ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
:
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
DISPOSIZIONI
SULLA
AUTORIZZAZIONE
ALL
'
APERTURA
E
ALL
'
ESERCIZIO
DELLE
FARMACIE
Art
.
1
.
-
L
'
esercizio
della
farmacia
è
subordinato
alla
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nella
presente
legge
.
Art
.
2
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
è
data
con
decreto
del
prefetto
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
e
sotto
l
'
osservanza
delle
norme
contenute
nei
seguenti
articoli
.
La
concessione
delle
autorizzazioni
deve
essere
fatta
dovunque
in
ragione
delle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
locale
.
Il
numero
delle
concessioni
,
però
,
in
ciascuna
località
,
salvo
quanto
è
detto
nelle
disposizioni
transitorie
,
sarà
stabilito
come
appresso
:
1
)
.
Nei
comuni
di
40.000
abitanti
ed
oltre
,
il
numero
delle
concessioni
sarà
fissato
in
modo
che
non
vi
sia
più
di
una
farmacia
ogni
5.000
abitanti
;
2
)
.
Nei
comuni
aventi
più
di
5.000
e
meno
di
40.000
abitanti
,
oltre
a
tenersi
conto
delle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
locale
,
potrà
stabilirsi
o
un
limite
di
popolazione
in
guisa
che
non
vi
sia
più
di
una
farmacia
ogni
5.000
abitanti
,
ovvero
,
ed
in
sostituzione
di
tale
criterio
,
un
limite
di
distanza
nei
casi
in
cui
ciò
sia
richiesto
dalle
condizioni
locali
,
per
il
quale
ogni
nuova
farmacia
sia
lontana
da
quelle
già
esistenti
almeno
500
metri
;
3
)
.
Nei
comuni
fino
a
5.000
abitanti
il
numero
delle
concessioni
sarà
stabilito
non
solo
con
riguardo
alle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
,
ma
anche
in
rapporto
alle
condizioni
topografiche
e
di
viabilità
,
e
con
l
'
osservanza
del
limite
di
distanza
di
cui
al
precedente
n
.
2
.
Inoltre
,
nei
comuni
indicati
sotto
i
nn
.
2
e
3
,
il
numero
delle
concessioni
future
,
quando
vi
saranno
domande
,
potrà
estendersi
al
numero
delle
farmacie
esistenti
e
non
dichiarate
illegittime
,
ai
sensi
della
presente
legge
,
ed
al
momento
della
sua
pubblicazione
.
Chiunque
apra
od
eserciti
una
farmacia
senza
l
'
autorizzazione
anzidetta
,
è
punito
con
ammenda
non
minore
di
L
.
500
e
con
l
'
arresto
fino
a
1
mese
,
oltre
alla
chiusura
dell
'
esercizio
,
a
'
termini
dell
'
art
.
22
della
presente
legge
.
Art
.
3
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
,
fatta
eccezione
per
quelle
sole
indicate
negli
art
.
12
e
13
,
non
può
essere
concessa
che
al
vincitore
di
pubblico
concorso
per
titoli
,
bandito
dal
prefetto
,
e
giudicato
da
apposita
Commissione
permanente
,
presieduta
dal
vice
-
prefetto
e
composta
,
oltre
che
dal
medico
provinciale
,
di
un
legale
,
di
un
farmacista
e
di
un
chimico
,
nominati
a
principio
di
ogni
anno
dal
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Il
procedimento
da
osservarsi
nel
concorso
sarà
stabilito
nel
regolamento
.
Art
.
4
.
-
L
'
ammissione
al
concorso
,
di
cui
al
precedente
articolo
,
non
può
essere
consentita
se
non
a
chi
:
sia
cittadino
italiano
,
maggiore
di
età
,
e
nel
possesso
dei
diritti
civili
;
sia
iscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
di
farmacisti
;
dimostri
di
possedere
i
mezzi
sufficienti
per
il
regolare
e
completo
esercizio
della
farmacia
;
e
ciò
anche
mediante
fideiussione
o
versamento
di
corrispondenti
somme
da
parte
di
terzi
.
Saranno
pure
ammesse
al
concorso
le
società
cooperative
italiane
di
consumo
o
di
previdenza
esercitanti
il
ramo
cooperativo
di
consumo
a
condizione
che
il
loro
statuto
sia
stato
approvato
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Art
.
5
.
-
A
giudizio
complessivo
,
da
parte
della
Commissione
di
parità
nei
titoli
,
esclusa
da
questi
l
'
anzianità
,
dovranno
essere
preferiti
,
nella
concessione
dell
'
autorizzazione
,
in
primo
luogo
il
figlio
e
in
secondo
luogo
la
vedova
del
farmacista
precedente
titolare
della
farmacia
che
siano
iscritti
nell
'
albo
di
uno
degli
ordini
dei
farmacisti
.
Art
.
6
.
-
Il
rilascio
del
decreto
di
autorizzazione
all
'
apertura
e
all
'
esercizio
di
una
farmacia
è
vincolato
al
pagamento
della
tassa
speciale
di
concessione
indicata
nella
tabella
A
annessa
alla
presente
legge
.
Il
pagamento
avviene
in
tre
rate
annuali
,
la
prima
delle
quali
deve
essere
corrisposta
prima
dell
'
apertura
della
farmacia
.
Il
mancato
pagamento
delle
altre
rate
importa
la
decadenza
dalla
concessione
.
Sono
esenti
dalla
tassa
le
farmacie
indicate
nell
'
art
.
13
,
quelle
municipalizzate
,
quelle
esercitate
da
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
e
quelle
concesse
a
società
cooperative
.
In
caso
di
morte
del
farmacista
le
rate
non
scadute
non
sono
più
dovute
.
Art
.
7
.
-
Nel
decreto
di
autorizzazione
,
di
cui
all
'
art
.
2
,
sarà
stabilita
la
località
nella
quale
la
farmacia
dovrà
avere
la
sua
sede
,
tenendosi
conto
delle
necessità
dell
'
assistenza
farmaceutica
locale
e
delle
altre
disposizioni
contenute
nell
'
art
.
2
.
L
'
autorizzazione
sarà
valevole
solo
per
la
detta
sede
.
Ogni
trasferimento
dell
'
esercizio
,
entro
i
limiti
della
sede
stessa
è
subordinato
all
'
approvazione
del
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Art
.
8
.
-
L
'
autorizzazione
all
'
esercizio
di
una
farmacia
che
non
sia
di
nuova
istituzione
,
implica
l
'
obbligo
nel
concessionario
di
rilevare
dal
precedente
titolare
o
dagli
eredi
di
esso
gli
arredi
,
le
provviste
e
le
dotazioni
attinenti
all
'
esercizio
farmaceutico
contenuti
nella
farmacia
o
in
locali
annessi
.
Ove
nasca
contestazione
sul
prezzo
,
questo
sarà
determinato
in
base
alla
perizia
che
ne
verrà
fatta
,
tanto
per
la
quantità
e
qualità
del
materiale
,
che
deve
essere
rilevato
,
quanto
per
il
valore
venale
di
esso
,
a
cura
della
Commissione
permanente
indicata
nell
'
art
.
3
della
presente
legge
.
Tale
perizia
costituisce
decisione
definitiva
e
inappellabile
:
però
i
proprietari
,
ove
non
si
accontentino
del
complessivo
prezzo
di
stima
,
avranno
facoltà
di
asportare
arredi
,
provviste
e
dotazioni
.
Art
.
9
.
-
L
'
autorizzazione
all
'
apertura
ed
all
'
esercizio
di
una
farmacia
non
potrà
avere
effetto
,
se
non
dopo
che
sarà
stata
eseguita
con
risultato
soddisfacente
una
ispezione
disposta
dal
prefetto
al
fine
di
accertare
che
i
locali
,
gli
arredi
,
le
provviste
,
la
qualità
e
la
quantità
dei
medicinali
sono
regolari
e
tali
da
offrire
piena
garanzia
di
buon
esercizio
.
Autorizzato
così
l
'
esercizio
,
restano
sciolte
e
svincolate
le
cauzioni
eventualmente
prestate
.
Se
il
risultato
dell
'
ispezione
non
sarà
stato
soddisfacente
,
il
titolare
autorizzato
verrà
diffidato
a
mettersi
in
regola
entro
un
termine
perentorio
,
decorso
il
quale
infruttuosamente
,
il
prefetto
pronunzierà
la
decadenza
dall
'
autorizzazione
.
Art
.
10
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
è
strettamente
personale
e
non
può
essere
ceduta
o
trasferita
ad
altri
.
È
vietato
il
cumulo
di
due
o
più
autorizzazioni
in
una
sola
persona
od
ente
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
12
,
comma
2°
e
4°
,
e
quello
dell
'
art
.
4
relativo
alle
cooperative
.
Chi
sia
già
autorizzato
all
'
esercizio
di
una
farmacia
può
concorrere
per
l
'
esercizio
di
un
'
altra
;
ma
decade
di
diritto
dalla
prima
autorizzazione
,
ove
,
ottenuta
la
seconda
,
non
vi
rinunzi
con
dichiarazione
notificata
al
prefetto
entro
dieci
giorni
dalla
partecipazione
del
risultato
del
concorso
.
Nel
caso
di
rinunzia
,
la
concessione
sarà
fatta
ai
concorrenti
successivi
in
ordine
di
graduatoria
:
e
,
in
mancanza
,
sarà
bandito
un
nuovo
concorso
.
Art
.
11
.
-
La
decadenza
dalla
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
si
verifica
,
oltre
che
nei
casi
previsti
dagli
articoli
6
e
9
:
a
)
per
la
morte
dell
'
autorizzato
;
b
)
per
la
dichiarazione
di
fallimento
dell
'
autorizzato
non
seguita
,
entro
15
mesi
,
da
sentenza
di
omologazione
di
concordato
divenuta
esecutiva
secondo
l
'
art
.
841
del
Codice
di
commercio
;
c
)
per
rifiuto
dell
'
autorizzato
ad
ottemperare
al
disposto
dell
'
art
.
8;
d
)
per
volontaria
rinunzia
dell
'
autorizzato
;
e
)
per
chiusura
dell
'
esercizio
durata
oltre
15
giorni
che
non
sia
stata
previamente
notificata
al
prefetto
,
o
alla
quale
il
prefetto
non
abbia
consentito
in
seguito
alla
notificazione
;
f
)
per
constatata
recidiva
di
abituale
negligenza
ed
irregolarità
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
o
per
altri
fatti
imputabili
al
titolare
autorizzato
,
dai
quali
sia
derivato
grave
danno
alla
incolumità
individuale
o
alla
salute
pubblica
;
g
)
per
condanna
penale
,
passata
in
giudicato
,
per
effetto
della
quale
l
'
autorizzato
sia
stato
punito
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
maggiore
di
un
mese
;
h
)
per
la
definitiva
cancellazione
dall
'
albo
dell
'
ordine
provinciale
dei
farmacisti
pronunciata
a
norma
dell
'
art
5
,
lettere
a
)
e
b
)
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
12
agosto
1911
,
n
.
1022;
i
)
per
la
perdita
della
cittadinanza
italiana
.
La
decadenza
dall
'
autorizzazione
,
escluso
il
caso
indicato
sotto
la
lettera
a
,
è
pronunciata
con
decreto
del
prefetto
,
sentito
il
consiglio
provinciale
di
sanità
.
Art
.
12
.
-
Le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
ed
altre
istituzioni
erette
in
ente
morale
,
salvi
i
diritti
acquisiti
all
'
andata
in
vigore
della
presente
legge
,
possono
essere
autorizzate
,
con
le
approvazioni
per
esse
prescritte
,
ad
aprire
ed
esercitare
farmacie
,
nel
caso
in
cui
tale
esercizio
sia
consentito
dai
fini
della
istituzione
.
I
Comuni
che
intendono
assumere
l
'
esercizio
di
una
o
più
farmacie
a
'
termini
della
legge
29
marzo
1903
,
n
.
103
sono
tenuti
ad
osservare
anche
le
disposizioni
della
presente
legge
.
I
Comuni
di
popolazione
superiore
ai
10.000
abitanti
possono
essere
autorizzati
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
all
'
apertura
di
una
farmacia
,
in
eccedenza
al
numero
stabilito
a
norma
dell
'
art
.
2
.
L
'
autorizzazione
può
essere
accordata
per
un
numero
maggiore
di
farmacie
,
quando
ciò
sia
richiesto
dalle
necessità
del
servizio
di
somministrazione
dei
medicinali
ai
poveri
.
La
decadenza
dalla
relativa
autorizzazione
si
verifica
:
a
)
per
la
fine
dell
'
ente
o
della
istituzione
;
b
)
per
volontaria
rinunzia
;
c
)
per
chiusura
dell
'
esercizio
durata
oltre
15
giorni
,
che
non
sia
stata
previamente
notificata
al
prefetto
,
o
alla
quale
il
prefetto
non
abbia
consentito
in
seguito
alla
notificazione
;
d
)
per
abituale
negligenza
od
irregolarità
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
accertate
posteriormente
a
diffida
del
prefetto
alla
legale
rappresentanza
.
La
decadenza
è
pronunziata
nei
modi
e
nelle
forme
stabilite
dal
precedente
art
.
11
.
Art
.
13
.
-
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
12
,
i
Comuni
rurali
,
nei
quali
non
esista
farmacia
e
siano
andati
deserti
i
concorsi
aperti
per
la
istituzione
e
l
'
esercizio
di
una
farmacia
,
possono
essere
autorizzati
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
ed
osservate
le
disposizioni
della
legge
comunale
e
provinciale
,
ad
aprire
ed
esercitare
,
sia
isolatamente
,
sia
in
consorzio
con
altri
Comuni
finitimi
,
una
farmacia
municipale
mediante
un
farmacista
condotto
.
La
stessa
autorizzazione
possono
ottenere
i
Comuni
,
anche
non
rurali
,
per
le
frazioni
staccate
.
La
istituzione
della
farmacia
municipale
,
comunale
o
consorziale
,
può
essere
resa
obbligatoria
con
decreto
del
prefetto
,
sentiti
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
e
la
Giunta
provinciale
amministrativa
,
nei
comuni
nei
quali
,
per
le
condizioni
locali
,
per
la
speciale
posizione
topografica
,
per
la
difficoltà
delle
comunicazioni
e
per
la
lontananza
dalle
farmacie
più
vicine
,
sia
altrimenti
impossibile
di
provvedere
all
'
assistenza
farmaceutica
locale
.
Ai
farmacisti
condotti
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
30
,
31
,
32
,
33
e
34
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
,
eccezione
fatta
per
quanto
riguarda
la
Commissione
giudicatrice
del
concorso
di
nomina
,
che
è
quella
indicata
nell
'
articolo
3
della
presente
legge
.
Capo
II
DISPOSIZIONI
SULL
'
ESERCIZIO
DELLA
FARMACIA
Art
.
14
.
-
Il
titolare
autorizzato
di
ciascuna
farmacia
è
personalmente
responsabile
del
regolare
esercizio
della
farmacia
stessa
,
ed
ha
l
'
obbligo
di
mantenerlo
ininterrottamente
,
secondo
le
norme
e
gli
orari
che
,
per
ciascuna
provincia
,
sono
stabiliti
dal
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
con
speciale
riguardo
alle
esigenze
dell
'
assistenza
farmaceutica
nelle
varie
località
,
e
tenuto
conto
del
riposo
settimanale
.
Egli
può
farsi
sostituire
temporaneamente
nell
'
esercizio
da
un
farmacista
laureato
,
o
diplomato
,
dandone
avviso
al
prefetto
.
Il
titolare
di
una
farmacia
,
che
intenda
sospendere
o
farne
cessare
l
'
esercizio
,
è
tenuto
a
darne
notificazione
al
prefetto
almeno
un
mese
prima
.
La
contravvenzione
a
queste
disposizioni
è
punita
con
ammenda
non
inferiore
a
L
.
200
.
Art
.
15
.
-
Le
farmacie
contemplate
nell
'
art
.
12
della
presente
legge
,
e
quelle
delle
Società
cooperative
previste
dall
'
art
.
4
,
devono
avere
per
direttore
responsabile
un
farmacista
iscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
,
che
vi
risieda
in
permanenza
,
sotto
l
'
osservanza
delle
norme
e
degli
orari
indicati
nel
primo
e
secondo
comma
del
precedente
articolo
14
.
Le
deliberazioni
o
gli
atti
di
nomina
e
di
sostituzione
dei
farmacisti
direttori
sono
soggetti
all
'
approvazione
del
prefetto
.
La
contravvenzione
a
questa
disposizione
è
punita
con
ammenda
non
inferiore
a
L
.
200
.
Anche
alle
farmacie
non
destinate
alla
vendita
al
pubblico
,
e
adibite
invece
ad
esclusivo
servizio
interno
di
pubblici
Istituti
civili
e
militari
,
deve
essere
preposto
come
direttore
responsabile
un
farmacista
legalmente
approvato
.
Art
.
16
.
-
I
titolari
delle
farmacie
autorizzate
e
le
istituzioni
,
gli
enti
e
i
Comuni
proprietari
delle
farmacie
indicate
negli
articoli
4
e
12
sono
tenuti
al
pagamento
di
una
tassa
annuale
di
ispezione
,
nella
misura
risultante
dalla
tabella
A
annessa
alla
presente
legge
.
La
riscossione
della
tassa
avrà
luogo
con
le
forme
ed
i
mezzi
stabiliti
dalle
norme
vigenti
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
in
base
agli
elenchi
compilati
annualmente
,
entro
il
mese
di
novembre
,
dalle
agenzie
delle
imposte
dirette
,
e
resi
esecutori
dal
prefetto
.
Art
.
17
.
-
Ogni
cinque
anni
sarà
,
a
cura
del
Ministero
dell
'
interno
,
riveduta
e
pubblicata
la
farmacopea
ufficiale
.
Ad
essa
saranno
allegati
:
a
)
l
'
elenco
dei
prodotti
inscritti
nella
farmacopea
stessa
,
la
vendita
dei
quali
è
libera
a
tutti
senza
restrizioni
;
b
)
l
'
elenco
dei
prodotti
inscritti
nella
farmacopea
,
che
i
non
farmacisti
sono
autorizzati
a
vendere
al
pubblico
sotto
l
'
osservanza
delle
speciali
condizioni
e
restrizioni
da
determinarsi
nel
regolamento
,
con
l
'
indicazione
delle
quantità
minime
di
vendita
.
Le
contravvenzioni
alle
indicazioni
di
tale
elenco
e
alle
norme
che
saranno
in
proposito
stabilite
dal
regolamento
verranno
punite
con
ammenda
fino
a
L
.
100
.
Ogni
due
anni
,
a
cura
del
Ministero
dell
'
interno
,
saranno
pubblicate
:
1°
la
tariffa
dei
medicinali
per
la
vendita
al
pubblico
;
2°
la
tariffa
dei
medicinali
per
la
somministrazione
ai
poveri
prevista
dall
'
art
.
36
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Art
.
18
.
-
All
'
art
.
57
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
n
.
636;
è
sostituito
il
seguente
:
"
La
vendita
al
pubblico
di
medicinali
a
dose
o
forma
di
medicamento
non
è
permessa
che
ai
farmacisti
,
e
deve
effettuarsi
nella
farmacia
,
sotto
la
responsabilità
del
titolare
dell
'
esercizio
"
.
"
Sono
considerati
come
medicinali
a
dose
o
forma
di
medicamento
,
per
gli
effetti
della
vendita
al
pubblico
,
anche
i
medicamenti
composti
e
le
specialità
medicinali
messi
in
commercio
,
già
preparati
e
condizionati
secondo
la
formula
prestabilita
dal
produttore
.
Tali
medicamenti
composti
e
specialità
medicinali
debbono
portare
sull
'
etichetta
applicata
a
ciascun
recipiente
la
denominazione
esatta
dei
componenti
colla
indicazione
delle
dosi
;
e
la
denominazione
dovrà
essere
quella
usale
della
pratica
medica
,
escluse
le
formule
chimiche
"
.
"
Chiunque
contravvenga
alle
disposizioni
precedenti
è
punito
con
ammenda
non
inferiore
a
L
.
500
,
oltre
al
sequestro
,
del
prodotto
:
e
,
in
caso
di
recidiva
,
anche
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
"
.
"
Chiunque
venda
o
distribuisca
o
faccia
vendere
o
distribuire
rimedi
e
medicamenti
composti
o
specialità
medicinali
,
attribuendovi
nelle
etichette
o
negli
annunzi
al
pubblico
composizione
diversa
da
quella
che
hanno
,
o
indicazioni
terapeutiche
speciali
non
corrispondenti
alla
loro
reale
composizione
,
è
punito
con
ammenda
non
minore
di
L
.
500
,
oltre
al
sequestro
del
prodotto
,
e
in
caso
di
recidiva
,
con
la
detenzione
fino
a
tre
mesi
.
Il
Ministero
dell
'
interno
può
inoltre
,
indipendentemente
dal
procedimento
penale
,
ed
anche
in
pendenza
di
questo
,
sentito
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
proibire
la
vendita
al
pubblico
del
prodotto
,
facendo
procedere
al
temporaneo
sequestro
di
esso
"
.
Art
.
19
.
-
All
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
è
aggiunto
il
seguente
comma
:
"
Le
officine
indicate
nel
presente
articolo
sono
sottoposte
a
vigilanza
sanitaria
da
esercitarsi
nei
modi
e
colle
forme
stabilite
dal
regolamento
"
.
Nel
regolamento
saranno
contenute
,
oltre
alle
disposizioni
per
l
'
esecuzione
degli
articoli
17
e
18
della
presente
legge
,
anche
quelle
per
l
'
applicazione
dell
'
art
.
14
delle
disposizioni
preliminari
alla
tariffa
doganale
approvata
con
R
.
decreto
21
novembre
1895
,
n
.
679
(
testo
unico
)
.
Art
.
20
.
-
Per
la
vigilanza
sull
'
esercizio
farmaceutico
sono
istituiti
due
posti
di
ispettore
presso
la
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
ed
una
apposita
sezione
presso
il
laboratorio
chimico
della
sanità
pubblica
,
secondo
le
indicazioni
contenute
nella
tabelle
B
,
annessa
alla
presente
legge
.
Art
.
21
.
-
Il
provento
annuo
complessivo
delle
tasse
previste
dagli
articoli
6
e
16
della
presente
legge
e
delle
pene
pecuniarie
previste
dagli
articoli
2
,
14
,
15
,
17
e
18
della
presente
legge
e
dagli
articoli
58
,
59
,
60
,
61
,
62
e
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
è
destinato
:
a
)
a
far
fronte
alle
spese
per
la
istituzione
del
servizio
speciale
di
vigilanza
sull
'
esercizio
farmaceutico
previsto
dal
precedente
art
.
20
,
ed
entro
il
limite
risultante
dalla
tabella
B
,
annessa
alla
presente
legge
;
b
)
alle
spese
per
le
ispezioni
ordinarie
delle
farmacie
a
'
termini
dell
'
art
.
63
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636;
c
)
per
tutta
la
rimanente
parte
,
alla
spesa
per
i
sussidi
alle
condotte
farmaceutiche
indicate
nell
'
art
.
13
,
e
con
preferenza
alle
condotte
delle
quali
sia
stata
dichiarata
l
'
obbligatorietà
,
a
sensi
di
detto
articolo
.
In
corrispondenza
a
siffatte
destinazioni
saranno
fatti
appositi
stanziamenti
nel
bilancio
dell
'
entrata
e
nel
bilancio
della
spesa
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
22
.
-
In
caso
di
sospensione
o
di
interruzione
di
un
esercizio
farmaceutico
,
dipendenti
da
qualsiasi
causa
,
e
dalle
quali
sia
derivato
o
stia
per
derivare
nocumento
all
'
assistenza
farmaceutica
locale
,
il
prefetto
adotta
i
provvedimenti
di
urgenza
per
assicurare
tale
assistenza
.
Se
,
essendo
il
titolare
stato
dichiarato
fallito
,
il
curatore
,
durante
i
15
mesi
previsti
per
la
eventuale
decadenza
dell
'
art
.
11
,
lettera
b
,
sia
stato
autorizzato
all
'
esercizio
provvisorio
secondo
gli
articoli
750
,
794
e
796
del
Codice
di
commercio
,
ed
all
'
esercizio
non
sia
preposto
lo
stesso
fallito
titolare
,
la
nomina
di
un
sostituto
,
che
avrà
la
responsabilità
del
servizio
,
è
soggetta
all
'
approvazione
del
prefetto
.
Spetta
pure
al
prefetto
di
fare
eseguire
la
chiusura
delle
farmacie
aperte
senza
autorizzazione
,
o
per
le
quali
l
'
autorizzazione
sia
stata
dichiarata
decaduta
,
senza
pregiudizio
della
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
applicazione
delle
pene
portate
da
questa
o
da
altre
leggi
.
Art
.
23
.
-
Contro
i
provvedimenti
del
prefetto
indicati
nella
presente
legge
è
ammesso
,
nei
30
giorni
dalla
notificazione
,
ricorso
al
Ministero
dell
'
interno
,
che
decide
definitivamente
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
di
sanità
ed
il
Consiglio
di
Stato
.
Capo
III
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
Art
.
24
.
-
Devono
essere
chiuse
:
a
)
le
farmacie
aperte
dopo
il
primo
luglio
1909
,
e
che
,
per
le
disposizioni
vigenti
anteriormente
alla
legge
22
dicembre
1888
,
nei
luoghi
in
cui
si
trovano
,
non
potevano
essere
aperte
;
b
)
le
farmacie
pèr
le
quali
esiste
,
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
sentenza
giudiziaria
esecutiva
o
provvedimento
definitivo
dell
'
autorità
amministrativa
,
che
ne
dichiari
illegittimo
l
'
esercizio
,
o
ne
ordini
la
chiusura
;
c
)
le
farmacie
aperte
anteriormente
al
l
°
luglio
1909
,
che
saranno
dichiarate
illegittime
,
in
esito
a
giudizi
pendenti
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
e
iniziati
prima
del
1°
gennaio
1913
.
Art
.
25
.
-
Sono
considerate
legittime
,
nella
loro
sede
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
le
farmacie
autorizzate
secondo
le
norme
anteriori
alla
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
.
Sono
parimenti
considerate
legittime
le
farmacie
delle
quali
non
sia
stata
dalla
competente
autorità
amministrativa
autorizzata
la
apertura
nelle
località
ove
tale
autorizzazione
era
richiesta
dalle
norme
anteriori
alla
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
,
ma
che
,
secondo
tali
norme
,
potevano
essere
autorizzate
,
a
condizione
che
gli
aventi
diritto
,
nei
tre
mesi
consecutivi
alla
data
della
pubblicazione
della
presente
legge
,
facciano
denunzia
al
prefetto
della
persona
che
deve
essere
considerata
come
titolare
autorizzato
ad
esercitare
la
farmacia
per
gli
effetti
dei
precedenti
articoli
2
,
7
,
10
,
12
,
14
,
15
e
16
.
Art
.
26.-
Sono
del
pari
considerate
legittime
tutte
le
altre
farmacie
,
le
quali
,
anche
aperte
dopo
la
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
,
e
non
autorizzabili
secondo
le
disposizioni
anteriori
,
non
siano
illegittime
giusta
l
'
art
.
24
,
purché
gli
aventi
diritto
facciano
,
entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
la
denunzia
al
prefetto
della
persona
che
deve
essere
considerata
come
titolare
autorizzato
ad
esercitare
la
farmacia
,
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
.
L
'
inadempimento
delle
condizioni
prescritte
importa
,
per
le
farmacie
indicate
tanto
in
questo
articolo
quanto
nel
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
la
decadenza
dal
diritto
all
'
esercizio
,
che
è
pronunciata
a
termini
dell
'
art
.
11
.
Art
.
27
.
-
Le
farmacie
di
cui
all
'
art
.
24
e
le
altre
per
le
quali
sia
stata
pronunciata
la
decadenza
giusta
l
'
ultimo
comma
del
precedente
articolo
sono
fatte
chiudere
dal
prefetto
,
entro
il
termine
da
stabilirsi
col
regolamento
,
a
norma
dell
'
art
.
22
.
Art
.
28
.
-
Ai
proprietari
delle
farmacie
di
antico
diritto
,
considerate
come
privilegiate
,
giusta
le
disposizioni
seguenti
,
è
riconosciuto
,
in
eccezione
agli
articoli
10
e
11
della
presente
legge
,
per
sé
e
i
loro
eredi
ed
aventi
causa
,
il
diritto
all
'
esercizio
delle
farmacie
rispettive
per
la
durata
di
anni
30
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
scorso
il
quale
termine
,
il
privilegio
dei
detti
proprietari
si
intende
definitivamente
estinto
.
Rimane
salvo
ai
proprietari
che
sieno
farmacisti
il
diritto
di
continuare
nell
'
esercizio
della
farmacia
fino
al
termine
della
loro
vita
.
Frattanto
,
durante
il
detto
termine
,
la
eventuale
apertura
di
nuove
farmacie
,
nei
Comuni
nei
quali
si
trovano
quelle
privilegiate
come
sopra
,
dovrà
essere
sempre
disposta
entro
i
limiti
di
popolazione
indicati
nell
'
art
.
2
.
Sono
considerate
come
privilegiate
:
a
)
le
antiche
farmacie
dell
'
ex
regno
di
Sardegna
,
per
la
istituzione
di
ciascuna
delle
quali
fu
data
in
origine
una
concessione
privilegiata
a
titolo
di
proprietà
trasmissibile
,
sia
mediante
il
pagamento
di
un
corrispettivo
allo
Stato
,
sia
in
rimunerazione
di
servizi
resi
;
b
)
le
antiche
farmacie
del
Lombardo
-
Veneto
indicate
nella
notificazione
governativa
1°
agosto
1838
,
n
.
28343-2535;
c
)
le
antiche
farmacie
del
Novarese
fra
la
Sesia
e
il
Ticino
e
quelle
dell
'
oltre
Po
pavese
(
attuali
circondari
di
Voghera
e
di
Bobbio
)
anteriori
alla
notificazione
governativa
10
ottobre
1835;
d
)
le
antiche
farmacie
degli
ex
-
stati
pontifici
anteriori
all
'
ordinamento
15
novembre
1836
,
n
.
33;
e
)
tutte
le
altre
farmacie
di
qualsiasi
provincia
per
la
istituzione
di
ciascuna
delle
quali
fu
data
in
origine
una
concessione
privilegiata
perpetua
.
Il
riconoscimento
del
diritto
è
subordinato
alla
presentazione
al
prefetto
dei
titoli
comprovanti
la
concessione
privilegiata
,
da
seguire
entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
.
Il
prefetto
,
riconosciuta
regolare
la
esistenza
del
titolo
,
ne
dà
atto
agli
interessati
.
Le
contestazioni
che
possono
nascere
in
proposito
sono
di
competenza
dell
'
autorità
giudiziaria
.
L
'
esercizio
del
diritto
riconosciuto
nel
presente
articolo
è
subordinato
alla
presenza
di
un
direttore
responsabile
della
farmacia
nella
persona
di
un
farmacista
inscritto
nell
'
albo
di
uno
degli
ordini
dei
farmacisti
.
Art
.
29
.
-
Tutte
le
disposizioni
degli
antichi
Stati
,
riguardanti
vincoli
e
privilegi
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
di
cui
all
'
art
.
215
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
(
art
.
68
della
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
)
,
sono
abrogate
e
cessano
di
aver
vigore
con
la
pubblicazione
della
presente
legge
.
Art
.
30
.
-
Ai
proprietari
delle
farmacie
aperte
prima
o
dopo
la
legge
22
dicembre
1888
,
n
.
5849
,
e
autorizzate
secondo
le
norme
anteriori
alla
legge
stessa
in
vigore
nelle
diverse
località
,
e
delle
altre
farmacie
aperte
dopo
la
legge
22
dicembre
1988
,
le
quali
debbono
secondo
l
'
art
.
25
considerarsi
legittime
,
è
riconosciuto
,
per
sé
e
per
i
loro
eredi
ed
aventi
causa
,
e
per
la
durata
di
20
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
il
diritto
all
'
esercizio
delle
farmacie
rispettive
,
sotto
l
'
osservanza
delle
norme
e
delle
condizioni
indicate
all
'
art
.
28
.
Rimane
però
sempre
fermo
nei
detti
proprietari
,
che
siano
farmacisti
,
il
diritto
di
esercitare
la
farmacia
per
tutta
la
loro
vita
,
e
senza
il
pagamento
di
tassa
di
concessione
.
Art
.
31
.
-
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
ammettere
ad
un
nuovo
esame
pratico
gli
assistenti
già
muniti
di
"
patentino
"
,
all
'
effetto
di
conseguire
un
certificato
di
abilitazione
a
sostituire
il
titolare
nell
'
esercizio
della
farmacia
.
Le
norme
per
l
'
esame
saranno
stabilite
con
regolamento
.
Art
.
32
.
-
Nel
termine
di
18
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
il
prefetto
,
sentiti
i
comuni
interessati
,
la
Giunta
provinciale
amministrativa
ed
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
stabilisce
con
suo
decreto
la
pianta
organica
delle
farmacie
della
Provincia
,
agli
effetti
dell
'
art
.
2
.
Nello
stabilire
tale
pianta
devono
essere
computate
,
per
i
periodi
di
tempo
indicati
nei
precedenti
articoli
28
e
30
,
le
farmacie
previste
dagli
articoli
stessi
.
A
misura
che
le
singole
farmacie
indicate
dai
precedenti
articoli
25
e
26
e
salvo
quanto
disposto
negli
articoli
28
e
30
verranno
a
chiudersi
per
alcuna
delle
cause
indicate
nell
'
art
.
11
,
le
farmacie
stesse
non
potranno
essere
riaperte
che
entro
i
limiti
della
pianta
organica
indicata
nel
primo
comma
del
presente
articolo
,
e
sotto
la
osservanza
di
tutte
le
altre
condizioni
e
norme
previste
dalla
presente
legge
.
Saranno
però
esonerate
dal
pagamento
della
tassa
di
concessione
,
di
cui
all
'
art
.
6
,
con
diritto
a
rimborso
ove
il
pagamento
sia
già
stato
eseguito
,
i
farmacisti
esercenti
nei
centri
superiori
ai
40.000
abitanti
,
i
quali
chiudano
spontaneamente
la
loro
farmacia
in
detti
centri
,
per
trasferirla
in
alcuno
dei
Comuni
rurali
ancora
sforniti
di
esercizio
farmaceutico
alla
pubblicazione
della
pianta
organica
anzidetta
.
Essi
avranno
anche
il
diritto
alla
preferenza
nella
nomina
a
titolari
delle
condotte
farmaceutiche
che
verranno
istituite
nel
primo
quinquennio
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
.
Art
.
33
.
-
Sono
abrogati
gli
articoli
27
,
28
,
29
,
e
56
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
nonché
tutte
le
altre
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Nulla
però
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
contro
la
malaria
e
sul
chinino
di
Stato
,
di
cui
al
titolo
V
del
testo
unico
anzidetto
.
Nel
termine
di
cinque
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
sarà
provveduto
alla
soppressione
degli
armadi
farmaceutici
comunali
ed
alla
sostituzione
di
essi
con
regolare
servizio
farmaceutico
,
ai
termini
dell
'
art
.
13
della
presente
legge
.
Il
regolamento
stabilirà
le
norme
della
relativa
liquidazione
.
Art
.
34
.
-
Le
disposizioni
occorrenti
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
saranno
comprese
nel
regolamento
generale
sanitario
.
È
data
facoltà
al
Governo
del
Re
di
riunire
e
coordinare
le
disposizioni
della
presente
legge
con
quelle
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
22
maggio
1913
.
VITTORIO
EMANUELE
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
C
.
FINOCCHIARO
-
APRILE
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Veduta
la
legge
22
maggio
1913
,
n
.
468;
Sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
di
Stato
;
Udito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
,
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
,
presidente
del
Consiglio
dei
ministri
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Articolo
unico
.
-
È
approvato
l
'
unito
regolamento
,
che
sarà
vidimato
e
sottoscritto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
ministro
proponente
,
per
l
'
esecuzione
della
legge
sull
'
esercizio
delle
farmacie
22
maggio
1913
,
n
.
468
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
13
luglio
1914
.
VITTORIO
EMANUELE
SALANDRA
Registrato
alla
Corte
dei
conti
addì
17
agosto
1914
.
Reg
.
106
.
Atti
del
Governo
a
f
.
18
.
A
.
RUGGERI
.
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
L
.
DARI
.
REGOLAMENTO
Capo
I
Disposizioni
sull
'
autorizzazione
all
'
apertura
e
all
'
esercizio
delle
farmacie
Art
.
1
.
-
Nel
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
il
Consiglio
provinciale
sanità
nomina
i
componenti
della
Commissione
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
,
e
provvede
anche
alla
nomina
di
un
supplente
per
ciascuna
delle
categorie
cui
appartengono
i
membri
effettivi
.
La
votazione
ha
luogo
a
scrutinio
segreto
.
Il
farmacista
componente
effettivo
e
quello
supplente
devono
essere
iscritti
nell
'
albo
di
uno
degli
ordini
del
Regno
.
Non
possono
far
parte
di
una
stessa
Commissione
permanente
i
parenti
e
gli
affini
fino
al
4°
grado
civile
.
Art
.
2
.
-
La
Commissione
è
convocata
dal
presidente
presso
la
prefettura
con
lettera
raccomandata
consegnata
alla
posta
almeno
cinque
giorni
prima
della
data
della
riunione
.
L
'
adunanza
non
è
valida
se
non
intervengono
tutti
i
componenti
la
Commissione
.
Nel
caso
di
legittimo
impedimento
o
di
incompatibilità
di
un
membro
effettivo
,
lo
sostituisce
il
membro
supplente
della
stessa
categoria
.
Il
vice
-
prefetto
è
supplito
da
un
consigliere
di
prefettura
,
il
medico
provinciale
da
un
medico
provinciale
aggiunto
,
designati
dal
prefetto
.
Non
possono
prendere
parte
ai
lavori
di
un
determinato
concorso
i
componenti
la
Commissione
che
siano
legati
con
vincolo
di
parentela
o
affinità
sino
al
4°
grado
civile
con
uno
dei
concorrenti
.
Le
votazioni
hanno
luogo
in
modo
palese
ed
incominciano
dal
meno
anziano
di
età
;
in
ultimo
vota
il
presidente
.
Le
funzioni
di
segretario
sono
disimpegnate
da
un
consigliere
aggiunto
della
prefettura
,
designato
dal
prefetto
.
Di
ogni
seduta
viene
compilato
dal
segretario
processo
verbale
che
è
firmato
da
tutti
i
commissari
.
Art
.
3
.
-
Il
concorso
per
la
concessione
.
dell
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
deve
essere
bandito
,
quando
non
si
provveda
diversamente
,
entro
quindici
giorni
da
quello
in
cui
il
prefetto
della
Provincia
ebbe
notizia
dell
'
avvenuta
vacanza
di
un
esercizio
farmaceutico
.
Il
bando
di
concorso
deve
essere
pubblicato
nell
'
albo
della
prefettura
,
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
Provincia
ed
all
'
albo
del
Comune
ove
ha
o
dovrà
aver
sede
la
farmacia
,
e
indicare
:
a
)
il
Comune
e
la
località
ove
ha
o
dovrà
avere
sede
la
farmacia
,
e
,
quando
si
applichi
il
criterio
della
distanza
,
l
'
ubicazione
delle
farmacie
rispetto
alle
quali
deve
osservarsi
la
distanza
stessa
,
misurata
da
soglia
a
soglia
seguendo
la
via
più
breve
;
b
)
il
termine
,
non
minore
di
un
mese
né
maggiore
di
due
,
entro
il
quale
debbono
essere
presentate
le
domande
ed
i
titoli
da
coloro
che
intendono
prendere
parte
al
concorso
;
c
)
l
'
ammontare
della
tassa
di
concessione
,
tenendo
conto
che
le
farmacie
comprese
nelle
categorie
I
e
II
della
tabella
A
annessa
alla
legge
e
che
trovansi
in
Comuni
aperti
vanno
considerate
come
poste
fuori
cinta
;
d
)
la
specifica
indicazione
dei
titoli
e
documenti
richiesti
per
l
'
ammissione
al
concorso
in
conformità
al
disposto
dell
'
art
.
4
del
presente
regolamento
.
Deve
anche
contenere
un
richiamo
esplicito
alle
disposizioni
degli
articoli
5
,
6
,
8
,
10
e
12
(
1°
comma
)
della
legge
,
oltre
le
indicazioni
che
caso
per
caso
siano
ritenute
utili
e
convenienti
.
Art
.
4
.
-
Le
domande
di
ammissione
al
concorso
debbono
,
se
presentate
da
farmacisti
,
contenere
l
'
indicazione
del
domicilio
dei
concorrenti
ed
essere
corredate
dai
seguenti
titoli
e
documenti
:
a
)
certificato
di
cittadinanza
italiana
;
b
)
atto
di
nascita
;
c
)
certificato
di
non
essere
interdetto
,
fallito
od
inabilitato
;
d
)
laurea
in
chimica
e
farmacia
ovvero
diploma
in
farmacia
conseguiti
in
Università
,
Istituto
o
Scuola
a
ciò
autorizzati
nel
Regno
,
ovvero
conseguiti
all
'
estero
e
riconosciuti
;
e
)
certificato
attestante
l
'
inscrizione
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
di
farmacisti
ai
sensi
e
per
gli
effetti
degli
articoli
della
legge
10
luglio
1910
,
n
.
455
e
53
,
terzo
comma
,
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636;
f
)
certificato
penale
;
g
)
certificato
di
moralità
rilasciato
dal
sindaco
del
Comune
di
dimora
e
,
ove
il
concorrente
dimori
nel
Comune
da
meno
di
un
biennio
,
dai
sindaci
delle
precedenti
dimore
;
h
)
titoli
e
documenti
che
dimostrino
il
possesso
dei
mezzi
sufficienti
per
il
regolare
e
completo
esercizio
della
farmacia
.
I
documenti
di
cui
alle
lettere
c
)
,
f
)
,
e
g
)
devono
essere
di
data
non
anteriore
di
tre
mesi
a
quella
dell
'
avviso
;
quelli
di
cui
alle
lettere
a
)
,
b
)
e
g
)
devono
essere
debitamente
legalizzati
.
Le
domande
di
ammissione
al
concorso
,
presentate
da
Società
cooperative
,
debbono
essere
corredate
dai
documenti
seguenti
:
a
)
atto
costitutivo
,
statuto
approvato
dal
prefetto
e
altri
documenti
comprovanti
la
legale
costituzione
;
b
)
titoli
e
documenti
che
dimostrino
il
possesso
dei
mezzi
sufficienti
per
il
regolare
e
completo
esercizio
della
farmacia
.
I
documenti
e
titoli
possono
essere
presentati
in
originale
o
in
copia
autentica
e
devono
,
come
le
domande
,
essere
conformi
alla
legge
sul
bollo
.
Art
.
5
.
-
Non
possono
essere
approvati
dal
prefetto
,
agli
effetti
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
,
gli
statuti
di
Società
cooperative
che
non
contengano
disposizioni
dalle
quali
esplicitamente
risulti
:
a
)
l
'
accessibilità
a
chiunque
,
avendo
capacità
giuridica
,
non
abbia
interessi
contrari
alla
Società
;
b
)
il
numero
minimo
dei
soci
,
non
inferiore
a
300
nei
Comuni
con
popolazione
oltre
i
150.000
abitanti
;
non
inferiore
a
150
nei
Comuni
con
popolazione
oltre
i
40.000
abitanti
;
non
inferiore
a
100
nei
Comuni
con
popolazione
oltre
i
15.000
abitanti
;
non
inferiore
a
50
negli
altri
Comuni
;
c
)
l
'
obbligo
,
quando
si
tratti
di
cooperative
non
esercenti
il
solo
ramo
farmaceutico
,
di
tenere
,
per
quest
'
ultimo
bilancio
,
contabilità
e
locali
distinti
;
d
)
il
modo
di
ripartizione
degli
utili
in
guisa
che
al
capitale
non
sia
conferito
un
dividendo
maggiore
del
5%
né
superiore
in
complesso
alla
metà
degli
utili
totali
depurati
dalla
quota
di
riserva
di
cui
all
'
art
.
182
dei
Codice
di
commercio
;
e
)
la
limitazione
della
compartecipazione
agli
utili
netti
da
parte
degli
amministratori
in
modo
che
questi
non
possano
complessivamente
parteciparvi
in
misura
eccedente
il
5%;
f
)
i
criteri
per
la
determinazione
del
numero
del
personale
stipendiato
,
in
modo
da
contenerlo
nei
limiti
dello
stretto
necessario
,
e
le
condizioni
fatte
al
personale
direttivo
,
compresi
i
limiti
delle
eventuali
partecipazioni
agli
utili
;
g
)
le
norme
per
la
nomina
del
direttore
;
h
)
l
'
obbligo
di
comunicare
annualmente
al
prefetto
i
bilanci
e
di
fornirgli
tutti
i
documenti
giustificativi
che
dimostrino
il
rigoroso
adempimento
delle
condizioni
stabilite
dalla
legge
e
del
presente
regolamento
.
Fra
le
condizioni
di
ammissibilità
a
socio
non
vi
può
essere
l
'
obbligo
di
sottoscrivere
più
azioni
,
quando
l
'
importo
complessivo
superi
le
lire
cento
.
Art
.
6
.
-
Non
sono
ammesse
per
qualsiasi
ragione
le
domande
che
pervengono
dopo
la
scadenza
del
termine
fissato
dall
'
avviso
di
concorso
e
quelle
non
corredate
da
tutti
i
documenti
di
rito
.
Scaduto
il
termine
stesso
o
,
se
del
caso
,
quello
maggiore
consentito
dal
successivo
art
.
19
,
il
presidente
convoca
la
Commissione
.
Questa
giudica
innanzi
tutto
dell
'
ammissibilità
dei
concorrenti
;
poscia
stabilisce
le
norme
e
i
criteri
per
la
valutazione
dei
titoli
;
infine
procede
all
'
esame
delle
istanze
.
Compiuto
il
giudizio
sulle
singole
domande
,
la
Commissione
forma
la
graduatoria
degli
ammessi
al
concorso
.
A
parità
di
giudizio
nei
titoli
e
salvo
il
disposto
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
è
titolo
di
preferenza
l
'
anzianità
,
determinata
,
per
i
farmacisti
,
in
conformità
dell
'
art
.
8
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
12
agosto
1911
,
n
.
1022
per
l
'
esecuzione
della
legge
10
luglio
1910
,
n
.
455
,
sugli
ordini
dei
sanitari
e
,
per
le
Società
cooperative
,
dalla
data
di
approvazione
dello
statuto
.
Art
.
7
.
-
Dall
'
esito
del
concorso
il
prefetto
avverte
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
i
concorrenti
,
invitando
il
vincitore
a
far
pervenire
entro
dieci
giorni
dalla
data
della
ricevuta
della
lettera
stessa
la
eventuale
sua
rinuncia
a
termini
del
terzo
comma
,
dell
'
art
.
10
della
legge
,
nonché
a
far
conoscere
entro
trenta
giorni
dalla
medesima
data
il
locale
dove
sarà
aperta
la
farmacia
e
,
quando
non
si
tratti
di
cooperativa
,
a
trasmettere
anche
la
bolletta
comprovante
il
pagamento
della
prima
rata
della
tassa
di
concessione
,
nella
misura
di
un
terzo
dell
'
ammontare
della
tassa
medesima
.
Il
mancato
invio
della
notizia
e
,
se
del
caso
,
della
bolletta
equivale
a
rinuncia
all
'
autorizzazione
,
senza
pregiudizio
degli
effetti
conseguenti
alla
mancanza
della
rinunzia
esplicita
di
cui
al
comma
precedente
.
Di
ciò
il
prefetto
fa
esplicito
avvertimento
nella
comunicazione
nella
quale
indica
altresì
il
termine
,
non
minore
di
un
mese
né
maggiore
di
due
dalla
scadenza
dei
trenta
giorni
suindicati
,
entro
il
quale
avrà
luogo
l
'
ispezione
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
.
Se
il
concorso
è
vinto
da
una
Società
cooperativa
,
questa
deve
far
pervenire
al
prefetto
entro
il
termine
stabilito
per
l
'
ispezione
l
'
atto
di
nomina
del
direttore
,
regolarmente
inscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
di
farmacisti
del
Regno
.
Art
.
8
.
-
In
caso
di
rinuncia
espressa
o
tacita
da
parte
del
vincitore
il
prefetto
ne
dà
comunicazione
al
secondo
graduato
negli
stessi
modi
e
con
le
stesse
avvertenze
fatte
al
primo
graduato
e
così
di
seguito
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
15
del
presente
regolamento
.
Art
.
9
.
-
Adempiute
da
parte
del
vincitore
le
formalità
di
cui
all
'
art
.
7
,
il
prefetto
emette
il
decreto
di
autorizzazione
.
Questo
deve
indicare
,
se
trattasi
di
farmacista
:
a
)
il
cognome
,
il
nome
,
la
paternità
del
farmacista
autorizzato
,
la
data
e
il
luogo
di
nascita
,
la
data
e
la
Università
o
Scuola
nelle
quali
egli
conseguì
il
diploma
o
la
laurea
;
b
)
l
'
ammontare
della
tassa
di
concessione
,
l
'
importo
della
quota
pagata
,
la
data
ed
il
numero
della
relativa
quietanza
e
l
'
ufficio
del
registro
che
l
'
ha
rilasciata
,
nonché
la
data
di
scadenza
per
il
pagamento
delle
rimanenti
rate
,
ai
termini
dell
'
art
.
10
del
presente
regolamento
;
c
)
il
Comune
e
la
sede
della
farmacia
,
nonché
il
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Copia
del
provvedimento
è
trasmessa
all
'
Intendenza
di
finanza
.
Se
trattasi
di
Società
cooperative
,
il
decreto
deve
indicare
:
a
)
la
denominazione
della
Società
,
la
data
di
legale
costituzione
e
quella
dell
'
approvazione
dello
statuto
da
parte
del
prefetto
;
b
)
il
Comune
e
la
sede
della
farmacia
,
nonché
il
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Art
.
10
.
-
Il
rimanente
importo
della
tassa
di
concessione
,
oltre
la
prima
rata
già
pagata
ai
termini
dell
'
art
.
7
del
presente
regolamento
,
è
corrisposto
in
rate
uguali
da
versarsi
nei
due
anni
solari
successivi
a
quello
in
cui
ha
avuto
luogo
la
concessione
,
all
'
ufficio
del
registro
nel
cui
distretto
trovasi
la
farmacia
.
Entro
dieci
giorni
dalle
relative
scadenze
l
'
interessato
deve
far
pervenire
al
prefetto
le
corrispondenti
bollette
attestanti
il
pagamento
.
La
decadenza
dall
'
autorizzazione
per
il
mancato
pagamento
di
una
delle
rate
è
dichiarata
con
decreto
del
prefetto
,
in
seguito
a
diffida
regolarmente
notificata
,
di
pagare
entro
dieci
giorni
l
'
importo
della
rata
non
pagata
.
Art
.
11
.
-
Chi
intende
trasferire
una
farmacia
da
uno
ad
altro
locale
nell
'
ambito
della
sede
per
la
quale
fu
concessa
l
'
autorizzazione
deve
farne
domanda
al
prefetto
,
corredata
,
ove
occorra
,
della
prova
dell
'
osservanza
dei
prescritti
limiti
di
distanza
.
La
domanda
dev
'
essere
pubblicata
per
quindici
giorni
consecutivi
all
'
albo
della
prefettura
e
del
Comune
.
Il
decreto
di
trasferimento
richiama
quello
di
autorizzazione
ed
indica
il
nuovo
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Art
.
12
.
-
Nel
caso
di
contestazione
sul
prezzo
degli
arredi
,
delle
provviste
e
delle
dotazioni
della
farmacia
,
sarà
a
cura
di
una
o
di
tutte
e
due
le
parti
interessate
richiesto
il
giudizio
della
Commissione
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
con
apposita
domanda
alla
Commissione
stessa
.
La
domanda
dovrà
contenere
l
'
indicazione
dell
'
ammontare
del
prezzo
offerto
.
La
Commissione
richiede
alle
parti
un
congruo
deposito
per
le
spese
e
,
entro
quindici
giorni
da
quello
in
cui
ebbe
la
domanda
,
sentite
le
parti
,
prende
la
sua
decisione
,
che
a
cura
del
prefetto
è
notificata
agli
interessati
mediante
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
.
Se
entro
dieci
giorni
il
proprietario
non
si
avvale
della
facoltà
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
8
della
legge
,
si
intende
aver
accettata
la
decisione
della
Commissione
ed
il
nuovo
titolare
viene
immesso
nel
possesso
degli
arredi
,
delle
dotazioni
e
delle
provviste
,
fatta
,
se
del
caso
,
offerta
reale
del
prezzo
risultante
dalla
decisione
stessa
.
Qualora
il
nuovo
titolare
lasci
decorrere
dieci
giorni
dalla
scadenza
del
termine
sopraindicato
senza
versare
il
prezzo
viene
dichiarato
decaduto
a
termini
dell
'
art
.
11
,
lett
.
c
)
,
della
legge
.
Art
.
13
.
-
Le
spese
occorse
per
la
decisione
della
Commissione
sono
a
carico
del
precedente
titolare
o
dei
suoi
eredi
,
qualora
la
decisione
importi
una
somma
inferiore
a
quella
offerta
dal
nuovo
titolare
.
Sono
invece
a
carico
del
nuovo
titolare
quando
la
decisione
importi
una
differenza
in
più
,
in
confronto
del
prezzo
offerto
,
maggiore
del
decimo
.
Si
dividono
,
infine
,
per
metà
fra
le
parti
quando
la
differenza
fra
il
prezzo
offerto
e
quello
risultante
dalla
decisione
non
sia
maggiore
del
decimo
.
La
nota
delle
spese
è
resa
esecutoria
dal
prefetto
e
notificata
agli
interessati
.
Art
.
14
.
-
Nel
termine
di
cui
al
penultimo
comma
del
precedente
art
.
7
,
il
medico
provinciale
esegue
l
'
ispezione
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
coll
'
assistenza
di
un
farmacista
iscritto
in
un
ordine
provinciale
designato
volta
per
volta
dal
prefetto
,
ed
alla
presenza
del
titolare
autorizzato
ed
,
in
caso
di
cooperativa
,
del
direttore
.
Dell
'
esito
della
ispezione
il
medico
provinciale
riferisce
al
prefetto
,
il
quale
,
nel
caso
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
9
della
legge
,
assegna
,
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
,
un
termine
non
maggiore
di
trenta
giorni
per
mettersi
in
regola
,
decorso
il
quale
infruttuosamente
pronuncia
la
decadenza
.
Art
.
15
.
-
Lo
svincolo
delle
cauzioni
prestate
è
ordinato
dal
prefetto
su
domanda
degli
interessati
.
Se
la
domanda
è
fatta
entro
i
trenta
giorni
assegnati
al
vincitore
del
concorso
a
norma
dell
'
art
.
7
del
presente
regolamento
,
equivale
a
rinuncia
dell
'
istante
al
diritto
di
surroga
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
10
della
legge
.
Art
.
16
.
-
Debbono
comunicarsi
al
prefetto
della
Provincia
,
nella
quale
la
relativa
farmacia
ha
sede
:
a
)
dal
sindaco
,
la
dichiarazione
di
morte
di
un
titolare
autorizzato
,
entro
tre
giorni
dalla
dichiarazione
stessa
,
e
la
perdita
della
cittadinanza
,
entro
tre
giorni
dalla
eseguita
annotazione
;
b
)
dal
cancelliere
del
tribunale
che
l
'
ha
pronunciato
,
la
sentenza
di
interdizione
o
inabilitazione
,
quella
di
dichiarazione
di
fallimento
e
quella
di
omologazione
di
concordato
,
entro
tre
giorni
dalla
pubblicazione
;
c
)
a
cura
del
pubblico
ministero
,
la
sentenza
passata
in
giudicato
in
base
alla
quale
il
titolare
autorizzato
sia
punito
con
la
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
maggiore
di
un
mese
;
d
)
dal
presidente
dell
'
ordine
,
la
cancellazione
dall
'
albo
pronunziata
a
norma
dell
'
art
.
5
,
lett
.
a
)
e
b
)
,
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
12
agosto
1911
,
n
.
1022
.
Art
.
17
.
-
Nei
casi
di
cui
alle
lettere
b
)
,
c
)
,
e
)
,
ed
f
)
dell
'
art
.
11
della
legge
,
il
prefetto
notifica
all
'
interessato
la
causa
di
decadenza
con
lettera
raccomandata
con
ricevuta
di
ritorno
,
prefiggendo
il
termine
di
dieci
giorni
per
le
eventuali
giustificazioni
.
Trascorso
detto
termine
e
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
il
prefetto
provvede
con
decreto
motivato
,
che
notifica
in
via
amministrativa
all
'
interessato
e
fa
eseguire
la
immediata
chiusura
della
farmacia
.
Art
.
18
.
-
Alle
autorizzazioni
concesse
a
Società
cooperative
,
oltre
la
causa
di
decadenza
prevista
dall
'
art
.
9
,
si
applicano
quelle
dell
'
art
.
11
lettere
b
)
e
c
)
e
dell
'
art
.
12
della
legge
.
Fra
le
cause
stesse
si
comprende
anche
la
inosservanza
delle
disposizioni
dello
statuto
di
cui
all
'
art
.
5
del
presente
regolamento
.
La
decadenza
,
esclusi
i
casi
indicati
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
articolo
12
della
legge
,
è
pronunziata
nei
modi
e
nelle
forme
stabilite
dal
precedente
articolo
.
Art
.
19
.
-
Le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
le
altre
istituzioni
erette
in
ente
morale
che
intendono
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
a
termini
del
primo
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
,
debbono
farne
domanda
al
prefetto
indicando
la
sede
della
farmacia
e
presentando
le
deliberazioni
debitamente
approvate
nelle
forme
per
esse
prescritte
,
nonché
il
regolamento
contenente
le
norme
per
la
nomina
del
direttore
della
farmacia
e
per
la
gestione
di
questa
.
Alla
domanda
deve
unirsi
,
quando
non
trattasi
di
istituzioni
pubbliche
di
benificenza
,
la
bolletta
comprovante
il
pagamento
del
terzo
della
tassa
di
concessione
.
Se
la
domanda
è
presentata
prima
della
pubblicazione
dell
'
avviso
di
concorso
,
il
prefetto
decide
su
di
essa
entro
il
termine
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
3
del
presente
regolamento
.
Se
è
presentata
dopo
non
può
essere
presa
in
considerazione
se
non
perviene
al
prefetto
entro
il
termine
prefisso
dall
'
avviso
per
la
presentazione
delle
domande
di
ammissione
al
concorso
.
Il
prefetto
provvede
entro
cinque
giorni
con
decreto
motivato
,
da
eseguirsi
nonostante
ricorso
.
Nel
caso
di
reiezione
dell
'
istanza
si
proseguono
le
operazioni
di
concorso
.
Art
.
20
.
-
Il
decreto
di
autorizzazione
di
cui
al
precedente
articolo
deve
indicare
l
'
ente
interessato
,
la
data
delle
relative
deliberazioni
e
delle
approvazioni
intervenute
,
il
Comune
e
la
sede
della
farmacia
,
nonché
il
locale
in
cui
sarà
tenuto
l
'
esercizio
farmaceutico
.
Quando
non
trattasi
di
istituzione
di
beneficenza
,
esso
deve
altresì
contenere
l
'
indicazione
dell
'
ammontare
della
tassa
di
concessione
,
dell
'
importo
della
quota
pagata
,
la
data
e
il
numero
della
relativa
quietanza
e
l
'
ufficio
del
registro
che
l
'
ha
rilasciata
,
e
l
'
indicazione
della
scadenza
delle
successive
rate
a
mente
dell
'
articolo
10
del
presente
regolamento
:
in
tal
caso
copia
del
provvedimento
è
trasmessa
all
'
intendenza
di
finanza
.
Nella
comunicazione
relativa
il
prefetto
indica
all
'
ente
il
termine
,
non
minore
di
un
mese
né
maggiore
di
due
,
entro
il
quale
avrà
luogo
l
'
ispezione
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
.
In
tale
termine
deve
farsi
pervenire
al
prefetto
l
'
atto
di
nomina
del
direttore
responsabile
.
Art
.
21
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
le
farmacie
,
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
,
è
concessa
dal
prefetto
con
l
'
osservanza
delle
disposizioni
del
primo
,
terzo
e
quarto
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
22
.
-
I
Comuni
i
quali
intendono
aprire
la
farmacia
di
cui
al
terzo
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
,
debbono
farne
domanda
al
prefetto
unendo
le
relative
deliberazioni
,
debitamente
approvate
,
e
il
regolamento
contenente
le
norme
per
la
nomina
del
direttore
e
per
la
gestione
della
farmacia
.
Le
stesse
formalità
devono
osservarsi
dai
Comuni
che
intendono
valersi
della
facoltà
di
cui
al
quarto
comma
del
predetto
articolo
;
le
relative
deliberazioni
motivate
devono
dimostrare
il
concorso
delle
condizioni
tassativamente
richieste
dalla
legge
.
Il
prefetto
provvede
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
con
apposito
decreto
in
conformità
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
23
.
-
Nei
casi
indicati
alle
lett
.
c
)
e
d
)
dell
'
art
.
12
della
legge
si
applica
,
nei
riguardi
delle
autorizzazioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
20
,
21
e
22
,
il
procedimento
stabilito
dall
'
art
.
17
del
presente
regolamento
.
Art
.
24
.
-
L
'
autorizzazione
ad
aprire
ed
esercitare
una
farmacia
municipale
mediante
un
farmacista
condotto
,
a
termini
dell
'
art
.
13
della
legge
,
può
essere
concessa
quando
per
due
volte
consecutive
sia
andato
deserto
il
concorso
.
I
Comuni
che
,
sia
isolatamente
,
sia
in
consorzio
,
intendono
istituire
ed
esercitare
una
di
tali
farmacie
debbono
farne
domanda
al
prefetto
,
inviando
le
relative
deliberazioni
debitamente
approvate
e
il
capitolato
di
servizio
.
Quando
si
tratti
di
farmacia
consorziale
il
prefetto
provvede
con
unico
decreto
all
'
autorizzazione
di
essa
,
alla
costituzione
del
consorzio
ed
all
'
approvazione
della
relativa
convenzione
regolatrice
.
Ai
consorzi
per
le
condotte
farmaceutiche
sono
estese
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
relative
ai
consorzi
medici
,
contenute
negli
articoli
2
,
4
,
6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
e
14
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
19
luglio
1906
,
n
.
466
.
Art
.
25
.
-
Nei
casi
nei
quali
il
prefetto
dichiara
la
obbligatorietà
della
istituzione
di
una
farmacia
,
municipale
o
consorziale
,
assegna
nel
relativo
decreto
un
termine
per
la
compilazione
del
capitolato
di
servizio
,
decorso
il
quale
infruttuosamente
,
la
Giunta
provinciale
amministrativa
provvede
di
ufficio
.
Art
.
26
.
-
I
capitolati
per
le
condotte
farmaceutiche
comunali
o
consorziali
sono
deliberati
volta
per
volta
dal
Consiglio
comunale
o
dall
'
assemblea
consorziale
e
sottoposti
all
'
approvazione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
che
decide
,
udito
il
parere
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
.
Essi
debbono
contenere
:
a
)
brevi
cenni
sulla
conformazione
topografica
del
territorio
della
condotta
e
dei
centri
abitati
che
comprende
,
ed
il
numero
complessivo
della
sua
popolazione
agglomerata
e
sparsa
;
b
)
le
modalità
del
concorso
,
da
eseguirsi
sempre
esclusivamente
per
titoli
,
e
le
condizioni
di
ammissione
dei
concorrenti
;
c
)
l
'
enunciazione
degli
obblighi
del
farmacista
condotto
e
le
altre
disposizioni
inerenti
al
regolare
adempimento
del
servizio
,
come
quelle
per
la
gestione
e
conservazione
del
materiale
,
per
la
resa
dei
conti
,
per
il
versamento
degli
introiti
giornalieri
,
per
l
'
assunzione
in
consegna
delle
suppellettili
e
della
dotazione
della
farmacia
,
delle
quali
sarà
amministratore
e
contabile
giusta
le
norme
vigenti
di
contabilità
comunale
;
d
)
l
'
ammontare
dello
stipendio
assegnato
al
farmacista
condotto
e
le
eventuali
disposizioni
relative
agli
aumenti
sessennali
;
e
)
le
disposizioni
concernenti
le
licenze
,
i
congedi
,
le
supplenze
in
caso
di
malattia
,
quelle
eventuali
circa
le
aspettative
per
motivi
di
famiglia
e
di
salute
,
le
dimissioni
.
Agli
effetti
della
lettera
b
)
del
presente
articolo
,
tra
i
documenti
di
rito
per
l
'
ammissione
al
concorso
dovranno
sempre
figurare
il
certificato
di
cittadinanza
italiana
,
il
certificato
penale
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
dall
'
apertura
del
concorso
,
il
certificato
di
iscrizione
nell
'
albo
di
un
ordine
provinciale
di
farmacisti
.
Non
deve
essere
apposta
condizione
di
limite
massimo
di
età
per
i
concorrenti
che
abbiano
già
prestato
o
prestino
servizio
in
altre
condotte
farmaceutiche
,
salvo
l
'
accertamento
dell
'
idoneità
fisica
dei
concorrenti
stessi
.
Contro
la
decisione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
è
ammesso
il
ricorso
al
Governo
del
Re
.
Art
.
27
.
-
Ai
farmacisti
condotti
sono
estese
,
per
quanto
applicabili
le
disposizioni
degli
articoli
32
e
35
nonché
quelle
degli
articoli
dal
27
al
44
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
19
luglio
1906
numero
466
.
Capo
II
DISPOSIZIONE
SULL
'
ESERCIZIO
DELLE
FARMACIE
Art
.
28
.
-
Il
prefetto
,
sentiti
le
Giunte
comunali
ed
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
stabilisce
le
norme
e
gli
orari
per
il
regolare
esercizio
della
farmacia
nella
Provincia
,
a
termini
del
primo
comma
dell
'
art
.
14
della
legge
,
tenendo
conto
anche
delle
necessità
del
servizio
farmaceutico
notturno
e
della
convenienza
di
concedere
,
ove
sia
possibile
,
la
chiusura
domenicale
,
e
provvede
alla
loro
inserzione
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Copia
degli
orari
e
delle
norme
dev
'
essere
tenuta
esposta
al
pubblico
in
ciascuna
farmacia
.
Art
.
29
.
-
Il
titolare
autorizzato
di
ciascuna
farmacia
che
intenda
farsi
sostituire
temporaneamente
nell
'
esercizio
,
nel
darne
avviso
al
prefetto
indica
quale
sia
la
persona
che
lo
sostituirà
.
Le
stesse
norme
valgono
per
la
temporanea
sostituzione
del
direttore
responsabile
nelle
farmacie
che
ne
sono
provviste
a
termini
di
legge
.
Art
.
30
.
-
Presso
ogni
prefettura
deve
essere
tenuto
al
corrente
il
registro
delle
farmacie
esistenti
in
ciascun
Comune
della
Provincia
,
comprese
quelle
autorizzate
in
eccedenza
alla
pianta
organica
a
norma
del
terzo
e
quarto
comma
dell
'
art
.
12
della
legge
.
In
separato
elenco
sono
indicate
le
farmacie
municipali
di
cui
all
'
art
.
13
della
legge
stessa
.
Opportune
norme
verranno
al
riguardo
dettate
dal
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
31
.
-
La
tassa
di
ispezione
di
cui
all
'
art
.
16
della
legge
è
corrisposta
annualmente
e
la
riscossione
ne
è
affidata
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
i
quali
rispondono
del
non
riscosso
per
riscosso
.
Essi
versano
le
somme
dovute
al
ricevitore
provinciale
,
il
quale
,
a
sua
volta
,
ne
cura
il
versamento
in
tesoreria
.
Art
.
32
.
-
Il
prefetto
,
valendosi
del
registro
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
30
del
presente
regolamento
,
prepara
la
matricola
dei
debitori
della
tassa
di
ispezione
,
distinguendoli
per
Comune
,
e
indicando
per
ciascuno
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
il
domicilio
e
la
farmacia
.
Per
quanto
riguarda
gli
enti
sarà
indicata
la
denominazione
dell
'
ente
,
la
sede
e
la
farmacia
cui
la
tassa
si
riferisce
.
La
matricola
viene
ogni
anno
,
nel
mese
di
gennaio
,
completata
e
rettificata
con
l
'
aggiunta
di
coloro
che
furono
omessi
e
con
la
cancellazione
di
quelli
che
,
per
qualsiasi
causa
,
furono
indebitamente
inscritti
o
che
,
per
motivi
sopravvenuti
,
ne
debbono
essere
esclusi
.
Essa
deve
essere
depositata
per
quindici
giorni
durante
il
mese
di
febbraio
nell
'
ufficio
comunale
.
Il
sindaco
,
con
avviso
al
pubblico
,
avverte
del
deposito
di
detta
matricola
,
indicando
i
giorni
e
le
ore
in
cui
gl
'
interessati
potranno
consultarla
.
Art
.
33
.
-
Entro
trenta
giorni
dall
'
ultimo
della
pubblicazione
della
matricola
,
gli
interessati
possono
reclamare
al
prefetto
il
quale
provvede
in
primo
grado
.
Entro
un
mese
dalla
notificazione
della
decisione
del
prefetto
,
possono
produrre
appello
al
ministro
dell
'
interno
,
che
decide
definitivamente
.
Le
decisioni
,
tanto
di
primo
quanto
di
secondo
grado
,
sono
notificate
a
mezzo
del
messo
comunale
.
Art
.
34
.
-
Non
oltre
il
31
luglio
il
prefetto
trasmette
la
matricola
rettificata
in
seguito
alle
decisioni
amministrative
pronunciate
fino
a
quell
'
epoca
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
la
invia
alle
agenzie
delle
imposte
della
Provincia
,
affinché
ciascun
ufficio
ne
tragga
gli
elementi
necessari
per
la
compilazione
dei
ruoli
per
i
Comuni
compresi
nel
proprio
distretto
.
Non
più
tardi
del
30
novembre
gli
agenti
delle
imposte
trasmettono
i
ruoli
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
,
riconosciutili
regolari
in
base
alle
rispettive
matricole
,
li
comunica
al
prefetto
,
che
li
rende
esecutori
e
quindi
li
invia
ai
sindaci
per
la
pubblicazione
e
la
consegna
agli
esattori
,
ciò
che
deve
coincidere
con
la
pubblicazione
e
la
consegna
dei
ruoli
delle
imposte
dirette
.
Entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
del
ruolo
,
i
contribuenti
possono
fare
opposizione
per
duplicazione
o
per
errore
materiale
,
ricorrendo
al
prefetto
.
Avverso
la
decisione
del
prefetto
è
ammesso
appello
al
ministro
dell
'
interno
entro
trenta
giorni
dalla
notifica
della
decisione
di
primo
grado
.
Le
decisioni
sono
notificate
agli
interessati
a
mezzo
del
messo
comunale
.
I
reclami
non
sospendono
la
riscossione
della
tassa
.
Art
.
35
.
-
In
qualunque
epoca
dell
'
anno
venga
autorizzata
l
'
apertura
della
farmacia
,
la
tassa
di
ispezione
è
dovuta
per
l
'
intiero
suo
ammontare
.
Il
pagamento
è
ripartito
in
due
rate
uguali
che
scadono
il
dieci
aprile
e
il
dieci
ottobre
di
ogni
anno
.
L
'
aggio
di
riscossione
spettante
all
'
esattore
ed
al
ricevitore
provinciale
nella
misura
convenuta
per
le
imposte
dirette
si
aggiunge
alla
tassa
.
Per
la
riscossione
gli
esattori
ed
i
ricevitori
provinciali
sono
tenuti
a
prestare
una
cauzione
uguale
all
'
importo
di
una
rata
del
carico
annuale
.
Per
la
costituzione
e
l
'
approvazione
di
tale
garanzia
valgono
le
norme
stabilite
dal
testo
unico
delle
leggi
sulla
riscossione
delle
imposte
,
approvato
con
R
.
decreto
29
giugno
1912
,
n
.
281
e
del
relativo
regolamento
.
Art
.
36
.
-
Per
tutto
ciò
che
non
è
espressamente
contemplato
dal
presente
regolamento
,
si
applicano
le
norme
vigenti
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Art
.
37
.
-
Le
visite
biennali
e
straordinarie
sono
eseguite
dal
medico
provinciale
allo
scopo
di
verificare
se
siano
adempiuti
tutti
gli
obblighi
imposti
per
l
'
esercizio
della
farmacia
.
Spetta
al
prefetto
,
su
proposta
del
medico
provinciale
,
di
designare
il
farmacista
inscritto
nell
'
albo
di
un
ordine
o
il
chimico
che
dovrà
assistere
alle
dette
visite
in
conformità
dell
'
art
.
17
,
linea
G
)
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
regio
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Art
.
38
.
-
Si
procede
alla
visita
con
l
'
intervento
del
titolare
autorizzato
o
del
direttore
responsabile
della
farmacia
.
Assiste
in
qualità
di
segretario
un
impiegato
dell
'
ufficio
sanitario
od
il
cancelliere
della
pretura
,
o
,
in
mancanza
,
il
segretario
del
Comune
o
chi
per
esso
.
Il
verbale
viene
esteso
in
doppio
originale
,
uno
da
trascriversi
in
apposito
registro
che
il
farmacista
è
obbligato
a
tenere
e
l
'
altro
da
trasmettersi
al
prefetto
della
Provincia
.
Ambedue
gli
originali
devono
essere
firmati
dal
medico
provinciale
,
dal
farmacista
o
dal
chimico
che
assiste
,
dal
titolare
o
direttore
della
farmacia
e
dal
segretario
.
Qualora
il
titolare
o
il
direttore
si
rifiutasse
d
'
intervenire
o
di
firmare
il
verbale
,
deve
farsene
menzione
indicando
i
motivi
del
rifiuto
.
Art
,
39
.
-
Se
all
'
atto
della
visita
fra
le
sostanze
che
il
farmacista
ritiene
se
ne
trovassero
alcune
guaste
od
adulterate
,
i
visitatori
procederanno
all
'
immediato
loro
disperdimento
;
ove
il
titolare
od
il
direttore
si
opponga
,
i
visitatori
ne
faranno
il
sequestro
,
ritirandone
sempre
un
saggio
per
promuovere
l
'
applicazione
della
pena
comminata
dall
'
art
.
59
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Quando
si
proceda
al
sequestro
,
le
sostanze
saranno
chiuse
e
suggellate
con
la
firma
anche
del
segretario
e
del
titolare
o
direttore
responsabile
,
e
,
se
questi
si
rifiuta
di
firmare
,
se
ne
farà
menzione
nel
verbale
con
la
indicazione
dei
motivi
addotti
.
Al
verbale
da
trasmettere
al
prefetto
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
ove
ne
sia
il
caso
,
deve
essere
unito
il
campione
delle
sostanze
medicinali
trovate
guaste
od
adulterate
.
Nel
caso
che
dal
verbale
risulti
qualche
contravvenzione
prevista
dalla
legge
,
il
prefetto
lo
trasmetterà
immediatamente
all
'
autorità
giudiziaria
.
Art
.
40
.
-
Le
farmacie
e
le
officine
nelle
quali
si
preparano
sostanze
da
adoperarsi
per
uso
ipodermico
devono
essere
fornite
dei
mezzi
atti
ad
assicurare
un
'
accurata
sterilizzazione
dei
recipienti
e
del
contenuto
.
Art
.
41
.
-
Gli
ambulatori
di
cui
all
'
art
.
85
del
regolamento
generale
sanitario
approvato
con
R
.
decreto
3
febbraio
1901
,
n
.
45
,
devono
sempre
avere
l
'
ingresso
diverso
da
quello
della
farmacia
alla
quale
sono
annessi
.
Art
.
42
.
-
Dell
'
avvenuta
pubblicazione
,
così
della
Farmacopea
ufficiale
,
come
delle
tariffe
di
cui
all
'
art
.
17
della
legge
,
il
Ministero
dell
'
interno
dà
avviso
per
mezzo
della
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
.
Art
.
43
.
-
Nella
Farmacopea
ufficiale
sono
indicate
,
con
speciale
contrassegno
,
le
sostanze
medicinali
di
cui
le
farmacie
hanno
l
'
obbligo
di
essere
provviste
a
termini
dell
'
art
.
58
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Esse
saranno
anche
riportate
in
apposito
elenco
.
Sono
pure
indicati
gli
apparecchi
e
gli
utensili
indispensabili
in
ciascuna
farmacia
;
le
sostanze
che
debbono
essere
tenute
,
con
particolare
contrassegno
,
in
armadio
chiuso
a
chiave
a
termini
dell
'
art
.
60
del
citato
testo
unico
e
le
sostanze
medicamentose
che
debbono
essere
tenute
al
riparo
della
luce
.
Saranno
pure
indicate
le
dosi
dei
medicamenti
per
l
'
adulto
,
oltre
le
quali
il
farmacista
non
può
fare
la
spedizione
salvo
il
caso
di
dichiarazione
speciale
del
medico
a
termini
dell
'
art
.
48
del
presente
regolamento
.
Sono
inoltre
aggiunte
tutte
le
indicazioni
che
si
riterranno
opportune
a
meglio
regolare
l
'
esercizio
pratico
della
farmacia
.
In
un
separato
elenco
allegato
alla
Farmacopea
ufficiale
può
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
essere
autorizzata
la
iscrizione
di
specialità
medicinali
di
produttori
italiani
.
Questi
debbono
,
nel
caso
,
inviare
al
Ministero
dell
'
interno
apposita
domanda
corredata
dei
documenti
,
delle
indicazioni
e
di
quanto
altro
sia
stabilito
dallo
stesso
Ministero
.
Art
.
44
.
-
I
prodotti
inscritti
nell
'
elenco
di
cui
alla
lett
.
b
)
del
primo
comma
dell
'
art
.
17
della
legge
non
possono
essere
venduti
dai
non
farmacisti
se
non
in
quantità
uguale
o
superiore
a
quella
indicata
nell
'
elenco
medesimo
.
Tali
sostanze
debbono
essere
tenute
a
parte
in
apposito
scaffale
ed
i
recipienti
dovranno
portare
,
in
modo
chiaro
,
l
'
indicazione
del
contenuto
.
I
non
farmacisti
che
vendono
tali
prodotti
debbono
tenere
registri
di
carico
e
di
scarico
,
nei
quali
siano
annotati
,
volta
per
volta
,
gli
acquisti
fatti
e
le
vendite
con
la
indicazione
della
quantità
venduta
per
ciascun
prodotto
.
Art
.
45
.
-
Negli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
del
primo
comma
dell
'
articolo
17
della
legge
sono
indicate
in
modo
speciale
le
sostanze
velenose
.
Art
.
46
-
I
prezzi
indicati
nella
tariffa
di
cui
al
n
.
1
,
ultimo
comma
,
dell
'
art
.
17
della
legge
non
possono
essere
superati
nella
vendita
al
pubblico
.
Tale
tariffa
contiene
,
oltre
l
'
indicazione
dei
prezzi
stabiliti
per
ogni
sostanza
,
le
norme
per
la
sua
applicazione
,
i
diritti
che
competono
al
farmacista
per
le
manipolazioni
e
la
spedizione
delle
ricette
e
gli
aumenti
di
prezzo
per
le
somministrazioni
fatte
ai
privati
nelle
ore
notturne
e
quando
la
farmacia
è
chiusa
,
secondo
le
speciali
disposizioni
riguardo
agli
orari
,
stabilite
dal
prefetto
a
termini
dell'art.14
della
legge
.
Saranno
pure
indicati
gli
sconti
proporzionali
alla
entità
del
servizio
che
potranno
essere
fatti
per
le
forniture
alle
Amministrazioni
pubbliche
e
a
quelle
private
che
abbiano
carattere
di
opere
di
beneficenza
.
I
prezzi
della
tariffa
serviranno
di
norma
per
la
risoluzione
delle
contestazioni
e
gli
sconti
non
potranno
essere
oltrepassati
.
Art
.
47
.
-
La
tariffa
di
cui
al
n
.
2
dell
'
art
.
17
della
legge
contiene
,
oltre
prezzi
delle
sostanze
medicinali
indicate
nella
Farmacopea
ufficiale
,
dei
bendaggi
,
delle
fasciature
e
degli
altri
presidi
strettamente
necessari
a
completare
la
cura
a
termini
dell
'
art
.
62
del
regolamento
approvato
con
R
.
decreto
19
luglio
1906
,
n
.
466
,
le
norme
per
la
sua
applicazione
e
i
diritti
che
competono
al
farmacista
per
le
manipolazioni
e
la
spedizione
delle
ricette
.
Vi
sono
pure
indicati
gli
sconti
,
proporzionali
alla
entità
del
servizio
,
che
possono
essere
fatti
alle
amministrazioni
di
Comuni
,
opere
pie
o
altre
fondazioni
tenute
alla
somministrazione
gratuita
dei
medicinali
ai
poveri
;
tali
sconti
non
possono
essere
oltrepassati
.
La
tariffa
stessa
serve
per
gli
appalti
del
servizio
di
somministrazione
dei
medicinali
ai
poveri
,
così
mediante
licitazione
come
a
trattativa
privata
,
a
termini
dell
'
art
.
64
del
citato
regolamento
19
luglio
1906
,
n
.
466
.
Art
.
48
.
-
Le
ricette
cui
si
riferisce
l
'
art
.
61
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
debbono
essere
firmate
da
un
medico
-
chirurgo
o
veterinario
e
,
quando
contengano
la
prescrizione
di
materie
velenose
anche
in
minime
dose
devono
quest
'
ultime
essere
segnate
in
tutte
le
lettere
.
I
farmacisti
nello
spedire
le
ricette
debbono
annotare
su
di
esse
la
data
della
spedizione
e
il
prezzo
complessivo
;
sull
'
etichetta
del
recipiente
che
contiene
il
medicinale
,
debbono
annotare
la
data
della
spedizione
,
i
componenti
del
rimedio
secondo
la
ricetta
di
dose
e
il
prezzo
complessivo
.
Debbono
inoltre
indicare
chiaramente
se
il
rimedio
serve
per
uso
esterno
od
interno
od
ipodermico
;
se
deve
essere
adoperato
a
goccie
;
e
,
quando
si
tratti
di
sostanze
velenose
,
devono
ciò
rendere
noto
con
adatto
segno
esterno
molto
visibile
.
Quando
si
tratti
di
rimedi
per
cura
di
animali
,
si
scriverà
su
di
un
cartello
attaccato
all
'
involucro
od
alla
boccetta
del
medicinale
"
per
uso
veterinario
"
.
Art
.
49
.
-
Qualora
il
farmacista
nello
spedire
veleni
sopra
ordinazione
di
medici
-
chirurgici
in
conformità
di
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
61
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
,
riconosca
in
una
ricetta
la
prescrizione
di
sostanze
velenose
a
dosi
non
medicamentose
o
pericolose
,
deve
esigere
che
il
medico
chirurgo
dichiari
per
iscritto
nella
ricetta
stessa
che
la
somministrazione
è
sotto
la
sua
responsabilità
ed
a
quale
uso
deve
servire
.
Art
.
50
.
-
I
medicamenti
composti
e
le
specialità
medicinali
devono
portare
ben
visibile
anche
all
'
esterno
,
oltre
il
prezzo
complessivo
,
la
denominazione
esatta
dei
componenti
con
la
indicazione
delle
dosi
di
ciascuno
,
secondo
quanto
è
stabilito
dall
'
art
.
18
della
legge
,
ed
il
nome
,
cognome
e
domicilio
del
produttore
.
Art
.
51
.
-
Salvo
quanto
fosse
disposto
da
speciali
accordi
internazionali
pel
commercio
reciproco
dei
prodotti
medicinali
,
per
ottenere
l
'
autorizzazione
ad
introdurre
e
smerciare
nel
Regno
le
specialità
medicinali
di
fabbricazione
estera
,
gli
interessati
debbono
farne
domanda
al
Ministero
dell
'
interno
,
indicando
:
l
°
la
formula
qualitativa
e
quantitativa
del
prodotto
medicinale
;
2°
l
'
Istituto
o
l
'
officina
farmaceutica
in
cui
viene
preparato
;
3°
le
virtù
terapeutiche
che
si
attribuiscono
al
prodotto
.
La
domanda
,
inoltre
,
deve
contenere
un
cenno
,
nelle
sue
linee
generali
,
del
metodo
di
preparazione
ed
una
esplicita
dichiarazione
nel
senso
che
il
prodotto
da
importarsi
è
fabbricato
dalle
persone
,
negli
Istituti
o
nelle
officine
farmaceutiche
a
ciò
autorizzati
in
base
alle
norme
vigenti
nel
paese
estero
di
produzione
.
A
corredo
della
domanda
deve
essere
presentato
un
campione
del
prodotto
e
possono
fornirsi
tutte
quelle
notizie
e
quelle
attestazioni
,
debitamente
legalizzate
,
che
valgano
a
meglio
chiarire
la
diffusione
assunta
dallo
smercio
del
prodotto
stesso
ed
il
suo
valore
terapeutico
.
La
domanda
con
gli
atti
a
corredo
viene
trasmessa
al
Consiglio
superiore
di
sanità
per
il
suo
giudizio
a
termini
dell
'
art
.
15
della
tariffa
doganale
approvata
con
R
.
decreto
28
luglio
1910
,
n
.
577
.
Del
deliberato
favorevole
del
Consiglio
superiore
di
sanità
il
Ministero
dell
'
interno
dà
comunicazione
al
Ministero
delle
finanze
per
le
opportune
disposizioni
alle
dogane
di
confine
.
Il
commercio
delle
specialità
medicinali
e
dei
prodotti
composti
introdotti
dall
'
estero
è
soggetto
nel
Regno
alle
stesse
disposizioni
stabilite
per
i
prodotti
di
fabbrica
nazionale
.
Art
.
52.-
Presso
ciascuna
prefettura
dovranno
annotarsi
in
apposito
registro
gli
avvisi
preventivi
fatti
in
esecuzione
dell
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Qualora
la
persona
preposta
alla
direzione
dell
'
officina
non
abbia
i
titoli
prescritti
,
il
prefetto
intima
al
proprietario
il
divieto
di
aprirla
o
l
'
ordine
di
chiuderla
quando
già
fosse
aperta
,
ed
in
quest
'
ultimo
caso
deferisce
il
contravventore
all
'
autorità
giudiziaria
.
Ogni
cambiamento
nella
direzione
della
officina
deve
essere
notificato
al
prefetto
il
quale
farà
verificare
dal
medico
provinciale
i
titoli
del
nuovo
direttore
.
In
caso
di
cessazione
o
di
interruzione
dell
'
esercizio
il
proprietario
deve
,
entro
quindici
giorni
,
darne
avviso
al
prefetto
per
le
necessarie
annotazioni
sul
registro
.
Art
.
53
.
-
Le
officine
di
cui
all
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
sono
visitate
almeno
una
volta
all
'
anno
dal
medico
provinciale
assistito
dal
chimico
e
dal
farmacista
componenti
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
onde
accertare
se
i
locali
e
gli
arredi
corrispondono
allo
scopo
e
se
i
prodotti
chimici
usati
in
medicina
ed
i
medicinali
in
genere
corrispondono
ai
caratteri
di
bontà
e
di
purezza
necessari
al
loro
scopo
terapeutico
.
Le
officine
stesse
debbono
tener
copia
della
Farmacopea
ufficiale
.
Tali
ispezioni
,
alle
quali
assiste
il
direttore
dell
'
officina
,
vengono
eseguite
secondo
le
norme
stabilite
per
le
visite
alle
farmacie
,
e
qualora
si
trovassero
medicinali
guasti
,
imperfetti
o
nocivi
,
il
prefetto
trasmetterà
il
verbale
all
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
applicazione
delle
pene
previste
dall
'
art
.
59
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Il
ministro
dell
'
interno
ed
il
prefetto
possono
ordinare
anche
ispezioni
straordinarie
.
Art
.
54
.
-
Quando
dalle
ispezioni
risultino
irregolarità
il
prefetto
diffida
il
proprietario
a
mettersi
in
regola
fissandogli
allo
scopo
un
termine
.
Per
abituale
negligenza
od
irregolarità
nell
'
esercizio
dell
'
officina
,
accertate
posteriormente
alla
diffida
,
il
prefetto
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
può
ordinare
la
chiusura
dell
'
officina
stessa
con
le
modalità
stabilite
per
le
farmacie
dall
'
art
.
11
della
legge
e
dall
'
art
.
17
del
presente
regolamento
.
Art
.
55
.
-
Le
spese
dipendenti
dagli
eventuali
provvedimenti
adottati
dal
prefetto
ai
termini
dell
'
art
.
22
della
legge
sono
a
carico
del
Comune
,
salvo
rivalsa
sui
proventi
dell
'
azienda
farmaceutica
.
Capo
III
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
Art
.
56
.
-
Gli
statuti
delle
Società
cooperative
italiane
di
consumo
o
di
previdenza
esercitanti
il
ramo
cooperativo
di
consumo
,
le
quali
siano
alla
data
della
pubblicazione
della
legge
titolari
di
una
o
più
farmacie
,
possono
essere
approvati
,
agli
effetti
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
4
della
legge
stessa
ed
in
deroga
dell
'
art
.
5
,
lettera
a
)
,
del
presente
regolamento
,
anche
se
l
'
ammissione
a
socio
sia
subordinata
al
possesso
di
requisiti
speciali
,
oltre
che
a
quello
della
capacità
giuridica
e
alla
mancanza
di
interessi
contrari
alla
Società
.
Quelle
,
fra
le
Società
indicate
nel
comma
precedente
,
che
furono
costituite
anteriormente
al
vigente
Codice
di
commercio
possono
in
deroga
dell
'
art
.
4
,
seconda
parte
,
lettera
a
)
,
del
presente
regolamento
,
corredare
la
domanda
di
ammissione
al
concorso
per
l
'
autorizzazione
alla
apertura
e
all
'
esercizio
di
farmacie
dello
statuto
approvato
dal
prefetto
e
dei
documenti
comprovanti
l
'
esistenza
anteriore
al
1°
gennaio
1883
.
Art
.
57
.
-
I
titolari
delle
farmacie
contemplate
dagli
articoli
25
e
26
della
legge
decadono
per
le
cause
di
cui
all
'
art
.
11
della
legge
medesima
solo
in
quanto
queste
siano
ad
essi
applicabili
,
si
verificano
nei
riguardi
dei
titolari
stessi
e
salvi
sempre
i
diritti
acquisiti
all
'
andata
in
vigore
della
legge
.
Nel
caso
di
abituale
negligenza
ed
irregolarità
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
la
diffida
del
prefetto
deve
farsi
al
titolare
autorizzato
.
Decorso
infruttuosamente
il
termine
perentorio
,
non
inferiore
a
dieci
giorni
e
non
maggiore
di
trenta
,
che
,
insieme
colla
diffida
,
verrà
prefisso
,
il
prefetto
pronuncerà
la
decadenza
del
titolare
dal
diritto
all
'
esercizio
farmaceutico
a
norma
dell
'
art
.
17
del
presente
regolamento
.
Art
.
58
.
-
Devono
comunicarsi
al
prefetto
della
Provincia
in
cui
la
farmacia
ha
sede
e
nel
termine
di
cinque
giorni
:
a
)
dal
successore
,
per
qualsiasi
titolo
,
del
titolare
di
una
delle
farmacie
di
cui
all
'
art
.
25
e
del
ricevitore
del
registro
competente
,
ogni
trapasso
del
diritto
di
esercizio
delle
farmacie
stesse
,
seguito
a
norma
degli
articoli
28
e
30
della
legge
;
b
)
dal
titolare
autorizzato
di
una
delle
farmacie
indicate
agli
articoli
25
e
26
della
legge
,
l
'
assunzione
o
la
surrogazione
del
direttore
responsabile
,
per
l
'
approvazione
a
norma
della
prima
parte
dell
'
art
.
15
della
legge
.
Art
.
59
.
-
La
chiusura
delle
farmacie
di
cui
all
'
art
.
24
della
19ge
e
di
quelle
per
le
quali
sia
pronunciata
la
decadenza
dal
diritto
all
'
esercizio
,
giusta
l
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
26
,
deve
effettuarsi
entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
regolamento
,
in
seguito
a
decreto
del
prefetto
da
notificarsi
all
'
interessato
in
via
amministrativa
.
Trascorsi
quindici
giorni
dalla
notifica
del
provvedimento
senza
che
la
farmacia
sia
stata
chiusa
,
il
prefetto
farà
procedere
alla
chiusura
forzatamente
.
Il
ricorso
contro
il
provvedimento
del
prefetto
non
ha
effetto
sospensivo
.
Art
.
60
.
-
Se
dagli
atti
prodotti
al
prefetto
a
norma
del
terzultimo
comma
dell
'
art
.
28
della
legge
risulti
che
la
farmacia
è
in
comproprietà
di
due
o
più
farmacisti
,
è
riconosciuto
a
ciascuno
di
essi
il
diritto
di
continuare
a
vita
nell
'
esercizio
della
farmacia
a
termini
degli
art
.
28
e
30
della
legge
stessa
.
Art
.
61
.
-
L
'
esame
pratico
al
quale
saranno
ammessi
gli
assistenti
farmacisti
già
moniti
di
"
patentino
"
per
conseguire
un
certificato
che
li
abiliti
a
sostituire
temporaneamente
il
titolare
ai
sensi
del
secondo
comma
dell
'
art
.
14
della
legge
,
potrà
essere
dato
presso
ciascuna
delle
Università
del
Regno
con
le
seguenti
norme
:
a
)
la
Commissione
esaminatrice
si
comporrà
di
tre
professori
nominati
dalla
rispettiva
scuola
di
farmacia
che
designerà
,
tra
essi
,
il
presidente
;
b
)
saranno
estratti
a
sorte
tre
quesiti
tra
quelli
enunciati
nel
programma
di
esame
,
sui
quali
due
commissari
interrogheranno
il
candidato
,
ciascuno
quindici
minuti
;
c
)
il
terzo
commissario
interrogherà
il
candidato
,
pure
quindici
minuti
,
sulla
spedizione
delle
ricette
;
d
)
ciascun
commissario
darà
il
suo
voto
sulla
proposta
di
approvazione
del
candidato
,
che
si
intenderà
approvato
quando
la
proposta
abbia
ottenuto
la
maggioranza
dei
voti
.
Art
.
62
.
-
Coloro
che
aspirano
all
'
esame
di
cui
al
precedente
articolo
debbono
far
pervenire
la
domanda
,
in
carta
bollata
da
lire
una
,
al
Ministero
dell
'
interno
(
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
)
entro
il
30
settembre
1914
o
entro
il
30
aprile
1915
a
seconda
della
sessione
cui
intendono
presentarsi
.
Art
.
63
.
-
La
domanda
deve
contenere
il
nome
e
il
cognome
,
la
paternità
,
il
luogo
di
residenza
dello
aspirante
,
nonché
la
indicazione
della
Università
prescelta
.
Alla
domanda
debbono
unirsi
i
seguenti
documenti
:
1°
"
patentino
"
originale
o
,
nel
caso
di
smarrimento
di
esso
,
una
dichiarazione
ministeriale
o
prefettizia
da
cui
risulti
il
conseguimento
del
detto
titolo
;
2°
certificato
di
buona
condotta
,
debitamente
legalizzato
,
rilasciato
dal
sindaco
del
Comune
nel
quale
il
candidato
risiede
,
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
;
3°
certificato
penale
di
data
non
anteriore
a
tre
mesi
;
4°
fotografia
legalmente
autenticata
.
Art
.
64
.
-
Il
ministro
dell
'
interno
decide
sulla
ammissibilità
delle
domande
e
trasmette
quelle
riconosciute
regolari
ai
rettori
delle
Università
prescelte
dai
candidati
.
Art
.
65
.
-
Gli
esami
hanno
luogo
in
due
sessioni
,
contemporaneamente
a
quelle
ordinarie
stabilite
nelle
singole
Università
nell
'
autunno
dell
'
anno
1914
e
nell
'
estate
del
1915
.
Per
poter
essere
ammesso
all
'
esame
l
'
aspirante
dovrà
versare
all
'
economato
dell
'
Università
la
somma
di
L
.
30
la
quale
sarà
devoluta
in
parti
uguali
agli
esaminatori
a
titolo
di
propina
.
Coloro
i
quali
sono
stati
dichiarati
idonei
riceveranno
il
certificato
di
abilitazione
secondo
il
modulo
A
annesso
al
presente
regolamento
.
L
'
esame
verterà
sulle
materie
del
programma
annesso
al
regolamento
stesso
.
Art
.
66
-
Stabilita
dal
prefetto
la
pianta
organica
delle
farmacie
nei
comuni
della
Provincia
,
essa
verrà
pubblicata
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
.
Essa
è
sottoposta
a
revisione
ordinaria
in
base
ai
risultati
di
ogni
censimento
ufficiale
e
straordinariamente
quando
le
variazioni
della
popolazione
residente
,
desunta
dai
registri
di
anagrafe
regolarmente
tenuti
,
si
sono
mantenute
costanti
per
un
quinquennio
.
Art
.
67
.
-
La
soppressione
dell
'
armadio
farmaceutico
,
entro
il
termine
di
cui
all
'
art
.
33
della
legge
,
dovrà
effettuarsi
dopo
che
nel
Comune
dove
si
trova
sia
stato
effettivamente
istituito
un
regolare
servizio
farmaceutico
.
La
liquidazione
sarà
fatta
a
cura
della
Giunta
municipale
o
dell
'
opera
pia
amministratrice
con
l
'
intervento
del
medico
condotto
il
quale
,
in
base
all
'
inventario
di
cui
all
'
art
.
51
del
regolamento
19
luglio
1906
,
n
.
466
,
dovrà
consegnare
gli
arredi
,
gli
utensili
e
i
medicinali
che
ne
costituiscono
la
dotazione
.
Qualora
l
'
esercizio
farmaceutico
sia
assunto
nel
Comune
da
privati
,
questi
dovranno
rilevare
la
dotazione
predetta
.
In
tal
caso
si
adotteranno
le
norme
stabilite
dal
presente
regolamento
per
la
applicazione
dell
'
art
.
8
della
legge
,
anche
per
quanto
concerne
la
competenza
della
Commissione
permanente
in
caso
di
contestazione
sul
prezzo
di
rilievo
.
Art
.
68
.
-
Ai
componenti
della
Commissione
permanente
di
cui
all
'
art
.
3
della
legge
,
quando
prendono
parte
ai
lavori
,
spetta
l
'
indennità
giornaliera
di
lire
quindici
;
al
segretario
quella
di
lire
dieci
.
Tali
spese
,
eccetto
il
caso
di
cui
al
precedente
art
.
13
,
sono
a
carico
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
69
.
-
Per
le
ispezioni
di
cui
all
'
art
.
9
della
legge
e
per
quelle
ordinarie
di
cui
all
'
art
.
62
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
,
spetta
al
farmacista
o
al
chimico
che
secondo
i
casi
assiste
il
medico
provinciale
una
indennità
giornaliera
di
lire
quindici
oltre
il
rimborso
delle
eventuali
spese
di
viaggio
.
Al
medico
provinciale
ed
eventualmente
al
segretario
spettano
le
indennità
inerenti
al
grado
.
Tali
spese
sono
a
carico
del
Ministero
dell
'
interno
.
Nella
stessa
misura
si
calcolano
le
spese
per
le
ispezioni
straordinarie
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
63
del
citato
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
che
il
farmacista
,
ove
sia
convinto
di
contravvenzione
,
deve
rimborsare
a
termini
dell
'
art
.
201
,
lett
.
d
)
,
del
testo
unico
stesso
.
Art
.
70
.
-
Per
le
ispezioni
ordinarie
e
per
quelle
straordinarie
ordinate
dal
prefetto
alle
officine
di
cui
all
'
art
.
64
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
spetta
al
medico
provinciale
e
al
chimico
ed
al
farmacista
che
lo
assistono
la
indennità
giornaliera
di
lire
quindici
,
oltre
il
rimborso
di
eventuali
spese
di
viaggio
.
Pel
segretario
l
'
indennità
giornaliera
e
di
L
.
10
.
Tali
spese
sono
a
carico
dell
'
esercente
dell
'
officina
.
Le
note
relative
sono
liquidate
e
rese
esecutorie
dal
prefetto
.
Art
.
71
.
-
La
prima
applicazione
della
tassa
d
'
ispezione
portata
dall
'
art
.
16
della
legge
avrà
luogo
nell
'
anno
1914
.
La
relativa
matricola
dovrà
essere
formata
entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
del
presente
regolamento
.
Art
.
72
.
-
Le
pene
pecuniarie
indicate
all
'
art
.
21
della
legge
saranno
recuperate
e
riscosse
a
mezzo
delle
cancellerie
giudiziarie
e
dei
ricevitori
del
registro
con
le
forme
stabilite
dalla
tariffa
penale
e
dal
titolo
II
,
capo
II
del
regolamento
10
dicembre
1882
,
n
.
1103
.
Sulle
dette
pene
pecuniarie
,
oltre
all
'
aggio
di
riscossione
al
ricevitore
,
spetta
il
premio
agli
scopritori
delle
contravvenzioni
,
nella
misura
prevista
dall
'
art
.
3
della
legge
26
gennaio
1865
,
n
.
2134
,
e
,
ove
trattasi
di
condanne
inflitte
con
sentenza
dell
'
autorità
giudiziaria
,
anche
il
decimo
alle
cancellerie
,
ai
sensi
dell
'
art
.
5
della
legge
8
agosto
1895
,
n
.
556
.
Art
.
73
.
-
Ai
ricevitori
del
registro
,
incaricati
di
riscuotere
le
tasse
di
concessione
stabilite
con
la
tabella
A
annessa
alla
legge
e
le
pene
pecuniarie
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sarà
dall
'
Amministrazione
dell
'
interno
corrisposto
sull
'
ammontare
delle
riscossione
un
aggio
nella
misura
seguente
:
per
le
concessioni
fino
a
L
.
1000
di
tassa
L
.
2010;
per
le
concessioni
soggette
a
tassa
superiore
a
L
.
1000
,
L
.
1010
sulla
somma
eccedente
le
lire
mille
.
Art
.
74
.
-
Alle
contravvenzioni
al
presente
regolamento
,
in
quanto
non
rientrino
in
quelle
prevedute
dalla
legge
,
si
applicano
le
sanzioni
penali
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
218
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
1°
agosto
1907
,
n
.
636
.
Art
.
75
.
-
Sono
abrogati
gli
articoli
68
,
69
,
70
,
71
,
72
,
76
,
77
,
78
,
79
,
80
,
82
del
regolamento
generale
sanitario
approvato
con
R
.
decreto
3
febbraio
1901
,
n
.
45
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
saranno
comprese
nel
regolamento
generale
sanitario
.
MODULO
A
.
Il
ministro
dell
'
interno
ecc
...
Veduto
l
'
art
.
31
della
legge
22
maggio
1913
,
n
.
468
,
dichiara
che
l
'
assistente
farmacista
sig
.
:
:
di
munito
di
patentino
rilasciatogli
....
....
....
..
è
stato
riconosciuto
idoneo
in
seguito
all
'
esame
sostenuto
presso
la
Università
di
addì
a
sostituire
temporaneamente
il
titolare
nell
'
esercizio
della
farmacia
,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
degli
articoli
14
e
31
della
legge
22
maggio
1913
,
n
.
468
.
Il
presente
certificato
sarà
registrato
presso
l
'
ufficio
di
prefettura
della
Provincia
in
cui
l
'
assistente
eserciterà
le
sue
mansioni
.
addì
Il
ministro
PROGRAMMA
DI
ESAME
PER
GLI
ASSISTENTI
FARMACISTI
Argomenti
dedotti
dalla
Farmacopea
ufficiale
,
3a
ed
.
,
principalmente
fra
i
medicamenti
obbligatori
.
L
'
esame
pratico
si
porta
di
prevalenza
sui
caratteri
delle
sostanze
,
sul
loro
riconoscimento
,
sulle
loro
impurezze
,
alterazioni
o
adulterazioni
,
e
relativi
saggi
.
1
.
Acqua
distillata
.
Acido
tartarico
e
suoi
sali
(
cremore
,
t
.
emetico
)
.
Oppio
e
suoi
preparati
(
laudano
,
p
.
Dower
)
.
2
.
Acqua
ossigenata
.
Formalina
,
esametilentetramina
-
Belladonna
,
giusquiamo
,
atropina
.
3
.
Acido
cloridrico
e
cloruri
metallici
.
Resorcina
,
benzonaftolo
-
Aloe
,
rabarbaro
,
sena
.
4
.
Cloruro
di
calce
,
clorato
e
permangato
potassico
.
Saponi
,
empiastri
-
Cocaina
e
stovaina
.
5
.
Jodo
e
joduri
metallici
-
Jodoformio
,
canfora
e
mentolo
-
Segala
cornuta
e
suoi
preparati
.
6
.
Bromo
e
bromuri
metallici
.
Salicilati
,
salolo
,
aspirina
-
Acque
distillate
aromatiche
.
7
.
Solfo
e
solfuro
potassico
.
Benzoati
,
saccarina
-
Noce
vomica
e
stricnina
.
Medicatura
asettica
e
antisettica
.
8
.
Acido
solforico
e
solfati
metallici
.
Acido
tannico
-
Senape
nera
,
carte
senapate
.
Cantaride
.
9
.
Ammoniaca
e
suoi
sali
.
Cloralio
.
Cloroformio
.
Polveri
composte
-
Colombo
,
genziana
,
quassia
.
10
.
Acido
nitrico
e
nitrati
(K.Ag.Bi)
.
Antipirina
.
Tiature
-
Tiglio
,
pilocarpina
.
11
.
Acido
fosforico
,
fosfati
,
ipofosfiti
metallici
.
Fenacetina
-
Gomme
,
Gomme
-
resine
,
resine
.
12
.
Anidride
arseniosa
(
Fowler
)
,
arseniato
,
cacodilato
sod
.
Ittiolo
-
Altea
,
Poligala
,
Aconito
.
13
.
Acido
borico
e
borace
-
Sulfonale
e
veronale
-
Caffeina
,
Digitale
,
Sterilizzazione
.
14
.
Cherms
minerale
,
silicato
potassico
.
Glicerina
,
olii
,
grassi
,
pomate
.
Ipecacuana
.
Valeriana
.
15
.
Carbonati
e
bicarbonati
metallici
.
Catrame
vegetale
,
creosoto
,
guajacolo
.
Melogranato
,
santonina
.
16
.
Idrato
e
sali
di
potassio
.
Etere
,
collodio
.
China
,
chinina
e
sali
.
17
.
Ossido
e
sali
di
magnesio
.
Acido
lattico
,
lattato
ferroso
-
Estratti
.
Balsami
.
18
.
Acqua
di
calce
,
sali
di
calcio
,
litargirio
.
Acido
acetico
,
acetati
-
Sciroppi
.
Morfina
,
codeina
,
eroina
.
19
.
Ferro
(
porfirizzato
)
e
suoi
sali
.
Zucchero
,
lattosio
,
miele
,
manna
-
Lanolina
,
cere
.
Alcoolati
o
spiriti
.
20
.
Mercurio
e
suoi
composti
.
Acido
citrico
e
citrati
-
Essenze
,
infusi
,
decotti
.
Amido
.
Lino
.
Visto
,
d
'
ordine
di
Sua
Maestà
:
Il
ministro
dell
'
interno
SALANDRA
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
grazia
di
Dio
e
per
volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
-
Dell
'
obbligo
dell
'
istruzione
e
della
scuola
primaria
Art
.
1
.
L
'
obbligo
dell
'
istruzione
stabilito
coll
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
è
esteso
fino
al
dodicesimo
anno
di
età
e
rimane
limitato
al
corso
elementare
inferiore
in
quei
comuni
ove
manchi
il
corso
superiore
obbligatorio
;
è
esteso
negli
altri
comuni
,
salvo
le
disposizioni
degli
articoli
8
e
17
,
a
tutte
le
classi
obbligatorie
del
corso
superiore
ivi
esistente
.
Nei
comuni
dove
al
17
gennaio
1904
esistevano
classi
facoltative
di
corso
superiore
,
non
si
fa
obbligo
di
estenderle
ma
esse
saranno
conservate
almeno
nel
numero
attuale
e
resterà
al
comune
la
facoltà
di
continuare
ad
esigere
i
contributi
degli
alunni
nella
misura
vigente
al
1°
gennaio
1904
.
Per
le
scuole
facoltative
di
corso
superiore
indicate
nel
secondo
alinea
del
presente
articolo
e
per
quelle
che
potranno
essere
istituite
dai
comuni
entro
il
termine
di
due
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
,
lo
Stato
concorrerà
nello
stipendio
nella
misura
di
lire
150
per
ogni
classe
.
rimanendo
ferma
nel
comune
la
facoltà
di
imporre
un
contributo
scolastico
con
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
.
Art
.
2
.
L
'
elenco
dei
fanciulli
obbligati
per
ragione
di
età
a
frequentare
la
scuola
pubblica
,
disposto
dall
'
art
.
3
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
dovrà
pubblicarsi
e
tenersi
affisso
all
'
albo
pretorio
per
la
durata
di
un
mese
prima
dell
'
apertura
delle
scuole
.
All
'
apertura
delle
scuole
,
constatata
la
non
presentazione
di
fanciulli
obbligati
,
il
sindaco
,
dopo
avere
avvertito
i
genitori
o
i
tutori
con
avvisi
individuali
,
ne
dispone
la
ricerca
,
per
accertare
o
la
negligenza
,
ai
fini
dell
'
ammonimento
e
dell
'
applicazione
delle
penalità
sancite
dalla
ripetuta
legge
15
luglio
1877
,
o
lo
stato
di
povertà
,
ai
fini
dell
'
assistenza
scolastica
di
cui
all
'
art
.
4
.
Anche
i
maestri
e
i
direttori
spediranno
periodicamente
analoghi
avvisi
individuali
ai
genitori
e
tutori
dei
fanciulli
negligenti
.
Qualora
gli
avvisi
siano
spediti
per
posta
godranno
la
franchigia
.
Entro
il
marzo
del
1905
il
Governo
del
Re
emanerà
il
regolamento
prescritto
dall
'
articolo
4
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Art
.
3
.
Saranno
considerali
contravventori
e
assoggettati
all
'
ammenda
agli
effetti
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
anche
coloro
,
presso
i
quali
il
fanciullo
obbligato
all
'
istruzione
tosse
abitualmente
impiegato
ad
un
lavoro
che
non
sia
già
vietato
dalla
legge
19
giugno
1902,numero
242
.
Art
.
4
.
I
comuni
hanno
facoltà
di
iscrivere
in
bilancio
un
fondo
per
.
sovvenire
gl
'
iscritti
appartenenti
a
famiglie
povere
,
sia
con
la
refezione
scolastica
,
sia
con
la
distribuzione
di
indumenti
,
di
libri
di
testo
e
d
'
altro
occorrente
per
l
'
istruzione
,
sempreché
a
tali
bisogni
non
si
provveda
sufficientemente
da
enti
di
pubblica
beneficenza
.
I
comuni
potranno
deliberare
tali
spese
anche
se
eccedano
il
limite
legale
della
sovrimposta
di
cui
all
'
art
.
284
della
legge
comunale
e
provinciale
,
testo
unico
4
maggio
1898
,
n
.
164
.
Le
autorità
di
vigilanza
e
di
tutela
sui
comuni
cureranno
perché
le
spese
di
cui
nel
presente
articolo
siano
preferite
ad
ogni
altra
spesa
facoltativa
,
che
non
abbia
per
scopo
la
pubblica
sanità
ed
incolumità
,
salvi
gl
'
impegni
contrattuali
esistenti
.
Nel
termine
di
un
anno
dalla
promulgazione
della
presente
legge
il
Governo
del
Re
presenterà
un
disegno
di
legge
di
coordinamento
e
trasformazione
delle
fondazioni
scolastiche
esistenti
,
perché
più
efficacemente
concorrano
ai
fini
dell
'
assistenza
scolastica
.
Art
.
5
Nei
comuni
dove
i
due
corsi
elementari
inferiori
,
maschile
e
femminile
,
sono
affidati
e
due
soli
insegnanti
è
data
facoltà
di
assegnare
all
'
uno
la
prima
classe
mista
e
all
'
altro
la
seconda
e
terza
classe
parimente
miste
.
La
separazione
degli
alunni
per
sesso
ha
luogo
quando
il
numero
dei
fanciulli
e
delle
fanciulle
sia
tale
da
obbligare
a
duplicare
i
corsi
.
Quando
il
numero
degli
alunni
sia
minore
di
50
,
anche
il
corso
elementare
superiore
può
essere
promiscuo
.
Il
comune
,
con
l
'
approvazione
del
regio
provveditore
e
in
via
transitoria
,
ha
facoltà
di
affidare
le
classi
miste
anche
a
maestri
per
attuare
il
riordinamento
di
cui
nel
seguente
articolo
e
purché
sia
provveduto
separatamente
all
'
insegnamento
dei
lavori
femminili
.
Art
.
6
.
Oltre
i
casi
di
classi
multiple
o
alternate
attualmente
esistenti
,
potrà
il
comune
affidare
l
'
insegnamento
.
in
orari
diversi
,
di
due
sezioni
della
stessa
classe
o
di
due
classi
diverse
,
obbligatorie
o
facoltative
,
anche
se
appartengono
l
'
una
al
corso
inferiore
e
l
altra
al
corso
superiore
,
allo
stesso
insegnante
,
a
condizione
che
all
'
insegnante
incaricato
delle
due
classi
o
sezioni
si
corrispondano
in
più
i
due
quinti
dello
stipendio
stabilito
dalla
legge
o
dal
comune
per
la
nuova
classe
affidatagli
e
che
il
numero
delle
ore
di
insegnamento
delle
due
classi
sia
di
sei
con
un
opportuno
intervallo
,
che
verrà
stabilito
dal
consiglio
provinciale
scolastico
.
Nei
casi
in
cui
il
comune
sia
sussidiato
per
il
pagamento
degli
stipendi
dallo
Stato
,
questo
concorrerà
proporzionalmente
in
tale
aumento
di
due
quinti
.
Non
potrà
procedersi
all
'
applicazione
della
presente
disposizione
nel
caso
di
creazione
di
nuove
classi
dello
stesso
grado
di
quelle
già
esistenti
,
senza
previo
rapporto
dell
'
ispettore
scolastico
,
il
quale
dovrà
verificare
se
concorrano
effettivamente
le
condizioni
imposte
dall
'
art
.
11
della
legge
19
febbraio
1993
,
n
.
45
.
Art
.
7
.
Le
scuole
elementari
esistenti
alla
data
della
presente
legge
potranno
essere
riordinate
dai
comuni
a
norma
degli
articoli
precedenti
5
e
6
con
deliberazioni
soggette
all
'
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
.
Tale
riordinamento
può
anche
essere
provocato
dal
regio
ispettore
scolastico
e
deliberato
dal
consiglio
provinciale
scolastico
,
sentito
il
consiglio
comunale
.
Il
personale
insegnante
,
che
risulti
disponibile
pel
fatto
di
questo
riordinamento
,
deve
essere
impiegato
ad
istituire
sia
altri
corsi
elementari
inferiori
,
ove
si
rendano
necessari
,
sia
corsi
elementari
superiori
anche
di
un
solo
anno
.
Se
fra
il
detto
personale
insegnante
disponibile
sono
delle
maestre
,
queste
possono
in
via
transitoria
essere
adibite
all
'
insegnamento
elementare
superiore
maschile
,
quando
non
possano
essere
impiegate
nelle
classi
inferiori
.
Per
nessun
riordinamento
eseguito
in
applicazione
della
presente
legge
può
mai
il
comune
diminuire
gli
stanziamenti
,
nella
parte
effettiva
ordinaria
,
deliberati
nel
bilancio
preventivo
dell
'
esercizio
1904
per
l
'
istruzione
primaria
e
quelli
comunque
relativi
agli
stipendi
e
retribuzioni
dei
maestri
;
l
'
eventuale
eccedenza
sul
trattamento
normale
viene
conservata
alla
persona
.
Art
.
8
.
Quegli
alunni
della
scuola
primaria
che
vogliano
proseguire
gli
studi
nelle
scuole
secondarie
potranno
,
compiuta
la
quarta
classe
elementare
,
sostenere
un
esame
speciale
di
maturità
valido
per
l
'
ammissione
nelle
dette
scuole
,
nei
modi
e
nelle
forme
da
stabilirsi
dal
regolamento
.
È
abolito
l
'
esame
di
ammissione
alla
prima
classe
di
qualsiasi
scuola
secondaria
.
Gli
alunni
di
scuola
privata
e
paterna
,
nati
dopo
il
1894
che
si
presentano
agli
esami
di
ammissione
alle
altre
classi
delle
scuole
secondarie
devono
presentare
il
diploma
di
maturità
di
cui
sopra
.
Entro
un
anno
dalla
promulgazione
della
presente
legge
il
Governo
presenterà
un
disegno
per
il
riordinamento
delle
scuole
normali
.
Art
.
9
.
Per
l
'
ammissione
all
'
esame
di
maturità
,
di
cui
nell
'
articolo
precedente
,
sarà
corrisposta
all
'
erario
dello
Stato
una
tassa
di
lire
15
.
Gli
alunni
di
famiglia
povera
che
nella
promozione
dalla
terza
alla
quarta
elementare
avranno
ottenuto
una
media
di
otto
decimi
e
non
meno
di
sette
in
ciascuna
materia
saranno
esentati
dal
pagamento
anticipato
di
quella
tassa
;
ma
dovranno
corrisponderla
all
'
atto
del
rilascio
del
diploma
ove
nell
'
esame
di
maturità
non
ottenessero
i
punti
suddetti
.
Gli
alunni
di
scuola
privata
o
paterna
nati
prima
del
1895
,
i
quali
,
senza
avere
sostenuto
l
'
esame
di
maturità
di
cui
sopra
,
si
presenteranno
agli
esami
di
ammissione
in
altre
classi
delle
scuole
secondarie
o
di
licenza
delle
medesime
,
saranno
tenuti
al
pagamento
,
oltre
che
delle
tasse
ordinarie
di
una
sopratassa
di
lire
20
,
ove
non
giustifichino
di
averla
altra
volta
pagata
.
La
tassa
annua
di
iscrizione
alle
classi
dei
licei
e
ginnasi
governativi
è
aumentata
di
lire
otto
;
e
quella
d
'
iscrizione
alle
classi
degli
istituti
tecnici
e
nautici
,
di
scuole
tecniche
,
di
scuole
normali
e
complementari
governative
,
è
aumentata
di
lire
6
.
Art
.
10
.
Nel
termine
di
anni
3
dalla
promulgazione
della
presente
legge
,
in
tutti
i
comuni
dove
i
corsi
elementari
superiori
maschili
e
femminili
siano
completi
fino
alla
5ª
classe
,
si
istituirà
una
sesta
classe
,
riducendo
a
tre
le
ore
giornaliere
obbligatorie
di
lezione
tanto
nel
5°
che
nel
6°
corso
,
oltre
le
ore
destinate
agli
esercizi
ginnastici
e
alle
materie
facoltative
.
I
due
corsi
saranno
affidati
ad
un
solo
insegnante
e
sarà
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
6
.
Le
lezioni
non
saranno
mai
serali
né
festive
.
Nello
stabilire
gli
orari
si
avrà
riguardo
alla
condizione
della
maggior
parte
degli
alunni
,
tenuto
conto
delle
specialità
dei
vari
luoghi
.
Saranno
materie
d
'
insegnamento
della
5ª
e
6ª
classe
:
l
'
italiano
;
nozioni
di
storia
civile
d
'
Italia
del
XIX
secolo
,
anche
in
relazione
ai
fatti
economici
;
nozioni
delle
istruzioni
civili
dello
Stato
e
di
morale
civile
;
la
geografia
generale
ed
economica
,
in
particolare
d
'
Italia
;
la
aritmetica
e
nozioni
di
geometria
e
di
contabilità
pratica
ed
economica
domestica
;
nozioni
di
scienze
naturali
,
fisiche
ed
igiene
;
la
calligrafia
e
il
disegno
.
Nelle
classi
femminili
si
aggiungono
i
lavori
donneschi
.
Il
canto
,
il
lavoro
manuale
e
l
'
agraria
,
e
anche
altri
insegnamenti
che
rispondano
a
speciali
bisogni
locali
,
potranno
essere
istituiti
dai
comuni
su
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
sempreché
i
maestri
abbiano
la
relativa
idoneità
,
e
siano
impartiti
in
ore
e
con
retribuzioni
aggiuntive
.
Rispettando
lo
stato
transitorio
per
il
triennio
,
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
,
la
licenza
della
scuola
primaria
si
consegue
al
termine
del
6°
anno
di
studio
.
La
tassa
di
diploma
è
di
lire
cinque
.
Il
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
visti
gli
insegnamenti
obbligatori
e
facoltativi
impartiti
in
ciascuna
scuola
elementare
superiore
,
ed
ove
ne
riconosca
l
'
equivalenza
,
potrà
consentire
che
il
diploma
di
licenza
elementare
conseguito
dopo
il
6°
anno
di
studio
,
sia
titolo
di
ammissione
alla
seconda
classe
della
scuola
tecnica
,
salvo
il
pagamento
di
una
sopratassa
di
lire
25
.
Art
.
11
.
Nei
comuni
,
nei
quali
è
obbligatorio
seguire
il
corso
elementare
superiore
,
i
programmi
delle
tre
classi
inferiori
saranno
modificati
e
coordinati
a
quelli
dei
corsi
superiori
.
Saranno
pure
modificati
e
coordinati
i
programmi
attuali
dei
corsi
superiori
delle
prime
classi
delle
scuole
secondarie
in
armonia
alle
disposizioni
degli
articoli
precedenti
.
In
ogni
caso
,
però
.
chi
ha
superato
l
'
esame
alla
fine
del
terzo
corso
elementare
avrà
diritto
all
'
iscrizione
nelle
liste
elettorali
in
conformità
delle
leggi
vigenti
.
Art
.
12
.
Sul
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
sarà
annualmente
concessa
una
retribuzione
da
lire
100
a
lire
150
a
ciascuno
degli
insegnanti
,
i
quali
con
lodevole
risultato
,
certificato
dal
regio
ispettore
scolastico
,
insegnino
in
scuole
serali
per
adulti
analfabeti
,
ed
una
retribuzione
di
lire
75
a
100
a
ciascuno
degli
insegnanti
,
che
nelle
medesime
condizioni
insegnino
in
scuole
festive
per
adulti
analfabeti
,
istituite
da
comuni
o
enti
morali
,
purché
per
questi
ultimi
concorra
anche
il
parere
favorevole
del
regio
provveditore
della
provincia
.
Queste
retribuzioni
saranno
corrisposte
per
3000
scuole
che
saranno
aperte
,
oltre
quelle
esistenti
,
nei
comuni
in
cui
sia
più
alta
la
percentuale
degli
analfabeti
,
quale
risulta
dal
censimento
.
La
somma
residua
a
raggiungere
lo
stanziamento
delle
500
mila
lire
indicato
nel
successivo
art
.
26
continuerà
ad
essere
applicata
a
sussidio
delle
scuole
serali
e
festive
già
esistenti
o
da
istituirsi
nei
comuni
che
non
siano
già
contemplati
nel
precedente
comma
.
Le
scuole
serali
sono
aperte
almeno
sei
mesi
l
'
anno
anche
in
diversi
periodi
;
le
festive
tutto
l
'
anno
scolastico
e
l
'
insegnamento
è
settimanale
.
Per
quell
'
insegnante
che
,
cessando
la
scuola
serale
,
continuasse
la
scuola
festiva
degli
adulti
per
la
rimanente
parte
dell
'
anno
,
la
retribuzione
potrà
essere
aumentata
di
50
lire
.
L
'
insegnamento
delle
classi
serali
e
festive
deve
essere
affidato
per
turno
agl
'
insegnarti
comunali
e
con
preferenza
a
coloro
che
non
hanno
altri
incarichi
retribuiti
o
aumenti
di
stipendio
;
e
solo
in
mancanza
di
insegnanti
comunali
sarà
affidato
ad
altri
maestri
patentati
e
,
in
mancanza
anche
di
questi
ultimi
,
a
persone
giudicate
idonee
dal
consiglio
provinciale
scolastico
,
sempre
su
proposta
dell
'
ispettore
.
L
'
insegnante
non
può
essere
obbligato
ad
assumere
il
corso
serale
o
festivo
.
Il
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
coordinerà
il
funzionamento
di
queste
scuole
colle
attuali
scuole
complementari
serali
e
festive
,
tenuti
anche
presenti
gli
effetti
dell
'
art
.
1
,
e
stabilirà
l
'
ammontare
della
retribuzione
in
ragione
del
numero
degli
alunni
e
alunne
con
un
minimo
ragguagliato
alla
classificazione
scolastica
dei
comuni
,
nonché
il
numero
degli
alunni
e
delle
alunne
necessario
a
conseguire
il
sussidio
,
di
cui
al
presente
articolo
a
seconda
della
classificazione
dei
comuni
.
Art
.
13
.
I
corsi
serali
e
festivi
comprendono
lettura
,
scrittura
,
aritmetica
ed
elementi
di
sistema
metrico
.
Vi
potranno
essere
anche
altri
insegnamenti
teorici
e
pratici
,
specialmente
appropriati
ai
bisogni
locali
.
I
corsi
potranno
essere
divisi
in
due
o
più
sezioni
,
secondo
l
'
età
e
il
grado
d
'
istruzione
degli
alunni
e
delle
alunne
.
Art
.
14
.
Nei
comuni
nei
quali
sono
istituite
scuole
per
adulti
analfabeti
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
esse
sono
aperte
a
coloro
che
,
non
più
obbligati
per
ragione
di
età
alla
scuola
elementare
pubblica
diurna
,
tuttavia
non
sappiano
leggere
e
scrivere
.
Sono
poi
obbligati
a
frequentarle
tutti
i
giovani
analfabeti
che
abbiano
concorso
alla
leva
e
siano
assegnati
alla
terza
categoria
o
dichiarati
rivedibili
o
riformati
per
un
motivo
che
non
importi
assoluta
inabilità
fisica
o
intellettuale
.
Art
.
15
.
Compilato
,
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
,
l
'
elenco
dei
giovani
analfabeti
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
il
sindaco
del
comune
di
residenza
li
iscriverà
d
'
ufficio
alla
scuola
serale
o
festiva
,
o
farà
loro
intimare
il
precetto
di
frequentarla
,
comunicando
l
'
elenco
al
maestro
.
Trascorso
un
anno
dall
'
iscrizione
d
'
ufficio
,
gli
obbligati
dovranno
comprovare
con
apposito
certificato
di
proscioglimento
all
'
autorità
comunale
di
aver
frequentato
con
profitto
la
scuola
suddetta
.
Quelli
che
non
l
'
abbiano
frequentata
o
che
non
abbiano
profittato
abbastanza
saranno
inscritti
di
nuovo
occorrendo
anche
per
due
anni
successivi
,
e
al
termine
di
questi
,
se
non
comproveranno
nel
modo
stabilito
di
aver
seguito
regolarmente
il
corso
,
incorreranno
nella
pena
dell
'
ammenda
da
lire
2
a
lire
25
.
È
obbligo
del
maestro
di
trasmettere
l
'
elenco
degl
'
inadempienti
al
sindaco
e
si
procederà
a
termine
dell
'
art
.
2
della
presente
legge
.
Il
pretore
nel
decidere
dell
'
applicazione
dell
'
ammenda
terrà
conto
delle
circostanze
che
abbiano
effettivamente
e
senza
colpa
impedito
al
giovane
di
frequentare
la
scuola
serale
o
festiva
.
Art
.
16
.
Per
tutti
i
nati
dopo
il
1885
la
concessione
del
permesso
d
'
armi
è
sottoposta
alla
condizione
che
il
richiedente
stenda
la
domanda
e
apponga
di
suo
pugno
,
e
alla
presenza
del
funzionario
di
pubblica
sicurezza
che
certificherà
il
fatto
,
la
propria
firma
e
le
indicazioni
del
proprio
stato
e
domicilio
in
calce
alla
domanda
e
poi
al
foglio
del
permesso
.
Alla
stessa
condizione
è
sottoposta
la
concessione
della
licenza
d
'
esercizio
o
rivendita
per
i
nati
dopo
il
1890
.
Per
i
nati
dal
1900
in
poi
si
dispone
che
sia
vietata
l
'
ammissione
in
qualità
di
salariati
agli
uffici
delle
amministrazioni
pubbliche
o
di
enti
morali
a
coloro
che
non
abbiano
conseguito
il
certificato
di
proscioglimento
.
Art
.
17
.
I
comuni
,
i
quali
si
trovino
in
condizioni
finanziarie
tanto
deficienti
da
non
potere
,
malgrado
le
agevolezze
risultanti
dagli
articoli
5
,
6
,
7
e
10
della
presente
legge
,
sostenere
l
'
onere
di
nuovi
corsi
elementari
superiori
obbligatori
per
tutti
i
chiamati
alla
scuola
pubblica
,
potranno
,
in
seguito
al
parere
favorevole
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
e
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
ottenere
dal
Ministero
dell
'
istruzione
che
nel
loro
territorio
sia
dichiarata
sospesa
in
tutto
o
in
parte
l
'
attualità
dell
'
obbligo
dell
'
istruzione
elementare
superiore
proclamato
coll
'
art
.
1
.
In
caso
di
diniego
del
Ministero
o
nel
caso
in
cui
il
Ministero
non
emani
la
propria
decisione
nel
termine
di
sei
mesi
,
il
comune
può
ricorrere
alla
IV
sezione
del
consiglio
di
Stato
,
la
quale
deciderà
anche
in
merito
.
Il
ricorso
è
sospensivo
.
Art
.
18
.
È
data
facoltà
ai
comuni
di
unirsi
in
consorzio
,
agli
effetti
della
presente
legge
.
Il
consorzio
può
essere
per
decreto
prefettizio
dichiarato
obbligatorio
su
parere
conforme
del
consiglio
provinciale
scolastico
e
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
sentiti
i
consigli
comunali
.
Art
.
19
.
Nei
comuni
rurali
e
nelle
frazioni
dove
gli
scolari
per
bisogni
economici
abitualmente
abbandonano
la
scuola
per
una
parte
dell
'
anno
è
data
facoltà
ai
consigli
comunali
di
ridurre
i
mesi
di
scuola
a
sei
,
a
condizione
che
sia
aumentato
ove
occorra
e
con
le
norme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
il
numero
delle
scuole
classificate
.
Gli
stipendi
delle
scuole
classificate
aperte
per
sei
mesi
soltanto
saranno
inferiori
di
un
quarto
agli
stipendi
normali
stabiliti
colla
presente
legge
;
ma
i
contributi
al
monte
pensioni
,
nonché
le
pensioni
e
gli
altri
diritti
degli
insegnanti
,
saranno
uguali
a
quelli
delle
scuole
annuali
.
Le
deliberazioni
dei
consigli
comunali
per
riduzione
di
durata
delle
scuole
classificate
non
sono
valide
senza
l
'
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
che
deve
sentire
l
'
ispettore
.
Il
contributo
dello
Stato
per
ciascuna
delle
scuole
così
sistemate
sarà
inferiore
di
un
quarto
a
quello
assegnato
alle
scuole
annuali
,
o
che
erano
tali
,
dello
stesso
comune
.
Sono
salvi
tutti
i
diritti
acquisiti
dagli
insegnanti
nominati
prima
della
promulgazione
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserita
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Racconigi
,
addì
8
luglio
1904
Vittorio
Emanuele
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
Ronchetti
Giolitti
Orlando
L
.
Luzzatti
E
.
Pedoni
.
ProsaGiuridica ,
ART
.
1
.
L
'
AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
PROVINCIALE
PER
L
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
È
COSTITUITA
:
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
;
DALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
.
IN
OGNI
PROVINCIA
DEVE
ESSERE
ISTITUITA
LA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
PER
L
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
.
ART
.
2
.
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
È
COMPOSTO
DI
15
MEMBRI
:
1/A
IL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
;
2/A
DUE
MEMBRI
NOMINATI
DAL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
TRA
PERSONE
RESIDENTI
NELLA
PROVINCIA
CHE
ABBIANO
SPECIALE
CONOSCENZA
DELL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
;
3/A
IL
DIRETTORE
O
UN
INSEGNANTE
DI
SCUOLA
NORMALE
NOMINATO
DAL
MINISTRO
:
NELLA
PROVINCIA
CHE
MANCHI
DI
SCUOLA
NORMALE
,
IL
CAPO
O
UN
INSEGNANTE
ORDINARIO
DI
SCUOLA
MEDIA
,
NOMINATO
DAL
MINISTRO
;
4/A
L
'
ISPETTORE
SCOLASTICO
ADDETTO
ALL
'
UFFICIO
PROVINCIALE
SCOLASTICO
;
5/A
IL
DIRETTORE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
DEL
COMUNE
CAPOLUOGO
DELLA
PROVINCIA
O
UN
DIRETTORE
ELETTO
DAL
COLLEGIO
DEI
DIRETTORI
TRA
I
SUOI
MEMBRI
;
6/A
DUE
INSEGNANTI
ELEMENTARI
CHE
ABBIANO
CONSEGUITA
LA
STABILITÀ
NELL
'
UFFICIO
E
INSEGNINO
DA
ALMENO
UN
QUINQUENNIO
NELLE
PUBBLICHE
SCUOLE
,
ELETTI
DAGLI
INSEGNANTI
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
DELLA
PROVINCIA
;
7/A
UN
RAPPRESENTANTE
DELLA
PROVINCIA
,
ELETTO
DAL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
;
8/A
UN
RAPPRESENTANTE
DEL
COMUNE
CAPOLUOGO
DELLA
PROVINCIA
,
ELETTO
DAL
CONSIGLIO
COMUNALE
;
9/A
UN
RAPPRESENTANTE
DEL
GRUPPO
DEI
COMUNI
CHE
CONSERVANO
LA
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
,
ELETTO
DAI
RISPETTIVI
CONSIGLI
COMUNALI
;
10/A
QUATTRO
RAPPRESENTANTI
DEL
GRUPPO
DEI
COMUNI
CHE
HANNO
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
ELETTI
DAI
RISPETTIVI
CONSIGLI
COMUNALI
.
NELLE
PROVINCIE
CHE
NON
ABBIAMO
COMUNI
DI
CUI
AL
N
.
9
,
IL
NUMERO
DEI
RAPPRESENTANTI
COMUNALI
DI
CUI
AL
N
.
10
È
DI
CINQUE
.
IL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
E
I
CONSIGLIO
COMUNALI
HANNO
LA
FACOLTÀ
DI
SCEGLIERE
I
LORO
RAPPRESENTANTI
FUORI
DEL
PROPRIO
SENO
.
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
SONO
AGGREGATI
,
CON
VOTO
CONSULTIVO
PER
LE
MATERIE
DI
LORO
COMPETENZA
,
L
'
INGEGNERE
CAPO
DEL
GENIO
CIVILE
E
IL
MEDICO
PROVINCIALE
.
I
SENATORI
DEL
REGNO
E
I
DEPUTATI
AL
PARLAMENTO
NON
POSSONO
FAR
PARTE
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
È
PRESIEDUTO
DAL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
E
SI
ELEGGE
IL
VICE
PRESIDENTE
E
IL
SEGRETARIO
.
I
MEMBRI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
RIMANGONO
IN
CARICA
UN
QUADRIENNIO
:
SI
RINNOVANO
PER
METÀ
ALLA
FINE
DI
OGNI
BIENNIO
;
SONO
CONFERMABILI
O
RIELEGGIBILI
.
IL
TURNO
DI
DECADENZA
DEI
CONSIGLIERI
NEL
PRIMO
BIENNIO
SI
DETERMINA
PER
SORTEGGIO
,
SECONDO
LE
NORME
CHE
SARANNO
STABILITE
DAL
REGOLAMENTO
.
LE
FUNZIONI
DI
CONSIGLIERE
SCOLASTICO
SONO
GRATUITE
;
AI
CONSIGLIERI
CHE
NON
RISIEDONO
NEL
COMUNE
CAPOLUOGO
DELLA
PROVINCIA
SPETTA
,
PER
LE
SPESE
DI
VIAGGIO
E
DI
SOGGIORNO
,
L
'
INDENNITÀ
STABILITA
DAL
REGOLAMENTO
.
ART
.
3
.
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
SI
RIUNISCE
,
ENTRO
IL
MESE
DI
MAGGIO
,
IN
SESSIONE
ORDINARIA
PER
L
'
APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE
DELL
'
ESERCIZIO
FINANZIARIO
DAL
1/A
LUGLIO
DI
OGNI
ANNO
AL
30
GIUGNO
DELL
'
ANNO
SUCCESSIVO
.
SI
RIUNISCE
,
INOLTRE
,
OGNI
QUALVOLTA
OCCORRA
,
PER
INIZIATIVA
DEL
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
PER
DELIBERAZIONE
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
,
O
PER
DOMANDA
SOTTOSCRITTA
DA
ALMENO
CINQUE
CONSIGLIERI
;
NEI
DUE
ULTIMI
CASI
IL
CONSIGLIO
È
CONVOCATO
ENTRO
I
DIECI
GIORNI
SUCCESSIVI
ALLA
DATA
DELLA
DELIBERAZIONE
O
DELLA
DOMANDA
.
IL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
E
LA
DELEGAZIONE
SCOLASTICA
HANNO
LA
FACOLTÀ
DI
PROMUOVERE
LA
CONVOCAZIONE
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
IL
CONSIGLIO
È
CONVOCATO
DAL
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
,
CON
AVVISO
RECAPITATO
AI
SINGOLI
CONSIGLIERI
ALMENO
TRE
GIORNI
AVANTI
IL
GIORNO
STABILITO
PER
L
'
ADUNANZA
.
PER
LA
VALIDITÀ
DELL
'
ADUNANZA
DI
PRIMA
CONVOCAZIONE
OCCORRE
LA
PRESENZA
DI
ALMENO
UNDICI
CONSIGLIERI
;
PER
LA
VALIDITÀ
DELL
'
ADUNANZA
DI
SECONDA
CONVOCAZIONE
BASTA
LA
PRESENZA
DI
NOVE
CONSIGLIERI
.
IL
CONSIGLIO
DELIBERA
A
MAGGIORANZA
ASSOLUTA
DI
VOTI
;
LE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SI
PUBBLICANO
MEDIANTE
AFFISSIONE
ALL
'
ALBO
DELLA
AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
PROVINCIALE
.
ART
.
4
.
IL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
SENTITO
IL
PARERE
DELLA
SEZIONE
DELLA
GIUNTA
DEL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
DI
CUI
ALL
'
ART
.
77
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
HA
LA
FACOLTÀ
DI
PROMUOVERE
IL
DECRETO
REALE
DI
SCIOGLIMENTO
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
PER
GRAVI
RAGIONI
ATTINENTI
AL
FUNZIONAMENTO
DEI
SERVIZI
.
L
'
AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
DELLA
PROVINCIA
È
,
IN
TAL
CASO
,
AFFIDATA
A
UN
COMMISSARIO
NOMINATO
CON
DECRETO
REALE
.
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
È
RICOSTITUITO
ENTRO
I
TRE
MESI
SUCCESSIVI
ALLA
DATA
DEL
DECRETO
DI
SCIOGLIMENTO
.
ART
.
5
.
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
PROVVEDE
PER
TUTTI
I
COMUNI
DELLA
PROVINCIA
:
ALLA
CLASSIFICAZIONE
DELLE
SCUOLE
;
AGLI
ATTI
OPPORTUNI
A
PROMUOVERE
DALLE
AUTORITÀ
COMPETENTI
I
PROVVEDIMENTI
NECESSARI
PER
OTTENERE
DAI
COMUNI
,
CHE
LE
TRASCURINO
,
LO
ADEMPIMENTO
DELLE
PRESCRIZIONI
STABILITE
DALLA
LEGGE
E
DAI
REGOLAMENTI
;
ALL
'
APPROVAZIONE
DELLE
PROPOSTE
PRESENTATE
DALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
PER
LA
COSTRUZIONE
O
L
'
ACQUISTO
,
IL
RESTAURO
,
L
'
ADATTAMENTO
E
L
'
ARREDAMENTO
DEGLI
EDIFICI
E
DEI
LOCALI
AD
USO
DI
SCUOLA
;
DELLE
QUALI
PROPOSTE
DETERMINA
L
'
ORDINE
DI
PRECEDENZA
E
LE
TRASMETTE
ALLA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
PER
LE
DELIBERAZIONI
DEFINITIVE
;
ALLE
PROPOSTE
DELLE
ASSEGNAZIONI
DA
CONCEDERSI
DALLO
STATO
,
AI
SENSI
DELL
'
ARTICOLO
32
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
PER
L
'
ARREDAMENTO
DI
SCUOLE
E
L
'
ACQUISTO
DI
MATERIALE
SCOLASTICO
;
ALLA
VIGILANZA
SULLE
PUBBLICHE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
LE
ISTITUZIONI
CHE
HANNO
PER
FINE
LA
ISTRUZIONE
E
L
'
EDUCAZIONE
POPOLARE
,
ANCHE
SE
COSTITUITE
IN
ENTE
MORALE
CON
NORME
SPECIALI
E
AMMINISTRAZIONE
PROPRIA
,
FERME
RESTANDO
,
PER
LE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
,
LE
DISPOSIZIONI
DELLE
LEGGI
17
LUGLIO
1890
,
N
.
6972
E
18
LUGLIO
1904
,
N
.
390;
ALLA
VIGILANZA
SULLE
SCUOLE
ELEMENTARI
PRIVATE
;
ALL
'
APPROVAZIONE
DEI
REGOLAMENTI
SCOLASTICI
DELIBERATI
DAI
COMUNI
CHE
PROVVEDONO
ALL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
;
A
TUTTE
LE
ALTRE
ATTRIBUZIONI
,
RELATIVE
ALL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
,
DEFERITE
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
DALLE
LEGGI
ANTERIORI
ALLA
PRESENTE
.
ART
.
6
.
PER
I
COMUNI
CHE
,
GIUSTA
GLI
ARTICOLI
14
E
SEGUENTI
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
HANNO
LE
SCUOLE
DIRETTE
ED
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
IL
CONSIGLIO
PROVVEDE
ALLA
GESTIONE
:
DEI
FONDI
E
DELLE
RENDITE
COMUNQUE
PROVENIENTI
,
DESTINATE
ALLA
ISTRUZIONE
E
ALL
'
EDUCAZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
TENENDOLE
SEPARATE
DALLE
RENDITE
DELLE
ISTITUZIONI
AVENTI
UN
FINE
SPECIALE
CHE
DEVE
ESSERE
RISPETTATO
,
SALVE
,
PER
QUANTO
RIGUARDA
LE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
BENEFICENZA
,
LE
DISPOSIZIONI
DELLE
LEGGI
17
LUGLIO
1890
,
N
.
6972
E
18
LUGLIO
1904
,
N
.
390;
DELLE
ASSEGNAZIONI
FATTE
DALLO
STATO
ALLA
PROVINCIA
,
DEI
CONCORSI
,
SUSSIDI
RIMBORSI
DESTINATI
ALL
'
ISTRUZIONE
E
ALL
'
EDUCAZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
;
DEI
CONTRIBUTI
DELLA
PROVINCIA
E
DEI
COMUNI
DETERMINATI
DALLA
LEGGE
E
DELIBERATI
DAGLI
ENTI
LOCALI
A
FAVORE
DELL
'
ISTRUZIONE
E
DELLA
EDUCAZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
;
DELLE
TASSE
SCOLASTICHE
E
DEGLI
EVENTUALI
CONTRIBUTI
VERSATI
DAGLI
ALUNNI
.
PROVVEDE
INOLTRE
:
ALL
'
APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE
;
DEGLI
STORNI
DALL
'
UNA
ALL
'
ALTRA
CATEGORIA
DEGLI
STANZIAMENTI
DEL
BILANCIO
,
DEL
CONTO
CONSUNTIVO
DELL
'
ESERCIZIO
FINANZIARIO
CHE
DOVRÀ
ESSERE
TRASMESSO
,
NON
PIÙ
TARDI
DEL
31
OTTOBRE
,
ALLA
CORTE
DEI
CONTI
PER
L
'
APPROVAZIONE
DEFINITIVA
;
ALL
'
ISTITUZIONE
,
NEI
LIMITI
DEGLI
STANZIAMENTI
DEL
BILANCIO
,
DI
SCUOLE
ELEMENTARI
,
D
'
INSEGNAMENTI
FACOLTATIVI
E
DI
SCUOLE
COMPLEMENTARI
;
ALLA
NOMINA
,
ALLA
PROMOZIONE
,
AL
TRASFERIMENTO
,
AL
COLLOCAMENTO
A
RIPOSO
,
AL
LICENZIAMENTO
DEGLI
INSEGNANTI
;
A
TUTTE
LE
ATTRIBUZIONI
,
RELATIVE
ALL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
,
CONFERITE
AL
CONSIGLIO
COMUNALE
DALLE
LEGGI
ANTERIORI
ALLA
PRESENTE
.
ART
.
7
.
CONTRO
LE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
SALVO
QUANTO
È
STABILITO
NELL
'
ART
.
52
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
È
AMMESSO
,
ENTRO
IL
TERMINE
DI
GIORNI
30
,
IL
RICORSO
AL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
.
IL
TERMINE
DECORRE
PER
LE
PERSONE
E
PER
GLI
ENTI
DIRETTAMENTE
INTERESSATI
DAL
GIORNO
DELLA
NOTIFICAZIONE
DELLA
DELIBERAZIONE
AD
ESSI
FATTA
IN
FORMA
AMMINISTRATIVA
;
IN
TUTTI
GLI
ALTRI
CASI
,
DAL
GIORNO
DALL
'
AFFISSIONE
ALL
'
ALBO
,
SECONDO
L
'
ULTIMO
COMMA
DELL
'
ART
.
3
.
ART
.
8
.
LA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
È
COMPOSTA
DI
SETTE
MEMBRI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
SONO
MEMBRI
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
:
1/A
IL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
;
2/A
UNO
DEI
CONSIGLIERI
SCOLASTICI
DI
CUI
AL
N
.
2
DELL
'
ART
.
2;
3/A
L
'
ISPETTORE
SCOLASTICO
;
4/A
IL
DIRETTORE
DIDATTICO
;
5/A
DUE
RAPPRESENTANTI
DEI
COMUNI
DI
CUI
AL
N
.
10
DELL
'
ART
.
2;
6/A
UNO
DEGLI
INSEGNANTI
ELEMENTARI
.
I
MEMBRI
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
DI
CUI
AI
NN
.
2
,
5
,
6
,
SONO
ELETTI
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
;
RIMANGONO
IN
CARICA
PER
UN
BIENNIO
;
SONO
RIELEGGIBILI
.
LA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
È
PRESIEDUTA
DAL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
;
IN
CASO
DI
SUA
ASSENZA
,
DALL
'
ISPETTORE
SCOLASTICO
.
PER
LA
VALIDITÀ
DELL
'
ADUNANZA
DELLA
DEPUTAZIONE
,
LA
QUALE
DELIBERA
A
MAGGIORANZA
ASSOLUTA
DI
VOTI
,
È
NECESSARIA
LA
PRESENZA
DI
ALMENO
CINQUE
DEI
SUOI
COMPONENTI
.
I
MEMBRI
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
I
QUALI
,
SENZA
GIUSTIFICARE
L
'
ASSENZA
,
NON
SIANO
INTERVENUTI
A
TRE
ADUNANZE
CONSECUTIVE
,
SONO
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
DICHIARATI
DECADUTI
DALL
'
UFFICIO
E
IMMEDIATAMENTE
SOSTITUITI
.
ART
.
9
.
LA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
RAPPRESENTA
IL
CONSIGLIO
E
NE
ESEGUISCE
LE
DELIBERAZIONI
;
ADOTTA
,
IN
CASO
D
'
URGENZA
,
I
PROVVEDIMENTI
DI
COMPETENZA
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
CUI
NELLA
PRIMA
ADUNANZA
NE
SPETTA
LA
RATIFICA
;
PREPARA
IL
BILANCIO
PROVINCIALE
,
ALLEGANDOVI
,
PER
CHIARIMENTO
,
IL
PROSPETTO
DELLE
SPESE
PER
CIASCUN
COMUNE
;
PROVVEDE
AGLI
STORNI
DALL
'
UNO
ALL
'
ALTRO
CAPITOLO
DEGLI
STANZIAMENTI
DEL
BILANCIO
;
AI
PRELEVAMENTI
DAL
FONDO
DELLE
SPESE
IMPREVISTE
;
ALLA
PREPARAZIONE
DEL
CONTO
CONSUNTIVO
DELL
'
ESERCIZIO
FINANZIARIO
;
RIFERISCE
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
SULLE
PROPOSTE
PRESENTATE
DAI
COMUNI
PER
LA
COSTRUZIONE
O
L
'
ACQUISTO
,
IL
RESTAURO
,
L
'
ADATTAMENTO
E
L
'
ARREDAMENTO
DEGLI
EDIFICI
E
DEI
LOCALI
A
USO
DI
SCUOLA
;
E
PER
I
COMUNI
CHE
TRASCURINO
DI
PROVVEDERE
DI
LORO
INIZIATIVA
ALLA
REGOLARE
SISTEMAZIONE
DEGLI
EDIFICI
E
DEI
LOCALI
A
USO
DI
SCUOLA
,
PROMUOVE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
I
PROVVEDIMENTI
OPPORTUNI
;
DELIBERA
LO
SDOPPIAMENTO
DELLE
CLASSI
E
,
SENTITO
IL
COMUNE
INTERESSATO
,
L
'
ASSUNZIONE
TEMPORANEA
DEGL
'
INSEGNANTI
;
DELIBERA
SULLE
DOMANDE
DI
CONGEDO
E
DI
COLLOCAMENTO
IN
ASPETTATIVA
PRESENTATE
DAGL
'
INSEGNANTI
;
VIGILA
SULL
'
ANDAMENTO
DELLE
SCUOLE
;
PREPARA
GLI
ATTI
E
LE
PROPOSTE
PER
LE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
ART
.
10
.
LA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
FUNZIONA
DA
CONSIGLIO
DI
DISCIPLINA
PER
IL
PERSONALE
ADDETTO
ALLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
DEI
COMUNI
DELLA
PROVINCIA
.
ALLE
ADUNANZE
DEL
CONSIGLIO
DI
DISCIPLINA
INTERVIENE
,
CON
DIRITTO
DI
VOTO
,
ANCHE
L
'
INSEGNANTE
ELEMENTARE
MEMBRO
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
CHE
NON
FA
PARTE
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
.
ART
.
11
.
IL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
:
VIGILA
SULL
'
ESECUZIONE
DELLE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
E
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
;
ORDINA
E
CURA
IL
PAGAMENTO
DELLO
STIPENDIO
,
DEGLI
ASSEGNI
AL
PERSONALE
ADDETTO
ALLE
SCUOLE
,
E
DELLE
SPESE
DELIBERATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
E
DALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
;
ORDINA
,
NEI
CASI
URGENTI
PER
RAGIONI
SANITARIE
O
PER
GRAVI
MOTIVI
D
'
ORDINE
INTERNO
,
L
'
IMMEDIATA
CHIUSURA
TEMPORANEA
DELLE
SCUOLE
E
DEGLI
ISTITUTI
DI
ISTRUZIONE
E
DI
EDUCAZIONE
ELEMENTARE
;
SOSPENDE
,
IN
VIA
PROVVISORIA
,
NEI
CASI
DI
GRAVITÀ
ECCEZIONALE
,
GLI
IMPIEGATI
E
GL
'
INSERVIENTI
DELL
'
UFFICIO
E
DELLE
SCUOLE
,
GL
'
ISPETTORI
,
I
VICE
ISPETTORI
,
I
DIRETTORI
DIDATTICI
,
GL
'
INSEGNANTI
ELEMENTARI
DELLE
SCUOLE
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
DEI
PROVVEDIMENTI
ORDINATI
PER
URGENZA
,
IL
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
DÀ
IMMEDIATA
PARTECIPAZIONE
AL
PRESIDENTE
DELLA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
;
IN
QUANTO
ESSI
CONCERNONO
IL
PERSONALE
,
NE
RIFERISCE
AL
CONSIGLIO
DI
DISCIPLINA
PER
I
PROVVEDIMENTI
DEFINITIVI
.
ART
.
12
.
LA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
È
COSTITUITA
:
1/A
DAL
PREFETTO
DELLA
PROVINCIA
;
2/A
DA
DUE
RAPPRESENTANTI
DEL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
RESIDENTI
NELLA
PROVINCIA
;
3/A
DA
UN
RAPPRESENTANTE
DEL
MINISTRO
DEL
TESORO
RESIDENTE
NELLA
PROVINCIA
;
4/A
DAL
RAGIONIERE
CAPO
DELLA
PREFETTURA
.
I
DELEGATI
DI
CUI
AI
NUMERI
2
E
3
,
SONO
NOMINATI
CON
DECRETO
REALE
;
RIMANGONO
IN
CARICA
PER
UN
QUADRIENNIO
E
SONO
CONFERMABILI
NELLO
UFFICIO
.
LA
DELEGAZIONE
È
PRESIEDUTA
DAL
PREFETTO
;
IL
QUALE
LA
CONVOCHERÀ
ANCHE
SU
RICHIESTA
DI
ALMENO
DUE
DELEGATI
.
ART
.
13
.
LA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
,
IN
CONFORMITÀ
DELLE
NORME
EMANATE
DAL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
:
APPROVA
E
RENDE
ESECUTIVO
AL
1/A
LUGLIO
DI
OGNI
ANNO
IL
BILANCIO
PROVINCIALE
DELIBERATO
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
DA
TRASMETTERSI
IN
COPIA
ENTRO
IL
15
LUGLIO
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
;
AUTORIZZA
GLI
STORNI
DALL
'
UNA
ALL
'
ALTRA
CATEGORIA
DEGLI
STANZIAMENTI
DEL
BILANCIO
PROVINCIALE
DELIBERATI
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
E
LA
DESTINAZIONE
DEI
FONDI
DISPONIBILI
;
PROPONE
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
A
NORMA
DELLE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
LE
ASSEGNAZIONE
DA
CONCEDERSI
DALLO
STATO
PER
L
'
ARREDAMENTO
DI
SCUOLE
E
L
'
ACQUISTO
DI
MATERIALE
SCOLASTICO
;
PROPONE
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
A
NORMA
DELLE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
L
'
ISTITUZIONE
DI
SCUOLE
E
IL
CAMBIAMENTO
DI
CLASSIFICAZIONE
DELLE
SCUOLE
ESISTENTI
,
QUANDO
PRODUCANO
AUMENTO
DI
SPESA
,
CHE
SARÀ
DELIBERATA
CON
DECRETO
DEL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
D
'
ACCORDO
COL
MINISTRO
DEL
TESORO
E
CON
NORME
DA
STABILIRSI
CON
REGOLAMENTO
;
PROVVEDE
D
'
UFFICIO
,
A
NORMA
DELLE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
ALLA
FORMAZIONE
DEI
PROGETTI
PER
LA
COSTRUZIONE
O
L
'
ACQUISTO
,
IL
RESTAURO
,
L
'
ADATTAMENTO
E
L
'
ARREDAMENTO
DEGLI
EDIFICI
E
DEI
LOCALI
A
USO
DI
SCUOLA
,
QUANDO
I
COMUNI
,
NONOSTANTE
L
'
INVITO
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
,
TRASCURINO
DI
PROVVEDERVI
DIRETTAMENTE
;
APPROVA
IN
VIA
DEFINITIVA
,
SUL
PARERE
CONFORME
DELL
'
UFFICIO
DEL
GENIO
CIVILE
E
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
,
I
PROGETTI
E
I
PREVENTIVI
DELLA
SPESA
PER
LA
COSTRUZIONE
O
L
'
ACQUISTO
,
IL
RESTAURO
,
L
'
ADATTAMENTO
E
LO
ARREDAMENTO
DEGLI
EDIFICI
E
DEI
LOCALI
AD
USO
DI
SCUOLA
,
L
'
ACQUISTO
DELLE
AREE
RELATIVE
E
LA
LORO
ESECUZIONE
SECONDO
L
'
ORDINE
DI
PRECEDENZA
STABILITO
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
PER
LA
ESECUZIONE
DEI
PROGETTI
,
RIFERENDONE
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
PER
LA
DETERMINAZIONE
DELLA
QUOTA
SUL
FONDO
A
DISPOSIZIONE
DA
ASSEGNARSI
OGNI
ANNO
ALLA
PROVINCIA
AI
SENSI
DELL
'
ARTICOLO
26
DELLA
PRESENTE
LEGGE
;
AUTORIZZA
IL
PREFETTO
A
DECRETARE
,
NEI
LIMITI
DELLA
SOMMA
ANNUA
ASSEGNATA
DALLO
STATO
ALLA
PROVINCIA
,
L
'
APPROVAZIONE
DEFINITIVA
DEI
PROGETTI
E
L
'
ESECUZIONE
DELLE
OPERE
;
COMUNICA
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
IL
RIPARTO
FATTO
FRA
I
COMUNI
DELLA
SOMMA
ASSEGNATA
DALLO
STATO
ALLA
PROVINCIA
PER
LA
CONCESSIONE
A
CIASCUNO
DI
ESSI
DEL
MUTUO
DA
PARTE
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
,
AI
SENSI
DELL
'
ART
.
26
DELLA
PRESENTE
LEGGE
ADEMPIE
A
TUTTE
LE
ALTRE
FUNZIONI
CHE
LE
SIENO
DELEGATE
DAL
GOVERNO
DEL
RE
.
ART
.
14
.
I
COMUNI
CAPOLUOGO
DI
PROVINCIA
E
I
COMUNI
CAPOLUOGO
DI
CIRCONDARIO
PROVVEDONO
,
A
NORMA
DELLA
LEGGE
E
DEI
REGOLAMENTI
,
ALL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
.
PER
TUTTI
GLI
ALTRI
COMUNI
DELLA
PROVINCIA
,
L
'
AMMINISTRAZIONE
È
AFFIDATA
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
ART
.
15
.
I
COMUNI
CAPOLUOGO
DI
CIRCONDARIO
HANNO
LA
FACOLTÀ
DI
RINUNZIARE
ALL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
E
DI
CHIEDERE
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
ENTRO
UN
TRIENNIO
DALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
CHE
,
A
TUTTI
GLI
EFFETTI
DI
QUESTA
LEGGE
,
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
SIA
ASSUNTA
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
ART
.
16
.
I
COMUNI
CHE
AI
SENSI
DELLA
PRESENTE
LEGGE
NON
HANNO
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
HANNO
LA
FACOLTÀ
DI
CHIEDERE
,
ENTRO
TRE
ANNI
DALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
DI
ESSERE
AUTORIZZATI
AD
AMMINISTRARLE
DIRETTAMENTE
,
CONSERVANDO
TUTTI
I
BENEFICI
FINANZIARI
CONFERITI
DALLA
PRESENTE
LEGGE
.
L
'
AUTORIZZAZIONE
POTRÀ
ESSERE
CONCESSA
AI
COMUNI
CHE
,
A
GIUDIZIO
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
HANNO
ADEMPIUTO
DA
ALMENO
CINQUE
ANNI
CONSECUTIVI
TUTTE
LE
PRESCRIZIONI
DELLA
LEGGE
E
DEI
REGOLAMENTI
SCOLASTICI
;
SE
IL
NUMERO
DEGLI
ANALFABETI
DEL
COMUNE
ACCERTATO
COL
CENSIMENTO
DELL
'
ANNO
1911
RISULTERÀ
NON
SUPERIORE
AL
25
PER
CENTO
DELLA
POPOLAZIONE
,
DAI
SEI
ANNI
IN
SU
.
NONOSTANTE
L
'
AUTORIZZAZIONE
OTTENUTA
,
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
DI
DETTI
COMUNI
È
RIASSUNTA
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
SE
L
'
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
HA
TRASCURATO
L
'
ADEMPIMENTO
DELLA
LEGGE
E
DEI
REGOLAMENTI
SCOLASTICI
.
IN
TAL
CASO
,
IL
CONTRIBUTO
CHE
IL
COMUNE
DEVE
VERSARE
ALLA
TESORERIA
DELLO
STATO
,
AI
SENSI
DELL
'
ARTICOLO
17
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
È
LIQUIDATO
,
COMPUTANDO
A
CARICO
DEL
COMUNE
L
'
AMMONTARE
DELLE
SPESE
SCOLASTICHE
DELIBERATE
DAL
CONSIGLIO
COMUNALE
IN
PIÙ
DEL
CONTRIBUTO
PRECEDENTE
,
DURANTE
IL
PERIODO
DI
AMMINISTRAZIONE
DIRETTA
DELLE
SCUOLE
.
ART
.
17
.
IL
COMUNE
,
CHE
HA
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
VERSA
ANNUALMENTE
ALLA
TESORERIA
DELLO
STATO
;
1/A
L
'
AMMONTARE
DELLE
SPESE
OBBLIGATORIE
E
FACOLTATIVE
PER
STIPENDI
,
AUMENTI
SESSENNALI
,
E
MIGLIORAMENTI
DI
CARRIERA
,
RETRIBUZIONI
,
SUPPLENZE
,
GRATIFICAZIONI
,
ASSEGNI
ORDINARI
DI
QUALSIASI
NATURA
AL
PERSONALE
DIRETTIVO
ED
INSEGNANTE
,
AMMONTARE
LIQUIDATO
E
CONSOLIDATO
NELLA
SOMMA
CORRISPONDENTE
ALLO
STANZIAMENTO
COMPLESSIVO
MAGGIORE
INSCRITTO
PER
LE
SUDDETTE
SPESE
NEL
BILANCIO
COMUNALE
DEGLI
ANNI
1910
E
1911;
2/A
L
'
AMMONTARE
DELLE
QUOTE
DEI
CONTRIBUTI
DOVUTI
DAL
COMUNE
E
STANZIATI
NEL
BILANCIO
DELL
'
ANNO
1911
PER
LE
SCUOLE
INSCRITTE
AL
MONTE
PENSIONI
A
NORMA
DELLA
LEGGE
5
LUGLIO
1908
,
N
.
374
.
PEI
COMUNI
,
I
QUALI
ALL
'
ATTUAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
NON
ABBIANO
IN
TUTTO
O
IN
PARTE
INSCRITTE
LE
LORO
SCUOLE
AL
MONTE
PENSIONI
,
IL
CONTRIBUTO
LIQUIDATO
A
NORMA
DEL
PRESENTE
ARTICOLO
SI
AUMENTERÀ
DELL
'
AMMONTARE
DEL
CONTRIBUTO
AL
MONTE
PER
LE
SCUOLE
ESISTENTI
E
NON
ISCRITTE
AL
31
DICEMBRE
1911
MAN
MANO
CHE
LE
SCUOLE
STESSE
SI
ANDRANNO
INSCRIVENDO
AL
MONTE
PENSIONI
.
ART
.
18
.
AL
COMUNE
SPETTA
:
FORNIRE
LOCALI
IDONEI
E
SUFFICIENTI
ALLE
CLASSI
ESISTENTI
E
ALLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
DIURNE
,
SERALI
E
FESTIVE
CHE
SARANNO
ISTITUITE
PROVVEDERE
AL
RISCALDAMENTO
,
ALL
'
ILLUMINAZIONE
,
AL
SERVIZIO
,
ALLA
CUSTODIA
DELLE
SCUOLE
E
ALLE
SPESE
NECESSARIE
PER
L
'
ACQUISTO
,
LA
MANUTENZIONE
,
IL
RINNOVAMENTO
DEL
MATERIALE
DIDATTICO
,
DEGLI
ARREDI
SCOLASTICI
,
DEGLI
ATTREZZI
GINNASTICI
,
E
PER
LA
FORNITURA
DEI
REGISTRI
E
DEGLI
STAMPATI
OCCORRENTI
PER
TUTTE
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
NON
ESCLUSE
LE
SCUOLE
SERALI
E
LE
FESTIVE
;
FORNIRE
L
'
ALLOGGIO
GRATUITO
AGL
'
INSEGNANTI
AI
QUALI
SIA
STATO
CONCESSO
ANTERIORMENTE
ALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
;
ED
A
QUELLI
AI
QUALI
VENGA
ASSEGNATO
L
'
ALLOGGIO
NEI
NUOVI
EDIFICI
,
AI
SENSI
DELL
'
ULTIMO
COMMA
DELL
'
ART
.
26
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
ART
.
19
.
IL
SERVIZIO
DI
TESORERIA
PER
L
'
AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
È
FATTO
DALLA
SEZIONE
DELLA
TESORERIA
PROVINCIALE
ALLA
QUALE
IL
COMUNE
VERSA
I
CONTRIBUTI
DI
CUI
ALL
'
ART
.
17
,
CON
LE
NORME
STABILITE
DAL
REGOLAMENTO
.
A
GARANZIA
DEL
VERSAMENTO
SONO
APPLICABILI
LE
NORME
PRIVILEGIATE
STABILITE
A
FAVORE
DEL
MONTE
PENSIONI
PER
LA
RISCOSSIONE
DEI
CONTRIBUTI
DI
CUI
NELL
'
ARTICOLO
12
DEL
TESTO
UNICO
APPROVATO
CON
REGIO
DECRETO
31
GENNAIO
1909
,
N
.
97
.
ART
.
20
.
LO
STATO
CONTRIBUISCE
ALLE
SPESE
PER
LE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
;
1/A
CON
IL
CONCORSO
STABILITO
DALLA
LEGGE
11
APRILE
1886
,
N
.
3798;
2/A
CON
I
CONCORSI
E
RIMBORSI
STABILITI
DALLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407;
3/A
CON
I
CONCORSI
E
RIMBORSI
STABILITI
PER
LE
PROVINCIE
MERIDIONALI
DALLA
LEGGE
15
LUGLIO
1906
,
N
.
383;
4/A
COL
RIMBORSO
TOTALE
DELLA
SPESA
PER
STIPENDI
ED
ASSEGNI
E
QUOTE
DI
CONTRIBUTO
AL
MONTE
PENSIONI
PER
TUTTE
LE
SCUOLE
CHE
DOVESSERO
ESSERE
ISTITUITE
PEI
BISOGNI
DELL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
;
5/A
COL
RIMBORSO
DELLA
SPESA
PER
GLI
AUMENTI
DI
STIPENDIO
,
INDENNITÀ
E
QUOTE
DI
CONTRIBUTO
AL
MONTE
PENSIONI
STABILITE
DALLA
PRESENTE
LEGGE
.
ART
.
21
.
I
CONTRIBUTI
DELLO
STATO
SONO
VERSATI
A
SEMESTRE
ANTICIPATO
.
NEL
PRIMO
ANNO
SUCCESSIVO
ALLA
ATTUAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
LE
QUOTE
DI
CONTRIBUTO
DELLO
STATO
SONO
CALCOLATE
SULLA
BASE
DELLA
LIQUIDAZIONE
FATTA
AL
COMUNE
NELL
'
ANNO
NEL
QUALE
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
È
ASSUNTA
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
NEGLI
ANNI
SUCCESSIVI
LE
ANTICIPAZIONI
SEMESTRALI
SONO
FATTE
SULLA
BASE
DELLA
LIQUIDAZIONE
DELL
'
ANNO
PRECEDENTE
,
SALVA
,
PER
CIASCUN
ANNO
,
LA
LIQUIDAZIONE
DEFINITIVA
.
ENTRO
L
'
ANNO
1915
IL
GOVERNO
DEL
RE
PRESENTERÀ
UN
DISEGNO
DI
LEGGE
PER
ALLEVIARE
GLI
ONERI
FINANZIARI
DEI
COMUNI
,
CHE
CONSERVINO
LA
DIREZIONE
ED
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
IN
RELAZIONE
AGLI
ONERI
RIMASTI
A
CARICO
DEI
COMUNI
,
PER
LE
CUI
SCUOLE
ELEMENTARI
LA
DIREZIONE
E
L
'
AMMINISTRAZIONE
SONO
AFFIDATE
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
E
PER
OVVIARE
ALLE
MAGGIORI
SPEREQUAZIONI
DEI
CONTRIBUTI
CONSOLIDATI
.
ART
.
22
.
LA
PROVINCIA
PROVVEDERÀ
AI
LOCALI
PER
IL
CONSIGLIO
,
PER
LA
DEPUTAZIONE
E
PER
L
'
UFFICIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE
;
E
LO
STATO
CONTRIBUIRÀ
ALLA
SPESA
CON
LA
SOMMA
ANNUA
DI
LIRE
1500
PER
CIASCUNA
PROVINCIA
.
ART
.
23
.
A
PRINCIPIARE
DALL
'
ESERCIZIO
FINANZIARIO
1911-912
,
È
INSCRITTO
NEL
BILANCIO
DEL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
IL
FONDO
DI
LIRE
500,000
DA
RIPARTIRSI
,
CON
DECRETO
REALE
,
FRA
I
CONSIGLI
SCOLASTICI
DELLE
PROVINCIE
DEL
REGNO
PER
PROVVEDERE
ALLE
SPESE
D
'
UFFICIO
E
DI
ARREDAMENTO
.
TITOLO
II
.
PROVVEDIMENTI
PER
GLI
EDIFICI
SCOLASTICI
.
ART
.
24
.
PER
PROVVEDERE
ALL
'
ACQUISTO
DELLE
AREE
,
ALLA
COSTRUZIONE
OD
ACQUISTO
,
ALL
'
ADATTAMENTO
E
AL
RESTAURO
E
ALL
'
ARREDAMENTO
PRINCIPALE
RELATIVO
(
BANCHI
E
CATTEDRE
)
DEGLI
EDIFIZI
SCOLASTICI
PER
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
PEI
GIARDINI
ED
ASILI
D
'
INFANZIA
,
LA
CASSA
DEPOSITI
E
PRESTITI
È
AUTORIZZATA
A
CONCEDERE
AI
COMUNI
O
AD
ENTI
MORALI
,
CHE
PROVVEDANO
A
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
O
GIARDINI
OD
ASILI
D
'
INFANZIA
,
LA
SOMMA
DI
LIRE
240,000,000
IN
12
ANNI
A
FAR
TEMPO
DAL
1
GENNAIO
1911
.
LA
CONCESSIONE
SARÀ
FATTA
NELLA
SOMMA
DI
LIRE
20,000,000
ALL
'
ANNO
.
LA
SOMMA
NON
IMPEGNATA
IN
CIASCUN
ANNO
SI
CUMULERÀ
CON
QUELLA
DEGLI
ANNI
SUCCESSIVI
.
LA
CONCESSIONE
AI
COMUNI
ED
AGLI
ENTI
MORALI
SARÀ
GARANTITA
SECONDO
LE
NORME
CHE
REGOLANO
LA
CONCESSIONE
DEI
MUTUI
DA
PARTE
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
.
PER
GLI
ENTI
MORALI
,
E
QUANDO
LA
CONCESSIONE
DEL
MUTUO
NON
SIA
GARANTITA
DALL
'
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
,
SARÀ
ACCETTATA
IN
GARANZIA
RENDITA
SU
TITOLI
DELLO
STATO
VINCOLATI
PER
TUTTA
LA
DURATA
DEL
MUTUO
.
LA
CONCESSIONE
DEI
MUTUI
È
FATTA
PER
UN
PERIODO
MASSIMO
DI
50
ANNI
,
OPPURE
DI
30
ANNI
QUANDO
LA
GARANZIA
SIA
COSTITUITA
CON
VINCOLO
SU
RENDITA
CONSOLIDATA
DELLO
STATO
.
ART
.
25
.
IL
SERVIZIO
DEGLI
INTERESSI
DELLE
SOMME
MUTUATE
A
NORMA
DELL
'
ARTICOLO
PRECEDENTE
SARÀ
ASSUNTO
PER
INTIERO
DALLO
STATO
E
FARÀ
CARICO
AL
BILANCIO
DEL
MINISTERO
DELL
'
ISTRUZIONE
PUBBLICA
.
FARÀ
CARICO
AI
BILANCI
COMUNALI
LA
SOLA
QUOTA
PER
L
'
AMMORTAMENTO
DEL
MUTUO
,
ED
I
COMUNI
DOVRANNO
GARENTIRNE
IL
VERSAMENTO
.
I
VERSAMENTI
DELLE
SOMME
A
CARICO
DELLO
STATO
A
TITOLO
DI
INTERESSI
,
SARANNO
FATTI
,
IN
QUOTE
ANNUE
COSTANTI
,
DIRETTAMENTE
ED
IRREVOCABILMENTE
ALLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
.
SUL
RESIDUO
CAPITALE
AL
31
DICEMBRE
1910
DEI
MUTUI
CONCESSI
DALLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
PER
LA
COSTRUZIONE
DI
EDIFICI
SCOLASTICI
A
SAGGI
D
'
INTERESSE
DEL
5.50
,
5.25
,
5
,
4.50
E
4.25
PER
CENTO
,
SARÀ
RIDOTTO
L
'
INTERESSE
,
A
COMINCIARE
DAL
1
GENNAIO
1911
,
AL
SAGGIO
DEL
4
PER
CENTO
,
DIMINUENDO
RISPETTIVAMENTE
DELL'1.50
,
1.25
,
1
,
0.50
E
0.25
PER
CENTO
,
L
'
INTERESSE
DI
FAVORE
DEL
3
,
DEL
2.50
E
DEL
2
PER
CENTO
DOVUTO
DAGLI
ENTI
MUTUATARI
NEGLI
ANNI
1911
E
SEGUENTI
,
FERMO
RIMANENDO
IL
PRESTABILITO
PIANO
DI
AMMORTAMENTO
.
LA
RIDUZIONE
DELL
'
IMPORTO
DELLE
SINGOLE
DELEGAZIONI
COMUNALI
A
FAVORE
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
,
DIPENDENTE
DALLA
DETTA
DIMINUZIONE
D
'
INTERESSE
,
SARÀ
OPERATA
SENZA
RINNOVAZIONE
DELLE
DELEGAZIONI
STESSE
.
ART
.
26
.
SULLA
QUOTA
DI
CONCESSIONE
ANNUA
DI
LIRE
20,000,000
PER
GLI
EDIFICI
SCOLASTICI
,
SARÀ
ASSEGNATA
IN
CIASCUN
ESERCIZIO
A
CIASCUNA
PROVINCIA
UNA
QUOTA
,
STABILITA
PER
DECRETO
REALE
,
TENUTO
CONTO
DELLA
POPOLAZIONE
,
DELLE
PARTICOLARI
CONDIZIONI
DEI
LOCALI
SCOLASTICI
E
DEL
NUMERO
DELLE
SCUOLE
DA
ISTITUIRE
PER
I
BISOGNI
DELL
'
ISTRUZIONE
OBBLIGATORIA
.
NEL
LIMITE
DI
TALE
QUOTA
LA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
,
SULLA
PROPOSTA
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
STABILIRÀ
QUALI
SIENO
GLI
EDIFICI
AI
QUALI
SI
DEBBA
PER
IL
CARATTERE
DI
URGENZA
PROVVEDERE
NELL
'
ANNO
,
E
NE
DARÀ
COMUNICAZIONE
AI
COMUNI
INTERESSATI
PEI
PROVVEDIMENTI
DI
LORO
COMPETENZA
.
LA
COSTRUZIONE
O
L
'
ACQUISTO
,
L
'
ADATTAMENTO
,
IL
RESTAURO
,
L
'
ARREDAMENTO
PRINCIPALE
DEGLI
EDIFICI
SCOLASTICI
PER
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
NEI
LIMITI
E
SECONDO
LE
NORME
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
SONO
OBBLIGATORI
PER
I
COMUNI
;
CONTRO
I
QUALI
,
IN
CASO
DI
RITARDO
O
DI
RIFIUTO
A
PRENDERE
I
PROVVEDIMENTI
NECESSARI
PER
LA
SOLLECITA
CONTRATTAZIONE
DEI
MUTUI
E
PER
TUTTI
GLI
ALTRI
ATTI
DI
LORO
COMPETENZA
,
SI
PROVVEDERÀ
D
'
UFFICIO
,
SENTITA
LA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
NEI
RIGUARDI
DELLA
GARANZIA
DEI
MUTUI
.
NEGLI
EDIFICI
PER
SCUOLE
RURALI
IN
LOCALITÀ
OVE
DIFETTINO
CASE
DI
ABITAZIONE
CIVILE
SARÀ
OBBLIGATORIA
ANCHE
LA
COSTRUZIONE
DELL
'
ALLOGGIO
PER
L
'
INSEGNANTE
.
ART
.
27
.
PER
GLI
EDIFICI
SCOLASTICI
DEI
COMUNI
CONSIDERATI
NEGLI
ARTICOLI
59
,
76
E
77
DELLA
LEGGE
15
LUGLIO
1906
,
N
.
383
,
SI
APPLICHERANNO
FINO
ALLA
CONCORRENZA
DI
100,000
LIRE
LE
DISPOSIZIONI
DELLA
LEGGE
STESSA
,
E
PER
LE
SOMME
ECCEDENTI
LE
LIRE
100,000
LE
DISPOSIZIONI
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
IL
CONCORSO
DELLO
STATO
NEL
PAGAMENTO
DEGLI
INTERESSI
DEI
MUTUI
,
DI
CUI
ALLA
DETTA
LEGGE
15
LUGLIO
1906
,
N
.
383
,
POTRÀ
ESSER
CONCESSO
NEL
PERIODO
MASSIMO
DI
50
ANNI
,
IN
CORRISPONDENZA
DELL
'
AMMORTAMENTO
DEI
MUTUI
STESSI
.
ART
.
28
.
I
MUTUI
SARANNO
CONCESSI
SU
RICHIESTA
DEL
MINISTRO
DELL
'
ISTRUZIONE
E
CON
DECRETO
REALE
SU
PROPOSTA
DEL
MINISTRO
DEL
TESORO
.
I
PROGETTI
PER
LA
COSTRUZIONE
O
L
'
ACQUISTO
,
L
'
ADATTAMENTO
E
IL
RESTAURO
DEGLI
EDIFICI
SCOLASTICI
COMPILATI
A
NORMA
DELLE
DISPOSIZIONI
MINISTERIALI
,
SONO
APPROVATI
CON
DECRETO
DEL
PREFETTO
SU
CONFORME
PARERE
DELL
'
UFFICIO
DEL
GENIO
CIVILE
,
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
E
DELLA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
,
AI
SENSI
DELL
'
ART
.
13
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
L
'
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
EQUIVALE
A
DICHIARAZIONE
DI
PUBBLICA
UTILITÀ
AGLI
EFFETTI
DELLA
LEGGE
25
GIUGNO
1865
,
N
.
2359
.
ALLE
ESPROPRIAZIONI
OCCORRENTI
SI
APPLICHERANNO
LE
NORME
DEGLI
ARTICOLI
12
E
13
DELLA
LEGGE
15
GENNAIO
1885
,
N
.
2892
,
PER
IL
RISANAMENTO
DELLA
CITTÀ
DI
NAPOLI
.
NEL
DECRETO
DI
APPROVAZIONE
SARANNO
STABILITI
I
TERMINI
ENTRO
I
QUALI
DOVRANNO
INCOMINCIARSI
E
COMPIERSI
LE
ESPROPRIAZIONI
ED
I
LAVORI
.
TUTTI
GLI
ATTI
E
CONTRATTI
RELATIVI
ALL
'
ACQUISTO
DELLE
AREE
E
ALLA
COSTRUZIONE
,
ALL
'
ADATTAMENTO
E
AL
RESTAURO
DEGLI
EDIFICI
DI
CUI
AI
PRECEDENTI
ARTICOLI
SARANNO
REGISTRATI
COL
DIRITTO
FISSO
DI
UNA
LIRA
.
ART
.
29
.
GLI
EFFETTI
DELLA
PRESENTE
LEGGE
AL
MOMENTO
DELLA
SUA
ATTUAZIONE
S
'
INTENDERANNO
ESTESI
ANCHE
A
QUEI
COMUNI
,
CHE
AVESSERO
PRESSO
LA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
PROCEDIMENTI
NON
ANCORA
DEFINITI
IN
ORDINE
ALLA
CONCESSIONE
DEI
MUTUI
,
DI
CUI
AL
PRESENTE
TITOLO
.
ART
.
30
.
IL
CONCORSO
DELLO
STATO
NELLA
SPESA
PER
GLI
EDIFICI
SCOLASTICI
SARÀ
CONCESSO
NELLA
STESSA
FORMA
E
MISURA
STABILITA
NEGLI
ARTICOLI
25
E
27
ANCHE
A
QUEI
COMUNI
ED
ENTI
,
CHE
SI
SIANO
PROCURATI
I
CAPITALI
OCCORRENTI
INDIPENDENTEMENTE
DALLA
CASSA
DEPOSITI
E
PRESTITI
.
RIMANE
PER
TALI
COMUNI
FERMO
L
'
OBBLIGO
DI
ESTINGUERE
I
DEBITI
COSÌ
CONTRATTI
IN
RATE
UGUALI
,
CALCOLATE
SUL
PERIODO
DI
AMMORTAMENTO
STABILITO
NEGLI
ARTICOLI
PRECEDENTI
.
IL
CONCORSO
SARÀ
IN
TALI
CASI
CONCESSO
PER
DECRETO
REALE
,
SU
PROPOSTA
DEI
MINISTRI
DELL
'
ISTRUZIONE
E
DEL
TESORO
,
OSSERVATE
TUTTE
LE
ALTRE
FORMALITÀ
STABILITE
PER
L
'
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
.
ART
.
31
.
LE
PROVINCIE
E
I
COMUNI
POTRANNO
VALERSI
DELLE
DISPOSIZIONI
DEGLI
ARTICOLI
24
,
25
,
28
,
29
,
E
30
DELLA
PRESENTE
LEGGE
PER
LE
PALESTRE
DI
GINNASTICA
E
PER
GLI
EDIFICI
DESTINATI
ALL
'
ISTRUZIONE
SECONDARIA
CLASSICA
E
TECNICA
AI
QUALI
ESSI
ABBIANO
PER
LEGGE
OBBLIGO
DI
PROVVEDERE
.
L
'
ONERE
DA
ASSUMERSI
DALLO
STATO
PER
GLI
EDIFICI
MENZIONATI
IN
QUESTO
ARTICOLO
NON
POTRÀ
ECCEDERE
LIRE
50,000
ANNUE
,
E
I
RELATIVI
STANZIAMENTI
SARANNO
ISCRITTI
NEL
BILANCIO
DEL
MINISTERO
DELL
'
ISTRUZIONE
PUBBLICA
.
LA
SOMMA
NON
IMPEGNATA
IN
CIASCUN
ANNO
SI
CUMULERÀ
CON
QUELLA
DEGLI
ANNI
SUCCESSIVI
.
ART
.
32
.
PER
VENIRE
IN
AIUTO
DELLE
AMMINISTRAZIONI
PER
LE
SPESE
DI
ARREDAMENTO
E
DI
MATERIALE
DIDATTICO
PER
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
LE
SOMME
ISCRITTE
NEL
BILANCIO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
SARANNO
AUMENTATE
A
COMINCIARE
DALL
'
ESERCIZIO
1910-911
E
FINO
ALL
'
ESERCIZIO
1919-920
DI
LIRE
100,000
OGNI
ANNO
.
TITOLO
III
.
RIORDINAMENTO
DELLA
SCUOLA
RURALE
UNICA
E
DEL
CORS
O
POPOLARE
.
ART
.
33
.
LE
SCUOLE
RURALI
OBBLIGATORIE
CON
CLASSI
RIUNITE
SOTTO
UN
SOLO
MAESTRO
CON
UNICO
ORARIO
,
ISTITUITE
NEI
COMUNI
E
NELLE
BORGATE
,
SARANNO
RIORDINATE
SECONDO
LE
NORME
SEGUENTI
:
1/A
NEI
COMUNI
E
NELLE
BORGATE
OVE
SIA
ISTITUITA
UNA
SOLA
DI
TALI
SCUOLE
,
ALL
'
INSEGNANTE
CHE
VI
È
PREPOSTO
È
AFFIDATO
L
'
INSEGNAMENTO
IN
ORARI
DIVERSI
,
A
NORMA
,
PER
QUANTO
RIGUARDA
L
'
ORARIO
,
DELL
'
ART
.
6
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
DELLA
PRIMA
CLASSE
E
DELLA
SECONDA
E
TERZA
;
2/A
NEI
COMUNI
E
NELLE
BORGATE
IN
CUI
ESISTONO
DUE
DI
TALI
SCUOLE
,
SARANNO
ISTITUITE
QUATTRO
CLASSI
MISTE
,
E
L
'
INSEGNAMENTO
È
AFFIDATO
IN
ORARI
DIVERSI
ED
A
NORMA
DEL
CITATO
ART
.
6
,
PER
QUANTO
RIGUARDA
L
'
ORARIO
,
A
DUE
INSEGNANTI
CON
NORME
DA
STABILIRSI
NEL
REGOLAMENTO
;
3/A
NEI
COMUNI
E
NELLE
BORGATE
,
NEI
QUALI
TALI
SCUOLE
SIANO
PIÙ
DI
DUE
,
SI
PROCEDERÀ
CON
LE
STESSE
NORME
AL
RIORDINAMENTO
,
ISTITUENDO
,
OVE
SIA
POSSIBILE
,
LA
QUARTA
CLASSE
.
ART
.
34
.
NEI
COMUNI
E
NELLE
BORGATE
,
NEI
QUALI
PER
EFFETTO
DEL
RIORDINAMENTO
DI
CUI
NELL
'
ARTICOLO
PRECEDENTE
SI
ISTITUISCE
LA
QUARTA
CLASSE
,
L
'
OBBLIGO
DELL
'
ISTRUZIONE
,
LIMITATO
PER
EFFETTO
DELL
'
ART
.
1
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
AL
SOLO
CORSO
INFERIORE
,
È
ESTESO
ALLA
QUARTA
CLASSE
ELEMENTARE
.
LE
CLASSI
QUINTA
E
SESTA
NON
POTRANNO
ESSERE
ISTITUITE
SE
IL
COMUNE
NON
ABBIA
ADEMPIUTO
AGLI
OBBLIGI
DI
LEGGE
RELATIVAMENTE
ALLE
SCUOLE
NELLE
FRAZIONI
.
ART
.
35
.
IL
RIORDINAMENTO
DELLE
SCUOLE
DISPOSTO
NEGLI
ARTICOLI
33
E
34
DOVRÀ
ESSERE
ATTUATO
IN
UN
TRIENNIO
,
A
COMINCIARE
DALL
'
ANNO
SCOLASTICO
1911
-
912
,
NEL
PRIMO
ANNO
SARANNO
RIORDINATE
LE
SCUOLE
NELLE
QUALI
GLI
ALUNNI
ISCRITTI
SUPERARONO
NELL
'
ANNO
SCOLASTICO
1910
-
911
IL
NUMERO
DI
70;
NEL
SECONDO
ANNO
QUELLE
NELLE
QUALI
SUPERERANNO
IL
NUMERO
DI
50;
NEL
TERZO
ANNO
LE
RIMANENTI
.
ART
.
36
.
NELLE
SCUOLE
RIORDINATE
A
NORMA
DEI
PRECEDENTI
ARTICOLI
,
PUÒ
L
'
AUTORITÀ
SCOLASTICA
,
DOVE
L
'
AMPIEZZA
DELLE
ALLE
LO
CONSENTA
,
ORDINARE
CHE
GLI
ALUNNI
DI
CIASCUNA
CLASSE
RIMANGONO
NELL
'
AULA
DURANTE
TUTTO
O
PARTE
DELL
'
ORARIO
DELL
'
ALTRA
CLASSE
.
ART
.
37
.
GLI
INSEGNANTI
,
PER
GIUSTIFICATI
MOTIVI
DI
SALUTE
O
DI
FAMIGLIA
LEGALMENTE
ACCERTATI
,
POSSONO
CHIEDERE
ALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
DI
ESSERE
DISPENSATI
DALL
'
ASSUMERE
IL
SERVIZIO
NELLE
CLASSI
ALTERNATE
.
LA
DISPENSA
PUÒ
ESSERE
ORDINATA
D
'
UFFICIO
DALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
NELL
'
INTERESSE
DELLA
SCUOLA
,
QUANDO
L
'
INSEGNANTE
NON
SIA
GIUDICATO
IDONEO
ALL
'
INSEGNAMENTO
DI
DUE
CLASSI
.
LA
DELIBERAZIONE
DELLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
COSTITUISCE
PROVVEDIMENTO
DEFINITIVO
,
CONTRO
IL
QUALE
NON
È
AMMESSO
RICORSO
IN
MERITO
.
ART
.
38
.
IL
GOVERNO
DEL
RE
PROVVEDERÀ
ALLA
GRADUALE
ATTUAZIONE
DEL
CORSO
POPOLARE
ISTITUITO
DALLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
TENENDO
CONTO
DEI
BISOGNI
LOCALI
.
A
TALE
SCOPO
NEL
DISEGNO
DI
LEGGE
PER
LA
RIFORMA
DELL
'
ISTRUZIONE
MAGISTRALE
IL
GOVERNO
PROPORRÀ
I
PROVVEDIMENTI
PER
LA
PREPARAZIONE
DEI
MAESTRI
AGL
'
INSEGNAMENTI
DI
CARATTERE
SPECIALE
E
PROFESSIONALE
CHE
SONO
CHIAMATI
A
IMPARTIRE
NEL
CORSO
POPOLARE
.
TITOLO
IV
.
PROVVEDIMENTI
PER
I
MAESTRI
ELEMENTARI
E
PER
I
DIRE
TTORI
DIDATTICI
.
ART
.
39
.
IL
MINIMO
LEGALE
DEGLI
STIPENDI
STABILITO
DALLA
TABELLA
ANNESSA
ALLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
È
AUMENTATO
PER
L
'
ANNO
1911
DI
LIRE
100
PER
TUTTI
I
DIRETTORI
E
MAESTRI
ELEMENTARI
DI
QUALSIASI
CATEGORIA
.
A
COMINCIARE
DAL
1
GENNAIO
1912
È
AUMENTATO
:
1/A
DI
ALTRE
LIRE
100
PER
I
DIRETTORI
E
I
MAESTRI
DI
TUTTE
LE
SCUOLE
OBBLIGATORIE
CLASSIFICATE
NELLA
CATEGORIA
DELLE
SCUOLE
URBANE
E
DELLE
SCUOLE
RURALI
;
2/A
DI
ALTRE
LIRE
200
PER
I
MAESTRI
DI
TUTTE
LE
SCUOLE
OBBLIGATORIE
NON
CLASSIFICATE
E
DELLE
SCUOLE
FACOLTATIVE
DI
GRADO
INFERIORE
.
LE
SCUOLE
FACOLTATIVE
DI
GRADO
SUPERIORE
,
LA
CUI
SPESA
FU
RESA
OBBLIGATORIA
A
CARICO
DEI
COMUNI
A
NORMA
DELL
'
ART
.
1
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
SARANNO
CLASSIFICATE
,
E
LA
DIFFERENZA
TRA
LO
STIPENDIO
CORRISPOSTO
EFFETTIVAMENTE
AL
MAESTRO
ED
IL
MINIMO
LEGALE
SARÀ
A
CARICO
DEL
BILANCIO
DELLO
STATO
.
AGLI
EFFETTI
DELL
'
AUMENTO
DI
STIPENDIO
,
DI
CUI
AL
PRESENTE
ARTICOLO
,
TALI
SCUOLE
SARANNO
CONSIDERATE
COME
OBBLIGATORIE
.
PER
LE
SCUOLE
FACOLTATIVE
DI
GRADO
SUPERIORE
ISTITUITE
DOPO
IL
1
GENNAIO
1904
,
PER
LE
QUALI
NON
È
STABILITO
NELLA
LEGGE
UNO
STIPENDIO
MINIMO
,
L
'
AUMENTO
DI
LIRE
200
S
'
INTENDERÀ
APPORTATO
ALLO
STIPENDIO
FISSATO
DAL
COMUNE
.
PEI
COMUNI
,
CHE
CORRISPONDONO
AI
DIRETTORI
ED
AI
MAESTRI
UNO
STIPENDIO
SUPERIORE
ALL
'
ATTUALE
MINIMO
LEGALE
,
LA
MAGGIOR
SOMMA
DI
LIRE
200
E
300
S
'
INTENDERÀ
CONCESSA
COME
AUMENTO
ALLO
STIPENDIO
EFFETTIVAMENTE
CORRISPOSTO
DAL
COMUNE
.
PER
I
MAESTRI
DELLE
SCUOLE
RURALI
,
PER
LE
QUALI
SI
PROCEDE
AL
RIORDINAMENTO
A
NORMA
DEGLI
ARTICOLI
33
,
34
E
35
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
OLTRE
ALL
'
AUMENTO
DELLE
LIRE
200
DI
STIPENDIO
,
SARÀ
CORRISPOSTA
,
A
TITOLO
D
'
INDENNITÀ
PER
LA
MAGGIORE
OPERA
PRESTATA
CON
L
'
INSEGNAMENTO
IN
CLASSE
ALTERNATE
,
UNA
SOMMA
DI
LIRE
300
,
CHE
SOSTITUISCE
L
'
AUMENTO
DEI
DUE
QUINTI
DELLO
STIPENDIO
STABILITO
DALL
'
ART
.
6
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
.
ART
.
40
.
GLI
AUMENTI
DEL
DECIMO
SUGLI
STIPENDI
ORDINATI
ALL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
11
APRILE
1886
,
N
.
3798
,
CHE
SI
RIFERISCONO
AI
SESSENNI
IN
CORSO
,
SARANNO
LIQUIDATI
CON
LE
NORME
VIGENTI
ANTERIORMENTE
ALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
GLI
AUMENTI
PER
I
SESSENNI
COMINCIATI
DOPO
LA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
SARANNO
LIQUIDATI
SULLA
BASE
DEGLI
STIPENDI
AUMENTATI
A
NORMA
DELL
'
ART
.
39
.
ART
.
41
.
LO
STATO
RIMBORSERÀ
AI
COMUNI
CHE
AVRANNO
LA
DIRETTA
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
O
AI
CONSIGLI
SCOLASTICI
PER
LE
SCUOLE
DA
ESSI
AMMINISTRATE
:
1/A
L
'
IMPORTO
DELLA
SPESA
PER
L
'
AUMENTO
AGLI
STIPENDI
A
NORMA
DELL
'
ART
.
39;
2/A
L
'
IMPORTO
DELLA
SPESA
PER
IL
MAGGIORE
ASSEGNO
PERCEPITO
DAI
MAESTRI
CHE
INSEGNINO
IN
CLASSI
ALTERNATE
A
NORMA
DELL
'
ART
.
6
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
PER
EFFETTO
DELL
'
AUMENTO
DELLO
STIPENDIO
;
3/A
L
'
IMPORTO
DELLA
QUOTA
MAGGIORE
OCCORRENTE
PER
EFFETTO
DELL
'
AUMENTO
DI
STIPENDIO
NELLA
LIQUIDAZIONE
DEI
NUOVI
AUMENTI
SESSENNALI
;
4/A
L
'
IMPORTO
DELLA
SPESA
OCCORRENTE
PER
LE
INDENNITÀ
AI
MAESTRI
DELLE
SCUOLE
RIORDINATE
A
NORMA
DEGLI
ARTICOLI
33
,
34
E
35
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
ART
.
42
.
NEI
COMUNI
,
CHE
AVRANNO
LA
DIRETTA
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
,
LA
DIREZIONE
DIDATTICA
È
MANTENUTA
A
NORMA
DELLA
LEGGE
19
FEBBRAIO
1903
,
N
.
45
.
I
COMUNI
CHE
ABBIANO
PIÙ
DI
200
CLASSI
ELEMENTARI
CON
MAESTRO
PROPRIO
DEVONO
,
COL
REGOLAMENTO
SCOLASTICO
,
COSTITUIRE
LA
DIREZIONE
GENERALE
O
STABILIRE
CHE
LA
DIREZIONE
DIDATTICA
SIA
AFFIDATA
A
UN
CONSIGLIO
DI
DIREZIONE
COMPOSTO
DI
DIRETTORI
,
A
NORMA
DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE
.
QUANDO
IL
NUMERO
DELLE
CLASSI
ELEMENTARI
SIA
SUPERIORE
AL
DOPPIO
DI
QUELLO
STABILITO
DALLA
LEGGE
19
FEBBRAIO
1903
,
N
.
45
,
QUALE
NUMERO
MINIMO
PER
L
'
OBBLIGO
DI
PROVVEDERE
ALLA
NOMINA
DEL
DIRETTORE
DIDATTICO
,
IL
COMUNE
DETERMINERÀ
COL
REGOLAMENTO
SCOLASTICO
IL
NUMERO
DELLE
CLASSI
ASSEGNATE
ALLA
VIGILANZA
DEL
DIRETTORE
E
DEI
VICE
-
DIRETTORI
DIDATTICI
.
IL
COMUNE
HA
FACOLTÀ
DI
PROVVEDERE
AI
POSTI
DI
DIRETTORE
E
DI
VICE
DIRETTORE
DIDATTICO
,
O
MEDIANTE
CONCORSO
INTERNO
PER
TITOLO
FRA
GL
'
INSEGNANTI
DELLO
STESSO
COMUNE
ABILITATI
ALLA
DIREZIONE
DIDATTICA
,
O
MEDIANTE
CONCORSO
PUBBLICO
PER
TITOLI
ED
ESAME
.
ART
.
43
.
I
MAESTRI
E
LE
MAESTRE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
,
AMMINISTRATE
DAI
CONSIGLI
SCOLASTICI
,
SONO
ISCRITTI
IN
APPOSITI
RUOLI
PROVINCIALI
,
DIVISI
PER
CLASSI
,
CORRISPONDENTI
ALLA
CLASSIFICAZIONE
DELLE
SCUOLE
NEI
COMUNI
A
NORMA
DELLE
LEGGI
VIGENTI
.
NELLA
FORMAZIONE
DEI
RUOLI
,
ESSI
PRENDERANNO
,
IN
CIASCUNA
CLASSE
,
IL
POSTO
CHE
LORO
SPETTA
PER
L
'
ANZIANITÀ
DEL
SERVIZIO
PRESTATO
,
CUMULANDO
,
A
TALE
EFFETTO
,
IL
SERVIZIO
PRESTATO
ANTERIORMENTE
IN
DIVERSI
COMUNI
,
ANCHE
NON
APPARTENENTI
ALLA
STESSA
PROVINCIA
.
ART
.
44
.
I
COMUNI
CHE
,
SECONDO
LE
PRECEDENTI
DISPOSIZIONI
DI
QUESTA
LEGGE
,
CONSERVANO
LA
DIREZIONE
E
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
SONO
TENUTI
A
PROVVEDERE
ANCHE
AI
POSTI
,
CHE
SI
RENDANO
DISPONIBILI
DURANTE
L
'
ANNO
PEL
QUALE
SIA
STATO
INDETTO
IL
CONCORSO
,
IN
BASE
ALLA
GRADUATORIA
COMPILATA
,
E
CON
LE
NORME
DETTATE
DALL
'
ART
.
7
,
COMMA
3/A
,
DEL
TESTO
UNICO
21
OTTOBRE
1903
,
N
.
431
.
COL
BANDO
DEL
CONCORSO
IL
COMUNE
HA
LA
FACOLTÀ
DI
PROTRARRE
A
UN
BIENNIO
LA
DURATA
ED
EFFICACIA
DELLA
GRADUATORIA
DI
CUI
ALL
'
ART
.
4
DELLA
LEGGE
19
FEBBRAIO
1903
,
N
.
45
.
ART
.
45
.
ALLA
NOMINA
DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
DELLE
SCUOLE
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
SI
PROVVEDE
MEDIANTE
CONCORSO
PER
TITOLI
,
BANDITO
DAL
CONSIGLIO
.
IL
CONCORSO
SARÀ
PER
UN
NUMERO
DI
POSTI
DETERMINATO
DAL
NUMERO
DEI
POSTI
VACANTI
NEI
COMUNI
DELLA
PROVINCIA
E
DI
QUELLI
CHE
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
RITENGA
POSSANO
RENDERSI
VACANTI
DURANTE
L
'
ANNO
.
LA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
DEL
CONCORSO
SARÀ
NOMINATA
DALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
A
NORMA
DEL
REGOLAMENTO
.
LA
GRADUATORIA
NON
POTRÀ
COMPRENDERE
UN
NUMERO
DI
MAESTRI
SUPERIORE
AL
NUMERO
DEI
POSTI
DETERMINATO
DAL
BANDO
DEL
CONCORSO
.
I
CONCORRENTI
NON
COMPRESI
NELLA
GRADUATORIA
NON
SARANNO
CLASSIFICATI
.
ART
.
46
.
COL
REGOLAMENTO
PER
L
'
ESECUZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
SARANNO
DETERMINATE
LE
CATEGORIE
DEI
TITOLI
,
CHE
NEI
CONCORSI
AI
POSTI
VACANTI
NELLE
SCUOLE
DEBBANO
ESSERE
SOGGETTI
A
VALUTAZIONE
.
PER
CIASCUNA
CATEGORIA
SARANNO
DETERMINATI
IL
MASSIMO
E
IL
MINIMO
DEI
PUNTI
,
CHE
LA
COMMISSIONE
PUÒ
ASSEGNARE
.
OSSERVATE
LE
NORME
DI
CUI
SOPRA
,
IL
GIUDIZIO
DELLA
COMMISSIONE
NELLA
VALUTAZIONE
DEI
TITOLI
NON
È
SOGGETTO
A
SINDACATO
DI
MERITO
.
ART
.
47
.
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE
PROCEDERÀ
CON
LE
NORME
CHE
SARANNO
STABILITE
DAL
REGOLAMENTO
,
ALLA
ASSEGNAZIONE
DEI
MAESTRI
SECONDO
L
'
ORDINE
DELLA
GRADUATORIA
,
TENENDO
CONTO
DELLE
ESIGENZE
DELLA
SCUOLA
,
DEI
DESIDERI
DEI
COMUNI
E
DELLA
INDICAZIONE
FATTA
DAI
MAESTRI
.
ART
.
48
.
AI
POSTI
DELLE
TRE
CLASSI
URBANE
SI
PROVVEDERÀ
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
PER
METÀ
CON
LA
PROMOZIONE
PER
ANZIANITÀ
CONGIUNTA
AL
LODEVOLE
SERVIZIO
,
TRA
I
MAESTRI
DELLA
CLASSE
IMMEDIATAMENTE
INFERIORE
,
ANCHE
SE
DI
DIVERSA
CATEGORIA
,
E
PER
METÀ
CON
LA
NOMINA
MEDIANTE
CONCORSO
DEI
MAESTRI
DELLE
DUE
CLASSI
IMMEDIATAMENTE
INFERIORI
,
I
QUALI
ABBIANO
OTTENUTO
LA
STABILITÀ
A
NORMA
DI
LEGGE
.
ART
.
49
.
FERMA
RESTANDO
LA
DISPOSIZIONE
RELATIVA
AL
TRASFERIMENTO
DA
UNO
AD
ALTRO
COMUNE
DI
DIVERSA
PROVINCIA
,
DI
CUI
ALL
'
ARTICOLO
9
DELLA
LEGGE
19
FEBBRAIO
1903
,
N
.
45
,
GL
'
INSEGNANTI
DEL
RUOLO
PROVINCIALE
POSSONO
ESSERE
TRASFERITI
DA
UN
COMUNE
ALL
'
ALTRO
DELLA
STESSA
PROVINCIA
O
PER
MERITO
E
COL
LORO
CONSENSO
,
O
SU
LORO
DOMANDA
MOTIVATA
DA
GIUSTIFICATE
RAGIONI
PERSONALI
O
DI
FAMIGLIA
,
O
PURE
PER
ECCEZIONALI
MOTIVI
DI
SERVIZIO
.
IN
QUEST
'
ULTIMO
CASO
,
I
MOTIVI
CHE
DETERMINARONO
IL
TRASFERIMENTO
,
DEBBONO
ESSERE
INDICATI
NEL
RELATIVO
PROVVEDIMENTO
,
AVVERSO
IL
QUALE
È
AMMESSO
RICORSO
PER
LEGITTIMITÀ
E
MERITO
AL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
CHE
PUÒ
SOSPENDERE
L
'
ESECUZIONE
E
DECIDERÀ
SENTITO
IL
PARERE
DELLA
SEZIONE
DELLA
GIUNTA
DI
CUI
ALL
'
ARTICOLO
77
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
PEI
TRASFERIMENTI
D
'
UFFICIO
LA
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
DOVRÀ
ESSERE
PRESA
CON
VOTO
FAVOREVOLE
DEI
DUE
TERZI
DEI
VOTANTI
.
PER
DESTINARE
AD
UNA
NUOVA
SEDE
IL
MAESTRO
È
NECESSARIO
IL
CONSENSO
DEL
COMUNE
NEL
QUALE
SI
VUOLE
TRASFERIRLO
.
IL
LICENZIAMENTO
PER
RAGIONI
DIDATTICHE
IN
SEGUITO
A
PROVA
NON
LODEVOLE
O
PER
INFERMITÀ
,
È
DELIBERATO
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
LA
DELIBERAZIONE
DOVRÀ
OTTENERE
IL
SUFFRAGIO
DEI
DUE
TERZI
DEI
VOTANTI
.
ART
.
50
.
GL
'
INSEGNANTI
ELEMENTARI
DEI
COMUNI
CHE
HANNO
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
E
POPOLARI
,
NON
POSSONO
DI
REGOLA
ESSERE
TRASFERITI
DA
UNA
SCUOLA
ALL
'
ALTRA
DELLO
STESSO
COMUNE
SE
NON
PER
LORO
DOMANDA
O
COL
LORO
CONSENSO
.
AL
TRASFERIMENTO
DA
UNA
SCUOLA
ALL
'
ALTRA
DEL
CENTRO
O
DI
UNA
STESSA
FRAZIONE
POTRÀ
TUTTAVIA
PROVVEDERSI
D
'
UFFICIO
PER
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
PROVINCIALE
,
PRESA
A
MAGGIORANZA
ASSOLUTA
DI
VOTI
,
SOLTANTO
PER
SPECIFICATE
RAGIONI
DI
SERVIZIO
,
LE
QUALI
DOVRANNO
COMUNICARSI
ALL
'
INTERESSATO
.
CONTRO
LE
DELIBERAZIONI
DI
TRASFERIMENTO
,
ENTRO
IL
TERMINE
DI
15
GIORNI
DALLA
NOTIFICAZIONE
,
È
AMMESSO
IL
RICORSO
DEGL
'
INTERESSATI
ALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
,
CHE
DECIDE
DEFINITIVAMENTE
.
NEL
RICORSO
SI
PUÒ
DOMANDARE
LA
SOSPENSIONE
DEL
PROVVEDIMENTO
.
ART
.
51
.
SALVO
I
CASI
DI
URGENTE
NECESSITÀ
,
I
TRASFERIMENTI
DI
CUI
AGLI
ARTICOLI
49
E
50
,
SARANNO
DELIBERATI
E
PARTECIPATI
AGLI
INTERESSATI
ENTRO
I
QUINDICI
GIORNI
SUCCESSIVI
ALLA
CHIUSURA
NORMALE
DELL
'
ANNO
SCOLASTICO
.
IL
MINISTRO
DELL
'
ISTRUZIONE
,
AI
SENSI
DELL
'
ARTICOLO
49
,
E
LA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
,
AI
SENSI
DELL
'
ARTICOLO
50
,
DOVRANNO
PRONUNZIARE
LA
LORO
DECISIONE
ENTRO
I
QUINDICI
GIORNI
SUCCESSIVI
ALLA
PRESENTAZIONE
DEL
RICORSO
.
ART
.
52
.
CONTRO
I
PROVVEDIMENTI
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
PER
LE
NOMINE
,
LE
CONFERME
,
LE
PROMOZIONI
,
I
TRASFERIMENTI
,
IL
LICENZIAMENTO
E
LE
PUNIZIONI
DISCIPLINARI
,
È
AMMESSO
IL
RICORSO
AL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
IL
QUALE
DECIDERÀ
,
SENTITO
IL
PARERE
DELLA
SEZIONE
DELLA
GIUNTA
.
CONTRO
I
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
PORTANTI
PENA
DIVERSA
DAL
LICENZIAMENTO
,
DALLA
DEPOSIZIONE
E
DALLA
INTERDIZIONE
,
NON
È
AMMESSO
RICORSO
CHE
PER
SOLI
MOTIVI
DI
VIOLAZIONE
DI
LEGGE
,
INCOMPETENZA
OD
ECCESSO
DI
POTERE
.
IL
TERMINE
PER
RICORRERE
È
DI
GIORNI
TRENTA
DALLA
NOTIFICAZIONE
ALL
'
INTERESSATO
DEL
PROVVEDIMENTO
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
IL
RICORSO
DOVRÀ
ESSERE
PRESENTATO
AL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
E
SARÀ
DEPOSITATO
PER
QUINDICI
GIORNI
NELL
'
UFFICIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE
A
DISPOSIZIONE
DEGLI
INTERESSATI
.
UN
AVVISO
SARÀ
AFFISSO
,
NEI
TRE
GIORNI
SUCCESSIVI
ALLA
PRESENTAZIONE
DEL
RICORSO
,
ALL
'
ALBO
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
PROVINCIALE
.
IL
DEPOSITO
E
LA
PUBBLICAZIONE
NELL
'
ALBO
AVRANNO
,
A
TUTTI
GLI
EFFETTI
DI
LEGGE
,
VALORE
DI
NOTIFICAZIONE
AI
TERZI
INTERESSATI
.
LE
STESSE
NORME
SARANNO
SEGUITE
PER
LA
NOTIFICAZIONE
DELLE
DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
SCOLASTICO
,
SALVA
LA
DISPOSIZIONE
DELL
'
ART
.
7
.
ART
.
53
.
LE
PUNIZIONI
DISCIPLINARI
SONO
INFLITTE
,
PREVIO
GIUDIZIO
ISTITUITO
INNANZI
ALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
,
NEI
MODI
E
CON
LE
FORMALITÀ
STABILITE
DALLE
DISPOSIZIONI
VIGENTI
PEI
GIUDIZI
DISCIPLINARI
AVANTI
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
TITOLO
V
.
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
OBBLIGATORIA
PER
I
MILITARI
IN
SERVIZIO
E
SCUOLA
PER
ADULTI
ANALFABETI
.
ART
.
54
.
I
MILITARI
DEL
REGIO
ESERCITO
IN
SERVIZIO
NON
PROSCIOLTI
DALLA
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
OBBLIGATORIA
,
A
NORMA
DELLA
LEGGE
,
O
PER
I
QUALI
SIA
ACCERTATO
CHE
NON
CONSERVINO
L
'
ISTRUZIONE
RICEVUTA
NELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
,
SONO
OBBLIGATI
A
FREQUENTARE
LA
SCUOLA
ELEMENTARE
REGGIMENTALE
.
L
'
AUTORITÀ
MILITARE
STABILIRÀ
DOVE
L
'
INSEGNAMENTO
DEBBA
TENERSI
.
ART
.
55
.
IL
CORSO
ELEMENTARE
IN
QUESTE
SCUOLE
È
DIVISO
IN
DUE
PERIODI
ANNUALI
DELLA
DURATA
DI
CINQUE
MESI
CIASCUNO
,
CORRISPONDENTI
AI
DUE
PERIODI
INVERNALI
DELLA
FERMA
.
ART
.
56
.
ALLA
FINE
DI
CIASCUN
PERIODO
ANNUALE
AVRANNO
LUOGO
IN
CIASCUNA
SCUOLA
GLI
ESAMI
DI
PROSCIOGLIMENTO
DALLA
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
DEI
MILITARI
CHE
HANNO
COMPIUTO
IL
CORSO
ELEMENTARE
BIENNALE
.
I
MILITARI
SARANNO
ESAMINATI
DA
UNA
COMMISSIONE
MISTA
DI
UFFICIALI
E
MAESTRI
NOMINATI
D
'
ACCORDO
FRA
L
'
AUTORITÀ
MILITARE
E
L
'
AUTORITÀ
SCOLASTICA
.
IL
CERTIFICATO
RILASCIATO
DALLA
COMMISSIONE
AVRÀ
VALORE
DI
PROSCIOGLIMENTO
DALL
'
ISTRUZIONE
OBBLIGATORIA
A
NORMA
E
PER
GLI
EFFETTI
DELLE
LEGGI
DELLO
STATO
.
ART
.
57
.
SPETTA
ESCLUSIVAMENTE
ALL
'
AUTORITÀ
MILITARE
LA
SCELTA
DEGL
'
INSEGNANTI
FRA
I
MAESTRI
ELEMENTARI
DEL
COMUNE
SEDE
DEL
PRESIDIO
,
OVVERO
FRA
I
MILITARI
IN
SERVIZIO
ATTIVO
O
IN
CONGEDO
IVI
RESIDENTI
.
ART
.
58
.
AI
MAESTRI
SARÀ
CORRISPOSTO
UN
COMPENSO
ANNUO
UGUALE
AI
DUE
QUINTI
DELLO
STIPENDIO
STABILITO
DALLA
LEGGE
PER
LA
CLASSE
ALLA
QUALE
APPARTIENE
LA
SCUOLA
DEL
COMUNE
.
LA
SPESA
PER
TALI
COMPENSI
È
A
CARICO
DEL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
.
TUTTE
LE
ALTRE
SPESE
OCCORRENTI
PEL
FUNZIONAMENTO
DELLE
SCUOLE
SONO
A
CARICO
DEL
BILANCIO
DEL
MINISTERO
DELLA
GUERRA
.
ART
.
59
.
IL
REGOLAMENTO
STABILIRÀ
LE
NORME
ESECUTIVE
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELLE
SCUOLE
,
SOTTO
IL
RIGUARDO
DIDATTICO
E
DISCIPLINARE
,
E
DETERMINERÀ
I
PROGRAMMI
DA
SVOLGERSI
E
LE
DOTAZIONI
DI
MATERIALE
DIDATTICO
OCCORRENTI
A
CIASCUNA
SCUOLA
.
ART
.
60
.
AI
MILITARI
,
CHE
ABBIANO
COMPIUTA
L
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
NELLE
SCUOLE
REGGIMENTALI
,
POTRÀ
DALL
'
AUTORITÀ
MILITARE
ESSERE
CONCESSO
DI
FREQUENTARE
LE
SCUOLE
COMPLEMENTARI
O
PROFESSIONALI
CHE
ESISTESSERO
NELLA
SEDE
DEL
PRESIDIO
.
ART
.
61
.
L
'
ISTITUZIONE
DELLA
SCUOLA
ELEMENTARE
OBBLIGATORIA
PER
LE
DISPOSIZIONI
DEI
PRECEDENTI
ARTICOLI
,
SARÀ
ESTESA
AI
MILITARI
DELLA
REGIA
MARINA
SECONDO
LE
NORME
CHE
SARANNO
STABILITE
PER
DECRETO
REALE
SU
PROPOSTA
DEI
MINISTRI
DELL
'
ISTRUZIONE
E
DELLA
MARINA
.
ART
.
62
.
CON
DECRETO
REALE
,
SU
PROPOSTA
DEI
MINISTRI
DELL
'
INTERNO
E
DELL
'
ISTRUZIONE
,
SARANNO
PURE
ISTITUITE
RIORDINATE
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
NELLE
CARCERI
E
NEGLI
STABILIMENTI
PENITENZIARI
.
ART
.
63
.
IL
FONDO
STANZIATO
NEL
BILANCIO
DEL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
PER
EFFETTO
DELL
'
ARTICOLO
12
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
E
DELL
'
ARTICOLO
69
DELLA
LEGGE
15
LUGLIO
1906
,
N
.
383
,
PER
L
'
ISTITUZIONE
DI
SCUOLE
SERALI
E
FESTIVE
,
È
PORTATO
A
LIRE
1,700,000
.
LA
RETRIBUZIONE
AGL
'
INSEGNANTI
NELLE
SCUOLE
SERALI
PER
ADULTI
ANALFABETI
,
NON
POTRÀ
ESSERE
MINORE
DI
L
.
200
,
NÉ
MAGGIORE
DI
L
.
300;
E
PER
LE
SCUOLE
FESTIVE
NON
POTRÀ
ESSERE
MINORE
DI
LIRE
100
,
NÉ
MAGGIORE
,
DI
LIRE
150
.
NELL
'
ISTITUIRE
LE
SCUOLE
SERALI
E
FESTIVE
SI
SEGUIRANNO
I
CRITERI
STABILITI
NEL
CITATO
ART
.
12
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
.
LA
MISURA
DELLA
RETRIBUZIONE
SARÀ
STABILITA
SULLA
BASE
DEI
RISULTATI
OTTENUTI
IN
CIASCUNA
SCUOLA
,
SECONDO
LE
NORME
DA
INDICARSI
NEL
REGOLAMENTO
.
TITOLO
VI
.
PROVVEDIMENTI
PER
L
'
ISTRUZIONE
MAGISTRALE
.
ART
.
64
.
ENTRO
I
SEI
MESI
SUCCESSIVI
ALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
IL
GOVERNO
DEL
RE
PRESENTERÀ
AL
PARLAMENTO
IL
DISEGNO
DI
LEGGE
PER
LA
RIFORMA
DELL
'
ORDINAMENTO
DELLA
SCUOLA
NORMALE
,
STABILITO
DALLA
LEGGE
12
LUGLIO
1896
,
N
.
293
.
ART
.
65
.
PER
PROVVEDERE
ALLA
RIFORMA
,
DI
CUI
NELL
'
ARTICOLO
PRECEDENTE
,
E
AD
ISTITUIRE
O
SUSSIDIARE
SCUOLE
NORMALI
O
CONVITTI
PER
ALUNNE
O
ALUNNI
DI
SCUOLE
NORMALI
,
CHE
SIANO
APERTI
DA
ENTI
MORALI
NELLE
PROVINCIE
DOVE
NE
SIA
RICONOSCIUTO
IL
BISOGNO
PER
LA
PERCENTUALE
ELEVATA
DEGLI
ANALFABETI
O
PER
LA
MANCANZA
DEGL
'
INSEGNANTI
O
PER
LA
INSUFFICIENZA
DELLE
SCUOLE
NORMALI
ESISTENTI
NELLE
PROVINCIE
LIMITROFE
,
SONO
INSCRITTI
,
A
COMINCIARE
DALL
'
ESERCIZIO
1911-12
,
NEL
BILANCIO
DEL
MINISTERO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
I
SEGUENTI
STANZIAMENTI
:
ESERCIZIO
1911-12
,
LIRE
100,000;
1912-13
,
L
.
250,000;
1913-14
,
L
.
400,000;
1914-15
,
L
.
700,000
L
.
1915-16
,
SINO
ALL
'
ESERCIZIO
1920-21
,
L
.
1,000,000
.
CONCORRENDO
TUTTE
O
PARTE
DELLE
CONDIZIONI
STABILITE
NEL
COMMA
PRECEDENTE
,
IL
GOVERNO
È
AUTORIZZATO
A
DECRETARE
LA
ISTITUZIONE
DI
SCUOLE
COMPLEMENTARI
E
DI
SCUOLE
NORMALI
,
PROCEDENDO
A
TAL
FINE
ALL
'
AMPLIAMENTO
O
ALLA
TRASFORMAZIONE
DI
COLLEGI
,
DI
CONSERVATORII
E
DI
ALTRI
ISTITUTI
DI
ISTRUZIONE
CHE
SIANO
RITENUTI
IDONEI
A
PREPARARE
MAESTRI
ELEMENTARI
,
SENTITO
IL
PARERE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
INTERESSATO
.
LE
NORME
GENERALI
PER
IL
PROCEDIMENTO
DI
TRASFORMAZIONE
SARANNO
STABILITE
CON
LA
LEGGE
SPECIALE
.
NEL
DETERMINARE
LE
SEDI
DI
NUOVI
ISTITUTI
DI
PREPARAZIONE
DEI
MAESTRI
ELEMENTARI
SI
TERRÀ
ANCHE
CONTO
DELLA
MISURA
DEI
CONTRIBUTI
OFFERTI
DAGLI
ENTI
LOCALI
.
ART
.
66
.
AD
OGNI
SCUOLA
NORMALE
DOVRÀ
CORRISPONDERE
UN
CORSO
COMPLETO
DI
SCUOLA
ELEMENTARE
PER
IL
TIROCINIO
.
LE
DEPUTAZIONI
SCOLASTICHE
E
LE
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI
,
PER
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
RISPETTIVAMENTE
AMMINISTRATE
,
PROVVEDERANNO
ALL
'
ORDINAMENTO
DI
TALI
CORSI
,
CHE
SARANNO
POSTI
SOTTO
LA
DIREZIONE
DIDATTICA
DEI
DIRETTORI
DELLE
SCUOLE
NORMALI
.
L
'
ASSEGNAZIONE
DEGL
'
INSEGNANTI
ALLE
SCUOLE
DI
TIROCINIO
È
FATTA
DALLA
DEPUTAZIONE
SCOLASTICA
O
DALLA
GIUNTA
COMUNALE
,
SENTITO
,
ANNO
PER
ANNO
,
IL
CONSIGLIO
DEI
PROFESSORI
DELLA
SCUOLA
NORMALE
CON
L
'
INTERVENTO
DELL
'
ISPETTORE
SCOLASTICO
DELLA
CIRCOSCRIZIONE
.
L
'
ASSEGNAZIONE
ALLE
CLASSI
DI
TIROCINIO
SARÀ
FATTA
,
ANNO
PER
ANNO
,
ESCLUSIVAMENTE
SULLA
BASE
DELLA
PROVA
DI
MAGGIORE
PERIZIA
DIDATTICA
FORNITA
DALL
'
INSEGNANTE
.
L
'
INDENNITÀ
DA
CORRISPONDERSI
AGLI
INSEGNANTI
DELLE
SCUOLE
DI
TIROCINIO
NON
POTRÀ
ESSERE
MINORE
DI
LIRE
150
ALL
'
ANNO
E
SARÀ
DETERMINATA
DAL
REGOLAMENTO
.
ART
.
67
.
PER
LA
COSTRUZIONE
DI
NUOVI
EDIFICI
DESTINATI
ALLE
SCUOLE
NORMALI
E
PER
IL
RESTAURO
E
L
'
AMPLIAMENTO
DEGLI
EDIFICI
ESISTENTI
,
I
COMUNI
GODRANNO
LE
STESSE
FACILITAZIONI
CONCESSE
DAL
TITOLO
II
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
PER
QUANTO
RIGUARDA
GLI
EDIFICI
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
.
LA
SOMMA
OCCORRENTE
SARÀ
CONCESSA
IN
MUTUO
AI
COMUNI
DALLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
IN
AUMENTO
ALLA
SOMMA
STABILITA
ALL
'
ART
.
24
.
ART
.
68
.
OLTRE
AL
FONDO
INSCRITTO
IN
BILANCIO
PER
EFFETTO
DELLE
LEGGI
12
LUGLIO
1896
,
N
.
293
,
E
24
MARZO
1907
,
N
.
116
,
PER
BORSE
DI
STUDIO
,
LE
QUALI
SONO
CONSERVATE
NEL
NUMERO
E
NELL
'
AMMONTARE
ATTUALE
,
È
INSCRITTA
,
PEL
CONFERIMENTO
DI
ALTRE
BORSE
DI
STUDIO
A
FAVORE
DI
ALUNNI
DELLE
SCUOLE
NORMALI
,
UNA
MAGGIORE
SOMMA
DI
L
.
60,000
PER
L
'
ESERCIZIO
1910-911
,
CHE
SARÀ
AUMENTATA
DI
L
.
120,000
PER
CIASCUNO
DEGLI
ESERCIZI
SUCCESSIVI
,
FINO
A
RAGGIUNGERE
LA
SOMMA
DI
L
.
600,000
.
L
'
AMMONTARE
DI
CIASCUNA
NUOVA
BORSA
DI
STUDIO
È
DI
L
.
500
PER
GLI
ALUNNI
E
400
PER
LE
ALUNNE
.
LE
BORSE
DI
STUDIO
PER
GLI
ALUNNI
SI
POSSONO
CONCEDERE
,
CON
LE
GARANZIE
CHE
SARANNO
STABILITE
NEL
REGOLAMENTO
,
ANCHE
PER
GLI
STUDI
PREPARATORI
ALLE
SCUOLE
NORMALI
,
FATTI
NELLE
SCUOLE
MEDIE
PUBBLICHE
DI
PRIMO
GRADO
.
DI
QUESTE
BORSE
,
VENTI
SARANNO
DESTINATE
AI
MAESTRI
ELEMENTARI
DELLA
SARDEGNA
CHE
VORRANNO
FREQUENTARE
I
CORSI
DI
PERFEZIONAMENTO
PEI
LICENZIATI
DALLE
SCUOLE
NORMALI
.
LA
CONCESSIONE
DELLE
BORSE
NON
POTRÀ
ESSERE
FATTA
ALL
'
ALUNNO
LA
CUI
FAMIGLIA
DIMORI
NELLA
CITTÀ
SEDE
DELLA
SCUOLA
NORMALE
.
NEL
REGOLAMENTO
SARANNO
STABILITE
LE
NORME
PEL
CONFERIMENTO
DI
TUTTE
LE
BORSE
DI
STUDIO
CONTEMPLATE
NEL
PRESENTE
ARTICOLO
.
TITOLO
VII
.
ADEMPIMENTO
DELL
'
OBBLIGO
SCOLASTICO
.
ART
.
69
.
LA
VIGILANZA
SULL
'
ADEMPIMENTO
DELL
'
OBBLIGO
SCOLASTICO
È
AFFIDATA
AL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
,
IL
QUALE
LA
ESERCITA
IN
OGNI
CIRCOSCRIZIONE
PER
MEZZO
DELL
'
ISPETTORE
O
DEL
VICE
-
ISPETTORE
SCOLASTICO
.
QUESTI
VIGILANO
,
SECONDO
LE
NORME
CHE
SARANNO
STABILITE
NEL
REGOLAMENTO
:
1/A
SULLA
FORMAZIONE
DELL
'
ELENCO
DEGLI
OBBLIGATI
ALL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
;
2/A
SULLE
ISCRIZIONI
ALLE
SCUOLE
APERTE
NEL
COMUNE
;
3/A
SULLA
FREQUENZA
DEGL
'
ISCRITTI
;
4/A
SULLA
RICERCA
DEGLI
OBBLIGATI
,
A
NORMA
DELL
'
ART
.
2
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407;
5/A
SULL
'
ADEMPIMENTO
DELL
'
OBBLIGO
SCOLASTICO
STABILITO
PER
GLI
ADULTI
ANALFABETI
DALL
'
ART
.
14
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407;
6/A
SULL
'
OSSERVANZA
DELL
'
OBBLIGO
DELLA
ISTRUZIONE
DA
PARTE
DEGLI
ALUNNI
CHE
VI
ADEMPIONO
CON
L
'
ISTRUZIONE
PRIVATA
O
PATERNA
.
NEL
CASO
D
'
INADEMPIMENTO
DELL
'
UFFICIO
COMUNALE
E
DEI
MAESTRI
NEL
COMPIERE
ENTRO
I
TERMINI
STABILITI
,
GLI
ATTI
PRESCRITTI
PER
ASSICURARE
LA
FORMAZIONE
DEGLI
ELENCHI
,
LA
REGOLARE
TENUTA
DEI
REGISTRI
D
'
ISCRIZIONE
E
DI
FREQUENZA
E
LA
DENUNCIA
DEI
MANCATI
ALL
'
AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
PER
L
'
APPLICAZIONE
DELLE
AMMENDE
,
L
'
ISPETTORE
E
IL
VICE
-
ISPETTORE
PROVVEDONO
D
'
UFFICIO
,
SOSTITUENDOSI
ALLE
AUTORITÀ
CHIAMATE
A
COMPIERE
I
SINGOLI
ATTI
STABILITI
DALLA
LEGGE
E
DAL
REGOLAMENTO
.
NEL
CASO
D
'
INADEMPIMENTO
DA
PARTE
DELLE
AUTORITÀ
COMUNALI
,
L
'
ISPETTORE
O
IL
VICE
-
ISPETTORE
POSSONO
VALERSI
PER
LA
RICERCA
DEGLI
OBBLIGATI
A
NORMA
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
DEL
CONCORSO
DEGLI
AGENTI
DELLA
FORZA
PUBBLICA
.
ART
.
70
.
GLI
ALUNNI
CHE
RICEVONO
L
'
ISTRUZIONE
PER
MEZZO
DI
SCUOLE
PRIVATE
O
CON
L
'
INSEGNAMENTO
IN
FAMIGLIA
,
ALLA
FINE
DELL
'
ULTIMO
ANNO
DELL
'
OBBLIGO
SCOLASTICO
DEBBONO
PRESENTARSI
AGLI
ESAMI
DEL
CORSO
CORRISPONDENTE
ALLA
LORO
ETÀ
,
NELLE
SCUOLE
PUBBLICHE
.
QUESTI
ESAMI
SARANNO
DATI
IN
UNA
SESSIONE
STRAORDINARIA
E
LA
COMMISSIONE
SARÀ
PRESIEDUTA
DALL
'
ISPETTORE
O
DAL
VICE
-
ISPETTORE
DELLA
CIRCOSCRIZIONE
,
O
,
QUANDO
CIÒ
NON
SIA
POSSIBILE
,
DA
UN
MAESTRO
DESIGNATO
DALL
'
ISPETTORE
.
DELLA
COMMISSIONE
FARÀ
PARTE
UN
INSEGNANTE
DELLA
SCUOLA
PRIVATA
.
LA
COMMISSIONE
,
NEL
RIFERIRE
SULL
'
ANDAMENTO
DEGLI
ESAMI
,
SEGNALERÀ
AL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
LE
SCUOLE
CHE
ABBIANO
DATO
RISULTATI
CATTIVI
O
INSUFFICIENTI
.
SULLA
RELAZIONE
DEL
REGIO
PROVVEDITORE
,
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
RICHIAMERÀ
IL
DIRETTORE
DELLA
SCUOLA
A
PROVVEDERE
PER
I
MIGLIORAMENTI
RICONOSCIUTI
NECESSARI
;
E
QUANDO
NELL
'
ESAME
DELL
'
ANNO
SUCCESSIVO
SIA
ACCERTATA
LA
INEFFICACIA
DEI
PROVVEDIMENTI
ADOTTATI
,
IL
CONSIGLIO
NE
RIFERIRÀ
AL
MINISTRO
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
IL
QUALE
POTRÀ
ANCHE
IN
TAL
CASO
APPLICARE
IL
DISPOSTO
DELL
'
ART
.
5
DELLA
LEGGE
13
NOVEMBRE
1859
,
N
.
3725
.
TITOLO
VIII
.
ASSISTENZA
SCOLASTICA
.
ART
.
71
.
PER
PROVVEDERE
AL
SERVIZIO
DELL
'
ASSISTENZA
SCOLASTICA
A
FAVORE
DEGLI
ALUNNI
SCRITTI
NELLE
PUBBLICHE
SCUOLE
ELEMENTARI
,
È
ISTITUITO
IN
OGNI
COMUNE
IL
PATRONATO
SCOLASTICO
.
NELLE
CITTÀ
DI
MAGGIOR
POPOLAZIONE
IL
PATRONATO
PUÒ
ESSERE
DIVISO
IN
SEZIONI
NEI
DIVERSI
QUARTIERI
.
ALL
'
ASSISTENZA
IL
PATRONATO
PROVVEDERÀ
NELLE
FORME
PIÙ
PRONTE
E
PIÙ
PRATICHE
PER
ASSICURARE
L
'
ISTRUZIONE
E
LA
FREQUENZA
DEGLI
ALUNNI
NELLA
SCUOLA
,
E
PREFERIBILMENTE
CON
LA
ISTITUZIONE
DELLA
REFEZIONE
SCOLASTICA
,
CON
LA
CONCESSIONE
DI
SUSSIDI
PER
VESTI
E
CALZATURE
,
CON
LA
DISTRIBUZIONE
DI
LIBRI
,
QUADERNI
ED
ALTRI
OGGETTI
SCOLASTICI
.
INOLTRE
IL
PATRONATO
VERRÀ
IN
AIUTO
ALL
'
ISTRUZIONE
POPOLARE
COL
PROMUOVERE
LA
FONDAZIONE
DI
GIARDINI
ED
ASILI
D
'
INFANZIA
,
DI
BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
E
POPOLARI
,
DI
RICREATORI
ED
EDUCATORI
,
COL
DIFFONDERE
LA
MUTUALITÀ
SCOLASTICA
,
CON
L
'
ISTITUIRE
SCUOLE
SPECIALI
PER
L
'
EMIGRAZIONE
E
PER
ALTRI
BISOGNI
LOCALI
,
E
CON
TUTTI
GLI
ALTRI
MEZZI
RITENUTI
EFFICACI
,
SECONDO
LE
CONDIZIONI
DEI
LUOGHI
,
A
COMPLETARE
L
'
OPERA
DELLA
SCUOLA
.
ART
.
72
.
IL
PATRONATO
SCOLASTICO
È
ENTE
MORALE
.
ESSO
È
COSTITUITO
DI
SOCI
FONDATORI
,
DI
SOCI
BENEMERITI
,
DI
SOCI
ANNUALI
.
IL
PATRONATO
È
AMMINISTRATO
DA
UN
CONSIGLIO
COMPOSTO
:
a
)
DALL
'
ASSESSORE
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
DEL
COMUNE
E
DI
UN
CONSIGLIERE
COMUNALE
DELEGATO
DALLA
GIUNTA
MUNICIPALE
;
b
)
DI
RAPPRESENTANTI
DEL
COMUNE
ELETTI
DAL
CONSIGLIO
COMUNALE
ALL
'
INFUORI
DEI
CONSIGLIERI
;
c
)
DEL
DIRETTORE
DIDATTICO
O
DEL
VICE
ISPETTORE
SCOLASTICO
O
DELL
'
INSEGNANTE
ELEMENTARE
ANZIANO
;
d
)
DI
DELEGATI
DELLE
ISTITUZIONI
E
DELLE
ASSOCIAZIONI
LOCALI
IN
NUMERO
PROPORZIONATO
AL
CONTRIBUTO
VERSATO
DAI
RISPETTIVI
ENTI
A
FAVORE
DELL
'
ASSISTENZA
SCOLASTICA
;
e
)
DI
DELEGATI
DELLE
VARIE
CATEGORIE
DI
SOCI
ELETTI
DALLA
ASSEMBLEA
GENERALE
;
f
)
DI
INSEGNANTI
ELEMENTARI
ELETTI
DAGL
'
INSEGNANTI
DEL
COMUNE
.
LO
STATUTO
DEL
PATRONATO
SCOLASTICO
STABILIRÀ
LE
NORME
PER
LA
COSTITUZIONE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
E
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELL
'
ISTITUTO
.
IL
COMUNE
,
UDITO
IL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
DEL
PATRONATO
SCOLASTICO
,
STABILIRÀ
PER
REGOLAMENTO
LE
NORME
PER
LA
NOMINA
DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
DEGLI
ISTITUTI
AUSILIARI
DELLA
SCUOLA
ELEMENTARE
.
ART
.
73
.
LO
STATUTO
DEL
PATRONATO
SCOLASTICO
,
PROPOSTO
DAL
CONSIGLIO
COMUNALE
,
È
APPROVATO
DALLA
DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
,
SENTITO
IL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE
.
ART
.
74
.
IL
PATRONATO
ADEMPIE
AI
SUOI
FINI
;
1/A
CON
I
CONTRIBUTI
DEI
SOCI
;
2/A
CON
I
SUSSIDI
DELLO
STATO
;
3/A
CON
LE
SOMME
CHE
AI
FINI
DELL
'
ASSISTENZA
SCOLASTICA
SONO
STANZIATE
NEI
BILANCI
DEL
COMUNE
,
DELLA
PROVINCIA
E
DI
ALTRI
ENTI
,
SPECIALMENTE
DEGLI
ISTITUTI
DI
BENEFICIENZA
;
4/A
CONDONI
,
LEGATI
E
ALTRI
EVENTUALI
PROVENTI
.
LE
SOMME
DI
CUI
AL
N
.
3/A
SARANNO
VERSATE
ALL
'
AMMINISTRAZIONE
DEL
PATRONATO
NEI
MODI
E
TERMINI
CHE
SARANNO
STABILITI
DAL
REGOLAMENTO
.
FERMO
RESTANDO
PER
I
COMUNI
IL
DISPOSTO
DELL
'
ART
.
4
DELLA
LEGGE
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
L
'
AUTORITÀ
TUTORIA
NON
APPROVERÀ
QUALSIASI
NUOVA
SPESA
FACOLTATIVA
,
O
AUMENTO
DI
SPESA
FACOLTATIVA
ORDINARIA
O
STRAORDINARIA
IN
CONFRONTO
A
QUELLE
INSCRITTE
NEI
BILANCI
ALL
'
ATTO
DELLA
PROMULGAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
CHE
NON
ABBIA
PER
ISCOPO
LA
SANITÀ
E
L
'
INCOLUMITÀ
PUBBLICA
,
QUANDO
IN
CORRELAZIONE
ALLA
MEDESIMA
NON
SI
SIA
AUMENTATO
DEL
2
PER
CENTO
DELLA
SPESA
STESSA
IL
FONDO
DESTINATO
ALL
'
ASSISTENZA
SCOLASTICA
.
LE
SOMME
STANZIATE
NEI
BILANCI
DEI
COMUNI
E
DELLE
PROVINCIE
ALL
'
ATTO
DELLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
PER
L
'
ASSISTENZA
SCOLASTICA
O
PER
SUSSIDI
AD
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
DI
QUALSIASI
NATURA
NON
POTRANNO
ESSERE
DIMINUITE
.
ART
.
75
.
IL
BILANCIO
PREVENTIVO
ED
IL
CONTO
CONSUNTIVO
DEL
PATRONATO
SONO
SOGGETTI
ALL
'
APPROVAZIONE
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
ART
.
76
.
PER
VENIRE
IN
AIUTO
ALLE
ISTITUZIONI
AUSILIARIE
DELLA
SCUOLA
ELEMENTARE
,
IL
FONDO
GENERALE
INSCRITTO
NEL
CAPITOLO
216
DELLO
STATO
DI
PREVISIONE
PER
L
'
ESERCIZIO
1910-911
SARÀ
AUMENTATO
,
A
COMINCIARE
DALLO
ESERCIZIO
1910-911
E
PER
5
ESERCIZI
CONSECUTIVI
,
FINO
A
RAGGIUNGERE
LO
STANZIAMENTO
COMPLESSIVO
DI
L
.
920,000
.
IL
FONDO
INSCRITTO
NEL
CAPITOLO
N
.
217
DELLO
STATO
DI
PREVISIONE
DELL
'
ESERCIZIO
1910-911
PER
SUSSIDI
A
BIBLIOTECHE
POPOLARI
,
A
BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
E
MAGISTRALI
E
AD
ASSOCIAZIONI
OD
ENTI
CHE
PROMUOVONO
LA
DIFFUSIONE
E
L
'
INCREMENTO
DI
ESSE
BIBLIOTECHE
,
È
PORTATO
A
L
.
105,500
.
QUESTO
STANZIAMENTO
POTRÀ
ESSERE
AUMENTATO
NEGLI
ESERCIZI
SUCCESSIVI
CON
LA
LEGGE
DEL
BILANCIO
.
IL
FONDO
GENERALE
PER
ASSEGNI
E
SUSSIDI
AD
ASILI
E
GIARDINI
D
'
INFANZIA
,
ISCRITTO
NEL
CAPITOLO
N
.
205
DELLO
STATO
DI
PREVISIONE
PER
L
'
ESERCIZIO
1910-911
,
È
PORTATO
A
L
.
574,000
IN
SEI
ESERCIZI
,
A
COMINCIARE
DALL
'
ESERCIZIO
1910-911
FINO
ALL
'
ESERCIZIO
1915-916
.
TITOLO
IX
.
PROVVEDIMENTI
PER
I
SERVIZI
CENTRALI
E
PROVINCIALI
.
ART
.
77
.
È
ISTITUITA
NELLA
GIUNTA
DEL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
,
LA
SEZIONE
PER
L
'
ISTRUZIONE
PRIMARIA
E
POPOLARE
.
LA
SEZIONE
È
COMPOSTA
:
1/A
DI
TRE
MEMBRI
DEL
CONSIGLIO
SUPERIORE
,
NOMINATI
DAL
MINISTRO
;
2/A
DEL
DIRETTORE
GENERALE
DELL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
O
DI
CHI
NE
FA
LE
VECI
;
3/A
DI
UNA
PERSONA
SCELTA
DAL
MINISTRO
FRA
QUELLE
CHE
PER
OPERE
O
PER
INSEGNAMENTI
SIENO
VENUTE
IN
FAMA
DI
SINGOLARE
PERIZIA
NELLE
DISCIPLINE
PEDAGOGICHE
;
4/A
DI
UN
DIRETTORE
E
DI
UN
PROFESSORE
ORDINARIO
,
DA
ALMENO
SETTE
ANNI
,
DELLE
SCUOLE
NORMALI
,
ELETTI
RISPETTIVAMENTE
DAI
CAPI
D
'
ISTITUTO
E
DAI
PROFESSORI
DI
SCUOLE
NORMALI
REGIE
;
5/A
DI
UN
REGIO
ISPETTORE
SCOLASTICO
NOMINATO
DAL
MINISTRO
;
6/A
DI
UN
DIRETTORE
DIDATTICO
E
DI
DUE
INSEGNANTI
ELEMENTARI
CHE
ABBIANO
ALMENO
DIECI
ANNI
DI
SERVIZIO
,
ELETTI
RISPETTIVAMENTE
DAI
DIRETTORI
E
DAGL
'
INSEGNANTI
ELEMENTARI
.
IL
MINISTRO
NOMINA
,
FRA
I
TRE
MEMBRI
DEL
CONSIGLIO
SUPERIORE
,
IL
PRESIDENTE
DELLA
SEZIONE
.
IL
PRESIDENTE
E
I
MEMBRI
DELLA
SEZIONE
DURANO
IN
CARICA
UN
QUADRIENNIO
;
SONO
RICONFERMABILI
O
RIELEGGIBILI
.
I
MEMBRI
DELLA
SEZIONE
DI
CUI
AL
N
.
1/A
DECADRANNO
DALL
'
UFFICIO
QUANDO
CESSINO
DI
FAR
PARTE
DEL
CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
.
IL
VOTO
DEL
PRESIDENTE
PREVALE
IN
CASO
DI
PARITÀ
.
ART
.
78
.
LA
SEZIONE
DÀ
PARERE
SULLE
QUESTIONI
CONCERNENTI
I
PROGRAMMI
E
L
'
INDIRIZZO
PEDAGOGICO
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
E
POPOLARE
,
DEI
GIARDINI
D
'
INFANZIA
E
DELLE
ALTRE
ISTITUZIONI
CHE
ABBIANO
PER
FINE
L
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
SUB
-
ELEMENTARE
,
E
SUI
RICORSI
RELATIVI
AI
LIBRI
DI
TESTO
.
IL
PARERE
DELLA
SEZIONE
PUÒ
ESSERE
RICHIESTO
SUI
PROGETTI
DI
LEGGE
O
DI
REGOLAMENTI
,
CHE
RIFLETTANO
L
'
ORDINAMENTO
DELL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
.
ART
.
79
.
SONO
ISTITUITI
DIECI
POSTI
DI
ISPETTORI
CENTRALI
PER
INVIGILARE
L
'
ANDAMENTO
DIDATTICO
DELLA
SCUOLA
E
COORDINARE
IL
LAVORO
DEL
SERVIZIO
DI
VIGILANZA
DEGLI
ISPETTORI
SCOLASTICI
.
SEI
POSTI
DI
ISPETTORE
CENTRALE
SARANNO
CONFERITI
IN
SEGUITO
A
CONCORSO
PER
TITOLI
ED
ESAME
TRA
GLI
ISPETTORI
SCOLASTICI
,
CHE
ABBIANO
ALMENO
UN
TRIENNIO
EFFETTIVO
DI
SERVIZIO
,
E
QUATTRO
A
SCELTA
DEL
MINISTRO
FRA
I
FUNZIONARI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
DELL
'
ISTRUZIONE
O
TRA
PERSONE
CHE
ABBIANO
PARTICOLARE
CONOSCENZA
DELLA
SCUOLA
ELEMENTARE
.
AL
CONCORSO
SARANNO
AMMESSE
ANCHE
LE
ISPETTRICI
,
MA
PER
UNO
SOLO
DEI
SEI
POSTI
.
ART
.
80
.
IL
NUMERO
DEGLI
ISPETTORI
SCOLASTICI
SARÀ
GRADATAMENTE
AUMENTATO
IN
UN
TRIENNIO
DALL
'
ENTRATA
IN
VIGORE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
SECONDO
I
BISOGNI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
,
E
NON
POTRÀ
ESSERE
SUPERIORE
A
400
.
L
'
AMPLIAMENTO
DEL
RUOLO
DEGLI
ISPETTORI
SARÀ
FATTO
PER
UN
TERZO
IN
CIASCUN
ANNO
CON
TRE
DISTINTI
CONCORSI
.
LA
FORMAZIONE
DI
NUOVE
CIRCOSCRIZIONI
SARÀ
APPROVATA
ANNUALMENTE
PER
DECRETO
REALE
SULLE
PROPOSTE
DEI
CONSIGLI
SCOLASTICI
,
TENUTO
CONTO
DEI
MAGGIORI
BISOGNI
DELLE
SINGOLE
REGIONI
.
IL
RUOLO
DEGLI
ISPETTORI
E
DEGLI
STIPENDI
SARÀ
FORMATO
IN
CONFORMITÀ
DELLA
TABELLA
A
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
.
PER
LE
PROMOZIONI
DEGLI
ISPETTORI
AL
GRADO
DI
PRIMI
ISPETTORI
SI
SEGUIRANNO
LE
NORME
STABILITE
DALL
'
ART
.
5
DEL
TESTO
UNICO
APPROVATO
CON
REGIO
DECRETO
22
NOVEMBRE
1908
,
N
.
693
,
PER
LE
PROMOZIONI
AL
GRADO
DI
PRIMO
SEGRETARIO
.
SONO
TUTTAVIA
AMMESSI
ALL
'
ESAME
DI
CONCORSO
PER
MERITO
PEI
POSTI
DISPONIBILI
PER
L
'
AMPLIAMENTO
DEL
RUOLO
DOPO
IL
PRIMO
SECONDO
CONCORSO
TUTTI
GLI
ISPETTORI
CHE
ABBIANO
ALMENO
QUATTRO
ANNI
DI
EFFETTIVO
SERVIZIO
COME
ISPETTORI
.
ART
.
81
.
NEI
COMUNI
CHE
HANNO
LA
SCUOLA
AMMINISTRATA
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
È
SOPPRESSA
LA
DIREZIONE
DIDATTICA
.
SONO
ISTITUITI
1000
CIRCOLI
D
'
ISPEZIONE
,
CHE
AVRANNO
NORMALMENTE
PER
BASE
LA
CIRCOSCRIZIONE
MANDAMENTALE
.
LE
CIRCOSCRIZIONI
MANDAMENTALI
,
SOTTO
LA
DIRETTA
DIPENDENZA
DEL
REGIO
ISPETTORE
SCOLASTICO
,
SONO
RETTE
DA
VICE
-
ISPETTORI
NOMINATI
IN
SEGUITO
A
CONCORSO
PER
TITOLI
ED
ESAME
FRA
I
MAESTRI
FORNITI
DEL
DIPLOMA
DI
DIREZIONE
DIDATTICA
E
SECONDO
LE
NORME
CHE
SARANNO
STABILITE
DAL
REGOLAMENTO
.
I
VICE
-
ISPETTORI
SONO
ISCRITTI
IN
APPOSITO
RUOLO
,
DIVISO
IN
TRE
CLASSI
IN
CONFORMITÀ
DELLA
TABELLA
A
-
BIS
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
.
LE
PROMOZIONI
ALLE
CLASSE
SUPERIORI
SI
FARANNO
METÀ
PER
ANZIANITÀ
CONGIUNTA
A
LODEVOLE
SERVIZIO
E
METÀ
PER
MERITO
.
ART
.
82
.
PER
LA
PRIMA
FORMAZIONE
DEL
RUOLO
DEI
VICE
-
ISPETTORI
,
I
DIRETTORI
DIDATTICI
EFFETTIVI
FORNITI
DI
REGOLARE
ABILITAZIONE
E
NOMINATI
REGOLARMENTE
PRIMA
DEL
31
DICEMBRE
1910
,
CHE
SIANO
IN
SERVIZIO
DI
COMUNI
SOGGETTI
ALL
'
AMMINISTRAZIONE
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
SARANNO
ISCRITTI
NEL
RUOLO
DEI
VICE
-
ISPETTORI
,
SENZA
ESAME
E
SULLA
BASE
DELLO
STIPENDIO
GODUTO
COME
DIRETTORI
.
I
DIRETTORI
,
CHE
HANNO
UNO
STIPENDIO
SUPERIORE
A
QUELLO
DELLA
PRIMA
CLASSE
DEI
VICE
-
ISPETTORI
,
CONSERVERANNO
LA
DIFFERENZA
AD
PERSONAM
.
I
DIRETTORI
DIDATTICI
CON
INSEGNAMENTO
NOMINATI
PRIMA
DEL
31
DICEMBRE
1910
NEI
COMUNI
LE
CUI
SCUOLE
SONO
AMMINISTRATE
DAL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
SONO
CONSERVATI
NELLA
LORO
CONDIZIONE
ATTUALE
E
CON
GLI
ASSEGNI
AD
ESSI
CORRISPOSTI
SUI
BILANCI
COMUNALI
PER
L
'
ESERCIZIO
1910
,
SEMPRE
QUANDO
SIANO
MUNITI
DEL
TITOLO
DI
ABILITAZIONE
ALLA
DIREZIONE
DIDATTICA
ED
ABBIANO
ESERCITATO
IL
LORO
UFFICIO
LODEVOLMENTE
A
GIUDIZIO
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
.
QUESTI
DIRETTORI
SARANNO
ALLA
IMMEDIATA
DIPENDENZA
DEGLI
ISPETTORE
O
DEI
VICE
-
ISPETTORI
SCOLASTICI
.
ART
.
83
.
IN
OGNI
CAPOLUOGO
DI
PROVINCIA
,
ALLA
DIPENDENZA
DEI
REGI
PROVVEDITORI
AGLI
STUDI
,
È
ISTITUITO
UN
UFFICIO
SCOLASTICO
,
COMPOSTO
NORMALMENTE
DI
UN
FUNZIONARIO
DELLA
CARRIERA
AMMINISTRATIVA
,
DI
UN
FUNZIONARIO
DELLA
CARRIERA
DI
RAGIONERIA
E
DI
DUE
IMPIEGATI
D
'
ORDINE
.
PEI
POSTI
D
'
IMPIEGATO
D
'
ORDINE
NELL
'
UFFICIO
SCOLASTICO
SI
DARÀ
,
A
PARITÀ
DI
OGNI
ALTRA
CONDIZIONE
LA
PREFERENZA
AGLI
IMPIEGATI
D
'
ORDINE
NEGLI
ISTITUTI
D
'
ISTRUZIONE
MEDIA
.
SARÀ
ADDETTO
ALL
'
UFFICIO
SCOLASTICO
UN
ISPETTORE
SCOLASTICO
;
E
NELLE
PROVINCIE
OVE
NE
SIA
DAL
MINISTRO
RICONOSCIUTO
IL
BISOGNO
,
ANCHE
UN
VICE
-
ISPETTORE
.
I
REGI
PROVVEDITORI
AGLI
STUDI
E
I
PREDETTI
FUNZIONARI
AMMINISTRATIVI
,
DI
RAGIONERIA
E
D
'
ORDINE
,
COSTITUIRANNO
IL
RUOLO
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
IN
CONFORMITÀ
DELLA
TABELLA
B
,
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
.
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
.
ART
.
84
.
AI
RUOLI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
CENTRALE
SARANNO
APPORTATE
LE
MODIFICAZIONI
STABILITE
NELLA
TABELLA
C
,
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
.
IL
MINISTRO
HA
FACOLTÀ
DI
SCEGLIERE
I
TITOLARI
AI
POSTI
DI
NUOVA
CREAZIONE
OLTRE
CHE
TRA
I
FUNZIONARI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
DA
LUI
DIPENDENTI
,
ANCHE
TRA
I
FUNZIONARI
DI
ALTRE
AMMINISTRAZIONI
DELLO
STATO
.
AI
TRASFERIMENTI
DEGL
'
IMPIEGATI
DALL
'
UNA
ALL
'
ALTRA
AMMINISTRAZIONE
SI
PROVVEDE
CON
DECRETO
REALE
SECONDO
LE
NORME
CHE
SARANNO
STABILITE
NEL
REGOLAMENTO
.
IN
CIASCUNA
CATEGORIA
L
'
EGUAGLIANZA
DI
STIPENDIO
COSTITUISCE
L
'
EGUAGLIANZA
DI
GRADO
E
DI
CLASSE
FRA
GL
'
IMPIEGATI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
CENTRALE
E
PROVINCIALE
IN
CONFORMITÀ
DELLA
TABELLA
D
,
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
.
PER
OCCUPARE
I
POSTI
DI
PRIMO
SEGRETARIO
E
DI
PRIMO
RAGIONIERE
NELL
'
AMMINISTRAZIONE
CENTRALE
CHE
SONO
VACANTI
E
QUELLI
CHE
RISULTERANNO
VACANTI
PER
LA
PRIMA
APPLICAZIONE
DELLA
TABELLA
C
,
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
,
SARÀ
INDETTO
UN
ESAME
DI
IDONEITÀ
IN
CONFORMITÀ
DELL
'
ART
.
5/A
DEL
TESTO
UNICO
22
NOVEMBRE
1908
,
N
.
693
,
AL
QUALE
SARANNO
AMMESSI
I
SEGRETARI
E
I
RAGIONIERI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
STESSA
CHE
ABBIANO
COMPIUTO
I
CINQUE
ANNI
DI
SERVIZIO
.
ART
.
85
.
ENTRO
UN
ANNO
DALLA
PROMULGAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
IL
MINISTRO
DELL
'
ISTRUZIONE
HA
FACOLTÀ
DI
COLLOCARE
A
RIPOSO
D
'
UFFICIO
I
REGI
PROVVEDITORI
AGLI
STUDI
,
CHE
ABBIANO
ACQUISTATO
IL
DIRITTO
ALLA
PENSIONE
E
CHE
A
GIUDIZIO
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
NON
SIANO
RITENUTI
IDONEI
ALL
'
UFFICIO
DI
PROVVEDITORE
.
I
PROVVEDITORI
,
I
QUALI
PROVENGONO
DALL
'
INSEGNAMENTO
MEDIO
,
POTRANNO
,
SU
DOMANDA
O
D
'
UFFICIO
,
ESSERE
TRASFERITI
,
PREVIO
PARERE
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
,
NEI
RUOLI
DEGLI
INSEGNANTI
O
DEI
CAPI
D
'
ISTITUTO
DELLE
SCUOLE
MEDIE
DONDE
PROVENGONO
,
CONSERVANDO
AD
PERSONAM
LA
DIFFERENZA
FRA
LO
STIPENDIO
DI
CUI
SONO
PROVVISTE
E
QUELLO
DEL
NUOVO
UFFICIO
.
ART
.
86
.
I
CONCORRENTI
DICHIARATI
ELEGGIBILI
NEL
CONCORSO
A
POSTI
DI
ISPETTORE
E
ISPETTRICE
SCOLASTICI
BANDITO
IN
DATA
6
GIUGNO
1908
SARANNO
ASSUNTI
IN
SERVIZIO
SENZA
NUOVO
CONCORSO
.
ART
.
87
.
LE
DISPOSIZIONI
RELATIVE
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
E
AGLI
UFFICI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
LOCALE
ENTRERANNO
IN
VIGORE
COLLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
;
TUTTE
LE
ALTRE
,
A
COMINCIARE
DAL
1
LUGLIO
1911
.
IL
PASSAGGIO
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
DELLA
SCUOLA
DAI
COMUNI
AL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
,
SARÀ
,
ENTRO
L
'
ANNO
1913
,
STABILITO
CON
DECRETO
REALE
PER
CIASCUNA
PROVINCIA
,
A
MANO
A
MANO
CHE
SIASI
PROVVEDUTO
ALLA
COSTITUZIONE
EGLI
UFFICI
PROVINCIALI
,
ALLA
FORMAZIONE
DEI
RUOLI
DEL
PERSONALE
ED
ALLA
SISTEMAZIONE
DEI
RAPPORTI
TRA
COMUNI
E
CONSIGLI
SCOLASTICI
.
FINO
ALL
'
EMANAZIONE
DEL
DECRETO
REALE
L
'
AMMINISTRAZIONE
DELLA
SCUOLA
CONTINUERÀ
AD
ESSERE
ESERCITATA
DAI
COMUNI
,
SECONDO
LE
NORME
ATTUALMENTE
VIGENTI
.
ART
.
88
.
NESSUNA
DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
O
POPOLARI
COMUNALI
ESISTENTI
ALL
'
ATTO
DELLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
ANCHE
SE
NON
OBBLIGATORIA
A
NORMA
DELLE
LEGGI
VIGENTI
,
PUÒ
ESSERE
SOPPRESSA
.
ART
.
89
.
NEI
PAESI
NEI
QUALI
SI
PARLA
ABITUALMENTE
LA
LINGUA
FRANCESE
,
L
'
INSEGNAMENTO
DI
QUESTA
LINGUA
DOVRÀ
ESSERE
IMPARTITO
DAL
MAESTRO
IN
TUTTE
LE
CLASSI
ELEMENTARI
E
IN
ORE
AGGIUNTE
ALL
'
ORARIO
DELLE
SCUOLE
MEDESIME
.
NEI
SUDDETTI
COMUNI
OVE
SIANO
ISTITUITE
LA
5/A
E
6/A
CLASSE
POPOLARI
,
L
'
INSEGNAMENTO
DEL
FRANCESE
DOVRÀ
ESSERE
SEMPRE
IMPARTITO
COME
MATERIA
OBBLIGATORIA
OLTRE
LE
TRE
ORE
DELL
'
ORARIO
PER
LE
MATERIE
OBBLIGATORIE
.
A
TALE
SCOPO
IL
FONDO
INSCRITTO
NELLO
STATO
DI
PREVISIONE
PER
L
'
ESERCIZIO
1910-911
PER
L
'
INSEGNAMENTO
DEL
FRANCESE
NEI
COMUNI
DELLA
VALLE
D
'
AOSTA
SARÀ
DI
LIRE
20,000
,
E
DI
LIRE
10,000
,
PER
LE
VALLI
DI
SUSA
E
DEL
PINEROLESE
.
ART
.
90
.
LE
SPESE
RELATIVE
AI
SERVIZI
DELL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
,
INSCRITTE
NELLA
TABELLA
E
,
ANNESSA
ALLA
PRESENTE
LEGGE
,
NON
POTRANNO
,
IN
CIASCUNO
DEGLI
ESERCIZI
DAL
1911-912
AL
1920-921
,
SUPERARE
L
'
AMMONTARE
COMPLESSIVO
STABILITO
PER
CIASCUN
ESERCIZIO
NELLA
TABELLA
MEDESIMA
.
È
CONSENTITO
TUTTAVIA
DI
VARIARE
CON
LA
LEGGE
DI
BILANCIO
LA
RIPARTIZIONE
DEGLI
STANZIAMENTI
SECONDO
I
BISOGNI
DEI
SINGOLI
SERVIZI
.
È
ISTITUITO
UN
FONDO
DI
RISERVA
ALLO
SCOPO
DI
AUMENTARE
GLI
STANZIAMENTI
INDICATI
NELLA
TABELLA
E
,
QUALORA
SI
MANIFESTI
IL
BISOGNO
DI
PROVVEDERE
A
MAGGIORI
SPESE
PER
EFFETTO
DELLA
PRESENTE
LEGGE
E
DELLE
LEGGI
ANTERIORI
SULL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
.
LE
SOMME
CHE
ALLA
CHIUSURA
DI
CIASCUN
ESERCIZIO
RISULTERANNO
DISPONIBILI
SUL
COMPLESSO
DEGLI
STANZIAMENTI
ASSEGNATI
ALLE
SPESE
PER
LA
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
,
SARANNO
TRASPORTATE
COL
RENDICONTO
CONSUNTIVO
AL
PREDETTO
FONDO
DI
RISERVA
.
CON
DECRETI
DEL
MINISTRO
DEL
TESORO
,
DI
CONCERTO
COL
MINISTRO
DELL
'
ISTRUZIONE
PUBBLICA
,
POTRANNO
ESSERE
AUTORIZZATI
PRELEVAMENTI
DAL
FONDO
DI
RISERVA
,
SIA
IN
CORSO
DI
ESERCIZIO
PER
PROVVEDERE
A
SOPRAVVENUTI
BISOGNI
DEI
SERVIZI
DELL
'
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
,
SIA
ALLA
CHIUSURA
DELL
'
ESERCIZIO
PER
COPRIRE
LE
EVENTUALI
ECCEDENZE
DI
SPESA
.
LA
QUOTA
DEL
FONDO
DI
RISERVA
CHE
NON
SIA
STATA
IMPIEGATA
IN
UN
ESERCIZIO
,
SARÀ
PORTATA
IN
AUMENTO
DEL
FONDO
DI
RISERVA
DELL
'
ESERCIZIO
SUCCESSIVO
.
ART
.
91
.
È
AUTORIZZATA
L
'
ISCRIZIONE
,
NELLA
PARTE
STRAORDINARIA
DEL
BILANCIO
PER
L
'
ESERCIZIO
1910-911
,
DELLE
SOMME
OCCORRENTI
PER
PROVVEDERE
ALL
'
ANTICIPAZIONE
AI
CONSIGLI
SCOLASTICI
DEI
CONCORSI
E
RIMBORSI
STABILITI
DALLE
LEGGI
11
APRILE
1886
,
N
.
3798
,
E
8
LUGLIO
1904
,
N
.
407
,
PER
IL
PRIMO
SEMESTRE
DELL
'
ANNO
SOLARE
1911
.
ART
.
92
.
GLI
STANZIAMENTI
DISPOSTI
IN
VIRTÙ
DEGLI
ARTICOLI
67
(
PRIMO
COMMA
)
,
71
,
72
E
77
DELLA
LEGGE
15
LUGLIO
1906
,
N
.
383
,
IN
FAVORE
DELLE
PROVINCIE
MERIDIONALI
,
PER
LA
SARDEGNA
,
PER
LA
SICILIA
,
E
PER
LE
PROVINCIE
DI
ANCONA
,
ASCOLI
PICENO
,
MACERATA
,
PESARO
E
URBINO
,
PERUGIA
E
ROMA
,
PER
ISOLA
D
'
ELBA
,
CAPRAIA
E
GIGLIO
,
ECCETTUATO
IL
COMUNE
DI
ROMA
,
CONTINUERANNO
AD
ESSERE
EROGATE
A
VANTAGGIO
DELLA
ISTRUZIONE
NELLE
STESSE
PROVINCIE
A
NORMA
DELLA
CITATA
LEGGE
.
ART
.
93
.
LA
LIQUIDAZIONE
DEI
CONTRIBUTI
DA
PAGARSI
ANNUALMENTE
DAI
COMUNI
A
NORMA
DELL
'
ARTICOLO
17
SARÀ
FATTA
D
'
ACCORDO
TRA
I
CONSIGLI
SCOLASTICI
ED
I
COMUNI
ED
APPROVATA
DAL
MINISTERO
.
IN
CASO
DI
DISSENSO
TRA
COMUNI
E
CONSIGLI
SCOLASTICI
SULL
'
AMMONTARE
DEL
CONTRIBUTO
ANNUO
,
UNA
COMMISSIONE
PRESIEDUTA
DAL
PRESIDENTE
DELLA
CORTE
D
'
APPELLO
,
E
NELLE
PROVINCIE
OVE
MANCHI
LA
CORTE
DI
APPELLO
,
DAL
PRESIDENTE
DEL
TRIBUNALE
DEL
CAPOLUOGO
DELLA
PROVINCIA
,
E
COMPOSTA
DI
UN
COMMISSARIO
MEMBRO
DEL
CONSIGLIO
SCOLASTICO
DESIGNATO
DAL
CONSIGLIO
MEDESIMO
.
E
DI
UN
COMMISSARIO
ELETTO
DAL
CONSIGLIO
COMUNALE
,
DETERMINERÀ
L
'
AMMONTARE
DEL
CONTRIBUTO
.
LA
DELIBERAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
È
ESECUTIVA
.
CONTRO
LA
LIQUIDAZIONE
RESTA
SALVA
L
'
AZIONE
IN
SEDE
GIUDIZIARIA
.
ART
.
94
.
CON
SPECIALE
REGOLAMENTO
SARANNO
STABILITE
LE
NORME
AMMINISTRATIVE
E
CONTABILI
PER
I
CONSIGLI
PROVINCIALI
,
DI
CUI
AL
TITOLO
I
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
ART
.
95
.
OLTRE
AI
REGOLAMENTI
SPECIALI
INDICATI
DALLA
PRESENTE
LEGGE
,
IL
GOVERNO
PROVVEDERÀ
ALLA
RIFORMA
DEL
REGOLAMENTO
GENERALE
APPROVATO
CON
REGIO
DECRETO
6
FEBBRAIO
1908
,
N
.
150
.
ART
.
96
.
A
TUTTE
LE
CARICHE
ED
UFFICI
ELETTIVI
CONTEMPLATI
DALLA
PRESENTE
LEGGE
POSSONO
ESSERE
CHIAMATE
ANCHE
LE
DONNE
.
ART
.
97
.
LE
FUNZIONI
ATTUALMENTE
AFFIDATE
AL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
SCOLASTICO
PER
L
'
ISTRUZIONE
MEDIA
SARANNO
ESERCITATE
DA
UNA
GIUNTA
PROVINCIALE
PER
LE
SCUOLE
MEDIE
,
PRESIEDUTA
DAL
REGIO
PROVVEDITORE
AGLI
STUDI
,
E
COMPOSTA
DI
DUE
RAPPRESENTANTI
DEL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
E
DI
UN
RAPPRESENTANTE
DEL
COMUNE
CAPOLUOGO
DELLA
PROVINCIA
,
ELETTI
DAI
RISPETTIVI
CONSIGLI
,
DEL
MEDICO
PROVINCIALE
E
DI
DUE
CAPI
E
DI
DUE
INSEGNANTI
D
'
ISTITUTI
GOVERNATIVI
D
'
ISTRUZIONE
MEDIA
,
RESIDENTI
NELLA
PROVINCIA
,
DESIGNATI
OGNI
TRIENNIO
CON
DECRETO
MINISTERIALE
.
I
MEMBRI
ELETTIVI
SONO
SEMPRE
RIELEGGIBILI
.
ART
.
98
.
LA
DISPOSIZIONE
DELL
'
ART
.
26
,
ULTIMO
COMMA
,
SI
APPLICA
ANCHE
AGLI
EDIFICI
PER
LE
SCUOLE
URBANE
NEI
COMUNI
COLPITI
DAL
TERREMOTO
DEL
28
DICEMBRE
1908
,
FINCHÉ
DIFETTINO
CASE
DI
ABITAZIONE
CIVILE
.
ART
.
99
.
LE
DISPOSIZIONI
DEGLI
ART
.
5
E
6
DELLA
LEGGE
11
LUGLIO
1909
,
N
.
490
,
SI
APPLICANO
AI
MAESTRI
E
DIRETTORI
,
CHE
SI
TROVINO
IN
SERVIZIO
PER
PROVVEDIMENTO
DELL
'
AUTORITÀ
COMUNALE
ANTERIORE
AL
31
DICEMBRE
1910
.
GL
'
INSEGNANTI
,
I
QUALI
,
APPARTENENDO
AL
PERSONALE
DELLE
SCUOLE
PAREGGIATE
,
COME
QUELLE
DEI
TRACOMATOSI
,
DEFICIENTI
E
SIMILI
,
DELLE
ISTITUZIONI
DI
ASSISTENZA
SCOLASTICA
E
DEI
GIARDINI
D
'
INFANZIA
,
MANTENUTI
DAL
COMUNE
,
SONO
STATI
ASSUNTI
IN
SERVIZIO
NELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
PER
PROVVEDIMENTO
DELL
'
AUTORITÀ
COMUNALE
ANTERIORE
AL
31
DICEMBRE
1910
,
SONO
CONSERVATI
NELL
'
UFFICIO
ATTUALE
,
PURCHÈ
SIANO
FORNITI
DI
LEGALE
ABILITAZIONE
ALL
'
INSEGNAMENTO
ELEMENTARE
E
SARANNO
NOMINATI
AI
POSTI
VACANTI
IN
SEGUITO
A
DUE
ANNI
DI
LODEVOLE
SERVIZIO
.
HANNO
GLI
STESSI
DIRITTI
GLI
INSEGNANTI
FORNITI
DI
LEGALE
ABILITAZIONE
,
CHE
,
PROVENENDO
DA
SCUOLE
ELEMENTARI
PUBBLICHE
,
SIANO
ENTRATI
IN
SERVIZIO
DEL
COMUNE
PRIMA
DEL
31
DICEMBRE
1910
.
GL
'
INSEGNANTI
FORNITI
DI
LEGALE
ABILITAZIONE
CHE
SI
TROVANO
INCARICATI
DELL
'
INSEGNAMENTO
ELEMENTARE
DA
PIÙ
DI
SEI
MESI
ALLA
DATA
DELLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
AVRANNO
DIRITTO
DI
PRENDERE
PARTE
AI
CONCORSI
PER
LE
SCUOLE
ELEMENTARI
DEL
COMUNE
,
ANCHE
SE
ABBIANO
SUPERATO
I
LIMITI
DI
ETÀ
STABILITI
COI
REGOLAMENTI
.
LE
DISPOSIZIONI
DEL
PRESENTE
ARTICOLO
NON
POTRANNO
PREGIUDICARE
GLI
EFFETTI
LEGALI
ANCORA
IN
VIGORE
DEI
CONCORSI
BANDITI
ANTERIORMENTE
ALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
PRESENTE
LEGGE
.
LE
GRADUATORIE
DEI
CONCORSI
BANDITI
NELL
'
ANNO
1910
(
O
NELL
'
ANNO
1909
,
OVE
NON
FURONO
BANDITI
CONCORSI
NEL
1910
)
,
AVRANNO
EFFETTO
FINO
AL
30
GIUGNO
1912;
MA
L
'
EFFICACIA
DELLA
GRADUATORIA
PER
L
'
ANNO
DAL
1
LUGLIO
1911
AL
30
GIUGNO
1912
SARÀ
SUBORDINATA
ALL
'
APPLICAZIONE
DELLE
DISPOSIZIONI
DEI
PRIMI
QUATTRO
COMMA
DEL
PRESENTE
ARTICOLO
.
ART
.
100
.
AGLI
EFFETTI
DELLA
PRESENTE
LEGGE
,
NELLE
PROVINCIE
VENETE
E
DI
MANTOVA
IL
CAPOLUOGO
DI
DISTRETTO
CHE
ABBIA
UNA
POPOLAZIONE
NON
INFERIORE
A
10,000
ABITANTI
È
CONSIDERATO
COME
CAPOLUOGO
DI
CIRCONDARIO
.
ART
.
101
.
È
ABROGATA
LA
LEGGE
29
GIUGNO
1905
,
N
.
295
.
ART
.
102
.
SONO
ABROGATE
TUTTE
LE
DISPOSIZIONI
CONTRARIE
ALLA
PRESENTE
LEGGE
.
ART
.
103
.
IL
GOVERNO
DEL
RE
È
AUTORIZZATO
,
SENTITO
IL
PARERE
DEL
CONSIGLIO
DI
STATO
IN
ADUNANZA
GENERALE
,
A
COORDINARE
E
PUBBLICARE
IN
TESTO
UNICO
LE
DISPOSIZIONI
DELLA
PRESENTE
LEGGE
CON
LE
ALTRE
LEGGI
VIGENTI
RELATIVE
ALLA
ISTRUZIONE
ELEMENTARE
E
POPOLARE
.
ORDINIAMO
CHE
LA
PRESENTE
,
MUNITA
DEL
SIGILLO
DELLO
STATO
,
SIA
INSERTA
NELLA
RACCOLTA
UFFICIALE
DELLE
LEGGI
E
DEI
DECRETI
DEL
REGNO
D
'
ITALIA
,
MANDANDO
A
CHIUNQUE
SPETTI
DI
OSSERVARLA
E
DI
FARLA
OSSERVARE
COME
LEGGE
DELLO
STATO
.
DATA
A
ROMA
,
ADDÌ
4
GIUGNO
1911
VITTORIO
EMANUELE
GIOLITTI
-
CREDARO
-
TEDESCO
-
SPINGARDI
-
LEONARDI
-
CATTOLICA
.
VISTO
,
IL
GUARDASIGILLI
:
FINOCCHIARO
-
APRILE
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
.
CAPO
I
.
Del
Consiglio
superiore
.
Art
.
1
.
Il
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
è
composto
di
36
membri
oltre
il
Ministro
che
lo
presiede
.
Sei
di
questi
membri
,
sono
eletti
dal
Senato
tra
i
senatori
e
sei
dalla
Camera
tra
i
deputati
gli
uni
gli
altri
che
non
facciano
parte
del
Corpo
insegnante
universitario
,
sia
come
insegnanti
ufficiali
che
come
liberi
docenti
.
I
deputati
continueranno
a
far
parte
del
Consiglio
,
anche
se
cesseranno
dal
mandato
parlamentare
,
fino
alla
scadenza
della
nomina
.
L
'
elezione
a
membro
del
Consiglio
superiore
per
parte
della
Camera
dei
deputati
non
muta
lo
stato
del
deputato
nei
riguardi
degli
articoli
82
ed
88
della
legge
elettorale
politica
.
Dodici
sono
liberamente
scelti
dal
Ministro
,
che
li
propone
alla
nomina
Regia
.
Gli
altri
dodici
saranno
designati
al
Ministri
dai
professori
ordinari
e
straordinari
dei
Corpi
scientifici
universitari
,
nelle
proporzioni
da
fissarsi
col
regolamento
.
Tutti
i
consiglieri
durano
in
ufficio
quattro
anni
e
non
possono
onere
confermati
.
Possono
bensì
essere
nuovamente
nominati
dopo
due
anni
dal
giorno
della
loro
cessazione
.
Il
Consiglio
si
rinnoverà
per
una
metà
ad
ogni
biennio
,
secondo
le
norme
elio
saranno
stabilito
dal
regolamento
.
Art
.
2
.
Il
Ministro
potrà
ripartire
il
Consiglio
in
tre
sezioni
corrispondenti
ai
rami
dell
'
insegnamento
.
In
tal
caso
un
Consigliere
designato
annualmente
dal
Ministro
presiederà
a
ciascuna
sezione
.
Un
regolamento
determinerà
le
rispettive
attribuzioni
.
Art
.
3
.
Ove
il
Ministro
non
presieda
di
persona
,
il
Consiglio
io
presieduto
dal
vice
-
presidente
eletto
dal
Re
fra
i
membri
di
esso
ad
ogni
biennio
.
Un
funzionario
del
Ministero
adempie
le
funzioni
di
segretario
del
Consiglio
Per
la
validità
dello
deliberazioni
si
richiede
la
presenza
di
almeno
19
consiglieri
.
Art
.
4
.
Il
Consiglio
si
raduna
due
volle
l
anno
,
ma
può
essere
convocato
straordinariamente
.
Una
Giunta
di
quindici
membri
,
scelti
dal
Ministro
tra
i
consiglieri
,
provvede
alla
spedizione
degli
affari
,.unenti
.
I
membri
della
Giunte
sono
distribuiti
in
sezioni
,
in
guisa
rappresentare
equamente
tutti
i
gradi
dell
'
insegnamento
.
Un
consigliere
può
appartenere
nel
tempo
stesso
a
più
d
'
una
sezione
.
Un
Decreto
Reale
provvederà
al
regolamento
della
Giunta
,
e
fisserà
le
indennità
ed
i
compensi
che
dovranno
essere
corrisposti
ai
membri
del
Consiglio
nell
'
esercizio
effettivo
delle
loro
funzioni
.
Art
.
5
.
Sono
riservati
al
Consiglio
plenario
:
1°
i
pareri
da
darsi
a
richiesta
del
Ministro
sopra
proposte
di
legge
e
provvedimenti
generali
sull
'
ordinamento
degli
studi
,
lo
stato
degl
'
insegnanti
e
le
norme
da
seguirsi
per
la
loro
nomina
;
2°
gli
atti
richiesti
dalla
legge
e
devoluti
al
Consiglio
superiore
pel
conferimento
delle
cattedre
e
per
l
'
abilitazione
al
libero
insegnamento
,
3°
i
giudizi
sulle
colpe
dei
professori
universitari
che
importino
,
o
la
loro
deposizione
,
o
la
sospensione
per
un
tempo
maggiore
di
due
mesi
;
4°
le
relazioni
periodiche
sulle
condizioni
dell
'
insegnamento
pubblico
,
e
della
coltura
nazionale
,
colle
opportune
osservazioni
o
proposte
.
Art
.
6
.
Il
Consiglio
giudica
dei
mancamenti
e
dello
colpe
imputate
ai
professori
delle
Università
,
quando
esse
possano
farli
incorrere
nella
deposizione
o
sospensione
per
un
tempo
maggiore
di
due
mesi
;
udite
sempre
le
difese
dell
'
incolpato
.
Art
.
7
.
Può
tuttavia
il
Ministro
,
in
caso
d
'
urgenza
o
per
far
cessare
un
grave
,
scandalo
,
sospendere
d
'
autorità
propria
un
professore
universitario
,
sino
a
provvedimento
da
emanare
dal
Consiglio
superiore
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
conosce
in
via
d
'
appello
della
esclusione
o
della
interdizione
temporanea
dal
corso
degli
studi
pronunciata
contro
gli
studenti
della
Università
.
Art
.
9
Al
termine
d
'
ogni
quinquennio
,
il
Consiglio
superiore
presenta
al
Ministro
una
relazione
dello
stato
della
istruzione
superiore
,
con
lo
osservazioni
e
proposte
.
che
stimerà
convenienti
.
A
tal
fine
sono
comunicati
al
Consiglio
i
rapporti
annuali
dello
autorità
scolastiche
.
Art
.
10
.
Può
il
Ministro
,
anche
s
richiesta
del
Consiglio
,
chiamare
alle
adunanze
le
persone
il
cui
avviso
sia
riputato
utile
in
qualche
discussione
,
sempre
quando
non
trattasi
di
questioni
personali
,
salvo
il
caso
previsto
dall
'
art
.
38
del
presente
testo
unico
.
Ma
in
nessun
caso
questo
avviso
sarà
computato
nel
numero
dei
voti
del
Consiglio
.
TITOIA
II
.
CAPO
II
.
Dell
'
istruzione
superiore
.
Art
.
11
.
L
'
istruzione
superiore
ha
per
fine
di
indirizzare
la
gioventù
,
già
fornita
delle
cognizioni
generali
che
si
acquistano
nell
'
insegnamento
secondario
,
per
gli
uffici
o
le
professioni
per
le
quali
si
richiedono
accurati
studi
speciali
,
e
di
mantenere
ed
accrescere
nelle
diverse
parti
dello
Stato
la
cultura
scientifica
e
letteraria
.
Art
.
12
.
Essa
sarà
data
a
norma
della
presente
legge
nelle
Università
di
Bologna
,
Cagliari
,
Catania
,
Genova
,
Macerata
,
Messina
,
Modena
,
Napoli
,
Padova
,
Palermo
,
Parma
,
Pavia
.
Pisa
,
Roma
,
Sassari
,
Siena
e
Torino
;
nel
R
.
Istituto
di
studi
superiori
di
Firenze
;
nella
R
.
Accademia
scientifico
-
letteraria
di
Milano
;
nel
R
.
Istituto
tecnico
superiore
di
Milano
(
comprese
le
scuole
di
elettrotecnica
e
di
elettrochimica
)
;
nella
R
.
Scuola
superiore
politecnica
di
Napoli
;
nel
Politenico
di
Torino
;
nelle
RR
.
Scuole
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
di
Bologna
e
di
Roma
,
nelle
RR
.
Scuole
superiori
di
medicina
veterinaria
dì
Milano
,
Napoli
e
Torino
;
nella
R
.
Scuola
navale
superiore
dì
Genova
.
Sarà
data
,
in
parte
,
negli
Istituti
universitari
,
conservati
a
norma
dell
'
art
.
10
della
legge
10
febbraio
1861
n
.
69
sull
istruzione
secondaria
classica
nelle
provincie
napoletana
.
Con
Decreto
reale
si
potrà
ampliare
l
insegnamento
attuale
in
detti
Istituti
,
o
anche
sopprimerlo
,
se
verrà
creduto
vantaggioso
.
Art
.
13
.
L
'
insegnamento
superiore
comprende
guarire
Facoltà
:
1°
giurisprudenza
;
2°
medicina
e
chirurgia
;
3°
scienze
fisiche
,
matematiche
e
naturali
;
4°
lettere
e
filosofia
.
Inoltre
le
scuole
di
medicina
veterinaria
.
le
scuole
di
farmacia
,
le
scuole
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
e
scuole
d
'
agraria
.
L
'
Università
di
Napoli
ha
cinque
Facoltà
:
la
Facoltà
di
filosofia
e
lettere
,
di
scienze
matematiche
,
di
scienze
naturali
,
di
medicina
e
chirurgia
e
di
giurisprudenza
.
Nell
'
Università
di
Napoli
la
cattedra
di
storia
della
chiesa
,
come
insegnamento
complementare
,
è
aggregata
alla
Facoltà
di
lettere
e
filosofia
.
Nelle
altre
università
gli
insegnamenti
già
costituenti
le
Facoltà
di
teologia
,
soppresse
con
la
legge
26
gennaio
1873
,
n
.
1251
,
quando
abbiano
un
generale
interesse
,
di
cultura
storica
,
filologica
e
filosofica
possono
essere
dati
nella
Facoltà
di
lettere
e
filosofia
,
giusta
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Nell
'
Università
di
Roma
vi
è
la
cattedra
dantesca
,
il
cui
professore
è
eletto
con
l
'
applicazione
dell
'
art
.
91
del
presente
testo
unico
e
dietro
il
voto
favorevole
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
.
Alla
scuola
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
dell
'
università
di
Palermo
è
annessa
la
sezione
industriale
.
Art
.
14
.
Le
spese
di
questi
stabilimenti
e
degli
istituti
che
ne
fanno
parte
,
o
vi
sono
annessi
,
saranno
a
carico
dello
Stato
,
salvo
disposizioni
di
leggi
speciali
.
Le
proprietà
però
le
ragioni
ed
i
beni
di
ogni
maniera
,
di
cui
tali
stabilimenti
sono
o
potessero
col
tempo
venire
legalmente
in
possesso
,
saranno
loro
mantenuti
a
titolo
di
dotazione
,
che
potranno
essere
distratti
dallo
scopo
cui
furono
destinati
.
I
redditi
provenienti
da
queste
dotazioni
saranno
iscritti
annualmente
a
sgravio
dello
Stato
nell
'
attivo
che
sarà
attribuito
a
ciascuno
degli
stabilimenti
cui
appartengono
.
CAPO
III
.
Delle
materie
d
'
insegnamento
.
Le
materie
di
insegnamento
nelle
diverse
Facoltà
,
Scuole
o
Istituti
sono
fondamentali
o
complementari
.
Sono
fondamentali
le
seguenti
materie
,
gli
insegnamenti
delle
quali
devono
essere
dati
in
un
determinato
stadio
di
tempo
e
per
le
quali
l
'
esame
o
la
frequenza
sono
obbligatorie
per
il
conseguimento
di
lauree
o
diplomi
.
Facoltà
di
giurisprudenza
1
.
Introduzione
allo
stadio
delle
scienze
giuridiche
e
istituzioni
di
diritto
civile
.
2
.
Istituzioni
di
diritto
romano
.
3
.
Diritto
civile
.
4
.
Diritto
romano
.
5
.
Diritto
ecclesiastico
.
6
.
Diritto
e
procedura
penale
.
7
.
Diritto
commerciale
.
8
.
Diritto
costituzionale
.
9
.
Diritto
amministrativo
e
scienza
dell
'
amministrazione
.
10
.
Diritto
finanziario
e
scienza
delle
finanze
.
1l
.
Diritto
internazionale
.
12
.
Procedura
civile
ed
ordinamento
giudiziario
.
13
.
Storia
del
diritto
romano
.
14
.
Storia
del
diritto
italiano
.
15
.
Filosofia
del
diritto
.
16
.
Economia
politica
.
17
.
Statistica
.
18
.
Medicina
legale
.
Facoltà
di
medicina
e
chirurgia
.
1
.
Fisica
sperimentale
.
2
.
Chimica
inorganica
o
organica
.
3
.
Botanica
.
4
.
Zoologia
e
anatomia
comparata
.
5
.
Anatomia
umana
normale
(
descrittiva
o
sistematica
,
topografica
e
microscopica
)
6
.
Fisiologia
.
7
Patologia
generale
.
8
.
Farmacologia
sperimentale
e
tossicologia
.
9
.
Anatomia
ed
istologia
patologica
.
10
.
Patologia
speciale
medica
dimostrativa
.
11
.
Patologia
speciale
chirurgica
dimostrativa
.
12
.
Clinica
medica
generale
e
semeiotica
.
13
.
Clinica
pediatrina
,
11
.
Clinica
chirurgica
generale
,
semeiotica
e
medicina
operatoria
.
15
.
Clinica
ostetrica
e
ginecologica
.
16
.
Clinica
oculistica
.
17
.
Clinica
delle
malattie
nervose
e
mentali
.
18
Igiene
e
polizia
medica
.
19
.
Medicina
legale
.
20
.
Clinica
dermosifilopatica
.
Facoltà
di
scienze
fisiche
,
matematiche
e
naturali
1
.
Fisica
sperimentale
.
2
.
Chimica
inorganica
.
3
.
Chimica
organica
.
4
.
Mineralogia
.
5
.
Botanica
.
8
.
Geologia
,
7
.
Zoologia
.
8
.
Anatomia
e
fisiologia
comparate
.
9
.
Analisi
algebrica
10
.
Analisi
infinitesimale
.
11
.
Geometria
analitica
.
12
.
Geometria
proiettiva
con
disegno
.
13
.
Geometria
descrittiva
con
disegno
.
14
.
Disegno
d
'
ornato
e
di
architettura
elementare
(
che
potrà
essere
dato
nell
Istituto
di
Belle
Arti
,
quando
esista
nella
città
dove
ha
sede
l
'
Università
)
.
15
.
Meccanica
razionale
l6
.
Geodesia
teoretica
.
17
.
Fisica
matematica
.
18
.
Analisi
superiore
.
I9
.
Geometria
superiore
.
21
Meccanica
superiore
.
Facoltà
di
lettere
e
filosofia
.
1
.
Filosofia
.
2
.
Filosofia
morale
.
3
.
Pedagoga
.
4
.
Storia
della
filosofia
.
5
.
Letteratura
italiana
.
6
.
Letteratura
latina
7
.
Letteratura
greca
.
8
.
Grammatica
greca
e
latina
.
9
.
Archeologia
.
10
.
Storia
comparata
delle
lingue
classiche
e
neo
-
latine
.
11
.
Storia
comparata
delle
letterature
neo
-
latine
.
12
.
Storia
antica
.
13
.
Storia
moderna
.
14
.
Geografia
.
Scuola
di
farmacia
.
1
.
Chimica
inorganica
ed
organica
.
2
.
Fisica
sperimentale
.
3
.
Mineralogia
.
4
.
Botanica
generale
.
5
.
Zoologia
.
6
.
Chimica
farmaceutica
e
tossicologia
.
7
.
Materia
medica
(
farmacognosia
)
e
farmacologia
.
8
.
Igiene
.
È
inoltre
obbligatorio
un
corso
di
chimica
bromatologica
da
darsi
per
incarico
.
Art
.
16
.
Nella
facoltà
di
filosofia
e
lettere
dell
'
Università
di
Torino
e
nella
Accademia
di
Milano
potranno
essere
dati
insegnamenti
di
lingue
antiche
e
moderne
,
come
eziandio
cori
speciali
di
letteratura
e
di
filosofia
,
nonché
corsi
temporanei
relativi
di
diversi
rami
di
scienze
a
complemento
delle
altre
facoltà
.
Art
.
17
.
La
durata
,
l
'
ordine
e
la
misura
degli
insegnamenti
ed
il
modo
degli
esami
verranno
determinati
in
un
regolamento
generale
da
approvarsi
con
decreto
reale
e
nei
regolamenti
delle
singolo
Facoltà
e
Scuole
.
Capo
IV
.
Del
corpo
accademico
.
Art
.
18
.
Il
corpo
accademico
è
formato
in
tutte
le
Università
.
dai
professori
ordinari
,
dai
professori
straordinari
divenuti
stabili
e
,
là
dove
vi
sono
,
dai
dottori
aggregati
.
Sezione
I
.
Dei
professori
ordinari
e
straordinari
.
Art
.
19
.
La
nomina
dei
professori
ordinarie
straordinari
nelle
Università
e
negli
Istituti
superiori
universitari
dello
Stato
avviene
in
seguito
a
concorso
e
non
si
fa
eccezione
a
questa
regola
se
non
nei
casi
seguenti
:
l
°
Quando
si
voglia
provvedere
ad
un
posto
di
ordinario
e
si
tratti
di
persona
a
cui
possa
essere
applicato
l
'
art
.
24
del
presente
testo
unico
;
2°
Quando
si
voglia
provvedere
ad
un
posto
di
straordinario
in
in
una
scuola
di
applicazione
per
gli
ingegneri
o
in
istituti
tecnici
superiori
,
perché
potrà
_
essere
titolo
sufficiente
per
la
nomina
,
anche
indipendentemente
da
un
concorso
,
la
singolare
perizia
dimostrata
dal
candidato
con
lavori
compiuti
e
con
uffici
tenuti
in
relazione
a
quella
speciale
materia
.
Art
.
20
.
Il
concorso
è
aperto
a
tutti
a
si
rende
noto
almeno
quattro
mesi
prima
che
ne
comincino
le
pratiche
.
È
bandito
per
titoli
;
tuttavia
la
Commissione
giudicatrice
potrà
richiedere
una
prova
dell
attitudine
didattica
,
e
,
occorrendo
,
anche
una
prova
pratica
ai
concorrenti
ogni
qual
volta
lo
credesse
opportuno
.
La
Commissione
sarà
composta
di
cinque
membri
nominati
dal
Ministro
tra
i
cultori
della
materia
,
e
in
parte
tra
quelli
di
scienze
affini
,
a
proposta
collettiva
di
tutte
le
facoltà
,
a
cui
appartiene
la
cattedra
,
secondo
le
norme
che
verranno
stabilite
per
regolamento
.
Non
farà
dichiarazione
di
eleggibilità
;
proporrà
al
più
tre
candidati
in
ordine
di
merito
,
e
non
mai
alla
pari
,
con
relazione
motivata
su
tutti
i
concorrenti
.
Gli
atti
del
concorso
saranno
inviati
al
Consiglio
superiore
che
li
rassegnerà
al
Ministro
con
le
proprie
osservazioni
se
occorreranno
.
Art
.
21
.
Il
risultato
del
concorso
è
valido
per
la
Università
e
la
cattedra
per
cui
fu
bandita
Tuttavia
anche
altri
posti
vacanti
potranno
dentro
l
'
anno
dalla
deliberazione
del
Consiglio
superiore
,
di
cui
in
fine
dell
'
articolo
precedente
,
essere
occupati
dal
secondo
e
dal
terzo
dei
designati
in
ordine
di
graduatoria
sulla
proposta
della
facoltà
alla
quale
occorre
di
provvedere
;
ma
,
anche
trattandosi
di
un
concorso
per
ordinario
,
i
due
designati
dopo
il
primo
potranno
essere
nominati
soltanto
straordinari
.
Art
.
22
.
Il
professore
ordinario
è
nominato
con
Decreto
Reale
.
Il
professore
straordinario
è
nominato
con
decreto
ministeriale
per
la
durata
di
un
anno
,
e
per
la
conferma
sarà
udita
la
Facoltà
.
Dopo
due
conferme
e
tre
anni
di
non
interrotto
esercizio
,
egli
acquista
la
stabilità
,
che
gli
verrà
riconosciuta
con
Decreto
Reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
23
.
I
professori
straordinari
divenuti
stabili
potranno
,
sulla
proposta
della
facoltà
,
essere
promossi
ordinari
nell
'
Università
presso
cui
trovano
:
1°
.
purché
il
Ministro
,
sentito
Consiglio
superiore
,
riconosca
in
ogni
singolo
caso
che
si
tratta
di
una
cattedra
importante
per
gli
studi
della
facoltà
o
per
la
cultura
scientifica
,
e
che
,
date
le
condizioni
del
momento
,
essa
meriti
di
esser
.
coperta
con
un
ordinario
a
preferenza
di
altri
;
2°
purché
gli
straordinari
,
che
aspirano
a
diventar
ordinari
,
dimostrino
,
con
nuovi
lavori
pubblicati
,
con
altri
titoli
opportuni
nel
caso
delle
scuole
di
applicaz
,
o
e
,
la
loro
operosità
scientifica
.
Il
giudizio
sui
meriti
dei
candidati
sarà
affidato
ad
una
commissione
nominata
ai
sensi
del
2°
comma
dell
'
art
.
20
.
Art
.
24
.
Il
Ministro
potrà
proporre
al
Re
per
la
nomina
,
prescindendo
da
ogni
concorso
,
le
persone
che
per
opere
,
per
iscoperte
o
per
insegnamenti
dati
saranno
venute
in
meritata
fama
di
singolare
perizia
nelle
materie
che
dovrebbero
professare
.
Per
le
nomine
nell
'
Università
di
Napoli
dovrà
udirsi
il
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
25
.
Il
numero
dei
professori
ordinari
e
straordinari
è
fissato
dallo
tabelle
.
A
,
B
,
C
,
del
presente
testo
unico
.
Nessun
posto
di
professore
ordinario
o
straordinario
di
materie
fondamentali
o
complementari
,
oltre
quelli
assegnati
nelle
tabelle
A
,
B
,
C
,
può
essere
istituito
se
non
per
legge
.
È
fatta
eccezione
a
questa
disposizione
per
il
Regio
Politecnico
di
Torino
o
per
gli
altri
Istituti
di
cui
all
'
art
.
114
del
presente
testo
unico
.
Gli
Istituti
stessi
entro
i
limiti
dei
rispettivi
bilanci
potranno
provvedere
alla
modificazione
dei
propri
organici
senza
aggravio
allo
Stato
,
maggiore
di
quello
indicato
nell
'
art
.
114
sopracitato
.
Art
.
26
.
In
ogni
Università
o
Istituto
superiore
per
ciascun
insegnamento
non
si
potrà
nominare
che
un
solo
professore
ordinario
o
straordinario
.
Ove
gli
iscritti
ad
un
corso
siano
in
numero
rilevante
,
si
potrà
soltanto
sdoppiare
la
cattedra
mediante
incarico
,
su
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
e
in
seguito
a
parere
conforme
del
Consiglio
superiore
,
Art
.
27
.
(
Lo
stipendio
dei
professori
ordinari
delle
Regio
Università
e
degli
Istituti
superiori
indicati
nella
tabella
D
,
annessa
al
presente
testo
unico
è
di
lire
7000;
quello
dei
professori
straordinari
di
lire
4500
.
Gli
stipendi
dei
professori
ordinari
si
accrescono
fino
ad
un
massimo
di
L
.
10.000
con
quattro
aumenti
quinquennali
di
L
.
750
ciascuno
.
Gli
stipendi
dei
professori
straordinari
si
accrescono
con
aumenti
quinquennali
di
un
decimo
senza
poter
mai
eccedere
lo
stipendio
iniziale
dei
professori
ordinari
.
I
Direttori
di
gabinetti
,
laboratori
o
cliniche
oltre
allo
stipendio
normale
nella
qualità
di
professori
,
hanno
uno
speciale
assegno
che
non
può
essere
minore
di
L
.
500
,
né
maggiore
di
L
.
1000
.
Il
regolamento
stabilirà
il
ruolo
organico
di
tali
assegni
.
Art
.
28
.
Nessun
può
essere
investito
simultaneamente
della
qualità
di
professore
in
due
diverse
Facoltà
.
Nessuno
potrà
coprire
il
posto
di
ordinario
o
straordinario
in
più
Istituti
universitari
.
Art
.
29
.
Ai
professori
ufficiali
non
possono
essere
affidati
incarichi
retribuiti
di
materie
complementari
.
Possono
essere
conferiti
incarichi
di
materie
fondamentali
,
sia
nello
stessa
Università
o
nello
stesso
Istituto
,
sia
in
acro
Istituto
superiore
regio
nella
stessa
sede
.
Por
le
materie
fondamentali
comuni
a
più
Facoltà
o
Scuole
,
l
insegnamento
dovrà
essere
impartito
dal
professore
titolare
,
senza
che
gli
competa
alcuna
speciale
retribuzione
.
Ove
però
a
giudizio
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
,
l
'
insegnamento
delle
dette
materie
abbia
in
una
delle
Facoltà
o
Scuole
un
indirizzo
sostanzialmente
diverso
,
si
potrà
istituire
un
corso
speciale
,
il
quale
sarà
dato
per
incarico
e
affidato
di
preferenza
al
professore
titolare
.
Art
.
30
.
I
posti
di
ordinario
,
che
si
renderanno
vacanti
nel
ruolo
,
di
cui
all
'
art
.
25
e
alle
tabelle
A
e
C
,
del
presente
testo
unico
,
debbono
essere
coperti
per
quattro
quinti
con
la
promozione
dei
professori
straordinari
stabili
compresi
nel
ruolo
nell
'
ordine
della
loro
anzianità
a
datare
dalla
rispettiva
domanda
e
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
23
del
presente
testo
unico
.
Ai
posti
rimanenti
può
provvedere
il
Ministero
col
bandire
concorsi
per
il
grado
di
ordinario
o
col
nominare
professori
ordinari
per
l
art
.
24
del
presente
testo
unico
in
quelle
Università
che
siano
maggiormente
sprovviste
di
ordinari
,
o
dove
la
nomina
di
ordinario
sia
altrimenti
conveniente
per
ragioni
didattiche
.
Per
le
nomine
di
ordinario
negli
Istituti
superiori
universitari
sono
applicabili
le
norme
di
legge
per
essi
vigenti
.
Art
.
31
.
Gli
incarichi
conferiti
ai
professori
ufficiali
sono
retribuiti
con
una
indennità
di
L
.
30
per
ogni
lezione
effettivamente
impartita
.
Tale
indennità
non
può
superare
1800
lire
annue
.
Gli
incarichi
conferiti
a
chi
non
sia
professore
ufficiale
sono
retribuiti
con
2000
lire
annue
.
Art
.
32
.
Tutti
i
professori
,
anche
per
gl
'
incarichi
ad
essi
affidati
,
sono
obbligati
a
dare
entro
l
anno
accademico
,
e
secondo
l
'
orario
prestabilito
al
principio
dell
'
anno
stesso
,
non
meno
di
50
lezioni
.
Alla
fine
di
ogni
anno
accademico
sarà
pubblicato
nel
Bollettino
ufficiale
della
pubblica
istruzione
,
il
numero
delle
lezioni
dato
da
ogni
singolo
professore
.
Il
professore
che
,
senza
giusti
motivi
,
riconosciuti
dal
Ministero
su
relazione
del
Consiglio
accademico
non
adempie
all
'
obbligo
anzidetto
,
è
ammonito
,
e
dell
ammonizione
è
data
notizia
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
Se
l
'
ammonizione
resterà
inefficace
,
il
professore
sarà
deferito
al
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
,
il
quale
procederà
a
norma
degli
articoli
38
e
39
del
presente
testo
unico
.
Art
.
33
.
I
professori
hanno
l
'
obbligo
di
risiedere
stabilmente
nella
sede
dell
'
Università
o
dell
'
Istituto
ove
insegnano
.
Possono
però
essere
autorizzati
dal
Ministro
a
risiedere
in
località
prossima
a
quella
in
cui
esercitano
l
'
insegnamento
,
quando
ciò
sta
ritenuto
conciliabile
col
pieno
e
regolare
adempimento
dei
loro
doveri
.
Art
.
34
.
I
professori
ordinari
e
straordinari
delle
RR
.
Università
e
degli
Istituti
superiori
di
grado
universitario
,
nominati
o
confermati
seconde
le
norme
previste
dagli
articoli
19
,
20
,
21
,
22
e
23
del
presente
testo
unico
,
possono
,
col
loro
consenso
,
essere
trasferiti
ad
una
cattedra
della
stessa
materia
di
altra
Università
o
Istituto
.
I
professori
ordinari
,
nominati
secondo
le
norme
predette
la
cui
cattedra
non
sia
di
carattere
complementare
,
possono
altresì
essere
trasferiti
,
col
loro
consenso
,
anche
nella
stessa
Università
o
Istituto
,
ad
una
altra
cattedra
.
,
ma
in
questo
caso
.
a
)
deve
trattarsi
di
cattedre
appartenenti
ad
un
gruppo
di
scienze
sostanzialmente
tra
loro
connesse
a
seconda
di
quanta
verrà
stabilito
nei
regolamenti
speciali
delle
facoltà
o
scuole
,
oppure
;
b
)
il
professore
,
di
cui
si
propone
il
trasferimento
,
dove
avere
effettivamente
,
in
qualità
di
professore
ordinario
o
straordinario
,
occupata
la
cattedra
,
a
cui
occorre
di
provvedere
,
o
essere
riuscito
primo
in
un
concorso
bandito
per
essa
.
Ai
sensi
delle
presenti
disposizioni
possono
essere
trasferiti
anche
i
professori
nominati
per
concorso
prima
dell
'
applicazione
della
legge
12
giugno
1904
n
.
253
.
Art
.
35
.
Ogni
trasferimento
dove
essere
proposto
dalla
Facoltà
o
Scuola
,
in
cui
è
vacante
le
cattedra
da
conferirsi
,
col
voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta
dei
professori
ordinari
appartenenti
alle
Facoltà
o
Scuole
medesime
e
di
due
terzi
dei
presenti
alla
relative
adunanza
con
motivazione
da
pubblicarsi
nel
Bollettino
ufficiale
della
pubblica
istruzione
.
Nessun
trasferimento
può
essere
proposto
prima
che
sia
trascorso
un
mese
dalla
vacanza
della
cattedra
a
cui
si
deve
provvedere
.
Nel
caso
in
cui
la
vacanza
abbia
luogo
per
trasferimento
del
titolare
,
essa
si
intenderà
avvenuta
nel
giorno
in
cui
fu
registrato
il
relativo
decreto
.
Il
trasferimento
,
quando
non
sia
decretato
entro
dicembre
,
avrà
effetto
soltanto
col
principio
dell
'
anno
accademico
successivo
.
Art
.
36
.
I
professori
ordinari
,
gli
straordinari
ed
i
dottori
aggregati
non
possono
essere
,
salvi
i
casi
di
cui
agli
articoli
37
e
38
del
presente
testo
unico
,
né
sospesi
,
né
rimossi
,
né
comechessia
privati
dei
vantaggi
ed
onori
che
vi
sono
annessi
,
se
non
per
le
cause
e
colle
forme
infrascritte
.
Art
.
37
.
Le
cause
che
possono
dar
luogo
a
promuovere
amministrativamente
la
sospensione
o
la
rimozione
dei
professori
ordinari
e
dei
dottori
aggregati
sono
:
l
avere
,
per
atti
contrarii
all
onore
incorso
la
perdita
della
pubblica
considerazione
;
l
'
avere
coll
'
insegnamento
e
cogli
scritti
impugnate
le
verità
sulle
quali
riposa
l
'
ordine
religioso
o
morale
,
o
tentato
di
scalzare
i
principii
e
le
guarentigie
che
sono
posti
a
fondamento
della
costituzione
civile
dello
Stato
;
l
'
aver
,
infine
,
malgrado
replicate
ammonizioni
,
persistito
nella
insubordinazione
alle
Autorità
e
nella
trasgressione
delle
leggi
e
dei
regolamenti
concernenti
l
'
Università
.
Art
.
38
.
Il
Ministro
non
può
tuttavia
sottoporre
al
Re
un
decreto
di
sospensione
o
di
rimozione
di
alcuno
fra
i
professori
ordinari
e
straordinari
e
dottori
aggregati
,
che
dietro
giudizio
conforme
del
Consiglio
superiore
.
Il
Consiglio
superiore
che
in
tal
caso
dovrà
essere
composto
di
almeno
due
terzi
dei
suo
membri
non
procederà
all
'
esame
di
questi
fatti
senza
l
'
intervento
di
un
consultore
legale
,
e
senza
essersi
prima
aggiunti
due
delegati
della
Facoltà
alle
quale
appartiene
l
'
incolpato
.
Questi
delegati
saranno
scelti
dalla
Facoltà
fra
i
membri
pari
in
grado
all
'
incolpato
,
ed
avranno
voto
deliberativo
nel
sConsiglio
.
Tanto
i
membri
del
Consiglio
quanto
i
delegati
dalla
Facoltà
non
potranno
ricusare
tale
incarico
se
non
per
cause
determinate
,
intorno
alla
validità
delle
ornali
pronuncierà
il
Ministro
.
In
ogni
caso
,
quelli
fra
essi
che
per
qualsiasi
nativo
non
potranno
assistere
a
tali
tornate
del
Consiglio
,
verranno
surrogati
sino
al
compimento
dei
due
terzi
.
I
surroganti
saranno
scelti
,
secondo
i
casi
,
dal
Ministro
o
dalla
Facoltà
nelle
stesse
categorie
in
cui
vogliono
essere
presi
i
surrogati
.
L
incolpato
dovrà
essere
ammesso
innanzi
al
Consiglio
così
costituito
per
esporvi
le
sue
difese
.
Il
giudizio
del
Coniglio
sarà
testualmente
inserito
nel
Decreto
ministeriale
che
emanerà
relativamente
al
procedimento
intentato
.
Art
.
39
.
La
sospensione
non
può
eccedere
,
lue
anni
.
Essa
importa
la
perdita
dello
stipendio
.
Oltre
a
ciò
il
tempo
in
cui
essa
dura
,
non
corre
per
l
anzianità
nella
Facoltà
,
né
computato
negli
anni
di
servizio
.
La
rimozione
importa
perdita
di
tutti
i
diritti
inerenti
alle
funzioni
esercitate
nelle
università
ed
al
servizio
prestato
nelle
medesime
.
Art
.
40
.
Nel
caso
in
cui
un
professore
ordinario
o
straordinario
,
a
cagione
di
malattia
e
di
età
,
non
sarà
più
in
istato
di
riprendere
o
di
continuare
lo
sue
funzioni
,
il
Ministro
,
dopo
sentito
il
Consiglio
superiore
,
può
proporre
al
Re
la
collocazione
a
riposo
.
Art
.
4l
.
I
professori
,
compiuta
l
'
età
di
75
anni
sono
collocati
a
riposo
e
sono
ammessi
a
liquidare
la
pensione
o
la
indennità
loro
spettante
a
termini
di
legge
.
Art
.
42
.
Quando
indipendentemente
dalle
cause
previste
agli
articoli
37
e
40
del
presente
testo
unico
,
un
membro
del
corpo
accademico
rinunzia
al
proprio
ufficio
,
se
il
servizio
che
ha
prestato
nella
Università
cui
è
addetto
,
eccede
i
dieci
anni
,
potrà
ottenervi
,
secondo
le
funzioni
,
di
cui
è
e
investito
,
il
titolo
di
professore
o
di
dottore
aggregato
onorario
;
se
poi
il
servizio
eccede
i
venti
anni
,
(
e
per
i
professori
dell
'
Università
di
Napoli
,
quindici
)
al
predicato
di
onorario
sarà
sostituito
quello
di
emerito
.
Questi
titoli
sono
accordati
dal
Re
,
o
con
approvazion
del
Re
,
dalle
rispettive
Facoltà
.
Il
professore
ordinario
che
rinunzia
al
suo
ufficio
,
può
assumere
nella
Facoltà
cui
appartiene
,
la
qualità
di
dottore
aggregato
,
od
anche
di
semplice
privato
insegnante
.
Art
.
43
.
I
richiami
che
potessero
levarsi
contro
gl
'
insegnanti
a
titolo
ufficiale
che
non
né
ordinari
né
straordinari
e
contro
gl
'
insegnanti
a
titolo
privato
,
saranno
portati
dinanzi
al
Ministro
il
quale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
prenderà
i
provvedimenti
opportuni
.
Art
.
44
.
In
ogni
evento
però
il
Ministro
potrà
far
chiudere
temporaneamente
i
corsi
che
fossero
occasione
di
scandali
,
e
potessero
provocare
disordini
.
In
caso
d
'
urgenza
questa
stessa
facoltà
apparterrà
al
Rettore
della
Università
nella
città
ove
esso
si
trova
,
od
al
R
.
Provveditore
se
in
altre
città
.
Queste
autorità
scolastiche
dovranno
immediatamente
riferirne
al
Ministro
per
l
'
approvazione
e
per
le
opportune
disposizioni
.
Sezione
II
.
Dei
dottori
aggregati
.
Art
.
45
.
I
dottori
aggregati
sono
mantenuti
nelle
Università
nelle
quali
esistono
attualmente
.
La
qualità
di
dottore
aggregato
si
ottiene
per
mezzo
dei
concorsi
che
a
questo
fine
saranno
annualmente
intimati
nelle
diverse
Facoltà
.
Art
.
46
.
Per
essere
ammessi
al
concorso
di
aggregazione
in
una
Facoltà
conviene
aver
ottenuto
almeno
da
due
anni
la
laurea
che
si
conferisce
nella
medesima
,
od
essere
in
possesso
di
titoli
riputati
equivalenti
a
questa
laurea
.
L
'
estimazione
di
tali
titoli
sarà
fatta
,
salvo
ricorso
al
Consiglio
superiore
,
dalla
Facoltà
.
Art
.
47
.
Vi
sarà
un
concorso
per
ogni
anno
in
ciascuna
Facoltà
,
talché
ognuna
delle
diverse
materie
che
vi
si
insegnano
possa
divenire
in
breve
stadio
di
tempo
oggetto
d
un
concorso
.
Il
numero
dei
candidati
che
in
ogni
concorso
potranno
essere
promossi
all
'
aggregazione
,
non
eccederà
mai
quello
di
due
.
Art
.
48
.
Per
l
'
aggregazione
alla
Facoltà
di
filosofia
e
lettere
non
si
apriranno
concorsi
che
nell
Università
di
Torino
.
Art
.
49
I
concorsi
avemmo
luogo
dinanzi
a
Commissioni
appositamente
istituite
,
e
colla
maggiore
pubblicità
possibile
,
per
via
di
esperimenti
orali
e
scritti
in
ognuna
delle
materie
che
formano
argomento
dei
concorsi
medesimi
.
Art
.
50
.
Ciascuna
di
queste
Commissioni
sarà
composta
dal
Preside
della
rispettiva
Facoltà
,
il
quale
ne
avrà
la
presidenza
,
del
professore
ordinario
o
straordinario
al
quale
è
affidato
l
'
insegnamento
delle
materia
del
concorso
,
di
tre
membri
eletti
nel
suo
seno
dall
'
intiera
Facoltà
,
e
di
quattro
altri
membri
scelti
dal
Ministro
o
nel
corpo
accademico
o
fuori
di
esso
fra
coloro
che
saranno
riputati
idonei
a
tale
uffizio
.
Nelle
Facoltà
dove
la
stessa
materia
è
affidata
a
più
professori
,
ciascuno
di
essi
sarà
chiamato
alternativamente
a
far
parte
delle
Commissioni
che
pei
concorsi
sopra
questa
materia
saranno
istituite
.
Art
.
51
.
A
queste
Commissioni
spetterà
l
apprezzare
il
merito
di
cui
i
singoli
candidati
avranno
dato
prova
nei
diversi
esperimenti
,
e
di
pronunziare
,
ove
occorra
,
definitivamente
nei
limiti
prescritti
nell
'
alinea
dall
'
art
.
47
la
promozione
di
coloro
che
si
saranno
chiariti
più
idonei
.
Art
.
52
.
Non
pertanto
la
qualità
di
dottore
aggregate
potrà
senz
'
altro
essere
conferita
dal
Re
ed
anche
mediante
elezione
con
due
terzi
di
maggioranza
dalle
diverse
Facoltà
,
a
coloro
cui
può
essere
,
a
termini
dell
'
art
.
21
,
conferita
quella
di
professore
ordinario
senza
concorso
.
Art
.
T53
.
I
dottori
aggregati
suppliscono
,
in
caso
di
temporaneo
impedimento
,
i
professori
per
gli
insegnamenti
di
cui
questi
sono
ufficialmente
incaricati
,
fanno
parte
delle
Commissioni
istituite
per
gli
esami
speciali
e
generali
,
e
sono
chiamati
ad
argomentare
nell
ultimo
esprerimento
di
laurea
.
Nel
caso
mancassero
dottori
aggregati
applicati
alla
speciale
Commissione
di
esame
,
o
finalmente
per
l
'
argomentazione
,
è
fatta
facoltà
al
Preside
di
scegliere
persona
idonea
fra
gli
estranei
al
corpo
accademico
,
ma
a
preferenza
fra
i
liberi
insegnanti
.
Art
.
54
.
I
dottori
aggregati
non
hanno
stipendio
fisso
,
ma
sono
loro
assegnate
convenienti
indennità
per
l
ufficio
prestato
nel
supplire
i
professori
e
per
le
altre
funzioni
accademiche
cui
potessero
essere
chiamati
ad
esercitare
.
Art
.
55
.
Il
Consiglio
superiore
decide
,
sopra
rapporto
del
Rettore
dell
'
Università
alla
fine
di
ogni
anno
accademico
,
salvo
ricorso
al
Ministero
,
se
le
indennità
da
pagarsi
ai
dottori
aggregati
a
titolo
di
supplenti
dei
professori
debbono
prelevarsi
in
tutto
od
in
parte
sugli
stipendi
dei
professori
surrogati
.
Tali
indennità
non
saranno
interamente
a
carico
dello
Stato
senonché
nei
casi
in
cui
il
professore
sia
impedito
per
cagione
di
pubblico
servizio
o
di
malattia
.
CAPO
V
.
Degli
insegnanti
a
titolo
privato
.
Art
.
56
.
I
professori
ordinari
ed
i
professori
straordinari
,
oltre
l
'
insegnamento
che
loro
è
ufficialmente
affidato
,
potranno
dare
,
nelle
Facoltà
a
cui
sono
addetti
,
corsi
privati
sopra
tutte
le
materie
che
vi
insegnano
o
sulle
materie
affini
.
Nessuno
di
essi
potrà
ripetere
a
titolo
privato
l
insegnamento
che
dà
o
dovrebbe
dare
a
titolo
pubblico
.
I
suddetti
professori
non
hanno
diritto
ad
alcuna
retribuzione
per
i
dorsi
liberi
che
impartiscono
.
I
dottori
aggregati
sono
di
diritto
liberi
insegnanti
ciascuno
per
gli
insegnamenti
prescritti
nel
programma
ufficiale
delle
rispettive
Facoltà
o
ad
essi
attinenti
.
Art
.
57
.
Tutti
coloro
cui
è
concesso
insegnare
a
titolo
privato
,
volendo
usare
di
tale
facoltà
,
presenteranno
i
loro
programmi
al
Consiglio
superiore
.
Art
.
58
.
Avranno
pure
diritto
di
dare
lezioni
intorno
alle
materie
che
s
'
insegnano
nelle
Università
coloro
che
,
non
essendo
né
professori
ordinari
né
straordinari
,
né
dottori
aggregati
,
saranno
riconosciuti
idonei
secondo
le
norme
infra
stabilite
.
Art
.
59
.
L
'
autorizzazione
all
'
insegnamento
cui
accenna
l
'
articolo
precedente
,
può
essere
concessa
dal
Ministro
a
quelli
che
abbiano
dato
prove
non
dubbie
di
capacità
nella
materie
che
si
propongono
d
'
insegnare
.
A
meno
però
che
si
tratti
delle
persone
a
cui
si
riferisce
la
disposizione
dell
'
art
.
24
del
presente
testo
unico
,
il
Ministro
non
può
concedere
tale
autorizzazione
se
non
dopo
aver
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
60
.
Fuori
dei
casi
previsti
dall
'
articolo
premettente
,
per
poter
acquistare
la
qualità
d
'
insegnante
privato
,
il
postulante
dovrà
dar
prova
della
propria
capacità
con
un
esame
particolare
intorno
alla
scienza
od
al
ramo
di
scienza
su
cui
verserà
il
suo
insegnamento
.
Art
.
6l
.
L
'
esame
consisterà
:
1°
in
un
dissertazione
scritta
sopra
lo
tema
proposto
dalla
Commissione
esaminatrice
;
2°
in
una
conferenza
intorno
al
tema
della
dissertazione
ed
intorno
alla
scienza
od
al
ramo
di
scienza
che
deve
formare
oggetto
dell
'
insegnamento
;
3°
in
una
lezione
intorno
ad
un
tema
proposto
pure
dalla
Commissione
.
L
'
ultimo
esperimento
sarà
fatto
in
pubblico
.
Le
norme
e
le
cautele
da
osservarsi
in
quest
esame
saranno
determinate
da
un
regolamento
.
Art
.
62
.
L
'
esame
di
cui
all
'
art
.
precedente
,
sarà
dato
da
una
Commissione
nominata
dal
Ministro
,
presieduta
dal
Preside
della
Facoltà
cui
si
riferisce
il
soggetto
dello
esame
,
e
composta
in
numero
eguale
di
membri
scelti
nella
Facoltà
stessa
e
di
membri
estranei
alla
medesima
.
Art
.
G3
.
L
'
autorizzazione
d
'
insegnare
a
titolo
privato
è
conceduta
per
le
città
dove
esiste
un
Università
od
una
Facoltà
,
e
rispettivamente
pei
soli
corsi
che
ivi
si
professano
a
titolo
pubblico
.
La
sorveglianza
sul
privato
insegnamento
viene
esercitata
dal
Rettore
nella
città
dove
esiste
una
Università
ed
in
quelle
dove
havvi
una
sola
Facoltà
,
dal
Preside
di
essa
.
Art
.
64
.
I
corsi
dati
a
titolo
privato
secondo
le
norme
prescritte
dal
presente
testo
unico
avranno
lo
stesso
valore
legale
dei
corsi
a
titolo
pubblico
.
Art
.
65
.
I
corsi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
non
potranno
essere
sospesi
e
chiusi
definitivamente
se
non
previo
il
parere
del
Consiglio
superiore
,
sentiti
gli
insegnanti
del
cui
corso
si
tratta
,
nelle
loro
difese
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
44
del
presente
testo
unico
.
Art
.
66
.
Il
privato
insegnante
perde
tale
qualità
se
per
cinque
anni
consecutivi
non
l
'
eserciti
,
senza
legittimo
impedimento
.
Art
.
67
.
Coloro
i
quali
otterranno
l
'
abilitazione
alla
libera
docenza
o
il
trasferimento
di
essa
da
una
ad
altra
Università
od
Istituto
,
dovranno
,
per
l
'
emissione
del
relativo
decreto
,
pagare
le
tasse
fissate
dalla
Tabella
F
annessa
al
presente
testo
unico
.
Art
.
68
.
Gli
insegnanti
dei
corsi
a
cui
si
applica
l
'
art
.
61
del
presente
testo
unico
hanno
diritto
ad
una
quota
della
tassa
d
'
iscrizione
pagata
dagli
studenti
iscritti
ai
loro
corsi
.
CAPO
VI
.
Delle
autorità
universitarie
.
Art
.
69
.
La
Direzione
amministrativa
e
l
'
ispezione
accademica
in
ciascuna
università
saranno
esercitate
dal
Rettore
e
dai
Presidi
.
Art
.
70
.
Il
Rettore
è
preposto
subordinatamente
al
Ministro
al
governo
immediato
dell
'
Università
.
La
sua
potestà
si
estende
,
in
conformità
della
legge
e
dei
regolamenti
,
a
tutta
l
'
Università
,
sia
che
si
consideri
sotto
l
'
aspetto
amministrativo
in
ordine
alle
autorità
od
ai
diversi
ufficiali
ed
impiegati
di
ogni
classe
,
che
vi
sono
istituiti
,
sia
che
si
consideri
sotto
l
'
aspetto
dell
'
insegnamento
in
ordine
allo
diverse
categorie
di
insegnanti
e
di
studenti
che
la
compongono
.
Nell
'
Università
di
Napoli
il
Rettore
sarà
scelto
a
maggioranza
di
voti
da
tutti
i
professori
componenti
il
corpo
universitario
sopra
tre
candidati
proposti
da
una
delle
Facoltà
tra
i
professori
ordinari
ed
emeriti
che
fanno
parte
della
medesima
.
Tutte
le
Facoltà
eserciteranno
questo
diritto
l
'
una
dopo
l
altra
successivamente
.
La
nomina
del
Rettore
scelto
dal
corpo
universitario
sarà
valida
dopo
l'approvaz1one
del
Ministro
.
Quando
questa
venisse
rigettata
,
si
procederà
ad
una
seconda
elezione
per
la
quale
la
Facoltà
non
potrà
proporre
fra
i
candidati
colui
,
la
cui
nomina
è
stata
rigettata
.
La
carica
di
Rettore
dura
due
anni
.
Art
.
71
.
Il
Rettore
mantiene
nelle
condizioni
che
loro
sono
fatte
dalla
legge
e
dai
regolamenti
,
le
autorità
e
gli
ufficiali
che
sono
preposti
alle
diverse
Facoltà
ed
agli
stabilimenti
che
sono
annessi
alla
Università
.
A
questo
fine
riforma
e
,
secondo
i
casi
,
annulla
i
loro
atti
,
salvo
ricorso
al
Ministro
.
Art
.
72
.
Informa
il
Ministro
intorno
al
modo
con
cui
ciascuno
degli
insegnanti
attende
al
disimpegno
de
'
propri
doveri
accademici
.
Fa
le
opportune
ammonizioni
ufficiali
ai
trasgressori
di
questi
doveri
,
e
ne
fa
tener
nota
in
apposito
registro
.
Art
.
73
.
Vigila
sopra
tutta
la
scolaresca
,
chiede
ai
Presidi
delle
rispettive
Facoltà
ed
ei
membri
del
corpo
accademico
informazioni
intorno
ai
progressi
degli
studenti
,
all
'
ordine
dei
loro
studi
,
e
alla
loro
diligenza
.
Mantiene
in
tutti
gli
stabilimenti
universitari
l
osservanza
della
disciplina
scolastica
.
Conferma
o
,
secondo
i
casi
,
mitiga
od
annulla
,
a
norma
della
legge
e
dei
regolamenti
i
giudizi
disciplinari
che
in
via
di
ricorso
sono
portati
dinanzi
a
lui
.
Designa
al
Ministro
par
gli
opportuni
riguardi
gli
studenti
che
si
saranno
segnalati
per
ingegno
,
diligenza
e
buona
condotta
.
Art
.
74
.
Fa
annualmente
una
relazione
,
che
trasmette
unitamente
a
quelle
parziali
dei
Presidi
di
Facoltà
,
intorno
alle
condizioni
dell
'
insegnamento
,
ed
ai
risultati
degli
esami
e
dei
concorsi
nelle
Facoltà
stesse
,
ed
intorno
allo
stato
del
materiale
annesso
ai
vari
stabilimenti
dell
'
Università
.
Art
.
75
.
Pronunzia
intorno
ai
ricorsi
relativi
alle
immatricolazioni
,
alle
iscrizioni
ai
corsi
ed
all
'
ammissione
agli
esami
.
Pronunzia
egualmente
,
salvo
ricorso
al
Ministro
,
intorno
alle
tasse
che
a
questi
diversi
oggetti
si
riferiscono
.
Art
.
76
.
Dà
i
diplomi
di
laurea
,
i
quali
dovranno
essere
muniti
del
suggello
della
Università
e
di
quelli
della
corrispondente
Facoltà
,
con
le
firme
del
Rettore
,
del
Preside
della
Facoltà
e
del
Capo
della
Segreteria
.
Dà
i
certificati
degli
studi
o
degli
esami
fatti
nelle
diverso
Facoltà
,
come
altresì
le
patenti
ed
i
brevetti
che
si
acquistano
nelle
medesime
.
Art
.
77
.
Veglia
alla
conservazione
delle
fabbriche
,
delle
biblioteche
,
dei
musei
,
dei
gabinetti
ed
in
generale
di
tutti
gli
stabilimenti
analoghi
,
che
sono
annessi
all
'
Università
.
Art
.
78
.
Convoca
il
corpo
accademico
,
ne
presiede
le
adunanze
e
lo
precede
nelle
pubbliche
solennità
.
Art
.
79
L
indennità
ai
Rettori
è
fissata
in
L
.
1200
annue
.
Art
.
80
.
Nelle
diverse
sue
funzioni
il
Rettore
è
assistito
dai
presidi
delle
Facoltà
.
Il
preside
anziano
lo
surrogherà
nei
casi
d
'
impedimento
.
Art
.
81
.
I
presidi
delle
Facoltà
sono
nominati
dal
Re
fra
i
professori
ordinari
,
o
tra
i
professori
emeriti
della
rispettiva
Facoltà
.
Stanno
in
uffizio
tre
anni
e
sono
rieleggibili
.
Nell
'
Università
di
Napoli
l
'
ufficio
di
Preside
sarà
esercitato
dai
professori
ordinari
e
dai
professori
emeriti
successivamente
,
per
ogni
anno
secondo
l
'
ordine
della
loro
nomina
.
Tra
quelli
che
sono
nominati
contemporaneamente
sarà
preferito
il
più
antico
di
età
.
Il
professore
più
anziano
della
Facoltà
sostituirà
il
Preside
in
tutti
i
casi
d
'
assenza
del
medesimo
.
Nelle
Università
siciliane
i
Presidi
sono
nominati
dalle
rispettive
Facoltà
a
pluralità
di
suffragi
.
Nelle
Università
toscane
la
carica
di
Preside
è
annuale
e
passa
per
turno
dal
professore
più
anziano
della
Facoltà
al
meno
anziano
,
che
abbia
compiuto
cinque
armi
di
servizio
.
I
Presidi
esercitano
,
subordinatamente
al
Rettore
,
nelle
Facoltà
cui
sono
preposti
e
sopra
gli
stabilimenti
che
sono
annessi
alle
medesime
,
l
'
autorità
che
questi
esercitano
nell
'
intera
Università
.
Convocano
le
Facoltà
,
ne
presiedono
le
adunanze
e
le
precedono
nello
pubbliche
solennità
.
Art
.
82
Ciascuna
Facoltà
delibera
intorno
alla
ripartizione
dell
'
insegnamento
fra
le
diverse
cattedre
,
e
presenta
i
programmi
annuali
dei
corsi
,
in
cui
questo
insegnamento
è
distribuito
,
all
'
esame
e
alle
deliberazioni
del
Consiglio
superiore
.
Conosce
dei
falli
che
importano
contravvenzioni
elle
leggi
ed
ai
regolamenti
relativi
alla
disciplina
scolastica
,
ed
applica
,
entro
i
limiti
prescritti
dall
'
art
.
99
del
presente
testo
unico
,
dopo
aver
sentiti
gli
incolpati
nei
loro
mezzi
di
difeaa
,
le
pene
che
a
norma
dell
'
art
.
98
sono
stabilite
al
fino
di
mantenere
questa
disciplina
.
Fa
annualmente
una
relazione
al
Rettore
intorno
allo
stato
dell
insegnamento
e
della
disciplina
e
intorno
alle
provvisioni
che
crederà
necessarie
pel
miglior
andamento
degli
studi
.
Art
.
83
.
Sull
'
invito
del
Ministro
o
del
Rettore
,
ognuna
delle
Facoltà
prepara
i
progetti
di
regolamento
e
dà
tutti
i
pareri
che
secondo
l
'
ordine
della
propria
competenza
accademica
possono
esserle
richiesti
.
Art
.
84
.
L
'
Accademia
stabilita
in
Milano
sarà
retta
da
un
Preside
nominato
dal
Re
con
norme
sopraindicate
all
'
art
.
81
.
Egli
eserciterà
nell
'
Istituto
a
cui
è
preposto
l
'
autorità
stessa
che
è
attribuita
ai
Rettori
ed
ai
Presidi
nelle
Università
.
Un
segretario
nominato
nella
Facoltà
,
farà
presso
il
Preside
l
uffizio
dei
segretari
delle
Università
.
Potranno
esservi
aggiunti
,
a
norma
del
bisogno
,
degli
impiegati
inferiori
.
CAPO
VII
.
Degli
studenti
e
degli
uditori
.
Art
.
86
.
Le
tasse
e
sopratasse
scolastiche
per
le
Università
e
per
gli
Istituti
superiori
sono
fissate
dalla
tabella
G
annessa
al
presente
testo
unico
.
Il
pagamento
fatto
per
una
delle
Università
o
Facoltà
sarà
computato
anche
quando
lo
studente
si
trasferisca
in
altre
.
Le
sopratasse
di
esame
si
verseranno
dagli
studenti
nello
cassa
dell
Università
od
Istituto
,
prima
della
iscrizione
agli
esami
.
Il
fondo
annualmente
costituito
dalle
sopratasse
versate
dagli
studenti
sarà
erogato
interamente
per
propine
ai
membri
dello
commissioni
esaminatrici
e
distribuito
in
ragione
del
numero
degli
esami
cui
ciascun
membro
avrà
preso
parte
.
Coloro
i
quali
sono
ammessi
a
frequentare
come
uditori
qualche
corso
particolare
nella
Università
,
sono
tenuti
a
pagare
una
quota
delle
tasse
d
'
iscrizione
e
della
sopratassa
di
cui
nella
tabella
.
G
.
Art
.
86
.
L
'
uditore
può
chiedere
ed
ottenere
un
certificato
di
frequentazioni
o
di
subìto
esame
,
del
corso
di
lezioni
,
al
quale
sia
stato
regolarmente
iscritto
,
mediante
la
tassa
stabilite
per
questi
documenti
.
Art
.
87
.
Ai
giovani
segnalati
per
valore
negli
studi
e
di
disagiata
condizione
domestica
può
essere
accordata
la
dispensa
per
intero
o
per
metà
delle
tasse
e
sopratasse
secondo
le
norme
ed
i
criteri
da
fissarsi
per
Decreto
Reale
.
Art
.
88
.
Gli
studenti
sono
liberi
di
regolare
essi
stessi
l
'
ordine
degli
studi
che
aprono
l
'
adito
al
grado
a
cui
aspirano
.
Tuttavia
le
Facoltà
formeranno
ciascuna
un
piano
destinato
a
servire
di
guida
ai
rispettivi
alunni
per
fare
una
ordinata
ripartizione
dei
loro
studi
.
Art
.
89
.
Nelle
Università
ove
maggiore
il
numero
degli
studenti
,
le
sessioni
degli
esami
possono
essere
prolungate
per
decreto
ministeriale
,
su
proposta
del
Consiglio
accademico
,
purché
non
s
'
interrompa
il
corso
normale
delle
lezioni
.
Lo
studente
non
potrà
presentarsi
all
'
esame
che
una
sola
volta
per
ogni
sessione
.
Art
.
90
.
La
laurea
dottorale
verrà
conferita
in
tutte
le
facoltà
agli
studenti
che
avranno
superata
la
prova
degli
esami
speciali
e
generali
che
sono
richiesti
per
questo
grado
accademico
.
Art
.
91
.
Gli
studenti
sono
liberi
di
regolare
essi
stessi
l
'
ordine
dei
loro
esami
,
con
questa
riserva
che
non
saranno
ammessi
ad
alcuno
degli
esami
generali
se
non
dopo
aver
superati
tutti
gli
esami
speciali
.
Art
.
92
.
Gli
esami
,
tanto
speciali
quanto
generali
,
superati
in
una
delle
Università
del
Regno
,
hanno
lo
stesso
effetto
legale
in
tutte
le
altre
.
Art
.
93
.
Il
numero
degli
esami
e
quello
dei
componenti
le
Commissioni
esaminatrici
,
sarà
determinato
con
Decreto
reale
,
udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
94
Gli
esami
saranno
pubblici
,
ed
avranno
luogo
per
ciascun
candidato
.
Oltre
i
professori
ufficiali
,
saranno
chiamati
a
far
parte
delle
Commissioni
esaminatrici
uno
o
due
membri
scelti
fuori
del
corpo
accademico
,
ed
a
preferenza
tra
i
privati
docenti
.
Art
.
95
.
Non
sarà
valido
e
dovrà
essere
ripetuto
in
un
altro
anno
ogni
corso
,
per
il
quale
,
a
cagione
di
assenza
o
di
tumulto
degli
studenti
,
il
professore
non
abbia
potuto
fare
le
50
lezioni
prescritte
.
Art
.
96
.
Gli
esami
fatti
ed
i
gradi
ottenuti
fuori
del
Regno
saranno
senza
effetto
nello
Stato
,
salvo
il
caso
di
legge
speciale
.
Ciò
non
pertanto
coloro
che
avranno
ottenuto
diplomi
di
laurea
in
alcuna
delle
Università
estere
di
maggior
fama
e
che
faranno
constare
di
aver
effettivamente
fatti
gli
studi
e
gli
esami
richiesti
per
gli
analoghi
gradi
nelle
Università
dello
Stato
,
saranno
dispensati
dall
'
obbligo
di
fare
gli
esami
speciali
,
e
verranno
senza
più
ammessi
a
fare
gli
esami
generali
del
grado
a
cui
aspirano
.
Per
le
persone
considerate
all
'
art
.
24
potrà
darsi
dispensa
dagli
esami
generali
:
questa
concessione
verrà
fatta
con
Decreto
reale
previo
il
parere
del
Consiglio
Superiore
.
Coloro
poi
che
faranno
constare
d
'
aver
fatto
in
alcuna
delle
anzidette
Università
uno
o
più
corsi
fra
quelli
prescritti
dalla
presente
legge
,
potranno
essere
ammessi
ai
relativi
esami
.
Art
.
97
.
Gli
esami
che
saranno
necessari
per
ottenere
nelle
Università
i
certificati
,
i
brevetti
e
le
patenti
che
rendono
abili
all
esercizio
di
alcune
particolari
arti
,
professioni
od
uffici
dello
Stato
,
saranno
determinati
nei
regolamenti
delle
Facoltà
in
cui
vogliono
essere
fatti
gli
studi
che
a
simili
esami
si
riferiscono
.
Art
.
98
.
Le
pene
che
le
Autorità
universitarie
pronunciano
al
fine
di
mantenere
la
disciplina
scolastica
sono
le
seguenti
:
1°
L
'
ammonizione
,
2°
L
'
interdizione
temporaria
di
uno
o
più
corsi
;
3°
La
sospensione
dagli
esami
;
4°
L
esclusione
temporaria
dall
'
Università
,
Art
.
99
.
L
'
applicazione
della
prima
di
queste
pene
può
essere
fatta
dal
preside
della
Facoltà
,
quella
della
seconda
dal
rettore
,
le
altre
due
debbono
essere
pronunziate
dalla
Facoltà
.
L
applicazione
delle
prime
due
pene
non
può
dar
luogo
a
ricorso
in
fuori
dell
'
ordine
delle
autorità
costituite
nella
Università
;
per
le
altre
vi
sarà
sempre
luogo
a
ricorso
al
Ministro
.
Art
.
100
.
Sarà
rifiutata
in
qualunque
Università
dello
Stato
l
immatricolazione
a
coloro
che
si
troveranno
ancora
sotto
il
peso
della
seconda
,
terza
e
quarta
delle
anzidette
pene
.
Art
.
101
La
giurisdizione
disciplinaria
delle
diverse
Autorità
universitarie
non
si
estende
fuori
della
cerchia
degli
stabilimenti
di
cui
si
compone
la
rispettiva
Università
.
Art
.
102
.
Con
apposito
regolamento
sono
particolarmente
determinati
i
poteri
disciplinari
attribuiti
a
ciascuna
delle
autorità
universitarie
e
le
forme
da
seguirsi
nell
'
esercizio
dei
medesimi
.
CAPO
VIII
.
Del
personale
assistente
,
tecnico
e
subalterno
e
del
personale
di
segreteria
.
Art
.
103
.
Gli
stipendi
del
personale
assistente
,
tecnico
e
subalterno
addetto
alle
Università
e
agli
altri
Istituti
d
'
istruzione
superiore
sono
stabiliti
in
conformità
della
tabella
E
annessa
al
presente
testo
unico
.
Art
.
104
.
Alle
cattedre
di
materie
complementari
,
tenute
da
professori
incaricati
,
non
possono
essere
addetti
aiuti
né
assistenti
;
per
esse
si
può
però
disporre
dell
'
opera
del
personale
addetto
all
Istituto
ove
è
impartito
l
'
insegnamento
obbligatorio
più
affine
.
Art
.
105
Il
personale
delle
tre
categorie
preindicate
viene
ripartito
in
ciascuna
Università
od
Istituto
superiore
secondo
le
tabelle
I
,
L
,
,
M
,
annesse
al
presente
testo
unico
.
Queste
non
potranno
essere
modificate
se
non
per
legge
.
Art
.
106
.
Al
personale
assistente
e
tecnico
sono
applicabili
gli
articoli
4
e
10
al
28
della
legge
25
giugno
1908
,
n
.
290
,
sullo
stato
giuridico
degli
impiegati
civili
.
Art
.
107
.
Il
ruolo
organico
del
personale
delle
segreterie
universitarie
è
stabilito
in
conformità
della
tabella
H
annessa
al
presento
testo
unico
.
Art
.
108
.
Non
sono
ammessi
sotto
qualunque
titolo
,
come
comandati
alle
segreterie
universitarie
,
impiegati
di
altri
uffici
.
Caro
IX
.
Disposizioni
generali
.
Art
.
109
.
La
cittadinanza
dello
Stato
non
è
una
condizione
richiesta
per
essere
ammessi
ai
concorsi
e
per
essere
chiamati
,
eletti
o
autorizzati
a
dare
un
insegnamento
qualunque
pubblico
,
purché
i
candidati
soddisfacciano
ai
requisiti
voluti
dalla
legge
.
Art
.
110
.
Non
possono
esser
,
ammessi
ai
concorsi
universitari
,
né
eletti
a
far
parte
dei
Corpi
accademici
,
né
comechessia
chiamati
od
autorizzati
ad
insegnare
o
ad
esercitare
un
ufficio
amministrativo
od
un
impiego
di
qualsiasi
ordine
negli
stabilimenti
universitarii
,
e
dovranno
in
ogni
caso
cessare
immediatamente
dalle
funzioni
che
vi
esercitano
coloro
che
saranno
stati
condannati
a
pene
criminali
a
meno
che
non
sia
intervenuta
un
'
amnistia
in
loro
favore
la
quale
non
potrà
invocarsi
a
favore
dei
condannati
ad
una
pena
qualunque
per
falso
,
furto
,
truffa
ed
attentato
ai
costumi
,
benché
non
andasse
congiunta
a
questa
pena
né
l
'
interdizione
né
la
sospensione
dello
esercizio
dei
pubblici
uditi
.
Lo
stato
di
fallimento
dichiarato
doloso
produrrà
la
stessa
incapacità
delle
pene
precitate
.
Art
.
111
.
La
lingua
italiana
b
la
lingua
ufficiale
dell
insegnamento
e
degli
esami
in
tutti
gli
stabilimenti
universitari
.
Art
.
112
.
La
divisa
delle
Autorità
universitarie
,
dei
Membri
del
corpo
accademico
,
e
degli
Insegnanti
in
ciascuna
Facoltà
continua
ad
essere
quella
stabilita
.
Art
.
113
I
rettori
delle
Università
,
i
capi
degli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
i
direttori
di
cliniche
e
di
gabinetti
scientifici
,
non
possono
godere
nelle
spese
i
fondi
loro
assegnati
,
anno
per
anno
,
a
titolo
di
dotazione
o
di
assegni
straordinari
.
Essi
sono
personalmente
responsabili
delle
eccedenze
di
spese
che
si
verifichino
anno
per
anno
sui
fondi
da
essi
amministrati
;
ed
il
Ministero
dell
istruzione
pubblica
provvederà
d
accordo
con
quello
del
tesoro
,
a
trattenere
sugli
stipendi
relativi
le
somme
necessarie
a
liquidare
le
eccedenze
stesse
.
Art
.
114
.
La
spesa
degli
aumenti
portati
dalla
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
agli
stipendi
dei
professori
ordinari
e
straordinari
del
Regio
Istituto
di
studi
superiori
di
Firenze
,
del
Regio
Politecnico
di
Torino
,
della
Regia
Scuola
superiore
navale
di
Genova
,
degli
Istituti
clinici
di
perfezionamento
di
Milano
è
a
totale
carico
dello
Stato
.
In
corrispondenza
degli
aumenti
di
cui
sopra
,
e
nella
misura
risultante
da
apposita
liquidazione
saranno
accresciuti
anno
per
anno
i
contributi
dello
Stato
nella
spesa
di
mantenimento
degli
Istituti
sovraindicati
,
stabiliti
rispettivamente
dalle
leggi
9
luglio
1905
,
n
.
366
,
e
8
luglio
1906
,
n
.
321
,
dal
Regio
Decreto
36
luglio
1891
,
n
.
480
,
e
dalla
legge
9
luglio
1905
,
n
.
365
.
Sarà
pure
a
carico
dello
Stato
la
spesa
dogli
aumenti
di
stipendio
per
i
due
professori
ordinari
e
per
lo
straordinario
delle
scuole
di
elettrotecnica
e
di
elettrochimica
annesse
al
Regio
Istituto
tecnico
superiore
di
Milano
.
Parimenti
sarà
a
carico
dello
Stato
la
maggiore
spesa
che
per
effetto
della
logge
19
luglio
1909
n
.
496
occorrerà
oltre
quella
stabilita
dall
'
art
.
12
della
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
per
il
riordinamento
degli
insegnamenti
della
Scuola
d
'
applicazione
per
gli
ingegneri
di
Padova
;
e
quella
occorrente
per
il
miglioramento
economico
del
personale
assistente
,
tecnico
e
subalterno
del
Regio
Istituto
di
studi
superiori
di
Firenze
.
Art
.
115
.
I
maggiori
proventi
complessivi
annuali
delle
tasse
in
confronto
a
quelli
risultanti
dal
consuntivo
per
il
1901-1902
,
serviranno
ad
aumentare
,
nello
stato
di
previsione
della
spesa
pel
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
al
di
sopra
di
quarto
siasi
effettivamente
verificato
al
consuntivo
suddetto
,
gli
stanziamenti
relativi
all
'
istruzione
superiore
,
sia
per
le
dotazioni
e
per
il
personale
assistente
e
inserviente
,
sia
per
borse
di
studio
e
posti
di
perfezionamento
,
sia
per
le
dotazioni
ed
il
personale
delle
biblioteche
universitarie
.
A
ciascuna
Università
od
Istituto
superiore
saranno
restituiti
annualmente
i
tre
quarti
della
metà
dei
maggiori
proventi
rispettivi
,
per
erogarsi
,
su
deliberazione
del
Consiglio
accademico
approvata
dal
Ministero
,
agli
scopi
previsti
in
questo
e
nel
successivo
articolo
del
presente
testo
unico
Le
sopratasse
d
'
esame
continueranno
ad
essere
nella
nova
misura
erogate
interamente
per
propine
ai
membri
delle
Commissioni
esaminatrici
.
Art
.
116
.
I
proventi
stessi
serviranno
inoltre
per
stanziare
nella
parte
straordinaria
del
suddetto
stato
di
previsione
,
in
aggiunta
delle
somme
che
nella
parte
stessa
costituiscono
presentemente
la
dotazione
annuale
per
spese
in
servizio
della
istruzione
superiore
,
le
somme
o
le
rate
annuali
di
esse
,
che
in
base
a
nuove
convenzioni
speciali
con
gli
enti
locali
e
previe
concorso
di
questi
,
facciano
carico
allo
Stato
per
costruzioni
e
miglioramenti
di
edifizi
delle
Università
e
degli
Istituti
superiori
.
Art
.
117
.
La
quota
d
'
aumento
delle
tasse
e
sopratasse
riguardanti
le
vane
sezioni
dell
Istituto
di
studi
superiori
pratici
e
di
perfezionamento
in
Firenze
è
assegnata
nella
sua
totalità
all
'
Istituto
stesso
in
aumento
della
dotazione
stabilita
dalla
convenzione
approvata
con
la
legge
9
luglio
1905
,
n
.
366
.
Art
.
118
.
Restano
ferme
le
leggi
speciali
riguardanti
gli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
e
le
disposizioni
della
legge
22
dicembre
1901
,
n
.
451
,
per
l
'
Università
di
Macerata
.
Disposizioni
transitorie
.
Art
.
119
.
Fino
alla
effettiva
nomina
dei
membri
del
Consiglio
superiore
da
eleggersi
dal
Senato
e
dalla
Camera
dei
deputati
secondo
l
'
art
.
1
,
resteranno
in
carica
i
consiglieri
scaduti
al
30
giugno
1909
.
Gli
altri
membri
del
Consiglio
superiore
,
che
al
30
giugni
1909
non
avranno
compiuto
il
quadriennio
dalla
loro
nomina
resteranno
in
carica
secondo
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Art
.
120
.
Gli
aumenti
quinquennali
già
conseguiti
dai
professori
ordinari
in
servizio
all
'
attuazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
saranno
elevati
alla
misura
stabilita
dall
'
art
.
27
o
computati
nel
numero
di
quelli
consentiti
dall
articolo
stesso
.
Qualunque
sia
il
numero
degli
aumenti
conseguiti
,
lo
stipendio
complessivo
non
potrà
mai
eccedere
il
massimo
di
L
.
10.000
per
i
professori
universitari
che
avessero
già
conseguito
il
grado
di
ordinario
al
momento
della
promulgazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
.
Ai
professori
ordinari
,
ai
quali
,
nell
'
attuazione
delle
leggi
speciali
di
pareggiamento
di
alcuni
Università
,
venne
assegnato
uno
stipendio
inizialo
di
L
.
6000
,
saranno
computati
,
agli
effetti
del
primo
comma
del
presente
articolo
,
come
conseguiti
due
aumenti
quinquennali
di
L
.
500
.
Gli
aumenti
stessi
,
come
gli
altri
maturati
o
in
corso
di
maturazione
sullo
stipendio
anzidetto
,
saranno
elevati
alla
misura
sovraindicata
.
Art
.
121
.
Tutti
i
professori
ufficiali
che
attualmente
hanno
l
'
incarico
di
un
insegnamento
complementare
,
lo
potranno
conservare
nello
forme
di
legge
Quelli
tra
essi
che
al
30
marzo
1909
avevano
un
incarico
di
materia
complementare
o
fondamentale
retribuito
in
misura
superiore
a
L
.
1250
,
conserveranno
la
retribuzione
da
essi
goduta
,
ritenendo
la
differenza
tra
questa
e
le
L
.
1250
come
assegno
personale
che
sarà
assorbito
dagli
eventuali
aumenti
quinquennali
successivi
fino
a
concorrenza
di
essi
.
Anche
tale
assegno
cesserà
col
cessare
dell
'
incarico
.
Art
.
122
.
Ai
professori
ufficiali
,
che
,
alla
pubblicazione
della
legge
19
luglio
1909
n
.
196
,
erano
professori
ordinari
e
straordinari
contemporaneamente
in
più
istituti
,
non
si
applica
il
disposto
dell
'
art
.
8
.
Essi
però
godranno
del
miglioramento
portato
dalla
leggo
stessa
soltanto
per
il
posto
di
ordinario
.
Art
.
123
.
I
professori
che
all
'
attuazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
avevano
il
grado
di
ordinario
potranno
essere
mantenuti
nel
loro
grado
ed
ufficio
,
anche
dopo
compiuta
l
'
età
di
75
anni
,
quando
,
a
parere
del
Consiglio
superiore
della
pubblico
istruzione
,
concorrano
por
essi
le
condizioni
volute
dall
'
art
.
24
del
presento
testo
unico
.
Art
.
124
.
I
professori
ordinari
e
straordinari
in
carica
all
'
attuazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
che
saranno
collocati
a
riposo
per
effetto
dell
'
art
.
41
,
avranno
diritto
al
minimo
della
pensione
anche
se
non
abbiano
raggiunto
i
25
anni
di
servizio
.
Art
.
125
.
Le
disposizioni
degli
articoli
26
o
30
(
comma
primo
)
del
presente
testo
unico
,
non
saranno
applicabili
a
quei
professori
straordinari
che
al
30
dicembre
1909
avessero
acquistato
la
stabilità
o
fossero
proposti
per
la
promozione
ad
ordinario
,
intendendosi
ad
essi
conservato
il
diritto
alla
promovibilità
.
Art
.
126
.
I
liberi
docenti
,
i
quali
alla
pubblicazione
della
legge
19
luglio
1909
n
.
496
avevano
un
incarico
di
materia
obbligatoria
o
complementare
retribuito
in
misura
superiore
a
L
.
2000
,
conserveranno
la
stessa
retribuzione
,
qualora
l
'
incarico
venisse
loro
confermato
.
Art
.
127
.
Non
oltre
il
18
luglio
1911
,
il
Ministro
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
procederà
alla
revisione
delle
tabelle
I
,
L
,
M
,
annesse
al
presente
testo
unico
,
nel
limite
però
della
somma
prevista
dalle
tabelle
stesse
,
accresciuta
solo
del
quarto
della
quota
spettante
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
dm
maggiori
proventi
dalle
tasse
universitario
a
tenore
dell
'
articolo
115
del
testo
generale
.
Art
.
128
,
Il
personale
assistente
e
tecnico
con
qualunque
denominazione
attualmente
addetto
allo
cattedre
di
discipline
sperimentali
e
dimostrative
nelle
RR
.
Università
e
nei
RR
.
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
sarà
all
'
atto
dell
'
applicazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
raggruppato
rispettivamente
nello
categorie
di
aiuto
e
di
assistente
,
o
di
capotecnico
,
tecnico
o
aiuto
tecnico
.
Il
personale
subalterno
sia
di
ruolo
,
sia
straordinario
,
nella
prima
applicazione
della
leggo
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
sarà
distribuito
tra
i
bidelli
e
custodi
e
tra
gl
'
inservienti
.
Art
.
129
.
La
legge
19
luglio
1909
n
.
496
avrà
,
agli
effetti
economici
,
immediata
applicazione
per
quel
numero
di
posti
di
personale
scientifico
e
tecnico
attualmente
esistente
che
rientra
nelle
tabelle
I
,
L
,
M
.
Il
personale
in
eccedenza
sarà
mantenuto
un
via
transitoria
e
non
oltre
il
31
luglio
1909
conservando
l
'
attuale
stipendio
;
e
la
parte
di
questo
personale
che
non
potrà
entrare
in
pianta
,
in
seguito
alla
revisione
di
cui
all
'
art
.
127
,
con
tale
data
si
intenderà
eliminata
.
Col
l
°
agosto
1911
,
e
con
le
modificazioni
di
cui
all
art
.
127
avranno
completa
attuazione
i
nuovi
organici
stabiliti
per
i
singoli
Istituti
e
cattedre
.
Art
.
130
.
Il
personale
assistente
straordinario
,
che
all
'
atto
della
promulgazione
della
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
si
trovi
addetto
ai
singoli
Istituti
,
o
che
dopo
il
31
luglio
1911
e
la
revisione
di
cui
all
'
art
.
127
,
non
abbia
trovato
posto
negli
uffici
di
ruolo
stabiliti
dal
nuovo
organico
,
s
'
intende
cessato
.
Art
.
131
Lo
cattedre
di
materie
complementari
,
delle
quali
all
'
art
.
104
,
potranno
conservare
,
sino
al
31
luglio
1911
,
i
posti
di
aiuto
e
di
assistente
,
di
cui
eventualmente
fossero
provviste
.
Art
.
132
.
Gli
aiuti
ed
assistenti
,
che
all
'
atto
dell
'
applicazione
della
logge
19
luglio
1009
n
.
496
percepivano
uno
stipendio
superiore
alle
L
.
2000
e
1500
rispettivamente
,
conserveranno
la
somma
eccedente
a
titolo
di
assegno
personale
.
Eguale
beneficio
è
accordato
ai
capi
tecnici
,
ai
tecnici
,
ed
agli
aiuti
tecnici
,
allo
levatrici
,
alle
levatrici
assistenti
e
al
personale
subalterno
,
che
eventualmente
percepissero
stipendi
superiori
a
quelli
stabiliti
dalla
legge
19
luglio
1909
n
.
496
pei
rispettivi
uffici
.
È
dato
inoltre
un
assegno
ad
personam
di
L
.
60
o
120
al
personale
subalterno
che
avesse
già
conseguito
rispettivamente
uno
o
due
aumenti
sessennali
sullo
stipendio
di
ruolo
.
Tutti
i
maggiori
assegni
suddetti
verranno
gradualmente
diminuiti
e
soppressi
misura
che
maturino
i
nuovi
aumenti
quinquennali
.
Art
.
133
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
introdurre
negli
stati
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
e
del
Ministero
dello
finanze
le
variazioni
dipendenti
dall
'
applicazione
della
legge
19
luglio
1909
n
.
496
.
Visto
,
d
'
ordine
di
S.M.
,
Il
Ministro
della
pubblica
istruzione
CREDARO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Sentito
il
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
,
segretario
di
Stato
per
l
'
istruzione
pubblica
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
È
approvato
il
regolamento
generale
universitario
annesso
al
presento
decreto
e
domato
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
Ministro
segretario
di
Stato
per
la
pubblica
istruzione
;
Art
.
2
.
È
abrogato
il
regolamento
generale
universitario
,
approvato
col
Nostro
Decreto
21
agosto
1905
,
n
.
638;
e
sono
pure
abrogato
tutte
le
disposizioni
non
conformi
a
quelle
contenute
nel
regolamento
approvato
col
presente
Decreto
.
Ordiniamo
che
il
presente
Decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Racconigi
,
addì
9
agosto
1910
.
VITTORIO
EMANUELE
.
Luogo
del
sigillo
;
V
.
Il
guardasigilli
FANI
.
LUZZATTI
CREDARO
Regolamento
generale
universitario
CAPO
I
.
Dell
anno
accademico
Art
.
1
.
L
'
anno
scolastico
universitario
comincia
il
10
ottobre
e
termina
il
31
luglio
.
Le
lezioni
incominciano
non
più
tardi
del
5
novembre
e
terminano
il
15
giugno
;
tuttavia
,
per
ragioni
locali
,
principio
e
fine
dei
corsi
potranno
spostarsi
di
15
giorni
.
Art
.
2
.
Non
più
tardi
di
20
giorni
dal
cominciamento
dell
'
anno
scolastico
sarà
letto
il
discorso
inaugurale
da
un
professore
ordinario
o
straordinario
,
scelto
nelle
varie
Facoltà
,
secondo
il
turno
che
sarà
fissato
dal
Consiglio
accademico
.
Art
.
3
.
Ogni
università
pubblica
il
suo
annuario
,
il
quale
contiene
:
1
.
Il
discorso
inaugurale
;
2
.
La
lista
nominativa
dei
professori
ufficiali
e
privati
con
l
'
indicazione
dei
relativi
corsi
.
Saranno
notate
le
variazioni
di
questa
lista
rispetto
a
quella
dell
'
anno
precedente
.
Ove
qualche
professore
ufficiale
o
privato
sia
morto
,
sarà
aggiunta
,
per
cura
della
rispettiva
Facoltà
o
Scuola
,
una
breve
notizia
della
vita
e
degli
scritti
di
lui
.
3
.
La
nota
delle
pubblicazioni
fatte
nell
'
anno
dagli
insegnanti
e
dagli
assistenti
;
4
.
Il
calendario
dell
'
anno
scolastico
con
gli
orari
;
e
l
'
ordine
degli
studi
consigliato
dalle
varie
Facoltà
e
Scuole
per
ciascun
anno
di
corso
;
6
.
Le
liste
nominative
degli
studenti
:
a
)
che
s
'
immatricolarono
nell
'
anno
in
corso
,
con
la
indicazione
del
luogo
di
nascita
;
b
)
che
superarono
gli
esami
di
laurea
o
di
diploma
nell
'
anno
scolastico
precedente
.
Questa
seconda
lista
verrà
distinta
per
categorie
di
esami
;
6
.
Le
statistiche
,
distinte
per
corsi
,
degli
inscritti
nell
anno
in
corso
,
e
quelle
dell
'
esito
degli
esami
,
delle
tasse
pagate
,
delle
dispense
e
delle
quote
d
'
iscrizioni
liquidate
per
ciascun
corso
libero
nell
'
anno
prendente
;
7
.
Tutte
le
altre
notizie
che
il
Consiglio
accademico
crederà
utile
inserirvi
.
Art
.
4
.
Le
vacanze
durante
l
'
anno
scolastico
sono
:
1
.
Le
domeniche
e
tutti
giorni
festivi
riconosciuti
come
tali
dallo
Stato
;
2
.
Dodici
giorni
per
il
Natale
ed
il
Capo
d
'
anno
;
3
.
Diciotto
giorni
complessivamente
per
il
Carnevale
e
la
Pasqua
;
4
.
Il
giorno
della
festa
nazionale
dello
Statuto
e
l
'
anniversario
della
nascita
del
Re
,
della
Regina
e
della
Regina
Madre
.
Spetta
al
Consiglio
accademico
fissare
i
giorni
in
cui
avranno
principio
e
termine
le
vacanze
indicate
al
n
.
2
e
ripartire
nel
modo
migliore
,
fra
il
Carnevale
o
la
Pasqua
,
le
vacanze
indicate
al
n
.
3
,
sopprimendo
anche
,
ove
lo
ritenga
opportuno
,
le
vacanze
di
carnevale
,
per
assegnare
l
'
intero
periodo
di
18
giorni
a
quello
di
Pasqua
.
CAPO
II
.
Delle
autorità
universitarie
Art
.
5
.
Il
governo
delle
Università
appartiene
,
sotto
la
vigilanza
del
ministro
ed
in
conformità
delle
leggi
e
dei
regolamenti
,
alle
seguenti
autorità
:
1°
il
Rettore
;
2°
il
Consiglio
accademico
;
3°i
Presidi
di
Facoltà
e
Direttori
delle
Scuole
;
4°
I
Consigli
di
facoltà
;
5°
l
'
Assemblea
generale
dei
professori
.
Art
.
6
.
Salve
disposizioni
speciali
di
legge
,
il
Rettore
è
nominato
dal
Re
,
ogni
anno
,
fra
i
professori
ordinari
sopra
una
terna
proposta
dall
'
Assemblea
generale
dei
professori
.
A
parità
di
voti
entrano
nella
terna
i
più
anziani
di
grado
.
L
'
ufficio
di
Rettore
è
incompatibile
con
quello
di
Preside
,
eccetto
nell
Università
di
Macerata
,
dove
i
due
uffici
sono
cumulati
in
una
sola
persona
.
In
caso
di
assenza
o
di
impedimento
il
Rettore
è
supplito
dal
Preside
più
anziano
ed
in
mancanza
di
presidi
dal
professore
ordinario
più
anziano
.
Art
.
7
.
Il
Rettore
:
a
)
rappresenta
l
'
Università
;
b
)
conferisce
,
in
nome
del
Re
,
le
lauree
e
ogni
altro
grado
o
titolo
accademico
,
e
ne
rilascia
i
relativi
diplomi
;
c
)
notifica
a
chi
spetta
tutte
le
deliberazioni
debitamente
motivate
,
prese
dal
Consiglio
accademico
,
dai
Consigli
di
Facoltà
,
dall
Assemblea
generale
dei
professori
e
da
lui
stesso
nei
termini
delle
rispettive
competenze
,
e
comunica
le
risoluzioni
del
ministro
a
quelli
cui
concernono
.
Le
deliberazioni
ed
i
pareri
del
Consiglio
accademico
,
dei
presidi
,
dei
direttori
delle
Scuole
e
dei
Consigli
delle
Facoltà
e
Scuole
sono
dal
Rettore
comunicate
al
Ministro
testualmente
e
per
intero
;
d
)
cura
l
'
osservanza
dei
regolamenti
universitari
;
e
)
amministra
e
governa
l
'
Università
ed
esegue
le
deliberazioni
del
Consiglio
accademico
,
mediante
la
segreteria
e
gli
altri
uffici
posti
alla
dipendenza
immediata
di
lui
:
f
)
ha
l
'
alta
vigilanza
su
le
biblioteche
e
su
tutti
gli
stabilimenti
dell
'
Università
;
g
)
esercita
l
'
autorità
disciplinare
sui
professori
,
sugli
studenti
e
sugli
impiegati
,
nei
termini
e
nei
modi
indicati
dal
regolamento
;
h
)
nomina
e
licenzia
gli
inservienti
e
custodi
dell
'
Università
e
gli
inservienti
e
custodi
dei
singoli
musei
,
istituti
,
gabinetti
e
collezioni
,
sulle
proposte
del
rispettivi
direttori
,
in
conformità
delle
leggi
e
dei
regolamenti
;
i
)
presiede
le
riunioni
del
Consiglio
accademico
o
dell
'
Assemblea
generale
dei
professori
;
l
)
riferisce
al
Ministro
con
relazione
sull
andamento
generale
dell
'
Università
:
m
)
accorda
permessi
di
assenza
ai
professori
nei
termini
dell
'
art
.
18
,
e
per
una
durata
di
quindici
giorni
agli
impiegati
della
segreteria
e
a
quelli
degli
stabilimenti
scientifici
,
sentiti
e
direttori
di
questi
;
n
)
può
accordare
a
qualche
persona
,
non
avente
qualità
di
professore
ufficiale
o
d
'
insegnante
privato
,
il
permesso
di
tenere
letture
scientifiche
nel
recinto
dell
'
Università
,
a
patto
che
ciò
sia
senza
danno
o
incomodo
dei
professori
ufficiali
o
degli
insegnanti
privati
,
e
non
turbi
il
corso
delle
lezioni
e
degli
esercizi
degli
studenti
.
Il
permesso
sarà
dato
udito
il
parere
,
del
Consiglio
accademico
e
potrà
,
sempre
essere
revocato
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
accademico
si
compone
:
1°
del
Rettore
,
che
lo
presiede
;
2°
del
Rettore
ultimamente
uscito
di
carica
;
3°
dei
Presidi
delle
Facoltà
e
dei
Direttori
delle
Scuole
che
fanno
parte
integrale
della
Università
,
compreso
,
per
l
'
Università
di
Pisa
,
il
Direttore
della
Scuola
normale
superiore
;
4°
dei
Presidi
di
Facoltà
o
dei
Direttori
di
Scuole
d
'
applicazione
per
gli
Ingegneri
annesse
all
'
Università
,
ultimamente
usciti
di
carica
.
Quando
manchi
il
Preside
o
Direttore
di
Scuola
d
'
Applicazione
ultimamente
uscito
di
carica
,
sarà
chiamato
a
prenderne
il
posto
chi
prima
di
lui
tenne
la
presidenza
della
Facoltà
o
la
direzione
della
Scuola
d
'
Applicazione
:
se
quest
'
ultimo
manchi
o
rinunzi
,
sarà
chiamato
a
far
parte
del
Consiglio
accademico
il
professore
della
Facoltà
o
della
Scuola
d
'
Applicazione
più
anziano
di
grado
.
Ha
ufficio
di
segretario
il
professore
più
giovane
fra
i
presenti
alle
adunanze
,
.
Il
Consiglio
accademico
è
convocato
dal
Rettore
ordinariamente
ogni
due
mesi
e
straordinariamente
sempre
che
occorra
o
quando
cinque
dei
suoi
membri
ne
facciano
domanda
motivata
.
Art
.
9
.
Il
Consiglio
accademico
:
a
)
riceve
notizie
delle
nomine
e
dei
licenziamenti
degli
inservienti
o
custodi
delle
Università
fatti
dal
Rettore
;
b
)
ove
le
tavole
di
fondazione
od
altre
norme
speciali
non
dispongano
altrimenti
assegna
,
sulla
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
,
le
pensioni
e
i
premi
agli
studenti
e
approva
i
bilanci
preventivi
e
consuntivi
delle
fondazioni
amministrate
dall
'
Università
;
c
)
fa
o
accompagna
con
sue
osservazioni
al
ministro
le
proposte
di
mutazioni
o
aggiunte
nell
'
ordinamento
scolastico
e
disciplinare
o
nel
materiale
dell
Università
,
fatte
dalle
Facoltà
,
dalle
Scuole
o
dall
'
Assemblea
generale
dei
professori
;
d
)
designa
,
sulla
proposta
delle
Facoltà
rispettive
,
gli
studenti
segnalati
per
ingegno
,
diligenza
e
buona
condotta
,
e
propone
,
ove
occorra
,
i
sussidi
che
,
sui
fondi
universitari
o
sul
bilancio
dello
Stato
,
si
possano
loro
accordare
;
e
)
esamina
e
concorda
,
sulla
proposta
delle
Facoltà
e
delle
Scuole
,
l
'
orario
generale
dell
'
Università
;
f
)
esercita
l
'
autorità
disciplinare
nei
limiti
della
propria
competenza
;
g
)
delibera
sulle
domande
di
dispensa
dalle
tasse
;
h
)
esamina
le
deliberazioni
delle
Facoltà
o
Scuole
che
il
Rettore
reputi
opportuno
di
sottoporgli
a
termini
dell
'
art
.
97
di
questo
regolamento
;
i
)
manifesta
il
suo
parere
intorno
a
tutti
gli
argomenti
sui
quali
ne
sia
richiesto
dal
rettore
o
dal
ministro
;
l
)
delibera
sui
proventi
assegnati
all
'
Università
in
base
all
'
articolo
115
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
;
m
)
delibera
sulle
domande
di
immatricolazione
e
di
iscrizione
di
studenti
stranieri
.
Art
.
10
.
Salve
le
disposizioni
di
legge
speciali
,
il
preside
è
nominato
dal
Re
fra
i
professori
ordinari
ed
emeriti
sopra
una
terna
proposta
dal
Consiglio
di
Facoltà
.
Egli
dura
in
carica
tre
anni
ed
è
rieleggibile
.
A
parità
di
voti
entrano
in
terna
i
più
anziani
di
grado
.
Il
preside
in
caso
di
assenza
o
d
'
impedimento
è
supplito
dal
professore
ordinario
più
anziano
di
grado
.
Ove
si
verifichi
la
vacanza
dell
'
ufficio
di
preside
durante
il
triennio
,
la
nomina
ha
luogo
soltanto
agli
effetti
del
compimento
del
triennio
.
Art
.
11
.
Il
Preside
:
1°
rappresenta
la
Facoltà
e
ne
presiede
il
Consiglio
;
2°
notifica
lo
deliberazioni
della
Facoltà
al
rettore
e
le
deliberazioni
o
comunicazioni
di
questo
alla
Facoltà
:
3°
vigila
la
disciplina
scolastica
nella
Facoltà
a
cui
presiede
e
cura
l
'
osservanza
dei
regolamenti
;
4°
esercita
l
'
autorità
disciplinare
nei
limiti
della
sua
competenza
;
5°
sottopone
alla
Facoltà
,
appena
finito
l
anno
scolastico
,
una
relazione
al
rettore
sull
'
andamento
degli
studi
nella
Facoltà
durante
l
'
anno
,
sul
risultamento
degli
esami
,
sul
profitto
degli
studenti
,
e
sopra
ogni
altro
particolare
che
valga
a
dimostrare
l
'
efficacia
degli
ordinamenti
vigenti
,
o
l
'
opportunità
di
modificarli
:
6°
sottoscrive
gli
attestati
di
promozione
ed
i
diplomi
di
grado
.
Art
.
12
.
Il
Consiglio
di
Facoltà
:
1°
formula
e
suggerisce
agli
studenti
,
mediante
un
annuale
manifesto
pubblico
,
l
'
ordine
degli
studi
durante
il
corso
,
così
delle
discipline
insegnate
in
essa
,
come
di
quelle
che
possano
a
loro
scelta
seguire
presso
altre
Facoltà
;
2°
raccoglie
dai
professori
i
programmi
dell
'
insegnamento
per
il
corso
,
li
coordina
tra
loro
e
avverte
a
riempire
le
lacune
che
vi
apparissero
,
ed
esige
soprattutto
che
quelli
delle
discipline
d
'
importanza
eminentemente
professionale
comprendano
tutta
h
materia
indicata
dal
titolo
della
cattedra
;
stabilisce
l
'
orario
delle
lezioni
,
avendo
cura
che
il
numero
delle
ore
assegnate
a
ciascun
insegnamento
risponda
all
'
importanza
della
materia
e
la
mente
dei
giovani
non
resti
troppo
affaticata
,
e
questi
abbiano
modo
di
seguire
anche
corsi
di
altre
Facoltà
che
potessero
loro
tornare
utili
;
3°
propone
quegli
insegnamenti
,
i
quali
,
benché
non
compresi
nella
pianta
organica
della
Facoltà
,
pure
riconoscesse
necessari
alla
completa
istruzione
degli
studenti
.
In
questo
caso
la
Facoltà
alla
proposta
dell
'
insegnamento
nuovo
può
unire
quella
della
persona
degna
di
darlo
,
secondo
le
prescrizioni
delle
leggi
e
dei
regolamenti
;
4°
propone
al
ministro
le
persone
da
incaricarsi
di
insegnamenti
obbligatori
che
fossero
vacanti
,
ed
esprime
i
suoi
voti
sul
modo
di
provvedervi
definitivamente
;
5°
propone
al
Consiglio
accademico
le
mutazioni
e
riforme
da
introdurre
nell
'
ordinamento
scolastico
e
disciplinare
,
e
gli
trasmette
le
aggiunte
occorrenti
nel
materiale
degli
stabilimenti
appartenenti
alla
Facoltà
,
proposte
dai
rispettivi
direttori
;
6°
esercita
l
'
autorità
disciplinare
nei
limiti
della
propria
competenza
;
7°
fa
la
proposta
della
terna
per
la
nomina
del
preside
.
La
votazione
è
fatta
a
schede
segrete
;
8°
fa
la
proposta
dei
membri
delle
Commissioni
giudicatrici
dei
concorsi
a
cattedre
universitarie
e
della
promozione
dei
professori
straordinari
stabili
.
Alle
adunanze
del
Consiglio
di
Facoltà
partecipano
normalmente
i
professori
ordinari
e
straordinari
stabili
.
I
professori
straordinari
non
ancora
dichiarati
stabili
partecipano
alle
adunanze
per
gli
oggetti
di
cui
ai
numeri
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
e
7
del
presente
articolo
.
Delle
adunanze
per
gli
oggetti
indicati
ai
numeri
1
,
2
e
5
del
presente
articolo
,
sono
chiamati
a
far
parte
anche
i
professori
incaricati
e
i
rappresentanti
dei
liberi
docenti
,
eletti
secondo
le
norme
dell
'
articolo
78;
e
di
quelle
,
per
gli
oggetti
indicati
ai
numeri
5
e
6
,
tutti
gli
insegnanti
ufficiali
ed
anche
i
dottori
aggregati
.
Il
segretario
è
scelto
annualmente
dal
Consiglio
di
Facoltà
tra
i
professori
ordinari
o
straordinari
ed
è
sostituito
nei
casi
di
assenza
o
di
impedimento
,
dal
più
giovane
dei
professori
presenti
.
Il
Consiglio
di
Facoltà
è
convocato
ordinariamente
ogni
due
mesi
e
straordinariamente
sempre
che
occorra
o
quando
cinque
dei
suoi
membri
ne
facciano
domanda
motivata
.
Le
convocazioni
per
discutere
i
programmi
e
gli
orari
della
Facoltà
dovranno
essere
fatte
in
tempo
utile
perché
,
prima
dell
'
apertura
dei
corsi
,
gli
studenti
trovino
affissi
all
'
albo
:
a
)
il
calendario
generale
dell
'
Università
;
b
)
l
'
orario
di
ciascuna
Facoltà
,
colla
notizia
dei
suoi
insegnamenti
;
c
)
il
manifesto
degli
studi
di
che
al
n
.
1
.
Art
.
13
.
L
'
assemblea
generale
dei
professori
si
compone
di
tutti
i
professori
ordinari
e
straordinari
,
ed
è
convocata
:
1°
per
esprimere
parere
dietro
invito
del
ministro
sopra
qualche
riforma
dell
'
ordinamento
scolastico
o
disciplinare
;
2°
per
lo
stesso
oggetto
sulla
iniziativa
di
due
professori
di
ciascuna
delle
Facoltà
o
Scuole
.
La
proposta
della
riforma
è
comunicata
al
Consiglio
accademico
che
per
mezzo
del
Rettore
la
trasmette
al
Ministero
;
3°
per
la
proposta
della
terna
per
la
nomina
del
rettore
;
4°
ogni
qualvolta
il
rettore
lo
credesse
opportuno
.
La
convocazione
dell
assemblea
dei
professori
è
fatta
dal
rettore
.
Per
l
'
oggetto
di
cui
al
numero
3
,
salvo
le
disposizioni
di
leggi
speciali
,
sono
invitati
all
'
assemblea
generale
dei
professori
anche
due
delegati
eletti
dai
liberi
docenti
secondo
le
norme
dell
'
art
.
7S
.
L
'
ufficio
di
segretario
è
esercitato
dal
più
giovane
dei
professori
ordinari
o
straordinari
intervenuti
.
Art
.
14
.
Per
la
validità
delle
adunanze
del
Consiglio
accademico
,
dei
Consigli
di
Facoltà
o
Scuola
e
dell
'
assemblea
generale
è
necessario
:
1°
che
siano
convocati
per
iscritto
tre
giorni
avanti
all
'
adunanza
,
salvo
il
caso
d
'
urgenza
,
con
l
'
indicazione
degli
oggetti
da
trattansi
,
tutti
coloro
che
hanno
qualità
per
intervenirvi
;
2'
che
intervenga
almeno
la
maggioranza
di
coloro
che
sono
stati
convocati
.
Nel
computo
per
determinare
la
maggioranza
non
si
tien
conto
di
quelli
che
avranno
giustificata
la
loro
assenza
.
In
seconda
convocazione
sarà
legale
l
'
adunanza
,
purché
il
numero
degli
intervenuti
non
sia
minore
di
tre
.
Art
.
15
.
Nel
Consiglio
accademico
nessuno
può
prendere
parte
al
voto
sulle
questioni
che
lo
riguardino
personalmente
,
o
che
riguardino
suoi
parenti
od
affini
entro
il
terzo
grado
civile
.
La
medesima
regola
si
applica
al
Consiglio
di
Facoltà
e
ad
ogni
altra
assemblea
avente
funzioni
universitarie
.
CAPO
III
.
Dell
'
insegnamento
Art
.
16
.
Gli
insegnamenti
fondamentali
di
ciascuna
facoltà
o
scuola
sono
quelli
stabiliti
dall
articolo
15
del
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
.
Per
gli
effetti
dell
articolo
26
del
Testo
unico
predetto
ognuna
delle
discipline
fondamentali
di
una
Facoltà
o
Scuola
è
considerata
come
un
solo
insegnamento
quando
anche
comprenda
più
corpi
distinti
di
dottrina
.
Quando
un
insegnamento
fondamentale
conti
un
rilevante
numero
di
alunni
si
può
soltanto
sdoppiare
la
cattedra
,
mediante
incarico
,
su
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
ed
in
seguito
a
pareri
conforme
,
del
Consiglio
superiore
.
Per
le
materie
fondamentali
comuni
a
più
Facoltà
o
Scuole
,
ove
,
a
giudizio
del
Consiglio
superiore
,
l
'
insegnamento
delle
dette
materie
abbia
in
una
delle
Facoltà
o
Scuole
un
indirizzo
sostanzialmente
diverso
,
si
può
istituire
un
corso
speciale
su
proposta
motivata
della
Facoltà
o
Scuola
in
cui
il
corso
dovrebbe
essere
impartito
.
Tale
insegnamento
potrà
essere
dato
per
incarico
e
affidato
al
professore
titolare
.
Per
quei
corsi
complementari
che
si
reputasse
opportuno
istituire
a
sussidio
od
integrazione
degli
insegnamenti
fondamentali
,
è
necessario
,
oltre
la
proposta
della
Facoltà
,
anche
il
parere
conforme
del
Consiglio
superiore
.
Le
Facoltà
di
Scienze
possono
avere
solo
una
parte
degli
insegnamenti
fondamentali
,
ma
in
tal
caso
non
conferiscono
altri
gradi
se
non
quelli
a
cui
bastino
gli
insegnamenti
che
di
fatto
vi
si
rianno
.
CAPO
IV
.
Degli
insegnati
ufficiali
Art
.
17
.
L
'
insegnamento
ufficiale
à
impartito
da
professori
ordinari
e
straordinari
e
da
incaricati
.
Alle
cattedre
di
professore
ordinario
o
straordinario
si
provvede
nei
modi
stabiliti
dalle
leggi
.
Agli
incarichi
si
provvede
a
norma
degli
articoli
54
e
seguenti
del
presente
amento
.
Art
.
18
.
Per
l
'
esercizio
della
facoltà
di
cui
all
'
art
.
21
del
Testo
umico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
il
ministro
dovrà
sempre
udire
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
19
.
Della
facoltà
di
cui
al
numero
2°
dell
'
art
.
19
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
si
farà
uso
solo
quando
si
tratti
di
materia
in
cui
la
parte
pratica
dell
insegnamento
sia
prevalente
,
e
vi
sia
proposta
motivata
del
Consiglio
dei
professori
della
Scuola
o
dell
'
Istituto
,
sulla
quale
dev
'
essere
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
.
Inoltre
,
quando
il
ministro
lo
reputi
opportuno
,
sarà
promosso
anche
il
giudizio
di
una
Commissione
speciale
all
'
uopo
nominata
dal
ministro
stesso
nelle
forme
stabilite
dall
art
.
22
.
Art
.
20
.
I
concorsi
alle
cattedre
nelle
Regie
Università
e
nei
Regi
Istituti
superiori
universitari
sono
banditi
dal
Ministro
.
I
concorsi
sono
banditi
di
regola
per
il
grado
di
straordinario
,
salvo
che
il
ministro
,
o
di
propria
iniziativa
o
su
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
competente
,
non
creda
di
aprirne
qualcuno
per
il
grado
di
ordinario
,
valendosi
all
uopo
dei
posti
vacanti
a
sua
disposizione
.
L
'
avviso
di
concorso
si
pubblica
per
tre
volte
,
a
brevi
intervalli
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
ed
è
affisso
all
'
albo
di
tutte
le
Università
e
di
tutti
gli
Istituti
superiori
universitari
.
Il
termine
utile
per
la
presentazione
delle
domande
è
stabilito
in
quattro
mesi
almeno
dalla
data
della
prima
pubblicazione
.
Art
.
21
.
Chi
vuol
prendere
parte
al
concorso
deve
far
pervenire
al
Ministero
in
tempo
utile
,
la
sua
domanda
.
accompagnata
da
notizie
sulla
propria
operosità
scientifica
,
con
l
'
elenco
dei
titoli
e
delle
pubblicazioni
che
presenta
,
e
dall
atto
di
nascita
debitamente
legalizzato
.
Delle
pubblicazioni
saranno
presentate
possibilmente
cinque
copie
.
Sono
ammessi
soltanto
lavori
stampati
,
e
tra
questi
deve
esservi
almeno
una
memoria
originale
concernente
la
disciplina
che
è
oggetto
della
cattedra
messa
a
concorso
.
Per
le
cattedre
di
letteratura
latina
e
greca
,
almeno
una
memoria
deve
essere
scritta
in
latino
.
Potranno
eventualmente
essere
presentale
,
in
luogo
di
memorie
o
pubblicazioni
,
secondo
la
natura
della
cattedra
cui
occorre
provvedere
,
raccolte
di
tavole
,
modelli
,
disegni
e
lavori
grafici
in
genere
.
Le
notizie
sulla
propria
operosità
scientifica
,
od
eventualmente
didattica
,
debbono
essere
presentate
in
cinque
esemplari
,
e
l
'
elenco
dei
titoli
e
delle
pubblicazioni
in
sei
esemplari
.
Non
sono
titoli
validi
le
pubblicazioni
presentate
dopo
la
scadenza
del
termine
del
concorso
.
I
concorrenti
che
non
appartengono
all
'
insegnamento
o
all
'
amministrazione
governativa
,
debbono
inoltre
presentare
il
certificato
penale
di
data
non
anteriore
di
un
mese
a
quella
del
bando
del
concorso
.
Art
.
22
.
Il
concorso
vien
giudicato
da
una
Commissione
di
cinque
membri
nominata
dal
ministro
colle
seguenti
norme
.
Il
Ministro
invita
le
Facoltà
o
Scuole
del
Regno
,
a
cui
normalmente
appartiene
la
cattedra
posta
a
concorso
,
a
radunarsi
perché
ciascun
professore
ordinario
e
straordinario
stabile
proponga
in
una
scheda
quattro
nomi
,
scelti
tra
i
professori
che
insegnano
o
abbiano
insegnata
la
stessa
disciplina
in
una
Università
ed
Istituto
superiore
universitario
,
o
tra
i
cultori
della
materia
che
siano
venuti
in
alta
e
meritata
fama
;
ed
in
un
'
altra
scheda
un
nome
scelto
fra
i
professori
e
cultori
di
materie
affini
a
quella
per
cui
si
bandisce
il
concorso
.
Ciascun
professore
può
votare
soltanto
nella
Facoltà
o
Scuola
a
cui
appartiene
il
suo
insegnamento
,
anche
se
questo
sia
obbligatorio
per
studenti
di
altre
Facoltà
o
Scuole
.
Però
per
la
proposta
delle
Commissioni
dl
chimica
farmaceutica
la
votazione
ha
luogo
in
seno
della
Scuola
di
farmacia
e
vi
prendono
parte
gli
insegnanti
che
la
costituiscono
a
norma
del
regolamento
per
le
Scuole
di
farmacia
,
purché
nelle
facoltà
alle
quali
essi
appartengono
,
abbiano
il
grado
di
ordinario
o
di
straordinario
stabile
.
Le
schede
che
porteranno
un
numero
maggiore
di
numi
sono
valide
soltanto
per
i
primi
quattro
segnati
nella
prima
scheda
e
per
il
primo
nella
seconda
.
I
professori
lontani
dalla
loro
sede
possono
votare
nella
Facoltà
o
Scuola
della
città
,
dove
temporaneamente
si
trovano
.
Il
volo
è
individuale
e
segreto
.
Le
due
schede
vengono
chiuse
in
una
sola
busta
.
Il
preside
della
Facoltà
o
il
direttore
della
scuola
,
raccolte
tutte
le
buste
contenenti
le
schede
,
le
chiude
in
un
piego
che
,
suggellato
e
munito
della
propria
firma
,
consegna
personalmente
al
Rettore
per
la
trasmissione
al
Ministero
,
insieme
con
un
processo
verbale
firmato
dal
preside
e
dal
segretario
,
certificante
il
nome
dei
votanti
ed
il
numero
dello
schede
.
Per
ogni
Scuola
non
annessa
ad
Università
la
trasmissione
del
piego
al
Ministero
si
fa
dal
direttore
.
Lo
scrutinio
si
fa
da
una
Commissione
nominata
dal
vicepresidente
del
Consiglio
superiore
nel
seno
della
giunta
del
Consiglio
stesso
,
ed
i
nomi
vengono
distribuiti
in
due
elenchi
,
uno
dei
professori
e
cultori
della
materia
la
cui
cattedra
è
messa
a
concorso
,
l
'
altro
di
quelli
di
materie
affini
.
Sono
pubblicati
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
distintamente
i
dieci
nomi
del
primo
elenco
e
i
quattro
del
secondo
,
che
hanno
riportato
maggior
numero
di
voti
.
Il
ministro
nomina
la
Commissione
esaminatrice
scegliendo
quattro
nomi
fra
i
i
dieci
del
primo
elenco
ed
uno
fra
i
quattro
del
secondo
.
Non
possono
essere
nominati
a
far
parte
della
Commissione
giudicatrice
i
membri
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
23
.
Subito
che
i
commissari
abbiano
accettata
la
nomina
,
il
Ministero
trasmette
loro
gli
elenchi
e
le
pubblicazioni
dei
concorrenti
.
La
Commissione
è
convocata
normalmente
dopo
un
mese
da
tale
comunicazione
,
Questo
termine
poi
essere
prorogato
di
non
oltre
un
mese
per
ragioni
speciali
.
Quando
si
devo
sostituire
un
commissario
,
il
ministro
farà
la
sua
scelta
secondo
i
casi
,
nell
uno
e
nell
'
altro
degli
elenchi
di
cui
è
detto
nell
'
articolo
precedente
.
Le
sedute
delle
commissioni
hanno
luogo
,
ordinariamente
,
durante
le
ferie
universitarie
.
Art
.
24
.
Chi
è
parente
o
affine
di
alcuno
dei
concorrenti
,
sino
al
quarto
grado
civile
incluso
,
non
può
far
parte
della
Commissione
,
e
qualora
sia
stato
prescelto
,
deve
avvertire
il
ministro
per
la
opportuna
surrogazione
.
Non
possono
far
parte
della
stessa
Commissione
membri
che
siano
fra
loro
parenti
ed
affini
nel
grado
suddetto
.
Se
da
qualche
concorrente
sia
presentata
dichiarazione
motivata
di
ricusazione
di
un
commissario
,
il
ministro
la
comunica
in
copia
al
commissario
medesimo
,
assegnandogli
un
breve
termine
per
presentire
lo
proprie
osservazioni
;
ed
esaminate
queste
in
rapporto
ai
fatti
ed
alle
argomentazioni
esposte
dal
concorrente
,
prende
le
sue
risoluzioni
motivate
,
dandone
comunicazione
agli
interessati
.
Non
sono
valide
le
dichiarazioni
di
ricusazione
presentate
dopo
che
la
commissione
abbia
tenuta
la
prima
adunanze
.
Art
.
25
.
La
Commissione
,
innanzi
di
intraprendere
i
suoi
lavori
,
nella
prima
adunanza
,
elegge
nel
proprio
seno
,
pur
votazione
segreta
,
il
presidente
e
il
segretario
.
Le
elezioni
e
le
deliberazioni
della
Commissione
hanno
luogo
ad
assoluta
maggioranza
di
volt
,
e
non
sono
valide
,
ove
non
siano
presenti
almeno
quattro
dei
componenti
la
commissione
.
In
caso
di
parità
,
il
voto
del
presidente
ha
la
prevalenza
.
In
mancanza
del
presidente
presiede
l
'
anziano
di
età
.
Di
tutte
le
operazioni
il
segretario
redige
verbale
,
che
è
firmato
,
seduta
stante
,
da
tutti
i
presenti
.
Art
.
26
.
Ciascun
commissario
deve
presentare
il
proprio
giudizio
da
lui
sottoscrito
sui
titoli
scientifici
di
ogni
candidato
.
I
giudizi
dei
singoli
Commissari
sul
merito
di
ciascun
candidato
devono
essere
comunicati
per
iscritto
al
Segretario
ed
allegati
ai
verbali
.
I
lavori
scientifici
eseguiti
da
un
concorrente
in
collaborazione
con
altri
non
possono
essere
tenuti
in
considerazione
,
se
non
quando
,
nelle
pubblicazioni
stesse
,
risulti
chiaramente
distinta
la
parte
spettante
al
candidato
.
Esaminati
e
discussi
i
singoli
giudizi
,
la
Commissione
decide
se
debbano
i
concorrenti
,
o
quali
fra
essi
,
essere
sottoposti
ad
una
prova
orale
per
dimostrare
la
loro
attitudine
didattica
;
e
,
trattandosi
di
scienze
dimostrative
o
sperimentali
,
se
debbano
compiere
uno
o
più
esercizi
pratici
.
E
'
dato
avviso
a
ciascun
candidato
,
per
mezzo
di
telegramma
e
di
lettera
raccomandata
,
del
giorno
in
cui
cominceranno
tali
esperimenti
od
esercizi
.
Art
.
27
.
La
prova
orale
,
gli
esperimenti
od
esercizi
pratici
,
dì
cui
all
'
articolo
precedente
,
debbono
aver
luogo
non
più
tardi
di
un
mese
dalla
data
della
decisione
della
Commissione
.
L
'
esperimento
didattico
consiste
in
una
lezione
da
darsi
culle
seguenti
norme
.
Nel
giorno
anteriore
a
quello
fissato
per
la
lezione
,
ognuno
dei
membri
della
Commissione
propone
due
o
più
temi
,
che
devono
strettamente
riferirsi
al
ramo
di
scienza
cui
appartiene
la
cattedra
messa
a
concorso
.
Il
numero
complessivo
dei
temi
deve
essere
almeno
doppio
di
quello
dei
candidati
che
dovranno
fare
la
lezione
il
giorno
seguente
.
Approvati
i
temi
stessi
dalla
Commissione
,
i
fogli
in
cui
sono
scritti
vengono
posti
in
un
'
urna
al
cospetto
dei
candidati
,
indi
il
Presidente
invita
i
concorrenti
,
uno
per
volta
e
nell
'
ordine
determinato
dalla
sorte
,
ad
estrarne
due
.
Il
Presidente
dà
lettura
ad
alta
voce
dei
temi
scritti
nei
due
fogli
estratti
,
ed
il
candidato
sceglie
quello
sul
quale
terrà
la
lezione
nel
giorno
seguente
.
Quando
il
numero
candidati
sia
tale
da
rendere
impossibile
di
esaurire
in
un
sol
giorno
la
prova
della
lezione
,
essi
son
divisi
in
gruppi
secondo
l
'
ordine
del
sorteggio
,
a
ciascuno
dei
quali
viene
assegnato
dal
Presidente
il
giorno
per
la
prova
della
lezione
.
Nel
giorno
precedente
a
quello
stabilito
per
la
prova
,
ogni
candidato
di
ciascun
gruppo
estrae
due
temi
e
sceglie
quello
che
preferisce
,
procedendosi
in
tutti
colle
norme
sancite
nei
capoversi
precedenti
.
La
lezione
devo
durare
non
meno
di
quaranta
minuti
e
possono
assisterei
tutti
gli
altri
candidati
.
Trascorso
il
termine
,
il
Presidente
ne
dà
avviso
al
candidato
.
Gli
esercizi
pratici
,
quando
sieno
richiesti
,
vengono
fatti
nei
modi
e
nelle
forme
,
che
la
Commissione
creda
opportuno
di
determinare
.
La
prova
della
lezione
è
pubblica
,
e
tali
possono
essere
anche
gli
esercizi
pratici
ogni
qualvolta
la
Commissiono
lo
creda
opportuno
.
È
data
notizia
al
pubblico
dei
giorni
e
delle
ore
in
cui
avranno
luogo
le
prove
.
per
mezzo
di
avviso
affisso
all
'
albo
della
Università
o
dell
'
Istituto
universitario
,
presso
cui
le
prove
stesso
hanno
luogo
.
Art
.
28
.
La
Commissione
,
venuta
così
in
possesso
di
tutti
gli
elementi
che
devono
concorrere
a
formare
il
suo
giudizio
sui
singoli
concorrenti
,
procede
alla
discussione
dei
titoli
di
ciascuno
,
constata
l
'
esito
della
prova
orale
e
di
quella
degli
esercizi
pratici
;
espone
i
propri
apprezzamenti
sulla
maturità
scientifica
o
sull
'
attitudine
didattica
di
ciascuno
;
senza
tradurli
in
valutazione
numerica
;
non
fa
dichiarazione
di
eleggibilità
,
propone
al
più
tre
candidati
in
ordine
di
merito
,
e
non
mai
alla
pari
.
Art
.
29
.
La
dichiarazione
di
un
candidato
per
desistenza
dal
concorso
non
può
produrre
effetti
,
se
non
quando
pervenga
al
Ministero
prima
che
la
Commissione
si
raduni
per
costituirsi
.
Il
Ministero
ne
darà
immediata
comunicazione
alla
Commissione
,
che
ne
farà
particolare
menzione
nei
processo
verbale
della
prima
seduta
.
Non
si
terrà
in
nessun
conto
delle
desistenze
condizionate
.
La
desistenza
non
può
esser
revocata
.
Art
.
30
La
Commissione
deve
redigere
una
relazione
contenente
il
giudizio
definitivo
su
tutti
i
concorrenti
coi
motivi
che
l
'
hanno
guidata
nel
formularlo
.
La
relazione
viene
firmata
da
tutti
i
Commissari
.
Qualora
uno
o
due
commissari
rifiutino
di
firmare
la
relazione
,
questa
è
valida
anche
se
firmata
soltanto
dalla
maggioranza
.
In
tal
caso
si
farà
constare
il
rifiuto
in
calce
alla
relazione
stessa
.
I
dissenzienti
possono
motivare
il
loro
voto
.
Art
.
31
.
La
relazione
,
con
tutti
i
verbali
ed
allegati
,
è
inviata
al
Consiglio
superiore
,
che
la
restituisce
al
ministro
con
le
proprie
eventuali
osservazioni
.
Tale
relazione
è
poscia
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
,
con
le
osservazioni
del
Consiglio
superiore
,
qualunque
sia
l
'
esito
del
concorso
,
subito
che
il
Ministro
l
'
abbia
in
tutto
o
in
parte
approvata
,
o
anche
non
accolta
.
In
ogni
caso
la
pubblicazione
sarà
fatta
non
più
tardi
di
sei
mesi
dalla
deliberazione
del
Consiglio
Superiore
.
Quando
il
ministro
deliberi
in
senso
diverso
dalle
proposte
del
Consiglio
superiore
,
il
relativo
decreto
deve
essere
motivato
.
Art
.
32
.
Non
più
tardi
del
mese
di
marzo
di
ciascun
anno
scolastico
il
ministro
pubblicherà
nel
Bollettino
ufficiale
l
'
elenco
di
tutte
le
cattedre
vacanti
tenute
per
incarico
nelle
RR
.
Università
,
cui
si
applica
la
tabella
A
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
distintamente
per
ciascuna
Facoltà
e
Scuola
ed
il
numero
di
quelle
vacanti
nel
ruolo
della
tabella
C
annessa
al
Testo
Unico
predetto
.
La
pubblicazione
di
cui
sopra
e
le
proposte
fatte
dalle
Facoltà
e
Scuole
per
apertura
di
concorsi
,
e
pervenute
al
Ministero
sino
a
tale
data
,
saranno
comunicate
per
parere
al
Consiglio
superiore
,
Le
domande
per
apertura
di
concorsi
,
pervenute
al
Ministero
dopo
tale
epoca
,
non
potranno
essere
prese
in
considerazione
che
nell
'
anno
successivo
.
Art
.
33
.
Il
Consiglio
,
esaminate
le
proposte
delle
varie
Facoltà
,
Scuole
per
l
'
apertura
di
concorsi
al
grado
di
professore
straordinario
,
riconoscerà
,
in
corrispondenza
del
numero
dei
posti
disponibili
nel
ruolo
rispettivo
,
quali
sono
le
Facoltà
e
Scuole
,
e
,
per
ciascuna
Facoltà
e
Scuola
,
quali
sono
le
discipline
,
che
per
le
condizioni
speciali
del
momento
e
del
luogo
meritino
di
essere
preferite
.
Art
.
34
.
Qualora
nell
'
anno
stesso
si
trovino
a
vacare
due
o
più
cattedre
della
medesima
disciplina
,
si
bandirà
,
di
regola
,
il
concorso
per
una
soltanto
di
esse
.
La
destinazione
della
cattedre
che
dovrà
essere
messa
a
concorso
,
sarà
fatta
dal
Consiglio
superiore
,
colle
norme
indicate
nell
articolo
33
.
Art
.
35
.
Ove
,
in
seguito
al
risultato
di
un
concorso
,
bandito
per
una
determinata
Università
e
disciplina
,
un
altra
Facoltà
o
Scuola
intenda
di
valersi
della
disposizione
sancita
dall
'
art
.
21
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
proponendo
la
nomina
a
straordinario
del
20°
e
del
3°
graduato
,
il
Ministro
,
prima
di
provvedere
in
merito
sulla
domanda
,
sentirà
il
parere
del
Consiglio
superiore
,
il
quale
darà
il
suo
avviso
circa
l
'
accoglimento
della
domanda
,
in
base
ai
criteri
fissati
nell
'
art
.
33
del
presente
regolamento
.
Art
.
36
.
Qualora
per
qualche
Università
appaia
conveniente
procedere
alla
nomina
di
ordinari
,
sia
per
integrarne
il
numero
soverchiamente
scemato
,
sia
per
altre
ragioni
di
indole
didattica
,
il
Ministro
,
sentito
in
merito
il
parere
del
Consiglio
superiore
,
provvede
,
a
seconda
del
caso
,
a
norma
dell
'
art
.
30
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
.
Dei
posti
di
ordinario
.
che
si
renderanno
annualmente
vacanti
nella
tabelle
A
e
C
annesse
al
Testo
unico
predetto
,
i
quattro
primi
sono
destinati
alla
promozione
degli
straordinari
ed
il
quinto
è
riservato
al
Ministro
,
per
gli
scopi
sovraccennati
.
Art
.
37
.
Il
professore
ordinario
è
nominato
con
Decreto
Reale
.
Il
professore
straordinario
è
nominalo
dal
ministro
per
un
anno
,
ed
è
confermato
annualmente
,
udita
la
Facoltà
o
Scuola
,
con
decreto
ministeriale
.
Gli
aumenti
di
stipendio
stabiliti
dall
'
articolo
27
del
Testo
Unico
della
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
per
i
professori
ordinari
e
straordinari
si
conferiscono
per
ogni
quinquennio
maturato
tu
di
effettivo
servizio
,
a
datare
dalla
prima
nomina
all
ufficio
.
I
professori
straordinari
nominati
anteriormente
alla
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
avranno
diritto
all
'
aumento
di
stipendio
stabilito
dalla
legge
predetta
,
per
ogni
quinquennio
di
effettivo
servizio
compiuto
a
datare
dal
giorno
dell
entrata
in
vigore
della
legge
stessa
.
Nel
caso
che
la
Facoltà
dia
parere
contrario
alla
conferma
,
ovvero
il
ministro
non
voglia
attenersi
al
parere
dato
da
essa
in
favore
della
conferma
,
questi
deve
chiedere
le
giustificazioni
o
difese
scritte
dell
'
interessato
e
sentire
parere
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
38
.
Il
professore
straordinario
,
dopo
due
conferme
e
tre
anni
solari
di
non
interrotto
esercizio
,
acquista
la
stabilità
,
che
gli
viene
riconosciuta
con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Art
.
39
.
I
professori
straordinari
stabili
possono
ottenere
la
promozione
ad
ordinari
nell
'
ordine
di
precedenza
segnato
dalla
loro
rispettiva
anzianità
a
norma
dell
'
art
.
43
,
2°
comma
,
del
presente
regolamento
.
Il
professare
.
straordinario
stabile
che
aspira
alla
promozione
ad
ordinario
,
per
non
perdere
il
proprio
turno
di
anzianità
,
deve
presentare
regolare
domanda
per
la
promozione
entro
due
mesi
dalla
data
della
pubblicazione
nel
Bollettino
Ufficiale
della
vacanza
del
posto
di
ordinario
.
In
caso
di
eguale
anzianità
,
l
'
ordine
della
precedenza
è
determinata
dalla
data
della
domanda
.
Questa
deve
essere
presentata
direttamente
,
o
spedita
in
piego
raccomandato
al
Ministero
,
il
quale
la
trasmette
alla
Facoltà
o
Scuola
competente
per
il
suo
voto
;
e
,
qualora
la
data
non
sia
altrimenti
certificata
noi
modi
di
legge
,
è
considerata
come
data
della
domanda
quella
della
sua
presentazione
,
o
del
suo
arrivo
al
Ministero
.
Art
.
40
.
Il
parere
del
Consiglio
superiore
sull
'
opportunità
di
iniziare
il
giudizio
di
promozione
può
essere
dato
nella
stessa
sessione
in
cui
il
Consiglio
superiore
avrà
dato
il
suo
voto
sulla
dichiarazione
di
stabilità
.
Per
la
promozione
di
uno
straordinario
è
necessario
il
voto
favorevole
della
Facoltà
o
Scuola
cui
egli
appartiene
.
La
domanda
del
professore
con
i
suoi
titoli
scientifici
posteriori
alla
nomina
a
straordinario
e
con
la
deliberazione
della
Facoltà
o
Scuola
,
è
comunicata
al
Consiglio
superiore
,
il
quale
deve
giudicare
in
ogni
singolo
caso
,
se
concorrono
le
condizioni
richieste
dall
'
art
.
23
n
.
2
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Il
giudizio
di
promozione
avrà
luogo
con
le
norme
stabilite
dallo
stesso
articolo
.
Art
.
41
.
Il
giudizio
di
merito
sulla
promovibilità
del
professore
straordinario
stabile
è
deferito
ad
una
Commissione
nominata
con
le
norme
indicate
nell
'
articolo
22
del
presente
regolamento
,
e
quando
per
la
stessa
materia
si
trovi
già
costituita
una
commissione
,
il
giudizio
può
entro
l
'
anno
esser
deferito
.
alla
medesima
.
Per
la
procedura
delle
promozioni
sono
osservate
le
norme
di
questo
capitolo
,
in
quanto
siano
applicabili
.
La
relazione
,
redatta
secondo
l
'
articolo
30
del
presente
regolamento
,
viene
del
pari
trasmessa
al
Consiglio
superiore
per
le
sue
osservazioni
e
proposte
,
e
quindi
pubblicala
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
nel
termine
indicato
nell
'
art
.
3l
.
Art
.
42
.
Per
i
concorsi
e
le
promozioni
dei
professori
straordinari
egli
Istituti
indicati
nella
tabella
B
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
,
continueranno
ad
applicarsi
le
norme
vigenti
anteriormente
alla
legge
stessa
.
Il
giudizio
di
promozione
s
'
inizia
quando
il
ministro
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
riconosca
in
ogni
singolo
caso
che
si
tratta
di
una
cattedra
importante
per
gli
studi
della
Facoltà
o
per
la
coltura
scientifica
,
e
che
,
date
le
condizioni
del
momento
,
esso
merita
di
essere
coperta
con
un
ordinario
a
preferenza
di
altre
:
purché
gli
straordinari
,
che
aspirano
a
diventare
ordinari
dimostrino
,
con
nuovi
lavori
pubblicati
,
o
con
altri
titoli
opportuni
nel
caso
delle
.
Scuole
d
'
applicazione
,
la
loro
operosità
scientifica
.
Art
.
43
.
Ogni
anno
,
nel
mese
di
marzo
,
sarà
formato
e
pubblicato
nel
Bollettino
ufficiale
il
ruolo
d
'
anzianità
dei
professori
ordinari
e
straordinari
delle
Regie
Università
e
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
distinto
per
materie
fondamentali
e
complementari
,
con
le
variazioni
verificatesi
nel
ruolo
a
tutto
il
1°
gennaio
.
I
professori
sono
iscritti
nel
ruolo
nell
'
ordine
della
loro
anzianità
,
determinata
e
computata
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
1
del
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
,
approvato
Con
R
.
Decreto
22
novembre
,
1908
,
n
.
693
.
Della
pubblicazione
del
ruolo
è
dato
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Di
ciascuna
vacanza
di
posti
si
dà
notizia
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
.
Contro
tutte
le
risultanze
del
ruolo
è
ammesso
il
ricorso
al
ministro
nel
termine
prescritto
dall
'
art
.
1
del
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
.
Il
provvedimento
del
Ministro
è
definitivo
.
Art
.
44
.
Il
trasferimento
di
un
professore
ordinario
o
straordinario
non
può
aver
luogo
che
alle
condizioni
e
con
le
norme
stabilite
dagli
articoli
34
e
35
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
.
Possono
essere
trasferiti
da
una
ad
un
'
altra
Università
,
dalle
Università
agli
Istituti
superiori
universitari
,
e
da
questi
a
quelle
,
tutti
i
professori
,
così
ordinari
come
straordinari
,
nominati
in
seguito
a
concorso
,
sia
a
norma
della
legge
12
giugno
1904
,
n
.
253
,
sia
anteriormente
alla
legge
medesima
.
Per
provvedere
al
trasferimento
dei
professori
ordinari
degli
Istituti
superiori
universitari
alle
Università
,
il
ministro
si
varrà
di
posti
di
ordinario
a
sua
disposizione
a
norma
dall
'
art
.
30
,
comma
2°
del
testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
I
professori
stessi
conserveranno
il
grado
di
ordinari
,
ed
occuperanno
,
nel
ruolo
di
cui
all
'
art
.
18
del
presente
regolamento
,
il
posto
ad
essi
spettante
in
ragione
della
rispettiva
anzianità
I
professori
straordinari
trasferiti
dagli
Istituti
alle
Università
conservano
la
stabilità
già
conseguita
e
la
rispettiva
anzianità
.
Le
stesse
norme
saranno
applicabili
per
il
trasferimento
di
professori
dalla
R
.
Università
di
Macerata
alle
altre
Università
,
fino
a
che
rimarrà
in
vigore
la
Convenzione
approvata
con
la
legge
22
dicembre
1901
,
n
.
541
.
Art
.
45
.
Il
passaggio
a
cattedra
diversa
non
può
essere
accordato
che
ai
soli
professori
ordinari
,
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
34
,
comma
secondo
,
lettere
a
)
e
b
)
,
e
con
le
norme
prescritte
dall
'
art
.
35
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
qualora
si
trovino
nelle
condizioni
stabilite
dagli
articoli
suddetti
.
Sulla
proposta
dove
essere
udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
.
CAPO
V
.
Dei
diritti
e
dei
doveri
degli
insegnanti
ufficiali
Art
.
46
.
L
'
insegnante
ufficiale
,
ordinario
e
straordinario
e
incaricato
,
ha
l
'
obbligo
di
impiegare
tanto
tempo
nel
suo
insegnamento
,
e
di
dargli
tante
ore
per
settimana
quante
l
'
indole
e
l
'
estensione
di
quello
richiedono
.
Per
ogni
corso
sono
fissate
nell
'
orario
,
che
sarà
stabilito
da
ciascuna
Facoltà
o
Scuola
al
principio
dell
'
anno
scolastico
,
non
meno
di
tre
lezioni
settimanali
di
un
'
ora
ognuna
da
impartirsi
in
tre
giorni
distinti
.
Tutti
i
professori
,
anche
per
gli
incarichi
ad
essi
affidati
,
sono
obbligati
a
dare
entro
l
'
anno
accademico
non
meno
di
cinquanta
lezioni
.
Art
.
47
.
Il
professore
ufficiale
ò
obbligato
a
fare
le
sue
lezioni
e
conferenze
alle
ore
stabilite
nell
'
orario
,
di
intervenire
alle
riunioni
del
Consiglio
accademico
ove
ne
sia
membro
,
e
del
Consiglio
di
Facoltà
,
di
prendere
parte
alle
Commissioni
esaminatrici
,
alle
quali
è
chiamato
dal
regolamento
della
sua
Facoltà
ed
alle
Commissioni
dei
concorsi
a
cui
fosse
nominato
dal
ministro
.
Egli
non
può
esimersi
da
questi
obblighi
per
ragione
di
altre
occupazioni
,
né
farsi
surrogare
senza
autorizzazione
,
né
mutar
l
'
ora
delle
lezioni
a
piacer
suo
o
per
accordo
con
gli
studenti
.
Se
durante
l
'
anno
gli
convenisse
di
mutar
l
'
ora
assegnata
alla
sua
lezione
,
deve
chiederne
licenza
al
rettore
per
mezzo
del
preside
della
Facoltà
,
la
quale
deve
essere
sentita
.
Quando
,
per
motivi
di
salute
o
per
altro
legittimo
impedimento
,
egli
non
potesse
fare
lezione
,
deve
mandare
avviso
al
rettore
dell
'
Università
in
tempo
perché
gli
studenti
ne
siano
avvertiti
.
Quando
la
malattia
sia
tale
da
dare
ragionevole
timore
che
debba
protrarsi
ne
dà
avviso
al
rettore
che
,
sentito
il
Consiglio
della
Facoltà
,
o
gli
dà
un
supplente
di
propria
iniziativa
o
domanda
al
ministro
di
farlo
surrogare
,
secondo
che
l
'
assenza
del
professore
si
preveda
di
maggiore
o
minore
durata
.
Per
gli
insegnamenti
,
cui
sono
annessi
istituti
sperimentali
,
cliniche
o
laboratori
,
i
professori
sono
sostituiti
nelle
loro
assenze
da
uno
o
due
aiuti
o
assistenti
addetti
alla
cattedra
,
in
seguito
a
delegazione
degli
stessi
professori
,
secondo
l
'
indole
e
l
'
estensione
della
materia
d
'
insegnamento
.
In
ogni
caso
,
durante
l
'
assenza
del
direttore
,
la
direzione
temporanea
dell
'
Istituto
sperimentale
,
della
clinica
o
del
laboratorio
,
é
affidata
a
quello
fra
gli
aiuti
od
assistenti
,
che
verrà
designato
dal
direttore
,
sotto
la
propria
responsabilità
.
Art
.
48
.
Il
Rettore
con
può
concedere
ai
professori
permessi
d
'
assenza
per
più
di
dodici
giorni
e
per
giustificati
motivi
.
Se
l
'
assenza
dovesse
durare
più
a
lungo
,
il
permesso
deve
essere
chiesto
al
ministro
.
Art
49
.
L
'
insegnamento
del
professore
ufficiale
prende
la
doppia
forma
dì
lezioni
e
di
conferenze
cogli
studenti
.
Egli
può
fare
le
conferenze
in
ore
diverse
dalle
lozioni
,
ovvero
occupare
,
nel
conferire
con
gli
studenti
,
una
parte
del
tempo
di
ciascuna
lezione
.
Le
lezioni
degli
insegnanti
ufficiali
debbono
essere
pubbliche
,
salvo
gli
esercizi
pratici
e
le
dimostrazioni
sperimentali
,
che
si
possono
limitare
ai
soli
iscritti
ai
loro
corsi
.
Art
.
50
Ciascun
professore
deve
tenere
per
ogni
corso
un
registro
nel
quale
segnerà
giorno
per
giorno
l
'
argomento
della
lezionne
impartita
,
apponendovi
la
sua
firma
.
Questo
registro
,
munito
del
visto
del
preside
della
Facoltà
o
del
direttore
della
Scuola
,
deve
essere
,
alla
fine
delle
lezioni
e
ad
ogni
richiesta
del
Rettore
,
consegnato
alla
segreteria
dell
'
Università
o
dell
'
Istituto
.
Per
gl
'
insegnamenti
tenuti
per
incarico
,
da
retribuirsi
secondo
il
numero
delle
lezioni
effettivamente
impartite
,
la
segreteria
compila
mensilmente
un
prospetto
delle
lezioni
date
da
ciascun
professore
secondo
le
risultanze
del
detto
registro
.
Tale
prospetto
deve
recare
la
firma
del
preside
della
Facoltà
o
del
direttore
delle
Scuola
,
con
l
'
attestazione
che
le
lezioni
furono
effettivamente
impartite
,
ed
il
visto
del
rettore
e
del
capo
dell
'
Istituto
.
Art
.
51
.
Alla
fine
di
ciascun
anno
il
Rettore
o
il
capo
dell
'
Istituto
deve
trasmettere
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
il
prospetto
delle
lezioni
date
per
ogni
corso
.
Qualora
un
professore
non
adempia
agli
obblighi
prescritti
dagli
articoli
precedenti
,
il
Rettore
e
il
rapo
dell
'
Istituto
deve
farne
rapporto
al
Consiglio
accademico
,
il
quale
,
sentito
il
professore
stesso
per
le
sue
giustificazioni
,
delibera
in
merito
a
seconda
del
caso
e
ne
riferisce
a
sua
volta
al
Ministero
.
Il
Ministero
,
esaminata
la
relazione
del
Consiglio
accademico
qualora
non
riconosca
giusti
i
motivi
addotti
dal
professore
a
sua
giustificazione
,
provvede
all
'
ammonizione
a
norma
dell
articolo
32
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
.
Art
.
52
.
I
professori
che
desiderano
ottenere
dal
Ministero
l
'
autorizzazione
a
risiedere
in
località
diversa
da
quella
in
cui
esercitano
l
'
insegnamento
,
debbono
farne
domanda
al
Ministero
,
esponendone
le
ragioni
e
trasmettere
la
domanda
stessa
a
mezzo
del
Rettore
o
del
capo
dell
'
Istituto
,
il
quale
deve
accompagnarla
col
suo
parere
motivato
.
L
'
autorizzazione
non
può
essere
accordata
se
non
quando
trattisi
di
località
tanto
prossima
alla
sede
dell
Università
o
dell
Istituto
,
che
sia
possibile
ed
agevole
recarvisi
e
tornarne
più
volte
al
giorno
,
o
,
a
condiziono
che
il
Rettore
o
il
capo
dell
'
Istituto
assicuri
sotto
.
a
sua
responsabilità
essere
ciò
conciliabile
col
pieno
e
regolare
adempimento
dei
doveri
dell
'
insegnante
.
Art
.
53
.
I
professori
di
qualunque
Facoltà
,
ciascuno
da
sé
o
riuniti
in
più
,
i
quali
non
appartengano
ad
alcuna
Scuola
di
magistero
,
potranno
istituirne
una
per
la
propria
disciplina
,
e
rilasciare
ai
propri
studenti
uno
speciale
attestato
degli
studi
fatti
e
del
profitto
.
Però
tali
studi
e
tali
esercizi
dovranno
essere
fatti
in
modo
da
non
turbare
il
regolare
andamento
degli
studi
delle
Facoltà
e
delle
Scuole
di
magistero
.
CAPO
VI
.
Degli
incarichi
e
delle
supplenze
Art
.
54
.
Gli
incarichi
per
qualunque
insegnamento
d
'
istruzione
superiore
non
hanno
durata
maggiore
di
un
anno
scolastico
,
ma
possono
essere
confermati
.
Essi
.
si
possono
conferire
:
a
)
ai
professori
ordinari
e
straordinari
;
b
)
a
coloro
che
furono
designati
fra
i
tre
primi
in
un
pubblico
concorso
per
la
materia
che
è
oggetto
dell
'
incarico
.
c
)
ai
dottori
aggregati
;
d
)
ai
liberi
docenti
della
stessa
materia
o
,
in
mancanza
,
di
materia
sostanzialmente
connessa
;
e
)
a
coloro
cui
sia
applicabile
il
disposto
dell
'
art
.
19
,
n
.
2
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
;
f
)
a
coloro
che
già
coprirono
a
qualunque
titolo
una
cattedra
universitaria
in
RR
.
Università
o
RR
.
Istituti
di
carattere
universitario
.
In
nessun
caso
possono
essere
conferiti
incarichi
a
chi
abbia
raggiunto
il
limite
di
età
,
di
cui
all
'
art
.
41
del
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
.
La
Facoltà
può
scegliere
liberamente
in
qualunque
delle
suddetto
categorie
,
seguendo
però
il
criterio
della
maggiore
competenza
nella
materia
d
'
incarico
,
tenuto
conto
delle
pubblicazioni
e
di
altri
titoli
specifici
.
Nessuno
può
avere
più
di
un
incarico
o
di
una
supplenza
oltre
il
proprio
insegnamento
ufficiale
.
Colui
al
quale
sia
affidato
un
incarico
o
una
supplenza
,
non
può
tenere
contemporaneamente
un
corso
libero
retribuito
.
Art
.
55
.
Per
gli
insegnamenti
obbligatori
gli
incarichi
sono
conferiti
dal
Ministro
in
seguito
a
proposta
della
Facoltà
.
Le
indennità
dovute
ai
professori
ufficiali
per
gli
incarichi
d
'
insegnamento
ad
essi
affidati
sono
loro
corrisposte
mensilmente
,
secondo
il
numero
delle
lezioni
effettivamente
impartite
nel
mese
.
A
tal
uopo
il
Ministero
della
pubblica
istruzione
pone
a
disposizione
del
Rettore
di
ciascuna
Università
o
del
capo
di
ciascun
Istituto
,
le
somme
occorrenti
per
provvedere
al
pagamento
mediante
beoni
,
giusta
le
norme
,
stabilite
dal
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
.
La
retribuzione
annua
fissa
,
stabilita
dall
'
art
.
31
,
comma
3°
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
per
chi
non
sia
professore
ufficiale
,
è
corrisposta
a
tutti
gli
incaricati
,
che
non
rivestano
la
qualità
di
professore
ordinario
o
straordinario
in
una
Università
o
in
un
Istituto
superiore
universitario
,
qualunque
sia
il
titolo
in
base
al
quale
l
incarico
è
ad
essi
affidato
,
ed
è
pagata
nei
modi
consueti
a
mezzo
dei
ruoli
di
spese
fisse
.
Art
56
.
Per
gli
insegnamenti
complementari
gli
incarichi
sono
conferiti
dal
Ministro
osservate
le
norme
di
cui
all
'
art
.
16
(
penultimo
comma
)
del
presente
regolamento
.
Tutti
gli
anni
,
nella
sessione
primaverile
,
il
Ministro
comunica
al
Consiglio
superiore
l
'
elenco
degli
incarichi
già
conferiti
d
'
insegnamenti
non
obbligatori
per
quelle
modificazioni
che
credesse
opportuno
di
apportarvi
,
e
le
proposte
di
conforme
degli
incarichi
stessi
.
Art
.
57
.
Le
supplenze
sono
ammesse
per
gli
insegnamenti
obbligatori
;
e
sono
consentite
dal
Ministro
,
su
proposta
della
Facoltà
,
giusta
le
norme
degli
articoli
51
e
35
.
CAPO
VII
.
Del
personale
assistente
e
tecnico
.
Art
.
58
.
GlI
aiuti
e
gli
assistenti
addetti
alle
cattedre
di
discipline
sperimentali
e
dimostrative
delle
RR
.
Università
e
dei
RR
.
Istituti
superiori
sono
nominati
per
decreto
ministeriale
sulla
proposta
dei
rispettivi
professori
.
Gli
uni
e
gli
altri
debbono
essere
forniti
di
titolo
accademico
;
gli
aiuti
debbono
,
di
regola
,
essere
scelti
fra
gli
assistenti
.
La
nomina
ha
effetto
per
la
durata
di
un
anno
a
decorrere
dal
16
ottobre
e
s
intende
tacitamente
confermata
pei
due
anni
successivi
,
qualora
non
intervenga
una
disposizione
contraria
.
Ulteriori
conferme
non
possono
aver
lungo
se
non
in
seguito
a
voto
conforme
della
rispettiva
Facoltà
o
Scuola
e
per
ragioni
di
studio
o
per
esigenze
di
laboratori
o
di
musei
,
o
per
meriti
didattici
riconosciuti
dalla
Facoltà
o
Scuola
..
La
cessazione
dall
'
ufficio
è
disposta
per
decreto
ministeriale
,
su
proposta
motivata
del
professore
,
e
non
può
avere
effetto
che
alla
fine
dell
'
anno
,
salvo
i
casi
di
volontarie
dimissioni
o
di
provvedimento
disciplinare
.
Art
.
59
.
Gli
aiuti
e
gli
assistenti
,
subordinatamente
al
titolare
della
cattedra
,
hanno
la
direzione
immediata
dei
servizi
cui
sono
specialmente
addetti
:
possono
,
in
caso
di
brevi
assenze
supplire
nelle
lezioni
il
rispettivo
professore
.
Possono
inoltre
avere
il
compito
di
sviluppare
una
qualche
parte
dell
'
insegnamento
ufficiale
,
purché
in
questo
caso
abbiano
la
libera
docenza
nella
materia
o
in
materia
affine
.
In
nessuno
dei
casi
indicati
vi
è
diritto
per
essi
a
speciale
compenso
.
Art
.
60
.
Gli
assisterti
addetti
ai
RR
.
Osservatori
astronomici
universitari
ed
autonomi
sono
nominati
per
Decreto
Ministeriale
su
proposta
dei
rispettivi
direttori
.
Essi
debbono
essere
provvisti
di
titolo
accademico
.
La
nomina
ha
effetto
per
la
durata
di
un
anno
,
ma
s
'
intende
tacitamente
confermata
di
anno
in
anno
,
finché
non
intervenga
una
contraria
disposizione
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
53
.
Trascorso
un
quinquennio
,
sarà
conferita
agli
assistenti
la
stabilità
mediante
Decreto
Reale
,
Gli
astronomi
aggiunti
e
gli
astronomi
vengono
nominati
per
concorso
fra
il
personale
assistente
di
tutti
gli
Osservatorii
governativi
ed
hanno
nomina
stabile
per
Decreto
Reale
.
Art
.
61
.
Il
personale
tecnico
,
addotto
.
agli
Istituti
scientifici
e
scientifico
-
pratici
delle
RR
.
Università
e
degli
altri
Istituti
di
istruzione
superiore
,
attende
ai
lavori
meccanici
e
manuali
richiesti
dai
bisogni
dell
'
insegnamento
sperimentale
e
dimostrativo
e
dai
bisogni
della
ricerca
scientifica
;
dalla
natura
del
lavoro
cui
è
destinato
,
trae
specifica
denominazione
.
Il
personale
tecnico
è
diviso
in
tre
classi
:
capi
tecnici
,
tecnici
ed
aiutanti
tecnici
.
Le
prime
due
classi
comprendono
i
tecnici
propriamente
detti
meccanici
,
macchinisti
,
conservatori
,
lavoratori
in
vetro
,
preparatori
,
tassidermisti
,
modellatori
,
disegnatori
,
calcolatori
,
osservatori
.
capi
giardinieri
,
capi
maniscalchi
)
.
Appartengono
alla
terza
classe
le
persone
destinare
a
coadiuvare
i
capi
tecnici
ed
i
tecnici
.
Art
.
62
.
Tutto
il
personale
tecnico
è
nominato
su
proposta
del
direttore
dell
'
Istituto
con
Decreto
Ministeriale
,
che
ha
effetto
per
la
durata
di
un
anno
a
far
tempo
dal
16
ottobre
.
Per
i
capi
tecnici
ed
i
tecnici
.
la
nomina
s
'
intende
tacitamente
confermata
di
anno
in
anno
,
finché
non
intervenga
una
disposizione
contraria
,
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
58
.
Gli
aiutanti
tecnici
hanno
nomina
annuale
.
I
capi
tecnici
sono
,
di
regola
,
scelti
tra
i
tecnici
e
questi
tra
gli
aiutanti
tecnici
.
Dopo
un
triennio
,
il
personale
tecnico
della
prima
e
della
seconda
classe
che
abbia
fatto
buona
prova
,
conseguirà
la
nomina
stabile
per
Decreto
Ministeriale
.
Della
specifica
attitudine
e
della
diligenza
in
servizio
del
personale
proposto
perla
stabilita
,
attesterà
il
direttore
dell
'
Istituto
.
Art
.
63
.
Alla
nomina
od
alla
conferma
delle
levatrici
e
delle
levatrici
assistenti
presso
le
cliniche
ostetrico
-
ginecologiche
si
provvede
con
Decreto
Ministeriale
secondo
le
norme
del
regolamento
delle
Scuole
di
ostetricia
per
le
levatrici
.
CAPO
VIII
.
Degli
insegnanti
a
titolo
privato
.
Art
.
64
.
Sono
professori
a
titolo
privato
:
1°
gli
insegnanti
ordinari
e
straordinari
,
in
quanto
impartiscono
corsi
privati
a
termini
dell
'
art
.
56
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
;
2°
i
dottori
aggregati
a
termini
dello
stesso
articolo
;
3°
coloro
i
quali
abbiano
ottenuta
l
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Art
.
65
.
L
'
abilitazione
alla
libera
docenza
é
concessa
dal
Ministro
:
1°
in
base
all
'
art
.
56
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
e
con
la
procedura
di
cui
all
'
articolo
18
del
presente
regolamento
.
2°
per
titoli
;
3°
per
esami
.
Art
.
66
.
L
'
abilitazione
alla
libera
docenza
per
esame
o
per
titoli
è
concessa
per
una
determinata
Università
e
Facoltà
o
Scuola
:
1°
per
gli
insegnamenti
costitutivi
della
Facoltà
o
Scuola
determinati
dai
regolamenti
speciali
,
ancorché
non
affidati
a
professori
ordinari
e
straordinari
;
2°
per
altri
insegnamenti
che
vi
esistano
a
titolo
pubblico
,
solo
se
affidati
a
professori
ordinari
e
straordinari
.
L
abilitazione
alla
libera
docenza
è
concessa
dal
Ministro
,
esclusivamente
per
titoli
,
per
una
determinata
Facoltà
o
Scuola
per
materie
complementari
e
per
parte
delle
materie
insegnate
a
titolo
pubblico
,
quando
questa
parte
abbia
acquistato
sufficiente
importanza
ed
autonomia
scientifica
.
In
tali
casi
il
Consiglio
superiore
,
deve
pronunciarsi
sull
'
opportunità
di
concedere
la
speciale
abilitazione
prima
di
iniziare
la
relativa
procedura
.
Art
.
67
.
Chi
aspira
a
conseguire
la
libera
docenza
deve
rivolgere
istanza
al
Ministro
.
indicando
l
'
insegnamento
a
cui
desidera
di
essere
abilitato
,
l
'
Istituto
dove
si
prefigge
di
esercitarla
,
o
se
intende
di
conseguirla
per
esame
o
per
titoli
.
All
'
istanza
dev
'
essere
unito
un
certificato
da
cui
risulti
che
l
'
aspirante
possiede
da
tre
anni
il
grado
di
dottore
.
In
casi
particolari
,
di
cui
è
giudice
il
Consiglio
superiore
,
possono
valere
anche
altri
titoli
.
Deve
altresì
allegarsi
il
certificato
penale
,
di
data
non
anteriore
a
due
mesi
,
salvo
che
l
'
aspirante
appartenga
all
'
insegnamento
o
all
'
amministrazione
governativa
.
Art
.
68
L
idoneità
degli
aspiranti
alla
libera
docenza
per
esame
è
riconosciuta
da
una
commissione
presieduta
dal
preside
o
direttore
della
Facoltà
o
Scuola
cui
appartiene
la
materia
da
insegnare
,
e
composta
di
altri
due
membri
della
Facoltà
stessa
e
di
due
membri
di
altre
Università
.
Uno
di
questi
ultimi
deve
essere
libero
docente
,
preferibilmente
della
stessa
disciplina
ed
effettivamente
insegnante
.
La
nomina
della
Commissione
spetta
al
ministro
su
proposta
della
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
In
casi
d
'
urgenza
il
ministro
può
supplire
un
commissario
anche
senza
il
parere
della
Giunta
,
udito
il
presidente
della
Commissione
.
La
Commissione
,
fino
al
compimento
dei
suoi
lavori
,
è
presieduta
dal
preside
della
Facoltà
che
si
trova
in
ufficio
al
momento
della
sua
prima
riunione
.
Solo
per
gravi
e
giustificati
motivi
il
Preside
potrà
,
in
via
eccezionale
,
essere
supplito
da
un
professore
ordinario
della
Facoltà
,
che
non
appartenga
per
altro
titolo
alla
Commissione
.
I
membri
estranei
alla
Facoltà
,
che
non
sono
professori
nella
Università
presso
la
quale
ha
luogo
l
'
esame
,
hanno
diritto
ad
una
indennità
di
viaggio
e
di
soggiorno
a
spese
del
candidato
,
che
la
verserà
anticipatamente
alla
cassa
universitaria
.
Art
.
69
.
L
'
esame
,
secondo
l
'
art
.
61
del
Testo
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
consiste
:
1°
in
una
dissertazione
scritta
;
2°
in
una
conferenza
intorno
al
tema
della
dissertazione
ed
intorno
alla
scienza
e
al
ramo
di
scienza
che
deve
formare
oggetto
dell
insegnamento
;
3°
in
una
lezione
sopra
un
tema
proposto
dalla
Commissione
.
Art
.
70
.
L
assegnazione
del
tema
per
la
dissertazione
scritta
deve
aver
luogo
nella
prima
adunanza
dalla
Commissione
,
per
la
validità
della
quale
,
è
richiesta
la
presenza
di
tre
almeno
dei
commissari
.
Ciascuno
dei
commissari
,
così
presenti
come
assenti
,
propone
per
iscritto
uno
o
più
temi
,
i
quali
saranno
discussi
ed
approvati
dai
membri
presenti
.
Uno
di
questi
temi
,
estratto
a
sorte
,
è
assegnato
al
candidato
,
al
quale
viene
comunicato
direttamente
del
presidente
.
Il
termine
che
la
Commissiono
assegna
al
candidato
per
la
presentazione
della
dissertazione
,
non
può
essere
minore
di
sei
mesi
,
ed
è
prorogabile
di
altri
sei
mesi
.
La
dissertazione
deve
essere
presentata
alla
Commissione
già
pubblicata
per
le
stampe
.
S
'
intendo
che
il
candidato
abbia
rinunziato
alla
domanda
,
quando
lasci
trascorrere
il
termine
senza
presentare
la
dissertazione
o
la
domanda
di
proroga
.
La
dissertazione
,
quando
si
tratti
di
abilitazione
all
'
insegnamento
della
lingua
e
letteratura
latina
o
greca
,
deve
essere
scritta
in
latino
.
Art
.
71
.
La
prova
della
discussione
non
può
durare
meno
di
un
'
ora
ed
è
pubblica
.
Di
essa
è
dato
avviso
nell
'
albo
della
Università
o
Scuola
almeno
ventiquattro
ore
prima
.
Art
.
72
.
L
'
assegnazione
del
tema
per
la
lezione
viene
fatta
il
giorno
precedente
alla
prova
.
Il
candidato
estrae
a
sorte
due
fra
i
cinque
temi
che
saranno
proposti
dalla
Commissione
e
ne
sceglie
immediatamente
uno
che
formerà
oggetto
della
lezione
.
Questa
è
fatta
in
pubblico
e
deve
durare
neo
meno
di
40
minuti
.
Di
essa
vien
dato
avviso
come
stabilito
nel
capoverso
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
73
.
Per
l
'
abilitazione
nelle
materie
dimostrativo
e
sperimentali
,
si
aggiungono
alle
prove
stabilite
negli
articoli
precedenti
quegli
esercizi
pratici
che
la
Commissione
esaminatrice
reputi
necessari
.
Art
.
74
.
Terminate
le
prove
dell
'
esame
,
la
Commissione
procede
a
valutarle
.
Ogni
commissario
vota
per
sì
o
per
no
.
Occorrono
quattro
voti
favorevoli
per
la
concessione
della
libera
docenza
.
Di
tutte
le
operazioni
sono
stesi
verbali
firmati
dai
commissari
.
La
Commissione
,
deve
anche
redigere
una
relazione
contenente
un
giudizio
complessivo
sul
valore
dimostrato
dal
candidato
nelle
diverse
prove
sostenute
.
Questa
relazione
,
con
i
verbali
e
la
dissertazione
,
è
inviata
al
Consiglio
superiore
,
il
quale
la
restituisce
al
ministro
con
le
sue
osservazioni
.
sulla
esatta
applicazione
delle
norme
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
.
Art
.
75
.
La
domanda
relativa
alla
libera
docenza
per
titoli
deve
essere
corredata
di
tutti
i
titoli
che
il
richiedente
intende
di
presentare
.
Fra
questi
deve
essere
almeno
una
memoria
originale
a
stampa
sulla
materia
per
cui
è
richiesta
l
'
abilitazione
:
per
gl
'
insegnamenti
di
lingua
e
di
letteratura
latina
o
greca
tale
memoria
deve
essere
scritta
in
latino
.
Il
richiedente
deve
dare
una
prova
di
attitudine
didattica
e
sperimentale
nei
modi
indicati
negli
articoli
72
e
73
,
qualunque
sia
il
giudizio
della
Commissione
sui
titoli
.
Solo
eccezionalmente
la
commissione
potrà
,
a
deliberazione
unanime
e
motivata
,
dispensare
dalla
detta
prova
.
Così
i
titoli
come
la
prova
didattica
o
sperimentale
devono
essere
giudicati
da
una
commissione
composta
e
nominata
secondo
l
'
art
.
68
.
La
Commissione
giudicatrice
,
ove
lo
creda
opportuno
,
potrà
sottoporre
il
candidato
alla
discussione
in
contraddittorio
sui
titoli
presentati
,
in
base
ai
quali
domanda
l
'
abilitazione
.
La
commissione
consegna
in
una
relazione
il
giudizio
critico
sui
titoli
e
sulle
prove
pratiche
sostenute
dal
richiedente
,
Sono
pel
resto
osservate
le
disposizioni
degli
articoli
68
e
74
riguardanti
la
libera
docenza
per
esame
,
Art
.
76
.
La
libera
docenza
e
valida
per
la
sola
materia
per
la
quale
è
conseguita
,
e
deve
essere
esercitata
nella
Università
per
la
quale
è
concessa
.
Il
libero
docente
che
ne
faccia
domanda
può
essere
autorizzato
dal
ministro
ad
impartire
in
alta
Università
l
'
insegnamento
,
al
quale
fu
abilitato
,
purché
:
a
)
siano
trascorsi
almeno
due
anni
dalla
data
del
decreto
di
abilitazione
;
b
)
abbia
,
almeno
per
un
anno
,
effettivamente
esercitato
il
suo
insegnamento
nella
Università
per
la
quale
ottenne
l
'
abilitazione
;
c
)
il
trasferimento
sia
chieste
per
motivi
riconosciuti
giusti
dalla
Facoltà
presso
la
quale
il
docente
chiede
di
essere
trasferito
.
Tuttavia
il
trasferimento
potrà
essere
concesso
,
su
parere
conforme
della
Facoltà
,
per
cui
è
richiesto
,
anche
se
non
si
verifichino
le
condizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
o
b
)
,
qualora
esso
sia
chiesto
in
conseguenza
di
nomina
ad
ufficio
dello
Stato
,
del
Comune
,
della
Provincia
o
di
Opere
Pie
.
Art
.
77
.
Il
libero
docente
perde
tale
qualità
se
per
cinque
anni
consecutivi
non
l
'
abbia
esercitata
senza
legittimo
impedimento
.
Trascorsi
i
cinque
anni
,
il
Rettore
,
sentito
il
Consiglio
accademico
,
deve
pronunciare
la
decadenza
,
dandone
notizia
all
'
interessato
,
il
quale
entro
due
mesi
può
ricorrere
al
Ministero
che
delibererà
sul
ricorso
,
sentito
il
Consiglio
superiore
della
Pubblica
Istruzione
.
Arti
78
.
I
liberi
docenti
menzionati
all
'
art
.
12
sono
scelti
ogni
anno
due
per
ciascuna
Facoltà
entro
il
nurse
di
giugno
,
da
tutti
i
liberi
docenti
i
quali
effettivamente
insegnino
durante
l
'
anno
,
e
non
abbiano
contemporaneamente
.
ufficio
di
professore
ordinario
.
straordinario
n
incaricato
.
Il
rettore
li
convoca
individualmente
nel
termine
non
minore
di
otto
giorni
.
L
'
adunanza
è
presieduta
dal
più
anziano
dei
presenti
;
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
,
e
non
può
,
sotto
pena
di
nullità
,
,
occuparsi
di
qualsiasi
altro
oggetto
L
'
elezione
ha
luogo
a
maggioranza
relativa
.
I
liberi
docenti
della
Scuola
di
farmacia
veterinaria
appartenenti
alle
università
votano
con
quelli
della
Facoltà
di
medicina
.
I
liberi
docenti
delle
Scuole
di
applicazione
e
delle
Scuole
superiori
agrarie
,
che
sono
annesse
,
alle
Università
,
votano
con
quelli
della
Facoltà
di
scienze
matematiche
,
fisiche
e
naturali
.
Il
processo
verbale
,
sottoscritto
dagli
intervenuti
,
è
rimesso
al
rettore
,
il
quale
,
verificatane
la
regolarità
,
comunica
le
elezioni
avvenute
al
preside
o
direttore
e
ne
informa
il
ministro
.
Entro
il
mese
di
maggio
i
rappresentanti
dei
liberi
docenti
delle
varie
Facoltà
e
Scuole
eleggono
,
ai
termini
dell
'
art
.
13
,
i
due
delegati
chele
debbono
prendere
parte
all
'
adunanza
dell
'
assemblea
generale
dei
professori
,
per
la
proposta
della
terna
per
la
nomina
del
rettore
.
I
detti
rappresentanti
sono
convocati
dal
rettore
nel
termine
non
minore
di
otto
giorni
;
e
l
'
adunanza
di
essi
,
presieduta
,
dal
più
anziano
dei
presenti
,
e
valida
,
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
.
Art
.
79
.
L
'
insegnante
privato
ha
verso
i
suoi
studenti
gli
stessi
diritti
del
professore
ufficiale
,
e
le
autorità
universitarie
debbono
tutelarlo
nell
'
esercizio
di
essi
.
Egli
è
soggetto
alla
disciplina
accademica
sotto
la
sorveglianza
del
Rettore
e
del
Preside
.
Art
.
80
.
I
corsi
degli
insegnanti
privati
sono
:
1
.
Pareggiati
,
e
producono
per
gli
studenti
,
che
vi
si
iscrivono
gli
stessi
effetti
legali
,
se
per
il
numero
delle
lozioni
e
delle
ore
,
e
per
la
estensione
della
materia
corrispondono
,
a
giudizio
della
Facoltà
,
ai
rispettivi
corsi
ufficiali
:
2
.
Parziali
e
non
pareggiati
,
se
corrispondono
ad
una
parte
del
corso
ufficiale
o
se
,
pur
essendo
eguali
per
estensione
nella
materia
,
sono
impartiti
in
un
numero
di
lezioni
e
di
tre
inferiori
a
quelle
del
corso
ufficiale
.
3
.
Complementari
,
quando
servono
di
sussidio
e
d
integrazione
all
'
insegnamento
delle
materie
obbligatorie
.
L
assegnazione
alle
diverse
categorie
è
determinata
dal
Consiglio
superiore
nell
'
annuo
esame
dei
rispettivi
programmi
;
e
ne
è
fatto
richiamo
negli
orari
delle
Facoltà
e
Scuole
.
Art
.
81
L
'
insegnamento
a
titolo
privato
è
impartito
,
di
regola
nei
locali
dell
Università
e
degli
Istituti
da
essa
dipendenti
.
Tuttavia
il
rettore
,
in
casi
particolari
,
udita
la
competente
Facoltà
o
Scuola
,
può
autorizzare
il
libero
docente
a
tenere
il
corso
fuori
dei
locali
universitari
.
Anche
in
questo
caso
,
durante
le
ore
di
lezione
,
l
'
autorità
universitaria
potrà
accedere
ai
corsi
privati
evi
eserciterà
la
sua
giurisdizione
disciplinare
ai
sensi
dell
art
.
101
.
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
.
Art
.
82
.
Ogni
insegnante
a
titolo
privalo
deve
presentare
al
rettore
,
entro
il
mese
di
marzo
,
il
programma
particolareggiato
del
corso
che
intende
svolgere
nel
seguente
ano
scolastico
.
Il
rettore
entro
il
15
aprile
ne
fa
invio
al
Ministero
con
lo
osservazioni
eventuali
della
Facoltà
o
Scuola
,
ai
sensi
dell
'
art
.
57
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
I
programmi
inviati
entro
il
termine
anzidetto
sono
comunicati
al
Consiglio
superiore
.
Nessun
programma
preesentato
più
tardi
sarà
comunicato
,
salvo
che
si
tratti
di
liberi
docenti
,
i
quali
abbiano
ottenuta
l
'
abilitazione
dopo
il
31
marzo
:
in
questo
caso
il
termine
utile
per
l
'
invio
dei
programmi
al
rettore
scade
il
15
ottobre
,
o
per
la
trasmissione
al
Ministero
il
75
ottobre
.
Art
.
83
.
Per
le
discipline
,
il
cui
insegnamento
richiede
,
il
sussidio
di
musei
,
laboratori
e
cliniche
,
il
privato
docente
dove
unire
al
programma
la
dimostrazione
di
essere
provveduto
dei
mezzi
necessari
a
mettere
lo
studente
in
grado
di
osservare
e
sperimentare
.
I
direttori
dei
laboratori
non
hanno
obbligo
di
concedere
ai
privati
docenti
l
uso
degli
strumenti
e
delle
collezioni
,
ma
possono
fare
,
ove
lo
credano
opportuno
,
tale
concessione
,
assumendo
peraltro
piena
responsabilità
,
anche
pecuniaria
,
per
qualsiasi
deterioramento
del
materiale
,
del
quale
sono
consegnatari
responsabili
verso
le
Stato
.
Nel
caso
di
tale
concessione
il
materiale
di
consumo
deve
essere
a
carico
del
privato
docente
.
Art
.
84
.
Le
Facoltà
o
Scuole
,
nel
prendere
in
esame
i
programmi
di
corsi
liberi
debbono
anche
giudicare
se
il
privato
docente
possegga
,
ove
occorrono
,
i
mezzi
di
dimostrazione
e
di
tale
giudizio
deve
essere
data
notizia
così
nell
estratto
del
verbale
della
seduta
della
Facoltà
o
Scuola
,
come
negli
elenchi
di
trasmissione
dei
programmi
.
Art
.
85
.
Il
libero
docente
,
il
quale
abbia
due
abilitazioni
in
due
diverse
materie
può
presentare
due
programmi
e
tenere
due
corsi
distinti
,
uno
per
ciascuna
abilitazione
;
ma
il
libero
docente
,
il
quale
abbia
una
sola
abilitazione
,
anche
se
la
materia
sia
designata
con
doppio
titolo
o
si
siano
riunite
in
essa
due
materie
diverse
,
può
presentare
un
solo
programma
e
tenere
un
solo
corso
.
Art
86
.
Per
ciascuno
studente
o
uditore
iscritto
ad
un
corso
libero
è
corrisposta
al
privato
docente
una
quota
equivalente
a
lire
quattro
per
ogni
ora
settimanale
di
lezione
,
se
trattasi
di
corso
annuale
,
e
di
lire
due
,
se
di
corso
semestrale
.
Agli
effetti
delle
quote
or
mentovate
non
sano
valide
:
a
)
le
iscrizioni
ai
corsi
liberi
che
vengano
prese
oltre
il
limite
fissato
dall
'
art
.
107
(
ultimo
comma
)
;
b
)
le
iscrizioni
a
corsi
tenuti
da
assistenti
ed
aiuti
su
materie
che
fossero
parte
del
corso
che
deve
essere
tenuto
dal
professore
ufficiale
,
alla
dipendenza
,
del
quale
si
trovano
.
Art
.
87
.
I
dottori
aggregati
e
coloro
che
hanno
conseguito
più
abilitazioni
alla
libera
docenza
,
non
possono
tenere
più
di
due
corsi
liberi
.
Non
è
permesso
ripetere
a
titolo
privato
,
in
tutto
o
in
parte
,
l
'
insegnamento
che
si
professa
a
titolo
pubblico
.
Art
.
88
.
I
professori
ufficiali
(
ordinari
,
straordinari
e
incaricati
)
,
possono
impartire
corsi
liberi
,
ma
non
possono
percepire
per
essi
alcuna
retribuzione
.
Art
.
89
.
Ciascuna
Facoltà
determina
,
formando
appositi
elenchi
,
i
corsi
liberi
attinenti
ad
altre
Facoltà
e
Scuole
,
a
cui
i
propri
studenti
possono
iscriversi
.
Contro
questa
deliberazione
i
docenti
interessati
possono
ricorrere
al
Ministro
,
che
deciderà
,
udita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
90
.
La
liquidazione
delle
more
d
'
iscrizione
da
pagarsi
agl
'
insegnanti
a
titolo
privato
,
si
eseguisce
dalla
segreteria
universitaria
alla
fine
dell
'
anno
scolastico
,
sulla
base
delle
iscrizioni
prese
dagli
studenti
e
uditori
e
riscontrate
regolari
a
termini
dell
'
art
.
102
.
Le
iscrizioni
ai
corsi
privati
,
prese
dopo
il
termine
fissato
per
la
restituzione
dei
libretti
,
non
hanno
alcun
valore
.
Agli
effetti
della
liquidazione
delle
quote
d
'
iscrizione
,
i
corsi
liberi
dichiarati
parziali
o
complementari
debbono
avere
al
più
un
orario
settimanale
di
ore
tre
;
i
corsi
dichiarati
pareggiati
debbono
considerasi
al
più
di
tante
ore
quante
sono
quelle
assegnate
ai
corrispondenti
corsi
ufficiali
.
Art
.
91
.
Il
pagamento
è
fatto
dalla
cassa
universitaria
coi
fondi
,
che
in
seguito
ad
analoga
richiesta
vengono
somministrati
dall
'
amministrazione
finanziaria
.
Il
rettore
,
udito
il
Consiglio
accademico
,
ne
detrae
quella
parte
,
che
,
proporzionalmente
,
risponde
alle
lezioni
,
che
il
privato
insegnante
non
abbia
effettivamente
impartito
senza
giustificato
motivo
.
CAPO
IX
.
Degli
studenti
e
degli
uditori
.
Art
.
92
.
È
studente
o
uditore
in
un
'
Università
del
Regno
,
chi
vi
sia
inscritto
,
con
l
'
una
o
l
'
altra
qualità
.
Le
donne
sono
ammessi
:
all
'
Uuiversità
nelle
categorie
degli
studenti
e
degli
uditori
alle
stesse
condizioni
.
Art
.
93
.
Per
immatricolarsi
studente
è
necessario
presentarne
domanda
al
rettore
.
In
essa
,
oltre
il
nome
dello
studente
e
dei
suoi
genitori
,
dovrà
essere
notato
:
a
)
il
luogo
di
nascita
;
b
)
la
residenza
della
famiglia
;
c
)
l
'
abitazione
dello
studente
nella
città
;
d
)
l
'
indicazione
della
Facoltà
o
Scuola
a
cui
intende
iscriversi
.
La
domanda
dovrà
essere
inoltre
corredata
dai
seguenti
documenti
:
1°
la
fede
di
nascita
;
2°
il
titolo
di
studi
secondari
richiesto
dai
regolamenti
della
Facoltà
o
Scuola
per
l
'
ammissione
ai
corsi
relativi
;
3°
la
quietanza
del
pagamento
della
tassa
d
'
immatricolazione
e
della
prima
rata
almeno
della
tassa
annua
d
'
iscrizione
.
Può
essere
consentito
,
specialmente
per
i
giovani
che
conseguono
la
licenza
nella
sessione
autunnale
di
esami
,
che
in
luogo
del
diploma
originale
sia
presen
saniate
un
certificato
provvisorio
.
Questo
certificato
però
dev
'
essere
sostituito
nel
corso
dell
'
anno
col
diploma
originale
,
il
quale
in
nessun
caso
potrà
essere
restituito
prima
della
fine
dei
corso
universitario
.
Art
.
94
.
L
'
uditore
è
dispensato
dal
presentare
il
documento
indicato
dal
n
.
2
dell
'
articolo
precedente
.
Gli
studi
fatti
dall
'
uditore
non
hanno
alcun
valore
per
ottenere
i
gradi
accademici
,
neppure
dopo
il
conseguimento
del
titolo
di
studi
secondari
richiesto
per
l
'
ammissione
ai
corsi
universitari
in
qualità
di
studente
.
Art
.
95
.
Gli
stranieri
e
gli
italiani
non
regnicoli
,
e
i
figli
dei
cittadini
italiani
,
i
quali
provino
la
necessità
della
loro
dimora
all
'
estero
per
giustificate
ragioni
di
famiglia
,
potranno
essere
ammessi
ai
corsi
d
'
istruzione
superiore
,
purché
dimostrino
che
il
diploma
di
studi
secondari
,
da
presentarsi
unitamente
alla
domanda
d
'
iscrizione
,
dia
il
diritto
nel
paese
ove
hanno
seguito
regolarmente
gli
studi
secondari
e
sostenuto
i
relativi
esami
,
ad
essere
iscritti
come
studenti
nelle
Università
o
Istituti
superiori
legalmente
costituiti
in
quella
Facoltà
a
cui
chiedono
d
iscriversi
.
Sulla
regolarità
dei
titoli
prodotti
e
sulla
loro
sufficienza
per
l
'
immatricolazione
in
Italia
giudicheranno
o
il
Consiglio
accademico
o
i
Consigli
direttivi
degli
Istituti
autonomi
,
udito
eventualmente
il
parere
delle
Facoltà
o
Scuole
interessate
.
Per
l
'
iscrizione
ad
un
anno
successivo
al
primo
,
come
pure
per
l
'
eventuale
dispensa
dalla
ripetizione
di
esami
superati
in
università
o
istituti
stranieri
,
decide
la
Facoltà
o
Scuola
presso
cui
l
'
iscrizione
è
chiesta
,
previo
sempre
il
giudizio
del
Consiglio
accademico
sul
titolo
di
immatricolazione
.
Nel
gennaio
di
ciascun
anno
i
rettori
manderanno
al
Ministero
,
insieme
con
tutti
i
documenti
riguardanti
siffatte
iscrizioni
,
gli
estratti
delle
deliberazioni
adottate
dai
Consigli
sopra
mentovati
.
Art
.
96
.
Le
domande
tutte
di
studenti
,
di
uditori
e
di
aspiranti
a
diplomi
universitari
devono
essere
dirette
ai
rettori
delle
Università
ed
ai
capi
degli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
.
Art
.
97
Il
rettore
provvederà
sulle
domande
che
non
contraddicono
in
alcun
modo
alle
leggi
ed
ai
regolamenti
vigenti
,
comunicherà
al
Consiglio
di
Facoltà
o
di
Scuola
quelle
per
le
quali
sia
dubbio
il
provvedimento
e
sulle
quali
sia
prescritto
il
giudizio
di
Facoltà
o
di
Scuola
,
e
trasmetterà
al
Ministero
quelle
per
le
quali
occorra
il
parere
della
Giunta
del
Consiglio
superiore
,
o
sia
comunque
necessaria
la
risoluzione
del
ministro
.
Il
Consiglio
di
Facoltà
o
Scuola
esamina
le
domande
che
gli
vengono
trasmesse
,
e
delibera
separatamente
su
ciascuna
di
esse
,
motivando
la
risoluzione
.
Art
.
98
.
Lo
studente
può
appellare
dalla
deliberazione
del
Consiglio
di
Facoltà
o
di
Scuola
al
Consiglio
accademico
,
e
dalla
deliberazione
del
Consiglio
accademico
al
ministro
.
Art
.
99
.
La
domanda
dell
'
immatricolazione
all
'
Università
e
dell
iscrizione
agli
anni
di
corso
deve
essere
presentata
fra
il
1°
agosto
ed
il
5
novembre
.
Solo
per
giustificati
motivi
,
da
riconoscersi
dal
rettore
,
potrà
l
'
immatricolazione
e
l
'
iscrizione
concedersi
fino
al
20
novembre
.
Art
.
100
.
Giorno
per
giorno
sarà
affissa
all
'
albo
dell
'
Università
la
lista
dei
nomi
degli
studenti
o
degli
uditori
,
le
domande
dei
quali
saranno
state
trovate
in
regola
.
Gli
studenti
il
cui
nome
sarà
stato
iscritto
in
questa
lista
,
dovranno
presentarsi
in
segreteria
per
ritirare
il
libretto
d
'
iscrizione
,
il
quale
,
rilasciato
all
'
atto
dell
'
immatricolazione
,
vale
per
l
'
intero
corso
universitario
.
Art
.
101
.
Il
libretto
d
'
iscrizione
porta
la
firma
del
rettore
e
del
direttore
di
segreteria
,
con
la
data
in
cui
viene
rilasciato
e
col
sigillo
della
Università
.
Art
.
102
.
Lo
studente
,
dopo
che
ha
ritirato
il
manifesto
contenente
l
'
ordine
degli
studi
proposto
dalla
Facoltà
,
deve
scrivere
sul
libretto
il
suo
nome
,
quello
degli
insegnanti
dei
quali
vuol
seguire
i
corsi
,
e
il
titolo
di
tali
corsi
,
incominciando
da
quelli
che
sono
stabiliti
come
obbligatori
per
il
conseguimento
del
grado
,
dalla
Facoltà
o
Scuola
da
cui
è
inscritto
,
o
da
disposizione
speciale
.
Il
libretto
deve
essere
riconsegnato
alla
segreteria
non
più
tardi
di
un
mese
dalla
apertura
dei
corsi
,
firmato
dagli
insegnanti
dei
quali
lo
studente
avrà
dichiarato
di
voler
seguire
i
corsi
.
La
segreteria
,
verificando
qualche
irregolarità
nella
domanda
d
iscrizione
o
nel
libretto
,
deve
invitare
lo
studente
a
farvi
le
opportune
correzioni
entro
cinque
giorni
.
Por
coloro
che
non
si
presentino
in
segreteria
nel
termine
predetto
o
si
neghino
alle
correzioni
rese
necessarie
dallo
disposizioni
in
vigore
,
le
correzioni
stesse
vengono
eseguite
dall
'
ufficio
con
la
perdita
delle
iscrizioni
che
eventualmente
non
fosse
possibile
regolarizzare
senza
le
indicazioni
dello
studente
.
Trascorso
il
detto
termine
,
nessuna
ulteriore
aggiunta
o
variazione
può
arrecarsi
all
'
elenco
delle
iscrizioni
.
Art
.
103
.
La
segreteria
trascrive
nel
registro
della
carriera
scolastica
il
libretto
di
iscrizione
,
che
poi
restituisce
allo
studente
.
Nella
prima
quindicina
di
giugno
gli
insegnanti
certificano
con
le
loro
firme
nel
libretto
la
frequenza
dello
studente
ai
corsi
,
e
lo
studente
riporta
il
libretto
alla
segreteria
,
la
quale
vi
attesta
il
pagamento
delle
varie
tasse
e
sopratasse
o
l
'
ottenuta
dispensa
,
e
vi
registra
poi
l
'
esito
degli
esami
sostenuti
.
Art
.
104
.
Allo
studente
è
data
una
tessera
di
riconoscimento
con
fotografia
da
lui
stesso
fornita
.
La
tessera
avrà
la
durata
dell
'
immatricolazione
.
Tuttavia
lo
studente
deve
,
al
cominciare
di
ogni
anno
scolastico
,
e
non
più
tardi
di
un
mese
dall
'
apertura
dell
'
anno
stesso
,
presentarla
alla
segreteria
,
che
vi
appone
la
data
per
accertare
che
il
giovane
continua
ad
essere
immatricolato
.
Art
.
105
.
Gli
uditori
uno
ricevono
libretto
né
tessera
,
ma
soltanto
un
certificato
della
loro
iscrizione
ai
corsi
singoli
.
Art
.
106
.
La
segreteria
tiene
due
registri
,
distinti
per
Facoltà
o
Scuola
,
uno
per
gli
studenti
,
l
'
altro
per
gli
uditori
;
forma
per
ogni
corso
d
'
insegnamento
,
ufficiale
o
privato
,
l
'
elenco
degli
studenti
che
vi
sono
iscritti
.
Ciascun
insegnante
ha
diritto
di
ispezionare
in
ogni
tempo
l
'
elenco
dei
propri
iscritti
e
di
farsene
rilasciare
copia
.
Art
107
.
Lo
studente
è
libero
di
iscriversi
in
ciascun
anno
a
quei
corsi
di
Facoltà
o
Scuole
che
vuol
seguire
,
fermi
peraltro
i
limiti
segnati
dai
Regolamenti
speciali
dello
singole
Facoltà
o
Scuole
,
prima
di
prendere
l
'
iscrizione
ai
corsi
di
materie
fondamentali
che
presuppongono
la
conoscenza
dei
primi
.
Nessun
anno
di
corso
è
valido
se
lo
studente
non
si
è
iscritto
almeno
a
duo
corsi
obbligatori
e
non
ne
ha
ottenuto
la
attestazione
di
frequenza
dai
rispettivi
professori
,
salvo
che
sia
altrimenti
disposto
nei
regolamenti
speciali
delle
varie
Facoltà
o
Scuole
.
Nelle
Facoltà
di
medicina
e
di
scienze
matematiche
,
fisiche
e
naturali
,
e
per
gli
studi
che
portano
alle
lauree
speciali
,
saranno
equivalenti
ad
un
corso
obbligatorio
le
conferenze
,
purché
almeno
in
numero
di
tre
per
settimana
,
e
gli
esercizi
pratici
di
laboratorio
.
Lo
studente
,
iscrivendosi
ai
corsi
obbligatori
di
un
dato
anno
della
sua
carriera
scolastica
,
ha
l
'
obbligo
di
riservare
per
gli
altri
anni
di
corso
tante
iscrizioni
quante
ne
occorreranno
per
renderli
validi
.
Se
lo
studente
non
avrà
adempito
siffatto
obbligo
,
la
segreteria
annullerà
le
iscrizioni
ch
egli
avrà
preso
oltre
il
dovere
.
La
Facoltà
determina
anno
per
anno
il
massimo
delle
iscrizioni
ai
corsi
liberi
che
lo
studente
può
prendere
presso
i
professori
ufficiali
o
i
liberi
docenti
;
ma
questo
numero
non
deve
mai
essere
tale
che
le
quote
per
essi
corsi
dovute
agli
insegnanti
privati
superino
i
tre
quinti
della
tassa
d
'
iscrizione
pagata
per
quell
anno
,
e
cioè
non
possono
superare
complessivamente
la
somma
di
L
.
132
per
ciascuno
degli
anni
di
giurisprudenza
e
di
notariato
;
di
L
.
99
per
quelli
di
ingegneria
;
di
L
.
93
per
di
medicina
e
chirurgia
;
di
L
.
75
per
quelli
di
scienze
,
di
chimica
e
farmacia
,
e
di
lettere
e
filosofia
;
di
L
.
45
per
quelli
di
agraria
,
di
veterinaria
e
di
farmacia
.
Art
.
108
.
Lo
studente
può
passare
ad
altra
Università
entro
i
primi
dite
mesi
dell
'
anno
scolastico
.
Trascorso
il
dello
termine
,
il
Rettore
può
accordare
il
congedo
,
quando
ritenga
giustificata
la
domanda
.
Il
passaggio
è
chiesto
con
domanda
al
rettore
dell
'
Università
che
s
'
intende
lasciare
;
questi
,
accogliendola
,
ne
informa
il
rettore
dell
'
Università
prescelta
e
gli
invia
la
copia
conforme
della
carriera
universitaria
dello
studente
.
Chi
ha
fatto
passaggio
ad
altra
Università
,
non
può
ritornare
a
quella
abbandonata
se
non
quando
sia
trascorso
un
anno
scolastico
,
salvo
che
il
rettore
dell
'
Università
che
si
abbandona
,
non
disponga
altrimenti
per
gravi
motivi
.
Il
passaggio
non
importa
,
in
verun
caso
,
nuovo
pagamento
della
tassa
di
immatricolazione
.
Art
.
109
.
Lo
studente
può
in
qualunque
anno
del
corso
passare
da
una
ad
altra
Facoltà
o
Scuola
della
stessa
Università
sotto
le
condizioni
seguenti
:
1
.
Che
ne
faccia
domanda
non
oltre
il
mese
di
gennaio
;
2
.
Che
possegga
i
titoli
prescritti
per
l
ammissione
alla
Facoltà
o
Scuola
cui
intende
far
passaggio
;
3
.
Che
il
padre
,
la
madre
o
il
tutore
vi
consenta
,
se
lo
studente
è
minorenne
.
Lo
studente
che
passa
da
una
Facoltà
o
Scuola
ad
un
altra
,
deve
essere
iscritto
al
primo
anno
di
corso
di
quella
alla
quale
fa
passaggio
,
qualunque
sia
l
'
anno
cui
fosse
giunto
in
quella
che
lascia
.
Tuttavia
se
lo
studente
,
all
'
atto
di
chiedere
il
passaggio
,
domanda
un
'
abbreviazione
di
corso
,
il
Ministro
può
,
tenuto
conto
delle
materie
già
studiate
e
sentito
il
parere
della
Facoltà
o
Scuola
alla
quale
lo
studente
passa
,
concedergli
la
iscrizione
ad
uno
degli
anni
di
corso
successivi
al
primo
,
purché
in
ogni
caso
il
suo
corso
universitario
,
sommati
gli
anni
passati
nella
Facoltà
o
Scuola
anteriore
,
abbia
almeno
la
durata
richiesta
dal
regolamento
di
quella
alla
quale
fa
passaggio
.
In
nessun
caso
è
ammesso
il
passaggio
dalle
Scuole
di
notariato
di
Aquila
,
Bari
.
Catanzaro
e
Firenze
e
dalle
Scuole
di
farmacia
,
non
annesse
ad
Istituti
Superiori
,
alle
Facoltà
propriamente
dette
.
CAPO
X
.
Delle
tasse
universitarie
.
Art
.
110
.
Le
tasse
universitarie
si
distinguono
in
:
1
.
Tassa
di
immatricolazione
;
2
.
Tassa
d
'
iscrizione
annuale
;
3
.
Soprattassa
annuale
per
gli
esami
speciali
;
4
.
Soprattassa
per
gli
esami
di
laurea
e
di
diploma
:
5
.
Tassa
di
diploma
;
6
.
Tassa
pel
corso
biennale
delle
Scuole
di
magistero
presso
le
Facoltà
di
filosofia
e
lettere
,
e
di
scienze
matematiche
,
fisiche
e
naturali
;
7
.
Soprattassa
per
gli
esami
di
diploma
nelle
Scuole
anzidette
di
magistero
.
L
'
ammontare
di
ciascuna
tassa
è
stabilito
dalla
tabella
G
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Art
.
111
.
Gli
studenti
,
i
quali
dopo
aver
compiuti
tutti
gli
anni
di
studio
prescritti
per
le
singole
lauree
,
o
diplomi
,
e
aver
presa
regolare
iscrizione
a
tutti
i
singoli
corsi
,
non
si
trovino
in
condizione
di
poter
conseguire
il
grado
accademico
,
al
quale
aspirano
,
non
sono
tenuti
a
pagare
la
tassa
d
'
iscrizione
ogni
altro
anno
sino
al
conseguimento
della
laurea
o
del
diploma
,
a
meno
che
non
rinnovino
la
iscrizione
a
uno
o
più
corsi
.
Art
.
112
.
I
Consigli
di
Facoltà
possono
stabilire
contributi
speciali
di
laboratorio
,
su
proposta
dei
singoli
direttori
dei
laboratori
stessi
.
Tali
contributi
devono
essere
approvati
dal
ministro
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
e
sono
versati
all
'
economato
,
il
quale
deve
rendere
conto
del
loro
impiego
al
rettore
,
al
temine
di
ogni
anno
scolastico
.
Art
.
113
.
La
tassa
d
'
immatricolazione
,
quella
d
'
iscrizione
,
annuale
,
quella
di
diploma
e
quella
biennale
della
Scuola
di
magistero
,
si
pagano
all
ufficio
demaniale
incaricato
della
riscossione
.
Le
soprattasse
si
pagano
all
'
economato
dell
Università
.
La
tassa
d
'
iscrizione
annuale
è
ripartita
in
due
rate
uguali
:
la
seconda
rata
deve
essere
pagata
non
più
tardi
del
30
aprile
,
e
la
corrispondente
ricevuta
deve
essere
consegnata
alla
segreteria
dell
'
Università
.
La
ricevuta
della
tassa
di
diploma
deve
presentarsi
alla
segreteria
per
ottenere
il
diploma
;
e
prima
della
presentazione
della
ricevuta
,
la
segreteria
non
può
rilasciare
alcun
certificato
relativo
all
'
esame
di
diploma
.
La
soprattassa
per
gli
esami
speciali
vale
pel
solo
anno
scolastico
nel
quale
è
pagata
.
Art
114
.
L
'
uditore
paga
,
per
ogni
corso
a
cui
si
iscrive
,
una
lassa
corrispondente
al
quinto
della
tassa
di
iscrizione
annuale
fissata
dalla
tabella
G
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
per
la
Facoltà
o
Scuola
alla
quale
appartiene
il
corso
a
cui
lo
studente
si
iscrive
.
Gli
uditori
che
vogliano
sostenere
esami
sopra
i
corsi
seguiti
nell
'
anno
,
devono
pagare
per
ogni
esame
una
sopratassa
corrispondente
al
quarto
della
sopratassa
stabilita
per
gli
esami
speciali
dalla
tabella
G
predetta
.
Art
.
115
.
I
laureati
che
intendono
ottenere
una
nuova
laurea
debbono
pagare
,
oltre
le
tasse
di
iscrizione
e
le
sopratasse
per
gli
anni
di
corso
che
dovranno
seguire
e
quelle
di
diploma
,
anche
una
nuova
tassa
di
immatricolazione
.
Art
.
116
.
Chi
interrompe
o
abbandona
per
qualsiasi
motivo
lo
studio
,
non
ha
alcun
diritto
alla
restituzione
delle
tasse
pagate
Art
.
117
.
Lo
studente
o
uditore
,
che
non
sia
in
regola
col
pagamento
delle
tasse
,
non
può
,
in
nessun
modo
e
per
nessuna
ragione
,
essere
ammesso
agli
esami
,
né
gli
può
essere
rilasciato
dall
'
Autorità
universitaria
alcun
certificato
della
sua
carriera
scolastica
.
Inoltre
egli
non
può
essere
iscritto
ai
corsi
dell
'
anno
successivo
.
Art
.
118
.
Gli
studenti
,
che
si
siano
segnalati
per
il
profitto
negli
studi
comprovato
dal
risultato
degli
esami
,
qualora
versino
in
condizioni
economiche
disagiate
,
possono
ottenere
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
tasse
e
sopratasse
universitarie
,
nei
casi
e
setto
le
condizioni
stabilite
negli
articoli
seguenti
.
Art
.
119
.
Allo
studente
di
disagiata
condizione
domestica
elle
,
nell
'
insieme
delle
prove
pel
conseguimento
del
titolo
didattico
di
ammissione
all
'
Università
,
abbia
riportato
in
complesso
nove
decimi
dei
punti
,
può
essere
accordata
la
dispensa
totale
dalla
tassa
d
'
immatricolazione
,
dalla
tassa
d
'
iscrizione
e
dalla
soprattassa
di
esame
per
il
primo
anno
.
Può
essergli
accordata
la
dispensa
da
metà
delle
dette
tasse
e
soprattasse
,
quando
nell
'
insieme
delle
prove
anzidette
abbia
riportato
in
complesso
otto
decimi
dei
punti
.
Lo
studente
,
che
abbia
conseguito
i
titolo
didattico
di
ammissione
alla
Università
con
dispensa
totale
o
parziale
dagli
esami
,
deve
provare
di
avere
ottenuto
la
media
anzidetta
di
nove
decimi
o
di
otto
decimi
nell
'
insieme
delle
classificazioni
che
tengono
luogo
di
esame
,
o
nell
insieme
delle
classificazioni
e
degli
esami
dati
per
poter
aspirare
alla
dispensa
di
cui
sopra
.
Art
.
120
.
I
laureati
o
diplomati
,
che
si
inscrivono
pel
conseguimento
di
una
nuova
laurea
o
di
un
nuovo
diploma
,
potranno
ottenere
la
dispensa
dalla
tassa
di
immatricolazione
e
da
quella
d
'
iscrizione
e
dalla
soprattassa
di
esame
per
l
'
anno
di
corso
al
quale
si
iscrivono
,
quando
,
oltre
alla
disagiata
condizione
domestica
,
provino
di
aver
ottenuto
,
nel
complesso
dell
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
e
di
tutti
gli
esami
speciali
obbligatori
dell
'
ultimo
biennio
del
corso
da
essi
seguito
,
la
media
di
nove
o
di
otto
decimi
,
secondo
che
aspirino
alla
dispensa
totale
o
parziale
.
Art
.
121
.
Negli
anni
scolastici
successivi
al
primo
lo
studente
può
ottenere
eguali
dispense
.
quando
abbia
superato
tutti
gli
esami
speciali
sulle
materie
consigliate
dalla
Facoltà
per
l
'
anno
precedente
,
conseguendo
una
media
di
nove
decimi
e
non
meno
di
otto
decimi
in
ciascun
esame
,
se
aspira
alla
dispensa
totale
,
e
un
minimo
di
otto
decimi
in
ciascun
esame
,
se
aspira
alla
dispensa
parziale
.
Art
.
122
.
La
dispensa
totale
o
parziale
dalla
tassa
d
'
iscrizione
annuale
comprende
anche
quella
dalla
soprattassa
di
esame
.
Art
.
123
.
La
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
sopratassa
per
l
'
esame
di
laurea
e
di
diploma
può
concedersi
allo
studente
che
,
negli
esami
sulle
materie
consigliate
dalla
Facoltà
per
l
'
ultimo
anno
di
corso
,
abbia
conseguito
le
votazioni
che
si
richiedono
per
la
dispensa
totale
,
o
parziale
dalle
tasse
negli
anni
di
corso
successivi
al
primo
.
La
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
tassa
di
diploma
può
concedersi
allo
studente
che
abbia
riportati
i
nove
o
gli
otto
decimi
nell
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
.
Nelle
Scuole
di
farmacia
la
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
delle
soprattasse
per
l
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
può
concedersi
in
base
al
risultato
degli
esami
speciali
sullo
materie
consigliate
dalla
Scuola
rispettivamente
del
quarto
o
del
terzo
anno
di
corso
.
Art
.
124
.
Per
la
dispensa
totale
o
parziale
dalla
tassa
o
soprattassa
della
Scuola
di
magistero
si
tiene
conto
dei
voti
riportati
alla
fine
del
primo
anno
d
'
iscrizione
alla
Scuola
stessa
negli
esami
sulle
materie
consigliate
per
quell
'
anno
dalla
Facoltà
e
,
per
chi
si
iscriva
alla
scuola
dopo
la
laurea
,
dei
voti
riportati
negli
esami
speciali
del
secondo
biennio
e
negli
esami
di
laurea
.
Art
.
125
.
La
dispensa
dalle
tasse
e
soprattasse
non
può
concedersi
allo
studente
al
quale
nel
corso
dell
'
anno
sia
stata
inflitta
una
pena
disciplinare
universitaria
,
o
che
,
essendosi
presentati
ad
un
esame
,
sia
stato
riprovato
o
siasi
ritirato
.
Art
.
126
.
La
domanda
di
dispensa
dal
pagamento
totale
o
parziale
delle
tasse
e
soprattasse
del
primo
anno
deve
presentarsi
al
rettore
insieme
con
la
domanda
d
'
immatricolazione
.
Per
gli
anni
successivi
al
primo
,
tali
domande
devono
essere
presentate
al
rettore
insieme
con
quella
d
'
iscrizione
.
Le
domande
per
la
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
soprattassa
per
l
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
devono
essere
presentate
al
rettore
dopo
superati
gli
esami
speciali
dell
'
ultimo
anno
,
e
quelle
per
la
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
tassa
di
diploma
subito
dopo
superato
l
'
esame
relativo
.
Art
.
127
.
Alla
domanda
di
dispensa
totale
o
parziale
lo
studente
deve
unire
un
attestato
della
Giunta
del
Comune
in
cui
la
sua
famiglia
ha
domicilio
,
ed
uno
dell
'
agente
delle
imposte
,
che
certifichino
lo
stato
della
sua
famiglia
e
provino
le
condizioni
disagiate
di
essa
.
Il
certificato
della
Giunta
municipale
dovrà
constare
di
precise
e
categoriche
risposte
a
domande
formulate
dal
Consiglio
accademico
e
per
le
quali
le
segreterie
universitarie
rilasceranno
gratuitamente
i
relativi
moduli
.
La
Giunta
municipale
aggiungerà
nel
certificato
tutte
quelle
maggiori
notizie
,
anche
se
non
richieste
specificatamente
nel
modulo
,
che
possano
essere
atte
a
far
valutare
più
esattamente
le
condizioni
di
fortuna
della
famiglia
del
richiedente
.
Art
.
128
.
Il
Consiglio
accademico
,
presi
in
esame
i
documenti
,
può
richiedere
,
ove
lo
creda
necessario
,
ulteriori
informazioni
alle
Autorità
governative
,
e
decide
sulle
domande
caso
per
caso
,
tenendo
conto
del
numero
dei
figli
che
la
famiglia
contemporaneamente
fa
istruire
in
Istituti
governativi
o
pareggiati
,
nei
quali
si
paghino
tasse
scolastiche
,
e
di
tutte
le
altre
condizioni
,
che
possano
determinare
il
grado
di
agiatezza
della
famiglia
.
Gli
atti
delle
dispense
concedute
debbono
essere
rimessi
al
Ministero
non
più
tardi
del
meno
di
febbraio
.
Art
.
129
.
Coloro
che
,
in
seguito
a
studi
fatti
all
'
estero
o
in
istituti
governativi
non
dipendenti
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
in
base
a
prescrizioni
di
regolamenti
,
ottengano
la
iscrizione
ad
una
Facoltà
o
Scuola
,
sia
al
primo
anno
di
corso
,
sia
ad
uno
degli
anni
successivi
,
devono
pagare
la
tassa
d
'
immatricolazione
e
quella
dell
'
anno
di
corso
al
quale
si
inscrivono
,
e
non
possono
aspirare
a
dispensa
dalle
tasse
e
soprattasse
che
per
gli
anni
seguenti
.
Art
.
130
.
Per
coloro
che
fanno
passaggio
da
una
ad
altra
Facoltà
o
Scuola
le
tasse
d
'
iscrizione
pagate
per
la
prima
nell
'
anno
in
cui
ha
luogo
il
passaggio
,
sono
computate
per
quelle
dell
'
anno
al
quale
si
inscrivono
nella
seconda
,
quando
il
passaggio
abbia
luogo
non
oltre
il
mese
di
gennaio
,
salvo
a
pagare
la
differenza
quando
le
tasse
per
la
seconda
siano
maggiori
.
Anche
per
la
tassa
d
'
immatricolazione
deve
pagarsi
la
differenza
,
se
essa
è
maggiore
nella
Facoltà
o
Scuola
,
alla
quale
lo
studente
fa
passaggio
.
In
nessun
caso
è
ammessa
la
restituzione
della
differenza
delle
tasse
pagate
,
quando
queste
siano
minori
nella
Facoltà
o
Scuola
a
cui
si
la
passaggio
.
Gli
studenti
iscritti
in
una
Facoltà
,
per
la
quale
si
richiedono
tasse
minori
,
passando
,
durante
il
corso
degli
studi
,
ad
un
'
altra
facoltà
,
per
la
quale
le
tasse
siano
maggiori
,
con
la
concessione
di
iscriversi
ad
uno
degli
anni
di
corso
successivo
al
primo
,
giusta
l
art
.
109
del
presente
regolamento
,
debbono
pagare
la
differenza
delle
tasse
per
gli
anni
di
corso
,
dai
quali
sono
dispensati
nella
Facoltà
a
cui
hanno
fatto
passaggio
.
Art
.
131
.
Gli
studenti
provenienti
dalle
Università
libere
,
all
'
atto
della
loro
immatricolazione
in
una
Università
regia
,
sono
obbligati
a
versare
all
'
Erario
la
tassa
d
'
immatricolazione
,
se
dal
foglio
di
congedo
risulta
ch
essi
non
l
'
hanno
pagata
nelle
Università
suddette
;
o
debbono
versare
la
differenza
se
l
'
hanno
pagata
in
misura
inferiore
a
quella
prescritta
dalla
tabella
G
,
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Gli
studenti
stessi
trasferendosi
con
regolare
foglio
di
congedo
in
una
Università
regia
,
sono
tenuti
a
pagare
la
differenza
della
tassa
d
iscrizione
per
l
'
anno
in
corso
Le
stesse
norme
valgono
per
i
giovani
provenienti
dall
Università
di
Macerata
.
Art
.
132
.
Per
ogni
certificato
,
copia
od
estratto
di
atti
e
registri
,
di
cui
si
faccia
domanda
alla
segreteria
universitaria
,
si
deve
pagare
,
a
titolo
di
indennità
lira
una
e
mezza
,
non
compreso
il
costo
della
carta
bollata
o
della
corrispondente
marca
.
Per
i
diplomi
di
laurea
e
per
le
patenti
,
che
si
conferiscono
al
termine
di
qualsiasi
corso
universitario
,
devono
pagarsi
per
lo
stesso
titolo
lire
due
e
mezza
.
Nelle
Università
nelle
quali
si
rilascia
il
diploma
in
pergamena
,
lo
studente
deve
pagare
separatamente
il
prezzo
di
costo
di
questa
.
È
abolito
ogni
altro
diritto
.
Art
.
133
.
Le
somme
versate
per
soprattassa
di
esame
costituiscono
in
ciascuna
Università
un
fondo
unico
,
destinato
al
pagamento
delle
propine
dovute
agli
esaminatori
.
A
ciascun
commissario
per
gli
esami
di
laurea
,
è
dovuta
una
quota
tripla
di
quella
che
compete
per
gli
esami
speciali
Le
propine
sono
pagate
subito
che
la
segreteria
ne
abbia
fatta
la
liquidazione
sulla
base
dei
verbali
degli
esami
.
Tali
liquidazione
deve
farsi
alla
chiusura
della
seconda
sessione
.
Il
rettore
può
però
autorizzare
pagamenti
in
conto
.
CAPO
XI
.
Degli
esami
Art
.
134
.
Nelle
varie
Facoltà
o
Scuole
si
danno
esami
speciali
ed
esami
di
laurea
e
di
diploma
.
Art
.
135
.
Gli
esami
speciali
si
danno
in
due
sessioni
,
la
prima
incomincia
il
10
giugno
,
la
seconda
il
16
ottobre
.
Gli
esami
di
operazione
sul
cadavere
possono
darsi
nel
mese
di
maggio
e
di
giugno
,
in
conformità
delle
deliberazioni
che
,
tenuto
conto
tiene
condizioni
del
luogo
e
delle
esigenze
dell
insegnamento
,
le
singole
Facoltà
di
medicina
e
chirurgia
riterranno
doversi
adottare
.
Nelle
Facoltà
in
cui
,
per
il
grande
numero
degli
studenti
,
sia
sperimentato
insufficiente
il
tempo
assegnato
alle
sessioni
,
queste
potranno
essere
prolungate
per
decreto
ministeriale
,
su
proposta
del
Consiglio
accademico
,
purché
non
s
'
interrompa
il
corso
normale
delle
lezioni
.
È
vietata
ogni
altra
sessione
d
'
esame
.
Art
.
136
.
In
ogni
sessione
si
fanno
due
appelli
in
giorni
diversi
non
consecutivi
;
l
'
iscritto
che
sia
stato
riprovato
,
non
può
ripresentarsi
che
nella
sessione
successiva
.
Gli
esami
,
anche
su
materie
nelle
quali
siasi
fallita
la
prova
,
si
sostengono
nel
l
'
Università
,
dove
lo
studente
trovasi
iscritto
.
Art
.
137
.
Gli
esami
speciali
si
danno
alla
fine
del
corso
;
essi
hanno
per
oggetto
tutta
la
materia
compresa
nel
programma
dell
'
insegnante
,
indipendentemente
dal
numero
delle
lezioni
.
Se
la
materia
è
ripartita
in
più
anni
di
studio
,
l
esame
è
dato
alla
fine
della
trattazione
di
esso
salvo
le
disposizioni
dei
regolamenti
speciali
di
Facoltà
.
Art
.
138
.
Non
può
presentarsi
all
'
esame
lo
studente
che
non
abbia
ottenuto
,
alla
fine
dell
'
anno
scolastico
,
l
'
attestazione
di
frequenza
del
corso
cui
l
'
esame
si
riferisce
.
Lo
studente
ha
diritto
di
sostenere
l
'
esame
su
tutte
le
materie
,
alle
quali
si
é
inscritto
.
Egli
deve
farne
domanda
ogni
anno
scolastico
entro
il
termine
che
sarà
fissato
dal
rettore
,
allegando
la
ricevuta
del
pagamento
della
soprattassa
d
'
esame
.
Art
.
139
Lo
commissioni
per
gli
esami
speciali
sono
composte
di
tre
membri
ciascuna
.
Uno
di
essi
è
il
professore
della
disciplina
,
o
chi
in
sua
assenza
viene
dalla
Facoltà
delegato
a
supplirlo
:
gli
altri
due
sono
nominati
dal
rettore
su
proposta
della
Facoltà
cui
appartiene
l
'
insegnamento
che
forma
oggetto
della
prova
.
Dei
due
proposti
,
uno
deve
essere
,
scelto
nel
seno
della
Facoltà
tra
quelli
che
fossero
stati
professori
della
stessa
materia
,
e
in
mancanza
di
essi
,
tra
i
professori
di
materie
affini
;
esso
però
potrà
essere
scelto
tra
gli
insegnanti
di
altra
Facoltà
,
quando
a
questa
appartengano
i
giovani
da
esaminare
;
l
'
altro
sarà
eletto
,
possibilmente
,
fuori
degli
insegnanti
ufficiali
dell
Università
e
di
preferenza
fra
i
professori
emeriti
ed
onorari
,
fra
i
dottori
aggregati
e
fra
i
liberi
docenti
della
stessa
disciplina
,
che
abbiano
esercitato
regolarmente
l
'
insegnamento
nell
'
anno
scolastico
.
La
Commissione
è
presieduta
dal
professore
ufficiale
della
materia
,
o
da
chi
in
sua
assenza
è
dalla
Facoltà
delegato
a
supplirlo
.
Art
.
140
.
I
liberi
docenti
che
appartengono
al
personale
delle
cliniche
,
dei
musei
,
dei
laboratori
,
ecc
.
,
non
possono
far
parte
delle
Commissioni
cui
partecipi
il
professore
dal
quale
dipendono
.
Art
.
141
.
Gli
esami
di
laurea
o
di
diploma
si
danno
durante
l
'
anno
scolastico
nelle
epoche
fissate
dai
Consigli
di
Facoltà
senza
che
s
'
interrompa
il
corso
normale
delle
lezioni
.
Chi
sia
stato
respinto
,
non
potrà
ripresentarsi
prima
di
tre
mesi
,
e
,
nel
caso
di
mia
ulteriore
disapprovazione
,
non
prima
di
sei
mesi
da
quest
'
ultima
.
Non
è
concesso
di
presentarsi
all
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
più
di
tre
volte
.
Art
.
142
.
Per
essere
ammesso
all
'
esame
di
laurea
lo
studente
deve
provare
.
a
)
di
aver
frequentati
i
corsi
della
rispettiva
Facoltà
pel
numero
di
anni
prescritti
:
b
)
di
avere
ottenuto
l
'
approvazione
negli
esami
speciali
di
latte
le
materie
prescritte
come
obbligatorie
nel
regolamento
della
Facoltà
o
Scuola
per
il
conseguimento
del
grado
,
cui
aspira
;
c
)
di
aver
pagato
la
prescritta
soprattassa
di
laurea
o
di
diploma
.
Art
.
143
.
L
'
esame
di
laurea
consiste
:
a
)
nella
presentazione
di
una
dissertazione
,
scritta
liberamente
dal
candidato
sopra
un
tema
da
lui
scelto
nelle
materie
delle
quali
ha
dato
saggio
negli
esami
speciali
;
b
)
in
una
disputa
sulla
detta
dissertazione
;
c
)
in
una
discussione
sopra
tutte
od
alcune
delle
tesi
liberamente
scelta
dal
candidato
in
numero
non
minore
di
tre
,
nelle
materie
professate
nella
Facoltà
,
esclusa
quella
a
cui
si
riferisce
la
dissertazione
;
d
)
in
una
o
più
prove
pratiche
,
quando
siano
prescritto
dai
regolamenti
speciali
.
La
segreteria
riceve
dal
candidato
la
dissertazione
di
laurea
,
e
,
dopo
avere
accertata
la
regolarità
della
iscrizione
di
lui
,
la
trasmette
al
preside
.
Ciascun
Consiglio
di
Facoltà
,
conformandosi
alle
norme
dei
regolamenti
speciali
,
determina
le
modalità
per
comunicare
le
dissertazioni
ai
commissari
.
Tali
dissertazioni
dovranno
essere
conservale
nello
archivio
della
segreteria
,
tranne
le
tavole
illustrative
,
che
potranno
essere
restituite
provvisoriamente
al
candidato
,
qualora
intenda
pubblicarle
.
Art
.
144
.
Ogni
commissione
per
gli
esami
di
laurea
è
composta
di
undici
membri
compreso
il
preside
della
Facoltà
,
che
ne
ha
la
presidenza
.
Sei
dei
componenti
la
Commissione
sono
scelti
della
Facoltà
tra
i
professori
ordinata
e
straordinari
della
Facoltà
stessa
;
gli
altri
quattro
sono
nominati
dal
Rettore
sulla
proposta
della
Facoltà
fra
i
professori
emeriti
ed
onorari
,
tra
i
dottori
aggregati
ed
i
liberi
docenti
,
con
preferenza
per
quelli
che
abbiano
esercitato
regolarmente
l
'
insegnamento
nell
'
anno
scolastico
,
ed
anche
tra
altre
persone
estranee
alla
Facoltà
.
Dei
sei
membri
scelti
dalla
Facoltà
uno
può
essere
anche
professore
incaricato
,
quando
l
'
insegnamento
della
disciplina
,
cui
la
dissertazione
si
riferisce
,
è
tenuto
da
un
incaricato
.
In
mancanza
del
preside
,
la
commissione
è
presieduta
dal
professore
più
anziano
di
grado
.
Soltanto
in
caso
di
necessità
la
commissione
per
l
'
esame
di
laurea
potrà
essere
costituita
da
un
numero
di
membri
minore
di
undici
,
ma
non
mai
inferiore
a
sette
,
dei
quali
non
meno
di
cinque
sanano
professori
ufficiali
.
Nella
formazione
della
Commissione
la
Facoltà
terra
conto
della
materia
a
cui
si
riferisce
la
dissertazione
scritta
.
Quando
il
numero
dei
laureandi
sia
considerevole
,
possono
aversi
contemporaneamente
più
commissioni
.
Art
.
145
Terminata
la
discussione
ed
esaurite
le
prove
pratiche
,
di
cui
all
'
art
.
113
,
la
Commissione
procede
alla
votazione
secondo
le
norme
prescritte
dall
'
articolo
148
.
Art
.
146
.
Il
presidente
di
ogni
Commissione
esaminatrice
ha
facoltà
di
sostituire
il
membro
assente
.
Art
.
147
.
Gli
uditori
possono
chiedere
di
sostenere
esami
speciali
sulle
materie
dei
Corsi
a
cui
siano
inscritti
.
L
esame
vien
sostenuto
innanzi
.
al
solo
professore
della
materia
,
che
a
tal
uopo
dispone
di
dieci
punti
.
Art
.
148
.
Tutti
gli
esami
,
sia
degli
studenti
,
sia
degli
uditori
,
sono
pubblici
.
Terminato
l
'
esame
ed
allontanato
il
pubblico
,
la
Commissiono
delibera
prima
sull
'
approvazione
,
poi
sui
punti
di
merito
.
Ogni
membro
della
Commissione
,
dispone
di
dieci
punti
.
Il
voto
di
semplice
idoneità
è
indicato
con
sei
decimi
del
totale
dei
punti
di
cui
la
Commissione
dispone
.
È
approvato
a
pieni
voti
legali
colui
che
ottiene
i
nove
decimi
dei
punti
.
In
caso
di
pieni
voti
assoluti
,
la
Commissione
discute
sulla
convenienza
di
accordare
la
lode
,
che
deve
essere
approvata
all
'
unanimità
.
Art
.
149
.
I
diplomi
di
laurea
e
di
ogni
altro
grado
o
titolo
accademico
sono
rilasciati
dal
rettore
in
nome
del
Re
,
e
portano
anche
la
firma
del
preside
della
Facoltà
o
del
direttore
della
Scuola
,
e
quella
del
direttore
della
segreteria
.
I
diplomi
non
contengono
indicazioni
dei
voti
conseguiti
:
ma
quando
al
candidato
sia
stata
concessa
la
lode
,
se
ne
fa
in
essi
speciale
menzione
.
Insieme
col
diploma
di
laurea
è
rilasciato
,
a
richiesta
,
un
certificato
con
l
'
indicazione
di
tutti
gli
esami
sostenuti
e
dei
relativi
punti
riportati
durante
l
'
intero
corso
universitario
.
CAPO
XII
.
Della
disciplina
negli
Istituti
universitari
.
Art
.
150
.
La
giurisdizione
disciplinare
spetta
,
secondo
i
casi
,
al
rettore
,
alle
Facoltà
ed
al
Consiglio
accademico
,
e
non
si
estende
fuori
della
cerchia
degli
stabilimenti
di
cui
si
compone
l
'
Università
.
Art
.
151
.
Lo
pene
che
le
autorità
universitarie
possono
pronunciare
,
al
fine
di
mantenere
la
disciplina
scolastica
,
sono
le
seguenti
:
1°
l
'
ammonizione
;
2°
l
'
interdizione
temporaria
da
uno
a
più
corsi
;
3°
la
sospensione
dagli
esami
;
4°
l
'
esclusione
temporanea
dall
'
Università
.
L
'
ammonizione
viene
fatta
verbalmente
dal
Preside
in
conformità
dell
'
art
.
99
del
Testo
unico
delle
Leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
I
motivi
pei
quali
venne
fatta
l
'
ammonizione
,
saranno
comunicati
ai
parenti
o
al
tutore
dello
studente
.
L
'
applicazione
della
pena
di
secondo
grado
spetta
al
rettore
,
sentito
il
Consiglio
accademico
;
quella
delle
pene
di
terzo
e
quarto
grado
viene
,
fatta
dalla
Facoltà
,
sentiti
gli
incolpati
nei
loro
mezzi
di
difesa
.
Quando
si
tratti
di
disordini
che
riguardino
tutta
l
'
Università
,
le
pene
di
terzo
e
di
quarto
grado
saranno
applicate
dal
Consiglio
accademico
,
a
maggioranza
di
voti
,
Il
Consiglio
accademico
o
la
Facoltà
,
convocati
per
l
'
esercizio
di
funzioni
disciplinari
,
sentono
la
lettura
dell
'
atto
di
accusa
o
dei
documenti
comunicati
e
trasmessi
dal
rettore
,
e
votano
per
il
grado
di
pena
con
voto
palese
.
Delle
pene
disciplinari
di
secondo
,
terzo
e
quarto
grado
verrà
mandata
comunicazione
a
tutte
le
Università
nel
Regno
.
La
pena
della
interdizione
temporaria
da
uno
o
più
corsi
,
inflitta
dal
rettore
,
sentito
il
Consiglio
accademico
,
quando
si
estende
oltre
il
periodo
di
tre
mesi
,
annulla
l
'
iscrizione
dello
studente
a
tali
corsi
.
Art
.
152
Lo
studente
può
.
dal
giudizio
della
autorità
universitaria
,
nel
caso
gli
sia
applicata
la
pena
della
sospensione
o
dell
'
esclusione
temporanea
dall
'
Università
appellare
al
Ministro
,
il
quale
provvede
,
sentita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
Durante
l
appello
l
applicazione
della
pena
non
è
sospesa
.
Sarà
rifiutata
in
qualunque
Università
la
iscrizione
a
coloro
che
si
troveranno
sotto
il
peso
della
seconda
,
terza
e
quarta
delle
anzidette
pene
.
Art
.
153
.
Quando
in
un
corso
succedano
disordini
che
impediscano
di
far
lezione
,
il
rettore
,
in
seguito
a
domanda
del
professore
,
dichiara
chiuso
il
corso
per
tutti
coloro
che
non
vi
siano
regolarmente
le
inscritti
o
lo
dichiara
senz
altro
sospeso
.
Il
ministro
giudicherà
quanto
la
chiusura
debba
continuare
,
e
se
sia
il
caso
di
sospendere
gli
esami
per
la
fine
dall
'
anno
scolastico
.
In
caso
di
gravi
disordini
,
il
rettore
potrà
d
'
urgenza
chiudere
l
'
Università
,
o
sospendere
tutti
o
alcuni
corsi
di
quella
Facoltà
ove
i
disordini
si
sono
manifestati
.
Sarà
obbligo
del
rettore
e
del
Consiglio
accademico
di
accordarsi
coll
'
autorità
politica
per
ristabilire
l
'
ordine
turbato
ogni
qual
volta
gli
altri
mezzi
non
valgano
a
ristabilirlo
.
Quando
la
sospensione
dei
corsi
singoli
o
dei
corsi
complessivi
di
intere
Facoltà
o
Scuole
viene
determinata
da
disordini
,
i
termini
di
chiusura
delle
lezioni
e
del
cominciamento
della
prima
sessione
d
'
esami
vengono
di
diritto
prorogati
per
un
periodo
di
tempo
uguale
a
quello
della
sospensione
medesima
.
Non
sarà
valido
,
e
dovrà
essere
ripetuto
in
un
altro
anno
(
e
gli
studenti
dovranno
riprendere
l
iscrizione
,
per
potere
sostenere
l
'
esame
)
,
ogni
corso
,
per
il
quale
,
a
cagione
di
assenza
o
di
tumulti
degli
studenti
,
il
professore
non
abbia
potuto
fare
il
numero
delle
lezioni
prescritte
dall
'
art
.
32
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Art
.
154
.
L
'
insegnante
ufficiale
o
privato
si
accerterà
della
diligenza
dello
studente
nel
modo
che
crederà
migliore
.
Avrà
poi
diritto
e
dovere
di
assicurarsi
,
possibilmente
,
del
profitto
con
esercizi
con
interrogazioni
nella
misura
e
nel
modo
che
crederà
migliore
.
Art
.
155
.
Gli
studenti
non
potranno
tenere
adunanze
nel
recinti
dell
Università
e
degli
stabilimenti
universitari
.
CAPO
XIII
.
Borse
di
perfezionamento
negli
studi
.
Art
.
156
.
Ogni
anno
scolastico
sarà
aperto
un
concorso
tra
i
giovani
laureati
nelle
Università
e
negli
Istituti
di
istruzione
superiore
dipendenti
dal
Ministero
dell
'
istruzione
pubblica
,
per
un
sussidio
inteso
a
metterli
in
grado
di
perfezionarsi
negli
studi
presso
un
Istituto
,
l
'
istruzione
superiore
nazionale
o
straniero
.
Il
numero
dei
sussidi
e
le
somme
da
erogare
in
essi
saranno
fissati
dal
Ministero
anno
per
anno
.
Il
Consiglio
superiore
,
ogni
anno
,
designerà
le
discipline
alle
quali
,
a
parità
di
merito
,
dovrà
darsi
la
preferenza
nei
concorsi
dell
anno
successivo
agli
assegni
per
gli
studi
di
perfezionamento
all
'
estero
o
all
'
interno
.
Le
discipline
stesse
verranno
indicate
nell
'
avviso
di
concorso
.
Art
.
157
.
Alle
borse
di
studio
.
non
potrà
concorrere
chi
abbia
conseguito
la
laurea
da
più
di
quattro
anni
.
Tuttavia
potrà
concorrere
,
anche
nel
quinto
anno
,
chi
nel
concorso
dell
'
anno
precedente
sia
stato
dichiarato
eleggibile
con
almeno
otto
decimi
dei
punti
di
cui
dispone
la
commissione
.
Le
borse
di
studio
tanto
all
'
interno
che
all
'
estero
non
si
possono
ottenere
che
una
volta
,
salvo
quelle
presso
l
'
Università
del
Cairo
.
Art
.
158
.
II
concorso
si
farà
mediante
la
presentazione
,
per
parte
dei
concorrenti
,
di
memorie
originali
e
di
titoli
conseguiti
negli
studi
.
Sono
ammessi
lavori
manoscritti
.
Art
.
159
.
I
titoli
e
,
le
memorie
saranno
giudicati
da
apposite
.
Commissioni
.
Le
Commissioni
per
ciascun
concorso
si
compongono
di
cinque
membri
scelti
dal
Ministro
fra
dieci
nomi
proposti
dalla
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
Se
non
sia
possibile
comporre
la
Commissione
con
nomi
designati
dalla
Giunta
,
il
Ministro
chiama
a
farne
porte
altri
membri
liberamente
scelti
.
Le
relazioni
delle
singole
Commissioni
saranno
trasmesse
alla
Giunta
predetta
,
la
quale
le
restituirà
al
Ministro
con
le
proprie
osservazioni
.
Chi
lascia
decorrere
un
mese
dalla
notificazione
del
conferimento
dell
'
assegno
all
'
interno
o
all
'
estero
senza
recasi
al
luogo
prescelto
decade
dal
suo
diritto
.
In
tal
caso
l
'
assegno
è
conferito
al
graduato
che
immediatamente
gli
succede
.
Sono
applicabili
:
anche
alle
Commissioni
per
i
concorsi
alle
borse
di
perfezionamento
lo
disposizioni
degli
articoli
24
(
primo
e
secondo
comma
)
e
25
del
presente
regolamento
.
CAPO
XIV
.
Proventi
delle
tasse
scolastiche
.
Art
.
160
.
I
maggiori
proventi
annuali
delle
tasse
scolastiche
,
stabiliti
in
confronto
a
quelli
risultanti
dal
consuntivo
l901-1902
,
detratte
le
quote
di
cui
agli
articoli
115
e
116
del
Testo
unico
dello
Leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
spettano
per
metà
alle
singole
Università
ed
ai
singoli
Istituti
superiori
.
Essi
dovranno
essere
erogati
agli
scopi
previsti
negli
articoli
predetti
,
su
deliberazione
del
Consiglio
accademico
dell
'
Università
o
del
Consiglio
direttivo
dell
'
Istituto
approvata
dal
Ministero
.
Questi
Consigli
nelle
loro
deliberazioni
dovranno
osservare
le
norme
di
cui
negli
articoli
seguenti
.
Art
.
161
.
Perché
il
Consiglio
accademico
o
il
Consiglio
direttivo
possano
deliberare
sulla
erogazione
dei
proventi
predetti
,
è
necessaria
la
presenza
di
almeno
due
terzi
dei
membri
e
le
deliberazioni
debbono
essere
prese
col
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
dei
presenti
.
Spetta
al
Ministro
il
decidere
sugli
eventuali
reclami
.
Art
.
162
.
Sulla
quota
dei
maggiori
proventi
di
tasse
,
spettanti
alle
Università
e
Istituti
superiori
,
i
Consigli
possono
deliberare
la
concessione
di
somme
per
venire
in
aiuto
ai
singoli
gabinetti
,
laboratorî
e
musei
,
che
,
in
complesso
,
tra
dotazioni
ed
altri
proventi
ordinari
e
straordinari
,
hanno
mezzi
scarsi
e
deficienti
,
con
preferenza
a
quelli
già
esistenti
e
agli
insegnamenti
fondamentali
di
carattere
scientifico
.
Le
somme
predette
sono
concesse
per
l
'
anno
in
corso
a
titolo
di
aiuto
e
non
già
come
aumenti
fissi
alle
dotazioni
.
Art
.
163
.
Sulla
quota
spettante
alle
Università
,
i
Consigli
accademici
possono
deliberare
la
concessione
di
assegni
in
aiuto
alle
dotazioni
delle
biblioteche
,
che
nella
leggo
del
bilancio
sono
indicate
come
universitarie
.
Nel
deliberare
tali
assegni
i
detti
Consigli
avranno
speciale
riguardo
ai
bisogni
delle
Facoltà
giuridiche
e
filosofico
-
letterarie
e
delle
sezioni
di
matematica
pura
.
Art
.
164
.
Sulla
quota
spettante
alle
Università
,
i
Consigli
accademici
possono
deliberare
la
concessione
di
somme
anche
a
favore
degli
Istituti
delle
Facoltà
giuridiche
,
di
filosofia
e
lettere
e
di
scienze
,
che
col
metodo
di
ricerche
o
di
conferenze
,
o
con
l
'
aiuto
di
biblioteche
speciali
,
abbiano
per
fine
di
specializzare
o
perfezionare
nei
giovani
l
'
alta
coltura
,
con
particolare
riguardo
alle
carriere
didattiche
,
amministrative
o
professionali
,
e
inoltre
posseggano
i
requisiti
seguenti
:
a
)
siano
costituiti
da
gruppi
di
scienze
affini
e
da
consociazioni
dì
membri
della
Facoltà
;
b
)
siano
regolati
con
statuti
,
approvati
dalla
Facoltà
e
resi
esecutivi
dal
Ministero
.
Nel
caso
di
Istituti
già
esistenti
,
i
Consigli
,
prima
di
deliberare
tale
concessione
,
dovranno
assicurarsi
che
essi
abbiano
dato
buoni
risultati
.
I
Consigli
presenteranno
al
Ministero
ogni
anno
una
relazione
sul
funzionamento
degli
Istituti
medesimi
.
Per
gl
'
istituti
delle
Facoltà
di
lettere
e
di
scienze
,
i
sussidi
sui
proventi
delle
tasse
devono
concedersi
solo
per
quegli
insegnamenti
che
,
non
avendo
annessi
gabinetti
o
dotazioni
,
non
dispongano
di
altri
mezzi
.
Nessun
compenso
sui
fondi
predetti
può
essere
devoluto
a
favore
degli
insegnanti
.
Art
.
165
.
Sulla
quota
spettante
alle
Università
e
Istituti
superiori
i
Consigli
possono
anche
deliberare
assegni
per
conferimento
di
borse
di
studio
e
di
perfezionamento
.
Per
il
conferimento
delle
borse
di
studio
e
di
perfezionamento
,
i
Consigli
stabiliranno
norme
precise
da
essere
sottoposte
preventivamente
all
'
approvazione
del
Ministero
.
Esse
saranno
in
ogni
caso
date
per
concorso
.
Art
.
166
.
Per
le
spese
e
i
pagamenti
da
farsi
sulla
quota
spettante
alle
Università
e
Istituti
superiori
,
devono
osservarsi
le
formalità
prescritte
dalla
legge
o
dal
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
.
Art
.
167
.
I
Consigli
,
deliberando
l
'
erogazione
della
quota
disponibile
per
l
'
anno
in
corso
,
debbono
stabilire
un
fondo
di
riserva
su
cui
prelevare
le
somme
per
bisogni
eventuali
,
che
potessero
sorgere
durante
l
'
anno
.
Di
tali
erogazioni
dovrà
essere
data
comunicazione
al
Ministero
.
Le
Università
e
Istituti
superiori
hanno
facoltà
di
erogare
durante
gli
anni
successivi
,
e
sempre
in
base
alle
presenti
disposizioni
,
tutte
quelle
somme
,
che
alla
fine
dell
'
esercizio
restassero
disponibili
sul
fondo
ad
essi
assegnato
dalla
legge
.
Art
.
168
.
I
Consigli
inoltre
,
quando
lo
richiedano
circostanze
speciali
,
sulle
quali
dovrà
essere
previamente
inteso
il
Ministero
,
possono
deliberare
altre
spese
sulla
quota
spettante
alle
Università
ed
Istituti
superiori
,
sempre
però
ai
fini
indicati
negli
articoli
115
e
116
del
Testo
unico
delle
Leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
CAPO
XV
.
Della
segreteria
e
dell
amministrazione
.
Art
.
169
.
Ogni
Università
ha
una
segreteria
.
Alla
ripartizione
degli
impiegati
amministrativi
delle
segreterie
universitarie
provvede
il
ministro
,
secondo
le
esigenze
del
servizio
ed
i
particolari
bisogni
di
ciascuna
Università
.
Il
direttore
della
segreteria
regola
e
dirige
il
lavoro
interno
secondo
gli
ordini
del
Rettore
,
invigila
su
tutto
il
personale
di
segreteria
o
su
quello
di
servizio
.
Art
.
170
.
La
segreteria
comprende
nuche
un
ufficio
di
economato
e
cassa
.
Un
segretario
o
vicesegretario
è
incaricato
delle
funzioni
di
economo
cassiere
con
obbligo
di
cauzione
.
Esso
è
sottoposto
a
tutte
le
disposizioni
che
regolano
l
amministrazione
del
patrimonio
e
la
contabilità
di
Stato
.
Art
.
171
.
Gli
uffici
delle
segreterie
possono
rilasciare
copie
o
estratti
o
certificati
di
atti
e
registri
,
previa
domanda
presentata
in
carta
bollata
e
col
permesso
scritto
del
Rettore
.
Le
copie
,
gli
estratti
ed
i
certificati
sono
firmati
dal
Direttore
della
segreteria
.
Art
.
172
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
economo
:
l
°
riscuote
dagli
studenti
i
contributi
speciali
per
le
spese
di
laboratorio
e
per
le
esercitazioni
pratiche
,
le
sopratasse
di
esame
,
le
indennità
per
certificati
e
diplomi
;
2°
riscuote
i
mandati
di
anticipazione
spediti
dal
Ministero
per
servizi
ad
economia
;
3°
eseguisce
i
pagamenti
;
4°
tiene
i
conti
e
i
registri
per
tutte
le
entrate
e
le
spese
.
5°
tiene
l
inventario
di
tutto
il
materiale
mobile
non
scientifico
,
e
del
materiale
stesso
ha
diretta
custodia
.
Art
.
173
.
La
custodia
diretta
del
materiale
mobile
scientifico
e
la
tenuta
del
relativo
inventario
sono
affidati
ai
direttori
dei
rispettivi
istituti
e
gabinetti
.
I
direttori
dei
gabinetti
scientifici
e
dei
musei
dipendenti
dalle
Università
e
gli
economati
redigono
nella
forma
prescritta
i
prospetti
semestrali
e
le
note
di
variazione
e
li
trasmettono
al
Ministero
,
il
quale
,
in
principio
dell
'
anno
accademico
può
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
verificare
l
'
armonia
fra
le
scritture
e
la
realtà
degli
oggetti
,
a
norma
dell
'
art
.
24
del
regolamento
per
l
'
amministrazione
del
patrimonio
dello
Stato
.
Art
.
174
I
rettori
delle
Università
,
i
capi
degli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
i
direttori
di
musei
,
gabinetti
,
laboratori
,
cliniche
,
ecc
.
,
n
on
possono
assumere
obbligazioni
eccedenti
le
somme
assegnate
a
ciascuna
Università
,
Istituto
o
Stabilimento
scientifico
a
titolo
di
dotazione
o
di
assegno
straordinario
.
Essi
sono
personalmente
responsabili
delle
eccedenze
di
spese
che
,
si
verifichino
anno
per
anno
sui
fondi
da
loro
amministrati
;
ed
il
Ministero
dell
Istruzione
provvederà
d
accordo
con
quello
del
Tesoro
a
trattenere
sugli
stipendi
relativi
le
somme
necessarie
a
liquidare
le
eccedenze
stesse
,
a
norma
dell
'
art
.
113
del
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
.
Nessuna
ordinazione
impegna
l
Università
e
gli
Istituti
relativi
,
e
per
essi
lo
Stato
,
se
non
sia
data
per
mezzo
dell
'
economo
dell
'
Università
.
L
'
economo
può
anche
accordare
piccole
anticipazioni
ai
direttori
degli
stabilimenti
scientifici
per
le
minute
spese
.
Le
note
dei
lavori
eseguiti
negli
stabilimenti
scientifici
,
e
quelle
delle
provviste
ordinarie
,
sono
pagate
dall
incaricato
delle
funzioni
di
economo
col
visto
del
rispettivo
direttore
,
nei
limiti
dei
fondo
disponibile
sulla
dotazione
annua
di
ciascuno
stabilimento
scientifico
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
economo
cura
l
'
accettazione
in
consegua
di
tutte
le
provvisto
che
portino
aumento
al
patrimonio
dello
Stato
,
consegnando
ai
rispettivi
direttori
quelle
gli
pertinenza
dei
vatti
stabilimenti
scientifici
.
Art
.
175
.
I
proventi
dei
diritti
di
segreteria
sono
versati
nella
tesoreria
dello
Stato
,
a
norma
dell
'
articolo
43
della
legge
di
contabilità
.
Quelli
però
che
provengono
dagli
Istituti
superiori
di
cui
alla
tabella
B
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
ad
eccezione
degli
Istituti
autonomi
,
sono
iscritti
nel
bilancio
della
spesa
del
Ministero
della
Pubblica
Istruzione
in
apposito
capitolo
.
Art
.
176
.
In
principio
di
ogni
anno
finanziario
l
'
ufficio
di
segreteria
rassegna
al
rettore
un
bilancio
preventivo
dell
'
entrata
e
della
spesa
,
ed
alla
fine
dell
'
anno
finanziario
un
rendiconto
consuntivo
.
I
bilanci
ed
il
rendiconto
debbono
dar
ragione
di
tutte
le
somme
a
qualsiasi
titolo
amministrate
dall
Università
.
Gi
uni
e
l
'
altro
debbono
essere
trasmessi
al
Ministro
per
l
'
approvazione
.
Art
.
177
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
si
applicano
a
tutti
gli
istituti
di
istruzione
superiore
di
grado
universitaria
in
quanto
essi
non
siano
governati
da
regolamenti
speciali
.
Art
.
178
.
Per
regolare
tutti
gli
eventuali
casi
di
diritto
transitorio
provvederà
il
ministro
,
sentite
le
Facoltà
e
i
Consigli
accademici
.
Visto
,
d
'
ordine
di
S.M.
,
il
Ministro
della
pubblica
istruzione
Credaro
ProsaGiuridica ,
Disposizioni
sui
manicomi
o
sugli
alienati
.
Custodia
e
cura
degli
alienati
.
1
.
Debbono
essere
custodite
e
curate
nei
manicomi
le
persone
affette
per
qualunque
causa
da
alienazione
mentale
,
quando
siano
pericolose
a
sé
o
agli
altri
o
riescano
di
pubblico
scandalo
e
non
siano
e
non
possano
essere
convenientemente
custodite
e
curate
fuorché
nei
manicomi
.
Sono
e
compresi
sotto
questa
denominazione
,
agli
effetti
della
presente
legge
,
tutti
quegli
istituti
,
comunque
denominati
,
nei
quali
vengono
ricoverati
alienati
di
qualunque
genere
.
Può
essere
consentita
dal
Tribunale
,
sulla
richiesta
del
Procuratore
della
Repubblica
,
la
cura
in
una
casa
privala
,
e
in
tal
caso
la
persona
che
le
riceve
ed
il
medico
che
le
cura
assumono
tutti
gli
obblighi
imposti
dal
regolamento
.
Il
direttore
di
un
manicomio
può
,
sotto
la
sua
responsabilità
,
autorizzare
la
cura
di
un
alienato
in
una
casa
privata
,
ma
deve
darne
immediatamente
notizia
al
Procuratore
della
Repubblica
e
all
'
Autorità
di
pubblica
sicurezza
.
2
.
L
'
ammissione
degli
alienati
nei
manicomi
deve
essere
chiesta
dai
parenti
,
tutori
o
protutori
,
e
può
esserlo
da
chiunque
altro
nell
'
interesse
degli
infermi
e
della
Società
.
Essa
è
autorizzata
,
in
via
provvisoria
,
dal
pretore
sulla
presentazione
di
un
certificato
medico
e
di
un
atto
di
notorietà
,
redatti
in
conformità
delle
norme
stabilite
dal
regolamento
,
ed
in
via
definitiva
dal
Tribunale
in
Camera
di
Consiglio
sulla
istanza
del
pubblico
Ministero
sulla
base
alla
relazione
del
Diretto
del
manicomio
e
dopo
un
periodo
di
osservazione
che
non
potrà
eccedere
in
complesso
un
mese
.
Ogni
manicomio
dovrà
avere
un
locale
distinto
e
separato
per
accogliere
i
ricoverati
in
via
provvisoria
.
L
'
autorità
locale
di
Pubblica
Sicurezza
può
in
caso
d
'
urgenza
,
ordinare
il
ricovero
in
via
provvisoria
,
in
base
a
certificato
medico
,
ma
è
obbligata
a
riferirne
entro
tre
giorni
al
Procuratore
della
Repubblica
,
trasmettendogli
il
cennato
documento
.
Tanto
il
pretore
,
quanto
l
'
Autorità
locale
di
Pubblica
Sicurezza
,
nei
casi
suindicati
,
debbono
provvedere
alla
custodia
provvisoria
dei
beni
dell
'
alienato
.
Colla
stessa
deliberazione
dell
ammissione
definitiva
il
Tribunale
,
ove
ne
sia
il
caso
,
nomina
un
amministratore
provvisorio
che
abbia
la
rappresentanza
legale
degli
alienati
,
secondo
le
norme
dell
art
.
330
del
codice
civile
,
sino
a
che
l
Autorità
giudiziaria
abbia
pronunciato
sull
interdizione
.
È
loro
applicabile
l
'
art
.
2120
del
codice
civile
.
Il
Procuratore
della
Repubblica
deve
proporre
al
Tribunale
,
per
ciascun
alienato
,
di
cui
autorizzata
l
'
ammissione
in
un
manicomio
o
la
cura
in
una
casa
privata
,
i
provvedimenti
che
convenisse
adottare
in
conformità
delle
disposizioni
contenute
nel
titolo
X
,
libro
I
,
del
codice
civile
.
3
.
Il
licenziamento
dal
manicomio
degli
alienati
guariti
è
autorizzato
con
decreto
del
Presidente
del
Tribunale
sulla
richiesta
o
del
Direttore
del
manicomio
,
o
dello
persone
menzionate
nel
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
o
della
Deputazione
provinciale
.
Negli
ultimi
due
casi
dovrà
essere
sentito
il
Direttore
,
Sul
reclamo
degli
interessati
il
Presidente
potrà
ordinare
una
perizia
.
In
ogni
caso
contro
il
decreto
del
Presidente
è
ammesso
il
reclamo
al
Tribunale
.
Il
Direttore
del
manicomio
può
ordinare
il
licenziamento
,
in
via
di
prova
,
dell
'
alienato
che
abbia
raggiunto
un
notevole
grado
di
miglioramento
,
e
ne
darà
immediatamente
comunicazione
al
Procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
Autorità
di
Pubblica
Sicurezza
.
3-bis
.
Il
decreto
del
Presidente
del
Tribunale
non
è
richiesto
per
gli
alienalti
stranieri
,
i
quali
vengono
licenziati
dal
manicomio
per
l
'
sere
rimpatriati
,
giusta
le
convenzioni
coi
governi
esteri
.
4
.
Il
Direttore
ha
piena
autorità
sul
servizio
interno
sanitario
e
l
alta
sorveglianza
su
quello
economico
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
ed
è
responsabile
dell
'
andamento
del
manicomio
e
dell
'
esecuzione
della
presente
legge
nei
limiti
delle
sue
attribuzioni
.
Esercita
pure
il
potere
disciplinare
nei
limiti
del
seguente
articolo
.
Allo
sedute
della
Deputazione
provinciale
o
delle
Commissioni
e
Consigli
amministrativi
,
nelle
quali
debbansi
trattare
materie
tecnico
-
sanitarie
,
il
Direttore
del
manicomio
interverrà
con
voto
consultivo
.
5
.
I
regolamenti
speciali
di
ciascun
manicomio
dovranno
contenere
le
disposizioni
d
'
indole
mista
sanitaria
ed
amministrativa
,
come
quelle
relative
alle
nomine
del
personale
tecnico
-
sanitario
,
al
numero
degli
infermieri
in
proporzione
degli
infermi
,
agli
orari
di
servizio
e
di
libertà
,
ai
provvedimenti
disciplinari
da
attribuirsi
secondo
i
casi
alla
competenza
dell
'
amministrazione
o
del
direttore
,
e
ad
altri
provvedimenti
dell
'
indole
suindicata
.
Detti
regolamenti
dovranno
essere
deliberati
,
sentito
il
Direttore
del
manicomio
dall
'
Amministrazione
provinciale
o
dalla
Commissione
amministrativa
,
se
trattasi
di
Opera
pia
,
e
saranno
approvati
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
con
le
forme
e
modi
stabiliti
dall
'
art
.
198
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Competenza
delle
spese
.
6
.
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
circa
l
'
obbligo
delle
provincie
di
provvedere
alle
spese
pel
mantenimento
degli
alienati
poveri
.
La
spesa
pel
trasporlo
di
questi
al
manicomio
è
a
carico
dei
Comuni
nei
quali
essi
si
trovano
nel
momento
in
cui
l
'
alienazione
mentale
viene
constatata
;
quella
per
ricondurli
in
famiglia
è
a
carico
della
Provincia
a
cui
incombeva
l
'
obbligo
del
mantenimento
;
quella
del
trasferimento
da
un
manicomio
all
altro
a
carico
della
Provincia
che
l
'
ha
ordinato
.
Le
spese
di
qualunque
genere
per
gli
alienati
esteri
,
sono
a
carico
dello
Stato
,
salvo
gli
effetti
delle
relative
Convenzioni
internazionali
.
Le
spese
per
gli
alienati
condannati
o
giudicabili
,
ricoverati
sia
in
manicomi
giudiziari
sia
in
sezioni
speciali
di
quelli
comuni
,
sono
a
carico
dello
Stato
,
pei
condannati
fino
al
termine
di
espiazioni
della
pena
e
poi
giudicabili
fino
al
giorno
i
cui
l
'
autorità
giudiziaria
dichiari
non
farsi
luogo
a
procedimento
a
carico
di
essi
,
Negli
altri
casi
,
compreso
quello
contemplato
dall
'
art
.
46
del
Codice
penale
la
competenza
della
spesa
è
regolata
dalle
norme
comuni
.
7
.
Le
controversie
relative
alle
spese
per
gli
alienati
nelle
quali
siano
interessati
lo
Stato
,
o
più
Provincie
,
o
Comuni
,
o
istituzioni
di
pubblica
beneficenza
che
abbiano
obbligo
del
mantenimento
degli
alienati
appartenenti
a
provincie
diverse
,
sono
di
competenza
della
quarta
Sezione
del
Consiglio
di
Stato
.
Tutte
le
altre
e
controversie
di
tal
natura
sono
di
competenza
della
Giunta
provinciale
amministrativa
in
sede
contenziosa
.
Contro
le
decisioni
della
Giunta
provinciale
amministrativa
è
ammesso
solo
il
ricorso
IV
Sezione
,
ai
termini
dell
'
art
.
24
,
n
.
4
,
della
L
.
2
giugno
1889
,
n
.
6166
.
Vigilanza
sui
manicomi
e
sugli
alienati
.
8
.
La
vigilanza
sui
manicomi
pubblici
e
privati
e
sugli
alienati
curati
in
casa
privata
è
affidata
al
Ministro
dell
'
interno
ed
ai
Prefetti
.
Essa
è
esercitata
in
ogni
provincia
da
uno
Commissione
composta
del
Prefetto
,
che
la
presiede
,
del
medico
provinciale
e
di
un
medico
alienista
nominato
dal
Ministro
dell
Interno
.
Il
Ministro
deve
disporre
ispezioni
periodiche
.
È
applicabile
ai
manicomi
pubblici
e
privati
la
disposizione
dell
'
art
.
15
della
L
.
22
dicembre
1888
sulla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sanità
pubblica
.
Le
spese
per
le
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
sono
imputate
nel
bilancio
del
Ministero
dell
'
interno
,
salvo
rimborso
dalle
amministrazioni
interessate
,
secondo
le
norme
fissate
dal
regolamento
,
nel
caso
che
siano
constatate
trasgressioni
delle
disposizioni
contenute
nella
presente
legge
e
nel
regola
-
mento
.
Alle
dette
amministrazioni
è
fatto
salvo
il
regresso
contro
gli
amministratori
o
gli
impiegati
responsabili
delle
trasgressioni
.
Le
controversie
relative
alla
competenza
di
tali
spese
sono
decise
,
anche
nel
merito
,
dalla
IV
Sezione
del
Consiglio
di
Stato
,
in
Camera
di
consiglio
.
9
.
Nel
caso
di
gravi
trasgressioni
della
presente
legge
e
del
relativo
regolamento
,
il
Prefetto
,
senza
pregiudizio
delle
sanzioni
penali
che
fossero
applicabili
,
può
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
al
quale
è
per
l
'
oggetto
aggregato
il
medico
alienista
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sospendere
o
revocare
l
autorizzazione
di
apertura
e
di
esercizio
pei
manicomi
privati
.
Contro
tale
provvedimento
è
ammesso
il
ricorso
al
Ministro
dell
'
interno
,
il
quale
,
provvede
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
o
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
a
seconda
dell
indole
della
controversia
.
Poi
manicomi
pubblici
si
provvede
in
conformità
della
legge
che
regola
l
'
ente
,
al
quale
appartengono
.
10
.
Le
disposizioni
degli
artt
.
98
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
e
124
del
regolamento
amministrativo
5
febbraio
1891
,
numero
99
,
sono
applicabili
a
tutti
i
manicomi
pubblici
e
privati
.
11
.
Dal
giorno
dell
'
attuazione
della
presente
legge
è
abrogata
ogni
contraria
disposizione
generale
o
speciale
vigente
in
materia
.
È
data
facoltà
al
Governo
della
Repubblica
di
provvedere
all
'
ordinamento
delle
ispezioni
periodiche
a
mezzo
d
'
ispettori
della
pubblica
beneficenza
e
di
determinare
con
regolamento
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
ed
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
le
nonne
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
e
le
penalità
per
le
contravvenzioni
alla
legge
e
al
regolamento
medesimo
.
Tali
penalità
non
potranno
estendersi
oltre
le
8.000
lire
,
senza
pregiudizio
delle
pene
maggiori
sancite
dai
Codice
penale
pei
reati
da
esso
previsti
.
ProsaGiuridica ,
CAPO
I
.
MANICOMI
PUBBLICI
E
PRIVATI
ED
ALTRI
LUOGHI
DI
CURA
E
DI
RICOVERO
DEGLI
ALIENATI
1
.
Sono
compresi
sotto
la
denominazione
di
manicomi
e
sottoposti
alle
prescrizioni
della
legge
14
febbraio
1904
,
n
.
36
,
e
del
presente
regolamento
tutti
gli
istituti
pubblici
provinciali
,
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
gli
stabilimenti
privati
che
,
sotto
qualsiasi
denominazione
di
ricoveri
,
case
o
ville
di
salute
,
asili
e
simili
,
ricoverino
alienati
di
qualunque
genere
.
Fanno
parte
integrante
dei
manicomi
le
colonie
agricole
o
familiari
da
essi
dipendenti
.
Le
colonie
agricole
o
familiari
autonome
,
cioè
non
dipendenti
da
manicomi
,
sono
considerate
agli
effetti
della
legge
,
come
manicomi
.
2
.
Sono
comprese
sotto
la
denominazione
di
case
private
di
cui
al
2°
e
3°
comma
dell
'
art
.
1
della
legge
,
tutte
quelle
case
private
,
esclusa
la
casa
propria
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
.
che
,
senza
essere
organizzate
a
stabilimento
,
ricevano
uno
o
due
alienati
,
a
norma
degli
artt
.
13
,
14
e
15
del
presente
regolamento
.
3
.
Ogni
manicomio
,
sia
pubblico
che
privato
,
non
può
ricoverare
che
il
numero
di
alienati
consentito
dalla
capacità
dei
locali
di
cui
dispone
,
e
deve
avere
i
locali
ripartiti
in
guisa
da
assicurare
la
separazione
dei
due
sessi
e
delle
diverse
categorie
di
alienati
.
4
.
Ogni
manicomio
,
sia
pubblico
che
privato
,
deve
corrispondere
a
tutte
le
esigenze
dell
'
igiene
,
e
deve
avere
:
a
)
locali
distinti
per
accogliere
i
ricoverati
in
osservazione
,
con
una
o
più
camere
per
gli
agitati
e
pericolosi
;
b
)
locali
ove
i
malati
possano
occuparsi
nel
lavoro
,
preferibilmente
in
forma
di
colonie
agricole
;
e
)
locali
di
isolamento
per
i
pericolosi
ricoverati
definitivamente
e
,
se
il
manicomio
ricovera
mentecatti
a
carico
della
Provincia
,
anche
per
gli
imputati
prosciolti
a
norma
dell
'
art
.
46
del
Codice
penale
e
per
i
condannati
che
hanno
scontata
la
pena
;
d
)
locali
di
isolamento
per
malattie
infettive
;
e
)
locali
speciali
per
i
ricoverati
in
osservazione
giudiziaria
;
f
)
gabinetto
fornito
di
quanto
è
necessario
allo
studio
,
alla
diagnosi
e
alla
cura
dei
malati
.
I
manicomi
pubblici
devono
avere
un
locale
particolare
per
l
'
autopsia
degli
alienati
.
5
.
Sono
esenti
dall
'
obbligo
dei
reparti
di
osservazione
e
di
lavoro
:
a
)
le
cliniche
psichiatriche
,
le
quali
funzionano
come
reparti
di
osservazione
;
b
)
gl
'
Istituti
privati
e
i
reparti
per
pensionati
negli
Istituti
pubblici
,
quando
gli
uni
e
gli
altri
abbiano
dimora
distinta
per
ciascun
pensionante
;
c
)
le
sezioni
di
ospedali
,
in
cui
gli
alienati
sono
provvisoriamente
ammessi
o
trasferiti
da
altre
sezioni
dell
'
ospedale
stesso
.
6
.
Gli
istituti
pubblici
o
privati
destinati
a
ricoverare
soltanto
mentecatti
cronici
tranquilli
,
epilettici
innocui
,
cretini
,
idioti
ed
in
generale
individui
colpiti
da
infermità
mentale
inguaribile
,
non
pericolosi
a
sé
e
agli
altri
,
devono
corrispondere
alle
esigenze
d
'
igiene
e
d
'
assistenza
propria
degli
ospizi
o
ricoveri
di
individui
affetti
da
malattie
tisiche
aventi
carattere
cronico
ed
inguaribile
.
Devono
anche
avere
personale
e
locali
idonei
alla
temporanea
custodia
di
quei
malati
che
cessassero
di
essere
tranquilli
.
Sono
inoltre
sottoposti
alla
vigilanza
di
cui
agli
artt
.
8
e
successivi
della
legge
e
al
capo
VII
di
questo
regolamento
.
Dove
non
esistono
gli
Istituti
indicati
nella
prima
parte
di
questo
articolo
,
ovvero
quando
essi
sono
insufficienti
,
i
mentecatti
appartenenti
alle
categorie
sopra
specificate
devono
essere
accolti
in
separati
reparti
di
manicomi
.
Questi
reparti
saranno
ordinati
secondo
le
prescrizioni
del
presente
articolo
e
possibilmente
saranno
forniti
di
laboratori
e
di
terreni
destinati
alla
coltivazione
coll
'
opera
dei
ricoverati
.
7
.
L
'
amministrazione
dei
manicomi
pubblici
è
rispettivamente
affidata
:
a
)
al
Consiglio
provinciale
,
il
quale
la
esercita
per
mezzo
della
Deputazione
provinciale
,
pei
manicomi
mantenuti
dalle
Province
;
b
)
ad
un
Consiglio
,
nominato
dai
rispettivi
Consigli
provinciali
,
per
quelli
consorziali
,
secondo
le
speciali
disposizioni
dei
relativi
atti
di
costituzione
;
e
)
alla
Congregazione
di
carità
od
all
'
amministrazione
speciale
dell
'
Opera
pia
,
in
conformità
della
legge
e
delle
tavole
di
fondazione
,
per
i
manicomi
che
hanno
carattere
d
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
.
8
.
La
Deputazione
provinciale
ed
il
Consiglio
consorziale
possono
delegare
,
nei
limiti
e
colle
cautele
da
stabilirsi
nel
regolamento
organico
di
ciascun
manicomio
ed
in
conformità
del
2°
comma
dell
'
art
.
32
,
l
'
esercizio
delle
rispettive
funzioni
amministrative
di
vigilanza
e
di
esecuzione
ad
uno
o
più
dei
propri
membri
,
da
scegliersi
preferibilmente
fra
quelli
che
dimorano
nel
luogo
ove
il
manicomio
ha
sede
.
9
.
L
'
amministrazione
dei
manicomi
privati
è
regolata
da
particolari
statuti
e
regolamenti
.
Deve
però
essere
notificato
al
prefetto
ed
al
procuratore
della
Repubblica
il
nome
dell
'
amministratore
e
di
quello
che
sia
destinato
a
sostituirlo
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
,
ed
ogni
cambiamento
che
si
verificasse
al
riguardo
.
10
.
I
manicomi
pubblici
dovranno
avere
,
oltre
al
regolamento
speciale
prescritto
dall
'
art
.
5
della
legge
,
un
regolamento
organico
da
deliberarsi
dall
'
Amministrazione
provinciale
o
dalla
Commissione
amministrativa
,
se
trattasi
di
Opera
pia
,
nel
quale
siano
determinate
,
fra
l
'
altro
e
le
categorie
e
il
numero
del
personale
amministrativo
e
tecnico
,
i
diritti
e
doveri
dei
vari
impiegati
,
i
rapporti
fra
i
vari
ordini
di
impiegati
e
le
responsabilità
di
ciascuno
,
le
norme
per
i
vari
servizi
di
fornitura
e
di
manutenzione
.
Questo
regolamento
organico
sarà
approvato
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
o
da
quelle
sulle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
secondo
che
si
tratti
oli
stabilimenti
provinciali
,
anche
consorziali
,
o
di
Opere
pie
.
Similmente
sarà
provveduto
per
gli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
.
Nel
caso
contemplato
dagli
ultimi
due
capoversi
del
detto
articolo
,
nei
regolamenti
sopra
indicati
saranno
inserte
disposizioni
particolari
per
i
reparti
riguardanti
gli
alienati
cronici
tranquilli
ed
inguaribili
.
11
.
Chiunque
intenda
di
istituire
uno
stabilimento
pel
ricovero
e
la
cura
degli
alienati
deve
presentare
domanda
al
prefetto
,
corredata
del
piano
edilizio
,
del
progetto
di
regolamento
speciale
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
e
di
ua
relazione
particolareggiata
sull
ordinamento
dell
'
Istituto
,
sulle
norme
igieniche
,
sulla
ubicazione
ed
orientazione
di
esso
,
e
sul
numero
di
alienati
che
l
'
Istituto
è
destinato
a
ricevere
.
La
relazione
deve
dimostrare
anche
l
'
osservanza
di
tutte
le
prescrizioni
contenute
nell
'
art
.
4
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
6
.
Uguale
domanda
deve
essere
presentata
per
qualsiasi
modificazione
essenziale
del
piano
edilizio
o
dell
'
ordinamento
dell
'
Istituto
.
12
.
Il
prefetto
,
compiute
con
la
Commissione
di
vigilanza
le
occorrenti
verifiche
,
e
sentito
il
parere
della
Commissione
stessa
e
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
nonché
,
ove
lo
creda
opportuno
,
quello
di
altri
tecnici
,
se
ritiene
che
l
'
autorizzazione
possa
essere
concessa
,
trasmette
con
la
sua
relazione
gli
atti
al
Ministero
dell
'
interno
,
per
l
'
approvazione
da
parte
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
5
della
legge
,
del
regolamento
speciale
dell
'
Istituto
.
Soltanto
dopo
l
'
approvazione
del
regolamento
il
prefetto
rilascia
l
'
autorizzazione
con
suo
decreto
nel
quale
determina
anche
il
numero
massimo
degli
alienati
che
potranno
essere
ricoverati
nell
'
Istituto
.
Le
spese
occorrenti
,
sia
per
le
verifiche
che
il
prefetto
credesse
compiere
,
sia
per
il
parere
di
medici
alienisti
che
egli
reputasse
di
domandare
,
sono
a
carico
di
chi
ha
presentata
la
domanda
.
Il
prefetto
può
anche
richiedere
che
il
medesimo
depositi
anticipatamente
per
tali
spese
,
presso
la
tesoreria
provinciale
,
una
somma
determinata
in
via
approssimativa
salvo
l
'
obbligo
di
versare
la
maggior
somma
che
potesse
in
fine
risultare
necessaria
.
13
.
Non
può
essere
autorizzata
la
cura
in
una
casa
privata
che
per
uno
o
due
allenati
.
14
.
Perché
possa
essere
autorizzata
la
cura
in
una
casa
privata
,
che
non
sia
la
casa
propria
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
,
occorre
che
sia
dimostrata
:
a
)
la
salubrità
della
casa
e
la
sua
capacità
a
ricevervi
convenientemente
l
'
alienato
,
e
l
'
adatta
disposizione
degli
ambienti
;
b
)
la
sua
ubicazione
,
che
deve
essere
fuori
dei
centri
abitati
ed
avere
possibilmente
una
sufficiente
estensione
di
terreno
annesso
;
c
)
la
possibilità
che
l
'
alienato
sia
adibito
a
qualche
lavoro
,
preferibilmente
agricolo
;
d
)
la
composizione
della
famiglia
ed
i
lavori
in
cui
essa
è
occupata
,
in
maniera
che
si
scorga
se
l
'
alienato
possa
avere
la
dovuta
assistenza
.
e
sia
eliminata
ogni
probabilità
di
pericolo
per
l
'
alienato
o
per
altri
,
e
di
pubblico
scandalo
;
e
)
la
buona
condotta
e
la
moralità
dei
componenti
la
famiglia
;
f
)
l
'
assistenza
medica
assicurata
,
con
la
indicazione
del
sanitario
che
assumerebbe
le
cura
dell
'
alienato
.
15
.
Chiunque
intenda
ottenere
l
'
autorizzazione
per
la
cura
di
alienati
estranei
nella
propria
casa
,
deve
farne
domanda
al
Prefetto
.
Il
Prefetto
,
assunte
le
debite
informazioni
e
compiute
all
'
occorrenza
le
opportune
verifiche
,
se
riconosce
che
la
domanda
meriti
di
essere
accolta
,
la
fa
iscrivere
in
apposito
elenco
del
quale
dà
partecipazione
al
procuratore
della
Repubblica
della
circoscrizione
in
cui
ha
sede
il
manicomio
e
al
direttore
di
questo
ultimo
.
Il
direttore
di
un
manicomio
che
sotto
la
sua
responsabilità
autorizza
la
cura
di
un
alienato
in
casa
privata
,
sceglie
la
casa
stessa
fra
quelle
autorizzate
dal
prefetto
.
16
.
Il
direttore
del
manicomio
può
istituire
speciali
corsi
teorico
-
pratici
per
colmo
che
intendono
ricevere
alienati
in
casa
privata
.
Tali
corsi
non
possono
durare
meno
di
sei
mesi
e
possono
essere
fusi
coi
corsi
di
cui
all
'
art
.
24
del
presente
regolamento
.
Il
direttore
è
autorizzato
a
rilasciare
,
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
21
,
terzo
comma
,
di
questo
regolamento
,
attestati
di
idoneità
a
chi
frequenti
i
corsi
medesimi
.
Le
famiglie
delle
quali
fa
parte
persona
munita
del
detto
attestato
,
o
uno
degli
ex
-
infermieri
od
ex
-
sorveglianti
contemplati
nel
capoverso
dell
'
art
.
22
,
devono
di
regola
essere
preferite
nell
'
assegnazione
degli
alienati
alla
cura
in
casa
privata
,
quando
non
manchino
gli
altri
requisiti
di
cui
nel
precedente
art
.
14
.
CAPO
II
.
PERSONALE
DEI
MANICOMI
.
NOMINE
ED
ATTRIBUZIONI
17
.
Nessuno
può
essere
nominato
a
qualsiasi
ufficio
nei
manicomi
pubblici
e
privati
,
se
non
sia
cittadino
italiano
e
maggiore
di
età
,
salva
l
'
eccezione
prevista
dall
'
art
.
23
,
e
se
non
abbia
serbato
costantemente
buona
condotta
morale
o
civile
.
Gli
amministratori
dei
manicomi
privati
,
che
adibiscano
impiegati
in
contravvenzione
alle
disposizioni
del
presente
articolo
,
sono
soggetti
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
2.400
.
13
.
Per
l
'
approvazione
delle
deliberazioni
di
nomina
degli
impiegati
e
salariati
dei
manicomi
pubblici
,
compresi
i
consorziali
,
nulla
è
innovato
alle
disposizioni
delle
leggi
sull
'
Amministrazione
comunale
e
provinciale
e
sulle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
.
19
.
Nei
manicomi
pubblici
la
nomina
del
direttore
e
dei
medici
,
sia
primari
che
assistenti
,
non
può
aver
luogo
che
per
concorso
.
La
nomina
viene
fatta
rispettivamente
dal
Consiglio
provinciale
,
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
,
fra
i
tre
classificati
dalla
Commissione
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Pei
manicomi
privati
la
nomina
deve
essere
denunciata
al
prefetto
,
che
può
annullarla
nel
termine
di
30
giorni
dal
ricevimento
della
notifica
se
il
nominato
non
ha
,
oltre
a
quelli
stabiliti
dall
'
art
.
17
,
i
necessari
requisiti
di
moralità
e
competenza
tecnica
,
di
cui
all
'
art
.
21
.
20
.
I
concorsi
per
la
nomina
del
direttore
e
dei
medici
di
un
manicomio
pubblico
devono
essere
fatti
per
titoli
scientifici
e
pratici
e
giudicati
da
una
Commissione
composta
di
tre
membri
,
cioè
di
un
professore
universitario
di
psichiatria
,
compresi
i
liberi
docenti
,
di
un
direttore
di
manicomio
e
di
un
componente
a
scelta
dell
'
Amministrazione
da
cui
dipende
il
manicomio
stesso
.
I
membri
delle
commissioni
esaminatrici
non
debbono
essere
parenti
né
affini
entro
il
quarto
grado
civile
dei
concorrenti
,
e
non
debbono
essere
interessati
in
alcun
modo
,
neanche
indiretto
,
nella
gestione
del
manicomio
.
21
.
Per
essere
ammessi
al
concorso
per
la
nomina
a
direttore
,
occorre
comprovare
di
possedere
i
requisiti
previsti
dall
'
art
.
17
,
e
di
aver
prestato
servizio
in
manicomi
od
in
cliniche
psichiatriche
per
non
meno
di
un
quadriennio
.
Per
il
concorso
a
medico
basta
comprovare
la
competenza
tecnica
acquistata
per
studi
speciali
compiuti
o
per
servizi
prestati
in
manicomi
o
in
cliniche
psichiatriche
.
22
.
Nei
manicomi
pubblici
e
privati
il
personale
di
vigilanza
,
sotto
qualsiasi
denominazione
eserciti
le
sue
funzioni
,
cioè
di
sorveglianti
,
capi
infermieri
o
simili
,
deve
essere
scelto
fra
persone
che
abbiano
speciali
attitudini
o
adeguata
coltura
,
e
che
abbiano
riportato
l
'
attestato
di
idoneità
alla
qualità
di
sorveglianti
,
di
cui
all
'
art
.
24
.
La
nomina
sarà
fatta
su
proposta
del
direttore
.
Possono
anche
essere
,
sulla
proposta
del
direttore
medesimo
,
promossi
ai
gradi
suddetti
gli
infermieri
che
abbiano
prestato
servizio
per
tre
anni
almeno
,
e
siano
stati
sperimentati
capaci
alle
relative
funzioni
.
23
.
Gli
infermieri
,
sia
di
manicomi
pubblici
che
privati
,
debbono
essere
dotati
di
sana
costituzione
fisica
,
riconosciuta
con
apposita
visita
medica
,
aver
serbata
buona
condotta
morale
e
civile
,
sapere
leggere
e
scrivere
ed
avere
compiuti
i
18
anni
.
L
'
ammissione
in
servizio
di
infermieri
minorenni
non
può
avvenire
se
non
quando
la
responsabilità
dei
loro
atti
sia
garantita
,
ai
sensi
di
legge
,
dall
'
esercente
la
patria
potestà
o
da
chi
di
diritto
.
Gli
infermieri
aventi
i
requisiti
sopra
indicati
sono
assunti
in
servizio
su
proposta
o
parere
favorevole
del
direttore
nella
qualità
di
provvisori
,
compiuto
un
biennio
di
buona
prova
ed
ottenuto
l
'
attestato
di
idoneità
di
cui
all
'
art
.
24
,
sono
nominati
effettivi
.
24
.
Il
direttore
del
manicomio
,
o
personalmente
,
o
per
mezzo
dei
medici
del
manicomio
stesso
da
lui
prescelti
,
deve
istituire
corsi
speciali
teorico
-
pratici
per
la
istruzione
degli
infermieri
provvisori
ed
effettivi
e
possibilmente
anche
per
la
formazione
di
un
buon
personale
di
vigilanza
.
È
in
facoltà
dell
'
Amministrazione
di
ammettere
a
questi
corsi
anche
estranei
.
Il
direttore
è
autorizzato
a
rilasciare
attestati
di
idoneità
rispettivamente
agli
infermieri
ed
agli
aspiranti
alla
qualità
di
sorveglianti
,
che
avendo
frequentato
il
corso
con
assiduità
,
avranno
superato
con
buon
esito
un
esame
teorico
-
pratico
finale
,
che
sarà
dato
davanti
ad
una
Commissione
composta
del
medico
provinciale
,
del
direttore
medesimo
e
di
un
delegato
dell
'
Amministrazione
.
Gli
attestati
di
idoneità
rilasciati
in
un
manicomio
pubblico
sono
validi
per
la
ammissione
in
qualunque
altro
.
25
.
Il
ministro
dell
'
interno
può
,
sulla
proposta
della
Commissione
provinciale
di
vigilanza
,
rilasciare
attestati
di
benemerenza
ai
direttori
e
medici
di
manicomi
pubblici
e
privati
,
i
quali
si
siano
specialmente
segnalati
per
attitudine
e
zelo
nel
tenere
i
corsi
di
cui
nei
precedenti
artt
.
16
e
24
.
26
.
La
nomina
dei
medici
,
del
personale
di
sorveglianza
e
degli
infermieri
dei
manicomi
pubblici
diventa
definitiva
dopo
due
anni
di
esperimento
.
27
.
Il
licenziamento
dei
medici
deve
essere
deliberato
almeno
tre
mesi
prima
della
scadenza
del
biennio
dal
Consiglio
provinciale
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
.
Trascorso
il
periodo
di
esperimento
,
le
Amministrazioni
predette
non
possono
licenziare
il
medico
se
non
per
motivi
gravi
che
debbono
essergli
contestati
in
iscritto
,
con
invito
a
presentare
pure
in
iscritto
,
nel
termine
di
giorni
15
,
le
sue
giustificazioni
.
La
relativa
deliberazione
motivata
dovrà
essere
presa
dal
Consiglio
provinciale
con
l
'
intervento
almeno
di
due
terzi
dei
consiglieri
assegnati
alla
Provincia
,
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
col
voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta
dei
membri
componenti
l
'
assemblea
consorziale
o
l
'
Amministrazione
stessa
.
28
.
Al
direttore
dei
manicomi
pubblici
e
privati
per
l
'
esercizio
della
piena
autorità
sul
servizio
interno
sanitario
e
dell
'
alta
sorveglianza
su
quello
economico
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
nonché
per
l
'
esercizio
del
potere
disciplinare
sul
personale
dipendente
,
spetta
di
:
a
)
provvedere
all
'
ammissione
ed
al
licenziamento
dei
malati
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
;
b
)
sopraintendere
alla
cura
fisica
e
morale
dei
ricoverati
e
regolarne
i
rapporti
colle
famiglie
ed
esterni
;
e
)
organizzare
tutti
i
servizi
dello
stabilimento
,
provocando
all
'
occorrenza
i
provvedimenti
dell
'
Amministrazione
,
in
modo
rispondente
agli
intenti
di
esso
e
soprattutto
al
benessere
dei
ricoverati
,
all
'
igiene
,
alla
sicurezza
,
al
decoro
dell
'
Istituto
,
in
conformità
dei
progressi
della
scienza
e
della
tecnica
dei
manicomi
;
d
)
distribuire
e
regolare
le
funzioni
dei
medici
e
del
personale
di
vigilanza
e
degli
infermieri
,
in
modo
che
ciascuno
abbia
la
responsabilità
effettiva
del
rispettivo
ufficio
;
e
)
vigilare
a
che
tutto
il
personale
dello
stabilimento
,
in
ogni
ramo
di
servizio
,
adempia
ai
propri
doveri
,
ed
esercitare
i
poteri
disciplinari
affidatigli
dai
rispettivi
regolamenti
;
f
)
denunziare
alle
competenti
autorità
qualsiasi
fatto
accaduto
o
atto
compiuto
da
persone
addette
allo
stabilimento
,
che
cada
sotto
la
sanzione
del
Codice
penale
o
di
altre
leggi
vigenti
;
g
)
sorvegliare
tutto
ciò
che
concerne
il
servizio
economico
interno
.
29
.
Per
le
case
di
salute
speciali
presso
gli
ospedali
civili
,
destinate
abitualmente
a
servire
di
ricovero
ad
un
numero
limitato
di
alienati
cronici
e
tranquilli
,
le
funzioni
di
direttore
possono
essere
eserciate
,
agli
effetti
della
legge
e
del
presente
regolamento
dal
direttore
medico
dell
'
ospedale
al
quale
è
annessa
la
casa
di
salute
,
od
in
mancanza
,
da
chi
ne
esercita
le
funzioni
.
Se
la
casa
di
salute
è
affidata
ad
un
medico
specialista
,
questi
deve
avere
i
requisiti
contemplati
dall
'
art
.
21
ed
esercita
le
funzioni
di
cui
nell
'
art
.
28
,
meno
quelle
indicate
nella
lettera
g
.
30
.
Nelle
sezioni
di
ospedali
che
sono
comparti
di
osservazione
per
alienati
,
la
nomina
dello
specialista
deve
essere
fatta
per
concorso
,
colle
norme
degli
artt
.
19
,
20
e
21
.
Ad
esso
spetteranno
le
funzioni
di
cui
allo
art
.
28
,
meno
quelle
indicate
nella
lettera
g
.
Nelle
cliniche
psichiatriche
che
funzionano
da
comparti
di
osservazione
tutte
le
funzioni
di
cui
nell
'
art
.
28
spetteranno
al
direttore
della
clinica
.
31
.
Nei
manicomi
pubblici
il
servizio
economico
interno
è
affidato
ad
un
economo
,
a
cui
spetta
la
diretta
responsabilità
dell
'
esecuzione
dei
provvedimenti
relativi
,
e
che
presta
la
prescritta
cauzione
,
nei
modi
e
nella
misura
che
verrà
stabilita
col
regola
mento
,
di
cui
al
precedente
art
.
10
.
Il
delegato
o
i
delegati
nominati
dall
'
amministrazione
,
nel
caso
di
cui
all
'
art
.
8
del
regolamento
,
invigilano
su
tutto
l
'
andamento
amministrativo
,
economico
e
disciplinare
del
manicomio
e
sull
'
esercizio
delle
funzioni
dell
'
economo
.
Quando
il
servizio
economico
sia
molto
importante
e
complesso
,
specialmente
a
causa
della
gestione
di
opifici
interni
e
di
apposite
aziende
,
è
data
facoltà
alle
amministrazioni
dei
manicomi
di
nominare
,
oltre
l
'
economo
un
capotecnico
,
e
ciò
senza
pregiudizio
dell
'
alta
sorveglianza
spettante
al
direttore
sul
servizio
stesso
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
e
ferma
restando
all
'
economo
la
funzione
esecutiva
e
contabile
di
cui
al
primo
comma
.
Il
regolamento
organico
determinerà
le
funzioni
del
capo
tecnico
.
32
.
Spetta
ai
medici
di
sezione
,
od
a
coloro
che
ne
hanno
le
funzioni
,
la
cura
dei
malati
e
la
vigilanza
e
la
responsabilità
del
servizio
tecnico
e
disciplinare
nei
reparti
rispettivi
.
33
.
Spetta
al
personale
di
vigilanza
,
sotto
gli
ordini
del
direttore
e
dei
medici
,
di
curare
che
dagli
infermieri
e
dal
personale
di
servizio
siano
rigorosamente
osservate
le
prescrizioni
e
gli
orari
,
e
sia
mantenuta
desta
l
'
attività
e
lo
zelo
di
essi
,
riferendo
ai
superiori
intorno
alle
eventuali
mancanze
del
personale
ed
a
tutto
ciò
che
riguarda
i
malati
ed
il
servizio
.
34
.
Spetta
agli
infermieri
,
sotto
la
dipendenza
del
direttore
,
dei
medici
e
dei
capi
infermieri
,
di
sorvegliare
ed
assistere
i
malati
affidati
a
ciascuno
di
essi
;
vigilare
attentamente
af6nchè
questi
non
nuocciano
a
sé
ed
agli
altri
,
e
sia
provveduto
ad
ogni
loro
bisogno
;
curare
per
quanto
è
possibile
.
di
adibirli
a
quelle
occupazioni
che
dai
medici
fossero
indicate
come
adatte
all
'
indole
e
alle
attitudini
di
ciascuno
;
eseguire
tutte
le
prescrizioni
impartite
dai
superiori
per
la
buona
manutenzione
dei
locali
,
degli
arredi
,
ecc
.
,
e
riferire
immediatamente
ai
superiori
stessi
tutto
quanto
concerne
i
malati
ed
il
servizio
.
Rispondono
dei
malati
loro
affidati
e
della
custodia
degli
strumenti
impiegati
nel
lavoro
.
Non
possono
ricorrere
a
mezzi
coercitivi
se
non
in
casi
eccezionali
col
permesso
scritto
del
medico
.
Nel
caso
di
contravvenzione
a
questo
divieto
sono
soggetti
a
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
800
senza
pregiudizio
delle
maggiori
responsabilità
in
cui
potessero
incorrere
a
termini
di
legge
.
Nell
'
adempimento
dei
loro
doveri
devono
avere
sempre
presenti
le
disposizioni
contenute
negli
artt
.
371
,
375
,
386
,
390
,
391
e
477
del
Codice
penale
(
6
)
.
Copia
a
stampa
di
questi
deve
essere
costantemente
tenuta
affissa
in
ciascuno
dei
reparti
del
manicomio
.
35
.
Il
servizio
medico
,
di
infermieri
e
di
vigilanza
non
deve
mancare
né
di
giorno
né
di
notte
e
deve
essere
assicurato
nei
modi
e
coi
turni
da
stabilirsi
nei
regolamenti
speciali
,
provvedendo
a
che
tutto
il
personale
di
assistenza
abbia
il
necessario
riposo
.
CAPO
III
.
AMMISSIONE
DEGLI
ALIENATI
NEI
LUOGHI
DI
CURA
E
DI
RICOVERO
36
.
L
'
ammissione
degli
alienati
in
un
manicomio
o
la
cura
in
una
casa
privata
,
che
non
sia
quella
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
,
dev
'
essere
chiesta
dai
parenti
nell
'
ordine
in
cui
sono
tenuti
agli
alimenti
,
ai
termini
dell
'
art
.
142
del
Codice
civile
,
ovvero
dai
tutori
,
protutori
o
curatori
.
37
.
La
domanda
pel
ricovero
in
un
manicomio
,
o
per
l
'
autorizzazione
della
cura
in
una
casa
privata
di
un
alienato
,
deve
essere
presentata
al
pretore
o
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
e
firmata
da
chi
la
produce
e
portare
l
'
indicazione
del
domicilio
,
della
condizione
del
richiedente
e
dei
suoi
rapporti
con
l
'
alienato
,
e
il
visto
del
sindaco
del
Comune
dove
questi
dimora
.
Insieme
con
la
domanda
,
le
persone
indicate
nell
'
art
.
36
debbono
presentare
il
certificato
medico
e
,
se
non
trattasi
di
caso
d
'
urgenza
,
l
'
atto
di
notorietà
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
38
.
Il
certificato
medico
deve
essere
rilasciato
da
un
medico
esercente
,
non
vincolato
da
legami
di
parentela
entro
il
quarto
grado
civile
,
col
malato
o
col
direttore
o
proprietario
del
manicomio
,
né
appartenente
al
manicomio
stesso
,
o
alla
casa
di
salute
avente
reparti
anche
per
alienati
.
39
.
Il
certificato
medico
deve
attestare
:
a
)
l
'
indole
della
infermità
mentale
,
indicando
i
sintomi
,
l
'
origine
,
il
decorso
di
essa
;
b
)
i
fatti
specifici
enunciati
in
modo
chiaro
e
particolareggiato
,
dai
quali
si
deduca
la
manifesta
tendenza
dell
'
individuo
a
commettere
violenza
contro
se
stesso
o
contro
gli
altri
od
a
riuscire
di
pubblico
scandalo
;
c
)
la
necessità
di
ricoverare
il
malato
nel
manicomio
,
attestando
,
ove
occorra
,
la
necessità
dell
'
immediato
ricovero
d
'
urgenza
;
d
)
la
possibilità
di
trasportare
l
'
alienato
al
manicomio
per
le
condizioni
fisiche
in
cui
si
trova
senza
grave
nocumento
della
sua
salute
.
Il
certificato
deve
essere
rilasciato
in
duplice
copia
,
una
per
uso
dell
'
autorità
giudiziaria
o
di
pubblica
sicurezza
e
l
'
altra
per
uso
del
direttore
del
manicomio
a
norma
degli
articoli
seguenti
.
40
.
L
'
atto
di
notorietà
deve
essere
ricevuto
dal
pretore
,
o
,
nei
Comuni
che
non
sono
sede
di
pretura
,
dal
sindaco
,
e
deve
risultare
dalle
deposizioni
giurate
di
quattro
testimoni
che
abbiano
i
requisiti
di
legge
,
siano
riconosciuti
come
persone
probe
e
degne
di
fede
,
e
siano
estranei
alla
famiglia
dell
'
alienato
,
ma
possibilmente
dimoranti
in
prossimità
della
casa
di
quest
'
ultimo
.
L
'
atto
di
notorietà
deve
essenzialmente
riguardare
i
fatti
specifici
di
cui
alla
lettera
b
)
dell
'
articolo
precedente
e
le
circostanze
che
fanno
ritenere
lo
stato
di
alienazione
mentale
dell
'
individuo
.
41
.
Il
certificato
medico
e
l
'
atto
di
notorietà
non
sono
più
validi
se
presentati
dopo
quindici
giorni
della
loro
data
.
42
.
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
appena
viene
a
conoscenza
in
seguito
a
denuncia
od
altrimenti
di
un
caso
di
alienazione
mentale
,
se
scorge
in
esso
l
'
assoluta
urgenza
di
provvedere
immediatamente
senza
attendere
l
'
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
dal
Pretore
,
dispone
con
ordinanza
motivata
,
il
ricovero
provvisorio
stesso
in
base
al
certificato
medico
ed
in
conformità
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
43
.
Il
pretore
del
mandamento
dove
trovasi
l
'
alienato
emette
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
di
esso
in
via
provvisoria
nel
manicomio
,
qualora
dal
certificato
medico
risulti
che
possa
essere
trasportato
.
Quando
dal
certificato
medico
risulta
che
l
'
alienato
non
può
essere
trasportato
per
le
condizioni
fisiche
in
cui
si
trova
,
il
pretore
sospende
l
'
emissione
dell
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
,
mandando
al
sindaco
del
luogo
ove
risiede
l
'
alienato
di
dare
le
disposizioni
opportune
perché
siano
evitati
eventuali
pericoli
all
'
alienato
ed
agli
altri
,
sino
a
che
sia
accertato
con
altro
certificato
medico
,
che
possa
essere
trasportato
,
in
seguito
a
che
il
pretore
emette
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
.
Il
sindaco
che
non
ottemperi
alle
disposizioni
del
precedente
capoverso
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
duemilaquattrocento
.
44
.
Sulle
domande
di
autorizzazione
alla
cura
in
case
private
le
quali
risultino
conformi
alle
disposizioni
degli
artt
.
13
a
16
del
presente
regolamento
,
il
procuratore
della
Repubblica
provvede
in
via
provvisoria
.
Il
tribunale
prima
di
emettere
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
,
deve
accertare
,
coi
mezzi
che
ritiene
opportuni
,
lo
stato
di
alienazione
mentale
.
45
.
Contemporaneamente
alla
autorizzazione
del
ricovero
in
via
provvisoria
il
pretore
,
e
rispettivamente
il
procuratore
della
Repubblica
,
assunte
sommarie
informazioni
sulla
condizione
economica
dell
'
alienato
e
sui
suoi
rapporti
di
famiglia
,
provvede
,
ove
ne
sia
il
caso
,
alla
custodia
provvisoria
dei
beni
di
lui
mediante
l
'
apposizione
d
'
ufficio
dei
sigilli
nelle
forme
prescritte
dal
Codice
di
procedura
civile
o
con
la
nomina
di
un
semplice
custode
o
in
quale
altro
modo
che
ritenga
più
conveniente
.
Se
l
'
alienato
non
è
del
mandamento
,
o
ha
aziende
e
beni
fuori
del
mandamento
,
provoca
subito
analoghi
provvedimenti
dal
pretore
o
dai
pretori
locali
.
Quando
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ordina
il
ricovero
di
urgenza
a
'
termini
dell
'
articolo
2
,
comma
terzo
,
della
legge
,
provvede
alla
custodia
momentanea
dei
beni
dell
'
alienato
nei
modi
che
stima
più
convenienti
,
provocando
al
più
presto
i
provvedimenti
del
pretore
.
Il
direttore
del
manicomio
è
obbligato
a
denunziare
all
'
autorità
che
ha
emesso
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
provvisoria
tutti
i
valori
che
avesse
seco
l
'
alienato
al
momento
del
suo
ingresso
al
manicomio
.
46
.
L
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
in
un
manicomio
,
se
emessa
dal
pretore
,
è
comunicata
,
coi
relativi
documenti
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
la
quale
in
ogni
caso
provvede
all
'
invio
ed
all
'
accompagnamento
dell
'
alienato
al
manicomio
destinato
ad
accogliere
gli
alienati
poveri
della
Provincia
.
Quando
non
si
tratti
di
famiglia
povera
,
il
trasporto
ha
luogo
a
spese
della
famiglia
,
e
rispettivamente
delle
persone
tenute
a
prestare
all
'
alienato
gli
alimenti
,
ai
termini
dell
'
art
.
142
del
Codice
civile
,
all
'
Istituto
prescelto
dalla
famiglia
,
Quando
questo
lo
domandi
,
o
sia
richiesto
da
ragioni
di
urgenza
,
provvede
al
trasporto
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Le
spese
del
trasporto
sono
anticipate
,
ove
occorra
,
dal
Comune
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
invia
al
direttore
del
manicomio
l
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
coi
relativi
documenti
,
il
direttore
del
manicomio
dà
avviso
del
disposto
ricovero
provvisorio
al
presidente
della
deputazione
provinciale
,
se
si
tratta
di
alienato
povero
.
47
.
A
richiesta
dell
'
Amministrazione
dei
manicomi
pubblici
e
delle
Amministrazioni
provinciali
interessate
,
il
sindaco
deve
trasmettere
ad
esse
i
seguenti
documenti
,
in
carta
libera
per
uso
interno
di
ufficio
,
per
ciascun
alienato
:
a
)
situazione
di
famiglia
,
in
cui
debbono
essere
compresi
anche
i
parenti
indicati
dall
'
art
.
142
del
Codice
civile
;
b
)
certificato
relativo
alle
condizioni
economiche
dell
'
alienato
e
di
ciascuno
dei
parenti
di
lui
,
contemplati
dal
citato
articolo
142
.
A
tale
certificato
debbono
essere
uniti
quello
dell
'
agente
delle
imposte
dirette
e
dell
'
esattore
,
relativi
a
tutte
le
menzionate
persone
,
da
rilasciarsi
su
richiesta
del
sindaco
stesso
.
In
caso
di
omissione
o
di
ingiustificato
ritardo
oltre
i
trenta
giorni
,
ovvero
di
attestazioni
incomplete
od
inesatte
,
i
sindaci
,
gli
agenti
delle
imposte
o
gli
esattori
sono
soggetti
alla
ammenda
da
lire
80
a
lire
400
,
salva
la
facoltà
dell
'
Amministrazione
di
ricorrere
al
prefetto
perché
provveda
di
ufficio
a
carico
di
chi
di
ragione
,
ai
termini
della
legge
comunale
.
48
.
Per
gli
alienati
esteri
tiene
luogo
dei
documenti
prescritti
dall
'
articolo
precedente
un
attestato
del
console
dello
Stato
cui
l
'
alienato
appartiene
,
nel
quale
siano
indicate
,
con
la
maggiore
precisione
che
sarà
possibile
,
nome
,
cognome
,
paternità
,
età
,
luogo
di
nascita
e
di
domicilio
,
professione
.
condizioni
economiche
e
di
famiglia
dell
alienato
.
49
.
Dopo
un
periodo
di
osservazione
che
deve
essere
il
più
breve
possibile
e
non
eccedere
i
quindici
giorni
,
il
direttore
del
manicomio
trasmette
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
il
manicomio
stesso
,
una
relazione
circa
la
natura
e
il
grado
della
malattia
,
esprimendo
il
proprio
giudizio
se
l
'
ammalato
si
trovi
nelle
condizioni
previste
dall
'
art
.
1
della
legge
,
e
debba
essere
quindi
trattenuto
in
un
manicomio
,
ovvero
se
,
trovandosi
nelle
condizioni
indicate
al
comma
1°
dell
'
art
.
6
,
debba
essere
trasferito
nel
reparto
speciale
o
negli
Istituti
indicati
nel
detto
articolo
,
o
affidato
a
persona
privata
,
qualora
per
il
suo
stato
di
famiglia
non
possa
essere
mantenuto
e
vigilato
a
domicilio
.
Nei
casi
eccezionali
in
cui
il
direttore
non
creda
di
poter
emettere
il
giudizio
entro
il
termine
suddetto
,
ne
comunica
le
ragioni
al
procuratore
della
Repubblica
,
chiedendo
una
proroga
che
non
potrà
eccedere
altri
quindici
giorni
.
50
.
Il
tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
il
manicomio
,
su
istanza
del
procuratore
della
Repubblica
,
provvedendo
in
Camera
di
Consiglio
,
fatte
le
indagini
che
crede
necessarie
,
emette
il
decreto
che
ordina
l
'
immediato
licenziamento
di
quelli
che
sono
risultati
affetti
da
alienazione
mentale
o
affetti
da
deficienza
mentale
in
grado
tale
da
non
rendere
necessario
il
ricovero
;
di
coloro
che
si
trovino
nelle
condizioni
di
cui
all
'
art
.
1
della
legge
autorizza
il
ricovero
nei
reparti
speciali
o
negli
istituti
indicati
nell
'
art
.
6
,
o
il
mantenimento
e
vigilanza
a
domicilio
o
la
consegna
a
persona
privata
,
secondo
che
all
'
Amministrazione
provinciale
parrà
più
opportuno
disporre
con
le
modalità
stabilite
dall
'
articolo
61
.
Con
lo
stesso
decreto
il
tribunale
nomina
,
ove
occorra
,
un
amministratore
provvisorio
per
l
'
alienato
.
Il
procuratore
della
Repubblica
comunica
l
'
ordinanza
del
ricovero
definitivo
,
coi
relativi
documenti
,
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
domicilio
l
'
alienato
.
Nei
casi
di
individui
riconosciuti
non
alienati
,
il
direttore
potrà
dimetterli
in
via
provvisoria
colle
norme
di
cui
all
'
art
.
64
.
51
.
Quando
non
vi
sia
domanda
dei
parenti
,
il
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
domicilio
l
'
alienato
,
in
base
agli
artt
.
326
e
339
del
Codice
civile
,
ed
entro
il
termine
che
reputa
opportuno
tenuto
conto
delle
particolari
condizioni
di
famiglia
ed
economiche
dell
'
individuo
,
provoca
i
provvedimenti
del
tribunale
circa
la
tutela
e
la
cura
della
persona
e
dei
beni
di
chi
sia
dichiarato
colpito
da
alienazione
mentale
.
52
.
Dei
decreti
del
Tribunale
è
data
a
cura
del
procuratore
della
Repubblica
,
immediata
partecipazione
al
direttore
del
manicomio
ed
al
prefetto
della
Provincia
ove
il
manicomio
ha
sede
.
53
.
Quando
individui
maggiorenni
,
avendo
conoscenza
del
proprio
stato
di
alienazione
parziale
di
mente
,
chiedano
di
essere
ricoverati
in
un
manicomio
,
il
direttore
,
in
caso
di
assoluta
urgenza
e
sotto
la
propria
responsabilità
può
riceverli
in
osservazione
,
dando
avviso
entro
ventiquattrore
al
procuratore
della
Repubblica
,
salvo
a
riferirgli
,
a
termini
del
precedente
art
.
49
,
pei
provvedimenti
del
tribunale
,
come
nei
casi
ordinari
,
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
direttore
che
ometta
o
ritardi
di
dare
l
'
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
2.100
.
54
.
Il
direttore
del
manicomio
deve
sempre
avvisare
immediatamente
il
procuratore
della
Repubblica
dell
'
avvenuta
ammissione
provvisoria
,
nonché
del
trasferimento
di
un
alienato
da
un
manicomio
all
'
altro
.
55
.
Per
gli
alienati
nazionali
rimpatriati
dall
'
estero
e
per
gli
alienati
stranieri
inviati
nei
manicomi
italiani
per
esservi
curati
,
il
ricovero
provvisorio
ha
luogo
per
ordine
e
cura
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
in
base
al
certificato
medico
.
56
.
Per
gli
alienati
non
regnicoli
,
il
procuratore
della
Repubblica
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
e
il
direttore
del
manicomio
debbono
,
a
seconda
dei
casi
e
della
rispettiva
competenza
,
fare
le
occorrenti
partecipazioni
al
console
dello
Stato
cui
ciascuno
di
quelli
appartiene
nonché
al
Ministero
dell
'
Interno
.
57
.
Il
direttore
e
i
medici
di
un
casa
di
salute
per
malattie
nervose
,
nella
quale
esistano
anche
reparti
per
alienati
,
non
possono
trasferire
un
malato
nei
reparti
degli
alienati
se
non
colla
osservanza
delle
disposizioni
dell
'
art
.
2
della
legge
e
di
quelle
del
presente
regolamento
.
Chiunque
contravvenga
a
tale
divieto
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
da
lire
2.400
a
lire
8.000
,
senza
pregiudizio
delle
pene
maggiori
sancite
dal
Codice
penale
,
e
salvi
i
provvedimenti
del
prefetto
ai
termini
della
legge
comunale
e
di
quella
sulla
sanità
pubblica
.
CAPO
IV
.
ASSISTENZA
,
CURA
E
TRASFERIMENTO
DEGLI
ALIENATI
58
.
Durante
il
periodo
di
osservazione
i
ricoverati
nei
manicomi
debbono
essere
tenuti
costantemente
nell
'
apposito
locale
prescritto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
Per
l
'
infrazione
di
tale
disposizione
,
non
giustificata
da
assoluta
necessità
,
di
direttore
è
sottoposto
ad
una
pena
pecuniaria
da
lire
160
a
800
.
59
.
L
'
amministrazione
ed
i
direttori
di
manicomi
non
possono
rilasciare
certificati
di
degenza
dei
malati
se
non
in
seguito
ad
autorizzazione
del
presidente
del
tribunale
,
che
abbia
riconosciuti
i
motivi
della
richiesta
.
60
.
Nei
manicomi
debbono
essere
aboliti
o
ridotti
ai
casi
assolutamente
eccezionali
i
mezzi
di
coercizione
degli
infermi
e
non
possono
essere
usati
se
non
con
l
'
autorizzazione
scritta
del
direttore
o
di
un
medico
dell
'
Istituto
.
Tale
autorizzazione
deve
indicare
la
natura
e
la
durata
del
mezzo
di
coercizione
.
L
'
autorizzazione
indebita
dell
'
uso
di
detti
mezzi
rende
passibili
coloro
che
ne
sono
responsabili
di
una
pena
pecuniaria
da
lire
2.400
a
8.000
.
L
'
uso
dei
mezzi
di
coercizione
è
vietato
nella
cura
in
case
private
.
Chi
contravviene
a
tale
disposizione
è
soggetto
alla
stessa
pena
stabilita
dal
comma
precedente
.
61
.
Con
deliberazione
della
Deputazione
provinciale
,
per
gli
alienati
a
carico
della
Provincia
,
e
per
gli
altri
sopra
domanda
dell
'
esercente
la
patria
potestà
,
del
tutore
o
del
curatore
o
del
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
anche
negli
altri
casi
deve
dare
il
suo
consenso
,
o
,
in
caso
di
contestazione
,
per
decreto
del
tribunale
,
l
'
alienato
può
essere
trasferito
da
un
manicomio
all
'
altro
.
In
tal
caso
il
direttore
del
manicomio
da
cui
proviene
l
'
alienato
,
deve
trasmettere
a
quello
del
manicomio
in
cui
è
trasferito
una
speciale
relazione
medica
da
lui
firmata
e
copia
conforme
autenticata
sotto
la
sua
responsabilità
dal
direttore
stesso
,
dei
documenti
in
base
ai
quali
fu
autorizzato
il
ricovero
definitivo
.
62
.
In
qualunque
tempo
il
direttore
del
manicomio
può
fare
trasferire
nei
reparti
speciali
o
promuovere
il
trasferimento
negli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
,
degli
alienati
che
riconosca
trovarsi
nelle
condizioni
previste
da
quelle
disposizioni
,
osservando
,
quanto
agli
Istituti
suddetti
,
le
disposizioni
del
2°
comma
dell
'
art
.
61
.
L
'
amministrazione
provinciale
può
disporre
che
siano
consegnati
alla
famiglia
,
a
parenti
o
ad
estranei
i
mentecatti
contemplati
nell
'
art
.
6
,
corrispondendo
,
quando
essi
siano
poveri
,
una
retta
nella
misura
sempre
inferiore
alla
diaria
di
degenza
,
da
determinarsi
caso
per
caso
,
ed
avvertendone
il
procuratore
della
Repubblica
e
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Qualora
la
famiglia
o
i
consegnatari
trascurino
in
qualsiasi
modo
la
custodia
e
la
cura
del
mentecatto
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ne
avverte
l
'
amministrazione
provinciale
per
gli
opportuni
provvedimenti
.
63
.
In
ogni
manicomio
deve
essere
tenuto
:
a
)
un
registro
nominativo
,
a
forma
di
rubrica
alfabetica
,
di
tutti
i
ricoverati
;
b
)
un
fascicolo
personale
per
ciascun
ricoverato
,
nel
quale
debbono
essere
conservati
i
documenti
relativi
all
'
ammissione
,
i
provvedimenti
,
le
comunicazioni
e
la
corrispondenza
dell
'
autorità
giudiziaria
,
di
quella
amministrativa
e
della
famiglia
,
la
diagnosi
e
il
riassunto
mensile
delle
condizioni
dell
'
alienato
,
e
gli
atti
relativi
al
licenziamento
di
esso
per
guarigione
od
in
esperimento
o
per
altra
causa
;
c
)
un
registro
in
cui
siano
indicati
giorno
per
giorno
,
i
malati
a
cui
sono
stati
applicati
i
mezzi
di
coercizione
;
d
)
un
elenco
dei
malati
dimessi
in
via
di
esperimento
,
pei
quali
non
sia
stato
emesso
il
decreto
di
licenziamento
definitivo
;
e
)
un
elenco
dei
malati
affidati
a
case
private
.
CAPO
V
.
LICENZIAMENTO
DEGLI
ALIENATI
64
.
Quando
il
direttore
ritiene
che
l
'
alienato
sia
guarito
,
lo
licenzia
in
via
di
prova
sotto
la
propria
responsabilità
,
dandone
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
licenziamento
non
è
definitivo
se
non
quando
intervenga
il
decreto
del
presidente
del
Tribunale
,
giusta
il
disposto
del
primo
comma
dell
'
art
.
3
della
legge
.
A
tale
uopo
il
direttore
,
insieme
con
la
comunicazione
di
cui
sopra
,
trasmette
una
relazione
sullo
stato
del
licenziato
che
egli
ritiene
guarito
,
al
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
,
ove
nulla
osti
,
provoca
dal
presidente
del
Tribunale
il
licenziamento
definitivo
,
che
deve
essere
emanato
di
urgenza
.
65
.
Perché
sia
effettuato
il
licenziamento
previsto
nel
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
il
direttore
potrà
,
secondo
i
casi
,
o
invitare
la
famiglia
del
guarito
,
direttamente
o
per
mezzo
del
sindaco
del
Comune
cui
appartiene
,
a
ritirare
il
ricoverato
entro
un
termine
congruo
,
proporzionato
alla
distanza
del
Comune
stesso
dal
manicomio
,
ovvero
fare
accompagnare
il
ricoverato
al
proprio
domicilio
,
ovvero
,
quando
non
esiste
più
la
famiglia
,
o
questa
si
rifiuti
di
riceverlo
,
potrà
affidarlo
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
perché
provveda
al
rimpatrio
e
al
collocamento
di
esso
.
66
.
Il
direttore
può
,
in
via
di
esperimento
,
consegnare
alla
famiglia
l
'
alienato
che
abbia
raggiunto
tal
grado
di
miglioramento
da
potere
essere
curato
a
domicilio
,
avvisandone
contemporaneamente
il
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
il
manicomio
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ed
il
sindaco
del
Comune
cui
appartiene
.
Se
la
famiglia
si
rifiuti
di
ricevere
l
'
alienato
licenziato
in
via
di
esperimento
,
il
direttore
ne
informa
il
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
provvede
immediatamente
alla
nomina
di
una
persona
incaricata
di
prendere
cura
dell
'
alienato
in
via
di
guarigione
.
L
'
amministrazione
provinciale
corrisponde
,
ove
occorra
,
a
tale
persona
una
congrua
retta
pel
mantenimento
e
la
cura
dell
'
alienato
.
Uguale
retta
potrà
essere
corrisposta
alla
famiglia
che
non
abbia
mezzi
sufficienti
per
la
cura
e
il
sostentamento
di
esso
.
Durante
l
'
esperimento
la
famiglia
deve
inviare
ogni
quattro
mesi
,
per
mezzo
del
sindaco
,
al
direttore
un
certificato
medico
sullo
stato
dell
'
ammalato
.
Quando
il
direttore
dichiari
che
l
'
ammalato
in
esperimento
è
guarito
,
ne
dà
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
perché
provochi
il
decreto
di
licenziamento
definitivo
.
Verificandosi
durante
l
'
esperimento
la
necessità
del
ritorno
del
malato
al
manicomio
,
questi
vi
è
riammesso
in
base
a
semplice
certificato
medico
.
Il
direttore
deve
subito
informare
il
procuratore
della
Repubblica
inviandogli
copia
autentica
del
detto
certificato
.
Il
direttore
che
omette
o
ritarda
di
dare
al
procuratore
della
Repubblica
l
'
avviso
di
cui
nel
capoverso
precedente
,
incorrerà
in
una
pena
pecuniaria
da
L
.
400
e
L
.
2400
.
67
.
Verificandosi
negli
alienati
affidati
alla
cura
in
case
private
la
necessità
del
ritorno
del
malato
nel
manicomio
,
il
direttore
potrà
riammetterlo
,
salvo
a
darne
subito
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Per
gli
alienati
affidati
a
case
private
che
sieno
guariti
,
o
in
condizione
di
essere
consegnati
alle
famiglie
in
via
di
esperimento
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
.
68
.
La
consegna
dell
'
alienato
,
nei
casi
in
cui
sia
necessaria
a
norma
del
presente
regolamento
,
deve
esser
fatta
a
chi
esercita
la
patria
potestà
su
di
esso
,
al
tutore
o
al
curatore
.
Chiunque
,
essendovi
obbligato
,
si
rifiuta
di
ricevere
un
alienato
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
49
,
50
,
62
e
66
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
da
L
.
800
a
L
.
8.000
.
69
.
Quando
la
famiglia
voglia
ritirare
un
alienato
non
guarito
,
che
ha
ancora
bisogno
di
cura
e
custodia
,
il
direttore
,
che
non
creda
di
rilasciarlo
in
esperimento
sotto
la
sua
responsabilità
,
non
può
farne
la
consegna
se
non
in
seguito
ad
autorizzazione
,
che
il
tribunale
concede
in
Camera
di
Consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dopo
di
avere
accertato
che
concorrono
le
condizioni
necessarie
per
la
cura
e
custodia
dell
'
alienato
.
Dell
'
eseguita
consegna
il
direttore
dà
immediato
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
e
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
70
.
Qualunque
cittadino
può
reclamare
contro
un
ricovero
ritenuto
indebito
e
chiederne
la
cessazione
.
L
'
istanza
può
essere
presentata
tanto
al
direttore
del
manicomio
,
quanto
ad
altra
autorità
pubblica
,
e
chi
la
riceve
è
in
obbligo
di
rimetterla
senza
ritardo
al
procuratore
della
Repubblica
.
Il
Tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
e
il
direttore
del
manicomio
,
decide
in
Camera
di
consiglio
in
base
alle
informazioni
e
alle
perizie
che
avrà
reputate
necessarie
all
'
uopo
.
Il
direttore
del
manicomio
e
qualunque
altra
persona
rivestita
di
autorità
,
che
ometta
di
inviare
al
procuratore
della
Repubblica
l
'
istanza
ricevuta
,
incorre
nella
pena
pecuniaria
da
800
a
4.000
lire
,
senza
pregiudizio
delle
maggiori
pene
comminate
nel
Codice
penale
.
71
.
Emesso
dal
presidente
del
Tribunale
il
decreto
di
definitivo
licenziamento
,
il
procuratore
della
Repubblica
provocherà
il
giudizio
per
la
revoca
dell
'
interdizione
o
dell
'
inabilitazione
.
CAPO
VI
.
COMPETENZA
DELLE
SPESE
72
.
Ciascuna
provincia
adempie
all
'
obbligo
del
mantenimento
degli
alienati
poveri
,
provvedendo
al
ricovero
di
essi
,
sia
in
manicomi
propri
,
sia
,
in
seguito
a
speciali
convenzioni
,
in
manicomi
pubblici
o
privati
,
salvo
l
'
eventuale
rimborso
delle
spese
relative
secondo
le
norme
contenute
nel
capo
VII
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
.
Quando
si
provveda
a
tale
obbligo
avvalendosi
di
un
manicomio
esistente
fuori
del
territorio
della
Provincia
,
sulla
relativa
convenzione
deve
essere
previamente
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
;
il
quale
deve
motivare
il
suo
parere
,
tenendo
conto
della
distanza
,
delle
condizioni
di
viabilità
e
del
numero
degli
alienati
in
relazione
alla
capacità
del
manicomio
prescelto
.
La
Provincia
che
non
ha
manicomio
proprio
,
deve
notificare
a
tutti
i
sindaci
della
Provincia
stessa
quale
manicomio
è
destinato
ad
accogliere
gli
alienati
poveri
.
73
.
Ciascuna
Provincia
è
obbligata
a
provvedere
al
ricovero
di
tutti
gli
alienati
che
si
trovino
nel
territorio
rispettivo
,
benché
appartenenti
ad
altre
Provincie
.
In
tali
casi
e
sempreché
un
alienato
,
per
ragioni
urgenti
di
ordine
o
di
moralità
pubblica
,
venga
ricoverato
in
un
manicomio
diverso
da
quello
di
cui
si
avvale
la
Provincia
alla
quale
incombe
la
spesa
pel
mantenimento
di
esso
,
la
Provincia
medesima
è
tenuta
a
rimborsare
a
quella
che
le
ha
anticipate
,
le
spese
relative
ma
può
far
trasferire
a
sue
spese
nel
proprio
manicomio
,
l
'
alienato
,
purché
questi
sia
in
condizioni
dì
salute
tali
da
poter
sopportare
il
viaggio
.
È
sempre
fatto
salvo
alla
Provincia
che
sopporta
la
spesa
di
mantenimento
di
un
alienato
,
il
diritto
di
farsene
rimborsare
dal
medesimo
o
dai
parenti
di
esso
che
fossero
in
grado
di
farlo
,
osservando
l
'
ordine
stabilito
dall
'
art
.
142
del
codice
civile
.
74
.
Le
spese
,
a
carico
della
Provincia
,
per
ricondurre
in
famiglia
l
'
alienato
guarito
,
comprendono
anche
quelle
per
il
viaggio
della
persona
incaricata
dal
direttore
dell
'
accompagnamento
o
della
persona
di
famiglia
che
fosse
invitata
a
ritirare
il
ricoverato
.
75
.
Le
spese
pel
trasporto
degli
alienati
esteri
al
manicomio
,
quando
non
vi
si
provveda
direttamente
dagli
interessati
,
sono
anticipate
dal
Comune
in
cui
l
'
alienato
si
trova
,
il
quale
rimette
al
prefetto
la
relativa
contabilità
pei
rimborso
a
carico
dello
Stato
.
76
.
La
domanda
del
rimborso
a
carico
dello
Stato
pel
mantenimento
di
alienati
esteri
ricoverati
nei
manicomi
,
deve
essere
rivolta
al
prefetto
della
Provincia
in
cui
il
manicomio
ha
sede
,
e
deve
essere
corredata
:
a
)
della
contabilità
della
spesa
in
doppio
esemplare
;
b
)
della
tabella
nosologica
comprovante
l
'
indole
della
malattia
che
ha
reso
necessario
il
ricovero
,
vidimata
dal
direttore
del
manicomio
;
e
)
di
una
copia
dell
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
o
definitivo
.
La
forma
della
contabilità
e
delle
domande
di
rimborso
è
quella
in
vigore
per
la
cura
di
stranieri
negli
ospedali
dello
Stato
.
Le
contabilità
debbono
essere
trimestrali
.
77
.
Qualora
il
direttore
del
manicomio
riconosca
che
l
'
alienato
estero
è
in
grado
di
poter
sostenere
il
viaggio
per
essere
rimpatriato
,
deve
darne
avviso
al
prefetto
.
78
.
Tutti
gli
atti
amministrativi
e
giudiziari
relativi
all
'
ammissione
ed
al
licenziamento
degli
alienati
poveri
sono
redatti
in
carta
libera
e
senza
spesa
di
sorta
.
CAPO
VII
.
VIGILANZA
SUI
MANICOMI
E
SUGLI
ALIENATI
79
.
La
Commissione
di
vigilanza
si
riunisce
in
sessione
ordinaria
nel
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
ed
in
sessione
straordinaria
tutte
le
volte
che
il
prefetto
erede
di
convocarla
.
Tiene
le
sue
sedute
nel
locale
della
prefettura
,
ed
è
assistita
da
un
impiegato
della
prefettura
medesima
con
le
funzioni
di
segretario
,
senza
voto
.
80
.
Il
prefetto
deve
sentire
il
parere
della
Commissione
di
vigilanza
sugli
affari
pei
quali
questo
sia
richiesto
dal
presente
regolamento
e
può
domandarlo
su
tutti
gli
altri
oggetti
che
si
riferiscono
al
funzionamento
dei
manicomi
ed
alla
cura
degli
alienati
.
81
.
L
'
ufficio
di
segreteria
della
Commissione
di
vigilanza
,
annesso
a
quello
del
medico
provinciale
,
deve
tenere
in
corrente
:
a
)
un
elenco
dei
manicomi
pubblici
o
privati
esistenti
nella
Provincia
,
con
la
indicazione
del
proprietario
,
degli
amministratori
,
del
direttore
,
del
numero
dei
medici
,
dei
sorveglianti
e
degli
infermieri
,
del
numero
degli
alienati
che
può
contenere
:
b
)
un
elenco
degli
Istituti
,
di
cui
all
'
art
.
6
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
indicazioni
sopra
cennate
;
c
)
un
elenco
delle
case
di
salute
annesse
agli
ospedali
,
di
cui
all
'
art
.
30
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
indicazioni
;
d
)
un
elenco
delle
case
private
ammesse
a
ricevere
in
cura
gli
alienati
,
in
conformità
dell
'
art
.
15;
e
)
un
elenco
delle
case
private
presso
le
quali
già
sono
ricoverati
alienati
,
per
autorizzazione
sia
del
tribunale
,
sia
del
direttore
del
manicomio
;
f
)
un
registro
delle
deliberazioni
della
Commissione
;
g
)
un
registro
delle
visite
eseguite
.
82
.
I
direttori
dei
manicomi
pubblici
e
privati
debbono
mensilmente
inviare
al
prefetto
,
per
uso
della
Commissione
di
vigilanza
,
un
elenco
in
cui
sia
indicato
il
numero
degli
alienati
ricoverati
e
la
loro
distribuzione
nei
singoli
reparti
.
83
.
II
medico
alienista
che
deve
far
parte
della
Commissione
di
vigilanza
di
cui
al
primo
capoverso
dell
'
art
.
8
della
legge
,
non
può
essere
né
il
proprietario
,
né
il
direttore
,
né
alcuno
dei
medici
adibiti
al
servizio
dei
manicomi
,
case
di
salute
o
sezioni
di
ospedali
per
alienati
,
esistenti
nella
Provincia
.
Nel
caso
di
manicomi
interprovinciali
,
non
può
essere
né
direttore
né
medico
adibito
al
servizio
dei
frenocomi
e
delle
case
di
salute
a
cui
in
qualsiasi
forma
contribuiscano
le
Provincie
interessate
.
In
quelle
Provincie
nelle
quali
non
vi
siano
medici
alienisti
o
quelli
che
vi
sono
si
trovino
nelle
condizioni
previste
nel
precedente
comma
,
il
Ministero
dell
'
interno
può
incaricare
di
far
parte
della
Commissione
un
medico
alienista
residente
in
altra
Provincia
.
Il
medico
alienista
è
nominato
dal
Ministero
dell
'
interno
per
un
biennio
e
non
può
essere
rieletto
,
senza
interruzione
più
di
volta
.
84
.
Al
medico
alienista
che
risiede
nel
capoluogo
della
Provincia
non
spetta
indennità
o
compenso
,
né
per
l
'
assistenza
alle
sedute
della
Commissione
,
né
per
visite
nel
capoluogo
stesso
.
Se
non
risiede
nel
capoluogo
,
gli
spetta
l
'
indennità
di
lire
15
al
giorno
,
oltre
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
da
liquidarsi
ai
termini
del
R.D.
25
agosto
1863
,
n
.
1446
,
esclusa
ogni
altra
indennità
.
Il
trattamento
medesimo
gli
è
dovuto
per
le
ispezioni
che
esegue
sia
da
solo
,
sia
collegialmente
,
fuori
il
luogo
di
propria
residenza
.
85
.
Tutti
i
manicomi
debbono
essere
ispezionati
almeno
una
volta
l
'
anno
dalla
Commissione
di
vigilanza
e
dagli
ispettori
generali
del
Ministero
dell
'
interno
.
Le
case
private
debbono
essere
ispezionate
una
volta
l
'
anno
da
un
membro
delegato
della
Commissione
di
vigilanza
.
Il
Ministero
dell
'
interno
ha
facoltà
di
disporre
in
qualunque
tempo
ispezioni
straordinarie
di
ciascuno
dei
manicomi
contemplati
negli
artt
.
1
e
6
del
presente
regolamento
,
nonché
delle
case
private
di
cui
all
'
art
.
2
,
affidandole
,
a
seconda
delle
circostanze
,
o
agli
ispettori
generali
che
da
esso
dipendono
,
od
alla
Commissione
di
vigilanza
istituita
dall
'
art
.
8
della
legge
,
o
ad
uno
dei
membri
di
essa
.
86
.
Quando
si
verificano
circostanze
che
rendano
opportuna
o
necessaria
la
ispezione
di
un
manicomio
,
il
prefetto
,
sentita
,
ove
occorra
la
Commissione
di
vigilanza
,
ne
riferisce
al
Ministero
,
per
la
necessaria
autorizzazione
,
formulando
le
proposte
che
occorressero
in
ordine
all
'
oggetto
speciale
dell
'
ispezione
ed
alla
persona
o
alle
persone
che
debbono
eseguirla
.
Nei
casi
di
assoluta
urgenza
,
nei
quali
non
sia
possibile
attendere
l
'
autorizzazione
ministeriale
,
il
prefetto
provvede
informandone
contemporaneamente
il
Ministero
.
87
.
Quando
dalle
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
agli
Istituti
contemplati
nel
presente
regolamento
da
chiunque
vengano
disposte
ed
eseguite
,
risultano
trasgressioni
delle
disposizioni
contenute
nella
legge
e
nel
regolamento
,
il
prefetto
,
accertata
la
spesa
occorsa
per
la
ispezione
,
emette
mandato
di
ufficio
sopra
qualsiasi
fondo
disponibile
a
carico
dell
'
amministrazione
dell
'
Istituto
,
se
trattasi
di
stabilimento
pubblico
,
o
dispone
con
decreto
il
pagamento
se
trattasi
di
stabilimento
privato
.
In
entrambi
i
casi
ordina
di
versare
la
somma
alla
tesoreria
provinciale
in
conto
delle
entrate
eventuali
del
tesoro
.
Ove
nel
termine
di
dieci
giorni
dall
'
invio
del
mandato
di
ufficio
o
dall
'
ordine
di
pagamento
,
l
'
Amministrazione
dell
'
Istituto
non
vi
adempia
,
il
Prefetto
provvede
mediante
apposito
commissario
,
se
trattasi
di
pubblico
Istituto
,
o
con
l
'
applicazione
della
sospensione
dell
'
esercizio
,
se
trattasi
di
Istituto
privato
.
Il
Prefetto
ha
l
'
obbligo
di
assicurarsi
che
le
Amministrazioni
degli
Istituti
pubblici
esercitino
la
facoltà
di
regresso
verso
gli
amministratori
e
gli
impiegati
responsabili
delle
trasgressioni
:
promuovono
anche
,
quando
ne
sia
il
caso
,
i
provvedimenti
di
cui
agli
artt
.
29
e
30
della
L
.
17
luglio
1890,n
.
6972
,
per
gli
amministratori
di
Istituti
che
siano
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
.
88
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
9
della
legge
,
il
prefetto
prima
di
sospendere
o
revocare
l
'
autorizzazione
di
apertura
o
di
esercizio
dei
manicomi
privati
o
di
fare
adottare
i
provvedimenti
di
ufficio
consentiti
dalle
leggi
pei
manicomi
pubblici
,
deve
prescrivere
alle
Amministrazioni
dei
detti
stabilimenti
un
congruo
termine
per
l
'
esecuzione
dei
lavori
o
l
'
acquisto
degli
arredi
,
o
per
quegli
altri
provvedimenti
che
fossero
strettamente
necessari
al
regolare
andamento
del
servizio
o
per
l
'
igiene
dei
ricoverati
.
Tale
procedura
può
essere
omessa
soltanto
in
quei
casi
straordinari
,
nei
quali
un
sollecito
provvedimento
sia
imposto
da
evidente
ed
assoluta
urgenza
nell
'
interesse
della
morale
e
dell
'
igiene
.
I
motivi
dell
'
urgenza
debbono
essere
esposti
nel
decreto
.
In
caso
di
chiusura
di
un
manicomio
il
prefetto
vigila
per
conveniente
collocamento
degli
alienati
.
89
.
I
prefetti
,
sentita
la
Commissione
di
vigilanza
di
cui
all
'
art
.
8
della
legge
,
debbono
inviare
ogni
anno
al
Ministero
dell
'
interno
,
non
più
tardi
del
mese
di
febbraio
,
una
relazione
generale
sul
servizio
dei
manicomi
e
degli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
del
presente
regolamento
,
nonché
sul
servizio
di
cura
degli
alienati
in
casa
privata
.
90
.
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
degli
artt
.
479
e
4S0
del
regolamento
generale
per
gli
stabilimenti
carcerari
e
riformatori
governativi
dello
Stato
,
approvato
con
R.D.
10
febbraio
1891
,
n
.
260
.
I
regolamenti
interni
,
dei
quali
è
parola
nell
'
art
.
479
succitato
,
debbono
essere
coordinati
,
per
quanto
è
possibile
,
alle
norme
contenute
nel
presente
regolamento
,
ed
approvati
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
.
La
relazione
annuale
prescritta
dall
'
articolo
480
del
regolamento
generale
succitato
,
deve
essere
trasmessa
al
Ministero
per
mezzo
del
prefetto
,
che
la
sottopone
prima
alla
Commissione
di
vigilanza
insieme
con
la
relazione
di
cui
all
'
art
.
89
del
presente
regolamento
.
Sono
estese
ai
manicomi
giudiziari
le
facoltà
di
vigilanza
,
da
parte
della
Commissione
e
degli
ispettori
,
di
cui
all
'
art
.
8
della
legge
e
85
e
86
di
questo
regolamento
.
91
.
I
rapporti
fra
le
cliniche
universitarie
,
manicomi
,
in
applicazione
dell
'
art
.
98
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
e
dell
'
art
.
10
della
L
.
14
febbraio
1904
,
n
.
36
,
sono
preferibilmente
regolati
da
speciali
convenzioni
.
Nel
caso
in
cui
esistano
tali
convenzioni
,
il
direttore
della
clinica
psichiatrica
non
potrà
far
parte
della
Commissione
di
vigilanza
,
di
cui
all
'
art
.
83
del
presente
regolamento
.
CAPO
VIII
.
DISPOSIZIONI
FINALI
E
TRANSITORIE
92
.
Sono
considerati
come
manicomi
,
agli
effetti
della
legge
14
febbraio
1904
,
n
.
36
e
del
presente
regolamento
,
le
cliniche
psichiatriche
quando
funzionino
come
comparti
di
osservazioni
per
alienati
.
La
vigilanza
sulle
cliniche
psichiatriche
sarà
esercitata
a
norma
degli
articoli
8
e
1l
della
legge
.
Per
ogni
volta
che
le
dette
cliniche
debbano
essere
ispezionate
o
dalla
commissione
di
vigilanza
o
dagli
ispettori
generali
del
Ministero
dell
'
Interno
,
ne
dovrà
essere
dato
avviso
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
perché
possa
,
ove
lo
creda
,
farsi
rappresentare
nell
'
Ispezione
da
un
proprio
delegato
.
93
.
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
al
presente
regolamento
.
StampaQuotidiana ,
In
un
recente
Foglio
di
disposizioni
S
.
E
.
il
Segretario
del
Partito
stabilisce
quanto
segue
:
In
attesa
che
siano
stabilite
le
particolari
deroghe
previste
negli
articoli
1
e
3
del
Decreto
n
.
1010
del
20
giugno
XIII
sul
Sabato
fascista
,
i
segretari
federali
provvedano
a
impartire
le
istruzioni
di
dettaglio
circa
quanto
disposto
nel
suddetto
decreto
.
Occorre
attenersi
alle
seguenti
norme
:
a
)
Nell
'
ultima
decade
di
ogni
mese
i
segretari
federali
,
per
i
capoluoghi
,
e
i
segretari
dei
Fasci
di
combattimento
,
per
i
comuni
della
provincia
,
sentite
le
autorità
militari
e
politiche
,
amministrative
,
sindacali
,
culturali
,
dopolavoristiche
,
sportive
,
ecc
.
del
posto
,
compileranno
un
programma
di
attività
da
svolgersi
nel
pomeriggio
dei
sabati
del
mese
successivo
.
I
segretari
federali
coordineranno
i
vari
programmi
e
me
ne
faranno
una
relazione
riassuntiva
,
che
dovrà
pervenirmi
non
oltre
la
fine
del
mese
.
b
)
Il
pomeriggio
del
sabato
,
giusta
quanto
previsto
nel
succitato
decreto
,
dovrà
essere
principalmente
riservato
alle
attività
e
manifestazioni
di
carattere
addestrativo
premilitare
e
postmilitare
,
politico
,
professionale
,
culturale
,
sportivo
ecc
.
In
linea
di
massima
,
i
ragazzi
dai
6
ai
18
anni
dovranno
rimanere
a
disposizione
dell
'O.N.B.,
i
giovani
dai
18
ai
21
anni
a
disposizione
dei
Fasci
giovanili
di
combattimento
e
della
M.V.S.N.
,
dai
21
ai
28
a
disposizione
della
postmilitare
e
del
G.U.F.
e
dei
Fasci
,
dai
28
in
poi
a
disposizione
delle
varie
organizzazioni
del
Regime
con
criteri
di
precedenza
e
specifiche
modalità
da
stabilirsi
localmente
.
Saranno
indette
,
altresì
,
riunioni
delle
varie
categorie
sindacali
a
scopo
professionale
,
educativo
,
ecc
...
ProsaGiuridica ,
1
.
Chi
intende
aprire
un
istituto
per
fabbricare
,
a
scopo
di
vendita
,
per
usi
diagnostici
,
profilattici
e
curativi
,
vaccini
,
virus
,
sieri
curativi
,
tossine
,
ed
ogni
altro
prodotto
affine
,
deve
chiederne
l
'
autorizzazione
al
Ministero
dell
'
interno
con
domanda
nella
quale
sarà
indicato
:
1
)
la
sostanza
che
intende
fabbricare
e
lo
scopo
cui
deve
servire
;
2
)
il
metodo
di
fabbricazione
,
nelle
sue
linee
generali
,
l
'
impianto
dell
'
istituto
col
relativo
piano
,
ed
il
personale
tecnico
che
vi
sarà
impiegato
;
3
)
il
modo
nel
quale
sarà
messo
in
vendita
il
prodotto
,
massime
per
quanto
concerne
i
mezzi
per
garantirne
la
perfetta
conservazione
;
4
)
ed
ove
occorra
,
il
tempo
,
pel
quale
dura
l
'
attività
del
preparato
e
le
condizioni
atte
a
conservarla
.
2
.
Qualora
trattisi
della
fabbricazione
di
sostanze
di
nuova
invenzione
,
nella
domanda
,
oltre
le
indicazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
dovrà
essere
specificato
quali
sono
le
qualità
o
proprietà
che
nella
mente
dell
'
inventore
costituiscono
la
ragione
della
loro
applicazione
alla
prevenzione
,
cura
o
diagnosi
di
una
determinata
malattia
,
e
dovranno
pure
essere
fatti
conoscere
i
modi
o
metodi
pei
quali
sia
dato
,
sempre
secondo
l
'
inventore
,
di
controllare
la
genuinità
del
prodotti
.
3
.
L
'
istituto
dovrà
rispondere
alle
seguenti
condizioni
:
1
)
che
ne
sia
affidata
la
direzione
tecnica
ad
un
preparatore
capo
,
il
quale
,
secondo
lo
scopo
dell
'
istituto
,
abbia
la
laurea
in
medicina
,
o
in
chimica
e
farmacia
,
o
in
scienze
naturali
,
o
in
veterinaria
e
,
per
la
riconosciuta
competenza
e
reputazione
negli
studi
relativi
e
per
la
serietà
,
dia
affidamento
di
attendere
con
sapere
ed
onestà
al
suo
ufficio
;
2
)
che
sia
provveduto
di
locali
adatti
,
sufficienti
ed
in
buone
condizioni
igieniche
;
3
)
che
il
laboratorio
sia
fornito
di
tutti
gli
apparecchi
ed
attrezzi
necessari
alla
fabbricazione
,
alla
conservazione
e
allo
smercio
dei
prodotti
;
4
)
che
vi
sia
addetto
un
personale
sufficiente
,
capace
e
sano
;
5
)
che
l
'
assuntore
si
obblighi
a
interdire
l
'
entrata
nell
'
istituto
,
per
tutta
la
durata
della
malattia
,
a
coloro
del
personale
che
eventualmente
ammalino
,
od
abbiano
nella
propria
famiglia
ammalati
di
malattie
contagiose
;
6
)
che
gli
animali
,
ove
occorrano
,
siano
per
se
stessi
sani
,
tenuti
in
buone
condizioni
igieniche
e
sotto
la
sorveglianza
di
un
veterinario
.
4
.
Il
ministero
,
prima
di
concedere
l
'
autorizzazione
,
ordinerà
un
'
ispezione
,
per
accertare
che
lo
stato
di
fatto
corrisponda
a
ciò
che
venne
esposto
nella
domanda
,
e
che
sia
possibile
la
continuità
ed
efficace
vigilanza
da
parte
dell
'
autorità
sanitaria
.
5
.
Ove
in
un
istituto
s
'
intenda
di
preparare
più
di
una
sostanza
,
per
ciascuna
di
esse
occorrerà
un
'
autorizzazione
speciale
,
dopo
accertamento
che
per
ciascuna
preparazione
vi
siano
locali
e
suppellettili
convenientemente
distinti
.
6
.
I
recipienti
contenenti
i
prodotti
posti
in
vendita
dovranno
portare
le
indicazioni
:
1
)
dell
'
istituto
produttore
;
2
)
del
nome
del
direttore
dell
'
istituto
;
3
)
del
prodotto
contenuto
;
4
)
della
data
di
fabbricazione
;
5
)
del
tempo
in
cui
dura
l
'
attività
del
prodotto
,
giusta
l
'
art
.
1
,
n
.
4
.
Dovranno
inoltre
portare
le
altre
indicazioni
prescritte
dal
seguente
art
.
18
,
ed
essere
accompagnati
da
istruzioni
a
stampa
intorno
al
modo
di
adoperare
e
conservare
i
prodotti
.
Pei
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
a
termini
dell
'
art
.
2
della
legge
,
i
recipienti
dovranno
anche
portare
la
scritta
«
controllato
a
cura
dello
Stato
»
.
7
.
I
depositari
e
rivenditori
dovranno
conservare
i
recipienti
nelle
condizioni
che
saranno
indicate
dall
'
istituto
produttore
per
ogni
singolo
prodotto
,
e
,
nel
venderli
consegneranno
i
recipienti
suggellati
e
condizionati
nel
modo
in
cui
furono
loro
rimessi
dall
'
istituto
produttore
.
Essi
dovranno
consegnare
all
'
autorità
sanitaria
i
campioni
eventualmente
richiesti
.
Le
sostanze
tossiche
o
virulenti
non
possono
essere
vendute
che
con
l
'
osservanza
delle
disposizioni
della
legge
sanitaria
e
del
regolamento
sanitario
sulla
conservazione
e
la
vendita
dei
veleni
.
8
.
La
vigilanza
ordinaria
sul
funzionamento
degli
istituti
indicati
nell
'
art
.
1
della
legge
viene
esercitata
dall
'
autorità
sanitaria
comunale
.
Inoltre
saranno
praticate
negli
istituti
stessi
ispezioni
ordinarie
per
parte
del
medico
provinciale
ed
ispezioni
straordinarie
per
parte
dello
stesso
medico
provinciale
o
di
altro
funzionario
tecnico
delegato
dal
ministro
dell
'
interno
.
Le
prime
avranno
luogo
ogni
semestre
,
le
seconde
tutte
le
volte
che
si
crederà
necessario
.
Delle
ispezioni
eseguite
verrà
fatta
relazione
al
ministero
dell
'
interno
.
Le
spese
delle
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
saranno
a
carico
dell
'
istituto
,
sempre
che
dalle
ispezioni
saranno
risultate
irregolarità
.
In
caso
contrario
saranno
a
carico
del
ministero
.
Però
le
spese
per
le
ispezioni
di
che
all
'
art
.
4
saranno
a
carico
dell
'
istituto
.
9
.
Chi
procede
all
'
ispezione
,
qualora
accerti
irregolarità
nel
funzionamento
dell
'
istituto
,
tali
da
far
dubitare
della
purezza
o
genuinità
dei
prodotti
,
ne
redigerà
processo
verbale
,
con
l
'
assistenza
di
un
impiegato
dell
'
ufficio
sanitario
,
o
,
in
difetto
,
del
segretario
del
comune
.
Dei
prodotti
sarà
prelevato
un
numero
sufficiente
di
campioni
,
i
quali
saranno
chiusi
e
suggellati
con
la
firma
dell
'
incaricato
dell
'
ispezione
,
di
chi
l
'
assiste
in
qualità
di
segretario
e
del
direttore
tecnico
.
Se
il
direttore
si
rifiuta
di
firmare
,
ne
sarà
fatta
menzione
nel
verbale
.
Dei
campioni
prelevati
,
la
metà
sarà
rimessa
ai
laboratori
della
sanità
o
ad
uno
dei
laboratori
di
cui
è
cenno
nel
successivo
art
.
12
.
Ove
occorra
,
sarà
trasmesso
all
'
autorità
giudiziaria
il
processo
verbale
,
unitamente
alla
relazione
del
direttore
del
laboratorio
e
all
'
altra
metà
dei
campioni
.
Dietro
i
risultati
dell
'
ispezione
,
il
ministro
dell
'
interno
,
anche
prima
della
denunzia
all
'
autorità
giudiziaria
o
in
pendenza
del
procedimento
penale
,
potrà
ordinare
il
sequestro
dei
prodotti
sospetti
,
e
,
ove
necessiti
,
anche
la
chiusura
temporanea
dell
'
istituto
.
10
.
Gli
istituti
autorizzati
a
fabbricare
sostanze
delle
quali
all
'
art
.
1
della
legge
,
devono
uniformarsi
,
oltre
che
alle
norme
generali
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
,
alle
altre
norme
speciali
che
,
sul
parere
conforme
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
potranno
,
per
ciascun
prodotto
,
essere
stabilite
per
decreto
ministeriale
.
11
.
Quando
si
domanda
l
'
autorizzazione
per
la
fabbricazione
,
a
scopo
di
vendita
,
di
nuove
sostanze
con
la
medesima
indicazione
curativa
,
profilattica
o
diagnostica
di
prodotti
già
in
uso
,
l
'
autorizzazione
potrà
essere
concessa
su
parere
favorevole
del
consiglio
superiore
di
sanità
.
12
.
Il
controllo
prescritto
dall
'
art
.
2
della
legge
sarà
fatto
di
regola
presso
i
laboratori
dipendenti
dalla
direzione
generale
di
sanità
;
eccezionalmente
in
altri
laboratori
,
che
saranno
indicati
dal
ministero
,
dietro
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
.
Le
norme
speciali
dirette
ad
accertare
la
purezza
e
la
genuinità
dei
singoli
prodotti
,
saranno
diramate
,
a
cura
del
ministero
dell
'
interno
,
alle
autorità
sanitarie
del
regno
ed
ai
funzionari
delegati
al
controllo
.
13
.
Il
controllo
delle
sostanze
da
porsi
in
vendita
è
diretto
:
1
)
a
riscontrare
che
il
prodotto
non
contenga
sostanze
anormali
;
2
)
a
determinare
che
esso
possieda
,
e
nel
grado
minimo
,
che
per
ciascun
prodotto
sarà
indicato
dal
consiglio
superiore
di
sanità
,
quelle
proprietà
che
,
secondo
l
'
inventore
,
costituiscono
la
ragione
della
sua
applicazione
alla
prevenzione
,
cura
o
diagnosi
ili
una
determinata
malattia
.
14
.
Prima
di
mettere
in
commercio
qualsiasi
partita
di
prodotti
sottoposti
a
controllo
obbligatorio
,
gli
istituti
autorizzati
alla
fabbricazione
dovranno
,
con
domanda
al
ministero
,
chiedere
che
sia
fatto
il
controllo
,
Alla
domanda
dovrà
essere
unita
la
quietanza
comprovante
che
venne
versata
nella
sezione
della
tesoreria
governativa
della
provincia
«
come
deposito
provvisorio
»
la
somma
necessaria
al
pagamento
delle
relative
spese
.
15
.
Il
prelevamento
dei
campioni
è
fatto
dal
direttore
dell
'
istituto
o
di
chi
ne
fa
le
veci
alla
presenza
del
medico
provinciale
o
d
'
altro
delegato
governativo
con
l
'
osservanza
delle
norme
che
il
ministero
dell
'
interno
potrà
stabilire
e
con
quelle
altre
modalità
,
che
l
'
ufficiale
governativo
credesse
di
prescrivere
all
'
atto
del
prelevamento
.
Tanto
i
recipienti
che
conterranno
i
campioni
,
quanto
quelli
contenenti
le
sostanze
da
controllarsi
saranno
suggellati
con
speciale
timbro
.
Non
si
terrà
conto
di
alcuna
eccezione
,
che
il
direttore
dell
'
Istituto
o
colui
che
ne
fa
le
veci
possa
sollevare
contro
il
prelevamento
dei
campioni
,
se
tale
eccezione
non
venga
proposta
all
'
atto
stesso
del
prelevamento
.
Presso
ogni
istituto
autorizzato
alla
fabbricazione
,
dovrà
tenersi
un
registro
in
doppio
esemplare
,
in
cui
sarà
indicata
la
quantità
complessiva
di
sostanza
che
in
una
data
epoca
si
sottopone
al
controllo
.
Di
fronte
ai
diversi
dati
dovrà
nel
registro
essere
apposta
la
firma
del
direttore
dell
'
istituto
e
quella
dell
'
incaricato
governativo
.
16
.
Il
capo
del
laboratorio
,
o
la
persona
incaricata
del
controllo
,
a
termini
dell
'
articolo
12
del
presente
regolamento
,
dovranno
partecipare
il
risultato
dell
'
esame
al
ministero
,
che
ne
darà
colla
maggiore
possibile
sollecitudine
comunicazione
al
direttore
dell
'
istituto
interessato
.
Solo
dopo
avuta
tale
partecipazione
,
e
nel
caso
che
essa
sia
favorevole
alla
domanda
,
si
potrà
provvedere
alla
distribuzione
del
prodotto
nelle
dosi
destinate
per
lo
smercio
;
e
ad
essa
il
ministero
potrà
fare
assistere
apposito
incaricato
.
Della
partecipazione
,
qualunque
ne
sia
il
tenore
,
e
delle
distribuzioni
in
dosi
sarà
presa
nota
nel
registro
,
di
cui
al
precedente
articolo
,
con
la
indicazione
delle
date
rispettive
e
del
numero
delle
dosi
ottenute
.
La
distribuzione
in
dosi
dovrà
essere
fatta
in
ogni
caso
con
tutte
le
cure
e
cautele
che
valgano
ad
assicurare
la
perfetta
immunità
del
prodotto
da
inquinamenti
accidentali
.
17
.
Oltre
il
pagamento
a
favore
del
medico
provinciale
,
o
degli
altri
incaricati
governativi
,
delle
indennità
nella
misura
di
cui
al
successivo
art
.
32
.
e
del
rimborso
delle
eventuali
spese
di
viaggio
,
i
produttori
pei
controlli
da
eseguirsi
nei
laboratori
dello
Stato
dovranno
anche
rimborsare
le
spese
materiali
di
ciascun
controllo
.
Perciò
nel
deposito
previsto
dall
'
art
.
14
,
dovrà
essere
compresa
una
somma
a
calcolo
per
tali
spese
,
salva
liquidazione
da
farsi
poi
a
controllo
compiuto
.
Pei
controlli
da
eseguirsi
presso
altri
laboratori
,
il
prezzo
unitario
sarà
di
volta
in
volta
determinato
dal
ministero
,
previ
accordi
colle
amministrazioni
dei
rispettivi
laboratori
.
18
.
L
'
istituto
produttore
dovrà
tenere
,
in
doppio
esemplare
,
apposito
registro
,
distinto
e
separato
dal
registro
indicato
nell
'
art
.
15
,
nel
quale
a
ciascun
recipiente
pronto
per
la
vendita
verrà
dato
un
numero
d
'
ordine
progressivo
da
riportarsi
sull
'
etichetta
del
recipiente
stesso
.
Nel
registro
,
in
apposite
caselle
,
di
fronte
a
ciascun
numero
dovranno
annotarsi
la
partita
controllata
da
cui
la
dose
fu
prelevata
,
la
data
della
distribuzione
in
dosi
,
le
spedizioni
fatte
e
l
'
indirizzo
degli
acquirenti
.
19
.
L
'
autorità
sanitaria
ha
facoltà
di
prelevare
campioni
dei
prodotti
delle
rivendite
,
per
verificare
lo
stato
della
loro
conservazione
,
in
rapporto
alla
purezza
e
genuinità
.
20
.
Gli
istituti
devono
cambiare
gratuitamente
quei
prodotti
che
,
quantunque
diligentemente
conservati
,
in
seguito
ad
esami
praticati
dall
'
autorità
sanitaria
,
risultassero
divenuti
alterati
,
o
pei
quali
sia
decorso
il
termine
assegnato
per
la
loro
attività
.
21
.
È
vietato
ai
depositari
e
rivenditori
di
mettere
in
vendita
quei
prodotti
,
pei
quali
sia
decorso
dalla
data
di
fabbricazione
il
termine
assegnato
alla
loro
attività
.
22
.
Le
sostanze
di
cui
all
'
art
.
1
della
legge
,
già
regolarmente
messe
in
vendita
,
e
poscia
riconosciute
alterate
,
saranno
escluse
dalla
vendita
con
ordinanza
del
ministro
dell
'
interno
.
23
.
Per
l
'
autorizzazione
all
'
introduzione
ed
allo
smercio
nel
Regno
di
un
prodotto
fabbricato
all
'
estero
gli
istituti
dovranno
,
insieme
alla
relativa
domanda
al
ministero
dell
'
interno
,
con
tutte
le
indicazioni
delle
quali
all
'
art
.
1
del
presente
regolamento
,
fornire
la
prova
che
il
prodotto
stesso
è
stato
fabbricato
ed
eventualmente
controllato
all
'
estero
con
garanzie
equivalenti
a
quelle
stabilite
per
i
corrispondenti
prodotti
nazionali
giusta
l
'
art
.
3
della
legge
.
La
domanda
,
con
tutti
i
documenti
,
sarà
sottoposta
al
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
che
potrà
,
ove
occorra
,
richiedere
altri
atti
,
o
disporre
gli
esperimenti
che
riterrà
necessari
.
24
.
Pei
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
che
siano
fabbricati
all
'
estero
in
località
dove
non
esista
il
controllo
da
parte
dello
Stato
,
l
'
istituto
estero
richiedente
non
potrà
ottenere
l
'
autorizzazione
di
cui
al
precedente
articolo
23
se
non
sotto
condizione
di
istituire
nel
Regno
uno
speciale
deposito
dei
prodotti
,
affinché
la
intiera
massa
di
ogni
prodotto
destinata
allo
smercio
nel
Regno
,
possa
essere
sottoposta
al
controllo
obbligatorio
:
al
quale
si
procederà
nello
stesso
modo
,
colle
stesse
garanzie
,
con
gli
stessi
aggravi
e
nella
stessa
misura
che
si
applicano
al
corrispondente
prodotto
nazionale
.
La
distribuzione
in
dosi
per
lo
smercio
dovrà
farsi
nel
deposito
anzidetto
solo
dopo
eseguito
i1
controllo
,
e
sotto
l
'
osservanza
delle
condizioni
indicate
dagli
articoli
6
e
16
del
presente
regolamento
.
Nel
deposito
stesso
dovranno
tenersi
i
registri
di
cui
agli
articoli
15
e
18
.
25
.
I
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
fabbricati
all
'
estero
in
località
ove
vige
il
controllo
di
Stato
,
non
potranno
essere
ammessi
nel
Regno
se
non
dopo
conseguita
l
'
autorizzazione
di
cui
al
precedente
art
.
23
,
la
quale
sarà
subordinata
alla
prova
,
che
il
controllo
da
parte
dello
Stato
d
'
origine
è
fatto
con
garanzie
equivalenti
a
quelle
stabilite
pei
corrispondenti
prodotti
nazionali
.
I
prodotti
stessi
potranno
essere
introdotti
nel
Regno
già
distribuiti
in
dosi
,
a
condizione
che
ogni
recipiente
porti
il
contrassegno
del
controllo
ufficiale
ed
il
numero
d
'
ordine
progressivo
apposto
dall
'
istituto
produttore
,
al
fine
di
assicurare
la
pronta
identificazione
della
provenienza
di
ciascuna
dose
.
Ciò
senza
pregiudizio
delle
altre
indicazioni
di
cui
ai
numeri
1
,
2
,
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
6
.
26
.
Sono
sottoposti
alla
vigilanza
e
alle
norme
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
i
depositi
di
prodotti
esteri
stabiliti
nel
Regno
.
27
.
Sono
applicabili
ai
prodotti
fabbricati
all
'
estero
,
da
mettersi
o
messi
regolarmente
in
vendita
nel
Regno
,
le
disposizioni
contenute
negli
articoli
19
,
20
,
21
e
22
del
presente
regolamento
.
28
.
I
registri
di
cui
agli
articoli
15
e
18
saranno
composti
di
pagine
numerate
e
controfirmate
in
ciascun
foglio
dal
medico
provinciale
.
Dovranno
essere
tenuti
senza
cancellature
e
le
annotazioni
esservi
fatte
di
seguito
,
senza
spazi
in
bianco
fra
l
'
una
e
l
'
altra
.
Essi
saranno
chiusi
il
31
dicembre
di
ogni
anno
ed
uno
degli
esemplari
dovrà
essere
trasmesso
al
ministero
dell
'
interno
per
essere
conservato
.
29
.
L
'
autorizzazione
prevista
dagli
articoli
1
,
5
,
11
,
24
e
25
del
presente
regolamento
è
revocabile
in
ogni
tempo
,
senza
pregiudizio
delle
penalità
stabilite
dagli
articoli
seguenti
.
Potrà
farsi
luogo
in
special
modo
alla
revoca
temporanea
o
definitiva
dell
'
autorizzazione
nei
casi
in
cui
:
a
)
nell
'
Istituto
non
sia
continuo
l
'
adempimento
di
una
o
più
delle
condizioni
prescritte
dall
'
art
.
3;
b
)
il
prodotto
fabbricato
sia
difettoso
;
c
)
i
produttori
delle
sostanze
soggette
al
controllo
di
genuinità
non
si
uniformino
alle
norme
speciali
stabilite
nel
presente
regolamento
;
d
)
l
'
istituto
estero
non
adempia
una
delle
condizioni
prescritte
dagli
articoli
23
,
24
e
25
.
30
.
Sono
soggetti
alle
pene
comminate
dall
'
art
.
4
della
legge
,
senza
pregiudizio
dei
provvedimenti
riservati
all
'
autorità
amministrativa
a
tutela
della
sanità
pubblica
e
delle
maggiori
pene
sancite
dal
codice
penale
pei
reati
da
esso
previsti
,
i
contravventori
alle
disposizioni
contenute
nel
presente
regolamento
.
31
.
Il
controllo
non
esime
l
'
istituto
dalle
responsabilità
penali
ed
anche
civili
.
Lo
Stato
non
assume
per
il
fatto
del
controllo
alcuna
responsabilità
.
32
.
Per
le
ispezioni
previste
dal
presente
regolamento
sarà
dovuta
al
medico
provinciale
l
'
indennità
di
lire
10
al
giorno
oltre
la
spesa
di
viaggio
;
e
agli
altri
delegati
governativi
saranno
dovute
le
indennità
di
trasferta
e
di
diaria
nella
misura
corrispondente
al
grado
.