StampaQuotidiana ,
Alle
armi
!
Al
combattimento
!
Ma
oggi
non
è
il
momento
,
per
noi
dei
territori
ancora
occupati
dai
nazi
-
fascisti
,
di
discutere
dei
problemi
della
ricostruzione
.
Qui
,
oggi
,
come
dice
il
compagno
Ercoli
,
«
il
compito
che
si
pone
a
tutti
i
comunisti
,
a
tutti
gli
antifascisti
e
a
tutti
i
patrioti
italiani
,
è
di
organizzare
,
senza
esitazione
,
senza
ulteriori
indugi
,
l
'
insurrezione
generale
di
tutto
il
popolo
,
nelle
città
e
nelle
campagne
,
per
cacciare
gli
invasori
tedeschi
,
distruggere
le
truppe
di
occupazione
hitleriane
e
scacciare
senza
pietà
i
traditori
fascisti
che
sono
al
loro
servizio
»
.
Questo
vuol
dire
che
dobbiamo
smontare
,
colla
più
grande
energia
,
i
piani
militari
e
politici
dei
fascisti
,
sventare
ogni
loro
manovra
contro
l
'
insurrezione
nazionale
,
smascherare
ogni
loro
tentativo
di
mimetizzazione
,
sotto
qualunque
colore
si
presenti
.
La
lotta
contro
i
fascisti
,
i
loro
agenti
,
i
loro
complici
,
comunque
si
mascherino
,
dovunque
si
nascondano
,
deve
essere
condotta
colla
più
grande
decisione
.
Nelle
campagne
,
lotta
a
fondo
contro
gli
ammassi
fascisti
ed
i
loro
agenti
,
contro
le
commissioni
di
requisizione
;
contro
i
podestà
ed
i
segretari
comunali
zelanti
servi
dei
fascisti
;
lotta
a
fondo
contro
i
proprietari
terrieri
ed
i
padroni
che
abusano
della
situazione
per
infierire
contro
i
lavoratori
e
che
non
sentono
il
dovere
della
solidarietà
nazionale
.
Lotta
armata
contro
i
tedeschi
e
i
fascisti
che
rompono
gli
argini
,
allagano
i
campi
,
distruggono
l
'
opera
secolare
di
bonifica
e
di
miglioria
agraria
.
I
fascisti
ed
i
nazisti
,
scoprendo
i
loro
vandalici
piani
di
distruzione
e
di
affamamento
del
popolo
,
vogliono
,
quest
'
anno
,
impedire
le
semine
.
Si
devono
difendere
le
semine
colle
armi
alla
mano
.
Quest
'
anno
si
semina
per
il
popolo
e
per
la
vittoria
.
Si
è
seminato
perciò
largamente
,
intensamente
,
colla
massima
cura
.
Nelle
città
:
lotta
a
fondo
di
tutta
la
popolazione
per
gli
alimenti
,
il
sale
,
i
grassi
,
il
carbone
,
la
legna
a
tutti
.
Lotta
a
fondo
nelle
officine
,
per
gli
aumenti
dei
salari
,
per
la
distribuzione
dei
viveri
agli
operai
,
per
la
protezione
della
libertà
dei
lavoratori
.
Fermate
di
lavoro
e
dimostrazioni
di
strada
,
scioperi
locali
e
scioperi
generali
per
tutte
queste
rivendicazioni
,
condotte
con
la
protezione
e
coll
'
appoggio
delle
organizzazioni
militari
e
armate
devono
segnare
la
via
dell
'
insurrezione
,
preparare
il
grande
sciopero
generale
insurrezionale
,
che
coronerà
l
'
assalto
finale
e
vittorioso
.
Nelle
città
e
nelle
campagne
,
dovunque
vi
sia
un
presidio
,
un
deposito
,
un
punto
interessante
la
resistenza
e
la
guerra
nazi
-
fascista
,
deve
essere
portata
la
guerriglia
partigiana
,
il
colpo
di
mano
audace
,
l
'
attacco
distruttore
,
l
'
occupazione
e
la
liberazione
da
parte
delle
formazioni
patriottiche
.
Solo
così
noi
assolveremo
i
compiti
fissatici
dal
compagno
Ercoli
.
«
Trascinare
al
combattimento
tutte
le
forze
popolari
,
antifasciste
e
patriottiche
che
sono
strettamente
unite
e
che
sempre
più
dovranno
essere
unite
nel
grande
movimento
dei
Comitati
di
Liberazione
.
Mettetevi
alla
testa
degli
operai
,
dei
braccianti
,
dei
contadini
,
dei
giovani
,
delle
masse
della
piccola
e
media
borghesia
delle
città
.
Paralizzate
collo
sciopero
e
coll
'
azione
di
massa
tutta
la
vita
del
paese
alle
spalle
degli
eserciti
hitleriani
in
ritirata
.
Attaccate
questi
eserciti
,
i
loro
distaccamenti
,
i
loro
trasporti
con
tutti
i
mezzi
e
con
tutte
le
armi
.
Che
i
distaccamenti
armati
moltiplichino
le
loro
forze
e
si
mettano
alla
testa
dell
'
insurrezione
popolare
nelle
città
e
nelle
campagne
.
«
Distruggete
fisicamente
i
fascisti
;
spezzate
il
loro
apparato
di
oppressione
del
popolo
;
prendete
nelle
vostre
mani
città
e
regioni
intere
ove
darete
vita
a
organi
di
potere
popolare
,
fondate
sull
'
unità
e
sulla
disciplina
di
tutte
le
forze
antifasciste
e
nell
'
appoggio
di
tutte
le
grandi
masse
.
Date
alle
forze
alleate
tutto
l
'
aiuto
di
cui
hanno
bisogno
per
avanzare
sempre
più
rapidamente
verso
la
vittoria
definitiva
;
stringetevi
attorno
al
Governo
democratico
che
la
nazione
si
è
data
e
che
,
con
sempre
maggiore
energia
,
conduce
e
condurrà
la
lotta
per
l
'
annientamento
del
fascismo
,
per
la
partecipazione
dell
'
Italia
alla
guerra
,
per
soccorrere
i
bisogni
del
popolo
.
«
Da
un
capo
all
'
altro
dell
'
Italia
occupata
risuoni
un
grido
solo
:
alle
armi
,
al
combattimento
tutti
i
figli
del
popolo
per
la
libertà
della
Patria
.
Morte
ai
fascisti
!
Morte
agli
invasori
tedeschi
!
»
.
L
'
UNITA
'
È
LA
CONDIZIONE
DELLA
VITTORIA
L
'
unità
della
classe
operaia
L
'
unità
è
la
condizione
della
vittoria
,
essa
si
presenta
come
esigenza
della
classe
operaia
,
dell
'
unità
delle
forze
popolari
progressive
e
di
tutte
le
forze
nazionali
,
nel
quadro
dei
Comitati
di
Liberazione
Nazionale
e
della
loro
piattaforma
politica
.
L
'
unità
della
classe
operaia
significa
,
oggi
,
in
primo
luogo
,
unità
sindacale
e
unità
organizzativa
e
politica
tra
socialisti
e
comunisti
.
L
'
unità
della
classe
operaia
nei
suoi
organismi
sindacali
e
nel
suo
partito
è
condizione
e
garanzia
per
l
'
unità
delle
forze
popolari
,
per
l
'
unità
nazionale
in
seno
ai
Comitati
di
Liberazione
.
Perché
solo
la
classe
operaia
ha
degli
interessi
propri
che
coincidono
con
quelli
di
tutta
la
nazione
e
ha
tanta
forza
e
tanto
prestigio
per
la
sua
posizione
sociale
e
per
le
lotte
sostenute
contro
il
fascismo
da
poter
trascinare
al
suo
seguito
tutte
le
correnti
democratiche
,
progressive
e
nazionali
del
paese
.
L
'
unità
sindacale
,
l
'
unità
col
partito
Socialista
sono
state
e
sono
uno
dei
punti
capitali
di
tutto
il
nostro
orientamento
politico
.
L
'
unità
sindacale
è
ormai
un
fatto
compiuto
e
noi
la
difenderemo
come
la
conquista
più
preziosa
contro
tutti
i
tentativi
che
sorgessero
per
metterla
in
discussione
o
per
sabotarla
.
In
questi
ultimi
tempi
,
al
centro
e
alla
base
,
noi
abbiamo
migliorato
enormemente
i
nostri
rapporti
coi
compagni
socialisti
;
collaboriamo
strettamente
con
essi
e
con
i
democratici
cristiani
nei
Comitati
sindacali
e
nei
Comitati
di
agitazione
.
Delle
Giunte
comuni
,
tra
socialisti
e
comunisti
,
regolano
,
sul
piano
provinciale
e
locale
,
l
'
attività
dei
due
partiti
,
risolvono
gli
incidenti
che
sorgono
,
organizzano
lo
scambio
delle
esperienze
.
L
'
unificazione
delle
sottoscrizioni
per
i
due
organi
centrali
,
«
l
'
Unità
»
e
l
'
«
Avanti
!
»
,
e
delle
edizioni
dei
classici
del
marxismo
-
leninismo
,
è
un
altro
indice
degli
stretti
rapporti
e
dell
'
intima
collaborazione
che
lega
i
nostri
partiti
.
Noi
poniamo
,
ora
,
come
problema
immediato
,
la
necessità
,
non
solo
dell
'
unità
di
azione
,
ma
anche
della
fusione
organica
tra
comunisti
e
socialisti
.
Essa
è
resa
possibile
dalla
comunanza
dei
nostri
programmi
e
delle
nostre
aspirazioni
fondamentali
;
essa
è
maturata
in
undici
anni
di
unità
di
azione
,
nell
'
illegalità
italiana
e
nelle
file
dei
combattenti
della
Brigata
Garibaldi
di
Spagna
;
essa
è
maturata
soprattutto
,
nelle
lotte
di
questi
mesi
,
per
la
cacciata
dei
tedeschi
e
dei
fascisti
e
per
la
creazione
della
nuova
Italia
democratica
e
progressiva
.
La
realizzazione
dell
'
unità
politica
della
classe
operaia
in
un
solo
Partito
,
darebbe
al
proletariato
un
nuovo
prestigio
e
nuova
forza
,
darebbe
ad
esso
maggiori
capacità
di
unificare
tutte
le
forze
progressive
e
nazionali
,
farebbe
di
esso
,
effettivamente
,
il
motore
e
la
guida
della
nostra
lotta
di
liberazione
,
il
che
è
garanzia
di
vittoria
.
Le
difficoltà
,
gli
ostacoli
a
questa
unificazione
politica
ed
organizzativa
non
possono
venire
che
dai
nemici
della
classe
operaia
e
di
tutto
il
movimento
di
liberazione
.
Per
chiunque
ponga
in
cima
alle
proprie
preoccupazioni
le
esigenze
immediate
della
lotta
e
le
aspirazioni
ad
un
'
Italia
nuova
,
veramente
democratica
e
progressiva
,
non
vi
può
essere
difficoltà
,
veduta
particolare
,
preferenza
personale
.
Non
vi
può
essere
problema
di
regime
interno
di
partito
,
di
nome
,
di
figliazione
internazionale
,
che
non
possa
essere
risolto
con
soddisfazione
di
tutti
.
Per
ogni
questione
che
rimanesse
in
contrasto
,
il
Congresso
comune
di
fusione
dei
due
partiti
dovrà
essere
chiamato
a
decidere
sovranamente
,
con
decisione
valida
per
tutti
.
Le
difficoltà
cospirative
,
per
quelle
organizzazioni
,
che
,
a
fusione
decisa
,
subissero
ancora
l
'
occupazione
nazi
-
fascista
,
si
possono
facilmente
superare
con
delle
misure
di
organizzazione
transitorie
.
L
'
importante
,
oggi
,
è
che
si
arrivi
al
più
presto
alla
fusione
.
Noi
vi
lavoriamo
con
tutte
le
nostre
forze
,
con
sincero
spirito
e
ferma
volontà
.
Unità
delle
Forze
popolari
L
'
unità
delle
forze
popolari
vuol
dire
,
in
primo
luogo
,
l
'
unità
tra
operai
e
contadini
,
cioè
,
unità
di
azione
del
Partito
Comunista
col
Partito
Socialista
e
il
Democratico
Cristiano
,
che
,
nel
loro
insieme
,
influenzano
,
organizzano
e
guidano
la
grande
maggioranza
delle
masse
lavoratrici
delle
città
e
delle
campagne
.
Questa
unità
di
azione
è
necessaria
per
sventare
le
manovre
della
reazione
,
per
strappare
all
'
influenza
degli
elementi
conservatori
e
reazionari
gli
strati
più
arretrati
delle
città
e
delle
campagne
,
per
portare
a
presidi
della
nuova
Italia
democratica
,
in
un
blocco
compatto
e
infrangibile
,
tutte
le
forze
popolari
e
progressive
,
capaci
di
un
lavoro
fecondo
e
costruttivo
.
Il
fascismo
vinse
nel
1922
perché
gli
operai
e
i
contadini
non
erano
uniti
.
L
'
unione
della
classe
operaia
,
l
'
unità
di
azione
di
tutte
le
organizzazioni
sindacali
e
politiche
,
aventi
influenza
tra
le
masse
operaie
e
contadine
e
,
in
primo
luogo
,
l
'
unità
d
'
azione
tra
Partito
Comunista
e
Partito
Socialista
e
Partito
Democratico
Cristiano
,
è
garanzia
di
vittoria
contro
il
nazi
-
fascismo
,
è
garanzia
contro
ogni
ritorno
offensivo
del
fascismo
,
che
ha
già
portato
una
volta
il
paese
alla
catastrofe
.
Questa
unità
tra
comunisti
,
socialisti
e
democristiani
è
resa
possibile
dalla
comunione
degli
obbiettivi
essenziali
che
ciascuno
dei
tre
partiti
pone
alla
nostra
lotta
,
non
solo
nel
momento
attuale
,
per
la
cacciata
dei
nazi
-
fascisti
,
ma
anche
per
domani
,
per
la
ricostruzione
.
Questa
unità
d
'
azione
è
già
un
fatto
,
abbiamo
detto
,
nel
campo
sindacale
.
È
un
fatto
anche
nel
maggior
numero
delle
formazioni
partigiane
,
non
smentito
dai
piccoli
incidenti
,
dalle
frizioni
che
ancora
dobbiamo
lamentare
.
Dobbiamo
rendere
più
intima
,
più
fiduciosa
codesta
unità
di
azione
,
nei
Comitati
di
Agitazione
,
nei
Comitati
Contadini
,
nel
CLN
nella
elaborazione
di
un
piano
comune
per
la
ricostruzione
.
Dobbiamo
vincere
,
infine
,
le
residue
resistenze
dei
democristiani
,
incomprensibili
e
ingiustificate
,
a
lasciar
collaborare
i
loro
giovani
e
le
loro
donne
nella
direzione
delle
organizzazioni
unitarie
del
Fronte
della
Gioventù
e
dei
Gruppi
di
Difesa
della
Donna
.
Soprattutto
in
questo
campo
,
della
difesa
degli
interessi
popolari
,
della
protezione
dell
'
infanzia
e
del
lavoro
,
dell
'
avviamento
degli
strati
più
bisognosi
e
più
arretrati
alle
loro
conquiste
più
urgenti
ed
alla
loro
educazione
sociale
e
politica
,
i
giovani
e
le
donne
,
di
qualunque
tendenza
politica
hanno
un
dovere
comune
di
azione
e
,
non
vediamo
proprio
perché
,
da
questo
campo
comune
,
debbano
restare
assenti
i
giovani
e
le
donne
di
sentimenti
democratici
cristiani
.
L
'
Unità
nazionale
del
C
.
di
L.N.
L
'
unità
nazionale
vuol
dire
l
'
unità
di
tutte
le
forze
popolari
e
nazionali
,
vuol
dire
la
solidità
del
patto
che
lega
i
vari
partiti
e
le
varie
organizzazioni
nei
C
.
di
L.N.
,
vuol
dire
la
sincerità
con
cui
ogni
partito
e
ogni
organizzazione
accetta
e
applica
le
direttive
del
C
.
di
L.N.
Sul
piano
sociale
questa
unità
vuoi
dire
l
'
unione
di
tutte
le
forze
nazionali
e
antifasciste
,
dagli
operai
ai
tecnici
,
dagli
impiegati
ai
professionisti
,
dai
lavoratori
a
tutti
quanti
mettono
al
di
sopra
dei
propri
interessi
di
parte
gli
interessi
generali
di
tutta
la
nazione
.
Sul
piano
politico
questa
unità
vuol
dire
,
in
primo
luogo
,
l
'
accordo
del
Partito
Comunista
,
del
Partito
Socialista
,
del
Partito
democratico
-
cristiano
,
del
Partito
di
Azione
e
del
Partito
Liberale
,
dei
cinque
partiti
cioè
fondatori
e
dirigenti
del
Comitato
di
Liberazione
.
Questa
unità
nazionale
è
resa
possibile
dalla
comunanza
degli
obbiettivi
che
in
questo
momento
tutti
i
partiti
e
tutte
le
organizzazioni
patriottiche
pongono
alla
loro
attività
:
cacciata
dei
nazi
-
fascisti
,
epurazione
,
creazione
di
una
nuova
Italia
democratica
e
progressiva
.
Questa
unità
,
realizzata
nei
C
.
di
L.N.
e
operante
da
oltre
18
mesi
nelle
più
difficili
condizioni
d
'
organizzazione
,
deve
essere
ancora
potenziata
e
consolidata
,
allargando
i
C
.
di
L.N.
a
tutte
le
organizzazioni
patriottiche
e
antifasciste
,
creando
una
fitta
rete
di
Comitati
periferici
che
portano
la
parola
e
la
guida
unitaria
del
Comitato
alle
più
larghe
masse
.
I
compiti
insurrezionali
dei
C
.
di
L.N.
I
C
.
di
L.N.
devono
essere
gli
organi
di
mobilitazione
e
di
direzione
dell
'
insurrezione
nazionale
,
perché
questa
deve
avvenire
sotto
la
bandiera
dell
'
unione
di
tutti
gli
italiani
,
sotto
la
bandiera
nazionale
:
il
tricolore
,
e
non
sotto
bandiera
di
parte
.
Questa
nostra
affermazione
ha
un
significato
politico
e
sociale
profondo
:
sostanziale
e
non
solo
formale
.
Essa
significa
che
con
l
'
insurrezione
noi
non
ci
proponiamo
affatto
di
raggiungere
degli
obbiettivi
politici
particolari
,
ma
semplicemente
di
liberare
la
patria
dai
tedeschi
e
dai
fascisti
;
che
noi
non
ci
proponiamo
affatto
di
imporre
delle
trasformazioni
sociali
determinate
,
ma
semplicemente
di
ridare
la
libertà
al
popolo
italiano
,
che
,
nel
libero
gioco
di
tutte
le
sue
organizzazioni
democratiche
e
di
tutti
i
partiti
non
fascisti
,
sarà
chiamato
a
decidere
delle
sue
istituzioni
,
del
suo
ordinamento
sociale
e
del
suo
avvenire
.
La
bandiera
rossa
,
la
nostra
bandiera
di
partito
che
,
colla
falce
e
il
martello
,
porta
ora
anche
la
stella
d
'
Italia
a
cinque
punte
,
deve
solo
contrassegnare
le
nostre
sedi
e
le
nostre
manifestazioni
di
partito
,
e
sempre
essa
deve
essere
accoppiata
al
tricolore
,
per
significare
che
i
comunisti
non
si
sentono
avulsi
ma
parte
,
la
parte
più
attiva
e
dinamica
della
nazione
.
L
'
insurrezione
popolare
che
noi
comunisti
vogliamo
deve
essere
veramente
popolare
e
di
massa
,
un
modello
di
decisione
militare
,
di
disciplina
,
di
ordine
patriottico
.
Questo
è
necessario
per
stroncare
vittoriosamente
ogni
resistenza
nemica
,
per
sventare
ogni
provocazione
,
per
realizzare
l
'
unità
di
tutti
gli
italiani
.
Questo
è
necessario
perché
l
'
insurrezione
sia
la
più
indolore
per
il
popolo
,
la
più
feconda
di
risultati
costruttivi
.
Nel
corso
stesso
dell
'
insurrezione
i
C
.
di
L.N.
devono
prendere
formalmente
e
ufficialmente
la
direzione
politica
e
amministrativa
,
disciplina
di
ogni
località
,
di
ogni
apparato
e
di
ogni
ente
dipendente
dallo
stato
e
dai
comuni
.
Sono
i
C
.
di
L
.
N
.
che
dovranno
prendere
sotto
il
proprio
controllo
tutti
i
magazzini
,
tutti
i
materiali
che
non
serviranno
immediatamente
alla
condotta
della
guerra
di
liberazione
e
che
dovranno
esser
messi
a
disposizione
per
i
beni
del
popolo
.
Le
tremende
miserie
e
le
distruzioni
che
ci
lascia
la
guerra
non
ci
permettono
il
lusso
nemmeno
del
più
piccolo
spreco
,
della
minima
trascuranza
.
I
C
.
di
L.N.
dovranno
difendere
ogni
magazzino
,
ogni
deposito
come
bene
del
popolo
,
come
cosa
sacra
ed
inviolabile
.
Essi
dovranno
prendere
sotto
la
propria
responsabilità
e
direzione
le
aziende
e
le
imprese
abbandonate
dai
traditori
nazi
-
fascisti
,
dovranno
controllare
immediatamente
tutto
il
funzionamento
dei
vari
organi
amministrativi
e
politici
e
giudiziari
,
epurandoli
decisamente
da
ogni
elemento
fascista
e
collaboratore
coi
tedeschi
.
Sarà
ancora
ai
C
.
di
L.N.
che
spetterà
,
soprattutto
nei
primi
momenti
,
di
riattivare
tutta
la
vita
sociale
provvedendo
alle
riparazioni
più
urgenti
,
al
soddisfacimento
dei
bisogni
popolar
inderogabili
,
alla
creazione
di
un
mercato
equo
e
,
il
più
possibile
rifornito
,
nel
quadro
di
buoni
rapporti
da
stabilirsi
tra
città
e
campagna
,
tra
produttori
e
consumatori
.
Non
c
'
è
chi
non
veda
come
,
per
la
migliore
realizzazione
di
tutti
questi
compiti
,
per
lo
scatenamento
dell
'
insurrezione
e
la
regolamentazione
di
tutta
la
vita
sociale
post
-
insurrezionale
,
non
basti
la
buona
volontà
e
l
'
attività
di
pochi
uomini
,
ma
occorre
la
collaborazione
attiva
e
costruttiva
delle
grandi
masse
popolari
,
inquadrate
nei
loro
organismi
di
lotta
e
sotto
la
direzione
dei
C
.
di
L.N.
Sono
gli
organismi
di
massa
,
sono
i
Comitati
di
Liberazione
periferici
,
soprattutto
quelli
aziendali
,
rionali
,
di
categoria
,
sono
i
Gruppi
di
Difesa
della
Donna
,
sono
le
sezioni
del
Fronte
della
Gioventù
che
potranno
dare
il
più
grande
contributo
nella
fase
culminante
della
lotta
e
nel
periodo
immediatamente
successivo
della
riorganizzazione
e
della
ricostruzione
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
SEZIONE
AUTONOMA
DI
CREDITO
COMUNALE
O
PROVINCIALE
CAPO
I
:
AMMINISTRAZIONE
DELLA
SEZIONE
1
.
La
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
è
legalmente
rappresentata
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Il
suo
personale
fa
parte
di
quello
dell
amministrazione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
Il
consiglio
permanente
d
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
e
la
commissione
parlamentare
di
vigilanza
esercitano
le
loro
funzioni
anche
per
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
.
L
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
estende
le
sue
funzioni
alla
sezione
medesima
.
2
.
La
sezione
di
credito
ha
la
gestione
dei
prestiti
concessi
e
di
quelli
da
concedere
mediante
emissione
di
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ed
ha
il
servizio
delle
relative
cartelle
.
3
.
In
relazione
al
secondo
comma
dell
art
.
6
della
parte
seconda
,
del
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
543
,
non
più
tardi
del
30
settembre
di
ogni
anno
,
l
amministrazione
presenta
al
Ministro
del
tesoro
la
situazione
finanziaria
della
sezione
alla
fine
dell
anno
solare
precedente
,
desunta
dalle
risultanze
del
rendiconto
che
,
come
per
le
altre
gestioni
,
è
tenuta
a
presentare
annualmente
con
apposita
relazione
alla
commissione
parlamentale
di
vigilanza
.
CAPO
II
:
SPESE
DI
AMMINISTRAZIONE
E
CONTABILITÀ
4
.
Nel
mese
di
novembre
di
ogni
anno
l
amministratore
generale
sottopone
alle
deliberazioni
del
consiglio
permanente
di
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
il
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
della
sezione
di
credito
per
l
anno
successivo
.
5
.
Gli
stipendi
degli
impiegati
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
sono
rimborsati
al
tesoro
dello
Stato
dalla
sezione
stessa
mediante
versamento
della
corrispondente
annualità
stanziata
nel
rispettivo
bilancio
.
In
detto
bilancio
è
pure
compresa
una
quota
da
determinarsi
annualmente
e
da
versarsi
al
tesoro
per
aliquota
della
spesa
per
le
pensioni
degli
impiegati
predetti
e
per
concorso
nella
spesa
relativa
al
servizio
della
sezione
autonoma
presso
altri
uffici
.
6
II
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
,
corredato
della
deliberazione
del
consiglio
permanente
,
è
presentato
entro
il
mese
di
novembre
alla
commissione
parlamentare
di
vigilanza
;
e
quindi
coll
avvviso
di
essa
viene
rimesso
all
approvazione
del
Ministro
del
tesoro
.
Il
decreto
ministeriale
di
approvazione
è
sottoposto
alla
registrazione
della
Corte
dei
conti
.
7
.
Il
conto
consuntivo
delle
spese
di
amministrazione
,
compreso
nel
rendiconto
generale
dell
esercizio
,
è
sottoposto
alle
deliberazioni
del
consiglio
permanente
entro
il
mese
di
maggio
dell
anno
successivo
all
esercizio
e
trasmesso
alla
commissione
parlamentare
di
vigilanza
con
le
deliberazioni
del
consiglio
medesimo
.
8
.
Allorché
dai
conti
consuntivi
delle
spese
di
amministrazione
risultino
,
sulle
somme
stanziate
nel
bilancio
,
dei
residui
non
impegnati
,
questi
vengono
annullati
.
Le
somme
impegnate
si
trasportano
al
nuovo
esercizio
.
9
.
La
ragioneria
della
sezione
autonoma
di
credito
tiene
separate
scritture
,
con
le
quali
segue
il
movimento
delle
ragioni
di
debito
e
di
credito
per
tutte
le
operazioni
della
sezione
stessa
e
tiene
in
particolare
evidenza
la
situazione
del
conto
corrente
tra
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
la
sezione
autonoma
di
credito
,
la
situazione
del
fondo
di
riserva
e
quella
delle
cartelle
in
circolazione
e
dei
mutui
vigenti
.
Tiene
lo
scadenziere
e
il
prontuario
generale
delle
delegazioni
rilasciate
sugli
agenti
della
riscossione
,
nonché
il
conto
corrente
di
ciascun
prestito
.
Tiene
la
contabilità
,
regolata
per
mese
e
distinta
per
scadenza
dei
pagamenti
degli
interessi
sui
titoli
di
credito
e
del
rimborso
del
capitale
.
Prepara
il
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
,
le
situazioni
contabili
e
il
rendiconto
consuntivo
annuale
della
gestione
.
CAPO
III
:
PRESTITI
DELLA
SEZIONE
DI
CREDITO
10
.
Ai
prestiti
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
ai
quali
si
riferisce
l
art
.
1
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
da
farsi
mediante
emissione
di
cartelle
,
nei
casi
,
alle
condizioni
e
per
gli
usi
contemplati
dall
articolo
stesso
e
dal
successivo
,
sono
applicabili
le
disposizioni
vigenti
per
i
prestiti
sulla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
salvo
il
disposto
dei
seguenti
artt
.
11
e
12
.
11
.
L
ente
mutuatario
deve
,
senza
sconto
,
corrispondere
alla
sezione
di
credito
ratealmente
,
in
analogia
a
quanto
è
disposto
per
i
prestiti
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
e
rilasciando
all
uopo
le
prescritte
delegazioni
,
l
annualità
necessaria
per
ammortizzare
il
mutuo
nel
periodo
di
anni
per
il
quale
venne
concesso
,
aumentata
detta
annualità
,
a
titolo
di
compenso
per
le
spese
di
amministrazione
dipendenti
dal
servizio
dei
prestiti
,
della
provvigione
stabilita
dall
art
.
7
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Le
somme
che
,
dopo
trascorso
interamente
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
è
principiato
l
ammortamento
dei
prestiti
in
cartelle
per
dimissione
di
debiti
,
rimangono
disponibili
sul
ricavato
dall
alienazione
delle
cartelle
,
divengono
infruttifere
.
Per
i
prestiti
da
concedersi
per
esecuzione
di
opere
è
esteso
ad
un
quinquennio
,
a
cominciare
dall
anno
in
cui
è
principiato
l
ammortamento
,
il
periodo
durante
il
quale
sono
fruttifere
le
somme
ricavate
dall
alienazione
delle
cartelle
.
È
autorizzata
la
sezione
di
credito
ad
intestare
al
proprio
nome
le
cartelle
corrispondenti
alla
parte
del
prestito
che
non
sia
subito
somministrata
e
per
la
quale
dovrà
rimborsare
gli
interessi
al
mutuatario
.
12
.
Dal
conto
corrente
,
di
cui
all
art
.
3
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
potranno
essere
prelevati
i
fondi
necessari
per
il
pagamento
dei
prestiti
che
si
somministrano
prima
dell
alienazione
delle
rispettive
cartelle
.
13
(
)
.
CAPO
IV
:
CARTELLE
DI
CREDITO
COMUNALE
E
PROVINCIALE
E
OPERAZIONI
SULLE
MEDESIME
§
1
.
Emissione
e
circolazione
delle
cartelle
e
loro
collocamento
.
14
.
L
emissione
delle
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
ha
luogo
in
corrispondenza
alla
concessione
dei
prestiti
e
per
un
valore
nominale
eguale
all
ammontare
dei
prestiti
stessi
.
La
decorrenza
degli
interessi
delle
cartelle
coincide
colla
decorrenza
dell
ammortamento
dei
prestiti
.
Quando
però
l
ammortamento
del
prestito
sia
già
incominciato
,
la
sezione
può
emettere
le
cartelle
con
decorrenza
posteriore
a
quella
portata
dalle
annualità
;
in
tal
caso
,
per
le
quote
di
capitale
comprese
nelle
annualità
scadute
,
sarà
nel
prossimo
sorteggio
estratta
in
più
una
quantità
di
cartelle
sufficienti
a
mettere
in
perfetta
corrispondenza
il
rimborso
delle
cartelle
con
l
ammortamento
dei
mutui
,
regolando
le
dipendenti
ragioni
di
debito
e
credito
con
l
ente
mutuatario
.
15
.
Le
cartelle
ordinarie
4
per
cento
hanno
una
propria
numerazione
continuativa
e
sono
rappresentate
nella
circolazione
da
titoli
al
portatore
o
da
titoli
nominativi
,
e
questi
possono
essere
emessi
per
un
numero
indefinito
di
cartelle
.
Finché
non
saranno
emessi
i
titoli
nominativi
ne
faranno
le
veci
le
dichiarazioni
provvisorie
,
sulle
quali
si
possono
eseguire
tutte
le
operazioni
ammesse
per
i
titoli
nominativi
.
I
titoli
al
portatore
4
per
cento
sono
da
una
cartella
,
da
5
e
da
25
cartelle
e
hanno
essi
pure
una
numerazione
progressiva
propria
,
distinta
per
serie
.
Le
dichiarazioni
provvisorie
hanno
pure
una
numerazione
progressiva
propria
.
Tanto
i
titoli
al
portatore
quanto
quelli
nominativi
,
o
in
loro
vece
le
dichiarazioni
provvisorie
,
portano
l
indicazione
dei
numeri
delle
cartelle
che
rappresentano
.
16
.
Le
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
sono
rappresentate
nella
circolazione
da
titoli
al
portatore
unitari
e
da
titoli
comprendenti
5
o
10
cartelle
,
e
le
cartelle
speciali
3,75
per
cento
sono
rappresentate
da
titoli
al
portatore
unitari
e
da
titoli
comprendenti
5
,
20
o
40
cartelle
.
In
luogo
dei
titoli
al
portatore
3,75
per
cento
,
ordinari
o
speciali
,
possono
essere
emessi
certificati
nominativi
comprendenti
un
numero
illimitato
di
titoli
.
I
titoli
al
portatore
3,75
per
cento
hanno
una
numerazione
progressiva
distinta
per
ciascuna
categoria
di
cartelle
,
ordinarie
o
speciali
,
e
per
serie
;
i
certificati
nominativi
hanno
pure
una
numerazione
progressiva
propria
,
distinta
per
ognuna
delle
due
categorie
di
cartelle
,
e
portano
l
indicazione
dei
numeri
e
della
serie
dei
titoli
che
rappresentano
.
17
.
I
titoli
al
portatore
,
i
certificati
nominativi
e
le
dichiarazioni
provvisorie
sono
stampati
su
carta
filigranata
a
spese
della
sezione
di
credito
.
I
titoli
al
portatore
sono
stampati
dall
officina
governativa
delle
carte
valori
e
sono
ricevuti
e
custoditi
dal
tesoriere
centrale
,
cassiere
della
Cassa
depositi
e
prestiti
.
Le
matrici
dei
titoli
al
portatore
emessi
sono
conservate
dalla
sezione
,
rilegate
in
volumi
.
I
certificati
nominativi
e
le
dichiarazioni
provvisorie
sono
custoditi
dall
economo
della
Cassa
depositi
e
prestiti
.
La
forma
,
le
leggende
e
i
segni
caratteristici
dei
titoli
al
portatore
e
dei
certificati
nominativi
sono
determinati
con
regio
decreto
promosso
dal
Ministro
del
tesoro
.
Tanto
i
titoli
al
portatore
che
quelli
nominativi
sono
muniti
del
timbro
a
secco
e
del
bollo
demaniale
.
A
ciascun
titolo
al
portatore
sono
unite
40
cedole
per
il
pagamento
a
semestre
maturato
degli
interessi
.
Quando
le
cedole
siano
esaurite
,
la
sezione
di
credito
ha
facoltà
di
rinnovare
il
titolo
o
di
aggiungere
al
medesimo
un
nuovo
foglio
di
cedole
.
I
certificati
e
le
dichiarazioni
provvisorie
contengono
una
tabella
a
caselle
semestrali
per
segnarvi
i
pagamenti
delle
singole
rate
di
interessi
,
e
vari
compartimenti
per
le
riduzioni
.
Esaurite
le
caselle
o
i
compartimenti
,
la
sezione
può
rinnovare
i
certificati
e
le
dichiarazioni
provvisorie
o
aggiungervi
un
foglio
con
altre
caselle
o
compartimenti
.
I
titoli
sono
firmati
dal
direttore
generale
della
Cassa
o
per
esso
dall
ispettore
generale
o
,
per
speciale
delegazione
,
dal
capo
di
divisione
che
dirige
la
sezione
di
credito
.
Portano
inoltre
la
firma
del
direttore
della
ragioneria
e
del
rappresentante
l
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
È
in
facoltà
dell
amministrazione
,
sentito
l
ufficio
di
riscontro
,
di
far
munire
i
titoli
delle
firme
a
stampa
,
impresse
con
marchio
a
fac
-
simile
.
La
sezione
di
credito
tiene
i
registri
di
iscrizione
dei
titoli
;
un
duplicato
dei
medesimi
è
depositato
presso
la
Corte
dei
conti
.
18
.
Per
le
iscrizioni
vincolate
di
usufrutto
si
rilascia
,
oltre
al
certificato
di
nuda
proprietà
,
un
certificato
di
usufrutto
avente
la
forma
,
le
leggende
e
i
segni
caratteristici
eguali
al
certificato
emesso
per
la
nuda
proprietà
,
ma
portante
l
indicazione
,
nella
prima
pagina
,
di
certificato
di
usufrutto
.
Nel
certificato
di
nuda
proprietà
,
devono
essere
annullati
i
compartimenti
relativi
al
pagamento
degli
interessi
semestrali
,
e
nella
prima
pagina
deve
essere
posta
la
indicazione
di
certificato
per
la
proprietà
.
19
.
La
somministrazione
dei
prestiti
ha
luogo
di
regola
mediante
pagamento
in
contanti
,
provvedendosi
dalla
sezione
di
credito
al
collocamento
delle
cartelle
all
atto
stesso
della
loro
emissione
,
osservate
le
norme
contenute
nel
R
.
D
.
di
cui
al
primo
capoverso
dell
art
.
2
,
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Eccezionalmente
,
e
dietro
autorizzazione
del
Ministro
del
tesoro
può
essere
fatta
anche
mediante
consegna
delle
cartelle
al
valore
nominale
.
§
2
.
Operazioni
sulle
iscrizioni
e
sui
relativi
titoli
rappresentativi
delle
cartelle
di
credito
.
20
.
Sono
applicabili
al
servizio
dei
titoli
di
credito
comunale
e
provinciale
le
norme
regolamentari
stabilite
per
i
titoli
di
debito
pubblico
,
in
quanto
non
sia
provveduto
specificamente
col
presente
regolamento
ed
in
quanto
la
diversa
natura
degli
uni
e
degli
altri
lo
permetta
.
21
.
I
titoli
al
portatore
possono
essere
tramutati
in
titoli
nominativi
per
un
numero
indefinito
di
cartelle
sopra
semplice
domanda
degli
interessati
.
I
titoli
nominativi
si
emettono
al
nome
di
una
sola
persona
o
società
o
di
un
solo
stabilimento
od
ente
morale
legalmente
costituito
.
Possono
però
iscriversi
al
nome
di
più
minori
o
di
più
amministrati
,
sempre
che
una
sia
la
tutela
,
la
curatela
o
l
amministrazione
;
come
pure
possono
iscriversi
al
nome
della
massa
dei
creditori
del
fallito
,
o
degli
aventi
diritto
ad
una
determinata
successione
,
al
nome
di
più
eredi
o
donatari
indivisi
,
o
della
prole
nascitura
da
determinata
persona
,
a
condizione
che
sia
indicata
la
provenienza
dei
titoli
e
sia
specificato
a
chi
i
medesimi
debbano
devolversi
nel
caso
in
cui
la
prole
non
sopravvenga
.
L
intestazione
dei
titolo
nominativo
deve
contenere
il
nome
e
cognome
,
il
nome
del
padre
e
il
domicilio
del
titolare
,
e
tutte
le
altre
indicazioni
che
siano
opportune
per
meglio
identificare
la
persona
e
lo
stato
giuridico
di
esso
titolare
.
22
.
I
titoli
nominativi
possono
,
semprechè
se
ne
abbia
la
libera
disponibilità
e
non
esistano
opposizioni
od
altri
impedimenti
,
essere
sottoposti
a
vincolo
o
ad
ipoteca
e
trasferirsi
sotto
altri
nomi
o
sotto
altra
designazione
di
ente
morale
,
società
,
ecc
.
,
oppure
tramutarsi
al
portatore
a
richiesta
del
titolare
od
altri
aventi
ragione
.
In
quest
ultimo
caso
si
fa
luogo
alla
emissione
di
titoli
al
portatore
per
i
medesimi
numeri
di
iscrizione
delle
cartelle
.
Non
sono
ammesse
riunioni
o
divisioni
dei
titoli
al
portatore
.
23
.
È
ammessa
la
cessione
dei
titoli
nominativi
fatta
per
atto
pubblico
notarile
o
giudiziale
o
amministrativo
,
o
per
scrittura
privata
autenticata
a
termini
dell
art
.
1323
del
codice
civile
(
2-bis
)
,
o
per
dichiarazione
di
cessione
fatta
a
tergo
del
titolo
dal
solo
titolare
iscritto
,
con
firma
autenticata
da
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
da
notaio
.
L
ufficiale
che
roga
l
atto
di
cessione
od
eseguisce
l
autenticazione
delle
firme
deve
certificare
anche
la
identità
personale
e
la
capacità
giuridica
dei
firmatari
.
Ove
i
titoli
dalla
loro
intestazione
o
dai
documenti
esibiti
risultino
spettare
a
persone
incapaci
,
a
società
od
enti
morali
,
la
traslazione
o
il
tramutamento
al
portatore
dei
titoli
stessi
non
potrà
aver
luogo
se
non
si
provi
che
siano
intervenute
le
autorizzazioni
prescritte
,
secondo
i
casi
,
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
o
dagli
statuti
.
24
.
La
traslazione
o
il
tramutamento
al
portatore
dei
titoli
nominativi
si
esegue
su
domanda
del
titolare
o
del
suo
legittimo
rappresentante
o
dei
suoi
aventi
causa
,
corredata
dei
titoli
di
credito
e
dei
documenti
necessari
per
giustificare
la
domanda
stessa
,
nonché
la
identità
personale
e
la
qualità
dei
richiedenti
.
Dette
operazioni
possono
essere
eseguite
anche
in
base
alla
sola
domanda
;
ma
in
tal
caso
questa
deve
essere
autenticata
a
termini
dell
art
.
1323
del
codice
civile
(
2-bis
)
,
e
il
notaio
deve
anche
accertare
la
identità
e
la
capacità
giuridica
dei
richiedenti
.
La
cessione
dei
titoli
nominativi
o
la
delegazione
al
ritiro
dei
nuovi
titoli
non
possono
essere
fatte
a
favore
del
notaio
rogante
o
dell
ufficiale
che
autentica
la
firma
dei
cedenti
o
degli
istanti
.
25
.
In
caso
di
morte
del
titolare
del
titolo
nominativo
,
la
traslazione
di
questo
agli
eredi
o
legatari
ha
luogo
su
domanda
corredata
dei
documenti
che
giustificano
la
successione
nei
modi
stabiliti
dall
art
.
2
dell
allegato
D
alla
L
.
11
agosto
1870
,
n
.
5784
,
nonché
di
un
attestazione
comprovante
il
pagamento
della
relativa
tassa
di
successione
,
da
rilasciarsi
dall
ufficio
del
registro
competente
ai
termini
dell
art
.
21
della
L
.
23
aprile
1911
,
n
.
509
.
Quando
si
tratti
di
titoli
il
cui
valore
capitale
non
sia
superiore
a
lire
duemila
,
in
luogo
del
titolo
legale
,
quale
è
richiesto
dal
succitato
art
.
2
dell
allegato
D
alla
L
.
11
agosto
1870
,
l
amministrazione
potrà
ammettere
la
prova
diretta
della
successione
col
deposito
presso
di
essa
dell
atto
di
morte
,
del
testamento
,
se
esista
,
e
di
un
atto
giudiziale
di
notorietà
,
il
quale
deve
essere
formato
innanzi
al
pretore
del
luogo
in
cui
è
aperta
la
successione
,
sulla
dichiarazione
giurata
di
quattro
testimoni
idonei
,
a
norma
di
legge
.
Per
le
successioni
testamentarie
,
nell
atto
di
notorietà
dovrà
essere
dichiarato
che
il
testamento
che
si
presenta
è
l
ultimo
,
incontestato
e
valido
,
e
che
oltre
gli
eredi
chiamati
nel
testamento
non
vi
sono
altri
eredi
necessari
,
ai
quali
la
legge
riservi
una
quota
ereditaria
.
Per
le
successioni
ab
intestato
,
dovrà
essere
dichiarato
che
non
esistono
disposizioni
testamentarie
e
indicato
quali
siano
le
persone
chiamate
alla
successione
intestata
del
titolare
del
titolo
nominativo
.
§
3
.
Delle
opposizioni
.
26
.
Le
iscrizioni
nominative
non
sono
soggette
ad
opposizione
,
sequestro
od
esecuzione
forzata
che
in
caso
:
a
)
di
perdita
o
smarrimento
del
titolo
d
iscrizione
;
b
)
di
controversie
sul
diritto
a
succedere
;
c
)
di
fallimento
del
titolare
;
d
)
di
esecuzione
per
effetto
di
ipoteca
.
Le
opposizioni
,
i
sequestri
o
altri
impedimenti
devono
essere
intimati
,
in
questi
casi
in
cui
sono
ammessi
,
esclusivamente
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
amministratrice
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
e
devono
contenere
sempre
l
elezione
ai
domicilio
in
Roma
.
27
.
Nessun
sequestro
,
impedimento
od
opposizione
e
ammesso
sulle
iscrizioni
al
portatore
e
la
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
non
riconosce
altro
proprietario
dei
titoli
che
le
rappresentano
,
che
il
portatore
dei
medesimi
.
28
.
In
caso
di
perdita
o
di
smarrimento
di
un
titolo
nominativo
,
il
titolare
o
il
suo
legittimo
rappresentante
o
il
suo
erede
o
legatario
specifico
,
può
ottenere
la
sospensione
del
pagamento
delle
rate
semestrali
di
interesse
ed
il
rilascio
d
un
nuovo
titolo
,
presentandone
domanda
con
firma
debitamente
autenticata
da
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
da
notaio
.
Il
legittimo
rappresentante
,
l
erede
o
il
legatario
del
titolare
della
iscrizione
deve
inoltre
provare
con
documenti
autentici
il
diritto
che
a
lui
compete
sul
titolo
nominativo
di
cui
dichiara
la
perdita
o
lo
smarrimento
.
Uguale
facoltà
hanno
:
il
cessionario
,
quando
provi
,
con
l
atto
di
cessione
o
con
atto
successivo
,
di
aver
avuto
la
tradizione
del
titolo
,
salvo
che
il
cedente
abbia
dichiarato
o
dichiari
di
averlo
egli
stesso
smarrito
;
l
aggiudicatario
per
sentenza
,
quando
provi
,
con
documenti
autentici
di
essere
venuto
legittimamente
in
possesso
del
titolo
.
Per
i
corpi
morali
e
pubblici
stabilimenti
la
firma
del
rappresentante
dei
medesimi
deve
essere
autenticata
dalla
competente
autorità
.
Nella
domanda
devonsi
indicare
i
semestri
di
interesse
,
maturati
sul
titolo
e
non
riscossi
,
pei
quali
si
chiede
la
sospensione
,
e
deve
sempre
eleggersi
domicilio
in
Roma
.
29
.
L
amministrazione
,
in
seguito
alla
denunzia
di
perdita
o
di
smarrimento
di
un
titolo
nominativo
,
fa
pubblicare
apposito
avviso
per
tre
volte
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
nelle
borse
di
commercio
,
disponendo
contemporaneamente
per
la
sospensione
del
pagamento
delle
rate
semestrali
scadute
e
da
scadere
.
La
pubblicazione
dell
avviso
di
perdita
o
di
smarrimento
del
titolo
d
iscrizione
è
fatta
con
dichiarazione
che
,
trascorsi
sei
mesi
dalla
prima
delle
tre
pubblicazioni
senza
che
siano
intervenute
opposizioni
od
altri
impedimenti
,
si
fa
luogo
a
nuova
iscrizione
e
alla
spedizione
del
nuovo
titolo
.
Tali
pubblicazioni
si
fanno
per
elenchi
mensili
.
30
.
Chi
intende
di
fare
opposizione
alla
nuova
iscrizione
e
al
rilascio
d
un
nuovo
titolo
in
sostituzione
di
quello
perduto
o
smarrito
,
deve
:
1
)
notificare
l
opposizione
per
atto
di
usciere
a
chi
dichiarò
la
perdita
o
lo
smarrimento
del
titolo
,
con
elezione
di
domicilio
in
Roma
;
2
)
rimettere
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
l
atto
di
notificazione
di
cui
sopra
e
il
titolo
dichiarato
perduto
o
smarrito
,
allegati
ad
apposito
memoriale
.
L
amministrazione
,
ricevuti
i
documenti
di
cui
al
n
.
2
,
sospende
le
pubblicazioni
che
ancora
fossero
da
farsi
e
non
procede
ad
altra
operazione
sino
a
che
non
sia
intervenuto
accordo
fra
gli
interessati
o
siasi
pronunciata
fra
i
medesimi
decisione
del
giudice
e
sia
questa
passata
in
cosa
giudicata
.
Se
l
opposizione
provenga
non
dal
possessore
del
titolo
,
ma
da
chi
pretenda
solo
aver
ragioni
sugli
interessi
,
non
si
sospendono
le
pubblicazioni
che
ancora
restassero
a
fare
,
ma
compiute
le
medesime
e
trascorso
il
termine
stabilito
,
non
si
procede
ad
operazione
alcuna
se
non
col
consenso
di
tutti
gli
interessati
od
in
forza
di
decisione
del
giudice
passata
in
cosa
giudicata
.
31
.
Gli
uffici
delle
Camere
di
commercio
sono
tenuti
a
curare
presso
le
rispettive
borse
di
commercio
la
pubblicazione
degli
avvisi
di
perdita
o
smarrimento
loro
inviati
ed
a
trasmettere
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
relativa
attestazione
entro
15
giorni
da
quello
in
cui
essa
ebbe
luogo
.
32
.
Trascorso
il
termine
di
sei
mesi
senza
che
sia
intervenuta
alcuna
opposizione
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
annulla
la
precedente
iscrizione
e
ne
fa
una
nuova
,
rilasciando
il
nuovo
titolo
.
La
nuova
iscrizione
porta
la
menzione
del
numero
d
ordine
di
quella
da
cui
deriva
e
del
fatto
dell
avvenuta
perdita
o
smarrimento
del
corrispondente
titolo
.
Contemporaneamente
al
rilascio
del
nuovo
titolo
l
amministrazione
provvede
al
pagamento
delle
rate
semestrali
scadute
rimaste
in
sospeso
.
Operata
la
nuova
iscrizione
ed
emesso
il
relativo
titolo
,
resta
di
niun
valore
il
titolo
precedente
,
benché
regolarmente
ceduto
,
e
non
sono
più
ammesse
opposizioni
.
33
.
Se
il
titolo
nominativo
non
sia
stato
smarrito
,
ma
il
titolare
,
o
per
esso
chi
altri
abbia
diritto
a
denunciarne
lo
smarrimento
,
ne
sia
stato
indebitamente
spossessato
deve
notificarsi
alla
persona
che
lo
detenga
regolare
atto
,
per
diffidarla
a
consegnare
il
titolo
stesso
entro
il
termine
di
sei
mesi
dalla
pubblicazione
da
farsi
come
appresso
,
e
per
avvertirla
che
,
trascorso
tale
termine
senza
la
consegna
e
senza
regolari
opposizioni
,
sarà
proceduto
a
nuova
iscrizione
ed
alla
emissione
di
un
nuovo
corrispondente
titolo
.
L
atto
di
diffida
,
con
la
relazione
della
eseguita
notificazione
,
dovrà
essere
depositato
presso
l
amministrazione
con
apposita
istanza
a
firma
autenticata
.
In
base
a
tale
istanza
l
amministrazione
provvede
come
agli
artt
.
29
e
32
.
34
.
Nel
caso
di
controversia
sul
diritto
a
succedere
e
in
caso
di
fallimento
,
la
opposizione
è
ammessa
tanto
per
la
sospensione
del
pagamento
delle
rate
semestrali
quanto
per
la
traslazione
o
tramutamento
delle
iscrizioni
,
purché
sia
autorizzata
con
provvedimento
del
giudice
competente
.
La
decisione
del
giudice
,
nel
caso
di
opposizione
,
deve
essere
presentata
all
amministrazione
,
accompagnata
da
apposito
ricorso
nelle
forme
di
legge
,
in
conformità
del
disposto
dell
art
.
26
.
35
.
Le
opposizioni
devono
essere
risolute
dal
giudice
.
Esse
però
possono
anche
revocarsi
con
atto
pubblico
notarile
o
giudiziale
,
o
con
atto
privato
debitamente
autenticato
nelle
forme
prescritte
dall
art
.
1323
del
codice
civile
,
od
infine
con
semplice
domanda
munita
di
firma
autenticata
da
notaio
o
da
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
.
36
.
In
caso
di
fallimento
il
giudice
può
ordinare
l
alienazione
totale
del
titolo
nominativo
o
la
sua
traslazione
a
favore
della
massa
dei
creditori
indivisamente
o
il
tramutamento
in
titoli
al
portatore
.
Qualora
i
creditori
non
posseggano
il
titolo
primitivo
l
operazione
è
ordinata
dal
giudice
sull
esibizione
di
una
dichiarazione
che
si
rilascia
dalla
sezione
di
credito
per
provare
l
esistenza
dell
iscrizione
.
La
traslazione
o
il
tramutamento
non
può
eseguirsi
se
non
dopo
adempiute
le
formalità
prescritte
dai
precedenti
artt
.
28
e
29
nei
casi
di
perdita
o
smarrimento
del
titolo
,
e
cioè
sei
mesi
dopo
la
prima
pubblicazione
nel
giornale
ufficiale
del
regno
,
e
quando
non
siano
intervenute
opposizioni
per
parte
del
possessore
del
titolo
.
37
.
Durante
il
giudizio
di
espropriazione
di
cartelle
nominative
per
effetto
dell
ipoteca
,
il
creditore
può
ottenere
dal
giudice
il
sequestro
delle
rate
di
interessi
.
La
decisione
del
giudice
per
l
espropriazione
deve
,
di
norma
,
essere
pronunziata
sulla
esibizione
del
titolo
annotato
dell
ipoteca
.
Quando
il
creditore
non
possegga
il
certificato
,
la
decisione
è
pronunziata
sopra
una
dichiarazione
rilasciata
dall
amministrazione
attestante
l
esistenza
della
iscrizione
ipotecaria
.
CAPO
V
:
SORTEGGI
,
RIMBORSO
E
ANNULLAMENTO
DELLE
CARTELLE
,
LORO
VERSAMENTO
IN
ESTINZIONE
ANTICIPATA
DEI
MUTUI
38
.
Le
cartelle
di
credito
comunale
e
provinciale
sono
ammortizzabili
per
sorteggio
in
corrispondenza
al
rimborso
dei
mutui
pei
quali
sono
emesse
.
Il
sorteggio
ha
luogo
nei
mesi
di
maggio
e
di
novembre
di
ogni
anno
per
le
cartelle
ordinarie
4
per
cento
,
nel
mese
di
ottobre
per
le
cartelle
ordinarie
3,75
per
cento
e
nel
mese
di
febbraio
per
le
cartelle
speciali
3,75
per
cento
.
Le
cartelle
ordinarie
4
per
cento
sono
rappresentate
da
schede
e
le
schede
sono
racchiuse
in
urne
.
I
titoli
rappresentativi
delle
cartelle
ordinarie
e
speciali
3.75
per
cento
sono
pure
rappresentati
da
schede
e
le
schede
vengono
racchiuse
in
urne
distinte
per
tipo
di
cartelle
e
per
serie
di
titoli
.
Il
sorteggio
per
ciascun
serie
ha
luogo
in
proporzione
dei
titoli
emessi
.
Prima
di
procedere
all
estrazione
sono
introdotte
nelle
urne
le
schede
recanti
i
numeri
dei
titoli
emessi
dopo
la
precedente
estrazione
.
39
.
Le
estrazioni
a
sorte
si
eseguono
in
un
locale
aperto
al
pubblico
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
alla
presenza
del
direttore
generale
della
Cassa
stessa
,
del
direttore
capo
della
ragioneria
della
sezione
di
credito
,
o
di
un
loro
delegato
,
e
del
rappresentante
l
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
,
i
quali
stendono
e
sottoscrivono
apposito
processo
verbale
.
Compiute
le
operazioni
di
sorteggio
,
le
urne
vengono
chiuse
e
suggellate
mediante
tre
differenti
suggelli
rispettivamente
dai
tre
funzionari
presenti
all
operazione
.
Le
stesse
impronte
di
suggelli
si
applicano
al
processo
verbale
,
affinché
prima
di
principiare
la
successiva
estrazione
,
si
faccia
la
constatazione
che
le
urne
sono
rimaste
intatte
.
Quindici
giorni
prima
dell
estrazione
se
ne
da
avviso
al
pubblico
mediante
apposita
inserzione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
;
i
numeri
sorteggiati
sono
pubblicati
nella
Gazzetta
stessa
.
40
.
Il
rimborso
delle
cartelle
ordinarie
4
per
cento
ha
luogo
a
cominciare
dal
primo
giorno
del
semestre
successivo
a
ciascuna
estrazione
:
il
rimborso
delle
cartelle
ordinarie
e
speciali
3,75
por
cento
ha
luogo
a
cominciare
rispettivamente
dal
1°
gennaio
e
1°
aprile
successivi
a
ciascuna
estrazione
.
Il
rimborso
dei
titoli
al
portatore
si
effettua
su
semplice
domanda
sottoscritta
dall
esibitore
di
essi
mediante
mandati
da
emettersi
sulle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
e
,
all
occorrenza
,
anche
sulla
tesoreria
centrale
del
regno
.
Il
rimborso
dei
titoli
nominativi
si
esegue
su
domanda
scritta
del
titolare
o
del
suo
rappresentante
o
avente
causa
che
giustifichi
la
sua
qualità
con
i
documenti
richiesti
dagli
artt
.
23
,
24
e
25
per
le
operazioni
di
trascrizione
e
di
tramutamento
.
La
firma
del
richiedente
dev
essere
autenticata
da
notaio
,
che
deve
anche
accertare
la
identità
e
la
capacità
giuridica
del
richiedente
medesimo
.
Non
occorre
però
l
autenticazione
delle
firme
sulle
domande
prodotte
dai
procuratori
dei
titolari
o
dai
rappresentanti
di
enti
o
di
società
,
quando
la
facoltà
di
chiedere
ed
ottenere
il
rimborso
risultino
dall
atto
di
procura
o
dalla
deliberazione
con
la
quale
l
assemblea
,
il
consiglio
,
o
in
generale
l
organo
competente
abbia
autorizzato
l
operazione
,
oppure
in
altro
modo
risulti
la
qualità
del
richiedente
e
la
facoltà
ad
esso
conferita
di
riscuotere
per
conto
del
titolare
l
importo
dei
titoli
sorteggiati
.
Basta
poi
la
sola
domanda
qualora
con
la
stessa
si
dia
incarico
all
amministrazione
di
operare
essa
medesima
,
direttamente
o
per
mezzo
del
contabile
del
portafoglio
,
il
rinvestimento
dell
intero
capitale
da
rimborsare
.
I
titoli
al
portatore
devono
essere
muniti
di
tutte
le
cedole
dei
semestri
d
interessi
non
ancora
maturati
,
successivi
a
quello
in
cui
ha
avuto
luogo
la
relativa
estrazione
;
altrimenti
l
ammontare
delle
cedole
mancanti
viene
trattenuto
sul
capitale
da
rimborsare
.
I
rimborsi
nel
regno
sono
fatti
in
valuta
avente
corso
legale
.
I
rimborsi
all
estero
,
per
quei
titoli
rappresentanti
cartelle
speciali
3,75
per
cento
muniti
del
bollo
di
cui
all
art
.
17
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
sono
invece
fatti
in
oro
dalle
casse
e
banche
all
uopo
autorizzate
.
41
.
I
titoli
al
portatore
rimborsati
vengono
distrutti
mediante
abbruciamento
;
i
titoli
al
portatore
4
per
cento
rimborsati
in
parte
vengono
pure
distrutti
e
sostituiti
con
altri
titoli
per
la
parte
di
cartelle
non
sorteggiate
.
I
titoli
nominativi
colpiti
in
parte
da
sorteggio
vengono
ridotti
del
capitale
rimborsato
;
e
quelli
che
per
effetto
dei
rimborsi
rimangono
estinti
vengono
annullati
e
conservati
in
atti
.
L
abbruciamento
dei
titoli
al
portatore
viene
eseguito
in
occasione
della
prima
estrazione
immediatamente
successiva
al
loro
rimborso
,
e
nel
processo
verbale
è
fatto
constare
del
numero
e
della
serie
dei
titoli
bruciati
,
nonché
delle
cedole
annesse
ai
medesimi
.
42
.
L
ente
mutuatario
ha
facoltà
,
osservato
il
disposto
degli
artt
.
86
della
parte
prima
e
7
della
parte
seconda
,
libro
II
,
del
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
di
estinguere
completamente
ed
in
ogni
tempo
il
suo
debito
o
di
affrettarne
soltanto
l
estinzione
.
L
estinzione
anticipata
ha
luogo
mediante
versamento
in
contanti
o
mediante
restituzione
di
cartelle
di
credito
al
valore
nominale
,
ma
le
singole
anticipazioni
devono
corrispondere
all
intero
ammontare
di
una
o
più
di
tutte
le
delegazioni
scontate
al
saggio
di
interesse
delle
cartelle
.
Sul
capitale
anticipato
verrà
calcolata
la
provvigione
per
un
solo
anno
.
Nel
primo
caso
in
corrispondenza
alle
somme
anticipate
si
dovranno
sorteggiare
nella
prima
estrazione
semestrale
,
in
più
della
quota
normale
,
tante
cartelle
quante
al
valore
nominale
equivalgano
alla
somma
capitale
anticipata
;
nel
secondo
caso
le
cartelle
vengono
immediatamente
annullate
,
e
se
ne
effettua
poi
l
abbruciamento
nell
occasione
della
prossima
estrazione
semestrale
.
Sullo
scadenziere
verranno
detratte
le
delegazioni
estinte
anticipatamente
,
agli
effetti
del
preciso
accertamento
delle
quote
di
capitale
da
ammortizzarsi
nelle
singole
estrazioni
.
Se
nel
sorteggio
vengono
compresi
i
numeri
corrispondenti
alle
cartelle
come
sopra
annullate
,
di
essi
non
si
tien
conto
agli
effetti
della
quantità
da
estrarsi
.
Le
cartelle
,
che
allo
scadere
del
periodo
di
ammortamento
del
prestito
pel
quale
furono
emesse
non
risultassero
estratte
,
si
dovranno
ritenere
come
comprese
nell
ultima
delle
estrazioni
nelle
quali
sono
state
rappresentate
nelle
urne
,
e
di
conseguenza
l
estrazione
stessa
avrà
luogo
per
il
rimanente
numero
di
cartelle
a
compiere
la
quota
di
ammortamento
.
In
tale
estrazione
e
nelle
susseguenti
i
numeri
delle
cartelle
stesse
che
venissero
sorteggiati
,
saranno
considerati
nulli
o
di
niun
effetto
,
nel
modo
stesso
che
si
pratica
dal
debito
pubblico
per
i
titoli
redimibili
sorteggiati
,
già
convertiti
in
rendita
consolidata
.
CAPO
VI
:
DEGLI
INTERESSI
SEMESTRALI
43
.
Gli
interessi
sulle
cartelle
4
per
cento
e
sulle
cartelle
3,75
per
cento
ordinarie
scadono
il
1°
gennaio
e
il
1°
luglio
di
ogni
anno
;
gli
interessi
sulle
cartelle
3,75
per
cento
speciali
scadono
il
1°
aprile
e
il
1°
ottobre
di
ciascun
anno
.
Il
loro
pagamento
si
esegue
:
a
)
nel
regno
:
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
e
,
all
occorrenza
,
anche
dalla
tesoreria
centrale
;
b
b
)
all
estero
:
dalle
casse
e
banche
all
uopo
incaricate
,
per
quei
titoli
al
portatore
,
rappresentanti
cartelle
3,75
per
cento
speciali
,
muniti
del
bollo
di
cui
all
art
.
17
della
parte
seconda
,
libro
II
,
T.U.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
44
.
Il
pagamento
degli
interessi
sui
titoli
al
portatore
viene
eseguito
,
alle
scadenze
stabilite
,
verso
consegna
delle
cedole
semestrali
scadute
.
I
possessori
delle
cedole
,
per
ottenere
il
pagamento
,
devono
descriverle
in
apposita
distinta
(
da
compilarsi
separatamente
per
le
cedole
di
ciascun
tipo
di
cartelle
)
sulla
quale
,
insieme
colla
firma
,
devono
apporre
la
data
e
l
indicazione
del
domicilio
.
Il
pagamento
delle
rate
semestrali
di
interessi
sulle
dichiarazioni
provvisorie
e
sui
certificati
nominativi
si
fa
agli
esibitori
delle
dichiarazioni
o
dei
certificati
contro
ricevuta
stesa
dai
medesimi
su
appositi
moduli
di
quietanza
preparati
dalla
sezione
di
credito
,
portanti
il
timbro
a
secco
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
e
rimessi
alle
casse
sulle
quali
è
assegnato
il
pagamento
.
All
atto
del
pagamento
,
nel
compartimento
della
dichiarazione
o
del
certificato
,
relativo
alla
rata
pagata
,
viene
impresso
un
bollo
a
calendario
con
la
leggenda
pagato
,
e
con
la
indicazione
della
città
dove
ha
luogo
il
pagamento
.
45
.
Il
pagamento
degli
interessi
semestrali
sui
titoli
nominativi
,
quando
sia
sottoposto
a
speciali
condizioni
,
annotate
sui
titoli
e
sulle
relative
iscrizioni
,
non
può
aver
luogo
senza
che
consti
dell
adempimento
delle
condizioni
medesime
.
Per
gli
interessi
vincolati
di
usufrutto
nessun
pagamento
può
essere
fatto
sul
titolo
comprovante
la
nuda
proprietà
.
46
.
Per
il
pagamento
degli
interessi
sulle
dichiarazioni
provvisorie
e
sui
certificati
nominativi
,
la
sezione
di
credito
forma
un
ruolo
generale
delle
iscrizioni
,
distintamente
per
ciascun
tipo
di
cartelle
.
In
corrispondenza
ad
esso
forma
inoltre
tanti
fogli
di
ruolo
quante
sono
le
iscrizioni
e
li
spedisce
alle
casse
presso
le
quali
il
pagamento
si
trova
assegnato
.
I
fogli
di
ruolo
sono
firmati
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
dal
direttore
capo
della
ragioneria
della
sezione
di
credito
,
o
da
chi
per
essi
,
e
dal
rappresentante
l
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
Conti
,
e
contengono
ciascuno
un
solo
articolo
di
credito
,
indicante
il
numero
d
iscrizione
della
dichiarazione
o
del
certificato
,
la
relativa
intestazione
,
il
capitale
nominale
,
l
importo
annuo
e
la
rata
semestrale
da
pagare
,
nonché
uno
spazio
con
apposite
caselle
per
le
riduzioni
da
farsi
per
effetto
dei
sorteggi
.
Sono
riportate
inoltre
le
speciali
condizioni
alle
quali
il
pagamento
sia
eventualmente
sottoposto
,
ed
a
tergo
sono
indicate
le
rate
d
interessi
per
cui
ciascun
foglio
deve
servire
,
con
appositi
spazi
di
contro
ad
esse
,
nei
quali
le
casse
pagatrici
debbono
annotare
la
data
del
pagamento
ed
il
nome
e
cognome
del
percipiente
.
47
.
Nei
casi
in
cui
per
smarrimento
del
titolo
nominativo
,
o
per
altre
ragioni
,
il
pagamento
di
qualche
rata
semestrale
non
si
possa
eseguire
sulla
presentazione
alle
casse
pagatrici
del
titolo
nominativo
o
della
cedola
del
titolo
al
portatore
,
si
farà
luogo
,
salvo
il
disposto
degli
articoli
precedenti
,
al
pagamento
stesso
mediante
mandati
a
favore
di
chi
di
diritto
.
48
.
La
tesoreria
centrale
,
per
mezzo
dell
ufficio
di
controllo
e
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
per
mezzo
delle
delegazioni
del
tesoro
,
devono
entro
il
giorno
5
di
ogni
mese
,
compilare
ed
inviare
alla
sezione
di
credito
le
contabilità
dei
pagamenti
d
interessi
eseguiti
nel
mese
precedente
,
corredate
delle
cedole
,
quietanze
,
mandati
ed
altri
recapiti
estinti
.
I
titoli
estinti
devono
essere
annullati
mediante
perforazione
e
muniti
di
timbro
di
pagamento
a
calendario
,
in
modo
però
da
non
distruggere
e
rendere
illeggibile
il
numero
di
iscrizione
,
l
indicazione
del
semestre
e
l
importo
del
titolo
.
Le
contabilità
degli
interessi
sono
tenute
distinte
per
scadenze
semestrali
e
per
tipo
di
cartelle
.
Sono
applicabili
al
servizio
dei
pagamenti
riguardanti
i
titoli
della
sezione
di
credito
tutte
le
altre
disposizioni
d
ordine
generale
che
regolano
il
servizio
di
regia
tesoreria
provinciale
per
il
pagamento
del
titoli
di
debito
pubblico
.
CAPO
VII
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
SULLE
CARTELLE
49
.
Gli
atti
e
documenti
,
in
forza
dei
quali
la
sezione
di
credito
ha
dato
corso
ad
operazioni
da
cui
possa
rimanere
impegnata
la
sua
responsabilità
,
rimangono
presso
la
sezione
stessa
a
giustificazione
delle
fatte
operazioni
.
50
.
Le
domande
per
ottenere
il
rimborso
del
capitale
dei
titoli
estratti
,
per
dichiarazione
di
perdita
o
di
smarrimento
,
per
il
trasferimento
del
pagamento
delle
rate
semestrali
sui
titoli
nominativi
da
una
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
a
un
altra
,
e
in
genere
per
qualsiasi
operazione
consentita
,
possono
essere
presentate
direttamente
all
ufficio
di
ricevimento
delle
domande
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
eccettuata
quella
di
Roma
.
Esse
devono
essere
stese
su
competente
carta
da
bollo
,
salvo
le
esenzioni
di
cui
all
art
.
67
del
T.U.
delle
leggi
sul
debito
pubblico
,
approvato
con
R
.
D
.
17
luglio
1910
,
n
.
536
,
ed
essere
datate
e
sottoscritte
col
nome
,
cognome
e
paternità
del
richiedente
e
con
la
indicazione
del
suo
domicilio
.
Nelle
domande
si
devono
descrivere
esattamente
i
titoli
che
si
accompagnano
o
di
cui
si
dichiara
la
perdita
o
lo
smarrimento
,
per
numero
d
iscrizione
,
per
ammontare
capitale
,
per
decorrenza
degli
interessi
,
per
intestazione
,
nonché
i
documenti
che
si
uniscono
a
corredo
,
specificando
chiaramente
l
operazione
che
si
richiede
.
51
.
Sulle
domande
devono
essere
applicate
le
marche
occorrenti
in
anticipazione
della
tassa
di
bollo
dovuta
per
ogni
titolo
da
emettersi
in
dipendenza
della
operazione
richiesta
,
nonché
le
marche
(
atti
amministrativi
)
per
i
titoli
depositati
,
sempre
che
non
ricorrano
le
esenzioni
di
cui
agli
artt
.
67
e
68
del
T.U.
delle
leggi
sul
debito
pubblico
,
approvato
con
R
.
D
.
17
luglio
1910
,
n
.
536
,
e
salva
la
restituzione
delle
tasse
soddisfatte
per
le
operazioni
chieste
e
non
eseguite
.
Le
marche
sono
subito
annullate
col
timbro
dell
ufficio
che
riceve
la
domanda
,
alla
presenza
dell
esibitore
.
Il
pagamento
delle
tasse
di
cui
sopra
può
anche
risultare
da
apposita
dichiarazione
del
ricevitore
del
registro
,
stesa
in
calce
alla
domanda
.
Le
tasse
di
bollo
dovute
sui
nuovi
titoli
nominativi
,
da
emettersi
per
effetto
delle
operazioni
richieste
,
devono
però
in
ogni
caso
essere
anticipate
mediante
l
invio
di
corrispondenti
marche
non
annullate
,
o
mediante
vaglia
del
tesoro
a
favore
della
sezione
di
credito
comunale
e
provinciale
.
È
tenuto
un
apposito
conto
corrente
di
debito
e
di
credito
delle
tasse
di
bollo
sui
titoli
.
52
.
L
ufficio
di
ricevimento
delle
domande
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
le
intendenze
di
finanza
,
eccettuata
quella
di
Roma
,
sono
tenuti
a
ricevere
,
istruire
e
trasmettere
alla
sezione
di
credito
le
domande
e
i
documenti
per
operazioni
sul
titoli
di
credito
comunale
e
provinciale
e
i
titoli
stessi
,
previo
annullamento
di
quelli
al
portatore
mediante
perforazione
e
con
apposita
stampiglia
,
da
apporsi
nel
corpo
del
titolo
,
portante
dichiarazione
di
annullamento
,
e
con
apposito
bollo
portante
la
dichiarazione
annullato
da
apporsi
anche
sopra
ciascuna
cedola
.
L
esibitore
,
dopo
che
il
titolo
sia
stato
annullato
,
deve
apporre
la
firma
alla
dichiarazione
dì
annullamento
di
cui
sopra
,
senza
di
che
l
ufficio
di
ricevimento
e
le
intendenze
non
devono
dar
corso
alla
operazione
.
I
titoli
al
portatore
sempre
,
e
quelli
nominali
quando
le
circostanze
speciali
lo
esigono
,
si
trasmettono
in
piego
assicurato
.
Dell
invio
di
titoli
in
piego
assicurato
si
stende
processo
verbale
redatto
in
doppio
esemplare
,
nei
modi
stabiliti
per
il
servizio
del
debito
pubblico
.
53
.
Per
ogni
domanda
che
contenga
documenti
o
titoli
di
credito
l
ufficio
di
ricevimento
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
o
le
intendenze
di
finanza
debbono
rilasciare
una
ricevuta
staccata
dal
registro
a
matrice
,
dopo
che
è
stata
riconosciuta
la
corrispondenza
della
domanda
coi
titoli
e
coi
documenti
che
si
presentano
.
L
esibitore
dei
titoli
di
credito
è
tenuto
a
riscontrare
le
indicazioni
riportate
nella
ricevuta
che
gli
si
consegna
,
ed
in
caso
di
irregolarità
,
a
chiederne
senza
indugio
la
rettificazione
.
Se
nella
domanda
si
richiedono
semplici
riscontri
o
dichiarazioni
,
si
rilascia
un
bollettino
coll
indicazione
dell
affare
e
del
nome
e
cognome
del
richiedente
.
54
.
La
consegna
in
Roma
ai
rispettivi
aventi
diritto
dei
titoli
di
credito
comunale
e
provinciale
è
fatta
dalla
sezione
di
credito
a
mezzo
della
tesoreria
centrale
del
regno
.
I
titoli
che
devono
essere
consegnati
in
provincia
ai
rispettivi
aventi
diritto
sono
dalla
sezione
di
credito
,
per
mezzo
della
tesoreria
centrale
del
regno
,
spediti
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
cui
spetta
eseguirne
la
consegna
,
in
piego
assicurato
se
trattasi
di
titoli
al
portatore
e
si
osservano
al
riguardo
le
norme
vigenti
sul
movimento
degli
effetti
pubblici
costituenti
i
depositi
fatti
anteriormente
al
1°
gennaio
1876
.
La
consegna
ha
luogo
al
seguito
della
restituzione
della
ricevuta
di
cui
all
articolo
precedente
.
In
caso
di
perdita
della
ricevuta
stessa
il
richiedente
deve
farne
dichiarazione
con
apposita
domanda
con
firma
autenticata
.
La
dichiarazione
di
perdita
o
di
smarrimento
della
ricevuta
è
pubblicata
per
tre
volte
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
a
dieci
giorni
di
intervallo
;
quando
non
intervengano
opposizioni
ha
luogo
la
consegna
dei
titoli
corrispondenti
.
55
.
La
sezione
di
credito
non
rilascia
dichiarazioni
se
non
per
constatare
l
esistenza
di
iscrizioni
nominative
,
per
dar
notizie
di
pagamenti
di
interessi
o
del
rimborso
di
capitale
,
e
solo
quando
si
giustifichi
esservi
legittimo
interesse
per
parte
del
richiedente
.
ProsaGiuridica ,
LIBRO
I
DELL
AMMINISTRAZIONE
IN
GENERALE
CAPO
I
:
ORDINAMENTO
E
PERSONALE
1
.
L
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
posta
sotto
la
guarentigia
dello
Stato
e
la
dipendenza
del
Ministro
del
tesoro
.
Essa
ha
patrimonio
e
bilancio
separati
da
quello
dello
e
comprende
due
direzioni
generali
,
una
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
gestioni
annesse
,
l
altra
degli
istituti
di
previdenza
entrambe
alla
dipendenza
di
un
amministratore
generale
.
2
Il
personale
dell
amministrazione
è
determinato
da
apposito
ruolo
e
fa
parte
di
quello
del
Ministero
del
tesoro
.
3
.
L
amministratore
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
presiede
il
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
e
sopraintende
all
andamento
generale
dei
servizi
affidati
alle
due
direzioni
generali
.
In
caso
di
assenza
o
impedimento
l
amministratore
generale
è
sostituito
dai
direttori
generali
,
ciascuno
rispettivamente
per
quanto
riguarda
i
propri
servizi
e
il
proprio
personale
.
4
.
I
direttori
generali
hanno
,
ciascuno
,
la
rappresentanza
legale
della
propria
direzione
generale
e
la
diretta
responsabilità
dei
servizi
ad
essa
assegnati
;
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
sono
sostituiti
dai
rispettivi
ispettori
generali
.
5
.
Il
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvede
a
tutti
i
servizi
della
Cassa
medesima
,
delle
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
ed
esercita
le
sue
funzioni
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
e
delle
delegazioni
del
tesoro
,
che
per
i
relativi
servizi
sono
poste
sotto
la
sua
dipendenza
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ha
la
gestione
di
tutti
i
fondi
raccolti
tanto
dal
servizio
dei
depositi
quanto
dagli
altri
servizi
,
che
in
modo
obbligatorio
o
facoltativo
le
sono
affidati
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
o
da
speciali
disposizioni
.
6
.
Il
direttore
generale
degli
istituti
di
previdenza
provvede
ai
propri
servizi
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
e
delle
delegazioni
del
tesoro
,
le
quali
,
per
quanto
si
attiene
a
tali
servizi
,
sono
poste
sotto
la
sua
dipendenza
.
In
quanto
sia
previsto
dalle
leggi
o
dai
regolamenti
relativi
ai
detti
servizi
o
sia
altrimenti
necessario
,
il
direttore
generale
si
vale
anche
del
concorso
di
altri
pubblici
uffici
,
indirizzandone
e
controllandone
l
operato
.
La
direzione
generale
degli
istituti
di
previdenza
amministra
il
patrimonio
di
ciascuno
degli
istituti
affidatile
per
legge
e
provvede
all
accertamento
e
alla
riscossione
dei
contributi
degli
iscritti
e
degli
enti
,
nonché
alla
liquidazione
e
al
pagamento
delle
pensioni
e
delle
indennità
a
favore
degli
iscritti
stessi
,
delle
loro
vedove
e
dei
loro
orfani
.
7
.
Le
funzioni
di
cassiere
dell
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
sono
disimpegnate
dal
tesoriere
centrale
del
regno
e
l
ufficio
di
controllo
presso
la
tesoreria
centrale
vi
esercita
le
proprie
attribuzioni
.
Le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
e
le
rispettive
delegazioni
del
tesoro
esercitano
le
loro
incombenze
anche
in
servizio
dell
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
8
.
Le
funzioni
di
economo
-
cassiere
per
l
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
sono
disimpegnate
da
un
funzionario
dell
amministrazione
stessa
,
designato
dall
amministratore
generale
,
con
l
obbligo
di
prestare
una
cauzione
da
determinarsi
secondo
le
norme
stabilite
nell
art
.
229
del
regolamento
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
.
9
.
La
Corte
dei
conti
esercita
il
riscontro
mediante
appositi
uffici
istituiti
presso
ciascuna
delle
due
direzioni
generali
in
conformità
delle
norme
da
essa
stabilite
d
accordo
con
l
amministrazione
.
CAPO
II
:
CONSIGLIO
PERMANENTE
DI
AMMINISTRAZIONE
10
.
L
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
assistita
da
un
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
costituito
da
un
presidente
nella
persona
dell
amministratore
generale
,
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
dal
direttore
generale
degli
istituti
di
previdenza
,
membri
di
diritto
,
da
cinque
rappresentanti
del
Ministero
del
tesoro
,
da
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
interno
,
da
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
Ministeri
dei
lavori
pubblici
,
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
,
dell
istruzione
pubblica
,
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
dell
industria
,
commercio
e
lavoro
.
I
rappresentanti
dei
Ministeri
suddetti
durano
in
carica
tre
anni
e
debbono
ad
ogni
scadenza
essere
sostituiti
o
confermati
.
Il
consiglio
delibera
:
a
)
sugli
stati
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
;
b
)
sui
rendiconti
annuali
;
c
)
sul
saggio
d
interesse
da
corrispondersi
su
ciascuna
categoria
di
depositi
,
tanto
per
quelli
amministrati
dalla
Cassa
depositi
e
prestiti
,
quanto
per
quelli
amministrati
dalle
casse
postali
di
risparmio
;
d
)
sul
saggio
d
interesse
da
percepirsi
su
ciascuna
categoria
di
prestiti
da
concedersi
;
e
)
sulle
domande
dei
prestiti
e
sugli
altri
impieghi
di
fondi
;
f
)
sulle
anticipazioni
che
la
Cassa
depositi
e
prestiti
ha
facoltà
di
chiedere
ai
termini
dell
art
.
67
,
libro
II
,
parte
I
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453;
g
)
sul
conferimento
degli
assegni
di
riposo
da
parte
dei
vari
Istituti
amministrati
dalla
direzione
generale
degli
istituti
di
previdenza
;
h
)
sulla
decadenza
dai
benefici
della
Cassa
di
previdenza
per
le
pensioni
dei
sanitari
comminata
nel
primo
comma
dell
art
.
11
,
parte
terza
del
libro
III
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453;
i
)
sui
premi
di
cui
al
1°
comma
dell
articolo
31
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
(
parte
prima
,
libro
II
)
;
l
)
sui
progetti
di
transazione
che
impegnino
l
amministrazione
.
Il
consiglio
può
inoltre
essere
chiamato
a
dare
il
suo
avviso
sugli
schemi
di
legge
,
regolamenti
e
istruzioni
,
sul
condono
di
multe
applicate
agli
agenti
della
riscossione
,
e
su
ogni
altro
affare
per
il
quale
l
amministratore
generale
ne
riconosca
la
opportunità
.
11
.
Il
consiglio
è
convocato
dal
presidente
mediante
apposito
invito
al
singoli
consiglieri
e
comunicazione
dell
ordine
del
giorno
.
In
caso
di
assenza
o
impedimento
dell
amministratore
generale
la
presidenza
è
tenuta
dal
consigliere
più
anziano
.
Le
sedute
sono
valide
quando
vi
interviene
la
maggioranza
dei
consiglieri
in
carica
.
12
.
Per
ogni
affare
sul
quale
il
consiglio
deve
decidere
o
pronunziarsi
il
presidente
delega
a
relatore
un
consigliere
,
il
quale
compila
inoltre
la
deliberazione
o
il
parere
del
consiglio
da
trascrivere
nel
verbale
della
seduta
.
13
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
degli
intervenuti
ed
in
caso
di
parità
di
suffragi
il
voto
del
presidente
ha
la
preponderanza
.
I
processi
verbali
delle
adunanze
sono
sottoscritti
dal
presidente
e
dal
segretario
.
Di
ogni
deliberazione
o
parere
emesso
dal
consiglio
viene
rimessa
copia
,
a
cura
del
segretario
,
all
ufficio
che
lo
ha
provocato
od
al
quale
spetta
di
provvedere
.
Su
proposta
dell
amministratore
generale
il
consiglio
nomina
di
triennio
in
triennio
i
suoi
segretari
,
scegliendoli
tra
i
funzionari
delle
due
direzioni
generali
dell
amministrazione
.
CAPO
III
:
COMMISSIONE
DI
VIGILANZA
14
.
L
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
posta
sotto
la
vigilanza
di
una
commissione
le
cui
attribuzioni
sono
contenute
nel
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
La
commissione
di
vigilanza
è
composta
:
di
tre
senatori
e
di
tre
deputati
eletti
dalle
rispettive
Camere
;
di
tre
consiglieri
di
Stato
a
nomina
,
del
presidente
del
Consiglio
di
Stato
;
di
un
consigliere
alla
Corte
dei
conti
a
nomina
del
presidente
della
medesima
.
La
commissione
di
vigilanza
sarà
rinnovata
ogni
anno
;
essa
nominerà
il
suo
presidente
tra
i
membri
che
la
compongono
.
Nell
intervallo
delle
sessioni
e
legislature
i
senatori
e
i
deputati
continueranno
a
far
parte
della
commissione
fino
a
nuova
elezione
.
La
commissione
,
per
la
trattazione
di
affari
di
speciale
importanza
o
riservatezza
,
nominerà
un
segretario
nel
proprio
seno
,
e
per
ogni
altra
funzione
di
segreteria
si
varrà
dell
opera
di
uno
o
più
impiegati
dell
amministrazione
,
di
grado
e
attitudini
idonee
,
a
scelta
del
presidente
della
commissione
stessa
.
15
.
Ogni
anno
l
amministratore
generale
presenta
alla
commissione
di
vigilanza
una
relazione
sulla
gestione
dell
anno
precedente
,
mettendo
in
evidenza
lo
stato
attivo
e
passivo
finale
e
tutto
ciò
che
possa
occorrere
a
darne
esatta
contezza
per
la
compilazione
della
relazione
che
la
commissione
stessa
deve
presentare
al
Parlamento
,
giusta
l
ultimo
comma
dell
art
.
4
,
libro
I
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
16
.
La
commissione
di
vigilanza
può
procedere
,
per
mezzo
di
uno
o
più
dei
suoi
componenti
,
o
disporre
che
si
proceda
a
tutte
le
verificazioni
che
reputi
necessarie
.
CAPO
IV
:
CONTABILITÀ
E
SPESE
DI
AMMINISTRAZIONE
17
.
Per
ogni
gestione
od
istituto
è
tenuta
ima
separata
contabilità
le
cui
risultanze
sono
comprese
nel
rendiconto
annuale
.
I
conti
sono
compilati
ad
anno
solare
.
Alla
fine
di
ogni
semestre
viene
compilata
la
situazione
patrimoniale
o
contabile
di
ciascuna
gestione
o
istituto
da
pubblicarsi
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
.
18
.
Un
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
è
compilato
per
ciascuna
delle
aziende
affidate
alle
due
direzioni
generali
,
e
,
corredato
della
deliberazione
del
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
viene
presentato
alla
commissione
di
vigilanza
entro
il
mese
di
novembre
dell
anno
precedente
a
quello
cui
si
riferisce
.
Le
spese
sono
ripartite
in
capitoli
secondo
la
loro
varia
natura
ed
i
capitoli
,
ove
occorra
,
in
articoli
.
Detti
bilanci
,
corredati
del
parere
del
consiglio
di
amministrazione
e
di
quello
della
commissione
di
vigilanza
,
devono
riportare
l
approvazione
del
Ministro
del
tesoro
con
decreto
da
registrarsi
alla
Corte
dei
conti
.
Ove
in
qualunque
epoca
occorrano
variazioni
al
bilancio
già
approvato
,
sarà
seguito
lo
stesso
procedimento
.
19
.
Gli
stipendi
e
gli
altri
assegni
fissi
del
personale
di
ruolo
dell
amministrazione
della
cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
e
gli
altri
concorsi
di
spesa
fissati
per
il
servizio
di
cassa
e
per
il
controllo
della
Corte
dei
conti
,
non
che
per
i
servizi
disimpegnati
dagli
uffici
provinciali
per
conto
dell
amministrazione
stessa
,
sono
rimborsati
al
tesoro
dello
Stato
mediante
il
versamento
,
in
due
rate
semestrali
,
della
corrispondente
annualità
da
inscriversi
nel
bilancio
di
previsione
.
In
detti
bilanci
,
all
ammontare
degli
stipendi
è
aggiunta
una
quota
,
da
versarsi
nel
modo
anzidetto
al
tesoro
dello
Stato
per
aliquota
della
spesa
per
gli
assegni
di
riposo
agli
impiegati
che
prestano
servizio
presso
l
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
20
.
Il
conto
consuntivo
delle
spese
di
amministrazione
è
compreso
nel
rendiconto
generale
dell
esercizio
,
che
è
sottoposto
alle
deliberazioni
del
consiglio
permanente
,
entro
il
primo
semestre
dell
anno
successivo
all
esercizio
e
trasmesso
alla
commissione
di
vigilanza
insieme
alle
deliberazioni
del
consiglio
.
21
.
Allorché
dai
conti
consuntivi
delle
spese
di
amministrazione
risultino
sugli
stanziamenti
del
bilancio
delle
somme
non
impegnate
,
queste
vengono
portate
in
economia
.
Le
somme
impegnate
si
trasportano
invece
al
nuovo
esercizio
in
conto
residui
.
22
.
Il
tesoriere
centrale
in
unione
al
controllore
capo
rende
annualmente
il
conto
giudiziale
:
a
)
dei
depositi
antichi
e
nuovi
in
effetti
pubblici
,
dei
bollettari
per
le
dichiarazioni
di
ricevuta
di
effetti
pubblici
e
del
movimento
dei
libretti
di
assegni
per
depositi
volontari
in
rendita
consolidata
al
portatore
;
b
)
dei
titoli
di
debito
pubblico
e
di
quelli
riguardanti
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
e
degli
altri
valori
diversi
di
spettanza
delle
varie
gestioni
e
dei
servizi
speciali
dell
amministrazione
;
c
)
delle
riscossioni
e
dei
pagamenti
fatti
per
conto
dell
amministrazione
e
dei
bollettari
per
le
dichiarazioni
di
versamenti
in
numerario
.
23
.
La
Banca
d
Italia
per
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
e
partitamente
per
ciascuna
di
esse
,
rende
annualmente
il
conto
giudiziale
:
a
)
dei
depositi
in
effetti
pubblici
di
ragione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
amministrati
dalle
rispettive
intendenze
di
finanza
e
dei
bollettari
per
le
dichiarazioni
di
ricevuta
dei
depositi
in
effetti
pubblici
e
per
quelle
di
versamento
delle
rate
di
annualità
d
prestiti
,
nonché
per
il
movimento
dei
libretti
di
assegni
per
i
depositi
volontari
in
rendita
consolidata
al
portatore
;
b
)
del
maneggio
per
conto
dell
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
di
titoli
non
appartenenti
ai
depositi
amministrati
dalle
rispettive
intendenze
e
dei
relativi
bollettari
;
c
)
del
servizio
di
riscossione
dei
contributi
,
partitamente
per
ciascuno
degli
istituti
amministrati
dalla
direzione
generale
degli
istituti
di
previdenza
.
24
.
Per
tutto
ciò
che
non
è
contrario
alle
leggi
che
regolano
l
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
e
di
cui
non
è
fatta
speciale
menzione
nel
presente
regolamento
,
saranno
osservate
,
in
quanto
siano
applicabili
,
le
norme
e
le
disposizioni
vigenti
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
LIBRO
II
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
,
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
E
DELLA
SEZIONE
AUTONOMA
DI
CREDITO
COMUNALE
E
,
PROVINCIALE
TITOLO
I
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
E
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
Sezione
I
:
Servizio
dei
depositi
.
CAPO
I
:
DEPOSITI
E
LORO
CLASSIFICAZIONE
25
.
Si
effettuano
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
i
depositi
che
debbono
farsi
nella
provincia
di
Roma
e
presso
le
Intendenze
di
finanza
quelli
da
farsi
nelle
altre
provincie
.
Gli
intendenti
di
finanza
hanno
la
rappresentanza
legale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
nella
gestione
dei
depositi
che
sono
da
loro
amministrati
.
26
.
I
depositi
che
si
eseguono
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
sia
in
numerario
che
in
effetti
pubblici
,
si
distinguono
in
volontari
ed
obbligatori
.
27
.
Sono
depositi
volontari
quelli
in
numerario
che
si
effettuano
senza
alcun
vincolo
al
solo
scopo
d
impiego
di
capitale
per
averne
un
frutto
,
e
possono
essere
fatti
anche
a
favore
di
persone
non
aventi
la
libera
disponibilità
delle
loro
sostanze
.
°
A
termini
dell
art
.
6
,
libro
II
,
parte
1°
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
sono
ammessi
,
ad
esclusivo
scopo
di
custodia
,
anche
depositi
volontari
di
titoli
al
portatore
dei
consolidati
italiani
.
28
.
Sono
obbligatori
tutti
i
depositi
,
prescritti
da
leggi
,
da
regolamenti
o
in
qualunque
caso
dalla
autorità
giudiziaria
,
od
amministrativa
,
o
che
vengono
eseguiti
in
dipendenza
o
in
contemplazione
di
un
vincolo
qualsiasi
,
o
che
la
legge
ammette
a
fine
di
ottenere
un
effetto
giuridico
determinato
.
Essi
si
suddividono
nelle
seguenti
quattro
categorie
:
a
)
cauzionali
,
quelli
fatti
a
garanzia
dello
Stato
,
delle
provincie
,
dei
comuni
o
di
altri
enti
morali
o
istituti
pubblici
,
o
del
pubblico
in
genere
;
b
)
amministrativi
,
quelli
per
indennità
di
espropriazione
a
causa
di
pubblica
utilità
,
o
che
vengono
fatti
od
ordinati
da
una
pubblica
amministrazione
,
o
che
per
qualsivoglia
motivo
non
possono
essere
restituiti
senza
il
consenso
dell
amministrazione
stessa
;
c
)
giudiziari
,
quelli
ordinati
dall
autorità
giudiziaria
,
o
la
cui
proprietà
sia
giudizialmente
contestata
,
od
affetti
da
altro
vincolo
non
contemplato
nelle
precedenti
due
categorie
;
d
)
di
affrancazione
,
quelli
effettuati
a
favore
di
enti
morali
in
dipendenza
di
affrancazione
di
prestazioni
loro
dovute
,
quando
non
sia
possibile
investire
il
corrispondente
capitale
in
rendita
iscritta
sul
Gran
Libro
del
Debito
pubblico
.
29
.
Le
autorità
giudiziarie
e
le
autorità
amministrative
debbono
vigilare
a
che
tutte
le
somme
ricevute
a
titolo
di
deposito
dai
pubblici
ufficiali
,
funzionari
od
agenti
di
qualsiasi
specie
posti
sotto
la
loro
giurisdizione
,
sorveglianza
od
altra
dipendenza
siano
versate
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
a
termini
e
per
gli
effetti
dell
art
.
8
,
libro
II
,
parte
1°
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Le
autorità
medesime
informano
l
amministrazione
intorno
agli
ordini
che
emanano
per
l
eseguimento
dei
depositi
.
CAPO
II
:
EFFETTUAZIONE
DEI
DEPOSITI
30
.
Ogni
deposito
deve
essere
preceduto
da
una
dichiarazione
firmata
contenente
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
nome
,
cognome
,
nome
del
padre
e
domicilio
di
chi
opera
il
deposito
;
2
)
se
il
deposito
si
faccia
per
conto
proprio
o
per
conto
di
altra
persona
od
ente
,
indicando
,
nel
secondo
caso
,
il
nome
,
cognome
,
nome
del
padre
e
domicilio
della
persona
o
la
denominazione
precisa
dell
Ente
,
la
sua
natura
giuridica
e
la
sua
sede
;
3
)
l
ammontare
del
deposito
;
4
)
la
persona
od
ente
,
con
le
specificazioni
di
cui
ai
precedenti
nn
.
1
e
2
,
cui
appartengono
le
somme
o
gli
effetti
pubblici
che
si
depositano
.
Quando
il
deposito
non
sia
puramente
volontario
e
fatto
a
solo
scopo
d
impiego
di
fondi
o
di
custodia
di
titoli
propri
da
chi
abbia
piena
capacità
giuridica
,
si
deve
inoltre
indicare
la
causale
e
la
provenienza
di
esso
,
i
carichi
che
vi
sono
inerenti
e
le
condizioni
cui
è
soggetta
la
restituzione
del
capitale
o
dei
titoli
ed
il
pagamento
dei
relativi
frutti
.
Per
i
depositi
di
cauzione
di
contabili
si
deve
,
di
regola
,
accennare
se
la
cauzione
abbia
ad
essere
ristretta
all
impiego
attuale
o
si
voglia
estesa
a
qualunque
altro
dipendente
dalla
stessa
amministrazione
e
,
per
i
contabili
già
in
funzione
,
se
debba
avere
o
meno
effetto
retroattivo
.
Quando
il
vincolo
gravante
il
deposito
si
estenda
anche
agli
interessi
,
occorre
farne
speciale
menzione
nella
dichiarazione
.
31
.
Per
i
depositi
di
effetti
pubblici
e
degli
altri
titoli
contemplati
dall
art
.
2
(
libro
2°
,
parte
prima
)
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
oltre
le
indicazioni
prescritte
nell
articolo
precedente
,
la
dichiarazione
deve
contenere
:
a
)
quanto
ai
titoli
al
portatore
:
la
quantità
di
essi
;
e
per
ogni
titolo
la
qualità
,
il
numero
di
iscrizione
,
la
rendita
annua
,
il
capitale
nominale
,
la
decorrenza
degli
interessi
e
,
il
numero
delle
cedole
annesse
;
b
)
quanto
ai
titoli
nominativi
o
misti
:
la
quantità
di
essi
;
e
per
ciascun
titolo
la
qualità
,
il
numero
di
iscrizione
,
la
rendita
annua
,
il
capitale
nominale
,
l
intestazione
,
le
annotazioni
ed
i
vincoli
se
ve
ne
sono
,
la
decorrenza
della
prima
rata
da
riscuotersi
sul
medesimo
,
e
,
per
i
titoli
misti
,
il
numero
delle
cedole
annesse
;
c
)
quanto
alle
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
:
le
caratteristiche
che
contraddistinguono
ciascuna
moneta
o
ciascun
gruppo
di
monete
simili
;
la
chiara
ed
esplicita
richiesta
alla
Cassa
di
accettare
ed
iscrivere
il
deposito
non
come
numerario
,
ma
come
effetti
pubblici
infruttiferi
,
soggetti
alla
tassa
di
custodia
,
se
dovuta
,
e
da
restituirsi
nella
medesima
specie
.
32
.
Insieme
alla
dichiarazione
di
deposito
si
devono
anche
esibire
,
in
forma
legale
,
tutti
quei
documenti
che
,
a
giudizio
della
amministrazione
,
servono
a
giustificare
e
chiarire
la
causa
e
lo
scopo
del
deposito
e
a
stabilire
gli
obblighi
che
la
Cassa
assume
con
l
accettazione
di
esso
.
33
.
Per
i
depositi
obbligatori
la
Cassa
non
è
tenuta
a
riconoscere
la
validità
e
la
sufficienza
del
deposito
,
spettando
alla
persona
o
all
ente
nel
cui
interesse
è
eseguito
il
deposito
di
assicurarsi
che
l
ammontare
del
numerario
o
la
quantità
,
la
specie
e
la
valutazione
degli
effetti
pubblici
depositati
corrispondano
agli
obblighi
del
depositante
.
34
.
Gli
effetti
pubblici
per
cauzione
debbono
essere
corredati
delle
cedole
non
ancora
scadute
.
Per
i
titoli
,
riguardo
ai
quali
la
consegna
delle
nuove
serie
di
cedole
debba
aver
luogo
contro
restituzione
degli
appositi
«
talons
»
o
recapiti
,
anche
questi
debbono
essere
depositati
.
Di
regola
il
deposito
dei
titoli
nominativi
a
scopo
di
cauzione
non
è
ammesso
,
salvo
che
si
tratti
di
buoni
del
tesoro
o
di
depositi
fatti
in
esecuzione
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
o
dell
art
.
29
della
L
.
4
aprile
1912
,
n
.
305
,
e
salvo
quei
casi
in
cui
,
previa
motivata
favorevole
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
ne
sia
data
l
autorizzazione
.
35
I
depositanti
debbono
presentare
la
dichiarazione
di
deposito
alla
Direzione
generale
od
all
intendenza
di
finanza
,
le
quali
,
riconosciuta
la
regolarità
di
essa
e
dei
documenti
allegati
,
rilasciano
l
ordine
rispettivamente
al
tesoriere
centrale
o
alla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
per
l
esazione
del
numerario
o
pel
ricevimento
dei
titoli
.
36
.
Per
ogni
deposito
in
numerario
è
rilasciata
e
consegnata
dal
tesoriere
centrale
alla
Direzione
generale
una
corrispondente
quietanza
,
e
dalle
sezioni
di
tesoreria
alle
intendenze
di
finanza
un
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ed
una
dichiarazione
constatante
l
avvenuta
emissione
del
vaglia
stesso
.
Per
ogni
deposito
in
effetti
pubblici
è
ugualmente
rilasciata
e
consegnata
dal
tesoriere
centrale
alla
Direzione
generale
,
e
dalle
sezioni
di
tesoreria
alle
Intendenze
di
finanza
,
una
ricevuta
descrittiva
di
tutti
i
titoli
.
La
quietanza
,
il
vaglia
del
tesoro
con
la
relativa
dichiarazione
e
la
ricevuta
di
cui
sopra
devono
essere
muniti
del
visto
del
controllore
o
del
delegato
del
tesoro
.
Il
tesoriere
centrale
e
le
sezioni
di
tesoreria
rilasciano
inoltre
ai
depositanti
,
munita
del
visto
del
controllore
o
del
delegato
del
tesoro
,
una
dichiarazione
provvisoria
della
emessa
quietanza
,
o
vaglia
,
o
ricevuta
.
Nella
dichiarazione
provvisoria
di
emessa
ricevuta
deve
sempre
indicarsi
la
natura
e
la
specie
degli
effetti
pubblici
depositati
.
37
.
All
appoggio
della
quietanza
o
della
dichiarazione
di
emissione
del
vaglia
del
tesoro
per
il
numerario
,
e
della
ricevuta
per
gli
effetti
pubblici
,
ed
in
corrispondenza
alla
relativa
dichiarazione
ed
ai
documenti
allegativi
ha
luogo
l
iscrizione
del
deposito
nei
registri
della
Direzione
generale
o
delle
Intendenze
e
l
emissione
della
polizza
.
Pei
depositi
in
numerario
che
si
effettuano
presso
le
Intendenze
di
finanza
queste
,
ricevuti
i
vaglia
dalle
delegazioni
del
tesoro
,
devono
inviarli
immediatamente
alla
Direzione
generale
per
la
riscossione
.
38
.
Per
ogni
deposito
viene
aperto
un
conto
individuale
,
di
debito
e
di
credito
ed
emessa
una
polizza
la
quale
,
oltre
le
indicazioni
prescritte
per
le
dichiarazioni
,
deve
contenere
:
a
)
pei
depositi
in
numerario
,
la
data
del
versamento
,
la
categoria
cui
é
stato
assegnato
il
deposito
e
la
decorrenza
degli
interessi
,
per
quelli
fruttiferi
;
b
)
pei
depositi
in
effetti
pubblici
,
la
data
del
ricevimento
dei
titoli
,
la
categoria
cui
è
stato
assegnato
il
deposito
,
il
capitale
nominale
e
la
rendita
annua
di
ciascun
titolo
,
con
la
rispettiva
decorrenza
e
l
ammontare
annuo
della
tassa
di
custodia
,
se
dovuta
;
c
)
pei
depositi
in
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
,
la
data
del
ricevimento
,
la
categoria
cui
è
stato
assegnato
il
deposito
,
l
indicazione
che
il
deposito
non
produce
interessi
e
deve
restituirsi
nelle
stesse
specie
depositate
e
l
ammontare
annuo
della
tassa
di
custodia
,
se
dovuta
.
39
.
Le
polizze
di
deposito
sono
firmate
dal
direttore
generale
e
dal
direttore
capo
della
ragioneria
e
vistate
dal
capo
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
,
se
emesse
dalla
Direzione
generale
,
e
dall
intendente
e
dal
ragioniere
capo
,
se
emesse
dalle
Intendenze
di
finanza
.
La
polizza
viene
consegnata
al
depositante
contro
ritiro
della
dichiarazione
provvisoria
.
40
.
La
polizza
di
deposito
non
ha
altro
valore
che
quello
di
servire
di
prova
dell
avvenuta
effettuazione
del
deposito
.
La
sua
esistenza
presso
il
depositante
od
altri
non
costituisce
né
prova
né
presunzione
che
il
deposito
rimanga
tuttora
vigente
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
né
che
il
suo
stato
,
quale
risulta
dalla
polizza
stessa
,
sia
rimasto
invariato
.
41
.
L
amministrazione
non
rilascia
duplicati
né
copie
delle
polizze
emesse
;
però
,
sulla
richiesta
ed
a
spese
di
chi
dimostri
di
avere
legittimo
interesse
a
conoscere
lo
stato
attuale
di
un
deposito
,
gliene
rilascia
analoga
dichiarazione
.
Tale
dichiarazione
,
munita
del
bollo
di
ufficio
deve
essere
firmata
dal
direttore
generale
e
dal
direttore
capo
della
ragioneria
,
se
trattasi
di
deposito
iscritto
presso
la
direzione
generale
,
o
dall
intendente
e
dal
ragioniere
capo
,
se
trattasi
di
deposito
iscritto
presso
le
Intendenze
di
finanza
.
CAPO
III
:
INTERESSI
SUI
DEPOSITI
IN
NUMERARIO
42
.
La
ragione
dell
interesse
da
corrispondersi
su
ciascuna
categoria
di
depositi
in
numerario
dal
1°
gennaio
al
31
dicembre
di
ogni
anno
è
stabilita
dal
Ministro
del
tesoro
entro
il
mese
di
dicembre
dell
anno
precedente
,
su
proposta
dell
amministratore
generale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
amministrazione
e
della
commissione
di
vigilanza
.
Nel
caso
di
variazione
della
ragione
dell
interesse
da
un
anno
all
altro
,
il
nuovo
saggio
si
applica
anche
alle
somme
precedentemente
depositate
.
43
.
Semprechè
non
siano
stati
notificati
all
amministrazione
atti
di
impedimento
,
sono
esigibili
alle
dette
scadenze
,
gli
interessi
dei
depositi
volontari
e
quelli
dei
depositi
obbligatori
il
cui
vincolo
affetti
unicamente
il
capitale
depositato
.
Quando
però
l
interesse
semestrale
sul
deposito
è
inferiore
a
lire
50
,
il
pagamento
viene
effettuato
annualmente
alla
scadenza
del
1°
gennaio
,
a
meno
che
il
depositante
faccia
domanda
per
il
pagamento
semestrale
.
Gli
interessi
degli
altri
depositi
e
quelli
non
esigibili
a
causa
di
impedimento
vengono
accreditati
al
conto
corrente
e
corrisposti
soltanto
in
occasione
della
restituzione
del
capitale
,
salvo
sia
altrimenti
disposto
dalla
autorità
competente
,
o
consti
del
consenso
delle
parti
interessate
.
44
.
Al
pagamento
od
accreditamento
degli
interessi
si
provvede
dalla
Direzione
generale
e
dalle
Intendenze
di
finanza
,
ciascuna
per
i
depositi
inscritti
nei
propri
registri
.
45
.
Non
sono
fruttiferi
d
interessi
i
depositi
in
numerario
di
somma
inferiore
a
lire
5.000
.
Sono
parimente
infruttiferi
i
depositi
cumulativi
costituiti
da
un
insieme
di
quote
il
cui
singolo
importo
non
raggiunga
lire
200
.
46
.
L
interesse
sulle
somme
depositate
incomincia
a
decorrere
dal
trentunesimo
giorno
dopo
quello
del
versamento
.
Nello
stabilire
siffatta
decorrenza
i
mesi
saranno
computati
secondo
il
numero
effettivo
dei
giorni
dai
quali
sono
costituiti
.
Se
il
deposito
viene
eseguito
per
mezzo
di
mandato
di
amministrazione
centrale
,
si
considera
come
data
del
versamento
quella
di
arrivo
alla
direzione
generale
o
alle
Intendenze
di
finanza
della
copia
del
mandato
rilasciata
dal
controllore
centrale
o
dal
delegato
del
tesoro
;
se
per
mezzo
di
mandato
emesso
dallo
stesso
ufficio
che
deve
iscrivere
a
deposito
la
somma
,
si
considera
come
data
del
versamento
quella
di
emissione
del
mandato
;
se
per
mezzo
di
vaglia
del
tesoro
o
vaglia
postale
,
si
considera
come
data
del
versamento
quella
dell
arrivo
del
vaglia
alla
direzione
generale
o
alla
Intendenza
di
finanza
.
47
.
L
interesse
sulle
somme
depositate
cessa
dalla
data
di
emissione
del
mandato
per
la
restituzione
delle
somme
stesse
,
e
,
quando
trattasi
di
restituzione
parziale
,
cessa
pure
dalla
stessa
data
sul
residuale
deposito
,
se
questo
,
per
effetto
dell
eseguito
pagamento
,
rimanga
ridotto
a
somma
capitale
inferiore
a
lire
200
.
L
interessato
che
non
riscuote
il
detto
mandato
non
ha
diritto
a
ulteriori
interessi
.
CAPO
IV
:
INTERESSI
ED
ALTRI
PROVENTI
SUGLI
EFFETTI
PUBBLICI
DEPOSITATI
.
TASSA
DI
CUSTODIA
48
.
L
Amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
riguardo
agli
effetti
pubblici
depositati
,
cura
d
ufficio
la
riscossione
delle
rendite
,
degli
interessi
ed
altri
proventi
pagabili
periodicamente
a
scadenze
fisse
note
fin
dal
momento
della
effettuazione
del
deposito
,
e
cura
altresì
,
su
richiesta
degli
interessati
,
da
farsi
di
volta
in
volta
,
la
riscossione
dei
rimborsi
,
premi
ed
altri
proventi
non
pagabili
come
sopra
,
divenuti
esigibili
,
nonché
la
rinnovazione
dei
titoli
non
ancora
estinti
e
le
altre
operazioni
occorrenti
per
la
loro
conservazione
ed
utilizzazione
;
purché
,
in
ogni
caso
,
le
riscossioni
,
i
rinnovi
e
le
altre
operazioni
su
indicate
possano
farsi
nella
città
in
cui
ha
sede
l
ufficio
depositario
del
titolo
e
sulla
semplice
esibizione
di
esso
e
delle
relative
cedole
,
vaglia
ed
altri
recapiti
.
Delle
somme
riscosse
a
titolo
di
rendita
,
interessi
ed
altri
proventi
della
stessa
natura
,
l
amministrazione
dà
credito
al
conto
del
deposito
,
cui
i
titoli
appartengono
;
di
quelle
riscosse
a
titolo
di
rimborso
,
premio
ed
altri
simili
proventi
che
debbano
seguire
la
stessa
sorte
del
capitale
,
effettua
,
entro
due
mesi
dalla
richiesta
dell
interessato
,
nuovo
deposito
in
numerario
intestato
e
vincolato
come
il
deposito
originario
,
e
reintegra
questo
ultimo
dei
titoli
non
interamente
estinti
.
49
.
Per
gli
altri
effetti
pubblici
non
contemplati
nel
precedente
articolo
,
come
per
tutti
quelli
sui
quali
le
riscossioni
,
i
rinnovi
e
le
altre
operazioni
di
cui
all
articolo
stesso
non
possano
farsi
nel
modo
ivi
indicato
se
gli
effetti
pubblici
depositati
o
relative
cedole
,
vaglia
od
altri
recapiti
non
possano
liberamente
consegnarsi
agli
aventi
diritto
,
è
a
carico
di
questi
il
provvedere
che
per
consenso
degli
interessati
,
ed
occorrendo
,
con
provvedimento
della
autorità
competente
,
sia
nominata
una
persona
incaricata
di
ritirare
i
titoli
o
i
relativi
accessori
per
riscuotere
le
somme
sui
medesimi
dovute
ed
effettuarne
,
secondo
la
loro
diversa
natura
e
giusta
quanto
è
indicato
nel
secondo
comma
del
precedente
articolo
,
il
versamento
al
conto
dell
originario
deposito
,
oppure
nuovo
deposito
in
numerario
,
intestato
e
vincolato
come
quello
originario
,
rinnovare
i
titoli
non
estinti
e
compiere
quanto
altro
possa
occorrere
per
la
loro
conservazione
,
per
poi
reintegrarli
al
deposito
di
cui
facevano
parte
.
50
.
Per
i
titoli
costituiti
a
deposito
,
è
a
carico
dei
titolari
o
dei
loro
aventi
causa
il
fare
verso
il
Tesoro
,
l
amministrazione
del
debito
pubblico
,
le
società
,
enti
e
stabilimenti
dai
quali
i
titoli
furono
emessi
,
gli
atti
necessari
,
sia
per
interrompere
le
prescrizioni
od
evitare
le
altre
comminatorie
che
,
secondo
la
loro
giuridica
condizione
si
possono
verificare
sui
titoli
stessi
,
sia
per
realizzare
qualsiasi
utilità
derivante
dalla
proprietà
e
dal
possesso
dei
medesimi
.
51
.
Quando
i
proventi
degli
effetti
pubblici
depositati
possano
corrispondersi
agli
aventi
diritto
,
a
norma
del
precedente
articolo
43
,
l
amministrazione
emette
apposito
mandato
nei
casi
previsti
dall
art
.
48
,
e
negli
altri
casi
emette
ordine
al
tesoriere
per
la
consegna
alle
rispettive
scadenze
delle
cedole
,
vaglia
od
altri
recapiti
.
Analogamente
a
quanto
dispone
,
per
gli
interessi
sui
depositi
in
numerario
,
il
secondo
comma
del
citato
art
.
43
,
e
salvo
il
depositante
non
richieda
altrimenti
,
anche
per
il
pagamento
degli
interessi
sugli
effetti
pubblici
l
amministrazione
emette
un
solo
mandato
complessivo
all
ultima
scadenza
di
ogni
anno
,
quando
l
importo
dell
interesse
semestrale
o
trimestrale
è
inferiore
a
lire
50
.
Emette
invece
alle
singole
scadenze
gli
ordini
di
consegna
delle
cedole
od
altri
recapiti
,
qualunque
sia
il
loro
importo
;
ma
in
nessun
caso
i
mandati
o
gli
ordini
possono
emettersi
con
data
anteriore
al
giorno
in
cui
si
maturano
gl
interessi
od
altri
proventi
sugli
effetti
pubblici
.
52
.
La
tassa
di
custodia
dovuta
sul
deposito
di
effetti
pubblici
o
di
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
si
computa
ad
anno
solare
e
per
l
intera
annata
,
in
qualunque
epoca
di
essa
si
effettui
o
si
restituisca
il
deposito
,
e
viene
addebitata
nel
rispettivo
conto
.
Non
si
fa
luogo
ad
addebitamento
della
tassa
di
custodia
per
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
è
stata
presentata
,
per
la
restituzione
del
deposito
,
la
domanda
regolarmente
documentata
,
quando
gli
effetti
pubblici
vengano
ritirati
entro
il
mese
successivo
a
quello
nel
quale
è
pervenuto
in
tesoreria
l
ordine
di
restituzione
.
53
.
Agli
effetti
della
tassa
di
custodia
il
valore
dei
titoli
è
determinato
secondo
il
capitale
nominale
che
essi
rappresentano
;
e
per
le
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
il
valore
nominale
è
dato
dal
loro
ragguaglio
in
moneta
italiana
.
54
.
Il
pagamento
della
tassa
di
custodia
sui
depositi
dei
titoli
può
anticiparsi
dal
depositante
;
in
caso
diverso
essa
è
prelevata
sulla
prima
riscossione
che
l
amministrazione
eseguisce
in
ogni
anno
delle
rendite
,
interessi
od
altri
proventi
maturati
sui
titoli
depositati
,
ovvero
è
riscossa
all
atto
della
consegna
a
chi
di
diritto
,
dei
titoli
,
o
delle
cedole
od
altri
recapiti
relativi
ai
medesimi
.
Se
per
qualunque
motivo
tutta
o
parte
della
tassa
dovuta
non
sia
stata
riscossa
nei
modi
predetti
prima
che
abbia
luogo
la
restituzione
del
deposito
,
ne
è
curata
l
esazione
all
atto
della
restituzione
medesima
.
55
.
Quando
gli
effetti
o
le
monete
esistenti
in
deposito
non
offrano
sufficiente
garanzia
per
il
recupero
della
tassa
di
custodia
,
sia
per
difetto
di
valore
commerciale
o
intrinseco
,
sia
per
il
soverchio
addebitamento
dipendente
dalla
tassa
medesima
,
l
amministrazione
potrà
richiedere
adeguata
sicurtà
e
,
non
ottenendola
entro
un
mese
di
tempo
dalla
richiesta
alla
parte
,
procedere
alla
realizzazione
dei
titoli
o
delle
monete
,
salvo
avviso
almeno
quindici
giorni
prima
alla
persona
o
all
ente
a
cui
favore
trovisi
eventualmente
vincolato
il
deposito
,
non
che
al
titolare
del
deposito
stesso
.
CAPO
V
:
DEPOSITI
VOLONTARI
IN
TITOLI
AL
PORTATORE
DI
RENDITA
CONSOLIDATA
56
.
Ai
depositi
volontari
di
titoli
al
portatore
di
rendita
consolidata
autorizzati
dall
art
.
6
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
sono
applicabili
le
disposizioni
regolamentari
vigenti
per
gli
altri
depositi
,
salvo
le
modificazioni
portate
dagli
articoli
seguenti
.
57
.
Ciascun
deposito
non
può
contenere
che
titoli
di
un
solo
tipo
di
rendita
consolidata
.
I
titoli
devono
avere
il
godimento
in
corso
.
58
.
Ciascun
deposito
volontario
di
rendita
consolidata
al
portatore
deve
essere
costituito
da
cartelle
della
rendita
netta
complessiva
non
inferiore
a
lire
1.000
e
non
superiore
a
lire
100.000
.
Nel
limite
massimo
non
è
compreso
l
aumento
dei
titoli
occasionato
dall
impiego
di
cui
al
seguente
art
.
63
delle
rate
di
interessi
sul
deposito
originario
.
59
.
I
depositi
debbono
essere
preceduti
dalla
dichiarazione
stabilita
dall
art
.
30
del
presente
regolamento
.
Quelli
fatti
in
Roma
sono
amministrati
direttamente
dalla
direzione
generale
e
quelli
eseguiti
negli
altri
capoluoghi
di
provincia
sono
amministrati
dalle
intendenze
di
finanza
e
tanto
l
una
quanto
le
altre
rilasciano
le
relative
polizze
.
La
custodia
dei
depositi
è
affidala
rispettivamente
alla
Tesoreria
centrale
e
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Tutte
le
operazioni
di
entrata
relative
a
questi
depositi
sono
autorizzate
colle
norme
stabilite
per
gli
altri
,
mediante
ordini
al
tesoriere
centrale
e
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Tutte
le
operazioni
di
uscita
,
meno
quella
dipendente
da
reimpiego
dei
frutti
di
cui
all
art
.
63
,
sono
autorizzate
rispettivamente
dalla
Direzione
generale
e
dalle
intendenze
di
finanza
,
mediante
ordinativi
stesi
su
«
polizzini
di
avviso
»
staccati
da
«
libretti
di
assegni
»
,
dei
quali
saranno
a
cura
dell
amministrazione
muniti
i
depositanti
.
60
.
Nei
giorni
che
intercedono
tra
il
23
e
l
ultimo
del
mese
precedente
le
scadenze
di
ciascuna
rata
d
interessi
,
non
si
ricevono
in
deposito
né
si
restituiscono
i
titoli
rispettivi
.
Nel
detto
periodo
di
cinque
giorni
la
Tesoreria
centrale
e
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
provvedono
allo
stacco
delle
cedole
dei
titoli
relativi
in
deposito
e
ne
fanno
la
riscossione
nel
primo
giorno
della
scadenza
.
Le
sezioni
di
regia
tesoreria
,
eseguita
la
riscossione
delle
cedole
,
rilasciano
immediatamente
e
consegnano
alle
intendenze
di
finanza
per
rinvio
alla
direzione
generale
della
Cassa
depositi
un
vaglia
del
tesoro
corrispondente
all
importo
delle
cedole
riscosse
.
61
.
Il
titolare
del
deposito
che
vuol
ritirare
l
importo
totale
o
parziale
dei
frutti
della
rendita
depositata
,
rimette
alla
direzione
generale
o
all
intendenza
di
finanza
competente
,
entro
il
decimo
giorno
da
quello
della
scadenza
di
ciascuna
rata
di
interessi
,
un
polizzino
di
avviso
da
lui
firmato
e
da
staccarsi
dal
libretto
di
assegni
.
Il
titolare
del
deposito
può
rilasciare
delega
ad
altra
persona
pel
ritiro
dei
frutti
sullo
stesso
polizzino
di
avviso
,
ma
in
questo
caso
la
sua
firma
deve
essere
autenticata
da
notaio
entro
10
giorni
da
quella
della
scadenza
,
e
a
forma
dell
art
.
1323
del
codice
civile
.
62
.
La
direzione
generale
e
le
intendenze
di
finanza
,
eseguita
la
riscossione
delle
cedole
,
ne
fanno
l
accreditamento
ai
singoli
conti
individuali
,
addebitandovi
la
tassa
di
custodia
e
il
compenso
di
cui
ai
seguenti
artt
.
74
e
75
.
Sul
polizzino
ricevuto
dal
titolare
del
deposito
si
stende
l
ordine
che
tiene
luogo
del
mandato
di
pagamento
e
,
previo
addebitamento
sul
conto
individuale
della
somma
richiesta
,
il
polizzino
è
rimesso
rispettivamente
alla
Tesoreria
centrale
e
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Il
titolare
del
deposito
,
o
chi
per
esso
,
riscuote
dalla
sezione
di
regia
tesoreria
la
somma
mediante
consegna
dell
assegno
corrispondente
al
polizzino
suddetto
,
l
uno
e
l
altro
firmati
in
precedenza
dal
titolare
del
deposito
e
staccati
dallo
stesso
foglio
del
libretto
.
Il
pagamento
deve
effettuarsi
previo
riscontro
del
polizzino
coll
assegno
,
sia
nella
firma
che
nella
linea
di
separazione
.
L
assegno
è
quietanzato
dal
percipiente
,
e
portato
in
contabilità
allegato
al
polizzino
.
63
.
Le
somme
provenienti
dalla
riscossione
delle
rate
d
interessi
maturate
sui
titoli
in
deposito
che
nel
termine
utile
dei
10
giorni
,
stabilito
dall
art
.
6
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
non
siano
state
richieste
col
polizzino
di
cui
al
precedente
art
.
61
,
vengono
impiegate
in
cartelle
di
consolidato
del
tipo
stesso
del
deposito
originario
cui
sono
portate
a
cumulo
.
Qualora
il
titolare
del
deposito
domandasse
che
il
rinvestimento
dei
frutti
della
rendita
depositata
abbia
luogo
in
titoli
di
consolidato
di
tipo
differente
da
quelli
costituenti
il
deposito
originario
,
la
domanda
può
essere
assecondata
se
i
frutti
medesimi
siano
sufficienti
ad
acquistare
un
importo
di
rendita
non
inferiore
al
minimo
stabilito
coll
art
.
58
.
In
questo
caso
pei
detti
titoli
deve
inscriversi
un
nuovo
deposito
.
64
.
Il
rinvestimento
in
rendita
di
parte
o
della
totalità
dei
frutti
dei
titoli
depositati
si
esegue
a
cura
della
direzione
generale
,
tanto
per
i
depositi
da
essa
direttamente
amministrati
,
quanto
per
gli
altri
inscritti
presso
le
intendenze
di
finanza
.
Tale
reimpiego
si
fa
con
le
somme
rimaste
disponibili
per
ciascun
deposito
,
al
netto
della
tassa
di
custodia
e
dei
compensi
dovuti
alla
Cassa
e
delle
eventuali
spese
di
acquisto
.
I
titoli
acquistati
sono
accreditati
sui
conti
individuali
,
portandone
a
debito
il
prezzo
relativo
.
65
.
Per
i
depositi
inscritti
presso
la
direzione
generale
,
questa
,
dopo
il
decimo
giorno
e
non
oltre
il
quindicesimo
dalla
scadenza
delle
cedole
,
in
base
alla
distinta
delle
somme
disponibili
per
ciascun
deposito
,
provvede
all
acquisto
della
corrispondente
rendita
.
L
acquisto
si
effettua
a
cura
della
direzione
generale
mediante
delegazione
a
un
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
in
altro
modo
che
essa
reputi
più
conveniente
.
66
.
Per
i
depositi
inscritti
nelle
provincie
,
le
intendenze
di
finanza
,
dopo
il
decimo
giorno
dalla
scadenza
delle
rate
d
interessi
,
compilano
una
distinta
delle
somme
rimaste
disponibili
pel
reimpiego
e
,
non
oltre
il
quindicesimo
giorno
dalla
scadenza
stessa
,
la
rimettono
in
doppio
esemplare
alla
direzione
generale
.
Questa
,
venuta
in
possesso
delle
distinte
di
tutte
le
intendenze
di
finanza
,
provvede
entro
cinque
giorni
,
e
in
conformità
del
precedente
articolo
,
all
acquisto
dei
titoli
,
ne
ordina
la
trasmissione
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
competente
e
restituisce
alle
intendenze
uno
degli
esemplari
della
distinta
indicandovi
,
per
ciascun
deposito
,
i
titoli
spediti
alla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
il
prezzo
di
acquisto
e
le
relative
spese
.
67
.
Le
intendenze
di
finanza
,
ricevuto
l
esemplare
della
distinta
,
rimettono
immediatamente
,
pel
tramite
della
delegazione
del
Tesoro
,
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
un
ordine
di
ricevimento
complessivo
in
cui
i
titoli
acquistati
per
impiego
di
rate
d
interessi
sono
descritti
ripartitamente
per
deposito
.
Le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
rilasciano
alle
intendenze
di
finanza
una
ricevuta
descrittiva
dei
titoli
per
ciascun
deposito
e
spediscono
alla
direzione
generale
una
dichiarazione
provvisoria
delle
ricevute
.
I
titoli
sono
poi
riuniti
a
quelli
del
relativo
deposito
originario
.
Sulla
scorta
delle
ricevute
,
le
intendenze
di
finanza
eseguono
in
ciascun
conto
corrente
individuale
l
accreditamento
dei
titoli
e
provvedono
al
rimborso
del
prezzo
di
acquisto
dei
medesimi
e
delle
relative
spese
,
mediante
la
emissione
di
un
mandato
complessivo
a
favore
della
direzione
generale
,
commutabile
in
un
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
cassiere
dell
amministrazione
.
Col
riferimento
al
mandato
e
in
base
al
suddetto
esemplare
della
distinta
,
è
fatto
addebitamento
di
ciascuna
partita
al
corrispondente
conto
corrente
individuale
del
deposito
.
68
.
Qualora
nell
impiego
dell
importo
delle
rate
d
interessi
riscosse
rimanga
un
avanzo
non
sufficiente
all
acquisto
di
un
«
minimum
»
di
rendita
del
tipo
di
quella
nella
quale
è
stato
chiesto
l
investimento
,
l
avanzo
stesso
è
iscritto
a
credito
nel
conto
corrente
del
titolare
del
deposito
,
che
ne
potrà
disporre
nei
modi
stabiliti
nell
art
.
61
.
Se
l
avanzo
non
viene
riscosso
,
si
aggiunge
a
suo
tempo
all
importo
della
prossima
rata
per
reimpiegarlo
successivamente
in
altri
titoli
di
rendita
.
69
.
Il
titolare
del
deposito
,
indipendentemente
dall
accrescimento
proveniente
dall
impiego
in
rendita
dei
frutti
,
può
aumentare
il
proprio
deposito
volontario
con
altri
titoli
al
portatore
dello
stesso
tipo
di
rendita
sino
a
raggiungere
il
limite
fissato
dall
art
.
58
,
previa
presentazione
della
corrispondente
dichiarazione
di
deposito
alla
direzione
generale
o
alle
intendenze
di
finanza
per
il
rilascio
del
relativo
ordine
di
ricevimento
.
Il
depositante
ritira
dal
tesoriere
centrale
o
dalla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
all
atto
della
consegna
dei
titoli
,
la
dichiarazione
provvisoria
e
la
restituisce
all
ufficio
depositario
,
quando
abbia
chiesto
ed
ottenuto
l
accreditamento
sulla
polizza
dei
titoli
aggiunti
al
deposito
.
70
.
Per
ottenere
la
restituzione
parziale
o
totale
dei
titoli
al
portatore
in
deposito
,
il
titolare
rimette
alla
direzione
generale
o
all
intendenza
di
finanza
competente
un
polizzino
di
avviso
da
lui
firmato
e
da
staccarsi
dal
libretto
assegni
.
Il
titolare
del
deposito
può
delegare
altra
persona
al
ritiro
delle
cartelle
.
In
questo
caso
la
firma
del
titolare
del
deposito
sul
polizzino
deve
essere
autenticata
da
notaio
nello
stesso
giorno
della
rimessione
del
polizzino
stesso
e
a
forma
dell
art
.
1323
del
codice
civile
.
Non
si
fa
restituzione
parziale
quando
per
effetto
di
essa
il
residuo
diventa
inferiore
al
limite
minimo
stabilito
dall
art
.
58
,
e
in
tal
caso
la
restituzione
deve
essere
chiesta
per
tutto
il
deposito
.
71
.
La
direzione
generale
o
le
intendenze
di
finanza
stendono
sul
polizzino
l
ordine
di
consegna
delle
cartelle
e
,
fattane
la
registrazione
al
conto
individuale
,
lo
passano
rispettivamente
alla
tesoreria
centrale
o
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Le
cartelle
restano
a
disposizione
del
titolare
del
deposito
o
di
chi
per
esso
a
cominciare
dal
giorno
successivo
alla
consegna
del
polizzino
in
tesoreria
.
Il
ritiro
delle
cartelle
ha
luogo
sulla
esibizione
dell
assegno
corrispondente
al
polizzino
suddetto
,
l
uno
e
l
altro
firmati
dal
titolare
del
deposito
e
staccati
dallo
stesso
foglio
di
libretto
.
La
consegna
delle
cartelle
si
fa
,
previo
riscontro
del
polizzino
coll
assegno
,
sul
quale
il
percipiente
appone
la
firma
per
quietanza
.
Nel
caso
di
restituzione
totale
del
deposito
è
fatto
obbligo
al
suo
titolare
di
restituire
il
libretto
assegni
.
72
.
In
caso
di
smarrimento
o
di
distruzione
del
libretto
assegni
,
il
titolare
del
deposito
relativo
può
ottenere
un
libretto
nuovo
presentandone
domanda
con
firma
autenticata
da
notaio
.
La
domanda
di
rinnovazione
del
libretto
di
assegni
è
notificata
al
pubblico
con
inserzione
di
avviso
nel
bollettino
di
annunci
legali
della
provincia
nella
quale
il
relativo
deposito
è
iscritto
.
L
inserzione
di
detto
avviso
è
fatta
per
tre
volte
a
dieci
giorni
d
intervallo
e
a
spese
del
titolare
del
deposito
.
Trascorso
un
mese
dalla
prima
inserzione
senza
che
sia
intervenuta
opposizione
,
ha
luogo
l
emissione
del
libretto
nuovo
.
Il
nuovo
libretto
prende
il
numero
continuativo
della
serie
e
su
di
esso
vengono
annotati
il
numero
del
conto
individuale
e
quello
della
polizza
del
deposito
cui
corrisponde
;
viene
inoltre
segnato
sopra
ciascun
foglio
,
tanto
,
negli
assegni
,
quanto
nei
polizzini
,
con
le
parole
«
emesso
in
sostituzione
del
libretto
originale
n
....
dichiarato
smarrito
o
distrutto
»
.
Il
libretto
originale
viene
quindi
considerato
come
annullato
.
Del
rilascio
del
nuovo
libretto
è
presa
annotazione
sul
conto
individuale
del
deposito
e
in
base
a
questa
annotazione
non
sono
più
ammessi
né
i
polizzini
,
né
gli
assegni
del
libretto
originario
agli
effetti
dei
pagamenti
di
somme
e
delle
restituzioni
totali
o
parziali
dei
titoli
in
deposito
di
cui
ai
precedenti
artt
.
61
e
70
.
Quando
un
libretto
di
assegni
sia
esaurito
,
esso
viene
surrogato
con
un
libretto
nuovo
contro
ritiro
del
libretto
precedente
che
sia
fornito
di
tutti
i
talloni
matrice
che
lo
costituivano
.
In
caso
di
domanda
di
restituzione
totale
di
un
deposito
senza
la
contemporanea
remissione
del
relativo
libretto
perché
dichiarato
smarrito
o
distrutto
,
la
restituzione
è
eseguita
previo
l
adempimento
delle
formalità
stabilite
al
secondo
comma
del
presente
articolo
e
sempre
quando
non
siano
intervenute
opposizioni
.
73
.
La
polizza
del
deposito
di
cui
all
articolo
59
può
a
volontà
del
suo
titolare
essere
presentata
alla
direzione
generale
o
alle
intendenze
di
finanza
per
l
annotazione
delle
partite
di
credito
e
di
debito
risultanti
dal
relativo
conto
individuale
.
74
.
La
tassa
di
custodia
stabilita
dall
articolo
17
parte
I
del
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
si
applica
nel
modo
stabilito
dall
art
.
52
del
presente
regolamento
e
si
preleva
in
conformità
del
successivo
articolo
54
.
Quando
per
effetto
dei
successivi
accrescimenti
del
deposito
,
che
hanno
luogo
durante
l
anno
,
la
tassa
viene
a
risultare
inferiore
alla
misura
dovuta
sul
cumulo
del
deposito
,
si
applica
il
supplemento
della
tassa
,
da
prelevarsi
sulla
prima
riscossione
dei
frutti
della
rendita
che
l
amministrazione
avrà
da
eseguire
nell
anno
successivo
.
75
.
Per
il
servizio
relativo
alla
riscossione
delle
cedole
,
alla
somministrazione
di
somme
e
ai
rinvestimenti
in
rendita
è
dovuto
per
compenso
alla
Cassa
depositi
un
quarto
di
lira
per
ogni
cento
dell
ammontare
delle
somme
riscosse
.
Il
compenso
viene
prelevato
all
atto
della
riscossione
delle
somme
.
CAPO
IV
:
IMPIEGO
DELLE
RATE
D
INTERESSI
SOPRA
RENDITA
NOMINATIVA
DEI
CONSOLIDATI
,
DELLA
CUI
RISCOSSIONE
VIENE
DATO
INCARICO
ALLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
76
.
La
facoltà
accordata
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dall
art
.
7
parte
I
del
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
d
incaricarsi
della
riscossione
alle
rispettive
scadenze
delle
rate
d
interessi
maturate
sulle
rendite
nominative
dei
consolidati
a
condizione
d
essere
insieme
incaricata
d
investirne
l
importo
totale
in
nuovi
titoli
dei
consolidati
stessi
da
inscriversi
al
nome
dei
titolari
,
comprende
i
titolari
tanto
della
proprietà
,
come
quelli
dell
usufrutto
delle
rendite
ed
è
esercitata
nei
limiti
e
alle
condizioni
seguenti
:
a
)
il
certificato
di
rendita
o
di
usufrutto
,
o
nel
loro
complesso
più
certificati
a
favore
di
uno
stesso
titolare
od
usufruttuario
,
devono
essere
per
una
rendita
netta
non
inferiore
a
lire
1.000
,
né
superiore
a
lire
100.000;
b
)
l
investimento
delle
rate
d
interessi
è
fatto
in
titoli
di
un
sol
tipo
di
consolidato
;
c
)
le
rate
d
interessi
debbono
essere
liberamente
esigibili
sulla
semplice
produzione
dei
certificati
di
rendita
o
dei
certificati
di
usufrutto
;
d
)
il
pagamento
delle
rate
d
interessi
deve
essere
assegnato
alla
tesoreria
della
provincia
nella
quale
si
chiede
l
operazione
del
loro
investimento
;
e
)
a
favore
della
Cassa
depositi
è
dovuto
il
compenso
di
un
quarto
di
lira
per
ogni
100
sulle
somme
riscosse
per
reimpiego
in
rendita
.
77
.
I
titolari
dei
certificati
di
rendita
consolidata
nominativa
,
o
chi
per
essi
,
che
intendono
dare
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
l
incarico
di
cui
al
precedente
articolo
,
devono
,
entro
i
primi
dieci
giorni
da
quello
della
scadenza
delle
rate
,
presentare
alla
delegazione
del
tesoro
presso
la
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
sulla
quale
ne
è
assegnato
il
pagamento
,
analoga
domanda
accompagnata
dai
certificati
di
rendita
e
dalla
distinta
sulla
quale
stendono
dichiarazione
di
aver
chiesto
il
reimpiego
della
somma
totale
loro
spettante
.
La
domanda
deve
contenere
l
indicazione
della
rata
da
riscuotersi
,
del
numero
di
iscrizione
dei
relativi
certificati
di
rendita
,
del
titolare
o
degli
usufruttuari
di
essi
,
del
tipo
di
consolidato
scelto
per
l
impiego
e
del
quantitativo
dei
certificati
di
rendita
da
emettersi
.
Tale
domanda
deve
immediatamente
passarsi
all
intendenza
di
finanza
,
la
quale
in
base
alla
medesima
stende
l
ordine
di
riscossione
e
lo
rimette
alla
sezione
di
regia
tesoreria
per
mezzo
della
delegazione
del
tesoro
.
78
.
La
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
accertato
che
la
rendita
è
liberamente
pagabile
all
esibitore
dei
certificati
e
adempiute
le
formalità
tutte
stabilite
per
il
pagamento
della
rendita
nominativa
,
rilascia
all
esibitore
,
per
l
ammontare
delle
rate
non
pagate
e
delle
quali
esso
ha
firmato
le
relative
formule
di
ricevuta
,
la
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
di
cui
all
art
.
36
del
presente
regolamento
.
Rilascia
poi
alla
intendenza
di
finanza
un
corrispondente
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
cassiere
dell
amministrazione
.
79
.
Le
intendenze
di
finanza
accertano
che
l
ammontare
di
ciascun
vaglia
del
tesoro
corrisponda
alla
somma
indicata
nella
domanda
di
reimpiego
cui
si
riferisce
,
appongono
sulla
medesima
il
numero
e
la
data
del
vaglia
,
lo
spediscono
lo
stesso
giorno
alla
direzione
generale
,
dandone
credito
alla
parte
e
,
in
base
alle
domande
,
compilano
una
distinta
da
rimettersi
in
doppio
esemplare
alla
direzione
generale
non
oltre
il
quindicesimo
giorno
da
quello
della
scadenza
.
La
distinta
deve
contenere
per
ciascuna
domanda
:
il
numero
,
la
data
e
l
importo
del
vaglia
del
tesoro
,
la
somma
che
,
al
netto
del
compenso
di
cui
all
art
.
76
,
e
)
,
è
da
adoperarsi
in
acquisto
di
rendita
,
il
tipo
di
consolidato
scelto
dalla
parte
e
la
precisa
indicazione
dell
intestazione
da
darsi
alle
iscrizioni
nominative
,
la
quale
deve
essere
conforme
a
quella
portata
dagli
originari
certificati
d
iscrizione
o
al
nome
dell
usufruttuario
.
80
.
La
direzione
generale
della
Cassa
cura
l
acquisto
della
rendita
entro
cinque
giorni
dal
ricevimento
delle
distinte
dalle
intendenze
di
finanza
.
L
acquisto
si
effettua
mediante
delegazione
a
un
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
in
altro
modo
che
la
direzione
generale
reputi
più
conveniente
.
La
rendita
acquistata
viene
presentata
colla
relativa
domanda
alla
direzione
generale
del
debito
pubblico
per
il
tramutamento
in
iscrizioni
nominative
.
La
domanda
è
corredata
da
ambedue
gli
esemplari
della
distinta
sui
quali
è
indicato
il
prezzo
di
acquisto
della
rendita
e
le
relative
spese
.
Compiuta
l
operazione
di
tramutamento
,
i
corrispondenti
certificati
nominativi
sono
,
nei
modi
stabiliti
,
rimessi
dall
agente
contabile
del
titoli
del
debito
pubblico
direttamente
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
per
la
consegna
agli
interessati
.
I
due
esemplari
delle
distinte
,
completati
colla
indicazione
dei
numeri
d
iscrizione
dei
certificati
,
sono
dall
agente
contabile
suddetto
,
rimessi
,
uno
alla
direzione
generale
della
Cassa
depositi
e
l
altro
all
intendenza
di
finanza
.
81
.
Le
intendenze
di
finanza
,
ricevuti
gli
esemplari
delle
distinte
,
provvedono
al
rimborso
alla
direzione
generale
del
prezzo
di
acquisto
della
rendita
e
delle
relative
spese
,
emettendo
sulla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
un
mandato
complessivo
commutabile
in
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
cassiere
dell
amministrazione
.
Dell
avanzo
non
sufficiente
all
acquisto
di
un
«
minimum
»
di
rendita
che
rimane
per
ciascuna
operazione
di
reimpiego
,
le
intendenze
di
finanza
provvedono
,
mediante
mandato
,
alla
restituzione
alla
parte
,
non
appena
sia
loro
pervenuto
il
suddetto
esemplare
della
distinta
.
CAPO
VII
:
SEQUESTRI
,
PIGNORAMENTI
,
OPPOSIZIONI
E
TRASFERIMENTI
DI
DIRITTI
SUI
DEPOSITI
82
.
I
sequestri
,
i
pignoramenti
ed
ogni
opposizione
tendenti
ad
impedire
il
pagamento
degli
interessi
o
la
restituzione
del
deposito
,
debbono
essere
fatti
a
termini
di
legge
e
regolarmente
notificati
a
quell
ufficio
presso
cui
esiste
l
iscrizione
del
deposito
.
Il
detto
ufficio
sospende
ogni
operazione
,
sia
di
pagamento
che
di
restituzione
.
83
.
Per
i
depositi
a
cui
riguardo
si
fossero
già
emessi
i
mandati
o
gli
ordini
di
restituzione
o
di
consegna
delle
cedole
od
altri
accessori
,
gli
impedimenti
non
producono
effetto
se
non
quando
siano
stati
notificati
alla
tesoreria
provinciale
od
a
quell
altro
agente
pagatore
sul
quale
furono
spediti
i
manuali
o
gli
ordini
.
In
tal
caso
i
mandati
o
gli
ordini
saranno
subito
restituiti
all
ufficio
emittente
insieme
all
atto
d
impedimento
,
o
ad
una
copia
di
esso
,
ove
contenga
citazione
del
tesoriere
,
od
altro
agente
pagatore
,
a
comparire
in
giudizio
.
84
.
Per
gli
effetti
dell
art
.
613
del
Codice
di
procedura
civile
e
in
tutti
gli
altri
casi
nei
quali
la
Cassa
depositi
e
prestiti
viene
,
come
depositaria
,
citata
in
giudizio
,
l
ufficio
presso
cui
è
iscritto
il
deposito
al
quale
si
riferisce
l
atto
notificato
,
rilascia
la
dichiarazione
sullo
stato
giuridico
e
contabile
della
somma
o
dei
valori
di
cui
è
costituito
il
deposito
stesso
.
Tale
dichiarazione
deve
essere
munita
del
bollo
d
ufficio
e
delle
firme
come
al
capoverso
del
precedente
art
.
41
.
85
.
I
sequestri
,
i
pignoramenti
e
le
opposizioni
si
risolvono
o
mediante
giudicato
che
sia
divenuto
legalmente
esecutivo
per
parte
dell
amministrazione
depositarla
,
o
mediante
consenso
di
tutti
gli
interessati
.
86
.
Il
pegno
e
la
cessione
dei
depositi
devono
essere
fatti
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
autenticata
a
termini
dell
art
.
1323
del
codice
civile
,
da
notificarsi
all
ufficio
presso
cui
i
depositi
trovansi
inscritti
.
L
amministrazione
mantiene
,
sospeso
il
pagamento
degli
interessi
sui
depositi
dati
in
pegno
,
se
nel
relativo
atto
non
è
esplicitamente
stabilito
a
chi
essi
debbano
corrispondersi
.
87
.
Il
titolo
legale
a
possedere
,
necessario
a
giustificare
le
successioni
riguardanti
i
depositi
di
qualsiasi
specie
iscritti
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
consiste
in
un
decreto
pronunciato
in
camera
di
consiglio
del
tribunale
civile
del
luogo
in
cui
la
successione
si
è
aperta
.
Per
le
successioni
aperte
all
estero
,
tale
decreto
sarà
pronunciato
,
parimenti
in
camera
di
consiglio
,
dalla
corte
d
appello
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
l
ufficio
presso
il
quale
trovasi
iscritto
il
deposito
.
Quando
si
tratta
di
somma
non
superiore
a
5000
lire
,
o
di
effetti
pubblici
il
cui
valore
nominale
non
superi
la
detta
somma
,
è
ammessa
la
prova
diretta
della
successione
col
deposito
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
dell
atto
di
morte
,
del
testamento
,
se
esiste
,
e
di
un
atto
giudiziale
o
notarile
di
notorietà
da
cui
risulti
chiaramente
a
chi
si
devolve
la
proprietà
del
deposito
per
effetto
della
successione
.
Quando
si
tratta
di
somma
o
valori
,
come
sopra
,
non
superiori
a
lire
500
,
basta
la
presentazione
della
copia
dell
atto
di
morte
e
dell
atto
giudiziale
o
notarile
di
notorietà
;
e
se
la
somma
o
i
valori
non
superano
lire
200
l
atto
di
notorietà
può
essere
ricevuto
dal
sindaco
.
In
ogni
caso
però
,
quando
sorga
qualche
dubbio
in
ordine
alla
successione
o
ai
rapporti
da
essi
dipendenti
,
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
creda
di
poter
essa
risolvere
,
dovrà
il
richiedente
fornire
la
prova
della
successione
nel
modo
indicato
al
primo
o
ai
secondo
comma
del
presente
articolo
.
88
.
Il
decreto
del
tribunale
o
della
corte
di
appello
deve
indicare
con
la
necessaria
precisione
tanto
il
deposito
caduto
nella
successione
,
quanto
le
singole
persone
degli
eredi
,
legatari
,
od
altri
aventi
diritto
,
nei
quali
per
effetto
della
successione
,
degli
atti
di
divisione
,
od
altro
,
riconosce
essersi
devoluta
la
proprietà
del
deposito
;
ed
ove
faccia
di
uopo
,
la
nuota
a
ciascuno
spettante
sul
capitale
del
deposito
e
sui
relativi
interessi
od
altri
accessori
.
89
.
Per
ottenere
l
emanazione
del
decreto
gli
interessati
debbono
provare
la
morte
della
persona
della
cui
successione
si
tratta
,
e
giustificare
quali
sieno
le
persone
di
tutti
i
suoi
eredi
,
legatari
od
altri
aventi
diritto
,
ai
quali
per
testamento
o
per
legge
si
devolve
la
proprietà
del
deposito
.
Allorché
nella
successione
abbiano
interesse
persone
od
enti
soggetti
ad
amministrazione
,
tutela
o
vigilanza
,
occorre
esibire
anche
i
decreti
e
gli
altri
atti
che
,
secondo
le
specialità
dei
casi
,
sono
richiesti
dalle
vigenti
disposizioni
per
giustificare
il
ritiro
dei
valori
depositati
e
l
accettazione
o
rinunzia
all
eredità
o
al
legato
o
qualsiasi
consenso
.
90
.
Nei
casi
di
successione
aperta
all
estero
occorre
presentare
alla
corte
d
appello
i
documenti
richiesti
dalla
legge
nazionale
del
defunto
a
prova
del
diritto
alla
successione
,
nonché
quegli
altri
documenti
che
la
corte
stessa
sia
per
ritenere
necessari
.
La
stessa
dimostrazione
occorre
fare
al
tribunale
per
le
successioni
aperte
nel
territorio
dello
Stato
italiano
e
regolate
da
legge
straniera
.
91
.
Il
tribunale
o
la
corte
,
prima
di
pronunziare
il
decreto
,
ordinano
,
qualora
ne
ravvisino
la
convenienza
,
che
a
cura
dei
richiedenti
e
mediante
inserzione
nei
fogli
degli
annunci
giudiziari
,
od
altrimenti
,
sia
fatta
di
pubblica
ragione
,
almeno
nella
sua
sostanza
,
la
domanda
da
essi
presentata
,
e
prefiggono
un
congruo
termine
a
coloro
che
potessero
avervi
interesse
,
per
proporre
alla
cancelleria
le
opposizioni
che
avessero
a
fare
contro
l
accoglimento
di
detta
domanda
.
92
.
Intervenendo
opposizioni
e
non
potendosi
stabilire
l
accordo
fra
tutti
gli
interessati
,
questi
vengono
dal
magistrato
rimandati
a
provvedersi
in
via
contenziosa
,
ed
il
decreto
per
la
dichiarazione
di
qualifica
ereditaria
non
è
pronunziato
se
non
dopo
che
siano
state
,
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
definite
le
insorte
controversie
.
93
.
Non
è
necessaria
l
esibizione
del
decreto
di
cui
al
precedente
art
.
88
,
se
la
successione
risulta
da
una
sentenza
del
tribunale
o
della
corte
di
appello
passata
in
giudicato
,
purché
da
essa
si
rilevi
con
esattezza
che
nel
giudizio
si
è
disputato
fra
tutti
gli
aventi
diritto
sulla
qualità
di
erede
assunta
od
attribuita
alle
parti
in
causa
e
che
l
autorità
giudiziaria
ha
eseguito
le
indagini
circa
le
persone
aventi
diritto
alla
successione
ed
ha
tenuto
presente
l
atto
giudiziale
o
notarile
di
notorietà
,
nonché
il
testamento
,
ove
esista
.
94
.
Quando
occorra
provare
diversi
trasferimenti
per
successioni
ereditarie
tra
loro
connesse
,
basterà
il
decreto
pronunziato
dal
tribunale
del
luogo
in
cui
siasi
aperta
una
qualunque
delle
successioni
,
a
condizione
che
contempli
specificamente
i
diversi
trasferimenti
avvenuti
in
seguito
all
apertura
delle
varie
successioni
.
Occorre
però
in
ogni
caso
il
decreto
della
corte
di
appello
competente
,
se
alcuna
delle
successioni
siasi
aperta
all
estero
.
Tale
decreto
potrà
contemplare
,
a
norma
del
precedente
comma
,
anche
gli
altri
trasferimenti
connessi
a
quello
sul
quale
deve
pronunziarsi
la
corte
.
95
.
La
Cassa
ha
facoltà
di
chiedere
,
ove
lo
ritenga
necessario
,
che
le
vengano
prodotti
i
documenti
in
base
ai
quali
gli
interessati
hanno
ottenuto
il
decreto
del
tribunale
o
della
corte
d
appello
.
96
.
Quando
prima
di
eseguire
la
restituzione
del
deposito
nel
modo
stabilito
col
decreto
del
tribunale
o
della
corte
di
appello
,
venga
notificata
opposizione
per
controversia
sul
diritto
a
succedere
,
la
restituzione
non
può
aver
luogo
se
non
sia
prodotta
anche
la
decisione
del
giudice
e
questa
sia
passata
in
cosa
giudicata
,
o
se
non
sia
stata
debitamente
revocata
od
altrimenti
risoluta
l
opposizione
.
97
.
Quando
si
tratti
di
diversi
depositi
di
pertinenza
della
stessa
eredità
,
devesi
riguardo
al
loro
ammontare
complessivo
e
richiedere
la
prova
della
successione
nel
modo
prescritto
,
a
seconda
di
tale
ammontare
,
dal
precedente
art
.
87
,
ancorché
nessuno
di
essi
depositi
superi
il
limite
,
rispettivamente
,
di
lire
5000
,
500
o
200
in
detto
articolo
stabilito
.
Il
valore
nominale
degli
effetti
pubblici
o
delle
monete
da
restituirsi
nella
stessa
specie
viene
determinato
a
norma
dell
art
.
53
del
presente
regolamento
.
98
.
Ai
documenti
comprovanti
la
successione
deve
unirsi
apposita
dichiarazione
del
competente
ufficio
di
registro
,
constatante
che
il
deposito
di
compendio
dell
eredità
fu
compreso
nella
denuncia
e
che
fu
pagata
la
relativa
tassa
.
99
.
In
tutti
gli
atti
e
provvedimenti
di
parte
o
di
autorità
occorre
che
i
depositi
,
sui
quali
si
contratta
,
si
agisce
o
si
provvede
,
siano
indicati
con
le
caratteristiche
necessarie
per
identificarli
,
e
cioè
l
ammontare
,
la
data
del
versamento
,
il
titolo
,
la
causale
e
l
ufficio
depositario
.
CAPO
VIII
:
RESTITUZIONE
ED
ALTRE
OPERAZIONI
SUI
DEPOSITI
100
.
La
restituzione
dei
depositi
viene
disposta
esclusivamente
dall
ufficio
presso
il
quale
il
deposito
trovasi
iscritto
.
101
.
Per
la
restituzione
dei
depositi
in
numerario
e
per
il
pagamento
,
alle
relative
scadenze
,
degli
interessi
sui
depositi
tanto
in
numerario
che
in
effetti
pubblici
,
può
essere
consentito
,
su
domanda
degli
aventi
diritto
,
che
il
pagamento
avvenga
presso
qualsiasi
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
.
La
consegna
degli
effetti
pubblici
,
a
mezzo
di
una
tesoreria
diversa
da
quella
in
cui
furono
originariamente
costituiti
a
deposito
definitivo
,
può
essere
autorizzata
dalla
intendenza
di
finanza
,
presso
cui
è
iscritto
il
relativo
deposito
purché
il
valore
nominale
degli
effetti
pubblici
,
da
spedire
,
non
ecceda
le
lire
ventimila
e
gli
interessati
,
nella
corrispondente
domanda
a
firma
autenticata
,
dichiarino
esplicitamente
di
assumersi
il
rischio
e
le
spese
dell
invio
,
mediante
piego
postale
assicurato
.
Il
direttore
generale
potrà
,
anche
con
effetto
continuativo
,
autorizzare
le
intendenze
di
finanza
,
per
speciali
circostanze
,
nei
modi
e
con
le
cautele
che
crederà
di
adottare
,
a
consentire
la
trasmissione
da
una
tesoreria
ad
un
altra
,
di
effetti
pubblici
depositati
eccedenti
il
valore
nominale
di
lire
ventimila
.
Le
norme
di
cui
ai
due
commi
precedenti
valgono
anche
per
la
consegna
delle
cedole
o
di
altri
recapiti
,
da
ritirarsi
nella
loro
specie
dagli
interessati
.
102
.
L
avente
diritto
alla
restituzione
di
un
deposito
deve
presentarne
la
domanda
corredandola
dei
documenti
necessari
a
tale
intento
.
Il
mandatario
deve
esibire
,
con
gli
altri
documenti
,
anche
la
procura
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
con
firma
autenticata
.
103
.
I
depositi
volontari
sono
restituiti
sulla
domanda
dei
titolari
o
dei
loro
legali
rappresentanti
.
Questi
ultimi
devono
fornire
la
prova
della
loro
qualità
ed
,
ove
occorra
,
anche
dell
estensione
dei
loro
poteri
.
La
restituzione
dei
depositi
volontari
,
che
per
qualsiasi
causa
non
siano
alla
libera
disponibilità
dei
titolari
,
è
subordinata
,
a
seconda
dei
casi
,
alle
condizioni
dei
depositi
obbligatori
.
104
.
Por
effetto
dell
art
.
14
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
le
intendenze
di
finanza
sono
autorizzate
a
restituire
i
depositi
volontari
iscritti
presso
di
esse
,
tanto
in
titoli
al
portatore
dei
consolidati
,
quanto
in
numerario
,
senza
limitazioni
di
valore
o
di
somma
.
Occorre
però
l
autorizzazione
della
direzione
generale
per
la
restituzione
dei
depositi
volontari
di
somma
o
capitale
nominale
superiore
a
lire
1.000.000
qualora
i
depositi
stessi
appartengano
ad
enti
morali
o
società
,
ovvero
non
siano
,
per
qualsiasi
causa
,
alla
libera
disponibilità
dei
titolari
.
105
.
La
restituzione
dei
depositi
obbligatori
ha
luogo
,
secondo
la
diversità
dei
casi
,
o
per
provvedimento
dell
autorità
giudiziaria
od
amministrativa
,
o
per
consenso
di
tutti
gli
interessati
,
o
quando
risulti
cessata
la
causa
del
deposito
.
106
.
I
depositi
obbligatori
,
tanto
in
numerario
che
in
effetti
pubblici
,
fatti
presso
le
intendenze
di
finanza
per
somma
o
capitale
nominale
superiore
alle
L
.
1.000.000
non
possono
essere
restituiti
dalle
intendenze
senza
l
autorizzazione
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Quando
però
i
depositi
stessi
,
per
effetto
di
parziale
restituzione
,
vengono
ridotti
a
somma
o
capitale
nominale
non
eccedente
le
lire
20.000
,
sono
restituiti
senza
la
detta
autorizzazione
.
107
.
La
cancellazione
dei
vincoli
,
la
voltura
a
favore
di
altro
proprietario
,
e
in
genere
le
operazioni
eccedenti
la
semplice
amministrazione
debbono
,
nei
riguardi
dei
depositi
iscritti
presso
le
intendenze
di
finanza
e
che
al
momento
di
tali
operazioni
ammontino
a
somma
o
capitale
nominale
eccedente
le
lire
1.000.000
,
essere
autorizzate
dalla
direzione
generale
.
108
.
Le
intendenze
di
finanza
debbono
pure
essere
autorizzate
dalla
direzione
generale
per
le
restituzioni
e
per
le
altre
operazioni
di
cui
al
precedente
articolo
,
che
siano
da
eseguirsi
su
depositi
intestati
alla
stessa
persona
e
gravanti
dello
stesso
vincolo
,
oppure
formanti
unica
massa
,
quando
i
depositi
stessi
sebbene
iscritti
separatamente
per
somma
e
capitale
nominale
non
eccedente
le
lire
1.000.000
,
costituiscano
però
,
nel
loro
complesso
,
un
ammontare
superiore
a
tale
somma
.
109
.
Gli
Uffici
provinciali
del
tesoro
non
possono
,
senza
apposita
autorizzazione
della
Direzione
generale
,
iniziare
alcun
giudizio
,
ne
transigere
sopra
alcuna
contestazione
giudiziale
interessante
la
Cassa
.
Essi
,
però
,
possono
provvedere
,
senza
alcuna
autorizzazione
della
Direzione
generale
,
all
incameramento
,
per
prescrizione
,
del
capitale
dei
depositi
già
a
libera
disposizione
,
qualunque
sia
l
ammontare
(
17-bis
)
.
110
.
I
depositi
spettanti
a
persone
legalmente
incapaci
di
riscuotere
i
loro
capitali
,
allorché
tale
incapacità
risulta
dalla
dichiarazione
di
deposito
o
dai
documenti
presentati
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
non
si
restituiscono
se
non
nei
modi
e
colle
autorizzazioni
prescritte
dalle
leggi
.
111
.
I
depositi
spettanti
a
corpi
ed
enti
morali
soggetti
nell
amministrazione
dei
loro
beni
ad
ingerenza
o
sorveglianza
governativa
,
non
si
restituiscono
senza
che
sieno
intervenute
le
autorizzazioni
e
gli
atti
all
uopo
stabiliti
dalle
leggi
relative
.
Quanto
ai
depositi
appartenenti
ad
altri
corpi
od
enti
morali
,
od
a
private
società
,
la
domanda
di
restituzione
deve
essere
deliberata
e
fatta
dai
loro
amministratori
e
rappresentanti
a
norma
degli
statuti
,
regolamenti
ed
altri
atti
da
cui
tali
enti
e
società
sono
regolati
.
112
.
Se
il
provvedimento
che
prescrive
od
autorizza
la
restituzione
la
subordina
all
adempimento
di
qualche
condizione
,
il
deposito
non
si
rilascia
se
non
è
delegata
una
determinata
persona
a
ritirarlo
ed
a
curare
l
adempimento
della
condizione
imposta
,
o
se
non
è
espressamente
esonerata
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
da
ogni
responsabilità
riguardo
al
detto
adempimento
.
113
Allorché
i
decreti
delle
amministrazioni
centrali
,
con
cui
si
concede
la
liberazione
di
depositi
vincolati
a
loro
favore
,
non
si
limitano
ad
accordare
in
genere
lo
svincolo
,
ma
autorizzano
espressamente
che
la
restituzione
sia
fatta
a
determinata
persona
,
la
quale
nei
decreti
stessi
si
riconosca
esplicitamente
come
succeduta
nei
diritti
del
proprietario
del
deposito
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
eseguisce
senz
altro
la
restituzione
a
favore
della
persona
nei
decreti
indicata
.
114
.
Se
in
caso
di
espropriazione
di
effetti
pubblici
depositati
ne
occorra
la
vendita
,
la
competente
autorità
,
ove
non
sia
diversamente
disposto
,
affida
l
incarico
dell
alienazione
e
della
distribuzione
del
prezzo
ricavato
ad
un
agente
di
cambio
od
altra
persona
,
autorizzandoli
a
ritirare
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
i
titoli
relativi
ed
esonerando
la
Cassa
stessa
da
ogni
responsabilità
.
115
.
Quando
un
deposito
in
numerario
debba
convertirsi
in
deposito
di
rendita
,
o
in
iscrizione
sul
Gran
Libro
,
o
in
altro
impiego
l
autorità
competente
autorizza
un
agente
di
cambio
od
altra
persona
a
ritirare
il
deposito
,
incaricandoli
di
tutte
le
occorrenti
operazioni
ed
esonerando
la
Cassa
depositaria
da
ogni
responsabilità
.
116
.
Le
operazioni
di
cui
ai
precedenti
artt
.
114
e
115
,
possono
essere
eseguite
anche
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
su
richiesta
degli
interessati
o
delle
competenti
autorità
.
117
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
eseguisce
pagamenti
disposti
in
seguito
a
giudizio
di
graduazione
,
divisione
,
contributo
,
fallimento
,
od
altro
qualsiasi
giudizio
o
concorso
di
universalità
di
interessati
,
prima
di
essersi
accertata
che
l
ordinativo
esibitole
è
conforme
al
riparto
generale
,
e
che
questo
,
nelle
sue
risultanze
singole
e
complessive
,
non
eccede
l
ammontare
delle
somme
esistenti
in
deposito
e
dei
relativi
interessi
maturati
.
n
118
.
Trovata
regolare
la
domanda
di
restituzione
e
non
ostandovi
sequestri
od
altri
impedimenti
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvede
alla
restituzione
del
deposito
ed
al
pagamento
degli
interessi
che
siano
dovuti
,
emettendo
i
corrispondenti
mandati
ed
ordini
di
consegna
dei
titoli
.
CAPO
IX
:
AFFRANCAZIONI
§
1
.
Iscrizione
di
annualità
119
.
Le
annualità
corrispondenti
alle
rendite
provenienti
dalle
affrancazioni
eseguite
ai
termini
del
decreto
del
Governo
della
Toscana
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
e
della
L
.
24
gennaio
1864
,
n
.
1636
,
allorché
più
siano
le
ipoteche
da
annotarvisi
in
sostituzione
di
quelle
costituite
sui
domini
diretti
affrancati
,
sono
iscritte
in
appositi
registri
tenuti
dalla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
120
.
I
registri
d
iscrizione
contengono
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
numero
d
ordine
progressivo
;
2
)
la
somma
espressa
in
lettere
dell
annua
rendita
;
3
)
la
designazione
dell
ente
o
corpo
morale
creditore
;
4
)
il
semestre
da
cui
comincia
a
decorrere
il
godimento
;
5
)
l
affrancante
,
la
prestazione
affrancata
e
l
atto
con
cui
fu
stipulata
l
affrancazione
,
quando
esiste
;
6
)
le
iscrizioni
ipotecarie
gravanti
sul
dominio
diretto
a
cui
si
riferisce
l
affrancazione
;
7
)
la
data
dell
iscrizione
.
Le
iscrizioni
sono
firmate
dal
direttore
generale
,
dal
direttore
capo
della
ragioneria
e
munite
del
visto
dell
ufficio
di
riscontro
della
corte
dei
conti
.
Le
iscrizioni
di
annualità
non
possono
aver
luogo
che
per
un
«
minimum
»
o
uno
dei
multipli
della
rendita
relativa
.
121
.
Per
ogni
iscrizione
è
rilasciato
un
certificato
portante
le
indicazioni
e
le
firme
designate
nel
precedente
articolo
.
Questi
certificati
hanno
un
bollo
a
secco
e
sono
soggetti
al
diritto
di
bollo
.
122
.
Per
ottenere
le
iscrizioni
di
annualità
gli
affrancanti
devono
versare
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
somma
capitale
corrispondente
al
valore
della
rendita
,
oltre
all
importare
delle
spese
necessarie
per
l
operazione
.
A
tal
uopo
l
affrancante
deve
richiedere
l
iscrizione
con
apposita
istanza
da
lui
firmata
col
nome
e
cognome
e
nome
del
padre
,
alla
quale
deve
unire
l
atto
di
affrancazione
e
lo
stato
delle
iscrizioni
trasportate
sulla
iscrizione
di
annualità
.
Per
le
iscrizioni
regolate
dal
decreto
del
Governo
della
Toscana
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
si
può
prescindere
dall
esibizione
dell
atto
di
affranco
,
quando
questo
non
venne
previamente
stipulato
.
La
domanda
può
presentarsi
alla
direzione
generale
o
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
e
può
anche
essere
inviata
a
mezzo
postale
.
In
questi
due
ultimi
casi
alla
domanda
deve
essere
unito
un
vaglia
del
tesoro
o
postale
a
favore
del
tesoriere
centrale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
comprendente
il
capitale
e
le
spese
di
cui
sopra
.
Per
determinare
l
ammontare
della
somma
capitale
da
versare
,
o
da
inviarsi
mediante
vaglia
,
la
rendita
sarà
valutata
provvisoriamente
al
prezzo
corrente
di
borsa
,
salvo
conguaglio
ad
operazione
eseguita
.
123
.
Trovata
regolare
la
domanda
,
la
direzione
generale
spedisce
al
tesoriere
centrale
l
ordine
per
la
riscossione
,
secondo
i
casi
,
del
numerario
o
del
vaglia
.
Il
tesoriere
centrale
rilascia
quietanza
alla
direzione
generale
della
eseguita
riscossione
,
e
rilascia
altresì
una
dichiarazione
provvisoria
,
che
consegna
a
chi
ha
eseguito
il
versamento
in
numerario
o
rimette
alla
direzione
generale
,
insieme
alla
quietanza
,
quando
si
tratta
di
versamento
mediante
vaglia
.
124
.
Può
pure
l
affrancante
invece
del
versamento
del
capitale
consegnare
la
rendita
corrispondente
alla
annualità
da
iscriversi
.
In
tal
caso
la
domanda
coi
documenti
,
coi
titoli
di
rendita
e
coll
importo
delle
spese
necessarie
per
le
operazioni
,
deve
presentarsi
all
amministrazione
del
debito
pubblico
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nei
modi
stabiliti
per
le
operazioni
ordinarie
,
chiedendo
che
la
rendita
sia
intestata
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
servizio
delle
affrancazioni
,
e
il
relativo
certificato
sia
poi
direttamente
consegnato
alla
medesima
insieme
colla
domanda
,
coll
atto
di
affrancazione
e
con
lo
stato
delle
iscrizioni
ipotecarie
.
125
.
La
direzione
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
,
osservate
che
siano
le
anzidette
prescrizioni
,
e
trovata
regolare
la
domanda
,
eseguisce
le
iscrizioni
di
annualità
e
ne
rilascia
il
relativo
certificato
che
fa
consegnare
all
ente
titolare
a
mezzo
delle
pubbliche
autorità
da
cui
esso
dipende
per
la
sua
amministrazione
od
,
in
mancanza
,
ai
suoi
legittimi
rappresentanti
.
Rilascia
pure
all
affrancante
,
che
ne
faccia
richiesta
ed
anticipi
la
spesa
occorrente
,
una
attestazione
della
eseguita
emissione
del
certificato
di
annualità
e
tale
attestazione
è
consegnata
contro
restituzione
,
ove
del
caso
,
della
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
.
126
.
In
caso
di
smarrimento
o
di
distruzione
di
un
certificato
di
annualità
,
la
direzione
generale
,
dietro
istanza
dell
ente
titolare
,
fa
analoga
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
,
e
,
scorso
un
mese
dalla
pubblicazione
stessa
senza
che
siano
intervenute
opposizioni
,
rilascia
un
nuovo
certificato
.
127
.
Gli
interessi
sui
certificati
di
annualità
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sono
pagabili
alle
stesse
scadenze
e
negli
stessi
modi
stabiliti
per
i
titoli
della
rendita
pubblica
alla
quale
corrispondono
.
128
.
Le
iscrizioni
di
annualità
possono
,
come
quelle
del
Debito
pubblico
,
essere
trasferite
a
nome
di
altri
enti
morali
e
possono
essere
convertite
in
iscrizioni
di
consolidato
quando
le
ipoteche
e
i
vincoli
che
vi
sono
annotati
siano
cancellati
o
siano
ridotti
ad
uno
solo
.
129
.
Le
iscrizioni
di
annualità
,
di
cui
al
primo
comma
,
dell
art
.
10
,
parte
I
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
si
estinguono
in
contanti
per
riscatto
regolarmente
autorizzato
o
per
conversione
in
rendita
nominativa
sul
Gran
Libro
del
Debito
pubblico
a
misura
che
l
importo
relativo
,
valutato
in
base
al
corso
di
borsa
del
giorno
in
cui
si
esegue
l
operazione
,
sia
sufficiente
,
con
gli
interessi
maturati
,
od
,
occorrendo
,
con
un
versamento
suppletivo
,
all
acquisto
di
un
minimo
di
rendita
.
Continueranno
a
pagarsi
gli
interessi
per
quelle
tra
le
indicato
annualità
che
non
possono
essere
riscattate
a
motivo
dei
vincoli
od
ipoteche
su
di
esse
gravanti
.
130
.
La
domanda
dei
rappresentanti
degli
enti
per
ottenere
la
traslazione
o
la
conversione
di
cui
all
art
.
128
ed
il
riscatto
o
il
rinvestimento
in
rendita
di
cui
al
precedente
articolo
ed
il
pagamento
dell
eventuale
sopravanzo
,
deve
essere
munita
del
nulla
osta
dell
economato
dei
benefici
vacanti
,
o
della
prefettura
o
di
altra
competente
autorità
per
gli
enti
soggetti
a
tutela
o
vigilanza
.
Per
le
amministrazioni
dello
Stato
e
gli
stabilimenti
governativi
autonomi
basterà
che
l
istanza
sia
firmata
dai
rispettivi
capi
e
rappresentanti
.
Nell
istanza
debbono
essere
chiaramente
indicate
le
generalità
della
persona
,
alla
quale
,
come
rappresentante
dell
ente
,
si
deve
consegnare
l
eventuale
sopravanzo
.
131
.
È
iscritta
a
favore
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
quantità
di
rendita
necessaria
per
rappresentare
,
insieme
con
quella
che
gli
affrancanti
possono
farle
intestare
come
all
articolo
124
,
le
iscrizioni
di
annualità
accese
nei
suoi
registri
.
Tutta
la
detta
rendita
è
intestata
nominativamente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
servizio
delle
affrancazioni
e
dalla
medesima
si
detraggono
le
quantità
necessarie
per
convertire
in
iscrizioni
di
Debito
pubblico
intestate
agli
enti
morali
affrancatari
,
le
iscrizioni
di
annualità
che
di
mano
in
mano
rimangono
liberate
o
vengono
a
trovarsi
colpite
da
una
sola
ipoteca
.
§
2
.
Depositi
in
dipendenza
di
affrancazioni
.
132
.
Per
l
affrancamento
delle
annualità
regolate
dal
decreto
toscano
15
marzo
1860
,
n
.
145
e
dalla
L
.
24
gennaio
1864
,
n
.
1636
,
per
cui
la
rendita
,
da
iscriversi
non
sia
contenuta
esattamente
nei
minimi
o
nei
multipli
di
essa
,
l
affrancante
deve
depositare
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
conto
dell
ente
affrancatario
il
capitale
della
frazione
di
rendita
non
iscrivibile
sul
Gran
Libro
,
calcolandola
al
valore
di
borsa
del
luogo
e
del
giorno
in
cui
si
fa
il
versamento
.
133
.
Per
l
effettuazione
di
detto
deposito
l
affrancante
deve
presentare
richiesta
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
con
domanda
munita
di
sua
firma
indicante
il
suo
nome
e
cognome
e
il
nome
del
padre
,
corredata
dell
atto
di
affrancazione
e
dello
stato
delle
iscrizioni
ipotecarie
afficienti
il
dominio
diretto
,
quando
intenda
che
queste
siano
trasportate
sul
deposito
e
sulla
iscrizione
di
rendita
che
con
esso
si
dovrà
eseguire
.
Per
le
affrancazioni
regolate
dal
decreto
toscano
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
basta
che
nella
domanda
sia
fatta
la
precisa
designazione
della
prestazione
che
si
vuole
affrancare
.
134
.
Quando
per
l
affrancazione
,
oltre
al
deposito
del
capitale
corrispondente
alla
frazione
non
iscrivibile
,
sia
pure
da
eseguire
una
iscrizione
di
rendita
sul
Gran
Libro
del
Debito
pubblico
a
nome
dell
ente
morale
affrancatario
od
a
nome
della
Cassa
depositi
e
prestiti
nel
caso
contemplato
dall
art
.
124
,
può
essere
presentata
una
domanda
complessiva
alla
Direzione
generale
del
Debito
pubblico
od
alla
intendenza
di
finanza
.
Se
la
domanda
è
presentata
alla
direzione
generale
del
Debito
pubblico
,
questa
promuove
l
emissione
per
parte
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dell
ordine
al
tesoriere
centrale
per
ricevere
il
capitale
da
depositarsi
per
la
frazione
;
e
,
dopo
aver
proceduto
alla
iscrizione
della
rendita
,
comunica
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
domanda
,
i
documenti
per
la
parte
che
la
riguardano
e
la
copia
della
deliberazione
che
dispone
la
iscrizione
della
rendita
a
favore
dell
ente
.
Se
la
domanda
complessiva
è
presentata
ad
una
intendenza
di
finanza
,
l
affrancante
deve
allegare
un
vaglia
postale
o
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
cassiere
della
Cassa
depositi
e
prestiti
per
il
capitale
da
depositarsi
per
la
frazione
,
e
l
ufficio
ricevente
trasmette
alla
direzione
generale
del
Debito
pubblico
i
titoli
di
rendita
accompagnati
dalla
domanda
,
dal
vaglia
suddetto
e
dai
documenti
i
quali
,
dopo
eseguita
la
iscrizione
sul
Gran
Libro
,
sono
dalla
direzione
stessa
comunicati
,
con
una
copia
della
propria
deliberazione
,
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
la
riscossione
del
vaglia
e
per
le
altre
operazioni
che
la
riguardano
.
135
.
Allorché
oltre
al
deposito
del
capitale
al
valore
di
borsa
per
la
frazione
si
voglia
versare
il
capitale
,
da
calcolarsi
come
all
art
.
122
,
per
l
iscrizione
d
annualità
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
domanda
complessiva
deve
essere
presentata
a
questa
ultima
direttamente
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
e
può
anche
essere
inviata
a
mezzo
postale
unitamente
al
corrispondente
vaglia
.
136
.
I
depositi
di
cui
al
presente
paragrafo
si
eseguono
esclusivamente
presso
la
direzione
generale
,
che
li
annota
in
appositi
registri
contenenti
,
per
ogni
iscrizione
di
deposito
,
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
numero
d
ordine
progressivo
;
2
)
la
data
del
versamento
;
3
)
la
somma
capitale
depositata
;
4
)
l
annuo
interesse
dovuto
sul
deposito
il
giorno
da
cui
incomincia
a
decorrere
;
5
)
la
designazione
dell
ente
o
corpo
morale
creditore
;
6
)
la
legge
a
norma
della
quale
si
operò
l
affrancazione
;
7
)
la
designazione
della
prestazione
affrancata
;
8
)
la
generalità
dell
affrancante
;
9
)
l
atto
con
cui
si
esegui
l
affrancazione
quando
esiste
;
10
)
le
iscrizioni
da
cui
eventualmente
sia
affetto
il
dominio
diretto
affrancato
;
11
)
la
data
dell
iscrizione
.
137
.
Per
ogni
deposito
la
direzione
generale
emette
una
polizza
che
fa
consegnare
all
ente
titolare
a
mezzo
delle
pubbliche
autorità
da
cui
esso
dipende
per
la
sua
amministrazione
od
,
in
mancanza
,
ai
suoi
legittimi
rappresentanti
.
Della
eseguita
emissione
della
polizza
rilascia
pure
all
affrancante
,
che
ne
faccia
richiesta
ed
anticipi
la
spesa
occorrente
,
una
speciale
attestazione
,
che
gli
viene
consegnata
contro
restituzione
,
ove
del
caso
,
della
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
.
Sui
depositi
dipendenti
da
affrancazione
,
qualunque
sia
il
loro
ammontare
,
vengono
liquidati
ed
accreditati
gli
interessi
alle
normali
scadenze
.
L
ente
intestatario
può
però
ottenere
il
pagamento
alle
singole
scadenze
,
qualora
l
esistenza
di
vincoli
o
d
ipoteche
sul
dominio
diretto
affrancato
gli
impedisca
di
ottenere
la
capitalizzazione
o
la
restituzione
.
138
.
Per
ottenere
il
rinvestimento
dei
depositi
dipendenti
da
affrancazione
,
quando
ciò
sia
possibile
pel
cumulo
degli
interessi
accreditati
o
in
seguito
a
versamento
suppletivo
fatto
a
tal
uopo
dagli
enti
titolari
,
o
mediante
la
riunione
del
capitale
e
degli
interessi
di
più
depositi
intestati
allo
stesso
ente
,
e
sempre
che
i
depositi
siano
liberi
da
vincoli
ed
ipoteche
o
gravati
da
un
solo
vincolo
di
ipoteca
,
occorre
che
i
rappresentanti
degli
enti
prestino
alla
direzione
generale
della
Cassa
analoga
istanza
munita
del
nulla
osta
,
delle
firme
e
delle
indicazioni
prescritte
nel
precedente
art
.
130
.
139
.
I
depositi
dipendenti
da
affrancazioni
possono
anche
restituirsi
,
in
seguito
ad
apposita
istanza
,
all
ente
titolare
,
allorché
il
suo
legale
rappresentante
,
con
le
debite
autorizzazioni
a
norma
del
precedente
articolo
130
,
nel
trimestre
successivo
all
effettuazione
del
deposito
,
faccia
la
dichiarazione
di
cui
al
secondo
comma
dell
art
.
10
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
CAPO
X
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
RIGUARDANTI
IL
SERVIZIO
DEI
DEPOSITI
140
.
Gli
atti
e
i
documenti
necessari
per
le
operazioni
richieste
debbono
essere
pienamente
regolari
per
quanto
riguarda
le
leggi
fiscali
.
141
.
I
documenti
che
si
presentano
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
operazioni
riguardanti
i
depositi
,
le
affrancazioni
ed
ogni
altra
parte
dei
servizi
affidatile
,
debbono
avere
forma
legale
.
Le
copie
degli
atti
debbono
essere
regolarmente
autenticate
dai
notai
ed
altri
pubblici
ufficiali
competenti
.
Le
firme
di
questi
debbono
essere
legalizzate
dalle
autorità
nei
casi
e
nei
modi
determinati
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
.
142
.
Le
procure
generali
sono
ammesse
quando
contengano
la
facoltà
al
mandatario
di
riscuotere
somme
e
di
ritirare
valori
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
in
genere
di
compiere
tali
atti
per
conto
del
mandante
.
Il
mandatario
non
può
farsi
sostituire
,
nei
rapporti
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
se
non
ne
abbia
ricevuta
espressa
facoltà
dal
mandante
.
Nel
caso
di
sostituzione
,
si
deve
produrre
tanto
la
procura
principale
quanto
quella
rilasciata
dal
primo
procuratore
.
143
.
Gli
enti
che
non
hanno
rappresentanza
delegata
statutariamente
ad
una
o
più
persone
fisiche
determinate
,
devono
rinnovare
ad
ogni
pagamento
o
consegna
da
farsi
a
loro
favore
,
per
qualsiasi
causale
,
la
prova
circa
la
pertinenza
o
la
permanenza
dei
necessari
poteri
nelle
persone
delegate
a
dar
quietanza
;
a
meno
che
tali
poteri
vengano
affidati
stabilmente
ad
una
o
più
persone
determinate
dagli
organi
che
,
a
termini
dell
atto
costitutivo
o
dello
statuto
di
ciascun
ente
,
hanno
i
poteri
per
impegnarne
la
responsabilità
.
In
tal
caso
però
gli
enti
medesimi
debbono
notificare
legalmente
all
ufficio
depositario
per
i
mandati
od
ordini
da
emettersi
,
od
al
contabile
incaricato
della
materiale
esecuzione
per
quelli
già
emessi
,
la
decadenza
per
qualsivoglia
motivo
delle
persone
delegate
a
dare
quietanza
.
144
.
In
tutti
gli
altri
casi
in
cui
l
amministrazione
esegue
pagamenti
o
consegne
di
valori
in
forma
continuativa
,
sia
d
interessi
che
di
quote
di
capitale
,
spetta
agli
interessati
di
portare
a
cognizione
dell
ufficio
competente
la
cessazione
o
la
modificazione
dello
stato
di
fatto
o
di
diritto
che
permette
tali
pagamenti
o
consegne
.
145
.
Gli
atti
e
i
documenti
in
forza
del
quali
l
amministrazione
eseguisce
la
restituzione
dei
depositi
,
ordina
pagamenti
o
qualunque
altra
operazione
da
cui
possa
rimanere
impegnata
la
sua
responsabilità
,
rimangono
presso
l
amministrazione
stessa
a
giustificazione
delle
compiute
operazioni
.
146
.
I
depositi
pervenuti
alla
Cassa
del
depositi
e
prestiti
dalle
istituzioni
governative
cui
è
succeduta
,
continuano
ad
essere
mantenuti
nelle
condizioni
sotto
le
quali
furono
eseguiti
e
sono
concentrati
presso
la
direzione
generale
,
la
quale
può
tuttavia
disporre
,
ove
ne
ravvisi
la
convenienza
,
il
trasferimento
di
uno
o
più
di
essi
nei
registri
di
determinate
intendenze
.
Eguale
facoltà
compete
alla
direzione
generale
pel
depositi
effettuati
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dalla
sua
istituzione
fino
al
31
dicembre
1875
,
e
che
siano
tuttora
iscritti
presso
la
direzione
generale
medesima
.
La
rappresentanza
giuridica
dell
amministrazione
per
i
detti
depositi
spetta
alla
direzione
generale
o
alle
intendenze
di
finanza
presso
cui
siano
state
trasferite
le
relative
iscrizioni
.
147
.
Le
domande
per
il
pagamento
degli
interessi
che
siano
esigibili
alla
loro
scadenza
sugli
antichi
depositi
e
per
la
restituzione
dei
depositi
medesimi
possono
presentarsi
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
e
il
pagamento
e
la
restituzione
continuano
a
farsi
presso
la
tesoreria
centrale
o
presso
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
secondo
la
domanda
degli
interessati
.
148
.
Salvo
quanto
è
disposto
nei
precedenti
artt
.
146
e
147
,
le
disposizioni
del
presente
regolamento
si
applicano
indistintamente
a
tutti
i
depositi
iscritti
nei
registri
della
Cassa
.
Sezione
II
:
Servizio
dei
prestiti
.
PARTE
PRIMA
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I
:
RAPPRESENTANZA
DELLA
CASSA
DET
DEPOSITI
E
PRESTITI
PER
LA
GESTIONE
DEI
PRESTITI
149
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
il
servizio
dei
prestiti
,
è
rappresentata
dal
suo
direttore
generale
.
Egli
esercita
le
sue
funzioni
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
e
delle
delegazioni
del
tesoro
,
le
quali
,
pei
relativi
servizi
,
sono
poste
sotto
la
sua
dipendenza
.
CAPO
II
:
CONCESSIONE
150
.
Le
provincie
,
i
comuni
,
i
loro
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
d
irrigazione
,
di
derivazione
ed
uso
d
acqua
per
scopo
industriale
e
i
consorzi
per
opere
idrauliche
,
che
intendono
contrarre
un
prestito
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
faranno
conoscere
per
mezzo
della
prefettura
o
,
anche
direttamente
,
alla
direzione
generale
della
Cassa
stessa
l
ammontare
del
prestito
.
l
oggetto
,
la
garanzia
,
in
conformità
agli
artt
.
75
e
76
parte
prima
,
libro
II
della
legge
(
testo
unico
)
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
il
periodo
di
ammortamento
e
il
tipo
di
annualità
,
ai
sensi
degli
artt
.
83
e
84
della
legge
medesima
.
Ove
,
per
i
prestiti
per
dimissione
di
debiti
e
per
esecuzione
di
opere
pubbliche
,
s
in
.
tenda
chiedere
un
periodo
di
ammortamento
,
superiore
ai
35
anni
,
dovrà
dimostrarsi
per
quali
circostanze
è
giustificata
la
richiesta
.
151
.
Se
il
prestito
serve
alla
dimissione
di
debiti
deve
indicarsi
per
ciascun
debito
:
a
)
lo
scopo
per
cui
fu
contratto
;
b
)
l
ammontare
originario
e
il
residuo
vigente
;
c
)
la
data
di
creazione
e
quella
di
scadenza
;
d
)
il
nome
del
creditore
attuale
;
e
)
il
saggio
d
interesse
,
con
l
indicazione
se
al
netto
o
al
lordo
dell
imposta
di
ricchezza
mobile
e
,
a
seconda
dei
casi
,
della
tassa
di
circolazione
;
f
)
le
altre
eventuali
condizioni
di
onerosità
;
g
)
il
modo
e
il
periodo
di
estinzione
e
la
garanzia
pattuita
.
Trattandosi
di
debiti
in
obbligazioni
si
deve
anche
indicare
il
piano
di
ammortamento
,
il
valore
nominale
unitario
delle
obbligazioni
,
il
loro
prezzo
di
emissione
e
quello
medio
reale
nell
ultimo
triennio
e
le
condizioni
speciali
stabilite
nella
contrattazione
del
debito
.
Se
il
prestito
serve
all
esecuzione
di
opero
pubbliche
,
deve
indicarsi
di
quali
opere
si
tratta
,
se
esistono
regolari
progetti
debitamente
approvati
,
l
ammontare
della
spesa
prevista
.
Se
il
prestito
serve
all
acquisto
di
stabili
per
il
pubblico
servizio
deve
indicarsi
l
uso
cui
sarà
adibito
ognuno
degli
stabili
da
acquistare
,
il
relativo
prezzo
di
acquisto
e
,
ove
del
caso
,
se
l
acquisto
medesimo
è
stato
autorizzato
dalle
competenti
autorità
.
152
.
Le
provincie
e
i
comuni
,
in
ordine
alla
garanzia
che
offrono
per
assicurare
l
estinzione
dei
prestiti
,
devono
indicare
:
1
)
per
la
sovrimposta
fondiaria
,
l
ammontare
inscritto
in
bilancio
,
l
importo
del
limite
legale
e
quello
degli
eventuali
vincoli
esistenti
;
2
)
per
i
crediti
verso
il
tesoro
dello
Stato
,
la
loro
natura
,
la
durata
e
le
condizioni
speciali
che
li
disciplinano
;
3
)
per
la
rendita
consolidata
dello
Stato
,
il
tipo
del
consolidato
,
l
ammontare
della
rendita
,
i
numeri
delle
iscrizioni
e
se
queste
sono
al
portatore
o
nominative
.
Per
le
iscrizioni
nominative
deve
anche
assicurarsi
che
non
esistono
annotazioni
di
ipoteca
o
di
qualsiasi
altro
vincolo
;
4
)
pel
dazio
consumo
,
il
sistema
di
riscossione
,
e
cioè
se
per
appalto
o
per
riscossione
diretta
da
parte
del
comune
,
l
importo
delle
riscossioni
dell
ultimo
triennio
,
al
netto
del
canone
di
abbonamento
al
dazio
consumo
governativo
e
dei
sussidi
dello
Stato
ai
sensi
della
legge
(
testo
unico
)
7
maggio
1908
,
n
.
248
,
nonché
,
ove
del
caso
,
al
netto
delle
spese
di
riscossione
.
153
.
Insieme
con
le
notizie
richieste
dai
precedenti
articoli
,
le
provincie
e
i
comuni
devono
esibire
:
a
)
Il
bilancio
dell
esercizio
in
corso
;
b
)
un
elenco
completo
di
tutti
i
loro
debiti
con
le
indicazioni
di
cui
all
art
.
151
c
)
gli
atti
,
documenti
e
giustificazioni
occorrenti
per
comprovare
le
loro
condizioni
finanziarie
e
la
regolarità
del
servizio
di
riscossione
della
sovrimposta
sui
terreni
e
sui
fabbricati
oppure
del
dazio
consumo
.
154
.
I
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
ed
uso
di
acqua
per
scopo
industriale
,
ed
i
consorzi
per
opere
idrauliche
con
le
indicazioni
e
i
documenti
di
cui
agli
articoli
precedenti
devono
produrre
:
a
)
una
copia
dello
statuto
consorziale
e
di
tutte
le
sue
eventuali
modificazioni
;
b
)
una
relazione
storica
del
consorzio
,
dalle
origini
allo
stato
presente
;
c
)
un
prospetto
delle
tasse
consorziali
dell
ultimo
triennio
,
dei
contributi
eventualmente
dovuti
dallo
Stato
,
dalle
provincie
o
dai
comuni
e
dei
vincoli
esistenti
sulle
tasse
e
sui
contributi
pel
servizio
dei
debiti
e
per
altre
spese
;
d
)
la
dimostrazione
della
produttività
della
tassa
consorziale
,
indicando
in
quale
rapporto
quella
annualmente
imposta
trovasi
colla
potenzialità
economica
del
consorzio
;
e
)
gli
atti
che
.
secondo
le
diverse
leggi
e
i
regolamenti
speciali
,
valgono
a
comprovare
la
legale
costituzione
del
consorzio
,
la
regolarità
dei
catasti
,
dei
contratti
di
esattoria
e
delle
cauzioni
degli
esattori
.
155
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ove
le
sue
disponibilità
lo
consentano
e
le
indicazioni
e
i
documenti
prodotti
in
linea
preliminare
lo
giustifichino
,
dà
,
direttamente
o
per
mezzo
della
prefettura
,
le
istruzioni
per
la
domanda
del
prestito
e
per
gli
atti
che
vi
devono
essere
uniti
.
156
.
Le
provincie
e
i
comuni
per
la
concessione
dei
prestiti
devono
produrre
:
1
)
la
domanda
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
del
consiglio
provinciale
o
del
consiglio
comunale
,
presa
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
,
salve
le
modificazioni
e
le
eccezioni
temporanee
o
per
determinati
mutui
contenute
in
speciali
disposizioni
legislative
.
In
tale
deliberazione
devono
essere
stabiliti
l
oggetto
e
l
importo
del
mutuo
,
il
periodo
di
ammortamento
e
la
garanzia
ai
termini
degli
artt
.
75
e
seguenti
parte
prima
,
libro
II
della
legge
(
T
.
U
del
gennaio
1913
.
n
.
453
.
Qualora
si
intenda
di
stabilire
l
ammortamento
con
annualità
decrescente
deve
ciò
essere
dichiarato
espressamente
nella
deliberazione
;
3
)
la
copia
della
decisione
con
la
quale
la
giunta
provinciale
amministrativa
approva
la
deliberazione
del
consiglio
comunale
.
Per
la
deliberazione
del
consiglio
provinciale
occorre
l
assicurazione
del
prefetto
che
la
deliberazione
stessa
è
divenuta
esecutoria
;
4
)
la
dichiarazione
del
prefetto
circa
la
garanzia
offerta
per
assicurare
la
estinzione
del
mutuo
.
Tale
dichiarazione
deve
contenere
le
indicazioni
di
cui
all
art
.
152;
5
)
lo
specchio
delle
entrate
ordinarie
e
degli
interessi
passivi
del
comune
,
quando
si
tratti
di
mutui
destinati
all
esecuzione
di
opere
pubbliche
o
all
acquisto
di
stabili
per
pubblico
servizio
.
Le
entrate
ordinarie
devono
essere
desunte
dal
consuntivo
dell
anno
precedente
a
quello
della
deliberazione
relativa
al
prestito
.
Gli
interessi
passivi
devono
comprendere
anche
quelli
del
prestito
da
contrarre
;
6
)
la
dichiarazione
del
prefetto
,
nella
quale
si
attesti
che
la
somma
da
mutuare
è
in
corrispondenza
con
l
ammontare
dei
debiti
da
dimettere
,
o
coi
lavori
da
eseguire
accertati
in
base
a
progetti
tecnici
debitamente
approvati
(
distinguendo
la
somma
riferibile
alla
esecuzione
dei
lavori
da
quella
occorrente
per
espropriazioni
ed
altre
spese
)
,
oppure
col
prezzo
degli
stabili
da
acquistare
in
seguito
a
regolare
decreto
di
autorizzazione
;
e
che
la
somma
stessa
è
nei
limiti
strettamente
necessari
,
avuto
riguardo
alle
risorse
dell
ente
;
7
)
il
bilancio
della
provincia
o
del
comune
.
Ove
si
tratti
di
provincie
o
di
comuni
dichiarati
insolventi
ai
termini
della
L
.
17
maggio
1900
,
n
.
173
,
alla
domanda
di
prestito
,
finché
dura
il
periodo
di
vigilanza
,
deve
essere
unito
anche
il
parere
della
commissione
reale
per
il
credito
comunale
e
provinciale
istituita
presso
il
ministero
dell
interno
.
157
.
Quando
,
per
assicurare
la
garanzia
del
prestito
contraendo
,
occorra
aumentare
la
sovrimposta
in
eccedenza
al
limite
legale
o
mantenere
od
aumentare
l
eccedenza
già
esistente
,
deve
essere
esibita
:
a
)
per
i
comuni
,
copia
della
decisione
della
giunta
provinciale
amministrativa
di
autorizzazione
all
eccedenza
o
al
mantenimento
dell
eccedenza
per
tutta
la
durata
del
prestito
e
per
la
misura
occorrente
.
L
autorizzazione
può
essere
contenuta
anche
nella
decisione
con
la
quale
la
giunta
predetta
approva
la
deliberazione
consiliare
relativa
al
prestito
;
b
)
per
le
provincie
,
copia
del
decreto
reale
di
autorizzazione
.
158
.
I
prestiti
a
favore
dei
consorzi
di
provincie
e
di
comuni
possono
essere
fatti
tanto
direttamente
agli
stessi
consorzi
,
quanto
alle
singole
provincie
e
ai
singoli
comuni
che
ne
fanno
parte
ciascuno
per
la
quota
a
suo
carico
.
Per
ottenere
la
concessione
del
prestito
direttamente
a
proprio
favore
,
il
consorzio
,
oltre
gli
atti
comprovanti
la
sua
legale
costituzione
e
il
suo
riconoscimento
come
ente
autonomo
,
deve
esibire
:
1
)
la
domanda
,
a
firma
del
presidente
o
di
chi
ne
fa
le
veci
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
presa
dalla
rappresentanza
consorziale
ed
approvata
dall
autorità
tutoria
.
In
tale
deliberazione
devono
essere
stabiliti
l
oggetto
e
l
importo
del
mutuo
,
il
periodo
di
ammortamento
e
la
garanzia
a
termini
degli
artt
.
75
e
seguenti
,
parte
prima
,
libro
II
,
della
legge
(
testo
unico
)
2
gennaio
1913
.
n
.
453;
3
)
le
dichiarazioni
del
prefetto
,
di
cui
ai
un
.
4
e
6
dell
art
.
156;
4
)
il
bilancio
consorziale
.
Nel
caso
che
la
garanzia
del
mutuo
venga
prestata
da
tutti
o
da
alcuni
degli
enti
costituenti
il
consorzio
,
occorre
esibire
anche
le
deliberazioni
dei
rispettivi
consigli
provinciali
o
comunali
prese
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
e
con
cui
tale
garanzia
sia
stabilita
,
nonché
gli
altri
documenti
prescritti
dal
citato
art
.
156
,
e
,
se
del
caso
,
quelli
richiesti
dall
art
.
157
.
Qualora
invece
il
prestito
venga
assunto
partitamente
dalle
singole
provincie
e
dai
singoli
comuni
,
ciascuno
di
questi
enti
deve
fave
la
domanda
della
propria
quota
di
mutuo
e
corredarla
a
norma
dei
due
articoli
precedenti
.
159
.
I
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
d
irrigazione
,
di
derivazione
od
uso
di
acqua
per
scopo
industriale
ed
i
consorzi
per
opere
idrauliche
,
per
la
concessione
dei
prestiti
,
oltre
i
documenti
di
cui
al
precedente
articolo
154
,
devono
esibire
:
1
)
la
domanda
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
dell
assemblea
generale
degli
interessati
o
del
consiglio
dei
delegati
o
di
qualunque
altro
corpo
deliberante
che
ne
sia
autorizzato
dallo
statuto
.
In
tale
deliberazione
deve
essere
stabilito
l
oggetto
e
l
importo
del
prestito
,
il
periodo
dell
ammortamento
,
la
garanzia
ai
termini
degli
artt
.
75
e
seguenti
,
parte
prima
,
libro
II
,
della
legge
(
testo
unico
)
del
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
e
l
obbligo
nel
consorzio
di
ritenersi
,
per
quanto
riguarda
l
ammortamento
del
prestito
e
per
tutto
il
relativo
periodo
,
costituito
e
duraturo
,
sia
pure
come
stralciario
o
liquidatore
.
Qualora
si
intenda
di
chiedere
l
ammortamento
con
annualità
decrescente
dovrà
ciò
essere
dichiarato
espressamente
nella
deliberazione
;
3
)
la
copia
della
decisione
della
giunta
provinciale
amministrativa
con
la
quale
si
approva
la
deliberazione
di
contrattazione
del
prestito
.
Gli
atti
riguardanti
i
prestiti
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
da
parte
dei
consorzi
suindicati
sono
soggetti
all
approvazione
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
non
ostante
qualsiasi
disposizione
contraria
dello
statuto
;
4
)
la
dichiarazione
del
prefetto
circa
la
garanzia
offerta
per
assicurare
l
estinzione
del
mutuo
.
Tale
dichiarazione
deve
specificare
:
per
la
tassa
consorziale
l
importo
inscritto
in
bilancio
,
quello
dei
vincoli
già
esistenti
e
la
quota
disponibile
per
garantire
il
prestito
:
per
i
crediti
verso
il
tesoro
dello
Stato
e
per
la
rendita
consolidata
le
indicazioni
di
cui
ai
nn
.
2
e
3
dell
art
.
152;
5
)
la
dichiarazione
del
prefetto
,
di
cui
al
n
.
6
dell
art
.
156;
6
)
il
bilancio
consorziale
.
160
.
Oltre
i
documenti
prescritti
negli
articoli
precedenti
debbono
alle
domande
essere
uniti
anche
quegli
atti
che
sono
richiesti
da
leggi
e
regolamenti
ed
ogni
altro
che
possa
essere
richiesto
dalla
direzione
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
,
allo
scopo
specialmente
di
accertare
la
situazione
economico
-
finanziaria
dell
ente
,
la
consistenza
della
garanzia
offerta
,
nonché
la
necessità
del
prestito
.
161
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
riferisce
al
proprio
consiglio
permanente
di
amministrazione
sopra
ogni
domanda
di
prestito
,
e
il
consiglio
delibera
,
dopo
avere
specialmente
riconosciuto
:
1
)
se
il
richiedente
abbia
altri
impegni
verso
la
Cassa
e
come
vi
corrisponda
;
2
)
se
la
somma
domandata
sia
nei
limiti
dello
scopo
del
prestito
e
ne
siano
intervenute
le
approvazioni
ed
autorizzazioni
relative
;
3
)
se
con
altri
mezzi
invece
che
col
prestito
potrebbe
il
richiedente
provvedervi
;
4
)
se
la
garanzia
destinata
per
l
ammortamento
del
prestito
sia
regolarmente
accertata
e
sufficiente
;
5
)
se
,
ove
occorresse
stabilire
una
preferenza
per
la
concessione
,
il
richiedente
abbia
titoli
per
ottenerla
,
perchè
il
prestito
serve
ad
estinguere
passività
molto
onerose
o
ad
eseguire
opere
di
straordinaria
utilità
pubblica
e
di
maggiore
necessità
ed
urgenza
.
162
.
In
base
alle
deliberazioni
del
consiglio
d
amministrazione
,
l
amministratore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
rassegna
le
proposte
per
le
concessioni
dei
prestiti
al
Ministro
del
tesoro
,
il
quale
delibera
sulle
proposte
stesse
e
ne
promuove
l
approvazione
per
decreti
reali
(
ora
presidenziali
)
.
I
decreti
[
reali
]
di
concessione
dei
prestiti
,
registrati
alla
corte
dei
conti
,
sono
comunicati
dal
direttore
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
,
per
mezzo
della
prefettura
agli
enti
mutuatari
con
le
istruzioni
per
la
deliberazione
di
accettazione
dei
prestiti
,
pel
rilascio
delle
delegazioni
e
per
quanto
altro
occorre
per
la
somministrazione
delle
somme
mutuate
.
CAPO
III
:
ACCETTAZIONE
E
SOMMINISTRAZIONE
163
.
Gli
enti
mutuatari
per
i
prestiti
loro
concessi
devono
produrre
:
1
)
la
copia
della
deliberazione
del
consiglio
provinciale
,
o
del
consiglio
comunale
,
oppure
del
competente
corpo
deliberante
del
consorzio
con
la
quale
:
a
)
si
accetti
il
prestito
alle
condizioni
stabilite
(
ammontare
,
saggio
d
interesse
,
ammortamento
,
garanzia
,
ecc
)
;
b
)
si
deliberi
l
imposizione
e
l
applicazione
delle
sovrimposte
comunali
e
provinciali
alle
imposte
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
o
della
tassa
consorziale
,
ovvero
del
dazio
consumo
,
per
tutti
gli
anni
fissati
per
l
ammortamento
del
prestito
e
nella
misura
sufficiente
ad
eseguire
il
pagamento
della
relativa
annualità
;
c
)
si
determini
il
rilascio
delle
delegazioni
sugli
agenti
della
riscossione
dei
suddetti
cespiti
,
con
indicazione
dell
ammontare
di
esse
e
del
loro
pagamento
bimestrale
.
La
deliberazione
di
accettazione
dei
prestiti
,
quando
è
presa
dal
consiglio
comunale
,
ovvero
dalla
rappresentanza
consorziale
,
è
soggetta
all
approvazione
della
giunta
provinciale
amministrativa
.
Per
la
deliberazione
del
consiglio
provinciale
occorre
l
assicurazione
del
prefetto
che
la
deliberazione
stessa
è
divenuta
esecutoria
;
2
)
le
delegazioni
,
assoggettate
alla
tassa
di
bollo
sulle
cambiali
,
rilasciate
dal
rappresentante
dell
ente
ed
accettate
,
limitatamente
al
periodo
della
sua
gestione
,
dall
agente
di
riscossione
;
3
)
la
prova
dell
avvenuto
pagamento
della
tassa
sulle
concessioni
governative
.
164
.
Quando
il
prestito
è
garantito
con
delegazioni
sul
tesoro
dello
Stato
,
o
con
vincolo
d
usufrutto
su
rendita
consolidata
dello
Stato
ovvero
con
deposito
di
detta
rendita
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
nella
deliberazione
di
accettazione
devono
essere
determinate
le
modalità
riguardanti
il
rilascio
delle
delegazioni
sul
tesoro
,
o
l
annotazione
del
vincolo
d
usufrutto
sull
iscrizione
di
rendita
nominativa
,
oppure
la
costituzione
del
deposito
di
rendita
consolidata
dello
Stato
al
portatore
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
col
vincolo
speciale
relativo
al
pagamento
degli
interessi
in
estinzione
dell
annualità
del
mutuo
.
Tale
deposito
deve
essere
libero
da
vincoli
,
da
sequestri
,
da
opposizioni
o
da
altro
impedimento
qualsiasi
.
165
.
Oltrechè
nei
casi
previsti
da
speciali
disposizioni
legislative
,
non
è
necessaria
la
deliberazione
di
accettazione
del
mutuo
sempre
quando
con
le
deliberazioni
di
cui
ai
precedenti
artt
.
150
,
158
e
159
siasi
già
ottemperato
a
quanto
è
richiesto
dalle
lettere
b
)
e
c
)
dell
art
.
163
o
dal
successivo
articolo
164
.
166
.
Il
numero
delle
delegazioni
da
emettersi
è
uguale
a
quello
degli
anni
fissati
per
la
restituzione
della
somma
mutuata
.
Le
delegazioni
dei
prestiti
ad
annualità
costante
,
comprensiva
degli
interessi
scalari
e
della
quota
ai
rimborso
del
capitale
,
corrispondono
all
annualità
del
prestito
diminuita
dello
sconto
,
allo
stesso
saggio
di
concessione
,
pel
versamento
da
farsi
dall
agente
della
riscossione
a
rate
bimestrali
.
È
diminuita
anche
dello
stesso
sconto
,
per
il
versamento
a
rate
trimestrali
o
semestrali
,
l
annualità
garantita
con
rendita
dello
Stato
.
Le
delegazioni
dei
prestiti
ad
annualità
decrescente
corrispondono
alle
annualità
del
prestito
diminuite
dello
sconto
di
cui
sopra
.
Le
annualità
decrescenti
comprendono
la
quota
di
rimborso
del
capitale
in
somma
costante
e
gli
interessi
degressivi
.
La
quota
di
rimborso
si
determina
dividendo
l
importo
del
prestito
per
il
numero
degli
anni
dell
ammortamento
e
le
annualità
si
ottengono
aggiungendo
alla
quota
costante
di
rimborso
gli
interessi
sul
residuo
capitale
del
prestito
a
principio
di
ciascun
anno
.
Nelle
delegazioni
deve
indicarsi
la
scadenza
e
l
importo
singolo
e
complessivo
delle
rate
da
versare
al
tesoriere
centrale
del
regno
nella
sua
qualità
di
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
direttamente
per
gli
enti
mutuatari
della
provincia
di
Roma
o
nelle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
per
gli
enti
delle
altre
provincie
.
167
.
Le
delegazioni
che
riguardano
gli
anni
successivi
al
periodo
di
gestione
dell
agente
che
si
trova
in
carica
alla
data
della
loro
emissione
,
sono
presentate
agli
agenti
cui
verrà
,
di
periodo
in
periodo
,
affidata
la
riscossione
,
perchè
siano
da
essi
accettate
.
Quando
per
qualunque
motivo
l
agente
cessi
dalla
sua
gestione
prima
del
termine
stabilito
,
le
delegazioni
già
da
esso
accettate
vengono
presentate
al
nuovo
agente
affinché
questi
pure
le
accetti
.
Le
prefetture
comunicano
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
i
cambiamenti
che
avvengono
negli
agenti
della
riscossione
di
quegli
enti
,
ai
quali
furono
concessi
prestiti
dalla
Cassa
stessa
.
168
.
I
prestiti
sono
in
una
o
più
volte
,
secondo
il
bisogno
,
somministrati
agli
enti
mutuatari
col
concorso
e
la
vigilanza
dei
prefetto
che
emette
gli
ordinativi
,
in
base
ai
quali
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
rilascia
i
rispettivi
mandati
.
L
ordinativo
dei
prefetto
deve
contenere
l
autorizzazione
alla
Cassa
mutuante
di
pagare
in
tutto
od
in
parte
il
prestito
.
Ove
si
tratti
di
esecuzione
di
opere
l
ordinativo
del
prefetto
deve
essere
emesso
in
base
allo
stato
di
avanzamento
dei
lavori
.
Tuttavia
,
quando
si
tratti
di
opere
eseguite
in
economia
o
affidate
a
società
cooperative
di
produzione
e
lavoro
,
può
essere
anticipata
,
in
una
o
più
volte
,
fino
alla
concorrenza
degli
otto
decimi
del
prestito
,
la
somma
necessaria
per
la
prosecuzione
dei
lavori
,
purché
ogni
anticipazione
successiva
alla
prima
avvenga
soltanto
dopo
che
si
sia
dimostrata
la
regolare
erogazione
di
questa
almeno
fino
a
due
terzi
della
somma
anticipala
.
Prima
della
somministrazione
dell
ultima
rata
dovrà
dimostrarsi
anche
la
erogazione
dell
intera
somma
anticipata
.
Sulla
domanda
dell
ente
mutuatario
,
sui
documenti
di
cui
ai
precedenti
artt
.
163
e
164
,
e
su
quelli
di
cui
nel
presente
articolo
,
la
Cassa
,
accertato
che
l
ente
stesso
non
abbia
debiti
scaduti
verso
di
essa
,
provvede
al
pagamento
.
169
.
I
mandati
di
somministrazione
dei
prestiti
vengono
emessi
a
favore
dell
ente
mutuatario
e
sono
pagabili
con
quietanza
del
rispettivo
tesoriere
o
cassiere
,
vidimata
dal
rappresentante
dell
ente
medesimo
,
e
col
concorso
del
prefetto
,
il
quale
vigila
anche
la
somma
mutuata
raggiunga
lo
scopo
del
prestito
stesso
.
170
.
Se
la
parziale
od
integrale
somministrazione
della
somma
mutuata
ha
luogo
prima
che
cominci
,
ai
sensi
dell
art
.
85
parte
prima
,
libro
II
del
testo
unico
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
la
decorrenza
dell
ammortamento
del
prestito
,
saranno
liquidati
a
favore
della
Cassa
depositi
,
per
la
frazione
di
anno
antecedente
al
primo
anno
dell
ammortamento
stesso
,
gli
interessi
al
saggio
di
concessione
del
prestito
dalla
data
del
mandato
al
31
dicembre
ed
il
loro
ammontare
verrà
ripartito
,
in
proporzione
dei
rispettivi
saggi
di
interessi
,
fra
l
ente
mutuatario
e
lo
Stato
.
La
parte
a
carico
dell
ente
mutuatario
diminuita
dello
sconto
calcolato
al
saggio
di
ammortamento
,
è
ritenuta
sul
capitale
di
cui
si
opera
il
pagamento
,
l
altra
parte
va
addebitata
allo
Stato
.
Se
il
prestito
viene
somministrato
dopo
l
inizio
dell
ammortamento
,
e
fino
a
quando
la
somministrazione
non
sia
ultimata
,
la
Cassa
liquida
in
fine
d
anno
gli
interessi
al
saggio
di
concessione
del
prestito
stesso
e
provvede
in
principio
dell
anno
seguente
al
rimborso
di
essi
a
favore
dell
ente
mutuatario
e
dello
Stato
.
Le
rate
delle
delegazioni
emesse
a
garanzia
dell
ammortamento
devono
essere
versate
nella
loro
integrità
ed
indipendentemente
dall
epoca
in
cui
ha
luogo
la
somministrazione
.
CAPO
IV
:
AMMORTAMENTO
171
.
I
comuni
e
le
provincie
cui
sono
concessi
prestiti
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
hanno
obbligo
ogni
anno
,
e
per
tutto
il
periodo
dell
ammortamento
,
di
iscrivere
nei
loro
bilanci
,
fra
le
spese
obbligatorie
,
le
annualità
dovute
.
Le
Giunte
provinciali
amministrative
devono
provvedere
,
a
tenore
delle
comunicazioni
che
annualmente
la
Cassa
predetta
fa
alle
Prefetture
e
alle
Intendenze
di
finanza
,
agli
stanziamenti
in
bilancio
ed
alla
iscrizione
nei
ruoli
fondiari
delle
somme
delegate
a
favore
della
Cassa
medesima
,
quando
i
comuni
e
le
provincie
abbiano
omesso
di
farlo
.
Le
intendenze
di
finanza
devono
accertarsi
che
nelle
somme
da
ripartirsi
nei
ruoli
è
compresa
quella
delegata
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
promuovendo
in
caso
contrario
gli
opportuni
provvedimenti
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
sono
applicabili
anche
ai
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
,
ed
uso
di
acqua
per
scopo
industriale
ed
a
quelli
per
opere
idrauliche
;
le
prefetture
e
le
giunte
provinciali
amministrative
provvedono
di
ufficio
,
ove
occorra
,
agli
stanziamenti
nei
bilanci
dei
consorzi
e
alle
iscrizioni
nei
ruoli
delle
tasse
consorziali
.
172
.
Il
vincolo
della
sovrimposta
e
delle
tasse
consorziali
,
eseguito
in
conformità
dell
articolo
precedente
,
costituisce
legalmente
in
debito
verso
l
amministrazione
mutuante
l
agente
della
riscossione
il
quale
,
pel
solo
fatto
del
vincolo
stesso
,
deve
versare
le
rate
di
annualità
di
prestiti
alle
prescritte
scadenze
,
e
ciò
a
prescindere
dall
obbligo
di
accettare
le
delegazioni
,
che
,
in
corrispondenza
alle
annualità
medesime
,
vengono
tratte
dagli
enti
mutuatari
.
173
.
Gli
agenti
incaricati
della
riscossione
della
sovrimposta
,
del
dazio
consumo
oppure
delle
tasse
consorziali
,
destinati
alla
estinzione
delle
delegazioni
,
allorché
effettuano
o
direttamente
al
tesoriere
centrale
del
regno
,
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
del
regno
,
i
dovuti
versamenti
alle
rispettive
scadenze
,
ne
ritirano
una
dichiarazione
con
espresso
riferimento
alla
relativa
imputazione
.
I
vaglia
emessi
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
sono
inviati
alle
intendenze
di
finanza
,
e
da
queste
alla
direzione
generale
,
che
ne
cura
la
esazione
.
174
.
Tanto
per
le
somme
direttamente
versategli
,
quanto
per
quelle
pervenutegli
mediante
vaglia
del
tesoro
,
il
tesoriere
centrale
del
regno
,
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ne
fa
ricevuta
alla
direzione
generale
,
che
ne
accredita
i
rispettivi
debitori
.
In
seguito
al
pagamento
dell
ultima
rata
a
saldo
di
una
delegazione
,
la
direzione
generale
fa
pervenire
al
rispettivo
agente
della
riscossione
la
detta
delegazione
quietanzata
ritirando
le
dichiarazioni
di
eseguito
versamento
che
vi
si
riferiscono
.
175
.
Contro
gli
agenti
delle
riscossioni
comunali
o
consorziali
rimasti
in
mora
al
pagamento
di
rate
di
delegazioni
i
ricevitori
provinciali
promuoveranno
l
esproprio
della
cauzione
per
il
ricupero
delle
somme
dovute
e
degli
accessori
,
in
base
alle
richieste
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
farà
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
.
Contro
i
ricevitori
provinciali
rimasti
in
mora
al
pagamento
di
rate
di
delegazioni
gli
atti
esecutivi
come
sopra
saranno
promossi
direttamente
dalla
Cassa
suddetta
.
È
in
facoltà
della
Cassa
di
procedere
,
per
il
ricupero
dei
crediti
in
mora
,
anche
contro
gli
enti
mutuatari
,
oppure
di
estinguere
i
debiti
scaduti
,
ed
i
loro
accessori
mediante
trattenuta
sui
crediti
degli
enti
stessi
.
176
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
ricevere
in
anticipazione
il
rimborso
integrale
dei
prestiti
ed
anche
il
rimborso
parziale
,
ove
l
importo
corrisponda
ad
una
o
più
delegazioni
intere
relative
ad
anni
successivi
a
quello
in
corso
.
La
Cassa
ha
però
facoltà
di
esigere
il
preavviso
di
cui
all
art
.
86
parte
prima
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Sulle
somme
che
si
restituiscono
anticipatamente
è
accordato
lo
sconto
al
saggio
di
concessione
dal
giorno
del
versamento
.
177
.
Ove
,
per
qualsiasi
eventualità
,
durante
il
periodo
di
ammortamento
dei
mutui
,
la
garanzia
prestata
non
sia
più
sufficiente
,
dovrà
il
mutuatario
,
ed
in
mancanza
la
giunta
provinciale
amministrativa
d
ufficio
,
supplirvi
,
osservati
gli
artt
.
75
e
76
parte
prima
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
CAPO
V
:
TRASFORMAZIONE
178
.
Le
provincie
,
i
comuni
ed
i
consorzi
,
che
intendano
ottenere
la
trasformazione
dei
prestiti
ai
sensi
dell
art
.
87
,
parte
prima
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
debbono
farne
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
prefetture
,
richiesta
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
indicando
i
mutui
che
,
secondo
il
disposto
del
suddetto
articolo
,
si
vogliono
trasformare
.
Nella
richiesta
deve
essere
indicato
il
numero
degli
anni
del
nuovo
ammortamento
.
Se
il
nuovo
periodo
di
ammortamento
richiesto
eccedesse
i
35
anni
deve
dimostrarsene
la
necessità
conformemente
all
ultimo
comma
dell
art
.
150
del
presente
regolamento
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dà
direttamente
all
ente
mutuatario
,
o
col
mezzo
della
prefettura
,
le
istruzioni
per
la
trasformazione
.
179
.
Gli
enti
mutuatari
,
per
la
trasformazione
dei
prestiti
concessi
debbono
produrre
:
1
)
domanda
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
,
analoga
a
quella
prescritta
dal
n
.
2
degli
articoli
156
e
159
e
completata
con
le
clausole
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
dell
art
.
163;
3
)
la
copia
della
decisione
con
la
quale
la
giunta
provinciale
amministrativa
approva
la
deliberazione
del
comune
o
del
consorzio
.
Per
la
provincia
occorre
l
assicurazione
del
prefetto
che
la
deliberazione
è
divenuta
esecutoria
;
4
)
la
dichiarazione
del
prefetto
circa
la
garanzia
offerta
per
assicurare
il
nuovo
ammortamento
;
5
)
i
documenti
di
cui
all
art
.
157
nei
casi
in
cui
sia
necessaria
l
eccedenza
al
limite
legale
della
sovrimposta
.
180
.
Il
consiglio
permanente
d
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
delibera
sulle
proposte
di
trasformazioni
di
prestiti
.
Dopo
l
emanazione
del
decreto
reale
di
concessione
,
che
dovrà
essere
registrato
alla
Corte
dei
conti
e
quindi
comunicato
agli
enti
mutuatari
per
il
pagamento
della
tassa
sulle
concessioni
governative
,
gli
enti
medesimi
rilasciano
le
nuove
delegazioni
in
corrispondenza
alle
nuove
annualità
.
Pervenute
tali
delegazioni
,
assoggettate
alla
tassa
di
bollo
sulle
cambiali
,
nonché
la
prova
dell
eseguito
pagamento
della
tassa
sulle
concessioni
governative
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
esegue
l
operazione
e
restituisce
ai
mutuatari
le
vecchie
delegazioni
affinché
se
ne
avvalgano
per
i
rimborsi
della
tassa
di
bollo
.
Fino
a
tanto
che
le
delegazioni
nuove
non
siano
state
dall
amministrazione
ritirate
,
restano
fermi
,
a
tutti
gli
effetti
,
i
vecchi
piani
di
ammortamento
e
sulla
loro
base
debbono
dai
mutuatari
,
e
per
essi
dagli
agenti
della
riscossione
,
essere
pagate
le
relative
rate
bimestrali
.
181
.
A
tutti
gli
effetti
,
esclusi
quelli
della
somministrazione
,
i
prestiti
provenienti
dalle
trasformazioni
si
considerano
come
prestiti
nuovi
.
182-231
.
(
)
.
Sezione
III
:
Gestioni
annesse
,
conti
correnti
ed
anticipazioni
passive
.
CAPO
I
:
GESTIONI
ANNESSE
E
CONTI
CORRENTI
232
.
Le
gestioni
annesse
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
in
forza
di
leggi
o
decreti
,
sono
regolate
,
sia
per
l
impiego
delle
loro
disponibilità
,
sia
per
il
maneggio
dei
fondi
di
loro
spettanza
,
dalle
norme
generali
stabilite
nei
seguenti
articoli
e
dalle
norme
speciali
di
legge
,
di
regolamento
o
ministeriali
,
dalle
quali
sono
rette
le
singole
gestioni
.
I
conti
correnti
istituiti
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
con
l
autorizzazione
del
suo
consiglio
di
amministrazione
,
in
dipendenza
di
leggi
,
di
decreti
o
di
disposizioni
ministeriali
,
si
riferiscono
agli
istituti
di
previdenza
amministrati
dalla
apposita
direzione
generale
,
alla
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
alle
predette
gestioni
annesse
e
a
servizi
speciali
dipendenti
dai
singoli
ministeri
o
da
pubbliche
amministrazioni
.
Il
loro
funzionamento
è
pure
regolato
dalle
norme
contenute
negli
articoli
seguenti
.
233
.
I
versamenti
nei
conti
correnti
possono
essere
effettuati
presso
la
tesoreria
centrale
o
presso
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Il
tesoriere
centrale
rilascia
per
ogni
versamento
e
consegna
alla
direzione
generale
una
corrispondente
quietanza
;
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
emettono
un
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
e
il
vaglia
è
inviato
nello
stesso
giorno
alla
direzione
generale
a
cura
della
delegazione
del
tesoro
.
Gli
effetti
pubblici
di
spettanza
delle
gestioni
speciali
sono
invece
depositati
esclusivamente
nella
tesoreria
centrale
e
per
ogni
deposito
viene
regolarmente
rilasciata
e
consegnata
dal
tesoriere
centrale
alla
direzione
una
ricevuta
descrittiva
dei
titoli
con
tutte
le
indicazioni
prescritte
per
i
depositi
ordinari
.
Il
tesoriere
centrale
rilascia
inoltre
a
chi
versa
in
numerario
o
deposita
i
titoli
una
dichiarazione
della
emessa
quietanza
o
ricevuta
,
munita
del
visto
del
controllore
.
Parimenti
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
rilasciano
a
chi
versa
il
numerario
una
dichiarazione
del
vaglia
emesso
,
munita
del
visto
del
delegato
del
tesoro
.
234
.
Nei
casi
in
cui
le
amministrazioni
,
a
favore
delle
quali
è
istituita
una
gestione
od
è
aperto
un
conto
corrente
,
sono
autorizzate
ad
emettere
direttamente
i
mandati
,
questi
devono
essere
ammessi
a
pagamento
dalla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
;
indi
la
stessa
direzione
generale
li
trasmette
alla
tesoreria
centrale
o
alle
delegazioni
del
tesoro
per
gli
ulteriori
adempimenti
.
Qualora
occorra
di
apportare
una
qualsiasi
variazione
ai
mandati
già
ammessi
a
pagamento
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
l
amministrazione
interessata
vi
provvede
mediante
attergato
e
i
mandati
vengono
quindi
riprodotti
alla
Cassa
predetta
che
li
rinvia
alle
competenti
tesorerie
.
Tuttavia
,
quando
un
mandato
debba
essere
pagato
in
luogo
diverso
da
quello
indicato
,
la
delegazione
del
tesoro
provvede
direttamente
alla
variazione
se
il
pagamento
è
da
farsi
nella
stessa
provincia
,
oppure
invia
il
mandato
alla
delegazione
del
tesoro
della
provincia
in
cui
il
pagamento
deve
effettuarsi
,
informandone
contemporaneamente
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
che
sarà
pure
avvertita
dell
arrivo
del
mandato
dalla
delegazione
ricevente
.
235
.
L
ammissione
a
pagamento
dei
mandati
di
cui
al
precedente
articolo
ed
il
relativo
addebitamento
in
conto
corrente
si
fanno
per
il
loro
importo
lordo
.
Le
ritenute
da
operarsi
sui
mandati
stessi
vengono
effettuate
e
contabilizzate
dalla
tesoreria
centrale
o
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
nel
mese
in
cui
detti
mandati
sono
portati
in
uscita
per
l
effettuato
pagamento
ai
rispettivi
titolari
.
236
.
Nei
casi
dalla
legge
permessi
,
i
pignoramenti
,
i
sequestri
,
le
opposizioni
,
le
cessioni
o
delegazioni
e
qualunque
atto
avente
per
iscopo
d
impedire
o
di
trattenere
il
pagamento
di
somme
o
la
consegna
di
valori
dovuti
dall
ente
od
amministrazione
nel
cui
interesse
è
tenuta
la
gestione
od
è
aperto
il
conto
corrente
,
debbono
essere
notificati
nelle
forme
legali
ordinarie
allo
stesso
ente
o
alla
stessa
amministrazione
titolare
della
gestione
o
del
conto
corrente
.
Posteriormente
all
emissione
del
mandato
di
pagamento
o
dell
ordine
di
consegna
dei
valori
,
gli
atti
di
cui
sopra
non
hanno
efficacia
se
non
vengono
notificati
alla
tesoreria
centrale
o
alla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
o
a
quell
altro
agente
pagatore
che
sia
incaricato
della
estinzione
del
titolo
.
237
.
Quando
non
sia
diversamente
stabilito
nell
atto
istitutivo
,
gli
interessi
sulle
somme
in
conto
corrente
fruttifero
vengono
calcolati
nella
misura
annualmente
fissata
per
i
depositi
volontari
,
decorrono
dal
sedicesimo
giorno
dopo
quello
del
versamento
e
cessano
dalla
data
di
emissione
del
mandato
di
rimborso
.
I
versamenti
possono
eseguirsi
in
contanti
amministrazioni
centrali
o
altri
titoli
di
spesa
dello
Stato
,
mediante
vaglia
del
tesoro
o
vaglia
postali
,
e
agli
effetti
del
precedente
comma
è
considerato
quale
giorno
di
versamento
quello
indicato
nell
art
.
46
del
presente
regolamento
,
a
meno
che
trattisi
di
giri
di
partite
tra
conti
correnti
fruttiferi
aperti
allo
stesso
correntista
,
nel
qual
caso
la
valuta
del
versamento
si
fa
coincidere
con
quella
del
pagamento
in
modo
da
non
aversi
alcuna
interruzione
nella
decorrenza
dell
interesse
.
Quando
si
verificano
normalmente
molte
operazioni
su
fondi
in
conto
corrente
da
eseguirsi
entro
il
sedicesimo
giorno
dalla
data
del
versamento
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
d
accordo
coi
correntisti
,
può
istituire
speciali
conti
correnti
infruttiferi
,
indipendentemente
dagli
altri
conti
fruttiferi
che
possono
aprirsi
allo
stesso
ente
o
alla
stessa
amministrazione
per
impiego
di
fondi
o
per
speciale
destinazione
.
238
.
Gli
interessi
sulle
somme
che
vengono
pagate
dalla
Cassa
per
conto
dei
correntisti
decorrono
dalla
data
di
emissione
o
di
ammissione
al
pagamento
dei
singoli
mandati
,
salvo
che
sia
altrimenti
stabilito
nell
atto
istitutivo
del
conto
corrente
.
239
.
Sulle
somme
,
di
spettanza
degli
istituti
di
previdenza
amministrati
dalla
apposita
direzione
generale
,
che
rimangono
provvisoriamente
in
conto
corrente
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
è
liquidato
,
giusta
anche
i
rispettivi
regolamenti
degli
istituti
predetti
l
interesse
al
saggio
fissato
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
per
i
depositi
del
risparmio
postale
.
La
decorrenza
degli
interessi
è
determinata
dalla
data
degli
ordini
di
riscossione
e
dei
mandati
di
pagamento
.
240
.
Gli
interessati
sia
attivi
che
passivi
sui
conti
correnti
si
liquidano
,
di
regola
,
a
semestri
maturati
,
e
scadono
il
1°
luglio
e
il
1°
gennaio
di
ogni
anno
.
241
.
Non
si
liquidano
interessi
né
a
debito
né
a
credito
nel
periodo
intercedente
tra
il
giorno
del
versamento
,
o
ritenuto
tale
e
quello
di
inizio
della
fruttificazione
:
1
)
sulle
somme
che
vengono
in
detto
periodo
integralmente
ritirate
per
essere
state
indebitamente
o
erroneamente
versate
;
2
)
allorquando
il
versamento
sia
eseguito
con
la
condizione
che
entro
16
giorni
la
somma
versata
debba
erogarsi
per
uno
scopo
determinato
od
essere
assegnata
ad
altri
conti
tenuti
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
con
lo
stesso
correntista
;
3
)
su
quella
parte
della
somma
prelevata
dal
conto
corrente
,
che
trova
capienza
nei
versamenti
fatti
nel
conto
stesso
entro
il
periodo
di
10
giorni
.
242
.
Gli
interessi
liquidati
in
fine
di
ogni
semestre
sulle
somme
in
conto
corrente
sono
portati
in
aumento
al
capitale
in
conto
nuovo
.
243
.
Sui
conti
correnti
non
si
eseguono
pagamenti
che
fino
a
concorrenza
del
capitolo
e
degli
interessi
disponibili
.
244
.
Alla
chiusura
di
ogni
esercizio
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
stabilito
che
sia
il
frutto
ottenuto
dalla
massa
dei
capitali
amministrati
,
determina
la
parte
di
esso
che
proporzionalmente
ai
rispettivi
capitali
spetta
alla
gestione
propria
e
a
quella
dello
casse
di
risparmio
postali
.
Dal
frutto
spettante
alla
gestione
delle
casse
di
risparmio
postali
sottraendo
l
importo
degli
interessi
inscritti
nei
libretti
dei
depositanti
,
quello
della
relativa
imposta
di
ricchezza
mobile
,
e
ogni
altra
spesa
propria
di
detta
gestione
,
la
differenza
rappresenta
gli
utili
disponibili
o
la
perdita
della
gestione
medesima
.
Sui
fondi
disponibili
versati
dal
Ministero
delle
poste
in
conto
corrente
fruttifero
per
la
speciale
gestione
dei
conti
correnti
e
assegni
postali
viene
corrisposto
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
il
frutto
medio
annuale
,
lordo
di
qualunque
spesa
,
che
la
Cassa
medesima
ricava
dalla
massa
dei
capitali
da
essa
amministrati
,
diminuito
soltanto
di
quindici
centesimi
,
a
norma
dell
art
.
14
del
D
.
L
.
6
settembre
1917
,
n
.
1451
.
CAPO
II
:
ANTICIPAZIONI
PASSIVE
245
.
Le
operazioni
per
anticipazioni
di
fondi
,
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
può
chiedere
al
tesoro
dello
Stato
o
ad
istituti
di
credito
nazionali
ed
esteri
,
sono
autorizzate
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
.
Le
domande
al
Ministro
per
ottenere
siffatte
autorizzazioni
sono
presentate
dall
amministratore
generale
,
corredate
della
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
.
246
.
Emesso
il
decreto
di
cui
al
precedente
articolo
,
provvede
il
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
alla
stipulazione
degli
atti
ed
alla
prestazione
dei
consensi
che
eventualmente
siano
necessari
in
tutto
il
corso
della
operazione
.
247
.
Per
le
anticipazioni
fatte
dal
tesoro
dello
Stato
coi
fondi
propri
o
fornitigli
da
altri
per
tale
scopo
è
aperto
un
conto
corrente
speciale
tra
la
direzione
generale
del
tesoro
e
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Gli
interessi
sulle
somme
anticipate
decorrono
dal
giorno
,
in
cui
queste
vengono
riscosse
dalla
Cassa
,
cessano
dal
giorno
in
cui
il
tesoro
riscuote
il
mandato
di
rimborso
e
sono
regolati
alle
scadenze
semestrali
del
1°
luglio
e
del
1°
gennaio
.
248
.
Per
le
anticipazioni
fatte
alla
Cassa
direttamente
da
istituti
di
credito
nazionali
od
esteri
è
istituito
apposito
conto
corrente
a
favore
di
ciascun
istituto
.
Ove
non
sia
altrimenti
stabilito
con
apposito
piano
di
ammortamento
,
gli
interessi
sulle
somme
anticipate
decorrono
dal
giorno
in
cui
la
Cassa
le
riscuote
,
cessano
da
quello
in
cui
viene
emesso
il
mandato
per
la
restituzione
e
sono
regolati
alle
normali
scadenze
del
1°
luglio
e
del
1°
gennaio
.
Sezione
IV
:
Impiego
dei
fondi
disponibili
.
249
.
I
diversi
modi
di
investimento
dei
fondi
della
gestione
propria
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
della
gestione
delle
casse
di
risparmio
postali
sono
stabiliti
per
legge
.
All
investimento
dei
fondi
delle
varie
gestioni
annesse
la
Cassa
provvede
nei
modi
stabiliti
dagli
atti
istitutivi
delle
gestioni
medesime
o
da
apposite
disposizioni
di
legge
o
di
regolamento
;
e
in
difetto
di
ciò
,
vi
provvede
in
conformità
alle
richieste
che
di
volta
in
volta
le
pervengano
dalle
amministrazioni
interessate
.
250
.
Riservato
l
assenso
del
Ministro
del
tesoro
,
gli
investimenti
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
,
o
in
altri
valori
pubblici
ammessi
dalla
legge
,
dei
fondi
disponibili
della
gestione
propria
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
della
gestione
delle
casse
di
risparmio
postali
,
sono
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
.
Il
consiglio
può
tuttavia
autorizzare
l
amministrazione
a
fare
tutti
gli
investimenti
in
genere
che
possano
rendersi
necessari
o
convenienti
nell
intervallo
tra
una
adunanza
e
l
altra
del
consiglio
stesso
.
In
tale
caso
l
amministrazione
riferisce
al
consiglio
,
nella
prima
sua
adunanza
,
sugli
impieghi
effettuati
.
251
.
All
acquisto
di
tutoli
o
valori
pubblici
in
genere
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvede
per
mezzo
di
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
del
debito
pubblico
o
in
altro
modo
che
essa
reputi
più
conveniente
.
Analogamente
la
Cassa
provvede
quando
le
occorra
di
alienare
titoli
o
valori
di
sua
proprietà
o
di
spettanza
delle
varie
gestioni
annesse
.
252
.
Per
i
fondi
in
conto
corrente
fruttifero
col
tesoro
dello
Stato
,
giusta
l
art
.
71
parte
prima
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
gli
interessi
corrisposti
dal
tesoro
sull
apposito
capitolo
del
suo
bilancio
passivo
sono
regolati
alle
scadenze
semestrali
del
1°
luglio
e
del
1°
gennaio
.
Su
questi
interessi
non
si
opera
ritenuta
per
imposta
di
ricchezza
mobile
.
Gli
interessi
sui
fondi
in
conto
corrente
decorrono
dal
sedicesimo
giorno
dal
versamento
e
cessano
dal
giorno
del
ritiro
.
Tanto
i
versamenti
quanto
i
rimborsi
sono
autorizzati
dal
direttore
generale
del
tesoro
,
dietro
richiesta
dell
amministrazione
della
Cassa
.
253
.
Le
anticipazioni
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
fare
ad
amministrazioni
dello
Stato
o
ad
altri
enti
per
un
particolare
servizio
pubblico
o
per
il
raggiungimento
di
un
determinato
scopo
sono
stabilite
da
apposite
disposizioni
di
legge
che
ne
fissano
l
ammontare
,
il
modo
di
somministrazione
e
di
restituzione
e
il
saggio
d
interesse
.
La
restituzione
delle
somme
anticipate
avviene
,
di
regola
,
secondo
il
piano
di
ammortamento
compilato
in
base
ad
una
annualità
costante
posticipata
,
comprensivo
della
quota
di
capitale
e
degli
interessi
scalari
.
Sulle
somministrazioni
fatte
prima
che
si
attui
il
piano
di
ammortamento
,
sono
liquidati
gli
interessi
dalla
data
di
ciascun
mandato
fino
a
tutto
il
giorno
anteriore
a
quello
in
cui
ha
inizio
il
piano
anzidetto
;
e
qualora
non
vengano
corrisposti
dall
amministrazione
od
ente
debitore
,
e
non
sia
altrimenti
stabilito
,
tali
interessi
sono
capitalizzati
per
formare
parte
integrante
dell
anticipazione
.
Dopo
l
inizio
dell
ammortamento
e
fino
a
che
l
anticipazione
non
sia
per
intero
somministrata
,
si
provvede
a
fine
d
anno
al
conguaglio
degli
interessi
tra
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
l
amministrazione
od
ente
debitore
,
a
cui
viene
rimborsato
quanto
risulti
a
suo
credito
.
Sezione
V
:
Norme
generali
di
contabilità
.
254
.
Le
intendenze
di
finanza
e
le
delegazioni
del
tesoro
tengono
,
per
il
servizio
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
separata
contabilità
nel
modo
loro
assegnato
dalla
direzione
generale
,
alla
quale
forniscono
gli
elementi
necessari
sia
per
il
controllo
di
detta
contabilità
e
di
quella
delle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
sia
per
la
formazione
della
scrittura
generale
e
della
contabilità
riassuntiva
.
255
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
riceve
i
fondi
in
numerario
di
cui
ha
la
gestione
,
o
con
versamento
diretto
nella
tesoreria
centrale
,
o
per
mezzo
delle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
I
fondi
versati
nelle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
sono
concentrati
presso
la
tesoreria
centrale
mediante
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
256
.
Il
tesoriere
centrale
,
oltre
il
servizio
dei
pagamenti
e
delle
riscossioni
,
disimpegna
anche
quello
relativo
ai
titoli
depositati
sia
per
conto
dei
terzi
che
per
le
varie
gestioni
della
Cassa
.
La
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
di
Roma
esegue
il
pagamento
dei
mandati
emessi
sulla
medesima
dalla
direzione
generale
e
disimpegna
il
servizio
delle
rate
di
rendita
consolidata
nominativa
,
pagabili
in
Roma
e
da
impiegarsi
in
altra
rendita
a
norma
degli
artt
.
76
e
81
del
presente
regolamento
.
Le
altre
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
ricevono
,
custodiscono
e
restituiscono
gli
effetti
pubblici
relativi
ai
depositi
amministrati
dalle
rispettive
intendenze
di
finanza
,
ricevono
dalla
tesoreria
centrale
e
consegnano
alle
parti
i
titoli
costituenti
i
depositi
anteriori
al
1°
gennaio
1876
,
riscuotono
somme
per
conto
delle
rispettive
intendenze
di
finanza
e
pagano
i
mandati
emessi
dalle
intendenze
stesse
o
dalla
direzione
generale
.
257
.
Le
riscossioni
del
numerario
ed
il
ricevimento
dei
titoli
sono
eseguiti
dal
tesoriere
centrale
o
dalle
sezioni
di
tesoreria
provinciale
in
base
ad
ordini
emessi
,
secondo
i
casi
,
dalla
direzione
generale
o
dalla
intendenza
di
finanza
,
e
firmati
,
rispettivamente
,
dal
direttore
generale
o
dall
intendente
di
finanza
.
I
pagamenti
del
numerario
e
la
restituzione
dei
titoli
sono
parimenti
eseguiti
dal
tesoriere
centrale
o
dalle
sezioni
di
tesoreria
provinciale
,
in
base
a
mandati
od
ordini
firmati
dal
direttore
generale
e
dal
direttore
capo
della
ragioneria
e
vistati
dal
capo
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
,
se
emessi
dalla
direzione
generale
,
e
dall
intendente
e
dal
direttore
di
ragioneria
,
se
emessi
dalle
intendenze
di
finanza
.
258
.
Il
pagamento
dei
mandati
ha
luogo
contro
quietanza
sui
medesimi
e
la
consegna
dei
titoli
contro
ricevuta
sull
ordine
di
restituzione
.
259
.
I
pagamenti
eseguiti
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
su
mandati
emessi
dalla
direzione
generale
e
dalle
intendenze
di
finanza
sono
rimborsabili
sul
fondo
anticipato
dalla
direzione
generale
al
tesoro
in
conto
corrente
infruttifero
,
a
norma
delle
disposizioni
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
.
260
.
I
mandati
che
per
qualsiasi
motivo
non
vengono
estinti
entro
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
furono
emessi
non
possono
più
essere
pagati
senza
una
speciale
autorizzazione
dell
ufficio
che
li
ha
rilasciati
,
salvi
in
ogni
caso
gli
effetti
della
prescrizione
che
possa
essersi
verificata
riguardo
a
crediti
a
cui
si
riferiscono
.
Similmente
non
può
essere
eseguito
,
senza
una
speciale
autorizzazione
dell
ufficio
che
lo
emise
,
l
ordine
di
restituzione
di
un
deposito
in
titoli
o
di
consegna
di
cedole
od
altri
recapiti
,
quando
il
ritiro
dei
medesimi
per
parte
dell
avente
diritto
non
abbia
luogo
entro
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
dine
stesso
fu
emesso
,
salvi
in
ogni
caso
gli
effetti
della
prescrizione
che
possa
essersi
verificata
.
261
.
Il
computo
degli
interessi
si
attivi
che
passivi
è
regolato
secondo
l
anno
di
giorni
360
ed
il
mese
di
giorni
30
.
ProsaGiuridica ,
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
1
.
Lo
Stato
esercita
direttamente
,
per
mezzo
di
un
'
amministrazione
autonoma
,
le
ferrovie
da
esso
costruite
o
riscattate
e
quelle
concesse
all
'
industria
privata
che
,
per
effetto
di
leggi
precedenti
,
esso
deve
esercitare
o
di
cui
avvenga
a
scadere
la
concessione
;
nonché
la
navigazione
attraverso
lo
Stretto
di
Messina
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
autorizzata
:
a
)
a
continuare
l
'
esercizio
delle
linee
Roma
-
Viterbo
,
Varese
-
Porto
Ceresio
,
concesse
alla
società
italiana
per
le
strade
ferrate
del
Mediterraneo
,
e
della
linea
Cerignola
stazione
-
Cerignola
città
,
concessa
al
comune
di
Cerignola
;
b
)
a
continuare
l
'
esercizio
delle
linee
concesse
alla
società
delle
ferrovie
secondarie
romane
;
c
)
ad
assumere
l
'
esercizio
delle
linee
Alessandria
-
Ovada
,
Desenzano
-
Lago
di
Garda
e
Livorno
-
Vada
,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
delle
rispettive
convenzioni
approvate
con
i
RR.DD
.
23
aprile
1903
,
n
.
186
,
23
aprile
1903
,
n
.
211
,
e
8
settembre
1904
,
n
.
566;
d
)
a
cedere
l
'
esercizio
della
linea
Brescia
-
Iseo
alla
società
concessionaria
della
ferrovia
Iseo
-
Edolo
.
I
relativi
accordi
e
contratti
,
quando
non
formino
oggetto
di
precedenti
convenzioni
autorizzate
per
legge
,
saranno
approvati
sentito
il
consiglio
di
Stato
,
con
decreto
reale
,
che
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
2
.
L
'
assunzione
dell
'
esercizio
di
altre
ferrovie
da
parte
dello
Stato
,
che
avvenga
per
decadenza
di
una
concessione
o
di
una
convenzione
di
esercizio
a
termini
di
legge
o
di
contratto
,
è
autorizzata
con
decreto
reale
.
Il
decreto
reale
è
proposto
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
e
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Negli
altri
casi
,
l
'
assunzione
dell
'
esercizio
da
parte
dello
Stato
,
o
la
proroga
dell
'
esercizio
privato
,
se
dipendente
da
concessione
o
convenzione
,
è
autorizzata
con
legge
speciale
.
Ove
però
il
riscatto
di
una
linea
sia
soggetto
a
diffida
,
il
Governo
presenterà
in
tempo
utile
al
Parlamento
le
proposte
pel
riscatto
stesso
.
In
ogni
caso
l
'
efficacia
della
diffida
è
subordinata
,
nell
'
interesse
dello
Stato
,
all
'
approvazione
del
Parlamento
.
Nel
caso
in
cui
il
Governo
non
ritenesse
conveniente
il
riscatto
,
dovrà
darne
in
tempo
utile
comunicazione
al
Parlamento
.
3
.
L
'
amministrazione
autonoma
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sotto
l
'
alta
direzione
e
la
responsabilità
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
ha
la
diretta
gestione
dì
tutti
gli
affari
che
si
riferiscono
all
'
esercizio
della
rete
ferroviaria
e
del
servizio
di
navigazione
indicati
nei
precedenti
articoli
.
e
,
nello
svolgimento
di
queste
sue
funzioni
,
impegna
il
bilancio
dell
'
azienda
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
e
,
per
la
parte
che
lo
riguarda
,
il
ministro
del
tesoro
,
mediante
ispezioni
,
si
accerteranno
della
regolarità
dei
servizi
e
della
gestione
.
Le
norme
per
tali
ispezioni
sono
stabilite
con
regolamento
da
applicarsi
per
decreto
reale
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
sentiti
il
consiglio
di
Stato
ed
il
consiglio
dei
ministri
.
CAPO
II
:
ORGANI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
4-6
.
(
Abrogati
)
.
7
.
La
direzione
generale
,
oltreché
dai
servizi
dell
'
esercizio
,
movimento
,
trazione
,
veicoli
,
lavori
,
è
costituita
da
servizi
centrali
e
da
unità
speciali
,
il
cui
numero
è
determinato
per
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
d
'
amministrazione
.
I
capi
dei
servizi
dell
'
esercizio
e
qualcuno
dei
capi
dei
servizi
centrali
aventi
speciale
importanza
potranno
avere
il
grado
di
capo
servizio
principale
.
La
direzione
generale
ha
sede
in
Roma
.
Però
taluni
servizi
ed
uffici
dipendenti
e
talune
unità
possono
risiedere
in
altre
città
del
Regno
.
8
.
Il
direttore
generale
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
propone
al
ministro
dei
lavori
pubblici
:
a
)
il
progetto
del
bilancio
di
previsione
dell
'
azienda
,
le
successive
variazioni
ed
il
conto
consuntivo
;
b
)
la
proposta
di
prelevamento
di
somme
dal
fondo
di
riserva
per
spese
impreviste
di
cui
all
'
art
.
24;
c
)
i
provvedimenti
e
le
proposte
concernenti
modificazioni
alle
condizioni
dei
trasporti
e
alle
tariffe
;
d
)
i
progetti
dei
lavori
per
i
quali
occorre
la
dichiarazione
di
pubblica
utilità
a
sensi
dell
'
art
.
76
.
9-10
.
(
Abrogati
)
11
.
Le
linee
esercitate
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
sono
ripartite
in
dodici
circoscrizioni
compartimentali
.
Gli
uffici
compartimentali
alla
dipendenza
dei
servizi
dell
'
esercizio
hanno
sede
a
Torino
,
Milano
,
Bologna
,
Venezia
,
Genova
,
Firenze
,
Roma
,
Ancona
,
Napoli
,
Bari
,
Reggio
Calabria
,
Palermo
.
I
limiti
delle
circoscrizioni
compartimentali
sono
approvati
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
d
'
amministrazione
.
È
però
in
facoltà
del
Consigliere
d
'
amministrazione
di
stabilire
,
ove
lo
richiedano
bisogni
di
servizio
,
che
la
giurisdizione
di
un
ufficio
compartimentale
dell
'
esercizio
possa
estendersi
eccezionalmente
a
linee
e
tratti
di
linee
appartenenti
ad
un
compartimento
vicino
;
e
pel
servizio
veicoli
anche
ad
interi
compartimenti
vicini
.
Il
numero
delle
circoscrizioni
compartimentali
e
le
sedi
degli
uffici
compartimentali
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
,
possono
essere
modificati
con
decreto
reale
da
presentarsi
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Alla
dipendenza
dei
rispettivi
uffici
compartimentali
di
esercizio
possono
essere
istituite
sezioni
staccate
pel
servizio
lavori
.
Il
numero
,
la
sede
e
la
circoscrizione
delle
sezioni
saranno
stabiliti
dal
Consiglio
d
'
amministrazione
.
Il
Consiglio
provvederà
pure
a
determinare
il
numero
e
la
dipendenza
degli
uffici
preposti
alle
officine
.
12
.
Gli
uffici
compartimentali
dell
'
esercizio
costituiscono
il
compartimento
.
I
capi
degli
uffici
compartimentali
dell
'
esercizio
formano
il
Comitato
di
esercizio
,
presieduto
dal
capo
compartimento
.
Il
capo
compartimento
è
all
'
immediata
dipendenza
del
direttore
generale
.
I
capi
compartimento
saranno
di
primo
e
di
secondo
grado
,
iscritti
rispettivamente
ai
nn
.
1
e
2
della
tabella
organica
approvata
con
R.D.
22
luglio
1906
,
n
.
417
.
Il
capo
compartimento
rappresenta
il
direttore
generale
,
vigila
sull
'
andamento
del
servizio
,
coordina
le
iniziative
e
l
'
azione
degli
uffici
compartimentali
,
ed
esercita
personalmente
,
od
a
mezzo
del
Comitato
,
determinate
facoltà
.
Egli
esercita
anche
funzioni
di
consulenza
sui
progetti
dei
lavori
più
importanti
e
disimpegna
altri
incarichi
che
gli
siano
affidati
dal
direttore
generale
.
Le
attribuzioni
e
facoltà
del
capo
compartimento
e
del
Comitato
di
esercizio
sono
approvate
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
di
amministrazione
.
In
casi
eccezionali
il
direttore
generale
può
temporaneamente
porre
gli
uffici
compartimentali
alla
diretta
dipendenza
del
capo
compartimento
.
Il
capo
compartimento
,
salvo
il
disposto
della
lettera
c
)
dell
'
art
.
10
della
presente
legge
e
dell
'
art
.
872
del
Codice
di
commercio
,
rappresenta
l
'
Amministrazione
nelle
cause
di
competenza
delle
magistrature
giudiziarie
ed
amministrative
residenti
nel
territorio
a
tal
fine
assegnato
a
ciascun
compartimento
dal
decreto
reale
di
cui
all
'
art
.
11
,
e
conserva
la
rappresentanza
anche
se
in
corso
di
lite
la
causa
sia
portata
a
cognizione
di
magistratura
residente
in
altro
compartimento
;
fermo
peraltro
il
disposto
della
lettera
c
)
dell
'
art
.
10
per
le
cause
ivi
contemplate
(
5
)
.
13
.
Salvo
quanto
è
stabilito
nell
'
art
.
57
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
o
di
ufficio
o
su
ricorso
,
con
decreto
motivato
,
dichiarare
l
'
illegittimità
di
ogni
atto
o
provvedimento
della
amministrazione
,
che
sia
contrario
alle
leggi
e
ai
regolamenti
.
Per
gravi
motivi
il
ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
inoltre
,
sospendere
momentaneamente
e
quindi
,
con
decreto
motivato
e
in
seguito
a
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
negare
l
'
esecutorietà
alle
deliberazioni
del
consiglio
dì
amministrazione
o
ai
provvedimenti
della
direzione
generale
.
Il
ministro
,
prima
di
emanare
anche
il
provvedimento
di
sospensione
,
se
la
urgenza
assoluta
non
glielo
impedisca
,
e
in
ogni
caso
prima
della
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
deve
sentire
le
osservazioni
della
amministrazione
.
Il
decreto
del
ministro
dovrà
essere
,
senza
ritardo
,
comunicato
all
'
amministrazione
.
14
.
Senza
pregiudizio
delle
responsabilità
sancite
dalle
leggi
vigenti
i
consiglieri
di
amministrazione
e
il
direttore
generale
sono
responsabili
verso
lo
Stato
delle
perdite
e
dei
danni
recati
allo
Stato
,
o
ai
terzi
,
verso
i
quali
lo
Stato
debba
rispondere
,
per
il
fatto
di
violazione
di
legge
o
di
decreti
,
o
di
negligenza
grave
,
o
di
abuso
dei
quali
si
siano
resi
colpevoli
nell
'
esercizio
delle
loro
rispettive
attribuzioni
.
Sono
esenti
da
responsabilità
quei
componenti
del
consiglio
di
amministrazione
che
,
per
legittimi
motivi
,
non
abbiano
preso
parte
alle
deliberazioni
o
abbiano
fatto
nel
verbale
constare
in
tempo
del
loro
motivato
dissenso
,
o
dei
richiami
e
proposte
fatte
per
evitare
il
danno
.
Tutti
gli
anzidetti
funzionari
sono
soggetti
alla
giurisdizione
della
corte
dei
conti
,
a
termini
degli
artt
.
66
e
69
della
vigente
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
per
l
accertamento
e
la
liquidazione
delle
responsabilità
in
cui
fossero
incorsi
.
CAPO
III
:
BILANCI
E
CONTROLLI
15
.
Il
bilancio
preventivo
delle
entrate
e
delle
spese
è
presentato
all
'
approvazione
del
Parlamento
in
allegato
allo
stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
conto
consuntivo
,
con
la
relativa
deliberazione
della
corte
dei
conti
,
è
allegato
in
appendice
al
rendiconto
generale
dello
Stato
e
conterrà
ogni
triennio
,
anche
la
dimostrazione
sintetica
dei
prodotti
lordi
per
linea
.
16
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
provvede
alle
spese
,
prelevando
le
occorrenti
somme
dai
prodotti
.
17
.
È
assegnato
alla
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
un
fondo
di
dotazione
di
magazzino
,
in
scorte
di
materiali
e
di
oggetti
di
consumo
,
da
determinarsi
ogni
anno
con
la
legge
di
bilancio
.
Tale
fondo
ha
gestione
propria
e
il
suo
rendiconto
va
allegato
al
consuntivo
di
cui
all
'
art
.
15
con
le
norme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
.
18
.
Le
entrate
si
dividono
in
ordinarie
e
straordinarie
.
Si
inscrivono
fra
le
entrate
ordinarie
:
i
prodotti
del
traffico
;
i
proventi
dell
'
uso
delle
proprietà
immobiliari
,
e
quelli
dell
'
uso
e
della
vendita
di
materiali
provenienti
dall
'
armamento
,
dai
rotabili
e
dai
lavori
in
conto
esercizio
;
i
rimborsi
e
concorsi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
,
di
altre
amministrazioni
pubbliche
e
di
terzi
nelle
spese
per
lavori
di
riparazione
e
ripristino
,
o
per
altre
prestazioni
;
i
noli
attivi
di
materiale
rotabile
e
qualunque
altro
introito
riguardante
lo
esercizio
.
Si
inscrivono
fra
le
entrate
straordinarie
:
le
somme
fornite
dal
tesoro
per
spese
straordinarie
contemplate
nell
'
art
.
22;
i
rimborsi
e
concorsi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
,
di
altre
amministrazioni
pubbliche
e
di
terzi
per
lavori
e
provviste
in
aumento
del
patrimonio
ferroviario
;
il
ricavo
della
vendita
di
beni
immobili
e
di
materiali
di
disfacimento
pertinenti
al
patrimonio
ferroviario
ed
a
servizi
di
navigazione
.
19
.
Le
spese
si
dividono
in
ordinarie
di
esercizio
,
complementari
,
accessorie
e
straordinarie
.
Si
inscrivono
nella
parte
ordinarie
del
bilancio
le
spese
ordinarie
,
complementari
,
accessorie
.
Si
inscrivono
nella
parte
straordinarie
le
spese
straordinarie
.
20
.
Sono
spese
ordinarie
di
esercizio
quelle
di
personale
,
combustibili
,
manutenzione
ordinaria
della
ferrovia
e
sue
dipendenze
,
manutenzione
del
materiale
rotabile
di
esercizio
ed
in
genere
tutte
le
spese
riguardanti
l
'
esercizio
ferroviario
propriamente
detto
.
Per
la
manutenzione
ordinaria
della
ferrovia
e
sue
dipendenze
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
in
misura
non
minore
di
lire
1000
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
.
Per
la
manutenzione
e
le
riparazioni
del
materiale
rotabile
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
in
misura
non
inferiore
al
9
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
.
Sono
spese
complementari
di
esercizio
quelle
:
a
)
di
manutenzione
straordinaria
,
occorrenti
per
riparare
e
prevenire
danni
di
forza
maggiore
alle
linee
e
loro
dipendenze
,
per
le
quali
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
minore
di
lire
270
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
;
b
)
pel
rinnovamento
e
rifacimento
in
acciaio
della
parte
metallica
dell
'
armamento
,
per
cui
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
minore
di
lire
2-10
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
,
oltre
ad
una
somma
non
minore
dello
0,80%
dei
prodotti
del
traffico
;
c
)
pel
rinnovamento
del
materiale
rotabile
,
per
cui
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
inferiore
al
2,50
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
;
d
)
per
migliorie
ed
aumenti
di
carattere
patrimoniale
alle
linee
e
loro
dipendenze
e
al
materiale
rotabile
,
per
cui
verrà
stanziata
nella
parte
ordinaria
del
bilancio
una
somma
pari
al
2
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
,
ed
inscritta
in
entrata
nella
parte
straordinaria
del
bilancio
per
essere
erogata
nelle
spese
di
cui
all
'
art
.
21
.
Lo
stanziamento
della
predetta
somma
verrà
fatto
solo
quando
il
fabbisogno
delle
spese
a
carico
della
parte
straordinaria
del
bilancio
,
di
cui
allo
stesso
art
.
21
,
in
ragione
del
quintuplo
dell
'
aumento
di
prodotto
che
si
prevede
rispetto
a
quello
verificatosi
nell
'
anno
precedente
,
sia
inferiore
a
lire
25
milioni
.
I
ricavi
dei
materiali
fuori
uso
e
di
demolizione
,
provenienti
dalla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
linee
e
del
rinnovamento
dell
'
armamento
e
dei
rotabili
,
formeranno
oggetto
di
appositi
capitoli
e
articoli
dell
'
entrata
ed
il
loro
importo
sarà
aggiunto
agli
stanziamenti
di
spesa
corrispondenti
ai
suddetti
titoli
.
La
parte
non
erogata
degli
stanziamenti
in
bilancio
per
la
manutenzione
ordinaria
delle
linee
e
del
materiale
e
di
quelli
per
le
spese
complementari
di
cui
alle
lettere
a
)
,
b
)
,
c
)
e
d
)
,
sarà
,
alla
chiusura
dell
'
anno
finanziario
,
mantenuta
tra
i
residui
passivi
.
Le
spese
accessorie
comprendono
:
e
)
interessi
sull
'
importo
del
materiale
rotabile
e
di
esercizio
consegnato
alla
Amministrazione
dal
1°
luglio
1905
e
di
quello
successivamente
acquistato
,
in
quanto
abbia
dato
luogo
a
creazione
di
debiti
dopo
la
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
f
)
interessi
sull
'
importo
degli
approvvigionamenti
consegnati
all
'
Amministrazione
dal
1°
luglio
1905
e
sulle
somme
fornite
dal
tesoro
pel
completamento
del
fondo
di
dotazione
di
magazzino
,
di
cui
all
'
art
.
17
della
presente
legge
,
in
quanto
abbiano
dato
luogo
a
creazione
di
debiti
dopo
la
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
g
)
interessi
e
ammortamento
delle
somme
erogate
per
gli
aumenti
patrimoniali
di
cui
alte
lettere
b
)
ed
e
)
dell
'
art
.
21;
h
)
la
somma
assegnata
al
fondo
di
riserva
,
a
norma
dell
'
art
.
24;
i
)
le
quote
di
ammortamento
delle
somme
pagate
dal
tesoro
per
liquidare
la
gestione
1885-1905
e
le
somme
anticipate
per
le
spese
accessorie
di
cui
ad
e
)
e
f
)
del
presente
articolo
,
le
quali
dovessero
gravare
sul
bilancio
delle
ferrovie
;
l
)
interessi
ed
ammortamento
delle
somme
fornite
per
la
costruzione
e
l
'
acquisto
del
materiale
di
navigazione
,
di
cui
all
'
art
.
20
della
L
.
5
aprile
1908
,
n
.
111;
m
)
le
spese
per
noleggi
temporanei
di
materiale
rotabile
;
n
)
il
contributo
per
le
spese
della
Corte
dei
conti
,
di
cui
all
'
art
.
2
della
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
361
.
21
.
Le
spese
straordinarie
comprendono
:
a
)
quelle
per
lavori
,
forniture
,
trasporti
,
valutazioni
,
consegne
,
ed
altre
,
occorrenti
pel
primo
impianto
della
nuova
amministrazione
;
b
)
quelle
per
la
continuazione
e
il
saldo
dei
lavori
e
delle
forniture
in
corso
al
1°
luglio
1905
sulle
linee
assunte
in
esercizio
dallo
Stato
a
tale
giorno
,
e
quelle
per
la
continuazione
e
il
saldo
dei
lavori
e
delle
forniture
sulle
linee
ex
meridionali
,
e
sulle
linee
Vicenza
-
Schio
,
Vicenza
-
Treviso
,
e
Padova
-
Bassano
,
assunte
in
esercizio
dallo
Stato
col
1°
luglio
1906
,
in
quanto
competano
allo
Stato
stesso
in
dipendenza
delle
rispettive
convenzioni
;
c
)
quelle
occorrenti
per
reintegrare
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
della
deficienza
di
manutenzione
delle
linee
e
del
materiale
rotabile
al
30
giugno
1905;
d
)
quelle
per
forniture
di
nuovo
materiale
rotabile
e
di
esercizio
,
anche
per
servizi
di
navigazione
,
sia
per
riparare
alla
deficiente
dotazione
,
sia
per
sostituire
il
materiale
noleggiato
e
per
soddisfare
ai
maggiori
bisogni
dipendenti
dagli
aumenti
di
traffico
,
e
quelle
per
miglioramenti
al
materiale
che
ne
aumentino
il
valore
,
anche
in
occasione
dei
rinnovamenti
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
20;
e
)
quelle
per
provviste
,
in
aumento
del
patrimonio
,
di
materiale
fisso
e
di
materiale
metallico
di
armamento
,
occorrenti
per
impianto
di
nuovi
binari
,
nonché
le
spese
per
miglioramenti
sulle
linee
e
all
'
armamento
anche
in
occasione
dei
rinnovamenti
di
cui
allo
stesso
secondo
comma
dell
'
art
.
20;
per
nuovi
impianti
,
e
per
l
'
ampliamento
di
quelli
esistenti
;
per
nuovi
impianti
di
trazione
elettrica
e
simili
,
a
cui
non
si
provveda
con
la
somma
a
carico
della
parte
ordinaria
del
bilancio
per
le
migliorie
,
a
termini
del
detto
comma
dell
'
art
.
20
.
22
.
Per
ogni
esercizio
finanziario
il
ministro
del
tesoro
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
fornisce
alla
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
che
le
iscrive
nelle
entrate
straordinarie
del
bilancio
le
somme
occorrenti
per
le
spese
indicate
allo
art
.
21
.
Per
le
spese
straordinarie
di
cui
all
'
articolo
21
e
in
aumento
dei
fondi
stanziati
con
le
LL
.
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
19
aprile
1906
,
n
.
127
,
e
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
l
'
amministrazione
stessa
è
autorizzata
ad
assumere
impegni
,
nel
sessennio
1909-1910
,
1914-1915
,
fino
al
limite
dei
quintuplo
dell
'
eccedenza
raggiunta
col
prodotto
del
traffico
su
quello
di
410
milioni
di
lire
preso
per
base
,
salvo
il
disposto
del
seguente
capoverso
.
Il
ministro
del
tesoro
provvederà
i
fondi
occorrenti
per
i
pagamenti
relativi
ai
detti
impegni
,
entro
il
limite
massimo
annuale
,
di
cui
all
'
art
.
2
della
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
731
,
nei
modi
indicati
nell
'
art
.
3
della
legge
stessa
.
Con
le
stesse
forme
e
in
aumento
ai
fondi
suddetti
il
ministro
del
tesoro
,
su
proposta
di
quello
dei
lavori
pubblici
,
sentito
,
secondo
le
rispettive
competenze
,
il
ministro
delle
poste
e
dei
telegrafi
o
quello
dell
'
interno
,
è
autorizzato
a
fornire
nel
sessennio
,
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
che
la
iscrive
nelle
entrate
straordinarie
del
bilancio
,
la
somma
di
lire
10
milioni
,
per
l
'
acquisto
di
nuovo
materiale
rotabile
da
destinarsi
ai
trasporti
in
servizio
del
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
e
di
quello
dello
interno
,
salvo
,
da
parte
di
questi
ultimi
,
la
corresponsione
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
di
canoni
per
l
'
uso
del
detto
materiale
.
23
.
Nel
progetto
di
bilancio
preventivo
si
inscrivono
in
una
colonna
gli
stanziamenti
proposti
dal
direttore
generale
e
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
e
in
un
'
altra
colonna
le
eventuali
variazioni
che
il
ministro
dei
lavori
pubblici
ritenesse
opportuno
apportarvi
,
con
le
relative
note
giustificative
dei
corrispondenti
capitoli
.
Nuovi
stanziamenti
o
aumenti
di
quelli
proposti
al
Parlamento
non
possono
essere
approvati
che
per
legge
speciale
.
24
.
È
istituito
un
fondo
di
riserva
per
spese
impreviste
,
dell
'
importo
di
lire
100
milioni
,
destinato
a
somministrare
le
somme
occorrenti
per
imprevisti
bisogni
di
servizio
,
pei
quali
non
siano
sufficienti
gli
stanziamenti
di
bilancio
e
non
possano
proporsi
in
tempo
le
occorrenti
variazioni
.
Sul
fondo
stesso
possono
farsi
,
eccezionalmente
,
prelevazioni
anche
per
anticipare
lo
acquisto
di
approvvigionamenti
in
eccedenza
all
'
ordinaria
rotazione
,
quando
ne
sia
riconosciuta
la
convenienza
.
Le
prelevazioni
dal
fondo
e
la
inscrizione
delle
somme
prelevate
ai
rispettivi
capitoli
di
bilancio
o
ad
un
capitolo
nuovo
,
sono
fatte
con
decreti
reali
su
proposta
del
Ministro
per
le
comunicazioni
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
.
Tali
decreti
sono
comunicati
al
Parlamento
,
insieme
col
conto
consuntivo
.
Annualmente
saranno
stanziate
in
bilancio
lire
20.000.000
per
essere
assegnate
al
detto
fondo
.
Quando
in
un
esercizio
vengano
eseguite
prelevazioni
per
importo
superiore
a
lire
20
milioni
,
il
fondo
di
riserva
deve
essere
reintegrato
della
eccedenza
nello
stesso
esercizio
o
,
al
più
tardi
,
in
quello
successivo
.
A
tale
reintegro
si
provvede
con
decreti
reali
,
promossi
e
comunicati
,
come
innanzi
,
sempre
che
vi
si
possa
far
luogo
con
aumento
di
entrate
o
diminuzione
di
spesa
:
in
ogni
altro
caso
mediante
apposito
stanziamento
dl
bilancio
,
da
approvarsi
nei
modi
di
legge
.
Quando
,
invece
,
le
prelevazioni
non
raggiungano
l
'
importo
di
lire
20.000.000
,
in
luogo
dell
'
intero
stanziamento
di
cui
al
precedente
comma
4°
viene
versato
al
fondo
solo
l
'
importo
corrispondente
alle
somme
prelevate
;
la
differenza
è
destinata
alle
spese
per
il
rinnovamento
del
materiale
rotabile
.
Le
somme
di
spettanza
del
fondo
di
riserva
vengono
versate
in
conto
corrente
infruttifero
al
tesoro
.
25
.
Al
servizio
di
ragioneria
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
affidato
il
riscontro
sulla
regolarità
dei
documenti
relativi
alle
spese
e
delle
rispettive
contabilità
,
il
riscontro
sulle
entrate
,
sul
servizio
di
Cassa
,
sulla
gestione
dei
magazzini
e
depositi
,
sugli
inventari
,
nonché
la
tenuta
delle
scritture
delle
entrate
e
delle
spese
.
La
revisione
dei
prodotti
del
traffico
è
affidata
agli
uffici
di
controllo
con
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
e
sotto
la
vigilanza
della
ragioneria
.
I
funzionari
di
ragioneria
e
quelli
di
cui
all
'
art
.
28
ordinatori
delle
spese
sono
sottoposti
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
.
I
funzionari
non
compresi
nel
comma
precedente
e
nell
'
art
.
14
e
gli
agenti
non
compresi
nell
'
art
.
37
rispondono
direttamente
all
'
Amministrazione
dei
danni
ad
essa
arrecati
per
la
loro
colpa
o
negligenza
e
l
'
Amministrazione
è
in
facoltà
di
rivalersi
,
con
le
norme
del
regolamento
,
delle
somme
messe
a
loro
carico
mediante
ritenute
da
praticare
sui
loro
stipendi
o
paghe
nei
limiti
consentiti
dalle
leggi
vigenti
.
Quando
però
occorra
provvedere
alla
esecuzione
coattiva
anche
sugli
altri
beni
dell
'
agente
ritenuto
responsabile
,
questi
è
deferito
al
giudizio
della
Corte
dei
conti
.
Contro
il
provvedimento
amministrativo
di
cui
al
quarto
comma
il
funzionario
od
agente
può
ricorrere
alla
Corte
dei
conti
nel
termine
di
30
giorni
da
quello
in
cui
fu
data
comunicazione
per
iscritto
del
provvedimento
stesso
.
26
.
La
Corte
dei
conti
vigila
sulla
riscossione
delle
entrate
,
fa
il
riscontro
consuntivo
delle
spese
delle
ferrovie
dello
Stato
,
ed
ha
il
diritto
di
richiedere
e
ricevere
tutti
i
documenti
dai
quali
traggono
origine
le
spese
.
Le
attribuzioni
della
Corte
dei
conti
si
esercitano
per
mezzo
di
un
ufficio
speciale
presso
la
Direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
.
II
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
stabilirà
le
norme
per
il
funzionamento
di
detto
ufficio
.
27
.
È
applicabile
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
la
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
in
quanto
non
sia
modificata
dalle
disposizioni
della
presente
legge
.
Mensilmente
l
'
Amministrazione
informa
i
Ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
sull
'
andamento
degli
introiti
e
delle
spese
e
sulle
conseguenti
previsioni
pei
versamento
dei
residui
prodotti
al
tesoro
.
28
.
Con
norme
da
stabilirsi
nel
regolamento
,
sarà
determinato
a
chi
spetti
la
facoltà
di
firmare
i
ruoli
di
spese
fisse
,
i
mandati
e
buoni
di
pagamento
,
e
saranno
pure
determinate
le
relative
attribuzioni
e
responsabilità
della
ragioneria
e
regolate
le
verifiche
di
cassa
.
Il
pagamento
dei
ruoli
,
dei
mandati
o
dei
buoni
sarà
fatto
,
ove
occorra
,
dalla
cassa
delle
sezioni
,
secondo
i
modi
e
le
garanzie
che
saranno
prescritte
dal
suddetto
regolamento
.
Questo
determinerà
pure
le
norme
necessarie
per
rendere
facili
e
spedite
,
derogando
,
ove
occorra
,
al
precedente
articolo
,
le
operazioni
comunque
attinenti
al
contratto
di
trasporto
ed
i
pagamenti
che
occorra
far
eseguire
in
via
d
'
urgenza
.
29
.
Il
direttore
generale
,
previa
approvazione
del
Consiglio
di
amministrazione
,
può
aprire
crediti
,
mediante
mandati
a
disposizione
,
ed
emettere
a
favore
dei
funzionari
dipendenti
mandati
di
anticipazione
per
spese
da
farsi
in
economia
per
lavori
e
forniture
.
Tali
mandati
non
possono
eccedere
la
somma
di
lire
200.000
ed
i
relativi
rendiconti
prensili
sono
presentati
alla
ragioneria
pel
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
30
.
Nei
casi
dalla
legge
permessi
,
qualunque
atto
che
abbia
per
iscopo
di
impedire
o
trattenere
un
pagamento
di
somme
a
carico
del
bilancio
delle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
deve
essere
notificato
al
direttore
generale
che
ne
dà
corrispondente
notizia
anche
all
'
ufficiale
incaricato
del
pagamento
.
Può
peraltro
il
creditore
fare
notificazione
all
'
ufficiale
,
cassiere
,
o
agente
incaricato
del
pagamento
,
il
quale
ne
informerà
immediatamente
il
direttore
generale
.
Tuttavia
i
vincoli
d
'
ogni
specie
sugli
stipendi
e
sulle
pensioni
del
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
nei
casi
consentiti
dalla
L
.
30
giugno
1908
,
n
.
335
,
e
dal
presente
articolo
,
debbono
essere
notificati
al
direttore
generale
,
al
quale
altresì
,
in
materia
di
cessioni
,
spettano
le
attribuzioni
assegnate
alla
Direzione
generale
del
tesoro
dagli
artt
.
4
,
7
,
8
,
9
e
11
della
legge
medesima
.
La
detta
legge
,
inoltre
,
è
applicabile
al
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
con
le
seguenti
norme
e
modificazioni
:
a
)
gli
agenti
avventizi
e
quelli
in
prova
,
di
cui
agli
artt
.
2
e
15
del
regolamento
22
luglio
1906
,
n
.
417
,
e
gli
agenti
stabili
a
paga
giornaliera
sono
esonerati
dalle
ritenute
fissate
negli
artt
.
9
e
10
della
legge
,
ed
autorizzati
alla
cessione
soltanto
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
12
,
ultimo
comma
;
b
)
anche
gli
atti
di
cessione
,
fatti
in
conformità
dell
'
art
.
12
,
ultimo
comma
,
debbono
essere
stesi
per
iscritto
e
comunicati
,
mediante
piego
raccomandato
,
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
;
essi
hanno
effetto
presso
l
'
Amministrazione
a
cominciare
dalla
rata
del
mese
successivo
a
quello
dell
'
avvenuta
comunicazione
;
c
)
la
determinazione
della
quota
cedibile
per
tutti
gli
agenti
indistintamente
e
quella
delle
ritenute
di
cui
all
'
art
.
10
per
gli
agenti
che
vi
sono
soggetti
,
sono
fatte
computando
insieme
allo
stipendio
soltanto
gli
assegni
che
l
'
Amministrazione
abbia
dichiarato
formarne
parte
integrante
.
La
quota
cedibile
degli
agenti
a
paga
giornaliera
è
computata
sul
prodotto
della
paga
stessa
,
più
l
'
eventuale
assegno
giornaliero
facente
parte
integrante
della
paga
,
moltiplicata
per
360;
d
)
con
i
contributi
del
personale
stabile
ferroviario
sarà
costituito
,
come
agli
artt
.
8
,
9
e
11
,
un
fondo
separato
di
garanzia
,
del
quale
la
Cassa
depositi
e
prestiti
terrà
il
conto
corrente
e
la
gestione
,
separati
da
quelli
del
fondo
comune
agli
altri
impiegati
contemplati
dalla
legge
.
Le
cessioni
degli
agenti
ferroviari
che
,
alla
data
di
pubblicazione
della
presente
legge
,
saranno
state
già
effettuate
ed
approvate
dalla
Direzione
generale
del
tesoro
,
saranno
riconosciute
ed
osservate
dall
'
Amministrazione
ferroviaria
.
Quelle
in
corso
di
attuazione
saranno
continuate
direttamente
dall
'
Amministrazione
ferroviaria
,
secondo
le
disposizioni
del
presente
articolo
ed
in
quanto
possibile
secondo
il
regolamento
24
settembre
1908
,
n
.
574
,
finché
al
coordinamento
ed
all
'
applicazione
delle
speciali
norme
riguardanti
gli
agenti
ferroviari
non
sarà
provveduto
con
altro
apposito
regolamento
.
Le
ritenute
di
cui
agli
artt
.
9
e
10
non
ancora
applicate
,
o
applicate
in
misura
diversa
da
quella
che
sarà
definitivamente
stabilita
dall
'
apposito
regolamento
,
saranno
effettuate
o
rettificate
dopo
la
sua
pubblicazione
,
ma
con
decorrenza
dal
28
ottobre
1908
.
Alle
operazioni
necessarie
per
lo
stralcio
ed
il
versamento
nel
fondo
separato
di
garanzia
delle
ritenute
già
effettuate
,
ed
a
quanto
altro
occorra
per
la
separazione
ed
il
trapasso
delle
relative
gestioni
,
sarà
provveduto
,
subito
dopo
la
pubblicazione
della
presente
legge
,
mediante
accordi
da
prendersi
fra
le
Amministrazioni
del
tesoro
,
delle
ferrovie
dello
Stato
e
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
31
.
Ai
contratti
da
stipularsi
coll
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
ed
ai
progetti
da
essa
compilati
,
non
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
artt
.
322
,
337
e
362
della
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
,
e
relative
modificazioni
di
cui
alla
L
.
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
Ai
contratti
stessi
,
dai
quali
derivino
entrate
o
spese
per
l
'
azienda
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sono
applicabili
le
disposizioni
della
legge
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
salvo
quelle
degli
artt
.
9
,
10
,
12
,
14
,
15
e
16
della
legge
medesima
.
Il
regolamento
stabilirà
quali
contratti
saranno
da
stipularsi
in
forma
pubblica
amministrativa
.
Tuttavia
è
ammessa
per
qualsiasi
importo
la
licitazione
privata
,
ogni
qualvolta
l
'
interesse
dell
'
Amministrazione
consigli
di
non
applicare
il
sistema
dell
'
asta
pubblica
.
È
ammessa
la
trattativa
privata
:
a
)
con
approvazione
del
direttore
generale
nei
casi
di
contrattazione
di
importo
non
superiore
a
L
.
200.000
,
anche
se
ripartite
in
più
anni
;
b
)
con
deliberazione
motivata
del
Consiglio
di
amministrazione
,
nei
casi
di
contrattazione
d
'
importo
superiore
a
L
.
200.000
.
La
deliberazione
del
Consiglio
,
quando
si
tratti
di
contrattazione
di
importo
superiore
a
lire
500.000
,
dovrà
riportare
l
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tale
approvazione
non
occorre
per
le
forniture
,
i
lavori
e
le
relative
provviste
,
quando
,
con
deliberazione
motivata
,
sia
riconosciuto
che
l
'
urgenza
od
il
bisogno
di
garantire
la
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
,
a
giudizio
del
Consiglio
d
'
amministrazione
,
non
permettano
l
'
indugio
della
gara
.
Gli
approvvigionamenti
possono
essere
fatti
direttamente
nei
luoghi
di
produzione
e
nei
principali
mercati
stranieri
,
col
mezzo
di
funzionari
a
ciò
delegati
dall
'
Amministrazione
.
I
servizi
,
i
lavori
e
le
forniture
da
farsi
in
economia
si
eseguiranno
con
le
norme
prescritte
dal
regolamento
.
32
.
Alle
associazioni
cooperative
di
produzione
e
lavoro
che
abbiano
adempiuto
alle
prescrizioni
della
L
.
12
maggio
1904
,
n
.
178
,
sono
applicabili
.
pei
lavori
e
per
le
forniture
d
'
interesse
dell
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
le
disposizioni
della
legge
medesima
.
33
.
Le
provviste
del
materiale
fisso
e
mobile
e
di
quello
metallico
di
armamento
,
sono
di
regola
,
appaltate
all
'
industria
nazionale
,
col
sistema
delle
pubbliche
gare
.
La
direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
può
procedere
per
licitazione
o
trattativa
privata
.
quando
ciò
sia
consigliato
dall
'
interesse
dell
'
amministrazione
o
dal
fine
di
assicurare
un
'
equa
ripartizione
delle
forniture
fra
gli
stabilimenti
congeneri
nelle
diverse
parti
del
Regno
,
fermo
il
disposto
dell
'
art
.
16
della
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
351
.
Se
il
risultato
delle
pubbliche
gare
,
delle
licitazioni
o
delle
trattative
private
dimostra
che
le
condizioni
dell
'
industria
nazionale
non
permettono
di
ottenere
prezzi
convenienti
,
la
direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
e
in
seguito
ad
autorizzazione
del
consiglio
dei
ministri
,
può
procedere
a
gare
internazionali
,
alle
quali
sono
invitate
anche
ditte
nazionali
.
Nella
relazione
annuale
disposta
all
'
articolo
9
,
il
direttore
generale
darà
un
rendiconto
analitico
delle
provviste
suindicate
.
34
.
A
parità
di
condizioni
,
nelle
gare
internazionali
deve
preferirsi
l
'
industria
nazionale
.
Per
le
provviste
di
materiale
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sarà
accordata
,
con
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
una
congrua
protezione
all
'
industria
nazionale
,
che
però
non
potrà
mai
eccedere
il
cinque
per
cento
sulla
offerta
dell
'
industria
estera
,
accresciuta
delle
spese
di
dogana
e
di
trasporto
al
luogo
di
consegna
.
Per
offerta
dell
'
industria
estera
si
intende
la
media
delle
offerte
più
basse
,
che
rappresentano
la
metà
del
numero
delle
offerte
stesse
riconosciute
valide
.
Se
queste
sono
in
numero
dispari
,
la
metà
è
formata
sul
numero
stesso
aumentato
di
uno
.
Se
l
'
offerta
estera
sia
stata
una
sola
,
la
determinazione
della
parità
delle
condizioni
sarà
rimessa
al
giudizio
del
consiglio
d
'
amministrazione
.
Quando
occorra
provvedere
sollecitamente
alla
dotazione
normale
del
materiale
per
l
'
esercizio
delle
ferrovie
dì
Stato
,
può
essere
eccezionalmente
autorizzata
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
la
licitazione
o
la
trattativa
privata
con
ditte
estere
.
35
.
Tutti
i
contratti
ed
atti
,
stipulati
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
relativi
esclusivamente
all
'
esercizio
delle
ferrovie
stesse
,
sono
soggetti
al
diritto
fisso
di
una
lira
ed
esenti
da
ogni
diritto
proporzionale
di
registro
.
Ai
reclami
relativi
al
contratto
di
trasporto
di
persone
e
di
cose
presentati
all
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
non
sono
applicabili
gli
artt
.
19
.
n
.
3
,
e
20
,
n
.
34
,
del
testo
unico
delle
leggi
sulle
tasse
di
bollo
,
approvate
con
R.D.
4
luglio
1897
,
numero
414
.
36
.
Per
provvedere
alla
riscossione
delle
entrate
ed
al
pagamento
delle
spese
,
l
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
si
avvale
delle
proprie
casse
ed
,
in
quanto
occorra
,
dei
servizi
dell
'
Amministrazione
postale
.
Con
l
'
osservanza
dei
limiti
complessivi
di
giacenza
che
verranno
determinati
di
concerto
dal
Ministri
per
i
trasporti
e
per
il
tesoro
,
l
'
Amministrazione
ferroviaria
può
essere
autorizzata
,
con
decreti
degli
stessi
Ministri
e
sentito
il
proprio
Consiglio
d
'
amministrazione
,
ad
avvalersi
di
aziende
di
credito
che
abbiano
un
patrimonio
(
capitale
e
riserve
)
non
inferiore
a
quello
che
sarà
stabilito
dal
Comitato
interministeriale
del
credito
e
del
risparmio
,
nonché
ad
avvalersi
dell
'
Istituto
nazionale
di
previdenza
e
credito
delle
comunicazioni
.
I
rapporti
con
le
aziende
di
credito
saranno
regolati
da
apposite
convenzioni
,
da
approvarsi
con
i
decreti
medesimi
.
Il
pagamento
delle
spese
viene
effettuato
in
base
a
ruoli
paga
ed
ordini
di
pagamento
emessi
dal
Servizio
ragioneria
.
Le
somme
eccedenti
l
'
ordinario
fabbisogno
ricorrente
di
cassa
sono
versate
dall
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
in
apposito
conto
fruttifero
,
al
tasso
di
interesse
stabilito
dal
Ministro
per
il
tesoro
,
presso
la
Tesoreria
dello
Stato
.
Le
norme
per
il
servizio
di
cassa
e
quelle
per
raccogliere
,
custodire
e
versare
i
fondi
,
sono
stabilite
dal
regolamento
.
37
.
I
cassieri
e
i
sottocassieri
sono
tenuti
a
prestare
cauzione
nella
misura
e
nelle
forme
stabilite
dal
regolamento
e
sono
sottoposti
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
ai
termini
dell
'
art
.
64
della
L
.
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
.
In
occasione
dei
conti
resi
dai
cassieri
,
la
Corte
pronunzia
anche
sulle
eventuali
responsabilità
incontrate
dai
sotto
-
cassieri
,
salvo
che
questi
ultimi
,
nella
vacanza
dei
cassieri
,
ne
abbiano
assunte
le
funzioni
e
debbano
quindi
presentare
il
conto
in
proprio
nome
.
Queste
disposizioni
si
applicano
alle
gestioni
a
decorrere
dal
1°
luglio
1905
.
CAPO
IV
:
TARIFFE
E
ORARI
33
.
Le
condizioni
dei
trasporti
e
le
tariffe
attualmente
in
vigore
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
sono
mantenute
.
Entro
tre
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
si
provvederà
alla
revisione
delle
condizioni
dei
trasporti
ed
al
coordinamento
,
delle
medesime
,
per
ciò
che
concerne
le
merci
,
alla
convenzione
di
Berna
e
successive
appendici
e
alla
semplificazione
delle
tabelle
,
nonché
a
disciplinare
l
'
applicazione
delle
disposizioni
contenute
nel
successivo
articolo
41
.
A
questa
revisione
,
al
coordinamento
e
alla
semplificazione
si
provvederà
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
coi
ministri
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
il
consiglio
generale
del
traffico
e
il
consiglio
dei
ministri
.
Tale
decreto
sarà
,
senza
ritardo
,
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Fino
a
che
sia
pubblicato
tale
decreto
reale
rimarranno
in
vigore
le
disposizioni
dello
art
.
2
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
.
In
attesa
della
revisione
di
cui
sopra
,
gli
indennizzi
per
ritardata
consegna
delle
cose
trasportate
verranno
corrisposti
solamente
quando
il
loro
importo
superi
una
lira
per
spedizione
.
39
.
(
Omissis
)
.
40
.
Ogni
quinquennio
si
procederà
ad
una
generale
revisione
della
nomenclatura
e
della
classificazione
delle
merci
.
Le
modificazioni
dipendenti
da
questa
revisione
saranno
approvate
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
coi
ministri
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
uditi
il
Consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
il
Consiglio
generale
del
traffico
e
in
seguito
a
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri
.
Il
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
41
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
può
istradare
le
merci
anche
per
via
diversa
dalla
più
breve
quando
,
essendo
in
possesso
delle
spedizioni
,
sia
in
grado
di
farle
giungere
sulle
linee
sue
e
da
essa
esercitate
,
a
destinazione
o
al
vettore
successivo
,
applicando
però
in
ogni
caso
la
tassazione
corrispondente
alla
via
più
breve
quando
però
questa
sia
costituita
da
una
linea
a
scartamento
uguale
ed
in
servizio
cumulativo
colle
ferrovie
dello
Stato
,
e
fermi
restando
i
termini
di
resa
,
esclusa
ogni
partecipazione
dei
concessionari
delle
linee
più
brevi
al
prodotto
per
i
tratti
non
percorsi
.
Le
riduzioni
di
tariffe
derivanti
dalla
applicazione
della
base
differenziale
sono
attuate
anche
nei
servizi
cumulativi
con
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
purché
i
concessionari
vi
abbiano
aderito
,
e
sulle
ferrovie
stesse
siano
in
vigore
tariffe
uguali
a
quelle
delle
ferrovie
dello
Stato
.
Nelle
nuove
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
,
si
intenderà
imposto
al
concessionario
l
'
obbligo
del
cumulo
delle
distanze
.
42
.
E
obbligatoria
,
per
le
ferrovie
allacciate
tra
di
loro
,
un
'
istituzione
dei
servizi
cumulativi
.
Possono
essere
escluse
da
quest
'
obbligo
le
spedizioni
in
transito
diretto
e
quelle
con
rispedizioni
da
stazioni
intermedie
.
Qualora
non
esista
l
'
allacciamento
fra
la
ferrovia
ed
altri
mezzi
di
trasporto
,
o
,
per
altre
circostanze
,
si
riconosca
non
conveniente
,
previo
parere
del
consiglio
generale
del
traffico
,
l
'
istituzione
del
servizio
cumulativo
,
dovrà
essere
dall
'
esercente
istituito
un
servizio
di
corrispondenza
.
L
'
obbligo
dei
servizi
cumulativi
o
di
corrispondenza
,
secondo
i
casi
,
sarà
iscritto
in
qualunque
concessione
nuova
o
rinnovata
con
imprese
di
trasporto
terrestri
,
o
di
navigazioni
in
qualunque
modo
sovvenute
dallo
Stato
o
da
enti
locali
e
investite
di
servizi
pubblici
rimunerati
.
43
.
Quando
,
per
superare
forti
dislivelli
,
convenga
ricorrere
a
sistemi
speciali
di
impianto
e
di
esercizio
per
il
trasporto
di
persone
o
di
cose
,
diversi
dal
sistema
ad
aderenza
,
i
relativi
tratti
di
linea
,
agli
effetti
della
tassazione
dei
trasporti
viaggiatori
e
merci
,
si
computano
su
uno
sviluppo
che
viene
fissato
,
caso
per
caso
,
su
proposta
del
direttore
generale
,
e
previa
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
con
decreto
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
44
.
Le
condizioni
e
le
norme
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
,
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
e
per
l
'
uso
delle
stazioni
comuni
,
sono
concordate
dall
'
amministrazione
delle
strade
ferrate
dello
Stato
con
altre
amministrazioni
interessate
.
Se
l
'
accordo
non
sia
intervenuto
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
richiesta
della
parte
più
diligente
,
od
entro
sei
mesi
dal
ricorso
diretto
da
un
interessato
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
e
all
'
altra
amministrazione
,
le
condizioni
e
le
norme
del
servizio
sono
stabilite
da
tre
arbitri
nominati
d
'
accordo
fra
le
amministrazioni
,
o
,
in
difetto
,
uno
dal
consiglio
di
amministrazione
,
uno
dall
'
altra
impresa
di
trasporti
interessata
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
di
Roma
.
Nel
caso
che
taluna
delle
amministrazioni
non
elegga
il
proprio
arbitro
,
il
presidente
della
corte
d
'
appello
,
sopra
domanda
della
parte
più
diligente
o
di
chi
possa
avervi
interesse
,
nomina
anche
l
'
arbitro
o
gli
arbitri
mancanti
.
Gli
arbitri
decidono
come
amichevoli
compositori
.
45
.
Non
può
essere
promossa
azione
giudiziaria
contro
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
per
inadempimento
delle
condizioni
di
trasporto
o
per
la
classificazione
delle
merci
o
per
l
'
applicazione
delle
tariffe
,
prima
che
siano
trascorsi
quaranta
giorni
dalla
presentazione
del
reclamo
amministrativo
.
Si
può
tuttavia
procedere
agli
accertamenti
di
cui
agli
artt
.
402
e
71
del
codice
di
commercio
,
anche
prima
che
sia
presentato
il
reclamo
amministrativo
o
in
pendenza
di
esso
.
Quando
le
cause
suddette
,
siano
di
competenza
dei
giudici
conciliatori
,
le
sentenze
anche
per
valore
non
eccedente
le
lire
50
,
sono
appellabili
in
conformità
degli
artt
.
17
della
L
.
16
giugno
1892
,
n
.
261
,
e
3
della
L
.
28
luglio
1895
,
n
.
455
.
46
.
Gli
orari
generali
dei
treni
per
viaggiatori
sono
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
su
proposta
del
direttore
generale
.
47
.
(
Abrogato
)
.
48
.
Il
Consiglio
d
'
amministrazione
per
speciali
condizioni
locali
o
per
facilitare
servizi
subordinati
postali
e
simili
,
può
,
per
alcune
linee
o
tratti
di
linea
,
autorizzare
treni
leggeri
o
con
carrozze
automotrici
in
sostituzione
od
in
aumento
dei
treni
viaggiatori
ordinari
(
31
)
.
49-50
.
(
Abrogati
)
.
51
.
Quando
gravi
ragioni
lo
esigano
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
può
ordinare
l
'
attuazione
di
treni
internazionali
di
lusso
,
ancorché
il
consiglio
d
'
amministrazione
non
abbia
creduto
opportuno
di
deliberarne
l
'
istituzione
.
52
.
Sono
deliberate
dal
Consiglio
di
amministrazione
,
su
proposta
del
direttore
generale
:
a
)
la
concessione
o
la
soppressione
di
stazioni
e
di
fermate
;
b
)
la
conversione
di
stazioni
in
fermate
e
di
fermate
in
stazioni
.
CAPO
V
:
PERSONALE
53
.
Le
assunzioni
,
le
nomine
,
gli
stipendi
o
paghe
,
gli
avanzamenti
,
la
disciplina
,
l
esonero
,
le
condizioni
di
servizio
in
genere
e
le
competenze
accessorie
del
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sono
regolati
in
base
a
norme
approvate
con
decreto
reale
,
uditi
il
Consiglio
d
'
amministrazione
delle
ferrovie
stesse
ed
il
Consiglio
dei
ministri
.
Entro
un
anno
dalla
decorrenza
che
sarà
stabilita
col
decreto
di
cui
all
'
art
85
,
della
presente
legge
saranno
fissate
per
decreto
reale
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
,
le
piante
organiche
del
personale
dei
primi
sei
gradi
delle
tabelle
graduatorie
esistenti
,
con
determinazione
del
numero
dei
posti
per
ciascuna
qualifica
.
Ogni
modificazione
alle
dette
piante
sarà
approvata
con
le
medesime
forme
e
garenzie
.
I
crediti
reali
di
cui
al
2°
e
al
3°
comma
di
questo
articolo
dovranno
essere
senza
ritardo
presentati
al
Parlamento
per
essere
convertiti
in
legge
.
Pei
rimanenti
gradi
la
determinazione
del
numero
dei
posti
per
ciascuna
qualifica
sarà
fatta
con
deliberazione
del
Consiglio
d
'
amministrazione
,
approvata
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
.
Al
conto
consuntivo
di
ciascun
esercizio
sarà
allegata
la
situazione
numerica
di
tutto
il
personale
,
distinto
per
gradi
e
qualifiche
,
a
dimostrazione
della
spesa
corrispondente
.
54
.
Sono
soggette
all
'
approvazione
del
ministro
le
deliberazioni
motivate
del
consiglio
di
amministrazione
relative
alle
nomine
,
agli
avanzamenti
,
ai
collocamenti
in
disponibilità
,
all
'
esonero
ed
alla
destituzione
di
funzionari
di
grado
uguale
o
superiore
al
primo
delle
tabelle
graduatorie
esistenti
.
Pei
provvedimenti
relativi
al
capo
servizio
della
ragioneria
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
procederà
di
concerto
con
quello
del
tesoro
.
55
.
Salvo
i
diritti
riservati
ai
sottufficiali
del
regio
esercito
e
della
regia
armata
,
le
assunzioni
di
nuovo
personale
sono
fatte
per
pubblico
concorso
,
eccettuate
quelle
del
personale
di
fatica
e
avventizio
.
56
.
Tutti
gli
addetti
alle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
qualunque
sia
il
loro
grado
ed
ufficio
,
sono
considerati
pubblici
ufficiali
.
Senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
secondo
le
leggi
vigenti
,
coloro
che
volontariamente
abbandonano
o
non
assumono
l
'
ufficio
o
prestano
l
'
opera
propria
in
modo
da
interrompere
o
perturbare
la
continuità
e
regolarità
del
servizio
sono
considerati
come
dimissionari
e
sono
surrogati
.
Può
però
il
direttore
generale
,
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
amministrazione
,
considerate
le
condizioni
individuali
e
le
personali
responsabilità
,
applicare
invece
la
sospensione
dal
servizio
,
la
proroga
del
termine
per
l
'
aumento
dello
stipendio
o
della
paga
,
o
la
degradazione
.
57
.
Contro
gli
atti
e
i
provvedimenti
definitivi
riguardanti
il
personale
è
ammesso
,
da
parte
degli
interessati
,
il
ricorso
alla
IV
sezione
del
Consiglio
di
Stato
,
a
termini
dell
'
art
.
24
della
L
.
2
giugno
1889
,
n
.
6166
(
s
.
3a
)
.
In
quanto
ai
provvedimenti
di
carattere
disciplinare
,
tale
ricorso
è
ammesso
nei
casi
di
proroga
del
termine
per
l
'
aumento
dello
stipendio
,
o
della
paga
,
di
degradazione
e
di
destituzione
.
Il
ricorso
è
proponibile
entro
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
dell
'
atto
o
del
provvedimento
negli
ordini
generali
dell
'
amministrazione
.
58
.
La
imposta
di
ricchezza
mobile
sulle
pensioni
e
sui
sussidi
continuativi
liquidati
a
favore
del
personale
ferroviario
collocato
in
quiescenza
avanti
il
1°
luglio
1905
,
continuerà
ad
essere
applicata
,
sino
alla
loro
estinzione
,
con
le
norme
allora
vigenti
.
La
imposta
di
ricchezza
mobile
sulle
pensioni
e
sui
sussidi
continuativi
liquidati
o
da
liquidarsi
,
a
partire
dal
1°
luglio
1905
,
a
favore
degli
agenti
e
loro
famiglie
,
tanto
a
carico
dei
vecchi
quanto
a
carico
dei
nuovi
istituti
di
previdenza
ferroviari
,
sarà
applicata
a
partire
dall
'
attuazione
della
presente
legge
,
ai
sensi
degli
artt
.
11
e
54
,
lettera
D
,
della
L
.
24
agosto
1877
.
n
.
4021
,
e
dell
'
art
.
2
della
L
.
22
luglio
1894
,
n
.
339
.
Per
gli
agenti
però
pensionati
o
sussidiati
in
via
continuativa
collocati
in
quiescenza
dal
1°
luglio
1905
fino
alla
scadenza
del
termine
di
tre
anni
indicati
nell
'
art
.
59
,
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
assume
a
suo
carico
,
conteggiandolo
separatamente
,
il
maggiore
importo
dell
'
imposta
che
fosse
conseguenza
della
tassazione
in
categoria
D
.
Sono
esenti
dall
'
imposta
di
ricchezza
mobile
gli
assegni
vitalizi
ed
i
sussidi
continuativi
giornalieri
liquidati
,
rispettivamente
,
dalla
seconda
sezione
dell
'
istituto
di
previdenza
e
dal
consorzio
di
mutuo
soccorso
.
59
.
Nel
periodo
di
tre
anni
dalla
decorrenza
che
sarà
stabilita
col
decreto
di
cui
nell
'
art
.
85
della
presente
legge
,
l
'
amministrazione
avrà
facoltà
di
esonerare
dal
servizio
gli
agenti
fino
al
nono
grado
,
che
abbiano
compiuto
50
anni
di
età
o
25
di
servizio
,
della
cui
opera
,
a
giudizio
insindacabile
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
essa
non
creda
di
potersi
utilmente
giovare
.
Rimane
però
ferma
,
per
quanto
riguarda
i
funzionari
di
grado
pari
o
superiore
a
quello
di
capo
servizio
,
la
necessità
dell
'
approvazione
del
ministro
a
termini
dell
'
articolo
54
.
Prima
di
deliberare
formalmente
sulla
proposta
di
esonero
,
l
'
amministrazione
dovrà
darne
avviso
all
'
interessato
,
il
quale
avrà
diritto
di
presentare
ai
consiglio
per
iscritto
,
le
sue
osservazioni
nel
termine
di
dieci
giorni
.
60
.
Agli
agenti
di
cui
all
'
articolo
precedente
sarà
liquidato
,
a
seconda
delle
rispettive
provenienze
,
un
assegno
proporzionale
agli
anni
di
servizio
,
colle
norme
delle
leggi
sulle
pensioni
dello
Stato
,
o
proporzionale
ai
versamenti
fatti
,
giusta
le
disposizioni
vigenti
per
le
casse
pensioni
ferroviarie
.
Tale
assegno
però
non
potrà
mai
essere
minore
dei
due
terzi
dello
stipendio
attuale
dell
'
esonerando
,
né
oltrepassare
la
misura
della
pensione
che
gli
competerà
quando
avrà
diritto
al
collocamento
a
riposo
.
Agli
agenti
,
i
quali
a
termine
dell
'
art
.
7
,
penultimo
comma
,
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
hanno
diritto
soltanto
ad
una
indennità
in
caso
di
collocamento
a
riposo
,
sarà
liquidato
un
assegno
nei
limiti
indicati
nel
precedente
comma
.
La
stessa
disposizione
si
applica
agli
agenti
stabili
provenienti
dalle
Amministrazioni
sociali
ferroviarie
,
i
quali
non
abbiano
diritto
ad
alcun
trattamento
di
pensione
.
Siffatti
assegni
graveranno
il
bilancio
dell
'
azienda
fino
a
quando
non
si
saranno
verificate
le
condizioni
di
età
volute
dagli
ordinamenti
che
,
secondo
le
rispettive
provenienze
,
regolano
le
pensioni
dei
predetti
funzionari
e
agenti
,
e
fino
a
quando
non
siano
raggiunti
i
65
anni
di
età
,
se
si
tratta
degli
agenti
di
cui
al
precedente
alinea
.
Raggiunti
i
predetti
limiti
di
età
,
si
farà
luogo
al
collocamento
a
riposo
d
'
ufficio
.
Agli
agenti
provenienti
dalle
Amministrazioni
sociali
,
di
cui
all
'
ultima
parte
del
secondo
comma
del
precedente
articolo
,
sarà
,
all
'
atto
del
collocamento
a
riposo
,
liquidata
una
indennità
con
le
stesse
norme
stabilite
dall
'
art
.
11
della
L
.
13
marzo
1904
,
n
.
66
,
per
i
funzionari
provenienti
dal
ruolo
transitorio
del
personale
aggiunto
del
Regio
ispettorato
generale
delle
strade
ferrate
.
I
versamenti
alle
casse
pensioni
o
al
tesoro
per
gli
agenti
di
qualunque
provenienza
,
verranno
continuati
sulla
base
dell
'
ultimo
stipendio
integrale
,
restando
a
carico
dell
'
amministrazione
la
ritenuta
sulla
parte
eccedente
l
'
assegno
,
finché
raggiunti
i
limiti
di
età
minimi
rispettivamente
prescritti
per
il
diritto
alla
pensione
di
riposo
,
questa
possa
venire
liquidata
,
pei
funzionari
provenienti
dalle
società
,
in
base
alle
norme
stabilite
dallo
statuto
dell
'
istituto
di
previdenza
al
quale
appartiene
L
'
esonerando
,
e
per
quelli
provenienti
dallo
Stato
,
su
quella
dell
'
ultimo
stipendio
.
Nel
bilancio
di
ogni
esercizio
sarà
stanziata
,
in
apposito
capitolo
,
la
somma
da
erogarsi
per
la
spesa
derivante
dagli
esoneri
deliberati
a
termini
del
precedente
articolo
.
CAPO
VI
(
artt
.
61-70
)
:
CONSIGLIO
GENERALE
E
COMMISSIONI
COMPARTIMENTALI
DEL
TRAFFICO
.
(
Omissis
)
.
CAPO
VII
(
artt
.
70-75
)
:
COMMISSIONE
PARLAMENTARE
DI
VIGILANZA
(
Omissis
)
.
CAPO
VIII
:
DISPOSIZIONI
DIVERSE
E
TRANSITORIE
76
.
Per
tutti
i
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
quando
i
beni
da
espropriare
siano
contenuti
entro
una
zona
di
larghezza
non
superiore
a
m
.
100
dal
confine
della
ferrovia
,
la
pubblica
utilità
viene
dichiarata
con
decreto
del
Ministro
pei
lavori
pubblici
,
previa
approvazione
dei
relativi
progetti
da
parte
della
competente
autorità
ferroviaria
.
Quando
i
beni
da
espropriare
eccedono
il
detto
limite
,
la
pubblica
utilità
dei
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
viene
dichiarata
con
decreto
del
Ministro
pei
Lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
previa
approvazione
dei
relativi
progetti
da
parte
della
autorità
ferroviaria
competente
come
al
precedente
comma
.
I
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
potranno
con
decreto
del
Ministro
pei
lavori
pubblici
,
udita
l
'
autorità
ferroviaria
competente
per
l
'
approvazione
dei
relativi
progetti
,
essere
dichiarati
urgenti
ed
indifferibili
agli
effetti
dell
'
art
.
71
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificato
dalla
L
.
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
.
77
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
così
per
lavori
sulle
linee
esistenti
,
come
per
nuove
costruzioni
ferroviarie
,
si
applicheranno
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2892
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nei
luoghi
però
dove
vigessero
disposizioni
legislative
speciali
più
favorevoli
alle
amministrazioni
esproprianti
,
tali
disposizioni
saranno
applicate
anche
alle
espropriazioni
da
eseguirsi
nell
'
interesse
dell
'
amministrazione
ferroviaria
dello
Stato
.
Le
suddette
disposizioni
sono
applicabili
anche
alle
espropriazioni
per
la
costruzione
di
nuove
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
e
sovvenzionate
dallo
Stato
.
78
.
All
'
amministrazione
stessa
,
sotto
la
diretta
dipendenza
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sono
affidati
gli
studi
,
la
direzione
e
la
sorveglianza
dei
lavori
per
nuove
ferrovie
da
costruirsi
per
conto
diretto
dello
Stato
.
Tale
incarico
è
estraneo
all
'
esercizio
autonomo
delle
ferrovie
.
Le
spese
all
'
uopo
occorrenti
sono
fatte
coi
fondi
stanziati
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Le
spese
di
amministrazione
per
studi
,
dirigenza
,
sorveglianza
e
liquidazione
delle
costruzioni
suddette
e
quelle
per
trasporti
,
per
lavori
in
economia
e
per
somministrazioni
di
materiali
e
oggetti
di
magazzino
,
sono
per
ciascuna
linea
anticipate
sul
bilancio
delle
ferrovie
dello
Stato
e
semestralmente
rimborsate
con
mandati
sul
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
La
Direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
è
autorizzata
ad
introdurre
,
durante
la
esecuzione
dei
lavori
,
le
modificazioni
al
progetto
approvato
che
,
senza
alterare
le
linee
generali
del
tracciato
,
abbiano
lo
scopo
di
evitare
frane
ed
altre
difficoltà
dei
terreni
,
di
conseguire
economie
e
di
meglio
provvedere
ad
esigenze
tecniche
ed
economiche
delle
quali
non
si
fosse
potuto
tener
conto
nel
progetto
.
All
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
affidata
la
sorveglianza
della
costruzione
di
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
quando
lo
Stato
debba
assumerne
poi
l
'
esercizio
.
In
tal
caso
sono
deferite
all
'
Amministrazione
stessa
tutte
le
facoltà
ed
attribuzioni
che
spettano
per
le
vigenti
leggi
all
'
autorità
governativa
.
79
.
Le
azioni
giudiziarie
,
che
comunque
si
riferiscono
alla
gestione
delle
linee
ferroviarie
e
di
navigazione
esercitate
dall
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
alla
costruzione
di
nuove
linee
ad
essa
affidata
a
termini
dell
'
articolo
precedente
,
nonché
ad
ogni
altra
speciale
gestione
attribuitale
,
devono
istituirsi
in
confronto
della
detta
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
osservate
le
norme
per
la
sua
rappresentanza
.
È
fatta
soltanto
eccezione
per
le
controversie
dipendenti
dalle
espropriazioni
e
dai
contratti
di
appalto
o
di
fornitura
rispettivamente
compiute
o
stipulati
per
la
costruzione
,
se
questa
non
fu
eseguita
a
cura
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
anche
se
si
tratti
di
linee
da
essa
esercitate
.
Spettano
al
Servizio
legale
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
nonché
la
consulenza
,
per
tutte
le
controversie
od
affari
contemplati
nel
primo
comma
del
presente
articolo
.
Nelle
cause
di
competenza
dei
pretori
e
dei
conciliatori
,
l
'
Amministrazione
può
essere
rappresentata
dagli
agenti
in
nome
od
in
confronto
dei
quali
fu
istituito
il
giudizio
,
o
da
agenti
amministrativi
muniti
di
delega
.
Purché
consti
della
loro
qualità
,
i
funzionari
appartenenti
agli
uffici
del
servizio
legale
non
hanno
bisogno
di
mandato
per
assumere
la
rappresentanza
e
la
difesa
dell
'
Amministrazione
innanzi
qualunque
magistratura
del
Regno
,
o
per
sottoscrivere
atti
giudiziali
anche
nei
casi
nei
quali
,
a
termini
delle
leggi
vigenti
in
materia
civile
,
penale
c
amministrativa
,
occorra
un
mandato
speciale
.
80
.
Nelle
sedi
degli
uffici
distaccati
del
servizio
centrale
legale
la
difesa
dell
'
Amministrazione
è
affidata
di
regola
agli
uffici
stessi
.
Fuori
le
sedi
di
detti
uffici
il
patrocinio
delle
liti
che
interessano
le
ferrovie
dello
Stato
potrà
essere
affidato
a
delegati
iscritti
in
albo
speciale
,
che
verrà
redatto
per
ciascuna
sede
di
tribunali
,
Corti
d
'
appello
o
Corti
di
cassazione
.
La
trattazione
delle
cause
potrà
essere
continuata
negli
altri
stadi
di
giurisdizione
dal
delegato
cui
fu
affidata
in
principio
.
Gli
albi
dei
difensori
delegati
saranno
,
per
effetto
della
presente
legge
,
approvati
dal
Consiglio
di
amministrazione
,
su
parere
di
una
Commissione
per
ciascuna
sede
di
compartimento
.
Detta
Commissione
è
composta
del
primo
presidente
e
del
procuratore
generale
della
Corte
d
'
appello
,
del
regio
avvocato
erariale
,
del
presidente
del
Consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
e
del
capo
dell
'
ufficio
legale
ferroviario
,
che
risiedono
nella
città
sede
del
compartimento
,
o
che
su
di
essa
hanno
giurisdizione
.
Saranno
preferiti
,
per
detta
iscrizione
,
quegli
attuali
avvocati
delegati
ferroviari
o
delegati
erariali
che
si
reputeranno
più
idonei
al
patrocinio
delle
liti
ferroviarie
.
Il
numero
degli
iscritti
nell
'
albo
sarà
determinato
in
seguito
a
parere
della
Commissione
suddetta
ed
in
proporzione
ai
bisogni
del
servizio
.
In
caso
di
vacanze
,
ne
sarà
data
pubblica
notizia
.
Le
norme
che
regolano
la
difesa
delegata
di
tutte
le
altre
Amministrazioni
dello
Stato
,
sono
estese
anche
all
'
Amministrazione
ferroviaria
specialmente
per
quanto
dispongono
:
pel
divieto
di
assumere
cause
contro
le
altre
Amministrazioni
dello
Stato
;
pel
vincolo
di
dipendenza
verso
l
'
ufficio
delegante
,
e
per
l
'
obbligo
di
accettare
le
liquidazioni
delle
proprie
competenze
così
come
fatte
dall
'
ufficio
delegante
.
Spetta
ai
capi
degli
uffici
legali
di
scegliere
,
caso
per
caso
,
fra
gli
inscritti
nell
'
albo
,
il
delegato
a
trattare
ogni
singola
causa
non
ritenuta
a
difesa
diretta
,
tenendo
conto
delle
relative
attitudini
e
di
un
'
equa
distribuzione
degli
incarichi
.
Nelle
liti
di
eccezionale
gravità
,
e
quando
vi
sia
un
rilevante
interesse
per
l
'
erario
dello
Stato
,
la
difesa
dell
'
Amministrazione
potrà
,
con
disposizioni
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
ministro
del
tesoro
,
essere
affidata
anche
all
'
Avvocatura
erariale
e
ad
avvocati
del
libero
foro
.
I
membri
del
Parlamento
sono
incompatibili
ad
assumere
tali
incarichi
,
nonché
ad
essere
inscritti
nell
'
albo
dei
delegati
.
81
.
L
'
amministrazione
ferroviaria
,
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
procederà
al
riordinamento
degli
uffici
pel
servizio
legale
,
ed
il
relativo
personale
sarà
reclutato
tra
i
funzionari
degli
attuali
uffici
di
consulenza
legale
ferroviaria
,
che
,
oltre
la
laurea
di
giurisprudenza
,
abbiano
i
requisiti
rispettivamente
richiesti
dalla
L
.
8
giugno
1874
,
n
.
1938
,
per
l
'
esercizio
delle
professioni
di
avvocato
e
procuratore
,
unitamente
alla
necessaria
attitudine
pel
disimpegno
delle
funzioni
forensi
.
Coloro
i
quali
non
avessero
,
ovvero
non
conseguissero
,
nel
detto
anno
,
tali
requisiti
saranno
adibiti
ad
altri
uffici
.
Ai
posti
vacanti
per
effetto
del
riordinamento
suddetto
si
provvederà
o
mercé
i
pubblici
concorsi
di
cui
al
successivo
penultimo
capoverso
,
ovvero
scegliendo
,
secondo
le
norme
che
saranno
dettate
dal
regolamento
:
tra
i
funzionari
delle
regie
avvocature
erariali
;
e
tra
i
funzionari
del
pubblico
ministero
,
giudici
di
tribunali
,
pretori
od
aggiunti
giudiziari
.
Ai
detti
funzionari
e
magistrati
,
che
fossero
prescelti
saranno
applicabili
,
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
pensione
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
7
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
relative
agli
impiegati
provenienti
dal
ruolo
organico
dell
'
Amministrazione
centrale
dei
lavori
pubblici
e
del
regio
ispettorato
generale
delle
strade
ferrate
.
Anche
per
effetto
del
riordinamento
disposto
dal
presente
articolo
,
il
capo
del
servizio
legale
presso
la
direzione
generale
ed
i
capi
del
servizio
legale
risiedenti
presso
le
sedi
compartimentali
,
saranno
nominati
per
scelta
fra
i
funzionari
di
cui
al
precedente
capoverso
,
e
fra
i
funzionari
degli
attuali
uffici
,
per
merito
riconosciuto
dal
consiglio
di
amministrazione
,
dietro
comprovato
esercizio
dell
'
avvocatura
contenziosa
e
senz
'
altro
riguardo
ad
anzianità
di
servizio
,
ed
,
in
difetto
,
per
speciale
concorso
.
Per
l
'
eventuale
completamento
del
ruolo
organico
e
per
le
future
occorrenze
di
personale
,
si
provvederà
mediante
concorso
per
titoli
ed
esami
fra
i
laureati
in
giurisprudenza
di
età
non
superiore
ai
35
anni
,
che
siano
rispettivamente
inscritti
,
almeno
da
due
anni
,
nell
'
albo
degli
avvocati
o
dei
procuratori
esercenti
presso
le
corti
od
i
tribunali
del
Regno
,
ed
abbiano
effettivamente
esercitata
l
'
avvocatura
contenziosa
,
nonché
fra
i
funzionari
della
magistratura
i
quali
abbiano
almeno
due
anni
di
servizio
,
escluso
il
tirocinio
di
uditore
.
Con
regio
decreto
,
udito
il
consiglio
di
amministrazione
ed
il
consiglio
di
Stato
,
saranno
stabilite
le
norme
pel
riordinamento
e
pel
funzionamento
del
servizio
legale
ferroviario
nonchè
per
la
esazione
e
ripartizione
,
fra
i
funzionari
,
delle
competenze
poste
a
carico
delle
controparti
,
oppure
corrisposta
dall
'
Amministrazione
interessata
in
ragione
della
metà
di
quelle
che
sarebbero
state
liquidate
contro
il
soccombente
,
nei
casi
di
transazione
favorevole
all
'
Amministrazione
medesima
o
di
pronunciata
compensazione
di
spese
in
cause
nelle
quali
l
'
Amministrazione
non
sia
rimasta
soccombente
.
82
.
Il
personale
medico
alla
dipendenza
del
relativo
Ufficio
centrale
sanitario
compie
le
funzioni
di
assistenza
,
di
vigilanza
igienica
,
di
consulenza
,
di
accertamento
della
idoneità
fisica
del
personale
e
di
ispezione
,
secondo
le
norme
stabilite
in
apposito
regolamento
.
I
medici
di
riparto
,
i
consulenti
,
gli
specialisti
ed
i
medici
aiuti
non
hanno
qualità
di
impiegati
.
La
designazione
dei
medici
di
riparto
sarà
fatta
da
una
speciale
Commissione
,
costituita
con
le
norme
stabilite
dal
regolamento
.
La
nomina
,
le
condizioni
,
i
casi
di
revoca
e
di
dispensa
,
le
attribuzioni
e
gli
eventuali
compensi
dei
detti
medici
,
nonché
dei
consulenti
e
specialisti
,
sono
disciplinati
dal
regolamento
di
cui
al
primo
comma
,
che
verrà
approvato
con
decreto
del
Ministro
per
le
comunicazioni
,
udito
il
Consiglio
d
'
amministrazione
delle
Ferrovie
dello
Stato
e
la
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
.
Le
concessioni
delle
carte
di
libera
circolazione
e
dei
biglietti
di
viaggio
ai
medici
di
riparto
,
ai
consulenti
,
agli
specialisti
ed
ai
medici
aiuti
sia
in
attività
di
servizio
che
dispensati
dal
servizio
.
saranno
accordate
nei
limiti
stabiliti
dalle
speciali
disposizioni
vigenti
all
'
uopo
e
secondo
le
norme
fissate
dall
'
anzidetto
regolamento
.
È
data
facoltà
al
direttore
generale
delle
Ferrovie
dello
Stato
di
procedere
,
in
caso
di
circostanze
eccezionali
,
a
nomine
provvisorie
di
medici
di
riparto
secondo
le
norme
del
regolamento
.
8384
.
(
Abrogati
)
(
46
)
.
85-86
.
(
Omissis
)
(
47
)
.
87
.
In
quanto
siano
contrarie
alla
presente
legge
,
sono
abrogate
le
leggi
del
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
e
del
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
e
tutte
le
altre
leggi
e
disposizioni
relative
all
'
esercizio
di
Stato
delle
ferrovie
.
88
.
Con
decreto
reale
,
uditi
il
consiglio
di
Stato
e
il
consiglio
dei
ministri
,
sarà
provveduto
a
coordinare
in
testo
unico
con
la
presente
legge
le
disposizioni
delle
precedenti
leggi
non
abrogate
.
StampaQuotidiana ,
Rilievi
sulle
lettere
aperte
del
P
.
d
'
A
.
e
del
PC
20
e
26
novembre
1944
.
La
lettera
aperta
del
P
.
d
'
A
.
e
del
PC
rispettivamente
del
20
e
del
26
novembre
1944
,
sottolineano
due
esigenze
sentite
da
tutti
i
movimenti
antifascisti
:
il
potenziamento
dei
CLN
,
affinché
essi
possano
condurre
,
il
più
efficacemente
possibile
,
la
lotta
ad
oltranza
contro
l
'
oppressione
ed
il
rinnovamento
in
senso
democratico
dello
Stato
italiano
.
La
DC
è
concorde
con
il
P
.
d
'
A
.
e
col
PC
nel
sottolineare
la
necessità
di
rafforzare
gli
attuali
poteri
dei
CLN
e
di
collegare
in
maniera
costante
rapida
,
efficace
,
il
CLNAI
con
i
CLN
periferici
.
Organizzazione
direttiva
comune
per
la
lotta
di
liberazione
,
delegato
del
Governo
di
Roma
per
l
'
Italia
occupata
,
il
CLN
centrale
non
sarà
mai
abbastanza
munito
di
poteri
effettivi
;
esso
rappresenta
la
vitalità
dell
'
Italia
,
la
libertà
del
suo
spirito
pur
sotto
l
'
oppressione
,
la
permanenza
del
diritto
contro
l
'
effimero
sanguinoso
trionfo
della
forza
.
Autonomia
regionali
.
Le
proposte
organizzative
del
P
.
d
'
A
.
e
del
PC
su
questo
punto
ci
trovano
quindi
consenzienti
con
tutto
l
'
animo
e
pronti
ad
attuarle
nella
realtà
pratica
[...]
da
direttive
segnate
recentemente
dal
CLNAI
.
Particolarmente
gradito
si
è
giunto
a
questo
proposito
,
l
'
accenno
dell
'
Esecutivo
del
P
.
d
'
A
.
circa
l
'
autonomia
della
regione
,
la
quale
è
felicemente
definita
«
nucleo
essenziale
della
rinascita
democratica
italiana
»
.
Nella
realtà
di
questo
tempo
di
lotta
,
ai
CLN
regionali
si
sono
subito
rivolti
per
direttive
,
consigli
,
coordinamenti
i
CLN
provinciali
ed
essi
sono
diventati
,
di
fatto
,
i
veri
organi
direttivi
della
lotta
contro
l
'
oppressione
che
le
forze
sane
della
nazione
conducono
in
ogni
provincia
,
in
ogni
città
,
in
ogni
campagna
.
Più
tardi
il
CLNAI
,
si
è
costituito
,
su
iniziativa
dei
partiti
,
per
coordinare
e
dirigere
centralmente
l
'
attività
dei
CLN
regionali
,
ma
ha
avuto
il
più
grande
rispetto
verso
le
autonomie
regionali
,
mostrando
così
un
aspetto
che
deve
essere
essenziale
all
'
Italia
di
domani
.
Ma
oltre
alla
più
efficace
organizzazione
dei
CLN
,
nei
due
documenti
del
P
.
d
'
A
.
e
del
PC
,
si
pone
un
duplice
problema
di
indubbia
gravità
:
la
natura
e
funzione
dei
CLN
oggi
e
nel
domani
;
in
stretta
connessione
con
questo
problema
quello
della
composizione
di
tali
comitati
.
È
per
noi
doveroso
dichiarare
il
nostro
pensiero
sui
due
argomenti
.
Individualità
dei
partiti
.
L
'
unione
nei
Partiti
nei
CLN
è
stata
ed
è
un
'
esigenza
imposta
non
solo
e
non
tanto
dalla
durezza
della
lotta
contro
l
'
oppressione
quanto
al
comune
,
semplice
,
lineare
scopo
a
cui
gli
sforzi
di
tutti
i
partiti
italiani
degni
di
questa
qualifica
volgono
:
eliminare
quella
oppressione
e
ritornare
alla
libera
,
espressione
delle
forze
politiche
nazionali
,
solo
mezzo
per
dare
all
'
Italia
il
governo
libero
e
indipendente
che
essa
deve
avere
.
Si
afferma
più
volte
nelle
lettere
del
P
.
d
'
A
.
e
del
PC
che
questa
esigenza
di
unione
continuerà
,
al
di
là
della
lotta
e
della
vittoria
,
per
le
necessità
della
ricostruzione
.
E
questa
un
'
affermazione
comune
che
si
presta
tuttavia
ad
un
equivoco
.
È
certamente
verissimo
che
i
Partiti
,
tutti
,
debbono
mirare
alla
ricostruzione
delle
troppo
ferite
inferte
alla
Patria
;
ma
la
ricostruzione
non
sarà
impedita
,
ma
anzi
facilitata
da
una
vita
politica
in
cui
,
attraverso
le
differenti
vedute
dei
vari
Partiti
,
abbiano
il
loro
libero
e
opposto
gioco
tutte
le
forze
e
le
opinioni
della
Nazione
.
Siamo
tutti
convinti
,
e
lo
dovremmo
sinceramente
essere
,
che
la
polemica
totalitaria
contro
i
Partiti
,
e
le
discordie
,
l
'
inettitudine
,
ecc
.
alle
quali
esse
condurrebbero
,
risulta
del
tutto
infondata
appena
si
pensi
ad
una
vita
politica
in
cui
le
diverse
opinioni
,
pur
onestamente
combattendosi
,
scoprano
via
via
le
strade
che
la
Nazione
deve
percorrere
,
limitino
a
vicenda
i
propri
impulsi
,
e
soprattutto
realizzino
appieno
l
'
attuazione
politica
della
volontà
popolare
,
appunto
attraverso
i
vari
loro
indirizzi
,
all
'
inizio
contrastanti
ma
che
assolvono
però
,
nella
grande
tela
della
vita
politica
nazionale
,
ciascuno
la
propria
indispensabile
funzione
.
Ma
se
questo
è
vero
,
non
si
riesce
a
vedere
quale
sia
la
necessità
che
imponga
a
ciascun
Partito
di
perdere
la
propria
individualità
e
fisionomia
,
e
quindi
la
propria
funzione
,
in
una
unione
che
,
a
detta
del
P
.
d
'
A
.
e
del
PC
,
non
soltanto
dovrebbe
stringere
fra
loro
i
Partiti
,
ma
anche
altre
organizzazioni
di
masse
,
cosicché
la
cellula
della
vita
politica
italiana
non
sarebbe
più
l
'
organizzazione
politica
di
Partito
ma
l
'
organizzazione
data
dai
CLN
che
vivrebbero
di
vita
autonoma
,
salendo
da
quelli
locali
(
di
villaggio
,
officina
,
ecc
.
)
fino
a
quello
centrale
.
In
realtà
una
simile
situazione
porterebbe
all
'
abolizione
dei
Partiti
,
o
meglio
alla
creazione
di
una
specie
di
Partito
unico
,
formato
coi
resti
degli
attuali
partiti
,
male
amalgamato
,
nel
quale
non
si
riconoscerebbero
una
maggioranza
ed
una
opposizione
,
nel
quale
le
varie
tendenze
politiche
finirebbero
col
paralizzare
e
spezzare
l
'
azione
comune
se
l
'
organizzazione
generale
fosse
debole
,
e
finirebbero
con
lo
scomparire
,
dominata
da
una
di
esse
affermatasi
più
vigorosamente
,
se
quella
organizzazione
fosse
veramente
efficiente
.
Si
avrebbe
così
una
delle
due
alternative
:
o
il
caos
politico
od
un
nuovo
dominio
totalitario
.
Il
nuovo
Stato
.
La
lettera
del
P
.
d
'A.,
a
cui
in
certo
senso
fa
eco
su
questo
punto
la
risposta
del
PC
,
contiene
singolari
asserzioni
circa
lo
Stato
italiano
di
ieri
e
quello
di
domani
.
Il
P
.
d
'
A
.
in
termini
abbastanza
netti
dichiara
che
il
potere
non
può
spettare
,
a
liberazione
avvenuta
,
al
vecchio
Stato
liberale
italiano
,
così
come
esso
era
costituito
dal
1860
al
1922
,
e
che
sarebbe
stato
anch
'
esso
uno
«
Stato
autoritario
»
;
il
potere
dovrebbe
invece
spettare
ai
CLN
ed
emanare
da
essi
,
quali
nuovi
rappresentanti
della
volontà
popolare
e
di
una
vera
«
democrazia
progressiva
»
.
Di
fronte
a
queste
asserzioni
che
toccano
essenziali
problemi
politici
,
dobbiamo
intanto
rilevare
come
essi
siano
la
migliore
prova
di
ciò
che
abbiamo
detto
più
sopra
,
e
cioè
della
necessità
che
ciascun
partito
svolga
liberamente
e
automaticamente
,
a
liberazione
avvenuta
,
la
sua
politica
.
È
infatti
evidente
che
le
tesi
ora
accennate
,
sostenute
dal
P
.
d
'A.,
sono
tesi
squisitamente
politiche
,
che
partono
da
una
visione
dello
Stato
in
generale
e
della
concreta
situazione
italiana
in
particolare
,
che
è
propria
ad
un
singolo
Partito
,
cioè
al
P
.
d
'A.,
e
non
può
essere
,
ad
esempio
,
la
nostra
visione
;
cosicché
volere
porre
oggi
il
problema
,
in
sede
di
azione
collettiva
di
lotta
da
parte
di
tutti
i
Partiti
contro
l
'
oppressione
,
è
incongruo
e
dannoso
.
Ma
,
poiché
il
problema
viene
posto
,
diciamo
subito
chiaramente
il
nostro
pensiero
a
questo
proposito
.
Il
PDC
,
non
condivide
né
lo
spirito
informatore
del
vecchio
Stato
liberale
italiano
né
varie
delle
sue
forme
.
Almeno
due
aspetti
dell
'
apparato
statale
italiano
prima
del
fascismo
sono
infatti
in
radicale
contraddizione
con
i
nostri
princìpi
ed
il
nostro
programma
:
il
teorico
agnosticismo
religioso
che
sul
terreno
pratico
diventa
diffidenza
ed
anzi
ostilità
verso
la
Chiesa
cattolica
,
indifferenza
circa
i
valori
religiosi
e
morali
,
neutralità
tra
bene
e
male
,
abdicazione
all
'
alta
missione
civile
dello
Stato
,
il
non
intervento
nel
mondo
economico
e
sociale
,
il
troppo
scarso
interesse
alla
soluzione
del
più
importante
problema
della
vita
sociale
contemporanea
e
cioè
l
'
elevazione
delle
masse
lavoratrici
,
la
scomparsa
del
proletariato
,
la
lotta
contro
la
miseria
,
la
liberazione
dal
bisogno
.
Non
potrà
dunque
essere
il
PDC
a
volere
la
risurrezione
e
la
perpetuazione
del
vecchio
corpo
dello
Stato
italiano
prefascista
;
assurdo
sforzo
di
restaurazione
che
,
ben
difficile
da
realizzarsi
,
avrebbe
soltanto
il
potere
di
scontare
tutti
.
Ma
da
questo
riconoscimento
della
necessità
di
riforme
anche
radicali
del
vecchio
istituto
statale
italiano
all
'
abbandono
improvviso
,
totale
e
immediato
di
esso
,
vi
è
un
'
immensa
distanza
che
il
PDC
,
conscio
di
rappresentare
una
forza
di
equilibrio
nella
vita
nazionale
progressiva
entro
un
ordine
evolutivo
che
è
la
esigenza
che
esso
ritiene
propria
alla
grande
maggioranza
.
del
popolo
italiano
,
non
varcherà
mai
.
Questo
soprattutto
perché
il
PDC
si
sente
anzitutto
partito
democratico
e
,
come
tale
,
vuole
che
sia
il
popolo
a
decidere
,
con
la
maggioranza
dei
suoi
voti
,
il
proprio
assetto
statale
.
La
«
rivoluzione
segreta
»
.
Ora
sembra
indubbio
al
PDC
che
la
temporanea
conservazione
,
nei
primi
tempi
dopo
la
liberazione
,
delle
forme
dello
Stato
italiano
prefascista
(
salva
sempre
la
questione
istituzionale
secondo
gli
accordi
già
noti
)
abbia
almeno
questo
di
ottimo
:
di
permettere
al
Paese
di
esprimere
legalmente
e
liberamente
il
proprio
effettivo
parere
sulle
riforme
che
proprio
questo
stesso
Stato
dovrà
subire
.
A
questa
grande
e
benefica
possibilità
,
per
cui
il
popolo
italiano
tutto
insieme
potrà
esprimere
la
propria
volontà
,
il
P
.
d
'
A
.
(
e
con
esso
,
a
quanto
sembra
,
il
PC
)
vuole
sostituire
una
vera
e
propria
«
rivoluzione
segreta
»
,
dichiarando
che
poteri
dello
Stato
italiano
siano
assunti
dai
CLN
.
È
indubbio
che
coloro
i
quali
sono
riuniti
,
ormai
,
da
lungo
tempo
,
nei
CLN
costituiscono
le
forze
più
vive
e
operanti
del
popolo
italiano
,
che
nella
bufera
essi
hanno
tenuto
alta
la
fiaccola
della
libertà
individuate
,
della
volontà
popolare
,
della
indipendenza
nazionale
.
Ma
sarebbe
una
triste
fine
della
loro
eroica
missione
se
ad
un
certo
momento
costoro
si
impadronissero
della
sovranità
nazionale
senza
che
nessuno
li
abbia
designati
all
'
infuori
della
loro
coscienza
e
del
loro
coraggio
;
in
realtà
essi
imporrebbero
al
popolo
italiano
una
altra
dittatura
,
certo
infinitamente
migliore
,
ma
sempre
dittatura
,
perché
non
liberamente
eletta
dalla
massa
popolare
,
ma
autodesignatasi
salvatrice
e
guida
della
Nazione
.
Né
potrà
essere
certamente
un
'
approvazione
plebiscitaria
data
dal
popolo
alla
costituzione
e
all
'
opera
dei
CLN
a
rassicurare
sulla
effettiva
rispondenza
della
nuova
situazione
alla
effettiva
volontà
popolare
;
siamo
infatti
abbastanza
esperti
,
ormai
,
di
votazioni
plebiscitarie
,
per
conoscerne
la
vacuità
e
l
'
ipocrisia
.
Occorre
e
il
PDC
è
convinto
che
la
stessa
opinione
è
in
tutti
i
Partiti
italiani
una
profonda
palingenesi
della
vita
politica
nazionale
;
occorre
che
il
popolo
italiano
,
tutto
il
popolo
,
escluso
per
oltre
un
ventennio
dal
governo
di
se
stesso
,
ritorni
a
scegliersi
le
proprie
guide
e
a
controllarle
col
suo
libero
voto
.
Questa
è
la
vera
democrazia
,
come
è
evidente
a
chi
non
intenda
,
sotto
questa
parola
magica
detta
a
voce
tanto
più
alta
quanto
meno
essa
è
sentita
interiormente
,
contrabbandare
altra
merce
;
ed
è
anche
«
democrazia
progressiva
»
perché
vuole
che
il
popolo
e
per
il
popolo
progredire
verso
un
avvenire
migliore
,
con
successive
sempre
più
vaste
e
profonde
riforme
.
I
«
senza
partito
»
.
Discende
logicamente
da
tutto
ciò
il
rifiuto
della
Democrazia
Cristiana
alla
proposta
del
P
.
d
'A.,
fatta
propria
dal
PC
dell
'
allargamento
dei
CLN
,
con
l
'
introduzione
dei
rappresentanti
di
varie
organizzazioni
che
vengono
indicate
come
«
senza
partito
»
.
L
'
argomento
che
viene
invocato
per
tale
decisiva
modifica
della
composizione
dei
CLN
è
dato
dalla
impossibilità
che
i
partiti
abbiano
il
«
monopolio
»
della
rappresentanza
del
popolo
,
quando
moltissimi
sono
i
senza
partito
che
lottano
per
la
libertà
,
la
democrazia
,
ecc
.
È
singolare
cogliere
in
una
così
notevole
manifestazione
politica
,
quale
la
lettera
del
P
.
d
'
A
.
e
la
risposta
del
PC
che
stiamo
esaminando
,
l
'
eco
della
antipatia
verso
i
Partiti
,
correntemente
definiti
come
fornite
di
discordia
e
disordine
,
sentine
di
ambizioni
e
cupidige
,
ecc
.
,
largamente
seminata
dalla
propaganda
totalitaria
nel
ventennio
di
dominio
fascista
.
Ma
biasimare
il
monopolio
dei
partiti
sulla
vita
politica
è
come
biasimare
il
monopolio
dei
filosofi
sulla
espressione
del
pensiero
umano
circa
i
massimi
problemi
della
vita
e
della
morte
,
o
il
monopolio
del
macchinista
sulla
guida
del
treno
in
corsa
.
È
infatti
evidente
che
ogni
ordinata
e
seria
vita
politica
non
può
non
aversi
se
non
entro
il
quadro
dei
veri
partiti
i
quali
se
sono
veramente
tali
,
e
non
mere
accozzaglie
di
interessi
e
di
ambizioni
debbono
rispecchiare
tutte
le
esigenze
economiche
e
sentimentali
,
nazionali
e
religiose
,
materiali
e
morali
,
dell
'
intero
popolo
.
I
cosidetti
«
senza
partito
»
(
ai
quali
i
due
documenti
che
esaminiamo
guardano
con
simpatia
eccessivamente
commossa
)
o
sono
persone
che
pur
non
militando
in
alcun
partito
o
con
singoli
punti
di
più
programmi
insieme
,
e
la
libera
espressione
della
loro
volontà
si
incontrerà
volta
a
volta
nella
corrente
che
il
partito
o
i
più
partiti
seguono
in
quel
dato
momento
o
su
quel
dato
problema
;
oppure
sono
persone
che
non
hanno
alcun
pensiero
politico
,
sia
pure
rozzo
,
di
nessun
genere
,
e
rappresentarli
sarebbe
come
rappresentare
il
vuoto
;
oppure
ancora
hanno
un
pensiero
differente
da
quello
di
tutti
i
partiti
e
in
realtà
costituiscono
già
un
nuovo
partito
,
per
conto
loro
,
che
prenderà
consistenza
e
propria
fisionomia
appena
esso
giungerà
a
quella
forza
rappresentativa
che
giustificherà
la
sua
esistenza
e
la
sua
funzione
.
Ognuna
di
queste
organizzazioni
e
associazioni
alle
quali
si
richiamano
i
due
documenti
,
esaminati
racchiude
dunque
nel
suo
seno
militanti
di
un
partito
o
con
esso
simpatizzanti
o
ad
esso
vicini
più
o
meno
consapevolmente
.
Spetta
perciò
ai
singoli
partiti
rappresentare
le
loro
esigenze
;
far
valere
i
loro
diritti
,
interpretarne
la
volontà
.
Tutto
ciò
si
svolge
ora
,
nella
lotta
per
la
liberazione
,
su
di
una
base
comune
,
in
una
reciproca
intesa
;
domani
,
nella
luce
della
libertà
,
si
svolgerà
nel
libero
e
ordinato
gioco
delle
forze
politiche
.
ProsaGiuridica ,
PARTE
I
.
DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLE
FERROVIE
TITOLO
I
.
DISPOSIZIONI
PRELIMINARI
CAPO
I
:
DISTINZIONE
1
.
(
Classificazione
)
.
(
Art
.
206
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
-
Le
strade
ferrate
sono
pubbliche
o
private
.
Sono
pubbliche
quelle
destinate
al
servizio
pubblico
pel
trasporto
di
persone
,
merci
o
cose
qualunque
.
Sono
private
quelle
che
un
privato
od
una
società
costruisce
esclusivamente
per
l
'
esercizio
permanente
o
temporaneo
di
un
commercio
,
di
un
'
industria
,
di
un
uso
qualunque
suo
proprio
.
CAPO
II
:
FERROVIE
PUBBLICHE
2
.
(
Categorie
di
ferrovie
pubbliche
)
.
(
Articolo
1
,
primi
quattro
commi
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
si
dividono
in
principali
e
secondarie
.
Sono
principali
quelle
che
risultano
dl
speciale
importanza
,
in
base
ai
seguenti
criteri
:
l
'
estensione
attraverso
il
regno
;
l
'
entità
di
traffico
;
il
congiungimento
di
centri
notevoli
di
popolazione
fra
loro
,
ovvero
con
porti
importanti
marittimi
,
lacuali
o
fluviali
;
l
'
allacciamento
a
ferrovie
estere
;
le
considerazioni
d
'
indole
militare
.
Secondarie
sono
tutte
le
altre
.
Nelle
disposizioni
dei
regolamenti
speciali
le
ferrovie
secondarie
sono
distinte
in
due
classi
:
secondarie
propriamente
dette
e
locali
,
in
correlazione
alla
loro
importanza
ed
alle
loro
condizioni
particolari
.
3
.
(
Ferrovie
pubbliche
su
strade
ordinarie
)
.
(
Art
.
2
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
principali
hanno
sede
propria
.
Le
secondarie
possono
essere
stabilite
anche
su
strade
ordinarie
pubbliche
a
condizione
che
:
1
)
si
lasci
una
zona
sufficiente
per
il
carreggio
,
ed
in
ogni
modo
non
mai
inferiore
a
quattro
metri
dalla
linea
di
massima
sporgenza
del
materiale
mobile
.
Detta
zona
può
,
in
caso
di
ostacoli
speciali
,
come
ponti
,
brevi
traverse
di
abitato
e
simili
,
ridursi
anche
ad
una
larghezza
minore
dei
limiti
sovrindicati
,
purché
si
rispettino
le
cautele
stabilite
nel
regolamento
di
cui
all
'
art
.
81
del
presente
testo
unico
;
(
Art
.
11
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
32
,
L
.
27
dicembre
1896
,
nf
561
)
;
2
)
abbiano
sede
separata
dal
carreggio
.
La
zona
poi
carreggio
deve
essere
separata
da
quella
riservata
alla
ferrovia
nei
modi
determinati
nell
'
atto
di
concessione
(
siepe
,
stecconato
,
mura
)
tenendo
conto
delle
condizioni
speciali
della
località
attraversata
.
In
casi
eccezionali
,
e
su
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
può
prescindersi
dall
'
obbligo
della
separazione
di
sede
su
saltuari
tratti
,
che
nel
loro
complesso
non
superino
un
terzo
dell
'
intera
lunghezza
della
linea
da
costruire
.
CAPO
III
:
FERROVIE
PRIVATE
4
.
(
Categorie
di
ferrovie
private
)
.
(
Articolo
207
,
primi
tre
commi
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
private
si
dividono
in
due
categorie
.
La
prima
comprende
quelle
che
corrono
esclusivamente
su
terreni
appartenenti
a
chi
le
costruisce
,
senza
intersecare
o
in
alcun
modo
interessare
alcuna
proprietà
pubblica
o
privata
.
La
seconda
comprende
quelle
che
toccano
in
qualsivoglia
modo
le
proprietà
altrui
,
le
pubbliche
vie
di
comunicazione
,
i
corsi
d
'
acqua
pubblici
,
gli
abitati
ed
ogni
altro
sito
od
opera
pubblica
.
(
Art
.
1
,
ultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
private
della
seconda
categoria
sono
parificate
per
le
norme
di
costruzione
e
di
esercizio
alle
ferrovie
locali
,
in
quanto
concernono
la
sicurezza
delle
persone
e
delle
cose
e
la
pubblica
igiene
.
5
.
(
Servitù
coattive
di
passaggio
)
.
(
Articolo
208
,
L
.
20
marzo
186.5
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
proprietà
private
,
che
debbono
intersecarsi
con
le
ferrovie
private
della
seconda
categoria
,
sono
soggette
alla
servitù
del
passaggio
coattivo
,
e
coloro
che
costruiscono
le
dette
strade
ferrate
debbono
adempiere
agli
obblighi
tutti
dalla
legge
imposti
per
l
'
acquisto
della
servitù
coattiva
di
acquedotto
.
(
Art
.
300
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
L
'
approvazione
superiore
dei
progetti
tecnici
delle
ferrovie
private
di
seconda
categoria
non
conferisce
a
chi
intende
di
costruirle
il
diritto
d
'
intraprendere
i
lavori
,
se
prima
egli
non
abbia
fatto
constare
presso
l
'
autorità
amministrativa
locale
e
,
ove
d
'
uopo
,
presso
chi
esercita
la
ferrovia
pubblica
alla
quale
la
ferrovia
privata
deve
congiungersi
,
di
avere
compiuto
tutto
ciò
che
la
legge
prescrive
per
l
'
esercizio
della
servitù
attiva
di
passaggio
nelle
altrui
proprietà
.
6
.
(
Congiunzioni
ferroviarie
e
stradali
)
(
Art
.
212
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
congiunzioni
e
le
intersecazioni
delle
ferrovie
private
con
le
pubbliche
e
la
loro
immissione
nelle
strade
pubbliche
ordinarie
,
nelle
piazze
,
negli
abitati
od
altri
siti
pubblici
,
è
fatta
con
tali
disposizioni
da
non
nuocere
alla
libertà
,
sicurezza
e
regolarità
dei
servizi
ed
usi
pubblici
relativi
.
7
.
(
Servizio
pubblico
su
ferrovie
private
)
.
(
Art
.
5
,
comma
quinto
e
sesto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
-
Al
governo
è
data
facoltà
di
concedere
annue
sovvenzioni
chilometriche
sino
a
lire
1200
a
chilometro
,
e
per
un
periodo
non
superiore
a
20
anni
,
per
l
'
esercizio
di
ferrovie
private
da
autorizzare
al
servizio
pubblico
.
Le
sovvenzioni
sono
accordate
con
decreto
reale
,
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
e
sul
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
consiglio
di
Stato
.
CAPO
IV
:
DERIVAZIONI
D
'
ACQUE
E
NAVIGAZIONE
LACUALE
8
.
(
Derivazioni
d
'
acque
)
.
(
Art
.
15
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
derivazioni
di
acque
pubbliche
,
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
accordate
ad
un
concessionario
di
ferrovia
pubblica
per
l
'
applicazione
della
trazione
elettrica
hanno
la
durata
della
concessione
della
ferrovia
e
ne
sono
parte
integrante
.
9
.
(
Navigazione
lacuale
)
.
(
Art
.
16
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nei
riguardi
dell
'
esercizio
delle
linee
di
navigazione
lacuale
in
servizio
pubblico
ed
in
corrispondenza
con
le
ferrovie
la
sorveglianza
è
esercitata
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
con
le
norme
stabilite
per
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
.
TITOLO
II
.
CONCESSIONI
CAPO
I
CONCESSIONARI
10
.
(
Norma
generale
)
.
(
Art
.
1
,
prima
parte
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
Il
governo
del
Re
è
autorizzato
ad
accordare
per
decreto
reale
all
'
industria
privata
,
a
province
e
comuni
,
isolatamente
o
riuniti
in
consorzio
,
concessioni
per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
di
strade
ferrate
pubbliche
.
(
Art
.
4
,
parte
seconda
dell
'
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Alla
cessione
dell
'
esercizio
di
linee
secondarie
appartenenti
allo
Stato
si
provvede
con
legge
.
11
.
(
Concessioni
ad
enti
pubblici
)
.
(
Articolo
9
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506
)
.
Le
province
,
i
comuni
ed
i
consorzi
provinciali
e
comunali
sono
autorizzati
a
costruire
ed
esercitare
le
ferrovie
che
venissero
loro
concesse
,
sia
a
propria
cura
diretta
,
sia
a
mezzo
di
società
o
d
'
imprese
subconcessionarie
.
Con
apposito
regolamento
,
da
approvarsi
mediante
decreto
reale
,
sono
stabilite
le
norme
,
con
la
osservanza
delle
quali
gli
enti
sovranominati
possono
costruire
ed
esercitare
le
ferrovie
.
12
.
(
Costituzione
del
consorzio
)
.
(
Art
.
7
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
I
consorzi
di
province
e
di
comuni
,
per
la
concessione
di
una
ferrovia
o
l
'
acquisto
di
concessione
fatta
a
terzi
,
sono
costituiti
con
le
forme
seguenti
.
I
consigli
provinciali
o
comunali
deliberano
sulla
costituzione
del
consorzio
e
determinano
la
quota
del
concorso
di
ciascun
ente
morale
,
il
numero
dei
rispettivi
rappresentanti
in
proporzione
della
quota
di
concorso
,
la
loro
durata
in
ufficio
e
il
modo
di
rinnovarli
.
I
rappresentanti
del
consorzio
compilano
,
conforme
alle
disposizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
,
lo
statuto
consorziale
da
approvarsi
per
decreto
reale
sulla
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
dell
'
interno
,
sentito
il
consiglio
di
Stato
.
13
.
(
Funzionamento
e
durata
del
consorzio
)
.
(
Art
.
8
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
I
rappresentanti
del
consorzio
costituiscono
l
'
assemblea
consorziale
a
cui
spetta
l
'
approvazione
dei
contratti
di
costruzione
,
cessione
o
esercizio
della
ferrovia
consorziale
,
delle
spese
straordinarie
,
dei
bilanci
annui
e
del
riparto
delle
spese
e
degli
utili
in
proporzione
delle
quote
di
concorso
.
L
'
assemblea
nomina
nel
suo
seno
un
comitato
permanente
di
cui
lo
statuto
determina
la
durata
e
il
modo
di
rinnovazione
.
Il
comitato
permanente
amministra
il
consorzio
nei
modi
determinati
dallo
statuto
e
provvede
in
massima
a
tutti
gli
interessi
ed
atti
dell
'
azienda
consortile
.
Il
comitato
permanente
,
per
la
durata
di
tempo
fissata
dallo
statuto
,
elegge
un
presidente
che
rappresenta
il
consorzio
a
tutti
gli
effetti
civili
e
amministrativi
.
Il
comitato
permanente
comunica
il
bilancio
annuo
approvato
dall
'
assemblea
ai
corpi
morali
del
consorzio
ed
ai
prefetti
delle
loro
province
.
I
consigli
comunali
e
provinciali
stanziano
nei
loro
bilanci
le
somme
rispettive
.
I
prefetti
invigilano
all
'
esecuzione
di
quest
'
obbligo
,
e
in
caso
di
difetto
promuovono
l
'
iscrizione
delle
somme
di
ufficio
.
Nessuna
opposizione
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giudiziaria
,
può
sospendere
il
pagamento
delle
rispettive
quote
.
(
Art
.
10
,
L
.
29
giugno
1873
,
m
1475
)
.
Il
consorzio
s
'
intende
continuativo
per
tutta
la
durata
della
concessione
.
14
.
(
Comitati
per
le
concessioni
a
province
)
.
(
Art
.
9
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
I
consigli
delle
province
che
ottengano
concessioni
di
ferrovie
devono
formare
un
comitato
permanente
di
tre
membri
colle
attribuzioni
dell
'
articolo
precedente
.
15
.
(
Cessione
della
concessione
)
.
(
Articolo
295
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2245
,
all
.
F
)
.
Quando
la
concessione
della
costruzione
ed
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
sia
stata
fatta
a
favore
di
un
individuo
o
di
una
società
in
nome
collettivo
,
o
di
una
società
in
accomandita
,
è
sempre
in
facoltà
al
concessionario
di
cedere
ad
una
società
anonima
i
diritti
e
le
ragioni
che
gli
competono
,
tanto
per
la
costruzione
,
quanto
per
l
'
esercizio
e
manutenzione
.
In
tale
caso
la
società
anonima
deve
costituirsi
con
un
capitale
che
è
determinato
dal
governo
;
ed
è
retta
da
uno
statuto
.
CAPO
II
:
ATTO
DI
CONCESSIONE
Sezione
I
:
Permesso
di
studi
.
16
.
(
Domanda
per
studi
)
.
(
Art
.
242
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2245
,
all
.
F
)
.
Chiunque
voglia
ottenere
il
permesso
di
fare
sul
terreno
gli
studi
di
un
progetto
di
ferrovia
pubblica
deve
presentare
all
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
nella
cui
circoscrizione
devono
essere
eseguiti
gli
studi
,
apposita
domanda
accompagnata
da
un
piano
o
abbozzo
di
massima
della
linea
sulla
quale
intende
fare
i
detti
studi
,
ed
indicare
il
tempo
entro
il
quale
si
propone
di
cominciarli
e
compierli
.
Il
permesso
di
cui
al
precedente
comma
è
rilasciato
direttamente
dall
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
presso
cui
è
stata
presentata
la
domanda
.
17
.
(
Permesso
di
studi
)
.
(
Art
.
243
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
permesso
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
non
conferisce
al
postulante
né
un
diritto
di
prelazione
,
né
alcuna
altra
ragione
esclusiva
per
il
conseguimento
della
concessione
,
ma
solo
la
facoltà
di
eseguire
nelle
proprietà
private
e
pubbliche
,
osservando
il
disposto
della
legge
,
gli
studi
e
le
operazioni
geodetiche
necessarie
alla
compilazione
del
progetto
.
Il
permesso
può
venire
accordato
contemporaneamente
per
la
medesima
linea
a
più
postulanti
,
e
si
intende
estinto
alla
scadenza
del
tempo
per
cui
fu
concesso
.
Sezione
II
:
Domanda
di
concessione
.
18
.
(
Domanda
)
.
(
Art
.
244
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
domande
di
concessione
della
costruzione
e
dell
'
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
debbono
essere
accompagnate
da
una
dimostrazione
della
sua
pubblica
utilità
,
dalla
indicazione
del
modo
col
quale
s
'
intenda
provvedere
alle
occorrenti
spese
,
dal
calcolo
presuntivo
dell
'
importare
di
sua
costruzione
e
primo
stabilimento
,
e
finalmente
da
quei
piani
,
profili
e
disegni
che
sono
necessari
per
pronunciare
giudizio
sulla
regolarità
tecnica
del
progetto
e
sul
grado
di
esattezza
del
calcolo
suddetto
.
Il
ministero
,
secondo
le
circostanze
,
può
anche
richiedere
dai
postulanti
la
presentazione
del
calcolo
presuntivo
del
costo
dell
'
esercizio
della
ferrovia
e
quello
del
suo
prodotto
lordo
,
con
la
esibizione
degli
elementi
statistici
su
cui
questo
è
fondato
.
19
.
(
Istruttoria
)
.
(
Art
.
245
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
domande
suddette
sono
subordinate
al
preventivo
esame
e
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
per
la
parte
tecnica
,
e
del
consiglio
di
Stato
per
la
parte
giuridica
ed
amministrativa
.
Sezione
III
:
Decreto
di
concessione
.
20
.
(
Decreto
reale
di
concessione
)
.
(
Articolo
13
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
246
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
vengono
concesse
per
decreto
reale
sopra
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
L
'
atto
di
concessione
è
basato
sopra
un
capitolato
.
21
.
(
Dichiarazione
di
pubblica
utilità
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
Col
decreto
di
concessione
delle
ferrovie
pubbliche
alla
industria
privata
,
s
'
intende
implicitamente
emessa
la
dichiarazione
che
tali
opere
sono
di
pubblica
utilità
,
di
che
e
per
gli
effetti
dell
'
art
.
438
del
codice
civile
e
delle
LL
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
,
sulle
espropriazioni
per
pubblica
utilità
.
22
.
(
Durata
della
concessione
)
.
(
Art
.
248
,
prime
linee
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
14
,
L
.
27
dicembre
1896
n
.
561
)
.
Le
concessioni
delle
ferrovie
pubbliche
si
fanno
per
un
tempo
determinato
dagli
atti
delle
medesime
,
ma
non
possono
essere
fatte
per
un
periodo
di
tempo
eccedente
i
70
anni
.
23
.
(
Determinazioni
nell
'
atto
di
concessione
)
.
(
Art
.
2
,
secondo
comma
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506
)
.
Negli
atti
di
concessione
sono
determinati
il
tipo
di
costruzione
,
i
limiti
di
massima
pendenza
,
il
raggio
minimo
delle
curve
ed
ogni
altra
modalità
della
;
ostruzione
ed
esercizio
,
nonché
il
termine
di
tempo
utile
per
la
ultimazione
dei
lavori
e
per
l
'
apertura
all
'
esercizio
delle
singole
linee
.
(
Art
.
16
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
272
)
.
Negli
stessi
atti
di
concessione
sono
determinati
,
sopra
proposta
del
concessionario
,
la
quantità
e
il
tipo
di
materiale
mobile
di
cui
deve
essere
provveduta
la
linea
in
relazione
al
servizio
cui
è
destinata
.
Nei
capitolati
vengono
stabiliti
per
ciascun
caso
la
velocità
massima
e
la
composizione
dei
treni
in
rapporto
colle
condizioni
della
strada
e
le
prescrizioni
valevoli
a
conciliare
la
sicurezza
dell
'
esercizio
con
la
razionale
economia
del
medesimo
,
specialmente
per
quanto
riguarda
il
numero
e
le
attribuzioni
del
personale
viaggiante
e
di
stazione
,
la
composizione
e
la
circolazione
dei
treni
.
24
.
(
Cauzione
)
.
(
Art
.
247
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Alla
stipulazione
dell
'
atto
di
concessione
,
il
concessionario
deve
dare
una
primordiale
cauzione
per
assicurare
che
entro
il
termine
,
da
fissarsi
nell
'
atto
medesimo
,
egli
farà
il
deposito
definitivo
,
che
gli
verrà
nell
'
atto
stesso
prescritto
a
guarentigia
dell
'
adempimento
dell
'
assunta
impresa
.
Tale
deposito
definitivo
è
restituito
a
rate
di
mano
in
mano
che
procedono
i
lavori
di
costruzione
,
salvo
un
'
ultima
rata
che
viene
ritenuta
fin
dopo
la
collaudazione
finale
dell
'
opera
.
CAPO
II
:
SOVVENZIONE
E
SUSSIDI
Sezione
I
:
Sovvenzione
governativa
.
25
.
(
Ferrovie
che
possono
essere
sovvenzionate
)
.
(
Art
.
1
,
secondo
comma
,
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
La
sovvenzione
è
accordata
alle
ferrovie
da
costruirsi
a
sezione
normale
od
a
sezione
ridotta
,
che
congiungano
tra
loro
o
alle
reti
principali
ed
ai
porti
del
regno
:
ampi
e
popolati
territori
;
centri
cospicui
per
industria
e
per
ricchezza
di
prodotti
agricoli
;
bacini
minerari
;
regioni
ancora
prive
di
ferrovie
;
capoluoghi
di
circondario
e
di
mandamento
;
comuni
di
frontiera
;
od
allaccino
altre
ferrovie
già
esistenti
,
sempreché
le
nuove
ferrovie
non
facciano
concorrenza
diretta
ed
in
notevole
parte
del
loro
percorso
ad
una
linea
delle
reti
principali
,
toccando
più
centri
importanti
serviti
da
questa
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
vigenti
.
(
Art
.
3
,
primo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
sovvenzioni
chilometriche
.
che
il
governo
del
Re
è
autorizzato
a
concedere
per
costruzione
ed
esercizio
di
ferrovie
,
possono
essere
assegnate
qualunque
sia
il
sistema
di
trazione
,
o
la
misura
dello
scartamento
,
quando
anche
ottenuta
con
interposizione
di
binario
ad
altro
esistente
,
nonché
per
le
ferrovie
o
per
i
tratti
di
ferrovie
che
siano
stabilite
su
strade
ordinarie
,
quantunque
senza
sede
separata
.
(
Art
.
2
,
prime
linee
,
R.D.
25
dicembre
1887
,
n
.
5162-bis
,
convertito
in
L
.
30
giugno
1889
n
.
6183
)
.
Non
è
accordata
veruna
sovvenzione
se
non
siano
presentati
regolari
progetti
.
26
.
(
Forma
della
sovvenzione
)
.
(
Art
.
5
,
sesto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
sovvenzioni
sono
accordate
con
decreto
reale
,
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
e
sul
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
consiglio
di
Stato
.
27
.
(
Limite
massimo
della
sovvenzione
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475;
art
.
1
,
L
.
30
aprile
1899
,
n
.
168;
e
art
.
1
lettere
b
e
h
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Può
essere
accordata
ai
concessionari
una
sovvenzione
annua
non
maggiore
di
lire
5000
per
ogni
chilometro
e
per
un
periodo
di
tempo
da
35
a
70
anni
in
favore
delle
ferrovie
pubbliche
che
in
avvenire
saranno
concesse
.
(
Art
.
5
,
primo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
governo
è
autorizzato
a
ridurre
a
50
anni
la
durata
massima
delle
sovvenzioni
chilometriche
,
aumentandone
da
L
.
5000
a
5700
il
limite
massimo
.
(
Art
.
13
,
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
413
,
e
artt
.
1
e
5
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Il
massimo
della
sovvenzione
chilometrica
potrà
essere
portato
fino
a
lire
10.000
per
50
anni
,
in
favore
di
quelle
ferrovie
che
:
a
)
attraversino
regioni
montuose
e
richiedano
notevoli
spese
di
costruzione
;
b
)
ovvero
richiedano
una
spesa
,
debitamente
accertata
,
di
costruzione
superiore
a
lire
150.000
per
chilometro
.
E
inoltre
siano
destinate
a
congiungere
i
capoluoghi
di
provincia
,
i
capoluoghi
di
circondario
o
importanti
capoluoghi
di
distretto
fra
loro
o
con
quelli
di
provincia
,
o
a
collegare
comuni
,
la
cui
complessiva
popolazione
superi
i
100.000
abitanti
,
o
ad
unire
due
linee
litoranee
del
regno
o
linee
importanti
internazionali
o
a
raggiungere
il
confine
.
28
.
(
Graduazione
della
sovvenzione
)
.
(
Articolo
4
,
R.D.
25
dicembre
1887
,
n
.
5162-bis
,
convertito
in
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
Il
sussidio
chilometrico
in
favore
delle
ferrovie
,
delle
quali
si
è
riconosciuta
la
pubblica
utilità
,
è
accordato
in
somma
più
o
meno
elevata
e
per
un
numero
di
anni
maggiore
o
minore
fino
a
raggiungere
i
limiti
stabiliti
nell
'
articolo
precedente
,
tenuto
conto
specialmente
di
una
o
più
delle
seguenti
condizioni
:
a
)
dell
'
ammontare
dei
concorsi
degli
enti
interessati
in
relazione
al
costo
della
ferrovia
,
alle
difficoltà
e
spese
di
esercizio
,
alla
condizione
economico
-
finanziaria
degli
enti
che
hanno
interesse
alla
concessione
;
b
)
della
quantità
ed
estensione
del
traffico
che
si
presume
possa
essere
portato
sulla
rete
o
linea
principale
.
c
)
del
vantaggio
che
ne
avranno
i
servizi
pubblici
,
e
specialmente
la
difesa
nazionale
,
e
dei
proventi
diretti
od
indiretti
delle
imposte
;
d
)
della
popolazione
e
superficie
della
zona
servita
dalla
nuova
ferrovia
e
della
produzione
agricola
ed
industriale
della
medesima
.
29
.
(
Utilizzazione
delle
strade
e
raccordi
)
.
(
Art
.
15
,
comma
terzo
,
L
.
9
luglio
1905
,
numero
413;
art
.
3
,
penultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272;
art
.
1
,
lettera
o
,
L
.
16
luglio
1909
,
n
.
524;
art
.
6
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Salvo
disposizioni
diverse
derivanti
da
precedenti
leggi
speciali
,
nella
determinazione
della
sovvenzione
si
tiene
conto
della
minore
spesa
derivante
dalla
utilizzazione
delle
strade
ordinarie
e
degli
impianti
ferroviari
esistenti
.
Le
spese
per
i
raccordi
,
allacciamenti
ed
uso
comune
di
stazioni
di
cui
all
'
art
.
56
,
debbono
essere
comprese
nei
progetti
di
massima
delle
linee
da
concedere
all
'
industria
privata
anche
agli
effetti
della
determinazione
delle
sovvenzioni
chilometriche
.
30
.
(
Saggio
di
capitalizzazione
)
.
(
Art
.
5
,
terzo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
la
determinazione
delle
sovvenzioni
,
il
saggio
lordo
di
capitalizzazione
,
è
stabilito
sulla
base
del
saggio
effettivo
di
impiego
in
titoli
del
debito
pubblico
consolidato
italiano
3,50
per
cento
,
risultante
dal
prezzo
medio
dei
listini
ufficiali
del
trimestre
,
anteriore
alla
presentazione
della
domanda
di
concessione
,
aumentato
dell
'
uno
e
mezzo
.
31
.
(
Decorrenza
della
sovvenzione
e
lunghezza
sussidiata
)
.
(
Art
.
1
,
parte
prima
,
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
413
)
.
Le
sovvenzioni
dello
Stato
decorrono
,
per
ogni
tronco
di
ferrovia
,
dal
giorno
in
cui
,
con
l
'
autorizzazione
del
governo
,
ne
ha
luogo
l
'
apertura
all
'
esercizio
,
secondo
il
piano
stabilito
negli
atti
di
concessione
.
La
lunghezza
di
ogni
tronco
,
agli
effetti
dell
'
applicazione
delle
sovvenzioni
medesime
,
è
misurata
sull
'
asse
del
binario
di
corsa
e
computata
fra
gli
assi
dei
fabbricati
viaggiatori
nelle
stazioni
estreme
,
qualora
siavi
innesto
con
altre
linee
,
ovvero
fino
all
'
estremità
dei
binari
di
servizio
nelle
stazioni
capolinea
.
32
.
(
Stanziamenti
di
bilancio
)
.
(
Art
.
5
.
due
ultimi
commi
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
somme
da
pagarsi
annualmente
per
sovvenzioni
sono
stanziate
nel
bilancio
dei
lavori
pubblici
in
un
capitolo
denominato
:
«
Sovvenzioni
chilometriche
per
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
»
.
Quando
le
sovvenzioni
da
pagare
per
una
linea
eccedono
la
somma
di
annue
lire
500.000
,
il
corrispondente
stanziamento
è
fatto
in
un
capitolo
separato
nel
bilancio
dei
lavori
pubblici
.
(
Art
.
2
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
e
art
.
3
e
4
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
A
misura
che
verranno
fatte
le
concessioni
,
di
cui
agli
artt
.
27
,
comma
terzo
.
222
,
223
e
235
,
saranno
impostati
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
i
relativi
stanziamenti
.
(
Art
.
4
,
L
.
30
aprile
1899
,
n
.
168;
art
.
5
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
1
,
lett
.
h
,
L
.
15
luglio
1909
.
n
.
524
.
e
art
.
2
,
ultimo
comma
,
L
.
21
luglio
1910
n
.
580
)
.
Nella
legge
di
approvazione
del
bilancio
di
previsione
dei
lavori
pubblici
si
determina
il
limite
dei
nuovi
impegni
che
possono
assumersi
per
le
sovvenzioni
nell
'
esercizio
cui
il
bilancio
si
riferisce
.
Tale
limite
è
aumentato
dell
'
ammontare
delle
sovvenzioni
per
ferrovie
complementari
e
per
le
linee
di
cui
agli
artt
.
224
e
235
.
Sezione
II
:
Sussidi
ed
offerte
legali
degli
enti
locali
.
33
.
(
Sussidi
da
parte
degli
enti
locali
)
.
(
Art
.
38
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
e
art
.
1
,
lett
.
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Le
province
,
i
comuni
e
gli
altri
corpi
morali
,
quando
vi
concorra
l
'
interesse
locale
,
possono
accordare
sussidi
alle
ferrovie
,
preferibilmente
in
forma
di
sovvenzione
chilometrica
,
da
decorrere
dal
giorno
in
cui
la
linea
è
aperta
all
'
esercizio
,
ferma
l
'
osservanza
dell
'
art
.
303
del
T.U.
di
legge
21
maggio
1908
,
n
.
269;
al
disposto
del
quale
articolo
può
essere
derogato
in
caso
di
evidente
pubblica
utilità
per
decreto
reale
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
Stato
.
È
loro
vietato
di
accordare
qualsiasi
garanzia
di
reddito
chilometrico
.
34
.
(
Offerte
legali
)
.
(
Art
.
2
,
R.D.
25
dicembre
1887
,
n
.
5102-bis
,
convertito
in
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183;
art
.
5
,
quarto
comma
lett
.
b
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Non
è
accordata
veruna
sovvenzione
dello
Stato
se
non
risulti
che
siano
intervenute
,
da
parte
di
enti
morali
o
di
privati
che
vi
abbiano
uno
speciale
interesse
,
legali
offerte
di
qualunque
forma
che
assicurino
la
costruzione
e
l
'
esercizio
della
ferrovia
,
fatta
eccezione
quando
l
'
eccedenza
del
limite
legale
della
sovrimposta
fondiaria
degli
enti
interessati
e
gli
oneri
di
bilancio
per
interessi
di
mutui
passivi
superiori
al
reddito
delle
entrate
patrimoniali
e
dei
servizi
pubblici
sieno
in
misura
tale
,
a
giudizio
esclusivo
del
governo
da
non
consentire
nuovi
aggravi
.
Sezione
III
:
Garanzia
delle
obbligazioni
ed
operazioni
finanziarie
.
35
.
(
Distinzione
della
sovvenzione
)
.
(
Articolo
7
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
8
,
lett
.
c
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Negli
atti
di
concessione
di
costruzione
e
di
esercizio
deve
essere
dichiarato
quale
parte
della
sovvenzione
chilometrica
governativa
sia
attribuita
alla
costruzione
e
quale
all
'
esercizio
.
Quando
,
secondo
le
risultanze
dell
'
istruttoria
,
l
'
esercizio
sia
attivo
,
la
parte
riservata
a
garanzia
dell
'
esercizio
stesso
non
può
essere
minore
di
un
decimo
né
maggiore
di
due
decimi
.
36
.
(
Vincolo
della
sovvenzione
per
le
obbligazioni
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
413
)
.
Il
Governo
può
autorizzare
le
società
per
azioni
concessionarie
di
ferrovie
ad
emettere
,
agli
effetti
dell
'
art
.
171
del
codice
di
commercio
,
obbligazioni
garantite
sulle
sovvenzioni
chilometriche
.
La
garanzia
però
non
può
essere
data
che
sulla
parte
delle
sovvenzioni
relative
al
servizio
dei
capitali
da
impiegare
per
la
costruzione
della
ferrovia
,
dovendo
la
residua
parte
rimanere
disponibile
per
l
'
esercizio
.
(
Art
.
7
,
terzo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
e
art
.
8
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
16
giugno
1917
,
n
.
540
)
.
La
parte
di
sovvenzione
governativa
attribuita
alla
costruzione
può
essere
vincolata
integralmente
,
in
Italia
o
all
'
estero
,
al
servizio
delle
obbligazioni
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
lo
statuto
della
società
e
le
successive
modificazioni
siano
approvati
per
decreto
reale
,
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
,
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
;
b
)
che
almeno
una
metà
della
linea
sia
aperta
all
'
esercizio
e
collaudata
;
c
)
che
l
'
ammortamento
delle
obbligazioni
sia
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
,
non
eccedente
la
durata
della
concessione
.
Il
ministro
del
tesoro
,
d
'
accordo
col
ministro
dei
lavori
pubblici
,
stabilisce
caso
per
caso
le
norme
opportune
per
regolare
l
'
emissione
delle
obbligazioni
stesse
in
rapporto
alle
condizioni
del
mercato
e
per
assicurare
alla
costruzione
della
linea
l
'
impiego
delle
somme
ritratte
dall
'
emissione
.
37
.
(
Vincolo
della
sovvenzione
per
altre
operazioni
finanziarie
)
.
(
Art
.
7
,
comma
terzo
e
quarto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
La
parte
di
sovvenzione
governativa
attribuita
alla
costruzione
può
essere
vincolata
integralmente
,
in
Italia
o
all
'
estero
,
anche
a
garanzia
di
operazioni
finanziarie
con
banche
e
con
istituti
di
eredito
per
la
provvista
dei
capitati
necessari
alla
costruzione
della
linea
concessa
ed
all
'
acquisto
del
materiale
rotabile
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
siano
comunicate
al
governo
le
condizioni
dell
'
operazione
finanziaria
;
b
)
che
la
somministrazione
dei
capitali
proceda
secondo
l
'
avanzamento
dei
lavori
,
in
base
a
certificati
rilasciati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
;
c
)
che
l
'
ammortamento
del
prestito
sia
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
quello
della
durata
della
sovvenzione
.
In
caso
di
decadenza
della
concessione
per
mancato
compimento
della
costruzione
,
la
sovvenzione
resta
vincolata
per
la
sola
parte
corrispondente
alla
somma
effettivamente
somministrata
in
base
ai
certificati
rilasciati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Ultimata
la
linea
ed
aperta
all
'
esercizio
,
la
sospensione
di
pagamento
della
sovvenzione
nei
casi
previsti
dall
'
ari
203
è
limitata
alla
sola
parte
non
vincolata
.
38
.
(
Suddivisione
in
tronchi
)
.
(
Art
.
7
,
comma
quinto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Quando
nell
'
atto
di
concessione
sia
prevista
l
'
apertura
della
linea
all
'
esercizio
per
tronchi
,
la
parte
di
sovvenzione
attribuita
alla
costruzione
è
suddivisa
per
tronchi
.
In
tale
caso
,
aperto
un
tronco
all
'
esercizio
e
collaudato
,
la
corrispondente
quota
di
sovvenzione
può
essere
vincolata
al
servizio
delle
obbligazioni
od
a
garanzia
delle
suindicate
operazioni
finanziarie
,
senza
osservanza
delle
condizioni
rispettivamente
stabilite
dall
'
art
.
36
,
lett
.
M
,
e
dalla
lett
.
h
del
precedente
articolo
.
39
.
(
Agevolazione
fiscale
per
le
obbligazioni
)
.
(
Art
.
7
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
obbligazioni
,
emesse
esclusivamente
per
la
costruzione
delle
nuove
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
sono
soggette
alla
tassa
di
negoziazione
di
cui
all
'
art
.
73
dalla
L
.
4
luglio
1897
,
n
.
114
(
testo
unico
)
,
nella
misura
di
una
lira
e
centesimi
venti
per
ogni
mille
lire
(
decimi
compresi
)
.
40
.
(
Anticipazioni
sopra
le
obbligazioni
)
.
(
Art
.
19
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Gli
istituti
di
emissione
e
le
casse
di
risparmio
sono
autorizzati
a
fare
anticipazioni
sopra
le
obbligazioni
emesse
,
a
termini
dell
'
art
.
171
del
codice
di
commercio
(
7
)
e
degli
artt
.
36
e
37
del
presente
testo
unico
,
dalle
società
concessionarie
di
ferrovie
.
Tali
anticipazioni
possono
essere
fatte
a
non
più
di
sei
mesi
e
per
non
oltre
i
tre
quarti
del
valore
corrente
delle
obbligazioni
.
CAPO
IV
:
CONCESSIONE
DI
SOLA
COSTRUZIONE
41-45
.
(
Abrogati
)
CAPO
V
:
COMPARTECIPAZIONE
DEI
PRODOTTI
46
.
(
Norma
generale
)
.
(
Art
.
285
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogni
volta
che
dai
conti
del
concessionario
risulti
che
l
'
annuo
prodotto
netto
di
una
ferrovia
,
ragguagliato
sull
'
ultimo
scorso
quinquennio
,
eccede
il
10
per
cento
,
se
altro
minor
limite
non
sia
stato
stabilito
dall
'
atto
di
concessione
,
il
governo
ha
diritto
ad
una
partecipazione
negli
utili
eguale
alla
metà
del
sovrappiù
.
Tale
diritto
può
egli
cominciare
ad
esercitare
soltanto
dopo
scaduti
quindici
anni
dal
giorno
dell
'
apertura
della
ferrovia
al
permanente
esercizio
sull
'
intera
sua
linea
,
se
nell
'
atto
di
concessione
non
sia
stata
espressamente
fissata
epoca
più
lontana
.
Si
dichiara
poi
intendersi
per
prodotto
netto
quello
che
rimane
del
prodotto
lordo
,
detratte
le
spese
d
'
esercizio
,
di
manutenzione
e
riparazione
ordinaria
,
e
straordinaria
,
i
canoni
e
i
tributi
pubblici
,
le
spese
di
amministrazione
,
quelle
di
sorveglianza
del
governo
,
ove
ne
sia
il
caso
,
il
fondo
di
riserva
e
quello
di
estinzione
del
capitale
di
primo
stabilimento
.
Il
governo
può
rinunciare
alla
compartecipazione
dei
prodotti
cui
avrebbe
il
diritto
,
imponendo
al
concessionario
un
abbassamento
corrispondente
nelle
tariffe
.
47
.
(
Nuove
ferrovie
non
sovvenzionate
)
.
(
Art
.
12
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Nelle
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
senza
sovvenzione
governativa
,
posteriori
alla
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
,
il
diritto
di
compartecipazione
dello
Stato
resta
regolato
dall
'
articolo
precedente
,
ma
si
esercita
sul
prodotto
netto
eccedente
l
'
interesse
legale
commerciale
computato
sul
capitale
azionario
o
su
quello
di
primo
impianto
e
prima
dotazione
di
materiale
mobile
e
di
esercizio
a
norma
dell
'
articolo
seguente
.
48
.
(
Nuove
ferrovie
sovvenzionate
)
.
(
Articolo
11
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Lo
Stato
ha
diritto
di
compartecipare
ai
prodotti
lordi
ultrainiziali
di
ferrovie
sovvenzionate
,
concesse
posteriormente
alla
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
,
nella
misura
stabilita
negli
atti
di
concessione
,
tenuto
conto
delle
speciali
condizioni
di
esercizio
di
ciascuna
ferrovia
,
quando
la
media
dei
prodotti
lordi
dell
'
ultimo
quadriennio
abbia
raggiunto
il
prodotto
lordo
chilometrico
indicato
negli
atti
di
concessione
.
Lo
Stato
ha
pure
diritto
alla
compartecipazione
ai
prodotti
netti
,
in
misura
non
minore
della
metà
dell
'
eccedenza
dell
'
interesse
legale
commerciale
computato
sul
capitale
azionario
approvato
dal
governo
,
quando
sia
concessionaria
una
società
per
azioni
,
o
sul
capitale
di
primo
impianto
e
prima
dotazione
di
materiale
mobile
e
di
esercizio
,
negli
altri
casi
.
TITOLO
III
.
DIRITTI
ED
OBBLIGHI
DEL
CONCESSIONARIO
CAPO
I
:
LINEE
CONCORRENTI
E
RACCORDI
49
.
(
Privilegio
del
concessionario
)
.
(
Articolo
269
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
il
concessionario
di
una
ferrovia
pubblica
ha
il
privilegio
esclusivo
di
qualsivoglia
altra
concessione
di
ferrovia
,
parimente
pubblica
,
che
congiunga
due
punti
della
sua
linea
,
o
che
le
corra
lateralmente
,
entro
quel
limite
di
distanza
che
verrà
determinato
nell
'
atto
di
concessione
.
50
.
(
Diritti
dello
Stato
)
.
(
Art
.
210
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2248
.
all
.
F
)
.
Resta
però
in
facoltà
dell
'
amministrazione
dello
Stato
,
ove
nulla
sia
statuito
in
contrario
nell
'
atto
di
concessione
,
di
costruire
ed
esercitare
essa
stessa
ferrovie
che
dalle
concesse
si
diramino
o
le
intersechino
o
ne
costituiscano
un
prolungamento
,
e
di
accordarne
ad
altri
la
concessione
,
salva
la
preferenza
al
primo
concessionario
a
parità
di
condizioni
.
L
'
uso
che
l
'
amministrazione
dello
Stato
faccia
di
questa
facoltà
non
conferisce
al
primo
concessionario
il
diritto
ad
indennità
o
compenso
di
sorta
,
purché
non
gli
cagioni
danno
alcuno
od
incaglio
all
'
esercizio
.
I
rapporti
che
occorra
di
stabilire
tra
il
concessionario
primitivo
e
la
detta
amministrazione
,
o
nuovi
concessionari
,
fanno
oggetto
di
convenzione
da
stipularsi
in
via
amichevole
per
tutto
quanto
può
concernere
ad
un
regolare
e
completo
servizio
cumulativo
.
In
caso
di
divergenza
la
decisione
è
rimessa
a
giudizio
di
arbitri
.
51
.
(
Uso
promiscuo
)
.
(
Art
.
43
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
In
caso
che
altri
concessionari
di
ferrovie
non
concorrenti
intendano
valersi
di
qualche
tratto
di
linea
già
concessa
o
costruita
,
può
il
governo
rendere
obbligatorio
l
'
uso
promiscuo
di
quel
tratto
,
fissandone
le
relative
norme
e
compensi
.
È
riservata
all
'
amministrazione
governativa
la
facoltà
di
permettere
attraversamenti
a
livello
fra
diverse
ferrovie
,
e
di
stabilirne
le
condizioni
.
52
.
(
Allacciamenti
)
.
(
Art
.
3
,
secondo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
sovvenzionate
debbono
,
sempre
quando
è
possibile
.
allacciarsi
alle
ferrovie
esistenti
.
Nel
caso
di
ferrovie
secondarie
a
scartamento
diverso
,
e
qualora
il
governo
non
creda
di
prescrivere
la
interposizione
dello
scartamento
minore
,
s
'
intende
soddisfatta
la
condizione
dell
'
allacciamento
quando
il
binario
della
ferrovia
secondaria
giunga
fino
al
piazzale
della
stazione
della
ferrovia
esistente
,
in
modo
da
rendere
possibile
il
trasbordo
diretto
delle
merci
.
53
.
(
Diramazioni
)
.
(
Art
.
4
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
di
una
ferrovia
pubblica
,
salvo
il
diritto
di
preferenza
di
cui
all
'
art
.
50
,
non
può
opporsi
alle
diramazioni
,
purché
da
stazioni
o
fermate
,
di
altre
ferrovie
pubbliche
,
le
quali
,
sia
pure
mediante
la
interposizione
di
uno
scartamento
diverso
,
servano
ad
unirla
ad
altra
ferrovia
pubblica
od
a
prossimi
centri
di
popolazione
,
od
altrimenti
valgano
ad
allacciarla
con
porti
od
approdi
marittimi
,
lacuali
o
fluviali
,
ogni
qualvolta
questi
raccordi
ed
allacciamenti
formino
oggetto
o
siano
condizione
di
una
concessione
del
governo
.
L
'
esercente
della
ferrovia
,
alla
quale
è
imposto
il
raccordo
,
deve
eseguirne
la
parte
compresa
entro
i
confini
di
quella
ferrovia
a
spese
del
richiedente
;
ed
a
carico
di
questi
sono
tutti
gli
adattamenti
delle
stazioni
,
del
corpo
stradale
e
della
soprastruttura
,
che
si
rendano
necessari
per
effetto
di
quei
raccordi
ed
allacciamenti
,
non
meno
che
l
'
adempimento
di
tutte
quelle
prescrizioni
che
sono
stabilite
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
a
tutela
e
garanzia
della
sicurezza
e
della
regolarità
dell
'
esercizio
.
Le
eventuali
contestazioni
,
che
sorgano
nella
liquidazione
delle
spese
qui
contemplate
,
sono
deferite
per
la
loro
soluzione
a
tre
arbitri
inappellabili
nominati
come
all
'
art
.
74
.
54
.
(
Raccordi
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
di
una
ferrovia
pubblica
,
ogni
volta
che
lo
permettano
la
sicurezza
e
la
regolarità
dell
'
esercizio
,
è
tenuto
a
consentire
,
alle
stesse
condizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
al
raccordo
con
tramvie
a
trazione
meccanica
e
con
stabilimenti
commerciali
ed
industriali
,
i
cui
concessionari
,
proprietari
o
esercenti
ne
facciano
domanda
e
dichiarino
di
sottomettersi
alle
condizioni
di
uno
speciale
capitolato
-
tipo
,
redatto
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
secondo
speciali
norme
fissate
dal
regolamento
di
cui
all
'
art
.
216
.
La
stessa
disposizione
è
applicabile
anche
agli
stabilimenti
governativi
.
55
.
(
Norme
per
raccordi
ed
allacciamenti
)
.
(
Art
.
6
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
binari
di
raccordo
e
gli
allacciamenti
destinati
a
servire
stabilimenti
commerciali
e
industriali
,
qualora
debbano
attraversare
terreni
di
proprietà
di
terzi
,
sono
equiparati
alle
ferrovie
private
di
seconda
categoria
,
e
,
quando
debbano
servire
a
tramvie
o
ad
importanti
stabilimenti
commerciali
ed
industriali
,
possono
dal
governo
essere
dichiarati
opere
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
.
Nel
caso
che
un
binario
di
raccordo
od
allacciamento
sia
stato
costruito
con
dichiarazione
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
detta
legge
sulle
espropriazioni
,
o
con
l
'
applicazione
dell
'
art
.
5
del
presente
testo
unico
,
il
governo
può
renderne
promiscuo
l
'
uso
con
altri
stabilimenti
,
in
mancanza
d
'
accordo
,
da
tre
arbitri
inappellabili
,
nominati
ai
termini
dell
'
art
.
74
.
Sui
binari
di
raccordo
costruiti
con
dichiarazione
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
legge
sulle
espropriazioni
può
il
governo
,
in
caso
di
necessità
riconosciuta
,
ordinare
un
servizio
pubblico
per
merci
con
tariffe
non
superiori
a
quelle
della
ferrovia
alla
quale
i
binari
si
allacciano
.
I
binari
di
raccordo
possono
essere
stabiliti
su
strade
ordinarie
col
consenso
degli
enti
proprietari
.
In
caso
di
dissenso
decide
il
ministro
dei
lavori
pubblici
per
le
strade
provinciali
,
comunali
e
vicinali
;
per
le
strade
nazionali
è
ammesso
il
ricorso
in
via
gerarchica
,
sul
quale
devono
sentirsi
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
consiglio
di
Stato
.
56
.
(
Raccordi
ed
opere
non
obbligatorie
)
.
(
Art
.
6
,
primo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
numero
444
)
.
Non
possono
essere
imposti
dal
governo
:
a
)
i
raccordi
e
gli
allacciamenti
,
di
cui
all
'
art
.
53
,
quando
le
spese
relative
sono
sproporzionate
alla
entità
della
nuova
linea
;
b
)
l
'
uso
delle
stazioni
in
comune
,
quando
le
spese
di
ampliamento
ed
adattamento
ed
i
corrispettivi
da
pagarsi
per
l
'
esercizio
in
comune
siano
rispettivamente
superiori
al
capitale
d
'
impianto
ed
alla
somma
occorrente
per
l
'
esercizio
di
una
stazione
indipendente
.
adeguata
alle
esigenze
della
nuova
linea
.
CAPO
II
:
ESPROPRIAZIONI
ED
OCCUPAZIONI
57
.
(
Opere
ferroviarie
di
pubblica
utilità
.
)
.
(
Art
.
225
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
vie
ferrate
pubbliche
sono
opere
di
utilità
pubblica
,
e
quindi
sono
a
loro
applicabili
tutte
le
disposizioni
delle
leggi
sulla
espropriazione
per
causa
di
pubblica
utilità
.
In
cosiffatta
applicazione
s
'
intendono
far
parte
delle
ferrovie
i
fossi
laterali
,
i
terreni
da
occuparsi
colle
siepi
,
muri
od
altre
chiusure
stabili
qualunque
,
comprese
le
loro
distanze
legali
,
dai
fondi
vicini
,
i
terreni
pure
da
occuparsi
poi
trasporti
dei
corsi
d
'
acqua
,
o
di
pubbliche
o
private
comunicazioni
,
e
per
stabilimento
di
vie
d
'
accesso
,
e
finalmente
i
terreni
necessari
per
la
erezione
delle
stazioni
,
e
per
qualsivoglia
altra
fabbrica
od
opera
stabile
,
destinata
all
'
esercizio
od
alla
conservazione
delle
dette
ferrovie
.
58
.
(
Norme
d
'
esproprio
per
la
nuove
ferrovie
)
.
(
Art
.
77
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
per
la
costruzione
di
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
dopo
la
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
,
sovvenzionate
dallo
Stato
,
si
applicano
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2982
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nei
luoghi
però
dove
vigano
disposizioni
legislative
speciali
più
favorevoli
agli
esproprianti
,
tali
disposizioni
sono
applicate
anche
alle
espropriazioni
da
eseguirsi
nell
'
interesse
delle
ferrovie
.
(
Art
.
9
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Le
disposizioni
dei
due
precedenti
commi
si
applicano
alle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
dopo
la
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
,
anche
se
non
sovvenzionate
dallo
Stato
.
59
.
(
Occupazione
temporanea
)
.
(
Art
.
277
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
costruisce
una
ferrovia
pubblica
ha
il
diritto
non
solo
di
occupare
permanentemente
le
proprietà
private
e
pubbliche
,
necessarie
per
lo
stabilimento
della
ferrovia
medesima
,
con
tutte
le
sue
dipendenze
ed
accessori
,
dichiarati
all
'
art
.
57
,
ma
anche
,
mercé
i
giusti
risarcimenti
,
quello
della
occupazione
temporanea
dei
luoghi
occorrenti
,
durante
la
esecuzione
dei
lavori
di
costruzione
o
di
riparazione
,
per
estrarne
i
materiali
necessari
a
detti
lavori
,
per
farvi
dei
depositi
di
materiali
ed
oggetti
qualunque
,
per
istabilirvi
dei
magazzini
ed
officine
,
per
praticarvi
dei
passaggi
provvisionali
,
così
ad
uso
proprio
,
come
ad
uso
del
pubblico
e
dei
privati
,
a
cui
i
lavori
medesimi
avessero
interrotte
,
o
rese
impraticabili
le
comunicazioni
esistenti
,
e
per
aprirvi
del
canali
dl
diversione
delle
acque
private
e
pubbliche
che
coll
'
eseguimento
della
opere
recassero
difficoltà
od
impedimento
.
60
.
(
0ccupazione
di
demanio
improduttivo
)
.
(
Art
.
228
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
è
dovuto
alcun
compenso
o
risarcimento
per
le
occupazioni
permanenti
,
provvisionali
o
temporanee
degli
alvei
delle
acque
pubbliche
,
delle
spiagge
lacuali
o
marittime
,
né
di
qualunque
altro
terreno
improduttivo
appartenente
allo
Stato
,
salvo
però
le
reintegrazioni
che
possano
nei
casi
speciali
essere
necessarie
per
restituire
a
tali
proprietà
l
'
attitudine
alla
propria
naturale
destinazione
,
e
salva
la
conservazione
od
il
conveniente
trasferimento
delle
servitù
che
possano
trovarvisi
stabilite
con
legittimo
titolo
.
CAPO
III
:
TUTELA
DELLE
PROPRIETÀ
ED
OPERE
COERENTI
61
.
(
Comunicazioni
e
corsi
d
'
acqua
)
.
(
Articolo
229
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
costruisce
una
strada
ferrata
pubblica
ha
obbligo
di
ristabilire
in
convenienti
condizioni
di
comodità
e
sicurezza
a
proprie
spese
,
tutte
le
comunicazioni
pubbliche
e
private
che
dalle
opere
della
sua
impresa
rimanessero
interrotte
.
Pari
obbligo
egli
ha
relativamente
allo
scolo
ed
al
libero
corso
delle
acque
,
i
condotti
delle
quali
,
o
naturali
od
artefatti
,
rimanessero
o
interrotti
o
alterati
dalle
opere
anzidette
.
E
per
tutto
quanto
non
dipenda
da
innovazioni
,
dopo
la
esecuzione
di
tali
opere
praticate
dal
fatto
di
altri
,
egli
è
tenuto
a
garantire
in
ogni
tempo
la
libertà
,
l
'
innocuità
e
la
regolarità
del
corso
ristabilito
.
Al
ristabilimento
delle
comunicazioni
e
dei
corsi
di
acque
di
privata
pertinenza
gl
'
interessati
possono
rinunziare
,
ma
ciò
deve
risultare
da
formale
dichiarazione
.
Per
le
comunicazioni
private
,
gravate
di
servitù
pubblica
,
chi
costruisce
la
strada
ferrata
ha
unicamente
l
'
obbligo
di
acquistare
,
a
favore
degli
utenti
,
la
servitù
attiva
di
passaggio
sul
terreno
necessario
per
il
loro
ristabilimento
.
Non
possono
quindi
costringere
il
proprietario
a
cederne
la
proprietà
,
quando
egli
non
vi
consenta
.
A
malgrado
di
qualsivoglia
rinunzia
degli
interessati
,
non
si
può
omettere
di
provvedere
al
corso
delle
acque
,
i
condotti
delle
quali
siano
intersecati
dalla
via
ferrata
,
quando
dal
loro
ristagno
sia
per
soffrirne
nocumento
la
pubblica
igiene
,
o
restarne
compromessa
l
'
immunità
delle
proprietà
e
dei
diritti
dei
terzi
.
62
.
(
Manutenzione
delle
opere
relative
alle
ferrovie
)
.
(
Art
.
230
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
opere
di
arte
costruite
nel
corpo
d
'
una
ferrovia
pubblica
,
per
la
conservazione
e
ristabilimento
dei
corsi
d
'
acqua
e
delle
comunicazioni
,
tanto
di
pubblica
che
di
privata
pertinenza
,
debbono
essere
mantenute
da
chi
ha
l
'
onere
della
manutenzione
di
essa
ferrovia
.
Quanto
a
quelle
costruite
fuori
del
corpo
della
ferrovia
ed
indipendenti
dalla
sussistenza
e
dalla
buona
conservazione
di
questa
,
può
,
chi
ha
l
'
onere
anzidetto
,
mediante
speciale
convenzione
colle
pubbliche
amministrazioni
o
coi
privati
interessati
,
esonerarsi
dall
'
obbligo
di
loro
manutenzione
.
Nel
caso
che
le
dette
opere
esteriori
vengano
costruite
in
sostituzione
di
altre
preesistenti
,
chi
costruisce
la
strada
ferrata
ha
a
suo
carico
le
spese
di
loro
costruzione
;
ma
,
dopo
il
collaudo
e
la
consegna
a
chi
di
ragione
,
ha
diritto
alla
totale
esenzione
dall
'
obbligo
della
manutenzione
,
a
meno
che
questa
non
riesca
più
gravosa
di
prima
,
nel
qual
caso
egli
è
tenuto
ad
un
giusto
compenso
.
63
.
(
Attraversamento
della
ferrovia
già
costruita
.
)
.
(
Art
.
231
,
L
.
20
marzo
1865
,
numero
2248
,
all
.
F
)
.
Quando
,
per
nuova
costruzione
o
per
trasporto
ordinato
od
autorizzato
dal
governo
,
una
strada
ordinaria
nazionale
,
provinciale
o
comunale
,
un
canale
o
un
condotto
d
'
acqua
debbano
attraversare
una
ferrovia
pubblica
che
prima
non
intersecavano
,
od
attraversarla
in
punto
diverso
da
quello
in
cui
la
intersecavano
precedentemente
,
chi
ha
costruito
od
esercita
la
strada
ferrata
non
può
opporvisi
,
purché
l
'
attraversamento
non
nuoccia
alla
regolarità
e
sicurezza
dell
'
esercizio
.
Se
l
'
attraversamento
sia
cagione
di
maggiori
spese
per
l
'
esercizio
,
manutenzione
e
custodia
della
ferrovia
,
chi
l
'
ha
costruita
od
esercitata
ha
diritto
a
giusto
compenso
.
Egli
ha
,
in
ogni
caso
,
il
diritto
di
costruire
,
mantenere
e
custodire
l
'
attraversamento
a
propria
cura
e
spese
,
mediante
il
dovuto
rimborso
.
64
.
(
Opere
di
difesa
)
.
(
Art
.
232
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
opere
che
servono
all
'
attraversamento
dei
corsi
di
acqua
,
od
a
difendere
le
ferrovie
pubbliche
e
le
private
della
seconda
categoria
,
devono
essere
innocue
al
buon
regime
dei
corsi
medesimi
,
alle
proprietà
laterali
,
alle
derivazioni
,
alla
navigazione
ed
alle
fluitazioni
.
CAPO
IV
:
SERVITÙ
E
DISTANZE
LEGALI
65
.
(
Disposizioni
per
la
manutenzione
stradale
)
.
(
Art
.
233
,
L
.
20
marzo
1865
,
numero
2248
,
all
.
F
)
.
Le
disposizioni
della
legge
sui
lavori
pubblici
concernenti
la
conservazione
del
suolo
delle
strade
ordinarie
nazionali
,
provinciali
e
comunali
,
e
delle
loro
dipendenze
,
sono
applicabili
alle
strade
ferrate
pubbliche
e
loro
dipendenze
ed
accessori
.
66
.
(
Servitù
stradali
)
.
(
Art
.
234
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
proprietà
laterali
alle
strade
ferrate
pubbliche
sono
soggette
a
tutte
le
servitù
e
pesi
imposti
dalla
legge
sui
lavori
pubblici
alle
proprietà
coerenti
alle
strade
nazionali
,
provinciali
e
comunali
,
colle
modificazioni
risultanti
dagli
articoli
seguenti
.
67
.
(
Distanze
per
edifici
)
.
(
Art
.
325
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
È
proibito
a
chiunque
costruire
muri
,
case
,
capanne
,
tettoie
od
altro
qualsiasi
edificio
,
e
di
allevare
piante
a
distanza
minore
di
metri
sei
dalla
linea
della
più
vicina
rotaia
di
una
strada
ferrata
,
la
quale
misura
deve
,
occorrendo
,
aumentarsi
in
guisa
che
le
anzidette
costruzioni
non
riescano
mai
a
minore
distanza
di
metri
due
dal
ciglio
degli
sterri
o
dal
piede
dei
rilevati
.
Tali
distanze
possono
essere
diminuite
di
un
metro
per
le
siepi
,
muricciuoli
di
cinta
e
steccati
,
di
altezza
non
maggiore
di
m
.
1,50
.
Chi
costruisce
od
esercita
la
strada
ferrata
è
in
diritto
di
richiedere
che
siano
accresciute
le
dette
distanze
in
misura
conveniente
per
rendere
libera
la
visuale
alla
portata
necessaria
per
la
sicurezza
della
locomozione
al
lato
convesso
dei
tratti
curvilinei
.
(
Art
.
34
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Non
sono
applicabili
ai
tratti
di
ferrovie
su
strade
ordinarie
le
limitazioni
vigenti
circa
la
distanza
delle
costruzioni
di
case
,
capanne
o
tettoie
.
68
.
(
Distanze
per
scavi
)
.
(
Art
.
236
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Laddove
le
strade
ferrate
sono
in
rilevato
non
minore
di
tre
metri
i
proprietari
dei
beni
laterali
non
possono
praticare
alcuno
scavamento
a
distanza
minore
di
tre
metri
dal
piede
del
rilevato
medesimo
.
69
.
(
Distanze
per
combustibili
)
.
Art
.
237
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
È
proibito
a
chiunque
di
costruire
a
distanza
minore
di
venti
metri
dalla
più
vicina
rotaia
di
una
strada
ferrata
,
la
quale
si
eserciti
con
macchine
a
fuoco
,
delle
case
o
capanne
in
legno
od
in
paglia
,
o
di
fare
cumuli
di
qualsivoglia
materia
combustibile
.
Tale
divieto
non
deve
però
intendersi
esteso
a
depositi
temporanei
dei
prodotti
del
suolo
che
si
fanno
al
tempo
del
raccolto
.
70
.
(
Distanze
per
materiale
)
.
(
Art
.
238
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
depositi
di
pietre
o
di
qualunque
altro
materiale
incombustibile
nei
terreni
laterali
ad
una
ferrovia
,
quando
si
elevino
al
disopra
del
livello
delle
rotaie
,
debbono
essere
tenuti
alla
distanza
prescritta
dall
'
art
.
67
.
71
.
(
Riduzioni
delle
distanze
)
.
(
Art
.
239
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Quando
la
sicurezza
pubblica
,
la
conservazione
delle
ferrovie
e
le
particolari
circostanze
lo
consentano
,
possono
essere
autorizzate
dal
competente
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
riduzioni
alle
distanze
prescritte
dagli
artt
.
65
,
66
,
67
,
68
,
69
e
70
del
presente
testo
unico
.
L
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
prima
di
autorizzare
le
richieste
riduzioni
delle
distanze
legali
prescritte
,
dà
,
mediante
lettera
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento
,
comunicazione
ai
concessionari
interessati
delle
richieste
pervenute
,
assegnando
loro
un
termine
perentorio
di
giorni
trenta
per
la
presentazione
di
eventuali
osservazioni
.
Trascorso
tale
termine
i
predetti
uffici
possono
autorizzare
le
riduzioni
richieste
.
72
.
(
Demolizione
)
.
(
Art
.
240
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
all
'
epoca
dello
stabilimento
di
una
strada
ferrata
esistono
nelle
proprietà
laterali
,
a
distanza
minore
di
quelle
prescritte
dagli
articoli
precedenti
,
degli
edifizi
,
capanne
,
piantamenti
,
siepi
,
steccati
,
muricciuoli
di
cinta
,
cumuli
di
materie
qualunque
o
scavamenti
,
i
proprietari
possono
venire
obbligati
ad
abbatterli
o
toglierli
,
od
a
colmarli
,
quando
ciò
sia
riconosciuto
necessario
per
la
sicurezza
pubblica
e
per
la
conservazione
e
regolarità
dell
'
esercizio
delle
strade
.
In
siffatto
caso
,
ove
non
risulti
che
la
esistenza
degli
anzidetti
oggetti
abbia
cominciato
dopo
che
la
linea
della
ferrovia
era
stata
fatta
conoscere
al
pubblico
o
con
piani
esecutivi
definitivamente
approvati
,
o
con
visibili
tracciamenti
definitivi
sul
terreno
,
è
dovuta
ai
proprietari
una
competente
indennità
da
determinarsi
nel
modo
prescritto
dalla
legge
sull
'
espropriazione
per
causa
dE
utilità
pubblica
.
I
fabbricati
e
gli
scavamenti
pei
quali
non
risulti
necessario
l
'
abbattimento
od
il
riempimento
possono
essere
mantenuti
nello
stato
in
cui
si
trovano
,
e
possono
farvisi
quelle
innovazioni
soltanto
che
non
tolgono
loro
la
riconosciuta
innocuità
.
73
.
(
Descrizione
)
.
(
Art
.
241
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Per
la
esecuzione
delle
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
chi
costruisce
le
ferrovie
deve
,
entro
il
termine
non
maggiore
di
un
mese
dalla
data
della
pubblicazione
dei
piani
definitivi
,
procedere
a
regolari
descrizioni
degli
oggetti
in
esso
articolo
contemplati
.
CAPO
V
:
PASSAGGIO
SULLE
STRADE
ORDINARIE
74
.
(
Imposizione
della
servitù
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Gli
enti
proprietari
della
strada
ordinaria
,
sulla
quale
lo
Stato
conceda
di
stabilire
una
ferrovia
,
non
possono
opporsi
alla
imposizione
di
quella
servitù
passiva
:
ma
essi
hanno
diritto
al
rimborso
delle
maggiori
eventuali
spese
di
manutenzione
del
rispettivi
tratti
di
strada
ordinaria
.
Tutte
le
spese
per
assicurare
il
transito
durante
i
lavori
,
e
quelle
di
adattamento
e
di
sistemazione
definitiva
della
strada
ordinaria
,
comprese
quelle
di
allargamento
o
di
parziale
deviazione
che
possano
occorrere
per
la
occupazione
della
sede
stradale
colla
ferrovia
,
sono
a
carico
del
concessionario
.
Gli
allargamenti
e
le
parziali
deviazioni
delle
strade
ordinarie
,
che
possano
occorrere
per
l
'
adattamento
della
sede
di
una
ferrovia
,
in
quanto
servono
all
'
ordinario
carreggio
,
passano
senz
'
altro
in
proprietà
all
'
ente
proprietario
della
strada
ordinaria
.
In
caso
di
mancato
accordo
col
concessionario
riguardo
alle
maggiori
eventuali
spese
di
manutenzione
di
cui
nel
primo
comma
di
quest
'
articolo
,
l
'
importo
di
quelle
spese
è
determinato
da
tre
arbitri
inappellabili
,
dei
quali
due
nominati
rispettivamente
dalle
parti
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
territoriale
.
Intorno
alle
contestazioni
fra
il
concessionario
e
l
'
ente
proprietario
della
strada
in
ordine
ai
lavori
da
eseguirsi
per
garantire
il
transito
ordinario
,
decide
il
prefetto
,
sentito
l
'
ingegnere
capo
del
genio
civile
della
provincia
,
ed
,
in
mancanza
di
pronta
attuazione
dei
provvedimenti
da
parte
del
concessionario
,
si
provvede
d
'
ufficio
a
termini
dell
'
art
.
106
.
In
tal
caso
l
'
importo
delle
relative
note
è
riscosso
con
le
norme
ed
i
privilegi
delle
pubbliche
imposte
.
75
.
(
Consenso
degli
enti
proprietari
delle
strade
)
.
(
Art
.
11
,
quarto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
La
servitù
passiva
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
non
può
essere
imposta
senza
il
consenso
dei
singoli
enti
proprietari
delle
strade
o
dei
tratti
di
strada
nei
quali
la
ferrovia
deve
avere
sede
separata
dal
carreggio
.
76
.
(
Manutenzione
delle
strade
)
.
(
Art
.
42
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
stabilite
sopra
strade
ordinarie
non
possono
pretendere
alcun
compenso
,
quando
siano
obbligati
a
sospendere
temporaneamente
l
'
esercizio
per
provvedere
alla
manutenzione
,
riparazione
e
sistemazione
delle
strade
stesse
,
e
debbono
,
al
bisogno
,
rimuovere
il
binario
.
Essi
sono
inoltre
,
obbligati
alla
manutenzione
,
a
proprie
spese
,
della
zona
occupata
dal
binario
,
compresi
i
manufatti
e
le
opere
d
'
arte
,
anche
se
di
terzi
proprietari
,
ed
a
contribuire
proporzionalmente
alla
spesa
per
lo
sgombro
della
neve
da
entrambe
le
sedi
stradali
,
salvo
le
convenzioni
speciali
.
77
.
(
Obblighi
in
caso
di
riscatto
,
decadenza
e
scadenza
)
.
(
Art
.
29
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
11
,
quinto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nel
caso
di
riscatto
da
parte
dello
Stato
di
una
ferrovia
avente
qualche
tratto
sopra
strada
ordinaria
,
il
medesimo
subentra
al
concessionario
negli
obblighi
verso
gli
enti
proprietari
della
strada
.
Le
stesse
disposizioni
valgono
nei
casi
di
decadenza
o
di
scadenza
delle
concessioni
di
ferrovie
,
stabilite
in
tutto
od
in
parte
del
percorso
su
strade
ordinarie
.
CAPO
VI
:
SEQUESTRI
E
RESPONSABILITÀ
78
.
(
Sequestri
)
.
(
Art
.
297
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
sono
ammessi
sequestri
a
favore
di
terzi
sugli
averi
di
una
società
anonima
concessionaria
della
costruzione
o
dell
'
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
,
sul
capitale
,
interessi
o
dividendi
delle
azioni
costituenti
il
fondo
sociale
.
Gli
eredi
,
perciò
,
od
i
creditori
degli
azionisti
non
possono
,
sotto
alcun
pretesto
,
provocare
l
'
apposizione
dei
sigilli
sopra
i
beni
e
gli
averi
della
società
,
né
prendere
ingerenza
di
sorta
nella
sua
amministrazione
.
Debbono
anzi
,
per
l
'
esercizio
dei
loro
diritti
,
riferirsi
agl
'
inventari
sociali
ed
alle
deliberazioni
dell
'
assemblea
generale
.
79
.
(
Danni
e
sospensione
)
.
(
Art
.
281
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
debbono
provvedere
a
tutti
i
casi
e
sottostare
a
tutti
gli
eventi
,
così
ordinari
,
come
straordinari
,
senza
potersi
esimere
dagli
obblighi
contratti
in
forza
della
loro
concessione
,
e
senza
acquistare
diritto
a
speciali
compensi
che
non
fossero
espressamente
pattuiti
negli
atti
di
concessione
.
Se
,
per
misura
d
'
ordine
pubblico
,
o
per
la
difesa
dello
Stato
,
il
governo
ordini
la
temporanea
sospensione
dell
'
esercizio
,
o
faccia
in
modo
qualunque
interrompere
una
ferrovia
,
viene
da
esso
sopportata
la
spesa
dei
lavori
della
interruzione
e
quella
del
completo
regolare
ristabilimento
,
cessate
le
cause
della
sospensione
,
senza
che
i
concessionari
possano
pretendere
a
maggiore
risarcimento
di
sofferti
danni
.
80
.
(
Responsabilità
)
.
(
Art
.
290
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
dell
'
esercizio
delle
ferrovie
pubbliche
,
siano
essi
semplici
individui
o
società
riconosciute
dalle
leggi
,
sono
civilmente
responsabili
,
tanto
verso
lo
Stato
,
quanto
verso
i
corpi
morali
ed
i
privati
,
dei
danni
che
i
loro
amministratori
,
preposti
,
impiegati
ed
agenti
qualunque
,
applicati
al
servizio
delle
linee
concesse
,
cagionino
nell
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
.
Pari
responsabilità
verso
lo
Stato
pesa
sugli
anzidetti
concessionari
per
ogni
danno
procedente
dalla
inesecuzione
di
alcune
delle
condizioni
della
concessione
rispettiva
,
e
dalla
inosservanza
dei
propri
regolamenti
e
statuti
.
I
risarcimenti
,
ai
quali
i
concessionari
sono
tenuti
in
dipendenza
di
queste
disposizioni
,
sono
dovuti
pel
fatto
solo
della
inesecuzione
delle
condizioni
stipulate
,
eccettuati
i
casi
di
forza
maggiore
legalmente
accertati
.
TITOLO
IV
.
COSTRUZIONE
CAPO
I
:
NORME
DI
COSTRUZIONE
81
.
(
Chiusura
)
.
(
Art
.
9
,
commi
primo
.
secondo
e
quarto
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
principali
sono
separate
dalle
proprietà
laterali
e
dalle
strade
ordinarie
con
siepi
vive
,
muri
od
altre
specie
di
chiusura
stabile
e
permanente
,
dove
le
condizioni
della
ferrovia
non
siano
tali
da
impedire
l
'
accesso
delle
persone
e
degli
animali
.
È
però
in
facoltà
dell
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
di
autorizzare
la
soppressione
totale
o
parziale
delle
chiusure
in
quei
tratti
nei
quali
ciò
sia
compatibile
con
la
sicurezza
dell
'
esercizio
.
Per
le
ferrovie
pubbliche
le
chiusure
sono
stabilite
nell
'
esclusivo
interesse
della
ferrovia
.
82
.
(
Passaggi
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
principali
,
dove
passano
a
livello
di
strade
ordinarie
pubbliche
o
private
,
debbono
essere
munite
di
cancelli
,
sbarre
od
altri
mezzi
di
chiusure
manovrati
sul
posto
o
a
distanza
.
Al
lato
di
queste
chiusure
possono
stabilirsi
girandole
o
cancelli
equivalenti
per
il
transito
dei
pedoni
.
I
passi
pedonali
possono
essere
muniti
di
chiusure
a
girandola
o
di
cancelli
equivalenti
.
I
passaggi
a
livello
privati
possono
essere
muniti
di
chiusure
con
chiave
da
tenersi
in
consegna
dall
'
utente
sotto
la
sua
responsabilità
.
Sulle
ferrovie
secondarie
le
chiusure
dei
passaggi
a
livello
non
sono
richieste
che
nel
passaggio
a
livello
di
strade
carreggiabili
di
primaria
importanza
,
e
nei
tratti
che
non
presentino
sufficiente
visuale
libera
.
Anche
nelle
ferrovie
principali
l
'
Ispettorato
compartimentale
e
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
può
autorizzare
che
siano
lasciati
aperti
i
passaggi
a
livello
in
corrispondenza
a
strade
poco
frequentate
od
a
strade
private
.
E
in
facoltà
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
di
prescriverne
la
chiusura
per
ragioni
speciali
di
sicurezza
pubblica
.
(
Art
.
213
,
ultimo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
chiusure
da
manovrare
sul
posto
debbono
avere
in
attiguità
case
cantoniere
e
casotti
di
guardia
,
e
i
meccanismi
necessari
pel
conveniente
loro
esercizio
e
custodia
.
Nei
passaggi
a
livello
il
suolo
della
ferrovia
deve
essere
costituito
nelle
condizioni
di
forma
e
stabilità
convenienti
perché
il
passaggio
ordinario
possa
effettuarvisi
con
tutta
facilità
.
83
.
(
Passaggi
a
livello
)
.
(
Art
.
214
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
numero
dei
passaggi
a
livello
dev
'
essere
ridotto
al
minimo
possibile
,
col
portare
,
ove
sia
compatibile
con
l
'
interesse
pubblico
,
più
strade
ordinarie
ad
attraversare
la
ferrata
nel
medesimo
punto
e
con
lo
stabilimento
degli
opportuni
cavalcavia
e
sottovia
,
ovunque
le
condizioni
della
località
lo
rendano
agevole
.
84
.
(
Accessi
)
.
(
Art
.
215
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
salite
e
le
chine
degli
accessi
,
tanto
ai
passaggi
a
livello
quanto
ai
cavalcavia
e
sottovia
,
devono
essere
regolate
nella
forma
,
nella
disposizione
planimetrica
ed
altimetrica
,
nella
costituzione
del
suolo
,
ed
in
ogni
altro
accessorio
riflettente
alla
permanente
facilità
e
sicurezza
del
transito
,
in
relazione
all
'
importanza
ed
allo
stato
delle
comunicazioni
a
cui
debbono
servire
.
85
.
(
Attraversamento
di
corsi
d
'
acqua
)
.
(
Art
.
216
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
All
'
attraversamento
dei
corsi
di
acqua
ed
alla
difesa
dai
danni
che
essi
possono
arrecare
alle
vie
ferrate
deve
provvedersi
con
opere
che
abbiano
le
condizioni
di
maggiore
stabilità
,
richieste
dalla
importanza
di
dette
vie
e
dall
'
azione
dei
veicoli
che
le
percorrono
.
I
ponti
,
bisognevoli
pel
loro
genere
di
costruzione
di
periodiche
parziali
rinnovazioni
,
devono
essere
combinati
in
modo
che
le
medesime
possano
eseguirsi
senza
sospendere
l
'
esercizio
ordinario
delle
ferrovie
pubbliche
.
86
.
(
Modalità
di
esecuzione
)
.
(
Art
.
8
,
primo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
lavori
e
le
opere
d
'
arte
di
una
ferrovia
e
delle
sue
dipendenze
debbono
essere
eseguiti
secondo
i
migliori
sistemi
e
precetti
dell
'
arte
.
87
.
(
Norme
di
esecuzione
)
.
(
Art
.
8
,
secondo
e
terzo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
numero
272
)
.
Con
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
,
sono
stabiliti
la
sagoma
della
luce
della
strada
e
della
sagoma
-
limite
del
materiale
rotabile
,
i
limiti
della
pendenza
,
i
raggi
minimi
delle
curve
,
le
condizioni
tecniche
dell
'
armamento
e
della
sovrastruttura
,
ed
in
genere
le
principali
modalità
del
corpo
stradale
e
delle
opere
d
'
arte
,
secondo
la
categoria
della
strada
ferrata
ed
il
sistema
di
trazione
.
Nel
detto
regolamento
è
pure
stabilita
la
distanza
minima
necessaria
dalla
linea
di
massima
sporgenza
del
materiale
mobile
agli
ostacoli
fissi
che
possano
esistere
lungo
la
strada
.
88
.
(
Case
di
guardia
)
.
(
Art
.
217
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Lungo
le
ferrovie
,
per
provvedere
alla
vigilanza
ed
alle
cure
di
buona
manutenzione
e
di
sicuro
esercizio
,
debbono
erigersi
casette
per
guardiani
e
cantonieri
,
proporzionate
per
numero
e
per
ampiezza
alla
importanza
del
movimento
di
ciascuna
linea
,
alle
particolari
sue
condizioni
ed
alle
circostanze
locali
.
(
Art
.
12
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Lungo
le
ferrovie
secondarie
non
è
richiesta
la
costruzione
di
caselli
per
guardiani
e
cantonieri
,
quando
il
personale
possa
essere
alloggiato
in
vicinanza
della
ferrovia
.
In
casi
eccezionali
può
essere
ammesso
l
'
uso
di
edifici
privati
per
i
caselli
,
le
stazioni
e
le
fermate
e
per
qualsiasi
altro
servizio
ferroviario
.
89
.
(
Stazioni
e
fermate
)
.
(
Art
.
219
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
fanno
il
servizio
del
paese
che
traversano
col
mezzo
degli
scali
o
stazioni
,
il
numero
ed
ubicazione
dei
quali
viene
determinato
negli
atti
di
concessione
,
aventi
i
debiti
riguardi
al
servizio
del
pubblico
.
L
'
ampiezza
di
dette
stazioni
,
la
natura
,
la
grandezza
e
la
disposizione
dei
loro
fabbricati
,
opere
e
meccanismi
diversi
sono
regolati
dalla
quantità
,
dalla
natura
e
dalla
importanza
dei
servizi
che
si
debbono
eseguire
.
(
Art
.
17
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Nelle
ferrovie
secondarie
,
compatibilmente
con
la
sicurezza
dell
'
esercizio
,
si
possono
ammettere
le
fermate
in
binario
corrente
anche
senza
fabbricati
,
raddoppi
di
binari
,
scambi
,
meccanismi
,
od
altro
apparecchio
,
e
consentire
l
'
utilizzazione
ad
uso
stazione
di
fabbricati
privati
.
90
.
(
Curve
)
.
(
Art
.
220
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
pendenze
ed
i
raggi
delle
curve
delle
ferrovie
,
così
pubbliche
come
private
di
seconda
categoria
,
devono
essere
contenuti
nei
limiti
che
si
richiedono
per
il
sicuro
e
regolare
esercizio
della
strada
,
coi
motori
che
si
proponga
di
applicare
alla
trazione
dei
treni
.
91
.
(
Larghezza
)
.
(
Art
.
221
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
La
larghezza
libera
delle
ferrovie
,
così
pubbliche
come
private
di
seconda
categoria
,
tra
i
cigli
dei
rilevati
su
cui
si
trovino
costituite
,
tra
i
margini
dei
fossi
laterali
di
scolo
,
laddove
siano
incassate
sotto
il
terreno
naturale
od
a
livello
di
questo
,
e
tra
i
parapetti
dei
ponti
e
dei
muri
di
sostegno
,
non
deve
essere
mai
minore
di
quanto
è
necessario
non
solo
pel
libero
passaggio
dei
veicoli
,
ma
anche
per
la
sicurezza
del
servizio
di
guardia
e
di
manutenzione
.
L
'
intervallo
fra
i
due
binari
nelle
ferrovie
a
doppio
binario
deve
sempre
essere
sufficiente
pel
libero
scansamento
dei
treni
al
loro
incontro
.
92
.
(
Cavalcavia
e
gallerie
)
.
(
Art
.
222
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nei
cavalcavia
l
'
altezza
della
luce
è
regolata
dall
'
altezza
massima
delle
macchine
e
veicoli
che
debbono
passarvi
sotto
;
e
tanto
la
larghezza
della
loro
via
,
quanto
le
dimensioni
della
luce
dei
sottovia
,
devono
essere
in
giusta
relazione
con
la
importanza
delle
strade
ordinarie
a
cui
debbono
servire
,
e
con
la
natura
di
queste
,
secondo
che
siano
carreggiabili
o
soltanto
praticabili
a
pedoni
.
Nei
sotterranei
,
l
'
altezza
del
vano
deve
eccedere
di
alcuni
centimetri
quella
conveniente
ai
cavalcavia
ed
opportunamente
aumentarsi
,
se
siano
di
lunghezza
considerevole
.
93
.
(
Scarpate
e
fossi
)
.
(
Art
.
223
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
scarpate
degli
sterri
,
e
quelle
dei
rilevati
,
devono
essere
regolate
con
la
inclinazione
conveniente
alla
natura
del
terreno
,
in
modo
da
premunire
la
via
contro
ogni
scoscendimento
che
la
ingombri
,
o
che
privi
l
'
armamento
di
stabile
sostegno
.
I
tratti
di
ferrovia
incassati
od
a
livello
,
o
poco
più
elevati
delle
campagne
laterali
,
devono
essere
fiancheggiati
da
fossi
atti
a
procurare
un
perfetto
scolo
delle
acque
.
94
.
(
Armamento
)
.
(
Art
.
224
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
sistema
d
'
armamento
,
che
s
'
intenda
adottare
per
una
ferrovia
pubblica
,
deve
presentare
la
necessaria
stabilità
e
resistenza
.
ed
esser
tale
che
i
veicoli
e
macchine
destinati
a
circolare
nella
detta
ferrovia
possano
anche
circolare
nelle
altre
che
da
quella
si
diramano
od
a
quella
si
congiungono
.
(
Art
.
18
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
361
)
.
Nelle
ferrovie
secondarie
,
l
'
armamento
deve
essere
tale
da
permettere
il
passaggio
ai
veicoli
destinati
al
servizio
della
linea
che
forma
oggetto
della
concessione
,
e
delle
altre
con
cui
s
'
intenda
stabilire
un
servizio
comune
.
95
.
(
Telegrafo
e
telefono
)
.
(
Art
.
13
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
debbono
essere
munite
di
telegrafo
o
di
telefono
o
di
altri
simili
mezzi
di
comunicazione
fra
le
stazioni
,
e
di
segnali
che
per
numero
e
per
natura
corrispondano
alle
esigenze
dell
'
esercizio
;
le
condutture
relative
sono
per
gli
effetti
fiscali
considerate
come
mezzi
d
'
opera
.
Sulle
ferrovie
secondarie
a
scartamento
ridotto
può
il
ministro
dei
lavori
pubblici
autorizzare
la
soppressione
dell
'
uso
dei
segnali
di
protezione
delle
stazioni
,
quando
si
provveda
con
speciali
cautele
alla
sicurezza
della
circolazione
.
Tale
autorizzazione
può
essere
data
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
della
guerra
,
anche
per
le
ferrovie
secondarie
a
scartamento
ordinario
,
e
per
stazioni
o
fermate
delle
ferrovie
principali
che
non
debbano
provvedere
al
servizio
di
movimento
dei
treni
.
96
.
(
Servizio
telegrafico
governativo
)
.
(
Art
.
267
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Sulla
palificazione
del
telegrafo
che
i
concessionari
sono
obbligati
a
stabilire
per
servizio
delle
ferrovie
,
è
riservata
al
governo
la
facoltà
in
ogni
tempo
di
collocare
e
di
esercitare
,
però
a
tutte
sue
spese
,
altri
fili
per
la
trasmissione
dei
suoi
dispacci
ufficiali
e
per
servizio
dei
privati
.
CAPO
II
:
SVOLGIMENTO
DEI
LAVORI
97
.
(
Progetto
esecutivo
)
.
(
Art
.
261
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
una
concessione
sia
stata
accordata
sulla
presentazione
di
piani
,
profili
e
disegni
di
semplice
massima
,
il
concessionario
prima
della
esecuzione
deve
presentare
all
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
i
necessari
piani
e
profili
circostanziati
coi
disegni
speciali
esecutivi
delle
principali
opere
d
'
arte
,
quali
sono
i
ponti
e
sifoni
di
mole
ed
apertura
più
considerevole
,
i
cavalcavia
e
sottovia
ed
i
fabbricati
delle
stazioni
,
ed
oltre
a
ciò
i
moduli
dei
passaggi
a
livello
,
delle
case
cantoniere
,
dei
minori
ponticelli
,
acquedotti
e
sifoni
,
dei
materiali
di
armamento
e
,
quando
vengano
richiesti
,
anche
quelli
degli
oggetti
di
materiale
fisso
e
di
materiale
mobile
per
l
'
esercizio
.
Al
ministero
dei
lavori
pubblici
dev
'
essere
sempre
rimessa
per
proprio
uso
dal
concessionario
una
copia
autentica
di
tutti
i
piani
,
profili
ed
altri
disegni
approvati
.
98
.
(
Varianti
)
.
(
Art
.
262
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nell
'
esame
dei
progetti
definitivi
e
dei
piani
esecutivi
delle
principali
opere
d
'
arte
è
in
facoltà
del
ministero
dei
lavori
pubblici
di
farvi
introdurre
quelle
modificazioni
che
,
sentito
il
concessionario
nelle
sue
osservazioni
,
giudichi
necessarie
nell
'
interesse
del
servizio
pubblico
.
Il
concessionario
non
può
scostarsi
,
senza
speciale
autorizzazione
,
dai
piani
esecutivi
definitivamente
approvati
,
sotto
pena
del
rifacimento
delle
opere
.
È
però
tanto
al
ministero
facoltativo
di
ordinare
,
quanto
al
concessionario
di
proporre
,
anche
durante
l
'
eseguimento
dei
lavori
,
quelle
modificazioni
dei
progetti
approvati
che
siano
giudicate
necessarie
od
utili
,
ma
il
concessionario
non
può
venire
obbligato
ad
eseguire
una
modificazione
che
gli
cagioni
notabili
maggiori
spese
di
costruzione
o
di
esercizio
,
quando
abbia
per
solo
scopo
una
maggiore
tecnica
regolarità
delle
opere
senza
comprovata
necessità
.
99
.
(
Permessi
e
cautele
)
.
(
Art
.
263
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
non
possono
intraprendere
i
lavori
approvati
per
la
costruzione
di
cavalcavia
o
di
sottovia
,
per
trasporto
di
strade
pubbliche
o
gravate
di
servitù
pubblica
,
per
la
costruzione
di
ponti
od
altre
opere
qualunque
sui
fiumi
e
sui
canali
navigabili
od
atti
alle
fluitazioni
,
se
prima
il
prefetto
della
provincia
,
inteso
il
parere
dell
'
ingegnere
capo
del
genio
civile
,
non
acconsenta
all
'
eseguimento
delle
indicate
opere
.
Durante
la
loro
esecuzione
i
concessionari
debbono
prendere
tutte
le
misure
e
sopportare
tutte
le
spese
necessarie
,
acciocché
né
il
servizio
della
navigazione
o
dei
trasporti
a
galla
,
né
il
pubblico
passaggio
provino
interruzione
od
incaglio
.
A
tale
effetto
a
cura
e
spese
dei
concessionari
,
all
'
intersecazione
delle
strade
pubbliche
o
gravate
di
pubblica
servitù
,
ove
ciò
venga
giudicato
necessario
,
devono
essere
costruite
strade
ed
altre
opere
provvisionali
,
né
possono
le
comunicazioni
esistenti
venire
interrotte
,
se
prima
per
parte
del
suddetto
ingegnere
capo
la
idoneità
e
sufficienza
dei
suddetti
lavori
provvisionali
non
sia
stata
accertata
.
Un
termine
perentorio
è
assegnato
ai
concessionari
per
compiere
le
opere
stabili
che
facciano
cessare
lo
stato
provvisorio
delle
comunicazioni
.
Le
comunicazioni
definitive
prima
di
essere
aperte
al
pubblico
devono
essere
collaudate
dall
'
ingegnere
capo
del
genio
civile
.
100
.
(
Misure
per
le
comunicazioni
e
corsi
d
'
acqua
)
.
(
Art
.
26
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Sono
parimente
obbligati
i
concessionari
,
durante
l
'
eseguimento
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
,
a
provvedere
,
acciocchè
non
rimangano
interrotte
né
le
private
comunicazioni
,
né
i
corsi
d
'
acque
pure
privati
,
a
meno
che
non
provino
di
esservi
stati
autorizzati
da
particolari
convenzioni
.
101
.
(
Apertura
all
'
esercizio
)
.
(
Art
.
257
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Quando
nulla
sia
espressamente
stabilito
in
contrario
negli
atti
di
concessione
,
può
il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
per
ragione
d
'
interesse
pubblico
permettere
ad
un
concessionario
,
sotto
quelle
condizioni
che
trovi
conveniente
di
prescrivere
,
di
aprire
,
anteriormente
all
'
intera
linea
,
l
'
esercizio
di
parziali
tronchi
;
come
può
permettere
la
apertura
di
essi
tronchi
,
o
dell
'
intera
linea
all
'
esercizio
libero
per
ogni
genere
di
trasporti
,
o
limitato
a
qualche
solo
genere
particolare
,
quando
i
lavori
di
costruzione
non
siano
peranco
pienamente
ultimati
,
ma
portati
a
segno
da
potersi
esso
esercizio
effettuare
con
piena
sicurezza
.
102
.
(
Collaudo
)
.
(
Art
.
258
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Compiuta
perfettamente
tutta
la
linea
o
linee
comprese
in
una
concessione
,
il
ministero
dei
lavori
pubblici
fa
procedere
alla
loro
generale
collaudazione
col
mezzo
di
una
commissione
o
di
un
funzionario
da
lui
delegato
,
in
contraddittorio
del
concessionario
o
suoi
legittimi
rappresentanti
,
e
con
intervento
del
funzionario
del
governo
che
ne
abbia
sorvegliato
la
costruzione
.
La
collaudazione
si
riferisce
a
tutte
le
opere
costituenti
il
corpo
della
ferrovia
o
ferrovie
,
all
'
armamento
di
queste
,
alle
case
di
guardia
,
alle
stazioni
,
loro
fabbricati
ed
accessori
e
al
materiale
fisso
.
Essa
ha
per
oggetto
di
riconoscere
se
nella
costruzione
si
siano
osservate
le
disposizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
e
del
capitolato
annesso
all
'
atto
di
concessione
,
massimamente
per
tutto
quanto
concerne
la
guarentigia
della
sicurezza
pubblica
e
la
regolarità
,
perfezione
e
permanenza
del
servizio
.
Se
dai
delegati
per
la
collaudazione
si
riscontrino
mancanze
nelle
opere
eseguite
,
oppure
inosservanze
delle
anzidette
disposizioni
,
è
tosto
ingiunto
al
concessionario
di
porvi
riparo
;
ed
ove
egli
non
si
presti
compiutamente
,
può
l
'
amministrazione
superiore
supplirvi
d
'
ufficio
,
prevalendosi
all
'
uopo
di
quella
parte
della
cauzione
che
ancora
detenga
,
e
,
in
caso
d
'
insufficienza
,
compensandosi
sui
primi
prodotti
dell
'
esercizio
della
ferrovia
.
103
.
(
Delimitazione
del
suolo
)
.
(
Art
.
259
.
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Dopo
il
totale
compimento
dei
lavori
di
costruzione
di
una
ferrovia
pubblica
e
la
loro
collaudazione
definitiva
,
il
concessionario
deve
eseguire
a
sue
spese
una
delimitazione
del
suolo
di
proprietà
della
ferrovia
medesima
,
e
la
formazione
,
in
contraddittorio
dei
funzionari
del
governo
,
ed
in
quella
scala
che
sia
prescritta
,
di
un
piano
catastale
della
ferrovia
e
delle
sue
dipendenze
,
oltre
ad
un
quadro
definitivo
delle
stazioni
e
fabbricati
attinenti
e
di
tutte
le
altre
opere
d
'
arte
che
siano
state
costruite
in
virtù
della
sua
concessione
.
Un
originale
del
processo
verbale
di
delimitazione
,
del
piano
catastale
e
del
quadro
descrittivo
sopra
indicato
è
rimesso
al
ministero
dei
lavori
pubblici
.
TITOLO
V
.
ESERCIZIO
CAPO
I
:
MEZZI
D
'
ESERCITO
)
104
.
(
Motore
)
.
(
Art
.
210
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
e
le
private
di
seconda
categoria
sono
esercitate
con
forze
animali
o
fisiche
secondo
il
previsto
nella
rispettiva
concessione
.
È
vietato
di
variare
la
specie
di
motore
prevista
,
senza
l
'
autorizzazione
del
ministero
.
105
.
(
Variazioni
del
sistema
d
'
armamento
)
.
(
Art
.
265
,
comma
secondo
,
ultimo
periodo
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
224R
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
,
L
.
15
luglio
1909;
n
.
524
)
.
Può
essere
ammesso
,
sia
all
'
atto
di
concessione
,
sia
in
seguito
,
un
sistema
d
'
armamento
diverso
da
quelli
generalmente
adottati
,
quando
sia
dimostrato
che
riunisca
tutti
i
voluti
requisiti
di
permanente
stabilità
.
106
.
(
Manutenzione
)
.
(
Art
.
260
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
debbono
mantenere
le
loro
strade
ferrate
,
colle
rispettive
dipendenze
,
costantemente
in
buono
stato
,
in
modo
tale
che
la
circolazione
possa
sempre
esservi
effettuata
con
facilità
e
sicurezza
.
In
difetto
vi
si
provvede
d
'
ufficio
,
previa
regolare
ingiunzione
,
a
maggiori
spese
dei
concessionari
medesimi
.
Le
anticipazioni
di
spese
,
che
in
siffatto
caso
occorrano
di
fare
,
sono
rimborsate
sopra
note
da
rendersi
esecutorie
dai
prefetti
delle
province
attraversate
dalle
ferrovie
.
107
.
(
Mezzi
d
'
esercizio
e
di
riparazione
)
.
(
Art
.
218
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Una
ferrovia
pubblica
dev
'
essere
provveduta
dei
mezzi
necessari
per
assicurare
la
continuità
del
regolare
e
sicuro
esercizio
,
e
per
eseguire
le
ordinarie
riparazioni
dei
veicoli
.
macchine
,
attrezzi
e
meccanismi
.
108
.
(
Mezzi
di
soccorso
)
.
(
Art
.
301
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
esercita
una
ferrovia
pubblica
,
deve
tenersi
provvisto
dei
mezzi
di
soccorso
necessari
nei
casi
di
sinistri
,
in
quelle
stazioni
o
fermate
che
vengano
designate
dal
competente
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
.
109
.
(
Provviste
e
accessori
delle
stazioni
)
.
(
Art
.
266
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2218
,
all
.
F
)
.
Le
stazioni
debbono
essere
provviste
di
tutte
le
fabbriche
e
stabilimenti
accessori
richiesti
dalla
prontezza
del
servizio
e
regolarità
,
e
corredate
dei
necessari
binari
di
percorso
,
di
recesso
e
di
deposito
.
Gli
sviatoi
,
le
piattaforme
e
gli
altri
meccanismi
fissi
o
mobili
,
serventi
a
far
passare
i
veicoli
e
le
macchine
da
uno
all
'
altro
binario
,
sono
stabiliti
secondo
un
sistema
approvato
,
nel
numero
e
nella
posizione
conveniente
all
'
ufficio
cui
debbono
compiere
.
A
seconda
della
natura
e
della
quantità
dei
servizi
che
abbiano
a
farvisi
,
le
stazioni
debbono
essere
provviste
di
stadere
fisse
e
mobili
,
di
macchine
fisse
e
mobili
per
elevare
e
trasportare
pesi
,
di
pozzi
o
condotti
d
'
acqua
occorrenti
cogli
opportuni
serbatoi
.
colonne
idrauliche
e
macchine
elevatrici
,
e
finalmente
dei
meccanismi
fissi
o
mobili
pei
segnali
indicativi
della
libertà
dell
'
ingresso
nelle
stazioni
medesime
.
L
'
ampiezza
delle
sale
d
'
aspetto
deve
essere
proporzionata
al
concorso
dei
viaggiatori
e
il
loro
arredo
conveniente
alle
classi
cui
vengono
destinate
.
Non
debbono
mancarvi
latrine
ad
uso
pubblico
,
decenti
ed
opportunamente
collocate
.
Nelle
stazioni
ed
in
ogni
loro
accessorio
è
in
ogni
tempo
facoltativo
alla
superiore
amministrazione
di
ordinare
quelle
ampliazioni
aggiunte
o
variazioni
che
l
'
esperienza
faccia
ravvisare
necessarie
nell
'
interesse
pubblico
.
110
.
(
Illuminazione
)
.
(
Art
.
305
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Durante
il
servizio
delle
ore
notturne
,
le
stazioni
ed
i
loro
accessi
debbono
essere
illuminati
.
Lo
debbono
essere
anche
quei
passaggi
a
livello
per
i
quali
l
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
giudichi
ciò
necessario
per
motivi
di
sicurezza
pubblica
.
Debbono
essere
pure
muniti
di
lumi
esterni
di
segnale
i
treni
durante
la
notte
,
secondo
un
sistema
da
approvarsi
dal
ministero
.
Le
vetture
dei
viaggiatori
debbono
parimenti
essere
illuminate
nel
loro
interno
durante
la
notte
e
nel
passaggio
di
quelle
gallerie
che
vengano
designate
dall
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
(
17
)
.
111
.
(
Materiale
mobile
)
.
(
Art
.
268
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
concessionario
di
una
strada
ferrata
è
obbligato
ad
essere
sempre
provvisto
di
ogni
genere
di
materiale
mobile
,
necessario
per
un
completo
servizio
,
e
così
di
veicoli
per
il
trasporto
dei
viaggiatori
,
animali
,
merci
e
materiali
,
di
locomotive
a
vapore
,
o
di
ogni
altri
valido
corredo
di
mezzi
con
cui
fosse
autorizzata
la
locomozione
.
I
concessionari
debbono
nei
loro
progetti
determinare
le
quantità
,
le
specie
e
le
forme
normali
di
questi
materiali
e
mezzi
di
trasporto
,
in
proporzione
dell
'
estensione
delle
linee
concesse
e
della
presunta
quantità
e
natura
del
movimento
,
e
far
conoscere
tale
determinazione
al
ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
può
ordinarvi
quelle
aggiunte
o
variazioni
,
che
,
sentite
le
osservazioni
dei
concessionari
,
giudichi
convenienti
nell
'
interesse
di
un
regolare
e
lodevole
servizio
pubblico
,
tanto
all
'
epoca
dell
'
apertura
dell
'
esercizio
delle
ferrovie
,
quanto
nel
progresso
di
esso
esercizio
.
Ogni
sorta
di
materiale
avente
per
ispeciale
destinazione
il
servizio
dei
trasporti
deve
essere
della
migliore
qualità
e
costruito
secondo
modelli
di
provata
bontà
.
L
'
amministrazione
superiore
,
tanto
prima
,
quanto
durante
l
'
impiego
,
è
in
facoltà
di
sottoporlo
a
quelle
ricognizioni
ed
esperimenti
che
giudichi
convenienti
nell
'
interesse
della
regolarità
e
sicurezza
del
servizio
pubblico
,
e
può
prescrivere
che
venga
posto
fuori
di
esercizio
ogniqualvolta
ne
giudichi
l
'
uso
sconveniente
e
pericoloso
.
112
.
(
Combustibile
)
.
(
Art
.
23
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
deve
avere
in
ogni
tempo
,
lungo
la
linea
,
una
provvista
di
combustibile
,
sufficiente
almeno
per
quattro
mesi
sulle
linee
principali
,
e
per
due
mesi
sulle
linee
secondarie
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
ministro
della
guerra
,
ha
facoltà
per
qualsiasi
ferrovia
di
estendere
nell
'
atto
di
concessione
questo
obbligo
a
quattro
mesi
.
Quando
il
governo
stimi
di
ordinare
provviste
maggiori
,
l
'
esercente
deve
ottemperarvi
,
salvo
gli
eventuali
compensi
.
113
.
(
Personale
)
.
(
Art
.
14
,
L
.
30
giugno
1900
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
debbono
essere
provvedute
del
personale
'
necessario
per
assicurare
un
regolare
servizio
.
Il
personale
destinato
a
funzioni
interessanti
la
sicurezza
dell
'
esercizio
dev
'
essere
riconosciuto
idoneo
secondo
le
norme
stabilite
con
speciale
regolamento
.
Lungo
le
ferrovie
principali
dev
'
essere
distribuito
il
personale
di
mantenimento
,
di
custodia
e
di
sorveglianza
nella
quantità
necessaria
per
assicurare
la
libera
circolazione
dei
treni
.
La
sorveglianza
e
la
custodia
delle
ferrovie
secondarie
può
essere
affidata
al
personale
di
mantenimento
,
con
l
'
obbligo
di
visitare
la
linea
almeno
una
volta
al
giorno
.
Il
personale
dev
'
essere
di
nazionalità
italiana
,
salve
le
eccezioni
che
,
per
giustificati
motivi
,
siano
approvate
dal
governo
.
114
.
(
Uniforme
del
personale
)
.
(
Art
.
307
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Qualsiasi
agente
od
impiegato
incaricato
di
funzioni
di
servizio
pubblico
,
sopra
una
strada
ferrata
pubblica
,
deve
essere
vestito
di
uniforme
o
portare
un
segno
distintivo
.
115
.
(
Qualità
ed
obblighi
di
pubblici
ufficiali
)
.
(
Artt
.
18
e
27
,
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
art
.
1
,
lettera
n
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Tutti
gli
addetti
alle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
qualunque
sia
il
loro
grado
ed
ufficio
,
sono
considerati
pubblici
ufficiali
.
Ove
nei
rispettivi
regolamenti
manchino
prescrizioni
analoghe
e
gli
ordinamenti
delle
imprese
assicurino
al
personale
un
equo
trattamento
,
coloro
che
volontariamente
abbandonano
o
non
assumono
l
'
ufficio
o
prestano
l
'
opera
propria
in
modo
da
interrompere
o
perturbare
la
continuità
e
regolarità
del
servizio
sono
considerati
come
dimissionari
e
quindi
surrogati
.
Può
però
l
'
esercente
,
considerate
le
condizioni
individuali
e
le
speciali
responsabilità
,
applicare
invece
un
provvedimento
disciplinare
.
CAPO
II
:
MODALITÀ
D
'
ESERCIZIO
116
.
(
Orari
)
.
(
Art
.
282
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
L
'
amministrazione
superiore
è
in
diritto
di
fissare
,
sentiti
i
concessionari
,
gli
orari
delle
corse
delle
ferrovie
pubbliche
,
in
modo
da
conciliarne
gl
'
interessi
e
da
ottenere
quel
bene
ordinato
sistema
di
velocità
nelle
dette
corse
,
tanto
pei
treni
ordinari
o
celeri
di
viaggiatori
,
quanto
per
quelli
delle
merci
,
che
meglio
soddisfaccia
ai
bisogni
del
servizio
ed
alle
esigenze
della
pubblica
sicurezza
.
117
.
(
Corse
)
.
(
Art
.
282
,
terzo
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
)
.
Quando
il
numero
delle
corse
ordinarie
giornaliere
di
una
ferrovia
pubblica
non
sia
già
fissato
e
reso
obbligatorio
dagli
atti
di
concessione
,
deve
venire
prestabilito
dal
concessionario
;
ma
tanto
il
primitivo
numero
delle
corse
quanto
le
variazioni
che
in
ogni
tempo
gli
interessi
del
concessionario
medesimo
richiedessero
di
apportarvi
,
debbono
essere
sempre
tali
da
provvedere
a
quel
servizio
pubblico
che
l
'
accordata
concessione
ebbe
per
iscopo
,
e
,
sotto
questo
riguardo
,
sono
soggette
alla
preventiva
approvazione
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
.
Tanto
le
corse
quanto
i
loro
orari
debbono
essere
in
tempo
congruo
notificati
con
regolare
pubblicazione
.
I
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
sono
autorizzati
a
stabilire
sulle
loro
linee
,
o
sopra
una
parte
delle
medesime
,
delle
corse
speciali
o
straordinarie
,
sia
saltuariamente
,
sia
per
giorni
o
per
tempi
fissi
determinati
,
mediante
tempestiva
partecipazione
all
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
.
Sono
eccettuati
da
questa
disposizione
i
casi
imprevisti
o
di
assoluta
urgenza
.
nei
quali
le
corse
speciali
o
straordinarie
per
trasporto
così
di
viaggiatori
,
come
di
merci
,
possono
eseguirsi
,
purché
i
concessionari
abbiano
preso
tutte
le
misure
e
precauzioni
richieste
dalla
guarentigia
della
sicurezza
pubblica
e
della
regolarità
del
servizio
ordinario
.
118
.
(
Velocità
massima
)
.
(
Art
.
11
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
La
velocità
dei
treni
può
giungere
al
limite
massimo
compatibile
con
le
condizioni
tecniche
della
linea
,
col
tipo
del
materiale
rotabile
e
coi
mezzi
di
frenatura
.
Nei
tratti
non
muniti
di
chiusura
o
nei
quali
le
condizioni
della
strada
non
bastano
ad
impedire
l
'
accesso
delle
persone
o
degli
animali
,
la
velocità
di
corsa
dev
'
essere
limitata
,
tenendo
conto
delle
speciali
condizioni
locali
,
e
non
può
in
nessun
caso
superare
i
60
chilometri
all
ora
per
i
treni
con
freni
continui
,
ed
i
45
chilometri
per
gli
altri
.
Eguale
limitazione
di
velocità
è
prescritta
per
i
tratti
con
passaggi
a
livello
permanentemente
aperti
.
(
Art
.
11
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
1
,
lettera
p
,
L
.
15
luglio
1909
n
.
524
)
.
Nei
tratti
di
ferrovia
secondaria
stabiliti
su
strade
ordinarie
,
senza
sede
separata
,
la
velocità
massima
di
corsa
per
i
treni
muniti
di
freno
continuo
viene
determinata
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
secondo
le
speciali
condizioni
locali
,
ma
in
nessun
caso
può
superare
i
50
chilometri
all
'
ora
:
per
i
treni
non
muniti
di
freno
continuo
non
deve
essere
superiore
a
25
chilometri
.
119
.
(
Circolazione
dei
veicoli
)
.
(
Art
.
212
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
veicoli
delle
strade
ferrate
private
non
possono
né
avere
ingresso
né
circolare
sulle
ferrovie
pubbliche
,
e
quelli
delle
ferrovie
pubbliche
non
possono
aver
ingresso
né
circolare
sulle
private
,
se
le
modalità
di
costruzione
di
esse
strade
e
veicoli
non
lo
consentano
sotto
il
rispetto
della
sicurezza
pubblica
.
120
.
(
Regolamenti
interni
)
.
(
Art
.
296
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Gl
'
individui
e
le
società
concessionarie
di
ferrovie
pubbliche
sono
autorizzati
a
fare
quei
regolamenti
che
credano
opportuni
per
la
loro
amministrazione
interna
.
I
regolamenti
però
che
essi
facciano
pel
servizio
esterno
e
per
l
'
esercizio
delle
ferrovie
sono
soggetti
alla
preventiva
approvazione
del
governo
,
e
sono
anche
obbligatori
per
quegli
individui
o
società
che
ottengano
ulteriormente
la
concessione
di
diramazioni
o
di
prolungamenti
delle
dette
ferrovie
,
per
tutto
quanto
può
riguardare
il
servizio
comune
.
TITOLO
VI
.
CONDIZIONI
DI
TRASPORTO
CAPO
I
:
TARIFFE
121
.
(
Obbligo
dei
trasporti
)
.
(
Art
.
271
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogni
concessionario
di
ferrovie
pubbliche
ha
l
'
obbligo
di
eseguire
costantemente
,
con
diligenza
,
esattezza
e
prontezza
,
e
senza
concedere
preferenza
a
chicchessia
,
il
trasporto
dei
viaggiatori
,
del
bestiame
,
delle
derrate
,
mercanzie
e
materie
d
'
ogni
natura
che
gli
siano
consegnate
,
colle
sole
eccezioni
stabilite
per
alcuni
oggetti
speciali
dagli
atti
di
concessione
,
o
dai
decreti
reali
che
emanino
in
esecuzione
del
presente
testo
unico
di
legge
.
Salvo
una
speciale
autorizzazione
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
la
quale
è
sempre
revocabile
,
e
salvo
il
caso
di
impossibilità
dipendente
da
avvenimenti
impreveduti
o
difficilmente
prevedibili
,
ogni
treno
ordinario
di
viaggiatori
deve
essere
provvisto
di
un
numero
di
vetture
sufficiente
per
il
trasporto
delle
persone
che
si
presentino
agli
uffici
delle
stazioni
.
122
.
(
Tariffe
)
.
(
Art
.
272
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
In
forza
della
loro
concessione
,
e
sotto
condizione
dell
'
esatta
osservanza
delle
obbligazioni
portate
dagli
atti
relativi
,
e
delle
prescrizioni
della
presente
legge
,
i
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
sono
autorizzati
,
per
tutto
il
periodo
di
durata
del
loro
privilegio
,
a
riscuotere
sia
sulle
intere
linee
concesse
,
sia
su
tronchi
parziali
,
le
tasse
di
trasporto
e
altre
,
in
base
alle
tariffe
stabilite
negli
atti
di
concessione
.
L
'
applicazione
delle
tariffe
è
sempre
fatta
colle
norme
speciali
fissate
negli
atti
suddetti
,
od
in
difetto
con
quelle
che
vengano
stabilite
dal
regolamento
da
emanarsi
per
decreto
reale
in
esecuzione
del
presente
testo
unico
di
legge
.
I
prezzi
delle
tariffe
sono
considerati
come
prezzi
massimi
.
I
concessionari
,
tranne
i
casi
contemplati
dall
'
art
.
127
,
hanno
facoltà
di
ribassarli
,
come
pure
di
far
discendere
un
oggetto
portato
in
una
classe
di
prezzo
superiore
ad
un
prezzo
inferiore
.
Ma
è
loro
vietato
ogni
aumento
di
detti
prezzi
,
come
altresì
di
rialzare
di
classe
alcun
oggetto
,
senza
l
'
autorizzazione
del
governo
.
123
.
(
Tariffe
massime
)
.
(
Art
.
16
,
secondo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Nell
'
atto
di
concessione
sono
stabilite
le
tariffe
massime
pel
trasporto
dei
viaggiatori
,
dei
bagagli
,
delle
merci
e
del
bestiame
,
le
quali
non
possono
essere
superiori
a
quelle
vigenti
per
le
ferrovie
dello
Stato
,
salvo
il
caso
in
cui
le
pendenze
da
superare
richiedano
sistemi
speciali
di
trazione
.
(
Art
.
13
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nelle
concessioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
.
n
.
444
,
il
governo
può
consentire
,
per
i
percorsi
locali
,
la
temporanea
applicazione
di
tariffe
massime
superiori
a
quelle
delle
ferrovie
di
Stato
,
ferma
rimanendo
l
'
applicazione
di
tariffe
eguali
a
quelle
delle
ferrovie
di
Stato
,
agli
effetti
dei
servizi
cumulativi
e
delle
riduzioni
derivanti
dall
'
applicazione
della
base
differenziale
al
cumulo
delle
distanze
,
a
norma
dell
'
art
.
138
.
124
.
(
Esposizione
delle
tariffe
)
.
(
Art
.
273
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
tariffe
primitive
e
i
regolamenti
che
le
concernono
,
non
meno
che
le
successive
variazioni
loro
,
debbono
essere
fatte
note
al
pubblico
e
tenersi
esposte
continuamente
nelle
stazioni
,
in
un
luogo
in
cui
possano
essere
facilmente
vedute
da
chiunque
vi
abbia
interesse
.
125
.
(
Ribassi
speciali
di
tariffe
)
.
(
Articolo
274
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
possono
dai
concessionari
essere
accordati
con
convenzioni
speciali
ribassi
di
tariffa
ed
altre
facilitazioni
ad
alcuni
spedizionieri
od
appaltatori
di
trasporto
per
terra
o
per
acqua
che
non
siano
in
egual
misura
concesse
a
tutti
gli
altri
spedizionieri
od
appaltatori
del
medesimo
genere
di
trasporti
che
ne
facciano
richiesta
,
e
che
offrano
alle
ferrovie
eguali
vantaggi
e
si
trovino
in
pari
circostanze
.
Le
dette
convenzioni
debbono
essere
notificate
alla
superiore
amministrazione
nell
'
atto
della
loro
stipulazione
.
126
.
(
Spese
accessorie
)
.
(
Art
.
275
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
spese
accessorie
,
che
non
siano
contemplate
nelle
tariffe
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
sono
sempre
fissate
con
regolamento
speciale
da
sottoporsi
all
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
da
mettersi
a
notizia
del
pubblico
,
come
è
prescritto
per
le
tariffe
all
'
art
.
124
.
Quanto
ai
rialzi
o
ribassi
ed
alle
convenzioni
speciali
relative
a
queste
spese
valgono
le
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
.
127
.
(
Consenso
governativo
)
.
(
Art
.
276
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nei
casi
in
cui
il
governo
abbia
con
concessionari
di
ferrovie
pubbliche
pattuito
o
assicurazioni
di
interesse
o
compartecipazione
agli
utili
o
nei
prodotti
,
le
facilitazioni
e
ribassi
di
tariffa
,
di
cui
ai
tre
articoli
precedenti
,
non
possono
senza
il
suo
consenso
accordarsi
.
128
.
(
Contravvenzioni
)
.
(
Art
.
277
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
contravvenzioni
ai
quattro
articoli
precedenti
sono
punite
con
le
pene
dal
codice
penale
comminate
a
chi
con
mezzi
dolosi
cagiona
alterazione
nei
prezzi
al
di
sopra
o
al
di
sotto
di
quanto
sarebbe
determinato
dalla
naturale
e
libera
concorrenza
.
129
.
(
Indennizzi
per
ritardata
consegna
)
.
(
Art
.
38
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
ed
artt
.
1
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
In
attesa
della
revisione
delle
condizioni
dei
trasporti
,
di
cui
all
'
art
.
38
della
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
,
modificato
dall
'
art
.
1
della
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
,
gli
indennizzi
per
ritardata
consegna
delle
cose
trasportate
vengono
corrisposti
solamente
quando
il
loro
importo
superi
una
lira
per
spedizione
.
130
.
(
Precedenza
del
reclamo
amministrativo
all
'
azione
giudiziaria
)
.
(
Art
.
45
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
e
art
.
8
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Il
disposto
dell
'
art
.
45
della
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
,
è
esteso
alle
ferrovie
concesse
alla
industria
privata
in
pubblico
servizio
cumulativo
con
quello
delle
ferrovie
dello
Stato
.
131
.
(
Cause
di
competenza
dei
conciliatori
)
.
(
Art
.
45
,
L
.
7
luglio
1907
e
artt
.
1
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Quando
le
cause
per
inadempimento
delle
condizioni
di
trasporto
o
per
la
classificazione
delle
merci
o
per
l
'
applicazione
delle
tariffe
siano
di
competenza
dei
giudici
conciliatori
,
le
sentenze
,
anche
per
valore
non
eccedente
le
lire
50
,
sono
appellabili
in
conformità
degli
artt
.
17
della
L
.
16
giugno
1892
,
n
.
261
,
e
2
della
L
.
28
luglio
1895
,
n
.
455
.
CAPO
II
:
TRASPORTI
PER
CONTO
DELLO
STATO
132
.
(
Trasporti
gratuiti
e
a
prezzo
ridotto
)
.
(
Art
.
45
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
sono
obbligati
al
trasporto
e
scambio
gratuito
delle
corrispondenze
postali
,
ed
a
fare
eseguire
dai
loro
agenti
,
direttamente
col
personale
dell
'
amministrazione
delle
poste
,
il
ricevimento
e
la
consegna
di
esse
nelle
singole
stazioni
.
Lo
stesso
obbligo
hanno
per
i
pacchi
postali
,
mediante
il
corrispettivo
di
centesimi
otto
per
pacco
fino
a
3
chilogrammi
,
e
di
centesimi
dodici
per
pacco
da
tre
a
cinque
chilogrammi
.
Quando
sia
aumentato
il
limite
massimo
del
peso
attualmente
ammesso
per
pacchi
postali
,
detto
corrispettivo
è
aumentato
di
centesimi
due
per
ogni
chilogrammo
in
più
,
senza
pregiudizio
delle
speciali
convenzioni
attualmente
esistenti
.
(
Art
.
278
,
prima
parte
del
secondo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
279
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Deve
essere
accordato
trasporto
gratuito
nelle
vetture
di
qualsivoglia
classe
,
a
scelta
del
governo
,
agli
agenti
delle
dogane
ed
agli
ufficiali
del
telegrafo
governativi
.
I
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
sono
pure
obbligati
a
trasportare
a
prezzi
ridotti
,
come
viene
fissato
negli
atti
di
concessione
,
i
sali
,
i
tabacchi
ed
altri
generi
di
privativa
demaniale
;
così
pure
i
militari
con
armi
e
bagaglio
,
i
doganieri
e
i
marinai
della
regia
marina
,
sia
che
viaggino
isolatamente
muniti
di
regolare
foglio
di
via
,
sia
che
viaggino
in
corpo
;
i
prigionieri
con
la
forza
armata
che
loro
serve
di
scorta
,
e
finalmente
quegli
indigenti
a
cui
tale
riduzione
sia
accordata
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
dai
vigenti
regolamenti
.
Le
vetture
cellulari
,
di
proprietà
del
governo
,
nelle
quali
si
trasportano
i
prigionieri
,
godono
del
trasporto
gratuito
così
nell
'
andata
come
nel
ritorno
,
e
vengono
trasportate
coi
treni
ordinari
a
seconda
delle
richieste
dell
'
amministrazione
.
133
.
(
Spedizioni
militari
)
.
(
Art
.
280
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogniqualvolta
il
governo
abbia
bisogno
di
spedire
trappe
o
materiale
militare
di
qualunque
genere
da
un
punto
qualsiasi
di
una
ferrovia
pubblica
,
il
concessionario
della
medesima
è
tenuto
a
metter
tosto
a
di
lui
disposizione
,
ed
ai
prezzi
stabiliti
dall
'
atto
di
concessione
,
tutti
i
mezzi
di
trasporto
che
gli
siano
richiesti
,
quando
anche
la
richiesta
si
estenda
alla
totalità
di
quelli
di
cui
egli
può
disporre
per
l
'
esercizio
della
sua
linea
.
Pel
materiale
di
trasporto
pericoloso
il
concessionario
può
esigere
che
la
spedizione
sia
fatta
colle
necessarie
cautele
a
carico
del
governo
.
134
.
(
Studi
ed
esercizi
militari
)
.
(
Art
.
24
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
deve
accordare
tutte
le
possibili
facilitazioni
agli
ufficiali
ed
al
personale
del
regio
esercito
e
della
regia
marina
incaricati
dalle
rispettive
amministrazioni
di
studiare
le
condizioni
di
esercizio
della
ferrovia
nell
'
interesse
militare
.
Compatibilmente
con
le
esigenze
del
servizio
ordinario
,
deve
anche
mettere
a
disposizione
della
autorità
militare
carrozze
e
carri
per
esercitare
le
truppe
nelle
operazioni
di
carico
e
scarico
.
L
'
epoca
e
la
durata
di
tali
esercitazioni
sono
stabilite
d
'
accordo
fra
l
'
autorità
militare
e
l
'
esercente
.
Questi
deve
pure
prestare
all
'
autorità
militare
tutto
il
concorso
che
gli
è
richiesto
al
fine
di
predisporre
gli
orari
e
le
norme
per
i
trasporti
in
tempo
di
guerra
e
nel
periodo
di
preparazione
,
nonché
in
qualunque
altro
caso
di
necessità
pubblica
a
richiesta
dell
'
autorità
competente
.
135
.
(
Mobilitazione
)
.
(
Art
.
25
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Durante
la
mobilitazione
e
in
tempo
di
guerra
il
comando
supremo
dell
'
esercito
ha
il
diritto
di
prescrivere
che
siano
posti
a
sua
disposizione
tutti
i
mezzi
che
giudichi
necessari
per
l
'
esecuzione
di
trasporti
militari
,
di
ordinare
che
questi
siano
eseguiti
in
conformità
delle
disposizioni
date
,
di
stabilire
le
norme
da
osservarsi
nel
servizio
ferroviario
,
e
di
limitare
o
sopprimere
il
servizio
per
il
pubblico
secondo
le
esigenze
dei
trasporti
occorrenti
nell
'
interesse
militare
.
Durante
la
mobilitazione
dell
'
esercito
e
in
tempo
di
guerra
,
l
'
esercente
deve
continuare
la
gestione
delle
strade
ferrate
con
gli
stessi
organi
come
nei
tempi
ordinari
,
e
la
relativa
responsabilità
non
ha
altra
limitazione
,
tranne
quella
che
possa
derivare
dall
'
uso
delle
sopraindicate
facoltà
per
parte
dell
'
autorità
militare
.
Nelle
anzidette
circostanze
,
il
comando
supremo
dell
'
esercito
ha
anche
il
diritto
di
fare
direttamente
l
'
esercizio
di
quelle
linee
che
,
a
suo
giudizio
,
si
trovino
in
condizioni
da
richiedere
la
sostituzione
dell
'
esercizio
militare
a
quello
civile
.
In
questo
caso
per
tali
linee
viene
tenuto
un
conto
dei
prodotti
dei
trasporti
per
servizio
militare
e
un
altro
di
quelli
per
servizio
pubblico
,
ed
i
prodotti
complessivi
,
sotto
deduzione
delle
spese
vive
sostenute
dall
'
autorità
militare
,
sono
versati
mensilmente
nelle
casse
dello
Stato
,
che
rimborsa
l
'
esercente
delle
spese
vive
da
lui
eventualmente
sostenute
.
L
'
esercente
non
ha
diritto
ad
altri
compensi
.
Per
ragioni
di
ordine
pubblico
,
le
facoltà
,
di
cui
nei
commi
precedenti
,
possono
essere
in
qualunque
tempo
conferite
all
'
autorità
militare
con
decreto
reale
su
proposta
dei
ministri
dell
'
interno
,
della
guerra
e
dei
lavori
pubblici
.
Quando
per
misura
di
ordine
pubblico
o
per
la
difesa
dello
Stato
,
il
governo
o
il
comando
supremo
dell
'
esercito
ordinino
la
temporanea
sospensione
dell
'
esercizio
e
facciano
in
qualunque
modo
interrompere
una
ferrovia
,
la
spesa
dei
lavori
per
l
'
interruzione
e
quella
per
il
completo
ristabilimento
della
linea
è
a
carico
dello
Stato
,
senza
che
l
'
esercente
possa
pretendere
risarcimento
di
danni
.
CAPO
III
:
SERVIZI
CUMULATIVI
136
.
(
Obbligo
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
)
.
(
Art
.
42
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
E
obbligatoria
,
per
le
ferrovie
allacciate
tra
di
loro
,
l
'
istituzione
dei
servizi
cumulativi
.
Possono
essere
escluse
da
quest
'
obbligo
le
spedizioni
in
transito
diretto
e
quelle
con
rispedizioni
da
stazioni
intermedie
.
Qualora
non
esista
l
'
allacciamento
fra
la
ferrovia
ed
altri
mezzi
di
trasporto
,
o
,
per
altre
circostanze
,
si
riconosca
non
conveniente
,
previo
parere
del
consiglio
generale
del
traffico
,
l
'
istituzione
del
servizio
cumulativo
,
deve
essere
dall
'
esercente
istituito
un
servizio
di
corrispondenza
.
L
'
obbligo
dei
servizi
cumulativi
o
di
corrispondenza
,
secondo
i
casi
,
deve
essere
iscritto
in
qualunque
concessione
nuova
o
rinnovata
con
imprese
di
trasporto
terrestri
o
di
navigazione
in
qualunque
modo
sovvenute
dallo
Stato
o
da
enti
locali
e
investite
di
servizi
pubblici
rimunerati
.
137
.
(
Condizioni
e
norme
)
.
(
Art
.
282
,
secondo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
governo
ha
facoltà
di
ordinare
un
servizio
cumulativo
sulle
linee
ferroviarie
dipendenti
da
diverse
società
,
a
condizioni
da
concertarsi
fra
le
medesime
.
In
caso
di
dissenso
,
le
questioni
relative
sono
regolate
da
arbitri
.
(
Art
.
44
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
Le
condizioni
e
le
norme
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
,
e
per
l
'
uso
delle
stazioni
comuni
con
le
ferrovie
dello
Stato
sono
concordate
dall
'
amministrazione
delle
strade
ferrate
dello
Stato
con
le
altre
amministrazioni
interessate
.
Se
l
'
accordo
non
sia
intervenuto
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
richiesta
della
parte
più
diligente
,
od
entro
sei
mesi
dal
ricorso
diretto
da
un
interessato
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
e
all
'
altra
amministrazione
,
le
condizioni
e
le
norme
del
servizio
sono
stabilite
da
tre
arbitri
nominati
d
'
accordo
fra
le
amministrazioni
o
,
in
difetto
,
uno
dal
consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
uno
dall
'
altra
impresa
di
trasporti
interessata
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
di
Roma
.
Nel
caso
che
taluna
delle
amministrazioni
non
elegga
il
proprio
arbitro
,
il
presidente
della
corte
d
'
appello
,
sopra
domanda
della
parte
più
diligente
o
di
chi
possa
avervi
interesse
,
nomina
anche
l
'
arbitro
o
gli
arbitri
mancanti
.
Gli
arbitri
decidono
come
amichevoli
compositori
.
138
.
(
Istradamento
)
.
(
Art
.
41
,
primo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
può
istradare
le
merci
anche
per
via
diversa
dalla
più
breve
,
quando
,
essendo
in
possesso
delle
spedizioni
,
sia
in
grado
di
farle
giungere
,
sulle
linee
sue
o
da
essa
esercitate
,
a
destinazione
o
al
vettore
successivo
,
applicando
però
in
ogni
caso
la
tassazione
corrispondente
alla
via
più
breve
,
quando
però
questa
sia
costituita
da
una
linea
a
scartamento
uguale
ed
in
servizio
cumulativo
colle
ferrovie
di
Stato
,
e
fermi
restando
i
termini
di
resa
,
esclusa
ogni
partecipazione
dei
concessionari
delle
linee
più
brevi
al
prodotto
per
i
tratti
non
percorsi
.
(
Art
.
1
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
e
art
.
10
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Nell
'
applicazione
delle
disposizioni
relative
alla
tassazione
delle
merci
di
cui
al
precedente
comma
,
non
viene
tenuto
conto
degli
abbreviamenti
di
percorso
dipendenti
da
linee
concesse
alla
industria
privata
dopo
la
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
salvo
eventuali
accordi
sugli
istradamenti
.
(
Art
.
41
,
secondo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
.
n
.
4291
.
Le
riduzioni
di
tariffe
derivanti
dall
'
applicazione
della
base
differenziale
sono
attuate
anche
nei
servizi
cumulativi
con
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
purché
i
concessionari
vi
abbiano
aderito
,
e
sulle
ferrovie
stesse
siano
in
vigore
tariffe
uguali
a
quelle
delle
ferrovie
dello
Stato
.
Nelle
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
posteriori
alla
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
s
'
intende
imposto
al
concessionario
l
'
obbligo
del
cumulo
delle
distanze
.
CAPO
IV
:
ESERCIZIO
ECONOMICO
Sezione
I
:
Servizi
economici
parziali
139
.
(
Applicazione
della
tassa
erariale
)
.
(
Art
.
15
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Ai
prodotti
dei
treni
,
esclusivamente
composti
di
carrozze
delle
classi
inferiori
,
organizzati
con
l
'
annuenza
del
ministro
dei
lavori
pubblici
per
servizi
suburbani
delle
grandi
città
e
dei
centri
agricoli
,
per
servizi
locali
od
in
occasione
di
mercati
d
'
importanza
o
per
trasporto
di
operai
o
lavoratori
della
terra
,
si
applica
,
sui
prezzi
di
trasporto
,
la
tassa
erariale
per
i
trasporti
a
piccola
velocità
.
Uguale
facilitazione
è
accordata
per
i
biglietti
di
abbonamento
settimanale
o
festivo
pel
trasporto
degli
operai
e
dei
lavoratori
della
terra
.
140
.
(
Facilitazioni
di
tariffe
per
approfittare
delle
riduzioni
,
fiscali
)
.
(
Art
.
17
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
esistenti
od
in
corso
di
costruzione
al
30
giugno
1906
,
i
quali
intendano
fruire
dei
benefici
speciali
accordati
dal
precedente
articolo
,
debbono
applicare
corrispondenti
riduzioni
di
tariffe
e
facilitazioni
nei
trasporti
,
fra
le
quali
sono
prescritte
le
seguenti
:
a
)
istituzione
di
biglietti
d
'
abbonamento
settimanale
e
festivo
per
gli
operai
e
per
i
lavoratori
della
terra
,
per
zone
,
sulla
base
di
quella
massima
riduzione
delle
tariffe
normali
che
dal
governo
sia
riconosciuta
possibile
caso
per
caso
all
'
atto
dell
'
applicazione
del
presente
testo
unico
di
legge
alle
ferrovie
esistenti
od
in
corso
di
costruzione
;
b
)
trasporto
gratuito
,
nei
modi
che
siano
stabiliti
dal
regolamento
,
dei
prodotti
della
campagna
,
della
stalla
e
della
pesca
,
che
i
campagnoli
e
pescatori
portino
con
loro
allo
scopo
di
vendita
diretta
sul
mercato
o
sul
luogo
del
consumo
,
alla
condizione
che
per
ciascun
viaggiatore
il
peso
complessivo
degli
oggetti
non
superi
i
trenta
chilogrammi
;
e
trasporto
pure
gratuito
dei
recipienti
vuoti
di
ritorno
;
c
)
trasporto
gratuito
,
nello
stesso
limite
di
peso
,
degli
attrezzi
rurali
,
che
i
coltivatori
ed
i
braccianti
portino
seco
per
loro
uso
nella
coltivazione
della
terra
,
e
degli
arnesi
che
i
pescatori
portino
con
loro
per
la
pesca
.
Le
norme
per
la
istituzione
dei
biglietti
di
abbonamento
e
per
i
trasporti
di
cui
si
tratta
nelle
lettere
b
)
e
c
)
,
la
natura
ed
il
numero
dei
treni
destinati
a
tali
trasporti
,
la
designazione
dei
prodotti
e
degli
attrezzi
rurali
e
da
pesca
ammessi
al
trasporto
gratuito
,
nonché
le
relative
condizioni
per
i
recipienti
vuoti
di
ritorno
,
sono
stabilite
per
regolamento
.
I
concessionari
di
nuove
ferrovie
i
quali
vogliono
fruire
sin
dall
'
inizio
dei
benefici
speciali
qui
disposti
,
debbono
accettare
le
tariffe
ridotte
che
saranno
prescritte
negli
atti
di
concessione
.
E
se
di
questi
benefici
vogliono
usufruire
in
seguito
,
valgono
per
essi
le
disposizioni
come
per
le
ferrovie
esistenti
od
in
corso
di
costruzione
dopo
la
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
.
Sezione
II
:
Regime
economico
completo
.
141
.
(
Autorizzazione
dell
'
esercizio
economico
)
.
(
Art
.
11
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506;
art
.
1
,
lett
.
k
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524;
art
.
14
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
,
e
art
.
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Su
tutte
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
può
,
con
decreto
reale
,
essere
autorizzata
l
'
applicazione
del
regime
economico
di
esercizio
.
142
.
(
Modalità
tecniche
di
esercizio
economico
)
.
(
Art
.
2
,
primi
tre
commi
,
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220
)
.
Le
modalità
e
le
condizioni
tecniche
,
secondo
le
quali
è
effettuato
l
'
esercizio
economico
,
vengono
determinate
con
decreto
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Nel
detto
decreto
sono
stabiliti
il
tipo
del
materiale
mobile
,
la
velocità
massima
e
quella
minima
commerciale
e
la
composizione
dei
treni
in
rapporto
con
le
condizioni
della
strada
,
e
le
prescrizioni
valevoli
a
conciliare
la
sicurezza
dell
'
esercizio
con
la
razionale
economia
del
medesimo
,
specialmente
per
quanto
riguarda
il
numero
e
le
attribuzioni
del
personale
,
la
composizione
e
la
circolazione
dei
treni
.
Nello
stesso
decreto
può
essere
consentita
,
con
speciali
cautele
,
l
'
applicazione
del
telefono
invece
del
telegrafo
per
la
trasmissione
dei
dispacci
necessari
alla
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
.
Il
telefono
deve
installarsi
anche
nelle
fermate
nelle
quali
si
effettua
il
servizio
merci
.
143
.
(
Riduzione
del
diritto
di
bollo
)
.
(
Articolo
3
,
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220;
art
.
1
,
lettera
i
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
In
tutti
i
casi
in
cui
venga
attuato
l
'
esercizio
economico
di
cui
all
'
art
.
141
,
il
diritto
di
bollo
di
centesimi
5
,
stabilito
dall
'
art
.
157
,
è
sostituito
da
una
tassa
di
bollo
proporzionale
all
'
importo
dei
biglietti
per
i
viaggiatori
e
dei
riscontri
per
le
merci
,
nella
misura
dell'1
e
mezzo
per
cento
quando
si
tratti
di
trasporti
a
grande
velocità
e
del
mezzo
per
cento
quando
si
tratti
di
trasporti
a
piccola
velocità
.
144
.
(
Riduzione
della
imposta
erariale
)
.
(
Art
.
4
,
primo
comma
,
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220
)
.
Il
governo
,
tenuto
conto
delle
condizioni
speciali
di
ciascuna
linea
o
tratto
di
linea
,
su
cui
sia
attuato
l
'
esercizio
economico
,
può
,
col
decreto
reale
di
cui
all
'
art
.
141
,
ridurre
fino
al
limite
minimo
del
2
per
cento
l
'
imposta
erariale
stabilita
per
i
trasporti
a
grande
velocità
.
145
.
(
Riduzione
di
tariffe
)
.
(
Art
.
5
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220
)
.
In
sostituzione
delle
tariffe
generali
e
speciali
approvate
con
la
L
.
27
aprile
1885
,
n
.
3048
(
serie
3a
)
,
sono
adottate
,
per
le
linee
o
tratti
di
linea
ad
esercizio
economico
,
tariffe
generali
e
speciali
,
queste
ultime
,
ai
sensi
dell
'
art
.
416
del
codice
di
commercio
,
semplificate
e
stabilite
su
basi
mediamente
ridotte
,
tenuto
conto
,
per
ciascuna
linea
,
delle
necessità
speciali
del
traffico
al
quale
essa
serve
.
La
riduzione
delle
tariffe
può
arrivare
:
fino
al
30
per
cento
,
in
media
sui
ribassi
unitari
per
le
linee
di
prodotto
superiore
a
lire
7500
a
chilometro
;
fino
al
35
per
cento
,
in
media
sui
ribassi
unitari
,
per
le
linee
di
prodotto
da
oltre
lire
5000
a
lire
7500
a
chilometro
;
fino
al
40
per
cento
,
in
media
sui
ribassi
unitari
,
per
le
linee
di
prodotto
non
superiore
a
lire
5000
a
chilometro
.
146
.
(
Riduzioni
parziali
di
tariffe
)
.
(
Articolo
18
,
comma
secondo
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272;
art
.
14
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
e
art
.
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Quando
le
riduzioni
disposte
con
l
'
articolo
precedente
riguardino
soltanto
le
tariffe
relative
a
viaggiatori
,
bagagli
;
cani
e
biciclette
,
la
riduzione
di
tali
tariffe
può
essere
portata
,
nella
media
dei
ribassi
unitari
,
fino
al
30
,
al
35
e
al
40
per
cento
,
secondoché
il
prodotto
lordo
medio
per
viaggiatori
,
bagagli
,
cani
e
biciclette
,
è
superiore
a
lire
5500
al
chilometro
,
ovvero
fra
le
lire
5500
e
le
4000
,
od
è
inferiore
a
lire
4000
.
147
.
(
Condizioni
di
applicabilità
dell
'
esercizio
economico
)
.
(
Art
.
12
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
146
sono
applicabili
purché
:
a
)
l
'
esercente
si
obblighi
a
versare
allo
Stato
,
a
titolo
di
speciale
compartecipazione
,
il
10
per
cento
del
maggior
prodotto
che
si
otterrà
in
confronto
a
quello
medio
dei
tre
anni
di
più
alto
reddito
nel
quinquennio
anteriore
alla
riduzione
della
tassa
erariale
,
aumentato
del
25
per
cento
,
oppure
quella
somma
che
per
tale
titolo
sarà
di
biennio
in
biennio
determinata
d
'
accordo
;
b
)
non
sia
diminuito
il
numero
delle
coppie
di
treni
esistenti
in
base
all
'
ultimo
orario
estivo
ed
invernale
,
anche
se
attuate
in
via
di
esperimenti
,
oltre
gli
obblighi
di
concessione
e
di
legge
;
c
)
non
venga
stabilita
concorrenza
a
linee
di
Stato
,
che
servano
direttamente
gli
stessi
centri
e
alle
quali
non
sia
stato
applicato
il
servizio
economico
.
148
.
(
Esigenze
militari
)
.
(
Art
.
19
,
ultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
È
in
facoltà
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
a
richiesta
dell
'
esercente
di
una
ferrovia
secondaria
,
il
cui
prodotto
sia
compreso
nei
limiti
dell
'
art
.
146
,
di
applicare
le
disposizioni
a
quella
ferrovia
,
anche
quando
taluna
delle
modalità
del
servizio
economico
non
possa
per
esigenze
militari
esservi
applicata
.
TITOLO
VII
.
DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE
CAPO
I
:
Tassa
ERARIALE
149
.
(
Trasporti
a
grande
velocità
)
.
(
Articolo
1
,
L
.
6
aprile
1862
,
n
.
542
ed
art
.
1
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945
)
.
I
viaggiatori
,
nonché
i
bagagli
e
gli
oggetti
di
ogni
genere
che
vengano
trasportati
a
grande
velocità
sulle
ferrovie
pagano
allo
Stato
una
tassa
calcolata
al
13
per
cento
del
prezzo
del
loro
trasporto
.
150
.
(
Trasporti
a
piccola
velocità
)
.
(
Articolo
2
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945
)
.
È
stabilita
una
tassa
del
2
per
cento
sui
prezzi
dei
trasporti
a
piccola
velocità
su
tutte
le
strade
ferrate
del
regno
.
151
.
(
Frazioni
di
lira
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
6
aprile
1862
,
n
.
542
)
.
Quando
dall
'
applicare
alla
distanza
il
prezzo
unitario
di
trasporto
accresciuto
del
decimo
corrispondente
alla
tassa
,
risulti
una
somma
con
frazioni
minori
di
un
ventesimo
di
lira
,
sono
queste
calcolate
per
cinque
centesimi
.
152
.
(
Riscossione
e
versamento
da
parte
degli
esercenti
ferroviari
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
6
aprile
1862
,
n
.
542;
art
.
2
,
primo
comma
L
.
23
agosto
1868
,
n
.
4552;
art
.
3
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945;
art
.
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Le
amministrazioni
delle
ferrovie
sono
tenute
a
riscuotere
per
conto
dello
Stato
,
oltre
ed
insieme
al
prezzo
di
trasporto
loro
spettante
,
ed
a
versare
nelle
casse
dello
Stato
,
entro
il
termine
di
quarantacinque
giorni
dalla
scadenza
di
ogni
mese
,
le
somme
riscosse
a
titolo
di
tasse
,
come
agli
articoli
precedenti
.
153
.
(
Perdita
della
tassa
erariale
per
lo
Stato
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945
)
.
Qualora
per
il
rilascio
di
un
biglietto
di
viaggio
sulle
ferrovie
,
gratuito
od
a
prezzo
ridotto
,
non
giustificato
da
veri
motivi
del
servizio
ferroviario
;
o
dalle
disposizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
,
o
dagli
atti
di
concessione
,
ovvero
se
,
per
convenzioni
particolari
in
contravvenzione
all
'
art
.
125
,
le
quali
concedono
ribasso
di
tariffa
pel
trasporto
di
merci
,
ne
venga
danno
allo
Stato
per
perdita
o
diminuzione
delle
tasse
di
cui
nei
precedenti
articoli
,
la
società
o
il
concessionario
della
strada
ferrata
che
abbia
rilasciato
il
biglietto
o
fatta
la
convenzione
deve
rifondere
del
proprio
la
tassa
non
percetta
,
e
sottostà
inoltre
a
una
multa
.
Rimane
salvo
al
governo
il
diritto
di
computare
il
prezzo
del
trasporto
nella
liquidazione
delle
garanzie
o
sovvenzioni
,
alle
quali
fosse
tenuto
.
154
.
(
Norme
pei
biglietti
di
favore
)
.
(
Art
.
5
.
L
.
14
giugno
1874
.
n
.
1945
)
.
Tutti
indistintamente
i
biglietti
di
circolazione
gratuita
o
a
prezzo
ridotto
debbono
essere
staccati
da
un
registro
a
madre
e
figlia
,
e
i
concessionari
,
ad
ogni
richiesta
debbono
esibire
questo
registro
all
'
ufficio
governativo
di
controllo
per
le
opportune
osservazioni
nell
'
interesse
dello
Stato
.
I
concessionari
debbono
inoltre
prestarsi
a
quelle
altre
misure
o
riscontri
che
il
governo
prescriva
a
fine
di
prevenire
o
scoprire
il
rilascio
abusivo
di
biglietti
di
favore
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
presente
articolo
sono
punite
con
un
ammenda
.
155
.
(
Procedura
di
esazione
)
.
(
Art
.
6
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945;
art
.
2
,
ultimo
comma
,
L
.
23
agosto
1868
,
n
.
4552
)
.
Decorsi
i
quarantacinque
giorni
,
di
cui
all
'
art
.
152
,
si
applicano
,
per
la
riscossione
delle
tasse
dovute
dai
concessionari
delle
strade
ferrate
,
le
disposizioni
dell
art
.
1
dell
'
allegato
B
della
l
.
19
aprile
1872
,
n
.
759
(
serie
2a
)
,
ed
il
Tesoro
si
vale
,
per
l
'
incasso
di
tali
somme
,
nonché
di
quelle
riscosse
dalle
società
per
la
tassa
di
bollo
sui
biglietti
dei
viaggiatori
e
sui
riscontri
delle
merci
,
della
procedura
stabilita
dalla
L
.
26
agosto
1868
,
n
.
4548
,
e
del
privilegio
di
cui
all
'
art
.
1957
del
codice
civile
.
CAPO
II
:
REGISTRO
E
BOLLO
156
.
Gli
atti
relativi
all
'
acquisto
e
alla
espropriazione
dei
terreni
ed
altri
stabili
necessari
per
la
costruzione
delle
ferrovie
pubbliche
concesse
all
'
industria
privata
,
e
delle
loro
dipendenze
ed
accessori
non
sono
soggetti
che
al
pagamento
di
un
diritto
fisso
da
determinarsi
in
ciascun
atto
di
concessione
e
vanno
esenti
da
qualsivoglia
diritto
proporzionale
dl
registro
.
Essi
possono
sempre
venire
estesi
nelle
forme
concesse
per
quelle
espropriazioni
che
si
fanno
per
opera
di
utilità
pubblica
nell
'
interesse
dello
Stato
.
Può
essere
accordata
ai
concessionari
la
esenzione
dal
diritto
proporzionale
di
registro
e
l
'
applicazione
del
solo
diritto
fisso
di
una
lira
per
i
seguenti
atti
:
a
)
l
'
atto
con
cui
il
governo
fa
la
concessione
della
strada
ferrata
;
b
)
l
'
atto
con
cui
i
concessionari
cedano
ad
altri
l
'
avuta
concessione
;
c
)
il
contratto
con
cui
una
provincia
,
un
comune
o
un
consorzio
stipuli
un
mutuo
nel
solo
scopo
della
costruzione
delle
ferrovie
concesse
.
157
.
(
Tassa
di
bollo
sui
biglietti
e
riscontri
)
.
(
Art
.
20
,
n
.
5
,
testo
unico
di
legge
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
Sono
soggetti
alla
tassa
di
centesimi
cinque
,
qualunque
sia
la
dimensione
della
carta
,
i
biglietti
per
il
trasporto
non
gratuito
dei
viaggiatori
sulle
ferrovie
,
e
quelli
di
riscontro
pel
trasporto
e
per
la
consegna
delle
merci
e
dei
bagagli
a
grande
e
piccola
velocità
.
158
.
(
Tassa
di
bollo
per
gli
abbonamenti
)
.
(
Art
.
66
,
ultimo
comma
,
testo
unico
di
legge
4
luglio
1897
,
n
.
414;
art
.
16
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
biglietti
o
riscontri
per
l
'
abbonamento
al
trasporto
a
tempo
determinato
di
viaggiatori
o
di
merci
sulle
ferrovie
pubbliche
sono
soggetti
ad
una
tassa
di
bollo
proporzionale
all
'
importo
dei
biglietti
o
riscontri
stessi
,
nella
misura
dell'1,50
per
cento
,
quando
si
tratti
di
trasporti
a
grande
velocità
,
e
del
mezzo
per
cento
quando
si
tratti
di
trasporti
a
piccola
velocità
.
159
.
(
Sovratassa
)
.
(
Articolo
unico
,
L
.
27
giugno
1909
,
n
.
411;
art
.
1
,
primo
comma
,
L
.
28
luglio
1911
,
n
.
812
)
.
Allo
scopo
,
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
2
della
L
.
12
gennaio
1909
,
n
.
12
,
è
stabilita
,
sino
a
tutto
l
'
anno
solare
1923
,
una
sovratassa
di
centesimi
cinque
alla
tassa
di
bollo
dovuta
sui
biglietti
per
trasporto
di
viaggiatori
sulle
ferrovie
e
sui
piroscafi
,
nonché
sui
riscontri
pel
trasporto
di
bagagli
e
merci
,
sulle
ferrovie
,
sulle
polizze
di
carico
e
sulle
lettere
di
vettura
emesse
nel
regno
e
provenienti
dall
'
estero
.
La
stessa
sovratassa
di
centesimi
cinque
è
dovuta
per
i
biglietti
di
abbonamento
e
pei
biglietti
e
riscontri
relativi
a
trasporti
di
viaggiatori
e
di
merci
sulle
ferrovie
in
esercizio
economico
,
di
che
agli
arti
.
143
e
158
del
presente
testo
unico
.
(
Art
.
1
,
secondo
comma
,
L
.
28
luglio
1911
,
n
.
842
)
.
Dal
1°
gennaio
1912
i
relativi
proventi
sono
destinati
anche
agli
scopi
menzionati
nella
L
.
28
gennaio
1911
,
n
.
842
.
(
Art
.
2
,
terzo
comma
,
L
.
12
gennaio
1909
,
n
.
12
)
.
Sono
esclusi
dalla
sovratassa
tutti
i
biglietti
semplici
di
3a
classe
per
le
percorrenze
non
superiori
a
10
km
.
ed
i
biglietti
di
andata
e
ritorno
di
3a
classe
per
le
percorrenze
complessive
fra
andata
e
ritorno
non
superiori
ai
20
km
.
160
.
(
Riscossione
della
tassa
)
.
(
Art
.
60
,
testo
unico
di
legge
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
Le
società
concessionarie
di
ferrovie
pubbliche
o
altri
esercenti
le
medesime
possono
essere
esonerati
dall
'
obbligo
di
fare
apporre
il
bollo
ai
biglietti
o
riscontri
per
trasporto
dei
viaggiatori
o
delle
merci
,
quando
si
sottomettano
al
pagamento
,
in
rate
trimestrali
scadute
,
di
una
somma
annuale
corrispondente
all
'
ammontare
delle
tasse
,
che
sarebbero
dovute
in
ragione
del
numero
dei
biglietti
o
riscontri
emessi
nell
'
anno
precedente
.
Al
termine
di
ciascun
anno
si
fa
il
computo
,
di
concerto
con
gli
agenti
finanziari
e
sulle
risultanze
dei
registri
tenuti
dalle
società
o
altri
esercenti
,
dei
biglietti
o
riscontri
realmente
emessi
,
ed
ha
luogo
il
pagamento
o
la
restituzione
di
ciò
che
sia
stato
in
meno
o
in
più
pagato
.
Anche
per
il
primo
anno
di
esercizio
i
rappresentanti
delle
società
o
i
concessionari
possono
godere
dell
'
indicata
facilitazione
,
purché
entro
un
mese
dall
'
attivazione
della
linea
o
di
parte
di
essa
,
dichiarino
all
agente
incaricato
della
riscossione
della
tassa
,
il
numero
approssimativo
dei
biglietti
o
riscontri
che
presumono
potersi
emettere
dal
giorno
della
attivazione
fino
al
31
dicembre
dell
'
anno
in
corso
,
ed
eseguiscano
,
in
base
alla
fatta
dichiarazione
,
il
pagamento
delle
tasse
in
rate
trimestrali
scadute
.
Per
l
'
anno
successivo
a
quello
in
cui
ha
avuto
luogo
l
'
attivazione
della
linea
si
osservano
le
norme
ordinarie
calcolando
per
l
'
anno
intiero
il
numero
dei
biglietti
o
riscontri
in
proporzione
di
quelli
effettivamente
emessi
nella
parte
dell
'
anno
precedente
,
nella
quale
la
ferrovia
fu
in
esercizio
.
CAPO
III
:
TRIBUTI
E
VARIAZIONI
FISCALI
161
.
(
Tributi
immobiliari
)
.
(
Art
.
283
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
concesse
all
'
industria
privata
sono
soggette
al
pagamento
di
ogni
sorta
di
tributo
pubblico
stabilito
dalla
legge
a
carico
degli
stabili
nei
paesi
attraversati
dalle
loro
linee
.
Tali
tributi
,
per
quanto
riguarda
il
suolo
occupato
dal
corpo
delle
ferrovie
o
delle
loro
dipendenze
,
vengono
fissati
in
ragione
di
superficie
ed
in
somma
non
diversa
da
quella
per
cui
il
suolo
medesimo
veniva
tassato
nell
'
anteriore
sua
destinazione
.
Le
fabbriche
per
uffici
,
alloggi
e
sale
di
aspetto
,
tettoie
,
rimesse
,
magazzini
,
officine
,
case
cantoniere
ed
altre
,
quantunque
attinenti
al
servizio
delle
strade
ferrate
,
sono
censite
per
parificamento
agli
altri
fabbricati
delle
località
in
cui
si
trovano
situate
.
162
.
(
Esenzione
dal
dazio
di
consumo
)
.
(
Artt
.
25
e
26
,
L
.
6
luglio
1905
,
n
.
323
)
.
I
comuni
non
possono
imporre
alcun
dazio
di
consumo
sopra
i
materiali
e
sopra
tutto
ciò
che
è
destinato
alla
costruzione
ed
all
'
esercizio
delle
strade
ferrate
poste
nel
loro
territorio
.
Le
linee
ferroviarie
,
le
stazioni
e
le
loro
dipendenze
sono
considerate
come
poste
fuori
del
recinto
daziario
dei
comuni
chiusi
.
Nel
regolamento
approvato
con
r.d.
17
giugno
1909
,
n
.
455
,
sono
determinate
le
dipendenze
delle
stazioni
ed
è
disciplinata
la
sorveglianza
nei
riguardi
del
dazio
.
163
.
(
Variazioni
fiscali
successive
)
.
(
Articolo
294
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
è
mai
ammesso
alcun
reclamo
dei
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
pel
fatto
di
modificazioni
che
possano
venire
introdotte
nei
diritti
dl
pedaggio
,
nei
dazi
pubblici
o
nelle
tariffe
doganali
che
si
stabiliscono
dopo
le
concessioni
.
TITOLO
VIII
.
DISPOSIZIONI
DI
POLIZIA
164
.
(
Ingresso
nelle
piazze
delle
stazioni
)
.
(
Art
.
301
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
L
'
ingresso
,
le
fermate
e
la
circolazione
delle
carrozze
e
carri
destinati
al
trasporto
di
persone
e
merci
nei
cortili
e
piazze
annesse
alle
stazioni
delle
ferrovie
pubbliche
sono
sottoposti
a
regolamenti
di
ordine
pubblico
,
da
approvarsi
dal
Ministero
del
lavori
pubblici
.
(
Art
.
35
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
1
,
lett
.
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Sulla
sede
propria
e
nelle
dipendenze
delle
ferrovie
è
proibito
a
qualsivoglia
persona
estranea
al
servizio
di
introdursi
,
di
circolare
o
fermarsi
,
eccettuati
i
luoghi
delle
stazioni
destinati
per
l
'
accesso
ai
treni
o
per
la
spedizione
delle
merci
,
i
passaggi
a
livello
nel
tempo
in
cui
per
opera
del
personale
delle
strade
ferrate
sono
tenuti
aperti
ed
i
passaggi
privati
e
pedonali
;
e
d
'
introdurvi
animali
e
di
farvi
circolare
o
stazionare
vetture
o
macchine
estranee
al
servizio
.
Tale
divieto
non
è
applicabile
ai
funzionari
amministrativi
o
politici
,
agli
agenti
della
forza
pubblica
,
della
pubblica
sicurezza
e
dell
'
amministrazione
delle
finanze
dello
Stato
che
verranno
indicati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
determinerà
pure
,
intesi
i
concessionari
,
le
opportune
misure
speciali
di
precauzione
.
165
.
(
Allontanamento
dalla
ferrovia
)
.
(
Art
.
303
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
cantonieri
,
i
guardiani
e
gli
altri
agenti
di
una
strada
ferrata
debbono
far
uscire
immediatamente
qualunque
persona
si
sia
introdotta
nel
recinto
di
essa
strada
e
sue
dipendenze
o
nelle
vetture
in
cui
non
abbia
diritto
di
entrare
.
In
caso
di
resistenza
,
qualunque
impiegato
della
ferrovia
può
chiedere
l
'
assistenza
della
forza
pubblica
.
Gli
animali
abbandonati
che
si
trovino
nel
suddetto
recinto
sono
fermati
e
posti
sotto
sequestro
.
166
.
(
Agenti
ferroviari
e
polizia
stradale
)
.
(
Art
.
44
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
1
,
lett
.
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Gli
agenti
delle
ferrovie
su
strade
ordinarie
sono
equiparati
ad
agenti
di
polizia
stradale
allo
scopo
di
far
osservare
le
prescrizioni
di
polizia
stradale
nei
tratti
di
via
ordinaria
percorsi
dalle
ferrovie
.
167
.
(
Obblighi
dei
viaggiatori
)
.
(
Art
.
309
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
si
serve
delle
ferrovie
pubbliche
per
viaggiare
o
per
trasportare
oggetti
,
deve
osservare
tutte
le
prescrizioni
relative
,
ed
uniformarsi
alle
avvertenze
che
a
siffatto
riguardo
gli
siano
date
dal
personale
applicato
all
'
esercizio
ed
è
responsabile
delle
infrazioni
alle
leggi
e
regolamenti
daziari
provenienti
dal
fatto
suo
.
168
.
(
Contravvenzioni
e
pene
)
.
(
Art
.
310
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
:
art
.
20
,
n
.
3
,
R.D.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
capo
IV
del
titolo
III
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
cinque
giorni
,
e
con
ammende
fino
a
lire
300
,
oltre
al
risarcimento
dei
danni
ed
a
quelle
maggiori
pene
in
cui
i
contravventori
possono
essere
incorsi
a
termine
del
codice
penale
,
ed
oltre
all
'
obbligo
di
rimettere
le
cose
in
pristino
nel
termine
che
verrà
prefisso
,
in
mancanza
di
che
sarà
provveduto
di
ufficio
a
loro
maggiori
spese
.
Nei
casi
d
'
urgenza
,
gli
ufficiali
addetti
al
servizio
delle
ferrovie
possono
,
previo
processo
verbale
,
far
togliere
,
anche
prima
della
sentenza
sulla
contravvenzione
,
ogni
opera
ed
oggetto
dannoso
al
servizio
.
L
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
sentito
,
ove
del
caso
,
il
concessionario
delle
ferrovie
,
può
dispensare
,
per
le
vie
amministrative
,
dalla
restituzione
delle
cose
in
pristino
coloro
i
quali
,
senza
la
prescritta
autorizzazione
,
non
abbiano
rispettato
le
distanze
legali
stabilite
negli
artt
.
65
,
66
,
67
,
68
,
69
e
70
del
presente
testo
unico
.
169
.
(
Opposizione
e
resistenza
)
.
(
Art
.
311
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
211
,
n
.
3
,
R.D.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
Le
contravvenzioni
all
'
art
.
165
,
nei
casi
dl
opposizione
o
resistenza
,
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
cinque
giorni
o
con
l
'
ammenda
fino
a
lire
50
.
170
.
(
Abbandono
del
posto
)
.
(
Art
.
312
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
22
,
n
.
6
,
R.P.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
Qualunque
macchinista
o
conduttore
guardafreno
abbandoni
il
suo
posto
mentre
un
treno
è
in
corsa
,
è
punito
con
la
detenzione
da
sei
mesi
a
due
anni
.
171
.
(
Arresto
preventivo
)
.
(
Art
.
6
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
3721
.
In
occasione
di
un
sinistro
ferroviario
non
sono
soggetti
,
purché
immuni
dal
dolo
e
purché
non
abbandonino
il
servizio
,
all
'
arresto
preventivo
,
comminato
per
la
flagranza
di
reato
dalle
vigenti
leggi
,
gli
agenti
ferroviari
,
che
si
trovino
in
servizio
sulle
locomotive
e
sui
treni
danneggiati
,
o
siano
addetti
al
movimento
delle
stazioni
ove
,
o
fra
le
quali
,
il
sinistro
sia
avvenuto
,
o
attendano
alla
sorveglianza
della
linea
in
località
o
per
funzioni
comunque
involgenti
una
presunzione
di
colpa
.
Tutti
,
indistintamente
,
i
detti
agenti
che
,
in
presenza
del
sinistro
,
o
prima
di
riceverne
ordine
,
abbandonino
il
servizio
,
incorrono
per
ciò
solo
nella
pena
di
cui
all
'
articolo
precedente
senza
pregiudizio
delle
altre
sanzioni
dei
regolamenti
speciali
dell
'
amministrazione
ferroviaria
.
172
.
(
Rimozione
di
cadaveri
)
.
(
Artt
.
7
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Qualora
,
in
seguito
ad
un
sinistro
ferroviario
o
per
qualsiasi
altra
causa
,
ancorché
ignota
,
si
rinvengono
lungo
la
sede
ferroviaria
,
ed
in
giacitura
tale
da
interessare
la
libera
circolazione
dei
treni
,
dei
cadaveri
,
questi
potranno
,
anche
prima
dell
'
intervento
dell
'
autorità
giudiziaria
,
venire
rimossi
previo
accertamento
e
descrizione
delle
precise
condizioni
in
cui
furono
rinvenuti
,
a
cura
dei
delegati
ed
applicati
di
pubblica
sicurezza
,
degli
ufficiali
e
sottufficiali
dei
carabinieri
reali
o
del
sindaco
del
comune
o
di
chi
ne
fa
le
veci
.
Eguali
facoltà
,
e
sotto
la
stessa
condizione
di
urgenza
,
sono
conferite
al
personale
delle
ferrovie
designato
dal
regolamento
,
per
la
rimozione
,
previo
accertamento
e
descrizione
,
del
materiale
rotabile
,
la
cui
permanenza
sul
luogo
di
un
qualsiasi
infortunio
ostacoli
la
pronta
riattività
della
circolazione
dei
treni
.
Tale
materiale
sarà
inviato
alle
officine
per
le
occorrenti
riparazioni
,
o
rimesso
senz
'
altro
in
circolazione
,
salvo
divieto
dell
'
autorità
giudiziaria
,
che
sarà
però
revocato
appena
compiuti
,
con
precedenza
su
ogni
altra
indagine
,
gli
accertamenti
ed
i
rilievi
del
caso
.
173
.
(
Atti
d
'
inchiesta
)
.
(
Artt
.
4
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
180
del
codice
penale
,
le
amministrazioni
ferroviarie
non
sono
tenute
a
comunicare
all
'
autorità
giudiziaria
gli
atti
e
le
relazioni
delle
inchieste
in
ogni
caso
di
sinistro
che
abbia
recato
danno
alle
persone
o
alle
cose
.
174
.
(
Verbali
di
accertamento
)
.
(
Art
.
314
.
secondo
,
terzo
,
e
quarto
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lett
.
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
alla
osservanza
di
tutte
le
disposizioni
del
presente
titolo
sono
in
obbligo
di
sorvegliare
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
,
i
funzionari
governativi
d
'
ispezione
,
gl
'
ingegneri
e
tutti
gli
altri
agenti
applicati
all
'
esercizio
,
alla
custodia
ed
alla
manutenzione
delle
ferrovie
.
Le
infrazioni
alle
suddette
disposizioni
,
costituiscano
esse
delitti
o
semplici
contravvenzioni
,
possono
essere
accertate
col
mezzo
di
verbali
stesi
dal
suddetti
funzionari
,
impiegati
ed
agenti
.
Per
la
legalità
dei
detti
verbali
,
gl
'
impiegati
ed
agenti
di
ogni
grado
,
applicati
alle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
debbono
essere
giurati
nelle
forme
volute
dalla
legge
.
175
.
(
Conferma
dei
verbali
)
.
(
Art
.
315
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lett
.
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
verbali
stesi
dagli
agenti
di
polizia
giudiziaria
,
e
dai
funzionari
governativi
d
'
ispezione
o
dagli
ufficiali
da
essi
dipendenti
sono
esenti
dalla
conferma
;
tutti
gli
altri
devono
essere
confermati
entro
i
tre
giorni
successivi
a
quello
del
reato
,
davanti
al
giudice
del
mandamento
,
in
cui
il
medesimo
sia
stato
commesso
,
o
davanti
a
quello
del
mandamento
di
residenza
dell
'
autore
del
verbale
.
176
.
(
Forza
probante
dei
verbali
)
.
(
Articolo
316
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
20
,
R.D.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
I
verbali
,
stesi
e
confermati
a
norma
dei
due
articoli
precedenti
,
fanno
fede
fino
a
prova
contraria
per
fatti
punibili
con
pene
che
non
siano
l
'
ergastolo
,
l
'
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
e
la
reclusione
e
la
detenzione
per
un
tempo
non
inferiore
al
minimo
di
tre
anni
.
Quanto
ai
reati
più
gravi
,
i
verbali
sono
trasmessi
al
magistrato
acciocché
si
proceda
nelle
forme
ordinarie
.
177
.
(
Polizia
delle
ferrovie
private
)
.
(
Articolo
318
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
,
che
concernono
la
sicurezza
delle
persone
e
delle
cose
,
e
la
pubblica
igiene
nell
'
esercizio
delle
ferrovie
,
sono
anche
applicabili
alle
ferrovie
private
.
TITOLO
IX
.
FINE
DELLA
CONCESSIONE
CAPO
I
:
DECADENZA
.
178
.
(
Ritardo
nell
'
inizio
dei
lavori
oltre
il
termine
dell
'
atto
di
concessione
)
.
(
Art
.
251
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
alla
scadenza
del
termine
accordato
dagli
atti
di
concessione
per
l
'
incominciamento
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
pubbliche
,
e
dopo
una
formale
ingiunzione
fatta
intimare
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
almeno
un
mese
prima
ai
concessionari
,
questi
non
si
siano
messi
in
grado
di
cominciare
e
continuare
i
detti
lavori
,
perdono
la
metà
della
somma
di
cui
abbiano
fatto
materiale
deposito
o
per
cui
abbiano
prestato
cauzione
a
termini
dell
'
art
.
24
,
la
quale
metà
è
devoluta
al
governo
,
a
meno
che
non
facciano
legalmente
constare
d
'
impedimenti
provenuti
da
forza
maggiore
ed
indipendenti
dal
fatto
proprio
.
Se
il
detto
deposito
definitivo
non
è
stato
fatto
,
o
la
cauzione
prestata
nel
termine
di
tempo
prescritto
,
i
concessionari
perdono
l
'
importo
della
intiera
cauzione
primordiale
prestata
alla
stipulazione
dell
'
atto
di
concessione
.
179
.
(
Ritardo
oltre
il
biennio
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
30
aprile
1889
,
n
.
168
)
.
Indipendentemente
dalle
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
,
il
concessionario
di
una
ferrovia
pubblica
,
concessa
e
sovvenzionata
ai
termini
del
presente
testo
unico
di
legge
,
incorre
di
pieno
diritto
,
e
senza
bisogno
di
costituzione
in
mora
,
nella
decadenza
dalla
concessione
e
dalla
sovvenzione
se
,
nel
termine
di
due
anni
,
non
abbia
avviati
i
lavori
ed
eseguite
le
provviste
in
modo
da
rendere
sicura
l
'
apertura
all
'
esercizio
nel
termine
stabilito
dall
'
atto
di
concessione
.
Se
concorrono
giustificati
motivi
,
il
termine
suddetto
può
essere
prorogato
di
un
altro
anno
.
Le
constatazioni
all
'
uopo
necessarie
sono
eseguite
dal
governo
in
confronto
del
concessionario
,
e
contro
la
dichiarazione
di
decadenza
non
è
ammesso
alcun
gravame
.
180
.
(
Ritardo
per
l
'
apertura
dell
'
esercizio
)
.
(
Art
.
251
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
,
alla
scadenza
del
termine
fissato
dagli
atti
di
concessione
pel
compimento
ed
apertura
al
permanente
e
regolare
esercizio
delle
linee
concesse
,
i
concessionari
non
abbiano
dato
piena
esecuzione
alle
contratte
obbligazioni
,
senza
aver
fatto
legalmente
constare
dl
impedimenti
di
forza
maggiore
del
tutto
indipendenti
dal
fatto
proprio
,
incorrono
,
di
pieno
diritto
e
senza
che
occorra
alcuna
costituzione
in
mora
,
nella
decadenza
della
concessione
e
nella
perdita
dell
'
intera
cauzione
definitiva
.
181
.
(
Asta
pubblica
)
.
(
Art
.
252
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nel
detto
caso
il
governo
provvede
alla
continuazione
ed
ultimazione
delle
opere
tutte
rimaste
imperfette
,
ed
all
'
esecuzione
di
tutte
le
altre
obbligazioni
contratte
dai
concessionari
,
col
mezzo
di
un
'
asta
pubblica
da
aprirsi
sulle
basi
dei
capitolati
annessi
agli
atti
di
concessione
,
e
,
per
riguardo
alle
opere
o
parti
di
opere
già
eseguite
,
ai
materiali
utili
provvisti
,
ai
terreni
acquistati
ed
ai
tronchi
di
strada
che
si
trovino
già
posti
in
esercizio
,
sul
prezzo
di
stima
che
viene
determinato
da
arbitri
inappellabili
,
due
dei
quali
da
nominarsi
uno
da
ciascuna
delle
parti
,
ed
il
terzo
,
in
caso
di
disaccordo
,
dal
tribunale
.
182
.
(
Aggiudicazione
e
prezzo
)
.
(
Art
.
253
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
concessioni
sono
deliberate
a
chi
,
oltre
ad
assumersi
tutte
le
obbligazioni
dei
concessionari
decaduti
,
i
quali
in
ogni
caso
non
possono
mai
essere
deliberatari
,
ed
al
prestare
tutte
le
necessarie
guarentigie
d
'
idoneità
e
responsabilità
,
abbia
offerto
un
maggiore
aumento
sul
detto
prezzo
di
stima
.
Il
prezzo
del
deliberamento
viene
,
nel
termine
che
verrà
stabilito
dagli
atti
di
incanto
,
corrisposto
dai
nuovi
concessionari
ai
concessionari
decaduti
.
prelevatone
prima
però
ciò
che
è
dovuto
allo
Stato
in
rimborso
della
parte
di
cauzione
definitiva
che
sia
già
stata
restituita
.
183
.
(
Secondo
incanto
e
decadenza
)
.
(
Articolo
254
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
il
primo
incanto
va
deserto
,
si
deve
,
entro
un
termine
non
minore
di
due
mesi
,
procedere
ad
un
secondo
,
il
quale
può
essere
aperto
con
ribasso
non
maggiore
di
un
quarto
sul
primitivo
prezzo
di
stima
delle
opere
eseguite
,
dei
terreni
acquistati
e
dei
materiali
provvisti
.
Quando
riesca
infruttuoso
anche
il
secondo
incanto
,
i
concessionari
s
'
intendono
definitivamente
decaduti
da
tutti
i
diritti
della
concessione
;
le
porzioni
di
strada
già
eseguite
che
si
trovino
in
esercizio
cadono
immediatamente
in
proprietà
assoluta
dello
Stato
,
il
quale
è
libero
di
conservarle
o
di
abbandonarle
,
come
altresì
di
continuare
o
no
i
lavori
ineseguiti
:
né
in
qualsivoglia
caso
ha
altra
obbligazione
che
quella
di
corrispondere
ai
concessionari
un
corrispettivo
eguale
al
prezzo
delle
opere
eseguite
e
delle
provviste
fatte
,
stimate
indipendentemente
dalla
loro
destinazione
allo
stabilimento
od
esercizio
della
strada
ferrata
,
a
giudizio
degli
arbitri
inappellabili
sopra
mentovati
.
184
.
(
Interruzione
dell
'
esercizio
)
.
(
Articolo
255
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2218
,
all
.
F
)
.
Qualora
l
'
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
venga
interrotto
sulla
totalità
o
su
parte
dei
percorso
senza
che
il
concessionario
provveda
immediatamente
a
ripristinarlo
,
o
se
l
'
esercizio
medesimo
venga
eseguito
con
gravi
e
ripetute
irregolarità
,
il
ministero
delle
comunicazioni
(
ispettorato
generale
ferrovie
,
tramvie
e
automobili
)
,
prefigge
un
termine
perentorio
al
concessionario
per
il
ristabilimento
regolare
dei
servizio
.
Scaduto
tale
termine
il
concessionario
che
non
abbia
adempiuto
all
'
ingiunzione
,
senza
che
,
a
giudizio
insindacabile
dell
'
amministrazione
,
risulti
dimostrata
l
'
esistenza
di
impedimenti
dovuti
a
cause
di
forza
maggiore
o
comunque
indipendenti
dal
fatto
proprio
,
decade
dalla
concessione
e
vengono
applicate
le
disposizioni
vigenti
in
materia
.
Anche
in
pendenza
del
termine
anzidetto
il
ministero
delle
comunicazioni
potrà
prendere
d
'
ufficio
,
a
spese
e
rischio
del
concessionario
,
le
misure
necessarie
per
il
ripristino
e
la
continuazione
del
servizio
assumendone
eventualmente
anche
la
gestione
.
In
ogni
caso
la
gestione
governativa
può
essere
effettuata
fino
a
quando
le
condizioni
per
la
riconsegna
della
linea
al
concessionario
,
o
,
quando
questo
sia
stato
dichiarato
decaduto
,
per
la
consegna
ad
altro
ente
,
siano
tali
da
assicurare
,
a
giudizio
esclusivo
della
amministrazione
,
la
regolarità
e
continuità
del
servizio
.
185
.
(
Proroghe
)
.
(
Art
.
256
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
proroghe
all
'
incominciamento
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
.
alla
loro
ultimazione
ed
al
ristabilimento
dell
'
interrotto
esercizio
,
a
cui
possono
avere
diritto
i
concessionari
nei
casi
legalmente
accertati
di
forza
maggiore
e
dal
fatto
loro
indipendenti
,
sono
determinate
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
con
prefiggimento
di
termini
,
l
'
osservanza
dei
quali
è
pei
concessionari
obbligatoria
come
quelli
prefissi
dagli
atti
di
concessione
.
In
ogni
circostanza
in
cui
siano
per
invocare
il
caso
di
forza
maggiore
onde
evitare
le
comminate
penalità
,
sono
i
concessionari
in
obbligo
di
notificare
al
ministero
dei
lavori
pubblici
gli
avvenimenti
o
le
cause
qualunque
che
abbiano
impedito
l
'
adempimento
delle
stipulate
condizioni
,
e
ciò
dentro
il
termine
più
breve
possibile
e
tale
da
permettere
quelle
verificazioni
che
possano
venire
giudicate
necessarie
per
provarne
la
realtà
e
valutare
la
portata
delle
loro
conseguenze
.
la
difetto
i
concessionari
sono
considerati
come
decaduti
di
pieno
diritto
da
ogni
azione
per
siffatto
riguardo
.
CAPO
II
:
SCADENZA
186
.
(
Obblighi
del
concessionario
)
.
(
Articolo
248
,
meno
prime
linee
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Alla
scadenza
del
tempo
di
cui
all
'
art
.
22
,
e
pel
fatto
solo
di
essa
scadenza
,
lo
Stato
sottentra
ai
concessionari
nell
'
esercizio
di
tutti
gli
utili
e
prodotti
degli
stabili
od
opere
costituenti
le
ferrovie
concesse
e
le
loro
dipendenze
.
Debbono
all
'
anzidetta
scadenza
i
concessionari
consegnare
al
governo
in
buono
stato
la
strada
ferrata
,
le
opere
componenti
la
medesima
e
le
sue
dipendenze
,
quali
sono
l
'
armamento
della
via
,
le
stazioni
con
le
fabbriche
tutte
che
vi
sono
comprese
,
le
rimesse
,
i
magazzini
,
le
officine
,
le
tettoie
ed
i
rilevati
di
caricamento
e
scaricamento
,
le
case
e
casotti
di
guardia
,
gli
uffici
delle
esazioni
,
le
macchine
fisse
ed
in
generale
qualunque
altro
immobile
che
non
abbia
per
destinazione
distinta
e
speciale
il
servizio
dei
trasporti
.
Se
,
durante
quel
numero
d
'
anni
anteriori
alla
scadenza
delle
concessioni
che
è
stabilito
negli
atti
delle
medesime
,
i
concessionari
non
si
pongano
in
grado
di
ridurre
la
loro
ferrovia
nella
buona
condizione
nella
quale
deve
essere
consegnata
al
governo
,
questo
è
in
diritto
di
sequestrarne
i
prodotti
e
di
valersene
per
fare
eseguire
d
'
ufficio
i
lavori
che
rimangano
imperfetti
.
187
.
(
Diritti
del
concessionario
)
.
(
Articolo
249
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Alla
scadenza
delle
concessioni
i
concessionari
conservano
però
,
oltre
le
azioni
reali
,
la
proprietà
degli
oggetti
mobili
,
come
macchine
di
locomozione
,
carrozze
e
carri
per
trasporti
,
mobilie
delle
stazioni
e
fabbricati
annessi
,
attrezzi
ed
utensili
,
materiali
,
combustibili
e
provviste
di
ogni
genere
.
Gli
atti
di
concessione
stabiliscono
,
in
ogni
caso
particolare
,
se
,
mediante
pagamento
del
giusto
valore
,
i
concessionari
siano
in
diritto
di
esigere
che
lo
Stato
ne
faccia
acquisto
,
o
questo
in
diritto
di
pretendere
dai
concessionari
la
cessione
,
ed
i
modi
ed
i
limiti
dell
'
esercizio
di
tali
diritti
.
CAPO
III
:
RISCATTO
Sezione
I
:
Ferrovie
concesse
prima
della
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
.
188
.
(
Riscatto
dopo
il
trentennio
)
.
(
Articolo
284
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
altro
termine
più
o
meno
lungo
non
sia
stato
fissato
dall
'
atto
di
concessione
,
dopo
scaduti
trent
'
anni
dal
giorno
nel
quale
una
ferrovia
pubblica
concessa
all
'
industria
privata
,
sia
stata
aperta
al
permanente
servizio
sopra
tutta
la
sua
lunghezza
,
ha
diritto
il
governo
di
farne
a
qualsivoglia
epoca
il
riscatto
,
previo
diffidamento
di
un
anno
almeno
da
darsi
al
concessionario
,
ove
pure
diverso
temine
non
sia
stato
nella
concessione
stabilito
.
In
tal
caso
al
detto
concessionario
,
per
tutto
il
tempo
che
rimanga
ancora
a
trascorrere
fino
alla
estinzione
del
suo
privilegio
,
viene
corrisposta
una
annualità
eguale
alla
terza
parte
della
somma
dei
prodotti
netti
ottenuti
dalla
ferrovia
nei
tre
dei
cinque
anni
immediatamente
precedenti
al
diffidamento
che
diedero
prodotto
maggiore
.
Oltre
a
ciò
gli
si
paga
,
al
momento
del
riscatto
od
a
quell
'
altra
epoca
che
dalla
concessione
sia
stata
prestabilita
,
l
'
importare
degli
oggetti
mobili
e
provviste
indicate
all
'
art
.
187
,
di
cui
tanto
il
governo
è
in
diritto
di
esigere
la
cessione
,
quanto
il
concessionario
di
obbligarlo
a
fare
l
'
acquisto
al
prezzo
risultante
da
stima
fissata
d
'
accordo
,
ed
in
caso
di
dissenso
,
rimessa
a
giudizio
di
arbitri
.
La
suddetta
annualità
può
essere
,
a
scelta
del
concessionario
,
convertita
in
un
capitale
corrispondente
all
'
annualità
stessa
col
ragguaglio
del
5
per
cento
da
pagarsi
all
'
atto
del
riscatto
.
189
.
(
Proroghe
di
termine
di
riscatto
)
.
(
Art
.
8
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
le
linee
concesse
prima
della
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
è
in
facoltà
del
governo
di
stipulare
convenzioni
con
i
concessionari
per
la
proroga
dei
termini
di
riscatto
nei
casi
d
'
importanti
aumenti
patrimoniali
debitamente
autorizzati
.
Sezione
II
:
Concessioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
190
.
(
Riscatto
prima
del
trentennio
)
.
(
Art
.
8
,
primi
cinque
commi
.
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nelle
concessioni
di
costruzione
e
di
esercizio
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
se
altro
termine
più
o
meno
lungo
non
sia
stato
fissato
dall
'
atto
di
concessione
,
lo
Stato
ha
facoltà
di
provvedere
,
prima
del
termine
stabilito
dall
'
art
.
188
,
al
riscatto
delle
linee
principali
e
delle
secondarie
divenute
principali
,
ritenute
necessarie
al
completamento
della
propria
rete
,
corrispondendo
al
concessionario
una
indennità
determinata
in
base
:
a
)
al
valore
della
linea
,
che
in
nessun
caso
può
eccedere
l
'
ammontare
del
capitale
occorso
per
la
costruzione
e
per
i
successivi
aumenti
patrimoniali
debitamente
autorizzarti
ed
accertati
,
detratte
le
quote
di
ammortamento
per
gli
anni
già
trascorsi
:
da
tale
valore
si
deducono
le
quote
di
sovvenzione
riservate
all
'
esercizio
e
non
occorse
per
esso
,
e
le
offerte
degli
enti
interessati
;
b
)
al
rimborso
delle
spese
generali
,
valutate
in
misura
non
eccedente
il
2
per
cento
del
capitale
di
primo
impianto
o
del
capitale
azionario
,
di
cui
all
'
art
.
48;
c
)
al
rimborso
delle
complessive
perdite
di
esercizio
eventualmente
verificatesi
sino
all
'
epoca
indicata
per
il
riscatto
,
in
eccedenza
della
parte
di
sovvenzione
riservata
all
'
esercizio
;
d
)
ad
un
premio
per
l
'
avviamento
dell
'
istruttoria
,
che
in
nessun
caso
può
eccedere
il
5
per
cento
delle
somme
determinate
a
norma
delle
lettere
a
,
b
,
c
.
Le
quote
di
ammortamento
del
capitale
occorso
per
la
costruzione
e
per
aumenti
patrimoniali
si
calcolano
per
un
periodo
corrispondente
a
quello
della
sovvenzione
governativa
,
o
sino
al
termine
della
concessione
quando
non
vi
è
sovvenzione
.
Nelle
quote
di
ammortamento
per
le
linee
sussidiarie
si
comprendono
le
rate
pagate
sulla
parte
di
sovvenzione
destinata
alla
costruzione
.
Il
concessionario
ha
inoltre
diritto
all
'
importo
degli
oggetti
mobili
e
provviste
a
norma
dell
'
art
.
188
.
Sulla
necessità
che
la
linea
da
riscattare
faccia
parte
della
rete
di
Stato
sono
intesi
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
di
Stato
,
ed
i
relativi
pareri
debbono
essere
presentati
al
parlamento
insieme
all
'
atto
di
diffida
,
di
cui
all
'
articolo
193
.
191
.
(
Riscatto
dopo
il
trentennio
)
.
(
Articolo
8
,
sesto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Trascorsi
trent
'
anni
dal
giorno
in
cui
una
ferrovia
pubblica
,
concessa
alla
industria
privata
dopo
la
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
è
stata
aperta
al
permanente
esercizio
per
tutta
la
sua
lunghezza
,
o
trascorso
il
termine
stabilito
nell
'
atto
di
concessione
,
è
in
facoltà
dello
Stato
di
farne
in
qualsiasi
epoca
il
riscatto
:
1
)
alle
condizioni
dell
'
art
.
189
,
per
le
ferrovie
non
collegate
o
collegate
da
un
solo
capo
ad
altre
linee
ferroviarie
o
di
navigazione
;
2
)
alle
condizioni
dell
'
art
.
188
o
a
quelle
dell
'
art
.
190
,
a
scelta
del
governo
,
per
le
ferrovie
collegate
da
entrambi
i
capi
ad
altre
linee
ferroviarie
o
di
navigazione
.
192
.
(
Arbitrato
)
.
(
Art
.
8
,
settimo
ed
ottavo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
In
mancanza
di
accordo
l
'
indennità
di
riscatto
è
in
ogni
caso
determinata
da
tre
arbitri
,
nominati
uno
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
,
uno
del
concessionario
ed
il
terzo
dalle
parti
stesse
o
dal
presidente
della
corte
di
appello
di
Roma
.
Tale
indennità
può
,
a
scelta
del
governo
,
essere
convertita
in
annualità
al
saggio
stabilito
nell
'
atto
di
concessione
.
(
Art
.
9
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Non
procedendosi
al
riscatto
,
le
spese
dell
'
arbitrato
sono
a
carico
dello
Stato
.
Sezione
III
:
Procedure
pel
riscatto
.
193
.
(
Diffida
)
.
(
Art
.
9
,
primi
due
commi
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
riscatto
deve
sempre
essere
preceduto
da
un
atto
di
diffida
in
nome
dei
ministri
del
tesoro
e
dei
lavori
pubblici
,
notificato
al
concessionario
od
al
subconcessionario
almeno
un
anno
prima
della
data
indicata
per
la
sua
effettuazione
.
Nei
casi
di
cui
alla
sezione
II
,
la
diffida
non
produce
alcun
effetto
,
se
non
è
seguita
dall
'
accordo
sull
'
indennità
di
riscatto
o
se
non
viene
confermata
dai
ministri
del
tesoro
e
dei
lavori
pubblici
entro
tre
mesi
dalla
data
della
determinazione
arbitrale
,
di
cui
al
precedente
articolo
.
(
Art
.
2
,
tre
ultimi
commi
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429;
art
.
1
,
lettera
s
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
In
ogni
caso
l
'
efficacia
della
diffida
è
subordinata
,
nell
'
interesse
dello
Stato
,
alla
approvazione
del
parlamento
,
al
quale
il
governo
deve
presentare
in
tempo
utile
le
proposte
pel
riscatto
stesso
.
Nel
caso
in
cui
il
governo
non
ritenga
conveniente
il
riscatto
,
deve
darne
in
tempo
utile
comunicazione
al
parlamento
.
194
.
(
Personale
delle
ferrovie
riscattate
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Al
personale
delle
ferrovie
riscattate
è
conservato
il
trattamento
stabilito
nei
propri
regolamenti
organici
,
fino
a
quando
non
siasi
provveduto
alla
classificazione
delle
ferrovie
e
alla
determinazione
del
trattamento
del
personale
delle
ferrovie
secondarie
esercitate
dallo
Stato
.
CAPO
IV
:
ASSUNZIONE
DELL
'
ESERCIZIO
DA
PARTE
DELLO
STATO
195
.
(
Assunzione
per
decreto
reale
e
per
legge
)
.
(
Art
.
2
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
L
'
assunzione
dell
'
esercizio
di
ferrovie
da
parte
dello
Stato
,
che
avvenga
per
decadenza
di
una
concessione
o
di
una
convenzione
di
esercizio
a
termini
di
legge
o
di
contratto
,
è
autorizzata
con
decreto
reale
.
Il
decreto
reale
è
proposto
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
e
presentato
al
parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
(
Art
.
4
,
prima
parte
dell
'
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Si
provvede
con
legge
alla
assunzione
dell
'
esercizio
,
da
parte
dello
Stato
,
di
linee
concesse
all
'
industria
privata
,
anche
se
a
rimborso
di
spesa
o
per
conto
del
concessionario
.
CAPO
V
:
PROROGA
DELL
'
ESERCIZIO
PRIVATO
196
.
(
Proroga
)
.
(
Art
.
2
,
terzo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
La
proroga
dell
'
esercizio
privato
,
se
dipendente
da
concessione
o
convenzione
,
è
autorizzata
con
legge
speciale
.
TITOLO
X
.
VIGILANZA
E
SINDACATO
CAPO
I
:
ORGANI
GOVERNATIVI
197
.
(
Ispettori
governativi
)
.
(
Art
.
287
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lett
.
a
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Il
governo
fa
sorvegliare
la
buona
esecuzione
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
e
l
'
andamento
e
gestione
della
loro
manutenzione
ed
esercizio
da
propri
funzionari
.
Senza
incagliare
la
libera
azione
dei
concessionari
per
riguardo
alla
scelta
ed
impiego
degli
agenti
e
dei
mezzi
di
esecuzione
,
la
sorveglianza
dei
funzionari
anzidetti
ha
per
scopo
di
riconoscere
se
vengano
nell
'
interesse
pubblico
adempiute
le
condizioni
ed
obblighi
imposti
dal
presente
testo
unico
di
legge
,
come
pure
dai
regolamenti
emanati
in
esecuzione
del
medesimo
e
dagli
atti
di
concessione
e
di
esigere
tale
adempimento
se
i
detti
concessionari
se
ne
discostassero
.
Conseguentemente
i
funzionari
governativi
d
'
ispezione
possono
ordinare
la
riforma
dei
lavori
che
riconoscano
non
eseguiti
giusta
le
buone
regole
dell
'
arte
ed
in
conformità
dei
progetti
approvati
e
delle
stabilite
condizioni
,
e
farne
sospendere
la
continuazione
,
ove
alla
detta
riforma
i
concessionari
non
si
prestassero
;
nel
qual
caso
l
'
amministrazione
superiore
,
intese
le
osservazioni
dei
concessionari
medesimi
,
può
farvi
dar
opera
d
'
ufficio
,
ove
il
caso
lo
richieda
.
Incombenza
dei
funzionari
governativi
d
'
ispezione
,
quando
le
ferrovie
siano
aperte
all
'
esercizio
,
è
di
sorvegliare
alla
buona
manutenzione
loro
e
delle
loro
dipendenze
ed
accessori
,
come
anche
del
materiale
fisso
e
mobile
,
ed
alla
regolare
condotta
del
detto
esercizio
.
Invigilano
pure
sulla
esatta
applicazione
delle
tariffe
,
sull
'
eseguimento
delle
convenzioni
che
siano
state
stipulate
dai
concessionari
col
governo
o
con
altri
concessionari
sotto
l
'
approvazione
del
governo
,
e
sulla
osservanza
delle
leggi
e
dei
regolamenti
di
polizia
e
d
'
ordine
pubblico
in
vigore
.
Le
attribuzioni
dei
funzionari
del
governo
ed
i
loro
rapporti
coi
concessionari
sono
determinati
da
uno
speciale
regolamento
d
'
ordine
pubblico
.
(
Art
.
278
,
secondo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
funzionari
governativi
d
'
ispezione
hanno
libera
circolazione
sulle
linee
concesse
.
198
.
(
Personale
d
'
assistenza
per
le
costruzioni
)
.
(
Art
.
3
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Al
personale
di
assistenza
occorrente
per
la
vigilanza
sulla
costruzione
delle
ferrovie
concesse
provvede
il
ministro
dei
lavori
pubblici
coi
fondi
stanziati
nel
bilancio
dei
lavori
pubblici
.
199
.
(
Spese
di
sorveglianza
)
.
(
Art
.
288
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2488
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Le
spese
tutte
di
visite
,
di
sorveglianza
e
di
collaudazione
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
non
che
quelle
di
sorveglianza
sulla
loro
manutenzione
od
esercizio
,
sono
sempre
a
carico
del
concessionari
,
i
quali
le
debbono
pagare
nel
modo
e
tempi
che
vengono
stabiliti
negli
atti
di
concessione
.
CAPO
II
:
VIGILANZA
200
.
(
Disposizioni
della
amministrazione
)
.
(
Art
.
289
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
pubbliche
sono
sottoposti
all
'
osservanza
non
solo
delle
prescrizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
e
dei
regolamenti
di
polizia
e
di
sicurezza
pubblica
emanati
in
esecuzione
del
medesimo
,
ma
anche
di
quelle
misure
e
disposizioni
speciali
che
l
'
amministrazione
superiore
,
sentite
le
loro
osservazioni
,
può
prescrivere
per
assicurare
la
polizia
,
il
regolare
esercizio
e
la
conservazione
delle
ferrovie
e
delle
loro
dipendenze
.
Sono
sempre
a
carico
dei
concessionari
le
spese
occorrenti
o
che
avrà
cagionate
la
esecuzione
del
testo
unico
di
legge
,
regolamenti
,
misure
e
disposizioni
anzidetti
.
201
.
(
Modificazioni
alle
proposte
dei
concessionari
)
.
(
Art
.
298
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogni
qualvolta
l
'
amministrazione
superiore
creda
di
essere
il
caso
di
modificare
qualche
proposizione
dei
concessionari
,
essa
deve
,
salvo
i
casi
di
urgenza
,
intender
questi
nelle
loro
osservazioni
prima
di
prescrivere
le
modificazioni
.
202
.
(
Prescrizioni
al
concessionario
)
.
(
Articolo
16
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Per
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
concessionario
e
previo
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
ha
diritto
di
prescrivere
:
a
)
la
riforma
dei
lavori
di
costruzione
,
di
consolidamento
o
di
ripristino
non
eseguiti
a
regola
d
'
arte
né
in
conformità
dei
progetti
approvati
e
delle
condizioni
stabilite
negli
atti
di
concessione
e
di
autorizzazione
,
b
)
i
lavori
occorrenti
per
assicurare
la
buona
manutenzione
delle
linee
,
dipendenze
,
accessori
e
del
materiale
fisso
,
rotabile
e
di
esercizio
;
c
)
gli
aumenti
e
le
modificazioni
degli
impianti
,
dei
tipi
e
della
quantità
del
materiale
rotabile
e
di
esercizio
,
necessari
per
la
regolarità
e
la
sicurezza
del
servizio
.
Non
ottemperandosi
dal
concessionario
nel
termine
fisso
agli
ordini
ricevuti
,
il
ministero
dei
lavori
pubblici
può
anche
provvedere
d
'
ufficio
,
sul
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
rivalendosi
delle
spese
sulle
sovvenzioni
governative
disponibili
,
o
sui
prodotti
dell
'
esercizio
con
le
forme
e
coi
privilegi
stabiliti
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Le
note
delle
spese
sono
rese
esecutive
dal
prefetto
.
203
.
(
Sospensione
della
sovvenzione
)
.
(
Articolo
9
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Il
pagamento
della
sovvenzione
per
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
può
essere
in
tutto
od
in
parte
sospeso
,
fino
a
che
non
cessi
la
causa
della
sospensione
:
a
)
quando
per
cause
,
non
derivanti
da
forza
maggiore
,
debitamente
accertate
,
è
in
tutto
od
in
parte
sospeso
l
'
esercizio
;
b
)
quando
l
'
esercizio
dà
luogo
a
ripetute
e
gravi
irregolarità
debitamente
accertate
,
o
ne
è
compromessa
la
sicurezza
;
c
)
quando
non
è
dato
adempimento
alle
prescrizioni
degli
artt
.
202
,
209
e
211
del
presente
testo
unico
di
legge
.
La
sospensione
di
pagamento
è
limitata
alla
sola
parte
di
sovvenzione
disponibile
,
a
norma
degli
artt
.
36
e
37
del
presente
testo
unico
.
Con
tale
limitazione
la
sospensione
di
pagamento
può
aver
luogo
anche
quando
,
aperta
all
'
esercizio
una
parte
della
linea
non
vengono
gli
altri
tronchi
costruiti
ed
ultimati
nei
termini
rispettivamente
stabiliti
negli
atti
di
concessione
.
204
.
(
Contravvenzioni
per
la
vigilanza
)
.
(
Art
.
291
,
comma
primo
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Allorché
i
concessionari
della
costruzione
o
dell
'
esercizio
di
una
strada
ferrata
pubblica
contravvengano
alle
condizioni
degli
atti
di
concessione
,
oppure
alle
decisioni
del
ministero
dei
lavori
pubblici
,
pronunciate
in
eseguimento
delle
dette
condizioni
,
per
tutto
ciò
che
riguarda
al
servizio
della
navigazione
e
delle
fluitazioni
,
al
buon
regime
ed
al
libero
deflusso
delle
acque
pubbliche
e
private
,
alla
buona
conservazione
ed
alla
facile
praticabilità
delle
strade
pubbliche
,
ne
viene
steso
verbale
per
l
'
ulteriore
procedimento
presso
i
tribunali
ordinari
.
(
Art
.
11
,
codice
penale
;
art
.
291
,
comma
secondo
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524;
art
.
291
,
comma
terzo
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Tali
contravvenzioni
sono
punite
con
ammende
da
lire
300
a
lire
2000
.
L
'
amministrazione
pubblica
può
inoltre
prendere
immediatamente
tutte
le
misure
provvisorie
necessarie
per
far
cessare
il
danno
e
la
contravvenzione
;
e
le
spese
che
siano
cagionate
dalla
esecuzione
di
queste
misure
vengono
riscosse
a
carico
dei
concessionari
.
come
in
materia
di
contribuzioni
pubbliche
.
205
.
(
Verbale
di
contravvenzione
)
.
(
Articolo
314
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
contemplate
nel
precedente
articolo
debbono
essere
stesi
dai
funzionari
governativi
di
ispezione
o
dagli
ufficiali
da
essi
dipendenti
.
CAPO
III
:
DISPOSIZIONI
SPECIALI
PER
I
RITARDI
DEI
TRENI
206
.
(
Contravvenzioni
)
.
(
Art
.
42
e
58
,
regolamento
31
ottobre
1873
,
n
.
1687;
art
.
1
,
L
.
21
dicembre
1899
,
n
.
446;
art
.
1
,
lettera
g
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Ogni
ritardo
nella
corsa
e
nell
'
arrivo
dei
treni
alle
stazioni
rispetto
al
tempo
stabilito
negli
orari
approvati
dal
ministero
,
quando
non
provenga
da
cause
di
forza
maggiore
debitamente
giustificate
e
quando
ecceda
i
limiti
di
tolleranza
accordati
,
costituisce
contravvenzione
ed
è
soggetto
alle
ammende
seguenti
:
1
)
per
i
treni
diretti
dei
viaggiatori
sono
tollerati
ritardi
non
eccedenti
i
20
minuti
primi
dopo
l
'
ora
stabilita
negli
orari
approvati
dal
ministero
;
per
i
ritardi
:
dai
20
ai
30
minuti
primi
inclusivi
la
ammenda
è
di
lire
500;
dai
30
ai
40
minuti
primi
inclusivi
la
ammenda
è
di
lire
750;
maggiori
di
40
minuti
primi
inclusivi
l
'
ammenda
è
di
lire
1000;
2
)
per
i
treni
omnibus
sono
tollerati
i
ritardi
non
eccedenti
i
25
minuti
primi
;
per
i
ritardi
:
dai
26
ai
30
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
200;
dai
30
ai
40
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
500;
dai
40
ai
50
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
700;
maggiori
di
50
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
1000;
3
)
per
i
treni
misti
di
viaggiatori
e
merci
è
tollerato
il
ritardo
di
45
minuti
;
per
i
ritardi
:
dai
45
minuti
primi
ad
un
'
ora
l
'
ammenda
è
di
lire
200;
maggiori
di
un
'
ora
l
'
ammenda
è
di
lire
500;
4
)
per
le
linee
,
il
cui
percorso
totale
è
minore
di
chilometri
50
il
limite
di
tolleranza
,
per
ciascun
caso
precedentemente
dichiarato
,
è
diminuito
del
quarto
.
207
.
(
Responsabilità
dei
direttori
)
.
(
Articolo
2
,
L
.
21
dicembre
1899
,
n
.
446
)
.
Di
tali
contravvenzioni
sono
responsabili
i
direttori
generali
o
direttori
d
'
esercizio
che
legalmente
rappresentano
le
società
esercenti
,
e
sono
puniti
con
le
pene
pecuniarie
di
cui
al
precedente
articolo
.
208
.
(
Procedura
amministrativa
)
.
(
Articolo
3
,
L
.
21
dicembre
1899
,
n
.
446
)
.
Elevato
il
verbale
di
contravvenzione
,
dieci
giorni
almeno
prima
di
promuovere
l
'
azione
penale
,
viene
dato
amministrativamente
notizia
della
contravvenzione
al
rappresentante
della
società
esercente
indicato
nel
precedente
articolo
.
Egli
può
impedire
che
venga
promossa
l
'
azione
penale
o
farne
cessare
il
corso
,
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
la
somma
corrispondente
alla
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
,
oltre
le
spese
del
procedimento
.
CAPO
IV
:
SINDACATO
209
.
(
Comunicazione
della
situazione
patrimoniale
e
del
,
conto
dell
'
esercizio
)
.
(
Articolo
18
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Dai
concessionari
di
ferrovie
debbono
essere
ogni
anno
comunicate
al
ministero
dei
lavori
pubblici
la
situazione
patrimoniale
ed
il
conto
speciale
dell
'
esercizio
,
redatti
secondo
norme
da
stabilirsi
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
ministero
del
tesoro
,
relativi
ad
ogni
linea
o
gruppo
di
linee
esercitate
in
base
ad
un
solo
atto
di
concessione
,
o
per
le
quali
sia
stato
consentito
dal
governo
di
tenere
riunite
le
contabilità
.
La
situazione
patrimoniale
ed
il
conto
dell
'
esercizio
debbono
essere
presentati
al
ministero
contemporaneamente
al
loro
invio
ai
sindaci
per
l
'
approvazione
della
assemblea
,
quando
si
tratti
di
società
per
azioni
,
ed
entro
tre
mesi
dalla
chiusura
dell
'
esercizio
finanziario
dell
'
azienda
negli
altri
casi
.
Al
ministero
dei
lavori
pubblici
debbono
pure
essere
comunicati
i
verbali
delle
assemblee
degli
azionisti
entro
trenta
giorni
dalla
loro
data
.
Le
società
estere
debbono
tenere
presso
la
loro
sede
o
rappresentanza
in
Italia
una
copia
di
tali
verbali
e
di
quelli
dei
consigli
di
amministrazione
.
210
.
(
Osservazioni
del
Ministero
)
.
(
Articolo
19
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
II
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
Ministero
del
tesoro
indipendentemente
dalle
azioni
che
loro
competono
e
che
possono
esercitare
ai
termini
delle
vigenti
leggi
e
degli
atti
di
concessione
,
comunica
al
concessionario
le
osservazioni
e
riserve
che
ritenga
di
fare
sul
conto
dell
'
esercizio
.
Qualora
,
trattandosi
di
società
per
azioni
,
il
consiglio
d
'
amministrazione
reputi
di
sottoporre
il
bilancio
all
'
assemblea
degli
azionisti
prima
che
le
osservazioni
e
riserve
siano
state
risolute
,
il
testo
di
esse
deve
allegarsi
al
bilancio
.
L
'
approvazione
del
bilancio
da
parte
dell
'
assemblea
degli
azionisti
non
pregiudica
i
diritti
dello
Stato
derivanti
dalle
leggi
e
dagli
atti
di
concessione
.
211
.
(
Ispezione
contabile
)
.
(
Art
.
20
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Il
concessionario
di
ferrovie
non
può
opporsi
a
che
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
faccia
ispezionare
tutti
gli
atti
,
registri
e
documenti
contabili
ed
amministrativi
concernenti
l
'
azienda
ferroviaria
,
ed
è
tenuto
a
fornire
tutti
i
dati
,
notizie
e
chiarimenti
anche
relativi
alla
sua
azienda
generale
e
che
esso
ritiene
opportuno
conoscere
per
l
'
esercizio
delle
sue
funzioni
di
vigilanza
e
sindacato
.
212
.
(
Contravvenzioni
)
.
(
Art
.
21
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
artt
.
209
e
211
del
presente
testo
unico
di
legge
sono
punite
con
l
'
ammenda
estensibile
fino
a
lire
1500
e
in
caso
di
recidiva
,
fino
a
lire
3000
.
Tali
pene
sono
applicate
al
direttore
,
od
a
chi
ne
fa
le
veci
,
nei
casi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
.
213
.
(
Contabilità
e
liquidazione
della
costruzione
)
.
(
Art
.
14
,
L
.
12
luglio
1908
,
numero
444;
art
.
1
,
lett
.
a
.
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
hanno
l
'
obbligo
di
tenere
regolarmente
le
contabilità
dei
lavori
di
costruzione
e
di
trasmettere
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
il
conto
di
liquidazione
totale
dei
lavori
stessi
entro
sei
mesi
dalla
data
del
verbale
d
'
ultimazione
ferma
rimanendo
in
ogni
tempo
l
'
applicazione
dell
'
art
.
211
.
Nelle
concessioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
valgono
le
stesse
disposizioni
per
i
lavori
in
aumento
patrimoniale
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
presente
articolo
sono
punite
a
norma
dell
'
art
.
212
.
CAPO
V
:
EQUO
TRATTAMENTO
DEL
PERSONALE
214
.
(
Obblighi
dei
concessionari
)
.
(
Articolo
21
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Ogni
amministrazione
deve
stabilire
e
sottoporre
all
'
approvazione
del
ministro
dei
lavori
pubblici
le
norme
per
un
equo
trattamento
del
personale
,
nonché
le
pene
disciplinari
e
le
formalità
per
la
loro
applicazione
,
con
disposizioni
analoghe
a
quelle
che
valgono
per
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
a
norma
dell
'
art
.
18
della
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
ferme
restando
le
disposizioni
delle
vigenti
leggi
per
l
'
assicurazione
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
.
Salvo
il
disposto
dell
'
articolo
seguente
esse
devono
iscrivere
alla
cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
il
personale
stabile
ed
in
prova
addetto
all
'
esercizio
,
al
quale
possa
applicarsi
l
'
art
.
13
del
testo
unico
di
legge
30
maggio
1907
,
n
.
376
.
Al
personale
stabile
ed
in
prova
rimanente
dovrà
essere
assicurata
una
rendita
vitalizia
presso
la
cassa
nazionale
medesima
,
in
conformità
delle
norme
da
questa
stabilite
per
le
assicurazioni
popolari
di
rendite
vitalizie
.
Per
le
iscrizioni
a
periodi
abbreviati
,
per
l
'
accertamento
della
invalidità
,
per
la
liquidazione
della
rendita
vitalizia
in
caso
di
licenziamento
per
inabilità
al
lavoro
,
relativamente
al
personale
a
cui
si
applica
l
'
articolo
13
del
predetto
testo
unico
di
legge
,
e
per
le
assicurazioni
del
rimanente
personale
,
sono
stipulate
apposite
convenzioni
fra
le
amministrazioni
ferroviarie
e
la
cassa
nazionale
di
previdenza
.
Il
contributo
a
carico
delle
amministrazioni
,
nei
versamenti
da
farsi
alla
cassa
nazionale
per
conto
degli
iscritti
nei
ruoli
degli
operai
e
per
conto
degli
assicurati
.
non
può
essere
inferiore
al
4
per
cento
delle
paghe
per
i
primi
,
e
al
6
per
cento
degli
stipendi
,
assegni
ed
indennità
per
i
secondi
.
Le
ritenute
a
carico
degl
'
iscritti
e
degli
assicurati
da
versarsi
alla
cassa
non
possono
essere
rispettivamente
superiori
alle
percentuali
predette
.
Gli
iscritti
alla
cassa
nazionale
addetti
ai
servizi
attivi
possono
chiedere
la
chiusura
e
la
liquidazione
del
conto
individuale
appena
abbiano
compiuto
i
55
anni
di
età
.
215
.
(
Approvazione
governativa
)
.
(
Articolo
22
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Sono
esonerate
dall
'
osservanza
del
disposto
del
primo
capoverso
dell
'
articolo
precedente
le
amministrazioni
ferroviarie
le
quali
,
entro
sei
mesi
dalla
loro
costituzione
,
istituiscano
casse
proprie
d
'
invalidità
e
di
vecchiaia
con
statuti
formulati
dalle
amministrazioni
stesse
e
chieggano
di
questi
l
'
approvazione
dal
governo
.
L
'
approvazione
governativa
è
accordata
mediante
decreto
reale
,
promosso
dal
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
sentito
il
consiglio
della
previdenza
e
delle
assicurazioni
sociali
.
Gli
statuti
devono
contenere
,
con
le
altre
norme
:
a
)
la
determinazione
delle
ritenute
a
carico
del
personale
e
del
contributo
a
carico
delle
amministrazioni
ferroviarie
,
con
l
'
osservanza
dei
limiti
stabiliti
per
la
ritenuta
e
per
il
contributo
dall
'
articolo
precedente
,
secondoché
si
tratti
di
agenti
considerati
come
operai
o
del
rimanente
personale
;
b
)
l
'
obbligo
di
formare
a
periodi
non
superiori
ad
un
quinquennio
un
bilancio
tecnico
e
di
modificare
gli
impegni
o
le
entrate
,
se
ed
in
quanto
sia
necessario
in
base
ai
risultati
del
bilancio
stesso
;
e
)
le
disposizioni
relative
agli
eventuali
assegni
agli
eredi
degli
agenti
premorti
,
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
art
.
24
del
testo
unico
di
legge
30
maggio
1907
,
n
.
376
.
TITOLO
XI
.
DISPOSIZIONI
FINALI
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
215
.
(
Regolamenti
governativi
)
.
(
Art
.
26
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Con
regolamenti
da
approvarsi
per
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
,
sono
stabilite
le
norme
da
osservarsi
per
l
'
esercizio
delle
diverse
categorie
di
ferrovie
in
armonia
del
presente
testo
unico
di
legge
,
le
misure
di
ordine
concernenti
i
viaggiatori
e
le
persone
estranee
al
servizio
,
le
norme
per
la
riscossione
delle
tasse
e
delle
spese
accessorie
,
le
disposizioni
riflettenti
la
polizia
,
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
,
nonché
i
dati
statistici
che
le
diverse
amministrazioni
ferroviarie
e
tramviarie
devono
fornire
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
I
regolamenti
possono
comminare
ammende
fino
a
lire
2000
per
le
contravvenzioni
in
esso
contemplate
.
217
.
(
Elenco
delle
ferrovie
pubbliche
)
.
(
Art
.
20
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
provvede
alla
compilazione
di
un
elenco
di
tutte
le
ferrovie
pubbliche
esistenti
,
in
corso
di
costruzione
e
già
concesse
,
classificandole
secondo
le
disposizioni
dell
'
art
.
2
del
presente
testo
unico
di
legge
.
L
'
elenco
è
pubblicato
sulla
Gazzetta
ufficiale
,
coll
'
assegnazione
di
tre
mesi
di
tempo
agli
interessati
per
le
loro
osservazioni
.
Dopodiché
,
sentito
sulle
medesime
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
la
classificazione
viene
stabilita
con
decreto
reale
a
cura
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
Nell
'
atto
di
concessione
,
di
ciascuna
nuova
ferrovia
si
indica
la
categoria
alla
quale
è
assegnata
.
Per
variazione
di
classificazione
che
possa
occorrere
per
qualche
ferrovia
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
provvede
promuovendo
il
relativo
decreto
reale
colla
procedura
prevista
dai
precedenti
capoversi
.
218
.
(
Elenco
e
relazione
annua
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
Il
Governo
del
Re
deve
presentare
annualmente
al
Parlamento
un
elenco
delle
strade
ferrate
richieste
,
negate
e
concesse
,
ed
una
relazione
circa
i
motivi
delle
sue
deliberazioni
in
proposito
ed
i
risultati
ottenuti
dall
'
applicazione
del
presente
testo
unico
di
legge
.
219
.
(
Norme
di
legge
aventi
carattere
generale
)
.
(
Art
.
1
.
penultimo
comma
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
L
'
inclusione
nel
presente
testo
unico
delle
disposizioni
in
esso
comprese
non
limita
alle
sole
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
l
'
applicazione
delle
norme
di
legge
aventi
carattere
generale
.
Caro
Il
:
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Sezione
I
:
Disposizioni
per
le
ferrovie
concesse
in
base
a
leggi
speciali
.
220
.
(
Ferrovie
complementari
:
sussidio
massimo
)
.
(
Art
.
7
,
primo
comma
.
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506;
e
art
.
1
lett
.
k
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
521
)
.
(
Art
.
5
,
primo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
agevolare
la
costruzione
delle
linee
complementari
il
sussidio
dello
Stato
per
chilometro
di
linea
può
essere
elevato
fino
a
lire
8.000
per
la
durata
e
con
le
norme
dell
'
art
.
25
e
seguenti
.
Il
Governo
è
autorizzato
a
ridurre
a
50
anni
la
durata
massima
e
ad
aumentare
a
lire
9.100
il
limite
massimo
di
cui
al
comma
precedente
.
221
.
(
Atti
sociali
)
.
(
Art
.
4
,
L
,
9
luglio
1905
,
n
.
413
)
.
Gli
atti
relativi
alla
formazione
e
alla
modificazione
dello
statuto
e
alla
costituzione
del
capitale
delle
Società
costituite
o
che
si
costituiscano
per
concessioni
di
ferrovie
complementari
sono
soggetti
alla
tassa
fissa
di
una
lira
.
222
.
(
Concessione
di
una
rete
o
di
singole
ferrovie
in
Sicilia
)
.
(
Art
.
2
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
La
concessione
di
linee
nell
'
interno
della
Sicilia
,
a
sezione
ridotta
,
con
lo
scartamento
uguale
a
quelle
delle
complementari
sicule
costruite
per
conto
dello
Stato
,
pulì
essere
fatta
dal
Governo
in
uno
o
più
gruppi
con
una
sovvenzione
media
chilometrica
non
superiore
a
lire
10.000
per
anni
50
,
anche
se
per
ciascuna
linea
non
concorrano
le
condizioni
prescritte
dall
'
art
27
,
comma
terzo
,
del
presente
testo
unico
.
Indipendentemente
dalle
condizioni
stesse
può
essere
accordato
il
massimo
della
convenzione
anche
per
le
linee
singole
in
Sicilia
,
quando
costituiscano
raccordi
o
completamenti
di
linee
in
esercizio
,
od
a
queste
colleghino
regioni
isolate
.
Le
linee
concesse
in
base
alle
disposizioni
del
presente
articolo
non
possono
eccedere
la
complessiva
lunghezza
di
chilometri
500
nel
primo
quinquennio
dalla
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
,
e
di
altri
300
nel
secondo
quinquennio
.
Nel
caso
in
cui
,
a
rendere
possibile
la
concessione
in
uno
o
più
gruppi
,
dei
primi
500
chilometri
,
fosse
necessario
includervi
parte
degli
altri
300
chilometri
,
il
Governo
è
autorizzato
ad
anticipare
la
concessione
,
con
che
però
,
agli
effetti
della
convenzione
,
questo
supplemento
di
linee
sia
da
considerarsi
come
costruito
nel
secondo
quinquennio
.
223
.
(
Ferrovie
sarde
)
.
(
Art
.
55
.
L
.
14
luglio
1907
,
n
.
562;
art
.
5
,
secondo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
1
,
lett
.
r
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
,
ed
artt
.
1
,
4
e
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
di
ferrovie
in
Sardegna
,
destinate
a
raccordare
fra
loro
le
due
reti
esistenti
,
a
congiungere
alle
medesime
regioni
isolate
e
a
completare
i
tronchi
giù
in
esercizio
,
il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
concedere
la
sovvenzione
chilometrica
fmo
al
limite
massimo
di
lire
10.000
per
50
anni
,
indipendentemente
dalle
condizioni
prescritte
con
l
'
art
.
27
,
comma
terzo
,
del
presente
testo
unico
.
224
.
(
Nuove
ferrovie
in
Basilicata
e
Calabria
)
.
(
Art
.
1
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
La
concessione
all
'
industria
privata
delle
ferrovie
a
scartamento
ridotto
di
Basilicata
e
Calabria
comprende
:
1
)
la
costruzione
e
l
'
esercizio
delle
linee
:
a
)
Bari
Grumo
Matera
-
Ferrandina
Pisticci
-
Valle
della
Calandra
-
Valle
del
Suaro
Armento
-
Valle
dell
'
Agri
-
Atena
,
escluso
il
primo
e
secondo
lotto
del
tronco
Altamura
-
Matera
;
b
)
Potenza
Laurenzana
-
Valle
del
Sinni
Nova
-
Siri
,
escluso
il
tronco
Guardia
Perticara
Armento
-
San
Martino
,
comune
alla
linea
precedente
;
c
)
Gravina
-
Valle
del
Bradano
Aderenza
-
Avigliano
;
d
)
Lagonegro
-
Castrovillari
-
Spezzano
-
Albanese
,
escluso
il
tronco
Castrovillari
-
Spezzano
;
e
)
Cosenza
-
Cotrone
per
la
Sila
;
f
)
Porto
Santa
Venere
Monteleone
-
Serra
Mongiana
con
diramazione
a
Soverato
;
g
)
Rogliano
all
'
incontro
della
ferrovia
Sant
'
Eufemia
-
Catanzaro
;
h
)
Saline
di
Lungro
alla
ferrovia
Jonica
;
i
)
Gioiosa
-
Piana
di
Palmi
e
Gioia
Tauro
;
2
)
l
'
esercizio
dei
tronchi
ora
in
costruzione
a
cura
diretta
dello
Stato
:
a
)
Altamura
-
Matera
(
primo
e
secondo
lotto
)
;
b
)
Castrovillari
-
Spezzano
Albanese
;
c
)
Pietrafitta
-
Rogliano
;
3
)
l
'
esercizio
delle
seguenti
linee
e
tronchi
previa
interposizione
del
bilancio
ridotto
entro
il
normale
:
a
)
Sicignano
-
Lagonegro
;
b
)
Gravina
-
Altamura
;
c
)
Pietragalla
-
Potenza
;
d
)
Cosenza
-
Rende
San
Fili
;
e
)
Rende
San
Fili
-
Sibari
;
f
)
Soverato
all
'
incontro
della
Rogliano
con
la
Santa
Eufemia
-
Catanzaro
;
g
)
Cosenza
-
Pietrafitta
.
Per
i
tratti
Bari
-
Grumo
e
Ferrandina
-
Pisticci
è
autorizzata
la
costruzione
del
binario
ridotto
indipendente
,
utilizzando
in
tutto
od
in
parte
la
sede
delle
ferrovie
di
Stato
.
225
,
(
Sovvenzioni
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
21
luglio
1910
.
n
.
580
)
.
Le
sovvenzioni
chilometriche
per
le
linee
di
cui
al
precedente
articolo
,
da
accordarsi
a
norma
dell
'
art
.
26
del
presente
testo
unico
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
,
sono
determinate
in
misura
che
non
può
mai
superare
i
limiti
massimi
medi
indicati
appresso
:
a
)
per
il
periodo
di
tempo
dal
giorno
successivo
all
'
apertura
all
'
esercizio
di
ogni
linea
o
tronco
sino
al
giorno
dell
'
apertura
all
'
esercizio
dell
'
intera
rete
;
entro
un
massimo
medio
di
lire
14.300
per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
delle
linee
indicate
al
n
.
1
del
precedente
articolo
;
di
lire
1950
per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
dei
tronchi
indicati
al
n
.
2;
di
lire
3550
per
l
'
utilizzazione
e
l
'
esercizio
delle
linee
e
dei
tronchi
indicati
al
n
.
3;
b
)
entro
un
massimo
medio
di
lire
10.500
per
la
costruzione
,
e
di
lire
1500
per
l
'
esercizio
,
per
il
periodo
di
tempo
che
correrà
dal
giorno
successivo
all
'
apertura
all
'
esercizio
dell
'
intera
rete
sino
al
termine
di
70
anni
,
computati
dalla
prima
data
di
apertura
all
'
esercizio
di
un
tronco
della
rete
stessa
.
Il
limite
di
lire
3550
e
quelli
di
cui
al
comma
b
del
presente
articolo
possono
essere
dal
Governo
aumentati
in
corrispondenza
della
maggiore
spesa
occorrente
per
l
'
interposizione
del
binario
ridotto
entro
il
normale
sulla
Sicignano
-
Lagonegro
e
per
l
'
esercizio
promiscuo
.
226
.
(
Prodotto
lordo
iniziale
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Il
prodotto
lordo
iniziale
medio
per
le
linee
medesime
è
determinato
in
misura
non
minore
di
lire
4000
a
chilometro
.
227
.
(
Compartecipazione
dello
Stato
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
A
parziale
modificazione
dell
'
art
.
48
del
presente
testo
unico
ha
luogo
per
tali
linee
la
compartecipazione
dello
Stato
:
a
)
ai
prodotti
lordi
ultrainiziali
,
appena
sia
raggiunto
11
prodotto
iniziale
sui
tronchi
aperti
all
'
esercizio
;
b
)
ai
prodotti
netti
,
in
misura
non
minore
del
70
per
cento
,
della
eccedenza
dell
'
interesse
legale
commerciale
,
computato
sul
capitale
azionario
approvato
dal
Governo
.
228
.
(
Ultimazione
della
rete
e
delle
singole
linee
o
tronchi
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
11
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Nell
'
atto
di
concessione
sono
stabiliti
i
termini
entro
i
quali
le
singole
linee
o
i
singoli
tronchi
,
di
cui
all
'
art
.
224
,
dovranno
essere
costruiti
e
aperti
all
'
esercizio
,
e
sono
stipulate
opportune
sanzioni
per
assicurare
e
garantire
l
'
esatta
osservanza
dei
termini
prescritti
.
L
'
intera
rete
dovrà
essere
compiuta
e
aperta
all
'
esercizio
non
più
tardi
del
1924
.
229
.
(
Riscatto
)
.
(
Art
.
6
.
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
5S0
)
.
Decorsi
venti
giorni
dal
giorno
fissato
nell
'
atto
di
concessione
,
di
cui
all
'
art
.
224
,
per
l
'
apertura
dell
'
intera
rete
all
'
esercizio
,
lo
Stato
avrà
diritto
al
riscatto
della
rete
stessa
:
a
)
corrispondendo
al
concessionario
la
sovvenzione
annua
media
chilometrica
di
sola
costruzione
per
le
rimanenti
annualità
;
b
)
acquistando
il
materiale
mobile
a
prezzo
di
stima
,
depurato
dalle
quote
di
rinnovamento
comprese
nella
sovvenzione
per
le
rimanenti
annualità
.
Quando
in
ciascun
anno
del
triennio
precedente
al
riscatto
l
'
esercizio
sia
stato
attivo
,
indipendentemente
dalla
sovvenzione
governativa
sarà
inoltre
corrisposta
al
concessionario
,
a
titolo
di
premio
,
la
somma
corrispondente
ad
una
metà
del
reddito
stesso
ragguagliato
al
cento
per
cinque
per
la
rimanente
durata
della
concessione
.
230
.
(
Cauzione
Cessione
)
.
(
Art
.
7
,
L
.
21
luglio
1910
n
.
580
)
.
La
concessione
,
di
cui
all
'
art
.
224
,
non
potrà
aver
luogo
se
il
richiedente
non
avrà
prestata
la
cauzione
definitiva
in
misura
non
minore
di
5.000.000
di
lire
e
dimostrata
la
disponibilità
dei
mezzi
finanziari
necessari
per
l
'
intrapresa
.
È
vietata
la
concessione
o
subconcessione
di
sola
costruzione
.
Dopo
decorsi
dieci
anni
dall
'
apertura
dell
'
intera
rete
al
regolare
servizio
potranno
essere
ammesse
,
coll
'
autorizzazione
governativa
e
con
la
garanzia
dei
due
decimi
della
sovvenzione
di
costruzione
,
la
cessione
o
subconcessione
dell
'
esercizio
.
231
.
(
Linee
dello
Stato
concesse
in
solo
esercizio
)
.
(
Art
.
8
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Saranno
date
in
consegna
al
concessionario
le
linee
Sicignano
-
Lagonegro
e
Cosenza
-
Pietrafitta
,
conservando
alla
Sicignano
-
Lagonegro
lo
scartamento
normale
e
l
'
esercizio
di
Stato
che
vi
sarà
mantenuto
per
i
viaggiatori
e
per
le
merci
.
Per
il
passaggio
dei
treni
a
scartamento
ridotto
sulle
linee
dello
Stato
e
per
quelli
di
Stato
sulla
Sicignano
-
Lagonegro
non
sarà
corrisposto
alcun
pedaggio
.
232
.
(
Promiscuità
dei
ponti
ferroviari
per
la
viabilità
ordinaria
)
.
(
Art
.
9
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
508
)
.
Nelle
Calabrie
,
su
domanda
delle
Provincie
,
il
concessionario
è
obbligato
di
fare
le
opere
necessarie
per
adattare
i
ponti
delle
linee
ferroviarie
al
passaggio
dei
veicoli
e
dei
pedoni
.
In
mancanza
di
accordi
il
maggior
compenso
per
le
opere
occorrenti
è
determinato
da
arbitri
.
233
.
(
Personale
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
delle
linee
di
cui
all
'
art
.
224
il
concessionario
deve
impiegare
esclusivamente
italiani
,
con
preferenza
dell
'
elemento
locale
,
salve
le
eccezioni
autorizzate
dal
Governo
per
giustificati
motivi
.
234
.
(
Derivazioni
di
acque
ad
uso
della
rete
)
.
(
Art
.
11
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Venendo
richieste
dal
concessionario
derivazioni
idrauliche
per
adottare
la
trazione
elettrica
su
alcuna
delle
linee
di
cui
all
'
art
.
224
,
allo
scopo
di
sopprimere
tratti
a
dentiera
,
la
riserva
nei
riguardi
ferroviari
può
essere
imposta
dal
Governo
anche
in
misura
maggiore
di
quella
necessaria
alla
trazione
,
purché
dal
concessionario
venga
assunto
l
'
obbligo
di
somministrare
sull
'
eccedenza
,
a
prezzo
di
costo
ed
in
misura
determinata
dal
Governo
stesso
,
la
quantità
di
energia
occorrente
per
servizi
pubblici
locali
.
235
.
(
Ferrovie
concesse
in
sola
costruzione
)
.
(
Art
.
2
,
tre
ultimi
commi
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
Governo
è
autorizzato
a
concedere
anche
in
sola
costruzione
le
linee
Asti
-
Chivasso
,
Belluno
-
Cadore
,
Borgo
San
Lorenzo
-
Pontassieve
,
San
Vito
-
Motta
-
Portogruaro
,
e
le
relative
sovvenzioni
chilometriche
non
possono
eccedere
le
annue
lire
15.000
per
la
Belluno
-
Cadore
e
lire
8500
per
le
altre
.
Sezione
II
:
Disposizioni
per
le
ferrovie
non
concesse
in
base
a
leggi
speciali
.
236
.
(
Ferrovie
a
sezione
ridotta
in
Sicilia
,
Calabria
e
Basilicata
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506
,
e
art
.
5
,
quarto
comma
,
lettera
a
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
le
linee
e
tronchi
che
siano
concessi
a
sezione
ridotta
nell
'
isola
di
Sicilia
,
nella
Calabria
e
nella
Basilicata
possono
essere
accordate
sovvenzioni
governative
,
anche
se
non
risultino
intervenute
offerte
legali
di
enti
morali
e
di
privati
interessati
a
norma
dell
'
art
.
34
.
237
.
(
Sussidi
degli
enti
interessati
)
.
(
Articolo
1
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
15
luglio
1906
,
n
.
583
)
.
Le
Provincie
e
i
Comuni
meridionali
,
della
Sicilia
e
della
Sardegna
,
che
abbiano
già
raggiunto
il
limite
legale
dei
cinquanta
centesimi
dell
'
imposta
erariale
,
non
possono
elevare
la
sovraimposta
sui
terreni
oltre
la
media
risultante
dagli
ultimi
cinque
anni
,
a
partire
dal
1°
gennaio
1902
,
computando
nella
media
anche
gli
anni
in
cui
non
abbiano
ecceduto
dal
limite
legale
.
Eguale
divieto
è
fatto
per
qualsiasi
aumento
della
sovraimposta
sui
terreni
oltre
i
cinquanta
centesimi
dell
'
imposta
erariale
per
le
Provincie
e
i
Comuni
che
non
abbiano
anteriormente
alla
L
.
15
luglio
1906
,
n
.
383
,
raggiunto
il
limite
legale
.
(
Art
.
4
,
ultimo
comma
,
L..16
giugno
1907
,
u
.
540
)
.
A
tale
disposto
può
essere
derogato
in
caso
di
evidente
pubblica
utilità
,
per
decreto
reale
su
parere
favorevole
del
Consiglio
di
Stato
,
per
deliberazioni
delle
Provincie
e
dei
Comuni
che
stabiliscono
sussidi
per
le
costruzioni
di
ferrovia
.
CAPO
III
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
238
.
(
Concessioni
anteriori
al
1865
)
.
(
Articolo
299
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
concesse
all
'
industria
privata
prima
della
promulgazione
della
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
,
continuano
ad
esser
rette
,
fino
alla
estinzione
del
loro
privilegio
,
dai
loro
atti
di
concessione
e
dalle
disposizioni
legislative
o
regolamenti
a
cui
questi
si
riferiscono
.
Le
prescrizioni
della
legge
stessa
sono
applicabili
soltanto
per
gli
oggetti
d
'
ordine
pubblico
e
di
polizia
generale
,
e
per
quelli
a
cui
detti
atti
non
abbiano
provveduto
.
239
.
(
Separazione
della
sede
ferroviaria
dalla
stradale
)
.
(
Art
.
1
,
terzo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
prescrizioni
dell
'
art
.
3
relative
alla
separazione
della
sede
ferroviaria
da
quella
del
carreggio
,
non
sono
applicabili
alle
ferrovie
secondarie
concesse
e
non
ancora
costruite
,
o
non
ancora
concesse
,
ma
i
cui
progetti
ed
i
piani
finanziari
sono
stati
al
l
°
marzo
1908
,
già
riconosciuti
dal
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
meritevoli
di
approvazione
per
l
'
impianto
su
strade
ordinarie
senza
sede
separata
del
carreggio
.
240
.
(
Validità
dei
regolamenti
esistenti
)
.
(
Art
.
382
.
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
e
art
.
1
,
lettera
p
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Fino
a
che
non
siano
emanati
i
regolamenti
per
la
completa
esecuzione
del
presente
testo
unico
di
legge
,
restano
in
vigore
i
regolamenti
esistenti
nelle
parti
che
al
medesimo
non
siano
contrari
.
PARTE
II
.
DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLE
TRAMVIE
TITOLO
I
.
TRAMVIE
URBANE
CAPO
I
:
CONCESSIONE
DEL
SUOLO
STRADALE
241
.
(
Concessione
del
suolo
stradale
.
Deposito
)
.
(
Art
.
1
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
La
concessione
del
suolo
stradale
occorrente
per
l
'
impianto
delle
tramvie
è
di
competenza
dell
'
ente
proprietario
della
strada
,
e
non
può
mai
avere
durata
maggiore
di
anni
sessanta
.
(
Art
.
40
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Gli
enti
proprietari
della
strada
da
occuparsi
per
l
'
impianto
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
,
debbono
esigere
dai
concessionari
un
deposito
a
garanzia
degli
obblighi
assunti
da
costoro
,
e
possono
anche
pretendere
il
pagamento
d
'
un
canone
od
una
compartecipazione
ai
prodotti
.
CAPO
II
:
AUTORIZZAZIONE
DELL
'
ESERCIZIO
242
.
(
Autorizzazione
dell
'
esercizio
)
.
(
Articolo
1
,
secondo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Alla
concessione
dell
'
esercizio
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
provvede
,
prima
dell
'
inizio
dei
lavori
,
l
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
(
25
)
.
243
.
(
Consenso
degli
enti
stradali
)
.
(
Articolo
38
,
comma
primo
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Le
domande
per
l
'
autorizzazione
dell
'
esercizio
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
debbono
essere
accompagnate
dai
documenti
indicati
nell
'
art
.
18
.
CAPO
III
:
COSTRUZIONE
ED
ESERCIZIO
244
.
(
Materiale
mobile
ed
in
(
pianto
di
locomozione
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
L
'
approvazione
dei
tipi
di
materiale
mobile
e
degli
impianti
di
locomozione
telodinamica
od
elettrica
è
riservata
all
'
Ispettorato
compartimentale
o
all
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
del
trasporti
in
concessione
,
e
deve
ottenersi
insieme
con
la
concessione
dell
'
esercizio
;
ovvero
prima
di
applicarli
,
se
trattasi
di
innovazioni
durante
l
'
esercizio
stesso
.
245
.
(
Collaudo
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Ultimati
i
lavori
si
procede
al
relativo
collaudo
,
col
concorso
di
un
rappresentante
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
prima
dell
'
apertura
al
pubblico
esercizio
della
tramvia
o
di
qualche
tronco
di
essa
.
246
.
(
Sorveglianza
governativa
)
.
(
Articolo
11
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
375
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524;
ed
art
.
20
,
n
.
3
,
R.D.
le
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
La
sorveglianza
dell
'
esercizio
,
per
quanto
riguarda
la
pubblica
sicurezza
,
spetta
all
'
autorità
governativa
,
e
viene
disciplinata
con
apposito
regolamento
.
Tale
regolamento
,
approvato
con
decreto
reale
,
previo
il
parere
del
consiglio
di
Stato
può
contenere
la
comminazione
di
pene
:
dell
'
arresto
per
un
tempo
non
superiore
nel
massimo
ai
cinque
giorni
o
dell
'
ammenda
non
eccedente
le
lire
300
.
247
.
(
Attribuzioni
del
prefetto
)
.
(
Art
.
7
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
La
composizione
massima
dei
treni
,
la
dotazione
minima
di
personale
di
servizio
per
ogni
treno
e
per
la
custodia
e
sicurezza
della
linea
,
il
minimo
intervallo
fra
i
treni
che
si
succedono
,
sono
determinati
dal
prefetto
,
sentiti
i
funzionari
governativi
di
ispezione
,
tenendo
conto
delle
condizioni
d
'
andamento
altimetrico
e
planimetrico
della
via
.
248
.
(
Orari
)
.
(
Art
.
8
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
L
'
approvazione
degli
orari
è
riservata
al
prefetto
,
tenuto
conto
degli
obblighi
risultanti
dagli
atti
di
concessione
,
nei
quali
possono
pure
essere
determinati
speciali
punti
di
fermata
.
Tale
approvazione
s
'
intende
implicitamente
data
dopo
trascorsi
quindici
giorni
dalla
comunicazione
degli
orari
all
'
ufficio
di
prefettura
,
senza
che
il
prefetto
abbia
fatto
pervenire
al
concessionario
un
provvedimento
contrario
.
249
.
(
Treni
speciali
)
.
(
Art
.
8
,
ultimo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Quanto
ai
treni
speciali
basta
che
ne
sia
dato
avviso
in
tempo
utile
,
con
la
comunicazione
del
relativo
orario
e
della
sua
composizione
,
al
prefetto
,
il
cui
silenzio
equivale
ad
approvazione
.
250
.
(
Tariffe
massime
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Le
tariffe
massime
dei
trasporti
sono
fissate
nell
'
atto
di
concessione
dal
proprietario
della
strada
.
Ogni
successivo
aumento
deve
pure
essere
approvato
dal
medesimo
.
251
.
(
Sospensione
dell
'
esercizio
e
revoca
dell
'
autorizzazione
)
.
(
Art
.
11
,
secondo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
È
in
facoltà
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
di
far
sospendere
,
per
constatati
gravi
motivi
di
sicurezza
,
l
'
esercizio
della
linea
,
sentito
,
ove
del
caso
,
l
'
ente
proprietario
della
strada
.
Qualora
il
concessionario
non
ottemperi
alla
prescrizione
impartitagli
,
l
'
autorità
concedente
può
disporre
la
revoca
della
concessione
.
TITOLO
II
.
TRAMVIE
EXTRAURBANE
CAPO
I
:
OCCUPAZIONE
DEL
SUOLO
STRADALE
252
.
(
Consorzi
e
servitù
coattiva
)
.
(
Articolo
17
,
commi
primo
,
secondo
e
terzo
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Quando
le
strade
da
occupare
da
una
tramvia
siano
di
spettanza
di
enti
diversi
,
è
necessaria
la
costituzione
del
consorzio
con
le
norme
fissate
dagli
articoli
12
e
seguenti
,
solo
quando
la
intrapresa
sia
assunta
in
comune
dagli
enti
proprietari
delle
strade
,
o
si
stabiliscano
in
comune
rapporti
di
gestione
con
l
'
assuntore
.
Al
consorzio
possono
partecipare
altri
enti
interessati
in
ragione
delle
rispettive
quote
di
concorso
.
Negli
altri
casi
sono
applicabili
le
disposizioni
dell
'
art
.
74
,
purché
non
vi
siano
opposizioni
da
parte
degli
enti
proprietari
di
tratti
di
strade
che
nel
loro
complesso
superino
i
due
terzi
della
intera
lunghezza
della
tramvia
da
costruire
.
253
.
(
Tratti
urbani
)
.
(
Art
.
17
,
comma
quarto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
tramvie
extraurbane
sono
considerate
tali
anche
per
i
tratti
nell
'
interno
degli
abitati
.
CAPO
II
:
CONCESSIONE
GOVERNATIVA
254
.
(
Atto
e
durata
della
concessione
)
.
(
Art
.
17
,
comma
sesto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
La
concessione
ha
una
durata
corrispondente
a
quella
stabilita
dagli
enti
proprietari
della
strada
,
quando
sia
previamente
intervenuto
il
loro
consenso
o
sia
stato
costituito
il
consorzio
,
ma
non
può
mai
eccedere
il
limite
stabilito
dall
'
art
.
241
.
255
.
(
Sorveglianza
governativa
)
.
(
Articolo
15
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Nei
riguardi
della
costruzione
e
dell
'
esercizio
delle
tramvie
extraurbane
a
trazione
meccanica
ed
in
servizio
pubblico
la
sorveglianza
è
esercitata
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
con
le
stesse
norme
stabilite
per
la
sorveglianza
delle
ferrovie
concesse
alla
industria
privata
.
256
.
(
Tutela
del
patrimonio
stradale
)
.
(
Art
.
13
,
lettera
c
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Le
concessioni
di
tramvie
a
trazione
meccanica
extraurbane
sono
accordate
:
a
)
dall
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
quando
trattisi
di
tramvie
il
cui
percorso
si
svolga
integralmente
nell
'
ambito
di
una
stessa
Provincia
,
o
che
colleghino
un
Comune
con
il
proprio
scalo
ferroviario
o
con
un
aeroporto
vicino
,
anche
situati
in
Provincie
diverse
;
b
)
dal
Ministero
dei
trasporti
negli
altri
casi
.
Negli
atti
di
concessione
è
stabilito
il
modo
col
quale
gli
enti
proprietari
della
strada
possono
provvedere
per
la
tutela
del
patrimonio
stradale
e
per
la
osservanza
dei
patti
stabiliti
a
loro
riguardo
negli
atti
stessi
,
riservata
esclusivamente
al
Ministero
dei
trasporti
la
sorveglianza
sulla
costruzione
e
sull
'
esercizio
,
di
cui
al
precedente
articolo
(
28
)
.
257
.
(
Norme
applicabili
)
.
(
Art
.
16
,
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540;
art
.
6
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Alle
tramvie
extraurbane
a
trazione
meccanica
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
artt
.
171
e
202
.
Capo
III
:
SOVVENZIONE
GOVERNATIVA
258-266
.
(
Omissis
)
.
TITOLO
III
.
DISPOSIZIONI
COMUNI
ALLE
TRAMVIE
URBANE
ED
EXTRAURBANE
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
267
.
(
Sussidi
degli
enti
morali
)
.
(
Articolo
38
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
27
dicembre
1895
,
n
.
561
)
.
Le
provincie
,
i
comuni
e
gli
altri
corpi
morali
,
quando
vi
concorra
l
'
interesse
locale
,
possono
accordare
sussidi
alle
tramvie
,
preferibilmente
in
forma
di
sovvenzione
chilometrica
,
da
decorrere
dal
giorno
in
cui
la
linea
sia
aperta
all
'
esercizio
,
ferma
l
'
osservanza
dell
'
art
.
303
del
testo
unico
di
legge
21
maggio
1908
,
n
.
269;
al
disposto
del
quale
articolo
può
essere
derogato
in
caso
di
evidente
pubblica
utilità
per
decreto
reale
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
Stato
.
È
loro
vietato
di
accordare
qualsiasi
garanzia
di
reddito
chilometrico
.
268
.
(
Pubblica
utilità
)
.
(
Art
.
41
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Alle
tramvie
a
trazione
meccanica
.
qualunque
ne
sia
il
tipo
,
è
accordato
il
diritto
della
espropriazione
a
causa
di
pubblica
utilità
,
da
esercitarsi
in
conformità
delle
relative
leggi
.
CAPO
II
:
COSTRUZIONE
ED
ESERCIZIO
269
.
(
Sede
tramviaria
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Le
tramvie
debbono
avere
la
loro
sede
su
strade
ordinarie
,
salvo
i
casi
in
cui
sia
riconosciuta
opportuna
in
brevi
tratti
del
percorso
qualche
parziale
deviazione
.
Il
binario
deve
essere
collocato
al
livello
del
suolo
stradale
,
in
modo
da
recare
il
minor
possibile
ostacolo
per
l
'
ordinario
carreggio
,
al
quale
deve
restare
sempre
riservata
una
zona
di
larghezza
tale
che
,
a
giudizio
dell
'
ente
proprietario
della
strada
concedente
nel
caso
di
tramvia
urbana
e
dell
'
autorità
governativa
nel
caso
di
tramvia
extraurbana
,
sia
sufficiente
alla
libera
circolazione
ed
al
libero
scambio
dei
veicoli
,
e
per
la
sicurezza
dei
pedoni
,
durante
il
contemporaneo
passaggio
del
treno
.
Nel
caso
però
che
tale
larghezza
sia
inferiore
a
quattro
metri
,
si
deve
sempre
ottenere
l
'
approvazione
governativa
.
La
linea
di
massima
sporgenza
del
materiale
mobile
appartenente
ad
una
tramvia
deve
,
salvo
casi
eccezionali
riconosciuti
dal
governo
,
distare
non
meno
di
ottanta
centimetri
da
qualsiasi
ostacolo
fisso
che
superi
metri
1,20
di
altezza
sul
piano
stradale
.
(
Art
.
17
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
presente
articolo
non
è
applicabile
alle
funicolari
ed
alle
linee
a
cremagliera
,
quando
sono
concesse
come
tramvie
.
270
.
(
Comunicazioni
telegrafiche
e
telefoniche
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
27
dicembre
1896
,
numero
561
)
.
Tutte
le
stazioni
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
e
le
fermate
che
siano
indicate
dall
'
autorità
governativa
debbono
essere
collegate
da
apposito
filo
telegrafico
o
telefonico
e
fornite
degli
apparecchi
necessari
per
il
regolare
servizio
di
corrispondenza
.
Inoltre
,
nei
punti
della
linea
che
siano
determinati
dal
governo
,
il
concessionario
deve
applicare
opportuni
segnali
ed
apparati
avvisatori
,
previamente
approvati
dall
'
autorità
governativa
.
271
.
(
Norme
applicabili
alle
tramvie
)
.
(
Art
.
9
,
L
.
4
dicembre
1902,.n
.
506;
art
.
43
,
L
.
27
dicembre
1596
,
n
.
561;
art
.
7
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272;
art
.
11
,
ultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
ed
art
.
11
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
45
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
ed
art
.
44
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Sono
applicabili
alle
tramvie
a
trazione
meccanica
gli
articoli
11
,
da
51
a
56
,
118
,
ultimo
comma
,
152
,
primo
e
secondo
comma
,
e
136
.
(
Art
.
42
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Agli
esercenti
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
è
applicabile
l
'
art
.
76
.
L
'
obbligo
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
stesso
si
estende
fino
a
metri
0,50
dalla
rotaia
interna
verso
l
'
asse
della
strada
.
272
.
(
Contributo
per
la
sorveglianza
)
.
(
Art
.
12
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
1
,
lettera
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Le
tramvie
sono
soggette
ad
annuo
contributo
chilometrico
,
da
determinarsi
nel
decreto
di
autorizzazione
dell
'
esercizio
,
o
di
concessione
,
in
una
misura
non
eccedente
lire
venti
al
chilometro
per
le
tramvie
urbane
,
da
versarsi
nelle
casse
dello
Stato
quale
corrispettivo
delle
spese
di
sorveglianza
.
CAPO
III
.
DISPOSIZIONI
FINALI
273
.
(
Applicabilità
delle
leggi
sulle
ferrovie
)
.
(
Art
.
47
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
di
tali
disposizioni
,
alla
competenza
dell
'
amministrazione
centrale
dei
trasporti
s
'
intende
sostituita
la
competenza
dell
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
per
i
casi
in
cui
è
ad
essi
attribuito
il
potere
di
concessione
.
274
.
(
Osservanza
delle
disposizioni
anteriori
)
.
(
Art
.
46
,
primo
comma
,
L
.
27.licembre
1896
,
n
.
561
)
.
Tutte
le
tramvie
a
trazione
meccanica
esistenti
o
concesse
alla
data
del
27
dicembre
1896
cadono
sotto
l
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
titoli
I
e
III
della
parte
seconda
del
presente
testo
unico
di
legge
,
in
quanto
non
siano
contrarie
ai
diritti
esplicitamente
acquisiti
in
forza
dei
patti
contrattuali
,
o
non
alterino
le
condizioni
delle
vigenti
concessioni
.
StampaQuotidiana ,
Premesse
comuni
.
Il
programma
della
Democrazia
Cristiana
,
partito
di
massa
ma
non
di
classe
quale
è
e
vuole
essere
,
va
oggi
determinato
sulle
basi
delle
aspirazioni
medesime
delle
masse
italiane
,
e
tenendo
conto
anche
del
programma
degli
altri
partiti
pure
di
massa
oggi
esistenti
in
Italia
,
con
i
quali
essa
ha
certe
premesse
comuni
che
potranno
agevolare
accordi
utili
alla
rinascita
del
paese
.
Così
anzitutto
la
premessa
di
ritenere
che
non
è
l
'
epoca
dei
compromessi
,
dei
palliativi
onde
tenere
a
freno
con
qualche
mezzo
termine
le
grandi
masse
lavoratrici
.
Pensare
che
semplici
modificazioni
dei
salari
,
intensificazione
degli
istituti
di
previdenza
,
eventuali
irrisorie
partecipazioni
agli
utili
bastino
a
soddisfare
le
classi
lavoratrici
,
sarebbe
oggi
altrettanto
assurdo
quanto
lo
furono
i
tentativi
del
secolo
scorso
di
risolvere
con
la
beneficienza
pubblica
o
altri
mezzi
del
genere
la
questione
sociale
.
Sarebbe
fraintendere
nel
modo
più
grossolano
l
'
animo
di
quelle
masse
di
cui
la
democrazia
cristiana
vuole
invece
essere
espressione
.
Sarebbe
misconoscere
in
primo
luogo
che
progetti
di
riforma
sociale
qualunque
ne
sia
l
'
entità
,
sarebbero
comunque
riguardati
con
diffidenza
o
addirittura
con
disprezzo
se
provenissero
dal
di
fuori
e
dall
'
alto
,
in
forma
paterna
anziché
sgorgare
dall
'
intimo
delle
masse
medesime
e
dei
rappresentanti
in
cui
queste
ripongono
la
loro
fiducia
.
Esse
si
pongono
oggi
,
e
con
tutta
ragione
,
come
le
prime
e
fondamentali
interpreti
dei
propri
bisogni
e
delle
proprie
aspirazioni
.
Sarebbe
misconoscere
in
secondo
luogo
che
le
classi
lavoratrici
non
aspirano
al
proprio
miglioramento
economico
ma
,
più
sostanzialmente
,
alla
eliminazione
di
quelle
condizioni
per
le
quali
si
creano
enormi
sperequazioni
sociali
e
si
ammassano
in
poche
mani
,
talvolta
anche
senza
nessun
merito
,
enormi
fortune
.
Non
è
da
scorgere
in
ciò
solo
un
sentimento
di
invidia
per
il
privilegiato
della
sorte
;
vi
è
anche
e
in
primo
luogo
un
retto
senso
di
giustizia
sociale
,
un
felice
intuito
dei
perturbamenti
,
delle
deturpazioni
morali
,
delle
perniciose
coalizioni
di
interessi
,
talora
fatali
a
tutto
un
popolo
sacrificato
agli
interessi
egoistici
di
pochi
,
a
cui
quelle
sperequazioni
quasi
inevitabilmente
danno
luogo
.
Fiducia
nell
'
uomo
.
Su
tutto
ciò
la
democrazia
cristiana
è
in
consonanza
con
i
partiti
di
sinistra
;
anzi
in
certo
senso
addirittura
all
'
avanguardia
.
Appunto
perché
democratica
e
perché
cristiana
,
essa
non
può
tendere
verso
una
democrazia
reale
e
integrale
,
basata
essenzialmente
su
quelle
classi
che
costituiscono
la
enorme
maggioranza
del
popolo
,
che
in
fatto
hanno
meglio
resistito
alla
propaganda
fascista
,
che
hanno
saputo
serbar
fede
e
coerenza
di
vita
anche
nei
tormentosi
anni
passati
,
che
,
se
appena
si
ha
cura
di
completarne
la
educazione
politica
,
potranno
apportare
il
più
benefico
rinnovamento
nella
vita
pubblica
,
anzi
il
solo
per
cui
ci
è
lecito
guardare
con
serenità
al
domani
.
Essa
che
porta
il
suo
appellativo
di
democrazia
«
cristiana
»
deve
,
contro
le
tante
denigrazioni
moderne
,
proclamare
altissimamente
la
sua
fiducia
nell
'
uomo
,
anche
il
più
umile
;
deve
dare
ogni
sua
opera
per
risvegliare
in
tutti
il
senso
della
propria
dignità
e
della
propria
responsabilità
,
per
rendere
ogni
cittadino
,
senza
esclusioni
di
sorta
,
capace
di
partecipare
attivamente
alla
vita
pubblica
portandovi
il
contributo
del
suo
autonomo
apprezzamento
e
della
sua
personale
esperienza
.
E
ancora
una
volta
perché
democrazia
«
cristiana
»
deve
avere
la
più
viva
sensibilità
per
ogni
problema
di
giustizia
,
ed
essere
disposta
a
ingaggiare
la
più
decisa
battaglia
contro
forme
di
diseguaglianza
sociale
e
di
mali
,
non
solo
materiali
ma
anche
morali
,
che
ne
derivano
.
Agire
nel
reale
.
La
divergenza
tra
la
democrazia
cristiana
e
i
partiti
di
sinistra
non
consiste
nel
fatto
che
la
prima
sia
meno
ardita
o
meno
radicale
nel
suo
programma
di
riforma
sociale
,
ma
nel
fatto
che
la
prima
attribuisce
gran
pregio
anche
ad
altri
elementi
a
cui
rimangono
invece
sordi
i
secondi
.
E
innanzi
tutto
la
democrazia
cristiana
è
ben
lungi
da
certa
unilateralità
che
rasenta
talvolta
la
grettezza
,
per
la
quale
alcune
spicce
e
semplici
formulette
date
una
volta
per
tutte
dovrebbero
risolvere
sempre
e
in
ogni
luogo
qualunque
problema
sociale
.
Sia
il
verbo
di
Carlo
Marx
o
sia
il
verbo
di
Mosca
o
altro
,
comunque
la
democrazia
cristiana
rifiuta
ogni
formula
,
troppo
semplicistica
,
appunto
perché
tale
,
perché
in
realtà
antistorica
,
e
quindi
fonte
sul
terreno
pratico
di
nuove
ingiustizie
,
di
nuove
tirannie
,
di
nuova
degradazione
umana
.
I
problemi
politici
vanno
risolti
,
senza
l
'
impaccio
di
definitive
formule
rigide
,
secondo
le
necessità
e
le
possibilità
del
momento
,
avendo
presente
il
benessere
reale
della
popolazione
,
le
sue
aspirazioni
concrete
,
così
come
sono
realmente
sentite
,
e
adoperando
i
mezzi
in
quel
momento
più
congrui
per
la
loro
realizzazione
.
Sempre
in
questo
campo
,
la
democrazia
cristiana
lamenta
,
come
altra
prova
di
unilateralità
,
che
ogni
programma
di
rinnovamento
sociale
sia
imperniato
da
altri
partiti
di
massa
esclusivamente
badando
alla
teoria
socialista
traeva
alla
interpretazione
orientale
che
ne
è
stata
data
,
dimenticando
il
notevolissimo
apporto
del
mondo
occidentale
in
ispecie
anglosassone
,
il
fermento
di
idee
che
ivi
si
è
avuto
,
le
stesse
imponenti
realizzazioni
pratiche
del
socialismo
da
parte
di
alcuni
paesi
come
l
'
Australia
e
la
Nuova
Zelanda
.
Alle
quali
esperienze
e
alle
quali
aspirazioni
la
democrazia
cristiana
guarda
invece
con
particolare
simpatia
,
perché
dimostrano
la
piena
conciliabilità
di
certe
riforme
sociali
con
altri
princìpi
che
le
sono
altrettanto
essenziali
come
il
rispetto
della
personalità
umana
e
la
assenza
di
ogni
forma
di
tirannia
sociale
.
Punti
inderogabili
.
Questi
ultimi
princìpi
nella
democrazia
cristiana
non
si
trovano
infatti
soltanto
per
incidenza
o
per
ragioni
tattiche
come
in
certi
altri
partiti
di
sinistra
,
ma
ne
costituiscono
una
delle
note
fondamentali
e
uno
dei
punti
inderogabili
.
La
restaurazione
della
dignità
umana
è
anzi
il
suo
scopo
precipuo
,
e
se
la
democrazia
cristiana
è
pienamente
concorde
nella
critica
contro
il
regime
liberale
e
la
illusoria
libertà
che
concede
;
trova
poi
la
sua
ragione
di
essere
e
la
ragione
del
suo
distacco
da
altri
partiti
con
programma
analogo
per
altri
aspetti
,
perché
non
meno
illusoria
le
appare
la
libertà
dell
'
uomo
quando
tutto
venga
concentrato
nello
Stato
e
da
questo
derivi
ogni
regolamento
della
attività
individuale
.
Non
si
contesta
che
forme
collettive
si
impongano
nel
mondo
moderno
,
ma
si
contesta
in
primo
luogo
che
questa
unica
formula
valga
a
risolvere
ogni
problema
;
si
contesta
in
secondo
luogo
che
il
collettivismo
debba
ritornare
a
tutta
vantaggio
di
uno
Stato
accentratore
e
denegatore
di
ogni
altra
realtà
sociale
.
Si
fa
in
ogni
modo
presente
che
,
oltre
agli
interessi
puramente
materiali
dell
'
umanità
,
ve
ne
sono
altri
di
non
certo
minor
conto
,
e
che
lo
Stato
deve
essere
organizzato
non
solo
in
vista
dei
primi
ma
anche
di
questi
altri
.
L
'
accertamento
che
può
essere
necessario
per
un
maggiore
benessere
e
una
maggiore
giustizia
sociale
,
deve
però
essere
contemperato
con
le
inderogabili
esigenze
della
libertà
umana
e
della
vita
spirituale
dell
'
uomo
.
Aderendo
alla
realtà
e
alla
complessità
della
realtà
,
la
.
democrazia
cristiana
,
affronta
pertanto
coraggiosamente
,
anziché
semplicisticamente
ignorarli
,
questi
gravi
problemi
.
Per
una
loro
risoluzione
pienamente
adeguata
e
soddisfacente
la
democrazia
cristiana
fa
il
massimo
affidamento
sulle
classi
intellettuali
,
dalle
quali
si
studia
di
ottenere
la
più
attiva
partecipazione
,
ed
agli
intellettuali
non
meno
che
alle
masse
rivolge
il
suo
appello
,
essenziale
gli
uni
non
meno
delle
altre
alla
realizzazione
del
suo
compito
,
e
fiduciosa
di
cementare
solidamente
nel
suo
seno
la
tradizionale
intesa
tra
gli
intellettuali
,
veramente
meritevoli
di
questo
nome
,
i
tecnici
e
i
lavoratori
dei
vari
settori
dell
'
economia
:
operai
,
contadini
,
artigiani
.
Per
la
civiltà
cristiana
.
Non
vi
è
bisogno
di
insistere
a
rilevare
il
fatale
errore
commesso
da
parecchi
cattolici
agli
esordi
del
liberalismo
,
allorquando
lo
reputarono
contrario
alle
loro
dottrine
e
lo
osteggiarono
in
ogni
modo
,
con
la
conseguenza
che
il
liberalismo
,
di
per
sé
già
fondato
su
di
un
pensiero
lontano
dal
cattolicismo
,
andò
accentuando
i
suoi
aspetti
antireligiosi
,
e
quegli
stessi
cattolici
si
avvidero
della
piena
conciliabilità
delle
loro
dottrine
con
alcuni
princìpi
liberali
,
quando
già
il
liberalismo
andava
tramontando
.
Il
medesimo
tenderebbe
ora
ad
avvenire
per
il
comunismo
e
certi
altri
partiti
di
estrema
sinistra
:
un
dato
programma
pratico
e
politico
appare
qui
in
fatto
connesso
con
date
ideologie
eminentemente
anticristiane
,
perché
proprio
sulla
base
di
quelle
ideologie
è
stato
svolto
e
sostenuto
dapprincipio
.
Onde
il
disagio
di
molti
,
i
quali
pur
concordando
,
come
si
è
detto
sopra
,
con
i
partiti
di
sinistra
quanto
alle
loro
aspirazioni
pratiche
,
restano
spaventati
per
le
conseguenze
che
ne
deriverebbero
a
quel
patrimonio
e
a
quelle
tradizioni
spirituali
che
intendono
invece
rigorosamente
conservare
.
Non
si
tratta
solo
di
cattolici
professanti
,
ma
di
timori
vivamente
sentiti
da
tutti
indistintamente
coloro
che
credono
nella
dignità
umana
,
che
concepiscono
lo
Stato
esclusivamente
a
servizio
dell
'
individuo
e
non
viceversa
,
che
non
sono
disposti
a
sottovalutare
,
a
tutto
vantaggio
di
quella
economia
,
le
varie
forme
di
attività
spirituale
umana
.
Son
tutti
coloro
in
sostanza
che
credono
nei
fondamentali
valori
morali
del
cristianesimo
,
che
,
siano
essi
più
o
meno
vicini
alla
Chiesa
,
appartengono
tuttavia
a
quella
che
può
genericamente
denominarsi
civiltà
cristiana
e
credono
quantomeno
nel
suo
significato
profondamente
umano
.
Son
tutti
coloro
che
,
in
conseguenza
,
a
nessun
prezzo
sono
disposti
a
consentire
alla
esaltazione
dell
'
odio
e
della
violenza
,
all
'
assorbimento
e
all
'
annullamento
dell
'
uomo
nello
Stato
,
ridotto
ivi
a
semplice
numero
e
ingranaggio
di
una
macchina
,
alla
negazione
dei
pregi
della
vita
familiare
,
della
libertà
individuale
,
degli
interessi
spirituali
umani
.
Invitandoli
alla
concordia
e
spronandoli
alla
attività
in
questo
grave
momento
in
cui
sono
in
gioco
gli
stessi
sommi
princìpi
morali
,
la
democrazia
cristiana
chiama
a
raccolta
intorno
a
sé
tutti
coloro
che
,
pur
orientati
nel
modo
più
deciso
verso
la
necessità
di
nuove
radicali
riforme
sociali
,
restano
fedeli
ai
tradizionali
princìpi
morali
,
si
avvedono
anzi
che
in
nome
di
questi
princìpi
quelle
stesse
riforme
possono
essere
giustificate
e
perseguite
in
modo
di
gran
lunga
migliore
.
ProsaGiuridica ,
LIBRO
I
.
Disposizioni
generali
TITOLO
I
.
Delle
azioni
che
hanno
causa
nel
reato
CAPO
I
.
Dell
'
azione
penale
.
1
.
Dal
reato
sorge
l
'
azione
penale
.
L
'
azione
penale
è
pubblica
ed
è
esercitata
dal
pubblico
ministero
.
Essa
è
esercitata
d
'
ufficio
quando
non
sia
necessaria
querela
o
richiesta
(
casi
in
cui
è
necessaria
la
querela
,
v
.
Cod
.
pen
.
141
,
156
al
.
,
157
,
164
,
336
,
344
,
348
,
372
,
375.1°
,
400
,
405
,
417
,
420
,
424
,
426
,
430
)
.
Quando
è
necessaria
l
'
autorizzazione
a
procedere
,
si
osservano
nell
esercizio
dell
'
azione
penale
le
condizioni
e
i
limiti
stabiliti
dalla
legge
(
183
s
.
)
.
2
.
Per
i
delitti
di
supposizione
e
soppressione
di
stato
(c.p
.
361
s
.
)
,
l
'
esercizio
dell
'
azione
penale
è
sospeso
fino
alla
decisione
del
giudice
civile
sulla
questione
di
stato
,
divenuta
definitiva
a
norma
dell
'
art
.
4
.
Il
giudizio
civile
può
essere
promosso
dal
procuratore
del
Re
,
avanti
il
giudice
competente
,
in
contradittorio
di
tutte
le
parti
interessate
(
4
)
.
3
.
Qualora
la
decisione
sulla
esistenza
del
reato
dipenda
dalla
risoluzione
di
una
controversia
civile
,
il
giudice
ha
facoltà
di
rinviare
tale
risoluzione
al
giudizio
civile
,
assegnando
un
termine
,
durante
il
quale
è
sospeso
il
giudizio
penale
.
Se
nel
termine
stabilito
non
sia
definita
la
controversia
civile
per
causa
che
si
riconosca
non
imputabile
alla
parte
,
il
termine
può
essere
prorogato
.
Se
non
sia
il
caso
di
concedere
la
proroga
,
o
se
nel
termine
prorogato
la
controversia
civile
non
sia
definitiva
,
il
giudice
penale
decide
sulla
imputazione
(
4
)
.
4
.
Nei
casi
contemplati
nei
due
precedenti
articoli
la
sentenza
civile
ha
autorità
di
cosa
giudicata
nel
giudizio
penale
quando
contro
la
sentenza
Medesima
non
possa
essere
più
proposto
ricorso
per
cassazione
(
500
)
,
o
il
ricorso
sia
stato
rigettato
.
In
ogni
altro
caso
,
una
sentenza
civile
che
sia
definitiva
nel
senso
sopra
indicato
,
pronunciata
fra
coloro
che
partecipano
al
procedimento
penale
in
qualità
di
imputato
,
querelante
,
o
danneggiato
ha
autorità
di
cosa
giudicata
nello
stesso
procedimento
,
se
la
decisione
sulla
esistenza
del
reato
dipenda
dalla
decisione
data
sulla
controversia
civile
.
In
tutti
i
casi
predetti
,
se
trovisi
pendente
contro
la
sentenza
civile
istanza
per
revocazione
od
opposizione
di
terzo
(c.p.c
.
474
s
.
,
494
s
.
)
,
il
giudice
penale
può
provvedere
a
norma
dell
'
art
.
3
.
5
.
Qualora
nel
corso
di
un
giudizio
civile
apparisca
alcun
fatto
in
cui
si
creda
ravvisare
gli
estremi
di
un
reato
per
il
quale
si
debba
procedere
d
'
ufficio
,
il
giudizio
medesimo
è
sospeso
se
la
cognizione
del
reato
influisce
sulla
decisione
della
controversia
civile
.
Nel
modo
stesso
si
provvede
se
nel
fatto
appariscano
gli
estremi
di
un
reato
per
il
quale
si
debba
procedere
ad
istanza
di
parte
,
purché
sia
dimostrato
che
l
'
istanza
fu
proposta
.
6
.
Una
sentenza
di
condanna
divenuta
irrevocabile
ha
autorità
di
cosa
giudicata
quanto
alla
esistenza
e
agli
effetti
del
reato
,
nella
controversia
civile
relativa
a
un
diritto
che
dipenda
dall
'
accertamento
del
reato
.
CAPO
II
.
Dell
'
azione
civile
.
7
.
Il
reato
può
produrre
azione
civile
per
il
risarcimento
del
danno
e
per
le
restituzioni
.
I
delitti
contro
la
persona
(c.p
.
364
s
.
)
e
quelli
che
offendono
la
libertà
individuale
(c.p
.
145
s
)
,
l
'
onore
della
persona
o
della
famiglia
(c.p
.
393
s
.
)
,
la
inviolabilità
del
domicilio
o
dei
segreti
(c.p
.
157
s
.
,
159
s
.
)
,
anche
se
non
abbiano
cagionato
danno
,
possono
produrre
azione
civile
per
riparazione
pecuniaria
.
L
'
azione
appartiene
al
danneggiato
od
offeso
,
o
a
chi
lo
rappresenti
,
ed
altresì
agli
eredi
del
danneggiato
od
offeso
,
e
può
essere
esercitata
contro
l
'
autore
del
reato
,
contro
chi
ha
concorso
nel
medesimo
,
e
,
quando
ne
sia
il
caso
,
anche
contro
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
8
.
L
'
azione
civile
non
può
essere
esercitata
congiuntamente
all
'
azione
penale
(
1
)
;
per
altro
il
giudice
penale
non
deve
conoscere
di
essa
quando
l
'
azione
penale
sia
estinta
,
ovvero
non
possa
essere
promossa
o
proseguita
.
9
.
L
'
azione
civile
non
può
essere
promossa
o
proseguita
avanti
il
giudice
civile
mentre
è
in
corso
l
'
azione
penale
e
fino
alla
sentenza
irrevocabile
su
questa
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
10
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
d
'
ufficio
,
l
'
azione
civile
promossa
prima
dell
'
azione
penale
può
essere
portata
avanti
il
giudice
penale
,
se
su
di
essa
non
sia
ancora
stata
pronunciata
alcuna
sentenza
in
primo
grado
.
L
'
uso
di
tale
facoltà
produce
di
diritto
la
rinunzia
dell
'
attore
al
giudizio
civile
,
in
quanto
questo
ha
per
oggetto
la
domanda
portata
nel
giudizio
penale
.
Circa
le
spese
anteriori
alla
rinunzia
provvede
,
ad
istanza
delle
parti
,
il
giudice
penale
.
11
.
Nei
reati
per
i
quali
è
richiesta
querela
di
parte
,
non
è
ammessa
a
presentare
la
querela
la
parte
che
abbia
promosso
giudizio
civile
di
danno
o
sul
danno
abbia
fatto
rinunzia
o
transazione
.
12
.
L
'
azione
civile
contro
l
'
imputato
o
contro
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
non
può
essere
promossa
,
proseguita
,
o
riproposta
,
avanti
il
giudice
civile
,
neppure
per
ragione
di
colpa
civile
(
c
.
civ
.
1151
s
.
)
,
quando
,
in
seguito
a
giudizio
,
con
sentenza
o
verdetto
irrevocabile
,
sia
stato
dichiarato
che
il
fatto
non
sussiste
,
o
che
l
'
imputato
non
lo
ha
commesso
o
non
vi
ha
concorso
,
ovvero
sia
stato
dichiarato
che
non
sono
sufficienti
le
prove
che
il
fatto
sussista
,
o
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
.
13
.
Nel
giudizio
civile
per
il
risarcimento
del
danno
,
promosso
o
proseguito
dopo
la
sentenza
di
condanna
penale
divenuta
irrevocabile
,
questa
ha
autorità
di
cosa
giudicata
quanto
alla
sussistenza
del
fatto
e
al
titolo
del
risarcimento
.
Per
altro
il
giudice
civile
può
conoscere
anche
degli
effetti
dannosi
posteriori
alla
sentenza
.
Se
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
non
abbia
partecipato
al
giudizio
penale
,
rimane
impregiudicata
la
questione
se
a
norma
delle
leggi
civili
(
cod
.
civ
.
1153
s
.
)
debba
essa
rispondere
per
l
'
imputato
del
danno
cagionato
dal
reato
.
TITOLO
II
.
Del
giudice
.
CAPO
I
.
Della
competenza
.
SEZIONE
I
.
Della
competenza
per
materia
.
14
.
Appartiene
alla
corte
d
'
assise
la
cognizione
:
l
°
dei
delitti
per
i
quali
la
legge
stabilisce
la
pena
dell
'
ergastolo
,
ovvero
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
non
inferiore
nel
minimo
a
cinque
anni
,
o
superiore
nel
massimo
a
dieci
anni
,
quando
non
sia
stabilita
per
singole
specie
di
delitti
la
competenza
di
altro
giudice
;
2°
dei
delitti
contro
la
sicurezza
dello
Stato
,
ancorché
commessi
col
mezzo
della
stampa
,
salvo
che
il
Senato
sia
costituito
in
alta
corte
(
li
giustizia
ai
termini
dell
'
art
.
36
dello
Statuto
;
3°
dei
delitti
preveduti
nell
'
art
.
122
del
testo
un
.
della
legge
elettorale
politica
30
giugno
1912
,
n
.
666
,
nell
'
art
.
104
del
testo
un
.
della
legge
comunale
e
provinciale
approvato
col
r.d.
21
maggio
1908
,
n
.
269
,
e
nell
'
art
.
139
del
codice
penale
;
4°
dei
delitti
preveduti
negli
art
.
14
,
15
,
16
e
dal
18
al
24
dell
'
editto
26
marzo
1848
sulla
stampa
,
e
negli
articoli
corrispondenti
delle
leggi
sulla
stampa
pubblicate
nelle
provincie
napoletane
e
siciliane
;
5°
dei
delitti
commessi
col
mezzo
della
stampa
,
preveduti
nella
L
.
19
luglio
1894
,
n
.
315
,
sull
'
istigazione
a
delinquere
e
sull
'
apologia
di
reati
;
6°
dei
delitti
contro
la
libertà
,
contro
la
pubblica
amministrazione
e
contro
l
'
ordine
pubblico
preveduti
rispettivamente
negli
art
.
147
,
149
,
158
,
182
,
183
,
187
,
188
,
189
,
252
,
253
,
254
e
255
del
codice
penale
;
7°
del
delitto
contro
la
persona
preveduto
nell
'
art
.
369
dello
stesso
codice
:
8°
del
delitto
di
incitamento
all
'
odio
fra
le
classi
sociali
preveduto
nell
'
art
.
247
del
codice
penale
;
9°
di
ogni
altro
delitto
preveduto
nell
'
art
.
stesso
,
o
nel
precedente
art
.
246
,
quando
esso
si
riferisca
a
delitto
di
competenza
della
corte
di
assise
.
15
.
Appartiene
al
tribunale
la
cognizione
:
1°
dei
delitti
di
bancarotta
semplice
o
fraudolenta
(
c
.
co
.
856
s
.
)
,
di
supposizione
e
soppressione
di
stato
(c.p
.
361
s
.
)
;
2°
dei
delitti
commessi
per
imprudenza
,
negligenza
,
imperizia
nella
propria
arte
o
professione
,
o
per
inosservanza
di
regolamenti
,
ordini
o
discipline
,
e
dei
delitti
contro
la
fede
pubblica
(c.p
.
256
s
.
)
,
eccetto
quelli
per
la
cognizione
dei
quali
è
competente
il
pretore
(16.3°);
3°
dei
delitti
e
delle
contravvenzioni
attribuiti
alla
sua
competenza
dalla
legge
elettorale
politica
e
dalla
legge
comunale
e
provinciale
,
e
dei
reati
di
stampa
che
non
sono
di
competenza
della
corte
di
assise
;
4°
dei
delitti
che
non
sono
di
competenza
della
corte
di
assise
,
per
i
quali
è
stabilita
la
interdizione
dai
pubblici
uffici
in
aggiunta
a
qualsiasi
pena
restrittiva
della
libertà
personale
;
5°
dei
reati
che
le
leggi
speciali
attribuiscono
alla
sua
competenza
;
6°
dei
reati
che
non
sono
menzionati
negli
art
.
14
e
16
.
16
.
Appartiene
al
pretore
,
quando
non
sia
stabilita
la
competenza
di
altro
giudice
,
la
cognizione
;
1°
delle
contravvenzioni
prevedute
nel
codice
penale
(c.p
.
434
s
.
)
,
e
di
ogni
altra
per
la
quale
sia
stabilita
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
superiore
nel
massimo
a
due
anni
,
od
una
pena
pecuniaria
,
sola
o
congiunta
a
detta
pena
,
non
superiore
nel
massimo
a
lire
duemila
;
2°
dei
delitti
per
i
quali
la
legge
stabilisce
la
pena
della
reclusione
o
della
detenzione
,
non
superiore
nel
massimo
a
sei
mesi
,
ovvero
del
confino
non
superiore
nel
massimo
ad
un
anno
,
od
una
pena
pecuniaria
,
sola
o
congiunta
ad
una
di
dette
pene
,
non
superiore
nel
massimo
a
lire
duemila
;
3°
dei
reati
indicati
nel
num
.
2
dell
'
art
.
precedente
e
di
ogni
altro
non
indicato
nei
num
.
1
,
3
,
4
e
5
dello
stesso
articolo
e
non
attribuito
alla
speciale
competenza
della
corte
di
assise
,
quando
la
legge
stabilisca
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
superiore
nel
massimo
a
tre
anni
e
nel
minimo
a
sei
mesi
,
ovvero
una
pena
pecuniaria
,
sola
o
congiunta
a
detta
pena
,
ed
il
giudice
istruttore
o
la
sezione
d
'
accusa
,
su
conforme
richiesta
del
pubblico
ministero
in
caso
d
'
istruzione
formale
(
187
s
.
)
,
o
in
ogni
altro
caso
il
procuratore
del
Re
,
riconosca
che
per
le
cause
le
quali
diminuiscono
la
imputabilità
o
la
pena
,
escluse
le
circostanze
attenuanti
prevedute
nell
'
art
.
59
del
codice
penale
,
ovvero
per
la
tenuità
del
reato
,
si
possano
applicare
le
pene
rispettivamente
indicate
nei
num
.
1
e
2
di
questo
articolo
.
17
.
Per
determinare
la
competenza
non
si
tiene
conto
dell
'
aumento
di
pena
dipendente
dal
concorso
di
reati
e
di
pene
(c.p
.
67
s
.
)
,
dalla
continuazione
(c.p
.
79
)
o
dalla
recidiva
(c.p
.
80
s
.
)
,
né
delle
cause
che
diminuiscono
la
imputabilità
(
c
.
peri
.
44
s
.
)
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
num
.
3
dell
'
art
.
precedente
.
Delle
diminuzioni
per
ragione
di
età
è
tenuto
conto
,
ma
non
nei
casi
in
cui
la
competenza
è
determinata
dalla
legge
in
considerazione
del
titolo
del
reato
.
SEZIONE
II
.
Della
competenza
per
territorio
.
18
.
La
competenza
per
territorio
è
determinata
dal
luogo
dove
il
reato
fu
consumato
.
Se
si
tratta
di
tentativo
(c.p
.
61
s
.
)
,
è
competente
il
giudice
del
luogo
dove
fu
compiuto
l
'
ultimo
atto
di
esecuzione
;
se
di
reato
continuato
o
permanente
(c.p
.
79
)
,
il
giudice
del
luogo
dove
cessò
la
continuazione
o
la
permanenza
.
19
.
Se
non
si
conosce
il
luogo
per
determinare
la
competenza
a
norma
del
precedente
articolo
,
è
competente
il
giudice
di
quello
ove
fu
compiuto
un
atto
del
procedimento
;
e
,
in
mancanza
,
di
quello
dell
'
arresto
.
Se
siano
stati
compiuti
in
più
luoghi
atti
di
procedimento
,
è
competente
il
giudice
avanti
il
quale
l
'
imputato
sia
stato
direttamente
tradotto
per
il
giudizio
a
norma
degli
art
.
290
e
294;
e
,
in
mancanza
,
il
giudice
che
abbia
spedito
un
mandato
(
310
s
.
)
o
un
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
.
Se
l
'
imputato
non
sia
stato
direttamente
tradotto
per
il
giudizio
e
non
sia
stato
spedito
mandato
o
decreto
di
citazione
,
fra
i
giudici
di
più
luoghi
ove
siano
stati
compiuti
atti
di
procedimento
la
competenza
è
determinata
gradatamente
dalla
residenza
,
dalla
dimora
o
dal
domicilio
dell
'
imputato
.
Se
la
competenza
non
può
essere
determinata
in
base
alle
predette
designazioni
,
è
competente
il
giudice
del
luogo
ove
fu
compiuto
il
primo
atto
di
procedimento
.
In
caso
di
contemporaneità
di
atti
,
la
competenza
è
determinata
dal
giudice
immediatamente
superiore
secondo
la
norma
stabilita
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
25
.
20
.
In
ogni
stato
dell
'
istruzione
o
del
giudizio
,
l
'
autorità
che
riconosca
la
propria
incompetenza
deve
trasmettere
gli
atti
a
quella
che
è
competente
secondo
le
nonne
dei
due
articoli
precedenti
.
Durante
l
'
istruzione
,
l
'
autorità
,
ancorché
incompetente
,
prima
e
durante
la
trasmissione
degli
atti
all
'
autorità
competente
,
procede
agli
atti
urgenti
.
21
.
Se
durante
l
'
istruzione
sia
opposta
da
una
delle
parti
l
'
eccezione
d
'
incompetenza
per
territorio
,
le
ragioni
di
essa
devono
essere
dichiarate
in
atto
scritto
che
il
giudice
istruttore
,
sentito
l
'
avviso
del
pubblico
ministero
,
trasmette
con
le
proprie
osservazioni
alla
sezione
d
'
accusa
,
senza
sospendere
il
procedimento
.
La
sezione
d
'
accusa
decide
senza
ritardo
.
La
dichiarazione
d
'
incompetenza
non
annulla
gli
atti
d
'
istruzione
compiuti
.
La
decisione
della
sezione
d
'
accusa
non
è
soggetta
a
impugnazione
.
22
.
Per
i
delitti
commessi
in
territorio
estero
,
per
i
quali
a
norma
degli
art
.
4
,
5
e
6
e
del
capoverso
dell
'
art
.
7
del
codice
penale
,
si
debba
procedere
nel
Regno
,
la
competenza
è
determinata
gradatamente
dal
luogo
della
residenza
,
della
dimora
o
del
domicilio
,
o
da
quello
dell
'
arresto
o
della
consegna
dell
'
imputato
.
Nondimeno
la
corte
di
cassazione
può
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
ad
istanza
dell
'
imputato
,
rimettere
l
'
istruzione
o
il
giudizio
ad
un
giudice
più
vicino
al
luogo
in
cui
il
delitto
fu
commesso
.
Il
giudice
può
valersi
degli
atti
dell
'
autorità
straniera
sia
ai
fini
del
procedimento
penale
,
sia
per
provvedere
alle
restituzioni
e
al
risarcimento
dei
danni
(c.p
.
37
)
quando
per
il
reato
commesso
in
territorio
estero
non
si
procede
nel
Regno
.
Per
un
delitto
commesso
in
territorio
estero
,
per
il
quale
il
giudice
debba
procedere
a
norma
degli
art
.
5
e
6
del
codice
penale
,
egli
può
compiere
gli
atti
occorrenti
a
stabilire
e
conservare
le
prove
anche
se
l
'
imputato
non
si
trovi
nel
territorio
dello
Stato
.
SEZIONE
III
.
Della
competenza
per
:
connessione
.
23
.
La
competenza
è
determinata
dalla
connessione
dei
reati
nei
casi
seguenti
:
1°
se
furono
commessi
nello
stesso
tempo
da
più
persone
riunite
,
o
da
diverse
persone
ma
per
effetto
di
precedente
concerto
,
ancorché
in
tempi
e
luoghi
diversi
;
2°
se
gli
uni
furono
commessi
per
eseguire
o
per
occultare
gli
altri
,
o
in
occasione
degli
stessi
,
ovvero
per
conseguirne
o
assicurarne
a
sé
o
ad
altri
il
profitto
o
la
impunità
;
3°
se
una
persona
sia
imputata
di
più
reati
.
24
.
La
competenza
per
tutti
i
reati
connessi
,
imputati
a
una
o
più
persone
,
spetta
alla
corte
di
assise
se
alcuno
di
tali
reati
è
nella
sua
competenza
;
negli
altri
casi
spetta
al
tribunale
se
alcuno
dei
reati
è
nella
sua
competenza
.
Nondimeno
appartiene
separatamente
alla
corte
di
assise
e
al
tribunale
la
cognizione
dei
reati
per
i
quali
la
rispettiva
competenza
sia
determinata
dalla
legge
in
considerazione
del
titolo
del
reato
.
Le
norme
per
l
'
istruzione
e
il
giudizio
da
osservarsi
avanti
il
giudice
competente
per
connessione
si
applicano
per
tutti
i
reati
connessi
.
Quando
per
effetto
della
connessione
sarebbe
competente
la
corte
di
assise
,
la
sezione
d
'
accusa
può
disporre
che
la
cognizione
abbia
luogo
separatamente
secondo
le
norme
ordinarie
della
competenza
,
in
considerazione
della
qualità
e
del
numero
dei
reati
,
o
per
ragioni
di
convenienza
o
per
,
altre
circostanze
.
Eguale
facoltà
è
esercitata
dal
giudice
istruttore
quando
per
effetto
della
connessione
sarebbe
competente
per
tutti
i
reati
il
tribunale
.
25
.
La
cognizione
dei
reati
connessi
soggetti
per
materia
a
competenza
di
giudici
diversi
avvenuti
in
diverse
circoscrizioni
di
corti
,
tribunali
,
o
pretori
,
appartiene
al
giudice
della
circoscrizione
nella
quale
fu
commesso
il
reato
,
o
il
maggior
numero
di
reati
,
di
competenza
della
corte
d
'
assise
;
o
,
se
nessuno
dei
reati
è
di
competenza
della
corte
di
assise
,
il
reato
o
il
maggior
numero
di
reati
di
competenza
del
tribunale
.
Quando
il
giudizio
su
tutti
i
reati
sia
di
competenza
della
corte
di
assise
,
del
tribunale
,
o
del
pretore
,
la
cognizione
appartiene
alla
corte
,
al
tribunale
,
o
al
pretore
della
circoscrizione
nella
quale
fu
commesso
il
maggior
numero
di
reati
.
Se
i
reati
soggetti
ad
una
stessa
competenza
siano
stati
commessi
in
pari
numero
in
circoscrizioni
diverse
,
il
giudice
che
ne
deve
conoscere
è
designato
da
quello
immediatamente
superiore
da
cui
dipendono
tutte
le
predette
circoscrizioni
In
questo
caso
gli
uffici
del
pubblico
ministero
trasmettono
col
loro
parere
gli
atti
al
giudice
superiore
,
il
quale
,
in
conformità
del
primo
e
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
precedente
,
può
anche
ordinare
la
separazione
dei
giudizi
e
rinviarne
la
cognizione
ai
giudici
rispettivamente
competenti
.
26
.
Se
i
reati
connessi
appartengono
alcuni
alla
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
e
altri
alla
competenza
di
autorità
diversa
,
la
cognizione
di
tutti
i
reati
appartiene
all
'
autorità
ordinaria
,
eccetto
che
il
Senato
sia
costituito
in
alta
corte
di
giustizia
(
Stat
.
36
)
.
CAPO
II
.
Dei
conflitti
di
competenza
.
27
.
La
corte
di
cassazione
decide
sul
conflitto
fra
due
o
più
giudici
i
quali
contemporaneamente
abbiano
preso
,
o
ritenuto
di
non
poter
prendere
,
cognizione
dello
stesso
reato
.
Egualmente
essa
decide
sui
conflitti
positivi
o
negativi
fra
l
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
e
altri
tribunali
(
533
)
.
L
'
autorità
che
eleva
il
conflitto
rimette
agli
atti
alla
corte
di
cassazione
.
28
.
Il
conflitto
può
essere
denunziato
dall
'
imputato
,
dalla
parte
civile
(
53
)
,
o
dal
pubblico
ministero
,
ed
anche
dal
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
.
La
denunzia
è
presentata
nella
cancelleria
della
corte
di
cassazione
con
dichiarazione
motivata
;
alla
quale
sono
uniti
i
relativi
documenti
.
In
questo
caso
gli
atti
dei
procedimenti
sono
richiamati
d
'
ufficio
dal
procuratore
generale
.
29
.
Il
conflitto
può
cessare
in
virtù
di
dichiarazione
emessa
da
una
delle
autorità
,
anche
ad
istanza
di
parte
.
30
.
La
corte
di
cassazione
,
nel
risolvere
il
conflitto
,
determina
se
in
qualche
parte
debbano
conservare
validità
gli
atti
formati
dall
'
autorità
che
essa
dichiara
incompetente
.
31
.
La
decisione
della
corte
di
cassazione
sulla
competenza
costituisce
giudicato
irrevocabile
.
A
cura
del
procuratore
generale
essa
è
comunicata
alle
autorità
giudiziarie
in
conflitto
e
al
pubblico
ministero
,
e
notificata
alle
parti
.
CAPO
III
.
Della
rimessione
dei
procedimenti
.
32
.
In
ogni
stato
del
procedimento
,
per
gravi
motivi
di
pubblica
sicurezza
o
di
legittimo
sospetto
,
sulla
richiesta
del
pubblico
ministero
(
33
)
,
la
corte
di
cassazione
può
rimettere
l
'
istruzione
o
il
giudizio
da
uno
ad
altro
giudice
istruttore
,
pretore
,
o
tribunale
,
o
da
una
ad
altra
corte
.
L
imputato
può
proporre
l
'
istanza
di
rimessione
per
legittimo
sospetto
(
33
al
.
)
;
tale
facoltà
non
si
estende
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
33
.
La
richiesta
del
pubblico
ministero
,
a
pena
d
'
inammissibilità
,
deve
essere
notificata
all
'
imputato
e
alle
altre
parti
.
L
'
istanza
dell
'
imputato
,
parimenti
a
pena
d
'
inammissibilità
,
dev
'
essere
sottoscritta
da
esso
o
da
un
avvocato
munito
di
mandato
speciale
,
contenere
i
motivi
,
essere
presentata
coi
documenti
nella
cancelleria
del
giudice
del
luogo
dove
si
fa
l
'
istruzione
o
dove
pende
il
giudizio
,
e
notificata
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
,
che
possono
presentare
nella
stessa
cancelleria
deduzioni
e
documenti
entro
otto
giorni
dalla
notificazione
.
Indi
è
trasmessa
senza
ritardo
al
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
,
il
quale
compie
le
indagini
ritenute
opportune
,
e
propone
alla
corte
le
proprie
conclusioni
.
La
richiesta
di
rimessione
,
fatta
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
o
la
corte
d
'
appello
,
deve
essere
inviata
direttamente
al
procuratore
generale
anzidetto
,
al
quale
,
nel
termine
stabilito
nel
precedente
capoverso
,
le
parti
possono
far
pervenire
deduzioni
e
documenti
.
34
.
L
'
istruzione
o
il
giudizio
non
possono
essere
sospesi
se
non
per
ordinanza
della
corte
di
cassazione
,
salva
,
anche
nel
caso
di
sospensione
,
la
facoltà
di
procedere
agli
atti
urgenti
.
35
.
La
corte
di
cassazione
pronuncia
in
camera
di
consiglio
:
prima
di
accogliere
o
rigettare
l
'
istanza
,
può
chiedere
le
informazioni
che
ritenga
necessarie
.
36
.
La
sentenza
della
corte
di
cassazione
che
accoglie
l
'
istanza
,
designa
il
giudice
che
deve
istruire
o
giudicare
,
fra
quelli
compresi
nel
distretto
della
stessa
corte
d
'
appello
a
cui
appartiene
il
giudice
competente
,
ovvero
eccezionalmente
nel
distretto
di
una
corte
di
appello
vicina
.
La
corte
di
cassazione
dichiara
se
e
in
qual
parte
gli
atti
già
compiuti
debbano
essere
conservati
.
37
.
La
sentenza
della
corte
di
cassazione
non
è
motivata
;
essa
è
trasmessa
insieme
con
gli
atti
al
giudice
designato
per
la
istruzione
o
per
il
giudizio
,
e
a
cura
del
pubblico
ministero
è
notificata
alle
parti
.
38
.
Dopo
il
rigetto
della
domanda
di
rimessione
una
nuova
domanda
può
essere
proposta
soltanto
se
sia
fondata
su
fatti
avvenuti
posteriormente
.
39
.
I
giudizi
di
competenza
del
tribunale
,
o
deferiti
in
grado
di
appello
al
tribunale
o
alla
corte
,
per
reati
rispettivamente
commessi
da
un
giudice
del
tribunale
o
della
corte
,
o
da
un
funzionario
del
pubblico
ministero
,
nel
territorio
in
cui
esercitano
il
rispettivo
ufficio
,
o
da
altri
in
loro
danno
,
nello
stesso
territorio
,
sono
dalla
corte
di
cassazione
rimessi
ad
altro
tribunale
o
ad
altra
corte
.
I
reati
di
competenza
del
pretore
,
commessi
dal
pretore
o
dal
vicepretore
,
nel
territorio
in
cui
essi
esercitano
le
rispettive
funzioni
,
o
da
altri
in
loro
danno
nello
stesso
territorio
,
sono
giudicati
in
primo
grado
da
un
tribunale
del
distretto
,
designato
dalla
corte
d
'
appello
.
CAPO
IV
.
Dell
'
incompatibilità
,
dell
'
astensione
e
della
ricusazione
.
40
.
Il
presidente
,
il
giudice
di
una
corte
o
di
un
tribunale
,
o
il
pretore
,
che
abbia
pronunciato
sentenza
in
un
procedimento
,
non
può
partecipare
al
giudizio
sulla
impugnazione
(
477
s
.
)
in
qualsiasi
grado
,
eccettuato
il
caso
di
opposizione
a
condanna
in
contumacia
(
497
s
.
)
,
o
di
purgazione
di
contumacia
;
e
non
può
nemmeno
partecipare
al
giudizio
in
sede
di
rinvio
.
Non
può
partecipare
al
giudizio
il
giudice
che
abbia
compiuta
la
istruzione
formale
o
abbia
concorso
a
deliberare
il
rinvio
al
giudizio
medesimo
.
Egualmente
non
vi
può
partecipare
il
giudice
che
abbia
proceduto
,
a
norma
dell
'
art
.
279
,
alle
ricognizioni
,
all
'
esame
dei
testimoni
,
ovvero
all
'
interrogatorio
dell
'
imputato
.
Chi
abbia
esercitato
le
funzioni
del
pubblico
ministero
in
un
procedimento
,
non
può
compiervi
ufficio
di
giudice
;
chi
abbia
prestato
in
esso
il
patrocinio
,
non
può
esercitarvi
ufficio
di
giudice
o
di
pubblico
ministero
.
41
.
Non
possono
esercitare
funzioni
,
anche
separate
o
diverse
,
nello
stesso
procedimento
,
magistrati
che
siano
fra
loro
prossimi
congiunti
.
La
denominazione
di
«
prossimi
congiunti
»
in
questa
e
in
ogni
altra
disposizione
successiva
,
comprende
le
persone
indicate
nell
'
art
.
191
del
codice
penale
.
42
.
Il
presidente
,
i
giudici
della
corte
o
del
tribunale
,
e
il
pretore
,
quando
conoscano
esistere
un
motivo
di
ricusazione
(
43
)
,
ancorché
non
proposto
,
han
dovere
di
astenersi
.
Il
tribunale
o
la
corte
competente
a
decidere
sulla
astensione
(
46
)
può
ammetterla
anche
per
ragioni
di
convenienza
non
annoverate
dalla
legge
fra
i
motivi
di
ricusazione
.
43
.
Il
presidente
,
il
giudice
della
corte
o
del
tribunale
,
o
il
pretore
,
può
esser
ricusato
:
1°
se
abbia
interesse
nel
procedimento
,
o
se
una
delle
parti
sia
debitrice
o
creditrice
di
lui
,
della
moglie
,
o
dei
figli
;
2°
se
abbia
dato
consiglio
o
manifestato
il
proprio
parere
sull
'
oggetto
del
procedimento
;
3°
se
siavi
inimicizia
grave
tra
lui
,
o
alcuno
dei
suoi
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
e
una
delle
parti
;
4°
se
alcuno
dei
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
di
lui
o
della
moglie
sia
danneggiato
od
offeso
,
querelante
,
imputato
,
ovvero
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
;
5°
se
il
procuratore
o
difensore
di
una
delle
parti
sia
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
di
lui
o
della
moglie
.
Morta
la
moglie
,
le
cause
di
ricusazione
menzionate
nei
num
.
4°
e
50
sussistono
se
siavi
prole
superstite
o
si
tratti
di
suocero
,
genero
o
cognato
.
44
.
La
ricusazione
(
45
)
può
essere
proposta
dal
pubblico
ministero
,
dall
'
imputato
,
ovvero
dalla
parte
civile
regolarmente
costituita
(
54
)
.
45
.
La
ricusazione
è
proposta
con
atto
ricevuto
nella
cancelleria
del
giudice
che
fa
la
istruzione
o
avanti
il
quale
pende
il
giudizio
;
l
'
istanza
deve
,
a
pena
di
inammissibilità
,
enunciare
i
motivi
e
indicare
le
prove
.
Se
sia
fatta
per
mezzo
di
avvocato
o
procuratore
,
la
procura
deve
essere
speciale
,
indicando
,
a
pena
di
inammissibilità
,
il
motivo
della
ricusazione
.
L
'
istanza
non
è
più
ammessa
se
non
è
proposta
almeno
dieci
giorni
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
nei
giudizi
di
corte
di
assise
,
e
in
ogni
altro
caso
prima
che
siano
compiute
le
formalità
stabilite
nell
'
art
.
379
.
Il
magistrato
contro
il
quale
è
proposta
la
ricusazione
,
può
dichiarare
che
intende
astenersi
.
46
.
Sull
'
astensione
del
pretore
decide
il
tribunale
;
su
quella
del
presidente
,
dei
giudici
del
tribunale
o
della
corte
,
decide
,
senza
loro
intervento
,
il
collegio
a
cui
appartengono
.
Se
il
numero
dei
componenti
il
collegio
non
resti
sufficiente
,
la
decisione
salta
astensione
è
deferita
all
'
autorità
superiore
a
norma
dell
'
art
.
seguente
.
47
.
Sulla
ricusazione
del
pretore
decide
il
tribunale
;
su
quella
dei
giudici
di
un
tribunale
decide
la
corte
d
'
appello
;
su
quella
dei
giudici
di
una
corte
d
'
appello
,
della
corte
di
assise
,
o
della
corte
di
cassazione
,
decide
la
corte
di
cassazione
.
Se
per
effetto
della
ricusazione
non
resti
,
in
una
sezione
della
corte
di
cassazione
,
il
numero
sufficiente
di
giudici
,
il
primo
presidente
provvede
alla
formazione
del
collegio
che
deve
pronunciare
sulla
ricusazione
.
Contro
questo
collegio
o
i
suoi
singoli
componenti
non
è
ammessa
ricusazione
.
48
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
pronuncia
sull
'
astensione
e
sulla
ricusazione
in
camera
di
consiglio
.
Se
riconosca
ammissibile
l
'
istanza
di
ricusazione
,
ordina
che
ne
sia
avvertito
il
magistrato
,
il
quale
può
,
entro
tre
giorni
dall
'
avviso
,
esaminare
gli
atti
e
i
documenti
in
cancelleria
e
presentare
per
iscritto
la
risposta
sulla
sussistenza
dei
motivi
di
ricusazione
.
Il
magistrato
ricusato
,
avuta
notizia
dell
'
istanza
,
può
compiere
soltanto
atti
urgenti
d
'
istruzione
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
ha
facoltà
di
ordinare
la
prova
sui
motivi
della
ricusazione
,
per
mezzo
di
testimoni
,
delegando
all
uopo
uno
dei
proprii
giudici
.
Contro
la
sentenza
della
corte
d
'
appello
o
del
tribunale
sulla
ricusazione
è
ammesso
ricorso
per
cassazione
.
49
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
nel
caso
di
astensione
o
ricusazione
di
un
pretore
o
di
un
giudice
istruttore
,
designa
a
surrogarli
rispettivamente
un
pretore
fra
i
più
vicini
o
un
altro
giudice
dello
stesso
tribunale
o
,
in
difetto
,
di
un
tribunale
vicino
.
Qualora
per
ricusazione
o
astensione
manchi
in
un
collegio
il
numero
legale
,
la
corte
rimette
il
procedimento
ad
altra
sezione
,
o
ad
un
tribunale
limitrofo
dello
stesso
distretto
,
o
ad
una
corte
di
appello
limitrofa
.
La
sentenza
determina
se
ed
in
qual
parte
gli
atti
compiuti
dal
magistrato
astenutosi
o
ricusato
,
o
col
suo
concorso
,
debbano
essere
conservati
.
50
.
Con
la
sentenza
che
dichiara
inammissibile
o
rigetta
l
'
istanza
per
ricusazione
,
la
parte
che
l
'
ha
proposta
può
essere
condannata
al
pagamento
di
una
somma
non
inferiore
a
cento
lire
e
non
superiore
a
mille
,
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
senza
pregiudizio
di
ogni
azione
penale
o
civile
.
Il
magistrato
ricusato
non
può
promuovere
tali
azioni
,
o
parteciparvi
nel
proprio
interesse
,
se
non
siasi
astenuto
.
51
.
La
sentenza
con
la
quale
è
accolta
o
rigettata
l
istanza
di
ricusazione
,
è
notificata
,
a
cura
del
pubblico
ministero
,
al
magistrato
ricusato
,
all
'
imputato
e
alle
altre
parti
.
52
.
Le
disposizioni
precedenti
,
eccetto
quella
dell
'
art
.
43
,
n
.
2
,
si
applicano
ai
rappresentanti
del
pubblico
ministero
.
L
'
istanza
di
ricusazione
contro
i
medesimi
è
proposta
nella
cancelleria
della
corte
,
del
tribunale
,
o
della
pretura
dove
il
pubblico
ministero
esercita
le
sue
funzioni
.
TITOLO
III
.
Delle
parti
e
dei
difensori
.
CAPO
I
.
Della
parte
civile
.
53
.
L
'
azione
civile
,
di
cui
nell
'
art
.
7
,
è
esercitata
nel
procedimento
penale
mediante
la
costituzione
di
parte
civile
.
Per
costituirsi
parte
civile
non
è
necessario
avere
presentato
o
presentare
querela
(
153
s
.
)
.
La
costituzione
di
parte
civile
non
equivale
a
querela
.
Le
persone
che
non
hanno
il
libero
esercizio
dei
loro
diritti
non
possono
costituirsi
parte
civile
se
non
sono
autorizzate
ed
assistite
,
o
rappresentate
,
nelle
forme
prescritte
per
l
'
esercizio
delle
azioni
civili
.
54
.
Chi
intende
costituirsi
parte
civile
deve
farne
dichiarazione
mediante
processo
verbale
ricevuto
dal
cancelliere
della
corte
,
del
tribunale
,
o
della
pretura
,
dove
è
in
corso
l
'
istruzione
o
si
tratta
il
giudizio
.
La
dichiarazione
,
eccettuato
il
caso
preveduto
nell
art
.
356
,
può
essere
fatta
in
ogni
stato
del
procedimento
ed
anche
nel
dibattimento
fino
a
che
non
sia
compiuta
l
'
assunzione
delle
prove
.
La
costituzione
della
parte
civile
non
è
ammessa
per
la
prima
volta
nel
giudizio
d
'
appello
,
neppure
se
in
primo
grado
fosse
stata
respinta
nel
corso
dell
'
istruzione
.
Le
disposizioni
che
precedono
si
applicano
anche
al
caso
preveduto
nell
'
art
.
10
.
55
.
La
costituzione
e
ogni
istanza
della
parte
civile
,
avvenuta
o
proposta
prima
del
dibattimento
,
produce
effetto
dalla
notificazione
fattane
,
a
cura
dell
'
interessato
,
al
pubblico
ministero
e
all
'
imputato
.
Le
istanze
proposte
dopo
la
citazione
o
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
devono
essere
notificate
anche
ad
essa
.
56
.
Chi
si
costituisce
parte
civile
deve
dichiarare
od
eleggere
il
domicilio
nel
comune
dove
si
fa
l
'
istruzione
o
il
giudizio
con
la
stessa
dichiarazione
di
cui
nell
'
art
.
54
,
o
con
la
notificazione
prescritta
nell
'
art
.
55;
in
difetto
di
dichiarazione
o
elezione
sono
valide
le
notificazioni
fattegli
nella
cancelleria
.
Alla
parte
civile
ammessa
al
gratuito
patrocinio
che
ne
faccia
domanda
,
il
giudice
istruttore
,
il
pretore
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
,
avanti
i
quali
rispettivamente
è
in
corso
l
istruzione
o
il
giudizio
,
nomina
un
difensore
.
57
.
Nei
reati
di
competenza
del
pretore
la
costituzione
della
parte
civile
può
essere
respinta
di
ufficio
,
durante
la
istruzione
,
quando
apparisca
manifestamente
illegittima
;
e
può
altresì
farvi
opposizione
l
'
imputato
.
Nei
reati
di
competenza
del
tribunale
e
della
corte
d
'
assise
può
farvi
opposizione
,
durante
la
istruzione
,
il
pubblico
ministero
o
l
'
imputato
.
Nel
termine
perentorio
di
tre
giorni
dalla
notificazione
prescritta
nell
'
art
.
55
la
opposizione
motivata
è
,
a
cura
di
chi
la
propone
,
notificata
alla
parte
civile
,
la
quale
può
presentare
le
sue
deduzioni
in
eguale
termine
perentorio
successivo
.
L
'
opposizione
e
le
deduzioni
si
presentano
per
mezzo
della
cancelleria
rispettivamente
al
pretore
o
al
giudice
istruttore
;
si
presentano
nello
stesso
modo
alla
sezione
di
accusa
se
gli
atti
siano
stati
rimessi
al
procuratore
generale
dopo
la
istruzione
formale
,
o
la
sezione
abbia
a
sé
avocato
la
istruzione
,
o
se
il
procuratore
generale
proceda
alla
istruzione
sommaria
.
Il
pretore
,
il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
decide
senza
ritardo
,
salvo
che
ritenga
differire
la
decisione
per
raccogliere
nuovi
elementi
nel
corso
ulteriore
della
istruzione
.
58
.
Contro
la
costituzione
della
parte
civile
ammessa
durante
l
'
istruzione
può
essere
fatta
opposizione
nel
dibattimento
anche
per
gli
stessi
motivi
rigettati
durante
l
'
istruzione
.
59
.
Contro
la
costituzione
della
parte
civile
che
si
effettui
dopo
l
'
atto
d
'
accusa
o
la
sentenza
di
rinvio
a
giudizio
,
o
dopo
che
la
citazione
fu
ordinata
dal
pretore
o
richiesta
dal
procuratore
del
Re
,
e
contro
quella
che
si
effettui
a
norma
dell
'
art
.
356
,
può
essere
fatta
opposizione
nel
dibattimento
.
60
.
La
costituzione
della
parte
civile
respinta
durante
l
'
istruzione
può
essere
riproposta
dopo
il
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
del
pretore
,
dopo
la
richiesta
di
citazione
del
procuratore
del
Re
,
dopo
l
'
atto
di
accusa
o
la
sentenza
di
rinvio
,
perché
ne
decida
il
giudice
nel
dibattimento
.
61
.
Contro
le
decisioni
che
ammettono
o
respingono
la
costituzione
della
parte
civile
non
si
può
proporre
alcun
mezzo
di
impugnazione
(
128
s
.
)
.
Salvo
quanto
è
disposto
negli
art
.
9
e
12
,
le
decisioni
che
respingono
la
costituzione
di
parte
civile
non
impediscono
il
successivo
esercizio
dell
azione
in
giudizio
civile
e
non
hanno
in
questo
autorità
di
cosa
giudicata
.
62
.
La
costituzione
della
parte
civile
può
essere
revocata
con
le
forme
stabilite
nella
prima
parte
dell
'
art
.
54
,
in
qualsiasi
stato
del
procedimento
;
se
la
revocazione
precede
il
dibattimento
,
deve
essere
notificata
al
pubblico
ministero
e
all
'
imputato
e
,
quando
occorra
,
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
)
.
La
parte
civile
non
è
obbligata
alle
spese
di
atti
posteriori
a
tale
notificazione
.
La
dichiarazione
s
'
intende
revocata
se
la
parte
civile
regolarmente
citata
al
dibattimento
non
comparisce
,
o
si
allontana
dall
udienza
senza
avere
presentato
le
conclusioni
menzionate
nell
'
art
.
411
.
La
parte
civile
che
ha
revocato
in
qualsiasi
modo
la
sua
costituzione
non
può
far
valere
azione
in
giudizio
civile
,
neppure
per
il
rimborso
delle
spese
,
a
meno
che
abbia
fatta
una
espressa
riserva
nell
'
atto
di
revocazione
.
Se
l
'
intervento
della
parte
civile
ha
cagionato
danni
o
spese
all
'
imputato
o
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
,
la
revocazione
anche
tacita
non
toglie
l
'
azione
per
ripeterli
in
giudizio
civile
.
63
.
La
parte
civile
può
proporre
mezzi
di
prova
per
accertare
i
fatti
e
stabilire
i
danni
.
Il
pubblico
ministero
può
far
valere
i
mezzi
di
prova
proposti
da
chi
non
sia
stato
ammesso
a
costituirsi
parte
civile
o
abbia
revocato
la
propria
costituzione
.
64
.
Le
istanze
indicate
nell
'
art
.
7
possono
essere
proposte
dal
pubblico
ministero
nell
'
interesse
del
danneggiato
od
offeso
non
costituito
parte
civile
,
e
che
non
abbia
legalmente
manifestato
né
manifesti
volontà
contraria
,
quando
egli
sia
minorenne
,
o
incapace
di
provvedere
a
sé
stesso
per
malattia
di
mente
o
di
corpo
.
CAPO
II
.
Dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
.
65
.
È
imputato
colui
contro
il
quale
nel
giudizio
si
esercita
l
'
azione
penale
(
1
.
s
.
)
;
durante
la
istruzione
,
si
considera
imputato
colui
contro
il
quale
si
ordina
,
per
tale
qualità
,
perquisizione
o
sequestro
(
233
s
.
)
,
si
spedisce
un
mandato
(
310
s
.
)
e
si
procede
ad
arresto
o
alla
notificazione
menzionata
negli
art
.
282
e
287
.
È
civilmente
responsabile
la
persona
che
a
norma
delle
leggi
civili
(
c
.
civ
.
1153
s
.
)
deve
rispondere
per
l
'
imputato
del
danno
cagionato
dal
reato
.
66
.
La
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
può
essere
fatta
ad
istanza
della
parte
civile
;
copia
di
essa
deve
essere
notificata
al
pubblico
ministero
e
all
'
imputato
.
La
citazione
può
essere
fatta
dal
pubblico
ministero
nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
64
,
ed
è
notificata
anche
allo
stesso
danneggiato
od
offeso
e
all
'
imputato
.
La
citazione
è
notificata
nelle
forme
stabilite
negli
art
.
110
e
seguenti
.
67
.
La
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
consiste
nell
'
invito
di
provvedere
in
tale
qualità
alla
propria
difesa
nel
procedimento
,
con
l
'
indicazione
delle
istanze
che
si
propongono
contro
di
essa
.
La
citazione
medesima
,
eccettuato
il
caso
preveduto
nell
'
art
.
356
,
può
essere
fatta
in
ogni
stato
del
procedimento
e
al
più
tardi
per
l
'
udienza
in
cui
deve
aver
luogo
il
dibattimento
,
osservato
,
rispetto
a
questa
,
il
termine
stabilito
nel
capoverso
dell
'
art
.
358
.
L
'
originale
della
citazione
è
depositato
in
cancelleria
e
unito
agli
atti
del
procedimento
.
68
.
Quando
vi
sia
costituzione
della
parte
civile
,
e
nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
61
,
la
persona
civilmente
responsabile
può
anche
intervenire
volontariamente
nei
termini
e
modi
stabiliti
negli
art
.
54
e
56
.
L
'
intervento
anteriore
al
dibattimento
deve
essere
notificato
al
pubblico
ministero
,
all
imputato
e
alla
parte
civile
e
produce
effetto
dalla
data
della
notificazione
.
La
citazione
e
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
rimangono
senza
effetto
se
la
parte
civile
revochi
la
sua
costituzione
o
se
il
danneggiato
od
offeso
,
a
norma
dell
art
.
64
,
manifesti
volontà
contraria
all
'
istanza
del
pubblico
ministero
.
69
.
Contro
la
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
avvenuta
nell
istruzione
può
essere
proposta
opposizione
dalla
persona
stessa
,
dal
pubblico
ministero
,
o
dall
imputato
nel
termine
perentorio
di
tre
giorni
dalla
notificazione
preveduta
nell
'
art
.
67
.
Contro
l
'
intervento
volontario
proposto
nella
istruzione
possono
fare
opposizione
nel
termine
perentorio
di
tre
giorni
dalla
notificazione
prescritta
nell
'
art
.
precedente
il
pubblico
ministero
,
la
parte
civile
e
l
'
imputato
.
Se
la
citazione
della
persona
civilmente
responsabile
è
fatta
per
l
'
udienza
in
cui
ha
luogo
il
dibattimento
,
o
il
suo
intervento
è
proposto
nell
udienza
medesima
,
le
opposizioni
sono
decise
all
'
udienza
in
conformità
della
prima
parte
dell
art
.
387
.
Sono
comuni
alla
citazione
e
all
'
intervento
volontario
della
persona
civilmente
responsabile
le
disposizioni
degli
art
.
57
,
secondo
e
terzo
capoverso
,
58
,
59
e
60
.
La
citazione
e
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
non
possono
essere
proposti
per
la
prima
volta
nel
giudizio
di
appello
,
neppure
se
in
primo
grado
fossero
stati
respinti
durante
l
'
istruzione
.
70
.
Contro
le
decisioni
pronunciate
sulla
citazione
o
l
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
non
si
può
proporre
alcun
mezzo
di
impugnazione
.
Salvo
quanto
è
disposto
negli
art
.
9
e
12
,
le
decisioni
predette
non
pregiudicano
la
questione
se
a
norma
delle
leggi
civili
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
debba
rispondere
per
l
'
imputato
del
danno
cagionato
dal
reato
.
Nondimeno
se
l
'
intervento
è
respinto
in
seguito
ad
opposizione
della
parte
civile
,
questa
non
è
più
ammessa
a
far
valere
contro
la
stessa
persona
alcuna
pretesa
giudiziaria
per
ragione
della
responsabilità
civile
.
71
.
Alla
persona
civilmente
responsabile
,
negli
atti
successivi
alla
sua
chiamata
o
al
suo
intervento
nella
istruzione
o
nel
giudizio
,
sono
comuni
,
per
ciò
che
riguarda
l
'
interesse
civile
,
e
in
quanto
non
sia
altrimenti
stabilito
,
tutti
i
diritti
e
le
garanzie
conceduti
all
'
imputato
per
esercitare
la
difesa
,
i
mezzi
di
impugnazione
e
le
relative
norme
di
procedura
.
Per
altro
ll
'
intervento
,
assistenza
o
rappresentanza
della
persona
civilmente
responsabile
non
si
applica
la
sanzione
dell
'
art
.
136
.
CAPO
III
.
Dei
difensori
.
72
.
Durante
l
'
istruzione
,
negli
atti
per
i
quali
è
consentita
l
'
assistenza
della
difesa
(
198
)
,
l
'
imputato
può
farsi
assistere
da
un
solo
difensore
,
che
sia
avvocato
o
procuratore
ammesso
all
'
esercizio
nei
modi
determinati
dalla
legge
.
La
parte
civile
(
53
s
.
)
e
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
possono
rispettivamente
farsi
assistere
durante
l
'
istruzione
da
un
solo
difensore
,
che
sia
un
avvocato
o
un
procuratore
ammesso
all
'
esercizio
della
difesa
penale
,
e
possono
soltanto
dal
medesimo
farsi
rappresentare
mediante
mandato
speciale
.
Il
pretore
può
permettere
in
singoli
casi
che
nell
'
istruzione
o
nel
giudizio
,
quando
non
vi
siano
nel
luogo
avvocati
,
o
procuratori
,
o
patrocinatori
legalmente
abilitati
,
la
difesa
sia
assunta
da
chi
possieda
taluno
dei
requisiti
richiesti
per
l
'
ammissione
al
patrocinio
legale
avanti
la
pretura
.
73
.
Nel
giudizio
l
'
imputato
deve
essere
assistito
da
un
difensore
,
a
pena
di
nullità
,
a
meno
che
si
tratti
di
contravvenzione
per
cui
la
legge
stabilisca
una
pena
massima
,
restrittiva
della
libertà
personale
,
o
pecuniaria
,
non
superiore
rispettivamente
a
cinque
giorni
o
a
centocinquanta
lire
,
nei
quali
casi
non
è
necessaria
l
'
assistenza
predetta
.
Nel
giudizio
per
reato
che
la
legge
punisce
solo
con
pena
pecuniaria
l
'
imputato
può
farsi
rappresentare
dal
suo
difensore
mediante
mandato
speciale
;
il
giudice
tuttavia
ha
facoltà
di
prescrivere
la
comparizione
personale
.
L
'
imputato
non
può
essere
assistito
nel
giudizio
da
più
di
due
difensori
.
La
parte
civile
e
la
persona
civilmente
responsabile
,
nei
giudizi
di
competenza
del
pretore
(
16
)
,
possono
comparire
personalmente
o
essere
rappresentate
mediante
mandato
speciale
dal
rispettivo
difensore
.
Nei
giudizi
di
competenza
dei
tribunali
(
15
)
o
delle
corti
(
14
s
.
)
devono
essere
rispettivamente
assistite
da
un
solo
avvocato
o
procuratore
ammesso
all
'
esercizio
della
difesa
penale
e
soltanto
dal
medesimo
avvocato
o
procuratore
possono
anche
farsi
rappresentare
mediante
mandato
speciale
.
Per
sostituire
,
nei
casi
accertati
di
legittimo
impedimento
,
il
difensore
o
i
difensori
da
loro
nominati
,
le
parti
possono
designare
preventivamente
un
altro
difensore
autorizzato
ad
intervenire
al
dibattimento
soltanto
per
il
tempo
in
cui
si
verifichi
il
bisogno
della
sostituzione
.
74
.
Quando
l
'
imputato
deve
essere
assistito
dal
difensore
(
73
)
,
e
non
l
'
ha
nominato
o
ne
rimane
privo
,
la
nomina
è
fatta
d
'
ufficio
dal
presidente
,
dal
giudice
istruttore
,
o
dal
pretore
,
ed
è
comunicata
immediatamente
dal
cancelliere
al
difensore
nominato
;
essa
s
'
intende
revocata
tosto
che
l
'
imputato
sia
assistito
o
rappresentato
da
un
difensore
di
fiducia
.
Quando
non
siavi
incompatibilità
,
la
difesa
di
più
imputati
può
essere
affidata
anche
d
'
ufficio
ad
un
difensore
comune
.
75
.
Durante
l
'
istruzione
e
terminato
l
'
interrogatorio
,
il
difensore
può
conferire
coll
imputato
detenuto
,
purché
ne
sia
autorizzato
dal
giudice
.
Dopo
l
'
atto
d
'
accusa
,
o
il
deposito
degli
atti
a
norma
dell
'
art
.
267
,
o
dopo
che
la
citazione
fu
ordinata
dal
pretore
o
richiesta
dal
pubblico
ministero
,
il
difensore
può
conferire
liberamente
coll
'
imputato
.
76
.
Gli
avvocati
e
i
procuratori
,
ammessi
all
esercizio
della
difesa
penale
presso
le
corti
e
i
tribunali
,
devono
prestare
il
loro
patrocinio
agli
imputati
,
sia
che
questi
li
scelgano
per
difensori
sia
che
vengano
nominati
d
'
ufficio
.
La
destinazione
a
difensore
d
'
ufficio
ha
luogo
per
turno
,
secondo
l
'
ordine
(
li
anzianità
d
'
iscrizione
,
quando
le
circostanze
non
richiedano
altrimenti
.
Il
presidente
,
il
giudice
istruttore
,
il
pretore
,
possono
,
per
giusta
causa
,
sostituire
un
altro
difensore
a
quello
nominato
d
'
ufficio
.
Nei
casi
nei
quali
è
prescritta
l
'
assistenza
della
difesa
,
il
difensore
di
fiducia
,
che
l
'
abbia
espressamente
accettata
,
può
pure
per
giusta
causa
essere
sostituito
con
un
altro
difensore
nominato
d
'
ufficio
.
77
.
Il
difensore
non
può
abbandonare
il
proprio
ufficio
,
né
allontanarsi
dall
'
udienza
,
neppure
adducendo
che
siano
stati
violati
i
diritti
della
difesa
:
ma
egli
può
far
valere
questo
motivo
per
l
'
impugnazione
della
sentenza
,
quando
ne
abbia
fatta
riserva
nel
processo
verbale
(
7882
)
.
78
.
Se
il
difensore
contravviene
al
divieto
dell
'
art
.
precedente
,
il
presidente
,
il
giudice
,
o
il
pretore
,
ne
fa
immediato
rapporto
alla
sezione
d
'
accusa
,
e
invita
frattanto
l
'
imputato
,
che
sia
rimasto
senza
difesa
,
a
sostituire
il
difensore
,
che
egli
avesse
precedentemente
nominato
.
Se
l
'
imputato
rimasto
senza
difesa
non
nomina
un
altro
difensore
,
o
se
il
precedente
difensore
era
stato
nominato
d
'
ufficio
,
il
presidente
,
il
giudice
,
o
il
pretore
,
provvede
d
ufficio
alla
sostituzione
.
Qualora
il
difensore
nominato
dalla
parte
o
d
ufficio
non
assuma
la
difesa
,
è
nominato
d
'
ufficio
il
presidente
del
consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
,
il
quale
deve
assumerla
personalmente
o
per
mezzo
di
un
suo
delegato
.
Al
difensore
nominato
o
delegato
può
essere
conceduto
un
termine
,
a
norma
dell
art
.
380
,
per
lo
studio
degli
atti
,
ma
il
dibattimento
non
può
essere
rimandato
.
79
.
Il
difensore
che
trasgredisca
i
divieti
dell
art
.
77
è
punito
con
la
sospensione
dall
esercizio
della
professione
da
uno
a
sei
mesi
.
Il
difensore
nominato
d
'
ufficio
,
o
delegato
,
che
senza
giusta
causa
ricusi
l
'
incarico
,
anche
nei
casi
preveduti
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
precedente
,
è
punito
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
della
professione
da
uno
a
tre
mesi
.
Le
spese
cagionate
dal
fatto
illecito
del
difensore
sono
a
carico
di
lui
(
80
)
.
80
.
La
sospensione
e
la
condanna
nelle
spese
,
di
cui
nell
'
art
.
precedente
,
sono
pronunciate
dalla
sezione
d
'
accusa
,
citato
il
difensore
a
comparire
in
persona
per
presentare
le
sue
discolpe
e
sentito
il
procuratore
generale
.
Contro
la
sentenza
della
sezione
d
accusa
compete
al
procuratore
generale
e
al
difensore
il
ricorso
alla
corte
di
cassazione
anche
per
il
merito
.
81
.
Le
disposizioni
degli
art
.
78
e
seg
.
si
applicano
solamente
ai
difensori
dell
'
imputato
.
L
abbandono
della
difesa
di
altre
parti
non
impedisce
l
'
immediata
continuazione
del
procedimento
e
non
interrompe
l
'
udienza
.
82
.
In
ogni
caso
non
contemplato
negli
art
.
78
a
80
l
'
azione
disciplinare
contro
i
difensori
è
regolata
dalle
leggi
sull
'
esercizio
delle
professioni
d
'
avvocato
e
procuratore
e
sul
patrocinio
avanti
le
preture
TITOLO
IV
.
Degli
atti
processuali
.
CAPO
I
.
Dei
rapporti
e
processi
verbali
.
83
.
Il
rapporto
è
atto
col
quale
un
pubblico
ufficiale
riferisce
un
fatto
che
può
dare
causa
a
procedimento
penale
.
Esso
è
sottoscritto
dal
pubblico
ufficiale
che
lo
redige
e
indica
le
circostanze
di
tempo
,
luogo
e
persone
,
dando
notizia
inoltre
degli
elementi
di
prova
raccolti
e
,
quando
sia
possibile
,
del
nome
,
del
cognome
e
di
quanto
altro
sia
utile
a
identificare
la
persona
che
è
creduta
imputabile
e
dei
testimoni
.
84
.
Il
processo
verbale
è
atto
compilato
da
un
pubblico
ufficiale
per
fare
fede
delle
operazioni
compiute
nell
esercizio
delle
sue
funzioni
.
Esso
contiene
la
data
in
cui
è
incominciato
e
chiuso
,
i
nomi
delle
persone
che
vi
hanno
assistito
,
i
motivi
che
abbiano
impedito
l
'
intervento
di
persone
obbligate
ad
assistervi
e
la
indicazione
delle
operazioni
a
cui
ha
preso
parte
ciascuno
degli
intervenuti
.
Nel
processo
verbale
deve
essere
indicato
se
una
dichiarazione
,
in
esso
inserita
,
fu
fatta
spontaneamente
o
su
domanda
;
se
fu
dettata
dal
dichiarante
,
ne
è
fatta
menzione
.
Il
processo
verbale
,
previa
lettura
,
è
firmato
in
fine
e
in
ciascun
foglio
dalle
persone
intervenute
,
anche
quando
la
continuazione
delle
operazioni
sia
rimessa
ad
altro
giorno
.
Se
alcuno
degli
intervenuti
non
possa
o
non
voglia
sottoscrivere
,
ne
è
fatta
menzione
.
85
.
Non
possono
assistere
come
testimoni
agli
atti
processuali
:
1°
i
minori
degli
anni
quattordici
e
le
persone
che
sono
notoriamente
affette
da
vizio
di
mente
:
presumesi
la
capacità
fino
a
prova
contraria
;
2°
i
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
del
pubblico
ufficiale
che
procede
all
'
atto
,
dell
'
imputato
,
della
persona
civilmente
responsabile
,
della
parte
lesa
o
querelante
.
86
.
L
'
imputato
e
la
parte
lesa
possono
fare
istanze
e
dichiarazioni
personalmente
o
per
mezzo
di
mandatario
speciale
.
L
'
ufficiale
pubblico
che
riceve
l
'
istanza
o
la
dichiarazione
ne
redige
processo
verbale
,
se
è
proposta
oralmente
;
in
ogni
caso
ne
rilascia
certificato
alla
parte
che
lo
richieda
.
CAPO
II
.
Del
giuramento
dei
testimoni
,
interpreti
e
periti
.
87
.
Il
giuramento
dei
testimoni
,
dei
periti
e
degli
interpreti
si
presta
stando
in
piedi
al
cospetto
del
giudice
,
previa
ammonizione
sull
'
importanza
morale
e
religiosa
dell
'
atto
e
sulle
pene
stabilite
contro
i
colpevoli
di
falsità
in
giudizio
(c.p
.
214
s
.
)
.
88
.
Il
testimonio
,
dopo
avere
dichiarato
nome
,
cognome
,
età
,
e
altre
qualità
personali
,
e
prima
di
deporre
,
giura
:
«
Giuro
di
dire
tutta
la
verità
,
null
altro
che
la
verità
»
.
Il
testimonio
muto
,
che
sappia
scrivere
,
giura
scrivendo
e
firmando
la
formula
;
se
non
sappia
scrivere
,
giura
con
l
'
assistenza
di
un
interprete
.
Al
testimonio
che
non
debba
prestare
giuramento
(
89
)
,
il
giudice
rammenta
l
'
obbligo
di
dire
tutta
la
verità
,
nulli
altro
che
la
verità
e
le
pene
stabilite
contro
i
colpevoli
di
falsità
in
giudizio
(
93;
c.p.
214
s
.
)
.
89
.
Non
è
ammesso
a
prestare
giuramento
:
l
°
colui
che
nel
momento
in
cui
depone
non
ha
compiuto
quattordici
anni
;
2°
la
parte
lesa
o
querelante
,
e
il
denunziante
che
abbia
interesse
personale
nel
fatto
.
90
.
Il
perito
,
prima
di
prestare
il
proprio
ufficio
,
giura
:
«
Giuro
di
bene
e
fedelmente
procedere
nelle
operazioni
a
rase
affidate
e
di
non
avere
altro
scopo
che
quello
di
far
conoscere
al
giudice
la
verità
»
(
93
)
.
91
.
L
'
interprete
,
prima
di
prestare
il
proprio
ufficio
,
giura
:
«
Giuro
di
spiegare
fedelmente
le
domande
alla
persona
che
deve
essere
col
mio
mezzo
interrogata
e
di
riferire
fedelmente
le
risposte
.
Se
trattisi
d
'
interpretare
un
atto
o
documento
,
l
'
interprete
giura
con
la
formula
stabilita
per
il
perito
(
90
,
93
)
.
92
.
I
testimoni
prestano
giuramento
nei
dibattimento
.
Nell
'
istruzione
essi
prestano
giuramento
solo
nei
casi
stabiliti
dalla
legge
(
93
)
.
I
testimoni
che
abbiano
giurato
e
i
periti
o
interpreti
che
abbiano
prestato
il
loro
ufficio
nella
istruzione
,
non
devono
nuovamente
giurare
nel
dibattimento
;
il
giudice
rammenta
loro
il
giuramento
già
prestato
e
le
relative
sanzioni
.
Questa
disposizione
si
applica
altresì
quando
i
testimoni
,
periti
,
interpreti
,
siano
richiamati
durante
l
istruzione
o
il
dibattimento
.
93
.
Le
disposizioni
degli
art
.
88
,
90
,
91
e
92
,
prima
parte
,
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
CAPO
III
.
Degli
atti
e
provvedimenti
del
giudice
.
94
.
Ogni
giudice
o
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
nell
'
esercizio
delle
sue
funzioni
,
può
chiedere
direttamente
l
'
intervento
della
forza
pubblica
.
95
.
A
qualsiasi
giudice
o
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
quando
eserciti
atti
del
proprio
ufficio
,
appartengono
le
facoltà
che
la
legge
conferisce
al
presidente
e
al
pretore
per
la
polizia
delle
udienze
(
382
s
.
)
.
96
.
Il
giudice
in
tutti
gli
atti
ai
quali
procede
è
assistito
dal
cancelliere
,
se
la
legge
non
dispone
altrimenti
(
101
)
.
97
.
Il
numero
dei
giudici
e
dei
giurati
per
la
validità
delle
udienze
e
delle
deliberazioni
delle
corti
e
dei
tribunali
è
determinato
nelle
leggi
relative
all
'
ordinamento
giudiziario
.
98
.
I
provvedimenti
del
giudice
sono
dati
con
sentenza
,
ordinanza
o
decreto
.
Sentenza
è
la
decisione
che
definisce
la
istruzione
o
il
giudizio
.
La
sentenza
è
pronunciata
in
nome
del
Re
.
Ordinanza
è
la
decisione
pronunciata
su
istanza
incidentale
o
d
'
ufficio
,
nel
corso
dell
'
istruzione
,
o
del
giudizio
,
o
in
sede
di
esecuzione
.
È
dato
mediante
decreto
ogni
provvedimento
pronunciato
in
serie
d
'
istruzione
,
di
giudizio
,
o
di
esecuzione
,
fuori
dei
casi
preindicati
,
o
per
il
quale
sia
particolarmente
stabilita
questa
forma
.
99
.
Ogni
provvedimento
deve
essere
motivato
a
meno
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Quando
le
corti
e
i
tribunali
deliberano
i
loro
provvedimenti
in
camera
di
consiglio
,
il
pubblico
ministero
ed
il
cancelliere
non
vi
assistono
(
101
)
.
100
.
Le
ordinanze
e
le
sentenze
nel
dibattimento
sono
precedute
dalle
conclusioni
orali
del
pubblico
ministero
e
dei
difensori
;
e
,
prima
che
siano
pronunciate
,
l
'
imputato
e
il
suo
difensore
devono
avere
per
ultimi
la
parola
,
se
la
domandano
.
Le
ordinanze
e
le
sentenze
,
non
pronunciate
nel
dibattimento
,
debbono
essere
precedute
dalle
conclusioni
scritte
del
pubblico
ministero
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
Il
pubblico
ministero
propone
le
sue
conclusioni
in
forma
concreta
,
e
non
può
rimettersi
alla
decisione
del
giudice
.
Se
il
giudice
rigetta
una
conclusione
pregiudiziale
o
incidentale
,
non
può
decidere
nel
merito
senza
che
il
pubblico
ministero
abbia
proposto
le
relative
conclusioni
(
101
)
.
101
.
Le
disposizioni
degli
art
.
96
,
99
e
100
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
102
.
I
difensori
possono
presentare
memorie
scritte
nell
istruzione
,
o
prima
che
sia
chiuso
il
dibattimento
,
senza
ritardare
in
verun
caso
la
decisione
.
Le
memorie
devono
essere
preventivamente
comunicate
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
.
103
.
Le
corti
e
i
tribunali
deliberano
,
di
regola
,
in
camera
di
consiglio
su
relazione
di
uno
dei
loro
componenti
.
Per
i
provvedimenti
speciali
in
camera
di
consiglio
e
nei
giudizi
nei
quali
non
si
richiede
l
'
intervento
dei
giurati
,
la
corte
di
assise
si
compone
,
durante
la
sessione
,
del
presidente
e
di
due
giudici
appartenenti
al
tribunale
locale
o
ad
uno
vicino
,
designati
dal
primo
presidente
della
corte
d
'
appello
.
Chiusa
la
sessione
,
i
provvedimenti
in
camera
di
consiglio
sono
deliberati
dalla
sezione
penale
della
corte
d
'
appello
.
CAPO
IV
.
Della
rinnovazione
e
pubblicazione
,
e
delle
copie
degli
atti
.
104
.
Quando
per
qualsivoglia
causa
siano
distrutti
,
smarriti
,
o
sottratti
gli
originali
di
sentenze
di
condanna
non
ancora
eseguite
,
ovvero
di
atti
di
un
procedimento
tuttora
in
corso
,
o
di
altri
atti
giudiziari
dei
quali
occorra
fare
uso
,
e
non
sia
stato
possibile
ricuperarli
,
la
copia
autentica
ha
valore
di
atto
originale
,
ed
è
posta
nel
luogo
in
cui
questo
dovrebbe
trovarsi
.
A
tale
fine
,
il
giudice
ordina
a
chi
detenga
la
copia
di
consegnarla
alla
cancelleria
con
diritto
di
averne
copia
autentica
gratuitamente
.
Al
trasgressore
si
applicano
le
sanzioni
stabilite
nel
codice
penale
(c.p
.
434
)
.
105
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
presentare
prove
per
accertare
la
preesistenza
e
il
tenore
degli
atti
mancanti
a
norma
dell
'
art
.
precedente
,
di
cui
non
esiste
copia
autentica
.
Il
giudice
,
dopo
assunte
le
prove
,
stabilisce
con
ordinanza
se
,
e
in
quali
termini
,
l
'
atto
mancante
debba
essere
ricostituito
.
Qualora
non
si
possa
provvedere
alla
surrogazione
dell
'
atto
mancante
in
uno
dei
modi
indicati
,
il
giudice
determina
se
ne
sia
necessaria
la
rinnovazione
,
prescrivendone
il
modo
;
quando
occorra
,
stabilisce
inoltre
quali
altri
atti
dell
'
istruzione
o
del
giudizio
debbano
essere
rinnovati
insieme
con
quello
mancante
.
106
.
Non
possono
essere
pubblicati
in
qualsiasi
modo
nemmeno
in
parte
,
né
per
riassunto
,
gli
atti
e
i
documenti
del
procedimento
,
o
i
risultati
di
prove
dell
'
istruzione
,
fino
a
che
questa
non
sia
chiusa
con
sentenza
di
proscioglimento
,
ovvero
fino
a
che
dell
'
atto
,
documento
,
o
verbale
di
prova
,
non
siasi
data
lettura
pubblica
nel
dibattimento
.
In
nessun
caso
si
possono
pubblicare
atti
relativi
ad
una
istruzione
chiusa
per
insufficienza
di
prove
.
E
vietata
in
ogni
tempo
la
pubblicazione
fatta
in
qualsiasi
modo
totale
o
parziale
,
anche
per
riassunto
,
di
qualsiasi
atto
e
documento
d
'
istruzione
o
di
giudizio
,
del
risultato
delle
prove
,
o
del
contenuto
delle
discussioni
,
se
il
dibattimento
fu
tenuto
a
porte
chiuse
.
E
vietata
in
ogni
tempo
la
pubblicazione
dei
nomi
dei
giurati
o
dei
giudici
con
indicazione
dei
voti
individuali
che
ad
essi
si
attribuiscano
nei
verdetti
o
nelle
sentenze
(
107
)
.
107
.
Chi
trasgredisce
alle
disposizioni
dell
'
art
.
precedente
è
punito
con
ammenda
non
inferiore
a
lire
mille
,
raddoppiata
per
ogni
nuova
pubblicazione
che
avvenga
per
mezzo
della
stampa
anche
se
relativa
al
medesimo
procedimento
,
esclusa
la
limitazione
stabilita
nella
prima
parte
dell
art
.
75
del
codice
penale
e
l
'
applicazione
dell
art
.
79
del
codice
stesso
,
oltre
la
soppressione
dello
stampato
e
l
'
applicazione
,
quando
sia
il
caso
,
dei
capoverso
dell
'
art
.
1
della
L
.
28
giugno
1906
,
n
.
278
,
sul
sequestro
preventivo
dei
giornali
.
Le
pene
suindicate
sono
sempre
inflitte
anche
all
'
editore
,
o
,
in
sua
mancanza
,
al
tipografo
;
e
,
se
si
tratti
di
pubblicazioni
periodiche
,
anche
al
gerente
.
108
.
Il
pretore
che
procede
all
'
istruzione
o
l
'
ha
definita
con
sentenza
di
proscioglimento
,
il
giudice
istruttore
presso
il
tribunale
dove
si
fa
l
'
istruzione
o
dove
questa
è
stata
definita
con
sentenza
di
proscioglimento
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
o
il
pretore
,
durante
il
giudizio
e
dopo
la
sua
definizione
,
possono
consentire
la
spedizione
di
copia
o
estratto
di
singoli
atti
a
chi
dimostri
di
avere
un
legittimo
interesse
ad
ottenerli
.
Nel
decreto
deve
essere
proibita
la
pubblicazione
degli
atti
,
quando
la
pubblicità
possa
nuocere
alla
morale
,
all
'
ordine
o
interesse
pubblico
,
o
quando
si
tratti
di
atti
relativi
ad
una
istruzione
chiusa
per
insufficienza
di
prove
.
Il
trasgressore
è
punito
a
norma
dell
'
art
.
precedente
.
CAPO
V
.
Delle
notificazioni
.
109
.
La
notificazione
(
110
)
di
un
atto
,
salvo
che
sia
disposto
altrimenti
,
è
eseguita
,
per
ordine
del
pubblico
ministero
,
o
del
giudice
,
o
a
richiesta
di
parte
,
dall
ufficiale
giudiziario
,
mediante
consegna
della
copia
dell
'
intero
atto
,
con
la
data
della
notificazione
e
la
sottoscrizione
dell
'
ufficiale
medesimo
.
Se
l
'
atto
debba
essere
notificato
a
più
persone
,
ne
è
consegnata
a
ciascuna
una
copia
.
110
.
Le
notificazioni
alle
parti
sono
rispettivamente
eseguite
mediante
consegna
di
una
copia
dell
'
atto
alla
persona
.
Quando
una
parte
,
nei
casi
in
cui
la
legge
lo
prescrive
o
lo
consente
,
ha
costituito
un
rappresentante
con
mandato
speciale
,
o
ha
dichiarato
od
eletto
un
domicilio
,
la
notificazione
è
validamente
eseguita
anche
mediante
consegna
della
copia
dell
'
atto
al
rappresentante
,
ovvero
nel
domicilio
dichiarato
od
eletto
.
La
notificazione
al
pubblico
ministero
è
eseguita
mediante
consegna
della
copia
in
ufficio
al
segretario
del
procuratore
del
Re
o
del
procuratore
generale
.
111
.
La
notificazione
all
'
imputato
,
al
quale
non
sia
possibile
consegnare
la
copia
in
persona
o
nel
modo
indicato
nel
primo
capoverso
del
precedente
articolo
,
è
eseguita
nella
residenza
,
o
,
se
la
residenza
non
sia
conosciuta
,
nella
dimora
,
mediante
consegna
della
copia
ad
uno
della
famiglia
,
o
addetto
alla
casa
o
al
servizio
dell
'
imputato
,
che
non
sia
incapace
di
fare
testimonianza
in
conformità
dell
'
art
.
85
,
n
.
1
.
Mancando
queste
persone
,
l
'
ufficiale
giudiziario
consegna
la
copia
al
sindaco
del
Comune
,
o
a
chi
ne
fa
le
veci
,
che
avrà
cura
di
farla
pervenire
,
qualora
sia
possibile
,
all
'
imputato
,
avvisandone
l
autorità
giudiziaria
e
a
questa
dando
notizia
del
luogo
ove
la
persona
sia
stata
trovata
.
La
notificazione
produce
il
suo
effetto
dal
momento
in
cui
l
'
ufficiale
giudiziario
l
'
ha
eseguita
.
La
notificazione
all
'
imputato
detenuto
non
è
eseguita
altrimenti
che
mediante
consegna
alla
persona
.
112
.
La
notificazione
di
un
atto
all
'
imputato
,
del
quale
non
sia
nota
la
residenza
né
la
dimora
nel
Regno
,
è
eseguita
mediante
affissione
della
copia
alla
porta
esterna
della
casa
comunale
del
luogo
di
sua
nascita
e
a
quella
della
casa
ove
l
'
imputato
ebbe
l
'
ultima
dimora
;
se
questa
non
sia
conosciuta
,
l
'
affissione
si
fa
alla
porta
esterna
della
corte
,
del
tribunale
,
o
della
pretura
,
ove
si
procede
,
o
si
è
proceduto
,
alla
istruzione
o
al
giudizio
.
113
.
Se
risulta
dagli
atti
del
procedimento
notizia
precisa
del
luogo
ove
dimora
all
'
estero
un
imputato
di
delitto
,
il
pubblico
ministero
o
il
pretore
gli
trasmette
,
mediante
lettera
raccomandata
,
avviso
del
procedimento
iniziato
a
suo
carico
,
con
invito
a
dichiarare
o
eleggere
domicilio
per
la
notificazione
degli
atti
nel
Comune
in
cui
ha
luogo
il
procedimento
medesimo
.
Questa
formalità
non
sospende
né
ritarda
il
procedimento
.
Fino
a
che
l
'
imputato
non
abbia
dichiarato
od
eletto
il
domicilio
,
le
ulteriori
notificazioni
sono
eseguite
a
norma
dell
art
.
precedente
.
114
.
Le
notificazioni
alla
parte
lesa
,
fuori
dei
casi
preveduti
nel
primo
capoverso
dell
art
.
110
,
e
quelle
ai
periti
,
agli
interpreti
e
ai
testimoni
.
sono
eseguite
secondo
le
norme
contenute
nella
prima
parte
e
nel
primo
capo
verso
dell
'
art
.
111
.
115
.
All
'
imputato
detenuto
la
notificazione
dell
'
appello
e
del
ricorso
per
cassazione
del
pubblico
ministero
,
e
,
quando
occorra
,
della
sentenza
,
è
eseguita
dal
cancelliere
della
pretura
,
del
tribunale
o
della
corte
che
ha
pronunciata
la
sentenza
.
All
'
imputato
detenuto
in
luogo
diverso
,
la
notificazione
è
eseguita
dal
cancelliere
della
pretura
del
mandamento
nel
quale
si
trova
.
Nel
processo
verbale
della
notificazione
il
cancelliere
può
ricevere
la
dichiarazione
dell
'
imputato
che
voglia
valersi
di
un
mezzo
di
impugnazione
(
128
s
.
)
o
scegliere
un
difensore
(
72
s
.
)
.
116
.
Di
ogni
notificazione
l
'
ufficiale
giudiziario
scrive
in
fine
dell
'
atto
la
relazione
,
in
cui
indica
le
ricerche
fatte
,
la
data
,
il
nome
,
il
cognome
e
le
qualità
personali
di
colui
al
quale
ha
consegnata
la
copia
.
Nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
112
presenta
la
relazione
al
pretore
o
al
sindaco
del
Comune
,
o
a
chi
ne
fa
le
veci
,
il
quale
vi
appone
il
visto
.
Se
la
citazione
della
parte
lesa
,
del
perito
,
dell
'
interprete
,
o
del
testimonio
,
non
abbia
potuto
essere
notificata
in
uno
dei
modi
menzionati
nell
'
art
.
114
,
l
'
ufficiale
giudiziario
si
fa
rilasciare
dal
sindaco
un
certificato
che
ne
indichi
o
ne
dichiari
ignota
la
dimora
,
ovvero
,
se
sia
il
caso
,
ne
attesti
l
'
assenza
dal
Regno
,
o
la
morte
.
117
.
Le
notificazioni
nel
Regno
si
provano
con
la
relazione
dell
'
ufficiale
giudiziario
o
col
processo
verbale
del
cancelliere
.
Le
regole
stabilite
per
le
notificazioni
nel
Regno
si
osservano
anche
per
quelle
che
occorra
eseguire
nelle
colonie
o
in
altri
territori
soggetti
alla
sovranità
dello
Stato
dove
non
siano
in
vigore
norme
speciali
.
In
mancanza
del
pretore
,
del
sindaco
,
del
cancelliere
o
dell
'
ufficiale
giudiziario
,
le
rispettive
attribuzioni
sono
adempiute
da
chi
ne
esercita
rispettivamente
la
funzione
.
118
.
L
'
originale
dell
'
atto
notificato
,
la
relazione
,
o
il
verbale
,
e
le
carte
annesse
,
sono
uniti
al
processo
.
Nel
caso
di
difformità
fra
copie
e
originale
,
fa
fede
per
ciascun
interessato
la
copia
che
ha
ricevuto
.
Gli
avvisi
,
che
nel
corso
della
istruzione
o
del
giudizio
sono
dati
dal
giudice
verbalmente
all
'
interessato
,
sostituiscono
le
notificazioni
purché
ne
sia
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
119
.
La
notificazione
è
nulla
:
se
manchi
la
sottoscrizione
dell
'
ufficiale
giudiziario
;
se
siano
violate
le
disposizioni
stabilite
circa
la
persona
a
cui
deve
essere
consegnata
la
copia
o
il
luogo
in
cui
deve
essere
affissa
;
se
per
inosservanza
di
altre
fra
le
regole
precedenti
vi
sia
incertezza
assoluta
sulla
data
della
notificazione
,
o
sulla
persona
che
la
richiede
,
o
su
quella
alla
quale
è
diretta
.
120
.
Con
norme
regolamentari
potranno
essere
autorizzate
le
notificazioni
degli
atti
e
la
consegna
delle
copie
per
mezzo
del
servizio
postale
.
CAPO
VI
.
Dei
termini
.
121
.
I
termini
processuali
sono
stabiliti
a
ore
,
a
giorni
,
a
mesi
;
il
mese
è
di
trenta
giorni
.
I
termini
a
ore
si
computano
in
base
all
'
indicazione
dell
'
ora
inserita
nell
atto
da
cui
hanno
inizio
.
Nel
computo
dei
termini
non
si
comprende
l
'
ora
o
il
giorno
da
cui
ne
è
iniziata
la
decorrenza
.
Questa
regola
si
applica
anche
quando
la
legge
stabilisce
che
una
formalità
debba
compiersi
nel
termine
che
precede
una
udienza
o
altra
formalità
.
122
.
Il
termine
per
presentare
e
depositare
documenti
o
per
compiere
atti
giudiziarii
in
un
pubblico
ufficio
scade
nel
momento
in
cui
,
secondo
i
regolamenti
,
l
'
ufficio
viene
chiuso
al
pubblico
.
123
.
I
termini
perentorii
non
possono
essere
prorogati
dall
'
autorità
giudiziaria
,
salvo
i
casi
eccettuati
dalla
legge
.
124
.
La
parte
,
a
favore
della
quale
è
stabilito
un
termine
,
può
con
atto
ricevuto
dal
cancelliere
consentirne
l
'
abbreviazione
.
125
.
Per
l
'
imputato
di
cui
sia
conosciuta
la
residenza
o
la
dimora
,
il
termine
a
comparire
è
aumentato
del
numero
di
giorni
necessari
per
il
viaggio
fino
al
luogo
della
comparizione
.
L
'
aumento
non
può
essere
minore
di
un
giorno
per
ogni
duecento
chilometri
di
distanza
.
Queste
disposizioni
non
si
applicano
:
1°
se
l
'
imputato
dimora
all
'
estero
,
quando
siano
trascorsi
i
quindici
giorni
dalla
trasmissione
dell
avviso
menzionato
nell
art
.
113
,
se
egli
si
trova
in
Europa
,
e
quaranta
giorni
negli
altri
casi
;
2°
se
l
'
imputato
siasi
allontanato
dal
Regno
,
dalle
colonie
o
da
altro
territorio
soggetto
alla
sovranità
dello
Stato
,
dopo
avere
avuta
legale
notizia
del
procedimento
.
126
.
Può
essere
conceduta
restituzione
nel
termine
così
al
pubblico
ministero
come
alle
parti
,
ma
rispettivamente
una
sola
volta
nel
corso
di
un
procedimento
,
qualora
si
dimostri
che
l
impossibilità
di
esercitare
un
diritto
nel
termine
perentorio
stabilito
dalla
legge
sia
derivata
esclusivamente
da
forza
maggiore
.
E
equiparato
a
caso
di
forza
maggiore
quello
in
cui
l
'
imputato
provi
di
non
avere
avuta
notizia
,
per
un
fatto
avvenuto
senza
sua
colpa
o
negligenza
,
della
notificazione
da
cui
il
termine
cominciò
a
decorrere
,
quando
la
notificazione
sia
stata
eseguita
nei
luoghi
e
modi
indicati
nella
prima
parte
dell
'
art
.
111
(
127
)
.
127
.
La
domanda
per
la
restituzione
in
termine
deve
essere
presentata
,
a
pena
di
decadenza
,
entro
dieci
giorni
,
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
cessò
il
fatto
costituente
forza
maggiore
.
Nel
caso
contemplato
nel
capoverso
dell
'
art
.
precedente
i
dieci
giorni
decorrono
dalla
data
della
notificazione
di
un
successivo
atto
legalmente
fatta
all
'
interessato
.
Al
termine
per
domandare
la
restituzione
e
a
quello
restituito
non
si
applica
il
beneficio
della
restituzione
.
Sulla
domanda
decide
,
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
,
il
giudice
che
è
competente
per
la
cognizione
nel
caso
che
la
restituzione
in
termine
sia
ammessa
.
La
restituzione
in
termine
ha
per
effetto
la
rinnovazione
degli
atti
compiuti
dopo
il
termine
restituito
.
La
domanda
non
sospende
la
esecuzione
della
condanna
;
ma
il
giudice
può
ordinare
la
sospensione
.
CAPO
VII
.
Dei
mezzi
di
impugnazione
dei
provvedimenti
giudiziarii
.
128
.
Il
marito
per
la
moglie
,
i
genitori
per
i
figli
minori
sottoposti
alla
loro
potestà
e
il
tutore
per
chi
è
soggetto
a
tutela
,
possono
,
senza
che
abbiano
diritto
alla
notificazione
dei
provvedimento
,
proporre
i
mezzi
di
impugnazione
conceduti
all
imputato
.
L
'
appello
e
il
ricorso
per
cassazione
possono
anche
essere
proposti
dal
difensore
che
ha
assistito
l
'
imputato
,
ma
questi
può
sempre
,
con
la
propria
dichiarazione
contraria
,
togliere
effetto
a
tali
impugnazioni
.
129
.
La
impugnazione
si
propone
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
ordinanza
o
la
sentenza
.
L
'
imputato
e
la
parte
civile
possono
anche
proporla
nella
cancelleria
della
pretura
,
del
tribunale
,
o
della
corte
del
luogo
in
cui
si
trovano
quando
è
loro
notificato
il
provvedimento
,
o
avanti
un
regio
agente
consolare
all
'
estero
,
nelle
forme
e
nei
termini
stabiliti
in
questo
capo
(
130
s
.
)
.
Nei
casi
suddetti
,
il
pubblico
ufficiale
che
riceve
l
atto
deve
trasmetterlo
immediatamente
alla
cancelleria
del
giudice
che
pronunciò
la
decisione
impugnata
.
Il
pubblico
ministero
non
può
rinunciare
ai
mezzi
di
impugnazione
che
abbia
proposto
.
Le
altre
parti
vi
possono
rinunciare
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
ordinanza
o
sentenza
impugnata
,
o
che
deve
giudicare
sulla
impugnazione
,
od
anche
nel
processo
verbale
dell
'
udienza
prima
che
incominci
la
relazione
del
procedimento
.
La
dichiarazione
d
impugnazione
o
la
rinuncia
può
farsi
per
mezzo
di
un
mandatario
speciale
.
130
.
Il
termine
perentorio
per
la
impugnazione
è
di
tre
giorni
,
salvo
che
la
legge
stabilisca
un
termine
particolare
;
esso
decorre
dal
giorno
in
cui
è
pronunciata
la
sentenza
e
l
ordinanza
.
Per
l
'
imputato
contumace
decorre
dal
giorno
della
notificazione
.
Se
si
tratta
di
provvedimenti
in
camera
di
consiglio
il
termine
decorre
dal
giorno
della
comunicazione
per
il
pubblico
ministero
,
e
da
quello
della
notificazione
per
l
'
imputato
e
la
parte
civile
.
Il
termine
è
di
venti
giorni
per
la
impugnazione
del
procuratore
del
Re
contro
i
provvedimenti
del
pretore
,
e
di
quaranta
giorni
per
la
impugnazione
del
procuratore
generale
contro
i
provvedimenti
del
giudice
istruttore
o
del
tribunale
.
131
.
Salvo
che
sia
disposto
diversamente
dalla
legge
,
i
motivi
di
impugnazione
sono
enunciati
nella
dichiarazione
,
ovvero
sono
presentati
nel
termine
perentorio
di
otto
giorni
successivi
,
con
atto
sottoscritto
dal
pubblico
ministero
o
dal
difensore
,
nella
cancelleria
in
cui
fu
ricevuta
la
dichiarazione
.
La
dichiarazione
fatta
e
i
motivi
addotti
da
una
delle
persone
imputate
di
concorso
in
uno
stesso
reato
(c.p
.
63
s
.
)
giovano
di
diritto
alle
altre
.
Parimenti
,
nei
casi
di
connessione
di
reati
(
23
s
.
)
,
o
di
unione
di
giudizi
,
i
motivi
di
nullità
opposti
da
uno
fra
più
imputati
,
giovano
a
tutti
gli
altri
,
a
meno
che
si
riferiscano
personalmente
a
chi
propone
l
impugnazione
.
La
dichiarazione
fatta
e
i
motivi
addotti
dalla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
giovano
di
diritto
all
'
imputato
quando
con
essi
si
impugni
che
il
fatto
sussista
,
o
che
costituisca
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
sia
estinta
,
o
che
l
'
imputato
abbia
commesso
il
fatto
o
vi
abbia
concorso
.
132
.
La
dichiarazione
fatta
dal
pubblico
ministero
deve
essere
a
pena
di
decadenza
notificata
all
'
imputato
nel
termine
di
cinque
giorni
.
Di
ogni
dichiarazione
d
'
impugnazione
fatta
dalle
parti
il
cancelliere
deve
dare
avviso
al
pubblico
ministero
nello
stesso
giorno
in
cui
la
riceve
o
gli
perviene
.
133
.
Durante
il
termine
per
impugnare
una
sentenza
di
rinvio
alla
corte
di
assise
o
una
sentenza
di
condanna
,
e
durante
il
giudizio
sulla
impugnazione
,
l
'
esecuzione
è
sospesa
,
salvo
che
la
legge
disponga
altrimenti
.
134
.
In
ogni
stato
e
grado
del
procedimento
il
giudice
il
quale
riconosca
che
il
fatto
non
costituisce
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
estinta
o
non
può
essere
promossa
o
proseguita
,
deve
dichiararlo
d
'
ufficio
.
CAPO
VIII
.
Delle
nullità
.
135
.
Sono
nulli
gli
atti
nei
quali
non
siano
state
osservate
le
disposizioni
prescritte
a
pena
di
nullità
.
Le
nullità
possono
essere
sanate
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
.
136
.
La
osservanza
delle
disposizioni
che
concernono
la
costituzione
del
giudice
,
l
'
intervento
e
la
rappresentanza
del
pubblico
ministero
,
l
'
intervento
,
l
'
assistenza
e
la
rappresentanza
dell
'
imputato
,
nei
casi
e
nelle
forme
che
la
legge
stabilisce
,
si
intende
sempre
prescritta
a
pena
di
nullità
.
Tale
nullità
non
può
essere
sanata
in
alcun
modo
,
può
essere
dedotta
in
ogni
stato
e
grado
del
procedimento
e
deve
anche
essere
pronunciata
di
ufficio
.
137
.
Ogni
illegale
divieto
al
pubblico
ministero
e
alle
parti
di
valersi
di
una
facoltà
conceduta
per
l
'
esercizio
della
loro
attività
processuale
,
e
ogni
illegale
omissione
o
rifiuto
di
decidere
sopra
una
domanda
diretta
a
tale
esercizio
,
è
causa
di
nullità
,
purché
immediatamente
o
nel
primo
atto
successivo
alla
notizia
avutane
sia
fatta
espressa
riserva
di
dedurre
la
eccezione
relativa
..
138
.
La
nullità
di
un
atto
della
istruzione
,
quando
ad
esso
il
difensore
sia
intervenuto
,
o
quella
di
un
atto
del
giudizio
,
è
sanata
se
il
pubblico
ministero
o
il
difensore
non
abbia
chiesto
l
'
osservanza
della
disposizione
di
legge
che
si
doveva
applicare
.
139
.
