e ai despotismi : lo sbocco in una nuova guerra di distruzione sarebbe la sanguinosa prospettiva anche della nuova generazione . L ' era dei nazionalismi distruttori deve finire per l ' Europa . Per questo il P . d ' A . pone al centro di una rivoluzione costruttiva l ' unità europea nella democrazia e nella libertà . Tale non può essere se non l ' unità federale fondata sulla limitazione drastica delle sovranità nazionali , e l ' abolizione delle frontiere economiche , il disarmo generale degli eserciti nazionali e la costituzione di un unico esercito federale : con un potere federale sopranazionale , alla cui elezione concorrano tutti i cittadini europei direttamente e non attraverso la mediazione degli stati federati . È questa e solo questa un ' Europa nella quale possono vivere e operare la libertà la democrazia e il socialismo . L ' Italia deve essere all ' avanguardia di questa che è la più umana e civile delle rivoluzioni ; le classi lavoratrici italiane devono definitivamente abbandonare la residua grettezza della mentalità nazionalistica e imperialistica , pensare in termini europei , dare l ' esempio alle classi lavoratrici degli altri paesi e trascinarle in un ' azione comune perché questa esigenza divenga universale e travolga le resistenze che le si oppongono ; la prevedibile affermazione di partiti progressisti nella maggior parte dell ' Europa dovrà avere questo comune contenuto europeo . Il nazi - fascismo può essere vinto sul terreno nazionale soltanto nei suoi occasionali ed estrinseci : nella sua struttura permanente può esserlo solo sul terreno europeo . Così gli obbiettivi rivoluzionari che il P . d ' A . indica sul piano economico sul piano politico e su quello internazionale , si integrano mutualmente : i nemici della democrazia economica sono quelli stessi della democrazia politica e del federalismo europeo : l ' oligarchia parassitaria , il protezionismo centralistico , il nazionalismo . Nella lotta contro queste forze regressive il P . d ' A . ha acquisito la consapevolezza del suo compito storico di partito della rivoluzione democratica : l ' ora di questa rivoluzione costruttiva è suonata . Il P . d ' A . chiama tutti i lavoratori a superare l ' angusta mentalità settaria ad esercitare il loro dovere civile di iniziativa e di controllo operante perché la situazione rivoluzionaria non venga sciupata , dispersa o compromessa perché le forze della reazione che sono ancora ben vive ricevano un colpo mortale . Il P . d ' A . non aspira ad un proselitismo irregimentato di una massa che rinunci al suo diritto sovrano e deleghi permanentemente i suoi poteri : la rivoluzione democratica consiste prima di tutto nell ' intervento diretto delle masse popolari nella vita pubblica capaci di sottrarsi se necessario alla mediazione dei partiti e di non subire passivamente ma indicare ai partiti le soluzioni rivoluzionarie . È questa la via maestra per l ' instaurazione dello stato popolare nella giustizia e nella libertà . Viva la repubblica democratica . Viva i comitati di liberazione nazionale organi del potere popolare . Viva l ' esercito partigiano nucleo del nuovo esercito popolare . Viva i consigli di fabbrica . Viva gli stati uniti d ' Europa .
ProsaGiuridica ,
1 . Il Governo potrà concedere la esecuzione di opere di bonifica anche a società od imprenditori che ne presentino regolare domanda . sempre che l ’ esecuzione non venga chiesta in concessione dal Consorzio fra i proprietari interessati nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di detta domanda nel Foglio degli annunzi legali della prefettura competente . I progetti di massima ed esecutivi delle opere saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici secondo le norme in vigore per simili concessioni . Rimanendo invariato il riparto della spesa stabilito dalle vigenti leggi , le quote a carico dello Stato , delle Provincie e dei Comuni interessati , saranno determinate invariabilmente nell ’ atto di concessione in proporzione all ’ importo dei progetti esecutivi , aumentato di una percentuale non superiore al venti per cento per spese generali ed impreviste , e saranno pagate in annualità costanti non eccedenti il numero di 50 proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto dei successivi collaudi parziali e comprensive di una quota di capitale e di interessi in ragione del 5 per cento . Nel decreto di concessione saranno fissati il numero delle annualità , le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali . Il decreto stabilirà pure la somma che dovrà essere versata dal concessionario nelle casse dello Stato a garanzia dell ’ adempimento dei patti convenuti . Col decreto di concessione o con provvedimento successivo , dovrà essere approvato il progetto di riparto della spesa fra gli enti e i proprietari interessati . 2 . La Società o l ’ imprenditore che avrà ottenuto una concessione a norma dell ’ articolo precedente , sarà parificato ai Consorzi di bonifica per gli effetti degli artt . 49 , 55 , 56 e 71 della L . 22 marzo 1900 . n . 195 , testo unico . 3 . Prima che siano intraprese le opere date in concessione , dovrà essere accertato il valore e il reddito dei terreni compresi nel perimetro . All ’ accertamento sarà provveduto inappellabilmente da un collegio di tre membri , nominato uno dal Ministero dei lavori pubblici con funzione di presidente , uno dalla Deputazione provinciale della Provincia in cui siano situati i terreni o la maggiore parte di essi , e l ’ altro dal presidente della Corte d ’ appello avente giurisdizione nella Provincia medesima . In rapporto al beneficio derivato ai terreni per effetto delle opere date in concessione , i proprietari saranno tenuti a corrispondere al concessionario , dalla data di ultimazione delle opere stesse , una quota supplementare di contributo , che verrà determinata caso per caso dal Ministero dei conseguito dai terreni ed alla spesa effettiva sostenuta dal concessionario . Tale quota complessiva , da pagarsi nel numero di annualità che sarà stabilito dal Ministero predetto , non potrà superare il 10 per cento dell ’ importo del progetto preso a base della concessione . Alla determinazione del plusvalore conseguito dai terreni , provvederà inappellabilmente un Collegio arbitrale composto di tre membri , nominato uno dal Ministero dei lavori pubblici , con funzioni di presidente , uno dal presidente della Corte di appello avente giurisdizione nel territorio interessato . e l ’ altro dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere . Il presidente della Corte di appello nominerà anche l ’ arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti . 5 . Compiuta la bonificazione idraulica di un determinato comprensorio classificato in prima categoria , saranno assegnati ai proprietari , con decreto dei ministri dei lavori pubblici e dell ’ agricoltura , i termini per iniziare e compiere la bonificazione agraria . Decorso il termine assegnato per l ’ inizio dell ’ opera , il concessionario delle eseguite opere di bonifica idraulica potrà chiedere di sostituirsi ai proprietari , i quali avranno in tal caso facoltà di partecipare alla intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto di capitale sociale , o dovranno altrimenti cedere in fitto al concessionario i fondi stessi per tutto il tempo occorrente alla bonifica agricola . In difetto di accordo sulla valutazione dei fondi o sulla misura della corrisposta , deciderà inappellabilmente un collegio di tre arbitri , nominati uno dal Ministero di agricoltura , con funzione di presidente , e gli altri due rispettivamente dal concessionario e dal proprietario . Il Ministero di agricoltura nominerà anche l ’ arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti . Del maggior valore , che i terreni così dati in fitto avranno acquistato per effetto della bonifica agricola e che sarà determinato col procedimento di cui al precedente art . 4 , dovrà ciascun proprietario rivalere il concessionario nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero di agricoltura . 6 . Al concessionario , che ottenga di provvedere alla bonificazione agricola ai sensi del precedente articolo , non compete la quota supplementare di contributo di cui all ’ art . 4 . 7 . L ’ Amministrazione demaniale è auto - rizzata a vendere a trattativa privata senza limite di valore al concessionario della bonifica gli immobili di sua pertinenza inclusi nel perimetro Alla determinazione del prezzo di vendita sarà provveduto a norma del precedente art . 3 . 8 . Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ( G . U . 13 settembre 1918 , n . 217 ) e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge .
StampaQuotidiana ,
Il sorgere e lo sviluppo di partiti politici in Italia , dopo il soffocamento brutale applicato dal fascismo , rivela la volontà di costruire una nuova struttura sociale facendo esperienza di tutti gli errori che sono stati commessi e fra questi , fondamentale quello della guerra . Ogni politica è un sistema di dottrine : e la loro applicazione . Dunque , ogni politica si basa su una visione di vita e quindi su premesse morali ; ed è inutile la formulazione di programmi politici ed economici se manchino le basi morali su cui questi possano sicuramente appoggiarsi . L ' attuale problema politico italiano è , per conseguenza , prima di tutto e soprattutto , un problema di visione morale ; in termini astratti intellettuali , il problema di quale concezione morale debba considerarsi l ' impulso vitale alla ricostruzione . L ' attuale guerra è una guerra religiosa ; da una parte , il tentativo d ' imporre il dominio a popoli che dovrebbero essere ridotti in una forma di schiavitù appena larvata ; dall ' altra , la volontà per il trionfo della libertà umana . Ma quest ' ultima per cui combattono le Nazioni unite può realmente esistere solo in una concezione antimaterialista : più esattamente , in una concezione religiosa della vita . Questo concetto è familiare a tutti gli italiani i quali , nella quasi totalità , sono cattolici . Il Cattolicesimo è così legato con la storia d ' Italia che sarebbe necessario un tremendo , per quanto inutile , sforzo a chi volesse concepire una storia del nostro popolo ignorando la forza vitale della Chiesa . Con ciò , non pensiamo affatto , in rapporto al futuro , a programmi politici che , per loro natura , sono empirici e mutevoli . Ripetiamo invece che la visione di vita della Chiesa è la stessa del popolo italiano e che nessun partito politico italiano che intenda compiere opera di ricostruzione può ignorarla e , meno ancora , combatterla . A che cosa i popoli aspirano ardentemente ? Alla pace . Perché la guerra si è scatenata sull ' umanità ? Per l ' irrisione da parte dei nazisti ai principii morali sempre proclamati dalla Chiesa . Dietro la macchina bellica , ora in via di sgretolamento , della Germania , si trova l ' anticristianesimo di Rosenberg e degli altri dottrinari pagani nazisti . La pace , anche se duramente conquistata , e la libertà umana sono doni che ogni cristiano invoca da Dio . Ma una volta riconosciuto sinceramente questo valore religioso della pace , ch ' è possibile solo col rispetto della libertà , è necessario essere conseguenti , avere il coraggio morale di altre inevitabili affermazioni . La libertà è possibile solo nell ' ordine ; perché solo l ' ordine limitazione volontaria della libertà individuale garantisce la libertà a tutti e impedisce il dominio di una classe sociale , qualunque , questa possa essere . Nell ' ordine il nucleo fondamentale della società , la famiglia , trova la sua garanzia di esistenza e le condizioni necessarie al suo sviluppo . Come pure , è nell ' ordine che si trova la garanzia per la risoluzione dei grandi problemi sociali ed economici . Ad alcuni lettori , quanto si è detto può sembrare reazionario . Ma la realtà è proprio l ' opposto . Non si dimentichi che le grandi rivoluzioni dell ' umanità sono proprio la conseguenza diretta della applicazione di principii cristiani . Oggi stesso , e per limitarci al settore economico , non esiste nessuna concezione politica nemmeno quella comunista che sia così profondamente rivoluzionaria come quella proclamata dalla Chiesa col principio dell ' equo salario familiare : concezione che , partendo dal rispetto della libertà individuale e della realtà della famiglia , sconvolge i canoni di qualsiasi dottrina economica che , in una forma o nell ' altra , si basavano sul criterio materialistico della produzione . Crediamo inutile insistere su concetti , anzi , su sentimenti che sono innati nel nostro popolo . E quale prova migliore , del resto , della forza vitale della Chiesa che quella data dalla Chiesa stessa in questi tempi tragici per la nostra patria ? Quando la pace verrà ripetendosi il miracolo della Resurrezione dell ' umanità risorta dai suoi errori e dalle sue colpe sarà possibile conoscere completamente l ' azione di carità compiuta ogni giorno dalla Chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti . Azione patriottica , azione sempre rischiosa e che in più di un caso ha portato al martirio . Coloro che l ' hanno compiuta . I tedeschi non hanno esitato a fucilare sacerdoti che hanno esercitato la virtù della carità . Il popolo italiano , quando avrà riconquistata la sua indipendenza e la sua libertà , non potrà dimenticare , dovrà seguire per la sua salvezza gli stessi principii di coloro che hanno compiuto il loro dovere di sacerdoti . Sul piano empirico , in Italia vi saranno è necessario che vi siano , diversi partiti politici . Ma la visione morale , se il nostro Paese non vuole rinnegare la sua civiltà ( e per sostituire che cosa ? ) dovrà essere quella che la Chiesa ha sempre proclamata e che , ogni volta che si è realizzata , è stata una benedizione per i popoli .
