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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato : Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL ' APERTURA E ALL ' ESERCIZIO DELLE FARMACIE Art . 1 . - L ' esercizio della farmacia è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge . Art . 2 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità , e sotto l ' osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli . La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione delle necessità dell ' assistenza farmaceutica locale . Il numero delle concessioni , però , in ciascuna località , salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie , sarà stabilito come appresso : 1 ) . Nei comuni di 40.000 abitanti ed oltre , il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti ; 2 ) . Nei comuni aventi più di 5.000 e meno di 40.000 abitanti , oltre a tenersi conto delle necessità dell ' assistenza farmaceutica locale , potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti , ovvero , ed in sostituzione di tale criterio , un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali , per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri ; 3 ) . Nei comuni fino a 5.000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell ' assistenza farmaceutica , ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità , e con l ' osservanza del limite di distanza di cui al precedente n . 2 . Inoltre , nei comuni indicati sotto i nn . 2 e 3 , il numero delle concessioni future , quando vi saranno domande , potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime , ai sensi della presente legge , ed al momento della sua pubblicazione . Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l ' autorizzazione anzidetta , è punito con ammenda non minore di L . 500 e con l ' arresto fino a 1 mese , oltre alla chiusura dell ' esercizio , a ' termini dell ' art . 22 della presente legge . Art . 3 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia , fatta eccezione per quelle sole indicate negli art . 12 e 13 , non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli , bandito dal prefetto , e giudicato da apposita Commissione permanente , presieduta dal vice - prefetto e composta , oltre che dal medico provinciale , di un legale , di un farmacista e di un chimico , nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanità . Il procedimento da osservarsi nel concorso sarà stabilito nel regolamento . Art . 4 . - L ' ammissione al concorso , di cui al precedente articolo , non può essere consentita se non a chi : sia cittadino italiano , maggiore di età , e nel possesso dei diritti civili ; sia iscritto nell ' albo di un ordine provinciale di farmacisti ; dimostri di possedere i mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia ; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi . Saranno pure ammesse al concorso le società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità . Art . 5 . - A giudizio complessivo , da parte della Commissione di parità nei titoli , esclusa da questi l ' anzianità , dovranno essere preferiti , nella concessione dell ' autorizzazione , in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia che siano iscritti nell ' albo di uno degli ordini dei farmacisti . Art . 6 . - Il rilascio del decreto di autorizzazione all ' apertura e all ' esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella A annessa alla presente legge . Il pagamento avviene in tre rate annuali , la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell ' apertura della farmacia . Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dalla concessione . Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell ' art . 13 , quelle municipalizzate , quelle esercitate da istituzioni pubbliche di beneficenza , e quelle concesse a società cooperative . In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute . Art . 7 . - Nel decreto di autorizzazione , di cui all ' art . 2 , sarà stabilita la località nella quale la farmacia dovrà avere la sua sede , tenendosi conto delle necessità dell ' assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell ' art . 2 . L ' autorizzazione sarà valevole solo per la detta sede . Ogni trasferimento dell ' esercizio , entro i limiti della sede stessa è subordinato all ' approvazione del prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità . Art . 8 . - L ' autorizzazione all ' esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione , implica l ' obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi , le provviste e le dotazioni attinenti all ' esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi . Ove nasca contestazione sul prezzo , questo sarà determinato in base alla perizia che ne verrà fatta , tanto per la quantità e qualità del materiale , che deve essere rilevato , quanto per il valore venale di esso , a cura della Commissione permanente indicata nell ' art . 3 della presente legge . Tale perizia costituisce decisione definitiva e inappellabile : però i proprietari , ove non si accontentino del complessivo prezzo di stima , avranno facoltà di asportare arredi , provviste e dotazioni . Art . 9 . - L ' autorizzazione all ' apertura ed all ' esercizio di una farmacia non potrà avere effetto , se non dopo che sarà stata eseguita con risultato soddisfacente una ispezione disposta dal prefetto al fine di accertare che i locali , gli arredi , le provviste , la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio . Autorizzato così l ' esercizio , restano sciolte e svincolate le cauzioni eventualmente prestate . Se il risultato dell ' ispezione non sarà stato soddisfacente , il titolare autorizzato verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio , decorso il quale infruttuosamente , il prefetto pronunzierà la decadenza dall ' autorizzazione . Art . 10 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri . È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona od ente , salvo il disposto dell ' art . 12 , comma 2° e 4° , e quello dell ' art . 4 relativo alle cooperative . Chi sia già autorizzato all ' esercizio di una farmacia può concorrere per l ' esercizio di un ' altra ; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione , ove , ottenuta la seconda , non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso . Nel caso di rinunzia , la concessione sarà fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria : e , in mancanza , sarà bandito un nuovo concorso . Art . 11 . - La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica , oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9 : a ) per la morte dell ' autorizzato ; b ) per la dichiarazione di fallimento dell ' autorizzato non seguita , entro 15 mesi , da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l ' art . 841 del Codice di commercio ; c ) per rifiuto dell ' autorizzato ad ottemperare al disposto dell ' art . 8; d ) per volontaria rinunzia dell ' autorizzato ; e ) per chiusura dell ' esercizio durata oltre 15 giorni che non sia stata previamente notificata al prefetto , o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione ; f ) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell ' esercizio della farmacia , o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato , dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica ; g ) per condanna penale , passata in giudicato , per effetto della quale l ' autorizzato sia stato punito con la sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese ; h ) per la definitiva cancellazione dall ' albo dell ' ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell ' art 5 , lettere a ) e b ) del regolamento approvato con R . decreto 12 agosto 1911 , n . 1022; i ) per la perdita della cittadinanza italiana . La decadenza dall ' autorizzazione , escluso il caso indicato sotto la lettera a , è pronunciata con decreto del prefetto , sentito il consiglio provinciale di sanità . Art . 12 . - Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale , salvi i diritti acquisiti all ' andata in vigore della presente legge , possono essere autorizzate , con le approvazioni per esse prescritte , ad aprire ed esercitare farmacie , nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione . I Comuni che intendono assumere l ' esercizio di una o più farmacie a ' termini della legge 29 marzo 1903 , n . 103 sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge . I Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità , all ' apertura di una farmacia , in eccedenza al numero stabilito a norma dell ' art . 2 . L ' autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie , quando ciò sia richiesto dalle necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri . La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica : a ) per la fine dell ' ente o della istituzione ; b ) per volontaria rinunzia ; c ) per chiusura dell ' esercizio durata oltre 15 giorni , che non sia stata previamente notificata al prefetto , o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione ; d ) per abituale negligenza od irregolarità nell ' esercizio della farmacia , accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza . La decadenza è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art . 11 . Art . 13 . - Salvo il disposto dell ' art . 12 , i Comuni rurali , nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l ' esercizio di una farmacia , possono essere autorizzati dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale , ad aprire ed esercitare , sia isolatamente , sia in consorzio con altri Comuni finitimi , una farmacia municipale mediante un farmacista condotto . La stessa autorizzazione possono ottenere i Comuni , anche non rurali , per le frazioni staccate . La istituzione della farmacia municipale , comunale o consorziale , può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto , sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa , nei comuni nei quali , per le condizioni locali , per la speciale posizione topografica , per la difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie più vicine , sia altrimenti impossibile di provvedere all ' assistenza farmaceutica locale . Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30 , 31 , 32 , 33 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie , eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina , che è quella indicata nell ' articolo 3 della presente legge . Capo II DISPOSIZIONI SULL ' ESERCIZIO DELLA FARMACIA Art . 14 . - Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa , ed ha l ' obbligo di mantenerlo ininterrottamente , secondo le norme e gli orari che , per ciascuna provincia , sono stabiliti dal prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità , con speciale riguardo alle esigenze dell ' assistenza farmaceutica nelle varie località , e tenuto conto del riposo settimanale . Egli può farsi sostituire temporaneamente nell ' esercizio da un farmacista laureato , o diplomato , dandone avviso al prefetto . Il titolare di una farmacia , che intenda sospendere o farne cessare l ' esercizio , è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima . La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a L . 200 . Art . 15 . - Le farmacie contemplate nell ' art . 12 della presente legge , e quelle delle Società cooperative previste dall ' art . 4 , devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell ' albo di un ordine provinciale , che vi risieda in permanenza , sotto l ' osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 14 . Le deliberazioni o gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all ' approvazione del prefetto . La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda non inferiore a L . 200 . Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico , e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici Istituti civili e militari , deve essere preposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato . Art . 16 . - I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni , gli enti e i Comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione , nella misura risultante dalla tabella A annessa alla presente legge . La riscossione della tassa avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi compilati annualmente , entro il mese di novembre , dalle agenzie delle imposte dirette , e resi esecutori dal prefetto . Art . 17 . - Ogni cinque anni sarà , a cura del Ministero dell ' interno , riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale . Ad essa saranno allegati : a ) l ' elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa , la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni ; b ) l ' elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea , che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l ' osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento , con l ' indicazione delle quantità minime di vendita . Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L . 100 . Ogni due anni , a cura del Ministero dell ' interno , saranno pubblicate : 1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico ; 2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall ' art . 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 . Art . 18 . - All ' art . 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n . 636; è sostituito il seguente : " La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti , e deve effettuarsi nella farmacia , sotto la responsabilità del titolare dell ' esercizio " . " Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento , per gli effetti della vendita al pubblico , anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio , già preparati e condizionati secondo la formula prestabilita dal produttore . Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull ' etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi ; e la denominazione dovrà essere quella usale della pratica medica , escluse le formule chimiche " . " Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a L . 500 , oltre al sequestro , del prodotto : e , in caso di recidiva , anche con la sospensione dall ' esercizio professionale " . " Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicamenti composti o specialità medicinali , attribuendovi nelle etichette o negli annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno , o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione , è punito con ammenda non minore di L . 500 , oltre al sequestro del prodotto , e in caso di recidiva , con la detenzione fino a tre mesi . Il Ministero dell ' interno può inoltre , indipendentemente dal procedimento penale , ed anche in pendenza di questo , sentito il Consiglio superiore di sanità , proibire la vendita al pubblico del prodotto , facendo procedere al temporaneo sequestro di esso " . Art . 19 . - All ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 , è aggiunto il seguente comma : " Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento " . Nel regolamento saranno contenute , oltre alle disposizioni per l ' esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge , anche quelle per l ' applicazione dell ' art . 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con R . decreto 21 novembre 1895 , n . 679 ( testo unico ) . Art . 20 . - Per la vigilanza sull ' esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica , secondo le indicazioni contenute nella tabelle B , annessa alla presente legge . Art . 21 . - Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2 , 14 , 15 , 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58 , 59 , 60 , 61 , 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 , è destinato : a ) a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull ' esercizio farmaceutico previsto dal precedente art . 20 , ed entro il limite risultante dalla tabella B , annessa alla presente legge ; b ) alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie a ' termini dell ' art . 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636; c ) per tutta la rimanente parte , alla spesa per i sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell ' art . 13 , e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l ' obbligatorietà , a sensi di detto articolo . In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell ' entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell ' interno . Art . 22 . - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico , dipendenti da qualsiasi causa , e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocumento all ' assistenza farmaceutica locale , il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza . Se , essendo il titolare stato dichiarato fallito , il curatore , durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dell ' art . 11 , lettera b , sia stato autorizzato all ' esercizio provvisorio secondo gli articoli 750 , 794 e 796 del Codice di commercio , ed all ' esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare , la nomina di un sostituto , che avrà la responsabilità del servizio , è soggetta all ' approvazione del prefetto . Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione , o per le quali l ' autorizzazione sia stata dichiarata decaduta , senza pregiudizio della competenza dell ' autorità giudiziaria per l ' applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi . Art . 23 . - Contro i provvedimenti del prefetto indicati nella presente legge è ammesso , nei 30 giorni dalla notificazione , ricorso al Ministero dell ' interno , che decide definitivamente , sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato . Capo III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Art . 24 . - Devono essere chiuse : a ) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909 , e che , per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888 , nei luoghi in cui si trovano , non potevano essere aperte ; b ) le farmacie pèr le quali esiste , alla data della pubblicazione della presente legge , sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell ' autorità amministrativa , che ne dichiari illegittimo l ' esercizio , o ne ordini la chiusura ; c ) le farmacie aperte anteriormente al l ° luglio 1909 , che saranno dichiarate illegittime , in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge , e iniziati prima del 1° gennaio 1913 . Art . 25 . - Sono considerate legittime , nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge , le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 . Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata la apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 , ma che , secondo tali norme , potevano essere autorizzate , a condizione che gli aventi diritto , nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge , facciano denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2 , 7 , 10 , 12 , 14 , 15 e 16 . Art . 26.- Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie , le quali , anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 , e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori , non siano illegittime giusta l ' art . 24 , purché gli aventi diritto facciano , entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge , la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia , di cui al secondo comma dell ' articolo precedente . L ' inadempimento delle condizioni prescritte importa , per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell ' articolo precedente , la decadenza dal diritto all ' esercizio , che è pronunciata a termini dell ' art . 11 . Art . 27 . - Le farmacie di cui all ' art . 24 e le altre per le quali sia stata pronunciata la decadenza giusta l ' ultimo comma del precedente articolo sono fatte chiudere dal prefetto , entro il termine da stabilirsi col regolamento , a norma dell ' art . 22 . Art . 28 . - Ai proprietari delle farmacie di antico diritto , considerate come privilegiate , giusta le disposizioni seguenti , è riconosciuto , in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge , per sé e i loro eredi ed aventi causa , il diritto all ' esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge scorso il quale termine , il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto . Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare nell ' esercizio della farmacia fino al termine della loro vita . Frattanto , durante il detto termine , la eventuale apertura di nuove farmacie , nei Comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra , dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati nell ' art . 2 . Sono considerate come privilegiate : a ) le antiche farmacie dell ' ex regno di Sardegna , per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile , sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato , sia in rimunerazione di servizi resi ; b ) le antiche farmacie del Lombardo - Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838 , n . 28343-2535; c ) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell ' oltre Po pavese ( attuali circondari di Voghera e di Bobbio ) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835; d ) le antiche farmacie degli ex - stati pontifici anteriori all ' ordinamento 15 novembre 1836 , n . 33; e ) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua . Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata , da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge . Il prefetto , riconosciuta regolare la esistenza del titolo , ne dà atto agli interessati . Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell ' autorità giudiziaria . L ' esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista inscritto nell ' albo di uno degli ordini dei farmacisti . Art . 29 . - Tutte le disposizioni degli antichi Stati , riguardanti vincoli e privilegi nell ' esercizio della farmacia , di cui all ' art . 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 ( art . 68 della legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 ) , sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge . Art . 30 . - Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888 , n . 5849 , e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse località , e delle altre farmacie aperte dopo la legge 22 dicembre 1988 , le quali debbono secondo l ' art . 25 considerarsi legittime , è riconosciuto , per sé e per i loro eredi ed aventi causa , e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge , il diritto all ' esercizio delle farmacie rispettive , sotto l ' osservanza delle norme e delle condizioni indicate all ' art . 28 . Rimane però sempre fermo nei detti proprietari , che siano farmacisti , il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita , e senza il pagamento di tassa di concessione . Art . 31 . - Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere ad un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di " patentino " , all ' effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell ' esercizio della farmacia . Le norme per l ' esame saranno stabilite con regolamento . Art . 32 . - Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge il prefetto , sentiti i comuni interessati , la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanità , stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della Provincia , agli effetti dell ' art . 2 . Nello stabilire tale pianta devono essere computate , per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30 , le farmacie previste dagli articoli stessi . A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell ' art . 11 , le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo , e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge . Saranno però esonerate dal pagamento della tassa di concessione , di cui all ' art . 6 , con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito , i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40.000 abitanti , i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri , per trasferirla in alcuno dei Comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta . Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge . Art . 33 . - Sono abrogati gli articoli 27 , 28 , 29 , e 56 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 , nonché tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge . Nulla però è innovato alle disposizioni vigenti contro la malaria e sul chinino di Stato , di cui al titolo V del testo unico anzidetto . Nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla soppressione degli armadi farmaceutici comunali ed alla sostituzione di essi con regolare servizio farmaceutico , ai termini dell ' art . 13 della presente legge . Il regolamento stabilirà le norme della relativa liquidazione . Art . 34 . - Le disposizioni occorrenti per l ' esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario . È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 , n . 636 . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 22 maggio 1913 . VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : C . FINOCCHIARO - APRILE .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Veduta la legge 22 maggio 1913 , n . 468; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato ; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro , segretario di Stato per gli affari dell ' interno , presidente del Consiglio dei ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo unico . - È approvato l ' unito regolamento , che sarà vidimato e sottoscritto , d ' ordine Nostro , dal ministro proponente , per l ' esecuzione della legge sull ' esercizio delle farmacie 22 maggio 1913 , n . 468 . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 13 luglio 1914 . VITTORIO EMANUELE SALANDRA Registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1914 . Reg . 106 . Atti del Governo a f . 18 . A . RUGGERI . Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : L . DARI . REGOLAMENTO Capo I Disposizioni sull ' autorizzazione all ' apertura e all ' esercizio delle farmacie Art . 1 . - Nel mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio provinciale sanità nomina i componenti della Commissione di cui all ' art . 3 della legge , e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi . La votazione ha luogo a scrutinio segreto . Il farmacista componente effettivo e quello supplente devono essere iscritti nell ' albo di uno degli ordini del Regno . Non possono far parte di una stessa Commissione permanente i parenti e gli affini fino al 4° grado civile . Art . 2 . - La Commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione . L ' adunanza non è valida se non intervengono tutti i componenti la Commissione . Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo , lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria . Il vice - prefetto è supplito da un consigliere di prefettura , il medico provinciale da un medico provinciale aggiunto , designati dal prefetto . Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado civile con uno dei concorrenti . Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età ; in ultimo vota il presidente . Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un consigliere aggiunto della prefettura , designato dal prefetto . Di ogni seduta viene compilato dal segretario processo verbale che è firmato da tutti i commissari . Art . 3 . - Il concorso per la concessione . dell ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia deve essere bandito , quando non si provveda diversamente , entro quindici giorni da quello in cui il prefetto della Provincia ebbe notizia dell ' avvenuta vacanza di un esercizio farmaceutico . Il bando di concorso deve essere pubblicato nell ' albo della prefettura , nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed all ' albo del Comune ove ha o dovrà aver sede la farmacia , e indicare : a ) il Comune e la località ove ha o dovrà avere sede la farmacia , e , quando si applichi il criterio della distanza , l ' ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa , misurata da soglia a soglia seguendo la via più breve ; b ) il termine , non minore di un mese né maggiore di due , entro il quale debbono essere presentate le domande ed i titoli da coloro che intendono prendere parte al concorso ; c ) l ' ammontare della tassa di concessione , tenendo conto che le farmacie comprese nelle categorie I e II della tabella A annessa alla legge e che trovansi in Comuni aperti vanno considerate come poste fuori cinta ; d ) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l ' ammissione al concorso in conformità al disposto dell ' art . 4 del presente regolamento . Deve anche contenere un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 5 , 6 , 8 , 10 e 12 ( 1° comma ) della legge , oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti . Art . 4 . - Le domande di ammissione al concorso debbono , se presentate da farmacisti , contenere l ' indicazione del domicilio dei concorrenti ed essere corredate dai seguenti titoli e documenti : a ) certificato di cittadinanza italiana ; b ) atto di nascita ; c ) certificato di non essere interdetto , fallito od inabilitato ; d ) laurea in chimica e farmacia ovvero diploma in farmacia conseguiti in Università , Istituto o Scuola a ciò autorizzati nel Regno , ovvero conseguiti all ' estero e riconosciuti ; e ) certificato attestante l ' inscrizione nell ' albo di un ordine provinciale di farmacisti ai sensi e per gli effetti degli articoli della legge 10 luglio 1910 , n . 455 e 53 , terzo comma , del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636; f ) certificato penale ; g ) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di dimora e , ove il concorrente dimori nel Comune da meno di un biennio , dai sindaci delle precedenti dimore ; h ) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia . I documenti di cui alle lettere c ) , f ) , e g ) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell ' avviso ; quelli di cui alle lettere a ) , b ) e g ) devono essere debitamente legalizzati . Le domande di ammissione al concorso , presentate da Società cooperative , debbono essere corredate dai documenti seguenti : a ) atto costitutivo , statuto approvato dal prefetto e altri documenti comprovanti la legale costituzione ; b ) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia . I documenti e titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica e devono , come le domande , essere conformi alla legge sul bollo . Art . 5 . - Non possono essere approvati dal prefetto , agli effetti dell ' ultimo comma dell ' art . 4 della legge , gli statuti di Società cooperative che non contengano disposizioni dalle quali esplicitamente risulti : a ) l ' accessibilità a chiunque , avendo capacità giuridica , non abbia interessi contrari alla Società ; b ) il numero minimo dei soci , non inferiore a 300 nei Comuni con popolazione oltre i 150.000 abitanti ; non inferiore a 150 nei Comuni con popolazione oltre i 40.000 abitanti ; non inferiore a 100 nei Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti ; non inferiore a 50 negli altri Comuni ; c ) l ' obbligo , quando si tratti di cooperative non esercenti il solo ramo farmaceutico , di tenere , per quest ' ultimo bilancio , contabilità e locali distinti ; d ) il modo di ripartizione degli utili in guisa che al capitale non sia conferito un dividendo maggiore del 5% né superiore in complesso alla metà degli utili totali depurati dalla quota di riserva di cui all ' art . 182 dei Codice di commercio ; e ) la limitazione della compartecipazione agli utili netti da parte degli amministratori in modo che questi non possano complessivamente parteciparvi in misura eccedente il 5%; f ) i criteri per la determinazione del numero del personale stipendiato , in modo da contenerlo nei limiti dello stretto necessario , e le condizioni fatte al personale direttivo , compresi i limiti delle eventuali partecipazioni agli utili ; g ) le norme per la nomina del direttore ; h ) l ' obbligo di comunicare annualmente al prefetto i bilanci e di fornirgli tutti i documenti giustificativi che dimostrino il rigoroso adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e del presente regolamento . Fra le condizioni di ammissibilità a socio non vi può essere l ' obbligo di sottoscrivere più azioni , quando l ' importo complessivo superi le lire cento . Art . 6 . - Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengono dopo la scadenza del termine fissato dall ' avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti di rito . Scaduto il termine stesso o , se del caso , quello maggiore consentito dal successivo art . 19 , il presidente convoca la Commissione . Questa giudica innanzi tutto dell ' ammissibilità dei concorrenti ; poscia stabilisce le norme e i criteri per la valutazione dei titoli ; infine procede all ' esame delle istanze . Compiuto il giudizio sulle singole domande , la Commissione forma la graduatoria degli ammessi al concorso . A parità di giudizio nei titoli e salvo il disposto di cui all ' art . 5 della legge è titolo di preferenza l ' anzianità , determinata , per i farmacisti , in conformità dell ' art . 8 del regolamento approvato con R . decreto 12 agosto 1911 , n . 1022 per l ' esecuzione della legge 10 luglio 1910 , n . 455 , sugli ordini dei sanitari e , per le Società cooperative , dalla data di approvazione dello statuto . Art . 7 . - Dall ' esito del concorso il prefetto avverte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i concorrenti , invitando il vincitore a far pervenire entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa la eventuale sua rinuncia a termini del terzo comma , dell ' art . 10 della legge , nonché a far conoscere entro trenta giorni dalla medesima data il locale dove sarà aperta la farmacia e , quando non si tratti di cooperativa , a trasmettere anche la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione , nella misura di un terzo dell ' ammontare della tassa medesima . Il mancato invio della notizia e , se del caso , della bolletta equivale a rinuncia all ' autorizzazione , senza pregiudizio degli effetti conseguenti alla mancanza della rinunzia esplicita di cui al comma precedente . Di ciò il prefetto fa esplicito avvertimento nella comunicazione nella quale indica altresì il termine , non minore di un mese né maggiore di due dalla scadenza dei trenta giorni suindicati , entro il quale avrà luogo l ' ispezione di cui all ' art . 9 della legge . Se il concorso è vinto da una Società cooperativa , questa deve far pervenire al prefetto entro il termine stabilito per l ' ispezione l ' atto di nomina del direttore , regolarmente inscritto nell ' albo di un ordine di farmacisti del Regno . Art . 8 . - In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del vincitore il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito , salvo il disposto dell ' art . 15 del presente regolamento . Art . 9 . - Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all ' art . 7 , il prefetto emette il decreto di autorizzazione . Questo deve indicare , se trattasi di farmacista : a ) il cognome , il nome , la paternità del farmacista autorizzato , la data e il luogo di nascita , la data e la Università o Scuola nelle quali egli conseguì il diploma o la laurea ; b ) l ' ammontare della tassa di concessione , l ' importo della quota pagata , la data ed il numero della relativa quietanza e l ' ufficio del registro che l ' ha rilasciata , nonché la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate , ai termini dell ' art . 10 del presente regolamento ; c ) il Comune e la sede della farmacia , nonché il locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Copia del provvedimento è trasmessa all ' Intendenza di finanza . Se trattasi di Società cooperative , il decreto deve indicare : a ) la denominazione della Società , la data di legale costituzione e quella dell ' approvazione dello statuto da parte del prefetto ; b ) il Comune e la sede della farmacia , nonché il locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Art . 10 . - Il rimanente importo della tassa di concessione , oltre la prima rata già pagata ai termini dell ' art . 7 del presente regolamento , è corrisposto in rate uguali da versarsi nei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione , all ' ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia . Entro dieci giorni dalle relative scadenze l ' interessato deve far pervenire al prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento . La decadenza dall ' autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata con decreto del prefetto , in seguito a diffida regolarmente notificata , di pagare entro dieci giorni l ' importo della rata non pagata . Art . 11 . - Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell ' ambito della sede per la quale fu concessa l ' autorizzazione deve farne domanda al prefetto , corredata , ove occorra , della prova dell ' osservanza dei prescritti limiti di distanza . La domanda dev ' essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all ' albo della prefettura e del Comune . Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Art . 12 . - Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi , delle provviste e delle dotazioni della farmacia , sarà a cura di una o di tutte e due le parti interessate richiesto il giudizio della Commissione di cui all ' art . 3 della legge con apposita domanda alla Commissione stessa . La domanda dovrà contenere l ' indicazione dell ' ammontare del prezzo offerto . La Commissione richiede alle parti un congruo deposito per le spese e , entro quindici giorni da quello in cui ebbe la domanda , sentite le parti , prende la sua decisione , che a cura del prefetto è notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . Se entro dieci giorni il proprietario non si avvale della facoltà di cui all ' ultimo comma dell ' art . 8 della legge , si intende aver accettata la decisione della Commissione ed il nuovo titolare viene immesso nel possesso degli arredi , delle dotazioni e delle provviste , fatta , se del caso , offerta reale del prezzo risultante dalla decisione stessa . Qualora il nuovo titolare lasci decorrere dieci giorni dalla scadenza del termine sopraindicato senza versare il prezzo viene dichiarato decaduto a termini dell ' art . 11 , lett . c ) , della legge . Art . 13 . - Le spese occorse per la decisione della Commissione sono a carico del precedente titolare o dei suoi eredi , qualora la decisione importi una somma inferiore a quella offerta dal nuovo titolare . Sono invece a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più , in confronto del prezzo offerto , maggiore del decimo . Si dividono , infine , per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo . La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto e notificata agli interessati . Art . 14 . - Nel termine di cui al penultimo comma del precedente art . 7 , il medico provinciale esegue l ' ispezione di cui all ' art . 9 della legge coll ' assistenza di un farmacista iscritto in un ordine provinciale designato volta per volta dal prefetto , ed alla presenza del titolare autorizzato ed , in caso di cooperativa , del direttore . Dell ' esito della ispezione il medico provinciale riferisce al prefetto , il quale , nel caso dell ' ultimo comma dell ' art . 9 della legge , assegna , con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , un termine non maggiore di trenta giorni per mettersi in regola , decorso il quale infruttuosamente pronuncia la decadenza . Art . 15 . - Lo svincolo delle cauzioni prestate è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati . Se la domanda è fatta entro i trenta giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell ' art . 7 del presente regolamento , equivale a rinuncia dell ' istante al diritto di surroga di cui all ' ultimo comma dell ' art . 10 della legge . Art . 16 . - Debbono comunicarsi al prefetto della Provincia , nella quale la relativa farmacia ha sede : a ) dal sindaco , la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato , entro tre giorni dalla dichiarazione stessa , e la perdita della cittadinanza , entro tre giorni dalla eseguita annotazione ; b ) dal cancelliere del tribunale che l ' ha pronunciato , la sentenza di interdizione o inabilitazione , quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato , entro tre giorni dalla pubblicazione ; c ) a cura del pubblico ministero , la sentenza passata in giudicato in base alla quale il titolare autorizzato sia punito con la sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese ; d ) dal presidente dell ' ordine , la cancellazione dall ' albo pronunziata a norma dell ' art . 5 , lett . a ) e b ) , del regolamento approvato con R . decreto 12 agosto 1911 , n . 1022 . Art . 17 . - Nei casi di cui alle lettere b ) , c ) , e ) , ed f ) dell ' art . 11 della legge , il prefetto notifica all ' interessato la causa di decadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , prefiggendo il termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni . Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità , il prefetto provvede con decreto motivato , che notifica in via amministrativa all ' interessato e fa eseguire la immediata chiusura della farmacia . Art . 18 . - Alle autorizzazioni concesse a Società cooperative , oltre la causa di decadenza prevista dall ' art . 9 , si applicano quelle dell ' art . 11 lettere b ) e c ) e dell ' art . 12 della legge . Fra le cause stesse si comprende anche la inosservanza delle disposizioni dello statuto di cui all ' art . 5 del presente regolamento . La decadenza , esclusi i casi indicati alle lettere a ) e b ) dell ' articolo 12 della legge , è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente articolo . Art . 19 . - Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le altre istituzioni erette in ente morale che intendono aprire ed esercitare una farmacia a termini del primo comma dell ' art . 12 della legge , debbono farne domanda al prefetto indicando la sede della farmacia e presentando le deliberazioni debitamente approvate nelle forme per esse prescritte , nonché il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore della farmacia e per la gestione di questa . Alla domanda deve unirsi , quando non trattasi di istituzioni pubbliche di benificenza , la bolletta comprovante il pagamento del terzo della tassa di concessione . Se la domanda è presentata prima della pubblicazione dell ' avviso di concorso , il prefetto decide su di essa entro il termine di cui al primo comma dell ' art . 3 del presente regolamento . Se è presentata dopo non può essere presa in considerazione se non perviene al prefetto entro il termine prefisso dall ' avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso . Il prefetto provvede entro cinque giorni con decreto motivato , da eseguirsi nonostante ricorso . Nel caso di reiezione dell ' istanza si proseguono le operazioni di concorso . Art . 20 . - Il decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare l ' ente interessato , la data delle relative deliberazioni e delle approvazioni intervenute , il Comune e la sede della farmacia , nonché il locale in cui sarà tenuto l ' esercizio farmaceutico . Quando non trattasi di istituzione di beneficenza , esso deve altresì contenere l ' indicazione dell ' ammontare della tassa di concessione , dell ' importo della quota pagata , la data e il numero della relativa quietanza e l ' ufficio del registro che l ' ha rilasciata , e l ' indicazione della scadenza delle successive rate a mente dell ' articolo 10 del presente regolamento : in tal caso copia del provvedimento è trasmessa all ' intendenza di finanza . Nella comunicazione relativa il prefetto indica all ' ente il termine , non minore di un mese né maggiore di due , entro il quale avrà luogo l ' ispezione di cui all ' art . 9 della legge . In tale termine deve farsi pervenire al prefetto l ' atto di nomina del direttore responsabile . Art . 21 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie , di cui al secondo comma dell ' art . 12 della legge , è concessa dal prefetto con l ' osservanza delle disposizioni del primo , terzo e quarto comma dell ' articolo precedente . Art . 22 . - I Comuni i quali intendono aprire la farmacia di cui al terzo comma dell ' art . 12 della legge , debbono farne domanda al prefetto unendo le relative deliberazioni , debitamente approvate , e il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore e per la gestione della farmacia . Le stesse formalità devono osservarsi dai Comuni che intendono valersi della facoltà di cui al quarto comma del predetto articolo ; le relative deliberazioni motivate devono dimostrare il concorso delle condizioni tassativamente richieste dalla legge . Il prefetto provvede , sentito il Consiglio provinciale di sanità , con apposito decreto in conformità dell ' articolo precedente . Art . 23 . - Nei casi indicati alle lett . c ) e d ) dell ' art . 12 della legge si applica , nei riguardi delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 20 , 21 e 22 , il procedimento stabilito dall ' art . 17 del presente regolamento . Art . 24 . - L ' autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia municipale mediante un farmacista condotto , a termini dell ' art . 13 della legge , può essere concessa quando per due volte consecutive sia andato deserto il concorso . I Comuni che , sia isolatamente , sia in consorzio , intendono istituire ed esercitare una di tali farmacie debbono farne domanda al prefetto , inviando le relative deliberazioni debitamente approvate e il capitolato di servizio . Quando si tratti di farmacia consorziale il prefetto provvede con unico decreto all ' autorizzazione di essa , alla costituzione del consorzio ed all ' approvazione della relativa convenzione regolatrice . Ai consorzi per le condotte farmaceutiche sono estese , in quanto applicabili , le disposizioni relative ai consorzi medici , contenute negli articoli 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 e 14 del regolamento approvato con R . decreto 19 luglio 1906 , n . 466 . Art . 25 . - Nei casi nei quali il prefetto dichiara la obbligatorietà della istituzione di una farmacia , municipale o consorziale , assegna nel relativo decreto un termine per la compilazione del capitolato di servizio , decorso il quale infruttuosamente , la Giunta provinciale amministrativa provvede di ufficio . Art . 26 . - I capitolati per le condotte farmaceutiche comunali o consorziali sono deliberati volta per volta dal Consiglio comunale o dall ' assemblea consorziale e sottoposti all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa che decide , udito il parere del Consiglio provinciale di sanità . Essi debbono contenere : a ) brevi cenni sulla conformazione topografica del territorio della condotta e dei centri abitati che comprende , ed il numero complessivo della sua popolazione agglomerata e sparsa ; b ) le modalità del concorso , da eseguirsi sempre esclusivamente per titoli , e le condizioni di ammissione dei concorrenti ; c ) l ' enunciazione degli obblighi del farmacista condotto e le altre disposizioni inerenti al regolare adempimento del servizio , come quelle per la gestione e conservazione del materiale , per la resa dei conti , per il versamento degli introiti giornalieri , per l ' assunzione in consegna delle suppellettili e della dotazione della farmacia , delle quali sarà amministratore e contabile giusta le norme vigenti di contabilità comunale ; d ) l ' ammontare dello stipendio assegnato al farmacista condotto e le eventuali disposizioni relative agli aumenti sessennali ; e ) le disposizioni concernenti le licenze , i congedi , le supplenze in caso di malattia , quelle eventuali circa le aspettative per motivi di famiglia e di salute , le dimissioni . Agli effetti della lettera b ) del presente articolo , tra i documenti di rito per l ' ammissione al concorso dovranno sempre figurare il certificato di cittadinanza italiana , il certificato penale di data non anteriore a tre mesi dall ' apertura del concorso , il certificato di iscrizione nell ' albo di un ordine provinciale di farmacisti . Non deve essere apposta condizione di limite massimo di età per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio in altre condotte farmaceutiche , salvo l ' accertamento dell ' idoneità fisica dei concorrenti stessi . Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Governo del Re . Art . 27 . - Ai farmacisti condotti sono estese , per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 32 e 35 nonché quelle degli articoli dal 27 al 44 del regolamento approvato con R . decreto 19 luglio 1906 numero 466 . Capo II DISPOSIZIONE SULL ' ESERCIZIO DELLE FARMACIE Art . 28 . - Il prefetto , sentiti le Giunte comunali ed il Consiglio provinciale di sanità , stabilisce le norme e gli orari per il regolare esercizio della farmacia nella Provincia , a termini del primo comma dell ' art . 14 della legge , tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere , ove sia possibile , la chiusura domenicale , e provvede alla loro inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia . Copia degli orari e delle norme dev ' essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia . Art . 29 . - Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia che intenda farsi sostituire temporaneamente nell ' esercizio , nel darne avviso al prefetto indica quale sia la persona che lo sostituirà . Le stesse norme valgono per la temporanea sostituzione del direttore responsabile nelle farmacie che ne sono provviste a termini di legge . Art . 30 . - Presso ogni prefettura deve essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia , comprese quelle autorizzate in eccedenza alla pianta organica a norma del terzo e quarto comma dell ' art . 12 della legge . In separato elenco sono indicate le farmacie municipali di cui all ' art . 13 della legge stessa . Opportune norme verranno al riguardo dettate dal Ministero dell ' interno . Art . 31 . - La tassa di ispezione di cui all ' art . 16 della legge è corrisposta annualmente e la riscossione ne è affidata agli esattori delle imposte dirette , i quali rispondono del non riscosso per riscosso . Essi versano le somme dovute al ricevitore provinciale , il quale , a sua volta , ne cura il versamento in tesoreria . Art . 32 . - Il prefetto , valendosi del registro di cui al primo comma dell ' art . 30 del presente regolamento , prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione , distinguendoli per Comune , e indicando per ciascuno il nome , il cognome , la paternità , il domicilio e la farmacia . Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell ' ente , la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce . La matricola viene ogni anno , nel mese di gennaio , completata e rettificata con l ' aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che , per qualsiasi causa , furono indebitamente inscritti o che , per motivi sopravvenuti , ne debbono essere esclusi . Essa deve essere depositata per quindici giorni durante il mese di febbraio nell ' ufficio comunale . Il sindaco , con avviso al pubblico , avverte del deposito di detta matricola , indicando i giorni e le ore in cui gl ' interessati potranno consultarla . Art . 