Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
> autore_s:"-"
ProsaGiuridica ,
ART . 1 . I beni immobili devoluti e da devolversi alla cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 855 , e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario dell ' Umbria , 3 gennaio 1861 dell ' altro regio commissario straordinario nelle Marche , e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del re nelle provincie napoletane , passano al demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all ' articolo 3 . ART . 2 . In correspettivo di questa cessione il governo inscriverà in nome della cassa ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran libro del debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al demanio . ART . 3 . II ministro delle Finanze , unitamente al ministro di Grazia e giustizia e dei culti , determineranno questa rendita , udito il parere della commissione provinciale per l ' accertamento del valore dei beni demaniali , colle norme dei contratti , dei registri regolari e dei catasti , e in caso di mancanza o anche d ' insufficienza di tali elementi , con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato dal regolamento . ART . 4 . Fino a nuova legge rimane sospesa l ' esecuzione dell ' alinea 3° dell ' art . 15 dei due decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell ' Umbria indicati all ' articolo 1 , non che dell ' alinea 3° dell ' articolo 23 dell ' altro decreto luogotenenziale ivi pure citato . ART . 5 . Quelli degli edifizi monastici che sono da assegnarsi ai comuni delle provincie napoletane , secondo l ' art . 25 della legge del 17 febbraio 1861 . non saranno compresi nel passaggio di che all ' art . 1 , e verranno dal governo assegnati effettivamente ai comuni . Le disposizioni , di cui nell ' articolo 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle provincie napoletane , sono estese a tutte le provincie del Regno , ove è istituita la cassa ecclesiastica . ART . 6 . Oltreciò il governo del re è autorizzato ad alienare ai comuni , a trattative private , i fabbricanti urbani posti nel loro rispettiva territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio , e dei quali faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati . ART . 7 . Tutti gli altri beni immobili , eccettuati quelli riversibili , come al l ' art . 4 del decreto 11 dicembre 1860 , e 3 gennaio 1861 , e 5 del decreto 17 febbraio 1861 , o quelli sui quali havvi contestazione , fino a che questa non sia risoluta , verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali . ART . 8 . Gli oneri inerenti ai beni , di cui all ' art . 1 della presente legge , s ' intendono trasferiti sulla rendita di cui all ' articolo 2 . ART . 9 . Con un regolamento approvato per regio decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge .
VIVA CHI VENCE ( - , 1861 )
StampaPeriodica ,
No , popolo mio , no e poi no . Questo Viva cca non deve uscire mai dalla tua bocca : chi te l ’ ha ’ nsegnato , t ’ ha ’ ngannato e t ’ ha voluto tradire . Né viva chi vence , né viva chi perde . Viva solo chi ha ragione , o vence o perde . La prima origine di tutt ’ i tuoi sbagli e perciò di tutte le cattive e triste conseguenze che succedono , consiste propria in questo grandissimo e terribile errore , di dire : viva chi vence . Dimmi ’ na cosa . Se tu vedissi battere ’ na povera bestia talmente che quella povera bestia cadesse morta ’ nterra , strilleresti : viva chi vence ? neh , se tu vedessi ’ no lazzarone battere e uccidere ’ na povera creatura , dimmi , grideresti : mora chi perde e viva chi vence ? No , no ; giacché certamente diciarrisse : che ragione ncè di battere ’ na povera bestia o ’ na creatura ’ nnocente ? Vedi dunque che il cuore , senza tanta filosofia e tanta sapienza , ti parla chiaro e ti espone la legge , e te dice che deve trionfare chi ha ragione . Dimmi ’ na cosa . Se viene lo leone , e perseguita ’ na vaccarella , che cerca di fuggire e di liberarsi , ma lo leone l ’ arriva , la sbrana , e se la divora senza pietà , diciarrisse : viva chi vence ? No , perché chi tene forza , non significa che ave più ragione ; perché allora sarebbono inutili le leggi e la giustizia : lo più forte avarria sempre ragione : allora tu , popolo basso , dovresti avere sempre e poi sempre torto . Se s ’ ha da dire : viva chi vence , ne viene per conseguenza che s ’ ha da aggiungere : e mora chi perde , cioè viva chi sta sopra , e mora chi sta sotto . Ti piace ? dimmi neh , te persuade ? No , no , no , popolo basso : non dire mai sto viva , altrimenti te cuoci con lo fuoco tuo stesso . Una è la giustizia , una la legge , uno lo dritto per tutti . E se una è la giustizia , la legge e lo dritto , è permesso di dire : viva chi vence solamente quando chi vince ha ragione . Bada bene ; non bisogna mo correre all ’ eccesso contrario , e dire sempre viva chi perde , no . Senti a me , e tienilo a mente . Se uno ha ragione e vence , viva : se uno ha ragione e perde , viva ; e così , se uno ha torto e vence , mora ; se uno ha torto e perde , mora . Popolo basso , tu sei debole e stai sotto ; ma puoi diventare fortissimo a momento . Ora sta forza tua la devi usare in difesa de la giustizia e della ragione , e mai mai in difesa di chi vince : giacché può venire il momento che tu hai ragione e stai sotto , e chi strilla viva chi vence , ti uccide , ti sacrifica e ti assassina . Non guardare chi trionfa ; tieni mente dove sta la ragione e dove il torto . Tu sei debole e miserabile , hai tu sempre torto ? no ; li nobili , li signori , li ministri , li re sono ricchi e potenti , hanno dunque sempre ragione ? no . Cerca dunque di non aver torto e non già di vincere , perché la vincita e lo trionfo di chi ha torto , non dura ; come non dura la sconfitta e la perdita di chi ha ragione . Viva l ’ Italia , non perché sta vincendo , ma perché ha ragione ; viva Vittorio Emmanuele e Napoleone quando difendono gl ’ Italiani dai loro nemici : viva il popolo , quando non pretende cose ingiuste ; e mora ... no . Viva Garibaldi che disse al popolo basso : Viva l ’ Italia , e morte a nessuno .