La
nullità
di
un
atto
che
sia
compiuto
anche
di
propria
iniziativa
dal
giudice
,
nella
istruzione
o
negli
atti
preliminari
al
dibattimento
,
senza
intervento
del
pubblico
ministero
o
del
difensore
,
è
sanata
se
non
sia
opposta
immediatamente
dopo
l
'
apertura
del
dibattimento
da
chi
,
non
essendo
stato
presente
all
'
atto
,
ha
interesse
alla
osservanza
della
relativa
disposizione
di
legge
(
387
)
.
140
.
La
nullità
della
richiesta
e
del
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
e
di
una
notificazione
s
intende
sanata
dal
fatto
che
la
parte
interessata
sia
comparsa
o
in
altro
modo
abbia
accettato
gli
effetti
dell
atto
.
141
.
Fuori
dei
casi
preveduti
nell
'
art
.
136
,
le
parti
non
possono
opporre
la
nullità
alla
quale
abbiano
dato
causa
,
o
relativa
a
disposizioni
alla
cui
osservanza
non
abbiano
interesse
.
142
.
La
nullità
di
un
atto
,
quando
sia
dichiarata
,
rende
nulli
quelli
consecutivi
che
ne
dipendono
.
Il
giudice
,
nel
pronunciare
la
nullità
,
stabilisce
altresì
a
quali
atti
anteriori
essa
si
comunichi
per
connessione
causale
necessaria
.
Il
giudice
che
dichiara
la
nullità
può
ordinare
la
rinnovazione
degli
atti
,
disponendo
altresì
che
sia
eseguita
a
spese
del
cancelliere
o
dell
ufficiale
giudiziario
quando
ad
essi
la
nullità
sia
imputabile
per
rifiuto
o
negligenza
grave
nell
'
adempimento
di
un
dovere
d
'
ufficio
.
Così
nel
caso
del
precedente
capoverso
,
come
se
la
irregolarità
dell
'
atto
non
ne
determini
la
nullità
,
o
questa
sia
sanata
,
il
cancelliere
o
l
'
ufficiale
giudiziario
può
essere
condannato
,
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
al
pagamento
di
una
somma
non
superiore
a
lire
cento
,
senza
pregiudizio
della
pena
da
applicarsi
se
il
fatto
costituisce
reato
.
La
condanna
è
pronunciata
dal
giudice
che
procede
all
'
istruzione
,
o
dal
giudice
che
procede
o
deve
procedere
al
giudizio
.
CAPO
IX
.
Degli
incidenti
di
falso
.
143
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
impugnare
per
falsità
un
atto
o
documento
del
processo
,
in
qualunque
stato
e
grado
della
causa
.
Durante
l
istruzione
formale
(
187
s
.
)
l
'
incidente
di
falso
è
proposto
avanti
il
giudice
che
vi
procede
,
il
quale
ne
fa
redigere
processo
verbale
separato
(
84
)
.
Se
vi
è
citazione
diretta
(
277
s
.
)
per
il
dibattimento
,
o
è
stata
pronunciata
la
sentenza
di
rinvio
,
ovvero
è
pendente
il
ricorso
per
cassazione
,
l
'
incidente
può
essere
proposto
prima
dell
'
udienza
,
con
processo
verbale
ricevuto
dal
cancelliere
dell
'
autorità
competente
per
il
giudizio
,
ovvero
anche
all
'
udienza
;
in
quest
'
ultimo
caso
il
presidente
o
il
pretore
ne
fa
redigere
separato
processo
verbale
(
84
)
.
144
.
La
dichiarazione
deve
esprimere
se
si
intende
di
impugnare
l
'
intero
atto
o
documento
,
ovvero
qualche
parte
di
esso
specificatamente
determinata
;
deve
contenere
i
motivi
della
falsità
,
indicare
i
fatti
,
le
circostanze
e
le
prove
che
si
adducono
per
stabilirla
.
145
.
Se
la
parte
propone
l
'
incidente
per
mezzo
di
procuratore
,
questo
deve
essere
munito
di
mandato
speciale
che
contenga
quanto
è
menzionato
nell
'
art
.
precedente
.
146
.
Proposto
l
'
incidente
di
falso
avanti
un
giudice
non
competente
per
la
relativa
cognizione
,
questi
deve
assicurare
la
identità
e
la
custodia
dell
'
atto
o
documento
impugnato
,
per
trasmetterlo
con
le
carte
che
vi
hanno
riferimento
e
col
verbale
dell
'
impugnazione
al
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
competente
a
decidere
sulla
falsità
.
147
.
Il
giudice
stesso
decide
anzitutto
,
in
ogni
caso
,
se
debbasi
continuare
ovvero
sospendere
la
istruzione
o
il
giudizio
.
Se
pronuncia
la
sospensione
,
manda
a
procedere
sul
falso
incidente
con
le
forme
ordinarie
del
giudizio
di
falsità
in
atti
,
osservate
le
regole
della
competenza
per
materia
,
e
ordina
la
trasmissione
degli
atti
al
procuratore
del
Re
.
Nel
caso
contrario
prosegue
nell
'
istruzione
o
nel
giudizio
,
senza
avere
riguardo
all
'
atto
o
documento
impugnato
per
falso
,
che
è
tuttavia
trasmesso
al
procuratore
del
Re
.
148
.
Con
la
sentenza
che
dichiara
non
sussistere
la
falsità
,
la
parte
che
ha
proposto
l
'
incidente
può
essere
condannata
al
pagamento
,
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
di
una
somara
non
inferiore
a
cento
e
non
superiore
a
cinquecento
lire
,
e
al
risarcimento
del
danno
verso
chi
di
ragione
.
LIBRO
II
.
Dell
istruzione
TITOLO
I
.
Degli
atti
iniziali
.
CAPO
I
.
Delle
denunzie
.
149
.
Ogni
persona
che
si
pretenda
lesa
da
un
reato
per
cui
si
debba
procedere
d
'
ufficio
,
o
che
ne
abbia
notizia
,
può
farne
denunzia
anche
verbale
al
procuratore
del
Re
,
al
pretore
o
ad
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
,
indicando
le
prove
che
siano
a
sua
conoscenza
.
La
denunzia
è
ricevuta
nel
modo
stabilito
nei
capoverso
dell
'
art
.
86
.
150
.
Ogni
pubblico
ufficiale
che
nell
'
esercizio
delle
sue
funzioni
abbia
notizia
di
un
reato
per
il
quale
si
debba
procedere
di
ufficio
,
deve
farne
denunzia
mediante
rapporto
(
83
)
.
151
.
Quando
nel
corso
di
un
giudizio
civile
appariscano
fatti
nei
quali
si
creda
ravvisare
gli
estremi
di
un
reato
per
cui
si
debba
procedere
di
ufficio
,
il
giudice
deve
darne
notizia
al
procuratore
del
Re
,
comunicandogli
informazioni
ed
atti
.
152
.
Chi
ha
obbligo
di
referto
ai
termini
dell
'
art
.
439
del
codice
penale
,
deve
presentarlo
entro
ventiquattro
ore
,
o
,
se
vi
sia
grave
pericolo
,
immediatamente
,
al
pretore
,
al
procuratore
del
Re
,
al
giudice
istruttore
o
a
qualsiasi
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
del
luogo
dove
ha
prestato
la
propria
assistenza
,
e
in
mancanza
di
tutti
questi
all
'
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
più
vicino
.
Nel
referto
deve
essere
indicato
il
luogo
in
cui
trovasi
l
'
offeso
,
e
,
inoltre
,
se
sia
possibile
,
il
nonne
e
cognome
di
lui
,
le
designazioni
personali
atte
ad
identificarlo
,
tutte
le
circostanze
che
valgano
a
stabilire
la
causa
e
la
natura
della
lesione
,
l
'
istrumento
con
cui
fu
cagionata
e
gli
effetti
che
abbia
prodotto
o
possa
produrre
.
CAPO
II
.
Delle
querele
.
153
.
Ogni
persona
che
si
pretenda
lesa
da
un
reato
per
cui
non
si
debba
procedere
d
'
ufficio
,
può
presentare
querela
all
'
autorità
alla
quale
può
farsene
denunzia
(
149
)
,
nelle
forme
per
questa
stabilite
.
Fuori
del
caso
preveduto
nell
'
art
.
356
del
codice
penale
,
possono
anche
presentare
querela
il
marito
in
rappresentanza
della
moglie
,
il
genitore
o
il
tutore
in
rappresentanza
della
persona
soggetta
alla
patria
potestà
o
alla
tutela
.
La
querela
dev
'
essere
presentata
personalmente
o
per
mezzo
di
mandatario
specialmente
autorizzato
.
La
querela
si
estende
di
diritto
a
tutti
coloro
che
concorsero
nel
reato
.
154
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
a
querela
di
parte
,
se
la
persona
lesa
sia
minore
o
altrimenti
incapace
,
o
se
non
possa
,
per
malattia
di
mente
o
di
corpo
,
provvedere
a
sé
stessa
,
e
non
vi
sia
chi
eserciti
la
patria
potestà
o
la
tutela
,
ovvero
chi
la
esercita
si
trovi
con
la
persona
medesima
in
conflitto
d
'
interessi
,
il
procuratore
del
Re
può
promuovere
d
'
urgenza
dal
presidente
del
tribunale
la
nomina
di
un
curatore
speciale
che
avrà
la
facoltà
di
presentare
querela
a
norma
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
precedente
,
e
che
rappresenterà
la
parte
lesa
nel
procedimento
anche
per
l
'
esercizio
dell
'
azione
civile
.
La
nomina
può
essere
fatta
dal
pretore
anche
d
'
ufficio
se
il
reato
sia
stato
commesso
fuori
della
sede
del
tribunale
.
155
.
Il
giudice
o
il
funzionario
del
pubblico
ministero
a
cui
perviene
una
querela
,
provvede
quando
occorra
all
'
identificazione
del
querelante
e
gli
rammenta
la
facoltà
che
egli
ha
di
fare
remissione
(c.p
.
88
s
.
)
,
il
termine
per
farla
e
le
conseguenze
legali
della
querela
e
della
remissione
(
156
s
.
)
.
156
.
La
remissione
è
fatta
e
può
essere
accettata
nelle
forme
della
querela
(
153
)
avanti
la
stessa
autorità
che
procede
all
'
istruzione
o
al
giudizio
,
o
avanti
una
di
quelle
indicate
nell
art
.
149
.
In
questo
ultimo
caso
l
'
atto
è
trasmesso
immediatamente
all
autorità
giudiziaria
presso
la
quale
si
fa
l
'
istruzione
o
pende
il
giudizio
.
L
'
accettazione
può
anche
essere
tacita
.
157
.
La
remissione
non
può
essere
accompagnata
da
espressa
riserva
dell
'
azione
civile
per
le
restituzioni
e
il
risarcimento
dei
danni
,
o
per
la
riparazione
.
158
.
La
remissione
della
persona
sottoposta
a
potestà
patria
o
a
tutela
non
produce
effetto
se
non
l
approvi
chi
esercita
la
potestà
patria
o
la
tutela
,
o
il
curatore
nominato
a
norma
dell
'
art
.
154
.
159
.
La
remissione
,
salvo
le
eccezioni
espressamente
stabilite
dalla
legge
,
può
essere
fatta
fino
a
che
la
condanna
non
sia
divenuta
irrevocabile
.
160
.
La
querela
non
è
ammessa
dopo
che
tra
l
'
offensore
e
l
'
offeso
siano
intervenuti
fatti
di
riconciliazione
manifestamente
incompatibili
con
la
istanza
pel
procedimento
penale
.
Tali
fatti
,
se
siano
successivi
alla
presentazione
della
querela
,
hanno
efficacia
di
remissione
.
161
.
Il
giudice
che
dichiara
estinta
l
'
azione
penale
per
remissione
,
condanna
il
remittente
alle
spese
del
procedimento
.
Le
spese
sono
a
carico
del
querelato
quando
questi
abbia
assunto
l
'
obbligo
del
pagamento
,
rimanendo
tuttavia
sempre
obbligato
in
solido
verso
l
'
erario
anche
il
querelante
per
il
rimborso
delle
spese
stesse
.
Le
parti
sono
parimenti
obbligate
in
solido
alle
spese
verso
l
'
erario
,
quando
l
'
estinzione
dell
'
azione
penale
sia
dichiarata
per
fatti
di
riconciliazione
aventi
efficacia
di
remissione
.
CAPO
III
.
Degli
atti
di
polizia
giudiziaria
.
162
.
La
polizia
giudiziaria
ha
per
ufficio
di
ricercare
i
reati
,
di
raccogliere
le
prove
,
di
fornire
all
'
autorità
giudiziaria
le
cognizioni
che
possono
condurre
alla
scoperta
e
alla
identificazione
dei
colpevoli
.
163
.
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
esercitano
le
loro
attribuzioni
sotto
la
direzione
e
alla
dipendenza
del
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
e
del
procuratore
del
Re
,
osservate
da
ciascuno
,
in
rapporto
alla
gerarchia
e
al
loro
ordine
rispettivo
,
le
disposizioni
delle
leggi
e
dei
regolamenti
speciali
.
Debbono
anche
eseguire
gli
ordini
del
pretore
e
del
giudice
istruttore
.
164
.
Sono
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
gli
ufficiali
dei
carabinieri
reali
,
i
commissari
,
i
vicecommissari
e
i
delegati
di
pubblica
sicurezza
,
gli
ufficiali
delle
guardie
di
città
,
i
sottufficiali
dei
carabinieri
reali
e
delle
guardie
di
città
e
,
nei
Comuni
ove
non
sia
un
ufficiale
di
pubblica
sicurezza
,
il
sindaco
o
chi
ne
fa
le
veci
.
Sono
agenti
di
polizia
giudiziaria
i
carabinieri
reali
e
le
guardie
di
città
.
Sono
pure
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
gli
ufficiali
e
i
sottufficiali
.
delle
guardie
di
finanza
e
i
sottufficiali
delle
guardie
forestali
;
e
sono
agenti
di
polizia
giudiziaria
le
guardie
di
finanza
,
le
guardie
forestali
,
le
guardie
carcerarie
,
gli
agenti
daziari
,
le
guardie
campestri
,
e
le
altre
guardie
delle
provincie
o
dei
Comuni
costituite
in
forza
dei
regolamenti
deliberati
e
approvati
nelle
forme
di
legge
.
Sono
ufficiali
od
agenti
di
polizia
giudiziaria
nei
limiti
del
servizio
a
cui
sono
destinati
,
e
secondo
le
attribuzioni
ad
essi
conferite
dalle
leggi
,
tutte
le
altre
persone
incaricate
di
ricevere
e
accertare
determinate
specie
di
reati
.
Quando
per
circostanze
di
tempo
o
di
luogo
non
sia
possibile
l
'
intervento
di
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
per
gli
atti
menzionati
negli
art
.
seguenti
,
gli
atti
medesimi
sono
compiuti
dagli
agenti
intervenuti
.
165
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
curano
che
il
corpo
e
le
tracce
del
reato
si
conservino
e
che
lo
stato
delle
cose
non
sia
mutato
prima
che
giunga
sul
luogo
l
'
autorità
giudiziaria
.
Se
vi
sia
fondata
ragione
di
temere
che
frattanto
le
cose
e
le
tracce
suddette
si
alterino
o
si
disperdano
,
essi
possono
procedere
ad
accertamento
con
perizia
,
senza
far
prestare
giuramento
al
perito
.
166
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
sequestrano
(
237
s
.
)
le
cose
che
servirono
o
furono
destinate
a
commettere
il
reato
,
quelle
che
ne
sono
il
prodotto
,
e
tutto
ciò
che
possa
essere
utile
all
'
accertamento
della
verità
.
Nelle
loro
operazioni
possono
procedere
,
se
sia
il
caso
,
anche
a
rilievi
tecnici
e
fotografici
.
167
.
Nella
flagranza
di
reato
(
168
)
gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
possono
procedere
a
perquisizione
personale
e
domiciliare
(
233
s
.
)
in
qualsiasi
luogo
abbiano
fondato
motivo
di
ritenere
che
si
trovino
cose
da
sottoporre
a
sequestro
(
237
s
.
)
,
o
tracce
che
possano
essere
cancellate
o
disperse
,
ovvero
che
l
'
imputato
inseguito
o
evaso
si
sia
rifugiato
.
Questa
disposizione
si
applica
senza
pregiudizio
di
ciò
che
e
stabilito
in
altre
leggi
.
168
.
È
flagrante
il
reato
che
si
commette
attualmente
o
che
è
stato
poco
prima
commesso
.
È
in
istato
di
flagranza
chiunque
sia
còlto
nell
'
atto
di
commettere
il
reato
.
Si
considera
pure
in
flagranza
chiunque
,
immediatamente
dopo
il
reato
,
sia
inseguito
dalla
forza
pubblica
,
o
dalla
parte
lesa
,
o
dal
pubblico
clamore
,
o
sia
sorpreso
con
cose
o
tracce
le
quali
facciano
presumere
che
abbia
commesso
il
reato
o
vi
abbia
concorso
.
169
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
,
in
caso
di
flagranza
(
168
)
o
quando
siavi
urgenza
di
raccogliere
le
prove
del
reato
o
di
conservarne
le
tracce
,
possono
procedere
a
sommario
interrogatorio
dell
'
imputato
,
a
sommarie
informazioni
testimoniali
,
e
ai
necessari
atti
di
ricognizione
,
di
ispezione
e
di
confronto
.
170
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
nel
procedere
a
sequestro
non
possono
aprire
carte
sigillate
,
lettere
,
pieghi
,
pacchi
,
telegrammi
,
o
documenti
,
ma
debbono
trasmetterli
intatti
all
'
autorità
giudiziaria
.
Nei
casi
in
cui
sia
ammesso
dalla
legge
il
sequestro
,
nell
'
ufficio
delle
poste
e
dei
telegrafi
,
di
lettere
,
pieghi
,
pacchi
,
valori
,
telegrammi
o
altra
corrispondenza
,
e
sia
urgente
procedervi
,
ne
fanno
immediato
rapporto
all
autorità
giudiziaria
,
e
possono
ordinare
a
chi
è
preposto
al
servizio
di
trattenerli
fino
al
provvedimento
giudiziario
.
Gli
ufficiali
suddetti
possono
anche
,
per
i
fini
del
loro
servizio
,
accedere
agli
uffici
telefonici
per
intercettare
o
impedire
comunicazioni
,
od
assumerne
cognizione
.
171
.
Nel
procedere
alle
perquisizioni
,
ai
sequestri
e
alle
ricognizioni
gli
ufficiali
della
polizia
giudiziaria
si
.
attengono
,
se
le
circostanze
lo
consentono
,
alle
formalità
stabilite
per
gli
analoghi
atti
nei
capi
IV
,
V
e
VII
del
titolo
secondo
(
172
,
233
s
.
,
237
s
.
,
257
s
.
)
.
172
.
Negli
atti
menzionati
nell
'
art
.
precedente
,
gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
si
fanno
assistere
da
due
testimoni
,
quando
possano
procurarne
immediatamente
la
presenza
.
I
testimoni
non
prestano
giuramento
.
Il
sindaco
può
essere
assistito
,
invece
,
dal
segretario
o
da
altro
ufficiale
della
segreteria
comunale
.
173
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
trasmettono
subito
,
o
al
più
tardi
entro
ventiquattro
ore
,
al
pretore
o
al
procuratore
del
Re
,
gli
atti
compilati
e
le
cose
sequestrate
.
Debbono
inoltre
riferire
all
'
autorità
giudiziaria
ogni
notizia
che
loro
successivamente
pervenga
,
senza
per
altro
sospendere
gli
atti
necessari
alla
assicurazione
delle
prove
.
174
.
Gli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
i
quali
abbiano
notizia
che
alcuno
sia
illegittimamente
privato
della
libertà
personale
,
debbono
trasferirsi
senza
ritardo
sul
luogo
;
se
non
sia
dimostrato
un
motivo
legale
di
detenzione
,
debbono
porre
in
libertà
la
persona
detenuta
o
sequestrata
.
Se
si
tratti
di
minorenne
o
altro
incapace
,
lo
consegnano
a
chi
esercita
la
patria
potestà
o
la
tutela
,
o
provvedono
altrimenti
alla
sicura
protezione
della
persona
,
facendone
,
in
ogni
caso
,
rapporto
.
Se
sia
addotto
un
motivo
legale
,
debbono
far
tradurre
innanzi
al
pretore
o
al
procuratore
del
Re
la
persona
detenuta
e
quella
che
la
detiene
.
175
.
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
,
che
nell
'
esercizio
delle
loro
funzioni
trasgrediscono
alle
disposizioni
della
legge
per
le
quali
non
sia
stabilita
una
sanzione
speciale
,
sono
puniti
con
la
censura
,
o
col
pagamento
di
una
somma
da
lire
cinquanta
a
cinquecento
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
quando
sia
il
caso
.
Le
dette
sanzioni
si
applicano
,
su
richiesta
del
procuratore
generale
,
dalla
sezione
di
accusa
.
Il
trasgressore
è
citato
a
comparire
per
discolparsi
.
CAPO
IV
.
Degli
atti
del
pretore
,
del
procuratore
del
Re
e
del
procuratore
generale
del
Re
presso
la
corte
di
appello
.
176
.
Il
pretore
nei
reati
di
propria
competenza
,
dopo
l
'
istruzione
sommaria
che
reputi
necessaria
,
procede
per
citazione
diretta
,
o
per
decreto
,
ovvero
per
citazione
direttissima
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
(
277
s
.
)
.
177
.
Il
pretore
,
nell
'
informare
immediatamente
il
procuratore
del
Re
di
ogni
reato
di
competenza
del
tribunale
o
della
corte
d
'
assise
commesso
nel
suo
mandamento
,
gli
trasmette
le
denunzie
,
i
rapporti
,
le
querele
,
i
processi
verbali
e
qualsiasi
atto
od
oggetto
che
vi
si
riferisca
.
Procede
tuttavia
agli
atti
urgenti
di
accertamento
e
assicurazione
delle
prove
,
dando
di
questo
sollecito
avviso
al
procuratore
del
Re
(
178
)
.
178
.
Nel
caso
preveduto
nell
'
art
.
precedente
,
se
la
legge
autorizzi
il
mandato
di
cattura
(
313
)
,
il
pretore
può
provvisoriamente
spedire
mandato
di
arresto
contro
l
'
imputato
che
si
sia
dato
o
sia
per
darsi
alla
fuga
.
179
.
Il
procuratore
del
Re
promuove
ed
esercita
l
'
azione
penale
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
,
o
richiedendo
la
istruzione
formale
(
187
s
.
)
,
o
procedendo
per
citazione
diretta
dopo
la
istruzione
sommaria
che
reputi
necessaria
(
277
s
.
)
,
ovvero
per
citazione
direttissima
(
290
s
.
)
.
Se
reputi
che
per
il
fatto
non
si
debba
promuovere
azione
penale
,
richiede
il
giudice
istruttore
di
pronunciare
decreto
.
Se
creda
che
la
competenza
spetti
al
pretore
,
anche
in
relazione
al
n
.
3
dell
'
art
.
16
,
gli
restituisce
o
trasmette
gli
atti
.
Se
creda
che
la
cognizione
del
fatto
non
appartenga
all
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
trasmette
gli
atti
all
'
autorità
competente
.
180
.
Prima
di
richiedere
l
'
istruzione
formale
,
il
procuratore
del
Re
,
anche
col
concorso
della
forza
pubblica
,
può
procedere
ad
atti
di
polizia
giudiziaria
(
162
s
.
)
direttamente
,
con
la
assistenza
del
segretario
se
occorra
redigere
processi
verbali
,
ovvero
per
mezzo
degli
ufficiali
di
polizia
.
giudiziaria
.
181
.
Il
procuratore
del
Re
informa
il
procuratore
generale
delle
denunzie
(
149
s
.
)
,
dei
rapporti
(
83
)
e
delle
querele
(
153
s
.
)
che
gli
pervengono
,
di
ogni
altra
notizia
che
abbia
avuto
intorno
a
reati
,
e
dei
provvedimenti
dati
.
182
.
Il
procuratore
generale
trasmette
al
procuratore
del
Re
le
denunzie
,
le
querele
e
i
rapporti
che
gli
vengono
presentati
,
quando
non
creda
di
esercitare
egli
stesso
la
facoltà
attribuita
al
procuratore
del
Re
nell
'
art
.
180
.
In
qualsiasi
caso
,
prima
della
sentenza
che
dichiari
non
doversi
procedere
,
o
che
rinvii
a
giudizio
,
o
prima
del
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
,
egli
può
richiedere
la
sezione
d
'
accusa
perché
avochi
a
sé
l
'
istruzione
.
CAPO
V
.
Dell
'
autorizzazione
a
procedere
.
183
.
Nei
procedimenti
per
i
quali
sia
necessaria
una
speciale
autorizzazione
questa
si
richiede
dal
pubblico
ministero
,
prima
che
sia
spedito
alcun
mandato
.
184
.
L
'
autorizzazione
è
richiesta
immediatamente
se
l
'
imputato
sia
stato
arrestato
in
flagranza
;
finché
non
sia
dato
il
provvedimento
relativo
,
l
'
imputato
rimane
provvisoriamente
in
carcere
,
salvo
che
debba
essere
posto
in
libertà
a
norma
dell
'
art
.
323
,
o
gli
possa
essere
conceduta
la
libertà
provvisoria
.
185
.
Fuori
dei
casi
preveduti
negli
art
.
197
e
400
del
codice
penale
,
la
richiesta
di
autorizzazione
,
insieme
con
gli
atti
che
occorrono
per
giustificarla
,
è
trasmessa
nella
via
gerarchica
al
ministro
della
giustizia
.
186
.
Il
pretore
,
il
giudice
istruttore
,
il
tribunale
,
o
la
corte
,
che
durante
la
istruzione
o
il
giudizio
ravvisi
necessaria
per
il
procedimento
una
speciale
autorizzazione
,
trasmette
gli
atti
al
pubblico
ministero
affinché
la
richieda
.
TITOLO
II
.
Dell
'
istruzione
formale
.
CAPO
I
.
Disposizioni
generali
.
187
.
Nei
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
(
14
)
,
si
procede
,
a
pena
di
nullità
,
con
istruzione
formale
,
fatta
eccezione
per
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
277
.
188
.
L
istruzione
formale
è
compiuta
dal
giudice
istruttore
.
Per
gli
atti
da
compiere
fuori
del
Comune
ove
risiede
,
il
giudice
può
delegare
il
pretore
.
Per
quelli
da
compiere
nella
circoscrizione
di
altro
tribunale
richiede
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
del
luogo
,
eccetto
che
per
ragione
d
'
urgenza
od
altro
grave
motivo
decida
di
procedervi
personalmente
,
nel
qual
caso
deve
darne
avviso
senza
ritardo
al
giudice
istruttore
del
luogo
.
189
.
Quando
la
sezione
di
accusa
avoca
a
sé
l
'
istruzione
,
conferisce
le
funzioni
di
giudice
istruttore
a
uno
dei
suoi
componenti
;
questi
può
delegare
per
gli
atti
da
compiere
fuori
della
circoscrizione
della
corte
il
giudice
istruttore
del
luogo
,
salvo
l
'
esercizio
della
facoltà
indicata
nell
'
ultima
parte
dell
'
art
.
precedente
.
Il
consigliere
delegato
dalla
sezione
di
accusa
ha
le
attribuzioni
del
giudice
istruttore
e
deve
osservare
le
norme
per
questo
stabilite
.
190
.
Il
giudice
istruttore
ha
il
dovere
di
compiere
tutti
gli
atti
che
conducano
all
accertamento
della
verità
,
e
deve
altresì
ricercare
quale
danno
il
reato
abbia
prodotto
,
ancorché
il
danneggiato
non
sia
costituito
parte
civile
.
Se
durante
l
'
istruzione
venga
a
conoscenza
di
altro
reato
per
il
quale
debbasi
procedere
d
'
ufficio
,
trasmette
gli
atti
e
le
informazioni
che
vi
hanno
riferimento
al
procuratore
del
Re
.
191
.
In
qualunque
momento
dell
istruzione
il
giudice
istruttore
riconosca
che
il
fatto
non
costituisce
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
estinta
,
o
non
può
essere
promossa
o
proseguita
,
pronuncia
sentenza
a
norma
dell
art
.
274
o
provvede
a
norma
dell
'
art
.
265
se
ritiene
che
il
procedimento
sia
di
competenza
della
corte
di
assise
.
192
.
Prima
di
spedire
un
mandato
,
il
giudice
può
sentire
il
denunziante
o
il
querelante
,
anche
in
contradittorio
del
denunziato
o
querelato
.
193
.
Le
risposte
di
qualsiasi
persona
esaminata
o
interrogata
sono
date
oralmente
.
Nel
processo
verbale
(
84
)
,
che
è
compilato
dal
cancelliere
,
si
raccolgono
le
domande
e
le
risposte
e
si
fa
menzione
della
facoltà
che
il
giudice
abbia
conceduto
al
rispondente
di
servirsi
di
qualche
nota
scritta
.
Le
domande
sono
dettate
dal
giudice
.
Le
risposte
sono
dettate
dal
giudice
o
dall
'
interrogato
a
cui
il
giudice
ne
abbia
dato
permesso
del
quale
si
fa
menzione
nel
processo
verbale
.
194
.
Per
interrogare
o
esaminare
un
sordo
,
un
muto
o
un
sordomuto
:
al
sordo
si
presentano
per
iscritto
le
domande
e
le
osservazioni
dell
'
autorità
che
esamina
,
ed
egli
dà
le
sue
risposte
oralmente
;
al
muto
si
fanno
oralmente
le
domande
e
le
osservazioni
,
ed
egli
risponde
in
iscritto
;
al
sordomuto
si
fanno
le
domande
e
le
osservazioni
in
iscritto
,
ed
egli
risponde
in
iscritto
.
Se
il
sordo
,
il
muto
,
il
sordomuto
,
non
sappia
leggere
o
scrivere
,
l
'
autorità
che
esamina
nomina
uno
o
più
interpreti
,
scelti
di
preferenza
tra
le
persone
abituate
a
trattare
con
lui
,
osservando
nel
resto
le
disposizioni
relative
agli
interpreti
(
228
s
.
)
.
195
.
Il
pubblico
ministero
può
fare
richieste
,
assistere
agli
atti
d
'
istruzione
e
prenderne
visione
in
ogni
stato
del
procedimento
.
Il
giudice
istruttore
,
prima
di
procedere
agli
atti
ai
quali
il
pubblico
ministero
abbia
manifestato
di
voler
assistere
,
lo
avverte
per
mezzo
del
cancelliere
,
senza
ritardare
le
operazioni
.
Nel
caso
in
cui
sia
richiesto
o
delegato
altro
giudice
,
il
procuratore
generale
o
il
procuratore
del
Re
possono
farsi
rappresentare
da
un
funzionario
del
pubblico
ministero
del
luogo
.
196
.
Il
giudice
nel
primo
interrogatorio
,
o
anche
prima
di
questo
,
qualora
si
debbano
compiere
atti
ai
quali
il
difensore
abbia
diritto
di
assistere
,
invita
l
'
imputato
a
scegliere
un
difensore
,
e
lo
nomina
d
'
ufficio
,
a
pena
di
nullità
,
se
l
'
imputato
non
lo
scelga
,
o
se
quello
scelto
non
accetti
l
'
incarico
.
197
.
L
'
imputato
,
la
parte
civile
e
i
rispettivi
difensori
possono
fare
le
istanze
che
ritengano
opportune
.
Prima
della
notificazione
dell
'
estratto
delle
requisitorie
del
pubblico
ministero
,
i
difensori
possono
esaminare
in
cancelleria
soltanto
gli
atti
relativi
alle
operazioni
alle
quali
sono
autorizzati
ad
assistere
(
198
)
,
e
il
processo
verbale
di
sequestro
,
d
'
ispezione
o
di
perquisizione
personale
,
e
hanno
facoltà
di
estrarne
copie
o
riassunti
.
Il
difensore
dell
'
imputato
ha
anche
diritto
di
avere
copia
del
mandato
notificato
o
eseguito
,
e
di
leggere
il
processo
verbale
dell
'
interrogatorio
.
Ciascuno
di
tali
atti
è
depositato
in
cancelleria
nel
termine
di
cinque
giorni
da
quello
in
cui
è
terminato
,
perché
possa
essere
esaminato
dai
difensori
.
Il
giudice
stabilisce
la
durata
del
deposito
.
Il
giudice
,
d
'
ufficio
o
a
richiesta
del
pubblico
ministero
,
può
disporre
per
gravi
motivi
che
il
deposito
del
processo
verbale
dell
'
interrogatorio
sia
ritardato
,
senza
pregiudizio
di
ogni
altro
diritto
del
difensore
.
198
.
I
difensori
delle
parti
hanno
diritto
di
assistere
agli
esperimenti
giudiziari
(
202
s
.
)
,
alle
perizie
(
208
s
.
)
,
alle
perquisizioni
domiciliari
(
233
s
.
)
e
alle
ricognizioni
(
257
s
.
)
,
salvo
le
eccezioni
espressamente
stabilite
dalla
legge
.
Il
giudice
può
autorizzare
anche
l
'
assistenza
dell
imputato
o
della
parte
lesa
agli
atti
suddetti
,
se
il
pubblico
ministero
o
i
difensori
ne
facciano
richiesta
o
la
qualità
dell
'
atto
lo
renda
necessario
.
È
vietato
a
coloro
che
intervengono
a
questi
atti
di
fare
segni
di
approvazione
o
disapprovazione
e
di
rivolgere
la
parola
o
far
cenni
ai
periti
,
ai
testimoni
o
alle
parti
(
199
)
.
199
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
,
mentre
assistono
ad
uno
degli
atti
menzionati
nell
'
art
.
precedente
,
possono
presentare
al
giudice
istanze
,
osservazioni
,
riserve
,
delle
quali
si
fa
menzione
nel
processo
verbale
con
l
'
indicazione
del
provvedimento
dato
.
200
.
Il
giudice
,
prima
di
provvedere
ad
alcuno
degli
atti
ai
quali
i
difensori
hanno
diritto
di
assistere
(
198
)
,
avverte
,
a
pena
di
nullità
,
per
mezzo
del
cancelliere
il
pubblico
ministero
e
i
difensori
di
presentarsi
nel
luogo
designato
assegnando
un
termine
non
minore
di
ventiquattro
ore
dall
'
avvertimento
.
Per
le
perquisizioni
domiciliari
l
'
avvertimento
non
occorre
,
salvo
il
diritto
delle
parti
di
fare
assistere
a
tali
atti
i
difensori
o
altre
persone
di
fiducia
.
Se
il
pubblico
ministero
o
i
difensori
non
compariscono
,
il
giudice
procede
senza
il
loro
intervento
.
Nei
casi
di
assoluta
urgenza
può
procedere
anche
senza
dare
l
'
avvertimento
,
o
prima
del
termine
fissato
.
Nel
processo
verbale
si
fa
menzione
,
a
pena
di
nullità
,
dei
motivi
per
i
quali
si
è
derogato
alle
formalità
ordinarie
.
201
.
Ogni
qual
volta
per
decidere
sulla
esistenza
di
un
reato
si
debba
accertare
la
esistenza
di
una
convenzione
,
la
prova
di
questa
,
tanto
nell
'
istruzione
formale
che
nella
sommaria
,
è
regolata
dalla
legge
civile
e
commerciale
a
cui
è
soggetta
.
CAPO
II
.
Delle
ispezioni
e
degli
esperimenti
giudiziari
.
202
.
Il
giudice
istruttore
accerta
con
la
ispezione
delle
persone
(
203
)
,
dei
luoghi
(
204
)
e
delle
cose
,
le
tracce
che
il
reato
abbia
lasciato
.
Se
il
reato
non
abbia
lasciato
tracce
da
potersi
accertare
,
o
queste
siano
sparite
,
o
siano
state
in
qualsiasi
modo
cancellate
o
disperse
,
alterate
o
rimosse
,
il
giudice
descrive
lo
stato
attuale
e
,
in
quanto
sia
possibile
,
verifica
quello
preesistente
.
Se
siano
venute
meno
per
qualsiasi
motivo
le
tracce
,
o
siano
state
alterate
,
ne
accerta
il
modo
,
il
tempo
e
le
cause
.
203
.
L
'
ispezione
corporale
dell
imputato
non
è
ammessa
nei
casi
in
cui
il
pudore
della
persona
possa
essere
offeso
,
se
non
concorrano
gravi
motivi
per
eseguirla
,
oppure
non
sia
necessaria
per
la
identificazione
dell
'
imputato
medesimo
.
L
'
ispezione
corporale
di
altra
persona
può
essere
ordinata
solo
nei
casi
di
assoluta
necessità
.
L
'
ispezione
corporale
può
essere
eseguita
dal
giudice
personalmente
o
per
mezzo
di
perito
.
Nessuno
ha
diritto
di
assistere
all
'
operazione
,
eccettuata
una
persona
di
fiducia
di
colui
che
vi
è
sottoposto
,
qualora
egli
ne
faccia
richiesta
.
Il
giudice
deve
avvertirlo
,
a
pena
di
nullità
,
che
egli
può
esercitare
questo
diritto
.
Il
giudice
può
astenersi
dall
'
assistere
all
'
operazione
quando
ne
abbia
incaricato
un
perito
.
204
.
Il
giudice
nel
procedere
all
'
ispezione
dei
luoghi
può
disporre
che
taluno
non
si
allontani
prima
della
chiusura
del
processo
verbale
,
e
che
il
trasgressore
sia
ricondotto
sul
luogo
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
senza
pregiudizio
di
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
434
del
codice
penale
.
205
.
Per
accertare
se
un
fatto
sia
o
possa
essere
avvenuto
in
un
determinato
modo
,
il
giudice
,
nei
soli
casi
di
assoluta
utilità
,
può
procedere
a
esperimento
,
curando
che
il
l
'
atto
si
riproduca
,
per
quanto
è
possibile
,
nelle
condizioni
e
circostanze
in
cui
lo
ritiene
avvenuto
.
206.I
testimoni
che
negli
atti
di
ispezione
o
negli
esperimenti
di
fatto
sono
esaminati
per
stabilire
la
identità
di
persone
,
di
luoghi
o
di
cose
,
prestano
giuramento
a
pena
di
nullità
.
207
.
Per
gli
accertamenti
,
di
cui
negli
art
.
precedenti
,
il
giudice
procede
,
se
sia
il
caso
,
a
rilievi
tecnici
e
fotografici
,
e
può
valersi
per
tali
operazioni
anche
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
.
CAPO
III
.
Dei
periti
e
degli
interpreti
.
208
.
Quando
occorra
una
perizia
essa
è
ordinata
d
'
ufficio
.
Se
non
sia
stata
ordinata
,
il
pubblico
ministero
o
una
delle
parti
può
proporne
istanza
al
giudice
istruttore
.
In
ogni
caso
il
perito
è
scelto
e
nominato
d
'
ufficio
(
209
s
.
)
.
209
.
Le
perizie
medico
-
chirurgiche
,
le
chimiche
,
e
tutte
le
altre
di
carattere
tecnico
-
scientifico
,
sono
affidate
a
persone
rispettivamente
abilitate
all
'
esercizio
della
medicina
e
chirurgia
,
della
chimica
o
della
speciale
disciplina
di
cui
è
richiesta
cognizione
professionale
;
è
data
preferenza
,
quando
sia
possibile
,
ai
direttori
di
istituti
di
medicina
legale
,
ai
loro
assistenti
,
o
a
medici
particolarmente
esperti
in
questa
disciplina
.
Le
perizie
psichiatriche
sono
affidate
a
direttori
di
cliniche
speciali
o
di
manicomi
,
o
ai
loro
assistenti
,
o
a
medici
particolarniente
esperti
nella
psichiatria
.
Il
giudice
,
di
ufficio
o
sulla
istanza
dei
periti
,
procede
a
tutte
le
investigazioni
che
siano
considerate
necessarie
,
o
autorizza
i
periti
a
procedervi
,
e
ordina
,
salvo
casi
eccezionali
,
che
l
'
imputato
sia
ricevuto
in
un
pubblico
manicomio
,
o
in
una
speciale
clinica
universitaria
,
per
le
opportune
osservazioni
e
per
l
esecuzione
della
perizia
in
conformità
dell
'
art
.
217
.
210
.
Nei
delitti
di
falsità
in
monete
o
in
carte
di
pubblico
eredito
(c.p
.
256
s
.
)
,
di
falsità
in
sigilli
,
bolli
e
loro
impronte
(c.p
.
264
s
.
)
,
il
perito
nominato
dal
giudice
,
a
norma
dell
'
art
.
208
,
è
scelto
fra
gli
ufficiali
addetti
alle
regie
zecche
o
agli
uffici
tecnici
.
Qualora
la
perizia
debba
essere
eseguita
in
luogo
diverso
da
quello
dove
si
fa
l
'
istruzione
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
217
.
211
.
La
nomina
fatta
dal
giudice
in
conformità
dell
'
art
.
208
,
con
la
indicazione
del
nome
del
perito
,
è
notificata
,
a
pena
di
nullità
,
all
'
imputato
,
o
a
quelli
fra
gli
imputati
che
vi
abbiano
interesse
,
con
avvertimento
che
hanno
diritto
di
scegliere
un
secondo
perito
,
o
farlo
scegliere
a
mezzo
del
rispettivo
difensore
,
nel
termine
perentorio
che
sarà
stabilito
(
212
s
.
)
.
Se
fra
più
imputati
vi
sia
dissenso
nella
scelta
,
questa
è
fatta
dal
giudice
fra
i
periti
indicati
da
loro
.
212
.
Anche
il
secondo
perito
è
nominato
dal
giudice
,
a
pena
di
nullità
,
nel
caso
in
cui
l
autore
del
reato
sia
ignoto
,
o
non
sia
presente
all
'
istruzione
,
e
in
quello
in
cui
l
'
imputato
o
il
difensore
,
nel
termine
stabilito
,
non
scelgano
il
perito
,
o
non
sia
fatto
il
deposito
di
cui
nel
capoverso
dell
'
art
.
214
,
ovvero
il
perito
scelto
non
si
presenti
.
La
scelta
del
secondo
perito
,
nel
termine
menzionato
nel
precedente
art
.
,
può
essere
fatta
dalla
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
,
citata
o
intervenuta
,
quando
non
la
faccia
l
'
imputato
,
o
questi
non
sia
presente
all
'
istruzione
.
I
periti
,
così
nell
'
istruzione
come
nel
giudizio
,
non
possono
essere
più
di
due
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
221
.
213
.
La
nomina
del
secondo
perito
può
essere
omessa
nei
casi
urgenti
,
o
quando
per
la
semplicità
della
indagine
o
per
la
tenuità
del
reato
il
giudice
non
la
ritenga
necessaria
.
In
tali
casi
deve
,
a
pena
di
nullità
,
essere
notificato
all
'
imputato
che
la
perizia
fu
eseguita
e
che
esso
ha
diritto
di
esaminarla
per
mezzo
di
un
perito
di
sua
scelta
,
perché
esprima
il
proprio
parere
(
218
)
.
Il
giudice
stabilisce
il
termine
perentorio
per
la
nomina
del
perito
,
e
quello
entro
il
quale
deve
essere
adempiuto
l
'
incarico
.
Questa
disposizione
non
si
applica
fino
a
che
l
'
imputato
non
è
presente
nell
'
istruzione
.
214
.
I
periti
,
tranne
nel
caso
preveduto
nel
precedente
articolo
,
procedono
insieme
alle
operazioni
.
Gli
onorari
dei
periti
sono
liquidati
dal
giudice
,
il
quale
può
ordinare
che
l
'
imputato
non
ammesso
al
gratuito
patrocinio
depositi
preventivamente
una
somma
per
l
'
onorario
al
perito
da
lui
scelto
.
215
.
Il
giudice
assiste
alla
perizia
e
la
dirige
.
Quando
si
tratti
di
perizia
sulla
persona
è
applicabile
la
norma
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
203
.
Nel
caso
di
perizia
psichiatrica
debbono
sempre
essere
invitati
i
periti
a
giudicare
,
qualora
riconoscano
essere
l
'
imputato
infermo
di
mente
,
se
la
sua
libertà
possa
essere
pericolosa
a
lui
o
agli
altri
.
216
.
Il
giudice
,
se
i
periti
dichiarino
di
non
poter
dare
il
parere
senza
notizia
delle
prove
raccolte
sul
punto
che
forma
oggetto
della
perizia
,
può
loro
permettere
di
esaminare
in
tutto
o
in
parte
,
nel
suo
ufficio
,
gli
atti
e
i
documenti
,
facendone
menzione
nel
processo
verbale
,
e
può
altresì
eseguire
o
ordinare
ulteriori
indagini
.
Quando
lo
riconosca
necessario
,
il
giudice
può
disporre
che
i
periti
assistano
agli
interrogatorii
dell
'
imputato
o
all
'
esame
di
testimoni
,
escluso
anche
in
questo
caso
l
'
intervento
dei
difensori
.
217
.
Il
giudice
,
presi
i
provvedimenti
per
la
conservazione
totale
o
parziale
delle
cose
che
formano
oggetto
della
perizia
,
e
per
assicurare
la
sincerità
delle
operazioni
,
può
ordinare
che
queste
si
facciano
in
un
laboratorio
o
istituto
scientifico
senza
l
'
assistenza
sua
,
del
pubblico
ministero
e
delle
parti
.
Di
ogni
divergenza
sul
modo
di
condurre
le
operazioni
è
informato
il
giudice
che
provvede
senza
ritardo
.
218
.
Nel
caso
preveduto
nel
capoverso
dell
'
art
.
213
il
secondo
perito
può
chiedere
,
se
occorra
e
sia
possibile
,
che
siano
rinnovate
in
tutto
o
in
parte
le
operazioni
eseguite
prima
del
suo
intervento
;
ogni
altra
operazione
che
manchi
per
ultimare
la
perizia
,
o
che
il
giudice
riconosca
utile
a
scopo
di
schiarimento
,
deve
essere
eseguita
dai
due
periti
congiuntamente
.
219.I
periti
espongono
parere
motivato
che
è
trascritto
immediatamente
nel
processo
verbale
.
220
.
Quando
la
perizia
non
possa
compiersi
che
dopo
lunghe
operazioni
,
ovvero
per
la
natura
o
per
la
difficoltà
delle
indagini
non
possa
il
parere
essere
dato
immediatamente
,
e
tutte
le
volte
che
sia
ordinata
una
perizia
psichiatrica
,
il
giudice
stabilisce
un
termine
per
la
presentazione
in
iscritto
della
relazione
,
e
può
prorogarlo
per
giusta
causa
.
221
.
Se
i
periti
non
si
accordino
,
ne
riferiscono
immediatamente
,
e
in
ogni
caso
prima
della
scadenza
del
termine
menzionato
nel
precedente
art
.
,
al
giudice
,
il
quale
promuove
dal
presidente
del
tribunale
,
o
della
sezione
di
accusa
nel
caso
preveduto
all
'
art
.
189
,
la
nomina
di
un
terzo
perito
.
222
.
Nominato
il
terzo
perito
,
le
operazioni
eseguite
sono
,
se
occorra
e
sia
possibile
,
rinnovate
,
e
ogni
altra
operazione
ritenuta
utile
è
eseguita
congiuntamente
dai
tre
periti
,
osservate
le
regole
dei
precedenti
articoli
.
Il
terzo
perito
assume
l
'
ufficio
di
relatore
,
eccetto
che
i
periti
a
maggioranza
abbiano
designato
a
tale
ufficio
un
altro
di
loro
.
223
.
Il
perito
relatore
redige
enpresenta
al
giudice
nel
termine
stabilito
la
relazione
motivata
.
Il
perito
dissenziente
deve
presentare
contemporaneamente
la
propria
relazione
nella
quale
spiega
i
motivi
del
dissenso
.
224
.
Il
perito
che
si
trovi
nell
'
impossibilità
di
continuare
le
operazioni
,
è
surrogato
.
Se
trattisi
di
perito
scelto
dalla
parte
,
la
surrogazione
si
fa
a
norma
degli
art
.
211
e
212
.
225
.
Il
perito
che
trasgredisce
alle
disposizioni
date
dal
giudice
,
o
è
negligente
nell
'
adempimento
del
proprio
ufficio
,
può
essere
sostituito
con
altro
perito
.
Se
il
perito
sia
quello
scelto
dalla
parte
,
è
a
questa
fissato
un
termine
perentorio
per
la
sostituzione
;
nel
caso
che
la
parte
non
lo
scelga
,
provvede
il
giudice
.
Il
trasgressore
è
condannato
dal
giudice
al
pagamento
di
una
somma
da
lire
cinquanta
a
cinquecento
a
favore
dell
'
erario
,
dopo
essere
stato
citato
per
discolparsi
,
senza
che
ciò
ritardi
il
provvedimento
di
sostituzione
.
226
.
Nei
delitti
di
falsità
in
atti
(c.p
.
275
s
.
)
,
il
giudice
ordina
che
siano
presentate
le
scritture
di
comparazione
,
se
queste
si
trovino
presso
pubblici
depositari
.
Si
applica
,
in
caso
di
rifiuto
,
la
disposizione
della
prima
parte
dell
'
art
.
178
del
codice
penale
.
Le
scritture
private
possono
essere
ammesse
come
scritture
di
comparazione
,
se
le
parti
interessate
le
abbiano
riconosciute
.
Se
le
scritture
di
comparazione
riconosciute
siano
presso
un
privato
,
che
non
sia
tra
le
persone
indicate
nell
'
art
.
247
,
il
giudice
lo
invita
a
presentarle
.
In
caso
di
rifiuto
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
434
del
codice
penale
.
Le
scritture
di
comparazione
sono
certificate
con
sottoscrizione
del
giudice
,
del
cancelliere
,
e
di
colui
che
le
esibisce
e
col
sigillo
dell
'
ufficio
.
227
.
Il
giudice
può
ordinare
che
l
'
imputato
presenti
uno
scritto
di
propria
mano
o
che
scriva
sotto
sua
dettatura
.
Se
l
'
imputato
ricusi
,
ne
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
228
.
Per
interpretare
una
dichiarazione
,
un
atto
o
un
documento
,
in
lingua
straniera
,
ovvero
in
un
dialetto
non
facilmente
intelligibile
,
il
giudice
nomina
un
interprete
.
Chi
fa
la
dichiarazione
può
scriverla
ed
essa
viene
inserita
nel
processo
verbale
con
la
interpretazione
fattane
.
229
.
Per
le
operazioni
che
richiedono
un
lavoro
di
lunga
durata
il
giudice
può
fissare
all
'
interprete
un
termine
per
presentare
la
relazione
scritta
,
e
per
giusta
causa
può
prorogarlo
.
Se
l
'
interprete
non
presenti
la
relazione
entro
il
termine
,
il
giudice
lo
dichiara
decaduto
,
nominando
un
altro
interprete
,
e
lo
condanna
a
pagare
una
somma
a
favore
dell
'
erario
da
lire
venti
a
cento
.
230
.
Le
funzioni
di
perito
e
di
interprete
non
possono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
esercitate
nel
procedimento
dalla
stessa
persona
.
Non
può
,
a
pena
di
nullità
,
prestare
ufficio
di
perito
o
d
'
interprete
:
l
°
chi
non
ha
compiuto
i
sedici
anni
;
2°
chi
non
può
essere
assunto
come
testimonio
o
ha
facoltà
di
astenersi
dal
deporre
nel
procedimento
(
247
s
.
)
;
3°
chi
fu
condannato
all
interdizione
dai
pubblici
uffici
,
ovvero
alla
sospensione
dall
'
esercizio
della
professione
o
dell
'
arte
,
durante
il
tempo
dell
'
interdizione
o
della
sospensione
.
Non
può
nemmeno
prestare
ufficio
di
interprete
chi
è
chiamato
a
deporre
come
testimonio
.
231
.
Il
perito
nominato
dal
giudice
,
o
l
'
interprete
,
può
,
prima
che
cominci
a
prestare
il
proprio
ufficio
,
essere
ricusato
dal
pubblico
ministero
o
dalle
parti
per
i
motivi
indicati
nell
'
art
.
43
.
Il
pubblico
ministero
può
per
gli
stessi
motivi
ricusare
il
perito
nominato
dalla
parte
.
Sulla
ricusazione
decide
il
giudice
che
procede
all
'
istruzione
o
al
giudizio
,
sentiti
la
parte
istante
,
il
perito
e
il
pubblico
ministero
.
Se
la
ricusazione
sia
rigettata
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
50
.
232
.
Quando
vi
sia
urgenza
,
il
perito
o
l
'
interprete
può
essere
chiamato
dal
giudice
con
invito
verbale
.
Se
il
perito
o
l
'
interprete
non
comparisce
senza
dimostrare
un
legittimo
impedimento
,
il
giudice
lo
condanna
al
pagamento
di
una
somma
da
lire
venti
a
trecento
a
favore
dell
'
erario
.
L
'
ordinanza
di
condanna
è
notificata
al
perito
od
interprete
;
essa
è
revocata
se
nel
termine
di
tre
giorni
dalla
notificazione
il
perito
o
l
'
interprete
giustifichi
il
legittimo
impedimento
per
il
quale
non
è
comparso
.
Nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
210
del
codice
penale
il
giudice
fa
redigere
processo
verbale
e
lo
trasmette
al
pubblico
ministero
,
dopo
avere
,
se
trattisi
di
rifiuto
,
avvertito
il
perito
o
l
'
interprete
delle
pene
stabilite
dalla
legge
.
CAPO
IV
.
Delle
perquisizioni
.
233
.
Se
vi
siano
gravi
indizi
che
taluno
detenga
,
o
che
in
un
luogo
si
trovino
,
cose
soggette
a
sequestro
,
ovvero
che
possa
eseguirsi
l
'
arresto
dell
imputato
o
di
persona
che
,
legalmente
arrestata
,
sia
evasa
,
il
giudice
istruttore
ordina
perquisizione
personale
o
domiciliare
,
e
vi
procede
con
l
'
assistenza
di
ufficiali
o
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
161
)
,
e
,
se
occorre
,
della
forza
pubblica
.
Nei
casi
urgenti
delega
a
procedervi
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
,
con
l
'
osservanza
delle
regole
seguenti
.
234
.
Non
si
può
incominciare
la
perquisizione
in
un
'
abitazione
o
nei
luoghi
chiusi
adiacenti
ad
essa
,
prima
della
levata
né
dopo
il
tramonto
del
sole
.
Nondimeno
nei
casi
urgenti
il
giudice
può
decretare
che
la
perquisizione
sia
incominciata
in
ore
notturne
.
235
.
All
'
imputato
e
a
chi
abita
o
possiede
il
locale
in
cui
è
eseguita
una
perquisizione
,
è
consegnata
copia
del
decreto
del
giudice
con
invito
,
anche
verbale
,
di
assistere
o
farsi
rappresentare
.
Se
nessuno
di
costoro
sia
presente
sul
luogo
,
la
copia
è
consegnata
e
l
'
invito
è
fatto
ad
un
congiunto
,
domestico
o
vicino
rispettivo
,
se
vi
si
trova
,
e
purché
capace
di
fare
testimonianza
.
Se
le
dette
formalità
non
possono
essere
compiute
,
ne
è
inserita
menzione
nel
processo
verbale
.
E
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
204
.
236
.
Se
si
procede
a
perquisizione
sulla
persona
di
una
donna
,
essa
è
fatta
eseguire
,
salvo
il
caso
di
materiale
impossibilità
,
da
altra
donna
.
CAPO
V
.
Del
sequestro
.
237
.
Il
giudice
istruttore
può
ordinare
il
sequestro
delle
cose
indicate
nell
'
art
.
166
,
e
vi
procede
,
quando
è
possibile
,
in
presenza
di
due
testimoni
,
e
,
se
occorre
,
con
l
'
assistenza
della
forza
pubblica
.
Nei
casi
urgenti
delega
a
procedervi
un
ufficiale
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
,
con
l
'
osservanza
delle
regole
seguenti
.
238
.
Il
giudice
può
ordinare
negli
uffici
postali
e
telegrafici
il
sequestro
di
lettere
,
pieghi
,
pacchi
,
valori
,
telegrammi
,
o
di
altra
corrispondenza
,
che
abbia
ragione
di
credere
spediti
dall
'
imputato
,
o
a
lui
diretti
anche
sotto
nome
diverso
,
o
comunque
attinenti
al
reato
.
Per
procedere
al
sequestro
può
delegare
ufficiali
o
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
;
ma
l
'
apertura
delle
corrispondenze
sequestrate
non
può
essere
operata
che
dal
giudice
.
Il
giudice
può
accedere
agli
uffici
telefonici
per
intercettare
o
impedire
comunicazioni
,
o
assumerne
cognizione
.
239
.
Presso
il
difensore
non
si
può
procedere
al
sequestro
delle
carte
o
dei
documenti
che
egli
abbia
ricevuto
in
consegna
per
l
adempimento
del
proprio
ufficio
.
240
.
I
pubblici
ufficiali
e
le
altre
persone
indicate
nell
'
art
.
248
devono
consentire
la
presentazione
all
'
autorità
giudiziaria
,
in
originale
o
in
copia
,
di
atti
,
documenti
,
o
di
altra
cosa
esistente
presso
di
loro
,
quando
la
detta
autorità
ne
faccia
richiesta
,
eccetto
che
trattisi
di
segreti
politici
o
militari
concernenti
la
sicurezza
dello
Stato
,
ovvero
di
segreto
d
'
ufficio
o
professionale
che
il
pubblico
ufficiale
o
la
persona
richiesta
dichiari
per
iscritto
di
dover
mantenere
.
La
richiesta
non
può
essere
fatta
alle
persone
indicate
nell
'
art
.
247
.
241
.
Il
giudice
può
fare
estrarre
copia
degli
atti
e
dei
documenti
sequestrati
restituendo
gli
originali
,
e
,
quando
mantenga
il
sequestro
di
questi
,
può
autorizzare
il
cancelliere
a
spedirne
copie
autentiche
ai
pubblici
ufficiali
o
ai
privati
che
li
avevano
in
deposito
.
I
pubblici
ufficiali
possono
spedire
copie
dei
documenti
loro
restituiti
dal
giudice
in
originale
o
in
copia
,
ma
devono
farvi
menzione
del
sequestro
esistente
.
In
ogni
caso
la
persona
,
o
l
'
ufficio
,
presso
cui
fu
eseguito
il
sequestro
,
ha
diritto
di
averne
dal
giudice
un
certificato
.
Se
il
documento
sequestrato
fa
parte
di
un
volume
o
registro
,
da
cui
non
possa
essere
separato
,
e
il
giudice
non
creda
di
estrarne
copia
,
l
'
intero
volume
o
registro
rimane
in
deposito
giudiziario
.
Il
cancelliere
,
con
l
'
autorizzazione
del
giudice
,
spedisce
agli
interessati
,
che
lo
richiedano
,
estratti
o
copie
autentiche
delle
singole
parti
del
medesimo
,
facendovi
menzione
del
sequestro
parziale
.
Al
depositarlo
o
detentore
è
consegnata
in
questo
caso
.
una
copia
autentica
del
processo
verbale
di
sequestro
.
242
.
Le
cose
sequestrate
sono
date
in
custodia
al
cancelliere
;
se
il
giudice
riconosca
che
non
convenga
custodirle
in
cancelleria
,
può
nominare
altro
custode
con
obbligo
di
conservare
e
di
presentare
le
cose
a
ogni
richiesta
dell
'
autorità
giudiziaria
.
Può
anche
imporre
al
custode
una
cauzione
(
611
)
.
243
.
Le
cose
sequestrate
si
assicurano
col
sigillo
dell
'
ufficio
e
con
le
sottoscrizioni
del
giudice
,
del
cancelliere
e
di
coloro
che
assistono
al
sequestro
.
Chi
non
sappia
scrivere
può
apporre
un
segno
.
Il
giudice
fa
estrarre
copie
dei
documenti
e
fa
eseguire
riproduzioni
fotografiche
delle
cose
sequestrate
che
possono
alterarsi
,
o
sono
di
difficile
custodia
:
le
unisce
agli
atti
,
e
fa
custodire
in
cancelleria
gli
originali
dei
documenti
,
disponendo
,
quanto
alle
cose
,
in
conformità
dell
'
art
.
precedente
.
244
.
Il
giudice
procede
alla
rimozione
dei
sigilli
in
presenza
,
quando
sia
possibile
,
dei
testimoni
che
assistettero
all
'
apposizione
di
essi
;
e
,
in
mancanza
di
uno
o
di
entrambi
,
provvede
per
la
sostituzione
.
I
testimoni
prestano
giuramento
a
pena
di
nullità
,
e
verificano
insieme
col
giudice
l
'
integrità
dei
sigilli
e
delle
cose
assicurate
;
se
abbiano
assistito
all
'
apposizione
,
accertano
pure
la
identità
delle
cose
.
CAPO
VI
.
Dei
testimoni
.
245
.
Il
giudice
deve
esaminare
i
testimoni
informati
del
fatto
e
che
ritenga
utili
alla
scoperta
della
verità
.
Salvo
le
eccezioni
stabilite
dalla
legge
(
247
,
248
)
,
nessuno
può
ricusare
di
deporre
.
246.I
testimoni
devono
essere
interrogati
su
fatti
determinati
;
non
possono
essere
interrogati
sulle
voci
correnti
nel
pubblico
intorno
ai
fatti
,
né
sulla
moralità
in
genere
delle
parti
o
di
testimoni
,
né
su
notizie
o
comunicazioni
avute
dalle
persone
menzionate
nell
'
art
.
248
in
relazione
ai
fatti
contemplati
nello
stesso
articolo
.
I
pubblici
ufficiali
non
debbono
esporre
notizie
raccolte
da
persone
i
cui
nomi
non
credano
di
manifestare
al
giudice
.
247
.
I
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
dell
'
imputato
o
di
qualsiasi
degli
imputati
del
medesimo
reato
,
qualora
non
siano
denunzianti
o
querelanti
,
possono
astenersi
dal
deporre
.
Di
tale
facoltà
il
giudice
deve
,
a
pena
di
nullità
,
avvertire
le
dette
persone
.
Dell
'
avvertimento
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
248
.
Non
possono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
obbligati
a
deporre
su
ciò
che
a
loro
sia
confidato
,
o
sia
pervenuto
a
loro
conoscenza
,
per
ragione
del
proprio
stato
o
ufficio
,
o
della
propria
professione
:
1°
i
ministri
di
un
culto
ammesso
nello
Stato
;
2°
i
notai
,
gli
avvocati
e
i
procuratori
;
3°
i
medici
e
i
chirurghi
,
i
farmacisti
,
le
levatrici
e
ogni
altro
ufficiale
sanitario
,
salvo
i
casi
nei
quali
la
legge
li
obbliga
espressamente
ad
informarne
la
pubblica
autorità
(c.p
.
439
)
.
I
pubblici
ufficiali
non
possono
essere
obbligati
a
deporre
su
ciò
che
è
stato
loro
confidato
per
ragioni
d
'
ufficio
,
salvo
i
casi
in
cui
la
legge
li
obbliga
espressamente
a
informarne
la
pubblica
autorità
,
e
non
possono
essere
interrogati
sui
segreti
politici
o
militari
concernenti
la
sicurezza
dello
Stato
.
249
.
Per
l
'
esame
dei
testimoni
il
giudice
spedisce
decreto
di
citazione
,
in
cui
sono
indicati
:
1°
nome
,
cognome
,
età
,
ed
altre
qualità
personali
di
ciascun
testimonio
,
ovvero
i
contrassegni
che
valgano
a
identificarlo
;
2°
il
giorno
,
l
'
ora
e
il
luogo
della
comparizione
,
e
l
'
autorità
avanti
la
quale
devono
presentarsi
;
3°
la
pena
in
cui
incorrono
se
non
si
presentino
.
250
.
Nei
casi
urgenti
,
i
testimoni
possono
essere
chiamati
anche
verbalmente
.
I
testimoni
possono
altresì
presentarsi
spontaneamente
,
di
che
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
251
.
Il
giudice
che
cita
un
testimonio
contro
il
quale
sia
stato
spedito
mandato
di
arresto
o
di
cattura
,
può
nel
decreto
di
citazione
avvertirlo
della
facoltà
di
chiedere
un
salvacondotto
,
e
,
se
il
testimonio
lo
domanda
,
glielo
concede
.
Copia
autentica
del
salvacondotto
,
munita
del
sigillo
dell
'
ufficio
d
'
istruzione
,
è
notificata
o
consegnata
al
testimonio
.
252
.
Se
un
principe
reale
o
un
grande
ufficiale
dello
Stato
debba
essere
sentito
come
testimonio
,
il
giudice
,
presi
gli
opportuni
accordi
,
si
reca
col
cancelliere
alla
sua
abitazione
per
riceverne
la
deposizione
;
se
per
l
'
esame
è
richiesto
altro
giudice
,
sono
indicati
nella
richiesta
i
fatti
e
si
procede
con
l
'
osservanza
delle
forme
predette
.
Se
debba
essere
sentito
come
testimonio
un
regio
agente
diplomatico
o
un
incaricato
di
una
missione
all
'
estero
,
durante
la
sua
residenza
fuori
del
Regno
,
la
richiesta
per
l
'
esame
è
trasmessa
,
per
mezzo
del
ministro
della
giustizia
,
all
'
autorità
consolare
del
luogo
che
procede
all
'
esame
nel
modo
stabilito
nella
prima
parte
di
questo
articolo
.
Nondimeno
,
nei
procedimenti
per
delitti
,
se
il
giudice
ritenga
necessaria
,
per
eseguire
un
atto
di
ricognizione
o
di
confronto
,
la
comparizione
di
alcuna
delle
persone
sopra
indicate
,
procede
con
le
forme
ordinarie
.
253
.
Per
ricevere
le
deposizioni
di
un
agente
diplomatico
o
consolare
di
uno
Stato
estero
,
sono
osservate
le
convenzioni
e
gli
usi
internazionali
.
254
.
Ciascun
testimonio
è
esaminato
separatamente
.
Il
giudice
ammonisce
ciascun
testimonio
a
norma
dell
art
.
87
.
Indi
lo
interroga
sul
suo
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
,
e
intorno
a
qualsiasi
vincolo
di
parentela
,
di
interessi
,
o
altro
onde
possa
valutarsi
la
sua
credibilità
.
Il
giudice
può
ricevere
con
giuramento
la
deposizione
di
un
testimonio
che
preveda
non
possa
,
per
infermità
o
altro
grave
impedimento
,
comparire
in
giudizio
(
369
)
.
255
.
Il
testimonio
legalmente
citato
,
che
non
sia
comparso
per
legittimo
impedimento
,
può
essere
esaminato
nel
luogo
in
cui
si
trova
,
anche
mediante
delegazione
o
richiesta
.
Se
non
sia
dimostrato
un
legittimo
impedimento
,
il
giudice
lo
condanna
al
pagamento
di
una
somma
a
favore
dell
'
erario
da
lire
dieci
a
cento
e
delle
spese
cagionate
dalla
mancata
comparizione
,
e
può
ordinare
che
sia
accompagnato
dagli
agenti
della
forza
pubblica
.
L
'
ordinanza
di
condanna
è
notificata
al
testimonio
ed
è
revocata
se
egli
,
nel
termine
di
tre
giorni
dalla
notificazione
,
giustifica
il
legittimo
impedimento
per
il
quale
non
è
comparso
.
E
applicabile
inoltre
la
disposizione
dell
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
232
.
256
.
Se
il
giudice
ha
motivo
di
ritenere
che
un
testimonio
abbia
affermato
il
falso
,
o
negato
il
vero
,
o
taciuto
in
tutto
o
in
parte
ciò
che
sa
intorno
ai
fatti
sui
quali
è
stato
interrogato
,
fa
redigere
processo
verbale
in
presenza
,
o
previa
citazione
,
di
lui
e
lo
trasmette
al
pubblico
ministero
.
Non
si
procede
contro
il
testimonio
sino
a
quando
,
a
norma
della
disposizione
dell
'
art
.
216
del
codice
penale
,
può
essere
fatta
la
ritrattazione
.
Queste
disposizioni
si
applicano
anche
al
perito
e
all
'
interprete
(
208
s
.
)
se
apparisca
che
abbiano
dati
pareri
,
informazioni
o
interpretazioni
mendaci
.
CAPO
VII
.
Delle
ricognizioni
e
dei
confronti
.
257
.
Per
la
ricognizione
di
una
persona
il
giudice
istruttore
procura
la
presenza
di
altre
due
o
più
persone
che
abbiano
somiglianza
con
quella
che
è
oggetto
dell
'
esperimento
.
Dopo
che
questa
abbia
scelto
il
posto
che
crede
,
colui
che
deve
eseguire
la
ricognizione
è
introdotto
,
e
il
giudice
lo
invita
a
dichiarare
se
fra
i
presenti
riconosca
la
persona
,
e
,
in
caso
affermativo
,
a
indicarla
.
Prima
della
ricognizione
di
una
cosa
,
il
giudice
invita
la
persona
che
deve
eseguirla
a
farne
un
'
esatta
descrizione
.
258
.
Nel
caso
in
cui
siano
chiamate
a
eseguire
la
ricognizione
più
persone
,
si
procede
con
atti
separati
.
Il
testimonio
prima
dell
'
atto
di
ricognizione
presta
giuramento
,
a
pena
di
nullità
.
259
.
Il
giudice
non
può
procedere
a
confronto
che
fra
persone
già
esaminate
,
o
interrogate
,
e
quando
siavi
disaccordo
fra
loro
su
fatti
e
circostanze
importanti
.
CAPO
VIII
.
Dell
'
interrogatorio
dell
'
imputato
.
260
.
Il
giudice
istruttore
invita
l
imputato
a
dichiarare
il
nome
,
il
cognome
,
l
'
età
e
il
luogo
di
nascita
,
il
nome
del
padre
e
della
madre
,
lo
stato
o
la
professione
,
ammonendolo
delle
conseguenze
a
cui
si
espone
chi
dichiara
false
generalità
.
Nel
processo
verbale
il
giudice
può
far
precedere
all
'
interrogatorio
la
indicazione
delle
ricerche
che
egli
abbia
fatto
per
identificare
l
'
imputato
,
la
descrizione
della
persona
di
lui
e
i
connotati
o
contrassegni
particolari
.
261
.
Il
giudice
contesta
in
forma
chiara
e
precisa
all
'
imputato
il
fatto
che
gli
è
attribuito
,
gli
fa
noti
gli
indizi
esistenti
contro
di
lui
,
e
,
se
non
possa
derivarne
pregiudizio
all
istruzione
,
gli
indica
anche
le
fonti
di
essi
.
Il
giudice
invita
quindi
l
'
imputato
a
discolparsi
e
a
indicare
le
prove
in
suo
favore
,
avvertendolo
che
,
se
anche
non
risponda
,
si
procederà
oltre
nella
istruzione
.
262
.
Il
giudice
deve
investigare
su
tutti
i
fatti
e
su
tutte
le
circostanze
che
l
imputato
abbia
addotto
nell
interrogatorio
,
in
quanto
possano
condurre
all
'
accertamento
della
verità
.
263
.
L
'
imputato
in
istato
di
arresto
è
presentato
libero
nella
persona
al
giudice
,
con
le
cautele
necessarie
a
impedirne
la
fuga
.
264
.
Il
giudice
provvede
nel
modo
stabilito
nel
capoverso
dell
'
art
.
209
se
sorga
dubbio
sullo
stato
di
mente
dell
'
imputato
.
CAPO
IX
.
Della
chiusura
della
istruzione
.
265
.
Il
giudice
istruttore
,
compiuta
la
istruzione
formale
,
comunica
gli
atti
al
procuratore
del
Re
.
Il
procuratore
del
Re
,
se
ritiene
che
la
cognizione
del
reato
contestato
all
'
imputato
negli
interrogatori
,
o
per
cui
fu
spedito
un
mandato
rimasto
senza
effetto
,
appartenga
alla
corte
di
assise
,
trasmette
gli
atti
al
procuratore
generale
con
una
relazione
motivata
.
In
ogni
altro
caso
presenta
le
sue
requisitorie
al
giudice
istruttore
.
Il
procuratore
generale
presenta
le
sue
requisitorie
alla
sezione
di
accusa
.
266
.
Le
requisitorie
con
le
quali
il
procuratore
del
Re
e
il
procuratore
generale
chiedono
che
la
istruzione
sia
chiusa
,
sono
notificate
alla
parte
civile
e
all
'
imputato
per
estratto
,
che
contiene
:
1°
nome
,
cognome
e
altre
qualità
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
e
,
se
sia
il
caso
,
della
parte
civile
e
della
persona
civilmente
responsabile
,
con
ogni
altra
indicazione
che
valga
ad
identificarli
;
2°
il
titolo
del
reato
,
le
circostanze
aggravatiti
,
l
enunciazione
degli
articoli
di
legge
che
lo
prevedono
,
e
la
formula
terminativa
delle
conclusioni
.
267
.
I
volumi
del
processo
e
le
cose
sequestrate
rimangono
depositati
in
cancelleria
.
Il
giudice
può
ordinare
,
per
motivi
particolari
,
che
le
cose
sequestrate
rimangano
nel
luogo
ove
si
trovano
custodite
.
Il
cancelliere
avverte
i
difensori
delle
parti
,
i
quali
,
durante
il
termine
di
cinque
giorni
citino
notificazione
dell
avviso
,
possono
prendere
visione
di
ogni
cosa
,
estrarre
copie
degli
atti
e
dei
documenti
e
presentare
le
istanze
che
ritengono
opportune
.
Il
giudice
istruttore
e
il
presidente
della
sezione
di
accusa
possono
,
per
giusta
causa
,
su
domanda
dei
difensori
,
prorogare
per
una
sola
volta
il
termine
.
268
.
Il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
se
risulti
che
la
cognizione
del
fatto
non
appartenga
alla
competenza
della
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
pronuncia
sentenza
con
la
quale
ordina
la
trasmissione
degli
atti
all
'
autorità
competente
.
269
.
Se
il
pubblico
ministero
ha
richiesto
che
la
istruzione
sia
proseguita
e
il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
la
ritenga
invece
compiuta
,
provvede
mediante
ordinanza
alla
restituzione
degli
atti
al
pubblico
ministero
per
le
requisitorie
definitive
.
La
stessa
norma
si
applica
nel
caso
in
cui
il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
ritenga
che
la
cognizione
del
fatto
spetti
all
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
e
il
pubblico
ministero
abbia
chiesto
la
trasmissione
degli
atti
ad
altra
autorità
.
270
.
Il
giudice
istruttore
,
se
riconosca
che
la
istruzione
non
è
compiuta
.
la
prosegue
e
comunica
gli
atti
nuovamente
al
procuratore
del
Re
.
Se
ritenga
competere
alla
corte
di
assise
la
cognizione
del
reato
contestato
all
'
imputato
negli
interrogatori
,
o
per
cui
fu
rilasciato
un
mandato
rimasto
senza
effetto
,
trasmette
gli
atti
al
procuratore
generale
con
ordinanza
motivata
.
271
.
La
sezione
di
accusa
,
prima
di
deliberare
sul
merito
,
può
ordinare
una
più
ampia
istruzione
,
alla
quale
si
procede
secondo
le
norme
dell
'
art
.
189
.
Se
riconosca
che
vi
sono
prove
sufficienti
di
reità
a
carico
dell
'
imputato
e
che
il
fatto
costituisce
un
delitto
di
competenza
della
corte
di
assise
,
ordina
con
sentenza
il
rinvio
avanti
la
corte
competente
.
272
.
Il
giudice
istruttore
o
la
sezione
di
accusa
,
se
riconosca
che
il
fatto
costituisce
un
reato
di
competenza
del
tribunale
o
del
pretore
,
e
per
quest
'
ultimo
anche
in
relazione
al
num
.
3
dell
'
art
.
16
,
e
che
vi
sono
prove
sufficienti
di
reità
a
carico
dell
'
imputato
,
ordina
con
sentenza
(
275
)
il
rinvio
dell
'
imputato
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
competente
.
273
.
Il
giudice
istruttore
e
la
sezione
di
accusa
non
possono
,
a
pena
di
nullità
,
ordinare
il
rinvio
dell
'
imputato
a
giudizio
,
né
dichiarare
non
doversi
procedere
;
per
insufficienza
di
prove
,
se
l
'
imputato
stesso
non
sia
stato
interrogato
sul
fatto
costituente
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
,
ovvero
se
tale
fatto
non
sia
stato
enunciato
in
un
mandato
anche
se
rimasto
senza
effetto
.
274
.
Il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
nella
rispettiva
sentenza
,
dichiara
non
doversi
procedere
,
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
,
se
riconosca
che
il
fatto
non
sussiste
,
o
che
l
'
imputato
non
lo
ha
commesso
o
non
vi
ha
concorso
,
o
che
il
fatto
non
costituisce
un
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
prescritta
o
altrimenti
estinta
,
o
che
non
può
essere
promossa
o
proseguita
.
Se
non
risultano
sufficienti
prove
che
il
fatto
sussista
,
o
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
,
o
che
vi
abbia
concorso
,
o
non
risultano
sufficienti
le
prove
della
sua
colpevolezza
,
o
se
sono
ignoti
gli
autori
,
si
dichiara
nella
sentenza
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
penale
dispone
che
l
imputato
non
è
punibile
,
o
non
soggiace
a
pena
,
o
ne
va
esente
,
si
dichiara
nella
sentenza
non
doversi
procedere
,
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
.
Se
il
prosciolto
è
detenuto
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
,
la
sentenza
ne
ordina
la
liberazione
,
se
non
debba
rimanere
detenuto
per
altra
causa
.
Se
il
proscioglimento
sia
motivato
da
accertata
infermità
di
mente
,
o
quando
occorra
applicare
la
prima
parte
dell
'
art
.
54
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
594
.
Con
la
sentenza
che
dichiara
non
doversi
procedere
,
il
giudice
provvede
sulle
spese
indicate
nel
capoverso
dell
art
.
10
,
e
,
se
si
tratta
di
reato
per
il
quale
si
procede
a
querela
a
parte
,
condanna
il
querelante
al
rimborso
delle
spese
anticipate
dall
erario
,
applicando
,
quando
occorra
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
161
.
275
.
La
sentenza
del
giudice
istruttore
o
della
sezione
di
accusa
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
,
la
persona
civilmente
responsabile
e
la
parte
civile
;
2°
il
titolo
del
reato
,
come
è
definito
nella
sentenza
,
con
le
circostanze
aggravanti
,
e
l
'
indicazione
degli
articoli
di
legge
elle
lo
prevedono
;
3°
l
'
indicazione
sommaria
delle
richieste
del
pubblico
ministero
e
delle
istanze
proposte
dalle
parti
;
4°
i
motivi
in
fatto
e
in
diritto
della
decisione
;
5°
il
dispositivo
;
6°
l
indicazione
del
giorno
,
mese
ed
anno
in
cui
è
pronunciata
;
7°
le
sottoscrizioni
dei
giudici
che
l
hanno
pronunciata
e
del
cancelliere
.
La
sentenza
è
nulla
se
manchi
dei
requisiti
indicati
ai
num
.
2
,
4
,
5
,
7
,
o
se
,
per
inosservanza
delle
altre
formalità
prescritte
,
vi
sia
incertezza
assoluta
sulle
persone
,
sulle
istanze
e
richieste
,
o
sulla
data
stella
pronuncia
.
Nella
mancanza
di
altri
requisiti
,
che
non
produca
nullità
,
il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
,
sulla
domanda
della
parte
interessata
,
o
del
pubblico
ministero
,
ne
ordina
la
rettificazione
con
le
forme
stabilite
nell
'
art
.
434
.
276
.
La
sentenza
di
rinvio
alla
corte
di
assise
è
notificata
all
'
imputato
,
per
ordine
del
presidente
della
sezione
di
accusa
,
con
atto
del
cancelliere
,
se
è
detenuto
,
e
negli
altri
casi
con
atto
dell
ufficiale
giudiziario
.
L
'
atto
di
notificazione
deve
contenere
l
'
avviso
all
'
imputato
che
egli
ha
diritto
di
proporre
ricorso
per
cassazione
nel
termine
di
tre
giorni
e
di
far
esaminare
nello
stesso
termine
dal
suo
difensore
gli
atti
,
i
documenti
e
le
cose
sequestrate
.
Queste
disposizioni
devono
essere
osservate
a
pena
di
nullità
.
TITOLO
III
.
Della
istruzione
sommaria
.
277
.
Per
i
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
indicati
nei
numeri
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
14
,
e
per
quelli
preveduti
negli
art
.
147
,
149
,
158
,
182
,
183
,
187
,
188
,
189
del
codice
penale
,
menzionati
nel
num
.
6
dello
stesso
art
.
14
,
si
procede
con
citazione
diretta
.
Si
può
procedere
con
citazione
diretta
per
ogni
altro
delitto
di
competenza
della
corte
di
assise
se
l
'
imputato
sia
stato
arrestato
nell
'
atto
di
commetterlo
,
o
immediatamente
dopo
di
averlo
commesso
,
mentre
era
inseguito
dalla
forza
pubblica
,
o
dalla
parte
lesa
,
o
dal
pubblico
clamore
,
e
abbia
nell
interrogatorio
confessato
di
essere
autore
del
fatto
per
il
quale
si
procede
.
Per
i
reati
di
competenza
del
tribunale
e
del
pretore
si
procede
con
citazione
diretta
o
direttissima
,
eccettuati
i
casi
nei
quali
la
legge
espressamente
dispone
la
istruzione
formale
(
187
s
.
)
o
il
procedimento
per
decreto
(
298
s
.
)
.
278
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
del
tribunale
,
il
procuratore
del
Re
può
ricercare
direttamente
le
prove
;
si
attiene
alle
norme
stabilite
per
l
'
istruzione
formale
per
ciò
che
riguarda
le
ispezioni
(
202
s
.
)
,
le
perquisizioni
personali
(
233
s
.
)
e
i
sequestri
(
237
s
)
;
può
richiedere
il
pretore
,
e
per
singoli
atti
anche
quello
della
sua
residenza
.
Occorrendo
redigere
processi
verbali
,
il
procuratore
del
Re
è
assistito
dal
segretario
e
il
pretore
dal
cancelliere
.
Il
procuratore
del
Re
può
altresì
valersi
dell
'
opera
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
(
161
)
.
279
.
Per
gli
esperimenti
giudiziari
(
202
s
.
)
,
le
perizie
(
208
s
.
)
,
le
perquisizioni
domiciliari
(
233
s
.
)
,
le
ricognizioni
(
257
s
.
)
,
e
l
'
esame
dei
testimoni
nei
casi
indicati
nel
capov
.
ult
.
dell
'
art
.
251
,
la
spedizione
di
un
mandato
e
il
successivo
interrogatorio
dell
'
imputato
,
il
procuratore
del
Re
richiede
il
giudice
istruttore
.
Fuori
della
propria
residenza
,
o
se
in
essa
non
vi
sia
il
giudice
istruttore
,
può
richiedere
il
pretore
.
Agli
atti
suddetti
si
procede
con
le
norme
stabilite
per
la
istruzione
formale
,
osservata
la
disposizione
dell
'
art
.
196
.
280
.
Il
procuratore
del
Re
che
al
termine
di
dieci
giorni
dall
'
arresto
dell
'
imputato
non
abbia
fatta
la
richiesta
del
decreto
di
citazione
(
353
s
)
,
deve
comunicare
gli
atti
al
giudice
istruttore
.
Il
giudice
pronuncia
ordinanza
:
se
manchino
prove
sufficienti
o
si
tratti
di
reato
per
il
quale
la
legge
non
autorizzi
il
mandato
di
cattura
,
ordina
la
scarcerazione
dell
'
imputato
;
altrimenti
stabilisce
un
nuovo
termine
non
superiore
a
dieci
giorni
,
o
rilascia
l
'
imputato
in
libertà
provvisoria
.
La
istruzione
deve
essere
proseguita
in
via
formale
,
se
il
giudice
non
ritenga
di
dover
dare
alcuno
dei
suddetti
provvedimenti
,
e
così
pure
nel
caso
in
cui
,
alla
scadenza
del
nuovo
termine
da
lui
stabilito
,
non
sia
fatta
la
richiesta
pel
decreto
di
citazione
,
o
per
la
sentenza
di
proscioglimento
,
e
l
imputato
non
sia
rilasciato
in
libertà
provvisoria
.
281
.
Se
il
procuratore
del
Re
crede
che
non
si
debba
procedere
,
anche
solo
per
taluno
fra
più
imputati
,
presenta
analoga
richiesta
al
giudice
istruttore
,
il
quale
pronuncia
sentenza
conforme
,
o
altrimenti
,
mediante
ordinanza
,
dispone
che
la
istruzione
sia
proseguita
in
via
formale
contro
tutti
gli
imputati
.
Simile
ordinanza
è
pronunciata
qualora
il
giudice
istruttore
non
accolga
la
richiesta
del
procuratore
del
Re
menzionata
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
179
.
Non
può
essere
pronunciata
sentenza
di
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
se
l
'
imputato
non
sia
stato
interrogato
sul
fatto
costituente
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
ovvero
se
tale
lutto
non
sia
stato
enunciato
in
un
mandato
anche
se
rimasto
senza
effetto
.
282
.
Eccettuati
i
casi
preveduti
nei
due
art
.
precedenti
,
il
procuratore
del
Re
,
compiuta
la
istruzione
sommaria
,
fa
notificare
all
imputato
che
non
sia
stato
interrogato
e
contro
il
quale
non
sia
stato
spedito
un
mandato
rimasto
senza
effetto
,
il
titolo
della
imputazione
,
con
una
sommaria
enunciazione
del
fatto
per
cui
intende
citarlo
a
giudizio
,
avvertendolo
che
ha
facoltà
di
presentarsi
entro
cinque
giorni
al
giudice
istruttore
,
o
al
pretore
,
per
dare
schiarimenti
.
Se
l
'
imputato
si
presenta
,
il
giudice
istruttore
,
o
il
pretore
,
ne
raccoglie
le
dichiarazioni
e
trasmette
immediatamente
al
procuratore
del
Re
il
processo
verbale
.
Il
procuratore
del
Re
fa
richiesta
del
decreto
di
citazione
e
depone
la
richiesta
con
gli
atti
nella
cancelleria
,
se
l
imputato
non
si
presenti
,
o
se
in
seguito
alle
sue
dichiarazioni
egli
non
creda
di
procedere
a
nuove
indagini
,
ovvero
di
chiedere
sentenza
in
conformità
alla
prima
parte
dell
'
art
.
281
.
283
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
della
corte
di
assise
,
il
procuratore
del
Re
provvede
,
occorrendo
,
in
conformità
alle
disposizioni
degli
art
.
278
e
279
,
e
trasmette
gli
atti
al
procuratore
generale
.
Se
l
'
imputato
sia
detenuto
,
la
trasmissione
deve
farsi
nel
termine
di
giorni
dieci
dall
'
arresto
.
284
.
Il
procuratore
generale
,
qualora
creda
che
non
si
debba
procedere
anche
per
taluno
fra
più
imputati
,
richiede
la
sezione
di
accusa
per
la
pronuncia
della
sentenza
.
Si
applica
anche
nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
della
corte
di
assise
la
disposizione
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
281
.
Se
la
sezione
di
accusa
non
accolga
tale
richiesta
,
essa
pronuncia
ordinanza
con
la
quale
dispone
che
la
istruzione
sia
proseguita
in
via
formale
contro
tutti
gli
imputati
.
Alle
sentenze
menzionate
nell
'
art
.
281
e
nel
presente
si
applicano
le
regole
degli
art
.
274
e
275
.
Nell
ipotesi
del
primo
capoverso
dell
art
.
277
il
procuratore
generale
può
disporre
che
si
proceda
con
istruzione
formale
e
restituisce
gli
atti
al
procuratore
del
Re
.
285
.
Il
procuratore
generale
nei
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
per
i
quali
è
ammessa
la
citazione
diretta
può
procedere
direttamente
agli
atti
di
istruzione
sommaria
secondo
le
norme
indicate
nell
'
art
.
278
.
Per
gli
atti
indicati
nell
'
art
.
279
richiede
il
presidente
della
sezione
di
accusa
che
può
delegare
un
consigliere
a
procedervi
con
le
facoltà
di
cui
nel
capoverso
dell
'
art
.
189
.
Per
gli
atti
che
si
debbono
compiere
fuori
della
sede
della
corte
di
appello
,
il
procuratore
generale
,
il
presidente
o
il
consigliere
delegato
,
può
richiedere
o
delegare
il
procuratore
del
Re
e
il
giudice
istruttore
del
luogo
,
od
anche
il
pretore
.
286
.
Il
procuratore
generale
che
procede
a
istruzione
sommaria
,
se
nel
termine
di
venti
giorni
dall
'
arresto
dell
'
imputato
non
abbia
formulato
l
'
atto
di
accusa
,
deve
comunicare
gli
atti
alla
sezione
di
accusa
.
La
sezione
di
accusa
pronuncia
ordinanza
con
la
quale
,
in
conformità
del
capoverso
dell
'
art
.
280
,
provvede
sulla
detenzione
,
o
concede
una
proroga
non
superiore
a
venti
giorni
,
o
dispone
la
istruzione
in
via
formale
.
287
.
Fuori
dei
casi
preveduti
negli
art
.
284
e
286
,
il
procuratore
generale
redige
l
'
atto
di
accusa
(
288
)
e
lo
depone
insieme
con
gli
atti
nella
cancelleria
.
Prima
di
formulare
l
'
atto
di
accusa
,
provvede
alla
notificazione
e
all
'
avvertimento
,
in
conformità
e
per
gli
effetti
dell
'
art
.
282
,
a
meno
che
l
'
imputato
sia
stato
interrogato
,
ovvero
contro
di
lui
sia
stato
spedito
un
mandato
rimasto
senza
effetto
.
288
.
L
'
atto
d
'
accusa
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
,
e
tutte
le
indicazioni
che
valgano
a
identificarli
;
2°
l
'
enunciazione
del
fatto
e
del
titolo
del
reato
con
la
indicazione
delle
circostanze
aggravanti
e
degli
articoli
di
legge
applicabili
;
3°
la
data
e
la
sottoscrizione
.
289
.
Non
può
essere
,
a
pena
di
nullità
,
formulato
l
'
atto
di
accusa
o
richiesta
la
citazione
dell
'
imputato
se
egli
non
sia
stato
interrogato
sul
fatto
costituente
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
ovvero
se
tale
fatto
non
sia
enunciato
in
un
mandato
,
anche
se
rimasto
senza
effetto
,
o
nell
'
atto
notificato
a
norma
degli
art
.
282
e
287
.
290
.
Il
procuratore
del
Re
può
far
citare
in
via
direttissima
a
comparire
avanti
il
tribunale
,
nell
'
udienza
successiva
al
giorno
in
cui
gli
sia
pervenuta
la
denunzia
o
querela
,
chiunque
sia
stato
colto
nell
'
atto
di
commettere
un
reato
,
ovvero
immediatamente
dopo
averlo
commesso
,
mentre
era
inseguito
dalla
forza
pubblica
o
dalla
parte
lesa
o
dal
pubblico
clamore
.
Se
l
'
imputato
si
trovi
in
arresto
,
il
procuratore
del
Re
può
farlo
presentare
all
'
udienza
anche
immediatamente
,
dopo
averlo
interrogato
.
In
tal
caso
non
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
307
.
La
citazione
direttissima
si
fa
,
inoltre
,
nei
casi
particolarmente
determinati
dalla
legge
.
291
.
Nei
procedimenti
per
citazione
direttissima
la
parte
lesa
e
i
testimoni
possono
essere
citati
anche
verbalmente
da
ogni
ufficiale
giudiziario
o
agente
della
forza
pubblica
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
presentare
testimoni
senza
citazione
,
e
anche
periti
per
operazioni
di
semplice
e
pronta
esecuzione
,
rimanendo
salva
al
giudice
la
facoltà
disposta
dell
'
art
.
399
.
292
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
nel
procedimento
per
citazione
direttissima
,
prima
che
il
dibattimento
sia
chiuso
,
possono
chiedere
un
termine
non
superiore
a
dieci
giorni
per
presentare
nuove
prove
.
Non
può
esser
negato
all
'
imputato
per
questo
scopo
un
termine
minimo
di
tre
giorni
.
Chiuso
il
dibattimento
,
il
tribunale
può
ordinare
che
si
proceda
a
istruzione
in
via
formale
.
Se
la
citazione
direttissima
è
eseguita
fuori
dei
casi
preveduti
nell
'
art
.
290
,
il
tribunale
rimette
gli
atti
al
procuratore
del
Re
perché
proceda
nei
modi
di
legge
.
Verificandosi
quanto
è
preveduto
nei
due
capoversi
precedenti
,
l
'
arrestato
è
posto
in
libertà
se
la
legge
non
autorizzi
il
mandato
di
cattura
(
313
)
.
293
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
di
competenza
dei
pretori
(
16
)
,
quando
occorra
ricerca
di
prove
,
questa
è
fatta
dal
pretore
,
ovvero
possono
essere
da
lui
richiesti
gli
ufficiali
della
polizia
giudiziaria
(
164
)
.
In
ogni
caso
egli
può
spedire
un
mandato
contro
l
'
imputato
,
sentire
il
denunziante
o
il
querelante
in
contradittorio
del
denunziato
o
querelato
,
e
può
procedere
con
le
norme
della
istruzione
formale
agli
atti
indicati
nell
'
art
.
279
e
alle
ispezioni
,
perquisizioni
personali
e
ai
sequestri
,
osservata
la
disposizione
dell
'
art
.
196
.
Qualora
,
in
seguito
agli
atti
compiuti
,
il
pretore
riconosca
non
doversi
procedere
,
pronuncia
sentenza
a
norma
degli
art
.
271
e
275;
altrimenti
spedisce
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
.
294
.
Il
pretore
,
se
l
'
imputato
si
trovi
in
arresto
,
provvede
dopo
l
interrogatorio
a
norma
delle
disposizioni
dell
'
art
.
307
,
ovvero
procede
per
citazione
direttissima
in
conformità
dell
'
ari
.
290
.
In
quest
'
ultima
ipotesi
il
pretore
esercita
i
poteri
dati
al
procuratore
del
Re
e
al
tribunale
negli
art
.
290
,
291
e
292
.
TITOLO
IV
.
Della
riapertura
della
istruzione
.
295
.
L
'
imputato
riguardo
al
quale
sia
stata
chiusa
l
'
istruzione
con
sentenza
che
dichiari
non
doversi
procedere
,
può
essere
sottoposto
a
procedimento
per
il
medesimo
fatto
soltanto
quando
siano
sopravvenute
nuove
prove
a
suo
carico
.
Quando
sia
stato
dichiarato
non
doversi
procedere
per
insufficienza
di
prove
,
l
'
imputato
,
quando
non
sia
estinta
l
'
azione
penale
(c.p
.
85
s
.
)
,
ha
diritto
di
chiedere
la
riapertura
della
istruzione
allegando
nuove
prove
sopraggiunte
in
suo
favore
.
Sono
considerate
nuove
prove
le
deposizioni
di
nuovi
testimoni
,
i
nuovi
accertamenti
periziali
,
i
documenti
o
processi
verbali
che
non
abbiano
potuto
essere
sottoposti
all
'
esame
del
giudice
,
quando
valgano
ad
integrare
le
prove
già
esaminate
o
somministrino
nuovi
mezzi
per
la
scoperta
della
verità
.
296
.
La
riapertura
dell
'
istruzione
è
proposta
dal
pubblico
ministero
o
domandata
dall
'
interessato
,
ed
è
ordinata
dal
giudice
di
primo
o
di
secondo
grado
che
ha
pronunciato
la
sentenza
di
proscioglimento
.
Nel
caso
preveduto
nella
prima
parte
dell
'
art
.
295
il
pretore
può
provvedere
d
'
ufficio
per
i
reati
di
sua
competenza
.
297
.
Prima
di
ordinare
la
riapertura
dell
istruzione
il
giudice
può
interrogare
l
'
imputato
.
Se
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
(
313
)
,
e
l
'
imputato
si
sia
dato
o
sia
per
darsi
alla
fuga
,
il
pretore
per
i
reati
di
sua
competenza
,
e
per
gli
altri
il
giudice
istruttore
a
richiesta
del
pubblico
ministero
può
spedire
mandato
di
arresto
.
Contro
l
'
ordinanza
che
accoglie
o
respinge
la
domanda
di
riapertura
dell
istruzione
,
si
può
proporre
soltanto
ricorso
per
cassazione
(
500
s
.
)
.
TITOLO
V
.
Del
decreto
penale
.
298
.
Nei
procedimenti
per
le
contravvenzioni
di
sua
competenza
(
16
.
l
°
)
,
il
pretore
che
,
in
seguito
all
esame
degli
atti
e
alle
investigazioni
compiute
,
ritenga
di
dovere
infliggere
l
'
ammenda
non
superiore
a
lire
cento
,
pronuncia
la
condanna
senza
procedere
al
dibattimento
,
mediante
decreto
(
299
)
,
ponendo
altresì
a
carico
del
contravventore
le
spese
del
procedimento
,
e
nei
casi
determinati
dalla
legge
ordina
la
confisca
o
la
restituzione
delle
cose
sequestrate
.
Può
anche
disporre
la
sospensione
dell
esecuzione
della
condanna
a
norma
e
con
gli
effetti
degli
art
.
423
e
424
,
omesso
l
'
ammonimento
di
cui
nell
'
art
.
425
.
299
.
Il
decreto
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
;
2°
i
motivi
di
fatto
e
di
diritto
su
cui
è
fondata
l
'
imputazione
;
3°
la
condanna
,
con
la
indicazione
degli
articoli
di
legge
applicati
;
4°
la
data
e
le
sottoscrizioni
del
pretore
e
del
cancelliere
.
300
.
Copia
del
decreto
è
notificata
all
imputato
,
con
avvertenza
che
,
se
entro
cinque
giorni
dalla
notificazione
egli
non
lo
impugni
presentandosi
nella
cancelleria
in
persona
o
per
mezzo
di
un
procuratore
per
chiedere
il
dibattimento
,
il
decreto
diventerà
esecutivo
.
Nell
atto
in
cui
è
ricevuta
la
domanda
per
il
dibattimento
il
pretore
fissa
il
giorno
per
il
medesimo
e
fa
risultare
la
comunicazione
verbale
datane
al
richiedente
,
la
quale
ha
effetto
di
citazione
.
Nello
stesso
atto
,
quando
occorra
,
è
nominato
il
difensore
.
301
.
Ordinato
il
dibattimento
,
se
l
imputato
si
presenta
all
udienza
,
il
decreto
si
ha
come
non
pronunciato
;
con
la
sentenza
il
pretore
può
revocare
l
ordine
di
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
e
anche
infliggere
,
entro
la
misura
stabilita
dalla
legge
,
una
pena
maggiore
.
Se
l
imputato
non
si
presenta
all
udienza
,
senza
giustificare
un
legittimo
impedimento
,
il
pretore
ordina
l
'
esecuzione
del
decreto
nel
modo
stabilito
per
l
esecuzione
delle
condanne
(
561
s
.
)
,
pone
a
carico
del
condannato
le
spese
ulteriori
e
,
quando
l
'
avesse
conceduta
,
revoca
la
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
.
302
.
Contro
il
decreto
divenuto
esecutivo
in
conformità
alle
disposizioni
dei
due
art
.
precedenti
,
o
contro
l
'
ordinanza
di
esecuzione
contemplata
nel
capoverso
dell
art
.
precedente
,
non
è
dato
alcun
mezzo
d
impugnazione
.
Nondimeno
,
se
il
procuratore
del
Re
abbia
notizia
che
per
un
delitto
,
o
per
una
contravvenzione
la
quale
ecceda
la
competenza
del
pretore
,
sia
stata
pronunciata
condanna
mediante
decreto
,
può
in
ogni
tempo
promuovere
l
'
azione
penale
col
procedimento
ordinario
,
dandone
immediato
avviso
al
pretore
.
Il
giudice
che
decide
su
tale
azione
pronuncia
altresì
,
come
di
diritto
,
la
revoca
del
decreto
e
degli
atti
di
esecuzione
del
medesimo
,
dando
i
provvedimenti
che
occorrano
per
regolare
le
conseguenze
della
esecuzione
che
fosse
avvenuta
,
sia
all
effetto
della
restituzione
delle
somme
pagate
,
che
a
quello
del
computo
della
pena
in
relazione
all
art
.
40
del
codice
penale
.
TITOLO
VI
.
Della
libertà
personale
dell
imputato
.
CAPO
I
.
Dei
modi
di
presentazione
dell
imputato
.
SEZIONE
I
.
Dell
arresto
.
303
.
Gli
ufficiali
e
agenti
della
polizia
giudiziaria
e
della
forza
pubblica
(
164
)
devono
arrestare
chi
è
colto
in
flagranza
(
168
)
di
un
delitto
per
il
quale
la
legge
stabilisca
la
pena
della
detenzione
per
durata
superiore
nel
massimo
a
tre
mesi
,
o
una
pena
più
grave
.
Se
si
tratti
di
delitto
perseguibile
soltanto
a
querela
di
parte
e
soggetto
a
tali
pene
,
l
'
arresto
in
flagranza
deve
essere
eseguito
qualora
la
querela
sia
proposta
anche
verbalmente
all
'
ufficiale
od
agente
della
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
.
Sono
inoltre
autorizzati
ad
arrestare
chi
è
colto
in
flagranza
di
contravvenzioni
concernenti
le
armi
o
le
materie
esplodenti
prevedute
nel
codice
penale
(c.p
.
460
s
.
)
o
nella
legge
sulla
pubblica
sicurezza
,
o
di
quelle
prevedute
negli
art
.
454
,
456
,
492
del
codice
stesso
,
e
nell
art
.
110
e
in
altri
della
legge
sulla
pubblica
sicurezza
.
In
tutti
i
suindicati
casi
il
procuratore
del
Re
o
il
pretore
può
ordinare
l
arresto
,
e
anche
ogni
altra
persona
è
autorizzata
a
procedervi
,
ma
deve
senza
indugio
consegnare
l
'
arrestato
ad
un
ufficiale
o
agente
di
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
(
164
,
305
)
.
Il
procuratore
del
Re
,
il
pretore
e
gli
ufficiali
della
polizia
giudiziaria
devono
parimenti
ordinare
e
fare
eseguire
l
'
arresto
degli
oziosi
,
dei
vagabondi
,
dei
mendicanti
,
di
coloro
che
si
trovano
sottoposti
alla
vigilanza
speciale
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
e
delle
persone
indicate
negli
art
.
95
e
96
della
legge
sulla
pubblica
sicurezza
,
ogni
volta
che
sovra
essi
cada
qualche
indizio
che
abbiano
commesso
un
reato
.
304
.
Gli
ufficiali
o
agenti
della
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
(
164
)
che
senza
mandato
abbiano
arrestato
un
individuo
,
o
che
l
abbiano
ricevuto
in
consegna
a
norma
del
secondo
capoverso
del
precedente
art
.
,
debbono
presentarlo
immediatamente
,
e
in
ogni
caso
non
oltre
ventiquattro
ore
,
al
pretore
o
al
procuratore
del
Re
del
luogo
del
commesso
reato
,
o
del
luogo
dell
'
arresto
,
salvo
che
il
procuratore
del
Re
,
informato
dell
'
arresto
,
riconosca
necessaria
una
dilazione
maggiore
(
305
)
.
305
.
Chiunque
abbia
proceduto
ad
un
arresto
a
norma
di
legge
,
se
non
effettua
in
conformità
degli
art
.
precedenti
la
consegna
o
la
presentazione
dell
arrestato
,
e
non
giustifica
di
essere
stato
impedito
da
forza
maggiore
,
è
punito
con
multa
fino
a
lire
millecinquecento
,
ed
è
soggetto
,
quando
sia
il
caso
,
alle
sanzioni
stabilite
nel
codice
penale
(c.p
.
147
s
.
)
.
306
.
Il
pretore
o
il
procuratore
del
Re
procede
all
'
interrogatorio
appena
l
'
imputato
è
presentato
.
Se
vi
sia
giusta
causa
per
ritardarlo
,
l
'
interrogatorio
ha
luogo
entro
ventiquattro
ore
e
il
motivo
del
ritardo
è
dichiarato
nel
processo
verbale
.
Se
l
'
imputato
non
possa
essere
presentato
per
infermità
,
il
pretore
o
il
procuratore
del
Re
,
tosto
che
abbia
notizia
dell
arresto
,
si
reca
a
interrogarlo
;
e
,
quando
non
debba
ordinarne
la
liberazione
,
prescrive
la
custodia
di
lui
nel
luogo
ove
si
trova
,
a
mezzo
degli
agenti
della
forza
pubblica
,
ovvero
il
ricovero
in
un
ospedale
sotto
la
stessa
custodia
,
quando
apparisca
necessario
,
fino
a
che
possa
essere
trasferito
al
carcere
.
Se
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
(
313
)
ma
l
'
arrestato
non
ha
compiuto
quattordici
anni
,
può
essere
ordinato
,
con
provvedimento
revocabile
,
il
ricovero
in
un
riformatorio
,
ovvero
la
consegna
a
una
società
di
assistenza
per
i
minorenni
o
per
i
liberati
dal
carcere
.
Simile
provvedimento
può
essere
dato
per
l
'
arrestato
che
abbia
compiuto
quattordici
anni
,
ma
non
ancora
diciotto
,
e
che
in
precedenza
non
sia
stato
condannato
per
delitto
.
307
.
Dopo
l
'
interrogatorio
il
giudice
ordina
che
l
'
arrestato
sia
posto
in
libertà
se
il
fatto
non
costituisca
reato
,
ovvero
se
per
il
reato
la
legge
non
autorizzi
mandato
di
cattura
(
313
)
,
anche
se
l
arresto
sia
avvenuto
in
flagranza
(
168
)
.
Negli
altri
casi
è
tradotto
in
carcere
a
disposizione
del
pretore
o
del
procuratore
del
Re
competente
per
il
procedimento
,
e
a
questo
ne
è
data
immediata
notizia
.
308
.
Gli
ufficiali
e
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
che
abbiano
proceduto
a
un
arresto
per
mandato
,
debbono
condurre
l
'
imputato
in
carcere
e
trasmettere
il
processo
verbale
d
'
arresto
,
secondo
le
norme
e
con
le
sanzioni
degli
art
.
304
e
305
,
al
giudice
che
ha
spedito
il
mandato
,
ovvero
al
pretore
o
al
giudice
istruttore
del
luogo
dell
'
arresto
.
L
'
interrogatorio
e
gli
altri
provvedimenti
del
caso
si
fanno
in
conformità
dell
'
art
.
306
.
309
.
Quando
sia
assolutamente
certo
che
vi
è
errore
nella
persona
,
l
'
arrestato
deve
essere
posto
in
libertà
,
anche
dagli
ufficiali
o
agenti
della
polizia
giudiziaria
.
Il
provvedimento
è
sempre
comunicato
al
procuratore
del
Re
del
luogo
del
commesso
reato
,
e
,
quando
vi
è
mandato
,
al
giudice
che
lo
ha
spedito
.
SEZIONE
II
.
Della
presentazione
spontanea
e
dei
mandati
.
310
.
Chiunque
abbia
notizia
che
a
suo
carico
sia
iniziato
un
procedimento
,
ha
facoltà
di
presentarsi
al
giudice
che
lo
istruisce
,
o
al
pubblico
ministero
,
per
esporre
le
proprie
discolpe
.
La
presentazione
spontanea
non
dispensa
il
giudice
dallo
spedire
mandato
di
cattura
o
di
comparizione
(
311
)
,
secondo
le
circostanze
.
311
.
Col
mandato
di
comparizione
il
pretore
,
o
il
giudice
istruttore
,
ordina
che
l
'
imputato
si
presenti
al
suo
cospetto
;
col
mandato
di
arresto
e
col
mandato
di
cattura
,
che
l
'
imputato
sia
condotto
in
carcere
;
col
mandato
di
accompagnamento
,
che
sia
condotto
alla
sua
presenza
,
anche
con
la
forza
nel
caso
di
rifiuto
.
Il
mandato
di
arresto
cessa
di
avere
effetto
se
entro
cinque
giorni
dall
'
esecuzione
non
sia
spedito
mandato
di
cattura
.
L
imputato
contro
il
quale
sia
stato
spedito
mandato
accompagnamento
non
può
essere
privato
della
libertà
,
in
forza
di
questo
mandato
,
oltre
il
giorno
successivo
a
quello
del
suo
arrivo
nel
luogo
dove
si
trova
il
giudice
(
312
,
320
s
.
)
.
312
.
Per
poter
spedire
un
mandato
è
necessario
che
concorrano
sufficienti
indizi
.
313
.
Il
mandato
di
cattura
può
essere
spedito
contro
gli
imputati
:
1°
di
violenza
o
resistenza
all
'
autorità
prevedute
negli
art
.
187
a
190
del
codice
penale
;
di
oltraggio
a
pubblico
ufficiale
preveduto
negli
art
.
194
,
195
,
197
del
codice
penale
;
2°
di
associazione
per
delinquere
(c.p
.
248
s
.
)
;
3°
di
falsità
in
monete
preveduta
nell
'
art
.
257
del
codice
penale
;
4°
del
delitto
di
lenocinio
(c.p
.
345
s
.
)
;
degli
altri
delitti
contro
il
buon
costume
e
l
'
ordine
della
famiglia
(c.p
.
331
s
.
)
commessi
da
ascendenti
,
da
affini
in
linea
retta
ascendente
,
dal
padre
o
dalla
madre
adottivi
,
dal
marito
o
dal
tutore
della
persona
offesa
,
o
,
se
questa
sia
minore
,
pure
da
altra
persona
a
cui
sia
affidata
per
ragione
di
cura
,
educazione
,
istruzione
,
vigilanza
o
custodia
,
anche
temporanea
;
5°
di
ogni
lesione
personale
preveduta
nella
prima
parte
e
nel
n
.
1
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
372
del
codice
penale
,
qualora
concorrano
le
circostanze
indicate
nel
successivo
art
.
373;
6°
di
furto
(c.p
.
402
s
.
)
,
truffa
(c.p
.
413
)
,
di
altre
frodi
(c.p
.
414
s
.
)
,
o
di
appropriazioni
indebite
(
c
.
417
s
.
)
,
quando
la
legge
stabilisca
per
tali
reati
la
pena
dell
'
ergastolo
o
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
massimo
a
tre
anni
;
7°
di
rapina
,
estorsione
o
ricatto
(c.p
.
406-411
)
;
8°
di
ogni
delitto
per
il
quale
la
legge
stabilisca
la
pena
dell
'
ergastolo
o
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
(
316
)
.
314
.
Contro
gli
imputati
che
siano
sottoposti
all
ammonizione
o
alla
vigilanza
speciale
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
o
che
non
abbiano
domicilio
o
residenza
fissa
nel
Regno
,
o
che
siano
stati
più
di
due
volte
condannati
per
delitti
,
ovvero
siano
stati
altra
volta
condannati
per
delitto
della
stessa
indole
di
quello
per
cui
si
procede
,
si
spedisce
sempre
mandato
di
cattura
per
i
reati
menzionati
nell
'
art
.
precedente
.
Può
essere
spedito
mandato
di
cattura
contro
le
suddette
persone
,
se
trattisi
di
altri
delitti
per
i
quali
la
legge
stabilisca
la
pena
della
reclusione
o
della
detenzione
superiore
nel
massimo
a
tre
mesi
(
316
)
.
315
.
Contro
l
'
imputato
che
non
abbia
compiuto
quattordici
anni
non
può
essere
spedito
mandato
di
cattura
,
ma
può
essere
dato
uno
dei
provvedimenti
indicati
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
306
(
324
)
.
316
.
Nel
computo
della
pena
,
per
gli
effetti
degli
art
.
313
e
314
,
si
tiene
conto
delle
circostanze
che
la
aggravano
e
delle
diminuzioni
per
ragione
di
età
(c.p
.
54
s
.
)
.
317
.
Fuori
dei
casi
preveduti
negli
art
.
313
e
314
,
si
spedisce
mandato
di
comparizione
(
311
)
.
Il
mandato
di
comparizione
può
essere
convertito
in
quello
di
accompagnamento
(
311
al
.
ult
.
)
,
se
l
imputato
non
si
presenti
senza
giustificare
un
legittimo
impedimento
.
318
.
In
ogni
stato
dell
istruzione
,
quando
vengano
a
mancare
le
condizioni
che
legittimano
il
mandato
di
cattura
,
il
giudice
deve
revocarlo
.
Fuori
del
caso
preveduto
nella
prima
parte
dell
'
art
.
314
,
il
giudice
può
,
in
ogni
stato
e
secondo
le
necessità
dell
istruzione
,
convertire
il
mandato
di
cattura
in
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
(
311
)
.
Il
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
può
essere
convertito
in
mandato
di
cattura
,
se
dall
interrogatorio
o
dagli
atti
successivi
sorgano
indizi
che
rendano
legittima
la
cattura
.
Il
mandato
di
cattura
può
essere
nuovamente
spedito
dopo
che
sia
stato
revocato
o
convertito
.
319
.
Qualsiasi
mandato
può
essere
spedito
,
oltre
che
dal
giudice
istruttore
o
dal
pretore
,
dalle
altre
autorità
giudiziarie
che
ne
hanno
espressa
facoltà
per
particolare
disposizioni
di
legge
,
o
alle
quali
sono
attribuiti
dalla
legge
i
poteri
del
giudice
istruttore
.
Tanto
il
giudice
istruttore
quanto
queste
autorità
devono
sempre
sentire
il
pubblico
ministero
prima
di
ordinare
la
spedizione
o
la
revoca
del
mandato
di
cattura
,
o
la
conversione
di
un
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
.
Il
giudice
istruttore
,
che
compie
atti
fuori
niella
propria
residenza
e
senza
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
,
può
,
nei
casi
in
cui
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
,
spedire
provvisoriamente
mandato
di
arresto
,
e
lo
converte
,
quando
occorra
,
in
mandato
di
cattura
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
320
.
Ogni
mandato
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
l
'
imputato
;
2°
un
cenno
sommario
del
fatto
con
la
indicazione
degli
articoli
di
legge
che
lo
puniscono
;
3°
la
data
e
la
sottoscrizione
dell
'
autorità
che
lo
spedisce
e
del
cancelliere
.
Nel
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
è
indicata
altresì
l
'
autorità
avanti
la
quale
si
deve
comparire
e
il
luogo
,
il
giorno
e
l
ora
della
comparizione
.
Nel
mandato
di
comparizione
il
termine
per
comparire
è
di
tre
giorni
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
125;
il
giudice
può
ordinare
l
'
abbreviazione
del
termine
per
motivo
d
'
urgenza
.
Le
disposizioni
dei
num
.
2
e
3
del
primo
capoverso
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
321
.
Il
mandato
di
comparizione
è
notificato
all
'
imputato
.
I
mandati
di
accompagnamento
,
di
arresto
e
di
cattura
sono
eseguiti
dagli
ufficiali
od
agenti
della
polizia
giudiziaria
o
della
forza
pubblica
,
i
quali
consegnano
all
imputato
copia
del
mandato
e
compilano
un
sommario
processo
verbale
della
esecuzione
.
Se
non
trovino
l
'
imputato
,
dopo
avere
esaurite
le
ricerche
opportune
,
redigono
processo
verbale
negativo
.
Il
processo
verbale
è
trasmesso
all
autorità
che
ha
spedito
il
mandato
.
322
.
Senza
permesso
scritto
dell
autorità
che
ha
spedito
il
mandato
,
o
del
giudice
istruttore
o
pretore
del
luogo
in
cui
deve
essere
eseguito
,
gli
ufficiali
e
gli
agenti
della
polizia
giudiziaria
e
della
forza
pubblica
non
possono
,
per
eseguirlo
,
introdursi
nelle
abitazioni
o
nei
luoghi
chiusi
adiacenti
ad
esse
,
prima
della
levata
o
dopo
il
tramonto
del
sole
.
CAPO
II
.
Della
custodia
preventiva
.
323
.
Durante
l
istruzione
e
dopo
l
interrogatorio
,
il
giudice
istruttore
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
o
il
pretore
d
'
ufficio
nei
reati
di
sua
competenza
,
ordina
in
qualsiasi
tempo
la
scarcerazione
dell
imputato
arrestato
per
mandato
,
se
vengano
a
mancare
a
suo
carico
indizi
sufficienti
o
se
non
risulti
che
si
tratti
di
reato
per
il
quale
la
legge
autorizza
il
mandato
di
cattura
(
313
s
)
.
La
stessa
facoltà
compete
al
giudice
istruttore
durante
l
'
istruzione
formale
,
anche
quando
si
sia
proceduto
all
arresto
senza
mandato
.
La
scarcerazione
può
essere
chiesta
dal
pubblico
ministero
e
dall
'
imputato
.
Se
sia
ordinata
la
scarcerazione
per
mancanza
di
indizi
sufficienti
,
può
essere
imposto
all
imputato
uno
o
più
fra
gli
obblighi
indicati
nell
'
art
.
335
per
la
libertà
provvisoria
.
324
.
Quando
si
venga
a
conoscere
dopo
l
arresto
che
l
imputato
non
ha
ancora
compiuto
quattordici
anni
(
315
)
,
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
può
dare
uno
dei
provvedimenti
indicati
nel
penultimo
capoverso
dell
'
art
.
306
.
Un
simile
provvedimento
può
essere
dato
anche
per
un
imputato
che
abbia
compiuto
quattordici
ma
non
ancora
diciotto
anni
,
se
in
precedenza
non
sia
mai
stato
condannato
per
delitto
.
325
.
Per
i
reati
di
competenza
del
pretore
,
dopo
venti
giorni
dall
arresto
dell
imputato
nei
casi
in
cui
è
ammissibile
la
libertà
provvisoria
(
332
s
.
)
,
e
dopo
trenta
giorni
nei
casi
in
cui
essa
non
è
ammissibile
,
l
'
imputato
,
al
quale
non
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
(
353
s
.
)
,
deve
essere
scarcerato
.
Per
i
reati
di
competenza
del
tribunale
e
della
corte
di
assise
,
nei
casi
in
cui
è
ammissibile
la
libertà
provvisoria
(
332
s
.
)
,
rispettivamente
dopo
cinquanta
e
novanta
giorni
dall
'
arresto
,
l
'
imputato
al
quale
non
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
deve
essere
scarcerato
.
Questi
termini
possono
essere
prorogati
rispettivamente
fino
al
doppio
nelle
forme
e
nei
modi
che
si
indicano
nel
seguente
articolo
(
326
,
328
)
.
326
.
Se
la
istruzione
presenti
difficoltà
di
indagini
,
la
proroga
,
prima
della
scadenza
dei
termini
indicati
nel
capoverso
del
precedente
art
.
,
può
essere
chiesta
alla
sezione
di
accusa
dal
giudice
istruttore
,
dal
presidente
,
o
dal
consigliere
o
giudice
delegato
della
sezione
di
accusa
nei
casi
preveduti
nell
art
.
189
,
o
quando
gli
atti
siano
stati
rimessi
al
procuratore
generale
.
La
richiesta
è
notificata
all
imputato
e
al
suo
difensore
che
ha
facoltà
di
presentare
una
memoria
.
La
sezione
di
accusa
decide
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
senza
ritardo
.
L
'
ordinanza
indica
i
motivi
specifici
della
proroga
e
non
è
soggetta
ad
alcuna
impugnazione
.
Trascorso
il
termine
ordinario
o
prorogato
senza
che
all
imputato
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
egli
deve
essere
scarcerato
.
Nella
ordinanza
di
scarcerazione
il
giudice
può
imporre
all
'
imputato
le
prescrizioni
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
335
per
gli
effetti
stabiliti
nell
'
art
.
340
.
Queste
prescrizioni
possono
essere
revocate
o
modificate
.
327
.
Per
i
reati
di
competenza
del
tribunale
o
della
corte
di
assise
,
nei
casi
in
cui
non
è
ammissibile
la
libertà
provvisoria
,
qualora
nel
termine
rispettivo
di
cento
o
centottanta
giorni
dall
'
arresto
dell
'
imputato
non
sia
stato
a
lui
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
può
essere
,
nelle
forme
e
nei
modi
indicati
nel
precedente
art
.
,
chiesta
e
conceduta
una
proroga
,
la
quale
non
deve
avere
durata
maggiore
di
un
anno
dalla
data
del
provvedimento
che
la
concede
,
e
non
deve
in
alcun
caso
portare
la
durata
complessiva
della
custodia
oltre
un
periodo
corrispondente
al
quarto
del
massimo
della
pena
restrittiva
della
libertà
che
sia
stabilita
per
il
reato
per
cui
si
procede
(
328
)
.
Trascorso
il
termine
ordinario
o
prorogato
senza
che
all
imputato
sia
stato
notificato
il
decreto
di
citazione
o
la
sentenza
di
rinvio
,
egli
deve
essere
scarcerato
.
Nella
ordinanza
di
scarcerazione
il
giudice
può
imporre
all
'
imputato
l
obbligo
di
dimorare
in
un
determinato
comune
,
lontano
dai
luoghi
dove
fu
commesso
il
reato
,
o
nei
quali
i
denunzianti
,
o
querelanti
,
o
danneggiati
,
o
alcuno
dei
loro
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
,
e
lo
stesso
imputato
,
hanno
residenza
;
può
vietargli
di
dimorare
in
un
dato
luogo
,
o
prescrivergli
che
ne
rimanga
lontano
.
Deve
imporgli
taluna
o
più
fra
le
seguenti
prescrizioni
:
che
non
abbandoni
l
'
abitazione
senza
permissione
del
giudice
;
che
non
ritenga
né
porti
armi
od
altri
strumenti
atti
ad
offendere
;
che
non
frequenti
pubbliche
riunioni
,
spettacoli
o
trattenimenti
pubblici
;
che
tenga
buona
condotta
.
Le
prescrizioni
imposte
possono
dal
giudice
essere
modificate
.
Se
l
'
imputato
trasgredisca
alle
prescrizioni
impostegli
,
il
giudice
spedisce
contro
di
lui
mandato
di
cattura
;
se
è
colto
nell
'
atto
della
trasgressione
,
può
essere
arrestato
senza
mandato
.
328
.
I
termini
stabiliti
negli
art
.
325
e
327
rimangono
sospesi
durante
il
tempo
in
cui
l
imputato
sia
sottoposto
ad
osservazione
per
perizia
psichiatrica
.
329
.
La
sentenza
che
rinvia
a
giudizio
per
un
reato
per
il
quale
la
legge
non
autorizzi
il
mandato
di
cattura
(
313
s
.
)
,
ordina
la
liberazione
dell
'
imputato
detenuto
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
(
332
s
.
)
.
Anche
dopo
ordinata
la
scarcerazione
o
concessa
la
libertà
provvisoria
,
il
mandato
di
cattura
può
essere
spedito
,
in
qualsiasi
momento
,
dal
pretore
o
dal
giudice
istruttore
,
secondo
la
rispettiva
competenza
,
se
l
imputato
si
sia
dato
o
stia
per
darsi
alla
fuga
.
330
.
Il
giudice
istruttore
,
o
la
sezione
di
accusa
,
con
la
sentenza
di
rinvio
a
giudizio
,
pronuncia
ordine
di
cattura
,
se
trattisi
di
delitto
per
il
quale
è
stabilita
la
pena
dell
'
ergastolo
,
o
altra
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
,
e
l
'
imputato
non
si
trovi
detenuto
per
il
reato
per
il
quale
si
procede
,
né
contro
lui
sia
stato
spedito
un
mandato
di
cattura
rimasto
senza
effetto
e
non
revocato
.
Contemporaneamente
ingiunge
all
'
imputato
di
costituirsi
in
carcere
entro
il
termine
di
ventiquattro
ore
,
decorso
il
quale
l
'
ordine
di
cattura
diventa
esecutivo
.
Tale
ordine
è
spedito
con
le
forme
e
con
gli
effetti
del
mandato
di
cattura
(
311
,
320
s
.
)
,
ed
è
sottoscritto
dal
presidente
della
sezione
di
accusa
,
o
dal
giudice
istruttore
e
dal
rispettivo
cancelliere
.
Parimenti
è
spedito
ordine
di
cattura
dal
presidente
della
sezione
di
accusa
o
dal
giudice
istruttore
,
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
quando
,
per
uno
dei
delitti
indicati
nella
prima
parte
di
questo
articolo
,
esso
depone
in
cancelleria
la
richiesta
di
citazione
o
l
'
atto
di
accusa
a
norma
degli
art
.
282
e
287
.
331
.
Le
istanze
e
dichiarazioni
autorizzate
dalla
legge
,
che
siano
proposte
da
persone
detenute
,
e
le
impugnazioni
di
ordinanze
o
sentenze
a
loro
carico
pronunciate
,
possono
essere
ricevute
in
apposito
registro
dello
stabilimento
carcerario
ed
hanno
efficacia
come
se
dirette
al
giudice
o
ricevute
nella
cancelleria
.
CAPO
III
.
Della
libertà
provvisoria
.
332
.
Nei
procedimenti
per
reati
che
la
legge
punisce
con
pena
restrittiva
della
libertà
personale
inferiore
nel
minimo
a
cinque
anni
,
può
essere
conceduta
la
libertà
provvisoria
,
eccetto
che
trattisi
delle
persone
indicate
nell
'
art
.
314
.
333
.
La
libertà
provvisoria
può
essere
conceduta
in
ogni
stato
dell
istruzione
o
grado
del
giudizio
,
anche
di
ufficio
.
Non
può
concedersi
,
dopo
la
sentenza
di
rinvio
al
giudizio
,
l
'
atto
d
accusa
,
o
la
richiesta
di
citazione
,
se
il
delitto
è
punito
con
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
tre
anni
.
334
.
Per
i
reati
di
competenza
del
pretore
(
16
)
decide
sulla
domanda
di
libertà
provvisoria
il
pretore
che
procede
all
'
istruzione
o
che
ha
decretata
la
citazione
.
Per
quelli
di
competenza
del
tribunale
(
15
)
,
durante
l
'
istruzione
decide
il
giudice
istruttore
;
nel
corso
degli
atti
preliminari
al
giudizio
o
durante
il
dibattimento
decide
in
camera
di
consiglio
il
tribunale
o
la
corte
di
appello
.
Per
i
reati
di
competenza
della
corte
di
assise
(
14
)
decide
nel
corso
degli
atti
preliminari
al
giudizio
la
sezione
di
accusa
,
e
durante
il
dibattimento
il
presidente
.
Se
la
domanda
è
proposta
nelle
conclusioni
menzionate
negli
art
.
411
e
467
,
provvede
nella
sentenza
il
pretore
,
il
tribunale
,
la
corte
di
appello
o
il
presidente
della
corte
di
assise
.
Se
la
domanda
è
proposta
successivamente
in
pendenza
del
ricorso
per
cassazione
,
decide
il
pretore
,
il
tribunale
,
o
la
corte
di
appello
che
ha
pronunciata
la
sentenza
;
nel
caso
di
sentenza
della
corte
di
assise
,
decide
la
sezione
di
accusa
.
335
.
Con
l
'
ordinanza
che
concede
la
libertà
provvisoria
,
o
con
altra
successiva
,
l
imputato
può
essere
sottoposto
a
cauzione
o
malleveria
(
336
s
.
)
.
Può
anche
essergli
vietato
di
dimorare
in
un
dato
luogo
ovvero
imposto
l
obbligo
di
dimorare
in
un
determinato
comune
,
lontano
dai
luoghi
ove
fu
commesso
il
reato
,
o
nei
quali
il
denunziante
,
o
querelante
,
o
danneggiato
,
o
alcuno
dei
loro
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
,
o
lo
stesso
imputato
,
ha
residenza
.
Queste
prescrizioni
possono
essere
revocate
o
modificate
.
336
.
La
cauzione
e
la
malleveria
hanno
per
oggetto
di
assicurare
che
l
'
imputato
adempia
agli
obblighi
di
cui
nell
'
art
.
precedente
e
si
presenti
a
tutti
gli
atti
dell
'
istruzione
e
del
giudizio
,
o
per
la
esecuzione
della
sentenza
,
tosto
che
ne
riceva
ordine
.
La
cauzione
consiste
nel
deposito
di
una
somma
in
danaro
o
in
titoli
garantiti
dallo
Stato
(
337
)
,
ovvero
nella
iscrizione
di
ipoteca
su
immobili
idonei
a
garantire
il
doppio
della
somma
inscritta
.
Con
l
'
ordinanza
che
prescrive
la
cauzione
può
essere
consentito
che
questa
sia
prestata
per
l
'
imputato
da
altra
persona
.
La
malleveria
consiste
nell
'
obbligazione
che
l
'
imputato
assume
col
concorso
,
quando
il
giudice
l
'
abbia
imposto
,
di
uno
o
più
fideiussori
idonei
e
solidali
,
di
pagare
una
somma
stabilita
(
337
)
.
337
.
Nel
fissare
la
somma
della
cauzione
o
della
malleveria
,
si
ha
riguardo
alla
qualità
del
delitto
,
al
danno
da
esso
prodotto
e
alla
condizione
economica
dell
'
imputato
.
Se
questi
sia
povero
e
risultino
favorevoli
le
informazioni
della
sua
moralità
,
può
essere
dispensato
da
cauzione
o
malleveria
.
338
.
Il
giudice
che
concede
la
libertà
provvisoria
decide
intorno
all
'
idoneità
della
cauzione
o
dei
fideiussori
.
La
cauzione
,
o
la
malleveria
,
è
ricevuta
mediante
processo
verbale
redatto
dal
cancelliere
a
ciò
particolarmente
delegato
nel
provvedimento
che
concede
la
libertà
provvisoria
,
o
in
quello
che
riconosce
la
idoneità
della
cauzione
o
dei
fideiussori
.
L
'
imputato
è
posto
in
libertà
dopo
la
compilazione
del
processo
verbale
e
dopo
presentata
la
prova
del
deposito
della
cauzione
o
della
malleveria
,
o
la
nota
della
inscrizione
ipotecaria
,
quando
ne
sia
il
caso
.
339
.
Con
lo
stesso
o
con
separato
processo
verbale
,
l
'
imputato
deve
assumere
,
prima
di
essere
posto
in
libertà
,
gli
obblighi
indicati
nell
'
art
.
335
.
Nel
processo
verbale
l
'
imputato
e
i
fideiussori
devono
dichiarare
o
eleggere
il
domicilio
nel
comune
in
cui
si
fa
l
'
istruzione
o
pende
il
giudizio
;
in
tale
domicilio
si
eseguiscono
le
notificazioni
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
336
.
Se
la
dichiarazione
o
elezione
è
omessa
,
le
notificazioni
sono
fatte
validamente
nella
cancelleria
.
Ogni
citazione
all
'
imputato
per
presentarsi
avanti
l
'
autorità
giudiziaria
è
notificata
anche
ai
fideiussori
per
notizia
.
340
.
Contro
l
'
imputato
che
trasgredisca
agli
obblighi
impostigli
con
l
'
ordinanza
di
scarcerazione
o
di
libertà
provvisoria
,
o
assunti
nel
verbale
di
cauzione
o
malleveria
,
è
spedito
mandato
di
cattura
dal
giudice
che
ha
autorizzalo
la
libertà
provvisoria
.
Se
l
'
imputato
è
sottoposto
all
'
obbligo
della
malleveria
o
della
cauzione
,
lo
stesso
giudice
pronuncia
contemporanea
condanna
al
pagamento
della
cauzione
,
o
della
somma
fissata
per
la
malleveria
e
ordina
che
sia
devoluta
all
'
erario
dello
Stato
.
L
ordinanza
del
giudice
vale
come
titolo
esecutivo
(c.p.c
.
554
s
.
)
per
l
'
espropriazione
dei
beni
ipotecati
.
Quando
il
condannato
non
si
presenti
per
l
'
espiazione
della
pena
,
il
provvedimento
suddetto
circa
la
cauzione
o
la
malleveria
è
dato
dal
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
.
La
condanna
al
pagamento
della
cauzione
o
della
somma
fissata
per
la
malleveria
diventa
esecutiva
con
la
notificazione
all
'
imputato
e
ai
fideiussori
a
norma
dell
'
art
.
339
,
e
non
è
soggetta
a
impugnazione
.
La
detta
condanna
è
revocata
se
l
'
imputato
si
presenti
in
tempo
utile
e
provi
di
essersi
trovato
per
causa
di
forza
maggiore
nella
impossibilità
di
presentarsi
nel
giorno
assegnato
.
341
.
La
cauzione
non
è
restituita
e
il
fideiussore
non
è
liberato
se
non
quando
l
'
imputato
abbia
ottemperato
a
tutti
gli
obblighi
indicati
nella
prima
parte
dell
'
art
.
336
,
senza
distinzione
se
sia
stato
condannato
o
assolto
.
TITOLO
VII
.
Dei
mezzi
di
impugnazione
.
342
.
L
'
imputato
può
appellare
contro
l
'
ordinanza
che
rigetta
l
'
istanza
di
scarcerazione
o
di
libertà
provvisoria
ovvero
impone
gli
obblighi
menzionati
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
335
,
o
dichiara
non
idonea
la
cauzione
o
la
fideiussione
(
344
)
.
343
.
Il
procuratore
generale
,
o
il
procuratore
del
Re
,
può
appellare
contro
le
sentenze
con
le
quali
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
abbia
dichiarato
non
doversi
procedere
,
e
contro
qualsiasi
ordinanza
con
la
quale
abbia
provveduto
sulla
libertà
personale
dell
'
imputato
.
Il
procuratore
del
Re
può
appellare
anche
contro
ogni
altra
ordinanza
,
pronunciata
in
primo
grado
dal
giudice
istruttore
,
quando
non
sia
diversamente
disposto
.
Contro
l
'
ordinanza
del
giudice
istruttore
che
respinge
l
'
istanza
menzionata
nell
'
art
.
208
può
appellare
la
parte
che
ha
domandato
la
perizia
(
344
)
.
344
.
Le
appellazioni
menzionate
nei
due
precedenti
art
.
,
se
proposte
contro
ordinanze
o
sentenze
del
pretore
,
sono
decise
dal
giudice
istruttore
;
se
proposte
contro
ordinanze
o
sentenze
del
giudice
istruttore
,
o
contro
ordinanze
del
consigliere
o
giudice
delegato
a
norma
dell
'
art
.
189
,
sono
decise
dalla
sezione
di
accusa
.
345
.
Contro
la
sentenza
di
rinvio
alla
corte
di
assise
possono
proporre
ricorso
per
cassazione
tanto
il
procuratore
generale
quanto
l
'
imputato
per
incompetenza
,
violazione
,
o
erronea
applicazione
della
legge
,
per
eccesso
di
potere
,
omissione
o
violazione
di
forme
prescritte
a
pena
di
nullità
in
cui
siasi
incorso
o
nella
sentenza
stessa
o
negli
atti
che
la
hanno
preceduta
.
Il
termine
per
proporre
il
ricorso
decorre
dalla
notificazione
della
sentenza
all
'
imputato
.
Se
il
ricorso
non
sia
stato
proposto
o
sia
dichiarato
inammissibile
,
possono
essere
opposte
nel
giudizio
soltanto
le
violazioni
di
legge
che
riflettono
la
esistenza
o
il
titolo
del
reato
.
Le
altre
violazioni
di
legge
,
o
le
nullità
relative
agli
atti
anteriori
,
non
possono
più
essere
opposte
in
alcun
tempo
successivo
.
346
.
Il
pubblico
ministero
e
l
'
imputato
possono
proporre
il
ricorso
per
cassazione
,
per
incompetenza
o
violazione
di
legge
,
contro
le
ordinanze
che
provvedono
sulla
libertà
personale
pronunciate
dalla
sezione
di
accusa
,
e
su
quelle
relative
allo
stesso
oggetto
pronunciate
in
grado
d
'
appello
dal
giudice
istruttore
.
347
.
Il
procuratore
generale
può
per
gli
stessi
motivi
indicati
nell
'
art
.
precedente
domandare
la
cassazione
della
sentenza
con
la
quale
la
sezione
di
accusa
abbia
dichiarato
non
doversi
procedere
.
Il
procuratore
del
Re
può
egualmente
proporre
ricorso
contro
la
sentenza
che
dichiari
non
doversi
procedere
pronunciata
in
grado
di
appello
dal
giudice
istruttore
.
348
.
Le
norme
relative
al
ricorso
per
cassazione
in
sede
di
giudizio
(
500
s
.
)
si
osservano
anche
per
quello
preveduto
negli
art
.
precedenti
,
in
quanto
siano
applicabili
.
349
.
L
'
ordinanza
contro
la
quale
è
ammesso
un
mezzo
di
impugnazione
è
notificata
per
intero
.
Non
sono
notificate
le
dichiarazioni
di
appello
del
pubblico
ministero
contro
ordinanze
concernenti
gli
atti
di
istruzione
,
la
spedizione
del
mandato
di
cattura
,
ovvero
la
conversione
del
mandato
di
comparizione
o
di
accompagnamento
in
quello
di
cattura
(
310
s
.
)
.
350
.
La
impugnazione
non
sospende
l
'
esecuzione
dell
ordinanza
né
la
istruzione
.
Durante
il
termine
per
l
'
appello
o
per
il
ricorso
del
pubblico
ministero
,
la
scarcerazione
dell
'
imputato
è
sospesa
,
eccetto
che
il
pubblico
ministero
la
consenta
.
LIBRO
III
.
Del
giudizio
.
TITOLO
I
.
Degli
atti
preliminari
.
351
.
Dopo
che
sia
ordinata
dal
primo
presidente
della
corte
di
appello
l
'
apertura
della
sessione
della
corte
di
assise
,
il
presidente
di
questa
determina
con
decreto
l
'
udienza
assegnata
per
ciascun
dibattimento
.
Il
decreto
è
pronunciato
,
nei
procedimenti
per
citazione
diretta
(
277
s
.
)
,
dopo
che
sia
deposto
in
cancelleria
l
'
atto
di
accusa
,
e
negli
altri
dopo
trascorso
il
termine
per
ricorrere
alla
corte
di
cassazione
contro
la
sentenza
di
rinvio
della
sezione
di
accusa
,
o
dopo
respinto
il
ricorso
.
Nei
procedimenti
per
citazione
diretta
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
dopo
il
deposito
dell
'
atto
di
accusa
,
nomina
d
'
ufficio
un
difensore
,
se
l
'
imputato
non
lo
abbia
nominato
.
A
tal
uopo
il
cancelliere
presenta
senza
ritardo
gli
atti
al
presidente
e
cura
la
immediata
partecipazione
della
nomina
al
difensore
.
352
.
Il
presidente
della
corte
di
assise
,
anche
d
'
ufficio
,
prima
di
stabilire
il
giorno
del
dibattimento
(
360
)
,
e
non
ostante
la
pendenza
del
ricorso
per
cassazione
contro
la
sentenza
di
rinvio
,
o
del
termine
per
proporlo
,
può
procedere
agli
atti
di
istruzione
che
consideri
opportuni
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
hanno
facoltà
di
assistere
agli
atti
predetti
con
le
limitazioni
e
norme
degli
art
.
198
e
200
.
353
.
La
citazione
avanti
il
tribunale
è
ordinata
con
decreto
del
presidente
,
su
richiesta
del
procuratore
del
Re
.
Il
pretore
ordina
la
citazione
d
'
ufficio
.
354
.
Nei
delitti
di
diffamazione
o
di
ingiuria
(c.p
.
393
s
.
)
la
persona
offesa
può
presentare
istanza
(
356
)
al
presidente
del
tribunale
o
al
pretore
per
la
citazione
dell
'
imputato
.
Questa
istanza
vale
anche
come
querela
.
La
citazione
è
ordinata
con
decreto
(
358
s
.
)
.
355
.
La
richiesta
del
procuratore
del
Re
per
il
decreto
di
citazione
è
deposta
in
cancelleria
con
gli
atti
del
procedimento
;
essa
contiene
:
l
°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
'
imputato
,
e
,
se
sia
il
caso
,
della
persona
civilmente
responsabile
,
che
valgano
a
identificarli
;
2°
l
'
enunciazione
del
fatto
,
del
titolo
del
reato
con
le
circostanze
aggravanti
,
e
degli
articoli
di
legge
dei
quali
si
chiede
la
applicazione
;
3°
la
data
della
richiesta
e
la
sottoscrizione
del
procuratore
del
Re
.
356
.
L
istanza
menzionata
nell
'
art
.
354
è
presentata
in
cancelleria
.
Se
non
è
sottoscritta
personalmente
dalla
parte
,
deve
esservi
unito
il
mandato
speciale
all
'
avvocato
o
procuratore
,
o
patrocinatore
,
che
la
rappresenta
a
norma
dell
'
art
.
72
.
L
'
istanza
,
oltre
le
indicazioni
espresse
al
n
.
1
del
precedente
art
.
,
contiene
la
enunciazione
del
fatto
,
col
titolo
del
reato
,
l
'
indicazione
degli
articoli
di
legge
di
cui
si
domanda
l
'
applicazione
,
la
proposta
delle
prove
,
la
dichiarazione
od
elezione
di
domicilio
nel
comune
in
cui
deve
aver
luogo
il
dibattimento
.
La
data
della
presentazione
è
accertata
dal
cancelliere
in
fine
dell
'
istanza
stessa
.
Il
richiedente
che
intenda
costituirsi
parte
civile
(
53
s
.
)
,
deve
farne
dichiarazione
nella
istanza
,
aggiungendo
se
intenda
chiedere
la
citazione
di
persona
civilmente
responsabile
.
Deve
altresì
dichiarare
se
voglia
estendere
il
giudizio
all
'
accertamento
dei
fatti
,
a
norma
dell
'
art
.
391
,
n
.
3
,
del
codice
penale
.
Queste
dichiarazioni
non
possono
essere
fatte
con
atti
posteriori
;
esse
devono
essere
menzionate
espressamente
nel
mandato
speciale
.
Alla
costituzione
della
parte
civile
si
applicano
anche
in
questo
caso
le
regole
della
prima
parte
dell
'
art
.
61
e
degli
art
.
62
e
63
.
Per
le
opposizioni
alla
citazione
e
all
'
intervento
della
persona
civilmente
responsabile
si
applicano
il
secondo
e
l
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
69
.
357
.
Chi
ha
presentato
querela
non
può
,
per
lo
stesso
fatto
,
richiedere
la
citazione
a
norma
del
precedente
articolo
.
Se
sia
tuttavia
pendente
,
o
si
inizi
posteriormente
,
un
procedimento
nelle
forme
ordinarie
,
connesso
a
quello
che
è
oggetto
della
istanza
,
il
giudice
decide
,
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
,
se
debbasi
unirla
al
detto
procedimento
perché
abbia
effetto
di
querela
o
se
su
di
essa
si
debba
procedere
separatamente
.
358
.
Il
decreto
di
citazione
contiene
:
l
°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
'
imputato
e
,
se
sia
il
caso
,
della
persona
civilmente
responsabile
,
che
valgano
a
identificarli
;
2°
la
indicazione
del
luogo
,
del
giorno
e
dell
'
ora
della
comparizione
e
l
'
avvertimento
all
'
imputato
che
non
comparendo
sarà
giudicato
in
contumacia
;
3°
la
nomina
del
difensore
se
l
'
imputato
ne
sia
privo
,
quando
la
legge
ne
prescrive
l
'
assistenza
;
4°
l
'
avvertimento
che
durante
il
termine
per
comparire
il
difensore
,
o
l
'
imputato
quando
può
difendersi
personalmente
(
73
)
,
ha
facoltà
di
riscontrare
,
nel
luogo
dove
si
trovano
,
le
cose
sequestrate
,
di
esaminare
in
cancelleria
gli
atti
e
documenti
e
ivi
estrarne
copia
;
5°
l
'
indicazione
del
termine
utile
per
proporre
le
prove
a
difesa
;
6°
la
data
e
le
sottoscrizioni
del
presidente
,
o
pretore
,
e
del
cancelliere
.
Il
termine
per
comparire
avanti
il
pretore
non
può
essere
minore
di
cinque
giorni
;
avanti
il
tribunale
,
di
otto
giorni
;
avanti
la
corte
di
assise
,
di
quindici
giorni
.
359
.
Il
decreto
di
citazione
,
con
la
richiesta
del
procuratore
del
Re
,
o
con
la
istanza
della
parte
privata
,
è
notificato
all
'
imputato
,
e
,
quando
occorra
,
alla
persona
civilmente
responsabile
(
65
)
.
Se
la
richiesta
è
fatta
dal
procuratore
del
Re
,
la
citazione
è
notificata
anche
alla
parte
civile
,
con
avvertimento
che
la
non
comparizione
varrà
come
revoca
della
costituzione
.
Spettano
alla
parte
civile
le
facoltà
menzionate
nel
n
.
4
del
precedente
articolo
.
Se
non
vi
è
parte
civile
,
la
parte
lesa
o
querelante
è
citata
a
comparire
al
dibattimento
indicandosi
,
secondo
che
il
procuratore
del
Re
avrà
richiesto
,
se
la
comparizione
sia
obbligatoria
o
facoltativa
.
Il
pretore
provvede
d
ufficio
o
sulla
istanza
contemplata
nell
'
art
.
354
,
enunciando
altresì
nel
decreto
di
citazione
il
fatto
e
il
titolo
del
reato
con
le
circostanze
aggravanti
e
gli
articoli
di
legge
relativi
.
360
.
Il
decreto
col
quale
il
presidente
della
corte
di
assise
stabilisce
il
giorno
del
dibattimento
,
è
redatto
in
conformità
dell
'
art
.
358
e
notificato
in
conformità
dell
'
art
.
359
.
Quando
si
procede
per
citazione
diretta
,
deve
essere
notificato
l
'
atto
d
'
accusa
insieme
col
decreto
.
361
.
Il
giudizio
contro
l
'
imputato
detenuto
deve
essere
fissato
senza
ritardo
,
subito
dopo
il
deposito
della
richiesta
di
citazione
e
con
precedenza
su
ogni
altro
relativo
a
imputati
non
detenuti
.
Per
i
giudizi
della
corte
di
assise
,
quando
vi
sono
imputati
detenuti
,
il
decreto
di
apertura
della
sessione
deve
essere
pronunciato
non
oltre
sessanta
giorni
da
quello
in
cui
è
divenuta
irrevocabile
la
sentenza
di
rinvio
.
362
.
Il
cancelliere
partecipa
senza
ritardo
ai
difensori
il
giorno
fissato
per
il
dibattimento
.
Durante
il
termine
per
comparire
,
le
cose
sequestrate
,
gli
atti
e
i
documenti
rimangono
depositati
in
cancelleria
,
salva
per
le
cose
sequestrate
la
facoltà
del
presidente
,
o
pretore
,
di
prescrivere
che
rimangano
nel
luogo
ove
ne
fu
stabilita
la
custodia
,
fino
a
nuova
disposizione
.
363
.
La
citazione
è
nulla
se
,
per
inosservanza
degli
art
.
355
e
seg
.
,
vi
sia
incertezza
assoluta
sulle
persone
,
sul
titolo
del
reato
,
sui
fatti
che
determinano
l
'
imputazione
,
o
sull
'
autorità
da
cui
emanano
gli
atti
e
i
provvedimenti
,
o
avanti
la
quale
si
deve
comparire
;
ovvero
se
siano
state
violate
le
disposizioni
relative
al
termine
per
comparire
,
alla
nomina
dei
difensori
,
al
deposito
e
alla
comunicazione
degli
atti
e
documenti
.
La
nullità
della
notificazione
all
'
imputato
,
a
norma
dell
'
art
.
119
,
rende
nulla
la
citazione
.
364
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
ordinare
,
anche
d
'
ufficio
,
l
'
unione
dei
giudizi
se
si
tratti
di
reati
connessi
(
23
s
.
)
,
ovvero
se
per
lo
stesso
reato
attribuito
a
più
imputati
si
siano
pronunciate
più
sentenze
di
rinvio
,
formulati
più
atti
di
accusa
,
o
richiesti
o
spediti
più
decreti
di
citazione
,
e
i
procedimenti
siano
tutti
in
istato
di
essere
definiti
.
L
'
unione
dei
giudizi
può
essere
ordinata
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
in
ogni
altro
caso
in
cui
il
presidente
,
o
il
pretore
,
ne
riconosca
la
convenienza
.
365
.
Se
la
sentenza
di
rinvio
,
l
'
atto
di
accusa
,
o
la
richiesta
di
citazione
,
abbia
per
oggetto
più
reati
,
attribuiti
ad
uno
o
a
più
imputati
,
la
divisione
dei
giudizi
può
essere
ordinata
solo
al
principio
del
dibattimento
,
a
norma
dell
'
art
.
387
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
.
366
.
Nel
disporre
le
prove
per
il
dibattimento
in
conformità
degli
art
.
seguenti
,
il
pretore
,
e
rispettivamente
il
pubblico
ministero
,
debbono
provvedere
per
la
citazione
dei
testimoni
uditi
negli
atti
d
'
istruzione
,
tanto
a
carico
che
a
discarico
dell
'
imputato
,
che
si
reputano
utili
alla
scoperta
della
verità
,
salvo
quanto
è
stabilito
negli
art
.
371
e
396
.
Il
pretore
indica
nel
decreto
di
citazione
i
testimoni
che
dovranno
essere
sentiti
.
367
.
Le
liste
dei
testimoni
che
il
pubblico
ministero
e
le
parti
intendono
far
sentire
,
debbono
,
a
pena
di
decadenza
,
essere
deposte
nella
cancelleria
in
tempo
perché
la
citazione
dei
testimoni
possa
essere
eseguita
,
e
almeno
tre
giorni
prima
del
dibattimento
avanti
la
corte
di
assise
o
il
tribunale
.
Nel
dibattimento
avanti
il
pretore
le
liste
debbono
essere
presentate
due
giorni
prima
del
dibattimento
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
nondimeno
presentare
i
loro
testimoni
anche
senza
citazione
.
Nei
termini
precedentemente
indicati
il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
chiedere
che
siano
richiamati
documenti
,
e
siano
citati
a
dare
schiarimenti
i
periti
sentiti
nell
'
istruzione
,
se
il
loro
parere
non
sia
stato
unanime
;
ma
riguardo
agli
accertamenti
che
formarono
oggetto
di
perizia
nell
'
istruzione
non
è
ammesso
l
'
intervento
di
altri
periti
.
Il
pretore
può
dare
i
detti
provvedimenti
anche
d
'
ufficio
;
le
parti
non
possono
presentare
periti
senza
averne
chiesta
la
citazione
.
Se
i
testimoni
non
sono
stati
sentiti
nella
istruzione
,
i
fatti
e
le
circostanze
su
cui
ne
è
richiesto
l
'
esame
debbono
essere
particolareggiatamente
indicati
e
dedotti
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
nella
rispettiva
lista
,
possono
indicare
nomi
di
testimoni
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
dell
'
istruzione
formale
,
con
o
senza
giuramento
,
e
chiedere
solamente
che
sia
data
lettura
nel
dibattimento
delle
loro
deposizioni
.
Le
altre
parti
e
il
pubblico
ministero
,
rispettivamente
,
possono
tuttavia
nelle
proprie
liste
proporre
la
citazione
anche
di
questi
testimoni
;
il
giudice
può
valersi
rispetto
ad
essi
,
in
ogni
caso
,
della
facoltà
che
gli
è
consentita
nel
secondo
capoverso
dell
'
art
.
400
.
368
.
Nel
termine
indicato
nell
'
art
.
precedente
,
il
pubblico
ministero
,
o
alcuna
delle
parti
,
può
domandare
al
presidente
o
al
pretore
che
si
proceda
a
un
determinato
accertamento
,
il
quale
non
abbia
antecedentemente
formato
oggetto
di
perizia
.
Se
la
domanda
sia
accolta
,
il
dibattimento
può
essere
rimandato
,
e
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
seguente
capoverso
,
si
osservano
le
regole
dell
'
istruzione
formale
.
Il
presidente
richiede
il
giudice
istruttore
per
gli
.
atti
e
provvedimenti
relativi
all
'
esecuzione
della
perizia
.
Quando
si
tratta
di
indagine
facile
e
breve
,
il
presidente
o
il
pretore
nomina
un
solo
perito
affinché
proceda
all
'
operazione
richiesta
e
ne
riferisca
al
dibattimento
.
369
.
Nelle
circostanze
prevedute
nell
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
254
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
esaminare
un
testimonio
anche
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
con
le
norme
stabilite
nell
'
art
.
396
.
370
.
Le
parti
non
ammesse
al
gratuito
patrocinio
debbono
anticipare
le
spese
per
la
citazione
e
per
gli
onorari
e
le
indennità
al
perito
,
o
interprete
,
e
ai
testimoni
di
cui
abbiano
chiesto
la
citazione
.
371
.
Il
presidente
ordina
la
riduzione
delle
liste
soverchiamente
estese
e
la
eliminazione
delle
testimonianze
non
ammissibili
per
legge
o
non
pertinenti
all
'
oggetto
del
giudizio
,
invitando
chi
ha
presentato
la
lista
a
modificarla
secondo
le
norme
date
.
Se
a
questo
invito
non
si
ottemperi
,
il
presidente
provvede
mediante
decreto
,
in
opposizione
al
quale
è
salva
la
facoltà
di
proporre
istanze
nel
dibattimento
.
Analogamente
si
procede
nel
giudizio
avanti
il
pretore
.
372
.
Deve
essere
osservata
anche
nel
dibattimento
la
disposizione
dell
'
art
.
201
.
TITOLO
II
.
Del
giudizio
di
prima
cognizione
.
CAPO
I
.
Del
dibattimento
.
SEZIONE
I
.
Delle
udienze
.
373
.
Le
udienze
nei
dibattimenti
avanti
le
corti
di
assise
,
i
tribunali
e
i
pretori
sono
pubbliche
,
a
pena
di
nullità
.
Se
la
pubblicità
,
a
cagione
della
natura
dei
fatti
,
possa
nuocere
alla
morale
,
all
'
ordine
o
all
'
interesse
pubblico
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
il
tribunale
,
e
il
pretore
,
può
disporre
,
anche
d
'
ufficio
,
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
,
che
il
dibattimento
o
alcuni
atti
di
esso
abbiano
luogo
a
porte
chiuse
(
374
)
.
Il
dibattimento
ha
sempre
luogo
a
porte
chiuse
se
l
'
imputato
presente
non
abbia
compiuto
diciotto
anni
e
non
vi
sia
,
o
non
sia
presente
,
alcun
coimputato
di
età
superiore
.
Nei
dibattimenti
che
hanno
luogo
a
porte
chiuse
per
nessun
motivo
può
essere
ammessa
nella
sala
d
'
udienza
alcun
'
altra
persona
,
tranne
i
testimoni
,
gli
interpreti
e
i
periti
,
secondo
l
'
ordine
in
cui
sono
chiamati
.
374
.
L
'
ordinanza
con
la
quale
si
prescrive
che
il
dibattimento
o
alcuni
atti
di
esso
abbiano
luogo
a
porte
chiuse
è
pronunciata
in
pubblica
udienza
;
essa
è
revocata
quando
siano
cessati
i
motivi
del
provvedimento
.
Le
porte
sono
riaperte
al
pubblico
dopo
la
revoca
.
Eccettuato
il
caso
contemplato
nel
secondo
capoverso
dell
art
.
precedente
,
la
lettura
della
sentenza
,
a
norma
dell
'
art
.
412
,
ha
sempre
luogo
in
udienza
pubblica
,
a
pena
di
nullità
.
375
.
Deve
essere
impedito
l
ingresso
nelle
sale
di
udienza
a
chi
sia
noto
come
ammonito
,
vigilato
speciale
,
ozioso
o
vagabondo
.
Deve
essere
parimenti
impedito
l
'
ingresso
a
chi
apparisca
in
età
inferiore
a
diciotto
anni
.
Se
un
minore
di
diciotto
anni
debba
intervenire
all
'
udienza
pubblica
,
come
parte
,
testimonio
,
perito
,
o
interprete
,
sarà
fatto
allontanare
tosto
che
la
sua
presenza
non
si
ritenga
più
necessaria
.
Nelle
sale
di
udienza
non
possono
essere
riservati
posti
speciali
,
salvo
quelli
che
il
presidente
ha
facoltà
di
assegnare
ai
rappresentanti
della
stampa
.
376
.
L
'
imputato
in
istato
di
arresto
assiste
all
'
udienza
libero
nella
persona
,
con
le
cautele
necessarie
per
impedirne
la
fuga
.
Se
in
qualsiasi
momento
rifiuti
di
assistervi
,
senza
che
concorra
alcuna
delle
circostanze
prevedute
nell
'
art
.
471
,
il
giudice
ordina
che
si
proceda
come
se
fosse
presente
l
'
imputato
,
il
quale
,
per
tutti
gli
effetti
del
contradittorio
,
è
rappresentato
dal
difensore
(
378
)
.
377
.
Se
l
'
imputato
che
non
è
in
istato
di
arresto
si
allontana
dall
'
udienza
,
o
si
astiene
dal
comparire
in
qualsiasi
momento
posteriore
all
'
interrogatorio
,
si
applica
il
capoverso
dell
'
art
.
precedente
.
Se
si
allontana
prima
dell
interrogatorio
,
è
giudicato
in
contumacia
.
In
entrambi
i
casi
,
nondimeno
,
se
il
giudice
riconosca
che
concorrono
giusti
motivi
,
può
sospendere
o
rimandare
il
dibattimento
.
378
.
Nei
casi
preveduti
nel
capoverso
dell
'
art
.
376
,
se
occorra
procedere
ad
atti
di
ricognizione
o
di
confronto
(
257259
)
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
ordina
che
l
'
imputato
sia
condotto
in
udienza
dalla
forza
pubblica
.
Se
l
'
imputato
non
sia
in
istato
di
arresto
e
non
sia
presente
,
può
spedire
contro
di
lui
mandato
di
accompagnamento
(
311
al
.
ult
.
)
.
379
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
apre
il
dibattimento
,
enunciando
la
costituzione
delle
parti
,
la
presenza
o
mancanza
dei
testimoni
,
periti
e
interpreti
,
il
deposito
in
cancelleria
dei
documenti
,
la
esistenza
ed
il
modo
di
custodia
delle
cose
poste
sotto
sequestro
,
e
facendo
dar
lettura
della
imputazione
.
380
.
Se
il
dibattimento
non
può
essere
ultimato
nell
'
udienza
in
cui
incomincia
,
è
proseguito
nel
seguente
giorno
non
festivo
,
salvo
che
il
presidente
ravvisi
necessario
differirlo
ad
altro
giorno
prossimo
per
dare
riposo
ai
magistrati
e
alle
persone
che
vi
partecipano
.
Esso
può
essere
sospeso
in
uno
o
più
intervalli
,
per
ragioni
di
necessità
o
convenienza
del
giudizio
,
per
un
termine
massimo
complessivo
di
quindici
giorni
,
non
computati
i
festivi
.
Ciascuna
sospensione
,
con
l
'
indicazione
del
giorno
della
nuova
udienza
,
è
annunziata
dal
presidente
o
dal
pretore
e
annotata
nel
processo
verbale
.
Se
alla
scadenza
il
giudice
accerti
che
la
causa
della
sospensione
perduri
,
e
non
sia
sufficiente
prorogare
di
dieci
giorni
al
più
il
termine
massimo
della
sospensione
,
il
dibattimento
è
rimandato
,
eccettuato
il
caso
preveduto
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
78;
nel
quale
caso
potrà
essere
conceduto
un
termine
massimo
speciale
e
improrogabile
di
venti
giorni
al
nuovo
difensore
.
Il
giudice
e
il
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
nel
tempo
della
sospensione
,
oltre
a
poter
compiere
qualsiasi
atto
del
rispettivo
ufficio
,
hanno
anche
facoltà
di
partecipare
ad
altri
giudizi
.
Non
possono
partecipare
ad
altri
giudizi
i
giurati
che
debbono
deliberare
nel
dibattimento
sospeso
.
381
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
lo
autorizza
espressamente
,
o
quando
se
ne
verifichi
necessità
imprescindibile
,
il
giudice
può
ordinare
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
che
il
dibattimento
sia
rimandato
.
Il
nuovo
dibattimento
è
richiesto
e
stabilito
,
e
la
citazione
è
eseguita
,
in
conformità
alle
disposizioni
degli
art
.
351
e
seguenti
.
382
.
La
polizia
e
la
disciplina
delle
udienze
spettano
al
presidente
,
o
al
pretore
;
tutto
ciò
che
essi
prescrivono
per
il
mantenimento
dell
'
ordine
deve
essere
immediatamente
eseguito
.
Nel
tempo
in
cui
il
giudice
non
si
trova
in
udienza
la
polizia
e
la
disciplina
sono
affidate
al
pubblico
ministero
.
383
.
Coloro
che
assistono
all
'
udienza
stanno
a
capo
scoperto
,
con
rispetto
e
in
silenzio
.
E
vietato
di
fare
tumulto
,
cagionare
disturbo
e
di
fare
in
qualsiasi
modo
segni
di
approvazione
o
disapprovazione
.
Per
ordine
di
chi
esercita
la
polizia
dell
udienza
il
trasgressore
è
espulso
dalla
sala
con
divieto
di
assistere
al
seguito
del
dibattimento
.
L
'
allontanamento
dell
'
imputato
per
taluno
dei
motivi
suindicati
,
perché
non
serbi
il
contegno
voluto
dal
decoro
del
giudizio
,
non
può
,
a
pena
di
nullità
,
essere
ordinato
che
dal
presidente
della
corte
di
assise
,
dal
tribunale
,
o
dal
pretore
,
e
solamente
per
l
'
udienza
nella
quale
è
disposto
.
In
tale
caso
l
'
imputato
è
considerato
presente
ed
è
per
ogni
effetto
rappresentato
dal
difensore
.
Per
il
tempo
in
cui
il
giudice
non
si
trova
in
udienza
,
la
facoltà
suddetta
spetta
al
pubblico
ministero
,
salvo
ulteriore
provvedimentodel
giudice
,
quando
rientri
in
udienza
.
384
.
Per
i
reati
commessi
in
udienza
,
chi
esercita
la
polizia
della
medesima
fa
redigere
dal
cancelliere
il
relativo
processo
verbale
,
e
può
ordinare
l
'
arresto
dell
'
incolpato
.
Il
pretore
,
il
presidente
,
o
un
giudice
delegato
,
raccoglie
immediatamente
le
sue
dichiarazioni
e
quelle
delle
persone
presenti
al
fatto
.
Gli
atti
sono
trasmessi
al
procuratore
del
Re
,
quando
non
si
tratti
di
reato
avvenuto
all
udienza
del
pretore
e
di
sua
competenza
.
SEZIONE
II
.
Dell
interrogatorio
,
delle
prove
e
della
discussione
.
385
.
La
direzione
del
dibattimento
spetta
al
presidente
o
al
pretore
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
interroga
ed
esamina
le
parti
,
i
testimoni
,
i
periti
,
gli
interpreti
;
fa
a
ciascuno
gli
avvertimenti
e
le
ammonizioni
che
la
legge
prescrive
;
reprime
le
intimidazioni
e
le
interruzioni
;
vieta
le
domande
suggestive
o
inopportune
e
impedisce
che
vi
si
risponda
;
modera
le
discussioni
e
fa
i
richiami
che
ravvisa
necessari
contro
ogni
manifestazione
in
sostegno
di
accuse
o
di
difese
,
valendosi
del
potere
attribuitogli
nell
'
art
.
382
.
386
.
Le
ordinanze
con
le
quali
il
presidente
della
corte
di
assise
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
decide
sugli
incidenti
,
sono
pubblicate
mediante
lettura
in
udienza
.
Non
è
ammessa
impugnazione
contro
un
'
ordinanza
,
se
non
ne
sia
fatta
riserva
nel
processo
verbale
immediatamente
dopo
la
pubblicazione
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
136
.
387
.
La
questione
sulla
costituzione
delle
parti
,
che
sia
proposta
all
'
inizio
del
dibattimento
,
è
trattata
prima
di
ogni
altra
.
Le
questioni
sulla
competenza
per
territorio
,
sull
'
esercizio
dell
'
azione
penale
,
sulla
unione
o
divisione
di
giudizi
,
sull
ammissibilità
di
testimoni
,
periti
,
o
interpreti
,
o
sulla
mancata
comparizione
di
essi
,
sulla
presentazione
o
richiesta
di
documenti
,
sulle
eccezioni
di
nullità
indicate
nell
'
art
.
139
,
sono
proposte
e
trattate
a
pena
di
decadenza
con
unica
discussione
,
immediatamente
dopo
compiute
le
formalità
stabilite
nell
'
art
.
379
.
Nondimeno
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
consentire
che
le
questioni
menzionate
nel
prece
dente
capoverso
siano
discusse
l
'
una
dopo
l
'
altra
come
egli
prescriva
,
ovvero
che
la
discussione
di
taluna
di
esse
sia
differita
.
E
riserbata
al
presidente
,
o
al
pretore
,
la
facoltà
di
restituire
in
termine
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
prima
che
sia
chiuso
il
dibattimento
,
se
siano
giustificate
le
cause
per
cui
fu
impossibile
proporre
alcuna
delle
questioni
in
conformità
alle
disposizioni
che
precedono
.
388
.
Adempiuto
a
quanto
è
prescritto
nel
precedente
art
.
,
e
qualora
in
seguito
ai
provvedimenti
pronunciati
il
giudizio
debba
proseguire
,
chi
dirige
la
udienza
procede
all
interrogatorio
dell
imputato
.
All
uopo
gli
domanda
il
nome
,
il
cognome
,
l
età
e
altre
qualità
personali
;
indi
gli
contesta
in
forma
chiara
il
fatto
che
gli
è
attribuito
e
lo
invita
a
esporre
le
discolpe
,
e
tutto
ciò
che
ritenga
utile
alla
propria
difesa
,
avvertendolo
che
,
anche
se
non
risponda
,
il
dibattimento
sarà
continuato
.
All
'
imputato
possono
essere
rivolte
in
qualsiasi
momento
interrogazioni
su
singoli
fatti
o
circostanze
.
389
.
Nel
corso
del
dibattimento
l
'
imputato
ha
diritto
di
conferire
col
suo
difensore
;
ma
gli
è
vietato
di
consultarlo
durante
l
'
interrogatorio
,
o
prima
di
rispondere
a
singole
domande
.
390
.
Se
vi
sono
più
imputati
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
in
ogni
stato
del
dibattimento
interrogarne
uno
o
più
separatamente
,
facendo
allontanare
gli
altri
dalla
sala
di
udienza
;
dopo
gli
interrogatori
separati
il
dibattimento
non
può
,
a
pena
di
nullità
,
essere
continuato
se
ciascuno
degli
imputati
non
sia
informato
intorno
a
quanto
fu
fatto
in
sua
assenza
.
391
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
dopo
l
'
interrogatorio
dell
'
imputato
,
procede
all
'
esame
dei
testimoni
,
dando
la
precedenza
a
quelli
proposti
dal
pubblico
ministero
e
dalla
parte
civile
;
può
anche
sentirli
con
ordine
diverso
.
I
testimoni
,
prima
di
essere
esaminati
,
non
possono
comunicare
con
alcuno
degli
interessati
,
né
vedere
o
udire
ciò
che
si
fa
nella
sala
d
'
udienza
.
392
.
I
periti
sono
sentiti
,
di
regola
,
dopo
compiuto
l
'
esame
del
testimoni
.
Il
giudice
ha
facoltà
di
prescrivere
che
i
periti
assistano
al
dibattimento
,
o
a
parte
di
esso
,
prima
di
esporre
il
loro
parere
,
o
gli
schiarimenti
per
i
quali
siano
stati
citati
,
393
.
Quando
un
perito
,
testimonio
,
o
interprete
,
del
quale
fu
ordinata
la
citazione
,
non
sia
comparso
,
il
giudice
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
può
decidere
che
il
dibattimento
sia
continuato
,
ma
può
in
seguito
disporre
diversamente
qualora
ne
riconosca
necessaria
la
comparizione
.
394
.
Il
testimonio
,
perito
,
o
interprete
,
non
comparso
,
che
non
abbia
dimostrato
un
legittimo
impedimento
,
può
essere
,
per
ordine
del
giudice
,
accompagnato
all
'
udienza
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
e
in
ogni
caso
condannato
a
pagare
all
'
erario
una
somma
da
venti
a
cento
lire
;
inoltre
è
sempre
condannato
nelle
spese
della
sospensione
a
cui
abbia
dato
causa
.
Le
condanne
possono
essere
revocate
se
il
testimonio
,
perito
,
o
interprete
,
comparisca
al
dibattimento
,
o
se
,
entro
tre
giorni
dalla
notificazione
dell
'
ordinanza
di
condanna
,
presentandosi
al
presidente
o
al
pretore
,
dimostri
un
legittimo
impedimento
continuato
per
tutta
la
durata
del
dibattimento
,
395
.
Il
perito
,
o
il
testimonio
,
non
comparso
per
legittimo
impedimento
può
essere
esaminato
,
nel
luogo
in
cui
si
trova
,
dalla
corte
di
assise
,
dal
tribunale
o
dal
pretore
,
ovvero
,
per
delegazione
rispettiva
,
dal
pretore
dello
stesso
luogo
.
Il
tribunale
può
delegare
all
'
esame
uno
dei
giudici
;
il
presidente
della
corte
di
assise
,
o
il
tribunale
,
può
richiedere
il
presidente
della
corte
di
appello
o
del
tribunale
del
luogo
in
cui
il
perito
o
il
testimonio
si
trova
,
per
la
delegazione
di
un
giudice
che
debba
esaminarlo
.
Queste
regole
si
applicano
altresì
quando
occorra
esaminare
le
persone
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
252
.
Per
l
'
esame
dei
regi
agenti
diplomatici
,
o
incaricati
di
missione
all
'
estero
,
si
applica
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
252;
per
gli
agenti
diplomatici
e
consolari
degli
Stati
esteri
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
253
(
396
)
,
396
.
All
'
esame
di
cui
nell
'
art
.
precedente
si
procede
senza
la
presenza
del
pubblico
,
e
con
l
'
intervento
di
un
rappresentante
il
pubblico
ministero
.
L
'
imputato
e
la
parte
civile
hanno
facoltà
di
farsi
rappresentare
dai
rispettivi
difensori
,
o
da
altri
difensori
specialmente
incaricati
;
il
presidente
o
pretore
può
permettere
che
intervengano
anche
in
persona
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
sono
,
a
pena
di
nullità
,
avvertiti
del
giorno
,
dell
'
ora
e
del
luogo
dell
'
esame
.
Se
il
giudice
delegato
verifica
non
sussistere
o
non
essere
legittimo
l
'
impedimento
addotto
dal
perito
o
testimonio
,
ne
informa
tosto
l
'
autorità
delegante
,
la
quale
può
ordinare
i
provvedimenti
stabiliti
nella
prima
parte
dell
'
art
.
394
,
ponendo
inoltre
a
carico
del
perito
o
testimonio
le
spese
del
trasferimento
del
giudice
,
del
cancelliere
,
e
delle
altre
persone
intervenute
in
conformità
del
presente
articolo
.
Tali
provvedimenti
sono
dati
senza
dilazione
dal
presidente
della
corte
di
assise
,
dal
tribunale
,
o
dal
pretore
che
conosce
del
giudizio
,
qualora
si
siano
trasferiti
sul
luogo
.
Nei
casi
suindicati
,
e
in
quello
di
rifiuto
a
fare
testimonianza
,
o
a
prestare
ufficio
di
perito
o
interprete
,
si
applica
altresì
la
disposizione
del
secondo
capoverso
dell
'
art
.
232
.
397
.
I
testimoni
sono
esaminati
separatamente
l
uno
dopo
l
'
altro
e
in
modo
che
nessuno
di
essi
prima
di
deporre
assista
all
'
esame
degli
altri
.
I
testimoni
,
i
periti
e
gli
interpreti
prestano
giuramento
a
norma
degli
art
.
88
,
90
e
91
.
Chiunque
sia
esaminato
o
interrogato
,
deve
rispondere
parlando
;
può
il
presidente
o
il
pretore
permettergli
,
facendone
menzione
nel
processo
verbale
,
di
consultare
note
in
aiuto
della
memoria
,
avuto
riguardo
alla
qualità
della
persona
o
alla
natura
dei
fatti
.
Tale
permesso
deve
essere
dato
ai
periti
che
ne
facciano
domanda
.
Per
l
'
esame
del
sordo
,
del
muto
e
del
sordomuto
si
applicano
le
norme
dell
'
art
.
194
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
presente
devono
essere
osservate
a
pena
di
nullità
.
398
.
Si
osservano
per
l
'
esame
dei
testimoni
le
disposizioni
degli
art
.
245
,
246
e
248
.
I
funzionari
dell
'
ordine
giudiziario
che
hanno
avuto
parte
,
per
ragione
del
loro
ufficio
,
negli
atti
del
procedimento
,
non
possono
essere
sentiti
come
testimoni
.
I
prossimi
congiunti
(
41
al
.
)
dell
'
imputato
,
o
,
quando
vi
siano
più
imputati
di
un
medesimo
reato
,
i
prossimi
congiunti
di
taluno
fra
loro
,
non
possono
essere
citati
né
esaminati
come
testimoni
,
a
meno
che
siano
denunzianti
o
querelanti
.
È
tuttavia
permesso
di
sentire
come
testimoni
le
persone
indicate
nel
precedente
capoverso
,
se
il
reato
sia
stato
commesso
in
danno
di
altro
prossimo
congiunto
dell
'
imputato
o
di
uno
degli
imputati
,
e
la
prova
del
reato
o
delle
circostanze
del
medesimo
non
si
possa
altrimenti
ottenere
o
integrare
.
Il
giudice
,
a
pena
di
nullità
,
deve
avvertire
tali
persone
,
qualora
non
siano
denunzianti
o
querelanti
,
che
hanno
facoltà
di
astenersi
dal
deporre
.
Dell
'
avvertimento
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
399
.
Se
dal
dibattimento
apparisca
la
necessità
di
una
indagine
sullo
stato
di
mente
dell
'
imputato
o
su
altro
oggetto
per
cui
non
vi
sia
stata
precedente
perizia
,
il
giudice
ordina
,
anche
d
'
ufficio
,
che
si
provveda
in
conformità
dell
'
art
.
368
.
Se
risultino
circostanze
presumibilmente
atte
a
modificare
le
conclusioni
di
una
precedente
perizia
,
o
se
il
giudice
reputi
necessario
chiedere
schiarimenti
sulla
perizia
stessa
,
ordina
,
anche
d
'
ufficio
,
che
compariscano
i
periti
già
sentiti
(
401
)
.
400
.
Il
giudice
può
,
anche
d
'
ufficio
,
purché
risulti
assolutamente
necessario
per
la
dimostrazione
della
verità
,
disporre
il
proprio
accesso
sul
luogo
in
cui
fu
commesso
il
reato
,
osservando
le
norme
stabilite
per
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
e
delle
parti
nell
'
art
.
396
.
Se
nel
corso
del
dibattimento
si
acquista
conoscenza
di
nuovi
mezzi
di
prova
manifestamente
influenti
,
il
giudice
può
anche
di
ufficio
ordinare
la
citazione
di
testimoni
,
chiedere
e
ricevere
nuovi
documenti
,
e
prescrivere
che
si
proceda
all
'
esame
di
testimoni
anche
in
conformità
degli
art
.
395
e
396
(
401
)
.
401
.
Nei
casi
preveduti
nei
due
art
.
precedenti
può
essere
dato
,
secondo
la
necessità
,
uno
dei
provvedimenti
indicati
negli
art
.
380
e
381
.
402
.
Se
apparisca
dai
risultati
del
dibattimento
che
un
perito
,
o
un
interprete
,
abbia
dato
parere
,
informazioni
o
interpretazioni
mendaci
,
oppure
che
un
testimonio
abbia
affermato
il
falso
o
negato
il
vero
,
o
taciuto
in
tutto
o
in
parte
ciò
che
sa
intorno
ai
fatti
sui
quali
fu
esaminato
,
il
giudice
,
anche
d
'
ufficio
,
fa
redigere
processo
verbale
e
lo
trasmette
al
pubblico
ministero
;
può
anche
ordinare
l
'
arresto
e
prescrivere
che
,
pendente
il
procedimento
sulla
falsità
,
il
dibattimento
sia
rimandato
.
Non
si
procede
per
le
falsità
,
e
l
'
ordine
di
arresto
è
revocato
,
se
il
perito
,
l
'
interprete
,
o
il
testimonio
,
ritratti
,
o
palesi
la
verità
,
prima
che
il
dibattimento
sia
chiuso
o
rimandato
.
403
.
I
documenti
e
le
cose
che
possono
servire
a
convinzione
o
a
discolpa
sono
presentati
alle
parti
e
ai
testimoni
con
invito
a
dichiarare
se
li
riconoscano
.
404
.
Le
deposizioni
di
testimoni
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
della
istruzione
formale
(
245
s
.
)
,
purché
siano
compresi
nelle
liste
e
ne
sia
stata
ordinata
la
citazione
,
possono
essere
lette
se
il
pubblico
ministero
e
le
parti
vi
consentano
.
Possono
sempre
essere
lette
le
deposizioni
ricevute
a
norma
degli
art
.
206
,
244
,
252
,
253
,
258
,
395
,
o
nei
casi
preveduti
nel
secondo
capoverso
dell
art
.
22
,
nell
ult
.
capoverso
dell
art
.
254
,
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
367
,
nell
'
art
.
369
e
nel
capoverso
dell
'
art
.
400;
e
si
può
leggere
ogni
altra
deposizione
ricevuta
nella
istruzione
quando
si
debbano
far
risultare
contraddizioni
o
variazioni
nelle
deposizioni
al
dibattimento
.
Possono
essere
lette
altresì
le
deposizioni
di
testimoni
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
della
istruzione
formale
,
morti
,
o
assenti
dal
Regno
,
o
di
ignota
dimora
,
o
divenuti
inabili
a
deporre
per
infermità
di
mente
o
per
altra
causa
,
o
sentiti
all
estero
mediante
rogatoria
,
sempre
che
siano
compresi
nelle
liste
,
anche
se
essi
non
siano
stati
citati
validamente
.
405
.
I
processi
verbali
di
ispezioni
,
esperimenti
giudiziali
,
perizie
,
perquisizioni
,
sequestri
e
ricognizioni
,
possono
essere
letti
al
dibattimento
se
gli
atti
siano
stati
compiuti
con
intervento
del
giudice
in
conformità
dei
titoli
II
e
III
del
libro
secondo
.
Egualmente
possono
essere
letti
gli
atti
compiuti
dal
procuratore
del
Re
e
dal
procuratore
generale
,
a
norma
degli
art
.
278
e
285
.
Se
gli
atti
suindicati
siano
stati
compiuti
da
ufficiali
o
agenti
di
polizia
giudiziaria
(
164
)
,
ne
è
permessa
la
lettura
,
a
meno
che
il
pubblico
ministero
o
le
parti
abbiano
chiesto
la
citazione
dei
predetti
ufficiali
od
agenti
.
Se
l
'
ufficiale
od
agente
,
di
cui
fu
ordinata
la
citazione
,
non
comparisca
,
la
lettura
è
permessa
soltanto
a
condizione
che
il
giudice
riconosca
giustificata
da
legittimo
impedimento
la
non
comparizione
.
Questa
disposizione
deve
essere
osservata
a
pena
di
nullità
.
406
.
E
vietato
,
a
pena
di
nullità
,
leggere
le
deposizioni
di
testimoni
non
esaminati
dal
giudice
con
le
norme
della
istruzione
formale
,
o
in
ogni
caso
quelle
di
persone
che
hanno
facoltà
di
astenersi
dal
deporre
all
'
udienza
(
247
)
.
E
parimenti
vietata
,
a
pena
di
nullità
,
la
lettura
degli
interrogatori
di
imputati
prosciolti
se
non
siano
compresi
nelle
liste
dei
testimoni
e
non
ne
sia
stata
ordinata
la
citazione
.
E
inoltre
vietata
,
a
pena
di
nullità
,
la
lettura
di
informazioni
sulle
voci
correnti
nel
pubblico
intorno
ai
fatti
di
cui
si
tratta
nel
procedimento
,
ovvero
sulla
moralità
in
genere
delle
parti
o
dei
testimoni
,
fatta
eccezione
per
i
certificati
del
casellario
giudiziale
.
407
.
Salve
le
disposizioni
dei
tre
precedenti
art
.
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
anche
d
'
ufficio
,
fa
dare
lettura
dei
rapporti
,
delle
denuncie
o
querele
e
di
ogni
altro
atto
o
documento
del
procedimento
,
ovvero
presentato
dal
pubblico
ministero
o
dalle
parti
,
quando
ne
riconosca
la
pertinenza
e
la
utilità
.
408
.
Dopo
l
'
esame
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
parti
,
può
licenziare
il
perito
,
l
'
interprete
o
il
testimonio
,
con
riserva
di
richiamarlo
quando
occorra
.
Può
vietargli
di
rimanere
in
udienza
,
e
anche
ordinare
che
si
ritiri
nella
camera
assegnata
ai
periti
e
ai
testimoni
in
attesa
di
altri
ordini
.
Chi
trasgredisce
tali
prescrizioni
è
punito
a
norma
della
prima
parte
dell
'
art
.
394
.
409
.
Il
pubblico
ministero
,
i
difensori
,
i
giudici
del
tribunale
e
i
giurati
,
durante
il
dibattimento
,
possono
,
per
mezzo
del
presidente
o
del
pretore
,
fare
domande
,
oltre
che
all
'
imputato
,
alla
parte
lesa
,
ai
testimoni
e
ai
periti
.
410
.
Le
regole
stabilite
per
la
istruzione
formale
relativamente
alle
ispezioni
,
agli
esperimenti
giudiziali
(
202
s
.
)
,
alle
perquisizioni
(
233
s
.
)
,
ai
sequestri
(
237
s
.
)
,
alle
ricognizioni
,
ai
confronti
(
257
s
.
)
,
ai
testimoni
(
245
s
.
)
,
ai
periti
,
agli
interpreti
(
208
s
.
)
,
e
ai
mezzi
di
prova
in
generale
,
si
osservano
per
compiere
simili
atti
nel
giudizio
,
in
quanto
siano
applicabili
e
non
sia
altrimenti
disposto
.
411
.
Ultimate
le
prove
,
la
parte
civile
legge
e
svolge
le
sue
conclusioni
,
il
pubblico
ministero
pronuncia
la
requisitoria
e
successivamente
il
difensore
dell
'
imputato
propone
la
difesa
.
La
parte
civile
,
il
pubblico
ministero
e
il
difensore
dell
'
imputato
possono
replicare
;
la
replica
è
ammessa
una
sola
volta
.
CAPO
II
.
Della
sentenza
e
delle
spese
.
412
.
Il
dibattimento
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
è
chiuso
tosto
che
sia
finita
la
discussione
,
e
senza
interruzione
è
deliberata
la
sentenza
(
414
)
;
essa
è
pubblicata
immediatamente
all
'
udienza
dal
presidente
o
pretore
,
mediante
lettura
del
dispositivo
(
414
,
5°
)
.
Queste
prescrizioni
si
osservano
a
pena
di
nullità
(
433
)
.
413
.
Nel
deliberare
la
sentenza
,
il
presidente
del
tribunale
sottopone
separatamente
a
decisione
le
questioni
di
fatto
,
e
quindi
,
se
occorra
,
quella
sull
'
applicazione
della
legge
.
Tutti
i
giudici
votano
sopra
quest
'
ultima
questione
,
qualunque
sia
stato
il
loro
voto
su
quest
'
ultimo
fatto
.
Il
presidente
raccoglie
i
voti
cominciando
dal
meno
anziano
dei
giudici
in
ordine
di
nomina
,
e
vota
per
ultimo
.
Se
i
giudici
,
presenti
al
dibattimento
,
eccedono
il
numero
legale
,
i
meno
anziani
non
possono
partecipare
alla
votazione
a
pena
di
nullità
,
salvo
che
uno
di
essi
sia
stato
relatore
all
'
udienza
,
nel
quale
caso
egli
prende
il
posto
del
meno
anziano
fra
coloro
che
avrebbero
dovuto
votare
.
Qualora
nella
votazione
si
manifestino
più
di
due
opinioni
,
i
giudici
che
hanno
votato
per
la
pena
più
grave
si
riuniscono
a
quelli
che
hanno
votato
per
la
pena
minore
gradatamente
più
prossima
alla
più
grave
,
perché
venga
a
risultare
la
maggioranza
.
Il
dispositivo
è
scritto
e
sottoscritto
dal
presidente
.
414
.
La
sentenza
contiene
:
1°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
imputato
che
servirono
nel
procedimento
per
identificarlo
,
con
analoghe
indicazioni
per
la
parte
civile
e
la
persona
civilmente
responsabile
,
quando
vi
siano
;
2°
la
enunciazione
dei
fatti
che
formano
l
'
oggetto
dell
'
imputazione
;
3°
i
motivi
di
fatto
e
di
diritto
su
cui
la
sentenza
è
fondata
;
4°
la
indicazione
degli
articoli
di
legge
applicati
;
5°
il
dispositivo
;
6°
la
data
e
le
sottoscrizioni
dei
giudici
e
del
cancelliere
.
Se
,
per
impedimento
sopraggiunto
dopo
la
pubblicazione
della
sentenza
del
tribunale
,
uno
dei
giudici
non
possa
sottoscriverla
,
ne
è
fatta
menzione
prima
della
sottoscrizione
degli
altri
giudici
.
La
sentenza
è
nulla
se
la
persona
dell
'
imputato
non
sia
stata
sufficientemente
indicata
,
o
se
manchi
alcuno
dei
requisiti
prescritti
ai
num
.
2
,
3
,
5
e
6
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
capoverso
precedente
.
Nella
mancanza
di
altri
requisiti
,
non
producente
nullità
,
il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
,
sulla
domanda
della
parte
interessata
o
del
pubblico
ministero
,
ne
ordina
la
rettificazione
con
le
forme
stabilite
nell
'
art
.
434
.
415
.
Il
pubblico
ministero
procede
a
norma
di
legge
se
dal
dibattimento
risulti
a
carico
dell
'
imputato
alcun
altro
fatto
costituente
reato
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
o
istanza
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
eccetto
che
si
tratti
di
reati
ai
quali
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
seguente
.
Se
l
'
imputato
che
trovasi
detenuto
sia
prosciolto
,
e
per
il
fatto
nuovo
risultato
dal
dibattimento
la
legge
autorizzi
il
mandato
di
cattura
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
,
sull
'
istanza
del
pubblico
ministero
,
sospenderne
la
liberazione
e
spedire
mandato
di
arresto
.
416
.
Qualora
nel
dibattimento
risulti
un
reato
concorrente
,
o
la
continuazione
di
reato
,
nei
sensi
degli
art
.
77
,
78
e
79
del
codice
penale
,
ovvero
una
circostanza
aggravante
,
e
non
ve
ne
sia
stata
specifica
menzione
nella
sentenza
di
rinvio
,
nell
atto
di
accusa
,
nella
richiesta
,
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
il
presidente
a
domanda
del
pubblico
ministero
,
o
il
pretore
anche
di
ufficio
,
purché
la
cognizione
non
ecceda
la
competenza
del
giudice
,
li
contesta
,
a
pena
di
nullità
,
all
'
imputato
,
inserendone
menzione
nel
processo
verbale
,
e
,
salvo
che
si
tratti
dell
'
aggravante
della
recidiva
,
lo
avverte
che
ha
diritto
a
chiedere
un
termine
per
la
difesa
.
Se
l
'
imputato
esercita
questo
diritto
,
il
giudice
sospende
o
rimanda
il
dibattimento
,
con
facoltà
al
pubblico
ministero
,
all
'
imputato
e
alle
altre
parti
di
presentare
nuove
prove
.
Se
l
'
imputato
non
esercita
questo
diritto
,
o
se
si
tratta
di
recidiva
,
il
reato
concorrente
,
la
continuazione
,
o
la
circostanza
aggravante
,
restano
compresi
nella
imputazione
e
nel
giudizio
.
417
.
Il
giudice
può
definire
il
fatto
in
modo
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
,
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
e
infliggere
la
pena
corrispondente
,
quantunque
più
grave
,
purché
la
cognizione
del
reato
non
ecceda
la
sua
competenza
.
Se
risulta
dal
dibattimento
che
il
fatto
è
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
,
o
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
fuori
dei
casi
contemplati
nell
'
art
.
precedente
e
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
seguente
,
trasmette
con
ordinanza
motivata
gli
atti
al
pubblico
ministero
.
418
.
Se
il
giudice
creda
che
,
per
diversa
definizione
di
reato
,
il
fatto
del
quale
conosce
in
seguito
a
sentenza
di
rinvio
ecceda
la
propria
competenza
,
trasmette
,
con
ordinanza
motivata
,
gli
atti
alla
corte
di
cassazione
,
la
quale
decide
sul
conflitto
.
Se
il
giudice
creda
che
il
reato
ecceda
la
propria
competenza
perché
il
fatto
nel
dibattimento
risulta
diverso
da
quello
enunciato
nella
sentenza
di
rinvio
,
trasmette
,
con
ordinanza
motivata
,
gli
atti
al
pubblico
ministero
.
Altrettanto
dispone
in
ogni
diverso
caso
in
cui
al
dibattimento
sorga
motivo
per
attribuire
il
procedimento
ad
una
competenza
superiore
.
Se
il
fatto
costituisce
un
reato
di
competenza
del
pretore
,
e
se
l
'
imputato
,
il
pubblico
ministero
,
o
la
parte
civile
,
non
ha
chiesto
la
dichiarazione
d
'
incompetenza
,
il
tribunale
giudica
nel
merito
con
sentenza
inappellabile
.
419
.
La
dichiarazione
d
incompetenza
può
essere
pronunciata
in
ogni
stato
del
giudizio
.
Nel
dichiarare
la
propria
incompetenza
,
se
la
legge
autorizzi
il
mandato
di
cattura
,
il
tribunale
o
il
pretore
può
spedire
il
mandato
di
arresto
.
420
.
Quando
il
giudice
ritenga
non
appartenere
la
cognizione
del
fatto
alla
competenza
ordinaria
,
trasmette
gli
atti
all
'
autorità
competente
.
421
.
Se
esiste
una
causa
per
la
quale
l
'
imputato
non
è
punibile
o
non
soggiace
a
pena
,
se
il
fatto
non
costituisce
reato
,
ovvero
se
la
sussistenza
del
fatto
è
esclusa
,
se
l
'
imputato
non
lo
ha
commesso
o
non
vi
ha
concorso
,
se
l
'
azione
penale
è
prescritta
od
in
altro
modo
estinta
,
o
non
può
essere
promossa
o
proseguita
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
pronuncia
l
assoluzione
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
.
Se
non
risultano
sufficienti
prove
che
il
fatto
sussista
,
o
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
,
o
non
risultino
sufficienti
le
prove
della
sua
colpevolezza
,
si
pronuncia
sentenza
assolutoria
per
insufficienza
di
prove
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
dispone
che
l
'
imputato
va
esente
da
pena
,
ne
è
fatta
dichiarazione
,
enunciandone
espressamente
la
causa
nel
dispositivo
.
Se
il
prosciolto
si
trovi
detenuto
,
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
ne
ordina
la
liberazione
,
se
egli
non
debba
rimanere
detenuto
per
altra
causa
.
Quando
occorra
applicare
il
capoverso
dell
'
art
,
46
,
.
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
54
,
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
594
.
422
.
Il
tribunale
,
o
il
pretore
,
se
il
fatto
costituisce
un
reato
e
la
reità
dell
'
imputato
è
provata
,
pronuncia
la
condanna
e
infligge
la
pena
.
423
.
Nel
pronunciare
sentenza
di
condanna
alla
reclusione
,
alla
detenzione
,
al
confino
,
o
all
'
arresto
per
durata
non
superiore
a
sei
mesi
,
o
ad
una
pena
pecuniaria
,
che
,
sola
o
congiunta
a
pena
restrittiva
dèlla
libertà
personale
,
e
convertita
a
norma
di
legge
,
priverebbe
della
libertà
personale
per
un
tempo
nel
complesso
non
superiore
a
sei
mesi
,
contro
persona
che
non
abbia
riportalo
mai
condanna
alla
reclusione
,
il
giudice
,
salvo
che
sia
altrimenti
stabilito
in
leggi
speciali
,
e
purché
l
'
imputato
sia
presente
,
può
ordinare
che
l
'
esecuzione
della
condanna
rimanga
sospesa
per
il
termine
di
cinque
anni
,
trattandosi
di
condanna
per
delitto
,
o
,
se
trattisi
di
condanna
per
contravvenzione
,
per
un
termine
inferiore
a
quello
stabilito
per
la
prescrizione
della
pena
(
424
s
.
)
.
La
misura
della
pena
per
cui
può
darsi
questo
provvedimento
,
è
doppia
per
le
donne
,
per
i
minori
di
anni
diciotto
e
per
coloro
che
abbiano
compiuto
anni
settanta
.
La
disposizione
di
questo
art
.
non
si
applica
nei
casi
di
assenza
o
allontanamento
volontario
dal
giudizio
preveduti
negli
art
.
376
e
371
.
424
.
La
sospensione
può
essere
subordinata
al
risarcimento
del
danno
liquidato
nella
sentenza
,
ovvero
al
pagamento
,
entro
il
termine
prefisso
nella
medesima
,
di
una
somma
da
imputare
nella
liquidazione
definitiva
,
o
assegnata
a
titolo
di
riparazione
,
e
in
ciascuno
di
questi
casi
può
anche
essere
subordinata
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento
.
425
.
I1
presidente
,
o
il
pretore
,
letta
la
sentenza
,
richiama
il
condannato
,
in
udienza
,
sulla
importanza
del
beneficio
concedutogli
,
e
lo
ammonisce
che
se
entro
il
termine
stabilito
commetta
un
delitto
,
o
non
ottemperi
agli
obblighi
imposti
,
dovrà
espiare
la
pena
a
norma
di
legge
.
426
.
La
sospensione
non
può
essere
conceduta
più
di
una
volta
,
neppure
se
sia
intervenuta
riabilitazione
(
629
s
.
)
;
ma
per
gli
effetti
di
questa
disposizione
non
si
tiene
conto
della
sospensione
conceduta
con
decreto
a
norma
dell
art
.
298
.
427
.
Se
con
una
prima
condanna
sia
inflitta
pena
pecuniaria
non
superiore
a
lire
cinquemila
,
o
pena
restrittiva
della
libertà
personale
per
durata
non
maggiore
di
tre
anni
,
il
giudice
può
,
valutati
i
precedenti
del
condannato
e
le
circostanze
del
fatto
,
ordinare
che
si
sospenda
la
menzione
della
condanna
nel
certificato
del
casellario
giudiziale
(
618
s
.
,
623
.
3°
)
,
fino
a
che
il
condannato
non
commetta
altro
fatto
costituente
delitto
.
428
.
Se
la
condanna
alla
pubblicazione
della
sentenza
sia
espressamente
preveduta
dalla
legge
,
il
giudice
ordina
la
pubblicazione
a
spese
del
condannato
e
,
quando
sia
il
caso
,
anche
a
spese
della
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
Se
in
altri
casi
il
giudice
ritenga
che
il
provvedimento
sia
giustificato
dall
'
indole
del
fatto
e
serva
a
riparare
il
danno
,
o
a
integrarne
la
riparazione
,
ordina
che
la
sentenza
sia
pubblicata
,
a
spese
della
parte
istante
,
per
una
o
due
volte
,
in
giornali
che
designa
,
in
numero
non
maggiore
di
tre
.
Nel
caso
di
proscioglimento
,
il
giudice
,
sull
'
istanza
dell
'
imputato
,
qualora
ravvisi
concorrere
a
riguardo
di
lui
condizioni
analoghe
a
quelle
indicate
nel
precedente
capoverso
,
può
ordinare
che
la
sentenza
sia
pubblicata
a
spese
della
parte
civile
.
429
.
In
virtù
della
sentenza
di
condanna
lo
Stato
ha
diritto
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento
a
carico
del
condannato
o
dei
condannati
,
a
norma
dell
art
.
39
del
codice
penale
.
La
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
che
sia
stata
citata
o
sia
intervenuta
nel
giudizio
è
obbligata
al
pagamento
in
solido
col
condannato
,
se
la
sua
responsabilità
sia
dichiarata
nella
sentenza
.
Se
l
'
imputato
sia
assolto
e
si
tratti
di
reato
per
il
quale
si
procede
a
querela
di
parte
il
querelante
è
condannato
alle
spese
del
procedimento
.
Non
vi
è
condannato
quando
l
'
assoluzione
sia
pronunciata
per
essere
estinta
l
'
azione
penale
in
forza
di
prescrizione
e
questa
non
fosse
compiuta
nel
giorno
in
cui
fu
presentata
la
querela
.
Se
l
azione
penale
è
dichiarata
estinta
per
remissione
(
155
s
.
,
c.p.
88
)
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
161
(
470
)
.
430
.
Con
la
sentenza
di
condanna
l
'
imputato
è
pure
condannato
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
dal
reato
,
e
alle
restituzioni
in
favore
del
danneggiato
,
anche
se
non
costituito
parte
civile
.
Può
essere
condannato
altresì
al
pagamento
della
riparazione
in
somma
determinata
nella
sentenza
,
purché
l
'
offeso
costituito
parte
civile
ne
abbia
fatto
domanda
.
Quando
la
persona
civilmente
responsabile
fu
citata
o
intervenne
nel
giudizio
,
tali
condanne
sono
pronunciate
anche
contro
di
essa
,
in
solido
,
se
la
sua
responsabilità
sia
dichiarata
nella
sentenza
.
La
liquidazione
dei
danni
è
pronunciata
nella
sentenza
se
ne
sia
fatta
domanda
dalla
parte
civile
e
gli
atti
ne
forniscano
gli
elementi
;
in
ogni
altro
caso
la
domanda
per
la
liquidazione
è
proposta
avanti
il
giudice
civile
competente
in
primo
grado
per
valore
,
nel
luogo
dove
fu
trattato
in
prima
cognizione
il
giudizio
penale
.
Nella
sentenza
può
essere
assegnata
al
danneggiato
una
somma
da
imputare
nella
liquidazione
definitiva
.
L
'
imputato
e
la
persona
civilmente
responsabile
sono
in
ogni
caso
condannati
in
solido
alle
spese
in
favore
della
parte
civile
.
Il
giudice
provvede
altresì
.
sulle
spese
indicate
nel
capoverso
dell
art
.
10
(
470
)
.
431
.
Con
la
sentenza
di
proscioglimento
,
il
giudice
,
se
si
tratti
di
reato
per
il
quale
si
procede
a
querela
di
parte
condanna
il
querelante
al
rimborso
delle
spese
in
favore
dell
imputato
,
e
,
se
il
querelante
sia
costituito
parte
civile
,
anche
in
favore
della
persona
civilmente
responsabile
,
citata
o
intervenuta
,
eccetto
che
concorrano
giusti
motivi
per
compensarle
in
tutto
o
in
parte
,
o
sia
pronunciato
il
proscioglimento
per
prescrizione
non
ancora
compiuta
nel
giorno
in
cui
fu
presentala
la
querela
;
può
altresì
condannare
il
querelante
a
risarcire
i
danni
all
'
imputato
,
e
,
quando
sia
il
caso
,
alla
persona
civilmente
responsabile
,
se
gli
interessati
ne
propongano
istanza
.
Se
si
tratta
di
reato
per
il
quale
si
procede
d
'
ufficio
,
il
giudice
può
,
sull
istanza
medesima
,
condannare
la
parte
civile
alle
spese
e
ai
danni
in
favore
dell
'
imputato
e
della
persona
civilmente
responsabile
citata
o
intervenuta
nel
giudizio
,
e
provvede
altresì
sulle
spese
indicate
nel
capoverso
dell
'
art
.
10
(
432
,
470
)
.
432
.
Sulle
domande
per
spese
e
per
risarcimento
di
danni
,
di
cui
nell
'
art
.
precedente
,
non
può
pronunciare
che
il
giudice
penale
nella
sentenza
di
proscioglimento
.
Il
giudizio
di
liquidazione
è
proposto
avanti
il
giudice
civile
competente
in
primo
grado
in
conformità
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
430
.
433
.
La
sentenza
del
tribunale
,
debitamente
compilata
e
sottoscritta
,
deve
essere
deposta
in
cancelleria
non
oltre
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
fattane
in
udienza
a
norma
dell
art
.
412
,
e
quella
del
pretore
non
oltre
dieci
giorni
.
La
sentenza
si
ha
come
notificata
alle
parti
che
siano
state
presenti
in
persona
al
dibattimento
,
anche
se
non
siano
presenti
alla
pubblicazione
.
434
.
La
correzione
degli
errori
materiali
delle
sentenze
,
delle
ordinanze
e
dei
decreti
,
quando
tali
errori
non
producano
nullità
,
è
ordinata
dal
giudice
che
ha
pronunciato
il
provvedimento
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
previa
citazione
delle
parti
in
camera
di
consiglio
;
delle
deduzioni
di
esse
è
fatta
menzione
nel
processo
verbale
.
Nell
originale
della
sentenza
,
dell
'
ordinanza
,
o
del
decreto
,
è
fatta
annotazione
dell
ordinanza
di
correzione
.
Si
procede
nello
stesso
modo
quando
occorra
rettificare
,
in
una
sentenza
,
il
nome
o
cognome
dell
imputato
.
435
.
L
'
imputato
assolto
,
anche
in
contumacia
,
con
sentenza
divenuta
irrevocabile
,
non
può
essere
di
nuovo
sottoposto
a
procedimento
per
quel
medesimo
fatto
,
neppure
se
esso
venga
diversamente
definito
per
titolo
,
grado
o
quantità
di
reato
.
Si
può
invece
in
ogni
caso
procedere
contro
l
'
imputato
assolto
per
mancanza
di
querela
o
richiesta
,
se
l
una
o
l
'
altra
venga
in
seguito
proposta
.
CAPO
III
.
Del
processo
verbale
.
436
.
Di
ogni
dibattimento
il
cancelliere
redige
processo
verbale
nel
quale
enuncia
:
l
°
il
luogo
,
l
anno
,
il
mese
e
il
giorno
in
cui
è
tenuta
l
'
udienza
,
l
'
ora
dell
apertura
e
quella
della
chiusura
di
essa
;
2°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dell
imputato
;
3°
nome
e
cognome
dei
giudici
,
del
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
delle
parti
che
intervengono
al
dibattimento
,
dei
loro
rappresentanti
e
difensori
;
4°
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
dei
testimoni
,
dei
periti
,
degli
interpreti
,
e
la
prestazione
del
rispettivo
giuramento
;
5°
le
istanze
e
le
conclusioni
del
pubblico
ministero
o
delle
parti
,
e
quanto
il
giudice
,
d
ufficio
o
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
di
una
delle
parti
,
ordini
che
vi
sia
inserito
.
Il
processo
verbale
è
sottoscritto
dal
presidente
,
o
dal
pretore
,
e
dal
cancelliere
,
ed
è
unito
agli
atti
del
procedimento
.
Se
il
presidente
del
tribunale
sia
impedito
,
sottoscrive
per
lui
il
giudice
anziano
;
in
caso
d
'
impedimento
del
presidente
della
corte
di
assise
,
o
del
pretore
,
basta
che
sottoscriva
il
cancelliere
.
Degli
impedimenti
e
delle
loro
cause
deve
farsi
espressa
menzione
prima
delle
sottoscrizioni
.
Le
ordinanze
pubblicate
durante
il
dibattimento
sono
inserite
,
a
pena
di
nullità
,
nel
processo
verbale
.
437
.
Nel
dibattimento
avanti
la
corte
di
assise
il
cancelliere
non
deve
enunciare
nel
processo
verbale
le
deposizioni
dei
testimoni
e
le
dichiarazioni
dei
periti
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
num
.
5
dell
'
art
.
precedente
.
Nel
dibattimento
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
,
e
nel
giudizio
in
contumacia
avanti
la
corte
di
assise
,
il
cancelliere
deve
riassumere
le
deposizioni
dei
testimoni
,
le
dichiarazioni
dei
periti
,
le
conferme
,
variazioni
o
aggiunte
alle
deposizioni
o
alle
dichiarazioni
antecedenti
,
e
ogni
altra
circostanza
che
risulti
dal
rispettivo
esame
.
Se
l
imputato
è
presente
,
il
cancelliere
deve
pure
riassumere
le
risposte
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
può
dettare
le
disposizioni
dei
testimoni
e
le
dichiarazioni
dei
periti
,
e
può
invitare
questi
ultimi
a
dettarle
,
facendo
di
tali
circostanze
inserire
menzione
nel
processo
verbale
.
CAPO
IV
.
Disposizioni
speciali
per
il
giudizio
avanti
la
corte
di
assise
.
438
.
Il
presidente
,
composta
la
giuria
in
conformità
stella
legge
,
e
ammesso
il
pubblico
nella
sala
di
udienza
,
espone
concisamente
ai
giurati
i
fatti
e
legge
l
'
imputazione
,
senza
accennare
alle
prove
.
Indi
seriamente
li
ammonisce
dell
obbligo
di
non
comunicare
con
alcuno
intorno
alle
accuse
e
di
non
manifestare
in
alcun
modo
la
propria
opinione
intorno
ad
esse
,
prima
del
verdetto
,
e
rammenta
le
sanzioni
stabilite
nell
art
.
441
.
439
.
Se
l
'
azione
penale
sia
estinta
,
ovvero
non
possa
essere
promossa
o
proseguita
,
il
presidente
,
anche
di
ufficio
,
sentiti
il
pubblico
ministero
,
l
'
imputato
e
i
difensori
,
pronuncia
non
doversi
procedere
per
il
motivo
che
indica
espressamente
nel
dispositivo
della
sentenza
.
Questa
è
deliberata
senza
l
'
intervento
dei
giurati
,
anche
dopo
1apertura
del
dibattimento
.
Nel
procedimento
per
citazione
diretta
(
277
s
.
)
,
il
presidente
decide
nella
stessa
forma
sull
'
eccezione
d
'
incompetenza
della
corte
di
assise
.
Qualora
riconosca
fondata
la
eccezione
,
pronuncia
sentenza
di
rinvio
al
tribunale
o
al
pretore
.
440
.
Interrogato
l
'
imputato
sul
nome
,
cognome
e
sulle
altre
qualità
personali
,
il
presidente
invita
i
giurati
ad
alzarsi
;
e
,
stando
in
piedi
egli
stesso
,
legge
la
seguente
formula
di
giuramento
:
«
Con
la
ferma
volontà
di
compiere
,
da
uomini
d
onore
,
tutto
il
vostro
dovere
,
e
coscienti
della
suprema
importanza
morale
e
civile
dell
ufficio
che
la
Legge
vi
affida
,
giurate
e
promettete
di
ascoltare
con
diligenza
ed
esaminare
con
serenità
,
in
questo
procedimento
,
le
prove
e
le
ragioni
dell
'
accusa
e
della
difesa
,
di
formare
la
vostra
intima
convinzione
valutandole
con
rettitudine
ed
imparzialità
,
e
di
tenere
lontano
dall
'
animo
vostro
ogni
sentimento
di
avversione
o
di
favore
,
perché
il
verdetto
riesca
,
quale
la
società
lo
attende
da
voi
,
affermazione
sincera
di
vertici
e
di
giustizia
»
.
I
giurati
sono
chiamati
ad
uno
ad
uno
;
e
ciascuno
di
essi
risponde
affermando
:
«
Lo
giuro
»
(
465
)
.
441
.
Il
giurato
che
,
prima
del
verdetto
,
comunicando
con
altri
,
o
in
altro
modo
,
manifesti
la
propria
opinione
sulle
accuse
,
è
escluso
dalla
giuria
ed
è
condannato
dal
presidente
al
pagamento
di
una
ammenda
non
inferiore
a
lire
trecento
e
non
superiore
a
mille
,
e
alle
spese
della
sospensione
che
sia
resa
necessaria
dalla
sua
esclusione
.
442
.
Dopo
l
'
interrogatorio
dell
'
imputato
il
presidente
avverte
i
giurati
della
facoltà
che
hanno
,
durante
il
dibattimento
,
di
rivolgere
per
mezzo
di
lui
all
'
imputato
,
alla
parte
lesa
,
ai
testimoni
o
ai
periti
le
domande
che
ritengano
utili
all
'
accertamento
della
verità
(
465
)
.
443
.
Esaurite
le
prove
,
il
presidente
invita
il
pubblico
ministero
e
le
parti
a
presentare
le
rispettive
richieste
circa
le
questioni
da
proporre
ai
giurati
(
444
s
.
)
;
indi
egli
formula
le
questioni
e
ne
dà
lettura
(
465
)
.
444
.
Le
questioni
sul
fatto
principale
e
sulle
circostanze
aggravanti
sono
proposte
in
conformità
alla
sentenza
di
rinvio
,
o
all
'
atto
d
'
accusa
.
Anche
nel
giudizio
avanti
la
corte
di
assise
si
applica
la
disposizione
dell
art
.
416
e
le
questioni
sono
proposte
in
conformità
alla
contestazione
fatta
dal
presidente
a
norma
del
medesimo
articolo
(
465
)
.
445
.
Il
pubblico
ministero
e
l
'
imputato
possono
chiedere
che
siano
proposte
questioni
o
domande
sulle
cause
che
secondo
la
legge
escludono
o
diminuiscono
l
'
imputabilità
o
la
pena
,
o
per
le
quali
deve
dichiararsi
la
esenzione
da
pena
,
ed
anche
questioni
o
domande
subordinate
che
modifichino
la
questione
principale
dando
luogo
a
conseguenze
di
diritto
diverse
a
favore
dell
imputato
.
Il
presidente
deve
proporre
le
dette
questioni
o
domande
,
qualora
non
ostino
motivi
di
diritto
,
e
può
proporle
anche
d
'
ufficio
(
465
)
.
446
.
La
questione
sul
fatto
principale
come
fu
indicato
nella
sentenza
di
rinvio
o
nell
atto
di
accusa
,
con
l
enunciazione
degli
elementi
costitutivi
del
reato
,
senza
dare
loro
alcuna
denominazione
giuridica
e
con
riferimento
alla
colpevolezza
dell
imputato
,
deve
essere
divisa
nelle
seguenti
domande
:
1°
se
sussista
il
fatto
materiale
;
2°
se
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
;
3°
se
l
'
imputato
sia
colpevole
.
Nella
domanda
sulla
colpevolezza
si
enuncia
,
quando
sia
indicato
nella
legge
,
anche
il
fine
specifico
(
449
,
465
)
.
447
.
La
questione
subordinata
contiene
gli
elementi
che
la
costituiscono
come
modificazione
della
principale
.
Se
in
essa
non
debbano
essere
enunciati
elementi
di
un
fatto
materiale
diverso
,
o
elementi
costitutivi
di
un
reato
diverso
,
è
inserita
nella
questione
principale
come
domanda
subordinata
alla
risposta
data
alla
seconda
o
alla
terza
domanda
della
questione
stessa
.
Se
nella
questione
subordinata
debbano
essere
enunciati
elementi
di
un
fatto
materiale
diverso
,
o
elementi
costitutivi
di
un
reato
diverso
,
tale
questione
è
proposta
subordinatamente
alla
principale
e
divisa
nel
modo
indicato
nell
'
art
.
precedente
(
465
)
.
448
.
Le
domande
,
e
rispettivamente
le
questioni
,
sulle
cause
che
escludono
o
diminuiscono
la
imputabilità
(c.p
.
44
s
.
)
o
la
pena
,
su
quelle
per
le
quali
deve
dichiararsi
la
esenzione
da
pena
,
e
sulle
circostanze
aggravanti
,
contengono
l
'
enunciazione
degli
elementi
che
le
costituiscono
,
fatta
eccezione
per
quella
relativa
alle
circostanze
attenuanti
prevedute
nell
art
.
59
del
codice
penale
(
465
)
.
449
.
La
domanda
su
una
causa
che
esclude
l
imputabilità
fa
parte
della
questione
sul
fatto
principale
.
Tale
domanda
precede
quella
indicata
al
n
.
3
dell
'
art
.
446;
e
quest
'
ultima
deve
essere
formulata
subordinatamente
alla
risposta
negativa
sulla
causa
da
cui
è
esclusa
l
imputabilità
.
La
questione
su
una
causa
che
diminuisce
l
'
imputabilità
o
la
pena
è
proposta
in
seguito
alla
questione
sul
fatto
principale
,
e
subordinatamente
alla
risposta
affermativa
sulle
tre
domande
indicate
nell
'
art
.
446
(
465
)
.
450
.
Se
l
'
imputato
sia
sordomuto
,
o
se
nel
momento
in
cui
fu
commesso
il
fatto
avesse
avuto
meno
di
quattordici
anni
,
ovvero
,
trattandosi
di
reato
di
stampa
preveduto
nel
n
.
4
dell
art
.
14
,
avesse
avuto
meno
di
sedici
anni
,
il
presidente
domanda
ai
giurati
con
speciale
questione
se
egli
abbia
agito
con
discernimento
(
465
)
.
451
.
La
questione
sul
fatto
principale
è
proposta
prima
di
ogni
altra
;
la
questione
sulle
circostanze
attenuanti
è
proposta
per
ultima
:
le
altre
sono
proposte
con
l
'
ordine
che
il
presidente
ritiene
logico
e
conveniente
alla
votazione
,
salvo
quanto
è
disposto
nel
capoverso
dell
art
.
449
.
Le
domande
sul
fatto
principale
e
sulle
questioni
subordinate
sono
proposte
con
la
formula
:
1
)
«
Sussiste
il
fatto
....
(
enunciandolo
in
conformità
agli
art
.
444
e
446
)
?
»
2
)
«
Ha
l
imputato
...
commesso
il
fatto
(
o
«
Ha
concorso
nel
fatto
»
,
indicando
gli
elementi
del
concorso
)
?
»
;
3
)
«
È
l
'
imputato
colpevole
per
avere
commesso
il
fatto
(
o
per
avere
concorso
nel
fatto
)
volontariamente
?
»
(
e
se
la
legge
designa
un
fine
specifico
si
dica
,
per
esempio
:
«
a
fine
di
uccidere
,
per
trarre
profitto
,
per
fine
di
lucro
,
di
libidine
,
per
influire
»
?
)
;
oppure
:
«
È
l
'
imputato
colpevole
di
avere
cagionato
il
fatto
per
imprudenza
,
per
negligenza
?
»
(
come
nelle
varie
ipotesi
dalla
legge
indicate
)
.
Le
questioni
o
domande
sulle
cause
che
escludono
o
diminuiscono
la
imputabilità
o
la
pena
,
quelle
sulle
circostanze
aggravanti
e
quelle
sulle
cause
che
esimono
da
pena
sono
proposte
con
la
formula
:
«
Sussiste
a
favore
(
o
a
carico
)
dell
'
imputato
che
egli
abbia
commesso
il
fatto
,
trovandosi
nello
stato
o
con
la
circostanza
o
per
esservi
stato
costretto
o
nell
atto
di
...
usando
di
...
con
abuso
di
...
col
mezzo
di
...
con
violenza
,
con
armi
...
(
come
nei
varii
casi
dalla
legge
indicati
)
.
La
questione
sulle
circostanze
attenuanti
è
proposta
con
la
formula
:
«
Concorrono
in
favore
dell
'
imputato
circostanze
attenuanti
?
»
(
465
)
.
452
.
Le
questioni
,
e
le
domande
in
cui
siano
divise
,
si
formulano
distintamente
per
ciascun
imputato
,
per
ciascun
fatto
principale
o
subordinato
,
e
per
ciascuna
delle
cause
o
circostanze
suddette
.
Ciascuna
questione
e
ciascuna
domanda
è
formulata
in
modo
che
si
possa
rispondere
con
sì
o
con
no
;
e
vi
è
fatta
menzione
,
quando
occorra
,
del
legame
di
dipendenza
dell
'
una
dall
'
altra
.
Se
più
sono
gli
imputati
per
un
medesimo
fatto
,
la
domanda
sulla
sussistenza
del
fatto
materiale
specificata
nel
num
.
1
dell
art
.
446
è
proposta
una
sola
volta
(
465
)
.
453
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
hanno
facoltà
di
chiedere
che
le
questioni
siano
formulate
,
o
disposte
,
in
modo
ed
ordine
diverso
.
Il
presidente
decide
sulle
istanze
predette
.
454
.
Stabilite
le
questioni
definitivamente
secondo
le
nonne
degli
art
.
precedenti
e
sottoscritte
dal
presidente
e
dal
cancelliere
,
si
procede
alla
discussione
in
conformità
dell
art
.
411
.
Nessuna
modificazione
od
aggiunta
può
essere
fatta
alle
questioni
,
se
non
sopraggiungano
nuovi
elementi
di
prova
che
ne
impongano
la
necessità
.
La
decisione
del
presidente
su
questo
oggetto
non
può
essere
in
alcun
modo
impugnata
(
465
)
.
455
.
Terminata
la
discussione
,
il
presidente
dichiara
chiuso
il
dibattimento
,
che
non
può
essere
riaperto
;
e
si
procede
nella
sala
d
'
udienza
alla
deliberazione
del
verdetto
,
restando
presenti
,
insieme
coi
giurati
,
il
presidente
,
il
pubblico
ministero
,
il
cancelliere
,
e
un
difensore
per
ciascuno
degli
imputati
.
Per
gli
imputati
per
i
quali
il
presidente
dichiari
non
esistere
incompatibilità
di
difesa
,
assiste
un
solo
difensore
designato
da
essi
o
,
in
caso
di
disaccordo
,
dal
presidente
.
I
giurati
supplenti
sono
licenziati
:
ogni
altra
persona
,
compreso
il
difensore
della
persona
civilmente
responsabile
,
è
fatta
allontanare
dalla
sala
dell
'
udienza
.
Il
presidente
provvede
per
mezzo
degli
agenti
della
forza
pubblica
alla
custodia
degli
ingressi
.
È
assoluto
dovere
del
pubblico
ministero
e
del
difensore
di
mantenersi
in
silenzio
e
astenersi
da
qualsiasi
atto
elle
possa
turbare
la
libertà
e
la
tranquillità
della
votazione
del
verdetto
e
dello
spoglio
dei
voti
.
Il
presidente
fa
allontanare
dalla
sala
di
udienza
il
trasgressore
,
e
lo
denunzia
per
i
provvedimenti
disciplinari
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
quando
ne
sia
il
caso
,
e
salvo
l
obbligo
di
ripresentarsi
all
udienza
dopo
la
deliberazione
dei
giurati
.
La
deliberazione
continua
in
assenza
del
trasgressore
e
senza
che
questi
sia
surrogato
.
Le
disposizioni
date
dal
presidente
in
esecuzione
di
questo
articolo
non
sono
soggette
ad
alcuna
impugnazione
(
457
,
459
,
465
)
.
456
.
Finché
non
sia
ultimata
la
deliberazione
,
la
quale
in
nessun
caso
può
essere
interrotta
,
nessuno
può
prendere
la
parola
se
non
per
espressa
facoltà
datagli
dal
presidente
;
e
nessuno
può
entrare
nella
sala
d
udienza
,
od
uscirne
,
eccetto
che
per
ordine
scritto
del
presidente
(
457
,
459
,
465
)
.
457
.
Chiunque
trasgredisce
alle
disposizioni
dei
due
art
.
precedenti
,
ovvero
,
essendo
obbligato
a
darvi
esecuzione
,
non
le
fa
eseguire
,
è
condannato
dal
presidente
a
pagare
all
'
erario
una
somma
da
trecento
a
cinquecento
lire
,
senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
che
possa
sorgere
dal
fatto
(
459
)
.
458
.
Il
presidente
richiama
i
giurati
sulla
importanza
del
giuramento
da
loro
prestato
e
sulla
gravità
dell
'
ufficio
che
si
accingono
a
compiere
;
dà
lettura
delle
questioni
nell
'
ordine
in
cui
sono
state
formulate
;
le
spiega
singolarmente
nel
loro
significato
e
nelle
rispettive
relazioni
,
indicando
le
conseguenze
penali
delle
risposte
,
senza
riassumere
i
risultati
del
dibattimento
né
ripetere
o
apprezzare
le
prove
,
o
le
ragioni
,
addotte
per
l
'
accusa
o
per
la
difesa
,
Ciascun
giurato
ha
facoltà
di
chiedere
schiarimenti
anche
prima
della
votazione
di
una
singola
questione
o
domanda
(
459
al
.
ult
.
,
465
)
.
459
.
Il
presidente
spiega
ai
giurati
l
effetto
delle
schede
non
contenenti
alcun
voto
,
o
giudicate
non
leggibili
(
460
,
465
)
.
Prima
che
si
proceda
alla
votazione
il
presidente
rammenta
a
tutti
i
presenti
le
disposizioni
degli
art
.
455
,
456
e
457
,
ed
invita
a
prestarvi
scrupolosa
obbedienza
.
Nel
processo
verbale
è
fatta
menzione
dell
'
osservanza
di
questo
articolo
e
del
precedente
.
460
.
Intorno
alle
spiegazioni
date
dal
presidente
ai
giurati
è
vietata
qualsiasi
discussione
.
L
'
errore
di
diritto
rilevato
nelle
spiegazioni
può
essere
fatto
valere
come
motivo
di
annullamento
a
norma
dell
art
.
500
,
mediante
il
ricorso
per
cassazione
,
qualora
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
,
o
del
difensore
,
il
presidente
non
l
'
abbia
rettificato
.
Nel
processo
verbale
si
fa
menzione
della
richiesta
di
rettificazione
e
della
dichiarazione
del
presidente
.
461
.
Il
presidente
fa
consegnare
dal
cancelliere
a
ciascun
giurato
,
per
ogni
questione
o
domanda
,
una
scheda
col
bollo
della
corte
di
assise
.
La
scheda
reca
stampata
o
scritta
la
formula
della
questione
o
domanda
;
e
di
fianco
a
questa
reca
stampato
:
«
Sul
mio
onore
e
sulla
mia
coscienza
il
mio
voto
è
....
»
.
Il
giurato
scrive
,
sotto
le
dette
parole
,
la
parola
sì
o
no
;
e
piega
la
scheda
.
Su
ogni
singola
questione
o
domanda
tutti
i
giurati
devono
votare
simultaneamente
.
Le
schede
piegate
relative
alla
domanda
o
questione
votata
sono
raccolte
dal
cancelliere
.
La
votazione
deve
essere
effettuata
in
modo
che
nessuno
possa
prendere
cognizione
del
voto
individuale
di
ciascun
giurato
(
465
)
.
462
.
Il
presidente
assistito
esclusivamente
dal
cancelliere
fa
lo
spoglio
delle
schede
,
ne
annunzia
il
risultato
per
ogni
singola
questione
o
domanda
e
lo
scrive
immediatamente
in
margine
alla
questione
o
domanda
,
dichiarando
il
numero
dei
voti
soltanto
nel
caso
in
cui
la
risposta
affermativa
sul
fatto
principale
,
o
sulla
circostanza
aggravante
,
sia
data
a
semplice
maggioranza
di
sei
voti
.
Se
qualche
scheda
non
contenga
alcun
voto
,
o
,
sul
dubbio
proposto
dal
presidente
,
sia
giudicata
non
leggibile
almeno
da
cinque
giurati
,
è
considerata
favorevole
all
'
imputato
.
Tutte
le
schede
,
subito
dopo
lo
spoglio
,
sono
bruciate
(
465
)
.
463
.
La
decisione
dei
giurati
deve
risultare
dalla
maggioranza
di
sei
voti
almeno
.
Quando
i
voti
sono
egualmente
divisi
,
prevale
l
'
opinione
favorevole
all
'
imputato
(
465
)
.
464
.
Deliberato
il
verdetto
,
il
presidente
,
sempre
in
presenza
dei
giurati
,
del
pubblico
ministero
e
del
difensore
,
lo
sottoscrive
insieme
al
cancelliere
(
465
)
.
465
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
440
,
degli
art
.
442
a
452
,
454
a
456
,
458
,
459
prima
parte
,
461
a
464
,
si
osservano
a
pena
di
nullità
.
466
.
Quando
il
verdetto
sia
stato
affermativo
su
taluna
delle
domande
relative
al
fatto
principale
alla
semplice
maggioranza
di
sei
voti
,
il
presidente
può
rimandare
il
giudizio
ad
altra
sessione
con
altri
giurati
.
La
decisione
del
presidente
non
è
motivata
e
nessuno
ha
diritto
di
provocarla
.
Se
il
verdetto
affermativo
concerne
più
reati
,
la
norma
suddetta
si
applica
al
reato
per
il
quale
la
decisione
del
presidente
è
pronunciata
.
Se
per
altri
imputati
del
medesimo
reato
il
verdetto
sia
stato
affermativo
con
maggioranza
superiore
a
sei
voti
,
il
presidente
ha
facoltà
di
estendere
anche
a
questi
imputati
l
'
effetto
della
sua
decisione
.
467
.
Sottoscritto
il
verdetto
,
il
presidente
riapre
l
'
udienza
e
ordina
che
sia
ricondotto
nella
sala
l
'
imputato
.
Il
cancelliere
dà
lettura
del
verdetto
.
Il
pubblico
ministero
e
i
difensori
delle
parti
propongono
le
rispettive
richieste
,
conclusioni
,
od
istanze
;
immediatamente
dopo
,
a
pena
di
nullità
,
il
presidente
redige
la
sentenza
e
la
pubblica
mediante
lettura
della
medesima
in
udienza
.
468
.
Se
i
giurati
hanno
negato
che
il
fatto
materiale
sussista
,
o
hanno
negato
che
l
'
imputato
lo
abbia
commesso
o
vi
abbia
concorso
,
o
che
ne
sia
colpevole
,
ovvero
se
hanno
risposto
affermativamente
alla
domanda
sopra
la
causa
che
esclude
la
imputabilità
,
o
per
la
quale
la
legge
penale
dispone
che
l
'
imputato
non
è
punibile
,
o
non
soggiace
a
pena
,
il
presidente
lo
dichiara
assolto
.
Se
il
fatto
di
cui
l
'
imputato
è
dichiarato
colpevole
non
costituisce
reato
,
il
presidente
lo
assolve
dichiarandone
espressamente
il
motivo
.
Nei
casi
in
cui
la
legge
penale
dispone
che
l
'
imputato
va
esente
da
pena
,
il
presidente
lo
dichiara
espressamente
nel
dispositivo
.
In
ciascuno
dei
casi
predetti
,
qualora
il
prosciolto
si
trovi
detenuto
,
o
soggetto
a
vincoli
di
libertà
provvisoria
,
il
presidente
ne
ordina
la
liberazione
salvo
che
costui
non
debba
rimanere
detenuto
per
altra
causa
.
Quando
occorra
applicare
il
capoverso
dell
'
art
.
46
,
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
54
,
o
la
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
594
.
469
.
Se
il
fatto
di
cui
,
secondo
il
verdetto
,
l
'
imputato
fu
ritenuto
colpevole
costituisce
reato
,
il
presidente
pronuncia
la
condanna
e
infligge
la
pena
.
470
.
I1
presidente
,
nella
sentenza
di
condanna
o
di
proscioglimento
,
pronuncia
sulle
spese
,
sulle
restituzioni
,
sui
danni
e
sulle
domande
per
riparazione
,
in
conformità
degli
art
.
429
,
430
e
431
.
CAPO
V
.
Del
giudizio
in
contumacia
.
471
.
Quando
l
'
imputato
,
anche
se
detenuto
,
non
si
presenti
all
'
udienza
,
e
sia
dimostrato
che
si
trovi
nell
'
impossibilità
di
comparire
per
legittimo
e
grave
impedimento
,
ovvero
se
per
infermità
di
mente
sia
nell
impossibilità
di
provvedere
alla
propria
difesa
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
anche
d
'
ufficio
,
sospende
o
rimanda
il
dibattimento
secondo
le
circostanze
;
prescrive
,
quando
occorra
,
che
il
provvedimento
sia
notificato
all
'
imputato
;
può
autorizzare
altresì
il
danneggiato
,
che
ne
faccia
istanza
,
a
promuovere
o
proseguire
l
'
azione
per
i
danni
avanti
il
giudice
civile
indipendentemente
dal
procedimento
penale
,
e
non
ostante
che
siavi
stata
costituzione
di
parte
civile
.
L
'
istanza
può
essere
proposta
dal
pubblico
ministero
nel
caso
preveduto
nell
'
art
.
64
.
Se
il
dibattimento
sia
tenuto
successivamente
,
la
parte
civile
può
valersi
della
facoltà
disposta
nell
'
art
.
10
.
472
.
Fuori
dei
casi
indicati
nell
'
art
.
precedente
e
di
quello
preveduto
nel
capoverso
dell
'
art
.
376
,
se
l
'
imputato
non
si
presenti
all
'
udienza
,
il
presidente
,
o
il
pretore
,
ordina
al
cancelliere
di
dare
lettura
dell
'
atto
di
notificazione
della
sentenza
di
rinvio
,
se
ne
sia
il
caso
,
e
dell
'
atto
di
notificazione
del
decreto
di
citazione
,
o
di
quello
indicato
nell
'
art
.
360
.
Il
giudice
,
dopo
ciò
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
i
difensori
,
quando
risulti
che
le
notificazioni
furono
legalmente
eseguite
e
i
termini
osservati
,
prescrive
con
ordinanza
che
il
giudizio
sia
trattato
in
contumacia
;
altrimenti
ordina
la
rinnovazione
degli
atti
dei
quali
siasi
accertata
la
nullità
.
473
.
I1
giudizio
in
contumacia
,
in
prima
istanza
,
come
in
appello
,
è
trattato
con
le
forme
ordinarie
;
la
corte
di
assise
procede
senza
intervento
di
giurati
.
La
difesa
non
può
presentare
prove
a
discolpa
;
il
giudice
può
valersi
delle
facoltà
disposte
negli
art
.
399
,
400
e
493
,
meno
che
per
l
'
esame
di
testimoni
.
Salvo
quanto
è
disposto
nello
art
.
476
,
la
sentenza
contiene
i
provvedimenti
sulle
spese
e
gli
altri
menzionati
negli
art
.
429
,
430
e
431
.
La
corte
di
assise
,
nel
pronunciare
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
spedisce
,
contro
il
contumace
,
ordine
di
cattura
,
a
norma
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
330
,
sottoscritto
dal
presidente
e
dal
cancelliere
.
474
.
Avanti
la
corte
di
appello
,
il
tribunale
,
o
il
pretore
,
il
contumace
può
comparire
nel
corso
del
dibattimento
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
lo
informa
sommariamente
di
quanto
è
stato
fatto
prima
della
sua
comparizione
e
lo
invita
a
esporre
le
discolpe
.
Se
la
comparizione
avviene
prima
che
siano
incominciate
le
arringhe
per
la
discussione
,
l
'
imputato
può
presentare
documenti
e
indicare
altre
prove
a
sua
difesa
.
Il
giudice
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
le
altre
parti
presenti
,
può
valersi
rispetto
alla
prova
testimoniale
e
alla
perizia
delle
facoltà
disposte
nell
'
art
.
400
.
Avanti
la
corte
di
assise
,
la
comparizione
dell
'
imputato
contumace
,
in
qualsiasi
momento
del
giudizio
trattato
in
conformità
della
prima
parte
dell
'
art
.
473
,
purché
avvenga
prima
della
chiusura
del
dibattimento
,
determina
la
rinnovazione
di
questo
nelle
forme
ordinarie
.
Nondimeno
,
se
l
'
imputato
comparisce
volontariamente
nel
dibattimento
in
corso
avanti
i
giurati
contro
altri
coimputati
,
si
applicano
le
regole
della
prima
parte
e
del
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
purché
il
comparente
sia
assistito
da
difensore
di
fiducia
e
non
chieda
che
il
dibattimento
sia
sospeso
o
rimandato
.
475
.
Il
condannato
in
contumacia
dalla
corte
di
assise
alla
pena
dell
'
ergastolo
,
o
ad
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
di
durata
superiore
a
cinque
anni
,
ovvero
all
'
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
in
qualunque
tempo
si
presenti
volontariamente
,
o
si
costituisca
in
carcere
,
o
pervenga
in
potere
della
giustizia
,
prima
che
l
'
azione
penale
sia
prescritta
,
è
sottoposto
a
nuovo
giudizio
con
le
forme
ordinarie
e
la
sentenza
si
ha
come
non
avvenuta
.
Se
la
sentenza
di
rinvio
o
l
'
atto
di
accusa
non
fossero
stati
notificati
all
'
imputato
in
persona
,
la
notificazione
deve
essere
nuovamente
eseguita
insieme
con
quella
del
decreto
indicato
nell
'
art
.
360
.
Se
il
condannato
presentatosi
volontariamente
,
e
non
arrestato
,
non
comparisca
nel
dibattimento
,
e
non
giustifichi
uno
dei
motivi
indicati
nell
'
art
.
471
,
la
corte
,
senza
intervento
di
giurati
,
ordina
l
'
esecuzione
della
condanna
,
con
sentenza
soggetta
solamente
a
ricorso
per
cassazione
(
476
,
500
s
.
)
.
476
.
Con
le
sentenze
menzionate
nella
prima
parte
e
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
precedente
la
corte
di
assise
non
pronuncia
sulle
istanze
per
restituzioni
,
risarcimento
di
danni
o
riparazione
,
proposte
a
norma
dell
'
art
.
7;
e
ne
è
attribuita
la
cognizione
al
giudice
civile
.
L
'
azione
avanti
il
giudice
civile
può
essere
promossa
o
proseguita
subito
dopo
la
condanna
in
contumacia
.
E
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
10
,
qualora
,
dopo
promossa
la
detta
azione
,
l
'
imputato
sia
sottoposto
al
nuovo
giudizio
preveduto
nella
prima
parte
dell
'
art
.
precedente
.
TITOLO
III
.
Del
giudizio
sulle
impugnazioni
.
CAPO
I
.
Dell
appello
.
477
.
Contro
le
sentenze
del
pretore
possono
appellare
al
tribunale
:
1°
l
'
imputato
,
nel
caso
di
condanna
,
o
quando
è
stato
assolto
per
insufficienza
di
prove
,
se
si
tratta
di
delitto
;
e
,
se
si
tratta
di
contravvenzione
,
nel
caso
di
condanna
alla
pena
dell
'
arresto
,
ovvero
a
pena
pecuniaria
superiore
a
lire
centocinquanta
,
o
alla
sospensione
dall
esercizio
di
una
professione
o
di
un
'
arte
per
tempo
superiore
ad
un
mese
;
2°
il
pubblico
ministero
presso
il
pretore
,
o
il
procuratore
del
Re
,
allorché
si
tratta
di
delitto
,
ovvero
allorché
,
trattandosi
di
contravvenzione
,
in
caso
di
condanna
fu
inflitta
,
o
,
in
caso
di
proscioglimento
era
stabilita
dalla
legge
,
una
delle
pene
indicate
nel
numero
precedente
.
478
.
Contro
le
sentenze
del
tribunale
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
418
,
possono
appellare
alla
corte
di
appello
:
1°
l
'
imputato
di
delitto
nel
caso
di
condanna
,
o
quando
è
stato
assolto
per
insufficienza
di
prove
,
eccetto
che
la
legge
stabilisca
una
pena
pecuniaria
non
congiunta
ad
altra
pena
e
non
superiore
a
lire
mille
,
e
la
sentenza
abbia
applicato
la
pena
in
questi
limiti
;
2°
l
'
imputato
di
contravvenzione
nel
caso
di
condanna
all
'
arresto
o
a
uria
pena
pecuniaria
superiore
a
lire
mille
,
o
alla
sospensione
dall
'
esercizio
di
una
professione
o
di
un
'
arte
per
un
tempo
superiore
a
tre
mesi
;
3°
il
procuratore
del
Re
e
il
procuratore
generale
,
nel
caso
di
condanna
per
delitto
,
o
di
proscioglimento
,
quando
la
legge
stabilisca
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
o
una
pena
pecuniaria
superiore
a
lire
mille
,
e
nel
caso
di
condanna
per
contravvenzione
,
o
di
proscioglimento
,
allorché
la
legge
stabilisca
alcuna
delle
pene
indicate
nel
n
.
2
.
Il
procuratore
del
Re
e
il
procuratore
generale
possono
appellare
qualunque
sia
stata
in
udienza
la
conclusione
del
rappresentante
del
pubblico
ministero
,
e
nonostante
l
'
appello
dell
'
ufficio
del
pubblico
ministero
di
grado
inferiore
,
ovvero
il
silenzio
e
l
'
acquiescenza
di
questo
all
'
esecuzione
della
sentenza
.
479
.
La
sentenza
pronunciata
su
reati
connessi
(
23
s
.
)
è
appellabile
per
tutti
i
capi
quando
l
'
appello
è
ammesso
per
taluno
dei
reati
.
480
.
L
'
appello
del
pubblico
ministero
attribuisce
al
giudice
superiore
la
piena
cognizione
del
procedimento
e
l
'
imputato
può
addurre
tutti
i
suoi
mezzi
di
difesa
.
Sull
'
appello
dell
'
imputato
,
o
di
alcuna
fra
le
persone
indicate
nell
'
art
.
128
,
allorché
non
abbia
appellato
il
pubblico
ministero
,
la
sentenza
non
può
essere
riformata
,
nella
qualità
e
misura
della
pena
,
a
danno
dell
'
imputato
.
Peraltro
,
il
giudice
di
appello
che
ritenga
doversi
dare
ai
reato
diversa
definizione
,
anche
più
grave
,
nei
limiti
della
competenza
del
giudice
di
primo
grado
,
può
stabilire
la
nuova
definizione
,
pronunciando
in
conformità
ad
essa
il
dispositivo
della
sentenza
.
481
.
L
'
imputato
assolto
può
appellare
contro
le
disposizioni
della
sentenza
relative
alle
istanze
da
lui
proposte
per
il
risarcimento
dei
danni
e
il
rimborso
delle
spese
.
L
'
imputato
condannato
può
appellare
soltanto
contro
le
disposizioni
della
sentenza
relative
al
risarcimento
dei
danni
o
alla
riparazione
,
perché
si
tratti
di
sentenza
appellabile
secondo
le
norme
degli
art
.
477
e
478
(
484
)
.
482
.
La
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
può
appellare
contro
i
capi
o
le
disposizioni
che
concernono
i
suoi
interessi
civili
,
nei
casi
in
cui
l
'
appello
compete
all
'
imputato
,
non
ostante
il
silenzio
di
quest
'
ultimo
,
o
la
rinunzia
all
'
appello
da
lui
proposto
(
484
)
.
433
.
La
parte
civile
può
appellare
,
nel
caso
di
condanna
dell
'
imputato
,
contro
i
capi
o
le
disposizioni
che
concernono
i
suoi
interessi
civili
;
e
,
nel
caso
di
proscioglimento
,
contro
la
condanna
alle
spese
e
al
risarcimento
dei
danni
(
484
)
.
484
.
Nei
casi
preveduti
nei
tre
articoli
precedenti
l
'
appellante
,
a
pena
di
decadenza
,
fa
notificare
nel
termine
di
tre
giorni
la
dichiarazione
d
'
appello
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
.
L
'
appello
per
i
soli
interessi
civili
è
proposto
,
trattato
e
deciso
nella
forma
ordinaria
del
giudizio
penale
.
485
.
L
'
appello
contro
le
ordinanze
è
proposto
congiuntamente
all
'
appello
contro
la
sentenza
.
Può
essere
proposto
immediatamente
,
ma
senza
effetto
sospensivo
del
giudizio
,
contro
le
ordinanze
concernenti
la
libertà
personale
dell
'
imputato
che
siano
pronunciate
nel
corso
degli
atti
preliminari
.
486
.
I
motivi
d
'
impugnazione
,
quando
non
siano
stati
proposti
in
conformità
dell
'
art
.
131
,
possono
essere
presentati
dal
difensore
nel
termine
perentorio
di
giorni
tre
,
se
trattisi
di
appello
da
sentenza
del
pretore
,
e
di
giorni
cinque
,
se
trattisi
di
appello
da
sentenza
del
tribunale
,
a
decorrere
dalla
notificazione
della
citazione
per
il
dibattimento
in
appello
.
Questa
disposizione
vale
anche
per
il
pubblico
ministero
.
Se
i
motivi
siano
stati
presentati
a
norma
dell
'
art
.
131
.
possono
esserne
aggiunti
altri
,
fino
a
cinque
giorni
prima
dell
'
udienza
in
cui
si
discute
l
'
appello
.
487
.
Nei
casi
in
cui
l
'
appello
sia
proposto
oltre
il
termine
,
o
siavi
rinunzia
ad
esso
,
il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
ne
ordina
in
camera
di
consiglio
la
esecuzione
.
L
'
ordinanza
è
notificata
all
'
appellante
,
il
quale
può
impugnarla
col
ricorso
per
cassazione
.
488
.
Fuori
dei
casi
preveduti
nell
'
art
.
precedente
,
il
cancelliere
della
pretura
o
del
tribunale
trasmette
tutti
gli
atti
del
procedimento
,
insieme
alla
copia
della
sentenza
e
alla
dichiarazione
di
appello
,
con
i
motivi
presentati
,
alla
cancelleria
del
tribunale
o
della
corte
.
489
.
Il
presidente
ordina
la
citazione
dell
'
imputato
e
della
parte
civile
;
ordina
pure
quella
dell
'
imputato
elle
non
abbia
appellato
,
nei
casi
contemplati
nei
capoversi
dell
'
art
.
131
.
La
citazione
è
notificata
alle
parti
suddette
,
a
pena
di
nullità
.
Il
termine
minimo
per
comparire
è
di
dieci
giorni
avanti
il
tribunale
e
di
quindici
avanti
la
corte
.
490
.
Si
osserva
nel
giudizio
di
appello
la
disposizione
dell
'
art
.
362
,
per
gli
effetti
indicati
al
n
.
4
dell
'
art
358
.
491
.
Nel
giudizio
di
appello
si
osservano
le
norme
del
giudizio
in
primo
grado
,
avanti
il
tribunale
,
anche
relativamente
alla
pubblicità
e
alla
polizia
dell
'
udienza
e
alla
direzione
della
discussione
,
in
quanto
siano
applicabili
e
non
sia
diversamente
stabilito
.
Il
presidente
,
o
un
giudice
da
lui
delegato
,
prima
che
si
proceda
all
'
interrogatorio
dell
'
imputato
,
fa
relazione
del
procedimento
e
dei
fatti
che
lo
hanno
determinato
.
La
lettura
degli
atti
è
limitata
a
quelli
per
i
quali
ne
sia
riconosciuta
la
necessità
,
ed
è
ordinata
dal
presidente
d
'
ufficio
,
ovvero
a
richiesta
dei
giudici
o
del
pubblico
ministero
,
o
sulla
istanza
delle
parti
.
Non
si
procede
all
'
esame
di
periti
o
testimoni
.
Nella
discussione
la
parola
spetta
per
primo
all
'
appellante
;
la
parte
civile
è
ammessa
alla
discussione
e
può
concludere
,
ancorché
non
sia
appellante
.
Nel
processo
verbale
,
redatto
a
norma
dell
'
art
.
436
,
è
fatta
menzione
dell
'
adempimento
delle
formalità
suindicate
.
Le
disposizioni
degli
art
.
412
,
413
,
414
,
433
,
relative
alla
sentenza
del
tribunale
,
sono
comuni
anche
alla
sentenza
della
corte
di
appello
;
per
la
correzione
o
la
rettificazione
si
osserva
la
norma
dell
'
art
.
434
.
492
.
Quando
l
'
appello
sia
proposto
da
persona
che
non
ne
aveva
diritto
,
o
contro
decisione
inappellabile
,
o
i
motivi
non
siano
stati
presentati
in
termine
,
ovvero
in
alcuno
dei
casi
contemplati
nell
'
art
.
487
non
vi
sia
stato
il
provvedimento
ivi
stabilito
,
il
giudice
d
appello
ordina
la
esecuzione
della
sentenza
e
condanna
l
'
appellante
nelle
spese
.
493
.
Il
pubblico
ministero
e
le
parti
possono
fare
nuove
produzioni
,
istanze
e
deduzioni
in
relazione
ai
motivi
di
appello
già
proposti
.
Se
il
giudice
ritenga
di
non
essere
in
grado
di
pronunciare
allo
stato
degli
atti
,
può
anche
di
ufficio
ordinare
la
presentazione
di
nuovi
documenti
,
la
rinnovazione
in
tutto
o
in
parte
del
dibattimento
,
l
'
esame
,
anche
su
nuove
circostanze
,
dei
testimoni
e
periti
del
primo
giudizio
,
o
altre
nuove
prove
.
In
questi
casi
si
osservano
le
norme
del
giudizio
di
primo
grado
,
avanti
il
tribunale
,
relativamente
alle
prove
;
e
il
processo
verbale
del
dibattimento
è
redatto
con
osservanza
dei
capoversi
primo
e
secondo
dell
'
art
.
437
.
494
.
Se
il
giudice
di
appello
riconosca
erronea
la
dichiarazione
d
'
incompetenza
pronunciata
dal
primo
giudice
,
annulla
la
sentenza
e
gli
rinvia
gli
atti
per
il
giudizio
in
merito
.
Se
il
tribunale
riconosca
che
il
pretore
giustamente
si
dichiarò
incompetente
,
o
che
pur
essendo
incompetente
decise
in
merito
,
ritiene
il
giudizio
e
decide
in
merito
qualora
il
fatto
rientri
nella
sua
competenza
di
primo
grado
;
altrimenti
ordina
il
rinvio
degli
atti
al
giudice
competente
.
Quando
il
tribunale
,
pronunciando
sulla
questione
di
competenza
menzionata
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
418
,
si
sia
ritenuto
competente
decidendo
in
merito
,
la
corte
di
appello
non
può
annullare
per
incompetenza
la
sentenza
del
tribunale
;
e
pronuncia
in
merito
,
in
secondo
grado
,
a
meno
che
si
tratti
di
decisione
contro
la
quale
non
è
ammesso
l
'
appello
a
norma
dell
'
art
.
477
.
Quando
il
giudice
di
appello
riconosca
incompetente
quello
di
primo
grado
,
in
seguito
a
diversa
definizione
del
reato
,
o
per
l
'
accertamento
di
un
fatto
diverso
,
o
perché
il
fatto
appartenga
alla
competenza
di
altra
autorità
,
provvede
nei
vagii
casi
in
conformità
degli
art
.
418
a
420
.
Quando
il
giudice
di
primo
grado
sia
riconosciuto
incompetente
per
territorio
,
è
ordinato
il
rinvio
degli
atti
al
giudice
competente
per
la
rinnovazione
del
dibattimento
.
495
.
Se
nel
giudizio
di
primo
grado
siasi
verificata
alcuna
delle
nullità
indicate
nell
'
art
.
136
,
il
giudice
di
appello
,
ritenendo
il
giudizio
,
ordina
la
rinnovazione
del
dibattimento
.
Se
trattisi
di
altre
nullità
che
non
siano
state
sanate
nei
modi
di
legge
,
può
ordinare
la
rinnovazione
degli
atti
nulli
,
o
anche
,
dichiarata
la
nullità
,
decidere
in
merito
qualora
riconosca
che
l
'
atto
nullo
non
presta
elementi
concludenti
al
giudizio
.
496
.
Fuori
dei
casi
considerati
nei
due
articoli
precedenti
,
il
giudice
decide
in
merito
confermando
o
riformando
la
sentenza
appellata
;
se
conferma
,
o
se
modifica
solamente
la
pena
o
la
misura
di
essa
,
rinvia
gli
atti
al
primo
giudice
per
la
esecuzione
.
CAPO
II
.
Dell
'
opposizione
.
497
.
Il
condannato
in
contumacia
(
471
s
.
)
con
sentenza
inappellabile
può
fare
opposizione
avanti
il
tribunale
o
il
pretore
che
l
'
ha
pronunciata
.
Può
fare
opposizione
avanti
la
corte
di
assise
il
condannato
in
contumacia
a
pena
diversa
da
quelle
indicate
nell
'
art
.
475
.
498
.
Il
presidente
,
o
il
pretore
,
fissa
il
giorno
del
dibattimento
con
decreto
,
che
,
a
pena
di
nullità
,
è
notificato
al
condannato
.
Se
il
condannato
non
si
presenti
al
dibattimento
,
e
non
sia
dimostrato
che
trovisi
nelle
condizioni
prevedute
nell
'
art
.
471
,
ovvero
,
dopo
essersi
presentato
,
si
allontani
prima
dell
'
interrogatorio
,
o
se
l
'
opposizione
risulti
fatta
oltre
il
termine
,
il
giudice
ordina
l
'
esecuzione
della
sentenza
.
Questa
seconda
sentenza
non
è
soggetta
a
opposizione
.
Nei
giudizi
di
competenza
della
corte
di
assise
essa
è
pronunciata
senza
intervento
di
giurati
.
In
ogni
altro
caso
,
per
effetto
dell
'
opposizione
la
condanna
si
ha
come
non
avvenuta
,
e
si
procede
a
muovo
giudizio
.
499
.
La
sentenza
pronunciata
in
contumacia
non
può
essere
riformata
nella
qualità
e
misura
della
pena
a
danno
del
condannato
,
ma
il
giudice
dell
'
opposizione
può
esercitare
la
facoltà
stabilita
nel
capoverso
dell
art
.
480
.
Qualora
il
giudice
riconosca
,
in
seguito
al
nuovo
dibattimento
,
la
propria
incompetenza
,
provvede
nei
varii
casi
in
conformità
agli
art
.
418-420
.
CAPO
III
.
Del
ricorso
per
cassazione
.
SEZIONE
I
.
Dei
casi
nei
quali
si
può
ricorrere
.
500
.
Il
ricorso
per
cassazione
,
oltre
che
nei
casi
e
con
gli
effetti
determinati
da
particolari
disposizioni
di
legge
,
può
essere
proposto
contro
le
sentenze
pronunciate
in
giudizio
,
inappellabilmente
o
in
grado
di
appello
,
dall
autorità
giudiziaria
ordinaria
,
per
violazione
o
erronea
applicazione
della
legge
,
per
eccesso
di
potere
o
incompetenza
per
materia
,
ovvero
per
omissioni
o
violazioni
di
forme
nella
sentenza
,
nel
verdetto
o
negli
atti
che
hanno
preceduto
,
quando
producano
nullità
e
questa
non
sia
stata
sanata
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
.
Contro
le
sentenze
di
condanna
penale
di
qualsiasi
altra
autorità
,
eccetto
quelle
del
Senato
costituito
in
alta
corte
di
giustizia
,
può
essere
in
ogni
tempo
proposto
il
ricorso
per
difetto
di
legittima
costituzione
,
incompetenza
,
od
eccesso
di
potere
,
qualora
non
possano
essere
altrimenti
impugnate
.
Il
ricorso
non
ha
effetto
sospensivo
.
501
.
Il
ricorso
contro
la
sentenza
pronunciata
in
grado
di
appello
non
può
essere
fondato
sulle
nullità
di
forma
degli
atti
processuali
o
della
sentenza
di
primo
grado
,
o
sul
motivo
della
incompetenza
per
territorio
,
se
tali
questioni
non
siano
state
proposte
nel
giudizio
di
appello
.
Questa
disposizione
non
si
applica
alle
nullità
indicate
nell
'
art
.
136
.
502
.
L
'
imputato
può
ricorrere
per
cassazione
contro
la
sentenza
di
condanna
e
contro
quella
di
assoluzione
per
insufficienza
di
prove
.
Può
anche
ricorrere
solamente
contro
le
disposizioni
della
sentenza
di
condanna
relative
al
risarcimento
dei
danni
,
alla
riparazione
e
alle
spese
;
può
altresì
ricorrere
contro
le
disposizioni
della
sentenza
di
proscioglimento
che
abbiano
respinto
le
domande
da
lui
proposte
per
risarcimento
dei
danni
o
rimborso
delle
spese
.
Il
silenzio
dell
'
imputato
,
la
dichiarazione
di
non
voler
ricorrere
,
o
la
rinunzia
al
ricorso
,
non
pregiudicano
il
diritto
di
impugnazione
della
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
.
503
.
Il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
può
ricorrere
,
a
norma
dell
'
art
.
500
,
contro
la
sentenza
di
condanna
pronunciata
dalla
corte
di
assise
per
chiederne
l
'
annullamento
nell
'
interesse
dell
'
imputato
.
Può
chiederne
l
'
annullamento
in
pregiudizio
dell
'
imputato
solamente
se
sia
stata
inflitta
una
pena
non
corrispondente
a
quella
stabilita
dalla
legge
per
il
reato
ritenuto
dalla
sentenza
in
base
al
verdetto
,
o
se
sia
stata
conceduta
la
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
in
caso
non
consentito
dalla
legge
.
Lo
stesso
procuratore
generale
può
ricorrere
,
per
i
motivi
indicati
nell
'
art
.
500
,
contro
la
sentenza
di
proscioglimento
pronunciata
a
norma
dell
'
art
.
439
.
Contro
la
sentenza
di
proscioglimento
pronunciata
dopo
il
verdetto
,
il
procuratore
generale
può
ricorrere
:
l
°
se
la
sentenza
abbia
pronunciato
l
'
assoluzione
o
l
'
esenzione
da
pena
per
erronea
applicazione
di
legge
;
2°
se
in
base
al
verdetto
avrebbe
dovuto
essere
pronunciata
sentenza
di
condanna
;
3°
se
la
sentenza
sia
stata
pronunciata
senza
che
tutte
le
questioni
e
domande
volute
dalla
legge
siano
state
votate
.
Nei
casi
menzionati
nei
due
capoversi
precedenti
la
scarcerazione
è
sospesa
se
per
il
delitto
enunciato
nella
sentenza
di
rinvio
e
nell
'
atto
di
accusa
la
legge
stabilisca
la
pena
dell
'
ergastolo
,
o
altra
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
inferiore
nel
minimo
a
cinque
anni
,
e
la
dichiarazione
di
ricorrere
sia
fatta
immediatamente
dopo
la
pubblicazione
della
sentenza
.
504
.
Contro
la
sentenza
in
contumacia
della
corte
di
assise
,
revocabile
secondo
la
disposizione
dell
'
art
.
475
,
può
ricorrere
per
cassazione
soltanto
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
.
505
.
Il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
può
anche
ricorrere
per
la
cassazione
delle
sentenze
di
condanna
,
o
di
proscioglimento
,
pronunciate
dal
tribunale
inappellabilmente
,
e
dalla
corte
o
dal
tribunale
in
grado
di
appello
.
506
.
Il
procuratore
del
Re
può
ricorrere
per
la
cassazione
delle
sentenze
di
condanna
,
o
di
proscioglimento
,
pronunciate
dal
tribunale
o
dal
pretore
inappellabilmente
,
e
dal
tribunale
in
grado
di
appello
.
507
.
La
parte
civile
può
ricorrere
,
nel
caso
di
condanna
dell
'
imputato
,
contro
le
disposizioni
della
sentenza
che
concernono
l
'
azione
civile
proposta
a
norma
dell
'
art
.
7;
e
,
nel
caso
di
proscioglimento
,
contro
la
condanna
alle
spese
e
al
risarcimento
dei
danni
.
Il
ricorso
è
proposto
,
trattato
e
deciso
con
le
forme
del
giudizio
penale
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
511
.
508.Il
ricorso
contro
le
ordinanze
pronunciate
nel
giudizio
è
proposto
congiuntamente
a
quello
contro
la
sentenza
.
Può
essere
proposto
immediatamente
,
ma
senza
effetto
sospensivo
del
giudizio
,
contro
le
ordinanze
concernenti
la
libertà
personale
dell
'
imputato
che
siano
pronunciate
nel
corso
degli
atti
preliminari
.
509
.
Il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
può
in
ogni
tempo
ricorrere
nell
'
interesse
della
legge
contro
qualunque
sentenza
o
ordinanza
che
sia
divenuta
irrevocabile
per
non
essere
stato
proposto
ricorso
,
o
per
esservi
stata
rinunzia
al
medesimo
,
o
perché
il
ricorso
proposto
sia
stato
dichiarato
inammissibile
(
534
)
.
SEZIONE
II
.
Del
ricorso
e
del
procedimento
relativo
.
510
.
Nella
dichiarazione
di
ricorso
deve
essere
indicata
la
sentenza
od
ordinanza
contro
cui
è
proposto
;
e
,
salvo
i
casi
preveduti
nell
'
art
.
136
,
anche
ogni
ordinanza
della
quale
,
insieme
con
la
sentenza
,
si
chiede
l
'
annullamento
.
Se
nella
dichiarazione
non
siano
esposti
i
motivi
,
il
ricorrente
deve
presentarli
non
oltre
i
venti
giorni
successivi
.
Se
i
motivi
siano
stati
presentati
in
termine
,
possono
esserne
aggiunti
altri
,
fino
a
otto
giorni
prima
dell
'
udienza
in
cui
si
discute
il
ricorso
.
I
termini
stabiliti
nei
due
precedenti
capoversi
sono
perentorii
.
I
motivi
devono
essere
esposti
specificatamente
e
sottoscritti
dall
'
avvocato
che
difese
il
ricorrente
,
o
da
un
avvocato
a
cui
sia
stato
conferito
regolare
mandato
nella
dichiarazione
di
ricorso
,
o
con
atto
ricevuto
o
autenticato
da
notaio
,
o
ricevuto
dal
cancelliere
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
.
511
.
Chi
domanda
la
cassazione
della
sentenza
per
i
soli
interessi
civili
,
deve
far
notificare
la
dichiarazione
di
ricorso
,
a
pena
di
decadenza
,
entro
tre
giorni
,
al
pubblico
ministero
e
alle
altre
parti
.
Il
giudizio
ha
luogo
avanti
la
sezione
penale
,
secondo
le
norme
ordinarie
;
la
dichiarazione
di
ricorso
e
la
sua
notificazione
,
la
presentazione
dei
motivi
,
e
tutti
gli
altri
atti
del
ricorrente
debbono
essere
eseguiti
a
sue
spese
,
salvo
le
disposizioni
sul
gratuito
patrocinio
.
512
.
Il
ricorso
contro
sentenza
di
condanna
,
anche
in
contumacia
,
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
per
durata
non
inferiore
a
un
anno
di
reclusione
o
di
detenzione
,
deve
essere
dichiarato
inammissibile
se
il
condannato
non
sia
costituito
in
carcere
,
a
meno
che
abbia
ottenuto
libertà
provvisoria
nei
casi
in
cui
la
legge
la
consente
,
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
334
e
degli
,
articoli
successivi
(
513
,
520
)
.
513
.
Nei
casi
indicati
nell
'
art
.
precedente
,
il
ricorrente
che
trovandosi
detenuto
per
altra
causa
debba
in
relazione
a
questa
essere
scarcerato
,
rimane
in
carcere
fino
alla
sentenza
della
corte
di
cassazione
,
qualora
non
ottenga
libertà
provvisoria
.
514
.
Il
giudice
che
pronunciò
la
sentenza
impugnata
ne
ordina
in
camera
di
consiglio
la
esecuzione
,
se
la
domanda
e
i
motivi
non
siano
stati
presentati
nei
termini
prescritti
e
con
l
'
osservanza
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
510
,
o
non
siano
state
eseguite
le
notificazioni
prescritte
a
pena
di
decadenza
,
o
vi
sia
stata
rinunzia
al
ricorso
.
Questa
ordinanza
deve
essere
notificata
al
ricorrente
,
il
quale
può
impugnarla
col
ricorso
per
cassazione
(
515
,
520
)
.
515
.
Non
verificandosi
il
caso
preveduto
nell
'
art
.
precedente
,
e
spirati
i
termini
per
l
adempimento
di
tutte
le
predette
formalità
,
il
cancelliere
della
corte
,
del
tribunale
,
o
del
pretore
,
trasmette
alla
cancelleria
della
corte
di
cassazione
tutti
gli
atti
del
procedimento
,
la
dichiarazione
di
ricorso
con
i
motivi
,
i
documenti
che
il
ricorrente
abbia
depositato
,
e
la
copia
della
sentenza
impugnata
.
516
.
I
ricorsi
contro
le
sentenze
e
ordinanze
delle
corti
di
appello
,
dei
tribunali
e
dei
pretori
che
hanno
pronunciato
su
reati
preveduti
da
leggi
speciali
,
ancorché
impugnate
pure
in
quanto
hanno
pronunciato
su
reati
preveduti
dal
codice
penale
,
e
i
ricorsi
contro
le
sentenze
e
ordinanze
delle
sezioni
di
accusa
e
delle
corti
di
assise
,
anche
quando
siano
proposti
per
i
fini
della
revisione
,
sono
deferiti
al
giudizio
della
prima
sezione
penale
della
corte
di
cassazione
.
La
stessa
sezione
giudica
sui
conflitti
di
competenza
,
sulla
astensione
o
ricusazione
dei
giudici
,
sulla
rimessione
per
motivi
di
sicurezza
pubblica
o
legittimo
sospetto
,
e
sui
ricorsi
in
materia
di
esecuzione
(
560
,
590
al
.
ult
.
)
e
di
estradizione
considerati
nel
libro
quarto
(
647
)
.
La
seconda
sezione
penale
della
detta
corte
giudica
di
ogni
altro
ricorso
,
affare
od
istanza
in
materia
penale
.
I
conflitti
di
competenza
,
i
ricorsi
contro
ordinanze
,
quelli
in
materia
di
astensione
o
ricusazione
,
di
rimessione
di
cause
,
e
quelli
contro
le
sentenze
delle
sezioni
di
accusa
o
pronunciate
in
camera
di
consiglio
,
sono
giudicati
dalla
corte
di
cassazione
in
camera
di
consiglio
,
senza
formalità
di
dibattimento
.
517
.
La
nomina
del
difensore
avanti
la
corte
di
cassazione
è
fatta
dalla
parte
ricorrente
nell
'
atto
della
dichiarazione
.
Nondimeno
l
'
imputato
può
sempre
farsi
rappresentare
all
'
udienza
da
un
difensore
di
fiducia
,
nominato
posteriormente
con
mandato
o
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
.
518
.
All
'
imputato
o
condannato
che
non
abbia
nominato
un
difensore
,
il
presidente
della
corte
di
cassazione
lo
nomina
di
ufficio
nel
decreto
stesso
che
stabilisce
l
'
udienza
per
la
discussione
.
Se
l
'
imputato
ha
fatto
ricorso
per
i
soli
interessi
civili
,
ovvero
se
il
ricorso
sia
proposto
dalla
persona
civilmente
responsabile
o
dalla
parte
civile
,
il
presidente
nomina
un
difensore
al
ricorrente
che
ne
faccia
domanda
e
presenti
i
documenti
richiesti
per
l
ammissione
al
gratuito
patrocinio
.
I
difensori
rappresentano
le
parti
in
tutti
gli
atti
che
occorrono
avanti
la
corte
.
Per
tali
atti
,
il
domicilio
delle
parti
si
intende
eletto
presso
i
rispettivi
difensori
.
519
.
Il
cancelliere
della
corte
di
cassazione
,
immediatamente
dopo
che
gli
atti
sono
pervenuti
in
cancelleria
,
ne
avverte
il
difensore
che
dai
medesimi
apparisca
nominato
.
Il
difensore
,
durante
il
termine
di
dieci
giorni
dalla
notificazione
dell
'
avvertimento
,
può
esaminare
in
cancelleria
gli
atti
,
e
presentare
nuovi
documenti
(
521
)
.
520
.
Se
sia
impugnato
un
provvedimento
non
soggetto
a
ricorso
,
se
non
sia
stato
provveduto
in
conformità
dell
'
art
.
514
nei
casi
ivi
preveduti
,
o
se
il
ricorrente
non
abbia
ottemperato
alla
disposizione
dell
'
art
.
512
,
la
corte
di
cassazione
in
camera
di
consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
senza
dibattimento
né
intervento
di
difensori
,
dichiara
inammissibile
il
ricorso
mediante
ordinanza
inserita
nel
processo
verbale
.
Sul
ricorso
contro
l
'
ordinanza
contemplata
nel
capoverso
del
predetto
art
.
514
la
corte
delibera
nella
forma
suindicata
;
qualora
annulli
l
'
ordinanza
,
dispone
che
si
proceda
nei
modi
ordinari
alla
discussione
del
ricorso
contro
la
sentenza
.
521
.
Per
i
ricorsi
da
discutere
in
udienza
pubblica
,
spirato
il
termine
stabilito
nel
capoverso
dell
'
art
.
519
,
il
presidente
fissa
l
'
udienza
e
nomina
il
relatore
.
Il
cancelliere
comunica
immediatamente
gli
atti
al
procuratore
generale
,
che
deve
restituirli
almeno
cinque
giorni
prima
dell
'
udienza
.
Il
cancelliere
dà
avviso
del
giorno
stabilito
per
l
'
udienza
ai
difensori
delle
parti
,
almeno
dieci
giorni
prima
.
522
.
Le
regole
stabilite
circa
la
pubblicità
e
la
polizia
dell
'
udienza
e
la
direzione
della
discussione
per
i
giudizi
di
primo
e
di
secondo
grado
(
382
s
.
,
491
)
si
osservano
avanti
la
corte
di
cassazione
per
quanto
siano
applicabili
.
Le
parti
compariscono
solamente
per
mezzo
dei
difensori
;
possono
depositare
,
e
rispettivamente
comunicarsi
,
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
udienza
in
cui
si
discute
il
ricorso
,
memorie
sottoscritte
da
un
avvocato
.
Tali
memorie
devono
essere
comunicate
nello
stesso
termine
anche
al
procuratore
generale
.
Nell
'
udienza
stabilita
,
il
presidente
,
o
il
consigliere
da
lui
delegato
,
fa
la
relazione
della
causa
.
Dopo
la
relazione
parla
il
difensore
,
o
l
'
avvocato
che
ha
sottoscritto
la
memoria
,
se
l
'
uno
o
l
'
altro
sia
presente
,
e
il
pubblico
ministero
.
Il
difensore
della
parte
che
ricorre
,
se
è
presente
,
ha
per
primo
la
parola
;
il
pubblico
ministero
pronuncia
la
sua
arringa
per
ultimo
,
quando
non
sia
ricorrente
.
SEZIONE
III
.
Della
sentenza
.
523
.
La
corte
,
dopo
la
discussione
,
delibera
la
sentenza
che
è
pubblicata
dal
presidente
,
mediante
lettura
del
dispositivo
,
nella
stessa
udienza
in
cui
è
discusso
il
ricorso
.
La
sentenza
compilata
e
sottoscritta
nei
modi
di
legge
deve
essere
deposta
in
cancelleria
nel
termine
di
quindici
giorni
successivi
alla
pubblicazione
.
Si
osservano
,
in
quanto
sono
applicabili
,
le
disposizioni
degli
art
.
413
e
414
.
524
.
L
'
annullamento
parziale
o
totale
senza
rinvio
per
nuovo
giudizio
o
provvedimento
è
pronunciato
nei
casi
seguenti
:
1°
se
il
fatto
non
presenta
gli
estremi
di
alcun
reato
,
o
ha
cessato
di
essere
punibile
,
o
l
'
azione
penale
non
è
stata
o
non
poteva
essere
promossa
o
proseguita
,
o
è
estinta
;
2°
se
il
reato
non
è
di
competenza
della
giurisdizione
ordinaria
;
3°
se
la
sentenza
o
l
'
ordinanza
contiene
disposizioni
che
eccedono
i
poteri
della
giurisdizione
ordinaria
;
4°
se
vi
è
contraddizione
fra
la
sentenza
od
ordinanza
annullata
e
altra
anteriore
concernente
la
stessa
persona
e
il
medesimo
oggetto
pronunciata
dallo
stesso
o
da
altro
giudice
penale
;
5°
se
la
sentenza
annullata
ha
deciso
in
secondo
grado
su
materia
per
la
quale
non
è
ammesso
l
'
appello
;
6°
se
l
'
annullamento
deve
essere
pronunciato
senza
rinvio
per
effetto
di
una
particolare
disposizione
di
legge
;
7°
se
la
sentenza
ha
conceduto
la
sospensione
della
esecuzione
della
condanna
in
caso
non
consentito
dalla
legge
.
Nella
circostanza
preveduta
al
num
.
4
la
corte
di
cassazione
annulla
la
seconda
sentenza
od
ordinanza
,
e
ordina
la
esecuzione
della
prima
;
in
quella
preveduta
al
num
.
5
ordina
la
esecuzione
della
sentenza
di
primo
grado
;
in
quella
preveduta
al
num
.
6
dà
il
provvedimento
richiesto
dalla
particolare
disposizione
di
legge
;
e
in
quella
preveduta
al
num
.
7
ordina
la
esecuzione
della
condanna
.
Se
sia
stata
violata
la
disposizione
del
capoverso
dell
'
art
.
417
,
decidendo
su
un
fatto
diverso
da
quello
enunciato
nella
richiesta
,
o
nella
istanza
,
o
nel
decreto
di
citazione
,
o
nell
'
atto
di
accusa
,
o
nella
sentenza
di
rinvio
,
la
sentenza
di
annullamento
ordina
il
rinvio
degli
atti
all
'
ufficio
competente
del
pubblico
ministero
.
In
ogni
altro
caso
di
annullamento
deve
essere
ordinato
il
rinvio
a
norma
degli
articoli
seguenti
.
525
.
Se
la
corte
di
cassazione
annulla
solamente
le
disposizioni
o
i
capi
della
sentenza
che
concernono
l
'
azione
civile
,
proposta
a
norma
dell
'
art
.
7
,
rinvia
la
causa
al
giudice
civile
competente
per
valore
in
grado
di
appello
,
anche
se
l
annullamento
abbia
per
oggetto
una
sentenza
della
corte
di
assise
.
526
.
Se
l
'
annullamento
della
sentenza
o
dell
'
ordinanza
è
pronunciato
pel
motivo
dell
'
incompetenza
del
giudice
che
ha
deciso
,
o
al
quale
con
la
sentenza
impugnata
fu
rinviato
il
giudizio
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
il
giudizio
o
gli
atti
al
giudice
competente
,
che
designa
.
La
decisione
sulla
competenza
ha
autorità
di
giudicato
irrevocabile
anche
per
quanto
riguarda
la
definizione
del
reato
,
in
relazione
all
'
atto
stabilito
con
la
sentenza
impugnata
.
Non
si
pronuncia
l
'
annullamento
per
motivo
di
incompetenza
non
opposta
nei
gradi
di
giudizio
precedenti
,
se
la
corte
di
cassazione
riconosce
che
il
tribunale
abbia
deciso
su
un
reato
che
sarebbe
stato
di
competenza
del
pretore
o
che
la
corte
di
assise
abbia
deciso
su
un
reato
che
sarebbe
stato
di
competenza
del
tribunale
o
del
pretore
.
Nondimeno
,
se
la
sentenza
debba
essere
annullata
per
altri
motivi
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
il
giudizio
all
'
autorità
competente
per
la
cognizione
a
norma
della
legge
.
527
.
In
ogni
altro
caso
di
annullamento
di
ordinanza
o
sentenza
,
pronunciata
da
una
corte
di
appello
,
da
un
tribunale
,
da
un
pretore
,
o
da
una
sezione
di
accusa
:
1°
se
è
annullata
un
'
ordinanza
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
gli
atti
al
giudice
che
l
'
ha
pronunciata
,
il
quale
provvede
uniformandosi
alla
sentenza
di
annullamento
;
2°
se
è
annullata
la
sentenza
di
una
corte
di
appello
,
il
giudizio
è
rinviato
ad
altra
sezione
della
stessa
corte
di
appello
o
ad
altra
corte
di
appello
fra
le
più
vicine
;
3°
se
è
annullata
la
sentenza
di
un
tribunale
o
di
un
pretore
,
il
giudizio
è
rinviato
ad
altra
sezione
dello
stesso
tribunale
o
ad
altro
tribunale
,
o
rispettivamente
ad
altro
pretore
,
nel
distretto
della
stessa
corte
di
appello
;
4°
se
è
annullata
la
sentenza
di
una
sezione
di
accusa
,
gli
atti
sono
rinviati
per
nuova
deliberazione
alla
stessa
sezione
di
accusa
,
che
deve
essere
composta
di
giudici
diversi
da
quelli
che
pronunciarono
la
sentenza
annullata
.
Peraltro
,
se
è
annullata
una
sentenza
che
dichiarò
non
farsi
luogo
a
procedere
,
e
la
cognizione
del
fatto
spetti
al
tribunale
o
al
pretore
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
per
il
giudizio
al
tribunale
o
al
pretore
competente
;
5°
se
è
annullata
la
sentenza
del
giudice
istruttore
menzionata
nel
capoverso
dell
'
art
.
347
,
gli
atti
sono
rinviati
al
giudice
competente
per
il
giudizio
.
Se
il
giudizio
è
di
competenza
della
corte
d
'
assise
,
gli
atti
sono
invece
rinviati
alla
sezione
di
accusa
.
528
.
Quando
annulla
una
sentenza
della
corte
di
assise
,
la
corte
di
cassazione
rinvia
il
giudizio
ad
altra
corte
di
assise
dello
stesso
distretto
,
o
ad
una
fra
le
più
vicine
.
Se
la
sentenza
sia
annullata
per
essere
stato
erroneamente
dichiarato
che
il
fatto
di
cui
l
'
imputato
fu
ritenuto
colpevole
non
costituisce
reato
,
o
che
l
'
azione
penale
è
estinta
,
ovvero
per
essere
stata
inflitta
pena
diversa
in
qualità
o
misura
da
quella
stabilita
dalla
legge
,
o
perché
sia
stata
fatta
erronea
applicazione
della
legge
circa
la
esenzione
da
pena
,
la
corte
di
assise
,
senza
intervento
di
giurati
,
pronuncia
la
nuova
sentenza
in
base
al
verdetto
già
deliberato
.
Se
la
sentenza
sia
annullata
per
altro
motivo
,
si
procede
a
nuovo
giudizio
nelle
forme
ordinarie
.
Non
è
ammessa
discussione
sulla
competenza
attribuita
con
la
sentenza
di
annullamento
al
giudice
di
rinvio
.
529
.
L
'
annullamento
pronunciato
su
ricorso
del
pubblico
ministero
giova
di
diritto
al
condannato
,
il
quale
può
proporre
nel
giudizio
di
rinvio
nuovi
mezzi
di
difesa
.
Il
giudice
di
rinvio
può
sempre
esercitare
la
facoltà
disposta
nel
capoverso
dell
'
art
.
480
,
ma
può
condannare
a
pena
più
grave
di
quella
precedentemente
inflitta
solo
quando
l
'
annullamento
sia
stato
pronunciato
su
ricorso
del
pubblico
ministero
.
530
.
Quando
l
'
annullamento
non
è
pronunciato
per
tutte
le
disposizioni
della
sentenza
,
questa
rimane
in
vigore
nella
parte
o
nei
capi
che
non
abbiano
connessione
causale
necessaria
col
capo
annullato
,
o
dipendenza
da
esso
.
La
corte
di
cassazione
dichiara
nel
dispositivo
,
quando
occorra
,
quale
parte
o
quali
capi
della
sentenza
rimangono
in
vigore
.
La
omissione
di
tale
dichiarazione
è
riparata
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
della
parte
interessata
,
con
deliberazione
in
camera
di
consiglio
,
la
quale
è
trascritta
a
margine
della
sentenza
e
di
ogni
copia
di
essa
posteriormente
spedita
.
La
detta
deliberazione
può
essere
anche
promossa
d
'
ufficio
con
ordinanza
del
giudice
di
rinvio
non
soggetta
ad
alcuna
impugnazione
.
Se
,
fra
più
condannati
per
lo
stesso
reato
,
taluno
non
abbia
proposto
ricorso
,
l
'
annullamento
pronunciato
rispetto
ad
uno
giova
di
diritto
agii
altri
,
eccetto
che
il
motivo
di
annullamento
concerna
esclusivamente
la
persona
che
lo
ha
proposto
.
531
.
Gli
errori
di
diritto
nella
motivazione
e
le
erronee
indicazioni
di
testi
di
legge
non
danno
causa
all
'
annullamento
della
sentenza
se
non
abbiano
avuto
influenza
sul
dispositivo
.
Peraltro
le
censure
e
rettificazioni
occorrenti
devono
essere
specificate
nella
sentenza
della
corte
di
cassazione
.
Il
presidente
le
comunica
al
giudice
che
pronunciò
la
sentenza
impugnata
.
Quando
si
debba
rettificare
semplicemente
la
durata
stella
pena
per
errore
di
computo
nella
sentenza
impugnata
,
la
rettificazione
può
essere
stabilita
dalla
corte
di
cassazione
senza
pronunciare
annullamento
(
536
)
.
532
.
La
corte
di
cassazione
pronuncia
a
sezioni
unite
quando
,
dopo
l
'
annullamento
,
la
sentenza
del
giudice
di
rinvio
sia
impugnata
per
gli
stessi
motivi
proposti
col
primo
ricorso
.
Se
la
seconda
sentenza
sia
annullata
per
gli
stessi
motivi
per
quali
fu
annullata
la
prima
,
la
sentenza
di
annullamento
ha
autorità
di
giudicato
irrevocabile
sul
punto
di
diritto
deciso
.
La
corte
pronuncia
altresì
a
sezioni
unite
sui
ricorsi
proposti
contro
le
sentenze
menzionate
nel
capoverso
dell
'
art
.
500
.
Le
sezioni
unite
sono
convocate
con
decreto
del
primo
presidente
che
designa
ad
intervenirvi
un
egual
numero
di
giudici
di
ciascuna
delle
due
sezioni
penali
.
L
'
udienza
è
presieduta
dal
primo
presidente
o
da
un
presidente
di
sezione
da
lui
delegato
.
533
.
La
corte
di
cassazione
a
sezioni
unite
delibera
in
camera
di
consiglio
,
senza
dibattimento
né
intervento
di
difensori
,
sui
conflitti
di
competenza
preveduti
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
27
.
Delibera
inoltre
sul
dubbio
fra
la
competenza
di
una
o
dell
'
altra
delle
sezioni
penali
,
e
fra
quella
di
una
sezione
o
delle
sezioni
unite
,
nei
casi
seguenti
:
se
il
dubbio
sia
proposto
dal
procuratore
generale
;
se
sia
proposto
d
'
ufficio
dalla
sezione
investita
del
ricorso
;
se
sia
proposto
da
una
delle
parti
e
la
sezione
lo
ritenga
abbastanza
fondato
.
Non
si
segue
questo
procedimento
per
i
ricorsi
portati
alla
cognizione
delle
sezioni
unite
a
norma
dell
'
art
.
precedente
.
Se
le
sezioni
unite
ritengono
che
il
ricorso
spetti
alla
competenza
di
una
delle
sezioni
,
la
sentenza
sul
ricorso
è
pronunciata
di
seguito
all
'
ordinanza
sulla
competenza
,
dai
giudici
della
sezione
competente
intervenuti
all
'
udienza
.
534
.
Nel
caso
contemplato
nell
art
.
509
:
se
la
corte
di
cassazione
annulla
la
sentenza
perché
il
fatto
non
costituisce
reato
,
o
perché
ha
cessato
di
essere
punibile
,
o
perché
l
'
azione
penale
è
estinta
,
questa
decisione
deve
essere
eseguita
senza
che
si
faccia
altro
giudizio
;
se
annulla
la
sentenza
perché
fu
inflitta
una
pena
superiore
a
quella
stabilita
per
il
reato
,
e
la
condanna
non
è
ancora
interamente
espiata
,
designa
il
giudice
di
rinvio
per
l
'
applicazione
della
pena
nella
qualità
o
misura
legale
,
ferma
rimanendo
la
dichiarazione
di
reità
a
carico
del
condannato
;
se
annulla
la
sentenza
per
omissione
o
violazione
di
forme
che
producono
nullità
,
la
decisione
della
corte
è
notificata
al
condannato
a
richiesta
del
procuratore
generale
entro
giorni
venti
dalla
notificazione
del
termine
stabilito
nell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
536
,
con
l
'
avvertimento
che
egli
ha
diritto
ad
un
nuovo
giudizio
se
non
preferisce
sottoporsi
all
esecuzione
della
sentenza
annullata
.
La
richiesta
del
nuovo
giudizio
deve
essere
fatta
nel
termine
di
due
mesi
,
con
dichiarazione
ricevuta
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
annullata
,
o
presentata
direttamente
alla
corte
di
cassazione
.
In
difetto
della
dichiarazione
,
la
condanna
è
eseguita
.
Se
la
dichiarazione
sia
fatta
,
la
corte
di
cassazione
designa
con
ordinanza
il
giudice
di
rinvio
.
Se
è
annullata
nell
'
interesse
della
legge
un
'
ordinanza
relativa
alla
libertà
personale
e
l
'
effetto
dell
'
annullamento
possa
essere
favorevole
all
'
imputato
,
la
decisione
della
corte
di
cassazione
è
comunicata
all
'
autorità
competente
per
provvedere
alla
esecuzione
.
535
.
Con
la
sentenza
che
rigetta
o
dichiara
inammissibile
il
ricorso
,
la
parte
ricorrente
è
condannata
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento
.
E
condannata
inoltre
con
la
stessa
sentenza
a
pagare
all
'
erario
la
somma
di
lire
centocinquanta
se
la
sentenza
impugnata
fu
pronunciata
da
una
corte
,
di
lire
settantacinque
se
fu
pronunciata
da
un
tribunale
,
e
la
metà
di
questa
somma
se
fu
pronunciata
da
un
pretore
.
Tale
pagamento
non
è
ordinato
se
la
sentenza
impugnata
abbia
pronunciato
condanna
alle
pene
dell
'
ergastolo
,
della
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
o
della
reclusione
o
detenzione
per
un
tempo
maggiore
di
cinque
anni
.
536
.
In
ogni
caso
di
annullamento
,
e
in
quello
preveduto
nel
capoverso
dell
'
art
.
531
,
il
procuratore
generale
trasmette
copia
della
sentenza
della
corte
di
cassazione
al
pubblico
ministero
presso
la
corte
o
il
tribunale
che
ha
pronunciato
la
sentenza
od
ordinanza
annullata
,
e
se
la
sentenza
od
ordinanza
fu
pronunciata
dal
pretore
,
al
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
da
cui
esso
dipende
.
Il
pubblico
ministero
la
comunica
immediatamente
al
primo
presidente
della
corte
,
od
al
presidente
del
tribunale
,
od
al
pretore
,
e
lo
invita
a
farne
eseguire
dal
cancelliere
annotazione
in
fine
od
in
margine
della
sentenza
od
ordinanza
annullata
,
accertandosi
dell
'
adempimento
.
Se
il
computo
della
pena
fu
rettificato
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
531
,
il
procuratore
generale
trasmette
inoltre
una
copia
della
sentenza
della
corte
all
'
autorità
competente
per
l
esecuzione
.
Se
l
'
annullamento
fu
pronunciato
con
rinvio
,
il
procuratore
generale
trasmette
inoltre
gli
atti
del
procedimento
con
la
copia
della
sentenza
al
pubblico
ministero
presso
il
giudice
di
rinvio
,
o
al
pretore
che
deve
procedere
al
giudizio
di
rinvio
,
affinché
questo
giudizio
segua
senza
ritardo
.
Per
l
'
osservanza
delle
precedenti
disposizioni
il
cancelliere
della
corte
di
cassazione
deve
rimettere
le
necessarie
copie
della
sentenza
al
procuratore
generale
nei
tre
giorni
successivi
alla
scadenza
del
termine
stabilito
nel
primo
capoverso
dell
'
art
.
523;
in
caso
di
trasgressione
è
sottoposto
al
procedimento
disciplinare
.
537
.
Quando
per
effetto
della
sentenza
della
corte
di
cassazione
debba
cessare
,
per
qualsiasi
titolo
,
la
detenzione
dell
'
imputato
,
il
procuratore
generale
della
corte
di
cassazione
nello
stesso
giorno
in
cui
la
sentenza
è
pronunciata
,
o
al
più
tardi
nel
giorno
successivo
,
comunica
mediante
telegramma
il
dispositivo
al
pubblico
ministero
presso
la
corte
o
il
tribunale
che
pronunciò
la
sentenza
impugnata
,
o
al
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
da
cui
dipende
il
pretore
che
pronunciò
tale
sentenza
,
affinché
provveda
alla
scarcerazione
,
se
la
detenzione
non
debba
mantenersi
per
altra
causa
.
CAPO
IV
.
Della
revisione
.
538
.
La
revisione
di
una
sentenza
di
condanna
per
delitto
,
pronunciata
dall
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
e
divenuta
irrevocabile
,
è
in
ogni
tempo
ammessa
a
favore
del
condannato
nei
casi
seguenti
:
1°
se
i
fatti
stabiliti
a
fondamento
della
condanna
non
possano
conciliarsi
con
quelli
stabiliti
in
altra
sentenza
penale
irrevocabile
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
o
di
altra
autorità
,
eccettuate
le
sentenze
di
condanna
pronunciate
dal
Senato
costituito
in
alta
corte
di
giustizia
(
543
)
;
2°
se
,
dopo
la
condanna
,
sopravvengano
o
si
scoprano
fatti
,
o
nuovi
elementi
di
prova
,
che
,
soli
o
uniti
a
quelli
già
esaminati
nel
procedimento
,
rendano
evidente
che
il
fatto
non
sussiste
,
ovvero
che
il
condannato
non
lo
ha
commesso
e
non
vi
ha
concorso
(
544
)
;
3°
se
sia
dimostrato
che
il
giudicato
sulla
sussistenza
del
fatto
o
sulla
prova
che
il
condannato
lo
abbia
commesso
,
o
vi
abbia
concorso
,
fu
effetto
di
falsità
in
atti
o
in
giudizio
,
o
di
corruzione
di
giudice
(
544
al
.
)
.
539
.
Possono
domandare
la
revisione
:
1°
il
condannato
,
o
un
suo
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
,
ovvero
la
persona
che
abbia
sul
condannato
l
'
autorità
tutoria
,
e
,
se
il
condannato
sia
morto
,
l
'
erede
o
un
prossimo
congiunto
;
2°
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
nel
cui
distretto
fu
pronunciata
la
condanna
,
o
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
cassazione
,
di
ufficio
o
a
richiesta
del
ministro
della
giustizia
:
la
parte
interessata
può
unire
la
propria
istanza
a
quella
del
pubblico
ministero
.
540
.
L
'
istanza
di
revisione
è
presentata
alla
corte
di
cassazione
;
si
osservano
le
regole
di
procedimento
stabilite
nel
capo
precedente
(
500
s
.
)
,
in
quanto
siano
applicabili
.
Prima
di
provvedere
,
la
corte
può
disporre
le
indagini
e
gli
atti
che
creda
utili
e
può
delegarvi
uno
dei
consiglieri
.
Spettano
rispettivamente
alla
corte
e
al
consigliere
,
in
questo
caso
,
i
poteri
della
sezione
di
accusa
e
del
giudice
istruttore
.
541
.
La
corte
di
cassazione
delibera
a
sezioni
unite
sul
ricorso
,
quando
la
istanza
di
revisione
sia
proposta
per
il
motivo
della
inconciliabilità
della
sentenza
di
condanna
impugnata
con
altra
sentenza
di
condanna
di
un
'
autorità
non
investita
della
giurisdizione
ordinaria
(
543
)
.
542
.
Non
è
ammessa
altra
prova
della
falsità
o
della
corruzione
,
addotte
come
motivo
di
revisione
,
che
la
sentenza
irrevocabile
di
condanna
per
falsità
o
corruzione
.
Nondimeno
,
se
l
'
azione
penale
per
tali
reati
sia
prescritta
o
altrimenti
estinta
,
e
i
fatti
denunziati
siano
verosimili
e
gravi
,
la
corte
di
cassazione
può
ammettere
altre
prove
e
assumerle
o
farle
assumere
in
conformità
del
capoverso
dell
'
art
.
540
.
543
.
Se
la
corte
di
cassazione
riconosca
che
si
debba
ammette
re
la
revisione
per
i
motivi
indicati
nel
num
.
1
dell
'
art
.
538
,
e
la
inconciliabilità
sussista
fra
due
sentenze
di
condanna
,
le
annulla
entrambe
e
rinvia
pel
giudizio
di
revisione
ad
altro
giudice
di
grado
eguale
a
quello
dei
giudici
che
hanno
pronunciato
le
sentenze
annullate
,
o
,
se
siano
di
grado
diverso
,
eguale
a
quello
del
giudice
di
grado
superiore
.
Nel
caso
menzionato
nell
'
art
.
541
,
rinvia
ad
un
giudice
di
grado
eguale
a
quello
che
pronunciò
la
sentenza
dell
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
.
Se
la
inconciliabilità
sussista
,
invece
,
fra
la
sentenza
di
condanna
e
una
di
proscioglimento
,
annulla
la
prima
senza
rinvio
.
544
.
Qualora
la
domanda
di
revisione
proposta
in
base
al
num
.
2
dell
'
art
.
538
sia
ammessa
per
essersi
scoperto
o
per
essere
sopravvenuto
un
fatto
dal
quale
apparisca
evidente
la
insussistenza
del
fatto
materiale
che
diede
causa
alla
condanna
,
e
il
nuovo
fatto
sia
indubitabilmente
accertato
,
la
corte
pronuncia
l
'
annullamento
senza
rinvio
.
Negli
altri
casi
menzionati
nel
num
.
2
del
citato
articolo
e
in
quelli
menzionati
nel
successivo
num
.
3
,
la
corte
annulla
la
sentenza
e
rinvia
per
il
giudizio
di
revisione
ad
altro
giudice
di
grado
eguale
a
quello
che
pronunciò
la
condanna
.
545
.
Nel
giudizio
di
revisione
non
sono
esaminati
i
testimoni
,
i
periti
,
o
gli
interpreti
,
condannati
per
falsità
commessa
nel
giudizio
anteriore
.
546
.
La
revisione
è
ammessa
ancorché
l
'
azione
penale
,
o
la
condanna
,
sia
estinta
,
ovvero
sia
cessata
l
'
esecuzione
della
condanna
.
Se
il
condannato
sia
morto
,
la
corte
di
cassazione
nomina
un
curatore
che
ne
esercita
tutti
i
diritti
;
il
giudice
,
quando
sia
il
caso
,
ne
dichiara
l
'
innocenza
,
riabilitandone
lai
memoria
.
Se
l
'
istanza
è
proposta
,
in
vita
del
condannato
,
da
un
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
,
questi
è
curatore
di
diritto
.
547
.
Nel
caso
in
cui
la
corte
di
cassazione
ordini
la
revisione
,
il
condannato
che
abbia
cominciato
a
scontare
la
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
si
considera
in
istato
di
custodia
preventiva
e
la
corte
di
cassazione
può
disporne
,
anche
d
'
ufficio
,
la
scarcerazione
provvisoria
.
548
.
La
corte
di
cassazione
,
quando
annulla
la
condanna
senza
rinvio
,
o
il
giudice
della
revisione
quando
pronuncia
sentenza
di
proscioglimento
,
provvede
altresì
,
se
occorra
,
alla
restituzione
delle
somme
pagate
in
esecuzione
della
condanna
,
per
le
pene
pecuniarie
,
per
le
spese
del
procedimento
e
per
il
risarcimento
dei
danni
o
le
riparazioni
.
549
.
Se
la
corte
di
cassazione
rigetti
l
'
istanza
,
ovvero
nel
giudizio
di
revisione
non
sia
pronunciata
sentenza
di
proscioglimento
,
la
parte
che
ha
domandato
la
revisione
è
condannata
nelle
spese
del
procedimento
,
e
può
essere
condannata
,
inoltre
,
a
pagare
all
'
erario
una
somma
non
inferiore
a
lire
trecento
e
non
superiore
a
tremila
.
550
.
Il
sunto
della
sentenza
di
annullamento
della
condanna
senza
rinvio
,
o
di
quella
di
proscioglimento
pronunciata
nel
giudizio
di
revisione
,
è
stampato
a
cura
del
cancelliere
,
ed
è
fatto
affiggere
nei
luoghi
a
ciò
destinati
nel
comune
in
cui
è
stata
pronunciata
e
in
quello
di
attuale
o
di
ultima
residenza
della
persona
prosciolta
.
L
'
ufficiale
giudiziario
depone
in
cancelleria
il
certificato
dell
'
affissione
.
551
.
L
imputato
assolto
per
effetto
del
giudizio
di
revisione
,
se
abbia
subìto
per
tre
anni
,
o
più
,
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
può
ottenere
a
carico
dello
Stato
una
riparazione
pecuniaria
a
titolo
di
soccorso
,
qualora
sia
riconosciuto
che
per
le
sue
condizioni
economiche
ne
abbia
bisogno
.
La
domanda
non
è
ammessa
:
1°
se
è
proposta
dopo
trascorsi
tre
mesi
dall
'
affissione
prescritta
nell
'
art
.
precedente
(
552
)
;
2°
se
il
richiedente
abbia
riportato
altre
due
condanne
alla
reclusione
;
3°
se
abbia
,
con
dolo
o
colpa
grave
,
dato
causa
all
'
errore
del
giudice
;
4°
se
nel
giudizio
di
revisione
sia
stato
assolto
per
insufficienza
di
prove
.
552
.
Se
l
'
imputato
muore
dopo
l
'
assoluzione
,
l
'
istanza
per
la
riparazione
pecuniaria
può
essere
proposta
,
nel
termine
indicato
al
n
.
1
dell
'
art
.
precedente
,
o
proseguita
,
dagli
ascendenti
,
dal
coniuge
,
dai
discendenti
che
siano
minori
di
età
o
incapaci
per
infermità
di
mente
o
di
corpo
di
provvedere
al
proprio
sostentamento
,
qualora
tali
congiunti
per
le
loro
condizioni
economiche
abbiano
bisogno
di
soccorso
.
553
.
Sulla
ammissibilità
della
domanda
e
sulla
somma
da
assegnare
pronuncia
in
camera
di
consiglio
,
sentiti
il
pubblico
ministero
e
la
parte
istante
,
la
sezione
penale
della
code
di
appello
del
distretto
nel
quale
fu
pronunciata
la
sentenza
di
proscioglimento
,
o
quella
che
è
designata
sulla
istanza
della
parte
dalla
corte
di
cassazione
,
nel
caso
di
annullamento
della
condanna
senza
rinvio
.
Contro
la
sentenza
è
ammesso
il
ricorso
per
cassazione
del
pubblico
ministero
e
della
parte
.
LIBRO
IV
Della
esecuzione
e
di
alcuni
provvedimenti
speciali
TITOLO
I
.
Regole
generali
sulla
esecuzione
.
CAPO
I
.
Disposizioni
preliminari
.
554
.
Le
sentenze
,
le
ordinanze
e
i
decreti
dell
'
autorità
giudiziaria
in
materia
penale
,
hanno
forza
esecutiva
in
tutto
il
Regno
,
nelle
colonie
e
negli
altri
territori
soggetti
alla
sovranità
dello
Stato
.
555
.
Le
sentenze
di
condanna
si
eseguiscono
entro
cinque
giorni
da
quello
in
cui
sono
divenute
irrevocabili
.
Se
vi
è
ricorso
per
cassazione
il
termine
decorre
dal
giorno
in
cui
sia
divenuta
irrevocabile
l
ordinanza
che
lo
dichiara
inammissibile
,
nel
caso
preveduto
nell
art
.
514
,
e
negli
altri
casi
dal
giorno
in
cui
l
'
ordinanza
o
la
sentenza
della
corte
di
cassazione
,
che
lo
dichiara
inammissibile
,
o
lo
rigetta
,
perviene
a
notizia
dell
'
autorità
incaricata
della
esecuzione
.
Per
questo
effetto
,
il
cancelliere
della
corte
di
cassazione
,
nel
giorno
successivo
a
quello
in
cui
il
ricorso
è
stato
dichiarato
inammissibile
o
rigettato
,
comunica
il
dispositivo
della
decisione
,
con
lettera
raccomandata
,
all
'
autorità
indicata
nell
'
art
.
seguente
,
sotto
la
sanzione
stabilita
nell
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
536
.
Se
la
corte
di
cassazione
ha
rettificato
il
computo
della
pena
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
531
,
si
osserva
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
536
.
556
.
Il
pubblico
ministero
promuove
l
'
esecuzione
delle
condanne
penali
pronunciate
dalla
corte
o
dal
tribunale
a
cui
rispettivamente
è
addetto
,
e
ne
fa
eseguire
le
ordinanze
e
i
decreti
.
Ciascun
pretore
fa
eseguire
i
decreti
,
le
ordinanze
e
le
sentenze
da
lui
pronunciate
.
557
.
Eccettuati
i
casi
preveduti
negli
art
.
589
e
590
,
se
la
condanna
è
prescritta
o
altrimenti
estinta
,
il
tribunale
,
o
la
corte
,
che
l
'
ha
pronunciata
,
dichiara
in
camera
di
consiglio
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
ad
istanza
della
parte
,
essere
la
condanna
medesima
estinta
,
revoca
l
'
ordine
di
cattura
e
ordina
la
liberazione
del
condannato
che
sia
stato
arrestato
.
Per
le
condanne
pronunciate
dalla
corte
di
assise
il
provvedimento
è
dato
dalla
sezione
penale
della
corte
di
appello
.
Il
pretore
può
provvedere
anche
di
ufficio
.
CAPO
II
.
Degli
incidenti
di
esecuzione
.
558
.
Il
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
,
l
'
ordinanza
o
il
decreto
,
è
competente
a
deliberare
mediante
ordinanza
,
in
camera
di
consiglio
,
su
tutti
gli
incidenti
che
concernono
l
'
esecuzione
,
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente
.
La
deliberazione
è
promossa
dal
pubblico
ministero
o
dalla
parte
interessata
(
559
)
.
Per
gli
incidenti
relativi
all
'
esecuzione
di
sentenze
della
corte
di
assise
si
applica
il
primo
capoverso
dell
'
art
.
557
.
Il
pretore
può
provvedere
anche
d
'
ufficio
.
559
.
In
seguito
alla
domanda
di
cui
nell
'
art
.
precedente
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
fissa
con
decreto
il
giorno
della
deliberazione
e
ne
fa
dare
avviso
al
pubblico
ministero
e
alla
parte
interessata
non
meno
di
cinque
giorni
prima
di
quello
stabilito
.
Nel
giorno
della
deliberazione
il
pubblico
ministero
presenta
requisitorie
scritte
;
la
parte
interessata
,
che
lo
abbia
chiesto
,
è
udita
personalmente
o
per
mezzo
di
difensore
;
non
comparendo
,
essa
può
presentare
una
memoria
.
L
ordinanza
è
notificata
nel
termine
di
tre
giorni
alla
parte
interessata
e
comunicata
al
pubblico
ministero
.
Il
pretore
deve
comunicarne
una
copia
al
procuratore
del
Re
.
560
.
Contro
l
'
ordinanza
con
la
quale
si
provvede
su
un
incidente
di
esecuzione
compete
al
pubblico
ministero
e
alle
parti
soltanto
il
ricorso
per
cassazione
.
Il
ricorso
non
sospende
la
esecuzione
,
ma
la
sospensione
,
in
pendenza
del
ricorso
,
può
essere
autorizzata
dal
giudice
che
ha
pronunciato
l
'
ordinanza
.
TITOLO
II
.
Della
esecuzione
per
gli
effetti
penali
.
CAPO
I
.
Della
esecuzione
delle
condanne
penali
.
561
.
L
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
di
una
sentenza
di
condanna
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
trasmette
agli
agenti
della
forza
pubblica
l
'
ordine
di
cattura
del
condannato
,
contenente
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificarlo
,
e
l
'
indicazione
della
sentenza
di
condanna
e
della
pena
.
Se
non
si
abbia
sospetto
di
fuga
,
e
la
durata
della
pena
non
sia
superiore
a
sei
mesi
,
prima
di
spedire
l
'
ordine
di
cattura
la
predetta
autorità
può
far
notificare
al
condannato
l
ingiunzione
di
costituirsi
in
carcere
entro
cinque
giorni
.
562
.
Il
giudice
che
ha
pronunciato
contro
la
stessa
persona
due
o
più
condanne
divenute
irrevocabili
,
determina
quale
pena
debba
essere
espiata
in
osservanza
delle
norme
sul
concorso
delle
pene
(c.p
.
67
s
.
)
;
se
si
tratta
di
condanne
inflitte
da
giudici
diversi
,
provvede
la
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
l
'
ultima
condanna
.
563
.
Se
dopo
l
'
arresto
di
una
persona
condannata
o
evasa
,
sorge
dubbio
sulla
identità
della
medesima
,
il
pretore
o
il
giudice
istruttore
del
luogo
dell
arresto
la
interroga
e
compie
ogni
altra
indagine
utile
all
identificazione
,
anche
per
mezzo
della
polizia
giudiziaria
.
Se
riconosca
che
l
'
arrestato
non
è
il
condannato
o
l
'
evaso
,
ne
ordina
la
scarcerazione
;
altrimenti
rimette
l
'
accertamento
dell
'
identità
personale
al
giudice
competente
per
gli
incidenti
di
esecuzione
.
564
.
L
'
ammissione
a
uno
stabilimento
penitenziario
,
agricolo
o
industriale
,
o
al
lavoro
in
opere
pubbliche
o
private
fuori
dello
stabilimento
penale
,
secondo
l
'
art
.
14
del
codice
penale
,
è
decretata
dal
ministro
dell
interno
,
sulla
proposta
motivata
del
consiglio
di
sorveglianza
presso
lo
stabilimento
in
cui
il
condannato
sconta
la
pena
.
Le
stesse
norme
si
osservano
per
revocare
l
ammissione
suddetta
.
565
.
Presso
gli
stabilimenti
carcerari
destinati
alle
pene
della
reclusione
e
della
detenzione
,
e
presso
le
case
di
custodia
,
è
istituito
un
consiglio
di
sorveglianza
.
Esso
è
unico
per
ciascuna
circoscrizione
di
tribunale
ed
è
composto
:
del
procuratore
del
Re
del
circondario
in
cui
esiste
lo
stabilimento
,
del
presidente
della
società
di
patronato
dei
liberati
dal
carcere
,
o
,
in
mancanza
,
di
un
cittadino
scelto
dal
consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
,
e
del
direttore
di
ogni
singolo
stabilimento
,
il
quale
ha
le
funzioni
di
relatore
per
gli
affari
che
concernono
lo
stabilimento
stesso
,
ma
non
partecipa
alla
trattazione
di
quelli
relativi
ad
altri
stabilimenti
.
Dove
esistono
stabilimenti
di
pena
per
le
femmine
fa
parte
del
consiglio
anche
una
donna
,
designata
dal
presidente
del
tribunale
.
566
.
Nel
caso
di
condanna
alla
pena
del
confino
(c.p
.
18
)
,
l
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
fa
notificare
al
condannato
l
'
ingiunzione
di
trasferirsi
,
entro
un
termine
non
maggiore
di
quindici
giorni
,
nel
comune
indicato
nella
sentenza
e
di
presentarsi
ivi
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
con
la
comminatoria
dell
'
arresto
e
del
trasferimento
mediante
la
pubblica
forza
.
567
.
Nel
caso
di
trasgressione
all
'
osservanza
del
confino
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ne
fa
rapporto
al
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
e
procede
all
'
arresto
del
condannato
.
Il
giudice
può
ordinare
la
conversione
della
pena
,
udito
il
condannato
per
le
eventuali
discolpe
qualora
sia
stato
arrestato
.
568
.
Le
condanne
a
pene
pecuniarie
sono
eseguite
nei
modi
stabiliti
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
.
L
'
insolvibilità
del
condannato
si
prova
con
certificato
del
sindaco
e
dell
'
agente
delle
imposte
.
569
.
Quando
siano
accertate
la
mancanza
del
pagamento
e
la
insolvibilità
del
condannato
,
l
'
autorità
competente
per
la
esecuzione
dispone
la
conversione
della
pena
pecuniaria
(c.p
.
19
,
24
)
.
A
tale
effetto
trasmette
al
comandante
dei
carabinieri
reali
la
richiesta
per
l
arresto
del
condannato
e
può
far
eseguire
la
notificazione
indicata
nel
capoverso
dell
'
art
.
561
.
La
richiesta
enuncia
:
nome
,
cognome
,
età
e
altre
qualità
personali
che
valgano
a
identificare
il
condannato
;
la
sentenza
di
condanna
;
l
'
ammontare
della
multa
o
dell
'
ammenda
con
l
'
indicazione
dell
'
ufficio
finanziario
incaricato
della
riscossione
;
l
insolvibilità
del
condannato
;
la
durata
della
pena
convertita
e
il
luogo
destinato
per
espiarla
.
Quando
sia
stata
notificata
l
'
ingiunzione
menzionata
nel
precedente
capoverso
,
si
aggiunge
nella
richiesta
l
'
indicazione
del
termine
dopo
il
quale
l
'
arresto
deve
essere
eseguito
.
I
carabinieri
reali
,
nel
procedere
all
'
arresto
dei
condannato
,
gli
dànno
notizia
e
visione
della
richiesta
,
lo
presentano
all
'
ufficio
del
pubblico
ministero
,
o
al
pretore
richiedente
,
per
l
accertamento
della
identità
,
quando
occorra
,
indi
lo
trasferiscono
nel
luogo
destinato
per
scontare
la
pena
.
570
.
Le
condanne
a
pagamento
di
somme
in
favore
dell
'
erario
,
pronunciate
dal
giudice
in
applicazione
delle
sanzioni
stabilite
a
carico
di
pubblici
ufficiali
,
di
parti
,
di
difensori
,
periti
,
testimoni
,
interpreti
,
o
di
qualsiasi
altra
persona
,
non
sono
soggette
a
impugnazione
.
Esse
diventano
esecutive
immediatamente
,
o
appena
compiuto
il
tempo
entro
il
quale
la
legge
consente
che
la
condanna
possa
essere
revocata
.
L
'
esecuzione
si
fa
con
le
norme
stabilite
per
le
pene
pecuniarie
,
escluse
quelle
relative
alla
conversione
della
pena
(
569
)
.
571
.
La
condanna
in
contumacia
all
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
pronunciata
dalla
corte
di
assise
con
sentenza
revocabile
,
produce
effetto
dopo
tre
mesi
dalla
notificazione
della
sentenza
.
Il
condannato
che
posteriormente
si
presenti
,
o
sia
arrestato
rientra
nell
'
esercizio
dei
suoi
diritti
nell
'
attesa
del
nuovo
giudizio
;
ma
rimangono
fermi
gli
effetti
della
interdizione
per
il
tempo
decorso
fino
alla
presentazione
o
all
'
arresto
.
572
.
Se
da
una
condanna
in
contumacia
pronunciata
con
sentenza
revocabile
dalla
corte
di
assise
derivi
la
interdizione
legale
del
condannato
,
questo
effetto
si
produce
dopo
trascorsi
cinque
anni
dalla
data
della
sentenza
.
Durante
i
cinque
anni
,
i
beni
del
condannato
sono
amministrati
,
e
le
sue
ragioni
promosse
,
come
per
gli
assenti
presunti
(
c
.
civ
.
,
20
s
.
)
.
Se
il
condannato
si
presenti
,
o
sia
arrestato
,
dopo
il
termine
suddetto
,
si
applica
la
disposizione
del
capoverso
dell
'
art
.
precedente
.
573
.
La
sentenza
che
condanna
alla
vigilanza
speciale
della
pubblica
sicurezza
(c.p
.
28
)
è
trasmessa
per
esecuzione
,
in
estratto
,
dal
procuratore
generale
o
dal
procuratore
del
Re
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
dove
fu
pronunciata
.
Il
condannato
sottoposto
alla
vigilanza
speciale
deve
fare
la
dichiarazione
del
comune
in
cui
stabilisce
la
propria
residenza
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
ove
ha
finito
di
scontare
la
pena
,
o
di
quello
in
cui
è
stato
autorizzato
a
recarsi
.
574
.
I1
giudice
che
ha
pronunciato
la
condanna
provvede
,
nelle
forme
degli
incidenti
di
esecuzione
,
quando
si
tratti
di
far
cessare
o
limitare
,
tanto
nella
durata
quanto
negli
effetti
,
la
vigilanza
speciale
dell
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
575
.
Nei
casi
preveduti
nell
'
art
.
33
del
codice
penale
,
il
pubblico
ministero
competente
per
la
esecuzione
della
sentenza
di
condanna
promuove
,
tosto
che
essa
sia
divenuta
irrevocabile
,
i
provvedimenti
necessari
per
la
costituzione
della
tutela
.
576
.
Nei
procedimenti
per
falsità
in
atti
(c.p
.
275
s
.
)
,
qualora
la
falsità
sia
accertata
,
deve
essere
dichiarata
nella
sentenza
,
anche
se
,
per
qualsiasi
motivo
,
non
si
debba
procedere
o
non
possa
essere
pronunciata
condanna
.
La
sentenza
che
dichiara
falso
un
atto
,
in
tutto
o
in
parte
,
ne
ordina
,
secondo
le
circostanze
,
la
cancellazione
totale
o
parziale
,
e
,
quando
sia
il
caso
,
la
ripristinazione
,
rinnovazione
o
riforma
,
nel
senso
nella
medesima
stabilito
.
La
sentenza
,
non
appena
sia
divenuta
irrevocabile
,
è
eseguita
per
questa
parte
o
capo
da
un
giudice
delegato
dal
presidente
del
tribunale
o
della
corte
,
con
l
'
intervento
del
pubblico
ministero
o
con
l
'
assistenza
del
cancelliere
che
ne
redige
processo
verbale
.
La
cancellazione
totale
di
un
atto
si
effettua
mediante
annotazione
della
sentenza
in
margine
di
ciascuna
pagina
del
medesimo
e
mediante
redazione
del
processo
verbale
in
cui
si
attesta
questo
adempimento
con
la
dichiarazione
che
l
'
atto
non
può
avere
alcun
effetto
legale
.
L
'
atto
rimane
allegato
al
processo
verbale
,
e
una
copia
di
questo
è
trasmessa
,
in
sostituzione
dell
'
atto
,
a
chi
lo
possedeva
o
lo
aveva
in
deposito
.
Negli
altri
casi
,
il
testo
dell
'
atto
,
quale
risulta
stabilito
in
seguito
alla
cancellazione
parziale
,
o
alla
ripristinazione
,
rinnovazione
o
riforma
,
è
inserito
per
intiero
nel
processo
verbale
.
Se
l
'
atto
era
in
deposito
pubblico
,
è
restituito
al
depositario
unitamente
a
una
copia
autentica
del
processo
verbale
a
cui
deve
rimanere
annesso
.
Se
l
'
atto
era
posseduto
da
un
privato
,
il
cancelliere
lo
conserva
annesso
al
processo
verbale
e
rilascia
copia
autentica
di
questo
all
interessato
.
Tale
copia
tiene
le
veci
dell
'
atto
,
per
ogni
effetto
legale
.
Nel
processo
verbale
il
giudice
dà
le
disposizioni
occorrenti
per
l
'
osservanza
di
quanto
è
stabilito
nei
due
capoversi
precedenti
.
CAPO
II
.
Della
prestazione
d
opera
e
di
altre
forme
di
sostituzione
della
pena
.
577
.
L
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
della
sentenza
,
qualora
accolga
l
'
istanza
di
sostituzione
della
prestazione
d
'
opera
alla
detenzione
o
allo
arresto
,
fa
notificare
il
provvedimento
al
condannato
(
578
)
.
578
.
Nei
casi
dell
'
art
.
precedente
,
o
quando
la
sentenza
abbia
ordinato
che
l
arresto
sia
scontato
in
una
casa
di
lavoro
,
o
mediante
prestazione
d
'
opera
in
lavori
di
pubblica
utilità
,
l
'
autorità
competente
per
la
esecuzione
determina
la
durata
del
lavoro
,
fissa
sul
salario
giornaliero
la
quota
da
concedere
al
condannato
per
il
sostentamento
,
indica
il
giorno
,
l
'
ora
e
il
luogo
in
cui
il
condannato
deve
presentarsi
per
prestare
l
'
opera
,
e
designa
l
'
autorità
che
deve
vigilarne
la
prestazione
(
579
)
.
579
.
L
'
autorità
designata
a
vigilare
la
prestazione
dell
'
opera
è
tenuta
a
riferire
prontamente
se
il
condannato
non
si
presenti
,
ovvero
rifiuti
l
'
opera
o
la
interrompa
.
L
'
autorità
competente
per
l
esecuzione
della
sentenza
fa
chiamare
il
condannato
perché
si
discolpi
,
e
,
se
non
si
presenta
o
non
dimostri
alcun
legittimo
impedimento
,
ordina
che
la
pena
o
la
parte
residua
di
essa
sia
scontata
nei
modi
ordinari
.
580
.
L
'
abitazione
nella
quale
il
giudice
dispone
che
la
donna
,
o
il
minorenne
,
sconti
l
'
arresto
,
è
indicata
nella
sentenza
di
condanna
,
ma
per
giusti
motivi
può
essere
variata
dall
'
autorità
competente
per
la
esecuzione
.
La
sentenza
e
il
provvedimento
successivo
,
se
vi
sia
stato
,
sono
comunicati
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
la
quale
invigila
che
il
condannato
non
esca
dalla
abitazione
designata
;
in
caso
di
trasgressione
ne
redige
processo
verbale
e
lo
trasmette
al
pretore
del
luogo
.
Il
pretore
,
citato
il
condannato
per
udirne
le
discolpe
,
prescrive
che
il
trasgressore
sconti
la
pena
nei
modi
ordinari
e
rimette
copia
del
provvedimento
motivato
al
giudice
che
ha
disposto
l
'
arresto
in
casa
.
581
.
Quando
alla
pena
sia
sostituita
la
riprensione
giudiziale
(c.p
.
2627
)
,
il
presidente
della
corte
o
del
tribunale
,
o
il
pretore
,
che
pronunciò
la
condanna
,
entro
tre
giorni
da
quello
da
cui
la
sentenza
è
divenuta
irrevocabile
,
fissa
la
pubblica
udienza
nella
quale
il
condannato
deve
comparire
per
assumere
gli
obblighi
determinati
nella
sentenza
,
presentare
,
quando
sia
il
caso
,
il
fideiussore
,
e
ricevere
la
riprensione
.
Il
decreto
è
notificato
al
condannato
con
osservanza
del
termine
per
comparire
.
Le
obbligazioni
del
condannato
e
quella
del
fideiussore
sono
ricevute
dal
cancelliere
mediante
processo
verbale
,
nella
udienza
fissata
per
la
riprensione
.
Il
giudice
decide
sulla
idoneità
della
fideiussione
.
Si
applica
la
pena
stabilita
nella
sentenza
,
anche
nel
caso
in
cui
sia
stata
sostituita
la
riprensione
giudiziale
obbligatoria
,
se
il
condannalo
non
si
presenti
all
udienza
fissata
per
la
riprensione
,
o
non
l
'
accolga
con
rispetto
.
582
.
La
riprensione
giudiziale
può
essere
inflitta
al
condannato
subito
dopo
pronunciata
la
sentenza
qualora
egli
si
dichiari
pronto
ad
adempiere
immediatamente
alle
condizioni
prescritte
.
CAPO
III
.
Della
sospensione
dell
'
esecuzione
e
della
remissione
di
pena
.
583
.
L
'
esecuzione
di
una
sentenza
di
condanna
può
essere
sospesa
soltanto
nei
casi
seguenti
:
1°
se
sia
presentata
domanda
di
grazia
(
592-3
)
;
2°
se
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
debba
essere
espiata
da
persona
che
,
secondo
il
giudizio
di
uno
o
più
periti
nominati
d
'
ufficio
,
si
trovi
in
tali
condizioni
d
'
infermità
di
mente
o
di
corpo
da
rendere
necessaria
la
sospensione
;
3°
se
debba
essere
espiata
da
donna
che
sia
incinta
o
abbia
partorito
da
meno
di
tre
mesi
;
4°
se
per
circostanze
eccezionali
il
condannato
o
la
famiglia
di
lui
,
in
conseguenza
dell
'
esecuzione
,
possano
trovarsi
esposti
ad
un
grave
pregiudizio
.
In
questo
caso
la
esecuzione
non
può
essere
sospesa
per
oltre
sei
mesi
,
né
più
di
una
volta
.
In
considerazione
dello
stato
economico
del
condannato
o
della
famiglia
,
può
essere
conceduto
che
la
pena
pecuniaria
sia
scontata
in
più
rate
,
con
le
norme
della
tariffa
penale
.
La
sospensione
può
essere
ordinata
nel
caso
del
n
.
1
dal
ministro
della
giustizia
e
per
un
periodo
non
superiore
complessivamente
a
sei
mesi
;
negli
altri
casi
dalla
autorità
competente
per
la
esecuzione
della
sentenza
.
Quando
cessano
le
condizioni
prevedute
ai
num
.
2
e
3
,
la
sentenza
di
condanna
è
immediatamente
eseguita
.
584
.
I
parenti
ed
affini
in
linea
retta
,
ed
i
fratelli
e
le
sorelle
del
condannato
possono
rimettere
metà
di
una
pena
restrittiva
della
libertà
personale
non
superiore
a
cinque
anni
,
e
qualsiasi
pena
pecuniaria
inflitta
per
reati
da
lui
commessi
a
loro
danno
,
ancorché
siasi
proceduto
d
'
ufficio
.
La
stessa
facoltà
compete
rispettivamente
all
'
adottante
e
all
adottato
,
e
al
genitore
e
al
figlio
naturale
quando
la
filiazione
sia
stata
legalmente
riconosciuta
o
dichiarata
.
Compete
altresì
al
coniuge
per
i
reati
commessi
a
suo
danno
dall
'
altro
coniuge
,
ancorché
la
condanna
sia
anteriore
al
matrimonio
,
e
senza
deroga
a
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
358
del
codice
penale
.
La
remissione
della
pena
dopo
la
condanna
è
ricevuta
,
mediante
processo
verbale
,
dal
cancelliere
del
giudice
che
ha
pronunciato
la
sentenza
e
si
provvede
su
di
essa
con
le
forme
stabilite
per
gli
incidenti
di
esecuzione
.
CAPO
IV
.
Della
condanna
condizionale
e
della
liberazione
condizionale
.
585
.
Nei
casi
preveduti
negli
art
.
298
,
423
e
424
,
se
il
condannato
non
abbia
commesso
,
nei
termini
stabiliti
,
alcun
delitto
,
e
provi
di
avere
adempiuto
a
tutte
le
condizioni
imposte
nella
sentenza
,
la
condanna
si
ha
come
non
avvenuta
.
In
caso
diverso
,
la
sospensione
dell
'
esecuzione
della
condanna
è
revocata
di
diritto
,
e
la
pena
deve
essere
espiata
secondo
le
norme
dell
'
art
.
76
del
codice
penale
.
La
sospensione
è
altresì
revocata
di
diritto
se
l
'
imputato
,
durante
i
termini
suddetti
,
sia
condannato
alla
reclusione
per
un
delitto
commesso
prima
della
condanna
per
la
quale
ottenne
il
beneficio
della
sospensione
.
La
revoca
è
dichiarata
con
le
forme
stabilite
per
gli
incidenti
di
esecuzione
dal
giudice
che
ha
pronunciato
la
condanna
condizionale
,
se
non
vi
fu
in
seguito
altra
condanna
,
e
,
in
caso
contrario
,
da
quello
che
ha
pronunciato
l
'
ultima
condanna
.
586
.
La
sospensione
dell
esecuzione
della
condanna
ha
per
oggetto
solamente
l
espiazione
della
pena
inflitta
e
impedisce
il
corso
della
prescrizione
di
essa
;
non
si
estende
né
influisce
su
qualsiasi
altro
effetto
penale
e
civile
della
condanna
.
Gli
effetti
penali
cessano
quando
,
in
conformità
della
prima
parte
dell
'
art
.
precedente
,
la
condanna
si
abbia
come
non
avvenuta
.
587
.
La
liberazione
condizionale
(c.p
.
1617
)
è
conceduta
con
decreto
del
ministro
della
giustizia
.
Il
condannato
presenta
la
sua
istanza
al
direttore
dello
stabilimento
in
cui
sconta
la
pena
,
che
la
trasmette
al
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
,
con
le
proprie
osservazioni
sulla
condotta
e
sul
ravvedimento
del
condannato
e
col
parere
motivato
del
consiglio
di
sorveglianza
.
Il
procuratore
generale
indaga
sulle
condizioni
economiche
del
condannato
;
ricerca
se
egli
,
potendolo
,
abbia
in
tutto
o
in
parte
soddisfatto
alle
sue
obbligazioni
verso
la
parte
lesa
e
abbia
dimostrato
di
essersi
ravveduto
;
e
quale
impressione
la
concessione
del
beneficio
produrrebbe
nel
luogo
del
commesso
delitto
e
sulle
persone
che
ne
furono
danneggiate
od
offese
.
Promuove
quindi
con
le
sue
conclusioni
il
parere
della
sezione
d
'
accusa
,
e
lo
trasmette
,
insieme
con
l
'
istanza
e
coi
documenti
,
al
ministro
della
giustizia
.
Il
condannato
ammesso
alla
liberazione
condizionale
è
soggetto
a
quelle
disposizioni
stabilite
per
i
sottoposti
alla
vigilanza
speciale
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
(c.p
.
28
)
che
sono
determinate
nel
decreto
di
liberazione
.
588
.
La
liberazione
condizionale
,
nei
casi
indicati
nell
'
art
.
17
del
codice
penale
,
è
revocata
con
decreto
del
ministro
della
giustizia
.
La
proposta
di
revoca
è
fatta
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
al
procuratore
generale
presso
la
corte
d
'
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
.
Il
procuratore
generale
,
dopo
avere
promosso
,
con
le
sue
conclusioni
,
il
parere
della
sezione
di
accusa
,
trasmette
la
proposta
e
gli
atti
al
ministro
della
giustizia
.
Se
la
proposta
ha
motivo
dall
'
inadempimento
delle
condizioni
stabilite
nel
decreto
di
liberazione
,
il
procuratore
generale
,
prima
di
presentare
le
sue
conclusioni
,
Invita
il
condannato
a
esporgli
quanto
crede
che
valga
a
giustificarlo
.
La
liberazione
condizionale
in
questo
caso
non
può
essere
revocata
se
la
sezione
di
accusa
non
abbia
dato
parere
conforme
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
contemporaneamente
alla
proposta
di
revoca
per
inadempimento
delle
condizioni
,
può
procedere
all
'
arresto
.
Se
la
sezione
di
accusa
dia
parere
contrario
alla
proposta
,
il
procuratore
generale
ordina
l
'
immediata
scarcerazione
.
CAPO
V
.
Dell
'
amnistia
,
dell
'
indulto
e
della
grazia
.
589
.
L
amnistia
è
conceduta
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
sentito
il
consiglio
dei
ministri
.
Il
decreto
di
amnistia
,
qualora
non
prescriva
all
'
imputato
o
condannato
condizioni
,
od
obblighi
,
produce
il
suo
effetto
di
pieno
diritto
ed
è
applicato
immediatamente
dal
giudice
avanti
il
quale
è
in
corso
l
istruzione
o
il
giudizio
;
e
se
l
'
istruzione
è
chiusa
,
dal
giudice
competente
per
il
giudizio
.
In
quest
ultimo
caso
può
essere
applicato
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
con
decisione
in
camera
di
consiglio
.
Per
i
condannati
l
'
applicazione
del
decreto
è
promossa
dal
pubblico
ministero
con
la
richiesta
della
relativa
declaratoria
.
Il
pubblico
ministero
provvede
senza
ritardo
alla
scarcerazione
provvisoria
dei
condannati
che
si
trovino
detenuti
.
La
declaratoria
è
deliberata
in
camera
di
consiglio
dal
giudice
che
pronunciò
la
condanna
,
tanto
se
questa
è
divenuta
irrevocabile
quanto
se
non
sia
ancora
stata
impugnata
.
Se
fu
proposta
impugnazione
,
la
declaratoria
è
pronunciata
dal
giudice
che
sarebbe
competente
a
decidere
dell
'
impugnazione
.
Quando
per
la
declaratoria
è
competente
il
pretore
,
egli
la
pronuncia
d
'
ufficio
,
e
provvede
alla
scarcerazione
dei
detenuti
.
Se
dagli
atti
dell
istruzione
o
del
giudizio
non
apparisca
sufficientemente
stabilito
che
il
fatto
per
il
quale
si
procede
sia
compreso
nell
'
amnistia
,
questa
si
applica
dopo
nuovi
accertamenti
che
valgano
a
giustificarla
.
Se
non
è
stato
provveduto
in
alcuno
dei
modi
sopra
indicati
,
chi
crede
avere
diritto
all
applicazione
dell
'
amnistia
ne
può
proporre
istanza
al
giudice
competente
per
la
declaratoria
.
590
.
L
'
indulto
è
conceduto
nella
forma
stabilita
per
l
amnistia
.
Nel
decreto
reale
sono
determinati
i
reati
e
le
pene
a
cui
l
'
indulto
si
riferisce
e
sono
stabilite
le
condizioni
per
l
'
ammissione
.
La
competenza
per
applicare
l
indulto
spetta
al
giudice
avanti
il
quale
pende
il
giudizio
in
primo
grado
o
in
appello
,
o
a
quello
che
pronunciò
la
sentenza
divenuta
irrevocabile
.
La
declaratoria
per
le
pene
già
inflitte
è
promossa
dal
pubblico
ministero
avanti
il
tribunale
o
la
corte
di
appello
.
Il
pretore
la
pronuncia
d
'
ufficio
.
Quando
per
effetto
dell
indulto
debba
avvenire
la
liberazione
immediata
di
condannati
detenuti
,
il
pubblico
ministero
,
o
il
pretore
,
la
ordina
senza
ritardo
.
Se
non
è
stato
provveduto
in
alcuno
dei
modi
sopra
indicati
,
chi
crede
avere
diritto
all
applicazione
dell
'
indulto
può
proporre
istanza
al
giudice
competente
per
la
declaratoria
.
Contro
i
provvedimenti
indicati
in
questo
articolo
e
nel
precedente
è
ammesso
il
ricorso
per
cassazione
.
591
.
L
'
efficacia
del
decreto
di
amnistia
o
d
'
indulto
si
estende
ai
reati
in
esso
preveduti
e
commessi
a
tutto
il
giorno
precedente
la
data
del
decreto
medesimo
,
salvo
che
questo
stabilisca
una
data
diversa
.
Nel
caso
di
concorso
di
reati
e
di
pene
(c.p
.
67
s
.
)
l
amnistia
si
applica
singolarmente
al
reato
per
il
quale
è
conceduta
e
l
'
indulto
si
applica
una
sola
volta
dopo
cumulate
le
pene
,
secondo
le
norme
stabilite
negli
art
.
67
e
seg
.
del
codice
penale
.
592
.
La
domanda
di
grazia
è
presentata
al
ministro
della
giustizia
e
deve
essere
sottoscritta
dal
condannato
,
da
un
suo
prossimo
congiunto
(
41
al
.
)
,
o
dalla
persona
che
esercita
sul
condannato
la
tutela
o
la
cura
,
ovvero
da
un
avvocato
o
procuratore
esercente
.
E
trasmessa
al
ministro
della
giustizia
la
proposta
di
grazia
deliberata
dal
consiglio
di
disciplina
di
uno
stabilimento
carcerario
.
Il
pubblico
ministero
presso
la
corte
,
o
il
tribunale
,
che
ha
pronunciato
la
condanna
,
o
rispettivamente
il
pretore
per
le
condanne
da
lui
pronunciate
,
cura
l
'
esecuzione
del
decreto
di
grazia
,
ordinando
,
quando
sia
il
caso
,
la
scarcerazione
del
condannato
che
si
trovi
detenuto
,
e
provvedendo
affinché
senza
ritardo
sia
fatta
annotazione
del
decreto
medesimo
in
margine
della
sentenza
.
593
.
Se
l
'
amnistia
,
l
'
indulto
o
la
grazia
,
sono
decretati
con
condizioni
sospensive
od
obblighi
,
colui
che
aspira
a
goderne
deve
dimostrare
al
giudice
competente
di
avere
adempiuto
alle
condizioni
o
agli
obblighi
nel
termine
stabilito
nel
decreto
reale
,
o
se
il
termine
non
fu
stabilito
,
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
amnistia
o
di
indulto
,
o
dalla
comunicazione
di
quello
di
grazia
.
CAPO
VI
.
Della
esecuzione
di
provvedimenti
speciali
.
594
.
Nel
caso
preveduto
nel
capoverso
dell
art
.
46
del
codice
penale
,
il
presidente
della
corte
di
assise
,
con
la
sentenza
di
proscioglimento
,
e
le
altre
autorità
giudiziarie
con
la
sentenza
pronunciata
nell
'
istruzione
o
nel
giudizio
,
ordinano
il
ricovero
dell
'
imputato
in
un
manicomio
.
Nello
stesso
modo
si
procede
nei
casi
indicati
nella
prima
parte
dell
art
.
54
e
nella
prima
parte
dell
'
art
.
58
del
codice
penale
,
dandosi
dalle
predette
autorità
i
provvedimenti
indicati
in
quelle
disposizioni
.
Si
osservano
,
in
quanto
siano
applicabili
,
per
la
cura
della
persona
e
dei
beni
dell
infermo
di
mente
le
disposizioni
della
L
.
14
febbr
.
1904
,
n
.
36
,
sui
manicomi
e
sugli
alienati
.
595
.
Quando
vi
sia
richiesta
per
il
licenziamento
dal
manicomio
di
una
persona
ricoverata
in
conformità
dell
'
art
.
precedente
,
il
presidente
del
tribunale
la
comunica
immediatamente
al
pubblico
ministero
presso
l
autorità
giudiziaria
che
ha
ordinato
il
ricovero
.
Il
pubblico
ministero
trasmette
ogni
informazione
sul
procedimento
,
sulle
circostanze
del
reato
e
sulla
persona
del
ricoverato
,
che
possa
essere
utile
per
decidere
intorno
al
licenziamento
.
Ricevute
queste
informazioni
,
il
presidente
,
udito
il
pubblico
ministero
,
se
non
creda
di
rifiutare
senz
altro
il
licenziamento
,
nomina
uno
o
più
periti
diversi
da
quelli
che
hanno
dato
parere
nel
procedimento
e
non
appartenenti
al
personale
sanitario
dell
'
istituto
di
ricovero
,
perché
,
presa
cognizione
degli
atti
del
procedimento
,
se
occorra
,
e
compiuto
l
esame
della
persona
e
ogni
altra
indagine
opportuna
,
riferiscano
sullo
stato
mentale
del
ricoverato
e
sul
pericolo
che
possa
far
temere
la
sua
liberazione
.
596
.
La
revoca
del
provvedimento
indicato
nel
capoverso
dell
'
art
.
47
del
codice
penale
è
ordinata
dal
tribunale
del
circondario
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
,
sulla
proposta
del
consiglio
di
sorveglianza
presso
lo
stabilimento
nel
quale
il
condannato
si
trova
,
sentito
il
pubblico
ministero
.
597
.
La
revoca
del
provvedimento
col
quale
fu
ordinato
il
ricovero
del
minorenne
o
del
sordomuto
in
un
istituto
di
educazione
e
di
correzione
,
in
conformità
alla
prima
parte
dell
art
.
54
o
alla
prima
parte
dell
art
.
58
del
codice
penale
,
può
essere
disposta
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dal
presidente
del
tribunale
del
circondario
in
cui
fu
pronunciata
la
sentenza
.
Relativamente
al
sordomuto
che
abbia
compiuto
l
età
di
ventiquattro
anni
e
del
quale
sia
stato
ordinato
il
ricovero
con
sentenza
divenuta
irrevocabile
,
il
suddetto
presidente
può
in
ogni
tempo
consentire
che
sia
consegnato
a
persona
la
quale
chieda
di
assumerne
la
custodia
,
se
questa
dia
sufficiente
garanzia
di
provvedervi
.
598
.
I
provvedimenti
menzionati
in
questo
capo
sono
dati
anche
d
'
ufficio
e
non
sono
soggetti
a
impugnazione
.
TITOLO
III
.
Della
esecuzione
per
gli
effetti
civili
.
CAPO
I
.
Delle
spese
.
599
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
di
ufficio
le
spese
del
procedimento
sono
anticipate
dall
'
erario
dello
Stato
.
La
parte
civile
deve
anticipare
quelle
degli
atti
che
si
fanno
a
sua
istanza
(
601
)
.
600
.
Nei
reati
per
i
quali
si
procede
a
querela
di
parte
,
il
querelante
che
sia
costituito
parte
civile
anticipa
le
spese
.
Se
il
querelante
non
è
costituito
parte
civile
,
le
spese
sono
anticipate
dall
'
erario
(
601
)
.
601
.
Le
spese
di
esecuzione
delle
condanne
a
pene
restrittive
della
libertà
personale
sono
a
carico
dell
erario
,
senza
diritto
a
rimborso
.
Il
ricupero
delle
spese
menzionate
nei
due
art
.
precedenti
in
conformità
alle
decisioni
prevedute
negli
art
.
274
,
429
e
431
,
si
fa
con
le
norme
all
uopo
stabilite
.
602
.
Il
gerente
di
un
giornale
deve
pubblicare
,
senza
diritto
a
rimborso
di
spesa
,
non
più
tardi
di
due
giorni
dopo
che
ne
abbia
ricevuto
intimazione
dall
'
autorità
competente
per
l
'
esecuzione
,
la
sentenza
di
condanna
irrevocabile
pronunciata
contro
di
lui
e
della
quale
il
giudice
abbia
ordinata
la
pubblicazione
.
Fuori
di
questo
caso
la
pubblicazione
di
una
sentenza
,
da
eseguirsi
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
399
del
codice
penale
,
è
fatta
a
richiesta
del
querelante
,
che
anticipa
la
spesa
,
salvo
il
diritto
a
rimborso
contro
il
condannato
.
La
pubblicazione
può
farsi
anche
in
foglio
di
supplemento
,
dello
stesso
formato
del
giornale
,
da
unirsi
a
ciascun
esemplare
di
questo
,
e
deve
essere
eseguita
in
un
unico
contesto
.
La
controversia
circa
la
liquidazione
della
spesa
di
pubblicazione
,
fra
la
parte
richiedente
e
il
gerente
,
o
fra
la
parte
richiedente
e
il
condannato
al
rimborso
della
spesa
,
è
decisa
con
ordinanza
del
presidente
del
tribunale
del
luogo
in
cui
è
stampato
il
giornale
,
sentite
le
parti
se
compariscano
.
Tale
ordinanza
ha
forza
di
titolo
esecutivo
e
non
è
soggetta
a
impugnazione
.
Quando
il
giudice
abbia
ordinata
la
pubblicazione
della
sentenza
a
norma
del
primo
o
del
secondo
capoverso
dell
'
art
.
428
,
la
pubblicazione
deve
essere
fatta
a
richiesta
della
parte
interessata
che
anticipa
la
spesa
,
salvo
il
diritto
a
rimborso
contro
chi
fu
condannato
alla
pubblicazione
.
Il
gerente
del
giornale
,
che
contravvenga
alle
precedenti
disposizioni
,
è
punito
con
ammenda
da
lire
cento
a
cinquecento
.
CAPO
II
.
Delle
garanzie
di
esecuzione
per
gli
effetti
civili
.
603
.
L
'
ipoteca
legale
sui
beni
del
condannato
,
stabilita
nell
'
art
.
1909
,
n
.
5
,
del
codice
civile
,
garantisce
anche
le
pene
pecuniarie
e
ogni
altra
somma
dovuta
all
'
erario
,
il
valore
delle
restituzioni
ordinate
con
la
sentenza
e
la
somma
dovuta
a
titolo
di
riparazione
(c.p
.
38
)
o
di
risarcimento
di
danni
(c.p
.
37
)
per
cui
sia
pronunciata
condanna
dal
giudice
penale
,
anche
se
non
vi
sia
stata
costituzione
di
parte
civile
.
604
.
L
ipoteca
legale
può
essere
sempre
inscritta
a
richiesta
del
pretore
nei
procedimenti
di
sua
competenza
;
negli
altri
casi
è
inscritta
a
richiesta
del
pubblico
ministero
dopo
qualsiasi
sentenza
di
rinvio
a
giudizio
,
e
anche
dopo
spedito
un
mandato
o
dopo
l
'
arresto
dell
imputato
in
flagranza
,
a
meno
che
sia
ordinata
la
scarcerazione
.
Se
si
proceda
con
citazione
diretta
o
direttissima
(
277
s
.
)
e
non
sia
stato
spedito
alcun
mandato
,
il
pubblico
ministero
può
essere
autorizzato
a
chiedere
l
inscrizione
mediante
decreto
del
presidente
della
corte
o
del
tribunale
,
che
deve
procedere
al
giudizio
(
607
)
.
605
.
L
'
ipoteca
legale
può
anche
essere
inscritta
a
richiesta
della
parte
lesa
costituitasi
parte
civile
,
previa
l
'
autorizzazione
del
giudice
istruttore
presso
il
tribunale
ove
si
fa
la
istruzione
,
o
del
presidente
della
sezione
di
accusa
dopo
che
gli
atti
sono
stati
trasmessi
al
procuratore
generale
,
o
del
pretore
,
o
del
presidente
del
tribunale
o
della
corte
,
che
deve
procedere
al
giudizio
(
607
)
.
606
.
Il
pubblico
ministero
,
la
parte
civile
,
o
il
difensore
dell
imputato
,
se
vi
sia
fondata
ragione
di
temere
che
manchino
o
si
perdano
le
garanzie
delle
obbligazioni
per
le
quali
è
ammessa
la
ipoteca
legale
,
può
domandare
al
giudice
istruttore
presso
il
tribunale
dove
si
fa
la
istruzione
,
o
al
presidente
della
corte
,
o
del
tribunale
,
dove
pende
il
giudizio
o
fu
pronunciata
la
sentenza
non
ancora
irrevocabile
,
il
sequestro
dei
beni
mobili
dell
'
imputato
o
condannato
.
Il
sequestro
può
anche
essere
ordinalo
di
ufficio
,
o
a
istanza
della
parte
civile
,
dal
pretore
per
i
reati
di
sua
competenza
.
Esso
è
eseguito
dall
ufficiale
giudiziario
nelle
forme
prescritte
dal
codice
di
procedura
civile
per
il
pignoramento
dei
beni
mobili
(
697;
c.p.c.
593
s
.
)
607
.
La
inscrizione
dell
ipoteca
e
il
sequestro
possono
essere
impugnati
,
con
atto
ricevuto
in
cancelleria
,
da
chiunque
vi
abbia
interesse
.
Sulla
impugnazione
decidono
,
nelle
forme
stabilite
per
gli
incidenti
di
esecuzione
(
558
s
.
)
,
la
corte
di
appello
se
l
'
inscrizione
della
ipoteca
fu
chiesta
dal
procuratore
generale
,
o
se
la
medesima
fu
autorizzata
,
o
se
il
sequestro
fu
ordinato
dal
presidente
della
corte
di
assise
o
di
appello
,
e
il
tribunale
in
ogni
altro
caso
.
La
cancellazione
della
ipoteca
,
o
la
revoca
del
sequestro
,
possono
essere
ordinate
assoggettando
,
se
occorra
,
l
imputato
o
il
condannato
a
malleveria
o
cauzione
.
La
corte
,
o
il
tribunale
,
nel
caso
di
contestazione
sulla
proprietà
,
rinvia
la
risoluzione
della
controversia
al
magistrato
civile
competente
in
primo
grado
.
608
.
Gli
effetti
dell
ipoteca
e
del
sequestro
cessano
con
la
sentenza
irrevocabile
di
proscioglimento
.
L
'
ipoteca
è
cancellata
e
la
liberazione
del
sequestro
è
effettuata
a
cura
e
col
consenso
del
pubblico
ministero
,
o
del
pretore
,
o
della
parte
,
che
aveva
chiesto
,
ordinato
,
o
ottenuto
il
provvedimento
.
Per
le
inscrizioni
,
le
riduzioni
e
le
cancellazioni
delle
ipoteche
chieste
dal
pubblico
ministero
o
dal
pretore
,
l
ufficio
delle
ipoteche
non
riscuote
alcuna
tassa
o
diritto
,
salva
ogni
azione
contro
il
condannato
,
ovvero
,
in
caso
di
proscioglimento
,
contro
la
parte
civile
a
richiesta
della
quale
l
'
ipoteca
sia
stata
inscritta
.
609
.
Sul
prezzo
degli
immobili
e
dei
mobili
del
condannato
,
sulle
somme
versate
a
titolo
di
cauzione
e
non
devolute
all
'
erario
a
norma
dell
'
art
.
340
,
sono
pagate
nell
'
ordine
seguente
:
1°
le
spese
per
la
cura
della
parte
lesa
,
comprese
quelle
degli
alimenti
somministrati
da
un
pubblico
istituto
sanitario
durante
la
infermità
;
2°
le
restituzioni
che
non
possono
essere
effettuate
nella
specie
dovuta
,
i
danni
e
la
riparazione
per
cui
sia
stata
pronunciata
condanna
,
purché
tali
pagamenti
siano
chiesti
,
anche
mediante
la
domanda
di
liquidazione
,
entro
un
anno
dal
giorno
in
cui
la
sentenza
sia
divenuta
irrevocabile
;
3°
le
spese
e
gli
onorari
per
la
difesa
;
4°
le
spese
anticipate
dall
'
erario
,
e
i
diritti
dovuti
ai
funzionari
e
agli
ufficiali
giudiziari
e
le
spese
della
parte
civile
;
5°
le
multe
,
le
ammende
e
le
altre
condanne
pecuniarie
pronunciate
a
favore
dell
'
erario
dello
Stato
.
La
ripartizione
suddetta
si
opera
senza
pregiudizio
del
diritto
di
tutte
le
parti
interessate
e
dell
'
erario
dello
Stato
di
ottenere
con
le
ordinarie
forme
dell
'
azione
civile
il
pagamento
delle
somare
che
rimangano
ancora
dovute
.
Trascorso
il
termine
stabilito
al
n
.
2
,
i
crediti
ivi
indicati
sono
pagati
sul
prezzo
che
avanza
dopo
soddisfatti
,
secondo
il
loro
ordine
,
quelli
menzionati
successivamente
,
salva
in
ogni
caso
l
'
azione
di
cui
nel
precedente
capoverso
.
Se
sia
in
corso
per
i
detti
crediti
un
giudizio
di
liquidazione
,
potrà
essere
ordinato
il
deposito
nella
cassa
dei
depositi
e
prestiti
di
una
somma
approssimativamente
congrua
,
e
potrà
essere
prescritta
cauzione
per
il
pagamento
dei
erediti
indicati
al
n
.
3
.
610
.
Le
precedenti
disposizioni
si
applicano
anche
contro
la
persona
civilmente
responsabile
(
65
al
.
)
;
la
ipoteca
legale
potrà
essere
inscritta
sui
beni
della
medesima
quando
sussistano
a
carico
dell
'
imputato
le
condizioni
per
la
inscrizione
.
CAPO
III
.
Delle
cose
poste
sotto
sequestro
.
611
.
Le
disposizioni
dell
art
.
242
si
applicano
anche
alla
custodia
delle
cose
poste
sotto
sequestro
in
conformità
a
quanto
è
preveduto
negli
art
.
166
e
233
.
L
autorità
giudiziaria
può
,
secondo
le
circostanze
,
ordinare
che
la
custodia
avvenga
in
luogo
e
modo
particolarmente
determinati
e
stabilire
norme
per
la
retribuzione
relativa
.
612
.
Le
cose
che
siano
il
prodotto
del
reato
,
o
abbiano
in
qualsiasi
modo
relazione
col
medesimo
,
sono
mantenute
sotto
sequestro
fino
a
che
il
procedimento
lo
richieda
;
esaurito
il
procedimento
,
quando
non
siano
soggette
a
confisca
(c.p
.
36
)
,
sono
restituite
a
chi
ne
abbia
diritto
.
Se
vi
è
stata
condanna
,
la
restituzione
non
è
fatta
,
se
non
quando
l
'
avente
diritto
provi
che
la
sentenza
di
condanna
è
divenuta
irrevocabile
.
Quando
lo
stato
del
procedimento
lo
permetta
,
le
cose
suddette
possono
essere
,
anche
prima
della
sentenza
,
restituite
a
chi
vi
abbia
diritto
e
ne
faccia
istanza
.
L
'
autorità
giudiziaria
può
imporgli
urta
cauzione
e
anche
prescrivergli
di
presentare
,
ad
ogni
richiesta
,
le
cose
restituite
.
613
.
Le
cose
diverse
da
quelle
indicate
nell
'
art
.
precedente
sono
restituite
senza
spesa
a
colui
che
giustifica
di
averne
diritto
.
Nondimeno
la
restituzione
delle
cose
appartenenti
all
imputato
non
è
conceduta
,
e
il
sequestro
continua
per
gli
effetti
regolati
negli
art
.
606
e
609
,
a
meno
che
l
'
imputato
presti
cauzione
o
malleveria
,
o
la
restituzione
sia
consentita
dal
pubblico
ministero
,
dalla
parte
civile
e
dal
difensore
.
614
.
La
restituzione
è
ordinata
anche
d
ufficio
dal
giudice
competente
per
l
'
istruzione
o
per
il
giudizio
,
o
da
quello
che
ha
pronunciato
la
sentenza
di
condanna
.
Il
giudice
,
se
trovi
qualche
apparenza
di
fondamento
nelle
contestazioni
contro
il
diritto
alla
restituzione
,
rinvia
la
risoluzione
della
controversia
al
magistrato
civile
competente
in
primo
grado
.
615
.
Trascorsi
due
anni
dal
giorno
in
cui
la
sentenza
sia
divenuta
irrevocabile
,
se
nessuno
è
comparso
per
chiedere
la
restituzione
delle
cose
sequestrate
,
o
se
non
fu
giustificato
il
diritto
a
ottenerla
.
il
giudice
ordina
la
vendita
all
'
asta
pubblica
,
secondo
le
norme
prescritte
dal
codice
di
procedura
civile
sull
esecuzione
forzata
dei
beni
mobili
(c.p.c
.
577
s
.
)
.
Può
disporre
invece
che
siano
consegnate
a
istituti
d
'
istruzione
quelle
cose
che
hanno
importanza
scientifica
,
artistica
o
storica
.
Il
termine
anzidetto
può
essere
abbreviato
e
la
vendita
può
effettuarsi
anche
immediatamente
dopo
il
sequestro
,
se
le
cose
siano
di
tenue
valore
,
o
di
tale
natura
da
non
potere
essere
custodite
senza
pericolo
di
deterioramento
,
o
senza
rilevante
dispendio
.
Il
prezzo
,
dedotte
le
spese
indicate
nell
art
.
seguente
,
è
versato
nella
cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
e
,
dopo
cinque
anni
,
se
nessuno
abbia
giustificato
di
avervi
ragioni
,
si
devolve
di
diritto
all
'
erario
dello
Stato
.
616
.
Le
spese
necessarie
alla
custodia
e
alla
conservazione
delle
cose
sequestrate
sono
anticipate
dall
'
erario
,
salvo
il
diritto
di
rimborso
a
preferenza
di
ogni
altro
creditore
sul
prezzo
delle
cose
medesime
.
Se
le
cose
debbano
essere
restituite
a
chi
giustifica
averne
diritto
,
la
restituzione
è
sempre
subordinata
al
pagamento
di
tali
spese
.
617
.
Le
regole
degli
art
.
precedenti
circa
la
competenza
del
giudice
per
i
provvedimenti
di
restituzione
o
di
vendita
delle
cose
sequestrate
si
applicano
anche
dopo
ultimato
il
procedimento
penale
.
TITOLO
IV
.
Del
casellario
giudiziale
e
della
riabilitazione
dei
condannati
.
CAPO
I
.
Del
casellario
giudiziale
.
618
.
Presso
ciascun
tribunale
,
sotto
la
direzione
e
vigilanza
immediata
del
procuratore
del
Re
,
un
ufficio
di
casellario
raccoglie
e
conserva
l
'
estratto
delle
decisioni
enumerate
nell
'
articolo
seguente
,
concernenti
i
cittadini
italiani
nati
nel
circondario
del
tribunale
.
Gli
estratti
delle
decisioni
concernenti
stranieri
,
anche
se
abbiano
ottenuto
la
cittadinanza
italiana
,
o
concernenti
cittadini
nati
all
'
estero
,
o
dei
quali
non
si
sia
potuto
accertare
il
luogo
di
nascita
nel
Regno
,
si
conservano
nell
ufficio
del
casellario
presso
il
tribunale
di
Roma
.
619
.
Nel
casellario
giudiziale
si
inscrivono
per
estratto
:
l
°
nella
materia
penale
:
le
sentenze
e
i
decreti
di
condanna
,
e
le
sentenze
di
assoluzione
o
di
non
doversi
procedere
pronunciate
in
sede
di
istruzione
o
di
giudizio
,
tosto
che
siano
divenute
irrevocabili
;
le
sentenze
di
condanna
pronunciate
in
contumacia
dalla
corte
di
assise
non
soggette
ad
opposizione
;
i
provvedimenti
circa
infermi
di
urente
,
minorenni
e
sordomuti
,
menzionati
negli
art
.
46
,
53
e
57
del
codice
penale
;
2°
nella
materia
civile
:
le
sentenze
passate
in
giudicato
che
pronunciano
l
'
interdizione
o
l
'
inabilitazione
(
c
.
civ
.
324
s
.
,
339
s
.
)
;
3°
nella
materia
commerciale
:
le
sentenze
e
i
provvedimenti
coi
quali
il
commerciante
è
dichiarato
o
considerato
fallito
(
c
.
co
.
683
s
.
)
.
Le
decisioni
suddette
sono
inscritte
nel
casellario
qualunque
sia
la
autorità
giudiziaria
italiana
,
ordinaria
o
speciale
,
che
le
abbia
pronunciate
;
quando
ne
sia
data
comunicazione
ufficiale
,
sono
pure
inscritte
le
sentenze
pronunciate
da
autorità
giudiziarie
straniere
contro
cittadini
italiani
.
Nel
casellario
si
inscrive
altresì
,
se
trattasi
di
condanna
penale
,
la
menzione
del
luogo
e
del
tempo
in
cui
la
pena
fu
scontata
,
ovvero
la
menzione
che
non
fu
in
tutto
o
in
parte
scontata
per
effetto
della
sospensione
conceduta
a
norma
degli
art
.
298
,
423
e
424
,
o
per
amnistia
,
indulto
,
grazia
,
liberazione
condizionale
o
per
altra
causa
;
deve
inoltre
esservi
inscritto
il
provvedimento
di
riabilitazione
(
629
s
.
,
634
)
.
Nel
casellario
si
inscrive
anche
la
revoca
dei
provvedimenti
in
materia
civile
e
commerciale
indicati
ai
ente
.
2
e
3
.
620
.
Le
inscrizioni
nel
casellario
sono
eliminate
tosto
che
si
abbia
notizia
ufficiale
della
morte
della
persona
alla
quale
si
riferiscono
.
Sono
inoltre
eliminate
le
inscrizioni
:
1°
di
condanne
per
delitto
,
trascorso
un
termine
equivalente
a
quello
per
cui
la
persona
inscritta
avrebbe
raggiunta
l
'
età
di
ottant
anni
;
2°
di
altre
sentenze
in
procedimenti
per
delitto
,
trascorsi
dieci
anni
dalla
data
in
cui
sono
divenute
irrevocabili
,
salvo
che
l
'
azione
penale
non
sia
ancora
prescritta
,
nel
qual
caso
si
procede
alla
eliminazione
nel
compiersi
della
prescrizione
;
3°
di
condanne
per
contravvenzioni
,
trascorsi
cinque
anni
dal
giorno
in
cui
la
pena
fu
scontata
o
la
condanna
estinta
;
4°
di
altre
sentenze
in
procedimenti
per
contravvenzioni
,
trascorsi
cinque
anni
dalla
data
in
cui
sono
divenute
irrevocabili
;
5°
dei
decreti
revocati
a
norma
dell
'
ult
.
capoverso
dell
'
art
.
302;
6°
dei
provvedimenti
impartiti
a
norma
degli
art
.
46
,
53
e
57
del
codice
penale
,
e
di
quelli
in
materia
civile
o
commerciale
,
trascorsi
cinque
anni
dalla
data
della
loro
revocazione
.
621
.
L
'
autorità
giudiziaria
ordinaria
o
speciale
,
per
ragione
di
giustizia
penale
,
ha
diritto
di
richiedere
ed
avere
il
certificato
di
tutte
le
inscrizioni
esistenti
al
nome
di
una
persona
designata
.
Qualunque
autorità
civile
o
militare
a
cui
spetti
di
provvedere
per
il
conferimento
,
la
sospensione
o
la
revoca
di
un
diritto
,
ufficio
,
servizio
o
impiego
pubblico
,
grado
,
titolo
,
dignità
,
qualità
,
insegna
onorifica
,
pensione
o
beneficenza
,
ha
diritto
di
chiedere
ed
avere
il
certificato
di
tutte
le
inscrizioni
relative
ad
una
persona
designala
,
quando
,
per
disposizione
di
legge
o
di
regolamento
,
il
conferimento
,
la
sospensione
o
la
revoca
,
abbia
per
condizione
la
inesistenza
,
o
esistenza
,
di
decisioni
comprese
fra
quelle
che
devono
essere
inscritte
nel
casellario
giudiziale
.
622
.
Il
certificato
è
spedito
altresì
su
domanda
non
motivata
della
persona
a
cui
si
riferisce
.
Il
certificato
relativo
ad
altra
persona
può
essere
chiesto
da
un
privato
solamente
per
produrlo
in
giudizio
penale
o
civile
,
ovvero
per
ragioni
di
elettorato
politico
o
amministrativo
(
624
)
,
o
di
conferimento
o
esercizio
di
pubblici
uffici
;
nella
domanda
deve
essere
specificato
lo
scopo
(
623
,
625
,
628
)
.
623
.
Nei
certificati
spediti
a
richiesta
dei
privati
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
seguente
,
non
si
fa
menzione
:
1°
delle
decisioni
di
proscioglimento
,
e
delle
condanne
seguite
da
proscioglimento
per
effetto
di
giudizio
di
revisione
;
2°
delle
condanne
i
cui
effetti
si
debbono
ritenere
cessati
a
norma
degli
art
.
352
e
358
del
codice
penale
;
3°
della
condanna
della
quale
sia
stato
ordinato
che
non
si
faccia
menzione
nel
certificato
,
nei
casi
menzionati
nell
'
art
.
427;
4°
di
una
prima
condanna
a
pena
pecuniaria
,
o
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
sola
o
congiunta
ad
altra
pena
,
non
superiore
a
tre
mesi
di
reclusione
,
o
a
sei
mesi
di
detenzione
,
o
a
un
anno
di
arresto
,
inflitta
a
persona
minore
di
diciotto
anni
,
se
non
risulta
a
suo
carico
alcuna
altra
condanna
posteriore
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
:
5°
della
condanna
che
per
essersi
verificate
le
condizioni
imposte
con
la
sentenza
si
ha
come
non
avvenuta
a
norma
della
prima
parte
dell
'
art
.
585
,
e
della
sentenza
elle
abbia
convertito
la
perla
nella
riprensione
giudiziale
(
581-2;
c.p.
26
,
27
)
;
6°
delle
condanne
estinte
per
amnistia
,
e
di
quelle
per
le
quali
siasi
verificata
la
riabilitazione
;
7°
delle
condanne
per
fatti
che
la
legge
ha
cessato
di
considerare
reati
,
o
che
non
sono
considerati
tali
dalle
leggi
del
Regno
,
se
la
condanna
fu
pronunciata
all
'
estero
;
8°
dei
provvedimenti
speciali
circa
gli
infermi
di
mente
,
minorenni
e
sordomuti
,
di
cui
al
num
.
1
dell
'
art
.
619;
9°
dei
provvedimenti
in
materia
civile
e
commerciale
,
di
cui
ai
num
.
2
e
3
dello
stesso
articolo
,
quando
siano
stati
revocati
.
624
.
Nei
certificati
spediti
per
ragione
di
elettorato
politico
o
amministrativo
,
a
richiesta
di
chiunque
,
o
a
norma
dell
'
art
.
21
della
legge
elettorale
politica
30
giugno
1912
,
n
.
666
,
non
si
fa
menzione
delle
decisioni
indicate
nei
num
.
1
,
6
,
7
,
8
,
e
9
dell
'
art
.
precedente
,
né
delle
condanne
per
contravvenzioni
,
o
di
quelle
in
cui
la
perla
sia
stata
convertita
nella
riprensione
giudiziale
,
salvo
che
si
tratti
di
condanne
per
mendicità
,
oziosità
,
o
vagabondaggio
.
625
.
Insorgendo
questioni
intorno
alla
esecuzione
di
quanto
è
disposto
negli
art
.
precedenti
,
o
se
siano
chieste
rettificazioni
di
inscrizioni
o
di
certificati
del
casellario
giudiziale
,
provvede
,
su
richiesta
del
pubblico
ministero
o
istanza
della
parte
,
con
le
forme
degli
incidenti
di
esecuzione
,
il
presidente
del
tribunale
nel
casellario
del
quale
sono
o
devono
essere
eseguite
le
inscrizioni
secondo
le
norme
dell
'
art
.
618
.
626
.
Chi
,
dichiarando
un
falso
nome
o
indicando
falsamente
l
'
altrui
nome
in
luogo
del
proprio
,
o
con
false
dichiarazioni
sullo
stato
civile
di
un
imputato
,
sia
stato
causa
della
mancata
inscrizione
di
alcuno
nel
casellario
giudiziale
,
è
punito
,
salvo
le
maggiori
pene
in
cui
fosse
incorso
,
con
la
reclusione
da
uno
a
trenta
mesi
.
627
.
Chi
,
essendo
a
conoscenza
delle
inscrizioni
contenute
nel
casellario
,
le
pubblichi
o
palesi
indebitamente
ad
altri
,
è
punito
con
la
detenzione
sino
a
un
anno
o
con
la
multa
sino
a
lire
tremila
.
628
.
Chi
riesca
,
con
frode
,
ad
ottenere
un
certificato
penale
relativo
ad
altra
persona
,
ovvero
se
ne
serva
per
tino
scopo
diverso
da
quello
per
cui
fu
domandato
,
è
punito
con
la
reclusione
sino
a
sei
pesi
o
con
la
multa
sino
a
lire
duemila
.
CAPO
II
.
Della
riabilitazione
dei
condannati
.
629
.
La
riabilitazione
è
chiesta
alla
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
;
se
si
tratti
di
più
condanne
pronunciate
da
autorità
giudiziarie
diverse
,
la
domanda
è
proposta
alla
corte
di
appello
del
distretto
in
cui
fu
pronunciata
la
condanna
più
recente
.
Nel
caso
della
dichiarazione
preveduta
nel
capoverso
dell
'
art
.
7
del
codice
penale
,
la
riabilitazione
è
chiesta
alla
corte
di
appello
che
l
'
ha
pronunciata
.
Alla
domanda
è
allegata
copia
della
sentenza
,
o
delle
sentenze
,
di
condanna
e
sono
uniti
documenti
i
quali
dimostrino
che
siano
trascorsi
i
termini
stabiliti
nell
'
art
.
100
del
codice
penale
per
poter
proporre
l
'
istanza
e
che
il
condannato
:
1°
abbia
scontato
,
quando
ne
sia
il
caso
,
la
pena
principale
,
o
tutte
le
pene
,
o
ne
abbia
ottenuto
il
condono
in
tutto
o
in
parte
;
2°
abbia
adempiuto
a
tutti
gli
obblighi
dipendenti
dalla
condanna
,
o
dalle
condanne
,
anche
in
confronto
della
parte
lesa
,
o
giustifichi
la
causa
che
ha
reso
e
rende
impossibile
l
'
adempimento
;
3°
non
abbia
riportato
nuove
condanne
per
delitto
,
eccettuati
i
delitti
colposi
,
successivamente
a
quelle
cui
si
riferisce
la
domanda
;
4°
abbia
dato
prove
effettive
e
costanti
del
suo
ravvedimento
nel
tempo
successivo
all
'
ultima
liberazione
,
o
all
'
estinzione
dell
'
ultima
condanna
.
630
.
La
corte
di
appello
può
far
assumere
le
informazioni
che
reputi
opportune
,
e
decide
in
camera
di
consiglio
sulla
requisitoria
scritta
e
motivata
del
procuratore
generale
.
Contro
la
decisione
della
corte
di
appello
è
ammesso
il
ricorso
per
cassazione
(
500
s
.
)
.
631
.
Nel
caso
che
la
riabilitazione
sia
conceduta
,
ne
è
fatta
annotazione
nella
sentenza
,
o
nelle
sentenze
,
di
condanna
in
seguito
a
comunicazione
d
'
ufficio
.
L
'
annotazione
può
essere
domandata
anche
dall
'
interessato
.
Se
la
riabilitazione
sia
negata
,
l
'
istanza
non
può
essere
rinnovata
che
dopo
trascorso
,
dalla
data
della
decisione
divenuta
irrevocabile
,
un
nuovo
termine
eguale
a
quello
stabilito
per
la
presentazione
della
prima
istanza
.
Se
peraltro
la
riabilitazione
sia
negata
per
difetto
o
irregolarità
di
qualche
documento
,
la
nuova
istanza
può
essere
proposta
in
qualsiasi
tempo
.
632
.
Chi
,
non
avendo
riportato
alcuna
precedente
condanna
per
delitto
,
sia
stato
condannato
alla
pena
della
multa
,
o
a
pena
restrittiva
della
libertà
personale
,
sola
o
accompagnata
da
altra
pena
,
che
non
superi
cinque
anni
di
reclusione
o
dieci
di
detenzione
,
è
riabilitato
di
diritto
trascorsi
quindici
anni
dal
giorno
in
cui
la
pena
fu
scontata
senza
che
nel
frattempo
egli
abbia
commesso
alcun
delitto
.
Se
la
pena
non
superi
cinque
mila
lire
di
multa
,
ovvero
un
anno
di
reclusione
,
o
due
anni
di
detenzione
,
la
riabilitazione
di
diritto
si
effettua
col
decorso
di
otto
anni
.
633
.
Gli
effetti
delle
decisioni
di
proscioglimento
,
in
quanto
la
legge
ne
faccia
dipendere
il
non
conferimento
,
la
sospensione
o
la
perdita
di
diritti
,
uffici
o
impieghi
,
gradi
,
titoli
,
dignità
,
qualità
,
o
insegne
onorifiche
,
ovvero
l
'
applicazione
di
determinati
provvedimenti
delle
autorità
giudiziarie
,
cessano
con
il
decorso
di
un
tempo
equivalente
alla
prescrizione
dell
'
azione
penale
per
il
reato
corrispondente
.
634
.
Il
tribunale
del
luogo
il
cui
casellario
deve
contenere
gli
estratti
delle
sentenze
enumerate
nell
'
art
.
619
,
a
richiesta
del
pubblico
ministero
o
ad
istanza
della
parte
,
deliberando
in
camera
di
consiglio
,
accerta
e
dichiara
la
riabilitazione
di
diritto
e
la
cessazione
degli
effetti
delle
decisioni
indicate
nell
'
art
.
precedente
.
TITOLO
V
.
Dei
rapporti
giurisdizionali
tra
le
autorità
italiane
e
le
straniere
.
CAPO
I
.
Disposizione
preliminare
.
635
.
Per
quanto
concerne
le
rogatorie
,
la
estradizione
,
gli
effetti
di
condanne
pronunciate
all
'
estero
,
e
altri
rapporti
relativi
all
'
amministrazione
della
giustizia
in
materia
penale
,
con
le
autorità
di
altri
Stati
,
si
osservano
le
convenzioni
e
gli
usi
internazionali
;
a
quanto
non
sia
per
tal
modo
provveduto
,
si
applicano
le
seguenti
disposizioni
.
CAPO
II
.
Delle
rogatorie
.
636
.
Le
rogatorie
delle
autorità
giudiziarie
italiane
alle
autorità
estere
per
citazione
ed
esame
di
testimoni
,
o
in
genere
per
atti
d
'
istruzione
o
per
esecuzione
di
provvedimenti
d
'
istruzione
sono
trasmesse
per
via
diplomatica
.
637
.
Per
gli
atti
indicati
nell
'
art
.
precedente
,
da
compiere
nel
territorio
dello
Stato
,
i
provvedimenti
delle
autorità
giudiziarie
estere
sono
resi
esecutivi
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
seguente
,
dalla
corte
di
appello
del
luogo
in
cui
deve
procedersi
agli
atti
medesimi
.
Nell
'
ordinare
l
esecuzione
,
la
corte
delega
uno
dei
suoi
membri
,
ovvero
il
giudice
istruttore
o
il
pretore
.
I
testimoni
,
se
l
'
autorità
giudiziaria
estera
ne
abbia
fatta
richiesta
,
sono
sentiti
con
giuramento
.
638
.
La
citazione
dei
testimoni
,
residenti
o
dimoranti
nel
territorio
dello
Stato
,
richiesta
da
una
autorità
giudiziaria
estera
,
è
trasmessa
al
procuratore
del
Re
del
luogo
in
cui
deve
essere
eseguita
,
il
quale
provvede
per
la
notificazione
.
639
.
L
'
esecuzione
delle
rogatorie
è
promossa
in
ogni
caso
dal
pubblico
ministero
.
CAPO
III
.
Della
estradizione
.
640
.
La
deliberazione
relativa
all
'
offerta
o
al
consenso
per
l
'
estradizione
,
a
norma
del
secondo
capoverso
dell
art
.
9
del
codice
penale
,
è
pronunciata
,
in
seguito
a
richiesta
del
procuratore
generale
,
dalla
sezione
di
accusa
del
distretto
in
cui
si
trova
lo
straniero
.
641
.
La
sezione
di
accusa
esamina
:
1°
se
l
'
imputato
o
il
condannato
sia
cittadino
italiano
;
2°
se
il
fatto
che
forma
oggetto
della
domanda
di
estradizione
sia
preveduto
come
reato
dalla
legge
italiana
e
dalla
straniera
;
3°
se
trattisi
di
delitto
politico
o
di
reato
a
questo
connesso
;
4°
se
l
'
estradizione
sia
vietata
da
trattati
o
da
leggi
;
5°
se
per
la
legge
italiana
e
la
straniera
l
'
azione
penale
possa
essere
esercitata
,
o
l
'
azione
o
la
condanna
sia
estinta
,
ovvero
se
il
condannato
abbia
scontato
la
pena
;
6°
se
,
trattandosi
di
imputato
,
gli
atti
del
procedimento
offrano
indizi
sufficienti
di
reità
.
642
.
Alla
domanda
del
governo
estero
debbono
essere
uniti
,
in
originale
o
in
copia
autentica
,
gli
atti
processuali
occorrenti
a
stabilire
gli
indizi
di
reità
,
o
l
'
avvenuta
condanna
.
643
.
L
'
arresto
provvisorio
dello
straniero
,
da
ordinarsi
su
domanda
o
offerta
di
estradizione
,
a
norma
dell
'
ultimo
capoverso
dell
'
art
.
9
del
codice
penale
,
è
eseguito
mediante
mandato
di
cattura
rilasciato
dal
consigliere
della
sezione
di
accusa
a
ciò
delegato
.
L
'
arresto
provvisorio
può
essere
eseguito
senza
mandato
,
se
lo
straniero
sia
per
darsi
alla
fuga
,
o
se
,
nel
caso
di
domanda
del
governo
estero
,
questo
attesti
che
esiste
contro
di
lui
una
sentenza
di
condanna
o
di
rinvio
al
giudizio
,
o
un
mandato
di
cattura
,
o
altro
atto
equivalente
dell
'
autorità
giudiziaria
.
Il
ministro
della
giustizia
deve
essere
immediatamente
avvertito
dell
'
arresto
eseguito
.
644
.
L
'
arrestato
è
senza
ritardo
presentato
al
giudice
istruttore
o
al
pretore
del
luogo
in
cui
fu
eseguito
l
'
arresto
.
Il
giudice
istruttore
,
o
il
pretore
,
dopo
averne
accertata
la
identità
personale
,
lo
informa
della
domanda
o
dell
'
offerta
di
estradizione
e
provvede
in
conformità
dell
'
art
.
74
alla
nomina
del
difensore
.
Se
la
domanda
di
estradizione
proviene
dallo
Stato
cui
appartiene
l
arrestato
,
e
non
vi
sia
richiesta
di
estradizione
da
parte
di
altri
Stati
,
l
'
arrestato
,
assistito
dal
difensore
,
ha
facoltà
di
domandare
di
essere
consegnato
al
governo
richiedente
;
in
tale
caso
non
si
fa
luogo
al
giudizio
della
sezione
di
.
accusa
.
645
.
L
'
arrestato
è
posto
in
libertà
,
qualora
,
entro
trenta
giorni
dall
'
arresto
se
il
governo
richiedente
sia
in
Europa
,
o
entro
novanta
giorni
se
sia
fuori
di
Europa
,
non
siano
pervenuti
i
documenti
sui
quali
si
fonda
la
domanda
.
646
.
Nel
procedimento
si
osservano
,
in
quanto
sono
applicabili
,
le
disposizioni
degli
art
.
75
e
267
.
Prima
di
deliberare
definitivamente
,
la
sezione
di
accusa
sente
il
pubblico
ministero
e
il
difensore
e
può
chiedere
le
informazioni
che
ritenga
necessarie
.
Essa
delibera
altresì
se
debbano
essere
consegnate
,
in
tutto
o
in
parte
,
al
governo
straniero
le
cose
sequestrate
,
e
ordina
la
restituzione
di
quelle
estranee
all
'
atto
per
il
quale
fu
chiesta
od
è
offerta
l
'
estradizione
.
647
.
Contro
la
sentenza
della
sezione
di
accusa
l
imputato
o
condannato
e
il
procuratore
generale
possono
ricorrere
alla
corte
di
cassazione
anche
per
il
merito
.
Il
termine
per
la
dichiarazione
di
ricorso
è
di
un
giorno
e
decorre
per
il
procuratore
generale
dalla
comunicazione
della
sentenza
che
il
cancelliere
deve
fargli
nello
stesso
giorno
in
cui
è
sottoscritta
;
per
l
'
imputato
o
condannato
dalla
notificazione
della
medesima
.
La
corte
di
cassazione
,
deliberando
in
camera
di
consiglio
,
entro
dieci
giorni
da
quello
in
cui
le
è
pervenuto
il
ricorso
,
pronuncia
la
conferma
o
la
riforma
della
decisione
,
impugnata
.
648
.
L
'
estradizione
è
offerta
o
consentita
con
decreto
del
ministrie
della
giustizia
in
seguito
a
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
.
Nel
decreto
è
aggiunta
la
condizione
che
lo
straniero
non
sia
assoggettato
a
pena
per
condanna
diversa
da
quella
per
cui
l
'
estradizione
è
offerta
o
consentita
,
né
sottoposto
a
procedimento
per
fatto
diverso
anteriore
all
'
estradizione
,
a
meno
che
il
governo
,
su
nuova
domanda
,
presti
il
suo
consenso
.
649
.
Il
procuratore
generale
ordina
che
l
'
arrestato
sia
posto
in
libertà
se
l
'
autorità
giudiziaria
,
con
sentenza
irrevocabile
,
abbia
deliberato
che
non
sia
offerta
o
consentita
l
'
estradizione
,
e
ne
avverte
immediatamente
il
ministro
della
giustizia
.
650
.
Per
la
estradizione
di
un
imputato
o
condannato
che
trovisi
all
'
estero
,
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello
presenta
al
ministro
della
giustizia
la
richiesta
coi
relativi
documenti
.
L
'
estradizione
può
essere
chiesta
direttamente
anche
dal
governo
.
CAPO
IV
.
Degli
effetti
delle
condanne
pronunciate
all
'
estero
.
651
.
La
dichiarazione
preveduta
nel
capoverso
dell
'
art
.
7
del
codice
penale
,
è
pronunciata
dalla
corte
di
appello
,
sezione
penale
,
osservate
le
regole
per
il
giudizio
di
appello
dalle
sentenze
del
tribunale
(
478
s
.
)
,
in
quanto
siano
applicabili
.
La
competenza
della
corte
di
appello
è
determinata
dalla
residenza
o
,
se
questa
sia
ignota
,
dalla
dimora
del
condannato
.
Se
non
si
conosca
né
la
residenza
,
né
la
dimora
del
condannato
,
la
competenza
spetta
alla
corte
di
appello
avanti
la
quale
il
procuratore
generale
promuove
prima
il
giudizio
.
652
.
La
richiesta
del
procuratore
generale
per
l
'
esecuzione
della
condanna
è
notificata
al
condannato
.
Qualora
il
condannato
non
abbia
chiesto
,
con
atto
ricevuto
nella
cancelleria
della
corte
entro
dieci
giorni
dalla
notificazione
,
se
si
trovi
nel
Regno
,
o
entro
trenta
giorni
se
non
vi
si
trovi
,
che
sia
rinnovato
il
giudizio
fatto
all
'
estero
,
la
corte
provvede
sulla
richiesta
del
procuratore
generale
e
l
accoglie
quando
riconosca
:
1°
che
non
si
tratta
di
delitto
pel
quale
secondo
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
art
.
9
del
codice
penale
è
vietata
l
'
estradizione
;
2°
che
il
condannato
è
stato
legalmente
citato
a
comparire
in
giudizio
e
,
se
comparso
,
è
stato
assistito
o
rappresentato
da
un
difensore
;
3°
che
la
sentenza
di
condanna
fu
pronunciata
da
un
'
autorità
giudiziaria
competente
;
4°
che
per
le
leggi
dello
Stato
,
in
cui
fu
pronunciata
,
la
sentenza
medesima
è
divenuta
irrevocabile
;
5°
che
la
sentenza
non
contiene
disposizioni
contrarie
all
'
ordine
pubblico
o
al
diritto
pubblico
del
Regno
.
Per
accertare
le
condizioni
prescritte
nei
num
.
3
e
4
,
è
sufficiente
una
dichiarazione
dell
'
autorità
competente
dello
Stato
in
cui
venne
pronunciata
la
sentenza
.
653
.
Il
riconoscimento
e
la
forza
esecutiva
agli
effetti
civili
stella
sentenza
penale
pronunciata
all
estero
possono
essere
conceduti
con
la
stessa
sentenza
menzionata
nel
precedente
articolo
.
Altrimenti
delibera
intorno
ad
essi
la
sezione
civile
della
corte
di
appello
nella
giurisdizione
della
quale
la
sentenza
straniera
deve
essere
eseguita
ad
istanza
di
chi
vi
ha
interesse
,
premesso
l
'
accertamento
dei
requisiti
indicati
nell
'
art
.
precedente
.
ProsaGiuridica ,
Disposizioni
generali
Art
.
1
Negli
Uffici
di
registratura
e
di
archivio
si
provvede
alla
registrazione
,
alla
spedizione
ed
alla
conservazione
degli
atti
.
Art
.
2
Hanno
un
Ufficio
di
registratura
e
d
archivio
le
Direzioni
generali
e
le
altre
grandi
ripartizioni
che
a
queste
corrispondono
,
le
Ragionerie
centrali
,
le
Segreterie
di
gabinetto
.
Possono
averlo
gli
Uffici
che
trattano
del
personale
.
I
protocolli
generali
sono
soppressi
.
Art
.
3
Nessun
altro
Ufficio
di
registratura
e
d
archivio
sarà
istituito
,
tranne
che
temporaneamente
per
Commissioni
straordinarie
o
per
Uffici
distaccati
dall
Amministrazione
principale
.
II
.
Ricevimento
degli
atti
Art
.
4
I
dispacci
,
le
lettere
ed
i
pieghi
indirizzati
all
Amministrazione
sono
aperti
da
un
ufficiale
appositamente
incaricato
.
Art
.
5
Spetta
a
questo
ufficiale
da
ricevuta
alla
Posta
degli
oggetti
raccomandati
od
assicurati
.
Art
.
6
I
pieghi
o
pacchi
che
,
per
lo
stato
cattivo
dei
sigilli
e
degli
involti
,
facessero
temere
danni
o
mancanze
,
saranno
aperti
in
presenza
di
testimoni
.
Art
.
7
Una
cassetta
vicino
all
ingresso
dei
Ministeri
accoglie
i
ricorsi
portati
dagli
interessati
:
essa
sarà
vuotata
ogni
giorno
a
cura
dell
ufficiale
incaricato
dell
apertura
dei
dispacci
,
che
ne
conserverà
la
chiave
.
Art
.
8
Soltanto
i
ricorsi
contenenti
carte
rare
o
preziose
,
delle
quali
fosse
giusto
di
dar
ricevuta
,
potranno
essere
consegnati
all
ufficio
suddetto
,
personalmente
.
Art
.
9
All
incaricato
dell
apertura
dei
dispacci
saranno
consegnati
gli
atti
che
gli
ufficiali
giudiziari
dovessero
intimare
all
Amministrazione
.
Art
.
10
I
dispacci
,
le
istanze
,
le
lettere
,
i
ricorsi
sono
bollati
e
trasmessi
sollecitamente
alla
registratura
.
Col
bollo
si
imprime
la
data
dell
arrivo
e
si
designa
lo
spazio
della
successiva
registrazione
.
Art
.
11
Le
carte
dichiarate
o
riconosciute
urgenti
e
quelle
intimate
dagli
ufficiali
giudiziari
,
prima
di
passare
alla
registratura
,
sono
presentate
al
capo
dell
Amministrazione
il
quale
ordinerà
ciò
che
sia
da
fare
.
Art
.
12
Altrettanto
sarà
praticato
per
quelle
che
i
mittenti
dichiarano
riservate
o
per
qualsiasi
ragione
debbano
essere
tenute
con
cautele
particolari
.
Art
.
13
I
dispacci
,
le
lettere
,
le
istanze
,
che
accompagnano
monete
,
oggetti
preziosi
,
carte
di
credito
al
portatore
,
sono
da
chi
li
riceve
presentati
all
economo
o
cassiere
perché
assuma
la
custodia
dei
valori
,
accusandone
ricevuta
in
apposito
registro
e
sui
fogli
di
accompagnamento
.
III
Classificazione
degli
Atti
Art
.
14
Gli
atti
arrivati
sono
ripartiti
in
tanti
titoli
d
archivio
quante
sono
le
materie
principali
dello
stesso
servizio
amministrativo
.
I
titoli
vanno
divisi
in
classi
e
queste
possono
essere
suddivise
in
sottoclassi
.
Art
.
15
Ad
ogni
titolo
corrisponde
un
registro
di
protocollo
ed
una
serie
di
atti
in
archivio
.
Art
.
16
I
titoli
,
le
classi
e
le
sottoclassi
sono
stabilite
dal
Titolario
degli
atti
,
che
sarà
approvato
con
decreto
ministeriale
e
non
sarà
variato
se
non
per
assoluta
necessità
(
modello
A
)
Art
.
17
Cogli
atti
che
perdono
valore
nel
decorso
del
tempo
si
costituiscono
classi
particolari
,
per
eliminarle
poi
senza
bisogno
di
nuovo
esame
e
senza
pericolo
di
errore
.
Art
.
18
Ciascun
titolo
ha
una
classe
di
affari
generali
e
di
massima
;
una
di
affari
collettivi
;
ed
una
di
miscellanea
.
Apparterranno
all
ultima
quelli
soltanto
che
non
trovassero
sede
in
alcun
altra
.
Art
.
19
Gli
atti
pei
quali
non
fosse
costituita
una
classe
,
o
la
classificazione
dei
quali
fosse
dubbia
,
sono
attribuiti
ad
un
ufficio
solo
,
onde
evitare
contrasti
di
competenza
e
provvedimenti
contradditori
.
IV
Registri
di
Protocollo
Art
.
20
Le
pagine
del
protocollo
(
modello
B
)
sono
stampate
,
alte
centimetri
45
,
larghe
35
,
numerate
e
contrassegnate
,
prima
di
essere
scritte
,
da
un
bollo
particolare
,
custodito
da
capo
dell
amministrazione
.
Art
.
21
I
fogli
del
protocollo
sono
rilegati
in
volumi
,
sul
dorso
dei
quali
verrà
fatta
menzione
del
titolo
,
dell
anno
,
e
dei
numeri
primo
ed
ultimo
delle
registrazioni
.
Art
.
22
Le
registrazioni
si
eseguiscono
con
carattere
nitido
,
senza
raschiature
:
i
nomi
delle
persone
e
degli
enti
,
che
dànno
causa
all
affare
,
sono
scritti
con
lettere
più
alte
ed
apparenti
.
Art
.
23
Le
registrazioni
seguono
il
numero
ordinale
progressivo
,
che
si
rinnova
ogni
anno
.
I
protocolli
delle
ragionerie
potranno
cominciare
col
1°
luglio
e
durare
per
tutto
l
esercizio
finanziario
.
Art
.
24
Si
registra
l
atto
principale
-
(
dispaccio
,
lettera
,
istanza
,
ricorso
)
di
ogni
comunicazione
.
Si
registrano
i
telegrammi
quando
contengono
un
ordine
od
una
risoluzione
,
ed
i
rescritti
coi
quali
si
dichiara
finito
un
affare
colla
formola
:
agli
atti
.
V
Registrazione
degli
Arrivi
Art
.
25
Gli
atti
,
dopo
il
primo
di
ciascun
affare
,
possono
essere
registrati
o
per
data
o
per
affare
o
per
provenienza
.
Si
può
cioè
prenderne
nota
sul
registro
di
protocollo
secondo
l
ordine
di
arrivo
(
modello
B
)
,
ovvero
notare
di
seguito
quelli
che
concernono
il
medesimo
affare
,
o
che
provengono
dallo
stesso
ufficio
(
modello
C
)
.
Art
.
26
Nei
protocolli
per
data
,
ogni
registrazione
ha
un
numero
diverso
;
in
quelli
per
affari
o
per
uffici
,
ogni
affare
od
ufficio
ha
un
numero
comune
a
tutti
gli
atti
,
e
può
avere
un
sottonumero
per
ciascuna
registrazione
.
Art
.
27
I
protocolli
per
data
,
in
cui
ogni
casella
serve
ad
un
atto
,
possono
divenire
protocolli
per
affari
,
attribuendo
agli
atti
dello
stesso
affare
più
caselle
vicine
quante
si
presumono
necessarie
alle
registrazioni
successive
,
salvo
il
rinvio
ad
altre
pagine
,
ogniqualvolta
il
numero
delle
caselle
non
corrispondesse
al
bisogno
.
Art
.
28
I
protocolli
per
affari
saranno
preferiti
per
gli
atti
del
personale
e
per
tutti
quelli
che
traggono
il
nome
dalla
persona
anziché
dall
oggetto
.
Art
.
29
Sopra
ogni
atto
registrato
,
accanto
alla
data
dell
arrivo
già
impressa
,
si
indica
il
protocollo
e
si
trascrive
il
numero
della
registrazione
.
Art
.
30
Non
si
registrano
in
arrivo
i
giornali
,
i
libri
,
i
bollettini
,
i
lavori
periodici
,
le
note
delle
somministrazioni
,
ed
in
generale
ciò
che
spetta
alla
biblioteca
,
all
economato
,
alla
cassa
.
Art
.
31
Neppure
si
registrano
le
ricevute
delle
circolari
e
delle
comunicazioni
identiche
fatte
a
più
uffici
contemporaneamente
,
bastando
che
l
arrivo
sia
notato
sulla
copertina
del
fascicolo
che
le
contiene
.
Art
.
32
Gli
atti
in
contravvenzione
alla
legge
sul
bollo
sono
registrati
,
ma
si
restituiscono
ai
mittenti
,
o
direttamente
,
o
col
mezzo
dei
sindaci
dei
comuni
con
una
formula
stampata
indicante
la
irregolarità
,
sentito
il
capo
dell
ufficio
al
quale
l
affare
si
riferisce
.
Art
.
33
Degli
atti
relativi
a
più
affari
si
faranno
tanti
estratti
quanti
sono
gli
affari
,
e
ciascun
estratto
sarà
collocato
nel
fascicolo
al
quale
spetta
,
con
ricordo
dell
altro
in
cui
si
conserva
l
atto
originale
.
VI
Formazione
dei
fascicoli
Art
.
34
Gli
atti
registrati
e
classificati
sono
mandati
subito
all
archivio
per
la
formazione
del
fascicolo
.
Chiamasi
fascicolo
la
riunione
ordinata
per
data
o
per
numero
degli
atti
ricevuti
e
spediti
pel
medesimo
affare
.
Art
.
35
Ogni
fascicolo
ha
una
coperta
di
carta
forte
,
di
colore
diverso
per
le
diverse
classi
,
alta
centimetri
36
,
larga
28
ed
ha
un
numero
d
ordine
che
rende
fissa
la
sua
posizione
in
archivio
.
Art
.
36
Il
numero
d
ordine
dei
fascicoli
è
dato
dal
repertorio
,
cioè
dall
elenco
dei
fascicoli
via
via
formati
,
per
ogni
classe
,
dal
medesimo
titolo
di
archivio
(
modello
D
)
.
Ogni
fascicolo
nuovo
assume
il
numero
seguente
a
quello
dell
ultimo
fascicolo
indicato
.
Nei
protocolli
per
affari
il
numero
della
prima
registrazione
è
necessariamente
il
numero
del
fascicolo
.
Art
.
37
Se
l
atto
è
il
primo
di
un
affare
,
si
formerà
con
esso
un
fascicolo
nuovo
:
se
ebbe
precedenti
si
unirà
al
fascicolo
che
lo
contiene
.
Art
.
38
Sulla
copertina
del
fascicolo
,
oltre
alle
indicazioni
richieste
dalla
formola
(
modello
E
)
,
si
noteranno
gli
atti
che
vi
saranno
inseriti
,
riferendo
,
di
ciascuno
,
la
data
,
l
ufficio
e
il
numero
di
registrazione
.
Art
.
39
Se
il
fascicolo
fosser
fuori
d
archivio
,
sarà
cura
dell
archivista
di
cercarlo
e
di
aggiungervi
gli
atti
arrivati
:
se
avesse
data
anteriore
all
anno
corrente
,
sarà
portato
fra
quelli
dell
anno
,
ricordandone
il
trasferimento
sul
repertorio
e
contro
l
ultima
registrazione
in
protocollo
colle
parole
:
"
passato
al
N
....
....
.
dell
anno
....
....
"
.
Art
.
40
Negli
affari
che
si
dicono
di
personale
,
ogni
persona
ha
un
fascicolo
che
dura
quanto
la
persona
,
e
la
segue
negli
eventuali
passaggi
suoi
da
una
ad
altra
amministrazione
.
Art
.
41
I
fogli
saranno
collocati
nei
fascicoli
in
guisa
che
il
più
recente
si
vegga
primo
:
saranno
ripartiti
in
più
fascicoli
ogni
qualvolta
la
quantità
ne
renda
incomodo
l
uso
o
nuoccia
alla
buona
conservazione
.
Art
.
42
Una
o
due
volte
al
giorno
,
in
ore
stabilite
,
gli
atti
registrati
,
divisi
nelle
classi
rispettive
,
sono
trasmessi
,
coi
loro
fascicoli
,
i
capi
degli
uffici
.
VII
Trascrizione
Art
.
43
La
carta
per
la
scrittura
degli
atti
sarà
di
buono
impasto
,
bene
incollata
e
tale
da
resistere
al
tempo
e
conservare
nitidamente
i
caratteri
.
Sarà
di
filo
quella
per
le
leggi
,
pei
decreti
,
pei
mandati
,
pei
dispacci
di
maggiore
importanza
.
Art
.
44
Quattro
saranno
le
dimensioni
dei
fogli
da
scrivere
:
la
prima
per
le
lettere
di
gabinetto
(
centimetri
12
x
20;
la
seconda
pei
dispacci
(
minute
o
copie
)
uguale
alla
carta
bollata
(
centimetri
21
x
31
)
;
la
terza
pei
decreti
ministeriali
(
centimetri
24
x
34
)
;
la
quarta
pei
decreti
reali
e
per
le
leggi
(
centimetri
25
x
38
)
.
Art
.
45
Le
relazioni
che
accompagnano
i
decreti
saranno
scritte
su
carta
di
formato
uguale
a
quello
dei
decreti
medesimi
.
Sarà
provveduto
perché
i
registri
,
i
rendiconti
,
le
tabelle
non
eccedano
le
dimensioni
rigorosamente
necessarie
.
Art
.
46
L
inchiostro
da
scrivere
sarà
nero
,
senza
anilina
,
né
materie
corrosive
,
resistente
alla
luce
ed
alle
sostanze
scoloranti
.
Il
polverino
per
asciugare
lo
scritto
non
conterrà
particelle
metalliche
.
Art
.
47
Le
minute
degli
atti
saranno
scritte
sopra
fogli
interi
intestati
a
stampa
come
gli
originali
(
modello
F
)
,
saranno
sottoscritte
in
calce
da
chi
le
minutò
ed
approvò
,
e
,
nella
prima
pagina
,
da
chi
le
collazionò
,
copiò
e
spedì
:
recheranno
in
numero
di
registrazione
dell
atto
al
quale
esse
servono
di
riscontro
.
Art
.
48
Gli
allegati
che
dovranno
accompagnare
ciascun
provvedimento
,
saranno
raccolti
,
sotto
fascia
,
dai
minutanti
,
dai
quali
essi
saranno
pure
elencati
in
appendice
alla
minuta
dell
atto
principale
,
ogni
qualvolta
non
siano
descritti
nel
medesimo
.
Art
.
49
I
capi
di
servizio
cureranno
che
in
un
atto
non
si
tratti
che
di
un
affare
solo
e
perché
il
sunto
,
scritto
sul
margine
degli
atti
dai
minutanti
,
sia
tale
,
per
concisione
ed
esattezza
,
da
servire
alla
registrazione
nel
protocollo
.
Art
.
50
Saranno
su
carta
colorata
le
minute
stampate
degli
atti
di
minor
conto
,
onde
renderne
facile
,
quando
ne
sia
tempo
,
l
eliminazione
.
Art
.
51
La
trascrizione
deve
riprodurre
esattamente
l
originale
in
carattere
nitido
,
senza
cancellature
,
omissioni
,
trasposizioni
od
aggiunte
.
Art
.
52
E
vietato
l
uso
di
preparazioni
chimiche
per
correggere
gli
errori
di
scrittura
.
Colle
macchine
scriventi
sarà
trascritto
solamente
il
carteggio
.
Art
.
53
Le
copie
coi
rispettivi
originali
sono
inviati
agli
uffici
per
essere
collazionate
e
presentate
a
chi
le
deve
sottoscrivere
.
VIII
.
Spedizione
Art
.
54
Le
carte
da
spedire
sono
collocate
in
uno
scaffale
a
caselle
,
per
avvicinare
quelle
che
,
avendo
il
medesimo
indirizzo
,
sono
da
unire
nello
stesso
piego
.
Art
.
55
Gli
speditori
esaminano
se
le
copie
siano
regolari
quanto
alle
registrazioni
,
agli
allegati
,
all
indirizzo
;
appongono
la
medesima
data
alle
minute
ed
alle
copie
che
ne
fossero
mancanti
,
scrivono
in
calce
alla
minuta
il
nome
di
chi
sottoscrisse
la
copia
.
Art
.
56
Le
minute
cogli
atti
relativi
sono
,
senza
alcun
ritardo
,
inviate
ai
protocollisti
per
la
registrazione
di
partenza
.
Sulle
minute
sarà
impressa
la
data
della
spedizione
.
Art
.
57
Sui
pieghi
,
oltre
all
indirizzo
,
sarà
scritto
il
numero
di
protocollo
degli
atti
contenuti
per
le
ricerche
che
occorressero
e
le
dichiarazioni
di
ricevimento
.
Art
.
58
Quando
gli
allegati
si
dovessero
spedire
separatamente
perché
voluminosi
,
sul
pacco
che
li
contiene
sarà
ripetuto
il
numero
del
dispaccio
a
cui
devono
stare
uniti
.
Art
.
59
Le
lettere
da
distribuire
in
città
sono
notate
coll
indirizzo
e
col
numero
sul
libretto
delle
consegne
tenuto
dall
inserviente
distributore
,
che
non
le
consegnerà
se
la
persona
a
cui
sono
dirette
o
altri
per
essa
non
ne
accusi
ricevuta
.
Art
.
60
.
Tutti
i
pieghi
che
partono
dall
Ufficio
,
meno
quelli
notati
sul
libretto
delle
consegne
,
devono
essere
registrati
sul
giornale
di
spedizione
(
modello
G
)
colla
data
,
col
numero
e
coll
indirizzo
.
Art
.
61
La
corrispondenza
diretta
per
posta
agli
Uffici
del
Regno
che
godono
franchigia
sarà
munita
del
contrassegno
postale
;
la
rimanente
sarà
affrancata
dagli
Uffici
di
posta
,
che
terranno
,
colle
singole
Amministrazioni
,
appositi
conti
correnti
,
ovvero
sarà
spedita
a
carico
di
chi
vi
ha
interesse
.
Art
.
62
I
pieghi
e
pacchi
che
devono
essere
raccomandati
o
assicurati
sono
notati
coll
indirizzo
e
col
numero
su
due
esemplari
di
identica
tabella
,
uno
per
norma
dell
Ufficio
postale
ed
uno
per
la
dichiarazione
di
ricevuta
(
modello
H
)
.
Art
.
63
Il
contrassegno
per
la
franchigia
postale
è
custodito
dal
capo
degli
speditori
,
il
quale
vigilerà
perché
non
sia
apposto
a
pieghi
contenenti
carte
ed
oggetti
di
interesse
privato
.
Art
.
64
Gli
speditori
debbono
conoscere
i
regolamenti
e
gli
orari
postali
,
ferroviari
,
telegrafici
e
seguirne
le
variazioni
.
Un
esemplare
dei
regolamenti
,
degli
orari
e
delle
rispettive
variazioni
sarà
esposto
continuamente
nella
sala
della
spedizione
.
Art
.
65
I
giornali
di
spedizione
,
le
ricevute
postali
,
i
libretti
delle
consegne
saranno
conservati
per
due
anni
.
IX
.
Registrazione
delle
partenze
.
Art
.
66
Le
carte
che
si
spediscono
sono
registrate
sui
protocolli
di
rimpetto
a
quelle
a
cui
esse
servono
di
riscontro
.
Art
.
67
I
provvedimenti
d
iniziativa
dell
Amministrazione
si
registrano
soltanto
in
partenza
.
Art
.
68
Si
registrano
con
numero
solo
e
tutte
in
una
volta
le
circolari
e
le
disposizioni
identiche
comunicate
contemporaneamente
a
più
Uffici
.
Le
circolari
possono
avere
anche
un
numero
proprio
d
ordine
.
Art
.
69
Il
passaggio
di
un
affare
ad
altra
Direzione
generale
si
eseguisce
con
lettera
stampata
registrata
nel
protocollo
;
il
passaggio
ad
altro
Ufficio
della
medesima
Direzione
generale
si
ricorda
con
annotazione
sul
protocollo
.
Art
.
70
Non
si
registrano
in
partenza
i
decreti
,
i
mandati
,
i
ruoli
,
le
statistiche
,
ed
in
generale
tutti
i
lavori
che
devono
essere
accompagnati
da
lettere
,
bastando
la
registrazione
di
queste
.
Art
.
71
Ogni
quindici
giorni
i
protocollisti
desumono
dai
loro
registri
l
elenco
(
modello
I
)
delle
carte
spedite
,
alle
quali
non
fu
data
risposta
e
di
quelle
ricevute
(
modello
L
)
sulle
quali
non
fu
provveduto
e
lo
presentano
al
capo
dell
Amministrazione
.
Art
.
72
Un
registro
a
modo
di
scadenzario
rammenterà
gli
atti
che
devono
essere
ripresentati
.
Il
capo
degli
archivisti
lo
consulterà
ogni
mattina
avanti
qualunque
lavoro
,
e
disporrà
l
invio
agli
Uffici
dei
fascicoli
relativi
.
X
.
Indice
delle
Registrazioni
.
Art
.
73
Ogni
registro
di
protocollo
avrà
un
indice
di
formato
identico
,
diviso
in
due
parti
:
la
prima
pei
nomi
delle
persone
(
modello
M
)
,
la
seconda
pei
nomi
degli
Uffici
ed
enti
morali
a
cui
le
registrazioni
si
riferiscono
(
Modello
N
)
.
Art
.
74
Le
registrazioni
sull
indice
si
faranno
contemporaneamente
a
quelle
sul
protocollo
.
Art
.
75
Nell
indice
,
l
oggetto
sarà
accennato
brevemente
sotto
tutte
le
possibili
denominazioni
.
Art
.
76
Per
gli
affari
del
personale
l
indice
sarà
indipendente
dal
registro
di
protocollo
e
basterà
contenga
il
nome
della
persona
col
numero
del
fascicolo
,
il
quale
potrà
perciò
durare
parecchi
anni
.
Art
.
77
I
nomi
che
cominciano
colle
lettere
H
,
J
,
K
,
Y
,
W
,
si
noteranno
due
volte
,
cioè
secondo
l
ortografia
straniera
e
la
pronuncia
nostrale
.
Quelli
preceduti
da
particelle
da
,
de
,
di
,
lo
,
la
e
simili
saranno
registrati
come
se
si
trattasse
di
una
parola
sola
.
Nei
casi
dubbi
si
registreranno
tante
volte
quante
sono
le
forme
colle
quali
potrebbero
essere
pronunziati
.
Art
.
78
I
cognomi
doppi
o
multipli
si
registreranno
coi
singoli
componenti
.
Gli
atti
relativi
a
donne
maritate
o
vedove
saranno
registrati
col
cognome
del
padre
e
del
marito
.
XI
.
Archivi
Art
.
79
Ogni
Ufficio
di
registratura
avrà
un
archivio
per
gli
affari
che
esigono
ancora
provvedimenti
,
e
si
chiamerà
corrente
.
Ogni
Ministero
avrà
un
archivio
per
gli
atti
sui
quali
fu
definitivamente
provveduto
e
si
chiamerà
deposito
.
Art
.
80
Nel
gennaio
di
ciascun
anno
si
levano
dall
archivio
corrente
i
fascicoli
degli
affari
compiuti
e
si
portano
nell
archivio
di
deposito
.
Dagli
archivi
del
personale
si
levano
e
trasportano
soltanto
i
fascicoli
relativi
a
persone
morte
o
che
più
non
appartengono
all
Amministrazione
.
Art
.
81
Dopo
un
decennio
gli
atti
dell
archivio
di
deposito
che
più
non
occorrono
ai
bisogni
ordinari
dell
amministrazione
passano
all
archivio
del
Regno
e
sono
eliminati
.
Art
.
82
Quali
siano
gli
atti
da
depositare
o
da
eliminare
sarà
dichiarato
,
per
iscritto
,
da
una
commissione
nominata
con
decreto
ministeriale
e
composta
di
due
ufficiali
superiori
del
Ministero
al
quale
gli
atti
appartengono
e
del
direttore
dell
archivio
del
Regno
.
La
commissione
indicherà
anche
se
le
carte
da
eliminare
debbano
essere
macerate
,
bruciate
o
cedute
in
libero
uso
.
Nei
casi
dubbi
deciderà
il
Consiglio
per
gli
archivi
.
Art
.
83
Si
rilegheranno
annualmente
in
volumi
i
decreti
reali
originali
non
compresi
nella
raccolta
delle
leggi
,
le
circolari
,
i
regolamenti
e
le
istruzioni
.
Ciascun
volume
sarà
accompagnato
dall
indice
degli
atti
contenuti
.
Art
.
84
Se
non
esiste
biblioteca
,
si
conserveranno
in
archivio
e
si
rilegheranno
annualmente
,
la
Gazzetta
ufficiale
,
la
Raccolta
delle
leggi
e
i
Bollettini
.
Art
.
85
Gli
archivi
,
corrente
,
di
deposito
,
e
del
Regno
sono
ordinati
egualmente
;
cioè
la
collocazione
degli
atti
vi
corrisponde
alle
classi
nelle
quali
essi
furono
,
sino
dall
origine
,
ripartiti
.
Art
.
86
Il
titolario
per
la
ripartizione
degli
atti
stabilisce
anche
la
posizione
dei
medesimi
in
archivio
ed
è
la
guida
dell
archivista
.
Art
.
87
Coi
fascicoli
degli
atti
passano
agli
archivi
i
registri
di
protocollo
,
le
collezioni
suddette
e
quelle
altre
che
,
per
una
ragione
qualsiasi
,
fossero
state
formate
.
Art
.
88
Gli
archivi
delle
commissioni
temporanee
e
degli
uffici
distaccati
dei
quali
è
cenno
nell
art
.
3
,
saranno
,
al
cessare
dei
medesimi
,
trasferiti
nell
archivio
di
deposito
.
A
tal
uopo
il
capo
della
registratura
promuoverà
,
occorrendo
gli
ordini
necessari
.
Art
.
89
Il
carico
dell
archivio
è
stabilito
dal
repertorio
degli
affari
;
il
quale
accompagna
perciò
i
fascicoli
dell
archivio
corrente
a
quello
di
deposito
.
Una
copia
del
repertorio
serve
da
inventario
per
la
consegna
degli
atti
all
archivio
del
Regno
.
Art
.
90
Sul
repertorio
si
notano
i
passaggi
dei
fascicoli
da
uno
ad
altro
anno
e
da
una
ad
altra
classe
,
le
riunioni
e
divisioni
che
,
nel
progredire
delle
trattazioni
,
divenissero
necessarie
,
nonché
le
eliminazioni
di
quelli
dei
quali
sarebbe
inutile
la
conservazione
.
Art
.
91
Gli
atti
riservati
e
quelli
del
personale
si
custodiranno
in
armadi
chiusi
a
chiave
.
Art
.
92
Nessun
fascicolo
,
nessun
atto
può
uscire
dagli
archivi
se
non
per
richiesta
scritta
di
chi
ne
abbia
autorità
(
modello
O
)
.
Art
.
93
Il
foglio
di
richiesta
terrà
,
in
archivio
,
il
posto
del
fascicolo
o
dell
atto
comunicato
,
sino
a
che
essi
non
siano
restituiti
.
Art
.
94
Chiunque
,
per
qualsivoglia
titolo
o
causa
,
abbia
ritirato
da
pubblici
uffici
atti
o
documenti
di
spettanza
dell
amministrazione
è
obbligato
a
restituirli
al
relativo
archivio
;
e
,
in
mancanza
,
dovrà
rispondere
della
omessa
restituzione
.
Art
.
95
.
Avanti
di
collocare
stabilmente
i
fascicoli
nell
archivio
di
deposito
,
l
archivista
eliminerà
le
carte
evidentemente
inutili
,
racconcierà
i
fogli
guasti
e
disporrà
gli
atti
per
ordine
di
data
.
Art
.
96
I
fascicoli
della
medesima
classe
saranno
fortemente
stretti
in
cartelle
o
buste
,
sull
esterno
delle
quali
si
indicheranno
il
titolo
,
la
classe
,
l
anno
,
i
numeri
,
primo
ed
ultimo
,
degli
atti
che
vi
sono
contenuti
.
XII
.
Disposizioni
complementari
Art
.
97
.
Il
capo
dell
ufficio
di
registratura
e
di
archivio
custodisce
i
sigilli
dell
Amministrazione
,
autentica
le
copie
ordinate
o
permesse
degli
atti
esistenti
in
archivio
.
Art
.
98
.
Per
le
copie
richieste
dai
privati
saranno
osservate
le
regole
stabilite
per
gli
archivi
di
Stato
ed
occorrerà
,
per
ognuna
,
il
permesso
del
capo
dell
Amministrazione
.
Art
.
99
E
vietato
,
senza
licenza
dei
capi
di
servizio
,
dar
notizia
a
chicchessia
degli
affari
di
Ufficio
e
degli
atti
che
vi
arrivano
o
ne
partono
.
Art
.
100
Nel
gennaio
di
ogni
anno
,
il
capo
della
registratura
compilerà
la
statistica
degli
atti
ricevuti
o
spediti
;
degli
affari
incominciati
e
finiti
,
indicando
,
per
ciascuna
divisione
o
sezione
,
il
numero
e
la
specialità
dei
lavori
eseguiti
.
StampaQuotidiana ,
Siamo
oggi
in
grado
di
offrire
ai
nostri
lettori
il
testo
di
un
radiomessaggio
che
Alcide
De
Gasperi
,
Segretario
del
nostro
Partito
e
Ministro
degli
Esteri
nell
'
attuale
Gabinetto
Bonomi
,
ha
rivolto
agli
italiani
dell
'
Italia
settentrionale
.
È
,
come
ognuno
vedrà
,
un
documento
di
notevolissimo
interesse
politico
,
in
quanto
definisce
e
chiarisce
la
posizione
e
i
doveri
dei
partiti
politici
in
rapporto
alla
situazione
attuale
e
a
quella
che
occorrerà
coraggiosamente
affrontare
quando
suonerà
l
'
ora
,
che
ci
par
lecito
ritenere
prossima
,
della
liberazione
di
tutto
il
Paese
.
«
Poiché
questa
mia
voce
potrà
,
spero
,
valicare
l
'
Appennino
ed
arrivare
fino
alle
mie
Alpi
trentine
ed
altoatesine
,
è
anzitutto
ai
fratelli
del
Settentrione
,
specie
a
quelli
che
combattono
sui
nostri
monti
e
ben
presto
sboccheranno
vittoriosi
nella
pianura
,
che
va
il
mio
accorato
e
fiducioso
saluto
.
Giovani
trentini
,
soldati
confinari
di
tutta
la
storia
dell
'
italianità
,
io
so
e
vi
vedo
nelle
vostre
trincee
montane
,
pronti
all
'
ultima
offensiva
contro
l
'
antico
nemico
e
voi
,
forti
alpigiani
delle
Dolomiti
altoatesine
,
immagino
come
dominate
i
passi
e
sbarrerete
le
valli
che
i
tedeschi
dovranno
ancora
una
volta
risalire
.
Tra
i
combattenti
,
fra
i
caduti
,
fra
i
perseguitati
,
la
Democrazia
Cristiana
è
nobilmente
rappresentata
.
Essi
costituiscono
la
nostra
gloria
ed
il
pegno
di
un
avvenire
migliore
.
Appello
all
'
equilibrio
.
Ma
il
mio
pensiero
in
questo
momento
si
volge
anche
a
tutte
le
larghe
masse
dei
lavoratori
e
dei
ceti
medi
nelle
città
e
nelle
campagne
,
dal
mare
di
Genova
alle
Alpi
valdostane
,
dalle
mie
Dolomiti
al
mare
di
Fiume
.
Forse
essi
hanno
da
attraversare
ancora
le
giornate
più
aspre
,
e
dopo
la
prova
del
fuoco
,
del
sangue
,
delle
distruzioni
,
si
sentiranno
come
schiacciati
dall
'
immenso
problema
del
rimettere
ordine
,
di
fare
giustizia
in
una
lotta
fratricida
,
di
ricostruire
la
vita
civile
ed
economica
.
La
crisi
,
nonostante
il
generoso
aiuto
degli
Alleati
,
sarà
complessa
e
profonda
.
Nuovo
appello
sarà
fatto
ai
vostri
nervi
,
o
amici
settentrionali
,
all
'
equilibrio
della
vostra
mente
,
alla
saldezza
del
vostro
cuore
.
In
America
,
come
radiotrasmette
Don
Sturzo
,
al
quale
va
la
gratitudine
di
tutti
gli
italiani
per
la
preziosa
opera
che
egli
svolge
certa
stampa
ha
creato
l
'
opinione
che
la
liberazione
dell
'
Italia
del
Nord
significhi
la
instaurazione
di
un
governo
rivoluzionario
di
parte
.
Io
ho
maggior
fiducia
nel
vostro
civismo
e
nel
vostro
senso
della
realtà
.
Credo
invece
che
per
parecchi
mesi
ancora
sentirete
tutta
l
'
esigenza
suprema
di
un
governo
democratico
ricostruttivo
e
di
emergenza
,
e
che
la
vostra
stessa
fraternità
di
armi
e
la
vostra
maggiore
solidità
organizzativa
vi
porteranno
a
reclamare
che
tale
cooperazione
,
al
governo
e
fuori
,
sia
sincera
,
più
fattiva
,
più
completa
.
Troppi
partiti
?
Certo
essa
esige
che
i
partiti
subordinino
la
loro
propaganda
alle
necessità
del
Paese
,
che
rimandino
ad
altro
tempo
le
rivendicazioni
massime
del
loro
programma
particolare
,
che
non
pretendano
di
mettere
le
mani
,
a
loro
esclusivo
vantaggio
,
su
quel
poco
di
organismo
statale
che
si
può
ancora
ricostruire
,
perché
esso
deve
essere
democratico
,
cioè
la
casa
di
tutti
i
cittadini
e
di
tutti
gli
italiani
degni
di
questo
nome
.
Ho
visto
che
qualche
giornale
americano
afferma
che
i
nostri
partiti
sono
troppi
,
per
far
funzionare
una
democrazia
.
Certo
in
America
il
sistema
dei
due
partiti
è
facilitato
dal
federalismo
,
dalle
autonomie
locali
,
da
un
concetto
approfondito
ed
applicato
delle
libertà
personali
;
ed
in
Inghilterra
,
ove
esiste
un
solo
deputato
comunista
e
il
laburismo
ha
assorbito
il
socialismo
,
subordinandolo
alla
organizzazione
sindacale
,
la
politica
di
coalizione
è
meno
complicata
.
Ma
la
vita
politica
italiana
subisce
le
sue
particolari
condizioni
storiche
che
non
può
cancellare
d
'
un
colpo
:
tra
le
quali
l
'
essere
esistito
in
Italia
un
socialismo
che
nel
suo
fiorire
si
affacciò
come
movimento
razionalista
,
materialista
e
quindi
anticristiano
,
e
poi
un
comunismo
che
trasferì
anche
nel
nostro
Paese
il
suo
patrimonio
di
dottrine
marxiste
e
metodi
leninisti
.
Molti
socialisti
d
'
oggi
hanno
fatto
del
cammino
verso
una
più
adeguata
considerazione
della
realtà
spirituale
e
della
libertà
,
ciò
che
li
potrà
avviare
alla
democrazia
;
i
capi
comunisti
proclamano
rispetto
alla
religione
ed
alla
Chiesa
Cattolica
e
il
loro
programma
contingente
intitolato
"
democrazia
progressista
"
.
Rimane
però
sempre
che
noi
in
Italia
non
abbiamo
da
fare
,
come
in
Inghilterra
,
con
un
partito
laburista
il
quale
come
mi
diceva
recentemente
un
suo
"
leader
"
benché
non
professi
il
cristianesimo
,
tuttavia
lo
suppone
;
ma
con
dei
movimenti
dottrinalmente
ispirati
a
concezioni
della
vita
in
contrasto
con
la
idea
cristiana
o
al
di
fuori
di
essa
;
e
ciò
rende
meno
agevole
la
costruzione
di
ponti
e
passerelle
,
per
le
quali
assicurare
una
collaborazione
politica
.
Averle
tuttavia
superate
,
queste
difficoltà
,
e
gettato
i
ponti
,
potrà
essere
attribuito
a
merito
degli
uomini
politici
italiani
,
se
l
'
esito
corrisponderà
alle
speranze
;
e
comunque
,
poiché
l
'
esperimento
è
una
necessità
di
salute
pubblica
,
ci
darà
almeno
il
diritto
di
essere
giudicati
con
indulgenza
e
comprensione
,
anche
in
quei
paesi
anglosassoni
ove
tali
contrasti
ideologici
non
furono
mai
acuti
.
La
mia
impressione
è
che
la
maggioranza
del
popolo
italiano
,
pur
accogliendo
o
invocando
un
rinnovamento
sostanziale
della
struttura
economico
-
sociale
,
non
vuole
andare
né
al
"
sistema
"
comunista
né
al
"
sistema
"
socialista
.
Inoltre
mi
pare
chiaro
che
l
'
Italia
non
vuole
nuove
dittature
né
politiche
,
né
economiche
;
vuole
libertà
,
concrete
libertà
della
famiglia
,
della
scuola
,
del
comune
,
della
religione
,
del
sindacato
,
della
proprietà
,
della
professione
,
della
vita
spirituale
ed
economica
;
oggi
il
popolo
italiano
vuole
innanzi
tutto
"
vivere
,
rivivere
,
rifarsi
,
risalire
dall
'
abisso
in
cui
è
caduto
"
:
l
'
unione
dei
partiti
deve
essere
mantenuta
appunto
per
aiutare
il
popolo
a
rimettersi
in
piedi
ed
a
tale
scopo
supremo
bisogna
subordinare
tutto
,
e
propaganda
e
stampa
e
agitazione
politica
;
ché
,
se
i
partiti
giocassero
a
sopraffarsi
,
farebbero
un
giuoco
miserabile
sul
corpo
mutilato
ed
esangue
della
patria
.
Ciò
non
deve
avvenire
e
non
avverrà
!
Per
parte
loro
i
Democratici
Cristiani
intendono
servire
il
paese
ed
il
popolo
italiano
affinché
esso
risorga
,
si
disciplini
e
,
dalle
isole
ai
suoi
mari
,
ridiventi
uno
»
.