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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Le attribuzioni in materia di stato civile per le truppe in campagna di cui al libro I , titolo 12 , capo 5 , del Codice civile , attribuzioni già trasferite temporaneamente al Ministero . per l ' assistenza militare e le pensioni di guerra , vengono restituite al Ministero della guerra , per effetto dell ' avvenuto ritorno del servizio dello stato civile al Ministero stesso . 2 . La facoltà di cui al Regio decreto - legge 4 settembre 1919 , n . 1763 , relativa alla redazione degli atti di morte non compilati tempestivamente per militari deceduti in guerra , cessata col 15 marzo 1922 per effetto . della smobilitazione generale del regio esercito , è ripristinata e conferita , nei casi e con le formalità di cui alla istruzione approvata col decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 , n . 109 , al Ministero della guerra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 1924.2 3 . Per la durata medesima è ripristinata e conferita al Ministero della guerra la facoltà di procedere alla correzione degli atti di morte come all ' art . 1 del decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916 , n . 10 e dall ' art . unico del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 , n . 1784 . 4 . L ' autorizzazione ai centri di mobilitazione , di redigere atti di morte , potrà essere concessa anche nei casi in cui gli atti di decesso , pur essendo stati in tempo compilati , risultino smarriti .
StampaQuotidiana ,
Vogliamo raggiungere una vera giustizia sociale . Portare le masse nello Stato , far entrare davvero nella vita nazionale la loro enorme forza materiale e mistica . Dobbiamo anzitutto lottare contro la loro impreparazione , elevarle , educarle , convincerle . Dobbiamo lottare contro la impreparazione morale , ideologica , di molti componenti le classi elevate del paese . Contro tutti coloro che non hanno compreso , o non vogliono comprendere , il significato , le conseguenze , le nuove norme di azione che i discorsi del Duce , sulle corporazioni ed il discorso agli operai di Milano ci hanno dato . È chiaro che appunto perché siamo fascisti e crediamo in Mussolini , siamo tutti impegnati a realizzare il nuovo ordine sociale . Ma è chiaro che se tutti noi abbiamo un interesse ideale a tale realizzazione quelli che dal nuovo ordine hanno tutto da guadagnare , che naturalmente immediatamente ne sentono il fascino , sono coloro che sono organizzati dai sindacati dei lavoratori . Sotto un certo profilo il loro interesse coincide con la nostra ideologia . Per questo si può ritenere che i sindacati dei lavoratori siano mezzi naturalmente efficienti per lo sviluppo della nostra rivoluzione . Sono anche gli strumenti migliori per elevare , educare e convincere le masse , perché sono in contatto continuo con esse , ne inquadrano e regòlano sistematicamente la vita , ne sono l ' espressione . Affondano le loro radici nel più vivo della vita popolare . Attraverso la loro fatica nella quotidiana opera di assistenza , la rivoluzione rivela al popolo le sue esigenze di giustizia sociale di amore per essa , e viene da questo giudicato . Ma essi per quest ' opera di tutela di assistenza che svolgono , sono forse gli organi che più spesso si trovano a contatto coi datori di lavoro , colle classi più elevate della popolazione , agiscono nei loro confronti per tutelare gli interessi degli organizzati , e così facendo anche per realizzare la nostra ideologia . La loro azione in questo senso è insostituibile , perché la creazione dell ' ambiente moralmente e socialmente favorevole alla nostra rivoluzione , e la conquista delle coscienze individuali avviene attraverso un ' opera lenta di sgretolamento di vecchie idee , resti di educazione liberali , mentalità borghesi , caso per caso , produttore per produttore , sopratutto nel terreno economico in cui sono più concreti ed immediati gli effetti della nostra rivoluzione . È questo un settore delicatissimo dell ' azione rivoluzionaria , il sindacato va controllato nella sua azione ma va anche potenziato deve avere gli uomini ed i poteri per agire efficacemente nella vita nazionale . In quest ' opera di elevazione delle masse , conquista di ogni strato sociale , parte notevolissima potrà essere data ai giovani ... I bimbi d ' Italia son tutti Balilla , oggi . Quindi anche nei paeselli più remoti sanno chi è il Duce e che cosa vuole da loro . In questi paesi è spesso la voce di una maestrina che apre gli orizzonti alle piccole menti e che dilata i cuori . Nei meno remoti il cinematografo porta , oltre che l ' eco , la visione . E la voce maschia e armoniosa , dalle colorazioni intense , dalle vibrazioni profonde , la voce superba del Duce , scaturendo da quella bocca massiccia , scandente il moto delle mascelle d ' acciaio , è ascoltata in un silenzio vivo di brividi . Se il Duce potesse , senz ' esser veduto , esser presente , di questi visucci attenti , succhiati a ber la sua voce e le sue parole sempre chiare , anche ai più piccoli , certo godrebbe più che del plauso frenetico degli uomini coscienti . Sono esigenti , dicevo , i bimbi d ' oggi . E vediamo dunque in che modo : il bimbo di Roma ha in mano una latta e un lungo mestolo di legno nell ' altra . Con tali armi combatte la sua battaglia , con tali strumenti dirige la sua orchestra . D ' un tratto si mette a cantare con tutte le sue forze : " Giovinezza , giovinezza , primavera di bellezza ! " Poi bruscamente tace . Guarda in su . Guardo anch ' io . Ci sono degli uccellacci sul tetto del palazzo di fronte . Gracchiano . Se fossi romano farei lo scongiuro . Forse il pupo , tutto teso , è stupito o spaventato . Ha paura che uno di quegli uccellacci neri spicchi a un tratto il volo e gli si abbatta fra i due cigli ... Alza la mano destra nel rigido saluto romano . Così resta un attimo lungo : come un soldatino di bronzo . Si direbbe che ascolti . Ascolta infatti : che cosa ? Poi l ' immobilità si discioglie , le braccia s ' agitano tutte e due in alto . Grida di alalà stridenti sgorgano dalla gola sottile , gonfiano tutte le corde del collo . Il tamburo , cioè la latta , vola in un angolo . Resta il mestolo che si foggia a tromba . Canto dei bersaglieri , passo bersaglieresco , cioè di corsa . La tromba si muove a destra a sinistra , e così ondeggiano come piume di gallo i capelli riccioluti . Scende il mestolo dalle labbra , s ' appoggia sotto l ' ascella . Il pupo ora zoppica malamente , stirando il viso nello sforzo , lo sguardo fisso sempre in un punto , in alto . La mano s ' alza rigida nel saluto romano . Getta via la stampella , corre , s ' agita , grida : " Alalà , alalà , alalà ! " È un coro , una legione , una massa . Tre squilli di tromba . Silenzio perfetto ...
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono , può esser dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti : 1° quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità : e funzione , ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque trovata presente , e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità , anche per armistizio , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza ; 2° quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo , prodotto da azione dei nemico o da causa diversa , nota od ignota , e sia trascorso un anno dall ' accertamento ufficiale del naufragio o infortunio , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza ; 3° quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata dal nemico in territorio straniero e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l ' obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza . Le disposizioni di quest ' articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori che saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra . 2 . La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi , dal coniuge , da qualsiasi congiunto o affine in linea retta , dai congiunti o affini in linea collaterale , fino al quarto grado incluso ; o da chi dimostri avervi legittimo interesse , o anche . dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell ' articolo seguente . 3 . La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l ' ultimo domicilio civile , o , in difetto di questo , l ' ultima dimora . Se non si conoscono né l ' ultimo domicilio né l ' ultima dimora , è competente il tribunale del luogo di nascita . Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia , il fatto e il tempo della scomparsa . 4 . Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale , il quale , esaminati gli atti , ne ordina la notificazione a norma dell ' articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno , comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse . 5 . Il ricorso è notificato , nel termine stabilito dal presidente , al coniuge , agli ascendenti ed ai . discendenti che non siano attori , od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado , ed in ogni caso al pubblico ministero , se non sia attore . Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti , basta la notificazione al pubblico ministero . 6 . Il tribunale , udite le parti comparse ed esaminati gli atti , può ordinare d ' ufficio le investigazioni che reputi necessarie : queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura dal pubblico ministero , che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale . Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione ; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo in analogia alle norme stabilite per l ' assenza . 7 . Quando ne concorrano le condizioni , la parte istante può essere ammessa al gratuito patrocinio anche con decreto del presidente del tribunale . 8 . Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa , il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte ; se non vi siano altri elementi per stabilirla , il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione . 9 . Quando sia possibile determinare il giorno e non l ' ora della morte presunta , questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato . 10 . La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello , che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell ' art . 2 , dal pubblico ministero presso il tribunale , o dal pubblico ministero presso la Corte d ' appello . Quest ' ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere . 11 . La sentenza che dichiara presunta la morte è notificata , a cura di chi ha proposto la domanda o del pubblico ministero , a tutte le persone in contradittorio delle quali è stata pronunciata . Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l ' ha pronunciata . 12 . Il termine per l ' appello è di trenta giorni dalla notificazione . Se sono state eseguite notificazioni a più persone , il termine decorre dalla data dell ' ultima . 13 . Trascorso il termine per appellare , una copia autentica della sentenza che dichiari presunta la morte , passata in giudicato , o confermata o pronunciata in appello , è trasmessa , a cura della parte diligente o del pubblico ministero , all ' ufficiale dello stato civile del comune in cui la persona scomparsa ebbe l ' ultimo domicilio , o l ' ultima dimora , o la nascita , in conformità dell ' art . 3 . Quest ' ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte , allegandola al volume dei documenti corrispondenti , e ne cura l ' annotazione in margine all ' atto di nascita , quando occorra . all ' ufficiale competente . 14 . Gli atti compiuti dal pubblico ministero , in esecuzione delle precedenti disposizioni , sono esenti da ogni spesa , e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie . 15 . Non ostante la presunzione di morte , è ammessa la prova della esistenza della persona scomparsa o della avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita dalla sentenza . Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti di stato civile . 16 . Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell ' art . 13 , il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio . Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno , la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a istanza sua in contradittorio dei nuovi coniugi , ovvero a istanza di uno di costoro in contradittorio delle altre parti suddette . È competente il tribunale che ha pronunziato la presunzione di morte , il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell ' articolo precedente . Si osservano per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 3 , 4 , 5 , 11 , 12 e 13 . Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato , rispetto alla prole nata dal medesimo . Il tribunale , secondo le circostanze , potrà dare provvedimenti nell ' interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato , prendendo norma dagli articoli 57 e 224 del Codice civile . 17 . Se , dopo la sentenza di dichiarazione di morte , lo scomparso ritorna nel Regno , oltre quanto è stabilito nella prima parte dell ' articolo seguente si applica , quanto ai beni , l ' art . 39 del Codice civile . 18 . Quando risulti provata l ' esistenza dello scomparso , chi , in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta , si trova in possesso dei beni , è considerato come possessore di buona fede , ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell ' art . 933 del Codice civile . Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso , ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di . dichiarazione di morte presunta , si applica la disposizione dell ' art . 41 del Codice civile rispetto ai beni , ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio . 19 . Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto . 20 . Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali , che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell ' art . 1 , saranno stabilite con decreto Reale , udito il Consiglio dei ministri . 21 . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 22 . Nulla è innovato quanto alla applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915 , n . 1103 , e 17 febbraio 1916 , n . 180 .
IL GIOGO SPEZZATO ( - , 1945 )
StampaQuotidiana ,
Il popolo di Bologna , restituito alla libertà , al supremo bene animatore della vita civile , restituito a se stesso , all ' Italia e al mondo della buona volontà e della giustizia , ha manifestato piena consapevolezza del significato umano e politico dell ' evento . Le giornate di letizia , che ognuno si era promesse nel segreto del cuore , sono venute , come lo scoppio di una primavera dello spirito più luminosa dell ' aprile che fa bella la terra . È letizia che premia la fede non mai affievolita in questo ardente popolo che ha saputo per tanti e tanti mesi , per virtù dei suoi figli migliori , affrontare le orde del delitto e del tradimento , e tenerle in iscacco , intimidirle , punirle . È letizia di un popolo che nella lotta durissima , in una città aspramente colpita dalla guerra , ha saputo ritrovare e far valere la legge della solidarietà e della fraternità , quella legge che per quasi un quarto di secolo , sotto l ' oppressione della banda nera , in un clima di violenza , di menzogna , di malcostume e di malgoverno , sembrava irrimediabilmente perduta , sopraffatta dagli egoismi , guastata per sempre dallo scetticismo e dal riaprirsi di tutte le piaghe morali che il Risorgimento aveva in gran parte sanato . Il movimento patriottico , la partecipazione alla guerra contro i brutali assertori di un ' etica ridotta a bassa zoologia , la lotta contro i traditori che a conclusione delle loro forsennate gesta nazionalistiche misero la patria nelle mani del tedesco , aiutando questo a depredarla e a tormentarla , hanno dimostrato che i sentimenti generosi del Risorgimento , e gli ideali politici e sociali dei tempi nostri , sono ben vivi negli animi degli italiani . A prezzo di lacrime e di sangue l ' antirisorgimento , che si era reincarnato nella bieca figura del fascismo , anti - europeo e anti - umano , è stato vinto . Nel giorno della liberazione , il popolo emiliano ha aperto il proprio animo : ai combattenti alleati ha fatto conoscere il suo vero sentimento , con manifestazioni in cui la gentilezza è stata pari allo slancio ; ed essi hanno sentito la sincerità di tali accoglienze appassionate . Ora questi valorosi stanno continuando la lotta contro le armate della sopraffazione , le quali si aggrappano disperatamente al terreno senza poter evitare i colpi che riusciranno decisivi . Esse hanno la sorte segnata : saranno distrutte . Ma nessuno pensi a minimizzare le difficoltà che devono ancora essere affrontate dall ' esercito alleato per infrangere le residue linee tedesche degli Appennini e per superare gli apprestamenti difensivi lungo il Po . Si sa che le divisioni nemiche messe in campo sul fronte , italiano formano uno dei migliori nuclei tra quelli agguerriti rimasti alla Wehrmacht . Ed esse obbediscono al fosco verbo hitleriano che le spinge alla resistenza fanatica . Ma la loro sorte , ripetiamo , è segnata , perché ormai quelle armate combattono senza aver la possibilità di ritirarsi dall ' Italia , ben sapendo di dover pagare a caro prezzo anche il ripiegamento dietro il Po , esposte come sono ai massicci attacchi dell ' aviazione alleata , la quale ha l ' assoluto dominio del cielo . Alla battaglia gigantesca il popolo bolognese ha dato un prezioso contributo , con l ' azione delle formazioni patriottiche . Ma la battaglia è passata e la luce della libertà è risorta : oggi il popolo ha da guardare verso altri obiettivi , ha da indirizzare il proprio patriottico impegno verso altri compiti : ha da iniziare senza porre tempo in mezzo l ' opera di ricostruzione . Riprendere il lavoro , bisogna . Il cittadino , restituendosi al lavoro dimostrerà nella guisa più concreta il suo attaccamento alla riconquistata libertà , la sua fede nell ' avvenire della democrazia italiana , il suo senso civico e l ' amore stesso per la illuminata giustizia . E inoltre agevolerà il funzionamento del Governo Militare Alleato , indispensabile per la immediata ripresa dell ' amministrazione della cosa pubblica . Gli autentici patrioti intenderanno , indubbiamente , i doveri imposti dalle eccezionali circostanze ; essi riusciranno a frenare il loro legittimo sdegno verso gli abbietti servi dei nazisti , e sapranno confidare nella giustizia che avrà corso con inflessibile severità . E con la giustizia torna anche il rispetto alla verità , fondamento della vita morale . Finita l ' oppressione nazista è finito anche il giornalismo fascista , falsificatore , strumento di faziosi , organizzato per la quotidiana manomissione della verità . Oggi , con questo foglio , modesto come impongono le contingenze , il giornalismo in Bologna torna ai suoi veri compiti per essere specchio fedele degli avvenimenti , portavoce della città e della regione , aperto ad ogni autentica voce della risorgente democrazia , ad ogni parola che riveli senso di responsabilità . perché libertà e democrazia non si disgiungono da un vigile senso di responsabilità .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa , a norma del capoverso dell ' art . 3 del Regio decreto 15 agosto 1919 , n . 1467 , al ricorso che contiene domanda di dichiarazione di morte presunta , potrà essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla attestazione di tre testimoni , nel quale siano esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali fu verificata la scomparsa della persona di cui si tratta . Il sindaco , prima di formare l ' atto , avrà cura di assumere informazioni e ne riferirà le risultanze nell ' atto di notorietà , dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali siano comunque pervenute all ' ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati . 2 . Qualora la dichiarazione di morte presunta riguardi un militare del regio esercito o della regia marina , o persona addettavi in qualsiasi qualità o funzione , per la quale le competenti autorità militari , a norma delle disposizioni vigenti , siano autorizzate a rilasciare dichiarazione di irreperibilità , tale dichiarazione sarà unita al ricorso . Se l ' originale della dichiarazione non sia in possesso dell ' interessato , sarà unita al ricorso in copia o in duplicato . Nel caso che in seguito alla scomparsa sia stata liquidata la pensione a favore degli aventi diritto , si può darne la prova di questa circostanza con legale attestato , che dispensa dal presentare la dichiarazione sopra indicata . 3 . Ferma la facoltà di ordinare le investigazioni reputate necessarie a norma dell ' articolo 6 del decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , l ' autorità giudiziaria . qualora l ' accertamento dei fatti indicati nell ' art . 1 del detto decreto - legge non le apparisca sufficiente , può richiedere alle parti , o anche direttamente alle competenti autorità , notizie o documenti secondo le norme contenute negli articoli seguenti . 4 . L ' accertamento dei fatti enumerati nel n . 1 dell ' art . 1 del ricordato decreto - legge può essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina , mediante un certificato in cui sia data notizia ufficiale e , per quanto possibile , precisa , con dati di tempo e di luogo , dell ' operazione militare o del fatto di guerra o dipendente dalla guerra in seguito al quale si ritiene verificata la scomparsa . Nel certificato sarà inoltre specificato se dagli atti esistenti risulti la scomparsa della persona di cui si tratta , o almeno risulti la partecipazione o la presenza di essa alla predetta operazione o fatto di guerra . Qualora nessuna precisa attestazione sia possibile su queste circostanze , nel certificato verrà dichiarato se e quali elementi risultino dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime . 5 . Alla dichiarazione di presunzione di morte , a norma del n . 2 dell ' art . 1 del decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , si fa luogo nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto - legge , quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 e 596 del regolamento al Codice per la marina mercantile , approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 , n . 5166 . Per l ' accertamento dei fatti indicati nel citato n . 2 dell ' articolo 1 del predetto decreto - legge sarà richiesto alle autorità marittime competenti , direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari , un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta . Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa , nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza o della successiva scomparsa . Le informazioni potranno essere richieste , se occorra , pel tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all ' estero , qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero , o i fatti possano essere stati comunque accertati all ' estero . 6 . Nei casi indicati nel n . 3 dell ' art . 1 del predetto decreto - legge , il legale documento che accerti i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero sarà richiesto al Ministero della guerra o al Ministero della marina . Si applicano anche per questo documento le disposizioni dei capoversi dell ' art . 4 . Per il caso di internamento non seguito da rimpatrio , il certificato verrà richiesto all ' autorità comunale dell ' ultimo . domicilio della persona che fu poi internata , ovvero al Ministero dell ' interno ( Direzione generale di pubblica sicurezza ) il quale ne curerà il rilascio , sia direttamente sia a mezzo delle autorità locali . 7 . Nella compilazione dei certificati indicati negli articoli precedenti , le competenti autorità devono inoltre tener conto delle richieste che fossero fatte dall ' autorità giudiziaria per l ' accertamento di speciali circostanze , esponendo in ogni caso tutti gli elementi : , di fatto che possano influire per l ' accertamento occorrente . S . Il tribunale o il procuratore del Re potrà pure , qualora ne riconosca l ' opportunità in seguito all ' esame degli atti e dei certificati , chiamare davanti a sé una o più persone di notoria probità , che si possano presumere informate , per sentirle , senza formalità di procedura , nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa , interrogandole liberamente così su singole circostanze di fatto , come sui rapporti di famiglia , di parentela , di amicizia dello scomparso e su quanto altro possa comunque influire sul giudizio . Possono tali persone essere sentite anche mediante delegazione al pretore del luogo ove si trovano . Potrà inoltre il tribunale ordinare che a cura e spese del ricorrente siano inseriti in uno o più giornali , che indicherà espressamente , così del Regno come eventualmente di paesi esteri , speciali avvisi per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque sia in grado di dare notizie dello scomparso a comunicarle entro un certo termine al presidente del tribunale . Ricevute simili comunicazioni , può essere invitato l ' autore di esse a presentarsi in persona a norma del comma precedente . 9 . La dichiarazione di morte presunta potrà essere pronunziata , anche se i documenti esibiti dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del presente decreto non valgano a dare la piena dimostrazione dei fatti che occasionarono la scomparsa , quando da essi e dalle investigazioni eseguite in conformità dell ' art . 6 del Regio decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , e tenuto conto del tempo trascorso , risulti un complesso di indizi gravi e concordanti dai quali si possa indurre il convincimento della sussistenza , degli estremi richiesti per la detta dichiarazione .
StampaQuotidiana ,
Nelle vie di Bologna e dei paesi sottratti al giogo tedesco sono stati affissi due proclami del Maresciallo Alexander , Comandante Supremo Alleato nel Mediterraneo , Governatore militare , recanti le disposizioni emesse dal Governo Militare Alleato per affrettare e regolare il normale svolgersi della vita civile nelle zone liberate . Il primo proclama stabilisce le norme giuridiche riguardanti l ' istituzione del Governo Militare ; elenca i reati in danno delle Forze Armate Alleate e ne commina le relative pene ; infine istituisce Tribunali Militari fissandone la giurisdizione e la competenza . Il secondo proclama tratta la circolazione monetaria , i cambi , il razionamento dei viveri , la fissazione dei prezzi , i salari e le leggi e decreti in materia di agricoltura . Le norme emanate sono state suggerite dalla necessità di affrettare la totale cacciata delle forze tedesche dal suolo d ' Italia e la restituzione del territorio liberato alla giurisdizione del Governo di Roma , già ristabilita su gran parte dell ' Italia . Gli scopi saranno tanto più rapidamente conseguiti quanto maggiore sarà la collaborazione che le popolazioni delle zone liberate daranno alle forze alleate . I cittadini sono pertanto tenuti ad aggiornarsi su tali disposizioni prestando la massima attenzione alle norme che i manifesti riportano estesamente e rispettandole con piena coscienza onde dare agli Alleati ancora una prova del fermo desiderio del popolo italiano di risorgere come Paese libero e democratico .
ProsaGiuridica ,
Articolo unico . Ritenuta l ' opportunità di facilitare a liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti di militari scomparsi anche quando . l ' autorità militare non sia in grado di rilasciare la dichiarazione di irreperibilità a norma delle vigenti disposizioni ; Ai soli effetti del conferimento della pensione di guerra è presunta la morte del militare per causa di servizio quando in mancanza dell ' atto di morte e della dichiarazione di irreperibilità risulti da atto giudiziale di notorietà e da informazioni delle autorità del luogo di residenza della famiglia che il militare stesso , anteriormente alla scomparsa prestava servizio in campagna di guerra , o era prigioniero presso il nemico , e che non ha dato notizie da almeno un biennio . Ai casi suddetti è applicabile l ' art . 3 della legge 2 luglio 1896 , n . 256 .
StampaQuotidiana ,
Popolo di Bologna , Le truppe alleate hanno battuto i tedeschi che cercavano di continuare ad imporvi il loro giogo : Bologna si unisce alle altre città belle e famose liberate dalla dominazione nazista . Ufficiali e soldati della 5.a Armata prendono parte alla gioia arrecatavi da questa vittoria . Oltre Bologna , la battaglia continua . Soldati , carri armati , cannoni e munizioni devono essere mandati in linea per ricacciare il nemico sempre più indietro . Per facilitare queste operazioni , i Bolognesi che hanno amor di patria non affolleranno le strade e le rotabili e non faranno uso di mezzi di trasporto fino a che le Autorità alleate non ne abbiano dato il permesso . Chi si trova lontano dal proprio comune non cerchi di ritornarvi fino a che non ne sia autorizzato . Soprattutto , osservate scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla Polizia Militare , dal Governo Militare Alleato e dagli altri corpi alleati . Queste norme sono suggerite dalla necessità di facilitare la prosecuzione delle operazioni . I cittadini di sentimenti patriottici vorranno attenervisi con spirito di comprensione . Gli altri saranno costretti a rispettarle per non incorrere in severe sanzioni .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DI0 E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Vista la legge 20 giugno 1912 , n . 598 , con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare , non più tardi del 31 dicembre 1912 , il codice di procedura penale per il Regno d ' Italia , allegato alla legge stessa , introducendo nel testo di esso quelle modificazioni , che , tenuto conto dei voti del Parlamento , risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri codici e delle leggi vigenti ; Vista la legge 29 dicembre 1912 , n . 1348 , che proroga fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del codice predetto ; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro guardasigilli , ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Il testo definitivo del codice di procedura penale , portante la data di questo giorno , è approvato , ed entrerà in osservanza a cominciare dal 1° gennaio 1914 . Art . 2 . Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice di procedura penale , firmato da Noi , e contrassegnato dal Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti , servirà di originale e sarà depositato e custodito nell ' archivio del Regno . Art . 3 . La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno , per essere depositato nella sala del consiglio comunale , e tenuto ivi esposto , durante un mese successivo , per sei ore in ciascun giorno , affinché ognuno possa prenderne cognizione . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , 27 febbraio 1913 . VITTORIO EMANUELE GIOLITTI - C . FINOCCHIARO – APRILE . Visto , Il Guardasigilli : C . FINOCCHIARO - APRILE
ProsaGiuridica ,
DEL CONCORDATO PREVENTIVO 1 . Fino a che il fallimento non sia dichiarato , ogni commerciante può chiedere , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo . Le società commerciali legalmente costituite possono , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede , proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale . I patti e le condizioni del concordato devono però prima della adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice . 2 . Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda : i suoi libri di commercio obbligatori , dei quali almeno il giornale e l ' inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell ' esercizio , se questo non dura da tre anni ; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività : l ' elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l ' indicazione dei rispettivi crediti e domicilii : e , se si tratta di società , i documenti che comprovano la sua legale costituzione . Il ricorrente esporrà le ragioni che determinano la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori , o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente . 3 . Il tribunale , sentito il pubblico ministero , dichiara , con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo , inammissibile il ricorso : 1° se il ricorrente non ha presentato i libri e i documenti indicati nel precedente articolo ; 2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell ' articolo 816 secondo alinea del codice di commercio , o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo , oppure se , altra volta dichiarato fallito , non ha pagato interamente in capitale , interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento , o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato ; 3° se non offre serie garanzie , reali o personali , di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno ; 4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall ' articolo 855 secondo alinea del codice di commercio . In tali casi , ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali , il tribunale ne dichiara d ' ufficio il fallimento . 4 . Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso , ordina , con decreto non soggetto a reclamo , la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo : prefigge il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza . non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento , nonché il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori ; nomina un commissario che non sia uno dei creditori , con l ' incarico di invigilare nel frattempo l ' amministrazione dell ' azienda , di accettarne le attività e passività , di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all ' adunanza dei creditori ; assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l ' elenco nominativo dei creditori , qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l ' impossibilità di presentarlo completo . A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l ' ultima scrittura dei libri presentati i quali sono quindi restituiti al ricorrente . 5 . Il decreto , a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l ' intero giudizio , è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche : tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso . Se l ' elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità , il tribunale designa altri giornali , anche esteri , nei quali debba farsi l ' inserzione . Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma . a seconda delle distanze , un avviso contenente i nomi del debitore e del commissario giudiziale : la data del decreto che convoca i creditori ; il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza , con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore . Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti . 6 . Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni , il decreto o provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dello avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell ' articolo 28 . L ' avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella Gazzella Ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede , succursali , agenzie e rappresentanze . 7 . Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva , nessun creditore per causa a titolo anteriore al decreto può , sotto pena di nullità , intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata , acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore , né iscrivere ipoteche . Le prescrizioni , perenzioni e decadenze , che sarebbero interrotte dagli atti predetti , rimangono sospese . I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl ' interessi sui medesimi . I crediti per tributi diretti o indiretti , ancora privilegiati , non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo . 8 . Durante la procedura di concordato preventivo , il debitore conserva l ' amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato . Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio . 9 . Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo . Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui , anche sotto forma cambiaria , transige , compromette , aliena od ipoteca beni immobili , costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato , che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente . 10 . Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell ' attivo , che dolosamente ha omesso uno o più creditori , od esposto passività insussistenti , o che ha commesso qualsiasi frode , il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale , il quale , accertati i fatti , deve dichiarare il fallimento . 11 . Il commissario giudiziale , con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere , verifica l ' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo , introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti . In caso di bisogno , chiederà agli interessati i necessari schiarimenti . Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore . e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell ' adunanza stabilita per il concordato . 12 . L ' adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato . Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione . Il debitore , o chi ne ha la legale rappresentanza , deve comparire personalmente . Soltanto in caso di assoluto impedimento , accertato dal giudice delegato , potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale . Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale , il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive . Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni , la loro continuazione si intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti , e così di seguito fino al termine delle operazioni . 13 . Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito : o il debitore non meritevole del beneficio o le proposte di lui non accettabili . Il debitore ha facoltà di rispondere , e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori . Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale , con l ' indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo . 14 . Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti . la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno . I creditori che hanno ipoteca , privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all ' ipoteca . privilegio o pegno . La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purché sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell ' intero credito . Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l ' adesione al concordato , di cui è parola nel successivo articolo 16 , importano di diritto la rinuncia all ' ipoteca , privilegio o pegno per l ' intero credito . Il tribunale , nel giudizio di omologazione , terrà calcolo dell ' eventuale aumento dell ' attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni . Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio , ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato . 15 . Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo , non si computano i crediti del coniuge del debitore . dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo . Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell ' anno della domanda di concordato . I trasferimenti di crediti , posteriori al decreto che convoca i creditori , non attribuiscono il diritto di votare il concordato . 16 . Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti . Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell ' adunanza . Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale , a misura che giungono , ed allegate al medesimo . 17 . Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni . 18 . Tre giorni prima dell ' udienza stabilita per la omologazione , il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato . Nell ' udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa . Il debitore e i creditori hanno diritto d ' intervenire nel giudizio . Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale , previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti . 19 . Il tribunale , nella sentenza di omologazione , apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l ' ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste , senza pregiudizio delle pronunzie definitive . 20 . Il tribunale , ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato ; che le opposizioni di cui all ' articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste ; che le proposte di concordato , non minore del 10 per cento , sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione , omologa il concordato . Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati . Se invece il concordato non è omologato , il tribunale dichiara d ' ufficio il fallimento . 21 . Salvo patto contrario , stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione piena dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale , il debitore non può , prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato , alienare o ipotecare i suoi beni immobili , costituire pegni e , in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell ' esercizio industriale o commerciale . Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato . 22 . Le sentenze che accordano o negano l ' omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3 , 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall ' articolo 912 del codice di commercio . Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive . 23 . Ogni sentenza pronunziata nella procura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori , compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura , entro quindici giorni dalla inserzione dell ' estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo . L ' atto di appello si notifica al debitore , al commissario giudiziale o ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza , o alle parti stesse , ove siano comparse senza ministero di procuratore , con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici né minore di cinque giorni , a pena di nullità . 24 . Tostoché la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale . Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato . Ogni patto contrario è nullo . Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell ' articolo 377 del codice di procedura civile . 25 . La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori . I creditori , anche se hanno volontariamente consentito al concordato , conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati , i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso , i quali hanno però diritto d ' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato . I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato . 26 . I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori . Il termine stabilito dall ' articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni . 27 . Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni , avuto riguardo ai patti della loro emissione . 28 . I possessori di obbligazioni al portatore devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale , o dagli istituti di emissione del Regno , o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all ' articolo 6 . Da quest ' elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl ' istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato . Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura . Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni , anche nominative , che aderissero al concordato a termini dell ' articolo 16 . 29 . Per l ' approvazione della proposta di concordato deve concorrere l ' adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell ' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte . Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all ' adunanza . Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera , accompagnate dall ' elenco di cui al precedente articolo , anche se pervenute nei venti giorni dall ' adunanza , o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell ' articolo 26 . 30 . I dissidenti e gli aderenti possono nominare , seduta stante , chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato , determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione . Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo , e , per avere efficacia , devono essere inserite nel processo verbale . 31 . Le obbligazioni , rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione , sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale , sulla base dell ' interesse composto del cinque per cento , l ' ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate . Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinto . Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione . Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall ' articolo 851 del codice di commercio . 32 . Sulla istanza di qualunque creditore , proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologa il concordato , potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell ' attivo . Nessun ' altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione ; 33 . Nel caso contemplato dall ' articolo precedente i fideiussori , non partecipi della frode , sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato , e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esse costituite . Tuttavia , né il debitore , né i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato . I creditori insinueranno , nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse . Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo , oppure concorrono nuovi creditori , il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni , salvo le cause legittime di prelazione . In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse nel precedente concordato . 34 . Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento . Tuttavia , se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite , il concordato non sia completamente eseguito , ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente . Dichiarato il fallimento , si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell ' articolo precedente . 35 . Le disposizioni degli articoli 864 . 866 e 867 del codice di commercio , per quanto siano applicabili , sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo . PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI 36 . Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila , può chiedere al presidente del tribunale , nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori . La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7 , 8 e 9 . Il presieduto nomina d ' ufficio un commissario giudiziale , il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento , il ricorrente esercita il suo commercio . Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario . 37 . Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un ' adunanza , da tenersi in pretura ed alla sua presenza , non oltre trenta giorni dalla data del decreto . Nell ' adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore . Questi presenta le sue proposte di concordato . Sorgendo contestazioni , il pretore procura di conciliarle . Non riuscendo , le risolve quale arbitro , amichevole compositore . Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all ' articolo 14 e osservato il disposto dell ' articolo 15 . Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale , per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera . 38 . Il verbale dell ' adunanza , accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore , è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re . L ' azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto per titolo di bancarotta fraudolenta . 39 . Il verbale di concordato , redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall ' art . 912 del codice di commercio , è senz ' altro esecutivo in confronto del debitore , dei coobbligati e dei fideiussori . Al detto concordato si applica il secondo alinea dell ' articolo 25 . Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate , la liquidazione e distribuzione dell ' attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegate dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime , o , in difetto con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori . L ' onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell ' articolo 24 . Se le proposte di concordato sono respinte ; o il concordato è annullato nel termine o pei motivi stabiliti all ' art . 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell ' art . 816 del codice di commercio , il debitore è considerato fallito . 40 . Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell ' affare al tribunale . Questo , sentito il debitore in camera di consiglio , provvede in conformità degli articoli 3 , 4 e 10 . 41 . Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all ' infuori del verbale di concordato . DISPOSIZIONI COMUNI 42 . Con l ' attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila . Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell ' art . 1 o 36 , il tribunale , ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila , provvede in conformità dell ' art . 36 . Se poi il fallimento venga dichiarato od in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito , del curatore e di ogni interessato . La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento . In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina siano consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore . La sentenza di revoca è inappellabile . 43 . Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge , ove ne concorrano gli estremi e purché all ' applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa . Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge , le cui passività non superano le lire cinquemila , si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell ' art . 42 . Nei detti fallimenti l ' azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto .