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FERRO E FUOCO ( - , 1940 )
StampaPeriodica ,
Senza dubbio uno sbarco in territorio nemico è sempre un ' operazione difficile ; e può darsi che sia difficilissima in Inghilterra ; ma non è impossibile . Che cosa lo rese impossibile dal giorno in cui fu disfatta l ' Invincibile Arrnada fino alla guerra mondiale ? Il fatto che l ' Inghilterra tenne sempre il dominio del mare . Per invadere l ' Inghilterra bisognava battere la flotta inglese ; e la flotta inglese fu per tre secoli e mezzo invincibile . Che cosa lo rende possibile oggi ? Il fatto che la flotta inglese non riesce più a tenere il mare in prossimità di coste nemiche . La minaccia terribile dell ' arma aerea ha reso per essa inabitabile proprio quel mare che fu per secoli il suo immediato dominio , proprio quel mare in cui si deve decidere la sorte dell ' Inghilterra . Se si vuole , si può ancora dire che essa domina i mari , nel senso che non esiste , oggi , altra flotta che possa tenere testa ad essa . Ma è una strana dominatrice , codesta flotta , che è condannata a starsene rintanata nei suoi rifugi , sotto pena di subire perdite spaventose appena tenti di uscirne . Subito dopo l ' avvento al potere del nazionalsocialismo , la Germania cominciò a ricostruire la sua aviazione . Due anni fa , all ' epoca di Monaco , si seppe che aveva raggiunto una schiacciante superiorità aerea sulle due Potenze occidentali messe insieme . Ciò non ostante , mai il pubblico inglese . Oggi le demo - plutocrazie biascicano prosternate ai piedi dell ' altare della " forza " le più untuose preghiere , ripugnanti ed inutili . Gli Stati totalitari invece battono col martello della " violenza " sulla incudine della gloria . Là una eterea speranza di difendere con accanimento ciò che si vuoi conservare e non si vuoi perdere : qui un ' incrollabile fede di combattere con ardore e baldanza contro chi è indegno di additare la strada ai popoli . Là l ' estrema illusione che la civiltà sia " una " ed infinitamente progressiva ; qui l ' inconcussa fiducia che il mondo è lo sfacelo di una civiltà sotto i colpi messianici di una nuova . Là , in conclusione , l ' impeto dominato dalla intelligenza che diviene spesso brutalità senza intelligenza : qui l ' impeto violento che è intelligenza . L ' esito della guerra che infiamma ora il mondo non è per noi dubbio . Giunti a quello che i fisici chiama - no il punto morto , non si poteva troppo a lungo procrastinare la soluzione che s ' imponeva in termini perentori , soluzione raggiungibile con " lo spintone della violenza " e che ha questo nome : vittoria degli Stati totalitari ...
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Alunni Capo I - Delle inscrizioni . Art . 1 Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre , salvo il disposto dell ' art . 11 . Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto , né sono ammessi uditori . Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque . Art . 2 Coloro che chiedono di essere inscritti , per la prima volta , in un istituto debbono presentare al preside , entro il termine indicato nell ' articolo precedente , domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I certificato di nascita ; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo ; III titolo di studio rispettivamente prescritto ; IV attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti . Per la inscrizione al corso superiore dell ' istituto magistrale , oltre i documenti predetti , deve essere allegato alla domanda un certificato medico , dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l ' assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri . Il preside , non accettando le conclusioni del certificato medico , può ordinare la visita medica fiscale a spese dell ' interessato . Ai ciechi è concessa l ' inscrizione anche al corso superiore dell ' istituto magistrale , nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo , soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all ' ultimo comma dell ' art . 102 . Art . 3 Gli alunni già inscritti in un istituto , che intendano continuare gli studi nell ' istituto stesso , ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande . Gli alunni provenienti da altri istituti , di identico o di diverso tipo , debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell ' istituto di provenienza . Gli altri documenti sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell ' istituto in cui deve farsi la inscrizione . Tale richiesta è conservata nell ' archivio dell ' istituto di origine in luogo dei documenti . Art . 4 L ' alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l ' anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto , unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell ' obbligo delle tasse , e una dichiarazione del preside dell ' istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta . Il preside predetto convoca il Consiglio di classe , che , valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia , ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente , decide inappellabilmente sull ' accoglimento della domanda stessa . I documenti scolastici dell ' alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza , secondo le norme del terzo e quarto comma dell ' articolo precedente . Art . 5 Il preside deve allontanare dall ' istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti . I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti , a proprie spese , a visita medica fiscale . Art . 6 L ' inscrizione alla 1ª classe avviene nell ' ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo , eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti , indipendentemente da qualsiasi condizione . L ' inscrizione alle altre classi avviene secondo l ' ordine seguente : I orfani di guerra ; II figli di mutilati o d ' invalidi di guerra ; III alunni provenienti dalla classe precedente dell ' istituto , considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d ' istituto tecnico o magistrale ; IV alunni , non ripetenti , provenienti da altri istituti pubblici ; V ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata . In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l ' ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione , promozione od idoneità nella sessione di primo esame , e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati , compreso , per gli alunni di scuola pubblica , il voto di condotta . A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e , successivamente , quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona , alla quale appartiene l ' istituto . Art . 7 L ' esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d ' istituto tecnico o magistrale è unico , ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale , entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo , per l ' ammissione ad istituti di quel tipo , sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso . Art . 8 La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l ' inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso , purché nella classe cui si chiede l ' inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe , il quale ha facoltà di sottoporre l ' aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso . La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale . L ' ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti . I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l ' inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare , sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe . Il Consiglio di classe può , inoltre , con deliberazione inappellabile , e previo eventuale esperimento , accordare l ' inscrizione , subordinatamente alla disponibilità di posti , in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe . Art . 9 La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª . Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente , tenendo conto dei criteri stabiliti nell ' art . 6 , in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall ' art . 36 del R.D. 6 maggio 1923 , n . 1054 . Art . 10 Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni . Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente , sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato , i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente . Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città , i presidi degli istituti interessati si adunano , sotto la presidenza del più anziano , per procedere a una graduatoria unica a norma dell ' art . 6; dopo di che distribuiscono , proporzionalmente , gli inscritti negli istituti delle singole zone , tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità . Art . 11 Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili , purché presentate nei termini prescritti dall ' art . 1 , possono , insieme coi documenti relativi , essere trasmesse , su richiesta degli interessati , al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione . Art . 12 Ogni alunno è fornito , a cura dell ' istituto , di una pagella scolastica , nella quale sono registrati i dati di stato civile , la provenienza scolastica , i voti degli scrutini bimestrali , i risultati dello scrutinio finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica , i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero , e gli eventuali provvedimenti disciplinari . La pagella è consegnata all ' alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre , o di chi ne fa le veci , e gli è definitivamente rilasciata all ' inizio dell ' anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell ' abbandono della scuola . Art . 13 I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell ' archivio dell ' istituto finché l ' alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi ; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati . Art . 14 I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o in scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno , anche se di tipo diverso , previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza . L ' inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza , tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell ' età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni . E ' del pari consentita , sempre subordinatamente al requisito dell ' età , l ' inscrizione a istituti medi d ' istruzione di giovani provenienti dall ' estero , i quali provino , con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale , di possedere adeguata preparazione sull ' intero programma prescritto per l ' ammissione o idoneità alla classe cui aspirano . Il Consiglio di classe delibera , nel caso di cui al comma precedente , sull ' accoglimento della domanda e può sottoporre l ' aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi . Per l ' ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull ' equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo , nel paese di origine , corrispondeva ad un corso di studi valido per l ' ammissione a scuole medie . Capo II - Della frequenza e delle assenze . Art . 15 Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni . Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate , il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno . I giovani che , prima del 15 marzo , cessino dal frequentare l ' istituto in cui sono inscritti , perdono la qualità di alunni di scuola pubblica . Art . 16 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all ' istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre , o di chi ne fa le veci , circa i motivi dell ' assenza . Il preside può , nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze , i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili , ma , in tal caso , deve informarne il padre o chi ne fa le veci , il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio . Art . 17 Prima di consentire la riammissione , nel caso di cui all ' articolo precedente e in quello della sospensione di cui all ' art . 19 , il preside ha facoltà di invitare il padre , o chi ne fa le veci , a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze , e in genere , sulla condotta degli alunni . Art . 18 L ' alunno che , al principio o durante il corso dell ' anno scolastico , passi da un istituto ad un altro , nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell ' istituto di provenienza , o il giovane proveniente da scuola privata o paterna , che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell ' istituto , può , per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe , essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l ' obbligo , però , di sottoporsi , alla fine dell ' anno , nell ' istituto stesso , all ' esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio . Capo III - Delle punizioni disciplinari . Art . 19 Agli alunni che manchino ai doveri scolastici , od offendano la disciplina , il decoro , la morale , anche fuori della scuola , sono inflitte , secondo la gravità della mancanza , le seguenti punizioni disciplinari : a ) ammonizione privata o in classe ; b ) allontanamento dalla lezione ; c ) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni ; d ) sospensione fino a quindici giorni ; e ) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame ; f ) sospensione fino al termine delle lezioni ; g ) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame ; h ) espulsione dall ' istituto ; i ) espulsione da tutti gli istituti del Regno . Art . 20 Per mancanza ai doveri scolastici , per negligenza abituale e per assenze ingiustificate , si infliggono le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) . Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c ) e d ) . Per offese al decoro personale , alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d ) , e ) e f ) . Per offese alla morale e per oltraggio all ' istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g ) , h ) , e i ) . Nei casi previsti dai tre commi precedenti , qualora concorrano circostanze attenuanti , e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta , può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito . In caso di recidiva , o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità , o abbiano carattere collettivo , può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore . Art . 21 L ' alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti dell ' art . 19 perde il beneficio dell ' esonero dalle tasse . La sospensione fino al termine delle lezioni importa l ' esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame . L ' esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni . L ' alunno espulso dall ' istituto non è ammesso , per l ' anno scolastico in corso e per quello successivo , in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami , e , non può essere riammesso all ' istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori . L ' espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni , e importa , per sempre , il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell ' istituto in cui la punizione fu inflitta . Art . 22 Le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 19 sono inflitte dal professore ; quella di cui alla lettera c ) è inflitta dal preside , quella di cui alla lettera d ) dal Consiglio di classe . Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe . Qualora sia proposta l ' applicazione delle punizioni di cui alle lettere h ) e i ) , il Collegio dei professori , negli istituti di doppio grado , si adunerà in seduta plenaria . L ' autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore . Art . 23 Le punizioni di cui alle lettere a ) , e ) , g ) , h ) e i ) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell ' intervallo fra le medesime . In tal caso esse sono inflitte , rispettivamente , dal presidente o dalla Commissione di esame , e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna . Art . 24 Delle punizioni di cui alle lettere c ) e seguenti dell ' art . 19 deve essere data comunicazione al padre , o a chi ne fa le veci . Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica . Art . 25 ( Abrogato dall ' art . 5 del R.D. 26 settembre 1935 , n . 1845 ) Capo IV - Disposizioni transitorie . Art . 26 I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi ; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso . Art . 27 La disposizione di cui all ' art . 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell ' istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella , il cui insegnamento effettivamente s ' impartisca nella classe frequentata . TITOLO II Esami Capo I - Delle sessioni di esame . Art . 28 La prima sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno . Il Ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno . La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno . La seconda sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre , in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese . La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l ' esame nella prima sessione . L ' assenza o la interruzione , nel caso previsto nel comma precedente , deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della commissione , il quale giudicherà dell ' attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente . Art . 29 Per la promozione non c ' è sessione di primo esame , tenendone luogo lo scrutinio finale . Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità . Art . 30 I candidati riprovati nella sessione di riparazione , o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile , debbono , ripresentandosi all ' esame negli anni seguenti , ripetere tutte le prove . Art . 31 L ' esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe . Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l ' idoneità alla terza classe , purché sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell ' ammissione al corso superiore . Capo II - Dell ' ammissione ad esami . Art . 32 I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d ' istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi , o ad esami di idoneità e di licenza , debbono presentare domanda al preside dell ' istituto presso il quale intendono sostenere l ' esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l ' inizio delle prove . La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I atto di nascita ; II attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti ; III titolo di studio eventualmente prescritto ; IV documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all ' esonero . Art . 33 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d ' ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale . Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza , essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa , o con la domanda di esonero . Le domande degli alunni di ginnasio isolato , candidati ad esame di ammissione al liceo , sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame , e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio . Art . 34 I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono , entro il 31 maggio , presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l ' esame , e s ' intendono aggregati all ' istituto stesso agli effetti dell ' assegnazione della sede di esame . Alla domanda in carta legale , corredata dei documenti di cui all ' art . 32 , possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l ' inscrizione all ' esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito . I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell ' avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero . I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all ' art . 2 . Art . 35 I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all ' art . 32 uniscono , entro il termine stabilito dal preside , il programma degli studi compiuti di cui all ' art . 10 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado , di licenza , di maturità e di abilitazione presentano al preside dell ' istituto che ha ricevuto la domanda , ed entro il termine dal preside stesso stabilito , la dichiarazione scritta di cui all ' art . 11 del citato R . decreto ; e , se alunni , la pagella dell ' ultimo anno , se provenienti da scuola privata o paterna , un ' attestazione del direttore della scuola privata o dell ' insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito . Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice , prima che questa inizi le operazioni di esame . Art . 36 All ' esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d ' istruzione media di primo grado , compresa la scuola complementare , possono presentarsi coloro che compiono nell ' anno in corso il decimo anno di età . Art . 37 Possono sostenere la prova integrativa per l ' ammissione alla 1ª classe del ginnasio , e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte . Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa , ottengono soltanto l ' ammissione a scuola complementare . Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale , presso uno degli istituti di cui al comma primo , la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e , ove la superino , sono considerati , agli effetti dell ' iscrizione , come approvati nella sessione di primo esame . Art . 38 Gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame . Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami , compresi quelli di maturità e abilitazione . Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso , analogamente al disposto dell ' art . 19 . Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto . Art . 39 Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che , nello scrutinio finale per la promozione , o nella sessione di primo esame , siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . A tale effetto non si computano le materie facoltative , la calligrafia , la musica , il canto corale e la danza . Art . 40 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi , nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado , compresa la scuola complementare , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo . Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale , al liceo classico , scientifico o femminile , o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale , e di licenza dalla scuola complementare , ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto , il requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi per l ' accesso all ' esame di cui trattasi . A tale effetto , si presuppone , anche per l ' ammissione al liceo scientifico o femminile , un corso inferiore della durata di quattro anni . Art . 41 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado , di abilitazione o maturità , e di licenza dal liceo femminile , se non coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi . I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo , o a corso superiore , di tipo diverso da quello cui corrisponde l ' esame di maturità o di abilitazione , possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi , tenuto conto della differenza dei singoli corsi . Art . 42 Possono presentarsi ad esami d ' idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore , col beneficio dell ' anticipazione di un anno rispetto all ' intervallo prescritto ; a ) coloro che abbiano conseguito l ' ammissione ad istituto medio di primo grado , esclusa la scuola complementare , con una media generale assoluta di otto decimi e purché , se alunni di scuola pubblica , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; b ) coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 43 Il beneficio dell ' abbreviazione di un anno , rispetto all ' intervallo prescritto per l ' inscrizione ad esami d ' idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione , è dato : a ) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell ' anno in corso ; b ) a coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché , se alunni , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; c ) a coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 44 E ' consentito , subordinatamente alla decorrenza dell ' intervallo prescritto , sostenere nello stesso anno , ma non nella stessa sessione , due diversi esami , anche in istituti di diverso tipo . A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame . L ' alunno d ' istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata , purché , nell ' uno e nell ' altro caso , abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale . Agli effetti dell ' art . 6 , l ' alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l ' ordine prescritto nell ' articolo stesso in base ai voti riportati nell ' esame sostenuto e , per la condotta , al voto di scrutinio finale . Art . 45 Per la licenza dal liceo femminile è consentita l ' abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell ' anno in corso . Art . 46 Coloro che , nell ' anno in corso , compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall ' obbligo dell ' intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore . I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell ' esame a cui si presentano , ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto , qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse . Art . 47 Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado , coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione , il quale sia , a questo particolare effetto , riconosciuto equipollente al titolo prescritto , e sempreché dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l ' intervallo d ' obbligo , oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta . L ' equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione , in seguito a richiesta dell ' Ente da cui la scuola dipende ; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima . In caso d ' urgenza , la richiesta può essere fatta dall ' interessato direttamente al Collegio dei professori , che ha facoltà di dichiarare l ' equipollenza ; tale dichiarazione , provvisoriamente esecutoria , è soggetta a ratifica del Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione . Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz ' altro agli allievi della Regia accademia navale . Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto , nell ' esame stesso , alle eventuali prove di cui al secondo comma dell ' art . 46 . Art . 48 I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o da scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata , sempre subordinatamente al requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età . Art . 49 I candidati che abbiano seguito studi all ' estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall ' obbligo di presentare titoli di studio inferiori , purché abbiano rispettivamente l ' età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni . Art . 50 I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all ' esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi . Art . 51 Le alunne dei Conservatori toscani , dei Reali collegi di Montagnana e " Uccellis " di Udine , dei Regi educandati femminili " SS . Annunziata " di Firenze , " Collegio reale delle fanciulle " di Milano , " Maria Adelaide " di Palermo , " Real collegio agli Angeli " , di Verona , " Educatorio della Provvidenza " di Torino , dei Reali educandati di Napoli , dell ' Istituto froebeliano e dell ' Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città , qualora vi abbiano seguito un corso d ' istituto medio di istruzione secondo l ' ordinamento stabilito dal R.D. 6 maggio 1923 , n.1054 , e vi abbiano conseguito l ' ammissione alla 1ª classe del corso superiore , sono ammesse , dopo il prescritto intervallo , all ' esame di maturità o abilitazione , con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore . Parimenti , i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d ' istituti Regi o pareggiati . Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari . Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese , per decreto ministeriale , agli alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l ' istituzione di scuole italiane all ' estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse . Capo III - Delle sedi di esami . Art . 52 Gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati . Art . 53 Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B . Gli esami di maturità propri del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C . Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia , o , quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato , in altra città della provincia che sia sede d ' istituto tecnico . Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli studi . Art . 54 Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono , oltre che nelle sedi di esame , negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale . Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti , di cui al comma precedente , per assistere allo svolgimento delle prove scritte . Art . 55 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza , e le eventuali prove di riparazione per la promozione , nell ' istituto stesso , salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato , per i quali dispone l ' ultimo comma dell ' art . 33 . Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera ; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza , ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d ' insegnamento corrisponda a quella da essi studiata . Negli esami di abilitazione e maturità , qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato , si provvede a norma dell ' art . 72 . Art . 56 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all ' art . 54 . La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera , ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta . Art . 57 Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto , agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità , ammissione e licenza , delle zone stabilite a norma dell ' art . 10 e , in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto , i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un ' equa distribuzione dei candidati in eccedenza , secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 58 In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione , avuto riguardo al numero dei candidati . In questo caso , ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino , la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame . Prima dell ' inizio della sessione , i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede , si riuniranno , sotto la presidenza del più anziano , per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame . Art . 59 Nelle città sedi di più Commissioni , i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 60 Tutte le prove di uno stesso esame , comprese quelle per la eventuale riparazione , debbono essere sostenute nella medesima sede . Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata , purché il preside o , per l ' esame di maturità e di abilitazione , il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili . I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d ' ufficio al preside della nuova sede e , in luogo di essi , è conservata la domanda legale di trasferimento . Art . 61 Gl ' istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni . E ' in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami , scelto tra i professori del ruolo A . Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami , e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull ' andamento dell ' istituto . Capo IV - Delle Commissioni esaminatrici . Art . 62 Le Commissioni per l ' esame di ammissione alla 1ª classe d ' istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore , su designazione del preside , e sono composte di professori delle prime due classi dell ' istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione . Art . 63 Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte : a ) di professori del corso cui dà accesso l ' esame ; b ) di un professore di materie letterarie del corso inferiore ; c ) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame , ma il cui studio non prosegua nel corso superiore . Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore , e rispetto al liceo il ginnasio superiore . Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto tecnico o il ginnasio superiore . Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto magistrale . Art . 64 La Commissione per l ' esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore . Art . 65 Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell ' istituto . Art . 66 Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame ; il numero dei componenti dev ' essere proporzionato all ' importanza dell ' istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente , che sarà il preside o un professore da lui delegato . Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente . Art . 67 La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero , che presiede la commissione ; b ) di un preside di istituto magistrale ; c ) di tre professori di istituto magistrale , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 68 La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un preside di istituto d ' istruzione media di II grado , che presiede la commissione ; b ) di tre professori di istituto tecnico , scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile ; c ) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria . Il preside e i professori di cui alle lettere a ) e b ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 69 Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte : a ) di un professore di università o di istituto superiore , che presiede la commissione ; b ) di un preside di liceo classico o scientifico ; c ) di due professori di istituto d ' istruzione media di II grado , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori , entro il 15 aprile ; d ) di un insegnante di istituto privato o , in mancanza di questo , di persona estranea all ' insegnamento . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 70 La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero . I Commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell ' articolo precedente . Art . 71 Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame , spetta la vice - presidenza . Nelle Commissioni di esame di cui all ' art . 68 la vice - presidenza spetta al professore più anziano . Il vice - presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti . Art . 72 Per le sole prove orali , grafiche o pratiche , rispettivamente , sono aggregati : alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria , un commissario per le scienze ; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno ; a quella di maturità classica uno per la storia dell ' arte ; a quella di maturità scientifica uno per il disegno . Ove la commissione non possa altrimenti funzionare , il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato , previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero . I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio , ma non hanno diritto a voto . Art . 73 Le commissioni per gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni , presiedute dal presidente o da un suo delegato . Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti , compreso colui che la presiede . Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione , invece , funzionano sempre in via plenaria . Art . 74 Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L . 25 dal giorno precedente l ' inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione , oltre l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio . Al commissario aggregato di cui all ' art 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l ' opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione . Agli estranei è fatto , per ciò che riguarda l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio , un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado VIII di cui al R.D. 11 novembre 1923 , n . 2395 . Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all ' art . 62 è dato un compenso giornaliero di L . 15 . Ai pagamento delle indennità e dei compensi , di cui nel presente articolo e in quello seguente , si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado . Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l ' orario d ' ufficio . Art . 75 Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo , ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema , dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso . Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni . Art . 76 La disposizione dell ' art . 23 del R.D. 30 settembre 1923 , n . 2102 , che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli esami di Stato , è estesa ai presidi e professori degli istituti medi . Art . 77 Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l ' assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall ' alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni . Capo V - Delle operazioni di esame . Art . 78 Il voto di condotta è unico e si assegna , su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento , in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell ' alunno in classe e fuori di classe , sulla frequenza , salvo il caso di assenze giustificate a norma dell ' articolo 16 , e sulla diligenza . Art . 79 Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti . Nello scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A . I voti si assegnano , su proposta dei singoli professori , in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti , grafici o pratici fatti in casa o a scuola , corretti e classificati durante il trimestre o durante l ' ultimo periodo delle lezioni . Se non siavi dissenso , i voti in tal modo proposti s ' intendono approvati ; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza , e , in caso di parità , prevale il voto del presidente . Art . 80 Lo scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale . Nell ' assegnazione dei voti , si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti , i quali , però , non possono avere valore decisivo . Quando , per una o più materie , si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze , sebbene giustificate , della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale , e il consiglio di classe decide , caso per caso , circa l ' ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell ' art . 38 , ultimo comma . Art . 81 All ' inizio della sessione , la Commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli artt . 10 e 11 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 82 Il diario delle prove scritte e grafiche per l ' abilitazione e per la maturità è fissato dal Ministero nell ' ordinanza annuale sugli esami . Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal Provveditore , cui rispettivamente spetti nominare la Commissione esaminatrice . Art . 83 Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione . Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell ' ordine stabilito dal presidente . Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni , con la sola interruzione dei pomeriggi festivi . Art . 84 Sono consentite prove suppletive orali , grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione , e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione . Nella seconda sessione di esami di promozione , idoneità , ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte , e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre . Art . 85 Per le prove scritte degli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz ' ora prima dell ' inizio della prova . Fra i temi così presentati , e quelli che vengono formulati durante la discussione , il presidente sceglie tre temi ; e fra questi sarà estratto a sorte , in presenza dei candidati , quello da dettarsi per la prova . Quando siano prescritti due temi , le terne si fanno per coppia di temi . Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi , se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R . decreto 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 86 I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata ai presidi di tutti gli istituti , presso i quali si svolgono le prove stesse . Il preside è responsabile della conservazione delle buste , che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità . Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale . Art . 87 L ' assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula . I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari , codici e prontuari consentiti dalla Commissione . E ' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato , il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo . Art . 88 La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d ' istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali , soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti . Art . 89 Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 , modificato con Regi decreti 23 maggio 1924 , n . 858 , e 16 ottobre 1924 , n . 1923 . E ' vietato il sorteggio delle tesi . Art . 90 Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta . Art . 91 Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all ' articolo precedente , viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove . In caso di dissenso , le ragioni di questo sono registrate a verbale . Nel giudicare le prove scritte , anche se di materie scientifiche , si terrà conto della correttezza dell ' elaborato . Art . 92 Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione , dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all ' art . 90 la sottocommissione si aduna per l ' assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A : esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi , a norma dell ' articolo precedente , sulle singole prove scritte e orali , tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o , in quanto valgano allo scopo , dai documenti di cui agli artt . 34 e 35; in caso di parità , prevale il voto del presidente . Al termine della sessione , si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni ; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili , ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari . Art . 93 Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione , la commissione , a maggioranza di quattro su cinque votanti , in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . Nel primo caso , la commissione assegna , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi ; nel secondo caso , indica su quali materie debba cadere l ' esame di riparazione ; nel caso di esclusione dalla riparazione , dichiara che il candidato è definitivamente riprovato . Al termine della sessione autunnale degli esami stessi , la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione , decidendo , a maggioranza di quattro su cinque votanti , se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato . Qualora tale decisione sia favorevole , vengono assegnati , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi ; nel caso di riprovazione definitiva , non si procede all ' assegnazione dei voti . Art . 94 L ' esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell ' albo dell ' istituto . Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro , nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati . Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero . Art . 95 Spetta al preside annullare singole prove di esami d ' ammissione , promozione , idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all ' art . 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti . Tale facoltà spetta , invece , al Ministero , quando si tratti di esami di maturità o abilitazione . L ' annullamento di singole prove di qualsiasi esame , per frode o per infrazione disciplinare , è pronunciato , durante la sessione , dalla Commissione esaminatrice ; dopo la chiusura della sessione , dal preside o , qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione , dal Ministero . Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi . L ' annullamento di esami , nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice , può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore . Capo VI - Dell ' annullamento di esami . Art . 96 Il Ministero , di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali , alle quali incombe l ' obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza , può procedere all ' annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione . Capo VII - Dei diplomi e documenti scolastici . Art . 97 I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside , previa apposizione della prescritta marca da bollo ; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale . I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero , e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta . Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione . Art . 98 I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione , previa apposizione della prescritta marca da bollo . I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente , e il presidente dovrà , non oltre il 30 novembre , restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa . Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione , unitamente ai registri degli esami . I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all ' esame . Art . 99 Possono essere rilasciati certificati di licenza , abilitazione e maturità , ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi . In caso di smarrimento , e purché l ' interessato o , se questi è minore , il padre o chi ne fa le veci , ne faccia domanda dichiarando , su carta legale , sotto la sua personale responsabilità , lo avvenuto smarrimento , i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato , su carta legale , dal provveditore agli studi . Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza . I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo , a tutti gli effetti , del diploma originale smarrito , ai sensi della presente legge . Art . 100 Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica . Art . 101 I documenti relativi all ' inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell ' archivio dell ' istituto per il periodo indicato nell ' art . 13 . I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda , il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato . Gli elaborati delle prove scritte , grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l ' anno scolastico successivo nell ' istituto presso il quale l ' esame si è svolto . Capo VIII - Disposizione speciale per i mutilati e invalidi . Art . 102 I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame , possono , in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice , ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l ' obbligo di sottoporsi , ove sia possibile , ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti , e che consisteranno , secondo i casi , per le prove scritte o grafiche , in colloqui , o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori , per le prove orali , in risposte per iscritto da parte dei candidati , e per le prove pratiche , in spiegazioni date a voce o sulla lavagna . La domanda di dispensa in carta libera , deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami . I diplomi e certificati , da rilasciarsi ai candidati predetti , con espressa menzione del presente articolo , sono validi agli effetti scolastici , salvo il disposto dell ' art . 2 per quanto riguarda l ' inscrizione al corso superiore d ' istituto magistrale e ferma restando l ' eccezione in favore dei ciechi prevista dall ' articolo stesso . Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi , secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti . Capo IX - Disposizioni transitorie . Artt . 103-112 [ OMISSIS ] TITOLO III Tasse Capo I - Del pagamento delle tasse scolastiche . Art . 113 Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione , Regi e pareggiati , sono stabilite dalla tabella E . Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l ' istituto o la Commissione di esami , da esibirsi al preside o al presidente della Commissione , nei termini rispettivamente fissati . E ' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire , di concerto con quello delle finanze , un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche . Art . 114 La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo , e , una volta pagata , vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado . Essa dev ' essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza . Art . 115 La tassa di frequenza , unica per ciascuna classe e per ciascun anno , è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell ' anno scolastico . Essa può essere pagata in due rate ; la prima entro il mese di novembre , la seconda entro il mese di febbraio . Art . 116 La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell ' anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all ' esame . Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall ' art . 31 , la tassa di esame per l ' ammissione alla prima parte vale anche per l ' ammissione alla seconda parte , ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione . Art . 117 I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono , sotto la loro responsabilità , escludere dalle lezioni dagli scrutini e dagli esami , gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute . Parimenti , non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati , che non abbiano pagato tutte le tasse , compresa quella di diploma ove sia prescritta . Art . 118 Le tasse pagate non sono rimborsate , se non nel caso in cui l ' alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame . Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo , ma l ' inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori , è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute . Nel caso inverso , non si fa luogo a rimborso . Capo II - Delle soprattasse di frequenza . Art . 119 ( Abrogato dal T.U. 14 settembre 1931 , n . 1175 ) . Capo III - Dell ' esonero dalle tasse . Art . 120 L ' esonero totale dal pagamento delle tasse d ' immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie , di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana , e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale , con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e , se alunni di Istituto Regio o pareggiato , non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata . Art . 121 L ' esonero dal pagamento delle tasse di ammissione , licenza , maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana , che abbiano goduto dell ' esonero della tassa di frequenza e che , nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata , abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta . L ' esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di I grado . Art . 122 E ' accordato l ' esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt . 120 e 121 : a ) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ; b ) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta . Art . 123 Gli orfani dei caduti in guerra , i mutilati e invalidi di guerra , gli orfani e mutilati per ragione della guerra , i figli di mutilati , dispersi o prigionieri di guerra , o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra , sono esonerati da tutte le tasse , comprese le tasse di bollo , per l ' ammissione alle lezioni e agli esami , e per il conseguimento dei relativi diplomi . Tale beneficio è sospeso per i ripetenti . Art . 124 Coloro che , trovandosi nelle condizioni volute , non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all ' esame , per cui avrebbero avuto diritto all ' esonero , possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi . Agli alunni di cui all ' articolo precedente , il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l ' una o l ' altra delle sessioni d ' esame . La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside , che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all ' articolo seguente . Art . 125 Gli aspiranti all ' esonero per merito debbono presentare al preside competente , nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente , o della prima rata di essa , domanda in carta legale corredata del nulla osta dell ' Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia , e di un ' attestazione in carta libera del preside dell ' istituto di provenienza , da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti . Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all ' art . 123 presentano la domanda al preside competente , entro il termine predetto , unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all ' esonero e l ' attestazione del preside dell ' istituto di provenienza circa l ' approvazione conseguita . Qualora la domanda di esonero debba precedere l ' accertamento dei requisiti di profitto , basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell ' esonero ; e , in tal caso , la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata , prima dell ' accoglimento definitivo , con la presentazione dell ' attestazione di cui ai commi precedenti . Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei R.D. 11 marzo 1923 , n . 563 , e 31 dicembre 1923 , n . 2975 , dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all ' esonero . Art . 126 Le domande s ' intendono senz ' altro accolte quando il preside , riconosciutane la regolarità , le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa . Esse sono sottoposte , nella prima adunanza dopo l ' inizio delle lezioni o nell ' ultima prima dell ' inizio degli esami , secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame , alla ratifica del Collegio dei professori , il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione . Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata , l ' interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione . L ' esonero dalle tasse s ' intende sempre esteso alle relative soprattasse . Art . 127 Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti , il Ministero della pubblica istruzione , di concerto con quello delle finanze , può accordare l ' esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto , ma sempre subordinatamente al conseguimento dell ' approvazione , a determinate categorie di alunni , o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi . TITOLO IV Disposizioni generali Art . 130 Tutte le domande per le quali è prescritto l ' uso della carta bollata debbono recare , quando l ' alunno o candidato sia minorenne , la firma del padre o di chi ne fa le veci . Art . 131 I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero . Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami , in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l ' autorità competente . Art . 132 Il Ministero può anticipare o ritardare la data dell ' apertura o chiusura delle lezioni e dell ' inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici . Art . 133 Il Ministero , conformemente al disposto dell ' art . 4 del R.D. 16 luglio 1923 , n . 1753 , ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge . Art . 134 Sono abrogati i R.D. 30 aprile 1924 , n . 756 , e R.D. 18 settembre 1924 , n . 1487 , come pure ogni altra disposizione in materia di alunni , esami e tasse per gl ' istituti medi di istruzione , che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute . Art . 135 Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno .
StampaPeriodica ,
Il proclama di Hitler e la dichiarazione di guerra dell ' Asse alla Russia fanno cessare un ' incognita e precisano una volta di più il carattere della nostra guerra ... Cadrà , così , il velo dietro cui il bolscevismo ha vivacchiato sinora , e come regime e come complesso dirigente , e l ' Europa saprà tutte le verità sul preteso comunismo moscovita , sulle sue discordie intestine , sui suoi rapporti col giudaismo e con le plutocrazie , sui suoi misfatti e sulle sue vergogne , interne e internazionali . Inoltre , questa guerra alla Russia , che dovrebbe veramente e più propriamente chiamarsi guerra al bolscevismo , perché il popolo russo ci entra fino a un certo punto , precisa e chiarisce una volta di più il carattere e le ragioni ideali della grande battaglia dell ' Asse . Il Fascismo e il Nazionalsocialismo sono due Rivoluzioni del secolo ventesimo , che rappresentano il superamento delle vecchie concezioni politiche e sociali create dalla rivoluzione del 1789 : a queste concezioni il bolscevismo si era invece fermato , limitandosi ad esasperarle , portando la lotta di classe al valor bianco dell ' odio e dello sterminio , mentre nel campo dei rapporti con gli altri popoli , era rimasto fisso al vecchio programma marxista dell ' internazionale , con qualche leggera variante provocata dai piccoli scismi interni , più per gelosia di uomini che per contrasto effettivo di idee . Era e costituiva , cioè , né più né meno che il rovescio della medaglia sul cui diritto stanno impresse le formule del capitalismo borghese : non una rivoluzione nuova ma una degenerazione dell ' antica . Oggi la guerra dell ' Asse acquista nuovo e più profondo carattere di guerra rivoluzionaria per l ' ordine nuovo , fra i popoli e nei popoli : non è più e soltanto guerra antiplutocratica , è anche guerra antibolscevica : guerra , cioè contro entrambi i poli della falsa civiltà delle democrazie , guerra totalitaria per la fondazione di una civiltà nuova che del passato riconsacri i valori reali e accanto ad essi affermi i nuovi principi . La lotta è senza quartiere . L ' idra democratica , con la plutocrazia e il bolscevismo , ne riporterà schiacciate entrambe le teste .
StampaPeriodica ,
In questi due anni di vita la Mostra della Rivoluzione ha presentato a uno stragrande numero di italiani il quadro sintetico una specie di bilancio consuntivo di ciò che il Fascismo ha operato negli anni tormentosi della vigilia , dalle prime lotte per l ' intervento e per la guerra a Vittorio Veneto , dalla fondazione dei Fasci alla Marcia su Roma , e ha pòrto agli stranieri di buona fede l ' occasione di esprimersi sull ’ imponente movimento creato dallo spirito preveggente , dall ' intuizione politica e dalla tenace azione di un Uomo ... Come è naturale il più autorevole appassionato e minuzioso visitatore della Mostra è stato Mussolini che tutte le fasi del movimento da lui creato ha intensamente vissuto come tribuno , combattente , agitatore , polemista , Condottiero d ' insorti , Capo del Governo , Duce . Egli visitò la Mostra due volte prima dell ' inaugurazione esaminando attentamente cimeli e documenti , facendo osservazioni , dando consigli ed esprimendo infine il suo compiacimento agli organizzatori e agli artisti che hanno saputo creare nella Mostra un ' atmosfera tumultuosa , lirica , epica e splendente , lontana dalla freddezza statica e grigia del museo . Il Duce partecipò naturalmente all ' inaugurazione ufficiale e visitò altre volte la Mostra anche in via privata , nelle prime ore mattutine . Una volta venne riconosciuto , proprio nella sala di Fiume , da alcune donne fiumane , le quali lo circondarono improvvisando una calorosa manifestazione . Il Duce , dopo di essersi intrattenuto affabilmente con le visitatrici , disse loro : " State tranquille ché Fiume è sempre nel mio cuore . " All ' ingresso della Mostra hanno montato abitualmente la guardia i militi della M.V.S.N. , in un atteggiamento impeccabilmente marziale . Ogni giorno il cambio della guardia era atteso come uno spettacolo estetico di disciplina e di energia . Una volta un generale dell ' esercito , ammirato da questo spettacolo , si irrigidí sull ' attenti e usci in queste parole : " Non avevo mai visto una bellezza militare così viva e così perfetta . " Il milite coll ' elmetto nero si trovava di servizio in ogni sala , nei corridoi , in ogni passaggio ; immobile , silenzioso e severo lo si ritrovava nel Sacrario dei Martiri , dove i Caduti per la Rivoluzione , celebrati nei gironi lungo le pareti circolari in un ambiente altamente mistico e solenne , rispondono " presente " alla tacita evocazione dei vivi . Nel servizio d ' onore si sono alternati i rappresentanti di tutte le organizzazioni del Partito , dai componenti il Direttorio con a capo il Segretario on . Starace agli Avanguardisti e ai Balilla , e poi senatori , deputati , giornalisti , professionisti di ogni categoria , militari di tutte le armi , medaglie d ' oro , insegnanti di tutti i gradi , studenti , italiani all ' estero , dopolavoristi , operai , contadini . Tutta l ' Italia nelle sue rappresentanze più significative e nelle sue forze più vive ...
ORO E FERRO ( - , 1935 )
StampaPeriodica ,
Stanotte alla Federazione Fascista di Milano hanno vegliato sino all ' alba per controllare e pesare gli ultimi cento chili d ' oro raccolti nella serata . Il lavoro di verifica è il più paziente e meticoloso ; la coppetta del bilancino non è più grande di una mano , perciò bisogna pesare coi grammi . E grammo su grammo si son fatti due quintali e mezzo in tre giornate . È storia e sembra leggenda . Siamo a Milano o in California al tempo dei cercatori ? A notte alta continuano ad arrivare braccialetti , orologi , catene . Sono piene d ' oro casse e ceste e il tavolo è ingombro di oggetti preziosi del secolo scorso come quello di un gioielliere del risorgimento . Ecco i cammei napoleonici che portavano le donne di Hayez , le coccarde d ' oro zecchino , le tabacchiere con la miniatura di Garibaldi , le fedi dell ' Unità d ' Italia . Le nonne ne hanno fatto un bel cartoccio . Ecco i trofei e gli emblemi degli ufficiali della Guardia Nazionale , le spalline e gli alamari dei bersaglieri di Lamarmora , l ' elsa d ' oro di una sciabola appartenuta a chissà quale ammiraglio della marina veneta . I vecchi soldati hanno tolto dai medaglieri le decorazioni della prima Campagna d ' Africa : " Tenete anche queste , son ben meritate e valgono la pena di essere fuse per l ' Italia di Mussolini . " In una bustina assieme a un braccialetto c ' è la medaglia d ' oro della presa di Gorizia col motto : Ovunque e sempre . È un artigliere del 52° Reggimento che entrò a Gorizia 1'8 agosto del 1916 : " Non mi addolora staccarmi dal più caro ricordo della mia vita per donarlo alla Patria e al Duce . " Ecco le medaglie della Terza Armata col ritratto del Duca d ' Aosta : " È il solo ricordo che avevo del mio unico figlio caduto eroicamente sulla strada di Monfalcone : è venuto a trovarmi nel sonno e mi ha detto di consegnarvele tutte ... " Poi vengono le medaglie delle Esposizioni industriali grandi come piattini da caffè : Bruxelles 1905 . " È tutta oro e pesa trecentocinquanta grammi , vi prego di fonderla subito . " Attori , attrici , cantanti , hanno offerto le medaglie d ' oro delle serate d ' onore ricevute in omaggio dagli ammiratori del Perù e del Brasile . Una lettera dice : " Ho perduto la voce : queste medaglie possono cantare ancora nelle mitragliatrici dei nostri legionari d 'Africa." Intorno a un orologio è legato un biglietto con un nastro tricolore : " Questo orologio appartenne ad Alessandrina Ravizza Mazzini , e segnò tutte le ore travagliate della sua inesauribile attività filantropica . Lo offre per la necessità della Patria , lo spirito eletto di colei che in vita tutto diede per il bene altrui . " Una catenina con un minuscolo San Francesco è accompagnata da queste parole : " È poca cosa ma l ' ho tolta dal collo del mio bambino . È stato lui che mi ha incoraggiata a portarvela : vai mamma , servirà lo stesso . Basterà per una cartuccia . Un giorno quando saremo ricchi ne regaleremo una bella . " I più commoventi sono gli oggetti che valgono meno ; le fogliette d ' oro ricavate da un vecchio orecchino , i ciondoli di dodici carati , il cucchiaino d ' argento ricordo di una prima comunione . Oggetti raccolti grammo per grammo con un lento lavorio di formiche . Bottoni da polso rinvenuti in chissà quale cassa dimenticata . Vi sono fedi saldate dieci volte , anfore senza manico , braccialetti in cui la sabbia scorre come nelle conchiglie dei fiumi in secca . " Io sono povero e per l ' Italia non ho che questo piccolo oggetto da offrire : l ' unica ricchezza di casa mia . " In una grossa scatola di cartone un servizio di posate per dodici . E coppe , e anfore , e una fruttiera sbalzata . Il bilancino non basta , si prende la bilancia . Sedici chili d ' argento : il donatore è anonimo . È anonimo anche il signore straniero che ha fatto pervenire il suo portasigarette d ' oro massiccio . E non è il solo , e non è l ' ultimo . Nuova pioggia di sterline : in una sola busta ve ne sono trentaquattro . E dieci napoleoni d ' oro in un ' altra . La Regina Vittoria continua a sorridere . Gli orologi non si contano più : qualcuno è fermo da un quarto di secolo e al posto del quadrante ha una fotografia ingiallita ; qualche altro batte ancora , è vivo : " Fedele ai sentimenti ispiratimi dal mio defunto padre offro alla mia Patria quanto di più caro ho in questo momento ... " Giù , nel salone della Federazione , la giornata riprende . La prima ad entrare è una popolana . Ha con sé due involti che spiega timidamente sul banco d ' accettazione : Tre anelli e una collana . Domani porterò il resto . E il salone a poco a poco si riempie . Le bambine prima di andare a scuola vi depongono gli anelli e le stilografiche d ' oro . I vecchi signori con molta dignità staccano l ' orologio dalla catena , lo guardano per l ' ultima volta e con fierezza lo lasciano sulla bilancia . Due giovani sposi offrono i loro anelli nuziali uniti ad un nastrino tricolore . Una domestica ha una valigia piena di posate d ' argento : I miei padroni da oggi hanno deciso di mangiare con le forchette di stagno ... Poi togliendosi l ' unico anello che ha al dito aggiunge : Questo è mio . È di vero oro . Un direttore di farmacia dona anelli , spille , un portasigarette d ' oro , duecento lire in monete estere e si obbliga di versare cento lire al mese per un anno : Niente sacrifici , amici miei ; devo farmi un soprabito nuovo , ne faccio volentieri a meno ... Un ex ufficiale degli arditi , grande mutilato , consegna due medaglie d ' argento , una croce di guerra e un pugnale : È ferro buono e può essere usato ancora . Se avessi le gambe lo porterei io stesso a destinazione ... e sarei sicuro di non sbagliarmi . E la schiera dei donatori si moltiplica . Oro , argento , ferro , bronzo . Un suddito tedesco toglie da un vecchio tascapane due elmetti inglesi arrugginiti . La folla preme da tutte le parti . La signora anziana abbraccia una statuetta di bronzo e un candeliere : Le ho portate da Porta Ticinese a piedi ... Qualcuna ha gli occhi lucidi dalla commozione e senza parlare toglie da un astuccio una borsetta d ' oro e la depone affianco al più modesto servizio di cucchiaini . Le offerte non si contano , sono migliaia e migliaia . In questo stesso momento in tutta l ’ Italia serpeggia una vena d ' oro . La ricchezza non è soltanto nelle miniere . La ricchezza è nel cuore degli uomini , è nel cuore stesso della civiltà . E l ' Italia sta dando al mondo la più grande lezione di storia .
ProsaGiuridica ,
1 . Piena ed intera esecuzione è data al Trattato , ai quattro allegati annessi , e al Concordato , sottoscritti in Roma , fra la Santa Sede e l ’ Italia , l’11 febbraio 1929 . 2 . Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità . Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall ’ esecuzione del piano stesso . 3 . La indennità dovuta agli esproprianti sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell ’ amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro . In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari , la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri , dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici , uno dall ’ interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma . Qualora l ’ interessato , dopo aver negata l ’ accettazione della indennità , ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dalla avvenuta opposizione alla stima , questa s ’ intenderà definitivamente accettata . 4 . Con regio decreto , su proposta del Ministro per le finanze , saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l ’ esecuzione del Trattato e del Concordato , e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni . 5 . La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato , del Concordato . TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L ’ ITALIA ( 11 febbraio 1929 ) In nome della Santissima Trinita Premesso : Che la Santa Sede e l ’ Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l ’ addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti , che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti , e che , assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l ’ assoluta indipendenza per l ’ adempimento della Sua alta missione nel mondo , consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e irrevocabile la « questione romana » , sorta nel 1870 con l ’ annessione di Roma al regno d ’ Italia sotto la dinastia di Casa Savoia . Che dovendosi , per assicurare alla Santa Sede l ’ assoluta e visibile indipendenza , garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale , si è ravvisata la necessità di costruire , con particolari modalità , la Città del Vaticano , riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l ’ esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana . Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III , Re d ’ Italia , hanno risoluto di stipulare un Trattato , nominando a tale effetto due Plenipotenziari , cioè , per parte di Sua Santità , Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri , Suo Segretario di Stato , e per parte di Sua Maestà , Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini , Primo Ministro e Capo del Governo ; i quali scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma , hanno convenuto negli accordi seguenti : 1 . L ’ Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell ’ articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 , pel quale la religione cattolica , apostolica e romana è la sola religione dello Stato . 2 . L ’ Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura , in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo . 3 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano , com ’ è attualmente costituito , con tutte le sue pertinenze e dotazioni , creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato . I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l ’ allegato I del presente Trattato , del quale forma parte integrante . Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro , pur facendo parte della Città del Vaticano , continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane ; le quali si attesteranno ai piedi della scalinata della Basilica , sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico , e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire dall ’ autorità competente . Quando la Santa Sede in vista di particolari funzioni credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico , le autorità italiane , a meno che non fossero invitate dall ’ autorità competente a rimanere , si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento . 4 . La sovranità e la giurisdizione esclusiva , che l ’ Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede . 5 . Per l ’ esecuzione di quanto è stabilito nell ’ articolo precedente , prima dell ’ entrata in vigore del presente Trattato , il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere , a cura del Governo italiano , reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori . La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza di San Pietro . Resta per altro convenuto che , per quanto riflette gli immobili ivi esistenti , appartenenti ad istituti od enti religiosi , provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi disinteressandosene lo Stato italiano . 6 . L ’ Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati che alla Città del Vaticano sia assicurata un ’ adeguata dotazione di acque in proprietà . Provvederà , inoltre , alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano , nella località indicata nell ’ allegata pianta ( allegato I ) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane . Provvederà altresì al collegamento , direttamente anche cogli altri Stati dei servizi telegrafici , telefonici , radiotelegrafici , radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano . 7 . Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici . 8 . A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall ’ entrata in vigore del presente Trattato . 9 . La Santa Sede provvederà , a sue spese , alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire . 10 . Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest ’ ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano . 11 . Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni , che costituiscano introspetto , ed a provvedere , per lo stesso fine , alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano . 12 . In conformità alle norme del diritto internazionale , è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano . 13 . Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato , ove non si estende la extraterritorialità di cui all ’ art . 15 qualsiasi mutamento edilizio o stradale , che possa interessare la Città del Vaticano , si farà di comune accordo . 14 . L ’ Italia , considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice , dichiara punibili l ’ attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l ’ attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re . Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi , con fatti e con scritti , sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re . 15 . In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano . Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove , non accompagnata dalla perdita dell ’ abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze comprovanti l ’ abbandono di detta residenza . Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede le persone menzionate nel comma precedente , ove a termini della legge italiana , indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste , non siano da ritenere munite di altra cittadinanza , saranno in Italia considerate senz ’ altro cittadini italiani . Alle persone stesse , mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede , saranno applicabili nel territorio del regno d ’ Italia , anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale ( quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede ) , quelle della legislazione italiana , e , ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza , quella dello Stato cui essa appartiene . 16 . I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia , che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti , anche quando non fossero cittadini del Vaticano , saranno sempre ed in ogni caso rispetto all ’ Italia esenti dal servizio militare , dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale . Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili , addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt . 13 , 14 , 15 e 16 esistenti fuori della Città del Vaticano . Tali funzionari saranno indicati , in altro elenco , da concordarsi come sopra e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede . Gli ecclesiastici che , per ragione di ufficio , partecipano fuori dalla Città del Vaticano all ’ emanazione degli atti della Santa Sede , non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento , investigazione o molestia da parte delle autorità italiane . Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno . 17 . Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano ( salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali ) , nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili . 18 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale . Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale , anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l ’ Italia . Resta inteso che l ’ Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati , compresi i belligeranti , alla Santa Sede e viceversa , nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica . Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici , mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l ’ Italia , il quale sarà il decano del Corpo diplomatico , ai termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 . Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art . 19 , i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano , anche in tempo di guerra , dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri , secondo le norme del diritto internazionale . 19 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriacali di San Giovanni in Laterano , di Santa Maria Maggiore e di San Paolo , cogli edifici annessi ( allegato II , 1 , 2 e 3 ) . Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica San Paolo e dell ’ annesso monastero , versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica . Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietària del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere ( allegato II , 9 ) . 20 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni , attinenze e dipendenze ( allegato II , 4 ) , quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima , nonchè si obbliga a cederLe , parimenti in piena proprietà , effettuandone la consegna entro sei mesi dall ’ entrata in vigore del presente Trattato , la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni e attinenze ( allegato II , 5 ) . Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani , lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona . Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri istituti e quelli da trasferire sono indicati nell ’ allegata pianta ( allegato II , 12 ) . L ’ Italia , infine , trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex - conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di S . Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari , con tutti gli annessi e dipendenze ( allegato III , 3 , 4 e 5 ) , e da consegnarsi liberi da occupanti entro un anno dall ’ entrata in vigore del presente Trattato . 21 . Gli immobili indicati nell ’ art . 13 e negli alinea primo e secondo dell ’ articolo 14 , nonchè i palazzi della Dataria , della Cancelleria , di Propaganda Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant ’ Offizio ed adiacenze , quello dei Convertendi ( ora Congregazione per la Chiesa Orientale ) in piazza Scossacavalli , il palazzo del Vicario ( allegato II , 6 , 7 , 8 , 10 e 11 ) e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri , benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano , goderanno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri . Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese , anche fuori di Roma , durante il tempo in cui vengano nelle medesime , senza essere aperte al pubblico , celebrate funzioni coll ’ intervento del Sommo Pontefice . 22 . Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti , nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici : Università Gregoriana , Istituto Biblico , Orientale , Archeologico , Seminario Russo , Collegio Lombardo , i due palazzi di Sant ’ Apollinare e la casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo ( allegato III , 1 , 1-bis , 2 , 6 , 7 , 8 ) , non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità , se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso altro ente . È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili , indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti , l ’ assetto che creda , senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative , provinciali o comunali italiane , le quali possono all ’ uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa cattolica . 23 . Le retribuzioni di qualsiasi natura , dovute dalla Santa Sede , dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma , a dignitari , impiegati e salariati , anche non stabili , saranno nel territorio italiano esenti , a decorrere dal 1° gennaio 1929 , da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente . 24 . I tesori d ’ arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori , pur essendo riservata alla Santa Sede la piena libertà di regolare l ’ accesso del pubblico . 25 . I diplomatici e gli inviati della Santa Sede , i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall ’ estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza , vistati dai rappresentati pontifici all ’ estero , potranno senz ’ altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano . Altrettanto dicasi per le suddette persone , le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all ’ estero . 26 . Le merci provenienti dall ’ estero e dirette alla Città del Vaticano , o , fuori dalla medesima , ad istituzioni ed uffici della Santa Sede , saranno sempre ammesse , da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del regno , al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari . 27 . Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai principi del sangue : quelli residenti in Roma , anche fuori della Città del Vaticano , sono , a tutti gli effetti , cittadini della medesima . Durante la vacanza della Sede Pontificia , l ’ Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio Italiano al Vaticano , e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi . Cura inoltre , l ’ Italia che nel suo territorio all ’ interno della Città del Vaticano non vengano commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Conclave . Le dette norme valgono anche per i conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano , nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi . 28 . A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente , l ’ Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano , salvo quando l ’ autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano , nel qual caso si procederà senz ’ altro contro di lui a norma delle leggi italiane . La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone , che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano , imputate di tali atti , commessi nel territorio italiano , che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati . Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti , che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell ’ art . 15 , a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle . 29 . Per l ’ esecuzione nel regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale . Avranno invece senz ’ altro piena efficacia giuridica , anche a tutti gli effetti civili , in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili , circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari . 30 . La Santa Sede , in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale , dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto , a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace , riservandosi , in ogni caso , di far valere la sua potestà morale e spirituale . In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro ed inviolabile . 31 . Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato , la quale costituisce l ’ allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante , si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l ’ Italia . 32 . La Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti , Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo ; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il regno d ’ Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano . A sua volta l ’ Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice . È abrogata la l . 13 maggio 1871 , n . 214 , e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato . 27 . Il presente Trattato , non oltre quattro mesi dalla firma sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d ’ Italia , ed entrerà in vigore all ’ atto stesso dello scambio delle ratifiche . ( Omissis ) CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L ’ ITALIA In nome della Santissima Trinita Premesso : Che fin dall ’ inizio delle trattative tra la Santa Sede e l ’ Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato , per necessario complemento , da un Concordato , inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia ; che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana » ; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III , Re d ’ Italia , hanno risoluto di fare un Concordato , ed all ’ uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari , delegati per la stipulazione del Trattato , cioè per parte di Sua Santità , Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri , Suo Segretario di Stato , e per parte di Sua Maestà , Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini , Primo Ministro e Capo del Governo , i quali , scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma , hanno convenuto negli articoli seguenti : 1 . L ’ Italia , ai sensi dell ’ articolo 1 del Trattato , assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale , il libero e pubblico esercizio del culto , nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato ; ove occorra , accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità . In considerazione del carattere sacro della Città Eterna , sede vescovile del Sommo Pontefice , centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi , il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere . 2 . La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi , col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano . Parimenti , per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale , i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli . Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell ’ interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni , ordinanze , lettere pastorali , bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli , che crederanno di emanare nell ’ ambito della loro competenza . Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali . Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua , quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina ; ma , accanto al testo italiano , l ’ autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue . Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell ’ interno ed all ’ ingresso delle chiese nonchè negli edifici di loro proprietà . 3 . Gli studenti di teologia , quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono , a loro richiesta , rinviare , di anno in anno , fino al ventesimo - sesto anno di età , l ’ adempimento degli obblighi del servizio militare . I chierici ordinati in sacris ed i religiosi , che hanno emesso i voti , sono esenti dal servizio militare , salvo il caso di mobilitazione generale . In tale caso , i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato , ma è loro conservato l ’ abito ecclesiastico , affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell ’ Ordinario militare ai sensi dell ’ art . 14 . Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari . Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale , sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime . Si considerano tali gli ordinari , i parroci , i vice parroci o coadiutori , i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto . 4 . Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall ’ ufficio di giurato . 5 . Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla - osta dell ’ ordinario diocesano . La revoca del nulla - osta priva l ’ ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l ’ impiego o l ’ ufficio assunto . In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento , in un ufficio od in un impiego , nei quali siano a contatto immediato col pubblico . 6 . Gli stipendi e gli altri assegni , di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio , sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato . 7 . Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero . 8 . Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto . il Procuratore del Re deve informare immediatamente l ’ ordinario della diocesi , nel cui territorio egli esercita giurisdizione ; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o , ove abbia luogo , la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello . In caso di arresto , l ’ ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico . Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso , la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici , a meno che l ’ ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale . 9 . Di regola , gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni . Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto , l ’ autorità che procede all ’ occupazione deve prendere previamente accordi con l ’ ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano . In tale ipotesi l ’ autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo . Salvo i casi di urgente necessità , la forza pubblica non può entrare , per l ’ esercizio delle sue funzioni , negli edifici aperti al culto , senza averne dato previo avviso all ’ autorità ecclesiastica . 10 . Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto , se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica . 11 . Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa , che sono i seguenti : tutte le domeniche ; il primo giorno dell ’ anno ; il giorno dell ’ epifania ( 6 gennaio ) ; il giorno della festa di San Giuseppe ( 19 marzo ) ; il giorno dell ’ Ascensione ; il giorno del Corpus domini ; il giorno della festa di SS . Apostoli Pietro e Paolo ( 29 giugno ) ; il giorno dell ’ Assunzione della B.V. Maria ( 15 agosto ) ; il giorno di Ognissanti ( l ° novembre ) ; il giorno della festa dell ’ Immacolata Concezione ( 8 dicembre ) ; il giorno di Natale ( 25 dicembre ) . 12 . Nelle domeniche e nelle feste di precetto , nelle chiese in cui officia un Capitolo , il celebrante la Messa Conventuale canterà , secondo le norme della sacra liturgia , una preghiera per la prosperità del Re d ’ Italia e dello Stato italiano . 13 . Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell ’ assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge . La designazione degli ecclesiastici , cui è commessa l ’ alta direzione del servizio di assistenza spirituale ( ordinario militare , vicario ed ispettori ) , è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano . Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione , ne darà comunicazione alla Santa Sede , la quale procederà ad altra designazione . L ’ ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile . La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell ’ ordinario militare . 14 . Le truppe italiane di aria , di terra e di mare godono , nei riguardi dei doveri religiosi , dei privilegî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico . I cappellani militari hanno , riguardo alle dette truppe , competenze parrocchiali . Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell ’ ordinario militare , assistito dalla propria Curia . L ’ ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile , addetto agli ospedali militari . 15 . L ’ arcivescovo ordinario militare è proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma , costituendo con esso il clero , cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica . Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose , anche fuori di Roma , che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa . La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar , durante munere . La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma , dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d ’ Italia , previa confidenziale indicazione del presentando . La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia . 16 . (...) 17 . (...) 18 . Dovendosi , per disposizione dell ’ autorità ecclesiastica , raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie , sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci , sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti , lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie . 19 . La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede . Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni , la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina . Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza , in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta , finchè non avvenga la nomina della medesima . 20 . I Vescovi , prima di prendere possesso della loro diocesi , prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente : « Davanti a Dio e sui Santi Vangeli , io giuro e prometto , siccome si conviene ad un Vescovo , fedeltà allo Stato italiano . Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato . Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all ’ ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni . Preoccupandomi del bene e dell ’ interesse dello Stato italiano , cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo » . 21 . La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all ’ autorità ecclesiastica . Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall ’ autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione . In questo termine , il Governo italiano , ove gravi ragioni si oppongano alla nomina , può manifestarle riservatamente all ’ autorità ecclesiastica , la quale , permanendo il dissenso , deferirà il caso alla Santa Sede . Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale , il Governo italiano comunicherà tali ragioni all ’ ordinario , che d ’ accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate . In caso di divergenza tra l ’ ordinario ed il Governo , la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta , i quali d ’ accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva . 22 . Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani . I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana . Occorrendo , dovranno essere loro assegnati coadiutori che , oltre l ’ italiano , intendano e parlino anche la lingua localmente in uso , allo scopo di prestare l ’ assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa . 23 . Le disposizioni degli artt . 16 , 17 , 19 , 20 , 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie . Resta anche inteso che , qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi , rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche . 24 . Sono aboliti l ’ exequatur , il regio placet , nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia , salve le eccezioni stabilite dall ’ art . 29 , lettera g ) . 25 . Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori . È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori . È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell ’ ex - regno delle due Sicilie . Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti . 26 . La nomina degl ’ investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica , che sarà ufficialmente partecipata al Governo . L ’ amministrazione ed il godimento delle rendite , durante la vacanza , sono disciplinati dalle norme del diritto canonico . In caso di cattiva gestione , lo Stato italiano , presi accordi con l ’ autorità ecclesiastica , può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio , devolvendone il reddito netto a favore dell ’ investito , o , in sua mancanza , a vantaggio del beneficio . 27 . Le basiliche della Santa Casa di Loreto , di San Francesco in Assisi e di Sant ’ Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse , eccettuate quelle di carattere meramente laico , saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima . Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni . Restano , tuttavia , in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali . Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari , si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista , avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche . Per gli altri Santuari , nei quali esistano amministrazioni civili , subentrerà la libera gestione dell ’ autorità ecclesiastica , salva , ove del caso , la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso . 28 . Per tranquillizzare le coscienze , la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che , a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico , si trovino in possesso di beni ecclesiastici . A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni . 29 . Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica , al fine di riformarla ed integrarla , per metterla in armonia colle direttive , alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato . Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso : Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane ( Santa Sede , diocesi , capitoli , seminari , parrocchie , ecc . ) , tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto , che già non l ’ abbiano , comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi , con assegnazione , nei riguardi di queste ultime , della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse . Salvo quanto è disposto nel precedente art . 27 , i Consigli di amministrazione , dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione , anche se composti totalmente o in maggioranza di laici , non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d ’ intesa con l ’ autorità ecclesiastica . Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose , con o senza voti , approvate dalla Santa Sede , che abbiano la loro sede principale nel Regno , e siano ivi rappresentate , giuridicamente e di fatto , da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate . Sarà riconosciuta , inoltre , la personalità giuridica delle Province religiose italiane , nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie , delle associazioni aventi la sede principale all ’ estero , quando concorrano le stesse condizioni . Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case , quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere . Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni , religiose , anche estere . Le associazioni o le case religiose , le quali già abbiano la personalità giuridica , la conserveranno . Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili , dei quali le associazioni sono già in possesso , dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo . Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini , e dipendono dall ’ autorità ecclesiastica , per quanto riguarda il funzionamento e l ’ amministrazione . Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie , purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato . Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto . Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall ’ autorità ecclesiastica . Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province . Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l ’ osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano , su domanda dell ’ ordinario da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato . Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia ( salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino , di Superga , del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali ) , rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme degli articoli precedenti . Una apposita Commissione provvederà all ’ assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari nell ’ art . 27 . Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti , il fine di culto o di religione e , a tutti gli effetti tributari , equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione . È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l ’ art . 18 della l . 15 agosto 1867 , n . 3848; la quota di concorso di cui agli artt . 31 della l . 7 luglio 1866 , n . 3036 e 20 della l . 15 agosto 1867 , n . 3848; nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici , stabilita dall ’ art . 1 del r.d. 30 dicembre 1923 , n . 3270 , rimanendo esclusa anche per l ’ avvenire l ’ istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa . Non saranno applicate ai ministri del culto per l ’ esercizio del ministero sacerdotale l ’ imposta sulle professioni e la tassa di patente , istituite con il r.d. 18 novembre 1923 , n . 2538 , in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita , nè qualsiasi altro tributo del genere . L ’ uso dell ’ abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi , ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica , che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano , è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene , colle quali è vietato e punito l ’ uso abusivo della divisa militare . 30 . La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa , escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano , e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili . Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di acquistare beni , salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali . Lo Stato italiano , finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente , continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore : in considerazione di ciò , la gestione patrimoniale di detti beneficî , per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione , avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano , ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo , redigendosi analogo verbale . Non sono soggetti all ’ intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi . Agli effetti del supplemento di congrua , l ’ ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati , risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma . 31 . L ’ erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall ’ autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico : il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili . 32 . I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili , che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato . 33 . È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno , con l ’ onere conseguente della custodia , della manutenzione e della conservazione . Essa può quindi , con l ’ osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi , procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi . 34 . Lo Stato italiano , volendo ridonare all ’ istituto del matrimonio , che è a base della famiglia , dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo , riconosce al sacramento del matrimonio , disciplinato dal diritto canonico , gli effetti civili . Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate , oltre che nella chiesa parrocchiale , anche nella casa comunale . Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio , dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi , e redigerà l ’ atto di matrimonio , del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune , affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile . Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici . I provvedimenti e le sentenze relative , quando siano divenute definitive , saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura , il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice , alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti . I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio , la quale , con ordinanze emesse in camera di consiglio , li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell ’ atto di matrimonio . Quanto alle cause di separazione personale , la Santa Sede consente che siano giudicate dall ’ autorità giudiziaria civile . 35 . Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l ’ istituto dell ’ esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole . 36 . L ’ Italia considera fondamento e coronamento dell ’ istruzione pubblica l ’ insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica . E perciò consente che l ’ insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie , secondo programmi da stabilirsi d ’ accordo tra la Santa Sede e lo Stato . Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori , sacerdoti e religiosi approvati dall ’ autorità ecclesiastica , e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici , che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall ’ ordinario diocesano . La revoca del certificato da parte dell ’ ordinario priva senz ’ altro l ’ insegnante della capacità di insegnare . Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica . 37 . I dirigenti delle associazioni statali per L ’ educazione fisica , per L ’ istruzione preliminare , degli Avanguardisti e dei Balilla , per rendere possibile L ’ istruzione e l ’ assistenza religiosa della gioventù loro affidata , disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l ’ adempimento dei doveri religiosi . Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi . 38 . Le nomine dei professori dell ’ Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso . 39 . Le università , i seminari maggiori e minori , sia diocesani , sia interdiocesani , sia regionali , le accademie , i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede , senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno . 40 . Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano . Saranno parimenti riconosciuti i diplomi , che si conseguono nelle scuole di paleografia , archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l ’ archivio nella Città del Vaticano . 41 . L ’ Italia autorizza l ’ uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina , da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell ’ interessato . 42 . L ’ Italia ammetterà il riconoscimento , mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire . Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa . 43 . Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall ’ Azione Cattolica Italiana , in quanto esse , siccome la Santa Sede ha disposto , svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l ’ immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l ’ attuazione dei principi cattolici . La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d ’ Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico . 44 . Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull ’ interpretazione del presente Concordato , la Santa Sede e l ’ Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione . 45 . Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche , contemporaneamente al Trattato , stipulato fra le stesse Alte Parti , che elimina la « questione romana » . Con l ’ entrata in vigore del presente Concordato , cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex - Stati italiani . Le leggi austriache , le leggi , i regolamenti , le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti , in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato , si intendono abrogati con l ’ entrata in vigore del medesimo . Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo , una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti .
StampaPeriodica ,
Il Carro di Tespi lirico : a sommo del boccascena la sigla del Dopolavoro , impresario che non cerca guadagni e soltanto , senza lesinare sulle spese , vuol dare al popolo la possibilità di godere della buona musica e del bel canto . La funzione educativa e sociale di questo magnanimo impresario che ha come suo il segno del Littorio non ha bisogno di essere dimostrata : chi alla " prima " milanese ha distolto per un momento gli occhi dal palcoscenico per guardare le migliaia di volti allineati in platea ne ha avuto una prova in quell ' espressione raccolta e rapita ad un tempo ch ' era di tutti gli spettatori ... Dopo una recita , anche questa ottimamente riuscita , di Tosca , il Carro di Tespi lirico ha lasciato Milano . Attrezzato con i mezzi più moderni in pochissimo tempo tutto si smonta , si ripiega . Il Carro parte , va altrove a offrire il suo dono spirituale ; parte salutandoci con le note di Giovinezza : di quella musica che fa sonora la nostra passione più viva .
FRA LA GENTE ( - , 1934 )
StampaPeriodica ,
Inconscio esempio dell ' idea di UNO , vive la gente che lavora duramente per proseguire . Senza sbandamenti , accigliata , ostinata , è come la radice che avanza nella terra e non sa di essere radice : sostiene un albero favoloso e crede di essere povera . Sta , ferma nel faticoso tormento perché il sangue è fedele all ' origine . In questa fedeltà tutti si ritrovano : dall ' alto vengono i destinati a ritrovare la terra nel suo più intimo senso , e là trovano altri uomini che li guardano forti e trasognati . Da una parte e dall ' altra sempre sono nuove scoperte e vie nuove di comprensione . Il popolo è attentissimo alla discesa del Duce fino a lui , difficile è disarmare la sua diffidenza , chiede sincerità anche brutale . Nel mezzo stanno muraglie di consuetudini , nebbie senza più nome rimaste da tempi morti , e un vuoto pauroso slocato da occhi brucianti . Ma le antiche epoche ritornano e si riassumono nel nuovo che c ' è attorno . Ora il popolo si trova esposto alla vertigine in una limpidità feroce : chi non ha coraggio muore . Risulta subito che moltissimi hanno coraggio e vivono in silenzio e lavoro . Si svolge l ' avventura , il motivo di una nuova inquietudine è da conoscere . Una folla in attesa vive in una zona popolata di significati fantastici , specchio dei suoi desideri . Ogni senso è teso ad accogliere una certezza , ad indovinare la realtà di un Uomo : veramente qui l ' Italia vive un punto essenziale della sua fatica . Nella città sono le grosse famiglie aggruppate in poco spazio nelle case enormi tutte finestre , cortili , echi , che inventano di continuo con intuizione primitiva una viva figura . La pensano davanti ad ogni fatto , a ogni difficoltà , a ogni dolore , vorrebbero chiedere consiglio per le faccende intime , per questa pena che è andare avanti in quattro , sei , dieci . E Lui va avanti con tutti , migliaia e migliaia . Questo pensiero lo allontana come un gigante improvvisamente rivelato . Allora lo si crea vicino di persona ogni giorno con passione silenziosa e superstiziosa stupefazione , a gara . È un mito modernissimo ; vivo , reso famigliare con un ' ombra non confessata di paura ; come un parente mai conosciuto che stia lontano da noi , lavorando per noi : può essere qui da un momento all ' altro e allora ci troveremo distrutti dalla sua presenza soverchiante opposta alla nostra piccola realtà . Il popolo si è creata l ' immagine dell ' Uomo come un appoggio , ma lo sbigottisce con la sua presenza . Improvvisamente entra in casa , non c ' è neppure il tempo di infilare la giacca , guarda , osserva , sorride e , perdio ! domanda dei figli , della famiglia , della minestra che sta cuocendo . Ha una voce che scava le parole nell ' aria come una costruzione . La base e la vetta si sono ritrovate nella espressione semplice dei veri valori , ora si conoscono . L ' invenzione del Duce era reale , la sua presenza si può accostare a ogni fatto , a ogni esistere essenziale . Arriva al fianco dell ' operaio , al fianco gli lavora , se ne va , parla al popolo , è tra i Balilla , bonifica i territori , nelle case saluta le vecchie e i bambini , lavora la terra con i contadini , governa l ' Italia , fatica . Il popolo allora perfeziona il mito sempre nutrito di fantastiche possibilità e di asprezza nel credere . Non si riesce mai nelle cose belle e inutili al mondo , ma a vivere si riesce sempre , sempre anche feriti ; e questa è la terra nostra degli Italiani dove dovremmo morire quando la consegna lo comanderà . Vivere ! è l ' ordine , e il popolo vive , stringe i denti e vive , urla e vive , soffre e vive ; ride e vive , muore e vive , ubbidisce . Vicina è sempre una presenza che sa di lui il misero interesse , la preoccupazione minuta , l ' affanno di ogni respiro . Ciò rende stupefatti come a una rivelazione soprannaturale , e i giorni ne derivano la piena e rarefatta atmosfera di un rito . La città ancora una volta ha rivelato questo , non tanto da parte di alcuni vecchi crani gonfi e scricchiolanti , quanto da parte dell ' anonimo popolo . Per le strade a ogni ora i passanti si ritrovavano reclute a una vigilia , camminavano con sicurezza , dimostravano di non temere sorprese : chi lavora è sempre primo . Si rinnovò lo sbigottimento delle felici apparizioni e dei contrasti improvvisi ; nelle case visitate i mobili e i cibi e le persone portavano l ' impronta delle ore elette . C ' era nelle espressioni riservate e fedeli degli uomini , delle donne e dei bambini il segno primo della nascita incorrotta o risanata , la persuasione di un credere ostinato . La notte , voglio pensare questi uomini sparsi nelle case , il sonno era corpo ; ma le ultime parole salutavano i bambini e davano a loro con la fiducia del riposo l ' inconscio bene di un mondo pulito e forte . Questa è speranza e realtà insieme .
StampaPeriodica ,
Un ebdomadario parigino ha chiesto agli scrittori francesi , attraverso un referendum , se l ' attuale situazione politica e le convulsioni d ' Europa e le inquietudini dell ' ora presente non siano motivi seri per distoglierli dal loro lavoro . Alcuni hanno risposto candidamente , da autentici pompieri , che il chiasso non li disturba e che essi preparano , magari nella solitudine della campagna nuovi romanzi , che purtroppo saranno letti da molti , perché in Francia , nonostante tutto , i lettori sono numerosi : acqua sul fuoco e niente paura : il mondo crolla , ma la poesia non muore . E sta bene . Ma gli altri , e sono i più e sono i migliori , anche se non tutti sono incendiari , hanno dichiarato che si sentono solidali col destino e parteciperanno alle lotte politiche , entreranno nel vivo delle questioni , dibatteranno idee e opinioni , scriveranno per serie e urgenti ragioni sociali . La Francia è un paese che ha lo spirito sempre vivo e scintillante , e tutti sanno che non da oggi soltanto i chiari ingegni di questo paese , quelli che hanno una fama mondiale , appartengano alle correnti di destra o a quelle di sinistra , hanno combattuto e combattono per le idee . In questo senso , l ' Italia può godere dello stesso privilegio . Gli scrittori fascisti sanno qual ' è il loro compito . Non è più il momento di adagiarsi nelle piume di una facile letteratura di divertimento . Entrate in due librerie e fate un ' inchiesta per vostro conto : non si leggono più romanzi , si guardano con disprezzo le opere narrative o di poesia ; e si comprano invece i libri di economia politica , di scienze sociali , di indagine scientifica , anche e soprattutto quel certo genere di libri stranieri che pongono in copertina grandi interrogativi sulle questioni del giorno e ne propongono soluzioni più o meno accettabili . La verità sta in questo : che troppa nostra letteratura narrativa manca ancora di contenuto , e , quel che è peggio , di contenuto attuale . Ci sono ancora scrittori italiani che fanno dichiarazioni di principio di questo genere : “ noi non vogliamo annoiare il pubblico , non vogliamo stancarlo , non vogliamo dargli dispiaceri . ” Non vogliono niente , ecco tutto ...
StampaQuotidiana ,
FRONTE ITALIANO , 27 . La 5 . Armata ha avanzato decisamente su tutto il fronte . Radiscanina , 22 km . a sud di Venafro , è stata conquistata . Altri due villaggi In questa zona sono stati occupati . I soldati del Gen . Clark si sono impadroniti inoltre di Francolise , importante nodo stradale che dista solo 6 km . dalle cime collinose presso Sessa Aurunca . Così le posizioni tedesche intorno alla giogaia del Marsico sono ora minacciate da oriente . Sul litorale Adriatico le truppe del Gen . Montgomery si avvicinano sempre più a Vasto . Nel settore centrale Boiano e Spineta sono state occupate dalle truppe della 8 . Armata , che da Vinchiaturo proseguono nella loro avanzata verso Isernia . L ' altura di Spineta veniva conquistata alla baionetta dai britannici . Dalla diminuita resistenza tedesca si argomenta che il Gen . Kesserling intenda stabilirsi in difensiva su una linea che attestandosi al M . Marsico ( 800 m . ) poco più a nord di Mondragone sul Tirreno e snodandosi sulle creste appenniniche , fa perno su Venafro e , seguendo all ' incirca l ' andamento del Trigno , termina presso Vasto sull ' Adriatico . L ' Aerodromo di Tarquinia a nord ovest di Roma è stato bombardato lunedì da aerei alleati . Numerose strade e ferrovie tedesche sono state martellate continuamente .