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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Vista la legge 31 dicembre 1925 , n . 2318 n . 29 , con la quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza , a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale , nel Codice di procedura penale ed in altre leggi , e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ; Udito il parere della Sottocommissione parlamentare chiamata ad esaminare il Codice penale emendato ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell ' interno di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ; Abbiamo decretato e decretiamo : Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , portante la data di questo giorno , è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 6 novembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - ROCCO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 8 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 42 . - - COOP TITOLO I Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione . CAPO I Delle attribuzioni dell ' autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica . Art . 1 L ' autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell ' ordine pubblico , alla sicurezza dei cittadini , alla loro incolumità e alla tutela della proprietà : cura l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato , delle Provincie e dei Comuni , nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità ; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni . L ' autorità stessa , a mezzo dei suoi ufficiali , ed a richiesta delle parti , cura la bonaria composizione dei privati dissidi . L ' autorità di pubblica sicurezza è provinciale , circondariale o locale . Art . 2 Il Prefetto , in caso di urgenza o per grave necessità pubblica , ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell ' ordine e della sicurezza pubblica . Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono ricorrere al Ministro per l ' interno . Art . 3 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposte a rilievi segnaletici . L ' autorità stessa ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi , entro un dato termine , di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza CAPO II Della esecuzione dei provvedimenti di polizia . Art . 4 I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall ' esercizio dell ' azione penale nei casi previsti dalla legge . Quando gli interessati non vi ottemperino , saranno adottati , previa diffida di tre giorni , salvo i casi d ' urgenza , i provvedimenti necessari per l ' esecuzione di ufficio . È autorizzato l ' impiego diretto della forza pubblica . La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all ' esattore , che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette . Art . 5 Salvo che sia diversamente stabilito , contro i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento impugnato . Il ricorso non ha effetto sospensivo . La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo . La definitività del provvedimento adottato dal Prefetto non esclude la facoltà dell ' annullamento di ufficio , spettante al Ministro . Art . 6 Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza nell ' esercizio delle facoltà ad esse attribuite dalla legge . CAPO III Delle autorizzazioni di polizia . Art . 7 Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse ad alcun titolo , né possono dar luogo a rapporti di rappresentanza , salvo i casi espressamente determinati dalla legge . Nei casi , in cui è consentita la rappresentanza nell ' esercizio di una autorizzazione di polizia , la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell ' autorizzazione e deve ottenere l ' approvazione dell ' autorità di pubblica sicurezza che ha accordata l ' autorizzazione . Art . 8 Oltre alle condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga una autorizzazione di polizia è tenuto ad osservare le prescrizioni che l ' autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse . Art . 9 Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate , in qualsiasi momento , in caso di abuso del titolare . Costituisce abuso dell ' autorizzazione di polizia qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell ' autorizzazione sia col pubblico interesse . Art . 10 Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi , le autorizzazioni di polizia debbono essere negate : 1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni e non abbia ottenuto la riabilitazione ; 2° a chi sia in istato di libertà vigilata o sottoposto all ' ammonizione . Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l ' ordine pubblico , ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza , o per furto , rapina , estorsione , ricatto , o per violenza e resistenza all ' autorità , e a chi non può provare la sua buona condotta . Le autorizzazioni devono essere revocate quando nel titolare vengano a mancare , in tutto o in parte , le condizioni alle quali esse sono subordinate , e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego della autorizzazione . Art . 11 Le persone cui spetta l ' obbligo di provvedere all ' istruzione elementare dei fanciulli a termini delle leggi vigenti non possono ottenere . autorizzazioni di polizia fino a che non dimostrino di aver ottemperato all ' obbligo ad esse imposto . Per i nati dopo il 1885 , quando la legge non disponga altrimenti , il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno , alla presenza di un ufficiale di pubblica sicurezza , che certificherà il fatto , la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda . Art . 12 Le autorizzazioni di polizia , quando la legge non disponga altrimenti , hanno la durata di un anno , computato secondo il calendario comune , a decorrere dal giorno del rilascio . Il giorno della decorrenza non è computato nel termine . Art . 13 Sono autorizzazioni di polizia le licenze , le iscrizioni in appositi registri , le approvazioni , le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia . CAPO IV Dell ' inosservanza degli ordini dell ' autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni . Art . 14 Chiunque , invitato dall ' autorità di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa , non si presenti , senza giustificato motivo , nel termine prescritto , è punito con l ' arresto fino ad un mese o con l ' ammenda fino a L . 100 . Senza pregiudizio del procedimento penale , l ' autorità di pubblica sicurezza può disporre l ' accompagnamento , a mezzo della forza pubblica , della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto . Art . 15 Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nel locali destinati all ' esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell ' adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge , dai regolamenti o dall ' autorità . Art . 16 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente testo unico , per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale , sono punite con l ' arresto sino a tre mesi o con l ' ammenda fino a L . 2000 . Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse , in conformità alle leggi , dai Prefetti , Sottoprefetti , Questori , ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà . TITOLO II Disposizioni relative all ' ordine pubblico e alla incolumità pubblica . CAPO I Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici . Art . 17 I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso , almeno tre giorni prima , alla autorità di pubblica sicurezza del circondario . È ritenuta pubblica anche la riunione indetta per invito in forma privata , quando per il luogo designato , per il numero delle persone invitate , o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa . I contravventori sono puniti con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico , di moralità o di sanità pubblica , può impedire che la riunione abbia luogo . La detta autorità può , per le stesse ragioni , prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione . I contravventori al divieto o alle prescrizioni della autorità sono puniti con l ' arresto non inferiore a due mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola . Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali . Art . 18 È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza . Salvo le pene stabilite nel Codice penale per il porto abusivo di arma , i trasgressori sono arrestati e puniti con l ' arresto da 10 giorni a tre mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . L ' arma è confiscata . Art . 19 Qualora , in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico , avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignità o del prestigio delle autorità , o che comunque possano mettere in pericolo l ' ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini , ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale , le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti . Art . 20 Costituisce manifestazione sediziosa l ' esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta o vilipendio contro lo Stato , il Governo o le autorità , o di distintivi di associazioni faziose . Art . 21 Qualora , nei casi preveduti dagli articoli precedenti , occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico , le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e , in loro assenza , dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali . Art . 22 Qualora l ' invito rimanga senza effetto , è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba . Art . 23 Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni , ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione , gli ufficiali di pubblica sicurezza e , in loro assenza , gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali , ordinano che la riunione o l ' assembramento siano disciolti con la forza . All ' esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi . Le persone che si rifiutino di obbedire all ' ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l ' arresto da un mese ad un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 300 . CAPO II Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili . Art . 24 Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati , ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie , deve darne avviso , almeno tre giorni prima , alla autorità di pubblica sicurezza del circondario . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a tre mesi e con l ' ammenda sino a L . 500 . Art . 25 L ' autorità circondariale di pubblica sicurezza può vietare , per ragioni di ordine o di sanità pubblica , le processioni e gli altri atti di cui all ' articolo precedente , o può prescrivere l ' osservanza di determinate modalità , dandone , in ogni caso , avviso ai promotori almeno 24 ore prima . Alle processioni sono , nel resto , applicabili le disposizioni del Capo precedente . Art . 26 Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri , salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell ' ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini . CAPO III Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare . Art . 27 Oltre i casi previsti dal Codice penale , sono proibite , senza licenza del Ministro per l ' interno , la raccolta e la detenzione di armi da guerra e delle armi tipo guerra , nazionali e straniere , o di parti di esse , di munizioni , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all ' armamento ed all ' equipaggiamento di truppa . Tale licenza è , altresì , necessaria per la fabbricazione , l ' importazione e l ' esportazione delle armi predette o di parti di esse , di munizioni , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento di truppa . Per il trasporto delle armi stesse nell ' interno del Regno è necessario darne avviso al Prefetto . Il contravventore è punito , ove il fatto non costituisca reato più grave , con l ' arresto da tre mesi a tre anni e con l ' ammenda non inferiore a L . 3000 . Art . 28 Salvo gli ordinamenti militari , non possono farsi , senza licenza del Prefetto , passeggiate in forma militare con armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a sei mesi . I capi o promotori sono puniti con l ' arresto fino ad un anno . CAPO IV Delle armi . Art . 29 Agli effetti del presente testo unico sotto il nome di armi si intendono le armi proprie , cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l ' offesa alla persona . Art . 30 Salvo quanto è disposto dall ' art . 27 per le armi da guerra , non si possono fabbricare altre armi , né introdurle dall ' estero , esportarle , farne raccolta a fine di commercio o di industria , smerciarle od esporle in vendita , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche , rare ed antiche . Art . 31 Le licenze di cui agli articoli 27 e 30 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi . Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati . La licenza per le collezioni di armi artistiche , rare o antiche è permanente . Debbono tuttavia essere denunziati all ' autorità circondariale di pubblica sicurezza i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito . Può essere consentito di condurre la fabbrica , il deposito , il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante . Art . 32 Coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi devono darne avviso all ' autorità di pubblica sicurezza del circondario e notificare all ' autorità stessa ogni trasferimento della loro officina . Art . 33 Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od opificio , senza preventivo avviso all ' autorità di pubblica sicurezza . L ' obbligo dell ' avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell ' interno del Regno . Art . 34 I fabbricanti , i commercianti di armi e coloro che esercitano l ' industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute . Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza . È vietato di vendere armi a minori e a persone non sane di mente , nonché a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d ' identità o del permesso di porto d ' armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino a 6 mesi e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 2000 . Art . 35 È vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario dal quale si muove . La licenza deve essere vidimata dalle autorità di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere . La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra . Art . 36 È vietata la vendita girovaga delle armi . È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere , previa licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . Art . 37 Chiunque detenga o conservi armi , munizioni , bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denunzia all ' ufficio locale di pubblica sicurezza e , ove questo manchi , al comando dei Reali carabinieri . Sono esenti dall ' obbligo della denunzia : a ) i Corpi armati , le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate , per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo ; b ) i possessori di raccolte , autorizzate , di armi artistiche , rare od antiche ; c ) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate , limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite . L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire , quando lo ritenga necessario , verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso , e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell ' ordine pubblico . Art . 38 Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione o conservazione delle armi , munizioni e materie esplodenti denunziate a norma dell ' articolo precedente alle persone ritenute capaci di abusarne . Art . 39 Il Prefetto può , per ragioni di ordine pubblico , disporre , in qualunque tempo , che le armi , munizioni , bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate , per essere custodite in determinati depositi a cura dell ' autorità locale di pubblica sicurezza o militare . Art . 40 Gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria , che abbiano notizia o indizio della esistenza , in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione , di armi , munizioni , bombe o materie esplodenti non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate , procedono immediatamente a perquisizione e sequestro . In caso di opposizione o resistenza , o quando vi sia stato celamento , si procede all ' arresto dei colpevoli . Nel caso di celamento i colpevoli sono considerati in stato di flagranza anche se non siano presenti alla perquisizione o al sequestro . Art . 41 Non possono portarsi , fuori dell ' abitazione propria o delle appartenenze di essa , armi , mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato , sfollagente , noccoliere . Senza giustificato motivo , non possono portarsi , fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa , strumenti da punta o da taglio atti ad offendere . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario ha facoltà di dare licenza per porto d ' armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere , in caso di dimostrato bisogno , licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri . Art . 42 Oltre a quanto è stabilito nell ' art . 10 non può essere accordata la licenza di portare armi : a ) a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza , ovvero per furto , rapina , estorsione e ricatto ; b ) a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all ' autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ' ordine pubblico ; c ) a chi sia stato condannato per contravvenzione al porto d ' armi ; d ) a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra , ancorché amnistiato . La licenza può , altresì , essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare dell ' arma . Art . 43 Al minore non emancipato non può essere accordata la licenza di porto d ' armi . È però in facoltà del Prefetto di accordare licenza per l ' arma lunga da fuoco , per solo uso di caccia , al minore che abbia compiuto il 16° anno di età , che presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e che dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi . Art . 44 Qualora si verifichino in qualche Provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza , il Prefetto può revocare , in tutto o in parte , con pubblico manifesto , le licenze di portare armi . CAPO V Della prevenzione d ' infortuni e disastri . Art . 45 Senza licenza del Ministro dell ' interno non possono essere fabbricati , né tenuti in deposito , venduti o trasportati , dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi , fulminati , picrati , artifici contenenti miscele detonanti , ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell ' impiego . La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina . Il contravventore è punito con l ' arresto sino ad un anno e con l ' ammenda sino a L . 2000 . Art . 46 Senza licenza del Prefetto non possono essere fabbricati , tenuti in deposito , venduti o trasportati , polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell ' articolo precedente , compresi i fuochi artificiali e prodotti affini , ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti . La licenza è necessaria per tenere in deposito , vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina . Art . 47 Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua idoneità . Art . 48 Una Commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive . Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza . Art . 49 Nel regolamento per l ' esecuzione del presente testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti e di materie indicati nell ' articolo 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto . Art . 50 Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti , quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell ' anno in cui furono rilasciate . Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati . Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee . È consentita la rappresentanza . Art . 51 Le licenze per l ' impianto di opifici nei quali si fabbricano , si lavorano , o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie , nonché quelle pel trasporto , importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà , e sono vincolate all ' assicurazione della vita degli operai e dei guardiani . Oltre quanto è stabilito nell ' art . 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subìto condanna per delitto contro l ' ordine pubblico , la pubblica incolumità , la proprietà o per omicidio anche colposo . Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneità . Art . 52 È vietato fabbricare , tenere in casa o altrove , trasportare o vendere , anche negli stabilimenti , laboratori , depositi o spacci autorizzati , prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell ' interno , sentito il parere di una Commissione tecnica . Nel regolamento saranno classificati in categorie tutti i prodotti esplodenti , secondo la loro natura , composizione ed efficacia esplosiva . L ' iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento del Ministro dell ' interno , che ha carattere definitivo . Art . 53 Salvo il disposto dell ' art . 27 per le munizioni da guerra , non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministero dell ' interno , da rilasciarsi volta per volta . La licenza non può essere concessa se l ' esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato . Questa disposizione non si applica per gli esplosivi di transito , per quali è sufficiente la licenza del Prefetto della Provincia del confine per il quale i prodotti entrano nello Stato . Art . 54 Gli esercenti fabbriche , depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere , in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute . Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza . È vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente , nonché a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta d ' identità o del permesso di porto d ' armi . Il contravventore è punito con l ' arresto fino ad un anno e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 . Art . 55 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche , nei depositi e nei magazzini di vendita , quando essi possano costituire un pericolo per l ' incolumità pubblica o l ' ordine pubblico . Art . 56 Senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi , accendersi fuochi di artificio , innalzarsi aerostati con fiamme , o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze , né contro o lungo le vie pubbliche . È vietato sparare mortaretti e simili . Art . 57 È vietato l ' impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione . Nel regolamento sono determinate le prescrizioni da osservarsi nell ' impiego dei gas predetti . Art . 58 Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita . In difetto di regolamenti non si può dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto né ad una distanza minore di 100 metri dalle case , dagli edifizi , dai boschi , dalle piantagioni , dalle siepi , dai mucchi di biada , di paglia , di fieno , di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile . Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati , devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà , e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finché il fuoco sia spento . Art . 59 Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Prefetto . Art . 60 L ' autorità locale di pubblica sicurezza , d ' accordo con l ' autorità municipale , può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso , se manca di custode . Il contravventore è punito con l ' ammenda sino a L . 500 . Art . 61 I Portieri di case di abitazione o di albergo , i custodi di magazzini , stabilimenti di qualsiasi specie , uffici e simili , quando non rivestano la qualità di guardia particolare giurata , devono ottenere l ' iscrizione in apposito registro presso l ' autorità locale di pubblica sicurezza . L ' iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta e sia sfornito della carta d ' identità . Il contravventore all ' obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . I proprietari o amministratori delle case , alberghi , magazzini , stabilimenti o uffici sopraindicati , e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo , qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dall ' autorità locale di pubblica sicurezza , sono puniti con l ' ammenda non inferiore a L . 3000 . CAPO VI Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi . Art . 62 Con speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l ' interno sarà provveduto alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l ' impianto ed esercizio dei relativi opifici , stabilimenti e depositi , nonché per il trasporto di tali sostanze . Art . 63 Salvo quanto è disposto dall ' articolo precedente , le manifatture , le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali . In mancanza di regolamento il podestà provvede sulla domanda degli interessati . Gli interessati possono ricorrere al Prefetto , che provvede , sentito il Consiglio provinciale sanitario e , se del caso , l ' ufficio del Genio civile . Art . 64 Il Prefetto , sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario o dell ' ufficio del Genio civile , può , anche in mancanza di ricorso , annullare il provvedimento del podestà che egli ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica . Art . 65 L ' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali . Art . 66 I provvedimenti del Prefetto nelle materie contemplate negli articoli 59 , 60 , 61 , 63 e 64 sono definitivi . TITOLO III Disposizioni relative agli spettacoli , esercizi pubblici , agenzie , tipografie , affissioni , mestieri girovaghi , operai e domestici . CAPO I Degli spettacoli e trattenimenti pubblici . Art . 67 Senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche , accademie , feste da ballo , corse di cavalli , né altri simili spettacoli o trattenimenti , e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione . Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali . Art . 68 Senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare , anche temporaneamente , per mestiere , pubblici trattenimenti , esporre alla pubblica vista rarità , persone , animali , gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità , ovvero dare audizioni all ' aperto . Art . 69 Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell ' ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume . Sono , altresì , vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali . Art . 70 Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati . Art . 71 Per le rappresentazioni di opere drammatiche , musicali , cinematografiche , coreografiche , pantomimiche e simili , la licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela del diritto d ' autore , in conformità alle leggi speciali . Art . 72 Le opere , i drammi , le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al Prefetto della Provincia . Il Prefetto può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico , con ordinanza motivata , contro la quale l ' interessato può ricorrere al Ministro per l ' interno , che decide definitivamente , sentito il parere di una Commissione composta dal capo della Polizia , che la convoca e la presiede , dal direttore capo della Divisione polizia amministrativa e dall ' avvocato generale presso la Corte di appello di Roma . L ' autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che , per circostanze locali , dia luogo a disordini . Della sospensione deve essere subito dato avviso al Prefetto . Art . 73 Chiunque fabbrica , anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale , pellicole cinematografiche , ha obbligo di darne avviso scritto all ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , che ne rilascia ricevuta , attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro . L ' iscrizione deve essere rinnovata ogni anno . Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle , od eserciti il commercio di tali pellicole . Art . 74 Per lo svolgimento in luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all ' autorità locale di pubblica sicurezza . È vietato l ' impiego dei fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso , minori di 15 anni come attori o figuranti , o in qualsiasi altro modo , nella preparazione di spettacoli cinematografici , eccettuati quelli aventi scopi educativi . Il Prefetto può , in via eccezionale , autorizzare l ' impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici , subordinando , però , tale autorizzazione all ' osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi , e sempre quando vi sia l ' assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore . Art . 75 Le pellicole cinematografiche , siano esse prodotte all ' interno oppure importate dall ' estero , tanto se destinate ad essere rappresentate all ' interno del Regno , quanto se destinate ad essere esportate , devono essere sottoposte a preventiva revisione dell ' autorità di pubblica sicurezza . Art . 76 L ' autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16 . Qualora li escluda , la direzione dello spettacolo deve pubblicarne l ' avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l ' esecuzione dell ' ordine . Salvo le sanzioni previste nel Codice penale , i concessionari o direttori delle sale cinematografiche , i quali contravvengono a tali disposizioni , sono puniti con l ' arresto sino a tre mesi o con l ' ammenda da L . 500 a L . 3000 . Art . 77 È vietato l ' impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà o cinematografici , nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico , salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche . Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo , i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso . Art . 78 L ' autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l ' apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell ' edificio e l ' esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio . Sono a carico di chi domanda la licenza d ' apertura del teatro le spese dell ' ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi . Art . 79 L ' autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione , dal principio alla fine , per vigilare nell ' interesse dell ' ordine e della sicurezza pubblica , nonché della morale e del buon costume . Essa ha diritto , a spese del concessionario , ad un palco , o , in mancanza di palchi , ad un posto distinto , dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni . Art . 80 In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l ' incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume , gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e , ove , occorra , lo sgombro del locale . Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo , detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d ' ingresso . Art . 81 Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell ' ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste . Art . 82 I Prefetti provvedono , con regolamenti , da tenersi costantemente affissi in luogo visibile , al servizio d ' ordine e di sicurezza nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo . Art . 83 È vietato comparire mascherato in luogo pubblico . Il contravventore può essere arrestato ed è punito con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 . È vietato l ' uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico , tranne nelle epoche e sotto l ' osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall ' autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto . I contravventori e coloro che , invitati , non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso . CAPO II Degli esercizi pubblici . Art . 84 Non possono esercitarsi , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , alberghi , compresi quelli diurni , locande , pensioni , trattorie , osterie , caffè , né altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino , birra , liquori od altre bevande anche non alcooliche , né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti , né stabilimenti di bagni , né esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture , nonché locali di stallaggio e simili . La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino , birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie , ancorché la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci . Art . 85 È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione . Art . 86 Non può essere data licenza per l ' esercizio di scommesse . È fatta eccezione per le scommesse nelle corse , nelle regate , nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare , quando l ' esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l ' utile svolgimento della gara . Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli , debitamente costituite ed autorizzate , il diritto di esercitare per le proprie corse , tanto negli ippodromi che fuori di essi , i totalizzatori e le scommesse a libro , sia direttamente , sia per mezzo di allibratori , purché questi agiscano a nome e per conto delle società , ed abbiano , oltre la licenza di cui al precedente capoverso , una speciale autorizzazione delle società stesse . I contravventori sono puniti con l ' arresto da due mesi a un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 5000 . Art . 87 È vietata senza speciale autorizzazione del Prefetto la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche , che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume . I contravventori sono puniti a termini del Codice penale ; la condanna ha per effetto la sospensione dall ' esercizio . Nel caso di recidiva la sospensione è applicata provvisoriamente , per ordine del giudice , prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile . Art . 88 Le domande della licenza e dell ' autorizzazione sono presentate al podestà e devono essere sottoposte al parere dell ' ufficiale sanitario comunale . Art . 89 Senza il parere di una speciale Commissione provinciale , non possono essere date licenze per esercizio di vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione né le speciali autorizzazioni previste nell ' art . 87 . Art . 90 Oltre a quanto è previsto nell ' art . 10 la licenza di esercizio pubblico e l ' autorizzazione di cui all ' art . 87 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro il buon costume , o contro la sanità pubblica o per giuochi di azzardo , o per ubbriachezza o per infrazioni alla legge sul lotto , o per abuso di sostanze velenose aventi azione stupefacente . Art . 91 La licenza e l ' autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati . Si può condurre l ' esercizio per mezzo di rappresentante . Art . 92 L ' autorizzazione di cui all ' art . 87 non può essere concessa per le cantine delle caserme , per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie , dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni , né per gli esercizi temporanei . Art . 93 In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti . Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche , che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume , non può superare , per ciascun Comune o frazione di Comune , il rapporto di uno per 1000 abitanti . Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri fondi . Le limitazioni stabilite nel presente articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all ' avente causa , per atto tra vivi o a causa di morte , da un esercente debitamente autorizzato , purché il richiedente provi l ' effettivo trapasso dell ' azienda . In ciascun Comune o frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste nell ' art . 87 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso del presente articolo . Art . 94 L ' orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è fissato , per ciascun Comune , dall ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , sentito il podestà . Senza speciale autorizzazione del Prefetto , l ' ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita od al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e l ' ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre , né oltre le ore 22 dal 1 novembre al 14 maggio . Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate , è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè , bar , ristorante , albergo e simili . Art . 95 La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento dei volume è vietata nel giorni festivi e in quelli di elezioni pubbliche . Art . 96 Per le nuove concessioni di licenze , la Commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e gli ospedali , cantieri , officine , scuole e caserme , nonché tra gli esercizi stessi . Art . 97 La chiusura dell ' esercizio per lo spazio di oltre 8 giorni , senza avviso all ' autorità locale di pubblica sicurezza , importa decadenza dalla licenza , che è ritirata . La licenza è , altresì , ritirata se , decorso il termine di chiusura comunicato all ' autorità di pubblica sicurezza , l ' esercizio non sia stato riaperto . Tale termine non può essere superiore a tre mesi , salvo il caso di forza maggiore . Art . 98 Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati , l ' autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini , o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che , comunque , costituisca un pericolo per l ' ordine pubblico , per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini . Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione , la licenza può essere revocata . Art . 99 È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente . È vietato di adibire il locale dell ' esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai . Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18 , fatta eccezione per le persone di famiglia dell ' esercente . I Prefetti possono vietare , per ragioni di moralità o di ordine pubblico , l ' impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18 . Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell ' art . 87 . Art . 100 È vietato il rilascio , sotto qualsiasi forma o denominazione , di licenze o autorizzazioni provvisorie , salvo quanto è disposto nell ' articolo seguente . Art . 101 In occasione di fiere , feste , mercati o di altre riunioni straordinarie di persone , l ' autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio . La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso . Nelle stazioni climatiche o di cura , l ' autorità circondariale di pubblica sicurezza , qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche , può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone , esclusa in ogni caso , la somministrazione di alcoolici di alta gradazione . In entrambi i casi il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito nell ' art . 93 , computato in relazione all ' aumento straordinario della popolazione . Art . 102 È vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie . Art . 103 Sono vietate la fabbricazione , l ' importazione nel Regno , la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio » . Sono escluse da tale proibizione le bevande che , avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume , contengano dell ' infuso di assenzio come sostanza aromatica , senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie . Art . 104 Con decreto Reale , su proposta dei Ministri per l ' interno e per le finanze , ed inteso il parere del Consiglio superiore di sanità , sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell ' elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute , che è vietato di adoperare , o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni , nella preparazione delle bevande alcooliche . Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio . Salvo le disposizioni delle leggi sanitarie e del Codice penale , i contravventori sono puniti con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 , oltre alla confisca delle bevande , che saranno distrutte . Art . 105 I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al Prefetto l ' apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi , oltre al disposto dell ' art . 103 , alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale , sentito il Consiglio superiore di sanità . Nel caso di trasgressione , il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito . Art . 106 Non si può esercitare l ' industria di affittare camere o appartamenti mobiliati , o altrimenti dare alloggio per mercede , anche temporaneamente o a periodi ricorrenti , senza preventiva dichiarazione all ' autorità locale di pubblica sicurezza . La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati . L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , di sua iniziativa o su proposta dell ' autorità locale , può vietare , in qualsiasi tempo , l ' esercizio se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all ' art . 90 , ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s ' intenda esercitare la prostituzione clandestina , o il giuoco d ' azzardo , o si faccia uso di sostanze tossiche stupefacenti . Art . 107 Gli albergatori , i locandieri , coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede , non possono dare alloggio a persone non munite della carta d ' identità o di altro documento idoneo ad attestarne l ' identità e proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Per gli stranieri è sufficiente l ' esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù di accordi internazionali , purché munito della fotografia del titolare . Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro , nel quale saranno indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate , e comunicarne giornalmente all ' autorità locale di pubblica sicurezza l ' arrivo , la partenza e il luogo di destinazione . I contravventori incorrono nella decadenza dalla licenza , oltre alle pene stabilite nel Codice penale . Art . 108 In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , nella quale sono indicati , oltre i giuochi di azzardo proibiti a termini della legge penale , anche quelli che l ' autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse . Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse . È in ogni caso vietato di concedere licenze per l ' uso , nei luoghi pubblici od aperti al pubblico , di apparecchi , meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie . Allorché l ' apparecchio automatico sia tenuto abusivamente , il colpevole è punito con l ' arresto da un mese a due anni e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 e l ' apparecchio è confiscato . Art . 109 Per i delitti commessi a danno dei conduttori dei pubblici esercizi o dei loro dipendenti , a causa o in occasione dell ' osservanza degli obblighi ad essi imposti dal presente testo unico , si procede di ufficio anche quando a termini del Codice penale sarebbe necessaria la querela di parte . Art . 110 La condanna per reati di ubbriachezza o commessi in stato di ubbriachezza , quando si tratti di condannati recidivi in detti reati , ha per effetto la interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale . CAPO III Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico . Art . 111 Non si possono esercitare le arti tipografica , litografica , fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri , disegni o figure , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati . È ammessa la rappresentanza . Art . 112 Non possono esporsi alla pubblica vista , né offrirsi in vendita o detenersi per vendere , né distribuirsi , né fabbricare o far fabbricare , importare dall ' estero , trasportare o far trasportare nell ' interno del Regno , a fine di vendita o di distribuzione , scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni , oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all ' ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi della morale , del buon costume , della pubblica decenza o dei privati cittadini . L ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni e oggetti . Art . 113 Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti , stampati , incisioni , litografie , figure , disegni , iscrizioni , oggetti di plastica o di altro genere che divulgano i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza , ne illustrano l ' impiego o forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene , ancorché ciò sia fatto in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico . Art . 114 Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici , nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell ' autorità locale di pubblica sicurezza . Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie . Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni , quelli delle autorità ecclesiastiche cattoliche , quando siano affissi all ' interno o all ' esterno dei templi , quelli relativi a materie elettorali , durante il periodo elettorale , e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all ' incanto . La licenza è necessaria anche per affiggere giornali , estratti o sommari di essi . Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall ' autorità competente . La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell ' art . 10 , salva sempre la facoltà dell ' autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne . Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d ' identità . Gli avvisi , i manifesti nonché i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra , sono tolti a cura dell ' autorità di pubblica sicurezza . Le persone che li affiggono sono arrestate . Art . 115 È vietata l ' inserzione , nei giornali o altri scritti periodici , di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d ' interrompere la gravidanza , ancorché in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico , nonché di quelli relativi a corrispondenze amorose . È altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso , nonché dei suicidi . I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo , sono sequestrati in via amministrativa dall ' autorità locale di pubblica sicurezza . CAPO IV Delle agenzie pubbliche . Art . 116 Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno né altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari , qualunque ne sia l ' oggetto e la durata , anche sottoforma di agenzie di vendita , di esposizioni , mostre o fiere campionarie e simili , senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . La licenza è necessaria anche per l ' esercizio di sensali o intromettitori . Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi . La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati . Si può esercitare l ' agenzia a mezzo di rappresentante . Art . 117 L ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , sentita la Camera di commercio , può subordinare il rilascio della licenza , di cui al precedente articolo , al deposito di una cauzione , determinandone la misura e la forma . La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all ' esercizio , nonché dell ' osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza . In caso di inosservanza di tali condizioni , il Prefetto , su proposta dell ' autorità circondariale di pubblica sicurezza , decreta , in tutto o in parte , l ' incameramento della cauzione . Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dall ' autorità circondariale di pubblica sicurezza se non quando , decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell ' esercizio , il concessionario abbia provato di non aver obbligazioni pendenti in conseguenza dell ' esercizio medesimo . Art . 118 Nei Comuni , ove esistano Monti di pietà od uffici da essi dipendenti , non possono essere concesse dall ' autorità circondariale di pubblica sicurezza licenze per l ' esercizio di agenzie di prestiti contro pegno , senza il parere dell ' Amministrazione del Monte di pietà . Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso il Monte di pietà . Il parere della detta Amministrazione non vincola l ' autorità di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni . È vietato l ' abituale acquisto di polizze del Monte di pietà ed il concedere , per professione , sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse . Art . 119 L ' osservanza delle norme del Codice di commercio , alle quali sono soggette le agenzie pubbliche , comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti , e gli uffici pubblici di affari , non dispensa dall ' osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico . Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento . Art . 120 Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Art . 121 Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari , nel modo che sarà determinato dal regolamento , ed a tenere permanentemente affissa nell ' agenzia , in luogo visibile , la tabella delle operazioni delle quali s ' incaricano , con la tariffa delle relative mercedi . Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella , né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa , né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . CAPO V Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori . Art . 122 Salvo le disposizioni del presente testo unico circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere , nonché delle bevande alcooliche , non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci , generi alimentari o bevande , di stampati o disegni , né quello di cenciaiuolo , saltimbanco , cantante , suonatore , servitore di piazza , facchino , cocchiere , conduttore di autoveicoli di piazza , barcaiuolo , lustra ­ scarpe e simili , senza previa iscrizione in apposito registro presso l ' autorità locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascia certificato . La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste nell ' art . 10 né a quella prevista nel capoverso dell ' art . 11 salvo sempre la facoltà dell ' autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne . È vietato il mestiere di ciarlatano . Art . 123 La iscrizione dev ' essere ricusata alle persone sfornite di carta d ' identità e può essere ricusata ai minori dei 18 anni , quando siano idonei ad altri mestieri , ed alle persone pregiudicate o pericolose . Art . 124 Le guide , gl ' interpreti , i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza dell ' autorità circondariale di pubblica sicurezza . Oltre quanto è disposto nell ' art . 10 , la licenza può essere rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contro il buon costume . La concessione della licenza è subordinata all ' accertamento della idoneità tecnica dell ' aspirante . Art . 125 Gli stranieri , eccettuati gli italiani non regnicoli , non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell ' art . 122 senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . In occasione di feste , fiere , mercati od altre pubbliche riunioni , la licenza a stranieri può essere accordata dall ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 126 Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza . Art . 127 Non può farsi commercio di cose antiche o usate senza dichiarazione preventiva all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 128 I fabbricanti , i commercianti o mediatori di oggetti preziosi , i cesellatori , orafi , gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l ' obbligo di munirsi di licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario . Chi domanda la licenza deve provare d ' essere iscritto , per l ' industria o il commercio di oggetti preziosi , nei ruoli dell ' imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita , ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi inscritto in tali ruoli . La licenza dura sino al 31 dicembre dell ' anno in cui fu rilasciata . Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta , ancorché siti in località diverse . L ' obbligo della licenza incombe , oltrechè ai commercianti , fabbricanti ed esercenti stranieri , che intendono fare commercio , nel Regno , degli oggetti preziosi da essi importati , anche ai loro agenti , rappresentanti , commessi viaggiatori e piazzisti . Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall ' autorità politica del luogo ove ha sede la ditta , vistato dall ' autorità consolare italiana . Art . 129 I fabbricanti , i commercianti , gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identità o di altro documento munito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente , in cui saranno annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento . Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni richiesta . Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi suindicati . L ' esercente che abbia comperato cose preziose non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera , salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all ' asta pubblica . CAPO VI Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti . Art . 130 L ' autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai , e domestici , a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento , capi officina , impresari o padroni , un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare , in occasione del licenziamento o in fine d ' anno , il servizio prestato , la durata del medesimo e la condotta tenuta . Art . 131 I direttori di stabilimenti , i capi officina , gli impresari i proprietari di cave e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all ' autorità locale di pubblica sicurezza la nota dei loro operai entro cinque giorni dall ' assunzione , col nome , cognome , età e Comune di origine e , nei primi cinque giorni di ogni mese , le variazioni sopravvenute . Detti direttori , capi officina , impresari , proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d ' identità . CAPO VII Disposizioni finali del titolo III . Art . 132 Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo , ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114 , 122 , 124 e 125 , non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi . Art . 133 I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi esclusi quelli previsti nell ' articolo 72 . TITOLO IV CAPO UNICO Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata . Art . 134 Gli enti pubblici , gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari . Possono anche , con l ' autorizzazione del Prefetto , associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse . Art . 135 Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonché di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati . Salvo il disposto dell ' art . 10 , la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o non possano validamente obbligarsi ovvero abbiano subìto condanna per delitto . La licenza non può essere data per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazione della libertà individuale e di domicilio . Art . 136 I direttori degli istituti di informazioni , investigazioni o ricerche , di cui all ' articolo precedente , sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente , in cui saranno annotate le generalità delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti e le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento . Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza . Le persone che compiono operazioni con gli istituti suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l ' esibizione della carta d ' identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . Detti direttori devono inoltre tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni delle quali si incaricano , con la tariffa delle relative mercedi . Essi non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella , né ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa , né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta d ' identità o di altro documento , fornito di fotografia , proveniente dall ' Amministrazione dello Stato . La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto . Art . 137 La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare . Può , altresì , essere negata ogni qualvolta , in vista del numero o della importanza degli istituti già esistenti , non convenga consentire l ' esercizio di altri . La revoca della licenza importa l ' immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall ' istituto . L ' autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico . Art . 138 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto . La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all ' esercizio dell ' istituto , nonché dell ' osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata . Il Prefetto , in caso di inosservanza , decreta , in tutto o in parte , l ' incameramento della cauzione . Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto se non quando , decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell ' esercizio , il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio al quale l ' istituto era autorizzato . Art . 139 Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti : 1° essere cittadini italiani ; 2° essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ; 3° sapere leggere e scrivere ; 4° non avere riportato condanna per delitto ; 5° essere persone oneste e dabbene ; 6° essere muniti della carta d ' identità ; 7° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro . Art . 140 Gli istituti di vigilanza e d ' investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell ' autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria . Art . 141 I contravventori alle disposizioni del presente titolo possono essere arrestati e sono puniti con l ' arresto sino a due anni e con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . Art . 142 I provvedimenti del Prefetto nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi . TITOLO V Degli stranieri . CAPO I Del soggiorno degli stranieri nel Regno . Art . 143 Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi entro tre giorni dal loro ingresso nel Regno all ' autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno . Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da uno ad altro Comune del Regno . Gli stranieri di passaggio nel Regno , che vi si trattengono per un periodo di tempo non superiore a due mesi per motivi di diporto , devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso . Art . 144 Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno determinati i casi , nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall ' obbligo di presentarsi personalmente all ' autorità di pubblica sicurezza , fermo l ' obbligo della dichiarazione di cui all ' articolo precedente . Art . 145 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà d ' invitare , in ogni tempo , lo straniero ad esibire i documenti di cui è provvisto ed a dare contezza di sé . Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero , questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici . Art . 146 Chiunque assume alla sua dipendenza , per qualsiasi titolo , uno straniero , è tenuto , entro cinque giorni da quello dell ' assunzione , a comunicarne all ' autorità di pubblica sicurezza le generalità , specificando a quale servizio lo straniero sia adibito . Deve , altresì , entro 24 ore , comunicare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza , l ' allontanamento dello straniero e la direzione da lui presa . Quando l ' assuntore sia un ente collettivo , l ' obbligo della comunicazione spetta a chi ne abbia la rappresentanza ; qualora si tratti di Provincie o Comuni l ' obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci . Art . 147 L ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall ' obbligo della presentazione e della dichiarazione . Art . 148 Chiunque , a qualsivoglia titolo , cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili , rustici o urbani , siti nel Regno , è tenuto a darne avviso per iscritto all ' autorità locale di pubblica sicurezza nel termine di giorni 10 , indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario degli atti . Art . 149 Salvo quanto è stabilito nelle leggi e nei regolamenti militari , il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o località che comunque interessino la difesa militare dello Stato . Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell ' autorità locale di pubblica sicurezza o a mezzo di pubblici avvisi . Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica . Art . 150 Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare . Nulla è innovato a quanto è disposto dall ' art . 10 della legge 13 maggio 1871 , n . 214 . CAPO II Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno . Art . 151 Salvo quanto è stabilito nel Codice penale , gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera . Il Ministro per l ' interno , per motivi d ' ordine pubblico , può ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera . Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli . Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del precedente Capo . L ' espulsione per motivi d ' ordine pubblico , prevista nel secondo comma del presente articolo , è pronunziata con decreto del Ministro per l ' interno di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con l ' assenso del Capo del Governo . Art . 152 Lo straniero espulso a norma dell ' articolo precedente non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministro per l ' interno . In caso di contravvenzione è punito con l ' arresto da 2 a 6 mesi . Scontata la pena , lo straniero è nuovamente espulso . Art . 153 I Prefetti delle Provincie di confine possono , per motivi d ' ordine pubblico , allontanare , mediante foglio di via obbligatorio , dai Comuni di frontiera , in casi d ' urgenza e riferendone al Ministro , gli stranieri di cui all ' art . 151 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi . Per gli stessi motivi di ordine pubblico , i Prefetti hanno facoltà di dirigere alla frontiera , mediante foglio di via obbligatorio , gli stranieri che si trovino nelle rispettive Provincie . Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall ' itinerario ad essi tracciato . Ove se ne allontanino sono arrestati e puniti con l ' arresto da uno a sei mesi . Scontata la pena sono tradotti alla frontiera . TITOLO VI Disposizioni relative alle persone pericolose per la società . CAPO I Dei malati di mente , degli intossicati e dei mendicanti . Art . 154 Agli effetti della vigilanza dell ' autorità di pubblica sicurezza , gli esercenti la professione di medico ­ chirurgo sono obbligati a denunziare all ' autorità locale di pubblica sicurezza , entro due giorni , le persone affette da malattia di mente , pericolose a sé stesse o ad altri , alle quali essi abbiano prestato l ' opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell ' esercizio della loro professione . L ' obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti . Art . 155 È proibito di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico . Le persone riconosciute dall ' autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro , prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli , sono proposte dal Prefetto , quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza , al Ministro per l ' interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza locale o di altro Comune . Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell ' inabile in un istituto di assistenza e beneficenza . Per il rimborso della spesa , per il ricovero dell ' inabile , si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso . Quando né il Comune , né le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso dell ' inabile risultino in grado di provvedere in tutto o in parte , la spesa totale o parziale è a carico dello Stato . Art . 156 I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza , che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti , sono diffidati dall ' autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere ai loro obblighi . Scorso inutilmente il termine all ' uopo assegnato nella diffida , l ' inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti . Art . 157 Senza licenza dell ' autorità di pubblica sicurezza del circondario , non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti , nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione . La licenza può essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni . Essa è valida esclusivamente per i Comuni nell ' ambito del circondario in cui è stata rilasciata , e determina le condizioni e la durata della concessione . CAPO II Delle persone sospette , dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza , del rimpatrio e degli espatri abusivi . Art . 158 Chi , fuori del proprio Comune , desta sospetti con la sua condotta e , alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza , non può o non vuol dare contezza di sé mediante l ' esibizione della carta d ' identità o con altro mezzo degno di fede , è condotto dinanzi all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Questa , qualora trovi fondati sospetti , può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche , secondo le circostanze , per traduzione . Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l ' ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale . L ' autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di tornare nel Comune dal quale viene allontanato , senza preventiva autorizzazione dell ' autorità stessa . I contravventori sono arrestati e puniti con l ' arresto da 1 a 6 mesi e , scontata la pena , sono ricondotti , per traduzione , al luogo di rimpatrio . Art . 159 Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni , aventi nel Comune la loro residenza abituale o , in mancanza , la loro dimora , quando ne facciano richiesta , una carta di identità conforme al modello che sarà stabilito dal Ministro per l ' interno . La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare . Art . 160 Chiunque , senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali , espatri o tenti di espatriare , quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico , è punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L . 20,000 . Sono puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato . In ogni altro caso , chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è arrestato e punito con l ' arresto non inferiore a sei mesi o con l ' ammenda non inferiore a L . 2000 . È autorizzato l ' uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati . Art . 161 Il Ministro per l ' interno , o per sua delegazione , le autorità di pubblica sicurezza possono , per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio . Art . 162 I cancellieri delle Preture , dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l ' obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze , portanti condanne a pene restrittive della libertà , divenute esecutive , all ' autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell ' ultima dimora del condannato . Art . 163 I direttori delle carceri giudiziarie , delle case penali e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l ' obbligo di segnalare per iscritto , quindici giorni prima , la liberazione di ogni condannato all ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario , che ne informa , nei tre giorni successivi , quello del circondario al quale il liberando è diretto . Art . 164 I condannati per delitto a pena restrittiva della libertà ovvero per contravvenzione all ' ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di libertà vigilata devono , appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell ' articolo precedente , presentarsi all ' autorità di pubblica sicurezza locale , che li provvede del foglio di via obbligatorio , ove sia necessario . Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi , possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all ' autorità suddetta . Art . 165 Coloro che sono rimpatriati con foglio di via obbligatorio , non possono allontanarsi dall ' itinerario loro tracciato . I contravventori sono arrestati e puniti con l ' arresto da uno a sei mesi e , scontata la pena , si fanno proseguire per traduzione . La stessa pena si applica a coloro che non si presentano , nel termine prescritto , all ' autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via e a quelli che contravvengono al divieto previsto nel penultimo capoverso dell ' art . 158 . CAPO III Dell ' ammonizione . Art . 166 Il capo dell ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario , con rapporto scritto , motivato e documentato , denunzia al Prefetto , per l ' ammonizione , gli oziosi , i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose , gli sfruttatori abituali di donne , gli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l ' abuso di tali sostanze , nonché quelle designate dalla pubblica voce come pericolose all ' ordine nazionale dello Stato . Saranno , altresì , denunziati per l ' ammonizione i diffamati per delitti di cui all ' articolo seguente . La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate da parte del capo dell ' ufficio di pubblica sicurezza del circondario . Art . 167 Si ha per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole : 1° dei delitti di omicidio , lesione personale , minaccia , violenza o resistenza alla pubblica autorità ; 2° dei delitti d ' incendio , furto , rapina , estorsione e ricatto , truffa , falsità in monete e in carte di pubblico credito , appropriazione indebita e ricettazione , o di favoreggiamento di tali delitti ; 3° dei delitti contro la personalità dello Stato , contro l ' ordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti , quando sia stato per tali titoli colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio , ancorché questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove , ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato , dal giudice dell ' istruzione , non doversi procedere per insufficienza di prove . Art . 168 L ' ammonizione è pronunciata da una Commissione provinciale composta dal Prefetto , dal procuratore del Re , dal questore , dal comandante l ' arma dei carabinieri Reali nella Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , designato dal Comando di zona competente . La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto . Art . 169 Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all ' articolo precedente , questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese . L ' atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia è fondata . Art . 170 Il termine a comparire non sarà minore di giorni tre , né maggiore di dieci da quello della notificazione dell ' invito , il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse , con relazione di eseguita notificazione dell ' agente incaricato , deve essere allegata agli atti del procedimento . Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell ' ora indicati nell ' invito e non giustifichi la sua assenza , la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica . Ove l ' interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario , la Commissione , constatata la regolarità della notificazione dell ' atto di comparizione , pronuncia la sua ordinanza . Art . 171 Se il denunziato impugna la denuncia e presenta le prove a difesa , la Commissione , esaminati i documenti esibiti , lo cita a comparire nuovamente innanzi a sé entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione , e , uditolo , pronunzia la sua ordinanza . In qualunque stadio del procedimento , quando ritenga di avere elementi sufficienti , la Commissione , citato il denunziato , può pronunziare la sua ordinanza . Art . 172 Se si tratta di ozioso , di vagabondo , di persona sospetta di vivere col ricavato di azioni delittuose o di sfruttatore abituale di donne , la Commissione gli prescrive , nell ' ordinanza di ammonizione , di darsi , in un conveniente termine , al lavoro , di fissare stabilmente la propria dimora , di farla conoscere , nel termine stesso , all ' autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all ' autorità medesima . Se si tratta di spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti o di persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l ' abuso di tali sostanze ovvero come pericolose all ' ordine nazionale dello Stato , la Commissione , oltre alle prescrizioni suindicate , se del caso , può imporre loro tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alla particolare condizione dell ' ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e statale , attinenti alla natura del provvedimento . Art . 173 Se si tratta di persona diffamata , a termini dell ' art . 167 , la Commissione le prescrive , nell ' ordinanza di ammonizione , di vivere onestamente , di rispettare le leggi , di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all ' autorità locale di pubblica sicurezza . Art . 174 La Commissione prescrive inoltre all ' ammonito , a qualunque categoria appartenga , di non associarsi a persone pregiudicate o sospette , di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora , di non portare armi , di non trattenersi abitualmente nelle osterie , bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni . Art . 175 Le decisioni della Commissione sono definitive , e possono soltanto essere revocate , dietro istanza o d ' ufficio , per errore di fatto . Art . 176 L ' ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell ' ordinanza . La condanna a pena restrittiva della libertà personale , pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito , fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione , ma il condannato è sempre sottoposto a libertà vigilata , purché il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza più grave . Nel caso preveduto nella disposizione precedente , la durata dello stato di libertà vigilata è di due anni . Art . 177 La Commissione provinciale , sulla domanda dell ' ammonito o su proposta del capo dell ' Ufficio circondariale di pubblica sicurezza , può sospendere gli effetti dell ' ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata e può anche revocarla quando siano del tutto cessate le cause per le quali fu inflitta . Art . 178 Il contravventore alle prescrizioni dell ' ordinanza di ammonizione è punito con l ' arresto da tre mesi a un anno . Art . 179 Quando , a termini del Codice penale , sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata , durante la esecuzione di esse non si può far luogo all ' ammonizione e , ove questa sia stata pronunziata , ne cessano gli effetti . CAPO IV Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni 16 . Art . 180 Il minore di anni 16 che sia da considerare ozioso , vagabondo , diffamato a termini del presente testo unico , è denunziato dal capo dell ' Ufficio circondariale di pubblica sicurezza al presidente del Tribunale . Il presidente , premessi gli opportuni accertamenti , ordina che il denunziato sia consegnato al padre , all ' ascendente , o al tutore , con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui , sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a L . 2000 . In caso di persistente trascuranza può essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela in conformità al Codice civile . Art . 181 Se il minore di 16 anni è privo di genitori , ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza , il presidente del Tribunale ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo , ovvero in un istituto di educazione correzionale , finché abbia appreso una professione , un ' arte od un mestiere , ma non oltre il termine della minore età . I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata . Art . 182 Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai minori di 16 anni che esercitino abitualmente la mendicità o il meretricio . Art . 183 Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso il ricorso al primo presidente della Corte di appello . Il ricorso può essere proposto così da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore , come dal pubblico ministero . Il primo presidente della Corte di appello prima di provvedere sul ricorso deve sentire il procuratore generale . CAPO V Del confino di polizia . Art . 184 Possono essere assegnati al confino di polizia , con l ' obbligo del lavoro , qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica : 1° gli ammoniti ; 2° coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali , sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l ' azione dei poteri dello Stato , per modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali , in relazione alla situazione , interna od internazionale , dello Stato . Art . 185 Il confino di polizia dura da uno a cinque anni , e si sconta in una Colonia o in un Comune del Regno diverso dalla residenza del confinato . Art . 186 L ' assegnazione al confino di polizia e la durata di questo sono pronunziate dalla Commissione provinciale di cui all ' art . 168 . La Commissione può ordinare l ' immediato arresto delle persone proposte per l ' assegnazione al confino . Art . 187 Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell ' interno per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinando . Art . 188 Contro l ' ordinanza di assegnazione è ammesso ricorso ad una Commissione d ' appello , che risiede presso il Ministero dell ' interno , ed è composta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell ' interno , che la convoca e la presiede , dall ' avvocato generale presso la Corte di appello di Roma , dal capo della polizia , da un ufficiale generale dell ' arma dei Reali carabinieri e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , designati dai rispettivi Comandi generali . Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell ' ordinanza della Commissione provinciale e non sospende l ' esecuzione di essa . Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministro per la esecuzione . Art . 189 Tanto nel caso di confino in un Comune del Regno , quanto nel caso di confino in una Colonia , il confinato ha l ' obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che saranno stabiliti dall ' autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati . La detta autorità , nel fare al confinato la prescrizione di dedicarsi a stabile lavoro , avrà riguardo alle necessità del luogo e dei lavori pubblici da eseguire , giusta le determinazioni delle competenti autorità . L ' assegnato al confino deve , inoltre , uniformarsi a tutte le altre prescrizioni che l ' autorità di pubblica sicurezza riterrà di fare . Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato , redigendone verbale . Art . 190 All ' assegnato al confino può essere , tra l ' altro , prescritto : 1° di non allontanarsi dall ' abitazione scelta , senza preventivo avviso all ' autorità preposta alla sorveglianza ; 2° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora ; 3° di non detenere né portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere ; 4° di non frequentare postriboli , né osterie od altri esercizi pubblici ; 5° di non frequentare pubbliche riunioni , spettacoli o trattenimenti pubblici ; 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ; 7° di presentarsi all ' autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati , e ad ogni chiamata della medesima ; 8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza . Art . 191 Qualora il confinato tenga buona condotta , il Ministro per l ' interno può liberarlo condizionalmente , prima del termine stabilito nell ' ordinanza di assegnazione . Art . 192 Se il confinato prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta , il Ministro per l ' interno potrà rinviarlo al confino sino al compimento del termine , non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena . Art . 193 Il confinato non può allontanarsi dalla Colonia o dal Comune assegnatogli . In caso di contravvenzione , il confinato è punito con l ' arresto da tre mesi ad un anno , e il tempo trascorso in espiazione di pena non è computato in quello che rimane di confino . TITOLO VII CAPO UNICO Del meretricio . Art . 194 Le case , i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall ' autorità locale di pubblica sicurezza , a richiesta dell ' esercente o di ufficio , dichiarati locali di meretricio . Art . 195 Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell ' autorità di pubblica sicurezza . Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall ' autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore . Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio . Il contravventore è punito con l ' arresto non inferiore a sei mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 1000 . Art . 196 Oltre a quanto è disposto nell ' articolo precedente , l ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell ' interesse della pubblica morale , del buon costume e dell ' ordine pubblico . Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso . Non può neppure adibirsi a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all ' istruzione , educazione , o al culto , oppure a caserme , a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione , possa essere , a giudizio dell ' autorità di pubblica sicurezza , occasione di scandalo . Quando un locale , già dichiarato di meretricio , venga a trovarsi nelle condizioni di cui sopra , ne è ordinata la chiusura . Art . 197 Contro qualsiasi provvedimento positivo o negativo dell ' autorità locale di pubblica sicurezza , nelle materie disciplinate dal presente Capo , gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento . Su tali reclami decide una Commissione presieduta dal Prefetto o da un consigliere di Prefettura , da lui delegato , e composta dal podestà o da un suo delegato e da un funzionario del pubblico ministero presso il Tribunale . Il Ministro per l ' interno ha facoltà , nell ' interesse della pubblica morale , del buon costume e dell ' ordine pubblico , di annullare le deliberazioni di detta Commissione , con le quali si autorizzi l ' esercizio di locale di meretricio . Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità . Art . 198 Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere , nei modi indicati nel regolamento , un atto di sottomissione innanzi all ' autorità di pubblica sicurezza , nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l ' esercizio del locale deve essere subordinato . La inosservanza di tali obblighi importa l ' immediata chiusura del locale , salva l ' azione penale . Art . 199 Chi esercita un locale dichiarato di meretricio , qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi , senza consenso dell ' autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l ' arresto non inferiore a tre mesi e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 e sarà obbligato a ridurre le cose in pristino . È sottoposto alla stessa pena l ' esercente che non ottemperi all ' obbligo di notificare all ' autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all ' esercizio del meretricio , e quando scientemente , o per incuria della vigilanza sanitaria , ammetta nel locale o permetta vi rimangano , anche temporaneamente , donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose . Art . 200 I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall ' autorità di pubblica sicurezza . Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l ' arresto non inferiore a un mese e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . Art . 201 Nei locali di meretricio sono vietati : a ) i giuochi , i balli , le feste di qualunque sorta ; b ) lo spaccio di cibi e di bevande . c ) l ' accesso dei minori di anni 18 . È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie , o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere , ovvero in stato di ubbriachezza . Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l ' arresto fino a un anno e con l ' ammenda non inferiore a L . 500 . Art . 202 Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano . Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l ' ordine pubblico e per la sicurezza pubblica , gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di ordinarne lo sgombero . Art . 203 È vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare - - sotto qualsiasi forma o pretesto - - dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro , indumenti o altro oggetto qualsiasi . L ' infrazione a tale divieto è punita con l ' arresto sino a tre mesi e con l ' ammenda da L . 1000 a L . 5000 . Art . 204 Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio , senza la sua volontà , una donna , ancorché essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio , e nonostante qualunque promessa , obbligazione o debito abbia la donna contratto , è punito , con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L . 5000 . Art . 205 Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli , l ' autorità locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi : l ° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare d ' infezione di malattie celtiche ; 2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni ; 3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall ' autorità di pubblica sicurezza o sanitaria , o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale , senza attestazione medica di guarigione ; 4° quando siasi impedito , o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l ' accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita , o siasi impedito o tentato di impedire , o in qualunque modo ostacolato , l ' esercizio delle loro attribuzioni ; 5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201; 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio , a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo . In questo caso non può essere ritirata l ' autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato , e nel caso non sia stato fissato , prima del termine che sarà all ' uopo stabilito dall ' autorità di pubblica sicurezza . Art . 206 Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti l ' autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio , abituale od occasionale , notorio o clandestino o sospetto , quando ragioni di ordine , di igiene , di moralità o sicurezza pubblica consiglino l ' adozione di tale provvedimento . Art . 207 Contro l ' ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo alla Commissione di cui all ' art . 197 . Art . 208 Quando nonostante l ' ordinanza di chiusura , il locale continui a tenersi aperto o in esercizio , o venga riaperto senza il preventivo assenso dell ' autorità di pubblica sicurezza , chi esercisce il locale è punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L . 3000 , salvo l ' applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura . Art . 209 Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio , del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura , per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa , ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo , non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque . Art . 210 L ' autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale , del quale sia stata ordinata la chiusura , sia riaperto allo stesso scopo , prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza . Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio , nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all ' uso delle sostanze stesse , o comunque si permetta o favorisca l ' uso di esse . Art . 211 L ' autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d ' inviarle nelle sale di cura , quando siavi sospetto che sono affette da malattie contagiose . Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita . Art . 212 La dichiarazione di locale di meretricio è revocata , su domanda degli interessati , quando nel locale sia cessato l ' esercizio del meretricio . Art.213 È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico . È del pari proibito : a ) seguire per via le persone , adescandole con atti o parole al libertinaggio , o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento ; b ) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio ; c ) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio . Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo , quando non costituiscano reato più grave , sono punite con l ' arresto fino a sei mesi . TITOLO VIII CAPO UNICO Delle associazioni , enti ed istituti . Art.214 Le associazioni , enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all ' autorità di pubblica sicurezza l ' atto costitutivo , lo statuto e i regolamenti interni , l ' elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci , e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dall ' autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica . L ' obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni , enti od istituti , nelle sedi centrali e locali , e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta . I contravventori sono puniti con l ' arresto non inferiore a tre mesi e con l ' ammenda da L . 2000 a L . 6000 . Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L . 5000 a L . 30,000 , oltre l ' interdizione dai pubblici uffici per cinque anni . In tutti i casi di omessa , falsa o incompiuta dichiarazione , le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto . Art . 215 Salvo quanto è disposto nell ' articolo precedente , il Prefetto ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni , enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgano comunque attività contraria all ' ordine nazionale dello Stato . Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali . Avverso il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro per l ' interno . Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità . Art . 216 Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all ' art . 214 i funzionari , impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato , ed i funzionari , impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni , o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato , delle Provincie e dei Comuni , che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni , enti od istituti costituiti nel Regno , o fuori , ed operanti , anche solo in parte , in modo clandestino od occulto , o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto , sono destituiti o rimossi dal grado e dall ' impiego o comunque licenziati . I funzionari , impiegati , agenti civili e militari suddetti , sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni , enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori , al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi , qualora ne siano specificatamente richiesti . I funzionari , impiegati , agenti civili e militari suddetti , che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione , incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi . Ove siano date scientemente notizie false od incomplete , la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi . Art . 217 Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un ' associazione , ente od istituto , costituito od operante nello Stato , è punito con l ' ammenda da L . 100 a L . 1000 . Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L . 3000 a L.10,000 . Art . 218 Sotto il nome di associazioni s ' intendono i partiti , i gruppi e le organizzazioni politiche in genere , anche temporanee . TITOLO IX CAPO UNICO Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra . Art . 219 Nel caso di pericolo di disordini il Ministro per l ' interno , con l ' assenso del Capo del Governo , o , per delegazione , i Prefetti hanno facoltà di dichiarare , con decreto , lo stato di pericolo pubblico . Art . 220 Durante lo stato di pericolo pubblico l ' autorità provinciale e circondariale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per il ripristino e per la conservazione dell ' ordine . Art . 221 Oltre a quanto è disposto nell ' art . 2 , qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l ' intero territorio del Regno , il Ministro per l ' interno ha facoltà di emanare ordinanze anche in deroga alle norme del diritto comune , sulle materie che abbiano comunque attinenza all ' ordine pubblico e alla sicurezza pubblica . I contravventori alle prescrizioni di dette ordinanze sono arrestati e puniti con l ' arresto non inferiore a un anno , salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi nei singoli casi . Con le stesse pene sono puniti coloro che contravvengano alle ordinanze emanate dal Prefetto , in virtù dei poteri conferitigli dall ' art . 2 , quando esse siano emanate durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico . Art . 222 Ove sia necessario di affidare all ' autorità militare la tutela dell ' ordine pubblico , il Ministro per l ' interno , con l ' assenso del Capo del Governo , o , per delegazione , i Prefetti possono dichiarare , con decreto , lo stato di guerra . Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti . La facoltà di emanare ordinanze , in tal caso , spetta all ' autorità che ha il comando delle forze militari . I contravventori sono puniti con le pene stabilite nel primo capoverso dell ' articolo precedente . Art . 223 Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisca all ' ordine pubblico . Per ciò che riguarda l ' ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l ' autorità militare ritenga di delegare ad esse . Art . 224 Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato , la pubblica Amministrazione o l ' ordine pubbilico , ovvero contro le persone o la proprietà , quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto . TITOLO X CAPO UNICO Disposizioni finali e transitorie . Art . 225 Il Ministro per l ' interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento generale per l ' esecuzione del presente testo unico e i regolamenti speciali che siano necessari per determinate materie da esso regolate . Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l ' arresto fino a due mesi o con l ' ammenda fino a L . 1000 . Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati , rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente testo unico , in quanto non contrastino con le norme in esso contenute . Art . 226 Fino all ' attuazione del nuovo Codice penale rimangono in vigore le disposizioni contenute nell ' art . 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 , nonché nel capo IV del titolo III e nell ' art . 123 della stessa legge relativamente ai casi di assegnazione al domicilio coatto non riprodotti come casi di assegnazione al confino di polizia nel presente testo unico . Fino all ' attuazione dello stesso nuovo Codice penale sotto il nome di delitti contro la personalità dello Stato s ' intendono i delitti contro la sicurezza dello Stato . Art . 227 Le assegnazioni al domicilio coatto , pronunziate a termini del capo V del titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 , s ' intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia a termini del presente testo unico . Art . 228 Le denuncie per ammonizione , sulle quali , all ' entrata in vigore del presente testo unico , non sia stato provveduto con ordinanza del presidente del Tribunale o del giudice delegato sono trasmesse per l ' ulteriore corso , a cura delle cancellerie dei Tribunali , al Prefetto della Provincia . Sui reclami contro le ordinanze già emesse dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato e tuttora pendenti provvede il primo presidente o il consigliere d ' appello , a termini del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 , n . 6144 . Art . 229 L ' art . 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale , approvato con R . decreto 26 giugno 1924 , n . 1058 , è abrogato . I ricorsi , che all ' atto di pubblicazione del presente testo unico siano stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non ancora risoluti , sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto . Art . 230 Per gli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche esistenti , al giorno dell ' entrata in vigore del presente testo unico , presso enti collettivi o circoli privati può essere , entro sei mesi dal giorno stesso , concessa la licenza , ancorché sia superato il rapporto limite . La concessione della licenza è subordinata all ' accertamento che l ' ente collettivo o circolo privato non sia costituito al solo fine del consumo di bevande alcooliche . Art . 231 I passaporti per l ' estero rilasciati , anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico , nel Regno o all ' estero , a favore di persone che alla data della pubblicazione stessa si trovino nel Regno , si considerano scaduti e nulli . Art . 232 Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale , il turpiloquio , la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti , quando la legge non stabisca una pena più grave , con l ' ammenda fino a L . 2000 . La pena è dell ' ammenda da L . 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico . Art . 233 L ' obbligo di esibire la carta d ' identità , nei casi previsti dal presente testo unico , eccetto in quello contemplato nell ' art . 3 , comincerà a decorrere tre mesi dopo l ' entrata in vigore del testo unico .
StampaQuotidiana ,
Il Comitato Centrale dell ' Associazione Nazionalista Italiana ha votato il seguente ordine del giorno : Il Comitato Centrale dell ' Associazione Nazionalista Italiana ; constatato che il Governo disgregatore e rinunciatore di Nitti è caduto esclusivamente perché l ' Italia è insorta contro lo scempio della sua vita statale e nazionale all ' interno e quello del suo diritto e della sua dignità all ' estero e specialmente nel vitale problema dell ' Adriatico ; deciso come sempre a non ammettere all ' azione politica nazionalista altra misura che il supremo interesse dell ' Italia ; riafferma l ' urgenza della restaurazione dell ' autorità e della funzione dello Stato , e la necessità della soluzione italiana del problema adriatico , che si concreta nella applicazione del Trattato di Londra e nel rispetto dell ' autodecisione di Fiume ; si dichiara pronto a combattere con tutte le sue forze , così come ha fatto per il Ministero Nitti , qualunque Gabinetto non sia per adempiere tali doveri , nella certezza che contro le necessità storiche della Patria , dal nazionalismo costantemente propugnate , non si governa ; e frattanto delibera di intensificare la propaganda ai fini sopra indicati . Quest ' ordine del giorno , nel quale è fissata in termini chiari e precisi la posizione del Nazionalismo di fronte al nuovo Ministero , fa giustizia di tutte le deformazioni , che gli organi rinunciatori vanno facendo dell ' opera nostra . Ma quest ' atteggiamento , che possiamo definire di vigile e diffidente attesa : diffidenza giustificata dai precedenti dell ' uomo chiamato a presiederlo , attesa giustificata dalle ragioni intrinseche della situazione politica , di cui il nuovo Ministero è l ' espressione ; non può essere adeguatamente valutato se non mettendolo in relazione appunto con le critiche onde è stato fatto segno e con gli autori di queste critiche . È sintomatico il fatto che dell ' antico interventismo antigiolittiano , sola quella parte che , disertando dalle ragioni nazionali della nostra guerra , per attribuirle un sedicente e donchisciottesco preminente carattere europeo e democratico , sostenne il Ministero Nitti ed oggi si schiera contro il nuovo Ministero precisamente per quel tanto di carattere antirinunciatore ; che si presume debba avere ; è sintomatico , diciamo , il fatto che dell ' antico interventismo solo la parte che tradì , nella rinuncia , la ragione vera e propria della nostra guerra , si faccia oggi innanzi per rimproverare al nazionalismo di abbandonare la sua posizione storica di fronte a Giovanni Giolitti . Che essi stessi abbiano già abbandonata la posizione storica iniziale dell ' intervento di fronte all ' Italia e alla vittoria e rinnegata l ' antica solidarietà interventista , dileggiando sotto la qualifica dispregiativa di fascisti tutti coloro che mantennero ferma la pregiudiziale delle integrali rivendicazioni nazionali di fronte alla politica di dedizione e di rinuncie dell ' on . Nitti , sono fatti che non contano : oggi il mito dell ' interventismo , già relegato in soffitta durante il governo Nitti favorito da neutralisti e socialisti di tutte le gradazioni , deve rivivere e riprodurre in Italia l ' antica divisione , non tanto per rendere impossibile all ' on . Giolitti di governare , quanto per rendere impossibile l ' attuazione di un programma nazionale all ' interno e all ' estero : cioè la restaurazione dell ' autorità e della funzione dello Stato e la soluzione italiana del problema adriatico . Si dice : è un ' illusione sperare che un simile programma possa essere realizzato da un Ministero , presieduto dall ' on . Giolitti , anche se di esso facciano parte soltanto uomini rappresentativi dei partiti che furono per l ' intervento e parteciparono ai ministeri di guerra . Rispondiamo che il nazionalismo , per mantenere la sua posizione strettamente aderente ai fini nazionali che si propone , non ha bisogno di fare atti di preventiva fiducia verso il nuovo Ministero , ma nello stesso tempo , non può non tenere conto che il nuovo ministero emana da una situazione politica determinatasi in perfetta antitesi con quella rappresentata dall ' on . Nitti , che i rinunciatori e i sabotatori dello Stato vorrebbero perpetuare . La posizione dei nazionalisti verso il nuovo Ministero , risulta chiara dal contrasto fondamentale , in cui essa viene a trovarsi di fronte alla posizione rispettivamente assunta verso lo stesso Ministero dall ' elemento nittiano e rinunciatore . I nazionalisti subordinano la pregiudiziale personale alla pregiudiziale nazionale . I rinunciatori mettono avanti la pregiudiziale personale per confondere ed annullare quella nazionale . Agitare intempestivamente la pregiudiziale personale vorrebbe dire confondersi e fare il gioco dei rinunciatori , i quali non esiterebbero un solo istante a diventare giolittiani se avessero la certezza o soltanto la speranza che l ' on . Giolitti fosse disposto a mettere la sua innegabile capacità di governo a servizio del programma dell ' on . Nitti . L ' antigiolittismo dei nazionalisti , se ha da essere , non sarà quello stesso dei rinunciatori , che sfruttano le ragioni storiche nazionali dell ' interventismo a vantaggio di un programma attuale antinazionale , ma sarà l ' antigiolittismo della nuova , Italia , che con la sua implacabile opposizione , rese impossibile il governo dell ' on . Nitti .
StampaQuotidiana ,
Noi non attendevamo affatto dall ' onorevole Giolitti e da coloro che con lui hanno accettato di essere al governo la resurrezione dello spirito nazionale , che è e dev ' essere tutt ' uno con la volontà della guerra e con la coscienza della vittoria . Se quest ' attesa fosse stata in noi avremmo tradito non soltanto il senso storico della guerra e della vittoria , che abbiamo difeso contro tutte le avversioni e tutte le deformazioni , ma anche il buon senso politico . Conosciamo la realtà mostruosa che s ' è voluta sovrapporre a mortificare , corrompere , sopraffare lo spirito nazionale . Sappiamo , per averle volta a volta definite e combattute , le forze che , derivanti dal fondo secolare ed ereditario di servitù , hanno resistito prima , poi tentato di trionfare della massima prova , affrontata e superata con la guerra e con la vittoria della Nazione italiana per raggiungere la sua unità storica di potenza europea e mondiale . Si sono chiamate socialismo ufficiale , neutralismo , vilsonismo rinunciatore e traditore della vittoria . Ad esse si è aggiunta e per esse ha prevalso un ' altra forza esterna , potentissima , la coalizione degli Alleati e dell ' Associato , sicché mentre quelle travagliavano e assalivano la formazione dell ' unità , questa si opponeva all ' affermazione di potenza . In questa realtà mostruosa , minacciante l ' esistenza stessa della Nazione dopo Caporetto , ingigantitasi nell ' antitesi alla vittoria , e che trovava figure e forze rappresentative o complicità passive in coloro stessi che avevano la responsabilità della guerra , lo spirito nazionale non ha avuto al governo alcun interprete risolutivo , capace di dominare le forze avverse . Tanto vero che , subito dopo la vittoria , gli uomini ch ' erano al governo , assunsero un contegno di difesa , come di chi dovesse accettare il compito di ridurre al minimo il danno di quelle forze avverse , non di chi sentisse col diritto e col dovere di una prova , mirabilmente superata . Tanto vero che da allora cominciò il pericolo e il danno di promesse fatte dal banco del governo e non mantenute negli atti . Non pareva tuttavia che la crisi antinazionale potesse essere unificata in un ' opera di distruzione , quando un uomo , l ' onorevole Nitti , impadronitosi con un colpo di mano del potere , esercitò questo in nome di tutte le forze avverse alla vittoria , del socialismo ufficiale , del neutralismo , del vilsonismo rinunciatore , della sottomissione alla coalizione ostile degli Alleati e dell ' Associato . In un anno l ' opera di quest ' uomo , che nel mito della guerra prenderà statura e figura di uno gnomo distruttore , attraverso la negazione della vittoria , ha attaccato l ' esistenza stessa della Nazione e dello Stato . Dopo Caporetto , bastò un fiume a separare l ' Italia dal dominio straniero . Ieri , in questa rivolta matricida , patrocinata dal governo , l ' Italia non sapeva più come e dove trovare una barriera contro il tradimento interno e l ' umiliazione esterna . Il gabinetto Giolitti , con l ' uomo che ne è a capo , è necessariamente , fatalmente , la risoluzione empirica , nel mezzo parlamentare quale è , di una superstite volontà di resistenza dello Stato e della Nazione non ad una rivoluzione , e cioè ad una violenza consapevole come strillano le nostre scimmie leniniste , ma ad una mania suicida , ad una medievale voluttà di dissolvimento , qual è stata impersonata dall ' on . Nitti . Sicché proprio noi , proprio perché vogliamo esser voce di quello spirito nazionale , che è tutt ' uno con la coscienza della vittoria , né abbiamo atteso né abbiamo desiderato tentativi verbali , nelle dichiarazioni di ieri , per ricongiungersi ad una fase storica , quella della grande guerra , che resta un fatto nazionale , dal quale l ' on . Giolitti si sequestrò . L ' atto politico , che si chiama fiducia , e che non dovrebbe esser confuso con le esigenze parlamentari , e che serba per noi intatto il valore di una comunione di coscienze , e che oggi dovrebbe esser fatto in nome dello spirito nazionale , non poteva e non può essere da noi compiuto , poiché ci era impedito dalla storia . E , diciamo la verità , ci avrebbe repugnato se ad esso l ' on . Giolitti si fosse indotto ad avvicinarsi con inaccettabili esercitazioni rettoriche . Siamo però disposti , appunto per la posizione storica che nella guerra e nella vittoria noi abbiamo mantenuta e in contrasto ha mantenuto l ' on . Giolitti , a riconoscere come una elementare onestà il proposito delle aride , scarne dichiarazioni di ieri , di fondarsi sulle constatazioni della realtà presente , sulle indicazioni di alcune cause di imponente forza materiale , per esporre un programma di governo , senza tentare di ricongiungersi o anche di inquadrarsi nel grande fatto della nostra storia nazionale , europea e mondiale . Non sum dignus , può anche aver pensato l ' on . Giolitti , e sta bene . La posizione storica del gabinetto è tutta dunque nella realtà di oggi , nella contingenza torbida dell ' ora . Non è nella storia di ieri , e vedremo quanto potrà essere nella storia di domani . Per oggi , rimaniamo nell ' oggi , dopo aver segnate le proporzioni di questo tentativo , anzi di questo proposito di governo , e possiamo , nell ' attesa degli atti , considerare il valore dell ' azione promessa . In politica estera l ' enunciazione è generica , ma nella volontà di ristabilire rapporti normali con tutti è implicita la politica di indipendenza che , nel crollo di quella comune della Intesa , deve esser ripresa . Non c ' è altro , e poteva esserci altro , ma dopo tanto logorio di promesse non mantenute , di soluzioni proposte e non accettate , anche la pausa potrebbe essere un proposito . Nella pausa una commissione parlamentare farà scuola di politica estera . Ce n ' è bisogno perché la Camera è analfabeta . Ma sul funzionamento , sui poteri , necessariamente consultivi della Commissione , soltanto la pratica darà materia a giudizio , ché nessuna cosa è buona o cattiva in sé . Noi ad ogni modo crediamo che la politica estera non è politica di segreti . Tanto vero che basta studiarla per capirla , basta sentirla nazionalmente per eseguirla . Infatti il pessimo di questa politica non è effetto di un conflitto di attribuzioni , ma è stato ed è la conseguenza del non capire e del non sentire , o del capir male e del sentire contro l ' Italia . Insomma la Commissione parlamentare può essere un mulino a vento , e non c ' è per ora da combatterla a priori . Noi intanto per essere brevi , ci possiamo risparmiare di ripetere oggi il nostro programma di politica estera , di riaffermare la volontà di impegnare per esso tutte le forze che sentono nazionalmente , e però di vegliare su qualsiasi atto del governo , dovunque se ne possano compiere . Ieri non ce n ' è stato nessuno , ma , dopo Nitti , non c ' è stato quello di sottomettersi alle imposizioni straniere . Ecco tutto . Nella politica interna sono elencati propositi di azione con una sola proposta di riforma : l ' autonomia alle provincie e ai comuni . Non è il caso di contrapporre a questa parte la solita esercitazione verbale , che affligge tutto il riformismo italiano . Si tratta di sapere , per noi , se lo Stato esisterà ancora . Nella politica economica e finanziaria è tipico il tentativo , del quale soffre la borghesia italiana da quando abdicò al socialismo demagogico le ragioni ideali e nazionali della sua esistenza storica , di difendere lo Stato e il suo credito non con un proposito consapevole e meditato , ma con una sottomissione a formule che sono state avvalorate in uno smarrimento generale di principii e per uno scopo distruttivo dello Stato stesso . L ' onorevole Nitti era riuscito ad avvalorare ancora più questa disintegrazione di criterii e di atti , continuando a predicare dal governo le necessità dei sacrifici , in modo da accreditare esso stesso la campagna contro una resistenza avida e sfruttatrice degli spostamenti di ricchezza creati dalla guerra . L ' on . Giolitti vuol tagliare il nodo gordiano . Vuole uccidere la demagogia con la demagogia . L ' errore , vecchio , è oggi portato ai suoi limiti estremi , poiché nella perpetuazione di esso si sono purtroppo consumate molte forze che potevano vincerlo . Ancora una volta l ' Italia è chiamata non ad un atto di riflessione , non ad un superamento di illuminata coscienza , non ad un proposito maturo , ma ad un esperimento sulle resistenze vive della nazione , sulla resistenza delle forze elementari di ogni ordine economico , sulla risoluzione dell ' errore nell ' accettazione dell ' errore . Questo è così tipico nella chirurgia finanziaria , ieri verbalmente adottata dal governo , che l ' on . Giolitti , dopo aver indicato alcuni modi di riduzione delle importazioni , ha taciuto del modo di assicurare le esportazioni , e cioè la produzione , e cioè l ' attività economica della Nazione , sui cui margini deve vivere una sana finanza . Ed è questo invece oggi il problema fondamentale , di ordine sociale , di iniziativa , di danaro e di tecnica , di conquista di mercati , e cioè di energia dinamica all ' interno e all ' estero , che impedisca sia l ' Italia travolta o diminuita in questa crisi di ricostituzione mondiale , che segue alla guerra . Ma già questo appartiene ad una visione più larga . E questo governo invece si confessa , in realtà , non come la reazione accusata dai socialisti per far credere che essi sono per la rivoluzione , ma come un reagente ad una minaccia di sfacelo . I socialisti , che anch ' essi sono in fondo impauriti da questa minaccia , sono stati paralizzati e forniti di un alibi con l ' accettazione di alcune loro formule . Ieri abbiamo così avuto un tentativo parlamentare di ristabilire l ' equilibrio nel mezzo , da cui le istituzioni che ci reggono , vogliono sian tratti i governi , e cioè nel Parlamento . Per avere almeno un Governo , per rappresentare lo Stato . Quanto alla Nazione , popolo , civiltà , tradizione , forza insopprimibile , coscienza e volontà avvenire , essa per ora , ha soldati , non ha quadri . Aspetta che venga la sua ora .
StampaQuotidiana ,
Ieri la Camera ha preso le vacanze dopo quarantasei giorni d ' intenso lavoro . Non diciamo che tutti i problemi che essa ha affrontati siano stati risoluti definitivamente , e tanto meno che i provvedimenti concreti da essa adottati siano tutti veramente utili e tali da non far rimpiangere la sua inattività . I provvedimenti finanziari , alla cui confezione furono dedicate gran parte delle sue fatiche , per una buona metà rappresentano più un ' offa gittata dal Governo alla demagogia , che un sistema di utili provvidenze destinate a risanare la finanza dello Stato e a liberare l ' economia nazionale dalle angustie in cui versa , e attendono di essere temperati e corretti in pratica da una saggia opera d ' interpretazione , perché il loro rendimento non vada a totale detrimento dell ' economia generale . Ma quale che sia l ' entità e la bontà delle soluzioni concrete da essa prese , un problema d ' importanza pregiudiziale , e che già era stato definito insolubile , è stato invece risoluto dalla nuova Camera , in questi quarantasei giorni di attività parlamentare , in modo abbastanza soddisfacente : ed è il problema del proprio funzionamento . Da vari anni la Camera non lavorava e la sua inattività era diventata pericolosa al Paese . Perché in astratto si può anche discutere se sia migliore un regime , nel quale la facoltà di legiferare spetti al Governo , salvo un semplice diritto di controllo al Parlamento , ma quando in concreto il potere legislativo risiede nel Parlamento e questo , per propria insufficienza , se ne spoglia a favore del Governo , il danno è grave ed evidente . Di tutti i regimi il peggiore è sempre quello della illegittimità e del disordine . E un parlamento che deve funzionare , secondo un compito costituzionale ben definito , quando non adempie al suo compito , rappresenta un principio di disordine e del peggior disordine , come quello che vien dall ' alto . Ora in Italia eravamo appunto a questo . La vecchia Camera non funzionava , perché sorpassata dagli avvenimenti e sopravvivente alla sua stessa esistenza legale . La nuova Camera non funzionava perché nata e mantenuta artificialmente in una atmosfera di faziosità . Al momento della sua nascita , il Governo , suggestionato dalla visione apocalittica dei prossimi rivolgimenti banditi dai socialisti , non ebbe cura di organizzare e ravvivare , come era suo elementare dovere , la resistenza dei partiti costituzionali . E dopo aver ceduto alla faziosità dei socialisti al momento delle elezioni , il Governo riuscì ad attrarre nell ' orbita della propria faziosità la nuova Camera , con lo spauracchio di rivolgimenti costituzionali in senso inverso . Ora come poteva funzionare una Camera , che era sorta e si manteneva sotto l ' incubo di tali speranze e di tali paure ? Come poteva essere l ' organo costituzionale normale di un regime , del quale sentiva e sosteneva la precarietà ? L ' assemblea , in tali condizioni , aveva smarrita la coscienza stessa del suo essere , non sapeva bene se fosse una assemblea legislativa o una costituente . In realtà , nata dal disordine , era diventata uno strumento del disordine . Organo sovrano di un regime , si era posta fuori e contro il regime stesso . Ora il principale merito di questi quarantasei giorni di lavoro parlamentare è appunto questo di avere ridato alla Camera la coscienza della propria funzione e al Paese la sensazione che la crisi di regime , che si era pronunziata non tanto nei fatti esteriori quanto nella coscienza del Parlamento , è stata superata . Noi dobbiamo riconoscere all ' on . Giolitti il merito di aver compiuto questa difficile opera di restaurazione costituzionale , essenzialissima alla restaurazione dell ' ordine nel Paese . E l ' ha ottenuta in un modo semplicissimo : facendo lavorare il Parlamento . L ' inattività del Parlamento era esiziale al Paese , molto più del suo cattivo lavoro , perché in essa sorge e cresce la coscienza della inattualità del regime , cioè il mito della rivoluzione . L ' on . Giolitti ha rotto il circolo vizioso : facendo lavorare il Parlamento , l ' ha fatto rientrare nel regime . Così dopo le mediocri discussioni sui provvedimenti finanziarii , siamo giunti alle ultime discussioni sulla politica estera improntate ad uno spirito nazionale che qualche mese fa sarebbe stata follia sperare dalla Camera attuale : i socialisti hanno sì ripetute le loro pregiudiziali internazionaliste ed antinazionali , ma la Camera ha potuto discutere dal punto di vista nazionale i grandi problemi della politica estera . Con che si è avuta la dimostrazione pratica che una Camera , con 156 socialisti , può ancora funzionare , restando nello spirito nazionale e costituzionale . E ciò rappresenta un largo guadagno per il Paese , che soprattutto ha bisogno di ordine . A tale restaurazione costituzionale della funzione parlamentare , ha contribuito non poco anche il giovane Presidente della Camera , il quale nel dirigere i lavori dell ' Assemblea , è stato un ottimo presidente tecnico , ma non ha mai sacrificato alle esigenze della tecnica le ragioni della dignità nazionale , dando così la prova d ' una chiara intelligenza e d ' un senso politico altissimo , che hanno finito per imporsi a tutta l ' assemblea . Ora che l ' ordine regna in alto , abbiamo ragione di sperare che il Paese possa riprendere tranquillamente l ' interrotto cammino verso le sue migliori fortune .
StampaQuotidiana ,
Elemento profondamente caratteristico della nuova situazione parlamentare , che rispecchia tutto un nuovo orientamento dello spirito pubblico italiano , è la costituzione di un gruppo nazionalista nella Camera della XXVI legislatura . Sia lecito a questo giornale manifestare la propria compiacenza per un tale risultato , a cui esso sa di avere , in parte almeno , contribuito con una ostinata propaganda più che decenne . Il nostro movimento politico ebbe fin dal suo sorgere una piccola pattuglia di punta a Montecitorio . Era composta di due o tre militanti irregolari , giunti in Parlamento con diversa qualifica , raccoltisi sotto la nostra eterodossa bandiera quale per vocazione temeraria , quale per gusto sportivo : degno fra tutti di memoria , di gratitudine e di ammirazione per l ' ardimento , per la serietà , per la fede , per il valore , Piero Foscari , che primo nella Camera italiana imbevuta di quietismo socialdemocratico , osò parlare di nazionalismo e indicare all ' Italia nel mare e oltre il mare le mète del suo volere e del suo avvenire . Qualche fortunata se pure sporadica affermazione elettorale permise ai nazionalisti di conquistare , per la XXIV legislatura , una rappresentanza parlamentare alquanto più salda , che , sfidando serenamente le impopolarità paventate dalle maggioranze , seppe presagire la guerra , dichiararne la necessità e concorrere con le altre forze lealmente nazionali della Camera a difendere la guerra stessa durante il suo svolgimento , rivendicarne i fini nazionali , custodirne i frutti vittoriosi . La dittatura sediziosa dell ' on . Nitti ottenne di ridurre nuovamente ad appena tre , con le nefaste elezioni generali del 1919 , il numero dei deputati nazionalisti ; ma per pochi che fossero gli onorevoli D ' Ayala , Federzoni e Siciliani bastarono a mettere in mora il baldanzoso autocrate disfattista e sopra tutto a denunziare i disastrosi effetti della sua politica di sistematica demolizione della vittoria . Si può ben dire che il tradimento adriatico , del quale oggi ha acquistato piena e dolorosa consapevolezza la più gran parte dell ' opinione pubblica , fu rivelato a questa dalla tempestiva , pertinace e quasi disperata protesta dei deputati nazionalisti , che ebbero poi l ' onore di guidare al non inutile cimento il manipolo degli oppositori del Trattato di Rapallo . Antesignani efficaci e sicuri di tutto quanto oggi il fascismo ha di sanamente e fortemente italiano , in tempi nei quali gli uomini del fascismo non potevano essere ancora politicamente nati o servivano con non minore entusiasmo altre idealità , i pochi deputati nazionalisti , isolati , abbandonati da tutte le vigliaccherie dei partiti medi alla tracotanza rissosa della trionfante Estrema socialista , solo nel periodo più recente sostenuti un poco dagli ultimi superstiti della vecchia gloriosa Destra liberale , fecero onoratamente per due legislature il loro dovere . Propugnarono senza timore alla Camera , la liberazione della Nazione dalla tirannide demagogica dei rossi , allorché costoro erano onnipotenti . Vi propugnarono una politica di giusta espansione nazionale , quando la codardia era , nel Governo e nel Parlamento , vantato sinonimo di saggezza e di prudenza . Vi propugnarono il rinnovamento della vita pubblica italiana , fuori delle torpide clientele oligarchiche dei partiti e degli uomini , che avevano attossicato il popolo e disgregato lo Stato . Adesso sono ritornati a Montecitorio cresciuti , ancor più che di numero , di autorità e di importanza . Stavolta essi sono , anzitutto , non più esponenti di situazioni particolari o locali , personalmente aderenti , dentro la Camera , a un dato indirizzo programmatico ; bensì rappresentanti diretti di una parte politica che ha ormai una sua forza , sia pure ancora iniziale , nel Paese , e che con questa ha tenuto gagliardamente un vasto tratto del fronte comune nell ' ultima battaglia impegnata dai partiti nazionali contro i nemici interni . Di più , se la schiera è tuttora esigua , essa compone in realtà una élite omogenea e armoniosa , in cui a parlamentari già anziani e sperimentati ma sempre ardenti di giovanile , spregiudicata combattività , sono venuti ad aggiungersi uomini di eccezionali attitudini , ognuno dei quali può dare in Parlamento un prezioso contributo alla causa e alla propaganda dell ' idea nazionalista : e già lo si vide dalla tempestosa discussione della prima tornata parlamentare , a cui tre oratori nazionalisti parteciparono , fiancheggiando cordialmente e vigorosamente l ' azione dei colleghi fascisti . D ' altra parte il modo stesso come si è pervenuti alla costituzione del gruppo , senza accattare inscrizioni di qua e di là pur di ingrossare le file , ma curando solo l ' identità delle convinzioni e dei propositi , è stato in un momento in cui altri aggruppamenti parlamentari danno così grottesco spettacolo di opportunistiche fusioni e confusioni un esempio unico più che raro di sincerità politica ; qual è stata anche la prontezza coraggiosa con che un Paolucci , un Gray , un Siciliani , alieni da ogni vieto calcolo di convenienza egoistica , hanno risoluto delicate posizioni elettorali che troppi altri avrebbero desiderato perpetuare in un fruttuoso equivoco . Necessariamente autonomo per la dottrina originale e profonda a cui si inspira e per la ferrea disciplina ond ' è vincolato , cosciente delle proprie possibilità ma legittimamente orgoglioso della propria missione , il gruppo parlamentare nazionalista non pensa ad assorbire alcuno né teme di essere comechessia assorbito o rimorchiato da altri . Esso intende tuttavia offrire , e offrirà certo , nella situazione presente , la misura massima della sua capacità di azione positiva col cooperare a un grande compito politico e storico : la risurrezione di una Destra nazionale nella Camera italiana . L ' appello schietto dei deputati fascisti trova una rispondenza viva e spontanea , oltre che nella volontà dei nazionalisti , nella condizione obiettiva delle cose , che , a malgrado di ogni proclamato o sottinteso dissenso , accomuna fatalmente oggi e accomunerà domani quelli che fino a ieri combatterono insieme per la stessa fede . E coi liberali dell ' antica Destra i nazionalisti hanno legami di indimenticabili mutue solidarietà che , anche volendo , non si potrebbero infrangere . L ' alleanza di queste energie sane sorge dunque naturalmente , per contrapporre con virile concordia ai verbalismi equivoci e presuntuosi della molteplice socialdemocrazia , paraninfa compiacente fra Turati e Cocco Ortu , le ragioni nude e perenni della realtà nazionale . Sarà una lotta aspra , lunga , incessante , difficilissima . Ma averla provocata , dopo tanti anni da che gli avversari si erano assuefatti a trionfare senza combattere , è già aver dimostrato di saperla vincere . E la Destra nazionale la vincerà .
CONTRO IL NITTISMO ( - , 1921 )
StampaQuotidiana ,
Mentre il Governo abolisce il monopolio del caffè e i commenti degli economisti « del senno di poi » vengono a dire quello che noi da un pezzo sapevamo , e cioè che questo monopolio non solo non ha reso nulla allo Stato , ma si è risolto effettivamente nella perdita di qualche milione , l ' on . Nitti cui spetta la gloria di questi nefasti monopolistici , lotta nella nativa Lucania a riconquistarsi il pericolante favore degli elettori con tutti i lenocinii della sua consumata arte politica . Che un ex Presidente del Consiglio , meridionale per giunta , debba , a nemmeno un anno di distanza dall ' abbandono del potere , temere la sorte dell ' urna se non precisamente per sé , certo per i propri compagni di lista , è fenomeno nuovissimo nelle cronache politiche italiane ed è , soprattutto , gravemente dimostrativo nei confronti dell ' on . Nitti . A spiegarlo , non basta l ' accanimento degli avversari politici , anche se questi avversari politici abbiano la forza e l ' abilità dell ' on . Giolitti . Se la Basilicata che era il feudo politico di Francesco Nitti minaccia di abbandonarlo , oggi , vuol dire che tutto il sistema politico che nel nittismo si riassumeva , è condannato inesorabilmente ; vuol dire che la caratteristica che le imminenti elezioni vanno assumendo , è precisamente questa : « contro il nittismo » . Così considerato , l ' episodio dell ' accanimento che i nittiani portano nella lotta elettorale della Basilicata , diventa l ' esponente della situazione elettorale del Paese . Gli stessi blocchi nazionali , che cosa sono mai se non la difesa della Nazione fatta dalla Nazione stessa contro i pericoli mortali formati attraverso e grazie alla politica nittiana ? Basti osservare il nucleo centrale che dovunque li informa per convincersene . Questo nucleo è , dovunque , costituito dai nazionalisti e dai Fasci . Ora , che cosa sono i Nazional - Fascisti se non la reazione spontanea formatasi nell ' elemento più giovane , più ardito , più saldo del Paese contro quegli eccessi del socialismo degenerato in bolscevismo che avevano trovato in Francesco Saverio Nitti l ' avallante e il legittimatore ? È storia di ieri . Chi aveva permesso si formasse in Italia l ' ambiente donde scaturì l ' ultima Camera dei Misiano , dei Riba , degli Abbo , dei Giulietti , se non colui che aveva insultato alla guerra e ai suoi Martiri amnistiando i disertori , che aveva svalorizzato la vittoria prostituendo l ' Italia con tutte le rinunzie supinamente accettate ; lamentando , dal banco del Governo , in faccia al mondo intero , la miseria e la fame del Paese di contro ai pochi coraggiosi che osavano prospettare ed esaltare i diritti del sacrificio gloriosamente sostenuto ? Wilson diceva : « Fiume , no ! » e Nitti , senza nemmeno curarsi di vedere se dietro questo « no » ci fosse davvero il veto degli Americani o non soltanto quello della banca ebraica internazionale , rispondeva : « Sta bene , no » . Inghilterra e Francia , alle nostre legittime richieste perché ci fosse assegnata , nella ripartizione delle fonti di approvvigionamento di materie prime e di combustibile la parte che ci spettava , rispondevano : Dei bacini metalliferi , minerari , carboniferi ? che bisogno ne avete ? Pensiamo noi a darvi il carbone e a darvi i minerali . Anzi ve li portiamo in casa con le nostre stesse navi : che volete di più ? E Nitti , supino a ringraziare : Ma benissimo ; oh quanto siete generosi ! Qualcuno tentava bene di protestare , in Parlamento e nel Paese , ma Nitti aveva trovato la formula per far stare tutti zitti : Per carità ! mi volete rovinare ? Non sapete che l ' America non ci dà più né un soldo né un chicco di grano se non stiamo zitti e buoni ? Non sapete che abbiamo la fame alle porte ? la fame e la rivoluzione ? La rivoluzione minacciava davvero . Ma creata , o almeno , permessa da lui . Fu sotto di lui , lui consenziente , che la masnada bolscevica trovò le sue più spavalde audacie : esponente di tutti gli insulti quotidiani al tricolore , la quotidiana aggressione ai militari di qualunque grado e di qualunque arma . Fu sotto di lui , lui consenziente , che Enrico Malatesta rientrò in Italia e poté organizzare , fra uno sventolio di bandiere rosse , quel giro trionfale di propaganda comunista che trovò poi la sua eco quotidiana e stabile nella Umanità Nuova e , più tardi , il suo apogeo nelle bombe del Diana . Sotto di lui , infine , che gridare : Viva l ' esercito ! Viva l ' Italia ! fu considerato sedizione e l ' esporre il tricolore , provocazione delittuosa . Né meno grave di questa , politica e diretta , è la responsabilità di Francesco Nitti nello svolgimento della vita economica del Paese durante il suo avvento al potere . Nessuno dei problemi che erano imposti , e urgentemente , dalla necessità del riassetto e della ricostruzione , venne da lui risolto . Viceversa , si affermò attraverso due capisaldi economici ugualmente disastrosi : i monopoli e gli aggravi fiscali . Coi primi rovinava il commercio del Paese ; con l ' altro rovinava le industrie colpendole nel momento in cui esse dovevano superare la doppia crisi del passaggio dalla guerra alla pace e della intensificazione della produzione imposta , quest ' ultima , e dalla necessità di ridurre al minimo le importazioni dall ' estero e da quella di assicurare lavoro alla larga disponibilità di mano d ' opera che la cessazione della guerra gettava sul mercato . Fu in questo momento che il Nitti mentre da una parte liquidava la situazione delle industrie , nei rapporti con il Governo , con uomini che erano gli esponenti dei criterii e dei postulati dell ' alta banca internazionale escogitava dall ' altra il decreto sulla nominatività dei titoli che veniva a distogliere il capitale privato dall ' impiego in titoli industriali . Fu in questo momento che egli cedette al Giulietti , a prezzo vilissimo , i vapori per la costituzione di quella « Cooperativa Garibaldi » , che doveva essere non soltanto un termine di concorrenza sleale contro i piccoli armatori che costituiscono per tradizione la forza intima della Marina mercantile italiana , ma ancora e purtroppo , il seme del bolscevismo trasportato in seno della Federazione Marinara ed esaltato , attraverso la bandiera rossa comunista issata sull ' albero maestro dei vapori della Cooperativa . Prosperava l ' impresa Giulietti sotto le ali protettrici del Nitti , ma intanto rimanevano invece inascoltate le richieste , i memoriali , le esposizioni degli armatori , dei costruttori navali , degli uomini politici che prospettavano al Governo l ' urgenza di provvedimenti realmente efficaci a favore della marina mercantile , l ' urgenza , soprattutto , di dotare l ' Italia di un tonnellaggio adeguato ai nuovi bisogni della sua nuova vita . A tutte queste proposte e richieste , Nitti rispondeva portando Villa e De Vito al Ministero dei Trasporti e avallando i disastrosi decreti del primo e la statizzazione dei giacimenti ligniferi fatta dal secondo . Che un uomo della competenza dell ' onorevole Nitti in materia di economia statale passasse così di errore in errore in buona fede , è inammissibile . Nessuno potrà mai credere che egli non vedesse quale disastro rappresentassero per il Paese la sua negativa politica commerciale ; la sua coercitiva e paralizzante politica industriale ; la sua disastrosa politica dei trasporti ; la sua catastrofica politica degli approvvigionamenti ; la sua avida politica fiscale ; la sua criminosa politica demagogica ; infine , la sua concezione meramente opportunistica del potere per cui ogni fattore della vita nazionale diventava per lui soltanto strumento di dominio e non elemento da adoperare in armonia con gli altri per il bene comune . E allora ? E allora dobbiamo concludere che nel concetto dell ' on . Nitti , governare non significava più mettere le proprie forze al servizio del Paese , sibbene , asservire il Paese alla propria ambizione e le risorse del Paese al proprio particolare interesse politico . Questo il suo concetto ; questa la sua opera ; questo il suo delitto . Delitto ; ché , per giungere al proprio fine e per mantenere il potere ad ogni costo , egli non esitò a servirsi di ogni mezzo , anche di quelli che , come il bolscevismo accarezzato dal suo bisogno di crearsi un appoggio anche nella demagogia diventavano pericolo mortale per il Paese . Fosse venuta davvero la rivoluzione , egli avrebbe sfruttata anche questa . Ché , per la sua amoralità politica , ogni carta era buona in quel giuoco che per sventura nostra si chiamava Italia . Tutto stava nel gettarla in tempo sul tappeto . Questo , l ' uomo che per troppo tempo ha arrischiato nel calcolo delle probabilità del profitto suo personale la vita del Paese ; l ' uomo che pensa di poter riprendere il giuoco ; l ' uomo che , per rifarsi il prestigio perduto anche in quella non difficile terra che è la sua , va promettendo agli elettori della Lucania che nel novembre prossimo egli riavrà sicuramente il potere . Uva acerba , anche per la vecchia volpe di Muro Lucano . E speriamo che il blocco nazionale delle elezioni le impedisca per sempre di maturare . Nel fascio degli antichi littori , c ' era anche la scure !
StampaQuotidiana ,
La Giunta Esecutiva dell ' « Associazione Nazionalista Italiana » ha lanciato il seguente manifesto al Paese : « Il nazionalismo italiano non improvvisa il suo programma e rifiuta di adattarsi ad un programma elettorale . Esso porta nella lotta delle " unioni nazionali " cui ha partecipato con disciplina italiana senza egoismi di partito , intatto il suo fervore , intatte le sue affermazioni di dottrina , continuata la sua azione politica , provata nei fatti la sua fede . Queste elezioni sono un revisione , una contrizione , una sconfessione per tutti tranne che per il nazionalismo . I socialisti , che pretendevano annientare la Nazione e la sua vittoria nell ' internazionalismo della Russia bolscevica , sono in contesa e si sconfessano a vicenda , sottomettendosi ipocritamente , dopo il tentato matricidio , alle supreme verità nazionali , alle sole verità , da noi soltanto tenacemente affermate contro tutte le loro negazioni , contro tutte le complici ideologie dell ' internazionale bianca , del vilsonismo e del liberalismo socialdemocratico . I partiti e i gruppi costituzionali che non avevano più osato , di fronte alla sopraffazione socialista , assumere la responsabilità della nostra guerra , quale è stata nella storia del conflitto europeo , e cioè un atto di volontà consapevole e decisa quale noi soli sempre lo abbiamo ricordato con giusto orgoglio agli Alleati e ai nemici ; che non osavano più esaltare la vittoria , quale è stata nella storia del conflitto , e cioè una vittoria soltanto italiana , di virtù e di sacrifizio italiani contro il potente secolare nemico , quale noi soli sempre abbiamo ricordato con giusto orgoglio e con gagliarda difesa agli Alleati ai nemici e a tutti coloro che in Italia la disertavano ; oggi , partiti e gruppi , dopo due anni di smarrimento e di sottomissione in cui avevano consentito perfino il tradimento di governo , compiuto da Nitti frenetico dilapidatore della vittoria , sono ricondotti , dallo spettacolo della viltà socialista , alla contrizione per tutti gli errori commessi . Massimo quello di non aver mantenuto la fede nell ' Italia , che noi custodimmo nel dileggio e nella derisione , quando perfino parve e fu sedizione la fede nell ' Italia e la fedeltà al grande Italiano , che la fede faceva azione , a Gabriele d ' Annunzio . Non v ' è partito , non v ' è uomo fuori degli autori della riscossa nazionale , da noi non improvvisata , ma annunciata sicura fin da quando incominciò la nostra opera , alla vigilia della guerra libica che non debba oggi domandare , in questa lotta , l ' indulgenza dell ' oblio su proprie responsabilità di deviazione o di smarrimento , se non addirittura su proprie colpe e su proprie gravi complicità antinazionali . Noi no . E questo diciamo con dolore , poiché tale verità che potrebbe essere vanità di partito è la nostra umiliazione di cittadini e di italiani . Non uno degli atti compiuti dopo la vittoria può oggi essere ricordato degno di questa , degno dello spirito e della chiaroveggenza con cui si doveva raccoglierne i frutti e affrontare la crisi mondiale del dopoguerra . Dalla patita sopraffazione degli Alleati che ci defraudava in Asia e in Africa e nella ripartizione economica della vittoria ( la quale soltanto quando ebbe bisogno del nostro aiuto decisivo fu chiamata comune ) a questo Trattato di Rapallo che , invano presentato dai rinunciatori come un atto di volontà , oggi non appare nemmeno un compromesso , ma soltanto un mostruoso abbandono alla brutalità jugoslava : dalla tentata diffamazione della guerra ridotta con faziosità parricida all ' episodio di Caporetto , dalla tentata rinnegazione dello spirito e dell ' orgoglio militari della Nazione vittoriosa , cui la vittoria era negata come una vergogna , alla distruzione dell ' autorità dello Stato , costretto ad essere servo nella difesa dei cittadini e della proprietà e dell ' ordine sociale , tiranno nella disastrosa esperienza di un socialismo di stato demagogo e saccheggiatore dell ' erario : non uno degli atti di governo compiuti può essere ricordato come una volontà nazionale , pari al sacrifizio trionfale del popolo sui campi di battaglia . Noi abbiamo la coscienza di avere domandato un governo nazionale , di avere combattuto fierissimamente negli uomini e negli atti l ' opera di una legislatura , che fu la legislatura della rinnegazione della vittoria . Noi però non dobbiamo esporre un programma . Ci basta promettere di continuare in quello che siamo sempre stati e che i fati e i fatti hanno provato essere non una dottrina di sopraffazione , come soprattutto per ignoranza è stata la nostra invano diffamata , ma un ' anticipazione appassionata e logica della storica missione dell ' Italia nel mondo , rinsaldata nella prova più tremenda che potesse imaginarsi , una anticipazione delle verità nazionali di tradizione , di civiltà , di potenza e di espansione produttiva e demografica , cui l ' internazionalismo socialista aveva contrapposto , con la pusillanime convergenza degli altri partiti , tutte le menzogne delle ideologie antinazionali e di una economia fatta di miseria comunista e di organizzazione burocratica . Noi soli non abbiamo mai concesso al socialismo e alla sua falsa utopia quello che tutti i partiti avevano ad esso concesso , credendo di aver acquistato così il loro benessere , e cioè il patrimonio più sacro : quello delle idee conduttrici della vita nazionale . Queste idee , questo spirito , questa volontà nazionali per cui soli i partiti hanno il diritto di domandare l ' esercizio del potere , e non per i soliti e facili programmi elettorali combinati con le solite smanie riformistiche noi vogliamo che la lotta elettorale si mostri capace di esprimere . Le " unioni nazionali " debbono significare la volontà nazionale dei partiti che sentono finalmente di poter governare in nome di una idea , per la difesa della Nazione e dello Stato , contro il tradimento della vittoria , contro la continuazione del disastroso esperimento di socialismo statale , fatto di statizzazioni , monopoli , municipalizzazioni che ha mortificato l ' economia e sconquassata la finanza , e cioè contro quella socialdemocrazia che , dopo essere stata complice del comunismo , si presenta oggi nella ipocrisia di Turati e dei suoi correi , pronta ad accaparrare il potere , come se le sue sconfessioni di oggi fossero un merito e non una colpa , anzi un delitto di lesa patria . Il nazionalismo che in Nitti ha combattuto il nittismo e cioè il delitto di dare l ' Italia , la Nazione , lo Stato , ai nemici della Nazione e dello Stato , non muta la sua lotta , la continua , Non per sé , ma per l ' Italia . Questa è la sua promessa » . LA GIUNTA ESECUTIVA
StampaQuotidiana ,
Il Corriere d ' Italia non sapendo più che dire , ci chiama « giolittiani » . Proprio ieri , mentre noi denunziavamo il pericolo di una ripresa della politica del nobiluomo Sforza , attribuita dalla Stampa all ' onorevole Giolitti , il Corriere si compiaceva di scrivere che noi , totalmente dimentichi della politica di Sforza , ci eravamo imbrancati nelle file giolittiane , dalle quali erano invece esulati tutti quei popolari che tanto della politica del nobiluomo Sforza quanto della politica economica dell ' on . Giolitti , erano stati complici ed esecutori puntualissimi . Ma la verità è il Corriere l ' ha capita perfettamente che il nostro atteggiamento nella presente crisi è stato determinato da motivi politici , che sono in perfetta antitesi con quelli che hanno determinata la condotta del Corriere e dei popolari . Giolitti personalmente non c ' entra . Cominciamo col constatare , che all ' inizio della crisi noi ci siamo trovati perfettamente d ' accordo col Corriere nel deplorare il colpo di mano dei giolittiani e la forma incostituzionale con cui la crisi fu determinata . Perché al di sopra di tutte le direttive politiche concrete e di tutte le opinioni in ordine al regime , noi teniamo al retto funzionamento del regime quale esso sia . Non si può difendere la causa dell ' ordine , senza volere che l ' ordine sia rispettato nelle stesse sfere , dalle quali esso deve promanare . Dopo ciò , noi abbiamo affermato la necessità di un governo stabile , sembrandoci oramai tempo di dare un po ' di requie al Paese , se non per affrettare almeno per non impedire la sua necessaria ricostituzione . Ma la situazione parlamentare , alla quale principalmente si deve aver riguardo per formare un governo stabile , era ed è tale che non offre se non due soluzioni logiche e solide : o un governo di concentrazione nazionale , caratterizzato dalla partecipazione in pieno della Destra , o un governo con la collaborazione dei socialisti . Ora l ' onorevole Orlando in un primo momento e l ' onorevole Giolitti in un secondo momento parvero gli uomini meglio indicati a realizzare la prima delle due soluzioni e i nazionalisti hanno cercato naturalmente di agevolare il compito tanto a l ' uno come all ' altro , non perché l ' uno o l ' altro rappresentassero delle soluzioni ideali , dal loro punto di vista programmatico , ma perché fra tutte le soluzioni possibili , erano quelle che avrebbero permesso di realizzare questi due fatti di grande importanza politica : la concentrazione dei partiti nazionali e l ' avvento di un governo stabile . I popolari , invece , che non solo non provano alcun disgusto , ma mostrano di desiderare la collaborazione con gli elementi antinazionali , hanno cercato invece di creare ostacoli prima alla combinazione Orlando e poi alla combinazione Giolitti . E questo è il fondo del dissidio fra noi e i popolari : il perché poi essi non temano anzi desiderino un governo collaborazionista , di chiaro significato e di sostanziale carattere antinazionale è argomento , che abbiamo illustrato più d ' una volta e sul quale ritorneremo , se occorre . Alle designazioni di Orlando prima e di Giolitti poi essi hanno contrapposto la soluzione di un governo di Sinistra , unicamente allo scopo di impedire la concentrazione nazionale e di non romperla definitivamente coi socialisti . Il nostro « giolittismo » dunque è stato determinato dai motivi opposti a quelli che determinarono l ' « antigiolittismo » dei popolari , cioè da motivi essenzialmente politici e squisitamente nazionali .
StampaQuotidiana ,
Il Corriere d ' Italia non sapendo più che dire , ci chiama « giolittiani » . Proprio ieri , mentre noi denunziavamo il pericolo di una ripresa della politica del nobiluomo Sforza , attribuita dalla Stampa all ' onorevole Giolitti , il Corriere si compiaceva di scrivere che noi , totalmente dimentichi della politica di Sforza , ci eravamo imbrancati nelle file giolittiane , dalle quali erano invece esulati tutti quei popolari che tanto della politica del nobiluomo Sforza quanto della politica economica dell ' on . Giolitti , erano stati complici ed esecutori puntualissimi . Ma la verità è il Corriere l ' ha capita perfettamente che il nostro atteggiamento nella presente crisi è stato determinato da motivi politici , che sono in perfetta antitesi con quelli che hanno determinata la condotta del Corriere e dei popolari . Giolitti personalmente non c ' entra . Cominciamo col constatare , che all ' inizio della crisi noi ci siamo trovati perfettamente d ' accordo col Corriere nel deplorare il colpo di mano dei giolittiani e la forma incostituzionale con cui la crisi fu determinata . Perché al di sopra di tutte le direttive politiche concrete e di tutte le opinioni in ordine al regime , noi teniamo al retto funzionamento del regime quale esso sia . Non si può difendere la causa dell ' ordine , senza volere che l ' ordine sia rispettato nelle stesse sfere , dalle quali esso deve promanare . Dopo ciò , noi abbiamo affermato la necessità di un governo stabile , sembrandoci oramai tempo di dare un po ' di requie al Paese , se non per affrettare almeno per non impedire la sua necessaria ricostituzione . Ma la situazione parlamentare , alla quale principalmente si deve aver riguardo per formare un governo stabile , era ed è tale che non offre se non due soluzioni logiche e solide : o un governo di concentrazione nazionale , caratterizzato dalla partecipazione in pieno della Destra , o un governo con la collaborazione dei socialisti . Ora l ' onorevole Orlando in un primo momento e l ' onorevole Giolitti in un secondo momento parvero gli uomini meglio indicati a realizzare la prima delle due soluzioni e i nazionalisti hanno cercato naturalmente di agevolare il compito tanto a l ' uno come all ' altro , non perché l ' uno o l ' altro rappresentassero delle soluzioni ideali , dal loro punto di vista programmatico , ma perché fra tutte le soluzioni possibili , erano quelle che avrebbero permesso di realizzare questi due fatti di grande importanza politica : la concentrazione dei partiti nazionali e l ' avvento di un governo stabile . I popolari , invece , che non solo non provano alcun disgusto , ma mostrano di desiderare la collaborazione con gli elementi antinazionali , hanno cercato invece di creare ostacoli prima alla combinazione Orlando e poi alla combinazione Giolitti . E questo è il fondo del dissidio fra noi e i popolari : il perché poi essi non temano anzi desiderino un governo collaborazionista , di chiaro significato e di sostanziale carattere antinazionale è argomento , che abbiamo illustrato più d ' una volta e sul quale ritorneremo , se occorre . Alle designazioni di Orlando prima e di Giolitti poi essi hanno contrapposto la soluzione di un governo di Sinistra , unicamente allo scopo di impedire la concentrazione nazionale e di non romperla definitivamente coi socialisti . Il nostro « giolittismo » dunque è stato determinato dai motivi opposti a quelli che determinarono l ' « antigiolittismo » dei popolari , cioè da motivi essenzialmente politici e squisitamente nazionali .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato , di concerto con i Ministri per l ' interno e per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 È istituito nel territorio del Regno un servizio speciale di investigazione politica , avente per scopo la difesa dell ' ordine nazionale dello Stato . Art . 2 Il servizio d ' investigazione politica dipende dal Ministro per l ' interno . Ad esso sovraintendono , nelle rispettive Provincie , i Prefetti . Art . 3 È istituito un ufficio speciale di investigazione politica presso ciascun Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Gli uffici speciali dei Comandi di legione fanno capo agli uffici speciali provinciali , istituiti presso le singole Prefetture , alle dirette dipendenze dei rispettivi Prefetti . Art . 4 Il Ministro per l ' interno è autorizzato a stabilire le norme per la esecuzione del presente decreto . Art . 5 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Il Capo del Governo , proponente , è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 6 novembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 17 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 95 .. - - COOP