ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
per
essere
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
arti
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
devono
avere
almeno
l
'
età
di
12
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
10
anni
compiuti
,
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
attuazione
della
presente
legge
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
13
anni
compiuti
e
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Dopo
tre
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
ove
non
esista
trazione
meccanica
,
non
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
14
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
11
anni
compiuti
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
presente
legge
.
Salvo
ugualmente
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
pericolosi
o
insalubri
,
ancorché
non
sieno
eseguiti
in
opifici
industriali
,
cave
,
miniere
o
gallerie
,
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
minore
di
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
ed
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
sieno
forniti
d
'
un
libretto
e
d
'
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
,
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Ai
fanciulli
,
che
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
manchino
di
questo
ultimo
requisito
,
è
concesso
un
termine
di
tre
anni
per
mettersi
in
regola
.
L
'
uffiziale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
,
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
dovrà
tenere
un
registro
colle
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Tutti
gli
esercenti
di
aziende
soggette
a
questa
legge
devono
presentare
entro
sei
mesi
dall
'
applicazione
di
essa
una
nuova
denunzia
,
indipendentemente
da
quelle
presentate
in
base
alla
legge
11
febbraio
1886
,
n
.
3657
(
serie
3a
)
,
ed
al
regolamento
17
settembre
1886
,
n
.
4082
(
serie
3
a
)
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
delle
industrie
e
del
commercio
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
minorenni
.
Potranno
però
rimanere
le
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
le
quali
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
si
trovino
già
impiegate
in
opifici
industriali
,
cave
o
miniere
.
Trascorsi
cinque
anni
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
il
lavoro
notturno
sarà
vietato
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Durante
questi
cinque
anni
le
donne
di
qualsiasi
età
addette
al
lavoro
notturno
dovranno
essere
munite
di
libretto
ai
sensi
dell
'
art
.
2
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
permettere
,
durante
il
triennio
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
che
alle
donne
minorenni
attualmente
impiegate
in
opifici
industriali
possano
essere
sostituite
altre
donne
minorenni
d
'
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Per
lavoro
notturno
s
'
intende
quello
che
si
compie
tra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Dove
però
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
fino
alle
23
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
che
hanno
compiuto
il
decimo
anno
,
ma
non
ancora
il
dodicesimo
,
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
8
nelle
24
ore
del
giorno
;
non
più
di
11
ore
i
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
,
e
non
più
di
12
ore
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
temporaneamente
ed
eccezionalmente
autorizzare
,
sentito
il
parere
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
che
l
'
orario
giornaliero
dei
fanciulli
dai
12
ai
15
anni
compiuti
venga
prolungato
al
massimo
fino
alle
12
ore
,
quando
ciò
sia
imposto
da
necessità
tecniche
ed
economiche
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qualsiasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
sei
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
,
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
dev
'
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regola
menti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
si
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
cinquanta
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
negli
opifici
industriali
,
nelle
miniere
,
nelle
cave
e
nelle
gallerie
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
,
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
alle
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
15
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
sino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
stabilite
in
un
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
,
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
.
La
legge
entrerà
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
pure
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
All
'
art
.
1
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
252
,
è
sostituito
il
seguente
:
All
'
art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
,
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuta
l
'
età
di
anni
12
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
,
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
della
legge
19
giugno
1902
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
a
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Al
2°
e
3°
capoverso
dell
'
art
.
2
della
legge
sono
sostituiti
i
seguenti
:
Il
libretto
deve
indicare
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
d
'
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
di
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
Art
.
3
.
Al
1°
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
è
sostituito
il
seguente
:
Con
decreto
reale
e
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
,
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
e
alle
donne
minorenni
.
Art
.
4
.
All
'
art
.
5
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sono
aggiunte
le
seguenti
disposizioni
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinari
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessari
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Art
.
5
.
Dopo
l
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
succitata
è
aggiunto
il
seguente
art
.
5
bis
:
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stazioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Art
.
6
.
È
soppresso
il
capoverso
dell
'
art
.
7
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
e
allo
stesso
articolo
sono
aggiunti
i
seguenti
capoversi
:
Nel
caso
delle
due
mute
,
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
7
.
All
'
art
.
8
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
è
aggiunto
il
seguente
capoverso
:
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previste
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
Art
.
8
.
Il
primo
capoverso
dell
'
art
.
12
è
così
modificato
:
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
Art
.
9
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
raccogliere
in
un
testo
unico
le
disposizioni
della
presente
legge
e
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
.
Entro
sei
mesi
le
norme
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
saranno
stabilite
e
verranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formare
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
,
e
del
consiglio
del
lavoro
.
Art
.
10
.
La
disposizione
dell
'
art
.
5
della
legge
del
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
riguardante
la
durata
del
lavoro
diurno
in
caso
delle
due
mute
,
sarà
limitata
,
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
del
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
29
settembre
1906
,
e
con
l
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
l
'
art
.
9
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
che
autorizza
il
Nostro
Governo
a
raccogliere
in
testo
unico
le
disposizioni
della
legge
stessa
e
quelle
della
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
segretario
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
ed
il
commercio
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
ARTICOLO
UNICO
È
approvato
l
'
unito
testo
unico
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
ministro
proponente
.
TESTO
UNICO
di
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
Art
.
1
.
Non
saranno
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
costruzioni
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
i
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
che
non
abbiano
compiuto
l
'
età
di
12
anni
.
Per
l
'
ammissione
ai
lavori
sotterranei
delle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
l
'
età
minima
dovrà
essere
di
13
anni
compiuti
dove
esiste
trazione
meccanica
,
di
14
anni
dove
non
esiste
;
ne
sono
escluse
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Non
saranno
ammessi
ai
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
e
insalubri
,
ancorché
non
eseguiti
nei
luoghi
indicati
nel
primo
capoverso
di
questo
articolo
,
salvo
il
disposto
del
capoverso
dell
'
art
.
4
,
i
fanciulli
di
età
minore
dei
15
anni
compiuti
e
le
donne
fino
ai
21
anni
compiuti
.
Nelle
solfare
di
Sicilia
potranno
essere
ammessi
al
lavoro
di
carico
e
scarico
dei
forni
i
fanciulli
che
abbiano
compiuti
i
14
anni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
all
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
siano
forniti
di
un
libretto
e
di
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
salvo
il
caso
di
incapacità
intellettuale
certificato
dall
'
autorità
scolastica
;
e
che
abbiano
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1°
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
È
concesso
un
termine
fino
al
1°
luglio
1910
affinché
possano
mettersi
in
regola
gli
industriali
che
impiegano
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
non
forniti
del
certificato
di
aver
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
ai
sensi
dell
'
articolo
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
e
superato
l
'
esame
di
compimento
,
e
di
aver
frequentato
le
classi
obbligatorie
del
corso
elementare
superiore
ove
esistono
,
ai
sensi
dell
'
art
.
1
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
182
.
L
'
ufficiale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
,
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
,
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
dovrà
tenere
un
registro
con
le
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
,
troppo
faticosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
divieto
del
lavoro
notturno
delle
donne
potrà
essere
tolto
in
quelle
stagioni
e
in
quei
casi
in
cui
il
lavoro
delle
donne
si
applica
sia
a
materie
prime
,
sia
a
materie
in
lavorazione
suscettibili
di
rapida
alterazione
,
quando
ciò
sia
necessario
per
salvare
tali
materie
da
una
perdita
inevitabile
.
Le
norme
per
la
concessione
di
tali
eccezioni
saranno
determinate
nel
regolamento
per
la
esecuzione
della
presente
legge
.
Per
lavoro
notturno
si
intende
quello
che
si
compie
fra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
Consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Il
ministro
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
pure
concedere
agli
stabilimenti
nei
quali
vige
attualmente
lavoro
notturno
delle
donne
,
una
proroga
di
tale
lavoro
sino
al
31
dicembre
1907
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
sia
già
iniziata
,
con
lavoro
di
adattamento
dei
locali
o
con
ordinazione
di
macchinario
e
simili
,
la
trasformazione
degli
impianti
industriali
necessaria
per
l
'
abolizione
del
lavoro
notturno
;
b
)
che
al
lavoro
notturno
non
prendano
parte
donne
minori
di
anni
18;
c
)
che
il
lavoro
notturno
sia
ridotto
man
mano
che
cessano
le
ragioni
per
le
quali
sarà
concessa
la
proroga
sopra
indicata
.
Dove
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
alle
23
.
L
'
anzidetta
disposizione
riguardante
la
durata
del
lavoro
in
caso
delle
due
mute
sarà
limitata
a
cominciare
dal
l
°
gennaio
1911
,
dalle
ore
5
alle
22
,
secondo
l
'
art
.
2
della
convenzione
di
Berna
del
26
settembre
1906
,
e
coll
'
eccezione
di
cui
all
'
art
.
8
,
ultimo
capoverso
,
della
stessa
convenzione
,
quando
questa
sia
ratificata
da
tutte
le
potenze
firmatarie
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
11
ore
nelle
24
ore
del
giorno
,
e
le
donne
di
qualsiasi
età
per
più
di
12
ore
.
Nel
caso
delle
due
mute
,
previsto
dal
penultimo
comma
dell
'
art
.
5
,
il
lavoro
di
ciascuna
muta
non
supererà
le
ore
8
e
mezzo
.
La
durata
del
lavoro
si
computa
sempre
dall
'
atto
dell
'
entrata
nell
'
opificio
,
laboratorio
,
cantiere
,
galleria
,
cava
o
miniera
,
all
'
atto
dell
'
uscita
dai
medesimi
,
esclusi
solamente
i
riposi
intermedi
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qual
siasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
6
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
,
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
Quando
concorra
l
'
assenso
degli
operai
,
il
riposo
di
un
'
ora
e
mezzo
potrà
essere
limitato
ad
un
'
ora
,
se
il
lavoro
non
supera
le
11
ore
;
ed
anche
a
mezz
'
ora
nel
caso
delle
due
mute
previsto
dal
penultimo
comma
del
l
'
art
.
5
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
.
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
deve
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regolamenti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
,
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
s
'
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
50
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
ai
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
in
tutti
i
locali
delle
aziende
di
cui
all
'
art
.
1
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
14
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
fino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stata
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
,
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
promulgazione
della
legge
7
luglio
1907
,
n
.
416
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
introdotte
nel
regolamento
pubblicato
con
regio
decreto
29
gennaio
1903
,
n
.
41
,
in
modo
da
formarne
un
testo
unico
da
approvarsi
con
reale
decreto
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
del
lavoro
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
StampaQuotidiana ,
La
matematica
è
la
scienza
che
si
nasconde
.
Tutti
si
dimenticano
che
esiste
.
A
molti
appare
come
una
disciplina
astratta
,
aristocratica
e
distaccata
,
coltivata
da
geni
strampalati
.
Poi
d
'
improvviso
ci
si
rende
conto
che
quanto
di
più
moderno
c
'
è
nella
vita
pratica
,
tante
novità
che
sfrecciano
nella
cronaca
,
presuppongono
l
'
intervento
decisivo
della
matematica
.
Il
bancomat
è
sicuro
grazie
a
numeri
primi
e
curve
ellittiche
.
Le
più
travolgenti
operazioni
di
Borsa
sono
guidate
da
giovani
e
brillanti
matematici
.
Parafrasando
un
pensiero
di
Italo
Calvino
,
si
potrebbe
dire
:
fare
matematica
è
"
nascondere
qualcosa
in
modo
che
poi
venga
scoperto
"
.
Ma
ci
è
voluta
l
'
Unesco
,
proclamando
il
2000
"
Anno
della
matematica
"
,
per
indurre
il
mondo
a
vincere
un
'
inveterata
pigrizia
intellettuale
nei
confronti
di
questa
disciplina
straordinaria
.
Per
spiegare
il
peso
reale
della
matematica
nella
società
,
domani
si
terrà
a
Milano
una
manifestazione
a
cura
dei
dipartimenti
interessati
delle
cinque
università
milanesi
.
L
'
iniziativa
dell
'
Unesco
ha
rotto
il
ghiaccio
.
Finalmente
interpellati
,
i
matematici
hanno
tanto
da
raccontare
.
La
matematica
si
nasconde
proprio
perché
è
essenziale
.
"
La
verità
,
secondo
me
,
è
la
sua
ubiquità
.
La
matematica
è
un
po
'
come
l
'
aria
:
ce
ne
accorgiamo
quando
manca
"
,
rileva
Giandomenico
Boffi
,
ordinario
di
Algebra
all
'
Università
di
Trieste
.
È
fuori
discussione
che
la
matematica
sia
"
nascosta
"
agli
occhi
della
gente
.
"
Sfugge
perfino
la
natura
dinamica
della
matematica
:
spesso
mi
sento
chiedere
se
c
'
è
qualcosa
di
nuovo
da
scoprire
,
e
noto
stupore
attorno
a
me
se
parlo
di
teoremi
nuovi
"
,
nota
ancora
Boffi
.
"
Sfugge
la
valenza
culturale
della
matematica
:
quanti
si
vantano
di
apprezzare
tutte
le
espressioni
dell
'
ingegno
umano
(
lettere
,
arti
,
diritto
)
ma
confessano
,
con
civetteria
,
di
non
capire
nulla
di
matematica
?
"
.
I
matematici
ci
hanno
provato
a
far
capire
che
la
matematica
è
dovunque
.
Boffi
cita
"
Matematica
e
cultura
"
,
la
manifestazione
che
dal
1997
si
svolge
ogni
anno
a
Venezia
.
Le
numerose
sessioni
hanno
titoli
come
"
Matematica
e
arte
"
,
"
Matematica
e
musica
"
,
"
Matematica
ed
economia
"
,
e
via
dicendo
.
"
Ma
chi
riconosce
in
uno
splendido
design
l
'
influsso
della
geometria
frattale
?
Chi
è
al
corrente
dell
'
analisi
matematica
del
suono
nella
musica
moderna
?
"
.
E
poi
,
proprio
le
persone
colte
tradiscono
la
matematica
.
"
Si
parla
di
particelle
subatomiche
e
di
spazi
intergalattici
,
di
intelligenza
artificiale
,
di
telecomunicazioni
,
di
meccanica
quantistica
.
Ma
si
dimentica
che
sotto
c
'
è
sempre
una
teoria
matematica
.
E
il
trattamento
dell
'
informazione
?
Presenta
problemi
di
natura
squisitamente
matematica
"
,
sottolinea
Boffi
.
"
E
poi
la
matematica
è
un
linguaggio
comune
agli
esseri
umani
di
ogni
luogo
e
di
ogni
tempo
"
.
Nuove
sfide
attendono
questa
scienza
,
che
non
ha
affatto
concluso
il
suo
lavoro
.
Ma
che
cosa
c
'
è
ancora
da
scoprire
,
in
questo
campo
?
"
Moltissimo
.
Sicuramente
molto
di
più
di
quanto
è
stato
scoperto
finora
"
,
interviene
Marco
Andreatta
,
professore
di
Geometria
all
'
Università
di
Trento
.
"
La
matematica
è
una
scienza
che
si
occupa
dell
'
infinito
e
,
per
sua
natura
,
ogni
volta
che
risolve
un
problema
contemporaneamente
ne
apre
altri
,
a
quello
collegati
"
.
Andreatta
avverte
che
la
decisione
dell
'
Unesco
è
un
riconoscimento
da
non
prendere
con
indifferenza
,
un
'
occasione
da
non
sprecare
,
se
si
vuol
dare
sempre
più
slancio
alla
ricerca
matematica
e
rilanciarne
l
'
immagine
.
"
Il
principio
che
ogni
cosa
in
natura
può
essere
misurata
,
tradotta
in
numeri
(
e
in
altri
oggetti
matematici
)
già
appare
in
Galileo
e
forse
anche
prima
di
lui
.
Ma
attenzione
a
non
ridurre
la
matematica
a
soli
numeri
,
magari
elaborati
al
computer
.
La
matematica
comprende
dell
'
altro
:
l
'
intuizione
,
la
bellezza
e
l
'
eleganza
(
ci
sono
dimostrazioni
più
belle
ed
eleganti
di
altre
)
"
.
Il
ruolo
dell
'
educazione
matematica
è
indispensabile
allo
sviluppo
del
pensiero
razionale
.
"
Uno
dei
tratti
più
importanti
della
nostra
disciplina
-
commenta
Andreatta
-
è
la
sua
grande
libertà
di
pensiero
.
Un
pensiero
mosso
dalla
curiosità
della
mente
umana
,
spesso
senza
i
vincoli
dell
'
applicabilità
"
.
Ma
,
proprio
mentre
l
'
Unesco
punta
sulla
matematica
,
in
Europa
,
e
in
particolare
in
Italia
,
lo
spazio
riservato
a
questa
disciplina
viene
ridotto
,
nelle
scuole
superiori
e
nelle
università
(
dove
,
a
Scienza
e
Ingegneria
,
cala
il
numero
degli
iscritti
)
.
"
Ecco
,
io
temo
che
su
questo
piano
il
proposito
dell
'
Unesco
rischi
una
grave
sconfitta
"
,
confessa
ancora
Andreatta
.
E
invece
un
'
educazione
matematica
è
oggi
più
salutare
che
mai
,
"
in
quest
'
epoca
di
faciloneria
,
in
cui
dominano
l
'
irrazionalismo
e
le
pseudoscienze
(
si
pensi
all
'
astrologia
)
"
,
prende
la
parola
Claudio
Citrini
,
ordinario
di
Analisi
matematica
al
Politecnico
di
Milano
.
E
aggiunge
:
"
La
matematica
dovrebbe
richiamare
alla
razionalità
della
logica
e
alla
fantasia
dell
'
invenzione
.
Doti
che
scarseggiano
sempre
più
.
Il
popolo
di
Internet
dovrebbe
essere
molto
accorto
.
La
matematica
potrebbe
aiutarlo
a
non
lasciarsi
incantare
come
il
villano
davanti
all
'
imbonitore
della
fiera
,
a
non
prendere
per
verità
assoluta
tutto
quello
che
incontra
nella
rete
"
.
La
matematica
sostiene
tutte
le
grandi
tecnologie
e
permette
di
affrontare
questioni
finora
invincibili
.
C
'
è
l
'
analisi
numerica
dietro
strutture
complesse
o
imponenti
:
si
va
dalla
scocca
dell
'
auto
ai
grandi
ponti
,
ai
grattacieli
,
alle
piattaforme
petrolifere
.
Questi
calcoli
coinvolgono
centinaia
di
migliaia
,
se
non
milioni
,
di
incognite
.
Le
fenomenologie
nuove
che
s
'
incontrano
nello
studio
di
sistemi
complessi
(
come
quelli
biologici
,
o
il
moto
dei
corpi
celesti
)
possono
essere
investigate
con
tecniche
matematiche
moderne
(
teoria
delle
catastrofi
,
frattali
,
sistemi
dinamici
)
che
conducono
a
risultati
assolutamente
inaspettati
,
spiega
Citrini
.
"
La
matematica
dà
certezze
ma
,
vista
dal
di
dentro
,
appare
assai
più
problematica
"
,
aggiunge
Citrini
.
"
I
suoi
rapporti
con
le
altre
scienze
sono
altrettanto
strani
"
,
osserva
il
professore
.
Cita
Albert
Einstein
:
"
Le
proposizioni
della
matematica
,
se
si
riferiscono
alla
realtà
,
non
sono
sicure
;
se
sono
sicure
,
non
si
riferiscono
alla
realtà
"
.
E
commenta
:
"
A
mio
parere
,
il
fascino
della
matematica
sta
nel
fatto
che
è
terreno
conquistato
palmo
a
palmo
,
dopo
un
continuo
combattere
per
ottenere
un
nuovo
risultato
,
una
nuova
verità
"
.
Matematica
e
fede
.
Citrini
ricorda
che
molti
matematici
si
sono
cimentati
in
dimostrazioni
dell
'
esistenza
di
Dio
.
"
La
più
famosa
è
quella
probabilistica
di
Pascal
(
la
scommessa
secondo
la
quale
,
per
chi
crede
,
il
guadagno
è
di
gran
lunga
superiore
all
'
eventuale
perdita
)
.
Ma
anche
Leibniz
inferiva
l
'
esistenza
di
Dio
dal
sistema
binario
(
l
'
uno
divino
che
,
unendosi
al
nulla
del
creato
,
forma
l
'
immensa
varietà
del
tutto
)
.
Ultimo
è
Gödel
,
il
grande
logico
dei
primi
del
'900
che
matematizzò
in
termini
moderni
la
dimostrazione
ontologica
di
Sant
'
Anselmo
.
Dimostrazioni
interessanti
,
ma
nessuna
di
esse
può
convincere
chi
non
crede
.
Semplicemente
,
Dio
non
è
un
oggetto
matematico
,
come
non
è
un
oggetto
fisico
.
E
non
può
essere
studiato
da
nessuna
scienza
(
né
per
affermarlo
né
per
negarlo
)
.
A
maggior
ragione
,
non
lo
è
il
Dio
rivelato
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
Nostro
decreto
del
10
novembre
1907
,
n
.
818;
Udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
di
Stato
in
adunanza
generale
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
dei
Nostri
ministri
,
segretari
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
e
il
commercio
,
per
l
'
interno
,
per
l
'
istruzione
pubblica
e
per
la
grazia
e
giustizia
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
È
approvato
l
'
annesso
regolamento
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dai
ministri
proponenti
.
REGOLAMENTO
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
(
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
)
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Agli
effetti
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
per
fanciulli
si
intendono
le
persone
,
d
'
ambo
i
sessi
,
che
non
hanno
superato
i
15;
e
per
donne
minorenni
quelle
che
,
compiuti
i
15
anni
,
non
hanno
superato
i
21
.
Art
.
2
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
è
opificio
industriale
o
laboratorio
ogni
luogo
ove
si
compiano
,
con
l
'
intervento
di
donne
o
fanciulli
,
qualunque
sia
il
numero
degli
operai
salariati
adibiti
,
lavori
manuali
di
natura
industriale
col
mezzo
di
macchine
non
mosse
dall
'
operaio
che
le
usa
.
Quando
non
si
adoperino
macchine
,
è
considerato
opificio
o
laboratorio
ogni
luogo
dove
siano
occupati
per
il
lavoro
suddetto
più
di
cinque
operai
senza
distinzione
di
sesso
o
di
età
.
Gli
Istituti
e
luoghi
di
ricovero
,
di
educazione
o
di
istruzione
,
i
quali
occupino
i
fanciulli
in
lavori
manuali
,
sono
sottoposti
alla
osservanza
della
legge
,
quando
si
verifichi
una
delle
condizioni
seguenti
:
a
)
che
le
officine
o
i
laboratori
siano
esercitati
per
speculazione
industriale
o
nell
'
interesse
dei
maestri
o
capi
d
'
arte
che
li
dirigono
;
b
)
che
il
lavoro
effettivo
manuale
sia
prevalente
sullo
studio
e
sull
'
insegnamento
professionale
,
anche
se
questo
sia
impartito
nelle
officine
o
laboratori
degli
Istituti
,
purché
non
si
tratti
di
Istituti
direttamente
amministrati
dallo
Stato
,
o
in
qualsiasi
modo
sottoposti
alla
vigilanza
o
tutela
di
esso
.
L
'
accertamento
di
tali
condizioni
spetta
al
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
l
'
avviso
del
Comitato
permanente
del
lavoro
,
e
anche
del
Consiglio
superiore
dell
'
assistenza
e
beneficienza
pubblica
allorquando
si
tratta
di
accertare
la
sussistenza
delle
condizioni
di
cui
alla
lettera
a
)
per
Istituti
contemplati
dalla
lettera
b
)
dell
'
art
.
1
della
legge
17
luglio
1890
,
n
.
6972
(
serie
3a
)
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
per
costruzioni
edilizie
si
intendono
tutti
i
lavori
che
hanno
per
oggetto
la
costruzione
,
la
manutenzione
il
finimento
,
la
riparazione
,
la
demolizione
o
la
distruzione
di
qualsiasi
opera
edilizia
,
compresi
i
lavori
di
costruzione
e
manutenzione
stradale
,
di
arginature
,
di
riporti
e
di
sterri
,
che
non
abbiano
scopi
agricoli
.
Per
i
lavori
di
costruzione
edilizia
,
come
per
quelli
che
si
compiono
nelle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
la
legge
è
sempre
applicabile
,
anche
se
non
è
fatto
uso
di
macchine
,
o
se
non
sono
occupati
operai
in
numero
superiore
a
cinque
,
purché
fra
essi
vi
siano
donne
o
fanciulli
.
Art
.
3
.
La
donne
e
i
fanciulli
che
si
trovino
nei
luoghi
dove
si
compie
il
lavoro
manuale
,
sono
considerati
,
agli
effetti
della
legge
,
come
addetti
al
lavoro
a
meno
che
non
venga
giustificata
la
loro
presenza
con
motivi
attendibili
.
La
giustificazione
deve
essere
data
dall
'
esercente
dell
'
azienda
industriale
o
da
chi
lo
sostituisce
nella
direzione
.
TITOLO
II
Libretto
di
lavoro
CAPO
I
.
Rilascio
del
libretto
Art
.
4
.
Il
libretto
di
lavoro
sarà
conforme
al
modello
annesso
al
presente
regolamento
,
e
porterà
allegati
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
questo
regolamento
.
Di
esso
debbono
esser
muniti
tutti
i
fanciulli
e
tutte
le
donne
minorenni
che
vengono
ammessi
al
lavoro
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
regolamento
.
Sono
esonerate
dal
provvedersi
del
libretto
le
donne
minorenni
,
che
erano
già
occupate
in
una
azienda
il
giorno
1
luglio
1903
,
e
che
tuttora
proseguono
a
rimanervi
occupate
.
Queste
,
nel
caso
che
si
trasferiscano
ad
altra
azienda
,
debbono
munirsi
del
libretto
,
in
conformità
a
quanto
prescrive
l
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
.
Esse
sono
tuttavia
esonerate
dall
'
obbligo
di
dimostrare
l
'
adempimento
della
istruzione
,
quando
presentino
attestato
di
servizio
prestato
nell
'
azienda
da
cui
si
allontanano
,
dal
quale
risulti
la
occupazione
all
'
epoca
suddetta
.
Art
.
5
.
I
sindaci
devono
provvedere
che
i
libretti
siano
compilati
dai
funzionari
comunali
,
e
che
il
rilascio
ai
titolari
sia
fatto
solo
quando
tutte
le
indicazioni
e
dichiarazioni
prescritte
vi
siano
state
introdotte
,
e
la
firma
dell
'
ufficiale
di
stato
civile
e
il
bollo
vi
siano
stati
apposti
.
Art
.
6
.
Le
visite
mediche
per
il
rilascio
del
libretto
di
lavoro
sono
fatte
dall
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
La
visita
della
minorenne
deve
essere
fatta
alla
presenza
d
'
una
sua
parente
o
di
altra
donna
di
sua
fiducia
.
La
dichiarazione
medica
deve
esser
corredata
,
con
precisione
,
dei
connotati
del
titolare
del
libretto
,
in
guisa
da
impedire
che
il
libretto
possa
essere
rilasciato
al
nome
di
persona
diversa
da
quella
che
fu
assoggettata
alla
visita
.
Il
medico
deve
dichiarare
di
avere
sottoposto
ad
una
accurata
visita
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
indicati
nel
certificato
e
di
essersi
accertato
che
per
la
loro
condizione
di
salute
e
per
la
loro
costituzione
fisica
,
sono
adatti
,
senza
nocumento
pel
loro
sviluppo
organico
,
al
lavoro
manuale
,
specificando
quei
lavori
ai
quali
,
eventualmente
,
non
credesse
adatta
la
persona
visitata
.
Art
.
7
.
Del
libretto
del
lavoro
si
può
rilasciare
duplicato
dal
Comune
che
lo
rilasciò
originariamente
,
nel
caso
di
smarrimento
o
di
deterioramento
per
prolungato
uso
.
Nel
nuovo
libretto
si
dovrà
far
cenno
che
trattasi
di
duplicato
.
Art
.
8
.
I
sindaci
debbono
tenere
,
pei
libretti
di
lavoro
rilasciati
,
un
registro
conforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
.
Art
.
9
.
Per
il
rilascio
irregolare
di
libretto
di
lavoro
,
o
per
irregolarità
nella
dichiarazione
medica
,
di
cui
agli
articoli
5
,
6
e
7
,
sono
applicabili
ai
sindaci
,
ai
funzionari
comunali
e
ai
sanitari
le
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
13
del
testo
unico
della
legge
,
salve
le
maggiori
sanzioni
stabilite
dal
Codice
penale
.
CAPO
II
.
Adempimento
dell
'
obbligo
della
istruzione
.
Art
.
10
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
sono
soggetti
,
per
quanto
riguarda
l
'
obbligo
della
istruzione
,
alla
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
per
poter
ottenere
il
libretto
di
lavoro
debbono
produrre
il
certificato
di
compimento
e
quello
di
frequenza
delle
classi
elementari
superiori
obbligatorie
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
abituale
.
I
fanciulli
che
,
raggiunta
l
'
età
di
dodici
anni
,
non
abbiano
superato
l
'
esame
di
compimento
e
frequentate
le
classi
superiori
suddette
,
debbono
dai
Comuni
essere
ammessi
ancora
alle
scuole
,
affinché
possano
uniformarsi
alle
prescrizioni
dell
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
Art
.
11
.
L
'
incapacità
intellettuale
,
di
cui
all
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
deve
risultare
da
un
certificato
rilasciato
o
dal
direttore
didattico
,
o
dallo
ispettore
scolastico
.
Per
il
rilascio
di
tale
certificato
si
deve
tener
conto
dei
risultati
di
tutto
il
periodo
di
frequenza
della
scuola
.
Disposizioni
transitorie
Art
.
12
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
ottennero
il
proscioglimento
sotto
l
'
impero
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
sulla
istruzione
obbligatoria
,
potranno
ottenere
senz
'
altro
il
libretto
di
lavoro
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
i
quali
abbiano
assolto
agli
obblighi
scolastici
,
stabiliti
dalla
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
fino
a
tutto
l
'
anno
scolastico
1906-907
,
possono
avere
il
libretto
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
13
.
Ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
che
non
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dal
precedente
articolo
,
ma
che
abbiano
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
e
non
superato
l
'
esame
di
compimento
,
o
non
frequentate
le
classi
superiori
elementari
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
,
può
esser
rilasciato
ugualmente
il
libretto
per
l
'
ammissione
al
lavoro
qualora
l
'
industriale
,
presso
il
quale
vanno
ad
occuparsi
,
dichiari
all
'
autorità
comunale
,
che
ne
farà
annotazione
sul
libretto
,
il
modo
con
cui
ottempererà
al
disposto
dell
'
articolo
3
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
e
del
4°
comma
dell
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
affinché
sia
assicurato
il
completamento
,
entro
il
1°
luglio
1910
,
secondo
le
norme
predette
,
della
istruzione
di
tali
fanciulli
e
donne
minorenni
.
La
stessa
dichiarazione
deve
farsi
dagli
industriali
,
agli
effetti
del
4°
comma
del
citato
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
nei
riguardi
dei
fanciulli
che
già
occupano
.
A
tale
scopo
gli
industriali
devono
presentare
al
Comune
della
sede
dell
'
azienda
i
libretti
di
lavoro
dei
fanciulli
che
debbono
completare
l
'
istruzione
perché
vi
venga
fatta
l
'
annotazione
.
Art
.
14
.
Per
gli
effetti
dell
'
articolo
precedente
,
all
'
obbligo
della
istruzione
,
di
cui
all
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
fino
al
1°
luglio
1910
,
si
può
anche
ottemperare
colla
frequenza
delle
scuole
serali
o
festive
,
purché
si
ottenga
alla
fine
il
certificato
di
proscioglimento
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
13
e
dal
primo
comma
di
questo
articolo
,
qualora
si
constati
la
non
frequenza
alla
scuola
,
i
sindaci
e
i
funzionari
preposti
alla
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
devono
procedere
all
'
immediato
ritiro
del
libretto
di
lavoro
,
e
al
conseguente
allontanamento
dal
lavoro
del
titolare
del
libretto
.
CAPO
III
Obblighi
dell
'
industriale
.
Art
.
15
.
I
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
da
cui
dipende
l
'
azienda
industriale
,
e
i
cottimisti
che
assumono
alla
loro
dipendenza
altri
operai
,
prima
di
ammettere
,
al
lavoro
donne
minorenni
o
fanciulli
,
debbono
farsi
consegnare
da
essi
il
libretto
di
cui
all
'
art
.
4
,
verificare
se
è
completo
e
regolare
,
e
conservarlo
per
tutto
il
tempo
in
cui
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
rimangono
alla
loro
dipendenza
,
e
registrare
in
esso
la
data
di
ammissione
e
quella
di
abbandono
dell
'
azienda
.
Nel
libretto
va
annotato
ogni
cambiamento
di
mestiere
della
donna
minorenne
o
del
fanciullo
.
Art
.
16
.
Qualora
il
titolare
del
libretto
cessi
di
appartenere
all
'
azienda
gli
si
deve
riconsegnare
il
libretto
senza
che
sia
lecito
all
'
industriale
di
trattenerlo
per
qualsiasi
motivo
.
Art
.
17
.
I
libretti
rimasti
per
qualsiasi
motivo
senza
titolare
,
o
appartenenti
a
fanciulli
o
a
donne
minorenni
che
hanno
superata
l
'
età
per
la
quale
è
prescritto
l
'
obbligo
del
libretto
,
debbono
essere
restituiti
,
dall
'
industriale
che
li
detiene
,
al
Comune
in
cui
trovasi
l
'
azienda
.
Questo
li
riconsegna
ai
Comuni
che
li
hanno
emessi
.
TITOLO
III
.
Denuncie
di
esercizio
Art
.
18
.
Nella
compilazione
dei
moduli
per
le
denuncie
prescritte
dall
'
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
deve
curare
che
siano
poste
le
sole
domande
dirette
ad
ottenere
tutte
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
nell
'
azienda
.
Tuttavia
potranno
esservi
aggiunte
le
domande
per
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
qualora
il
Ministero
predetto
ritenga
opportuno
formulare
un
unico
modulo
per
le
denuncie
prescritte
da
entrambe
le
leggi
.
Art
.
19
.
I
moduli
delle
denunzie
sono
forniti
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
alle
prefetture
del
Regno
.
Gli
industriali
debbono
richiederli
,
o
direttamente
alla
prefettura
,
o
per
mezzo
delle
rispettive
autorità
comunali
,
e
li
ricevono
gratuitamente
.
Art
.
20
.
I
prefetti
e
i
sindaci
debbono
tenere
un
registro
delle
denunzie
delle
aziende
industriali
soggette
all
'
osservanza
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
a
loro
rispettivamente
presentate
.
Il
modello
è
stabilito
dal
Ministero
predetto
.
Le
prefetture
debbono
trasmettere
,
entro
il
primo
quadrimestre
dell
'
anno
,
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
,
le
denuncie
annuali
presentate
nel
loro
territorio
,
ed
entro
due
mesi
dalla
presentazione
,
quelle
di
apertura
,
variazione
o
cessazione
di
esercizio
.
Art
.
21
.
Gli
industriali
,
che
esercitano
una
azienda
contemplata
dall
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
sono
tenuti
a
presentare
alla
prefettura
nella
cui
circoscrizione
è
situata
l
'
azienda
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
,
la
denunzia
annuale
di
esercizio
.
Le
denuncie
per
nuova
apertura
,
per
variazione
o
cessazione
di
esercizio
,
per
cambiamento
di
ditta
,
o
per
introdotte
modificazioni
nel
senso
di
ammissione
,
o
modificazione
,
o
cessazione
di
impiego
al
lavoro
di
donne
o
di
fanciulli
,
ovvero
di
adozione
di
macchine
o
di
rinuncia
all
'
uso
di
esse
sempre
che
abbiano
luogo
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
debbono
presentarsi
alla
prefettura
entro
un
mese
dalla
data
del
fatto
per
cui
esse
sono
richieste
.
Art
.
22
.
Gli
esercenti
industrie
che
occupano
donne
o
fanciulli
solo
in
alcuni
periodi
dell
'
anno
debbono
presentare
al
prefetto
la
denuncia
annuale
di
esercizio
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
:
ma
se
in
esso
non
sia
compreso
il
periodo
in
cui
sono
al
lavoro
le
donne
e
i
fanciulli
,
è
data
facoltà
di
indicare
solo
sommariamente
e
preventivamente
il
numero
delle
donne
e
dei
fanciulli
che
verranno
in
seguito
occupati
al
lavoro
.
Non
oltre
poi
quindici
giorni
dalla
data
dell
'
impiego
effettivo
di
essi
,
quella
denuncia
deve
essere
completata
mediante
la
presentazione
di
una
denuncia
di
variazione
,
contenente
le
indicazioni
precise
sul
numero
e
l
'
età
dei
fanciulli
e
delle
donne
che
sono
stati
assunti
al
lavoro
.
Art
.
23
.
Gli
esercenti
industrie
a
lavoro
non
continuativo
,
che
impieghino
donne
o
fanciulli
,
debbono
presentare
la
denuncia
,
corredata
di
tutti
i
dati
voluti
,
nel
termine
di
quindici
giorni
dall
'
inizio
del
lavoro
.
Art
.
24
.
Nella
compilazione
delle
denuncie
gli
industriali
sono
tenuti
a
fornire
in
modo
chiaro
e
preciso
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
modello
che
viene
consegnato
dalla
prefettura
.
La
prefettura
non
può
accettare
dagli
esercenti
le
denuncie
le
quali
non
siano
formalmente
complete
e
perfette
.
Deve
poi
rifiutare
l
'
accettazione
delle
denuncie
presentate
da
aziende
che
evidentemente
risultano
esonerate
dall
'
obbligo
della
presentazione
,
perché
non
occupano
donne
o
fanciulli
,
o
perché
non
trovansi
nelle
condizioni
volute
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
.
Art
.
25
.
Gli
industriali
debbono
trovarsi
in
grado
di
esibire
,
ad
ogni
richiesta
,
ai
funzionari
cui
è
affidata
la
vigilanza
per
la
esecuzione
della
legge
,
il
certificato
di
eseguita
e
regolare
presentazione
della
denuncia
di
esercizio
.
TITOLO
IV
.
Registro
ed
affissioni
Art
.
26
.
In
ogni
azienda
industriale
soggetta
alla
osservanza
della
legge
,
è
tenuto
un
registro
dal
quale
risulti
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
occupati
.
Pei
fanciulli
e
le
minorenni
appartenenti
ad
uno
degli
Istituti
contemplati
dal
comma
2°
dell
'
art
.
2
,
deve
risultare
anche
il
nome
dell
'
Istituto
cui
appartengono
.
Il
modello
del
registro
è
compilato
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Le
aziende
soggette
all
'
osservanza
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
possono
esimersi
dalla
tenuta
di
questo
registro
quando
abbiano
in
regola
il
libro
matricola
previsto
dall
'
art
.
25
,
n
.
1
del
regolamento
13
marzo
1904
,
n
.
141
,
per
l
'
esecuzione
di
quella
legge
.
Art
.
27
.
Una
tabella
affissa
,
in
modo
che
ne
sia
agevole
la
lettura
,
all
'
ingresso
di
ciascuna
azienda
industriale
,
o
nei
locali
di
lavoro
,
indica
l
'
orario
del
lavoro
per
le
donne
e
i
fanciulli
.
In
essa
è
specificata
la
durata
e
la
ripartizione
dei
periodi
di
riposo
giornaliero
,
coll
'
indicazione
delle
ore
in
cui
deve
avere
luogo
l
'
entrata
e
l
'
uscita
.
Il
sindaco
deve
vistare
la
tabella
in
conformità
al
disposto
dell
'
articolo
seguente
,
capoverso
.
Insieme
alla
tabella
deve
essere
affisso
un
esemplare
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
del
presente
regolamento
.
Art
.
28
.
A
norma
dell
'
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
,
gli
esercenti
aziende
contemplate
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
,
allorquando
intendano
munire
la
azienda
stessa
di
un
regolamento
interno
di
fabbrica
,
devono
presentarlo
al
sindaco
,
in
doppio
esemplare
,
munito
della
loro
firma
.
Il
sindaco
,
accertata
l
'
identità
dei
due
esemplari
,
deve
apporre
ad
entrambi
il
suo
visto
e
ne
restituisce
uno
all
'
interessato
per
l
'
affissione
di
cui
all
'
art
.
11
citato
.
TITOLO
V
.
Lavori
pericolosi
e
insalubri
Art
.
29
.
Per
l
'
esecuzione
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
sono
reputati
lavori
insalubri
o
pericolosi
quelli
che
vengono
eseguiti
nelle
industrie
indicate
nelle
seguenti
tabelle
.
Tabella
A
.
Industrie
insalubri
o
pericolose
a
cui
è
assolutamente
vietata
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
.
1
.
Macinazione
e
raffinazione
dello
zolfo
.
2
.
Fabbriche
di
polveri
piriche
,
di
dinamite
e
di
altri
esplosivi
.
3
.
Fabbriche
pirotecniche
,
di
micce
da
minatori
,
di
capsule
per
armi
da
fuoco
,
e
stabilimenti
di
caricamento
delle
cartucce
.
4
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
illuminante
.
5
.
Officine
per
la
produzione
di
carburi
e
derivati
.
6
.
Fabbriche
di
acido
solforico
,
di
acido
solforoso
e
di
solfiti
,
di
acido
nitrico
,
di
acido
cloridrico
.
7
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
compressi
(
quali
acido
carbonico
,
ossigeno
,
ammoniaca
)
.
8
.
Fabbriche
di
solfuro
di
carbonio
.
9
.
Fabbriche
di
fosforo
,
di
cloro
,
di
cloruro
e
di
ipoclorito
di
calcio
,
di
altri
ipocloriti
e
di
cloruro
di
zolfo
.
10
.
Fabbriche
di
cromati
.
11
.
Fabbriche
di
ossido
di
piombo
e
di
biacca
,
di
altri
preparati
di
piombo
e
di
preparati
antimoniali
.
12
.
Fabbriche
di
sale
di
soda
col
metodo
dell
'
acido
solforico
.
13
.
Fabbriche
di
ammoniaca
e
di
potassa
.
14
.
Fabbriche
di
cianuri
.
15
.
Fabbriche
di
sali
di
bario
,
di
acido
ossalico
e
di
ossalati
.
16
.
Fabbriche
di
colori
detti
di
anilina
.
17
.
Fabbriche
di
colori
a
base
arsenicale
e
di
preparati
arsenicali
.
18
.
Fabbriche
di
collodio
e
di
celluloide
.
19
.
Fabbriche
di
eteri
,
solforico
,
etilico
,
acetico
,
propilico
,
e
di
essenze
e
di
olii
essenziali
(
quali
trementina
e
canfora
)
.
20
.
Industria
del
raffinamento
dei
metalli
preziosi
.
21
.
Industria
della
doratura
e
della
argentatura
.
22
.
Industria
degli
specchi
con
amalgama
di
mercurio
.
23
.
Industria
della
distillazione
e
del
raffinamento
del
petrolio
.
24
.
Industria
della
lavorazione
del
piombo
metallico
,
della
fusione
di
caratteri
,
ed
in
genere
della
produzione
di
leghe
contenenti
piombo
,
zinco
,
stagno
,
arsenico
,
antimonio
e
mercurio
.
25
.
Industria
della
preparazione
del
bianco
di
zinco
.
26
.
Industria
dell
'
estrazione
dell
'
olio
dalle
sanse
e
di
altri
olii
grassi
col
solfuro
di
carbonio
.
27
.
Industria
delle
sardigne
,
ossia
trattamento
di
residui
animali
per
la
loro
utilizzazione
innocua
.
28
.
Officine
o
parti
di
officine
ove
si
pratica
il
secretaggio
.
Dato
che
le
industrie
elencate
nella
tabella
A
siano
esercitate
come
industrie
accessorie
o
industrie
principali
,
insieme
ad
altre
industrie
non
elencate
,
il
divieto
non
si
estende
a
queste
ultime
,
sempreché
le
due
industrie
vengano
esercitate
in
locali
separati
.
Tabella
B
.
Lavori
insalubri
o
pericolosi
nei
quali
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
è
vietata
o
sottoposta
a
speciali
cautele
.
1
.
Miniere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nello
scavo
e
nella
estirpazione
del
minerale
;
nella
collocazione
delle
armature
;
nel
maneggio
degli
apparecchi
di
estrazione
,
tornichetti
,
verricelli
,
ecc
.
;
nel
maneggio
delle
pompe
e
dei
ventilatori
nei
lavori
sotterranei
.
2
.
Cave
e
torbiere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
suaccennate
e
nella
lizzatura
dei
massi
.
3
.
Officine
di
preparazione
meccanica
dei
minerali
e
dei
prodotti
delle
miniere
e
delle
cave
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
polverizzazione
,
nella
stacciatura
a
secco
e
nel
movimento
delle
polveri
.
4
.
Officine
metallurgiche
e
mineralurgiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nel
trattamento
per
via
ignea
dei
minerali
di
piombo
argentifero
,
zinco
,
arsenico
,
antimonio
o
mercurio
.
Nel
carico
e
nello
scarico
dei
forni
a
combustione
di
zolfo
per
la
liquefazione
del
minerale
solfifero
.
-
Nella
torrefazione
in
caselle
,
in
cumuli
,
ecc
.
,
dei
sulfuri
,
arseniuri
ed
antimoniuri
in
genere
ed
in
ispecie
delle
metalline
di
rame
arsenicali
.
-
Nei
lavori
di
levigatura
ed
arrotatura
,
dei
laminatoi
,
delle
macchine
a
stampo
o
a
impronta
.
Nella
zincatura
,
stagnatura
e
piombatura
delle
lastre
metalliche
e
di
oggetti
di
metallo
in
genere
,
può
essere
consentita
la
ammissione
a
talune
delle
operazioni
o
fasi
di
lavoro
.
5
.
Impianti
di
produzione
,
trasformazione
e
distribuzione
di
elettricità
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manovra
pulizia
e
manutenzione
dei
quadri
di
distribuzione
,
nelle
operazioni
di
manutenzione
delle
batterie
d
'
accumulatori
ed
in
genere
in
tutte
le
operazioni
che
si
riferiscono
agli
inseritori
e
ai
disgiuntori
di
corrente
e
agli
apparecchi
e
alle
linee
serventi
alla
corrente
.
Per
gli
stabilimenti
elettrochimici
in
particolare
,
esclusa
l
'
applicazione
:
a
)
nell
'
elettrolisi
per
via
umida
:
dalle
operazioni
riferentisi
alla
formazione
delle
batterie
di
accumulatori
;
b
)
nell
'
elettrolisi
per
via
secca
:
dalla
polverizzazione
e
stacciatura
a
secco
e
dai
movimenti
di
polveri
,
dalla
manovra
e
dal
caricamento
e
dallo
scaricamento
dei
forni
elettrici
.
6
.
Fabbriche
di
fiammiferi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
prepara
la
pasta
fosforica
e
si
fa
l
'
immersione
e
l
'
essiccamento
dei
fiammiferi
;
come
pure
negli
altri
locali
in
diretta
comunicazione
coi
precedenti
,
o
dove
si
diffondono
esalazioni
fosforiche
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
-
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
impiegati
,
devono
,
da
dichiarazione
medica
scritta
nel
libretto
,
risultare
esenti
da
carie
dentaria
.
-
La
visita
medica
deve
essere
ripetuta
ogni
anno
.
-
L
'
orario
di
lavoro
non
può
superare
le
ore
10
effettive
.
7
.
Distillerie
del
catrame
per
l
'
estrazione
della
benzina
,
della
paraffina
,
degli
olii
minerali
,
ecc
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
eseguiscono
le
distillazioni
.
8
.
Manifatture
dei
tabacchi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nell
'
apertura
delle
balle
;
nella
cernita
delle
foglie
non
preventivamente
inumidite
;
nelle
fermentazioni
e
nelle
demolizioni
dei
cumuli
di
fermentazione
;
nella
essiccazione
nei
locali
chiusi
;
nelle
macinazioni
e
setacciature
;
nella
produzione
degli
estratti
e
nella
trinciatura
.
9
.
Fabbriche
di
solfato
di
chinino
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
scorza
di
china
e
si
purifica
il
solfato
di
chinino
.
10
.
Fabbriche
di
vetrerie
,
cristallerie
,
smalti
,
lastre
,
vetri
mousseline
,
conterie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
materia
prima
;
e
si
fanno
le
perle
;
nella
soffiatura
dei
vetri
;
nella
pulitura
e
demolizione
dei
forni
;
nella
opacatura
e
nella
incisione
con
acido
fluoridrico
o
con
getto
di
sabbia
;
nella
arruotatura
e
levigatura
.
Possono
i
fanciulli
essere
ammessi
nei
locali
in
cui
si
soffiano
i
vetri
(
esclusi
i
vetri
mousseline
)
per
esservi
adibiti
alla
portatura
dei
vetri
dal
banco
di
soffiatura
al
forno
di
tempera
,
quando
questi
siano
nello
stesso
locale
e
sia
sufficientemente
provveduto
alla
ventilazione
dei
locali
,
e
ad
impedire
la
irradiazione
del
caloredei
forni
.
11
.
Fabbriche
di
caout
-
chouc
,
guttaperca
ed
ebanite
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
fa
la
vulcanizzazione
con
solfuro
di
carbonio
o
con
cloruro
di
zolfo
;
in
quelli
nei
quali
si
preparano
le
soluzioni
di
caout
-
chouc
negli
olii
essenziali
,
e
dove
tali
soluzioni
vengono
applicate
alle
stoffe
per
renderle
impermeabili
.
12
.
Filatura
e
tessitura
dall
'
amianto
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
ove
non
sia
assicurato
il
pronto
allontanamento
del
pulviscolo
.
13
.
Concerie
di
pelli
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
della
macinazione
delle
materie
concianti
;
nei
lavori
di
trattamento
con
la
calce
;
nelle
fosse
di
concia
o
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
;
e
in
quelle
operazioni
di
raffinatura
delle
pelli
ove
si
fa
uso
di
petrolio
,
eteri
ed
altri
infiammabili
.
14
.
Industria
del
feltro
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
lavorazione
del
feltro
ottenuto
mediante
secretaggio
con
preparati
mercuriali
.
15
.
Lavorazione
del
cappello
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
lavorazioni
di
pomiciatura
,
spazzolatura
,
plottatura
e
rasatura
,
quando
non
siano
applicati
efficaci
sistemi
di
aspirazione
del
pulviscolo
.
16
.
Fabbriche
di
concimi
artificiali
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
sviluppano
liberamente
polveri
per
macinazione
,
vapori
e
gas
nocivi
per
reazioni
chimiche
.
17
.
Fabbriche
di
colla
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manipolazione
e
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
18
.
Fabbriche
di
bottoni
d
'
osso
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
19
.
Fabbriche
di
carta
e
magazzini
di
cernita
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
e
nel
trituramento
degli
stracci
e
della
carta
usata
,
a
meno
che
non
sia
provveduto
ad
una
burattazione
(
battitura
)
preventiva
e
ad
un
'
efficace
aspirazione
della
polvere
;
e
nella
tintura
delle
carte
con
preparati
velenosi
.
20
.
Tipografie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
pulitura
dei
caratteri
.
21
.
Mulini
di
calce
,
gesso
,
cementi
,
pozzolana
,
amianto
,
talco
,
grafite
,
marmo
e
baritina
.
Esclusa
l
'
applicazione
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
22
.
Battitura
,
cardatura
e
pulitura
delle
lane
,
dei
cotoni
,
dei
lini
,
della
canapa
,
della
juta
,
del
crine
vegetale
e
animale
,
delle
piume
e
dei
peli
;
apritura
e
battitura
idei
cascami
di
seta
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
sono
eseguite
,
anche
se
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
sono
addetti
al
servizio
di
altre
macchine
,
o
ad
altri
lavori
,
quando
non
si
sia
provveduto
all
'
efficace
allontanamento
delle
polveri
.
23
.
Fabbriche
di
ceramiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
di
preparazione
e
macinazione
delle
vernici
(
vetrine
)
,
e
di
macinazione
a
secco
delle
materie
prime
,
e
nei
locali
di
applicazione
delle
vernici
ove
queste
siano
a
base
di
piombo
.
24
.
Tintorie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
si
fanno
preparazioni
idi
colori
e
di
bagni
velenosi
.
25
.
Lavori
nei
porti
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
di
stivaggio
od
in
qualsiasi
altro
lavoro
nelle
stive
delle
navi
a
vela
ed
a
vapore
;
nei
lavori
di
imbarco
e
di
sbarco
di
carboni
e
colli
pesanti
dalle
calate
o
da
galleggianti
a
bordo
dei
piroscafi
e
viceversa
,
tranne
che
nelle
operazioni
del
maneggio
di
cesti
vuoti
o
del
riempimento
dei
medesimi
;
nei
lavori
sulle
calate
;
nei
lavori
di
pitturazione
delle
navi
.
Art
.
30
.
Per
le
eventuali
modificazioni
delle
tabelle
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
si
seguono
le
norme
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
TITOLO
VI
.
Orario
di
lavoro
e
durata
dei
riposi
Art
.
31
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
per
concedere
la
variazione
dei
limiti
di
inizio
e
di
fine
dell
'
orario
di
lavoro
,
prevista
dal
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
della
legge
,
richiede
l
'
avviso
motivato
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
il
parere
del
Comitato
permanente
del
Consiglio
del
lavoro
.
Art
.
32
.
Le
industrie
che
trattano
materie
suscettibili
di
rapida
alterazione
e
che
non
permettono
sospensione
di
lavorazione
,
per
ottenere
la
concessione
di
adibire
donne
al
lavoro
notturno
,
durante
i
periodi
in
cui
la
lavorazione
non
può
essere
interrotta
,
devono
occupare
nelle
ore
della
notte
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
ed
attuare
per
esse
un
orario
di
lavoro
di
durata
complessiva
,
fra
diurna
e
notturna
,
non
superiore
a
quella
fissata
dall
'
art
.
7
del
testo
unico
,
interrotto
dai
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
Per
questa
concessione
deve
sentirsi
l
'
avviso
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
del
Comitato
permanente
del
lavoro
.
La
deliberazione
del
Consiglio
provinciale
sanitario
deve
essere
motivata
.
Art
.
33
.
Là
dove
è
attuato
il
sistema
di
lavoro
a
mute
,
ciascuna
squadra
deve
mantenere
il
proprio
turno
e
non
può
avvicendarsi
con
l
'
altra
se
non
concorra
l
'
assenso
degli
operai
interessati
,
di
età
superiore
ai
15
anni
,
da
accertarsi
a
mezzo
di
votazione
segreta
,
fatta
alla
presenza
di
un
rappresentante
della
ditta
e
di
un
rappresentante
degli
operai
.
Per
la
validità
dell
'
assenso
occorre
il
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
degli
operai
interessati
.
Il
verbale
della
votazione
deve
essere
conservato
dall
'
industriale
nella
sede
dell
'
azienda
,
ed
essere
presentato
ad
ogni
richiesta
dei
funzionari
incaricati
della
vigilanza
.
La
revoca
dell
'
assenso
deve
esser
data
nella
stessa
forma
.
La
distribuzione
delle
donne
e
idei
fanciulli
,
fra
le
diverse
squadre
e
il
passaggio
di
essi
dall
'
una
all
'
altra
,
quando
non
risultino
da
documenti
dell
'
azienda
,
debbono
constare
da
apposito
registro
.
Art
.
34
.
Per
attuare
la
riduzione
del
riposo
intermedio
a
un
'
ora
o
rispettivamente
a
mezz
'
ora
,
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
esser
richiesto
ed
accertato
,
nei
modi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
l
'
assenso
di
tutti
gli
operai
cui
verrebbe
ridotto
il
riposo
intermedio
.
L
'
assenso
deve
essere
dato
anche
da
coloro
che
non
hanno
compiuto
i
15
anni
.
La
riduzione
a
mezz
'
ora
del
riposo
intermedio
,
consentita
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
è
applicabile
anche
nel
caso
di
concessione
del
lavoro
notturno
a
norma
del
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
,
quando
il
lavoro
sia
compiuto
col
sistema
dei
turni
,
con
orario
non
eccedente
le
ore
8
.
Art
.
35
.
Le
tolleranze
concesse
all
'
inizio
,
alla
ripresa
o
alla
fine
,
del
lavoro
non
possono
essere
computate
nella
durata
del
riposo
intermedio
.
Non
sono
considerate
come
periodi
di
riposo
le
interruzioni
di
durata
inferiore
ai
15
minuti
.
Purchè
sia
rispettata
la
prescrizione
del
capoverso
precedente
,
la
durata
complessiva
del
riposo
intermedio
può
essere
anche
distribuita
in
due
periodi
,
durante
l
'
orario
di
lavoro
,
ad
eccezione
del
riposo
di
mezz
'
ora
nel
caso
del
lavoro
a
squadre
.
TITOLO
VII
.
Prescrizioni
di
sicurezza
e
di
igiene
.
Vigilanza
sanitaria
Art
.
36
.
Non
si
possono
impiegare
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
nella
pulizia
dei
motori
e
degli
organi
di
trasmissione
e
delle
macchine
mentre
sono
in
moto
.
Art
.
37
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
debbono
determinare
se
alle
donne
e
ai
fanciulli
sia
permesso
di
rimanere
,
durante
il
riposo
intermedio
,
nei
locali
di
lavoro
,
tenuto
conto
delle
condizioni
del
lavoro
e
dell
'
opificio
.
Art
.
38
.
I
locali
di
lavoro
e
le
relative
dipendenze
,
i
dormitori
e
le
ritirate
delle
fabbriche
ove
sono
occupati
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
debbono
essere
tenuti
con
pulizia
e
soddisfare
a
tutte
le
altre
condizioni
necessarie
alla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sicurezza
degli
operai
.
Le
condizioni
di
carattere
generale
sono
determinate
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
sentiti
i
Corpi
consultivi
di
cui
all
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
In
ogni
caso
deve
disporsi
che
i
locali
abbiano
una
cubatura
e
una
ventilazione
sufficienti
ad
impedire
che
l
'
aria
risulti
dannosa
agli
operai
;
che
sia
curata
la
loro
manutenzione
;
che
siano
liberi
da
umidità
,
compatibilmente
alle
esigenze
del
lavoro
;
che
siano
forniti
d
'
acqua
potabile
e
provveduti
di
latrine
distinte
per
uomini
e
per
donne
,
e
in
numero
non
minore
di
1
ogni
40
persone
.
Art
.
39
.
La
osservanza
delle
condizioni
è
accertata
dai
funzionari
incaricati
della
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
i
quali
,
nei
casi
in
cui
le
condizioni
volute
non
fossero
soddisfatte
,
indicano
,
sentito
,
per
la
parte
igienica
e
sanitaria
,
anche
l
'
avviso
dell
'
ufficiale
sanitario
,
i
lavori
di
adattamento
occorrenti
.
Contro
le
ordinanze
degli
ispettori
può
essere
inoltrato
ricorso
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Art
.
40
.
Le
camere
speciali
di
allattamento
debbono
soddisfare
alle
condizioni
igieniche
richieste
dalla
speciale
loro
destinazione
.
Il
tempo
da
concedersi
alle
operaie
nutrici
per
l
'
allattamento
,
in
più
dei
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
avere
almeno
la
durata
di
un
'
ora
per
quelle
che
allattano
i
propri
bambini
fuori
della
fabbrica
;
ed
almeno
di
mezz
'
ora
per
quelle
che
profittano
delle
stanze
d
'
allattamento
.
Dall
'
obbligo
di
tenere
la
camera
di
allattamento
sono
esclusi
gli
stabilimenti
che
non
impiegano
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Art
.
41
.
L
'
ufficiale
sanitario
deve
assicurarsi
con
visite
periodiche
se
le
minorenni
ed
i
fanciulli
sono
atti
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
sono
occupati
,
o
se
sono
affetti
da
malattie
contagiose
.
La
visita
dev
'
essere
ripetuta
ogni
volta
che
il
fanciullo
o
la
minorenne
vengano
adibiti
a
lavoro
diverso
da
quello
al
quale
furono
riconosciuti
idonei
coll
'
ultima
dichiarazione
medica
.
Nei
Comuni
,
nei
quali
il
prefetto
lo
reputi
opportuno
per
la
regolarità
e
speditezza
del
servizio
,
possono
essere
delegati
alle
visite
di
cui
al
comma
precedente
,
altri
medici
,
scelti
su
proposta
del
medico
provinciale
,
specialmente
fra
i
medici
condotti
del
Comune
stesso
.
Essi
hanno
,
agli
effetti
di
legge
,
le
medesime
attribuzioni
affidate
all
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
Art
.
42
.
La
visita
medica
ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
è
ripetuta
ogni
qualvolta
un
ispettore
governativo
reputi
che
lo
stato
di
salute
non
permetta
loro
di
continuare
nel
lavoro
al
quale
sono
addetti
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
devono
sottoporre
alla
visita
del
medico
i
fanciulli
e
le
minorenni
anche
quando
abbiano
dubbi
sull
'
attitudine
fisica
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
trovansi
occupati
,
escludendo
dal
lavoro
le
minorenni
o
i
fanciulli
che
dalla
visita
medica
risultino
incapaci
.
Se
il
risultato
della
visita
contraddica
al
certificato
medico
in
forza
del
quale
le
donne
minorenni
o
i
fanciulli
furono
ammessi
al
lavoro
,
gli
ispettori
debbono
riferire
il
fatto
al
medico
provinciale
,
ed
informarne
,
con
verbale
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
trasmettendole
i
due
certificati
,
per
la
eventuale
applicazione
delle
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
9
.
Art
.
43
.
Gli
stessi
funzionari
possono
anche
ordinare
visite
generali
di
tutto
il
personale
addetto
a
un
'
azienda
,
quando
lo
ritengano
necessario
per
evitare
il
diffondersi
di
malattie
contagiose
,
ordinando
l
'
allontanamento
di
coloro
che
ne
risultino
affetti
.
Art
.
44
.
Il
medico
provinciale
verifica
ogni
anno
,
con
visite
nel
proprio
distretto
,
l
'
andamento
del
servizio
sanitario
,
per
suggerire
all
'
uopo
gli
opportuni
provvedimenti
.
Art
.
45
.
Gli
esercenti
debbono
esigere
dalle
operaie
puerpere
,
che
intendono
riprendere
il
lavoro
,
un
certificato
da
cui
risulti
che
è
trascorso
dal
giorno
del
parto
almeno
il
termine
di
un
mese
,
prescritto
dall
'
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
.
Il
certificato
sarà
rilasciato
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
dall
'
ufficiale
sanitario
,
o
da
uno
dei
medici
condotti
,
od
anche
,
con
l
'
autenticazione
del
sindaco
,
da
una
delle
levatrici
condotte
del
Comune
.
Nei
casi
preveduti
nella
seconda
parte
del
predetto
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
,
l
'
ufficiale
sanitario
comunale
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
relativo
certificato
,
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
.
TITOLO
VIII
.
Ispezioni
,
contravvenzioni
,
sanzioni
Art
.
46
.
I
funzionari
ai
quali
è
affidata
la
sorveglianza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
ad
eccezione
di
quelli
di
polizia
giudiziaria
,
nel
presentarsi
nelle
aziende
che
intendono
visitare
,
debbono
provare
la
loro
identità
mostrando
la
carta
di
riconoscimento
rilasciata
dal
Ministero
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Essi
hanno
facoltà
di
visitare
qualsiasi
luogo
in
cui
ritengano
o
sappiano
che
si
compia
lavoro
industriale
,
per
accertare
se
eventualmente
ricada
sotto
l
'
obbligo
dell
'
osservanza
della
legge
.
Art
.
47
.
I
funzionari
predetti
hanno
inoltre
facoltà
:
di
visitare
tutti
i
locali
delle
aziende
industriali
;
di
interrogare
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
imprenditori
,
i
cottimisti
,
i
capi
-
officina
,
gli
operai
,
sia
adulti
sia
fanciulli
,
ed
ogni
altra
persona
presente
nei
luoghi
sopraddetti
;
di
esaminare
i
registri
,
i
libretti
di
lavoro
,
le
tabelle
,
e
gli
altri
documenti
prescritti
dal
presente
regolamento
,
nonché
i
regolamenti
interni
di
fabbrica
ove
esistano
.
Art
.
48
.
Allorquando
i
funzionari
incontrino
opposizioni
ed
ostacoli
nell
'
esercizio
del
mandato
ad
essi
affidato
,
richiedono
l
'
intervento
della
forza
pubblica
.
Art
.
49
.
I
funzionari
,
di
cui
agli
articoli
46
e
47
,
accertano
,
a
carico
delle
persone
preposte
all
'
azienda
,
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
mediante
apposito
verbale
,
in
cui
debbono
determinare
con
chiarezza
e
precisione
le
circostanze
del
fatto
e
gli
elementi
tutti
che
siano
necessari
per
illuminare
i
magistrati
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dal
funzionario
che
ha
accertata
la
contravvenzione
,
e
dal
proprietario
,
o
dal
gerente
,
o
dal
direttore
della
azienda
,
e
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
quando
siano
intervenuti
.
Se
la
persona
preposta
all
'
azienda
ricusi
di
firmare
il
verbale
,
l
'
ufficiale
fa
menzione
,
nell
'
atto
stesso
,
di
tale
circostanza
.
Art
.
50
.
I
prefetti
del
Regno
debbono
trasmettere
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
entro
un
mese
dal
ricevimento
di
cui
al
quarto
comma
dell
'
art
.
12
del
testo
unico
della
legge
,
copia
de
'
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
,
loro
pervenuti
dai
funzionari
di
vigilanza
.
Parimenti
le
Regie
procure
devono
trasmettere
allo
stesso
Ministero
copia
integrale
delle
decisioni
delle
singole
autorità
giudiziarie
pronunciate
sulle
contravvenzioni
loro
deferite
,
a
norma
del
terzo
comma
dello
stesso
articolo
della
legge
,
entro
un
bimestre
dalla
data
della
pronuncia
.
Art
.
51
.
La
irregolare
tenuta
dei
libretti
prescritti
dall
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
è
punita
con
ammenda
unica
da
5
a
30
lire
.
La
mancata
affissione
dell
'
orario
di
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
,
dell
'
esemplare
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
è
punita
con
l
'
ammenda
da
lire
10
a
25
per
ogni
singola
omissione
.
La
mancanza
o
l
'
irregolare
tenuta
del
registro
dei
fanciulli
e
delle
donne
tutelati
dalla
legge
è
punita
con
l
'
ammenda
unica
da
25
a
50
lire
.
La
inosservanza
delle
disposizioni
speciali
del
presente
regolamento
,
emanate
per
l
'
applicazione
degli
articoli
10
e
11
del
testo
unico
della
legge
,
è
punita
con
ammenda
di
lire
50
,
salvo
le
pene
maggiori
sancite
dall
'
articolo
13
di
esso
.
Eguale
ammenda
è
stabilita
per
l
'
eventuale
inosservanza
dei
divieti
previsti
dall
'
art
.
37
del
presente
regolamento
.
L
'
impedimento
all
'
ingresso
nei
luoghi
di
lavoro
delle
persone
incaricate
della
vigilanza
;
il
rifiuto
di
rispondere
alle
interrogazioni
,
delle
dette
persone
;
il
dar
loro
scientemente
risposte
intese
ad
occultare
la
verità
;
il
rifiuto
di
esibire
loro
i
documenti
richiesti
,
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
lire
25
a
lire
50
.
Art
.
52
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenta
al
Parlamento
,
a
periodi
non
maggiori
di
cinque
anni
,
una
relazione
sulla
applicazione
della
legge
e
del
regolamento
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
È
istituita
una
Cassa
di
maternità
con
lo
scopo
di
sussidiare
le
operaie
contemplate
dalla
legge
(
testo
unico
)
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
in
occasione
di
parto
o
di
aborto
.
La
Cassa
ha
sede
in
Roma
.
Essa
è
amministrata
dalla
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
,
come
sezione
autonoma
della
Cassa
nazionale
medesima
,
e
gode
di
tutti
i
benefici
(
salvo
le
dotazioni
e
le
entrate
di
cui
al
titolo
II
della
legge
,
testo
unico
,
30
maggio
1907
,
n
.
376
)
,
privilegi
ed
esenzioni
tributarie
a
quest
'
ultima
concessi
.
I
certificati
,
gli
atti
di
notorietà
,
le
quietanze
e
tutti
gli
altri
documenti
occorrenti
perché
le
operaie
possano
fruire
dei
benefici
della
Cassa
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
registro
e
devono
essere
rilasciati
senza
spesa
.
Art
.
2
.
Le
entrate
della
Cassa
di
maternità
sono
costituite
:
1°
da
un
contributo
annuale
obbligatorio
da
pagarsi
nella
misura
:
di
L
.
1
per
ogni
operaia
in
età
dai
15
ai
20
anni
;
di
L
.
2
per
ogni
operaia
in
età
dai
20
ai
50
anni
;
2°
dai
proventi
delle
pene
pecuniarie
per
contravvenzioni
alla
presente
legge
e
al
regolamento
per
la
esecuzione
di
essa
,
e
dalle
somme
versate
dall
'
imprenditore
o
industriale
ai
termini
del
capoverso
dell
'
art
.
7
della
presente
legge
;
3°
dai
lasciti
e
dalle
donazioni
fatti
alla
Cassa
da
enti
morali
o
da
privati
o
da
ogni
altro
provento
che
sia
in
avvenire
destinato
alla
Cassa
.
Il
contributo
annuale
obbligatorio
di
cui
al
n
.
1
è
per
metà
a
carico
dell
'
operaia
e
per
metà
a
carico
dell
'
imprenditore
o
industriale
.
La
parte
del
contributo
a
carico
dell
'
operaia
sarà
trattenuta
sul
salario
di
essa
dall
'
imprenditore
o
dall
'
industriale
,
al
quale
è
vietato
di
trattenere
,
per
tale
titolo
,
somme
superiori
per
qualsiasi
motivo
o
pretesto
,
sotto
pena
di
un
'
ammenda
da
50
a
500
lire
.
Art
.
3
.
La
Cassa
corrisponde
ad
ogni
operaia
,
in
occasione
di
parto
o
di
aborto
,
un
sussidio
di
L
.
30
alle
condizioni
che
saranno
determinate
nel
regolamento
e
fatta
eccezione
per
il
procurato
aborto
,
preveduto
nell
'
art
.
381
del
Codice
penale
,
per
il
quale
il
sussidio
non
è
dovuto
.
Il
sussidio
dovrà
essere
pagato
alla
operaia
-
madre
,
almeno
per
metà
,
nella
prima
settimana
del
puerperio
,
secondo
le
norme
che
saranno
fissate
dal
regolamento
;
questo
potrà
pure
stabilire
che
il
sussidio
debba
essere
,
in
tutto
od
in
parte
,
anticipato
dall
'
imprenditore
o
industriale
,
salvo
rimborso
da
parte
della
Cassa
di
maternità
.
Il
regolamento
determinerà
inoltre
in
quali
forme
all
'
imprenditore
o
all
'
industriale
dovrà
essere
notificato
,
ai
fini
della
disposizione
contenuta
nel
capoverso
precedente
,
la
notizia
del
parto
o
dell
'
aborto
.
Art
.
4
.
Il
sussidio
di
cui
all
'
articolo
precedente
viene
elevato
a
L
.
40
per
puerperio
mediante
la
quota
di
L
.
10
conferita
dallo
Stato
.
Art
.
5
.
Il
contributo
di
cui
all
'
art
.
2
sarà
pagato
a
rate
nei
periodi
da
determinarsi
nel
regolamento
e
il
pagamento
sarà
effettuato
a
cura
dell
'
imprenditore
o
industriale
,
nella
forma
e
con
le
modalità
che
verranno
stabilite
nel
regolamento
medesimo
.
Art
.
6
.
Il
credito
del
sussidio
non
può
essere
ceduto
,
né
pignorato
,
né
sequestrato
.
Qualunque
patto
inteso
ad
eludere
il
pagamento
dei
sussidi
o
scemarne
la
misura
stabilita
con
la
disposizione
dell
'
art
.
3
è
nullo
.
Art
.
7
.
L
'
azione
per
conseguire
il
sussidio
di
cui
agli
articoli
3
e
4
si
prescrive
nel
termine
di
un
anno
computabile
dal
giorno
del
parto
o
dell
'
aborto
;
salvo
quando
si
proceda
per
procurato
aborto
;
nel
qual
caso
la
prescrizione
si
intende
sospesa
fino
a
sentenza
definitiva
.
L
'
operaia
ha
diritto
al
sussidio
predetto
anche
quando
sia
stato
omesso
il
pagamento
dell
'
intero
ammontare
o
di
parte
dell
'
ammontare
dei
contributi
dovuti
ai
termini
dell
'
art
.
2
.
Chi
siasi
reso
colpevole
di
tale
omissione
è
punibile
con
una
ammenda
da
L
.
50
a
500
,
e
in
tal
caso
l
'
imprenditore
o
l
'
industriale
è
anche
obbligato
a
versare
alla
Cassa
di
maternità
una
somma
corrispondente
al
decuplo
di
quella
per
la
quale
fu
omesso
il
pagamento
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
d
'
amministrazione
della
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
provvederà
all
'
amministrazione
della
Cassa
di
maternità
mediante
un
Comitato
da
esso
nominato
.
Il
Comitato
predetto
sarà
costituito
per
un
terzo
da
rappresentanti
degl
'
industriali
e
imprenditori
e
per
un
terzo
da
rappresentanti
delle
operaie
da
scegliersi
dal
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
i
primi
fra
gli
industriali
e
i
secondi
fra
gli
operai
facenti
parte
di
Collegi
di
probi
-
viri
per
le
industrie
che
occupano
donne
.
Art
.
9
.
La
riscossione
delle
somme
dovute
alla
Cassa
di
maternità
in
dipendenza
e
per
effetto
della
presente
legge
,
sarà
fatta
dall
'
Amministrazione
di
essa
con
le
forme
,
coi
privilegi
e
con
le
norme
tutte
in
vigore
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Art
.
10
.
La
presente
legge
non
si
applica
allo
Stato
per
le
operaie
dei
suoi
stabilimenti
alle
quali
da
leggi
e
regolamenti
speciali
sia
assicurato
un
servizio
di
sussidi
di
puerperio
non
inferiore
a
quello
stabilito
dalla
presente
legge
.
Art
.
11
.
Con
regolamento
da
approvarsi
con
R
.
decreto
entro
sei
mesi
dall
'
approvazione
della
presente
legge
e
sentito
il
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
il
Consiglio
della
previdenza
e
delle
assicurazioni
sociali
e
il
Consiglio
di
Stato
,
saranno
stabilite
le
norme
per
il
funzionamento
e
l
'
amministrazione
della
Cassa
,
come
pure
le
penalità
per
la
inosservanza
delle
norme
stesse
.
Art
.
12
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenterà
ogni
anno
al
Parlamento
la
relazione
e
il
resoconto
della
Cassa
con
un
rapporto
sulla
revisione
tecnica
dell
'
andamento
della
stessa
.
Art
.
13
.
La
Cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
la
vecchia
degli
operai
anticiperà
i
fondi
occorrenti
per
l
'
impianto
della
Cassa
di
maternità
e
per
la
gestione
e
il
funzionamento
di
questa
durante
il
primo
anno
di
esercizio
.
Le
somme
così
anticipate
saranno
rimborsate
,
con
l
'
interesse
del
4
per
cento
,
in
cinque
annualità
sulle
entrate
dei
primi
cinque
anni
d
'
esercizio
della
Cassa
di
maternità
.
Art
.
14
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
tre
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
di
cui
all
'
art
.
11
.
ProsaGiuridica ,
IL
MINISTRO
PER
L
'
AGRICOLTURA
,
L
'
INDUSTRIA
E
IL
COMMERCIO
Considerata
l
'
opportunità
di
incoraggiare
,
durante
la
campagna
del
1916
,
l
'
applicazione
delle
donne
ai
lavori
agricoli
,
suscitando
fra
esse
l
'
emulazione
al
fine
di
meglio
assicurare
la
produzione
agraria
necessaria
all
'
approvvigionamento
del
Paese
;
Decreta
:
Art
.
1
.
Alle
donne
,
che
,
durante
la
campagna
del
1916
,
si
saranno
distinte
in
modo
esemplare
,
per
operosità
costante
e
produttiva
,
nell
'
attendere
,
in
vece
degli
uomini
,
chiamati
alle
armi
,
ai
lavori
dell
'
agricoltura
,
saranno
conferite
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
medaglie
al
merito
agricolo
od
altri
premi
,
con
diplomi
di
benemerenza
.
Al
conseguimento
dei
premi
potranno
aspirare
anche
le
aziende
e
le
organizzazioni
che
,
durante
la
campagna
,
si
saranno
singolarmente
distinte
per
la
utilizzazione
della
mano
d
'
opera
femminile
nei
lavori
agricoli
.
Art
.
2
.
I
Comuni
,
i
Comitati
di
organizzazione
o
di
assistenza
civile
,
i
Comizi
e
Consorzi
agrari
,
le
Associazioni
agrarie
,
le
Associazioni
dei
lavoratori
della
terra
e
ogni
altro
ente
segnaleranno
le
donne
,
le
aziende
e
le
organizzazioni
meritevoli
di
premio
alle
Cattedre
ambulanti
di
agricoltura
,
per
la
circoscrizione
di
ciascuna
cattedra
.
Le
Cattedre
cureranno
la
raccolta
e
il
controllo
delle
segnalazioni
ricevute
e
le
trasmetteranno
,
insieme
con
ogni
altra
eventuale
indicazione
,
al
Ministero
di
agricoltura
(
Direzione
generale
dell
'
agricoltura
)
,
fornendo
sulle
segnalazioni
tutte
il
proprio
avviso
illustrativo
.
Art
.
3
.
Il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
provvederà
inteso
il
Comitato
tecnico
dell
'
agricoltura
,
alla
assegnazione
dei
premi
.
Art
.
4
.
La
spesa
per
gli
incoraggiamenti
e
premi
,
di
cui
al
precedente
art
.
1°
,
per
la
prestazione
delle
donne
nel
lavoro
agrario
,
graverà
il
cap
.
1888-bis
dello
Stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
per
l
'
esercizio
1915-916
.
Il
direttore
generale
dell
'
agricoltura
è
incaricato
della
esecuzione
del
presente
decreto
,
che
sarà
pubblicato
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
.
ProsaGiuridica ,
TOMASO
DI
SAVOIA
DUCA
DI
GENOVA
Luogotenente
Generale
di
Sua
Maestà
VITTORIO
EMANUELE
III
,
RE
D
'
ITALIA
In
virtù
dell
'
autorità
a
Noi
delegata
;
Visto
il
R
.
Decreto
26
giugno
1915
,
n
.
993
,
portante
provvedimenti
intesi
ad
assicurare
il
rifornimento
del
materiale
necessario
all
'
esercito
e
all
'
armata
;
Visto
il
Decreto
Luogotenenziale
22
agosto
1915
,
n
.
1277
,
approvante
il
regolamento
per
la
mobilitazione
industriale
;
Visto
il
Decreto
Luogotenenziale
12
ottobre
1916
,
n
.
1747;
Su
proposta
del
ministro
segretario
di
Stato
per
la
guerra
,
di
concerto
con
quelli
per
la
marina
,
pel
tesoro
e
per
l
'
industria
,
commercio
e
lavoro
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
All
'
art
.
2°
del
regolamento
per
l
'
applicazione
del
R
.
decreto
26
giugno
1915
,
n
.
993
,
modificato
col
Decreto
Luogotenenziale
12
ottobre
1916
,
numero
1747
,
è
aggiunto
il
seguente
capoverso
:
«
Con
le
norme
indicate
per
la
scelta
dei
quattro
rappresentanti
degli
industriali
e
degli
operai
potranno
essere
aggregati
a
ciascun
Comitato
regionale
un
rappresentante
industriale
ed
un
rappresentante
operaio
,
per
ogni
gruppo
di
nuove
industrie
assoggettate
alla
mobilitazione
industriale
.
I
membri
così
aggregati
prenderanno
parte
,
su
invito
del
presidente
,
ai
lavori
del
Comitato
regionale
,
con
le
stesse
attribuzioni
dei
quattro
rappresentanti
effettivi
degli
industriali
e
degli
operai
,
solo
quando
siano
in
discussione
questioni
relative
al
ramo
d
'
industria
cui
appartengono
,
e
limitatamente
alle
questioni
stesse
»
.
Art
.
2
.
Sono
aggiunti
al
regolamento
di
cui
sopra
,
i
seguenti
capitoli
:
CAP
.
VI
Maestranze
femminili
e
minorili
Art
.
31
.
«
I
Comitati
regionali
hanno
facoltà
di
prescrivere
limitazioni
di
orario
e
riposi
intermedi
negli
stabilimenti
della
loro
giurisdizione
.
Per
le
maestranze
femminili
e
minorili
,
il
massimo
di
orario
potrà
essere
inferiore
a
quello
prescritto
dalla
legge
(
testo
unico
)
10
novembre
1907
,
n
.
818»
.
Art
.
32
.
«
È
in
facoltà
dei
Comitati
regionali
di
emettere
prescrizioni
dirette
alla
tutela
igienica
e
morale
delle
maestranze
,
e
,
in
special
modo
,
delle
donne
e
dei
fanciulli
»
.
Art
.
33
.
«
I
Comitati
regionali
hanno
altresì
facoltà
di
disciplinare
,
come
riterranno
più
opportuno
,
la
durata
dei
periodi
di
tirocinio
e
le
corrispondenti
mercedi
»
.
Art
.
34
.
«
Contro
i
provvedimenti
emanati
dai
Comitati
regionali
in
esecuzione
degli
articoli
precedenti
,
è
ammesso
,
da
parte
delle
maestranze
e
degli
industriali
,
il
diritto
di
ricorso
al
Comitato
centrale
,
nelle
forme
previste
da
questo
regolamento
,
cap
.
II
»
.
Art
.
35
.
«
Le
facoltà
conferite
ai
Comitati
regionali
dal
presente
capitolo
sono
estese
,
per
la
durata
della
guerra
,
anche
agli
stabilimenti
non
ausiliari
le
cui
lavorazioni
interessino
la
produzione
di
armi
e
munizioni
»
.
CAP
.
VII
Vigilanza
igienico
-
sanitaria
Art
.
36
.
«
Presso
il
Ministero
della
guerra
,
Sottosegretariato
armi
e
munizioni
,
è
organizzato
un
servizio
di
vigilanza
igienico
-
sanitaria
sugli
stabilimenti
ausiliari
»
.
Art
.
37
.
«
Detto
servizio
intende
ad
assicurare
la
sincerità
delle
giustificazioni
delle
assenze
dal
lavoro
per
malattia
,
e
a
coadiuvare
gli
organi
della
mobilitazione
industriale
nella
prescrizione
e
nell
'
applicazione
di
norme
atte
alla
tutela
dell
'
igiene
delle
maestranze
»
.
Art
.
38
.
«
Il
Sottosegreterio
armi
e
munizioni
indicherà
ai
Comitati
regionali
i
medici
della
circoscrizione
disposti
a
dare
le
loro
prestazioni
ai
Comitati
stessi
per
gli
scopi
di
cui
all
'
articolo
precedente
»
.
Art
.
39
.
«
I
Comitati
regionali
,
d
'
accordo
con
i
Circoli
d
'
ispezione
dell
'
industria
e
del
lavoro
ed
,
ove
del
caso
,
con
l
'
Associazione
della
prevenzione
degli
infortuni
,
avuto
riguardo
alle
esigenze
della
lavorazione
,
disporranno
le
norme
preventive
degli
infortuni
ritenute
necessarie
in
ciascuno
stabilimento
,
prefiggendo
nel
contempo
un
termine
per
la
loro
esecuzione
.
Art
.
40
.
«
I
Comitati
stessi
cureranno
mercé
ispezioni
coadiuvati
dagli
ufficiali
di
sorveglianza
,
che
le
disposizioni
sieno
attuate
»
.
Art
.
41
.
«
In
caso
di
inosservanza
gli
industriali
saranno
passibili
di
una
ammenda
da
L
.
100
a
1000
elevabile
in
caso
di
recidiva
al
doppio
,
indipendentemente
dalle
maggiori
sanzioni
in
caso
di
infortunio
.
Tali
ammende
saranno
inflitte
dal
Comitato
regionale
»
.
Art
.
42
.
«
Gli
operai
,
che
non
usassero
costantemente
i
mezzi
di
prevenzione
messi
a
loro
disposizione
,
incorreranno
in
un
'
ammenda
,
la
cui
misura
sarà
graduata
da
mezza
a
due
giornate
di
paga
nominale
.
Nel
caso
di
recidiva
,
tali
ammende
verranno
raddoppiate
.
Le
ammende
,
di
cui
nel
presente
articolo
,
saranno
inflitte
dagli
ufficiali
di
sorveglianza
ed
esatte
mediante
ritenuta
dalle
paghe
,
sotto
la
responsabilità
dell
'
industriale
»
.
Art
.
43
.
«
L
'
ammontare
delle
ammende
,
di
cui
ai
due
precedenti
articoli
,
sarà
devoluto
a
Casse
di
previdenza
indicate
dal
Ministero
della
guerra
,
Sottosegretariato
armi
e
munizioni
»
.
Art
.
44
.
«
L
'
accertamento
dell
'
osservanza
delle
norme
preventive
disposte
sarà
fatto
,
in
caso
d
'
infortunio
,
mediante
verbale
redatto
dal
capo
reparto
o
capo
squadra
,
cui
appartiene
l
'
infortunato
,
e
firmato
da
due
testimoni
presenti
al
fatto
;
verbale
che
dovrà
essere
immediatamente
rimesso
all
'
Ufficio
di
sorveglianza
disciplinare
»
.
Art
.
45
.
«
Le
facoltà
conferite
al
Comitato
regionale
dal
presente
capitolo
sono
estese
,
per
la
durata
della
guerra
,
anche
agli
stabilimenti
non
ausiliari
le
cui
lavorazioni
interessino
la
produzione
di
armi
e
munizioni
»
.
Art
.
3
.
Il
presente
decreto
avrà
effetto
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
.
ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
articoli
134
,
135
,
136
,
137
ed
il
capoverso
dell
'
art
.
1743
Codice
civile
,
sono
abrogati
.
Gli
articoli
1106
e
1107
del
Codice
civile
sono
abrogati
in
quanto
si
riferiscono
alle
nullità
per
difetto
di
autorizzazione
maritale
,
salvo
le
disposizioni
di
cui
all
'
articolo
8
della
presente
legge
.
Art
.
2
.
All
'
art
.
13
del
Codice
di
commercio
è
sostituito
il
seguente
:
«
La
moglie
che
vende
,
soltanto
,
le
merci
del
traffico
del
marito
,
non
è
,
solo
per
ciò
,
commerciante
»
.
L
'
art
.
14
del
Codice
di
commercio
è
abrogato
.
E
'
pure
abrogato
l
'
art
.
15
dello
stesso
Codice
,
in
quanto
si
riferisce
al
consenso
del
marito
.
Art
.
3
.
Gli
articoli
799
e
805
del
Codice
di
procedura
civile
sono
abrogati
.
Art
.
4
.
La
prima
parte
dell
'
art
.
252
del
Codice
civile
è
modificata
come
segue
:
«
Sono
consulenti
di
diritto
nell
'
ordine
seguente
,
quando
non
fanno
parte
del
Consiglio
di
famiglia
in
altre
qualità
:
1°
gli
ascendenti
del
minore
;
2°
i
fratelli
e
le
sorelle
germane
;
3°
gli
zii
e
le
zie
.
E
'
abrogato
il
numero
1
dell
'
art
.
268
del
Codice
civile
»
.
Nel
numero
1
dell
'
art
.
268
del
Codice
civile
e
nel
numero
1
dell
'
articolo
273
dello
steso
Codice
sono
soppresse
le
parole
:
«
che
possono
essere
tutrici
»
.
Art
.
5
.
Il
diritto
di
opposizione
del
marito
,
di
cui
all
'
art
.
11
della
legge
27
marzo
1875
,
n
.
2779
,
ed
all
'
art
.
9
della
legge
15
luglio
1888
,
n
.
5516
,
è
abolito
.
L
'
art
.
12
della
legge
17
luglio
1890
,
n
.
6972
,
è
abrogato
.
E
'
,
inoltre
,
abrogata
ogni
altra
disposizione
contraria
alla
presente
legge
.
Art
.
6
.
L
'
art
.
10
del
Codice
di
procedura
civile
è
abrogato
per
quanto
si
riferisce
alle
donne
.
Art
.
7
.
Le
donne
sono
ammesse
,
a
pari
titolo
degli
uomini
,
ad
esercitare
tutte
le
professioni
ed
a
coprire
tutti
gli
impieghi
pubblici
,
esclusi
soltanto
,
se
non
vi
siano
ammesse
espressamente
dalle
leggi
,
quelli
che
implicano
poteri
giurisdizionali
o
l
'
esercizio
di
diritti
e
di
potestà
politiche
,
o
che
attengono
alla
difesa
militare
dello
Stato
secondo
la
specificazione
che
sarà
fatta
con
apposito
regolamento
.
Art
.
8
.
Gli
atti
compiuti
dalla
donna
maritata
prima
del
giorno
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
non
possono
impugnarsi
per
difetto
di
autorizzazione
maritale
o
giudiziale
,
se
la
relativa
azione
non
sia
stata
proposta
prima
di
detto
giorno
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
Visto
l
'
art
.
7
della
legge
17
luglio
1919
,
n
.
1176
,
sulla
capacità
giuridica
della
donna
;
Sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
guardasigilli
,
ministro
segretario
di
Stato
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Articolo
unico
.
È
approvato
l
'
annesso
regolamento
,
visto
d
'
ordine
Nostro
dal
ministro
proponente
,
in
esecuzione
dell
'
art
.
7
della
legge
17
luglio
1919
,
n
.
1176
,
sulla
capacità
giuridica
della
donna
.
REGOLAMENTO
Art
.
1
.
Le
donne
sono
escluse
dalle
professioni
di
capitano
e
padrone
di
nave
a
senso
dell
'
art
.
18
,
lett
.
A
,
del
Codice
della
marina
mercantile
,
e
non
possono
essere
inscritte
con
tale
qualifica
nelle
matricole
della
gente
di
mare
.
Art
.
2
.
Le
donne
sono
escluse
da
quegli
impieghi
pubblici
ai
quali
è
annessa
la
dignità
di
grande
ufficiale
dello
Stato
.
Art
.
3
.
Le
donne
sono
escluse
dai
seguenti
pubblici
impieghi
dello
Stato
:
1°
di
grado
superiore
a
direttore
generale
;
2°
di
grado
di
direttore
generale
presso
qualunque
Ministero
,
oppure
di
grado
equiparato
a
direttore
generale
,
purché
vi
sia
annessa
la
direzione
di
un
servizio
od
ufficio
presso
l
'
Amministrazione
centrale
;
3°
di
ragioniere
generale
dello
Stato
;
4°
di
prefetto
;
5°
di
ministro
plenipotenziario
di
2ª
classe
e
di
console
generale
di
1ª
classe
;
6°
di
presidente
del
Magistrato
delle
acque
nelle
Provincie
venete
e
di
Mantova
.
Sono
inoltre
escluse
dall
'
impiego
:
1°
di
direttore
generale
delle
ferrovie
;
2°
di
commissario
generale
e
vice
commissario
generale
dell
'
emigrazione
.
Art
.
4
.
Le
donne
sono
escluse
dagl
'
impieghi
appartenenti
alle
seguenti
categorie
,
ruoli
e
carriere
dello
Stato
:
1°
del
Consiglio
di
Stato
,
compresi
quelli
del
personale
di
segreteria
;
2°
della
magistratura
e
della
carriera
di
concetto
della
Corte
dei
conti
;
3°
dell
'
ordine
giudiziario
,
compresi
gli
impieghi
di
cancelleria
e
segreteria
presso
le
preture
,
i
tribunali
e
le
Corti
,
nonché
le
funzioni
di
ufficiale
giudiziario
presso
le
medesime
magistrature
;
4°
della
prima
categoria
dell
'
Amministrazione
centrale
e
provinciale
dell
'
interno
;
5°
del
personale
di
pubblica
sicurezza
compresi
gli
impiegati
,
di
agente
investigatore
e
quelli
del
corpo
della
R
.
guardia
per
la
pubblica
sicurezza
;
6°
di
capo
guardia
e
guardia
di
sanità
marittima
nel
personale
dell
'
Amministrazione
centrale
e
provinciale
della
sanità
pubblica
;
7°
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
delle
carceri
e
dall
'
impiego
di
custode
delle
carceri
mandamentali
;
8°
del
personale
amministrativo
e
di
ragioneria
del
Ministero
delle
colonie
ed
agli
impieghi
dei
ruoli
organici
speciali
,
approvati
con
Decreti
Reali
,
della
Colonia
eritrea
e
della
Somalia
italiana
;
9°
del
ruolo
diplomatico
,
consolare
(
e
degli
interpreti
)
,
nonché
del
posto
speciale
di
direttore
centrale
delle
scuole
all
'
estero
presso
il
Ministero
degli
affari
esteri
;
10°
di
ispettori
dell
'
emigrazione
,
alle
dipendenze
del
Commissariato
dell
'
emigrazione
;
11°
del
ruolo
degli
ispettori
e
vice
ispettori
per
la
vigilanza
degli
Istituti
di
emissione
,
sui
servizi
del
tesoro
e
sulle
opere
di
risanamento
della
città
di
Napoli
;
12°
del
corpo
delle
R
.
guardie
di
finanza
,
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
dei
canali
di
irrigazione
e
forza
motrice
appartenenti
al
patrimonio
dello
Stato
;
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
dei
Regi
tratturi
di
Puglia
;
13°
della
carriera
amministrativa
degli
Economati
dei
benefici
vacanti
,
compresi
i
posti
di
sub
-
economo
:
14°
delle
armi
e
corpi
militari
del
R
.
esercito
e
della
R
.
marina
e
di
ogni
carriera
o
ruolo
dei
personali
civili
comunque
dipendenti
dal
Ministero
della
guerra
e
da
quello
della
marina
,
ad
eccezione
degli
impieghi
delle
categorie
di
ragioneria
,
d
'
ordine
o
del
personale
subalterno
presso
l
'
Amministrazione
centrale
di
entrambi
;
15°
dei
ruoli
del
personale
navigante
delle
ferrovie
dello
Stato
,
quanto
sia
titolo
di
ammissione
la
patente
di
capitano
o
di
padrone
di
nave
;
16°
del
Corpo
reale
forestale
e
del
Corpo
degli
agenti
giurati
per
la
sorveglianza
del
bonificamento
dell
'
Agro
romano
;
Art
.
5
.
Le
donne
sono
escluse
dai
seguenti
pubblici
impieghi
di
Istituti
o
Enti
pubblici
:
1°
di
Primo
ufficiale
del
Gran
Magistero
dell
'
Ordine
Mauriziano
e
di
Vicecancelliere
dell
'
Ordine
della
Corona
d
'
Italia
;
2°
di
direttore
generale
dell
'
Istituto
nazionale
delle
assicurazioni
;
3°
di
direttore
generale
dei
banchi
di
Napoli
e
di
Sicilia
;
4°
di
presidente
del
Consorzio
autonomo
del
porto
di
Genova
e
di
qualsiasi
altro
Ente
con
analoghe
attribuzioni
;
5°
dei
corpi
armati
,
contemplati
nell
'
art
.
164
del
Codice
di
procedura
penale
e
dipendenti
da
Comuni
,
Provincie
o
da
qualunque
altro
istituto
od
Ente
pubblico
.