33 . - Entro trenta giorni dall ' ultimo della pubblicazione della matricola , gli interessati possono reclamare al prefetto il quale provvede in primo grado . Entro un mese dalla notificazione della decisione del prefetto , possono produrre appello al ministro dell ' interno , che decide definitivamente . Le decisioni , tanto di primo quanto di secondo grado , sono notificate a mezzo del messo comunale . Art . 34 . - Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quell ' epoca all ' intendente di finanza , il quale la invia alle agenzie delle imposte della Provincia , affinché ciascun ufficio ne tragga gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli per i Comuni compresi nel proprio distretto . Non più tardi del 30 novembre gli agenti delle imposte trasmettono i ruoli all ' intendente di finanza , il quale , riconosciutili regolari in base alle rispettive matricole , li comunica al prefetto , che li rende esecutori e quindi li invia ai sindaci per la pubblicazione e la consegna agli esattori , ciò che deve coincidere con la pubblicazione e la consegna dei ruoli delle imposte dirette . Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo , i contribuenti possono fare opposizione per duplicazione o per errore materiale , ricorrendo al prefetto . Avverso la decisione del prefetto è ammesso appello al ministro dell ' interno entro trenta giorni dalla notifica della decisione di primo grado . Le decisioni sono notificate agli interessati a mezzo del messo comunale . I reclami non sospendono la riscossione della tassa . Art . 35 . - In qualunque epoca dell ' anno venga autorizzata l ' apertura della farmacia , la tassa di ispezione è dovuta per l ' intiero suo ammontare . Il pagamento è ripartito in due rate uguali che scadono il dieci aprile e il dieci ottobre di ogni anno . L ' aggio di riscossione spettante all ' esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa . Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all ' importo di una rata del carico annuale . Per la costituzione e l ' approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte , approvato con R . decreto 29 giugno 1912 , n . 281 e del relativo regolamento . Art . 36 . - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento , si applicano le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette . Art . 37 . - Le visite biennali e straordinarie sono eseguite dal medico provinciale allo scopo di verificare se siano adempiuti tutti gli obblighi imposti per l ' esercizio della farmacia . Spetta al prefetto , su proposta del medico provinciale , di designare il farmacista inscritto nell ' albo di un ordine o il chimico che dovrà assistere alle dette visite in conformità dell ' art . 17 , linea G ) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Art . 38 . - Si procede alla visita con l ' intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia . Assiste in qualità di segretario un impiegato dell ' ufficio sanitario od il cancelliere della pretura , o , in mancanza , il segretario del Comune o chi per esso . Il verbale viene esteso in doppio originale , uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l ' altro da trasmettersi al prefetto della Provincia . Ambedue gli originali devono essere firmati dal medico provinciale , dal farmacista o dal chimico che assiste , dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario . Qualora il titolare o il direttore si rifiutasse d ' intervenire o di firmare il verbale , deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto . Art , 39 . - Se all ' atto della visita fra le sostanze che il farmacista ritiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate , i visitatori procederanno all ' immediato loro disperdimento ; ove il titolare od il direttore si opponga , i visitatori ne faranno il sequestro , ritirandone sempre un saggio per promuovere l ' applicazione della pena comminata dall ' art . 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Quando si proceda al sequestro , le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile , e , se questi si rifiuta di firmare , se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti . Al verbale da trasmettere al prefetto a norma dell ' articolo precedente , ove ne sia il caso , deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate . Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge , il prefetto lo trasmetterà immediatamente all ' autorità giudiziaria . Art . 40 . - Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per uso ipodermico devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare un ' accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto . Art . 41 . - Gli ambulatori di cui all ' art . 85 del regolamento generale sanitario approvato con R . decreto 3 febbraio 1901 , n . 45 , devono sempre avere l ' ingresso diverso da quello della farmacia alla quale sono annessi . Art . 42 . - Dell ' avvenuta pubblicazione , così della Farmacopea ufficiale , come delle tariffe di cui all ' art . 17 della legge , il Ministero dell ' interno dà avviso per mezzo della Gazzetta ufficiale del Regno . Art . 43 . - Nella Farmacopea ufficiale sono indicate , con speciale contrassegno , le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l ' obbligo di essere provviste a termini dell ' art . 58 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Esse saranno anche riportate in apposito elenco . Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili in ciascuna farmacia ; le sostanze che debbono essere tenute , con particolare contrassegno , in armadio chiuso a chiave a termini dell ' art . 60 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo della luce . Saranno pure indicate le dosi dei medicamenti per l ' adulto , oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termini dell ' art . 48 del presente regolamento . Sono inoltre aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare l ' esercizio pratico della farmacia . In un separato elenco allegato alla Farmacopea ufficiale può dal Consiglio superiore di sanità essere autorizzata la iscrizione di specialità medicinali di produttori italiani . Questi debbono , nel caso , inviare al Ministero dell ' interno apposita domanda corredata dei documenti , delle indicazioni e di quanto altro sia stabilito dallo stesso Ministero . Art . 44 . - I prodotti inscritti nell ' elenco di cui alla lett . b ) del primo comma dell ' art . 17 della legge non possono essere venduti dai non farmacisti se non in quantità uguale o superiore a quella indicata nell ' elenco medesimo . Tali sostanze debbono essere tenute a parte in apposito scaffale ed i recipienti dovranno portare , in modo chiaro , l ' indicazione del contenuto . I non farmacisti che vendono tali prodotti debbono tenere registri di carico e di scarico , nei quali siano annotati , volta per volta , gli acquisti fatti e le vendite con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto . Art . 45 . - Negli elenchi di cui alle lettere a ) e b ) del primo comma dell ' articolo 17 della legge sono indicate in modo speciale le sostanze velenose . Art . 46 - I prezzi indicati nella tariffa di cui al n . 1 , ultimo comma , dell ' art . 17 della legge non possono essere superati nella vendita al pubblico . Tale tariffa contiene , oltre l ' indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza , le norme per la sua applicazione , i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette e gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa , secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari , stabilite dal prefetto a termini dell'art.14 della legge . Saranno pure indicati gli sconti proporzionali alla entità del servizio che potranno essere fatti per le forniture alle Amministrazioni pubbliche e a quelle private che abbiano carattere di opere di beneficenza . I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni e gli sconti non potranno essere oltrepassati . Art . 47 . - La tariffa di cui al n . 2 dell ' art . 17 della legge contiene , oltre prezzi delle sostanze medicinali indicate nella Farmacopea ufficiale , dei bendaggi , delle fasciature e degli altri presidi strettamente necessari a completare la cura a termini dell ' art . 62 del regolamento approvato con R . decreto 19 luglio 1906 , n . 466 , le norme per la sua applicazione e i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette . Vi sono pure indicati gli sconti , proporzionali alla entità del servizio , che possono essere fatti alle amministrazioni di Comuni , opere pie o altre fondazioni tenute alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri ; tali sconti non possono essere oltrepassati . La tariffa stessa serve per gli appalti del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri , così mediante licitazione come a trattativa privata , a termini dell ' art . 64 del citato regolamento 19 luglio 1906 , n . 466 . Art . 48 . - Le ricette cui si riferisce l ' art . 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 debbono essere firmate da un medico - chirurgo o veterinario e , quando contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dose devono quest ' ultime essere segnate in tutte le lettere . I farmacisti nello spedire le ricette debbono annotare su di esse la data della spedizione e il prezzo complessivo ; sull ' etichetta del recipiente che contiene il medicinale , debbono annotare la data della spedizione , i componenti del rimedio secondo la ricetta di dose e il prezzo complessivo . Debbono inoltre indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno od interno od ipodermico ; se deve essere adoperato a goccie ; e , quando si tratti di sostanze velenose , devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile . Quando si tratti di rimedi per cura di animali , si scriverà su di un cartello attaccato all ' involucro od alla boccetta del medicinale " per uso veterinario " . Art . 49 . - Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di medici - chirurgici in conformità di quanto è disposto dall ' art . 61 del testo unico delle leggi sanitarie , riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose , deve esigere che il medico chirurgo dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire . Art . 50 . - I medicamenti composti e le specialità medicinali devono portare ben visibile anche all ' esterno , oltre il prezzo complessivo , la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi di ciascuno , secondo quanto è stabilito dall ' art . 18 della legge , ed il nome , cognome e domicilio del produttore . Art . 51 . - Salvo quanto fosse disposto da speciali accordi internazionali pel commercio reciproco dei prodotti medicinali , per ottenere l ' autorizzazione ad introdurre e smerciare nel Regno le specialità medicinali di fabbricazione estera , gli interessati debbono farne domanda al Ministero dell ' interno , indicando : l ° la formula qualitativa e quantitativa del prodotto medicinale ; 2° l ' Istituto o l ' officina farmaceutica in cui viene preparato ; 3° le virtù terapeutiche che si attribuiscono al prodotto . La domanda , inoltre , deve contenere un cenno , nelle sue linee generali , del metodo di preparazione ed una esplicita dichiarazione nel senso che il prodotto da importarsi è fabbricato dalle persone , negli Istituti o nelle officine farmaceutiche a ciò autorizzati in base alle norme vigenti nel paese estero di produzione . A corredo della domanda deve essere presentato un campione del prodotto e possono fornirsi tutte quelle notizie e quelle attestazioni , debitamente legalizzate , che valgano a meglio chiarire la diffusione assunta dallo smercio del prodotto stesso ed il suo valore terapeutico . La domanda con gli atti a corredo viene trasmessa al Consiglio superiore di sanità per il suo giudizio a termini dell ' art . 15 della tariffa doganale approvata con R . decreto 28 luglio 1910 , n . 577 . Del deliberato favorevole del Consiglio superiore di sanità il Ministero dell ' interno dà comunicazione al Ministero delle finanze per le opportune disposizioni alle dogane di confine . Il commercio delle specialità medicinali e dei prodotti composti introdotti dall ' estero è soggetto nel Regno alle stesse disposizioni stabilite per i prodotti di fabbrica nazionale . Art . 52.- Presso ciascuna prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti in esecuzione dell ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Qualora la persona preposta alla direzione dell ' officina non abbia i titoli prescritti , il prefetto intima al proprietario il divieto di aprirla o l ' ordine di chiuderla quando già fosse aperta , ed in quest ' ultimo caso deferisce il contravventore all ' autorità giudiziaria . Ogni cambiamento nella direzione della officina deve essere notificato al prefetto il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore . In caso di cessazione o di interruzione dell ' esercizio il proprietario deve , entro quindici giorni , darne avviso al prefetto per le necessarie annotazioni sul registro . Art . 53 . - Le officine di cui all ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie sono visitate almeno una volta all ' anno dal medico provinciale assistito dal chimico e dal farmacista componenti del Consiglio provinciale di sanità , onde accertare se i locali e gli arredi corrispondono allo scopo e se i prodotti chimici usati in medicina ed i medicinali in genere corrispondono ai caratteri di bontà e di purezza necessari al loro scopo terapeutico . Le officine stesse debbono tener copia della Farmacopea ufficiale . Tali ispezioni , alle quali assiste il direttore dell ' officina , vengono eseguite secondo le norme stabilite per le visite alle farmacie , e qualora si trovassero medicinali guasti , imperfetti o nocivi , il prefetto trasmetterà il verbale all ' autorità giudiziaria per l ' applicazione delle pene previste dall ' art . 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Il ministro dell ' interno ed il prefetto possono ordinare anche ispezioni straordinarie . Art . 54 . - Quando dalle ispezioni risultino irregolarità il prefetto diffida il proprietario a mettersi in regola fissandogli allo scopo un termine . Per abituale negligenza od irregolarità nell ' esercizio dell ' officina , accertate posteriormente alla diffida , il prefetto , sentito il Consiglio provinciale di sanità , può ordinare la chiusura dell ' officina stessa con le modalità stabilite per le farmacie dall ' art . 11 della legge e dall ' art . 17 del presente regolamento . Art . 55 . - Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto ai termini dell ' art . 22 della legge sono a carico del Comune , salvo rivalsa sui proventi dell ' azienda farmaceutica . Capo III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Art . 56 . - Gli statuti delle Società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo , le quali siano alla data della pubblicazione della legge titolari di una o più farmacie , possono essere approvati , agli effetti dell ' ultimo comma dell ' art . 4 della legge stessa ed in deroga dell ' art . 5 , lettera a ) , del presente regolamento , anche se l ' ammissione a socio sia subordinata al possesso di requisiti speciali , oltre che a quello della capacità giuridica e alla mancanza di interessi contrari alla Società . Quelle , fra le Società indicate nel comma precedente , che furono costituite anteriormente al vigente Codice di commercio possono in deroga dell ' art . 4 , seconda parte , lettera a ) , del presente regolamento , corredare la domanda di ammissione al concorso per l ' autorizzazione alla apertura e all ' esercizio di farmacie dello statuto approvato dal prefetto e dei documenti comprovanti l ' esistenza anteriore al 1° gennaio 1883 . Art . 57 . - I titolari delle farmacie contemplate dagli articoli 25 e 26 della legge decadono per le cause di cui all ' art . 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad essi applicabili , si verificano nei riguardi dei titolari stessi e salvi sempre i diritti acquisiti all ' andata in vigore della legge . Nel caso di abituale negligenza ed irregolarità nell ' esercizio della farmacia , la diffida del prefetto deve farsi al titolare autorizzato . Decorso infruttuosamente il termine perentorio , non inferiore a dieci giorni e non maggiore di trenta , che , insieme colla diffida , verrà prefisso , il prefetto pronuncerà la decadenza del titolare dal diritto all ' esercizio farmaceutico a norma dell ' art . 17 del presente regolamento . Art . 58 . - Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni : a ) dal successore , per qualsiasi titolo , del titolare di una delle farmacie di cui all ' art . 25 e del ricevitore del registro competente , ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse , seguito a norma degli articoli 28 e 30 della legge ; b ) dal titolare autorizzato di una delle farmacie indicate agli articoli 25 e 26 della legge , l ' assunzione o la surrogazione del direttore responsabile , per l ' approvazione a norma della prima parte dell ' art . 15 della legge . Art . 59 . - La chiusura delle farmacie di cui all ' art . 24 della 19ge e di quelle per le quali sia pronunciata la decadenza dal diritto all ' esercizio , giusta l ' ultimo comma dell ' art . 26 , deve effettuarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento , in seguito a decreto del prefetto da notificarsi all ' interessato in via amministrativa . Trascorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento senza che la farmacia sia stata chiusa , il prefetto farà procedere alla chiusura forzatamente . Il ricorso contro il provvedimento del prefetto non ha effetto sospensivo . Art . 60 . - Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell ' art . 28 della legge risulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti , è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell ' esercizio della farmacia a termini degli art . 28 e 30 della legge stessa . Art . 61 . - L ' esame pratico al quale saranno ammessi gli assistenti farmacisti già moniti di " patentino " per conseguire un certificato che li abiliti a sostituire temporaneamente il titolare ai sensi del secondo comma dell ' art . 14 della legge , potrà essere dato presso ciascuna delle Università del Regno con le seguenti norme : a ) la Commissione esaminatrice si comporrà di tre professori nominati dalla rispettiva scuola di farmacia che designerà , tra essi , il presidente ; b ) saranno estratti a sorte tre quesiti tra quelli enunciati nel programma di esame , sui quali due commissari interrogheranno il candidato , ciascuno quindici minuti ; c ) il terzo commissario interrogherà il candidato , pure quindici minuti , sulla spedizione delle ricette ; d ) ciascun commissario darà il suo voto sulla proposta di approvazione del candidato , che si intenderà approvato quando la proposta abbia ottenuto la maggioranza dei voti . Art . 62 . - Coloro che aspirano all ' esame di cui al precedente articolo debbono far pervenire la domanda , in carta bollata da lire una , al Ministero dell ' interno ( Direzione generale della sanità pubblica ) entro il 30 settembre 1914 o entro il 30 aprile 1915 a seconda della sessione cui intendono presentarsi . Art . 63 . - La domanda deve contenere il nome e il cognome , la paternità , il luogo di residenza dello aspirante , nonché la indicazione della Università prescelta . Alla domanda debbono unirsi i seguenti documenti : 1° " patentino " originale o , nel caso di smarrimento di esso , una dichiarazione ministeriale o prefettizia da cui risulti il conseguimento del detto titolo ; 2° certificato di buona condotta , debitamente legalizzato , rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede , di data non anteriore a tre mesi ; 3° certificato penale di data non anteriore a tre mesi ; 4° fotografia legalmente autenticata . Art . 64 . - Il ministro dell ' interno decide sulla ammissibilità delle domande e trasmette quelle riconosciute regolari ai rettori delle Università prescelte dai candidati . Art . 65 . - Gli esami hanno luogo in due sessioni , contemporaneamente a quelle ordinarie stabilite nelle singole Università nell ' autunno dell ' anno 1914 e nell ' estate del 1915 . Per poter essere ammesso all ' esame l ' aspirante dovrà versare all ' economato dell ' Università la somma di L . 30 la quale sarà devoluta in parti uguali agli esaminatori a titolo di propina . Coloro i quali sono stati dichiarati idonei riceveranno il certificato di abilitazione secondo il modulo A annesso al presente regolamento . L ' esame verterà sulle materie del programma annesso al regolamento stesso . Art . 66 - Stabilita dal prefetto la pianta organica delle farmacie nei comuni della Provincia , essa verrà pubblicata nel Foglio degli annunzi legali . Essa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale e straordinariamente quando le variazioni della popolazione residente , desunta dai registri di anagrafe regolarmente tenuti , si sono mantenute costanti per un quinquennio . Art . 67 . - La soppressione dell ' armadio farmaceutico , entro il termine di cui all ' art . 33 della legge , dovrà effettuarsi dopo che nel Comune dove si trova sia stato effettivamente istituito un regolare servizio farmaceutico . La liquidazione sarà fatta a cura della Giunta municipale o dell ' opera pia amministratrice con l ' intervento del medico condotto il quale , in base all ' inventario di cui all ' art . 51 del regolamento 19 luglio 1906 , n . 466 , dovrà consegnare gli arredi , gli utensili e i medicinali che ne costituiscono la dotazione . Qualora l ' esercizio farmaceutico sia assunto nel Comune da privati , questi dovranno rilevare la dotazione predetta . In tal caso si adotteranno le norme stabilite dal presente regolamento per la applicazione dell ' art . 8 della legge , anche per quanto concerne la competenza della Commissione permanente in caso di contestazione sul prezzo di rilievo . Art . 68 . - Ai componenti della Commissione permanente di cui all ' art . 3 della legge , quando prendono parte ai lavori , spetta l ' indennità giornaliera di lire quindici ; al segretario quella di lire dieci . Tali spese , eccetto il caso di cui al precedente art . 13 , sono a carico del Ministero dell ' interno . Art . 69 . - Per le ispezioni di cui all ' art . 9 della legge e per quelle ordinarie di cui all ' art . 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 , spetta al farmacista o al chimico che secondo i casi assiste il medico provinciale una indennità giornaliera di lire quindici oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio . Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano le indennità inerenti al grado . Tali spese sono a carico del Ministero dell ' interno . Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie di cui al secondo comma dell ' art . 63 del citato testo unico delle leggi sanitarie che il farmacista , ove sia convinto di contravvenzione , deve rimborsare a termini dell ' art . 201 , lett . d ) , del testo unico stesso . Art . 70 . - Per le ispezioni ordinarie e per quelle straordinarie ordinate dal prefetto alle officine di cui all ' art . 64 del testo unico delle leggi sanitarie spetta al medico provinciale e al chimico ed al farmacista che lo assistono la indennità giornaliera di lire quindici , oltre il rimborso di eventuali spese di viaggio . Pel segretario l ' indennità giornaliera e di L . 10 . Tali spese sono a carico dell ' esercente dell ' officina . Le note relative sono liquidate e rese esecutorie dal prefetto . Art . 71 . - La prima applicazione della tassa d ' ispezione portata dall ' art . 16 della legge avrà luogo nell ' anno 1914 . La relativa matricola dovrà essere formata entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento . Art . 72 . - Le pene pecuniarie indicate all ' art . 21 della legge saranno recuperate e riscosse a mezzo delle cancellerie giudiziarie e dei ricevitori del registro con le forme stabilite dalla tariffa penale e dal titolo II , capo II del regolamento 10 dicembre 1882 , n . 1103 . Sulle dette pene pecuniarie , oltre all ' aggio di riscossione al ricevitore , spetta il premio agli scopritori delle contravvenzioni , nella misura prevista dall ' art . 3 della legge 26 gennaio 1865 , n . 2134 , e , ove trattasi di condanne inflitte con sentenza dell ' autorità giudiziaria , anche il decimo alle cancellerie , ai sensi dell ' art . 5 della legge 8 agosto 1895 , n . 556 . Art . 73 . - Ai ricevitori del registro , incaricati di riscuotere le tasse di concessione stabilite con la tabella A annessa alla legge e le pene pecuniarie di cui all ' articolo precedente , sarà dall ' Amministrazione dell ' interno corrisposto sull ' ammontare delle riscossione un aggio nella misura seguente : per le concessioni fino a L . 1000 di tassa L . 2010; per le concessioni soggette a tassa superiore a L . 1000 , L . 1010 sulla somma eccedente le lire mille . Art . 74 . - Alle contravvenzioni al presente regolamento , in quanto non rientrino in quelle prevedute dalla legge , si applicano le sanzioni penali di cui all ' ultimo comma dell ' art . 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 1° agosto 1907 , n . 636 . Art . 75 . - Sono abrogati gli articoli 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 82 del regolamento generale sanitario approvato con R . decreto 3 febbraio 1901 , n . 45 . Le disposizioni del presente regolamento saranno comprese nel regolamento generale sanitario . MODULO A . Il ministro dell ' interno ecc ... Veduto l ' art . 31 della legge 22 maggio 1913 , n . 468 , dichiara che l ' assistente farmacista sig . : : di munito di patentino rilasciatogli .... .... .... .. è stato riconosciuto idoneo in seguito all ' esame sostenuto presso la Università di addì a sostituire temporaneamente il titolare nell ' esercizio della farmacia , ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 31 della legge 22 maggio 1913 , n . 468 . Il presente certificato sarà registrato presso l ' ufficio di prefettura della Provincia in cui l ' assistente eserciterà le sue mansioni . addì Il ministro PROGRAMMA DI ESAME PER GLI ASSISTENTI FARMACISTI Argomenti dedotti dalla Farmacopea ufficiale , 3a ed . , principalmente fra i medicamenti obbligatori . L ' esame pratico si porta di prevalenza sui caratteri delle sostanze , sul loro riconoscimento , sulle loro impurezze , alterazioni o adulterazioni , e relativi saggi . 1 . Acqua distillata . Acido tartarico e suoi sali ( cremore , t . emetico ) . Oppio e suoi preparati ( laudano , p . Dower ) . 2 . Acqua ossigenata . Formalina , esametilentetramina - Belladonna , giusquiamo , atropina . 3 . Acido cloridrico e cloruri metallici . Resorcina , benzonaftolo - Aloe , rabarbaro , sena . 4 . Cloruro di calce , clorato e permangato potassico . Saponi , empiastri - Cocaina e stovaina . 5 . Jodo e joduri metallici - Jodoformio , canfora e mentolo - Segala cornuta e suoi preparati . 6 . Bromo e bromuri metallici . Salicilati , salolo , aspirina - Acque distillate aromatiche . 7 . Solfo e solfuro potassico . Benzoati , saccarina - Noce vomica e stricnina . Medicatura asettica e antisettica . 8 . Acido solforico e solfati metallici . Acido tannico - Senape nera , carte senapate . Cantaride . 9 . Ammoniaca e suoi sali . Cloralio . Cloroformio . Polveri composte - Colombo , genziana , quassia . 10 . Acido nitrico e nitrati (K.Ag.Bi) . Antipirina . Tiature - Tiglio , pilocarpina . 11 . Acido fosforico , fosfati , ipofosfiti metallici . Fenacetina - Gomme , Gomme - resine , resine . 12 . Anidride arseniosa ( Fowler ) , arseniato , cacodilato sod . Ittiolo - Altea , Poligala , Aconito . 13 . Acido borico e borace - Sulfonale e veronale - Caffeina , Digitale , Sterilizzazione . 14 . Cherms minerale , silicato potassico . Glicerina , olii , grassi , pomate . Ipecacuana . Valeriana . 15 . Carbonati e bicarbonati metallici . Catrame vegetale , creosoto , guajacolo . Melogranato , santonina . 16 . Idrato e sali di potassio . Etere , collodio . China , chinina e sali . 17 . Ossido e sali di magnesio . Acido lattico , lattato ferroso - Estratti . Balsami . 18 . Acqua di calce , sali di calcio , litargirio . Acido acetico , acetati - Sciroppi . Morfina , codeina , eroina . 19 . Ferro ( porfirizzato ) e suoi sali . Zucchero , lattosio , miele , manna - Lanolina , cere . Alcoolati o spiriti . 20 . Mercurio e suoi composti . Acido citrico e citrati - Essenze , infusi , decotti . Amido . Lino . Visto , d ' ordine di Sua Maestà : Il ministro dell ' interno SALANDRA .
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d ' Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I - Dell ' obbligo dell ' istruzione e della scuola primaria Art . 1 . L ' obbligo dell ' istruzione stabilito coll ' art . 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio ; è esteso negli altri comuni , salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17 , a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente . Nei comuni dove al 17 gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore , non si fa obbligo di estenderle ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904 . Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge , lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di lire 150 per ogni classe . rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con approvazione del consiglio provinciale scolastico . Art . 2 . L ' elenco dei fanciulli obbligati per ragione di età a frequentare la scuola pubblica , disposto dall ' art . 3 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all ' albo pretorio per la durata di un mese prima dell ' apertura delle scuole . All ' apertura delle scuole , constatata la non presentazione di fanciulli obbligati , il sindaco , dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali , ne dispone la ricerca , per accertare o la negligenza , ai fini dell ' ammonimento e dell ' applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877 , o lo stato di povertà , ai fini dell ' assistenza scolastica di cui all ' art . 4 . Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti . Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia . Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall ' articolo 4 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 . Art . 3 . Saranno considerali contravventori e assoggettati all ' ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , anche coloro , presso i quali il fanciullo obbligato all ' istruzione tosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902,numero 242 . Art . 4 . I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per . sovvenire gl ' iscritti appartenenti a famiglie povere , sia con la refezione scolastica , sia con la distribuzione di indumenti , di libri di testo e d ' altro occorrente per l ' istruzione , sempreché a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza . I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all ' art . 284 della legge comunale e provinciale , testo unico 4 maggio 1898 , n . 164 . Le autorità di vigilanza e di tutela sui comuni cureranno perché le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa , che non abbia per scopo la pubblica sanità ed incolumità , salvi gl ' impegni contrattuali esistenti . Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti , perché più efficacemente concorrano ai fini dell ' assistenza scolastica . Art . 5 Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori , maschile e femminile , sono affidati e due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all ' uno la prima classe mista e all ' altro la seconda e terza classe parimente miste . La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi . Quando il numero degli alunni sia minore di 50 , anche il corso elementare superiore può essere promiscuo . Il comune , con l ' approvazione del regio provveditore e in via transitoria , ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purché sia provveduto separatamente all ' insegnamento dei lavori femminili . Art . 6 . Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti , potrà il comune affidare l ' insegnamento . in orari diversi , di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse , obbligatorie o facoltative , anche se appartengono l ' una al corso inferiore e l ’ altra al corso superiore , allo stesso insegnante , a condizione che all ' insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo , che verrà stabilito dal consiglio provinciale scolastico . Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato , questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti . Non potrà procedersi all ' applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti , senza previo rapporto dell ' ispettore scolastico , il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall ' art . 11 della legge 19 febbraio 1993 , n . 45 . Art . 7 . Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all ' approvazione del consiglio provinciale scolastico . Tale riordinamento può anche essere provocato dal regio ispettore scolastico e deliberato dal consiglio provinciale scolastico , sentito il consiglio comunale . Il personale insegnante , che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento , deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori , ove si rendano necessari , sia corsi elementari superiori anche di un solo anno . Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre , queste possono in via transitoria essere adibite all ' insegnamento elementare superiore maschile , quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori . Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti , nella parte effettiva ordinaria , deliberati nel bilancio preventivo dell ' esercizio 1904 per l ' istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri ; l ' eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona . Art . 8 . Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno , compiuta la quarta classe elementare , sostenere un esame speciale di maturità valido per l ' ammissione nelle dette scuole , nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento . È abolito l ' esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria . Gli alunni di scuola privata e paterna , nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra . Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali . Art . 9 . Per l ' ammissione all ' esame di maturità , di cui nell ' articolo precedente , sarà corrisposta all ' erario dello Stato una tassa di lire 15 . Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa ; ma dovranno corrisponderla all ' atto del rilascio del diploma ove nell ' esame di maturità non ottenessero i punti suddetti . Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895 , i quali , senza avere sostenuto l ' esame di maturità di cui sopra , si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime , saranno tenuti al pagamento , oltre che delle tasse ordinarie di una sopratassa di lire 20 , ove non giustifichino di averla altra volta pagata . La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto ; e quella d ' iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici , di scuole tecniche , di scuole normali e complementari governative , è aumentata di lire 6 . Art . 10 . Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge , in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5ª classe , si istituirà una sesta classe , riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso , oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative . I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell ' art . 6 . Le lezioni non saranno mai serali né festive . Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni , tenuto conto delle specialità dei vari luoghi . Saranno materie d ' insegnamento della 5ª e 6ª classe : l ' italiano ; nozioni di storia civile d ' Italia del XIX secolo , anche in relazione ai fatti economici ; nozioni delle istruzioni civili dello Stato e di morale civile ; la geografia generale ed economica , in particolare d ' Italia ; la aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica ; nozioni di scienze naturali , fisiche ed igiene ; la calligrafia e il disegno . Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi . Il canto , il lavoro manuale e l ' agraria , e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali , potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del consiglio provinciale scolastico , sempreché i maestri abbiano la relativa idoneità , e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive . Rispettando lo stato transitorio per il triennio , di cui al primo comma del presente articolo , la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio . La tassa di diploma è di lire cinque . Il Ministero della pubblica istruzione , visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore , ed ove ne riconosca l ' equivalenza , potrà consentire che il diploma di licenza elementare conseguito dopo il 6° anno di studio , sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica , salvo il pagamento di una sopratassa di lire 25 . Art . 11 . Nei comuni , nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore , i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori . Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti . In ogni caso , però . chi ha superato l ' esame alla fine del terzo corso elementare avrà diritto all ' iscrizione nelle liste elettorali in conformità delle leggi vigenti . Art . 12 . Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da lire 100 a lire 150 a ciascuno degli insegnanti , i quali con lodevole risultato , certificato dal regio ispettore scolastico , insegnino in scuole serali per adulti analfabeti , ed una retribuzione di lire 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti , che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti , istituite da comuni o enti morali , purché per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del regio provveditore della provincia . Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte , oltre quelle esistenti , nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti , quale risulta dal censimento . La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo art . 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirsi nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma . Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l ' anno anche in diversi periodi ; le festive tutto l ' anno scolastico e l ' insegnamento è settimanale . Per quell ' insegnante che , cessando la scuola serale , continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell ' anno , la retribuzione potrà essere aumentata di 50 lire . L ' insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agl ' insegnarti comunali e con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio ; e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e , in mancanza anche di questi ultimi , a persone giudicate idonee dal consiglio provinciale scolastico , sempre su proposta dell ' ispettore . L ' insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo . Il regolamento per l ' esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive , tenuti anche presenti gli effetti dell ' art . 1 , e stabilirà l ' ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni , nonché il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio , di cui al presente articolo a seconda della classificazione dei comuni . Art . 13 . I corsi serali e festivi comprendono lettura , scrittura , aritmetica ed elementi di sistema metrico . Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici , specialmente appropriati ai bisogni locali . I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni , secondo l ' età e il grado d ' istruzione degli alunni e delle alunne . Art . 14 . Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che , non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna , tuttavia non sappiano leggere e scrivere . Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale . Art . 15 . Compilato , nei modi che saranno stabiliti dal regolamento , l ' elenco dei giovani analfabeti di cui al secondo comma dell ' articolo precedente , il sindaco del comune di residenza li iscriverà d ' ufficio alla scuola serale o festiva , o farà loro intimare il precetto di frequentarla , comunicando l ' elenco al maestro . Trascorso un anno dall ' iscrizione d ' ufficio , gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all ' autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta . Quelli che non l ' abbiano frequentata o che non abbiano profittato abbastanza saranno inscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi , e al termine di questi , se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito regolarmente il corso , incorreranno nella pena dell ' ammenda da lire 2 a lire 25 . È obbligo del maestro di trasmettere l ' elenco degl ' inadempienti al sindaco e si procederà a termine dell ' art . 2 della presente legge . Il pretore nel decidere dell ' applicazione dell ' ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva . Art . 16 . Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d ' armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno , e alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certificherà il fatto , la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso . Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d ' esercizio o rivendita per i nati dopo il 1890 . Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l ' ammissione in qualità di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento . Art . 17 . I comuni , i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere , malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5 , 6 , 7 e 10 della presente legge , sostenere l ' onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica , potranno , in seguito al parere favorevole del consiglio provinciale scolastico , e della giunta provinciale amministrativa , ottenere dal Ministero dell ' istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l ' attualità dell ' obbligo dell ' istruzione elementare superiore proclamato coll ' art . 1 . In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi , il comune può ricorrere alla IV sezione del consiglio di Stato , la quale deciderà anche in merito . Il ricorso è sospensivo . Art . 18 . È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio , agli effetti della presente legge . Il consorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato obbligatorio su parere conforme del consiglio provinciale scolastico e della giunta provinciale amministrativa , sentiti i consigli comunali . Art . 19 . Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell ' anno è data facoltà ai consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei , a condizione che sia aumentato ove occorra e con le norme che verranno stabilite dal regolamento il numero delle scuole classificate . Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge ; ma i contributi al monte pensioni , nonché le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti , saranno uguali a quelli delle scuole annuali . Le deliberazioni dei consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l ' approvazione del consiglio provinciale scolastico , che deve sentire l ' ispettore . Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali , o che erano tali , dello stesso comune . Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Racconigi , addì 8 luglio 1904 Vittorio Emanuele Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : Ronchetti Giolitti Orlando L . Luzzatti E . Pedoni .
ProsaGiuridica ,
ART . 1 . L ' AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE PER L ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE È COSTITUITA : DAL CONSIGLIO SCOLASTICO ; DALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA . IN OGNI PROVINCIA DEVE ESSERE ISTITUITA LA DELEGAZIONE GOVERNATIVA PER L ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE . ART . 2 . IL CONSIGLIO SCOLASTICO È COMPOSTO DI 15 MEMBRI : 1/A IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI ; 2/A DUE MEMBRI NOMINATI DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE TRA PERSONE RESIDENTI NELLA PROVINCIA CHE ABBIANO SPECIALE CONOSCENZA DELL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE ; 3/A IL DIRETTORE O UN INSEGNANTE DI SCUOLA NORMALE NOMINATO DAL MINISTRO : NELLA PROVINCIA CHE MANCHI DI SCUOLA NORMALE , IL CAPO O UN INSEGNANTE ORDINARIO DI SCUOLA MEDIA , NOMINATO DAL MINISTRO ; 4/A L ' ISPETTORE SCOLASTICO ADDETTO ALL ' UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO ; 5/A IL DIRETTORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA O UN DIRETTORE ELETTO DAL COLLEGIO DEI DIRETTORI TRA I SUOI MEMBRI ; 6/A DUE INSEGNANTI ELEMENTARI CHE ABBIANO CONSEGUITA LA STABILITÀ NELL ' UFFICIO E INSEGNINO DA ALMENO UN QUINQUENNIO NELLE PUBBLICHE SCUOLE , ELETTI DAGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PROVINCIA ; 7/A UN RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA , ELETTO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE ; 8/A UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA , ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ; 9/A UN RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DEI COMUNI CHE CONSERVANO LA AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI , ELETTO DAI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI ; 10/A QUATTRO RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO DEI COMUNI CHE HANNO LE SCUOLE ELEMENTARI AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , ELETTI DAI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI . NELLE PROVINCIE CHE NON ABBIAMO COMUNI DI CUI AL N . 9 , IL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI DI CUI AL N . 10 È DI CINQUE . IL CONSIGLIO PROVINCIALE E I CONSIGLIO COMUNALI HANNO LA FACOLTÀ DI SCEGLIERE I LORO RAPPRESENTANTI FUORI DEL PROPRIO SENO . AL CONSIGLIO SCOLASTICO SONO AGGREGATI , CON VOTO CONSULTIVO PER LE MATERIE DI LORO COMPETENZA , L ' INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE E IL MEDICO PROVINCIALE . I SENATORI DEL REGNO E I DEPUTATI AL PARLAMENTO NON POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . IL CONSIGLIO SCOLASTICO È PRESIEDUTO DAL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI E SI ELEGGE IL VICE PRESIDENTE E IL SEGRETARIO . I MEMBRI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO RIMANGONO IN CARICA UN QUADRIENNIO : SI RINNOVANO PER METÀ ALLA FINE DI OGNI BIENNIO ; SONO CONFERMABILI O RIELEGGIBILI . IL TURNO DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI NEL PRIMO BIENNIO SI DETERMINA PER SORTEGGIO , SECONDO LE NORME CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO . LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE SCOLASTICO SONO GRATUITE ; AI CONSIGLIERI CHE NON RISIEDONO NEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA SPETTA , PER LE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO , L ' INDENNITÀ STABILITA DAL REGOLAMENTO . ART . 3 . IL CONSIGLIO SCOLASTICO SI RIUNISCE , ENTRO IL MESE DI MAGGIO , IN SESSIONE ORDINARIA PER L ' APPROVAZIONE DEL BILANCIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELL ' ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1/A LUGLIO DI OGNI ANNO AL 30 GIUGNO DELL ' ANNO SUCCESSIVO . SI RIUNISCE , INOLTRE , OGNI QUALVOLTA OCCORRA , PER INIZIATIVA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI PER DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA , O PER DOMANDA SOTTOSCRITTA DA ALMENO CINQUE CONSIGLIERI ; NEI DUE ULTIMI CASI IL CONSIGLIO È CONVOCATO ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE O DELLA DOMANDA . IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA DELEGAZIONE SCOLASTICA HANNO LA FACOLTÀ DI PROMUOVERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . IL CONSIGLIO È CONVOCATO DAL PROVVEDITORE AGLI STUDI , CON AVVISO RECAPITATO AI SINGOLI CONSIGLIERI ALMENO TRE GIORNI AVANTI IL GIORNO STABILITO PER L ' ADUNANZA . PER LA VALIDITÀ DELL ' ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE OCCORRE LA PRESENZA DI ALMENO UNDICI CONSIGLIERI ; PER LA VALIDITÀ DELL ' ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE BASTA LA PRESENZA DI NOVE CONSIGLIERI . IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI ; LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SI PUBBLICANO MEDIANTE AFFISSIONE ALL ' ALBO DELLA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE . ART . 4 . IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , SENTITO IL PARERE DELLA SEZIONE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , DI CUI ALL ' ART . 77 DELLA PRESENTE LEGGE , HA LA FACOLTÀ DI PROMUOVERE IL DECRETO REALE DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PER GRAVI RAGIONI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI . L ' AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA È , IN TAL CASO , AFFIDATA A UN COMMISSARIO NOMINATO CON DECRETO REALE . IL CONSIGLIO SCOLASTICO È RICOSTITUITO ENTRO I TRE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO . ART . 5 . IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVVEDE PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA : ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE ; AGLI ATTI OPPORTUNI A PROMUOVERE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER OTTENERE DAI COMUNI , CHE LE TRASCURINO , LO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI ; ALL ' APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE DALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE O L ' ACQUISTO , IL RESTAURO , L ' ADATTAMENTO E L ' ARREDAMENTO DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI AD USO DI SCUOLA ; DELLE QUALI PROPOSTE DETERMINA L ' ORDINE DI PRECEDENZA E LE TRASMETTE ALLA DELEGAZIONE GOVERNATIVA PER LE DELIBERAZIONI DEFINITIVE ; ALLE PROPOSTE DELLE ASSEGNAZIONI DA CONCEDERSI DALLO STATO , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 32 DELLA PRESENTE LEGGE , PER L ' ARREDAMENTO DI SCUOLE E L ' ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO ; ALLA VIGILANZA SULLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LE ISTITUZIONI CHE HANNO PER FINE LA ISTRUZIONE E L ' EDUCAZIONE POPOLARE , ANCHE SE COSTITUITE IN ENTE MORALE CON NORME SPECIALI E AMMINISTRAZIONE PROPRIA , FERME RESTANDO , PER LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA , LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 17 LUGLIO 1890 , N . 6972 E 18 LUGLIO 1904 , N . 390; ALLA VIGILANZA SULLE SCUOLE ELEMENTARI PRIVATE ; ALL ' APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI DELIBERATI DAI COMUNI CHE PROVVEDONO ALL ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI ; A TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI , RELATIVE ALL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE , DEFERITE AL CONSIGLIO SCOLASTICO DALLE LEGGI ANTERIORI ALLA PRESENTE . ART . 6 . PER I COMUNI CHE , GIUSTA GLI ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA PRESENTE LEGGE , HANNO LE SCUOLE DIRETTE ED AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA GESTIONE : DEI FONDI E DELLE RENDITE COMUNQUE PROVENIENTI , DESTINATE ALLA ISTRUZIONE E ALL ' EDUCAZIONE ELEMENTARE E POPOLARE TENENDOLE SEPARATE DALLE RENDITE DELLE ISTITUZIONI AVENTI UN FINE SPECIALE CHE DEVE ESSERE RISPETTATO , SALVE , PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA , LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 17 LUGLIO 1890 , N . 6972 E 18 LUGLIO 1904 , N . 390; DELLE ASSEGNAZIONI FATTE DALLO STATO ALLA PROVINCIA , DEI CONCORSI , SUSSIDI RIMBORSI DESTINATI ALL ' ISTRUZIONE E ALL ' EDUCAZIONE ELEMENTARE E POPOLARE ; DEI CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA E DEI COMUNI DETERMINATI DALLA LEGGE E DELIBERATI DAGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELL ' ISTRUZIONE E DELLA EDUCAZIONE ELEMENTARE E POPOLARE ; DELLE TASSE SCOLASTICHE E DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI VERSATI DAGLI ALUNNI . PROVVEDE INOLTRE : ALL ' APPROVAZIONE DEL BILANCIO SCOLASTICO PROVINCIALE ; DEGLI STORNI DALL ' UNA ALL ' ALTRA CATEGORIA DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO , DEL CONTO CONSUNTIVO DELL ' ESERCIZIO FINANZIARIO CHE DOVRÀ ESSERE TRASMESSO , NON PIÙ TARDI DEL 31 OTTOBRE , ALLA CORTE DEI CONTI PER L ' APPROVAZIONE DEFINITIVA ; ALL ' ISTITUZIONE , NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO , DI SCUOLE ELEMENTARI , D ' INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E DI SCUOLE COMPLEMENTARI ; ALLA NOMINA , ALLA PROMOZIONE , AL TRASFERIMENTO , AL COLLOCAMENTO A RIPOSO , AL LICENZIAMENTO DEGLI INSEGNANTI ; A TUTTE LE ATTRIBUZIONI , RELATIVE ALL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE , CONFERITE AL CONSIGLIO COMUNALE DALLE LEGGI ANTERIORI ALLA PRESENTE . ART . 7 . CONTRO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , SALVO QUANTO È STABILITO NELL ' ART . 52 DELLA PRESENTE LEGGE , È AMMESSO , ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 30 , IL RICORSO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE . IL TERMINE DECORRE PER LE PERSONE E PER GLI ENTI DIRETTAMENTE INTERESSATI DAL GIORNO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AD ESSI FATTA IN FORMA AMMINISTRATIVA ; IN TUTTI GLI ALTRI CASI , DAL GIORNO DALL ' AFFISSIONE ALL ' ALBO , SECONDO L ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 3 . ART . 8 . LA DEPUTAZIONE SCOLASTICA È COMPOSTA DI SETTE MEMBRI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . SONO MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA : 1/A IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI ; 2/A UNO DEI CONSIGLIERI SCOLASTICI DI CUI AL N . 2 DELL ' ART . 2; 3/A L ' ISPETTORE SCOLASTICO ; 4/A IL DIRETTORE DIDATTICO ; 5/A DUE RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI CUI AL N . 10 DELL ' ART . 2; 6/A UNO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI . I MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA DI CUI AI NN . 2 , 5 , 6 , SONO ELETTI DAL CONSIGLIO SCOLASTICO ; RIMANGONO IN CARICA PER UN BIENNIO ; SONO RIELEGGIBILI . LA DEPUTAZIONE SCOLASTICA È PRESIEDUTA DAL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI ; IN CASO DI SUA ASSENZA , DALL ' ISPETTORE SCOLASTICO . PER LA VALIDITÀ DELL ' ADUNANZA DELLA DEPUTAZIONE , LA QUALE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI , È NECESSARIA LA PRESENZA DI ALMENO CINQUE DEI SUOI COMPONENTI . I MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA I QUALI , SENZA GIUSTIFICARE L ' ASSENZA , NON SIANO INTERVENUTI A TRE ADUNANZE CONSECUTIVE , SONO DAL CONSIGLIO SCOLASTICO DICHIARATI DECADUTI DALL ' UFFICIO E IMMEDIATAMENTE SOSTITUITI . ART . 9 . LA DEPUTAZIONE SCOLASTICA RAPPRESENTA IL CONSIGLIO E NE ESEGUISCE LE DELIBERAZIONI ; ADOTTA , IN CASO D ' URGENZA , I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , CUI NELLA PRIMA ADUNANZA NE SPETTA LA RATIFICA ; PREPARA IL BILANCIO PROVINCIALE , ALLEGANDOVI , PER CHIARIMENTO , IL PROSPETTO DELLE SPESE PER CIASCUN COMUNE ; PROVVEDE AGLI STORNI DALL ' UNO ALL ' ALTRO CAPITOLO DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO ; AI PRELEVAMENTI DAL FONDO DELLE SPESE IMPREVISTE ; ALLA PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL ' ESERCIZIO FINANZIARIO ; RIFERISCE AL CONSIGLIO SCOLASTICO SULLE PROPOSTE PRESENTATE DAI COMUNI PER LA COSTRUZIONE O L ' ACQUISTO , IL RESTAURO , L ' ADATTAMENTO E L ' ARREDAMENTO DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI A USO DI SCUOLA ; E PER I COMUNI CHE TRASCURINO DI PROVVEDERE DI LORO INIZIATIVA ALLA REGOLARE SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI A USO DI SCUOLA , PROMUOVE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI ; DELIBERA LO SDOPPIAMENTO DELLE CLASSI E , SENTITO IL COMUNE INTERESSATO , L ' ASSUNZIONE TEMPORANEA DEGL ' INSEGNANTI ; DELIBERA SULLE DOMANDE DI CONGEDO E DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PRESENTATE DAGL ' INSEGNANTI ; VIGILA SULL ' ANDAMENTO DELLE SCUOLE ; PREPARA GLI ATTI E LE PROPOSTE PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . ART . 10 . LA DEPUTAZIONE SCOLASTICA FUNZIONA DA CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA . ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA INTERVIENE , CON DIRITTO DI VOTO , ANCHE L ' INSEGNANTE ELEMENTARE MEMBRO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO CHE NON FA PARTE DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA . ART . 11 . IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI : VIGILA SULL ' ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO E DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA ; ORDINA E CURA IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO , DEGLI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE , E DELLE SPESE DELIBERATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO E DALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA ; ORDINA , NEI CASI URGENTI PER RAGIONI SANITARIE O PER GRAVI MOTIVI D ' ORDINE INTERNO , L ' IMMEDIATA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE ELEMENTARE ; SOSPENDE , IN VIA PROVVISORIA , NEI CASI DI GRAVITÀ ECCEZIONALE , GLI IMPIEGATI E GL ' INSERVIENTI DELL ' UFFICIO E DELLE SCUOLE , GL ' ISPETTORI , I VICE ISPETTORI , I DIRETTORI DIDATTICI , GL ' INSEGNANTI ELEMENTARI DELLE SCUOLE AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO . DEI PROVVEDIMENTI ORDINATI PER URGENZA , IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DÀ IMMEDIATA PARTECIPAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GOVERNATIVA ; IN QUANTO ESSI CONCERNONO IL PERSONALE , NE RIFERISCE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI . ART . 12 . LA DELEGAZIONE GOVERNATIVA È COSTITUITA : 1/A DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA ; 2/A DA DUE RAPPRESENTANTI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RESIDENTI NELLA PROVINCIA ; 3/A DA UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTRO DEL TESORO RESIDENTE NELLA PROVINCIA ; 4/A DAL RAGIONIERE CAPO DELLA PREFETTURA . I DELEGATI DI CUI AI NUMERI 2 E 3 , SONO NOMINATI CON DECRETO REALE ; RIMANGONO IN CARICA PER UN QUADRIENNIO E SONO CONFERMABILI NELLO UFFICIO . LA DELEGAZIONE È PRESIEDUTA DAL PREFETTO ; IL QUALE LA CONVOCHERÀ ANCHE SU RICHIESTA DI ALMENO DUE DELEGATI . ART . 13 . LA DELEGAZIONE GOVERNATIVA , IN CONFORMITÀ DELLE NORME EMANATE DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE : APPROVA E RENDE ESECUTIVO AL 1/A LUGLIO DI OGNI ANNO IL BILANCIO PROVINCIALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , DA TRASMETTERSI IN COPIA ENTRO IL 15 LUGLIO AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ; AUTORIZZA GLI STORNI DALL ' UNA ALL ' ALTRA CATEGORIA DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO PROVINCIALE DELIBERATI DAL CONSIGLIO SCOLASTICO E LA DESTINAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI ; PROPONE AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , A NORMA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , LE ASSEGNAZIONE DA CONCEDERSI DALLO STATO PER L ' ARREDAMENTO DI SCUOLE E L ' ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO ; PROPONE AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , A NORMA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , L ' ISTITUZIONE DI SCUOLE E IL CAMBIAMENTO DI CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE ESISTENTI , QUANDO PRODUCANO AUMENTO DI SPESA , CHE SARÀ DELIBERATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE D ' ACCORDO COL MINISTRO DEL TESORO E CON NORME DA STABILIRSI CON REGOLAMENTO ; PROVVEDE D ' UFFICIO , A NORMA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , ALLA FORMAZIONE DEI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE O L ' ACQUISTO , IL RESTAURO , L ' ADATTAMENTO E L ' ARREDAMENTO DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI A USO DI SCUOLA , QUANDO I COMUNI , NONOSTANTE L ' INVITO DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA , TRASCURINO DI PROVVEDERVI DIRETTAMENTE ; APPROVA IN VIA DEFINITIVA , SUL PARERE CONFORME DELL ' UFFICIO DEL GENIO CIVILE E DEL MEDICO PROVINCIALE , I PROGETTI E I PREVENTIVI DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE O L ' ACQUISTO , IL RESTAURO , L ' ADATTAMENTO E LO ARREDAMENTO DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI AD USO DI SCUOLA , L ' ACQUISTO DELLE AREE RELATIVE E LA LORO ESECUZIONE SECONDO L ' ORDINE DI PRECEDENZA STABILITO DAL CONSIGLIO SCOLASTICO PER LA ESECUZIONE DEI PROGETTI , RIFERENDONE AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SUL FONDO A DISPOSIZIONE DA ASSEGNARSI OGNI ANNO ALLA PROVINCIA AI SENSI DELL ' ARTICOLO 26 DELLA PRESENTE LEGGE ; AUTORIZZA IL PREFETTO A DECRETARE , NEI LIMITI DELLA SOMMA ANNUA ASSEGNATA DALLO STATO ALLA PROVINCIA , L ' APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI PROGETTI E L ' ESECUZIONE DELLE OPERE ; COMUNICA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IL RIPARTO FATTO FRA I COMUNI DELLA SOMMA ASSEGNATA DALLO STATO ALLA PROVINCIA PER LA CONCESSIONE A CIASCUNO DI ESSI DEL MUTUO DA PARTE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI , AI SENSI DELL ' ART . 26 DELLA PRESENTE LEGGE ADEMPIE A TUTTE LE ALTRE FUNZIONI CHE LE SIENO DELEGATE DAL GOVERNO DEL RE . ART . 14 . I COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E I COMUNI CAPOLUOGO DI CIRCONDARIO PROVVEDONO , A NORMA DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI , ALL ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI . PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA , L ' AMMINISTRAZIONE È AFFIDATA AL CONSIGLIO SCOLASTICO . ART . 15 . I COMUNI CAPOLUOGO DI CIRCONDARIO HANNO LA FACOLTÀ DI RINUNZIARE ALL ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , E DI CHIEDERE AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , ENTRO UN TRIENNIO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , CHE , A TUTTI GLI EFFETTI DI QUESTA LEGGE , L ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE SIA ASSUNTA DAL CONSIGLIO SCOLASTICO . ART . 16 . I COMUNI CHE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE NON HANNO L ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , HANNO LA FACOLTÀ DI CHIEDERE , ENTRO TRE ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , DI ESSERE AUTORIZZATI AD AMMINISTRARLE DIRETTAMENTE , CONSERVANDO TUTTI I BENEFICI FINANZIARI CONFERITI DALLA PRESENTE LEGGE . L ' AUTORIZZAZIONE POTRÀ ESSERE CONCESSA AI COMUNI CHE , A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , HANNO ADEMPIUTO DA ALMENO CINQUE ANNI CONSECUTIVI TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI ; SE IL NUMERO DEGLI ANALFABETI DEL COMUNE ACCERTATO COL CENSIMENTO DELL ' ANNO 1911 RISULTERÀ NON SUPERIORE AL 25 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE , DAI SEI ANNI IN SU . NONOSTANTE L ' AUTORIZZAZIONE OTTENUTA , L ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE DI DETTI COMUNI È RIASSUNTA DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , SE L ' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA TRASCURATO L ' ADEMPIMENTO DELLA LEGGE E DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI . IN TAL CASO , IL CONTRIBUTO CHE IL COMUNE DEVE VERSARE ALLA TESORERIA DELLO STATO , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 17 DELLA PRESENTE LEGGE , È LIQUIDATO , COMPUTANDO A CARICO DEL COMUNE L ' AMMONTARE DELLE SPESE SCOLASTICHE DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN PIÙ DEL CONTRIBUTO PRECEDENTE , DURANTE IL PERIODO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE SCUOLE . ART . 17 . IL COMUNE , CHE HA LE SCUOLE ELEMENTARI AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , VERSA ANNUALMENTE ALLA TESORERIA DELLO STATO ; 1/A L ' AMMONTARE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE PER STIPENDI , AUMENTI SESSENNALI , E MIGLIORAMENTI DI CARRIERA , RETRIBUZIONI , SUPPLENZE , GRATIFICAZIONI , ASSEGNI ORDINARI DI QUALSIASI NATURA AL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE , AMMONTARE LIQUIDATO E CONSOLIDATO NELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLO STANZIAMENTO COMPLESSIVO MAGGIORE INSCRITTO PER LE SUDDETTE SPESE NEL BILANCIO COMUNALE DEGLI ANNI 1910 E 1911; 2/A L ' AMMONTARE DELLE QUOTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE E STANZIATI NEL BILANCIO DELL ' ANNO 1911 PER LE SCUOLE INSCRITTE AL MONTE PENSIONI A NORMA DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1908 , N . 374 . PEI COMUNI , I QUALI ALL ' ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE NON ABBIANO IN TUTTO O IN PARTE INSCRITTE LE LORO SCUOLE AL MONTE PENSIONI , IL CONTRIBUTO LIQUIDATO A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO SI AUMENTERÀ DELL ' AMMONTARE DEL CONTRIBUTO AL MONTE PER LE SCUOLE ESISTENTI E NON ISCRITTE AL 31 DICEMBRE 1911 MAN MANO CHE LE SCUOLE STESSE SI ANDRANNO INSCRIVENDO AL MONTE PENSIONI . ART . 18 . AL COMUNE SPETTA : FORNIRE LOCALI IDONEI E SUFFICIENTI ALLE CLASSI ESISTENTI E ALLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , DIURNE , SERALI E FESTIVE CHE SARANNO ISTITUITE PROVVEDERE AL RISCALDAMENTO , ALL ' ILLUMINAZIONE , AL SERVIZIO , ALLA CUSTODIA DELLE SCUOLE E ALLE SPESE NECESSARIE PER L ' ACQUISTO , LA MANUTENZIONE , IL RINNOVAMENTO DEL MATERIALE DIDATTICO , DEGLI ARREDI SCOLASTICI , DEGLI ATTREZZI GINNASTICI , E PER LA FORNITURA DEI REGISTRI E DEGLI STAMPATI OCCORRENTI PER TUTTE LE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , NON ESCLUSE LE SCUOLE SERALI E LE FESTIVE ; FORNIRE L ' ALLOGGIO GRATUITO AGL ' INSEGNANTI AI QUALI SIA STATO CONCESSO ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE ; ED A QUELLI AI QUALI VENGA ASSEGNATO L ' ALLOGGIO NEI NUOVI EDIFICI , AI SENSI DELL ' ULTIMO COMMA DELL ' ART . 26 DELLA PRESENTE LEGGE . ART . 19 . IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L ' AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA È FATTO DALLA SEZIONE DELLA TESORERIA PROVINCIALE ALLA QUALE IL COMUNE VERSA I CONTRIBUTI DI CUI ALL ' ART . 17 , CON LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO . A GARANZIA DEL VERSAMENTO SONO APPLICABILI LE NORME PRIVILEGIATE STABILITE A FAVORE DEL MONTE PENSIONI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI NELL ' ARTICOLO 12 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1909 , N . 97 . ART . 20 . LO STATO CONTRIBUISCE ALLE SPESE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO ; 1/A CON IL CONCORSO STABILITO DALLA LEGGE 11 APRILE 1886 , N . 3798; 2/A CON I CONCORSI E RIMBORSI STABILITI DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407; 3/A CON I CONCORSI E RIMBORSI STABILITI PER LE PROVINCIE MERIDIONALI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 1906 , N . 383; 4/A COL RIMBORSO TOTALE DELLA SPESA PER STIPENDI ED ASSEGNI E QUOTE DI CONTRIBUTO AL MONTE PENSIONI PER TUTTE LE SCUOLE CHE DOVESSERO ESSERE ISTITUITE PEI BISOGNI DELL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE ; 5/A COL RIMBORSO DELLA SPESA PER GLI AUMENTI DI STIPENDIO , INDENNITÀ E QUOTE DI CONTRIBUTO AL MONTE PENSIONI STABILITE DALLA PRESENTE LEGGE . ART . 21 . I CONTRIBUTI DELLO STATO SONO VERSATI A SEMESTRE ANTICIPATO . NEL PRIMO ANNO SUCCESSIVO ALLA ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , LE QUOTE DI CONTRIBUTO DELLO STATO SONO CALCOLATE SULLA BASE DELLA LIQUIDAZIONE FATTA AL COMUNE NELL ' ANNO NEL QUALE L ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE È ASSUNTA DAL CONSIGLIO SCOLASTICO . NEGLI ANNI SUCCESSIVI LE ANTICIPAZIONI SEMESTRALI SONO FATTE SULLA BASE DELLA LIQUIDAZIONE DELL ' ANNO PRECEDENTE , SALVA , PER CIASCUN ANNO , LA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA . ENTRO L ' ANNO 1915 IL GOVERNO DEL RE PRESENTERÀ UN DISEGNO DI LEGGE PER ALLEVIARE GLI ONERI FINANZIARI DEI COMUNI , CHE CONSERVINO LA DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , IN RELAZIONE AGLI ONERI RIMASTI A CARICO DEI COMUNI , PER LE CUI SCUOLE ELEMENTARI LA DIREZIONE E L ' AMMINISTRAZIONE SONO AFFIDATE AL CONSIGLIO SCOLASTICO , E PER OVVIARE ALLE MAGGIORI SPEREQUAZIONI DEI CONTRIBUTI CONSOLIDATI . ART . 22 . LA PROVINCIA PROVVEDERÀ AI LOCALI PER IL CONSIGLIO , PER LA DEPUTAZIONE E PER L ' UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ; E LO STATO CONTRIBUIRÀ ALLA SPESA CON LA SOMMA ANNUA DI LIRE 1500 PER CIASCUNA PROVINCIA . ART . 23 . A PRINCIPIARE DALL ' ESERCIZIO FINANZIARIO 1911-912 , È INSCRITTO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IL FONDO DI LIRE 500,000 DA RIPARTIRSI , CON DECRETO REALE , FRA I CONSIGLI SCOLASTICI DELLE PROVINCIE DEL REGNO PER PROVVEDERE ALLE SPESE D ' UFFICIO E DI ARREDAMENTO . TITOLO II . PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI . ART . 24 . PER PROVVEDERE ALL ' ACQUISTO DELLE AREE , ALLA COSTRUZIONE OD ACQUISTO , ALL ' ADATTAMENTO E AL RESTAURO E ALL ' ARREDAMENTO PRINCIPALE RELATIVO ( BANCHI E CATTEDRE ) DEGLI EDIFIZI SCOLASTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E PEI GIARDINI ED ASILI D ' INFANZIA , LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI È AUTORIZZATA A CONCEDERE AI COMUNI O AD ENTI MORALI , CHE PROVVEDANO A SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , O GIARDINI OD ASILI D ' INFANZIA , LA SOMMA DI LIRE 240,000,000 IN 12 ANNI A FAR TEMPO DAL 1 GENNAIO 1911 . LA CONCESSIONE SARÀ FATTA NELLA SOMMA DI LIRE 20,000,000 ALL ' ANNO . LA SOMMA NON IMPEGNATA IN CIASCUN ANNO SI CUMULERÀ CON QUELLA DEGLI ANNI SUCCESSIVI . LA CONCESSIONE AI COMUNI ED AGLI ENTI MORALI SARÀ GARANTITA SECONDO LE NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI . PER GLI ENTI MORALI , E QUANDO LA CONCESSIONE DEL MUTUO NON SIA GARANTITA DALL ' AMMINISTRAZIONE COMUNALE , SARÀ ACCETTATA IN GARANZIA RENDITA SU TITOLI DELLO STATO VINCOLATI PER TUTTA LA DURATA DEL MUTUO . LA CONCESSIONE DEI MUTUI È FATTA PER UN PERIODO MASSIMO DI 50 ANNI , OPPURE DI 30 ANNI QUANDO LA GARANZIA SIA COSTITUITA CON VINCOLO SU RENDITA CONSOLIDATA DELLO STATO . ART . 25 . IL SERVIZIO DEGLI INTERESSI DELLE SOMME MUTUATE A NORMA DELL ' ARTICOLO PRECEDENTE SARÀ ASSUNTO PER INTIERO DALLO STATO E FARÀ CARICO AL BILANCIO DEL MINISTERO DELL ' ISTRUZIONE PUBBLICA . FARÀ CARICO AI BILANCI COMUNALI LA SOLA QUOTA PER L ' AMMORTAMENTO DEL MUTUO , ED I COMUNI DOVRANNO GARENTIRNE IL VERSAMENTO . I VERSAMENTI DELLE SOMME A CARICO DELLO STATO A TITOLO DI INTERESSI , SARANNO FATTI , IN QUOTE ANNUE COSTANTI , DIRETTAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI . SUL RESIDUO CAPITALE AL 31 DICEMBRE 1910 DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI A SAGGI D ' INTERESSE DEL 5.50 , 5.25 , 5 , 4.50 E 4.25 PER CENTO , SARÀ RIDOTTO L ' INTERESSE , A COMINCIARE DAL 1 GENNAIO 1911 , AL SAGGIO DEL 4 PER CENTO , DIMINUENDO RISPETTIVAMENTE DELL'1.50 , 1.25 , 1 , 0.50 E 0.25 PER CENTO , L ' INTERESSE DI FAVORE DEL 3 , DEL 2.50 E DEL 2 PER CENTO DOVUTO DAGLI ENTI MUTUATARI NEGLI ANNI 1911 E SEGUENTI , FERMO RIMANENDO IL PRESTABILITO PIANO DI AMMORTAMENTO . LA RIDUZIONE DELL ' IMPORTO DELLE SINGOLE DELEGAZIONI COMUNALI A FAVORE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI , DIPENDENTE DALLA DETTA DIMINUZIONE D ' INTERESSE , SARÀ OPERATA SENZA RINNOVAZIONE DELLE DELEGAZIONI STESSE . ART . 26 . SULLA QUOTA DI CONCESSIONE ANNUA DI LIRE 20,000,000 PER GLI EDIFICI SCOLASTICI , SARÀ ASSEGNATA IN CIASCUN ESERCIZIO A CIASCUNA PROVINCIA UNA QUOTA , STABILITA PER DECRETO REALE , TENUTO CONTO DELLA POPOLAZIONE , DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI DEI LOCALI SCOLASTICI E DEL NUMERO DELLE SCUOLE DA ISTITUIRE PER I BISOGNI DELL ' ISTRUZIONE OBBLIGATORIA . NEL LIMITE DI TALE QUOTA LA DELEGAZIONE GOVERNATIVA , SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , STABILIRÀ QUALI SIENO GLI EDIFICI AI QUALI SI DEBBA PER IL CARATTERE DI URGENZA PROVVEDERE NELL ' ANNO , E NE DARÀ COMUNICAZIONE AI COMUNI INTERESSATI PEI PROVVEDIMENTI DI LORO COMPETENZA . LA COSTRUZIONE O L ' ACQUISTO , L ' ADATTAMENTO , IL RESTAURO , L ' ARREDAMENTO PRINCIPALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , NEI LIMITI E SECONDO LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE , SONO OBBLIGATORI PER I COMUNI ; CONTRO I QUALI , IN CASO DI RITARDO O DI RIFIUTO A PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA SOLLECITA CONTRATTAZIONE DEI MUTUI E PER TUTTI GLI ALTRI ATTI DI LORO COMPETENZA , SI PROVVEDERÀ D ' UFFICIO , SENTITA LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI NEI RIGUARDI DELLA GARANZIA DEI MUTUI . NEGLI EDIFICI PER SCUOLE RURALI IN LOCALITÀ OVE DIFETTINO CASE DI ABITAZIONE CIVILE SARÀ OBBLIGATORIA ANCHE LA COSTRUZIONE DELL ' ALLOGGIO PER L ' INSEGNANTE . ART . 27 . PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DEI COMUNI CONSIDERATI NEGLI ARTICOLI 59 , 76 E 77 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906 , N . 383 , SI APPLICHERANNO FINO ALLA CONCORRENZA DI 100,000 LIRE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE STESSA , E PER LE SOMME ECCEDENTI LE LIRE 100,000 LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE . IL CONCORSO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DEI MUTUI , DI CUI ALLA DETTA LEGGE 15 LUGLIO 1906 , N . 383 , POTRÀ ESSER CONCESSO NEL PERIODO MASSIMO DI 50 ANNI , IN CORRISPONDENZA DELL ' AMMORTAMENTO DEI MUTUI STESSI . ART . 28 . I MUTUI SARANNO CONCESSI SU RICHIESTA DEL MINISTRO DELL ' ISTRUZIONE E CON DECRETO REALE SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL TESORO . I PROGETTI PER LA COSTRUZIONE O L ' ACQUISTO , L ' ADATTAMENTO E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPILATI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI , SONO APPROVATI CON DECRETO DEL PREFETTO SU CONFORME PARERE DELL ' UFFICIO DEL GENIO CIVILE , DEL MEDICO PROVINCIALE E DELLA DELEGAZIONE GOVERNATIVA , AI SENSI DELL ' ART . 13 DELLA PRESENTE LEGGE . L ' APPROVAZIONE DEL PROGETTO EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865 , N . 2359 . ALLE ESPROPRIAZIONI OCCORRENTI SI APPLICHERANNO LE NORME DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1885 , N . 2892 , PER IL RISANAMENTO DELLA CITTÀ DI NAPOLI . NEL DECRETO DI APPROVAZIONE SARANNO STABILITI I TERMINI ENTRO I QUALI DOVRANNO INCOMINCIARSI E COMPIERSI LE ESPROPRIAZIONI ED I LAVORI . TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI ALL ' ACQUISTO DELLE AREE E ALLA COSTRUZIONE , ALL ' ADATTAMENTO E AL RESTAURO DEGLI EDIFICI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI SARANNO REGISTRATI COL DIRITTO FISSO DI UNA LIRA . ART . 29 . GLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE AL MOMENTO DELLA SUA ATTUAZIONE S ' INTENDERANNO ESTESI ANCHE A QUEI COMUNI , CHE AVESSERO PRESSO LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI PROCEDIMENTI NON ANCORA DEFINITI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEI MUTUI , DI CUI AL PRESENTE TITOLO . ART . 30 . IL CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI SARÀ CONCESSO NELLA STESSA FORMA E MISURA STABILITA NEGLI ARTICOLI 25 E 27 ANCHE A QUEI COMUNI ED ENTI , CHE SI SIANO PROCURATI I CAPITALI OCCORRENTI INDIPENDENTEMENTE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI . RIMANE PER TALI COMUNI FERMO L ' OBBLIGO DI ESTINGUERE I DEBITI COSÌ CONTRATTI IN RATE UGUALI , CALCOLATE SUL PERIODO DI AMMORTAMENTO STABILITO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI . IL CONCORSO SARÀ IN TALI CASI CONCESSO PER DECRETO REALE , SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELL ' ISTRUZIONE E DEL TESORO , OSSERVATE TUTTE LE ALTRE FORMALITÀ STABILITE PER L ' APPROVAZIONE DEL PROGETTO . ART . 31 . LE PROVINCIE E I COMUNI POTRANNO VALERSI DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 24 , 25 , 28 , 29 , E 30 DELLA PRESENTE LEGGE PER LE PALESTRE DI GINNASTICA E PER GLI EDIFICI DESTINATI ALL ' ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA E TECNICA AI QUALI ESSI ABBIANO PER LEGGE OBBLIGO DI PROVVEDERE . L ' ONERE DA ASSUMERSI DALLO STATO PER GLI EDIFICI MENZIONATI IN QUESTO ARTICOLO NON POTRÀ ECCEDERE LIRE 50,000 ANNUE , E I RELATIVI STANZIAMENTI SARANNO ISCRITTI NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL ' ISTRUZIONE PUBBLICA . LA SOMMA NON IMPEGNATA IN CIASCUN ANNO SI CUMULERÀ CON QUELLA DEGLI ANNI SUCCESSIVI . ART . 32 . PER VENIRE IN AIUTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER LE SPESE DI ARREDAMENTO E DI MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI LE SOMME ISCRITTE NEL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SARANNO AUMENTATE A COMINCIARE DALL ' ESERCIZIO 1910-911 E FINO ALL ' ESERCIZIO 1919-920 DI LIRE 100,000 OGNI ANNO . TITOLO III . RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA RURALE UNICA E DEL CORS O POPOLARE . ART . 33 . LE SCUOLE RURALI OBBLIGATORIE CON CLASSI RIUNITE SOTTO UN SOLO MAESTRO CON UNICO ORARIO , ISTITUITE NEI COMUNI E NELLE BORGATE , SARANNO RIORDINATE SECONDO LE NORME SEGUENTI : 1/A NEI COMUNI E NELLE BORGATE OVE SIA ISTITUITA UNA SOLA DI TALI SCUOLE , ALL ' INSEGNANTE CHE VI È PREPOSTO È AFFIDATO L ' INSEGNAMENTO IN ORARI DIVERSI , A NORMA , PER QUANTO RIGUARDA L ' ORARIO , DELL ' ART . 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , DELLA PRIMA CLASSE E DELLA SECONDA E TERZA ; 2/A NEI COMUNI E NELLE BORGATE IN CUI ESISTONO DUE DI TALI SCUOLE , SARANNO ISTITUITE QUATTRO CLASSI MISTE , E L ' INSEGNAMENTO È AFFIDATO IN ORARI DIVERSI ED A NORMA DEL CITATO ART . 6 , PER QUANTO RIGUARDA L ' ORARIO , A DUE INSEGNANTI CON NORME DA STABILIRSI NEL REGOLAMENTO ; 3/A NEI COMUNI E NELLE BORGATE , NEI QUALI TALI SCUOLE SIANO PIÙ DI DUE , SI PROCEDERÀ CON LE STESSE NORME AL RIORDINAMENTO , ISTITUENDO , OVE SIA POSSIBILE , LA QUARTA CLASSE . ART . 34 . NEI COMUNI E NELLE BORGATE , NEI QUALI PER EFFETTO DEL RIORDINAMENTO DI CUI NELL ' ARTICOLO PRECEDENTE SI ISTITUISCE LA QUARTA CLASSE , L ' OBBLIGO DELL ' ISTRUZIONE , LIMITATO PER EFFETTO DELL ' ART . 1 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , AL SOLO CORSO INFERIORE , È ESTESO ALLA QUARTA CLASSE ELEMENTARE . LE CLASSI QUINTA E SESTA NON POTRANNO ESSERE ISTITUITE SE IL COMUNE NON ABBIA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGI DI LEGGE RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE NELLE FRAZIONI . ART . 35 . IL RIORDINAMENTO DELLE SCUOLE DISPOSTO NEGLI ARTICOLI 33 E 34 DOVRÀ ESSERE ATTUATO IN UN TRIENNIO , A COMINCIARE DALL ' ANNO SCOLASTICO 1911 - 912 , NEL PRIMO ANNO SARANNO RIORDINATE LE SCUOLE NELLE QUALI GLI ALUNNI ISCRITTI SUPERARONO NELL ' ANNO SCOLASTICO 1910 - 911 IL NUMERO DI 70; NEL SECONDO ANNO QUELLE NELLE QUALI SUPERERANNO IL NUMERO DI 50; NEL TERZO ANNO LE RIMANENTI . ART . 36 . NELLE SCUOLE RIORDINATE A NORMA DEI PRECEDENTI ARTICOLI , PUÒ L ' AUTORITÀ SCOLASTICA , DOVE L ' AMPIEZZA DELLE ALLE LO CONSENTA , ORDINARE CHE GLI ALUNNI DI CIASCUNA CLASSE RIMANGONO NELL ' AULA DURANTE TUTTO O PARTE DELL ' ORARIO DELL ' ALTRA CLASSE . ART . 37 . GLI INSEGNANTI , PER GIUSTIFICATI MOTIVI DI SALUTE O DI FAMIGLIA LEGALMENTE ACCERTATI , POSSONO CHIEDERE ALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA DI ESSERE DISPENSATI DALL ' ASSUMERE IL SERVIZIO NELLE CLASSI ALTERNATE . LA DISPENSA PUÒ ESSERE ORDINATA D ' UFFICIO DALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA NELL ' INTERESSE DELLA SCUOLA , QUANDO L ' INSEGNANTE NON SIA GIUDICATO IDONEO ALL ' INSEGNAMENTO DI DUE CLASSI . LA DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA COSTITUISCE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO , CONTRO IL QUALE NON È AMMESSO RICORSO IN MERITO . ART . 38 . IL GOVERNO DEL RE PROVVEDERÀ ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DEL CORSO POPOLARE ISTITUITO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 TENENDO CONTO DEI BISOGNI LOCALI . A TALE SCOPO NEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELL ' ISTRUZIONE MAGISTRALE IL GOVERNO PROPORRÀ I PROVVEDIMENTI PER LA PREPARAZIONE DEI MAESTRI AGL ' INSEGNAMENTI DI CARATTERE SPECIALE E PROFESSIONALE CHE SONO CHIAMATI A IMPARTIRE NEL CORSO POPOLARE . TITOLO IV . PROVVEDIMENTI PER I MAESTRI ELEMENTARI E PER I DIRE TTORI DIDATTICI . ART . 39 . IL MINIMO LEGALE DEGLI STIPENDI STABILITO DALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , È AUMENTATO PER L ' ANNO 1911 DI LIRE 100 PER TUTTI I DIRETTORI E MAESTRI ELEMENTARI DI QUALSIASI CATEGORIA . A COMINCIARE DAL 1 GENNAIO 1912 È AUMENTATO : 1/A DI ALTRE LIRE 100 PER I DIRETTORI E I MAESTRI DI TUTTE LE SCUOLE OBBLIGATORIE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA DELLE SCUOLE URBANE E DELLE SCUOLE RURALI ; 2/A DI ALTRE LIRE 200 PER I MAESTRI DI TUTTE LE SCUOLE OBBLIGATORIE NON CLASSIFICATE E DELLE SCUOLE FACOLTATIVE DI GRADO INFERIORE . LE SCUOLE FACOLTATIVE DI GRADO SUPERIORE , LA CUI SPESA FU RESA OBBLIGATORIA A CARICO DEI COMUNI A NORMA DELL ' ART . 1 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , SARANNO CLASSIFICATE , E LA DIFFERENZA TRA LO STIPENDIO CORRISPOSTO EFFETTIVAMENTE AL MAESTRO ED IL MINIMO LEGALE SARÀ A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO . AGLI EFFETTI DELL ' AUMENTO DI STIPENDIO , DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO , TALI SCUOLE SARANNO CONSIDERATE COME OBBLIGATORIE . PER LE SCUOLE FACOLTATIVE DI GRADO SUPERIORE ISTITUITE DOPO IL 1 GENNAIO 1904 , PER LE QUALI NON È STABILITO NELLA LEGGE UNO STIPENDIO MINIMO , L ' AUMENTO DI LIRE 200 S ' INTENDERÀ APPORTATO ALLO STIPENDIO FISSATO DAL COMUNE . PEI COMUNI , CHE CORRISPONDONO AI DIRETTORI ED AI MAESTRI UNO STIPENDIO SUPERIORE ALL ' ATTUALE MINIMO LEGALE , LA MAGGIOR SOMMA DI LIRE 200 E 300 S ' INTENDERÀ CONCESSA COME AUMENTO ALLO STIPENDIO EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO DAL COMUNE . PER I MAESTRI DELLE SCUOLE RURALI , PER LE QUALI SI PROCEDE AL RIORDINAMENTO A NORMA DEGLI ARTICOLI 33 , 34 E 35 DELLA PRESENTE LEGGE , OLTRE ALL ' AUMENTO DELLE LIRE 200 DI STIPENDIO , SARÀ CORRISPOSTA , A TITOLO D ' INDENNITÀ PER LA MAGGIORE OPERA PRESTATA CON L ' INSEGNAMENTO IN CLASSE ALTERNATE , UNA SOMMA DI LIRE 300 , CHE SOSTITUISCE L ' AUMENTO DEI DUE QUINTI DELLO STIPENDIO STABILITO DALL ' ART . 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 . ART . 40 . GLI AUMENTI DEL DECIMO SUGLI STIPENDI ORDINATI ALL ' ART . 2 DELLA LEGGE 11 APRILE 1886 , N . 3798 , CHE SI RIFERISCONO AI SESSENNI IN CORSO , SARANNO LIQUIDATI CON LE NORME VIGENTI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE . GLI AUMENTI PER I SESSENNI COMINCIATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , SARANNO LIQUIDATI SULLA BASE DEGLI STIPENDI AUMENTATI A NORMA DELL ' ART . 39 . ART . 41 . LO STATO RIMBORSERÀ AI COMUNI CHE AVRANNO LA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE O AI CONSIGLI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DA ESSI AMMINISTRATE : 1/A L ' IMPORTO DELLA SPESA PER L ' AUMENTO AGLI STIPENDI A NORMA DELL ' ART . 39; 2/A L ' IMPORTO DELLA SPESA PER IL MAGGIORE ASSEGNO PERCEPITO DAI MAESTRI CHE INSEGNINO IN CLASSI ALTERNATE A NORMA DELL ' ART . 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , PER EFFETTO DELL ' AUMENTO DELLO STIPENDIO ; 3/A L ' IMPORTO DELLA QUOTA MAGGIORE OCCORRENTE PER EFFETTO DELL ' AUMENTO DI STIPENDIO NELLA LIQUIDAZIONE DEI NUOVI AUMENTI SESSENNALI ; 4/A L ' IMPORTO DELLA SPESA OCCORRENTE PER LE INDENNITÀ AI MAESTRI DELLE SCUOLE RIORDINATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 33 , 34 E 35 DELLA PRESENTE LEGGE . ART . 42 . NEI COMUNI , CHE AVRANNO LA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE , LA DIREZIONE DIDATTICA È MANTENUTA A NORMA DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1903 , N . 45 . I COMUNI CHE ABBIANO PIÙ DI 200 CLASSI ELEMENTARI CON MAESTRO PROPRIO DEVONO , COL REGOLAMENTO SCOLASTICO , COSTITUIRE LA DIREZIONE GENERALE O STABILIRE CHE LA DIREZIONE DIDATTICA SIA AFFIDATA A UN CONSIGLIO DI DIREZIONE COMPOSTO DI DIRETTORI , A NORMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE . QUANDO IL NUMERO DELLE CLASSI ELEMENTARI SIA SUPERIORE AL DOPPIO DI QUELLO STABILITO DALLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1903 , N . 45 , QUALE NUMERO MINIMO PER L ' OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE DIDATTICO , IL COMUNE DETERMINERÀ COL REGOLAMENTO SCOLASTICO IL NUMERO DELLE CLASSI ASSEGNATE ALLA VIGILANZA DEL DIRETTORE E DEI VICE - DIRETTORI DIDATTICI . IL COMUNE HA FACOLTÀ DI PROVVEDERE AI POSTI DI DIRETTORE E DI VICE DIRETTORE DIDATTICO , O MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLO FRA GL ' INSEGNANTI DELLO STESSO COMUNE ABILITATI ALLA DIREZIONE DIDATTICA , O MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME . ART . 43 . I MAESTRI E LE MAESTRE DELLE SCUOLE ELEMENTARI , AMMINISTRATE DAI CONSIGLI SCOLASTICI , SONO ISCRITTI IN APPOSITI RUOLI PROVINCIALI , DIVISI PER CLASSI , CORRISPONDENTI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE NEI COMUNI A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI . NELLA FORMAZIONE DEI RUOLI , ESSI PRENDERANNO , IN CIASCUNA CLASSE , IL POSTO CHE LORO SPETTA PER L ' ANZIANITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO , CUMULANDO , A TALE EFFETTO , IL SERVIZIO PRESTATO ANTERIORMENTE IN DIVERSI COMUNI , ANCHE NON APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA . ART . 44 . I COMUNI CHE , SECONDO LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI DI QUESTA LEGGE , CONSERVANO LA DIREZIONE E L ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , SONO TENUTI A PROVVEDERE ANCHE AI POSTI , CHE SI RENDANO DISPONIBILI DURANTE L ' ANNO PEL QUALE SIA STATO INDETTO IL CONCORSO , IN BASE ALLA GRADUATORIA COMPILATA , E CON LE NORME DETTATE DALL ' ART . 7 , COMMA 3/A , DEL TESTO UNICO 21 OTTOBRE 1903 , N . 431 . COL BANDO DEL CONCORSO IL COMUNE HA LA FACOLTÀ DI PROTRARRE A UN BIENNIO LA DURATA ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL ' ART . 4 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1903 , N . 45 . ART . 45 . ALLA NOMINA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , SI PROVVEDE MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI , BANDITO DAL CONSIGLIO . IL CONCORSO SARÀ PER UN NUMERO DI POSTI DETERMINATO DAL NUMERO DEI POSTI VACANTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA E DI QUELLI CHE IL CONSIGLIO SCOLASTICO RITENGA POSSANO RENDERSI VACANTI DURANTE L ' ANNO . LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO SARÀ NOMINATA DALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA A NORMA DEL REGOLAMENTO . LA GRADUATORIA NON POTRÀ COMPRENDERE UN NUMERO DI MAESTRI SUPERIORE AL NUMERO DEI POSTI DETERMINATO DAL BANDO DEL CONCORSO . I CONCORRENTI NON COMPRESI NELLA GRADUATORIA NON SARANNO CLASSIFICATI . ART . 46 . COL REGOLAMENTO PER L ' ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SARANNO DETERMINATE LE CATEGORIE DEI TITOLI , CHE NEI CONCORSI AI POSTI VACANTI NELLE SCUOLE DEBBANO ESSERE SOGGETTI A VALUTAZIONE . PER CIASCUNA CATEGORIA SARANNO DETERMINATI IL MASSIMO E IL MINIMO DEI PUNTI , CHE LA COMMISSIONE PUÒ ASSEGNARE . OSSERVATE LE NORME DI CUI SOPRA , IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON È SOGGETTO A SINDACATO DI MERITO . ART . 47 . IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE PROCEDERÀ CON LE NORME CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO , ALLA ASSEGNAZIONE DEI MAESTRI SECONDO L ' ORDINE DELLA GRADUATORIA , TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DELLA SCUOLA , DEI DESIDERI DEI COMUNI E DELLA INDICAZIONE FATTA DAI MAESTRI . ART . 48 . AI POSTI DELLE TRE CLASSI URBANE SI PROVVEDERÀ DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , PER METÀ CON LA PROMOZIONE PER ANZIANITÀ CONGIUNTA AL LODEVOLE SERVIZIO , TRA I MAESTRI DELLA CLASSE IMMEDIATAMENTE INFERIORE , ANCHE SE DI DIVERSA CATEGORIA , E PER METÀ CON LA NOMINA MEDIANTE CONCORSO DEI MAESTRI DELLE DUE CLASSI IMMEDIATAMENTE INFERIORI , I QUALI ABBIANO OTTENUTO LA STABILITÀ A NORMA DI LEGGE . ART . 49 . FERMA RESTANDO LA DISPOSIZIONE RELATIVA AL TRASFERIMENTO DA UNO AD ALTRO COMUNE DI DIVERSA PROVINCIA , DI CUI ALL ' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1903 , N . 45 , GL ' INSEGNANTI DEL RUOLO PROVINCIALE POSSONO ESSERE TRASFERITI DA UN COMUNE ALL ' ALTRO DELLA STESSA PROVINCIA O PER MERITO E COL LORO CONSENSO , O SU LORO DOMANDA MOTIVATA DA GIUSTIFICATE RAGIONI PERSONALI O DI FAMIGLIA , O PURE PER ECCEZIONALI MOTIVI DI SERVIZIO . IN QUEST ' ULTIMO CASO , I MOTIVI CHE DETERMINARONO IL TRASFERIMENTO , DEBBONO ESSERE INDICATI NEL RELATIVO PROVVEDIMENTO , AVVERSO IL QUALE È AMMESSO RICORSO PER LEGITTIMITÀ E MERITO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , CHE PUÒ SOSPENDERE L ' ESECUZIONE E DECIDERÀ SENTITO IL PARERE DELLA SEZIONE DELLA GIUNTA DI CUI ALL ' ARTICOLO 77 DELLA PRESENTE LEGGE . PEI TRASFERIMENTI D ' UFFICIO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DOVRÀ ESSERE PRESA CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI VOTANTI . PER DESTINARE AD UNA NUOVA SEDE IL MAESTRO È NECESSARIO IL CONSENSO DEL COMUNE NEL QUALE SI VUOLE TRASFERIRLO . IL LICENZIAMENTO PER RAGIONI DIDATTICHE IN SEGUITO A PROVA NON LODEVOLE O PER INFERMITÀ , È DELIBERATO DAL CONSIGLIO SCOLASTICO . LA DELIBERAZIONE DOVRÀ OTTENERE IL SUFFRAGIO DEI DUE TERZI DEI VOTANTI . ART . 50 . GL ' INSEGNANTI ELEMENTARI DEI COMUNI CHE HANNO L ' AMMINISTRAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E POPOLARI , NON POSSONO DI REGOLA ESSERE TRASFERITI DA UNA SCUOLA ALL ' ALTRA DELLO STESSO COMUNE SE NON PER LORO DOMANDA O COL LORO CONSENSO . AL TRASFERIMENTO DA UNA SCUOLA ALL ' ALTRA DEL CENTRO O DI UNA STESSA FRAZIONE POTRÀ TUTTAVIA PROVVEDERSI D ' UFFICIO PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE , PRESA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI , SOLTANTO PER SPECIFICATE RAGIONI DI SERVIZIO , LE QUALI DOVRANNO COMUNICARSI ALL ' INTERESSATO . CONTRO LE DELIBERAZIONI DI TRASFERIMENTO , ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE , È AMMESSO IL RICORSO DEGL ' INTERESSATI ALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA , CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE . NEL RICORSO SI PUÒ DOMANDARE LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO . ART . 51 . SALVO I CASI DI URGENTE NECESSITÀ , I TRASFERIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 49 E 50 , SARANNO DELIBERATI E PARTECIPATI AGLI INTERESSATI ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA NORMALE DELL ' ANNO SCOLASTICO . IL MINISTRO DELL ' ISTRUZIONE , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 49 , E LA DEPUTAZIONE SCOLASTICA , AI SENSI DELL ' ARTICOLO 50 , DOVRANNO PRONUNZIARE LA LORO DECISIONE ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO . ART . 52 . CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PER LE NOMINE , LE CONFERME , LE PROMOZIONI , I TRASFERIMENTI , IL LICENZIAMENTO E LE PUNIZIONI DISCIPLINARI , È AMMESSO IL RICORSO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , IL QUALE DECIDERÀ , SENTITO IL PARERE DELLA SEZIONE DELLA GIUNTA . CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PORTANTI PENA DIVERSA DAL LICENZIAMENTO , DALLA DEPOSIZIONE E DALLA INTERDIZIONE , NON È AMMESSO RICORSO CHE PER SOLI MOTIVI DI VIOLAZIONE DI LEGGE , INCOMPETENZA OD ECCESSO DI POTERE . IL TERMINE PER RICORRERE È DI GIORNI TRENTA DALLA NOTIFICAZIONE ALL ' INTERESSATO DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . IL RICORSO DOVRÀ ESSERE PRESENTATO AL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI E SARÀ DEPOSITATO PER QUINDICI GIORNI NELL ' UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI . UN AVVISO SARÀ AFFISSO , NEI TRE GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO , ALL ' ALBO DELL ' AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE . IL DEPOSITO E LA PUBBLICAZIONE NELL ' ALBO AVRANNO , A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE , VALORE DI NOTIFICAZIONE AI TERZI INTERESSATI . LE STESSE NORME SARANNO SEGUITE PER LA NOTIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO , SALVA LA DISPOSIZIONE DELL ' ART . 7 . ART . 53 . LE PUNIZIONI DISCIPLINARI SONO INFLITTE , PREVIO GIUDIZIO ISTITUITO INNANZI ALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA , NEI MODI E CON LE FORMALITÀ STABILITE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PEI GIUDIZI DISCIPLINARI AVANTI IL CONSIGLIO SCOLASTICO . TITOLO V . ISTRUZIONE ELEMENTARE OBBLIGATORIA PER I MILITARI IN SERVIZIO E SCUOLA PER ADULTI ANALFABETI . ART . 54 . I MILITARI DEL REGIO ESERCITO IN SERVIZIO NON PROSCIOLTI DALLA ISTRUZIONE ELEMENTARE OBBLIGATORIA , A NORMA DELLA LEGGE , O PER I QUALI SIA ACCERTATO CHE NON CONSERVINO L ' ISTRUZIONE RICEVUTA NELLE SCUOLE ELEMENTARI , SONO OBBLIGATI A FREQUENTARE LA SCUOLA ELEMENTARE REGGIMENTALE . L ' AUTORITÀ MILITARE STABILIRÀ DOVE L ' INSEGNAMENTO DEBBA TENERSI . ART . 55 . IL CORSO ELEMENTARE IN QUESTE SCUOLE È DIVISO IN DUE PERIODI ANNUALI DELLA DURATA DI CINQUE MESI CIASCUNO , CORRISPONDENTI AI DUE PERIODI INVERNALI DELLA FERMA . ART . 56 . ALLA FINE DI CIASCUN PERIODO ANNUALE AVRANNO LUOGO IN CIASCUNA SCUOLA GLI ESAMI DI PROSCIOGLIMENTO DALLA ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MILITARI CHE HANNO COMPIUTO IL CORSO ELEMENTARE BIENNALE . I MILITARI SARANNO ESAMINATI DA UNA COMMISSIONE MISTA DI UFFICIALI E MAESTRI NOMINATI D ' ACCORDO FRA L ' AUTORITÀ MILITARE E L ' AUTORITÀ SCOLASTICA . IL CERTIFICATO RILASCIATO DALLA COMMISSIONE AVRÀ VALORE DI PROSCIOGLIMENTO DALL ' ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A NORMA E PER GLI EFFETTI DELLE LEGGI DELLO STATO . ART . 57 . SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL ' AUTORITÀ MILITARE LA SCELTA DEGL ' INSEGNANTI FRA I MAESTRI ELEMENTARI DEL COMUNE SEDE DEL PRESIDIO , OVVERO FRA I MILITARI IN SERVIZIO ATTIVO O IN CONGEDO IVI RESIDENTI . ART . 58 . AI MAESTRI SARÀ CORRISPOSTO UN COMPENSO ANNUO UGUALE AI DUE QUINTI DELLO STIPENDIO STABILITO DALLA LEGGE PER LA CLASSE ALLA QUALE APPARTIENE LA SCUOLA DEL COMUNE . LA SPESA PER TALI COMPENSI È A CARICO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE . TUTTE LE ALTRE SPESE OCCORRENTI PEL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SONO A CARICO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA GUERRA . ART . 59 . IL REGOLAMENTO STABILIRÀ LE NORME ESECUTIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE , SOTTO IL RIGUARDO DIDATTICO E DISCIPLINARE , E DETERMINERÀ I PROGRAMMI DA SVOLGERSI E LE DOTAZIONI DI MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTI A CIASCUNA SCUOLA . ART . 60 . AI MILITARI , CHE ABBIANO COMPIUTA L ' ISTRUZIONE ELEMENTARE NELLE SCUOLE REGGIMENTALI , POTRÀ DALL ' AUTORITÀ MILITARE ESSERE CONCESSO DI FREQUENTARE LE SCUOLE COMPLEMENTARI O PROFESSIONALI CHE ESISTESSERO NELLA SEDE DEL PRESIDIO . ART . 61 . L ' ISTITUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE OBBLIGATORIA PER LE DISPOSIZIONI DEI PRECEDENTI ARTICOLI , SARÀ ESTESA AI MILITARI DELLA REGIA MARINA SECONDO LE NORME CHE SARANNO STABILITE PER DECRETO REALE SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELL ' ISTRUZIONE E DELLA MARINA . ART . 62 . CON DECRETO REALE , SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELL ' INTERNO E DELL ' ISTRUZIONE , SARANNO PURE ISTITUITE RIORDINATE LE SCUOLE ELEMENTARI NELLE CARCERI E NEGLI STABILIMENTI PENITENZIARI . ART . 63 . IL FONDO STANZIATO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , PER EFFETTO DELL ' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , E DELL ' ARTICOLO 69 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906 , N . 383 , PER L ' ISTITUZIONE DI SCUOLE SERALI E FESTIVE , È PORTATO A LIRE 1,700,000 . LA RETRIBUZIONE AGL ' INSEGNANTI NELLE SCUOLE SERALI PER ADULTI ANALFABETI , NON POTRÀ ESSERE MINORE DI L . 200 , NÉ MAGGIORE DI L . 300; E PER LE SCUOLE FESTIVE NON POTRÀ ESSERE MINORE DI LIRE 100 , NÉ MAGGIORE , DI LIRE 150 . NELL ' ISTITUIRE LE SCUOLE SERALI E FESTIVE SI SEGUIRANNO I CRITERI STABILITI NEL CITATO ART . 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 . LA MISURA DELLA RETRIBUZIONE SARÀ STABILITA SULLA BASE DEI RISULTATI OTTENUTI IN CIASCUNA SCUOLA , SECONDO LE NORME DA INDICARSI NEL REGOLAMENTO . TITOLO VI . PROVVEDIMENTI PER L ' ISTRUZIONE MAGISTRALE . ART . 64 . ENTRO I SEI MESI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE IL GOVERNO DEL RE PRESENTERÀ AL PARLAMENTO IL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELL ' ORDINAMENTO DELLA SCUOLA NORMALE , STABILITO DALLA LEGGE 12 LUGLIO 1896 , N . 293 . ART . 65 . PER PROVVEDERE ALLA RIFORMA , DI CUI NELL ' ARTICOLO PRECEDENTE , E AD ISTITUIRE O SUSSIDIARE SCUOLE NORMALI O CONVITTI PER ALUNNE O ALUNNI DI SCUOLE NORMALI , CHE SIANO APERTI DA ENTI MORALI NELLE PROVINCIE DOVE NE SIA RICONOSCIUTO IL BISOGNO PER LA PERCENTUALE ELEVATA DEGLI ANALFABETI O PER LA MANCANZA DEGL ' INSEGNANTI O PER LA INSUFFICIENZA DELLE SCUOLE NORMALI ESISTENTI NELLE PROVINCIE LIMITROFE , SONO INSCRITTI , A COMINCIARE DALL ' ESERCIZIO 1911-12 , NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE I SEGUENTI STANZIAMENTI : ESERCIZIO 1911-12 , LIRE 100,000; 1912-13 , L . 250,000; 1913-14 , L . 400,000; 1914-15 , L . 700,000 L . 1915-16 , SINO ALL ' ESERCIZIO 1920-21 , L . 1,000,000 . CONCORRENDO TUTTE O PARTE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL COMMA PRECEDENTE , IL GOVERNO È AUTORIZZATO A DECRETARE LA ISTITUZIONE DI SCUOLE COMPLEMENTARI E DI SCUOLE NORMALI , PROCEDENDO A TAL FINE ALL ' AMPLIAMENTO O ALLA TRASFORMAZIONE DI COLLEGI , DI CONSERVATORII E DI ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CHE SIANO RITENUTI IDONEI A PREPARARE MAESTRI ELEMENTARI , SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE INTERESSATO . LE NORME GENERALI PER IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE SARANNO STABILITE CON LA LEGGE SPECIALE . NEL DETERMINARE LE SEDI DI NUOVI ISTITUTI DI PREPARAZIONE DEI MAESTRI ELEMENTARI SI TERRÀ ANCHE CONTO DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI OFFERTI DAGLI ENTI LOCALI . ART . 66 . AD OGNI SCUOLA NORMALE DOVRÀ CORRISPONDERE UN CORSO COMPLETO DI SCUOLA ELEMENTARE PER IL TIROCINIO . LE DEPUTAZIONI SCOLASTICHE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI , PER LE SCUOLE ELEMENTARI RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATE , PROVVEDERANNO ALL ' ORDINAMENTO DI TALI CORSI , CHE SARANNO POSTI SOTTO LA DIREZIONE DIDATTICA DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE NORMALI . L ' ASSEGNAZIONE DEGL ' INSEGNANTI ALLE SCUOLE DI TIROCINIO È FATTA DALLA DEPUTAZIONE SCOLASTICA O DALLA GIUNTA COMUNALE , SENTITO , ANNO PER ANNO , IL CONSIGLIO DEI PROFESSORI DELLA SCUOLA NORMALE CON L ' INTERVENTO DELL ' ISPETTORE SCOLASTICO DELLA CIRCOSCRIZIONE . L ' ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DI TIROCINIO SARÀ FATTA , ANNO PER ANNO , ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA PROVA DI MAGGIORE PERIZIA DIDATTICA FORNITA DALL ' INSEGNANTE . L ' INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI TIROCINIO NON POTRÀ ESSERE MINORE DI LIRE 150 ALL ' ANNO E SARÀ DETERMINATA DAL REGOLAMENTO . ART . 67 . PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI DESTINATI ALLE SCUOLE NORMALI E PER IL RESTAURO E L ' AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI , I COMUNI GODRANNO LE STESSE FACILITAZIONI CONCESSE DAL TITOLO II DELLA PRESENTE LEGGE , PER QUANTO RIGUARDA GLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI . LA SOMMA OCCORRENTE SARÀ CONCESSA IN MUTUO AI COMUNI DALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI IN AUMENTO ALLA SOMMA STABILITA ALL ' ART . 24 . ART . 68 . OLTRE AL FONDO INSCRITTO IN BILANCIO PER EFFETTO DELLE LEGGI 12 LUGLIO 1896 , N . 293 , E 24 MARZO 1907 , N . 116 , PER BORSE DI STUDIO , LE QUALI SONO CONSERVATE NEL NUMERO E NELL ' AMMONTARE ATTUALE , È INSCRITTA , PEL CONFERIMENTO DI ALTRE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ALUNNI DELLE SCUOLE NORMALI , UNA MAGGIORE SOMMA DI L . 60,000 PER L ' ESERCIZIO 1910-911 , CHE SARÀ AUMENTATA DI L . 120,000 PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI , FINO A RAGGIUNGERE LA SOMMA DI L . 600,000 . L ' AMMONTARE DI CIASCUNA NUOVA BORSA DI STUDIO È DI L . 500 PER GLI ALUNNI E 400 PER LE ALUNNE . LE BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI SI POSSONO CONCEDERE , CON LE GARANZIE CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO , ANCHE PER GLI STUDI PREPARATORI ALLE SCUOLE NORMALI , FATTI NELLE SCUOLE MEDIE PUBBLICHE DI PRIMO GRADO . DI QUESTE BORSE , VENTI SARANNO DESTINATE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLA SARDEGNA CHE VORRANNO FREQUENTARE I CORSI DI PERFEZIONAMENTO PEI LICENZIATI DALLE SCUOLE NORMALI . LA CONCESSIONE DELLE BORSE NON POTRÀ ESSERE FATTA ALL ' ALUNNO LA CUI FAMIGLIA DIMORI NELLA CITTÀ SEDE DELLA SCUOLA NORMALE . NEL REGOLAMENTO SARANNO STABILITE LE NORME PEL CONFERIMENTO DI TUTTE LE BORSE DI STUDIO CONTEMPLATE NEL PRESENTE ARTICOLO . TITOLO VII . ADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO SCOLASTICO . ART . 69 . LA VIGILANZA SULL ' ADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO SCOLASTICO È AFFIDATA AL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI , IL QUALE LA ESERCITA IN OGNI CIRCOSCRIZIONE PER MEZZO DELL ' ISPETTORE O DEL VICE - ISPETTORE SCOLASTICO . QUESTI VIGILANO , SECONDO LE NORME CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO : 1/A SULLA FORMAZIONE DELL ' ELENCO DEGLI OBBLIGATI ALL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE ; 2/A SULLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE APERTE NEL COMUNE ; 3/A SULLA FREQUENZA DEGL ' ISCRITTI ; 4/A SULLA RICERCA DEGLI OBBLIGATI , A NORMA DELL ' ART . 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407; 5/A SULL ' ADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGO SCOLASTICO STABILITO PER GLI ADULTI ANALFABETI DALL ' ART . 14 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407; 6/A SULL ' OSSERVANZA DELL ' OBBLIGO DELLA ISTRUZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE VI ADEMPIONO CON L ' ISTRUZIONE PRIVATA O PATERNA . NEL CASO D ' INADEMPIMENTO DELL ' UFFICIO COMUNALE E DEI MAESTRI NEL COMPIERE ENTRO I TERMINI STABILITI , GLI ATTI PRESCRITTI PER ASSICURARE LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI , LA REGOLARE TENUTA DEI REGISTRI D ' ISCRIZIONE E DI FREQUENZA E LA DENUNCIA DEI MANCATI ALL ' AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER L ' APPLICAZIONE DELLE AMMENDE , L ' ISPETTORE E IL VICE - ISPETTORE PROVVEDONO D ' UFFICIO , SOSTITUENDOSI ALLE AUTORITÀ CHIAMATE A COMPIERE I SINGOLI ATTI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO . NEL CASO D ' INADEMPIMENTO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMUNALI , L ' ISPETTORE O IL VICE - ISPETTORE POSSONO VALERSI PER LA RICERCA DEGLI OBBLIGATI A NORMA DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , DEL CONCORSO DEGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA . ART . 70 . GLI ALUNNI CHE RICEVONO L ' ISTRUZIONE PER MEZZO DI SCUOLE PRIVATE O CON L ' INSEGNAMENTO IN FAMIGLIA , ALLA FINE DELL ' ULTIMO ANNO DELL ' OBBLIGO SCOLASTICO DEBBONO PRESENTARSI AGLI ESAMI DEL CORSO CORRISPONDENTE ALLA LORO ETÀ , NELLE SCUOLE PUBBLICHE . QUESTI ESAMI SARANNO DATI IN UNA SESSIONE STRAORDINARIA E LA COMMISSIONE SARÀ PRESIEDUTA DALL ' ISPETTORE O DAL VICE - ISPETTORE DELLA CIRCOSCRIZIONE , O , QUANDO CIÒ NON SIA POSSIBILE , DA UN MAESTRO DESIGNATO DALL ' ISPETTORE . DELLA COMMISSIONE FARÀ PARTE UN INSEGNANTE DELLA SCUOLA PRIVATA . LA COMMISSIONE , NEL RIFERIRE SULL ' ANDAMENTO DEGLI ESAMI , SEGNALERÀ AL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI LE SCUOLE CHE ABBIANO DATO RISULTATI CATTIVI O INSUFFICIENTI . SULLA RELAZIONE DEL REGIO PROVVEDITORE , IL CONSIGLIO SCOLASTICO RICHIAMERÀ IL DIRETTORE DELLA SCUOLA A PROVVEDERE PER I MIGLIORAMENTI RICONOSCIUTI NECESSARI ; E QUANDO NELL ' ESAME DELL ' ANNO SUCCESSIVO SIA ACCERTATA LA INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI , IL CONSIGLIO NE RIFERIRÀ AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , IL QUALE POTRÀ ANCHE IN TAL CASO APPLICARE IL DISPOSTO DELL ' ART . 5 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859 , N . 3725 . TITOLO VIII . ASSISTENZA SCOLASTICA . ART . 71 . PER PROVVEDERE AL SERVIZIO DELL ' ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCRITTI NELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI , È ISTITUITO IN OGNI COMUNE IL PATRONATO SCOLASTICO . NELLE CITTÀ DI MAGGIOR POPOLAZIONE IL PATRONATO PUÒ ESSERE DIVISO IN SEZIONI NEI DIVERSI QUARTIERI . ALL ' ASSISTENZA IL PATRONATO PROVVEDERÀ NELLE FORME PIÙ PRONTE E PIÙ PRATICHE PER ASSICURARE L ' ISTRUZIONE E LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA , E PREFERIBILMENTE CON LA ISTITUZIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA , CON LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER VESTI E CALZATURE , CON LA DISTRIBUZIONE DI LIBRI , QUADERNI ED ALTRI OGGETTI SCOLASTICI . INOLTRE IL PATRONATO VERRÀ IN AIUTO ALL ' ISTRUZIONE POPOLARE COL PROMUOVERE LA FONDAZIONE DI GIARDINI ED ASILI D ' INFANZIA , DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E POPOLARI , DI RICREATORI ED EDUCATORI , COL DIFFONDERE LA MUTUALITÀ SCOLASTICA , CON L ' ISTITUIRE SCUOLE SPECIALI PER L ' EMIGRAZIONE E PER ALTRI BISOGNI LOCALI , E CON TUTTI GLI ALTRI MEZZI RITENUTI EFFICACI , SECONDO LE CONDIZIONI DEI LUOGHI , A COMPLETARE L ' OPERA DELLA SCUOLA . ART . 72 . IL PATRONATO SCOLASTICO È ENTE MORALE . ESSO È COSTITUITO DI SOCI FONDATORI , DI SOCI BENEMERITI , DI SOCI ANNUALI . IL PATRONATO È AMMINISTRATO DA UN CONSIGLIO COMPOSTO : a ) DALL ' ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE E DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE ; b ) DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL ' INFUORI DEI CONSIGLIERI ; c ) DEL DIRETTORE DIDATTICO O DEL VICE ISPETTORE SCOLASTICO O DELL ' INSEGNANTE ELEMENTARE ANZIANO ; d ) DI DELEGATI DELLE ISTITUZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI IN NUMERO PROPORZIONATO AL CONTRIBUTO VERSATO DAI RISPETTIVI ENTI A FAVORE DELL ' ASSISTENZA SCOLASTICA ; e ) DI DELEGATI DELLE VARIE CATEGORIE DI SOCI ELETTI DALLA ASSEMBLEA GENERALE ; f ) DI INSEGNANTI ELEMENTARI ELETTI DAGL ' INSEGNANTI DEL COMUNE . LO STATUTO DEL PATRONATO SCOLASTICO STABILIRÀ LE NORME PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DELL ' ISTITUTO . IL COMUNE , UDITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRONATO SCOLASTICO , STABILIRÀ PER REGOLAMENTO LE NORME PER LA NOMINA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI AUSILIARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE . ART . 73 . LO STATUTO DEL PATRONATO SCOLASTICO , PROPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE , È APPROVATO DALLA DELEGAZIONE GOVERNATIVA , SENTITO IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE . ART . 74 . IL PATRONATO ADEMPIE AI SUOI FINI ; 1/A CON I CONTRIBUTI DEI SOCI ; 2/A CON I SUSSIDI DELLO STATO ; 3/A CON LE SOMME CHE AI FINI DELL ' ASSISTENZA SCOLASTICA SONO STANZIATE NEI BILANCI DEL COMUNE , DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI , SPECIALMENTE DEGLI ISTITUTI DI BENEFICIENZA ; 4/A CONDONI , LEGATI E ALTRI EVENTUALI PROVENTI . LE SOMME DI CUI AL N . 3/A SARANNO VERSATE ALL ' AMMINISTRAZIONE DEL PATRONATO NEI MODI E TERMINI CHE SARANNO STABILITI DAL REGOLAMENTO . FERMO RESTANDO PER I COMUNI IL DISPOSTO DELL ' ART . 4 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , L ' AUTORITÀ TUTORIA NON APPROVERÀ QUALSIASI NUOVA SPESA FACOLTATIVA , O AUMENTO DI SPESA FACOLTATIVA ORDINARIA O STRAORDINARIA IN CONFRONTO A QUELLE INSCRITTE NEI BILANCI ALL ' ATTO DELLA PROMULGAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , CHE NON ABBIA PER ISCOPO LA SANITÀ E L ' INCOLUMITÀ PUBBLICA , QUANDO IN CORRELAZIONE ALLA MEDESIMA NON SI SIA AUMENTATO DEL 2 PER CENTO DELLA SPESA STESSA IL FONDO DESTINATO ALL ' ASSISTENZA SCOLASTICA . LE SOMME STANZIATE NEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE ALL ' ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE PER L ' ASSISTENZA SCOLASTICA O PER SUSSIDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI QUALSIASI NATURA NON POTRANNO ESSERE DIMINUITE . ART . 75 . IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DEL PATRONATO SONO SOGGETTI ALL ' APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . ART . 76 . PER VENIRE IN AIUTO ALLE ISTITUZIONI AUSILIARIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE , IL FONDO GENERALE INSCRITTO NEL CAPITOLO 216 DELLO STATO DI PREVISIONE PER L ' ESERCIZIO 1910-911 SARÀ AUMENTATO , A COMINCIARE DALLO ESERCIZIO 1910-911 E PER 5 ESERCIZI CONSECUTIVI , FINO A RAGGIUNGERE LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO DI L . 920,000 . IL FONDO INSCRITTO NEL CAPITOLO N . 217 DELLO STATO DI PREVISIONE DELL ' ESERCIZIO 1910-911 PER SUSSIDI A BIBLIOTECHE POPOLARI , A BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E MAGISTRALI E AD ASSOCIAZIONI OD ENTI CHE PROMUOVONO LA DIFFUSIONE E L ' INCREMENTO DI ESSE BIBLIOTECHE , È PORTATO A L . 105,500 . QUESTO STANZIAMENTO POTRÀ ESSERE AUMENTATO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI CON LA LEGGE DEL BILANCIO . IL FONDO GENERALE PER ASSEGNI E SUSSIDI AD ASILI E GIARDINI D ' INFANZIA , ISCRITTO NEL CAPITOLO N . 205 DELLO STATO DI PREVISIONE PER L ' ESERCIZIO 1910-911 , È PORTATO A L . 574,000 IN SEI ESERCIZI , A COMINCIARE DALL ' ESERCIZIO 1910-911 FINO ALL ' ESERCIZIO 1915-916 . TITOLO IX . PROVVEDIMENTI PER I SERVIZI CENTRALI E PROVINCIALI . ART . 77 . È ISTITUITA NELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , LA SEZIONE PER L ' ISTRUZIONE PRIMARIA E POPOLARE . LA SEZIONE È COMPOSTA : 1/A DI TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE , NOMINATI DAL MINISTRO ; 2/A DEL DIRETTORE GENERALE DELL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE O DI CHI NE FA LE VECI ; 3/A DI UNA PERSONA SCELTA DAL MINISTRO FRA QUELLE CHE PER OPERE O PER INSEGNAMENTI SIENO VENUTE IN FAMA DI SINGOLARE PERIZIA NELLE DISCIPLINE PEDAGOGICHE ; 4/A DI UN DIRETTORE E DI UN PROFESSORE ORDINARIO , DA ALMENO SETTE ANNI , DELLE SCUOLE NORMALI , ELETTI RISPETTIVAMENTE DAI CAPI D ' ISTITUTO E DAI PROFESSORI DI SCUOLE NORMALI REGIE ; 5/A DI UN REGIO ISPETTORE SCOLASTICO NOMINATO DAL MINISTRO ; 6/A DI UN DIRETTORE DIDATTICO E DI DUE INSEGNANTI ELEMENTARI CHE ABBIANO ALMENO DIECI ANNI DI SERVIZIO , ELETTI RISPETTIVAMENTE DAI DIRETTORI E DAGL ' INSEGNANTI ELEMENTARI . IL MINISTRO NOMINA , FRA I TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE , IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE . IL PRESIDENTE E I MEMBRI DELLA SEZIONE DURANO IN CARICA UN QUADRIENNIO ; SONO RICONFERMABILI O RIELEGGIBILI . I MEMBRI DELLA SEZIONE DI CUI AL N . 1/A DECADRANNO DALL ' UFFICIO QUANDO CESSINO DI FAR PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE . IL VOTO DEL PRESIDENTE PREVALE IN CASO DI PARITÀ . ART . 78 . LA SEZIONE DÀ PARERE SULLE QUESTIONI CONCERNENTI I PROGRAMMI E L ' INDIRIZZO PEDAGOGICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E POPOLARE , DEI GIARDINI D ' INFANZIA E DELLE ALTRE ISTITUZIONI CHE ABBIANO PER FINE L ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E SUB - ELEMENTARE , E SUI RICORSI RELATIVI AI LIBRI DI TESTO . IL PARERE DELLA SEZIONE PUÒ ESSERE RICHIESTO SUI PROGETTI DI LEGGE O DI REGOLAMENTI , CHE RIFLETTANO L ' ORDINAMENTO DELL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE . ART . 79 . SONO ISTITUITI DIECI POSTI DI ISPETTORI CENTRALI PER INVIGILARE L ' ANDAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA E COORDINARE IL LAVORO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI . SEI POSTI DI ISPETTORE CENTRALE SARANNO CONFERITI IN SEGUITO A CONCORSO PER TITOLI ED ESAME TRA GLI ISPETTORI SCOLASTICI , CHE ABBIANO ALMENO UN TRIENNIO EFFETTIVO DI SERVIZIO , E QUATTRO A SCELTA DEL MINISTRO FRA I FUNZIONARI DELL ' AMMINISTRAZIONE DELL ' ISTRUZIONE O TRA PERSONE CHE ABBIANO PARTICOLARE CONOSCENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE . AL CONCORSO SARANNO AMMESSE ANCHE LE ISPETTRICI , MA PER UNO SOLO DEI SEI POSTI . ART . 80 . IL NUMERO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI SARÀ GRADATAMENTE AUMENTATO IN UN TRIENNIO DALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE , SECONDO I BISOGNI DELL ' AMMINISTRAZIONE , E NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 400 . L ' AMPLIAMENTO DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI SARÀ FATTO PER UN TERZO IN CIASCUN ANNO CON TRE DISTINTI CONCORSI . LA FORMAZIONE DI NUOVE CIRCOSCRIZIONI SARÀ APPROVATA ANNUALMENTE PER DECRETO REALE SULLE PROPOSTE DEI CONSIGLI SCOLASTICI , TENUTO CONTO DEI MAGGIORI BISOGNI DELLE SINGOLE REGIONI . IL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEGLI STIPENDI SARÀ FORMATO IN CONFORMITÀ DELLA TABELLA A ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE . PER LE PROMOZIONI DEGLI ISPETTORI AL GRADO DI PRIMI ISPETTORI SI SEGUIRANNO LE NORME STABILITE DALL ' ART . 5 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 22 NOVEMBRE 1908 , N . 693 , PER LE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO SEGRETARIO . SONO TUTTAVIA AMMESSI ALL ' ESAME DI CONCORSO PER MERITO PEI POSTI DISPONIBILI PER L ' AMPLIAMENTO DEL RUOLO DOPO IL PRIMO SECONDO CONCORSO TUTTI GLI ISPETTORI CHE ABBIANO ALMENO QUATTRO ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO COME ISPETTORI . ART . 81 . NEI COMUNI CHE HANNO LA SCUOLA AMMINISTRATA DAL CONSIGLIO SCOLASTICO È SOPPRESSA LA DIREZIONE DIDATTICA . SONO ISTITUITI 1000 CIRCOLI D ' ISPEZIONE , CHE AVRANNO NORMALMENTE PER BASE LA CIRCOSCRIZIONE MANDAMENTALE . LE CIRCOSCRIZIONI MANDAMENTALI , SOTTO LA DIRETTA DIPENDENZA DEL REGIO ISPETTORE SCOLASTICO , SONO RETTE DA VICE - ISPETTORI NOMINATI IN SEGUITO A CONCORSO PER TITOLI ED ESAME FRA I MAESTRI FORNITI DEL DIPLOMA DI DIREZIONE DIDATTICA E SECONDO LE NORME CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO . I VICE - ISPETTORI SONO ISCRITTI IN APPOSITO RUOLO , DIVISO IN TRE CLASSI IN CONFORMITÀ DELLA TABELLA A - BIS ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE . LE PROMOZIONI ALLE CLASSE SUPERIORI SI FARANNO METÀ PER ANZIANITÀ CONGIUNTA A LODEVOLE SERVIZIO E METÀ PER MERITO . ART . 82 . PER LA PRIMA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI VICE - ISPETTORI , I DIRETTORI DIDATTICI EFFETTIVI FORNITI DI REGOLARE ABILITAZIONE E NOMINATI REGOLARMENTE PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1910 , CHE SIANO IN SERVIZIO DI COMUNI SOGGETTI ALL ' AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO , SARANNO ISCRITTI NEL RUOLO DEI VICE - ISPETTORI , SENZA ESAME E SULLA BASE DELLO STIPENDIO GODUTO COME DIRETTORI . I DIRETTORI , CHE HANNO UNO STIPENDIO SUPERIORE A QUELLO DELLA PRIMA CLASSE DEI VICE - ISPETTORI , CONSERVERANNO LA DIFFERENZA AD PERSONAM . I DIRETTORI DIDATTICI CON INSEGNAMENTO NOMINATI PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1910 NEI COMUNI LE CUI SCUOLE SONO AMMINISTRATE DAL CONSIGLIO SCOLASTICO , SONO CONSERVATI NELLA LORO CONDIZIONE ATTUALE E CON GLI ASSEGNI AD ESSI CORRISPOSTI SUI BILANCI COMUNALI PER L ' ESERCIZIO 1910 , SEMPRE QUANDO SIANO MUNITI DEL TITOLO DI ABILITAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ABBIANO ESERCITATO IL LORO UFFICIO LODEVOLMENTE A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO . QUESTI DIRETTORI SARANNO ALLA IMMEDIATA DIPENDENZA DEGLI ISPETTORE O DEI VICE - ISPETTORI SCOLASTICI . ART . 83 . IN OGNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA , ALLA DIPENDENZA DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI , È ISTITUITO UN UFFICIO SCOLASTICO , COMPOSTO NORMALMENTE DI UN FUNZIONARIO DELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA , DI UN FUNZIONARIO DELLA CARRIERA DI RAGIONERIA E DI DUE IMPIEGATI D ' ORDINE . PEI POSTI D ' IMPIEGATO D ' ORDINE NELL ' UFFICIO SCOLASTICO SI DARÀ , A PARITÀ DI OGNI ALTRA CONDIZIONE LA PREFERENZA AGLI IMPIEGATI D ' ORDINE NEGLI ISTITUTI D ' ISTRUZIONE MEDIA . SARÀ ADDETTO ALL ' UFFICIO SCOLASTICO UN ISPETTORE SCOLASTICO ; E NELLE PROVINCIE OVE NE SIA DAL MINISTRO RICONOSCIUTO IL BISOGNO , ANCHE UN VICE - ISPETTORE . I REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E I PREDETTI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI , DI RAGIONERIA E D ' ORDINE , COSTITUIRANNO IL RUOLO DELL ' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IN CONFORMITÀ DELLA TABELLA B , ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE . DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE . ART . 84 . AI RUOLI DELL ' AMMINISTRAZIONE CENTRALE SARANNO APPORTATE LE MODIFICAZIONI STABILITE NELLA TABELLA C , ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE . IL MINISTRO HA FACOLTÀ DI SCEGLIERE I TITOLARI AI POSTI DI NUOVA CREAZIONE OLTRE CHE TRA I FUNZIONARI DELLE AMMINISTRAZIONI DA LUI DIPENDENTI , ANCHE TRA I FUNZIONARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO . AI TRASFERIMENTI DEGL ' IMPIEGATI DALL ' UNA ALL ' ALTRA AMMINISTRAZIONE SI PROVVEDE CON DECRETO REALE SECONDO LE NORME CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO . IN CIASCUNA CATEGORIA L ' EGUAGLIANZA DI STIPENDIO COSTITUISCE L ' EGUAGLIANZA DI GRADO E DI CLASSE FRA GL ' IMPIEGATI DELL ' AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE IN CONFORMITÀ DELLA TABELLA D , ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE . PER OCCUPARE I POSTI DI PRIMO SEGRETARIO E DI PRIMO RAGIONIERE NELL ' AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE SONO VACANTI E QUELLI CHE RISULTERANNO VACANTI PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA TABELLA C , ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE , SARÀ INDETTO UN ESAME DI IDONEITÀ IN CONFORMITÀ DELL ' ART . 5/A DEL TESTO UNICO 22 NOVEMBRE 1908 , N . 693 , AL QUALE SARANNO AMMESSI I SEGRETARI E I RAGIONIERI DELL ' AMMINISTRAZIONE STESSA CHE ABBIANO COMPIUTO I CINQUE ANNI DI SERVIZIO . ART . 85 . ENTRO UN ANNO DALLA PROMULGAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , IL MINISTRO DELL ' ISTRUZIONE HA FACOLTÀ DI COLLOCARE A RIPOSO D ' UFFICIO I REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI , CHE ABBIANO ACQUISTATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE E CHE A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON SIANO RITENUTI IDONEI ALL ' UFFICIO DI PROVVEDITORE . I PROVVEDITORI , I QUALI PROVENGONO DALL ' INSEGNAMENTO MEDIO , POTRANNO , SU DOMANDA O D ' UFFICIO , ESSERE TRASFERITI , PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE , NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI O DEI CAPI D ' ISTITUTO DELLE SCUOLE MEDIE DONDE PROVENGONO , CONSERVANDO AD PERSONAM LA DIFFERENZA FRA LO STIPENDIO DI CUI SONO PROVVISTE E QUELLO DEL NUOVO UFFICIO . ART . 86 . I CONCORRENTI DICHIARATI ELEGGIBILI NEL CONCORSO A POSTI DI ISPETTORE E ISPETTRICE SCOLASTICI BANDITO IN DATA 6 GIUGNO 1908 SARANNO ASSUNTI IN SERVIZIO SENZA NUOVO CONCORSO . ART . 87 . LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO SCOLASTICO E AGLI UFFICI DELL ' AMMINISTRAZIONE LOCALE ENTRERANNO IN VIGORE COLLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE ; TUTTE LE ALTRE , A COMINCIARE DAL 1 LUGLIO 1911 . IL PASSAGGIO DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA DAI COMUNI AL CONSIGLIO SCOLASTICO , SARÀ , ENTRO L ' ANNO 1913 , STABILITO CON DECRETO REALE PER CIASCUNA PROVINCIA , A MANO A MANO CHE SIASI PROVVEDUTO ALLA COSTITUZIONE EGLI UFFICI PROVINCIALI , ALLA FORMAZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE ED ALLA SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNI E CONSIGLI SCOLASTICI . FINO ALL ' EMANAZIONE DEL DECRETO REALE L ' AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA CONTINUERÀ AD ESSERE ESERCITATA DAI COMUNI , SECONDO LE NORME ATTUALMENTE VIGENTI . ART . 88 . NESSUNA DELLE SCUOLE ELEMENTARI O POPOLARI COMUNALI ESISTENTI ALL ' ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , ANCHE SE NON OBBLIGATORIA A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI , PUÒ ESSERE SOPPRESSA . ART . 89 . NEI PAESI NEI QUALI SI PARLA ABITUALMENTE LA LINGUA FRANCESE , L ' INSEGNAMENTO DI QUESTA LINGUA DOVRÀ ESSERE IMPARTITO DAL MAESTRO IN TUTTE LE CLASSI ELEMENTARI E IN ORE AGGIUNTE ALL ' ORARIO DELLE SCUOLE MEDESIME . NEI SUDDETTI COMUNI OVE SIANO ISTITUITE LA 5/A E 6/A CLASSE POPOLARI , L ' INSEGNAMENTO DEL FRANCESE DOVRÀ ESSERE SEMPRE IMPARTITO COME MATERIA OBBLIGATORIA OLTRE LE TRE ORE DELL ' ORARIO PER LE MATERIE OBBLIGATORIE . A TALE SCOPO IL FONDO INSCRITTO NELLO STATO DI PREVISIONE PER L ' ESERCIZIO 1910-911 PER L ' INSEGNAMENTO DEL FRANCESE NEI COMUNI DELLA VALLE D ' AOSTA SARÀ DI LIRE 20,000 , E DI LIRE 10,000 , PER LE VALLI DI SUSA E DEL PINEROLESE . ART . 90 . LE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DELL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE , INSCRITTE NELLA TABELLA E , ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE , NON POTRANNO , IN CIASCUNO DEGLI ESERCIZI DAL 1911-912 AL 1920-921 , SUPERARE L ' AMMONTARE COMPLESSIVO STABILITO PER CIASCUN ESERCIZIO NELLA TABELLA MEDESIMA . È CONSENTITO TUTTAVIA DI VARIARE CON LA LEGGE DI BILANCIO LA RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI SECONDO I BISOGNI DEI SINGOLI SERVIZI . È ISTITUITO UN FONDO DI RISERVA ALLO SCOPO DI AUMENTARE GLI STANZIAMENTI INDICATI NELLA TABELLA E , QUALORA SI MANIFESTI IL BISOGNO DI PROVVEDERE A MAGGIORI SPESE PER EFFETTO DELLA PRESENTE LEGGE E DELLE LEGGI ANTERIORI SULL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE . LE SOMME CHE ALLA CHIUSURA DI CIASCUN ESERCIZIO RISULTERANNO DISPONIBILI SUL COMPLESSO DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI ALLE SPESE PER LA ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE , SARANNO TRASPORTATE COL RENDICONTO CONSUNTIVO AL PREDETTO FONDO DI RISERVA . CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO , DI CONCERTO COL MINISTRO DELL ' ISTRUZIONE PUBBLICA , POTRANNO ESSERE AUTORIZZATI PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA , SIA IN CORSO DI ESERCIZIO PER PROVVEDERE A SOPRAVVENUTI BISOGNI DEI SERVIZI DELL ' ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE , SIA ALLA CHIUSURA DELL ' ESERCIZIO PER COPRIRE LE EVENTUALI ECCEDENZE DI SPESA . LA QUOTA DEL FONDO DI RISERVA CHE NON SIA STATA IMPIEGATA IN UN ESERCIZIO , SARÀ PORTATA IN AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA DELL ' ESERCIZIO SUCCESSIVO . ART . 91 . È AUTORIZZATA L ' ISCRIZIONE , NELLA PARTE STRAORDINARIA DEL BILANCIO PER L ' ESERCIZIO 1910-911 , DELLE SOMME OCCORRENTI PER PROVVEDERE ALL ' ANTICIPAZIONE AI CONSIGLI SCOLASTICI DEI CONCORSI E RIMBORSI STABILITI DALLE LEGGI 11 APRILE 1886 , N . 3798 , E 8 LUGLIO 1904 , N . 407 , PER IL PRIMO SEMESTRE DELL ' ANNO SOLARE 1911 . ART . 92 . GLI STANZIAMENTI DISPOSTI IN VIRTÙ DEGLI ARTICOLI 67 ( PRIMO COMMA ) , 71 , 72 E 77 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906 , N . 383 , IN FAVORE DELLE PROVINCIE MERIDIONALI , PER LA SARDEGNA , PER LA SICILIA , E PER LE PROVINCIE DI ANCONA , ASCOLI PICENO , MACERATA , PESARO E URBINO , PERUGIA E ROMA , PER ISOLA D ' ELBA , CAPRAIA E GIGLIO , ECCETTUATO IL COMUNE DI ROMA , CONTINUERANNO AD ESSERE EROGATE A VANTAGGIO DELLA ISTRUZIONE NELLE STESSE PROVINCIE A NORMA DELLA CITATA LEGGE . ART . 93 . LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PAGARSI ANNUALMENTE DAI COMUNI A NORMA DELL ' ARTICOLO 17 SARÀ FATTA D ' ACCORDO TRA I CONSIGLI SCOLASTICI ED I COMUNI ED APPROVATA DAL MINISTERO . IN CASO DI DISSENSO TRA COMUNI E CONSIGLI SCOLASTICI SULL ' AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ANNUO , UNA COMMISSIONE PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D ' APPELLO , E NELLE PROVINCIE OVE MANCHI LA CORTE DI APPELLO , DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA , E COMPOSTA DI UN COMMISSARIO MEMBRO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DESIGNATO DAL CONSIGLIO MEDESIMO . E DI UN COMMISSARIO ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE , DETERMINERÀ L ' AMMONTARE DEL CONTRIBUTO . LA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE È ESECUTIVA . CONTRO LA LIQUIDAZIONE RESTA SALVA L ' AZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA . ART . 94 . CON SPECIALE REGOLAMENTO SARANNO STABILITE LE NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER I CONSIGLI PROVINCIALI , DI CUI AL TITOLO I DELLA PRESENTE LEGGE . ART . 95 . OLTRE AI REGOLAMENTI SPECIALI INDICATI DALLA PRESENTE LEGGE , IL GOVERNO PROVVEDERÀ ALLA RIFORMA DEL REGOLAMENTO GENERALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 6 FEBBRAIO 1908 , N . 150 . ART . 96 . A TUTTE LE CARICHE ED UFFICI ELETTIVI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE LEGGE POSSONO ESSERE CHIAMATE ANCHE LE DONNE . ART . 97 . LE FUNZIONI ATTUALMENTE AFFIDATE AL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO PER L ' ISTRUZIONE MEDIA SARANNO ESERCITATE DA UNA GIUNTA PROVINCIALE PER LE SCUOLE MEDIE , PRESIEDUTA DAL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI , E COMPOSTA DI DUE RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA , ELETTI DAI RISPETTIVI CONSIGLI , DEL MEDICO PROVINCIALE E DI DUE CAPI E DI DUE INSEGNANTI D ' ISTITUTI GOVERNATIVI D ' ISTRUZIONE MEDIA , RESIDENTI NELLA PROVINCIA , DESIGNATI OGNI TRIENNIO CON DECRETO MINISTERIALE . I MEMBRI ELETTIVI SONO SEMPRE RIELEGGIBILI . ART . 98 . LA DISPOSIZIONE DELL ' ART . 26 , ULTIMO COMMA , SI APPLICA ANCHE AGLI EDIFICI PER LE SCUOLE URBANE NEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908 , FINCHÉ DIFETTINO CASE DI ABITAZIONE CIVILE . ART . 99 . LE DISPOSIZIONI DEGLI ART . 5 E 6 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1909 , N . 490 , SI APPLICANO AI MAESTRI E DIRETTORI , CHE SI TROVINO IN SERVIZIO PER PROVVEDIMENTO DELL ' AUTORITÀ COMUNALE ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 1910 . GL ' INSEGNANTI , I QUALI , APPARTENENDO AL PERSONALE DELLE SCUOLE PAREGGIATE , COME QUELLE DEI TRACOMATOSI , DEFICIENTI E SIMILI , DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DEI GIARDINI D ' INFANZIA , MANTENUTI DAL COMUNE , SONO STATI ASSUNTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER PROVVEDIMENTO DELL ' AUTORITÀ COMUNALE ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 1910 , SONO CONSERVATI NELL ' UFFICIO ATTUALE , PURCHÈ SIANO FORNITI DI LEGALE ABILITAZIONE ALL ' INSEGNAMENTO ELEMENTARE E SARANNO NOMINATI AI POSTI VACANTI IN SEGUITO A DUE ANNI DI LODEVOLE SERVIZIO . HANNO GLI STESSI DIRITTI GLI INSEGNANTI FORNITI DI LEGALE ABILITAZIONE , CHE , PROVENENDO DA SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE , SIANO ENTRATI IN SERVIZIO DEL COMUNE PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1910 . GL ' INSEGNANTI FORNITI DI LEGALE ABILITAZIONE CHE SI TROVANO INCARICATI DELL ' INSEGNAMENTO ELEMENTARE DA PIÙ DI SEI MESI ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE , AVRANNO DIRITTO DI PRENDERE PARTE AI CONCORSI PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE , ANCHE SE ABBIANO SUPERATO I LIMITI DI ETÀ STABILITI COI REGOLAMENTI . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON POTRANNO PREGIUDICARE GLI EFFETTI LEGALI ANCORA IN VIGORE DEI CONCORSI BANDITI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE . LE GRADUATORIE DEI CONCORSI BANDITI NELL ' ANNO 1910 ( O NELL ' ANNO 1909 , OVE NON FURONO BANDITI CONCORSI NEL 1910 ) , AVRANNO EFFETTO FINO AL 30 GIUGNO 1912; MA L ' EFFICACIA DELLA GRADUATORIA PER L ' ANNO DAL 1 LUGLIO 1911 AL 30 GIUGNO 1912 SARÀ SUBORDINATA ALL ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI PRIMI QUATTRO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO . ART . 100 . AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE , NELLE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA IL CAPOLUOGO DI DISTRETTO CHE ABBIA UNA POPOLAZIONE NON INFERIORE A 10,000 ABITANTI È CONSIDERATO COME CAPOLUOGO DI CIRCONDARIO . ART . 101 . È ABROGATA LA LEGGE 29 GIUGNO 1905 , N . 295 . ART . 102 . SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTRARIE ALLA PRESENTE LEGGE . ART . 103 . IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO , SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN ADUNANZA GENERALE , A COORDINARE E PUBBLICARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE CON LE ALTRE LEGGI VIGENTI RELATIVE ALLA ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE . ORDINIAMO CHE LA PRESENTE , MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO , SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D ' ITALIA , MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO . DATA A ROMA , ADDÌ 4 GIUGNO 1911 VITTORIO EMANUELE GIOLITTI - CREDARO - TEDESCO - SPINGARDI - LEONARDI - CATTOLICA . VISTO , IL GUARDASIGILLI : FINOCCHIARO - APRILE .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I . CAPO I . Del Consiglio superiore . Art . 1 . Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 36 membri oltre il Ministro che lo presiede . Sei di questi membri , sono eletti dal Senato tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati gli uni gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario , sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti . I deputati continueranno a far parte del Consiglio , anche se cesseranno dal mandato parlamentare , fino alla scadenza della nomina . L ' elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica . Dodici sono liberamente scelti dal Ministro , che li propone alla nomina Regia . Gli altri dodici saranno designati al Ministri dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici universitari , nelle proporzioni da fissarsi col regolamento . Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono onere confermati . Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione . Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio , secondo le norme elio saranno stabilito dal regolamento . Art . 2 . Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell ' insegnamento . In tal caso un Consigliere designato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione . Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni . Art . 3 . Ove il Ministro non presieda di persona , il Consiglio io presieduto dal vice - presidente eletto dal Re fra i membri di esso ad ogni biennio . Un funzionario del Ministero adempie le funzioni di segretario del Consiglio Per la validità dello deliberazioni si richiede la presenza di almeno 19 consiglieri . Art . 4 . Il Consiglio si raduna due volle l ’ anno , ma può essere convocato straordinariamente . Una Giunta di quindici membri , scelti dal Ministro tra i consiglieri , provvede alla spedizione degli affari ,.unenti . I membri della Giunte sono distribuiti in sezioni , in guisa rappresentare equamente tutti i gradi dell ' insegnamento . Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più d ' una sezione . Un Decreto Reale provvederà al regolamento della Giunta , e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell ' esercizio effettivo delle loro funzioni . Art . 5 . Sono riservati al Consiglio plenario : 1° i pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull ' ordinamento degli studi , lo stato degl ' insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina ; 2° gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l ' abilitazione al libero insegnamento , 3° i giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino , o la loro deposizione , o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi ; 4° le relazioni periodiche sulle condizioni dell ' insegnamento pubblico , e della coltura nazionale , colle opportune osservazioni o proposte . Art . 6 . Il Consiglio giudica dei mancamenti e dello colpe imputate ai professori delle Università , quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi ; udite sempre le difese dell ' incolpato . Art . 7 . Può tuttavia il Ministro , in caso d ' urgenza o per far cessare un grave , scandalo , sospendere d ' autorità propria un professore universitario , sino a provvedimento da emanare dal Consiglio superiore . Art . 8 . Il Consiglio conosce in via d ' appello della esclusione o della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti della Università . Art . 9 Al termine d ' ogni quinquennio , il Consiglio superiore presenta al Ministro una relazione dello stato della istruzione superiore , con lo osservazioni e proposte . che stimerà convenienti . A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali dello autorità scolastiche . Art . 10 . Può il Ministro , anche s richiesta del Consiglio , chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione , sempre quando non trattasi di questioni personali , salvo il caso previsto dall ' art . 38 del presente testo unico . Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio . TITOIA II . CAPO II . Dell ' istruzione superiore . Art . 11 . L ' istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù , già fornita delle cognizioni generali che si acquistano nell ' insegnamento secondario , per gli uffici o le professioni per le quali si richiedono accurati studi speciali , e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria . Art . 12 . Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Bologna , Cagliari , Catania , Genova , Macerata , Messina , Modena , Napoli , Padova , Palermo , Parma , Pavia . Pisa , Roma , Sassari , Siena e Torino ; nel R . Istituto di studi superiori di Firenze ; nella R . Accademia scientifico - letteraria di Milano ; nel R . Istituto tecnico superiore di Milano ( comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica ) ; nella R . Scuola superiore politecnica di Napoli ; nel Politenico di Torino ; nelle RR . Scuole d ' applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma , nelle RR . Scuole superiori di medicina veterinaria dì Milano , Napoli e Torino ; nella R . Scuola navale superiore dì Genova . Sarà data , in parte , negli Istituti universitari , conservati a norma dell ' art . 10 della legge 10 febbraio 1861 n . 69 sull ’ istruzione secondaria classica nelle provincie napoletana . Con Decreto reale si potrà ampliare l ’ insegnamento attuale in detti Istituti , o anche sopprimerlo , se verrà creduto vantaggioso . Art . 13 . L ' insegnamento superiore comprende guarire Facoltà : 1° giurisprudenza ; 2° medicina e chirurgia ; 3° scienze fisiche , matematiche e naturali ; 4° lettere e filosofia . Inoltre le scuole di medicina veterinaria . le scuole di farmacia , le scuole d ' applicazione per gli ingegneri e scuole d ' agraria . L ' Università di Napoli ha cinque Facoltà : la Facoltà di filosofia e lettere , di scienze matematiche , di scienze naturali , di medicina e chirurgia e di giurisprudenza . Nell ' Università di Napoli la cattedra di storia della chiesa , come insegnamento complementare , è aggregata alla Facoltà di lettere e filosofia . Nelle altre università gli insegnamenti già costituenti le Facoltà di teologia , soppresse con la legge 26 gennaio 1873 , n . 1251 , quando abbiano un generale interesse , di cultura storica , filologica e filosofica possono essere dati nella Facoltà di lettere e filosofia , giusta il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione . Nell ' Università di Roma vi è la cattedra dantesca , il cui professore è eletto con l ' applicazione dell ' art . 91 del presente testo unico e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione . Alla scuola d ' applicazione per gli ingegneri dell ' università di Palermo è annessa la sezione industriale . Art . 14 . Le spese di questi stabilimenti e degli istituti che ne fanno parte , o vi sono annessi , saranno a carico dello Stato , salvo disposizioni di leggi speciali . Le proprietà però le ragioni ed i beni di ogni maniera , di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso , saranno loro mantenuti a titolo di dotazione , che potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati . I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell ' attivo che sarà attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono . CAPO III . Delle materie d ' insegnamento . Le materie di insegnamento nelle diverse Facoltà , Scuole o Istituti sono fondamentali o complementari . Sono fondamentali le seguenti materie , gli insegnamenti delle quali devono essere dati in un determinato stadio di tempo e per le quali l ' esame o la frequenza sono obbligatorie per il conseguimento di lauree o diplomi . Facoltà di giurisprudenza 1 . Introduzione allo stadio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile . 2 . Istituzioni di diritto romano . 3 . Diritto civile . 4 . Diritto romano . 5 . Diritto ecclesiastico . 6 . Diritto e procedura penale . 7 . Diritto commerciale . 8 . Diritto costituzionale . 9 . Diritto amministrativo e scienza dell ' amministrazione . 10 . Diritto finanziario e scienza delle finanze . 1l . Diritto internazionale . 12 . Procedura civile ed ordinamento giudiziario . 13 . Storia del diritto romano . 14 . Storia del diritto italiano . 15 . Filosofia del diritto . 16 . Economia politica . 17 . Statistica . 18 . Medicina legale . Facoltà di medicina e chirurgia . 1 . Fisica sperimentale . 2 . Chimica inorganica o organica . 3 . Botanica . 4 . Zoologia e anatomia comparata . 5 . Anatomia umana normale ( descrittiva o sistematica , topografica e microscopica ) 6 . Fisiologia . 7 Patologia generale . 8 . Farmacologia sperimentale e tossicologia . 9 . Anatomia ed istologia patologica . 10 . Patologia speciale medica dimostrativa . 11 . Patologia speciale chirurgica dimostrativa . 12 . Clinica medica generale e semeiotica . 13 . Clinica pediatrina , 11 . Clinica chirurgica generale , semeiotica e medicina operatoria . 15 . Clinica ostetrica e ginecologica . 16 . Clinica oculistica . 17 . Clinica delle malattie nervose e mentali . 18 Igiene e polizia medica . 19 . Medicina legale . 20 . Clinica dermosifilopatica . Facoltà di scienze fisiche , matematiche e naturali 1 . Fisica sperimentale . 2 . Chimica inorganica . 3 . Chimica organica . 4 . Mineralogia . 5 . Botanica . 8 . Geologia , 7 . Zoologia . 8 . Anatomia e fisiologia comparate . 9 . Analisi algebrica 10 . Analisi infinitesimale . 11 . Geometria analitica . 12 . Geometria proiettiva con disegno . 13 . Geometria descrittiva con disegno . 14 . Disegno d ' ornato e di architettura elementare ( che potrà essere dato nell ’ Istituto di Belle Arti , quando esista nella città dove ha sede l ' Università ) . 15 . Meccanica razionale l6 . Geodesia teoretica . 17 . Fisica matematica . 18 . Analisi superiore . I9 . Geometria superiore . 21 Meccanica superiore . Facoltà di lettere e filosofia . 1 . Filosofia . 2 . Filosofia morale . 3 . Pedagoga . 4 . Storia della filosofia . 5 . Letteratura italiana . 6 . Letteratura latina 7 . Letteratura greca . 8 . Grammatica greca e latina . 9 . Archeologia . 10 . Storia comparata delle lingue classiche e neo - latine . 11 . Storia comparata delle letterature neo - latine . 12 . Storia antica . 13 . Storia moderna . 14 . Geografia . Scuola di farmacia . 1 . Chimica inorganica ed organica . 2 . Fisica sperimentale . 3 . Mineralogia . 4 . Botanica generale . 5 . Zoologia . 6 . Chimica farmaceutica e tossicologia . 7 . Materia medica ( farmacognosia ) e farmacologia . 8 . Igiene . È inoltre obbligatorio un corso di chimica bromatologica da darsi per incarico . Art . 16 . Nella facoltà di filosofia e lettere dell ' Università di Torino e nella Accademia di Milano potranno essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne , come eziandio cori speciali di letteratura e di filosofia , nonché corsi temporanei relativi di diversi rami di scienze a complemento delle altre facoltà . Art . 17 . La durata , l ' ordine e la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami verranno determinati in un regolamento generale da approvarsi con decreto reale e nei regolamenti delle singolo Facoltà e Scuole . Capo IV . Del corpo accademico . Art . 18 . Il corpo accademico è formato in tutte le Università . dai professori ordinari , dai professori straordinari divenuti stabili e , là dove vi sono , dai dottori aggregati . Sezione I . Dei professori ordinari e straordinari . Art . 19 . La nomina dei professori ordinarie straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti : l ° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l ' art . 24 del presente testo unico ; 2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori , perché potrà _ essere titolo sufficiente per la nomina , anche indipendentemente da un concorso , la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti e con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia . Art . 20 . Il concorso è aperto a tutti a si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche . È bandito per titoli ; tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell ’ attitudine didattica , e , occorrendo , anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno . La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal Ministro tra i cultori della materia , e in parte tra quelli di scienze affini , a proposta collettiva di tutte le facoltà , a cui appartiene la cattedra , secondo le norme che verranno stabilite per regolamento . Non farà dichiarazione di eleggibilità ; proporrà al più tre candidati in ordine di merito , e non mai alla pari , con relazione motivata su tutti i concorrenti . Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore che li rassegnerà al Ministro con le proprie osservazioni se occorreranno . Art . 21 . Il risultato del concorso è valido per la Università e la cattedra per cui fu bandita Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l ' anno dalla deliberazione del Consiglio superiore , di cui in fine dell ' articolo precedente , essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della facoltà alla quale occorre di provvedere ; ma , anche trattandosi di un concorso per ordinario , i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari . Art . 22 . Il professore ordinario è nominato con Decreto Reale . Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno , e per la conferma sarà udita la Facoltà . Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio , egli acquista la stabilità , che gli verrà riconosciuta con Decreto Reale , sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 23 . I professori straordinari divenuti stabili potranno , sulla proposta della facoltà , essere promossi ordinari nell ' Università presso cui trovano : 1° . purché il Ministro , sentito Consiglio superiore , riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della facoltà o per la cultura scientifica , e che , date le condizioni del momento , essa meriti di esser . coperta con un ordinario a preferenza di altri ; 2° purché gli straordinari , che aspirano a diventar ordinari , dimostrino , con nuovi lavori pubblicati , con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicaz , o e , la loro operosità scientifica . Il giudizio sui meriti dei candidati sarà affidato ad una commissione nominata ai sensi del 2° comma dell ' art . 20 . Art . 24 . Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina , prescindendo da ogni concorso , le persone che per opere , per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare . Per le nomine nell ' Università di Napoli dovrà udirsi il Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 25 . Il numero dei professori ordinari e straordinari è fissato dallo tabelle . A , B , C , del presente testo unico . Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materie fondamentali o complementari , oltre quelli assegnati nelle tabelle A , B , C , può essere istituito se non per legge . È fatta eccezione a questa disposizione per il Regio Politecnico di Torino o per gli altri Istituti di cui all ' art . 114 del presente testo unico . Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato , maggiore di quello indicato nell ' art . 114 sopracitato . Art . 26 . In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario . Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante , si potrà soltanto sdoppiare la cattedra mediante incarico , su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore , Art . 27 . ( Lo stipendio dei professori ordinari delle Regio Università e degli Istituti superiori indicati nella tabella D , annessa al presente testo unico è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500 . Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L . 10.000 con quattro aumenti quinquennali di L . 750 ciascuno . Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari . I Direttori di gabinetti , laboratori o cliniche oltre allo stipendio normale nella qualità di professori , hanno uno speciale assegno che non può essere minore di L . 500 , né maggiore di L . 1000 . Il regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni . Art . 28 . Nessun può essere investito simultaneamente della qualità di professore in due diverse Facoltà . Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari . Art . 29 . Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari . Possono essere conferiti incarichi di materie fondamentali , sia nello stessa Università o nello stesso Istituto , sia in acro Istituto superiore regio nella stessa sede . Por le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole , l ’ insegnamento dovrà essere impartito dal professore titolare , senza che gli competa alcuna speciale retribuzione . Ove però a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione , l ' insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso , si potrà istituire un corso speciale , il quale sarà dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare . Art . 30 . I posti di ordinario , che si renderanno vacanti nel ruolo , di cui all ' art . 25 e alle tabelle A e C , del presente testo unico , debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell ' ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall ' art . 23 del presente testo unico . Ai posti rimanenti può provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l ’ art . 24 del presente testo unico in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari , o dove la nomina di ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche . Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti . Art . 31 . Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennità di L . 30 per ogni lezione effettivamente impartita . Tale indennità non può superare 1800 lire annue . Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue . Art . 32 . Tutti i professori , anche per gl ' incarichi ad essi affidati , sono obbligati a dare entro l ’ anno accademico , e secondo l ' orario prestabilito al principio dell ' anno stesso , non meno di 50 lezioni . Alla fine di ogni anno accademico sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione , il numero delle lezioni dato da ogni singolo professore . Il professore che , senza giusti motivi , riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico non adempie all ' obbligo anzidetto , è ammonito , e dell ’ ammonizione è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione . Se l ' ammonizione resterà inefficace , il professore sarà deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione , il quale procederà a norma degli articoli 38 e 39 del presente testo unico . Art . 33 . I professori hanno l ' obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell ' Università o dell ' Istituto ove insegnano . Possono però essere autorizzati dal Ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l ' insegnamento , quando ciò sta ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri . Art . 34 . I professori ordinari e straordinari delle RR . Università e degli Istituti superiori di grado universitario , nominati o confermati seconde le norme previste dagli articoli 19 , 20 , 21 , 22 e 23 del presente testo unico , possono , col loro consenso , essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o Istituto . I professori ordinari , nominati secondo le norme predette la cui cattedra non sia di carattere complementare , possono altresì essere trasferiti , col loro consenso , anche nella stessa Università o Istituto , ad una altra cattedra . , ma in questo caso . a ) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanta verrà stabilito nei regolamenti speciali delle facoltà o scuole , oppure ; b ) il professore , di cui si propone il trasferimento , dove avere effettivamente , in qualità di professore ordinario o straordinario , occupata la cattedra , a cui occorre di provvedere , o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa . Ai sensi delle presenti disposizioni possono essere trasferiti anche i professori nominati per concorso prima dell ' applicazione della legge 12 giugno 1904 n . 253 . Art . 35 . Ogni trasferimento dove essere proposto dalla Facoltà o Scuola , in cui è vacante le cattedra da conferirsi , col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alle Facoltà o Scuole medesime e di due terzi dei presenti alla relative adunanza con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione . Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere . Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare , essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto . Il trasferimento , quando non sia decretato entro dicembre , avrà effetto soltanto col principio dell ' anno accademico successivo . Art . 36 . I professori ordinari , gli straordinari ed i dottori aggregati non possono essere , salvi i casi di cui agli articoli 37 e 38 del presente testo unico , né sospesi , né rimossi , né comechessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi , se non per le cause e colle forme infrascritte . Art . 37 . Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e dei dottori aggregati sono : l ’ avere , per atti contrarii all ’ onore incorso la perdita della pubblica considerazione ; l ' avere coll ' insegnamento e cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l ' ordine religioso o morale , o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato ; l ' aver , infine , malgrado replicate ammonizioni , persistito nella insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l ' Università . Art . 38 . Il Ministro non può tuttavia sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i professori ordinari e straordinari e dottori aggregati , che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore . Il Consiglio superiore che in tal caso dovrà essere composto di almeno due terzi dei suo membri non procederà all ' esame di questi fatti senza l ' intervento di un consultore legale , e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alle quale appartiene l ' incolpato . Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i membri pari in grado all ' incolpato , ed avranno voto deliberativo nel sConsiglio . Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati dalla Facoltà non potranno ricusare tale incarico se non per cause determinate , intorno alla validità delle ornali pronuncierà il Ministro . In ogni caso , quelli fra essi che per qualsiasi nativo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio , verranno surrogati sino al compimento dei due terzi . I surroganti saranno scelti , secondo i casi , dal Ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati . L ’ incolpato dovrà essere ammesso innanzi al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese . Il giudizio del Coniglio sarà testualmente inserito nel Decreto ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato . Art . 39 . La sospensione non può eccedere , lue anni . Essa importa la perdita dello stipendio . Oltre a ciò il tempo in cui essa dura , non corre per l ’ anzianità nella Facoltà , né computato negli anni di servizio . La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle università ed al servizio prestato nelle medesime . Art . 40 . Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario , a cagione di malattia e di età , non sarà più in istato di riprendere o di continuare lo sue funzioni , il Ministro , dopo sentito il Consiglio superiore , può proporre al Re la collocazione a riposo . Art . 4l . I professori , compiuta l ' età di 75 anni sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge . Art . 42 . Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 37 e 40 del presente testo unico , un membro del corpo accademico rinunzia al proprio ufficio , se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto , eccede i dieci anni , potrà ottenervi , secondo le funzioni , di cui è e investito , il titolo di professore o di dottore aggregato onorario ; se poi il servizio eccede i venti anni , ( e per i professori dell ' Università di Napoli , quindici ) al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito . Questi titoli sono accordati dal Re , o con approvazion del Re , dalle rispettive Facoltà . Il professore ordinario che rinunzia al suo ufficio , può assumere nella Facoltà cui appartiene , la qualità di dottore aggregato , od anche di semplice privato insegnante . Art . 43 . I richiami che potessero levarsi contro gl ' insegnanti a titolo ufficiale che non né ordinari né straordinari e contro gl ' insegnanti a titolo privato , saranno portati dinanzi al Ministro il quale , sentito il Consiglio superiore , prenderà i provvedimenti opportuni . Art . 44 . In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporaneamente i corsi che fossero occasione di scandali , e potessero provocare disordini . In caso d ' urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore della Università nella città ove esso si trova , od al R . Provveditore se in altre città . Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al Ministro per l ' approvazione e per le opportune disposizioni . Sezione II . Dei dottori aggregati . Art . 45 . I dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente . La qualità di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà . Art . 46 . Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene aver ottenuto almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima , od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea . L ' estimazione di tali titoli sarà fatta , salvo ricorso al Consiglio superiore , dalla Facoltà . Art . 47 . Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà , talché ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto d ’ un concorso . Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all ' aggregazione , non eccederà mai quello di due . Art . 48 . Per l ' aggregazione alla Facoltà di filosofia e lettere non si apriranno concorsi che nell ’ Università di Torino . Art . 49 I concorsi avemmo luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite , e colla maggiore pubblicità possibile , per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi . Art . 50 . Ciascuna di queste Commissioni sarà composta dal Preside della rispettiva Facoltà , il quale ne avrà la presidenza , del professore ordinario o straordinario al quale è affidato l ' insegnamento delle materia del concorso , di tre membri eletti nel suo seno dall ' intiera Facoltà , e di quattro altri membri scelti dal Ministro o nel corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio . Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più professori , ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite . Art . 51 . A queste Commissioni spetterà l ’ apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti , e di pronunziare , ove occorra , definitivamente nei limiti prescritti nell ' alinea dall ' art . 47 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei . Art . 52 . Non pertanto la qualità di dottore aggregate potrà senz ' altro essere conferita dal Re ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facoltà , a coloro cui può essere , a termini dell ' art . 21 , conferita quella di professore ordinario senza concorso . Art . T53 . I dottori aggregati suppliscono , in caso di temporaneo impedimento , i professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati , fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali , e sono chiamati ad argomentare nell ’ ultimo esprerimento di laurea . Nel caso mancassero dottori aggregati applicati alla speciale Commissione di esame , o finalmente per l ' argomentazione , è fatta facoltà al Preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al corpo accademico , ma a preferenza fra i liberi insegnanti . Art . 54 . I dottori aggregati non hanno stipendio fisso , ma sono loro assegnate convenienti indennità per l ’ ufficio prestato nel supplire i professori e per le altre funzioni accademiche cui potessero essere chiamati ad esercitare . Art . 55 . Il Consiglio superiore decide , sopra rapporto del Rettore dell ' Università alla fine di ogni anno accademico , salvo ricorso al Ministero , se le indennità da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbono prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati . Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonché nei casi in cui il professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia . CAPO V . Degli insegnanti a titolo privato . Art . 56 . I professori ordinari ed i professori straordinari , oltre l ' insegnamento che loro è ufficialmente affidato , potranno dare , nelle Facoltà a cui sono addetti , corsi privati sopra tutte le materie che vi insegnano o sulle materie affini . Nessuno di essi potrà ripetere a titolo privato l ’ insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico . I suddetti professori non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i dorsi liberi che impartiscono . I dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà o ad essi attinenti . Art . 57 . Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato , volendo usare di tale facoltà , presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore . Art . 58 . Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s ' insegnano nelle Università coloro che , non essendo né professori ordinari né straordinari , né dottori aggregati , saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite . Art . 59 . L ' autorizzazione all ' insegnamento cui accenna l ' articolo precedente , può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano dato prove non dubbie di capacità nella materie che si propongono d ' insegnare . A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell ' art . 24 del presente testo unico , il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 60 . Fuori dei casi previsti dall ' articolo premettente , per poter acquistare la qualità d ' insegnante privato , il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento . Art . 6l . L ' esame consisterà : 1° in un dissertazione scritta sopra lo tema proposto dalla Commissione esaminatrice ; 2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell ' insegnamento ; 3° in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione . L ' ultimo esperimento sarà fatto in pubblico . Le norme e le cautele da osservarsi in quest ’ esame saranno determinate da un regolamento . Art . 62 . L ' esame di cui all ' art . precedente , sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro , presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dello esame , e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima . Art . G3 . L ' autorizzazione d ' insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un ’ Università od una Facoltà , e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico . La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nella città dove esiste una Università ed in quelle dove havvi una sola Facoltà , dal Preside di essa . Art . 64 . I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dal presente testo unico avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico . Art . 65 . I corsi di cui all ' articolo precedente , non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio superiore , sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta , nelle loro difese , salvo il disposto dell ' art . 44 del presente testo unico . Art . 66 . Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l ' eserciti , senza legittimo impedimento . Art . 67 . Coloro i quali otterranno l ' abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Università od Istituto , dovranno , per l ' emissione del relativo decreto , pagare le tasse fissate dalla Tabella F annessa al presente testo unico . Art . 68 . Gli insegnanti dei corsi a cui si applica l ' art . 61 del presente testo unico hanno diritto ad una quota della tassa d ' iscrizione pagata dagli studenti iscritti ai loro corsi . CAPO VI . Delle autorità universitarie . Art . 69 . La Direzione amministrativa e l ' ispezione accademica in ciascuna università saranno esercitate dal Rettore e dai Presidi . Art . 70 . Il Rettore è preposto subordinatamente al Ministro al governo immediato dell ' Università . La sua potestà si estende , in conformità della legge e dei regolamenti , a tutta l ' Università , sia che si consideri sotto l ' aspetto amministrativo in ordine alle autorità od ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe , che vi sono istituiti , sia che si consideri sotto l ' aspetto dell ' insegnamento in ordine allo diverse categorie di insegnanti e di studenti che la compongono . Nell ' Università di Napoli il Rettore sarà scelto a maggioranza di voti da tutti i professori componenti il corpo universitario sopra tre candidati proposti da una delle Facoltà tra i professori ordinari ed emeriti che fanno parte della medesima . Tutte le Facoltà eserciteranno questo diritto l ' una dopo l ’ altra successivamente . La nomina del Rettore scelto dal corpo universitario sarà valida dopo l'approvaz1one del Ministro . Quando questa venisse rigettata , si procederà ad una seconda elezione per la quale la Facoltà non potrà proporre fra i candidati colui , la cui nomina è stata rigettata . La carica di Rettore dura due anni . Art . 71 . Il Rettore mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti , le autorità e gli ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi alla Università . A questo fine riforma e , secondo i casi , annulla i loro atti , salvo ricorso al Ministro . Art . 72 . Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno de ' propri doveri accademici . Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri , e ne fa tener nota in apposito registro . Art . 73 . Vigila sopra tutta la scolaresca , chiede ai Presidi delle rispettive Facoltà ed ei membri del corpo accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti , all ' ordine dei loro studi , e alla loro diligenza . Mantiene in tutti gli stabilimenti universitari l ’ osservanza della disciplina scolastica . Conferma o , secondo i casi , mitiga od annulla , a norma della legge e dei regolamenti i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui . Designa al Ministro par gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno , diligenza e buona condotta . Art . 74 . Fa annualmente una relazione , che trasmette unitamente a quelle parziali dei Presidi di Facoltà , intorno alle condizioni dell ' insegnamento , ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse , ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell ' Università . Art . 75 . Pronunzia intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni , alle iscrizioni ai corsi ed all ' ammissione agli esami . Pronunzia egualmente , salvo ricorso al Ministro , intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono . Art . 76 . Dà i diplomi di laurea , i quali dovranno essere muniti del suggello della Università e di quelli della corrispondente Facoltà , con le firme del Rettore , del Preside della Facoltà e del Capo della Segreteria . Dà i certificati degli studi o degli esami fatti nelle diverso Facoltà , come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime . Art . 77 . Veglia alla conservazione delle fabbriche , delle biblioteche , dei musei , dei gabinetti ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi , che sono annessi all ' Università . Art . 78 . Convoca il corpo accademico , ne presiede le adunanze e lo precede nelle pubbliche solennità . Art . 79 L ’ indennità ai Rettori è fissata in L . 1200 annue . Art . 80 . Nelle diverse sue funzioni il Rettore è assistito dai presidi delle Facoltà . Il preside anziano lo surrogherà nei casi d ' impedimento . Art . 81 . I presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i professori ordinari , o tra i professori emeriti della rispettiva Facoltà . Stanno in uffizio tre anni e sono rieleggibili . Nell ' Università di Napoli l ' ufficio di Preside sarà esercitato dai professori ordinari e dai professori emeriti successivamente , per ogni anno secondo l ' ordine della loro nomina . Tra quelli che sono nominati contemporaneamente sarà preferito il più antico di età . Il professore più anziano della Facoltà sostituirà il Preside in tutti i casi d ' assenza del medesimo . Nelle Università siciliane i Presidi sono nominati dalle rispettive Facoltà a pluralità di suffragi . Nelle Università toscane la carica di Preside è annuale e passa per turno dal professore più anziano della Facoltà al meno anziano , che abbia compiuto cinque armi di servizio . I Presidi esercitano , subordinatamente al Rettore , nelle Facoltà cui sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime , l ' autorità che questi esercitano nell ' intera Università . Convocano le Facoltà , ne presiedono le adunanze e le precedono nello pubbliche solennità . Art . 82 Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell ' insegnamento fra le diverse cattedre , e presenta i programmi annuali dei corsi , in cui questo insegnamento è distribuito , all ' esame e alle deliberazioni del Consiglio superiore . Conosce dei falli che importano contravvenzioni elle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica , ed applica , entro i limiti prescritti dall ' art . 99 del presente testo unico , dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difeaa , le pene che a norma dell ' art . 98 sono stabilite al fino di mantenere questa disciplina . Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell ’ insegnamento e della disciplina e intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel miglior andamento degli studi . Art . 83 . Sull ' invito del Ministro o del Rettore , ognuna delle Facoltà prepara i progetti di regolamento e dà tutti i pareri che secondo l ' ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti . Art . 84 . L ' Accademia stabilita in Milano sarà retta da un Preside nominato dal Re con norme sopraindicate all ' art . 81 . Egli eserciterà nell ' Istituto a cui è preposto l ' autorità stessa che è attribuita ai Rettori ed ai Presidi nelle Università . Un segretario nominato nella Facoltà , farà presso il Preside l ’ uffizio dei segretari delle Università . Potranno esservi aggiunti , a norma del bisogno , degli impiegati inferiori . CAPO VII . Degli studenti e degli uditori . Art . 86 . Le tasse e sopratasse scolastiche per le Università e per gli Istituti superiori sono fissate dalla tabella G annessa al presente testo unico . Il pagamento fatto per una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo studente si trasferisca in altre . Le sopratasse di esame si verseranno dagli studenti nello cassa dell ’ Università od Istituto , prima della iscrizione agli esami . Il fondo annualmente costituito dalle sopratasse versate dagli studenti sarà erogato interamente per propine ai membri dello commissioni esaminatrici e distribuito in ragione del numero degli esami cui ciascun membro avrà preso parte . Coloro i quali sono ammessi a frequentare come uditori qualche corso particolare nella Università , sono tenuti a pagare una quota delle tasse d ' iscrizione e della sopratassa di cui nella tabella . G . Art . 86 . L ' uditore può chiedere ed ottenere un certificato di frequentazioni o di subìto esame , del corso di lezioni , al quale sia stato regolarmente iscritto , mediante la tassa stabilite per questi documenti . Art . 87 . Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica può essere accordata la dispensa per intero o per metà delle tasse e sopratasse secondo le norme ed i criteri da fissarsi per Decreto Reale . Art . 88 . Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l ' ordine degli studi che aprono l ' adito al grado a cui aspirano . Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studi . Art . 89 . Nelle Università ove maggiore il numero degli studenti , le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale , su proposta del Consiglio accademico , purché non s ' interrompa il corso normale delle lezioni . Lo studente non potrà presentarsi all ' esame che una sola volta per ogni sessione . Art . 90 . La laurea dottorale verrà conferita in tutte le facoltà agli studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico . Art . 91 . Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l ' ordine dei loro esami , con questa riserva che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non dopo aver superati tutti gli esami speciali . Art . 92 . Gli esami , tanto speciali quanto generali , superati in una delle Università del Regno , hanno lo stesso effetto legale in tutte le altre . Art . 93 . Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici , sarà determinato con Decreto reale , udito il parere del Consiglio superiore . Art . 94 Gli esami saranno pubblici , ed avranno luogo per ciascun candidato . Oltre i professori ufficiali , saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico , ed a preferenza tra i privati docenti . Art . 95 . Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno ogni corso , per il quale , a cagione di assenza o di tumulto degli studenti , il professore non abbia potuto fare le 50 lezioni prescritte . Art . 96 . Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato , salvo il caso di legge speciale . Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle Università estere di maggior fama e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato , saranno dispensati dall ' obbligo di fare gli esami speciali , e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano . Per le persone considerate all ' art . 24 potrà darsi dispensa dagli esami generali : questa concessione verrà fatta con Decreto reale previo il parere del Consiglio Superiore . Coloro poi che faranno constare d ' aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge , potranno essere ammessi ai relativi esami . Art . 97 . Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati , i brevetti e le patenti che rendono abili all ’ esercizio di alcune particolari arti , professioni od uffici dello Stato , saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono . Art . 98 . Le pene che le Autorità universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti : 1° L ' ammonizione , 2° L ' interdizione temporaria di uno o più corsi ; 3° La sospensione dagli esami ; 4° L ’ esclusione temporaria dall ' Università , Art . 99 . L ' applicazione della prima di queste pene può essere fatta dal preside della Facoltà , quella della seconda dal rettore , le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà . L ’ applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell ' ordine delle autorità costituite nella Università ; per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al Ministro . Art . 100 . Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato l ’ immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda , terza e quarta delle anzidette pene . Art . 101 La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università . Art . 102 . Con apposito regolamento sono particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle autorità universitarie e le forme da seguirsi nell ' esercizio dei medesimi . CAPO VIII . Del personale assistente , tecnico e subalterno e del personale di segreteria . Art . 103 . Gli stipendi del personale assistente , tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d ' istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella E annessa al presente testo unico . Art . 104 . Alle cattedre di materie complementari , tenute da professori incaricati , non possono essere addetti aiuti né assistenti ; per esse si può però disporre dell ' opera del personale addetto all ’ Istituto ove è impartito l ' insegnamento obbligatorio più affine . Art . 105 Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Università od Istituto superiore secondo le tabelle I , L , , M , annesse al presente testo unico . Queste non potranno essere modificate se non per legge . Art . 106 . Al personale assistente e tecnico sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908 , n . 290 , sullo stato giuridico degli impiegati civili . Art . 107 . Il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie è stabilito in conformità della tabella H annessa al presento testo unico . Art . 108 . Non sono ammessi sotto qualunque titolo , come comandati alle segreterie universitarie , impiegati di altri uffici . Caro IX . Disposizioni generali . Art . 109 . La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati , eletti o autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico , purché i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge . Art . 110 . Non possono esser , ammessi ai concorsi universitari , né eletti a far parte dei Corpi accademici , né comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitarii , e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali a meno che non sia intervenuta un ' amnistia in loro favore la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso , furto , truffa ed attentato ai costumi , benché non andasse congiunta a questa pena né l ' interdizione né la sospensione dello esercizio dei pubblici uditi . Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate . Art . 111 . La lingua italiana b la lingua ufficiale dell ’ insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari . Art . 112 . La divisa delle Autorità universitarie , dei Membri del corpo accademico , e degli Insegnanti in ciascuna Facoltà continua ad essere quella stabilita . Art . 113 I rettori delle Università , i capi degli Istituti d ' istruzione superiore , i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici , non possono godere nelle spese i fondi loro assegnati , anno per anno , a titolo di dotazione o di assegni straordinari . Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati ; ed il Ministero dell ’ istruzione pubblica provvederà d ’ accordo con quello del tesoro , a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse . Art . 114 . La spesa degli aumenti portati dalla legge 19 luglio 1909 , n . 496 , agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del Regio Istituto di studi superiori di Firenze , del Regio Politecnico di Torino , della Regia Scuola superiore navale di Genova , degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano è a totale carico dello Stato . In corrispondenza degli aumenti di cui sopra , e nella misura risultante da apposita liquidazione saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati , stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905 , n . 366 , e 8 luglio 1906 , n . 321 , dal Regio Decreto 36 luglio 1891 , n . 480 , e dalla legge 9 luglio 1905 , n . 365 . Sarà pure a carico dello Stato la spesa dogli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al Regio Istituto tecnico superiore di Milano . Parimenti sarà a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della logge 19 luglio 1909 n . 496 occorrerà oltre quella stabilita dall ' art . 12 della legge 5 maggio 1907 , n . 257 , per il riordinamento degli insegnamenti della Scuola d ' applicazione per gli ingegneri di Padova ; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente , tecnico e subalterno del Regio Istituto di studi superiori di Firenze . Art . 115 . I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-1902 , serviranno ad aumentare , nello stato di previsione della spesa pel Ministero della pubblica istruzione , al di sopra di quarto siasi effettivamente verificato al consuntivo suddetto , gli stanziamenti relativi all ' istruzione superiore , sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente , sia per borse di studio e posti di perfezionamento , sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie . A ciascuna Università od Istituto superiore saranno restituiti annualmente i tre quarti della metà dei maggiori proventi rispettivi , per erogarsi , su deliberazione del Consiglio accademico approvata dal Ministero , agli scopi previsti in questo e nel successivo articolo del presente testo unico Le sopratasse d ' esame continueranno ad essere nella nova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici . Art . 116 . I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione , in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio della istruzione superiore , le somme o le rate annuali di esse , che in base a nuove convenzioni speciali con gli enti locali e previe concorso di questi , facciano carico allo Stato per costruzioni e miglioramenti di edifizi delle Università e degli Istituti superiori . Art . 117 . La quota d ' aumento delle tasse e sopratasse riguardanti le vane sezioni dell ’ Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze è assegnata nella sua totalità all ' Istituto stesso in aumento della dotazione stabilita dalla convenzione approvata con la legge 9 luglio 1905 , n . 366 . Art . 118 . Restano ferme le leggi speciali riguardanti gli Istituti d ' istruzione superiore e le disposizioni della legge 22 dicembre 1901 , n . 451 , per l ' Università di Macerata . Disposizioni transitorie . Art . 119 . Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l ' art . 1 , resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno 1909 . Gli altri membri del Consiglio superiore , che al 30 giugni 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento . Art . 120 . Gli aumenti quinquennali già conseguiti dai professori ordinari in servizio all ' attuazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 saranno elevati alla misura stabilita dall ' art . 27 o computati nel numero di quelli consentiti dall ’ articolo stesso . Qualunque sia il numero degli aumenti conseguiti , lo stipendio complessivo non potrà mai eccedere il massimo di L . 10.000 per i professori universitari che avessero già conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 . Ai professori ordinari , ai quali , nell ' attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcuni Università , venne assegnato uno stipendio inizialo di L . 6000 , saranno computati , agli effetti del primo comma del presente articolo , come conseguiti due aumenti quinquennali di L . 500 . Gli aumenti stessi , come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto , saranno elevati alla misura sovraindicata . Art . 121 . Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l ' incarico di un insegnamento complementare , lo potranno conservare nello forme di legge Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a L . 1250 , conserveranno la retribuzione da essi goduta , ritenendo la differenza tra questa e le L . 1250 come assegno personale che sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi . Anche tale assegno cesserà col cessare dell ' incarico . Art . 122 . Ai professori ufficiali , che , alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909 n . 196 , erano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più istituti , non si applica il disposto dell ' art . 8 . Essi però godranno del miglioramento portato dalla leggo stessa soltanto per il posto di ordinario . Art . 123 . I professori che all ' attuazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 avevano il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio , anche dopo compiuta l ' età di 75 anni , quando , a parere del Consiglio superiore della pubblico istruzione , concorrano por essi le condizioni volute dall ' art . 24 del presento testo unico . Art . 124 . I professori ordinari e straordinari in carica all ' attuazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 , che saranno collocati a riposo per effetto dell ' art . 41 , avranno diritto al minimo della pensione anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio . Art . 125 . Le disposizioni degli articoli 26 o 30 ( comma primo ) del presente testo unico , non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilità o fossero proposti per la promozione ad ordinario , intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità . Art . 126 . I liberi docenti , i quali alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909 n . 496 avevano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a L . 2000 , conserveranno la stessa retribuzione , qualora l ' incarico venisse loro confermato . Art . 127 . Non oltre il 18 luglio 1911 , il Ministro , sentito il Consiglio superiore , procederà alla revisione delle tabelle I , L , M , annesse al presente testo unico , nel limite però della somma prevista dalle tabelle stesse , accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione dm maggiori proventi dalle tasse universitario a tenore dell ' articolo 115 del testo generale . Art . 128 , Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto allo cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle RR . Università e nei RR . Istituti d ' istruzione superiore , sarà all ' atto dell ' applicazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 , raggruppato rispettivamente nello categorie di aiuto e di assistente , o di capotecnico , tecnico o aiuto tecnico . Il personale subalterno sia di ruolo , sia straordinario , nella prima applicazione della leggo 19 luglio 1909 , n . 496 , sarà distribuito tra i bidelli e custodi e tra gl ' inservienti . Art . 129 . La legge 19 luglio 1909 n . 496 avrà , agli effetti economici , immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle I , L , M . Il personale in eccedenza sarà mantenuto un via transitoria e non oltre il 31 luglio 1909 conservando l ' attuale stipendio ; e la parte di questo personale che non potrà entrare in pianta , in seguito alla revisione di cui all ' art . 127 , con tale data si intenderà eliminata . Col l ° agosto 1911 , e con le modificazioni di cui all ’ art . 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre . Art . 130 . Il personale assistente straordinario , che all ' atto della promulgazione della legge 19 luglio 1909 , n . 496 , si trovi addetto ai singoli Istituti , o che dopo il 31 luglio 1911 e la revisione di cui all ' art . 127 , non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico , s ' intende cessato . Art . 131 Lo cattedre di materie complementari , delle quali all ' art . 104 , potranno conservare , sino al 31 luglio 1911 , i posti di aiuto e di assistente , di cui eventualmente fossero provviste . Art . 132 . Gli aiuti ed assistenti , che all ' atto dell ' applicazione della logge 19 luglio 1009 n . 496 percepivano uno stipendio superiore alle L . 2000 e 1500 rispettivamente , conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale . Eguale beneficio è accordato ai capi tecnici , ai tecnici , ed agli aiuti tecnici , allo levatrici , alle levatrici assistenti e al personale subalterno , che eventualmente percepissero stipendi superiori a quelli stabiliti dalla legge 19 luglio 1909 n . 496 pei rispettivi uffici . È dato inoltre un assegno ad personam di L . 60 o 120 al personale subalterno che avesse già conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo . Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali . Art . 133 . Il Governo del Re è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dello finanze le variazioni dipendenti dall ' applicazione della legge 19 luglio 1909 n . 496 . Visto , d ' ordine di S.M. , Il Ministro della pubblica istruzione CREDARO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ; Sentito il Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro , segretario di Stato per l ' istruzione pubblica ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . È approvato il regolamento generale universitario annesso al presento decreto e domato , d ' ordine Nostro , dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ; Art . 2 . È abrogato il regolamento generale universitario , approvato col Nostro Decreto 21 agosto 1905 , n . 638; e sono pure abrogato tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente Decreto . Ordiniamo che il presente Decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Racconigi , addì 9 agosto 1910 . VITTORIO EMANUELE . Luogo del sigillo ; V . Il guardasigilli FANI . LUZZATTI CREDARO Regolamento generale universitario CAPO I . Dell ’ anno accademico Art . 1 . L ' anno scolastico universitario comincia il 10 ottobre e termina il 31 luglio . Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno ; tuttavia , per ragioni locali , principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni . Art . 2 . Non più tardi di 20 giorni dal cominciamento dell ' anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o straordinario , scelto nelle varie Facoltà , secondo il turno che sarà fissato dal Consiglio accademico . Art . 3 . Ogni università pubblica il suo annuario , il quale contiene : 1 . Il discorso inaugurale ; 2 . La lista nominativa dei professori ufficiali e privati con l ' indicazione dei relativi corsi . Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell ' anno precedente . Ove qualche professore ufficiale o privato sia morto , sarà aggiunta , per cura della rispettiva Facoltà o Scuola , una breve notizia della vita e degli scritti di lui . 3 . La nota delle pubblicazioni fatte nell ' anno dagli insegnanti e dagli assistenti ; 4 . Il calendario dell ' anno scolastico con gli orari ; e l ' ordine degli studi consigliato dalle varie Facoltà e Scuole per ciascun anno di corso ; 6 . Le liste nominative degli studenti : a ) che s ' immatricolarono nell ' anno in corso , con la indicazione del luogo di nascita ; b ) che superarono gli esami di laurea o di diploma nell ' anno scolastico precedente . Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami ; 6 . Le statistiche , distinte per corsi , degli inscritti nell ’ anno in corso , e quelle dell ' esito degli esami , delle tasse pagate , delle dispense e delle quote d ' iscrizioni liquidate per ciascun corso libero nell ' anno prendente ; 7 . Tutte le altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile inserirvi . Art . 4 . Le vacanze durante l ' anno scolastico sono : 1 . Le domeniche e tutti giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato ; 2 . Dodici giorni per il Natale ed il Capo d ' anno ; 3 . Diciotto giorni complessivamente per il Carnevale e la Pasqua ; 4 . Il giorno della festa nazionale dello Statuto e l ' anniversario della nascita del Re , della Regina e della Regina Madre . Spetta al Consiglio accademico fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n . 2 e ripartire nel modo migliore , fra il Carnevale o la Pasqua , le vacanze indicate al n . 3 , sopprimendo anche , ove lo ritenga opportuno , le vacanze di carnevale , per assegnare l ' intero periodo di 18 giorni a quello di Pasqua . CAPO II . Delle autorità universitarie Art . 5 . Il governo delle Università appartiene , sotto la vigilanza del ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti , alle seguenti autorità : 1° il Rettore ; 2° il Consiglio accademico ; 3°i Presidi di Facoltà e Direttori delle Scuole ; 4° I Consigli di facoltà ; 5° l ' Assemblea generale dei professori . Art . 6 . Salve disposizioni speciali di legge , il Rettore è nominato dal Re , ogni anno , fra i professori ordinari sopra una terna proposta dall ' Assemblea generale dei professori . A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado . L ' ufficio di Rettore è incompatibile con quello di Preside , eccetto nell ’ Università di Macerata , dove i due uffici sono cumulati in una sola persona . In caso di assenza o di impedimento il Rettore è supplito dal Preside più anziano ed in mancanza di presidi dal professore ordinario più anziano . Art . 7 . Il Rettore : a ) rappresenta l ' Università ; b ) conferisce , in nome del Re , le lauree e ogni altro grado o titolo accademico , e ne rilascia i relativi diplomi ; c ) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni debitamente motivate , prese dal Consiglio accademico , dai Consigli di Facoltà , dall ’ Assemblea generale dei professori e da lui stesso nei termini delle rispettive competenze , e comunica le risoluzioni del ministro a quelli cui concernono . Le deliberazioni ed i pareri del Consiglio accademico , dei presidi , dei direttori delle Scuole e dei Consigli delle Facoltà e Scuole sono dal Rettore comunicate al Ministro testualmente e per intero ; d ) cura l ' osservanza dei regolamenti universitari ; e ) amministra e governa l ' Università ed esegue le deliberazioni del Consiglio accademico , mediante la segreteria e gli altri uffici posti alla dipendenza immediata di lui : f ) ha l ' alta vigilanza su le biblioteche e su tutti gli stabilimenti dell ' Università ; g ) esercita l ' autorità disciplinare sui professori , sugli studenti e sugli impiegati , nei termini e nei modi indicati dal regolamento ; h ) nomina e licenzia gli inservienti e custodi dell ' Università e gli inservienti e custodi dei singoli musei , istituti , gabinetti e collezioni , sulle proposte del rispettivi direttori , in conformità delle leggi e dei regolamenti ; i ) presiede le riunioni del Consiglio accademico o dell ' Assemblea generale dei professori ; l ) riferisce al Ministro con relazione sull ’ andamento generale dell ' Università : m ) accorda permessi di assenza ai professori nei termini dell ' art . 18 , e per una durata di quindici giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici , sentiti e direttori di questi ; n ) può accordare a qualche persona , non avente qualità di professore ufficiale o d ' insegnante privato , il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell ' Università , a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degli insegnanti privati , e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti . Il permesso sarà dato udito il parere , del Consiglio accademico e potrà , sempre essere revocato . Art . 8 . Il Consiglio accademico si compone : 1° del Rettore , che lo presiede ; 2° del Rettore ultimamente uscito di carica ; 3° dei Presidi delle Facoltà e dei Direttori delle Scuole che fanno parte integrale della Università , compreso , per l ' Università di Pisa , il Direttore della Scuola normale superiore ; 4° dei Presidi di Facoltà o dei Direttori di Scuole d ' applicazione per gli Ingegneri annesse all ' Università , ultimamente usciti di carica . Quando manchi il Preside o Direttore di Scuola d ' Applicazione ultimamente uscito di carica , sarà chiamato a prenderne il posto chi prima di lui tenne la presidenza della Facoltà o la direzione della Scuola d ' Applicazione : se quest ' ultimo manchi o rinunzi , sarà chiamato a far parte del Consiglio accademico il professore della Facoltà o della Scuola d ' Applicazione più anziano di grado . Ha ufficio di segretario il professore più giovane fra i presenti alle adunanze , . Il Consiglio accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata . Art . 9 . Il Consiglio accademico : a ) riceve notizie delle nomine e dei licenziamenti degli inservienti o custodi delle Università fatti dal Rettore ; b ) ove le tavole di fondazione od altre norme speciali non dispongano altrimenti assegna , sulla proposta della Facoltà o Scuola , le pensioni e i premi agli studenti e approva i bilanci preventivi e consuntivi delle fondazioni amministrate dall ' Università ; c ) fa o accompagna con sue osservazioni al ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell ' ordinamento scolastico e disciplinare o nel materiale dell ’ Università , fatte dalle Facoltà , dalle Scuole o dall ' Assemblea generale dei professori ; d ) designa , sulla proposta delle Facoltà rispettive , gli studenti segnalati per ingegno , diligenza e buona condotta , e propone , ove occorra , i sussidi che , sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato , si possano loro accordare ; e ) esamina e concorda , sulla proposta delle Facoltà e delle Scuole , l ' orario generale dell ' Università ; f ) esercita l ' autorità disciplinare nei limiti della propria competenza ; g ) delibera sulle domande di dispensa dalle tasse ; h ) esamina le deliberazioni delle Facoltà o Scuole che il Rettore reputi opportuno di sottoporgli a termini dell ' art . 97 di questo regolamento ; i ) manifesta il suo parere intorno a tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal rettore o dal ministro ; l ) delibera sui proventi assegnati all ' Università in base all ' articolo 115 del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore ; m ) delibera sulle domande di immatricolazione e di iscrizione di studenti stranieri . Art . 10 . Salve le disposizioni di legge speciali , il preside è nominato dal Re fra i professori ordinari ed emeriti sopra una terna proposta dal Consiglio di Facoltà . Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile . A parità di voti entrano in terna i più anziani di grado . Il preside in caso di assenza o d ' impedimento è supplito dal professore ordinario più anziano di grado . Ove si verifichi la vacanza dell ' ufficio di preside durante il triennio , la nomina ha luogo soltanto agli effetti del compimento del triennio . Art . 11 . Il Preside : 1° rappresenta la Facoltà e ne presiede il Consiglio ; 2° notifica lo deliberazioni della Facoltà al rettore e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà : 3° vigila la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede e cura l ' osservanza dei regolamenti ; 4° esercita l ' autorità disciplinare nei limiti della sua competenza ; 5° sottopone alla Facoltà , appena finito l ’ anno scolastico , una relazione al rettore sull ' andamento degli studi nella Facoltà durante l ' anno , sul risultamento degli esami , sul profitto degli studenti , e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l ' efficacia degli ordinamenti vigenti , o l ' opportunità di modificarli : 6° sottoscrive gli attestati di promozione ed i diplomi di grado . Art . 12 . Il Consiglio di Facoltà : 1° formula e suggerisce agli studenti , mediante un annuale manifesto pubblico , l ' ordine degli studi durante il corso , così delle discipline insegnate in essa , come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà ; 2° raccoglie dai professori i programmi dell ' insegnamento per il corso , li coordina tra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero , ed esige soprattutto che quelli delle discipline d ' importanza eminentemente professionale comprendano tutta h materia indicata dal titolo della cattedra ; stabilisce l ' orario delle lezioni , avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all ' importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata , e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre Facoltà che potessero loro tornare utili ; 3° propone quegli insegnamenti , i quali , benché non compresi nella pianta organica della Facoltà , pure riconoscesse necessari alla completa istruzione degli studenti . In questo caso la Facoltà alla proposta dell ' insegnamento nuovo può unire quella della persona degna di darlo , secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti ; 4° propone al ministro le persone da incaricarsi di insegnamenti obbligatori che fossero vacanti , ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente ; 5° propone al Consiglio accademico le mutazioni e riforme da introdurre nell ' ordinamento scolastico e disciplinare , e gli trasmette le aggiunte occorrenti nel materiale degli stabilimenti appartenenti alla Facoltà , proposte dai rispettivi direttori ; 6° esercita l ' autorità disciplinare nei limiti della propria competenza ; 7° fa la proposta della terna per la nomina del preside . La votazione è fatta a schede segrete ; 8° fa la proposta dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie e della promozione dei professori straordinari stabili . Alle adunanze del Consiglio di Facoltà partecipano normalmente i professori ordinari e straordinari stabili . I professori straordinari non ancora dichiarati stabili partecipano alle adunanze per gli oggetti di cui ai numeri 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 7 del presente articolo . Delle adunanze per gli oggetti indicati ai numeri 1 , 2 e 5 del presente articolo , sono chiamati a far parte anche i professori incaricati e i rappresentanti dei liberi docenti , eletti secondo le norme dell ' articolo 78; e di quelle , per gli oggetti indicati ai numeri 5 e 6 , tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati . Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari o straordinari ed è sostituito nei casi di assenza o di impedimento , dal più giovane dei professori presenti . Il Consiglio di Facoltà è convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata . Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della Facoltà dovranno essere fatte in tempo utile perché , prima dell ' apertura dei corsi , gli studenti trovino affissi all ' albo : a ) il calendario generale dell ' Università ; b ) l ' orario di ciascuna Facoltà , colla notizia dei suoi insegnamenti ; c ) il manifesto degli studi di che al n . 1 . Art . 13 . L ' assemblea generale dei professori si compone di tutti i professori ordinari e straordinari , ed è convocata : 1° per esprimere parere dietro invito del ministro sopra qualche riforma dell ' ordinamento scolastico o disciplinare ; 2° per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle Facoltà o Scuole . La proposta della riforma è comunicata al Consiglio accademico che per mezzo del Rettore la trasmette al Ministero ; 3° per la proposta della terna per la nomina del rettore ; 4° ogni qualvolta il rettore lo credesse opportuno . La convocazione dell ’ assemblea dei professori è fatta dal rettore . Per l ' oggetto di cui al numero 3 , salvo le disposizioni di leggi speciali , sono invitati all ' assemblea generale dei professori anche due delegati eletti dai liberi docenti secondo le norme dell ' art . 7S . L ' ufficio di segretario è esercitato dal più giovane dei professori ordinari o straordinari intervenuti . Art . 14 . Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico , dei Consigli di Facoltà o Scuola e dell ' assemblea generale è necessario : 1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all ' adunanza , salvo il caso d ' urgenza , con l ' indicazione degli oggetti da trattansi , tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi ; 2' che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati . Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza . In seconda convocazione sarà legale l ' adunanza , purché il numero degli intervenuti non sia minore di tre . Art . 15 . Nel Consiglio accademico nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente , o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado civile . La medesima regola si applica al Consiglio di Facoltà e ad ogni altra assemblea avente funzioni universitarie . CAPO III . Dell ' insegnamento Art . 16 . Gli insegnamenti fondamentali di ciascuna facoltà o scuola sono quelli stabiliti dall ’ articolo 15 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore . Per gli effetti dell ’ articolo 26 del Testo unico predetto ognuna delle discipline fondamentali di una Facoltà o Scuola è considerata come un solo insegnamento quando anche comprenda più corpi distinti di dottrina . Quando un insegnamento fondamentale conti un rilevante numero di alunni si può soltanto sdoppiare la cattedra , mediante incarico , su proposta della Facoltà o Scuola ed in seguito a pareri conforme , del Consiglio superiore . Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole , ove , a giudizio del Consiglio superiore , l ' insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso , si può istituire un corso speciale su proposta motivata della Facoltà o Scuola in cui il corso dovrebbe essere impartito . Tale insegnamento potrà essere dato per incarico e affidato al professore titolare . Per quei corsi complementari che si reputasse opportuno istituire a sussidio od integrazione degli insegnamenti fondamentali , è necessario , oltre la proposta della Facoltà , anche il parere conforme del Consiglio superiore . Le Facoltà di Scienze possono avere solo una parte degli insegnamenti fondamentali , ma in tal caso non conferiscono altri gradi se non quelli a cui bastino gli insegnamenti che di fatto vi si rianno . CAPO IV . Degli insegnati ufficiali Art . 17 . L ' insegnamento ufficiale à impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati . Alle cattedre di professore ordinario o straordinario si provvede nei modi stabiliti dalle leggi . Agli incarichi si provvede a norma degli articoli 54 e seguenti del presente amento . Art . 18 . Per l ' esercizio della facoltà di cui all ' art . 21 del Testo umico delle leggi sull ' istruzione superiore il ministro dovrà sempre udire il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 19 . Della facoltà di cui al numero 2° dell ' art . 19 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore , si farà uso solo quando si tratti di materia in cui la parte pratica dell ’ insegnamento sia prevalente , e vi sia proposta motivata del Consiglio dei professori della Scuola o dell ' Istituto , sulla quale dev ' essere sentito il parere del Consiglio superiore . Inoltre , quando il ministro lo reputi opportuno , sarà promosso anche il giudizio di una Commissione speciale all ' uopo nominata dal ministro stesso nelle forme stabilite dall ’ art . 22 . Art . 20 . I concorsi alle cattedre nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori universitari sono banditi dal Ministro . I concorsi sono banditi di regola per il grado di straordinario , salvo che il ministro , o di propria iniziativa o su proposta della Facoltà o Scuola competente , non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario , valendosi all ’ uopo dei posti vacanti a sua disposizione . L ' avviso di concorso si pubblica per tre volte , a brevi intervalli , nella Gazzetta Ufficiale del Regno , ed è affisso all ' albo di tutte le Università e di tutti gli Istituti superiori universitari . Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi almeno dalla data della prima pubblicazione . Art . 21 . Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero in tempo utile , la sua domanda . accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica , con l ' elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta , e dall ’ atto di nascita debitamente legalizzato . Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie . Sono ammessi soltanto lavori stampati , e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso . Per le cattedre di letteratura latina e greca , almeno una memoria deve essere scritta in latino . Potranno eventualmente essere presentale , in luogo di memorie o pubblicazioni , secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere , raccolte di tavole , modelli , disegni e lavori grafici in genere . Le notizie sulla propria operosità scientifica , od eventualmente didattica , debbono essere presentate in cinque esemplari , e l ' elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari . Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso . I concorrenti che non appartengono all ' insegnamento o all ' amministrazione governativa , debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso . Art . 22 . Il concorso vien giudicato da una Commissione di cinque membri nominata dal ministro colle seguenti norme . Il Ministro invita le Facoltà o Scuole del Regno , a cui normalmente appartiene la cattedra posta a concorso , a radunarsi perché ciascun professore ordinario e straordinario stabile proponga in una scheda quattro nomi , scelti tra i professori che insegnano o abbiano insegnata la stessa disciplina in una Università ed Istituto superiore universitario , o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama ; ed in un ' altra scheda un nome scelto fra i professori e cultori di materie affini a quella per cui si bandisce il concorso . Ciascun professore può votare soltanto nella Facoltà o Scuola a cui appartiene il suo insegnamento , anche se questo sia obbligatorio per studenti di altre Facoltà o Scuole . Però per la proposta delle Commissioni dl chimica farmaceutica la votazione ha luogo in seno della Scuola di farmacia e vi prendono parte gli insegnanti che la costituiscono a norma del regolamento per le Scuole di farmacia , purché nelle facoltà alle quali essi appartengono , abbiano il grado di ordinario o di straordinario stabile . Le schede che porteranno un numero maggiore di numi sono valide soltanto per i primi quattro segnati nella prima scheda e per il primo nella seconda . I professori lontani dalla loro sede possono votare nella Facoltà o Scuola della città , dove temporaneamente si trovano . Il volo è individuale e segreto . Le due schede vengono chiuse in una sola busta . Il preside della Facoltà o il direttore della scuola , raccolte tutte le buste contenenti le schede , le chiude in un piego che , suggellato e munito della propria firma , consegna personalmente al Rettore per la trasmissione al Ministero , insieme con un processo verbale firmato dal preside e dal segretario , certificante il nome dei votanti ed il numero dello schede . Per ogni Scuola non annessa ad Università la trasmissione del piego al Ministero si fa dal direttore . Lo scrutinio si fa da una Commissione nominata dal vicepresidente del Consiglio superiore nel seno della giunta del Consiglio stesso , ed i nomi vengono distribuiti in due elenchi , uno dei professori e cultori della materia la cui cattedra è messa a concorso , l ' altro di quelli di materie affini . Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero distintamente i dieci nomi del primo elenco e i quattro del secondo , che hanno riportato maggior numero di voti . Il ministro nomina la Commissione esaminatrice scegliendo quattro nomi fra i i dieci del primo elenco ed uno fra i quattro del secondo . Non possono essere nominati a far parte della Commissione giudicatrice i membri del Consiglio superiore . Art . 23 . Subito che i commissari abbiano accettata la nomina , il Ministero trasmette loro gli elenchi e le pubblicazioni dei concorrenti . La Commissione è convocata normalmente dopo un mese da tale comunicazione , Questo termine poi essere prorogato di non oltre un mese per ragioni speciali . Quando si devo sostituire un commissario , il ministro farà la sua scelta secondo i casi , nell ’ uno e nell ' altro degli elenchi di cui è detto nell ' articolo precedente . Le sedute delle commissioni hanno luogo , ordinariamente , durante le ferie universitarie . Art . 24 . Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti , sino al quarto grado civile incluso , non può far parte della Commissione , e qualora sia stato prescelto , deve avvertire il ministro per la opportuna surrogazione . Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro parenti ed affini nel grado suddetto . Se da qualche concorrente sia presentata dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario , il ministro la comunica in copia al commissario medesimo , assegnandogli un breve termine per presentire lo proprie osservazioni ; ed esaminate queste in rapporto ai fatti ed alle argomentazioni esposte dal concorrente , prende le sue risoluzioni motivate , dandone comunicazione agli interessati . Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la commissione abbia tenuta la prima adunanze . Art . 25 . La Commissione , innanzi di intraprendere i suoi lavori , nella prima adunanza , elegge nel proprio seno , pur votazione segreta , il presidente e il segretario . Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di volt , e non sono valide , ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la commissione . In caso di parità , il voto del presidente ha la prevalenza . In mancanza del presidente presiede l ' anziano di età . Di tutte le operazioni il segretario redige verbale , che è firmato , seduta stante , da tutti i presenti . Art . 26 . Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscrito sui titoli scientifici di ogni candidato . I giudizi dei singoli Commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al Segretario ed allegati ai verbali . I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione , se non quando , nelle pubblicazioni stesse , risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato . Esaminati e discussi i singoli giudizi , la Commissione decide se debbano i concorrenti , o quali fra essi , essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica ; e , trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali , se debbano compiere uno o più esercizi pratici . E ' dato avviso a ciascun candidato , per mezzo di telegramma e di lettera raccomandata , del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi . Art . 27 . La prova orale , gli esperimenti od esercizi pratici , dì cui all ' articolo precedente , debbono aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione . L ' esperimento didattico consiste in una lezione da darsi culle seguenti norme . Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione , ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi , che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso . Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente . Approvati i temi stessi dalla Commissione , i fogli in cui sono scritti vengono posti in un ' urna al cospetto dei candidati , indi il Presidente invita i concorrenti , uno per volta e nell ' ordine determinato dalla sorte , ad estrarne due . Il Presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti , ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente . Quando il numero candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione , essi son divisi in gruppi secondo l ' ordine del sorteggio , a ciascuno dei quali viene assegnato dal Presidente il giorno per la prova della lezione . Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova , ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce , procedendosi in tutti colle norme sancite nei capoversi precedenti . La lezione devo durare non meno di quaranta minuti e possono assisterei tutti gli altri candidati . Trascorso il termine , il Presidente ne dà avviso al candidato . Gli esercizi pratici , quando sieno richiesti , vengono fatti nei modi e nelle forme , che la Commissione creda opportuno di determinare . La prova della lezione è pubblica , e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissiono lo creda opportuno . È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove . per mezzo di avviso affisso all ' albo della Università o dell ' Istituto universitario , presso cui le prove stesso hanno luogo . Art . 28 . La Commissione , venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti , procede alla discussione dei titoli di ciascuno , constata l ' esito della prova orale e di quella degli esercizi pratici ; espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica o sull ' attitudine didattica di ciascuno ; senza tradurli in valutazione numerica ; non fa dichiarazione di eleggibilità , propone al più tre candidati in ordine di merito , e non mai alla pari . Art . 29 . La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti , se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi . Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione , che ne farà particolare menzione nei processo verbale della prima seduta . Non si terrà in nessun conto delle desistenze condizionate . La desistenza non può esser revocata . Art . 30 La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l ' hanno guidata nel formularlo . La relazione viene firmata da tutti i Commissari . Qualora uno o due commissari rifiutino di firmare la relazione , questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza . In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa . I dissenzienti possono motivare il loro voto . Art . 31 . La relazione , con tutti i verbali ed allegati , è inviata al Consiglio superiore , che la restituisce al ministro con le proprie eventuali osservazioni . Tale relazione è poscia pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero , con le osservazioni del Consiglio superiore , qualunque sia l ' esito del concorso , subito che il Ministro l ' abbia in tutto o in parte approvata , o anche non accolta . In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio Superiore . Quando il ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio superiore , il relativo decreto deve essere motivato . Art . 32 . Non più tardi del mese di marzo di ciascun anno scolastico il ministro pubblicherà nel Bollettino ufficiale l ' elenco di tutte le cattedre vacanti tenute per incarico nelle RR . Università , cui si applica la tabella A annessa al Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore distintamente per ciascuna Facoltà e Scuola ed il numero di quelle vacanti nel ruolo della tabella C annessa al Testo Unico predetto . La pubblicazione di cui sopra e le proposte fatte dalle Facoltà e Scuole per apertura di concorsi , e pervenute al Ministero sino a tale data , saranno comunicate per parere al Consiglio superiore , Le domande per apertura di concorsi , pervenute al Ministero dopo tale epoca , non potranno essere prese in considerazione che nell ' anno successivo . Art . 33 . Il Consiglio , esaminate le proposte delle varie Facoltà , Scuole per l ' apertura di concorsi al grado di professore straordinario , riconoscerà , in corrispondenza del numero dei posti disponibili nel ruolo rispettivo , quali sono le Facoltà e Scuole , e , per ciascuna Facoltà e Scuola , quali sono le discipline , che per le condizioni speciali del momento e del luogo meritino di essere preferite . Art . 34 . Qualora nell ' anno stesso si trovino a vacare due o più cattedre della medesima disciplina , si bandirà , di regola , il concorso per una soltanto di esse . La destinazione della cattedre che dovrà essere messa a concorso , sarà fatta dal Consiglio superiore , colle norme indicate nell ’ articolo 33 . Art . 35 . Ove , in seguito al risultato di un concorso , bandito per una determinata Università e disciplina , un ’ altra Facoltà o Scuola intenda di valersi della disposizione sancita dall ' art . 21 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore , proponendo la nomina a straordinario del 20° e del 3° graduato , il Ministro , prima di provvedere in merito sulla domanda , sentirà il parere del Consiglio superiore , il quale darà il suo avviso circa l ' accoglimento della domanda , in base ai criteri fissati nell ' art . 33 del presente regolamento . Art . 36 . Qualora per qualche Università appaia conveniente procedere alla nomina di ordinari , sia per integrarne il numero soverchiamente scemato , sia per altre ragioni di indole didattica , il Ministro , sentito in merito il parere del Consiglio superiore , provvede , a seconda del caso , a norma dell ' art . 30 delle leggi sull ' Istruzione superiore . Dei posti di ordinario . che si renderanno annualmente vacanti nella tabelle A e C annesse al Testo unico predetto , i quattro primi sono destinati alla promozione degli straordinari ed il quinto è riservato al Ministro , per gli scopi sovraccennati . Art . 37 . Il professore ordinario è nominato con Decreto Reale . Il professore straordinario è nominalo dal ministro per un anno , ed è confermato annualmente , udita la Facoltà o Scuola , con decreto ministeriale . Gli aumenti di stipendio stabiliti dall ' articolo 27 del Testo Unico della leggi sull ' istruzione superiore , per i professori ordinari e straordinari si conferiscono per ogni quinquennio maturato tu di effettivo servizio , a datare dalla prima nomina all ’ ufficio . I professori straordinari nominati anteriormente alla legge 19 luglio 1909 , n . 496 , avranno diritto all ' aumento di stipendio stabilito dalla legge predetta , per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto a datare dal giorno dell ’ entrata in vigore della legge stessa . Nel caso che la Facoltà dia parere contrario alla conferma , ovvero il ministro non voglia attenersi al parere dato da essa in favore della conferma , questi deve chiedere le giustificazioni o difese scritte dell ' interessato e sentire parere del Consiglio superiore . Art . 38 . Il professore straordinario , dopo due conferme e tre anni solari di non interrotto esercizio , acquista la stabilità , che gli viene riconosciuta con decreto reale , sentito il Consiglio superiore . Art . 39 . I professori straordinari stabili possono ottenere la promozione ad ordinari nell ' ordine di precedenza segnato dalla loro rispettiva anzianità a norma dell ' art . 43 , 2° comma , del presente regolamento . Il professare . straordinario stabile che aspira alla promozione ad ordinario , per non perdere il proprio turno di anzianità , deve presentare regolare domanda per la promozione entro due mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della vacanza del posto di ordinario . In caso di eguale anzianità , l ' ordine della precedenza è determinata dalla data della domanda . Questa deve essere presentata direttamente , o spedita in piego raccomandato al Ministero , il quale la trasmette alla Facoltà o Scuola competente per il suo voto ; e , qualora la data non sia altrimenti certificata noi modi di legge , è considerata come data della domanda quella della sua presentazione , o del suo arrivo al Ministero . Art . 40 . Il parere del Consiglio superiore sull ' opportunità di iniziare il giudizio di promozione può essere dato nella stessa sessione in cui il Consiglio superiore avrà dato il suo voto sulla dichiarazione di stabilità . Per la promozione di uno straordinario è necessario il voto favorevole della Facoltà o Scuola cui egli appartiene . La domanda del professore con i suoi titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario e con la deliberazione della Facoltà o Scuola , è comunicata al Consiglio superiore , il quale deve giudicare in ogni singolo caso , se concorrono le condizioni richieste dall ' art . 23 n . 2 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Il giudizio di promozione avrà luogo con le norme stabilite dallo stesso articolo . Art . 41 . Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione nominata con le norme indicate nell ' articolo 22 del presente regolamento , e quando per la stessa materia si trovi già costituita una commissione , il giudizio può entro l ' anno esser deferito . alla medesima . Per la procedura delle promozioni sono osservate le norme di questo capitolo , in quanto siano applicabili . La relazione , redatta secondo l ' articolo 30 del presente regolamento , viene del pari trasmessa al Consiglio superiore per le sue osservazioni e proposte , e quindi pubblicala nel Bollettino ufficiale del Ministero nel termine indicato nell ' art . 3l . Art . 42 . Per i concorsi e le promozioni dei professori straordinari egli Istituti indicati nella tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore , continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla legge stessa . Il giudizio di promozione s ' inizia quando il ministro , sentito il Consiglio superiore , riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la coltura scientifica , e che , date le condizioni del momento , esso merita di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre : purché gli straordinari , che aspirano a diventare ordinari dimostrino , con nuovi lavori pubblicati , o con altri titoli opportuni nel caso delle . Scuole d ' applicazione , la loro operosità scientifica . Art . 43 . Ogni anno , nel mese di marzo , sarà formato e pubblicato nel Bollettino ufficiale il ruolo d ' anzianità dei professori ordinari e straordinari delle Regie Università e Istituti d ' istruzione superiore , distinto per materie fondamentali e complementari , con le variazioni verificatesi nel ruolo a tutto il 1° gennaio . I professori sono iscritti nel ruolo nell ' ordine della loro anzianità , determinata e computata secondo le norme stabilite dall ' art . 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili , approvato Con R . Decreto 22 novembre , 1908 , n . 693 . Della pubblicazione del ruolo è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Di ciascuna vacanza di posti si dà notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero . Contro tutte le risultanze del ruolo è ammesso il ricorso al ministro nel termine prescritto dall ' art . 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili . Il provvedimento del Ministro è definitivo . Art . 44 . Il trasferimento di un professore ordinario o straordinario non può aver luogo che alle condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 34 e 35 del Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore . Possono essere trasferiti da una ad un ' altra Università , dalle Università agli Istituti superiori universitari , e da questi a quelle , tutti i professori , così ordinari come straordinari , nominati in seguito a concorso , sia a norma della legge 12 giugno 1904 , n . 253 , sia anteriormente alla legge medesima . Per provvedere al trasferimento dei professori ordinari degli Istituti superiori universitari alle Università , il ministro si varrà di posti di ordinario a sua disposizione a norma dall ' art . 30 , comma 2° del testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . I professori stessi conserveranno il grado di ordinari , ed occuperanno , nel ruolo di cui all ' art . 18 del presente regolamento , il posto ad essi spettante in ragione della rispettiva anzianità I professori straordinari trasferiti dagli Istituti alle Università conservano la stabilità già conseguita e la rispettiva anzianità . Le stesse norme saranno applicabili per il trasferimento di professori dalla R . Università di Macerata alle altre Università , fino a che rimarrà in vigore la Convenzione approvata con la legge 22 dicembre 1901 , n . 541 . Art . 45 . Il passaggio a cattedra diversa non può essere accordato che ai soli professori ordinari , nei casi previsti dall ' art . 34 , comma secondo , lettere a ) e b ) , e con le norme prescritte dall ' art . 35 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore qualora si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli suddetti . Sulla proposta dove essere udito il parere del Consiglio superiore . CAPO V . Dei diritti e dei doveri degli insegnanti ufficiali Art . 46 . L ' insegnante ufficiale , ordinario e straordinario e incaricato , ha l ' obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento , e di dargli tante ore per settimana quante l ' indole e l ' estensione di quello richiedono . Per ogni corso sono fissate nell ' orario , che sarà stabilito da ciascuna Facoltà o Scuola al principio dell ' anno scolastico , non meno di tre lezioni settimanali di un ' ora ognuna da impartirsi in tre giorni distinti . Tutti i professori , anche per gli incarichi ad essi affidati , sono obbligati a dare entro l ' anno accademico non meno di cinquanta lezioni . Art . 47 . Il professore ufficiale ò obbligato a fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell ' orario , di intervenire alle riunioni del Consiglio accademico ove ne sia membro , e del Consiglio di Facoltà , di prendere parte alle Commissioni esaminatrici , alle quali è chiamato dal regolamento della sua Facoltà ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro . Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni , né farsi surrogare senza autorizzazione , né mutar l ' ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti . Se durante l ' anno gli convenisse di mutar l ' ora assegnata alla sua lezione , deve chiederne licenza al rettore per mezzo del preside della Facoltà , la quale deve essere sentita . Quando , per motivi di salute o per altro legittimo impedimento , egli non potesse fare lezione , deve mandare avviso al rettore dell ' Università in tempo perché gli studenti ne siano avvertiti . Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi ne dà avviso al rettore che , sentito il Consiglio della Facoltà , o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al ministro di farlo surrogare , secondo che l ' assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata . Per gli insegnamenti , cui sono annessi istituti sperimentali , cliniche o laboratori , i professori sono sostituiti nelle loro assenze da uno o due aiuti o assistenti addetti alla cattedra , in seguito a delegazione degli stessi professori , secondo l ' indole e l ' estensione della materia d ' insegnamento . In ogni caso , durante l ' assenza del direttore , la direzione temporanea dell ' Istituto sperimentale , della clinica o del laboratorio , é affidata a quello fra gli aiuti od assistenti , che verrà designato dal direttore , sotto la propria responsabilità . Art . 48 . Il Rettore con può concedere ai professori permessi d ' assenza per più di dodici giorni e per giustificati motivi . Se l ' assenza dovesse durare più a lungo , il permesso deve essere chiesto al ministro . Art 49 . L ' insegnamento del professore ufficiale prende la doppia forma dì lezioni e di conferenze cogli studenti . Egli può fare le conferenze in ore diverse dalle lozioni , ovvero occupare , nel conferire con gli studenti , una parte del tempo di ciascuna lezione . Le lezioni degli insegnanti ufficiali debbono essere pubbliche , salvo gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali , che si possono limitare ai soli iscritti ai loro corsi . Art . 50 Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale segnerà giorno per giorno l ' argomento della lezionne impartita , apponendovi la sua firma . Questo registro , munito del visto del preside della Facoltà o del direttore della Scuola , deve essere , alla fine delle lezioni e ad ogni richiesta del Rettore , consegnato alla segreteria dell ' Università o dell ' Istituto . Per gl ' insegnamenti tenuti per incarico , da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite , la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore secondo le risultanze del detto registro . Tale prospetto deve recare la firma del preside della Facoltà o del direttore delle Scuola , con l ' attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite , ed il visto del rettore e del capo dell ' Istituto . Art . 51 . Alla fine di ciascun anno il Rettore o il capo dell ' Istituto deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione il prospetto delle lezioni date per ogni corso . Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti , il Rettore e il rapo dell ' Istituto deve farne rapporto al Consiglio accademico , il quale , sentito il professore stesso per le sue giustificazioni , delibera in merito a seconda del caso e ne riferisce a sua volta al Ministero . Il Ministero , esaminata la relazione del Consiglio accademico qualora non riconosca giusti i motivi addotti dal professore a sua giustificazione , provvede all ' ammonizione a norma dell ’ articolo 32 del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore . Art . 52 . I professori che desiderano ottenere dal Ministero l ' autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l ' insegnamento , debbono farne domanda al Ministero , esponendone le ragioni e trasmettere la domanda stessa a mezzo del Rettore o del capo dell ' Istituto , il quale deve accompagnarla col suo parere motivato . L ' autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede dell ’ Università o dell ’ Istituto , che sia possibile ed agevole recarvisi e tornarne più volte al giorno , o , a condiziono che il Rettore o il capo dell ' Istituto assicuri sotto . a sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell ' insegnante . Art . 53 . I professori di qualunque Facoltà , ciascuno da sé o riuniti in più , i quali non appartengano ad alcuna Scuola di magistero , potranno istituirne una per la propria disciplina , e rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto . Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti in modo da non turbare il regolare andamento degli studi delle Facoltà e delle Scuole di magistero . CAPO VI . Degli incarichi e delle supplenze Art . 54 . Gli incarichi per qualunque insegnamento d ' istruzione superiore non hanno durata maggiore di un anno scolastico , ma possono essere confermati . Essi . si possono conferire : a ) ai professori ordinari e straordinari ; b ) a coloro che furono designati fra i tre primi in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell ' incarico . c ) ai dottori aggregati ; d ) ai liberi docenti della stessa materia o , in mancanza , di materia sostanzialmente connessa ; e ) a coloro cui sia applicabile il disposto dell ' art . 19 , n . 2 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore ; f ) a coloro che già coprirono a qualunque titolo una cattedra universitaria in RR . Università o RR . Istituti di carattere universitario . In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi abbia raggiunto il limite di età , di cui all ' art . 41 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore . La Facoltà può scegliere liberamente in qualunque delle suddetto categorie , seguendo però il criterio della maggiore competenza nella materia d ' incarico , tenuto conto delle pubblicazioni e di altri titoli specifici . Nessuno può avere più di un incarico o di una supplenza oltre il proprio insegnamento ufficiale . Colui al quale sia affidato un incarico o una supplenza , non può tenere contemporaneamente un corso libero retribuito . Art . 55 . Per gli insegnamenti obbligatori gli incarichi sono conferiti dal Ministro in seguito a proposta della Facoltà . Le indennità dovute ai professori ufficiali per gli incarichi d ' insegnamento ad essi affidati sono loro corrisposte mensilmente , secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese . A tal uopo il Ministero della pubblica istruzione pone a disposizione del Rettore di ciascuna Università o del capo di ciascun Istituto , le somme occorrenti per provvedere al pagamento mediante beoni , giusta le norme , stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato . La retribuzione annua fissa , stabilita dall ' art . 31 , comma 3° del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore per chi non sia professore ufficiale , è corrisposta a tutti gli incaricati , che non rivestano la qualità di professore ordinario o straordinario in una Università o in un Istituto superiore universitario , qualunque sia il titolo in base al quale l ’ incarico è ad essi affidato , ed è pagata nei modi consueti a mezzo dei ruoli di spese fisse . Art 56 . Per gli insegnamenti complementari gli incarichi sono conferiti dal Ministro osservate le norme di cui all ' art . 16 ( penultimo comma ) del presente regolamento . Tutti gli anni , nella sessione primaverile , il Ministro comunica al Consiglio superiore l ' elenco degli incarichi già conferiti d ' insegnamenti non obbligatori per quelle modificazioni che credesse opportuno di apportarvi , e le proposte di conforme degli incarichi stessi . Art . 57 . Le supplenze sono ammesse per gli insegnamenti obbligatori ; e sono consentite dal Ministro , su proposta della Facoltà , giusta le norme degli articoli 51 e 35 . CAPO VII . Del personale assistente e tecnico . Art . 58 . GlI aiuti e gli assistenti addetti alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative delle RR . Università e dei RR . Istituti superiori sono nominati per decreto ministeriale sulla proposta dei rispettivi professori . Gli uni e gli altri debbono essere forniti di titolo accademico ; gli aiuti debbono , di regola , essere scelti fra gli assistenti . La nomina ha effetto per la durata di un anno a decorrere dal 16 ottobre e s ’ intende tacitamente confermata pei due anni successivi , qualora non intervenga una disposizione contraria . Ulteriori conferme non possono aver lungo se non in seguito a voto conforme della rispettiva Facoltà o Scuola e per ragioni di studio o per esigenze di laboratori o di musei , o per meriti didattici riconosciuti dalla Facoltà o Scuola .. La cessazione dall ' ufficio è disposta per decreto ministeriale , su proposta motivata del professore , e non può avere effetto che alla fine dell ' anno , salvo i casi di volontarie dimissioni o di provvedimento disciplinare . Art . 59 . Gli aiuti e gli assistenti , subordinatamente al titolare della cattedra , hanno la direzione immediata dei servizi cui sono specialmente addetti : possono , in caso di brevi assenze supplire nelle lezioni il rispettivo professore . Possono inoltre avere il compito di sviluppare una qualche parte dell ' insegnamento ufficiale , purché in questo caso abbiano la libera docenza nella materia o in materia affine . In nessuno dei casi indicati vi è diritto per essi a speciale compenso . Art . 60 . Gli assisterti addetti ai RR . Osservatori astronomici universitari ed autonomi sono nominati per Decreto Ministeriale su proposta dei rispettivi direttori . Essi debbono essere provvisti di titolo accademico . La nomina ha effetto per la durata di un anno , ma s ' intende tacitamente confermata di anno in anno , finché non intervenga una contraria disposizione nel modo previsto dall ' art . 53 . Trascorso un quinquennio , sarà conferita agli assistenti la stabilità mediante Decreto Reale , Gli astronomi aggiunti e gli astronomi vengono nominati per concorso fra il personale assistente di tutti gli Osservatorii governativi ed hanno nomina stabile per Decreto Reale . Art . 61 . Il personale tecnico , addotto . agli Istituti scientifici e scientifico - pratici delle RR . Università e degli altri Istituti di istruzione superiore , attende ai lavori meccanici e manuali richiesti dai bisogni dell ' insegnamento sperimentale e dimostrativo e dai bisogni della ricerca scientifica ; dalla natura del lavoro cui è destinato , trae specifica denominazione . Il personale tecnico è diviso in tre classi : capi tecnici , tecnici ed aiutanti tecnici . Le prime due classi comprendono i tecnici propriamente detti meccanici , macchinisti , conservatori , lavoratori in vetro , preparatori , tassidermisti , modellatori , disegnatori , calcolatori , osservatori . capi giardinieri , capi maniscalchi ) . Appartengono alla terza classe le persone destinare a coadiuvare i capi tecnici ed i tecnici . Art . 62 . Tutto il personale tecnico è nominato su proposta del direttore dell ' Istituto con Decreto Ministeriale , che ha effetto per la durata di un anno a far tempo dal 16 ottobre . Per i capi tecnici ed i tecnici . la nomina s ' intende tacitamente confermata di anno in anno , finché non intervenga una disposizione contraria , nel modo previsto dall ' art . 58 . Gli aiutanti tecnici hanno nomina annuale . I capi tecnici sono , di regola , scelti tra i tecnici e questi tra gli aiutanti tecnici . Dopo un triennio , il personale tecnico della prima e della seconda classe che abbia fatto buona prova , conseguirà la nomina stabile per Decreto Ministeriale . Della specifica attitudine e della diligenza in servizio del personale proposto perla stabilita , attesterà il direttore dell ' Istituto . Art . 63 . Alla nomina od alla conferma delle levatrici e delle levatrici assistenti presso le cliniche ostetrico - ginecologiche si provvede con Decreto Ministeriale secondo le norme del regolamento delle Scuole di ostetricia per le levatrici . CAPO VIII . Degli insegnanti a titolo privato . Art . 64 . Sono professori a titolo privato : 1° gli insegnanti ordinari e straordinari , in quanto impartiscono corsi privati a termini dell ' art . 56 del Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore ; 2° i dottori aggregati a termini dello stesso articolo ; 3° coloro i quali abbiano ottenuta l ' abilitazione alla libera docenza . Art . 65 . L ' abilitazione alla libera docenza é concessa dal Ministro : 1° in base all ' art . 56 del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore e con la procedura di cui all ' articolo 18 del presente regolamento . 2° per titoli ; 3° per esami . Art . 66 . L ' abilitazione alla libera docenza per esame o per titoli è concessa per una determinata Università e Facoltà o Scuola : 1° per gli insegnamenti costitutivi della Facoltà o Scuola determinati dai regolamenti speciali , ancorché non affidati a professori ordinari e straordinari ; 2° per altri insegnamenti che vi esistano a titolo pubblico , solo se affidati a professori ordinari e straordinari . L ’ abilitazione alla libera docenza è concessa dal Ministro , esclusivamente per titoli , per una determinata Facoltà o Scuola per materie complementari e per parte delle materie insegnate a titolo pubblico , quando questa parte abbia acquistato sufficiente importanza ed autonomia scientifica . In tali casi il Consiglio superiore , deve pronunciarsi sull ' opportunità di concedere la speciale abilitazione prima di iniziare la relativa procedura . Art . 67 . Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro . indicando l ' insegnamento a cui desidera di essere abilitato , l ' Istituto dove si prefigge di esercitarla , o se intende di conseguirla per esame o per titoli . All ' istanza dev ' essere unito un certificato da cui risulti che l ' aspirante possiede da tre anni il grado di dottore . In casi particolari , di cui è giudice il Consiglio superiore , possono valere anche altri titoli . Deve altresì allegarsi il certificato penale , di data non anteriore a due mesi , salvo che l ' aspirante appartenga all ' insegnamento o all ' amministrazione governativa . Art . 68 L ’ idoneità degli aspiranti alla libera docenza per esame è riconosciuta da una commissione presieduta dal preside o direttore della Facoltà o Scuola cui appartiene la materia da insegnare , e composta di altri due membri della Facoltà stessa e di due membri di altre Università . Uno di questi ultimi deve essere libero docente , preferibilmente della stessa disciplina ed effettivamente insegnante . La nomina della Commissione spetta al ministro su proposta della Giunta del Consiglio superiore . In casi d ' urgenza il ministro può supplire un commissario anche senza il parere della Giunta , udito il presidente della Commissione . La Commissione , fino al compimento dei suoi lavori , è presieduta dal preside della Facoltà che si trova in ufficio al momento della sua prima riunione . Solo per gravi e giustificati motivi il Preside potrà , in via eccezionale , essere supplito da un professore ordinario della Facoltà , che non appartenga per altro titolo alla Commissione . I membri estranei alla Facoltà , che non sono professori nella Università presso la quale ha luogo l ' esame , hanno diritto ad una indennità di viaggio e di soggiorno a spese del candidato , che la verserà anticipatamente alla cassa universitaria . Art . 69 . L ' esame , secondo l ' art . 61 del Testo delle leggi sull ' istruzione superiore consiste : 1° in una dissertazione scritta ; 2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza e al ramo di scienza che deve formare oggetto dell ’ insegnamento ; 3° in una lezione sopra un tema proposto dalla Commissione . Art . 70 . L ’ assegnazione del tema per la dissertazione scritta deve aver luogo nella prima adunanza dalla Commissione , per la validità della quale , è richiesta la presenza di tre almeno dei commissari . Ciascuno dei commissari , così presenti come assenti , propone per iscritto uno o più temi , i quali saranno discussi ed approvati dai membri presenti . Uno di questi temi , estratto a sorte , è assegnato al candidato , al quale viene comunicato direttamente del presidente . Il termine che la Commissiono assegna al candidato per la presentazione della dissertazione , non può essere minore di sei mesi , ed è prorogabile di altri sei mesi . La dissertazione deve essere presentata alla Commissione già pubblicata per le stampe . S ' intendo che il candidato abbia rinunziato alla domanda , quando lasci trascorrere il termine senza presentare la dissertazione o la domanda di proroga . La dissertazione , quando si tratti di abilitazione all ' insegnamento della lingua e letteratura latina o greca , deve essere scritta in latino . Art . 71 . La prova della discussione non può durare meno di un ' ora ed è pubblica . Di essa è dato avviso nell ' albo della Università o Scuola almeno ventiquattro ore prima . Art . 72 . L ' assegnazione del tema per la lezione viene fatta il giorno precedente alla prova . Il candidato estrae a sorte due fra i cinque temi che saranno proposti dalla Commissione e ne sceglie immediatamente uno che formerà oggetto della lezione . Questa è fatta in pubblico e deve durare neo meno di 40 minuti . Di essa vien dato avviso come stabilito nel capoverso dell ' articolo precedente . Art . 73 . Per l ' abilitazione nelle materie dimostrativo e sperimentali , si aggiungono alle prove stabilite negli articoli precedenti quegli esercizi pratici che la Commissione esaminatrice reputi necessari . Art . 74 . Terminate le prove dell ' esame , la Commissione procede a valutarle . Ogni commissario vota per sì o per no . Occorrono quattro voti favorevoli per la concessione della libera docenza . Di tutte le operazioni sono stesi verbali firmati dai commissari . La Commissione , deve anche redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute . Questa relazione , con i verbali e la dissertazione , è inviata al Consiglio superiore , il quale la restituisce al ministro con le sue osservazioni . sulla esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento . Art . 75 . La domanda relativa alla libera docenza per titoli deve essere corredata di tutti i titoli che il richiedente intende di presentare . Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui è richiesta l ' abilitazione : per gl ' insegnamenti di lingua e di letteratura latina o greca tale memoria deve essere scritta in latino . Il richiedente deve dare una prova di attitudine didattica e sperimentale nei modi indicati negli articoli 72 e 73 , qualunque sia il giudizio della Commissione sui titoli . Solo eccezionalmente la commissione potrà , a deliberazione unanime e motivata , dispensare dalla detta prova . Così i titoli come la prova didattica o sperimentale devono essere giudicati da una commissione composta e nominata secondo l ' art . 68 . La Commissione giudicatrice , ove lo creda opportuno , potrà sottoporre il candidato alla discussione in contraddittorio sui titoli presentati , in base ai quali domanda l ' abilitazione . La commissione consegna in una relazione il giudizio critico sui titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente , Sono pel resto osservate le disposizioni degli articoli 68 e 74 riguardanti la libera docenza per esame , Art . 76 . La libera docenza e valida per la sola materia per la quale è conseguita , e deve essere esercitata nella Università per la quale è concessa . Il libero docente che ne faccia domanda può essere autorizzato dal ministro ad impartire in alta Università l ' insegnamento , al quale fu abilitato , purché : a ) siano trascorsi almeno due anni dalla data del decreto di abilitazione ; b ) abbia , almeno per un anno , effettivamente esercitato il suo insegnamento nella Università per la quale ottenne l ' abilitazione ; c ) il trasferimento sia chieste per motivi riconosciuti giusti dalla Facoltà presso la quale il docente chiede di essere trasferito . Tuttavia il trasferimento potrà essere concesso , su parere conforme della Facoltà , per cui è richiesto , anche se non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a ) o b ) , qualora esso sia chiesto in conseguenza di nomina ad ufficio dello Stato , del Comune , della Provincia o di Opere Pie . Art . 77 . Il libero docente perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l ' abbia esercitata senza legittimo impedimento . Trascorsi i cinque anni , il Rettore , sentito il Consiglio accademico , deve pronunciare la decadenza , dandone notizia all ' interessato , il quale entro due mesi può ricorrere al Ministero che delibererà sul ricorso , sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione . Arti 78 . I liberi docenti menzionati all ' art . 12 sono scelti ogni anno due per ciascuna Facoltà entro il nurse di giugno , da tutti i liberi docenti i quali effettivamente insegnino durante l ' anno , e non abbiano contemporaneamente . ufficio di professore ordinario . straordinario n incaricato . Il rettore li convoca individualmente nel termine non minore di otto giorni . L ' adunanza è presieduta dal più anziano dei presenti ; è valida qualunque sia il numero degli intervenuti , e non può , sotto pena di nullità , , occuparsi di qualsiasi altro oggetto L ' elezione ha luogo a maggioranza relativa . I liberi docenti della Scuola di farmacia veterinaria appartenenti alle università votano con quelli della Facoltà di medicina . I liberi docenti delle Scuole di applicazione e delle Scuole superiori agrarie , che sono annesse , alle Università , votano con quelli della Facoltà di scienze matematiche , fisiche e naturali . Il processo verbale , sottoscritto dagli intervenuti , è rimesso al rettore , il quale , verificatane la regolarità , comunica le elezioni avvenute al preside o direttore e ne informa il ministro . Entro il mese di maggio i rappresentanti dei liberi docenti delle varie Facoltà e Scuole eleggono , ai termini dell ' art . 13 , i due delegati chele debbono prendere parte all ' adunanza dell ' assemblea generale dei professori , per la proposta della terna per la nomina del rettore . I detti rappresentanti sono convocati dal rettore nel termine non minore di otto giorni ; e l ' adunanza di essi , presieduta , dal più anziano dei presenti , e valida , qualunque sia il numero degli intervenuti . Art . 79 . L ' insegnante privato ha verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale , e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell ' esercizio di essi . Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la sorveglianza del Rettore e del Preside . Art . 80 . I corsi degli insegnanti privati sono : 1 . Pareggiati , e producono per gli studenti , che vi si iscrivono gli stessi effetti legali , se per il numero delle lozioni e delle ore , e per la estensione della materia corrispondono , a giudizio della Facoltà , ai rispettivi corsi ufficiali : 2 . Parziali e non pareggiati , se corrispondono ad una parte del corso ufficiale o se , pur essendo eguali per estensione nella materia , sono impartiti in un numero di lezioni e di tre inferiori a quelle del corso ufficiale . 3 . Complementari , quando servono di sussidio e d ’ integrazione all ' insegnamento delle materie obbligatorie . L ’ assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio superiore nell ' annuo esame dei rispettivi programmi ; e ne è fatto richiamo negli orari delle Facoltà e Scuole . Art . 81 L ' insegnamento a titolo privato è impartito , di regola nei locali dell ’ Università e degli Istituti da essa dipendenti . Tuttavia il rettore , in casi particolari , udita la competente Facoltà o Scuola , può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari . Anche in questo caso , durante le ore di lezione , l ' autorità universitaria potrà accedere ai corsi privati evi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare ai sensi dell ’ art . 101 . del Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore . Art . 82 . Ogni insegnante a titolo privalo deve presentare al rettore , entro il mese di marzo , il programma particolareggiato del corso che intende svolgere nel seguente ano scolastico . Il rettore entro il 15 aprile ne fa invio al Ministero con lo osservazioni eventuali della Facoltà o Scuola , ai sensi dell ' art . 57 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . I programmi inviati entro il termine anzidetto sono comunicati al Consiglio superiore . Nessun programma preesentato più tardi sarà comunicato , salvo che si tratti di liberi docenti , i quali abbiano ottenuta l ' abilitazione dopo il 31 marzo : in questo caso il termine utile per l ' invio dei programmi al rettore scade il 15 ottobre , o per la trasmissione al Ministero il 75 ottobre . Art . 83 . Per le discipline , il cui insegnamento richiede , il sussidio di musei , laboratori e cliniche , il privato docente dove unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare . I direttori dei laboratori non hanno obbligo di concedere ai privati docenti l ’ uso degli strumenti e delle collezioni , ma possono fare , ove lo credano opportuno , tale concessione , assumendo peraltro piena responsabilità , anche pecuniaria , per qualsiasi deterioramento del materiale , del quale sono consegnatari responsabili verso le Stato . Nel caso di tale concessione il materiale di consumo deve essere a carico del privato docente . Art . 84 . Le Facoltà o Scuole , nel prendere in esame i programmi di corsi liberi debbono anche giudicare se il privato docente possegga , ove occorrono , i mezzi di dimostrazione e di tale giudizio deve essere data notizia così nell ’ estratto del verbale della seduta della Facoltà o Scuola , come negli elenchi di trasmissione dei programmi . Art . 85 . Il libero docente , il quale abbia due abilitazioni in due diverse materie può presentare due programmi e tenere due corsi distinti , uno per ciascuna abilitazione ; ma il libero docente , il quale abbia una sola abilitazione , anche se la materia sia designata con doppio titolo o si siano riunite in essa due materie diverse , può presentare un solo programma e tenere un solo corso . Art 86 . Per ciascuno studente o uditore iscritto ad un corso libero è corrisposta al privato docente una quota equivalente a lire quattro per ogni ora settimanale di lezione , se trattasi di corso annuale , e di lire due , se di corso semestrale . Agli effetti delle quote or mentovate non sano valide : a ) le iscrizioni ai corsi liberi che vengano prese oltre il limite fissato dall ' art . 107 ( ultimo comma ) ; b ) le iscrizioni a corsi tenuti da assistenti ed aiuti su materie che fossero parte del corso che deve essere tenuto dal professore ufficiale , alla dipendenza , del quale si trovano . Art . 87 . I dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza , non possono tenere più di due corsi liberi . Non è permesso ripetere a titolo privato , in tutto o in parte , l ' insegnamento che si professa a titolo pubblico . Art . 88 . I professori ufficiali ( ordinari , straordinari e incaricati ) , possono impartire corsi liberi , ma non possono percepire per essi alcuna retribuzione . Art . 89 . Ciascuna Facoltà determina , formando appositi elenchi , i corsi liberi attinenti ad altre Facoltà e Scuole , a cui i propri studenti possono iscriversi . Contro questa deliberazione i docenti interessati possono ricorrere al Ministro , che deciderà , udita la Giunta del Consiglio superiore . Art . 90 . La liquidazione delle more d ' iscrizione da pagarsi agl ' insegnanti a titolo privato , si eseguisce dalla segreteria universitaria alla fine dell ' anno scolastico , sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori e riscontrate regolari a termini dell ' art . 102 . Le iscrizioni ai corsi privati , prese dopo il termine fissato per la restituzione dei libretti , non hanno alcun valore . Agli effetti della liquidazione delle quote d ' iscrizione , i corsi liberi dichiarati parziali o complementari debbono avere al più un orario settimanale di ore tre ; i corsi dichiarati pareggiati debbono considerasi al più di tante ore quante sono quelle assegnate ai corrispondenti corsi ufficiali . Art . 91 . Il pagamento è fatto dalla cassa universitaria coi fondi , che in seguito ad analoga richiesta vengono somministrati dall ' amministrazione finanziaria . Il rettore , udito il Consiglio accademico , ne detrae quella parte , che , proporzionalmente , risponde alle lezioni , che il privato insegnante non abbia effettivamente impartito senza giustificato motivo . CAPO IX . Degli studenti e degli uditori . Art . 92 . È studente o uditore in un ' Università del Regno , chi vi sia inscritto , con l ' una o l ' altra qualità . Le donne sono ammessi : all ' Uuiversità nelle categorie degli studenti e degli uditori alle stesse condizioni . Art . 93 . Per immatricolarsi studente è necessario presentarne domanda al rettore . In essa , oltre il nome dello studente e dei suoi genitori , dovrà essere notato : a ) il luogo di nascita ; b ) la residenza della famiglia ; c ) l ' abitazione dello studente nella città ; d ) l ' indicazione della Facoltà o Scuola a cui intende iscriversi . La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti : 1° la fede di nascita ; 2° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti della Facoltà o Scuola per l ' ammissione ai corsi relativi ; 3° la quietanza del pagamento della tassa d ' immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d ' iscrizione . Può essere consentito , specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami , che in luogo del diploma originale sia presen saniate un certificato provvisorio . Questo certificato però dev ' essere sostituito nel corso dell ' anno col diploma originale , il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine dei corso universitario . Art . 94 . L ' uditore è dispensato dal presentare il documento indicato dal n . 2 dell ' articolo precedente . Gli studi fatti dall ' uditore non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici , neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l ' ammissione ai corsi universitari in qualità di studente . Art . 95 . Gli stranieri e gli italiani non regnicoli , e i figli dei cittadini italiani , i quali provino la necessità della loro dimora all ' estero per giustificate ragioni di famiglia , potranno essere ammessi ai corsi d ' istruzione superiore , purché dimostrino che il diploma di studi secondari , da presentarsi unitamente alla domanda d ' iscrizione , dia il diritto nel paese ove hanno seguito regolarmente gli studi secondari e sostenuto i relativi esami , ad essere iscritti come studenti nelle Università o Istituti superiori legalmente costituiti in quella Facoltà a cui chiedono d ’ iscriversi . Sulla regolarità dei titoli prodotti e sulla loro sufficienza per l ' immatricolazione in Italia giudicheranno o il Consiglio accademico o i Consigli direttivi degli Istituti autonomi , udito eventualmente il parere delle Facoltà o Scuole interessate . Per l ' iscrizione ad un anno successivo al primo , come pure per l ' eventuale dispensa dalla ripetizione di esami superati in università o istituti stranieri , decide la Facoltà o Scuola presso cui l ' iscrizione è chiesta , previo sempre il giudizio del Consiglio accademico sul titolo di immatricolazione . Nel gennaio di ciascun anno i rettori manderanno al Ministero , insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni , gli estratti delle deliberazioni adottate dai Consigli sopra mentovati . Art . 96 . Le domande tutte di studenti , di uditori e di aspiranti a diplomi universitari devono essere dirette ai rettori delle Università ed ai capi degli Istituti d ' istruzione superiore . Art . 97 Il rettore provvederà sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti , comunicherà al Consiglio di Facoltà o di Scuola quelle per le quali sia dubbio il provvedimento e sulle quali sia prescritto il giudizio di Facoltà o di Scuola , e trasmetterà al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del Consiglio superiore , o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro . Il Consiglio di Facoltà o Scuola esamina le domande che gli vengono trasmesse , e delibera separatamente su ciascuna di esse , motivando la risoluzione . Art . 98 . Lo studente può appellare dalla deliberazione del Consiglio di Facoltà o di Scuola al Consiglio accademico , e dalla deliberazione del Consiglio accademico al ministro . Art . 99 . La domanda dell ' immatricolazione all ' Università e dell ’ iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 5 novembre . Solo per giustificati motivi , da riconoscersi dal rettore , potrà l ' immatricolazione e l ' iscrizione concedersi fino al 20 novembre . Art . 100 . Giorno per giorno sarà affissa all ' albo dell ' Università la lista dei nomi degli studenti o degli uditori , le domande dei quali saranno state trovate in regola . Gli studenti il cui nome sarà stato iscritto in questa lista , dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d ' iscrizione , il quale , rilasciato all ' atto dell ' immatricolazione , vale per l ' intero corso universitario . Art . 101 . Il libretto d ' iscrizione porta la firma del rettore e del direttore di segreteria , con la data in cui viene rilasciato e col sigillo della Università . Art . 102 . Lo studente , dopo che ha ritirato il manifesto contenente l ' ordine degli studi proposto dalla Facoltà , deve scrivere sul libretto il suo nome , quello degli insegnanti dei quali vuol seguire i corsi , e il titolo di tali corsi , incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatori per il conseguimento del grado , dalla Facoltà o Scuola da cui è inscritto , o da disposizione speciale . Il libretto deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dalla apertura dei corsi , firmato dagli insegnanti dei quali lo studente avrà dichiarato di voler seguire i corsi . La segreteria , verificando qualche irregolarità nella domanda d ’ iscrizione o nel libretto , deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni . Por coloro che non si presentino in segreteria nel termine predetto o si neghino alle correzioni rese necessarie dallo disposizioni in vigore , le correzioni stesse vengono eseguite dall ' ufficio con la perdita delle iscrizioni che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni dello studente . Trascorso il detto termine , nessuna ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all ' elenco delle iscrizioni . Art . 103 . La segreteria trascrive nel registro della carriera scolastica il libretto di iscrizione , che poi restituisce allo studente . Nella prima quindicina di giugno gli insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai corsi , e lo studente riporta il libretto alla segreteria , la quale vi attesta il pagamento delle varie tasse e sopratasse o l ' ottenuta dispensa , e vi registra poi l ' esito degli esami sostenuti . Art . 104 . Allo studente è data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita . La tessera avrà la durata dell ' immatricolazione . Tuttavia lo studente deve , al cominciare di ogni anno scolastico , e non più tardi di un mese dall ' apertura dell ' anno stesso , presentarla alla segreteria , che vi appone la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato . Art . 105 . Gli uditori uno ricevono libretto né tessera , ma soltanto un certificato della loro iscrizione ai corsi singoli . Art . 106 . La segreteria tiene due registri , distinti per Facoltà o Scuola , uno per gli studenti , l ' altro per gli uditori ; forma per ogni corso d ' insegnamento , ufficiale o privato , l ' elenco degli studenti che vi sono iscritti . Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo l ' elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia . Art 107 . Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o Scuole che vuol seguire , fermi peraltro i limiti segnati dai Regolamenti speciali dello singole Facoltà o Scuole , prima di prendere l ' iscrizione ai corsi di materie fondamentali che presuppongono la conoscenza dei primi . Nessun anno di corso è valido se lo studente non si è iscritto almeno a duo corsi obbligatori e non ne ha ottenuto la attestazione di frequenza dai rispettivi professori , salvo che sia altrimenti disposto nei regolamenti speciali delle varie Facoltà o Scuole . Nelle Facoltà di medicina e di scienze matematiche , fisiche e naturali , e per gli studi che portano alle lauree speciali , saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze , purché almeno in numero di tre per settimana , e gli esercizi pratici di laboratorio . Lo studente , iscrivendosi ai corsi obbligatori di un dato anno della sua carriera scolastica , ha l ' obbligo di riservare per gli altri anni di corso tante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli validi . Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo , la segreteria annullerà le iscrizioni ch ’ egli avrà preso oltre il dovere . La Facoltà determina anno per anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente può prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti ; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d ' iscrizione pagata per quell ’ anno , e cioè non possono superare complessivamente la somma di L . 132 per ciascuno degli anni di giurisprudenza e di notariato ; di L . 99 per quelli di ingegneria ; di L . 93 per di medicina e chirurgia ; di L . 75 per quelli di scienze , di chimica e farmacia , e di lettere e filosofia ; di L . 45 per quelli di agraria , di veterinaria e di farmacia . Art . 108 . Lo studente può passare ad altra Università entro i primi dite mesi dell ' anno scolastico . Trascorso il dello termine , il Rettore può accordare il congedo , quando ritenga giustificata la domanda . Il passaggio è chiesto con domanda al rettore dell ' Università che s ' intende lasciare ; questi , accogliendola , ne informa il rettore dell ' Università prescelta e gli invia la copia conforme della carriera universitaria dello studente . Chi ha fatto passaggio ad altra Università , non può ritornare a quella abbandonata se non quando sia trascorso un anno scolastico , salvo che il rettore dell ' Università che si abbandona , non disponga altrimenti per gravi motivi . Il passaggio non importa , in verun caso , nuovo pagamento della tassa di immatricolazione . Art . 109 . Lo studente può in qualunque anno del corso passare da una ad altra Facoltà o Scuola della stessa Università sotto le condizioni seguenti : 1 . Che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio ; 2 . Che possegga i titoli prescritti per l ’ ammissione alla Facoltà o Scuola cui intende far passaggio ; 3 . Che il padre , la madre o il tutore vi consenta , se lo studente è minorenne . Lo studente che passa da una Facoltà o Scuola ad un ’ altra , deve essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio , qualunque sia l ' anno cui fosse giunto in quella che lascia . Tuttavia se lo studente , all ' atto di chiedere il passaggio , domanda un ' abbreviazione di corso , il Ministro può , tenuto conto delle materie già studiate e sentito il parere della Facoltà o Scuola alla quale lo studente passa , concedergli la iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo , purché in ogni caso il suo corso universitario , sommati gli anni passati nella Facoltà o Scuola anteriore , abbia almeno la durata richiesta dal regolamento di quella alla quale fa passaggio . In nessun caso è ammesso il passaggio dalle Scuole di notariato di Aquila , Bari . Catanzaro e Firenze e dalle Scuole di farmacia , non annesse ad Istituti Superiori , alle Facoltà propriamente dette . CAPO X . Delle tasse universitarie . Art . 110 . Le tasse universitarie si distinguono in : 1 . Tassa di immatricolazione ; 2 . Tassa d ' iscrizione annuale ; 3 . Soprattassa annuale per gli esami speciali ; 4 . Soprattassa per gli esami di laurea e di diploma : 5 . Tassa di diploma ; 6 . Tassa pel corso biennale delle Scuole di magistero presso le Facoltà di filosofia e lettere , e di scienze matematiche , fisiche e naturali ; 7 . Soprattassa per gli esami di diploma nelle Scuole anzidette di magistero . L ' ammontare di ciascuna tassa è stabilito dalla tabella G annessa al Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Art . 111 . Gli studenti , i quali dopo aver compiuti tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree , o diplomi , e aver presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi , non si trovino in condizione di poter conseguire il grado accademico , al quale aspirano , non sono tenuti a pagare la tassa d ' iscrizione ogni altro anno sino al conseguimento della laurea o del diploma , a meno che non rinnovino la iscrizione a uno o più corsi . Art . 112 . I Consigli di Facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio , su proposta dei singoli direttori dei laboratori stessi . Tali contributi devono essere approvati dal ministro , sentito il Consiglio superiore . e sono versati all ' economato , il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore , al temine di ogni anno scolastico . Art . 113 . La tassa d ' immatricolazione , quella d ' iscrizione , annuale , quella di diploma e quella biennale della Scuola di magistero , si pagano all ’ ufficio demaniale incaricato della riscossione . Le soprattasse si pagano all ' economato dell ’ Università . La tassa d ' iscrizione annuale è ripartita in due rate uguali : la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile , e la corrispondente ricevuta deve essere consegnata alla segreteria dell ' Università . La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenere il diploma ; e prima della presentazione della ricevuta , la segreteria non può rilasciare alcun certificato relativo all ' esame di diploma . La soprattassa per gli esami speciali vale pel solo anno scolastico nel quale è pagata . Art 114 . L ' uditore paga , per ogni corso a cui si iscrive , una lassa corrispondente al quinto della tassa di iscrizione annuale fissata dalla tabella G annessa al Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore per la Facoltà o Scuola alla quale appartiene il corso a cui lo studente si iscrive . Gli uditori che vogliano sostenere esami sopra i corsi seguiti nell ' anno , devono pagare per ogni esame una sopratassa corrispondente al quarto della sopratassa stabilita per gli esami speciali dalla tabella G predetta . Art . 115 . I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare , oltre le tasse di iscrizione e le sopratasse per gli anni di corso che dovranno seguire e quelle di diploma , anche una nuova tassa di immatricolazione . Art . 116 . Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio , non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate Art . 117 . Lo studente o uditore , che non sia in regola col pagamento delle tasse , non può , in nessun modo e per nessuna ragione , essere ammesso agli esami , né gli può essere rilasciato dall ' Autorità universitaria alcun certificato della sua carriera scolastica . Inoltre egli non può essere iscritto ai corsi dell ' anno successivo . Art . 118 . Gli studenti , che si siano segnalati per il profitto negli studi comprovato dal risultato degli esami , qualora versino in condizioni economiche disagiate , possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento della tasse e sopratasse universitarie , nei casi e setto le condizioni stabilite negli articoli seguenti . Art . 119 . Allo studente di disagiata condizione domestica elle , nell ' insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all ' Università , abbia riportato in complesso nove decimi dei punti , può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d ' immatricolazione , dalla tassa d ' iscrizione e dalla soprattassa di esame per il primo anno . Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e soprattasse , quando nell ' insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti . Lo studente , che abbia conseguito i titolo didattico di ammissione alla Università con dispensa totale o parziale dagli esami , deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell ' insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame , o nell ’ insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispensa di cui sopra . Art . 120 . I laureati o diplomati , che si inscrivono pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma , potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da quella d ' iscrizione e dalla soprattassa di esame per l ' anno di corso al quale si iscrivono , quando , oltre alla disagiata condizione domestica , provino di aver ottenuto , nel complesso dell ' esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali obbligatori dell ' ultimo biennio del corso da essi seguito , la media di nove o di otto decimi , secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale . Art . 121 . Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense . quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie consigliate dalla Facoltà per l ' anno precedente , conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame , se aspira alla dispensa totale , e un minimo di otto decimi in ciascun esame , se aspira alla dispensa parziale . Art . 122 . La dispensa totale o parziale dalla tassa d ' iscrizione annuale comprende anche quella dalla soprattassa di esame . Art . 123 . La dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l ' esame di laurea e di diploma può concedersi allo studente che , negli esami sulle materie consigliate dalla Facoltà per l ' ultimo anno di corso , abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale , o parziale dalle tasse negli anni di corso successivi al primo . La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportati i nove o gli otto decimi nell ' esame di laurea o di diploma . Nelle Scuole di farmacia la dispensa totale o parziale dal pagamento delle soprattasse per l ' esame di laurea o di diploma può concedersi in base al risultato degli esami speciali sullo materie consigliate dalla Scuola rispettivamente del quarto o del terzo anno di corso . Art . 124 . Per la dispensa totale o parziale dalla tassa o soprattassa della Scuola di magistero si tiene conto dei voti riportati alla fine del primo anno d ' iscrizione alla Scuola stessa negli esami sulle materie consigliate per quell ' anno dalla Facoltà e , per chi si iscriva alla scuola dopo la laurea , dei voti riportati negli esami speciali del secondo biennio e negli esami di laurea . Art . 125 . La dispensa dalle tasse e soprattasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell ' anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria , o che , essendosi presentati ad un esame , sia stato riprovato o siasi ritirato . Art . 126 . La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e soprattasse del primo anno deve presentarsi al rettore insieme con la domanda d ' immatricolazione . Per gli anni successivi al primo , tali domande devono essere presentate al rettore insieme con quella d ' iscrizione . Le domande per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l ' esame di laurea o di diploma devono essere presentate al rettore dopo superati gli esami speciali dell ' ultimo anno , e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l ' esame relativo . Art . 127 . Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio , ed uno dell ' agente delle imposte , che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa . Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali le segreterie universitarie rilasceranno gratuitamente i relativi moduli . La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie , anche se non richieste specificatamente nel modulo , che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente . Art . 128 . Il Consiglio accademico , presi in esame i documenti , può richiedere , ove lo creda necessario , ulteriori informazioni alle Autorità governative , e decide sulle domande caso per caso , tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in Istituti governativi o pareggiati , nei quali si paghino tasse scolastiche , e di tutte le altre condizioni , che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia . Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al Ministero non più tardi del meno di febbraio . Art . 129 . Coloro che , in seguito a studi fatti all ' estero o in istituti governativi non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione , in base a prescrizioni di regolamenti , ottengano la iscrizione ad una Facoltà o Scuola , sia al primo anno di corso , sia ad uno degli anni successivi , devono pagare la tassa d ' immatricolazione e quella dell ' anno di corso al quale si inscrivono , e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e soprattasse che per gli anni seguenti . Art . 130 . Per coloro che fanno passaggio da una ad altra Facoltà o Scuola le tasse d ' iscrizione pagate per la prima nell ' anno in cui ha luogo il passaggio , sono computate per quelle dell ' anno al quale si inscrivono nella seconda , quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio , salvo a pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori . Anche per la tassa d ' immatricolazione deve pagarsi la differenza , se essa è maggiore nella Facoltà o Scuola , alla quale lo studente fa passaggio . In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate , quando queste siano minori nella Facoltà o Scuola a cui si la passaggio . Gli studenti iscritti in una Facoltà , per la quale si richiedono tasse minori , passando , durante il corso degli studi , ad un ' altra facoltà , per la quale le tasse siano maggiori , con la concessione di iscriversi ad uno degli anni di corso successivo al primo , giusta l ’ art . 109 del presente regolamento , debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso , dai quali sono dispensati nella Facoltà a cui hanno fatto passaggio . Art . 131 . Gli studenti provenienti dalle Università libere , all ' atto della loro immatricolazione in una Università regia , sono obbligati a versare all ' Erario la tassa d ' immatricolazione , se dal foglio di congedo risulta ch ’ essi non l ' hanno pagata nelle Università suddette ; o debbono versare la differenza se l ' hanno pagata in misura inferiore a quella prescritta dalla tabella G , annessa al Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Gli studenti stessi trasferendosi con regolare foglio di congedo in una Università regia , sono tenuti a pagare la differenza della tassa d ’ iscrizione per l ' anno in corso Le stesse norme valgono per i giovani provenienti dall ’ Università di Macerata . Art . 132 . Per ogni certificato , copia od estratto di atti e registri , di cui si faccia domanda alla segreteria universitaria , si deve pagare , a titolo di indennità lira una e mezza , non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca . Per i diplomi di laurea e per le patenti , che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario , devono pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza . Nelle Università nelle quali si rilascia il diploma in pergamena , lo studente deve pagare separatamente il prezzo di costo di questa . È abolito ogni altro diritto . Art . 133 . Le somme versate per soprattassa di esame costituiscono in ciascuna Università un fondo unico , destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori . A ciascun commissario per gli esami di laurea , è dovuta una quota tripla di quella che compete per gli esami speciali Le propine sono pagate subito che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami . Tali liquidazione deve farsi alla chiusura della seconda sessione . Il rettore può però autorizzare pagamenti in conto . CAPO XI . Degli esami Art . 134 . Nelle varie Facoltà o Scuole si danno esami speciali ed esami di laurea e di diploma . Art . 135 . Gli esami speciali si danno in due sessioni , la prima incomincia il 10 giugno , la seconda il 16 ottobre . Gli esami di operazione sul cadavere possono darsi nel mese di maggio e di giugno , in conformità delle deliberazioni che , tenuto conto tiene condizioni del luogo e delle esigenze dell ’ insegnamento , le singole Facoltà di medicina e chirurgia riterranno doversi adottare . Nelle Facoltà in cui , per il grande numero degli studenti , sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alle sessioni , queste potranno essere prolungate per decreto ministeriale , su proposta del Consiglio accademico , purché non s ' interrompa il corso normale delle lezioni . È vietata ogni altra sessione d ' esame . Art . 136 . In ogni sessione si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi ; l ' iscritto che sia stato riprovato , non può ripresentarsi che nella sessione successiva . Gli esami , anche su materie nelle quali siasi fallita la prova , si sostengono nel l ' Università , dove lo studente trovasi iscritto . Art . 137 . Gli esami speciali si danno alla fine del corso ; essi hanno per oggetto tutta la materia compresa nel programma dell ' insegnante , indipendentemente dal numero delle lezioni . Se la materia è ripartita in più anni di studio , l ’ esame è dato alla fine della trattazione di esso salvo le disposizioni dei regolamenti speciali di Facoltà . Art . 138 . Non può presentarsi all ' esame lo studente che non abbia ottenuto , alla fine dell ' anno scolastico , l ' attestazione di frequenza del corso cui l ' esame si riferisce . Lo studente ha diritto di sostenere l ' esame su tutte le materie , alle quali si é inscritto . Egli deve farne domanda ogni anno scolastico entro il termine che sarà fissato dal rettore , allegando la ricevuta del pagamento della soprattassa d ' esame . Art . 139 Lo commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna . Uno di essi è il professore della disciplina , o chi in sua assenza viene dalla Facoltà delegato a supplirlo : gli altri due sono nominati dal rettore su proposta della Facoltà cui appartiene l ' insegnamento che forma oggetto della prova . Dei due proposti , uno deve essere , scelto nel seno della Facoltà tra quelli che fossero stati professori della stessa materia , e in mancanza di essi , tra i professori di materie affini ; esso però potrà essere scelto tra gli insegnanti di altra Facoltà , quando a questa appartengano i giovani da esaminare ; l ' altro sarà eletto , possibilmente , fuori degli insegnanti ufficiali dell ’ Università e di preferenza fra i professori emeriti ed onorari , fra i dottori aggregati e fra i liberi docenti della stessa disciplina , che abbiano esercitato regolarmente l ' insegnamento nell ' anno scolastico . La Commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia , o da chi in sua assenza è dalla Facoltà delegato a supplirlo . Art . 140 . I liberi docenti che appartengono al personale delle cliniche , dei musei , dei laboratori , ecc . , non possono far parte delle Commissioni cui partecipi il professore dal quale dipendono . Art . 141 . Gli esami di laurea o di diploma si danno durante l ' anno scolastico nelle epoche fissate dai Consigli di Facoltà senza che s ' interrompa il corso normale delle lezioni . Chi sia stato respinto , non potrà ripresentarsi prima di tre mesi , e , nel caso di mia ulteriore disapprovazione , non prima di sei mesi da quest ' ultima . Non è concesso di presentarsi all ' esame di laurea o di diploma più di tre volte . Art . 142 . Per essere ammesso all ' esame di laurea lo studente deve provare . a ) di aver frequentati i corsi della rispettiva Facoltà pel numero di anni prescritti : b ) di avere ottenuto l ' approvazione negli esami speciali di latte le materie prescritte come obbligatorie nel regolamento della Facoltà o Scuola per il conseguimento del grado , cui aspira ; c ) di aver pagato la prescritta soprattassa di laurea o di diploma . Art . 143 . L ' esame di laurea consiste : a ) nella presentazione di una dissertazione , scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali ; b ) in una disputa sulla detta dissertazione ; c ) in una discussione sopra tutte od alcune delle tesi liberamente scelta dal candidato in numero non minore di tre , nelle materie professate nella Facoltà , esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione ; d ) in una o più prove pratiche , quando siano prescritto dai regolamenti speciali . La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea , e , dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui , la trasmette al preside . Ciascun Consiglio di Facoltà , conformandosi alle norme dei regolamenti speciali , determina le modalità per comunicare le dissertazioni ai commissari . Tali dissertazioni dovranno essere conservale nello archivio della segreteria , tranne le tavole illustrative , che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato , qualora intenda pubblicarle . Art . 144 . Ogni commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri compreso il preside della Facoltà , che ne ha la presidenza . Sei dei componenti la Commissione sono scelti della Facoltà tra i professori ordinata e straordinari della Facoltà stessa ; gli altri quattro sono nominati dal Rettore sulla proposta della Facoltà fra i professori emeriti ed onorari , tra i dottori aggregati ed i liberi docenti , con preferenza per quelli che abbiano esercitato regolarmente l ' insegnamento nell ' anno scolastico , ed anche tra altre persone estranee alla Facoltà . Dei sei membri scelti dalla Facoltà uno può essere anche professore incaricato , quando l ' insegnamento della disciplina , cui la dissertazione si riferisce , è tenuto da un incaricato . In mancanza del preside , la commissione è presieduta dal professore più anziano di grado . Soltanto in caso di necessità la commissione per l ' esame di laurea potrà essere costituita da un numero di membri minore di undici , ma non mai inferiore a sette , dei quali non meno di cinque sanano professori ufficiali . Nella formazione della Commissione la Facoltà terra conto della materia a cui si riferisce la dissertazione scritta . Quando il numero dei laureandi sia considerevole , possono aversi contemporaneamente più commissioni . Art . 145 Terminata la discussione ed esaurite le prove pratiche , di cui all ' art . 113 , la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall ' articolo 148 . Art . 146 . Il presidente di ogni Commissione esaminatrice ha facoltà di sostituire il membro assente . Art . 147 . Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie dei Corsi a cui siano inscritti . L ’ esame vien sostenuto innanzi . al solo professore della materia , che a tal uopo dispone di dieci punti . Art . 148 . Tutti gli esami , sia degli studenti , sia degli uditori , sono pubblici . Terminato l ' esame ed allontanato il pubblico , la Commissiono delibera prima sull ' approvazione , poi sui punti di merito . Ogni membro della Commissione , dispone di dieci punti . Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone . È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti . In caso di pieni voti assoluti , la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode , che deve essere approvata all ' unanimità . Art . 149 . I diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico sono rilasciati dal rettore in nome del Re , e portano anche la firma del preside della Facoltà o del direttore della Scuola , e quella del direttore della segreteria . I diplomi non contengono indicazioni dei voti conseguiti : ma quando al candidato sia stata concessa la lode , se ne fa in essi speciale menzione . Insieme col diploma di laurea è rilasciato , a richiesta , un certificato con l ' indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l ' intero corso universitario . CAPO XII . Della disciplina negli Istituti universitari . Art . 150 . La giurisdizione disciplinare spetta , secondo i casi , al rettore , alle Facoltà ed al Consiglio accademico , e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l ' Università . Art . 151 . Lo pene che le autorità universitarie possono pronunciare , al fine di mantenere la disciplina scolastica , sono le seguenti : 1° l ' ammonizione ; 2° l ' interdizione temporaria da uno a più corsi ; 3° la sospensione dagli esami ; 4° l ' esclusione temporanea dall ' Università . L ' ammonizione viene fatta verbalmente dal Preside in conformità dell ' art . 99 del Testo unico delle Leggi sull ' istruzione superiore . I motivi pei quali venne fatta l ' ammonizione , saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente . L ' applicazione della pena di secondo grado spetta al rettore , sentito il Consiglio accademico ; quella delle pene di terzo e quarto grado viene , fatta dalla Facoltà , sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa . Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l ' Università , le pene di terzo e di quarto grado saranno applicate dal Consiglio accademico , a maggioranza di voti , Il Consiglio accademico o la Facoltà , convocati per l ' esercizio di funzioni disciplinari , sentono la lettura dell ' atto di accusa o dei documenti comunicati e trasmessi dal rettore , e votano per il grado di pena con voto palese . Delle pene disciplinari di secondo , terzo e quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le Università nel Regno . La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi , inflitta dal rettore , sentito il Consiglio accademico , quando si estende oltre il periodo di tre mesi , annulla l ' iscrizione dello studente a tali corsi . Art . 152 Lo studente può . dal giudizio della autorità universitaria , nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o dell ' esclusione temporanea dall ' Università appellare al Ministro , il quale provvede , sentita la Giunta del Consiglio superiore . Durante l ’ appello l ’ applicazione della pena non è sospesa . Sarà rifiutata in qualunque Università la iscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda , terza e quarta delle anzidette pene . Art . 153 . Quando in un corso succedano disordini che impediscano di far lezione , il rettore , in seguito a domanda del professore , dichiara chiuso il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente le inscritti o lo dichiara senz ’ altro sospeso . Il ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare , e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dall ' anno scolastico . In caso di gravi disordini , il rettore potrà d ' urgenza chiudere l ' Università , o sospendere tutti o alcuni corsi di quella Facoltà ove i disordini si sono manifestati . Sarà obbligo del rettore e del Consiglio accademico di accordarsi coll ' autorità politica per ristabilire l ' ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano a ristabilirlo . Quando la sospensione dei corsi singoli o dei corsi complessivi di intere Facoltà o Scuole viene determinata da disordini , i termini di chiusura delle lezioni e del cominciamento della prima sessione d ' esami vengono di diritto prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione medesima . Non sarà valido , e dovrà essere ripetuto in un altro anno ( e gli studenti dovranno riprendere l ’ iscrizione , per potere sostenere l ' esame ) , ogni corso , per il quale , a cagione di assenza o di tumulti degli studenti , il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall ' art . 32 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Art . 154 . L ' insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore . Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi , possibilmente , del profitto con esercizi con interrogazioni nella misura e nel modo che crederà migliore . Art . 155 . Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinti dell ’ Università e degli stabilimenti universitari . CAPO XIII . Borse di perfezionamento negli studi . Art . 156 . Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell ' istruzione pubblica , per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un Istituto , l ' istruzione superiore nazionale o straniero . Il numero dei sussidi e le somme da erogare in essi saranno fissati dal Ministero anno per anno . Il Consiglio superiore , ogni anno , designerà le discipline alle quali , a parità di merito , dovrà darsi la preferenza nei concorsi dell ’ anno successivo agli assegni per gli studi di perfezionamento all ' estero o all ' interno . Le discipline stesse verranno indicate nell ' avviso di concorso . Art . 157 . Alle borse di studio . non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni . Tuttavia potrà concorrere , anche nel quinto anno , chi nel concorso dell ' anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la commissione . Le borse di studio tanto all ' interno che all ' estero non si possono ottenere che una volta , salvo quelle presso l ' Università del Cairo . Art . 158 . II concorso si farà mediante la presentazione , per parte dei concorrenti , di memorie originali e di titoli conseguiti negli studi . Sono ammessi lavori manoscritti . Art . 159 . I titoli e , le memorie saranno giudicati da apposite . Commissioni . Le Commissioni per ciascun concorso si compongono di cinque membri scelti dal Ministro fra dieci nomi proposti dalla Giunta del Consiglio superiore . Se non sia possibile comporre la Commissione con nomi designati dalla Giunta , il Ministro chiama a farne porte altri membri liberamente scelti . Le relazioni delle singole Commissioni saranno trasmesse alla Giunta predetta , la quale le restituirà al Ministro con le proprie osservazioni . Chi lascia decorrere un mese dalla notificazione del conferimento dell ' assegno all ' interno o all ' estero senza recasi al luogo prescelto decade dal suo diritto . In tal caso l ' assegno è conferito al graduato che immediatamente gli succede . Sono applicabili : anche alle Commissioni per i concorsi alle borse di perfezionamento lo disposizioni degli articoli 24 ( primo e secondo comma ) e 25 del presente regolamento . CAPO XIV . Proventi delle tasse scolastiche . Art . 160 . I maggiori proventi annuali delle tasse scolastiche , stabiliti in confronto a quelli risultanti dal consuntivo l901-1902 , detratte le quote di cui agli articoli 115 e 116 del Testo unico dello Leggi sull ' istruzione superiore , spettano per metà alle singole Università ed ai singoli Istituti superiori . Essi dovranno essere erogati agli scopi previsti negli articoli predetti , su deliberazione del Consiglio accademico dell ' Università o del Consiglio direttivo dell ' Istituto approvata dal Ministero . Questi Consigli nelle loro deliberazioni dovranno osservare le norme di cui negli articoli seguenti . Art . 161 . Perché il Consiglio accademico o il Consiglio direttivo possano deliberare sulla erogazione dei proventi predetti , è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri e le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti . Spetta al Ministro il decidere sugli eventuali reclami . Art . 162 . Sulla quota dei maggiori proventi di tasse , spettanti alle Università e Istituti superiori , i Consigli possono deliberare la concessione di somme per venire in aiuto ai singoli gabinetti , laboratorî e musei , che , in complesso , tra dotazioni ed altri proventi ordinari e straordinari , hanno mezzi scarsi e deficienti , con preferenza a quelli già esistenti e agli insegnamenti fondamentali di carattere scientifico . Le somme predette sono concesse per l ' anno in corso a titolo di aiuto e non già come aumenti fissi alle dotazioni . Art . 163 . Sulla quota spettante alle Università , i Consigli accademici possono deliberare la concessione di assegni in aiuto alle dotazioni delle biblioteche , che nella leggo del bilancio sono indicate come universitarie . Nel deliberare tali assegni i detti Consigli avranno speciale riguardo ai bisogni delle Facoltà giuridiche e filosofico - letterarie e delle sezioni di matematica pura . Art . 164 . Sulla quota spettante alle Università , i Consigli accademici possono deliberare la concessione di somme anche a favore degli Istituti delle Facoltà giuridiche , di filosofia e lettere e di scienze , che col metodo di ricerche o di conferenze , o con l ' aiuto di biblioteche speciali , abbiano per fine di specializzare o perfezionare nei giovani l ' alta coltura , con particolare riguardo alle carriere didattiche , amministrative o professionali , e inoltre posseggano i requisiti seguenti : a ) siano costituiti da gruppi di scienze affini e da consociazioni dì membri della Facoltà ; b ) siano regolati con statuti , approvati dalla Facoltà e resi esecutivi dal Ministero . Nel caso di Istituti già esistenti , i Consigli , prima di deliberare tale concessione , dovranno assicurarsi che essi abbiano dato buoni risultati . I Consigli presenteranno al Ministero ogni anno una relazione sul funzionamento degli Istituti medesimi . Per gl ' istituti delle Facoltà di lettere e di scienze , i sussidi sui proventi delle tasse devono concedersi solo per quegli insegnamenti che , non avendo annessi gabinetti o dotazioni , non dispongano di altri mezzi . Nessun compenso sui fondi predetti può essere devoluto a favore degli insegnanti . Art . 165 . Sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori i Consigli possono anche deliberare assegni per conferimento di borse di studio e di perfezionamento . Per il conferimento delle borse di studio e di perfezionamento , i Consigli stabiliranno norme precise da essere sottoposte preventivamente all ' approvazione del Ministero . Esse saranno in ogni caso date per concorso . Art . 166 . Per le spese e i pagamenti da farsi sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori , devono osservarsi le formalità prescritte dalla legge o dal regolamento di contabilità generale dello Stato . Art . 167 . I Consigli , deliberando l ' erogazione della quota disponibile per l ' anno in corso , debbono stabilire un fondo di riserva su cui prelevare le somme per bisogni eventuali , che potessero sorgere durante l ' anno . Di tali erogazioni dovrà essere data comunicazione al Ministero . Le Università e Istituti superiori hanno facoltà di erogare durante gli anni successivi , e sempre in base alle presenti disposizioni , tutte quelle somme , che alla fine dell ' esercizio restassero disponibili sul fondo ad essi assegnato dalla legge . Art . 168 . I Consigli inoltre , quando lo richiedano circostanze speciali , sulle quali dovrà essere previamente inteso il Ministero , possono deliberare altre spese sulla quota spettante alle Università ed Istituti superiori , sempre però ai fini indicati negli articoli 115 e 116 del Testo unico delle Leggi sull ' istruzione superiore . CAPO XV . Della segreteria e dell ’ amministrazione . Art . 169 . Ogni Università ha una segreteria . Alla ripartizione degli impiegati amministrativi delle segreterie universitarie provvede il ministro , secondo le esigenze del servizio ed i particolari bisogni di ciascuna Università . Il direttore della segreteria regola e dirige il lavoro interno secondo gli ordini del Rettore , invigila su tutto il personale di segreteria o su quello di servizio . Art . 170 . La segreteria comprende nuche un ufficio di economato e cassa . Un segretario o vicesegretario è incaricato delle funzioni di economo cassiere con obbligo di cauzione . Esso è sottoposto a tutte le disposizioni che regolano l ’ amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato . Art . 171 . Gli uffici delle segreterie possono rilasciare copie o estratti o certificati di atti e registri , previa domanda presentata in carta bollata e col permesso scritto del Rettore . Le copie , gli estratti ed i certificati sono firmati dal Direttore della segreteria . Art . 172 . L ' incaricato delle funzioni di economo : l ° riscuote dagli studenti i contributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche , le sopratasse di esame , le indennità per certificati e diplomi ; 2° riscuote i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per servizi ad economia ; 3° eseguisce i pagamenti ; 4° tiene i conti e i registri per tutte le entrate e le spese . 5° tiene l ’ inventario di tutto il materiale mobile non scientifico , e del materiale stesso ha diretta custodia . Art . 173 . La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta del relativo inventario sono affidati ai direttori dei rispettivi istituti e gabinetti . I direttori dei gabinetti scientifici e dei musei dipendenti dalle Università e gli economati redigono nella forma prescritta i prospetti semestrali e le note di variazione e li trasmettono al Ministero , il quale , in principio dell ' anno accademico può d ' accordo col ministro del tesoro verificare l ' armonia fra le scritture e la realtà degli oggetti , a norma dell ' art . 24 del regolamento per l ' amministrazione del patrimonio dello Stato . Art . 174 I rettori delle Università , i capi degli Istituti d ' istruzione superiore , i direttori di musei , gabinetti , laboratori , cliniche , ecc . , n on possono assumere obbligazioni eccedenti le somme assegnate a ciascuna Università , Istituto o Stabilimento scientifico a titolo di dotazione o di assegno straordinario . Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che , si verifichino anno per anno sui fondi da loro amministrati ; ed il Ministero dell ’ Istruzione provvederà d ’ accordo con quello del Tesoro a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse , a norma dell ' art . 113 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore . Nessuna ordinazione impegna l ’ Università e gli Istituti relativi , e per essi lo Stato , se non sia data per mezzo dell ' economo dell ' Università . L ' economo può anche accordare piccole anticipazioni ai direttori degli stabilimenti scientifici per le minute spese . Le note dei lavori eseguiti negli stabilimenti scientifici , e quelle delle provviste ordinarie , sono pagate dall ’ incaricato delle funzioni di economo col visto del rispettivo direttore , nei limiti dei fondo disponibile sulla dotazione annua di ciascuno stabilimento scientifico . L ' incaricato delle funzioni di economo cura l ' accettazione in consegua di tutte le provvisto che portino aumento al patrimonio dello Stato , consegnando ai rispettivi direttori quelle gli pertinenza dei vatti stabilimenti scientifici . Art . 175 . I proventi dei diritti di segreteria sono versati nella tesoreria dello Stato , a norma dell ' articolo 43 della legge di contabilità . Quelli però che provengono dagli Istituti superiori di cui alla tabella B del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore , ad eccezione degli Istituti autonomi , sono iscritti nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione in apposito capitolo . Art . 176 . In principio di ogni anno finanziario l ' ufficio di segreteria rassegna al rettore un bilancio preventivo dell ' entrata e della spesa , ed alla fine dell ' anno finanziario un rendiconto consuntivo . I bilanci ed il rendiconto debbono dar ragione di tutte le somme a qualsiasi titolo amministrate dall ’ Università . Gi uni e l ' altro debbono essere trasmessi al Ministro per l ' approvazione . Art . 177 . Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli istituti di istruzione superiore di grado universitaria in quanto essi non siano governati da regolamenti speciali . Art . 178 . Per regolare tutti gli eventuali casi di diritto transitorio provvederà il ministro , sentite le Facoltà e i Consigli accademici . Visto , d ' ordine di S.M. , il Ministro della pubblica istruzione Credaro
ProsaGiuridica ,
Disposizioni sui manicomi o sugli alienati . Custodia e cura degli alienati . 1 . Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale , quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi . Sono e compresi sotto questa denominazione , agli effetti della presente legge , tutti quegli istituti , comunque denominati , nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere . Può essere consentita dal Tribunale , sulla richiesta del Procuratore della Repubblica , la cura in una casa privala , e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento . Il direttore di un manicomio può , sotto la sua responsabilità , autorizzare la cura di un alienato in una casa privata , ma deve darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica e all ' Autorità di pubblica sicurezza . 2 . L ' ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti , tutori o protutori , e può esserlo da chiunque altro nell ' interesse degli infermi e della Società . Essa è autorizzata , in via provvisoria , dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà , redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento , ed in via definitiva dal Tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico Ministero sulla base alla relazione del Diretto del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese . Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria . L ' autorità locale di Pubblica Sicurezza può in caso d ' urgenza , ordinare il ricovero in via provvisoria , in base a certificato medico , ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore della Repubblica , trasmettendogli il cennato documento . Tanto il pretore , quanto l ' Autorità locale di Pubblica Sicurezza , nei casi suindicati , debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell ' alienato . Colla stessa deliberazione dell ’ ammissione definitiva il Tribunale , ove ne sia il caso , nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati , secondo le norme dell ’ art . 330 del codice civile , sino a che l ’ Autorità giudiziaria abbia pronunciato sull ’ interdizione . È loro applicabile l ' art . 2120 del codice civile . Il Procuratore della Repubblica deve proporre al Tribunale , per ciascun alienato , di cui autorizzata l ' ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata , i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X , libro I , del codice civile . 3 . Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del manicomio , o dello persone menzionate nel primo comma dell ' articolo precedente o della Deputazione provinciale . Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il Direttore , Sul reclamo degli interessati il Presidente potrà ordinare una perizia . In ogni caso contro il decreto del Presidente è ammesso il reclamo al Tribunale . Il Direttore del manicomio può ordinare il licenziamento , in via di prova , dell ' alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento , e ne darà immediatamente comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all ' Autorità di Pubblica Sicurezza . 3-bis . Il decreto del Presidente del Tribunale non è richiesto per gli alienalti stranieri , i quali vengono licenziati dal manicomio per l ' sere rimpatriati , giusta le convenzioni coi governi esteri . 4 . Il Direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l ’ alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , ed è responsabile dell ' andamento del manicomio e dell ' esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni . Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo . Allo sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi , nelle quali debbansi trattare materie tecnico - sanitarie , il Direttore del manicomio interverrà con voto consultivo . 5 . I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d ' indole mista sanitaria ed amministrativa , come quelle relative alle nomine del personale tecnico - sanitario , al numero degli infermieri in proporzione degli infermi , agli orari di servizio e di libertà , ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell ' amministrazione o del direttore , e ad altri provvedimenti dell ' indole suindicata . Detti regolamenti dovranno essere deliberati , sentito il Direttore del manicomio dall ' Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa , se trattasi di Opera pia , e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall ' art . 198 della legge comunale e provinciale . Competenza delle spese . 6 . Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l ' obbligo delle provincie di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri . La spesa pel trasporlo di questi al manicomio è a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l ' alienazione mentale viene constatata ; quella per ricondurli in famiglia è a carico della Provincia a cui incombeva l ' obbligo del mantenimento ; quella del trasferimento da un manicomio all ’ altro a carico della Provincia che l ' ha ordinato . Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri , sono a carico dello Stato , salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali . Le spese per gli alienati condannati o giudicabili , ricoverati sia in manicomi giudiziari sia in sezioni speciali di quelli comuni , sono a carico dello Stato , pei condannati fino al termine di espiazioni della pena e poi giudicabili fino al giorno i cui l ' autorità giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi , Negli altri casi , compreso quello contemplato dall ' art . 46 del Codice penale la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni . 7 . Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato , o più Provincie , o Comuni , o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati appartenenti a provincie diverse , sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato . Tutte le altre e controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa . Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso IV Sezione , ai termini dell ' art . 24 , n . 4 , della L . 2 giugno 1889 , n . 6166 . Vigilanza sui manicomi e sugli alienati . 8 . La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al Ministro dell ' interno ed ai Prefetti . Essa è esercitata in ogni provincia da uno Commissione composta del Prefetto , che la presiede , del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell ’ Interno . Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche . È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell ' art . 15 della L . 22 dicembre 1888 sulla tutela dell ' igiene e della sanità pubblica . Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono imputate nel bilancio del Ministero dell ' interno , salvo rimborso dalle amministrazioni interessate , secondo le norme fissate dal regolamento , nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regola - mento . Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori o gli impiegati responsabili delle trasgressioni . Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise , anche nel merito , dalla IV Sezione del Consiglio di Stato , in Camera di consiglio . 9 . Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento , il Prefetto , senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili , può , sentito il Consiglio provinciale di sanità , al quale è per l ' oggetto aggregato il medico alienista di cui all ' articolo precedente , sospendere o revocare l ’ autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati . Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro dell ' interno , il quale , provvede , sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità , a seconda dell ’ indole della controversia . Poi manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l ' ente , al quale appartengono . 10 . Le disposizioni degli artt . 98 della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 , numero 99 , sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati . 11 . Dal giorno dell ' attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia . È data facoltà al Governo della Repubblica di provvedere all ' ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d ' ispettori della pubblica beneficenza e di determinare con regolamento , sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità , le nonne per l ' esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo . Tali penalità non potranno estendersi oltre le 8.000 lire , senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dai Codice penale pei reati da esso previsti .
ProsaGiuridica ,
CAPO I . MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO DEGLI ALIENATI 1 . Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904 , n . 36 , e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali , le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che , sotto qualsiasi denominazione di ricoveri , case o ville di salute , asili e simili , ricoverino alienati di qualunque genere . Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti . Le colonie agricole o familiari autonome , cioè non dipendenti da manicomi , sono considerate agli effetti della legge , come manicomi . 2 . Sono comprese sotto la denominazione di case private di cui al 2° e 3° comma dell ' art . 1 della legge , tutte quelle case private , esclusa la casa propria dell ' alienato o della sua famiglia . che , senza essere organizzate a stabilimento , ricevano uno o due alienati , a norma degli artt . 13 , 14 e 15 del presente regolamento . 3 . Ogni manicomio , sia pubblico che privato , non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla capacità dei locali di cui dispone , e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati . 4 . Ogni manicomio , sia pubblico che privato , deve corrispondere a tutte le esigenze dell ' igiene , e deve avere : a ) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione , con una o più camere per gli agitati e pericolosi ; b ) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro , preferibilmente in forma di colonie agricole ; e ) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e , se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia , anche per gli imputati prosciolti a norma dell ' art . 46 del Codice penale e per i condannati che hanno scontata la pena ; d ) locali di isolamento per malattie infettive ; e ) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria ; f ) gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio , alla diagnosi e alla cura dei malati . I manicomi pubblici devono avere un locale particolare per l ' autopsia degli alienati . 5 . Sono esenti dall ' obbligo dei reparti di osservazione e di lavoro : a ) le cliniche psichiatriche , le quali funzionano come reparti di osservazione ; b ) gl ' Istituti privati e i reparti per pensionati negli Istituti pubblici , quando gli uni e gli altri abbiano dimora distinta per ciascun pensionante ; c ) le sezioni di ospedali , in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell ' ospedale stesso . 6 . Gli istituti pubblici o privati destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli , epilettici innocui , cretini , idioti ed in generale individui colpiti da infermità mentale inguaribile , non pericolosi a sé e agli altri , devono corrispondere alle esigenze d ' igiene e d ' assistenza propria degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie tisiche aventi carattere cronico ed inguaribile . Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli . Sono inoltre sottoposti alla vigilanza di cui agli artt . 8 e successivi della legge e al capo VII di questo regolamento . Dove non esistono gli Istituti indicati nella prima parte di questo articolo , ovvero quando essi sono insufficienti , i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomi . Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo e possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll ' opera dei ricoverati . 7 . L ' amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata : a ) al Consiglio provinciale , il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale , pei manicomi mantenuti dalle Province ; b ) ad un Consiglio , nominato dai rispettivi Consigli provinciali , per quelli consorziali , secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione ; e ) alla Congregazione di carità od all ' amministrazione speciale dell ' Opera pia , in conformità della legge e delle tavole di fondazione , per i manicomi che hanno carattere d ' istituzione pubblica di beneficenza . 8 . La Deputazione provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare , nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio ed in conformità del 2° comma dell ' art . 32 , l ' esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno o più dei propri membri , da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede . 9 . L ' amministrazione dei manicomi privati è regolata da particolari statuti e regolamenti . Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore della Repubblica il nome dell ' amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento , ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo . 10 . I manicomi pubblici dovranno avere , oltre al regolamento speciale prescritto dall ' art . 5 della legge , un regolamento organico da deliberarsi dall ' Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa , se trattasi di Opera pia , nel quale siano determinate , fra l ' altro e le categorie e il numero del personale amministrativo e tecnico , i diritti e doveri dei vari impiegati , i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno , le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione . Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quelle sulle istituzioni pubbliche di beneficenza , secondo che si tratti oli stabilimenti provinciali , anche consorziali , o di Opere pie . Similmente sarà provveduto per gli Istituti di cui all ' art . 6 . Nel caso contemplato dagli ultimi due capoversi del detto articolo , nei regolamenti sopra indicati saranno inserte disposizioni particolari per i reparti riguardanti gli alienati cronici tranquilli ed inguaribili . 11 . Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentare domanda al prefetto , corredata del piano edilizio , del progetto di regolamento speciale di cui all ' art . 5 della legge e di ua relazione particolareggiata sull ’ ordinamento dell ' Istituto , sulle norme igieniche , sulla ubicazione ed orientazione di esso , e sul numero di alienati che l ' Istituto è destinato a ricevere . La relazione deve dimostrare anche l ' osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell ' art . 4 , salvo il disposto dell ' art . 6 . Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell ' ordinamento dell ' Istituto . 12 . Il prefetto , compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti verifiche , e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio provinciale di sanità , nonché , ove lo creda opportuno , quello di altri tecnici , se ritiene che l ' autorizzazione possa essere concessa , trasmette con la sua relazione gli atti al Ministero dell ' interno , per l ' approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità , prescritta dal secondo comma dell ' art . 5 della legge , del regolamento speciale dell ' Istituto . Soltanto dopo l ' approvazione del regolamento il prefetto rilascia l ' autorizzazione con suo decreto nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell ' Istituto . Le spese occorrenti , sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere , sia per il parere di medici alienisti che egli reputasse di domandare , sono a carico di chi ha presentata la domanda . Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese , presso la tesoreria provinciale , una somma determinata in via approssimativa salvo l ' obbligo di versare la maggior somma che potesse in fine risultare necessaria . 13 . Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due allenati . 14 . Perché possa essere autorizzata la cura in una casa privata , che non sia la casa propria dell ' alienato o della sua famiglia , occorre che sia dimostrata : a ) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l ' alienato , e l ' adatta disposizione degli ambienti ; b ) la sua ubicazione , che deve essere fuori dei centri abitati ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso ; c ) la possibilità che l ' alienato sia adibito a qualche lavoro , preferibilmente agricolo ; d ) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata , in maniera che si scorga se l ' alienato possa avere la dovuta assistenza . e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l ' alienato o per altri , e di pubblico scandalo ; e ) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia ; f ) l ' assistenza medica assicurata , con la indicazione del sanitario che assumerebbe le cura dell ' alienato . 15 . Chiunque intenda ottenere l ' autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa , deve farne domanda al Prefetto . Il Prefetto , assunte le debite informazioni e compiute all ' occorrenza le opportune verifiche , se riconosce che la domanda meriti di essere accolta , la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore della Repubblica della circoscrizione in cui ha sede il manicomio e al direttore di questo ultimo . Il direttore di un manicomio che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in casa privata , sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto . 16 . Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico - pratici per colmo che intendono ricevere alienati in casa privata . Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all ' art . 24 del presente regolamento . Il direttore è autorizzato a rilasciare , secondo le norme stabilite dall ' art . 21 , terzo comma , di questo regolamento , attestati di idoneità a chi frequenti i corsi medesimi . Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato , o uno degli ex - infermieri od ex - sorveglianti contemplati nel capoverso dell ' art . 22 , devono di regola essere preferite nell ' assegnazione degli alienati alla cura in casa privata , quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente art . 14 . CAPO II . PERSONALE DEI MANICOMI . NOMINE ED ATTRIBUZIONI 17 . Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati , se non sia cittadino italiano e maggiore di età , salva l ' eccezione prevista dall ' art . 23 , e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale o civile . Gli amministratori dei manicomi privati , che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo , sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire 2.400 . 13 . Per l ' approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici , compresi i consorziali , nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull ' Amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza . 19 . Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici , sia primari che assistenti , non può aver luogo che per concorso . La nomina viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale , o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza , fra i tre classificati dalla Commissione di cui nell ' articolo seguente . Pei manicomi privati la nomina deve essere denunciata al prefetto , che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica se il nominato non ha , oltre a quelli stabiliti dall ' art . 17 , i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica , di cui all ' art . 21 . 20 . I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico devono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una Commissione composta di tre membri , cioè di un professore universitario di psichiatria , compresi i liberi docenti , di un direttore di manicomio e di un componente a scelta dell ' Amministrazione da cui dipende il manicomio stesso . I membri delle commissioni esaminatrici non debbono essere parenti né affini entro il quarto grado civile dei concorrenti , e non debbono essere interessati in alcun modo , neanche indiretto , nella gestione del manicomio . 21 . Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore , occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall ' art . 17 , e di aver prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio . Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche . 22 . Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza , sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni , cioè di sorveglianti , capi infermieri o simili , deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini o adeguata coltura , e che abbiano riportato l ' attestato di idoneità alla qualità di sorveglianti , di cui all ' art . 24 . La nomina sarà fatta su proposta del direttore . Possono anche essere , sulla proposta del direttore medesimo , promossi ai gradi suddetti gli infermieri che abbiano prestato servizio per tre anni almeno , e siano stati sperimentati capaci alle relative funzioni . 23 . Gli infermieri , sia di manicomi pubblici che privati , debbono essere dotati di sana costituzione fisica , riconosciuta con apposita visita medica , aver serbata buona condotta morale e civile , sapere leggere e scrivere ed avere compiuti i 18 anni . L ' ammissione in servizio di infermieri minorenni non può avvenire se non quando la responsabilità dei loro atti sia garantita , ai sensi di legge , dall ' esercente la patria potestà o da chi di diritto . Gli infermieri aventi i requisiti sopra indicati sono assunti in servizio su proposta o parere favorevole del direttore nella qualità di provvisori , compiuto un biennio di buona prova ed ottenuto l ' attestato di idoneità di cui all ' art . 24 , sono nominati effettivi . 24 . Il direttore del manicomio , o personalmente , o per mezzo dei medici del manicomio stesso da lui prescelti , deve istituire corsi speciali teorico - pratici per la istruzione degli infermieri provvisori ed effettivi e possibilmente anche per la formazione di un buon personale di vigilanza . È in facoltà dell ' Amministrazione di ammettere a questi corsi anche estranei . Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati di idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti , che avendo frequentato il corso con assiduità , avranno superato con buon esito un esame teorico - pratico finale , che sarà dato davanti ad una Commissione composta del medico provinciale , del direttore medesimo e di un delegato dell ' Amministrazione . Gli attestati di idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per la ammissione in qualunque altro . 25 . Il ministro dell ' interno può , sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza , rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati , i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti artt . 16 e 24 . 26 . La nomina dei medici , del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento . 27 . Il licenziamento dei medici deve essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza . Trascorso il periodo di esperimento , le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto , con invito a presentare pure in iscritto , nel termine di giorni 15 , le sue giustificazioni . La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l ' intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia , o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l ' assemblea consorziale o l ' Amministrazione stessa . 28 . Al direttore dei manicomi pubblici e privati per l ' esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell ' alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , nonché per l ' esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente , spetta di : a ) provvedere all ' ammissione ed al licenziamento dei malati , secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento ; b ) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni ; e ) organizzare tutti i servizi dello stabilimento , provocando all ' occorrenza i provvedimenti dell ' Amministrazione , in modo rispondente agli intenti di esso e soprattutto al benessere dei ricoverati , all ' igiene , alla sicurezza , al decoro dell ' Istituto , in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi ; d ) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri , in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio ; e ) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento , in ogni ramo di servizio , adempia ai propri doveri , ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti ; f ) denunziare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento , che cada sotto la sanzione del Codice penale o di altre leggi vigenti ; g ) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno . 29 . Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili , destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli , le funzioni di direttore possono essere eserciate , agli effetti della legge e del presente regolamento dal direttore medico dell ' ospedale al quale è annessa la casa di salute , od in mancanza , da chi ne esercita le funzioni . Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista , questi deve avere i requisiti contemplati dall ' art . 21 ed esercita le funzioni di cui nell ' art . 28 , meno quelle indicate nella lettera g . 30 . Nelle sezioni di ospedali che sono comparti di osservazione per alienati , la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso , colle norme degli artt . 19 , 20 e 21 . Ad esso spetteranno le funzioni di cui allo art . 28 , meno quelle indicate nella lettera g . Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell ' art . 28 spetteranno al direttore della clinica . 31 . Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo , a cui spetta la diretta responsabilità dell ' esecuzione dei provvedimenti relativi , e che presta la prescritta cauzione , nei modi e nella misura che verrà stabilita col regola mento , di cui al precedente art . 10 . Il delegato o i delegati nominati dall ' amministrazione , nel caso di cui all ' art . 8 del regolamento , invigilano su tutto l ' andamento amministrativo , economico e disciplinare del manicomio e sull ' esercizio delle funzioni dell ' economo . Quando il servizio economico sia molto importante e complesso , specialmente a causa della gestione di opifici interni e di apposite aziende , è data facoltà alle amministrazioni dei manicomi di nominare , oltre l ' economo un capotecnico , e ciò senza pregiudizio dell ' alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , e ferma restando all ' economo la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma . Il regolamento organico determinerà le funzioni del capo tecnico . 32 . Spetta ai medici di sezione , od a coloro che ne hanno le funzioni , la cura dei malati e la vigilanza e la responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei reparti rispettivi . 33 . Spetta al personale di vigilanza , sotto gli ordini del direttore e dei medici , di curare che dagli infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari , e sia mantenuta desta l ' attività e lo zelo di essi , riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio . 34 . Spetta agli infermieri , sotto la dipendenza del direttore , dei medici e dei capi infermieri , di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi ; vigilare attentamente af6nchè questi non nuocciano a sé ed agli altri , e sia provveduto ad ogni loro bisogno ; curare per quanto è possibile . di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all ' indole e alle attitudini di ciascuno ; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali , degli arredi , ecc . , e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio . Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati nel lavoro . Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico . Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti a una pena pecuniaria estensibile a lire 800 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a termini di legge . Nell ' adempimento dei loro doveri devono avere sempre presenti le disposizioni contenute negli artt . 371 , 375 , 386 , 390 , 391 e 477 del Codice penale ( 6 ) . Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio . 35 . Il servizio medico , di infermieri e di vigilanza non deve mancare né di giorno né di notte e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi nei regolamenti speciali , provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo . CAPO III . AMMISSIONE DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO 36 . L ' ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata , che non sia quella dell ' alienato o della sua famiglia , dev ' essere chiesta dai parenti nell ' ordine in cui sono tenuti agli alimenti , ai termini dell ' art . 142 del Codice civile , ovvero dai tutori , protutori o curatori . 37 . La domanda pel ricovero in un manicomio , o per l ' autorizzazione della cura in una casa privata di un alienato , deve essere presentata al pretore o all ' autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l ' indicazione del domicilio , della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l ' alienato , e il visto del sindaco del Comune dove questi dimora . Insieme con la domanda , le persone indicate nell ' art . 36 debbono presentare il certificato medico e , se non trattasi di caso d ' urgenza , l ' atto di notorietà di cui al secondo comma dell ' art . 2 della legge . 38 . Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente , non vincolato da legami di parentela entro il quarto grado civile , col malato o col direttore o proprietario del manicomio , né appartenente al manicomio stesso , o alla casa di salute avente reparti anche per alienati . 39 . Il certificato medico deve attestare : a ) l ' indole della infermità mentale , indicando i sintomi , l ' origine , il decorso di essa ; b ) i fatti specifici enunciati in modo chiaro e particolareggiato , dai quali si deduca la manifesta tendenza dell ' individuo a commettere violenza contro se stesso o contro gli altri od a riuscire di pubblico scandalo ; c ) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio , attestando , ove occorra , la necessità dell ' immediato ricovero d ' urgenza ; d ) la possibilità di trasportare l ' alienato al manicomio per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute . Il certificato deve essere rilasciato in duplice copia , una per uso dell ' autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza e l ' altra per uso del direttore del manicomio a norma degli articoli seguenti . 40 . L ' atto di notorietà deve essere ricevuto dal pretore , o , nei Comuni che non sono sede di pretura , dal sindaco , e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge , siano riconosciuti come persone probe e degne di fede , e siano estranei alla famiglia dell ' alienato , ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest ' ultimo . L ' atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti specifici di cui alla lettera b ) dell ' articolo precedente e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell ' individuo . 41 . Il certificato medico e l ' atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni della loro data . 42 . L ' autorità locale di pubblica sicurezza , appena viene a conoscenza in seguito a denuncia od altrimenti di un caso di alienazione mentale , se scorge in esso l ' assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l ' autorizzazione del ricovero provvisorio dal Pretore , dispone con ordinanza motivata , il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del terzo comma dell ' art . 2 della legge . 43 . Il pretore del mandamento dove trovasi l ' alienato emette l ' ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio , qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato . Quando dal certificato medico risulta che l ' alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova , il pretore sospende l ' emissione dell ' ordinanza di ricovero provvisorio , mandando al sindaco del luogo ove risiede l ' alienato di dare le disposizioni opportune perché siano evitati eventuali pericoli all ' alienato ed agli altri , sino a che sia accertato con altro certificato medico , che possa essere trasportato , in seguito a che il pretore emette l ' ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio . Il sindaco che non ottemperi alle disposizioni del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire duemilaquattrocento . 44 . Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private le quali risultino conformi alle disposizioni degli artt . 13 a 16 del presente regolamento , il procuratore della Repubblica provvede in via provvisoria . Il tribunale prima di emettere l ' ordinanza di autorizzazione , deve accertare , coi mezzi che ritiene opportuni , lo stato di alienazione mentale . 45 . Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore , e rispettivamente il procuratore della Repubblica , assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell ' alienato e sui suoi rapporti di famiglia , provvede , ove ne sia il caso , alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l ' apposizione d ' ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quale altro modo che ritenga più conveniente . Se l ' alienato non è del mandamento , o ha aziende e beni fuori del mandamento , provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali . Quando l ' autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero di urgenza a ' termini dell ' articolo 2 , comma terzo , della legge , provvede alla custodia momentanea dei beni dell ' alienato nei modi che stima più convenienti , provocando al più presto i provvedimenti del pretore . Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all ' autorità che ha emesso l ' ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l ' alienato al momento del suo ingresso al manicomio . 46 . L ' ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio , se emessa dal pretore , è comunicata , coi relativi documenti all ' autorità locale di pubblica sicurezza , la quale in ogni caso provvede all ' invio ed all ' accompagnamento dell ' alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della Provincia . Quando non si tratti di famiglia povera , il trasporto ha luogo a spese della famiglia , e rispettivamente delle persone tenute a prestare all ' alienato gli alimenti , ai termini dell ' art . 142 del Codice civile , all ' Istituto prescelto dalla famiglia , Quando questo lo domandi , o sia richiesto da ragioni di urgenza , provvede al trasporto l ' autorità di pubblica sicurezza . Le spese del trasporto sono anticipate , ove occorra , dal Comune . L ' autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l ' ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti , il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale , se si tratta di alienato povero . 47 . A richiesta dell ' Amministrazione dei manicomi pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate , il sindaco deve trasmettere ad esse i seguenti documenti , in carta libera per uso interno di ufficio , per ciascun alienato : a ) situazione di famiglia , in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall ' art . 142 del Codice civile ; b ) certificato relativo alle condizioni economiche dell ' alienato e di ciascuno dei parenti di lui , contemplati dal citato articolo 142 . A tale certificato debbono essere uniti quello dell ' agente delle imposte dirette e dell ' esattore , relativi a tutte le menzionate persone , da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso . In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni , ovvero di attestazioni incomplete od inesatte , i sindaci , gli agenti delle imposte o gli esattori sono soggetti alla ammenda da lire 80 a lire 400 , salva la facoltà dell ' Amministrazione di ricorrere al prefetto perché provveda di ufficio a carico di chi di ragione , ai termini della legge comunale . 48 . Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall ' articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l ' alienato appartiene , nel quale siano indicate , con la maggiore precisione che sarà possibile , nome , cognome , paternità , età , luogo di nascita e di domicilio , professione . condizioni economiche e di famiglia dell ’ alienato . 49 . Dopo un periodo di osservazione che deve essere il più breve possibile e non eccedere i quindici giorni , il direttore del manicomio trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio stesso , una relazione circa la natura e il grado della malattia , esprimendo il proprio giudizio se l ' ammalato si trovi nelle condizioni previste dall ' art . 1 della legge , e debba essere quindi trattenuto in un manicomio , ovvero se , trovandosi nelle condizioni indicate al comma 1° dell ' art . 6 , debba essere trasferito nel reparto speciale o negli Istituti indicati nel detto articolo , o affidato a persona privata , qualora per il suo stato di famiglia non possa essere mantenuto e vigilato a domicilio . Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto , ne comunica le ragioni al procuratore della Repubblica , chiedendo una proroga che non potrà eccedere altri quindici giorni . 50 . Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio , su istanza del procuratore della Repubblica , provvedendo in Camera di Consiglio , fatte le indagini che crede necessarie , emette il decreto che ordina l ' immediato licenziamento di quelli che sono risultati affetti da alienazione mentale o affetti da deficienza mentale in grado tale da non rendere necessario il ricovero ; di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all ' art . 1 della legge autorizza il ricovero nei reparti speciali o negli istituti indicati nell ' art . 6 , o il mantenimento e vigilanza a domicilio o la consegna a persona privata , secondo che all ' Amministrazione provinciale parrà più opportuno disporre con le modalità stabilite dall ' articolo 61 . Con lo stesso decreto il tribunale nomina , ove occorra , un amministratore provvisorio per l ' alienato . Il procuratore della Repubblica comunica l ' ordinanza del ricovero definitivo , coi relativi documenti , al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l ' alienato . Nei casi di individui riconosciuti non alienati , il direttore potrà dimetterli in via provvisoria colle norme di cui all ' art . 64 . 51 . Quando non vi sia domanda dei parenti , il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l ' alienato , in base agli artt . 326 e 339 del Codice civile , ed entro il termine che reputa opportuno tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell ' individuo , provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale . 52 . Dei decreti del Tribunale è data a cura del procuratore della Repubblica , immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della Provincia ove il manicomio ha sede . 53 . Quando individui maggiorenni , avendo conoscenza del proprio stato di alienazione parziale di mente , chiedano di essere ricoverati in un manicomio , il direttore , in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità può riceverli in osservazione , dando avviso entro ventiquattrore al procuratore della Repubblica , salvo a riferirgli , a termini del precedente art . 49 , pei provvedimenti del tribunale , come nei casi ordinari , ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Il direttore che ometta o ritardi di dare l ' avviso al procuratore della Repubblica è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire 2.100 . 54 . Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore della Repubblica dell ' avvenuta ammissione provvisoria , nonché del trasferimento di un alienato da un manicomio all ' altro . 55 . Per gli alienati nazionali rimpatriati dall ' estero e per gli alienati stranieri inviati nei manicomi italiani per esservi curati , il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e cura dell ' autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico . 56 . Per gli alienati non regnicoli , il procuratore della Repubblica , l ' autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono , a seconda dei casi e della rispettiva competenza , fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato cui ciascuno di quelli appartiene nonché al Ministero dell ' Interno . 57 . Il direttore e i medici di un casa di salute per malattie nervose , nella quale esistano anche reparti per alienati , non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non colla osservanza delle disposizioni dell ' art . 2 della legge e di quelle del presente regolamento . Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 2.400 a lire 8.000 , senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale , e salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica . CAPO IV . ASSISTENZA , CURA E TRASFERIMENTO DEGLI ALIENATI 58 . Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell ' apposito locale prescritto dal secondo comma dell ' art . 2 della legge . Per l ' infrazione di tale disposizione , non giustificata da assoluta necessità , di direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da lire 160 a 800 . 59 . L ' amministrazione ed i direttori di manicomi non possono rilasciare certificati di degenza dei malati se non in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale , che abbia riconosciuti i motivi della richiesta . 60 . Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l ' autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell ' Istituto . Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione . L ' autorizzazione indebita dell ' uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da lire 2.400 a 8.000 . L ' uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private . Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita dal comma precedente . 61 . Con deliberazione della Deputazione provinciale , per gli alienati a carico della Provincia , e per gli altri sopra domanda dell ' esercente la patria potestà , del tutore o del curatore o del procuratore della Repubblica , il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso , o , in caso di contestazione , per decreto del tribunale , l ' alienato può essere trasferito da un manicomio all ' altro . In tal caso il direttore del manicomio da cui proviene l ' alienato , deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito una speciale relazione medica da lui firmata e copia conforme autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso , dei documenti in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo . 62 . In qualunque tempo il direttore del manicomio può fare trasferire nei reparti speciali o promuovere il trasferimento negli Istituti di cui all ' art . 6 , degli alienati che riconosca trovarsi nelle condizioni previste da quelle disposizioni , osservando , quanto agli Istituti suddetti , le disposizioni del 2° comma dell ' art . 61 . L ' amministrazione provinciale può disporre che siano consegnati alla famiglia , a parenti o ad estranei i mentecatti contemplati nell ' art . 6 , corrispondendo , quando essi siano poveri , una retta nella misura sempre inferiore alla diaria di degenza , da determinarsi caso per caso , ed avvertendone il procuratore della Repubblica e l ' autorità di pubblica sicurezza . Qualora la famiglia o i consegnatari trascurino in qualsiasi modo la custodia e la cura del mentecatto , l ' autorità di pubblica sicurezza ne avverte l ' amministrazione provinciale per gli opportuni provvedimenti . 63 . In ogni manicomio deve essere tenuto : a ) un registro nominativo , a forma di rubrica alfabetica , di tutti i ricoverati ; b ) un fascicolo personale per ciascun ricoverato , nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all ' ammissione , i provvedimenti , le comunicazioni e la corrispondenza dell ' autorità giudiziaria , di quella amministrativa e della famiglia , la diagnosi e il riassunto mensile delle condizioni dell ' alienato , e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa ; c ) un registro in cui siano indicati giorno per giorno , i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione ; d ) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento , pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo ; e ) un elenco dei malati affidati a case private . CAPO V . LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI 64 . Quando il direttore ritiene che l ' alienato sia guarito , lo licenzia in via di prova sotto la propria responsabilità , dandone avviso al procuratore della Repubblica ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Il licenziamento non è definitivo se non quando intervenga il decreto del presidente del Tribunale , giusta il disposto del primo comma dell ' art . 3 della legge . A tale uopo il direttore , insieme con la comunicazione di cui sopra , trasmette una relazione sullo stato del licenziato che egli ritiene guarito , al procuratore della Repubblica , il quale , ove nulla osti , provoca dal presidente del Tribunale il licenziamento definitivo , che deve essere emanato di urgenza . 65 . Perché sia effettuato il licenziamento previsto nel primo comma dell ' articolo precedente , il direttore potrà , secondo i casi , o invitare la famiglia del guarito , direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene , a ritirare il ricoverato entro un termine congruo , proporzionato alla distanza del Comune stesso dal manicomio , ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio , ovvero , quando non esiste più la famiglia , o questa si rifiuti di riceverlo , potrà affidarlo all ' autorità di pubblica sicurezza , perché provveda al rimpatrio e al collocamento di esso . 66 . Il direttore può , in via di esperimento , consegnare alla famiglia l ' alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio , avvisandone contemporaneamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il manicomio , l ' autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del Comune cui appartiene . Se la famiglia si rifiuti di ricevere l ' alienato licenziato in via di esperimento , il direttore ne informa il procuratore della Repubblica , il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prendere cura dell ' alienato in via di guarigione . L ' amministrazione provinciale corrisponde , ove occorra , a tale persona una congrua retta pel mantenimento e la cura dell ' alienato . Uguale retta potrà essere corrisposta alla famiglia che non abbia mezzi sufficienti per la cura e il sostentamento di esso . Durante l ' esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi , per mezzo del sindaco , al direttore un certificato medico sullo stato dell ' ammalato . Quando il direttore dichiari che l ' ammalato in esperimento è guarito , ne dà avviso al procuratore della Repubblica perché provochi il decreto di licenziamento definitivo . Verificandosi durante l ' esperimento la necessità del ritorno del malato al manicomio , questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico . Il direttore deve subito informare il procuratore della Repubblica inviandogli copia autentica del detto certificato . Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore della Repubblica l ' avviso di cui nel capoverso precedente , incorrerà in una pena pecuniaria da L . 400 e L . 2400 . 67 . Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del ritorno del malato nel manicomio , il direttore potrà riammetterlo , salvo a darne subito avviso al procuratore della Repubblica ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Per gli alienati affidati a case private che sieno guariti , o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli . 68 . La consegna dell ' alienato , nei casi in cui sia necessaria a norma del presente regolamento , deve esser fatta a chi esercita la patria potestà su di esso , al tutore o al curatore . Chiunque , essendovi obbligato , si rifiuta di ricevere un alienato nei casi previsti dagli artt . 49 , 50 , 62 e 66 è soggetto ad una pena pecuniaria da L . 800 a L . 8.000 . 69 . Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito , che ha ancora bisogno di cura e custodia , il direttore , che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità , non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione , che il tribunale concede in Camera di Consiglio , sentito il pubblico ministero , dopo di avere accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell ' alienato . Dell ' eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore della Repubblica e all ' autorità di pubblica sicurezza . 70 . Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiederne la cessazione . L ' istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio , quanto ad altra autorità pubblica , e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore della Repubblica . Il Tribunale , sentito il pubblico ministero e il direttore del manicomio , decide in Camera di consiglio in base alle informazioni e alle perizie che avrà reputate necessarie all ' uopo . Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità , che ometta di inviare al procuratore della Repubblica l ' istanza ricevuta , incorre nella pena pecuniaria da 800 a 4.000 lire , senza pregiudizio delle maggiori pene comminate nel Codice penale . 71 . Emesso dal presidente del Tribunale il decreto di definitivo licenziamento , il procuratore della Repubblica provocherà il giudizio per la revoca dell ' interdizione o dell ' inabilitazione . CAPO VI . COMPETENZA DELLE SPESE 72 . Ciascuna provincia adempie all ' obbligo del mantenimento degli alienati poveri , provvedendo al ricovero di essi , sia in manicomi propri , sia , in seguito a speciali convenzioni , in manicomi pubblici o privati , salvo l ' eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 . Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della Provincia , sulla relativa convenzione deve essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità ; il quale deve motivare il suo parere , tenendo conto della distanza , delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto . La Provincia che non ha manicomio proprio , deve notificare a tutti i sindaci della Provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri . 73 . Ciascuna Provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo , benché appartenenti ad altre Provincie . In tali casi e sempreché un alienato , per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica , venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la Provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso , la Provincia medesima è tenuta a rimborsare a quella che le ha anticipate , le spese relative ma può far trasferire a sue spese nel proprio manicomio , l ' alienato , purché questi sia in condizioni dì salute tali da poter sopportare il viaggio . È sempre fatto salvo alla Provincia che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato , il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo , osservando l ' ordine stabilito dall ' art . 142 del codice civile . 74 . Le spese , a carico della Provincia , per ricondurre in famiglia l ' alienato guarito , comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell ' accompagnamento o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato . 75 . Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio , quando non vi si provveda direttamente dagli interessati , sono anticipate dal Comune in cui l ' alienato si trova , il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pei rimborso a carico dello Stato . 76 . La domanda del rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi , deve essere rivolta al prefetto della Provincia in cui il manicomio ha sede , e deve essere corredata : a ) della contabilità della spesa in doppio esemplare ; b ) della tabella nosologica comprovante l ' indole della malattia che ha reso necessario il ricovero , vidimata dal direttore del manicomio ; e ) di una copia dell ' ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo . La forma della contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali dello Stato . Le contabilità debbono essere trimestrali . 77 . Qualora il direttore del manicomio riconosca che l ' alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato , deve darne avviso al prefetto . 78 . Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all ' ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti in carta libera e senza spesa di sorta . CAPO VII . VIGILANZA SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI 79 . La Commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto erede di convocarla . Tiene le sue sedute nel locale della prefettura , ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario , senza voto . 80 . Il prefetto deve sentire il parere della Commissione di vigilanza sugli affari pei quali questo sia richiesto dal presente regolamento e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati . 81 . L ' ufficio di segreteria della Commissione di vigilanza , annesso a quello del medico provinciale , deve tenere in corrente : a ) un elenco dei manicomi pubblici o privati esistenti nella Provincia , con la indicazione del proprietario , degli amministratori , del direttore , del numero dei medici , dei sorveglianti e degli infermieri , del numero degli alienati che può contenere : b ) un elenco degli Istituti , di cui all ' art . 6 del presente regolamento , con le stesse indicazioni sopra cennate ; c ) un elenco delle case di salute annesse agli ospedali , di cui all ' art . 30 del presente regolamento , con le stesse indicazioni ; d ) un elenco delle case private ammesse a ricevere in cura gli alienati , in conformità dell ' art . 15; e ) un elenco delle case private presso le quali già sono ricoverati alienati , per autorizzazione sia del tribunale , sia del direttore del manicomio ; f ) un registro delle deliberazioni della Commissione ; g ) un registro delle visite eseguite . 82 . I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto , per uso della Commissione di vigilanza , un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati e la loro distribuzione nei singoli reparti . 83 . II medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell ' art . 8 della legge , non può essere né il proprietario , né il direttore , né alcuno dei medici adibiti al servizio dei manicomi , case di salute o sezioni di ospedali per alienati , esistenti nella Provincia . Nel caso di manicomi interprovinciali , non può essere né direttore né medico adibito al servizio dei frenocomi e delle case di salute a cui in qualsiasi forma contribuiscano le Provincie interessate . In quelle Provincie nelle quali non vi siano medici alienisti o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma , il Ministero dell ' interno può incaricare di far parte della Commissione un medico alienista residente in altra Provincia . Il medico alienista è nominato dal Ministero dell ' interno per un biennio e non può essere rieletto , senza interruzione più di volta . 84 . Al medico alienista che risiede nel capoluogo della Provincia non spetta indennità o compenso , né per l ' assistenza alle sedute della Commissione , né per visite nel capoluogo stesso . Se non risiede nel capoluogo , gli spetta l ' indennità di lire 15 al giorno , oltre il rimborso delle spese di viaggio , da liquidarsi ai termini del R.D. 25 agosto 1863 , n . 1446 , esclusa ogni altra indennità . Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che esegue sia da solo , sia collegialmente , fuori il luogo di propria residenza . 85 . Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l ' anno dalla Commissione di vigilanza e dagli ispettori generali del Ministero dell ' interno . Le case private debbono essere ispezionate una volta l ' anno da un membro delegato della Commissione di vigilanza . Il Ministero dell ' interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati negli artt . 1 e 6 del presente regolamento , nonché delle case private di cui all ' art . 2 , affidandole , a seconda delle circostanze , o agli ispettori generali che da esso dipendono , od alla Commissione di vigilanza istituita dall ' art . 8 della legge , o ad uno dei membri di essa . 86 . Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria la ispezione di un manicomio , il prefetto , sentita , ove occorra la Commissione di vigilanza , ne riferisce al Ministero , per la necessaria autorizzazione , formulando le proposte che occorressero in ordine all ' oggetto speciale dell ' ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla . Nei casi di assoluta urgenza , nei quali non sia possibile attendere l ' autorizzazione ministeriale , il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero . 87 . Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli Istituti contemplati nel presente regolamento da chiunque vengano disposte ed eseguite , risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento , il prefetto , accertata la spesa occorsa per la ispezione , emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell ' amministrazione dell ' Istituto , se trattasi di stabilimento pubblico , o dispone con decreto il pagamento se trattasi di stabilimento privato . In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro . Ove nel termine di dieci giorni dall ' invio del mandato di ufficio o dall ' ordine di pagamento , l ' Amministrazione dell ' Istituto non vi adempia , il Prefetto provvede mediante apposito commissario , se trattasi di pubblico Istituto , o con l ' applicazione della sospensione dell ' esercizio , se trattasi di Istituto privato . Il Prefetto ha l ' obbligo di assicurarsi che le Amministrazioni degli Istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni : promuovono anche , quando ne sia il caso , i provvedimenti di cui agli artt . 29 e 30 della L . 17 luglio 1890,n . 6972 , per gli amministratori di Istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza . 88 . Nel caso previsto dall ' art . 9 della legge , il prefetto prima di sospendere o revocare l ' autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi pei manicomi pubblici , deve prescrivere alle Amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l ' esecuzione dei lavori o l ' acquisto degli arredi , o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l ' igiene dei ricoverati . Tale procedura può essere omessa soltanto in quei casi straordinari , nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell ' interesse della morale e dell ' igiene . I motivi dell ' urgenza debbono essere esposti nel decreto . In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila per conveniente collocamento degli alienati . 89 . I prefetti , sentita la Commissione di vigilanza di cui all ' art . 8 della legge , debbono inviare ogni anno al Ministero dell ' interno , non più tardi del mese di febbraio , una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli Istituti di cui all ' art . 6 del presente regolamento , nonché sul servizio di cura degli alienati in casa privata . 90 . Nulla è innovato alle disposizioni degli artt . 479 e 4S0 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e riformatori governativi dello Stato , approvato con R.D. 10 febbraio 1891 , n . 260 . I regolamenti interni , dei quali è parola nell ' art . 479 succitato , debbono essere coordinati , per quanto è possibile , alle norme contenute nel presente regolamento , ed approvati dal Consiglio superiore di sanità . La relazione annuale prescritta dall ' articolo 480 del regolamento generale succitato , deve essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto , che la sottopone prima alla Commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all ' art . 89 del presente regolamento . Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza , da parte della Commissione e degli ispettori , di cui all ' art . 8 della legge e 85 e 86 di questo regolamento . 91 . I rapporti fra le cliniche universitarie , manicomi , in applicazione dell ' art . 98 della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 e dell ' art . 10 della L . 14 febbraio 1904 , n . 36 , sono preferibilmente regolati da speciali convenzioni . Nel caso in cui esistano tali convenzioni , il direttore della clinica psichiatrica non potrà far parte della Commissione di vigilanza , di cui all ' art . 83 del presente regolamento . CAPO VIII . DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 92 . Sono considerati come manicomi , agli effetti della legge 14 febbraio 1904 , n . 36 e del presente regolamento , le cliniche psichiatriche quando funzionino come comparti di osservazioni per alienati . La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 1l della legge . Per ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell ' Interno , ne dovrà essere dato avviso al Ministero della pubblica istruzione , perché possa , ove lo creda , farsi rappresentare nell ' Ispezione da un proprio delegato . 93 . È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento .
StampaQuotidiana ,
In un recente Foglio di disposizioni S . E . il Segretario del Partito stabilisce quanto segue : In attesa che siano stabilite le particolari deroghe previste negli articoli 1 e 3 del Decreto n . 1010 del 20 giugno XIII sul Sabato fascista , i segretari federali provvedano a impartire le istruzioni di dettaglio circa quanto disposto nel suddetto decreto . Occorre attenersi alle seguenti norme : a ) Nell ' ultima decade di ogni mese i segretari federali , per i capoluoghi , e i segretari dei Fasci di combattimento , per i comuni della provincia , sentite le autorità militari e politiche , amministrative , sindacali , culturali , dopolavoristiche , sportive , ecc . del posto , compileranno un programma di attività da svolgersi nel pomeriggio dei sabati del mese successivo . I segretari federali coordineranno i vari programmi e me ne faranno una relazione riassuntiva , che dovrà pervenirmi non oltre la fine del mese . b ) Il pomeriggio del sabato , giusta quanto previsto nel succitato decreto , dovrà essere principalmente riservato alle attività e manifestazioni di carattere addestrativo premilitare e postmilitare , politico , professionale , culturale , sportivo ecc . In linea di massima , i ragazzi dai 6 ai 18 anni dovranno rimanere a disposizione dell 'O.N.B., i giovani dai 18 ai 21 anni a disposizione dei Fasci giovanili di combattimento e della M.V.S.N. , dai 21 ai 28 a disposizione della postmilitare e del G.U.F. e dei Fasci , dai 28 in poi a disposizione delle varie organizzazioni del Regime con criteri di precedenza e specifiche modalità da stabilirsi localmente . Saranno indette , altresì , riunioni delle varie categorie sindacali a scopo professionale , educativo , ecc ...
ProsaGiuridica ,
1 . Chi intende aprire un istituto per fabbricare , a scopo di vendita , per usi diagnostici , profilattici e curativi , vaccini , virus , sieri curativi , tossine , ed ogni altro prodotto affine , deve chiederne l ' autorizzazione al Ministero dell ' interno con domanda nella quale sarà indicato : 1 ) la sostanza che intende fabbricare e lo scopo cui deve servire ; 2 ) il metodo di fabbricazione , nelle sue linee generali , l ' impianto dell ' istituto col relativo piano , ed il personale tecnico che vi sarà impiegato ; 3 ) il modo nel quale sarà messo in vendita il prodotto , massime per quanto concerne i mezzi per garantirne la perfetta conservazione ; 4 ) ed ove occorra , il tempo , pel quale dura l ' attività del preparato e le condizioni atte a conservarla . 2 . Qualora trattisi della fabbricazione di sostanze di nuova invenzione , nella domanda , oltre le indicazioni di cui all ' articolo precedente , dovrà essere specificato quali sono le qualità o proprietà che nella mente dell ' inventore costituiscono la ragione della loro applicazione alla prevenzione , cura o diagnosi di una determinata malattia , e dovranno pure essere fatti conoscere i modi o metodi pei quali sia dato , sempre secondo l ' inventore , di controllare la genuinità del prodotti . 3 . L ' istituto dovrà rispondere alle seguenti condizioni : 1 ) che ne sia affidata la direzione tecnica ad un preparatore capo , il quale , secondo lo scopo dell ' istituto , abbia la laurea in medicina , o in chimica e farmacia , o in scienze naturali , o in veterinaria e , per la riconosciuta competenza e reputazione negli studi relativi e per la serietà , dia affidamento di attendere con sapere ed onestà al suo ufficio ; 2 ) che sia provveduto di locali adatti , sufficienti ed in buone condizioni igieniche ; 3 ) che il laboratorio sia fornito di tutti gli apparecchi ed attrezzi necessari alla fabbricazione , alla conservazione e allo smercio dei prodotti ; 4 ) che vi sia addetto un personale sufficiente , capace e sano ; 5 ) che l ' assuntore si obblighi a interdire l ' entrata nell ' istituto , per tutta la durata della malattia , a coloro del personale che eventualmente ammalino , od abbiano nella propria famiglia ammalati di malattie contagiose ; 6 ) che gli animali , ove occorrano , siano per se stessi sani , tenuti in buone condizioni igieniche e sotto la sorveglianza di un veterinario . 4 . Il ministero , prima di concedere l ' autorizzazione , ordinerà un ' ispezione , per accertare che lo stato di fatto corrisponda a ciò che venne esposto nella domanda , e che sia possibile la continuità ed efficace vigilanza da parte dell ' autorità sanitaria . 5 . Ove in un istituto s ' intenda di preparare più di una sostanza , per ciascuna di esse occorrerà un ' autorizzazione speciale , dopo accertamento che per ciascuna preparazione vi siano locali e suppellettili convenientemente distinti . 6 . I recipienti contenenti i prodotti posti in vendita dovranno portare le indicazioni : 1 ) dell ' istituto produttore ; 2 ) del nome del direttore dell ' istituto ; 3 ) del prodotto contenuto ; 4 ) della data di fabbricazione ; 5 ) del tempo in cui dura l ' attività del prodotto , giusta l ' art . 1 , n . 4 . Dovranno inoltre portare le altre indicazioni prescritte dal seguente art . 18 , ed essere accompagnati da istruzioni a stampa intorno al modo di adoperare e conservare i prodotti . Pei prodotti soggetti a controllo obbligatorio , a termini dell ' art . 2 della legge , i recipienti dovranno anche portare la scritta « controllato a cura dello Stato » . 7 . I depositari e rivenditori dovranno conservare i recipienti nelle condizioni che saranno indicate dall ' istituto produttore per ogni singolo prodotto , e , nel venderli consegneranno i recipienti suggellati e condizionati nel modo in cui furono loro rimessi dall ' istituto produttore . Essi dovranno consegnare all ' autorità sanitaria i campioni eventualmente richiesti . Le sostanze tossiche o virulenti non possono essere vendute che con l ' osservanza delle disposizioni della legge sanitaria e del regolamento sanitario sulla conservazione e la vendita dei veleni . 8 . La vigilanza ordinaria sul funzionamento degli istituti indicati nell ' art . 1 della legge viene esercitata dall ' autorità sanitaria comunale . Inoltre saranno praticate negli istituti stessi ispezioni ordinarie per parte del medico provinciale ed ispezioni straordinarie per parte dello stesso medico provinciale o di altro funzionario tecnico delegato dal ministro dell ' interno . Le prime avranno luogo ogni semestre , le seconde tutte le volte che si crederà necessario . Delle ispezioni eseguite verrà fatta relazione al ministero dell ' interno . Le spese delle ispezioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell ' istituto , sempre che dalle ispezioni saranno risultate irregolarità . In caso contrario saranno a carico del ministero . Però le spese per le ispezioni di che all ' art . 4 saranno a carico dell ' istituto . 9 . Chi procede all ' ispezione , qualora accerti irregolarità nel funzionamento dell ' istituto , tali da far dubitare della purezza o genuinità dei prodotti , ne redigerà processo verbale , con l ' assistenza di un impiegato dell ' ufficio sanitario , o , in difetto , del segretario del comune . Dei prodotti sarà prelevato un numero sufficiente di campioni , i quali saranno chiusi e suggellati con la firma dell ' incaricato dell ' ispezione , di chi l ' assiste in qualità di segretario e del direttore tecnico . Se il direttore si rifiuta di firmare , ne sarà fatta menzione nel verbale . Dei campioni prelevati , la metà sarà rimessa ai laboratori della sanità o ad uno dei laboratori di cui è cenno nel successivo art . 12 . Ove occorra , sarà trasmesso all ' autorità giudiziaria il processo verbale , unitamente alla relazione del direttore del laboratorio e all ' altra metà dei campioni . Dietro i risultati dell ' ispezione , il ministro dell ' interno , anche prima della denunzia all ' autorità giudiziaria o in pendenza del procedimento penale , potrà ordinare il sequestro dei prodotti sospetti , e , ove necessiti , anche la chiusura temporanea dell ' istituto . 10 . Gli istituti autorizzati a fabbricare sostanze delle quali all ' art . 1 della legge , devono uniformarsi , oltre che alle norme generali prescritte dalla legge e dal presente regolamento , alle altre norme speciali che , sul parere conforme del consiglio superiore di sanità , potranno , per ciascun prodotto , essere stabilite per decreto ministeriale . 11 . Quando si domanda l ' autorizzazione per la fabbricazione , a scopo di vendita , di nuove sostanze con la medesima indicazione curativa , profilattica o diagnostica di prodotti già in uso , l ' autorizzazione potrà essere concessa su parere favorevole del consiglio superiore di sanità . 12 . Il controllo prescritto dall ' art . 2 della legge sarà fatto di regola presso i laboratori dipendenti dalla direzione generale di sanità ; eccezionalmente in altri laboratori , che saranno indicati dal ministero , dietro parere del consiglio superiore di sanità . Le norme speciali dirette ad accertare la purezza e la genuinità dei singoli prodotti , saranno diramate , a cura del ministero dell ' interno , alle autorità sanitarie del regno ed ai funzionari delegati al controllo . 13 . Il controllo delle sostanze da porsi in vendita è diretto : 1 ) a riscontrare che il prodotto non contenga sostanze anormali ; 2 ) a determinare che esso possieda , e nel grado minimo , che per ciascun prodotto sarà indicato dal consiglio superiore di sanità , quelle proprietà che , secondo l ' inventore , costituiscono la ragione della sua applicazione alla prevenzione , cura o diagnosi ili una determinata malattia . 14 . Prima di mettere in commercio qualsiasi partita di prodotti sottoposti a controllo obbligatorio , gli istituti autorizzati alla fabbricazione dovranno , con domanda al ministero , chiedere che sia fatto il controllo , Alla domanda dovrà essere unita la quietanza comprovante che venne versata nella sezione della tesoreria governativa della provincia « come deposito provvisorio » la somma necessaria al pagamento delle relative spese . 15 . Il prelevamento dei campioni è fatto dal direttore dell ' istituto o di chi ne fa le veci alla presenza del medico provinciale o d ' altro delegato governativo con l ' osservanza delle norme che il ministero dell ' interno potrà stabilire e con quelle altre modalità , che l ' ufficiale governativo credesse di prescrivere all ' atto del prelevamento . Tanto i recipienti che conterranno i campioni , quanto quelli contenenti le sostanze da controllarsi saranno suggellati con speciale timbro . Non si terrà conto di alcuna eccezione , che il direttore dell ' Istituto o colui che ne fa le veci possa sollevare contro il prelevamento dei campioni , se tale eccezione non venga proposta all ' atto stesso del prelevamento . Presso ogni istituto autorizzato alla fabbricazione , dovrà tenersi un registro in doppio esemplare , in cui sarà indicata la quantità complessiva di sostanza che in una data epoca si sottopone al controllo . Di fronte ai diversi dati dovrà nel registro essere apposta la firma del direttore dell ' istituto e quella dell ' incaricato governativo . 16 . Il capo del laboratorio , o la persona incaricata del controllo , a termini dell ' articolo 12 del presente regolamento , dovranno partecipare il risultato dell ' esame al ministero , che ne darà colla maggiore possibile sollecitudine comunicazione al direttore dell ' istituto interessato . Solo dopo avuta tale partecipazione , e nel caso che essa sia favorevole alla domanda , si potrà provvedere alla distribuzione del prodotto nelle dosi destinate per lo smercio ; e ad essa il ministero potrà fare assistere apposito incaricato . Della partecipazione , qualunque ne sia il tenore , e delle distribuzioni in dosi sarà presa nota nel registro , di cui al precedente articolo , con la indicazione delle date rispettive e del numero delle dosi ottenute . La distribuzione in dosi dovrà essere fatta in ogni caso con tutte le cure e cautele che valgano ad assicurare la perfetta immunità del prodotto da inquinamenti accidentali . 17 . Oltre il pagamento a favore del medico provinciale , o degli altri incaricati governativi , delle indennità nella misura di cui al successivo art . 32 . e del rimborso delle eventuali spese di viaggio , i produttori pei controlli da eseguirsi nei laboratori dello Stato dovranno anche rimborsare le spese materiali di ciascun controllo . Perciò nel deposito previsto dall ' art . 14 , dovrà essere compresa una somma a calcolo per tali spese , salva liquidazione da farsi poi a controllo compiuto . Pei controlli da eseguirsi presso altri laboratori , il prezzo unitario sarà di volta in volta determinato dal ministero , previ accordi colle amministrazioni dei rispettivi laboratori . 18 . L ' istituto produttore dovrà tenere , in doppio esemplare , apposito registro , distinto e separato dal registro indicato nell ' art . 15 , nel quale a ciascun recipiente pronto per la vendita verrà dato un numero d ' ordine progressivo da riportarsi sull ' etichetta del recipiente stesso . Nel registro , in apposite caselle , di fronte a ciascun numero dovranno annotarsi la partita controllata da cui la dose fu prelevata , la data della distribuzione in dosi , le spedizioni fatte e l ' indirizzo degli acquirenti . 19 . L ' autorità sanitaria ha facoltà di prelevare campioni dei prodotti delle rivendite , per verificare lo stato della loro conservazione , in rapporto alla purezza e genuinità . 20 . Gli istituti devono cambiare gratuitamente quei prodotti che , quantunque diligentemente conservati , in seguito ad esami praticati dall ' autorità sanitaria , risultassero divenuti alterati , o pei quali sia decorso il termine assegnato per la loro attività . 21 . È vietato ai depositari e rivenditori di mettere in vendita quei prodotti , pei quali sia decorso dalla data di fabbricazione il termine assegnato alla loro attività . 22 . Le sostanze di cui all ' art . 1 della legge , già regolarmente messe in vendita , e poscia riconosciute alterate , saranno escluse dalla vendita con ordinanza del ministro dell ' interno . 23 . Per l ' autorizzazione all ' introduzione ed allo smercio nel Regno di un prodotto fabbricato all ' estero gli istituti dovranno , insieme alla relativa domanda al ministero dell ' interno , con tutte le indicazioni delle quali all ' art . 1 del presente regolamento , fornire la prova che il prodotto stesso è stato fabbricato ed eventualmente controllato all ' estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali giusta l ' art . 3 della legge . La domanda , con tutti i documenti , sarà sottoposta al parere del Consiglio superiore di sanità , che potrà , ove occorra , richiedere altri atti , o disporre gli esperimenti che riterrà necessari . 24 . Pei prodotti soggetti a controllo obbligatorio , che siano fabbricati all ' estero in località dove non esista il controllo da parte dello Stato , l ' istituto estero richiedente non potrà ottenere l ' autorizzazione di cui al precedente articolo 23 se non sotto condizione di istituire nel Regno uno speciale deposito dei prodotti , affinché la intiera massa di ogni prodotto destinata allo smercio nel Regno , possa essere sottoposta al controllo obbligatorio : al quale si procederà nello stesso modo , colle stesse garanzie , con gli stessi aggravi e nella stessa misura che si applicano al corrispondente prodotto nazionale . La distribuzione in dosi per lo smercio dovrà farsi nel deposito anzidetto solo dopo eseguito i1 controllo , e sotto l ' osservanza delle condizioni indicate dagli articoli 6 e 16 del presente regolamento . Nel deposito stesso dovranno tenersi i registri di cui agli articoli 15 e 18 . 25 . I prodotti soggetti a controllo obbligatorio , fabbricati all ' estero in località ove vige il controllo di Stato , non potranno essere ammessi nel Regno se non dopo conseguita l ' autorizzazione di cui al precedente art . 23 , la quale sarà subordinata alla prova , che il controllo da parte dello Stato d ' origine è fatto con garanzie equivalenti a quelle stabilite pei corrispondenti prodotti nazionali . I prodotti stessi potranno essere introdotti nel Regno già distribuiti in dosi , a condizione che ogni recipiente porti il contrassegno del controllo ufficiale ed il numero d ' ordine progressivo apposto dall ' istituto produttore , al fine di assicurare la pronta identificazione della provenienza di ciascuna dose . Ciò senza pregiudizio delle altre indicazioni di cui ai numeri 1 , 2 , 3 , 4 e 5 dell ' art . 6 . 26 . Sono sottoposti alla vigilanza e alle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento i depositi di prodotti esteri stabiliti nel Regno . 27 . Sono applicabili ai prodotti fabbricati all ' estero , da mettersi o messi regolarmente in vendita nel Regno , le disposizioni contenute negli articoli 19 , 20 , 21 e 22 del presente regolamento . 28 . I registri di cui agli articoli 15 e 18 saranno composti di pagine numerate e controfirmate in ciascun foglio dal medico provinciale . Dovranno essere tenuti senza cancellature e le annotazioni esservi fatte di seguito , senza spazi in bianco fra l ' una e l ' altra . Essi saranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno ed uno degli esemplari dovrà essere trasmesso al ministero dell ' interno per essere conservato . 29 . L ' autorizzazione prevista dagli articoli 1 , 5 , 11 , 24 e 25 del presente regolamento è revocabile in ogni tempo , senza pregiudizio delle penalità stabilite dagli articoli seguenti . Potrà farsi luogo in special modo alla revoca temporanea o definitiva dell ' autorizzazione nei casi in cui : a ) nell ' Istituto non sia continuo l ' adempimento di una o più delle condizioni prescritte dall ' art . 3; b ) il prodotto fabbricato sia difettoso ; c ) i produttori delle sostanze soggette al controllo di genuinità non si uniformino alle norme speciali stabilite nel presente regolamento ; d ) l ' istituto estero non adempia una delle condizioni prescritte dagli articoli 23 , 24 e 25 . 30 . Sono soggetti alle pene comminate dall ' art . 4 della legge , senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all ' autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica e delle maggiori pene sancite dal codice penale pei reati da esso previsti , i contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento . 31 . Il controllo non esime l ' istituto dalle responsabilità penali ed anche civili . Lo Stato non assume per il fatto del controllo alcuna responsabilità . 32 . Per le ispezioni previste dal presente regolamento sarà dovuta al medico provinciale l ' indennità di lire 10 al giorno oltre la spesa di viaggio ; e agli altri delegati governativi saranno dovute le indennità di trasferta e di diaria nella misura corrispondente al grado .