ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Le
attribuzioni
in
materia
di
stato
civile
per
le
truppe
in
campagna
di
cui
al
libro
I
,
titolo
12
,
capo
5
,
del
Codice
civile
,
attribuzioni
già
trasferite
temporaneamente
al
Ministero
.
per
l
'
assistenza
militare
e
le
pensioni
di
guerra
,
vengono
restituite
al
Ministero
della
guerra
,
per
effetto
dell
'
avvenuto
ritorno
del
servizio
dello
stato
civile
al
Ministero
stesso
.
2
.
La
facoltà
di
cui
al
Regio
decreto
-
legge
4
settembre
1919
,
n
.
1763
,
relativa
alla
redazione
degli
atti
di
morte
non
compilati
tempestivamente
per
militari
deceduti
in
guerra
,
cessata
col
15
marzo
1922
per
effetto
.
della
smobilitazione
generale
del
regio
esercito
,
è
ripristinata
e
conferita
,
nei
casi
e
con
le
formalità
di
cui
alla
istruzione
approvata
col
decreto
luogotenenziale
30
gennaio
1916
,
n
.
109
,
al
Ministero
della
guerra
a
decorrere
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
sino
al
31
dicembre
1924.2
3
.
Per
la
durata
medesima
è
ripristinata
e
conferita
al
Ministero
della
guerra
la
facoltà
di
procedere
alla
correzione
degli
atti
di
morte
come
all
'
art
.
1
del
decreto
luogotenenziale
27
gennaio
1916
,
n
.
10
e
dall
'
art
.
unico
del
decreto
luogotenenziale
27
ottobre
1918
,
n
.
1784
.
4
.
L
'
autorizzazione
ai
centri
di
mobilitazione
,
di
redigere
atti
di
morte
,
potrà
essere
concessa
anche
nei
casi
in
cui
gli
atti
di
decesso
,
pur
essendo
stati
in
tempo
compilati
,
risultino
smarriti
.
StampaQuotidiana ,
Vogliamo
raggiungere
una
vera
giustizia
sociale
.
Portare
le
masse
nello
Stato
,
far
entrare
davvero
nella
vita
nazionale
la
loro
enorme
forza
materiale
e
mistica
.
Dobbiamo
anzitutto
lottare
contro
la
loro
impreparazione
,
elevarle
,
educarle
,
convincerle
.
Dobbiamo
lottare
contro
la
impreparazione
morale
,
ideologica
,
di
molti
componenti
le
classi
elevate
del
paese
.
Contro
tutti
coloro
che
non
hanno
compreso
,
o
non
vogliono
comprendere
,
il
significato
,
le
conseguenze
,
le
nuove
norme
di
azione
che
i
discorsi
del
Duce
,
sulle
corporazioni
ed
il
discorso
agli
operai
di
Milano
ci
hanno
dato
.
È
chiaro
che
appunto
perché
siamo
fascisti
e
crediamo
in
Mussolini
,
siamo
tutti
impegnati
a
realizzare
il
nuovo
ordine
sociale
.
Ma
è
chiaro
che
se
tutti
noi
abbiamo
un
interesse
ideale
a
tale
realizzazione
quelli
che
dal
nuovo
ordine
hanno
tutto
da
guadagnare
,
che
naturalmente
immediatamente
ne
sentono
il
fascino
,
sono
coloro
che
sono
organizzati
dai
sindacati
dei
lavoratori
.
Sotto
un
certo
profilo
il
loro
interesse
coincide
con
la
nostra
ideologia
.
Per
questo
si
può
ritenere
che
i
sindacati
dei
lavoratori
siano
mezzi
naturalmente
efficienti
per
lo
sviluppo
della
nostra
rivoluzione
.
Sono
anche
gli
strumenti
migliori
per
elevare
,
educare
e
convincere
le
masse
,
perché
sono
in
contatto
continuo
con
esse
,
ne
inquadrano
e
regòlano
sistematicamente
la
vita
,
ne
sono
l
'
espressione
.
Affondano
le
loro
radici
nel
più
vivo
della
vita
popolare
.
Attraverso
la
loro
fatica
nella
quotidiana
opera
di
assistenza
,
la
rivoluzione
rivela
al
popolo
le
sue
esigenze
di
giustizia
sociale
di
amore
per
essa
,
e
viene
da
questo
giudicato
.
Ma
essi
per
quest
'
opera
di
tutela
di
assistenza
che
svolgono
,
sono
forse
gli
organi
che
più
spesso
si
trovano
a
contatto
coi
datori
di
lavoro
,
colle
classi
più
elevate
della
popolazione
,
agiscono
nei
loro
confronti
per
tutelare
gli
interessi
degli
organizzati
,
e
così
facendo
anche
per
realizzare
la
nostra
ideologia
.
La
loro
azione
in
questo
senso
è
insostituibile
,
perché
la
creazione
dell
'
ambiente
moralmente
e
socialmente
favorevole
alla
nostra
rivoluzione
,
e
la
conquista
delle
coscienze
individuali
avviene
attraverso
un
'
opera
lenta
di
sgretolamento
di
vecchie
idee
,
resti
di
educazione
liberali
,
mentalità
borghesi
,
caso
per
caso
,
produttore
per
produttore
,
sopratutto
nel
terreno
economico
in
cui
sono
più
concreti
ed
immediati
gli
effetti
della
nostra
rivoluzione
.
È
questo
un
settore
delicatissimo
dell
'
azione
rivoluzionaria
,
il
sindacato
va
controllato
nella
sua
azione
ma
va
anche
potenziato
deve
avere
gli
uomini
ed
i
poteri
per
agire
efficacemente
nella
vita
nazionale
.
In
quest
'
opera
di
elevazione
delle
masse
,
conquista
di
ogni
strato
sociale
,
parte
notevolissima
potrà
essere
data
ai
giovani
...
I
bimbi
d
'
Italia
son
tutti
Balilla
,
oggi
.
Quindi
anche
nei
paeselli
più
remoti
sanno
chi
è
il
Duce
e
che
cosa
vuole
da
loro
.
In
questi
paesi
è
spesso
la
voce
di
una
maestrina
che
apre
gli
orizzonti
alle
piccole
menti
e
che
dilata
i
cuori
.
Nei
meno
remoti
il
cinematografo
porta
,
oltre
che
l
'
eco
,
la
visione
.
E
la
voce
maschia
e
armoniosa
,
dalle
colorazioni
intense
,
dalle
vibrazioni
profonde
,
la
voce
superba
del
Duce
,
scaturendo
da
quella
bocca
massiccia
,
scandente
il
moto
delle
mascelle
d
'
acciaio
,
è
ascoltata
in
un
silenzio
vivo
di
brividi
.
Se
il
Duce
potesse
,
senz
'
esser
veduto
,
esser
presente
,
di
questi
visucci
attenti
,
succhiati
a
ber
la
sua
voce
e
le
sue
parole
sempre
chiare
,
anche
ai
più
piccoli
,
certo
godrebbe
più
che
del
plauso
frenetico
degli
uomini
coscienti
.
Sono
esigenti
,
dicevo
,
i
bimbi
d
'
oggi
.
E
vediamo
dunque
in
che
modo
:
il
bimbo
di
Roma
ha
in
mano
una
latta
e
un
lungo
mestolo
di
legno
nell
'
altra
.
Con
tali
armi
combatte
la
sua
battaglia
,
con
tali
strumenti
dirige
la
sua
orchestra
.
D
'
un
tratto
si
mette
a
cantare
con
tutte
le
sue
forze
:
"
Giovinezza
,
giovinezza
,
primavera
di
bellezza
!
"
Poi
bruscamente
tace
.
Guarda
in
su
.
Guardo
anch
'
io
.
Ci
sono
degli
uccellacci
sul
tetto
del
palazzo
di
fronte
.
Gracchiano
.
Se
fossi
romano
farei
lo
scongiuro
.
Forse
il
pupo
,
tutto
teso
,
è
stupito
o
spaventato
.
Ha
paura
che
uno
di
quegli
uccellacci
neri
spicchi
a
un
tratto
il
volo
e
gli
si
abbatta
fra
i
due
cigli
...
Alza
la
mano
destra
nel
rigido
saluto
romano
.
Così
resta
un
attimo
lungo
:
come
un
soldatino
di
bronzo
.
Si
direbbe
che
ascolti
.
Ascolta
infatti
:
che
cosa
?
Poi
l
'
immobilità
si
discioglie
,
le
braccia
s
'
agitano
tutte
e
due
in
alto
.
Grida
di
alalà
stridenti
sgorgano
dalla
gola
sottile
,
gonfiano
tutte
le
corde
del
collo
.
Il
tamburo
,
cioè
la
latta
,
vola
in
un
angolo
.
Resta
il
mestolo
che
si
foggia
a
tromba
.
Canto
dei
bersaglieri
,
passo
bersaglieresco
,
cioè
di
corsa
.
La
tromba
si
muove
a
destra
a
sinistra
,
e
così
ondeggiano
come
piume
di
gallo
i
capelli
riccioluti
.
Scende
il
mestolo
dalle
labbra
,
s
'
appoggia
sotto
l
'
ascella
.
Il
pupo
ora
zoppica
malamente
,
stirando
il
viso
nello
sforzo
,
lo
sguardo
fisso
sempre
in
un
punto
,
in
alto
.
La
mano
s
'
alza
rigida
nel
saluto
romano
.
Getta
via
la
stampella
,
corre
,
s
'
agita
,
grida
:
"
Alalà
,
alalà
,
alalà
!
"
È
un
coro
,
una
legione
,
una
massa
.
Tre
squilli
di
tromba
.
Silenzio
perfetto
...
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Osservate
le
forme
e
con
gli
effetti
che
le
seguenti
disposizioni
stabiliscono
,
può
esser
dichiarato
che
è
presunta
la
morte
di
una
persona
per
causa
dipendente
dalla
guerra
nei
casi
seguenti
:
1°
quando
sia
scomparsa
in
seguito
ad
operazioni
militari
cui
abbia
partecipato
in
qualsiasi
qualità
:
e
funzione
,
ovvero
in
seguito
a
un
fatto
di
guerra
o
dipendente
dalla
guerra
cui
siasi
comunque
trovata
presente
,
e
sia
trascorso
almeno
un
anno
dalla
cessazione
delle
ostilità
,
anche
per
armistizio
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
;
2°
quando
sia
scomparsa
in
seguito
a
naufragio
o
altro
infortunio
marittimo
,
prodotto
da
azione
dei
nemico
o
da
causa
diversa
,
nota
od
ignota
,
e
sia
trascorso
un
anno
dall
'
accertamento
ufficiale
del
naufragio
o
infortunio
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
;
3°
quando
la
persona
sia
stata
fatta
prigioniera
di
guerra
o
sia
stata
dal
nemico
internata
o
comunque
trasportata
dal
nemico
in
territorio
straniero
e
siano
trascorsi
due
anni
dalla
data
in
cui
fu
pattuito
l
'
obbligo
della
liberazione
dei
prigionieri
o
del
rimpatrio
degli
internati
o
comunque
trasportati
fuori
della
patria
,
senza
che
siasi
avuta
notizia
della
sua
sopravvivenza
.
Le
disposizioni
di
quest
'
articolo
e
dei
seguenti
si
applicano
anche
a
coloro
che
appartenevano
ai
territori
che
saranno
annessi
al
Regno
in
seguito
e
per
conseguenza
della
guerra
.
2
.
La
dichiarazione
della
morte
presunta
può
essere
domandata
dagli
eredi
legittimi
,
dal
coniuge
,
da
qualsiasi
congiunto
o
affine
in
linea
retta
,
dai
congiunti
o
affini
in
linea
collaterale
,
fino
al
quarto
grado
incluso
;
o
da
chi
dimostri
avervi
legittimo
interesse
,
o
anche
.
dal
procuratore
del
Re
presso
il
tribunale
indicato
nell
'
articolo
seguente
.
3
.
La
domanda
è
proposta
mediante
ricorso
al
tribunale
del
luogo
dove
lo
scomparso
ebbe
l
'
ultimo
domicilio
civile
,
o
,
in
difetto
di
questo
,
l
'
ultima
dimora
.
Se
non
si
conoscono
né
l
'
ultimo
domicilio
né
l
'
ultima
dimora
,
è
competente
il
tribunale
del
luogo
di
nascita
.
Al
ricorso
devono
essere
uniti
i
documenti
necessari
per
stabilire
lo
stato
di
famiglia
,
il
fatto
e
il
tempo
della
scomparsa
.
4
.
Il
cancelliere
presenta
immediatamente
il
ricorso
al
presidente
del
tribunale
,
il
quale
,
esaminati
gli
atti
,
ne
ordina
la
notificazione
a
norma
dell
'
articolo
seguente
e
stabilisce
il
giorno
in
cui
le
parti
dovranno
,
comparire
avanti
il
tribunale
per
dare
informazioni
e
proporre
le
contestazioni
di
loro
interesse
.
5
.
Il
ricorso
è
notificato
,
nel
termine
stabilito
dal
presidente
,
al
coniuge
,
agli
ascendenti
ed
ai
.
discendenti
che
non
siano
attori
,
od
in
loro
mancanza
agli
affini
in
linea
retta
ed
ai
parenti
in
linea
collaterale
fino
al
quarto
grado
,
ed
in
ogni
caso
al
pubblico
ministero
,
se
non
sia
attore
.
Mancando
qualsiasi
congiunto
nei
gradi
predetti
,
basta
la
notificazione
al
pubblico
ministero
.
6
.
Il
tribunale
,
udite
le
parti
comparse
ed
esaminati
gli
atti
,
può
ordinare
d
'
ufficio
le
investigazioni
che
reputi
necessarie
:
queste
sono
eseguite
con
la
maggiore
celerità
e
senza
formalità
di
procedura
dal
pubblico
ministero
,
che
ne
rende
conto
in
conclusioni
scritte
presentate
nel
termine
fissato
dal
tribunale
.
Il
provvedimento
è
dato
con
ordinanza
non
soggetta
a
impugnazione
;
con
la
medesima
possono
essere
impartite
disposizioni
a
scopo
conservativo
in
analogia
alle
norme
stabilite
per
l
'
assenza
.
7
.
Quando
ne
concorrano
le
condizioni
,
la
parte
istante
può
essere
ammessa
al
gratuito
patrocinio
anche
con
decreto
del
presidente
del
tribunale
.
8
.
Nella
sentenza
che
dichiara
presunta
la
morte
della
persona
scomparsa
,
il
tribunale
stabilisce
la
data
in
cui
si
presume
avvenuta
la
morte
;
se
non
vi
siano
altri
elementi
per
stabilirla
,
il
tribunale
la
determina
nel
giorno
anteriore
alla
data
della
prima
citazione
.
9
.
Quando
sia
possibile
determinare
il
giorno
e
non
l
'
ora
della
morte
presunta
,
questa
è
fissata
alla
mezzanotte
del
giorno
determinato
.
10
.
La
sentenza
che
accoglie
o
rigetta
la
domanda
è
soggetta
ad
appello
,
che
può
essere
proposto
da
qualunque
delle
persone
indicate
nell
'
art
.
2
,
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
,
o
dal
pubblico
ministero
presso
la
Corte
d
'
appello
.
Quest
'
ultimo
deve
in
ogni
caso
intervenire
e
concludere
.
11
.
La
sentenza
che
dichiara
presunta
la
morte
è
notificata
,
a
cura
di
chi
ha
proposto
la
domanda
o
del
pubblico
ministero
,
a
tutte
le
persone
in
contradittorio
delle
quali
è
stata
pronunciata
.
Essa
è
anche
affissa
per
estratto
alla
porta
del
tribunale
o
della
Corte
di
appello
che
l
'
ha
pronunciata
.
12
.
Il
termine
per
l
'
appello
è
di
trenta
giorni
dalla
notificazione
.
Se
sono
state
eseguite
notificazioni
a
più
persone
,
il
termine
decorre
dalla
data
dell
'
ultima
.
13
.
Trascorso
il
termine
per
appellare
,
una
copia
autentica
della
sentenza
che
dichiari
presunta
la
morte
,
passata
in
giudicato
,
o
confermata
o
pronunciata
in
appello
,
è
trasmessa
,
a
cura
della
parte
diligente
o
del
pubblico
ministero
,
all
'
ufficiale
dello
stato
civile
del
comune
in
cui
la
persona
scomparsa
ebbe
l
'
ultimo
domicilio
,
o
l
'
ultima
dimora
,
o
la
nascita
,
in
conformità
dell
'
art
.
3
.
Quest
'
ufficiale
la
trascrive
per
estratto
nei
registri
degli
atti
di
morte
,
allegandola
al
volume
dei
documenti
corrispondenti
,
e
ne
cura
l
'
annotazione
in
margine
all
'
atto
di
nascita
,
quando
occorra
.
all
'
ufficiale
competente
.
14
.
Gli
atti
compiuti
dal
pubblico
ministero
,
in
esecuzione
delle
precedenti
disposizioni
,
sono
esenti
da
ogni
spesa
,
e
non
si
fa
luogo
per
essi
a
ripetizione
di
tasse
giudiziarie
.
15
.
Non
ostante
la
presunzione
di
morte
,
è
ammessa
la
prova
della
esistenza
della
persona
scomparsa
o
della
avvenuta
sua
morte
in
data
diversa
da
quella
stabilita
dalla
sentenza
.
Si
osservano
in
questi
casi
le
forme
di
procedimento
stabilite
per
la
rettificazione
degli
atti
di
stato
civile
.
16
.
Avvenuta
la
registrazione
della
sentenza
prescritta
nell
'
art
.
13
,
il
coniuge
della
persona
scomparsa
ha
facoltà
di
contrarre
un
secondo
matrimonio
.
Se
la
persona
scomparsa
ritorna
posteriormente
nel
Regno
,
la
nullità
del
secondo
matrimonio
è
dichiarata
a
istanza
sua
in
contradittorio
dei
nuovi
coniugi
,
ovvero
a
istanza
di
uno
di
costoro
in
contradittorio
delle
altre
parti
suddette
.
È
competente
il
tribunale
che
ha
pronunziato
la
presunzione
di
morte
,
il
quale
con
la
sentenza
medesima
darà
i
provvedimenti
indicati
nell
'
articolo
precedente
.
Si
osservano
per
quanto
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
3
,
4
,
5
,
11
,
12
e
13
.
Sono
salvi
gli
effetti
civili
del
matrimonio
annullato
,
rispetto
alla
prole
nata
dal
medesimo
.
Il
tribunale
,
secondo
le
circostanze
,
potrà
dare
provvedimenti
nell
'
interesse
della
prole
nascitura
dal
matrimonio
annullato
,
prendendo
norma
dagli
articoli
57
e
224
del
Codice
civile
.
17
.
Se
,
dopo
la
sentenza
di
dichiarazione
di
morte
,
lo
scomparso
ritorna
nel
Regno
,
oltre
quanto
è
stabilito
nella
prima
parte
dell
'
articolo
seguente
si
applica
,
quanto
ai
beni
,
l
'
art
.
39
del
Codice
civile
.
18
.
Quando
risulti
provata
l
'
esistenza
dello
scomparso
,
chi
,
in
forza
della
sentenza
di
dichiarazione
della
morte
presunta
,
si
trova
in
possesso
dei
beni
,
è
considerato
come
possessore
di
buona
fede
,
ed
è
applicabile
la
disposizione
del
primo
capoverso
dell
'
art
.
933
del
Codice
civile
.
Se
è
provato
il
tempo
preciso
della
morte
dello
scomparso
,
ed
esso
è
diverso
da
quello
stabilito
nella
sentenza
di
.
dichiarazione
di
morte
presunta
,
si
applica
la
disposizione
dell
'
art
.
41
del
Codice
civile
rispetto
ai
beni
,
ma
non
ne
è
pregiudicata
la
validità
del
secondo
matrimonio
.
19
.
Le
disposizioni
precedenti
sono
applicabili
anche
alle
persone
scomparse
anteriormente
alla
data
di
questo
decreto
.
20
.
Le
norme
circa
la
compilazione
degli
atti
ufficiali
,
che
occorrono
per
il
rispettivo
accertamento
dei
fatti
menzionati
nell
'
art
.
1
,
saranno
stabilite
con
decreto
Reale
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
.
21
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
22
.
Nulla
è
innovato
quanto
alla
applicazione
dei
decreti
luogotenenziali
27
giugno
1915
,
n
.
1103
,
e
17
febbraio
1916
,
n
.
180
.
StampaQuotidiana ,
Il
popolo
di
Bologna
,
restituito
alla
libertà
,
al
supremo
bene
animatore
della
vita
civile
,
restituito
a
se
stesso
,
all
'
Italia
e
al
mondo
della
buona
volontà
e
della
giustizia
,
ha
manifestato
piena
consapevolezza
del
significato
umano
e
politico
dell
'
evento
.
Le
giornate
di
letizia
,
che
ognuno
si
era
promesse
nel
segreto
del
cuore
,
sono
venute
,
come
lo
scoppio
di
una
primavera
dello
spirito
più
luminosa
dell
'
aprile
che
fa
bella
la
terra
.
È
letizia
che
premia
la
fede
non
mai
affievolita
in
questo
ardente
popolo
che
ha
saputo
per
tanti
e
tanti
mesi
,
per
virtù
dei
suoi
figli
migliori
,
affrontare
le
orde
del
delitto
e
del
tradimento
,
e
tenerle
in
iscacco
,
intimidirle
,
punirle
.
È
letizia
di
un
popolo
che
nella
lotta
durissima
,
in
una
città
aspramente
colpita
dalla
guerra
,
ha
saputo
ritrovare
e
far
valere
la
legge
della
solidarietà
e
della
fraternità
,
quella
legge
che
per
quasi
un
quarto
di
secolo
,
sotto
l
'
oppressione
della
banda
nera
,
in
un
clima
di
violenza
,
di
menzogna
,
di
malcostume
e
di
malgoverno
,
sembrava
irrimediabilmente
perduta
,
sopraffatta
dagli
egoismi
,
guastata
per
sempre
dallo
scetticismo
e
dal
riaprirsi
di
tutte
le
piaghe
morali
che
il
Risorgimento
aveva
in
gran
parte
sanato
.
Il
movimento
patriottico
,
la
partecipazione
alla
guerra
contro
i
brutali
assertori
di
un
'
etica
ridotta
a
bassa
zoologia
,
la
lotta
contro
i
traditori
che
a
conclusione
delle
loro
forsennate
gesta
nazionalistiche
misero
la
patria
nelle
mani
del
tedesco
,
aiutando
questo
a
depredarla
e
a
tormentarla
,
hanno
dimostrato
che
i
sentimenti
generosi
del
Risorgimento
,
e
gli
ideali
politici
e
sociali
dei
tempi
nostri
,
sono
ben
vivi
negli
animi
degli
italiani
.
A
prezzo
di
lacrime
e
di
sangue
l
'
antirisorgimento
,
che
si
era
reincarnato
nella
bieca
figura
del
fascismo
,
anti
-
europeo
e
anti
-
umano
,
è
stato
vinto
.
Nel
giorno
della
liberazione
,
il
popolo
emiliano
ha
aperto
il
proprio
animo
:
ai
combattenti
alleati
ha
fatto
conoscere
il
suo
vero
sentimento
,
con
manifestazioni
in
cui
la
gentilezza
è
stata
pari
allo
slancio
;
ed
essi
hanno
sentito
la
sincerità
di
tali
accoglienze
appassionate
.
Ora
questi
valorosi
stanno
continuando
la
lotta
contro
le
armate
della
sopraffazione
,
le
quali
si
aggrappano
disperatamente
al
terreno
senza
poter
evitare
i
colpi
che
riusciranno
decisivi
.
Esse
hanno
la
sorte
segnata
:
saranno
distrutte
.
Ma
nessuno
pensi
a
minimizzare
le
difficoltà
che
devono
ancora
essere
affrontate
dall
'
esercito
alleato
per
infrangere
le
residue
linee
tedesche
degli
Appennini
e
per
superare
gli
apprestamenti
difensivi
lungo
il
Po
.
Si
sa
che
le
divisioni
nemiche
messe
in
campo
sul
fronte
,
italiano
formano
uno
dei
migliori
nuclei
tra
quelli
agguerriti
rimasti
alla
Wehrmacht
.
Ed
esse
obbediscono
al
fosco
verbo
hitleriano
che
le
spinge
alla
resistenza
fanatica
.
Ma
la
loro
sorte
,
ripetiamo
,
è
segnata
,
perché
ormai
quelle
armate
combattono
senza
aver
la
possibilità
di
ritirarsi
dall
'
Italia
,
ben
sapendo
di
dover
pagare
a
caro
prezzo
anche
il
ripiegamento
dietro
il
Po
,
esposte
come
sono
ai
massicci
attacchi
dell
'
aviazione
alleata
,
la
quale
ha
l
'
assoluto
dominio
del
cielo
.
Alla
battaglia
gigantesca
il
popolo
bolognese
ha
dato
un
prezioso
contributo
,
con
l
'
azione
delle
formazioni
patriottiche
.
Ma
la
battaglia
è
passata
e
la
luce
della
libertà
è
risorta
:
oggi
il
popolo
ha
da
guardare
verso
altri
obiettivi
,
ha
da
indirizzare
il
proprio
patriottico
impegno
verso
altri
compiti
:
ha
da
iniziare
senza
porre
tempo
in
mezzo
l
'
opera
di
ricostruzione
.
Riprendere
il
lavoro
,
bisogna
.
Il
cittadino
,
restituendosi
al
lavoro
dimostrerà
nella
guisa
più
concreta
il
suo
attaccamento
alla
riconquistata
libertà
,
la
sua
fede
nell
'
avvenire
della
democrazia
italiana
,
il
suo
senso
civico
e
l
'
amore
stesso
per
la
illuminata
giustizia
.
E
inoltre
agevolerà
il
funzionamento
del
Governo
Militare
Alleato
,
indispensabile
per
la
immediata
ripresa
dell
'
amministrazione
della
cosa
pubblica
.
Gli
autentici
patrioti
intenderanno
,
indubbiamente
,
i
doveri
imposti
dalle
eccezionali
circostanze
;
essi
riusciranno
a
frenare
il
loro
legittimo
sdegno
verso
gli
abbietti
servi
dei
nazisti
,
e
sapranno
confidare
nella
giustizia
che
avrà
corso
con
inflessibile
severità
.
E
con
la
giustizia
torna
anche
il
rispetto
alla
verità
,
fondamento
della
vita
morale
.
Finita
l
'
oppressione
nazista
è
finito
anche
il
giornalismo
fascista
,
falsificatore
,
strumento
di
faziosi
,
organizzato
per
la
quotidiana
manomissione
della
verità
.
Oggi
,
con
questo
foglio
,
modesto
come
impongono
le
contingenze
,
il
giornalismo
in
Bologna
torna
ai
suoi
veri
compiti
per
essere
specchio
fedele
degli
avvenimenti
,
portavoce
della
città
e
della
regione
,
aperto
ad
ogni
autentica
voce
della
risorgente
democrazia
,
ad
ogni
parola
che
riveli
senso
di
responsabilità
.
perché
libertà
e
democrazia
non
si
disgiungono
da
un
vigile
senso
di
responsabilità
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Per
accertare
il
fatto
e
il
tempo
della
scomparsa
,
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
3
del
Regio
decreto
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
al
ricorso
che
contiene
domanda
di
dichiarazione
di
morte
presunta
,
potrà
essere
unito
un
atto
di
notorietà
formato
dal
sindaco
in
base
alle
risultanze
dei
registri
di
stato
civile
e
di
anagrafe
e
sulla
attestazione
di
tre
testimoni
,
nel
quale
siano
esposte
le
circostanze
dei
fatti
in
seguito
ai
quali
fu
verificata
la
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
.
Il
sindaco
,
prima
di
formare
l
'
atto
,
avrà
cura
di
assumere
informazioni
e
ne
riferirà
le
risultanze
nell
'
atto
di
notorietà
,
dichiarando
inoltre
se
e
quali
comunicazioni
ufficiali
siano
comunque
pervenute
all
'
ufficio
comunale
in
ordine
alle
circostanze
affermate
dagli
interessati
.
2
.
Qualora
la
dichiarazione
di
morte
presunta
riguardi
un
militare
del
regio
esercito
o
della
regia
marina
,
o
persona
addettavi
in
qualsiasi
qualità
o
funzione
,
per
la
quale
le
competenti
autorità
militari
,
a
norma
delle
disposizioni
vigenti
,
siano
autorizzate
a
rilasciare
dichiarazione
di
irreperibilità
,
tale
dichiarazione
sarà
unita
al
ricorso
.
Se
l
'
originale
della
dichiarazione
non
sia
in
possesso
dell
'
interessato
,
sarà
unita
al
ricorso
in
copia
o
in
duplicato
.
Nel
caso
che
in
seguito
alla
scomparsa
sia
stata
liquidata
la
pensione
a
favore
degli
aventi
diritto
,
si
può
darne
la
prova
di
questa
circostanza
con
legale
attestato
,
che
dispensa
dal
presentare
la
dichiarazione
sopra
indicata
.
3
.
Ferma
la
facoltà
di
ordinare
le
investigazioni
reputate
necessarie
a
norma
dell
'
articolo
6
del
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
l
'
autorità
giudiziaria
.
qualora
l
'
accertamento
dei
fatti
indicati
nell
'
art
.
1
del
detto
decreto
-
legge
non
le
apparisca
sufficiente
,
può
richiedere
alle
parti
,
o
anche
direttamente
alle
competenti
autorità
,
notizie
o
documenti
secondo
le
norme
contenute
negli
articoli
seguenti
.
4
.
L
'
accertamento
dei
fatti
enumerati
nel
n
.
1
dell
'
art
.
1
del
ricordato
decreto
-
legge
può
essere
fornito
dal
Ministero
della
guerra
o
da
quello
della
marina
,
mediante
un
certificato
in
cui
sia
data
notizia
ufficiale
e
,
per
quanto
possibile
,
precisa
,
con
dati
di
tempo
e
di
luogo
,
dell
'
operazione
militare
o
del
fatto
di
guerra
o
dipendente
dalla
guerra
in
seguito
al
quale
si
ritiene
verificata
la
scomparsa
.
Nel
certificato
sarà
inoltre
specificato
se
dagli
atti
esistenti
risulti
la
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
,
o
almeno
risulti
la
partecipazione
o
la
presenza
di
essa
alla
predetta
operazione
o
fatto
di
guerra
.
Qualora
nessuna
precisa
attestazione
sia
possibile
su
queste
circostanze
,
nel
certificato
verrà
dichiarato
se
e
quali
elementi
risultino
dagli
atti
per
ammettere
o
per
escludere
la
possibilità
delle
circostanze
medesime
.
5
.
Alla
dichiarazione
di
presunzione
di
morte
,
a
norma
del
n
.
2
dell
'
art
.
1
del
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
si
fa
luogo
nelle
forme
e
con
gli
effetti
preveduti
nello
stesso
decreto
-
legge
,
quando
per
qualsiasi
motivo
non
siano
state
applicate
le
disposizioni
degli
articoli
591
e
596
del
regolamento
al
Codice
per
la
marina
mercantile
,
approvato
con
Regio
decreto
20
novembre
1879
,
n
.
5166
.
Per
l
'
accertamento
dei
fatti
indicati
nel
citato
n
.
2
dell
'
articolo
1
del
predetto
decreto
-
legge
sarà
richiesto
alle
autorità
marittime
competenti
,
direttamente
o
per
mezzo
del
Ministero
della
marina
o
di
quello
dei
trasporti
marittimi
e
ferroviari
,
un
certificato
con
indicazione
precisa
del
naufragio
o
altro
infortunio
marittimo
affermato
e
con
attestazione
della
presenza
e
conseguente
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
.
Qualora
su
questa
seconda
circostanza
non
sia
possibile
alcuna
attestazione
precisa
,
nel
certificato
sarà
indicato
se
e
quali
elementi
risultino
per
ammettere
o
per
escludere
la
possibilità
della
presenza
o
della
successiva
scomparsa
.
Le
informazioni
potranno
essere
richieste
,
se
occorra
,
pel
tramite
del
Ministero
degli
affari
esteri
al
competente
ufficio
consolare
all
'
estero
,
qualora
trattisi
di
persona
che
si
sarebbe
imbarcata
in
un
porto
estero
,
o
i
fatti
possano
essere
stati
comunque
accertati
all
'
estero
.
6
.
Nei
casi
indicati
nel
n
.
3
dell
'
art
.
1
del
predetto
decreto
-
legge
,
il
legale
documento
che
accerti
i
fatti
della
prigionia
di
guerra
e
del
mancato
ritorno
del
prigioniero
sarà
richiesto
al
Ministero
della
guerra
o
al
Ministero
della
marina
.
Si
applicano
anche
per
questo
documento
le
disposizioni
dei
capoversi
dell
'
art
.
4
.
Per
il
caso
di
internamento
non
seguito
da
rimpatrio
,
il
certificato
verrà
richiesto
all
'
autorità
comunale
dell
'
ultimo
.
domicilio
della
persona
che
fu
poi
internata
,
ovvero
al
Ministero
dell
'
interno
(
Direzione
generale
di
pubblica
sicurezza
)
il
quale
ne
curerà
il
rilascio
,
sia
direttamente
sia
a
mezzo
delle
autorità
locali
.
7
.
Nella
compilazione
dei
certificati
indicati
negli
articoli
precedenti
,
le
competenti
autorità
devono
inoltre
tener
conto
delle
richieste
che
fossero
fatte
dall
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
accertamento
di
speciali
circostanze
,
esponendo
in
ogni
caso
tutti
gli
elementi
:
,
di
fatto
che
possano
influire
per
l
'
accertamento
occorrente
.
S
.
Il
tribunale
o
il
procuratore
del
Re
potrà
pure
,
qualora
ne
riconosca
l
'
opportunità
in
seguito
all
'
esame
degli
atti
e
dei
certificati
,
chiamare
davanti
a
sé
una
o
più
persone
di
notoria
probità
,
che
si
possano
presumere
informate
,
per
sentirle
,
senza
formalità
di
procedura
,
nelle
loro
osservazioni
in
ordine
alla
presumibile
scomparsa
,
interrogandole
liberamente
così
su
singole
circostanze
di
fatto
,
come
sui
rapporti
di
famiglia
,
di
parentela
,
di
amicizia
dello
scomparso
e
su
quanto
altro
possa
comunque
influire
sul
giudizio
.
Possono
tali
persone
essere
sentite
anche
mediante
delegazione
al
pretore
del
luogo
ove
si
trovano
.
Potrà
inoltre
il
tribunale
ordinare
che
a
cura
e
spese
del
ricorrente
siano
inseriti
in
uno
o
più
giornali
,
che
indicherà
espressamente
,
così
del
Regno
come
eventualmente
di
paesi
esteri
,
speciali
avvisi
per
rendere
notoria
la
procedura
in
corso
ed
invitare
chiunque
sia
in
grado
di
dare
notizie
dello
scomparso
a
comunicarle
entro
un
certo
termine
al
presidente
del
tribunale
.
Ricevute
simili
comunicazioni
,
può
essere
invitato
l
'
autore
di
esse
a
presentarsi
in
persona
a
norma
del
comma
precedente
.
9
.
La
dichiarazione
di
morte
presunta
potrà
essere
pronunziata
,
anche
se
i
documenti
esibiti
dal
ricorrente
e
i
certificati
rilasciati
a
norma
del
presente
decreto
non
valgano
a
dare
la
piena
dimostrazione
dei
fatti
che
occasionarono
la
scomparsa
,
quando
da
essi
e
dalle
investigazioni
eseguite
in
conformità
dell
'
art
.
6
del
Regio
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
e
tenuto
conto
del
tempo
trascorso
,
risulti
un
complesso
di
indizi
gravi
e
concordanti
dai
quali
si
possa
indurre
il
convincimento
della
sussistenza
,
degli
estremi
richiesti
per
la
detta
dichiarazione
.
StampaQuotidiana ,
Nelle
vie
di
Bologna
e
dei
paesi
sottratti
al
giogo
tedesco
sono
stati
affissi
due
proclami
del
Maresciallo
Alexander
,
Comandante
Supremo
Alleato
nel
Mediterraneo
,
Governatore
militare
,
recanti
le
disposizioni
emesse
dal
Governo
Militare
Alleato
per
affrettare
e
regolare
il
normale
svolgersi
della
vita
civile
nelle
zone
liberate
.
Il
primo
proclama
stabilisce
le
norme
giuridiche
riguardanti
l
'
istituzione
del
Governo
Militare
;
elenca
i
reati
in
danno
delle
Forze
Armate
Alleate
e
ne
commina
le
relative
pene
;
infine
istituisce
Tribunali
Militari
fissandone
la
giurisdizione
e
la
competenza
.
Il
secondo
proclama
tratta
la
circolazione
monetaria
,
i
cambi
,
il
razionamento
dei
viveri
,
la
fissazione
dei
prezzi
,
i
salari
e
le
leggi
e
decreti
in
materia
di
agricoltura
.
Le
norme
emanate
sono
state
suggerite
dalla
necessità
di
affrettare
la
totale
cacciata
delle
forze
tedesche
dal
suolo
d
'
Italia
e
la
restituzione
del
territorio
liberato
alla
giurisdizione
del
Governo
di
Roma
,
già
ristabilita
su
gran
parte
dell
'
Italia
.
Gli
scopi
saranno
tanto
più
rapidamente
conseguiti
quanto
maggiore
sarà
la
collaborazione
che
le
popolazioni
delle
zone
liberate
daranno
alle
forze
alleate
.
I
cittadini
sono
pertanto
tenuti
ad
aggiornarsi
su
tali
disposizioni
prestando
la
massima
attenzione
alle
norme
che
i
manifesti
riportano
estesamente
e
rispettandole
con
piena
coscienza
onde
dare
agli
Alleati
ancora
una
prova
del
fermo
desiderio
del
popolo
italiano
di
risorgere
come
Paese
libero
e
democratico
.
ProsaGiuridica ,
Articolo
unico
.
Ritenuta
l
'
opportunità
di
facilitare
a
liquidazione
definitiva
delle
pensioni
di
guerra
in
favore
dei
congiunti
di
militari
scomparsi
anche
quando
.
l
'
autorità
militare
non
sia
in
grado
di
rilasciare
la
dichiarazione
di
irreperibilità
a
norma
delle
vigenti
disposizioni
;
Ai
soli
effetti
del
conferimento
della
pensione
di
guerra
è
presunta
la
morte
del
militare
per
causa
di
servizio
quando
in
mancanza
dell
'
atto
di
morte
e
della
dichiarazione
di
irreperibilità
risulti
da
atto
giudiziale
di
notorietà
e
da
informazioni
delle
autorità
del
luogo
di
residenza
della
famiglia
che
il
militare
stesso
,
anteriormente
alla
scomparsa
prestava
servizio
in
campagna
di
guerra
,
o
era
prigioniero
presso
il
nemico
,
e
che
non
ha
dato
notizie
da
almeno
un
biennio
.
Ai
casi
suddetti
è
applicabile
l
'
art
.
3
della
legge
2
luglio
1896
,
n
.
256
.
StampaQuotidiana ,
Popolo
di
Bologna
,
Le
truppe
alleate
hanno
battuto
i
tedeschi
che
cercavano
di
continuare
ad
imporvi
il
loro
giogo
:
Bologna
si
unisce
alle
altre
città
belle
e
famose
liberate
dalla
dominazione
nazista
.
Ufficiali
e
soldati
della
5.a
Armata
prendono
parte
alla
gioia
arrecatavi
da
questa
vittoria
.
Oltre
Bologna
,
la
battaglia
continua
.
Soldati
,
carri
armati
,
cannoni
e
munizioni
devono
essere
mandati
in
linea
per
ricacciare
il
nemico
sempre
più
indietro
.
Per
facilitare
queste
operazioni
,
i
Bolognesi
che
hanno
amor
di
patria
non
affolleranno
le
strade
e
le
rotabili
e
non
faranno
uso
di
mezzi
di
trasporto
fino
a
che
le
Autorità
alleate
non
ne
abbiano
dato
il
permesso
.
Chi
si
trova
lontano
dal
proprio
comune
non
cerchi
di
ritornarvi
fino
a
che
non
ne
sia
autorizzato
.
Soprattutto
,
osservate
scrupolosamente
tutte
le
norme
prescritte
dalla
Polizia
Militare
,
dal
Governo
Militare
Alleato
e
dagli
altri
corpi
alleati
.
Queste
norme
sono
suggerite
dalla
necessità
di
facilitare
la
prosecuzione
delle
operazioni
.
I
cittadini
di
sentimenti
patriottici
vorranno
attenervisi
con
spirito
di
comprensione
.
Gli
altri
saranno
costretti
a
rispettarle
per
non
incorrere
in
severe
sanzioni
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DI0
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Vista
la
legge
20
giugno
1912
,
n
.
598
,
con
la
quale
il
Governo
del
Re
fu
autorizzato
a
pubblicare
,
non
più
tardi
del
31
dicembre
1912
,
il
codice
di
procedura
penale
per
il
Regno
d
'
Italia
,
allegato
alla
legge
stessa
,
introducendo
nel
testo
di
esso
quelle
modificazioni
,
che
,
tenuto
conto
dei
voti
del
Parlamento
,
risultassero
necessarie
per
emendarne
le
disposizioni
e
coordinarle
fra
loro
e
con
quelle
degli
altri
codici
e
delle
leggi
vigenti
;
Vista
la
legge
29
dicembre
1912
,
n
.
1348
,
che
proroga
fino
al
1°
marzo
1913
il
termine
per
la
pubblicazione
del
codice
predetto
;
Udito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
guardasigilli
,
ministro
segretario
di
Stato
per
gli
affari
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Il
testo
definitivo
del
codice
di
procedura
penale
,
portante
la
data
di
questo
giorno
,
è
approvato
,
ed
entrerà
in
osservanza
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1914
.
Art
.
2
.
Un
esemplare
del
suddetto
testo
definitivo
del
codice
di
procedura
penale
,
firmato
da
Noi
,
e
contrassegnato
dal
Nostro
ministro
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
servirà
di
originale
e
sarà
depositato
e
custodito
nell
'
archivio
del
Regno
.
Art
.
3
.
La
pubblicazione
del
predetto
codice
si
eseguirà
col
trasmetterne
un
esemplare
stampato
a
ciascuno
dei
comuni
del
Regno
,
per
essere
depositato
nella
sala
del
consiglio
comunale
,
e
tenuto
ivi
esposto
,
durante
un
mese
successivo
,
per
sei
ore
in
ciascun
giorno
,
affinché
ognuno
possa
prenderne
cognizione
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserito
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
27
febbraio
1913
.
VITTORIO
EMANUELE
GIOLITTI
-
C
.
FINOCCHIARO
APRILE
.
Visto
,
Il
Guardasigilli
:
C
.
FINOCCHIARO
-
APRILE
ProsaGiuridica ,
DEL
CONCORDATO
PREVENTIVO
1
.
Fino
a
che
il
fallimento
non
sia
dichiarato
,
ogni
commerciante
può
chiedere
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
il
principale
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
per
proporre
un
concordato
preventivo
.
Le
società
commerciali
legalmente
costituite
possono
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
la
società
ha
la
propria
sede
,
proporre
un
concordato
preventivo
a
mezzo
di
coloro
che
hanno
la
firma
sociale
.
I
patti
e
le
condizioni
del
concordato
devono
però
prima
della
adunanza
dei
creditori
essere
approvati
nel
modo
stabilito
dallo
statuto
sociale
o
dalla
legge
per
lo
scioglimento
anticipato
della
società
debitrice
.
2
.
Il
ricorrente
deve
presentare
insieme
con
la
domanda
:
i
suoi
libri
di
commercio
obbligatori
,
dei
quali
almeno
il
giornale
e
l
'
inventario
tenuti
regolarmente
da
un
triennio
almeno
o
dal
principio
dell
'
esercizio
,
se
questo
non
dura
da
tre
anni
;
uno
stato
particolareggiato
ed
estimativo
delle
sue
attività
:
l
'
elenco
nominativo
di
tutti
i
suoi
creditori
con
l
'
indicazione
dei
rispettivi
crediti
e
domicilii
:
e
,
se
si
tratta
di
società
,
i
documenti
che
comprovano
la
sua
legale
costituzione
.
Il
ricorrente
esporrà
le
ragioni
che
determinano
la
sua
domanda
e
indicherà
i
patti
e
le
condizioni
che
intende
proporre
ai
suoi
creditori
,
o
i
motivi
pei
quali
non
può
indicarli
immediatamente
.
3
.
Il
tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dichiara
,
con
decreto
deliberato
in
camera
di
consiglio
e
non
soggetto
a
reclamo
,
inammissibile
il
ricorso
:
1°
se
il
ricorrente
non
ha
presentato
i
libri
e
i
documenti
indicati
nel
precedente
articolo
;
2°
se
il
ricorrente
è
stato
condannato
per
uno
dei
reati
previsti
nell
'
articolo
816
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
,
o
non
ha
soddisfatto
gli
obblighi
assunti
in
un
precedente
concordato
preventivo
,
oppure
se
,
altra
volta
dichiarato
fallito
,
non
ha
pagato
interamente
in
capitale
,
interessi
e
spese
tutti
i
crediti
ammessi
al
fallimento
,
o
non
ha
completamente
adempito
gli
obblighi
assunti
nel
concordato
;
3°
se
non
offre
serie
garanzie
,
reali
o
personali
,
di
poter
pagare
almeno
il
40
per
cento
del
capitale
dei
crediti
non
privilegiati
e
non
garantiti
da
ipoteca
o
da
pegno
;
4°
se
si
verifica
uno
dei
fatti
contemplati
dall
'
articolo
855
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
.
In
tali
casi
,
ove
risulti
che
il
ricorrente
ha
cessato
di
fare
i
suoi
pagamenti
per
obbligazioni
commerciali
,
il
tribunale
ne
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
4
.
Se
il
tribunale
riconosce
regolare
e
ammissibile
il
ricorso
,
ordina
,
con
decreto
non
soggetto
a
reclamo
,
la
convocazione
dei
creditori
innanzi
ad
un
giudice
delegato
per
discutere
e
deliberare
sulla
proposta
di
concordato
preventivo
:
prefigge
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
.
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
provvedimento
,
nonché
il
termine
entro
cui
questo
dovrà
essere
pubblicato
e
comunicato
ai
creditori
;
nomina
un
commissario
che
non
sia
uno
dei
creditori
,
con
l
'
incarico
di
invigilare
nel
frattempo
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
,
di
accettarne
le
attività
e
passività
,
di
indagare
sulla
condotta
del
debitore
e
di
riferirne
all
'
adunanza
dei
creditori
;
assegna
al
ricorrente
un
termine
non
maggiore
di
cinque
giorni
per
completare
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
,
qualora
per
la
natura
dei
debiti
o
per
la
qualità
ed
estensione
del
commercio
sia
stata
giustificata
nel
ricorso
l
'
impossibilità
di
presentarlo
completo
.
A
cura
e
con
la
sottoscrizione
del
giudice
delegato
e
del
cancelliere
si
fa
annotazione
del
decreto
immediatamente
sotto
l
'
ultima
scrittura
dei
libri
presentati
i
quali
sono
quindi
restituiti
al
ricorrente
.
5
.
Il
decreto
,
a
cura
del
cancelliere
e
previo
deposito
della
somma
dal
giudice
presunta
necessaria
per
l
'
intero
giudizio
,
è
pubblicato
mediante
affissione
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
per
estratto
nel
foglio
degli
annunzi
legali
ed
è
trascritto
al
locale
ufficio
delle
ipoteche
:
tutto
questo
nel
termine
fissato
dal
decreto
stesso
.
Se
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
non
è
completo
o
sia
opportuna
una
maggiore
pubblicità
,
il
tribunale
designa
altri
giornali
,
anche
esteri
,
nei
quali
debba
farsi
l
'
inserzione
.
Il
cancelliere
comunica
a
ciascun
creditore
con
lettera
raccomandata
o
telegramma
.
a
seconda
delle
distanze
,
un
avviso
contenente
i
nomi
del
debitore
e
del
commissario
giudiziale
:
la
data
del
decreto
che
convoca
i
creditori
;
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
,
con
la
sommaria
indicazione
delle
proposte
principali
del
debitore
.
Le
prove
delle
pubblicazioni
e
delle
comunicazioni
debbono
essere
unite
agli
atti
.
6
.
Se
si
tratta
di
società
che
ha
emesso
obbligazioni
,
il
decreto
o
provvedimento
posteriore
prefigge
i
modi
di
pubblicità
dello
avviso
di
convocazione
e
contiene
le
altre
indicazioni
prescritte
nell
'
articolo
28
.
L
'
avviso
deve
in
ogni
caso
essere
affisso
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
nei
locali
delle
Borse
del
Regno
ed
inserito
per
estratto
nella
Gazzella
Ufficiale
e
nei
giornali
degli
annunzi
giudiziari
dei
luoghi
dove
la
società
ha
sede
,
succursali
,
agenzie
e
rappresentanze
.
7
.
Dalla
data
della
presentazione
del
ricorso
e
fino
a
che
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
sia
definitivamente
esecutiva
,
nessun
creditore
per
causa
a
titolo
anteriore
al
decreto
può
,
sotto
pena
di
nullità
,
intraprendere
o
proseguire
atti
di
esecuzione
forzata
,
acquistare
qualsiasi
diritto
di
prelazione
sopra
i
beni
mobili
del
debitore
,
né
iscrivere
ipoteche
.
Le
prescrizioni
,
perenzioni
e
decadenze
,
che
sarebbero
interrotte
dagli
atti
predetti
,
rimangono
sospese
.
I
debiti
pecuniari
che
non
hanno
diritti
di
prelazione
si
considerano
scaduti
ed
è
sospeso
soltanto
rispetto
agli
altri
creditori
il
corso
degl
'
interessi
sui
medesimi
.
I
crediti
per
tributi
diretti
o
indiretti
,
ancora
privilegiati
,
non
sono
sottoposti
agli
effetti
contemplati
nel
presente
articolo
.
8
.
Durante
la
procedura
di
concordato
preventivo
,
il
debitore
conserva
l
'
amministrazione
dei
suoi
beni
e
prosegue
tutte
le
operazioni
ordinarie
della
sua
industria
e
del
suo
commercio
con
la
vigilanza
del
commissario
giudiziale
e
sotto
la
direzione
del
giudice
delegato
.
Il
giudice
delegato
e
il
commissario
giudiziale
possono
sempre
prendere
visione
dei
libri
di
commercio
.
9
.
Sono
inefficaci
rispetto
ai
creditori
le
donazioni
e
gli
atti
a
titolo
gratuito
e
di
fideiussione
compiti
dal
debitore
nel
corso
della
procedura
di
concordato
preventivo
.
Sono
parimenti
inefficaci
rispetto
ai
creditori
gli
atti
coi
quali
il
debitore
contrae
mutui
,
anche
sotto
forma
cambiaria
,
transige
,
compromette
,
aliena
od
ipoteca
beni
immobili
,
costituisce
pegni
senza
autorizzazione
del
giudice
delegato
,
che
sarà
data
nei
soli
casi
di
necessità
od
utilità
evidente
.
10
.
Se
il
debitore
contravviene
alle
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
ovvero
risulta
che
ha
occultato
o
dissimulato
parte
dell
'
attivo
,
che
dolosamente
ha
omesso
uno
o
più
creditori
,
od
esposto
passività
insussistenti
,
o
che
ha
commesso
qualsiasi
frode
,
il
giudice
delegato
ne
riferisce
in
camera
di
consiglio
al
tribunale
,
il
quale
,
accertati
i
fatti
,
deve
dichiarare
il
fallimento
.
11
.
Il
commissario
giudiziale
,
con
la
scorta
dei
libri
e
delle
carte
del
debitore
e
delle
notizie
che
può
raccogliere
,
verifica
l
'
elenco
dei
creditori
e
dei
debitori
presentato
dal
medesimo
,
introducendovi
le
necessarie
aggiunte
e
modificazioni
ed
indicando
la
somma
dei
rispettivi
crediti
e
debiti
.
In
caso
di
bisogno
,
chiederà
agli
interessati
i
necessari
schiarimenti
.
Redigerà
quindi
un
rapporto
particolareggiato
sulla
situazione
economica
e
sulla
condotta
del
debitore
.
e
lo
depositerà
in
cancelleria
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
adunanza
stabilita
per
il
concordato
.
12
.
L
'
adunanza
dei
creditori
è
presieduta
dal
giudice
delegato
.
Ogni
creditore
può
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
con
procura
che
può
essere
scritta
senza
formalità
sulla
lettera
o
sul
telegramma
di
convocazione
.
Il
debitore
,
o
chi
ne
ha
la
legale
rappresentanza
,
deve
comparire
personalmente
.
Soltanto
in
caso
di
assoluto
impedimento
,
accertato
dal
giudice
delegato
,
potrà
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
.
Dopo
la
lettura
del
rapporto
del
commissario
giudiziale
,
il
debitore
presenta
le
sue
proposte
concrete
e
definitive
.
Se
nel
giorno
stabilito
non
sia
possibile
compiere
tutte
le
operazioni
,
la
loro
continuazione
si
intende
rimessa
nel
prossimo
giorno
non
festivo
senza
bisogno
di
alcun
avviso
ai
comparsi
e
agli
assenti
,
e
così
di
seguito
fino
al
termine
delle
operazioni
.
13
.
Ogni
creditore
può
addurre
le
ragioni
per
le
quali
reputa
contestabile
qualche
credito
:
o
il
debitore
non
meritevole
del
beneficio
o
le
proposte
di
lui
non
accettabili
.
Il
debitore
ha
facoltà
di
rispondere
,
e
deve
fornire
tutti
gli
schiarimenti
che
dal
giudice
gli
sono
richiesti
anche
ad
istanza
dei
creditori
.
Di
tutto
si
fa
sommaria
menzione
nel
processo
verbale
,
con
l
'
indicazione
dei
documenti
presentati
che
saranno
uniti
al
medesimo
.
14
.
Il
concordato
preventivo
deve
essere
approvato
dalla
maggioranza
dei
creditori
votanti
.
la
quale
rappresenti
tre
quarti
della
totalità
dei
crediti
non
privilegiati
o
non
garantiti
da
ipoteca
o
pegno
.
I
creditori
che
hanno
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
sui
beni
del
debitore
possono
però
concorrere
a
formare
questa
maggioranza
qualora
rinuncino
all
'
ipoteca
.
privilegio
o
pegno
.
La
rinuncia
può
riferirsi
anche
ad
una
parte
del
credito
e
degli
accessori
purché
sia
determinata
la
somma
tra
capitale
ed
accessori
per
la
quale
ha
luogo
e
non
sia
questa
inferiore
alla
terza
parte
dell
'
intero
credito
.
Il
voto
dato
senza
alcuna
dichiarazione
di
limitata
rinuncia
e
l
'
adesione
al
concordato
,
di
cui
è
parola
nel
successivo
articolo
16
,
importano
di
diritto
la
rinuncia
all
'
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
per
l
'
intero
credito
.
Il
tribunale
,
nel
giudizio
di
omologazione
,
terrà
calcolo
dell
'
eventuale
aumento
dell
'
attività
patrimoniale
del
debitore
derivata
da
tali
voti
o
adesioni
.
Gli
effetti
della
rinuncia
totale
o
parziale
al
privilegio
,
ipoteca
o
pegno
cessano
di
diritto
qualora
il
concordato
preventivo
non
abbia
luogo
o
venga
posteriormente
annullato
.
15
.
Per
formare
le
maggioranze
indicate
nel
precedente
articolo
,
non
si
computano
i
crediti
del
coniuge
del
debitore
.
dei
suoi
parenti
ed
affini
sino
al
quarto
grado
inclusivo
.
Sono
parimenti
esclusi
dal
voto
coloro
che
sono
divenuti
cessionari
o
aggiudicatari
dei
detti
crediti
nell
'
anno
della
domanda
di
concordato
.
I
trasferimenti
di
crediti
,
posteriori
al
decreto
che
convoca
i
creditori
,
non
attribuiscono
il
diritto
di
votare
il
concordato
.
16
.
Il
giudice
delegato
fa
inserire
le
adesioni
nel
processo
verbale
che
è
sottoscritto
dagli
aderenti
.
Nella
maggioranza
di
somma
sono
valutate
le
adesioni
spedite
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
al
giudice
delegato
o
al
cancelliere
anche
nei
venti
giorni
successivi
alla
chiusura
del
processo
verbale
dell
'
adunanza
.
Tali
adesioni
sono
annotate
dal
cancelliere
in
calce
al
verbale
,
a
misura
che
giungono
,
ed
allegate
al
medesimo
.
17
.
Con
provvedimento
inserito
nel
processo
verbale
prima
della
sua
sottoscrizione
il
giudice
delegato
rimette
le
parti
a
udienza
fissa
avanti
il
tribunale
per
la
omologazione
del
concordato
nel
termine
non
maggiore
di
trenta
giorni
.
18
.
Tre
giorni
prima
dell
'
udienza
stabilita
per
la
omologazione
,
il
commissario
giudiziale
deposita
in
cancelleria
il
suo
parere
motivato
sul
merito
del
concordato
.
Nell
'
udienza
suindicata
il
giudice
delegato
fa
la
relazione
della
causa
.
Il
debitore
e
i
creditori
hanno
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
.
Il
tribunale
potrà
invitare
in
camera
di
consiglio
per
gli
opportuni
schiarimenti
il
commissario
giudiziale
,
previo
avviso
al
debitore
e
ai
creditori
intervenuti
.
19
.
Il
tribunale
,
nella
sentenza
di
omologazione
,
apprezzerà
in
via
provvisoria
e
presuntiva
la
sussistenza
e
l
'
ammontare
dei
crediti
contestati
al
solo
effetto
di
stabilire
se
concorrono
le
maggioranze
richieste
,
senza
pregiudizio
delle
pronunzie
definitive
.
20
.
Il
tribunale
,
ove
riconosca
che
il
debitore
è
meritevole
del
benefizio
del
concordato
;
che
le
opposizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
lasciano
sussistere
le
maggioranze
richieste
;
che
le
proposte
di
concordato
,
non
minore
del
10
per
cento
,
sono
legittime
e
presentano
sicurezza
di
esecuzione
,
omologa
il
concordato
.
Nella
stessa
sentenza
di
omologazione
il
tribunale
ordina
il
deposito
giudiziale
del
dividendo
che
potrà
spettare
ai
creditori
contestati
.
Se
invece
il
concordato
non
è
omologato
,
il
tribunale
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
21
.
Salvo
patto
contrario
,
stabilito
nel
concordato
o
con
posteriore
deliberazione
piena
dalle
maggioranze
di
cui
sopra
ed
omologata
dal
tribunale
,
il
debitore
non
può
,
prima
del
completo
adempimento
degli
obblighi
assunti
nel
concordato
,
alienare
o
ipotecare
i
suoi
beni
immobili
,
costituire
pegni
e
,
in
genere
distrarre
le
attività
della
sua
azienda
in
modo
diverso
da
quello
richiesto
dalla
natura
dell
'
esercizio
industriale
o
commerciale
.
Ogni
atto
compiuto
in
opposizione
a
questo
divieto
è
inefficace
di
fronte
ai
creditori
anteriori
alla
omologazione
del
concordato
.
22
.
Le
sentenze
che
accordano
o
negano
l
'
omologazione
del
concordato
come
quelle
che
dichiarano
il
fallimento
ai
termini
dei
precedenti
articoli
3
,
10
e
20
debbono
essere
pubblicate
nei
modi
stabiliti
dall
'
articolo
912
del
codice
di
commercio
.
Quelle
che
dichiarano
il
fallimento
sono
provvisoriamente
esecutive
.
23
.
Ogni
sentenza
pronunziata
nella
procura
di
concordato
preventivo
è
appellabile
dal
debitore
e
dai
creditori
,
compresi
quelli
non
intervenuti
nella
fase
anteriore
della
procedura
,
entro
quindici
giorni
dalla
inserzione
dell
'
estratto
di
essa
nel
giornale
degli
annunzi
giudiziari
del
luogo
.
L
'
atto
di
appello
si
notifica
al
debitore
,
al
commissario
giudiziale
o
ai
procuratori
delle
parti
costituite
in
giudizio
che
hanno
interesse
contrario
alla
riforma
della
sentenza
,
o
alle
parti
stesse
,
ove
siano
comparse
senza
ministero
di
procuratore
,
con
citazione
a
comparire
davanti
alla
Corte
in
un
termine
non
maggiore
di
quindici
né
minore
di
cinque
giorni
,
a
pena
di
nullità
.
24
.
Tostoché
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
è
definitivamente
esecutiva
cessano
le
funzioni
del
commissario
giudiziale
.
Il
compenso
dovutogli
è
liquidato
dal
giudice
delegato
.
Ogni
patto
contrario
è
nullo
.
Al
provvedimento
del
giudice
delegato
si
applica
la
disposizione
dell
'
articolo
377
del
codice
di
procedura
civile
.
25
.
La
omologazione
rende
obbligatorio
il
concordato
preventivo
per
tutti
i
creditori
.
I
creditori
,
anche
se
hanno
volontariamente
consentito
al
concordato
,
conservano
impregiudicati
i
loro
diritti
contro
i
coobbligati
,
i
fideiussori
del
debitore
e
gli
obbligati
in
via
di
regresso
,
i
quali
hanno
però
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
per
proporre
le
loro
osservazioni
sul
concordato
.
I
creditori
di
una
società
non
possono
pretendere
il
pagamento
del
residuo
dai
soci
illimitatamente
responsabili
se
non
dopo
la
omologazione
del
concordato
.
26
.
I
possessori
di
obbligazioni
di
una
società
commerciale
che
ha
chiesto
il
concordato
preventivo
sono
convocati
separatamente
dagli
altri
creditori
.
Il
termine
stabilito
dall
'
articolo
4
per
la
convocazione
dei
creditori
può
essere
protratto
fino
a
sessanta
giorni
.
27
.
Il
concordato
potrà
contenere
condizioni
speciali
per
le
obbligazioni
,
avuto
riguardo
ai
patti
della
loro
emissione
.
28
.
I
possessori
di
obbligazioni
al
portatore
devono
presentare
prima
un
elenco
specificato
delle
obbligazioni
da
essi
possedute
rilasciato
dalla
cancelleria
del
tribunale
,
o
dagli
istituti
di
emissione
del
Regno
,
o
dagli
istituti
di
credito
nazionali
o
stranieri
indicati
nel
decreto
o
nel
provvedimento
di
cui
all
'
articolo
6
.
Da
quest
'
elenco
deve
risultare
che
la
cancelleria
del
tribunale
o
gl
'
istituti
suaccennati
hanno
fatto
sopra
tutte
le
obbligazioni
elencate
la
menzione
che
queste
si
trovano
vincolate
ad
una
procedura
di
concordato
.
Tale
menzione
potrà
farsi
anche
a
mezzo
di
una
speciale
timbratura
.
Un
elenco
uguale
dovranno
presentare
quei
possessori
di
obbligazioni
,
anche
nominative
,
che
aderissero
al
concordato
a
termini
dell
'
articolo
16
.
29
.
Per
l
'
approvazione
della
proposta
di
concordato
deve
concorrere
l
'
adesione
di
tanti
possessori
di
obbligazioni
che
rappresentino
almeno
i
due
terzi
dell
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
emesse
e
non
estinte
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dagli
aderenti
intervenuti
all
'
adunanza
.
Sono
inoltre
valutate
le
adesioni
spedite
per
lettera
,
accompagnate
dall
'
elenco
di
cui
al
precedente
articolo
,
anche
se
pervenute
nei
venti
giorni
dall
'
adunanza
,
o
entro
i
sessanta
nel
caso
contemplato
dal
capoverso
dell
'
articolo
26
.
30
.
I
dissidenti
e
gli
aderenti
possono
nominare
,
seduta
stante
,
chi
rappresenti
il
rispettivo
gruppo
nel
giudizio
di
omologazione
del
concordato
,
determinandone
le
facoltà
ed
eleggendo
un
domicilio
collettivo
per
ogni
comunicazione
.
Queste
deliberazioni
sono
prese
dalla
maggioranza
per
somma
di
ciascun
gruppo
,
e
,
per
avere
efficacia
,
devono
essere
inserite
nel
processo
verbale
.
31
.
Le
obbligazioni
,
rimborsabili
per
estrazione
a
sorte
con
somma
superiore
al
prezzo
di
emissione
,
sono
valutate
in
un
importo
equivalente
al
capitale
che
si
ottiene
riducendo
al
valore
attuale
,
sulla
base
dell
'
interesse
composto
del
cinque
per
cento
,
l
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
non
ancora
sorteggiate
.
Il
valore
di
ciascuna
obbligazione
è
dato
dal
quoziente
che
si
ottiene
dividendo
questo
capitale
per
il
numero
delle
obbligazioni
non
estinto
.
Non
si
potrà
in
alcun
caso
attribuire
alle
obbligazioni
un
valore
inferiore
al
prezzo
di
emissione
.
Tutte
le
altre
obbligazioni
saranno
regolate
dall
'
articolo
851
del
codice
di
commercio
.
32
.
Sulla
istanza
di
qualunque
creditore
,
proposta
mediante
citazione
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
sentenza
che
omologa
il
concordato
,
potrà
il
tribunale
annullarlo
e
dichiarare
il
fallimento
del
debitore
se
sia
dimostrato
che
egli
esagerò
dolosamente
il
passivo
o
dissimulò
una
parte
rilevante
dell
'
attivo
.
Nessun
'
altra
azione
di
nullità
del
concordato
è
ammessa
dopo
la
sua
omologazione
;
33
.
Nel
caso
contemplato
dall
'
articolo
precedente
i
fideiussori
,
non
partecipi
della
frode
,
sono
liberati
dalle
obbligazioni
assunte
nel
concordato
,
e
cessano
le
ipoteche
e
le
altre
garanzie
con
esse
costituite
.
Tuttavia
,
né
il
debitore
,
né
i
fideiussori
possono
ripetere
quanto
abbiano
pagato
in
adempimento
del
concordato
.
I
creditori
insinueranno
,
nel
fallimento
i
loro
crediti
originari
indicando
le
somme
riscosse
.
Se
i
creditori
non
riscossero
una
eguale
quota
del
dividendo
,
oppure
concorrono
nuovi
creditori
,
il
trattamento
di
tutti
dovrà
essere
pareggiato
con
i
primi
pagamenti
o
con
le
prime
distribuzioni
,
salvo
le
cause
legittime
di
prelazione
.
In
nessun
caso
sarà
ammessa
la
ripetizione
delle
somme
riscosse
nel
precedente
concordato
.
34
.
Non
è
ammessa
domanda
di
risoluzione
del
concordato
pel
suo
inadempimento
.
Tuttavia
,
se
dopo
escussi
i
fideiussori
ed
esperimentate
le
altre
garanzie
costituite
,
il
concordato
non
sia
completamente
eseguito
,
ciascun
creditore
può
chiedere
la
dichiarazione
di
fallimento
del
debitore
inadempiente
.
Dichiarato
il
fallimento
,
si
applica
la
disposizione
dei
due
ultimi
alinea
dell
'
articolo
precedente
.
35
.
Le
disposizioni
degli
articoli
864
.
866
e
867
del
codice
di
commercio
,
per
quanto
siano
applicabili
,
sono
estese
rispettivamente
al
commissario
giudiziale
e
ai
creditori
nella
procedura
di
concordato
preventivo
.
PROCEDURA
DEI
PICCOLI
FALLIMENTI
36
.
Il
commerciante
i
cui
debiti
commerciali
e
civili
non
superano
nel
loro
complesso
le
lire
cinquemila
,
può
chiedere
al
presidente
del
tribunale
,
nella
cui
giurisdizione
ha
lo
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
.
La
presentazione
della
domanda
produce
gli
effetti
stabiliti
negli
articoli
7
,
8
e
9
.
Il
presieduto
nomina
d
'
ufficio
un
commissario
giudiziale
,
il
quale
compie
le
sue
funzioni
sotto
la
direzione
del
pretore
nel
cui
mandamento
,
il
ricorrente
esercita
il
suo
commercio
.
Il
decreto
presidenziale
è
comunicato
immediatamente
dal
cancelliere
al
pretore
ed
al
commissario
.
37
.
Il
pretore
convoca
i
creditori
e
il
commissario
giudiziale
per
un
'
adunanza
,
da
tenersi
in
pretura
ed
alla
sua
presenza
,
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
decreto
.
Nell
'
adunanza
il
commissario
giudiziale
riferisce
sulle
condizioni
economiche
e
sulla
condotta
del
debitore
.
Questi
presenta
le
sue
proposte
di
concordato
.
Sorgendo
contestazioni
,
il
pretore
procura
di
conciliarle
.
Non
riuscendo
,
le
risolve
quale
arbitro
,
amichevole
compositore
.
Tutte
le
deliberazioni
dei
creditori
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
e
di
somma
come
all
'
articolo
14
e
osservato
il
disposto
dell
'
articolo
15
.
Sono
valide
e
si
computano
nella
maggioranza
le
adesioni
spedite
al
pretore
o
al
commissario
giudiziale
,
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
.
38
.
Il
verbale
dell
'
adunanza
,
accompagnato
da
una
relazione
sulle
cause
e
condizioni
del
dissesto
economico
del
debitore
,
è
trasmesso
dal
commissario
giudiziale
al
procuratore
del
Re
.
L
'
azione
penale
per
bancarotta
può
essere
esercitata
soltanto
per
titolo
di
bancarotta
fraudolenta
.
39
.
Il
verbale
di
concordato
,
redatto
dal
cancelliere
della
pretura
e
pubblicato
nei
modi
stabiliti
dall
'
art
.
912
del
codice
di
commercio
,
è
senz
'
altro
esecutivo
in
confronto
del
debitore
,
dei
coobbligati
e
dei
fideiussori
.
Al
detto
concordato
si
applica
il
secondo
alinea
dell
'
articolo
25
.
Nel
caso
che
le
proposte
del
debitore
non
siano
accettate
,
la
liquidazione
e
distribuzione
dell
'
attivo
è
effettuata
dal
commissario
giudiziale
o
dalla
persona
delegate
dalle
maggioranze
dei
creditori
con
le
modalità
determinate
dalle
medesime
,
o
,
in
difetto
con
quelle
stabilite
per
la
vendita
volontaria
dei
beni
dei
minori
.
L
'
onorario
dovuto
al
commissario
giudiziale
è
liquidato
dal
pretore
e
vi
si
applicano
le
norme
dell
'
articolo
24
.
Se
le
proposte
di
concordato
sono
respinte
;
o
il
concordato
è
annullato
nel
termine
o
pei
motivi
stabiliti
all
'
art
.
32;
o
vi
è
condanna
per
taluno
dei
reati
previsti
nel
capoverso
dell
'
art
.
816
del
codice
di
commercio
,
il
debitore
è
considerato
fallito
.
40
.
Se
durante
la
procedura
e
prima
della
votazione
del
concordato
risulta
che
il
passivo
è
superiore
alle
lire
cinquemila
il
pretore
rimette
la
conoscenza
dell
'
affare
al
tribunale
.
Questo
,
sentito
il
debitore
in
camera
di
consiglio
,
provvede
in
conformità
degli
articoli
3
,
4
e
10
.
41
.
Sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
tutti
gli
atti
e
documenti
di
questa
procedura
all
'
infuori
del
verbale
di
concordato
.
DISPOSIZIONI
COMUNI
42
.
Con
l
'
attuazione
della
presente
legge
restano
abrogate
le
disposizioni
del
codice
di
commercio
relative
alla
moratoria
e
non
saranno
più
soggetti
alla
procedura
del
fallimento
i
commercianti
i
cui
debiti
complessivi
non
superano
le
lire
cinquemila
.
Se
nondimeno
venga
domandata
la
dichiarazione
di
fallimento
del
commerciante
che
non
abbia
chiesta
la
convocazione
dei
propri
creditori
ai
sensi
dell
'
art
.
1
o
36
,
il
tribunale
,
ove
risulti
che
il
passivo
non
superi
le
lire
cinquemila
,
provvede
in
conformità
dell
'
art
.
36
.
Se
poi
il
fallimento
venga
dichiarato
od
in
seguito
risulti
che
le
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
può
in
qualunque
momento
essere
revocato
sopra
ricorso
del
fallito
,
del
curatore
e
di
ogni
interessato
.
La
sentenza
di
revoca
è
pubblicata
nei
modi
prescritti
per
la
sentenza
dichiarativa
del
fallimento
.
In
essa
il
tribunale
nomina
il
commissario
giudiziale
e
ordina
siano
consegnate
a
questo
tutte
le
carte
riferibili
al
fallimento
esistenti
presso
la
cancelleria
od
il
curatore
.
La
sentenza
di
revoca
è
inappellabile
.
43
.
Chi
abbia
ottenuto
una
moratoria
anteriore
alla
dichiarazione
del
fallimento
ha
facoltà
di
adottare
il
procedimento
regolato
dalla
presente
legge
,
ove
ne
concorrano
gli
estremi
e
purché
all
'
applicazione
della
medesima
non
sia
scorso
il
termine
pel
quale
la
moratoria
è
stata
concessa
.
Ai
fallimenti
già
domandati
o
dichiarati
nel
giorno
in
cui
entrerà
in
vigore
la
presente
legge
,
le
cui
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
e
terzo
alinea
dell
'
art
.
42
.
Nei
detti
fallimenti
l
'
azione
penale
per
bancarotta
semplice
non
può
essere
proseguita
e
le
condanne
inflitte
per
questo
reato
rimangono
prive
di
effetto
.