ProsaGiuridica ,
1 . Le società o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica a termini dell ’ art . 1 D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , devono presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile . Alla domanda , che deve contenere l ’ indicazione del domicilio del richiedente , debbono allegarsi : a ) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire ; b ) un progetto sommario di massima della bonifica ; c ) i documenti atti a dimostrare l ’ idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere . L ’ Ufficio del genio civile , accertata la regolarità degli atti , cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi . 2 . Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici o il Magistrato alle acque per le opere da farsi nel suo compartimento , dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti , determinandone le modalità . Compiute le pubblicazioni il ministro dei lavori pubblici , sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico - forestali e per le bonifiche , decide sull ’ ammissibilità della domanda e fissa il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi . All ’ esame dei progetti esecutivi ed alla istruttoria sulla concessione si provvede con le norme degli artt . 1 e 2 del D.L. 26 gennaio 1919 , n . 86 . 3 . Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori , purché corredate dei documenti prescritti . Sono concorrenti le domande che riflettono la bonifica di uno stesso comprensorio o di una parte di esso . Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini del 1° comma del precedente articolo , il ministro , sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico - forestali e per le bonifiche , decide quale domanda sia da preferire , tenendo conto dell ’ estensione rispettiva del territorio che i richiedenti si propongono di bonificare , della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento di quella idraulica , della miglior rispondenza delle opere proposte dall ’ uno od altro concorrente agli scopi della bonifica o ad altri interessi pubblici , nonché del maggiore affidamento di sollecita esecuzione dell ’ opera , derivante sia dalla capacità tecnica e finanziaria del richiedente , sia dall ’ attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti . A parità di tutte le dette condizioni di preferenza , vale il criterio della priorità di presentazione della domanda . 4 . Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il Consorzio fra i proprietari interessati nessuna decisione sulle domande delle società e imprenditori potrà essere presa se non dopo trascorso il termine di tre mesi entro il quale può dal Consorzio stesso essere esercitato il diritto di prelazione di cui all ’ art . 1 del D.L. 8 agosto 1918 , n . 1236 . Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda a sensi del precedente art . 1 . 5 . Salva l ’ eventuale attribuzione della quota supplementare di concorso , di cui all ’ art . 4 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , i contributi dei proprietari , come quelli dello Stato e degli enti locali , sono fissati sulla base della spesa prevista nel progetto esecutivo approvato , aumentata della percentuale di legge , e sono invariabili qualunque sia per risultare l ’ effettivo costo dell ’ opera concessa . 6 . Il Ministero dei lavori pubblici può , dopo l ’ approvazione di ciascun collaudo parziale , restituire una quota del deposito cauzionale di cui all ’ art . 1 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , in proporzione dell ’ importo di ciascun lotto collaudato . 7 . Il personale tecnico adibito dal concessionario alla sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione può elevare i verbali di accertamento delle contravvenzioni , purché presti giuramento innanzi al competente ingegnere capo del genio civile o innanzi al sindaco del Comune ove il personale risiede . 8 . A partire dal 1° gennaio successivo all ’ approvazione del collaudo finale delle opere concesse , la manutenzione delle opere eseguite è assunta dal Consorzio di manutenzione o dallo Stato , qualora si verifichino le condizioni previste dall ’ art . 23 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 . 9 . Le stime di cui agli artt . 3 , 4 e 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1265 , sono redatte sulla base di perizie precedenti o di recenti contratti di compravendita o di affitto riguardanti i fondi compresi nel perimetro od altri fondi ritenuti in condizioni analoghe , ovvero , per quanto riguarda i terreni , mediante stime campionarie da applicarsi a tutti quelli in consimili condizioni fisiche o di fertilità . In mancanza di dati attendibili , si fa ricorso a criteri generali desunti dai prezzi correnti e dal reddito più comune delle varie specie di immobili . Nella determinazione della plus - valenza conseguita per effetto della bonifica non si tien conto del valore dei miglioramenti compiuti dai proprietari od affittuari successivamente alla prima stima e comunque delle variazioni nel valore dei fondi dipendenti da cause estranee alla bonifica . Le prime stime tengono luogo della determinazione del valore iniziale delle terre da bonificare , richiesta dall ’ art . 33 della L . 13 luglio 1911 , n . 774 . 10 . Le opere da eseguire per la bonifica agraria , ai sensi dell ’ art . 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , sono determinate da apposito commissario nominato a norma dell ’ art . 7 del D.L. 2 settembre 1917 , n . 1597 . La proposta di bonificamento agrario presentata dal commissario tien luogo di quella prescritta dall ’ art . 33 della L . 13 luglio 1911 , n . 774 , e viene pubblicata , secondo le modalità e i termini che sono stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici , il quale anticipa la spesa delle pubblicazioni . Sui reclami e controproposte presentate in tempo utile dagli interessati decide definitivamente il Ministero di agricoltura . 11 . Il decreto che assegna i termini per l ’ esecuzione della bonifica agraria a norma dell ’ art . 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , è notificato ai vari proprietari interessati iscritti nei ruoli catastali o in difetto in quelli dell ’ imposta fondiaria . Il concessionario delle opere di bonifica idraulica , potrà essere autorizzato a sostituirsi anche ai proprietari , i quali , pur avendo iniziate le opere di bonificamento agrario , le conducano in modo da far ritenere che non possano compierle in tempo utile . 12 . Quando i terreni soggetti a bonifica agraria siano ceduti in fitto al concessionario delle opere di bonifica a sensi del 2° comma dell ’ art . 5 i contratti di affitto preesistenti cessano di diritto con lo spirare dell ’ annata agraria in corso od anche prima , se venga a scadere il termine per il quale l ’ affitto fu convenuto . 13 . Quando i proprietari degli immobili soggetti a bonifica agraria intendano partecipare all ’ intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale , l ’ assuntore della bonifica , se è una persona singola , ha diritto di stabilire se la nuova società debba essere a nome collettivo o in accomandita . Se invece è una società , il proprietario vi partecipa come nuovo socio ed è soggetto alla disposizione dell ’ art . 78 del Codice di commercio ( ora 2269 cod . civ . ) . Trattandosi di società in accomandita il proprietario vi entra come socio accomandante . 14 . Il Collegio arbitrale di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 è composto di tre membri , nominati uno dal Ministero per l ’ agricoltura e gli altri due rispettivamente dal concessionario della bonifica e dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica . Tanto per tale Collegio quanto per gli altri previsti dall ’ art . 4 e dal penultimo comma dell ’ art . 5 del citato decreto luogotenenziale , il presidente dalla Corte d ’ appello nomina l ’ arbitro in rappresentanza dei proprietari , quando non esista il consorzio di manutenzione , ovvero quando i proprietari stessi non si accordino sulla scelta di un unico arbitro . Della costituzione dei collegi di cui agli artt . 3 , 4 e 5 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 , viene data notizia al pubblico a cura del presidente dei collegi stessi e con un manifesto da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali e in uno almeno dei giornali della Provincia , fissando un termine entro il quale ciascun proprietario di fondi compresi nel perimetro può presentare le sue osservazioni . Gli accertamenti dei collegi non sono vincolati da formalità di procedura . 15 . Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed imprenditori di cui alla presente legge tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 16 . Alle concessioni di opere idrauliche o idraulico - forestali di cui all ’ art . 3 del D . L . 26 gennaio 1919 , n . 86 si applicano le disposizioni dell ’ art . 2 del decreto stesso . Alla concessione di dette opere a Società o singoli imprenditori sono pure estese , in quanto siano applicabili , le disposizioni dei precedenti articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . 8 e 15 nonché quelle dell ’ art . 1 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 . 17 . La somma da pagarsi annualmente per contributo dello Stato nella spesa delle bonifiche date in concessione ai sensi dell ’ art . 2 della L . 20 giugno 1912 , n . 712 e dell ’ art . 1 del D . L . 8 agosto 1918 , n . 1256 sarà stanziata in un unico capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici , nella misura che , secondo il bisogno , verrà determinata , in sede di bilancio , per ciascun esercizio finanziario . 18 . Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ( G . U . 7 aprile 1919 , n . 83 ) e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge .
StampaQuotidiana ,
Un anno fa l ' Italia dichiarava guerra alla Germania . Le catene che ci avevano trascinato alla catastrofe , venivano così definitivamente infrante , ma era questo , soltanto il primo , e tardivo , passo sul campo faticoso della rinascita e della ricostruzione . L ' avvilimento e la confusione dominavano larghi strati della Nazione , mentre le forze di avanguardia non riuscivano ancora a determinare l ' azione del governo . E con profonda diffidenza venivano seguiti nel campo internazionale i primi ed incerti sviluppi dell ' Italia libera , poiché la rottura col passato rimaneva ancora , in misura troppo larga , affermazione di principio , di scarsa fecondità sia sul terreno nello sforzo militare , che su quello dell ' epurazione e della ricostruzione di una vita libera nella nuova democrazia . Attraverso il dolore e la tragedia di tutto un popolo , un profondo processo di rinnovamento si andava operando nell ' Italia ancora occupata e sotto la guida della classe operaia questo processo di rinnovamento si realizzava in una più decisa volontà di lotta per l ' indipendenza e la libertà . Ma il soffio purificatore di questa lotta di liberazione non trovava ancora in sé le forze per giungere oltre Cassino e oltre il Garigliano . In questa situazione stagnante , da cui premono miasmi di oscure forze reazionarie , nella quale si disegnano basse manovre di profittatori e di opportunisti , giunge la prima parola chiarificatrice : giunge dall ' Unione Sovietica colla dichiarazione sull ' Italia del comunicato conclusivo della Conferenza di Mosca . Un nuovo orizzonte si apre per l ' Italia un orizzonte di libertà e di dignità attraverso l ' epurazione e la democrazia . Ma sul popolo dell ' Italia libera grava ancora la lunga eredità di sfruttamento economico , sociale e politico , un ' eredità che pesa come una palla di piombo al piede della nuova democrazia . E a questa eredità si aggiunge la miseria materiale e morale di un popolo sfruttato da vent ' anni di fascismo e colpito nelle sue migliori energie dalla sconfitta nella quale il fascismo l ' ha trascinato . Ma non basta indicare al popolo dell ' Italia libera gli orizzonti e le vie del riscatto politico e morale ; occorre aiutarlo a superare il punto morto nel quale è stato cacciato , occorre intervenire direttamente . E ancora una volta l ' aiuto viene dall ' Unione Sovietica : è il riconoscimento del Governo Italiano da parte dell 'U.R.S.S . Si può ormai uscire dal punto morto e in una situazione così modificata , può inserirsi ampia e vigorosa l ' azione del Partito Comunista , del Partito della classe operaia e del popolo tutto . Avanguardia organizzata della classe operaia , il Partito Comunista esprime nella sua sensibilità ai problemi ed alle sofferenze di tutto il popolo , la coscienza nazionale della classe operaia . È quella la coscienza attraverso la quale il proletariato trova nell ' alleanza con le masse lavoratrici del Meridionale la unica e naturale conclusione dell ' antico e sempre rinnovantesi problema meridionale . E l ' intervento del Capo del nostro Partito , l ' intervento di Palmiro Togliatti segna il superamento del punto morto : si costituisce il primo Governo di Unità Nazionale , un nuovo impulso è dato alla vita dell ' Italia libera : mentre la scena politica viene sgombrata da uno sterile assenteismo , nel quale rivivevano le peggiori tradizioni della vita politica italiana . Con nuova sicurezza si può ormai procedere verso la democrazia in un ' Italia che va liberandosi delle scorie del suo passato . I piani di Teheran si sviluppano e si realizzano con ritmo grandioso ed irresistibile : Roma è liberata . E la nuova atmosfera di sicurezza e di vittoria suscita nuovo vigore e nuove energie in tutte le forze progressive : a Roma libera si forma il nuovo Governo Democratico Nazionale , nel quale direttamente si esprimono le migliori forze della Nazione Italiana , protesa , attorno al Comitato di Liberazione Nazionale , nella lotta per la vita e la democrazia . L ' Italia ha conquistato all ' interno le premesse per la sua ricostruzione . Mentre nell ' Italia ancora occupata si sviluppa sempre più ampio il moto insurrezionale , nell ' Italia libera si inizia , conscia delle sue responsabilità e dei suoi compiti , una nuova vita politica . Così , dinanzi al superbo spettacolo di un popolo che , nelle più difficili condizioni , lotta contro l ' occupante , dinanzi alla prova di maturità e di saggezza politica dell ' Italia libera , cominciano a cadere le diffidenze che , nel campo internazionale , si nutrono verso l ' Italia . Così , lottando per la sua libertà , fondando sulla democrazia il suo Governo , il popolo italiano dimostra di accettare e di riconoscere , nel loro contenuto progressivo , le condizioni internazionali che sono alla base di ogni feconda opera di ricostruzione . Il primo anno della nostra guerra alla Germania è compiuto . È stato un anno ricco di feconde esperienze e di travagli che ci hanno fatto più maturi . Sulle soglie del nostro secondo anno di guerra noi possiamo guardare con fiducia al nostro futuro , al futuro dell ' Italia . È non solo a quel futuro che si compierà con l ' imminente vittoria sulla Germania , ma a quel più ampio futuro in fondo al quale scorgiamo una nuova Italia felice nel libero e fecondo lavoro di pace . La lotta di Liberazione nazionale , l ' opera immane della ricostruzione : questa è la via che dobbiamo percorrere per conquistare , per avvicinare questo futuro . È un cammino faticoso : il tedesco accampa ancora sulle nostre terre e strazia la vita delle nostre famiglie e distrugge le ricchezze che il lavoro del popolo italiano ha accumulato nei secoli . E poi ricostruzione , delle nostre industrie e delle nostre comunicazioni , ricostruzione delle nostre città e del patrimonio delle nostre campagne . È questo , della ricostruzione , un compito colossale . E a risolverlo non varranno abilità dialettiche o ambiziosi piani fantasmagorici : occorreranno milioni e milioni di giornate di duro lavoro , occorrerà chiedere alla Nazione tutta uno sforzo immane . E perché la Nazione si impegni veramente in questo immane sforzo , occorre che ogni Italiano partecipi , con piena coscienza , alla fatica comune . La libertà nella democrazia progressiva , la iniziativa larga e feconda delle masse popolari , l ' autogoverno del popolo che venga a garantire fecondità ed efficacia al lavoro di ciascuno nell ' interesse di tutti : ecco le condizioni della vittoria nella battaglia della ricostruzione . Il contadino deve affrontare i problemi del suo villaggio , l ' operaio deve affrontare i problemi della sua fabbrica , ogni Italiano deve affrontare e saper risolvere nel quadro degli interessi nazionali il problema specifico che lo tocca da vicino , il problema dalla cui soluzione dipende il miglioramento della sua vita e l ' aumento del suo benessere . La via che conduce alla nuova Italia , che si inizia oggi nel travaglio insurrezionale ; è una via fatta del lavoro concreto di ogni giorno , del lavoro concreto di ogni italiano e su questa via marcerà la classe operaia , classe di Governo , conscia che soltanto così essa potrà realizzare nella democrazia progressiva la sua funzione d ' avanguardia , la sua funzione nazionale . E questa via è la via delle Nazioni Unite perché , soltanto attraverso la soluzione dei nostri problemi , nel concreto lavoro di ricostruzione , l ' azione del popolo italiano potrà coordinarsi agli sforzi di tutte le Nazioni civili per la conquista di una nuova era idi progresso sociale ed economico . Così dal contributo che risolvendo i nostri problemi potremo dare alla ricostruzione mondiale , dipenderà la posizione dell ' Italia , nel mondo e l ' entità degli aiuti che ci verranno accordati . Questo è l ' insegnamento che noi possiamo trarre da questo primo anno di lotta per il nostro riscatto ; questo è l ' insegnamento che ci viene dal blocco progressivo delle Nazioni Unite , dall ' Unione Sovietica , che non solo dà il massimo contributo alla vittoria , ma colla sua larga azione politica e diplomatica dà un decisivo contributo allo sforzo dei popoli che , come quello italiano , faticosamente si conquistano un avvenire di libertà e di democrazia .
ProsaGiuridica ,
LIBRO I Dell ’ amministrazione in generale . 1 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 1 e 2; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; R . D . 26 dicembre 1877 , numero 4219 ( serie 2a ) , art . 4; R . D . 15 maggio 1898 , n . 161 , art . 1 e L . 13 luglio 1910 , numero 431 ) . L ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è ripartita in due Direzioni generali , una per i servizi propri di Cassa dei depositi e prestiti e per quelle delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale ; l ’ altra per gli istituti di previdenza già affidati in amministrazione alla Cassa medesima , entrambe alla dipendenza di un amministratore generale ( ora entrambe alla dipendenza del Ministro del Tesoro ) Le disposizioni correlative al riparto di cui sopra , anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni , nonché pel controllo della Corte dei conti sono state date con decreto reale su proposta del ministro del tesoro . L ’ amministrazione è posta sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del ministro del tesoro . 2 . ( L . 17 maggio 1862 , n . 1270 , art . 3; L . 8 luglio 1897 , n . 252 , art . 8; L . 6 marzo 1901 , n . 88 , art . 30; L . 19 luglio 1906 , n . 364 , art . 8; leggi 12 dicembre 1907 , numeri 754 e 755 , art . 18; L . 13 luglio 1910 , numero 431 , artt . 1 e 2 ) . Presso l ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , è stabilito un consiglio permanente di amministrazione . Il Consiglio è costituito da un presidente , nella persona dell ’ amministratore generale , da due direttori generali , membri di diritto , da cinque rappresentanti del ministero del tesoro , da due rappresentanti del ministero dell ’ interno , da un rappresentante per ciascuno dei ministeri dei lavori pubblici , delle poste , dei telegrafi e telefoni , dell ’ istruzione pubblica , di grazia e giustizia e dei culti e di agricoltura , industria e commercio . I rappresentanti dei ministeri anzidetti sono nominati con decreto reale , sopra proposta del ministro del tesoro , d ’ accordo rispettivamente coi ministri dell ’ interno , dei lavori pubblici , delle poste , dei telegrafi e telefoni , dell ’ istruzione pubblica , di grazia e giustizia e dei culti di agricoltura , industria e commercio . I rappresentanti stessi dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio . Il consiglio nomina i suoi rappresentanti scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due direzioni generali dell ’ amministrazione . 3 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 6; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 , dell ’ allegato D ; L . 13 luglio 1910 , n . 421 , art . 1 ) . L ’ amministrazione dello Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati , scelti dalle rispettive Camere , di tre consiglieri di Stato a nomina del Presidente del Consiglio di Stato e di un consigliere della Corte dei conti , eletto dal presidente della medesima . La commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno ; essa nominerà il suo presidente fra i membri che la compongono . Nell ’ intervallo delle sessioni e legislature i deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione . 4 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 30 , 31 , 32 e 33; L . 11 agosto 1870 , numero 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Si formerà alla fine di ogni quadrimestre la situazione contabile delle varie aziende componenti l ’ amministrazione e si sottoporrà al Ministro del Tesoro e alla commissione di vigilanza . Questa situazione sarà fatta di pubblica ragione . Ogni anno il presidente della commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale dell ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . 5 . ( L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 1 ) . Spetta alla commissione di vigilanza sull ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l ’ approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima , delle gestioni annessevi e degli istituti di previdenza , i quali rendiconti , parificati dalla Corte dei conti , saranno presentati in allegato alla relazione della commissione medesima al Parlamento , entro l ’ anno successivo a quello cui essi si riferiscono . 6 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2a . ) , art . 26 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . L ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è soggetta alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato , eccettuate quelle relative all ’ ingerenza della ragioneria generale dello Stato , alla formazione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi , come pure alle entrate e spese dello Stato . 7 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 28; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; R . D . 26 dicembre 1877 , n . 4219 ( serie 2a ) , art . 4 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Le spese di amministrazione saranno ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro del tesoro , sopra proposta dell ’ amministrazione generale , sentiti il consiglio permanente e la commissione di vigilanza . Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal tesoro dello Stato , il quale ne sarà rimborsato dalla Cassa dei depositi e prestiti , dalle gestioni annessevi e dagli Istituti di previdenza . 8 . ( relativo al personale dell ’ amministrazione ) . 9 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 11; L 11 agosto 1870 . n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 a ) , art . 5; R . D . 26 dicembre 1877 , n . 4219 ( serie 2 a ) , art . 4; L . 8 agosto 1895 , n . 486 , art . 24; testo unico 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 3 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro , sopra proposta dell ’ amministratore generale e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza , determinerà la ragione di interesse da corrispondersi per le somme che nell ’ anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa dei depositi e prestiti e , udito anche il consiglio permanente d ’ amministrazione , fisserà l ’ interesse per le somme che saranno date a prestito nell ’ anno successivo e , di concerto inoltre coi ministri d ’ agricoltura , industria e commercio e delle poste , dei telegrafi e telefoni determinerà la ragione dell ’ interesse da corrispondersi sulle somme versate a titolo di risparmio . Il Ministro del tesoro di concerto col Ministro d ’ agricoltura , industria e commercio e col Ministro delle poste , dei telegrafi e dei telefoni , avrà facoltà di mutare , anche semestralmente , la ragione dell ’ interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio , quando lo esigano le condizioni del mercato . LIBRO II Della Cassa dei depositi e prestiti , delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale . PARTE PRIMA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , artt . 11 ( 1° comma ) e 36 ( 1° comma ) ; R . D . 15 maggio 1898 , n . 161 , art . 1°; L . 13 luglio 1910 , numero 431 , art . 1° ) . La Cassa dei depositi e prestiti , istituita presso la direzione generale del Debito pubblico con l ’ articolo 1 della L . 17 maggio 1863 , n . 270 , succedendo , in virtù dell ’ art . 36 della legge stessa , a quelle istituzioni governative che , sotto la denominazione di casse dei depositi e prestiti , o sotto altre denominazioni , erano destinate a fare operazioni identiche alle sue , e poscia costituita in direzione generale con il R . D . 15 maggio 1898 , n . 161 , fa parte dell ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in forza dell ’ articolo 1 della L . 13 luglio 1910 , n . 431 . 2 . ( L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 2 ) . La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse , spettano al direttore generale della Cassa medesima . TITOLO II Dei depositi 3 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 7; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2; R . D . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; testo unico 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 26 ) . La Cassa riceve in deposito : a ) denaro ; b ) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile ; c ) titoli garantiti dallo Stato ; d ) buoni del tesoro ordinari e poliennali ; e ) buoni postali fruttiferi ; f ) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti ; g ) titoli fondiari ed equiparati . ed obbligazioni di comuni , province e pubblici stabilimenti . 4 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 8; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1° dell ’ allegato D e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , articoli 3 e 4 ) . I depositi prescritti da legge , da regolamenti , o in qualunque caso dall ’ autorità giudiziaria o dall ’ autorità amministrativa , debbono farsi nella Cassa dei depositi e prestiti direttamente presso la direzione generale o per mezzo delle intendenze di finanza nelle provincie . Debbono farsi nella stessa Cassa anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato . I depositi giudiziari dovranno farsi presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o presso quella intendenza di finanza eccettuata l ’ intendenza di finanza di Roma , che per legge o per provvedimento di giudice sarà destinata a riceverli . 5 . ( L . 7 maggio 1863 , n . 1270 , art . 9; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1° dell ’ allegato D e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , articoli 3 e 4 ) . La Cassa riceve , direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nelle provincie , i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati , dai corpi morali , dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche , dalle casse di risparmi dalle società commerciali o da qualunque tra persona giuridica . 6 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 6 , T . U . 17 luglio 1910 , n . 536 , art . 8 ) . La Cassa dei depositi e prestiti , direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nelle provincie , potrà ricevere a scopo di custodia , depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano , incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali o trimestrali . Qualora entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza , le somme riscosse dalla Cassa non siano state ritirate in tutto od in parte dal depositante , o questi non abbia dichiarato di volere ritirare , la Cassa resta incaricata dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali provengono . La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali d ’ interessi è delegata alla Tesoreria centrale del regno per quelli fatti nella provincia di Roma , ed alle sezioni di regia tesoreria provinciale per quelli fatti nelle provincie . 7 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , artt . 6 e 7 ) . La Cassa , direttamente o per mezzo delle delegazioni del tesoro nelle provincie , potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d ’ interessi sulle rendite semestrali nominative dei consolidati italiani per conto dei loro titolari , a condizione di essere insieme incaricata d ’ investirne l ’ importo totale in nuovi titoli dei detti consolidati da iscriversi a nome dei titolari stessi . I limiti massimi e minimi dei depositi volontari in titoli al portatore di cui al precedente art . 6 e le norme pel loro eseguimento , per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa e per l ’ acquisto di nuovi titoli , nonché le norme ed i limiti delle riscossioni e relativi investimenti , di cui al precedente comma di questo articolo , sono determinati con R . D . , sentito il Consiglio di Stato . 8 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 10; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 29 giugno 1882 , n . 835 ( serie 3 a ) , e art . 8 e L . 10 aprile 1892 , n . 191 , art . 7 ) . ? Gli stabilimenti pubblici , e coloro che per ragioni di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari , dovranno , entro il termine di un mese , fare il versamento del denaro o la consegua dei titoli alla Cassa dei depositi e prestiti . Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degli interessi che dopo il trentesimo giorno la Cassa avrebbe pagati , ma pur anche di ogni evento , a cui potesse andare soggetto il capitale , e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse . I depositi di denaro o di più titoli di credito che , secondo le disposizioni vigenti , sono farsi presso le cancellerie giudiziarie sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi salvo per i depositi in denaro quanto dispone l ’ art . 34 della parte prima , libro II , di questa legge . La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali . Le somme od i valori ricevuti dai cancellieri sono da questi nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo , consegnati alla Cassa dei depositi e prestiti , salvo per i depositi in denaro il disposto del successivo art . 34 sopra citato . 9 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª art . 23 ) . Per l ’ affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 15 marzo 1860 , n . 145 , e dalla legge 24 gennaio 1864 , n . 1636 , quando la rendita che giusta la liquidazione dell ’ annualità e degli accessori , si deve inscrivere sul Gran libro del Debito pubblico , a nome dell ’ ente morale , ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato , l ’ affrancante dovrà depositare nella Cassa del depositi e prestiti , per conto dell ’ ente morale , il capitale della frazione di rendita non iscrivibile , calcolato al valore di borsa del giorno del versamento . Tale deposito , sebbene inferiore a lire 200 , sarà fruttifero , ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi , finché mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti possa provvedere al rinvestimento in rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento a prezzo di borsa . 10 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 24 ) . Sulle iscrizioni d ’ annualità per azione di rendita minore del minimo stabilito per l ’ iscrizione sul gran libro , le quali ai termini dei regi decreti del 26 giugno 1862 , n . 677 , e 31 maggio 1864 n . 1725 , si trovano esistenti sui registri della Cassa dei depositi e prestiti , rimane sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che non venga regolarmente autorizzato il riscatto , o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o con l ’ unione delle iscrizioni , od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento inferiori al loro ammontare . La sospensione dei pagamenti degli interessi di cui sopra e al precedente art . 9 non si applica agli enti morali che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) hanno fatto o faranno dichiarazione formale di non assentirvi . In tal caso la somma sarà rilasciata all ’ ente morale verso quietanza . 11 . ( L . 7 aprile 1892 , n . 111 , art . 4 e L . 7 luglio 1901 , n . 323 , art . 6; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2 e R . D . Lg . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; L . 25 giugno 1905 , n . 261 , art . 2 , L . 22 dicembre 1905 , n . 592 , art . 17; L . 23 dicembre 1906 , n . 638 , artt . 3 e 5; T . U . 5 settembre 1907 , n . 571 , art . 26; L . 5 luglio 1908 , n . 407 , art . 3; R . D . 5 novembre 1909 , n . 722 , art . 9 convertito in legge con la L . 21 luglio 1910 , n . 579 , art . 1; L . 11 dicembre 1910 , numero 855 , art . 3 e L . 4 aprile 1912 , n . 305 , art . 29 , 1° comma e 2° comma , n . 2 ) . Agli effetti dell ’ art . 145 del codice di commercio e dell ’ art . 55 del regolamento per l ’ esecuzione del codice stesso , approvato con R . D . 27 dicembre 1882 , n . 1139 ( serie 3ª ) sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi e da emettere in conformità delle L . 24 dicembre 1908 , n . 731 e 15 maggio 1910 , n . 228 . Sono equiparati ai titoli del debito consolidato anche i buoni del tesoro a lunga scadenza , i titoli rappresentanti cartelle ordinarie e cartelle speciali di credito comunale e provinciale ; i certificati ferroviari 3,65 e 3,50 per cento , le cartelle di credito fondiario , le obbligazioni della Banca di credito minerario per la Sicilia , e le obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908 . I depositi in cartelle fondiarie ed in obbligazioni del Consorzio non possono eccedere un quarto della complessiva somma da depositare , ai termini dell ’ art . 145 del codice di commercio . Con decreto reale promosso dal Ministero del tesoro , di concerto con quello di agricoltura , industria e commercio , potrà autorizzarsi di volta in volta l ’ impiego in altri titoli di Stato , non appartenenti al debito consolidato delle somme da depositarsi agli effetti dell ’ art . 145 del codice di commercio . Le compagnie e le imprese nazionali ed estere che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e che , ai sensi dell ’ art . 29 della L . 4 aprile 1912 , n . 305 , siano autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo all ’ entrata in vigore della legge predetta , devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato , o garantiti dallo Stato , vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti , la metà dei premi riscossi in corrispondenza ai rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi . 12 . ( L . 11 febbraio 1910 , n . 855 , art . 2 ) . I depositi prescritti dalla legge , da regolamento o in qualunque caso dall ’ autorità giudiziaria o dall ’ autorità amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato , i quali , in forza del precedente art . 4 di questa parte prima del libro II , debbono , salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti , farsi nella Cassa dei depositi e prestiti , saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi , dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti . La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli d ’ altra specie , e la sostituzione di depositi agli stessi effetti , sono ammesse , quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito , sopra disposizioni dell ’ autorità competente , oppure , quando non sia necessario l ’ intervento dell ’ autorità , sopra consenso di tutti gli interessati . A richiesta degli interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà all ’ esecuzione dell ’ operazione . 13 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) art . 21 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 3 ) . I depositi che corrispondono ad una somma o capitale nominale , non superiore alle lire 1.000.000 , sono ricevuti per mezzo delle rispettive sezioni di regia tesoreria provinciale , amministrati e restituiti dalle intendenze di finanza in rappresentanza e secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . L ’ ordine di restituzione dei depositi , di cui al precedente comma , è proposto e firmato da un funzionario dell ’ intendenza , specialmente delegato a questo ufficio , e controfirmato dall ’ intendente o da chi per lui . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti tiene la gestione dei fondi raccolti , l ’ amministrazione dei depositi della provincia di Roma , ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi esistenti presso le intendenze . 14 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 8 ( 2 ª comma ) e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 4 ) . Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all ’ antecedente art . 13 possono essere ricevuti presso le sezioni di regia tesoreria provinciale . ed amministrati dalle intendenze ; ma le operazioni che li riguardano , eccedenti la semplice amministrazione , non si faranno che dietro ordine della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . Le intendenze di finanza hanno la facoltà di provvedere alla restituzione dei depositi volontari , sia in titoli , sia in numerario , per qualsiasi somma , senza bisogno dell ’ autorizzazione della direzione generale , salvo le norme da stabilirsi per casi speciali col regolamento esecutivo della presente legge . 15 . ( L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 8 ) . Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti , consiste in un decreto pronunziato , in camera di consiglio , dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta . Per le successioni aperte all ’ estero , tale decreto sarà pronunciato , parimenti in camera di consiglio , dalla corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l ’ ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito . Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila , o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma , la successione si prova nei modi stabiliti dagli artt . 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato , approvato con R . D . 23 maggio 1924 , n . 827 . I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici , per l ’ applicazione delle norme stabilite nel primo , nel secondo e nel terzo comma dell ’ art . 299 del citato regolamento 23 maggio 1924 , n . 827 , sono rispettivamente elevati a lire ventimila , a lire diecimila , a lire quattromila . Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti , dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo . 16 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , artt . 11 e 13; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 23; R . D . 26 dicembre 1877 , n . 4219 ( serie 2 ª ) , art . 4 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . l ) . Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro determinerà , come è stabilito dall ’ art . 9 del libro I , la ragione di interesse da corrispondersi per le somme che nell ’ anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa . L ’ interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del depositante . Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a lire 5000 , salvo la eccezione di cui al precedente art . 9 di questa prima parte del libro II . 17 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 12; L . 8 luglio 1897 , n . 252 , art . 7; L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 9; L . 7 aprile 1892 , n . 111 , art . 3 e L . 7 luglio 1901 , n . 323 , art . 6; T . U . 31 gennaio 1904 , n . 51 , art . 35; T . U . 30 maggio 1907 , n . 376 , art . 4 e T . U . 22 aprile 1909 , n . 229 , art . 4 ) . 18 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 14 e T . U . 30 maggio 1907 , n . 376 , art . 8 , lett . c ) . Gli interessi del denaro depositato , i quali non siano reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza , saranno prescritti . Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent ’ anni continui né il capitale , né gli interessi . La prescrizione di trent ’ anni è applicabile ai valori non ritirati . Il capitale dei depositi prescritti è devoluto alla Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai ( ora Ist . naz . Previdenza sociale ) . 19 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 15 ) . Il regolamento ( riportato infra ) stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi . TITOLO III DELLE GESTIONI ANNESSE E DEI CONTI CORRENTI CAPO I 20 . ( ) . CAPO II : Del risparmio postale 21 . ( L . 27 . maggio 1875 , n . ( serie 2 ª ) , ( artt . 1 e 2 ) . Gli uffici o postali del regno gradatamente designati dal Governo , operano come succursali di una cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti ( v . Casse di risparmio statali ) . L ’ amministrazione postale tiene le scritture relative ai depositi per risparmio e rappresenta lo Stato nei suoi rapporti col depositante . Nei termini prescritti dal regolamento trasmette alla Cassa dei depositi il riepilogo dei conti coi depositanti e versa i fondi raccolti disponibili o richiede gli occorrenti . 22 . ( L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) . artt . 3 e 11; L . 17 luglio 1890 , n . 6972 ( serie 3 ª ) , art . 23; T . U . 4 luglio 1897 , n . 414 , art . 22 , § 29 e art . 27 , § 15; T . U . 20 maggio 1897 , n . 217 , art . 148; § 10; L . 1° febbraio 1901 , n . 24 , art . 3 e L . 8 luglio 1909 , n . 445 , art . 3 ) . Sarà aperto presso l ’ amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo , comune , provincia , istituzione pubblica di beneficenza od ente morale costituito e riconosciuto giuridicamente , nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio postale , e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto , in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate , le restituite e gli interessi maturati . Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore . In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato , previa l ’ osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento . Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate , tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori , tutori o mariti . È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all ’ ammontare dei depositi . È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore , quando e dove lo creda opportuno . Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell ’ art . 22 , § 29 , del testo unico approvato con R . D . 4 luglio 1897 , numero 414 . Sono anche esenti dal bollo e dal registro e procure speciali che possono occorrere pel ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi . Sono esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dagli emigranti all ’ estero con le casse postali di risparmio . 23 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , artt . 13 e 14; legge 17 luglio 1890 , numero 6972 ( serie 3 ª ) , art . 23; legge 1°febbraio 1901 , n . 24 , art . 3 e legge 8 luglio 1909 , n . 445 , articoli 1 , 2 e 3 ) . I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo , non potranno essere inferiori a 5 lire . I depositi stessi non potranno essere fatti che per cifre di lire intere , esclusi , quindi , i centesimi . Il disposto del precedente comma non si applica ai depositi giudiziari , né a quelli che rappresentano rate di interesse su certificati di rendita nominativa riscosse dalle poste . Le somme versate in eccedenza alle lire 100.000 non produrranno interessi . Sono fruttiferi , senza limite di somme , i depositi ordinati dalla autorità giudiziaria nell ’ interesse di minorenni , di incapaci e di assenti ; quelli fatti nell ’ interesse di comuni , provincie , istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente , nonché quelli fatti ai termini dell ’ art . 26 della prima parte del libro II di questa legge . Per i depositi provenienti dall ’ estero alle casse postali di risparmio , fatti in conformità del R . D . 7 novembre 1889 , n . 6540 , il limite massimo del credito fruttifero è di lire 100.000 . 24 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª ) , art . 5; legge 19 luglio 1880 , n . 5536 , art . 2 dell ’ allegato E ; legge 8 agosto 1895 , n . 486 , art . 24; legge 3 luglio 1902 , n . 280 , art . 2 e legge 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 5 ) . Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse , la cui . ragione è determinata , nel modo stabilito dall ’ art . 9 libro I , per ciascun anno ed anche semestralmente , quando lo esigano le condizioni del mercato , col Ministro del tesoro e col Ministro delle poste e dei telegrafi . L ’ interesse decorre dal 16 del mese in corso , per i versamenti eseguiti tra il primo e il 15 del mese stesso ; e dal 1° del mese successivo per i versamenti eseguiti fra il 16 ed il 31 . L ’ interesse cessa dal 1° del mese in corso per i rimborsi eseguiti dal 16 al 31 . Alla fine dell ’ anno , l ’ interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero . Nella somma che rappresenta interessi da capitalizzare alla chiusura dei conti correnti , si computano i centesimi soltanto per cifre indicanti decine , e non se ne calcolano le unita . Le frazioni di lira non portano interesse . Negli uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso indicante il saggio di interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale , nel suo importo netto dalla imposta di ricchezza mobile . È obbligatoria , per parte degli interessati , la presentazione annuale dei libretti , perché siano confrontati con le scritture del Ministero delle poste e dei telegrafi , e vi siano inscritti gli interessi maturati . L ’ inosservanza della prescrizione di cui al precedente comma , oltre agli effetti di cui al successivo art . 29 di questa prima parte del libro II , libera l ’ amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi , verificatisi nel tempo successivo all ’ ultima presentazione del libretto . 25 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª ) articoli 8 e 9 ) . Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto . Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100 , entro venti giorni sino a lire 200 , entro un mese sino a lire 1.000 , entro due mesi per somme maggiori . Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma , qualunque sia il numero di domande , che nell ’ intervallo si ripetessero sullo stesso libretto . Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio , senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico . 26 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2ª ) , articoli 13 e 14; legge 20 gennaio 1880 , n . 5253 , art . 5 e legge 19 luglio 1880 n . 5530 , art . 2 dell ’ allegato E ) . Potrà farsi per mezzo delle casse di risparmio postali il pagamento delle rate per prestazioni affrancate inferiori alle annue lire 50 , ai sensi della legge 20 gennaio 1880 , n . 5253 , e del relativo regolamento , nonché , a richiesta del portatore del biglietto , il pagamento delle vincite al lotto non superiori a lire 1000 . L ’ interesse su questi ultimi depositi decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto . 27 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 7; legge 19 luglio 1906 , n . 364 , art . 10; legge 11 dicembre 1910 , n . 855 , articoli 5 e 6 e legge 18 giugno 1911 , n . 543 , articolo 6 ) . A richiesta del depositante , il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato e di rendite 3,50 e 3 per cento redimibili , create con le leggi 24 dicembre 1908 , n . 731 , e 15 maggio 1910 , n . 228 , mediante rimborso delle sole spese d ’ acquisto . Il credito del depositante può anche , a sua richiesta , essere convertito in deposito volontario a sensi del precedente art . 5 di questa prima parte del libro II . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata e tanta rendita del debito redimibile 3 per cento , di quelle appartenenti al fondo di riserva delle casse postali di risparmio , quando è necessario per il funzionamento del servizio di cui al primo comma di questo articolo . La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti , in base al prezzo medio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente , la rendita consolidata e quella redimibile da essi richieste , prelevandole da quelle predette dal fondo di riserva e provvedere alla reintegrazione del fondo stesso , mediante periodici acquisti , con le norme che saranno stabilite dal Ministro del tesoro . 28 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 12 ) . Il libretto non è soggetto a sequestro , pignoramento o vincolo , ne sono ammesse opposizioni al rimborso di esso , tranne i casi di controversia sui diritti a succedere , o quelli di cui al secondo e terzo , comma del precedente articolo 22 di questa prima parte del libro II . L ’ opposizione per essere valida deve essere fatta all ’ ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile . 29 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 , art 16; legge 3 luglio 1902 , n . 280 , art . 1 , e testo unico 20 maggio 1907 , n . 376 , art . 7 , lett . b ) . Sono prescritti a favore del bilancio autonomo delle aziende delle poste e dei telegrafi i crediti dei libretti nominativi ordinari ed al portatore delle casse di risparmio postali col decorso : a ) di un anno , quando non siano superiori a lire cinque fra capitale e interessi ; b ) di tre anni , quando non siano superiori a lire dieci fra capitale e interessi ; c ) di cinque anni quando non siano superiori a lire venti fra capitale ed interessi o quando sono costituiti da un capitale non superiore a lire due e da interessi da iscrivere oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere dopo l ’ ultima operazione per effetto della quale tutto il credito liquido inscritto era stato ritirato dal libretto ; d ) di trenta anni quando si tratti di eredità di qualsiasi altra specie ed importo . I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal 1° giorno dell ’ anno successivo all ’ ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto ai sensi del penultimo comma del precedente art . 24 di questa prima parte del libro secondo . Per i libretti rilasciati in custodia al ministero la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione . Per i libretti appartenenti ai minorenni , i termini non decorrono finché i titolari non abbiano raggiunto la maggiore età . Per i libretti caduti in successione , e per i quali sia sorta controversia sui diritti a succedere nonché per quelli colpiti da opposizione , i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita , o altrimenti rimossa . Le prescrizioni di cui alle lett . a ) , b ) e c ) , del presente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziario . Le prescrizioni cominciate prima dell ’ attuazione della presente legge , per il compimento delle quali , secondo le leggi anteriori , si richiederebbe un tempo maggiore di quello fissato dal presente articolo , si compiono col decorso del più breve tempo in questo indicato . Il decorso della prescrizione resterà tuttavia sospeso a favore di coloro i quali , entro il 31 gennaio 1931 , eseguiranno operazioni sui libretti a sensi del citato art . 24 della legge 2 gennaio 1913 , n . 453 . 30 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 15 e legge 2 febbraio 1911 , n . 76 , articoli 4 e 5 ) . Le spese pel servizio delle casse postali di risparmio sono per intero , e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati , a carico della cassa dei depositi e prestiti ( ) . 31 . ( Legge 8 luglio 1897 , n . 252 , articoli 1e 2; legge 30 maggio 1909 , n . 445 . art . 4 . e testo unico 30 maggio 1907 . n . 376 , art . 9 ) . [ Sugli utili annuali delle casse postali di risparmio potranno assegnarsi , in una somma complessiva di lire 50000 , premi al personale delle poste , escluso quello dell ’ amministrazione centrale , ai direttori scolastici e agli insegnanti che siansi adoperati per diffondere il risparmio postale ] . La somma degli utili netti annuali è devoluta per due decimi al fondo di riserva delle casse postali di risparmio e per otto decimi al tesoro dello Stato . Sulla somma spettante alla Cassa nazionale predetta la Cassa dei depositi corrisponderà l ’ interesse normale a cominciare dal 1° gennaio dell ’ anno successivo a quello a cui si riferiscono gli utili netti e sino a quando la somma stessa non sia investita nei modi indicati nel testo unico di legge del 30 maggio 1907 , n . 376 ( ora legge sull ’ Ist . naz . di Previd . sociale ) . 32 . ( Legge 8 luglio 1897 , n . 252 , articoli 1 e 3; legge 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2; R . D . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; legge 9 luglio 1905 n . 386 , articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1905 n . 361 . art . 10; testo unico 5 settembre 1907 , n . 751 art . 26; legge 11 dicembre 1910 , n . 855 , articoli 4 , 5 e 6; legge 18 giugno 1911 , n . 453 , art . 6; legge 2 febbraio 1911 , n . 76 , articoli 1 e 6; testo unico 17 luglio 1910 , n . 636 , art . 8 ) . Il fondo di riserva di cui all ’ articolo precedente , alimentato oltrechè di tre decimi degli utili netti annuali delle casse di risparmio postali , anche degli interessi del fondo stesso , è investito in titoli dei consolidati italiani ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato , nonché in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali , da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti col vincolo al fondo stesso , a cumulo del quale sono impiegate le relative rate di interesse , alle singole scadenze . Una parte del fondo di riserva potrà essere investita in titoli al portatore agli effetti dell ’ ultimo comma del precedente articolo 27 di questa parte del libro II ( ) . 33 . ( Legge 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) art . 19 ) . L ’ esecuzione delle disposizioni di legge riguardanti le casse postali di risparmio è posta sotto la vigilanza della commissione di cui all ’ art . 3 del libro I di questa legge . La commissione nella sua relazione annua al parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi . CAPO III : Dei depositi giudiziari presso gli uffici postali 34 . ( Legge 29 giugno 1882 , n . 835 ( serie 3 ª ) , art . 8 e legge 10 aprile 1892 , n . 191 , articolo 7 ) . I depositi di denaro che , secondo le disposizioni vigenti , possono farsi presso le cancellerie giudiziarie , sono eseguiti direttamente dalle parti e dai loro procuratori oltre nella Cassa dei depositi e prestiti , ai termini del precedente art . 8 di questa parte prima del libro II , anche in quelle di risparmio postale , secondo le norme stabilite dal relativo regolamento ( v . Casse di risp . postali ) . Le somme ricevute dai cancellieri sono in egual modo depositate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo . 35 . ( Legge 8 luglio 1897 , n . 252 , art . 2 e 4 e T . U . 30 maggio 1907 , n . 376 , art . 9 ) . La somma degli utili netti , annualmente accertati , della gestione dei depositi giudiziari di cui al precedente articolo , sarà ripartita per metà al tesoro dello Stato e per metà alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai . La quota annuale devoluta al tesoro sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione dell ’ entrata dell ’ esercizio in cui scade la chiusura dei conti annuali delle casse postali di risparmio . Alla quota devoluta alla Cassa nazionale predetta si applica la disposizione dell ’ ultimo comma del precedente art . 31 di questa parte prima del libro II . CAPI IV - XXV 36-66 . ( ) . CAPO XXVI : Anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro deposito dei titoli 67 . ( Legge 17 maggio 1803 , n . 1270 , articoli 19 e 25; L . 8 luglio 1897 , n . 252 , articolo 5 e L . 31 dicembre 1907 , n . 804 , articolo 6 ed art . 5 del relativo allegato B ) . La Cassa dei depositi e prestiti , sentito il consiglio permanente di amministrazione , avrà facoltà di chiedere agli istituti di credito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti . Le anticipazioni predette che la Cassa dei depositi e prestiti ha facoltà di chiedere agli istituto di emissione saranno fatte a saggio non superiore al 3 per cento e saranno esenti dalla tassa speciale sulle anticipazioni di cui all ’ art . 1 dell ’ all . C alla legge 31 dicembre 1907 , n . 804 . Le domande di anticipazione della cassa dei depositi e prestiti agli istituti di emissione dovranno essere autorizzate dal Ministro del tesoro , il quale , volta per volta , ne fisserà i limiti . Per eventuali occorrenze della Cassa dei depositi e prestiti la Banca d ’ Italia è obbligata a fornirle , su domanda del Ministro del tesoro e sino a concorrenza di una somma non superiore a 50 milioni , anticipazioni contro depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato , verso corresponsione di un interesse non eccedente il 3 per cento l ’ anno . Il Ministro del tesoro , udita la commissione di vigilanza , potrà anche far eseguire anticipazioni dal tesoro dello Stato alla cassa dei depositi e prestiti fino alla somma di dodici milioni di lire , per far fronte alle domande di prestiti . TITOLO IV DEI PRESTITI E DEGLI ALTRI IMPIEGHI DELLE SOMME DISPONIBILI CAPO I : DEGLI IMPIEGHI IN GENERALE 68 . L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 16 , 22 , 23 e 24; L . 