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Alle armi ! Al combattimento ! Ma oggi non è il momento , per noi dei territori ancora occupati dai nazi - fascisti , di discutere dei problemi della ricostruzione . Qui , oggi , come dice il compagno Ercoli , « il compito che si pone a tutti i comunisti , a tutti gli antifascisti e a tutti i patrioti italiani , è di organizzare , senza esitazione , senza ulteriori indugi , l ' insurrezione generale di tutto il popolo , nelle città e nelle campagne , per cacciare gli invasori tedeschi , distruggere le truppe di occupazione hitleriane e scacciare senza pietà i traditori fascisti che sono al loro servizio » . Questo vuol dire che dobbiamo smontare , colla più grande energia , i piani militari e politici dei fascisti , sventare ogni loro manovra contro l ' insurrezione nazionale , smascherare ogni loro tentativo di mimetizzazione , sotto qualunque colore si presenti . La lotta contro i fascisti , i loro agenti , i loro complici , comunque si mascherino , dovunque si nascondano , deve essere condotta colla più grande decisione . Nelle campagne , lotta a fondo contro gli ammassi fascisti ed i loro agenti , contro le commissioni di requisizione ; contro i podestà ed i segretari comunali zelanti servi dei fascisti ; lotta a fondo contro i proprietari terrieri ed i padroni che abusano della situazione per infierire contro i lavoratori e che non sentono il dovere della solidarietà nazionale . Lotta armata contro i tedeschi e i fascisti che rompono gli argini , allagano i campi , distruggono l ' opera secolare di bonifica e di miglioria agraria . I fascisti ed i nazisti , scoprendo i loro vandalici piani di distruzione e di affamamento del popolo , vogliono , quest ' anno , impedire le semine . Si devono difendere le semine colle armi alla mano . Quest ' anno si semina per il popolo e per la vittoria . Si è seminato perciò largamente , intensamente , colla massima cura . Nelle città : lotta a fondo di tutta la popolazione per gli alimenti , il sale , i grassi , il carbone , la legna a tutti . Lotta a fondo nelle officine , per gli aumenti dei salari , per la distribuzione dei viveri agli operai , per la protezione della libertà dei lavoratori . Fermate di lavoro e dimostrazioni di strada , scioperi locali e scioperi generali per tutte queste rivendicazioni , condotte con la protezione e coll ' appoggio delle organizzazioni militari e armate devono segnare la via dell ' insurrezione , preparare il grande sciopero generale insurrezionale , che coronerà l ' assalto finale e vittorioso . Nelle città e nelle campagne , dovunque vi sia un presidio , un deposito , un punto interessante la resistenza e la guerra nazi - fascista , deve essere portata la guerriglia partigiana , il colpo di mano audace , l ' attacco distruttore , l ' occupazione e la liberazione da parte delle formazioni patriottiche . Solo così noi assolveremo i compiti fissatici dal compagno Ercoli . « Trascinare al combattimento tutte le forze popolari , antifasciste e patriottiche che sono strettamente unite e che sempre più dovranno essere unite nel grande movimento dei Comitati di Liberazione . Mettetevi alla testa degli operai , dei braccianti , dei contadini , dei giovani , delle masse della piccola e media borghesia delle città . Paralizzate collo sciopero e coll ' azione di massa tutta la vita del paese alle spalle degli eserciti hitleriani in ritirata . Attaccate questi eserciti , i loro distaccamenti , i loro trasporti con tutti i mezzi e con tutte le armi . Che i distaccamenti armati moltiplichino le loro forze e si mettano alla testa dell ' insurrezione popolare nelle città e nelle campagne . « Distruggete fisicamente i fascisti ; spezzate il loro apparato di oppressione del popolo ; prendete nelle vostre mani città e regioni intere ove darete vita a organi di potere popolare , fondate sull ' unità e sulla disciplina di tutte le forze antifasciste e nell ' appoggio di tutte le grandi masse . Date alle forze alleate tutto l ' aiuto di cui hanno bisogno per avanzare sempre più rapidamente verso la vittoria definitiva ; stringetevi attorno al Governo democratico che la nazione si è data e che , con sempre maggiore energia , conduce e condurrà la lotta per l ' annientamento del fascismo , per la partecipazione dell ' Italia alla guerra , per soccorrere i bisogni del popolo . « Da un capo all ' altro dell ' Italia occupata risuoni un grido solo : alle armi , al combattimento tutti i figli del popolo per la libertà della Patria . Morte ai fascisti ! Morte agli invasori tedeschi ! » . L ' UNITA ' È LA CONDIZIONE DELLA VITTORIA L ' unità della classe operaia L ' unità è la condizione della vittoria , essa si presenta come esigenza della classe operaia , dell ' unità delle forze popolari progressive e di tutte le forze nazionali , nel quadro dei Comitati di Liberazione Nazionale e della loro piattaforma politica . L ' unità della classe operaia significa , oggi , in primo luogo , unità sindacale e unità organizzativa e politica tra socialisti e comunisti . L ' unità della classe operaia nei suoi organismi sindacali e nel suo partito è condizione e garanzia per l ' unità delle forze popolari , per l ' unità nazionale in seno ai Comitati di Liberazione . Perché solo la classe operaia ha degli interessi propri che coincidono con quelli di tutta la nazione e ha tanta forza e tanto prestigio per la sua posizione sociale e per le lotte sostenute contro il fascismo da poter trascinare al suo seguito tutte le correnti democratiche , progressive e nazionali del paese . L ' unità sindacale , l ' unità col partito Socialista sono state e sono uno dei punti capitali di tutto il nostro orientamento politico . L ' unità sindacale è ormai un fatto compiuto e noi la difenderemo come la conquista più preziosa contro tutti i tentativi che sorgessero per metterla in discussione o per sabotarla . In questi ultimi tempi , al centro e alla base , noi abbiamo migliorato enormemente i nostri rapporti coi compagni socialisti ; collaboriamo strettamente con essi e con i democratici cristiani nei Comitati sindacali e nei Comitati di agitazione . Delle Giunte comuni , tra socialisti e comunisti , regolano , sul piano provinciale e locale , l ' attività dei due partiti , risolvono gli incidenti che sorgono , organizzano lo scambio delle esperienze . L ' unificazione delle sottoscrizioni per i due organi centrali , « l ' Unità » e l ' « Avanti ! » , e delle edizioni dei classici del marxismo - leninismo , è un altro indice degli stretti rapporti e dell ' intima collaborazione che lega i nostri partiti . Noi poniamo , ora , come problema immediato , la necessità , non solo dell ' unità di azione , ma anche della fusione organica tra comunisti e socialisti . Essa è resa possibile dalla comunanza dei nostri programmi e delle nostre aspirazioni fondamentali ; essa è maturata in undici anni di unità di azione , nell ' illegalità italiana e nelle file dei combattenti della Brigata Garibaldi di Spagna ; essa è maturata soprattutto , nelle lotte di questi mesi , per la cacciata dei tedeschi e dei fascisti e per la creazione della nuova Italia democratica e progressiva . La realizzazione dell ' unità politica della classe operaia in un solo Partito , darebbe al proletariato un nuovo prestigio e nuova forza , darebbe ad esso maggiori capacità di unificare tutte le forze progressive e nazionali , farebbe di esso , effettivamente , il motore e la guida della nostra lotta di liberazione , il che è garanzia di vittoria . Le difficoltà , gli ostacoli a questa unificazione politica ed organizzativa non possono venire che dai nemici della classe operaia e di tutto il movimento di liberazione . Per chiunque ponga in cima alle proprie preoccupazioni le esigenze immediate della lotta e le aspirazioni ad un ' Italia nuova , veramente democratica e progressiva , non vi può essere difficoltà , veduta particolare , preferenza personale . Non vi può essere problema di regime interno di partito , di nome , di figliazione internazionale , che non possa essere risolto con soddisfazione di tutti . Per ogni questione che rimanesse in contrasto , il Congresso comune di fusione dei due partiti dovrà essere chiamato a decidere sovranamente , con decisione valida per tutti . Le difficoltà cospirative , per quelle organizzazioni , che , a fusione decisa , subissero ancora l ' occupazione nazi - fascista , si possono facilmente superare con delle misure di organizzazione transitorie . L ' importante , oggi , è che si arrivi al più presto alla fusione . Noi vi lavoriamo con tutte le nostre forze , con sincero spirito e ferma volontà . Unità delle Forze popolari L ' unità delle forze popolari vuol dire , in primo luogo , l ' unità tra operai e contadini , cioè , unità di azione del Partito Comunista col Partito Socialista e il Democratico Cristiano , che , nel loro insieme , influenzano , organizzano e guidano la grande maggioranza delle masse lavoratrici delle città e delle campagne . Questa unità di azione è necessaria per sventare le manovre della reazione , per strappare all ' influenza degli elementi conservatori e reazionari gli strati più arretrati delle città e delle campagne , per portare a presidi della nuova Italia democratica , in un blocco compatto e infrangibile , tutte le forze popolari e progressive , capaci di un lavoro fecondo e costruttivo . Il fascismo vinse nel 1922 perché gli operai e i contadini non erano uniti . L ' unione della classe operaia , l ' unità di azione di tutte le organizzazioni sindacali e politiche , aventi influenza tra le masse operaie e contadine e , in primo luogo , l ' unità d ' azione tra Partito Comunista e Partito Socialista e Partito Democratico Cristiano , è garanzia di vittoria contro il nazi - fascismo , è garanzia contro ogni ritorno offensivo del fascismo , che ha già portato una volta il paese alla catastrofe . Questa unità tra comunisti , socialisti e democristiani è resa possibile dalla comunione degli obbiettivi essenziali che ciascuno dei tre partiti pone alla nostra lotta , non solo nel momento attuale , per la cacciata dei nazi - fascisti , ma anche per domani , per la ricostruzione . Questa unità d ' azione è già un fatto , abbiamo detto , nel campo sindacale . È un fatto anche nel maggior numero delle formazioni partigiane , non smentito dai piccoli incidenti , dalle frizioni che ancora dobbiamo lamentare . Dobbiamo rendere più intima , più fiduciosa codesta unità di azione , nei Comitati di Agitazione , nei Comitati Contadini , nel CLN nella elaborazione di un piano comune per la ricostruzione . Dobbiamo vincere , infine , le residue resistenze dei democristiani , incomprensibili e ingiustificate , a lasciar collaborare i loro giovani e le loro donne nella direzione delle organizzazioni unitarie del Fronte della Gioventù e dei Gruppi di Difesa della Donna . Soprattutto in questo campo , della difesa degli interessi popolari , della protezione dell ' infanzia e del lavoro , dell ' avviamento degli strati più bisognosi e più arretrati alle loro conquiste più urgenti ed alla loro educazione sociale e politica , i giovani e le donne , di qualunque tendenza politica hanno un dovere comune di azione e , non vediamo proprio perché , da questo campo comune , debbano restare assenti i giovani e le donne di sentimenti democratici cristiani . L ' Unità nazionale del C . di L.N. L ' unità nazionale vuol dire l ' unità di tutte le forze popolari e nazionali , vuol dire la solidità del patto che lega i vari partiti e le varie organizzazioni nei C . di L.N. , vuol dire la sincerità con cui ogni partito e ogni organizzazione accetta e applica le direttive del C . di L.N. Sul piano sociale questa unità vuoi dire l ' unione di tutte le forze nazionali e antifasciste , dagli operai ai tecnici , dagli impiegati ai professionisti , dai lavoratori a tutti quanti mettono al di sopra dei propri interessi di parte gli interessi generali di tutta la nazione . Sul piano politico questa unità vuol dire , in primo luogo , l ' accordo del Partito Comunista , del Partito Socialista , del Partito democratico - cristiano , del Partito di Azione e del Partito Liberale , dei cinque partiti cioè fondatori e dirigenti del Comitato di Liberazione . Questa unità nazionale è resa possibile dalla comunanza degli obbiettivi che in questo momento tutti i partiti e tutte le organizzazioni patriottiche pongono alla loro attività : cacciata dei nazi - fascisti , epurazione , creazione di una nuova Italia democratica e progressiva . Questa unità , realizzata nei C . di L.N. e operante da oltre 18 mesi nelle più difficili condizioni d ' organizzazione , deve essere ancora potenziata e consolidata , allargando i C . di L.N. a tutte le organizzazioni patriottiche e antifasciste , creando una fitta rete di Comitati periferici che portano la parola e la guida unitaria del Comitato alle più larghe masse . I compiti insurrezionali dei C . di L.N. I C . di L.N. devono essere gli organi di mobilitazione e di direzione dell ' insurrezione nazionale , perché questa deve avvenire sotto la bandiera dell ' unione di tutti gli italiani , sotto la bandiera nazionale : il tricolore , e non sotto bandiera di parte . Questa nostra affermazione ha un significato politico e sociale profondo : sostanziale e non solo formale . Essa significa che con l ' insurrezione noi non ci proponiamo affatto di raggiungere degli obbiettivi politici particolari , ma semplicemente di liberare la patria dai tedeschi e dai fascisti ; che noi non ci proponiamo affatto di imporre delle trasformazioni sociali determinate , ma semplicemente di ridare la libertà al popolo italiano , che , nel libero gioco di tutte le sue organizzazioni democratiche e di tutti i partiti non fascisti , sarà chiamato a decidere delle sue istituzioni , del suo ordinamento sociale e del suo avvenire . La bandiera rossa , la nostra bandiera di partito che , colla falce e il martello , porta ora anche la stella d ' Italia a cinque punte , deve solo contrassegnare le nostre sedi e le nostre manifestazioni di partito , e sempre essa deve essere accoppiata al tricolore , per significare che i comunisti non si sentono avulsi ma parte , la parte più attiva e dinamica della nazione . L ' insurrezione popolare che noi comunisti vogliamo deve essere veramente popolare e di massa , un modello di decisione militare , di disciplina , di ordine patriottico . Questo è necessario per stroncare vittoriosamente ogni resistenza nemica , per sventare ogni provocazione , per realizzare l ' unità di tutti gli italiani . Questo è necessario perché l ' insurrezione sia la più indolore per il popolo , la più feconda di risultati costruttivi . Nel corso stesso dell ' insurrezione i C . di L.N. devono prendere formalmente e ufficialmente la direzione politica e amministrativa , disciplina di ogni località , di ogni apparato e di ogni ente dipendente dallo stato e dai comuni . Sono i C . di L . N . che dovranno prendere sotto il proprio controllo tutti i magazzini , tutti i materiali che non serviranno immediatamente alla condotta della guerra di liberazione e che dovranno esser messi a disposizione per i beni del popolo . Le tremende miserie e le distruzioni che ci lascia la guerra non ci permettono il lusso nemmeno del più piccolo spreco , della minima trascuranza . I C . di L.N. dovranno difendere ogni magazzino , ogni deposito come bene del popolo , come cosa sacra ed inviolabile . Essi dovranno prendere sotto la propria responsabilità e direzione le aziende e le imprese abbandonate dai traditori nazi - fascisti , dovranno controllare immediatamente tutto il funzionamento dei vari organi amministrativi e politici e giudiziari , epurandoli decisamente da ogni elemento fascista e collaboratore coi tedeschi . Sarà ancora ai C . di L.N. che spetterà , soprattutto nei primi momenti , di riattivare tutta la vita sociale provvedendo alle riparazioni più urgenti , al soddisfacimento dei bisogni popolar inderogabili , alla creazione di un mercato equo e , il più possibile rifornito , nel quadro di buoni rapporti da stabilirsi tra città e campagna , tra produttori e consumatori . Non c ' è chi non veda come , per la migliore realizzazione di tutti questi compiti , per lo scatenamento dell ' insurrezione e la regolamentazione di tutta la vita sociale post - insurrezionale , non basti la buona volontà e l ' attività di pochi uomini , ma occorre la collaborazione attiva e costruttiva delle grandi masse popolari , inquadrate nei loro organismi di lotta e sotto la direzione dei C . di L.N. Sono gli organismi di massa , sono i Comitati di Liberazione periferici , soprattutto quelli aziendali , rionali , di categoria , sono i Gruppi di Difesa della Donna , sono le sezioni del Fronte della Gioventù che potranno dare il più grande contributo nella fase culminante della lotta e nel periodo immediatamente successivo della riorganizzazione e della ricostruzione .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE O PROVINCIALE CAPO I : AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE 1 . La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è legalmente rappresentata dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti . Il suo personale fa parte di quello dell ’ amministrazione generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . Il consiglio permanente d ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e la commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale . L ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti estende le sue funzioni alla sezione medesima . 2 . La sezione di credito ha la gestione dei prestiti concessi e di quelli da concedere mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale ed ha il servizio delle relative cartelle . 3 . In relazione al secondo comma dell ’ art . 6 della parte seconda , del libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 543 , non più tardi del 30 settembre di ogni anno , l ’ amministrazione presenta al Ministro del tesoro la situazione finanziaria della sezione alla fine dell ’ anno solare precedente , desunta dalle risultanze del rendiconto che , come per le altre gestioni , è tenuta a presentare annualmente con apposita relazione alla commissione parlamentale di vigilanza . CAPO II : SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 4 . Nel mese di novembre di ogni anno l ’ amministratore generale sottopone alle deliberazioni del consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti il bilancio di previsione delle spese di amministrazione della sezione di credito per l ’ anno successivo . 5 . Gli stipendi degli impiegati della sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono rimborsati al tesoro dello Stato dalla sezione stessa mediante versamento della corrispondente annualità stanziata nel rispettivo bilancio . In detto bilancio è pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al tesoro per aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati predetti e per concorso nella spesa relativa al servizio della sezione autonoma presso altri uffici . 6 II bilancio di previsione delle spese di amministrazione , corredato della deliberazione del consiglio permanente , è presentato entro il mese di novembre alla commissione parlamentare di vigilanza ; e quindi coll ’ avvviso di essa viene rimesso all ’ approvazione del Ministro del tesoro . Il decreto ministeriale di approvazione è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti . 7 . Il conto consuntivo delle spese di amministrazione , compreso nel rendiconto generale dell ’ esercizio , è sottoposto alle deliberazioni del consiglio permanente entro il mese di maggio dell ’ anno successivo all ’ esercizio e trasmesso alla commissione parlamentare di vigilanza con le deliberazioni del consiglio medesimo . 8 . Allorché dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino , sulle somme stanziate nel bilancio , dei residui non impegnati , questi vengono annullati . Le somme impegnate si trasportano al nuovo esercizio . 9 . La ragioneria della sezione autonoma di credito tiene separate scritture , con le quali segue il movimento delle ragioni di debito e di credito per tutte le operazioni della sezione stessa e tiene in particolare evidenza la situazione del conto corrente tra la Cassa dei depositi e prestiti e la sezione autonoma di credito , la situazione del fondo di riserva e quella delle cartelle in circolazione e dei mutui vigenti . Tiene lo scadenziere e il prontuario generale delle delegazioni rilasciate sugli agenti della riscossione , nonché il conto corrente di ciascun prestito . Tiene la contabilità , regolata per mese e distinta per scadenza dei pagamenti degli interessi sui titoli di credito e del rimborso del capitale . Prepara il bilancio di previsione delle spese di amministrazione , le situazioni contabili e il rendiconto consuntivo annuale della gestione . CAPO III : PRESTITI DELLA SEZIONE DI CREDITO 10 . Ai prestiti della sezione autonoma di credito comunale e provinciale , ai quali si riferisce l ’ art . 1 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 , da farsi mediante emissione di cartelle , nei casi , alle condizioni e per gli usi contemplati dall ’ articolo stesso e dal successivo , sono applicabili le disposizioni vigenti per i prestiti sulla Cassa dei depositi e prestiti , salvo il disposto dei seguenti artt . 11 e 12 . 11 . L ’ ente mutuatario deve , senza sconto , corrispondere alla sezione di credito ratealmente , in analogia a quanto è disposto per i prestiti della Cassa dei depositi e prestiti , e rilasciando all ’ uopo le prescritte delegazioni , l ’ annualità necessaria per ammortizzare il mutuo nel periodo di anni per il quale venne concesso , aumentata detta annualità , a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dal servizio dei prestiti , della provvigione stabilita dall ’ art . 7 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 . Le somme che , dopo trascorso interamente l ’ anno successivo a quello in cui è principiato l ’ ammortamento dei prestiti in cartelle per dimissione di debiti , rimangono disponibili sul ricavato dall ’ alienazione delle cartelle , divengono infruttifere . Per i prestiti da concedersi per esecuzione di opere è esteso ad un quinquennio , a cominciare dall ’ anno in cui è principiato l ’ ammortamento , il periodo durante il quale sono fruttifere le somme ricavate dall ’ alienazione delle cartelle . È autorizzata la sezione di credito ad intestare al proprio nome le cartelle corrispondenti alla parte del prestito che non sia subito somministrata e per la quale dovrà rimborsare gli interessi al mutuatario . 12 . Dal conto corrente , di cui all ’ art . 3 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 , potranno essere prelevati i fondi necessari per il pagamento dei prestiti che si somministrano prima dell ’ alienazione delle rispettive cartelle . 13 ( ) . CAPO IV : CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E OPERAZIONI SULLE MEDESIME § 1 . Emissione e circolazione delle cartelle e loro collocamento . 14 . L ’ emissione delle cartelle di credito comunale e provinciale ha luogo in corrispondenza alla concessione dei prestiti e per un valore nominale eguale all ’ ammontare dei prestiti stessi . La decorrenza degli interessi delle cartelle coincide colla decorrenza dell ’ ammortamento dei prestiti . Quando però l ’ ammortamento del prestito sia già incominciato , la sezione può emettere le cartelle con decorrenza posteriore a quella portata dalle annualità ; in tal caso , per le quote di capitale comprese nelle annualità scadute , sarà nel prossimo sorteggio estratta in più una quantità di cartelle sufficienti a mettere in perfetta corrispondenza il rimborso delle cartelle con l ’ ammortamento dei mutui , regolando le dipendenti ragioni di debito e credito con l ’ ente mutuatario . 15 . Le cartelle ordinarie 4 per cento hanno una propria numerazione continuativa e sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore o da titoli nominativi , e questi possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle . Finché non saranno emessi i titoli nominativi ne faranno le veci le dichiarazioni provvisorie , sulle quali si possono eseguire tutte le operazioni ammesse per i titoli nominativi . I titoli al portatore 4 per cento sono da una cartella , da 5 e da 25 cartelle e hanno essi pure una numerazione progressiva propria , distinta per serie . Le dichiarazioni provvisorie hanno pure una numerazione progressiva propria . Tanto i titoli al portatore quanto quelli nominativi , o in loro vece le dichiarazioni provvisorie , portano l ’ indicazione dei numeri delle cartelle che rappresentano . 16 . Le cartelle ordinarie 3,75 per cento sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore unitari e da titoli comprendenti 5 o 10 cartelle , e le cartelle speciali 3,75 per cento sono rappresentate da titoli al portatore unitari e da titoli comprendenti 5 , 20 o 40 cartelle . In luogo dei titoli al portatore 3,75 per cento , ordinari o speciali , possono essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli . I titoli al portatore 3,75 per cento hanno una numerazione progressiva distinta per ciascuna categoria di cartelle , ordinarie o speciali , e per serie ; i certificati nominativi hanno pure una numerazione progressiva propria , distinta per ognuna delle due categorie di cartelle , e portano l ’ indicazione dei numeri e della serie dei titoli che rappresentano . 17 . I titoli al portatore , i certificati nominativi e le dichiarazioni provvisorie sono stampati su carta filigranata a spese della sezione di credito . I titoli al portatore sono stampati dall ’ officina governativa delle carte valori e sono ricevuti e custoditi dal tesoriere centrale , cassiere della Cassa depositi e prestiti . Le matrici dei titoli al portatore emessi sono conservate dalla sezione , rilegate in volumi . I certificati nominativi e le dichiarazioni provvisorie sono custoditi dall ’ economo della Cassa depositi e prestiti . La forma , le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi sono determinati con regio decreto promosso dal Ministro del tesoro . Tanto i titoli al portatore che quelli nominativi sono muniti del timbro a secco e del bollo demaniale . A ciascun titolo al portatore sono unite 40 cedole per il pagamento a semestre maturato degli interessi . Quando le cedole siano esaurite , la sezione di credito ha facoltà di rinnovare il titolo o di aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole . I certificati e le dichiarazioni provvisorie contengono una tabella a caselle semestrali per segnarvi i pagamenti delle singole rate di interessi , e vari compartimenti per le riduzioni . Esaurite le caselle o i compartimenti , la sezione può rinnovare i certificati e le dichiarazioni provvisorie o aggiungervi un foglio con altre caselle o compartimenti . I titoli sono firmati dal direttore generale della Cassa o per esso dall ’ ispettore generale o , per speciale delegazione , dal capo di divisione che dirige la sezione di credito . Portano inoltre la firma del direttore della ragioneria e del rappresentante l ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti . È in facoltà dell ’ amministrazione , sentito l ’ ufficio di riscontro , di far munire i titoli delle firme a stampa , impresse con marchio a fac - simile . La sezione di credito tiene i registri di iscrizione dei titoli ; un duplicato dei medesimi è depositato presso la Corte dei conti . 18 . Per le iscrizioni vincolate di usufrutto si rilascia , oltre al certificato di nuda proprietà , un certificato di usufrutto avente la forma , le leggende e i segni caratteristici eguali al certificato emesso per la nuda proprietà , ma portante l ’ indicazione , nella prima pagina , di certificato di usufrutto . Nel certificato di nuda proprietà , devono essere annullati i compartimenti relativi al pagamento degli interessi semestrali , e nella prima pagina deve essere posta la indicazione di certificato per la proprietà . 19 . La somministrazione dei prestiti ha luogo di regola mediante pagamento in contanti , provvedendosi dalla sezione di credito al collocamento delle cartelle all ’ atto stesso della loro emissione , osservate le norme contenute nel R . D . di cui al primo capoverso dell ’ art . 2 , parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 . Eccezionalmente , e dietro autorizzazione del Ministro del tesoro può essere fatta anche mediante consegna delle cartelle al valore nominale . § 2 . Operazioni sulle iscrizioni e sui relativi titoli rappresentativi delle cartelle di credito . 20 . Sono applicabili al servizio dei titoli di credito comunale e provinciale le norme regolamentari stabilite per i titoli di debito pubblico , in quanto non sia provveduto specificamente col presente regolamento ed in quanto la diversa natura degli uni e degli altri lo permetta . 21 . I titoli al portatore possono essere tramutati in titoli nominativi per un numero indefinito di cartelle sopra semplice domanda degli interessati . I titoli nominativi si emettono al nome di una sola persona o società o di un solo stabilimento od ente morale legalmente costituito . Possono però iscriversi al nome di più minori o di più amministrati , sempre che una sia la tutela , la curatela o l ’ amministrazione ; come pure possono iscriversi al nome della massa dei creditori del fallito , o degli aventi diritto ad una determinata successione , al nome di più eredi o donatari indivisi , o della prole nascitura da determinata persona , a condizione che sia indicata la provenienza dei titoli e sia specificato a chi i medesimi debbano devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga . L ’ intestazione dei titolo nominativo deve contenere il nome e cognome , il nome del padre e il domicilio del titolare , e tutte le altre indicazioni che siano opportune per meglio identificare la persona e lo stato giuridico di esso titolare . 22 . I titoli nominativi possono , semprechè se ne abbia la libera disponibilità e non esistano opposizioni od altri impedimenti , essere sottoposti a vincolo o ad ipoteca e trasferirsi sotto altri nomi o sotto altra designazione di ente morale , società , ecc . , oppure tramutarsi al portatore a richiesta del titolare od altri aventi ragione . In quest ’ ultimo caso si fa luogo alla emissione di titoli al portatore per i medesimi numeri di iscrizione delle cartelle . Non sono ammesse riunioni o divisioni dei titoli al portatore . 23 . È ammessa la cessione dei titoli nominativi fatta per atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo , o per scrittura privata autenticata a termini dell ’ art . 1323 del codice civile ( 2-bis ) , o per dichiarazione di cessione fatta a tergo del titolo dal solo titolare iscritto , con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio . L ’ ufficiale che roga l ’ atto di cessione od eseguisce l ’ autenticazione delle firme deve certificare anche la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari . Ove i titoli dalla loro intestazione o dai documenti esibiti risultino spettare a persone incapaci , a società od enti morali , la traslazione o il tramutamento al portatore dei titoli stessi non potrà aver luogo se non si provi che siano intervenute le autorizzazioni prescritte , secondo i casi , dalle leggi , dai regolamenti o dagli statuti . 24 . La traslazione o il tramutamento al portatore dei titoli nominativi si esegue su domanda del titolare o del suo legittimo rappresentante o dei suoi aventi causa , corredata dei titoli di credito e dei documenti necessari per giustificare la domanda stessa , nonché la identità personale e la qualità dei richiedenti . Dette operazioni possono essere eseguite anche in base alla sola domanda ; ma in tal caso questa deve essere autenticata a termini dell ’ art . 1323 del codice civile ( 2-bis ) , e il notaio deve anche accertare la identità e la capacità giuridica dei richiedenti . La cessione dei titoli nominativi o la delegazione al ritiro dei nuovi titoli non possono essere fatte a favore del notaio rogante o dell ’ ufficiale che autentica la firma dei cedenti o degli istanti . 25 . In caso di morte del titolare del titolo nominativo , la traslazione di questo agli eredi o legatari ha luogo su domanda corredata dei documenti che giustificano la successione nei modi stabiliti dall ’ art . 2 dell ’ allegato D alla L . 11 agosto 1870 , n . 5784 , nonché di un ’ attestazione comprovante il pagamento della relativa tassa di successione , da rilasciarsi dall ’ ufficio del registro competente ai termini dell ’ art . 21 della L . 23 aprile 1911 , n . 509 . Quando si tratti di titoli il cui valore capitale non sia superiore a lire duemila , in luogo del titolo legale , quale è richiesto dal succitato art . 2 dell ’ allegato D alla L . 11 agosto 1870 , l ’ amministrazione potrà ammettere la prova diretta della successione col deposito presso di essa dell ’ atto di morte , del testamento , se esista , e di un atto giudiziale di notorietà , il quale deve essere formato innanzi al pretore del luogo in cui è aperta la successione , sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei , a norma di legge . Per le successioni testamentarie , nell ’ atto di notorietà dovrà essere dichiarato che il testamento che si presenta è l ’ ultimo , incontestato e valido , e che oltre gli eredi chiamati nel testamento non vi sono altri eredi necessari , ai quali la legge riservi una quota ereditaria . Per le successioni ab intestato , dovrà essere dichiarato che non esistono disposizioni testamentarie e indicato quali siano le persone chiamate alla successione intestata del titolare del titolo nominativo . § 3 . Delle opposizioni . 26 . Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione , sequestro od esecuzione forzata che in caso : a ) di perdita o smarrimento del titolo d ’ iscrizione ; b ) di controversie sul diritto a succedere ; c ) di fallimento del titolare ; d ) di esecuzione per effetto di ipoteca . Le opposizioni , i sequestri o altri impedimenti devono essere intimati , in questi casi in cui sono ammessi , esclusivamente alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , amministratrice della sezione autonoma di credito comunale e provinciale , e devono contenere sempre l ’ elezione ai domicilio in Roma . 27 . Nessun sequestro , impedimento od opposizione e ammesso sulle iscrizioni al portatore e la sezione di credito comunale e provinciale non riconosce altro proprietario dei titoli che le rappresentano , che il portatore dei medesimi . 28 . In caso di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo , il titolare o il suo legittimo rappresentante o il suo erede o legatario specifico , può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali di interesse ed il rilascio d ’ un nuovo titolo , presentandone domanda con firma debitamente autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio . Il legittimo rappresentante , l ’ erede o il legatario del titolare della iscrizione deve inoltre provare con documenti autentici il diritto che a lui compete sul titolo nominativo di cui dichiara la perdita o lo smarrimento . Uguale facoltà hanno : il cessionario , quando provi , con l ’ atto di cessione o con atto successivo , di aver avuto la tradizione del titolo , salvo che il cedente abbia dichiarato o dichiari di averlo egli stesso smarrito ; l ’ aggiudicatario per sentenza , quando provi , con documenti autentici di essere venuto legittimamente in possesso del titolo . Per i corpi morali e pubblici stabilimenti la firma del rappresentante dei medesimi deve essere autenticata dalla competente autorità . Nella domanda devonsi indicare i semestri di interesse , maturati sul titolo e non riscossi , pei quali si chiede la sospensione , e deve sempre eleggersi domicilio in Roma . 29 . L ’ amministrazione , in seguito alla denunzia di perdita o di smarrimento di un titolo nominativo , fa pubblicare apposito avviso per tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nelle borse di commercio , disponendo contemporaneamente per la sospensione del pagamento delle rate semestrali scadute e da scadere . La pubblicazione dell ’ avviso di perdita o di smarrimento del titolo d ’ iscrizione è fatta con dichiarazione che , trascorsi sei mesi dalla prima delle tre pubblicazioni senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti , si fa luogo a nuova iscrizione e alla spedizione del nuovo titolo . Tali pubblicazioni si fanno per elenchi mensili . 30 . Chi intende di fare opposizione alla nuova iscrizione e al rilascio d ’ un nuovo titolo in sostituzione di quello perduto o smarrito , deve : 1 ) notificare l ’ opposizione per atto di usciere a chi dichiarò la perdita o lo smarrimento del titolo , con elezione di domicilio in Roma ; 2 ) rimettere alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti l ’ atto di notificazione di cui sopra e il titolo dichiarato perduto o smarrito , allegati ad apposito memoriale . L ’ amministrazione , ricevuti i documenti di cui al n . 2 , sospende le pubblicazioni che ancora fossero da farsi e non procede ad altra operazione sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o siasi pronunciata fra i medesimi decisione del giudice e sia questa passata in cosa giudicata . Se l ’ opposizione provenga non dal possessore del titolo , ma da chi pretenda solo aver ragioni sugli interessi , non si sospendono le pubblicazioni che ancora restassero a fare , ma compiute le medesime e trascorso il termine stabilito , non si procede ad operazione alcuna se non col consenso di tutti gli interessati od in forza di decisione del giudice passata in cosa giudicata . 31 . Gli uffici delle Camere di commercio sono tenuti a curare presso le rispettive borse di commercio la pubblicazione degli avvisi di perdita o smarrimento loro inviati ed a trasmettere alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti la relativa attestazione entro 15 giorni da quello in cui essa ebbe luogo . 32 . Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti annulla la precedente iscrizione e ne fa una nuova , rilasciando il nuovo titolo . La nuova iscrizione porta la menzione del numero d ’ ordine di quella da cui deriva e del fatto dell ’ avvenuta perdita o smarrimento del corrispondente titolo . Contemporaneamente al rilascio del nuovo titolo l ’ amministrazione provvede al pagamento delle rate semestrali scadute rimaste in sospeso . Operata la nuova iscrizione ed emesso il relativo titolo , resta di niun valore il titolo precedente , benché regolarmente ceduto , e non sono più ammesse opposizioni . 33 . Se il titolo nominativo non sia stato smarrito , ma il titolare , o per esso chi altri abbia diritto a denunciarne lo smarrimento , ne sia stato indebitamente spossessato deve notificarsi alla persona che lo detenga regolare atto , per diffidarla a consegnare il titolo stesso entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione da farsi come appresso , e per avvertirla che , trascorso tale termine senza la consegna e senza regolari opposizioni , sarà proceduto a nuova iscrizione ed alla emissione di un nuovo corrispondente titolo . L ’ atto di diffida , con la relazione della eseguita notificazione , dovrà essere depositato presso l ’ amministrazione con apposita istanza a firma autenticata . In base a tale istanza l ’ amministrazione provvede come agli artt . 29 e 32 . 34 . Nel caso di controversia sul diritto a succedere e in caso di fallimento , la opposizione è ammessa tanto per la sospensione del pagamento delle rate semestrali quanto per la traslazione o tramutamento delle iscrizioni , purché sia autorizzata con provvedimento del giudice competente . La decisione del giudice , nel caso di opposizione , deve essere presentata all ’ amministrazione , accompagnata da apposito ricorso nelle forme di legge , in conformità del disposto dell ’ art . 26 . 35 . Le opposizioni devono essere risolute dal giudice . Esse però possono anche revocarsi con atto pubblico notarile o giudiziale , o con atto privato debitamente autenticato nelle forme prescritte dall ’ art . 1323 del codice civile , od infine con semplice domanda munita di firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico . 36 . In caso di fallimento il giudice può ordinare l ’ alienazione totale del titolo nominativo o la sua traslazione a favore della massa dei creditori indivisamente o il tramutamento in titoli al portatore . Qualora i creditori non posseggano il titolo primitivo l ’ operazione è ordinata dal giudice sull ’ esibizione di una dichiarazione che si rilascia dalla sezione di credito per provare l ’ esistenza dell ’ iscrizione . La traslazione o il tramutamento non può eseguirsi se non dopo adempiute le formalità prescritte dai precedenti artt . 28 e 29 nei casi di perdita o smarrimento del titolo , e cioè sei mesi dopo la prima pubblicazione nel giornale ufficiale del regno , e quando non siano intervenute opposizioni per parte del possessore del titolo . 37 . Durante il giudizio di espropriazione di cartelle nominative per effetto dell ’ ipoteca , il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle rate di interessi . La decisione del giudice per l ’ espropriazione deve , di norma , essere pronunziata sulla esibizione del titolo annotato dell ’ ipoteca . Quando il creditore non possegga il certificato , la decisione è pronunziata sopra una dichiarazione rilasciata dall ’ amministrazione attestante l ’ esistenza della iscrizione ipotecaria . CAPO V : SORTEGGI , RIMBORSO E ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE , LORO VERSAMENTO IN ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI 38 . Le cartelle di credito comunale e provinciale sono ammortizzabili per sorteggio in corrispondenza al rimborso dei mutui pei quali sono emesse . Il sorteggio ha luogo nei mesi di maggio e di novembre di ogni anno per le cartelle ordinarie 4 per cento , nel mese di ottobre per le cartelle ordinarie 3,75 per cento e nel mese di febbraio per le cartelle speciali 3,75 per cento . Le cartelle ordinarie 4 per cento sono rappresentate da schede e le schede sono racchiuse in urne . I titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie e speciali 3.75 per cento sono pure rappresentati da schede e le schede vengono racchiuse in urne distinte per tipo di cartelle e per serie di titoli . Il sorteggio per ciascun serie ha luogo in proporzione dei titoli emessi . Prima di procedere all ’ estrazione sono introdotte nelle urne le schede recanti i numeri dei titoli emessi dopo la precedente estrazione . 39 . Le estrazioni a sorte si eseguono in un locale aperto al pubblico presso la Cassa dei depositi e prestiti , alla presenza del direttore generale della Cassa stessa , del direttore capo della ragioneria della sezione di credito , o di un loro delegato , e del rappresentante l ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti , i quali stendono e sottoscrivono apposito processo verbale . Compiute le operazioni di sorteggio , le urne vengono chiuse e suggellate mediante tre differenti suggelli rispettivamente dai tre funzionari presenti all ’ operazione . Le stesse impronte di suggelli si applicano al processo verbale , affinché prima di principiare la successiva estrazione , si faccia la constatazione che le urne sono rimaste intatte . Quindici giorni prima dell ’ estrazione se ne da avviso al pubblico mediante apposita inserzione nella Gazzetta Ufficiale del regno ; i numeri sorteggiati sono pubblicati nella Gazzetta stessa . 40 . Il rimborso delle cartelle ordinarie 4 per cento ha luogo a cominciare dal primo giorno del semestre successivo a ciascuna estrazione : il rimborso delle cartelle ordinarie e speciali 3,75 por cento ha luogo a cominciare rispettivamente dal 1° gennaio e 1° aprile successivi a ciascuna estrazione . Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su semplice domanda sottoscritta dall ’ esibitore di essi mediante mandati da emettersi sulle sezioni di regia tesoreria provinciale e , all ’ occorrenza , anche sulla tesoreria centrale del regno . Il rimborso dei titoli nominativi si esegue su domanda scritta del titolare o del suo rappresentante o avente causa che giustifichi la sua qualità con i documenti richiesti dagli artt . 23 , 24 e 25 per le operazioni di trascrizione e di tramutamento . La firma del richiedente dev ’ essere autenticata da notaio , che deve anche accertare la identità e la capacità giuridica del richiedente medesimo . Non occorre però l ’ autenticazione delle firme sulle domande prodotte dai procuratori dei titolari o dai rappresentanti di enti o di società , quando la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso risultino dall ’ atto di procura o dalla deliberazione con la quale l ’ assemblea , il consiglio , o in generale l ’ organo competente abbia autorizzato l ’ operazione , oppure in altro modo risulti la qualità del richiedente e la facoltà ad esso conferita di riscuotere per conto del titolare l ’ importo dei titoli sorteggiati . Basta poi la sola domanda qualora con la stessa si dia incarico all ’ amministrazione di operare essa medesima , direttamente o per mezzo del contabile del portafoglio , il rinvestimento dell ’ intero capitale da rimborsare . I titoli al portatore devono essere muniti di tutte le cedole dei semestri d ’ interessi non ancora maturati , successivi a quello in cui ha avuto luogo la relativa estrazione ; altrimenti l ’ ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare . I rimborsi nel regno sono fatti in valuta avente corso legale . I rimborsi all ’ estero , per quei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento muniti del bollo di cui all ’ art . 17 della parte seconda , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , sono invece fatti in oro dalle casse e banche all ’ uopo autorizzate . 41 . I titoli al portatore rimborsati vengono distrutti mediante abbruciamento ; i titoli al portatore 4 per cento rimborsati in parte vengono pure distrutti e sostituiti con altri titoli per la parte di cartelle non sorteggiate . I titoli nominativi colpiti in parte da sorteggio vengono ridotti del capitale rimborsato ; e quelli che per effetto dei rimborsi rimangono estinti vengono annullati e conservati in atti . L ’ abbruciamento dei titoli al portatore viene eseguito in occasione della prima estrazione immediatamente successiva al loro rimborso , e nel processo verbale è fatto constare del numero e della serie dei titoli bruciati , nonché delle cedole annesse ai medesimi . 42 . L ’ ente mutuatario ha facoltà , osservato il disposto degli artt . 86 della parte prima e 7 della parte seconda , libro II , del T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 , di estinguere completamente ed in ogni tempo il suo debito o di affrettarne soltanto l ’ estinzione . L ’ estinzione anticipata ha luogo mediante versamento in contanti o mediante restituzione di cartelle di credito al valore nominale , ma le singole anticipazioni devono corrispondere all ’ intero ammontare di una o più di tutte le delegazioni scontate al saggio di interesse delle cartelle . Sul capitale anticipato verrà calcolata la provvigione per un solo anno . Nel primo caso in corrispondenza alle somme anticipate si dovranno sorteggiare nella prima estrazione semestrale , in più della quota normale , tante cartelle quante al valore nominale equivalgano alla somma capitale anticipata ; nel secondo caso le cartelle vengono immediatamente annullate , e se ne effettua poi l ’ abbruciamento nell ’ occasione della prossima estrazione semestrale . Sullo scadenziere verranno detratte le delegazioni estinte anticipatamente , agli effetti del preciso accertamento delle quote di capitale da ammortizzarsi nelle singole estrazioni . Se nel sorteggio vengono compresi i numeri corrispondenti alle cartelle come sopra annullate , di essi non si tien conto agli effetti della quantità da estrarsi . Le cartelle , che allo scadere del periodo di ammortamento del prestito pel quale furono emesse non risultassero estratte , si dovranno ritenere come comprese nell ’ ultima delle estrazioni nelle quali sono state rappresentate nelle urne , e di conseguenza l ’ estrazione stessa avrà luogo per il rimanente numero di cartelle a compiere la quota di ammortamento . In tale estrazione e nelle susseguenti i numeri delle cartelle stesse che venissero sorteggiati , saranno considerati nulli o di niun effetto , nel modo stesso che si pratica dal debito pubblico per i titoli redimibili sorteggiati , già convertiti in rendita consolidata . CAPO VI : DEGLI INTERESSI SEMESTRALI 43 . Gli interessi sulle cartelle 4 per cento e sulle cartelle 3,75 per cento ordinarie scadono il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno ; gli interessi sulle cartelle 3,75 per cento speciali scadono il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno . Il loro pagamento si esegue : a ) nel regno : dalle sezioni di regia tesoreria provinciale e , all ’ occorrenza , anche dalla tesoreria centrale ; b b ) all ’ estero : dalle casse e banche all ’ uopo incaricate , per quei titoli al portatore , rappresentanti cartelle 3,75 per cento speciali , muniti del bollo di cui all ’ art . 17 della parte seconda , libro II , T.U. 2 gennaio 1913 , n . 453 . 44 . Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore viene eseguito , alle scadenze stabilite , verso consegna delle cedole semestrali scadute . I possessori delle cedole , per ottenere il pagamento , devono descriverle in apposita distinta ( da compilarsi separatamente per le cedole di ciascun tipo di cartelle ) sulla quale , insieme colla firma , devono apporre la data e l ’ indicazione del domicilio . Il pagamento delle rate semestrali di interessi sulle dichiarazioni provvisorie e sui certificati nominativi si fa agli esibitori delle dichiarazioni o dei certificati contro ricevuta stesa dai medesimi su appositi moduli di quietanza preparati dalla sezione di credito , portanti il timbro a secco dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti e rimessi alle casse sulle quali è assegnato il pagamento . All ’ atto del pagamento , nel compartimento della dichiarazione o del certificato , relativo alla rata pagata , viene impresso un bollo a calendario con la leggenda pagato , e con la indicazione della città dove ha luogo il pagamento . 45 . Il pagamento degli interessi semestrali sui titoli nominativi , quando sia sottoposto a speciali condizioni , annotate sui titoli e sulle relative iscrizioni , non può aver luogo senza che consti dell ’ adempimento delle condizioni medesime . Per gli interessi vincolati di usufrutto nessun pagamento può essere fatto sul titolo comprovante la nuda proprietà . 46 . Per il pagamento degli interessi sulle dichiarazioni provvisorie e sui certificati nominativi , la sezione di credito forma un ruolo generale delle iscrizioni , distintamente per ciascun tipo di cartelle . In corrispondenza ad esso forma inoltre tanti fogli di ruolo quante sono le iscrizioni e li spedisce alle casse presso le quali il pagamento si trova assegnato . I fogli di ruolo sono firmati dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti , dal direttore capo della ragioneria della sezione di credito , o da chi per essi , e dal rappresentante l ’ ufficio di riscontro della Corte dei Conti , e contengono ciascuno un solo articolo di credito , indicante il numero d ’ iscrizione della dichiarazione o del certificato , la relativa intestazione , il capitale nominale , l ’ importo annuo e la rata semestrale da pagare , nonché uno spazio con apposite caselle per le riduzioni da farsi per effetto dei sorteggi . Sono riportate inoltre le speciali condizioni alle quali il pagamento sia eventualmente sottoposto , ed a tergo sono indicate le rate d ’ interessi per cui ciascun foglio deve servire , con appositi spazi di contro ad esse , nei quali le casse pagatrici debbono annotare la data del pagamento ed il nome e cognome del percipiente . 47 . Nei casi in cui per smarrimento del titolo nominativo , o per altre ragioni , il pagamento di qualche rata semestrale non si possa eseguire sulla presentazione alle casse pagatrici del titolo nominativo o della cedola del titolo al portatore , si farà luogo , salvo il disposto degli articoli precedenti , al pagamento stesso mediante mandati a favore di chi di diritto . 48 . La tesoreria centrale , per mezzo dell ’ ufficio di controllo e le sezioni di regia tesoreria provinciale , per mezzo delle delegazioni del tesoro , devono entro il giorno 5 di ogni mese , compilare ed inviare alla sezione di credito le contabilità dei pagamenti d ’ interessi eseguiti nel mese precedente , corredate delle cedole , quietanze , mandati ed altri recapiti estinti . I titoli estinti devono essere annullati mediante perforazione e muniti di timbro di pagamento a calendario , in modo però da non distruggere e rendere illeggibile il numero di iscrizione , l ’ indicazione del semestre e l ’ importo del titolo . Le contabilità degli interessi sono tenute distinte per scadenze semestrali e per tipo di cartelle . Sono applicabili al servizio dei pagamenti riguardanti i titoli della sezione di credito tutte le altre disposizioni d ’ ordine generale che regolano il servizio di regia tesoreria provinciale per il pagamento del titoli di debito pubblico . CAPO VII : DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARTELLE 49 . Gli atti e documenti , in forza dei quali la sezione di credito ha dato corso ad operazioni da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità , rimangono presso la sezione stessa a giustificazione delle fatte operazioni . 50 . Le domande per ottenere il rimborso del capitale dei titoli estratti , per dichiarazione di perdita o di smarrimento , per il trasferimento del pagamento delle rate semestrali sui titoli nominativi da una sezione di regia tesoreria provinciale a un ’ altra , e in genere per qualsiasi operazione consentita , possono essere presentate direttamente all ’ ufficio di ricevimento delle domande presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o per mezzo delle intendenze di finanza eccettuata quella di Roma . Esse devono essere stese su competente carta da bollo , salvo le esenzioni di cui all ’ art . 67 del T.U. delle leggi sul debito pubblico , approvato con R . D . 17 luglio 1910 , n . 536 , ed essere datate e sottoscritte col nome , cognome e paternità del richiedente e con la indicazione del suo domicilio . Nelle domande si devono descrivere esattamente i titoli che si accompagnano o di cui si dichiara la perdita o lo smarrimento , per numero d ’ iscrizione , per ammontare capitale , per decorrenza degli interessi , per intestazione , nonché i documenti che si uniscono a corredo , specificando chiaramente l ’ operazione che si richiede . 51 . Sulle domande devono essere applicate le marche occorrenti in anticipazione della tassa di bollo dovuta per ogni titolo da emettersi in dipendenza della operazione richiesta , nonché le marche ( atti amministrativi ) per i titoli depositati , sempre che non ricorrano le esenzioni di cui agli artt . 67 e 68 del T.U. delle leggi sul debito pubblico , approvato con R . D . 17 luglio 1910 , n . 536 , e salva la restituzione delle tasse soddisfatte per le operazioni chieste e non eseguite . Le marche sono subito annullate col timbro dell ’ ufficio che riceve la domanda , alla presenza dell ’ esibitore . Il pagamento delle tasse di cui sopra può anche risultare da apposita dichiarazione del ricevitore del registro , stesa in calce alla domanda . Le tasse di bollo dovute sui nuovi titoli nominativi , da emettersi per effetto delle operazioni richieste , devono però in ogni caso essere anticipate mediante l ’ invio di corrispondenti marche non annullate , o mediante vaglia del tesoro a favore della sezione di credito comunale e provinciale . È tenuto un apposito conto corrente di debito e di credito delle tasse di bollo sui titoli . 52 . L ’ ufficio di ricevimento delle domande presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e le intendenze di finanza , eccettuata quella di Roma , sono tenuti a ricevere , istruire e trasmettere alla sezione di credito le domande e i documenti per operazioni sul titoli di credito comunale e provinciale e i titoli stessi , previo annullamento di quelli al portatore mediante perforazione e con apposita stampiglia , da apporsi nel corpo del titolo , portante dichiarazione di annullamento , e con apposito bollo portante la dichiarazione annullato da apporsi anche sopra ciascuna cedola . L ’ esibitore , dopo che il titolo sia stato annullato , deve apporre la firma alla dichiarazione dì annullamento di cui sopra , senza di che l ’ ufficio di ricevimento e le intendenze non devono dar corso alla operazione . I titoli al portatore sempre , e quelli nominali quando le circostanze speciali lo esigono , si trasmettono in piego assicurato . Dell ’ invio di titoli in piego assicurato si stende processo verbale redatto in doppio esemplare , nei modi stabiliti per il servizio del debito pubblico . 53 . Per ogni domanda che contenga documenti o titoli di credito l ’ ufficio di ricevimento della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o le intendenze di finanza debbono rilasciare una ricevuta staccata dal registro a matrice , dopo che è stata riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano . L ’ esibitore dei titoli di credito è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna , ed in caso di irregolarità , a chiederne senza indugio la rettificazione . Se nella domanda si richiedono semplici riscontri o dichiarazioni , si rilascia un bollettino coll ’ indicazione dell ’ affare e del nome e cognome del richiedente . 54 . La consegna in Roma ai rispettivi aventi diritto dei titoli di credito comunale e provinciale è fatta dalla sezione di credito a mezzo della tesoreria centrale del regno . I titoli che devono essere consegnati in provincia ai rispettivi aventi diritto sono dalla sezione di credito , per mezzo della tesoreria centrale del regno , spediti alle sezioni di regia tesoreria provinciale , cui spetta eseguirne la consegna , in piego assicurato se trattasi di titoli al portatore e si osservano al riguardo le norme vigenti sul movimento degli effetti pubblici costituenti i depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876 . La consegna ha luogo al seguito della restituzione della ricevuta di cui all ’ articolo precedente . In caso di perdita della ricevuta stessa il richiedente deve farne dichiarazione con apposita domanda con firma autenticata . La dichiarazione di perdita o di smarrimento della ricevuta è pubblicata per tre volte nella Gazzetta Ufficiale del regno a dieci giorni di intervallo ; quando non intervengano opposizioni ha luogo la consegna dei titoli corrispondenti . 55 . La sezione di credito non rilascia dichiarazioni se non per constatare l ’ esistenza di iscrizioni nominative , per dar notizie di pagamenti di interessi o del rimborso di capitale , e solo quando si giustifichi esservi legittimo interesse per parte del richiedente .
ProsaGiuridica ,
LIBRO I DELL ’ AMMINISTRAZIONE IN GENERALE CAPO I : ORDINAMENTO E PERSONALE 1 . L ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del Ministro del tesoro . Essa ha patrimonio e bilancio separati da quello dello e comprende due direzioni generali , una della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse , l ’ altra degli istituti di previdenza entrambe alla dipendenza di un amministratore generale . 2 Il personale dell ’ amministrazione è determinato da apposito ruolo e fa parte di quello del Ministero del tesoro . 3 . L ’ amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza presiede il consiglio permanente di amministrazione , e sopraintende all ’ andamento generale dei servizi affidati alle due direzioni generali . In caso di assenza o impedimento l ’ amministratore generale è sostituito dai direttori generali , ciascuno rispettivamente per quanto riguarda i propri servizi e il proprio personale . 4 . I direttori generali hanno , ciascuno , la rappresentanza legale della propria direzione generale e la diretta responsabilità dei servizi ad essa assegnati ; in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai rispettivi ispettori generali . 5 . Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti provvede a tutti i servizi della Cassa medesima , delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale , ed esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro , che per i relativi servizi sono poste sotto la sua dipendenza . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti ha la gestione di tutti i fondi raccolti tanto dal servizio dei depositi quanto dagli altri servizi , che in modo obbligatorio o facoltativo le sono affidati dalle leggi , dai regolamenti o da speciali disposizioni . 6 . Il direttore generale degli istituti di previdenza provvede ai propri servizi direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro , le quali , per quanto si attiene a tali servizi , sono poste sotto la sua dipendenza . In quanto sia previsto dalle leggi o dai regolamenti relativi ai detti servizi o sia altrimenti necessario , il direttore generale si vale anche del concorso di altri pubblici uffici , indirizzandone e controllandone l ’ operato . La direzione generale degli istituti di previdenza amministra il patrimonio di ciascuno degli istituti affidatile per legge e provvede all ’ accertamento e alla riscossione dei contributi degli iscritti e degli enti , nonché alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti stessi , delle loro vedove e dei loro orfani . 7 . Le funzioni di cassiere dell ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono disimpegnate dal tesoriere centrale del regno e l ’ ufficio di controllo presso la tesoreria centrale vi esercita le proprie attribuzioni . Le sezioni di regia tesoreria provinciale e le rispettive delegazioni del tesoro esercitano le loro incombenze anche in servizio dell ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . 8 . Le funzioni di economo - cassiere per l ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono disimpegnate da un funzionario dell ’ amministrazione stessa , designato dall ’ amministratore generale , con l ’ obbligo di prestare una cauzione da determinarsi secondo le norme stabilite nell ’ art . 229 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato . 9 . La Corte dei conti esercita il riscontro mediante appositi uffici istituiti presso ciascuna delle due direzioni generali in conformità delle norme da essa stabilite d ’ accordo con l ’ amministrazione . CAPO II : CONSIGLIO PERMANENTE DI AMMINISTRAZIONE 10 . L ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è assistita da un consiglio permanente di amministrazione , costituito da un presidente nella persona dell ’ amministratore generale , dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e dal direttore generale degli istituti di previdenza , membri di diritto , da cinque rappresentanti del Ministero del tesoro , da due rappresentanti del Ministero dell ’ interno , da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici , delle poste , dei telegrafi e telefoni , dell ’ istruzione pubblica , di grazia e giustizia e dei culti , dell ’ industria , commercio e lavoro . I rappresentanti dei Ministeri suddetti durano in carica tre anni e debbono ad ogni scadenza essere sostituiti o confermati . Il consiglio delibera : a ) sugli stati di previsione delle spese di amministrazione ; b ) sui rendiconti annuali ; c ) sul saggio d ’ interesse da corrispondersi su ciascuna categoria di depositi , tanto per quelli amministrati dalla Cassa depositi e prestiti , quanto per quelli amministrati dalle casse postali di risparmio ; d ) sul saggio d ’ interesse da percepirsi su ciascuna categoria di prestiti da concedersi ; e ) sulle domande dei prestiti e sugli altri impieghi di fondi ; f ) sulle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di chiedere ai termini dell ’ art . 67 , libro II , parte I , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453; g ) sul conferimento degli assegni di riposo da parte dei vari Istituti amministrati dalla direzione generale degli istituti di previdenza ; h ) sulla decadenza dai benefici della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari comminata nel primo comma dell ’ art . 11 , parte terza del libro III , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453; i ) sui premi di cui al 1° comma dell ’ articolo 31 del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , ( parte prima , libro II ) ; l ) sui progetti di transazione che impegnino l ’ amministrazione . Il consiglio può inoltre essere chiamato a dare il suo avviso sugli schemi di legge , regolamenti e istruzioni , sul condono di multe applicate agli agenti della riscossione , e su ogni altro affare per il quale l ’ amministratore generale ne riconosca la opportunità . 11 . Il consiglio è convocato dal presidente mediante apposito invito al singoli consiglieri e comunicazione dell ’ ordine del giorno . In caso di assenza o impedimento dell ’ amministratore generale la presidenza è tenuta dal consigliere più anziano . Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica . 12 . Per ogni affare sul quale il consiglio deve decidere o pronunziarsi il presidente delega a relatore un consigliere , il quale compila inoltre la deliberazione o il parere del consiglio da trascrivere nel verbale della seduta . 13 . Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti ed in caso di parità di suffragi il voto del presidente ha la preponderanza . I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario . Di ogni deliberazione o parere emesso dal consiglio viene rimessa copia , a cura del segretario , all ’ ufficio che lo ha provocato od al quale spetta di provvedere . Su proposta dell ’ amministratore generale il consiglio nomina di triennio in triennio i suoi segretari , scegliendoli tra i funzionari delle due direzioni generali dell ’ amministrazione . CAPO III : COMMISSIONE DI VIGILANZA 14 . L ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una commissione le cui attribuzioni sono contenute nel T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . La commissione di vigilanza è composta : di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere ; di tre consiglieri di Stato a nomina , del presidente del Consiglio di Stato ; di un consigliere alla Corte dei conti a nomina del presidente della medesima . La commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno ; essa nominerà il suo presidente tra i membri che la compongono . Nell ’ intervallo delle sessioni e legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione . La commissione , per la trattazione di affari di speciale importanza o riservatezza , nominerà un segretario nel proprio seno , e per ogni altra funzione di segreteria si varrà dell ’ opera di uno o più impiegati dell ’ amministrazione , di grado e attitudini idonee , a scelta del presidente della commissione stessa . 15 . Ogni anno l ’ amministratore generale presenta alla commissione di vigilanza una relazione sulla gestione dell ’ anno precedente , mettendo in evidenza lo stato attivo e passivo finale e tutto ciò che possa occorrere a darne esatta contezza per la compilazione della relazione che la commissione stessa deve presentare al Parlamento , giusta l ’ ultimo comma dell ’ art . 4 , libro I , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . 16 . La commissione di vigilanza può procedere , per mezzo di uno o più dei suoi componenti , o disporre che si proceda a tutte le verificazioni che reputi necessarie . CAPO IV : CONTABILITÀ E SPESE DI AMMINISTRAZIONE 17 . Per ogni gestione od istituto è tenuta ima separata contabilità le cui risultanze sono comprese nel rendiconto annuale . I conti sono compilati ad anno solare . Alla fine di ogni semestre viene compilata la situazione patrimoniale o contabile di ciascuna gestione o istituto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno . 18 . Un bilancio di previsione delle spese di amministrazione è compilato per ciascuna delle aziende affidate alle due direzioni generali , e , corredato della deliberazione del consiglio permanente di amministrazione , viene presentato alla commissione di vigilanza entro il mese di novembre dell ’ anno precedente a quello cui si riferisce . Le spese sono ripartite in capitoli secondo la loro varia natura ed i capitoli , ove occorra , in articoli . Detti bilanci , corredati del parere del consiglio di amministrazione e di quello della commissione di vigilanza , devono riportare l ’ approvazione del Ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti . Ove in qualunque epoca occorrano variazioni al bilancio già approvato , sarà seguito lo stesso procedimento . 19 . Gli stipendi e gli altri assegni fissi del personale di ruolo dell ’ amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e gli altri concorsi di spesa fissati per il servizio di cassa e per il controllo della Corte dei conti , non che per i servizi disimpegnati dagli uffici provinciali per conto dell ’ amministrazione stessa , sono rimborsati al tesoro dello Stato mediante il versamento , in due rate semestrali , della corrispondente annualità da inscriversi nel bilancio di previsione . In detti bilanci , all ’ ammontare degli stipendi è aggiunta una quota , da versarsi nel modo anzidetto al tesoro dello Stato per aliquota della spesa per gli assegni di riposo agli impiegati che prestano servizio presso l ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza . 20 . Il conto consuntivo delle spese di amministrazione è compreso nel rendiconto generale dell ’ esercizio , che è sottoposto alle deliberazioni del consiglio permanente , entro il primo semestre dell ’ anno successivo all ’ esercizio e trasmesso alla commissione di vigilanza insieme alle deliberazioni del consiglio . 21 . Allorché dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino sugli stanziamenti del bilancio delle somme non impegnate , queste vengono portate in economia . Le somme impegnate si trasportano invece al nuovo esercizio in conto residui . 22 . Il tesoriere centrale in unione al controllore capo rende annualmente il conto giudiziale : a ) dei depositi antichi e nuovi in effetti pubblici , dei bollettari per le dichiarazioni di ricevuta di effetti pubblici e del movimento dei libretti di assegni per depositi volontari in rendita consolidata al portatore ; b ) dei titoli di debito pubblico e di quelli riguardanti la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli altri valori diversi di spettanza delle varie gestioni e dei servizi speciali dell ’ amministrazione ; c ) delle riscossioni e dei pagamenti fatti per conto dell ’ amministrazione e dei bollettari per le dichiarazioni di versamenti in numerario . 23 . La Banca d ’ Italia per le sezioni di regia tesoreria provinciale , e partitamente per ciascuna di esse , rende annualmente il conto giudiziale : a ) dei depositi in effetti pubblici di ragione della Cassa depositi e prestiti amministrati dalle rispettive intendenze di finanza e dei bollettari per le dichiarazioni di ricevuta dei depositi in effetti pubblici e per quelle di versamento delle rate di annualità d prestiti , nonché per il movimento dei libretti di assegni per i depositi volontari in rendita consolidata al portatore ; b ) del maneggio per conto dell ’ amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza di titoli non appartenenti ai depositi amministrati dalle rispettive intendenze e dei relativi bollettari ; c ) del servizio di riscossione dei contributi , partitamente per ciascuno degli istituti amministrati dalla direzione generale degli istituti di previdenza . 24 . Per tutto ciò che non è contrario alle leggi che regolano l ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza , e di cui non è fatta speciale menzione nel presente regolamento , saranno osservate , in quanto siano applicabili , le norme e le disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato . LIBRO II DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI , DELLE GESTIONI ANNESSE E DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E , PROVINCIALE TITOLO I DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE Sezione I : Servizio dei depositi . CAPO I : DEPOSITI E LORO CLASSIFICAZIONE 25 . Si effettuano presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i depositi che debbono farsi nella provincia di Roma e presso le Intendenze di finanza quelli da farsi nelle altre provincie . Gli intendenti di finanza hanno la rappresentanza legale della Cassa dei depositi e prestiti nella gestione dei depositi che sono da loro amministrati . 26 . I depositi che si eseguono nella Cassa dei depositi e prestiti , sia in numerario che in effetti pubblici , si distinguono in volontari ed obbligatori . 27 . Sono depositi volontari quelli in numerario che si effettuano senza alcun vincolo al solo scopo d ’ impiego di capitale per averne un frutto , e possono essere fatti anche a favore di persone non aventi la libera disponibilità delle loro sostanze . ° A termini dell ’ art . 6 , libro II , parte 1° del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , sono ammessi , ad esclusivo scopo di custodia , anche depositi volontari di titoli al portatore dei consolidati italiani . 28 . Sono obbligatori tutti i depositi , prescritti da leggi , da regolamenti o in qualunque caso dalla autorità giudiziaria , od amministrativa , o che vengono eseguiti in dipendenza o in contemplazione di un vincolo qualsiasi , o che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato . Essi si suddividono nelle seguenti quattro categorie : a ) cauzionali , quelli fatti a garanzia dello Stato , delle provincie , dei comuni o di altri enti morali o istituti pubblici , o del pubblico in genere ; b ) amministrativi , quelli per indennità di espropriazione a causa di pubblica utilità , o che vengono fatti od ordinati da una pubblica amministrazione , o che per qualsivoglia motivo non possono essere restituiti senza il consenso dell ’ amministrazione stessa ; c ) giudiziari , quelli ordinati dall ’ autorità giudiziaria , o la cui proprietà sia giudizialmente contestata , od affetti da altro vincolo non contemplato nelle precedenti due categorie ; d ) di affrancazione , quelli effettuati a favore di enti morali in dipendenza di affrancazione di prestazioni loro dovute , quando non sia possibile investire il corrispondente capitale in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico . 29 . Le autorità giudiziarie e le autorità amministrative debbono vigilare a che tutte le somme ricevute a titolo di deposito dai pubblici ufficiali , funzionari od agenti di qualsiasi specie posti sotto la loro giurisdizione , sorveglianza od altra dipendenza siano versate nella Cassa dei depositi e prestiti a termini e per gli effetti dell ’ art . 8 , libro II , parte 1° del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . Le autorità medesime informano l ’ amministrazione intorno agli ordini che emanano per l ’ eseguimento dei depositi . CAPO II : EFFETTUAZIONE DEI DEPOSITI 30 . Ogni deposito deve essere preceduto da una dichiarazione firmata contenente le seguenti indicazioni : 1 ) il nome , cognome , nome del padre e domicilio di chi opera il deposito ; 2 ) se il deposito si faccia per conto proprio o per conto di altra persona od ente , indicando , nel secondo caso , il nome , cognome , nome del padre e domicilio della persona o la denominazione precisa dell ’ Ente , la sua natura giuridica e la sua sede ; 3 ) l ’ ammontare del deposito ; 4 ) la persona od ente , con le specificazioni di cui ai precedenti nn . 1 e 2 , cui appartengono le somme o gli effetti pubblici che si depositano . Quando il deposito non sia puramente volontario e fatto a solo scopo d ’ impiego di fondi o di custodia di titoli propri da chi abbia piena capacità giuridica , si deve inoltre indicare la causale e la provenienza di esso , i carichi che vi sono inerenti e le condizioni cui è soggetta la restituzione del capitale o dei titoli ed il pagamento dei relativi frutti . Per i depositi di cauzione di contabili si deve , di regola , accennare se la cauzione abbia ad essere ristretta all ’ impiego attuale o si voglia estesa a qualunque altro dipendente dalla stessa amministrazione e , per i contabili già in funzione , se debba avere o meno effetto retroattivo . Quando il vincolo gravante il deposito si estenda anche agli interessi , occorre farne speciale menzione nella dichiarazione . 31 . Per i depositi di effetti pubblici e degli altri titoli contemplati dall ’ art . 2 ( libro 2° , parte prima ) del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , oltre le indicazioni prescritte nell ’ articolo precedente , la dichiarazione deve contenere : a ) quanto ai titoli al portatore : la quantità di essi ; e per ogni titolo la qualità , il numero di iscrizione , la rendita annua , il capitale nominale , la decorrenza degli interessi e , il numero delle cedole annesse ; b ) quanto ai titoli nominativi o misti : la quantità di essi ; e per ciascun titolo la qualità , il numero di iscrizione , la rendita annua , il capitale nominale , l ’ intestazione , le annotazioni ed i vincoli se ve ne sono , la decorrenza della prima rata da riscuotersi sul medesimo , e , per i titoli misti , il numero delle cedole annesse ; c ) quanto alle monete da restituirsi nelle identiche specie : le caratteristiche che contraddistinguono ciascuna moneta o ciascun gruppo di monete simili ; la chiara ed esplicita richiesta alla Cassa di accettare ed iscrivere il deposito non come numerario , ma come effetti pubblici infruttiferi , soggetti alla tassa di custodia , se dovuta , e da restituirsi nella medesima specie . 32 . Insieme alla dichiarazione di deposito si devono anche esibire , in forma legale , tutti quei documenti che , a giudizio della amministrazione , servono a giustificare e chiarire la causa e lo scopo del deposito e a stabilire gli obblighi che la Cassa assume con l ’ accettazione di esso . 33 . Per i depositi obbligatori la Cassa non è tenuta a riconoscere la validità e la sufficienza del deposito , spettando alla persona o all ’ ente nel cui interesse è eseguito il deposito di assicurarsi che l ’ ammontare del numerario o la quantità , la specie e la valutazione degli effetti pubblici depositati corrispondano agli obblighi del depositante . 34 . Gli effetti pubblici per cauzione debbono essere corredati delle cedole non ancora scadute . Per i titoli , riguardo ai quali la consegna delle nuove serie di cedole debba aver luogo contro restituzione degli appositi « talons » o recapiti , anche questi debbono essere depositati . Di regola il deposito dei titoli nominativi a scopo di cauzione non è ammesso , salvo che si tratti di buoni del tesoro o di depositi fatti in esecuzione dell ’ art . 145 del codice di commercio o dell ’ art . 29 della L . 4 aprile 1912 , n . 305 , e salvo quei casi in cui , previa motivata favorevole deliberazione del consiglio di amministrazione , ne sia data l ’ autorizzazione . 35 I depositanti debbono presentare la dichiarazione di deposito alla Direzione generale od all ’ intendenza di finanza , le quali , riconosciuta la regolarità di essa e dei documenti allegati , rilasciano l ’ ordine rispettivamente al tesoriere centrale o alla sezione di regia tesoreria provinciale per l ’ esazione del numerario o pel ricevimento dei titoli . 36 . Per ogni deposito in numerario è rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla Direzione generale una corrispondente quietanza , e dalle sezioni di tesoreria alle intendenze di finanza un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , ed una dichiarazione constatante l ’ avvenuta emissione del vaglia stesso . Per ogni deposito in effetti pubblici è ugualmente rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla Direzione generale , e dalle sezioni di tesoreria alle Intendenze di finanza , una ricevuta descrittiva di tutti i titoli . La quietanza , il vaglia del tesoro con la relativa dichiarazione e la ricevuta di cui sopra devono essere muniti del visto del controllore o del delegato del tesoro . Il tesoriere centrale e le sezioni di tesoreria rilasciano inoltre ai depositanti , munita del visto del controllore o del delegato del tesoro , una dichiarazione provvisoria della emessa quietanza , o vaglia , o ricevuta . Nella dichiarazione provvisoria di emessa ricevuta deve sempre indicarsi la natura e la specie degli effetti pubblici depositati . 37 . All ’ appoggio della quietanza o della dichiarazione di emissione del vaglia del tesoro per il numerario , e della ricevuta per gli effetti pubblici , ed in corrispondenza alla relativa dichiarazione ed ai documenti allegativi ha luogo l ’ iscrizione del deposito nei registri della Direzione generale o delle Intendenze e l ’ emissione della polizza . Pei depositi in numerario che si effettuano presso le Intendenze di finanza queste , ricevuti i vaglia dalle delegazioni del tesoro , devono inviarli immediatamente alla Direzione generale per la riscossione . 38 . Per ogni deposito viene aperto un conto individuale , di debito e di credito ed emessa una polizza la quale , oltre le indicazioni prescritte per le dichiarazioni , deve contenere : a ) pei depositi in numerario , la data del versamento , la categoria cui é stato assegnato il deposito e la decorrenza degli interessi , per quelli fruttiferi ; b ) pei depositi in effetti pubblici , la data del ricevimento dei titoli , la categoria cui è stato assegnato il deposito , il capitale nominale e la rendita annua di ciascun titolo , con la rispettiva decorrenza e l ’ ammontare annuo della tassa di custodia , se dovuta ; c ) pei depositi in monete da restituirsi nelle identiche specie , la data del ricevimento , la categoria cui è stato assegnato il deposito , l ’ indicazione che il deposito non produce interessi e deve restituirsi nelle stesse specie depositate e l ’ ammontare annuo della tassa di custodia , se dovuta . 39 . Le polizze di deposito sono firmate dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistate dal capo dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti , se emesse dalla Direzione generale , e dall ’ intendente e dal ragioniere capo , se emesse dalle Intendenze di finanza . La polizza viene consegnata al depositante contro ritiro della dichiarazione provvisoria . 40 . La polizza di deposito non ha altro valore che quello di servire di prova dell ’ avvenuta effettuazione del deposito . La sua esistenza presso il depositante od altri non costituisce né prova né presunzione che il deposito rimanga tuttora vigente presso la Cassa dei depositi e prestiti , né che il suo stato , quale risulta dalla polizza stessa , sia rimasto invariato . 41 . L ’ amministrazione non rilascia duplicati né copie delle polizze emesse ; però , sulla richiesta ed a spese di chi dimostri di avere legittimo interesse a conoscere lo stato attuale di un deposito , gliene rilascia analoga dichiarazione . Tale dichiarazione , munita del bollo di ufficio deve essere firmata dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria , se trattasi di deposito iscritto presso la direzione generale , o dall ’ intendente e dal ragioniere capo , se trattasi di deposito iscritto presso le Intendenze di finanza . CAPO III : INTERESSI SUI DEPOSITI IN NUMERARIO 42 . La ragione dell ’ interesse da corrispondersi su ciascuna categoria di depositi in numerario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno è stabilita dal Ministro del tesoro entro il mese di dicembre dell ’ anno precedente , su proposta dell ’ amministratore generale , sentito il parere del consiglio di amministrazione e della commissione di vigilanza . Nel caso di variazione della ragione dell ’ interesse da un anno all ’ altro , il nuovo saggio si applica anche alle somme precedentemente depositate . 43 . Semprechè non siano stati notificati all ’ amministrazione atti di impedimento , sono esigibili alle dette scadenze , gli interessi dei depositi volontari e quelli dei depositi obbligatori il cui vincolo affetti unicamente il capitale depositato . Quando però l ’ interesse semestrale sul deposito è inferiore a lire 50 , il pagamento viene effettuato annualmente alla scadenza del 1° gennaio , a meno che il depositante faccia domanda per il pagamento semestrale . Gli interessi degli altri depositi e quelli non esigibili a causa di impedimento vengono accreditati al conto corrente e corrisposti soltanto in occasione della restituzione del capitale , salvo sia altrimenti disposto dalla autorità competente , o consti del consenso delle parti interessate . 44 . Al pagamento od accreditamento degli interessi si provvede dalla Direzione generale e dalle Intendenze di finanza , ciascuna per i depositi inscritti nei propri registri . 45 . Non sono fruttiferi d ’ interessi i depositi in numerario di somma inferiore a lire 5.000 . Sono parimente infruttiferi i depositi cumulativi costituiti da un insieme di quote il cui singolo importo non raggiunga lire 200 . 46 . L ’ interesse sulle somme depositate incomincia a decorrere dal trentunesimo giorno dopo quello del versamento . Nello stabilire siffatta decorrenza i mesi saranno computati secondo il numero effettivo dei giorni dai quali sono costituiti . Se il deposito viene eseguito per mezzo di mandato di amministrazione centrale , si considera come data del versamento quella di arrivo alla direzione generale o alle Intendenze di finanza della copia del mandato rilasciata dal controllore centrale o dal delegato del tesoro ; se per mezzo di mandato emesso dallo stesso ufficio che deve iscrivere a deposito la somma , si considera come data del versamento quella di emissione del mandato ; se per mezzo di vaglia del tesoro o vaglia postale , si considera come data del versamento quella dell ’ arrivo del vaglia alla direzione generale o alla Intendenza di finanza . 47 . L ’ interesse sulle somme depositate cessa dalla data di emissione del mandato per la restituzione delle somme stesse , e , quando trattasi di restituzione parziale , cessa pure dalla stessa data sul residuale deposito , se questo , per effetto dell ’ eseguito pagamento , rimanga ridotto a somma capitale inferiore a lire 200 . L ’ interessato che non riscuote il detto mandato non ha diritto a ulteriori interessi . CAPO IV : INTERESSI ED ALTRI PROVENTI SUGLI EFFETTI PUBBLICI DEPOSITATI . TASSA DI CUSTODIA 48 . L ’ Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti riguardo agli effetti pubblici depositati , cura d ’ ufficio la riscossione delle rendite , degli interessi ed altri proventi pagabili periodicamente a scadenze fisse note fin dal momento della effettuazione del deposito , e cura altresì , su richiesta degli interessati , da farsi di volta in volta , la riscossione dei rimborsi , premi ed altri proventi non pagabili come sopra , divenuti esigibili , nonché la rinnovazione dei titoli non ancora estinti e le altre operazioni occorrenti per la loro conservazione ed utilizzazione ; purché , in ogni caso , le riscossioni , i rinnovi e le altre operazioni su indicate possano farsi nella città in cui ha sede l ’ ufficio depositario del titolo e sulla semplice esibizione di esso e delle relative cedole , vaglia ed altri recapiti . Delle somme riscosse a titolo di rendita , interessi ed altri proventi della stessa natura , l ’ amministrazione dà credito al conto del deposito , cui i titoli appartengono ; di quelle riscosse a titolo di rimborso , premio ed altri simili proventi che debbano seguire la stessa sorte del capitale , effettua , entro due mesi dalla richiesta dell ’ interessato , nuovo deposito in numerario intestato e vincolato come il deposito originario , e reintegra questo ultimo dei titoli non interamente estinti . 49 . Per gli altri effetti pubblici non contemplati nel precedente articolo , come per tutti quelli sui quali le riscossioni , i rinnovi e le altre operazioni di cui all ’ articolo stesso non possano farsi nel modo ivi indicato se gli effetti pubblici depositati o relative cedole , vaglia od altri recapiti non possano liberamente consegnarsi agli aventi diritto , è a carico di questi il provvedere che per consenso degli interessati , ed occorrendo , con provvedimento della autorità competente , sia nominata una persona incaricata di ritirare i titoli o i relativi accessori per riscuotere le somme sui medesimi dovute ed effettuarne , secondo la loro diversa natura e giusta quanto è indicato nel secondo comma del precedente articolo , il versamento al conto dell ’ originario deposito , oppure nuovo deposito in numerario , intestato e vincolato come quello originario , rinnovare i titoli non estinti e compiere quanto altro possa occorrere per la loro conservazione , per poi reintegrarli al deposito di cui facevano parte . 50 . Per i titoli costituiti a deposito , è a carico dei titolari o dei loro aventi causa il fare verso il Tesoro , l ’ amministrazione del debito pubblico , le società , enti e stabilimenti dai quali i titoli furono emessi , gli atti necessari , sia per interrompere le prescrizioni od evitare le altre comminatorie che , secondo la loro giuridica condizione si possono verificare sui titoli stessi , sia per realizzare qualsiasi utilità derivante dalla proprietà e dal possesso dei medesimi . 51 . Quando i proventi degli effetti pubblici depositati possano corrispondersi agli aventi diritto , a norma del precedente articolo 43 , l ’ amministrazione emette apposito mandato nei casi previsti dall ’ art . 48 , e negli altri casi emette ordine al tesoriere per la consegna alle rispettive scadenze delle cedole , vaglia od altri recapiti . Analogamente a quanto dispone , per gli interessi sui depositi in numerario , il secondo comma del citato art . 43 , e salvo il depositante non richieda altrimenti , anche per il pagamento degli interessi sugli effetti pubblici l ’ amministrazione emette un solo mandato complessivo all ’ ultima scadenza di ogni anno , quando l ’ importo dell ’ interesse semestrale o trimestrale è inferiore a lire 50 . Emette invece alle singole scadenze gli ordini di consegna delle cedole od altri recapiti , qualunque sia il loro importo ; ma in nessun caso i mandati o gli ordini possono emettersi con data anteriore al giorno in cui si maturano gl ’ interessi od altri proventi sugli effetti pubblici . 52 . La tassa di custodia dovuta sul deposito di effetti pubblici o di monete da restituirsi nelle identiche specie si computa ad anno solare e per l ’ intera annata , in qualunque epoca di essa si effettui o si restituisca il deposito , e viene addebitata nel rispettivo conto . Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l ’ anno successivo a quello in cui è stata presentata , per la restituzione del deposito , la domanda regolarmente documentata , quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l ’ ordine di restituzione . 53 . Agli effetti della tassa di custodia il valore dei titoli è determinato secondo il capitale nominale che essi rappresentano ; e per le monete da restituirsi nelle identiche specie il valore nominale è dato dal loro ragguaglio in moneta italiana . 54 . Il pagamento della tassa di custodia sui depositi dei titoli può anticiparsi dal depositante ; in caso diverso essa è prelevata sulla prima riscossione che l ’ amministrazione eseguisce in ogni anno delle rendite , interessi od altri proventi maturati sui titoli depositati , ovvero è riscossa all ’ atto della consegna a chi di diritto , dei titoli , o delle cedole od altri recapiti relativi ai medesimi . Se per qualunque motivo tutta o parte della tassa dovuta non sia stata riscossa nei modi predetti prima che abbia luogo la restituzione del deposito , ne è curata l ’ esazione all ’ atto della restituzione medesima . 55 . Quando gli effetti o le monete esistenti in deposito non offrano sufficiente garanzia per il recupero della tassa di custodia , sia per difetto di valore commerciale o intrinseco , sia per il soverchio addebitamento dipendente dalla tassa medesima , l ’ amministrazione potrà richiedere adeguata sicurtà e , non ottenendola entro un mese di tempo dalla richiesta alla parte , procedere alla realizzazione dei titoli o delle monete , salvo avviso almeno quindici giorni prima alla persona o all ’ ente a cui favore trovisi eventualmente vincolato il deposito , non che al titolare del deposito stesso . CAPO V : DEPOSITI VOLONTARI IN TITOLI AL PORTATORE DI RENDITA CONSOLIDATA 56 . Ai depositi volontari di titoli al portatore di rendita consolidata autorizzati dall ’ art . 6 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , sono applicabili le disposizioni regolamentari vigenti per gli altri depositi , salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti . 57 . Ciascun deposito non può contenere che titoli di un solo tipo di rendita consolidata . I titoli devono avere il godimento in corso . 58 . Ciascun deposito volontario di rendita consolidata al portatore deve essere costituito da cartelle della rendita netta complessiva non inferiore a lire 1.000 e non superiore a lire 100.000 . Nel limite massimo non è compreso l ’ aumento dei titoli occasionato dall ’ impiego di cui al seguente art . 63 delle rate di interessi sul deposito originario . 59 . I depositi debbono essere preceduti dalla dichiarazione stabilita dall ’ art . 30 del presente regolamento . Quelli fatti in Roma sono amministrati direttamente dalla direzione generale e quelli eseguiti negli altri capoluoghi di provincia sono amministrati dalle intendenze di finanza e tanto l ’ una quanto le altre rilasciano le relative polizze . La custodia dei depositi è affidala rispettivamente alla Tesoreria centrale e alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Tutte le operazioni di entrata relative a questi depositi sono autorizzate colle norme stabilite per gli altri , mediante ordini al tesoriere centrale e alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Tutte le operazioni di uscita , meno quella dipendente da reimpiego dei frutti di cui all ’ art . 63 , sono autorizzate rispettivamente dalla Direzione generale e dalle intendenze di finanza , mediante ordinativi stesi su « polizzini di avviso » staccati da « libretti di assegni » , dei quali saranno a cura dell ’ amministrazione muniti i depositanti . 60 . Nei giorni che intercedono tra il 23 e l ’ ultimo del mese precedente le scadenze di ciascuna rata d ’ interessi , non si ricevono in deposito né si restituiscono i titoli rispettivi . Nel detto periodo di cinque giorni la Tesoreria centrale e le sezioni di regia tesoreria provinciale provvedono allo stacco delle cedole dei titoli relativi in deposito e ne fanno la riscossione nel primo giorno della scadenza . Le sezioni di regia tesoreria , eseguita la riscossione delle cedole , rilasciano immediatamente e consegnano alle intendenze di finanza per rinvio alla direzione generale della Cassa depositi un vaglia del tesoro corrispondente all ’ importo delle cedole riscosse . 61 . Il titolare del deposito che vuol ritirare l ’ importo totale o parziale dei frutti della rendita depositata , rimette alla direzione generale o all ’ intendenza di finanza competente , entro il decimo giorno da quello della scadenza di ciascuna rata di interessi , un polizzino di avviso da lui firmato e da staccarsi dal libretto di assegni . Il titolare del deposito può rilasciare delega ad altra persona pel ritiro dei frutti sullo stesso polizzino di avviso , ma in questo caso la sua firma deve essere autenticata da notaio entro 10 giorni da quella della scadenza , e a forma dell ’ art . 1323 del codice civile . 62 . La direzione generale e le intendenze di finanza , eseguita la riscossione delle cedole , ne fanno l ’ accreditamento ai singoli conti individuali , addebitandovi la tassa di custodia e il compenso di cui ai seguenti artt . 74 e 75 . Sul polizzino ricevuto dal titolare del deposito si stende l ’ ordine che tiene luogo del mandato di pagamento e , previo addebitamento sul conto individuale della somma richiesta , il polizzino è rimesso rispettivamente alla Tesoreria centrale e alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Il titolare del deposito , o chi per esso , riscuote dalla sezione di regia tesoreria la somma mediante consegna dell ’ assegno corrispondente al polizzino suddetto , l ’ uno e l ’ altro firmati in precedenza dal titolare del deposito e staccati dallo stesso foglio del libretto . Il pagamento deve effettuarsi previo riscontro del polizzino coll ’ assegno , sia nella firma che nella linea di separazione . L ’ assegno è quietanzato dal percipiente , e portato in contabilità allegato al polizzino . 63 . Le somme provenienti dalla riscossione delle rate d ’ interessi maturate sui titoli in deposito che nel termine utile dei 10 giorni , stabilito dall ’ art . 6 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , non siano state richieste col polizzino di cui al precedente art . 61 , vengono impiegate in cartelle di consolidato del tipo stesso del deposito originario cui sono portate a cumulo . Qualora il titolare del deposito domandasse che il rinvestimento dei frutti della rendita depositata abbia luogo in titoli di consolidato di tipo differente da quelli costituenti il deposito originario , la domanda può essere assecondata se i frutti medesimi siano sufficienti ad acquistare un importo di rendita non inferiore al minimo stabilito coll ’ art . 58 . In questo caso pei detti titoli deve inscriversi un nuovo deposito . 64 . Il rinvestimento in rendita di parte o della totalità dei frutti dei titoli depositati si esegue a cura della direzione generale , tanto per i depositi da essa direttamente amministrati , quanto per gli altri inscritti presso le intendenze di finanza . Tale reimpiego si fa con le somme rimaste disponibili per ciascun deposito , al netto della tassa di custodia e dei compensi dovuti alla Cassa e delle eventuali spese di acquisto . I titoli acquistati sono accreditati sui conti individuali , portandone a debito il prezzo relativo . 65 . Per i depositi inscritti presso la direzione generale , questa , dopo il decimo giorno e non oltre il quindicesimo dalla scadenza delle cedole , in base alla distinta delle somme disponibili per ciascun deposito , provvede all ’ acquisto della corrispondente rendita . L ’ acquisto si effettua a cura della direzione generale mediante delegazione a un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o in altro modo che essa reputi più conveniente . 66 . Per i depositi inscritti nelle provincie , le intendenze di finanza , dopo il decimo giorno dalla scadenza delle rate d ’ interessi , compilano una distinta delle somme rimaste disponibili pel reimpiego e , non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza stessa , la rimettono in doppio esemplare alla direzione generale . Questa , venuta in possesso delle distinte di tutte le intendenze di finanza , provvede entro cinque giorni , e in conformità del precedente articolo , all ’ acquisto dei titoli , ne ordina la trasmissione alle sezioni di regia tesoreria provinciale competente e restituisce alle intendenze uno degli esemplari della distinta indicandovi , per ciascun deposito , i titoli spediti alla sezione di regia tesoreria provinciale , il prezzo di acquisto e le relative spese . 67 . Le intendenze di finanza , ricevuto l ’ esemplare della distinta , rimettono immediatamente , pel tramite della delegazione del Tesoro , alle sezioni di regia tesoreria provinciale un ordine di ricevimento complessivo in cui i titoli acquistati per impiego di rate d ’ interessi sono descritti ripartitamente per deposito . Le sezioni di regia tesoreria provinciale rilasciano alle intendenze di finanza una ricevuta descrittiva dei titoli per ciascun deposito e spediscono alla direzione generale una dichiarazione provvisoria delle ricevute . I titoli sono poi riuniti a quelli del relativo deposito originario . Sulla scorta delle ricevute , le intendenze di finanza eseguono in ciascun conto corrente individuale l ’ accreditamento dei titoli e provvedono al rimborso del prezzo di acquisto dei medesimi e delle relative spese , mediante la emissione di un mandato complessivo a favore della direzione generale , commutabile in un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , cassiere dell ’ amministrazione . Col riferimento al mandato e in base al suddetto esemplare della distinta , è fatto addebitamento di ciascuna partita al corrispondente conto corrente individuale del deposito . 68 . Qualora nell ’ impiego dell ’ importo delle rate d ’ interessi riscosse rimanga un avanzo non sufficiente all ’ acquisto di un « minimum » di rendita del tipo di quella nella quale è stato chiesto l ’ investimento , l ’ avanzo stesso è iscritto a credito nel conto corrente del titolare del deposito , che ne potrà disporre nei modi stabiliti nell ’ art . 61 . Se l ’ avanzo non viene riscosso , si aggiunge a suo tempo all ’ importo della prossima rata per reimpiegarlo successivamente in altri titoli di rendita . 69 . Il titolare del deposito , indipendentemente dall ’ accrescimento proveniente dall ’ impiego in rendita dei frutti , può aumentare il proprio deposito volontario con altri titoli al portatore dello stesso tipo di rendita sino a raggiungere il limite fissato dall ’ art . 58 , previa presentazione della corrispondente dichiarazione di deposito alla direzione generale o alle intendenze di finanza per il rilascio del relativo ordine di ricevimento . Il depositante ritira dal tesoriere centrale o dalla sezione di regia tesoreria provinciale , all ’ atto della consegna dei titoli , la dichiarazione provvisoria e la restituisce all ’ ufficio depositario , quando abbia chiesto ed ottenuto l ’ accreditamento sulla polizza dei titoli aggiunti al deposito . 70 . Per ottenere la restituzione parziale o totale dei titoli al portatore in deposito , il titolare rimette alla direzione generale o all ’ intendenza di finanza competente un polizzino di avviso da lui firmato e da staccarsi dal libretto assegni . Il titolare del deposito può delegare altra persona al ritiro delle cartelle . In questo caso la firma del titolare del deposito sul polizzino deve essere autenticata da notaio nello stesso giorno della rimessione del polizzino stesso e a forma dell ’ art . 1323 del codice civile . Non si fa restituzione parziale quando per effetto di essa il residuo diventa inferiore al limite minimo stabilito dall ’ art . 58 , e in tal caso la restituzione deve essere chiesta per tutto il deposito . 71 . La direzione generale o le intendenze di finanza stendono sul polizzino l ’ ordine di consegna delle cartelle e , fattane la registrazione al conto individuale , lo passano rispettivamente alla tesoreria centrale o alle sezioni di regia tesoreria provinciale . Le cartelle restano a disposizione del titolare del deposito o di chi per esso a cominciare dal giorno successivo alla consegna del polizzino in tesoreria . Il ritiro delle cartelle ha luogo sulla esibizione dell ’ assegno corrispondente al polizzino suddetto , l ’ uno e l ’ altro firmati dal titolare del deposito e staccati dallo stesso foglio di libretto . La consegna delle cartelle si fa , previo riscontro del polizzino coll ’ assegno , sul quale il percipiente appone la firma per quietanza . Nel caso di restituzione totale del deposito è fatto obbligo al suo titolare di restituire il libretto assegni . 72 . In caso di smarrimento o di distruzione del libretto assegni , il titolare del deposito relativo può ottenere un libretto nuovo presentandone domanda con firma autenticata da notaio . La domanda di rinnovazione del libretto di assegni è notificata al pubblico con inserzione di avviso nel bollettino di annunci legali della provincia nella quale il relativo deposito è iscritto . L ’ inserzione di detto avviso è fatta per tre volte a dieci giorni d ’ intervallo e a spese del titolare del deposito . Trascorso un mese dalla prima inserzione senza che sia intervenuta opposizione , ha luogo l ’ emissione del libretto nuovo . Il nuovo libretto prende il numero continuativo della serie e su di esso vengono annotati il numero del conto individuale e quello della polizza del deposito cui corrisponde ; viene inoltre segnato sopra ciascun foglio , tanto , negli assegni , quanto nei polizzini , con le parole « emesso in sostituzione del libretto originale n .... dichiarato smarrito o distrutto » . Il libretto originale viene quindi considerato come annullato . Del rilascio del nuovo libretto è presa annotazione sul conto individuale del deposito e in base a questa annotazione non sono più ammessi né i polizzini , né gli assegni del libretto originario agli effetti dei pagamenti di somme e delle restituzioni totali o parziali dei titoli in deposito di cui ai precedenti artt . 61 e 70 . Quando un libretto di assegni sia esaurito , esso viene surrogato con un libretto nuovo contro ritiro del libretto precedente che sia fornito di tutti i talloni matrice che lo costituivano . In caso di domanda di restituzione totale di un deposito senza la contemporanea remissione del relativo libretto perché dichiarato smarrito o distrutto , la restituzione è eseguita previo l ’ adempimento delle formalità stabilite al secondo comma del presente articolo e sempre quando non siano intervenute opposizioni . 73 . La polizza del deposito di cui all ’ articolo 59 può a volontà del suo titolare essere presentata alla direzione generale o alle intendenze di finanza per l ’ annotazione delle partite di credito e di debito risultanti dal relativo conto individuale . 74 . La tassa di custodia stabilita dall ’ articolo 17 parte I del libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , si applica nel modo stabilito dall ’ art . 52 del presente regolamento e si preleva in conformità del successivo articolo 54 . Quando per effetto dei successivi accrescimenti del deposito , che hanno luogo durante l ’ anno , la tassa viene a risultare inferiore alla misura dovuta sul cumulo del deposito , si applica il supplemento della tassa , da prelevarsi sulla prima riscossione dei frutti della rendita che l ’ amministrazione avrà da eseguire nell ’ anno successivo . 75 . Per il servizio relativo alla riscossione delle cedole , alla somministrazione di somme e ai rinvestimenti in rendita è dovuto per compenso alla Cassa depositi un quarto di lira per ogni cento dell ’ ammontare delle somme riscosse . Il compenso viene prelevato all ’ atto della riscossione delle somme . CAPO IV : IMPIEGO DELLE RATE D ’ INTERESSI SOPRA RENDITA NOMINATIVA DEI CONSOLIDATI , DELLA CUI RISCOSSIONE VIENE DATO INCARICO ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI 76 . La facoltà accordata alla Cassa dei depositi e prestiti dall ’ art . 7 parte I del libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , d ’ incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate d ’ interessi maturate sulle rendite nominative dei consolidati a condizione d ’ essere insieme incaricata d ’ investirne l ’ importo totale in nuovi titoli dei consolidati stessi da inscriversi al nome dei titolari , comprende i titolari tanto della proprietà , come quelli dell ’ usufrutto delle rendite ed è esercitata nei limiti e alle condizioni seguenti : a ) il certificato di rendita o di usufrutto , o nel loro complesso più certificati a favore di uno stesso titolare od usufruttuario , devono essere per una rendita netta non inferiore a lire 1.000 , né superiore a lire 100.000; b ) l ’ investimento delle rate d ’ interessi è fatto in titoli di un sol tipo di consolidato ; c ) le rate d ’ interessi debbono essere liberamente esigibili sulla semplice produzione dei certificati di rendita o dei certificati di usufrutto ; d ) il pagamento delle rate d ’ interessi deve essere assegnato alla tesoreria della provincia nella quale si chiede l ’ operazione del loro investimento ; e ) a favore della Cassa depositi è dovuto il compenso di un quarto di lira per ogni 100 sulle somme riscosse per reimpiego in rendita . 77 . I titolari dei certificati di rendita consolidata nominativa , o chi per essi , che intendono dare alla Cassa dei depositi e prestiti l ’ incarico di cui al precedente articolo , devono , entro i primi dieci giorni da quello della scadenza delle rate , presentare alla delegazione del tesoro presso la sezione di regia tesoreria provinciale , sulla quale ne è assegnato il pagamento , analoga domanda accompagnata dai certificati di rendita e dalla distinta sulla quale stendono dichiarazione di aver chiesto il reimpiego della somma totale loro spettante . La domanda deve contenere l ’ indicazione della rata da riscuotersi , del numero di iscrizione dei relativi certificati di rendita , del titolare o degli usufruttuari di essi , del tipo di consolidato scelto per l ’ impiego e del quantitativo dei certificati di rendita da emettersi . Tale domanda deve immediatamente passarsi all ’ intendenza di finanza , la quale in base alla medesima stende l ’ ordine di riscossione e lo rimette alla sezione di regia tesoreria per mezzo della delegazione del tesoro . 78 . La sezione di regia tesoreria provinciale , accertato che la rendita è liberamente pagabile all ’ esibitore dei certificati e adempiute le formalità tutte stabilite per il pagamento della rendita nominativa , rilascia all ’ esibitore , per l ’ ammontare delle rate non pagate e delle quali esso ha firmato le relative formule di ricevuta , la dichiarazione provvisoria di versamento di cui all ’ art . 36 del presente regolamento . Rilascia poi alla intendenza di finanza un corrispondente vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , cassiere dell ’ amministrazione . 79 . Le intendenze di finanza accertano che l ’ ammontare di ciascun vaglia del tesoro corrisponda alla somma indicata nella domanda di reimpiego cui si riferisce , appongono sulla medesima il numero e la data del vaglia , lo spediscono lo stesso giorno alla direzione generale , dandone credito alla parte e , in base alle domande , compilano una distinta da rimettersi in doppio esemplare alla direzione generale non oltre il quindicesimo giorno da quello della scadenza . La distinta deve contenere per ciascuna domanda : il numero , la data e l ’ importo del vaglia del tesoro , la somma che , al netto del compenso di cui all ’ art . 76 , e ) , è da adoperarsi in acquisto di rendita , il tipo di consolidato scelto dalla parte e la precisa indicazione dell ’ intestazione da darsi alle iscrizioni nominative , la quale deve essere conforme a quella portata dagli originari certificati d ’ iscrizione o al nome dell ’ usufruttuario . 80 . La direzione generale della Cassa cura l ’ acquisto della rendita entro cinque giorni dal ricevimento delle distinte dalle intendenze di finanza . L ’ acquisto si effettua mediante delegazione a un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o in altro modo che la direzione generale reputi più conveniente . La rendita acquistata viene presentata colla relativa domanda alla direzione generale del debito pubblico per il tramutamento in iscrizioni nominative . La domanda è corredata da ambedue gli esemplari della distinta sui quali è indicato il prezzo di acquisto della rendita e le relative spese . Compiuta l ’ operazione di tramutamento , i corrispondenti certificati nominativi sono , nei modi stabiliti , rimessi dall ’ agente contabile del titoli del debito pubblico direttamente alle sezioni di regia tesoreria provinciale per la consegna agli interessati . I due esemplari delle distinte , completati colla indicazione dei numeri d ’ iscrizione dei certificati , sono dall ’ agente contabile suddetto , rimessi , uno alla direzione generale della Cassa depositi e l ’ altro all ’ intendenza di finanza . 81 . Le intendenze di finanza , ricevuti gli esemplari delle distinte , provvedono al rimborso alla direzione generale del prezzo di acquisto della rendita e delle relative spese , emettendo sulla sezione di regia tesoreria provinciale , un mandato complessivo commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , cassiere dell ’ amministrazione . Dell ’ avanzo non sufficiente all ’ acquisto di un « minimum » di rendita che rimane per ciascuna operazione di reimpiego , le intendenze di finanza provvedono , mediante mandato , alla restituzione alla parte , non appena sia loro pervenuto il suddetto esemplare della distinta . CAPO VII : SEQUESTRI , PIGNORAMENTI , OPPOSIZIONI E TRASFERIMENTI DI DIRITTI SUI DEPOSITI 82 . I sequestri , i pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione del deposito , debbono essere fatti a termini di legge e regolarmente notificati a quell ’ ufficio presso cui esiste l ’ iscrizione del deposito . Il detto ufficio sospende ogni operazione , sia di pagamento che di restituzione . 83 . Per i depositi a cui riguardo si fossero già emessi i mandati o gli ordini di restituzione o di consegna delle cedole od altri accessori , gli impedimenti non producono effetto se non quando siano stati notificati alla tesoreria provinciale od a quell ’ altro agente pagatore sul quale furono spediti i manuali o gli ordini . In tal caso i mandati o gli ordini saranno subito restituiti all ’ ufficio emittente insieme all ’ atto d ’ impedimento , o ad una copia di esso , ove contenga citazione del tesoriere , od altro agente pagatore , a comparire in giudizio . 84 . Per gli effetti dell ’ art . 613 del Codice di procedura civile e in tutti gli altri casi nei quali la Cassa depositi e prestiti viene , come depositaria , citata in giudizio , l ’ ufficio presso cui è iscritto il deposito al quale si riferisce l ’ atto notificato , rilascia la dichiarazione sullo stato giuridico e contabile della somma o dei valori di cui è costituito il deposito stesso . Tale dichiarazione deve essere munita del bollo d ’ ufficio e delle firme come al capoverso del precedente art . 41 . 85 . I sequestri , i pignoramenti e le opposizioni si risolvono o mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo per parte dell ’ amministrazione depositarla , o mediante consenso di tutti gli interessati . 86 . Il pegno e la cessione dei depositi devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a termini dell ’ art . 1323 del codice civile , da notificarsi all ’ ufficio presso cui i depositi trovansi inscritti . L ’ amministrazione mantiene , sospeso il pagamento degli interessi sui depositi dati in pegno , se nel relativo atto non è esplicitamente stabilito a chi essi debbano corrispondersi . 87 . Il titolo legale a possedere , necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti , consiste in un decreto pronunciato in camera di consiglio del tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta . Per le successioni aperte all ’ estero , tale decreto sarà pronunciato , parimenti in camera di consiglio , dalla corte d ’ appello nella cui giurisdizione ha sede l ’ ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito . Quando si tratta di somma non superiore a 5000 lire , o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi la detta somma , è ammessa la prova diretta della successione col deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti , dell ’ atto di morte , del testamento , se esiste , e di un atto giudiziale o notarile di notorietà da cui risulti chiaramente a chi si devolve la proprietà del deposito per effetto della successione . Quando si tratta di somma o valori , come sopra , non superiori a lire 500 , basta la presentazione della copia dell ’ atto di morte e dell ’ atto giudiziale o notarile di notorietà ; e se la somma o i valori non superano lire 200 l ’ atto di notorietà può essere ricevuto dal sindaco . In ogni caso però , quando sorga qualche dubbio in ordine alla successione o ai rapporti da essi dipendenti , che la Cassa dei depositi e prestiti non creda di poter essa risolvere , dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato al primo o ai secondo comma del presente articolo . 88 . Il decreto del tribunale o della corte di appello deve indicare con la necessaria precisione tanto il deposito caduto nella successione , quanto le singole persone degli eredi , legatari , od altri aventi diritto , nei quali per effetto della successione , degli atti di divisione , od altro , riconosce essersi devoluta la proprietà del deposito ; ed ove faccia di uopo , la nuota a ciascuno spettante sul capitale del deposito e sui relativi interessi od altri accessori . 89 . Per ottenere l ’ emanazione del decreto gli interessati debbono provare la morte della persona della cui successione si tratta , e giustificare quali sieno le persone di tutti i suoi eredi , legatari od altri aventi diritto , ai quali per testamento o per legge si devolve la proprietà del deposito . Allorché nella successione abbiano interesse persone od enti soggetti ad amministrazione , tutela o vigilanza , occorre esibire anche i decreti e gli altri atti che , secondo le specialità dei casi , sono richiesti dalle vigenti disposizioni per giustificare il ritiro dei valori depositati e l ’ accettazione o rinunzia all ’ eredità o al legato o qualsiasi consenso . 90 . Nei casi di successione aperta all ’ estero occorre presentare alla corte d ’ appello i documenti richiesti dalla legge nazionale del defunto a prova del diritto alla successione , nonché quegli altri documenti che la corte stessa sia per ritenere necessari . La stessa dimostrazione occorre fare al tribunale per le successioni aperte nel territorio dello Stato italiano e regolate da legge straniera . 91 . Il tribunale o la corte , prima di pronunziare il decreto , ordinano , qualora ne ravvisino la convenienza , che a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunci giudiziari , od altrimenti , sia fatta di pubblica ragione , almeno nella sua sostanza , la domanda da essi presentata , e prefiggono un congruo termine a coloro che potessero avervi interesse , per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero a fare contro l ’ accoglimento di detta domanda . 92 . Intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire l ’ accordo fra tutti gli interessati , questi vengono dal magistrato rimandati a provvedersi in via contenziosa , ed il decreto per la dichiarazione di qualifica ereditaria non è pronunziato se non dopo che siano state , con sentenza passata in giudicato , definite le insorte controversie . 93 . Non è necessaria l ’ esibizione del decreto di cui al precedente art . 88 , se la successione risulta da una sentenza del tribunale o della corte di appello passata in giudicato , purché da essa si rilevi con esattezza che nel giudizio si è disputato fra tutti gli aventi diritto sulla qualità di erede assunta od attribuita alle parti in causa e che l ’ autorità giudiziaria ha eseguito le indagini circa le persone aventi diritto alla successione ed ha tenuto presente l ’ atto giudiziale o notarile di notorietà , nonché il testamento , ove esista . 94 . Quando occorra provare diversi trasferimenti per successioni ereditarie tra loro connesse , basterà il decreto pronunziato dal tribunale del luogo in cui siasi aperta una qualunque delle successioni , a condizione che contempli specificamente i diversi trasferimenti avvenuti in seguito all ’ apertura delle varie successioni . Occorre però in ogni caso il decreto della corte di appello competente , se alcuna delle successioni siasi aperta all ’ estero . Tale decreto potrà contemplare , a norma del precedente comma , anche gli altri trasferimenti connessi a quello sul quale deve pronunziarsi la corte . 95 . La Cassa ha facoltà di chiedere , ove lo ritenga necessario , che le vengano prodotti i documenti in base ai quali gli interessati hanno ottenuto il decreto del tribunale o della corte d ’ appello . 96 . Quando prima di eseguire la restituzione del deposito nel modo stabilito col decreto del tribunale o della corte di appello , venga notificata opposizione per controversia sul diritto a succedere , la restituzione non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice e questa sia passata in cosa giudicata , o se non sia stata debitamente revocata od altrimenti risoluta l ’ opposizione . 97 . Quando si tratti di diversi depositi di pertinenza della stessa eredità , devesi riguardo al loro ammontare complessivo e richiedere la prova della successione nel modo prescritto , a seconda di tale ammontare , dal precedente art . 87 , ancorché nessuno di essi depositi superi il limite , rispettivamente , di lire 5000 , 500 o 200 in detto articolo stabilito . Il valore nominale degli effetti pubblici o delle monete da restituirsi nella stessa specie viene determinato a norma dell ’ art . 53 del presente regolamento . 98 . Ai documenti comprovanti la successione deve unirsi apposita dichiarazione del competente ufficio di registro , constatante che il deposito di compendio dell ’ eredità fu compreso nella denuncia e che fu pagata la relativa tassa . 99 . In tutti gli atti e provvedimenti di parte o di autorità occorre che i depositi , sui quali si contratta , si agisce o si provvede , siano indicati con le caratteristiche necessarie per identificarli , e cioè l ’ ammontare , la data del versamento , il titolo , la causale e l ’ ufficio depositario . CAPO VIII : RESTITUZIONE ED ALTRE OPERAZIONI SUI DEPOSITI 100 . La restituzione dei depositi viene disposta esclusivamente dall ’ ufficio presso il quale il deposito trovasi iscritto . 101 . Per la restituzione dei depositi in numerario e per il pagamento , alle relative scadenze , degli interessi sui depositi tanto in numerario che in effetti pubblici , può essere consentito , su domanda degli aventi diritto , che il pagamento avvenga presso qualsiasi sezione di regia tesoreria provinciale . La consegna degli effetti pubblici , a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo , può essere autorizzata dalla intendenza di finanza , presso cui è iscritto il relativo deposito purché il valore nominale degli effetti pubblici , da spedire , non ecceda le lire ventimila e gli interessati , nella corrispondente domanda a firma autenticata , dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell ’ invio , mediante piego postale assicurato . Il direttore generale potrà , anche con effetto continuativo , autorizzare le intendenze di finanza , per speciali circostanze , nei modi e con le cautele che crederà di adottare , a consentire la trasmissione da una tesoreria ad un ’ altra , di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila . Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti , da ritirarsi nella loro specie dagli interessati . 102 . L ’ avente diritto alla restituzione di un deposito deve presentarne la domanda corredandola dei documenti necessari a tale intento . Il mandatario deve esibire , con gli altri documenti , anche la procura per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata . 103 . I depositi volontari sono restituiti sulla domanda dei titolari o dei loro legali rappresentanti . Questi ultimi devono fornire la prova della loro qualità ed , ove occorra , anche dell ’ estensione dei loro poteri . La restituzione dei depositi volontari , che per qualsiasi causa non siano alla libera disponibilità dei titolari , è subordinata , a seconda dei casi , alle condizioni dei depositi obbligatori . 104 . Por effetto dell ’ art . 14 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , le intendenze di finanza sono autorizzate a restituire i depositi volontari iscritti presso di esse , tanto in titoli al portatore dei consolidati , quanto in numerario , senza limitazioni di valore o di somma . Occorre però l ’ autorizzazione della direzione generale per la restituzione dei depositi volontari di somma o capitale nominale superiore a lire 1.000.000 qualora i depositi stessi appartengano ad enti morali o società , ovvero non siano , per qualsiasi causa , alla libera disponibilità dei titolari . 105 . La restituzione dei depositi obbligatori ha luogo , secondo la diversità dei casi , o per provvedimento dell ’ autorità giudiziaria od amministrativa , o per consenso di tutti gli interessati , o quando risulti cessata la causa del deposito . 106 . I depositi obbligatori , tanto in numerario che in effetti pubblici , fatti presso le intendenze di finanza per somma o capitale nominale superiore alle L . 1.000.000 non possono essere restituiti dalle intendenze senza l ’ autorizzazione della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . Quando però i depositi stessi , per effetto di parziale restituzione , vengono ridotti a somma o capitale nominale non eccedente le lire 20.000 , sono restituiti senza la detta autorizzazione . 107 . La cancellazione dei vincoli , la voltura a favore di altro proprietario , e in genere le operazioni eccedenti la semplice amministrazione debbono , nei riguardi dei depositi iscritti presso le intendenze di finanza e che al momento di tali operazioni ammontino a somma o capitale nominale eccedente le lire 1.000.000 , essere autorizzate dalla direzione generale . 108 . Le intendenze di finanza debbono pure essere autorizzate dalla direzione generale per le restituzioni e per le altre operazioni di cui al precedente articolo , che siano da eseguirsi su depositi intestati alla stessa persona e gravanti dello stesso vincolo , oppure formanti unica massa , quando i depositi stessi sebbene iscritti separatamente per somma e capitale nominale non eccedente le lire 1.000.000 , costituiscano però , nel loro complesso , un ammontare superiore a tale somma . 109 . Gli Uffici provinciali del tesoro non possono , senza apposita autorizzazione della Direzione generale , iniziare alcun giudizio , ne transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa . Essi , però , possono provvedere , senza alcuna autorizzazione della Direzione generale , all ’ incameramento , per prescrizione , del capitale dei depositi già a libera disposizione , qualunque sia l ’ ammontare ( 17-bis ) . 110 . I depositi spettanti a persone legalmente incapaci di riscuotere i loro capitali , allorché tale incapacità risulta dalla dichiarazione di deposito o dai documenti presentati alla Cassa dei depositi e prestiti , non si restituiscono se non nei modi e colle autorizzazioni prescritte dalle leggi . 111 . I depositi spettanti a corpi ed enti morali soggetti nell ’ amministrazione dei loro beni ad ingerenza o sorveglianza governativa , non si restituiscono senza che sieno intervenute le autorizzazioni e gli atti all ’ uopo stabiliti dalle leggi relative . Quanto ai depositi appartenenti ad altri corpi od enti morali , od a private società , la domanda di restituzione deve essere deliberata e fatta dai loro amministratori e rappresentanti a norma degli statuti , regolamenti ed altri atti da cui tali enti e società sono regolati . 112 . Se il provvedimento che prescrive od autorizza la restituzione la subordina all ’ adempimento di qualche condizione , il deposito non si rilascia se non è delegata una determinata persona a ritirarlo ed a curare l ’ adempimento della condizione imposta , o se non è espressamente esonerata la Cassa dei depositi e prestiti da ogni responsabilità riguardo al detto adempimento . 113 Allorché i decreti delle amministrazioni centrali , con cui si concede la liberazione di depositi vincolati a loro favore , non si limitano ad accordare in genere lo svincolo , ma autorizzano espressamente che la restituzione sia fatta a determinata persona , la quale nei decreti stessi si riconosca esplicitamente come succeduta nei diritti del proprietario del deposito , la Cassa dei depositi e prestiti eseguisce senz ’ altro la restituzione a favore della persona nei decreti indicata . 114 . Se in caso di espropriazione di effetti pubblici depositati ne occorra la vendita , la competente autorità , ove non sia diversamente disposto , affida l ’ incarico dell ’ alienazione e della distribuzione del prezzo ricavato ad un agente di cambio od altra persona , autorizzandoli a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti i titoli relativi ed esonerando la Cassa stessa da ogni responsabilità . 115 . Quando un deposito in numerario debba convertirsi in deposito di rendita , o in iscrizione sul Gran Libro , o in altro impiego l ’ autorità competente autorizza un agente di cambio od altra persona a ritirare il deposito , incaricandoli di tutte le occorrenti operazioni ed esonerando la Cassa depositaria da ogni responsabilità . 116 . Le operazioni di cui ai precedenti artt . 114 e 115 , possono essere eseguite anche dalla Cassa dei depositi e prestiti su richiesta degli interessati o delle competenti autorità . 117 . La Cassa dei depositi e prestiti non eseguisce pagamenti disposti in seguito a giudizio di graduazione , divisione , contributo , fallimento , od altro qualsiasi giudizio o concorso di universalità di interessati , prima di essersi accertata che l ’ ordinativo esibitole è conforme al riparto generale , e che questo , nelle sue risultanze singole e complessive , non eccede l ’ ammontare delle somme esistenti in deposito e dei relativi interessi maturati . n 118 . Trovata regolare la domanda di restituzione e non ostandovi sequestri od altri impedimenti , la Cassa dei depositi e prestiti provvede alla restituzione del deposito ed al pagamento degli interessi che siano dovuti , emettendo i corrispondenti mandati ed ordini di consegna dei titoli . CAPO IX : AFFRANCAZIONI § 1 . Iscrizione di annualità 119 . Le annualità corrispondenti alle rendite provenienti dalle affrancazioni eseguite ai termini del decreto del Governo della Toscana 15 marzo 1860 , n . 145 , e della L . 24 gennaio 1864 , n . 1636 , allorché più siano le ipoteche da annotarvisi in sostituzione di quelle costituite sui domini diretti affrancati , sono iscritte in appositi registri tenuti dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti . 120 . I registri d ’ iscrizione contengono le seguenti indicazioni : 1 ) il numero d ’ ordine progressivo ; 2 ) la somma espressa in lettere dell ’ annua rendita ; 3 ) la designazione dell ’ ente o corpo morale creditore ; 4 ) il semestre da cui comincia a decorrere il godimento ; 5 ) l ’ affrancante , la prestazione affrancata e l ’ atto con cui fu stipulata l ’ affrancazione , quando esiste ; 6 ) le iscrizioni ipotecarie gravanti sul dominio diretto a cui si riferisce l ’ affrancazione ; 7 ) la data dell ’ iscrizione . Le iscrizioni sono firmate dal direttore generale , dal direttore capo della ragioneria e munite del visto dell ’ ufficio di riscontro della corte dei conti . Le iscrizioni di annualità non possono aver luogo che per un « minimum » o uno dei multipli della rendita relativa . 121 . Per ogni iscrizione è rilasciato un certificato portante le indicazioni e le firme designate nel precedente articolo . Questi certificati hanno un bollo a secco e sono soggetti al diritto di bollo . 122 . Per ottenere le iscrizioni di annualità gli affrancanti devono versare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma capitale corrispondente al valore della rendita , oltre all ’ importare delle spese necessarie per l ’ operazione . A tal uopo l ’ affrancante deve richiedere l ’ iscrizione con apposita istanza da lui firmata col nome e cognome e nome del padre , alla quale deve unire l ’ atto di affrancazione e lo stato delle iscrizioni trasportate sulla iscrizione di annualità . Per le iscrizioni regolate dal decreto del Governo della Toscana 15 marzo 1860 , n . 145 , si può prescindere dall ’ esibizione dell ’ atto di affranco , quando questo non venne previamente stipulato . La domanda può presentarsi alla direzione generale o direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza , e può anche essere inviata a mezzo postale . In questi due ultimi casi alla domanda deve essere unito un vaglia del tesoro o postale a favore del tesoriere centrale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti comprendente il capitale e le spese di cui sopra . Per determinare l ’ ammontare della somma capitale da versare , o da inviarsi mediante vaglia , la rendita sarà valutata provvisoriamente al prezzo corrente di borsa , salvo conguaglio ad operazione eseguita . 123 . Trovata regolare la domanda , la direzione generale spedisce al tesoriere centrale l ’ ordine per la riscossione , secondo i casi , del numerario o del vaglia . Il tesoriere centrale rilascia quietanza alla direzione generale della eseguita riscossione , e rilascia altresì una dichiarazione provvisoria , che consegna a chi ha eseguito il versamento in numerario o rimette alla direzione generale , insieme alla quietanza , quando si tratta di versamento mediante vaglia . 124 . Può pure l ’ affrancante invece del versamento del capitale consegnare la rendita corrispondente alla annualità da iscriversi . In tal caso la domanda coi documenti , coi titoli di rendita e coll ’ importo delle spese necessarie per le operazioni , deve presentarsi all ’ amministrazione del debito pubblico direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nei modi stabiliti per le operazioni ordinarie , chiedendo che la rendita sia intestata alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni , e il relativo certificato sia poi direttamente consegnato alla medesima insieme colla domanda , coll ’ atto di affrancazione e con lo stato delle iscrizioni ipotecarie . 125 . La direzione generale della Cassa depositi e prestiti , osservate che siano le anzidette prescrizioni , e trovata regolare la domanda , eseguisce le iscrizioni di annualità e ne rilascia il relativo certificato che fa consegnare all ’ ente titolare a mezzo delle pubbliche autorità da cui esso dipende per la sua amministrazione od , in mancanza , ai suoi legittimi rappresentanti . Rilascia pure all ’ affrancante , che ne faccia richiesta ed anticipi la spesa occorrente , una attestazione della eseguita emissione del certificato di annualità e tale attestazione è consegnata contro restituzione , ove del caso , della dichiarazione provvisoria di versamento . 126 . In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato di annualità , la direzione generale , dietro istanza dell ’ ente titolare , fa analoga pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno , e , scorso un mese dalla pubblicazione stessa senza che siano intervenute opposizioni , rilascia un nuovo certificato . 127 . Gli interessi sui certificati di annualità della Cassa dei depositi e prestiti sono pagabili alle stesse scadenze e negli stessi modi stabiliti per i titoli della rendita pubblica alla quale corrispondono . 128 . Le iscrizioni di annualità possono , come quelle del Debito pubblico , essere trasferite a nome di altri enti morali e possono essere convertite in iscrizioni di consolidato quando le ipoteche e i vincoli che vi sono annotati siano cancellati o siano ridotti ad uno solo . 129 . Le iscrizioni di annualità , di cui al primo comma , dell ’ art . 10 , parte I , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 si estinguono in contanti per riscatto regolarmente autorizzato o per conversione in rendita nominativa sul Gran Libro del Debito pubblico a misura che l ’ importo relativo , valutato in base al corso di borsa del giorno in cui si esegue l ’ operazione , sia sufficiente , con gli interessi maturati , od , occorrendo , con un versamento suppletivo , all ’ acquisto di un minimo di rendita . Continueranno a pagarsi gli interessi per quelle tra le indicato annualità che non possono essere riscattate a motivo dei vincoli od ipoteche su di esse gravanti . 130 . La domanda dei rappresentanti degli enti per ottenere la traslazione o la conversione di cui all ’ art . 128 ed il riscatto o il rinvestimento in rendita di cui al precedente articolo ed il pagamento dell ’ eventuale sopravanzo , deve essere munita del nulla osta dell ’ economato dei benefici vacanti , o della prefettura o di altra competente autorità per gli enti soggetti a tutela o vigilanza . Per le amministrazioni dello Stato e gli stabilimenti governativi autonomi basterà che l ’ istanza sia firmata dai rispettivi capi e rappresentanti . Nell ’ istanza debbono essere chiaramente indicate le generalità della persona , alla quale , come rappresentante dell ’ ente , si deve consegnare l ’ eventuale sopravanzo . 131 . È iscritta a favore della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti la quantità di rendita necessaria per rappresentare , insieme con quella che gli affrancanti possono farle intestare come all ’ articolo 124 , le iscrizioni di annualità accese nei suoi registri . Tutta la detta rendita è intestata nominativamente alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni e dalla medesima si detraggono le quantità necessarie per convertire in iscrizioni di Debito pubblico intestate agli enti morali affrancatari , le iscrizioni di annualità che di mano in mano rimangono liberate o vengono a trovarsi colpite da una sola ipoteca . § 2 . Depositi in dipendenza di affrancazioni . 132 . Per l ’ affrancamento delle annualità regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860 , n . 145 e dalla L . 24 gennaio 1864 , n . 1636 , per cui la rendita , da iscriversi non sia contenuta esattamente nei minimi o nei multipli di essa , l ’ affrancante deve depositare nella Cassa dei depositi e prestiti per conto dell ’ ente affrancatario il capitale della frazione di rendita non iscrivibile sul Gran Libro , calcolandola al valore di borsa del luogo e del giorno in cui si fa il versamento . 133 . Per l ’ effettuazione di detto deposito l ’ affrancante deve presentare richiesta alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza , con domanda munita di sua firma indicante il suo nome e cognome e il nome del padre , corredata dell ’ atto di affrancazione e dello stato delle iscrizioni ipotecarie afficienti il dominio diretto , quando intenda che queste siano trasportate sul deposito e sulla iscrizione di rendita che con esso si dovrà eseguire . Per le affrancazioni regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860 , n . 145 , basta che nella domanda sia fatta la precisa designazione della prestazione che si vuole affrancare . 134 . Quando per l ’ affrancazione , oltre al deposito del capitale corrispondente alla frazione non iscrivibile , sia pure da eseguire una iscrizione di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico a nome dell ’ ente morale affrancatario od a nome della Cassa depositi e prestiti nel caso contemplato dall ’ art . 124 , può essere presentata una domanda complessiva alla Direzione generale del Debito pubblico od alla intendenza di finanza . Se la domanda è presentata alla direzione generale del Debito pubblico , questa promuove l ’ emissione per parte della Cassa dei depositi e prestiti dell ’ ordine al tesoriere centrale per ricevere il capitale da depositarsi per la frazione ; e , dopo aver proceduto alla iscrizione della rendita , comunica alla Cassa dei depositi e prestiti la domanda , i documenti per la parte che la riguardano e la copia della deliberazione che dispone la iscrizione della rendita a favore dell ’ ente . Se la domanda complessiva è presentata ad una intendenza di finanza , l ’ affrancante deve allegare un vaglia postale o del tesoro a favore del tesoriere centrale cassiere della Cassa depositi e prestiti per il capitale da depositarsi per la frazione , e l ’ ufficio ricevente trasmette alla direzione generale del Debito pubblico i titoli di rendita accompagnati dalla domanda , dal vaglia suddetto e dai documenti i quali , dopo eseguita la iscrizione sul Gran Libro , sono dalla direzione stessa comunicati , con una copia della propria deliberazione , alla Cassa dei depositi e prestiti per la riscossione del vaglia e per le altre operazioni che la riguardano . 135 . Allorché oltre al deposito del capitale al valore di borsa per la frazione si voglia versare il capitale , da calcolarsi come all ’ art . 122 , per l ’ iscrizione d ’ annualità presso la Cassa dei depositi e prestiti la domanda complessiva deve essere presentata a questa ultima direttamente per mezzo delle intendenze di finanza , e può anche essere inviata a mezzo postale unitamente al corrispondente vaglia . 136 . I depositi di cui al presente paragrafo si eseguono esclusivamente presso la direzione generale , che li annota in appositi registri contenenti , per ogni iscrizione di deposito , le seguenti indicazioni : 1 ) il numero d ’ ordine progressivo ; 2 ) la data del versamento ; 3 ) la somma capitale depositata ; 4 ) l ’ annuo interesse dovuto sul deposito il giorno da cui incomincia a decorrere ; 5 ) la designazione dell ’ ente o corpo morale creditore ; 6 ) la legge a norma della quale si operò l ’ affrancazione ; 7 ) la designazione della prestazione affrancata ; 8 ) la generalità dell ’ affrancante ; 9 ) l ’ atto con cui si esegui l ’ affrancazione quando esiste ; 10 ) le iscrizioni da cui eventualmente sia affetto il dominio diretto affrancato ; 11 ) la data dell ’ iscrizione . 137 . Per ogni deposito la direzione generale emette una polizza che fa consegnare all ’ ente titolare a mezzo delle pubbliche autorità da cui esso dipende per la sua amministrazione od , in mancanza , ai suoi legittimi rappresentanti . Della eseguita emissione della polizza rilascia pure all ’ affrancante , che ne faccia richiesta ed anticipi la spesa occorrente , una speciale attestazione , che gli viene consegnata contro restituzione , ove del caso , della dichiarazione provvisoria di versamento . Sui depositi dipendenti da affrancazione , qualunque sia il loro ammontare , vengono liquidati ed accreditati gli interessi alle normali scadenze . L ’ ente intestatario può però ottenere il pagamento alle singole scadenze , qualora l ’ esistenza di vincoli o d ’ ipoteche sul dominio diretto affrancato gli impedisca di ottenere la capitalizzazione o la restituzione . 138 . Per ottenere il rinvestimento dei depositi dipendenti da affrancazione , quando ciò sia possibile pel cumulo degli interessi accreditati o in seguito a versamento suppletivo fatto a tal uopo dagli enti titolari , o mediante la riunione del capitale e degli interessi di più depositi intestati allo stesso ente , e sempre che i depositi siano liberi da vincoli ed ipoteche o gravati da un solo vincolo di ipoteca , occorre che i rappresentanti degli enti prestino alla direzione generale della Cassa analoga istanza munita del nulla osta , delle firme e delle indicazioni prescritte nel precedente art . 130 . 139 . I depositi dipendenti da affrancazioni possono anche restituirsi , in seguito ad apposita istanza , all ’ ente titolare , allorché il suo legale rappresentante , con le debite autorizzazioni a norma del precedente articolo 130 , nel trimestre successivo all ’ effettuazione del deposito , faccia la dichiarazione di cui al secondo comma dell ’ art . 10 , parte I , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . CAPO X : DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI IL SERVIZIO DEI DEPOSITI 140 . Gli atti e i documenti necessari per le operazioni richieste debbono essere pienamente regolari per quanto riguarda le leggi fiscali . 141 . I documenti che si presentano alla Cassa dei depositi e prestiti per operazioni riguardanti i depositi , le affrancazioni ed ogni altra parte dei servizi affidatile , debbono avere forma legale . Le copie degli atti debbono essere regolarmente autenticate dai notai ed altri pubblici ufficiali competenti . Le firme di questi debbono essere legalizzate dalle autorità nei casi e nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti . 142 . Le procure generali sono ammesse quando contengano la facoltà al mandatario di riscuotere somme e di ritirare valori dalla Cassa dei depositi e prestiti , o in genere di compiere tali atti per conto del mandante . Il mandatario non può farsi sostituire , nei rapporti con la Cassa dei depositi e prestiti , se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante . Nel caso di sostituzione , si deve produrre tanto la procura principale quanto quella rilasciata dal primo procuratore . 143 . Gli enti che non hanno rappresentanza delegata statutariamente ad una o più persone fisiche determinate , devono rinnovare ad ogni pagamento o consegna da farsi a loro favore , per qualsiasi causale , la prova circa la pertinenza o la permanenza dei necessari poteri nelle persone delegate a dar quietanza ; a meno che tali poteri vengano affidati stabilmente ad una o più persone determinate dagli organi che , a termini dell ’ atto costitutivo o dello statuto di ciascun ente , hanno i poteri per impegnarne la responsabilità . In tal caso però gli enti medesimi debbono notificare legalmente all ’ ufficio depositario per i mandati od ordini da emettersi , od al contabile incaricato della materiale esecuzione per quelli già emessi , la decadenza per qualsivoglia motivo delle persone delegate a dare quietanza . 144 . In tutti gli altri casi in cui l ’ amministrazione esegue pagamenti o consegne di valori in forma continuativa , sia d ’ interessi che di quote di capitale , spetta agli interessati di portare a cognizione dell ’ ufficio competente la cessazione o la modificazione dello stato di fatto o di diritto che permette tali pagamenti o consegne . 145 . Gli atti e i documenti in forza del quali l ’ amministrazione eseguisce la restituzione dei depositi , ordina pagamenti o qualunque altra operazione da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità , rimangono presso l ’ amministrazione stessa a giustificazione delle compiute operazioni . 146 . I depositi pervenuti alla Cassa del depositi e prestiti dalle istituzioni governative cui è succeduta , continuano ad essere mantenuti nelle condizioni sotto le quali furono eseguiti e sono concentrati presso la direzione generale , la quale può tuttavia disporre , ove ne ravvisi la convenienza , il trasferimento di uno o più di essi nei registri di determinate intendenze . Eguale facoltà compete alla direzione generale pel depositi effettuati alla Cassa dei depositi e prestiti dalla sua istituzione fino al 31 dicembre 1875 , e che siano tuttora iscritti presso la direzione generale medesima . La rappresentanza giuridica dell ’ amministrazione per i detti depositi spetta alla direzione generale o alle intendenze di finanza presso cui siano state trasferite le relative iscrizioni . 147 . Le domande per il pagamento degli interessi che siano esigibili alla loro scadenza sugli antichi depositi e per la restituzione dei depositi medesimi possono presentarsi alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , o direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza , e il pagamento e la restituzione continuano a farsi presso la tesoreria centrale o presso le sezioni di regia tesoreria provinciale secondo la domanda degli interessati . 148 . Salvo quanto è disposto nei precedenti artt . 146 e 147 , le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i depositi iscritti nei registri della Cassa . Sezione II : Servizio dei prestiti . PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I : RAPPRESENTANZA DELLA CASSA DET DEPOSITI E PRESTITI PER LA GESTIONE DEI PRESTITI 149 . La Cassa dei depositi e prestiti , per il servizio dei prestiti , è rappresentata dal suo direttore generale . Egli esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e delle delegazioni del tesoro , le quali , pei relativi servizi , sono poste sotto la sua dipendenza . CAPO II : CONCESSIONE 150 . Le provincie , i comuni , i loro consorzi di scolo , di bonificazione , d ’ irrigazione , di derivazione ed uso d ’ acqua per scopo industriale e i consorzi per opere idrauliche , che intendono contrarre un prestito con la Cassa dei depositi e prestiti , faranno conoscere per mezzo della prefettura o , anche direttamente , alla direzione generale della Cassa stessa l ’ ammontare del prestito . l ’ oggetto , la garanzia , in conformità agli artt . 75 e 76 parte prima , libro II della legge ( testo unico ) 2 gennaio 1913 , n . 453 , il periodo di ammortamento e il tipo di annualità , ai sensi degli artt . 83 e 84 della legge medesima . Ove , per i prestiti per dimissione di debiti e per esecuzione di opere pubbliche , s ’ in . tenda chiedere un periodo di ammortamento , superiore ai 35 anni , dovrà dimostrarsi per quali circostanze è giustificata la richiesta . 151 . Se il prestito serve alla dimissione di debiti deve indicarsi per ciascun debito : a ) lo scopo per cui fu contratto ; b ) l ’ ammontare originario e il residuo vigente ; c ) la data di creazione e quella di scadenza ; d ) il nome del creditore attuale ; e ) il saggio d ’ interesse , con l ’ indicazione se al netto o al lordo dell ’ imposta di ricchezza mobile e , a seconda dei casi , della tassa di circolazione ; f ) le altre eventuali condizioni di onerosità ; g ) il modo e il periodo di estinzione e la garanzia pattuita . Trattandosi di debiti in obbligazioni si deve anche indicare il piano di ammortamento , il valore nominale unitario delle obbligazioni , il loro prezzo di emissione e quello medio reale nell ’ ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione del debito . Se il prestito serve all ’ esecuzione di opero pubbliche , deve indicarsi di quali opere si tratta , se esistono regolari progetti debitamente approvati , l ’ ammontare della spesa prevista . Se il prestito serve all ’ acquisto di stabili per il pubblico servizio deve indicarsi l ’ uso cui sarà adibito ognuno degli stabili da acquistare , il relativo prezzo di acquisto e , ove del caso , se l ’ acquisto medesimo è stato autorizzato dalle competenti autorità . 152 . Le provincie e i comuni , in ordine alla garanzia che offrono per assicurare l ’ estinzione dei prestiti , devono indicare : 1 ) per la sovrimposta fondiaria , l ’ ammontare inscritto in bilancio , l ’ importo del limite legale e quello degli eventuali vincoli esistenti ; 2 ) per i crediti verso il tesoro dello Stato , la loro natura , la durata e le condizioni speciali che li disciplinano ; 3 ) per la rendita consolidata dello Stato , il tipo del consolidato , l ’ ammontare della rendita , i numeri delle iscrizioni e se queste sono al portatore o nominative . Per le iscrizioni nominative deve anche assicurarsi che non esistono annotazioni di ipoteca o di qualsiasi altro vincolo ; 4 ) pel dazio consumo , il sistema di riscossione , e cioè se per appalto o per riscossione diretta da parte del comune , l ’ importo delle riscossioni dell ’ ultimo triennio , al netto del canone di abbonamento al dazio consumo governativo e dei sussidi dello Stato ai sensi della legge ( testo unico ) 7 maggio 1908 , n . 248 , nonché , ove del caso , al netto delle spese di riscossione . 153 . Insieme con le notizie richieste dai precedenti articoli , le provincie e i comuni devono esibire : a ) Il bilancio dell ’ esercizio in corso ; b ) un elenco completo di tutti i loro debiti con le indicazioni di cui all ’ art . 151 c ) gli atti , documenti e giustificazioni occorrenti per comprovare le loro condizioni finanziarie e la regolarità del servizio di riscossione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oppure del dazio consumo . 154 . I consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale , ed i consorzi per opere idrauliche con le indicazioni e i documenti di cui agli articoli precedenti devono produrre : a ) una copia dello statuto consorziale e di tutte le sue eventuali modificazioni ; b ) una relazione storica del consorzio , dalle origini allo stato presente ; c ) un prospetto delle tasse consorziali dell ’ ultimo triennio , dei contributi eventualmente dovuti dallo Stato , dalle provincie o dai comuni e dei vincoli esistenti sulle tasse e sui contributi pel servizio dei debiti e per altre spese ; d ) la dimostrazione della produttività della tassa consorziale , indicando in quale rapporto quella annualmente imposta trovasi colla potenzialità economica del consorzio ; e ) gli atti che . secondo le diverse leggi e i regolamenti speciali , valgono a comprovare la legale costituzione del consorzio , la regolarità dei catasti , dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori . 155 . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , ove le sue disponibilità lo consentano e le indicazioni e i documenti prodotti in linea preliminare lo giustifichino , dà , direttamente o per mezzo della prefettura , le istruzioni per la domanda del prestito e per gli atti che vi devono essere uniti . 156 . Le provincie e i comuni per la concessione dei prestiti devono produrre : 1 ) la domanda ; 2 ) la copia della deliberazione del consiglio provinciale o del consiglio comunale , presa nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale , salve le modificazioni e le eccezioni temporanee o per determinati mutui contenute in speciali disposizioni legislative . In tale deliberazione devono essere stabiliti l ’ oggetto e l ’ importo del mutuo , il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini degli artt . 75 e seguenti parte prima , libro II della legge ( T . U del gennaio 1913 . n . 453 . Qualora si intenda di stabilire l ’ ammortamento con annualità decrescente deve ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione ; 3 ) la copia della decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del consiglio comunale . Per la deliberazione del consiglio provinciale occorre l ’ assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria ; 4 ) la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare la estinzione del mutuo . Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni di cui all ’ art . 152; 5 ) lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del comune , quando si tratti di mutui destinati all ’ esecuzione di opere pubbliche o all ’ acquisto di stabili per pubblico servizio . Le entrate ordinarie devono essere desunte dal consuntivo dell ’ anno precedente a quello della deliberazione relativa al prestito . Gli interessi passivi devono comprendere anche quelli del prestito da contrarre ; 6 ) la dichiarazione del prefetto , nella quale si attesti che la somma da mutuare è in corrispondenza con l ’ ammontare dei debiti da dimettere , o coi lavori da eseguire accertati in base a progetti tecnici debitamente approvati ( distinguendo la somma riferibile alla esecuzione dei lavori da quella occorrente per espropriazioni ed altre spese ) , oppure col prezzo degli stabili da acquistare in seguito a regolare decreto di autorizzazione ; e che la somma stessa è nei limiti strettamente necessari , avuto riguardo alle risorse dell ’ ente ; 7 ) il bilancio della provincia o del comune . Ove si tratti di provincie o di comuni dichiarati insolventi ai termini della L . 17 maggio 1900 , n . 173 , alla domanda di prestito , finché dura il periodo di vigilanza , deve essere unito anche il parere della commissione reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il ministero dell ’ interno . 157 . Quando , per assicurare la garanzia del prestito contraendo , occorra aumentare la sovrimposta in eccedenza al limite legale o mantenere od aumentare l ’ eccedenza già esistente , deve essere esibita : a ) per i comuni , copia della decisione della giunta provinciale amministrativa di autorizzazione all ’ eccedenza o al mantenimento dell ’ eccedenza per tutta la durata del prestito e per la misura occorrente . L ’ autorizzazione può essere contenuta anche nella decisione con la quale la giunta predetta approva la deliberazione consiliare relativa al prestito ; b ) per le provincie , copia del decreto reale di autorizzazione . 158 . I prestiti a favore dei consorzi di provincie e di comuni possono essere fatti tanto direttamente agli stessi consorzi , quanto alle singole provincie e ai singoli comuni che ne fanno parte ciascuno per la quota a suo carico . Per ottenere la concessione del prestito direttamente a proprio favore , il consorzio , oltre gli atti comprovanti la sua legale costituzione e il suo riconoscimento come ente autonomo , deve esibire : 1 ) la domanda , a firma del presidente o di chi ne fa le veci ; 2 ) la copia della deliberazione presa dalla rappresentanza consorziale ed approvata dall ’ autorità tutoria . In tale deliberazione devono essere stabiliti l ’ oggetto e l ’ importo del mutuo , il periodo di ammortamento e la garanzia a termini degli artt . 75 e seguenti , parte prima , libro II , della legge ( testo unico ) 2 gennaio 1913 . n . 453; 3 ) le dichiarazioni del prefetto , di cui ai un . 4 e 6 dell ’ art . 156; 4 ) il bilancio consorziale . Nel caso che la garanzia del mutuo venga prestata da tutti o da alcuni degli enti costituenti il consorzio , occorre esibire anche le deliberazioni dei rispettivi consigli provinciali o comunali prese nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale e con cui tale garanzia sia stabilita , nonché gli altri documenti prescritti dal citato art . 156 , e , se del caso , quelli richiesti dall ’ art . 157 . Qualora invece il prestito venga assunto partitamente dalle singole provincie e dai singoli comuni , ciascuno di questi enti deve fave la domanda della propria quota di mutuo e corredarla a norma dei due articoli precedenti . 159 . I consorzi di scolo , di bonificazione , d ’ irrigazione , di derivazione od uso di acqua per scopo industriale ed i consorzi per opere idrauliche , per la concessione dei prestiti , oltre i documenti di cui al precedente articolo 154 , devono esibire : 1 ) la domanda ; 2 ) la copia della deliberazione dell ’ assemblea generale degli interessati o del consiglio dei delegati o di qualunque altro corpo deliberante che ne sia autorizzato dallo statuto . In tale deliberazione deve essere stabilito l ’ oggetto e l ’ importo del prestito , il periodo dell ’ ammortamento , la garanzia ai termini degli artt . 75 e seguenti , parte prima , libro II , della legge ( testo unico ) del 2 gennaio 1913 , n . 453 , e l ’ obbligo nel consorzio di ritenersi , per quanto riguarda l ’ ammortamento del prestito e per tutto il relativo periodo , costituito e duraturo , sia pure come stralciario o liquidatore . Qualora si intenda di chiedere l ’ ammortamento con annualità decrescente dovrà ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione ; 3 ) la copia della decisione della giunta provinciale amministrativa con la quale si approva la deliberazione di contrattazione del prestito . Gli atti riguardanti i prestiti con la Cassa dei depositi e prestiti da parte dei consorzi suindicati sono soggetti all ’ approvazione della giunta provinciale amministrativa , non ostante qualsiasi disposizione contraria dello statuto ; 4 ) la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare l ’ estinzione del mutuo . Tale dichiarazione deve specificare : per la tassa consorziale l ’ importo inscritto in bilancio , quello dei vincoli già esistenti e la quota disponibile per garantire il prestito : per i crediti verso il tesoro dello Stato e per la rendita consolidata le indicazioni di cui ai nn . 2 e 3 dell ’ art . 152; 5 ) la dichiarazione del prefetto , di cui al n . 6 dell ’ art . 156; 6 ) il bilancio consorziale . 160 . Oltre i documenti prescritti negli articoli precedenti debbono alle domande essere uniti anche quegli atti che sono richiesti da leggi e regolamenti ed ogni altro che possa essere richiesto dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti , allo scopo specialmente di accertare la situazione economico - finanziaria dell ’ ente , la consistenza della garanzia offerta , nonché la necessità del prestito . 161 . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riferisce al proprio consiglio permanente di amministrazione sopra ogni domanda di prestito , e il consiglio delibera , dopo avere specialmente riconosciuto : 1 ) se il richiedente abbia altri impegni verso la Cassa e come vi corrisponda ; 2 ) se la somma domandata sia nei limiti dello scopo del prestito e ne siano intervenute le approvazioni ed autorizzazioni relative ; 3 ) se con altri mezzi invece che col prestito potrebbe il richiedente provvedervi ; 4 ) se la garanzia destinata per l ’ ammortamento del prestito sia regolarmente accertata e sufficiente ; 5 ) se , ove occorresse stabilire una preferenza per la concessione , il richiedente abbia titoli per ottenerla , perchè il prestito serve ad estinguere passività molto onerose o ad eseguire opere di straordinaria utilità pubblica e di maggiore necessità ed urgenza . 162 . In base alle deliberazioni del consiglio d ’ amministrazione , l ’ amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza rassegna le proposte per le concessioni dei prestiti al Ministro del tesoro , il quale delibera sulle proposte stesse e ne promuove l ’ approvazione per decreti reali ( ora presidenziali ) . I decreti [ reali ] di concessione dei prestiti , registrati alla corte dei conti , sono comunicati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti , per mezzo della prefettura agli enti mutuatari con le istruzioni per la deliberazione di accettazione dei prestiti , pel rilascio delle delegazioni e per quanto altro occorre per la somministrazione delle somme mutuate . CAPO III : ACCETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE 163 . Gli enti mutuatari per i prestiti loro concessi devono produrre : 1 ) la copia della deliberazione del consiglio provinciale , o del consiglio comunale , oppure del competente corpo deliberante del consorzio con la quale : a ) si accetti il prestito alle condizioni stabilite ( ammontare , saggio d ’ interesse , ammortamento , garanzia , ecc ) ; b ) si deliberi l ’ imposizione e l ’ applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte sui terreni e sui fabbricati , o della tassa consorziale , ovvero del dazio consumo , per tutti gli anni fissati per l ’ ammortamento del prestito e nella misura sufficiente ad eseguire il pagamento della relativa annualità ; c ) si determini il rilascio delle delegazioni sugli agenti della riscossione dei suddetti cespiti , con indicazione dell ’ ammontare di esse e del loro pagamento bimestrale . La deliberazione di accettazione dei prestiti , quando è presa dal consiglio comunale , ovvero dalla rappresentanza consorziale , è soggetta all ’ approvazione della giunta provinciale amministrativa . Per la deliberazione del consiglio provinciale occorre l ’ assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria ; 2 ) le delegazioni , assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali , rilasciate dal rappresentante dell ’ ente ed accettate , limitatamente al periodo della sua gestione , dall ’ agente di riscossione ; 3 ) la prova dell ’ avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative . 164 . Quando il prestito è garantito con delegazioni sul tesoro dello Stato , o con vincolo d ’ usufrutto su rendita consolidata dello Stato ovvero con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti , nella deliberazione di accettazione devono essere determinate le modalità riguardanti il rilascio delle delegazioni sul tesoro , o l ’ annotazione del vincolo d ’ usufrutto sull ’ iscrizione di rendita nominativa , oppure la costituzione del deposito di rendita consolidata dello Stato al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti col vincolo speciale relativo al pagamento degli interessi in estinzione dell ’ annualità del mutuo . Tale deposito deve essere libero da vincoli , da sequestri , da opposizioni o da altro impedimento qualsiasi . 165 . Oltrechè nei casi previsti da speciali disposizioni legislative , non è necessaria la deliberazione di accettazione del mutuo sempre quando con le deliberazioni di cui ai precedenti artt . 150 , 158 e 159 siasi già ottemperato a quanto è richiesto dalle lettere b ) e c ) dell ’ art . 163 o dal successivo articolo 164 . 166 . Il numero delle delegazioni da emettersi è uguale a quello degli anni fissati per la restituzione della somma mutuata . Le delegazioni dei prestiti ad annualità costante , comprensiva degli interessi scalari e della quota ai rimborso del capitale , corrispondono all ’ annualità del prestito diminuita dello sconto , allo stesso saggio di concessione , pel versamento da farsi dall ’ agente della riscossione a rate bimestrali . È diminuita anche dello stesso sconto , per il versamento a rate trimestrali o semestrali , l ’ annualità garantita con rendita dello Stato . Le delegazioni dei prestiti ad annualità decrescente corrispondono alle annualità del prestito diminuite dello sconto di cui sopra . Le annualità decrescenti comprendono la quota di rimborso del capitale in somma costante e gli interessi degressivi . La quota di rimborso si determina dividendo l ’ importo del prestito per il numero degli anni dell ’ ammortamento e le annualità si ottengono aggiungendo alla quota costante di rimborso gli interessi sul residuo capitale del prestito a principio di ciascun anno . Nelle delegazioni deve indicarsi la scadenza e l ’ importo singolo e complessivo delle rate da versare al tesoriere centrale del regno nella sua qualità di cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , o direttamente per gli enti mutuatari della provincia di Roma o nelle sezioni di regia tesoreria provinciale per gli enti delle altre provincie . 167 . Le delegazioni che riguardano gli anni successivi al periodo di gestione dell ’ agente che si trova in carica alla data della loro emissione , sono presentate agli agenti cui verrà , di periodo in periodo , affidata la riscossione , perchè siano da essi accettate . Quando per qualunque motivo l ’ agente cessi dalla sua gestione prima del termine stabilito , le delegazioni già da esso accettate vengono presentate al nuovo agente affinché questi pure le accetti . Le prefetture comunicano alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i cambiamenti che avvengono negli agenti della riscossione di quegli enti , ai quali furono concessi prestiti dalla Cassa stessa . 168 . I prestiti sono in una o più volte , secondo il bisogno , somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza dei prefetto che emette gli ordinativi , in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati . L ’ ordinativo dei prefetto deve contenere l ’ autorizzazione alla Cassa mutuante di pagare in tutto od in parte il prestito . Ove si tratti di esecuzione di opere l ’ ordinativo del prefetto deve essere emesso in base allo stato di avanzamento dei lavori . Tuttavia , quando si tratti di opere eseguite in economia o affidate a società cooperative di produzione e lavoro , può essere anticipata , in una o più volte , fino alla concorrenza degli otto decimi del prestito , la somma necessaria per la prosecuzione dei lavori , purché ogni anticipazione successiva alla prima avvenga soltanto dopo che si sia dimostrata la regolare erogazione di questa almeno fino a due terzi della somma anticipala . Prima della somministrazione dell ’ ultima rata dovrà dimostrarsi anche la erogazione dell ’ intera somma anticipata . Sulla domanda dell ’ ente mutuatario , sui documenti di cui ai precedenti artt . 163 e 164 , e su quelli di cui nel presente articolo , la Cassa , accertato che l ’ ente stesso non abbia debiti scaduti verso di essa , provvede al pagamento . 169 . I mandati di somministrazione dei prestiti vengono emessi a favore dell ’ ente mutuatario e sono pagabili con quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere , vidimata dal rappresentante dell ’ ente medesimo , e col concorso del prefetto , il quale vigila anche la somma mutuata raggiunga lo scopo del prestito stesso . 170 . Se la parziale od integrale somministrazione della somma mutuata ha luogo prima che cominci , ai sensi dell ’ art . 85 parte prima , libro II del testo unico 2 gennaio 1913 , n . 453 , la decorrenza dell ’ ammortamento del prestito , saranno liquidati a favore della Cassa depositi , per la frazione di anno antecedente al primo anno dell ’ ammortamento stesso , gli interessi al saggio di concessione del prestito dalla data del mandato al 31 dicembre ed il loro ammontare verrà ripartito , in proporzione dei rispettivi saggi di interessi , fra l ’ ente mutuatario e lo Stato . La parte a carico dell ’ ente mutuatario diminuita dello sconto calcolato al saggio di ammortamento , è ritenuta sul capitale di cui si opera il pagamento , l ’ altra parte va addebitata allo Stato . Se il prestito viene somministrato dopo l ’ inizio dell ’ ammortamento , e fino a quando la somministrazione non sia ultimata , la Cassa liquida in fine d ’ anno gli interessi al saggio di concessione del prestito stesso e provvede in principio dell ’ anno seguente al rimborso di essi a favore dell ’ ente mutuatario e dello Stato . Le rate delle delegazioni emesse a garanzia dell ’ ammortamento devono essere versate nella loro integrità ed indipendentemente dall ’ epoca in cui ha luogo la somministrazione . CAPO IV : AMMORTAMENTO 171 . I comuni e le provincie cui sono concessi prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti hanno obbligo ogni anno , e per tutto il periodo dell ’ ammortamento , di iscrivere nei loro bilanci , fra le spese obbligatorie , le annualità dovute . Le Giunte provinciali amministrative devono provvedere , a tenore delle comunicazioni che annualmente la Cassa predetta fa alle Prefetture e alle Intendenze di finanza , agli stanziamenti in bilancio ed alla iscrizione nei ruoli fondiari delle somme delegate a favore della Cassa medesima , quando i comuni e le provincie abbiano omesso di farlo . Le intendenze di finanza devono accertarsi che nelle somme da ripartirsi nei ruoli è compresa quella delegata alla Cassa dei depositi e prestiti , promuovendo in caso contrario gli opportuni provvedimenti . Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai consorzi di scolo , di bonificazione , di irrigazione , di derivazione , ed uso di acqua per scopo industriale ed a quelli per opere idrauliche ; le prefetture e le giunte provinciali amministrative provvedono di ufficio , ove occorra , agli stanziamenti nei bilanci dei consorzi e alle iscrizioni nei ruoli delle tasse consorziali . 172 . Il vincolo della sovrimposta e delle tasse consorziali , eseguito in conformità dell ’ articolo precedente , costituisce legalmente in debito verso l ’ amministrazione mutuante l ’ agente della riscossione il quale , pel solo fatto del vincolo stesso , deve versare le rate di annualità di prestiti alle prescritte scadenze , e ciò a prescindere dall ’ obbligo di accettare le delegazioni , che , in corrispondenza alle annualità medesime , vengono tratte dagli enti mutuatari . 173 . Gli agenti incaricati della riscossione della sovrimposta , del dazio consumo oppure delle tasse consorziali , destinati alla estinzione delle delegazioni , allorché effettuano o direttamente al tesoriere centrale del regno , cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , o alle sezioni di regia tesoreria provinciale del regno , i dovuti versamenti alle rispettive scadenze , ne ritirano una dichiarazione con espresso riferimento alla relativa imputazione . I vaglia emessi dalle sezioni di regia tesoreria provinciale sono inviati alle intendenze di finanza , e da queste alla direzione generale , che ne cura la esazione . 174 . Tanto per le somme direttamente versategli , quanto per quelle pervenutegli mediante vaglia del tesoro , il tesoriere centrale del regno , cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , ne fa ricevuta alla direzione generale , che ne accredita i rispettivi debitori . In seguito al pagamento dell ’ ultima rata a saldo di una delegazione , la direzione generale fa pervenire al rispettivo agente della riscossione la detta delegazione quietanzata ritirando le dichiarazioni di eseguito versamento che vi si riferiscono . 175 . Contro gli agenti delle riscossioni comunali o consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni i ricevitori provinciali promuoveranno l ’ esproprio della cauzione per il ricupero delle somme dovute e degli accessori , in base alle richieste che la Cassa dei depositi e prestiti farà direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza . Contro i ricevitori provinciali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni gli atti esecutivi come sopra saranno promossi direttamente dalla Cassa suddetta . È in facoltà della Cassa di procedere , per il ricupero dei crediti in mora , anche contro gli enti mutuatari , oppure di estinguere i debiti scaduti , ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti degli enti stessi . 176 . La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti ed anche il rimborso parziale , ove l ’ importo corrisponda ad una o più delegazioni intere relative ad anni successivi a quello in corso . La Cassa ha però facoltà di esigere il preavviso di cui all ’ art . 86 parte prima , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . Sulle somme che si restituiscono anticipatamente è accordato lo sconto al saggio di concessione dal giorno del versamento . 177 . Ove , per qualsiasi eventualità , durante il periodo di ammortamento dei mutui , la garanzia prestata non sia più sufficiente , dovrà il mutuatario , ed in mancanza la giunta provinciale amministrativa d ’ ufficio , supplirvi , osservati gli artt . 75 e 76 parte prima , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 . CAPO V : TRASFORMAZIONE 178 . Le provincie , i comuni ed i consorzi , che intendano ottenere la trasformazione dei prestiti ai sensi dell ’ art . 87 , parte prima , libro II , del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , debbono farne , direttamente o per mezzo delle prefetture , richiesta alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti , indicando i mutui che , secondo il disposto del suddetto articolo , si vogliono trasformare . Nella richiesta deve essere indicato il numero degli anni del nuovo ammortamento . Se il nuovo periodo di ammortamento richiesto eccedesse i 35 anni deve dimostrarsene la necessità conformemente all ’ ultimo comma dell ’ art . 150 del presente regolamento . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti dà direttamente all ’ ente mutuatario , o col mezzo della prefettura , le istruzioni per la trasformazione . 179 . Gli enti mutuatari , per la trasformazione dei prestiti concessi debbono produrre : 1 ) domanda ; 2 ) la copia della deliberazione , analoga a quella prescritta dal n . 2 degli articoli 156 e 159 e completata con le clausole di cui alle lettere b ) e c ) dell ’ art . 163; 3 ) la copia della decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del comune o del consorzio . Per la provincia occorre l ’ assicurazione del prefetto che la deliberazione è divenuta esecutoria ; 4 ) la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare il nuovo ammortamento ; 5 ) i documenti di cui all ’ art . 157 nei casi in cui sia necessaria l ’ eccedenza al limite legale della sovrimposta . 180 . Il consiglio permanente d ’ amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera sulle proposte di trasformazioni di prestiti . Dopo l ’ emanazione del decreto reale di concessione , che dovrà essere registrato alla Corte dei conti e quindi comunicato agli enti mutuatari per il pagamento della tassa sulle concessioni governative , gli enti medesimi rilasciano le nuove delegazioni in corrispondenza alle nuove annualità . Pervenute tali delegazioni , assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali , nonché la prova dell ’ eseguito pagamento della tassa sulle concessioni governative , la Cassa dei depositi e prestiti esegue l ’ operazione e restituisce ai mutuatari le vecchie delegazioni affinché se ne avvalgano per i rimborsi della tassa di bollo . Fino a tanto che le delegazioni nuove non siano state dall ’ amministrazione ritirate , restano fermi , a tutti gli effetti , i vecchi piani di ammortamento e sulla loro base debbono dai mutuatari , e per essi dagli agenti della riscossione , essere pagate le relative rate bimestrali . 181 . A tutti gli effetti , esclusi quelli della somministrazione , i prestiti provenienti dalle trasformazioni si considerano come prestiti nuovi . 182-231 . ( ) . Sezione III : Gestioni annesse , conti correnti ed anticipazioni passive . CAPO I : GESTIONI ANNESSE E CONTI CORRENTI 232 . Le gestioni annesse alla Cassa dei depositi e prestiti , in forza di leggi o decreti , sono regolate , sia per l ’ impiego delle loro disponibilità , sia per il maneggio dei fondi di loro spettanza , dalle norme generali stabilite nei seguenti articoli e dalle norme speciali di legge , di regolamento o ministeriali , dalle quali sono rette le singole gestioni . I conti correnti istituiti presso la Cassa dei depositi e prestiti , con l ’ autorizzazione del suo consiglio di amministrazione , in dipendenza di leggi , di decreti o di disposizioni ministeriali , si riferiscono agli istituti di previdenza amministrati dalla apposita direzione generale , alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale , alle predette gestioni annesse e a servizi speciali dipendenti dai singoli ministeri o da pubbliche amministrazioni . Il loro funzionamento è pure regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti . 233 . I versamenti nei conti correnti possono essere effettuati presso la tesoreria centrale o presso le sezioni di regia tesoreria provinciale . Il tesoriere centrale rilascia per ogni versamento e consegna alla direzione generale una corrispondente quietanza ; le sezioni di regia tesoreria provinciale emettono un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti , e il vaglia è inviato nello stesso giorno alla direzione generale a cura della delegazione del tesoro . Gli effetti pubblici di spettanza delle gestioni speciali sono invece depositati esclusivamente nella tesoreria centrale e per ogni deposito viene regolarmente rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla direzione una ricevuta descrittiva dei titoli con tutte le indicazioni prescritte per i depositi ordinari . Il tesoriere centrale rilascia inoltre a chi versa in numerario o deposita i titoli una dichiarazione della emessa quietanza o ricevuta , munita del visto del controllore . Parimenti le sezioni di regia tesoreria provinciale rilasciano a chi versa il numerario una dichiarazione del vaglia emesso , munita del visto del delegato del tesoro . 234 . Nei casi in cui le amministrazioni , a favore delle quali è istituita una gestione od è aperto un conto corrente , sono autorizzate ad emettere direttamente i mandati , questi devono essere ammessi a pagamento dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti ; indi la stessa direzione generale li trasmette alla tesoreria centrale o alle delegazioni del tesoro per gli ulteriori adempimenti . Qualora occorra di apportare una qualsiasi variazione ai mandati già ammessi a pagamento dalla Cassa dei depositi e prestiti , l ’ amministrazione interessata vi provvede mediante attergato e i mandati vengono quindi riprodotti alla Cassa predetta che li rinvia alle competenti tesorerie . Tuttavia , quando un mandato debba essere pagato in luogo diverso da quello indicato , la delegazione del tesoro provvede direttamente alla variazione se il pagamento è da farsi nella stessa provincia , oppure invia il mandato alla delegazione del tesoro della provincia in cui il pagamento deve effettuarsi , informandone contemporaneamente la Cassa dei depositi e prestiti , che sarà pure avvertita dell ’ arrivo del mandato dalla delegazione ricevente . 235 . L ’ ammissione a pagamento dei mandati di cui al precedente articolo ed il relativo addebitamento in conto corrente si fanno per il loro importo lordo . Le ritenute da operarsi sui mandati stessi vengono effettuate e contabilizzate dalla tesoreria centrale o dalle sezioni di regia tesoreria provinciale nel mese in cui detti mandati sono portati in uscita per l ’ effettuato pagamento ai rispettivi titolari . 236 . Nei casi dalla legge permessi , i pignoramenti , i sequestri , le opposizioni , le cessioni o delegazioni e qualunque atto avente per iscopo d ’ impedire o di trattenere il pagamento di somme o la consegna di valori dovuti dall ’ ente od amministrazione nel cui interesse è tenuta la gestione od è aperto il conto corrente , debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie allo stesso ente o alla stessa amministrazione titolare della gestione o del conto corrente . Posteriormente all ’ emissione del mandato di pagamento o dell ’ ordine di consegna dei valori , gli atti di cui sopra non hanno efficacia se non vengono notificati alla tesoreria centrale o alla sezione di regia tesoreria provinciale o a quell ’ altro agente pagatore che sia incaricato della estinzione del titolo . 237 . Quando non sia diversamente stabilito nell ’ atto istitutivo , gli interessi sulle somme in conto corrente fruttifero vengono calcolati nella misura annualmente fissata per i depositi volontari , decorrono dal sedicesimo giorno dopo quello del versamento e cessano dalla data di emissione del mandato di rimborso . I versamenti possono eseguirsi in contanti amministrazioni centrali o altri titoli di spesa dello Stato , mediante vaglia del tesoro o vaglia postali , e agli effetti del precedente comma è considerato quale giorno di versamento quello indicato nell ’ art . 46 del presente regolamento , a meno che trattisi di giri di partite tra conti correnti fruttiferi aperti allo stesso correntista , nel qual caso la valuta del versamento si fa coincidere con quella del pagamento in modo da non aversi alcuna interruzione nella decorrenza dell ’ interesse . Quando si verificano normalmente molte operazioni su fondi in conto corrente da eseguirsi entro il sedicesimo giorno dalla data del versamento , la Cassa dei depositi e prestiti , d ’ accordo coi correntisti , può istituire speciali conti correnti infruttiferi , indipendentemente dagli altri conti fruttiferi che possono aprirsi allo stesso ente o alla stessa amministrazione per impiego di fondi o per speciale destinazione . 238 . Gli interessi sulle somme che vengono pagate dalla Cassa per conto dei correntisti decorrono dalla data di emissione o di ammissione al pagamento dei singoli mandati , salvo che sia altrimenti stabilito nell ’ atto istitutivo del conto corrente . 239 . Sulle somme , di spettanza degli istituti di previdenza amministrati dalla apposita direzione generale , che rimangono provvisoriamente in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti , è liquidato , giusta anche i rispettivi regolamenti degli istituti predetti l ’ interesse al saggio fissato con decreto del Ministro del tesoro per i depositi del risparmio postale . La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento . 240 . Gli interessati sia attivi che passivi sui conti correnti si liquidano , di regola , a semestri maturati , e scadono il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno . 241 . Non si liquidano interessi né a debito né a credito nel periodo intercedente tra il giorno del versamento , o ritenuto tale e quello di inizio della fruttificazione : 1 ) sulle somme che vengono in detto periodo integralmente ritirate per essere state indebitamente o erroneamente versate ; 2 ) allorquando il versamento sia eseguito con la condizione che entro 16 giorni la somma versata debba erogarsi per uno scopo determinato od essere assegnata ad altri conti tenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti con lo stesso correntista ; 3 ) su quella parte della somma prelevata dal conto corrente , che trova capienza nei versamenti fatti nel conto stesso entro il periodo di 10 giorni . 242 . Gli interessi liquidati in fine di ogni semestre sulle somme in conto corrente sono portati in aumento al capitale in conto nuovo . 243 . Sui conti correnti non si eseguono pagamenti che fino a concorrenza del capitolo e degli interessi disponibili . 244 . Alla chiusura di ogni esercizio , la Cassa dei depositi e prestiti , stabilito che sia il frutto ottenuto dalla massa dei capitali amministrati , determina la parte di esso che proporzionalmente ai rispettivi capitali spetta alla gestione propria e a quella dello casse di risparmio postali . Dal frutto spettante alla gestione delle casse di risparmio postali sottraendo l ’ importo degli interessi inscritti nei libretti dei depositanti , quello della relativa imposta di ricchezza mobile , e ogni altra spesa propria di detta gestione , la differenza rappresenta gli utili disponibili o la perdita della gestione medesima . Sui fondi disponibili versati dal Ministero delle poste in conto corrente fruttifero per la speciale gestione dei conti correnti e assegni postali viene corrisposto dalla Cassa dei depositi e prestiti il frutto medio annuale , lordo di qualunque spesa , che la Cassa medesima ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati , diminuito soltanto di quindici centesimi , a norma dell ’ art . 14 del D . L . 6 settembre 1917 , n . 1451 . CAPO II : ANTICIPAZIONI PASSIVE 245 . Le operazioni per anticipazioni di fondi , che la Cassa dei depositi e prestiti può chiedere al tesoro dello Stato o ad istituti di credito nazionali ed esteri , sono autorizzate con decreto del Ministro del tesoro . Le domande al Ministro per ottenere siffatte autorizzazioni sono presentate dall ’ amministratore generale , corredate della deliberazione del consiglio di amministrazione . 246 . Emesso il decreto di cui al precedente articolo , provvede il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti alla stipulazione degli atti ed alla prestazione dei consensi che eventualmente siano necessari in tutto il corso della operazione . 247 . Per le anticipazioni fatte dal tesoro dello Stato coi fondi propri o fornitigli da altri per tale scopo è aperto un conto corrente speciale tra la direzione generale del tesoro e la Cassa dei depositi e prestiti . Gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno , in cui queste vengono riscosse dalla Cassa , cessano dal giorno in cui il tesoro riscuote il mandato di rimborso e sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio . 248 . Per le anticipazioni fatte alla Cassa direttamente da istituti di credito nazionali od esteri è istituito apposito conto corrente a favore di ciascun istituto . Ove non sia altrimenti stabilito con apposito piano di ammortamento , gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno in cui la Cassa le riscuote , cessano da quello in cui viene emesso il mandato per la restituzione e sono regolati alle normali scadenze del 1° luglio e del 1° gennaio . Sezione IV : Impiego dei fondi disponibili . 249 . I diversi modi di investimento dei fondi della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti e della gestione delle casse di risparmio postali sono stabiliti per legge . All ’ investimento dei fondi delle varie gestioni annesse la Cassa provvede nei modi stabiliti dagli atti istitutivi delle gestioni medesime o da apposite disposizioni di legge o di regolamento ; e in difetto di ciò , vi provvede in conformità alle richieste che di volta in volta le pervengano dalle amministrazioni interessate . 250 . Riservato l ’ assenso del Ministro del tesoro , gli investimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , o in altri valori pubblici ammessi dalla legge , dei fondi disponibili della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti e della gestione delle casse di risparmio postali , sono deliberati dal consiglio di amministrazione . Il consiglio può tuttavia autorizzare l ’ amministrazione a fare tutti gli investimenti in genere che possano rendersi necessari o convenienti nell ’ intervallo tra una adunanza e l ’ altra del consiglio stesso . In tale caso l ’ amministrazione riferisce al consiglio , nella prima sua adunanza , sugli impieghi effettuati . 251 . All ’ acquisto di tutoli o valori pubblici in genere la Cassa dei depositi e prestiti provvede per mezzo di agente di cambio accreditato per le operazioni del debito pubblico o in altro modo che essa reputi più conveniente . Analogamente la Cassa provvede quando le occorra di alienare titoli o valori di sua proprietà o di spettanza delle varie gestioni annesse . 252 . Per i fondi in conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato , giusta l ’ art . 71 parte prima , libro II del T . U . 2 gennaio 1913 , n . 453 , gli interessi corrisposti dal tesoro sull ’ apposito capitolo del suo bilancio passivo sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio . Su questi interessi non si opera ritenuta per imposta di ricchezza mobile . Gli interessi sui fondi in conto corrente decorrono dal sedicesimo giorno dal versamento e cessano dal giorno del ritiro . Tanto i versamenti quanto i rimborsi sono autorizzati dal direttore generale del tesoro , dietro richiesta dell ’ amministrazione della Cassa . 253 . Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare ad amministrazioni dello Stato o ad altri enti per un particolare servizio pubblico o per il raggiungimento di un determinato scopo sono stabilite da apposite disposizioni di legge che ne fissano l ’ ammontare , il modo di somministrazione e di restituzione e il saggio d ’ interesse . La restituzione delle somme anticipate avviene , di regola , secondo il piano di ammortamento compilato in base ad una annualità costante posticipata , comprensivo della quota di capitale e degli interessi scalari . Sulle somministrazioni fatte prima che si attui il piano di ammortamento , sono liquidati gli interessi dalla data di ciascun mandato fino a tutto il giorno anteriore a quello in cui ha inizio il piano anzidetto ; e qualora non vengano corrisposti dall ’ amministrazione od ente debitore , e non sia altrimenti stabilito , tali interessi sono capitalizzati per formare parte integrante dell ’ anticipazione . Dopo l ’ inizio dell ’ ammortamento e fino a che l ’ anticipazione non sia per intero somministrata , si provvede a fine d ’ anno al conguaglio degli interessi tra la Cassa dei depositi e prestiti e l ’ amministrazione od ente debitore , a cui viene rimborsato quanto risulti a suo credito . Sezione V : Norme generali di contabilità . 254 . Le intendenze di finanza e le delegazioni del tesoro tengono , per il servizio della Cassa dei depositi e prestiti , separata contabilità nel modo loro assegnato dalla direzione generale , alla quale forniscono gli elementi necessari sia per il controllo di detta contabilità e di quella delle sezioni di regia tesoreria provinciale , sia per la formazione della scrittura generale e della contabilità riassuntiva . 255 . La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di cui ha la gestione , o con versamento diretto nella tesoreria centrale , o per mezzo delle sezioni di regia tesoreria provinciale . I fondi versati nelle sezioni di regia tesoreria provinciale sono concentrati presso la tesoreria centrale mediante vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale , quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti . 256 . Il tesoriere centrale , oltre il servizio dei pagamenti e delle riscossioni , disimpegna anche quello relativo ai titoli depositati sia per conto dei terzi che per le varie gestioni della Cassa . La sezione di regia tesoreria provinciale di Roma esegue il pagamento dei mandati emessi sulla medesima dalla direzione generale e disimpegna il servizio delle rate di rendita consolidata nominativa , pagabili in Roma e da impiegarsi in altra rendita a norma degli artt . 76 e 81 del presente regolamento . Le altre sezioni di regia tesoreria provinciale ricevono , custodiscono e restituiscono gli effetti pubblici relativi ai depositi amministrati dalle rispettive intendenze di finanza , ricevono dalla tesoreria centrale e consegnano alle parti i titoli costituenti i depositi anteriori al 1° gennaio 1876 , riscuotono somme per conto delle rispettive intendenze di finanza e pagano i mandati emessi dalle intendenze stesse o dalla direzione generale . 257 . Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base ad ordini emessi , secondo i casi , dalla direzione generale o dalla intendenza di finanza , e firmati , rispettivamente , dal direttore generale o dall ’ intendente di finanza . I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale , in base a mandati od ordini firmati dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell ’ ufficio di riscontro della Corte dei conti , se emessi dalla direzione generale , e dall ’ intendente e dal direttore di ragioneria , se emessi dalle intendenze di finanza . 258 . Il pagamento dei mandati ha luogo contro quietanza sui medesimi e la consegna dei titoli contro ricevuta sull ’ ordine di restituzione . 259 . I pagamenti eseguiti dalle sezioni di regia tesoreria provinciale su mandati emessi dalla direzione generale e dalle intendenze di finanza sono rimborsabili sul fondo anticipato dalla direzione generale al tesoro in conto corrente infruttifero , a norma delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato . 260 . I mandati che per qualsiasi motivo non vengono estinti entro l ’ anno successivo a quello in cui furono emessi non possono più essere pagati senza una speciale autorizzazione dell ’ ufficio che li ha rilasciati , salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata riguardo a crediti a cui si riferiscono . Similmente non può essere eseguito , senza una speciale autorizzazione dell ’ ufficio che lo emise , l ’ ordine di restituzione di un deposito in titoli o di consegna di cedole od altri recapiti , quando il ritiro dei medesimi per parte dell ’ avente diritto non abbia luogo entro l ’ anno successivo a quello in cui dine stesso fu emesso , salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata . 261 . Il computo degli interessi si attivi che passivi è regolato secondo l ’ anno di giorni 360 ed il mese di giorni 30 .
ProsaGiuridica ,
CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI 1 . Lo Stato esercita direttamente , per mezzo di un ' amministrazione autonoma , le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all ' industria privata che , per effetto di leggi precedenti , esso deve esercitare o di cui avvenga a scadere la concessione ; nonché la navigazione attraverso lo Stretto di Messina . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata : a ) a continuare l ' esercizio delle linee Roma - Viterbo , Varese - Porto Ceresio , concesse alla società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo , e della linea Cerignola stazione - Cerignola città , concessa al comune di Cerignola ; b ) a continuare l ' esercizio delle linee concesse alla società delle ferrovie secondarie romane ; c ) ad assumere l ' esercizio delle linee Alessandria - Ovada , Desenzano - Lago di Garda e Livorno - Vada , ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i RR.DD . 23 aprile 1903 , n . 186 , 23 aprile 1903 , n . 211 , e 8 settembre 1904 , n . 566; d ) a cedere l ' esercizio della linea Brescia - Iseo alla società concessionaria della ferrovia Iseo - Edolo . I relativi accordi e contratti , quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge , saranno approvati sentito il consiglio di Stato , con decreto reale , che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 2 . L ' assunzione dell ' esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato , che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto , è autorizzata con decreto reale . Il decreto reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d ' accordo col ministro del tesoro , previa deliberazione del consiglio dei ministri , e presentato al Parlamento per essere convertito in legge . Negli altri casi , l ' assunzione dell ' esercizio da parte dello Stato , o la proroga dell ' esercizio privato , se dipendente da concessione o convenzione , è autorizzata con legge speciale . Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida , il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso . In ogni caso l ' efficacia della diffida è subordinata , nell ' interesse dello Stato , all ' approvazione del Parlamento . Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto , dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento . 3 . L ' amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato , sotto l ' alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici , ha la diretta gestione dì tutti gli affari che si riferiscono all ' esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli . e , nello svolgimento di queste sue funzioni , impegna il bilancio dell ' azienda . Il ministro dei lavori pubblici e , per la parte che lo riguarda , il ministro del tesoro , mediante ispezioni , si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione . Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da applicarsi per decreto reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro , sentiti il consiglio di Stato ed il consiglio dei ministri . CAPO II : ORGANI DELL ' AMMINISTRAZIONE 4-6 . ( Abrogati ) . 7 . La direzione generale , oltreché dai servizi dell ' esercizio , movimento , trazione , veicoli , lavori , è costituita da servizi centrali e da unità speciali , il cui numero è determinato per decreto reale , previo parere del Consiglio d ' amministrazione . I capi dei servizi dell ' esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali aventi speciale importanza potranno avere il grado di capo servizio principale . La direzione generale ha sede in Roma . Però taluni servizi ed uffici dipendenti e talune unità possono risiedere in altre città del Regno . 8 . Il direttore generale , su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione , propone al ministro dei lavori pubblici : a ) il progetto del bilancio di previsione dell ' azienda , le successive variazioni ed il conto consuntivo ; b ) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all ' art . 24; c ) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe ; d ) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a sensi dell ' art . 76 . 9-10 . ( Abrogati ) 11 . Le linee esercitate dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ripartite in dodici circoscrizioni compartimentali . Gli uffici compartimentali alla dipendenza dei servizi dell ' esercizio hanno sede a Torino , Milano , Bologna , Venezia , Genova , Firenze , Roma , Ancona , Napoli , Bari , Reggio Calabria , Palermo . I limiti delle circoscrizioni compartimentali sono approvati con decreto reale , previo parere del Consiglio d ' amministrazione . È però in facoltà del Consigliere d ' amministrazione di stabilire , ove lo richiedano bisogni di servizio , che la giurisdizione di un ufficio compartimentale dell ' esercizio possa estendersi eccezionalmente a linee e tratti di linee appartenenti ad un compartimento vicino ; e pel servizio veicoli anche ad interi compartimenti vicini . Il numero delle circoscrizioni compartimentali e le sedi degli uffici compartimentali di cui al primo comma del presente articolo , possono essere modificati con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge . Alla dipendenza dei rispettivi uffici compartimentali di esercizio possono essere istituite sezioni staccate pel servizio lavori . Il numero , la sede e la circoscrizione delle sezioni saranno stabiliti dal Consiglio d ' amministrazione . Il Consiglio provvederà pure a determinare il numero e la dipendenza degli uffici preposti alle officine . 12 . Gli uffici compartimentali dell ' esercizio costituiscono il compartimento . I capi degli uffici compartimentali dell ' esercizio formano il Comitato di esercizio , presieduto dal capo compartimento . Il capo compartimento è all ' immediata dipendenza del direttore generale . I capi compartimento saranno di primo e di secondo grado , iscritti rispettivamente ai nn . 1 e 2 della tabella organica approvata con R.D. 22 luglio 1906 , n . 417 . Il capo compartimento rappresenta il direttore generale , vigila sull ' andamento del servizio , coordina le iniziative e l ' azione degli uffici compartimentali , ed esercita personalmente , od a mezzo del Comitato , determinate facoltà . Egli esercita anche funzioni di consulenza sui progetti dei lavori più importanti e disimpegna altri incarichi che gli siano affidati dal direttore generale . Le attribuzioni e facoltà del capo compartimento e del Comitato di esercizio sono approvate con decreto reale , previo parere del Consiglio di amministrazione . In casi eccezionali il direttore generale può temporaneamente porre gli uffici compartimentali alla diretta dipendenza del capo compartimento . Il capo compartimento , salvo il disposto della lettera c ) dell ' art . 10 della presente legge e dell ' art . 872 del Codice di commercio , rappresenta l ' Amministrazione nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento dal decreto reale di cui all ' art . 11 , e conserva la rappresentanza anche se in corso di lite la causa sia portata a cognizione di magistratura residente in altro compartimento ; fermo peraltro il disposto della lettera c ) dell ' art . 10 per le cause ivi contemplate ( 5 ) . 13 . Salvo quanto è stabilito nell ' art . 57 , il ministro dei lavori pubblici può , o di ufficio o su ricorso , con decreto motivato , dichiarare l ' illegittimità di ogni atto o provvedimento della amministrazione , che sia contrario alle leggi e ai regolamenti . Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può , inoltre , sospendere momentaneamente e quindi , con decreto motivato e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri , negare l ' esecutorietà alle deliberazioni del consiglio dì amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale . Il ministro , prima di emanare anche il provvedimento di sospensione , se la urgenza assoluta non glielo impedisca , e in ogni caso prima della deliberazione del consiglio dei ministri , deve sentire le osservazioni della amministrazione . Il decreto del ministro dovrà essere , senza ritardo , comunicato all ' amministrazione . 14 . Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato , o ai terzi , verso i quali lo Stato debba rispondere , per il fatto di violazione di legge o di decreti , o di negligenza grave , o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell ' esercizio delle loro rispettive attribuzioni . Sono esenti da responsabilità quei componenti del consiglio di amministrazione che , per legittimi motivi , non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso , o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno . Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti , a termini degli artt . 66 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato , per l ’ accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi . CAPO III : BILANCI E CONTROLLI 15 . Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all ' approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici . Il conto consuntivo , con la relativa deliberazione della corte dei conti , è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio , anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea . 16 . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese , prelevando le occorrenti somme dai prodotti . 17 . È assegnato alla amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino , in scorte di materiali e di oggetti di consumo , da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio . Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all ' art . 15 con le norme che verranno stabilite dal regolamento . 18 . Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie . Si inscrivono fra le entrate ordinarie : i prodotti del traffico ; i proventi dell ' uso delle proprietà immobiliari , e quelli dell ' uso e della vendita di materiali provenienti dall ' armamento , dai rotabili e dai lavori in conto esercizio ; i rimborsi e concorsi di società concessionarie di ferrovie , di altre amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino , o per altre prestazioni ; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante lo esercizio . Si inscrivono fra le entrate straordinarie : le somme fornite dal tesoro per spese straordinarie contemplate nell ' art . 22; i rimborsi e concorsi di società concessionarie di ferrovie , di altre amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario ; il ricavo della vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione . 19 . Le spese si dividono in ordinarie di esercizio , complementari , accessorie e straordinarie . Si inscrivono nella parte ordinarie del bilancio le spese ordinarie , complementari , accessorie . Si inscrivono nella parte straordinarie le spese straordinarie . 20 . Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale , combustibili , manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze , manutenzione del materiale rotabile di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l ' esercizio ferroviario propriamente detto . Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verrà stanziata in bilancio una somma in misura non minore di lire 1000 per ogni chilometro di strada esercitata . Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico . Sono spese complementari di esercizio quelle : a ) di manutenzione straordinaria , occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze , per le quali verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 270 per ogni chilometro di strada esercitata ; b ) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell ' armamento , per cui verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 2-10 per ogni chilometro di strada esercitata , oltre ad una somma non minore dello 0,80% dei prodotti del traffico ; c ) pel rinnovamento del materiale rotabile , per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2,50 per cento dei prodotti del traffico ; d ) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile , per cui verrà stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico , ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all ' art . 21 . Lo stanziamento della predetta somma verrà fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio , di cui allo stesso art . 21 , in ragione del quintuplo dell ' aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell ' anno precedente , sia inferiore a lire 25 milioni . I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione , provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e del rinnovamento dell ' armamento e dei rotabili , formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell ' entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli . La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) , sarà , alla chiusura dell ' anno finanziario , mantenuta tra i residui passivi . Le spese accessorie comprendono : e ) interessi sull ' importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato alla Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato , in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la L . 22 aprile 1905 , n . 137; f ) interessi sull ' importo degli approvvigionamenti consegnati all ' Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino , di cui all ' art . 17 della presente legge , in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la L . 22 aprile 1905 , n . 137; g ) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alte lettere b ) ed e ) dell ' art . 21; h ) la somma assegnata al fondo di riserva , a norma dell ' art . 24; i ) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e ) e f ) del presente articolo , le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie ; l ) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l ' acquisto del materiale di navigazione , di cui all ' art . 20 della L . 5 aprile 1908 , n . 111; m ) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile ; n ) il contributo per le spese della Corte dei conti , di cui all ' art . 2 della L . 9 luglio 1905 , n . 361 . 21 . Le spese straordinarie comprendono : a ) quelle per lavori , forniture , trasporti , valutazioni , consegne , ed altre , occorrenti pel primo impianto della nuova amministrazione ; b ) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno , e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex meridionali , e sulle linee Vicenza - Schio , Vicenza - Treviso , e Padova - Bassano , assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906 , in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni ; c ) quelle occorrenti per reintegrare l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905; d ) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio , anche per servizi di navigazione , sia per riparare alla deficiente dotazione , sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico , e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore , anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell ' articolo 20; e ) quelle per provviste , in aumento del patrimonio , di materiale fisso e di materiale metallico di armamento , occorrenti per impianto di nuovi binari , nonché le spese per miglioramenti sulle linee e all ' armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell ' art . 20; per nuovi impianti , e per l ' ampliamento di quelli esistenti ; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili , a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie , a termini del detto comma dell ' art . 20 . 22 . Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro , su proposta del ministro dei lavori pubblici , fornisce alla amministrazione delle ferrovie dello Stato , che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio le somme occorrenti per le spese indicate allo art . 21 . Per le spese straordinarie di cui all ' articolo 21 e in aumento dei fondi stanziati con le LL . 22 aprile 1905 , n . 137 , 19 aprile 1906 , n . 127 , e 23 dicembre 1906 , n . 638 , l ' amministrazione stessa è autorizzata ad assumere impegni , nel sessennio 1909-1910 , 1914-1915 , fino al limite dei quintuplo dell ' eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base , salvo il disposto del seguente capoverso . Il ministro del tesoro provvederà i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni , entro il limite massimo annuale , di cui all ' art . 2 della L . 24 dicembre 1908 , n . 731 , nei modi indicati nell ' art . 3 della legge stessa . Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro , su proposta di quello dei lavori pubblici , sentito , secondo le rispettive competenze , il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell ' interno , è autorizzato a fornire nel sessennio , all ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio , la somma di lire 10 milioni , per l ' acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dello interno , salvo , da parte di questi ultimi , la corresponsione all ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l ' uso del detto materiale . 23 . Nel progetto di bilancio preventivo si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal consiglio di amministrazione e in un ' altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi , con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli . Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale . 24 . È istituito un fondo di riserva per spese impreviste , dell ' importo di lire 100 milioni , destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio , pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni . Sul fondo stesso possono farsi , eccezionalmente , prelevazioni anche per anticipare lo acquisto di approvvigionamenti in eccedenza all ' ordinaria rotazione , quando ne sia riconosciuta la convenienza . Le prelevazioni dal fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo , sono fatte con decreti reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze . Tali decreti sono comunicati al Parlamento , insieme col conto consuntivo . Annualmente saranno stanziate in bilancio lire 20.000.000 per essere assegnate al detto fondo . Quando in un esercizio vengano eseguite prelevazioni per importo superiore a lire 20 milioni , il fondo di riserva deve essere reintegrato della eccedenza nello stesso esercizio o , al più tardi , in quello successivo . A tale reintegro si provvede con decreti reali , promossi e comunicati , come innanzi , sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o diminuzione di spesa : in ogni altro caso mediante apposito stanziamento dl bilancio , da approvarsi nei modi di legge . Quando , invece , le prelevazioni non raggiungano l ' importo di lire 20.000.000 , in luogo dell ' intero stanziamento di cui al precedente comma 4° viene versato al fondo solo l ' importo corrispondente alle somme prelevate ; la differenza è destinata alle spese per il rinnovamento del materiale rotabile . Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al tesoro . 25 . Al servizio di ragioneria dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità , il riscontro sulle entrate , sul servizio di Cassa , sulla gestione dei magazzini e depositi , sugli inventari , nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese . La revisione dei prodotti del traffico è affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria . I funzionari di ragioneria e quelli di cui all ' art . 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti . I funzionari non compresi nel comma precedente e nell ' art . 14 e gli agenti non compresi nell ' art . 37 rispondono direttamente all ' Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza e l ' Amministrazione è in facoltà di rivalersi , con le norme del regolamento , delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti . Quando però occorra provvedere alla esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell ' agente ritenuto responsabile , questi è deferito al giudizio della Corte dei conti . Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente può ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso . 26 . La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate , fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato , ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese . Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato . II regolamento per l ' esecuzione della presente legge stabilirà le norme per il funzionamento di detto ufficio . 27 . È applicabile all ' Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge . Mensilmente l ' Amministrazione informa i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro sull ' andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pei versamento dei residui prodotti al tesoro . 28 . Con norme da stabilirsi nel regolamento , sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse , i mandati e buoni di pagamento , e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa . Il pagamento dei ruoli , dei mandati o dei buoni sarà fatto , ove occorra , dalla cassa delle sezioni , secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento . Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite , derogando , ove occorra , al precedente articolo , le operazioni comunque attinenti al contratto di trasporto ed i pagamenti che occorra far eseguire in via d ' urgenza . 29 . Il direttore generale , previa approvazione del Consiglio di amministrazione , può aprire crediti , mediante mandati a disposizione , ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture . Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 200.000 ed i relativi rendiconti prensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti . 30 . Nei casi dalla legge permessi , qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato , deve essere notificato al direttore generale che ne dà corrispondente notizia anche all ' ufficiale incaricato del pagamento . Può peraltro il creditore fare notificazione all ' ufficiale , cassiere , o agente incaricato del pagamento , il quale ne informerà immediatamente il direttore generale . Tuttavia i vincoli d ' ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato , nei casi consentiti dalla L . 30 giugno 1908 , n . 335 , e dal presente articolo , debbono essere notificati al direttore generale , al quale altresì , in materia di cessioni , spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli artt . 4 , 7 , 8 , 9 e 11 della legge medesima . La detta legge , inoltre , è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato , con le seguenti norme e modificazioni : a ) gli agenti avventizi e quelli in prova , di cui agli artt . 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1906 , n . 417 , e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli artt . 9 e 10 della legge , ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall ' art . 12 , ultimo comma ; b ) anche gli atti di cessione , fatti in conformità dell ' art . 12 , ultimo comma , debbono essere stesi per iscritto e comunicati , mediante piego raccomandato , al direttore generale delle ferrovie dello Stato ; essi hanno effetto presso l ' Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell ' avvenuta comunicazione ; c ) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all ' art . 10 per gli agenti che vi sono soggetti , sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l ' Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante . La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa , più l ' eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga , moltiplicata per 360; d ) con i contributi del personale stabile ferroviario sarà costituito , come agli artt . 8 , 9 e 11 , un fondo separato di garanzia , del quale la Cassa depositi e prestiti terrà il conto corrente e la gestione , separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge . Le cessioni degli agenti ferroviari che , alla data di pubblicazione della presente legge , saranno state già effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro , saranno riconosciute ed osservate dall ' Amministrazione ferroviaria . Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall ' Amministrazione ferroviaria , secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908 , n . 574 , finché al coordinamento ed all ' applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sarà provveduto con altro apposito regolamento . Le ritenute di cui agli artt . 9 e 10 non ancora applicate , o applicate in misura diversa da quella che sarà definitivamente stabilita dall ' apposito regolamento , saranno effettuate o rettificate dopo la sua pubblicazione , ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908 . Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute già effettuate , ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni , sarà provveduto , subito dopo la pubblicazione della presente legge , mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro , delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti . 31 . Ai contratti da stipularsi coll ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , ed ai progetti da essa compilati , non sono applicabili le disposizioni degli artt . 322 , 337 e 362 della L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F , e relative modificazioni di cui alla L . 15 giugno 1893 , n . 294 . Ai contratti stessi , dai quali derivino entrate o spese per l ' azienda delle ferrovie dello Stato , sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato , salvo quelle degli artt . 9 , 10 , 12 , 14 , 15 e 16 della legge medesima . Il regolamento stabilirà quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa . Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata , ogni qualvolta l ' interesse dell ' Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell ' asta pubblica . È ammessa la trattativa privata : a ) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L . 200.000 , anche se ripartite in più anni ; b ) con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione , nei casi di contrattazione d ' importo superiore a L . 200.000 . La deliberazione del Consiglio , quando si tratti di contrattazione di importo superiore a lire 500.000 , dovrà riportare l ' approvazione del ministero dei lavori pubblici . Tale approvazione non occorre per le forniture , i lavori e le relative provviste , quando , con deliberazione motivata , sia riconosciuto che l ' urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell ' esercizio , a giudizio del Consiglio d ' amministrazione , non permettano l ' indugio della gara . Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri , col mezzo di funzionari a ciò delegati dall ' Amministrazione . I servizi , i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento . 32 . Alle associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della L . 12 maggio 1904 , n . 178 , sono applicabili . pei lavori e per le forniture d ' interesse dell ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , le disposizioni della legge medesima . 33 . Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento , sono di regola , appaltate all ' industria nazionale , col sistema delle pubbliche gare . La direzione generale delle ferrovie dello Stato , su conforme deliberazione del consiglio d ' amministrazione , può procedere per licitazione o trattativa privata . quando ciò sia consigliato dall ' interesse dell ' amministrazione o dal fine di assicurare un ' equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno , fermo il disposto dell ' art . 16 della L . 8 luglio 1904 , n . 351 . Se il risultato delle pubbliche gare , delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell ' industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti , la direzione generale delle ferrovie dello Stato , su conforme deliberazione del consiglio d ' amministrazione e in seguito ad autorizzazione del consiglio dei ministri , può procedere a gare internazionali , alle quali sono invitate anche ditte nazionali . Nella relazione annuale disposta all ' articolo 9 , il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate . 34 . A parità di condizioni , nelle gare internazionali deve preferirsi l ' industria nazionale . Per le provviste di materiale di cui all ' articolo precedente , sarà accordata , con deliberazione del consiglio d ' amministrazione , una congrua protezione all ' industria nazionale , che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta dell ' industria estera , accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna . Per offerta dell ' industria estera si intende la media delle offerte più basse , che rappresentano la metà del numero delle offerte stesse riconosciute valide . Se queste sono in numero dispari , la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno . Se l ' offerta estera sia stata una sola , la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del consiglio d ' amministrazione . Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l ' esercizio delle ferrovie dì Stato , può essere eccezionalmente autorizzata , previa deliberazione del consiglio dei ministri , la licitazione o la trattativa privata con ditte estere . 35 . Tutti i contratti ed atti , stipulati dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , relativi esclusivamente all ' esercizio delle ferrovie stesse , sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro . Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose presentati all ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , non sono applicabili gli artt . 19 . n . 3 , e 20 , n . 34 , del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo , approvate con R.D. 4 luglio 1897 , numero 414 . 36 . Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese , l ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale delle proprie casse ed , in quanto occorra , dei servizi dell ' Amministrazione postale . Con l ' osservanza dei limiti complessivi di giacenza che verranno determinati di concerto dal Ministri per i trasporti e per il tesoro , l ' Amministrazione ferroviaria può essere autorizzata , con decreti degli stessi Ministri e sentito il proprio Consiglio d ' amministrazione , ad avvalersi di aziende di credito che abbiano un patrimonio ( capitale e riserve ) non inferiore a quello che sarà stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio , nonché ad avvalersi dell ' Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni . I rapporti con le aziende di credito saranno regolati da apposite convenzioni , da approvarsi con i decreti medesimi . Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria . Le somme eccedenti l ' ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono versate dall ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato in apposito conto fruttifero , al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il tesoro , presso la Tesoreria dello Stato . Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere , custodire e versare i fondi , sono stabilite dal regolamento . 37 . I cassieri e i sottocassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell ' art . 64 della L . 17 febbraio 1884 , n . 2016 . In occasione dei conti resi dai cassieri , la Corte pronunzia anche sulle eventuali responsabilità incontrate dai sotto - cassieri , salvo che questi ultimi , nella vacanza dei cassieri , ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome . Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905 . CAPO IV : TARIFFE E ORARI 33 . Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute . Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento , delle medesime , per ciò che concerne le merci , alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tabelle , nonché a disciplinare l ' applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 41 . A questa revisione , al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura , industria e commercio , udito il consiglio generale del traffico e il consiglio dei ministri . Tale decreto sarà , senza ritardo , presentato al Parlamento per essere convertito in legge . Fino a che sia pubblicato tale decreto reale rimarranno in vigore le disposizioni dello art . 2 della L . 12 luglio 1906 , n . 332 . In attesa della revisione di cui sopra , gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione . 39 . ( Omissis ) . 40 . Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci . Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura , industria e commercio , uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato , il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri . Il decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 41 . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve quando , essendo in possesso delle spedizioni , sia in grado di farle giungere sulle linee sue e da essa esercitate , a destinazione o al vettore successivo , applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie dello Stato , e fermi restando i termini di resa , esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi . Le riduzioni di tariffe derivanti dalla applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all ' industria privata , purché i concessionari vi abbiano aderito , e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato . Nelle nuove concessioni di ferrovie all ' industria privata , si intenderà imposto al concessionario l ' obbligo del cumulo delle distanze . 42 . E obbligatoria , per le ferrovie allacciate tra di loro , un ' istituzione dei servizi cumulativi . Possono essere escluse da quest ' obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie . Qualora non esista l ' allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto , o , per altre circostanze , si riconosca non conveniente , previo parere del consiglio generale del traffico , l ' istituzione del servizio cumulativo , dovrà essere dall ' esercente istituito un servizio di corrispondenza . L ' obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza , secondo i casi , sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri , o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati . 43 . Quando , per superare forti dislivelli , convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose , diversi dal sistema ad aderenza , i relativi tratti di linea , agli effetti della tassazione dei trasporti viaggiatori e merci , si computano su uno sviluppo che viene fissato , caso per caso , su proposta del direttore generale , e previa deliberazione del consiglio di amministrazione , con decreto del ministro dei lavori pubblici . 44 . Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza , di cui agli articoli precedenti , e per l ' uso delle stazioni comuni , sono concordate dall ' amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre amministrazioni interessate . Se l ' accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente , od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all ' altra amministrazione , le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d ' accordo fra le amministrazioni , o , in difetto , uno dal consiglio di amministrazione , uno dall ' altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della corte d ' appello di Roma . Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro , il presidente della corte d ' appello , sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse , nomina anche l ' arbitro o gli arbitri mancanti . Gli arbitri decidono come amichevoli compositori . 45 . Non può essere promossa azione giudiziaria contro l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l ' applicazione delle tariffe , prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo . Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli artt . 402 e 71 del codice di commercio , anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso . Quando le cause suddette , siano di competenza dei giudici conciliatori , le sentenze anche per valore non eccedente le lire 50 , sono appellabili in conformità degli artt . 17 della L . 16 giugno 1892 , n . 261 , e 3 della L . 28 luglio 1895 , n . 455 . 46 . Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale . 47 . ( Abrogato ) . 48 . Il Consiglio d ' amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi subordinati postali e simili , può , per alcune linee o tratti di linea , autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari ( 31 ) . 49-50 . ( Abrogati ) . 51 . Quando gravi ragioni lo esigano , il ministro dei lavori pubblici , previa deliberazione del consiglio dei ministri , può ordinare l ' attuazione di treni internazionali di lusso , ancorché il consiglio d ' amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l ' istituzione . 52 . Sono deliberate dal Consiglio di amministrazione , su proposta del direttore generale : a ) la concessione o la soppressione di stazioni e di fermate ; b ) la conversione di stazioni in fermate e di fermate in stazioni . CAPO V : PERSONALE 53 . Le assunzioni , le nomine , gli stipendi o paghe , gli avanzamenti , la disciplina , l ’ esonero , le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato , sono regolati in base a norme approvate con decreto reale , uditi il Consiglio d ' amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri . Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all ' art 85 , della presente legge saranno fissate per decreto reale , udito il Consiglio dei ministri , le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti , con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica . Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garenzie . I crediti reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge . Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio d ' amministrazione , approvata dal ministro dei lavori pubblici . Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale , distinto per gradi e qualifiche , a dimostrazione della spesa corrispondente . 54 . Sono soggette all ' approvazione del ministro le deliberazioni motivate del consiglio di amministrazione relative alle nomine , agli avanzamenti , ai collocamenti in disponibilità , all ' esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti . Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria , il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro . 55 . Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del regio esercito e della regia armata , le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso , eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio . 56 . Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato , qualunque sia il loro grado ed ufficio , sono considerati pubblici ufficiali . Senza pregiudizio dell ' azione penale secondo le leggi vigenti , coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l ' ufficio o prestano l ' opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati . Può però il direttore generale , su parere favorevole del consiglio di amministrazione , considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità , applicare invece la sospensione dal servizio , la proroga del termine per l ' aumento dello stipendio o della paga , o la degradazione . 57 . Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso , da parte degli interessati , il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato , a termini dell ' art . 24 della L . 2 giugno 1889 , n . 6166 ( s . 3a ) . In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare , tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l ' aumento dello stipendio , o della paga , di degradazione e di destituzione . Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell ' atto o del provvedimento negli ordini generali dell ' amministrazione . 58 . La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905 , continuerà ad essere applicata , sino alla loro estinzione , con le norme allora vigenti . La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi , a partire dal 1° luglio 1905 , a favore degli agenti e loro famiglie , tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari , sarà applicata a partire dall ' attuazione della presente legge , ai sensi degli artt . 11 e 54 , lettera D , della L . 24 agosto 1877 . n . 4021 , e dell ' art . 2 della L . 22 luglio 1894 , n . 339 . Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicati nell ' art . 59 , l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico , conteggiandolo separatamente , il maggiore importo dell ' imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D . Sono esenti dall ' imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati , rispettivamente , dalla seconda sezione dell ' istituto di previdenza e dal consorzio di mutuo soccorso . 59 . Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell ' art . 85 della presente legge , l ' amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado , che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 di servizio , della cui opera , a giudizio insindacabile del consiglio d ' amministrazione , essa non creda di potersi utilmente giovare . Rimane però ferma , per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio , la necessità dell ' approvazione del ministro a termini dell ' articolo 54 . Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero , l ' amministrazione dovrà darne avviso all ' interessato , il quale avrà diritto di presentare ai consiglio per iscritto , le sue osservazioni nel termine di dieci giorni . 60 . Agli agenti di cui all ' articolo precedente sarà liquidato , a seconda delle rispettive provenienze , un assegno proporzionale agli anni di servizio , colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato , o proporzionale ai versamenti fatti , giusta le disposizioni vigenti per le casse pensioni ferroviarie . Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell ' esonerando , né oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo . Agli agenti , i quali a termine dell ' art . 7 , penultimo comma , della L . 12 luglio 1906 , n . 332 , hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo , sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma . La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie , i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione . Siffatti assegni graveranno il bilancio dell ' azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che , secondo le rispettive provenienze , regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti , e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età , se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea . Raggiunti i predetti limiti di età , si farà luogo al collocamento a riposo d ' ufficio . Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali , di cui all ' ultima parte del secondo comma del precedente articolo , sarà , all ' atto del collocamento a riposo , liquidata una indennità con le stesse norme stabilite dall ' art . 11 della L . 13 marzo 1904 , n . 66 , per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate . I versamenti alle casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza , verranno continuati sulla base dell ' ultimo stipendio integrale , restando a carico dell ' amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l ' assegno , finché raggiunti i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo , questa possa venire liquidata , pei funzionari provenienti dalle società , in base alle norme stabilite dallo statuto dell ' istituto di previdenza al quale appartiene L ' esonerando , e per quelli provenienti dallo Stato , su quella dell ' ultimo stipendio . Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata , in apposito capitolo , la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo . CAPO VI ( artt . 61-70 ) : CONSIGLIO GENERALE E COMMISSIONI COMPARTIMENTALI DEL TRAFFICO . ( Omissis ) . CAPO VII ( artt . 70-75 ) : COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA ( Omissis ) . CAPO VIII : DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE 76 . Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato , quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m . 100 dal confine della ferrovia , la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici , previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità ferroviaria . Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite , la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei Lavori pubblici , sentito il Consiglio di Stato , previa approvazione dei relativi progetti da parte della autorità ferroviaria competente come al precedente comma . I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato , potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici , udita l ' autorità ferroviaria competente per l ' approvazione dei relativi progetti , essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell ' art . 71 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificato dalla L . 18 dicembre 1879 , n . 5188 . 77 . Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti , come per nuove costruzioni ferroviarie , si applicheranno le norme degli artt . 12 e 13 della L . 15 gennaio 1885 , n . 2892 , per il risanamento della città di Napoli . Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle amministrazioni esproprianti , tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell ' interesse dell ' amministrazione ferroviaria dello Stato . Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all ' industria privata e sovvenzionate dallo Stato . 78 . All ' amministrazione stessa , sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici , sono affidati gli studi , la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato . Tale incarico è estraneo all ' esercizio autonomo delle ferrovie . Le spese all ' uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . Le spese di amministrazione per studi , dirigenza , sorveglianza e liquidazione delle costruzioni suddette e quelle per trasporti , per lavori in economia e per somministrazioni di materiali e oggetti di magazzino , sono per ciascuna linea anticipate sul bilancio delle ferrovie dello Stato e semestralmente rimborsate con mandati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici . La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad introdurre , durante la esecuzione dei lavori , le modificazioni al progetto approvato che , senza alterare le linee generali del tracciato , abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficoltà dei terreni , di conseguire economie e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche delle quali non si fosse potuto tener conto nel progetto . All ' amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidata la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all ' industria privata quando lo Stato debba assumerne poi l ' esercizio . In tal caso sono deferite all ' Amministrazione stessa tutte le facoltà ed attribuzioni che spettano per le vigenti leggi all ' autorità governativa . 79 . Le azioni giudiziarie , che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell ' articolo precedente , nonché ad ogni altra speciale gestione attribuitale , devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato , osservate le norme per la sua rappresentanza . È fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione , se questa non fu eseguita a cura dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , anche se si tratti di linee da essa esercitate . Spettano al Servizio legale dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio , nonché la consulenza , per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo . Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori , l ' Amministrazione può essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio , o da agenti amministrativi muniti di delega . Purché consti della loro qualità , i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell ' Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno , o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali , a termini delle leggi vigenti in materia civile , penale c amministrativa , occorra un mandato speciale . 80 . Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell ' Amministrazione è affidata di regola agli uffici stessi . Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale , che verrà redatto per ciascuna sede di tribunali , Corti d ' appello o Corti di cassazione . La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio . Gli albi dei difensori delegati saranno , per effetto della presente legge , approvati dal Consiglio di amministrazione , su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento . Detta Commissione è composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d ' appello , del regio avvocato erariale , del presidente del Consiglio dell ' ordine degli avvocati e del capo dell ' ufficio legale ferroviario , che risiedono nella città sede del compartimento , o che su di essa hanno giurisdizione . Saranno preferiti , per detta iscrizione , quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie . Il numero degli iscritti nell ' albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio . In caso di vacanze , ne sarà data pubblica notizia . Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato , sono estese anche all ' Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono : pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato ; pel vincolo di dipendenza verso l ' ufficio delegante , e per l ' obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall ' ufficio delegante . Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere , caso per caso , fra gli inscritti nell ' albo , il delegato a trattare ogni singola causa non ritenuta a difesa diretta , tenendo conto delle relative attitudini e di un ' equa distribuzione degli incarichi . Nelle liti di eccezionale gravità , e quando vi sia un rilevante interesse per l ' erario dello Stato , la difesa dell ' Amministrazione potrà , con disposizioni del ministro dei lavori pubblici , di concerto col ministro del tesoro , essere affidata anche all ' Avvocatura erariale e ad avvocati del libero foro . I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi , nonché ad essere inscritti nell ' albo dei delegati . 81 . L ' amministrazione ferroviaria , entro un anno dalla pubblicazione della presente legge , procederà al riordinamento degli uffici pel servizio legale , ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria , che , oltre la laurea di giurisprudenza , abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla L . 8 giugno 1874 , n . 1938 , per l ' esercizio delle professioni di avvocato e procuratore , unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi . Coloro i quali non avessero , ovvero non conseguissero , nel detto anno , tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici . Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercé i pubblici concorsi di cui al successivo penultimo capoverso , ovvero scegliendo , secondo le norme che saranno dettate dal regolamento : tra i funzionari delle regie avvocature erariali ; e tra i funzionari del pubblico ministero , giudici di tribunali , pretori od aggiunti giudiziari . Ai detti funzionari e magistrati , che fossero prescelti saranno applicabili , per quanto riguarda il trattamento di pensione , le disposizioni dell ' art . 7 della L . 12 luglio 1906 , n . 332 , relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell ' Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del regio ispettorato generale delle strade ferrate . Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo , il capo del servizio legale presso la direzione generale ed i capi del servizio legale risiedenti presso le sedi compartimentali , saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso , e fra i funzionari degli attuali uffici , per merito riconosciuto dal consiglio di amministrazione , dietro comprovato esercizio dell ' avvocatura contenziosa e senz ' altro riguardo ad anzianità di servizio , ed , in difetto , per speciale concorso . Per l ' eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale , si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni , che siano rispettivamente inscritti , almeno da due anni , nell ' albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le corti od i tribunali del Regno , ed abbiano effettivamente esercitata l ' avvocatura contenziosa , nonché fra i funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio , escluso il tirocinio di uditore . Con regio decreto , udito il consiglio di amministrazione ed il consiglio di Stato , saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per la esazione e ripartizione , fra i funzionari , delle competenze poste a carico delle controparti , oppure corrisposta dall ' Amministrazione interessata in ragione della metà di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente , nei casi di transazione favorevole all ' Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l ' Amministrazione non sia rimasta soccombente . 82 . Il personale medico alla dipendenza del relativo Ufficio centrale sanitario compie le funzioni di assistenza , di vigilanza igienica , di consulenza , di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione , secondo le norme stabilite in apposito regolamento . I medici di riparto , i consulenti , gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità di impiegati . La designazione dei medici di riparto sarà fatta da una speciale Commissione , costituita con le norme stabilite dal regolamento . La nomina , le condizioni , i casi di revoca e di dispensa , le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici , nonché dei consulenti e specialisti , sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma , che verrà approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni , udito il Consiglio d ' amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione generale della sanità pubblica . Le concessioni delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio ai medici di riparto , ai consulenti , agli specialisti ed ai medici aiuti sia in attività di servizio che dispensati dal servizio . saranno accordate nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni vigenti all ' uopo e secondo le norme fissate dall ' anzidetto regolamento . È data facoltà al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di procedere , in caso di circostanze eccezionali , a nomine provvisorie di medici di riparto secondo le norme del regolamento . 8384 . ( Abrogati ) ( 46 ) . 85-86 . ( Omissis ) ( 47 ) . 87 . In quanto siano contrarie alla presente legge , sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905 , n . 137 , e del 12 luglio 1906 , n . 332 , e tutte le altre leggi e disposizioni relative all ' esercizio di Stato delle ferrovie . 88 . Con decreto reale , uditi il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri , sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate .
StampaQuotidiana ,
Rilievi sulle lettere aperte del P . d ' A . e del PC 20 e 26 novembre 1944 . La lettera aperta del P . d ' A . e del PC rispettivamente del 20 e del 26 novembre 1944 , sottolineano due esigenze sentite da tutti i movimenti antifascisti : il potenziamento dei CLN , affinché essi possano condurre , il più efficacemente possibile , la lotta ad oltranza contro l ' oppressione ed il rinnovamento in senso democratico dello Stato italiano . La DC è concorde con il P . d ' A . e col PC nel sottolineare la necessità di rafforzare gli attuali poteri dei CLN e di collegare in maniera costante rapida , efficace , il CLNAI con i CLN periferici . Organizzazione direttiva comune per la lotta di liberazione , delegato del Governo di Roma per l ' Italia occupata , il CLN centrale non sarà mai abbastanza munito di poteri effettivi ; esso rappresenta la vitalità dell ' Italia , la libertà del suo spirito pur sotto l ' oppressione , la permanenza del diritto contro l ' effimero sanguinoso trionfo della forza . Autonomia regionali . Le proposte organizzative del P . d ' A . e del PC su questo punto ci trovano quindi consenzienti con tutto l ' animo e pronti ad attuarle nella realtà pratica [...] da direttive segnate recentemente dal CLNAI . Particolarmente gradito si è giunto a questo proposito , l ' accenno dell ' Esecutivo del P . d ' A . circa l ' autonomia della regione , la quale è felicemente definita « nucleo essenziale della rinascita democratica italiana » . Nella realtà di questo tempo di lotta , ai CLN regionali si sono subito rivolti per direttive , consigli , coordinamenti i CLN provinciali ed essi sono diventati , di fatto , i veri organi direttivi della lotta contro l ' oppressione che le forze sane della nazione conducono in ogni provincia , in ogni città , in ogni campagna . Più tardi il CLNAI , si è costituito , su iniziativa dei partiti , per coordinare e dirigere centralmente l ' attività dei CLN regionali , ma ha avuto il più grande rispetto verso le autonomie regionali , mostrando così un aspetto che deve essere essenziale all ' Italia di domani . Ma oltre alla più efficace organizzazione dei CLN , nei due documenti del P . d ' A . e del PC , si pone un duplice problema di indubbia gravità : la natura e funzione dei CLN oggi e nel domani ; in stretta connessione con questo problema quello della composizione di tali comitati . È per noi doveroso dichiarare il nostro pensiero sui due argomenti . Individualità dei partiti . L ' unione nei Partiti nei CLN è stata ed è un ' esigenza imposta non solo e non tanto dalla durezza della lotta contro l ' oppressione quanto al comune , semplice , lineare scopo a cui gli sforzi di tutti i partiti italiani degni di questa qualifica volgono : eliminare quella oppressione e ritornare alla libera , espressione delle forze politiche nazionali , solo mezzo per dare all ' Italia il governo libero e indipendente che essa deve avere . Si afferma più volte nelle lettere del P . d ' A . e del PC che questa esigenza di unione continuerà , al di là della lotta e della vittoria , per le necessità della ricostruzione . E questa un ' affermazione comune che si presta tuttavia ad un equivoco . È certamente verissimo che i Partiti , tutti , debbono mirare alla ricostruzione delle troppo ferite inferte alla Patria ; ma la ricostruzione non sarà impedita , ma anzi facilitata da una vita politica in cui , attraverso le differenti vedute dei vari Partiti , abbiano il loro libero e opposto gioco tutte le forze e le opinioni della Nazione . Siamo tutti convinti , e lo dovremmo sinceramente essere , che la polemica totalitaria contro i Partiti , e le discordie , l ' inettitudine , ecc . alle quali esse condurrebbero , risulta del tutto infondata appena si pensi ad una vita politica in cui le diverse opinioni , pur onestamente combattendosi , scoprano via via le strade che la Nazione deve percorrere , limitino a vicenda i propri impulsi , e soprattutto realizzino appieno l ' attuazione politica della volontà popolare , appunto attraverso i vari loro indirizzi , all ' inizio contrastanti ma che assolvono però , nella grande tela della vita politica nazionale , ciascuno la propria indispensabile funzione . Ma se questo è vero , non si riesce a vedere quale sia la necessità che imponga a ciascun Partito di perdere la propria individualità e fisionomia , e quindi la propria funzione , in una unione che , a detta del P . d ' A . e del PC , non soltanto dovrebbe stringere fra loro i Partiti , ma anche altre organizzazioni di masse , cosicché la cellula della vita politica italiana non sarebbe più l ' organizzazione politica di Partito ma l ' organizzazione data dai CLN che vivrebbero di vita autonoma , salendo da quelli locali ( di villaggio , officina , ecc . ) fino a quello centrale . In realtà una simile situazione porterebbe all ' abolizione dei Partiti , o meglio alla creazione di una specie di Partito unico , formato coi resti degli attuali partiti , male amalgamato , nel quale non si riconoscerebbero una maggioranza ed una opposizione , nel quale le varie tendenze politiche finirebbero col paralizzare e spezzare l ' azione comune se l ' organizzazione generale fosse debole , e finirebbero con lo scomparire , dominata da una di esse affermatasi più vigorosamente , se quella organizzazione fosse veramente efficiente . Si avrebbe così una delle due alternative : o il caos politico od un nuovo dominio totalitario . Il nuovo Stato . La lettera del P . d 'A., a cui in certo senso fa eco su questo punto la risposta del PC , contiene singolari asserzioni circa lo Stato italiano di ieri e quello di domani . Il P . d ' A . in termini abbastanza netti dichiara che il potere non può spettare , a liberazione avvenuta , al vecchio Stato liberale italiano , così come esso era costituito dal 1860 al 1922 , e che sarebbe stato anch ' esso uno « Stato autoritario » ; il potere dovrebbe invece spettare ai CLN ed emanare da essi , quali nuovi rappresentanti della volontà popolare e di una vera « democrazia progressiva » . Di fronte a queste asserzioni che toccano essenziali problemi politici , dobbiamo intanto rilevare come essi siano la migliore prova di ciò che abbiamo detto più sopra , e cioè della necessità che ciascun partito svolga liberamente e automaticamente , a liberazione avvenuta , la sua politica . È infatti evidente che le tesi ora accennate , sostenute dal P . d 'A., sono tesi squisitamente politiche , che partono da una visione dello Stato in generale e della concreta situazione italiana in particolare , che è propria ad un singolo Partito , cioè al P . d 'A., e non può essere , ad esempio , la nostra visione ; cosicché volere porre oggi il problema , in sede di azione collettiva di lotta da parte di tutti i Partiti contro l ' oppressione , è incongruo e dannoso . Ma , poiché il problema viene posto , diciamo subito chiaramente il nostro pensiero a questo proposito . Il PDC , non condivide né lo spirito informatore del vecchio Stato liberale italiano né varie delle sue forme . Almeno due aspetti dell ' apparato statale italiano prima del fascismo sono infatti in radicale contraddizione con i nostri princìpi ed il nostro programma : il teorico agnosticismo religioso che sul terreno pratico diventa diffidenza ed anzi ostilità verso la Chiesa cattolica , indifferenza circa i valori religiosi e morali , neutralità tra bene e male , abdicazione all ' alta missione civile dello Stato , il non intervento nel mondo economico e sociale , il troppo scarso interesse alla soluzione del più importante problema della vita sociale contemporanea e cioè l ' elevazione delle masse lavoratrici , la scomparsa del proletariato , la lotta contro la miseria , la liberazione dal bisogno . Non potrà dunque essere il PDC a volere la risurrezione e la perpetuazione del vecchio corpo dello Stato italiano prefascista ; assurdo sforzo di restaurazione che , ben difficile da realizzarsi , avrebbe soltanto il potere di scontare tutti . Ma da questo riconoscimento della necessità di riforme anche radicali del vecchio istituto statale italiano all ' abbandono improvviso , totale e immediato di esso , vi è un ' immensa distanza che il PDC , conscio di rappresentare una forza di equilibrio nella vita nazionale progressiva entro un ordine evolutivo che è la esigenza che esso ritiene propria alla grande maggioranza . del popolo italiano , non varcherà mai . Questo soprattutto perché il PDC si sente anzitutto partito democratico e , come tale , vuole che sia il popolo a decidere , con la maggioranza dei suoi voti , il proprio assetto statale . La « rivoluzione segreta » . Ora sembra indubbio al PDC che la temporanea conservazione , nei primi tempi dopo la liberazione , delle forme dello Stato italiano prefascista ( salva sempre la questione istituzionale secondo gli accordi già noti ) abbia almeno questo di ottimo : di permettere al Paese di esprimere legalmente e liberamente il proprio effettivo parere sulle riforme che proprio questo stesso Stato dovrà subire . A questa grande e benefica possibilità , per cui il popolo italiano tutto insieme potrà esprimere la propria volontà , il P . d ' A . ( e con esso , a quanto sembra , il PC ) vuole sostituire una vera e propria « rivoluzione segreta » , dichiarando che poteri dello Stato italiano siano assunti dai CLN . È indubbio che coloro i quali sono riuniti , ormai , da lungo tempo , nei CLN costituiscono le forze più vive e operanti del popolo italiano , che nella bufera essi hanno tenuto alta la fiaccola della libertà individuate , della volontà popolare , della indipendenza nazionale . Ma sarebbe una triste fine della loro eroica missione se ad un certo momento costoro si impadronissero della sovranità nazionale senza che nessuno li abbia designati all ' infuori della loro coscienza e del loro coraggio ; in realtà essi imporrebbero al popolo italiano una altra dittatura , certo infinitamente migliore , ma sempre dittatura , perché non liberamente eletta dalla massa popolare , ma autodesignatasi salvatrice e guida della Nazione . Né potrà essere certamente un ' approvazione plebiscitaria data dal popolo alla costituzione e all ' opera dei CLN a rassicurare sulla effettiva rispondenza della nuova situazione alla effettiva volontà popolare ; siamo infatti abbastanza esperti , ormai , di votazioni plebiscitarie , per conoscerne la vacuità e l ' ipocrisia . Occorre e il PDC è convinto che la stessa opinione è in tutti i Partiti italiani una profonda palingenesi della vita politica nazionale ; occorre che il popolo italiano , tutto il popolo , escluso per oltre un ventennio dal governo di se stesso , ritorni a scegliersi le proprie guide e a controllarle col suo libero voto . Questa è la vera democrazia , come è evidente a chi non intenda , sotto questa parola magica detta a voce tanto più alta quanto meno essa è sentita interiormente , contrabbandare altra merce ; ed è anche « democrazia progressiva » perché vuole che il popolo e per il popolo progredire verso un avvenire migliore , con successive sempre più vaste e profonde riforme . I « senza partito » . Discende logicamente da tutto ciò il rifiuto della Democrazia Cristiana alla proposta del P . d 'A., fatta propria dal PC dell ' allargamento dei CLN , con l ' introduzione dei rappresentanti di varie organizzazioni che vengono indicate come « senza partito » . L ' argomento che viene invocato per tale decisiva modifica della composizione dei CLN è dato dalla impossibilità che i partiti abbiano il « monopolio » della rappresentanza del popolo , quando moltissimi sono i senza partito che lottano per la libertà , la democrazia , ecc . È singolare cogliere in una così notevole manifestazione politica , quale la lettera del P . d ' A . e la risposta del PC che stiamo esaminando , l ' eco della antipatia verso i Partiti , correntemente definiti come fornite di discordia e disordine , sentine di ambizioni e cupidige , ecc . , largamente seminata dalla propaganda totalitaria nel ventennio di dominio fascista . Ma biasimare il monopolio dei partiti sulla vita politica è come biasimare il monopolio dei filosofi sulla espressione del pensiero umano circa i massimi problemi della vita e della morte , o il monopolio del macchinista sulla guida del treno in corsa . È infatti evidente che ogni ordinata e seria vita politica non può non aversi se non entro il quadro dei veri partiti i quali se sono veramente tali , e non mere accozzaglie di interessi e di ambizioni debbono rispecchiare tutte le esigenze economiche e sentimentali , nazionali e religiose , materiali e morali , dell ' intero popolo . I cosidetti « senza partito » ( ai quali i due documenti che esaminiamo guardano con simpatia eccessivamente commossa ) o sono persone che pur non militando in alcun partito o con singoli punti di più programmi insieme , e la libera espressione della loro volontà si incontrerà volta a volta nella corrente che il partito o i più partiti seguono in quel dato momento o su quel dato problema ; oppure sono persone che non hanno alcun pensiero politico , sia pure rozzo , di nessun genere , e rappresentarli sarebbe come rappresentare il vuoto ; oppure ancora hanno un pensiero differente da quello di tutti i partiti e in realtà costituiscono già un nuovo partito , per conto loro , che prenderà consistenza e propria fisionomia appena esso giungerà a quella forza rappresentativa che giustificherà la sua esistenza e la sua funzione . Ognuna di queste organizzazioni e associazioni alle quali si richiamano i due documenti , esaminati racchiude dunque nel suo seno militanti di un partito o con esso simpatizzanti o ad esso vicini più o meno consapevolmente . Spetta perciò ai singoli partiti rappresentare le loro esigenze ; far valere i loro diritti , interpretarne la volontà . Tutto ciò si svolge ora , nella lotta per la liberazione , su di una base comune , in una reciproca intesa ; domani , nella luce della libertà , si svolgerà nel libero e ordinato gioco delle forze politiche .
ProsaGiuridica ,
PARTE I . DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FERROVIE TITOLO I . DISPOSIZIONI PRELIMINARI CAPO I : DISTINZIONE 1 . ( Classificazione ) . ( Art . 206 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . - Le strade ferrate sono pubbliche o private . Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone , merci o cose qualunque . Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l ' esercizio permanente o temporaneo di un commercio , di un ' industria , di un uso qualunque suo proprio . CAPO II : FERROVIE PUBBLICHE 2 . ( Categorie di ferrovie pubbliche ) . ( Articolo 1 , primi quattro commi , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie . Sono principali quelle che risultano dl speciale importanza , in base ai seguenti criteri : l ' estensione attraverso il regno ; l ' entità di traffico ; il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro , ovvero con porti importanti marittimi , lacuali o fluviali ; l ' allacciamento a ferrovie estere ; le considerazioni d ' indole militare . Secondarie sono tutte le altre . Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie sono distinte in due classi : secondarie propriamente dette e locali , in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari . 3 . ( Ferrovie pubbliche su strade ordinarie ) . ( Art . 2 , primo e secondo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie principali hanno sede propria . Le secondarie possono essere stabilite anche su strade ordinarie pubbliche a condizione che : 1 ) si lasci una zona sufficiente per il carreggio , ed in ogni modo non mai inferiore a quattro metri dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile . Detta zona può , in caso di ostacoli speciali , come ponti , brevi traverse di abitato e simili , ridursi anche ad una larghezza minore dei limiti sovrindicati , purché si rispettino le cautele stabilite nel regolamento di cui all ' art . 81 del presente testo unico ; ( Art . 11 , primo e secondo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; art . 32 , L . 27 dicembre 1896 , nf 561 ) ; 2 ) abbiano sede separata dal carreggio . La zona poi carreggio deve essere separata da quella riservata alla ferrovia nei modi determinati nell ' atto di concessione ( siepe , stecconato , mura ) tenendo conto delle condizioni speciali della località attraversata . In casi eccezionali , e su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici , può prescindersi dall ' obbligo della separazione di sede su saltuari tratti , che nel loro complesso non superino un terzo dell ' intera lunghezza della linea da costruire . CAPO III : FERROVIE PRIVATE 4 . ( Categorie di ferrovie private ) . ( Articolo 207 , primi tre commi , L . 20 marzo 1865 . n . 2248 , all . F ) . Le ferrovie private si dividono in due categorie . La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce , senza intersecare o in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata . La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui , le pubbliche vie di comunicazione , i corsi d ' acqua pubblici , gli abitati ed ogni altro sito od opera pubblica . ( Art . 1 , ultimo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie private della seconda categoria sono parificate per le norme di costruzione e di esercizio alle ferrovie locali , in quanto concernono la sicurezza delle persone e delle cose e la pubblica igiene . 5 . ( Servitù coattive di passaggio ) . ( Articolo 208 , L . 20 marzo 186.5 , n . 2248 , all . F ) . Le proprietà private , che debbono intersecarsi con le ferrovie private della seconda categoria , sono soggette alla servitù del passaggio coattivo , e coloro che costruiscono le dette strade ferrate debbono adempiere agli obblighi tutti dalla legge imposti per l ' acquisto della servitù coattiva di acquedotto . ( Art . 300 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . L ' approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruirle il diritto d ' intraprendere i lavori , se prima egli non abbia fatto constare presso l ' autorità amministrativa locale e , ove d ' uopo , presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata deve congiungersi , di avere compiuto tutto ciò che la legge prescrive per l ' esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà . 6 . ( Congiunzioni ferroviarie e stradali ) ( Art . 212 , primo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private con le pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie , nelle piazze , negli abitati od altri siti pubblici , è fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà , sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi . 7 . ( Servizio pubblico su ferrovie private ) . ( Art . 5 , comma quinto e sesto , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . - Al governo è data facoltà di concedere annue sovvenzioni chilometriche sino a lire 1200 a chilometro , e per un periodo non superiore a 20 anni , per l ' esercizio di ferrovie private da autorizzare al servizio pubblico . Le sovvenzioni sono accordate con decreto reale , su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro , e sul conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato . CAPO IV : DERIVAZIONI D ' ACQUE E NAVIGAZIONE LACUALE 8 . ( Derivazioni d ' acque ) . ( Art . 15 , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le derivazioni di acque pubbliche , posteriori alla L . 12 luglio 1908 , n . 444 , accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per l ' applicazione della trazione elettrica hanno la durata della concessione della ferrovia e ne sono parte integrante . 9 . ( Navigazione lacuale ) . ( Art . 16 , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Nei riguardi dell ' esercizio delle linee di navigazione lacuale in servizio pubblico ed in corrispondenza con le ferrovie la sorveglianza è esercitata dal ministro dei lavori pubblici con le norme stabilite per le ferrovie concesse all ' industria privata . TITOLO II . CONCESSIONI CAPO I CONCESSIONARI 10 . ( Norma generale ) . ( Art . 1 , prima parte , L . 29 giugno 1873 , n . 1475 ) . Il governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto reale all ' industria privata , a province e comuni , isolatamente o riuniti in consorzio , concessioni per la costruzione e l ' esercizio di strade ferrate pubbliche . ( Art . 4 , parte seconda dell ' ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Alla cessione dell ' esercizio di linee secondarie appartenenti allo Stato si provvede con legge . 11 . ( Concessioni ad enti pubblici ) . ( Articolo 9 , L . 4 dicembre 1902 , n . 506 ) . Le province , i comuni ed i consorzi provinciali e comunali sono autorizzati a costruire ed esercitare le ferrovie che venissero loro concesse , sia a propria cura diretta , sia a mezzo di società o d ' imprese subconcessionarie . Con apposito regolamento , da approvarsi mediante decreto reale , sono stabilite le norme , con la osservanza delle quali gli enti sovranominati possono costruire ed esercitare le ferrovie . 12 . ( Costituzione del consorzio ) . ( Art . 7 , L . 29 giugno 1873 , n . 1475 ) . I consorzi di province e di comuni , per la concessione di una ferrovia o l ' acquisto di concessione fatta a terzi , sono costituiti con le forme seguenti . I consigli provinciali o comunali deliberano sulla costituzione del consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale , il numero dei rispettivi rappresentanti in proporzione della quota di concorso , la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli . I rappresentanti del consorzio compilano , conforme alle disposizioni del presente testo unico di legge , lo statuto consorziale da approvarsi per decreto reale sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell ' interno , sentito il consiglio di Stato . 13 . ( Funzionamento e durata del consorzio ) . ( Art . 8 , L . 29 giugno 1873 , n . 1475 ) . I rappresentanti del consorzio costituiscono l ' assemblea consorziale a cui spetta l ' approvazione dei contratti di costruzione , cessione o esercizio della ferrovia consorziale , delle spese straordinarie , dei bilanci annui e del riparto delle spese e degli utili in proporzione delle quote di concorso . L ' assemblea nomina nel suo seno un comitato permanente di cui lo statuto determina la durata e il modo di rinnovazione . Il comitato permanente amministra il consorzio nei modi determinati dallo statuto e provvede in massima a tutti gli interessi ed atti dell ' azienda consortile . Il comitato permanente , per la durata di tempo fissata dallo statuto , elegge un presidente che rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili e amministrativi . Il comitato permanente comunica il bilancio annuo approvato dall ' assemblea ai corpi morali del consorzio ed ai prefetti delle loro province . I consigli comunali e provinciali stanziano nei loro bilanci le somme rispettive . I prefetti invigilano all ' esecuzione di quest ' obbligo , e in caso di difetto promuovono l ' iscrizione delle somme di ufficio . Nessuna opposizione , né in via amministrativa , né in via giudiziaria , può sospendere il pagamento delle rispettive quote . ( Art . 10 , L . 29 giugno 1873 , m 1475 ) . Il consorzio s ' intende continuativo per tutta la durata della concessione . 14 . ( Comitati per le concessioni a province ) . ( Art . 9 , L . 29 giugno 1873 , n . 1475 ) . I consigli delle province che ottengano concessioni di ferrovie devono formare un comitato permanente di tre membri colle attribuzioni dell ' articolo precedente . 15 . ( Cessione della concessione ) . ( Articolo 295 , L . 20 marzo 1865 , n . 2245 , all . F ) . Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo , o di una società in accomandita , è sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono , tanto per la costruzione , quanto per l ' esercizio e manutenzione . In tale caso la società anonima deve costituirsi con un capitale che è determinato dal governo ; ed è retta da uno statuto . CAPO II : ATTO DI CONCESSIONE Sezione I : Permesso di studi . 16 . ( Domanda per studi ) . ( Art . 242 , L . 20 marzo 1865 , n . 2245 , all . F ) . Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione , nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi , apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi , ed indicare il tempo entro il quale si propone di cominciarli e compierli . Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato direttamente dall ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui è stata presentata la domanda . 17 . ( Permesso di studi ) . ( Art . 243 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Il permesso , di cui all ' articolo precedente . non conferisce al postulante né un diritto di prelazione , né alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione , ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche , osservando il disposto della legge , gli studi e le operazioni geodetiche necessarie alla compilazione del progetto . Il permesso può venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti , e si intende estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso . Sezione II : Domanda di concessione . 18 . ( Domanda ) . ( Art . 244 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le domande di concessione della costruzione e dell ' esercizio di una ferrovia pubblica debbono essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità , dalla indicazione del modo col quale s ' intenda provvedere alle occorrenti spese , dal calcolo presuntivo dell ' importare di sua costruzione e primo stabilimento , e finalmente da quei piani , profili e disegni che sono necessari per pronunciare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto e sul grado di esattezza del calcolo suddetto . Il ministero , secondo le circostanze , può anche richiedere dai postulanti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell ' esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo , con la esibizione degli elementi statistici su cui questo è fondato . 19 . ( Istruttoria ) . ( Art . 245 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le domande suddette sono subordinate al preventivo esame e parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per la parte tecnica , e del consiglio di Stato per la parte giuridica ed amministrativa . Sezione III : Decreto di concessione . 20 . ( Decreto reale di concessione ) . ( Articolo 13 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; art . 246 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le ferrovie vengono concesse per decreto reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici . L ' atto di concessione è basato sopra un capitolato . 21 . ( Dichiarazione di pubblica utilità ) . ( Art . 4 , L . 30 giugno 1889 , n . 6183 ) . Col decreto di concessione delle ferrovie pubbliche alla industria privata , s ' intende implicitamente emessa la dichiarazione che tali opere sono di pubblica utilità , di che e per gli effetti dell ' art . 438 del codice civile e delle LL . 25 giugno 1865 , n . 2359 , 18 dicembre 1879 , n . 5188 , sulle espropriazioni per pubblica utilità . 22 . ( Durata della concessione ) . ( Art . 248 , prime linee , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 14 , L . 27 dicembre 1896 n . 561 ) . Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime , ma non possono essere fatte per un periodo di tempo eccedente i 70 anni . 23 . ( Determinazioni nell ' atto di concessione ) . ( Art . 2 , secondo comma , L . 4 dicembre 1902 , n . 506 ) . Negli atti di concessione sono determinati il tipo di costruzione , i limiti di massima pendenza , il raggio minimo delle curve ed ogni altra modalità della ; ostruzione ed esercizio , nonché il termine di tempo utile per la ultimazione dei lavori e per l ' apertura all ' esercizio delle singole linee . ( Art . 16 , primo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 272 ) . Negli stessi atti di concessione sono determinati , sopra proposta del concessionario , la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata . Nei capitolati vengono stabiliti per ciascun caso la velocità massima e la composizione dei treni in rapporto colle condizioni della strada e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell ' esercizio con la razionale economia del medesimo , specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione , la composizione e la circolazione dei treni . 24 . ( Cauzione ) . ( Art . 247 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Alla stipulazione dell ' atto di concessione , il concessionario deve dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine , da fissarsi nell ' atto medesimo , egli farà il deposito definitivo , che gli verrà nell ' atto stesso prescritto a guarentigia dell ' adempimento dell ' assunta impresa . Tale deposito definitivo è restituito a rate di mano in mano che procedono i lavori di costruzione , salvo un ' ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell ' opera . CAPO II : SOVVENZIONE E SUSSIDI Sezione I : Sovvenzione governativa . 25 . ( Ferrovie che possono essere sovvenzionate ) . ( Art . 1 , secondo comma , L . 30 giugno 1889 , n . 6183 ) . La sovvenzione è accordata alle ferrovie da costruirsi a sezione normale od a sezione ridotta , che congiungano tra loro o alle reti principali ed ai porti del regno : ampi e popolati territori ; centri cospicui per industria e per ricchezza di prodotti agricoli ; bacini minerari ; regioni ancora prive di ferrovie ; capoluoghi di circondario e di mandamento ; comuni di frontiera ; od allaccino altre ferrovie già esistenti , sempreché le nuove ferrovie non facciano concorrenza diretta ed in notevole parte del loro percorso ad una linea delle reti principali , toccando più centri importanti serviti da questa , salve le disposizioni delle leggi vigenti . ( Art . 3 , primo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le sovvenzioni chilometriche . che il governo del Re è autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie , possono essere assegnate qualunque sia il sistema di trazione , o la misura dello scartamento , quando anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente , nonché per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie , quantunque senza sede separata . ( Art . 2 , prime linee , R.D. 25 dicembre 1887 , n . 5162-bis , convertito in L . 30 giugno 1889 n . 6183 ) . Non è accordata veruna sovvenzione se non siano presentati regolari progetti . 26 . ( Forma della sovvenzione ) . ( Art . 5 , sesto comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le sovvenzioni sono accordate con decreto reale , su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro , e sul conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato . 27 . ( Limite massimo della sovvenzione ) . ( Art . 2 , L . 29 giugno 1873 , n . 1475; art . 1 , L . 30 aprile 1899 , n . 168; e art . 1 lettere b e h L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Può essere accordata ai concessionari una sovvenzione annua non maggiore di lire 5000 per ogni chilometro e per un periodo di tempo da 35 a 70 anni in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse . ( Art . 5 , primo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Il governo è autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche , aumentandone da L . 5000 a 5700 il limite massimo . ( Art . 13 , L . 9 luglio 1905 , n . 413 , e artt . 1 e 5 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Il massimo della sovvenzione chilometrica potrà essere portato fino a lire 10.000 per 50 anni , in favore di quelle ferrovie che : a ) attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di costruzione ; b ) ovvero richiedano una spesa , debitamente accertata , di costruzione superiore a lire 150.000 per chilometro . E inoltre siano destinate a congiungere i capoluoghi di provincia , i capoluoghi di circondario o importanti capoluoghi di distretto fra loro o con quelli di provincia , o a collegare comuni , la cui complessiva popolazione superi i 100.000 abitanti , o ad unire due linee litoranee del regno o linee importanti internazionali o a raggiungere il confine . 28 . ( Graduazione della sovvenzione ) . ( Articolo 4 , R.D. 25 dicembre 1887 , n . 5162-bis , convertito in L . 30 giugno 1889 , n . 6183 ) . Il sussidio chilometrico in favore delle ferrovie , delle quali si è riconosciuta la pubblica utilità , è accordato in somma più o meno elevata e per un numero di anni maggiore o minore fino a raggiungere i limiti stabiliti nell ' articolo precedente , tenuto conto specialmente di una o più delle seguenti condizioni : a ) dell ' ammontare dei concorsi degli enti interessati in relazione al costo della ferrovia , alle difficoltà e spese di esercizio , alla condizione economico - finanziaria degli enti che hanno interesse alla concessione ; b ) della quantità ed estensione del traffico che si presume possa essere portato sulla rete o linea principale . c ) del vantaggio che ne avranno i servizi pubblici , e specialmente la difesa nazionale , e dei proventi diretti od indiretti delle imposte ; d ) della popolazione e superficie della zona servita dalla nuova ferrovia e della produzione agricola ed industriale della medesima . 29 . ( Utilizzazione delle strade e raccordi ) . ( Art . 15 , comma terzo , L . 9 luglio 1905 , numero 413; art . 3 , penultimo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272; art . 1 , lettera o , L . 16 luglio 1909 , n . 524; art . 6 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Salvo disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali , nella determinazione della sovvenzione si tiene conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione delle strade ordinarie e degli impianti ferroviari esistenti . Le spese per i raccordi , allacciamenti ed uso comune di stazioni di cui all ' art . 56 , debbono essere comprese nei progetti di massima delle linee da concedere all ' industria privata anche agli effetti della determinazione delle sovvenzioni chilometriche . 30 . ( Saggio di capitalizzazione ) . ( Art . 5 , terzo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Per la determinazione delle sovvenzioni , il saggio lordo di capitalizzazione , è stabilito sulla base del saggio effettivo di impiego in titoli del debito pubblico consolidato italiano 3,50 per cento , risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre , anteriore alla presentazione della domanda di concessione , aumentato dell ' uno e mezzo . 31 . ( Decorrenza della sovvenzione e lunghezza sussidiata ) . ( Art . 1 , parte prima , L . 9 luglio 1905 , n . 413 ) . Le sovvenzioni dello Stato decorrono , per ogni tronco di ferrovia , dal giorno in cui , con l ' autorizzazione del governo , ne ha luogo l ' apertura all ' esercizio , secondo il piano stabilito negli atti di concessione . La lunghezza di ogni tronco , agli effetti dell ' applicazione delle sovvenzioni medesime , è misurata sull ' asse del binario di corsa e computata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori nelle stazioni estreme , qualora siavi innesto con altre linee , ovvero fino all ' estremità dei binari di servizio nelle stazioni capolinea . 32 . ( Stanziamenti di bilancio ) . ( Art . 5 . due ultimi commi , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le somme da pagarsi annualmente per sovvenzioni sono stanziate nel bilancio dei lavori pubblici in un capitolo denominato : « Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all ' industria privata » . Quando le sovvenzioni da pagare per una linea eccedono la somma di annue lire 500.000 , il corrispondente stanziamento è fatto in un capitolo separato nel bilancio dei lavori pubblici . ( Art . 2 , penultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 , e art . 3 e 4 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . A misura che verranno fatte le concessioni , di cui agli artt . 27 , comma terzo . 222 , 223 e 235 , saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti . ( Art . 4 , L . 30 aprile 1899 , n . 168; art . 5 , penultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; art . 1 , lett . h , L . 15 luglio 1909 . n . 524 . e art . 2 , ultimo comma , L . 21 luglio 1910 n . 580 ) . Nella legge di approvazione del bilancio di previsione dei lavori pubblici si determina il limite dei nuovi impegni che possono assumersi per le sovvenzioni nell ' esercizio cui il bilancio si riferisce . Tale limite è aumentato dell ' ammontare delle sovvenzioni per ferrovie complementari e per le linee di cui agli artt . 224 e 235 . Sezione II : Sussidi ed offerte legali degli enti locali . 33 . ( Sussidi da parte degli enti locali ) . ( Art . 38 , quarto e quinto comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; e art . 1 , lett . f , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Le province , i comuni e gli altri corpi morali , quando vi concorra l ' interesse locale , possono accordare sussidi alle ferrovie , preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica , da decorrere dal giorno in cui la linea è aperta all ' esercizio , ferma l ' osservanza dell ' art . 303 del T.U. di legge 21 maggio 1908 , n . 269; al disposto del quale articolo può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto reale su parere favorevole del consiglio di Stato . È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico . 34 . ( Offerte legali ) . ( Art . 2 , R.D. 25 dicembre 1887 , n . 5102-bis , convertito in L . 30 giugno 1889 , n . 6183; art . 5 , quarto comma lett . b , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Non è accordata veruna sovvenzione dello Stato se non risulti che siano intervenute , da parte di enti morali o di privati che vi abbiano uno speciale interesse , legali offerte di qualunque forma che assicurino la costruzione e l ' esercizio della ferrovia , fatta eccezione quando l ' eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale , a giudizio esclusivo del governo da non consentire nuovi aggravi . Sezione III : Garanzia delle obbligazioni ed operazioni finanziarie . 35 . ( Distinzione della sovvenzione ) . ( Articolo 7 , primo e secondo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; art . 8 , lett . c , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Negli atti di concessione di costruzione e di esercizio deve essere dichiarato quale parte della sovvenzione chilometrica governativa sia attribuita alla costruzione e quale all ' esercizio . Quando , secondo le risultanze dell ' istruttoria , l ' esercizio sia attivo , la parte riservata a garanzia dell ' esercizio stesso non può essere minore di un decimo né maggiore di due decimi . 36 . ( Vincolo della sovvenzione per le obbligazioni ) . ( Art . 3 , L . 9 luglio 1905 , n . 413 ) . Il Governo può autorizzare le società per azioni concessionarie di ferrovie ad emettere , agli effetti dell ' art . 171 del codice di commercio , obbligazioni garantite sulle sovvenzioni chilometriche . La garanzia però non può essere data che sulla parte delle sovvenzioni relative al servizio dei capitali da impiegare per la costruzione della ferrovia , dovendo la residua parte rimanere disponibile per l ' esercizio . ( Art . 7 , terzo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; e art . 8 , primo e secondo comma , L . 16 giugno 1917 , n . 540 ) . La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione può essere vincolata integralmente , in Italia o all ' estero , al servizio delle obbligazioni , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che lo statuto della società e le successive modificazioni siano approvati per decreto reale , su proposta dei ministri dei lavori pubblici , del tesoro e di agricoltura , industria e commercio ; b ) che almeno una metà della linea sia aperta all ' esercizio e collaudata ; c ) che l ' ammortamento delle obbligazioni sia stabilito in un periodo di tempo , non eccedente la durata della concessione . Il ministro del tesoro , d ' accordo col ministro dei lavori pubblici , stabilisce caso per caso le norme opportune per regolare l ' emissione delle obbligazioni stesse in rapporto alle condizioni del mercato e per assicurare alla costruzione della linea l ' impiego delle somme ritratte dall ' emissione . 37 . ( Vincolo della sovvenzione per altre operazioni finanziarie ) . ( Art . 7 , comma terzo e quarto , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione può essere vincolata integralmente , in Italia o all ' estero , anche a garanzia di operazioni finanziarie con banche e con istituti di eredito per la provvista dei capitati necessari alla costruzione della linea concessa ed all ' acquisto del materiale rotabile , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che siano comunicate al governo le condizioni dell ' operazione finanziaria ; b ) che la somministrazione dei capitali proceda secondo l ' avanzamento dei lavori , in base a certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici ; c ) che l ' ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata della sovvenzione . In caso di decadenza della concessione per mancato compimento della costruzione , la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla somma effettivamente somministrata in base ai certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici . Ultimata la linea ed aperta all ' esercizio , la sospensione di pagamento della sovvenzione nei casi previsti dall ' ari 203 è limitata alla sola parte non vincolata . 38 . ( Suddivisione in tronchi ) . ( Art . 7 , comma quinto , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Quando nell ' atto di concessione sia prevista l ' apertura della linea all ' esercizio per tronchi , la parte di sovvenzione attribuita alla costruzione è suddivisa per tronchi . In tale caso , aperto un tronco all ' esercizio e collaudato , la corrispondente quota di sovvenzione può essere vincolata al servizio delle obbligazioni od a garanzia delle suindicate operazioni finanziarie , senza osservanza delle condizioni rispettivamente stabilite dall ' art . 36 , lett . M , e dalla lett . h del precedente articolo . 39 . ( Agevolazione fiscale per le obbligazioni ) . ( Art . 7 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le obbligazioni , emesse esclusivamente per la costruzione delle nuove ferrovie concesse all ' industria privata , sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all ' art . 73 dalla L . 4 luglio 1897 , n . 114 ( testo unico ) , nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire ( decimi compresi ) . 40 . ( Anticipazioni sopra le obbligazioni ) . ( Art . 19 , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Gli istituti di emissione e le casse di risparmio sono autorizzati a fare anticipazioni sopra le obbligazioni emesse , a termini dell ' art . 171 del codice di commercio ( 7 ) e degli artt . 36 e 37 del presente testo unico , dalle società concessionarie di ferrovie . Tali anticipazioni possono essere fatte a non più di sei mesi e per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni . CAPO IV : CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE 41-45 . ( Abrogati ) CAPO V : COMPARTECIPAZIONE DEI PRODOTTI 46 . ( Norma generale ) . ( Art . 285 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l ' annuo prodotto netto di una ferrovia , ragguagliato sull ' ultimo scorso quinquennio , eccede il 10 per cento , se altro minor limite non sia stato stabilito dall ' atto di concessione , il governo ha diritto ad una partecipazione negli utili eguale alla metà del sovrappiù . Tale diritto può egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti quindici anni dal giorno dell ' apertura della ferrovia al permanente esercizio sull ' intera sua linea , se nell ' atto di concessione non sia stata espressamente fissata epoca più lontana . Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del prodotto lordo , detratte le spese d ' esercizio , di manutenzione e riparazione ordinaria , e straordinaria , i canoni e i tributi pubblici , le spese di amministrazione , quelle di sorveglianza del governo , ove ne sia il caso , il fondo di riserva e quello di estinzione del capitale di primo stabilimento . Il governo può rinunciare alla compartecipazione dei prodotti cui avrebbe il diritto , imponendo al concessionario un abbassamento corrispondente nelle tariffe . 47 . ( Nuove ferrovie non sovvenzionate ) . ( Art . 12 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Nelle concessioni di ferrovie all ' industria privata senza sovvenzione governativa , posteriori alla L . 16 giugno 1907 , n . 540 , il diritto di compartecipazione dello Stato resta regolato dall ' articolo precedente , ma si esercita sul prodotto netto eccedente l ' interesse legale commerciale computato sul capitale azionario o su quello di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio a norma dell ' articolo seguente . 48 . ( Nuove ferrovie sovvenzionate ) . ( Articolo 11 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi ultrainiziali di ferrovie sovvenzionate , concesse posteriormente alla L . 16 giugno 1907 , n . 540 , nella misura stabilita negli atti di concessione , tenuto conto delle speciali condizioni di esercizio di ciascuna ferrovia , quando la media dei prodotti lordi dell ' ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico indicato negli atti di concessione . Lo Stato ha pure diritto alla compartecipazione ai prodotti netti , in misura non minore della metà dell ' eccedenza dell ' interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal governo , quando sia concessionaria una società per azioni , o sul capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio , negli altri casi . TITOLO III . DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CAPO I : LINEE CONCORRENTI E RACCORDI 49 . ( Privilegio del concessionario ) . ( Articolo 269 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia , parimente pubblica , che congiunga due punti della sua linea , o che le corra lateralmente , entro quel limite di distanza che verrà determinato nell ' atto di concessione . 50 . ( Diritti dello Stato ) . ( Art . 210 , L . 20 marzo 1865 . n . 2248 . all . F ) . Resta però in facoltà dell ' amministrazione dello Stato , ove nulla sia statuito in contrario nell ' atto di concessione , di costruire ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento , e di accordarne ad altri la concessione , salva la preferenza al primo concessionario a parità di condizioni . L ' uso che l ' amministrazione dello Stato faccia di questa facoltà non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta , purché non gli cagioni danno alcuno od incaglio all ' esercizio . I rapporti che occorra di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta amministrazione , o nuovi concessionari , fanno oggetto di convenzione da stipularsi in via amichevole per tutto quanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo . In caso di divergenza la decisione è rimessa a giudizio di arbitri . 51 . ( Uso promiscuo ) . ( Art . 43 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . In caso che altri concessionari di ferrovie non concorrenti intendano valersi di qualche tratto di linea già concessa o costruita , può il governo rendere obbligatorio l ' uso promiscuo di quel tratto , fissandone le relative norme e compensi . È riservata all ' amministrazione governativa la facoltà di permettere attraversamenti a livello fra diverse ferrovie , e di stabilirne le condizioni . 52 . ( Allacciamenti ) . ( Art . 3 , secondo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie sovvenzionate debbono , sempre quando è possibile . allacciarsi alle ferrovie esistenti . Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso , e qualora il governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore , s ' intende soddisfatta la condizione dell ' allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della stazione della ferrovia esistente , in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci . 53 . ( Diramazioni ) . ( Art . 4 L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . L ' esercente di una ferrovia pubblica , salvo il diritto di preferenza di cui all ' art . 50 , non può opporsi alle diramazioni , purché da stazioni o fermate , di altre ferrovie pubbliche , le quali , sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso , servano ad unirla ad altra ferrovia pubblica od a prossimi centri di popolazione , od altrimenti valgano ad allacciarla con porti od approdi marittimi , lacuali o fluviali , ogni qualvolta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o siano condizione di una concessione del governo . L ' esercente della ferrovia , alla quale è imposto il raccordo , deve eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente ; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni , del corpo stradale e della soprastruttura , che si rendano necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti , non meno che l ' adempimento di tutte quelle prescrizioni che sono stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della regolarità dell ' esercizio . Le eventuali contestazioni , che sorgano nella liquidazione delle spese qui contemplate , sono deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all ' art . 74 . 54 . ( Raccordi ) . ( Art . 5 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . L ' esercente di una ferrovia pubblica , ogni volta che lo permettano la sicurezza e la regolarità dell ' esercizio , è tenuto a consentire , alle stesse condizioni di cui all ' articolo precedente , al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali , i cui concessionari , proprietari o esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolato - tipo , redatto dal ministero dei lavori pubblici , secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all ' art . 216 . La stessa disposizione è applicabile anche agli stabilimenti governativi . 55 . ( Norme per raccordi ed allacciamenti ) . ( Art . 6 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . I binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali , qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi , sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria , e , quando debbano servire a tramvie o ad importanti stabilimenti commerciali ed industriali , possono dal governo essere dichiarati opere di pubblica utilità agli effetti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 . Nel caso che un binario di raccordo od allacciamento sia stato costruito con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della detta legge sulle espropriazioni , o con l ' applicazione dell ' art . 5 del presente testo unico , il governo può renderne promiscuo l ' uso con altri stabilimenti , in mancanza d ' accordo , da tre arbitri inappellabili , nominati ai termini dell ' art . 74 . Sui binari di raccordo costruiti con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni può il governo , in caso di necessità riconosciuta , ordinare un servizio pubblico per merci con tariffe non superiori a quelle della ferrovia alla quale i binari si allacciano . I binari di raccordo possono essere stabiliti su strade ordinarie col consenso degli enti proprietari . In caso di dissenso decide il ministro dei lavori pubblici per le strade provinciali , comunali e vicinali ; per le strade nazionali è ammesso il ricorso in via gerarchica , sul quale devono sentirsi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato . 56 . ( Raccordi ed opere non obbligatorie ) . ( Art . 6 , primo comma , L . 12 luglio 1908 , numero 444 ) . Non possono essere imposti dal governo : a ) i raccordi e gli allacciamenti , di cui all ' art . 53 , quando le spese relative sono sproporzionate alla entità della nuova linea ; b ) l ' uso delle stazioni in comune , quando le spese di ampliamento ed adattamento ed i corrispettivi da pagarsi per l ' esercizio in comune siano rispettivamente superiori al capitale d ' impianto ed alla somma occorrente per l ' esercizio di una stazione indipendente . adeguata alle esigenze della nuova linea . CAPO II : ESPROPRIAZIONI ED OCCUPAZIONI 57 . ( Opere ferroviarie di pubblica utilità . ) . ( Art . 225 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica , e quindi sono a loro applicabili tutte le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità . In cosiffatta applicazione s ' intendono far parte delle ferrovie i fossi laterali , i terreni da occuparsi colle siepi , muri od altre chiusure stabili qualunque , comprese le loro distanze legali , dai fondi vicini , i terreni pure da occuparsi poi trasporti dei corsi d ' acqua , o di pubbliche o private comunicazioni , e per stabilimento di vie d ' accesso , e finalmente i terreni necessari per la erezione delle stazioni , e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stabile , destinata all ' esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie . 58 . ( Norme d ' esproprio per la nuove ferrovie ) . ( Art . 77 , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ) . Alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di ferrovie concesse all ' industria privata dopo la L . 7 luglio 1907 , n . 429 , sovvenzionate dallo Stato , si applicano le norme degli artt . 12 e 13 della L . 15 gennaio 1885 , n . 2982 , per il risanamento della città di Napoli . Nei luoghi però dove vigano disposizioni legislative speciali più favorevoli agli esproprianti , tali disposizioni sono applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell ' interesse delle ferrovie . ( Art . 9 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano alle ferrovie concesse all ' industria privata dopo la L . 21 luglio 1911 , n . 848 , anche se non sovvenzionate dallo Stato . 59 . ( Occupazione temporanea ) . ( Art . 277 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente le proprietà private e pubbliche , necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima , con tutte le sue dipendenze ed accessori , dichiarati all ' art . 57 , ma anche , mercé i giusti risarcimenti , quello della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti , durante la esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione , per estrarne i materiali necessari a detti lavori , per farvi dei depositi di materiali ed oggetti qualunque , per istabilirvi dei magazzini ed officine , per praticarvi dei passaggi provvisionali , così ad uso proprio , come ad uso del pubblico e dei privati , a cui i lavori medesimi avessero interrotte , o rese impraticabili le comunicazioni esistenti , e per aprirvi del canali dl diversione delle acque private e pubbliche che coll ' eseguimento della opere recassero difficoltà od impedimento . 60 . ( 0ccupazione di demanio improduttivo ) . ( Art . 228 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Non è dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti , provvisionali o temporanee degli alvei delle acque pubbliche , delle spiagge lacuali o marittime , né di qualunque altro terreno improduttivo appartenente allo Stato , salvo però le reintegrazioni che possano nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l ' attitudine alla propria naturale destinazione , e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che possano trovarvisi stabilite con legittimo titolo . CAPO III : TUTELA DELLE PROPRIETÀ ED OPERE COERENTI 61 . ( Comunicazioni e corsi d ' acqua ) . ( Articolo 229 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza a proprie spese , tutte le comunicazioni pubbliche e private che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte . Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso delle acque , i condotti delle quali , o naturali od artefatti , rimanessero o interrotti o alterati dalle opere anzidette . E per tutto quanto non dipenda da innovazioni , dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri , egli è tenuto a garantire in ogni tempo la libertà , l ' innocuità e la regolarità del corso ristabilito . Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl ' interessati possono rinunziare , ma ciò deve risultare da formale dichiarazione . Per le comunicazioni private , gravate di servitù pubblica , chi costruisce la strada ferrata ha unicamente l ' obbligo di acquistare , a favore degli utenti , la servitù attiva di passaggio sul terreno necessario per il loro ristabilimento . Non possono quindi costringere il proprietario a cederne la proprietà , quando egli non vi consenta . A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati , non si può omettere di provvedere al corso delle acque , i condotti delle quali siano intersecati dalla via ferrata , quando dal loro ristagno sia per soffrirne nocumento la pubblica igiene , o restarne compromessa l ' immunità delle proprietà e dei diritti dei terzi . 62 . ( Manutenzione delle opere relative alle ferrovie ) . ( Art . 230 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le opere di arte costruite nel corpo d ' una ferrovia pubblica , per la conservazione e ristabilimento dei corsi d ' acqua e delle comunicazioni , tanto di pubblica che di privata pertinenza , debbono essere mantenute da chi ha l ' onere della manutenzione di essa ferrovia . Quanto a quelle costruite fuori del corpo della ferrovia ed indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa , può , chi ha l ' onere anzidetto , mediante speciale convenzione colle pubbliche amministrazioni o coi privati interessati , esonerarsi dall ' obbligo di loro manutenzione . Nel caso che le dette opere esteriori vengano costruite in sostituzione di altre preesistenti , chi costruisce la strada ferrata ha a suo carico le spese di loro costruzione ; ma , dopo il collaudo e la consegna a chi di ragione , ha diritto alla totale esenzione dall ' obbligo della manutenzione , a meno che questa non riesca più gravosa di prima , nel qual caso egli è tenuto ad un giusto compenso . 63 . ( Attraversamento della ferrovia già costruita . ) . ( Art . 231 , L . 20 marzo 1865 , numero 2248 , all . F ) . Quando , per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal governo , una strada ordinaria nazionale , provinciale o comunale , un canale o un condotto d ' acqua debbano attraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano , od attraversarla in punto diverso da quello in cui la intersecavano precedentemente , chi ha costruito od esercita la strada ferrata non può opporvisi , purché l ' attraversamento non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell ' esercizio . Se l ' attraversamento sia cagione di maggiori spese per l ' esercizio , manutenzione e custodia della ferrovia , chi l ' ha costruita od esercitata ha diritto a giusto compenso . Egli ha , in ogni caso , il diritto di costruire , mantenere e custodire l ' attraversamento a propria cura e spese , mediante il dovuto rimborso . 64 . ( Opere di difesa ) . ( Art . 232 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le opere che servono all ' attraversamento dei corsi di acqua , od a difendere le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria , devono essere innocue al buon regime dei corsi medesimi , alle proprietà laterali , alle derivazioni , alla navigazione ed alle fluitazioni . CAPO IV : SERVITÙ E DISTANZE LEGALI 65 . ( Disposizioni per la manutenzione stradale ) . ( Art . 233 , L . 20 marzo 1865 , numero 2248 , all . F ) . Le disposizioni della legge sui lavori pubblici concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie nazionali , provinciali e comunali , e delle loro dipendenze , sono applicabili alle strade ferrate pubbliche e loro dipendenze ed accessori . 66 . ( Servitù stradali ) . ( Art . 234 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti dalla legge sui lavori pubblici alle proprietà coerenti alle strade nazionali , provinciali e comunali , colle modificazioni risultanti dagli articoli seguenti . 67 . ( Distanze per edifici ) . ( Art . 325 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . È proibito a chiunque costruire muri , case , capanne , tettoie od altro qualsiasi edificio , e di allevare piante a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina rotaia di una strada ferrata , la quale misura deve , occorrendo , aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati . Tali distanze possono essere diminuite di un metro per le siepi , muricciuoli di cinta e steccati , di altezza non maggiore di m . 1,50 . Chi costruisce od esercita la strada ferrata è in diritto di richiedere che siano accresciute le dette distanze in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei . ( Art . 34 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case , capanne o tettoie . 68 . ( Distanze per scavi ) . ( Art . 236 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Laddove le strade ferrate sono in rilevato non minore di tre metri i proprietari dei beni laterali non possono praticare alcuno scavamento a distanza minore di tre metri dal piede del rilevato medesimo . 69 . ( Distanze per combustibili ) . Art . 237 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . È proibito a chiunque di costruire a distanza minore di venti metri dalla più vicina rotaia di una strada ferrata , la quale si eserciti con macchine a fuoco , delle case o capanne in legno od in paglia , o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile . Tale divieto non deve però intendersi esteso a depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto . 70 . ( Distanze per materiale ) . ( Art . 238 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia , quando si elevino al disopra del livello delle rotaie , debbono essere tenuti alla distanza prescritta dall ' art . 67 . 71 . ( Riduzioni delle distanze ) . ( Art . 239 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Quando la sicurezza pubblica , la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze lo consentano , possono essere autorizzate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli artt . 65 , 66 , 67 , 68 , 69 e 70 del presente testo unico . L ' Ispettorato compartimentale o l ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione , prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte , dà , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento , comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute , assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni . Trascorso tale termine i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste . 72 . ( Demolizione ) . ( Art . 240 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Se all ' epoca dello stabilimento di una strada ferrata esistono nelle proprietà laterali , a distanza minore di quelle prescritte dagli articoli precedenti , degli edifizi , capanne , piantamenti , siepi , steccati , muricciuoli di cinta , cumuli di materie qualunque o scavamenti , i proprietari possono venire obbligati ad abbatterli o toglierli , od a colmarli , quando ciò sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell ' esercizio delle strade . In siffatto caso , ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico o con piani esecutivi definitivamente approvati , o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno , è dovuta ai proprietari una competente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sull ' espropriazione per causa dE utilità pubblica . I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l ' abbattimento od il riempimento possono essere mantenuti nello stato in cui si trovano , e possono farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgono loro la riconosciuta innocuità . 73 . ( Descrizione ) . ( Art . 241 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Per la esecuzione delle disposizioni dell ' articolo precedente chi costruisce le ferrovie deve , entro il termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi , procedere a regolari descrizioni degli oggetti in esso articolo contemplati . CAPO V : PASSAGGIO SULLE STRADE ORDINARIE 74 . ( Imposizione della servitù ) . ( Art . 2 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Gli enti proprietari della strada ordinaria , sulla quale lo Stato conceda di stabilire una ferrovia , non possono opporsi alla imposizione di quella servitù passiva : ma essi hanno diritto al rimborso delle maggiori eventuali spese di manutenzione del rispettivi tratti di strada ordinaria . Tutte le spese per assicurare il transito durante i lavori , e quelle di adattamento e di sistemazione definitiva della strada ordinaria , comprese quelle di allargamento o di parziale deviazione che possano occorrere per la occupazione della sede stradale colla ferrovia , sono a carico del concessionario . Gli allargamenti e le parziali deviazioni delle strade ordinarie , che possano occorrere per l ' adattamento della sede di una ferrovia , in quanto servono all ' ordinario carreggio , passano senz ' altro in proprietà all ' ente proprietario della strada ordinaria . In caso di mancato accordo col concessionario riguardo alle maggiori eventuali spese di manutenzione di cui nel primo comma di quest ' articolo , l ' importo di quelle spese è determinato da tre arbitri inappellabili , dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della corte d ' appello territoriale . Intorno alle contestazioni fra il concessionario e l ' ente proprietario della strada in ordine ai lavori da eseguirsi per garantire il transito ordinario , decide il prefetto , sentito l ' ingegnere capo del genio civile della provincia , ed , in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte del concessionario , si provvede d ' ufficio a termini dell ' art . 106 . In tal caso l ' importo delle relative note è riscosso con le norme ed i privilegi delle pubbliche imposte . 75 . ( Consenso degli enti proprietari delle strade ) . ( Art . 11 , quarto comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . La servitù passiva , di cui all ' articolo precedente , non può essere imposta senza il consenso dei singoli enti proprietari delle strade o dei tratti di strada nei quali la ferrovia deve avere sede separata dal carreggio . 76 . ( Manutenzione delle strade ) . ( Art . 42 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . I concessionari di ferrovie stabilite sopra strade ordinarie non possono pretendere alcun compenso , quando siano obbligati a sospendere temporaneamente l ' esercizio per provvedere alla manutenzione , riparazione e sistemazione delle strade stesse , e debbono , al bisogno , rimuovere il binario . Essi sono inoltre , obbligati alla manutenzione , a proprie spese , della zona occupata dal binario , compresi i manufatti e le opere d ' arte , anche se di terzi proprietari , ed a contribuire proporzionalmente alla spesa per lo sgombro della neve da entrambe le sedi stradali , salvo le convenzioni speciali . 77 . ( Obblighi in caso di riscatto , decadenza e scadenza ) . ( Art . 29 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; art . 11 , quinto comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Nel caso di riscatto da parte dello Stato di una ferrovia avente qualche tratto sopra strada ordinaria , il medesimo subentra al concessionario negli obblighi verso gli enti proprietari della strada . Le stesse disposizioni valgono nei casi di decadenza o di scadenza delle concessioni di ferrovie , stabilite in tutto od in parte del percorso su strade ordinarie . CAPO VI : SEQUESTRI E RESPONSABILITÀ 78 . ( Sequestri ) . ( Art . 297 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Non sono ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionaria della costruzione o dell ' esercizio di una ferrovia pubblica , sul capitale , interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale . Gli eredi , perciò , od i creditori degli azionisti non possono , sotto alcun pretesto , provocare l ' apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società , né prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione . Debbono anzi , per l ' esercizio dei loro diritti , riferirsi agl ' inventari sociali ed alle deliberazioni dell ' assemblea generale . 79 . ( Danni e sospensione ) . ( Art . 281 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi , così ordinari , come straordinari , senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza della loro concessione , e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione . Se , per misura d ' ordine pubblico , o per la difesa dello Stato , il governo ordini la temporanea sospensione dell ' esercizio , o faccia in modo qualunque interrompere una ferrovia , viene da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento , cessate le cause della sospensione , senza che i concessionari possano pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni . 80 . ( Responsabilità ) . ( Art . 290 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I concessionari dell ' esercizio delle ferrovie pubbliche , siano essi semplici individui o società riconosciute dalle leggi , sono civilmente responsabili , tanto verso lo Stato , quanto verso i corpi morali ed i privati , dei danni che i loro amministratori , preposti , impiegati ed agenti qualunque , applicati al servizio delle linee concesse , cagionino nell ' esercizio delle proprie funzioni . Pari responsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcune delle condizioni della concessione rispettiva , e dalla inosservanza dei propri regolamenti e statuti . I risarcimenti , ai quali i concessionari sono tenuti in dipendenza di queste disposizioni , sono dovuti pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate , eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati . TITOLO IV . COSTRUZIONE CAPO I : NORME DI COSTRUZIONE 81 . ( Chiusura ) . ( Art . 9 , commi primo . secondo e quarto , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie principali sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade ordinarie con siepi vive , muri od altre specie di chiusura stabile e permanente , dove le condizioni della ferrovia non siano tali da impedire l ' accesso delle persone e degli animali . È però in facoltà dell ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di autorizzare la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali ciò sia compatibile con la sicurezza dell ' esercizio . Per le ferrovie pubbliche le chiusure sono stabilite nell ' esclusivo interesse della ferrovia . 82 . ( Passaggi ) . ( Art . 10 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie principali , dove passano a livello di strade ordinarie pubbliche o private , debbono essere munite di cancelli , sbarre od altri mezzi di chiusure manovrati sul posto o a distanza . Al lato di queste chiusure possono stabilirsi girandole o cancelli equivalenti per il transito dei pedoni . I passi pedonali possono essere muniti di chiusure a girandola o di cancelli equivalenti . I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiave da tenersi in consegna dall ' utente sotto la sua responsabilità . Sulle ferrovie secondarie le chiusure dei passaggi a livello non sono richieste che nel passaggio a livello di strade carreggiabili di primaria importanza , e nei tratti che non presentino sufficiente visuale libera . Anche nelle ferrovie principali l ' Ispettorato compartimentale e l ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private . E in facoltà dell ' Ispettorato compartimentale o dell ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di prescriverne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica . ( Art . 213 , ultimo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le chiusure da manovrare sul posto debbono avere in attiguità case cantoniere e casotti di guardia , e i meccanismi necessari pel conveniente loro esercizio e custodia . Nei passaggi a livello il suolo della ferrovia deve essere costituito nelle condizioni di forma e stabilità convenienti perché il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tutta facilità . 83 . ( Passaggi a livello ) . ( Art . 214 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Il numero dei passaggi a livello dev ' essere ridotto al minimo possibile , col portare , ove sia compatibile con l ' interesse pubblico , più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto e con lo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia , ovunque le condizioni della località lo rendano agevole . 84 . ( Accessi ) . ( Art . 215 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le salite e le chine degli accessi , tanto ai passaggi a livello quanto ai cavalcavia e sottovia , devono essere regolate nella forma , nella disposizione planimetrica ed altimetrica , nella costituzione del suolo , ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito , in relazione all ' importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui debbono servire . 85 . ( Attraversamento di corsi d ' acqua ) . ( Art . 216 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) All ' attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate deve provvedersi con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità , richieste dalla importanza di dette vie e dall ' azione dei veicoli che le percorrono . I ponti , bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni , devono essere combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l ' esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche . 86 . ( Modalità di esecuzione ) . ( Art . 8 , primo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . I lavori e le opere d ' arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell ' arte . 87 . ( Norme di esecuzione ) . ( Art . 8 , secondo e terzo comma , L . 30 giugno 1906 , numero 272 ) . Con regolamento da approvarsi con decreto reale , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato , sono stabiliti la sagoma della luce della strada e della sagoma - limite del materiale rotabile , i limiti della pendenza , i raggi minimi delle curve , le condizioni tecniche dell ' armamento e della sovrastruttura , ed in genere le principali modalità del corpo stradale e delle opere d ' arte , secondo la categoria della strada ferrata ed il sistema di trazione . Nel detto regolamento è pure stabilita la distanza minima necessaria dalla linea di massima sporgenza del materiale mobile agli ostacoli fissi che possano esistere lungo la strada . 88 . ( Case di guardia ) . ( Art . 217 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Lungo le ferrovie , per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio , debbono erigersi casette per guardiani e cantonieri , proporzionate per numero e per ampiezza alla importanza del movimento di ciascuna linea , alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali . ( Art . 12 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Lungo le ferrovie secondarie non è richiesta la costruzione di caselli per guardiani e cantonieri , quando il personale possa essere alloggiato in vicinanza della ferrovia . In casi eccezionali può essere ammesso l ' uso di edifici privati per i caselli , le stazioni e le fermate e per qualsiasi altro servizio ferroviario . 89 . ( Stazioni e fermate ) . ( Art . 219 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni , il numero ed ubicazione dei quali viene determinato negli atti di concessione , aventi i debiti riguardi al servizio del pubblico . L ' ampiezza di dette stazioni , la natura , la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati , opere e meccanismi diversi sono regolati dalla quantità , dalla natura e dalla importanza dei servizi che si debbono eseguire . ( Art . 17 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Nelle ferrovie secondarie , compatibilmente con la sicurezza dell ' esercizio , si possono ammettere le fermate in binario corrente anche senza fabbricati , raddoppi di binari , scambi , meccanismi , od altro apparecchio , e consentire l ' utilizzazione ad uso stazione di fabbricati privati . 90 . ( Curve ) . ( Art . 220 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie , così pubbliche come private di seconda categoria , devono essere contenuti nei limiti che si richiedono per il sicuro e regolare esercizio della strada , coi motori che si proponga di applicare alla trazione dei treni . 91 . ( Larghezza ) . ( Art . 221 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . La larghezza libera delle ferrovie , così pubbliche come private di seconda categoria , tra i cigli dei rilevati su cui si trovino costituite , tra i margini dei fossi laterali di scolo , laddove siano incassate sotto il terreno naturale od a livello di questo , e tra i parapetti dei ponti e dei muri di sostegno , non deve essere mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli , ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione . L ' intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario deve sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei treni al loro incontro . 92 . ( Cavalcavia e gallerie ) . ( Art . 222 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Nei cavalcavia l ' altezza della luce è regolata dall ' altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto ; e tanto la larghezza della loro via , quanto le dimensioni della luce dei sottovia , devono essere in giusta relazione con la importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire , e con la natura di queste , secondo che siano carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni . Nei sotterranei , l ' altezza del vano deve eccedere di alcuni centimetri quella conveniente ai cavalcavia ed opportunamente aumentarsi , se siano di lunghezza considerevole . 93 . ( Scarpate e fossi ) . ( Art . 223 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le scarpate degli sterri , e quelle dei rilevati , devono essere regolate con la inclinazione conveniente alla natura del terreno , in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che la ingombri , o che privi l ' armamento di stabile sostegno . I tratti di ferrovia incassati od a livello , o poco più elevati delle campagne laterali , devono essere fiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque . 94 . ( Armamento ) . ( Art . 224 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Il sistema d ' armamento , che s ' intenda adottare per una ferrovia pubblica , deve presentare la necessaria stabilità e resistenza . ed esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da quella si diramano od a quella si congiungono . ( Art . 18 , L . 27 dicembre 1896 , n . 361 ) . Nelle ferrovie secondarie , l ' armamento deve essere tale da permettere il passaggio ai veicoli destinati al servizio della linea che forma oggetto della concessione , e delle altre con cui s ' intenda stabilire un servizio comune . 95 . ( Telegrafo e telefono ) . ( Art . 13 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Le ferrovie debbono essere munite di telegrafo o di telefono o di altri simili mezzi di comunicazione fra le stazioni , e di segnali che per numero e per natura corrispondano alle esigenze dell ' esercizio ; le condutture relative sono per gli effetti fiscali considerate come mezzi d ' opera . Sulle ferrovie secondarie a scartamento ridotto può il ministro dei lavori pubblici autorizzare la soppressione dell ' uso dei segnali di protezione delle stazioni , quando si provveda con speciali cautele alla sicurezza della circolazione . Tale autorizzazione può essere data dal ministro dei lavori pubblici d ' accordo col ministro della guerra , anche per le ferrovie secondarie a scartamento ordinario , e per stazioni o fermate delle ferrovie principali che non debbano provvedere al servizio di movimento dei treni . 96 . ( Servizio telegrafico governativo ) . ( Art . 267 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Sulla palificazione del telegrafo che i concessionari sono obbligati a stabilire per servizio delle ferrovie , è riservata al governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare , però a tutte sue spese , altri fili per la trasmissione dei suoi dispacci ufficiali e per servizio dei privati . CAPO II : SVOLGIMENTO DEI LAVORI 97 . ( Progetto esecutivo ) . ( Art . 261 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Se una concessione sia stata accordata sulla presentazione di piani , profili e disegni di semplice massima , il concessionario prima della esecuzione deve presentare all ' approvazione del ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d ' arte , quali sono i ponti e sifoni di mole ed apertura più considerevole , i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni , ed oltre a ciò i moduli dei passaggi a livello , delle case cantoniere , dei minori ponticelli , acquedotti e sifoni , dei materiali di armamento e , quando vengano richiesti , anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l ' esercizio . Al ministero dei lavori pubblici dev ' essere sempre rimessa per proprio uso dal concessionario una copia autentica di tutti i piani , profili ed altri disegni approvati . 98 . ( Varianti ) . ( Art . 262 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Nell ' esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d ' arte è in facoltà del ministero dei lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni che , sentito il concessionario nelle sue osservazioni , giudichi necessarie nell ' interesse del servizio pubblico . Il concessionario non può scostarsi , senza speciale autorizzazione , dai piani esecutivi definitivamente approvati , sotto pena del rifacimento delle opere . È però tanto al ministero facoltativo di ordinare , quanto al concessionario di proporre , anche durante l ' eseguimento dei lavori , quelle modificazioni dei progetti approvati che siano giudicate necessarie od utili , ma il concessionario non può venire obbligato ad eseguire una modificazione che gli cagioni notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio , quando abbia per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovata necessità . 99 . ( Permessi e cautele ) . ( Art . 263 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I concessionari non possono intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia , per trasporto di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica , per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluitazioni , se prima il prefetto della provincia , inteso il parere dell ' ingegnere capo del genio civile , non acconsenta all ' eseguimento delle indicate opere . Durante la loro esecuzione i concessionari debbono prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie , acciocché né il servizio della navigazione o dei trasporti a galla , né il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio . A tale effetto a cura e spese dei concessionari , all ' intersecazione delle strade pubbliche o gravate di pubblica servitù , ove ciò venga giudicato necessario , devono essere costruite strade ed altre opere provvisionali , né possono le comunicazioni esistenti venire interrotte , se prima per parte del suddetto ingegnere capo la idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sia stata accertata . Un termine perentorio è assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni . Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico devono essere collaudate dall ' ingegnere capo del genio civile . 100 . ( Misure per le comunicazioni e corsi d ' acqua ) . ( Art . 26 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Sono parimente obbligati i concessionari , durante l ' eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie , a provvedere , acciocchè non rimangano interrotte né le private comunicazioni , né i corsi d ' acque pure privati , a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni . 101 . ( Apertura all ' esercizio ) . ( Art . 257 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione , può il ministero dei lavori pubblici , per ragione d ' interesse pubblico permettere ad un concessionario , sotto quelle condizioni che trovi conveniente di prescrivere , di aprire , anteriormente all ' intera linea , l ' esercizio di parziali tronchi ; come può permettere la apertura di essi tronchi , o dell ' intera linea all ' esercizio libero per ogni genere di trasporti , o limitato a qualche solo genere particolare , quando i lavori di costruzione non siano peranco pienamente ultimati , ma portati a segno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza . 102 . ( Collaudo ) . ( Art . 258 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione , il ministero dei lavori pubblici fa procedere alla loro generale collaudazione col mezzo di una commissione o di un funzionario da lui delegato , in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti , e con intervento del funzionario del governo che ne abbia sorvegliato la costruzione . La collaudazione si riferisce a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie , all ' armamento di queste , alle case di guardia , alle stazioni , loro fabbricati ed accessori e al materiale fisso . Essa ha per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni del presente testo unico di legge e del capitolato annesso all ' atto di concessione , massimamente per tutto quanto concerne la guarentigia della sicurezza pubblica e la regolarità , perfezione e permanenza del servizio . Se dai delegati per la collaudazione si riscontrino mancanze nelle opere eseguite , oppure inosservanze delle anzidette disposizioni , è tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo ; ed ove egli non si presti compiutamente , può l ' amministrazione superiore supplirvi d ' ufficio , prevalendosi all ' uopo di quella parte della cauzione che ancora detenga , e , in caso d ' insufficienza , compensandosi sui primi prodotti dell ' esercizio della ferrovia . 103 . ( Delimitazione del suolo ) . ( Art . 259 . L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica e la loro collaudazione definitiva , il concessionario deve eseguire a sue spese una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia medesima , e la formazione , in contraddittorio dei funzionari del governo , ed in quella scala che sia prescritta , di un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze , oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti e di tutte le altre opere d ' arte che siano state costruite in virtù della sua concessione . Un originale del processo verbale di delimitazione , del piano catastale e del quadro descrittivo sopra indicato è rimesso al ministero dei lavori pubblici . TITOLO V . ESERCIZIO CAPO I : MEZZI D ' ESERCITO ) 104 . ( Motore ) . ( Art . 210 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le ferrovie pubbliche e le private di seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione . È vietato di variare la specie di motore prevista , senza l ' autorizzazione del ministero . 105 . ( Variazioni del sistema d ' armamento ) . ( Art . 265 , comma secondo , ultimo periodo , L . 20 marzo 1865 , n . 224R , all . F ; art . 1 , lettera a , L . 15 luglio 1909; n . 524 ) . Può essere ammesso , sia all ' atto di concessione , sia in seguito , un sistema d ' armamento diverso da quelli generalmente adottati , quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilità . 106 . ( Manutenzione ) . ( Art . 260 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I concessionari debbono mantenere le loro strade ferrate , colle rispettive dipendenze , costantemente in buono stato , in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza . In difetto vi si provvede d ' ufficio , previa regolare ingiunzione , a maggiori spese dei concessionari medesimi . Le anticipazioni di spese , che in siffatto caso occorrano di fare , sono rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai prefetti delle province attraversate dalle ferrovie . 107 . ( Mezzi d ' esercizio e di riparazione ) . ( Art . 218 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Una ferrovia pubblica dev ' essere provveduta dei mezzi necessari per assicurare la continuità del regolare e sicuro esercizio , e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli . macchine , attrezzi e meccanismi . 108 . ( Mezzi di soccorso ) . ( Art . 301 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Chi esercita una ferrovia pubblica , deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri , in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . 109 . ( Provviste e accessori delle stazioni ) . ( Art . 266 , L . 20 marzo 1865 . n . 2218 , all . F ) . Le stazioni debbono essere provviste di tutte le fabbriche e stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza del servizio e regolarità , e corredate dei necessari binari di percorso , di recesso e di deposito . Gli sviatoi , le piattaforme e gli altri meccanismi fissi o mobili , serventi a far passare i veicoli e le macchine da uno all ' altro binario , sono stabiliti secondo un sistema approvato , nel numero e nella posizione conveniente all ' ufficio cui debbono compiere . A seconda della natura e della quantità dei servizi che abbiano a farvisi , le stazioni debbono essere provviste di stadere fisse e mobili , di macchine fisse e mobili per elevare e trasportare pesi , di pozzi o condotti d ' acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi . colonne idrauliche e macchine elevatrici , e finalmente dei meccanismi fissi o mobili pei segnali indicativi della libertà dell ' ingresso nelle stazioni medesime . L ' ampiezza delle sale d ' aspetto deve essere proporzionata al concorso dei viaggiatori e il loro arredo conveniente alle classi cui vengono destinate . Non debbono mancarvi latrine ad uso pubblico , decenti ed opportunamente collocate . Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio è in ogni tempo facoltativo alla superiore amministrazione di ordinare quelle ampliazioni aggiunte o variazioni che l ' esperienza faccia ravvisare necessarie nell ' interesse pubblico . 110 . ( Illuminazione ) . ( Art . 305 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Durante il servizio delle ore notturne , le stazioni ed i loro accessi debbono essere illuminati . Lo debbono essere anche quei passaggi a livello per i quali l ' Ispettorato compartimentale o l ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione giudichi ciò necessario per motivi di sicurezza pubblica . Debbono essere pure muniti di lumi esterni di segnale i treni durante la notte , secondo un sistema da approvarsi dal ministero . Le vetture dei viaggiatori debbono parimenti essere illuminate nel loro interno durante la notte e nel passaggio di quelle gallerie che vengano designate dall ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ( 17 ) . 111 . ( Materiale mobile ) . ( Art . 268 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile , necessario per un completo servizio , e così di veicoli per il trasporto dei viaggiatori , animali , merci e materiali , di locomotive a vapore , o di ogni altri valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione . I concessionari debbono nei loro progetti determinare le quantità , le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto , in proporzione dell ' estensione delle linee concesse e della presunta quantità e natura del movimento , e far conoscere tale determinazione al ministero dei lavori pubblici , il quale può ordinarvi quelle aggiunte o variazioni , che , sentite le osservazioni dei concessionari , giudichi convenienti nell ' interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico , tanto all ' epoca dell ' apertura dell ' esercizio delle ferrovie , quanto nel progresso di esso esercizio . Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti deve essere della migliore qualità e costruito secondo modelli di provata bontà . L ' amministrazione superiore , tanto prima , quanto durante l ' impiego , è in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudichi convenienti nell ' interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico , e può prescrivere che venga posto fuori di esercizio ogniqualvolta ne giudichi l ' uso sconveniente e pericoloso . 112 . ( Combustibile ) . ( Art . 23 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . L ' esercente deve avere in ogni tempo , lungo la linea , una provvista di combustibile , sufficiente almeno per quattro mesi sulle linee principali , e per due mesi sulle linee secondarie . Il ministro dei lavori pubblici , d ' accordo col ministro della guerra , ha facoltà per qualsiasi ferrovia di estendere nell ' atto di concessione questo obbligo a quattro mesi . Quando il governo stimi di ordinare provviste maggiori , l ' esercente deve ottemperarvi , salvo gli eventuali compensi . 113 . ( Personale ) . ( Art . 14 , L . 30 giugno 1900 , n . 272 ) . Le ferrovie debbono essere provvedute del personale ' necessario per assicurare un regolare servizio . Il personale destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell ' esercizio dev ' essere riconosciuto idoneo secondo le norme stabilite con speciale regolamento . Lungo le ferrovie principali dev ' essere distribuito il personale di mantenimento , di custodia e di sorveglianza nella quantità necessaria per assicurare la libera circolazione dei treni . La sorveglianza e la custodia delle ferrovie secondarie può essere affidata al personale di mantenimento , con l ' obbligo di visitare la linea almeno una volta al giorno . Il personale dev ' essere di nazionalità italiana , salve le eccezioni che , per giustificati motivi , siano approvate dal governo . 114 . ( Uniforme del personale ) . ( Art . 307 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Qualsiasi agente od impiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico , sopra una strada ferrata pubblica , deve essere vestito di uniforme o portare un segno distintivo . 115 . ( Qualità ed obblighi di pubblici ufficiali ) . ( Artt . 18 e 27 , L . 22 aprile 1905 , n . 137; art . 1 , lettera n , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Tutti gli addetti alle ferrovie concesse all ' industria privata , qualunque sia il loro grado ed ufficio , sono considerati pubblici ufficiali . Ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento , coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l ' ufficio o prestano l ' opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati . Può però l ' esercente , considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilità , applicare invece un provvedimento disciplinare . CAPO II : MODALITÀ D ' ESERCIZIO 116 . ( Orari ) . ( Art . 282 , primo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . L ' amministrazione superiore è in diritto di fissare , sentiti i concessionari , gli orari delle corse delle ferrovie pubbliche , in modo da conciliarne gl ' interessi e da ottenere quel bene ordinato sistema di velocità nelle dette corse , tanto pei treni ordinari o celeri di viaggiatori , quanto per quelli delle merci , che meglio soddisfaccia ai bisogni del servizio ed alle esigenze della pubblica sicurezza . 117 . ( Corse ) . ( Art . 282 , terzo , quarto e quinto comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F ) . Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione , deve venire prestabilito dal concessionario ; ma tanto il primitivo numero delle corse quanto le variazioni che in ogni tempo gli interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi , debbono essere sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico che l ' accordata concessione ebbe per iscopo , e , sotto questo riguardo , sono soggette alla preventiva approvazione dell ' Ispettorato compartimentale o dell ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . Tanto le corse quanto i loro orari debbono essere in tempo congruo notificati con regolare pubblicazione . I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee , o sopra una parte delle medesime , delle corse speciali o straordinarie , sia saltuariamente , sia per giorni o per tempi fissi determinati , mediante tempestiva partecipazione all ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . Sono eccettuati da questa disposizione i casi imprevisti o di assoluta urgenza . nei quali le corse speciali o straordinarie per trasporto così di viaggiatori , come di merci , possono eseguirsi , purché i concessionari abbiano preso tutte le misure e precauzioni richieste dalla guarentigia della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio ordinario . 118 . ( Velocità massima ) . ( Art . 11 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . La velocità dei treni può giungere al limite massimo compatibile con le condizioni tecniche della linea , col tipo del materiale rotabile e coi mezzi di frenatura . Nei tratti non muniti di chiusura o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l ' accesso delle persone o degli animali , la velocità di corsa dev ' essere limitata , tenendo conto delle speciali condizioni locali , e non può in nessun caso superare i 60 chilometri all ’ ora per i treni con freni continui , ed i 45 chilometri per gli altri . Eguale limitazione di velocità è prescritta per i tratti con passaggi a livello permanentemente aperti . ( Art . 11 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; art . 1 , lettera p , L . 15 luglio 1909 n . 524 ) . Nei tratti di ferrovia secondaria stabiliti su strade ordinarie , senza sede separata , la velocità massima di corsa per i treni muniti di freno continuo viene determinata dal ministero dei lavori pubblici secondo le speciali condizioni locali , ma in nessun caso può superare i 50 chilometri all ' ora : per i treni non muniti di freno continuo non deve essere superiore a 25 chilometri . 119 . ( Circolazione dei veicoli ) . ( Art . 212 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I veicoli delle strade ferrate private non possono né avere ingresso né circolare sulle ferrovie pubbliche , e quelli delle ferrovie pubbliche non possono aver ingresso né circolare sulle private , se le modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica . 120 . ( Regolamenti interni ) . ( Art . 296 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Gl ' individui e le società concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credano opportuni per la loro amministrazione interna . I regolamenti però che essi facciano pel servizio esterno e per l ' esercizio delle ferrovie sono soggetti alla preventiva approvazione del governo , e sono anche obbligatori per quegli individui o società che ottengano ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie , per tutto quanto può riguardare il servizio comune . TITOLO VI . CONDIZIONI DI TRASPORTO CAPO I : TARIFFE 121 . ( Obbligo dei trasporti ) . ( Art . 271 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l ' obbligo di eseguire costantemente , con diligenza , esattezza e prontezza , e senza concedere preferenza a chicchessia , il trasporto dei viaggiatori , del bestiame , delle derrate , mercanzie e materie d ' ogni natura che gli siano consegnate , colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione , o dai decreti reali che emanino in esecuzione del presente testo unico di legge . Salvo una speciale autorizzazione dell ' Ispettorato compartimentale o dell ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione , la quale è sempre revocabile , e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili , ogni treno ordinario di viaggiatori deve essere provvisto di un numero di vetture sufficiente per il trasporto delle persone che si presentino agli uffici delle stazioni . 122 . ( Tariffe ) . ( Art . 272 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . In forza della loro concessione , e sotto condizione dell ' esatta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi , e delle prescrizioni della presente legge , i concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati , per tutto il periodo di durata del loro privilegio , a riscuotere sia sulle intere linee concesse , sia su tronchi parziali , le tasse di trasporto e altre , in base alle tariffe stabilite negli atti di concessione . L ' applicazione delle tariffe è sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti , od in difetto con quelle che vengano stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale in esecuzione del presente testo unico di legge . I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi . I concessionari , tranne i casi contemplati dall ' art . 127 , hanno facoltà di ribassarli , come pure di far discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad un prezzo inferiore . Ma è loro vietato ogni aumento di detti prezzi , come altresì di rialzare di classe alcun oggetto , senza l ' autorizzazione del governo . 123 . ( Tariffe massime ) . ( Art . 16 , secondo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Nell ' atto di concessione sono stabilite le tariffe massime pel trasporto dei viaggiatori , dei bagagli , delle merci e del bestiame , le quali non possono essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato , salvo il caso in cui le pendenze da superare richiedano sistemi speciali di trazione . ( Art . 13 , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Nelle concessioni posteriori alla L . 12 luglio 1908 . n . 444 , il governo può consentire , per i percorsi locali , la temporanea applicazione di tariffe massime superiori a quelle delle ferrovie di Stato , ferma rimanendo l ' applicazione di tariffe eguali a quelle delle ferrovie di Stato , agli effetti dei servizi cumulativi e delle riduzioni derivanti dall ' applicazione della base differenziale al cumulo delle distanze , a norma dell ' art . 138 . 124 . ( Esposizione delle tariffe ) . ( Art . 273 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le tariffe primitive e i regolamenti che le concernono , non meno che le successive variazioni loro , debbono essere fatte note al pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni , in un luogo in cui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse . 125 . ( Ribassi speciali di tariffe ) . ( Articolo 274 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Non possono dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa ed altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporto per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facciano richiesta , e che offrano alle ferrovie eguali vantaggi e si trovino in pari circostanze . Le dette convenzioni debbono essere notificate alla superiore amministrazione nell ' atto della loro stipulazione . 126 . ( Spese accessorie ) . ( Art . 275 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le spese accessorie , che non siano contemplate nelle tariffe di cui agli articoli precedenti , sono sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all ' approvazione del ministero dei lavori pubblici , e da mettersi a notizia del pubblico , come è prescritto per le tariffe all ' art . 124 . Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgono le disposizioni dei due articoli precedenti . 127 . ( Consenso governativo ) . ( Art . 276 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Nei casi in cui il governo abbia con concessionari di ferrovie pubbliche pattuito o assicurazioni di interesse o compartecipazione agli utili o nei prodotti , le facilitazioni e ribassi di tariffa , di cui ai tre articoli precedenti , non possono senza il suo consenso accordarsi . 128 . ( Contravvenzioni ) . ( Art . 277 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti sono punite con le pene dal codice penale comminate a chi con mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi al di sopra o al di sotto di quanto sarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza . 129 . ( Indennizzi per ritardata consegna ) . ( Art . 38 , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ed artt . 1 e 11 , L . 25 giugno 1909 , n . 372 ) . In attesa della revisione delle condizioni dei trasporti , di cui all ' art . 38 della L . 7 luglio 1907 , n . 429 , modificato dall ' art . 1 della L . 25 giugno 1909 , n . 372 , gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate vengono corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione . 130 . ( Precedenza del reclamo amministrativo all ' azione giudiziaria ) . ( Art . 45 , L . 7 luglio 1907 , n . 429 e art . 8 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Il disposto dell ' art . 45 della L . 7 luglio 1907 , n . 429 , è esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato . 131 . ( Cause di competenza dei conciliatori ) . ( Art . 45 , L . 7 luglio 1907 e artt . 1 e 11 , L . 25 giugno 1909 , n . 372 ) . Quando le cause per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l ' applicazione delle tariffe siano di competenza dei giudici conciliatori , le sentenze , anche per valore non eccedente le lire 50 , sono appellabili in conformità degli artt . 17 della L . 16 giugno 1892 , n . 261 , e 2 della L . 28 luglio 1895 , n . 455 . CAPO II : TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO 132 . ( Trasporti gratuiti e a prezzo ridotto ) . ( Art . 45 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . I concessionari di ferrovie sono obbligati al trasporto e scambio gratuito delle corrispondenze postali , ed a fare eseguire dai loro agenti , direttamente col personale dell ' amministrazione delle poste , il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni . Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali , mediante il corrispettivo di centesimi otto per pacco fino a 3 chilogrammi , e di centesimi dodici per pacco da tre a cinque chilogrammi . Quando sia aumentato il limite massimo del peso attualmente ammesso per pacchi postali , detto corrispettivo è aumentato di centesimi due per ogni chilogrammo in più , senza pregiudizio delle speciali convenzioni attualmente esistenti . ( Art . 278 , prima parte del secondo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 279 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Deve essere accordato trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe , a scelta del governo , agli agenti delle dogane ed agli ufficiali del telegrafo governativi . I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti , come viene fissato negli atti di concessione , i sali , i tabacchi ed altri generi di privativa demaniale ; così pure i militari con armi e bagaglio , i doganieri e i marinai della regia marina , sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via , sia che viaggino in corpo ; i prigionieri con la forza armata che loro serve di scorta , e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione sia accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti . Le vetture cellulari , di proprietà del governo , nelle quali si trasportano i prigionieri , godono del trasporto gratuito così nell ' andata come nel ritorno , e vengono trasportate coi treni ordinari a seconda delle richieste dell ' amministrazione . 133 . ( Spedizioni militari ) . ( Art . 280 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Ogniqualvolta il governo abbia bisogno di spedire trappe o materiale militare di qualunque genere da un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica , il concessionario della medesima è tenuto a metter tosto a di lui disposizione , ed ai prezzi stabiliti dall ' atto di concessione , tutti i mezzi di trasporto che gli siano richiesti , quando anche la richiesta si estenda alla totalità di quelli di cui egli può disporre per l ' esercizio della sua linea . Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario può esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del governo . 134 . ( Studi ed esercizi militari ) . ( Art . 24 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . L ' esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del regio esercito e della regia marina incaricati dalle rispettive amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell ' interesse militare . Compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario , deve anche mettere a disposizione della autorità militare carrozze e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico . L ' epoca e la durata di tali esercitazioni sono stabilite d ' accordo fra l ' autorità militare e l ' esercente . Questi deve pure prestare all ' autorità militare tutto il concorso che gli è richiesto al fine di predisporre gli orari e le norme per i trasporti in tempo di guerra e nel periodo di preparazione , nonché in qualunque altro caso di necessità pubblica a richiesta dell ' autorità competente . 135 . ( Mobilitazione ) . ( Art . 25 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Durante la mobilitazione e in tempo di guerra il comando supremo dell ' esercito ha il diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi che giudichi necessari per l ' esecuzione di trasporti militari , di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni date , di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario , e di limitare o sopprimere il servizio per il pubblico secondo le esigenze dei trasporti occorrenti nell ' interesse militare . Durante la mobilitazione dell ' esercito e in tempo di guerra , l ' esercente deve continuare la gestione delle strade ferrate con gli stessi organi come nei tempi ordinari , e la relativa responsabilità non ha altra limitazione , tranne quella che possa derivare dall ' uso delle sopraindicate facoltà per parte dell ' autorità militare . Nelle anzidette circostanze , il comando supremo dell ' esercito ha anche il diritto di fare direttamente l ' esercizio di quelle linee che , a suo giudizio , si trovino in condizioni da richiedere la sostituzione dell ' esercizio militare a quello civile . In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico , ed i prodotti complessivi , sotto deduzione delle spese vive sostenute dall ' autorità militare , sono versati mensilmente nelle casse dello Stato , che rimborsa l ' esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute . L ' esercente non ha diritto ad altri compensi . Per ragioni di ordine pubblico , le facoltà , di cui nei commi precedenti , possono essere in qualunque tempo conferite all ' autorità militare con decreto reale su proposta dei ministri dell ' interno , della guerra e dei lavori pubblici . Quando per misura di ordine pubblico o per la difesa dello Stato , il governo o il comando supremo dell ' esercito ordinino la temporanea sospensione dell ' esercizio e facciano in qualunque modo interrompere una ferrovia , la spesa dei lavori per l ' interruzione e quella per il completo ristabilimento della linea è a carico dello Stato , senza che l ' esercente possa pretendere risarcimento di danni . CAPO III : SERVIZI CUMULATIVI 136 . ( Obbligo dei servizi cumulativi e di corrispondenza ) . ( Art . 42 , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ) . E obbligatoria , per le ferrovie allacciate tra di loro , l ' istituzione dei servizi cumulativi . Possono essere escluse da quest ' obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie . Qualora non esista l ' allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto , o , per altre circostanze , si riconosca non conveniente , previo parere del consiglio generale del traffico , l ' istituzione del servizio cumulativo , deve essere dall ' esercente istituito un servizio di corrispondenza . L ' obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza , secondo i casi , deve essere iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri o di navigazione in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati . 137 . ( Condizioni e norme ) . ( Art . 282 , secondo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Il governo ha facoltà di ordinare un servizio cumulativo sulle linee ferroviarie dipendenti da diverse società , a condizioni da concertarsi fra le medesime . In caso di dissenso , le questioni relative sono regolate da arbitri . ( Art . 44 , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ) . Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza , e per l ' uso delle stazioni comuni con le ferrovie dello Stato sono concordate dall ' amministrazione delle strade ferrate dello Stato con le altre amministrazioni interessate . Se l ' accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente , od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all ' altra amministrazione , le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d ' accordo fra le amministrazioni o , in difetto , uno dal consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato , uno dall ' altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della corte d ' appello di Roma . Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro , il presidente della corte d ' appello , sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse , nomina anche l ' arbitro o gli arbitri mancanti . Gli arbitri decidono come amichevoli compositori . 138 . ( Istradamento ) . ( Art . 41 , primo comma , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ) . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve , quando , essendo in possesso delle spedizioni , sia in grado di farle giungere , sulle linee sue o da essa esercitate , a destinazione o al vettore successivo , applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve , quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato , e fermi restando i termini di resa , esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi . ( Art . 1 , penultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 , e art . 10 L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Nell ' applicazione delle disposizioni relative alla tassazione delle merci di cui al precedente comma , non viene tenuto conto degli abbreviamenti di percorso dipendenti da linee concesse alla industria privata dopo la L . 12 luglio 1908 , n . 444 , salvo eventuali accordi sugli istradamenti . ( Art . 41 , secondo comma , L . 7 luglio 1907 . n . 4291 . Le riduzioni di tariffe derivanti dall ' applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all ' industria privata , purché i concessionari vi abbiano aderito , e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato . Nelle concessioni di ferrovie all ' industria privata posteriori alla L . 7 luglio 1907 , n . 429 s ' intende imposto al concessionario l ' obbligo del cumulo delle distanze . CAPO IV : ESERCIZIO ECONOMICO Sezione I : Servizi economici parziali 139 . ( Applicazione della tassa erariale ) . ( Art . 15 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Ai prodotti dei treni , esclusivamente composti di carrozze delle classi inferiori , organizzati con l ' annuenza del ministro dei lavori pubblici per servizi suburbani delle grandi città e dei centri agricoli , per servizi locali od in occasione di mercati d ' importanza o per trasporto di operai o lavoratori della terra , si applica , sui prezzi di trasporto , la tassa erariale per i trasporti a piccola velocità . Uguale facilitazione è accordata per i biglietti di abbonamento settimanale o festivo pel trasporto degli operai e dei lavoratori della terra . 140 . ( Facilitazioni di tariffe per approfittare delle riduzioni , fiscali ) . ( Art . 17 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione al 30 giugno 1906 , i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dal precedente articolo , debbono applicare corrispondenti riduzioni di tariffe e facilitazioni nei trasporti , fra le quali sono prescritte le seguenti : a ) istituzione di biglietti d ' abbonamento settimanale e festivo per gli operai e per i lavoratori della terra , per zone , sulla base di quella massima riduzione delle tariffe normali che dal governo sia riconosciuta possibile caso per caso all ' atto dell ' applicazione del presente testo unico di legge alle ferrovie esistenti od in corso di costruzione ; b ) trasporto gratuito , nei modi che siano stabiliti dal regolamento , dei prodotti della campagna , della stalla e della pesca , che i campagnoli e pescatori portino con loro allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo del consumo , alla condizione che per ciascun viaggiatore il peso complessivo degli oggetti non superi i trenta chilogrammi ; e trasporto pure gratuito dei recipienti vuoti di ritorno ; c ) trasporto gratuito , nello stesso limite di peso , degli attrezzi rurali , che i coltivatori ed i braccianti portino seco per loro uso nella coltivazione della terra , e degli arnesi che i pescatori portino con loro per la pesca . Le norme per la istituzione dei biglietti di abbonamento e per i trasporti di cui si tratta nelle lettere b ) e c ) , la natura ed il numero dei treni destinati a tali trasporti , la designazione dei prodotti e degli attrezzi rurali e da pesca ammessi al trasporto gratuito , nonché le relative condizioni per i recipienti vuoti di ritorno , sono stabilite per regolamento . I concessionari di nuove ferrovie i quali vogliono fruire sin dall ' inizio dei benefici speciali qui disposti , debbono accettare le tariffe ridotte che saranno prescritte negli atti di concessione . E se di questi benefici vogliono usufruire in seguito , valgono per essi le disposizioni come per le ferrovie esistenti od in corso di costruzione dopo la L . 30 giugno 1906 , n . 272 . Sezione II : Regime economico completo . 141 . ( Autorizzazione dell ' esercizio economico ) . ( Art . 11 , L . 4 dicembre 1902 , n . 506; art . 1 , lett . k , L . 15 luglio 1909 , n . 524; art . 14 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 , e art . 10 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Su tutte le ferrovie concesse all ' industria privata può , con decreto reale , essere autorizzata l ' applicazione del regime economico di esercizio . 142 . ( Modalità tecniche di esercizio economico ) . ( Art . 2 , primi tre commi , L . 9 giugno 1901 , n . 220 ) . Le modalità e le condizioni tecniche , secondo le quali è effettuato l ' esercizio economico , vengono determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici . Nel detto decreto sono stabiliti il tipo del materiale mobile , la velocità massima e quella minima commerciale e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada , e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell ' esercizio con la razionale economia del medesimo , specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale , la composizione e la circolazione dei treni . Nello stesso decreto può essere consentita , con speciali cautele , l ' applicazione del telefono invece del telegrafo per la trasmissione dei dispacci necessari alla sicurezza e regolarità dell ' esercizio . Il telefono deve installarsi anche nelle fermate nelle quali si effettua il servizio merci . 143 . ( Riduzione del diritto di bollo ) . ( Articolo 3 , L . 9 giugno 1901 , n . 220; art . 1 , lettera i , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . In tutti i casi in cui venga attuato l ' esercizio economico di cui all ' art . 141 , il diritto di bollo di centesimi 5 , stabilito dall ' art . 157 , è sostituito da una tassa di bollo proporzionale all ' importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci , nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocità e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità . 144 . ( Riduzione della imposta erariale ) . ( Art . 4 , primo comma , L . 9 giugno 1901 , n . 220 ) . Il governo , tenuto conto delle condizioni speciali di ciascuna linea o tratto di linea , su cui sia attuato l ' esercizio economico , può , col decreto reale di cui all ' art . 141 , ridurre fino al limite minimo del 2 per cento l ' imposta erariale stabilita per i trasporti a grande velocità . 145 . ( Riduzione di tariffe ) . ( Art . 5 L . 9 giugno 1901 , n . 220 ) . In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la L . 27 aprile 1885 , n . 3048 ( serie 3a ) , sono adottate , per le linee o tratti di linea ad esercizio economico , tariffe generali e speciali , queste ultime , ai sensi dell ' art . 416 del codice di commercio , semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte , tenuto conto , per ciascuna linea , delle necessità speciali del traffico al quale essa serve . La riduzione delle tariffe può arrivare : fino al 30 per cento , in media sui ribassi unitari per le linee di prodotto superiore a lire 7500 a chilometro ; fino al 35 per cento , in media sui ribassi unitari , per le linee di prodotto da oltre lire 5000 a lire 7500 a chilometro ; fino al 40 per cento , in media sui ribassi unitari , per le linee di prodotto non superiore a lire 5000 a chilometro . 146 . ( Riduzioni parziali di tariffe ) . ( Articolo 18 , comma secondo , L . 30 giugno 1906 , n . 272; art . 14 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 e art . 10 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Quando le riduzioni disposte con l ' articolo precedente riguardino soltanto le tariffe relative a viaggiatori , bagagli ; cani e biciclette , la riduzione di tali tariffe può essere portata , nella media dei ribassi unitari , fino al 30 , al 35 e al 40 per cento , secondoché il prodotto lordo medio per viaggiatori , bagagli , cani e biciclette , è superiore a lire 5500 al chilometro , ovvero fra le lire 5500 e le 4000 , od è inferiore a lire 4000 . 147 . ( Condizioni di applicabilità dell ' esercizio economico ) . ( Art . 12 , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le disposizioni dell ' art . 146 sono applicabili purché : a ) l ' esercente si obblighi a versare allo Stato , a titolo di speciale compartecipazione , il 10 per cento del maggior prodotto che si otterrà in confronto a quello medio dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale , aumentato del 25 per cento , oppure quella somma che per tale titolo sarà di biennio in biennio determinata d ' accordo ; b ) non sia diminuito il numero delle coppie di treni esistenti in base all ' ultimo orario estivo ed invernale , anche se attuate in via di esperimenti , oltre gli obblighi di concessione e di legge ; c ) non venga stabilita concorrenza a linee di Stato , che servano direttamente gli stessi centri e alle quali non sia stato applicato il servizio economico . 148 . ( Esigenze militari ) . ( Art . 19 , ultimo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . È in facoltà del ministro dei lavori pubblici , d ' accordo col ministro del tesoro , a richiesta dell ' esercente di una ferrovia secondaria , il cui prodotto sia compreso nei limiti dell ' art . 146 , di applicare le disposizioni a quella ferrovia , anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata . TITOLO VII . DISPOSIZIONI TRIBUTARIE CAPO I : Tassa ERARIALE 149 . ( Trasporti a grande velocità ) . ( Articolo 1 , L . 6 aprile 1862 , n . 542 ed art . 1 , L . 14 giugno 1874 , n . 1945 ) . I viaggiatori , nonché i bagagli e gli oggetti di ogni genere che vengano trasportati a grande velocità sulle ferrovie pagano allo Stato una tassa calcolata al 13 per cento del prezzo del loro trasporto . 150 . ( Trasporti a piccola velocità ) . ( Articolo 2 , L . 14 giugno 1874 , n . 1945 ) . È stabilita una tassa del 2 per cento sui prezzi dei trasporti a piccola velocità su tutte le strade ferrate del regno . 151 . ( Frazioni di lira ) . ( Art . 3 , L . 6 aprile 1862 , n . 542 ) . Quando dall ' applicare alla distanza il prezzo unitario di trasporto accresciuto del decimo corrispondente alla tassa , risulti una somma con frazioni minori di un ventesimo di lira , sono queste calcolate per cinque centesimi . 152 . ( Riscossione e versamento da parte degli esercenti ferroviari ) . ( Art . 2 , L . 6 aprile 1862 , n . 542; art . 2 , primo comma L . 23 agosto 1868 , n . 4552; art . 3 , L . 14 giugno 1874 , n . 1945; art . 10 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Le amministrazioni delle ferrovie sono tenute a riscuotere per conto dello Stato , oltre ed insieme al prezzo di trasporto loro spettante , ed a versare nelle casse dello Stato , entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza di ogni mese , le somme riscosse a titolo di tasse , come agli articoli precedenti . 153 . ( Perdita della tassa erariale per lo Stato ) . ( Art . 4 , L . 14 giugno 1874 , n . 1945 ) . Qualora per il rilascio di un biglietto di viaggio sulle ferrovie , gratuito od a prezzo ridotto , non giustificato da veri motivi del servizio ferroviario ; o dalle disposizioni del presente testo unico di legge , o dagli atti di concessione , ovvero se , per convenzioni particolari in contravvenzione all ' art . 125 , le quali concedono ribasso di tariffa pel trasporto di merci , ne venga danno allo Stato per perdita o diminuzione delle tasse di cui nei precedenti articoli , la società o il concessionario della strada ferrata che abbia rilasciato il biglietto o fatta la convenzione deve rifondere del proprio la tassa non percetta , e sottostà inoltre a una multa . Rimane salvo al governo il diritto di computare il prezzo del trasporto nella liquidazione delle garanzie o sovvenzioni , alle quali fosse tenuto . 154 . ( Norme pei biglietti di favore ) . ( Art . 5 . L . 14 giugno 1874 . n . 1945 ) . Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati da un registro a madre e figlia , e i concessionari , ad ogni richiesta debbono esibire questo registro all ' ufficio governativo di controllo per le opportune osservazioni nell ' interesse dello Stato . I concessionari debbono inoltre prestarsi a quelle altre misure o riscontri che il governo prescriva a fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore . Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con un ’ ammenda . 155 . ( Procedura di esazione ) . ( Art . 6 , L . 14 giugno 1874 , n . 1945; art . 2 , ultimo comma , L . 23 agosto 1868 , n . 4552 ) . Decorsi i quarantacinque giorni , di cui all ' art . 152 , si applicano , per la riscossione delle tasse dovute dai concessionari delle strade ferrate , le disposizioni dell ’ art . 1 dell ' allegato B della l . 19 aprile 1872 , n . 759 ( serie 2a ) , ed il Tesoro si vale , per l ' incasso di tali somme , nonché di quelle riscosse dalle società per la tassa di bollo sui biglietti dei viaggiatori e sui riscontri delle merci , della procedura stabilita dalla L . 26 agosto 1868 , n . 4548 , e del privilegio di cui all ' art . 1957 del codice civile . CAPO II : REGISTRO E BOLLO 156 . Gli atti relativi all ' acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all ' industria privata , e delle loro dipendenze ed accessori non sono soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione e vanno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale dl registro . Essi possono sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno per opera di utilità pubblica nell ' interesse dello Stato . Può essere accordata ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di registro e l ' applicazione del solo diritto fisso di una lira per i seguenti atti : a ) l ' atto con cui il governo fa la concessione della strada ferrata ; b ) l ' atto con cui i concessionari cedano ad altri l ' avuta concessione ; c ) il contratto con cui una provincia , un comune o un consorzio stipuli un mutuo nel solo scopo della costruzione delle ferrovie concesse . 157 . ( Tassa di bollo sui biglietti e riscontri ) . ( Art . 20 , n . 5 , testo unico di legge 4 luglio 1897 , n . 414 ) . Sono soggetti alla tassa di centesimi cinque , qualunque sia la dimensione della carta , i biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie , e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità . 158 . ( Tassa di bollo per gli abbonamenti ) . ( Art . 66 , ultimo comma , testo unico di legge 4 luglio 1897 , n . 414; art . 16 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . I biglietti o riscontri per l ' abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale all ' importo dei biglietti o riscontri stessi , nella misura dell'1,50 per cento , quando si tratti di trasporti a grande velocità , e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità . 159 . ( Sovratassa ) . ( Articolo unico , L . 27 giugno 1909 , n . 411; art . 1 , primo comma , L . 28 luglio 1911 , n . 812 ) . Allo scopo , di cui al primo comma dell ' art . 2 della L . 12 gennaio 1909 , n . 12 , è stabilita , sino a tutto l ' anno solare 1923 , una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi , nonché sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci , sulle ferrovie , sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel regno e provenienti dall ' estero . La stessa sovratassa di centesimi cinque è dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi a trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico , di che agli arti . 143 e 158 del presente testo unico . ( Art . 1 , secondo comma , L . 28 luglio 1911 , n . 842 ) . Dal 1° gennaio 1912 i relativi proventi sono destinati anche agli scopi menzionati nella L . 28 gennaio 1911 , n . 842 . ( Art . 2 , terzo comma , L . 12 gennaio 1909 , n . 12 ) . Sono esclusi dalla sovratassa tutti i biglietti semplici di 3a classe per le percorrenze non superiori a 10 km . ed i biglietti di andata e ritorno di 3a classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 km . 160 . ( Riscossione della tassa ) . ( Art . 60 , testo unico di legge 4 luglio 1897 , n . 414 ) . Le società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime possono essere esonerati dall ' obbligo di fare apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci , quando si sottomettano al pagamento , in rate trimestrali scadute , di una somma annuale corrispondente all ' ammontare delle tasse , che sarebbero dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell ' anno precedente . Al termine di ciascun anno si fa il computo , di concerto con gli agenti finanziari e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti , dei biglietti o riscontri realmente emessi , ed ha luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sia stato in meno o in più pagato . Anche per il primo anno di esercizio i rappresentanti delle società o i concessionari possono godere dell ' indicata facilitazione , purché entro un mese dall ' attivazione della linea o di parte di essa , dichiarino all ’ agente incaricato della riscossione della tassa , il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno della attivazione fino al 31 dicembre dell ' anno in corso , ed eseguiscano , in base alla fatta dichiarazione , il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute . Per l ' anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l ' attivazione della linea si osservano le norme ordinarie calcolando per l ' anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell ' anno precedente , nella quale la ferrovia fu in esercizio . CAPO III : TRIBUTI E VARIAZIONI FISCALI 161 . ( Tributi immobiliari ) . ( Art . 283 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le ferrovie pubbliche concesse all ' industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee . Tali tributi , per quanto riguarda il suolo occupato dal corpo delle ferrovie o delle loro dipendenze , vengono fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva tassato nell ' anteriore sua destinazione . Le fabbriche per uffici , alloggi e sale di aspetto , tettoie , rimesse , magazzini , officine , case cantoniere ed altre , quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate , sono censite per parificamento agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate . 162 . ( Esenzione dal dazio di consumo ) . ( Artt . 25 e 26 , L . 6 luglio 1905 , n . 323 ) . I comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all ' esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio . Le linee ferroviarie , le stazioni e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei comuni chiusi . Nel regolamento approvato con r.d. 17 giugno 1909 , n . 455 , sono determinate le dipendenze delle stazioni ed è disciplinata la sorveglianza nei riguardi del dazio . 163 . ( Variazioni fiscali successive ) . ( Articolo 294 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Non è mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che possano venire introdotte nei diritti dl pedaggio , nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabiliscono dopo le concessioni . TITOLO VIII . DISPOSIZIONI DI POLIZIA 164 . ( Ingresso nelle piazze delle stazioni ) . ( Art . 301 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . L ' ingresso , le fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone e merci nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche sono sottoposti a regolamenti di ordine pubblico , da approvarsi dal Ministero del lavori pubblici . ( Art . 35 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; art . 1 , lett . f , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Sulla sede propria e nelle dipendenze delle ferrovie è proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di introdursi , di circolare o fermarsi , eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l ' accesso ai treni o per la spedizione delle merci , i passaggi a livello nel tempo in cui per opera del personale delle strade ferrate sono tenuti aperti ed i passaggi privati e pedonali ; e d ' introdurvi animali e di farvi circolare o stazionare vetture o macchine estranee al servizio . Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici , agli agenti della forza pubblica , della pubblica sicurezza e dell ' amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici , il quale determinerà pure , intesi i concessionari , le opportune misure speciali di precauzione . 165 . ( Allontanamento dalla ferrovia ) . ( Art . 303 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I cantonieri , i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata debbono far uscire immediatamente qualunque persona si sia introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze o nelle vetture in cui non abbia diritto di entrare . In caso di resistenza , qualunque impiegato della ferrovia può chiedere l ' assistenza della forza pubblica . Gli animali abbandonati che si trovino nel suddetto recinto sono fermati e posti sotto sequestro . 166 . ( Agenti ferroviari e polizia stradale ) . ( Art . 44 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; art . 1 , lett . f , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Gli agenti delle ferrovie su strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stradale allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle ferrovie . 167 . ( Obblighi dei viaggiatori ) . ( Art . 309 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti , deve osservare tutte le prescrizioni relative , ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli siano date dal personale applicato all ' esercizio ed è responsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo . 168 . ( Contravvenzioni e pene ) . ( Art . 310 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F : art . 20 , n . 3 , R.D. 1 dicembre 1889 , n . 6509 ) . Le contravvenzioni alle disposizioni del capo IV del titolo III sono punite con l ' arresto fino a cinque giorni , e con ammende fino a lire 300 , oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termine del codice penale , ed oltre all ' obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verrà prefisso , in mancanza di che sarà provveduto di ufficio a loro maggiori spese . Nei casi d ' urgenza , gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie possono , previo processo verbale , far togliere , anche prima della sentenza sulla contravvenzione , ogni opera ed oggetto dannoso al servizio . L ' Ispettorato compartimentale o l ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione , sentito , ove del caso , il concessionario delle ferrovie , può dispensare , per le vie amministrative , dalla restituzione delle cose in pristino coloro i quali , senza la prescritta autorizzazione , non abbiano rispettato le distanze legali stabilite negli artt . 65 , 66 , 67 , 68 , 69 e 70 del presente testo unico . 169 . ( Opposizione e resistenza ) . ( Art . 311 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 211 , n . 3 , R.D. 1 dicembre 1889 , n . 6509 ) . Le contravvenzioni all ' art . 165 , nei casi dl opposizione o resistenza , sono punite con l ' arresto fino a cinque giorni o con l ' ammenda fino a lire 50 . 170 . ( Abbandono del posto ) . ( Art . 312 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 22 , n . 6 , R.P. 1 dicembre 1889 , n . 6509 ) . Qualunque macchinista o conduttore guardafreno abbandoni il suo posto mentre un treno è in corsa , è punito con la detenzione da sei mesi a due anni . 171 . ( Arresto preventivo ) . ( Art . 6 , L . 25 giugno 1909 , n . 3721 . In occasione di un sinistro ferroviario non sono soggetti , purché immuni dal dolo e purché non abbandonino il servizio , all ' arresto preventivo , comminato per la flagranza di reato dalle vigenti leggi , gli agenti ferroviari , che si trovino in servizio sulle locomotive e sui treni danneggiati , o siano addetti al movimento delle stazioni ove , o fra le quali , il sinistro sia avvenuto , o attendano alla sorveglianza della linea in località o per funzioni comunque involgenti una presunzione di colpa . Tutti , indistintamente , i detti agenti che , in presenza del sinistro , o prima di riceverne ordine , abbandonino il servizio , incorrono per ciò solo nella pena di cui all ' articolo precedente senza pregiudizio delle altre sanzioni dei regolamenti speciali dell ' amministrazione ferroviaria . 172 . ( Rimozione di cadaveri ) . ( Artt . 7 e 11 , L . 25 giugno 1909 , n . 372 ) . Qualora , in seguito ad un sinistro ferroviario o per qualsiasi altra causa , ancorché ignota , si rinvengono lungo la sede ferroviaria , ed in giacitura tale da interessare la libera circolazione dei treni , dei cadaveri , questi potranno , anche prima dell ' intervento dell ' autorità giudiziaria , venire rimossi previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti , a cura dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza , degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri reali o del sindaco del comune o di chi ne fa le veci . Eguali facoltà , e sotto la stessa condizione di urgenza , sono conferite al personale delle ferrovie designato dal regolamento , per la rimozione , previo accertamento e descrizione , del materiale rotabile , la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattività della circolazione dei treni . Tale materiale sarà inviato alle officine per le occorrenti riparazioni , o rimesso senz ' altro in circolazione , salvo divieto dell ' autorità giudiziaria , che sarà però revocato appena compiuti , con precedenza su ogni altra indagine , gli accertamenti ed i rilievi del caso . 173 . ( Atti d ' inchiesta ) . ( Artt . 4 e 11 , L . 25 giugno 1909 , n . 372 ) . Salvo il disposto dell ' art . 180 del codice penale , le amministrazioni ferroviarie non sono tenute a comunicare all ' autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose . 174 . ( Verbali di accertamento ) . ( Art . 314 . secondo , terzo , e quarto comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lett . a , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . alla osservanza di tutte le disposizioni del presente titolo sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria , i funzionari governativi d ' ispezione , gl ' ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all ' esercizio , alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie . Le infrazioni alle suddette disposizioni , costituiscano esse delitti o semplici contravvenzioni , possono essere accertate col mezzo di verbali stesi dal suddetti funzionari , impiegati ed agenti . Per la legalità dei detti verbali , gl ' impiegati ed agenti di ogni grado , applicati alle ferrovie concesse all ' industria privata , debbono essere giurati nelle forme volute dalla legge . 175 . ( Conferma dei verbali ) . ( Art . 315 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lett . a , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria , e dai funzionari governativi d ' ispezione o dagli ufficiali da essi dipendenti sono esenti dalla conferma ; tutti gli altri devono essere confermati entro i tre giorni successivi a quello del reato , davanti al giudice del mandamento , in cui il medesimo sia stato commesso , o davanti a quello del mandamento di residenza dell ' autore del verbale . 176 . ( Forza probante dei verbali ) . ( Articolo 316 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 20 , R.D. 1 dicembre 1889 , n . 6509 ) . I verbali , stesi e confermati a norma dei due articoli precedenti , fanno fede fino a prova contraria per fatti punibili con pene che non siano l ' ergastolo , l ' interdizione perpetua dai pubblici uffici e la reclusione e la detenzione per un tempo non inferiore al minimo di tre anni . Quanto ai reati più gravi , i verbali sono trasmessi al magistrato acciocché si proceda nelle forme ordinarie . 177 . ( Polizia delle ferrovie private ) . ( Articolo 318 , primo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le disposizioni del presente titolo , che concernono la sicurezza delle persone e delle cose , e la pubblica igiene nell ' esercizio delle ferrovie , sono anche applicabili alle ferrovie private . TITOLO IX . FINE DELLA CONCESSIONE CAPO I : DECADENZA . 178 . ( Ritardo nell ' inizio dei lavori oltre il termine dell ' atto di concessione ) . ( Art . 251 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l ' incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche , e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari , questi non si siano messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori , perdono la metà della somma di cui abbiano fatto materiale deposito o per cui abbiano prestato cauzione a termini dell ' art . 24 , la quale metà è devoluta al governo , a meno che non facciano legalmente constare d ' impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio . Se il detto deposito definitivo non è stato fatto , o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto , i concessionari perdono l ' importo della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell ' atto di concessione . 179 . ( Ritardo oltre il biennio ) . ( Art . 3 , L . 30 aprile 1889 , n . 168 ) . Indipendentemente dalle disposizioni dell ' articolo precedente , il concessionario di una ferrovia pubblica , concessa e sovvenzionata ai termini del presente testo unico di legge , incorre di pieno diritto , e senza bisogno di costituzione in mora , nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se , nel termine di due anni , non abbia avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l ' apertura all ' esercizio nel termine stabilito dall ' atto di concessione . Se concorrono giustificati motivi , il termine suddetto può essere prorogato di un altro anno . Le constatazioni all ' uopo necessarie sono eseguite dal governo in confronto del concessionario , e contro la dichiarazione di decadenza non è ammesso alcun gravame . 180 . ( Ritardo per l ' apertura dell ' esercizio ) . ( Art . 251 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Se , alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse , i concessionari non abbiano dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni , senza aver fatto legalmente constare dl impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio , incorrono , di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora , nella decadenza della concessione e nella perdita dell ' intera cauzione definitiva . 181 . ( Asta pubblica ) . ( Art . 252 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Nel detto caso il governo provvede alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette , ed all ' esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari , col mezzo di un ' asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione , e , per riguardo alle opere o parti di opere già eseguite , ai materiali utili provvisti , ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada che si trovino già posti in esercizio , sul prezzo di stima che viene determinato da arbitri inappellabili , due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti , ed il terzo , in caso di disaccordo , dal tribunale . 182 . ( Aggiudicazione e prezzo ) . ( Art . 253 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le concessioni sono deliberate a chi , oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti , i quali in ogni caso non possono mai essere deliberatari , ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d ' idoneità e responsabilità , abbia offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima . Il prezzo del deliberamento viene , nel termine che verrà stabilito dagli atti di incanto , corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti . prelevatone prima però ciò che è dovuto allo Stato in rimborso della parte di cauzione definitiva che sia già stata restituita . 183 . ( Secondo incanto e decadenza ) . ( Articolo 254 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Se il primo incanto va deserto , si deve , entro un termine non minore di due mesi , procedere ad un secondo , il quale può essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite , dei terreni acquistati e dei materiali provvisti . Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto , i concessionari s ' intendono definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione ; le porzioni di strada già eseguite che si trovino in esercizio cadono immediatamente in proprietà assoluta dello Stato , il quale è libero di conservarle o di abbandonarle , come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti : né in qualsivoglia caso ha altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte , stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata , a giudizio degli arbitri inappellabili sopra mentovati . 184 . ( Interruzione dell ' esercizio ) . ( Articolo 255 , L . 20 marzo 1865 , n . 2218 , all . F ) . Qualora l ' esercizio di una ferrovia pubblica venga interrotto sulla totalità o su parte dei percorso senza che il concessionario provveda immediatamente a ripristinarlo , o se l ' esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità , il ministero delle comunicazioni ( ispettorato generale ferrovie , tramvie e automobili ) , prefigge un termine perentorio al concessionario per il ristabilimento regolare dei servizio . Scaduto tale termine il concessionario che non abbia adempiuto all ' ingiunzione , senza che , a giudizio insindacabile dell ' amministrazione , risulti dimostrata l ' esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal fatto proprio , decade dalla concessione e vengono applicate le disposizioni vigenti in materia . Anche in pendenza del termine anzidetto il ministero delle comunicazioni potrà prendere d ' ufficio , a spese e rischio del concessionario , le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio assumendone eventualmente anche la gestione . In ogni caso la gestione governativa può essere effettuata fino a quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario , o , quando questo sia stato dichiarato decaduto , per la consegna ad altro ente , siano tali da assicurare , a giudizio esclusivo della amministrazione , la regolarità e continuità del servizio . 185 . ( Proroghe ) . ( Art . 256 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le proroghe all ' incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie . alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell ' interrotto esercizio , a cui possono avere diritto i concessionari nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti , sono determinate dal ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini , l ' osservanza dei quali è pei concessionari obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione . In ogni circostanza in cui siano per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalità , sono i concessionari in obbligo di notificare al ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che abbiano impedito l ' adempimento delle stipulate condizioni , e ciò dentro il termine più breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possano venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze . la difetto i concessionari sono considerati come decaduti di pieno diritto da ogni azione per siffatto riguardo . CAPO II : SCADENZA 186 . ( Obblighi del concessionario ) . ( Articolo 248 , meno prime linee , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Alla scadenza del tempo di cui all ' art . 22 , e pel fatto solo di essa scadenza , lo Stato sottentra ai concessionari nell ' esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze . Debbono all ' anzidetta scadenza i concessionari consegnare al governo in buono stato la strada ferrata , le opere componenti la medesima e le sue dipendenze , quali sono l ' armamento della via , le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese , le rimesse , i magazzini , le officine , le tettoie ed i rilevati di caricamento e scaricamento , le case e casotti di guardia , gli uffici delle esazioni , le macchine fisse ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti . Se , durante quel numero d ' anni anteriori alla scadenza delle concessioni che è stabilito negli atti delle medesime , i concessionari non si pongano in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale deve essere consegnata al governo , questo è in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per fare eseguire d ' ufficio i lavori che rimangano imperfetti . 187 . ( Diritti del concessionario ) . ( Articolo 249 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Alla scadenza delle concessioni i concessionari conservano però , oltre le azioni reali , la proprietà degli oggetti mobili , come macchine di locomozione , carrozze e carri per trasporti , mobilie delle stazioni e fabbricati annessi , attrezzi ed utensili , materiali , combustibili e provviste di ogni genere . Gli atti di concessione stabiliscono , in ogni caso particolare , se , mediante pagamento del giusto valore , i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto , o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione , ed i modi ed i limiti dell ' esercizio di tali diritti . CAPO III : RISCATTO Sezione I : Ferrovie concesse prima della L . 12 luglio 1908 , n . 444 . 188 . ( Riscatto dopo il trentennio ) . ( Articolo 284 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Se altro termine più o meno lungo non sia stato fissato dall ' atto di concessione , dopo scaduti trent ' anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all ' industria privata , sia stata aperta al permanente servizio sopra tutta la sua lunghezza , ha diritto il governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto , previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario , ove pure diverso temine non sia stato nella concessione stabilito . In tal caso al detto concessionario , per tutto il tempo che rimanga ancora a trascorrere fino alla estinzione del suo privilegio , viene corrisposta una annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore . Oltre a ciò gli si paga , al momento del riscatto od a quell ' altra epoca che dalla concessione sia stata prestabilita , l ' importare degli oggetti mobili e provviste indicate all ' art . 187 , di cui tanto il governo è in diritto di esigere la cessione , quanto il concessionario di obbligarlo a fare l ' acquisto al prezzo risultante da stima fissata d ' accordo , ed in caso di dissenso , rimessa a giudizio di arbitri . La suddetta annualità può essere , a scelta del concessionario , convertita in un capitale corrispondente all ' annualità stessa col ragguaglio del 5 per cento da pagarsi all ' atto del riscatto . 189 . ( Proroghe di termine di riscatto ) . ( Art . 8 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Per le linee concesse prima della L . 12 luglio 1908 , n . 444 , è in facoltà del governo di stipulare convenzioni con i concessionari per la proroga dei termini di riscatto nei casi d ' importanti aumenti patrimoniali debitamente autorizzati . Sezione II : Concessioni posteriori alla L . 12 luglio 1908 , n . 444 190 . ( Riscatto prima del trentennio ) . ( Art . 8 , primi cinque commi . L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Nelle concessioni di costruzione e di esercizio posteriori alla L . 12 luglio 1908 , n . 444 , se altro termine più o meno lungo non sia stato fissato dall ' atto di concessione , lo Stato ha facoltà di provvedere , prima del termine stabilito dall ' art . 188 , al riscatto delle linee principali e delle secondarie divenute principali , ritenute necessarie al completamento della propria rete , corrispondendo al concessionario una indennità determinata in base : a ) al valore della linea , che in nessun caso può eccedere l ' ammontare del capitale occorso per la costruzione e per i successivi aumenti patrimoniali debitamente autorizzarti ed accertati , detratte le quote di ammortamento per gli anni già trascorsi : da tale valore si deducono le quote di sovvenzione riservate all ' esercizio e non occorse per esso , e le offerte degli enti interessati ; b ) al rimborso delle spese generali , valutate in misura non eccedente il 2 per cento del capitale di primo impianto o del capitale azionario , di cui all ' art . 48; c ) al rimborso delle complessive perdite di esercizio eventualmente verificatesi sino all ' epoca indicata per il riscatto , in eccedenza della parte di sovvenzione riservata all ' esercizio ; d ) ad un premio per l ' avviamento dell ' istruttoria , che in nessun caso può eccedere il 5 per cento delle somme determinate a norma delle lettere a , b , c . Le quote di ammortamento del capitale occorso per la costruzione e per aumenti patrimoniali si calcolano per un periodo corrispondente a quello della sovvenzione governativa , o sino al termine della concessione quando non vi è sovvenzione . Nelle quote di ammortamento per le linee sussidiarie si comprendono le rate pagate sulla parte di sovvenzione destinata alla costruzione . Il concessionario ha inoltre diritto all ' importo degli oggetti mobili e provviste a norma dell ' art . 188 . Sulla necessità che la linea da riscattare faccia parte della rete di Stato sono intesi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato , ed i relativi pareri debbono essere presentati al parlamento insieme all ' atto di diffida , di cui all ' articolo 193 . 191 . ( Riscatto dopo il trentennio ) . ( Articolo 8 , sesto comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Trascorsi trent ' anni dal giorno in cui una ferrovia pubblica , concessa alla industria privata dopo la L . 12 luglio 1908 , n . 444 , è stata aperta al permanente esercizio per tutta la sua lunghezza , o trascorso il termine stabilito nell ' atto di concessione , è in facoltà dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto : 1 ) alle condizioni dell ' art . 189 , per le ferrovie non collegate o collegate da un solo capo ad altre linee ferroviarie o di navigazione ; 2 ) alle condizioni dell ' art . 188 o a quelle dell ' art . 190 , a scelta del governo , per le ferrovie collegate da entrambi i capi ad altre linee ferroviarie o di navigazione . 192 . ( Arbitrato ) . ( Art . 8 , settimo ed ottavo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . In mancanza di accordo l ' indennità di riscatto è in ogni caso determinata da tre arbitri , nominati uno dal ministro dei lavori pubblici , uno del concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della corte di appello di Roma . Tale indennità può , a scelta del governo , essere convertita in annualità al saggio stabilito nell ' atto di concessione . ( Art . 9 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Non procedendosi al riscatto , le spese dell ' arbitrato sono a carico dello Stato . Sezione III : Procedure pel riscatto . 193 . ( Diffida ) . ( Art . 9 , primi due commi , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Il riscatto deve sempre essere preceduto da un atto di diffida in nome dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici , notificato al concessionario od al subconcessionario almeno un anno prima della data indicata per la sua effettuazione . Nei casi di cui alla sezione II , la diffida non produce alcun effetto , se non è seguita dall ' accordo sull ' indennità di riscatto o se non viene confermata dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della determinazione arbitrale , di cui al precedente articolo . ( Art . 2 , tre ultimi commi , L . 7 luglio 1907 , n . 429; art . 1 , lettera s , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . In ogni caso l ' efficacia della diffida è subordinata , nell ' interesse dello Stato , alla approvazione del parlamento , al quale il governo deve presentare in tempo utile le proposte pel riscatto stesso . Nel caso in cui il governo non ritenga conveniente il riscatto , deve darne in tempo utile comunicazione al parlamento . 194 . ( Personale delle ferrovie riscattate ) . ( Art . 10 , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Al personale delle ferrovie riscattate è conservato il trattamento stabilito nei propri regolamenti organici , fino a quando non siasi provveduto alla classificazione delle ferrovie e alla determinazione del trattamento del personale delle ferrovie secondarie esercitate dallo Stato . CAPO IV : ASSUNZIONE DELL ' ESERCIZIO DA PARTE DELLO STATO 195 . ( Assunzione per decreto reale e per legge ) . ( Art . 2 , primo e secondo comma , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ) . L ' assunzione dell ' esercizio di ferrovie da parte dello Stato , che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto , è autorizzata con decreto reale . Il decreto reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d ' accordo col ministro del tesoro , previa deliberazione del consiglio dei ministri e presentato al parlamento per essere convertito in legge . ( Art . 4 , prima parte dell ' ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Si provvede con legge alla assunzione dell ' esercizio , da parte dello Stato , di linee concesse all ' industria privata , anche se a rimborso di spesa o per conto del concessionario . CAPO V : PROROGA DELL ' ESERCIZIO PRIVATO 196 . ( Proroga ) . ( Art . 2 , terzo comma , L . 7 luglio 1907 , n . 429 ) . La proroga dell ' esercizio privato , se dipendente da concessione o convenzione , è autorizzata con legge speciale . TITOLO X . VIGILANZA E SINDACATO CAPO I : ORGANI GOVERNATIVI 197 . ( Ispettori governativi ) . ( Art . 287 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lett . a ) , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Il governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all ' industria privata , e l ' andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da propri funzionari . Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione , la sorveglianza dei funzionari anzidetti ha per scopo di riconoscere se vengano nell ' interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dal presente testo unico di legge , come pure dai regolamenti emanati in esecuzione del medesimo e dagli atti di concessione e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero . Conseguentemente i funzionari governativi d ' ispezione possono ordinare la riforma dei lavori che riconoscano non eseguiti giusta le buone regole dell ' arte ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilite condizioni , e farne sospendere la continuazione , ove alla detta riforma i concessionari non si prestassero ; nel qual caso l ' amministrazione superiore , intese le osservazioni dei concessionari medesimi , può farvi dar opera d ' ufficio , ove il caso lo richieda . Incombenza dei funzionari governativi d ' ispezione , quando le ferrovie siano aperte all ' esercizio , è di sorvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessori , come anche del materiale fisso e mobile , ed alla regolare condotta del detto esercizio . Invigilano pure sulla esatta applicazione delle tariffe , sull ' eseguimento delle convenzioni che siano state stipulate dai concessionari col governo o con altri concessionari sotto l ' approvazione del governo , e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d ' ordine pubblico in vigore . Le attribuzioni dei funzionari del governo ed i loro rapporti coi concessionari sono determinati da uno speciale regolamento d ' ordine pubblico . ( Art . 278 , secondo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lettera a , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . I funzionari governativi d ' ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse . 198 . ( Personale d ' assistenza per le costruzioni ) . ( Art . 3 , penultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . – Al personale di assistenza occorrente per la vigilanza sulla costruzione delle ferrovie concesse provvede il ministro dei lavori pubblici coi fondi stanziati nel bilancio dei lavori pubblici . 199 . ( Spese di sorveglianza ) . ( Art . 288 , L . 20 marzo 1865 , n . 2488 , all . F ; art . 1 , lettera a ) , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Le spese tutte di visite , di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all ' industria privata , non che quelle di sorveglianza sulla loro manutenzione od esercizio , sono sempre a carico del concessionari , i quali le debbono pagare nel modo e tempi che vengono stabiliti negli atti di concessione . CAPO II : VIGILANZA 200 . ( Disposizioni della amministrazione ) . ( Art . 289 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti all ' osservanza non solo delle prescrizioni del presente testo unico di legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione del medesimo , ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l ' amministrazione superiore , sentite le loro osservazioni , può prescrivere per assicurare la polizia , il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze . Sono sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avrà cagionate la esecuzione del testo unico di legge , regolamenti , misure e disposizioni anzidetti . 201 . ( Modificazioni alle proposte dei concessionari ) . ( Art . 298 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Ogni qualvolta l ' amministrazione superiore creda di essere il caso di modificare qualche proposizione dei concessionari , essa deve , salvo i casi di urgenza , intender questi nelle loro osservazioni prima di prescrivere le modificazioni . 202 . ( Prescrizioni al concessionario ) . ( Articolo 16 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Per le ferrovie concesse all ' industria privata il ministero dei lavori pubblici , sentito il concessionario e previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici , ha diritto di prescrivere : a ) la riforma dei lavori di costruzione , di consolidamento o di ripristino non eseguiti a regola d ' arte né in conformità dei progetti approvati e delle condizioni stabilite negli atti di concessione e di autorizzazione , b ) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione delle linee , dipendenze , accessori e del materiale fisso , rotabile e di esercizio ; c ) gli aumenti e le modificazioni degli impianti , dei tipi e della quantità del materiale rotabile e di esercizio , necessari per la regolarità e la sicurezza del servizio . Non ottemperandosi dal concessionario nel termine fisso agli ordini ricevuti , il ministero dei lavori pubblici può anche provvedere d ' ufficio , sul conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici , rivalendosi delle spese sulle sovvenzioni governative disponibili , o sui prodotti dell ' esercizio con le forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette . Le note delle spese sono rese esecutive dal prefetto . 203 . ( Sospensione della sovvenzione ) . ( Articolo 9 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Il pagamento della sovvenzione per le ferrovie concesse all ' industria privata può essere in tutto od in parte sospeso , fino a che non cessi la causa della sospensione : a ) quando per cause , non derivanti da forza maggiore , debitamente accertate , è in tutto od in parte sospeso l ' esercizio ; b ) quando l ' esercizio dà luogo a ripetute e gravi irregolarità debitamente accertate , o ne è compromessa la sicurezza ; c ) quando non è dato adempimento alle prescrizioni degli artt . 202 , 209 e 211 del presente testo unico di legge . La sospensione di pagamento è limitata alla sola parte di sovvenzione disponibile , a norma degli artt . 36 e 37 del presente testo unico . Con tale limitazione la sospensione di pagamento può aver luogo anche quando , aperta all ' esercizio una parte della linea non vengono gli altri tronchi costruiti ed ultimati nei termini rispettivamente stabiliti negli atti di concessione . 204 . ( Contravvenzioni per la vigilanza ) . ( Art . 291 , comma primo , L . 20 marzo 1865 . n . 2248 , all . F ) . Allorché i concessionari della costruzione o dell ' esercizio di una strada ferrata pubblica contravvengano alle condizioni degli atti di concessione , oppure alle decisioni del ministero dei lavori pubblici , pronunciate in eseguimento delle dette condizioni , per tutto ciò che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni , al buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private , alla buona conservazione ed alla facile praticabilità delle strade pubbliche , ne viene steso verbale per l ' ulteriore procedimento presso i tribunali ordinari . ( Art . 11 , codice penale ; art . 291 , comma secondo , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lettera a ) , L . 15 luglio 1909 , n . 524; art . 291 , comma terzo , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Tali contravvenzioni sono punite con ammende da lire 300 a lire 2000 . L ' amministrazione pubblica può inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisorie necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione ; e le spese che siano cagionate dalla esecuzione di queste misure vengono riscosse a carico dei concessionari . come in materia di contribuzioni pubbliche . 205 . ( Verbale di contravvenzione ) . ( Articolo 314 , primo comma , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lettera a , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . I verbali di accertamento delle contravvenzioni contemplate nel precedente articolo debbono essere stesi dai funzionari governativi di ispezione o dagli ufficiali da essi dipendenti . CAPO III : DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RITARDI DEI TRENI 206 . ( Contravvenzioni ) . ( Art . 42 e 58 , regolamento 31 ottobre 1873 , n . 1687; art . 1 , L . 21 dicembre 1899 , n . 446; art . 1 , lettera g , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Ogni ritardo nella corsa e nell ' arrivo dei treni alle stazioni rispetto al tempo stabilito negli orari approvati dal ministero , quando non provenga da cause di forza maggiore debitamente giustificate e quando ecceda i limiti di tolleranza accordati , costituisce contravvenzione ed è soggetto alle ammende seguenti : 1 ) per i treni diretti dei viaggiatori sono tollerati • ritardi non eccedenti i 20 minuti primi dopo l ' ora stabilita negli orari approvati dal ministero ; per i ritardi : dai 20 ai 30 minuti primi inclusivi la ammenda è di lire 500; dai 30 ai 40 minuti primi inclusivi la ammenda è di lire 750; maggiori di 40 minuti primi inclusivi l ' ammenda è di lire 1000; 2 ) per i treni omnibus sono tollerati i ritardi non eccedenti i 25 minuti primi ; per i ritardi : dai 26 ai 30 minuti primi l ' ammenda è di lire 200; dai 30 ai 40 minuti primi l ' ammenda è di lire 500; dai 40 ai 50 minuti primi l ' ammenda è di lire 700; maggiori di 50 minuti primi l ' ammenda è di lire 1000; 3 ) per i treni misti di viaggiatori e merci è tollerato il ritardo di 45 minuti ; per i ritardi : dai 45 minuti primi ad un ' ora l ' ammenda è di lire 200; maggiori di un ' ora l ' ammenda è di lire 500; 4 ) per le linee , il cui percorso totale è minore di chilometri 50 il limite di tolleranza , per ciascun caso precedentemente dichiarato , è diminuito del quarto . 207 . ( Responsabilità dei direttori ) . ( Articolo 2 , L . 21 dicembre 1899 , n . 446 ) . Di tali contravvenzioni sono responsabili i direttori generali o direttori d ' esercizio che legalmente rappresentano le società esercenti , e sono puniti con le pene pecuniarie di cui al precedente articolo . 208 . ( Procedura amministrativa ) . ( Articolo 3 , L . 21 dicembre 1899 , n . 446 ) . Elevato il verbale di contravvenzione , dieci giorni almeno prima di promuovere l ' azione penale , viene dato amministrativamente notizia della contravvenzione al rappresentante della società esercente indicato nel precedente articolo . Egli può impedire che venga promossa l ' azione penale o farne cessare il corso , pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , la somma corrispondente alla pena stabilita per la contravvenzione , oltre le spese del procedimento . CAPO IV : SINDACATO 209 . ( Comunicazione della situazione patrimoniale e del , conto dell ' esercizio ) . ( Articolo 18 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Dai concessionari di ferrovie debbono essere ogni anno comunicate al ministero dei lavori pubblici la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell ' esercizio , redatti secondo norme da stabilirsi dal ministero dei lavori pubblici , d ' accordo col ministero del tesoro , relativi ad ogni linea o gruppo di linee esercitate in base ad un solo atto di concessione , o per le quali sia stato consentito dal governo di tenere riunite le contabilità . La situazione patrimoniale ed il conto dell ' esercizio debbono essere presentati al ministero contemporaneamente al loro invio ai sindaci per l ' approvazione della assemblea , quando si tratti di società per azioni , ed entro tre mesi dalla chiusura dell ' esercizio finanziario dell ' azienda negli altri casi . Al ministero dei lavori pubblici debbono pure essere comunicati i verbali delle assemblee degli azionisti entro trenta giorni dalla loro data . Le società estere debbono tenere presso la loro sede o rappresentanza in Italia una copia di tali verbali e di quelli dei consigli di amministrazione . 210 . ( Osservazioni del Ministero ) . ( Articolo 19 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . II Ministero dei lavori pubblici , d ' accordo col Ministero del tesoro indipendentemente dalle azioni che loro competono e che possono esercitare ai termini delle vigenti leggi e degli atti di concessione , comunica al concessionario le osservazioni e riserve che ritenga di fare sul conto dell ' esercizio . Qualora , trattandosi di società per azioni , il consiglio d ' amministrazione reputi di sottoporre il bilancio all ' assemblea degli azionisti prima che le osservazioni e riserve siano state risolute , il testo di esse deve allegarsi al bilancio . L ' approvazione del bilancio da parte dell ' assemblea degli azionisti non pregiudica i diritti dello Stato derivanti dalle leggi e dagli atti di concessione . 211 . ( Ispezione contabile ) . ( Art . 20 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Il concessionario di ferrovie non può opporsi a che il Ministero dei lavori pubblici faccia ispezionare tutti gli atti , registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l ' azienda ferroviaria , ed è tenuto a fornire tutti i dati , notizie e chiarimenti anche relativi alla sua azienda generale e che esso ritiene opportuno conoscere per l ' esercizio delle sue funzioni di vigilanza e sindacato . 212 . ( Contravvenzioni ) . ( Art . 21 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Le contravvenzioni alle disposizioni degli artt . 209 e 211 del presente testo unico di legge sono punite con l ' ammenda estensibile fino a lire 1500 e in caso di recidiva , fino a lire 3000 . Tali pene sono applicate al direttore , od a chi ne fa le veci , nei casi di società concessionarie di ferrovie . 213 . ( Contabilità e liquidazione della costruzione ) . ( Art . 14 , L . 12 luglio 1908 , numero 444; art . 1 , lett . a . L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . I concessionari di ferrovie hanno l ' obbligo di tenere regolarmente le contabilità dei lavori di costruzione e di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici il conto di liquidazione totale dei lavori stessi entro sei mesi dalla data del verbale d ' ultimazione ferma rimanendo in ogni tempo l ' applicazione dell ' art . 211 . Nelle concessioni posteriori alla L . 12 luglio 1908 , n . 444 , valgono le stesse disposizioni per i lavori in aumento patrimoniale . Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell ' art . 212 . CAPO V : EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE 214 . ( Obblighi dei concessionari ) . ( Articolo 21 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all ' approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale , nonché le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione , con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , a norma dell ' art . 18 della L . 22 aprile 1905 , n . 137 , ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l ' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . Salvo il disposto dell ' articolo seguente esse devono iscrivere alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai il personale stabile ed in prova addetto all ' esercizio , al quale possa applicarsi l ' art . 13 del testo unico di legge 30 maggio 1907 , n . 376 . Al personale stabile ed in prova rimanente dovrà essere assicurata una rendita vitalizia presso la cassa nazionale medesima , in conformità delle norme da questa stabilite per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie . Per le iscrizioni a periodi abbreviati , per l ' accertamento della invalidità , per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilità al lavoro , relativamente al personale a cui si applica l ' articolo 13 del predetto testo unico di legge , e per le assicurazioni del rimanente personale , sono stipulate apposite convenzioni fra le amministrazioni ferroviarie e la cassa nazionale di previdenza . Il contributo a carico delle amministrazioni , nei versamenti da farsi alla cassa nazionale per conto degli iscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati . non può essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi , e al 6 per cento degli stipendi , assegni ed indennità per i secondi . Le ritenute a carico degl ' iscritti e degli assicurati da versarsi alla cassa non possono essere rispettivamente superiori alle percentuali predette . Gli iscritti alla cassa nazionale addetti ai servizi attivi possono chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuto i 55 anni di età . 215 . ( Approvazione governativa ) . ( Articolo 22 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Sono esonerate dall ' osservanza del disposto del primo capoverso dell ' articolo precedente le amministrazioni ferroviarie le quali , entro sei mesi dalla loro costituzione , istituiscano casse proprie d ' invalidità e di vecchiaia con statuti formulati dalle amministrazioni stesse e chieggano di questi l ' approvazione dal governo . L ' approvazione governativa è accordata mediante decreto reale , promosso dal ministro di agricoltura , industria e commercio , sentito il consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali . Gli statuti devono contenere , con le altre norme : a ) la determinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo a carico delle amministrazioni ferroviarie , con l ' osservanza dei limiti stabiliti per la ritenuta e per il contributo dall ' articolo precedente , secondoché si tratti di agenti considerati come operai o del rimanente personale ; b ) l ' obbligo di formare a periodi non superiori ad un quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gli impegni o le entrate , se ed in quanto sia necessario in base ai risultati del bilancio stesso ; e ) le disposizioni relative agli eventuali assegni agli eredi degli agenti premorti , in conformità alle disposizioni dell ' art . 24 del testo unico di legge 30 maggio 1907 , n . 376 . TITOLO XI . DISPOSIZIONI FINALI CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI 215 . ( Regolamenti governativi ) . ( Art . 26 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Con regolamenti da approvarsi per decreto reale , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato , sono stabilite le norme da osservarsi per l ' esercizio delle diverse categorie di ferrovie in armonia del presente testo unico di legge , le misure di ordine concernenti i viaggiatori e le persone estranee al servizio , le norme per la riscossione delle tasse e delle spese accessorie , le disposizioni riflettenti la polizia , sicurezza e regolarità dell ' esercizio , nonché i dati statistici che le diverse amministrazioni ferroviarie e tramviarie devono fornire al Ministero dei lavori pubblici . I regolamenti possono comminare ammende fino a lire 2000 per le contravvenzioni in esso contemplate . 217 . ( Elenco delle ferrovie pubbliche ) . ( Art . 20 , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ) . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici , provvede alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti , in corso di costruzione e già concesse , classificandole secondo le disposizioni dell ' art . 2 del presente testo unico di legge . L ' elenco è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale , coll ' assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni . Dopodiché , sentito sulle medesime il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , la classificazione viene stabilita con decreto reale a cura del ministro dei lavori pubblici . Nell ' atto di concessione , di ciascuna nuova ferrovia si indica la categoria alla quale è assegnata . Per variazione di classificazione che possa occorrere per qualche ferrovia , il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi . 218 . ( Elenco e relazione annua ) . ( Art . 3 , L . 30 giugno 1889 , n . 6183 ) . Il Governo del Re deve presentare annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste , negate e concesse , ed una relazione circa i motivi delle sue deliberazioni in proposito ed i risultati ottenuti dall ' applicazione del presente testo unico di legge . 219 . ( Norme di legge aventi carattere generale ) . ( Art . 1 . penultimo comma , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . L ' inclusione nel presente testo unico delle disposizioni in esso comprese non limita alle sole ferrovie concesse all ' industria privata l ' applicazione delle norme di legge aventi carattere generale . Caro Il : DISPOSIZIONI SPECIALI Sezione I : Disposizioni per le ferrovie concesse in base a leggi speciali . 220 . ( Ferrovie complementari : sussidio massimo ) . ( Art . 7 , primo comma . L . 4 dicembre 1902 , n . 506; e art . 1 lett . k , L . 15 luglio 1909 , n . 521 ) . ( Art . 5 , primo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Per agevolare la costruzione delle linee complementari il sussidio dello Stato per chilometro di linea può essere elevato fino a lire 8.000 per la durata e con le norme dell ' art . 25 e seguenti . Il Governo è autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima e ad aumentare a lire 9.100 il limite massimo di cui al comma precedente . 221 . ( Atti sociali ) . ( Art . 4 , L , 9 luglio 1905 , n . 413 ) . Gli atti relativi alla formazione e alla modificazione dello statuto e alla costituzione del capitale delle Società costituite o che si costituiscano per concessioni di ferrovie complementari sono soggetti alla tassa fissa di una lira . 222 . ( Concessione di una rete o di singole ferrovie in Sicilia ) . ( Art . 2 L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . La concessione di linee nell ' interno della Sicilia , a sezione ridotta , con lo scartamento uguale a quelle delle complementari sicule costruite per conto dello Stato , pulì essere fatta dal Governo in uno o più gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore a lire 10.000 per anni 50 , anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall ' art 27 , comma terzo , del presente testo unico . Indipendentemente dalle condizioni stesse può essere accordato il massimo della convenzione anche per le linee singole in Sicilia , quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio , od a queste colleghino regioni isolate . Le linee concesse in base alle disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilometri 500 nel primo quinquennio dalla L . 21 luglio 1911 , n . 848 , e di altri 300 nel secondo quinquennio . Nel caso in cui , a rendere possibile la concessione in uno o più gruppi , dei primi 500 chilometri , fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri , il Governo è autorizzato ad anticipare la concessione , con che però , agli effetti della convenzione , questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio . 223 . ( Ferrovie sarde ) . ( Art . 55 . L . 14 luglio 1907 , n . 562; art . 5 , secondo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; art . 1 , lett . r , L . 15 luglio 1909 , n . 524 , ed artt . 1 , 4 e 10 , L . 21 luglio 1911 , n . 848 ) . Per la costruzione e l ' esercizio di ferrovie in Sardegna , destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti , a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi giù in esercizio , il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica fmo al limite massimo di lire 10.000 per 50 anni , indipendentemente dalle condizioni prescritte con l ' art . 27 , comma terzo , del presente testo unico . 224 . ( Nuove ferrovie in Basilicata e Calabria ) . ( Art . 1 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 ) La concessione all ' industria privata delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria comprende : 1 ) la costruzione e l ' esercizio delle linee : a ) Bari Grumo Matera - Ferrandina – Pisticci - Valle della Calandra - Valle del Suaro – Armento - Valle dell ' Agri - Atena , escluso il primo e secondo lotto del tronco Altamura - Matera ; b ) Potenza – Laurenzana - Valle del Sinni – Nova - Siri , escluso il tronco Guardia – Perticara – Armento - San Martino , comune alla linea precedente ; c ) Gravina - Valle del Bradano – Aderenza - Avigliano ; d ) Lagonegro - Castrovillari - Spezzano - Albanese , escluso il tronco Castrovillari - Spezzano ; e ) Cosenza - Cotrone per la Sila ; f ) Porto Santa Venere – Monteleone - Serra Mongiana con diramazione a Soverato ; g ) Rogliano all ' incontro della ferrovia Sant ' Eufemia - Catanzaro ; h ) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica ; i ) Gioiosa - Piana di Palmi e Gioia Tauro ; 2 ) l ' esercizio dei tronchi ora in costruzione a cura diretta dello Stato : a ) Altamura - Matera ( primo e secondo lotto ) ; b ) Castrovillari - Spezzano Albanese ; c ) Pietrafitta - Rogliano ; 3 ) l ' esercizio delle seguenti linee e tronchi previa interposizione del bilancio ridotto entro il normale : a ) Sicignano - Lagonegro ; b ) Gravina - Altamura ; c ) Pietragalla - Potenza ; d ) Cosenza - Rende San Fili ; e ) Rende San Fili - Sibari ; f ) Soverato all ' incontro della Rogliano con la Santa Eufemia - Catanzaro ; g ) Cosenza - Pietrafitta . Per i tratti Bari - Grumo e Ferrandina - Pisticci è autorizzata la costruzione del binario ridotto indipendente , utilizzando in tutto od in parte la sede delle ferrovie di Stato . 225 , ( Sovvenzioni ) . ( Art . 2 , L . 21 luglio 1910 . n . 580 ) . Le sovvenzioni chilometriche per le linee di cui al precedente articolo , da accordarsi a norma dell ' art . 26 del presente testo unico , su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato , sono determinate in misura che non può mai superare i limiti massimi medi indicati appresso : a ) per il periodo di tempo dal giorno successivo all ' apertura all ' esercizio di ogni linea o tronco sino al giorno dell ' apertura all ' esercizio dell ' intera rete ; entro un massimo medio di lire 14.300 per la costruzione e l ' esercizio delle linee indicate al n . 1 del precedente articolo ; di lire 1950 per la costruzione e l ' esercizio dei tronchi indicati al n . 2; di lire 3550 per l ' utilizzazione e l ' esercizio delle linee e dei tronchi indicati al n . 3; b ) entro un massimo medio di lire 10.500 per la costruzione , e di lire 1500 per l ' esercizio , per il periodo di tempo che correrà dal giorno successivo all ' apertura all ' esercizio dell ' intera rete sino al termine di 70 anni , computati dalla prima data di apertura all ' esercizio di un tronco della rete stessa . Il limite di lire 3550 e quelli di cui al comma b del presente articolo possono essere dal Governo aumentati in corrispondenza della maggiore spesa occorrente per l ' interposizione del binario ridotto entro il normale sulla Sicignano - Lagonegro e per l ' esercizio promiscuo . 226 . ( Prodotto lordo iniziale ) . ( Art . 3 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 ) . Il prodotto lordo iniziale medio per le linee medesime è determinato in misura non minore di lire 4000 a chilometro . 227 . ( Compartecipazione dello Stato ) . ( Art . 4 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 ) . A parziale modificazione dell ' art . 48 del presente testo unico ha luogo per tali linee la compartecipazione dello Stato : a ) ai prodotti lordi ultrainiziali , appena sia raggiunto 11 prodotto iniziale sui tronchi aperti all ' esercizio ; b ) ai prodotti netti , in misura non minore del 70 per cento , della eccedenza dell ' interesse legale commerciale , computato sul capitale azionario approvato dal Governo . 228 . ( Ultimazione della rete e delle singole linee o tronchi ) . ( Art . 5 , L . 11 luglio 1910 , n . 580 ) . Nell ' atto di concessione sono stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi , di cui all ' art . 224 , dovranno essere costruiti e aperti all ' esercizio , e sono stipulate opportune sanzioni per assicurare e garantire l ' esatta osservanza dei termini prescritti . L ' intera rete dovrà essere compiuta e aperta all ' esercizio non più tardi del 1924 . 229 . ( Riscatto ) . ( Art . 6 . L . 21 luglio 1910 , n . 5S0 ) . Decorsi venti giorni dal giorno fissato nell ' atto di concessione , di cui all ' art . 224 , per l ' apertura dell ' intera rete all ' esercizio , lo Stato avrà diritto al riscatto della rete stessa : a ) corrispondendo al concessionario la sovvenzione annua media chilometrica di sola costruzione per le rimanenti annualità ; b ) acquistando il materiale mobile a prezzo di stima , depurato dalle quote di rinnovamento comprese nella sovvenzione per le rimanenti annualità . Quando in ciascun anno del triennio precedente al riscatto l ' esercizio sia stato attivo , indipendentemente dalla sovvenzione governativa sarà inoltre corrisposta al concessionario , a titolo di premio , la somma corrispondente ad una metà del reddito stesso ragguagliato al cento per cinque per la rimanente durata della concessione . 230 . ( Cauzione Cessione ) . ( Art . 7 , L . 21 luglio 1910 n . 580 ) . La concessione , di cui all ' art . 224 , non potrà aver luogo se il richiedente non avrà prestata la cauzione definitiva in misura non minore di 5.000.000 di lire e dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per l ' intrapresa . È vietata la concessione o subconcessione di sola costruzione . Dopo decorsi dieci anni dall ' apertura dell ' intera rete al regolare servizio potranno essere ammesse , coll ' autorizzazione governativa e con la garanzia dei due decimi della sovvenzione di costruzione , la cessione o subconcessione dell ' esercizio . 231 . ( Linee dello Stato concesse in solo esercizio ) . ( Art . 8 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 ) . Saranno date in consegna al concessionario le linee Sicignano - Lagonegro e Cosenza - Pietrafitta , conservando alla Sicignano - Lagonegro lo scartamento normale e l ' esercizio di Stato che vi sarà mantenuto per i viaggiatori e per le merci . Per il passaggio dei treni a scartamento ridotto sulle linee dello Stato e per quelli di Stato sulla Sicignano - Lagonegro non sarà corrisposto alcun pedaggio . 232 . ( Promiscuità dei ponti ferroviari per la viabilità ordinaria ) . ( Art . 9 , L . 21 luglio 1910 , n . 508 ) . Nelle Calabrie , su domanda delle Provincie , il concessionario è obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni . In mancanza di accordi il maggior compenso per le opere occorrenti è determinato da arbitri . 233 . ( Personale ) . ( Art . 10 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 ) . Per la costruzione e l ' esercizio delle linee di cui all ' art . 224 il concessionario deve impiegare esclusivamente italiani , con preferenza dell ' elemento locale , salve le eccezioni autorizzate dal Governo per giustificati motivi . 234 . ( Derivazioni di acque ad uso della rete ) . ( Art . 11 , L . 21 luglio 1910 , n . 580 ) . Venendo richieste dal concessionario derivazioni idrauliche per adottare la trazione elettrica su alcuna delle linee di cui all ' art . 224 , allo scopo di sopprimere tratti a dentiera , la riserva nei riguardi ferroviari può essere imposta dal Governo anche in misura maggiore di quella necessaria alla trazione , purché dal concessionario venga assunto l ' obbligo di somministrare sull ' eccedenza , a prezzo di costo ed in misura determinata dal Governo stesso , la quantità di energia occorrente per servizi pubblici locali . 235 . ( Ferrovie concesse in sola costruzione ) . ( Art . 2 , tre ultimi commi , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Il Governo è autorizzato a concedere anche in sola costruzione le linee Asti - Chivasso , Belluno - Cadore , Borgo San Lorenzo - Pontassieve , San Vito - Motta - Portogruaro , e le relative sovvenzioni chilometriche non possono eccedere le annue lire 15.000 per la Belluno - Cadore e lire 8500 per le altre . Sezione II : Disposizioni per le ferrovie non concesse in base a leggi speciali . 236 . ( Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia , Calabria e Basilicata ) . ( Art . 5 , L . 4 dicembre 1902 , n . 506 , e art . 5 , quarto comma , lettera a , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Per le linee e tronchi che siano concessi a sezione ridotta nell ' isola di Sicilia , nella Calabria e nella Basilicata possono essere accordate sovvenzioni governative , anche se non risultino intervenute offerte legali di enti morali e di privati interessati a norma dell ' art . 34 . 237 . ( Sussidi degli enti interessati ) . ( Articolo 1 , quarto e quinto comma , L . 15 luglio 1906 , n . 583 ) . Le Provincie e i Comuni meridionali , della Sicilia e della Sardegna , che abbiano già raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell ' imposta erariale , non possono elevare la sovraimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni , a partire dal 1° gennaio 1902 , computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale . Eguale divieto è fatto per qualsiasi aumento della sovraimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell ' imposta erariale per le Provincie e i Comuni che non abbiano anteriormente alla L . 15 luglio 1906 , n . 383 , raggiunto il limite legale . ( Art . 4 , ultimo comma , L..16 giugno 1907 , u . 540 ) . A tale disposto può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità , per decreto reale su parere favorevole del Consiglio di Stato , per deliberazioni delle Provincie e dei Comuni che stabiliscono sussidi per le costruzioni di ferrovia . CAPO III : DISPOSIZIONI TRANSITORIE 238 . ( Concessioni anteriori al 1865 ) . ( Articolo 299 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ) . Le ferrovie pubbliche concesse all ' industria privata prima della promulgazione della L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F , continuano ad esser rette , fino alla estinzione del loro privilegio , dai loro atti di concessione e dalle disposizioni legislative o regolamenti a cui questi si riferiscono . Le prescrizioni della legge stessa sono applicabili soltanto per gli oggetti d ' ordine pubblico e di polizia generale , e per quelli a cui detti atti non abbiano provveduto . 239 . ( Separazione della sede ferroviaria dalla stradale ) . ( Art . 1 , terzo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le prescrizioni dell ' art . 3 relative alla separazione della sede ferroviaria da quella del carreggio , non sono applicabili alle ferrovie secondarie concesse e non ancora costruite , o non ancora concesse , ma i cui progetti ed i piani finanziari sono stati al l ° marzo 1908 , già riconosciuti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici meritevoli di approvazione per l ' impianto su strade ordinarie senza sede separata del carreggio . 240 . ( Validità dei regolamenti esistenti ) . ( Art . 382 . L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; e art . 1 , lettera p ) , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . Fino a che non siano emanati i regolamenti per la completa esecuzione del presente testo unico di legge , restano in vigore i regolamenti esistenti nelle parti che al medesimo non siano contrari . PARTE II . DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TRAMVIE TITOLO I . TRAMVIE URBANE CAPO I : CONCESSIONE DEL SUOLO STRADALE 241 . ( Concessione del suolo stradale . Deposito ) . ( Art . 1 , primo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . La concessione del suolo stradale occorrente per l ' impianto delle tramvie è di competenza dell ' ente proprietario della strada , e non può mai avere durata maggiore di anni sessanta . ( Art . 40 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Gli enti proprietari della strada da occuparsi per l ' impianto delle tramvie a trazione meccanica , debbono esigere dai concessionari un deposito a garanzia degli obblighi assunti da costoro , e possono anche pretendere il pagamento d ' un canone od una compartecipazione ai prodotti . CAPO II : AUTORIZZAZIONE DELL ' ESERCIZIO 242 . ( Autorizzazione dell ' esercizio ) . ( Articolo 1 , secondo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Alla concessione dell ' esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede , prima dell ' inizio dei lavori , l ' Ispettorato compartimentale o l ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ( 25 ) . 243 . ( Consenso degli enti stradali ) . ( Articolo 38 , comma primo , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Le domande per l ' autorizzazione dell ' esercizio delle tramvie a trazione meccanica debbono essere accompagnate dai documenti indicati nell ' art . 18 . CAPO III : COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 244 . ( Materiale mobile ed in ( pianto di locomozione ) . ( Art . 4 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . L ' approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica od elettrica è riservata all ' Ispettorato compartimentale o all ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e del trasporti in concessione , e deve ottenersi insieme con la concessione dell ' esercizio ; ovvero prima di applicarli , se trattasi di innovazioni durante l ' esercizio stesso . 245 . ( Collaudo ) . ( Art . 3 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Ultimati i lavori si procede al relativo collaudo , col concorso di un rappresentante dell ' Ispettorato compartimentale o dell ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione , prima dell ' apertura al pubblico esercizio della tramvia o di qualche tronco di essa . 246 . ( Sorveglianza governativa ) . ( Articolo 11 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; art . 375 , L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; art . 1 , lettera f , L . 15 luglio 1909 , n . 524; ed art . 20 , n . 3 , R.D. le dicembre 1889 , n . 6509 ) . La sorveglianza dell ' esercizio , per quanto riguarda la pubblica sicurezza , spetta all ' autorità governativa , e viene disciplinata con apposito regolamento . Tale regolamento , approvato con decreto reale , previo il parere del consiglio di Stato può contenere la comminazione di pene : dell ' arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni o dell ' ammenda non eccedente le lire 300 . 247 . ( Attribuzioni del prefetto ) . ( Art . 7 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . La composizione massima dei treni , la dotazione minima di personale di servizio per ogni treno e per la custodia e sicurezza della linea , il minimo intervallo fra i treni che si succedono , sono determinati dal prefetto , sentiti i funzionari governativi di ispezione , tenendo conto delle condizioni d ' andamento altimetrico e planimetrico della via . 248 . ( Orari ) . ( Art . 8 , primo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . L ' approvazione degli orari è riservata al prefetto , tenuto conto degli obblighi risultanti dagli atti di concessione , nei quali possono pure essere determinati speciali punti di fermata . Tale approvazione s ' intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli orari all ' ufficio di prefettura , senza che il prefetto abbia fatto pervenire al concessionario un provvedimento contrario . 249 . ( Treni speciali ) . ( Art . 8 , ultimo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Quanto ai treni speciali basta che ne sia dato avviso in tempo utile , con la comunicazione del relativo orario e della sua composizione , al prefetto , il cui silenzio equivale ad approvazione . 250 . ( Tariffe massime ) . ( Art . 10 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Le tariffe massime dei trasporti sono fissate nell ' atto di concessione dal proprietario della strada . Ogni successivo aumento deve pure essere approvato dal medesimo . 251 . ( Sospensione dell ' esercizio e revoca dell ' autorizzazione ) . ( Art . 11 , secondo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . È in facoltà dell ' Ispettorato compartimentale o dell ' ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di far sospendere , per constatati gravi motivi di sicurezza , l ' esercizio della linea , sentito , ove del caso , l ' ente proprietario della strada . Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizione impartitagli , l ' autorità concedente può disporre la revoca della concessione . TITOLO II . TRAMVIE EXTRAURBANE CAPO I : OCCUPAZIONE DEL SUOLO STRADALE 252 . ( Consorzi e servitù coattiva ) . ( Articolo 17 , commi primo , secondo e terzo L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Quando le strade da occupare da una tramvia siano di spettanza di enti diversi , è necessaria la costituzione del consorzio con le norme fissate dagli articoli 12 e seguenti , solo quando la intrapresa sia assunta in comune dagli enti proprietari delle strade , o si stabiliscano in comune rapporti di gestione con l ' assuntore . Al consorzio possono partecipare altri enti interessati in ragione delle rispettive quote di concorso . Negli altri casi sono applicabili le disposizioni dell ' art . 74 , purché non vi siano opposizioni da parte degli enti proprietari di tratti di strade che nel loro complesso superino i due terzi della intera lunghezza della tramvia da costruire . 253 . ( Tratti urbani ) . ( Art . 17 , comma quarto , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Le tramvie extraurbane sono considerate tali anche per i tratti nell ' interno degli abitati . CAPO II : CONCESSIONE GOVERNATIVA 254 . ( Atto e durata della concessione ) . ( Art . 17 , comma sesto , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . La concessione ha una durata corrispondente a quella stabilita dagli enti proprietari della strada , quando sia previamente intervenuto il loro consenso o sia stato costituito il consorzio , ma non può mai eccedere il limite stabilito dall ' art . 241 . 255 . ( Sorveglianza governativa ) . ( Articolo 15 , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Nei riguardi della costruzione e dell ' esercizio delle tramvie extraurbane a trazione meccanica ed in servizio pubblico la sorveglianza è esercitata dal ministero dei lavori pubblici con le stesse norme stabilite per la sorveglianza delle ferrovie concesse alla industria privata . 256 . ( Tutela del patrimonio stradale ) . ( Art . 13 , lettera c , L . 16 giugno 1907 , n . 540 ) . Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate : a ) dall ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione , quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell ' ambito di una stessa Provincia , o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino , anche situati in Provincie diverse ; b ) dal Ministero dei trasporti negli altri casi . Negli atti di concessione è stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi , riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull ' esercizio , di cui al precedente articolo ( 28 ) . 257 . ( Norme applicabili ) . ( Art . 16 , , L . 16 giugno 1907 , n . 540; art . 6 , L . 25 giugno 1909 , n . 372 ) . Alle tramvie extraurbane a trazione meccanica sono applicabili le disposizioni degli artt . 171 e 202 . Capo III : SOVVENZIONE GOVERNATIVA 258-266 . ( Omissis ) . TITOLO III . DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TRAMVIE URBANE ED EXTRAURBANE CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI 267 . ( Sussidi degli enti morali ) . ( Articolo 38 , quarto e quinto comma , L . 27 dicembre 1895 , n . 561 ) . Le provincie , i comuni e gli altri corpi morali , quando vi concorra l ' interesse locale , possono accordare sussidi alle tramvie , preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica , da decorrere dal giorno in cui la linea sia aperta all ' esercizio , ferma l ' osservanza dell ' art . 303 del testo unico di legge 21 maggio 1908 , n . 269; al disposto del quale articolo può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto reale su parere favorevole del consiglio di Stato . È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico . 268 . ( Pubblica utilità ) . ( Art . 41 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Alle tramvie a trazione meccanica . qualunque ne sia il tipo , è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità , da esercitarsi in conformità delle relative leggi . CAPO II : COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 269 . ( Sede tramviaria ) . ( Art . 2 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Le tramvie debbono avere la loro sede su strade ordinarie , salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione . Il binario deve essere collocato al livello del suolo stradale , in modo da recare il minor possibile ostacolo per l ' ordinario carreggio , al quale deve restare sempre riservata una zona di larghezza tale che , a giudizio dell ' ente proprietario della strada concedente nel caso di tramvia urbana e dell ' autorità governativa nel caso di tramvia extraurbana , sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli , e per la sicurezza dei pedoni , durante il contemporaneo passaggio del treno . Nel caso però che tale larghezza sia inferiore a quattro metri , si deve sempre ottenere l ' approvazione governativa . La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia deve , salvo casi eccezionali riconosciuti dal governo , distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1,20 di altezza sul piano stradale . ( Art . 17 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Il presente articolo non è applicabile alle funicolari ed alle linee a cremagliera , quando sono concesse come tramvie . 270 . ( Comunicazioni telegrafiche e telefoniche ) . ( Art . 5 , L . 27 dicembre 1896 , numero 561 ) . Tutte le stazioni delle tramvie a trazione meccanica e le fermate che siano indicate dall ' autorità governativa debbono essere collegate da apposito filo telegrafico o telefonico e fornite degli apparecchi necessari per il regolare servizio di corrispondenza . Inoltre , nei punti della linea che siano determinati dal governo , il concessionario deve applicare opportuni segnali ed apparati avvisatori , previamente approvati dall ' autorità governativa . 271 . ( Norme applicabili alle tramvie ) . ( Art . 9 , L . 4 dicembre 1902,.n . 506; art . 43 , L . 27 dicembre 1596 , n . 561; art . 7 , L . 30 giugno 1906 , n . 272; art . 11 , ultimo comma , L . 30 giugno 1906 , n . 272 ed art . 11 , ultimo comma , L . 12 luglio 1908 , n . 444; art . 45 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; ed art . 44 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Sono applicabili alle tramvie a trazione meccanica gli articoli 11 , da 51 a 56 , 118 , ultimo comma , 152 , primo e secondo comma , e 136 . ( Art . 42 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Agli esercenti delle tramvie a trazione meccanica è applicabile l ' art . 76 . L ' obbligo di cui al secondo comma dell ' articolo stesso si estende fino a metri 0,50 dalla rotaia interna verso l ' asse della strada . 272 . ( Contributo per la sorveglianza ) . ( Art . 12 , primo comma , L . 27 dicembre 1896 , n . 561; art . 1 , lettera f , L . 15 luglio 1909 , n . 524 ) . – Le tramvie sono soggette ad annuo contributo chilometrico , da determinarsi nel decreto di autorizzazione dell ' esercizio , o di concessione , in una misura non eccedente lire venti al chilometro per le tramvie urbane , da versarsi nelle casse dello Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza . CAPO III . DISPOSIZIONI FINALI 273 . ( Applicabilità delle leggi sulle ferrovie ) . ( Art . 47 , L . 27 dicembre 1896 , n . 561 ) . Ai fini dell ' applicazione di tali disposizioni , alla competenza dell ' amministrazione centrale dei trasporti s ' intende sostituita la competenza dell ' Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui è ad essi attribuito il potere di concessione . 274 . ( Osservanza delle disposizioni anteriori ) . ( Art . 46 , primo comma , L . 27.licembre 1896 , n . 561 ) . Tutte le tramvie a trazione meccanica esistenti o concesse alla data del 27 dicembre 1896 cadono sotto l ' osservanza delle disposizioni contenute nei titoli I e III della parte seconda del presente testo unico di legge , in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali , o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni .
StampaQuotidiana ,
Premesse comuni . Il programma della Democrazia Cristiana , partito di massa ma non di classe quale è e vuole essere , va oggi determinato sulle basi delle aspirazioni medesime delle masse italiane , e tenendo conto anche del programma degli altri partiti pure di massa oggi esistenti in Italia , con i quali essa ha certe premesse comuni che potranno agevolare accordi utili alla rinascita del paese . Così anzitutto la premessa di ritenere che non è l ' epoca dei compromessi , dei palliativi onde tenere a freno con qualche mezzo termine le grandi masse lavoratrici . Pensare che semplici modificazioni dei salari , intensificazione degli istituti di previdenza , eventuali irrisorie partecipazioni agli utili bastino a soddisfare le classi lavoratrici , sarebbe oggi altrettanto assurdo quanto lo furono i tentativi del secolo scorso di risolvere con la beneficienza pubblica o altri mezzi del genere la questione sociale . Sarebbe fraintendere nel modo più grossolano l ' animo di quelle masse di cui la democrazia cristiana vuole invece essere espressione . Sarebbe misconoscere in primo luogo che progetti di riforma sociale qualunque ne sia l ' entità , sarebbero comunque riguardati con diffidenza o addirittura con disprezzo se provenissero dal di fuori e dall ' alto , in forma paterna anziché sgorgare dall ' intimo delle masse medesime e dei rappresentanti in cui queste ripongono la loro fiducia . Esse si pongono oggi , e con tutta ragione , come le prime e fondamentali interpreti dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni . Sarebbe misconoscere in secondo luogo che le classi lavoratrici non aspirano al proprio miglioramento economico ma , più sostanzialmente , alla eliminazione di quelle condizioni per le quali si creano enormi sperequazioni sociali e si ammassano in poche mani , talvolta anche senza nessun merito , enormi fortune . Non è da scorgere in ciò solo un sentimento di invidia per il privilegiato della sorte ; vi è anche e in primo luogo un retto senso di giustizia sociale , un felice intuito dei perturbamenti , delle deturpazioni morali , delle perniciose coalizioni di interessi , talora fatali a tutto un popolo sacrificato agli interessi egoistici di pochi , a cui quelle sperequazioni quasi inevitabilmente danno luogo . Fiducia nell ' uomo . Su tutto ciò la democrazia cristiana è in consonanza con i partiti di sinistra ; anzi in certo senso addirittura all ' avanguardia . Appunto perché democratica e perché cristiana , essa non può tendere verso una democrazia reale e integrale , basata essenzialmente su quelle classi che costituiscono la enorme maggioranza del popolo , che in fatto hanno meglio resistito alla propaganda fascista , che hanno saputo serbar fede e coerenza di vita anche nei tormentosi anni passati , che , se appena si ha cura di completarne la educazione politica , potranno apportare il più benefico rinnovamento nella vita pubblica , anzi il solo per cui ci è lecito guardare con serenità al domani . Essa che porta il suo appellativo di democrazia « cristiana » deve , contro le tante denigrazioni moderne , proclamare altissimamente la sua fiducia nell ' uomo , anche il più umile ; deve dare ogni sua opera per risvegliare in tutti il senso della propria dignità e della propria responsabilità , per rendere ogni cittadino , senza esclusioni di sorta , capace di partecipare attivamente alla vita pubblica portandovi il contributo del suo autonomo apprezzamento e della sua personale esperienza . E ancora una volta perché democrazia « cristiana » deve avere la più viva sensibilità per ogni problema di giustizia , ed essere disposta a ingaggiare la più decisa battaglia contro forme di diseguaglianza sociale e di mali , non solo materiali ma anche morali , che ne derivano . Agire nel reale . La divergenza tra la democrazia cristiana e i partiti di sinistra non consiste nel fatto che la prima sia meno ardita o meno radicale nel suo programma di riforma sociale , ma nel fatto che la prima attribuisce gran pregio anche ad altri elementi a cui rimangono invece sordi i secondi . E innanzi tutto la democrazia cristiana è ben lungi da certa unilateralità che rasenta talvolta la grettezza , per la quale alcune spicce e semplici formulette date una volta per tutte dovrebbero risolvere sempre e in ogni luogo qualunque problema sociale . Sia il verbo di Carlo Marx o sia il verbo di Mosca o altro , comunque la democrazia cristiana rifiuta ogni formula , troppo semplicistica , appunto perché tale , perché in realtà antistorica , e quindi fonte sul terreno pratico di nuove ingiustizie , di nuove tirannie , di nuova degradazione umana . I problemi politici vanno risolti , senza l ' impaccio di definitive formule rigide , secondo le necessità e le possibilità del momento , avendo presente il benessere reale della popolazione , le sue aspirazioni concrete , così come sono realmente sentite , e adoperando i mezzi in quel momento più congrui per la loro realizzazione . Sempre in questo campo , la democrazia cristiana lamenta , come altra prova di unilateralità , che ogni programma di rinnovamento sociale sia imperniato da altri partiti di massa esclusivamente badando alla teoria socialista traeva alla interpretazione orientale che ne è stata data , dimenticando il notevolissimo apporto del mondo occidentale in ispecie anglosassone , il fermento di idee che ivi si è avuto , le stesse imponenti realizzazioni pratiche del socialismo da parte di alcuni paesi come l ' Australia e la Nuova Zelanda . Alle quali esperienze e alle quali aspirazioni la democrazia cristiana guarda invece con particolare simpatia , perché dimostrano la piena conciliabilità di certe riforme sociali con altri princìpi che le sono altrettanto essenziali come il rispetto della personalità umana e la assenza di ogni forma di tirannia sociale . Punti inderogabili . Questi ultimi princìpi nella democrazia cristiana non si trovano infatti soltanto per incidenza o per ragioni tattiche come in certi altri partiti di sinistra , ma ne costituiscono una delle note fondamentali e uno dei punti inderogabili . La restaurazione della dignità umana è anzi il suo scopo precipuo , e se la democrazia cristiana è pienamente concorde nella critica contro il regime liberale e la illusoria libertà che concede ; trova poi la sua ragione di essere e la ragione del suo distacco da altri partiti con programma analogo per altri aspetti , perché non meno illusoria le appare la libertà dell ' uomo quando tutto venga concentrato nello Stato e da questo derivi ogni regolamento della attività individuale . Non si contesta che forme collettive si impongano nel mondo moderno , ma si contesta in primo luogo che questa unica formula valga a risolvere ogni problema ; si contesta in secondo luogo che il collettivismo debba ritornare a tutta vantaggio di uno Stato accentratore e denegatore di ogni altra realtà sociale . Si fa in ogni modo presente che , oltre agli interessi puramente materiali dell ' umanità , ve ne sono altri di non certo minor conto , e che lo Stato deve essere organizzato non solo in vista dei primi ma anche di questi altri . L ' accertamento che può essere necessario per un maggiore benessere e una maggiore giustizia sociale , deve però essere contemperato con le inderogabili esigenze della libertà umana e della vita spirituale dell ' uomo . Aderendo alla realtà e alla complessità della realtà , la . democrazia cristiana , affronta pertanto coraggiosamente , anziché semplicisticamente ignorarli , questi gravi problemi . Per una loro risoluzione pienamente adeguata e soddisfacente la democrazia cristiana fa il massimo affidamento sulle classi intellettuali , dalle quali si studia di ottenere la più attiva partecipazione , ed agli intellettuali non meno che alle masse rivolge il suo appello , essenziale gli uni non meno delle altre alla realizzazione del suo compito , e fiduciosa di cementare solidamente nel suo seno la tradizionale intesa tra gli intellettuali , veramente meritevoli di questo nome , i tecnici e i lavoratori dei vari settori dell ' economia : operai , contadini , artigiani . Per la civiltà cristiana . Non vi è bisogno di insistere a rilevare il fatale errore commesso da parecchi cattolici agli esordi del liberalismo , allorquando lo reputarono contrario alle loro dottrine e lo osteggiarono in ogni modo , con la conseguenza che il liberalismo , di per sé già fondato su di un pensiero lontano dal cattolicismo , andò accentuando i suoi aspetti antireligiosi , e quegli stessi cattolici si avvidero della piena conciliabilità delle loro dottrine con alcuni princìpi liberali , quando già il liberalismo andava tramontando . Il medesimo tenderebbe ora ad avvenire per il comunismo e certi altri partiti di estrema sinistra : un dato programma pratico e politico appare qui in fatto connesso con date ideologie eminentemente anticristiane , perché proprio sulla base di quelle ideologie è stato svolto e sostenuto dapprincipio . Onde il disagio di molti , i quali pur concordando , come si è detto sopra , con i partiti di sinistra quanto alle loro aspirazioni pratiche , restano spaventati per le conseguenze che ne deriverebbero a quel patrimonio e a quelle tradizioni spirituali che intendono invece rigorosamente conservare . Non si tratta solo di cattolici professanti , ma di timori vivamente sentiti da tutti indistintamente coloro che credono nella dignità umana , che concepiscono lo Stato esclusivamente a servizio dell ' individuo e non viceversa , che non sono disposti a sottovalutare , a tutto vantaggio di quella economia , le varie forme di attività spirituale umana . Son tutti coloro in sostanza che credono nei fondamentali valori morali del cristianesimo , che , siano essi più o meno vicini alla Chiesa , appartengono tuttavia a quella che può genericamente denominarsi civiltà cristiana e credono quantomeno nel suo significato profondamente umano . Son tutti coloro che , in conseguenza , a nessun prezzo sono disposti a consentire alla esaltazione dell ' odio e della violenza , all ' assorbimento e all ' annullamento dell ' uomo nello Stato , ridotto ivi a semplice numero e ingranaggio di una macchina , alla negazione dei pregi della vita familiare , della libertà individuale , degli interessi spirituali umani . Invitandoli alla concordia e spronandoli alla attività in questo grave momento in cui sono in gioco gli stessi sommi princìpi morali , la democrazia cristiana chiama a raccolta intorno a sé tutti coloro che , pur orientati nel modo più deciso verso la necessità di nuove radicali riforme sociali , restano fedeli ai tradizionali princìpi morali , si avvedono anzi che in nome di questi princìpi quelle stesse riforme possono essere giustificate e perseguite in modo di gran lunga migliore .
ProsaGiuridica ,
LIBRO I . Disposizioni generali TITOLO I . Delle azioni che hanno causa nel reato CAPO I . Dell ' azione penale . 1 . Dal reato sorge l ' azione penale . L ' azione penale è pubblica ed è esercitata dal pubblico ministero . Essa è esercitata d ' ufficio quando non sia necessaria querela o richiesta ( casi in cui è necessaria la querela , v . Cod . pen . 141 , 156 al . , 157 , 164 , 336 , 344 , 348 , 372 , 375.1° , 400 , 405 , 417 , 420 , 424 , 426 , 430 ) . Quando è necessaria l ' autorizzazione a procedere , si osservano nell ’ esercizio dell ' azione penale le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge ( 183 s . ) . 2 . Per i delitti di supposizione e soppressione di stato (c.p . 361 s . ) , l ' esercizio dell ' azione penale è sospeso fino alla decisione del giudice civile sulla questione di stato , divenuta definitiva a norma dell ' art . 4 . Il giudizio civile può essere promosso dal procuratore del Re , avanti il giudice competente , in contradittorio di tutte le parti interessate ( 4 ) . 3 . Qualora la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile , il giudice ha facoltà di rinviare tale risoluzione al giudizio civile , assegnando un termine , durante il quale è sospeso il giudizio penale . Se nel termine stabilito non sia definita la controversia civile per causa che si riconosca non imputabile alla parte , il termine può essere prorogato . Se non sia il caso di concedere la proroga , o se nel termine prorogato la controversia civile non sia definitiva , il giudice penale decide sulla imputazione ( 4 ) . 4 . Nei casi contemplati nei due precedenti articoli la sentenza civile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio penale quando contro la sentenza Medesima non possa essere più proposto ricorso per cassazione ( 500 ) , o il ricorso sia stato rigettato . In ogni altro caso , una sentenza civile che sia definitiva nel senso sopra indicato , pronunciata fra coloro che partecipano al procedimento penale in qualità di imputato , querelante , o danneggiato ha autorità di cosa giudicata nello stesso procedimento , se la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla decisione data sulla controversia civile . In tutti i casi predetti , se trovisi pendente contro la sentenza civile istanza per revocazione od opposizione di terzo (c.p.c . 474 s . , 494 s . ) , il giudice penale può provvedere a norma dell ' art . 3 . 5 . Qualora nel corso di un giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d ' ufficio , il giudizio medesimo è sospeso se la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile . Nel modo stesso si provvede se nel fatto appariscano gli estremi di un reato per il quale si debba procedere ad istanza di parte , purché sia dimostrato che l ' istanza fu proposta . 6 . Una sentenza di condanna divenuta irrevocabile ha autorità di cosa giudicata quanto alla esistenza e agli effetti del reato , nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall ' accertamento del reato . CAPO II . Dell ' azione civile . 7 . Il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni . I delitti contro la persona (c.p . 364 s . ) e quelli che offendono la libertà individuale (c.p . 145 s ) , l ' onore della persona o della famiglia (c.p . 393 s . ) , la inviolabilità del domicilio o dei segreti (c.p . 157 s . , 159 s . ) , anche se non abbiano cagionato danno , possono produrre azione civile per riparazione pecuniaria . L ' azione appartiene al danneggiato od offeso , o a chi lo rappresenti , ed altresì agli eredi del danneggiato od offeso , e può essere esercitata contro l ' autore del reato , contro chi ha concorso nel medesimo , e , quando ne sia il caso , anche contro la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . 8 . L ' azione civile non può essere esercitata congiuntamente all ' azione penale ( 1 ) ; per altro il giudice penale non deve conoscere di essa quando l ' azione penale sia estinta , ovvero non possa essere promossa o proseguita . 9 . L ' azione civile non può essere promossa o proseguita avanti il giudice civile mentre è in corso l ' azione penale e fino alla sentenza irrevocabile su questa , salvo che la legge disponga diversamente . 10 . Nei reati per i quali si procede d ' ufficio , l ' azione civile promossa prima dell ' azione penale può essere portata avanti il giudice penale , se su di essa non sia ancora stata pronunciata alcuna sentenza in primo grado . L ' uso di tale facoltà produce di diritto la rinunzia dell ' attore al giudizio civile , in quanto questo ha per oggetto la domanda portata nel giudizio penale . Circa le spese anteriori alla rinunzia provvede , ad istanza delle parti , il giudice penale . 11 . Nei reati per i quali è richiesta querela di parte , non è ammessa a presentare la querela la parte che abbia promosso giudizio civile di danno o sul danno abbia fatto rinunzia o transazione . 12 . L ' azione civile contro l ' imputato o contro la persona civilmente responsabile ( 65 ) non può essere promossa , proseguita , o riproposta , avanti il giudice civile , neppure per ragione di colpa civile ( c . civ . 1151 s . ) , quando , in seguito a giudizio , con sentenza o verdetto irrevocabile , sia stato dichiarato che il fatto non sussiste , o che l ' imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso , ovvero sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista , o che l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso . 13 . Nel giudizio civile per il risarcimento del danno , promosso o proseguito dopo la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile , questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento . Per altro il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza . Se la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) non abbia partecipato al giudizio penale , rimane impregiudicata la questione se a norma delle leggi civili ( cod . civ . 1153 s . ) debba essa rispondere per l ' imputato del danno cagionato dal reato . TITOLO II . Del giudice . CAPO I . Della competenza . SEZIONE I . Della competenza per materia . 14 . Appartiene alla corte d ' assise la cognizione : l ° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ' ergastolo , ovvero altra pena restrittiva della libertà personale , non inferiore nel minimo a cinque anni , o superiore nel massimo a dieci anni , quando non sia stabilita per singole specie di delitti la competenza di altro giudice ; 2° dei delitti contro la sicurezza dello Stato , ancorché commessi col mezzo della stampa , salvo che il Senato sia costituito in alta corte ( li giustizia ai termini dell ' art . 36 dello Statuto ; 3° dei delitti preveduti nell ' art . 122 del testo un . della legge elettorale politica 30 giugno 1912 , n . 666 , nell ' art . 104 del testo un . della legge comunale e provinciale approvato col r.d. 21 maggio 1908 , n . 269 , e nell ' art . 139 del codice penale ; 4° dei delitti preveduti negli art . 14 , 15 , 16 e dal 18 al 24 dell ' editto 26 marzo 1848 sulla stampa , e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane ; 5° dei delitti commessi col mezzo della stampa , preveduti nella L . 19 luglio 1894 , n . 315 , sull ' istigazione a delinquere e sull ' apologia di reati ; 6° dei delitti contro la libertà , contro la pubblica amministrazione e contro l ' ordine pubblico preveduti rispettivamente negli art . 147 , 149 , 158 , 182 , 183 , 187 , 188 , 189 , 252 , 253 , 254 e 255 del codice penale ; 7° del delitto contro la persona preveduto nell ' art . 369 dello stesso codice : 8° del delitto di incitamento all ' odio fra le classi sociali preveduto nell ' art . 247 del codice penale ; 9° di ogni altro delitto preveduto nell ' art . stesso , o nel precedente art . 246 , quando esso si riferisca a delitto di competenza della corte di assise . 15 . Appartiene al tribunale la cognizione : 1° dei delitti di bancarotta semplice o fraudolenta ( c . co . 856 s . ) , di supposizione e soppressione di stato (c.p . 361 s . ) ; 2° dei delitti commessi per imprudenza , negligenza , imperizia nella propria arte o professione , o per inosservanza di regolamenti , ordini o discipline , e dei delitti contro la fede pubblica (c.p . 256 s . ) , eccetto quelli per la cognizione dei quali è competente il pretore (16.3°); 3° dei delitti e delle contravvenzioni attribuiti alla sua competenza dalla legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale , e dei reati di stampa che non sono di competenza della corte di assise ; 4° dei delitti che non sono di competenza della corte di assise , per i quali è stabilita la interdizione dai pubblici uffici in aggiunta a qualsiasi pena restrittiva della libertà personale ; 5° dei reati che le leggi speciali attribuiscono alla sua competenza ; 6° dei reati che non sono menzionati negli art . 14 e 16 . 16 . Appartiene al pretore , quando non sia stabilita la competenza di altro giudice , la cognizione ; 1° delle contravvenzioni prevedute nel codice penale (c.p . 434 s . ) , e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni , od una pena pecuniaria , sola o congiunta a detta pena , non superiore nel massimo a lire duemila ; 2° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione , non superiore nel massimo a sei mesi , ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno , od una pena pecuniaria , sola o congiunta ad una di dette pene , non superiore nel massimo a lire duemila ; 3° dei reati indicati nel num . 2 dell ' art . precedente e di ogni altro non indicato nei num . 1 , 3 , 4 e 5 dello stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza della corte di assise , quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi , ovvero una pena pecuniaria , sola o congiunta a detta pena , ed il giudice istruttore o la sezione d ' accusa , su conforme richiesta del pubblico ministero in caso d ' istruzione formale ( 187 s . ) , o in ogni altro caso il procuratore del Re , riconosca che per le cause le quali diminuiscono la imputabilità o la pena , escluse le circostanze attenuanti prevedute nell ' art . 59 del codice penale , ovvero per la tenuità del reato , si possano applicare le pene rispettivamente indicate nei num . 1 e 2 di questo articolo . 17 . Per determinare la competenza non si tiene conto dell ' aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene (c.p . 67 s . ) , dalla continuazione (c.p . 79 ) o dalla recidiva (c.p . 80 s . ) , né delle cause che diminuiscono la imputabilità ( c . peri . 44 s . ) , salvo quanto è disposto nel num . 3 dell ' art . precedente . Delle diminuzioni per ragione di età è tenuto conto , ma non nei casi in cui la competenza è determinata dalla legge in considerazione del titolo del reato . SEZIONE II . Della competenza per territorio . 18 . La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato fu consumato . Se si tratta di tentativo (c.p . 61 s . ) , è competente il giudice del luogo dove fu compiuto l ' ultimo atto di esecuzione ; se di reato continuato o permanente (c.p . 79 ) , il giudice del luogo dove cessò la continuazione o la permanenza . 19 . Se non si conosce il luogo per determinare la competenza a norma del precedente articolo , è competente il giudice di quello ove fu compiuto un atto del procedimento ; e , in mancanza , di quello dell ' arresto . Se siano stati compiuti in più luoghi atti di procedimento , è competente il giudice avanti il quale l ' imputato sia stato direttamente tradotto per il giudizio a norma degli art . 290 e 294; e , in mancanza , il giudice che abbia spedito un mandato ( 310 s . ) o un decreto di citazione ( 353 s . ) . Se l ' imputato non sia stato direttamente tradotto per il giudizio e non sia stato spedito mandato o decreto di citazione , fra i giudici di più luoghi ove siano stati compiuti atti di procedimento la competenza è determinata gradatamente dalla residenza , dalla dimora o dal domicilio dell ' imputato . Se la competenza non può essere determinata in base alle predette designazioni , è competente il giudice del luogo ove fu compiuto il primo atto di procedimento . In caso di contemporaneità di atti , la competenza è determinata dal giudice immediatamente superiore secondo la norma stabilita nel secondo capoverso dell ' art . 25 . 20 . In ogni stato dell ' istruzione o del giudizio , l ' autorità che riconosca la propria incompetenza deve trasmettere gli atti a quella che è competente secondo le nonne dei due articoli precedenti . Durante l ' istruzione , l ' autorità , ancorché incompetente , prima e durante la trasmissione degli atti all ' autorità competente , procede agli atti urgenti . 21 . Se durante l ' istruzione sia opposta da una delle parti l ' eccezione d ' incompetenza per territorio , le ragioni di essa devono essere dichiarate in atto scritto che il giudice istruttore , sentito l ' avviso del pubblico ministero , trasmette con le proprie osservazioni alla sezione d ' accusa , senza sospendere il procedimento . La sezione d ' accusa decide senza ritardo . La dichiarazione d ' incompetenza non annulla gli atti d ' istruzione compiuti . La decisione della sezione d ' accusa non è soggetta a impugnazione . 22 . Per i delitti commessi in territorio estero , per i quali a norma degli art . 4 , 5 e 6 e del capoverso dell ' art . 7 del codice penale , si debba procedere nel Regno , la competenza è determinata gradatamente dal luogo della residenza , della dimora o del domicilio , o da quello dell ' arresto o della consegna dell ' imputato . Nondimeno la corte di cassazione può , a richiesta del pubblico ministero o ad istanza dell ' imputato , rimettere l ' istruzione o il giudizio ad un giudice più vicino al luogo in cui il delitto fu commesso . Il giudice può valersi degli atti dell ' autorità straniera sia ai fini del procedimento penale , sia per provvedere alle restituzioni e al risarcimento dei danni (c.p . 37 ) quando per il reato commesso in territorio estero non si procede nel Regno . Per un delitto commesso in territorio estero , per il quale il giudice debba procedere a norma degli art . 5 e 6 del codice penale , egli può compiere gli atti occorrenti a stabilire e conservare le prove anche se l ' imputato non si trovi nel territorio dello Stato . SEZIONE III . Della competenza per : connessione . 23 . La competenza è determinata dalla connessione dei reati nei casi seguenti : 1° se furono commessi nello stesso tempo da più persone riunite , o da diverse persone ma per effetto di precedente concerto , ancorché in tempi e luoghi diversi ; 2° se gli uni furono commessi per eseguire o per occultare gli altri , o in occasione degli stessi , ovvero per conseguirne o assicurarne a sé o ad altri il profitto o la impunità ; 3° se una persona sia imputata di più reati . 24 . La competenza per tutti i reati connessi , imputati a una o più persone , spetta alla corte di assise se alcuno di tali reati è nella sua competenza ; negli altri casi spetta al tribunale se alcuno dei reati è nella sua competenza . Nondimeno appartiene separatamente alla corte di assise e al tribunale la cognizione dei reati per i quali la rispettiva competenza sia determinata dalla legge in considerazione del titolo del reato . Le norme per l ' istruzione e il giudizio da osservarsi avanti il giudice competente per connessione si applicano per tutti i reati connessi . Quando per effetto della connessione sarebbe competente la corte di assise , la sezione d ' accusa può disporre che la cognizione abbia luogo separatamente secondo le norme ordinarie della competenza , in considerazione della qualità e del numero dei reati , o per ragioni di convenienza o per , altre circostanze . Eguale facoltà è esercitata dal giudice istruttore quando per effetto della connessione sarebbe competente per tutti i reati il tribunale . 25 . La cognizione dei reati connessi soggetti per materia a competenza di giudici diversi avvenuti in diverse circoscrizioni di corti , tribunali , o pretori , appartiene al giudice della circoscrizione nella quale fu commesso il reato , o il maggior numero di reati , di competenza della corte d ' assise ; o , se nessuno dei reati è di competenza della corte di assise , il reato o il maggior numero di reati di competenza del tribunale . Quando il giudizio su tutti i reati sia di competenza della corte di assise , del tribunale , o del pretore , la cognizione appartiene alla corte , al tribunale , o al pretore della circoscrizione nella quale fu commesso il maggior numero di reati . Se i reati soggetti ad una stessa competenza siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse , il giudice che ne deve conoscere è designato da quello immediatamente superiore da cui dipendono tutte le predette circoscrizioni In questo caso gli uffici del pubblico ministero trasmettono col loro parere gli atti al giudice superiore , il quale , in conformità del primo e del terzo capoverso dell ' art . precedente , può anche ordinare la separazione dei giudizi e rinviarne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti . 26 . Se i reati connessi appartengono alcuni alla competenza dell ' autorità giudiziaria ordinaria e altri alla competenza di autorità diversa , la cognizione di tutti i reati appartiene all ' autorità ordinaria , eccetto che il Senato sia costituito in alta corte di giustizia ( Stat . 36 ) . CAPO II . Dei conflitti di competenza . 27 . La corte di cassazione decide sul conflitto fra due o più giudici i quali contemporaneamente abbiano preso , o ritenuto di non poter prendere , cognizione dello stesso reato . Egualmente essa decide sui conflitti positivi o negativi fra l ' autorità giudiziaria ordinaria , e altri tribunali ( 533 ) . L ' autorità che eleva il conflitto rimette agli atti alla corte di cassazione . 28 . Il conflitto può essere denunziato dall ' imputato , dalla parte civile ( 53 ) , o dal pubblico ministero , ed anche dal procuratore generale presso la corte di cassazione . La denunzia è presentata nella cancelleria della corte di cassazione con dichiarazione motivata ; alla quale sono uniti i relativi documenti . In questo caso gli atti dei procedimenti sono richiamati d ' ufficio dal procuratore generale . 29 . Il conflitto può cessare in virtù di dichiarazione emessa da una delle autorità , anche ad istanza di parte . 30 . La corte di cassazione , nel risolvere il conflitto , determina se in qualche parte debbano conservare validità gli atti formati dall ' autorità che essa dichiara incompetente . 31 . La decisione della corte di cassazione sulla competenza costituisce giudicato irrevocabile . A cura del procuratore generale essa è comunicata alle autorità giudiziarie in conflitto e al pubblico ministero , e notificata alle parti . CAPO III . Della rimessione dei procedimenti . 32 . In ogni stato del procedimento , per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto , sulla richiesta del pubblico ministero ( 33 ) , la corte di cassazione può rimettere l ' istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice istruttore , pretore , o tribunale , o da una ad altra corte . L ’ imputato può proporre l ' istanza di rimessione per legittimo sospetto ( 33 al . ) ; tale facoltà non si estende alla persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . 33 . La richiesta del pubblico ministero , a pena d ' inammissibilità , deve essere notificata all ' imputato e alle altre parti . L ' istanza dell ' imputato , parimenti a pena d ' inammissibilità , dev ' essere sottoscritta da esso o da un avvocato munito di mandato speciale , contenere i motivi , essere presentata coi documenti nella cancelleria del giudice del luogo dove si fa l ' istruzione o dove pende il giudizio , e notificata al pubblico ministero e alle altre parti , che possono presentare nella stessa cancelleria deduzioni e documenti entro otto giorni dalla notificazione . Indi è trasmessa senza ritardo al procuratore generale presso la corte di cassazione , il quale compie le indagini ritenute opportune , e propone alla corte le proprie conclusioni . La richiesta di rimessione , fatta dal pubblico ministero presso il tribunale o la corte d ' appello , deve essere inviata direttamente al procuratore generale anzidetto , al quale , nel termine stabilito nel precedente capoverso , le parti possono far pervenire deduzioni e documenti . 34 . L ' istruzione o il giudizio non possono essere sospesi se non per ordinanza della corte di cassazione , salva , anche nel caso di sospensione , la facoltà di procedere agli atti urgenti . 35 . La corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio : prima di accogliere o rigettare l ' istanza , può chiedere le informazioni che ritenga necessarie . 36 . La sentenza della corte di cassazione che accoglie l ' istanza , designa il giudice che deve istruire o giudicare , fra quelli compresi nel distretto della stessa corte d ' appello a cui appartiene il giudice competente , ovvero eccezionalmente nel distretto di una corte di appello vicina . La corte di cassazione dichiara se e in qual parte gli atti già compiuti debbano essere conservati . 37 . La sentenza della corte di cassazione non è motivata ; essa è trasmessa insieme con gli atti al giudice designato per la istruzione o per il giudizio , e a cura del pubblico ministero è notificata alle parti . 38 . Dopo il rigetto della domanda di rimessione una nuova domanda può essere proposta soltanto se sia fondata su fatti avvenuti posteriormente . 39 . I giudizi di competenza del tribunale , o deferiti in grado di appello al tribunale o alla corte , per reati rispettivamente commessi da un giudice del tribunale o della corte , o da un funzionario del pubblico ministero , nel territorio in cui esercitano il rispettivo ufficio , o da altri in loro danno , nello stesso territorio , sono dalla corte di cassazione rimessi ad altro tribunale o ad altra corte . I reati di competenza del pretore , commessi dal pretore o dal vicepretore , nel territorio in cui essi esercitano le rispettive funzioni , o da altri in loro danno nello stesso territorio , sono giudicati in primo grado da un tribunale del distretto , designato dalla corte d ' appello . CAPO IV . Dell ' incompatibilità , dell ' astensione e della ricusazione . 40 . Il presidente , il giudice di una corte o di un tribunale , o il pretore , che abbia pronunciato sentenza in un procedimento , non può partecipare al giudizio sulla impugnazione ( 477 s . ) in qualsiasi grado , eccettuato il caso di opposizione a condanna in contumacia ( 497 s . ) , o di purgazione di contumacia ; e non può nemmeno partecipare al giudizio in sede di rinvio . Non può partecipare al giudizio il giudice che abbia compiuta la istruzione formale o abbia concorso a deliberare il rinvio al giudizio medesimo . Egualmente non vi può partecipare il giudice che abbia proceduto , a norma dell ' art . 279 , alle ricognizioni , all ' esame dei testimoni , ovvero all ' interrogatorio dell ' imputato . Chi abbia esercitato le funzioni del pubblico ministero in un procedimento , non può compiervi ufficio di giudice ; chi abbia prestato in esso il patrocinio , non può esercitarvi ufficio di giudice o di pubblico ministero . 41 . Non possono esercitare funzioni , anche separate o diverse , nello stesso procedimento , magistrati che siano fra loro prossimi congiunti . La denominazione di « prossimi congiunti » in questa e in ogni altra disposizione successiva , comprende le persone indicate nell ' art . 191 del codice penale . 42 . Il presidente , i giudici della corte o del tribunale , e il pretore , quando conoscano esistere un motivo di ricusazione ( 43 ) , ancorché non proposto , han dovere di astenersi . Il tribunale o la corte competente a decidere sulla astensione ( 46 ) può ammetterla anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione . 43 . Il presidente , il giudice della corte o del tribunale , o il pretore , può esser ricusato : 1° se abbia interesse nel procedimento , o se una delle parti sia debitrice o creditrice di lui , della moglie , o dei figli ; 2° se abbia dato consiglio o manifestato il proprio parere sull ' oggetto del procedimento ; 3° se siavi inimicizia grave tra lui , o alcuno dei suoi prossimi congiunti ( 41 al . ) e una delle parti ; 4° se alcuno dei prossimi congiunti ( 41 al . ) di lui o della moglie sia danneggiato od offeso , querelante , imputato , ovvero persona civilmente responsabile ( 65 al . ) ; 5° se il procuratore o difensore di una delle parti sia prossimo congiunto ( 41 al . ) di lui o della moglie . Morta la moglie , le cause di ricusazione menzionate nei num . 4° e 50 sussistono se siavi prole superstite o si tratti di suocero , genero o cognato . 44 . La ricusazione ( 45 ) può essere proposta dal pubblico ministero , dall ' imputato , ovvero dalla parte civile regolarmente costituita ( 54 ) . 45 . La ricusazione è proposta con atto ricevuto nella cancelleria del giudice che fa la istruzione o avanti il quale pende il giudizio ; l ' istanza deve , a pena di inammissibilità , enunciare i motivi e indicare le prove . Se sia fatta per mezzo di avvocato o procuratore , la procura deve essere speciale , indicando , a pena di inammissibilità , il motivo della ricusazione . L ' istanza non è più ammessa se non è proposta almeno dieci giorni prima dell ' apertura del dibattimento nei giudizi di corte di assise , e in ogni altro caso prima che siano compiute le formalità stabilite nell ' art . 379 . Il magistrato contro il quale è proposta la ricusazione , può dichiarare che intende astenersi . 46 . Sull ' astensione del pretore decide il tribunale ; su quella del presidente , dei giudici del tribunale o della corte , decide , senza loro intervento , il collegio a cui appartengono . Se il numero dei componenti il collegio non resti sufficiente , la decisione salta astensione è deferita all ' autorità superiore a norma dell ' art . seguente . 47 . Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale ; su quella dei giudici di un tribunale decide la corte d ' appello ; su quella dei giudici di una corte d ' appello , della corte di assise , o della corte di cassazione , decide la corte di cassazione . Se per effetto della ricusazione non resti , in una sezione della corte di cassazione , il numero sufficiente di giudici , il primo presidente provvede alla formazione del collegio che deve pronunciare sulla ricusazione . Contro questo collegio o i suoi singoli componenti non è ammessa ricusazione . 48 . La corte , o il tribunale , pronuncia sull ' astensione e sulla ricusazione in camera di consiglio . Se riconosca ammissibile l ' istanza di ricusazione , ordina che ne sia avvertito il magistrato , il quale può , entro tre giorni dall ' avviso , esaminare gli atti e i documenti in cancelleria e presentare per iscritto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione . Il magistrato ricusato , avuta notizia dell ' istanza , può compiere soltanto atti urgenti d ' istruzione . La corte , o il tribunale , ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione , per mezzo di testimoni , delegando all ’ uopo uno dei proprii giudici . Contro la sentenza della corte d ' appello o del tribunale sulla ricusazione è ammesso ricorso per cassazione . 49 . La corte , o il tribunale , nel caso di astensione o ricusazione di un pretore o di un giudice istruttore , designa a surrogarli rispettivamente un pretore fra i più vicini o un altro giudice dello stesso tribunale o , in difetto , di un tribunale vicino . Qualora per ricusazione o astensione manchi in un collegio il numero legale , la corte rimette il procedimento ad altra sezione , o ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto , o ad una corte di appello limitrofa . La sentenza determina se ed in qual parte gli atti compiuti dal magistrato astenutosi o ricusato , o col suo concorso , debbano essere conservati . 50 . Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta l ' istanza per ricusazione , la parte che l ' ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma non inferiore a cento lire e non superiore a mille , a favore dell ' erario dello Stato , senza pregiudizio di ogni azione penale o civile . Il magistrato ricusato non può promuovere tali azioni , o parteciparvi nel proprio interesse , se non siasi astenuto . 51 . La sentenza con la quale è accolta o rigettata l ’ istanza di ricusazione , è notificata , a cura del pubblico ministero , al magistrato ricusato , all ' imputato e alle altre parti . 52 . Le disposizioni precedenti , eccetto quella dell ' art . 43 , n . 2 , si applicano ai rappresentanti del pubblico ministero . L ' istanza di ricusazione contro i medesimi è proposta nella cancelleria della corte , del tribunale , o della pretura dove il pubblico ministero esercita le sue funzioni . TITOLO III . Delle parti e dei difensori . CAPO I . Della parte civile . 53 . L ' azione civile , di cui nell ' art . 7 , è esercitata nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile . Per costituirsi parte civile non è necessario avere presentato o presentare querela ( 153 s . ) . La costituzione di parte civile non equivale a querela . Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile se non sono autorizzate ed assistite , o rappresentate , nelle forme prescritte per l ' esercizio delle azioni civili . 54 . Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione mediante processo verbale ricevuto dal cancelliere della corte , del tribunale , o della pretura , dove è in corso l ' istruzione o si tratta il giudizio . La dichiarazione , eccettuato il caso preveduto nell ’ art . 356 , può essere fatta in ogni stato del procedimento ed anche nel dibattimento fino a che non sia compiuta l ' assunzione delle prove . La costituzione della parte civile non è ammessa per la prima volta nel giudizio d ' appello , neppure se in primo grado fosse stata respinta nel corso dell ' istruzione . Le disposizioni che precedono si applicano anche al caso preveduto nell ' art . 10 . 55 . La costituzione e ogni istanza della parte civile , avvenuta o proposta prima del dibattimento , produce effetto dalla notificazione fattane , a cura dell ' interessato , al pubblico ministero e all ' imputato . Le istanze proposte dopo la citazione o l ' intervento della persona civilmente responsabile devono essere notificate anche ad essa . 56 . Chi si costituisce parte civile deve dichiarare od eleggere il domicilio nel comune dove si fa l ' istruzione o il giudizio con la stessa dichiarazione di cui nell ' art . 54 , o con la notificazione prescritta nell ' art . 55; in difetto di dichiarazione o elezione sono valide le notificazioni fattegli nella cancelleria . Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio che ne faccia domanda , il giudice istruttore , il pretore , il presidente della corte o del tribunale , avanti i quali rispettivamente è in corso l ’ istruzione o il giudizio , nomina un difensore . 57 . Nei reati di competenza del pretore la costituzione della parte civile può essere respinta di ufficio , durante la istruzione , quando apparisca manifestamente illegittima ; e può altresì farvi opposizione l ' imputato . Nei reati di competenza del tribunale e della corte d ' assise può farvi opposizione , durante la istruzione , il pubblico ministero o l ' imputato . Nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione prescritta nell ' art . 55 la opposizione motivata è , a cura di chi la propone , notificata alla parte civile , la quale può presentare le sue deduzioni in eguale termine perentorio successivo . L ' opposizione e le deduzioni si presentano per mezzo della cancelleria rispettivamente al pretore o al giudice istruttore ; si presentano nello stesso modo alla sezione di accusa se gli atti siano stati rimessi al procuratore generale dopo la istruzione formale , o la sezione abbia a sé avocato la istruzione , o se il procuratore generale proceda alla istruzione sommaria . Il pretore , il giudice istruttore , o la sezione di accusa , decide senza ritardo , salvo che ritenga differire la decisione per raccogliere nuovi elementi nel corso ulteriore della istruzione . 58 . Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l ' istruzione può essere fatta opposizione nel dibattimento anche per gli stessi motivi rigettati durante l ' istruzione . 59 . Contro la costituzione della parte civile che si effettui dopo l ' atto d ' accusa o la sentenza di rinvio a giudizio , o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal procuratore del Re , e contro quella che si effettui a norma dell ' art . 356 , può essere fatta opposizione nel dibattimento . 60 . La costituzione della parte civile respinta durante l ' istruzione può essere riproposta dopo il decreto di citazione ( 353 s . ) del pretore , dopo la richiesta di citazione del procuratore del Re , dopo l ' atto di accusa o la sentenza di rinvio , perché ne decida il giudice nel dibattimento . 61 . Contro le decisioni che ammettono o respingono la costituzione della parte civile non si può proporre alcun mezzo di impugnazione ( 128 s . ) . Salvo quanto è disposto negli art . 9 e 12 , le decisioni che respingono la costituzione di parte civile non impediscono il successivo esercizio dell ’ azione in giudizio civile e non hanno in questo autorità di cosa giudicata . 62 . La costituzione della parte civile può essere revocata con le forme stabilite nella prima parte dell ' art . 54 , in qualsiasi stato del procedimento ; se la revocazione precede il dibattimento , deve essere notificata al pubblico ministero e all ' imputato e , quando occorra , alla persona civilmente responsabile ( 65 al ) . La parte civile non è obbligata alle spese di atti posteriori a tale notificazione . La dichiarazione s ' intende revocata se la parte civile regolarmente citata al dibattimento non comparisce , o si allontana dall ’ udienza senza avere presentato le conclusioni menzionate nell ' art . 411 . La parte civile che ha revocato in qualsiasi modo la sua costituzione non può far valere azione in giudizio civile , neppure per il rimborso delle spese , a meno che abbia fatta una espressa riserva nell ' atto di revocazione . Se l ' intervento della parte civile ha cagionato danni o spese all ' imputato o alla persona civilmente responsabile ( 65 ) , la revocazione anche tacita non toglie l ' azione per ripeterli in giudizio civile . 63 . La parte civile può proporre mezzi di prova per accertare i fatti e stabilire i danni . Il pubblico ministero può far valere i mezzi di prova proposti da chi non sia stato ammesso a costituirsi parte civile o abbia revocato la propria costituzione . 64 . Le istanze indicate nell ' art . 7 possono essere proposte dal pubblico ministero nell ' interesse del danneggiato od offeso non costituito parte civile , e che non abbia legalmente manifestato né manifesti volontà contraria , quando egli sia minorenne , o incapace di provvedere a sé stesso per malattia di mente o di corpo . CAPO II . Dell ' imputato e della persona civilmente responsabile . 65 . È imputato colui contro il quale nel giudizio si esercita l ' azione penale ( 1 . s . ) ; durante la istruzione , si considera imputato colui contro il quale si ordina , per tale qualità , perquisizione o sequestro ( 233 s . ) , si spedisce un mandato ( 310 s . ) e si procede ad arresto o alla notificazione menzionata negli art . 282 e 287 . È civilmente responsabile la persona che a norma delle leggi civili ( c . civ . 1153 s . ) deve rispondere per l ' imputato del danno cagionato dal reato . 66 . La citazione della persona civilmente responsabile può essere fatta ad istanza della parte civile ; copia di essa deve essere notificata al pubblico ministero e all ' imputato . La citazione può essere fatta dal pubblico ministero nei casi preveduti nell ' art . 64 , ed è notificata anche allo stesso danneggiato od offeso e all ' imputato . La citazione è notificata nelle forme stabilite negli art . 110 e seguenti . 67 . La citazione della persona civilmente responsabile consiste nell ' invito di provvedere in tale qualità alla propria difesa nel procedimento , con l ' indicazione delle istanze che si propongono contro di essa . La citazione medesima , eccettuato il caso preveduto nell ' art . 356 , può essere fatta in ogni stato del procedimento e al più tardi per l ' udienza in cui deve aver luogo il dibattimento , osservato , rispetto a questa , il termine stabilito nel capoverso dell ' art . 358 . L ' originale della citazione è depositato in cancelleria e unito agli atti del procedimento . 68 . Quando vi sia costituzione della parte civile , e nei casi preveduti nell ' art . 61 , la persona civilmente responsabile può anche intervenire volontariamente nei termini e modi stabiliti negli art . 54 e 56 . L ' intervento anteriore al dibattimento deve essere notificato al pubblico ministero , all ’ imputato e alla parte civile e produce effetto dalla data della notificazione . La citazione e l ' intervento della persona civilmente responsabile rimangono senza effetto se la parte civile revochi la sua costituzione o se il danneggiato od offeso , a norma dell ’ art . 64 , manifesti volontà contraria all ' istanza del pubblico ministero . 69 . Contro la citazione della persona civilmente responsabile avvenuta nell ’ istruzione può essere proposta opposizione dalla persona stessa , dal pubblico ministero , o dall ’ imputato nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione preveduta nell ' art . 67 . Contro l ' intervento volontario proposto nella istruzione possono fare opposizione nel termine perentorio di tre giorni dalla notificazione prescritta nell ' art . precedente il pubblico ministero , la parte civile e l ' imputato . Se la citazione della persona civilmente responsabile è fatta per l ' udienza in cui ha luogo il dibattimento , o il suo intervento è proposto nell ’ udienza medesima , le opposizioni sono decise all ' udienza in conformità della prima parte dell ’ art . 387 . Sono comuni alla citazione e all ' intervento volontario della persona civilmente responsabile le disposizioni degli art . 57 , secondo e terzo capoverso , 58 , 59 e 60 . La citazione e l ' intervento della persona civilmente responsabile non possono essere proposti per la prima volta nel giudizio di appello , neppure se in primo grado fossero stati respinti durante l ' istruzione . 70 . Contro le decisioni pronunciate sulla citazione o l ' intervento della persona civilmente responsabile non si può proporre alcun mezzo di impugnazione . Salvo quanto è disposto negli art . 9 e 12 , le decisioni predette non pregiudicano la questione se a norma delle leggi civili la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) debba rispondere per l ' imputato del danno cagionato dal reato . Nondimeno se l ' intervento è respinto in seguito ad opposizione della parte civile , questa non è più ammessa a far valere contro la stessa persona alcuna pretesa giudiziaria per ragione della responsabilità civile . 71 . Alla persona civilmente responsabile , negli atti successivi alla sua chiamata o al suo intervento nella istruzione o nel giudizio , sono comuni , per ciò che riguarda l ' interesse civile , e in quanto non sia altrimenti stabilito , tutti i diritti e le garanzie conceduti all ' imputato per esercitare la difesa , i mezzi di impugnazione e le relative norme di procedura . Per altro ll ' intervento , assistenza o rappresentanza della persona civilmente responsabile non si applica la sanzione dell ' art . 136 . CAPO III . Dei difensori . 72 . Durante l ' istruzione , negli atti per i quali è consentita l ' assistenza della difesa ( 198 ) , l ' imputato può farsi assistere da un solo difensore , che sia avvocato o procuratore ammesso all ' esercizio nei modi determinati dalla legge . La parte civile ( 53 s . ) e la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) possono rispettivamente farsi assistere durante l ' istruzione da un solo difensore , che sia un avvocato o un procuratore ammesso all ' esercizio della difesa penale , e possono soltanto dal medesimo farsi rappresentare mediante mandato speciale . Il pretore può permettere in singoli casi che nell ' istruzione o nel giudizio , quando non vi siano nel luogo avvocati , o procuratori , o patrocinatori legalmente abilitati , la difesa sia assunta da chi possieda taluno dei requisiti richiesti per l ' ammissione al patrocinio legale avanti la pretura . 73 . Nel giudizio l ' imputato deve essere assistito da un difensore , a pena di nullità , a meno che si tratti di contravvenzione per cui la legge stabilisca una pena massima , restrittiva della libertà personale , o pecuniaria , non superiore rispettivamente a cinque giorni o a centocinquanta lire , nei quali casi non è necessaria l ' assistenza predetta . Nel giudizio per reato che la legge punisce solo con pena pecuniaria l ' imputato può farsi rappresentare dal suo difensore mediante mandato speciale ; il giudice tuttavia ha facoltà di prescrivere la comparizione personale . L ' imputato non può essere assistito nel giudizio da più di due difensori . La parte civile e la persona civilmente responsabile , nei giudizi di competenza del pretore ( 16 ) , possono comparire personalmente o essere rappresentate mediante mandato speciale dal rispettivo difensore . Nei giudizi di competenza dei tribunali ( 15 ) o delle corti ( 14 s . ) devono essere rispettivamente assistite da un solo avvocato o procuratore ammesso all ' esercizio della difesa penale e soltanto dal medesimo avvocato o procuratore possono anche farsi rappresentare mediante mandato speciale . Per sostituire , nei casi accertati di legittimo impedimento , il difensore o i difensori da loro nominati , le parti possono designare preventivamente un altro difensore autorizzato ad intervenire al dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifichi il bisogno della sostituzione . 74 . Quando l ' imputato deve essere assistito dal difensore ( 73 ) , e non l ' ha nominato o ne rimane privo , la nomina è fatta d ' ufficio dal presidente , dal giudice istruttore , o dal pretore , ed è comunicata immediatamente dal cancelliere al difensore nominato ; essa s ' intende revocata tosto che l ' imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia . Quando non siavi incompatibilità , la difesa di più imputati può essere affidata anche d ' ufficio ad un difensore comune . 75 . Durante l ' istruzione e terminato l ' interrogatorio , il difensore può conferire coll ’ imputato detenuto , purché ne sia autorizzato dal giudice . Dopo l ' atto d ' accusa , o il deposito degli atti a norma dell ' art . 267 , o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero , il difensore può conferire liberamente coll ' imputato . 76 . Gli avvocati e i procuratori , ammessi all ’ esercizio della difesa penale presso le corti e i tribunali , devono prestare il loro patrocinio agli imputati , sia che questi li scelgano per difensori sia che vengano nominati d ' ufficio . La destinazione a difensore d ' ufficio ha luogo per turno , secondo l ' ordine ( li anzianità d ' iscrizione , quando le circostanze non richiedano altrimenti . Il presidente , il giudice istruttore , il pretore , possono , per giusta causa , sostituire un altro difensore a quello nominato d ' ufficio . Nei casi nei quali è prescritta l ' assistenza della difesa , il difensore di fiducia , che l ' abbia espressamente accettata , può pure per giusta causa essere sostituito con un altro difensore nominato d ' ufficio . 77 . Il difensore non può abbandonare il proprio ufficio , né allontanarsi dall ' udienza , neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa : ma egli può far valere questo motivo per l ' impugnazione della sentenza , quando ne abbia fatta riserva nel processo verbale ( 7882 ) . 78 . Se il difensore contravviene al divieto dell ' art . precedente , il presidente , il giudice , o il pretore , ne fa immediato rapporto alla sezione d ' accusa , e invita frattanto l ' imputato , che sia rimasto senza difesa , a sostituire il difensore , che egli avesse precedentemente nominato . Se l ' imputato rimasto senza difesa non nomina un altro difensore , o se il precedente difensore era stato nominato d ' ufficio , il presidente , il giudice , o il pretore , provvede d ’ ufficio alla sostituzione . Qualora il difensore nominato dalla parte o d ’ ufficio non assuma la difesa , è nominato d ' ufficio il presidente del consiglio dell ' ordine degli avvocati , il quale deve assumerla personalmente o per mezzo di un suo delegato . Al difensore nominato o delegato può essere conceduto un termine , a norma dell ’ art . 380 , per lo studio degli atti , ma il dibattimento non può essere rimandato . 79 . Il difensore che trasgredisca i divieti dell ’ art . 77 è punito con la sospensione dall ’ esercizio della professione da uno a sei mesi . Il difensore nominato d ' ufficio , o delegato , che senza giusta causa ricusi l ' incarico , anche nei casi preveduti nel primo capoverso dell ' art . precedente , è punito con la sospensione dall ' esercizio della professione da uno a tre mesi . Le spese cagionate dal fatto illecito del difensore sono a carico di lui ( 80 ) . 80 . La sospensione e la condanna nelle spese , di cui nell ' art . precedente , sono pronunciate dalla sezione d ' accusa , citato il difensore a comparire in persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale . Contro la sentenza della sezione d ’ accusa compete al procuratore generale e al difensore il ricorso alla corte di cassazione anche per il merito . 81 . Le disposizioni degli art . 78 e seg . si applicano solamente ai difensori dell ' imputato . L ’ abbandono della difesa di altre parti non impedisce l ' immediata continuazione del procedimento e non interrompe l ' udienza . 82 . In ogni caso non contemplato negli art . 78 a 80 l ' azione disciplinare contro i difensori è regolata dalle leggi sull ' esercizio delle professioni d ' avvocato e procuratore e sul patrocinio avanti le preture TITOLO IV . Degli atti processuali . CAPO I . Dei rapporti e processi verbali . 83 . Il rapporto è atto col quale un pubblico ufficiale riferisce un fatto che può dare causa a procedimento penale . Esso è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo redige e indica le circostanze di tempo , luogo e persone , dando notizia inoltre degli elementi di prova raccolti e , quando sia possibile , del nome , del cognome e di quanto altro sia utile a identificare la persona che è creduta imputabile e dei testimoni . 84 . Il processo verbale è atto compilato da un pubblico ufficiale per fare fede delle operazioni compiute nell ’ esercizio delle sue funzioni . Esso contiene la data in cui è incominciato e chiuso , i nomi delle persone che vi hanno assistito , i motivi che abbiano impedito l ' intervento di persone obbligate ad assistervi e la indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti . Nel processo verbale deve essere indicato se una dichiarazione , in esso inserita , fu fatta spontaneamente o su domanda ; se fu dettata dal dichiarante , ne è fatta menzione . Il processo verbale , previa lettura , è firmato in fine e in ciascun foglio dalle persone intervenute , anche quando la continuazione delle operazioni sia rimessa ad altro giorno . Se alcuno degli intervenuti non possa o non voglia sottoscrivere , ne è fatta menzione . 85 . Non possono assistere come testimoni agli atti processuali : 1° i minori degli anni quattordici e le persone che sono notoriamente affette da vizio di mente : presumesi la capacità fino a prova contraria ; 2° i prossimi congiunti ( 41 al . ) del pubblico ufficiale che procede all ' atto , dell ' imputato , della persona civilmente responsabile , della parte lesa o querelante . 86 . L ' imputato e la parte lesa possono fare istanze e dichiarazioni personalmente o per mezzo di mandatario speciale . L ' ufficiale pubblico che riceve l ' istanza o la dichiarazione ne redige processo verbale , se è proposta oralmente ; in ogni caso ne rilascia certificato alla parte che lo richieda . CAPO II . Del giuramento dei testimoni , interpreti e periti . 87 . Il giuramento dei testimoni , dei periti e degli interpreti si presta stando in piedi al cospetto del giudice , previa ammonizione sull ' importanza morale e religiosa dell ' atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio (c.p . 214 s . ) . 88 . Il testimonio , dopo avere dichiarato nome , cognome , età , e altre qualità personali , e prima di deporre , giura : « Giuro di dire tutta la verità , null ’ altro che la verità » . Il testimonio muto , che sappia scrivere , giura scrivendo e firmando la formula ; se non sappia scrivere , giura con l ' assistenza di un interprete . Al testimonio che non debba prestare giuramento ( 89 ) , il giudice rammenta l ' obbligo di dire tutta la verità , nulli altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio ( 93; c.p. 214 s . ) . 89 . Non è ammesso a prestare giuramento : l ° colui che nel momento in cui depone non ha compiuto quattordici anni ; 2° la parte lesa o querelante , e il denunziante che abbia interesse personale nel fatto . 90 . Il perito , prima di prestare il proprio ufficio , giura : « Giuro di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a rase affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità » ( 93 ) . 91 . L ' interprete , prima di prestare il proprio ufficio , giura : « Giuro di spiegare fedelmente le domande alla persona che deve essere col mio mezzo interrogata e di riferire fedelmente le risposte . Se trattisi d ' interpretare un atto o documento , l ' interprete giura con la formula stabilita per il perito ( 90 , 93 ) . 92 . I testimoni prestano giuramento nei dibattimento . Nell ' istruzione essi prestano giuramento solo nei casi stabiliti dalla legge ( 93 ) . I testimoni che abbiano giurato e i periti o interpreti che abbiano prestato il loro ufficio nella istruzione , non devono nuovamente giurare nel dibattimento ; il giudice rammenta loro il giuramento già prestato e le relative sanzioni . Questa disposizione si applica altresì quando i testimoni , periti , interpreti , siano richiamati durante l ’ istruzione o il dibattimento . 93 . Le disposizioni degli art . 88 , 90 , 91 e 92 , prima parte , si osservano a pena di nullità . CAPO III . Degli atti e provvedimenti del giudice . 94 . Ogni giudice o rappresentante del pubblico ministero , nell ' esercizio delle sue funzioni , può chiedere direttamente l ' intervento della forza pubblica . 95 . A qualsiasi giudice o rappresentante del pubblico ministero , quando eserciti atti del proprio ufficio , appartengono le facoltà che la legge conferisce al presidente e al pretore per la polizia delle udienze ( 382 s . ) . 96 . Il giudice in tutti gli atti ai quali procede è assistito dal cancelliere , se la legge non dispone altrimenti ( 101 ) . 97 . Il numero dei giudici e dei giurati per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle corti e dei tribunali è determinato nelle leggi relative all ' ordinamento giudiziario . 98 . I provvedimenti del giudice sono dati con sentenza , ordinanza o decreto . Sentenza è la decisione che definisce la istruzione o il giudizio . La sentenza è pronunciata in nome del Re . Ordinanza è la decisione pronunciata su istanza incidentale o d ' ufficio , nel corso dell ' istruzione , o del giudizio , o in sede di esecuzione . È dato mediante decreto ogni provvedimento pronunciato in serie d ' istruzione , di giudizio , o di esecuzione , fuori dei casi preindicati , o per il quale sia particolarmente stabilita questa forma . 99 . Ogni provvedimento deve essere motivato a meno che la legge disponga diversamente . Quando le corti e i tribunali deliberano i loro provvedimenti in camera di consiglio , il pubblico ministero ed il cancelliere non vi assistono ( 101 ) . 100 . Le ordinanze e le sentenze nel dibattimento sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e dei difensori ; e , prima che siano pronunciate , l ' imputato e il suo difensore devono avere per ultimi la parola , se la domandano . Le ordinanze e le sentenze , non pronunciate nel dibattimento , debbono essere precedute dalle conclusioni scritte del pubblico ministero , salvo che la legge disponga diversamente . Il pubblico ministero propone le sue conclusioni in forma concreta , e non può rimettersi alla decisione del giudice . Se il giudice rigetta una conclusione pregiudiziale o incidentale , non può decidere nel merito senza che il pubblico ministero abbia proposto le relative conclusioni ( 101 ) . 101 . Le disposizioni degli art . 96 , 99 e 100 si osservano a pena di nullità . 102 . I difensori possono presentare memorie scritte nell ’ istruzione , o prima che sia chiuso il dibattimento , senza ritardare in verun caso la decisione . Le memorie devono essere preventivamente comunicate al pubblico ministero e alle altre parti . 103 . Le corti e i tribunali deliberano , di regola , in camera di consiglio su relazione di uno dei loro componenti . Per i provvedimenti speciali in camera di consiglio e nei giudizi nei quali non si richiede l ' intervento dei giurati , la corte di assise si compone , durante la sessione , del presidente e di due giudici appartenenti al tribunale locale o ad uno vicino , designati dal primo presidente della corte d ' appello . Chiusa la sessione , i provvedimenti in camera di consiglio sono deliberati dalla sezione penale della corte d ' appello . CAPO IV . Della rinnovazione e pubblicazione , e delle copie degli atti . 104 . Quando per qualsivoglia causa siano distrutti , smarriti , o sottratti gli originali di sentenze di condanna non ancora eseguite , ovvero di atti di un procedimento tuttora in corso , o di altri atti giudiziari dei quali occorra fare uso , e non sia stato possibile ricuperarli , la copia autentica ha valore di atto originale , ed è posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi . A tale fine , il giudice ordina a chi detenga la copia di consegnarla alla cancelleria con diritto di averne copia autentica gratuitamente . Al trasgressore si applicano le sanzioni stabilite nel codice penale (c.p . 434 ) . 105 . Il pubblico ministero e le parti possono presentare prove per accertare la preesistenza e il tenore degli atti mancanti a norma dell ' art . precedente , di cui non esiste copia autentica . Il giudice , dopo assunte le prove , stabilisce con ordinanza se , e in quali termini , l ' atto mancante debba essere ricostituito . Qualora non si possa provvedere alla surrogazione dell ' atto mancante in uno dei modi indicati , il giudice determina se ne sia necessaria la rinnovazione , prescrivendone il modo ; quando occorra , stabilisce inoltre quali altri atti dell ' istruzione o del giudizio debbano essere rinnovati insieme con quello mancante . 106 . Non possono essere pubblicati in qualsiasi modo nemmeno in parte , né per riassunto , gli atti e i documenti del procedimento , o i risultati di prove dell ' istruzione , fino a che questa non sia chiusa con sentenza di proscioglimento , ovvero fino a che dell ' atto , documento , o verbale di prova , non siasi data lettura pubblica nel dibattimento . In nessun caso si possono pubblicare atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove . E ’ vietata in ogni tempo la pubblicazione fatta in qualsiasi modo totale o parziale , anche per riassunto , di qualsiasi atto e documento d ' istruzione o di giudizio , del risultato delle prove , o del contenuto delle discussioni , se il dibattimento fu tenuto a porte chiuse . E ’ vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati o dei giudici con indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscano nei verdetti o nelle sentenze ( 107 ) . 107 . Chi trasgredisce alle disposizioni dell ' art . precedente è punito con ammenda non inferiore a lire mille , raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della stampa anche se relativa al medesimo procedimento , esclusa la limitazione stabilita nella prima parte dell ’ art . 75 del codice penale e l ' applicazione dell ’ art . 79 del codice stesso , oltre la soppressione dello stampato e l ' applicazione , quando sia il caso , dei capoverso dell ' art . 1 della L . 28 giugno 1906 , n . 278 , sul sequestro preventivo dei giornali . Le pene suindicate sono sempre inflitte anche all ' editore , o , in sua mancanza , al tipografo ; e , se si tratti di pubblicazioni periodiche , anche al gerente . 108 . Il pretore che procede all ' istruzione o l ' ha definita con sentenza di proscioglimento , il giudice istruttore presso il tribunale dove si fa l ' istruzione o dove questa è stata definita con sentenza di proscioglimento , il presidente della corte o del tribunale o il pretore , durante il giudizio e dopo la sua definizione , possono consentire la spedizione di copia o estratto di singoli atti a chi dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerli . Nel decreto deve essere proibita la pubblicazione degli atti , quando la pubblicità possa nuocere alla morale , all ' ordine o interesse pubblico , o quando si tratti di atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove . Il trasgressore è punito a norma dell ' art . precedente . CAPO V . Delle notificazioni . 109 . La notificazione ( 110 ) di un atto , salvo che sia disposto altrimenti , è eseguita , per ordine del pubblico ministero , o del giudice , o a richiesta di parte , dall ’ ufficiale giudiziario , mediante consegna della copia dell ' intero atto , con la data della notificazione e la sottoscrizione dell ' ufficiale medesimo . Se l ' atto debba essere notificato a più persone , ne è consegnata a ciascuna una copia . 110 . Le notificazioni alle parti sono rispettivamente eseguite mediante consegna di una copia dell ' atto alla persona . Quando una parte , nei casi in cui la legge lo prescrive o lo consente , ha costituito un rappresentante con mandato speciale , o ha dichiarato od eletto un domicilio , la notificazione è validamente eseguita anche mediante consegna della copia dell ' atto al rappresentante , ovvero nel domicilio dichiarato od eletto . La notificazione al pubblico ministero è eseguita mediante consegna della copia in ufficio al segretario del procuratore del Re o del procuratore generale . 111 . La notificazione all ' imputato , al quale non sia possibile consegnare la copia in persona o nel modo indicato nel primo capoverso del precedente articolo , è eseguita nella residenza , o , se la residenza non sia conosciuta , nella dimora , mediante consegna della copia ad uno della famiglia , o addetto alla casa o al servizio dell ' imputato , che non sia incapace di fare testimonianza in conformità dell ' art . 85 , n . 1 . Mancando queste persone , l ' ufficiale giudiziario consegna la copia al sindaco del Comune , o a chi ne fa le veci , che avrà cura di farla pervenire , qualora sia possibile , all ' imputato , avvisandone l ’ autorità giudiziaria e a questa dando notizia del luogo ove la persona sia stata trovata . La notificazione produce il suo effetto dal momento in cui l ' ufficiale giudiziario l ' ha eseguita . La notificazione all ' imputato detenuto non è eseguita altrimenti che mediante consegna alla persona . 112 . La notificazione di un atto all ' imputato , del quale non sia nota la residenza né la dimora nel Regno , è eseguita mediante affissione della copia alla porta esterna della casa comunale del luogo di sua nascita e a quella della casa ove l ' imputato ebbe l ' ultima dimora ; se questa non sia conosciuta , l ' affissione si fa alla porta esterna della corte , del tribunale , o della pretura , ove si procede , o si è proceduto , alla istruzione o al giudizio . 113 . Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo ove dimora all ' estero un imputato di delitto , il pubblico ministero o il pretore gli trasmette , mediante lettera raccomandata , avviso del procedimento iniziato a suo carico , con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel Comune in cui ha luogo il procedimento medesimo . Questa formalità non sospende né ritarda il procedimento . Fino a che l ' imputato non abbia dichiarato od eletto il domicilio , le ulteriori notificazioni sono eseguite a norma dell ’ art . precedente . 114 . Le notificazioni alla parte lesa , fuori dei casi preveduti nel primo capoverso dell ’ art . 110 , e quelle ai periti , agli interpreti e ai testimoni . sono eseguite secondo le norme contenute nella prima parte e nel primo capo verso dell ' art . 111 . 115 . All ' imputato detenuto la notificazione dell ' appello e del ricorso per cassazione del pubblico ministero , e , quando occorra , della sentenza , è eseguita dal cancelliere della pretura , del tribunale o della corte che ha pronunciata la sentenza . All ' imputato detenuto in luogo diverso , la notificazione è eseguita dal cancelliere della pretura del mandamento nel quale si trova . Nel processo verbale della notificazione il cancelliere può ricevere la dichiarazione dell ' imputato che voglia valersi di un mezzo di impugnazione ( 128 s . ) o scegliere un difensore ( 72 s . ) . 116 . Di ogni notificazione l ' ufficiale giudiziario scrive in fine dell ' atto la relazione , in cui indica le ricerche fatte , la data , il nome , il cognome e le qualità personali di colui al quale ha consegnata la copia . Nei casi preveduti nell ' art . 112 presenta la relazione al pretore o al sindaco del Comune , o a chi ne fa le veci , il quale vi appone il visto . Se la citazione della parte lesa , del perito , dell ' interprete , o del testimonio , non abbia potuto essere notificata in uno dei modi menzionati nell ' art . 114 , l ' ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal sindaco un certificato che ne indichi o ne dichiari ignota la dimora , ovvero , se sia il caso , ne attesti l ' assenza dal Regno , o la morte . 117 . Le notificazioni nel Regno si provano con la relazione dell ' ufficiale giudiziario o col processo verbale del cancelliere . Le regole stabilite per le notificazioni nel Regno si osservano anche per quelle che occorra eseguire nelle colonie o in altri territori soggetti alla sovranità dello Stato dove non siano in vigore norme speciali . In mancanza del pretore , del sindaco , del cancelliere o dell ' ufficiale giudiziario , le rispettive attribuzioni sono adempiute da chi ne esercita rispettivamente la funzione . 118 . L ' originale dell ' atto notificato , la relazione , o il verbale , e le carte annesse , sono uniti al processo . Nel caso di difformità fra copie e originale , fa fede per ciascun interessato la copia che ha ricevuto . Gli avvisi , che nel corso della istruzione o del giudizio sono dati dal giudice verbalmente all ' interessato , sostituiscono le notificazioni purché ne sia fatta menzione nel processo verbale . 119 . La notificazione è nulla : se manchi la sottoscrizione dell ' ufficiale giudiziario ; se siano violate le disposizioni stabilite circa la persona a cui deve essere consegnata la copia o il luogo in cui deve essere affissa ; se per inosservanza di altre fra le regole precedenti vi sia incertezza assoluta sulla data della notificazione , o sulla persona che la richiede , o su quella alla quale è diretta . 120 . Con norme regolamentari potranno essere autorizzate le notificazioni degli atti e la consegna delle copie per mezzo del servizio postale . CAPO VI . Dei termini . 121 . I termini processuali sono stabiliti a ore , a giorni , a mesi ; il mese è di trenta giorni . I termini a ore si computano in base all ' indicazione dell ' ora inserita nell ’ atto da cui hanno inizio . Nel computo dei termini non si comprende l ' ora o il giorno da cui ne è iniziata la decorrenza . Questa regola si applica anche quando la legge stabilisce che una formalità debba compiersi nel termine che precede una udienza o altra formalità . 122 . Il termine per presentare e depositare documenti o per compiere atti giudiziarii in un pubblico ufficio scade nel momento in cui , secondo i regolamenti , l ' ufficio viene chiuso al pubblico . 123 . I termini perentorii non possono essere prorogati dall ' autorità giudiziaria , salvo i casi eccettuati dalla legge . 124 . La parte , a favore della quale è stabilito un termine , può con atto ricevuto dal cancelliere consentirne l ' abbreviazione . 125 . Per l ' imputato di cui sia conosciuta la residenza o la dimora , il termine a comparire è aumentato del numero di giorni necessari per il viaggio fino al luogo della comparizione . L ' aumento non può essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza . Queste disposizioni non si applicano : 1° se l ' imputato dimora all ' estero , quando siano trascorsi i quindici giorni dalla trasmissione dell ’ avviso menzionato nell ’ art . 113 , se egli si trova in Europa , e quaranta giorni negli altri casi ; 2° se l ' imputato siasi allontanato dal Regno , dalle colonie o da altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato , dopo avere avuta legale notizia del procedimento . 126 . Può essere conceduta restituzione nel termine così al pubblico ministero come alle parti , ma rispettivamente una sola volta nel corso di un procedimento , qualora si dimostri che l ’ impossibilità di esercitare un diritto nel termine perentorio stabilito dalla legge sia derivata esclusivamente da forza maggiore . E ’ equiparato a caso di forza maggiore quello in cui l ' imputato provi di non avere avuta notizia , per un fatto avvenuto senza sua colpa o negligenza , della notificazione da cui il termine cominciò a decorrere , quando la notificazione sia stata eseguita nei luoghi e modi indicati nella prima parte dell ' art . 111 ( 127 ) . 127 . La domanda per la restituzione in termine deve essere presentata , a pena di decadenza , entro dieci giorni , a decorrere dal giorno in cui cessò il fatto costituente forza maggiore . Nel caso contemplato nel capoverso dell ' art . precedente i dieci giorni decorrono dalla data della notificazione di un successivo atto legalmente fatta all ' interessato . Al termine per domandare la restituzione e a quello restituito non si applica il beneficio della restituzione . Sulla domanda decide , con ordinanza non soggetta a impugnazione , il giudice che è competente per la cognizione nel caso che la restituzione in termine sia ammessa . La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito . La domanda non sospende la esecuzione della condanna ; ma il giudice può ordinare la sospensione . CAPO VII . Dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giudiziarii . 128 . Il marito per la moglie , i genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà e il tutore per chi è soggetto a tutela , possono , senza che abbiano diritto alla notificazione dei provvedimento , proporre i mezzi di impugnazione conceduti all ’ imputato . L ' appello e il ricorso per cassazione possono anche essere proposti dal difensore che ha assistito l ' imputato , ma questi può sempre , con la propria dichiarazione contraria , togliere effetto a tali impugnazioni . 129 . La impugnazione si propone con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la ordinanza o la sentenza . L ' imputato e la parte civile possono anche proporla nella cancelleria della pretura , del tribunale , o della corte del luogo in cui si trovano quando è loro notificato il provvedimento , o avanti un regio agente consolare all ' estero , nelle forme e nei termini stabiliti in questo capo ( 130 s . ) . Nei casi suddetti , il pubblico ufficiale che riceve l ’ atto deve trasmetterlo immediatamente alla cancelleria del giudice che pronunciò la decisione impugnata . Il pubblico ministero non può rinunciare ai mezzi di impugnazione che abbia proposto . Le altre parti vi possono rinunciare con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la ordinanza o sentenza impugnata , o che deve giudicare sulla impugnazione , od anche nel processo verbale dell ' udienza prima che incominci la relazione del procedimento . La dichiarazione d ’ impugnazione o la rinuncia può farsi per mezzo di un mandatario speciale . 130 . Il termine perentorio per la impugnazione è di tre giorni , salvo che la legge stabilisca un termine particolare ; esso decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza e l ’ ordinanza . Per l ' imputato contumace decorre dal giorno della notificazione . Se si tratta di provvedimenti in camera di consiglio il termine decorre dal giorno della comunicazione per il pubblico ministero , e da quello della notificazione per l ' imputato e la parte civile . Il termine è di venti giorni per la impugnazione del procuratore del Re contro i provvedimenti del pretore , e di quaranta giorni per la impugnazione del procuratore generale contro i provvedimenti del giudice istruttore o del tribunale . 131 . Salvo che sia disposto diversamente dalla legge , i motivi di impugnazione sono enunciati nella dichiarazione , ovvero sono presentati nel termine perentorio di otto giorni successivi , con atto sottoscritto dal pubblico ministero o dal difensore , nella cancelleria in cui fu ricevuta la dichiarazione . La dichiarazione fatta e i motivi addotti da una delle persone imputate di concorso in uno stesso reato (c.p . 63 s . ) giovano di diritto alle altre . Parimenti , nei casi di connessione di reati ( 23 s . ) , o di unione di giudizi , i motivi di nullità opposti da uno fra più imputati , giovano a tutti gli altri , a meno che si riferiscano personalmente a chi propone l ’ impugnazione . La dichiarazione fatta e i motivi addotti dalla persona civilmente responsabile ( 65 al . ) giovano di diritto all ' imputato quando con essi si impugni che il fatto sussista , o che costituisca reato , o che l ' azione penale sia estinta , o che l ' imputato abbia commesso il fatto o vi abbia concorso . 132 . La dichiarazione fatta dal pubblico ministero deve essere a pena di decadenza notificata all ' imputato nel termine di cinque giorni . Di ogni dichiarazione d ' impugnazione fatta dalle parti il cancelliere deve dare avviso al pubblico ministero nello stesso giorno in cui la riceve o gli perviene . 133 . Durante il termine per impugnare una sentenza di rinvio alla corte di assise o una sentenza di condanna , e durante il giudizio sulla impugnazione , l ' esecuzione è sospesa , salvo che la legge disponga altrimenti . 134 . In ogni stato e grado del procedimento il giudice il quale riconosca che il fatto non costituisce reato , o che l ' azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita , deve dichiararlo d ' ufficio . CAPO VIII . Delle nullità . 135 . Sono nulli gli atti nei quali non siano state osservate le disposizioni prescritte a pena di nullità . Le nullità possono essere sanate nei modi stabiliti dalla legge . 136 . La osservanza delle disposizioni che concernono la costituzione del giudice , l ' intervento e la rappresentanza del pubblico ministero , l ' intervento , l ' assistenza e la rappresentanza dell ' imputato , nei casi e nelle forme che la legge stabilisce , si intende sempre prescritta a pena di nullità . Tale nullità non può essere sanata in alcun modo , può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento e deve anche essere pronunciata di ufficio . 137 . Ogni illegale divieto al pubblico ministero e alle parti di valersi di una facoltà conceduta per l ' esercizio della loro attività processuale , e ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una domanda diretta a tale esercizio , è causa di nullità , purché immediatamente o nel primo atto successivo alla notizia avutane sia fatta espressa riserva di dedurre la eccezione relativa .. 138 . La nullità di un atto della istruzione , quando ad esso il difensore sia intervenuto , o quella di un atto del giudizio , è sanata se il pubblico ministero o il difensore non abbia chiesto l ' osservanza della disposizione di legge che si doveva applicare . 139 . La nullità di un atto che sia compiuto anche di propria iniziativa dal giudice , nella istruzione o negli atti preliminari al dibattimento , senza intervento del pubblico ministero o del difensore , è sanata se non sia opposta immediatamente dopo l ' apertura del dibattimento da chi , non essendo stato presente all ' atto , ha interesse alla osservanza della relativa disposizione di legge ( 387 ) . 140 . La nullità della richiesta e del decreto di citazione ( 353 s . ) e di una notificazione s ’ intende sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa o in altro modo abbia accettato gli effetti dell ’ atto . 141 . Fuori dei casi preveduti nell ' art . 136 , le parti non possono opporre la nullità alla quale abbiano dato causa , o relativa a disposizioni alla cui osservanza non abbiano interesse . 142 . La nullità di un atto , quando sia dichiarata , rende nulli quelli consecutivi che ne dipendono . Il giudice , nel pronunciare la nullità , stabilisce altresì a quali atti anteriori essa si comunichi per connessione causale necessaria . Il giudice che dichiara la nullità può ordinare la rinnovazione degli atti , disponendo altresì che sia eseguita a spese del cancelliere o dell ’ ufficiale giudiziario quando ad essi la nullità sia imputabile per rifiuto o negligenza grave nell ' adempimento di un dovere d ' ufficio . Così nel caso del precedente capoverso , come se la irregolarità dell ' atto non ne determini la nullità , o questa sia sanata , il cancelliere o l ' ufficiale giudiziario può essere condannato , a favore dell ' erario dello Stato , al pagamento di una somma non superiore a lire cento , senza pregiudizio della pena da applicarsi se il fatto costituisce reato . La condanna è pronunciata dal giudice che procede all ' istruzione , o dal giudice che procede o deve procedere al giudizio . CAPO IX . Degli incidenti di falso . 143 . Il pubblico ministero e le parti possono impugnare per falsità un atto o documento del processo , in qualunque stato e grado della causa . Durante l ’ istruzione formale ( 187 s . ) l ' incidente di falso è proposto avanti il giudice che vi procede , il quale ne fa redigere processo verbale separato ( 84 ) . Se vi è citazione diretta ( 277 s . ) per il dibattimento , o è stata pronunciata la sentenza di rinvio , ovvero è pendente il ricorso per cassazione , l ' incidente può essere proposto prima dell ' udienza , con processo verbale ricevuto dal cancelliere dell ' autorità competente per il giudizio , ovvero anche all ' udienza ; in quest ' ultimo caso il presidente o il pretore ne fa redigere separato processo verbale ( 84 ) . 144 . La dichiarazione deve esprimere se si intende di impugnare l ' intero atto o documento , ovvero qualche parte di esso specificatamente determinata ; deve contenere i motivi della falsità , indicare i fatti , le circostanze e le prove che si adducono per stabilirla . 145 . Se la parte propone l ' incidente per mezzo di procuratore , questo deve essere munito di mandato speciale che contenga quanto è menzionato nell ' art . precedente . 146 . Proposto l ' incidente di falso avanti un giudice non competente per la relativa cognizione , questi deve assicurare la identità e la custodia dell ' atto o documento impugnato , per trasmetterlo con le carte che vi hanno riferimento e col verbale dell ' impugnazione al procuratore del Re presso il tribunale competente a decidere sulla falsità . 147 . Il giudice stesso decide anzitutto , in ogni caso , se debbasi continuare ovvero sospendere la istruzione o il giudizio . Se pronuncia la sospensione , manda a procedere sul falso incidente con le forme ordinarie del giudizio di falsità in atti , osservate le regole della competenza per materia , e ordina la trasmissione degli atti al procuratore del Re . Nel caso contrario prosegue nell ' istruzione o nel giudizio , senza avere riguardo all ' atto o documento impugnato per falso , che è tuttavia trasmesso al procuratore del Re . 148 . Con la sentenza che dichiara non sussistere la falsità , la parte che ha proposto l ' incidente può essere condannata al pagamento , a favore dell ' erario dello Stato , di una somara non inferiore a cento e non superiore a cinquecento lire , e al risarcimento del danno verso chi di ragione . LIBRO II . Dell ’ istruzione TITOLO I . Degli atti iniziali . CAPO I . Delle denunzie . 149 . Ogni persona che si pretenda lesa da un reato per cui si debba procedere d ' ufficio , o che ne abbia notizia , può farne denunzia anche verbale al procuratore del Re , al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria ( 164 ) , indicando le prove che siano a sua conoscenza . La denunzia è ricevuta nel modo stabilito nei capoverso dell ' art . 86 . 150 . Ogni pubblico ufficiale che nell ' esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio , deve farne denunzia mediante rapporto ( 83 ) . 151 . Quando nel corso di un giudizio civile appariscano fatti nei quali si creda ravvisare gli estremi di un reato per cui si debba procedere di ufficio , il giudice deve darne notizia al procuratore del Re , comunicandogli informazioni ed atti . 152 . Chi ha obbligo di referto ai termini dell ' art . 439 del codice penale , deve presentarlo entro ventiquattro ore , o , se vi sia grave pericolo , immediatamente , al pretore , al procuratore del Re , al giudice istruttore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria ( 164 ) del luogo dove ha prestato la propria assistenza , e in mancanza di tutti questi all ' ufficiale di polizia giudiziaria più vicino . Nel referto deve essere indicato il luogo in cui trovasi l ' offeso , e , inoltre , se sia possibile , il nonne e cognome di lui , le designazioni personali atte ad identificarlo , tutte le circostanze che valgano a stabilire la causa e la natura della lesione , l ' istrumento con cui fu cagionata e gli effetti che abbia prodotto o possa produrre . CAPO II . Delle querele . 153 . Ogni persona che si pretenda lesa da un reato per cui non si debba procedere d ' ufficio , può presentare querela all ' autorità alla quale può farsene denunzia ( 149 ) , nelle forme per questa stabilite . Fuori del caso preveduto nell ' art . 356 del codice penale , possono anche presentare querela il marito in rappresentanza della moglie , il genitore o il tutore in rappresentanza della persona soggetta alla patria potestà o alla tutela . La querela dev ' essere presentata personalmente o per mezzo di mandatario specialmente autorizzato . La querela si estende di diritto a tutti coloro che concorsero nel reato . 154 . Nei reati per i quali si procede a querela di parte , se la persona lesa sia minore o altrimenti incapace , o se non possa , per malattia di mente o di corpo , provvedere a sé stessa , e non vi sia chi eserciti la patria potestà o la tutela , ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d ' interessi , il procuratore del Re può promuovere d ' urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale che avrà la facoltà di presentare querela a norma del primo capoverso dell ' art . precedente , e che rappresenterà la parte lesa nel procedimento anche per l ' esercizio dell ' azione civile . La nomina può essere fatta dal pretore anche d ' ufficio se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale . 155 . Il giudice o il funzionario del pubblico ministero a cui perviene una querela , provvede quando occorra all ' identificazione del querelante e gli rammenta la facoltà che egli ha di fare remissione (c.p . 88 s . ) , il termine per farla e le conseguenze legali della querela e della remissione ( 156 s . ) . 156 . La remissione è fatta e può essere accettata nelle forme della querela ( 153 ) avanti la stessa autorità che procede all ' istruzione o al giudizio , o avanti una di quelle indicate nell ’ art . 149 . In questo ultimo caso l ' atto è trasmesso immediatamente all ’ autorità giudiziaria presso la quale si fa l ' istruzione o pende il giudizio . L ' accettazione può anche essere tacita . 157 . La remissione non può essere accompagnata da espressa riserva dell ' azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni , o per la riparazione . 158 . La remissione della persona sottoposta a potestà patria o a tutela non produce effetto se non l ’ approvi chi esercita la potestà patria o la tutela , o il curatore nominato a norma dell ' art . 154 . 159 . La remissione , salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge , può essere fatta fino a che la condanna non sia divenuta irrevocabile . 160 . La querela non è ammessa dopo che tra l ' offensore e l ' offeso siano intervenuti fatti di riconciliazione manifestamente incompatibili con la istanza pel procedimento penale . Tali fatti , se siano successivi alla presentazione della querela , hanno efficacia di remissione . 161 . Il giudice che dichiara estinta l ' azione penale per remissione , condanna il remittente alle spese del procedimento . Le spese sono a carico del querelato quando questi abbia assunto l ' obbligo del pagamento , rimanendo tuttavia sempre obbligato in solido verso l ' erario anche il querelante per il rimborso delle spese stesse . Le parti sono parimenti obbligate in solido alle spese verso l ' erario , quando l ' estinzione dell ' azione penale sia dichiarata per fatti di riconciliazione aventi efficacia di remissione . CAPO III . Degli atti di polizia giudiziaria . 162 . La polizia giudiziaria ha per ufficio di ricercare i reati , di raccogliere le prove , di fornire all ' autorità giudiziaria le cognizioni che possono condurre alla scoperta e alla identificazione dei colpevoli . 163 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ( 164 ) esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione e alla dipendenza del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore del Re , osservate da ciascuno , in rapporto alla gerarchia e al loro ordine rispettivo , le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali . Debbono anche eseguire gli ordini del pretore e del giudice istruttore . 164 . Sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali dei carabinieri reali , i commissari , i vicecommissari e i delegati di pubblica sicurezza , gli ufficiali delle guardie di città , i sottufficiali dei carabinieri reali e delle guardie di città e , nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza , il sindaco o chi ne fa le veci . Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri reali e le guardie di città . Sono pure ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e i sottufficiali . delle guardie di finanza e i sottufficiali delle guardie forestali ; e sono agenti di polizia giudiziaria le guardie di finanza , le guardie forestali , le guardie carcerarie , gli agenti daziari , le guardie campestri , e le altre guardie delle provincie o dei Comuni costituite in forza dei regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge . Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio a cui sono destinati , e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi , tutte le altre persone incaricate di ricevere e accertare determinate specie di reati . Quando per circostanze di tempo o di luogo non sia possibile l ' intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per gli atti menzionati negli art . seguenti , gli atti medesimi sono compiuti dagli agenti intervenuti . 165 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria curano che il corpo e le tracce del reato si conservino e che lo stato delle cose non sia mutato prima che giunga sul luogo l ' autorità giudiziaria . Se vi sia fondata ragione di temere che frattanto le cose e le tracce suddette si alterino o si disperdano , essi possono procedere ad accertamento con perizia , senza far prestare giuramento al perito . 166 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano ( 237 s . ) le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato , quelle che ne sono il prodotto , e tutto ciò che possa essere utile all ' accertamento della verità . Nelle loro operazioni possono procedere , se sia il caso , anche a rilievi tecnici e fotografici . 167 . Nella flagranza di reato ( 168 ) gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale e domiciliare ( 233 s . ) in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino cose da sottoporre a sequestro ( 237 s . ) , o tracce che possano essere cancellate o disperse , ovvero che l ' imputato inseguito o evaso si sia rifugiato . Questa disposizione si applica senza pregiudizio di ciò che e stabilito in altre leggi . 168 . È flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso . È in istato di flagranza chiunque sia còlto nell ' atto di commettere il reato . Si considera pure in flagranza chiunque , immediatamente dopo il reato , sia inseguito dalla forza pubblica , o dalla parte lesa , o dal pubblico clamore , o sia sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che abbia commesso il reato o vi abbia concorso . 169 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria , in caso di flagranza ( 168 ) o quando siavi urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce , possono procedere a sommario interrogatorio dell ' imputato , a sommarie informazioni testimoniali , e ai necessari atti di ricognizione , di ispezione e di confronto . 170 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria nel procedere a sequestro non possono aprire carte sigillate , lettere , pieghi , pacchi , telegrammi , o documenti , ma debbono trasmetterli intatti all ' autorità giudiziaria . Nei casi in cui sia ammesso dalla legge il sequestro , nell ' ufficio delle poste e dei telegrafi , di lettere , pieghi , pacchi , valori , telegrammi o altra corrispondenza , e sia urgente procedervi , ne fanno immediato rapporto all ’ autorità giudiziaria , e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenerli fino al provvedimento giudiziario . Gli ufficiali suddetti possono anche , per i fini del loro servizio , accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni , od assumerne cognizione . 171 . Nel procedere alle perquisizioni , ai sequestri e alle ricognizioni gli ufficiali della polizia giudiziaria si . attengono , se le circostanze lo consentono , alle formalità stabilite per gli analoghi atti nei capi IV , V e VII del titolo secondo ( 172 , 233 s . , 237 s . , 257 s . ) . 172 . Negli atti menzionati nell ' art . precedente , gli ufficiali di polizia giudiziaria si fanno assistere da due testimoni , quando possano procurarne immediatamente la presenza . I testimoni non prestano giuramento . Il sindaco può essere assistito , invece , dal segretario o da altro ufficiale della segreteria comunale . 173 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono subito , o al più tardi entro ventiquattro ore , al pretore o al procuratore del Re , gli atti compilati e le cose sequestrate . Debbono inoltre riferire all ' autorità giudiziaria ogni notizia che loro successivamente pervenga , senza per altro sospendere gli atti necessari alla assicurazione delle prove . 174 . Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale , debbono trasferirsi senza ritardo sul luogo ; se non sia dimostrato un motivo legale di detenzione , debbono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata . Se si tratti di minorenne o altro incapace , lo consegnano a chi esercita la patria potestà o la tutela , o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona , facendone , in ogni caso , rapporto . Se sia addotto un motivo legale , debbono far tradurre innanzi al pretore o al procuratore del Re la persona detenuta e quella che la detiene . 175 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria , che nell ' esercizio delle loro funzioni trasgrediscono alle disposizioni della legge per le quali non sia stabilita una sanzione speciale , sono puniti con la censura , o col pagamento di una somma da lire cinquanta a cinquecento a favore dell ' erario dello Stato , senza pregiudizio dell ' azione penale quando sia il caso . Le dette sanzioni si applicano , su richiesta del procuratore generale , dalla sezione di accusa . Il trasgressore è citato a comparire per discolparsi . CAPO IV . Degli atti del pretore , del procuratore del Re e del procuratore generale del Re presso la corte di appello . 176 . Il pretore nei reati di propria competenza , dopo l ' istruzione sommaria che reputi necessaria , procede per citazione diretta , o per decreto , ovvero per citazione direttissima , secondo le norme stabilite dalla legge ( 277 s . ) . 177 . Il pretore , nell ' informare immediatamente il procuratore del Re di ogni reato di competenza del tribunale o della corte d ' assise commesso nel suo mandamento , gli trasmette le denunzie , i rapporti , le querele , i processi verbali e qualsiasi atto od oggetto che vi si riferisca . Procede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e assicurazione delle prove , dando di questo sollecito avviso al procuratore del Re ( 178 ) . 178 . Nel caso preveduto nell ' art . precedente , se la legge autorizzi il mandato di cattura ( 313 ) , il pretore può provvisoriamente spedire mandato di arresto contro l ' imputato che si sia dato o sia per darsi alla fuga . 