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Veduto il R . decreto - legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390; Veduto il R . decreto - legge 23 settembre 1938-XVI , n . 1630; Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull ' istruzione elementare approvato con R . decreto 5 febbraio 1928-VI , n . 877 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto - legge 3 giugno 1938-XVI , n . 928; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n.100; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l ' interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private , frequentate da alunni italiani , non possono essere ammesse persone di razza ebraica , anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto ; nè possono essere ammesse al conseguimento dell ' abilitazione alla libera docenza . Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione , pubblici e privati , per alunni italiani , e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari . Art . 2 . Delle Accademie , degli Istituti e delle Associazioni di scienze , lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica . Art . 3 . Alle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche o private , frequentate da alunni italiani , non possono essere iscritti alunni di razza ebraica . è tuttavia consentita l ' iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche . Art . 4 . Nelle scuole d ' istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica . Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori , uno dei quali sia di razza ebraica ; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica . Art . 5 . Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite , a spese dello Stato , speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci . Le comunità israelitiche possono aprire , con l ' autorizzazione del Ministro per l ' educazione nazionale , scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica , e mantenere quelle all ' uopo esistenti . Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario . Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica ; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani , eccettuato l ' insegnamento della religione cattolica ; i libri di testo saranno quelli di Stato , con opportuni adattamenti , approvati dal Ministro per l ' educazione nazionale , dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche . Art . 6 . Scuole d ' istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica . Dovranno all ' uopo osservarsi le disposizioni relative all ' istituzione di scuole private . Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R . decreto - legge 3 giugno 1938-XVI n.928 , quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell ' Ente nazionale per l ' insegnamento medio : in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani , eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare . Nelle scuole d ' istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica . Art . 7 . Per le persone di razza ebraica l ' abilitazione a impartire l ' insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica . Art . 8 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio , ed ammesso a far valere i titoli per l ' eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana . Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R . decreto legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390 , vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall ' abilitazione . Art . 9 . Per l ' insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl ' insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l ' interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana . Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari . Art . 10 . In deroga al precedente art . 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno . La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori , alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d ' arte drammatica in Roma , per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente . Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri , in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno . Art . 11 . Per l ' anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII . Le modificazioni agli statuti delle Università e degl ' Istituti d ' istruzione superiore avranno vigore per l ' anno accademico 1938-39 , anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII . Art . 12 . I Regi decreti - legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390 , e 23 settembre 1938-XVI , n.1630 , sono abrogati . è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII , n.1071 . Art . 13 . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 15 novembre 1938 - XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
LA LIBERTÀ ( - , 1861 )
StampaPeriodica ,
Ho sentito dire certe volte a qualcheduno : mo è tiempo di libertà , potimmo fare quel che volimmo . Piano , piano : e senti a me : ogni cosa tiene lo nome suo , e non bisogna confondere ’ na cosa coll ’ altra . Dispotismo , libertà e anarchia ossia disordine sono tre cose diverse . Dispotismo significa che uno non pò fare nemmeno quello che è lecito : anarchia significa che uno pò fare anche quello che non è lecito : libertà significa ( bada buono ) significa che uno non è impedito di fare quello che è lecito e onesto . Questa , questa è la libertà , non altro . Lo dispotismo , per capriccio o per secondo fine , impedisce ai cittadini di fare certe cose che non sono proibite dalla legge : come , per esempio , la polizia di Borbone proibiva di portare la barba . Ora la libertà consiste che uno può fare tutto quello che non è proibito dalla legge ; può fare , non già tutto quello che vuole , ma tutto quello che non fa male agli altri , giacché la legge proibisce di far male agli altri . Se uno potesse fare tutto quello che li pare e piace , allora nissuno starebbe sicuro a casa sua , capisci ? Se io potessi fare quello che voglio , senza che nissuno me lo potesse impedire , allora io potarria rubare , uccidere , truffare , ’ ntaccare l ’ onore de la donna altrui senza essere punito . Ti pare libertà questa ? o sarebbe peggio di tutte le tirannie ? Dunque la regola è questa che ti po ’ guidare sempre : e tienila a mente . La libertà è il dritto di fare , senza nessuno impedimento , tutto quello che non è proibito dalle leggi e non fa male agli altri .
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . Il contributo annuo di L . 11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell ' art . 11 della legge 30 luglio 1896 , n . 343 , cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI . Art . 2 . La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 28 settembre 1940 - XVIII Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel Visto il Guardasigilli : Grandi
PROGRAMMA ( - , 1861 )
StampaPeriodica ,
Non vuolsi in veruna guisa disprezzare l ’ educazione , come quella che fra le bellissime cose è la prima che forma gli uomini eccellenti . PLATONE L ’ educazione deve dirigere , correggere , emendare le tendenze umane , emancipare l ’ uomo dalla servitù del male per renderlo capace di praticare il bene . TOMMASEO Mentre vediamo tuttodì moltiplicare il numero dei giornali d ’ ogni genere e colore per soddisfare ai bisogni della nuova vita politica , nessuno ancora , che per noi si sappia , in queste nostre meridionali provincie pose esclusivamente l ’ ingegno intorno a quei grandi interessi d ’ ordine morale che in sé racchiudono le speranze del nostro avvenire . La libertà inaugurata dalla religione , promossa dalla eletta schiera dei forti e generosi intelletti , preparata coll ’ esilio , col carcere , col patibolo , conquistata col sangue dei prodi non sarà consolidata sul trono d ’ Italia finché la condizione intellettiva e morale delle masse , che il passato dispotismo tenne in una brutale ignoranza e nella più raffinata corruzione , non sia mutata . Essa dee rispettare l ’ autorità , poiché , come disse un valente pedagogista , l ’ una è limite dell ’ altra , e dall ’ accordo dialettico di questi due contrari risulta appunto l ’ armonia cosmica e l ’ armonia sociale . Ma l ’ accordo di questi due grandi principi è il frutto di una conveniente ed illuminata educazione , la quale mentre svolge il pensiero nel conoscimento del vero , informa e piega la volontà al bene , in breve la rigenera colla luce dell ’ amore , la ritempera colla sapienza della virtù . Con una conveniente ed illuminata educazione potremo solo rialzare il nostro popolo alla cognizione dei suoi diritti confiscati dall ’ ignoranza o rintuzzati dal despotismo , e confortarlo all ’ esercizio dei doveri religiosi e sociali , che furono in esso oscurati da un cieco fanatismo , o falsati da una stupida indifferenza . È tempo ormai che una lotta razionale e sapiente si sostenga contro a vieti pregiudizi che falsavano e falsano le più belle istituzioni trovate per indirizzare l ’ uomo ai suoi destini . È tempo ormai che si conosca da quanti hanno fede nelle eterne ed indestruttibili leggi del progresso che la scuola non deve più far divorzio dalla vita , non più incatenare in aride formole le intelligenze dei fanciulli , ma vuol essere intenta a formare uomini capaci coscienziosi , a cui la patria sia una religione , una legge il dovere l ’ abnegazione e il sacrifizio , un bisogno la fede e l ’ onore , senza cui non si rigenera una nazione da secoli schiava . È necessario di più che le scuole siano tante in numero quanto lo esige la cifra della popolazione ragguagliata con quella dei fanciulli d ’ ambo i sessi . Che le scuole siano informate ai più sacri principî di morale e dirette secondo i consigli delle esperimentate teorie didascaliche . Ma un sistema di istruzione e di educazione popolare trova il suo primo anello nell ’ istituzione di asili infantili , il secondo nell ’ ampliamento delle scuole elementari , il terzo nella diffusione di scuole serali , festive per gli adulti di ambo i sessi , il quarto nelle scuole di arti e mestieri . Le quali potendosi alcune per carità di privati cittadini istituire e governare , dovendosi altre per debito dei municipi fondare ampliare e migliorare , tutte essere affidate ad istitutori probi ed esperti nell ’ arte dell ’ insegnare , ad istitutrici illuminate e pie , e gli uni e le altre da buoni libri , da saggi consigli indirizzati ognun vede l ’ importante e vastissimo campo di una parte del giornalismo . Noi non crediamo sì robusti gli omeri nostri per resistere all ’ enormità del peso , dichiariamo però sentire il debito nostro di portare la nostra pietruzza al colossale edifizio della rigenerazione della patria , consacrando la nostra penna e il nostro ingegno a dar saggio di voler occuparci : 1 . della diffusione di tutte le buone idee che si attengono alla sana educazione del popolo e degli asili infantili e del come la carità dei cittadini possa e debba fondarli ; 2 . dei doveri che incombono ai municipi di provvedere alacremente all ’ istruzione maschile e femminile delle masse ; 3 . della necessità di creare scuole magistrali per formare buoni maestri e buone maestre ; 4 . degli atti governativi che concernano l ’ istruzione popolare , non dimenticando né la critica bibliografica , né la cronologia dei fatti che si collegano all ’ istruzione pubblica , né altre notizie che potranno sembrarci di giovamento . Parchi nelle promesse , nutriamo fiducia di poter essere più larghi nell ’ attendere , e fin d ’ ora mentre dichiariamo volere il bene , rivolgiamo preghiera a tutti i buoni di esserci benigni di consiglio e di aiuto nel difficile cammino , peculiarmente ci rivolgiamo ai periodici educativi che già hanno prospera vita nelle altre provincie d ’ Italia , perché ci consiglino e ci aiutino . Possano le fatiche che intraprendiamo fruttare un po ’ di bene a questa parte d ’ Italia e i nostri voti saranno bastantemente appagati .
GLI AMANTI D’IDDIO ( - , 1906 )
StampaPeriodica ,
Ascendimus ascensiones in corde et cantamus canticum graduum . Interior intimo meo et superior summo meo . Omni luce clarior , sed omni secreto interior . Cibus sum grandium : cresce et manducabis me ; nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis tuae sed tu mutaberis in me . S . AGOSTINO SURSUM CORDA Gli fu domandato quale fosse l ' oggetto della sua contemplazione allorquando alla messa intonava il Sursum corda ; però che queste parole uscivano dalla sua bocca così ardenti che infiammavano a devozione tutti coloro che le udivano . Egli con un interno sospiro rispose : « Cantando io " Sursum corda " , accade spesso che una divina passione e un divino desiderio s ' impadroniscano della mia anima ; e allora di solito sorgono e mi rapiscono tre sorta di sublimi visioni , or una , or due , or tutte e tre in una volta : mi rapiscono in Dio e per me e con me tutte le creature . Questa è la prima contemplazione . Io raccolgo dinanzi al mio occhio interno me medesimo con il corpo , con l ' anima e con ogni mia potenza , e intorno a me tutte le creature che Iddio ha create e crea nei cieli , sulla terra e in tutti gli elementi , ciascuna col suo proprio nome , siano uccelli dell ' aria , fiere della foresta , pesci dell ' acqua , alberi ed erba della terra , e l ' arena innumerevole dei fondi marini , e il pulviscolo che splende nei raggi del sole , e tutte le piccole gocciole d ' acqua che mai caddero o cadano dalla rugiada , dalla neve e dalla pioggia ; e vorrei che tutte fossero come un dolce suono di corde , mosse dall ' intimo palpito del mio cuore , e così tutte insieme innalzassero un nuovo cantico senza fine all ' amoroso Iddio . E allora mirabilmente si stendono e allargano braccia dell ' anima delle innumerevoli creature , e mi par che tutte le fecondi il mio amore , ed io sono verso di loro come un libero e animoso corifeo che infiamma ed esalta una immensa moltitudine di cantori . Or ecco l ' altra contemplazione . Io considero il mio cuore ed i cuori di tutti gli uomini e mi raffiguro la gioia e l ' allegrezza , l ' amore e la pace che godono coloro i quali unicamente a Dio consacrano il loro cuore , e , dall ' altro lato , il dolore , l ' amarezza e la inquietudine che l ' amore delle cose effimere ingenera in coloro che ne son schiavi ; e grido allora con spasimato desiderio al mio ed a tutti i cuori , dovunque siano , sino agli estremi confini del mondo : Sorgete , o cuori prigionieri , svelletevi dai ceppi del fallace amore ! Su , su , cuori dormienti , dalla morte del peccato ! Su , cuori pigri , dalla vergogna della vostra vita così bassa e cieca ! In alto , con un grande unico sforzo , all ' amoroso Iddio ! Finalmente la terza contemplazione è un fraterno appello à tutti gli uomini di buona volontà , ma che ancora incerti vanno errando in sé medesimi e non sono né per Iddio né per le creature perché i loro cuori , che pur hanno sentito l ' invito divino , sono ancora dispersi nel tempo . A costoro ed a me stesso io grido : Coraggio , all ' impresa suprema , a un assoluto distacco da noi stessi e da tutte le creature ! » . Questo era l ' oggetto della sua contemplazione , mentre intonava : Sursum corda ! HEINRICH SUSO , detto Amandus Di nessuna benché minima cosa possiamo arrivare al fondo né scrutarne tutta la magnificenza . Le cose materiali sono fuori le une dalle altre ; non così le cose spirituali . Ciascun angelo con tutta la sua gioia e la sua beatitudine è in ogni altro angelo perfettamente come in sé medesimo ; e ogni angelo è parimenti in me e Dio stesso in me con tutta la sua gloria . O nobile anima , cammina , cammina : al di là di ogni creatura , al di là del tuo proprio intelletto , sopra tutti i cori degli angeli , sopra la luce che ti fortifica , nell ' intimo cuore d ' Iddio , dove sarai tutto in tutto e nascosta a tutte le cose . Chi per migliaia d ' anni domandasse alla vita : " Perché vivi ? " - se la vita dovesse rispondere , non potrebbe dir altro che così : " Vivo perché vivo " . Essa infatti ha in sé stessa il suo principio e scaturisce dal suo proprio fondo ; onde non ha perché , vivendo per sé medesima . Così , chi domandasse a un uomo schietto , che opera dal suo proprio fondo : " Perché operi ? " - costui , a dire il vero , non potrebbe rispondere altro : “ Opero perché opero " . Il mio occhio è una cosa sola con ciò che egli vede . L ' uomo che sempre corre ed è tuttavia in pace , io lo chiamo un uomo divino . Il riposo dell ' anima è sulle ali dei venti . Iddio non è in alcun luogo . Di ciò che è più piccolo in Dio è piena ogni creatura , e ciò che è più grande in Lui non è in alcun luogo . L ' intima natura di ogni grano richiama il frumento e ogni metallo l ' oro e ogni nascita l ' uomo . Per questo esiste tutta la Scrittura , per questo furon create tutte le cose del mondo : che Dio nasca nell ' anima e l ' anima rinasca in Dio . O un solo maestro di vita piuttosto che mille maestri in dottrina ! Uomini , che cercate voi fra le morte ossa ? Perché non bevete alla divina sorgente che sola può darvi la vita eterna ? I morti nulla danno né ricevono . MAESTRO ECKHART Non mi basta , Signore , di servirti come gli angeli , non mi basta di essere ai tuoi occhi perfetto come un Dio ; ciò è troppo piccola e meschina cosa per il mio spirito : chi a te vuol servire veracemente conviene che sia più che divino . Io vo in un deserto al di sopra d ' Iddio . Iddio è in me il fuoco ed io in lui lo splendore : quale unione più intima ? Io sono grande come Iddio , egli piccolo come me ; egli non può essere sopra me né io sotto di lui . Nascesse Cristo anche mille volte in Bethlehem , se non nasce in te sei perduto in eterno . Iddio si è fatto uomo ; se tu stesso non ti fai Dio , disprezzi la sua nascita , e fai oltraggio alla sua morte . Tu dici che c ' è un sole nel firmamento , ma io dico che ce ne sono molte migliaia . ANGELUS SILESIUS
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto il R . decreto 21 febbraio 1895 , n . 70 , che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari , e le successive modificazioni ; Vista la legge 7 giugno 1934-XII , n . 899 , sull ' avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni ; Vista la legge 16 giugno 1935-XIII , n . 1026 , sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito , approvato con R . decreto 15 settembre 1932-X , n . 1514 , quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII , n . 1519 , recante tra l ' altro , modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l ' avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ; Vista la legge 11 marzo 1926-VI , n . 397 , sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica , e le successive modificazioni ; Vista la legge 6 giugno 1935-XIII , n . 1404 , sull ' avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle leggi sull ' avanzamento degli ufficiali della Regia marina , approvato con R . decreto 1 agosto 1936-XIV , n . 1493 , e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l ' ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina , approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 914 , e le successive modificazioni ; Visto il R . decreto - legge 28 gennaio 1935-XIII , n . 314 , recante norme relative al reclutamento e all ' avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica , convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII , n . 1297 , e le successive modificazioni ; Vista la legge 4 aprile 1935-XIII , n . 493 , concernente la istituzione , in via provvisoria , della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica , e le successive modificazioni ; Visto il R . decreto - legge 3 febbraio 1938-XVI , n . 744 , recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa , nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica ; Visto il R . decreto 14 gennaio 1923-I , n . 31 , concernente l ' istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Visti il R . decreto - legge 4 agosto 1924-II , n . 1292 , concernente l ' approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; il R . decreto - legge 14 giugno 1925-III , n . 1174 , relativo all ' istituzione della Milizia ferroviaria ; e il R . decreto - legge 16 giugno 1925-III , n . 1466 , relativo all ' istituzione della Milizia postale - telegrafica ; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV , n . 562; Visto il R . decreto 15 luglio 1938-XVI , n . 1282 , concernente l ' approvazione del nuovo statuto della " Sezione per assegni vitalizi " dell ' opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Visto il R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , recante provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV,n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l ' interno , per la marina e per l ' aeronautica , di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , appartenenti alla razza ebraica , esclusi coloro di cui al successivo art . 4 , sono dispensati dal servizio ai sensi dell ' art . 20 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , numero 1728 , e collocati in congedo assoluto . Art . 2 . Agli ufficiali di cui al precedente art . 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , è concessa , in aggiunta a tale trattamento , l ' indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito . La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età . Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria , agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente . All ' atto della cessazione della indennità di ausiliaria , e sempre quando l ' ufficiale , per effetto del computo di cui al precedente comma , abbia compiuto oltre venti anni di servizio , si fa luogo a nuova liquidazione di pensione . Art . 3 . Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art . 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell ' assegno vitalizio minimo previsto dal R . decreto 15 luglio 1938-XVI , n . 1282 , qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo . Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo , beneficiano dell ' indennità prevista dal secondo comma dell ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 4 . Gli ufficiali del regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza , nelle posizioni di " fuori quadro " , " congedo speciale " , " fuori organico " , " aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio " , " congedo provvisorio " e " ausiliaria " , appartenenti alla razza ebraica , cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto , col trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , numero 1728 . Gli ufficiali in ausiliaria , collocati in congedo assoluto , conservano , in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma , l ' indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto , ai sensi delle disposizioni in vigore . La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo , i quali , in base al titolo per il quale cessarono dal servizio , avrebbero dovuto transitare per l ' ausiliaria , a termini delle disposizioni in vigore . Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art . 2 . Art . 5 . Gli ufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza , inscritti nei ruoli del complemento e della riserva , e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , inscritti nei ruoli della riserva e in congedo , appartenenti alla razza ebraica , cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto . Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto , ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 6 . Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese , in quanto applicabili , agli ufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica , riassunti in servizio quali invalidi di guerra . Art . 7 . Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio , ma conservano il grado e la relativa uniforme . L ' uso dell ' uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti . Art . 8 . Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2 , 3 , 4 e 6 e , quando occorra , la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale . Art . 9 . I sottufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza , del corpodegli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena , in servizio , appartenenti alla razza ebraica , sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto . Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del R . decreto-legge17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi , che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza , è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Ai sottufficiali richiamati , trattenuti , riassunti , che non godevano trattamento di quiescenza , è concesso tale trattamento qualora , per effetto dell ' ulteriore servizio prestato , ne abbiano maturato il diritto , in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto . Art . 9 . Ai sottufficiali del Regio esercito , della Regia marina e della Regia guardia di finanza , non in carriera continuativa , ma vincolati a ferme , è concessa l ' aliquota del premio di fine ferma , che sarebbe loro spettato , calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma , computando la frazione di mese come mese intero . I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell ' aliquota ad essi spettante in base al precedente comma . Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a ) , dell ' art . 12 del regio decreto - legge 1 luglio 1938-XVI , n . 1368 , ridotto a norma di legge . Art . 11 . I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto . Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 12 . Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ( sottufficiali , graduati , camicie nere ) , di qualunque categoria , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto , beneficiando , se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito , dell ' indennità prevista dall ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 13 . Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto , appartenenti alla razza ebraica , si applicano le disposizioni dell ' art . 7 del presente decreto , qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo , dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate , di conservare la divisa anche nella posizione di congedo . Art . 14 . I graduati e militari di truppa del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza , del corpo degli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena , in servizio , appartenenti alla razza ebraica , sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto . A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l ' aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata , calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma , computando la frazione di mese come mese intero . Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni , computato sulla base del premio di fine ferma di cui all ' art . 59 del R . decreto - legge 3 febbraio 1938-XVI , n . 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L . 500 , ridotta a norma di legge . Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi , maniscalchi , addetti agli stabilimenti militari di pena , agli istituti militari di correzione e di rieducazione , ai depositi cavalli stalloni , ai graduati e militari di truppa dei CC . RR . , del corpo degli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena , è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa , che hanno meno di dieci anni di servizio , può essere sostituita , se più favorevole , l ' aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma , che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni , calcolata a norma del secondo comma del presente articolo . Art . 15 . I graduati e militari di truppa del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P . S . in congedo illimitato , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto . Art . 16 . I provvedimenti previsti dagli articoli 1 , 4 , 5 , 6 , 9 , 11 , 12 , 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII . Art . 17 . Quando l ' accertamento dell ' appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto , ai soli effetti giuridici , con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio . Art . 18 . Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data , sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 22 dicembre 1938-XVII . Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
L’ITALIA SARÀ ( - , 1861 )
StampaPeriodica ,
Chi avesse detto solo due anni fa , che l ’ Italia così barbaramente stracciata e divisa in sette Stati dovesse , come un sol uomo , levarsi per domandare la sua nazionalità , ed in breve tempo veder cadere tre principi , essere indebolito un quarto che aveva tutta l ’ influenza sull ’ Italia , ed il Papa ed il Borbone di Napoli sentirsi cedere il trono sotto i loro piedi , certo avrebbe creduto sentire una delle utopie del profeta dell ’ idea , e l ’ avrebbe accolta con dispregio come cosa quasi impossibile . Eppure è un fatto . Due figli d ’ Italia si sono levati , Vittorio Emanuele e Garibaldi , ed han preso l ’ impegno di raccorre le sparse membra della lacerata patria , e ricostituirla . L ’ Amico , di Casa non si occupa di politica , né pretende di entrare negli inestricabili labirinti della diplomazia : ma salendo a più alte cagioni , osa predire che l ’ Italia sarà fra breve una grande nazione . Chi non è ateo deve ammettere una Provvidenza ; chi è cristiano deve ammettere le dichiarazioni della Prole di Dio . Il castigo più grande che Dio dà a un popolo è quello di togliergli la sua nazionalità ; quel popolo è morto come popolo : ed in questo solo senso aveano ragione i nostri grandi nemici La Martine e Metternich , di dire che l ’ Italia è la terra dei morti , e che essa non è che una espressione geografica . L ’ Italia oggi s ’ incammina a riacquistare la sua vita di nazione , e già ha fatto dei passi mirabili . Continuerà essa in questa via fino a giungere allo scopo sublime che si è proposta ? Se calcoliamo le cose umanamente , non ci sembra che vi possa essere il minimo dubbio . I partiti che impedivano la unione sono spariti ; e qui dobbiamo dare la meritata lode al partito repubblicano , il quale ha ceduto per l ’ amor della unione , ed ha mandato i suoi più bravi campioni a spargere il sangue al grido d ’ Italia e Vittorio Emanuele . La diplomazia non osteggia , almeno apertamente , la nostra nazionalità ; il non intervento è proclamato ; l ’ unione dei popoli è ammirabile ; l ’ Austria è resa impotente ; il Papa non è più ascoltato ; il Borbone stesso è sceso a patti col popolo , che tiene il broncio alle sue forzate concessioni ; Garibaldi fa meraviglie ; Vittorio Emanuele è proclamato dappertutto . Tutto insomma ci dice che l ’ Italia sarà , e sarà fra breve . Ma quel libro divino nel quale troviamo insegnamenti in tutto , la Bibbia , ci dice che “ la giustizia eleva la nazione " (Prov., XIV , 34 ) . La giustizia , s ’ intende bene , non quella che così si chiama , e che è amministrata dai magistrati , ma quella giustizia che vien da Dio , e che è ne ’ cuori veramente religiosi ; in una parola , la religione eleva la nazione . Ma qual è questa religione ? Non è certo quella delle scomuniche e delle maledizioni che si esercita in corte di Roma ; quella religione anzi è quella che ha diviso l ’ Italia , e l ’ ha condotta al Medioevo . Non è neppure la religione dell ’ inquisizione che ha desolato Italia e Spagna ; quella religione spopola gli Stati , ruina il commercio , ed è sorgente di mille mali . Non è neppure la religione dei bigotti , che consiste in grossolane superstizioni ; quella religione empierà i conventi , moltiplicherà i preti e li arricchirà , e toglierà tante braccia e tante ricchezze alla patria e al commercio . L ’ elevamento della nazione deve venire da Dio . Ora come è possibile che Dio elevi una nazione se essa disprezza gli ordini che Dio gli ha dati per il suo bene ? Gli ordini di Dio sono nella sua parola : ecco la giustizia che eleva la nazione . La religione che ci è rivelata nella divina parola ci fa chiaramente sentire la nostra eguaglianza : essa ci dice che tutti abbiamo lo stesso niente per principio , lo stesso Dio per creatore , lo stesso Adamo per padre ; ma rivelandoci la nostra uguaglianza ci predica l ’ ordine ; affinché tutto proceda senza confusione ; così a colui che si stima grande , la religione gli dice : non insuperbirti , ma se sei al di sopra de ’ tuoi fratelli , lo sei per servirli ; e a colui che si vede piccolo , la religione dice : non avvilirti , perciocché innanzi a Dio la tua piccolezza sparisce . La religione vuole che noi “ parliamo con verità gli uni agli altri ” (Efes., IV , 25 ) ; e così sono aboliti gl ’ inganni . La religione vuole che si renda a Cesare quello che è di Cesare , ed a Dio quello che è di Dio ; che si " renda a ciascuno il debito : il tributo a chi si deve il tributo ; la gabella a chi la gabella ; il timore a chi il timore ; l ’ onore a chi l ’ onore " (Rom., XIII , 7 ) . La religione vuole che ci amiamo tutti come membra di un corpo , e ci aiutiamo scambievolmente ; che " niuno cerchi il suo proprio , ma ciascuno cerchi ciò che è per altri " (Cor., X , 24 ) . Se tali principi si mettessero in esecuzione , vi potrebbe essere alcun dubbio sulla ricostituzione della cara patria nostra ? Dio faccia splender dall ’ alto la luce della sua santa parola sulla cara patria , ed essa sarà elevata a nazione , anzi primeggerà fra le nazioni .
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I . - Disposizioni generali Art . 1 . L ' esercizio delle professioni di giornalista , medico - chirurgo , farmacista , veterinario , ostetrica , avvocato , procuratore , patrocinatore legale , esercente in economia e commercio , ragioniere , ingegnere , architetto , chimico , agronomo , geometra , perito agrario , perito industriale , è , per i cittadini appartenenti alla razza ebraica , regolato dalle seguenti disposizioni . Art . 2 . Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l ' esercizio della professione di notaro . Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l ' esercizio della professione di giornalista . Per quanto riguarda la professione di insegnante privato , rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto - legge 15 novembre 1938-XVII , n . 1779 . Art . 3 . I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all ' art . 1 , che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell ' art . 14 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , saranno iscritti in " elenchi aggiunti " , da istituirsi in appendice agli albi professionali , e potranno continuare nell ' esercizio della professione , a norma delle vigenti disposizioni , salve le limitazioni previste dalla presente legge . Sono altresì istituiti , in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali , elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati . Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali . Art . 4 . I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati , i quali esercitano una delle professioni indicate dall ' art . 1 , esclusa quella di giornalista , potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge , e potranno continuare nell ' esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa . Art . 5 . Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall ' art . 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute , e non possono essere da queste rappresentati . Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . Art . 6 . è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 , primo comma , ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all ' art . 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica , entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge , agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli . I trasgressori sono puniti con l ' arresto sino ad un mese e con l ' ammenda sino a lire tremila . La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l ' accertamento della razza ai sensi dell ' art . 26 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica . Ove la denunzia non sia effettuata , gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d ' ufficio all ' accertamento . La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII , ma ha effetto alla scadenza di detto termine . La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario , e con le forme della notificazione della citazione . Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti Art . 7 . Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti , presso la Corte medesima , gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall ' art . 4 . Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione ; su domanda dell ' interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all ' altro . Il trasferimento non interrompe il corso dell ' anzianità di iscrizione . Art . 8 . I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all ' art . 1 , esclusa quella di giornalista , e che intendano ottenere l ' iscrizione nel rispettivo elenco speciale , dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto , in cui abbiano la residenza , nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Art . 9 . Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario : a ) essere cittadini italiani ; b ) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione ; c ) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello ; d ) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l ' esercizio della rispettiva professione . Art . 10 . Non possono conseguire l ' iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione , non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o , comunque , condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali . Non possono , parimenti , conseguire l ' iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 . Art . 11 . Le domande per l ' iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti : a ) atto di nascita ; b ) certificato di cittadinanza italiana ; c ) certificato di residenza ; d ) certificato di buona condotta morale , civile e politica ; e ) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico ; f ) certificato dell ' Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente , attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773; g ) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell ' albo professionale . Art . 12 . Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all ' art . 4 ed alla disciplina degli iscritti , previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali , sono esercitate nell ' ambito di ciascun distretto di Corte di appello , per tutti gli elenchi , da una Commissione distrettuale . Essa ha sede presso la Corte di appello , è presieduta dal primo presidente della Corte medesima , o da un magistrato della Corte , da lui delegato , ed è composta di sei membri , rispettivamente designati dal Ministro per l ' Interno , dal Segretario del Partito Nazionale Fascista , Ministro Segretario di Stato , dai Ministri per l ' Educazione Nazionale , per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni , nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti . Art . 13 . I componenti della Commissione di cui all ' articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio . Art . 14 . La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all ' art . 8 e , ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge , delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale . Le adunanze della Commissione sono valide con l ' intervento di almeno quattro componenti . Le deliberazioni della Commissione sono motivate ; vengono prese a maggioranza di voti ; in caso di parità di voti prevale quello del presidente . Esse sono notificate , nel termine di 15 giorni , agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello , nonché al Prefetto , qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie . Art . 15 . Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall ' elenco , nonché ai giudizi disciplinari , è dato ricorso tanto all ' interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello , e , nel caso di esercenti le professioni sanitarie , al Prefetto , entro 30 giorni dalla notifica , ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia . Art . 16 . La Commissione centrale , di cui all ' articolo precedente , è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia , o di un suo delegato , e di altri sette membri , rispettivamente designati dal Ministro per l ' interno , dal Segretario del Partito Nazionale Fascista , Ministro Segretario di Stato , dai Ministri per l ' Educazione Nazionale , per i Lavori Pubblici , per l ' Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni , nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti . I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale , su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio . Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l ' intervento di almeno cinque componenti . Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione . Capo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali Art . 17 . Entro il mese di febbraio di ogni anno , la Commissione di cui all ' art . 12 procede alla revisione dell ' elenco speciale , apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie . Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14 , ultimo comma , e 15 . Art . 18 . La Commissione può applicare sanzioni disciplinari : 1 ) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell ' elenco speciale commesso nell ' esercizio della professione ; 2 ) per motivi di manifesta indegnità morale e politica . Le sanzioni disciplinari sono : a ) censura ; b ) sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi ; 3 ) cancellazione dall ' elenco . I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all ' interessato per mezzo dell ' ufficiale giudiziario . L ' istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte , o su richiesta del pubblico ministero , ovvero d ' ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri . I fatti addebitati devono essere contestati all ' interessato con l ' assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni . Art . 19 . La cancellazione dall ' elenco speciale , oltre che per motivi disciplinari , può essere pronunciata dalla Commissione , su domanda dell ' interessato . Può essere promossa d ' ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso : a ) di perdita della cittadinanza ; b ) di trasferimento dell ' iscritto in altro elenco ; c ) di trasferimento dell ' iscritto all ' estero . Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell ' art . 15 . Art . 20 . La condanna o l ' applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 , importano la cancellazione dall ' elenco speciale . L ' iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale , ovvero deferito per l ' applicazione di una delle misure di cui al comma precedente , può essere sospeso dall ' esercizio della professione . La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca . Capo IV - Dell ' esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali Art . 21 . L ' esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica , iscritti negli elenchi speciali , è soggetto alle seguenti limitazioni : a ) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza , la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica ; b ) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all ' art . 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 27 luglio 1934-XII , n . 1265 , qualora l ' Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica ; c ) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale , ne può essere consentito l ' esercizio di attività per conto di enti pubblici , fondazioni , associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti . La disposizione di cui alla lettera c ) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli " elenchi aggiunti " . Art . 22 . I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari , se già iscritti , ne sono cancellati . Art . 23 . I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti , di cui al R . decreto - legge 24 luglio 1936-XIV , n . 1548 , o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell ' art . 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni , approvato con R . decreto 20 settembre 1934XII , n . 2011 , e , se vi sono già iscritti , ne sono cancellati . Art . 24 . I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica , che siano iscritti negli albi speciali per l ' infortunistica , perdono il diritto a mantenere l ' iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Art . 25 . È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica . Art . 26 . L ' esercizio delle attività professionali vietate dall ' art . 21 è punito ai sensi dell ' art . 348 del Codice penale . La trasgressione alle disposizioni di cui all ' art . 25 importa la cancellazione , secondo i casi , dagli albi professionali , dagli elenchi aggiunti , ovvero dagli elenchi speciali . Capo V - Disposizioni transitorie e finali Art . 27 . I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l ' esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall ' albo . Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell ' elenco speciale , non potranno esercitare alcuna attività professionale . Con la cancellazione deve essere esaurita , o , comunque , cessare , qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica . è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l ' incarico conferitogli , anche prima della cancellazione dall ' albo . Art . 28 . I cittadini italiani di razza ebraica , ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , nonché tutti coloro che , conseguito il titolo accademico , non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale , a norma delle leggi e regolamenti vigenti , ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l ' iscrizione negli albi , nonché dalla presente legge , potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali . Art . 29 . I notari di razza ebraica , dispensati dall ' esercizio a norma della presente legge , sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato . In deroga alle vigenti disposizioni , a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio ; negli altri casi , è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio . Art . 30 . Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati , che cessano dall ' impiego per effetto della presente legge , verrà corrisposto dal datore di lavoro l ' indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d ' impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista . L ' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Arnaldo Mussolini " provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti , alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita , contratta dall ' Istituto presso l ' Istituto Nazionale delle assicurazioni . Art . 31 . Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente , escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge . Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d ' impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti . Art . 32 . Il Ministro per la Grazia e Giustizia , di concerto con i Ministri interessati , è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali , per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15 . Art . 33 . Agli effetti della presente legge , l ' appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell ' art . 8 del R . decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII , 1728 , ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l ' interno a norma dell ' art . 26 dello stesso Regio decreto - legge . Art . 34 . Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge , si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni . Art . 35 . Con decreto Reale saranno emanate , ai sensi dell ' art . 3 , n . 1 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100 , le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l ' attuazione della presente legge . Dato a San Rossore , addì 20 giugno 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Starace , Solmi , Di Revel , Cobolli - Gigli , Rossoni , Lantini , Alfieri Visto il Guardasigilli : Grandi