ProsaGiuridica ,
ART
.
1
.
I
beni
immobili
devoluti
e
da
devolversi
alla
cassa
ecclesiastica
in
virtù
della
legge
sarda
29
maggio
855
,
e
dei
decreti
11
dicembre
1860
del
regio
commissario
straordinario
dell
'
Umbria
,
3
gennaio
1861
dell
'
altro
regio
commissario
straordinario
nelle
Marche
,
e
17
febbraio
1861
del
luogotenente
generale
del
re
nelle
provincie
napoletane
,
passano
al
demanio
dello
Stato
a
misura
della
determinazione
della
loro
rendita
colle
norme
stabilite
all
'
articolo
3
.
ART
.
2
.
In
correspettivo
di
questa
cessione
il
governo
inscriverà
in
nome
della
cassa
ecclesiastica
una
rendita
del
cinque
per
cento
sul
Gran
libro
del
debito
pubblico
uguale
alla
rendita
dei
beni
che
passeranno
al
demanio
.
ART
.
3
.
II
ministro
delle
Finanze
,
unitamente
al
ministro
di
Grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
determineranno
questa
rendita
,
udito
il
parere
della
commissione
provinciale
per
l
'
accertamento
del
valore
dei
beni
demaniali
,
colle
norme
dei
contratti
,
dei
registri
regolari
e
dei
catasti
,
e
in
caso
di
mancanza
o
anche
d
'
insufficienza
di
tali
elementi
,
con
perizie
sommarie
di
cui
il
sistema
verrà
fissato
dal
regolamento
.
ART
.
4
.
Fino
a
nuova
legge
rimane
sospesa
l
'
esecuzione
dell
'
alinea
3°
dell
'
art
.
15
dei
due
decreti
dei
regi
commissari
straordinari
delle
Marche
e
dell
'
Umbria
indicati
all
'
articolo
1
,
non
che
dell
'
alinea
3°
dell
'
articolo
23
dell
'
altro
decreto
luogotenenziale
ivi
pure
citato
.
ART
.
5
.
Quelli
degli
edifizi
monastici
che
sono
da
assegnarsi
ai
comuni
delle
provincie
napoletane
,
secondo
l
'
art
.
25
della
legge
del
17
febbraio
1861
.
non
saranno
compresi
nel
passaggio
di
che
all
'
art
.
1
,
e
verranno
dal
governo
assegnati
effettivamente
ai
comuni
.
Le
disposizioni
,
di
cui
nell
'
articolo
25
della
legge
17
febbraio
1861
vigente
nelle
provincie
napoletane
,
sono
estese
a
tutte
le
provincie
del
Regno
,
ove
è
istituita
la
cassa
ecclesiastica
.
ART
.
6
.
Oltreciò
il
governo
del
re
è
autorizzato
ad
alienare
ai
comuni
,
a
trattative
private
,
i
fabbricanti
urbani
posti
nel
loro
rispettiva
territorio
dei
quali
avessero
bisogno
per
uso
proprio
,
e
dei
quali
faran
richiesta
nel
termine
di
sei
mesi
dalla
presa
di
possesso
dei
detti
fabbricati
.
ART
.
7
.
Tutti
gli
altri
beni
immobili
,
eccettuati
quelli
riversibili
,
come
al
l
'
art
.
4
del
decreto
11
dicembre
1860
,
e
3
gennaio
1861
,
e
5
del
decreto
17
febbraio
1861
,
o
quelli
sui
quali
havvi
contestazione
,
fino
a
che
questa
non
sia
risoluta
,
verranno
alienati
colle
stesse
leggi
e
norme
che
regolano
la
vendita
degli
altri
beni
demaniali
.
ART
.
8
.
Gli
oneri
inerenti
ai
beni
,
di
cui
all
'
art
.
1
della
presente
legge
,
s
'
intendono
trasferiti
sulla
rendita
di
cui
all
'
articolo
2
.
ART
.
9
.
Con
un
regolamento
approvato
per
regio
decreto
sarà
provveduto
alla
esecuzione
della
presente
legge
.
StampaPeriodica ,
No
,
popolo
mio
,
no
e
poi
no
.
Questo
Viva
cca
non
deve
uscire
mai
dalla
tua
bocca
:
chi
te
l
ha
nsegnato
,
t
ha
ngannato
e
t
ha
voluto
tradire
.
Né
viva
chi
vence
,
né
viva
chi
perde
.
Viva
solo
chi
ha
ragione
,
o
vence
o
perde
.
La
prima
origine
di
tutt
i
tuoi
sbagli
e
perciò
di
tutte
le
cattive
e
triste
conseguenze
che
succedono
,
consiste
propria
in
questo
grandissimo
e
terribile
errore
,
di
dire
:
viva
chi
vence
.
Dimmi
na
cosa
.
Se
tu
vedissi
battere
na
povera
bestia
talmente
che
quella
povera
bestia
cadesse
morta
nterra
,
strilleresti
:
viva
chi
vence
?
neh
,
se
tu
vedessi
no
lazzarone
battere
e
uccidere
na
povera
creatura
,
dimmi
,
grideresti
:
mora
chi
perde
e
viva
chi
vence
?
No
,
no
;
giacché
certamente
diciarrisse
:
che
ragione
ncè
di
battere
na
povera
bestia
o
na
creatura
nnocente
?
Vedi
dunque
che
il
cuore
,
senza
tanta
filosofia
e
tanta
sapienza
,
ti
parla
chiaro
e
ti
espone
la
legge
,
e
te
dice
che
deve
trionfare
chi
ha
ragione
.
Dimmi
na
cosa
.
Se
viene
lo
leone
,
e
perseguita
na
vaccarella
,
che
cerca
di
fuggire
e
di
liberarsi
,
ma
lo
leone
l
arriva
,
la
sbrana
,
e
se
la
divora
senza
pietà
,
diciarrisse
:
viva
chi
vence
?
No
,
perché
chi
tene
forza
,
non
significa
che
ave
più
ragione
;
perché
allora
sarebbono
inutili
le
leggi
e
la
giustizia
:
lo
più
forte
avarria
sempre
ragione
:
allora
tu
,
popolo
basso
,
dovresti
avere
sempre
e
poi
sempre
torto
.
Se
s
ha
da
dire
:
viva
chi
vence
,
ne
viene
per
conseguenza
che
s
ha
da
aggiungere
:
e
mora
chi
perde
,
cioè
viva
chi
sta
sopra
,
e
mora
chi
sta
sotto
.
Ti
piace
?
dimmi
neh
,
te
persuade
?
No
,
no
,
no
,
popolo
basso
:
non
dire
mai
sto
viva
,
altrimenti
te
cuoci
con
lo
fuoco
tuo
stesso
.
Una
è
la
giustizia
,
una
la
legge
,
uno
lo
dritto
per
tutti
.
E
se
una
è
la
giustizia
,
la
legge
e
lo
dritto
,
è
permesso
di
dire
:
viva
chi
vence
solamente
quando
chi
vince
ha
ragione
.
Bada
bene
;
non
bisogna
mo
correre
all
eccesso
contrario
,
e
dire
sempre
viva
chi
perde
,
no
.
Senti
a
me
,
e
tienilo
a
mente
.
Se
uno
ha
ragione
e
vence
,
viva
:
se
uno
ha
ragione
e
perde
,
viva
;
e
così
,
se
uno
ha
torto
e
vence
,
mora
;
se
uno
ha
torto
e
perde
,
mora
.
Popolo
basso
,
tu
sei
debole
e
stai
sotto
;
ma
puoi
diventare
fortissimo
a
momento
.
Ora
sta
forza
tua
la
devi
usare
in
difesa
de
la
giustizia
e
della
ragione
,
e
mai
mai
in
difesa
di
chi
vince
:
giacché
può
venire
il
momento
che
tu
hai
ragione
e
stai
sotto
,
e
chi
strilla
viva
chi
vence
,
ti
uccide
,
ti
sacrifica
e
ti
assassina
.
Non
guardare
chi
trionfa
;
tieni
mente
dove
sta
la
ragione
e
dove
il
torto
.
Tu
sei
debole
e
miserabile
,
hai
tu
sempre
torto
?
no
;
li
nobili
,
li
signori
,
li
ministri
,
li
re
sono
ricchi
e
potenti
,
hanno
dunque
sempre
ragione
?
no
.
Cerca
dunque
di
non
aver
torto
e
non
già
di
vincere
,
perché
la
vincita
e
lo
trionfo
di
chi
ha
torto
,
non
dura
;
come
non
dura
la
sconfitta
e
la
perdita
di
chi
ha
ragione
.
Viva
l
Italia
,
non
perché
sta
vincendo
,
ma
perché
ha
ragione
;
viva
Vittorio
Emmanuele
e
Napoleone
quando
difendono
gl
Italiani
dai
loro
nemici
:
viva
il
popolo
,
quando
non
pretende
cose
ingiuste
;
e
mora
...
no
.
Viva
Garibaldi
che
disse
al
popolo
basso
:
Viva
l
Italia
,
e
morte
a
nessuno
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390;
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
23
settembre
1938-XVI
,
n
.
1630;
Veduto
il
testo
unico
delle
leggi
e
delle
norme
giuridiche
sull
'
istruzione
elementare
approvato
con
R
.
decreto
5
febbraio
1928-VI
,
n
.
877
,
e
successive
modificazioni
;
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
3
giugno
1938-XVI
,
n
.
928;
Veduto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n.100;
Riconosciuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
dettare
ulteriori
disposizioni
per
la
difesa
della
razza
nella
Scuola
italiana
e
di
coordinarle
in
unico
testo
con
quelle
sinora
emanate
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
e
Ministro
per
l
'
interno
e
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
A
qualsiasi
ufficio
od
impiego
nelle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
,
pubbliche
e
private
,
frequentate
da
alunni
italiani
,
non
possono
essere
ammesse
persone
di
razza
ebraica
,
anche
se
siano
state
comprese
in
graduatorie
di
concorsi
anteriormente
al
presente
decreto
;
nè
possono
essere
ammesse
al
conseguimento
dell
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Agli
uffici
ed
impieghi
anzidetti
sono
equiparati
quelli
relativi
agli
istituti
di
educazione
,
pubblici
e
privati
,
per
alunni
italiani
,
e
quelli
per
la
vigilanza
nelle
scuole
elementari
.
Art
.
2
.
Delle
Accademie
,
degli
Istituti
e
delle
Associazioni
di
scienze
,
lettere
ed
arti
non
possono
far
parte
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
3
.
Alle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
,
pubbliche
o
private
,
frequentate
da
alunni
italiani
,
non
possono
essere
iscritti
alunni
di
razza
ebraica
.
è
tuttavia
consentita
l
'
iscrizione
degli
alunni
di
razza
ebraica
che
professino
la
religione
cattolica
nelle
scuole
elementari
e
medie
dipendenti
dalle
Autorità
ecclesiastiche
.
Art
.
4
.
Nelle
scuole
d
'
istruzione
media
frequentate
da
alunni
italiani
è
vietata
l
adozione
di
libri
di
testo
di
autori
di
razza
ebraica
.
Il
divieto
si
estende
anche
ai
libri
che
siano
frutto
della
collaborazione
di
più
autori
,
uno
dei
quali
sia
di
razza
ebraica
;
nonché
alle
opere
che
siano
commentate
o
rivedute
da
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
5
.
Per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
istituite
,
a
spese
dello
Stato
,
speciali
sezioni
di
scuola
elementare
nelle
località
in
cui
il
numero
di
essi
non
sia
inferiore
a
dieci
.
Le
comunità
israelitiche
possono
aprire
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
,
scuole
elementari
con
effetti
legali
per
fanciulli
di
razza
ebraica
,
e
mantenere
quelle
all
'
uopo
esistenti
.
Per
gli
scrutini
e
per
gli
esami
nelle
dette
scuole
il
Regio
provveditore
agli
studi
nomina
un
commissario
.
Nelle
scuole
elementari
di
cui
al
presente
articolo
il
personale
potrà
essere
di
razza
ebraica
;
i
programmi
di
studio
saranno
quelli
stessi
stabiliti
per
le
scuole
frequentate
da
alunni
italiani
,
eccettuato
l
'
insegnamento
della
religione
cattolica
;
i
libri
di
testo
saranno
quelli
di
Stato
,
con
opportuni
adattamenti
,
approvati
dal
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
,
dovendo
la
spesa
per
tali
adattamenti
gravare
sulle
comunità
israelitiche
.
Art
.
6
.
Scuole
d
'
istruzione
media
per
alunni
di
razza
ebraica
potranno
essere
istituiti
dalle
comunità
israelitiche
o
da
persone
di
razza
ebraica
.
Dovranno
all
'
uopo
osservarsi
le
disposizioni
relative
all
'
istituzione
di
scuole
private
.
Alle
scuole
stesse
potrà
essere
concesso
il
beneficio
del
valore
legale
degli
studi
e
degli
esami
à
sensi
dell'art.15
del
R
.
decreto
-
legge
3
giugno
1938-XVI
n.928
,
quando
abbiano
ottenuto
di
far
parte
in
qualità
di
associate
dell
'
Ente
nazionale
per
l
'
insegnamento
medio
:
in
tal
caso
i
programmi
di
studio
saranno
quelli
stessi
stabiliti
per
le
scuole
corrispondenti
frequentate
da
alunni
italiani
,
eccettuati
gli
insegnamenti
della
religione
e
della
cultura
militare
.
Nelle
scuole
d
'
istruzione
media
di
cui
al
presente
articolo
il
personale
potrà
essere
di
razza
ebraica
e
potranno
essere
adottati
libri
di
testo
di
autori
di
razza
ebraica
.
Art
.
7
.
Per
le
persone
di
razza
ebraica
l
'
abilitazione
a
impartire
l
'
insegnamento
medio
riguarda
esclusivamente
gli
alunni
di
razza
ebraica
.
Art
.
8
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
il
personale
di
razza
ebraica
appartenente
ai
ruoli
per
gli
uffici
e
gli
impieghi
di
cui
al
precedente
art.1
è
dispensato
dal
servizio
,
ed
ammesso
a
far
valere
i
titoli
per
l
'
eventuale
trattamento
di
quiescenza
ai
sensi
delle
disposizioni
generali
per
la
difesa
della
razza
italiana
.
Al
personale
stesso
per
il
periodo
di
sospensione
di
cui
all'art.3
del
R
.
decreto
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390
,
vengono
integralmente
corrisposti
i
normali
emolumenti
spettanti
ai
funzionari
in
servizio
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
i
liberi
docenti
di
razza
ebraica
decadono
dall
'
abilitazione
.
Art
.
9
.
Per
l
'
insegnamento
nelle
scuole
elementari
e
medie
per
alunni
di
razza
ebraica
saranno
preferiti
gl
'
insegnanti
dispensati
dal
servizio
a
cui
dal
Ministro
per
l
'
interno
siano
state
riconosciute
le
benemerenze
individuali
o
familiari
previste
dalle
disposizioni
generali
per
la
difesa
della
razza
italiana
.
Ai
fini
del
presente
articolo
sono
equiparati
al
personale
insegnante
i
presidi
e
direttori
delle
scuole
pubbliche
e
private
e
il
personale
di
vigilanza
nelle
scuole
elementari
.
Art
.
10
.
In
deroga
al
precedente
art
.
3
possono
essere
ammessi
in
via
transitoria
a
proseguire
gli
studi
universitari
studenti
di
razza
ebraica
già
iscritti
nei
passati
anni
accademici
a
Università
o
Istituti
superiori
del
Regno
.
La
stessa
disposizione
si
applica
agli
studenti
iscritti
ai
corsi
superiori
e
di
perfezionamento
per
i
diplomati
nei
Regi
conservatori
,
alle
Regie
accademie
di
belle
arti
e
ai
corsi
della
Regia
accademia
d
'
arte
drammatica
in
Roma
,
per
accedere
ai
quali
occorre
un
titolo
di
studi
medi
di
secondo
grado
o
un
titolo
equipollente
.
Il
presente
articolo
si
applica
anche
agli
studenti
stranieri
,
in
deroga
alle
disposizioni
che
vietano
agli
ebrei
stranieri
di
fissare
stabile
dimora
nel
Regno
.
Art
.
11
.
Per
l
'
anno
accademico
1938-39
la
decorrenza
dei
trasferimenti
e
delle
nuove
nomine
dei
professori
universitari
potrà
essere
protratta
al
1í
gennaio
1939-XVII
.
Le
modificazioni
agli
statuti
delle
Università
e
degl
'
Istituti
d
'
istruzione
superiore
avranno
vigore
per
l
'
anno
accademico
1938-39
,
anche
se
disposte
con
Regi
decreti
di
data
posteriore
al
29
ottobre
1938-XVII
.
Art
.
12
.
I
Regi
decreti
-
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390
,
e
23
settembre
1938-XVI
,
n.1630
,
sono
abrogati
.
è
altresì
abrogata
la
disposizione
di
cui
all'art.3
del
Regio
decreto
legge
20
giugno
1935-XIII
,
n.1071
.
Art
.
13
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
proponente
è
autorizzato
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
15
novembre
1938
-
XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
StampaPeriodica ,
Ho
sentito
dire
certe
volte
a
qualcheduno
:
mo
è
tiempo
di
libertà
,
potimmo
fare
quel
che
volimmo
.
Piano
,
piano
:
e
senti
a
me
:
ogni
cosa
tiene
lo
nome
suo
,
e
non
bisogna
confondere
na
cosa
coll
altra
.
Dispotismo
,
libertà
e
anarchia
ossia
disordine
sono
tre
cose
diverse
.
Dispotismo
significa
che
uno
non
pò
fare
nemmeno
quello
che
è
lecito
:
anarchia
significa
che
uno
pò
fare
anche
quello
che
non
è
lecito
:
libertà
significa
(
bada
buono
)
significa
che
uno
non
è
impedito
di
fare
quello
che
è
lecito
e
onesto
.
Questa
,
questa
è
la
libertà
,
non
altro
.
Lo
dispotismo
,
per
capriccio
o
per
secondo
fine
,
impedisce
ai
cittadini
di
fare
certe
cose
che
non
sono
proibite
dalla
legge
:
come
,
per
esempio
,
la
polizia
di
Borbone
proibiva
di
portare
la
barba
.
Ora
la
libertà
consiste
che
uno
può
fare
tutto
quello
che
non
è
proibito
dalla
legge
;
può
fare
,
non
già
tutto
quello
che
vuole
,
ma
tutto
quello
che
non
fa
male
agli
altri
,
giacché
la
legge
proibisce
di
far
male
agli
altri
.
Se
uno
potesse
fare
tutto
quello
che
li
pare
e
piace
,
allora
nissuno
starebbe
sicuro
a
casa
sua
,
capisci
?
Se
io
potessi
fare
quello
che
voglio
,
senza
che
nissuno
me
lo
potesse
impedire
,
allora
io
potarria
rubare
,
uccidere
,
truffare
,
ntaccare
l
onore
de
la
donna
altrui
senza
essere
punito
.
Ti
pare
libertà
questa
?
o
sarebbe
peggio
di
tutte
le
tirannie
?
Dunque
la
regola
è
questa
che
ti
po
guidare
sempre
:
e
tienila
a
mente
.
La
libertà
è
il
dritto
di
fare
,
senza
nessuno
impedimento
,
tutto
quello
che
non
è
proibito
dalle
leggi
e
non
fa
male
agli
altri
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
Il
contributo
annuo
di
L
.
11.500
spettante
agli
asili
infantili
israelitici
a
norma
dell
'
art
.
11
della
legge
30
luglio
1896
,
n
.
343
,
cessa
con
effetto
dal
1°
luglio
1938-XVI
.
Art
.