179 . Il procuratore del Re promuove ed esercita l ' azione penale , secondo le norme stabilite dalla legge , o richiedendo la istruzione formale ( 187 s . ) , o procedendo per citazione diretta dopo la istruzione sommaria che reputi necessaria ( 277 s . ) , ovvero per citazione direttissima ( 290 s . ) . Se reputi che per il fatto non si debba promuovere azione penale , richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto . Se creda che la competenza spetti al pretore , anche in relazione al n . 3 dell ' art . 16 , gli restituisce o trasmette gli atti . Se creda che la cognizione del fatto non appartenga all ' autorità giudiziaria ordinaria , trasmette gli atti all ' autorità competente . 180 . Prima di richiedere l ' istruzione formale , il procuratore del Re , anche col concorso della forza pubblica , può procedere ad atti di polizia giudiziaria ( 162 s . ) direttamente , con la assistenza del segretario se occorra redigere processi verbali , ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia . giudiziaria . 181 . Il procuratore del Re informa il procuratore generale delle denunzie ( 149 s . ) , dei rapporti ( 83 ) e delle querele ( 153 s . ) che gli pervengono , di ogni altra notizia che abbia avuto intorno a reati , e dei provvedimenti dati . 182 . Il procuratore generale trasmette al procuratore del Re le denunzie , le querele e i rapporti che gli vengono presentati , quando non creda di esercitare egli stesso la facoltà attribuita al procuratore del Re nell ' art . 180 . In qualsiasi caso , prima della sentenza che dichiari non doversi procedere , o che rinvii a giudizio , o prima del decreto di citazione ( 353 s . ) , egli può richiedere la sezione d ' accusa perché avochi a sé l ' istruzione . CAPO V . Dell ' autorizzazione a procedere . 183 . Nei procedimenti per i quali sia necessaria una speciale autorizzazione questa si richiede dal pubblico ministero , prima che sia spedito alcun mandato . 184 . L ' autorizzazione è richiesta immediatamente se l ' imputato sia stato arrestato in flagranza ; finché non sia dato il provvedimento relativo , l ' imputato rimane provvisoriamente in carcere , salvo che debba essere posto in libertà a norma dell ' art . 323 , o gli possa essere conceduta la libertà provvisoria . 185 . Fuori dei casi preveduti negli art . 197 e 400 del codice penale , la richiesta di autorizzazione , insieme con gli atti che occorrono per giustificarla , è trasmessa nella via gerarchica al ministro della giustizia . 186 . Il pretore , il giudice istruttore , il tribunale , o la corte , che durante la istruzione o il giudizio ravvisi necessaria per il procedimento una speciale autorizzazione , trasmette gli atti al pubblico ministero affinché la richieda . TITOLO II . Dell ' istruzione formale . CAPO I . Disposizioni generali . 187 . Nei reati di competenza della corte di assise ( 14 ) , si procede , a pena di nullità , con istruzione formale , fatta eccezione per quanto è disposto nell ' art . 277 . 188 . L ’ istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore . Per gli atti da compiere fuori del Comune ove risiede , il giudice può delegare il pretore . Per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice istruttore o il pretore del luogo , eccetto che per ragione d ' urgenza od altro grave motivo decida di procedervi personalmente , nel qual caso deve darne avviso senza ritardo al giudice istruttore del luogo . 189 . Quando la sezione di accusa avoca a sé l ' istruzione , conferisce le funzioni di giudice istruttore a uno dei suoi componenti ; questi può delegare per gli atti da compiere fuori della circoscrizione della corte il giudice istruttore del luogo , salvo l ' esercizio della facoltà indicata nell ' ultima parte dell ' art . precedente . Il consigliere delegato dalla sezione di accusa ha le attribuzioni del giudice istruttore e deve osservare le norme per questo stabilite . 190 . Il giudice istruttore ha il dovere di compiere tutti gli atti che conducano all ’ accertamento della verità , e deve altresì ricercare quale danno il reato abbia prodotto , ancorché il danneggiato non sia costituito parte civile . Se durante l ' istruzione venga a conoscenza di altro reato per il quale debbasi procedere d ' ufficio , trasmette gli atti e le informazioni che vi hanno riferimento al procuratore del Re . 191 . In qualunque momento dell ’ istruzione il giudice istruttore riconosca che il fatto non costituisce reato , o che l ' azione penale è estinta , o non può essere promossa o proseguita , pronuncia sentenza a norma dell ’ art . 274 o provvede a norma dell ' art . 265 se ritiene che il procedimento sia di competenza della corte di assise . 192 . Prima di spedire un mandato , il giudice può sentire il denunziante o il querelante , anche in contradittorio del denunziato o querelato . 193 . Le risposte di qualsiasi persona esaminata o interrogata sono date oralmente . Nel processo verbale ( 84 ) , che è compilato dal cancelliere , si raccolgono le domande e le risposte e si fa menzione della facoltà che il giudice abbia conceduto al rispondente di servirsi di qualche nota scritta . Le domande sono dettate dal giudice . Le risposte sono dettate dal giudice o dall ' interrogato a cui il giudice ne abbia dato permesso del quale si fa menzione nel processo verbale . 194 . Per interrogare o esaminare un sordo , un muto o un sordomuto : al sordo si presentano per iscritto le domande e le osservazioni dell ' autorità che esamina , ed egli dà le sue risposte oralmente ; al muto si fanno oralmente le domande e le osservazioni , ed egli risponde in iscritto ; al sordomuto si fanno le domande e le osservazioni in iscritto , ed egli risponde in iscritto . Se il sordo , il muto , il sordomuto , non sappia leggere o scrivere , l ' autorità che esamina nomina uno o più interpreti , scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui , osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti ( 228 s . ) . 195 . Il pubblico ministero può fare richieste , assistere agli atti d ' istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento . Il giudice istruttore , prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero abbia manifestato di voler assistere , lo avverte per mezzo del cancelliere , senza ritardare le operazioni . Nel caso in cui sia richiesto o delegato altro giudice , il procuratore generale o il procuratore del Re possono farsi rappresentare da un funzionario del pubblico ministero del luogo . 196 . Il giudice nel primo interrogatorio , o anche prima di questo , qualora si debbano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere , invita l ' imputato a scegliere un difensore , e lo nomina d ' ufficio , a pena di nullità , se l ' imputato non lo scelga , o se quello scelto non accetti l ' incarico . 197 . L ' imputato , la parte civile e i rispettivi difensori possono fare le istanze che ritengano opportune . Prima della notificazione dell ' estratto delle requisitorie del pubblico ministero , i difensori possono esaminare in cancelleria soltanto gli atti relativi alle operazioni alle quali sono autorizzati ad assistere ( 198 ) , e il processo verbale di sequestro , d ' ispezione o di perquisizione personale , e hanno facoltà di estrarne copie o riassunti . Il difensore dell ' imputato ha anche diritto di avere copia del mandato notificato o eseguito , e di leggere il processo verbale dell ' interrogatorio . Ciascuno di tali atti è depositato in cancelleria nel termine di cinque giorni da quello in cui è terminato , perché possa essere esaminato dai difensori . Il giudice stabilisce la durata del deposito . Il giudice , d ' ufficio o a richiesta del pubblico ministero , può disporre per gravi motivi che il deposito del processo verbale dell ' interrogatorio sia ritardato , senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore . 198 . I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari ( 202 s . ) , alle perizie ( 208 s . ) , alle perquisizioni domiciliari ( 233 s . ) e alle ricognizioni ( 257 s . ) , salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge . Il giudice può autorizzare anche l ' assistenza dell ’ imputato o della parte lesa agli atti suddetti , se il pubblico ministero o i difensori ne facciano richiesta o la qualità dell ' atto lo renda necessario . È vietato a coloro che intervengono a questi atti di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenni ai periti , ai testimoni o alle parti ( 199 ) . 199 . Il pubblico ministero e i difensori , mentre assistono ad uno degli atti menzionati nell ' art . precedente , possono presentare al giudice istanze , osservazioni , riserve , delle quali si fa menzione nel processo verbale con l ' indicazione del provvedimento dato . 200 . Il giudice , prima di provvedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere ( 198 ) , avverte , a pena di nullità , per mezzo del cancelliere il pubblico ministero e i difensori di presentarsi nel luogo designato assegnando un termine non minore di ventiquattro ore dall ' avvertimento . Per le perquisizioni domiciliari l ' avvertimento non occorre , salvo il diritto delle parti di fare assistere a tali atti i difensori o altre persone di fiducia . Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono , il giudice procede senza il loro intervento . Nei casi di assoluta urgenza può procedere anche senza dare l ' avvertimento , o prima del termine fissato . Nel processo verbale si fa menzione , a pena di nullità , dei motivi per i quali si è derogato alle formalità ordinarie . 201 . Ogni qual volta per decidere sulla esistenza di un reato si debba accertare la esistenza di una convenzione , la prova di questa , tanto nell ' istruzione formale che nella sommaria , è regolata dalla legge civile e commerciale a cui è soggetta . CAPO II . Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziari . 202 . Il giudice istruttore accerta con la ispezione delle persone ( 203 ) , dei luoghi ( 204 ) e delle cose , le tracce che il reato abbia lasciato . Se il reato non abbia lasciato tracce da potersi accertare , o queste siano sparite , o siano state in qualsiasi modo cancellate o disperse , alterate o rimosse , il giudice descrive lo stato attuale e , in quanto sia possibile , verifica quello preesistente . Se siano venute meno per qualsiasi motivo le tracce , o siano state alterate , ne accerta il modo , il tempo e le cause . 203 . L ' ispezione corporale dell ’ imputato non è ammessa nei casi in cui il pudore della persona possa essere offeso , se non concorrano gravi motivi per eseguirla , oppure non sia necessaria per la identificazione dell ' imputato medesimo . L ' ispezione corporale di altra persona può essere ordinata solo nei casi di assoluta necessità . L ' ispezione corporale può essere eseguita dal giudice personalmente o per mezzo di perito . Nessuno ha diritto di assistere all ' operazione , eccettuata una persona di fiducia di colui che vi è sottoposto , qualora egli ne faccia richiesta . Il giudice deve avvertirlo , a pena di nullità , che egli può esercitare questo diritto . Il giudice può astenersi dall ' assistere all ' operazione quando ne abbia incaricato un perito . 204 . Il giudice nel procedere all ' ispezione dei luoghi può disporre che taluno non si allontani prima della chiusura del processo verbale , e che il trasgressore sia ricondotto sul luogo dagli agenti della forza pubblica , senza pregiudizio di quanto è disposto nell ' art . 434 del codice penale . 205 . Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo , il giudice , nei soli casi di assoluta utilità , può procedere a esperimento , curando che il l ' atto si riproduca , per quanto è possibile , nelle condizioni e circostanze in cui lo ritiene avvenuto . 206.I testimoni che negli atti di ispezione o negli esperimenti di fatto sono esaminati per stabilire la identità di persone , di luoghi o di cose , prestano giuramento a pena di nullità . 207 . Per gli accertamenti , di cui negli art . precedenti , il giudice procede , se sia il caso , a rilievi tecnici e fotografici , e può valersi per tali operazioni anche degli ufficiali di polizia giudiziaria ( 164 ) . CAPO III . Dei periti e degli interpreti . 208 . Quando occorra una perizia essa è ordinata d ' ufficio . Se non sia stata ordinata , il pubblico ministero o una delle parti può proporne istanza al giudice istruttore . In ogni caso il perito è scelto e nominato d ' ufficio ( 209 s . ) . 209 . Le perizie medico - chirurgiche , le chimiche , e tutte le altre di carattere tecnico - scientifico , sono affidate a persone rispettivamente abilitate all ' esercizio della medicina e chirurgia , della chimica o della speciale disciplina di cui è richiesta cognizione professionale ; è data preferenza , quando sia possibile , ai direttori di istituti di medicina legale , ai loro assistenti , o a medici particolarmente esperti in questa disciplina . Le perizie psichiatriche sono affidate a direttori di cliniche speciali o di manicomi , o ai loro assistenti , o a medici particolarniente esperti nella psichiatria . Il giudice , di ufficio o sulla istanza dei periti , procede a tutte le investigazioni che siano considerate necessarie , o autorizza i periti a procedervi , e ordina , salvo casi eccezionali , che l ' imputato sia ricevuto in un pubblico manicomio , o in una speciale clinica universitaria , per le opportune osservazioni e per l ’ esecuzione della perizia in conformità dell ' art . 217 . 210 . Nei delitti di falsità in monete o in carte di pubblico eredito (c.p . 256 s . ) , di falsità in sigilli , bolli e loro impronte (c.p . 264 s . ) , il perito nominato dal giudice , a norma dell ' art . 208 , è scelto fra gli ufficiali addetti alle regie zecche o agli uffici tecnici . Qualora la perizia debba essere eseguita in luogo diverso da quello dove si fa l ' istruzione , si applica la disposizione dell ' art . 217 . 211 . La nomina fatta dal giudice in conformità dell ' art . 208 , con la indicazione del nome del perito , è notificata , a pena di nullità , all ' imputato , o a quelli fra gli imputati che vi abbiano interesse , con avvertimento che hanno diritto di scegliere un secondo perito , o farlo scegliere a mezzo del rispettivo difensore , nel termine perentorio che sarà stabilito ( 212 s . ) . Se fra più imputati vi sia dissenso nella scelta , questa è fatta dal giudice fra i periti indicati da loro . 212 . Anche il secondo perito è nominato dal giudice , a pena di nullità , nel caso in cui l ’ autore del reato sia ignoto , o non sia presente all ' istruzione , e in quello in cui l ' imputato o il difensore , nel termine stabilito , non scelgano il perito , o non sia fatto il deposito di cui nel capoverso dell ' art . 214 , ovvero il perito scelto non si presenti . La scelta del secondo perito , nel termine menzionato nel precedente art . , può essere fatta dalla persona civilmente responsabile ( 65 al . ) , citata o intervenuta , quando non la faccia l ' imputato , o questi non sia presente all ' istruzione . I periti , così nell ' istruzione come nel giudizio , non possono essere più di due , salvo quanto è disposto nell ' art . 221 . 213 . La nomina del secondo perito può essere omessa nei casi urgenti , o quando per la semplicità della indagine o per la tenuità del reato il giudice non la ritenga necessaria . In tali casi deve , a pena di nullità , essere notificato all ' imputato che la perizia fu eseguita e che esso ha diritto di esaminarla per mezzo di un perito di sua scelta , perché esprima il proprio parere ( 218 ) . Il giudice stabilisce il termine perentorio per la nomina del perito , e quello entro il quale deve essere adempiuto l ' incarico . Questa disposizione non si applica fino a che l ' imputato non è presente nell ' istruzione . 214 . I periti , tranne nel caso preveduto nel precedente articolo , procedono insieme alle operazioni . Gli onorari dei periti sono liquidati dal giudice , il quale può ordinare che l ' imputato non ammesso al gratuito patrocinio depositi preventivamente una somma per l ' onorario al perito da lui scelto . 215 . Il giudice assiste alla perizia e la dirige . Quando si tratti di perizia sulla persona è applicabile la norma del terzo capoverso dell ' art . 203 . Nel caso di perizia psichiatrica debbono sempre essere invitati i periti a giudicare , qualora riconoscano essere l ' imputato infermo di mente , se la sua libertà possa essere pericolosa a lui o agli altri . 216 . Il giudice , se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia , può loro permettere di esaminare in tutto o in parte , nel suo ufficio , gli atti e i documenti , facendone menzione nel processo verbale , e può altresì eseguire o ordinare ulteriori indagini . Quando lo riconosca necessario , il giudice può disporre che i periti assistano agli interrogatorii dell ' imputato o all ' esame di testimoni , escluso anche in questo caso l ' intervento dei difensori . 217 . Il giudice , presi i provvedimenti per la conservazione totale o parziale delle cose che formano oggetto della perizia , e per assicurare la sincerità delle operazioni , può ordinare che queste si facciano in un laboratorio o istituto scientifico senza l ' assistenza sua , del pubblico ministero e delle parti . Di ogni divergenza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice che provvede senza ritardo . 218 . Nel caso preveduto nel capoverso dell ' art . 213 il secondo perito può chiedere , se occorra e sia possibile , che siano rinnovate in tutto o in parte le operazioni eseguite prima del suo intervento ; ogni altra operazione che manchi per ultimare la perizia , o che il giudice riconosca utile a scopo di schiarimento , deve essere eseguita dai due periti congiuntamente . 219.I periti espongono parere motivato che è trascritto immediatamente nel processo verbale . 220 . Quando la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni , ovvero per la natura o per la difficoltà delle indagini non possa il parere essere dato immediatamente , e tutte le volte che sia ordinata una perizia psichiatrica , il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione , e può prorogarlo per giusta causa . 221 . Se i periti non si accordino , ne riferiscono immediatamente , e in ogni caso prima della scadenza del termine menzionato nel precedente art . , al giudice , il quale promuove dal presidente del tribunale , o della sezione di accusa nel caso preveduto all ' art . 189 , la nomina di un terzo perito . 222 . Nominato il terzo perito , le operazioni eseguite sono , se occorra e sia possibile , rinnovate , e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita congiuntamente dai tre periti , osservate le regole dei precedenti articoli . Il terzo perito assume l ' ufficio di relatore , eccetto che i periti a maggioranza abbiano designato a tale ufficio un altro di loro . 223 . Il perito relatore redige enpresenta al giudice nel termine stabilito la relazione motivata . Il perito dissenziente deve presentare contemporaneamente la propria relazione nella quale spiega i motivi del dissenso . 224 . Il perito che si trovi nell ' impossibilità di continuare le operazioni , è surrogato . Se trattisi di perito scelto dalla parte , la surrogazione si fa a norma degli art . 211 e 212 . 225 . Il perito che trasgredisce alle disposizioni date dal giudice , o è negligente nell ' adempimento del proprio ufficio , può essere sostituito con altro perito . Se il perito sia quello scelto dalla parte , è a questa fissato un termine perentorio per la sostituzione ; nel caso che la parte non lo scelga , provvede il giudice . Il trasgressore è condannato dal giudice al pagamento di una somma da lire cinquanta a cinquecento a favore dell ' erario , dopo essere stato citato per discolparsi , senza che ciò ritardi il provvedimento di sostituzione . 226 . Nei delitti di falsità in atti (c.p . 275 s . ) , il giudice ordina che siano presentate le scritture di comparazione , se queste si trovino presso pubblici depositari . Si applica , in caso di rifiuto , la disposizione della prima parte dell ' art . 178 del codice penale . Le scritture private possono essere ammesse come scritture di comparazione , se le parti interessate le abbiano riconosciute . Se le scritture di comparazione riconosciute siano presso un privato , che non sia tra le persone indicate nell ' art . 247 , il giudice lo invita a presentarle . In caso di rifiuto , si applica la disposizione dell ' art . 434 del codice penale . Le scritture di comparazione sono certificate con sottoscrizione del giudice , del cancelliere , e di colui che le esibisce e col sigillo dell ' ufficio . 227 . Il giudice può ordinare che l ' imputato presenti uno scritto di propria mano o che scriva sotto sua dettatura . Se l ' imputato ricusi , ne è fatta menzione nel processo verbale . 228 . Per interpretare una dichiarazione , un atto o un documento , in lingua straniera , ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile , il giudice nomina un interprete . Chi fa la dichiarazione può scriverla ed essa viene inserita nel processo verbale con la interpretazione fattane . 229 . Per le operazioni che richiedono un lavoro di lunga durata il giudice può fissare all ' interprete un termine per presentare la relazione scritta , e per giusta causa può prorogarlo . Se l ' interprete non presenti la relazione entro il termine , il giudice lo dichiara decaduto , nominando un altro interprete , e lo condanna a pagare una somma a favore dell ' erario da lire venti a cento . 230 . Le funzioni di perito e di interprete non possono , a pena di nullità , essere esercitate nel procedimento dalla stessa persona . Non può , a pena di nullità , prestare ufficio di perito o d ' interprete : l ° chi non ha compiuto i sedici anni ; 2° chi non può essere assunto come testimonio o ha facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento ( 247 s . ) ; 3° chi fu condannato all ’ interdizione dai pubblici uffici , ovvero alla sospensione dall ' esercizio della professione o dell ' arte , durante il tempo dell ' interdizione o della sospensione . Non può nemmeno prestare ufficio di interprete chi è chiamato a deporre come testimonio . 231 . Il perito nominato dal giudice , o l ' interprete , può , prima che cominci a prestare il proprio ufficio , essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti per i motivi indicati nell ' art . 43 . Il pubblico ministero può per gli stessi motivi ricusare il perito nominato dalla parte . Sulla ricusazione decide il giudice che procede all ' istruzione o al giudizio , sentiti la parte istante , il perito e il pubblico ministero . Se la ricusazione sia rigettata , si applicano le disposizioni dell ' art . 50 . 232 . Quando vi sia urgenza , il perito o l ' interprete può essere chiamato dal giudice con invito verbale . Se il perito o l ' interprete non comparisce senza dimostrare un legittimo impedimento , il giudice lo condanna al pagamento di una somma da lire venti a trecento a favore dell ' erario . L ' ordinanza di condanna è notificata al perito od interprete ; essa è revocata se nel termine di tre giorni dalla notificazione il perito o l ' interprete giustifichi il legittimo impedimento per il quale non è comparso . Nei casi preveduti nell ' art . 210 del codice penale il giudice fa redigere processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero , dopo avere , se trattisi di rifiuto , avvertito il perito o l ' interprete delle pene stabilite dalla legge . CAPO IV . Delle perquisizioni . 233 . Se vi siano gravi indizi che taluno detenga , o che in un luogo si trovino , cose soggette a sequestro , ovvero che possa eseguirsi l ' arresto dell ’ imputato o di persona che , legalmente arrestata , sia evasa , il giudice istruttore ordina perquisizione personale o domiciliare , e vi procede con l ' assistenza di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ( 161 ) , e , se occorre , della forza pubblica . Nei casi urgenti delega a procedervi un ufficiale di polizia giudiziaria , con l ' osservanza delle regole seguenti . 234 . Non si può incominciare la perquisizione in un ' abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa , prima della levata né dopo il tramonto del sole . Nondimeno nei casi urgenti il giudice può decretare che la perquisizione sia incominciata in ore notturne . 235 . All ' imputato e a chi abita o possiede il locale in cui è eseguita una perquisizione , è consegnata copia del decreto del giudice con invito , anche verbale , di assistere o farsi rappresentare . Se nessuno di costoro sia presente sul luogo , la copia è consegnata e l ' invito è fatto ad un congiunto , domestico o vicino rispettivo , se vi si trova , e purché capace di fare testimonianza . Se le dette formalità non possono essere compiute , ne è inserita menzione nel processo verbale . E ’ applicabile la disposizione dell ' art . 204 . 236 . Se si procede a perquisizione sulla persona di una donna , essa è fatta eseguire , salvo il caso di materiale impossibilità , da altra donna . CAPO V . Del sequestro . 237 . Il giudice istruttore può ordinare il sequestro delle cose indicate nell ' art . 166 , e vi procede , quando è possibile , in presenza di due testimoni , e , se occorre , con l ' assistenza della forza pubblica . Nei casi urgenti delega a procedervi un ufficiale di polizia giudiziaria ( 164 ) , con l ' osservanza delle regole seguenti . 238 . Il giudice può ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere , pieghi , pacchi , valori , telegrammi , o di altra corrispondenza , che abbia ragione di credere spediti dall ' imputato , o a lui diretti anche sotto nome diverso , o comunque attinenti al reato . Per procedere al sequestro può delegare ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ( 164 ) ; ma l ' apertura delle corrispondenze sequestrate non può essere operata che dal giudice . Il giudice può accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni , o assumerne cognizione . 239 . Presso il difensore non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che egli abbia ricevuto in consegna per l ’ adempimento del proprio ufficio . 240 . I pubblici ufficiali e le altre persone indicate nell ' art . 248 devono consentire la presentazione all ' autorità giudiziaria , in originale o in copia , di atti , documenti , o di altra cosa esistente presso di loro , quando la detta autorità ne faccia richiesta , eccetto che trattisi di segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato , ovvero di segreto d ' ufficio o professionale che il pubblico ufficiale o la persona richiesta dichiari per iscritto di dover mantenere . La richiesta non può essere fatta alle persone indicate nell ' art . 247 . 241 . Il giudice può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati restituendo gli originali , e , quando mantenga il sequestro di questi , può autorizzare il cancelliere a spedirne copie autentiche ai pubblici ufficiali o ai privati che li avevano in deposito . I pubblici ufficiali possono spedire copie dei documenti loro restituiti dal giudice in originale o in copia , ma devono farvi menzione del sequestro esistente . In ogni caso la persona , o l ' ufficio , presso cui fu eseguito il sequestro , ha diritto di averne dal giudice un certificato . Se il documento sequestrato fa parte di un volume o registro , da cui non possa essere separato , e il giudice non creda di estrarne copia , l ' intero volume o registro rimane in deposito giudiziario . Il cancelliere , con l ' autorizzazione del giudice , spedisce agli interessati , che lo richiedano , estratti o copie autentiche delle singole parti del medesimo , facendovi menzione del sequestro parziale . Al depositarlo o detentore è consegnata in questo caso . una copia autentica del processo verbale di sequestro . 242 . Le cose sequestrate sono date in custodia al cancelliere ; se il giudice riconosca che non convenga custodirle in cancelleria , può nominare altro custode con obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell ' autorità giudiziaria . Può anche imporre al custode una cauzione ( 611 ) . 243 . Le cose sequestrate si assicurano col sigillo dell ' ufficio e con le sottoscrizioni del giudice , del cancelliere e di coloro che assistono al sequestro . Chi non sappia scrivere può apporre un segno . Il giudice fa estrarre copie dei documenti e fa eseguire riproduzioni fotografiche delle cose sequestrate che possono alterarsi , o sono di difficile custodia : le unisce agli atti , e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti , disponendo , quanto alle cose , in conformità dell ' art . precedente . 244 . Il giudice procede alla rimozione dei sigilli in presenza , quando sia possibile , dei testimoni che assistettero all ' apposizione di essi ; e , in mancanza di uno o di entrambi , provvede per la sostituzione . I testimoni prestano giuramento a pena di nullità , e verificano insieme col giudice l ' integrità dei sigilli e delle cose assicurate ; se abbiano assistito all ' apposizione , accertano pure la identità delle cose . CAPO VI . Dei testimoni . 245 . Il giudice deve esaminare i testimoni informati del fatto e che ritenga utili alla scoperta della verità . Salvo le eccezioni stabilite dalla legge ( 247 , 248 ) , nessuno può ricusare di deporre . 246.I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati ; non possono essere interrogati sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti , né sulla moralità in genere delle parti o di testimoni , né su notizie o comunicazioni avute dalle persone menzionate nell ' art . 248 in relazione ai fatti contemplati nello stesso articolo . I pubblici ufficiali non debbono esporre notizie raccolte da persone i cui nomi non credano di manifestare al giudice . 247 . I prossimi congiunti ( 41 al . ) dell ' imputato o di qualsiasi degli imputati del medesimo reato , qualora non siano denunzianti o querelanti , possono astenersi dal deporre . Di tale facoltà il giudice deve , a pena di nullità , avvertire le dette persone . Dell ' avvertimento è fatta menzione nel processo verbale . 248 . Non possono , a pena di nullità , essere obbligati a deporre su ciò che a loro sia confidato , o sia pervenuto a loro conoscenza , per ragione del proprio stato o ufficio , o della propria professione : 1° i ministri di un culto ammesso nello Stato ; 2° i notai , gli avvocati e i procuratori ; 3° i medici e i chirurghi , i farmacisti , le levatrici e ogni altro ufficiale sanitario , salvo i casi nei quali la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità (c.p . 439 ) . I pubblici ufficiali non possono essere obbligati a deporre su ciò che è stato loro confidato per ragioni d ' ufficio , salvo i casi in cui la legge li obbliga espressamente a informarne la pubblica autorità , e non possono essere interrogati sui segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato . 249 . Per l ' esame dei testimoni il giudice spedisce decreto di citazione , in cui sono indicati : 1° nome , cognome , età , ed altre qualità personali di ciascun testimonio , ovvero i contrassegni che valgano a identificarlo ; 2° il giorno , l ' ora e il luogo della comparizione , e l ' autorità avanti la quale devono presentarsi ; 3° la pena in cui incorrono se non si presentino . 250 . Nei casi urgenti , i testimoni possono essere chiamati anche verbalmente . I testimoni possono altresì presentarsi spontaneamente , di che è fatta menzione nel processo verbale . 251 . Il giudice che cita un testimonio contro il quale sia stato spedito mandato di arresto o di cattura , può nel decreto di citazione avvertirlo della facoltà di chiedere un salvacondotto , e , se il testimonio lo domanda , glielo concede . Copia autentica del salvacondotto , munita del sigillo dell ' ufficio d ' istruzione , è notificata o consegnata al testimonio . 252 . Se un principe reale o un grande ufficiale dello Stato debba essere sentito come testimonio , il giudice , presi gli opportuni accordi , si reca col cancelliere alla sua abitazione per riceverne la deposizione ; se per l ' esame è richiesto altro giudice , sono indicati nella richiesta i fatti e si procede con l ' osservanza delle forme predette . Se debba essere sentito come testimonio un regio agente diplomatico o un incaricato di una missione all ' estero , durante la sua residenza fuori del Regno , la richiesta per l ' esame è trasmessa , per mezzo del ministro della giustizia , all ' autorità consolare del luogo che procede all ' esame nel modo stabilito nella prima parte di questo articolo . Nondimeno , nei procedimenti per delitti , se il giudice ritenga necessaria , per eseguire un atto di ricognizione o di confronto , la comparizione di alcuna delle persone sopra indicate , procede con le forme ordinarie . 253 . Per ricevere le deposizioni di un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero , sono osservate le convenzioni e gli usi internazionali . 254 . Ciascun testimonio è esaminato separatamente . Il giudice ammonisce ciascun testimonio a norma dell ’ art . 87 . Indi lo interroga sul suo nome , cognome , età e altre qualità personali , e intorno a qualsiasi vincolo di parentela , di interessi , o altro onde possa valutarsi la sua credibilità . Il giudice può ricevere con giuramento la deposizione di un testimonio che preveda non possa , per infermità o altro grave impedimento , comparire in giudizio ( 369 ) . 255 . Il testimonio legalmente citato , che non sia comparso per legittimo impedimento , può essere esaminato nel luogo in cui si trova , anche mediante delegazione o richiesta . Se non sia dimostrato un legittimo impedimento , il giudice lo condanna al pagamento di una somma a favore dell ' erario da lire dieci a cento e delle spese cagionate dalla mancata comparizione , e può ordinare che sia accompagnato dagli agenti della forza pubblica . L ' ordinanza di condanna è notificata al testimonio ed è revocata se egli , nel termine di tre giorni dalla notificazione , giustifica il legittimo impedimento per il quale non è comparso . E ’ applicabile inoltre la disposizione dell ' ultimo capoverso dell ' art . 232 . 256 . Se il giudice ha motivo di ritenere che un testimonio abbia affermato il falso , o negato il vero , o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è stato interrogato , fa redigere processo verbale in presenza , o previa citazione , di lui e lo trasmette al pubblico ministero . Non si procede contro il testimonio sino a quando , a norma della disposizione dell ' art . 216 del codice penale , può essere fatta la ritrattazione . Queste disposizioni si applicano anche al perito e all ' interprete ( 208 s . ) se apparisca che abbiano dati pareri , informazioni o interpretazioni mendaci . CAPO VII . Delle ricognizioni e dei confronti . 257 . Per la ricognizione di una persona il giudice istruttore procura la presenza di altre due o più persone che abbiano somiglianza con quella che è oggetto dell ' esperimento . Dopo che questa abbia scelto il posto che crede , colui che deve eseguire la ricognizione è introdotto , e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca la persona , e , in caso affermativo , a indicarla . Prima della ricognizione di una cosa , il giudice invita la persona che deve eseguirla a farne un ' esatta descrizione . 258 . Nel caso in cui siano chiamate a eseguire la ricognizione più persone , si procede con atti separati . Il testimonio prima dell ' atto di ricognizione presta giuramento , a pena di nullità . 259 . Il giudice non può procedere a confronto che fra persone già esaminate , o interrogate , e quando siavi disaccordo fra loro su fatti e circostanze importanti . CAPO VIII . Dell ' interrogatorio dell ' imputato . 260 . Il giudice istruttore invita l ’ imputato a dichiarare il nome , il cognome , l ' età e il luogo di nascita , il nome del padre e della madre , lo stato o la professione , ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi dichiara false generalità . Nel processo verbale il giudice può far precedere all ' interrogatorio la indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l ' imputato , la descrizione della persona di lui e i connotati o contrassegni particolari . 261 . Il giudice contesta in forma chiara e precisa all ' imputato il fatto che gli è attribuito , gli fa noti gli indizi esistenti contro di lui , e , se non possa derivarne pregiudizio all ’ istruzione , gli indica anche le fonti di essi . Il giudice invita quindi l ' imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore , avvertendolo che , se anche non risponda , si procederà oltre nella istruzione . 262 . Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l ’ imputato abbia addotto nell ’ interrogatorio , in quanto possano condurre all ' accertamento della verità . 263 . L ' imputato in istato di arresto è presentato libero nella persona al giudice , con le cautele necessarie a impedirne la fuga . 264 . Il giudice provvede nel modo stabilito nel capoverso dell ' art . 209 se sorga dubbio sullo stato di mente dell ' imputato . CAPO IX . Della chiusura della istruzione . 265 . Il giudice istruttore , compiuta la istruzione formale , comunica gli atti al procuratore del Re . Il procuratore del Re , se ritiene che la cognizione del reato contestato all ' imputato negli interrogatori , o per cui fu spedito un mandato rimasto senza effetto , appartenga alla corte di assise , trasmette gli atti al procuratore generale con una relazione motivata . In ogni altro caso presenta le sue requisitorie al giudice istruttore . Il procuratore generale presenta le sue requisitorie alla sezione di accusa . 266 . Le requisitorie con le quali il procuratore del Re e il procuratore generale chiedono che la istruzione sia chiusa , sono notificate alla parte civile e all ' imputato per estratto , che contiene : 1° nome , cognome e altre qualità che valgano a identificare l ' imputato e , se sia il caso , della parte civile e della persona civilmente responsabile , con ogni altra indicazione che valga ad identificarli ; 2° il titolo del reato , le circostanze aggravatiti , l ’ enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono , e la formula terminativa delle conclusioni . 267 . I volumi del processo e le cose sequestrate rimangono depositati in cancelleria . Il giudice può ordinare , per motivi particolari , che le cose sequestrate rimangano nel luogo ove si trovano custodite . Il cancelliere avverte i difensori delle parti , i quali , durante il termine di cinque giorni citino notificazione dell ’ avviso , possono prendere visione di ogni cosa , estrarre copie degli atti e dei documenti e presentare le istanze che ritengono opportune . Il giudice istruttore e il presidente della sezione di accusa possono , per giusta causa , su domanda dei difensori , prorogare per una sola volta il termine . 268 . Il giudice istruttore , o la sezione di accusa , se risulti che la cognizione del fatto non appartenga alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria , pronuncia sentenza con la quale ordina la trasmissione degli atti all ' autorità competente . 269 . Se il pubblico ministero ha richiesto che la istruzione sia proseguita e il giudice istruttore , o la sezione di accusa , la ritenga invece compiuta , provvede mediante ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero per le requisitorie definitive . La stessa norma si applica nel caso in cui il giudice istruttore , o la sezione di accusa , ritenga che la cognizione del fatto spetti all ' autorità giudiziaria ordinaria , e il pubblico ministero abbia chiesto la trasmissione degli atti ad altra autorità . 270 . Il giudice istruttore , se riconosca che la istruzione non è compiuta . la prosegue e comunica gli atti nuovamente al procuratore del Re . Se ritenga competere alla corte di assise la cognizione del reato contestato all ' imputato negli interrogatori , o per cui fu rilasciato un mandato rimasto senza effetto , trasmette gli atti al procuratore generale con ordinanza motivata . 271 . La sezione di accusa , prima di deliberare sul merito , può ordinare una più ampia istruzione , alla quale si procede secondo le norme dell ' art . 189 . Se riconosca che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell ' imputato e che il fatto costituisce un delitto di competenza della corte di assise , ordina con sentenza il rinvio avanti la corte competente . 272 . Il giudice istruttore o la sezione di accusa , se riconosca che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale o del pretore , e per quest ' ultimo anche in relazione al num . 3 dell ' art . 16 , e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell ' imputato , ordina con sentenza ( 275 ) il rinvio dell ' imputato avanti il tribunale o il pretore competente . 273 . Il giudice istruttore e la sezione di accusa non possono , a pena di nullità , ordinare il rinvio dell ' imputato a giudizio , né dichiarare non doversi procedere ; per insufficienza di prove , se l ' imputato stesso non sia stato interrogato sul fatto costituente l ' oggetto dell ' imputazione , ovvero se tale fatto non sia stato enunciato in un mandato anche se rimasto senza effetto . 274 . Il giudice istruttore , o la sezione di accusa , nella rispettiva sentenza , dichiara non doversi procedere , enunciandone espressamente la causa nel dispositivo , se riconosca che il fatto non sussiste , o che l ' imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso , o che il fatto non costituisce un reato , o che l ' azione penale è prescritta o altrimenti estinta , o che non può essere promossa o proseguita . Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista , o che l ' imputato lo abbia commesso , o che vi abbia concorso , o non risultano sufficienti le prove della sua colpevolezza , o se sono ignoti gli autori , si dichiara nella sentenza non doversi procedere per insufficienza di prove . Nei casi in cui la legge penale dispone che l ’ imputato non è punibile , o non soggiace a pena , o ne va esente , si dichiara nella sentenza non doversi procedere , enunciandone espressamente la causa nel dispositivo . Se il prosciolto è detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria , la sentenza ne ordina la liberazione , se non debba rimanere detenuto per altra causa . Se il proscioglimento sia motivato da accertata infermità di mente , o quando occorra applicare la prima parte dell ' art . 54 o la prima parte dell ' art . 58 del codice penale , si provvede a norma dell ' art . 594 . Con la sentenza che dichiara non doversi procedere , il giudice provvede sulle spese indicate nel capoverso dell ’ art . 10 , e , se si tratta di reato per il quale si procede a querela a parte , condanna il querelante al rimborso delle spese anticipate dall ’ erario , applicando , quando occorra , le disposizioni dell ' art . 161 . 275 . La sentenza del giudice istruttore o della sezione di accusa contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare l ' imputato , la persona civilmente responsabile e la parte civile ; 2° il titolo del reato , come è definito nella sentenza , con le circostanze aggravanti , e l ' indicazione degli articoli di legge elle lo prevedono ; 3° l ' indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti ; 4° i motivi in fatto e in diritto della decisione ; 5° il dispositivo ; 6° l ’ indicazione del giorno , mese ed anno in cui è pronunciata ; 7° le sottoscrizioni dei giudici che l ’ hanno pronunciata e del cancelliere . La sentenza è nulla se manchi dei requisiti indicati ai num . 2 , 4 , 5 , 7 , o se , per inosservanza delle altre formalità prescritte , vi sia incertezza assoluta sulle persone , sulle istanze e richieste , o sulla data stella pronuncia . Nella mancanza di altri requisiti , che non produca nullità , il giudice che ha pronunciato la sentenza , sulla domanda della parte interessata , o del pubblico ministero , ne ordina la rettificazione con le forme stabilite nell ' art . 434 . 276 . La sentenza di rinvio alla corte di assise è notificata all ' imputato , per ordine del presidente della sezione di accusa , con atto del cancelliere , se è detenuto , e negli altri casi con atto dell ’ ufficiale giudiziario . L ' atto di notificazione deve contenere l ' avviso all ' imputato che egli ha diritto di proporre ricorso per cassazione nel termine di tre giorni e di far esaminare nello stesso termine dal suo difensore gli atti , i documenti e le cose sequestrate . Queste disposizioni devono essere osservate a pena di nullità . TITOLO III . Della istruzione sommaria . 277 . Per i reati di competenza della corte di assise indicati nei numeri 3 , 4 e 5 dell ' art . 14 , e per quelli preveduti negli art . 147 , 149 , 158 , 182 , 183 , 187 , 188 , 189 del codice penale , menzionati nel num . 6 dello stesso art . 14 , si procede con citazione diretta . Si può procedere con citazione diretta per ogni altro delitto di competenza della corte di assise se l ' imputato sia stato arrestato nell ' atto di commetterlo , o immediatamente dopo di averlo commesso , mentre era inseguito dalla forza pubblica , o dalla parte lesa , o dal pubblico clamore , e abbia nell ’ interrogatorio confessato di essere autore del fatto per il quale si procede . Per i reati di competenza del tribunale e del pretore si procede con citazione diretta o direttissima , eccettuati i casi nei quali la legge espressamente dispone la istruzione formale ( 187 s . ) o il procedimento per decreto ( 298 s . ) . 278 . Nei procedimenti per citazione diretta di competenza del tribunale , il procuratore del Re può ricercare direttamente le prove ; si attiene alle norme stabilite per l ' istruzione formale per ciò che riguarda le ispezioni ( 202 s . ) , le perquisizioni personali ( 233 s . ) e i sequestri ( 237 s ) ; può richiedere il pretore , e per singoli atti anche quello della sua residenza . Occorrendo redigere processi verbali , il procuratore del Re è assistito dal segretario e il pretore dal cancelliere . Il procuratore del Re può altresì valersi dell ' opera degli ufficiali di polizia giudiziaria ( 161 ) . 279 . Per gli esperimenti giudiziari ( 202 s . ) , le perizie ( 208 s . ) , le perquisizioni domiciliari ( 233 s . ) , le ricognizioni ( 257 s . ) , e l ' esame dei testimoni nei casi indicati nel capov . ult . dell ' art . 251 , la spedizione di un mandato e il successivo interrogatorio dell ' imputato , il procuratore del Re richiede il giudice istruttore . Fuori della propria residenza , o se in essa non vi sia il giudice istruttore , può richiedere il pretore . Agli atti suddetti si procede con le norme stabilite per la istruzione formale , osservata la disposizione dell ' art . 196 . 280 . Il procuratore del Re che al termine di dieci giorni dall ' arresto dell ' imputato non abbia fatta la richiesta del decreto di citazione ( 353 s ) , deve comunicare gli atti al giudice istruttore . Il giudice pronuncia ordinanza : se manchino prove sufficienti o si tratti di reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura , ordina la scarcerazione dell ' imputato ; altrimenti stabilisce un nuovo termine non superiore a dieci giorni , o rilascia l ' imputato in libertà provvisoria . La istruzione deve essere proseguita in via formale , se il giudice non ritenga di dover dare alcuno dei suddetti provvedimenti , e così pure nel caso in cui , alla scadenza del nuovo termine da lui stabilito , non sia fatta la richiesta pel decreto di citazione , o per la sentenza di proscioglimento , e l ’ imputato non sia rilasciato in libertà provvisoria . 281 . Se il procuratore del Re crede che non si debba procedere , anche solo per taluno fra più imputati , presenta analoga richiesta al giudice istruttore , il quale pronuncia sentenza conforme , o altrimenti , mediante ordinanza , dispone che la istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati . Simile ordinanza è pronunciata qualora il giudice istruttore non accolga la richiesta del procuratore del Re menzionata nel primo capoverso dell ' art . 179 . Non può essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove se l ' imputato non sia stato interrogato sul fatto costituente l ' oggetto dell ' imputazione ovvero se tale lutto non sia stato enunciato in un mandato anche se rimasto senza effetto . 282 . Eccettuati i casi preveduti nei due art . precedenti , il procuratore del Re , compiuta la istruzione sommaria , fa notificare all ’ imputato che non sia stato interrogato e contro il quale non sia stato spedito un mandato rimasto senza effetto , il titolo della imputazione , con una sommaria enunciazione del fatto per cui intende citarlo a giudizio , avvertendolo che ha facoltà di presentarsi entro cinque giorni al giudice istruttore , o al pretore , per dare schiarimenti . Se l ' imputato si presenta , il giudice istruttore , o il pretore , ne raccoglie le dichiarazioni e trasmette immediatamente al procuratore del Re il processo verbale . Il procuratore del Re fa richiesta del decreto di citazione e depone la richiesta con gli atti nella cancelleria , se l ’ imputato non si presenti , o se in seguito alle sue dichiarazioni egli non creda di procedere a nuove indagini , ovvero di chiedere sentenza in conformità alla prima parte dell ' art . 281 . 283 . Nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise , il procuratore del Re provvede , occorrendo , in conformità alle disposizioni degli art . 278 e 279 , e trasmette gli atti al procuratore generale . Se l ' imputato sia detenuto , la trasmissione deve farsi nel termine di giorni dieci dall ' arresto . 284 . Il procuratore generale , qualora creda che non si debba procedere anche per taluno fra più imputati , richiede la sezione di accusa per la pronuncia della sentenza . Si applica anche nei procedimenti per citazione diretta di competenza della corte di assise la disposizione dell ' ult . capoverso dell ' art . 281 . Se la sezione di accusa non accolga tale richiesta , essa pronuncia ordinanza con la quale dispone che la istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati . Alle sentenze menzionate nell ' art . 281 e nel presente si applicano le regole degli art . 274 e 275 . Nell ’ ipotesi del primo capoverso dell ’ art . 277 il procuratore generale può disporre che si proceda con istruzione formale e restituisce gli atti al procuratore del Re . 285 . Il procuratore generale nei reati di competenza della corte di assise per i quali è ammessa la citazione diretta può procedere direttamente agli atti di istruzione sommaria secondo le norme indicate nell ' art . 278 . Per gli atti indicati nell ' art . 279 richiede il presidente della sezione di accusa che può delegare un consigliere a procedervi con le facoltà di cui nel capoverso dell ' art . 189 . Per gli atti che si debbono compiere fuori della sede della corte di appello , il procuratore generale , il presidente o il consigliere delegato , può richiedere o delegare il procuratore del Re e il giudice istruttore del luogo , od anche il pretore . 286 . Il procuratore generale che procede a istruzione sommaria , se nel termine di venti giorni dall ' arresto dell ' imputato non abbia formulato l ' atto di accusa , deve comunicare gli atti alla sezione di accusa . La sezione di accusa pronuncia ordinanza con la quale , in conformità del capoverso dell ' art . 280 , provvede sulla detenzione , o concede una proroga non superiore a venti giorni , o dispone la istruzione in via formale . 287 . Fuori dei casi preveduti negli art . 284 e 286 , il procuratore generale redige l ' atto di accusa ( 288 ) e lo depone insieme con gli atti nella cancelleria . Prima di formulare l ' atto di accusa , provvede alla notificazione e all ' avvertimento , in conformità e per gli effetti dell ' art . 282 , a meno che l ' imputato sia stato interrogato , ovvero contro di lui sia stato spedito un mandato rimasto senza effetto . 288 . L ' atto d ' accusa contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ' imputato e della persona civilmente responsabile ( 65 ) , e tutte le indicazioni che valgano a identificarli ; 2° l ' enunciazione del fatto e del titolo del reato con la indicazione delle circostanze aggravanti e degli articoli di legge applicabili ; 3° la data e la sottoscrizione . 289 . Non può essere , a pena di nullità , formulato l ' atto di accusa o richiesta la citazione dell ' imputato se egli non sia stato interrogato sul fatto costituente l ' oggetto dell ' imputazione ovvero se tale fatto non sia enunciato in un mandato , anche se rimasto senza effetto , o nell ' atto notificato a norma degli art . 282 e 287 . 290 . Il procuratore del Re può far citare in via direttissima a comparire avanti il tribunale , nell ' udienza successiva al giorno in cui gli sia pervenuta la denunzia o querela , chiunque sia stato colto nell ' atto di commettere un reato , ovvero immediatamente dopo averlo commesso , mentre era inseguito dalla forza pubblica o dalla parte lesa o dal pubblico clamore . Se l ' imputato si trovi in arresto , il procuratore del Re può farlo presentare all ' udienza anche immediatamente , dopo averlo interrogato . In tal caso non si applica la disposizione dell ' art . 307 . La citazione direttissima si fa , inoltre , nei casi particolarmente determinati dalla legge . 291 . Nei procedimenti per citazione direttissima la parte lesa e i testimoni possono essere citati anche verbalmente da ogni ufficiale giudiziario o agente della forza pubblica . Il pubblico ministero e le parti possono presentare testimoni senza citazione , e anche periti per operazioni di semplice e pronta esecuzione , rimanendo salva al giudice la facoltà disposta dell ' art . 399 . 292 . Il pubblico ministero e le parti , nel procedimento per citazione direttissima , prima che il dibattimento sia chiuso , possono chiedere un termine non superiore a dieci giorni per presentare nuove prove . Non può esser negato all ' imputato per questo scopo un termine minimo di tre giorni . Chiuso il dibattimento , il tribunale può ordinare che si proceda a istruzione in via formale . Se la citazione direttissima è eseguita fuori dei casi preveduti nell ' art . 290 , il tribunale rimette gli atti al procuratore del Re perché proceda nei modi di legge . Verificandosi quanto è preveduto nei due capoversi precedenti , l ' arrestato è posto in libertà se la legge non autorizzi il mandato di cattura ( 313 ) . 293 . Nei procedimenti per citazione diretta di competenza dei pretori ( 16 ) , quando occorra ricerca di prove , questa è fatta dal pretore , ovvero possono essere da lui richiesti gli ufficiali della polizia giudiziaria ( 164 ) . In ogni caso egli può spedire un mandato contro l ' imputato , sentire il denunziante o il querelante in contradittorio del denunziato o querelato , e può procedere con le norme della istruzione formale agli atti indicati nell ' art . 279 e alle ispezioni , perquisizioni personali e ai sequestri , osservata la disposizione dell ' art . 196 . Qualora , in seguito agli atti compiuti , il pretore riconosca non doversi procedere , pronuncia sentenza a norma degli art . 271 e 275; altrimenti spedisce decreto di citazione ( 353 s . ) . 294 . Il pretore , se l ' imputato si trovi in arresto , provvede dopo l ’ interrogatorio a norma delle disposizioni dell ' art . 307 , ovvero procede per citazione direttissima in conformità dell ' ari . 290 . In quest ' ultima ipotesi il pretore esercita i poteri dati al procuratore del Re e al tribunale negli art . 290 , 291 e 292 . TITOLO IV . Della riapertura della istruzione . 295 . L ' imputato riguardo al quale sia stata chiusa l ' istruzione con sentenza che dichiari non doversi procedere , può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto soltanto quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico . Quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove , l ' imputato , quando non sia estinta l ' azione penale (c.p . 85 s . ) , ha diritto di chiedere la riapertura della istruzione allegando nuove prove sopraggiunte in suo favore . Sono considerate nuove prove le deposizioni di nuovi testimoni , i nuovi accertamenti periziali , i documenti o processi verbali che non abbiano potuto essere sottoposti all ' esame del giudice , quando valgano ad integrare le prove già esaminate o somministrino nuovi mezzi per la scoperta della verità . 296 . La riapertura dell ' istruzione è proposta dal pubblico ministero o domandata dall ' interessato , ed è ordinata dal giudice di primo o di secondo grado che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento . Nel caso preveduto nella prima parte dell ' art . 295 il pretore può provvedere d ' ufficio per i reati di sua competenza . 297 . Prima di ordinare la riapertura dell ’ istruzione il giudice può interrogare l ' imputato . Se la legge autorizza il mandato di cattura ( 313 ) , e l ' imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga , il pretore per i reati di sua competenza , e per gli altri il giudice istruttore a richiesta del pubblico ministero può spedire mandato di arresto . Contro l ' ordinanza che accoglie o respinge la domanda di riapertura dell ’ istruzione , si può proporre soltanto ricorso per cassazione ( 500 s . ) . TITOLO V . Del decreto penale . 298 . Nei procedimenti per le contravvenzioni di sua competenza ( 16 . l ° ) , il pretore che , in seguito all ’ esame degli atti e alle investigazioni compiute , ritenga di dovere infliggere l ' ammenda non superiore a lire cento , pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento , mediante decreto ( 299 ) , ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento , e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate . Può anche disporre la sospensione dell ’ esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli art . 423 e 424 , omesso l ' ammonimento di cui nell ' art . 425 . 299 . Il decreto contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare l ' imputato ; 2° i motivi di fatto e di diritto su cui è fondata l ' imputazione ; 3° la condanna , con la indicazione degli articoli di legge applicati ; 4° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere . 300 . Copia del decreto è notificata all ’ imputato , con avvertenza che , se entro cinque giorni dalla notificazione egli non lo impugni presentandosi nella cancelleria in persona o per mezzo di un procuratore per chiedere il dibattimento , il decreto diventerà esecutivo . Nell ’ atto in cui è ricevuta la domanda per il dibattimento il pretore fissa il giorno per il medesimo e fa risultare la comunicazione verbale datane al richiedente , la quale ha effetto di citazione . Nello stesso atto , quando occorra , è nominato il difensore . 301 . Ordinato il dibattimento , se l ’ imputato si presenta all ’ udienza , il decreto si ha come non pronunciato ; con la sentenza il pretore può revocare l ’ ordine di sospensione della esecuzione della condanna e anche infliggere , entro la misura stabilita dalla legge , una pena maggiore . Se l ’ imputato non si presenta all ’ udienza , senza giustificare un legittimo impedimento , il pretore ordina l ' esecuzione del decreto nel modo stabilito per l ’ esecuzione delle condanne ( 561 s . ) , pone a carico del condannato le spese ulteriori e , quando l ' avesse conceduta , revoca la sospensione della esecuzione della condanna . 302 . Contro il decreto divenuto esecutivo in conformità alle disposizioni dei due art . precedenti , o contro l ' ordinanza di esecuzione contemplata nel capoverso dell ’ art . precedente , non è dato alcun mezzo d ’ impugnazione . Nondimeno , se il procuratore del Re abbia notizia che per un delitto , o per una contravvenzione la quale ecceda la competenza del pretore , sia stata pronunciata condanna mediante decreto , può in ogni tempo promuovere l ' azione penale col procedimento ordinario , dandone immediato avviso al pretore . Il giudice che decide su tale azione pronuncia altresì , come di diritto , la revoca del decreto e degli atti di esecuzione del medesimo , dando i provvedimenti che occorrano per regolare le conseguenze della esecuzione che fosse avvenuta , sia all ’ effetto della restituzione delle somme pagate , che a quello del computo della pena in relazione all ’ art . 40 del codice penale . TITOLO VI . Della libertà personale dell ’ imputato . CAPO I . Dei modi di presentazione dell ’ imputato . SEZIONE I . Dell ’ arresto . 303 . Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica ( 164 ) devono arrestare chi è colto in flagranza ( 168 ) di un delitto per il quale la legge stabilisca la pena della detenzione per durata superiore nel massimo a tre mesi , o una pena più grave . Se si tratti di delitto perseguibile soltanto a querela di parte e soggetto a tali pene , l ' arresto in flagranza deve essere eseguito qualora la querela sia proposta anche verbalmente all ' ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica . Sono inoltre autorizzati ad arrestare chi è colto in flagranza di contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti prevedute nel codice penale (c.p . 460 s . ) o nella legge sulla pubblica sicurezza , o di quelle prevedute negli art . 454 , 456 , 492 del codice stesso , e nell ’ art . 110 e in altri della legge sulla pubblica sicurezza . In tutti i suindicati casi il procuratore del Re o il pretore può ordinare l ’ arresto , e anche ogni altra persona è autorizzata a procedervi , ma deve senza indugio consegnare l ' arrestato ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica ( 164 , 305 ) . Il procuratore del Re , il pretore e gli ufficiali della polizia giudiziaria devono parimenti ordinare e fare eseguire l ' arresto degli oziosi , dei vagabondi , dei mendicanti , di coloro che si trovano sottoposti alla vigilanza speciale dell ' autorità di pubblica sicurezza , e delle persone indicate negli art . 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza , ogni volta che sovra essi cada qualche indizio che abbiano commesso un reato . 304 . Gli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica ( 164 ) che senza mandato abbiano arrestato un individuo , o che l ’ abbiano ricevuto in consegna a norma del secondo capoverso del precedente art . , debbono presentarlo immediatamente , e in ogni caso non oltre ventiquattro ore , al pretore o al procuratore del Re del luogo del commesso reato , o del luogo dell ' arresto , salvo che il procuratore del Re , informato dell ' arresto , riconosca necessaria una dilazione maggiore ( 305 ) . 305 . Chiunque abbia proceduto ad un arresto a norma di legge , se non effettua in conformità degli art . precedenti la consegna o la presentazione dell ’ arrestato , e non giustifica di essere stato impedito da forza maggiore , è punito con multa fino a lire millecinquecento , ed è soggetto , quando sia il caso , alle sanzioni stabilite nel codice penale (c.p . 147 s . ) . 306 . Il pretore o il procuratore del Re procede all ' interrogatorio appena l ' imputato è presentato . Se vi sia giusta causa per ritardarlo , l ' interrogatorio ha luogo entro ventiquattro ore e il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale . Se l ' imputato non possa essere presentato per infermità , il pretore o il procuratore del Re , tosto che abbia notizia dell ’ arresto , si reca a interrogarlo ; e , quando non debba ordinarne la liberazione , prescrive la custodia di lui nel luogo ove si trova , a mezzo degli agenti della forza pubblica , ovvero il ricovero in un ospedale sotto la stessa custodia , quando apparisca necessario , fino a che possa essere trasferito al carcere . Se la legge autorizza il mandato di cattura ( 313 ) ma l ' arrestato non ha compiuto quattordici anni , può essere ordinato , con provvedimento revocabile , il ricovero in un riformatorio , ovvero la consegna a una società di assistenza per i minorenni o per i liberati dal carcere . Simile provvedimento può essere dato per l ' arrestato che abbia compiuto quattordici anni , ma non ancora diciotto , e che in precedenza non sia stato condannato per delitto . 307 . Dopo l ' interrogatorio il giudice ordina che l ' arrestato sia posto in libertà se il fatto non costituisca reato , ovvero se per il reato la legge non autorizzi mandato di cattura ( 313 ) , anche se l ’ arresto sia avvenuto in flagranza ( 168 ) . Negli altri casi è tradotto in carcere a disposizione del pretore o del procuratore del Re competente per il procedimento , e a questo ne è data immediata notizia . 308 . Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica che abbiano proceduto a un arresto per mandato , debbono condurre l ' imputato in carcere e trasmettere il processo verbale d ' arresto , secondo le norme e con le sanzioni degli art . 304 e 305 , al giudice che ha spedito il mandato , ovvero al pretore o al giudice istruttore del luogo dell ' arresto . L ' interrogatorio e gli altri provvedimenti del caso si fanno in conformità dell ' art . 306 . 309 . Quando sia assolutamente certo che vi è errore nella persona , l ' arrestato deve essere posto in libertà , anche dagli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria . Il provvedimento è sempre comunicato al procuratore del Re del luogo del commesso reato , e , quando vi è mandato , al giudice che lo ha spedito . SEZIONE II . Della presentazione spontanea e dei mandati . 310 . Chiunque abbia notizia che a suo carico sia iniziato un procedimento , ha facoltà di presentarsi al giudice che lo istruisce , o al pubblico ministero , per esporre le proprie discolpe . La presentazione spontanea non dispensa il giudice dallo spedire mandato di cattura o di comparizione ( 311 ) , secondo le circostanze . 311 . Col mandato di comparizione il pretore , o il giudice istruttore , ordina che l ' imputato si presenti al suo cospetto ; col mandato di arresto e col mandato di cattura , che l ' imputato sia condotto in carcere ; col mandato di accompagnamento , che sia condotto alla sua presenza , anche con la forza nel caso di rifiuto . Il mandato di arresto cessa di avere effetto se entro cinque giorni dall ' esecuzione non sia spedito mandato di cattura . L ’ imputato contro il quale sia stato spedito mandato accompagnamento non può essere privato della libertà , in forza di questo mandato , oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo dove si trova il giudice ( 312 , 320 s . ) . 312 . Per poter spedire un mandato è necessario che concorrano sufficienti indizi . 313 . Il mandato di cattura può essere spedito contro gli imputati : 1° di violenza o resistenza all ' autorità prevedute negli art . 187 a 190 del codice penale ; di oltraggio a pubblico ufficiale preveduto negli art . 194 , 195 , 197 del codice penale ; 2° di associazione per delinquere (c.p . 248 s . ) ; 3° di falsità in monete preveduta nell ' art . 257 del codice penale ; 4° del delitto di lenocinio (c.p . 345 s . ) ; degli altri delitti contro il buon costume e l ' ordine della famiglia (c.p . 331 s . ) commessi da ascendenti , da affini in linea retta ascendente , dal padre o dalla madre adottivi , dal marito o dal tutore della persona offesa , o , se questa sia minore , pure da altra persona a cui sia affidata per ragione di cura , educazione , istruzione , vigilanza o custodia , anche temporanea ; 5° di ogni lesione personale preveduta nella prima parte e nel n . 1 del primo capoverso dell ' art . 372 del codice penale , qualora concorrano le circostanze indicate nel successivo art . 373; 6° di furto (c.p . 402 s . ) , truffa (c.p . 413 ) , di altre frodi (c.p . 414 s . ) , o di appropriazioni indebite ( c . 417 s . ) , quando la legge stabilisca per tali reati la pena dell ' ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a tre anni ; 7° di rapina , estorsione o ricatto (c.p . 406-411 ) ; 8° di ogni delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell ' ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni ( 316 ) . 314 . Contro gli imputati che siano sottoposti all ’ ammonizione o alla vigilanza speciale dell ' autorità di pubblica sicurezza , o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel Regno , o che siano stati più di due volte condannati per delitti , ovvero siano stati altra volta condannati per delitto della stessa indole di quello per cui si procede , si spedisce sempre mandato di cattura per i reati menzionati nell ' art . precedente . Può essere spedito mandato di cattura contro le suddette persone , se trattisi di altri delitti per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo a tre mesi ( 316 ) . 315 . Contro l ' imputato che non abbia compiuto quattordici anni non può essere spedito mandato di cattura , ma può essere dato uno dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell ' art . 306 ( 324 ) . 316 . Nel computo della pena , per gli effetti degli art . 313 e 314 , si tiene conto delle circostanze che la aggravano e delle diminuzioni per ragione di età (c.p . 54 s . ) . 317 . Fuori dei casi preveduti negli art . 313 e 314 , si spedisce mandato di comparizione ( 311 ) . Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento ( 311 al . ult . ) , se l ’ imputato non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento . 318 . In ogni stato dell ’ istruzione , quando vengano a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura , il giudice deve revocarlo . Fuori del caso preveduto nella prima parte dell ' art . 314 , il giudice può , in ogni stato e secondo le necessità dell ’ istruzione , convertire il mandato di cattura in mandato di comparizione o di accompagnamento ( 311 ) . Il mandato di comparizione o di accompagnamento può essere convertito in mandato di cattura , se dall ’ interrogatorio o dagli atti successivi sorgano indizi che rendano legittima la cattura . Il mandato di cattura può essere nuovamente spedito dopo che sia stato revocato o convertito . 319 . Qualsiasi mandato può essere spedito , oltre che dal giudice istruttore o dal pretore , dalle altre autorità giudiziarie che ne hanno espressa facoltà per particolare disposizioni di legge , o alle quali sono attribuiti dalla legge i poteri del giudice istruttore . Tanto il giudice istruttore quanto queste autorità devono sempre sentire il pubblico ministero prima di ordinare la spedizione o la revoca del mandato di cattura , o la conversione di un mandato di comparizione o di accompagnamento . Il giudice istruttore , che compie atti fuori niella propria residenza e senza l ' intervento del pubblico ministero , può , nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura , spedire provvisoriamente mandato di arresto , e lo converte , quando occorra , in mandato di cattura , sentito il pubblico ministero . 320 . Ogni mandato contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare l ' imputato ; 2° un cenno sommario del fatto con la indicazione degli articoli di legge che lo puniscono ; 3° la data e la sottoscrizione dell ' autorità che lo spedisce e del cancelliere . Nel mandato di comparizione o di accompagnamento è indicata altresì l ' autorità avanti la quale si deve comparire e il luogo , il giorno e l ’ ora della comparizione . Nel mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni , salvo quanto è disposto nell ' art . 125; il giudice può ordinare l ' abbreviazione del termine per motivo d ' urgenza . Le disposizioni dei num . 2 e 3 del primo capoverso si osservano a pena di nullità . 321 . Il mandato di comparizione è notificato all ' imputato . I mandati di accompagnamento , di arresto e di cattura sono eseguiti dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica , i quali consegnano all ’ imputato copia del mandato e compilano un sommario processo verbale della esecuzione . Se non trovino l ' imputato , dopo avere esaurite le ricerche opportune , redigono processo verbale negativo . Il processo verbale è trasmesso all ’ autorità che ha spedito il mandato . 322 . Senza permesso scritto dell ’ autorità che ha spedito il mandato , o del giudice istruttore o pretore del luogo in cui deve essere eseguito , gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica non possono , per eseguirlo , introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse , prima della levata o dopo il tramonto del sole . CAPO II . Della custodia preventiva . 323 . Durante l ’ istruzione e dopo l ’ interrogatorio , il giudice istruttore , sentito il pubblico ministero , o il pretore d ' ufficio nei reati di sua competenza , ordina in qualsiasi tempo la scarcerazione dell ’ imputato arrestato per mandato , se vengano a mancare a suo carico indizi sufficienti o se non risulti che si tratti di reato per il quale la legge autorizza il mandato di cattura ( 313 s ) . La stessa facoltà compete al giudice istruttore durante l ' istruzione formale , anche quando si sia proceduto all ’ arresto senza mandato . La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero e dall ' imputato . Se sia ordinata la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti , può essere imposto all ’ imputato uno o più fra gli obblighi indicati nell ' art . 335 per la libertà provvisoria . 324 . Quando si venga a conoscere dopo l ’ arresto che l ’ imputato non ha ancora compiuto quattordici anni ( 315 ) , il giudice istruttore o il pretore può dare uno dei provvedimenti indicati nel penultimo capoverso dell ' art . 306 . Un simile provvedimento può essere dato anche per un imputato che abbia compiuto quattordici ma non ancora diciotto anni , se in precedenza non sia mai stato condannato per delitto . 325 . Per i reati di competenza del pretore , dopo venti giorni dall ’ arresto dell ’ imputato nei casi in cui è ammissibile la libertà provvisoria ( 332 s . ) , e dopo trenta giorni nei casi in cui essa non è ammissibile , l ' imputato , al quale non sia stato notificato il decreto di citazione ( 353 s . ) , deve essere scarcerato . Per i reati di competenza del tribunale e della corte di assise , nei casi in cui è ammissibile la libertà provvisoria ( 332 s . ) , rispettivamente dopo cinquanta e novanta giorni dall ' arresto , l ' imputato al quale non sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , deve essere scarcerato . Questi termini possono essere prorogati rispettivamente fino al doppio nelle forme e nei modi che si indicano nel seguente articolo ( 326 , 328 ) . 326 . Se la istruzione presenti difficoltà di indagini , la proroga , prima della scadenza dei termini indicati nel capoverso del precedente art . , può essere chiesta alla sezione di accusa dal giudice istruttore , dal presidente , o dal consigliere o giudice delegato della sezione di accusa nei casi preveduti nell ’ art . 189 , o quando gli atti siano stati rimessi al procuratore generale . La richiesta è notificata all ’ imputato e al suo difensore che ha facoltà di presentare una memoria . La sezione di accusa decide , sentito il pubblico ministero , senza ritardo . L ' ordinanza indica i motivi specifici della proroga e non è soggetta ad alcuna impugnazione . Trascorso il termine ordinario o prorogato senza che all ’ imputato sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , egli deve essere scarcerato . Nella ordinanza di scarcerazione il giudice può imporre all ' imputato le prescrizioni del primo capoverso dell ' art . 335 per gli effetti stabiliti nell ' art . 340 . Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate . 327 . Per i reati di competenza del tribunale o della corte di assise , nei casi in cui non è ammissibile la libertà provvisoria , qualora nel termine rispettivo di cento o centottanta giorni dall ' arresto dell ' imputato non sia stato a lui notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , può essere , nelle forme e nei modi indicati nel precedente art . , chiesta e conceduta una proroga , la quale non deve avere durata maggiore di un anno dalla data del provvedimento che la concede , e non deve in alcun caso portare la durata complessiva della custodia oltre un periodo corrispondente al quarto del massimo della pena restrittiva della libertà che sia stabilita per il reato per cui si procede ( 328 ) . Trascorso il termine ordinario o prorogato senza che all ’ imputato sia stato notificato il decreto di citazione o la sentenza di rinvio , egli deve essere scarcerato . Nella ordinanza di scarcerazione il giudice può imporre all ' imputato l ’ obbligo di dimorare in un determinato comune , lontano dai luoghi dove fu commesso il reato , o nei quali i denunzianti , o querelanti , o danneggiati , o alcuno dei loro prossimi congiunti ( 41 al . ) , e lo stesso imputato , hanno residenza ; può vietargli di dimorare in un dato luogo , o prescrivergli che ne rimanga lontano . Deve imporgli taluna o più fra le seguenti prescrizioni : che non abbandoni l ' abitazione senza permissione del giudice ; che non ritenga né porti armi od altri strumenti atti ad offendere ; che non frequenti pubbliche riunioni , spettacoli o trattenimenti pubblici ; che tenga buona condotta . Le prescrizioni imposte possono dal giudice essere modificate . Se l ' imputato trasgredisca alle prescrizioni impostegli , il giudice spedisce contro di lui mandato di cattura ; se è colto nell ' atto della trasgressione , può essere arrestato senza mandato . 328 . I termini stabiliti negli art . 325 e 327 rimangono sospesi durante il tempo in cui l ’ imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica . 329 . La sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non autorizzi il mandato di cattura ( 313 s . ) , ordina la liberazione dell ' imputato detenuto o soggetto a vincoli di libertà provvisoria ( 332 s . ) . Anche dopo ordinata la scarcerazione o concessa la libertà provvisoria , il mandato di cattura può essere spedito , in qualsiasi momento , dal pretore o dal giudice istruttore , secondo la rispettiva competenza , se l ’ imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga . 330 . Il giudice istruttore , o la sezione di accusa , con la sentenza di rinvio a giudizio , pronuncia ordine di cattura , se trattisi di delitto per il quale è stabilita la pena dell ' ergastolo , o altra restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni , e l ' imputato non si trovi detenuto per il reato per il quale si procede , né contro lui sia stato spedito un mandato di cattura rimasto senza effetto e non revocato . Contemporaneamente ingiunge all ' imputato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattro ore , decorso il quale l ' ordine di cattura diventa esecutivo . Tale ordine è spedito con le forme e con gli effetti del mandato di cattura ( 311 , 320 s . ) , ed è sottoscritto dal presidente della sezione di accusa , o dal giudice istruttore e dal rispettivo cancelliere . Parimenti è spedito ordine di cattura dal presidente della sezione di accusa o dal giudice istruttore , su richiesta del pubblico ministero , quando , per uno dei delitti indicati nella prima parte di questo articolo , esso depone in cancelleria la richiesta di citazione o l ' atto di accusa a norma degli art . 282 e 287 . 331 . Le istanze e dichiarazioni autorizzate dalla legge , che siano proposte da persone detenute , e le impugnazioni di ordinanze o sentenze a loro carico pronunciate , possono essere ricevute in apposito registro dello stabilimento carcerario ed hanno efficacia come se dirette al giudice o ricevute nella cancelleria . CAPO III . Della libertà provvisoria . 332 . Nei procedimenti per reati che la legge punisce con pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo a cinque anni , può essere conceduta la libertà provvisoria , eccetto che trattisi delle persone indicate nell ' art . 314 . 333 . La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell ’ istruzione o grado del giudizio , anche di ufficio . Non può concedersi , dopo la sentenza di rinvio al giudizio , l ' atto d ’ accusa , o la richiesta di citazione , se il delitto è punito con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni . 334 . Per i reati di competenza del pretore ( 16 ) decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all ' istruzione o che ha decretata la citazione . Per quelli di competenza del tribunale ( 15 ) , durante l ' istruzione decide il giudice istruttore ; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento decide in camera di consiglio il tribunale o la corte di appello . Per i reati di competenza della corte di assise ( 14 ) decide nel corso degli atti preliminari al giudizio la sezione di accusa , e durante il dibattimento il presidente . Se la domanda è proposta nelle conclusioni menzionate negli art . 411 e 467 , provvede nella sentenza il pretore , il tribunale , la corte di appello o il presidente della corte di assise . Se la domanda è proposta successivamente in pendenza del ricorso per cassazione , decide il pretore , il tribunale , o la corte di appello che ha pronunciata la sentenza ; nel caso di sentenza della corte di assise , decide la sezione di accusa . 335 . Con l ' ordinanza che concede la libertà provvisoria , o con altra successiva , l ’ imputato può essere sottoposto a cauzione o malleveria ( 336 s . ) . Può anche essergli vietato di dimorare in un dato luogo ovvero imposto l ’ obbligo di dimorare in un determinato comune , lontano dai luoghi ove fu commesso il reato , o nei quali il denunziante , o querelante , o danneggiato , o alcuno dei loro prossimi congiunti ( 41 al . ) , o lo stesso imputato , ha residenza . Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate . 336 . La cauzione e la malleveria hanno per oggetto di assicurare che l ' imputato adempia agli obblighi di cui nell ' art . precedente e si presenti a tutti gli atti dell ' istruzione e del giudizio , o per la esecuzione della sentenza , tosto che ne riceva ordine . La cauzione consiste nel deposito di una somma in danaro o in titoli garantiti dallo Stato ( 337 ) , ovvero nella iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma inscritta . Con l ' ordinanza che prescrive la cauzione può essere consentito che questa sia prestata per l ' imputato da altra persona . La malleveria consiste nell ' obbligazione che l ' imputato assume col concorso , quando il giudice l ' abbia imposto , di uno o più fideiussori idonei e solidali , di pagare una somma stabilita ( 337 ) . 337 . Nel fissare la somma della cauzione o della malleveria , si ha riguardo alla qualità del delitto , al danno da esso prodotto e alla condizione economica dell ' imputato . Se questi sia povero e risultino favorevoli le informazioni della sua moralità , può essere dispensato da cauzione o malleveria . 338 . Il giudice che concede la libertà provvisoria decide intorno all ' idoneità della cauzione o dei fideiussori . La cauzione , o la malleveria , è ricevuta mediante processo verbale redatto dal cancelliere a ciò particolarmente delegato nel provvedimento che concede la libertà provvisoria , o in quello che riconosce la idoneità della cauzione o dei fideiussori . L ' imputato è posto in libertà dopo la compilazione del processo verbale e dopo presentata la prova del deposito della cauzione o della malleveria , o la nota della inscrizione ipotecaria , quando ne sia il caso . 339 . Con lo stesso o con separato processo verbale , l ' imputato deve assumere , prima di essere posto in libertà , gli obblighi indicati nell ' art . 335 . Nel processo verbale l ' imputato e i fideiussori devono dichiarare o eleggere il domicilio nel comune in cui si fa l ' istruzione o pende il giudizio ; in tale domicilio si eseguiscono le notificazioni indicate nella prima parte dell ' art . 336 . Se la dichiarazione o elezione è omessa , le notificazioni sono fatte validamente nella cancelleria . Ogni citazione all ' imputato per presentarsi avanti l ' autorità giudiziaria è notificata anche ai fideiussori per notizia . 340 . Contro l ' imputato che trasgredisca agli obblighi impostigli con l ' ordinanza di scarcerazione o di libertà provvisoria , o assunti nel verbale di cauzione o malleveria , è spedito mandato di cattura dal giudice che ha autorizzalo la libertà provvisoria . Se l ' imputato è sottoposto all ' obbligo della malleveria o della cauzione , lo stesso giudice pronuncia contemporanea condanna al pagamento della cauzione , o della somma fissata per la malleveria e ordina che sia devoluta all ' erario dello Stato . L ’ ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo (c.p.c . 554 s . ) per l ' espropriazione dei beni ipotecati . Quando il condannato non si presenti per l ' espiazione della pena , il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria è dato dal giudice che ha pronunciato la sentenza . La condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria diventa esecutiva con la notificazione all ' imputato e ai fideiussori a norma dell ' art . 339 , e non è soggetta a impugnazione . La detta condanna è revocata se l ' imputato si presenti in tempo utile e provi di essersi trovato per causa di forza maggiore nella impossibilità di presentarsi nel giorno assegnato . 341 . La cauzione non è restituita e il fideiussore non è liberato se non quando l ' imputato abbia ottemperato a tutti gli obblighi indicati nella prima parte dell ' art . 336 , senza distinzione se sia stato condannato o assolto . TITOLO VII . Dei mezzi di impugnazione . 342 . L ' imputato può appellare contro l ' ordinanza che rigetta l ' istanza di scarcerazione o di libertà provvisoria ovvero impone gli obblighi menzionati nel primo capoverso dell ' art . 335 , o dichiara non idonea la cauzione o la fideiussione ( 344 ) . 343 . Il procuratore generale , o il procuratore del Re , può appellare contro le sentenze con le quali il giudice istruttore o il pretore abbia dichiarato non doversi procedere , e contro qualsiasi ordinanza con la quale abbia provveduto sulla libertà personale dell ' imputato . Il procuratore del Re può appellare anche contro ogni altra ordinanza , pronunciata in primo grado dal giudice istruttore , quando non sia diversamente disposto . Contro l ' ordinanza del giudice istruttore che respinge l ' istanza menzionata nell ' art . 208 può appellare la parte che ha domandato la perizia ( 344 ) . 344 . Le appellazioni menzionate nei due precedenti art . , se proposte contro ordinanze o sentenze del pretore , sono decise dal giudice istruttore ; se proposte contro ordinanze o sentenze del giudice istruttore , o contro ordinanze del consigliere o giudice delegato a norma dell ' art . 189 , sono decise dalla sezione di accusa . 345 . Contro la sentenza di rinvio alla corte di assise possono proporre ricorso per cassazione tanto il procuratore generale quanto l ' imputato per incompetenza , violazione , o erronea applicazione della legge , per eccesso di potere , omissione o violazione di forme prescritte a pena di nullità in cui siasi incorso o nella sentenza stessa o negli atti che la hanno preceduta . Il termine per proporre il ricorso decorre dalla notificazione della sentenza all ' imputato . Se il ricorso non sia stato proposto o sia dichiarato inammissibile , possono essere opposte nel giudizio soltanto le violazioni di legge che riflettono la esistenza o il titolo del reato . Le altre violazioni di legge , o le nullità relative agli atti anteriori , non possono più essere opposte in alcun tempo successivo . 346 . Il pubblico ministero e l ' imputato possono proporre il ricorso per cassazione , per incompetenza o violazione di legge , contro le ordinanze che provvedono sulla libertà personale pronunciate dalla sezione di accusa , e su quelle relative allo stesso oggetto pronunciate in grado d ' appello dal giudice istruttore . 347 . Il procuratore generale può per gli stessi motivi indicati nell ' art . precedente domandare la cassazione della sentenza con la quale la sezione di accusa abbia dichiarato non doversi procedere . Il procuratore del Re può egualmente proporre ricorso contro la sentenza che dichiari non doversi procedere pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore . 348 . Le norme relative al ricorso per cassazione in sede di giudizio ( 500 s . ) si osservano anche per quello preveduto negli art . precedenti , in quanto siano applicabili . 349 . L ' ordinanza contro la quale è ammesso un mezzo di impugnazione è notificata per intero . Non sono notificate le dichiarazioni di appello del pubblico ministero contro ordinanze concernenti gli atti di istruzione , la spedizione del mandato di cattura , ovvero la conversione del mandato di comparizione o di accompagnamento in quello di cattura ( 310 s . ) . 350 . La impugnazione non sospende l ' esecuzione dell ’ ordinanza né la istruzione . Durante il termine per l ' appello o per il ricorso del pubblico ministero , la scarcerazione dell ' imputato è sospesa , eccetto che il pubblico ministero la consenta . LIBRO III . Del giudizio . TITOLO I . Degli atti preliminari . 351 . Dopo che sia ordinata dal primo presidente della corte di appello l ' apertura della sessione della corte di assise , il presidente di questa determina con decreto l ' udienza assegnata per ciascun dibattimento . Il decreto è pronunciato , nei procedimenti per citazione diretta ( 277 s . ) , dopo che sia deposto in cancelleria l ' atto di accusa , e negli altri dopo trascorso il termine per ricorrere alla corte di cassazione contro la sentenza di rinvio della sezione di accusa , o dopo respinto il ricorso . Nei procedimenti per citazione diretta , il presidente della corte di assise , dopo il deposito dell ' atto di accusa , nomina d ' ufficio un difensore , se l ' imputato non lo abbia nominato . A tal uopo il cancelliere presenta senza ritardo gli atti al presidente e cura la immediata partecipazione della nomina al difensore . 352 . Il presidente della corte di assise , anche d ' ufficio , prima di stabilire il giorno del dibattimento ( 360 ) , e non ostante la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio , o del termine per proporlo , può procedere agli atti di istruzione che consideri opportuni . Il pubblico ministero e i difensori hanno facoltà di assistere agli atti predetti con le limitazioni e norme degli art . 198 e 200 . 353 . La citazione avanti il tribunale è ordinata con decreto del presidente , su richiesta del procuratore del Re . Il pretore ordina la citazione d ' ufficio . 354 . Nei delitti di diffamazione o di ingiuria (c.p . 393 s . ) la persona offesa può presentare istanza ( 356 ) al presidente del tribunale o al pretore per la citazione dell ' imputato . Questa istanza vale anche come querela . La citazione è ordinata con decreto ( 358 s . ) . 355 . La richiesta del procuratore del Re per il decreto di citazione è deposta in cancelleria con gli atti del procedimento ; essa contiene : l ° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ' imputato , e , se sia il caso , della persona civilmente responsabile , che valgano a identificarli ; 2° l ' enunciazione del fatto , del titolo del reato con le circostanze aggravanti , e degli articoli di legge dei quali si chiede la applicazione ; 3° la data della richiesta e la sottoscrizione del procuratore del Re . 356 . L ’ istanza menzionata nell ' art . 354 è presentata in cancelleria . Se non è sottoscritta personalmente dalla parte , deve esservi unito il mandato speciale all ' avvocato o procuratore , o patrocinatore , che la rappresenta a norma dell ' art . 72 . L ' istanza , oltre le indicazioni espresse al n . 1 del precedente art . , contiene la enunciazione del fatto , col titolo del reato , l ' indicazione degli articoli di legge di cui si domanda l ' applicazione , la proposta delle prove , la dichiarazione od elezione di domicilio nel comune in cui deve aver luogo il dibattimento . La data della presentazione è accertata dal cancelliere in fine dell ' istanza stessa . Il richiedente che intenda costituirsi parte civile ( 53 s . ) , deve farne dichiarazione nella istanza , aggiungendo se intenda chiedere la citazione di persona civilmente responsabile . Deve altresì dichiarare se voglia estendere il giudizio all ' accertamento dei fatti , a norma dell ' art . 391 , n . 3 , del codice penale . Queste dichiarazioni non possono essere fatte con atti posteriori ; esse devono essere menzionate espressamente nel mandato speciale . Alla costituzione della parte civile si applicano anche in questo caso le regole della prima parte dell ' art . 61 e degli art . 62 e 63 . Per le opposizioni alla citazione e all ' intervento della persona civilmente responsabile si applicano il secondo e l ' ultimo capoverso dell ' art . 69 . 357 . Chi ha presentato querela non può , per lo stesso fatto , richiedere la citazione a norma del precedente articolo . Se sia tuttavia pendente , o si inizi posteriormente , un procedimento nelle forme ordinarie , connesso a quello che è oggetto della istanza , il giudice decide , con ordinanza non soggetta a impugnazione , se debbasi unirla al detto procedimento perché abbia effetto di querela o se su di essa si debba procedere separatamente . 358 . Il decreto di citazione contiene : l ° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ' imputato e , se sia il caso , della persona civilmente responsabile , che valgano a identificarli ; 2° la indicazione del luogo , del giorno e dell ' ora della comparizione e l ' avvertimento all ' imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia ; 3° la nomina del difensore se l ' imputato ne sia privo , quando la legge ne prescrive l ' assistenza ; 4° l ' avvertimento che durante il termine per comparire il difensore , o l ' imputato quando può difendersi personalmente ( 73 ) , ha facoltà di riscontrare , nel luogo dove si trovano , le cose sequestrate , di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia ; 5° l ' indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa ; 6° la data e le sottoscrizioni del presidente , o pretore , e del cancelliere . Il termine per comparire avanti il pretore non può essere minore di cinque giorni ; avanti il tribunale , di otto giorni ; avanti la corte di assise , di quindici giorni . 359 . Il decreto di citazione , con la richiesta del procuratore del Re , o con la istanza della parte privata , è notificato all ' imputato , e , quando occorra , alla persona civilmente responsabile ( 65 ) . Se la richiesta è fatta dal procuratore del Re , la citazione è notificata anche alla parte civile , con avvertimento che la non comparizione varrà come revoca della costituzione . Spettano alla parte civile le facoltà menzionate nel n . 4 del precedente articolo . Se non vi è parte civile , la parte lesa o querelante è citata a comparire al dibattimento indicandosi , secondo che il procuratore del Re avrà richiesto , se la comparizione sia obbligatoria o facoltativa . Il pretore provvede d ’ ufficio o sulla istanza contemplata nell ' art . 354 , enunciando altresì nel decreto di citazione il fatto e il titolo del reato con le circostanze aggravanti e gli articoli di legge relativi . 360 . Il decreto col quale il presidente della corte di assise stabilisce il giorno del dibattimento , è redatto in conformità dell ' art . 358 e notificato in conformità dell ' art . 359 . Quando si procede per citazione diretta , deve essere notificato l ' atto d ' accusa insieme col decreto . 361 . Il giudizio contro l ' imputato detenuto deve essere fissato senza ritardo , subito dopo il deposito della richiesta di citazione e con precedenza su ogni altro relativo a imputati non detenuti . Per i giudizi della corte di assise , quando vi sono imputati detenuti , il decreto di apertura della sessione deve essere pronunciato non oltre sessanta giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di rinvio . 362 . Il cancelliere partecipa senza ritardo ai difensori il giorno fissato per il dibattimento . Durante il termine per comparire , le cose sequestrate , gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria , salva per le cose sequestrate la facoltà del presidente , o pretore , di prescrivere che rimangano nel luogo ove ne fu stabilita la custodia , fino a nuova disposizione . 363 . La citazione è nulla se , per inosservanza degli art . 355 e seg . , vi sia incertezza assoluta sulle persone , sul titolo del reato , sui fatti che determinano l ' imputazione , o sull ' autorità da cui emanano gli atti e i provvedimenti , o avanti la quale si deve comparire ; ovvero se siano state violate le disposizioni relative al termine per comparire , alla nomina dei difensori , al deposito e alla comunicazione degli atti e documenti . La nullità della notificazione all ' imputato , a norma dell ' art . 119 , rende nulla la citazione . 364 . Il presidente , o il pretore , può ordinare , anche d ' ufficio , l ' unione dei giudizi se si tratti di reati connessi ( 23 s . ) , ovvero se per lo stesso reato attribuito a più imputati si siano pronunciate più sentenze di rinvio , formulati più atti di accusa , o richiesti o spediti più decreti di citazione , e i procedimenti siano tutti in istato di essere definiti . L ' unione dei giudizi può essere ordinata , sentiti il pubblico ministero e le parti , in ogni altro caso in cui il presidente , o il pretore , ne riconosca la convenienza . 365 . Se la sentenza di rinvio , l ' atto di accusa , o la richiesta di citazione , abbia per oggetto più reati , attribuiti ad uno o a più imputati , la divisione dei giudizi può essere ordinata solo al principio del dibattimento , a norma dell ' art . 387 , sentiti il pubblico ministero e le parti . 366 . Nel disporre le prove per il dibattimento in conformità degli art . seguenti , il pretore , e rispettivamente il pubblico ministero , debbono provvedere per la citazione dei testimoni uditi negli atti d ' istruzione , tanto a carico che a discarico dell ' imputato , che si reputano utili alla scoperta della verità , salvo quanto è stabilito negli art . 371 e 396 . Il pretore indica nel decreto di citazione i testimoni che dovranno essere sentiti . 367 . Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti intendono far sentire , debbono , a pena di decadenza , essere deposte nella cancelleria in tempo perché la citazione dei testimoni possa essere eseguita , e almeno tre giorni prima del dibattimento avanti la corte di assise o il tribunale . Nel dibattimento avanti il pretore le liste debbono essere presentate due giorni prima del dibattimento . Il pubblico ministero e le parti possono nondimeno presentare i loro testimoni anche senza citazione . Nei termini precedentemente indicati il pubblico ministero e le parti possono chiedere che siano richiamati documenti , e siano citati a dare schiarimenti i periti sentiti nell ' istruzione , se il loro parere non sia stato unanime ; ma riguardo agli accertamenti che formarono oggetto di perizia nell ' istruzione non è ammesso l ' intervento di altri periti . Il pretore può dare i detti provvedimenti anche d ' ufficio ; le parti non possono presentare periti senza averne chiesta la citazione . Se i testimoni non sono stati sentiti nella istruzione , i fatti e le circostanze su cui ne è richiesto l ' esame debbono essere particolareggiatamente indicati e dedotti . Il pubblico ministero e le parti , nella rispettiva lista , possono indicare nomi di testimoni esaminati dal giudice con le norme dell ' istruzione formale , con o senza giuramento , e chiedere solamente che sia data lettura nel dibattimento delle loro deposizioni . Le altre parti e il pubblico ministero , rispettivamente , possono tuttavia nelle proprie liste proporre la citazione anche di questi testimoni ; il giudice può valersi rispetto ad essi , in ogni caso , della facoltà che gli è consentita nel secondo capoverso dell ' art . 400 . 368 . Nel termine indicato nell ' art . precedente , il pubblico ministero , o alcuna delle parti , può domandare al presidente o al pretore che si proceda a un determinato accertamento , il quale non abbia antecedentemente formato oggetto di perizia . Se la domanda sia accolta , il dibattimento può essere rimandato , e , salvo quanto è disposto nel seguente capoverso , si osservano le regole dell ' istruzione formale . Il presidente richiede il giudice istruttore per gli . atti e provvedimenti relativi all ' esecuzione della perizia . Quando si tratta di indagine facile e breve , il presidente o il pretore nomina un solo perito affinché proceda all ' operazione richiesta e ne riferisca al dibattimento . 369 . Nelle circostanze prevedute nell ' ultimo capoverso dell ' art . 254 , il presidente , o il pretore , può esaminare un testimonio anche prima dell ' apertura del dibattimento , con le norme stabilite nell ' art . 396 . 370 . Le parti non ammesse al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per la citazione e per gli onorari e le indennità al perito , o interprete , e ai testimoni di cui abbiano chiesto la citazione . 371 . Il presidente ordina la riduzione delle liste soverchiamente estese e la eliminazione delle testimonianze non ammissibili per legge o non pertinenti all ' oggetto del giudizio , invitando chi ha presentato la lista a modificarla secondo le norme date . Se a questo invito non si ottemperi , il presidente provvede mediante decreto , in opposizione al quale è salva la facoltà di proporre istanze nel dibattimento . Analogamente si procede nel giudizio avanti il pretore . 372 . Deve essere osservata anche nel dibattimento la disposizione dell ' art . 201 . TITOLO II . Del giudizio di prima cognizione . CAPO I . Del dibattimento . SEZIONE I . Delle udienze . 373 . Le udienze nei dibattimenti avanti le corti di assise , i tribunali e i pretori sono pubbliche , a pena di nullità . Se la pubblicità , a cagione della natura dei fatti , possa nuocere alla morale , all ' ordine o all ' interesse pubblico , il presidente della corte di assise , il tribunale , e il pretore , può disporre , anche d ' ufficio , con ordinanza non soggetta a impugnazione , che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse ( 374 ) . Il dibattimento ha sempre luogo a porte chiuse se l ' imputato presente non abbia compiuto diciotto anni e non vi sia , o non sia presente , alcun coimputato di età superiore . Nei dibattimenti che hanno luogo a porte chiuse per nessun motivo può essere ammessa nella sala d ' udienza alcun ' altra persona , tranne i testimoni , gli interpreti e i periti , secondo l ' ordine in cui sono chiamati . 374 . L ' ordinanza con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse è pronunciata in pubblica udienza ; essa è revocata quando siano cessati i motivi del provvedimento . Le porte sono riaperte al pubblico dopo la revoca . Eccettuato il caso contemplato nel secondo capoverso dell ’ art . precedente , la lettura della sentenza , a norma dell ' art . 412 , ha sempre luogo in udienza pubblica , a pena di nullità . 375 . Deve essere impedito l ’ ingresso nelle sale di udienza a chi sia noto come ammonito , vigilato speciale , ozioso o vagabondo . Deve essere parimenti impedito l ' ingresso a chi apparisca in età inferiore a diciotto anni . Se un minore di diciotto anni debba intervenire all ' udienza pubblica , come parte , testimonio , perito , o interprete , sarà fatto allontanare tosto che la sua presenza non si ritenga più necessaria . Nelle sale di udienza non possono essere riservati posti speciali , salvo quelli che il presidente ha facoltà di assegnare ai rappresentanti della stampa . 376 . L ' imputato in istato di arresto assiste all ' udienza libero nella persona , con le cautele necessarie per impedirne la fuga . Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi , senza che concorra alcuna delle circostanze prevedute nell ' art . 471 , il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l ' imputato , il quale , per tutti gli effetti del contradittorio , è rappresentato dal difensore ( 378 ) . 377 . Se l ' imputato che non è in istato di arresto si allontana dall ' udienza , o si astiene dal comparire in qualsiasi momento posteriore all ' interrogatorio , si applica il capoverso dell ' art . precedente . Se si allontana prima dell ’ interrogatorio , è giudicato in contumacia . In entrambi i casi , nondimeno , se il giudice riconosca che concorrono giusti motivi , può sospendere o rimandare il dibattimento . 378 . Nei casi preveduti nel capoverso dell ' art . 376 , se occorra procedere ad atti di ricognizione o di confronto ( 257259 ) , il presidente , o il pretore , ordina che l ' imputato sia condotto in udienza dalla forza pubblica . Se l ' imputato non sia in istato di arresto e non sia presente , può spedire contro di lui mandato di accompagnamento ( 311 al . ult . ) . 379 . Il presidente , o il pretore , apre il dibattimento , enunciando la costituzione delle parti , la presenza o mancanza dei testimoni , periti e interpreti , il deposito in cancelleria dei documenti , la esistenza ed il modo di custodia delle cose poste sotto sequestro , e facendo dar lettura della imputazione . 380 . Se il dibattimento non può essere ultimato nell ' udienza in cui incomincia , è proseguito nel seguente giorno non festivo , salvo che il presidente ravvisi necessario differirlo ad altro giorno prossimo per dare riposo ai magistrati e alle persone che vi partecipano . Esso può essere sospeso in uno o più intervalli , per ragioni di necessità o convenienza del giudizio , per un termine massimo complessivo di quindici giorni , non computati i festivi . Ciascuna sospensione , con l ' indicazione del giorno della nuova udienza , è annunziata dal presidente o dal pretore e annotata nel processo verbale . Se alla scadenza il giudice accerti che la causa della sospensione perduri , e non sia sufficiente prorogare di dieci giorni al più il termine massimo della sospensione , il dibattimento è rimandato , eccettuato il caso preveduto nell ' ult . capoverso dell ' art . 78; nel quale caso potrà essere conceduto un termine massimo speciale e improrogabile di venti giorni al nuovo difensore . Il giudice e il rappresentante del pubblico ministero , nel tempo della sospensione , oltre a poter compiere qualsiasi atto del rispettivo ufficio , hanno anche facoltà di partecipare ad altri giudizi . Non possono partecipare ad altri giudizi i giurati che debbono deliberare nel dibattimento sospeso . 381 . Nei casi in cui la legge lo autorizza espressamente , o quando se ne verifichi necessità imprescindibile , il giudice può ordinare , sentiti il pubblico ministero e le parti , che il dibattimento sia rimandato . Il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito , e la citazione è eseguita , in conformità alle disposizioni degli art . 351 e seguenti . 382 . La polizia e la disciplina delle udienze spettano al presidente , o al pretore ; tutto ciò che essi prescrivono per il mantenimento dell ' ordine deve essere immediatamente eseguito . Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza la polizia e la disciplina sono affidate al pubblico ministero . 383 . Coloro che assistono all ' udienza stanno a capo scoperto , con rispetto e in silenzio . E ’ vietato di fare tumulto , cagionare disturbo e di fare in qualsiasi modo segni di approvazione o disapprovazione . Per ordine di chi esercita la polizia dell ’ udienza il trasgressore è espulso dalla sala con divieto di assistere al seguito del dibattimento . L ' allontanamento dell ' imputato per taluno dei motivi suindicati , perché non serbi il contegno voluto dal decoro del giudizio , non può , a pena di nullità , essere ordinato che dal presidente della corte di assise , dal tribunale , o dal pretore , e solamente per l ' udienza nella quale è disposto . In tale caso l ' imputato è considerato presente ed è per ogni effetto rappresentato dal difensore . Per il tempo in cui il giudice non si trova in udienza , la facoltà suddetta spetta al pubblico ministero , salvo ulteriore provvedimentodel giudice , quando rientri in udienza . 384 . Per i reati commessi in udienza , chi esercita la polizia della medesima fa redigere dal cancelliere il relativo processo verbale , e può ordinare l ' arresto dell ' incolpato . Il pretore , il presidente , o un giudice delegato , raccoglie immediatamente le sue dichiarazioni e quelle delle persone presenti al fatto . Gli atti sono trasmessi al procuratore del Re , quando non si tratti di reato avvenuto all ’ udienza del pretore e di sua competenza . SEZIONE II . Dell ’ interrogatorio , delle prove e della discussione . 385 . La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore . Il presidente , o il pretore , interroga ed esamina le parti , i testimoni , i periti , gli interpreti ; fa a ciascuno gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive ; reprime le intimidazioni e le interruzioni ; vieta le domande suggestive o inopportune e impedisce che vi si risponda ; modera le discussioni e fa i richiami che ravvisa necessari contro ogni manifestazione in sostegno di accuse o di difese , valendosi del potere attribuitogli nell ' art . 382 . 386 . Le ordinanze con le quali il presidente della corte di assise , il tribunale , o il pretore , decide sugli incidenti , sono pubblicate mediante lettura in udienza . Non è ammessa impugnazione contro un ' ordinanza , se non ne sia fatta riserva nel processo verbale immediatamente dopo la pubblicazione , salvo quanto è disposto nell ' art . 136 . 387 . La questione sulla costituzione delle parti , che sia proposta all ' inizio del dibattimento , è trattata prima di ogni altra . Le questioni sulla competenza per territorio , sull ' esercizio dell ' azione penale , sulla unione o divisione di giudizi , sull ’ ammissibilità di testimoni , periti , o interpreti , o sulla mancata comparizione di essi , sulla presentazione o richiesta di documenti , sulle eccezioni di nullità indicate nell ' art . 139 , sono proposte e trattate a pena di decadenza con unica discussione , immediatamente dopo compiute le formalità stabilite nell ' art . 379 . Nondimeno il presidente , o il pretore , può consentire che le questioni menzionate nel prece dente capoverso siano discusse l ' una dopo l ' altra come egli prescriva , ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita . E ’ riserbata al presidente , o al pretore , la facoltà di restituire in termine il pubblico ministero e le parti , prima che sia chiuso il dibattimento , se siano giustificate le cause per cui fu impossibile proporre alcuna delle questioni in conformità alle disposizioni che precedono . 388 . Adempiuto a quanto è prescritto nel precedente art . , e qualora in seguito ai provvedimenti pronunciati il giudizio debba proseguire , chi dirige la udienza procede all ’ interrogatorio dell ’ imputato . All ’ uopo gli domanda il nome , il cognome , l ’ età e altre qualità personali ; indi gli contesta in forma chiara il fatto che gli è attribuito e lo invita a esporre le discolpe , e tutto ciò che ritenga utile alla propria difesa , avvertendolo che , anche se non risponda , il dibattimento sarà continuato . All ' imputato possono essere rivolte in qualsiasi momento interrogazioni su singoli fatti o circostanze . 389 . Nel corso del dibattimento l ' imputato ha diritto di conferire col suo difensore ; ma gli è vietato di consultarlo durante l ' interrogatorio , o prima di rispondere a singole domande . 390 . Se vi sono più imputati , il presidente , o il pretore , può in ogni stato del dibattimento interrogarne uno o più separatamente , facendo allontanare gli altri dalla sala di udienza ; dopo gli interrogatori separati il dibattimento non può , a pena di nullità , essere continuato se ciascuno degli imputati non sia informato intorno a quanto fu fatto in sua assenza . 391 . Il presidente , o il pretore , dopo l ' interrogatorio dell ' imputato , procede all ' esame dei testimoni , dando la precedenza a quelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile ; può anche sentirli con ordine diverso . I testimoni , prima di essere esaminati , non possono comunicare con alcuno degli interessati , né vedere o udire ciò che si fa nella sala d ' udienza . 392 . I periti sono sentiti , di regola , dopo compiuto l ' esame del testimoni . Il giudice ha facoltà di prescrivere che i periti assistano al dibattimento , o a parte di esso , prima di esporre il loro parere , o gli schiarimenti per i quali siano stati citati , 393 . Quando un perito , testimonio , o interprete , del quale fu ordinata la citazione , non sia comparso , il giudice , sentiti il pubblico ministero e le parti , può decidere che il dibattimento sia continuato , ma può in seguito disporre diversamente qualora ne riconosca necessaria la comparizione . 394 . Il testimonio , perito , o interprete , non comparso , che non abbia dimostrato un legittimo impedimento , può essere , per ordine del giudice , accompagnato all ' udienza dagli agenti della forza pubblica , e in ogni caso condannato a pagare all ' erario una somma da venti a cento lire ; inoltre è sempre condannato nelle spese della sospensione a cui abbia dato causa . Le condanne possono essere revocate se il testimonio , perito , o interprete , comparisca al dibattimento , o se , entro tre giorni dalla notificazione dell ' ordinanza di condanna , presentandosi al presidente o al pretore , dimostri un legittimo impedimento continuato per tutta la durata del dibattimento , 395 . Il perito , o il testimonio , non comparso per legittimo impedimento può essere esaminato , nel luogo in cui si trova , dalla corte di assise , dal tribunale o dal pretore , ovvero , per delegazione rispettiva , dal pretore dello stesso luogo . Il tribunale può delegare all ' esame uno dei giudici ; il presidente della corte di assise , o il tribunale , può richiedere il presidente della corte di appello o del tribunale del luogo in cui il perito o il testimonio si trova , per la delegazione di un giudice che debba esaminarlo . Queste regole si applicano altresì quando occorra esaminare le persone indicate nella prima parte dell ' art . 252 . Per l ' esame dei regi agenti diplomatici , o incaricati di missione all ' estero , si applica la disposizione del primo capoverso dell ' art . 252; per gli agenti diplomatici e consolari degli Stati esteri si applica la disposizione dell ' art . 253 ( 396 ) , 396 . All ' esame di cui nell ' art . precedente si procede senza la presenza del pubblico , e con l ' intervento di un rappresentante il pubblico ministero . L ' imputato e la parte civile hanno facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori , o da altri difensori specialmente incaricati ; il presidente o pretore può permettere che intervengano anche in persona . Il pubblico ministero e i difensori sono , a pena di nullità , avvertiti del giorno , dell ' ora e del luogo dell ' esame . Se il giudice delegato verifica non sussistere o non essere legittimo l ' impedimento addotto dal perito o testimonio , ne informa tosto l ' autorità delegante , la quale può ordinare i provvedimenti stabiliti nella prima parte dell ' art . 394 , ponendo inoltre a carico del perito o testimonio le spese del trasferimento del giudice , del cancelliere , e delle altre persone intervenute in conformità del presente articolo . Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dal presidente della corte di assise , dal tribunale , o dal pretore che conosce del giudizio , qualora si siano trasferiti sul luogo . Nei casi suindicati , e in quello di rifiuto a fare testimonianza , o a prestare ufficio di perito o interprete , si applica altresì la disposizione del secondo capoverso dell ' art . 232 . 397 . I testimoni sono esaminati separatamente l ’ uno dopo l ' altro e in modo che nessuno di essi prima di deporre assista all ' esame degli altri . I testimoni , i periti e gli interpreti prestano giuramento a norma degli art . 88 , 90 e 91 . Chiunque sia esaminato o interrogato , deve rispondere parlando ; può il presidente o il pretore permettergli , facendone menzione nel processo verbale , di consultare note in aiuto della memoria , avuto riguardo alla qualità della persona o alla natura dei fatti . Tale permesso deve essere dato ai periti che ne facciano domanda . Per l ' esame del sordo , del muto e del sordomuto si applicano le norme dell ' art . 194 . Le disposizioni dell ' art . presente devono essere osservate a pena di nullità . 398 . Si osservano per l ' esame dei testimoni le disposizioni degli art . 245 , 246 e 248 . I funzionari dell ' ordine giudiziario che hanno avuto parte , per ragione del loro ufficio , negli atti del procedimento , non possono essere sentiti come testimoni . I prossimi congiunti ( 41 al . ) dell ' imputato , o , quando vi siano più imputati di un medesimo reato , i prossimi congiunti di taluno fra loro , non possono essere citati né esaminati come testimoni , a meno che siano denunzianti o querelanti . È tuttavia permesso di sentire come testimoni le persone indicate nel precedente capoverso , se il reato sia stato commesso in danno di altro prossimo congiunto dell ' imputato o di uno degli imputati , e la prova del reato o delle circostanze del medesimo non si possa altrimenti ottenere o integrare . Il giudice , a pena di nullità , deve avvertire tali persone , qualora non siano denunzianti o querelanti , che hanno facoltà di astenersi dal deporre . Dell ' avvertimento è fatta menzione nel processo verbale . 399 . Se dal dibattimento apparisca la necessità di una indagine sullo stato di mente dell ' imputato o su altro oggetto per cui non vi sia stata precedente perizia , il giudice ordina , anche d ' ufficio , che si provveda in conformità dell ' art . 368 . Se risultino circostanze presumibilmente atte a modificare le conclusioni di una precedente perizia , o se il giudice reputi necessario chiedere schiarimenti sulla perizia stessa , ordina , anche d ' ufficio , che compariscano i periti già sentiti ( 401 ) . 400 . Il giudice può , anche d ' ufficio , purché risulti assolutamente necessario per la dimostrazione della verità , disporre il proprio accesso sul luogo in cui fu commesso il reato , osservando le norme stabilite per l ' intervento del pubblico ministero e delle parti nell ' art . 396 . Se nel corso del dibattimento si acquista conoscenza di nuovi mezzi di prova manifestamente influenti , il giudice può anche di ufficio ordinare la citazione di testimoni , chiedere e ricevere nuovi documenti , e prescrivere che si proceda all ' esame di testimoni anche in conformità degli art . 395 e 396 ( 401 ) . 401 . Nei casi preveduti nei due art . precedenti può essere dato , secondo la necessità , uno dei provvedimenti indicati negli art . 380 e 381 . 402 . Se apparisca dai risultati del dibattimento che un perito , o un interprete , abbia dato parere , informazioni o interpretazioni mendaci , oppure che un testimonio abbia affermato il falso o negato il vero , o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali fu esaminato , il giudice , anche d ' ufficio , fa redigere processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero ; può anche ordinare l ' arresto e prescrivere che , pendente il procedimento sulla falsità , il dibattimento sia rimandato . Non si procede per le falsità , e l ' ordine di arresto è revocato , se il perito , l ' interprete , o il testimonio , ritratti , o palesi la verità , prima che il dibattimento sia chiuso o rimandato . 403 . I documenti e le cose che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni con invito a dichiarare se li riconoscano . 404 . Le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale ( 245 s . ) , purché siano compresi nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione , possono essere lette se il pubblico ministero e le parti vi consentano . Possono sempre essere lette le deposizioni ricevute a norma degli art . 206 , 244 , 252 , 253 , 258 , 395 , o nei casi preveduti nel secondo capoverso dell ’ art . 22 , nell ’ ult . capoverso dell ’ art . 254 , nell ' ult . capoverso dell ' art . 367 , nell ' art . 369 e nel capoverso dell ' art . 400; e si può leggere ogni altra deposizione ricevuta nella istruzione quando si debbano far risultare contraddizioni o variazioni nelle deposizioni al dibattimento . Possono essere lette altresì le deposizioni di testimoni esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale , morti , o assenti dal Regno , o di ignota dimora , o divenuti inabili a deporre per infermità di mente o per altra causa , o sentiti all ’ estero mediante rogatoria , sempre che siano compresi nelle liste , anche se essi non siano stati citati validamente . 405 . I processi verbali di ispezioni , esperimenti giudiziali , perizie , perquisizioni , sequestri e ricognizioni , possono essere letti al dibattimento se gli atti siano stati compiuti con intervento del giudice in conformità dei titoli II e III del libro secondo . Egualmente possono essere letti gli atti compiuti dal procuratore del Re e dal procuratore generale , a norma degli art . 278 e 285 . Se gli atti suindicati siano stati compiuti da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ( 164 ) , ne è permessa la lettura , a meno che il pubblico ministero o le parti abbiano chiesto la citazione dei predetti ufficiali od agenti . Se l ' ufficiale od agente , di cui fu ordinata la citazione , non comparisca , la lettura è permessa soltanto a condizione che il giudice riconosca giustificata da legittimo impedimento la non comparizione . Questa disposizione deve essere osservata a pena di nullità . 406 . E ’ vietato , a pena di nullità , leggere le deposizioni di testimoni non esaminati dal giudice con le norme della istruzione formale , o in ogni caso quelle di persone che hanno facoltà di astenersi dal deporre all ' udienza ( 247 ) . E ’ parimenti vietata , a pena di nullità , la lettura degli interrogatori di imputati prosciolti se non siano compresi nelle liste dei testimoni e non ne sia stata ordinata la citazione . E ’ inoltre vietata , a pena di nullità , la lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel procedimento , ovvero sulla moralità in genere delle parti o dei testimoni , fatta eccezione per i certificati del casellario giudiziale . 407 . Salve le disposizioni dei tre precedenti art . , il presidente , o il pretore , anche d ' ufficio , fa dare lettura dei rapporti , delle denuncie o querele e di ogni altro atto o documento del procedimento , ovvero presentato dal pubblico ministero o dalle parti , quando ne riconosca la pertinenza e la utilità . 408 . Dopo l ' esame , il presidente , o il pretore , sentiti il pubblico ministero e le parti , può licenziare il perito , l ' interprete o il testimonio , con riserva di richiamarlo quando occorra . Può vietargli di rimanere in udienza , e anche ordinare che si ritiri nella camera assegnata ai periti e ai testimoni in attesa di altri ordini . Chi trasgredisce tali prescrizioni è punito a norma della prima parte dell ' art . 394 . 409 . Il pubblico ministero , i difensori , i giudici del tribunale e i giurati , durante il dibattimento , possono , per mezzo del presidente o del pretore , fare domande , oltre che all ' imputato , alla parte lesa , ai testimoni e ai periti . 410 . Le regole stabilite per la istruzione formale relativamente alle ispezioni , agli esperimenti giudiziali ( 202 s . ) , alle perquisizioni ( 233 s . ) , ai sequestri ( 237 s . ) , alle ricognizioni , ai confronti ( 257 s . ) , ai testimoni ( 245 s . ) , ai periti , agli interpreti ( 208 s . ) , e ai mezzi di prova in generale , si osservano per compiere simili atti nel giudizio , in quanto siano applicabili e non sia altrimenti disposto . 411 . Ultimate le prove , la parte civile legge e svolge le sue conclusioni , il pubblico ministero pronuncia la requisitoria e successivamente il difensore dell ' imputato propone la difesa . La parte civile , il pubblico ministero e il difensore dell ' imputato possono replicare ; la replica è ammessa una sola volta . CAPO II . Della sentenza e delle spese . 412 . Il dibattimento avanti il tribunale o il pretore è chiuso tosto che sia finita la discussione , e senza interruzione è deliberata la sentenza ( 414 ) ; essa è pubblicata immediatamente all ' udienza dal presidente o pretore , mediante lettura del dispositivo ( 414 , 5° ) . Queste prescrizioni si osservano a pena di nullità ( 433 ) . 413 . Nel deliberare la sentenza , il presidente del tribunale sottopone separatamente a decisione le questioni di fatto , e quindi , se occorra , quella sull ' applicazione della legge . Tutti i giudici votano sopra quest ' ultima questione , qualunque sia stato il loro voto su quest ' ultimo fatto . Il presidente raccoglie i voti cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina , e vota per ultimo . Se i giudici , presenti al dibattimento , eccedono il numero legale , i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullità , salvo che uno di essi sia stato relatore all ' udienza , nel quale caso egli prende il posto del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare . Qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni , i giudici che hanno votato per la pena più grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena minore gradatamente più prossima alla più grave , perché venga a risultare la maggioranza . Il dispositivo è scritto e sottoscritto dal presidente . 414 . La sentenza contiene : 1° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ’ imputato che servirono nel procedimento per identificarlo , con analoghe indicazioni per la parte civile e la persona civilmente responsabile , quando vi siano ; 2° la enunciazione dei fatti che formano l ' oggetto dell ' imputazione ; 3° i motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata ; 4° la indicazione degli articoli di legge applicati ; 5° il dispositivo ; 6° la data e le sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere . Se , per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza del tribunale , uno dei giudici non possa sottoscriverla , ne è fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici . La sentenza è nulla se la persona dell ' imputato non sia stata sufficientemente indicata , o se manchi alcuno dei requisiti prescritti ai num . 2 , 3 , 5 e 6 , salvo quanto è disposto nel capoverso precedente . Nella mancanza di altri requisiti , non producente nullità , il giudice che ha pronunciato la sentenza , sulla domanda della parte interessata o del pubblico ministero , ne ordina la rettificazione con le forme stabilite nell ' art . 434 . 415 . Il pubblico ministero procede a norma di legge se dal dibattimento risulti a carico dell ' imputato alcun altro fatto costituente reato diverso da quello enunciato nella richiesta o istanza di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , eccetto che si tratti di reati ai quali si applica la disposizione dell ' art . seguente . Se l ' imputato che trovasi detenuto sia prosciolto , e per il fatto nuovo risultato dal dibattimento la legge autorizzi il mandato di cattura , il presidente , o il pretore , può , sull ' istanza del pubblico ministero , sospenderne la liberazione e spedire mandato di arresto . 416 . Qualora nel dibattimento risulti un reato concorrente , o la continuazione di reato , nei sensi degli art . 77 , 78 e 79 del codice penale , ovvero una circostanza aggravante , e non ve ne sia stata specifica menzione nella sentenza di rinvio , nell ’ atto di accusa , nella richiesta , nella istanza , o nel decreto di citazione , il presidente a domanda del pubblico ministero , o il pretore anche di ufficio , purché la cognizione non ecceda la competenza del giudice , li contesta , a pena di nullità , all ' imputato , inserendone menzione nel processo verbale , e , salvo che si tratti dell ' aggravante della recidiva , lo avverte che ha diritto a chiedere un termine per la difesa . Se l ' imputato esercita questo diritto , il giudice sospende o rimanda il dibattimento , con facoltà al pubblico ministero , all ' imputato e alle altre parti di presentare nuove prove . Se l ' imputato non esercita questo diritto , o se si tratta di recidiva , il reato concorrente , la continuazione , o la circostanza aggravante , restano compresi nella imputazione e nel giudizio . 417 . Il giudice può definire il fatto in modo diverso da quello enunciato nella richiesta , nella istanza , o nel decreto di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , e infliggere la pena corrispondente , quantunque più grave , purché la cognizione del reato non ecceda la sua competenza . Se risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato nella richiesta , o nella istanza , o nel decreto di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , fuori dei casi contemplati nell ' art . precedente e nel primo capoverso dell ' art . seguente , trasmette con ordinanza motivata gli atti al pubblico ministero . 418 . Se il giudice creda che , per diversa definizione di reato , il fatto del quale conosce in seguito a sentenza di rinvio ecceda la propria competenza , trasmette , con ordinanza motivata , gli atti alla corte di cassazione , la quale decide sul conflitto . Se il giudice creda che il reato ecceda la propria competenza perché il fatto nel dibattimento risulta diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio , trasmette , con ordinanza motivata , gli atti al pubblico ministero . Altrettanto dispone in ogni diverso caso in cui al dibattimento sorga motivo per attribuire il procedimento ad una competenza superiore . Se il fatto costituisce un reato di competenza del pretore , e se l ' imputato , il pubblico ministero , o la parte civile , non ha chiesto la dichiarazione d ' incompetenza , il tribunale giudica nel merito con sentenza inappellabile . 419 . La dichiarazione d ’ incompetenza può essere pronunciata in ogni stato del giudizio . Nel dichiarare la propria incompetenza , se la legge autorizzi il mandato di cattura , il tribunale o il pretore può spedire il mandato di arresto . 420 . Quando il giudice ritenga non appartenere la cognizione del fatto alla competenza ordinaria , trasmette gli atti all ' autorità competente . 421 . Se esiste una causa per la quale l ' imputato non è punibile o non soggiace a pena , se il fatto non costituisce reato , ovvero se la sussistenza del fatto è esclusa , se l ' imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso , se l ' azione penale è prescritta od in altro modo estinta , o non può essere promossa o proseguita , il tribunale , o il pretore , pronuncia l ’ assoluzione enunciandone espressamente la causa nel dispositivo . Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista , o che l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso , o non risultino sufficienti le prove della sua colpevolezza , si pronuncia sentenza assolutoria per insufficienza di prove . Nei casi in cui la legge dispone che l ' imputato va esente da pena , ne è fatta dichiarazione , enunciandone espressamente la causa nel dispositivo . Se il prosciolto si trovi detenuto , o soggetto a vincoli di libertà provvisoria , il tribunale , o il pretore , ne ordina la liberazione , se egli non debba rimanere detenuto per altra causa . Quando occorra applicare il capoverso dell ' art , 46 , . o la prima parte dell ' art . 54 , o la prima parte dell ' art . 58 del codice penale , si provvede a norma dell ' art . 594 . 422 . Il tribunale , o il pretore , se il fatto costituisce un reato e la reità dell ' imputato è provata , pronuncia la condanna e infligge la pena . 423 . Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione , alla detenzione , al confino , o all ' arresto per durata non superiore a sei mesi , o ad una pena pecuniaria , che , sola o congiunta a pena restrittiva dèlla libertà personale , e convertita a norma di legge , priverebbe della libertà personale per un tempo nel complesso non superiore a sei mesi , contro persona che non abbia riportalo mai condanna alla reclusione , il giudice , salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali , e purché l ' imputato sia presente , può ordinare che l ' esecuzione della condanna rimanga sospesa per il termine di cinque anni , trattandosi di condanna per delitto , o , se trattisi di condanna per contravvenzione , per un termine inferiore a quello stabilito per la prescrizione della pena ( 424 s . ) . La misura della pena per cui può darsi questo provvedimento , è doppia per le donne , per i minori di anni diciotto e per coloro che abbiano compiuto anni settanta . La disposizione di questo art . non si applica nei casi di assenza o allontanamento volontario dal giudizio preveduti negli art . 376 e 371 . 424 . La sospensione può essere subordinata al risarcimento del danno liquidato nella sentenza , ovvero al pagamento , entro il termine prefisso nella medesima , di una somma da imputare nella liquidazione definitiva , o assegnata a titolo di riparazione , e in ciascuno di questi casi può anche essere subordinata al pagamento delle spese del procedimento . 425 . I1 presidente , o il pretore , letta la sentenza , richiama il condannato , in udienza , sulla importanza del beneficio concedutogli , e lo ammonisce che se entro il termine stabilito commetta un delitto , o non ottemperi agli obblighi imposti , dovrà espiare la pena a norma di legge . 426 . La sospensione non può essere conceduta più di una volta , neppure se sia intervenuta riabilitazione ( 629 s . ) ; ma per gli effetti di questa disposizione non si tiene conto della sospensione conceduta con decreto a norma dell ’ art . 298 . 427 . Se con una prima condanna sia inflitta pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila , o pena restrittiva della libertà personale per durata non maggiore di tre anni , il giudice può , valutati i precedenti del condannato e le circostanze del fatto , ordinare che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ( 618 s . , 623 . 3° ) , fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto . 428 . Se la condanna alla pubblicazione della sentenza sia espressamente preveduta dalla legge , il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato e , quando sia il caso , anche a spese della persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . Se in altri casi il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall ' indole del fatto e serva a riparare il danno , o a integrarne la riparazione , ordina che la sentenza sia pubblicata , a spese della parte istante , per una o due volte , in giornali che designa , in numero non maggiore di tre . Nel caso di proscioglimento , il giudice , sull ' istanza dell ' imputato , qualora ravvisi concorrere a riguardo di lui condizioni analoghe a quelle indicate nel precedente capoverso , può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte civile . 429 . In virtù della sentenza di condanna lo Stato ha diritto al pagamento delle spese del procedimento a carico del condannato o dei condannati , a norma dell ’ art . 39 del codice penale . La persona civilmente responsabile ( 65 al . ) che sia stata citata o sia intervenuta nel giudizio è obbligata al pagamento in solido col condannato , se la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza . Se l ' imputato sia assolto e si tratti di reato per il quale si procede a querela di parte il querelante è condannato alle spese del procedimento . Non vi è condannato quando l ' assoluzione sia pronunciata per essere estinta l ' azione penale in forza di prescrizione e questa non fosse compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela . Se l ’ azione penale è dichiarata estinta per remissione ( 155 s . , c.p. 88 ) , si applicano le disposizioni dell ' art . 161 ( 470 ) . 430 . Con la sentenza di condanna l ' imputato è pure condannato al risarcimento dei danni cagionati dal reato , e alle restituzioni in favore del danneggiato , anche se non costituito parte civile . Può essere condannato altresì al pagamento della riparazione in somma determinata nella sentenza , purché l ' offeso costituito parte civile ne abbia fatto domanda . Quando la persona civilmente responsabile fu citata o intervenne nel giudizio , tali condanne sono pronunciate anche contro di essa , in solido , se la sua responsabilità sia dichiarata nella sentenza . La liquidazione dei danni è pronunciata nella sentenza se ne sia fatta domanda dalla parte civile e gli atti ne forniscano gli elementi ; in ogni altro caso la domanda per la liquidazione è proposta avanti il giudice civile competente in primo grado per valore , nel luogo dove fu trattato in prima cognizione il giudizio penale . Nella sentenza può essere assegnata al danneggiato una somma da imputare nella liquidazione definitiva . L ' imputato e la persona civilmente responsabile sono in ogni caso condannati in solido alle spese in favore della parte civile . Il giudice provvede altresì . sulle spese indicate nel capoverso dell ’ art . 10 ( 470 ) . 431 . Con la sentenza di proscioglimento , il giudice , se si tratti di reato per il quale si procede a querela di parte condanna il querelante al rimborso delle spese in favore dell ’ imputato , e , se il querelante sia costituito parte civile , anche in favore della persona civilmente responsabile , citata o intervenuta , eccetto che concorrano giusti motivi per compensarle in tutto o in parte , o sia pronunciato il proscioglimento per prescrizione non ancora compiuta nel giorno in cui fu presentala la querela ; può altresì condannare il querelante a risarcire i danni all ' imputato , e , quando sia il caso , alla persona civilmente responsabile , se gli interessati ne propongano istanza . Se si tratta di reato per il quale si procede d ' ufficio , il giudice può , sull ’ istanza medesima , condannare la parte civile alle spese e ai danni in favore dell ' imputato e della persona civilmente responsabile citata o intervenuta nel giudizio , e provvede altresì sulle spese indicate nel capoverso dell ' art . 10 ( 432 , 470 ) . 432 . Sulle domande per spese e per risarcimento di danni , di cui nell ' art . precedente , non può pronunciare che il giudice penale nella sentenza di proscioglimento . Il giudizio di liquidazione è proposto avanti il giudice civile competente in primo grado in conformità del primo capoverso dell ' art . 430 . 433 . La sentenza del tribunale , debitamente compilata e sottoscritta , deve essere deposta in cancelleria non oltre quindici giorni dalla pubblicazione fattane in udienza a norma dell ’ art . 412 , e quella del pretore non oltre dieci giorni . La sentenza si ha come notificata alle parti che siano state presenti in persona al dibattimento , anche se non siano presenti alla pubblicazione . 434 . La correzione degli errori materiali delle sentenze , delle ordinanze e dei decreti , quando tali errori non producano nullità , è ordinata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento , sentito il pubblico ministero , previa citazione delle parti in camera di consiglio ; delle deduzioni di esse è fatta menzione nel processo verbale . Nell ’ originale della sentenza , dell ' ordinanza , o del decreto , è fatta annotazione dell ’ ordinanza di correzione . Si procede nello stesso modo quando occorra rettificare , in una sentenza , il nome o cognome dell ’ imputato . 435 . L ' imputato assolto , anche in contumacia , con sentenza divenuta irrevocabile , non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per quel medesimo fatto , neppure se esso venga diversamente definito per titolo , grado o quantità di reato . Si può invece in ogni caso procedere contro l ' imputato assolto per mancanza di querela o richiesta , se l ’ una o l ' altra venga in seguito proposta . CAPO III . Del processo verbale . 436 . Di ogni dibattimento il cancelliere redige processo verbale nel quale enuncia : l ° il luogo , l ’ anno , il mese e il giorno in cui è tenuta l ' udienza , l ' ora dell ’ apertura e quella della chiusura di essa ; 2° nome , cognome , età e altre qualità personali dell ’ imputato ; 3° nome e cognome dei giudici , del rappresentante del pubblico ministero , delle parti che intervengono al dibattimento , dei loro rappresentanti e difensori ; 4° nome , cognome , età e altre qualità personali dei testimoni , dei periti , degli interpreti , e la prestazione del rispettivo giuramento ; 5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero o delle parti , e quanto il giudice , d ’ ufficio o a richiesta del pubblico ministero o di una delle parti , ordini che vi sia inserito . Il processo verbale è sottoscritto dal presidente , o dal pretore , e dal cancelliere , ed è unito agli atti del procedimento . Se il presidente del tribunale sia impedito , sottoscrive per lui il giudice anziano ; in caso d ' impedimento del presidente della corte di assise , o del pretore , basta che sottoscriva il cancelliere . Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa menzione prima delle sottoscrizioni . Le ordinanze pubblicate durante il dibattimento sono inserite , a pena di nullità , nel processo verbale . 437 . Nel dibattimento avanti la corte di assise il cancelliere non deve enunciare nel processo verbale le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti , salvo quanto è disposto nel num . 5 dell ' art . precedente . Nel dibattimento avanti il tribunale o il pretore , e nel giudizio in contumacia avanti la corte di assise , il cancelliere deve riassumere le deposizioni dei testimoni , le dichiarazioni dei periti , le conferme , variazioni o aggiunte alle deposizioni o alle dichiarazioni antecedenti , e ogni altra circostanza che risulti dal rispettivo esame . Se l ’ imputato è presente , il cancelliere deve pure riassumere le risposte . Il presidente , o il pretore , può dettare le disposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti , e può invitare questi ultimi a dettarle , facendo di tali circostanze inserire menzione nel processo verbale . CAPO IV . Disposizioni speciali per il giudizio avanti la corte di assise . 438 . Il presidente , composta la giuria in conformità stella legge , e ammesso il pubblico nella sala di udienza , espone concisamente ai giurati i fatti e legge l ' imputazione , senza accennare alle prove . Indi seriamente li ammonisce dell ’ obbligo di non comunicare con alcuno intorno alle accuse e di non manifestare in alcun modo la propria opinione intorno ad esse , prima del verdetto , e rammenta le sanzioni stabilite nell ’ art . 441 . 439 . Se l ' azione penale sia estinta , ovvero non possa essere promossa o proseguita , il presidente , anche di ufficio , sentiti il pubblico ministero , l ' imputato e i difensori , pronuncia non doversi procedere per il motivo che indica espressamente nel dispositivo della sentenza . Questa è deliberata senza l ' intervento dei giurati , anche dopo 1’apertura del dibattimento . Nel procedimento per citazione diretta ( 277 s . ) , il presidente decide nella stessa forma sull ' eccezione d ' incompetenza della corte di assise . Qualora riconosca fondata la eccezione , pronuncia sentenza di rinvio al tribunale o al pretore . 440 . Interrogato l ' imputato sul nome , cognome e sulle altre qualità personali , il presidente invita i giurati ad alzarsi ; e , stando in piedi egli stesso , legge la seguente formula di giuramento : « Con la ferma volontà di compiere , da uomini d ’ onore , tutto il vostro dovere , e coscienti della suprema importanza morale e civile dell ’ ufficio che la Legge vi affida , giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità , in questo procedimento , le prove e le ragioni dell ' accusa e della difesa , di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità , e di tenere lontano dall ' animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore , perché il verdetto riesca , quale la società lo attende da voi , affermazione sincera di vertici e di giustizia » . I giurati sono chiamati ad uno ad uno ; e ciascuno di essi risponde affermando : « Lo giuro » ( 465 ) . 441 . Il giurato che , prima del verdetto , comunicando con altri , o in altro modo , manifesti la propria opinione sulle accuse , è escluso dalla giuria ed è condannato dal presidente al pagamento di una ammenda non inferiore a lire trecento e non superiore a mille , e alle spese della sospensione che sia resa necessaria dalla sua esclusione . 442 . Dopo l ' interrogatorio dell ' imputato il presidente avverte i giurati della facoltà che hanno , durante il dibattimento , di rivolgere per mezzo di lui all ' imputato , alla parte lesa , ai testimoni o ai periti le domande che ritengano utili all ' accertamento della verità ( 465 ) . 443 . Esaurite le prove , il presidente invita il pubblico ministero e le parti a presentare le rispettive richieste circa le questioni da proporre ai giurati ( 444 s . ) ; indi egli formula le questioni e ne dà lettura ( 465 ) . 444 . Le questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti sono proposte in conformità alla sentenza di rinvio , o all ' atto d ' accusa . Anche nel giudizio avanti la corte di assise si applica la disposizione dell ’ art . 416 e le questioni sono proposte in conformità alla contestazione fatta dal presidente a norma del medesimo articolo ( 465 ) . 445 . Il pubblico ministero e l ' imputato possono chiedere che siano proposte questioni o domande sulle cause che secondo la legge escludono o diminuiscono l ' imputabilità o la pena , o per le quali deve dichiararsi la esenzione da pena , ed anche questioni o domande subordinate che modifichino la questione principale dando luogo a conseguenze di diritto diverse a favore dell ’ imputato . Il presidente deve proporre le dette questioni o domande , qualora non ostino motivi di diritto , e può proporle anche d ' ufficio ( 465 ) . 446 . La questione sul fatto principale come fu indicato nella sentenza di rinvio o nell ’ atto di accusa , con l ’ enunciazione degli elementi costitutivi del reato , senza dare loro alcuna denominazione giuridica e con riferimento alla colpevolezza dell ’ imputato , deve essere divisa nelle seguenti domande : 1° se sussista il fatto materiale ; 2° se l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso ; 3° se l ' imputato sia colpevole . Nella domanda sulla colpevolezza si enuncia , quando sia indicato nella legge , anche il fine specifico ( 449 , 465 ) . 447 . La questione subordinata contiene gli elementi che la costituiscono come modificazione della principale . Se in essa non debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso , o elementi costitutivi di un reato diverso , è inserita nella questione principale come domanda subordinata alla risposta data alla seconda o alla terza domanda della questione stessa . Se nella questione subordinata debbano essere enunciati elementi di un fatto materiale diverso , o elementi costitutivi di un reato diverso , tale questione è proposta subordinatamente alla principale e divisa nel modo indicato nell ' art . precedente ( 465 ) . 448 . Le domande , e rispettivamente le questioni , sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità (c.p . 44 s . ) o la pena , su quelle per le quali deve dichiararsi la esenzione da pena , e sulle circostanze aggravanti , contengono l ' enunciazione degli elementi che le costituiscono , fatta eccezione per quella relativa alle circostanze attenuanti prevedute nell ’ art . 59 del codice penale ( 465 ) . 449 . La domanda su una causa che esclude l ’ imputabilità fa parte della questione sul fatto principale . Tale domanda precede quella indicata al n . 3 dell ' art . 446; e quest ' ultima deve essere formulata subordinatamente alla risposta negativa sulla causa da cui è esclusa l ’ imputabilità . La questione su una causa che diminuisce l ' imputabilità o la pena è proposta in seguito alla questione sul fatto principale , e subordinatamente alla risposta affermativa sulle tre domande indicate nell ' art . 446 ( 465 ) . 450 . Se l ' imputato sia sordomuto , o se nel momento in cui fu commesso il fatto avesse avuto meno di quattordici anni , ovvero , trattandosi di reato di stampa preveduto nel n . 4 dell ’ art . 14 , avesse avuto meno di sedici anni , il presidente domanda ai giurati con speciale questione se egli abbia agito con discernimento ( 465 ) . 451 . La questione sul fatto principale è proposta prima di ogni altra ; la questione sulle circostanze attenuanti è proposta per ultima : le altre sono proposte con l ' ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione , salvo quanto è disposto nel capoverso dell ’ art . 449 . Le domande sul fatto principale e sulle questioni subordinate sono proposte con la formula : 1 ) « Sussiste il fatto .... ( enunciandolo in conformità agli art . 444 e 446 ) ? » 2 ) « Ha l ’ imputato ... commesso il fatto ( o « Ha concorso nel fatto » , indicando gli elementi del concorso ) ? » ; 3 ) « È l ' imputato colpevole per avere commesso il fatto ( o per avere concorso nel fatto ) volontariamente ? » ( e se la legge designa un fine specifico si dica , per esempio : « a fine di uccidere , per trarre profitto , per fine di lucro , di libidine , per influire … » ? ) ; oppure : « È l ' imputato colpevole di avere cagionato il fatto per imprudenza , per negligenza ? » ( come nelle varie ipotesi dalla legge indicate ) . Le questioni o domande sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità o la pena , quelle sulle circostanze aggravanti e quelle sulle cause che esimono da pena sono proposte con la formula : « Sussiste a favore ( o a carico ) dell ' imputato che egli abbia commesso il fatto , trovandosi nello stato o con la circostanza o per esservi stato costretto o nell ’ atto di ... usando di ... con abuso di ... col mezzo di ... con violenza , con armi ... ( come nei varii casi dalla legge indicati ) . La questione sulle circostanze attenuanti è proposta con la formula : « Concorrono in favore dell ' imputato circostanze attenuanti ? » ( 465 ) . 452 . Le questioni , e le domande in cui siano divise , si formulano distintamente per ciascun imputato , per ciascun fatto principale o subordinato , e per ciascuna delle cause o circostanze suddette . Ciascuna questione e ciascuna domanda è formulata in modo che si possa rispondere con sì o con no ; e vi è fatta menzione , quando occorra , del legame di dipendenza dell ' una dall ' altra . Se più sono gli imputati per un medesimo fatto , la domanda sulla sussistenza del fatto materiale specificata nel num . 1 dell ’ art . 446 è proposta una sola volta ( 465 ) . 453 . Il pubblico ministero e le parti hanno facoltà di chiedere che le questioni siano formulate , o disposte , in modo ed ordine diverso . Il presidente decide sulle istanze predette . 454 . Stabilite le questioni definitivamente secondo le nonne degli art . precedenti e sottoscritte dal presidente e dal cancelliere , si procede alla discussione in conformità dell ’ art . 411 . Nessuna modificazione od aggiunta può essere fatta alle questioni , se non sopraggiungano nuovi elementi di prova che ne impongano la necessità . La decisione del presidente su questo oggetto non può essere in alcun modo impugnata ( 465 ) . 455 . Terminata la discussione , il presidente dichiara chiuso il dibattimento , che non può essere riaperto ; e si procede nella sala d ' udienza alla deliberazione del verdetto , restando presenti , insieme coi giurati , il presidente , il pubblico ministero , il cancelliere , e un difensore per ciascuno degli imputati . Per gli imputati per i quali il presidente dichiari non esistere incompatibilità di difesa , assiste un solo difensore designato da essi o , in caso di disaccordo , dal presidente . I giurati supplenti sono licenziati : ogni altra persona , compreso il difensore della persona civilmente responsabile , è fatta allontanare dalla sala dell ' udienza . Il presidente provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica alla custodia degli ingressi . È assoluto dovere del pubblico ministero e del difensore di mantenersi in silenzio e astenersi da qualsiasi atto elle possa turbare la libertà e la tranquillità della votazione del verdetto e dello spoglio dei voti . Il presidente fa allontanare dalla sala di udienza il trasgressore , e lo denunzia per i provvedimenti disciplinari , senza pregiudizio dell ' azione penale quando ne sia il caso , e salvo l ’ obbligo di ripresentarsi all ’ udienza dopo la deliberazione dei giurati . La deliberazione continua in assenza del trasgressore e senza che questi sia surrogato . Le disposizioni date dal presidente in esecuzione di questo articolo non sono soggette ad alcuna impugnazione ( 457 , 459 , 465 ) . 456 . Finché non sia ultimata la deliberazione , la quale in nessun caso può essere interrotta , nessuno può prendere la parola se non per espressa facoltà datagli dal presidente ; e nessuno può entrare nella sala d ’ udienza , od uscirne , eccetto che per ordine scritto del presidente ( 457 , 459 , 465 ) . 457 . Chiunque trasgredisce alle disposizioni dei due art . precedenti , ovvero , essendo obbligato a darvi esecuzione , non le fa eseguire , è condannato dal presidente a pagare all ' erario una somma da trecento a cinquecento lire , senza pregiudizio dell ' azione penale che possa sorgere dal fatto ( 459 ) . 458 . Il presidente richiama i giurati sulla importanza del giuramento da loro prestato e sulla gravità dell ' ufficio che si accingono a compiere ; dà lettura delle questioni nell ' ordine in cui sono state formulate ; le spiega singolarmente nel loro significato e nelle rispettive relazioni , indicando le conseguenze penali delle risposte , senza riassumere i risultati del dibattimento né ripetere o apprezzare le prove , o le ragioni , addotte per l ' accusa o per la difesa , Ciascun giurato ha facoltà di chiedere schiarimenti anche prima della votazione di una singola questione o domanda ( 459 al . ult . , 465 ) . 459 . Il presidente spiega ai giurati l ’ effetto delle schede non contenenti alcun voto , o giudicate non leggibili ( 460 , 465 ) . Prima che si proceda alla votazione il presidente rammenta a tutti i presenti le disposizioni degli art . 455 , 456 e 457 , ed invita a prestarvi scrupolosa obbedienza . Nel processo verbale è fatta menzione dell ' osservanza di questo articolo e del precedente . 460 . Intorno alle spiegazioni date dal presidente ai giurati è vietata qualsiasi discussione . L ' errore di diritto rilevato nelle spiegazioni può essere fatto valere come motivo di annullamento a norma dell ’ art . 500 , mediante il ricorso per cassazione , qualora , a richiesta del pubblico ministero , o del difensore , il presidente non l ' abbia rettificato . Nel processo verbale si fa menzione della richiesta di rettificazione e della dichiarazione del presidente . 461 . Il presidente fa consegnare dal cancelliere a ciascun giurato , per ogni questione o domanda , una scheda col bollo della corte di assise . La scheda reca stampata o scritta la formula della questione o domanda ; e di fianco a questa reca stampato : « Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è .... » . Il giurato scrive , sotto le dette parole , la parola sì o no ; e piega la scheda . Su ogni singola questione o domanda tutti i giurati devono votare simultaneamente . Le schede piegate relative alla domanda o questione votata sono raccolte dal cancelliere . La votazione deve essere effettuata in modo che nessuno possa prendere cognizione del voto individuale di ciascun giurato ( 465 ) . 462 . Il presidente assistito esclusivamente dal cancelliere fa lo spoglio delle schede , ne annunzia il risultato per ogni singola questione o domanda e lo scrive immediatamente in margine alla questione o domanda , dichiarando il numero dei voti soltanto nel caso in cui la risposta affermativa sul fatto principale , o sulla circostanza aggravante , sia data a semplice maggioranza di sei voti . Se qualche scheda non contenga alcun voto , o , sul dubbio proposto dal presidente , sia giudicata non leggibile almeno da cinque giurati , è considerata favorevole all ' imputato . Tutte le schede , subito dopo lo spoglio , sono bruciate ( 465 ) . 463 . La decisione dei giurati deve risultare dalla maggioranza di sei voti almeno . Quando i voti sono egualmente divisi , prevale l ' opinione favorevole all ' imputato ( 465 ) . 464 . Deliberato il verdetto , il presidente , sempre in presenza dei giurati , del pubblico ministero e del difensore , lo sottoscrive insieme al cancelliere ( 465 ) . 465 . Le disposizioni dell ' art . 440 , degli art . 442 a 452 , 454 a 456 , 458 , 459 prima parte , 461 a 464 , si osservano a pena di nullità . 466 . Quando il verdetto sia stato affermativo su taluna delle domande relative al fatto principale alla semplice maggioranza di sei voti , il presidente può rimandare il giudizio ad altra sessione con altri giurati . La decisione del presidente non è motivata e nessuno ha diritto di provocarla . Se il verdetto affermativo concerne più reati , la norma suddetta si applica al reato per il quale la decisione del presidente è pronunciata . Se per altri imputati del medesimo reato il verdetto sia stato affermativo con maggioranza superiore a sei voti , il presidente ha facoltà di estendere anche a questi imputati l ' effetto della sua decisione . 467 . Sottoscritto il verdetto , il presidente riapre l ' udienza e ordina che sia ricondotto nella sala l ' imputato . Il cancelliere dà lettura del verdetto . Il pubblico ministero e i difensori delle parti propongono le rispettive richieste , conclusioni , od istanze ; immediatamente dopo , a pena di nullità , il presidente redige la sentenza e la pubblica mediante lettura della medesima in udienza . 468 . Se i giurati hanno negato che il fatto materiale sussista , o hanno negato che l ' imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso , o che ne sia colpevole , ovvero se hanno risposto affermativamente alla domanda sopra la causa che esclude la imputabilità , o per la quale la legge penale dispone che l ' imputato non è punibile , o non soggiace a pena , il presidente lo dichiara assolto . Se il fatto di cui l ' imputato è dichiarato colpevole non costituisce reato , il presidente lo assolve dichiarandone espressamente il motivo . Nei casi in cui la legge penale dispone che l ' imputato va esente da pena , il presidente lo dichiara espressamente nel dispositivo . In ciascuno dei casi predetti , qualora il prosciolto si trovi detenuto , o soggetto a vincoli di libertà provvisoria , il presidente ne ordina la liberazione salvo che costui non debba rimanere detenuto per altra causa . Quando occorra applicare il capoverso dell ' art . 46 , o la prima parte dell ' art . 54 , o la prima parte dell ' art . 58 del codice penale , si provvede a norma dell ' art . 594 . 469 . Se il fatto di cui , secondo il verdetto , l ' imputato fu ritenuto colpevole costituisce reato , il presidente pronuncia la condanna e infligge la pena . 470 . I1 presidente , nella sentenza di condanna o di proscioglimento , pronuncia sulle spese , sulle restituzioni , sui danni e sulle domande per riparazione , in conformità degli art . 429 , 430 e 431 . CAPO V . Del giudizio in contumacia . 471 . Quando l ' imputato , anche se detenuto , non si presenti all ' udienza , e sia dimostrato che si trovi nell ' impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento , ovvero se per infermità di mente sia nell ’ impossibilità di provvedere alla propria difesa , il presidente della corte di assise , il tribunale , o il pretore , anche d ' ufficio , sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze ; prescrive , quando occorra , che il provvedimento sia notificato all ' imputato ; può autorizzare altresì il danneggiato , che ne faccia istanza , a promuovere o proseguire l ' azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale , e non ostante che siavi stata costituzione di parte civile . L ' istanza può essere proposta dal pubblico ministero nel caso preveduto nell ' art . 64 . Se il dibattimento sia tenuto successivamente , la parte civile può valersi della facoltà disposta nell ' art . 10 . 472 . Fuori dei casi indicati nell ' art . precedente e di quello preveduto nel capoverso dell ' art . 376 , se l ' imputato non si presenti all ' udienza , il presidente , o il pretore , ordina al cancelliere di dare lettura dell ' atto di notificazione della sentenza di rinvio , se ne sia il caso , e dell ' atto di notificazione del decreto di citazione , o di quello indicato nell ' art . 360 . Il giudice , dopo ciò , sentiti il pubblico ministero e i difensori , quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati , prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia ; altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali siasi accertata la nullità . 473 . I1 giudizio in contumacia , in prima istanza , come in appello , è trattato con le forme ordinarie ; la corte di assise procede senza intervento di giurati . La difesa non può presentare prove a discolpa ; il giudice può valersi delle facoltà disposte negli art . 399 , 400 e 493 , meno che per l ' esame di testimoni . Salvo quanto è disposto nello art . 476 , la sentenza contiene i provvedimenti sulle spese e gli altri menzionati negli art . 429 , 430 e 431 . La corte di assise , nel pronunciare condanna a pena restrittiva della libertà personale , spedisce , contro il contumace , ordine di cattura , a norma del primo capoverso dell ' art . 330 , sottoscritto dal presidente e dal cancelliere . 474 . Avanti la corte di appello , il tribunale , o il pretore , il contumace può comparire nel corso del dibattimento . Il presidente , o il pretore , lo informa sommariamente di quanto è stato fatto prima della sua comparizione e lo invita a esporre le discolpe . Se la comparizione avviene prima che siano incominciate le arringhe per la discussione , l ' imputato può presentare documenti e indicare altre prove a sua difesa . Il giudice , sentiti il pubblico ministero e le altre parti presenti , può valersi rispetto alla prova testimoniale e alla perizia delle facoltà disposte nell ' art . 400 . Avanti la corte di assise , la comparizione dell ' imputato contumace , in qualsiasi momento del giudizio trattato in conformità della prima parte dell ' art . 473 , purché avvenga prima della chiusura del dibattimento , determina la rinnovazione di questo nelle forme ordinarie . Nondimeno , se l ' imputato comparisce volontariamente nel dibattimento in corso avanti i giurati contro altri coimputati , si applicano le regole della prima parte e del primo capoverso di questo articolo , purché il comparente sia assistito da difensore di fiducia e non chieda che il dibattimento sia sospeso o rimandato . 475 . Il condannato in contumacia dalla corte di assise alla pena dell ' ergastolo , o ad altra pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a cinque anni , ovvero all ' interdizione perpetua dai pubblici uffici , in qualunque tempo si presenti volontariamente , o si costituisca in carcere , o pervenga in potere della giustizia , prima che l ' azione penale sia prescritta , è sottoposto a nuovo giudizio con le forme ordinarie e la sentenza si ha come non avvenuta . Se la sentenza di rinvio o l ' atto di accusa non fossero stati notificati all ' imputato in persona , la notificazione deve essere nuovamente eseguita insieme con quella del decreto indicato nell ' art . 360 . Se il condannato presentatosi volontariamente , e non arrestato , non comparisca nel dibattimento , e non giustifichi uno dei motivi indicati nell ' art . 471 , la corte , senza intervento di giurati , ordina l ' esecuzione della condanna , con sentenza soggetta solamente a ricorso per cassazione ( 476 , 500 s . ) . 476 . Con le sentenze menzionate nella prima parte e nell ' ult . capoverso dell ' art . precedente la corte di assise non pronuncia sulle istanze per restituzioni , risarcimento di danni o riparazione , proposte a norma dell ' art . 7; e ne è attribuita la cognizione al giudice civile . L ' azione avanti il giudice civile può essere promossa o proseguita subito dopo la condanna in contumacia . E ’ applicabile la disposizione dell ' art . 10 , qualora , dopo promossa la detta azione , l ' imputato sia sottoposto al nuovo giudizio preveduto nella prima parte dell ' art . precedente . TITOLO III . Del giudizio sulle impugnazioni . CAPO I . Dell ’ appello . 477 . Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale : 1° l ' imputato , nel caso di condanna , o quando è stato assolto per insufficienza di prove , se si tratta di delitto ; e , se si tratta di contravvenzione , nel caso di condanna alla pena dell ' arresto , ovvero a pena pecuniaria superiore a lire centocinquanta , o alla sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ' arte per tempo superiore ad un mese ; 2° il pubblico ministero presso il pretore , o il procuratore del Re , allorché si tratta di delitto , ovvero allorché , trattandosi di contravvenzione , in caso di condanna fu inflitta , o , in caso di proscioglimento era stabilita dalla legge , una delle pene indicate nel numero precedente . 478 . Contro le sentenze del tribunale , salvo quanto è disposto nell ' ult . capoverso dell ' art . 418 , possono appellare alla corte di appello : 1° l ' imputato di delitto nel caso di condanna , o quando è stato assolto per insufficienza di prove , eccetto che la legge stabilisca una pena pecuniaria non congiunta ad altra pena e non superiore a lire mille , e la sentenza abbia applicato la pena in questi limiti ; 2° l ' imputato di contravvenzione nel caso di condanna all ' arresto o a uria pena pecuniaria superiore a lire mille , o alla sospensione dall ' esercizio di una professione o di un ' arte per un tempo superiore a tre mesi ; 3° il procuratore del Re e il procuratore generale , nel caso di condanna per delitto , o di proscioglimento , quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale , o una pena pecuniaria superiore a lire mille , e nel caso di condanna per contravvenzione , o di proscioglimento , allorché la legge stabilisca alcuna delle pene indicate nel n . 2 . Il procuratore del Re e il procuratore generale possono appellare qualunque sia stata in udienza la conclusione del rappresentante del pubblico ministero , e nonostante l ' appello dell ' ufficio del pubblico ministero di grado inferiore , ovvero il silenzio e l ' acquiescenza di questo all ' esecuzione della sentenza . 479 . La sentenza pronunciata su reati connessi ( 23 s . ) è appellabile per tutti i capi quando l ' appello è ammesso per taluno dei reati . 480 . L ' appello del pubblico ministero attribuisce al giudice superiore la piena cognizione del procedimento e l ' imputato può addurre tutti i suoi mezzi di difesa . Sull ' appello dell ' imputato , o di alcuna fra le persone indicate nell ' art . 128 , allorché non abbia appellato il pubblico ministero , la sentenza non può essere riformata , nella qualità e misura della pena , a danno dell ' imputato . Peraltro , il giudice di appello che ritenga doversi dare ai reato diversa definizione , anche più grave , nei limiti della competenza del giudice di primo grado , può stabilire la nuova definizione , pronunciando in conformità ad essa il dispositivo della sentenza . 481 . L ' imputato assolto può appellare contro le disposizioni della sentenza relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese . L ' imputato condannato può appellare soltanto contro le disposizioni della sentenza relative al risarcimento dei danni o alla riparazione , perché si tratti di sentenza appellabile secondo le norme degli art . 477 e 478 ( 484 ) . 482 . La persona civilmente responsabile ( 65 al . ) può appellare contro i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi civili , nei casi in cui l ' appello compete all ' imputato , non ostante il silenzio di quest ' ultimo , o la rinunzia all ' appello da lui proposto ( 484 ) . 433 . La parte civile può appellare , nel caso di condanna dell ' imputato , contro i capi o le disposizioni che concernono i suoi interessi civili ; e , nel caso di proscioglimento , contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni ( 484 ) . 484 . Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti l ' appellante , a pena di decadenza , fa notificare nel termine di tre giorni la dichiarazione d ' appello al pubblico ministero e alle altre parti . L ' appello per i soli interessi civili è proposto , trattato e deciso nella forma ordinaria del giudizio penale . 485 . L ' appello contro le ordinanze è proposto congiuntamente all ' appello contro la sentenza . Può essere proposto immediatamente , ma senza effetto sospensivo del giudizio , contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell ' imputato che siano pronunciate nel corso degli atti preliminari . 486 . I motivi d ' impugnazione , quando non siano stati proposti in conformità dell ' art . 131 , possono essere presentati dal difensore nel termine perentorio di giorni tre , se trattisi di appello da sentenza del pretore , e di giorni cinque , se trattisi di appello da sentenza del tribunale , a decorrere dalla notificazione della citazione per il dibattimento in appello . Questa disposizione vale anche per il pubblico ministero . Se i motivi siano stati presentati a norma dell ' art . 131 . possono esserne aggiunti altri , fino a cinque giorni prima dell ' udienza in cui si discute l ' appello . 487 . Nei casi in cui l ' appello sia proposto oltre il termine , o siavi rinunzia ad esso , il giudice che ha pronunciato la sentenza ne ordina in camera di consiglio la esecuzione . L ' ordinanza è notificata all ' appellante , il quale può impugnarla col ricorso per cassazione . 488 . Fuori dei casi preveduti nell ' art . precedente , il cancelliere della pretura o del tribunale trasmette tutti gli atti del procedimento , insieme alla copia della sentenza e alla dichiarazione di appello , con i motivi presentati , alla cancelleria del tribunale o della corte . 489 . Il presidente ordina la citazione dell ' imputato e della parte civile ; ordina pure quella dell ' imputato elle non abbia appellato , nei casi contemplati nei capoversi dell ' art . 131 . La citazione è notificata alle parti suddette , a pena di nullità . Il termine minimo per comparire è di dieci giorni avanti il tribunale e di quindici avanti la corte . 490 . Si osserva nel giudizio di appello la disposizione dell ' art . 362 , per gli effetti indicati al n . 4 dell ' art 358 . 491 . Nel giudizio di appello si osservano le norme del giudizio in primo grado , avanti il tribunale , anche relativamente alla pubblicità e alla polizia dell ' udienza e alla direzione della discussione , in quanto siano applicabili e non sia diversamente stabilito . Il presidente , o un giudice da lui delegato , prima che si proceda all ' interrogatorio dell ' imputato , fa relazione del procedimento e dei fatti che lo hanno determinato . La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne sia riconosciuta la necessità , ed è ordinata dal presidente d ' ufficio , ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero , o sulla istanza delle parti . Non si procede all ' esame di periti o testimoni . Nella discussione la parola spetta per primo all ' appellante ; la parte civile è ammessa alla discussione e può concludere , ancorché non sia appellante . Nel processo verbale , redatto a norma dell ' art . 436 , è fatta menzione dell ' adempimento delle formalità suindicate . Le disposizioni degli art . 412 , 413 , 414 , 433 , relative alla sentenza del tribunale , sono comuni anche alla sentenza della corte di appello ; per la correzione o la rettificazione si osserva la norma dell ' art . 434 . 492 . Quando l ' appello sia proposto da persona che non ne aveva diritto , o contro decisione inappellabile , o i motivi non siano stati presentati in termine , ovvero in alcuno dei casi contemplati nell ' art . 487 non vi sia stato il provvedimento ivi stabilito , il giudice d ’ appello ordina la esecuzione della sentenza e condanna l ' appellante nelle spese . 493 . Il pubblico ministero e le parti possono fare nuove produzioni , istanze e deduzioni in relazione ai motivi di appello già proposti . Se il giudice ritenga di non essere in grado di pronunciare allo stato degli atti , può anche di ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti , la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento , l ' esame , anche su nuove circostanze , dei testimoni e periti del primo giudizio , o altre nuove prove . In questi casi si osservano le norme del giudizio di primo grado , avanti il tribunale , relativamente alle prove ; e il processo verbale del dibattimento è redatto con osservanza dei capoversi primo e secondo dell ' art . 437 . 494 . Se il giudice di appello riconosca erronea la dichiarazione d ' incompetenza pronunciata dal primo giudice , annulla la sentenza e gli rinvia gli atti per il giudizio in merito . Se il tribunale riconosca che il pretore giustamente si dichiarò incompetente , o che pur essendo incompetente decise in merito , ritiene il giudizio e decide in merito qualora il fatto rientri nella sua competenza di primo grado ; altrimenti ordina il rinvio degli atti al giudice competente . Quando il tribunale , pronunciando sulla questione di competenza menzionata nell ' ult . capoverso dell ' art . 418 , si sia ritenuto competente decidendo in merito , la corte di appello non può annullare per incompetenza la sentenza del tribunale ; e pronuncia in merito , in secondo grado , a meno che si tratti di decisione contro la quale non è ammesso l ' appello a norma dell ' art . 477 . Quando il giudice di appello riconosca incompetente quello di primo grado , in seguito a diversa definizione del reato , o per l ' accertamento di un fatto diverso , o perché il fatto appartenga alla competenza di altra autorità , provvede nei vagii casi in conformità degli art . 418 a 420 . Quando il giudice di primo grado sia riconosciuto incompetente per territorio , è ordinato il rinvio degli atti al giudice competente per la rinnovazione del dibattimento . 495 . Se nel giudizio di primo grado siasi verificata alcuna delle nullità indicate nell ' art . 136 , il giudice di appello , ritenendo il giudizio , ordina la rinnovazione del dibattimento . Se trattisi di altre nullità che non siano state sanate nei modi di legge , può ordinare la rinnovazione degli atti nulli , o anche , dichiarata la nullità , decidere in merito qualora riconosca che l ' atto nullo non presta elementi concludenti al giudizio . 496 . Fuori dei casi considerati nei due articoli precedenti , il giudice decide in merito confermando o riformando la sentenza appellata ; se conferma , o se modifica solamente la pena o la misura di essa , rinvia gli atti al primo giudice per la esecuzione . CAPO II . Dell ' opposizione . 497 . Il condannato in contumacia ( 471 s . ) con sentenza inappellabile può fare opposizione avanti il tribunale o il pretore che l ' ha pronunciata . Può fare opposizione avanti la corte di assise il condannato in contumacia a pena diversa da quelle indicate nell ' art . 475 . 498 . Il presidente , o il pretore , fissa il giorno del dibattimento con decreto , che , a pena di nullità , è notificato al condannato . Se il condannato non si presenti al dibattimento , e non sia dimostrato che trovisi nelle condizioni prevedute nell ' art . 471 , ovvero , dopo essersi presentato , si allontani prima dell ' interrogatorio , o se l ' opposizione risulti fatta oltre il termine , il giudice ordina l ' esecuzione della sentenza . Questa seconda sentenza non è soggetta a opposizione . Nei giudizi di competenza della corte di assise essa è pronunciata senza intervento di giurati . In ogni altro caso , per effetto dell ' opposizione la condanna si ha come non avvenuta , e si procede a muovo giudizio . 499 . La sentenza pronunciata in contumacia non può essere riformata nella qualità e misura della pena a danno del condannato , ma il giudice dell ' opposizione può esercitare la facoltà stabilita nel capoverso dell ’ art . 480 . Qualora il giudice riconosca , in seguito al nuovo dibattimento , la propria incompetenza , provvede nei varii casi in conformità agli art . 418-420 . CAPO III . Del ricorso per cassazione . SEZIONE I . Dei casi nei quali si può ricorrere . 500 . Il ricorso per cassazione , oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni di legge , può essere proposto contro le sentenze pronunciate in giudizio , inappellabilmente o in grado di appello , dall ’ autorità giudiziaria ordinaria , per violazione o erronea applicazione della legge , per eccesso di potere o incompetenza per materia , ovvero per omissioni o violazioni di forme nella sentenza , nel verdetto o negli atti che hanno preceduto , quando producano nullità e questa non sia stata sanata nei modi stabiliti dalla legge . Contro le sentenze di condanna penale di qualsiasi altra autorità , eccetto quelle del Senato costituito in alta corte di giustizia , può essere in ogni tempo proposto il ricorso per difetto di legittima costituzione , incompetenza , od eccesso di potere , qualora non possano essere altrimenti impugnate . Il ricorso non ha effetto sospensivo . 501 . Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere fondato sulle nullità di forma degli atti processuali o della sentenza di primo grado , o sul motivo della incompetenza per territorio , se tali questioni non siano state proposte nel giudizio di appello . Questa disposizione non si applica alle nullità indicate nell ' art . 136 . 502 . L ' imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e contro quella di assoluzione per insufficienza di prove . Può anche ricorrere solamente contro le disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni , alla riparazione e alle spese ; può altresì ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che abbiano respinto le domande da lui proposte per risarcimento dei danni o rimborso delle spese . Il silenzio dell ' imputato , la dichiarazione di non voler ricorrere , o la rinunzia al ricorso , non pregiudicano il diritto di impugnazione della persona civilmente responsabile ( 65 al . ) . 503 . Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere , a norma dell ' art . 500 , contro la sentenza di condanna pronunciata dalla corte di assise per chiederne l ' annullamento nell ' interesse dell ' imputato . Può chiederne l ' annullamento in pregiudizio dell ' imputato solamente se sia stata inflitta una pena non corrispondente a quella stabilita dalla legge per il reato ritenuto dalla sentenza in base al verdetto , o se sia stata conceduta la sospensione della esecuzione della condanna in caso non consentito dalla legge . Lo stesso procuratore generale può ricorrere , per i motivi indicati nell ' art . 500 , contro la sentenza di proscioglimento pronunciata a norma dell ' art . 439 . Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo il verdetto , il procuratore generale può ricorrere : l ° se la sentenza abbia pronunciato l ' assoluzione o l ' esenzione da pena per erronea applicazione di legge ; 2° se in base al verdetto avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di condanna ; 3° se la sentenza sia stata pronunciata senza che tutte le questioni e domande volute dalla legge siano state votate . Nei casi menzionati nei due capoversi precedenti la scarcerazione è sospesa se per il delitto enunciato nella sentenza di rinvio e nell ' atto di accusa la legge stabilisca la pena dell ' ergastolo , o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a cinque anni , e la dichiarazione di ricorrere sia fatta immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza . 504 . Contro la sentenza in contumacia della corte di assise , revocabile secondo la disposizione dell ' art . 475 , può ricorrere per cassazione soltanto il procuratore generale presso la corte di appello . 505 . Il procuratore generale presso la corte di appello può anche ricorrere per la cassazione delle sentenze di condanna , o di proscioglimento , pronunciate dal tribunale inappellabilmente , e dalla corte o dal tribunale in grado di appello . 506 . Il procuratore del Re può ricorrere per la cassazione delle sentenze di condanna , o di proscioglimento , pronunciate dal tribunale o dal pretore inappellabilmente , e dal tribunale in grado di appello . 507 . La parte civile può ricorrere , nel caso di condanna dell ' imputato , contro le disposizioni della sentenza che concernono l ' azione civile proposta a norma dell ' art . 7; e , nel caso di proscioglimento , contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni . Il ricorso è proposto , trattato e deciso con le forme del giudizio penale , salvo quanto è disposto nell ' art . 511 . 508.Il ricorso contro le ordinanze pronunciate nel giudizio è proposto congiuntamente a quello contro la sentenza . Può essere proposto immediatamente , ma senza effetto sospensivo del giudizio , contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell ' imputato che siano pronunciate nel corso degli atti preliminari . 509 . Il procuratore generale presso la corte di cassazione può in ogni tempo ricorrere nell ' interesse della legge contro qualunque sentenza o ordinanza che sia divenuta irrevocabile per non essere stato proposto ricorso , o per esservi stata rinunzia al medesimo , o perché il ricorso proposto sia stato dichiarato inammissibile ( 534 ) . SEZIONE II . Del ricorso e del procedimento relativo . 510 . Nella dichiarazione di ricorso deve essere indicata la sentenza od ordinanza contro cui è proposto ; e , salvo i casi preveduti nell ' art . 136 , anche ogni ordinanza della quale , insieme con la sentenza , si chiede l ' annullamento . Se nella dichiarazione non siano esposti i motivi , il ricorrente deve presentarli non oltre i venti giorni successivi . Se i motivi siano stati presentati in termine , possono esserne aggiunti altri , fino a otto giorni prima dell ' udienza in cui si discute il ricorso . I termini stabiliti nei due precedenti capoversi sono perentorii . I motivi devono essere esposti specificatamente e sottoscritti dall ' avvocato che difese il ricorrente , o da un avvocato a cui sia stato conferito regolare mandato nella dichiarazione di ricorso , o con atto ricevuto o autenticato da notaio , o ricevuto dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza . 511 . Chi domanda la cassazione della sentenza per i soli interessi civili , deve far notificare la dichiarazione di ricorso , a pena di decadenza , entro tre giorni , al pubblico ministero e alle altre parti . Il giudizio ha luogo avanti la sezione penale , secondo le norme ordinarie ; la dichiarazione di ricorso e la sua notificazione , la presentazione dei motivi , e tutti gli altri atti del ricorrente debbono essere eseguiti a sue spese , salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio . 512 . Il ricorso contro sentenza di condanna , anche in contumacia , a pena restrittiva della libertà personale per durata non inferiore a un anno di reclusione o di detenzione , deve essere dichiarato inammissibile se il condannato non sia costituito in carcere , a meno che abbia ottenuto libertà provvisoria nei casi in cui la legge la consente , in conformità alle disposizioni dell ' ult . capoverso dell ' art . 334 e degli , articoli successivi ( 513 , 520 ) . 513 . Nei casi indicati nell ' art . precedente , il ricorrente che trovandosi detenuto per altra causa debba in relazione a questa essere scarcerato , rimane in carcere fino alla sentenza della corte di cassazione , qualora non ottenga libertà provvisoria . 514 . Il giudice che pronunciò la sentenza impugnata ne ordina in camera di consiglio la esecuzione , se la domanda e i motivi non siano stati presentati nei termini prescritti e con l ' osservanza dell ' ult . capoverso dell ' art . 510 , o non siano state eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza , o vi sia stata rinunzia al ricorso . Questa ordinanza deve essere notificata al ricorrente , il quale può impugnarla col ricorso per cassazione ( 515 , 520 ) . 515 . Non verificandosi il caso preveduto nell ' art . precedente , e spirati i termini per l ’ adempimento di tutte le predette formalità , il cancelliere della corte , del tribunale , o del pretore , trasmette alla cancelleria della corte di cassazione tutti gli atti del procedimento , la dichiarazione di ricorso con i motivi , i documenti che il ricorrente abbia depositato , e la copia della sentenza impugnata . 516 . I ricorsi contro le sentenze e ordinanze delle corti di appello , dei tribunali e dei pretori che hanno pronunciato su reati preveduti da leggi speciali , ancorché impugnate pure in quanto hanno pronunciato su reati preveduti dal codice penale , e i ricorsi contro le sentenze e ordinanze delle sezioni di accusa e delle corti di assise , anche quando siano proposti per i fini della revisione , sono deferiti al giudizio della prima sezione penale della corte di cassazione . La stessa sezione giudica sui conflitti di competenza , sulla astensione o ricusazione dei giudici , sulla rimessione per motivi di sicurezza pubblica o legittimo sospetto , e sui ricorsi in materia di esecuzione ( 560 , 590 al . ult . ) e di estradizione considerati nel libro quarto ( 647 ) . La seconda sezione penale della detta corte giudica di ogni altro ricorso , affare od istanza in materia penale . I conflitti di competenza , i ricorsi contro ordinanze , quelli in materia di astensione o ricusazione , di rimessione di cause , e quelli contro le sentenze delle sezioni di accusa o pronunciate in camera di consiglio , sono giudicati dalla corte di cassazione in camera di consiglio , senza formalità di dibattimento . 517 . La nomina del difensore avanti la corte di cassazione è fatta dalla parte ricorrente nell ' atto della dichiarazione . Nondimeno l ' imputato può sempre farsi rappresentare all ' udienza da un difensore di fiducia , nominato posteriormente con mandato o con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza . 518 . All ' imputato o condannato che non abbia nominato un difensore , il presidente della corte di cassazione lo nomina di ufficio nel decreto stesso che stabilisce l ' udienza per la discussione . Se l ' imputato ha fatto ricorso per i soli interessi civili , ovvero se il ricorso sia proposto dalla persona civilmente responsabile o dalla parte civile , il presidente nomina un difensore al ricorrente che ne faccia domanda e presenti i documenti richiesti per l ’ ammissione al gratuito patrocinio . I difensori rappresentano le parti in tutti gli atti che occorrono avanti la corte . Per tali atti , il domicilio delle parti si intende eletto presso i rispettivi difensori . 519 . Il cancelliere della corte di cassazione , immediatamente dopo che gli atti sono pervenuti in cancelleria , ne avverte il difensore che dai medesimi apparisca nominato . Il difensore , durante il termine di dieci giorni dalla notificazione dell ' avvertimento , può esaminare in cancelleria gli atti , e presentare nuovi documenti ( 521 ) . 520 . Se sia impugnato un provvedimento non soggetto a ricorso , se non sia stato provveduto in conformità dell ' art . 514 nei casi ivi preveduti , o se il ricorrente non abbia ottemperato alla disposizione dell ' art . 512 , la corte di cassazione in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero , senza dibattimento né intervento di difensori , dichiara inammissibile il ricorso mediante ordinanza inserita nel processo verbale . Sul ricorso contro l ' ordinanza contemplata nel capoverso del predetto art . 514 la corte delibera nella forma suindicata ; qualora annulli l ' ordinanza , dispone che si proceda nei modi ordinari alla discussione del ricorso contro la sentenza . 521 . Per i ricorsi da discutere in udienza pubblica , spirato il termine stabilito nel capoverso dell ' art . 519 , il presidente fissa l ' udienza e nomina il relatore . Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale , che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell ' udienza . Il cancelliere dà avviso del giorno stabilito per l ' udienza ai difensori delle parti , almeno dieci giorni prima . 522 . Le regole stabilite circa la pubblicità e la polizia dell ' udienza e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado ( 382 s . , 491 ) si osservano avanti la corte di cassazione per quanto siano applicabili . Le parti compariscono solamente per mezzo dei difensori ; possono depositare , e rispettivamente comunicarsi , almeno tre giorni prima dell ' udienza in cui si discute il ricorso , memorie sottoscritte da un avvocato . Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale . Nell ' udienza stabilita , il presidente , o il consigliere da lui delegato , fa la relazione della causa . Dopo la relazione parla il difensore , o l ' avvocato che ha sottoscritto la memoria , se l ' uno o l ' altro sia presente , e il pubblico ministero . Il difensore della parte che ricorre , se è presente , ha per primo la parola ; il pubblico ministero pronuncia la sua arringa per ultimo , quando non sia ricorrente . SEZIONE III . Della sentenza . 523 . La corte , dopo la discussione , delibera la sentenza che è pubblicata dal presidente , mediante lettura del dispositivo , nella stessa udienza in cui è discusso il ricorso . La sentenza compilata e sottoscritta nei modi di legge deve essere deposta in cancelleria nel termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione . Si osservano , in quanto sono applicabili , le disposizioni degli art . 413 e 414 . 524 . L ' annullamento parziale o totale senza rinvio per nuovo giudizio o provvedimento è pronunciato nei casi seguenti : 1° se il fatto non presenta gli estremi di alcun reato , o ha cessato di essere punibile , o l ' azione penale non è stata o non poteva essere promossa o proseguita , o è estinta ; 2° se il reato non è di competenza della giurisdizione ordinaria ; 3° se la sentenza o l ' ordinanza contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione ordinaria ; 4° se vi è contraddizione fra la sentenza od ordinanza annullata e altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale ; 5° se la sentenza annullata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l ' appello ; 6° se l ' annullamento deve essere pronunciato senza rinvio per effetto di una particolare disposizione di legge ; 7° se la sentenza ha conceduto la sospensione della esecuzione della condanna in caso non consentito dalla legge . Nella circostanza preveduta al num . 4 la corte di cassazione annulla la seconda sentenza od ordinanza , e ordina la esecuzione della prima ; in quella preveduta al num . 5 ordina la esecuzione della sentenza di primo grado ; in quella preveduta al num . 6 dà il provvedimento richiesto dalla particolare disposizione di legge ; e in quella preveduta al num . 7 ordina la esecuzione della condanna . Se sia stata violata la disposizione del capoverso dell ' art . 417 , decidendo su un fatto diverso da quello enunciato nella richiesta , o nella istanza , o nel decreto di citazione , o nell ' atto di accusa , o nella sentenza di rinvio , la sentenza di annullamento ordina il rinvio degli atti all ' ufficio competente del pubblico ministero . In ogni altro caso di annullamento deve essere ordinato il rinvio a norma degli articoli seguenti . 525 . Se la corte di cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l ' azione civile , proposta a norma dell ' art . 7 , rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello , anche se l ’ annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise . 526 . Se l ' annullamento della sentenza o dell ' ordinanza è pronunciato pel motivo dell ' incompetenza del giudice che ha deciso , o al quale con la sentenza impugnata fu rinviato il giudizio , la corte di cassazione rinvia il giudizio o gli atti al giudice competente , che designa . La decisione sulla competenza ha autorità di giudicato irrevocabile anche per quanto riguarda la definizione del reato , in relazione all ' atto stabilito con la sentenza impugnata . Non si pronuncia l ' annullamento per motivo di incompetenza non opposta nei gradi di giudizio precedenti , se la corte di cassazione riconosce che il tribunale abbia deciso su un reato che sarebbe stato di competenza del pretore o che la corte di assise abbia deciso su un reato che sarebbe stato di competenza del tribunale o del pretore . Nondimeno , se la sentenza debba essere annullata per altri motivi , la corte di cassazione rinvia il giudizio all ' autorità competente per la cognizione a norma della legge . 527 . In ogni altro caso di annullamento di ordinanza o sentenza , pronunciata da una corte di appello , da un tribunale , da un pretore , o da una sezione di accusa : 1° se è annullata un ' ordinanza , la corte di cassazione rinvia gli atti al giudice che l ' ha pronunciata , il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento ; 2° se è annullata la sentenza di una corte di appello , il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa corte di appello o ad altra corte di appello fra le più vicine ; 3° se è annullata la sentenza di un tribunale o di un pretore , il giudizio è rinviato ad altra sezione dello stesso tribunale o ad altro tribunale , o rispettivamente ad altro pretore , nel distretto della stessa corte di appello ; 4° se è annullata la sentenza di una sezione di accusa , gli atti sono rinviati per nuova deliberazione alla stessa sezione di accusa , che deve essere composta di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata . Peraltro , se è annullata una sentenza che dichiarò non farsi luogo a procedere , e la cognizione del fatto spetti al tribunale o al pretore , la corte di cassazione rinvia per il giudizio al tribunale o al pretore competente ; 5° se è annullata la sentenza del giudice istruttore menzionata nel capoverso dell ' art . 347 , gli atti sono rinviati al giudice competente per il giudizio . Se il giudizio è di competenza della corte d ' assise , gli atti sono invece rinviati alla sezione di accusa . 528 . Quando annulla una sentenza della corte di assise , la corte di cassazione rinvia il giudizio ad altra corte di assise dello stesso distretto , o ad una fra le più vicine . Se la sentenza sia annullata per essere stato erroneamente dichiarato che il fatto di cui l ' imputato fu ritenuto colpevole non costituisce reato , o che l ' azione penale è estinta , ovvero per essere stata inflitta pena diversa in qualità o misura da quella stabilita dalla legge , o perché sia stata fatta erronea applicazione della legge circa la esenzione da pena , la corte di assise , senza intervento di giurati , pronuncia la nuova sentenza in base al verdetto già deliberato . Se la sentenza sia annullata per altro motivo , si procede a nuovo giudizio nelle forme ordinarie . Non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento al giudice di rinvio . 529 . L ' annullamento pronunciato su ricorso del pubblico ministero giova di diritto al condannato , il quale può proporre nel giudizio di rinvio nuovi mezzi di difesa . Il giudice di rinvio può sempre esercitare la facoltà disposta nel capoverso dell ' art . 480 , ma può condannare a pena più grave di quella precedentemente inflitta solo quando l ' annullamento sia stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero . 530 . Quando l ' annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza , questa rimane in vigore nella parte o nei capi che non abbiano connessione causale necessaria col capo annullato , o dipendenza da esso . La corte di cassazione dichiara nel dispositivo , quando occorra , quale parte o quali capi della sentenza rimangono in vigore . La omissione di tale dichiarazione è riparata , a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata , con deliberazione in camera di consiglio , la quale è trascritta a margine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente spedita . La detta deliberazione può essere anche promossa d ' ufficio con ordinanza del giudice di rinvio non soggetta ad alcuna impugnazione . Se , fra più condannati per lo stesso reato , taluno non abbia proposto ricorso , l ' annullamento pronunciato rispetto ad uno giova di diritto agii altri , eccetto che il motivo di annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto . 531 . Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non danno causa all ' annullamento della sentenza se non abbiano avuto influenza sul dispositivo . Peraltro le censure e rettificazioni occorrenti devono essere specificate nella sentenza della corte di cassazione . Il presidente le comunica al giudice che pronunciò la sentenza impugnata . Quando si debba rettificare semplicemente la durata stella pena per errore di computo nella sentenza impugnata , la rettificazione può essere stabilita dalla corte di cassazione senza pronunciare annullamento ( 536 ) . 532 . La corte di cassazione pronuncia a sezioni unite quando , dopo l ' annullamento , la sentenza del giudice di rinvio sia impugnata per gli stessi motivi proposti col primo ricorso . Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per quali fu annullata la prima , la sentenza di annullamento ha autorità di giudicato irrevocabile sul punto di diritto deciso . La corte pronuncia altresì a sezioni unite sui ricorsi proposti contro le sentenze menzionate nel capoverso dell ' art . 500 . Le sezioni unite sono convocate con decreto del primo presidente che designa ad intervenirvi un egual numero di giudici di ciascuna delle due sezioni penali . L ' udienza è presieduta dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato . 533 . La corte di cassazione a sezioni unite delibera in camera di consiglio , senza dibattimento né intervento di difensori , sui conflitti di competenza preveduti nel primo capoverso dell ' art . 27 . Delibera inoltre sul dubbio fra la competenza di una o dell ' altra delle sezioni penali , e fra quella di una sezione o delle sezioni unite , nei casi seguenti : se il dubbio sia proposto dal procuratore generale ; se sia proposto d ' ufficio dalla sezione investita del ricorso ; se sia proposto da una delle parti e la sezione lo ritenga abbastanza fondato . Non si segue questo procedimento per i ricorsi portati alla cognizione delle sezioni unite a norma dell ' art . precedente . Se le sezioni unite ritengono che il ricorso spetti alla competenza di una delle sezioni , la sentenza sul ricorso è pronunciata di seguito all ' ordinanza sulla competenza , dai giudici della sezione competente intervenuti all ' udienza . 534 . Nel caso contemplato nell ’ art . 509 : se la corte di cassazione annulla la sentenza perché il fatto non costituisce reato , o perché ha cessato di essere punibile , o perché l ' azione penale è estinta , questa decisione deve essere eseguita senza che si faccia altro giudizio ; se annulla la sentenza perché fu inflitta una pena superiore a quella stabilita per il reato , e la condanna non è ancora interamente espiata , designa il giudice di rinvio per l ' applicazione della pena nella qualità o misura legale , ferma rimanendo la dichiarazione di reità a carico del condannato ; se annulla la sentenza per omissione o violazione di forme che producono nullità , la decisione della corte è notificata al condannato a richiesta del procuratore generale entro giorni venti dalla notificazione del termine stabilito nell ' ult . capoverso dell ' art . 536 , con l ' avvertimento che egli ha diritto ad un nuovo giudizio se non preferisce sottoporsi all ’ esecuzione della sentenza annullata . La richiesta del nuovo giudizio deve essere fatta nel termine di due mesi , con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata , o presentata direttamente alla corte di cassazione . In difetto della dichiarazione , la condanna è eseguita . Se la dichiarazione sia fatta , la corte di cassazione designa con ordinanza il giudice di rinvio . Se è annullata nell ' interesse della legge un ' ordinanza relativa alla libertà personale e l ' effetto dell ' annullamento possa essere favorevole all ' imputato , la decisione della corte di cassazione è comunicata all ' autorità competente per provvedere alla esecuzione . 535 . Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso , la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese del procedimento . E ’ condannata inoltre con la stessa sentenza a pagare all ' erario la somma di lire centocinquanta se la sentenza impugnata fu pronunciata da una corte , di lire settantacinque se fu pronunciata da un tribunale , e la metà di questa somma se fu pronunciata da un pretore . Tale pagamento non è ordinato se la sentenza impugnata abbia pronunciato condanna alle pene dell ' ergastolo , della interdizione perpetua dai pubblici uffici , o della reclusione o detenzione per un tempo maggiore di cinque anni . 536 . In ogni caso di annullamento , e in quello preveduto nel capoverso dell ' art . 531 , il procuratore generale trasmette copia della sentenza della corte di cassazione al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha pronunciato la sentenza od ordinanza annullata , e se la sentenza od ordinanza fu pronunciata dal pretore , al procuratore del Re presso il tribunale da cui esso dipende . Il pubblico ministero la comunica immediatamente al primo presidente della corte , od al presidente del tribunale , od al pretore , e lo invita a farne eseguire dal cancelliere annotazione in fine od in margine della sentenza od ordinanza annullata , accertandosi dell ' adempimento . Se il computo della pena fu rettificato a norma del capoverso dell ' art . 531 , il procuratore generale trasmette inoltre una copia della sentenza della corte all ' autorità competente per l ’ esecuzione . Se l ' annullamento fu pronunciato con rinvio , il procuratore generale trasmette inoltre gli atti del procedimento con la copia della sentenza al pubblico ministero presso il giudice di rinvio , o al pretore che deve procedere al giudizio di rinvio , affinché questo giudizio segua senza ritardo . Per l ' osservanza delle precedenti disposizioni il cancelliere della corte di cassazione deve rimettere le necessarie copie della sentenza al procuratore generale nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo capoverso dell ' art . 523; in caso di trasgressione è sottoposto al procedimento disciplinare . 537 . Quando per effetto della sentenza della corte di cassazione debba cessare , per qualsiasi titolo , la detenzione dell ' imputato , il procuratore generale della corte di cassazione nello stesso giorno in cui la sentenza è pronunciata , o al più tardi nel giorno successivo , comunica mediante telegramma il dispositivo al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che pronunciò la sentenza impugnata , o al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il pretore che pronunciò tale sentenza , affinché provveda alla scarcerazione , se la detenzione non debba mantenersi per altra causa . CAPO IV . Della revisione . 538 . La revisione di una sentenza di condanna per delitto , pronunciata dall ' autorità giudiziaria ordinaria e divenuta irrevocabile , è in ogni tempo ammessa a favore del condannato nei casi seguenti : 1° se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dell ' autorità giudiziaria ordinaria o di altra autorità , eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in alta corte di giustizia ( 543 ) ; 2° se , dopo la condanna , sopravvengano o si scoprano fatti , o nuovi elementi di prova , che , soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento , rendano evidente che il fatto non sussiste , ovvero che il condannato non lo ha commesso e non vi ha concorso ( 544 ) ; 3° se sia dimostrato che il giudicato sulla sussistenza del fatto o sulla prova che il condannato lo abbia commesso , o vi abbia concorso , fu effetto di falsità in atti o in giudizio , o di corruzione di giudice ( 544 al . ) . 539 . Possono domandare la revisione : 1° il condannato , o un suo prossimo congiunto ( 41 al . ) , ovvero la persona che abbia sul condannato l ' autorità tutoria , e , se il condannato sia morto , l ' erede o un prossimo congiunto ; 2° il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna , o il procuratore generale presso la corte di cassazione , di ufficio o a richiesta del ministro della giustizia : la parte interessata può unire la propria istanza a quella del pubblico ministero . 540 . L ' istanza di revisione è presentata alla corte di cassazione ; si osservano le regole di procedimento stabilite nel capo precedente ( 500 s . ) , in quanto siano applicabili . Prima di provvedere , la corte può disporre le indagini e gli atti che creda utili e può delegarvi uno dei consiglieri . Spettano rispettivamente alla corte e al consigliere , in questo caso , i poteri della sezione di accusa e del giudice istruttore . 541 . La corte di cassazione delibera a sezioni unite sul ricorso , quando la istanza di revisione sia proposta per il motivo della inconciliabilità della sentenza di condanna impugnata con altra sentenza di condanna di un ' autorità non investita della giurisdizione ordinaria ( 543 ) . 542 . Non è ammessa altra prova della falsità o della corruzione , addotte come motivo di revisione , che la sentenza irrevocabile di condanna per falsità o corruzione . Nondimeno , se l ' azione penale per tali reati sia prescritta o altrimenti estinta , e i fatti denunziati siano verosimili e gravi , la corte di cassazione può ammettere altre prove e assumerle o farle assumere in conformità del capoverso dell ' art . 540 . 543 . Se la corte di cassazione riconosca che si debba ammette • re la revisione per i motivi indicati nel num . 1 dell ' art . 538 , e la inconciliabilità sussista fra due sentenze di condanna , le annulla entrambe e rinvia pel giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a quello dei giudici che hanno pronunciato le sentenze annullate , o , se siano di grado diverso , eguale a quello del giudice di grado superiore . Nel caso menzionato nell ' art . 541 , rinvia ad un giudice di grado eguale a quello che pronunciò la sentenza dell ' autorità giudiziaria ordinaria . Se la inconciliabilità sussista , invece , fra la sentenza di condanna e una di proscioglimento , annulla la prima senza rinvio . 544 . Qualora la domanda di revisione proposta in base al num . 2 dell ' art . 538 sia ammessa per essersi scoperto o per essere sopravvenuto un fatto dal quale apparisca evidente la insussistenza del fatto materiale che diede causa alla condanna , e il nuovo fatto sia indubitabilmente accertato , la corte pronuncia l ' annullamento senza rinvio . Negli altri casi menzionati nel num . 2 del citato articolo e in quelli menzionati nel successivo num . 3 , la corte annulla la sentenza e rinvia per il giudizio di revisione ad altro giudice di grado eguale a quello che pronunciò la condanna . 545 . Nel giudizio di revisione non sono esaminati i testimoni , i periti , o gli interpreti , condannati per falsità commessa nel giudizio anteriore . 546 . La revisione è ammessa ancorché l ' azione penale , o la condanna , sia estinta , ovvero sia cessata l ' esecuzione della condanna . Se il condannato sia morto , la corte di cassazione nomina un curatore che ne esercita tutti i diritti ; il giudice , quando sia il caso , ne dichiara l ' innocenza , riabilitandone lai memoria . Se l ' istanza è proposta , in vita del condannato , da un prossimo congiunto ( 41 al . ) , questi è curatore di diritto . 547 . Nel caso in cui la corte di cassazione ordini la revisione , il condannato che abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà personale , si considera in istato di custodia preventiva e la corte di cassazione può disporne , anche d ' ufficio , la scarcerazione provvisoria . 548 . La corte di cassazione , quando annulla la condanna senza rinvio , o il giudice della revisione quando pronuncia sentenza di proscioglimento , provvede altresì , se occorra , alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna , per le pene pecuniarie , per le spese del procedimento e per il risarcimento dei danni o le riparazioni . 549 . Se la corte di cassazione rigetti l ' istanza , ovvero nel giudizio di revisione non sia pronunciata sentenza di proscioglimento , la parte che ha domandato la revisione è condannata nelle spese del procedimento , e può essere condannata , inoltre , a pagare all ' erario una somma non inferiore a lire trecento e non superiore a tremila . 550 . Il sunto della sentenza di annullamento della condanna senza rinvio , o di quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di revisione , è stampato a cura del cancelliere , ed è fatto affiggere nei luoghi a ciò destinati nel comune in cui è stata pronunciata e in quello di attuale o di ultima residenza della persona prosciolta . L ' ufficiale giudiziario depone in cancelleria il certificato dell ' affissione . 551 . L ’ imputato assolto per effetto del giudizio di revisione , se abbia subìto per tre anni , o più , una pena restrittiva della libertà personale , può ottenere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso , qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno . La domanda non è ammessa : 1° se è proposta dopo trascorsi tre mesi dall ' affissione prescritta nell ' art . precedente ( 552 ) ; 2° se il richiedente abbia riportato altre due condanne alla reclusione ; 3° se abbia , con dolo o colpa grave , dato causa all ' errore del giudice ; 4° se nel giudizio di revisione sia stato assolto per insufficienza di prove . 552 . Se l ' imputato muore dopo l ' assoluzione , l ' istanza per la riparazione pecuniaria può essere proposta , nel termine indicato al n . 1 dell ' art . precedente , o proseguita , dagli ascendenti , dal coniuge , dai discendenti che siano minori di età o incapaci per infermità di mente o di corpo di provvedere al proprio sostentamento , qualora tali congiunti per le loro condizioni economiche abbiano bisogno di soccorso . 553 . Sulla ammissibilità della domanda e sulla somma da assegnare pronuncia in camera di consiglio , sentiti il pubblico ministero e la parte istante , la sezione penale della code di appello del distretto nel quale fu pronunciata la sentenza di proscioglimento , o quella che è designata sulla istanza della parte dalla corte di cassazione , nel caso di annullamento della condanna senza rinvio . Contro la sentenza è ammesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero e della parte . LIBRO IV Della esecuzione e di alcuni provvedimenti speciali TITOLO I . Regole generali sulla esecuzione . CAPO I . Disposizioni preliminari . 554 . Le sentenze , le ordinanze e i decreti dell ' autorità giudiziaria in materia penale , hanno forza esecutiva in tutto il Regno , nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato . 555 . Le sentenze di condanna si eseguiscono entro cinque giorni da quello in cui sono divenute irrevocabili . Se vi è ricorso per cassazione il termine decorre dal giorno in cui sia divenuta irrevocabile l ’ ordinanza che lo dichiara inammissibile , nel caso preveduto nell ’ art . 514 , e negli altri casi dal giorno in cui l ' ordinanza o la sentenza della corte di cassazione , che lo dichiara inammissibile , o lo rigetta , perviene a notizia dell ' autorità incaricata della esecuzione . Per questo effetto , il cancelliere della corte di cassazione , nel giorno successivo a quello in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato , comunica il dispositivo della decisione , con lettera raccomandata , all ' autorità indicata nell ' art . seguente , sotto la sanzione stabilita nell ’ ult . capoverso dell ' art . 536 . Se la corte di cassazione ha rettificato il computo della pena a norma del capoverso dell ' art . 531 , si osserva la disposizione del primo capoverso dell ' art . 536 . 556 . Il pubblico ministero promuove l ' esecuzione delle condanne penali pronunciate dalla corte o dal tribunale a cui rispettivamente è addetto , e ne fa eseguire le ordinanze e i decreti . Ciascun pretore fa eseguire i decreti , le ordinanze e le sentenze da lui pronunciate . 557 . Eccettuati i casi preveduti negli art . 589 e 590 , se la condanna è prescritta o altrimenti estinta , il tribunale , o la corte , che l ' ha pronunciata , dichiara in camera di consiglio , a richiesta del pubblico ministero o ad istanza della parte , essere la condanna medesima estinta , revoca l ' ordine di cattura e ordina la liberazione del condannato che sia stato arrestato . Per le condanne pronunciate dalla corte di assise il provvedimento è dato dalla sezione penale della corte di appello . Il pretore può provvedere anche di ufficio . CAPO II . Degli incidenti di esecuzione . 558 . Il giudice che ha pronunciato la sentenza , l ' ordinanza o il decreto , è competente a deliberare mediante ordinanza , in camera di consiglio , su tutti gli incidenti che concernono l ' esecuzione , salvo che la legge disponga diversamente . La deliberazione è promossa dal pubblico ministero o dalla parte interessata ( 559 ) . Per gli incidenti relativi all ' esecuzione di sentenze della corte di assise si applica il primo capoverso dell ' art . 557 . Il pretore può provvedere anche d ' ufficio . 559 . In seguito alla domanda di cui nell ' art . precedente , il presidente della corte o del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa dare avviso al pubblico ministero e alla parte interessata non meno di cinque giorni prima di quello stabilito . Nel giorno della deliberazione il pubblico ministero presenta requisitorie scritte ; la parte interessata , che lo abbia chiesto , è udita personalmente o per mezzo di difensore ; non comparendo , essa può presentare una memoria . L ’ ordinanza è notificata nel termine di tre giorni alla parte interessata e comunicata al pubblico ministero . Il pretore deve comunicarne una copia al procuratore del Re . 560 . Contro l ' ordinanza con la quale si provvede su un incidente di esecuzione compete al pubblico ministero e alle parti soltanto il ricorso per cassazione . Il ricorso non sospende la esecuzione , ma la sospensione , in pendenza del ricorso , può essere autorizzata dal giudice che ha pronunciato l ' ordinanza . TITOLO II . Della esecuzione per gli effetti penali . CAPO I . Della esecuzione delle condanne penali . 561 . L ' autorità competente per l ' esecuzione di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale , trasmette agli agenti della forza pubblica l ' ordine di cattura del condannato , contenente nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificarlo , e l ' indicazione della sentenza di condanna e della pena . Se non si abbia sospetto di fuga , e la durata della pena non sia superiore a sei mesi , prima di spedire l ' ordine di cattura la predetta autorità può far notificare al condannato l ’ ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni . 562 . Il giudice che ha pronunciato contro la stessa persona due o più condanne divenute irrevocabili , determina quale pena debba essere espiata in osservanza delle norme sul concorso delle pene (c.p . 67 s . ) ; se si tratta di condanne inflitte da giudici diversi , provvede la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata l ' ultima condanna . 563 . Se dopo l ' arresto di una persona condannata o evasa , sorge dubbio sulla identità della medesima , il pretore o il giudice istruttore del luogo dell ’ arresto la interroga e compie ogni altra indagine utile all ’ identificazione , anche per mezzo della polizia giudiziaria . Se riconosca che l ' arrestato non è il condannato o l ' evaso , ne ordina la scarcerazione ; altrimenti rimette l ' accertamento dell ' identità personale al giudice competente per gli incidenti di esecuzione . 564 . L ' ammissione a uno stabilimento penitenziario , agricolo o industriale , o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale , secondo l ' art . 14 del codice penale , è decretata dal ministro dell ’ interno , sulla proposta motivata del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena . Le stesse norme si osservano per revocare l ’ ammissione suddetta . 565 . Presso gli stabilimenti carcerari destinati alle pene della reclusione e della detenzione , e presso le case di custodia , è istituito un consiglio di sorveglianza . Esso è unico per ciascuna circoscrizione di tribunale ed è composto : del procuratore del Re del circondario in cui esiste lo stabilimento , del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere , o , in mancanza , di un cittadino scelto dal consiglio dell ' ordine degli avvocati , e del direttore di ogni singolo stabilimento , il quale ha le funzioni di relatore per gli affari che concernono lo stabilimento stesso , ma non partecipa alla trattazione di quelli relativi ad altri stabilimenti . Dove esistono stabilimenti di pena per le femmine fa parte del consiglio anche una donna , designata dal presidente del tribunale . 566 . Nel caso di condanna alla pena del confino (c.p . 18 ) , l ' autorità competente per l ' esecuzione fa notificare al condannato l ' ingiunzione di trasferirsi , entro un termine non maggiore di quindici giorni , nel comune indicato nella sentenza e di presentarsi ivi all ' autorità di pubblica sicurezza , con la comminatoria dell ' arresto e del trasferimento mediante la pubblica forza . 567 . Nel caso di trasgressione all ' osservanza del confino , l ' autorità di pubblica sicurezza ne fa rapporto al giudice che ha pronunciato la sentenza e procede all ' arresto del condannato . Il giudice può ordinare la conversione della pena , udito il condannato per le eventuali discolpe qualora sia stato arrestato . 568 . Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti . L ' insolvibilità del condannato si prova con certificato del sindaco e dell ' agente delle imposte . 569 . Quando siano accertate la mancanza del pagamento e la insolvibilità del condannato , l ' autorità competente per la esecuzione dispone la conversione della pena pecuniaria (c.p . 19 , 24 ) . A tale effetto trasmette al comandante dei carabinieri reali la richiesta per l ’ arresto del condannato e può far eseguire la notificazione indicata nel capoverso dell ' art . 561 . La richiesta enuncia : nome , cognome , età e altre qualità personali che valgano a identificare il condannato ; la sentenza di condanna ; l ' ammontare della multa o dell ' ammenda con l ' indicazione dell ' ufficio finanziario incaricato della riscossione ; l ’ insolvibilità del condannato ; la durata della pena convertita e il luogo destinato per espiarla . Quando sia stata notificata l ' ingiunzione menzionata nel precedente capoverso , si aggiunge nella richiesta l ' indicazione del termine dopo il quale l ' arresto deve essere eseguito . I carabinieri reali , nel procedere all ' arresto dei condannato , gli dànno notizia e visione della richiesta , lo presentano all ' ufficio del pubblico ministero , o al pretore richiedente , per l ’ accertamento della identità , quando occorra , indi lo trasferiscono nel luogo destinato per scontare la pena . 570 . Le condanne a pagamento di somme in favore dell ' erario , pronunciate dal giudice in applicazione delle sanzioni stabilite a carico di pubblici ufficiali , di parti , di difensori , periti , testimoni , interpreti , o di qualsiasi altra persona , non sono soggette a impugnazione . Esse diventano esecutive immediatamente , o appena compiuto il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere revocata . L ' esecuzione si fa con le norme stabilite per le pene pecuniarie , escluse quelle relative alla conversione della pena ( 569 ) . 571 . La condanna in contumacia all ’ interdizione perpetua dai pubblici uffici , pronunciata dalla corte di assise con sentenza revocabile , produce effetto dopo tre mesi dalla notificazione della sentenza . Il condannato che posteriormente si presenti , o sia arrestato rientra nell ' esercizio dei suoi diritti nell ' attesa del nuovo giudizio ; ma rimangono fermi gli effetti della interdizione per il tempo decorso fino alla presentazione o all ' arresto . 572 . Se da una condanna in contumacia pronunciata con sentenza revocabile dalla corte di assise derivi la interdizione legale del condannato , questo effetto si produce dopo trascorsi cinque anni dalla data della sentenza . Durante i cinque anni , i beni del condannato sono amministrati , e le sue ragioni promosse , come per gli assenti presunti ( c . civ . , 20 s . ) . Se il condannato si presenti , o sia arrestato , dopo il termine suddetto , si applica la disposizione del capoverso dell ' art . precedente . 573 . La sentenza che condanna alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza (c.p . 28 ) è trasmessa per esecuzione , in estratto , dal procuratore generale o dal procuratore del Re all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo dove fu pronunciata . Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve fare la dichiarazione del comune in cui stabilisce la propria residenza all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ha finito di scontare la pena , o di quello in cui è stato autorizzato a recarsi . 574 . I1 giudice che ha pronunciato la condanna provvede , nelle forme degli incidenti di esecuzione , quando si tratti di far cessare o limitare , tanto nella durata quanto negli effetti , la vigilanza speciale dell ’ autorità di pubblica sicurezza . 575 . Nei casi preveduti nell ' art . 33 del codice penale , il pubblico ministero competente per la esecuzione della sentenza di condanna promuove , tosto che essa sia divenuta irrevocabile , i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela . 576 . Nei procedimenti per falsità in atti (c.p . 275 s . ) , qualora la falsità sia accertata , deve essere dichiarata nella sentenza , anche se , per qualsiasi motivo , non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna . La sentenza che dichiara falso un atto , in tutto o in parte , ne ordina , secondo le circostanze , la cancellazione totale o parziale , e , quando sia il caso , la ripristinazione , rinnovazione o riforma , nel senso nella medesima stabilito . La sentenza , non appena sia divenuta irrevocabile , è eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal presidente del tribunale o della corte , con l ' intervento del pubblico ministero o con l ' assistenza del cancelliere che ne redige processo verbale . La cancellazione totale di un atto si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo e mediante redazione del processo verbale in cui si attesta questo adempimento con la dichiarazione che l ' atto non può avere alcun effetto legale . L ' atto rimane allegato al processo verbale , e una copia di questo è trasmessa , in sostituzione dell ' atto , a chi lo possedeva o lo aveva in deposito . Negli altri casi , il testo dell ' atto , quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale , o alla ripristinazione , rinnovazione o riforma , è inserito per intiero nel processo verbale . Se l ' atto era in deposito pubblico , è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso . Se l ' atto era posseduto da un privato , il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia autentica di questo all ’ interessato . Tale copia tiene le veci dell ' atto , per ogni effetto legale . Nel processo verbale il giudice dà le disposizioni occorrenti per l ' osservanza di quanto è stabilito nei due capoversi precedenti . CAPO II . Della prestazione d ’ opera e di altre forme di sostituzione della pena . 577 . L ' autorità competente per l ' esecuzione della sentenza , qualora accolga l ' istanza di sostituzione della prestazione d ' opera alla detenzione o allo arresto , fa notificare il provvedimento al condannato ( 578 ) . 578 . Nei casi dell ' art . precedente , o quando la sentenza abbia ordinato che l ’ arresto sia scontato in una casa di lavoro , o mediante prestazione d ' opera in lavori di pubblica utilità , l ' autorità competente per la esecuzione determina la durata del lavoro , fissa sul salario giornaliero la quota da concedere al condannato per il sostentamento , indica il giorno , l ' ora e il luogo in cui il condannato deve presentarsi per prestare l ' opera , e designa l ' autorità che deve vigilarne la prestazione ( 579 ) . 579 . L ' autorità designata a vigilare la prestazione dell ' opera è tenuta a riferire prontamente se il condannato non si presenti , ovvero rifiuti l ' opera o la interrompa . L ' autorità competente per l ’ esecuzione della sentenza fa chiamare il condannato perché si discolpi , e , se non si presenta o non dimostri alcun legittimo impedimento , ordina che la pena o la parte residua di essa sia scontata nei modi ordinari . 580 . L ' abitazione nella quale il giudice dispone che la donna , o il minorenne , sconti l ' arresto , è indicata nella sentenza di condanna , ma per giusti motivi può essere variata dall ' autorità competente per la esecuzione . La sentenza e il provvedimento successivo , se vi sia stato , sono comunicati all ' autorità di pubblica sicurezza , la quale invigila che il condannato non esca dalla abitazione designata ; in caso di trasgressione ne redige processo verbale e lo trasmette al pretore del luogo . Il pretore , citato il condannato per udirne le discolpe , prescrive che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari e rimette copia del provvedimento motivato al giudice che ha disposto l ' arresto in casa . 581 . Quando alla pena sia sostituita la riprensione giudiziale (c.p . 2627 ) , il presidente della corte o del tribunale , o il pretore , che pronunciò la condanna , entro tre giorni da quello da cui la sentenza è divenuta irrevocabile , fissa la pubblica udienza nella quale il condannato deve comparire per assumere gli obblighi determinati nella sentenza , presentare , quando sia il caso , il fideiussore , e ricevere la riprensione . Il decreto è notificato al condannato con osservanza del termine per comparire . Le obbligazioni del condannato e quella del fideiussore sono ricevute dal cancelliere mediante processo verbale , nella udienza fissata per la riprensione . Il giudice decide sulla idoneità della fideiussione . Si applica la pena stabilita nella sentenza , anche nel caso in cui sia stata sostituita la riprensione giudiziale obbligatoria , se il condannalo non si presenti all ’ udienza fissata per la riprensione , o non l ' accolga con rispetto . 582 . La riprensione giudiziale può essere inflitta al condannato subito dopo pronunciata la sentenza qualora egli si dichiari pronto ad adempiere immediatamente alle condizioni prescritte . CAPO III . Della sospensione dell ' esecuzione e della remissione di pena . 583 . L ' esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti : 1° se sia presentata domanda di grazia ( 592-3 ) ; 2° se una pena restrittiva della libertà personale debba essere espiata da persona che , secondo il giudizio di uno o più periti nominati d ' ufficio , si trovi in tali condizioni d ' infermità di mente o di corpo da rendere necessaria la sospensione ; 3° se debba essere espiata da donna che sia incinta o abbia partorito da meno di tre mesi ; 4° se per circostanze eccezionali il condannato o la famiglia di lui , in conseguenza dell ' esecuzione , possano trovarsi esposti ad un grave pregiudizio . In questo caso la esecuzione non può essere sospesa per oltre sei mesi , né più di una volta . In considerazione dello stato economico del condannato o della famiglia , può essere conceduto che la pena pecuniaria sia scontata in più rate , con le norme della tariffa penale . La sospensione può essere ordinata nel caso del n . 1 dal ministro della giustizia e per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi ; negli altri casi dalla autorità competente per la esecuzione della sentenza . Quando cessano le condizioni prevedute ai num . 2 e 3 , la sentenza di condanna è immediatamente eseguita . 584 . I parenti ed affini in linea retta , ed i fratelli e le sorelle del condannato possono rimettere metà di una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni , e qualsiasi pena pecuniaria inflitta per reati da lui commessi a loro danno , ancorché siasi proceduto d ' ufficio . La stessa facoltà compete rispettivamente all ' adottante e all ’ adottato , e al genitore e al figlio naturale quando la filiazione sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata . Compete altresì al coniuge per i reati commessi a suo danno dall ' altro coniuge , ancorché la condanna sia anteriore al matrimonio , e senza deroga a quanto è disposto nell ' art . 358 del codice penale . La remissione della pena dopo la condanna è ricevuta , mediante processo verbale , dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza e si provvede su di essa con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione . CAPO IV . Della condanna condizionale e della liberazione condizionale . 585 . Nei casi preveduti negli art . 298 , 423 e 424 , se il condannato non abbia commesso , nei termini stabiliti , alcun delitto , e provi di avere adempiuto a tutte le condizioni imposte nella sentenza , la condanna si ha come non avvenuta . In caso diverso , la sospensione dell ' esecuzione della condanna è revocata di diritto , e la pena deve essere espiata secondo le norme dell ' art . 76 del codice penale . La sospensione è altresì revocata di diritto se l ' imputato , durante i termini suddetti , sia condannato alla reclusione per un delitto commesso prima della condanna per la quale ottenne il beneficio della sospensione . La revoca è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal giudice che ha pronunciato la condanna condizionale , se non vi fu in seguito altra condanna , e , in caso contrario , da quello che ha pronunciato l ' ultima condanna . 586 . La sospensione dell ’ esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l ’ espiazione della pena inflitta e impedisce il corso della prescrizione di essa ; non si estende né influisce su qualsiasi altro effetto penale e civile della condanna . Gli effetti penali cessano quando , in conformità della prima parte dell ' art . precedente , la condanna si abbia come non avvenuta . 587 . La liberazione condizionale (c.p . 1617 ) è conceduta con decreto del ministro della giustizia . Il condannato presenta la sua istanza al direttore dello stabilimento in cui sconta la pena , che la trasmette al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna , con le proprie osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato e col parere motivato del consiglio di sorveglianza . Il procuratore generale indaga sulle condizioni economiche del condannato ; ricerca se egli , potendolo , abbia in tutto o in parte soddisfatto alle sue obbligazioni verso la parte lesa e abbia dimostrato di essersi ravveduto ; e quale impressione la concessione del beneficio produrrebbe nel luogo del commesso delitto e sulle persone che ne furono danneggiate od offese . Promuove quindi con le sue conclusioni il parere della sezione d ' accusa , e lo trasmette , insieme con l ' istanza e coi documenti , al ministro della giustizia . Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell ' autorità di pubblica sicurezza (c.p . 28 ) che sono determinate nel decreto di liberazione . 588 . La liberazione condizionale , nei casi indicati nell ' art . 17 del codice penale , è revocata con decreto del ministro della giustizia . La proposta di revoca è fatta dall ' autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d ' appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna . Il procuratore generale , dopo avere promosso , con le sue conclusioni , il parere della sezione di accusa , trasmette la proposta e gli atti al ministro della giustizia . Se la proposta ha motivo dall ' inadempimento delle condizioni stabilite nel decreto di liberazione , il procuratore generale , prima di presentare le sue conclusioni , Invita il condannato a esporgli quanto crede che valga a giustificarlo . La liberazione condizionale in questo caso non può essere revocata se la sezione di accusa non abbia dato parere conforme . L ' autorità di pubblica sicurezza , contemporaneamente alla proposta di revoca per inadempimento delle condizioni , può procedere all ' arresto . Se la sezione di accusa dia parere contrario alla proposta , il procuratore generale ordina l ' immediata scarcerazione . CAPO V . Dell ' amnistia , dell ' indulto e della grazia . 589 . L ’ amnistia è conceduta con decreto reale su proposta del ministro della giustizia , sentito il consiglio dei ministri . Il decreto di amnistia , qualora non prescriva all ' imputato o condannato condizioni , od obblighi , produce il suo effetto di pieno diritto ed è applicato immediatamente dal giudice avanti il quale è in corso l ’ istruzione o il giudizio ; e se l ' istruzione è chiusa , dal giudice competente per il giudizio . In quest ’ ultimo caso può essere applicato prima dell ' apertura del dibattimento con decisione in camera di consiglio . Per i condannati l ' applicazione del decreto è promossa dal pubblico ministero con la richiesta della relativa declaratoria . Il pubblico ministero provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovino detenuti . La declaratoria è deliberata in camera di consiglio dal giudice che pronunciò la condanna , tanto se questa è divenuta irrevocabile quanto se non sia ancora stata impugnata . Se fu proposta impugnazione , la declaratoria è pronunciata dal giudice che sarebbe competente a decidere dell ' impugnazione . Quando per la declaratoria è competente il pretore , egli la pronuncia d ' ufficio , e provvede alla scarcerazione dei detenuti . Se dagli atti dell ’ istruzione o del giudizio non apparisca sufficientemente stabilito che il fatto per il quale si procede sia compreso nell ' amnistia , questa si applica dopo nuovi accertamenti che valgano a giustificarla . Se non è stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati , chi crede avere diritto all ’ applicazione dell ' amnistia ne può proporre istanza al giudice competente per la declaratoria . 590 . L ' indulto è conceduto nella forma stabilita per l ’ amnistia . Nel decreto reale sono determinati i reati e le pene a cui l ' indulto si riferisce e sono stabilite le condizioni per l ' ammissione . La competenza per applicare l ’ indulto spetta al giudice avanti il quale pende il giudizio in primo grado o in appello , o a quello che pronunciò la sentenza divenuta irrevocabile . La declaratoria per le pene già inflitte è promossa dal pubblico ministero avanti il tribunale o la corte di appello . Il pretore la pronuncia d ' ufficio . Quando per effetto dell ’ indulto debba avvenire la liberazione immediata di condannati detenuti , il pubblico ministero , o il pretore , la ordina senza ritardo . Se non è stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati , chi crede avere diritto all ’ applicazione dell ' indulto può proporre istanza al giudice competente per la declaratoria . Contro i provvedimenti indicati in questo articolo e nel precedente è ammesso il ricorso per cassazione . 591 . L ' efficacia del decreto di amnistia o d ' indulto si estende ai reati in esso preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo , salvo che questo stabilisca una data diversa . Nel caso di concorso di reati e di pene (c.p . 67 s . ) l ’ amnistia si applica singolarmente al reato per il quale è conceduta e l ' indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene , secondo le norme stabilite negli art . 67 e seg . del codice penale . 592 . La domanda di grazia è presentata al ministro della giustizia e deve essere sottoscritta dal condannato , da un suo prossimo congiunto ( 41 al . ) , o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura , ovvero da un avvocato o procuratore esercente . E trasmessa al ministro della giustizia la proposta di grazia deliberata dal consiglio di disciplina di uno stabilimento carcerario . Il pubblico ministero presso la corte , o il tribunale , che ha pronunciato la condanna , o rispettivamente il pretore per le condanne da lui pronunciate , cura l ' esecuzione del decreto di grazia , ordinando , quando sia il caso , la scarcerazione del condannato che si trovi detenuto , e provvedendo affinché senza ritardo sia fatta annotazione del decreto medesimo in margine della sentenza . 593 . Se l ' amnistia , l ' indulto o la grazia , sono decretati con condizioni sospensive od obblighi , colui che aspira a goderne deve dimostrare al giudice competente di avere adempiuto alle condizioni o agli obblighi nel termine stabilito nel decreto reale , o se il termine non fu stabilito , entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di amnistia o di indulto , o dalla comunicazione di quello di grazia . CAPO VI . Della esecuzione di provvedimenti speciali . 594 . Nel caso preveduto nel capoverso dell ’ art . 46 del codice penale , il presidente della corte di assise , con la sentenza di proscioglimento , e le altre autorità giudiziarie con la sentenza pronunciata nell ' istruzione o nel giudizio , ordinano il ricovero dell ' imputato in un manicomio . Nello stesso modo si procede nei casi indicati nella prima parte dell ’ art . 54 e nella prima parte dell ' art . 58 del codice penale , dandosi dalle predette autorità i provvedimenti indicati in quelle disposizioni . Si osservano , in quanto siano applicabili , per la cura della persona e dei beni dell ’ infermo di mente le disposizioni della L . 14 febbr . 1904 , n . 36 , sui manicomi e sugli alienati . 595 . Quando vi sia richiesta per il licenziamento dal manicomio di una persona ricoverata in conformità dell ' art . precedente , il presidente del tribunale la comunica immediatamente al pubblico ministero presso l ’ autorità giudiziaria che ha ordinato il ricovero . Il pubblico ministero trasmette ogni informazione sul procedimento , sulle circostanze del reato e sulla persona del ricoverato , che possa essere utile per decidere intorno al licenziamento . Ricevute queste informazioni , il presidente , udito il pubblico ministero , se non creda di rifiutare senz ’ altro il licenziamento , nomina uno o più periti diversi da quelli che hanno dato parere nel procedimento e non appartenenti al personale sanitario dell ' istituto di ricovero , perché , presa cognizione degli atti del procedimento , se occorra , e compiuto l ’ esame della persona e ogni altra indagine opportuna , riferiscano sullo stato mentale del ricoverato e sul pericolo che possa far temere la sua liberazione . 596 . La revoca del provvedimento indicato nel capoverso dell ' art . 47 del codice penale è ordinata dal tribunale del circondario in cui fu pronunciata la condanna , sulla proposta del consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova , sentito il pubblico ministero . 597 . La revoca del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione , in conformità alla prima parte dell ’ art . 54 o alla prima parte dell ’ art . 58 del codice penale , può essere disposta , sentito il pubblico ministero , dal presidente del tribunale del circondario in cui fu pronunciata la sentenza . Relativamente al sordomuto che abbia compiuto l ’ età di ventiquattro anni e del quale sia stato ordinato il ricovero con sentenza divenuta irrevocabile , il suddetto presidente può in ogni tempo consentire che sia consegnato a persona la quale chieda di assumerne la custodia , se questa dia sufficiente garanzia di provvedervi . 598 . I provvedimenti menzionati in questo capo sono dati anche d ' ufficio e non sono soggetti a impugnazione . TITOLO III . Della esecuzione per gli effetti civili . CAPO I . Delle spese . 599 . Nei reati per i quali si procede di ufficio le spese del procedimento sono anticipate dall ' erario dello Stato . La parte civile deve anticipare quelle degli atti che si fanno a sua istanza ( 601 ) . 600 . Nei reati per i quali si procede a querela di parte , il querelante che sia costituito parte civile anticipa le spese . Se il querelante non è costituito parte civile , le spese sono anticipate dall ' erario ( 601 ) . 601 . Le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono a carico dell ’ erario , senza diritto a rimborso . Il ricupero delle spese menzionate nei due art . precedenti in conformità alle decisioni prevedute negli art . 274 , 429 e 431 , si fa con le norme all ’ uopo stabilite . 602 . Il gerente di un giornale deve pubblicare , senza diritto a rimborso di spesa , non più tardi di due giorni dopo che ne abbia ricevuto intimazione dall ' autorità competente per l ' esecuzione , la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui e della quale il giudice abbia ordinata la pubblicazione . Fuori di questo caso la pubblicazione di una sentenza , da eseguirsi a norma del capoverso dell ' art . 399 del codice penale , è fatta a richiesta del querelante , che anticipa la spesa , salvo il diritto a rimborso contro il condannato . La pubblicazione può farsi anche in foglio di supplemento , dello stesso formato del giornale , da unirsi a ciascun esemplare di questo , e deve essere eseguita in un unico contesto . La controversia circa la liquidazione della spesa di pubblicazione , fra la parte richiedente e il gerente , o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso della spesa , è decisa con ordinanza del presidente del tribunale del luogo in cui è stampato il giornale , sentite le parti se compariscano . Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta a impugnazione . Quando il giudice abbia ordinata la pubblicazione della sentenza a norma del primo o del secondo capoverso dell ' art . 428 , la pubblicazione deve essere fatta a richiesta della parte interessata che anticipa la spesa , salvo il diritto a rimborso contro chi fu condannato alla pubblicazione . Il gerente del giornale , che contravvenga alle precedenti disposizioni , è punito con ammenda da lire cento a cinquecento . CAPO II . Delle garanzie di esecuzione per gli effetti civili . 603 . L ' ipoteca legale sui beni del condannato , stabilita nell ' art . 1909 , n . 5 , del codice civile , garantisce anche le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all ' erario , il valore delle restituzioni ordinate con la sentenza e la somma dovuta a titolo di riparazione (c.p . 38 ) o di risarcimento di danni (c.p . 37 ) per cui sia pronunciata condanna dal giudice penale , anche se non vi sia stata costituzione di parte civile . 604 . L ’ ipoteca legale può essere sempre inscritta a richiesta del pretore nei procedimenti di sua competenza ; negli altri casi è inscritta a richiesta del pubblico ministero dopo qualsiasi sentenza di rinvio a giudizio , e anche dopo spedito un mandato o dopo l ' arresto dell ’ imputato in flagranza , a meno che sia ordinata la scarcerazione . Se si proceda con citazione diretta o direttissima ( 277 s . ) e non sia stato spedito alcun mandato , il pubblico ministero può essere autorizzato a chiedere l ’ inscrizione mediante decreto del presidente della corte o del tribunale , che deve procedere al giudizio ( 607 ) . 605 . L ' ipoteca legale può anche essere inscritta a richiesta della parte lesa costituitasi parte civile , previa l ' autorizzazione del giudice istruttore presso il tribunale ove si fa la istruzione , o del presidente della sezione di accusa dopo che gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale , o del pretore , o del presidente del tribunale o della corte , che deve procedere al giudizio ( 607 ) . 606 . Il pubblico ministero , la parte civile , o il difensore dell ’ imputato , se vi sia fondata ragione di temere che manchino o si perdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa la ipoteca legale , può domandare al giudice istruttore presso il tribunale dove si fa la istruzione , o al presidente della corte , o del tribunale , dove pende il giudizio o fu pronunciata la sentenza non ancora irrevocabile , il sequestro dei beni mobili dell ' imputato o condannato . Il sequestro può anche essere ordinalo di ufficio , o a istanza della parte civile , dal pretore per i reati di sua competenza . Esso è eseguito dall ’ ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili ( 697; c.p.c. 593 s . ) 607 . La inscrizione dell ’ ipoteca e il sequestro possono essere impugnati , con atto ricevuto in cancelleria , da chiunque vi abbia interesse . Sulla impugnazione decidono , nelle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione ( 558 s . ) , la corte di appello se l ' inscrizione della ipoteca fu chiesta dal procuratore generale , o se la medesima fu autorizzata , o se il sequestro fu ordinato dal presidente della corte di assise o di appello , e il tribunale in ogni altro caso . La cancellazione della ipoteca , o la revoca del sequestro , possono essere ordinate assoggettando , se occorra , l ’ imputato o il condannato a malleveria o cauzione . La corte , o il tribunale , nel caso di contestazione sulla proprietà , rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in primo grado . 608 . Gli effetti dell ’ ipoteca e del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento . L ' ipoteca è cancellata e la liberazione del sequestro è effettuata a cura e col consenso del pubblico ministero , o del pretore , o della parte , che aveva chiesto , ordinato , o ottenuto il provvedimento . Per le inscrizioni , le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche chieste dal pubblico ministero o dal pretore , l ’ ufficio delle ipoteche non riscuote alcuna tassa o diritto , salva ogni azione contro il condannato , ovvero , in caso di proscioglimento , contro la parte civile a richiesta della quale l ' ipoteca sia stata inscritta . 609 . Sul prezzo degli immobili e dei mobili del condannato , sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute all ' erario a norma dell ' art . 340 , sono pagate nell ' ordine seguente : 1° le spese per la cura della parte lesa , comprese quelle degli alimenti somministrati da un pubblico istituto sanitario durante la infermità ; 2° le restituzioni che non possono essere effettuate nella specie dovuta , i danni e la riparazione per cui sia stata pronunciata condanna , purché tali pagamenti siano chiesti , anche mediante la domanda di liquidazione , entro un anno dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile ; 3° le spese e gli onorari per la difesa ; 4° le spese anticipate dall ' erario , e i diritti dovuti ai funzionari e agli ufficiali giudiziari e le spese della parte civile ; 5° le multe , le ammende e le altre condanne pecuniarie pronunciate a favore dell ' erario dello Stato . La ripartizione suddetta si opera senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dell ' erario dello Stato di ottenere con le ordinarie forme dell ' azione civile il pagamento delle somare che rimangano ancora dovute . Trascorso il termine stabilito al n . 2 , i crediti ivi indicati sono pagati sul prezzo che avanza dopo soddisfatti , secondo il loro ordine , quelli menzionati successivamente , salva in ogni caso l ' azione di cui nel precedente capoverso . Se sia in corso per i detti crediti un giudizio di liquidazione , potrà essere ordinato il deposito nella cassa dei depositi e prestiti di una somma approssimativamente congrua , e potrà essere prescritta cauzione per il pagamento dei erediti indicati al n . 3 . 610 . Le precedenti disposizioni si applicano anche contro la persona civilmente responsabile ( 65 al . ) ; la ipoteca legale potrà essere inscritta sui beni della medesima quando sussistano a carico dell ' imputato le condizioni per la inscrizione . CAPO III . Delle cose poste sotto sequestro . 611 . Le disposizioni dell ’ art . 242 si applicano anche alla custodia delle cose poste sotto sequestro in conformità a quanto è preveduto negli art . 166 e 233 . L ’ autorità giudiziaria può , secondo le circostanze , ordinare che la custodia avvenga in luogo e modo particolarmente determinati e stabilire norme per la retribuzione relativa . 612 . Le cose che siano il prodotto del reato , o abbiano in qualsiasi modo relazione col medesimo , sono mantenute sotto sequestro fino a che il procedimento lo richieda ; esaurito il procedimento , quando non siano soggette a confisca (c.p . 36 ) , sono restituite a chi ne abbia diritto . Se vi è stata condanna , la restituzione non è fatta , se non quando l ' avente diritto provi che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile . Quando lo stato del procedimento lo permetta , le cose suddette possono essere , anche prima della sentenza , restituite a chi vi abbia diritto e ne faccia istanza . L ' autorità giudiziaria può imporgli urta cauzione e anche prescrivergli di presentare , ad ogni richiesta , le cose restituite . 613 . Le cose diverse da quelle indicate nell ' art . precedente sono restituite senza spesa a colui che giustifica di averne diritto . Nondimeno la restituzione delle cose appartenenti all ’ imputato non è conceduta , e il sequestro continua per gli effetti regolati negli art . 606 e 609 , a meno che l ' imputato presti cauzione o malleveria , o la restituzione sia consentita dal pubblico ministero , dalla parte civile e dal difensore . 614 . La restituzione è ordinata anche d ’ ufficio dal giudice competente per l ' istruzione o per il giudizio , o da quello che ha pronunciato la sentenza di condanna . Il giudice , se trovi qualche apparenza di fondamento nelle contestazioni contro il diritto alla restituzione , rinvia la risoluzione della controversia al magistrato civile competente in primo grado . 615 . Trascorsi due anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile , se nessuno è comparso per chiedere la restituzione delle cose sequestrate , o se non fu giustificato il diritto a ottenerla . il giudice ordina la vendita all ' asta pubblica , secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile sull ’ esecuzione forzata dei beni mobili (c.p.c . 577 s . ) . Può disporre invece che siano consegnate a istituti d ' istruzione quelle cose che hanno importanza scientifica , artistica o storica . Il termine anzidetto può essere abbreviato e la vendita può effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro , se le cose siano di tenue valore , o di tale natura da non potere essere custodite senza pericolo di deterioramento , o senza rilevante dispendio . Il prezzo , dedotte le spese indicate nell ’ art . seguente , è versato nella cassa dei depositi e prestiti , e , dopo cinque anni , se nessuno abbia giustificato di avervi ragioni , si devolve di diritto all ' erario dello Stato . 616 . Le spese necessarie alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate sono anticipate dall ' erario , salvo il diritto di rimborso a preferenza di ogni altro creditore sul prezzo delle cose medesime . Se le cose debbano essere restituite a chi giustifica averne diritto , la restituzione è sempre subordinata al pagamento di tali spese . 617 . Le regole degli art . precedenti circa la competenza del giudice per i provvedimenti di restituzione o di vendita delle cose sequestrate si applicano anche dopo ultimato il procedimento penale . TITOLO IV . Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati . CAPO I . Del casellario giudiziale . 618 . Presso ciascun tribunale , sotto la direzione e vigilanza immediata del procuratore del Re , un ufficio di casellario raccoglie e conserva l ' estratto delle decisioni enumerate nell ' articolo seguente , concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del tribunale . Gli estratti delle decisioni concernenti stranieri , anche se abbiano ottenuto la cittadinanza italiana , o concernenti cittadini nati all ' estero , o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel Regno , si conservano nell ’ ufficio del casellario presso il tribunale di Roma . 619 . Nel casellario giudiziale si inscrivono per estratto : l ° nella materia penale : le sentenze e i decreti di condanna , e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere pronunciate in sede di istruzione o di giudizio , tosto che siano divenute irrevocabili ; le sentenze di condanna pronunciate in contumacia dalla corte di assise non soggette ad opposizione ; i provvedimenti circa infermi di urente , minorenni e sordomuti , menzionati negli art . 46 , 53 e 57 del codice penale ; 2° nella materia civile : le sentenze passate in giudicato che pronunciano l ' interdizione o l ' inabilitazione ( c . civ . 324 s . , 339 s . ) ; 3° nella materia commerciale : le sentenze e i provvedimenti coi quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito ( c . co . 683 s . ) . Le decisioni suddette sono inscritte nel casellario qualunque sia la autorità giudiziaria italiana , ordinaria o speciale , che le abbia pronunciate ; quando ne sia data comunicazione ufficiale , sono pure inscritte le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere contro cittadini italiani . Nel casellario si inscrive altresì , se trattasi di condanna penale , la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata , ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per effetto della sospensione conceduta a norma degli art . 298 , 423 e 424 , o per amnistia , indulto , grazia , liberazione condizionale o per altra causa ; deve inoltre esservi inscritto il provvedimento di riabilitazione ( 629 s . , 634 ) . Nel casellario si inscrive anche la revoca dei provvedimenti in materia civile e commerciale indicati ai ente . 2 e 3 . 620 . Le inscrizioni nel casellario sono eliminate tosto che si abbia notizia ufficiale della morte della persona alla quale si riferiscono . Sono inoltre eliminate le inscrizioni : 1° di condanne per delitto , trascorso un termine equivalente a quello per cui la persona inscritta avrebbe raggiunta l ' età di ottant ’ anni ; 2° di altre sentenze in procedimenti per delitto , trascorsi dieci anni dalla data in cui sono divenute irrevocabili , salvo che l ' azione penale non sia ancora prescritta , nel qual caso si procede alla eliminazione nel compiersi della prescrizione ; 3° di condanne per contravvenzioni , trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta ; 4° di altre sentenze in procedimenti per contravvenzioni , trascorsi cinque anni dalla data in cui sono divenute irrevocabili ; 5° dei decreti revocati a norma dell ' ult . capoverso dell ' art . 302; 6° dei provvedimenti impartiti a norma degli art . 46 , 53 e 57 del codice penale , e di quelli in materia civile o commerciale , trascorsi cinque anni dalla data della loro revocazione . 621 . L ' autorità giudiziaria ordinaria o speciale , per ragione di giustizia penale , ha diritto di richiedere ed avere il certificato di tutte le inscrizioni esistenti al nome di una persona designata . Qualunque autorità civile o militare a cui spetti di provvedere per il conferimento , la sospensione o la revoca di un diritto , ufficio , servizio o impiego pubblico , grado , titolo , dignità , qualità , insegna onorifica , pensione o beneficenza , ha diritto di chiedere ed avere il certificato di tutte le inscrizioni relative ad una persona designala , quando , per disposizione di legge o di regolamento , il conferimento , la sospensione o la revoca , abbia per condizione la inesistenza , o esistenza , di decisioni comprese fra quelle che devono essere inscritte nel casellario giudiziale . 622 . Il certificato è spedito altresì su domanda non motivata della persona a cui si riferisce . Il certificato relativo ad altra persona può essere chiesto da un privato solamente per produrlo in giudizio penale o civile , ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo ( 624 ) , o di conferimento o esercizio di pubblici uffici ; nella domanda deve essere specificato lo scopo ( 623 , 625 , 628 ) . 623 . Nei certificati spediti a richiesta dei privati , salvo quanto è disposto nell ' art . seguente , non si fa menzione : 1° delle decisioni di proscioglimento , e delle condanne seguite da proscioglimento per effetto di giudizio di revisione ; 2° delle condanne i cui effetti si debbono ritenere cessati a norma degli art . 352 e 358 del codice penale ; 3° della condanna della quale sia stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato , nei casi menzionati nell ' art . 427; 4° di una prima condanna a pena pecuniaria , o a pena restrittiva della libertà personale sola o congiunta ad altra pena , non superiore a tre mesi di reclusione , o a sei mesi di detenzione , o a un anno di arresto , inflitta a persona minore di diciotto anni , se non risulta a suo carico alcuna altra condanna posteriore a pena restrittiva della libertà personale : 5° della condanna che per essersi verificate le condizioni imposte con la sentenza si ha come non avvenuta a norma della prima parte dell ' art . 585 , e della sentenza elle abbia convertito la perla nella riprensione giudiziale ( 581-2; c.p. 26 , 27 ) ; 6° delle condanne estinte per amnistia , e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione ; 7° delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare reati , o che non sono considerati tali dalle leggi del Regno , se la condanna fu pronunciata all ' estero ; 8° dei provvedimenti speciali circa gli infermi di mente , minorenni e sordomuti , di cui al num . 1 dell ' art . 619; 9° dei provvedimenti in materia civile e commerciale , di cui ai num . 2 e 3 dello stesso articolo , quando siano stati revocati . 624 . Nei certificati spediti per ragione di elettorato politico o amministrativo , a richiesta di chiunque , o a norma dell ' art . 21 della legge elettorale politica 30 giugno 1912 , n . 666 , non si fa menzione delle decisioni indicate nei num . 1 , 6 , 7 , 8 , e 9 dell ' art . precedente , né delle condanne per contravvenzioni , o di quelle in cui la perla sia stata convertita nella riprensione giudiziale , salvo che si tratti di condanne per mendicità , oziosità , o vagabondaggio . 625 . Insorgendo questioni intorno alla esecuzione di quanto è disposto negli art . precedenti , o se siano chieste rettificazioni di inscrizioni o di certificati del casellario giudiziale , provvede , su richiesta del pubblico ministero o istanza della parte , con le forme degli incidenti di esecuzione , il presidente del tribunale nel casellario del quale sono o devono essere eseguite le inscrizioni secondo le norme dell ' art . 618 . 626 . Chi , dichiarando un falso nome o indicando falsamente l ' altrui nome in luogo del proprio , o con false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato , sia stato causa della mancata inscrizione di alcuno nel casellario giudiziale , è punito , salvo le maggiori pene in cui fosse incorso , con la reclusione da uno a trenta mesi . 627 . Chi , essendo a conoscenza delle inscrizioni contenute nel casellario , le pubblichi o palesi indebitamente ad altri , è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a lire tremila . 628 . Chi riesca , con frode , ad ottenere un certificato penale relativo ad altra persona , ovvero se ne serva per tino scopo diverso da quello per cui fu domandato , è punito con la reclusione sino a sei pesi o con la multa sino a lire duemila . CAPO II . Della riabilitazione dei condannati . 629 . La riabilitazione è chiesta alla corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna ; se si tratti di più condanne pronunciate da autorità giudiziarie diverse , la domanda è proposta alla corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna più recente . Nel caso della dichiarazione preveduta nel capoverso dell ' art . 7 del codice penale , la riabilitazione è chiesta alla corte di appello che l ' ha pronunciata . Alla domanda è allegata copia della sentenza , o delle sentenze , di condanna e sono uniti documenti i quali dimostrino che siano trascorsi i termini stabiliti nell ' art . 100 del codice penale per poter proporre l ' istanza e che il condannato : 1° abbia scontato , quando ne sia il caso , la pena principale , o tutte le pene , o ne abbia ottenuto il condono in tutto o in parte ; 2° abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna , o dalle condanne , anche in confronto della parte lesa , o giustifichi la causa che ha reso e rende impossibile l ' adempimento ; 3° non abbia riportato nuove condanne per delitto , eccettuati i delitti colposi , successivamente a quelle cui si riferisce la domanda ; 4° abbia dato prove effettive e costanti del suo ravvedimento nel tempo successivo all ' ultima liberazione , o all ' estinzione dell ' ultima condanna . 630 . La corte di appello può far assumere le informazioni che reputi opportune , e decide in camera di consiglio sulla requisitoria scritta e motivata del procuratore generale . Contro la decisione della corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione ( 500 s . ) . 631 . Nel caso che la riabilitazione sia conceduta , ne è fatta annotazione nella sentenza , o nelle sentenze , di condanna in seguito a comunicazione d ' ufficio . L ' annotazione può essere domandata anche dall ' interessato . Se la riabilitazione sia negata , l ' istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso , dalla data della decisione divenuta irrevocabile , un nuovo termine eguale a quello stabilito per la presentazione della prima istanza . Se peraltro la riabilitazione sia negata per difetto o irregolarità di qualche documento , la nuova istanza può essere proposta in qualsiasi tempo . 632 . Chi , non avendo riportato alcuna precedente condanna per delitto , sia stato condannato alla pena della multa , o a pena restrittiva della libertà personale , sola o accompagnata da altra pena , che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione , è riabilitato di diritto trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata senza che nel frattempo egli abbia commesso alcun delitto . Se la pena non superi cinque mila lire di multa , ovvero un anno di reclusione , o due anni di detenzione , la riabilitazione di diritto si effettua col decorso di otto anni . 633 . Gli effetti delle decisioni di proscioglimento , in quanto la legge ne faccia dipendere il non conferimento , la sospensione o la perdita di diritti , uffici o impieghi , gradi , titoli , dignità , qualità , o insegne onorifiche , ovvero l ' applicazione di determinati provvedimenti delle autorità giudiziarie , cessano con il decorso di un tempo equivalente alla prescrizione dell ' azione penale per il reato corrispondente . 634 . Il tribunale del luogo il cui casellario deve contenere gli estratti delle sentenze enumerate nell ' art . 619 , a richiesta del pubblico ministero o ad istanza della parte , deliberando in camera di consiglio , accerta e dichiara la riabilitazione di diritto e la cessazione degli effetti delle decisioni indicate nell ' art . precedente . TITOLO V . Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere . CAPO I . Disposizione preliminare . 635 . Per quanto concerne le rogatorie , la estradizione , gli effetti di condanne pronunciate all ' estero , e altri rapporti relativi all ' amministrazione della giustizia in materia penale , con le autorità di altri Stati , si osservano le convenzioni e gli usi internazionali ; a quanto non sia per tal modo provveduto , si applicano le seguenti disposizioni . CAPO II . Delle rogatorie . 636 . Le rogatorie delle autorità giudiziarie italiane alle autorità estere per citazione ed esame di testimoni , o in genere per atti d ' istruzione o per esecuzione di provvedimenti d ' istruzione sono trasmesse per via diplomatica . 637 . Per gli atti indicati nell ' art . precedente , da compiere nel territorio dello Stato , i provvedimenti delle autorità giudiziarie estere sono resi esecutivi , salvo quanto è disposto nell ' art . seguente , dalla corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti medesimi . Nell ' ordinare l ’ esecuzione , la corte delega uno dei suoi membri , ovvero il giudice istruttore o il pretore . I testimoni , se l ' autorità giudiziaria estera ne abbia fatta richiesta , sono sentiti con giuramento . 638 . La citazione dei testimoni , residenti o dimoranti nel territorio dello Stato , richiesta da una autorità giudiziaria estera , è trasmessa al procuratore del Re del luogo in cui deve essere eseguita , il quale provvede per la notificazione . 639 . L ' esecuzione delle rogatorie è promossa in ogni caso dal pubblico ministero . CAPO III . Della estradizione . 640 . La deliberazione relativa all ' offerta o al consenso per l ' estradizione , a norma del secondo capoverso dell ’ art . 9 del codice penale , è pronunciata , in seguito a richiesta del procuratore generale , dalla sezione di accusa del distretto in cui si trova lo straniero . 641 . La sezione di accusa esamina : 1° se l ' imputato o il condannato sia cittadino italiano ; 2° se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera ; 3° se trattisi di delitto politico o di reato a questo connesso ; 4° se l ' estradizione sia vietata da trattati o da leggi ; 5° se per la legge italiana e la straniera l ' azione penale possa essere esercitata , o l ' azione o la condanna sia estinta , ovvero se il condannato abbia scontato la pena ; 6° se , trattandosi di imputato , gli atti del procedimento offrano indizi sufficienti di reità . 642 . Alla domanda del governo estero debbono essere uniti , in originale o in copia autentica , gli atti processuali occorrenti a stabilire gli indizi di reità , o l ' avvenuta condanna . 643 . L ' arresto provvisorio dello straniero , da ordinarsi su domanda o offerta di estradizione , a norma dell ' ultimo capoverso dell ' art . 9 del codice penale , è eseguito mediante mandato di cattura rilasciato dal consigliere della sezione di accusa a ciò delegato . L ' arresto provvisorio può essere eseguito senza mandato , se lo straniero sia per darsi alla fuga , o se , nel caso di domanda del governo estero , questo attesti che esiste contro di lui una sentenza di condanna o di rinvio al giudizio , o un mandato di cattura , o altro atto equivalente dell ' autorità giudiziaria . Il ministro della giustizia deve essere immediatamente avvertito dell ' arresto eseguito . 644 . L ' arrestato è senza ritardo presentato al giudice istruttore o al pretore del luogo in cui fu eseguito l ' arresto . Il giudice istruttore , o il pretore , dopo averne accertata la identità personale , lo informa della domanda o dell ' offerta di estradizione e provvede in conformità dell ' art . 74 alla nomina del difensore . Se la domanda di estradizione proviene dallo Stato cui appartiene l ’ arrestato , e non vi sia richiesta di estradizione da parte di altri Stati , l ' arrestato , assistito dal difensore , ha facoltà di domandare di essere consegnato al governo richiedente ; in tale caso non si fa luogo al giudizio della sezione di . accusa . 645 . L ' arrestato è posto in libertà , qualora , entro trenta giorni dall ' arresto se il governo richiedente sia in Europa , o entro novanta giorni se sia fuori di Europa , non siano pervenuti i documenti sui quali si fonda la domanda . 646 . Nel procedimento si osservano , in quanto sono applicabili , le disposizioni degli art . 75 e 267 . Prima di deliberare definitivamente , la sezione di accusa sente il pubblico ministero e il difensore e può chiedere le informazioni che ritenga necessarie . Essa delibera altresì se debbano essere consegnate , in tutto o in parte , al governo straniero le cose sequestrate , e ordina la restituzione di quelle estranee all ' atto per il quale fu chiesta od è offerta l ' estradizione . 647 . Contro la sentenza della sezione di accusa l ’ imputato o condannato e il procuratore generale possono ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito . Il termine per la dichiarazione di ricorso è di un giorno e decorre per il procuratore generale dalla comunicazione della sentenza che il cancelliere deve fargli nello stesso giorno in cui è sottoscritta ; per l ' imputato o condannato dalla notificazione della medesima . La corte di cassazione , deliberando in camera di consiglio , entro dieci giorni da quello in cui le è pervenuto il ricorso , pronuncia la conferma o la riforma della decisione , impugnata . 648 . L ' estradizione è offerta o consentita con decreto del ministrie della giustizia in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri . Nel decreto è aggiunta la condizione che lo straniero non sia assoggettato a pena per condanna diversa da quella per cui l ' estradizione è offerta o consentita , né sottoposto a procedimento per fatto diverso anteriore all ' estradizione , a meno che il governo , su nuova domanda , presti il suo consenso . 649 . Il procuratore generale ordina che l ' arrestato sia posto in libertà se l ' autorità giudiziaria , con sentenza irrevocabile , abbia deliberato che non sia offerta o consentita l ' estradizione , e ne avverte immediatamente il ministro della giustizia . 650 . Per la estradizione di un imputato o condannato che trovisi all ' estero , il procuratore generale presso la corte di appello presenta al ministro della giustizia la richiesta coi relativi documenti . L ' estradizione può essere chiesta direttamente anche dal governo . CAPO IV . Degli effetti delle condanne pronunciate all ' estero . 651 . La dichiarazione preveduta nel capoverso dell ' art . 7 del codice penale , è pronunciata dalla corte di appello , sezione penale , osservate le regole per il giudizio di appello dalle sentenze del tribunale ( 478 s . ) , in quanto siano applicabili . La competenza della corte di appello è determinata dalla residenza o , se questa sia ignota , dalla dimora del condannato . Se non si conosca né la residenza , né la dimora del condannato , la competenza spetta alla corte di appello avanti la quale il procuratore generale promuove prima il giudizio . 652 . La richiesta del procuratore generale per l ' esecuzione della condanna è notificata al condannato . Qualora il condannato non abbia chiesto , con atto ricevuto nella cancelleria della corte entro dieci giorni dalla notificazione , se si trovi nel Regno , o entro trenta giorni se non vi si trovi , che sia rinnovato il giudizio fatto all ' estero , la corte provvede sulla richiesta del procuratore generale e l ’ accoglie quando riconosca : 1° che non si tratta di delitto pel quale secondo la disposizione del primo capoverso dell ’ art . 9 del codice penale è vietata l ' estradizione ; 2° che il condannato è stato legalmente citato a comparire in giudizio e , se comparso , è stato assistito o rappresentato da un difensore ; 3° che la sentenza di condanna fu pronunciata da un ' autorità giudiziaria competente ; 4° che per le leggi dello Stato , in cui fu pronunciata , la sentenza medesima è divenuta irrevocabile ; 5° che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all ' ordine pubblico o al diritto pubblico del Regno . Per accertare le condizioni prescritte nei num . 3 e 4 , è sufficiente una dichiarazione dell ' autorità competente dello Stato in cui venne pronunciata la sentenza . 653 . Il riconoscimento e la forza esecutiva agli effetti civili stella sentenza penale pronunciata all ’ estero possono essere conceduti con la stessa sentenza menzionata nel precedente articolo . Altrimenti delibera intorno ad essi la sezione civile della corte di appello nella giurisdizione della quale la sentenza straniera deve essere eseguita ad istanza di chi vi ha interesse , premesso l ' accertamento dei requisiti indicati nell ' art . precedente .
ProsaGiuridica ,
Disposizioni generali Art . 1 Negli Uffici di registratura e di archivio si provvede alla registrazione , alla spedizione ed alla conservazione degli atti . Art . 2 Hanno un Ufficio di registratura e d ’ archivio le Direzioni generali e le altre grandi ripartizioni che a queste corrispondono , le Ragionerie centrali , le Segreterie di gabinetto . Possono averlo gli Uffici che trattano del personale . I protocolli generali sono soppressi . Art . 3 Nessun altro Ufficio di registratura e d ’ archivio sarà istituito , tranne che temporaneamente per Commissioni straordinarie o per Uffici distaccati dall ’ Amministrazione principale . II . Ricevimento degli atti Art . 4 I dispacci , le lettere ed i pieghi indirizzati all ’ Amministrazione sono aperti da un ufficiale appositamente incaricato . Art . 5 Spetta a questo ufficiale da ricevuta alla Posta degli oggetti raccomandati od assicurati . Art . 6 I pieghi o pacchi che , per lo stato cattivo dei sigilli e degli involti , facessero temere danni o mancanze , saranno aperti in presenza di testimoni . Art . 7 Una cassetta vicino all ’ ingresso dei Ministeri accoglie i ricorsi portati dagli interessati : essa sarà vuotata ogni giorno a cura dell ’ ufficiale incaricato dell ’ apertura dei dispacci , che ne conserverà la chiave . Art . 8 Soltanto i ricorsi contenenti carte rare o preziose , delle quali fosse giusto di dar ricevuta , potranno essere consegnati all ’ ufficio suddetto , personalmente . Art . 9 All ’ incaricato dell ’ apertura dei dispacci saranno consegnati gli atti che gli ufficiali giudiziari dovessero intimare all ’ Amministrazione . Art . 10 I dispacci , le istanze , le lettere , i ricorsi sono bollati e trasmessi sollecitamente alla registratura . Col bollo si imprime la data dell ’ arrivo e si designa lo spazio della successiva registrazione . Art . 11 Le carte dichiarate o riconosciute urgenti e quelle intimate dagli ufficiali giudiziari , prima di passare alla registratura , sono presentate al capo dell ’ Amministrazione il quale ordinerà ciò che sia da fare . Art . 12 Altrettanto sarà praticato per quelle che i mittenti dichiarano riservate o per qualsiasi ragione debbano essere tenute con cautele particolari . Art . 13 I dispacci , le lettere , le istanze , che accompagnano monete , oggetti preziosi , carte di credito al portatore , sono da chi li riceve presentati all ’ economo o cassiere perché assuma la custodia dei valori , accusandone ricevuta in apposito registro e sui fogli di accompagnamento . III Classificazione degli Atti Art . 14 Gli atti arrivati sono ripartiti in tanti titoli d ’ archivio quante sono le materie principali dello stesso servizio amministrativo . I titoli vanno divisi in classi e queste possono essere suddivise in sottoclassi . Art . 15 Ad ogni titolo corrisponde un registro di protocollo ed una serie di atti in archivio . Art . 16 I titoli , le classi e le sottoclassi sono stabilite dal Titolario degli atti , che sarà approvato con decreto ministeriale e non sarà variato se non per assoluta necessità ( modello A ) Art . 17 Cogli atti che perdono valore nel decorso del tempo si costituiscono classi particolari , per eliminarle poi senza bisogno di nuovo esame e senza pericolo di errore . Art . 18 Ciascun titolo ha una classe di affari generali e di massima ; una di affari collettivi ; ed una di miscellanea . Apparterranno all ’ ultima quelli soltanto che non trovassero sede in alcun ’ altra . Art . 19 Gli atti pei quali non fosse costituita una classe , o la classificazione dei quali fosse dubbia , sono attribuiti ad un ufficio solo , onde evitare contrasti di competenza e provvedimenti contradditori . IV Registri di Protocollo Art . 20 Le pagine del protocollo ( modello B ) sono stampate , alte centimetri 45 , larghe 35 , numerate e contrassegnate , prima di essere scritte , da un bollo particolare , custodito da capo dell ’ amministrazione . Art . 21 I fogli del protocollo sono rilegati in volumi , sul dorso dei quali verrà fatta menzione del titolo , dell ’ anno , e dei numeri primo ed ultimo delle registrazioni . Art . 22 Le registrazioni si eseguiscono con carattere nitido , senza raschiature : i nomi delle persone e degli enti , che dànno causa all ’ affare , sono scritti con lettere più alte ed apparenti . Art . 23 Le registrazioni seguono il numero ordinale progressivo , che si rinnova ogni anno . I protocolli delle ragionerie potranno cominciare col 1° luglio e durare per tutto l ’ esercizio finanziario . Art . 24 Si registra l ’ atto principale - ( dispaccio , lettera , istanza , ricorso ) di ogni comunicazione . Si registrano i telegrammi quando contengono un ordine od una risoluzione , ed i rescritti coi quali si dichiara finito un affare colla formola : agli atti . V Registrazione degli Arrivi Art . 25 Gli atti , dopo il primo di ciascun affare , possono essere registrati o per data o per affare o per provenienza . Si può cioè prenderne nota sul registro di protocollo secondo l ’ ordine di arrivo ( modello B ) , ovvero notare di seguito quelli che concernono il medesimo affare , o che provengono dallo stesso ufficio ( modello C ) . Art . 26 Nei protocolli per data , ogni registrazione ha un numero diverso ; in quelli per affari o per uffici , ogni affare od ufficio ha un numero comune a tutti gli atti , e può avere un sottonumero per ciascuna registrazione . Art . 27 I protocolli per data , in cui ogni casella serve ad un atto , possono divenire protocolli per affari , attribuendo agli atti dello stesso affare più caselle vicine quante si presumono necessarie alle registrazioni successive , salvo il rinvio ad altre pagine , ogniqualvolta il numero delle caselle non corrispondesse al bisogno . Art . 28 I protocolli per affari saranno preferiti per gli atti del personale e per tutti quelli che traggono il nome dalla persona anziché dall ’ oggetto . Art . 29 Sopra ogni atto registrato , accanto alla data dell ’ arrivo già impressa , si indica il protocollo e si trascrive il numero della registrazione . Art . 30 Non si registrano in arrivo i giornali , i libri , i bollettini , i lavori periodici , le note delle somministrazioni , ed in generale ciò che spetta alla biblioteca , all ’ economato , alla cassa . Art . 31 Neppure si registrano le ricevute delle circolari e delle comunicazioni identiche fatte a più uffici contemporaneamente , bastando che l ’ arrivo sia notato sulla copertina del fascicolo che le contiene . Art . 32 Gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo sono registrati , ma si restituiscono ai mittenti , o direttamente , o col mezzo dei sindaci dei comuni con una formula stampata indicante la irregolarità , sentito il capo dell ’ ufficio al quale l ’ affare si riferisce . Art . 33 Degli atti relativi a più affari si faranno tanti estratti quanti sono gli affari , e ciascun estratto sarà collocato nel fascicolo al quale spetta , con ricordo dell ’ altro in cui si conserva l ’ atto originale . VI Formazione dei fascicoli Art . 34 Gli atti registrati e classificati sono mandati subito all ’ archivio per la formazione del fascicolo . Chiamasi fascicolo la riunione ordinata per data o per numero degli atti ricevuti e spediti pel medesimo affare . Art . 35 Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte , di colore diverso per le diverse classi , alta centimetri 36 , larga 28 ed ha un numero d ’ ordine che rende fissa la sua posizione in archivio . Art . 36 Il numero d ’ ordine dei fascicoli è dato dal repertorio , cioè dall ’ elenco dei fascicoli via via formati , per ogni classe , dal medesimo titolo di archivio ( modello D ) . Ogni fascicolo nuovo assume il numero seguente a quello dell ’ ultimo fascicolo indicato . Nei protocolli per affari il numero della prima registrazione è necessariamente il numero del fascicolo . Art . 37 Se l ’ atto è il primo di un affare , si formerà con esso un fascicolo nuovo : se ebbe precedenti si unirà al fascicolo che lo contiene . Art . 38 Sulla copertina del fascicolo , oltre alle indicazioni richieste dalla formola ( modello E ) , si noteranno gli atti che vi saranno inseriti , riferendo , di ciascuno , la data , l ’ ufficio e il numero di registrazione . Art . 39 Se il fascicolo fosser fuori d ’ archivio , sarà cura dell ’ archivista di cercarlo e di aggiungervi gli atti arrivati : se avesse data anteriore all ’ anno corrente , sarà portato fra quelli dell ’ anno , ricordandone il trasferimento sul repertorio e contro l ’ ultima registrazione in protocollo colle parole : " passato al N .... .... . dell ’ anno .... .... " . Art . 40 Negli affari che si dicono di personale , ogni persona ha un fascicolo che dura quanto la persona , e la segue negli eventuali passaggi suoi da una ad altra amministrazione . Art . 41 I fogli saranno collocati nei fascicoli in guisa che il più recente si vegga primo : saranno ripartiti in più fascicoli ogni qualvolta la quantità ne renda incomodo l ’ uso o nuoccia alla buona conservazione . Art . 42 Una o due volte al giorno , in ore stabilite , gli atti registrati , divisi nelle classi rispettive , sono trasmessi , coi loro fascicoli , i capi degli uffici . VII Trascrizione Art . 43 La carta per la scrittura degli atti sarà di buono impasto , bene incollata e tale da resistere al tempo e conservare nitidamente i caratteri . Sarà di filo quella per le leggi , pei decreti , pei mandati , pei dispacci di maggiore importanza . Art . 44 Quattro saranno le dimensioni dei fogli da scrivere : la prima per le lettere di gabinetto ( centimetri 12 x 20; la seconda pei dispacci ( minute o copie ) uguale alla carta bollata ( centimetri 21 x 31 ) ; la terza pei decreti ministeriali ( centimetri 24 x 34 ) ; la quarta pei decreti reali e per le leggi ( centimetri 25 x 38 ) . Art . 45 Le relazioni che accompagnano i decreti saranno scritte su carta di formato uguale a quello dei decreti medesimi . Sarà provveduto perché i registri , i rendiconti , le tabelle non eccedano le dimensioni rigorosamente necessarie . Art . 46 L ’ inchiostro da scrivere sarà nero , senza anilina , né materie corrosive , resistente alla luce ed alle sostanze scoloranti . Il polverino per asciugare lo scritto non conterrà particelle metalliche . Art . 47 Le minute degli atti saranno scritte sopra fogli interi intestati a stampa come gli originali ( modello F ) , saranno sottoscritte in calce da chi le minutò ed approvò , e , nella prima pagina , da chi le collazionò , copiò e spedì : recheranno in numero di registrazione dell ’ atto al quale esse servono di riscontro . Art . 48 Gli allegati che dovranno accompagnare ciascun provvedimento , saranno raccolti , sotto fascia , dai minutanti , dai quali essi saranno pure elencati in appendice alla minuta dell ’ atto principale , ogni qualvolta non siano descritti nel medesimo . Art . 49 I capi di servizio cureranno che in un atto non si tratti che di un affare solo e perché il sunto , scritto sul margine degli atti dai minutanti , sia tale , per concisione ed esattezza , da servire alla registrazione nel protocollo . Art . 50 Saranno su carta colorata le minute stampate degli atti di minor conto , onde renderne facile , quando ne sia tempo , l ’ eliminazione . Art . 51 La trascrizione deve riprodurre esattamente l ’ originale in carattere nitido , senza cancellature , omissioni , trasposizioni od aggiunte . Art . 52 E ’ vietato l ’ uso di preparazioni chimiche per correggere gli errori di scrittura . Colle macchine scriventi sarà trascritto solamente il carteggio . Art . 53 Le copie coi rispettivi originali sono inviati agli uffici per essere collazionate e presentate a chi le deve sottoscrivere . VIII . Spedizione Art . 54 Le carte da spedire sono collocate in uno scaffale a caselle , per avvicinare quelle che , avendo il medesimo indirizzo , sono da unire nello stesso piego . Art . 55 Gli speditori esaminano se le copie siano regolari quanto alle registrazioni , agli allegati , all ’ indirizzo ; appongono la medesima data alle minute ed alle copie che ne fossero mancanti , scrivono in calce alla minuta il nome di chi sottoscrisse la copia . Art . 56 Le minute cogli atti relativi sono , senza alcun ritardo , inviate ai protocollisti per la registrazione di partenza . Sulle minute sarà impressa la data della spedizione . Art . 57 Sui pieghi , oltre all ’ indirizzo , sarà scritto il numero di protocollo degli atti contenuti per le ricerche che occorressero e le dichiarazioni di ricevimento . Art . 58 Quando gli allegati si dovessero spedire separatamente perché voluminosi , sul pacco che li contiene sarà ripetuto il numero del dispaccio a cui devono stare uniti . Art . 59 Le lettere da distribuire in città sono notate coll ’ indirizzo e col numero sul libretto delle consegne tenuto dall ’ inserviente distributore , che non le consegnerà se la persona a cui sono dirette o altri per essa non ne accusi ricevuta . Art . 60 . Tutti i pieghi che partono dall ’ Ufficio , meno quelli notati sul libretto delle consegne , devono essere registrati sul giornale di spedizione ( modello G ) colla data , col numero e coll ’ indirizzo . Art . 61 La corrispondenza diretta per posta agli Uffici del Regno che godono franchigia sarà munita del contrassegno postale ; la rimanente sarà affrancata dagli Uffici di posta , che terranno , colle singole Amministrazioni , appositi conti correnti , ovvero sarà spedita a carico di chi vi ha interesse . Art . 62 I pieghi e pacchi che devono essere raccomandati o assicurati sono notati coll ’ indirizzo e col numero su due esemplari di identica tabella , uno per norma dell ’ Ufficio postale ed uno per la dichiarazione di ricevuta ( modello H ) . Art . 63 Il contrassegno per la franchigia postale è custodito dal capo degli speditori , il quale vigilerà perché non sia apposto a pieghi contenenti carte ed oggetti di interesse privato . Art . 64 Gli speditori debbono conoscere i regolamenti e gli orari postali , ferroviari , telegrafici e seguirne le variazioni . Un esemplare dei regolamenti , degli orari e delle rispettive variazioni sarà esposto continuamente nella sala della spedizione . Art . 65 I giornali di spedizione , le ricevute postali , i libretti delle consegne saranno conservati per due anni . IX . Registrazione delle partenze . Art . 66 Le carte che si spediscono sono registrate sui protocolli di rimpetto a quelle a cui esse servono di riscontro . Art . 67 I provvedimenti d ’ iniziativa dell ’ Amministrazione si registrano soltanto in partenza . Art . 68 Si registrano con numero solo e tutte in una volta le circolari e le disposizioni identiche comunicate contemporaneamente a più Uffici . Le circolari possono avere anche un numero proprio d ’ ordine . Art . 69 Il passaggio di un affare ad altra Direzione generale si eseguisce con lettera stampata registrata nel protocollo ; il passaggio ad altro Ufficio della medesima Direzione generale si ricorda con annotazione sul protocollo . Art . 70 Non si registrano in partenza i decreti , i mandati , i ruoli , le statistiche , ed in generale tutti i lavori che devono essere accompagnati da lettere , bastando la registrazione di queste . Art . 71 Ogni quindici giorni i protocollisti desumono dai loro registri l ’ elenco ( modello I ) delle carte spedite , alle quali non fu data risposta e di quelle ricevute ( modello L ) sulle quali non fu provveduto e lo presentano al capo dell ’ Amministrazione . Art . 72 Un registro a modo di scadenzario rammenterà gli atti che devono essere ripresentati . Il capo degli archivisti lo consulterà ogni mattina avanti qualunque lavoro , e disporrà l ’ invio agli Uffici dei fascicoli relativi . X . Indice delle Registrazioni . Art . 73 Ogni registro di protocollo avrà un indice di formato identico , diviso in due parti : la prima pei nomi delle persone ( modello M ) , la seconda pei nomi degli Uffici ed enti morali a cui le registrazioni si riferiscono ( Modello N ) . Art . 74 Le registrazioni sull ’ indice si faranno contemporaneamente a quelle sul protocollo . Art . 75 Nell ’ indice , l ’ oggetto sarà accennato brevemente sotto tutte le possibili denominazioni . Art . 76 Per gli affari del personale l ’ indice sarà indipendente dal registro di protocollo e basterà contenga il nome della persona col numero del fascicolo , il quale potrà perciò durare parecchi anni . Art . 77 I nomi che cominciano colle lettere H , J , K , Y , W , si noteranno due volte , cioè secondo l ’ ortografia straniera e la pronuncia nostrale . Quelli preceduti da particelle da , de , di , lo , la e simili saranno registrati come se si trattasse di una parola sola . Nei casi dubbi si registreranno tante volte quante sono le forme colle quali potrebbero essere pronunziati . Art . 78 I cognomi doppi o multipli si registreranno coi singoli componenti . Gli atti relativi a donne maritate o vedove saranno registrati col cognome del padre e del marito . XI . Archivi Art . 79 Ogni Ufficio di registratura avrà un archivio per gli affari che esigono ancora provvedimenti , e si chiamerà corrente . Ogni Ministero avrà un archivio per gli atti sui quali fu definitivamente provveduto e si chiamerà deposito . Art . 80 Nel gennaio di ciascun anno si levano dall ’ archivio corrente i fascicoli degli affari compiuti e si portano nell ’ archivio di deposito . Dagli archivi del personale si levano e trasportano soltanto i fascicoli relativi a persone morte o che più non appartengono all ’ Amministrazione . Art . 81 Dopo un decennio gli atti dell ’ archivio di deposito che più non occorrono ai bisogni ordinari dell ’ amministrazione passano all ’ archivio del Regno e sono eliminati . Art . 82 Quali siano gli atti da depositare o da eliminare sarà dichiarato , per iscritto , da una commissione nominata con decreto ministeriale e composta di due ufficiali superiori del Ministero al quale gli atti appartengono e del direttore dell ’ archivio del Regno . La commissione indicherà anche se le carte da eliminare debbano essere macerate , bruciate o cedute in libero uso . Nei casi dubbi deciderà il Consiglio per gli archivi . Art . 83 Si rilegheranno annualmente in volumi i decreti reali originali non compresi nella raccolta delle leggi , le circolari , i regolamenti e le istruzioni . Ciascun volume sarà accompagnato dall ’ indice degli atti contenuti . Art . 84 Se non esiste biblioteca , si conserveranno in archivio e si rilegheranno annualmente , la Gazzetta ufficiale , la Raccolta delle leggi e i Bollettini . Art . 85 Gli archivi , corrente , di deposito , e del Regno sono ordinati egualmente ; cioè la collocazione degli atti vi corrisponde alle classi nelle quali essi furono , sino dall ’ origine , ripartiti . Art . 86 Il titolario per la ripartizione degli atti stabilisce anche la posizione dei medesimi in archivio ed è la guida dell ’ archivista . Art . 87 Coi fascicoli degli atti passano agli archivi i registri di protocollo , le collezioni suddette e quelle altre che , per una ragione qualsiasi , fossero state formate . Art . 88 Gli archivi delle commissioni temporanee e degli uffici distaccati dei quali è cenno nell ’ art . 3 , saranno , al cessare dei medesimi , trasferiti nell ’ archivio di deposito . A tal uopo il capo della registratura promuoverà , occorrendo gli ordini necessari . Art . 89 Il carico dell ’ archivio è stabilito dal repertorio degli affari ; il quale accompagna perciò i fascicoli dell ’ archivio corrente a quello di deposito . Una copia del repertorio serve da inventario per la consegna degli atti all ’ archivio del Regno . Art . 90 Sul repertorio si notano i passaggi dei fascicoli da uno ad altro anno e da una ad altra classe , le riunioni e divisioni che , nel progredire delle trattazioni , divenissero necessarie , nonché le eliminazioni di quelli dei quali sarebbe inutile la conservazione . Art . 91 Gli atti riservati e quelli del personale si custodiranno in armadi chiusi a chiave . Art . 92 Nessun fascicolo , nessun atto può uscire dagli archivi se non per richiesta scritta di chi ne abbia autorità ( modello O ) . Art . 93 Il foglio di richiesta terrà , in archivio , il posto del fascicolo o dell ’ atto comunicato , sino a che essi non siano restituiti . Art . 94 Chiunque , per qualsivoglia titolo o causa , abbia ritirato da pubblici uffici atti o documenti di spettanza dell ’ amministrazione è obbligato a restituirli al relativo archivio ; e , in mancanza , dovrà rispondere della omessa restituzione . Art . 95 . Avanti di collocare stabilmente i fascicoli nell ’ archivio di deposito , l ’ archivista eliminerà le carte evidentemente inutili , racconcierà i fogli guasti e disporrà gli atti per ordine di data . Art . 96 I fascicoli della medesima classe saranno fortemente stretti in cartelle o buste , sull ’ esterno delle quali si indicheranno il titolo , la classe , l ’ anno , i numeri , primo ed ultimo , degli atti che vi sono contenuti . XII . Disposizioni complementari Art . 97 . Il capo dell ’ ufficio di registratura e di archivio custodisce i sigilli dell ’ Amministrazione , autentica le copie ordinate o permesse degli atti esistenti in archivio . Art . 98 . Per le copie richieste dai privati saranno osservate le regole stabilite per gli archivi di Stato ed occorrerà , per ognuna , il permesso del capo dell ’ Amministrazione . Art . 99 E ’ vietato , senza licenza dei capi di servizio , dar notizia a chicchessia degli affari di Ufficio e degli atti che vi arrivano o ne partono . Art . 100 Nel gennaio di ogni anno , il capo della registratura compilerà la statistica degli atti ricevuti o spediti ; degli affari incominciati e finiti , indicando , per ciascuna divisione o sezione , il numero e la specialità dei lavori eseguiti .
StampaQuotidiana ,
Siamo oggi in grado di offrire ai nostri lettori il testo di un radiomessaggio che Alcide De Gasperi , Segretario del nostro Partito e Ministro degli Esteri nell ' attuale Gabinetto Bonomi , ha rivolto agli italiani dell ' Italia settentrionale . È , come ognuno vedrà , un documento di notevolissimo interesse politico , in quanto definisce e chiarisce la posizione e i doveri dei partiti politici in rapporto alla situazione attuale e a quella che occorrerà coraggiosamente affrontare quando suonerà l ' ora , che ci par lecito ritenere prossima , della liberazione di tutto il Paese . « Poiché questa mia voce potrà , spero , valicare l ' Appennino ed arrivare fino alle mie Alpi trentine ed altoatesine , è anzitutto ai fratelli del Settentrione , specie a quelli che combattono sui nostri monti e ben presto sboccheranno vittoriosi nella pianura , che va il mio accorato e fiducioso saluto . Giovani trentini , soldati confinari di tutta la storia dell ' italianità , io so e vi vedo nelle vostre trincee montane , pronti all ' ultima offensiva contro l ' antico nemico e voi , forti alpigiani delle Dolomiti altoatesine , immagino come dominate i passi e sbarrerete le valli che i tedeschi dovranno ancora una volta risalire . Tra i combattenti , fra i caduti , fra i perseguitati , la Democrazia Cristiana è nobilmente rappresentata . Essi costituiscono la nostra gloria ed il pegno di un avvenire migliore . Appello all ' equilibrio . Ma il mio pensiero in questo momento si volge anche a tutte le larghe masse dei lavoratori e dei ceti medi nelle città e nelle campagne , dal mare di Genova alle Alpi valdostane , dalle mie Dolomiti al mare di Fiume . Forse essi hanno da attraversare ancora le giornate più aspre , e dopo la prova del fuoco , del sangue , delle distruzioni , si sentiranno come schiacciati dall ' immenso problema del rimettere ordine , di fare giustizia in una lotta fratricida , di ricostruire la vita civile ed economica . La crisi , nonostante il generoso aiuto degli Alleati , sarà complessa e profonda . Nuovo appello sarà fatto ai vostri nervi , o amici settentrionali , all ' equilibrio della vostra mente , alla saldezza del vostro cuore . In America , come radiotrasmette Don Sturzo , al quale va la gratitudine di tutti gli italiani per la preziosa opera che egli svolge certa stampa ha creato l ' opinione che la liberazione dell ' Italia del Nord significhi la instaurazione di un governo rivoluzionario di parte . Io ho maggior fiducia nel vostro civismo e nel vostro senso della realtà . Credo invece che per parecchi mesi ancora sentirete tutta l ' esigenza suprema di un governo democratico ricostruttivo e di emergenza , e che la vostra stessa fraternità di armi e la vostra maggiore solidità organizzativa vi porteranno a reclamare che tale cooperazione , al governo e fuori , sia sincera , più fattiva , più completa . Troppi partiti ? Certo essa esige che i partiti subordinino la loro propaganda alle necessità del Paese , che rimandino ad altro tempo le rivendicazioni massime del loro programma particolare , che non pretendano di mettere le mani , a loro esclusivo vantaggio , su quel poco di organismo statale che si può ancora ricostruire , perché esso deve essere democratico , cioè la casa di tutti i cittadini e di tutti gli italiani degni di questo nome . Ho visto che qualche giornale americano afferma che i nostri partiti sono troppi , per far funzionare una democrazia . Certo in America il sistema dei due partiti è facilitato dal federalismo , dalle autonomie locali , da un concetto approfondito ed applicato delle libertà personali ; ed in Inghilterra , ove esiste un solo deputato comunista e il laburismo ha assorbito il socialismo , subordinandolo alla organizzazione sindacale , la politica di coalizione è meno complicata . Ma la vita politica italiana subisce le sue particolari condizioni storiche che non può cancellare d ' un colpo : tra le quali l ' essere esistito in Italia un socialismo che nel suo fiorire si affacciò come movimento razionalista , materialista e quindi anticristiano , e poi un comunismo che trasferì anche nel nostro Paese il suo patrimonio di dottrine marxiste e metodi leninisti . Molti socialisti d ' oggi hanno fatto del cammino verso una più adeguata considerazione della realtà spirituale e della libertà , ciò che li potrà avviare alla democrazia ; i capi comunisti proclamano rispetto alla religione ed alla Chiesa Cattolica e il loro programma contingente intitolato " democrazia progressista " . Rimane però sempre che noi in Italia non abbiamo da fare , come in Inghilterra , con un partito laburista il quale come mi diceva recentemente un suo " leader " benché non professi il cristianesimo , tuttavia lo suppone ; ma con dei movimenti dottrinalmente ispirati a concezioni della vita in contrasto con la idea cristiana o al di fuori di essa ; e ciò rende meno agevole la costruzione di ponti e passerelle , per le quali assicurare una collaborazione politica . Averle tuttavia superate , queste difficoltà , e gettato i ponti , potrà essere attribuito a merito degli uomini politici italiani , se l ' esito corrisponderà alle speranze ; e comunque , poiché l ' esperimento è una necessità di salute pubblica , ci darà almeno il diritto di essere giudicati con indulgenza e comprensione , anche in quei paesi anglosassoni ove tali contrasti ideologici non furono mai acuti . La mia impressione è che la maggioranza del popolo italiano , pur accogliendo o invocando un rinnovamento sostanziale della struttura economico - sociale , non vuole andare né al " sistema " comunista né al " sistema " socialista . Inoltre mi pare chiaro che l ' Italia non vuole nuove dittature né politiche , né economiche ; vuole libertà , concrete libertà della famiglia , della scuola , del comune , della religione , del sindacato , della proprietà , della professione , della vita spirituale ed economica ; oggi il popolo italiano vuole innanzi tutto " vivere , rivivere , rifarsi , risalire dall ' abisso in cui è caduto " : l ' unione dei partiti deve essere mantenuta appunto per aiutare il popolo a rimettersi in piedi ed a tale scopo supremo bisogna subordinare tutto , e propaganda e stampa e agitazione politica ; ché , se i partiti giocassero a sopraffarsi , farebbero un giuoco miserabile sul corpo mutilato ed esangue della patria . Ciò non deve avvenire e non avverrà ! Per parte loro i Democratici Cristiani intendono servire il paese ed il popolo italiano affinché esso risorga , si disciplini e , dalle isole ai suoi mari , ridiventi uno » .