27 maggio 1875 , n . 2779 ( serie 2 ª ) , art . 16; L . 26 luglio 1888 , n . 5588 ( serie 3 ª ) , art . 3; L . 8 agosto 1895 , n . 486 , articolo 23; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2 e D . Lgv . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; L . 25 giugno 1905 , n . 261 , art . 1 e 2; L . 23 dicembre 1906 , n . 638 , art . 3 e 5; T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 2 ( 1° comma ) , 4 ( 3° comma ) e 26 R . D . 5 novembre 1909 , n . 722 , art . 9 , convertito in legge con la L . 21 luglio 1910 , n . 579 , art . 1 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , articolo 1 ) . I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati , con l ’ assenso del Ministro del tesoro : a ) in prestiti ai comuni , alle provincie , consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione ed uso di acqua a scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche ; b ) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ; c ) in buoni del tesoro ; d ) in conto corrente al Tesoro dello Stato ; e ) in cartelle di credito fondiario ; f ) in cartelle di credito agrario ; g ) in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali ; h ) in obbligazioni del consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; i ) in altri modi stabiliti da apposite leggi . Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale , e l ’ alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell ’ amministratore generale , per ordine del Ministro del tesoro . I fondi della cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio , se non in quanto siano restituite le somme anticipate dal tesoro ai termini dell ’ ultimo comma del precedente art . 67 . 69 . ( L . 8 agosto 1895 , n . 486 , art . 23 ) . Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti , provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari , saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato , o garantiti dallo Stato , e pel resto in prestiti alle province , ai comuni e ai consorzi , ai termini della presente legge o in conto corrente col tesoro . 70 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 1 ( 1° comma , lettera c ) , e 2° comma ) e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Possono essere impiegati in prestiti i fondi disponibili degli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima . Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti ; a ) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l ’ invalidità e per la vecchiaia degli operai ; b ) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile ; c ) il deposito della somma occorrente pel rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito - lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per l ’ invalidità e per la vecchiaia degli operai ed alla Società « Dante Alighieri » . 71 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , art . 26 ) . Tanto sulle somme somministrate alla Cassa dei depositi e prestiti dal Tesoro dello Stato a titolo di anticipazione , quanto per quelle di cui la stessa Cassa fosse creditrice del medesimo in conto corrente , sarà corrisposta la media dell ’ interesse stabilito per i buoni del tesoro . CAPO II : DEI PRESTITI A COMUNI , PROVINCIE E CONSORZI Sezione I : Disposizioni generali in materia di prestiti . § 1 . Mutuatari , oggetto dei prestiti e saggio d ’ interesse . 72 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 2 ) . I prestiti possono essere concessi agli enti , di cui alla lett . a ) del precedente art . 68 di questa parte prima del libro II : a ) per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca ; b ) per l ’ esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate . Le province , i comuni ed i loro consorzi possono ottenere prestiti anche per l ’ acquisto di stabili per pubblico servizio . Le domande di mutui a favore di provincie e comuni dichiarati insolventi , ai termini della L . 17 maggio 1900 , n . 173 , non possono essere deferite alla Cassa dei depositi e prestiti se non con il previo parere favorevole della commissione reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il Ministero dell ’ interno . Tale divieto cessa con la scadenza del periodo quinquennale di vigilanza della commissione stessa , il quale decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale . 73 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 3 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro , fisserà , come è stabilito dall ’ articolo 9 del libro I , l ’ interesse per le somme che saranno date a prestito nell ’ anno successivo . § 2 . Concessione dei prestiti . 74 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 4; L . 13 luglio 1910 , n . 421 , art . 1 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 2 ) . Al Ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti , per la approvazione , gli elenchi dei prestiti deliberati dal consiglio di amministrazione . In base a tali elenchi approvati , il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni , le quali , a tutti gli effetti , compreso quello del pagamento della tassa di circolazione governativa , valgono come decreto di concessione . § 3 . Garanzia . 75 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 5 ) . . Le annualità sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali , rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle . Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato , per riscuotere interessi , annualità , contributi , consorzi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari , purché concorrano le seguenti condizioni : a ) che il debito dello Stato sia liquido ; b ) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi , contributi o altro ; c ) che non sia altrimenti vincolato l ’ uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute . Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato , o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti . 76 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 6; L . 23 gennaio 1902 , n . 25 , allegato A , art . 2 e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 11 ) . Allorquando l ’ aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi il limite legale , salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo , e insieme con le altre garanzie ammesse dal 2° e 3° comma dell ’ articolo precedente , non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l ’ esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate , le relative delegazioni a garanzia possono essere tratte , per la parte eccedente , la sovrimposta disponibile portata al limite legale , anche sul provento del dazio consumo , a condizione : a ) che l ’ importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull ’ introito medio dell ’ ultimo triennio ; b ) che per tutto il periodo dell ’ ammortamento l ’ esazione del dazio rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte , o d a mezzo di appalto con vincolo di non variare , senza il consenso del governo , le aliquote o le tariffe in vigore , né il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto ; c ) che non ne derivi inasprimento né di tariffa , né di numero di voci . Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria potranno essere fatte , per la parte eccedente la sovrimposta disponibile , anche sul provento del dazio consumo , osservate le condizioni di cui alle precedenti lett . a ) , b ) e c ) . I comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari , dovranno sostituire od aggiungere , per la continuazione del mutuo , altre delegazioni su quelle somme delle quali i comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato , per effetto degli art . 3 , 15 e 22 della L . 23 gennaio 1902 , n . 25 , all . A . 77 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 7 ) . L ’ ente mutuatario nel deliberare sulla emissione delle delegazioni dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l ’ imposizione e l ’ applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali , ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l ’ intiero pagamento delle delegazioni stesse . La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni ai quali si estendono le delegazioni , a meno che l ’ ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza . 78 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 8 ) . Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali , di cui negli articoli precedenti , sono estese le norme e i privilegi dell ’ imposta fondiaria . Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della L . 20 aprile 1871 , n . 192 , sulla riscossione delle imposte dirette . Per i consorzi di bonificazione , di irrigazione e idraulici di 3ª categoria , le obbligazioni dei consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio e le contribuzioni dell ’ anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario , anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà . Qualora le amministrazioni dei consorzi omettano , per qualsiasi motivo o causa , di stanziare nei propri bilanci le annualità per l ’ estinzione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli , la giunta provinciale amministrativa stanzierà d ’ ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio , ed i relativi ruoli saranno pure d ’ ufficio compilati e pubblicati dal prefetto , il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell ’ esattore consorziale , e , ove occorra , col mezzo degli esattori comunali , o di un esattore speciale , mettendo le spese occorrenti a carico del consorzio . 79 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 9 ) . ? Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla Cassa dei depositi e prestiti , man mano che giungano le scadenze pei versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati , e sino alla estinzione delle delegazioni per l ’ anno rispettivo . Prima che questa estinzione sia seguita , gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte o dalle tasse consorziali , oppure dal dazio consumo . 80 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 10 ) . L ’ agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali , del dazio consumo e delle tasse consorziali , destinate alla estinzione di delegazioni , è responsabile personalmente della esecuzione del precedente art . 79 . e non può coi proventi delegati fare alcun pagamento od altro impiego prima che sia estinta la delegazione dell ’ anno rispettivo . Se , ciò nonostante , venisse a mancare l ’ integrale estinzione di un ’ obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza , la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatali , come è prescritto pei casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo , salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta . 81 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 11 ) . Sulle delegazioni rilasciate per l ’ ammortamento dei prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri , opposizioni o altro impedimento qualsiasi . § 4 . Somministrazione dei prestiti . 82 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 12 ) . I prestiti per riscatto di debiti e per la esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate sono in una o più volte , secondo il bisogno , somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto , che emette gli ordinativi in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati . § 5 . Modo e periodo d ’ ammortamento . 83 . T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 13 ) . I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che . in caso di provata necessità , può estendersi fino a 50 anni , eccettuati quelli per l ’ acquisto di stabili per pubblico servizio , per i quali il periodo d ’ ammortamento non può essere superiore ai 35 anni . 84 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 14 ) . I prestiti sono di due tipi : a ) ad annualità costante , comprensiva degli interessi e del rimborso ; b ) ad annualità decrescente , comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi . Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme . Dovrà applicarsi . a giudizio della giunta provinciale amministrativa , il sistema dell ’ annualità decrescente , quando la potenzialità finanziaria o economica dell ’ ente mutuatario lo consenta . 85 . ( T . U . 5 settembre 1907 . n . 751 , articolo 151 . La decorrenza dell ’ ammortamento dei prestiti comincia dall ’ anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata . Nel caso in cui l ’ ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo , e rilasciate le relative delegazioni , può il periodo di ammortamento cominciare dall ’ anno immediatamente successivo , anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione . 86 ( T . U . 5 settembre 1907 . n . 751 . articolo 16 . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale , ove l ’ importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso ; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma . § 6 . Trasformazione di prestiti . 87 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 17 e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 10 ) . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che , in caso di provata necessità , può estendersi fino a 50 anni , i mutui da essa concessi a tutto il 1906 , eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento , tenuto conto del concorso governativo . Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l ’ esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili , ai sensi degli artt . 116 , 117 e 119 della presente legge . La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l ’ originario periodo d ’ ammortamento . La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati comuni e provincie , in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione , mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria ; e ciò per quei soli mutui anteriori alla L . 24 aprile 1898 . n . 132 , pei quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti , e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge . Alle domande di trasformazione di prestiti a favore di provincie e comuni dichiarati insolventi , ai termini della L . 17 maggio 1900 . n . 173 , è applicabile la disposizione dell ’ ultimo comma dell ’ art . 72 di questa prima parte del libro II . 5 7 . Insequestrabilità ed intransigibilità dei prestiti . 88 . (T.U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 18 ) . Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri , opposizioni od altro impedimento qualsiasi . I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione . Sezione II : Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi . § 1 . Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni . 89 . (T.U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 55 e T . U . 1 maggio 1908 , n . 269 , art . 179 ) . Quando manchino di altre risorse , i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l ’ assunzione diretta dei pubblici servizi , ai sensi della L . 29 marzo 1903 , n . 103 , contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti . Gl ’ interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal 1° comma dell ’ art . 179 della legge comunale e provinciale . § 2 . Per case popolari ed economiche . 90-92 . ( ) . § 3 . Per edifici scolastici . SCUOLE ELEMENTARI , SECONDARIE E NORMALI 93 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 29 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 18 luglio 1878 , n . 4460 ( serie 2ª ) ai comuni del regno per provvedere alla costruzione , all ’ ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni , all ’ interesse normale secondo il precedente articolo 73 ( parte a carico dei comuni e parte a carico dello Stato ) ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento . I comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi con rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento e dell ’ interesse del 2 , 2,50 e 3 per cento ridotto dal 1° gennaio 1911 al 0,50 , 0,75 , 1 . 1,25 , 1,50 1,75 e 2 per cento a seconda che il saggio dell ’ interesse normale di originaria concessione sia stato del 3,50 , del 5,25 , oppure del 5 per cento . Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l ’ interesse pagato dai comuni e quello normale di cui sopra . L ’ onere assunto dal governo per le concessioni di mutui ad interesse ridotto , fatti in ciascun anno , non eccede le L . 50.000 . La somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell ’ istruzione pubblica . 94 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 30 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 8 luglio 1888 , n . 5561 ( serie 3ª ) , ai comuni del regno per provvedere alla costruzione , all ’ ampliamento ed ai restauri di edifici , o parte degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell ’ infanzia dichiarati corpo morale , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni all ’ interesse normale fissato secondo il precedente articolo 73 ( parte a carico dei comuni e parte a carico dello Stato ) , ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento . I comuni devono estinguere i debiti cosi creati e pagarne gli interessi con rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento e dell ’ interesse ridotto fino al 2 per cento per le somme non superiori alle lire 50.000 , al due per cento per le somme superiori a L . 100.000 . I detti saggi dal 1° gennaio 1911 sono stati rispettivamente diminuiti all’1,50 e 2 per cento . È applicabile ai mutui di cui nel presente articolo la disposizione del 3° comma del precedente art . 93 . Per i mutui destinati a favore di enti morali i comuni , che ne ebbero la concessione , rimangono garanti del prestito . L ’ onere assunto dallo Stato per le concessioni del mutui a interesse ridotto di cui al presente articolo , fatte in ciascun anno , per le scuole elementari e per gli asili , cumulativamente non eccede le L . 80.000 , ed è inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione . 95 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 31 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . Le disposizioni del 1° , 2° , 3° e 4° comma del precedente art . 94 , sono applicabili ai mutui autorizzati , ai sensi della L . 8 luglio 1888 , n . 5516 ( serie 3ª ) , alle provincie ed ai comuni per l ’ adempimento dell ’ obbligo di provvedere agli edifici per l ’ istruzione secondaria e normale e pei convitti . Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati in casi eccezionali ai sensi della citata legge , ai comuni ed alle provincie per le scuole e convitti mantenuti a loro spese e dichiarati pareggiati . La somma corrispondente all ’ onere assunto dallo Stato per la differenza d ’ interesse da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo , non eccedente in ciascun anno le L . 50 mila , è iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione . 96 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articoli 32 e 34; articolo unico ; L . 26 dicembre 1909 , n . 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi delle L . 15 luglio 1900 , n . 260 , 26 dicembre 1909 , n . 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 , ai comuni del regno per provvedere all ’ acquisto dei terreni , alla costruzione , all ’ ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell ’ infanzia , dei ciechi e dei sordo - muti , dichiarati corpi morali , nel limite massimo di L . 70.000 per ogni mutuo e per ogni edificio , è stabilito in un periodo di tempo non maggiore di 35 anni , all ’ interesse normale secondo il precedente art . 73 , ridotto dal 1° gennaio 1911 alla misura del 4 per cento . Il concorso dello Stato , nel pagamento degli interessi , concesso con decreto del ministro della istruzione pubblica , per un periodo di tempo corrispondente a quello di estinzione dei mutui , è stabilito per tutto il periodo stesso in una quota annua costante , corrispondente alla differenza fra il saggio normale dell ’ interesse di originaria concessione e quello del 2 per cento . L ’ onere assunto dallo Stato per il concorso di cui sopra , non eccedente L . 50.000 annue , è iscritto nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica . Il concorso viene dal Ministero dell ’ istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti , la quale lo paga ai comuni mutuatari . Qualora gli edifici costruiti , ampliati o restaurati con prestiti di favore , fossero destinati a uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto , il Ministero dell ’ istruzione pubblica , ove non consenta al mutamento di destinazione , avrà diritto di revocare il concorso , rivalendosi contro il comune per le somme già pagate , e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti , a cominciare dall ’ anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata . 97 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 35; L . 26 dicembre 1909 , n . 905 , art . 7; articolo unico L . 26 dicembre 1909 , n . 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 25 , 3° comma ) . Le disposizioni del 1° , 2° e 4° comma del precedente art . 96 , sono applicabili ai mutui autorizzati , ai sensi delle L . 15 luglio 1900 , n . 260 , 26 dicembre 1909 , n . 805 e 812 e 17 luglio 1910 , n . 501 , alle province ed ai comuni per l ’ adempimento dell ’ obbligo di provvedere agli edifici destinati all ’ istruzione secondaria classica , tecnica e normale , alle palestre ed ai campi di giuochi annessi agli edifici medesimi . Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati ai sensi delle citate leggi , in casi eccezionali ed uditi il Consiglio di Stato e il consiglio superiore di pubblica istruzione , alle province ed ai comuni per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese , che siano pareggiate ai governativi . L ’ onere a carico dello Stato per gli edifici menzionati in questo articolo , non eccedente L . 25.000 annue , è iscritto nel bilancio del Ministero dell ’ istruzione pubblica . 98 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 36 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 27 ) . I comuni delle provincie meridionali , continentali , della Sicilia e della Sardegna , per la costruzione , per l ’ ampliamento e il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari , potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore alle condizioni seguenti : a ) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere b ) e c ) non potrà eccedere la somma di L . 100.000 per ogni comune ; b ) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa ; c ) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa , essere concessi a tutto l ’ anno 1916 , e l ’ interesse a carico del comune sarà ridotto all ’ uno per cento nei comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all ’ uno e mezzo per gli altri ; d ) i due benefici nei concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere b ) e c ) possono essere cumulati a favore dello stesso comune e per la costruzione dello stesso edificio . La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti gli anni di ammortamento del prestito , che potrà essere consentito sino al limite massimo di 50 anni . Per le somme rappresentanti il costo degli edifici scolastici , eccedenti le L . 100.000 si applicheranno le disposizioni dei seguenti artt . 101 e 104 . 99 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 37 ) . Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato , di cui al precedente articolo 98 , lettera a ) , sarà iscritta per un decennio , in apposito capitolo , la somma di un milione . Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi . La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore , concessi per l ’ art . 98 ai comuni , sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione , in aumento alla somma di cui al comma 3 dell ’ art . 96 . 100 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 571 , articolo 38 e L . 4 giugno 1911 , n . 487 , artt . 27 e 92 ) . Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma annua di L . 530.000 allo scopo anche di estendere le disposizioni dei precedenti artt . 98 e 99 alle province di Ancona , Ascoli Piceno , Macerata , Pesaro e Urbino , Perugia e Roma e alle isole d ’ Elba , Capraia e Giglio , eccettuato il comune di Roma . 101 . R . D . giugno 1911 , n . 487 , art . 24 ) . ? Per provvedere all ’ acquisto delle aree , alla costruzione od acquisto , all ’ adattamento e al restauro e all ’ arredamento principale relativo ( banchi e cattedre ) degli edifizi scolastici e per le scuole elementari e pei giardini e asili dell ’ infanzia , la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere al comuni o ad enti morali che provvedano a scuole elementari e popolari , o giardini od asili di infanzia , la somma di L . 240.000.000 in dodici anni a far tempo dal 1° gennaio 1911 . La concessione sarà fatta nella somma di L . 20.000.000 all ’ anno . La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi . La concessione ai comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti . Per gli enti morali , e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall ’ amministrazione comunale , sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo . La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni , oppure di 30 anni , quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato . 102 . ( L . 4 giugno 1911 , n . 487 , artt . 26 e 98 ) . Sulla quota di concessione annua di L . 20.000.000 per gli edifici scolastici , sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota , stabilita per decreto reale , tenuto conto della popolazione , delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell ’ istruzione obbligatoria . Nel limite di tale quota , la delegazione governativa , sulla proposta del consiglio scolastico , stabilirà quali siano gli edifici al quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell ’ anno , e ne darà comunicazione ai comuni interessati per provvedimenti di loro competenza . La costruzione o l ’ acquisto , l ’ adattamento , il restauro , l ’ arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari , nei limiti e secondo le norme della L . 4 giugno 1911 , n . 487 , sono obbligatori per i comuni contro i quali , in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza , si provvederà d ’ ufficio , sentita la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui . Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell ’ alloggio per l ’ insegnante . La disposizione del precedente comma si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 , finché difettino case di abitazione civile . 104 . ( L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 27 e 28 ) . I mutui saranno concessi su richiesta del Ministro dell ’ istruzione e con decreto reale su proposta del Ministro del tesoro . I progetti per la costruzione o l ’ acquisto , l ’ adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali , sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell ’ ufficio del genio civile , del medico provinciale e della delegazione governativa , ai sensi dell ’ art . 13 della L . 4 giugno 1911 , n . 487 . L ’ approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 . Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli artt . 12 e 13 della L . 15 gennaio 1885 , n . 2892 , per il risanamento della città di Napoli . Nel decreto di approvazione saranno stabiliti termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori . Tutti gli atti e contratti relativi all ’ acquisto delle aree e alla costruzione , all ’ adattamento e di restauro degli edifici di cui ai precedenti artt . 98 , 100 , 101 e 103 saranno registrati col diritto fisso di una lira . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui di cui agli artt . 98 e 100 . 105 . ( L . 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 67 ) . Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l ’ ampliamento degli edifici esistenti , i comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dai precedenti artt . 101 al 104 , per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari . La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all ’ art . 101 . 106 . ( Legge 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 31 ) . Le provincie ed i comuni potranno valersi delle disposizioni dei precedenti artt . 101 , 102 e 104 , di questa parte prima , del libro II per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all ’ istruzione secondaria classica e tecnica , ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere . L ’ onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere L . 50.000 annue , e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell ’ istruzione pubblica . La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi . 107 ( Legge 4 giugno 1911 , n . 487 , art . 29 ) . Gli effetti delle disposizioni dei precedenti art . 101 a 106 si intendono estesi finche a quei comuni , che al momento dell ’ attuazione della L . 4 giugno 1911 , n . 487 , avevano presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui per edifici scolastici . SCUOLE AGRARIE 108 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 39 ) . Le disposizioni del 1° , 2° e 3° comma del precedente art . 93 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della L . 6 giugno 1885 , n . 3141 ( serie 3ª ) , per le scuole pratiche e speciali di agricoltura istituite dal governo , eccettuato quanto riguarda la riduzione dell ’ interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento , nonché la riduzione dell ’ interesse di favore . L ’ onere dello Stato per tali concessioni non eccede L . 50.000 annue . Le disposizioni del 1° , 2° , 3° e 4° comma del precedente art . 94 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 30 giugno 1896 , n . 250 , per gli scopi di cui al 1° comma del presente articolo , fermo rimanendo che l ’ onere dello Stato non ecceda le L . 50.000 all ’ anno ed eccettuato quanto riguarda la riduzione dell ’ interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento , nonché la riduzione dell ’ interesse di favore . 109 . ( T . U . 5 settembre 1907 . n . 751 , articolo 40 ) . Per provvedere all ’ acquisto dei terreni , alla costruzione , all ’ ampliamento o al restauro degli edifici , esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla L . 6 giugno 1885 , n . 3141 , le provincie e i comuni , nell ’ interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta di fornire i terreni e i fabbricati stessi , potranno ottenere dallo Stato un concorso nel pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dal 29 luglio 1907 dalla Cassa del depositi e prestiti alle condizioni prescritte nei precedenti articoli dal 72 all’88 . I prestiti saranno accordati sulle proposte del Ministro di agricoltura , industria e commercio a quello del tesoro . Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero di agricoltura , industria e commercio per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni , e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell ’ interesse e quello del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le lire 50.000; del 2,50 per cento per i prestiti non eccedenti le L . 100.000 e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le L . 100.000 . Nella determinazione del concorso sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base al precedente art . 108 . 110 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 41 ) . II Ministero di agricoltura , industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l ’ interesse di favore e quello normale per prestiti di cui nel precedente articolo . L ’ onere assunto dallo Stato per il concorso sopradetto , iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura , industria e commercio , non potrà eccedere la somma di lire 50.000 annue , compresa la somma che già figura nel capitolo 38 del bilancio per l ’ esercizio 1906-1907 . 111 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 42 ) . Qualora i terreni e i fabbricati acquistati , costruiti , ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base ai precedenti artt . 109 e 110 , abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso , senza che tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all ’ ente mutuatario e potrà rivalersi contro l ’ ente stesso tanto per la somma pagata , quanto per l ’ onere assunto pel servizio del prestito verso la Cassa di depositi e prestiti . SCUOLE FORESTALI 112 . ( L . 14 luglio 1912 , n . 834 , art . 24 ) . Per provvedere alla costruzione ed all ’ ampliamento degli edifici per l ’ istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate nella L . 14 luglio 1912 , n . 834 , gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto dei precedenti articoli 109 , 110 e 111 . L ’ onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di L . 10.000 , e andrà a carico dell ’ amministrazione dell ’ azienda del demanio forestale dello Stato . 113 . ( L . 14 luglio 1912 , n . 834 , art . 10 , 1° comma ) . Le disposizioni dei precedenti artt . 109 , 110 e 111 sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali , a norma dell ’ art . 2 della L . 30 giugno 1907 , n . 414 , e dell ’ art . 5 del RD . 22 marzo 1908 , n . 187 . § 4 . Per opere riguardanti la pubblica igiene . DISPOSIZIONI GENERALI 114 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 43 ) . L ’ ammortamento dei mutui , ciascuno non superiore a L . 20.000 , autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 14 luglio 1887 , n . 479 ( serie 3ª ) , a favore dei comuni del regno al disotto di 10.000 abitanti , al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all ’ interesse del 3 per cento . I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento . Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza tra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico , e la somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell ’ interno . L ’ onere dello Stato per la concessione del mutui di cui al presente articolo , fatti in ciascun anno , non eccede le L . 50.000 . 115 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 44 ) . Le disposizioni del 1° , 2° e 3° comma del precedente art . 114 sono applicabili ai mutui con ammortamento non eccedente i 35 anni , autorizzati sulla cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 8 febbraio 1890 , n . 50 , a favore dei comuni del regno al disotto di 10.000 abitanti , secondo il censimento del 1881 , al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene . L ’ onere dello Stato per la concessione di mutui ad interesse ridotto fatti , in ciascun anno , ai termini del presente articolo , non eccede le L . 50.000 . 116 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 45 ) . Il concorso dello Stato , concesso per tempo non maggiore di 35 anni , ai sensi della L . 8 febbraio 1900 , n . 50 , ai comuni del regno aventi una popolazione non maggiore di 20.000 abitanti , secondo il censimento del 1881 , ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile , è stabilito in una quota d ’ interesse annuo , in misura non superiore all ’ uno e mezzo per cento , sulle somme che entro i limiti del progetto presentato al governo per ottenere il concorso , risultassero effettivamente impiegate alla esecuzione delle opere strettamente necessarie . Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d ’ interesse annuo sarà tatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo . I concorsi di cui al presente articolo , concessi in ciascun esercizio per somma non eccedente le L . 50.000 , sono iscritti nel bilancio del Ministero dell ’ interno . Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile la disposizione del 2° comma del precedente art . 114 . 117 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 40 ) Il primo comma del precedente art . 116 è applicabile al concorso dello Stato assegnato , ai sensi della L . 28 dicembre 1902 , n . 560 , ai comuni , anche eccedenti i 20.000 abitanti , ma non oltre i 50.000 , in base al censimento del 1901 , i quali intrapresero la esecuzione di opere riguardanti la provvista d ’ acqua potabile dopo il 28 dicembre 1902 . L ’ onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato per questo concorso in L . 30.000 , il quale fondo è stanziato nel bilancio del Ministero dell ’ interno , congiuntamente all ’ altro indicato nel 3° comma dell ’ art . 116 . 118 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articoli 47 e 48 ) . L ’ ammortamento dei mutui , ciascuno non superiore a L . 40.000 , autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 13 luglio 1905 , n . 399 , a favore dei comuni del regno al disotto di 15.000 abitanti , secondo il censimento ilei 1901 , al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni e all ’ interesse del 3 per cento . I comuni devono estinguere i prestiti di cui al precedente comma e pagarne l ’ interesse in rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento , osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti . Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito pei prestiti . L ’ onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo , fatti in ciascun anno , non eccede la somma di lire 50.000 . La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell ’ interno . 119 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articoli 49 e 50 ) . Il concorso dello Stato , concesso per tempo non maggiore di 50 anni ai sensi delle L . 13 luglio 1905 , n . 399 e 14 luglio 1907 , n . 544 , ai comuni del regno aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti , secondo il censimento del 1901 , ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili è stabilito in una quota d ’ interesse annuo , in misura non superiore all ’ uno e mezzo per cento , sulle somme che , entro i limiti del progetto presentato al governo per ottenere il concorso , risultassero effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie . I comuni devono estinguere i debiti contratti per l ’ esecuzione delle predette opere pagarne gli interessi in rate uguali calcolate in ragione del tempo accordato per l ’ ammontare e garantite anche con la sovrimposta provinciale , in caso di insufficienza di quella comunale . Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d ’ interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo . Il concorso complessivo dello Stato , tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei comuni , sarà pagato in rate annue costanti . L ’ onere dello Stato per i concorsi di cui al presente articolo , concessi in ciascun esercizio , non può eccedere la somma di lire 120.000 . I relativi stanziamenti sono iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell ’ interno . 120 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 7 ) . Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene , la Cassa dei depositi e prestiti 6 autorizzata a concedere , sino al disotto di 25.000 abitanti , secondo il censimento del 1901 , con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , mutui all ’ interesse del due per cento , estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e , soltanto in caso di assoluta necessità , giustificata dalle condizioni economiche del comune , in 50 anni . Ogni singolo prestito all ’ interesse ridotto non potrà eccedere la somma di L . 50.000 e sarà accordato secondo le norme vigenti , in seguito a decreto del Ministero dell ’ interno . 121 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 8 ) . Le disposizioni dell ’ articolo precedente sono applicabili anche a quei comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti , secondo il censimento del 1901 , che intendano costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali . 122 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 48 [ 1° e 2° comma ] e L . 25 giugno 1911 , n . 586 , artt . 9 e 15 ) . I comuni dovranno estinguere i prestiti di cui ai precedenti artt . 120 e 121 e pagarne l ’ interesse in rate annue eguali , calcolate in ragione del tempo concordato per l ’ ammortamento , osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti . Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito pei prestiti . Nel bilancio del Ministero dell ’ interno sarà stanziata , per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi , la somma di L . 80.000 per i prestiti indicati nel precedente art . 120 , e di L . 40.000 per i prestiti di cui al successivo art . 121 . 123 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751; articolo 40 [ 3° e 5° comma ] e L . 25 giugno 1911 , n . 586 , artt . 1 , 2 e 15 ) . Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili , la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del regno , isolati od uniti in consorzio , per la somma complessiva di L . 250 milioni , In ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913 , 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919 , 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923 . La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno , dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi . I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e , soltanto in caso di assoluta necessità , giustificata dalle condizioni economiche del Comune , potranno essere restituiti in 50 anni . I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti . Per i comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti potrà la Cassa dei depositi accettare , per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità , una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale . Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 . sulle opere pubbliche . 124 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 2 ) . Per gli effetti del precedente articolo i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione , secondo il censimento del 1901 , e cioè : l ª ) comuni con popolazione fra 50.001 e 100.000 abitanti ; 2ª ) comuni con popolazione fra 25.001 e 50.000 abitanti ; 3ª ) comuni con popolazione fra 10.001 e 25.000 abitanti ; 4ª ) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . I comuni con popolazione fra i 50001 e 100.000 abitanti garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l ’ annualità costante , comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi , al saggio di favore del 2 per cento , e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa , in quote annue costanti , la differenza fra l ’ interesse posto a carico dei comuni e quello normale . Per i comuni della 1ª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui al precedente art . 123 . Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell ’ anzidetta somma , cioè 225 milioni ai comuni delle categorie 2ª , 3ª e 4ª . Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa del depositi e prestiti in quote annue eguali , quanti sono gli anni di ammortamento dei mutuo . La quota di 225 milioni di lire , pari al nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili , spettanti ai comuni delle categorie 2ª , 3ª e 4ª , sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª , e ai comuni della 3ª su quelli della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili , spettanti ai comuni delle categorie 2ª , 3ª e 4ª , sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª , e ai comuni della 3ª su quelli della 2ª . L ’ ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell ’ art . 123 , esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali , e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal genio civile . Nella sua relazione al progetto il genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico , sia isolatamente , sia in consorzio con altri enti locali . In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal genio civile , si potranno applicare le disposizioni del successivo art . 127 . Il concorso dello Stato , tanto per i mutui senza carico d ’ interesse , quanto per i mutui all ’ interesse del 2 per cento , è consentito con decreto del Ministro dell ’ interno . 125 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 3 ) . I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni dei precedenti articoli 123 e 124 potranno , mediante particolari convenzioni , associarsi ai privati che abbiano interesse alla provvista dell ’ acqua potabile . In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell ’ opera dovrà ripartirsi tra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse . Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi . Nel regolamento di cui all ’ art . 16 della L . 25 giugno 1911 , n . 586 , saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all ’ approvazione della giunta provinciale amministrativa . 126 . ( ) . 127 ( L . 25 giugno 1911 . n . 586 , articoli 6 e 16 ) . ? Il Ministero dell ’ interno , sentiti la Cassa dei depositi e prestiti per la garanzia dei mutui , il consiglio provinciale sanitario , la giunta provinciale amministrativa , può dichiarare obbligatoria , anche nei riguardi delle frazioni , l ’ esecuzione delle opere di cui all ’ art . 123 , nonché dei lavori suppletivi per conservazione , miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti . Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del consorzio . In caso di rifiuto da parte del comune o degli enti consorziali ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l ’ esecuzione delle opere , il prefetto provvedere d ’ ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all ’ articolo 16 della L . 25 giugno 1911 , n . 586 . I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi . 128 . ( L 25 giugno 1911 , n . 586 , articoli 10 e 11 ) . ? L ’ approvazione dei progetti delle opere contemplate negli articoli 120 , 121 , 123 e 130 della presente legge equivale , nei riguardi delle espropriazioni , a dichiarazione di pubblica utilità . I termini stabiliti dalla L . 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni , potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto , da pubblicarsi a norma di legge . Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile , qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti , cui le strade appartengono , vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni , è risoluta dal prefetto della provincia dov ’ è la strada attraversata od occupata , udite le parti interessate . Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame né in sede amministrativa , né in via giudiziaria . 129 . ( L . 25 giugno 1911 , n . 586 , art . 14 ) . I benefici dei precedenti articoli 123 a 128 si intendono applicabili anche : 1 ) a quei comuni che hanno già in corso lavori per provvista d ’ acqua potabile , ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della L . 13 luglio 1905 , n . 399; 2 ) a quei comuni che , pur avendo ottenuto e accettato il mutuo , non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo ; 3 ) a quei comuni , che , pur avendo accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione , abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per 1 quali occorra un nuovo mutuo ; nel qual caso il beneficio dell ’ art . 124 riguarderà il solo mutuo suppletivo , ancorché sia stato già concesso , purché non sia già stata iniziata la somministrazione ; 4 ) alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910 , sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dei precedenti articoli 116 e 119 di questa legge . All ’ uopo verrà dal Ministero dell ’ Interno , con effetto dal 1912 . integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari . 130 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 . art . 51; T . U . 21 maggio 1908 , n . 269 , art . 179 e L . 25 giugno 1911 . n . 586 , art . 15 ) . Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati negli articoli 120 , 121 e 123 sarà data la preferenza a quei comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte , siano più difficili le condizioni economiche , e pia maggiore l ’ urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene . Nei casi degli articoli 120 , 121 e 124 ( 2° comma ) il limite di cui al 1° comma dell ’ art . 179 della legge comunale e provinciale , testo unico , approvato con R . D . 21 maggio 1908 , n . 269 , sarà del terzo anziché del quinto delle entrate ordinarie . Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa , sia per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell ’ opera stessa o pel notevole suo miglioramento , sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore , il ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito . Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero . DISPOSIZIONI SPECIALI 131-139 . ( ) . § 5 . Per opere stradali e per opere nei porti di 4ª classe . Strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti . 140 . ( T . U . 0 settembre 1907 , n . 751 , art . 52 e L . 21 luglio 1910 , n . 580 . art . 17 ) . I comuni che costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all ’ approdo omonimo del piroscafo postale avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva , e ad un sussidio della provincia in ragione di un quarto , e , quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti , potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato . Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della provincia . Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche : a ) ai comuni che costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria , ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri , compresa quella delle strade esistenti , qualora ad esse si debba collegare ; b ) ai comuni che procedono all ’ ultimazione delle strade rimaste in sospeso per la L . 19 luglio 1894 , n . 338 , e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso comune ; c ) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I , II e III classe per la loro congiunzione col comune omonimo o coi comuni viciniori a distanza massima di 15 chilometri . 141 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 731 , art . 53 ) . I comuni , i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie , in base alla L . 30 agosto 1868 , n . 4613 , rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della L . 19 luglio 1894 , n . 338 , avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa che da essi a tale scopo sarà sostenuta . Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al precedente articolo . 142 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 54 ) . Per le strade interessanti più comuni , costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorché costruite per meno della metà , per le quali il comune o i comuni , nel cui territorio la strada si svolge , deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso , potrà essere dichiarata l ’ obbligatorietà con decreto reale , sentito il Consiglio di Stato , qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa . m L ’ obbligatorietà avrà effetto anche per i comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all ’ invito loro fatto per deliberarla . Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della L . 30 agosto 1868 , n . 4613 , e il secondo comma dell ’ art . 141 . Agli effetti delle disposizioni del presente e dei precedenti articoli 140 e 141 , sarà mantenuto in vigore l ’ art . 4 della L . 19 luglio 1894 , n . 338 , in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell ’ annua somma di lire 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai comuni . OPERE NEI PORTI DI 4ª CLASSE 143 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 56 ) . Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe , ai termini della L . 14 luglio 1907 , n . 542 , i comuni potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all ’ intiero ammontare della spesa a loro carico , secondo i progetti debitamente approvati . Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle provincie che sono obbligate ad una quota di concorso per l ’ esecuzione delle dette opere . Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo , sarà corrisposto ai comuni in proporzione dell ’ avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati . COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI 144 . ( L . 2 gennaio 1910 , n . 5 , articoli 1 , 2 , 3 e 5 ) . Ai comuni , eccettuati quelli della Basilicata e della Calabria che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro strade di allacciamento , inscritte nel piano regolatore della rispettiva provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dal 17 gennaio 1910 , lo Stato rimborserà una somma corrispondente all ’ importo del progetto approvato , ivi compresa la quota per lavori imprevisti , salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle provincie e dei comuni interessati . Tale somma sarà accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianza dei lavori , calcolandolo in ragione del decimo dell ’ ammontare dei lavori e delle espropriazioni e non potrà subire variazioni qualunque abbia a risultare l ’ effettivo importo della costruzione , la quale avrà luogo sotto l ’ alta vigilanza dei competenti uffici del genio civile . Con decreto del Ministero dei lavori pubblici , di concerto col Ministro del tesoro , saranno stabiliti , nei limiti degli stanziamenti di cui all ’ art . 1 della L . 2 gennaio 1910 , i modi e i termini di tale rimborso , il quale non potrà mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decreto . Nel caso previsto nei precedenti comma , la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni un mutuo non superiore all ’ importo del progetto approvato . La somma mutuata verrà rimborsata alla Cassa predetta dallo Stato , nei modi e nei termini stabiliti dal suddetto decreto del Ministro dei lavori pubblici . Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante , tanto nel periodo che precede l ’ ammortamento dei prestiti , quanto durante l ’ ammortamento medesimo , saranno determinati in una somma annua costante e staranno per metà a carico dello Stato , che preleverà le somme occorrenti dal fondo complessivo in lire 39 milioni e 500.000 di cui all ’ art . 1 della citata L . 2 gennaio 1910 , n . 5 . 145 . ( L . 2 gennaio 1910 , n . 5 , art . 7 ) . Le disposizioni dell ’ articolo precedente saranno pure applicabili alle amministrazioni provinciali , le quali si sostituiscono ai comuni per l ’ anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato . 146 . ( L . 2 gennaio 1910 , n . 5 , art . 8 ) . Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 144 e 145 della presente legge sono applicabili ai comuni isolati delle province di Basilicata e della Calabria , compresi nella tabella D della L . 31 marzo 1904 , n . 140 . e nella tabella C della L . 25 giugno 1906 , n . 255 . Il rimborso delle somme che da essi saranno anticipate , per la costruzione delle rispettive strade di allacciamento all ’ esistente rete stradale , sarà effettuato nei modi e nei termini da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro , senza riferimento al limite massimo di sette anni di cui al citato articolo 144 . Il contributo governativo nel pagamento degli interessi sui mutui di cui allo stesso art . 144 . sarà pagato con i fondi autorizzati in favore della Basilicata e della Calabria per la costruzione delle strade sovraccennate . § 6 . Provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni straordinari . PRESTITI PER SOSPENSIONE DI SOVRIMPOSTA SUI TERRENI 147 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 57 ) . Nei compartimenti catastali , nei quali , secondo le norme in essi vigenti , sia già riconosciuto in caso di infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed all ’ abbuono dell ’ imposta erariale sui terreni , potranno le province ed i comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell ’ abbuono dell ’ imposta erariale . Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni , i comuni e le provincie potranno acconsentire alla sospensione della riscossine delle rispettive sovrimposte . Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle provincie ove vige il nuovo catasto a termini però e con le norme dell ’ art . 38 della L . 1° marzo 1886 , n . 3682 . Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali messe in tolleranza o sospese e non comprese negli sgravi definitivi , saranno ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione degli sgravi suddetti . Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini del precedente articolo , se trovansi vincolate verso la Cassa dei depositi e prestiti o verso la sezione autonoma di credito comunale o provinciale a garanzia di mutui , saranno ripartite , col carico dei relativi interessi , in non più di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall ’ anno successivo a quello del concesso sgravio . Alle provincie ed ai comuni , ai quali in conseguenza dell ’ esonero o della sospensione della sovrimposta sui terreni , di cui sopra , venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie , la Cassa dei depositi e prestiti è , per tale oggetto , autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 72 all’88 . ALLUVIONI E FRANE 147 . ( L . 7 luglio 1901 , n . 341 , articoli 1 , 10 ( 1° , 2° , 3° . 6° e 7° comma , 11 ( ultimo comma ) e 12 , e L . 8 luglio 1903 . n . 311 , art . 11 ) . 148 . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L 7 luglio 1901 , n . 341 , a favore dei consorzi di comuni per la riparazione e la ricostruzione strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e ° semestre 1901 , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni . Al pagamento delle annualità di tali prestiti lo Stato contribuisce in ragione di lire 2 per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato . Questi contributi fanno carico ad una somma annua iscritta , ai termini della citata L . 7 luglio 1901 , n . 341 , nel bilancio del Ministero d ’ agricoltura , industria e commercio in lire 20.000 per la durata di 35 anni , e all ’ altra somma annua di lire 25.000 iscritta , ai sensi della L . 8 luglio 1903 . n . 311 , in aumento alla prima , nel bilancio stesso , anche per 35 anni . Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue da inscriversi nel bilancio del predetto Ministero , rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed Istituti sovventori per i capitali e per gli accessori . La somma consentita a mutuo , se i lavori di riparazione o di ricostruzione risultano già interamente eseguiti all ’ atto della domanda , può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del genio civile , che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione . Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all ’ atto della domanda , la somma consentita a mutuo può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo , e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del genio civile . Nel caso della somministrazione del mutuo a rate , il contributo dello Stato è commisurato alle somme effettivamente anticipate . L ’ ammortamento di tali prestiti comincia dall ’ anno successivo della somministrazione della prima rata . Tutti gli atti occorrenti all ’ esecuzione di quanto sopra sono stesi su carta libera , rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici . 149 . ( L . 3 luglio 1902 , n . 298 , articoli 6 e 8 e L . 7 luglio 1901 , n . 341 , art . 12 ) . Sono estese ai consorzi di comuni ed ai comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901 , le disposizioni del 1° e 2° comma del precedente art . 148 . Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di lire 150.000 iscritta , per la durata di 35 anni , nel bilancio del Ministero d ’ agricoltura , industria e commercio . Alle eventuali eccedenze sulla predetta somma si estende la disposizione del 4° comma del precedente art . 148 . 150 . ( L . 8 luglio 1903 , n . 311 , articoli 7 , 9 e 10 ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , ai sensi della L . 8 luglio 1903 , n . 311 , a favore delle provincie , dei consorzi di comuni e di comuni , per la riparazione e ricostruzione di strade , fabbricati ed opere pubbliche provinciali , consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1902 , è stabilito in un periodo di 35 anni . Il contributo dello Stato per i mutui di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua iscritta nel bilancio del Ministero d ’ agricoltura , industria e commercio in lire 170.000 per la durata di 35 anni . Sono estese a tali prestiti le disposizioni dell ’ art . 148 meno i comma 1° e 3° . 151 . ( L . 3 luglio 1904 , n . 313 . articoli 7 , 8 e 10 ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti , al sensi della L . 3 luglio 1904 , n . 313 , a favore delle provincie , dei consorzi di comuni e di comuni , per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali , consorziali e comunali , danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903 , è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni . Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di lire 40.000 iscritta , per la durata di 35 anni , nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici , a decorrere dall ’ esercizio finanziario 1904-1905 . Sono applicabili a tali prestiti le disposizioni dell ’ art . 148 , meno i comma 1° e 3° . 152 . ( L . 13 luglio 1905 , n . 400 , articoli 9 e 20 e L . 28 giugno 1906 , n . 271 , art . 2 ) . L ’ ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell ’ art . 9 della L . 13 luglio 1905 , n . 400 , a provincie , comuni e loro consorzi ed ai consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale , e dai consorzi per opere idrauliche , contemplate dal testo unico approvato con R . D . 25 luglio 1904 , n . 523 , per la riparazione e la ricostruzione di opere pubbliche , provinciali , consorziali e comunali , danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1903 , è stabilito in un periodo di 35 anni estensibile , nei casi di comprovata necessita nei modi di legge , fino a 50 anni . I mutui autorizzati sulla Cassa predetta alle provincie e ai comuni , che accordarono la sospensione delle sovrimposte ripartendole in sessanta rate eguali bimestrali , ai termini dell ’ art . 19 della L . 13 luglio 1905 , n . 400 , sono garantiti da delegazioni rilasciate dalle province e dai comuni suddetti sulle sessanta rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese , e , per la differenza , sulle rate delle sovrimposte normali . Per i mutui di cui al presente articolo è fissato l ’ interesse del 4 per cento netto . Al pagamento di tali interessi lo Stato contribuisce in ragione di un terzo , al quale intento è inscritta la somma di lire 60.000 nel bilancio del Ministero di agricoltura , industria e commercio a cominciare dall ’ esercizio 1905-1906 . 153 . ( L . 29 dicembre 1907 , n . 810 , articoli 14 e 15 ) . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili in 35 annualità e nei casi di provata necessità di 50 anni , a favore delle provincie , dei comuni , dei consorzi di comuni e dei consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico , detratto l ’ eventuale sussidio governativo , e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903 e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905 , ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di comuni e frazioni , quanto all ’ esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi . Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al presente articolo alle provincie , comuni e consorzi di comuni , lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi versandone l ’ importo alla Cassa depositi e prestiti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui . A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ( parte straordinaria ) , per tutta la durata degli anzidetti mutui , la somma corrispondente al contributo dello Stato . 154 . ( L . 7 luglio 1901 , n . 341 , art . 14; L . 3 luglio 1904 , n . 313 , art . 10 e L . 29 dicembre 1907 , n . 810 art . 16 ) . Le domande pel conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici , per mezzo delle prefetture , nel termine perentorio di un anno dalla data dell ’ infortunio . Per la presentazione e documentazione di tali domande , di quelle per il conseguimento di mutui e di quelle presentate nel termine perentorio di un anno dal 25 gennaio 1908 per danni causati da frane e da alluvioni avvenute anteriormente alla L . 29 dicembre 1907 , n . 810 , saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato con R . D . 22 gennaio 1905 , n . 116 , per l ’ applicazione della L . 3 luglio 1904 , n . 313 , e su di essa sarà sentita la commissione reale , con sede iu Roma , istituita a termini dell ’ art . 10 della citata L . 3 luglio 1904 con decreto reale e composta di cinque membri , i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della citata legge del 29 dicembre 1907 , n . 810 . Il Governo del re è autorizzato ad introdurre , ove ne riconosca il bisogno , modificazioni ed aggiunte al citato regolamento ; esse saranno approvate con regio decreto , previo parere del Consiglio di Stato . La somministrazione dei mutui verrà autorizzata dal ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all ’ avanzamento delle opere , accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati . 155-161 . Alluvioni e frane ( disposizioni speciali ) . ( ) . 162-180 . Terremoti ed eruzioni vulcaniche . ( ) . § 7 . Prestiti vari a favore di determinate province e comuni . 181-208 . ( ) . CAPO III : ANTICIPAZIONI AL TESORO DELLO STATO 209-248 . ( ) . CAPO IV : ANTICIPAZIONI AD ALTRI ENTI 249-250 . ( ) . TITOLO V RENDICONTI E PROFITTI NETTI ANNUALI , FONDO DI RISERVA 251 . ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 29 e 30 ) . La Cassa dei depositi e prestiti terrà una contabilità generale formata dalla riunione delle contabilità speciali . Sarà determinato nel regolamento il modo nel quale si dovranno presentare i rendiconti annuali delle operazioni . 252 ( L . 17 maggio 1863 , n . 1270 , articoli 27 e 29; L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , art . 1 dell ’ allegato D ; L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 5 e L . 17 luglio 1910 , n . 491 , art . 12 ) . I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato , per un decimo in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima e pel rimanente decimo alla Cassa di colonizzazione dell ’ Agro romano istituita in sezione speciale , avente gestione autonoma , presso la stessa Cassa dei depositi e prestiti , ai termini della L . 17 luglio 1910 , n . 491 . 253 . ( L . 11 giugno 1896 , n . 461 , art . 5; L . 8 luglio 1904 , n . 320 , art . 2 e R . D . 11 luglio 1904 , n . 337 , art . 5; L . 17 marzo 1907 , n . 74 , art . 2; T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 26; L . 30 maggio 1909 , n . 280 , articolo unico e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 4 ) . La Cassa dei depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva , di cui all ’ articolo precedente , degli interessi del fondo stesso e di un decimo degli utili netti della propria gestione annuale . Il fondo di riserva è investito in titoli del consolidato italiano ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato nonché in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali . Una parte del fondo di riserva , sino alla concorrenza di quattro milioni , è destinata a provvedere alle spese inerenti alla costruzione in Roma dell ’ edificio per la sede della amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . La detta parte del fondo di riserva rimarrà impiegata nel valore dello stabile ; e la relativa pigione , da determinarsi e ripartirsi fra la Cassa predetta , le aziende annessevi e gli istituti di previdenza , con deliberazione del consiglio permanente di amministrazione e della commissione parlamentare di vigilanza , costituirà , al netto delle spese di manutenzione , il frutto di questo speciale impiego . PARTE SECONDA DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE TITOLO I ISTITUZIONE , CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONE DI CARTELLE 1 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 19 e L . 18 giugno 1911 , n . 513 , art . 2 ) . La sezione autonoma di credito comunale e provinciale , istituita con gestione propria presso la Cassa dei depositi e prestiti con la L . 24 aprile 1898 , n . 132 , è autorizzata a far prestiti mediante emissione di cartelle agli enti indicati nella lett . a ) dell ’ art . 68 della parte prima , libro II , della presente legge , per riscatto di debiti contratti dagli enti stessi in qualsiasi epoca e per l ’ esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate . La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della sezione autonoma di credito , spettano al direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti . 2 . ( L . 19 luglio 1906 , n . 364 , art . t5 ) . La facoltà della emissione di cartelle ordinarie della sezione autonoma di credito comunale e provinciale è riservata in casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri istituti di credito . La facoltà è data e regolata di volta in volta , mediante decreto reale , promosso dal Ministro del tesoro , sentito il consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato . Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti . 3 . (T.U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 20 e legge 15 luglio 1911 , n . 755 , art . 2 , 4° comma ) . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a quattro milioni . La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto anche sino a renderlo attivo a proprio favore nel limite di quattro milioni . Il saggio dell ’ interesse su questo conto corrente sarà , rispettivamente , di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale , ai termini dell ’ art . 24 ( 1° comma ) della parte prima di questo libro II , secondo che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti , ovvero della sezione di credito comunale e provinciale . 4 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 21 , e L . 11 dicembre 1910 , n . 855 , art . 4 ) . L ’ utile netto derivante dalle operazioni della sezione di credito comunale e provinciale prelevatone l ’ importo dell ’ imposta di ricchezza mobile , ai termini di legge , è per intero devoluto alla formazione di un fondo di riserva da costituirsi a garanzia delle operazioni fatte . I capitali compresi nel detto fondo di riserva saranno impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato , in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato . 5 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 22 e L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1 ) . La sezione di credito comunale e provinciale è assistita dal consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , ed è posta sotto la sorveglianza della commissione parlamentare per essa istituita . Ogni anno insieme al bilancio della spesa il Ministro del tesoro presenterà la situazione finanziaria della sezione alla fine dell ’ anno solare precedente . 6 . ( ) . TITOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE 7 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 23; L . 13 luglio 1910 , n . 431 , art . 1; L . 24 dicembre 1896 , n . 551 , allegato A , art . 3; L . 27 giugno 1897 , n . 227 , art . 3 , lettera b ) e L . 24 aprile 1898 , n . 132 , art . 8 ) . I prestiti della sezione autonoma di credito comunale e provinciale deliberati dal consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , sono approvati per decreto reale , promosso dal Ministro del tesoro . A tali prestiti si estendono le disposizioni degli artt . 72 ( ultimo comma ) , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 84 , 85 , 86 e 88 della parte prima di questo libro II della presente legge . I prestiti stessi sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che in caso di provata necessità , può estendersi fino a 50 anni . Le annualità calcolate ad un interesse egualee a quello delle cartelle da emettersi , sono aumentate , a titolo di compenso per spese di amministrazione , di cent . 15 , qualora si tratti di prestiti ad annualità costante , e di cent . 10 , qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente , per ogni 100 lire di capitale che rimane a mutuo . Per i prestiti in cartelle concessi in base alla L . 24 dicembre 1896 , n . 551 , i mutuatari corrispondono una provvigione di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato , mentre per quelli concessi in base alle leggi del 27 giugno 1897 , n . 227 e 24 aprile 1898 , n . 132 , la provvigione è di cent . 20 ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo . 8 . ( ) . TITOLO III DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE CAPO I : CARTELLE ORDINARIE 4 PER CENTO 9 ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , artt . 19 ( 1° comma ) e 24 ) . Le cartelle fruttanti il 4 per cento netto ed esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura , sono del valore nominale di L . 200 , vengono emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi e sono ammortizzabili per sorteggio semestrale in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse . Gli interessi corrispondenti alle cartelle sono pagati esclusivamente nel regno dalle pubbliche casse a semestri posticipati , scadenti il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno , unitamente al capitale dovuto pei titoli sorteggiati . Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi , i quali possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle . I titoli al portatore possono essere unitari , oppure raggruppare 5 , 20 e 25 cartelle . La sezione di credito , quando lo creda opportuno e ne sia richiesta , può riscattare all ’ atto stesso della consegna le cartelle emesse in corrispondenza ai prestiti fatti . 10 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 26 ) . Alle cartelle della sezione di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti pei titoli del debito pubblico dello Stato , meno l ’ accettazione in pagamento delle imposte dirette . Saranno stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione , l ’ impiego nel pagamento dei mutui , la circolazione , il tramutamento , il sorteggio , il rimborso e l ’ annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui , nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle tanto al portatore quanto nominative , e le norme per eseguirle . La Cassa dei depositi e prestiti , la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai , gl ’ istituti di emissione , le casse di risparmio , i monti di pietà , e le istituzioni pubbliche di beneficienza sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni , impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato . Possono anche valersene gl ’ istituti di assicurazioni in adempimento delle disposizioni contenute nell ’ art . 145 del codice di commercio . 11 ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 27 ) . I prestiti accordati dalla sezione di credito comunale e provinciale dovranno servire all ’ uso per cui furono concessi , e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle emesse , ma neppure sul denaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi . 12 . ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , articolo 28 ) . In attesa dell ’ allestimento delle cartelle , la sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti . A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse . 13 ( T . U . 5 settembre 1907 , n . 751 , art . 25 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Il Governo del re , quando crederà giunto il momento opportuno per riscattare al valore nominale le cartelle al 4 per cento netto , mediante cartelle a ragione d ’ interesse minore potrà autorizzare la sezione autonoma di credito comunale e provinciale a effettuare il riscatto mediante cartelle 3,75 per cento del tipo e dei tagli di cui al seguente capo secondo di questo titolo , e con le norme ivi sancite , e a ridurre la provvigione dovuta pei prestiti ad annualità costante alla misura uniforme di quindici centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo . L ’ interesse dei mutui corrispondenti alle cartelle riscattate sarà ragguagliato alla ragione d ’ interesse delle cartelle nuove . CAPO II : CARTELLE ORDINARIE 3,7 PER CENTO 14 . ( R . D . 2 febbraio 1908 , n . 47; L . 12 marzo 1911 , n . 258 , art . 9 e L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Le cartelle ordinarie del valore nominale di L . 1000 ciascuna , fruttanti l ’ interesse 3,75 per cento , esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura , ed emesse per un ammontare eguale a quello dei mutui concessi , sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui . Il sorteggio avrà luogo in ottobre di ogni anno ed il rimborso alla pari dal 1° gennaio successivo . Gl ’ interessati saranno pagati dal le pubbliche casse a semestri posticipati scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno . Le cartelle saranno rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5 e 10 ed il sorteggio annuale avrà luogo nelle debite proporzioni per ciascuna delle tre serie di titoli . In luogo dei titoli al portatore potranno essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli . 15 . ( R . D . 2 febbraio 1908 , n . 47 , art . 2; L . 12 marzo 1911 , n . 258 , art . 9; L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Le cartelle ordinarie 3,75 per cento non potranno essere assoggettate , prima del 1920 , a riscatto per conversione in altri titoli a minore interesse . Ciascuna delle tre serie dei titoli rappresentativi delle cartelle stesse avrà una numerazione propria . A ciascun titolo saranno unite 40 cedole pel pagamento , a semestri maturati , degl ’ interessi . Quando le cedole saranno esaurite , la sezione autonoma avrà facoltà di rinnovare il titolo o aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole . I titoli saranno staccati da matrici e le matrici conservate dalla sezione di credito , rilegate in volume . I titoli saranno firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse e della sezione autonoma di credito e dal direttore della ragioneria , o da chi per essi , e dal rappresentante dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti . 16 . ( R . D . 2 febbraio 1908 , n . 47 , art . 3; L . 12 marzo 1911 , n . 258 , art . 9; L . 18 giugno 1911 , n . 543 , art . 5 ) . Non è ammessa la riunione e la divisione dei titoli al portatore rappresentativi delle cartelle ordinarie 3,75 per cento . Possono però essere , senza limitazione di quantità di serie , sostituiti nella circolazione da certificati nominativi . I certificati nominativi possono , semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti , trasferirsi ad altre persone o società o enti giuridici , e sostituirsi coi titoli al portatore che rappresentano , a richiesta dei titolari ed altri aventi ragioni . Ai titoli delle cartelle sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 ( ultimo comma ) , 10 , 11 e 12 di questa parte seconda del libro II della presente legge . CAPO III : CARTELLE SPECIALI 3,75 PER CENTO 17-19 . ( ) . LIBRO TERZO ( ) .