2
.
La
presente
legge
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
28
settembre
1940
-
XVIII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
StampaPeriodica ,
Non
vuolsi
in
veruna
guisa
disprezzare
l
educazione
,
come
quella
che
fra
le
bellissime
cose
è
la
prima
che
forma
gli
uomini
eccellenti
.
PLATONE
L
educazione
deve
dirigere
,
correggere
,
emendare
le
tendenze
umane
,
emancipare
l
uomo
dalla
servitù
del
male
per
renderlo
capace
di
praticare
il
bene
.
TOMMASEO
Mentre
vediamo
tuttodì
moltiplicare
il
numero
dei
giornali
d
ogni
genere
e
colore
per
soddisfare
ai
bisogni
della
nuova
vita
politica
,
nessuno
ancora
,
che
per
noi
si
sappia
,
in
queste
nostre
meridionali
provincie
pose
esclusivamente
l
ingegno
intorno
a
quei
grandi
interessi
d
ordine
morale
che
in
sé
racchiudono
le
speranze
del
nostro
avvenire
.
La
libertà
inaugurata
dalla
religione
,
promossa
dalla
eletta
schiera
dei
forti
e
generosi
intelletti
,
preparata
coll
esilio
,
col
carcere
,
col
patibolo
,
conquistata
col
sangue
dei
prodi
non
sarà
consolidata
sul
trono
d
Italia
finché
la
condizione
intellettiva
e
morale
delle
masse
,
che
il
passato
dispotismo
tenne
in
una
brutale
ignoranza
e
nella
più
raffinata
corruzione
,
non
sia
mutata
.
Essa
dee
rispettare
l
autorità
,
poiché
,
come
disse
un
valente
pedagogista
,
l
una
è
limite
dell
altra
,
e
dall
accordo
dialettico
di
questi
due
contrari
risulta
appunto
l
armonia
cosmica
e
l
armonia
sociale
.
Ma
l
accordo
di
questi
due
grandi
principi
è
il
frutto
di
una
conveniente
ed
illuminata
educazione
,
la
quale
mentre
svolge
il
pensiero
nel
conoscimento
del
vero
,
informa
e
piega
la
volontà
al
bene
,
in
breve
la
rigenera
colla
luce
dell
amore
,
la
ritempera
colla
sapienza
della
virtù
.
Con
una
conveniente
ed
illuminata
educazione
potremo
solo
rialzare
il
nostro
popolo
alla
cognizione
dei
suoi
diritti
confiscati
dall
ignoranza
o
rintuzzati
dal
despotismo
,
e
confortarlo
all
esercizio
dei
doveri
religiosi
e
sociali
,
che
furono
in
esso
oscurati
da
un
cieco
fanatismo
,
o
falsati
da
una
stupida
indifferenza
.
È
tempo
ormai
che
una
lotta
razionale
e
sapiente
si
sostenga
contro
a
vieti
pregiudizi
che
falsavano
e
falsano
le
più
belle
istituzioni
trovate
per
indirizzare
l
uomo
ai
suoi
destini
.
È
tempo
ormai
che
si
conosca
da
quanti
hanno
fede
nelle
eterne
ed
indestruttibili
leggi
del
progresso
che
la
scuola
non
deve
più
far
divorzio
dalla
vita
,
non
più
incatenare
in
aride
formole
le
intelligenze
dei
fanciulli
,
ma
vuol
essere
intenta
a
formare
uomini
capaci
coscienziosi
,
a
cui
la
patria
sia
una
religione
,
una
legge
il
dovere
l
abnegazione
e
il
sacrifizio
,
un
bisogno
la
fede
e
l
onore
,
senza
cui
non
si
rigenera
una
nazione
da
secoli
schiava
.
È
necessario
di
più
che
le
scuole
siano
tante
in
numero
quanto
lo
esige
la
cifra
della
popolazione
ragguagliata
con
quella
dei
fanciulli
d
ambo
i
sessi
.
Che
le
scuole
siano
informate
ai
più
sacri
principî
di
morale
e
dirette
secondo
i
consigli
delle
esperimentate
teorie
didascaliche
.
Ma
un
sistema
di
istruzione
e
di
educazione
popolare
trova
il
suo
primo
anello
nell
istituzione
di
asili
infantili
,
il
secondo
nell
ampliamento
delle
scuole
elementari
,
il
terzo
nella
diffusione
di
scuole
serali
,
festive
per
gli
adulti
di
ambo
i
sessi
,
il
quarto
nelle
scuole
di
arti
e
mestieri
.
Le
quali
potendosi
alcune
per
carità
di
privati
cittadini
istituire
e
governare
,
dovendosi
altre
per
debito
dei
municipi
fondare
ampliare
e
migliorare
,
tutte
essere
affidate
ad
istitutori
probi
ed
esperti
nell
arte
dell
insegnare
,
ad
istitutrici
illuminate
e
pie
,
e
gli
uni
e
le
altre
da
buoni
libri
,
da
saggi
consigli
indirizzati
ognun
vede
l
importante
e
vastissimo
campo
di
una
parte
del
giornalismo
.
Noi
non
crediamo
sì
robusti
gli
omeri
nostri
per
resistere
all
enormità
del
peso
,
dichiariamo
però
sentire
il
debito
nostro
di
portare
la
nostra
pietruzza
al
colossale
edifizio
della
rigenerazione
della
patria
,
consacrando
la
nostra
penna
e
il
nostro
ingegno
a
dar
saggio
di
voler
occuparci
:
1
.
della
diffusione
di
tutte
le
buone
idee
che
si
attengono
alla
sana
educazione
del
popolo
e
degli
asili
infantili
e
del
come
la
carità
dei
cittadini
possa
e
debba
fondarli
;
2
.
dei
doveri
che
incombono
ai
municipi
di
provvedere
alacremente
all
istruzione
maschile
e
femminile
delle
masse
;
3
.
della
necessità
di
creare
scuole
magistrali
per
formare
buoni
maestri
e
buone
maestre
;
4
.
degli
atti
governativi
che
concernano
l
istruzione
popolare
,
non
dimenticando
né
la
critica
bibliografica
,
né
la
cronologia
dei
fatti
che
si
collegano
all
istruzione
pubblica
,
né
altre
notizie
che
potranno
sembrarci
di
giovamento
.
Parchi
nelle
promesse
,
nutriamo
fiducia
di
poter
essere
più
larghi
nell
attendere
,
e
fin
d
ora
mentre
dichiariamo
volere
il
bene
,
rivolgiamo
preghiera
a
tutti
i
buoni
di
esserci
benigni
di
consiglio
e
di
aiuto
nel
difficile
cammino
,
peculiarmente
ci
rivolgiamo
ai
periodici
educativi
che
già
hanno
prospera
vita
nelle
altre
provincie
d
Italia
,
perché
ci
consiglino
e
ci
aiutino
.
Possano
le
fatiche
che
intraprendiamo
fruttare
un
po
di
bene
a
questa
parte
d
Italia
e
i
nostri
voti
saranno
bastantemente
appagati
.
StampaPeriodica ,
Ascendimus
ascensiones
in
corde
et
cantamus
canticum
graduum
.
Interior
intimo
meo
et
superior
summo
meo
.
Omni
luce
clarior
,
sed
omni
secreto
interior
.
Cibus
sum
grandium
:
cresce
et
manducabis
me
;
nec
tu
me
in
te
mutabis
sicut
cibum
carnis
tuae
sed
tu
mutaberis
in
me
.
S
.
AGOSTINO
SURSUM
CORDA
Gli
fu
domandato
quale
fosse
l
'
oggetto
della
sua
contemplazione
allorquando
alla
messa
intonava
il
Sursum
corda
;
però
che
queste
parole
uscivano
dalla
sua
bocca
così
ardenti
che
infiammavano
a
devozione
tutti
coloro
che
le
udivano
.
Egli
con
un
interno
sospiro
rispose
:
«
Cantando
io
"
Sursum
corda
"
,
accade
spesso
che
una
divina
passione
e
un
divino
desiderio
s
'
impadroniscano
della
mia
anima
;
e
allora
di
solito
sorgono
e
mi
rapiscono
tre
sorta
di
sublimi
visioni
,
or
una
,
or
due
,
or
tutte
e
tre
in
una
volta
:
mi
rapiscono
in
Dio
e
per
me
e
con
me
tutte
le
creature
.
Questa
è
la
prima
contemplazione
.
Io
raccolgo
dinanzi
al
mio
occhio
interno
me
medesimo
con
il
corpo
,
con
l
'
anima
e
con
ogni
mia
potenza
,
e
intorno
a
me
tutte
le
creature
che
Iddio
ha
create
e
crea
nei
cieli
,
sulla
terra
e
in
tutti
gli
elementi
,
ciascuna
col
suo
proprio
nome
,
siano
uccelli
dell
'
aria
,
fiere
della
foresta
,
pesci
dell
'
acqua
,
alberi
ed
erba
della
terra
,
e
l
'
arena
innumerevole
dei
fondi
marini
,
e
il
pulviscolo
che
splende
nei
raggi
del
sole
,
e
tutte
le
piccole
gocciole
d
'
acqua
che
mai
caddero
o
cadano
dalla
rugiada
,
dalla
neve
e
dalla
pioggia
;
e
vorrei
che
tutte
fossero
come
un
dolce
suono
di
corde
,
mosse
dall
'
intimo
palpito
del
mio
cuore
,
e
così
tutte
insieme
innalzassero
un
nuovo
cantico
senza
fine
all
'
amoroso
Iddio
.
E
allora
mirabilmente
si
stendono
e
allargano
braccia
dell
'
anima
delle
innumerevoli
creature
,
e
mi
par
che
tutte
le
fecondi
il
mio
amore
,
ed
io
sono
verso
di
loro
come
un
libero
e
animoso
corifeo
che
infiamma
ed
esalta
una
immensa
moltitudine
di
cantori
.
Or
ecco
l
'
altra
contemplazione
.
Io
considero
il
mio
cuore
ed
i
cuori
di
tutti
gli
uomini
e
mi
raffiguro
la
gioia
e
l
'
allegrezza
,
l
'
amore
e
la
pace
che
godono
coloro
i
quali
unicamente
a
Dio
consacrano
il
loro
cuore
,
e
,
dall
'
altro
lato
,
il
dolore
,
l
'
amarezza
e
la
inquietudine
che
l
'
amore
delle
cose
effimere
ingenera
in
coloro
che
ne
son
schiavi
;
e
grido
allora
con
spasimato
desiderio
al
mio
ed
a
tutti
i
cuori
,
dovunque
siano
,
sino
agli
estremi
confini
del
mondo
:
Sorgete
,
o
cuori
prigionieri
,
svelletevi
dai
ceppi
del
fallace
amore
!
Su
,
su
,
cuori
dormienti
,
dalla
morte
del
peccato
!
Su
,
cuori
pigri
,
dalla
vergogna
della
vostra
vita
così
bassa
e
cieca
!
In
alto
,
con
un
grande
unico
sforzo
,
all
'
amoroso
Iddio
!
Finalmente
la
terza
contemplazione
è
un
fraterno
appello
à
tutti
gli
uomini
di
buona
volontà
,
ma
che
ancora
incerti
vanno
errando
in
sé
medesimi
e
non
sono
né
per
Iddio
né
per
le
creature
perché
i
loro
cuori
,
che
pur
hanno
sentito
l
'
invito
divino
,
sono
ancora
dispersi
nel
tempo
.
A
costoro
ed
a
me
stesso
io
grido
:
Coraggio
,
all
'
impresa
suprema
,
a
un
assoluto
distacco
da
noi
stessi
e
da
tutte
le
creature
!
»
.
Questo
era
l
'
oggetto
della
sua
contemplazione
,
mentre
intonava
:
Sursum
corda
!
HEINRICH
SUSO
,
detto
Amandus
Di
nessuna
benché
minima
cosa
possiamo
arrivare
al
fondo
né
scrutarne
tutta
la
magnificenza
.
Le
cose
materiali
sono
fuori
le
une
dalle
altre
;
non
così
le
cose
spirituali
.
Ciascun
angelo
con
tutta
la
sua
gioia
e
la
sua
beatitudine
è
in
ogni
altro
angelo
perfettamente
come
in
sé
medesimo
;
e
ogni
angelo
è
parimenti
in
me
e
Dio
stesso
in
me
con
tutta
la
sua
gloria
.
O
nobile
anima
,
cammina
,
cammina
:
al
di
là
di
ogni
creatura
,
al
di
là
del
tuo
proprio
intelletto
,
sopra
tutti
i
cori
degli
angeli
,
sopra
la
luce
che
ti
fortifica
,
nell
'
intimo
cuore
d
'
Iddio
,
dove
sarai
tutto
in
tutto
e
nascosta
a
tutte
le
cose
.
Chi
per
migliaia
d
'
anni
domandasse
alla
vita
:
"
Perché
vivi
?
"
-
se
la
vita
dovesse
rispondere
,
non
potrebbe
dir
altro
che
così
:
"
Vivo
perché
vivo
"
.
Essa
infatti
ha
in
sé
stessa
il
suo
principio
e
scaturisce
dal
suo
proprio
fondo
;
onde
non
ha
perché
,
vivendo
per
sé
medesima
.
Così
,
chi
domandasse
a
un
uomo
schietto
,
che
opera
dal
suo
proprio
fondo
:
"
Perché
operi
?
"
-
costui
,
a
dire
il
vero
,
non
potrebbe
rispondere
altro
:
Opero
perché
opero
"
.
Il
mio
occhio
è
una
cosa
sola
con
ciò
che
egli
vede
.
L
'
uomo
che
sempre
corre
ed
è
tuttavia
in
pace
,
io
lo
chiamo
un
uomo
divino
.
Il
riposo
dell
'
anima
è
sulle
ali
dei
venti
.
Iddio
non
è
in
alcun
luogo
.
Di
ciò
che
è
più
piccolo
in
Dio
è
piena
ogni
creatura
,
e
ciò
che
è
più
grande
in
Lui
non
è
in
alcun
luogo
.
L
'
intima
natura
di
ogni
grano
richiama
il
frumento
e
ogni
metallo
l
'
oro
e
ogni
nascita
l
'
uomo
.
Per
questo
esiste
tutta
la
Scrittura
,
per
questo
furon
create
tutte
le
cose
del
mondo
:
che
Dio
nasca
nell
'
anima
e
l
'
anima
rinasca
in
Dio
.
O
un
solo
maestro
di
vita
piuttosto
che
mille
maestri
in
dottrina
!
Uomini
,
che
cercate
voi
fra
le
morte
ossa
?
Perché
non
bevete
alla
divina
sorgente
che
sola
può
darvi
la
vita
eterna
?
I
morti
nulla
danno
né
ricevono
.
MAESTRO
ECKHART
Non
mi
basta
,
Signore
,
di
servirti
come
gli
angeli
,
non
mi
basta
di
essere
ai
tuoi
occhi
perfetto
come
un
Dio
;
ciò
è
troppo
piccola
e
meschina
cosa
per
il
mio
spirito
:
chi
a
te
vuol
servire
veracemente
conviene
che
sia
più
che
divino
.
Io
vo
in
un
deserto
al
di
sopra
d
'
Iddio
.
Iddio
è
in
me
il
fuoco
ed
io
in
lui
lo
splendore
:
quale
unione
più
intima
?
Io
sono
grande
come
Iddio
,
egli
piccolo
come
me
;
egli
non
può
essere
sopra
me
né
io
sotto
di
lui
.
Nascesse
Cristo
anche
mille
volte
in
Bethlehem
,
se
non
nasce
in
te
sei
perduto
in
eterno
.
Iddio
si
è
fatto
uomo
;
se
tu
stesso
non
ti
fai
Dio
,
disprezzi
la
sua
nascita
,
e
fai
oltraggio
alla
sua
morte
.
Tu
dici
che
c
'
è
un
sole
nel
firmamento
,
ma
io
dico
che
ce
ne
sono
molte
migliaia
.
ANGELUS
SILESIUS
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
il
R
.
decreto
21
febbraio
1895
,
n
.
70
,
che
approva
il
testo
unico
delle
leggi
sulle
pensioni
civili
e
militari
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
7
giugno
1934-XII
,
n
.
899
,
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
del
Regio
esercito
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
16
giugno
1935-XIII
,
n
.
1026
,
sullo
stato
degli
ufficiali
del
regio
esercito
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
dei
sottufficiali
del
regio
esercito
,
approvato
con
R
.
decreto
15
settembre
1932-X
,
n
.
1514
,
quale
risulta
modificato
dalla
legge
21
giugno
1934-XII
,
n
.
1519
,
recante
tra
l
'
altro
,
modificazioni
alle
disposizioni
vigenti
sullo
stato
e
l
'
avanzamento
dei
sottufficiali
del
Regio
esercito
;
Vista
la
legge
11
marzo
1926-VI
,
n
.
397
,
sullo
stato
degli
ufficiali
della
Regia
marina
e
della
Regia
aeronautica
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
6
giugno
1935-XIII
,
n
.
1404
,
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
marina
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
leggi
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
marina
,
approvato
con
R
.
decreto
1
agosto
1936-XIV
,
n
.
1493
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
riguardanti
l
'
ordinamento
del
Corpo
Reali
Equipaggi
e
lo
stato
giuridico
dei
sottufficiali
della
Regia
marina
,
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
914
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
28
gennaio
1935-XIII
,
n
.
314
,
recante
norme
relative
al
reclutamento
e
all
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
aeronautica
,
convertito
in
legge
con
la
legge
13
giugno
1935-XIII
,
n
.
1297
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
4
aprile
1935-XIII
,
n
.
493
,
concernente
la
istituzione
,
in
via
provvisoria
,
della
posizione
di
congedo
speciale
per
gli
ufficiali
della
Regia
aeronautica
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
3
febbraio
1938-XVI
,
n
.
744
,
recante
norme
sul
reclutamento
ed
avanzamento
dei
sottufficiali
e
militari
di
truppa
,
nonché
sullo
stato
dei
sottufficiali
della
Regia
aeronautica
;
Visto
il
R
.
decreto
14
gennaio
1923-I
,
n
.
31
,
concernente
l
'
istituzione
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Visti
il
R
.
decreto
-
legge
4
agosto
1924-II
,
n
.
1292
,
concernente
l
'
approvazione
del
nuovo
ordinamento
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
il
R
.
decreto
-
legge
14
giugno
1925-III
,
n
.
1174
,
relativo
all
'
istituzione
della
Milizia
ferroviaria
;
e
il
R
.
decreto
-
legge
16
giugno
1925-III
,
n
.
1466
,
relativo
all
'
istituzione
della
Milizia
postale
-
telegrafica
;
convertiti
in
legge
con
la
legge
7
marzo
1926-IV
,
n
.
562;
Visto
il
R
.
decreto
15
luglio
1938-XVI
,
n
.
1282
,
concernente
l
'
approvazione
del
nuovo
statuto
della
"
Sezione
per
assegni
vitalizi
"
dell
'
opera
di
previdenza
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
recante
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV,n
.
100;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
guerra
e
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
interno
,
per
la
marina
e
per
l
'
aeronautica
,
di
concerto
coi
Ministri
Segretari
di
Stato
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Gli
ufficiali
in
servizio
permanente
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
e
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
esclusi
coloro
di
cui
al
successivo
art
.
4
,
sono
dispensati
dal
servizio
ai
sensi
dell
'
art
.
20
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
numero
1728
,
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
Art
.
2
.
Agli
ufficiali
di
cui
al
precedente
art
.
1
-
fatta
eccezione
per
quelli
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
-
che
abbiano
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
vitalizio
di
cui
all
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
è
concessa
,
in
aggiunta
a
tale
trattamento
,
l
'
indennità
di
ausiliaria
corrispondente
al
grado
rivestito
.
La
detta
indennità
è
corrisposta
nella
misura
e
per
la
durata
stabilita
dalle
disposizioni
vigenti
per
gli
ufficiali
collocati
in
ausiliaria
per
età
.
Il
tempo
durante
il
quale
gli
ufficiali
fruiscono
di
tale
indennità
è
considerato
come
trascorso
in
ausiliaria
,
agli
effetti
della
liquidazione
della
pensione
di
cui
al
comma
seguente
.
All
'
atto
della
cessazione
della
indennità
di
ausiliaria
,
e
sempre
quando
l
'
ufficiale
,
per
effetto
del
computo
di
cui
al
precedente
comma
,
abbia
compiuto
oltre
venti
anni
di
servizio
,
si
fa
luogo
a
nuova
liquidazione
di
pensione
.
Art
.
3
.
Gli
ufficiali
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
collocati
in
congedo
assoluto
ai
sensi
del
precedente
art
.
1
e
provenienti
dal
ruolo
del
servizio
permanente
effettivo
possono
essere
ammessi
al
godimento
dell
'
assegno
vitalizio
minimo
previsto
dal
R
.
decreto
15
luglio
1938-XVI
,
n
.
1282
,
qualora
abbiano
prestato
almeno
dieci
anni
di
servizio
permanente
effettivo
.
Qualora
abbiano
prestato
meno
di
dieci
anni
di
servizio
permanente
effettivo
,
beneficiano
dell
'
indennità
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
4
.
Gli
ufficiali
del
regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
nelle
posizioni
di
"
fuori
quadro
"
,
"
congedo
speciale
"
,
"
fuori
organico
"
,
"
aspettativa
per
riduzione
di
quadri
senza
diritto
a
richiamo
in
servizio
"
,
"
congedo
provvisorio
"
e
"
ausiliaria
"
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
cessano
dalle
posizioni
in
cui
si
trovano
e
sono
collocati
in
congedo
assoluto
,
col
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
numero
1728
.
Gli
ufficiali
in
ausiliaria
,
collocati
in
congedo
assoluto
,
conservano
,
in
aggiunta
al
trattamento
di
quiescenza
di
cui
al
precedente
comma
,
l
'
indennità
di
ausiliaria
per
il
periodo
di
tempo
in
cui
ne
avrebbero
ancora
avuto
diritto
,
ai
sensi
delle
disposizioni
in
vigore
.
La
stessa
indennità
è
concessa
agli
ufficiali
collocati
in
congedo
assoluto
dalle
altre
posizioni
previste
nel
presente
articolo
,
i
quali
,
in
base
al
titolo
per
il
quale
cessarono
dal
servizio
,
avrebbero
dovuto
transitare
per
l
'
ausiliaria
,
a
termini
delle
disposizioni
in
vigore
.
Agli
ufficiali
di
cui
ai
due
precedenti
commi
si
applicano
le
disposizioni
dei
tre
capoversi
del
precedente
art
.
2
.
Art
.
5
.
Gli
ufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
inscritti
nei
ruoli
del
complemento
e
della
riserva
,
e
quelli
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
inscritti
nei
ruoli
della
riserva
e
in
congedo
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
cessano
di
far
parte
di
detti
ruoli
e
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
quiescenza
di
cui
essi
eventualmente
fruiscono
o
al
quale
abbiano
diritto
,
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
6
.
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
sono
estese
,
in
quanto
applicabili
,
agli
ufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
riassunti
in
servizio
quali
invalidi
di
guerra
.
Art
.
7
.
Gli
ufficiali
in
congedo
assoluto
appartenenti
alla
razza
ebraica
non
hanno
obblighi
di
servizio
,
ma
conservano
il
grado
e
la
relativa
uniforme
.
L
'
uso
dell
'
uniforme
è
però
subordinato
alla
preventiva
autorizzazione
del
Ministero
competente
o
del
Comando
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
.
Essi
sono
soggetti
alle
disposizioni
riflettenti
il
grado
e
alle
norme
disciplinari
stabilite
dagli
appositi
regolamenti
.
Art
.
8
.
Il
trattamento
economico
previsto
dai
precedenti
articoli
2
,
3
,
4
e
6
e
,
quando
occorra
,
la
relativa
durata
sono
assegnati
con
decreto
Ministeriale
.
Art
.
9
.
I
sottufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
,
del
corpodegli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
pena
,
in
servizio
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
dimessi
dalle
armi
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
Ai
sottufficiali
in
carriera
continuativa
è
concesso
il
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto-legge17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Ai
sottufficiali
richiamati
temporaneamente
alle
armi
,
che
godevano
anteriormente
al
richiamo
di
un
trattamento
di
quiescenza
,
è
conservato
tale
trattamento
salvo
gli
aumenti
ai
quali
possono
avere
diritto
in
base
alle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Ai
sottufficiali
richiamati
,
trattenuti
,
riassunti
,
che
non
godevano
trattamento
di
quiescenza
,
è
concesso
tale
trattamento
qualora
,
per
effetto
dell
'
ulteriore
servizio
prestato
,
ne
abbiano
maturato
il
diritto
,
in
base
alle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
predetto
decreto
.
Art
.
9
.
Ai
sottufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
non
in
carriera
continuativa
,
ma
vincolati
a
ferme
,
è
concessa
l
'
aliquota
del
premio
di
fine
ferma
,
che
sarebbe
loro
spettato
,
calcolata
proporzionalmente
al
numero
dei
mesi
di
effettivo
servizio
prestato
nella
ferma
,
computando
la
frazione
di
mese
come
mese
intero
.
I
sottufficiali
dei
carabinieri
Reali
e
della
Regia
guardia
di
finanza
hanno
obbligo
di
restituire
la
parte
del
premio
di
rafferma
eventualmente
percepito
in
più
dell
'
aliquota
ad
essi
spettante
in
base
al
precedente
comma
.
Ai
sergenti
della
Regia
marina
ammessi
alla
ferma
complementare
a
premio
di
anni
due
è
corrisposto
il
premio
di
lire
2500
di
cui
al
primo
comma
della
lettera
a
)
,
dell
'
art
.
12
del
regio
decreto
-
legge
1
luglio
1938-XVI
,
n
.
1368
,
ridotto
a
norma
di
legge
.
Art
.
11
.
I
sottufficiali
delle
forze
armate
dello
Stato
in
congedo
illimitato
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
quiescenza
di
cui
essi
eventualmente
fruiscono
o
al
quale
abbiano
diritto
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
12
.
Gli
iscritti
alla
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
(
sottufficiali
,
graduati
,
camicie
nere
)
,
di
qualunque
categoria
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
,
beneficiando
,
se
in
servizio
permanente
retribuito
o
in
servizio
continuativo
retribuito
,
dell
'
indennità
prevista
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
13
.
Ai
sottufficiali
delle
forze
armate
dello
Stato
in
congedo
assoluto
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
7
del
presente
decreto
,
qualora
essi
rivestano
un
grado
per
il
quale
è
fatto
obbligo
,
dalle
particolari
norme
riguardanti
le
singole
forze
armate
,
di
conservare
la
divisa
anche
nella
posizione
di
congedo
.
Art
.
14
.
I
graduati
e
militari
di
truppa
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
,
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
di
pena
,
in
servizio
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
dimessi
dalle
armi
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
A
coloro
che
trovansi
in
corso
di
ferma
o
di
rafferma
con
diritto
a
premio
o
gratificazione
è
concessa
l
'
aliquota
del
premio
o
della
gratificazione
che
sarebbe
loro
spettata
,
calcolata
proporzionalmente
ai
mesi
di
effettivo
servizio
prestati
nella
ferma
o
nella
rafferma
,
computando
la
frazione
di
mese
come
mese
intero
.
Il
trattamento
di
cui
al
precedente
comma
è
concesso
ai
graduati
e
militari
di
truppa
della
Regia
aeronautica
vincolati
a
ferma
non
inferiore
a
quattro
anni
,
computato
sulla
base
del
premio
di
fine
ferma
di
cui
all
'
art
.
59
del
R
.
decreto
-
legge
3
febbraio
1938-XVI
,
n
.
744;
a
quelli
in
corso
di
rafferma
è
concessa
una
gratificazione
di
L
.
500
,
ridotta
a
norma
di
legge
.
Ai
graduati
e
militari
di
truppa
musicanti
effettivi
,
maniscalchi
,
addetti
agli
stabilimenti
militari
di
pena
,
agli
istituti
militari
di
correzione
e
di
rieducazione
,
ai
depositi
cavalli
stalloni
,
ai
graduati
e
militari
di
truppa
dei
CC
.
RR
.
,
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
di
pena
,
è
concesso
il
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Alla
indennità
spettante
ai
predetti
graduati
e
militari
di
truppa
,
che
hanno
meno
di
dieci
anni
di
servizio
,
può
essere
sostituita
,
se
più
favorevole
,
l
'
aliquota
dei
premi
o
delle
gratificazioni
di
fine
ferma
o
rafferma
,
che
sarebbe
loro
spettata
in
base
alle
vigenti
disposizioni
,
calcolata
a
norma
del
secondo
comma
del
presente
articolo
.
Art
.
15
.
I
graduati
e
militari
di
truppa
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
e
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
in
congedo
illimitato
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Art
.
16
.
I
provvedimenti
previsti
dagli
articoli
1
,
4
,
5
,
6
,
9
,
11
,
12
,
14
e
15
hanno
effetto
dal
1
gennaio
1939-XVII
.
Art
.
17
.
Quando
l
'
accertamento
dell
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
avvenga
successivamente
al
1
gennaio
1939-XVII
il
provvedimento
di
collocamento
in
congedo
assoluto
è
disposto
,
ai
soli
effetti
giuridici
,
con
decorrenza
dalla
predetta
data
e
la
corresponsione
del
trattamento
di
quiescenza
vitalizio
ha
luogo
dal
giorno
successivo
alla
effettiva
cessazione
del
servizio
.
Art
.
18
.
Il
presente
decreto
le
cui
norme
avranno
vigore
dalla
sua
data
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Duce
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
22
dicembre
1938-XVII
.
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
StampaPeriodica ,
Chi
avesse
detto
solo
due
anni
fa
,
che
l
Italia
così
barbaramente
stracciata
e
divisa
in
sette
Stati
dovesse
,
come
un
sol
uomo
,
levarsi
per
domandare
la
sua
nazionalità
,
ed
in
breve
tempo
veder
cadere
tre
principi
,
essere
indebolito
un
quarto
che
aveva
tutta
l
influenza
sull
Italia
,
ed
il
Papa
ed
il
Borbone
di
Napoli
sentirsi
cedere
il
trono
sotto
i
loro
piedi
,
certo
avrebbe
creduto
sentire
una
delle
utopie
del
profeta
dell
idea
,
e
l
avrebbe
accolta
con
dispregio
come
cosa
quasi
impossibile
.
Eppure
è
un
fatto
.
Due
figli
d
Italia
si
sono
levati
,
Vittorio
Emanuele
e
Garibaldi
,
ed
han
preso
l
impegno
di
raccorre
le
sparse
membra
della
lacerata
patria
,
e
ricostituirla
.
L
Amico
,
di
Casa
non
si
occupa
di
politica
,
né
pretende
di
entrare
negli
inestricabili
labirinti
della
diplomazia
:
ma
salendo
a
più
alte
cagioni
,
osa
predire
che
l
Italia
sarà
fra
breve
una
grande
nazione
.
Chi
non
è
ateo
deve
ammettere
una
Provvidenza
;
chi
è
cristiano
deve
ammettere
le
dichiarazioni
della
Prole
di
Dio
.
Il
castigo
più
grande
che
Dio
dà
a
un
popolo
è
quello
di
togliergli
la
sua
nazionalità
;
quel
popolo
è
morto
come
popolo
:
ed
in
questo
solo
senso
aveano
ragione
i
nostri
grandi
nemici
La
Martine
e
Metternich
,
di
dire
che
l
Italia
è
la
terra
dei
morti
,
e
che
essa
non
è
che
una
espressione
geografica
.
L
Italia
oggi
s
incammina
a
riacquistare
la
sua
vita
di
nazione
,
e
già
ha
fatto
dei
passi
mirabili
.
Continuerà
essa
in
questa
via
fino
a
giungere
allo
scopo
sublime
che
si
è
proposta
?
Se
calcoliamo
le
cose
umanamente
,
non
ci
sembra
che
vi
possa
essere
il
minimo
dubbio
.
I
partiti
che
impedivano
la
unione
sono
spariti
;
e
qui
dobbiamo
dare
la
meritata
lode
al
partito
repubblicano
,
il
quale
ha
ceduto
per
l
amor
della
unione
,
ed
ha
mandato
i
suoi
più
bravi
campioni
a
spargere
il
sangue
al
grido
d
Italia
e
Vittorio
Emanuele
.
La
diplomazia
non
osteggia
,
almeno
apertamente
,
la
nostra
nazionalità
;
il
non
intervento
è
proclamato
;
l
unione
dei
popoli
è
ammirabile
;
l
Austria
è
resa
impotente
;
il
Papa
non
è
più
ascoltato
;
il
Borbone
stesso
è
sceso
a
patti
col
popolo
,
che
tiene
il
broncio
alle
sue
forzate
concessioni
;
Garibaldi
fa
meraviglie
;
Vittorio
Emanuele
è
proclamato
dappertutto
.
Tutto
insomma
ci
dice
che
l
Italia
sarà
,
e
sarà
fra
breve
.
Ma
quel
libro
divino
nel
quale
troviamo
insegnamenti
in
tutto
,
la
Bibbia
,
ci
dice
che
la
giustizia
eleva
la
nazione
"
(Prov.,
XIV
,
34
)
.
La
giustizia
,
s
intende
bene
,
non
quella
che
così
si
chiama
,
e
che
è
amministrata
dai
magistrati
,
ma
quella
giustizia
che
vien
da
Dio
,
e
che
è
ne
cuori
veramente
religiosi
;
in
una
parola
,
la
religione
eleva
la
nazione
.
Ma
qual
è
questa
religione
?
Non
è
certo
quella
delle
scomuniche
e
delle
maledizioni
che
si
esercita
in
corte
di
Roma
;
quella
religione
anzi
è
quella
che
ha
diviso
l
Italia
,
e
l
ha
condotta
al
Medioevo
.
Non
è
neppure
la
religione
dell
inquisizione
che
ha
desolato
Italia
e
Spagna
;
quella
religione
spopola
gli
Stati
,
ruina
il
commercio
,
ed
è
sorgente
di
mille
mali
.
Non
è
neppure
la
religione
dei
bigotti
,
che
consiste
in
grossolane
superstizioni
;
quella
religione
empierà
i
conventi
,
moltiplicherà
i
preti
e
li
arricchirà
,
e
toglierà
tante
braccia
e
tante
ricchezze
alla
patria
e
al
commercio
.
L
elevamento
della
nazione
deve
venire
da
Dio
.
Ora
come
è
possibile
che
Dio
elevi
una
nazione
se
essa
disprezza
gli
ordini
che
Dio
gli
ha
dati
per
il
suo
bene
?
Gli
ordini
di
Dio
sono
nella
sua
parola
:
ecco
la
giustizia
che
eleva
la
nazione
.
La
religione
che
ci
è
rivelata
nella
divina
parola
ci
fa
chiaramente
sentire
la
nostra
eguaglianza
:
essa
ci
dice
che
tutti
abbiamo
lo
stesso
niente
per
principio
,
lo
stesso
Dio
per
creatore
,
lo
stesso
Adamo
per
padre
;
ma
rivelandoci
la
nostra
uguaglianza
ci
predica
l
ordine
;
affinché
tutto
proceda
senza
confusione
;
così
a
colui
che
si
stima
grande
,
la
religione
gli
dice
:
non
insuperbirti
,
ma
se
sei
al
di
sopra
de
tuoi
fratelli
,
lo
sei
per
servirli
;
e
a
colui
che
si
vede
piccolo
,
la
religione
dice
:
non
avvilirti
,
perciocché
innanzi
a
Dio
la
tua
piccolezza
sparisce
.
La
religione
vuole
che
noi
parliamo
con
verità
gli
uni
agli
altri
(Efes.,
IV
,
25
)
;
e
così
sono
aboliti
gl
inganni
.
La
religione
vuole
che
si
renda
a
Cesare
quello
che
è
di
Cesare
,
ed
a
Dio
quello
che
è
di
Dio
;
che
si
"
renda
a
ciascuno
il
debito
:
il
tributo
a
chi
si
deve
il
tributo
;
la
gabella
a
chi
la
gabella
;
il
timore
a
chi
il
timore
;
l
onore
a
chi
l
onore
"
(Rom.,
XIII
,
7
)
.
La
religione
vuole
che
ci
amiamo
tutti
come
membra
di
un
corpo
,
e
ci
aiutiamo
scambievolmente
;
che
"
niuno
cerchi
il
suo
proprio
,
ma
ciascuno
cerchi
ciò
che
è
per
altri
"
(Cor.,
X
,
24
)
.
Se
tali
principi
si
mettessero
in
esecuzione
,
vi
potrebbe
essere
alcun
dubbio
sulla
ricostituzione
della
cara
patria
nostra
?
Dio
faccia
splender
dall
alto
la
luce
della
sua
santa
parola
sulla
cara
patria
,
ed
essa
sarà
elevata
a
nazione
,
anzi
primeggerà
fra
le
nazioni
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
.
-
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
L
'
esercizio
delle
professioni
di
giornalista
,
medico
-
chirurgo
,
farmacista
,
veterinario
,
ostetrica
,
avvocato
,
procuratore
,
patrocinatore
legale
,
esercente
in
economia
e
commercio
,
ragioniere
,
ingegnere
,
architetto
,
chimico
,
agronomo
,
geometra
,
perito
agrario
,
perito
industriale
,
è
,
per
i
cittadini
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
regolato
dalle
seguenti
disposizioni
.
Art
.
2
.
Ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
è
vietato
l
'
esercizio
della
professione
di
notaro
.
Ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminato
è
vietato
l
'
esercizio
della
professione
di
giornalista
.
Per
quanto
riguarda
la
professione
di
insegnante
privato
,
rimangono
in
vigore
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
1
e
7
del
Regio
decreto
-
legge
15
novembre
1938-XVII
,
n
.
1779
.
Art
.
3
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
esercenti
una
delle
professioni
di
cui
all
'
art
.
1
,
che
abbiano
ottenuto
la
discriminazione
a
termini
dell
'
art
.
14
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
saranno
iscritti
in
"
elenchi
aggiunti
"
,
da
istituirsi
in
appendice
agli
albi
professionali
,
e
potranno
continuare
nell
'
esercizio
della
professione
,
a
norma
delle
vigenti
disposizioni
,
salve
le
limitazioni
previste
dalla
presente
legge
.
Sono
altresì
istituiti
,
in
appendice
agli
elenchi
transitori
eventualmente
previsti
dalle
vigenti
leggi
o
regolamenti
in
aggiunta
agli
albi
professionali
,
elenchi
aggiunti
dei
professionisti
di
razza
ebraica
discriminati
.
Si
applicano
agli
elenchi
aggiunti
tutte
le
norme
che
regolano
la
tenuta
e
la
disciplina
degli
albi
professionali
.
Art
.
4
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminati
,
i
quali
esercitano
una
delle
professioni
indicate
dall
'
art
.
1
,
esclusa
quella
di
giornalista
,
potranno
essere
iscritti
in
elenchi
speciali
secondo
le
disposizioni
del
capo
II
della
presente
legge
,
e
potranno
continuare
nell
'
esercizio
professionale
con
le
limitazioni
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
5
.
Gli
iscritti
negli
elenchi
speciali
professionali
previsti
dall
'
art
.
4
cessano
dal
far
parte
delle
Associazioni
sindacali
di
categoria
giuridicamente
riconosciute
,
e
non
possono
essere
da
queste
rappresentati
.
Tuttavia
si
applicano
ad
essi
le
norme
inerenti
alla
disciplina
dei
rapporti
collettivi
di
lavoro
.
Art
.
6
.
è
fatto
obbligo
ai
professionisti
che
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dagli
articoli
1
e
2
,
primo
comma
,
ed
a
quelli
iscritti
nei
ruoli
di
cui
all
'
art
.
23
di
denunciare
la
propria
appartenenza
alla
razza
ebraica
,
entro
il
termine
di
venti
giorni
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
agli
organi
competenti
per
la
tenuta
degli
albi
o
dei
ruoli
.
I
trasgressori
sono
puniti
con
l
'
arresto
sino
ad
un
mese
e
con
l
'
ammenda
sino
a
lire
tremila
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
anche
nel
caso
che
sia
pendente
ricorso
per
l
'
accertamento
della
razza
ai
sensi
dell
'
art
.
26
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Il
reato
sarà
dichiarato
estinto
se
il
ricorso
di
cui
al
terzo
comma
sia
deciso
con
la
dichiarazione
di
non
appartenenza
del
ricorrente
alla
razza
ebraica
.
Ove
la
denunzia
non
sia
effettuata
,
gli
organi
competenti
per
la
tenuta
degli
albi
o
dei
ruoli
provvederanno
d
'
ufficio
all
'
accertamento
.
La
cancellazione
dagli
albi
o
dai
ruoli
viene
deliberata
dai
predetti
organi
non
oltre
il
febbraio
1940-XVIII
,
ma
ha
effetto
alla
scadenza
di
detto
termine
.
La
deliberazione
è
notificata
agli
interessati
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
e
con
le
forme
della
notificazione
della
citazione
.
Capo
II
-
Degli
elenchi
speciali
e
delle
condizioni
per
essere
iscritti
Art
.
7
.
Per
ogni
circoscrizione
di
Corte
di
appello
sono
istituiti
,
presso
la
Corte
medesima
,
gli
elenchi
speciali
per
le
singole
professioni
previsti
dall
'
art
.
4
.
Nessuno
può
essere
iscritto
contemporaneamente
in
più
di
un
elenco
per
la
stessa
professione
;
su
domanda
dell
'
interessato
è
ammesso
tuttavia
il
trasferimento
da
un
elenco
distrettuale
all
'
altro
.
Il
trasferimento
non
interrompe
il
corso
dell
'
anzianità
di
iscrizione
.
Art
.
8
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
esercenti
una
delle
professioni
di
cui
all
'
art
.
1
,
esclusa
quella
di
giornalista
,
e
che
intendano
ottenere
l
'
iscrizione
nel
rispettivo
elenco
speciale
,
dovranno
farne
domanda
al
primo
presidente
della
Corte
di
appello
del
distretto
,
in
cui
abbiano
la
residenza
,
nel
termine
di
centottanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
9
.
Per
essere
iscritti
negli
elenchi
speciali
è
necessario
:
a
)
essere
cittadini
italiani
;
b
)
essere
di
specchiata
condotta
morale
e
di
non
avere
svolto
azione
contraria
agli
interessi
del
Regime
e
della
Nazione
;
c
)
avere
la
residenza
nella
circoscrizione
della
Corte
di
appello
;
d
)
essere
in
possesso
degli
altri
requisiti
stabiliti
dai
vigenti
ordinamenti
professionali
per
l
'
esercizio
della
rispettiva
professione
.
Art
.
10
.
Non
possono
conseguire
l
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
coloro
che
abbiano
riportato
condanna
per
delitto
non
colposo
per
il
quale
la
legge
commini
la
pena
della
reclusione
,
non
inferiore
nel
minimo
a
due
anni
e
nel
massimo
a
cinque
o
,
comunque
,
condanna
che
importi
la
radiazione
o
cancellazione
dagli
albi
professionali
.
Non
possono
,
parimenti
,
conseguire
l
'
iscrizione
coloro
che
siano
stati
o
si
trovino
sottoposti
ad
una
delle
misure
di
polizia
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
.
Art
.
11
.
Le
domande
per
l
'
iscrizione
devono
essere
corredate
dai
seguenti
documenti
:
a
)
atto
di
nascita
;
b
)
certificato
di
cittadinanza
italiana
;
c
)
certificato
di
residenza
;
d
)
certificato
di
buona
condotta
morale
,
civile
e
politica
;
e
)
certificato
generale
del
casellario
giudiziario
di
data
non
anteriore
a
mesi
3
dalla
presentazione
della
domanda
e
certificato
dei
procedimenti
a
carico
;
f
)
certificato
dell
'
Autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
di
residenza
del
richiedente
,
attestante
che
questi
non
è
stato
sottoposto
ad
alcuna
delle
misure
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773;
g
)
titoli
di
abilitazione
richiesti
per
la
iscrizione
nell
'
albo
professionale
.
Art
.
12
.
Le
attribuzioni
relative
alla
tenuta
degli
elenchi
di
cui
all
'
art
.
4
ed
alla
disciplina
degli
iscritti
,
previste
dalle
vigenti
leggi
e
regolamenti
professionali
,
sono
esercitate
nell
'
ambito
di
ciascun
distretto
di
Corte
di
appello
,
per
tutti
gli
elenchi
,
da
una
Commissione
distrettuale
.
Essa
ha
sede
presso
la
Corte
di
appello
,
è
presieduta
dal
primo
presidente
della
Corte
medesima
,
o
da
un
magistrato
della
Corte
,
da
lui
delegato
,
ed
è
composta
di
sei
membri
,
rispettivamente
designati
dal
Ministro
per
l
'
Interno
,
dal
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
Ministro
Segretario
di
Stato
,
dai
Ministri
per
l
'
Educazione
Nazionale
,
per
i
Lavori
Pubblici
e
per
le
Corporazioni
,
nonché
dal
Presidente
della
Confederazione
Fascista
dei
Professionisti
ed
Artisti
.
Art
.
13
.
I
componenti
della
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
sono
nominati
con
decreto
del
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Quelli
nominati
in
sostituzione
di
altri
durante
il
triennio
durano
in
carica
sino
alla
scadenza
del
triennio
.
Art
.
14
.
La
Commissione
distrettuale
verifica
le
domande
di
cui
all
'
art
.
8
e
,
ove
ricorrano
le
condizioni
richieste
dalla
presente
legge
,
delibera
la
iscrizione
del
professionista
nel
rispettivo
elenco
speciale
.
Le
adunanze
della
Commissione
sono
valide
con
l
'
intervento
di
almeno
quattro
componenti
.
Le
deliberazioni
della
Commissione
sono
motivate
;
vengono
prese
a
maggioranza
di
voti
;
in
caso
di
parità
di
voti
prevale
quello
del
presidente
.
Esse
sono
notificate
,
nel
termine
di
15
giorni
,
agli
interessati
ed
al
Procuratore
generale
presso
la
Corte
di
appello
,
nonché
al
Prefetto
,
qualora
riguardino
esercenti
le
professioni
sanitarie
.
Art
.
15
.
Contro
le
deliberazioni
della
Commissione
in
ordine
alla
iscrizione
ed
alla
cancellazione
dall
'
elenco
,
nonché
ai
giudizi
disciplinari
,
è
dato
ricorso
tanto
all
'
interessato
quanto
al
Procuratore
generale
della
Corte
di
appello
,
e
,
nel
caso
di
esercenti
le
professioni
sanitarie
,
al
Prefetto
,
entro
30
giorni
dalla
notifica
,
ad
una
Commissione
Centrale
che
ha
sede
presso
il
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia
.
Art
.
16
.
La
Commissione
centrale
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
è
presieduta
da
un
magistrato
di
grado
terzo
ed
è
composta
del
Direttore
generale
degli
affari
civili
e
delle
professioni
legali
presso
il
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia
,
o
di
un
suo
delegato
,
e
di
altri
sette
membri
,
rispettivamente
designati
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
dal
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
Ministro
Segretario
di
Stato
,
dai
Ministri
per
l
'
Educazione
Nazionale
,
per
i
Lavori
Pubblici
,
per
l
'
Agricoltura
e
per
le
Foreste
e
per
le
Corporazioni
,
nonché
dal
Presidente
della
Confederazione
Fascista
dei
Professionisti
e
degli
Artisti
.
I
componenti
della
Commissione
sono
nominati
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Quelli
nominati
in
sostituzione
di
altri
durante
il
triennio
durano
in
carica
sino
alla
scadenza
del
triennio
.
Le
adunanze
della
Commissione
centrale
sono
valide
con
l
'
intervento
di
almeno
cinque
componenti
.
Il
ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
provvede
con
suo
decreto
alla
costituzione
della
Segreteria
della
predetta
Commissione
.
Capo
III
-
Disciplina
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
Art
.
17
.
Entro
il
mese
di
febbraio
di
ogni
anno
,
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
12
procede
alla
revisione
dell
'
elenco
speciale
,
apportandovi
le
modificazioni
e
le
aggiunte
che
fossero
necessarie
.
Ai
provvedimenti
adottati
si
applicano
le
disposizioni
degli
articoli
14
,
ultimo
comma
,
e
15
.
Art
.
18
.
La
Commissione
può
applicare
sanzioni
disciplinari
:
1
)
per
gli
abusi
e
le
mancanze
degli
iscritti
nell
'
elenco
speciale
commesso
nell
'
esercizio
della
professione
;
2
)
per
motivi
di
manifesta
indegnità
morale
e
politica
.
Le
sanzioni
disciplinari
sono
:
a
)
censura
;
b
)
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
non
maggiore
di
sei
mesi
;
3
)
cancellazione
dall
'
elenco
.
I
provvedimenti
di
cui
al
comma
precedente
sono
notificati
all
'
interessato
per
mezzo
dell
'
ufficiale
giudiziario
.
L
'
istruttoria
che
precede
il
giudizio
disciplinare
può
essere
promossa
dalla
Commissione
su
domanda
di
parte
,
o
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
ovvero
d
'
ufficio
in
seguito
a
deliberazione
della
Commissione
ad
iniziativa
di
uno
o
più
membri
.
I
fatti
addebitati
devono
essere
contestati
all
'
interessato
con
l
'
assegnazione
di
un
termine
per
la
presentazione
delle
giustificazioni
.
Art
.
19
.
La
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
,
oltre
che
per
motivi
disciplinari
,
può
essere
pronunciata
dalla
Commissione
,
su
domanda
dell
'
interessato
.
Può
essere
promossa
d
'
ufficio
su
richiesta
del
procuratore
generale
della
Corte
di
appello
nel
caso
:
a
)
di
perdita
della
cittadinanza
;
b
)
di
trasferimento
dell
'
iscritto
in
altro
elenco
;
c
)
di
trasferimento
dell
'
iscritto
all
'
estero
.
Contro
la
pronuncia
della
Commissione
è
sempre
ammesso
ricorso
a
norma
dell
'
art
.
15
.
Art
.
20
.
La
condanna
o
l
'
applicazione
di
una
delle
misure
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
col
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
,
importano
la
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
.
L
'
iscritto
che
si
trovi
sottoposto
a
procedimento
penale
,
ovvero
deferito
per
l
'
applicazione
di
una
delle
misure
di
cui
al
comma
precedente
,
può
essere
sospeso
dall
'
esercizio
della
professione
.
La
sospensione
ha
sempre
luogo
quando
è
emesso
mandato
di
cattura
e
fino
alla
sua
revoca
.
Capo
IV
-
Dell
'
esercizio
professionale
degli
iscritti
negli
elenchi
aggiunti
e
negli
elenchi
speciali
Art
.
21
.
L
'
esercizio
professionale
da
parte
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
iscritti
negli
elenchi
speciali
,
è
soggetto
alle
seguenti
limitazioni
:
a
)
salvi
i
casi
di
comprovata
necessità
ed
urgenza
,
la
professione
deve
essere
esercitata
esclusivamente
a
favore
di
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
;
b
)
la
professione
di
farmacista
non
può
essere
esercitata
se
non
presso
le
farmacie
di
cui
all
'
art
.
114
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
27
luglio
1934-XII
,
n
.
1265
,
qualora
l
'
Ente
cui
la
farmacia
appartiene
svolga
la
propria
attività
istituzionale
esclusivamente
nei
riguardi
di
appartenenti
alla
razza
ebraica
;
c
)
ai
professionisti
di
razza
ebraica
non
possono
essere
conferiti
incarichi
che
importino
funzioni
di
pubblico
ufficiale
,
ne
può
essere
consentito
l
'
esercizio
di
attività
per
conto
di
enti
pubblici
,
fondazioni
,
associazioni
e
comitati
di
cui
agli
articoli
34
e
37
del
Codice
civile
o
in
locali
da
questi
dipendenti
.
La
disposizione
di
cui
alla
lettera
c
)
del
presente
articolo
si
applica
anche
ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
iscritti
negli
"
elenchi
aggiunti
"
.
Art
.
22
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
essere
iscritti
nei
ruoli
degli
amministratori
giudiziari
,
se
già
iscritti
,
ne
sono
cancellati
.
Art
.
23
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
non
possono
essere
comunque
iscritti
nei
ruoli
dei
revisori
ufficiali
dei
conti
,
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
24
luglio
1936-XIV
,
n
.
1548
,
o
nei
ruoli
dei
periti
e
degli
esperti
ai
termini
dell
'
art
.
32
del
testo
unico
delle
leggi
sui
Consigli
e
sugli
Uffici
provinciali
delle
corporazioni
,
approvato
con
R
.
decreto
20
settembre
1934XII
,
n
.
2011
,
e
,
se
vi
sono
già
iscritti
,
ne
sono
cancellati
.
Art
.
24
.
I
professionisti
forensi
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
siano
iscritti
negli
albi
speciali
per
l
'
infortunistica
,
perdono
il
diritto
a
mantenere
l
'
iscrizione
negli
albi
stessi
a
decorrere
da
180
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
25
.
È
vietata
qualsiasi
forma
di
associazione
e
collaborazione
professionale
tra
i
professionisti
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
quelli
di
razza
ebraica
.
Art
.
26
.
L
'
esercizio
delle
attività
professionali
vietate
dall
'
art
.
21
è
punito
ai
sensi
dell
'
art
.
348
del
Codice
penale
.
La
trasgressione
alle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
25
importa
la
cancellazione
,
secondo
i
casi
,
dagli
albi
professionali
,
dagli
elenchi
aggiunti
,
ovvero
dagli
elenchi
speciali
.
Capo
V
-
Disposizioni
transitorie
e
finali
Art
.
27
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
possono
continuare
l
'
esercizio
della
professione
senza
limitazioni
fino
alla
cancellazione
dall
'
albo
.
Avvenuta
la
cancellazione
e
fino
a
quando
non
abbiano
ottenuto
la
iscrizione
nell
'
elenco
speciale
,
non
potranno
esercitare
alcuna
attività
professionale
.
Con
la
cancellazione
deve
essere
esaurita
,
o
,
comunque
,
cessare
,
qualsiasi
prestazione
professionale
da
parte
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminati
a
favore
di
cittadini
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
è
tuttavia
in
facoltà
del
cliente
non
appartenente
alla
razza
ebraica
di
revocare
al
professionista
di
razza
ebraica
non
discriminato
l
'
incarico
conferitogli
,
anche
prima
della
cancellazione
dall
'
albo
.
Art
.
28
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
ammessi
in
via
transitoria
a
proseguire
gli
studi
universitari
o
superiori
in
virtù
dell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
nonché
tutti
coloro
che
,
conseguito
il
titolo
accademico
,
non
abbiano
ancora
ottenuta
la
relativa
abilitazione
professionale
,
a
norma
delle
leggi
e
regolamenti
vigenti
,
ove
sussistano
i
requisiti
e
le
condizioni
previste
dalle
predette
leggi
e
regolamenti
per
l
'
iscrizione
negli
albi
,
nonché
dalla
presente
legge
,
potranno
ottenere
la
iscrizione
negli
elenchi
aggiunti
o
negli
elenchi
speciali
.
Art
.
29
.
I
notari
di
razza
ebraica
,
dispensati
dall
'
esercizio
a
norma
della
presente
legge
,
sono
ammessi
a
far
valere
il
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
loro
spettante
a
termini
di
legge
da
parte
della
Cassa
nazionale
del
notariato
.
In
deroga
alle
vigenti
disposizioni
,
a
coloro
che
non
hanno
maturato
il
periodo
di
tempo
prescritto
è
concesso
il
trattamento
minimo
di
pensione
se
hanno
compiuto
almeno
dieci
anni
di
esercizio
;
negli
altri
casi
,
è
concessa
una
indennità
di
lire
mille
per
ciascuno
anno
di
servizio
.
Art
.
30
.
Ai
giornalisti
di
razza
ebraica
non
discriminati
,
che
cessano
dall
'
impiego
per
effetto
della
presente
legge
,
verrà
corrisposto
dal
datore
di
lavoro
l
'
indennità
di
licenziamento
prevista
dal
contratto
collettivo
di
lavoro
giornalistico
per
il
caso
di
risoluzione
del
rapporto
d
'
impiego
per
motivi
estranei
alla
volontà
del
giornalista
.
L
'
Istituto
nazionale
di
previdenza
dei
giornalisti
italiani
"
Arnaldo
Mussolini
"
provvederà
alla
cancellazione
dei
predetti
giornalisti
dagli
elenchi
dei
propri
iscritti
,
alla
liquidazione
del
fondo
di
previdenza
costituito
a
suo
nome
e
al
trasferimento
al
nome
dei
medesimi
della
proprietà
della
polizza
di
assicurazione
sulla
vita
,
contratta
dall
'
Istituto
presso
l
'
Istituto
Nazionale
delle
assicurazioni
.
Art
.
31
.
Con
disposizioni
successive
saranno
regolati
i
rapporti
tra
i
professionisti
di
razza
ebraica
e
gli
enti
di
previdenza
previsti
dalla
legislazione
vigente
,
escluse
le
categorie
contemplate
negli
articoli
29
e
30
della
presente
legge
.
Verranno
inoltre
emanate
le
norme
speciali
riflettenti
la
cessazione
del
rapporto
d
'
impiego
privato
tra
i
professionisti
di
razza
ebraica
e
i
loro
dipendenti
.
Art
.
32
.
Il
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
,
di
concerto
con
i
Ministri
interessati
,
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
per
la
determinazione
dei
contributi
da
porsi
a
carico
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
,
per
il
funzionamento
delle
commissioni
di
cui
agli
articoli
12
e
15
.
Art
.
33
.
Agli
effetti
della
presente
legge
,
l
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
è
determinata
a
norma
dell
'
art
.
8
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938
-
XVII
,
1728
,
ed
ogni
questione
relativa
è
decisa
dal
Ministro
per
l
'
interno
a
norma
dell
'
art
.
26
dello
stesso
Regio
decreto
-
legge
.
Art
.
34
.
Per
tutto
quanto
non
è
contemplato
dalla
presente
legge
,
si
applicano
le
leggi
ed
i
regolamenti
di
carattere
generale
che
disciplinano
le
singole
professioni
.
Art
.
35
.
Con
decreto
Reale
saranno
emanate
,
ai
sensi
dell
'
art
.
3
,
n
.
1
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100
,
le
norme
complementari
e
di
coordinamento
che
potranno
occorrere
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
20
giugno
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Starace
,
Solmi
,
Di
Revel
,
Cobolli
-
Gigli
,
Rossoni
,
Lantini
,
Alfieri
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi