StampaPeriodica ,
Senza
dubbio
uno
sbarco
in
territorio
nemico
è
sempre
un
'
operazione
difficile
;
e
può
darsi
che
sia
difficilissima
in
Inghilterra
;
ma
non
è
impossibile
.
Che
cosa
lo
rese
impossibile
dal
giorno
in
cui
fu
disfatta
l
'
Invincibile
Arrnada
fino
alla
guerra
mondiale
?
Il
fatto
che
l
'
Inghilterra
tenne
sempre
il
dominio
del
mare
.
Per
invadere
l
'
Inghilterra
bisognava
battere
la
flotta
inglese
;
e
la
flotta
inglese
fu
per
tre
secoli
e
mezzo
invincibile
.
Che
cosa
lo
rende
possibile
oggi
?
Il
fatto
che
la
flotta
inglese
non
riesce
più
a
tenere
il
mare
in
prossimità
di
coste
nemiche
.
La
minaccia
terribile
dell
'
arma
aerea
ha
reso
per
essa
inabitabile
proprio
quel
mare
che
fu
per
secoli
il
suo
immediato
dominio
,
proprio
quel
mare
in
cui
si
deve
decidere
la
sorte
dell
'
Inghilterra
.
Se
si
vuole
,
si
può
ancora
dire
che
essa
domina
i
mari
,
nel
senso
che
non
esiste
,
oggi
,
altra
flotta
che
possa
tenere
testa
ad
essa
.
Ma
è
una
strana
dominatrice
,
codesta
flotta
,
che
è
condannata
a
starsene
rintanata
nei
suoi
rifugi
,
sotto
pena
di
subire
perdite
spaventose
appena
tenti
di
uscirne
.
Subito
dopo
l
'
avvento
al
potere
del
nazionalsocialismo
,
la
Germania
cominciò
a
ricostruire
la
sua
aviazione
.
Due
anni
fa
,
all
'
epoca
di
Monaco
,
si
seppe
che
aveva
raggiunto
una
schiacciante
superiorità
aerea
sulle
due
Potenze
occidentali
messe
insieme
.
Ciò
non
ostante
,
mai
il
pubblico
inglese
.
Oggi
le
demo
-
plutocrazie
biascicano
prosternate
ai
piedi
dell
'
altare
della
"
forza
"
le
più
untuose
preghiere
,
ripugnanti
ed
inutili
.
Gli
Stati
totalitari
invece
battono
col
martello
della
"
violenza
"
sulla
incudine
della
gloria
.
Là
una
eterea
speranza
di
difendere
con
accanimento
ciò
che
si
vuoi
conservare
e
non
si
vuoi
perdere
:
qui
un
'
incrollabile
fede
di
combattere
con
ardore
e
baldanza
contro
chi
è
indegno
di
additare
la
strada
ai
popoli
.
Là
l
'
estrema
illusione
che
la
civiltà
sia
"
una
"
ed
infinitamente
progressiva
;
qui
l
'
inconcussa
fiducia
che
il
mondo
è
lo
sfacelo
di
una
civiltà
sotto
i
colpi
messianici
di
una
nuova
.
Là
,
in
conclusione
,
l
'
impeto
dominato
dalla
intelligenza
che
diviene
spesso
brutalità
senza
intelligenza
:
qui
l
'
impeto
violento
che
è
intelligenza
.
L
'
esito
della
guerra
che
infiamma
ora
il
mondo
non
è
per
noi
dubbio
.
Giunti
a
quello
che
i
fisici
chiama
-
no
il
punto
morto
,
non
si
poteva
troppo
a
lungo
procrastinare
la
soluzione
che
s
'
imponeva
in
termini
perentori
,
soluzione
raggiungibile
con
"
lo
spintone
della
violenza
"
e
che
ha
questo
nome
:
vittoria
degli
Stati
totalitari
...
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Alunni
Capo
I
-
Delle
inscrizioni
.
Art
.
1
Le
inscrizioni
di
alunni
in
istituti
medi
di
istruzione
Regi
e
pareggiati
si
aprono
il
21
settembre
e
si
chiudono
il
15
ottobre
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
11
.
Non
si
può
ottenere
la
inscrizione
se
non
in
base
al
titolo
di
studio
rispettivamente
prescritto
,
né
sono
ammessi
uditori
.
Gli
alunni
di
ciascuna
classe
sono
trentacinque
.
Art
.
2
Coloro
che
chiedono
di
essere
inscritti
,
per
la
prima
volta
,
in
un
istituto
debbono
presentare
al
preside
,
entro
il
termine
indicato
nell
'
articolo
precedente
,
domanda
in
carta
legale
corredata
dei
seguenti
documenti
,
debitamente
legalizzati
ove
occorra
:
I
certificato
di
nascita
;
II
certificato
di
rivaccinazione
o
di
sofferto
vaiuolo
;
III
titolo
di
studio
rispettivamente
prescritto
;
IV
attestato
d
'
identità
personale
costituito
da
tessera
postale
di
riconoscimento
o
da
altri
documenti
o
garanzie
che
il
preside
riconosca
equivalenti
.
Per
la
inscrizione
al
corso
superiore
dell
'
istituto
magistrale
,
oltre
i
documenti
predetti
,
deve
essere
allegato
alla
domanda
un
certificato
medico
,
dal
quale
risultino
la
sana
e
robusta
costituzione
fisica
e
l
'
assenza
di
imperfezioni
tali
da
diminuire
il
prestigio
di
un
insegnante
o
da
impedirgli
il
pieno
adempimento
dei
suoi
doveri
.
Il
preside
,
non
accettando
le
conclusioni
del
certificato
medico
,
può
ordinare
la
visita
medica
fiscale
a
spese
dell
'
interessato
.
Ai
ciechi
è
concessa
l
'
inscrizione
anche
al
corso
superiore
dell
'
istituto
magistrale
,
nonostante
il
disposto
del
secondo
comma
del
presente
articolo
,
soltanto
ai
fini
del
conseguimento
del
diploma
di
abilitazione
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
102
.
Art
.
3
Gli
alunni
già
inscritti
in
un
istituto
,
che
intendano
continuare
gli
studi
nell
'
istituto
stesso
,
ne
fanno
al
preside
dichiarazione
in
carta
libera
entro
il
termine
stabilito
per
la
presentazione
delle
domande
.
Gli
alunni
provenienti
da
altri
istituti
,
di
identico
o
di
diverso
tipo
,
debbono
presentare
la
domanda
in
carta
legale
e
la
pagella
scolastica
dell
'
istituto
di
provenienza
.
Gli
altri
documenti
sono
trasmessi
d
'
ufficio
dall
'
istituto
di
provenienza
in
seguito
a
richiesta
scritta
dell
'
istituto
in
cui
deve
farsi
la
inscrizione
.
Tale
richiesta
è
conservata
nell
'
archivio
dell
'
istituto
di
origine
in
luogo
dei
documenti
.
Art
.
4
L
'
alunno
che
intende
trasferirsi
ad
altro
istituto
durante
l
'
anno
scolastico
deve
farne
domanda
in
carta
legale
al
preside
del
nuovo
istituto
,
unendo
alla
domanda
stessa
la
pagella
scolastica
col
nulla
osta
da
cui
risulti
che
la
sua
posizione
e
regolare
nei
rapporti
della
disciplina
e
dell
'
obbligo
delle
tasse
,
e
una
dichiarazione
del
preside
dell
'
istituto
di
provenienza
relativa
alla
parte
di
programma
già
svolta
.
Il
preside
predetto
convoca
il
Consiglio
di
classe
,
che
,
valuti
i
motivi
della
domanda
con
speciale
riguardo
a
casi
di
trasferimento
della
famiglia
,
ed
esaminata
la
dichiarazione
di
cui
al
comma
precedente
,
decide
inappellabilmente
sull
'
accoglimento
della
domanda
stessa
.
I
documenti
scolastici
dell
'
alunno
inscritto
in
un
istituto
in
seguito
a
trasferimento
sono
trasmessi
d
'
ufficio
dall
'
istituto
di
provenienza
,
secondo
le
norme
del
terzo
e
quarto
comma
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
5
Il
preside
deve
allontanare
dall
'
istituto
gli
alunni
o
candidati
affetti
da
malattie
contagiose
o
ripugnanti
.
I
giovani
allontanati
a
norma
del
comma
precedente
possono
ricorrere
al
Provveditore
chiedendo
di
essere
sottoposti
,
a
proprie
spese
,
a
visita
medica
fiscale
.
Art
.
6
L
'
inscrizione
alla
1ª
classe
avviene
nell
'
ordine
di
merito
stabilito
secondo
il
penultimo
comma
del
presente
articolo
,
eccezione
fatta
per
gli
orfani
di
guerra
e
successivamente
per
dei
mutilati
o
degli
invalidi
di
guerra
che
sono
anteposti
agli
altri
aspiranti
,
indipendentemente
da
qualsiasi
condizione
.
L
'
inscrizione
alle
altre
classi
avviene
secondo
l
'
ordine
seguente
:
I
orfani
di
guerra
;
II
figli
di
mutilati
o
d
'
invalidi
di
guerra
;
III
alunni
provenienti
dalla
classe
precedente
dell
'
istituto
,
considerandosi
come
unico
istituto
il
ginnasio
e
liceo
ed
i
corsi
inferiore
e
superiore
d
'
istituto
tecnico
o
magistrale
;
IV
alunni
,
non
ripetenti
,
provenienti
da
altri
istituti
pubblici
;
V
ripetenti
provenienti
da
scuola
pubblica
o
privata
.
In
ciascuna
categoria
la
graduatoria
è
fatta
secondo
l
'
ordine
di
merito
il
quale
si
stabilisce
dando
la
preferenza
a
coloro
che
conseguirono
il
titolo
di
ammissione
,
promozione
od
idoneità
nella
sessione
di
primo
esame
,
e
graduandoli
secondo
la
somma
dei
voti
finali
riportati
,
compreso
,
per
gli
alunni
di
scuola
pubblica
,
il
voto
di
condotta
.
A
parità
di
merito
è
preferito
il
giovane
affidato
al
convitto
nazionale
del
luogo
e
,
successivamente
,
quello
la
cui
famiglia
risiede
stabilmente
nella
città
o
nella
zona
,
alla
quale
appartiene
l
'
istituto
.
Art
.
7
L
'
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
del
ginnasio
e
del
corso
inferiore
d
'
istituto
tecnico
o
magistrale
è
unico
,
ma
il
titolo
di
ammissione
conseguito
in
istituto
di
un
dato
tipo
prevale
,
entro
ognuna
delle
categorie
previste
dal
precedente
articolo
,
per
l
'
ammissione
ad
istituti
di
quel
tipo
,
sui
titoli
di
ammissione
conseguiti
in
istituto
di
tipo
diverso
.
Art
.
8
La
promozione
o
idoneità
conseguita
nel
ginnasio
inferiore
o
nei
corsi
inferiori
dell
'
istituto
tecnico
o
magistrale
può
esser
ritenuta
valida
per
l
'
inscrizione
alla
classe
corrispondente
di
istituto
di
tipo
diverso
,
purché
nella
classe
cui
si
chiede
l
'
inscrizione
esistano
ancora
posti
disponibili
e
subordinatamente
al
parere
favorevole
ed
inappellabile
del
Consiglio
di
classe
,
il
quale
ha
facoltà
di
sottoporre
l
'
aspirante
ad
un
esperimento
per
accertare
se
egli
sia
in
grado
di
seguire
utilmente
il
nuovo
corso
.
La
stessa
norma
è
applicabile
agli
ammessi
alla
4ª
classe
del
ginnasio
che
aspirino
ad
essere
inscritti
alla
4ª
classe
del
corso
inferiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
.
L
'
ammissione
al
liceo
scientifico
o
al
corso
superiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
vale
indifferentemente
per
la
inscrizione
in
uno
di
tali
istituti
.
I
titoli
di
inscrizione
a
classi
inferiori
di
altro
istituto
medio
possono
ritenersi
validi
per
l
'
inscrizione
alle
corrispondenti
classi
di
scuola
complementare
,
sempre
subordinatamente
al
parere
del
Consiglio
di
classe
.
Il
Consiglio
di
classe
può
,
inoltre
,
con
deliberazione
inappellabile
,
e
previo
eventuale
esperimento
,
accordare
l
'
inscrizione
,
subordinatamente
alla
disponibilità
di
posti
,
in
base
al
risultato
solo
parzialmente
favorevole
di
esame
superiore
a
quello
che
dà
accesso
alla
classe
.
Art
.
9
La
formazione
delle
classi
aggiunte
nelle
scuole
complementari
si
effettua
dapprima
per
le
classi
2ª
e
3ª
.
Il
numero
delle
iscrizioni
alla
1ª
classe
si
ridurrà
eventualmente
,
tenendo
conto
dei
criteri
stabiliti
nell
'
art
.
6
,
in
modo
da
non
oltrepassare
complessivamente
il
numero
massimo
di
classi
consentito
dall
'
art
.
36
del
R.D.
6
maggio
1923
,
n
.
1054
.
Art
.
10
Le
città
in
cui
esistono
più
istituti
dello
stesso
tipo
sono
divise
in
zone
agli
effetti
delle
inscrizioni
.
Il
Provveditore
agli
studi
convocherà
tempestivamente
,
sotto
la
presidenza
sua
o
del
preside
più
anziano
da
lui
delegato
,
i
presidi
degli
istituti
interessati
per
la
determinazione
delle
zone
di
cui
al
comma
precedente
.
Nel
caso
di
eccedenza
di
domande
rispetto
ai
posti
disponibili
negli
istituti
della
città
,
i
presidi
degli
istituti
interessati
si
adunano
,
sotto
la
presidenza
del
più
anziano
,
per
procedere
a
una
graduatoria
unica
a
norma
dell
'
art
.
6;
dopo
di
che
distribuiscono
,
proporzionalmente
,
gli
inscritti
negli
istituti
delle
singole
zone
,
tenendo
conto
dei
desideri
espressi
nelle
domande
o
della
residenza
nella
zona
e
sempre
subordinatamente
alla
capacità
dei
locali
o
a
particolari
ragioni
di
opportunità
.
Art
.
11
Le
domande
non
accolte
per
mancanza
di
posti
disponibili
,
purché
presentate
nei
termini
prescritti
dall
'
art
.
1
,
possono
,
insieme
coi
documenti
relativi
,
essere
trasmesse
,
su
richiesta
degli
interessati
,
al
preside
di
altro
istituto
in
cui
si
presuma
possibile
la
inscrizione
.
Art
.
12
Ogni
alunno
è
fornito
,
a
cura
dell
'
istituto
,
di
una
pagella
scolastica
,
nella
quale
sono
registrati
i
dati
di
stato
civile
,
la
provenienza
scolastica
,
i
voti
degli
scrutini
bimestrali
,
i
risultati
dello
scrutinio
finale
e
degli
esami
la
classificazione
annuale
di
educazione
fisica
,
i
versamenti
delle
tasse
o
la
relativa
deliberazione
di
esonero
,
e
gli
eventuali
provvedimenti
disciplinari
.
La
pagella
è
consegnata
all
'
alunno
alla
fine
di
ogni
bimestre
per
la
controfirma
del
padre
,
o
di
chi
ne
fa
le
veci
,
e
gli
è
definitivamente
rilasciata
all
'
inizio
dell
'
anno
scolastico
successivo
o
al
momento
del
passaggio
ad
altro
istituto
o
dell
'
abbandono
della
scuola
.
Art
.
13
I
documenti
relativi
alle
inscrizioni
sono
conservati
nell
'
archivio
dell
'
istituto
finché
l
'
alunno
vi
rimanga
inscritto
e
per
cinque
anni
successivi
;
dopo
di
che
sono
tenuti
per
un
altro
anno
a
disposizione
degli
interessati
.
Art
.
14
I
titoli
di
studio
conseguiti
nelle
scuole
medie
governative
della
Repubblica
di
San
Marino
,
o
in
scuole
italiane
all
'
estero
aventi
riconoscimento
legale
,
sono
validi
per
la
iscrizione
ad
istituti
del
Regno
,
anche
se
di
tipo
diverso
,
previo
eventuale
esperimento
sulle
materie
o
prove
che
siano
indicate
dal
Consiglio
di
classe
in
base
a
una
complessiva
valutazione
dei
programmi
svolti
nella
scuola
di
provenienza
.
L
'
inscrizione
è
concessa
per
la
classe
corrispondente
a
quella
cui
il
titolo
presentato
avrebbe
dato
accesso
nella
scuola
di
provenienza
,
tenuto
conto
della
durata
complessiva
degli
studi
e
subordinatamente
al
requisito
dell
'
età
che
non
può
essere
inferiore
a
quella
di
chi
abbia
seguito
normalmente
gli
studi
nel
Regno
a
partire
dai
dieci
anni
.
E
'
del
pari
consentita
,
sempre
subordinatamente
al
requisito
dell
'
età
,
l
'
inscrizione
a
istituti
medi
d
'
istruzione
di
giovani
provenienti
dall
'
estero
,
i
quali
provino
,
con
titoli
di
studio
conseguiti
in
scuole
estere
aventi
riconoscimento
legale
,
di
possedere
adeguata
preparazione
sull
'
intero
programma
prescritto
per
l
'
ammissione
o
idoneità
alla
classe
cui
aspirano
.
Il
Consiglio
di
classe
delibera
,
nel
caso
di
cui
al
comma
precedente
,
sull
'
accoglimento
della
domanda
e
può
sottoporre
l
'
aspirante
ad
un
esperimento
sulle
materie
o
prove
da
stabilirsi
.
Per
l
'
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituti
medi
di
primo
grado
si
prescinde
dal
giudizio
sull
'
equipollenza
del
titolo
presentato
purché
risulti
che
questo
,
nel
paese
di
origine
,
corrispondeva
ad
un
corso
di
studi
valido
per
l
'
ammissione
a
scuole
medie
.
Capo
II
-
Della
frequenza
e
delle
assenze
.
Art
.
15
Una
stessa
classe
non
può
essere
frequentata
per
più
di
due
anni
.
Ove
non
siasi
proceduto
allo
scrutinio
finale
a
causa
di
assenze
giustificate
,
il
Consiglio
di
classe
può
consentire
la
inscrizione
per
un
terzo
anno
.
I
giovani
che
,
prima
del
15
marzo
,
cessino
dal
frequentare
l
'
istituto
in
cui
sono
inscritti
,
perdono
la
qualità
di
alunni
di
scuola
pubblica
.
Art
.
16
Gli
alunni
che
siano
stati
assenti
dalle
lezioni
non
possono
essere
riammessi
all
'
istituto
se
non
previa
dichiarazione
orale
o
scritta
del
padre
,
o
di
chi
ne
fa
le
veci
,
circa
i
motivi
dell
'
assenza
.
Il
preside
può
,
nonostante
tale
dichiarazione
ritenere
non
giustificate
le
assenze
,
i
cui
motivi
gli
sembrino
irrilevanti
o
inattendibili
,
ma
,
in
tal
caso
,
deve
informarne
il
padre
o
chi
ne
fa
le
veci
,
il
quale
ha
diritto
di
essere
udito
per
fornire
ulteriori
elementi
di
giudizio
.
Art
.
17
Prima
di
consentire
la
riammissione
,
nel
caso
di
cui
all
'
articolo
precedente
e
in
quello
della
sospensione
di
cui
all
'
art
.
19
,
il
preside
ha
facoltà
di
invitare
il
padre
,
o
chi
ne
fa
le
veci
,
a
presentarsi
personalmente
per
dare
informazioni
o
chiarimenti
sulle
assenze
,
e
in
genere
,
sulla
condotta
degli
alunni
.
Art
.
18
L
'
alunno
che
,
al
principio
o
durante
il
corso
dell
'
anno
scolastico
,
passi
da
un
istituto
ad
un
altro
,
nel
quale
si
insegni
una
lingua
straniera
diversa
da
quella
di
cui
egli
abbia
iniziato
lo
studio
nell
'
istituto
di
provenienza
,
o
il
giovane
proveniente
da
scuola
privata
o
paterna
,
che
domandi
la
inscrizione
in
base
a
un
titolo
conseguito
con
approvazione
in
una
lingua
straniera
diversa
da
quella
che
si
insegna
nell
'
istituto
,
può
,
per
deliberazione
motivata
e
inappellabile
del
Consiglio
di
classe
,
essere
dispensato
dal
frequentare
le
lezioni
della
nuova
lingua
con
l
'
obbligo
,
però
,
di
sottoporsi
,
alla
fine
dell
'
anno
,
nell
'
istituto
stesso
,
all
'
esame
sulla
lingua
di
cui
aveva
iniziato
lo
studio
.
Capo
III
-
Delle
punizioni
disciplinari
.
Art
.
19
Agli
alunni
che
manchino
ai
doveri
scolastici
,
od
offendano
la
disciplina
,
il
decoro
,
la
morale
,
anche
fuori
della
scuola
,
sono
inflitte
,
secondo
la
gravità
della
mancanza
,
le
seguenti
punizioni
disciplinari
:
a
)
ammonizione
privata
o
in
classe
;
b
)
allontanamento
dalla
lezione
;
c
)
sospensione
dalle
lezioni
per
un
periodo
non
superiore
ai
cinque
giorni
;
d
)
sospensione
fino
a
quindici
giorni
;
e
)
esclusione
dalla
promozione
senza
esame
o
dalla
sessione
di
primo
esame
;
f
)
sospensione
fino
al
termine
delle
lezioni
;
g
)
esclusione
dallo
scrutinio
finale
e
da
entrambe
le
sessioni
di
esame
;
h
)
espulsione
dall
'
istituto
;
i
)
espulsione
da
tutti
gli
istituti
del
Regno
.
Art
.
20
Per
mancanza
ai
doveri
scolastici
,
per
negligenza
abituale
e
per
assenze
ingiustificate
,
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
.
Per
fatti
che
turbino
il
regolare
andamento
della
scuola
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
c
)
e
d
)
.
Per
offese
al
decoro
personale
,
alla
religione
e
alle
istituzioni
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
d
)
,
e
)
e
f
)
.
Per
offese
alla
morale
e
per
oltraggio
all
'
istituto
o
al
corpo
insegnante
si
infliggono
le
punizioni
di
cui
alle
lettere
g
)
,
h
)
,
e
i
)
.
Nei
casi
previsti
dai
tre
commi
precedenti
,
qualora
concorrano
circostanze
attenuanti
,
e
avuto
riguardo
al
profitto
e
alla
precedente
condotta
,
può
essere
inflitta
la
punizione
di
grado
inferiore
a
quello
rispettivamente
stabilito
.
In
caso
di
recidiva
,
o
qualora
le
mancanze
previste
dai
commi
precedenti
assumano
particolare
gravità
,
o
abbiano
carattere
collettivo
,
può
essere
inflitta
la
punizione
di
grado
immediatamente
superiore
.
Art
.
21
L
'
alunno
che
incorra
nelle
punizioni
di
cui
alle
lettere
d
)
e
seguenti
dell
'
art
.
19
perde
il
beneficio
dell
'
esonero
dalle
tasse
.
La
sospensione
fino
al
termine
delle
lezioni
importa
l
'
esclusione
dalla
promozione
senza
esame
o
dalla
sessione
di
primo
esame
.
L
'
esclusione
dallo
scrutinio
o
da
entrambe
le
sessioni
di
esame
importa
la
sospensione
fino
al
termine
delle
lezioni
.
L
'
alunno
espulso
dall
'
istituto
non
è
ammesso
,
per
l
'
anno
scolastico
in
corso
e
per
quello
successivo
,
in
alcun
istituto
Regio
o
pareggiato
per
frequentarne
le
lezioni
o
per
sostenervi
esami
,
e
,
non
può
essere
riammesso
all
'
istituto
in
cui
la
punizione
fu
inflitta
se
non
previa
deliberazione
favorevole
del
Collegio
dei
professori
.
L
'
espulsione
da
tutti
gli
istituti
del
Regno
ha
effetto
per
tre
anni
,
e
importa
,
per
sempre
,
il
divieto
di
inscriversi
e
di
presentarsi
ad
esami
nell
'
istituto
in
cui
la
punizione
fu
inflitta
.
Art
.
22
Le
punizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
19
sono
inflitte
dal
professore
;
quella
di
cui
alla
lettera
c
)
è
inflitta
dal
preside
,
quella
di
cui
alla
lettera
d
)
dal
Consiglio
di
classe
.
Le
altre
punizioni
vengono
deliberate
dal
Collegio
dei
professori
su
proposta
del
preside
o
del
Consiglio
di
classe
.
Qualora
sia
proposta
l
'
applicazione
delle
punizioni
di
cui
alle
lettere
h
)
e
i
)
,
il
Collegio
dei
professori
,
negli
istituti
di
doppio
grado
,
si
adunerà
in
seduta
plenaria
.
L
'
autorità
competente
ad
infliggere
punizioni
di
un
dato
grado
può
sempre
infliggere
quelle
di
grado
inferiore
.
Art
.
23
Le
punizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
,
e
)
,
g
)
,
h
)
e
i
)
possono
essere
pronunciate
anche
per
mancanze
commesse
durante
le
sessioni
di
esame
o
nell
'
intervallo
fra
le
medesime
.
In
tal
caso
esse
sono
inflitte
,
rispettivamente
,
dal
presidente
o
dalla
Commissione
di
esame
,
e
sono
applicabili
anche
a
candidati
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
.
Art
.
24
Delle
punizioni
di
cui
alle
lettere
c
)
e
seguenti
dell
'
art
.
19
deve
essere
data
comunicazione
al
padre
,
o
a
chi
ne
fa
le
veci
.
Della
sospensione
superiore
a
tre
giorni
e
delle
punizioni
di
cui
alle
lettere
d
)
e
seguenti
deve
essere
fatta
menzione
nella
pagella
scolastica
.
Art
.
25
(
Abrogato
dall
'
art
.
5
del
R.D.
26
settembre
1935
,
n
.
1845
)
Capo
IV
-
Disposizioni
transitorie
.
Art
.
26
I
giovani
forniti
di
un
titolo
di
ammissione
a
scuole
medie
conseguito
in
conformità
del
precedente
ordinamento
conservano
il
diritto
alla
inscrizione
alla
classe
corrispondente
nel
nuovo
ordinamento
secondo
la
durata
degli
studi
;
ma
la
loro
inscrizione
è
subordinata
al
parere
favorevole
del
Consiglio
di
classe
il
quale
potrà
sottoporli
ad
un
esperimento
per
accertare
la
loro
idoneità
a
seguire
il
nuovo
corso
.
Art
.
27
La
disposizione
di
cui
all
'
art
.
18
è
applicabile
anche
agli
alunni
inscritti
in
un
istituto
Regio
o
pareggiato
che
abbiano
iniziato
nell
'
istituto
stesso
lo
studio
di
una
lingua
straniera
diversa
da
quella
,
il
cui
insegnamento
effettivamente
s
'
impartisca
nella
classe
frequentata
.
TITOLO
II
Esami
Capo
I
-
Delle
sessioni
di
esame
.
Art
.
28
La
prima
sessione
degli
esami
di
ammissione
,
idoneità
e
licenza
ha
inizio
dopo
il
15
giugno
.
Il
Ministero
può
consentire
che
negli
istituti
con
popolazione
scolastica
molto
numerosa
gli
esami
stessi
comincino
dopo
il
5
giugno
.
La
prima
sessione
degli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
ha
inizio
nella
terza
decade
di
giugno
.
La
seconda
sessione
degli
esami
di
ammissione
,
idoneità
e
licenza
per
i
candidati
ammessi
alla
riparazione
si
tiene
dopo
il
15
settembre
,
in
modo
che
abbia
termine
possibilmente
entro
il
25
dello
stesso
mese
.
La
sessione
di
riparazione
per
gli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
ha
luogo
dopo
il
25
settembre
per
i
candidati
ammessi
alla
riparazione
e
per
quelli
che
non
abbiano
potuto
sostenere
o
compiere
l
'
esame
nella
prima
sessione
.
L
'
assenza
o
la
interruzione
,
nel
caso
previsto
nel
comma
precedente
,
deve
essere
giustificata
prima
della
chiusura
della
sessione
estiva
al
presidente
della
commissione
,
il
quale
giudicherà
dell
'
attendibilità
dei
motivi
addotti
e
deciderà
inappellabilmente
.
Art
.
29
Per
la
promozione
non
c
'
è
sessione
di
primo
esame
,
tenendone
luogo
lo
scrutinio
finale
.
Le
prove
di
riparazione
per
la
promozione
si
danno
nella
sessione
autunnale
degli
esami
di
idoneità
.
Art
.
30
I
candidati
riprovati
nella
sessione
di
riparazione
,
o
in
quella
delle
due
sessioni
che
sia
stata
la
sola
per
essi
utile
,
debbono
,
ripresentandosi
all
'
esame
negli
anni
seguenti
,
ripetere
tutte
le
prove
.
Art
.
31
L
'
esame
di
abilitazione
tecnica
comprende
il
programma
delle
materie
il
cui
studio
si
inizia
o
si
protrae
oltre
la
seconda
classe
.
Ad
esso
possono
essere
ammessi
coloro
che
abbiano
conseguito
la
promozione
o
l
'
idoneità
alla
terza
classe
,
purché
sia
decorso
il
prescritto
intervallo
dal
conseguimento
dell
'
ammissione
al
corso
superiore
.
Capo
II
-
Dell
'
ammissione
ad
esami
.
Art
.
32
I
candidati
ad
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituto
medio
d
'
istruzione
di
primo
grado
e
i
candidati
privatisti
ad
esami
di
ammissione
ad
altre
classi
,
o
ad
esami
di
idoneità
e
di
licenza
,
debbono
presentare
domanda
al
preside
dell
'
istituto
presso
il
quale
intendono
sostenere
l
'
esame
almeno
quindici
giorni
prima
del
giorno
fissato
per
l
'
inizio
delle
prove
.
La
domanda
in
carta
legale
deve
essere
corredata
dei
seguenti
documenti
,
debitamente
legalizzati
ove
occorra
:
I
atto
di
nascita
;
II
attestato
d
'
identità
personale
costituito
da
tessera
postale
di
riconoscimento
o
da
altri
documenti
o
garanzie
che
il
preside
riconosca
equivalenti
;
III
titolo
di
studio
eventualmente
prescritto
;
IV
documenti
comprovanti
il
pagamento
della
tassa
di
esame
o
il
diritto
all
'
esonero
.
Art
.
33
Gli
alunni
di
istituto
Regio
o
pareggiato
sono
inscritti
d
'
ufficio
agli
esami
di
promozione
e
a
quelli
di
ammissione
alla
4ª
classe
ginnasiale
.
Per
gli
altri
esami
di
ammissione
e
per
quelli
di
licenza
,
essi
debbono
presentare
al
preside
domanda
in
carta
legale
con
i
documenti
comprovanti
il
pagamento
della
tassa
,
o
con
la
domanda
di
esonero
.
Le
domande
degli
alunni
di
ginnasio
isolato
,
candidati
ad
esame
di
ammissione
al
liceo
,
sono
indirizzate
al
preside
del
liceo
scelto
da
essi
come
sede
di
esame
,
e
sono
trasmesse
al
liceo
stesso
per
cura
del
preside
del
ginnasio
.
Art
.
34
I
candidati
ad
esami
di
maturità
ed
abilitazione
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
debbono
,
entro
il
31
maggio
,
presentare
domanda
al
preside
di
uno
degli
istituti
del
tipo
cui
corrisponde
l
'
esame
,
e
s
'
intendono
aggregati
all
'
istituto
stesso
agli
effetti
dell
'
assegnazione
della
sede
di
esame
.
Alla
domanda
in
carta
legale
,
corredata
dei
documenti
di
cui
all
'
art
.
32
,
possono
essere
allegati
i
certificati
di
esami
eventualmente
sostenuti
dopo
il
conseguimento
del
titolo
obbligatoriamente
richiesto
per
l
'
inscrizione
all
'
esame
e
ogni
altro
titolo
di
studio
di
cui
il
candidato
sia
eventualmente
fornito
.
I
candidati
provenienti
da
istituto
Regio
o
pareggiato
presentano
al
preside
rispettivo
la
sola
domanda
in
carta
legale
con
la
documentazione
dell
'
avvenuto
pagamento
della
tassa
o
con
la
domanda
di
esonero
.
I
candidati
ad
esame
di
abilitazione
magistrale
debbono
presentare
anche
il
certificato
medico
di
cui
all
'
art
.
2
.
Art
.
35
I
candidati
ad
esame
di
idoneità
ai
documenti
di
cui
all
'
art
.
32
uniscono
,
entro
il
termine
stabilito
dal
preside
,
il
programma
degli
studi
compiuti
di
cui
all
'
art
.
10
del
R.D.
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
.
I
candidati
ad
esami
di
ammissione
alla
4ª
classe
ginnasiale
o
ad
istituti
di
secondo
grado
,
di
licenza
,
di
maturità
e
di
abilitazione
presentano
al
preside
dell
'
istituto
che
ha
ricevuto
la
domanda
,
ed
entro
il
termine
dal
preside
stesso
stabilito
,
la
dichiarazione
scritta
di
cui
all
'
art
.
11
del
citato
R
.
decreto
;
e
,
se
alunni
,
la
pagella
dell
'
ultimo
anno
,
se
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
,
un
'
attestazione
del
direttore
della
scuola
privata
o
dell
'
insegnante
che
li
ha
privatamente
istruiti
circa
i
programmi
svolti
e
il
metodo
seguito
.
Il
preside
trasmette
i
documenti
di
cui
ai
due
commi
precedenti
alla
Commissione
esaminatrice
,
prima
che
questa
inizi
le
operazioni
di
esame
.
Art
.
36
All
'
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituti
d
'
istruzione
media
di
primo
grado
,
compresa
la
scuola
complementare
,
possono
presentarsi
coloro
che
compiono
nell
'
anno
in
corso
il
decimo
anno
di
età
.
Art
.
37
Possono
sostenere
la
prova
integrativa
per
l
'
ammissione
alla
1ª
classe
del
ginnasio
,
e
del
corso
inferiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
i
candidati
che
abbiano
superato
tutte
le
altre
prove
prescritte
.
Coloro
che
non
superino
la
prova
integrativa
o
non
si
presentino
ad
essa
,
ottengono
soltanto
l
'
ammissione
a
scuola
complementare
.
Coloro
che
abbiano
conseguito
nella
sessione
di
primo
esame
il
diploma
di
ammissione
a
scuola
complementare
possono
sostenere
nella
sessione
autunnale
,
presso
uno
degli
istituti
di
cui
al
comma
primo
,
la
prova
integrativa
per
la
inscrizione
agli
istituti
stessi
e
,
ove
la
superino
,
sono
considerati
,
agli
effetti
dell
'
iscrizione
,
come
approvati
nella
sessione
di
primo
esame
.
Art
.
38
Gli
alunni
che
,
nello
scrutinio
finale
,
non
riportino
almeno
otto
decimi
nel
voto
di
condotta
sono
esclusi
dalla
promozione
senza
esame
.
Gli
alunni
che
non
riportino
almeno
sei
decimi
nello
scrutinio
finale
per
la
condotta
sono
esclusi
dalle
prove
di
riparazione
per
la
promozione
e
dalla
prima
sessione
per
tutti
gli
altri
esami
,
compresi
quelli
di
maturità
e
abilitazione
.
Contro
la
esclusione
di
cui
al
comma
precedente
è
ammesso
il
ricorso
,
analogamente
al
disposto
dell
'
art
.
19
.
Sono
parimenti
esclusi
dalla
prima
sessione
di
qualsiasi
esame
gli
alunni
che
,
nello
scrutinio
finale
,
non
riportino
almeno
cinque
decimi
del
massimo
dei
punti
da
assegnarsi
per
il
profitto
.
Art
.
39
Alla
sessione
autunnale
di
esami
sono
ammessi
soltanto
coloro
che
,
nello
scrutinio
finale
per
la
promozione
,
o
nella
sessione
di
primo
esame
,
siano
stati
riprovati
in
non
più
di
due
delle
materie
o
gruppi
di
materie
di
cui
alla
tabella
A
.
A
tale
effetto
non
si
computano
le
materie
facoltative
,
la
calligrafia
,
la
musica
,
il
canto
corale
e
la
danza
.
Art
.
40
Non
possono
presentarsi
ad
esami
di
idoneità
nei
ginnasi
,
nelle
scuole
complementari
e
nei
corsi
inferiori
di
istituto
tecnico
o
magistrale
se
non
coloro
che
abbiano
conseguito
il
diploma
di
ammissione
alla
1ª
classe
di
istituti
medi
di
primo
grado
,
compresa
la
scuola
complementare
,
tanti
anni
prima
quanti
corrispondono
alla
durata
normale
del
corso
rispettivo
.
Lo
stesso
intervallo
è
prescritto
per
coloro
che
si
presentino
ad
esame
di
ammissione
alla
4ª
ginnasiale
,
al
liceo
classico
,
scientifico
o
femminile
,
o
al
corso
superiore
di
istituto
tecnico
o
magistrale
,
e
di
licenza
dalla
scuola
complementare
,
ma
in
tal
caso
può
tener
luogo
del
possesso
del
diploma
di
ammissione
predetto
,
il
requisito
dell
'
età
corrispondente
alla
durata
normale
degli
studi
per
l
'
accesso
all
'
esame
di
cui
trattasi
.
A
tale
effetto
,
si
presuppone
,
anche
per
l
'
ammissione
al
liceo
scientifico
o
femminile
,
un
corso
inferiore
della
durata
di
quattro
anni
.
Art
.
41
Non
possono
presentarsi
ad
esami
di
idoneità
nei
licei
o
nei
corsi
superiori
di
istituto
di
secondo
grado
,
di
abilitazione
o
maturità
,
e
di
licenza
dal
liceo
femminile
,
se
non
coloro
che
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
al
corrispondente
corso
superiore
o
al
liceo
,
tanti
anni
prima
quanti
corrispondono
alla
durata
normale
degli
studi
.
I
giovani
forniti
di
un
titolo
di
ammissione
a
liceo
,
o
a
corso
superiore
,
di
tipo
diverso
da
quello
cui
corrisponde
l
'
esame
di
maturità
o
di
abilitazione
,
possono
presentarsi
agli
esami
stessi
dopo
un
intervallo
corrispondente
ad
una
eguale
durata
complessiva
degli
studi
,
tenuto
conto
della
differenza
dei
singoli
corsi
.
Art
.
42
Possono
presentarsi
ad
esami
d
'
idoneità
nei
ginnasi
inferiori
e
nei
corsi
inferiori
dell
'
istituto
tecnico
o
magistrale
o
ad
esami
di
ammissione
alla
4ª
classe
ginnasiale
a
liceo
o
a
corso
superiore
,
col
beneficio
dell
'
anticipazione
di
un
anno
rispetto
all
'
intervallo
prescritto
;
a
)
coloro
che
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
ad
istituto
medio
di
primo
grado
,
esclusa
la
scuola
complementare
,
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
e
purché
,
se
alunni
di
scuola
pubblica
,
abbiano
conseguito
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
alle
classi
successive
;
b
)
coloro
che
abbiano
conseguito
,
rispettivamente
per
scrutinio
finale
o
nella
sessione
di
primo
esame
,
la
promozione
o
idoneità
a
classe
successiva
alla
1ª
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
.
Art
.
43
Il
beneficio
dell
'
abbreviazione
di
un
anno
,
rispetto
all
'
intervallo
prescritto
per
l
'
inscrizione
ad
esami
d
'
idoneità
nei
licei
e
nei
corsi
superiori
e
a
quelli
di
maturità
o
abilitazione
,
è
dato
:
a
)
a
coloro
che
compiano
almeno
diciannove
anni
di
età
nell
'
anno
in
corso
;
b
)
a
coloro
che
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
al
liceo
o
al
corso
superiore
nella
sessione
di
primo
esame
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
purché
,
se
alunni
,
abbiano
conseguito
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
alle
classi
successive
;
c
)
a
coloro
che
abbiano
conseguito
,
rispettivamente
per
scrutinio
finale
o
nella
sessione
di
primo
esame
,
la
promozione
o
idoneità
a
classe
successiva
alla
1ª
con
una
media
generale
assoluta
di
otto
decimi
.
Art
.
44
E
'
consentito
,
subordinatamente
alla
decorrenza
dell
'
intervallo
prescritto
,
sostenere
nello
stesso
anno
,
ma
non
nella
stessa
sessione
,
due
diversi
esami
,
anche
in
istituti
di
diverso
tipo
.
A
tale
effetto
lo
scrutinio
finale
per
le
promozioni
non
si
considera
come
sessione
di
esame
.
L
'
alunno
d
'
istituto
Regio
o
pareggiato
può
presentarsi
ad
esami
di
idoneità
o
di
ammissione
solo
per
la
classe
immediatamente
superiore
a
quella
successiva
alla
classe
da
lui
frequentata
o
ad
esami
di
licenza
con
cui
si
chiuda
la
classe
immediatamente
successiva
a
quella
da
lui
frequentata
,
purché
,
nell
'
uno
e
nell
'
altro
caso
,
abbia
ottenuto
da
questa
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
.
Agli
effetti
dell
'
art
.
6
,
l
'
alunno
di
cui
al
precedente
comma
conserva
la
sua
qualità
di
alunno
di
istituto
Regio
o
pareggiato
ed
è
graduato
secondo
l
'
ordine
prescritto
nell
'
articolo
stesso
in
base
ai
voti
riportati
nell
'
esame
sostenuto
e
,
per
la
condotta
,
al
voto
di
scrutinio
finale
.
Art
.
45
Per
la
licenza
dal
liceo
femminile
è
consentita
l
'
abbreviazione
di
un
anno
a
favore
delle
candidate
che
compiano
venti
anni
nell
'
anno
in
corso
.
Art
.
46
Coloro
che
,
nell
'
anno
in
corso
,
compiano
i
ventitrè
anni
di
età
sono
dispensati
dall
'
obbligo
dell
'
intervallo
e
della
presentazione
di
qualsiasi
titolo
di
studio
inferiore
.
I
candidati
dispensati
dalla
presentazione
di
titoli
di
ammissione
inferiori
debbono
sottoporsi
ad
eventuali
prove
sulle
materie
non
comprese
nel
programma
dell
'
esame
a
cui
si
presentano
,
ma
comprese
in
quello
del
corso
inferiore
cui
corrisponde
il
titolo
normalmente
richiesto
,
qualora
non
dimostrino
altrimenti
di
possedere
adeguata
preparazione
nelle
materie
stesse
.
Art
.
47
Sono
dispensati
dalla
presentazione
del
titolo
di
ammissione
ad
istituti
di
secondo
grado
,
coloro
che
presentino
un
titolo
di
studio
conseguito
in
scuole
governative
non
dipendenti
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
il
quale
sia
,
a
questo
particolare
effetto
,
riconosciuto
equipollente
al
titolo
prescritto
,
e
sempreché
dal
conseguimento
del
titolo
stesso
sia
trascorso
l
'
intervallo
d
'
obbligo
,
oppure
la
durata
degli
studi
compiuti
corrisponda
complessivamente
alla
durata
del
corso
di
cui
si
tratta
.
L
'
equipollenza
di
cui
al
comma
precedente
è
dichiarata
dal
Ministero
,
udita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
,
in
seguito
a
richiesta
dell
'
Ente
da
cui
la
scuola
dipende
;
tale
dichiarazione
è
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
ed
ha
valore
di
massima
.
In
caso
d
'
urgenza
,
la
richiesta
può
essere
fatta
dall
'
interessato
direttamente
al
Collegio
dei
professori
,
che
ha
facoltà
di
dichiarare
l
'
equipollenza
;
tale
dichiarazione
,
provvisoriamente
esecutoria
,
è
soggetta
a
ratifica
del
Ministero
,
udita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
.
Il
beneficio
di
cui
al
presente
articolo
spetta
senz
'
altro
agli
allievi
della
Regia
accademia
navale
.
Il
candidato
ammesso
ad
un
esame
in
base
a
titolo
diverso
da
quello
legale
deve
essere
sottoposto
,
nell
'
esame
stesso
,
alle
eventuali
prove
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
46
.
Art
.
48
I
candidati
provenienti
da
scuole
medie
governative
della
Repubblica
di
San
Marino
,
o
da
scuole
italiane
all
'
estero
aventi
riconoscimento
legale
,
sono
considerati
come
provenienti
dalla
classe
degli
istituti
medi
del
Regno
corrispondente
a
quella
da
essi
frequentata
,
sempre
subordinatamente
al
requisito
dell
'
età
corrispondente
alla
durata
normale
degli
studi
nel
Regno
a
partire
dal
decimo
anno
di
età
.
Art
.
49
I
candidati
che
abbiano
seguito
studi
all
'
estero
sono
ammessi
a
qualsiasi
esame
con
dispensa
dall
'
obbligo
di
presentare
titoli
di
studio
inferiori
,
purché
abbiano
rispettivamente
l
'
età
corrispondente
a
quella
di
chi
abbia
seguito
il
corso
normale
degli
studi
medi
nel
Regno
a
partire
dai
dieci
anni
.
Art
.
50
I
giovani
forniti
di
un
titolo
di
maturità
o
abilitazione
possono
presentarsi
all
'
esame
per
il
conseguimento
di
un
titolo
diverso
dopo
un
eventuale
intervallo
corrispondente
alla
differenza
nella
durata
complessiva
degli
studi
.
Art
.
51
Le
alunne
dei
Conservatori
toscani
,
dei
Reali
collegi
di
Montagnana
e
"
Uccellis
"
di
Udine
,
dei
Regi
educandati
femminili
"
SS
.
Annunziata
"
di
Firenze
,
"
Collegio
reale
delle
fanciulle
"
di
Milano
,
"
Maria
Adelaide
"
di
Palermo
,
"
Real
collegio
agli
Angeli
"
,
di
Verona
,
"
Educatorio
della
Provvidenza
"
di
Torino
,
dei
Reali
educandati
di
Napoli
,
dell
'
Istituto
froebeliano
e
dell
'
Istituto
Suor
Orsola
Benincasa
della
stessa
città
,
qualora
vi
abbiano
seguito
un
corso
d
'
istituto
medio
di
istruzione
secondo
l
'
ordinamento
stabilito
dal
R.D.
6
maggio
1923
,
n.1054
,
e
vi
abbiano
conseguito
l
'
ammissione
alla
1ª
classe
del
corso
superiore
,
sono
ammesse
,
dopo
il
prescritto
intervallo
,
all
'
esame
di
maturità
o
abilitazione
,
con
dispensa
dalla
presentazione
del
titolo
inferiore
.
Parimenti
,
i
titoli
di
promozione
o
ammissione
conseguiti
dalle
alunne
predette
sono
validi
per
la
inscrizione
alle
classi
corrispondenti
d
'
istituti
Regi
o
pareggiati
.
Le
disposizioni
dei
due
commi
precedenti
si
applicano
anche
agli
allievi
dei
collegi
militari
.
Le
stesse
disposizioni
possono
inoltre
essere
estese
,
per
decreto
ministeriale
,
agli
alunni
degli
istituti
magistrali
privati
mantenuti
da
Opere
od
Associazioni
che
abbiano
per
loro
fine
statutario
l
'
istituzione
di
scuole
italiane
all
'
estero
e
la
preparazione
di
maestri
per
le
scuole
stesse
.
Capo
III
-
Delle
sedi
di
esami
.
Art
.
52
Gli
esami
di
ammissione
,
idoneità
,
promozione
e
licenza
hanno
luogo
presso
tutti
gli
istituti
Regi
e
pareggiati
.
Art
.
53
Gli
esami
di
maturità
propri
del
liceo
classico
si
tengono
presso
le
quaranta
sedi
di
cui
alla
tabella
B
.
Gli
esami
di
maturità
propri
del
liceo
scientifico
si
tengono
presso
le
venti
sedi
di
cui
alla
tabella
C
.
Gli
esami
di
abilitazione
tecnica
hanno
luogo
nelle
città
capoluogo
di
provincia
,
o
,
quando
in
esse
manchi
un
istituto
tecnico
Regio
o
pareggiato
,
in
altra
città
della
provincia
che
sia
sede
d
'
istituto
tecnico
.
Gli
esami
di
abilitazione
magistrale
hanno
luogo
nelle
città
sedi
di
Provveditorato
agli
studi
.
Art
.
54
Le
prove
scritte
di
esami
di
maturità
e
abilitazione
si
svolgono
,
oltre
che
nelle
sedi
di
esame
,
negli
istituti
che
saranno
indicati
con
ordinanza
ministeriale
.
Almeno
uno
dei
componenti
la
Commissione
giudicatrice
si
recherà
negli
istituti
,
di
cui
al
comma
precedente
,
per
assistere
allo
svolgimento
delle
prove
scritte
.
Art
.
55
Gli
alunni
di
istituto
Regio
o
pareggiato
sostengono
gli
esami
di
ammissione
e
licenza
,
e
le
eventuali
prove
di
riparazione
per
la
promozione
,
nell
'
istituto
stesso
,
salvo
che
si
tratti
di
alunni
di
ginnasio
isolato
,
per
i
quali
dispone
l
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
33
.
Per
i
candidati
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
la
scelta
della
sede
è
libera
;
essi
non
possono
tuttavia
presentarsi
ad
esami
di
licenza
,
ammissione
od
idoneità
se
non
in
istituti
in
cui
la
lingua
d
'
insegnamento
corrisponda
a
quella
da
essi
studiata
.
Negli
esami
di
abilitazione
e
maturità
,
qualora
manchi
un
commissario
abilitato
per
la
lingua
straniera
studiata
dal
candidato
,
si
provvede
a
norma
dell
'
art
.
72
.
Art
.
56
Gli
alunni
di
istituto
Regio
o
pareggiato
sostengono
gli
esami
di
abilitazione
o
maturità
davanti
alla
Commissione
della
circoscrizione
cui
è
assegnato
il
proprio
istituto
con
la
ordinanza
di
cui
all
'
art
.
54
.
La
scelta
della
sede
di
esame
per
i
provenienti
da
scuola
privata
o
paterna
è
libera
,
ma
il
candidato
dovrà
dichiarare
nella
domanda
i
motivi
della
scelta
.
Art
.
57
Nelle
città
sedi
di
più
istituti
dello
stesso
tipo
si
tiene
conto
,
agli
effetti
della
distribuzione
dei
candidati
ad
esami
di
idoneità
,
ammissione
e
licenza
,
delle
zone
stabilite
a
norma
dell
'
art
.
10
e
,
in
caso
di
eccessiva
affluenza
a
un
dato
istituto
,
i
presidi
degli
istituti
dello
stesso
tipo
si
adunano
per
addivenire
ad
un
'
equa
distribuzione
dei
candidati
in
eccedenza
,
secondo
i
criteri
che
ritengano
opportuni
.
Art
.
58
In
una
stessa
sede
di
esame
di
maturità
o
di
abilitazione
può
essere
costituita
più
di
una
Commissione
,
avuto
riguardo
al
numero
dei
candidati
.
In
questo
caso
,
ove
particolari
ragioni
di
opportunità
lo
consiglino
,
la
nuova
Commissione
può
essere
convocata
anche
in
città
diversa
da
quella
designata
come
sede
di
esame
.
Prima
dell
'
inizio
della
sessione
,
i
presidenti
delle
Commissioni
appartenenti
alla
stessa
sede
,
si
riuniranno
,
sotto
la
presidenza
del
più
anziano
,
per
stabilire
i
criteri
da
seguire
nelle
operazioni
e
nei
giudizi
di
esame
.
Art
.
59
Nelle
città
sedi
di
più
Commissioni
,
i
presidi
distribuiscono
di
comune
accordo
fra
le
varie
Commissioni
i
candidati
agli
esami
di
maturità
o
di
abilitazione
secondo
i
criteri
che
ritengano
opportuni
.
Art
.
60
Tutte
le
prove
di
uno
stesso
esame
,
comprese
quelle
per
la
eventuale
riparazione
,
debbono
essere
sostenute
nella
medesima
sede
.
Per
circostanze
di
eccezionale
gravità
è
consentito
il
trasferimento
ad
altra
sede
determinata
,
purché
il
preside
o
,
per
l
'
esame
di
maturità
e
di
abilitazione
,
il
presidente
della
Commissione
della
sede
di
provenienza
rilasci
apposito
nulla
osta
con
la
dichiarazione
che
i
motivi
addotti
sono
attendibili
.
I
documenti
relativi
al
candidato
trasferito
sono
trasmessi
d
'
ufficio
al
preside
della
nuova
sede
e
,
in
luogo
di
essi
,
è
conservata
la
domanda
legale
di
trasferimento
.
Art
.
61
Gl
'
istituti
pareggiati
sono
sedi
di
esami
di
licenza
soltanto
per
i
propri
alunni
.
E
'
in
facoltà
del
Provveditore
mandare
negli
istituti
pareggiati
un
commissario
per
gli
esami
,
scelto
tra
i
professori
del
ruolo
A
.
Il
commissario
vigila
sulla
regolarità
delle
inscrizioni
e
sullo
svolgimento
degli
esami
,
e
al
termine
della
sessione
trasmette
al
Ministero
una
relazione
sull
'
andamento
dell
'
istituto
.
Capo
IV
-
Delle
Commissioni
esaminatrici
.
Art
.
62
Le
Commissioni
per
l
'
esame
di
ammissione
alla
1ª
classe
d
'
istituti
medi
di
primo
grado
sono
nominate
dal
Provveditore
,
su
designazione
del
preside
,
e
sono
composte
di
professori
delle
prime
due
classi
dell
'
istituto
e
di
un
maestro
elementare
scelto
in
un
elenco
compilato
dal
Regio
ispettore
scolastico
per
ogni
circoscrizione
.
Art
.
63
Le
Commissioni
per
gli
altri
esami
di
ammissione
sono
nominate
dal
Provveditore
e
sono
composte
:
a
)
di
professori
del
corso
cui
dà
accesso
l
'
esame
;
b
)
di
un
professore
di
materie
letterarie
del
corso
inferiore
;
c
)
di
professori
dei
corso
inferiore
per
le
materie
che
siano
comprese
nel
programma
di
esame
,
ma
il
cui
studio
non
prosegua
nel
corso
superiore
.
Rispetto
alla
4ª
ginnasiale
è
considerato
come
corso
inferiore
il
ginnasio
inferiore
,
e
rispetto
al
liceo
il
ginnasio
superiore
.
Rispetto
al
liceo
scientifico
è
considerato
corso
inferiore
il
corso
inferiore
dell
'
istituto
tecnico
o
il
ginnasio
superiore
.
Rispetto
al
liceo
femminile
è
considerato
come
corso
inferiore
il
corso
inferiore
dell
'
istituto
magistrale
.
Art
.
64
La
Commissione
per
l
'
esame
di
idoneità
è
nominata
dal
preside
e
composta
di
professori
della
classe
cui
il
candidato
aspira
e
di
un
professore
della
classe
immediatamente
inferiore
.
Art
.
65
Le
Commissioni
per
gli
esami
di
licenza
sono
nominate
dal
preside
e
composte
di
professori
dell
'
istituto
.
Art
.
66
Nelle
Commissioni
debbono
essere
rappresentate
tutte
le
materie
comprese
nel
programma
di
esame
;
il
numero
dei
componenti
dev
'
essere
proporzionato
all
'
importanza
dell
'
istituto
e
al
numero
presumibile
dei
candidati
e
non
può
mai
essere
inferiore
a
tre
compreso
il
presidente
,
che
sarà
il
preside
o
un
professore
da
lui
delegato
.
Alla
sostituzione
dei
commissari
che
per
qualsiasi
ragione
vengano
a
mancare
provvede
il
preside
o
Provveditore
rispettivamente
competente
.
Art
.
67
La
commissione
per
gli
esami
di
abilitazione
magistrale
è
nominata
dal
Ministro
ed
è
composta
:
a
)
di
un
professore
della
facoltà
di
lettere
e
filosofia
o
di
istituto
superiore
di
magistero
,
che
presiede
la
commissione
;
b
)
di
un
preside
di
istituto
magistrale
;
c
)
di
tre
professori
di
istituto
magistrale
,
scelti
negli
elenchi
trasmessi
dai
regi
provveditori
agli
studi
entro
il
15
aprile
.
Il
preside
e
i
professori
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
debbono
essere
estranei
agli
istituti
,
i
cui
alunni
saranno
giudicati
dalla
commissione
.
Art
.
68
La
commissione
per
gli
esami
di
abilitazione
tecnica
è
nominata
dal
Ministro
ed
è
composta
:
a
)
di
un
preside
di
istituto
d
'
istruzione
media
di
II
grado
,
che
presiede
la
commissione
;
b
)
di
tre
professori
di
istituto
tecnico
,
scelti
dagli
elenchi
trasmessi
dai
regi
provveditori
entro
il
15
aprile
;
c
)
di
un
agrimensore
o
di
un
ragioniere
rispettivamente
per
la
sezione
di
agrimensura
o
di
commercio
e
ragioneria
.
Il
preside
e
i
professori
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
debbono
essere
estranei
agli
istituti
,
i
cui
alunni
saranno
giudicati
dalla
commissione
.
Art
.
69
Le
commissioni
per
gli
esami
di
maturità
sono
nominate
dal
Ministro
e
composte
:
a
)
di
un
professore
di
università
o
di
istituto
superiore
,
che
presiede
la
commissione
;
b
)
di
un
preside
di
liceo
classico
o
scientifico
;
c
)
di
due
professori
di
istituto
d
'
istruzione
media
di
II
grado
,
scelti
negli
elenchi
trasmessi
dai
regi
provveditori
,
entro
il
15
aprile
;
d
)
di
un
insegnante
di
istituto
privato
o
,
in
mancanza
di
questo
,
di
persona
estranea
all
'
insegnamento
.
Il
preside
e
i
professori
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
debbono
essere
estranei
agli
istituti
,
i
cui
alunni
saranno
giudicati
dalla
commissione
.
Art
.
70
La
composizione
delle
Commissioni
di
nomina
ministeriale
è
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
.
I
Commissari
che
vengano
a
mancare
per
qualsiasi
causa
sono
sostituiti
dal
Provveditore
con
altri
commissari
scelti
possibilmente
dalle
categorie
indicate
nell
'
articolo
precedente
.
Art
.
71
Al
preside
chiamato
a
far
parte
di
una
Commissione
di
esame
,
spetta
la
vice
-
presidenza
.
Nelle
Commissioni
di
esame
di
cui
all
'
art
.
68
la
vice
-
presidenza
spetta
al
professore
più
anziano
.
Il
vice
-
presidente
sostituisce
il
presidente
in
tutto
e
per
tutti
gli
effetti
.
Art
.
72
Per
le
sole
prove
orali
,
grafiche
o
pratiche
,
rispettivamente
,
sono
aggregati
:
alla
commissione
di
abilitazione
tecnica
per
la
sezione
di
commercio
e
ragioneria
,
un
commissario
per
le
scienze
;
a
quella
di
abilitazione
magistrale
un
commissario
per
la
musica
ed
uno
per
il
disegno
;
a
quella
di
maturità
classica
uno
per
la
storia
dell
'
arte
;
a
quella
di
maturità
scientifica
uno
per
il
disegno
.
Ove
la
commissione
non
possa
altrimenti
funzionare
,
il
presidente
ha
facoltà
di
nominare
un
altro
commissario
aggregato
,
previa
esplicita
autorizzazione
da
parte
del
Ministero
.
I
commissari
aggregati
esprimono
il
proprio
giudizio
,
ma
non
hanno
diritto
a
voto
.
Art
.
73
Le
commissioni
per
gli
esami
di
ammissione
,
idoneità
,
promozione
e
licenza
si
suddividono
in
sottocommissioni
,
presiedute
dal
presidente
o
da
un
suo
delegato
.
Ciascuna
sottocommissione
è
costituita
di
almeno
tre
componenti
,
compreso
colui
che
la
presiede
.
Le
commissioni
per
gli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
,
invece
,
funzionano
sempre
in
via
plenaria
.
Art
.
74
Ai
componenti
le
Commissioni
per
gli
esami
di
maturità
e
abilitazione
è
corrisposto
un
compenso
giornaliero
di
L
.
25
dal
giorno
precedente
l
'
inizio
degli
esami
a
quello
seguente
la
chiusura
della
sessione
,
oltre
l
'
indennità
di
missione
e
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
.
Al
commissario
aggregato
di
cui
all
'
art
72
spetta
lo
stesso
trattamento
stabilito
per
gli
altri
commissari
limitatamente
al
periodo
per
il
quale
avrà
prestato
l
'
opera
sua
computandosi
a
tale
effetto
il
giorno
precedente
e
quello
seguente
alla
sua
partecipazione
ai
lavori
della
Commissione
.
Agli
estranei
è
fatto
,
per
ciò
che
riguarda
l
'
indennità
di
missione
e
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
un
trattamento
eguale
a
quello
previsto
per
i
funzionari
del
grado
VIII
di
cui
al
R.D.
11
novembre
1923
,
n
.
2395
.
Analogamente
al
disposto
del
comma
primo
ai
maestri
elementari
chiamati
a
far
parte
delle
Commissioni
di
cui
all
'
art
.
62
è
dato
un
compenso
giornaliero
di
L
.
15
.
Ai
pagamento
delle
indennità
e
dei
compensi
,
di
cui
nel
presente
articolo
e
in
quello
seguente
,
si
provvede
con
fondi
messi
a
disposizione
del
Provveditore
agli
studi
o
di
un
preside
di
istituto
di
secondo
grado
.
Un
segretario
di
istituto
di
istruzione
media
è
posto
a
disposizione
della
presidenza
della
Commissione
per
tutta
la
durata
dei
lavori
e
gli
saranno
corrisposti
premi
di
operosità
se
sia
costretto
a
dare
prestazioni
oltre
l
'
orario
d
'
ufficio
.
Art
.
75
Il
Commissario
che
abbia
privatamente
istruito
un
candidato
deve
dichiararlo
,
ed
astenersi
dalla
proposta
e
dalla
scelta
del
tema
,
dalla
discussione
e
dal
voto
riguardanti
il
candidato
stesso
.
Negli
esami
di
maturità
i
professori
di
istituto
Regio
o
pareggiato
debbono
astenersi
dalla
discussione
e
dal
voto
riguardanti
i
propri
alunni
.
Art
.
76
La
disposizione
dell
'
art
.
23
del
R.D.
30
settembre
1923
,
n
.
2102
,
che
fa
obbligo
ai
professori
universitari
di
partecipare
alle
Commissioni
per
gli
esami
di
Stato
,
è
estesa
ai
presidi
e
professori
degli
istituti
medi
.
Art
.
77
Alla
fine
dei
due
primi
trimestri
e
al
termine
delle
lezioni
i
consigli
di
classe
si
adunano
sotto
la
presidenza
del
preside
o
di
un
suo
delegato
per
l
'
assegnazione
dei
voti
che
rappresentano
il
giudizio
dei
professori
intorno
alla
diligenza
e
al
grado
di
profitto
raggiunto
dall
'
alunno
nei
corrispondenti
periodi
delle
lezioni
.
Capo
V
-
Delle
operazioni
di
esame
.
Art
.
78
Il
voto
di
condotta
è
unico
e
si
assegna
,
su
proposta
del
professore
che
nella
classe
ha
un
più
lungo
orario
di
insegnamento
,
in
base
ad
un
giudizio
complessivo
sul
contegno
dell
'
alunno
in
classe
e
fuori
di
classe
,
sulla
frequenza
,
salvo
il
caso
di
assenze
giustificate
a
norma
dell
'
articolo
16
,
e
sulla
diligenza
.
Art
.
79
Il
voto
di
profitto
nei
primi
due
trimestri
si
assegna
separatamente
per
ogni
prova
nelle
materie
a
più
prove
e
per
ogni
singolo
insegnamento
nelle
materie
comprendenti
più
insegnamenti
.
Nello
scrutinio
dell
'
ultimo
periodo
delle
lezioni
il
voto
è
unico
per
ciascuna
delle
materie
di
cui
alla
tabella
A
.
I
voti
si
assegnano
,
su
proposta
dei
singoli
professori
,
in
base
ad
un
giudizio
brevemente
motivato
desunto
da
un
congruo
numero
di
interrogazioni
e
di
esercizi
scritti
,
grafici
o
pratici
fatti
in
casa
o
a
scuola
,
corretti
e
classificati
durante
il
trimestre
o
durante
l
'
ultimo
periodo
delle
lezioni
.
Se
non
siavi
dissenso
,
i
voti
in
tal
modo
proposti
s
'
intendono
approvati
;
altrimenti
le
deliberazioni
sono
adottate
a
maggioranza
,
e
,
in
caso
di
parità
,
prevale
il
voto
del
presidente
.
Art
.
80
Lo
scrutinio
dell
'
ultimo
periodo
delle
lezioni
ha
valore
di
scrutinio
finale
.
Nell
'
assegnazione
dei
voti
,
si
tien
conto
dei
risultati
degli
scrutini
precedenti
,
i
quali
,
però
,
non
possono
avere
valore
decisivo
.
Quando
,
per
una
o
più
materie
,
si
giudichi
di
non
poter
assegnare
voto
a
causa
di
assenze
,
sebbene
giustificate
,
della
relativa
deliberazione
si
fa
cenno
motivato
nel
verbale
,
e
il
consiglio
di
classe
decide
,
caso
per
caso
,
circa
l
'
ammissibilità
alla
sessione
di
primo
esame
indipendentemente
dal
disposto
dell
'
art
.
38
,
ultimo
comma
.
Art
.
81
All
'
inizio
della
sessione
,
la
Commissione
esaminatrice
fa
la
revisione
dei
programmi
e
degli
elenchi
di
letture
a
norma
degli
artt
.
10
e
11
del
R.D.
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
.
Art
.
82
Il
diario
delle
prove
scritte
e
grafiche
per
l
'
abilitazione
e
per
la
maturità
è
fissato
dal
Ministero
nell
'
ordinanza
annuale
sugli
esami
.
Il
diario
delle
prove
scritte
e
grafiche
per
gli
altri
esami
è
fissato
dal
preside
o
dal
Provveditore
,
cui
rispettivamente
spetti
nominare
la
Commissione
esaminatrice
.
Art
.
83
Il
diario
delle
prove
orali
è
stabilito
dalla
commissione
.
Per
le
prove
orali
degli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
debbono
farsi
due
appelli
consecutivi
nell
'
ordine
stabilito
dal
presidente
.
Le
sedute
per
lo
svolgimento
delle
prove
orali
si
tengono
tutti
i
giorni
,
con
la
sola
interruzione
dei
pomeriggi
festivi
.
Art
.
84
Sono
consentite
prove
suppletive
orali
,
grafiche
o
pratiche
in
caso
di
assenza
per
gravissimi
motivi
che
debbono
essere
immediatamente
comunicati
al
presidente
al
quale
ne
spetta
la
valutazione
,
e
purché
le
prove
suppletive
possano
aver
luogo
prima
della
chiusura
della
sessione
.
Nella
seconda
sessione
di
esami
di
promozione
,
idoneità
,
ammissione
e
licenza
il
presidente
può
anche
consentire
prove
suppletive
scritte
,
e
il
termine
può
essere
esteso
a
tutto
il
mese
di
ottobre
.
Art
.
85
Per
le
prove
scritte
degli
esami
di
ammissione
,
idoneità
,
promozione
e
licenza
ciascun
commissario
presenterà
al
presidente
una
terna
di
temi
mezz
'
ora
prima
dell
'
inizio
della
prova
.
Fra
i
temi
così
presentati
,
e
quelli
che
vengono
formulati
durante
la
discussione
,
il
presidente
sceglie
tre
temi
;
e
fra
questi
sarà
estratto
a
sorte
,
in
presenza
dei
candidati
,
quello
da
dettarsi
per
la
prova
.
Quando
siano
prescritti
due
temi
,
le
terne
si
fanno
per
coppia
di
temi
.
Per
la
scelta
dei
temi
delle
prove
grafiche
e
pratiche
si
procede
nel
modo
indicato
dai
precedenti
commi
,
se
non
sia
altrimenti
disposto
nei
programmi
di
esame
approvati
con
R
.
decreto
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
.
Art
.
86
I
temi
per
le
prove
scritte
e
grafiche
degli
esami
di
abilitazione
e
di
maturità
sono
inviati
dal
Ministero
in
busta
chiusa
e
suggellata
ai
presidi
di
tutti
gli
istituti
,
presso
i
quali
si
svolgono
le
prove
stesse
.
Il
preside
è
responsabile
della
conservazione
delle
buste
,
che
debbono
essere
aperte
in
presenza
dei
candidati
la
mattina
di
ciascun
giorno
di
esame
dopo
fattane
constatare
la
integrità
.
Della
apertura
delle
singole
buste
si
fa
menzione
nel
verbale
.
Art
.
87
L
'
assistenza
durante
le
prove
scritte
è
fatta
da
almeno
un
commissario
per
aula
.
I
candidati
non
debbono
comunicare
fra
loro
né
servirsi
di
appunti
o
di
libri
eccettuati
i
dizionari
,
codici
e
prontuari
consentiti
dalla
Commissione
.
E
'
vietato
dare
spiegazioni
sul
tema
assegnato
,
il
cui
originale
rimarrà
a
disposizione
dei
candidati
che
volessero
consultarlo
.
Art
.
88
La
prova
di
dattilografia
negli
esami
di
licenza
complementare
e
di
ammissione
al
corso
superiore
d
'
istituto
tecnico
e
quella
di
stenografia
negli
esami
di
ammissione
al
liceo
scientifico
sono
obbligatorie
con
tutte
le
conseguenze
legali
,
soltanto
per
coloro
che
domandino
di
esservi
sottoposti
.
Art
.
89
Le
prove
orali
si
fanno
a
mezzo
di
interrogazioni
o
conversazioni
su
due
o
più
punti
del
programma
e
secondo
le
norme
del
R.D.
14
ottobre
1923
,
n
.
2345
,
modificato
con
Regi
decreti
23
maggio
1924
,
n
.
858
,
e
16
ottobre
1924
,
n
.
1923
.
E
'
vietato
il
sorteggio
delle
tesi
.
Art
.
90
Ciascun
candidato
deve
sostenere
tutte
le
prove
orali
del
gruppo
letterario
e
di
quello
scientifico
rispettivamente
in
una
stessa
seduta
.
Art
.
91
Dopo
la
revisione
di
ciascuna
prova
scritta
o
dopo
lo
svolgimento
di
ciascuno
dei
due
gruppi
di
prove
orali
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
viene
espresso
per
iscritto
un
giudizio
brevemente
motivato
sul
valore
delle
singole
prove
.
In
caso
di
dissenso
,
le
ragioni
di
questo
sono
registrate
a
verbale
.
Nel
giudicare
le
prove
scritte
,
anche
se
di
materie
scientifiche
,
si
terrà
conto
della
correttezza
dell
'
elaborato
.
Art
.
92
Negli
esami
che
non
siano
di
maturità
o
di
abilitazione
,
dopo
ciascuna
seduta
di
prove
orali
per
i
due
gruppi
di
cui
all
'
art
.
90
la
sottocommissione
si
aduna
per
l
'
assegnazione
del
voto
che
deve
essere
unico
per
ogni
materia
di
cui
alla
tabella
A
:
esso
è
deliberato
a
maggioranza
su
proposta
del
presidente
e
si
desume
dai
giudizi
espressi
,
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
sulle
singole
prove
scritte
e
orali
,
tenendo
conto
del
complesso
delle
prove
di
ciascun
gruppo
e
delle
notizie
risultanti
dalla
pagella
scolastica
o
,
in
quanto
valgano
allo
scopo
,
dai
documenti
di
cui
agli
artt
.
34
e
35;
in
caso
di
parità
,
prevale
il
voto
del
presidente
.
Al
termine
della
sessione
,
si
riunisce
la
commissione
plenaria
per
risolvere
i
casi
lasciati
sospesi
o
per
ratificare
i
voti
assegnati
dalle
sottocommissioni
;
i
voti
così
ratificati
sono
definitivi
e
inappellabili
,
ma
sindacabili
dal
Ministero
agli
effetti
disciplinari
.
Art
.
93
Al
termine
della
sessione
estiva
degli
esami
di
maturità
e
di
abilitazione
,
la
commissione
,
a
maggioranza
di
quattro
su
cinque
votanti
,
in
base
ai
giudizi
espressi
decide
preliminarmente
se
il
candidato
sia
da
dichiararsi
maturo
o
abilitato
o
se
possa
essere
ammesso
alla
sessione
di
riparazione
per
ripetere
le
prove
su
non
più
di
due
materie
o
gruppi
di
materie
di
cui
alla
tabella
A
.
Nel
primo
caso
,
la
commissione
assegna
,
secondo
le
norme
dell
'
art
.
92
,
i
singoli
voti
che
non
potranno
essere
per
nessuna
materia
inferiori
a
sei
decimi
;
nel
secondo
caso
,
indica
su
quali
materie
debba
cadere
l
'
esame
di
riparazione
;
nel
caso
di
esclusione
dalla
riparazione
,
dichiara
che
il
candidato
è
definitivamente
riprovato
.
Al
termine
della
sessione
autunnale
degli
esami
stessi
,
la
commissione
prende
in
esame
i
giudizi
pronunciati
nella
sessione
estiva
e
quelli
pronunciati
sulle
prove
di
riparazione
,
decidendo
,
a
maggioranza
di
quattro
su
cinque
votanti
,
se
il
candidato
sia
da
dichiararsi
maturo
o
abilitato
.
Qualora
tale
decisione
sia
favorevole
,
vengono
assegnati
,
secondo
le
norme
dell
'
art
.
92
,
i
singoli
voti
che
non
potranno
essere
inferiori
a
sei
decimi
;
nel
caso
di
riprovazione
definitiva
,
non
si
procede
all
'
assegnazione
dei
voti
.
Art
.
94
L
'
esito
degli
esami
è
pubblicato
mediante
affissione
nell
'
albo
dell
'
istituto
.
Le
Commissioni
di
nomina
ministeriale
dopo
la
chiusura
della
sessione
di
riparazione
presentano
una
relazione
generale
al
Ministro
,
nella
quale
danno
conto
dello
stato
degli
studi
e
della
preparazione
dei
candidati
.
Le
relazioni
che
presentino
particolare
interesse
o
che
sembrino
comunque
notevoli
possono
essere
pubblicate
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
.
Art
.
95
Spetta
al
preside
annullare
singole
prove
di
esami
d
'
ammissione
,
promozione
,
idoneità
e
licenza
per
irregolarità
nella
inscrizione
o
dichiararne
la
nullità
per
risoluzione
negativa
della
ammissione
condizionata
di
cui
all
'
art
.
131
o
per
contravvenzione
al
divieto
fatto
ai
professori
di
giudicare
candidati
da
essi
privativamente
istruiti
.
Tale
facoltà
spetta
,
invece
,
al
Ministero
,
quando
si
tratti
di
esami
di
maturità
o
abilitazione
.
L
'
annullamento
di
singole
prove
di
qualsiasi
esame
,
per
frode
o
per
infrazione
disciplinare
,
è
pronunciato
,
durante
la
sessione
,
dalla
Commissione
esaminatrice
;
dopo
la
chiusura
della
sessione
,
dal
preside
o
,
qualora
si
tratti
di
esami
di
maturità
o
abilitazione
,
dal
Ministero
.
Contro
i
provvedimenti
di
cui
nei
commi
precedenti
è
ammesso
il
ricorso
entro
dieci
giorni
al
Provveditore
agli
studi
.
L
'
annullamento
di
esami
,
nei
casi
in
cui
tale
provvedimento
è
di
competenza
del
preside
o
della
Commissione
esaminatrice
,
può
anche
essere
pronunciato
definitivamente
dal
Provveditore
.
Capo
VI
-
Dell
'
annullamento
di
esami
.
Art
.
96
Il
Ministero
,
di
sua
iniziativa
o
su
proposta
delle
autorità
scolastiche
locali
,
alle
quali
incombe
l
'
obbligo
di
denunziare
ogni
irregolarità
di
cui
siano
venute
a
conoscenza
,
può
procedere
all
'
annullamento
collettivo
di
esami
o
prove
di
esame
presso
un
dato
istituto
e
può
disporne
la
rinnovazione
.
Capo
VII
-
Dei
diplomi
e
documenti
scolastici
.
Art
.
97
I
diplomi
di
licenza
e
di
ammissione
sono
rilasciati
dal
preside
,
previa
apposizione
della
prescritta
marca
da
bollo
;
i
certificati
di
promozione
e
idoneità
sono
rilasciati
dal
preside
nella
prescritta
carta
legale
.
I
moduli
per
i
diplomi
di
licenza
sono
forniti
dal
Ministero
,
e
il
preside
è
tenuto
a
renderne
conto
a
ogni
richiesta
.
Un
elenco
dei
licenziati
sarà
inviato
al
Provveditore
dopo
ciascuna
sessione
.
Art
.
98
I
diplomi
di
maturità
e
di
abilitazione
sono
rilasciati
dal
presidente
della
Commissione
,
previa
apposizione
della
prescritta
marca
da
bollo
.
I
moduli
relativi
sono
forniti
dal
Ministero
nel
numero
presumibilmente
occorrente
,
e
il
presidente
dovrà
,
non
oltre
il
30
novembre
,
restituire
quelli
non
adoperati
o
rimasti
inservibili
per
errori
di
scritturazione
o
per
altra
causa
.
Un
elenco
dei
diplomati
sarà
inviato
al
Ministero
dopo
la
chiusura
di
ciascuna
sessione
,
unitamente
ai
registri
degli
esami
.
I
diplomi
non
ritirati
entro
il
30
novembre
saranno
conservati
dal
preside
cui
fu
presentata
la
domanda
di
ammissione
all
'
esame
.
Art
.
99
Possono
essere
rilasciati
certificati
di
licenza
,
abilitazione
e
maturità
,
ma
non
possono
essere
rilasciati
duplicati
dei
relativi
diplomi
.
In
caso
di
smarrimento
,
e
purché
l
'
interessato
o
,
se
questi
è
minore
,
il
padre
o
chi
ne
fa
le
veci
,
ne
faccia
domanda
dichiarando
,
su
carta
legale
,
sotto
la
sua
personale
responsabilità
,
lo
avvenuto
smarrimento
,
i
diplomi
di
abilitazione
o
maturità
sono
sostituiti
da
un
certificato
rilasciato
,
su
carta
legale
,
dal
provveditore
agli
studi
.
Con
le
stesse
modalità
sono
rilasciati
dal
preside
i
certificati
sostitutivi
di
diplomi
di
licenza
.
I
certificati
indicati
nel
comma
precedente
dovranno
contenere
esplicita
menzione
del
loro
valore
sostitutivo
,
a
tutti
gli
effetti
,
del
diploma
originale
smarrito
,
ai
sensi
della
presente
legge
.
Art
.
100
Nessun
certificato
o
diploma
può
essere
rilasciato
agli
alunni
o
candidati
che
non
provino
di
aver
adempiuto
gli
obblighi
relativi
alla
educazione
fisica
.
Art
.
101
I
documenti
relativi
all
'
inscrizione
ad
esami
che
non
siano
di
maturità
e
di
abilitazione
sono
conservati
nell
'
archivio
dell
'
istituto
per
il
periodo
indicato
nell
'
art
.
13
.
I
documenti
relativi
alla
inscrizione
ad
esami
di
maturità
ed
abilitazione
sono
restituiti
dal
presidente
della
Commissione
al
preside
cui
fu
presentata
la
domanda
,
il
quale
ne
curerà
la
conservazione
per
il
periodo
sopra
indicato
.
Gli
elaborati
delle
prove
scritte
,
grafiche
e
pratiche
di
qualsiasi
esame
sono
conservati
per
tutto
l
'
anno
scolastico
successivo
nell
'
istituto
presso
il
quale
l
'
esame
si
è
svolto
.
Capo
VIII
-
Disposizione
speciale
per
i
mutilati
e
invalidi
.
Art
.
102
I
mutilati
o
invalidi
di
guerra
e
coloro
che
dalla
nascita
o
per
causa
sopravvenuta
non
abbiano
la
piena
capacità
funzionale
degli
organi
per
sostenere
tutte
le
prove
di
esame
,
possono
,
in
seguito
a
deliberazione
motivata
della
Commissione
esaminatrice
,
ottenere
la
dispensa
totale
o
parziale
dalle
singole
prove
con
l
'
obbligo
di
sottoporsi
,
ove
sia
possibile
,
ad
esperimenti
che
dalla
Commissione
siano
ritenuti
equipollenti
,
e
che
consisteranno
,
secondo
i
casi
,
per
le
prove
scritte
o
grafiche
,
in
colloqui
,
o
in
trascrizioni
di
traduzione
o
in
esecuzioni
sulla
lavagna
per
mano
di
uno
degli
esaminatori
,
per
le
prove
orali
,
in
risposte
per
iscritto
da
parte
dei
candidati
,
e
per
le
prove
pratiche
,
in
spiegazioni
date
a
voce
o
sulla
lavagna
.
La
domanda
di
dispensa
in
carta
libera
,
deve
essere
presentata
contemporaneamente
alla
domanda
di
inscrizione
agli
esami
.
I
diplomi
e
certificati
,
da
rilasciarsi
ai
candidati
predetti
,
con
espressa
menzione
del
presente
articolo
,
sono
validi
agli
effetti
scolastici
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
2
per
quanto
riguarda
l
'
inscrizione
al
corso
superiore
d
'
istituto
magistrale
e
ferma
restando
l
'
eccezione
in
favore
dei
ciechi
prevista
dall
'
articolo
stesso
.
Nei
diplomi
di
abilitazione
magistrale
rilasciati
a
ciechi
deve
inoltre
esser
dichiarato
che
i
diplomi
stessi
servono
unicamente
per
insegnare
negli
istituti
dei
ciechi
,
secondo
le
disposizioni
speciali
in
vigore
per
tali
istituti
.
Capo
IX
-
Disposizioni
transitorie
.
Artt
.
103-112
[
OMISSIS
]
TITOLO
III
Tasse
Capo
I
-
Del
pagamento
delle
tasse
scolastiche
.
Art
.
113
Le
tasse
per
la
inscrizione
alle
lezioni
e
agli
esami
presso
gli
istituti
medi
di
istruzione
,
Regi
e
pareggiati
,
sono
stabilite
dalla
tabella
E
.
Il
pagamento
delle
tasse
predette
si
effettua
mediante
vaglia
postale
indirizzato
al
Procuratore
del
registro
della
circoscrizione
in
cui
ha
sede
l
'
istituto
o
la
Commissione
di
esami
,
da
esibirsi
al
preside
o
al
presidente
della
Commissione
,
nei
termini
rispettivamente
fissati
.
E
'
in
facoltà
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
stabilire
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
un
diverso
modo
di
pagamento
delle
tasse
scolastiche
.
Art
.
114
La
tassa
di
immatricolazione
è
dovuta
per
la
prima
inscrizione
alle
lezioni
in
istituto
di
un
dato
tipo
,
e
,
una
volta
pagata
,
vale
senza
limiti
di
tempo
per
tutti
gli
istituti
dello
stesso
tipo
e
grado
.
Essa
dev
'
essere
pagata
contemporaneamente
alla
prima
rata
della
tassa
di
frequenza
.
Art
.
115
La
tassa
di
frequenza
,
unica
per
ciascuna
classe
e
per
ciascun
anno
,
è
interamente
dovuta
anche
da
coloro
che
per
qualsiasi
motivo
abbandonino
la
classe
in
qualunque
periodo
dell
'
anno
scolastico
.
Essa
può
essere
pagata
in
due
rate
;
la
prima
entro
il
mese
di
novembre
,
la
seconda
entro
il
mese
di
febbraio
.
Art
.
116
La
tassa
di
esame
vale
esclusivamente
per
le
sessioni
dell
'
anno
scolastico
cui
si
riferisce
e
si
paga
al
momento
della
presentazione
della
domanda
di
ammissione
all
'
esame
.
Per
i
candidati
che
fruiscono
della
facoltà
consentita
dall
'
art
.
31
,
la
tassa
di
esame
per
l
'
ammissione
alla
prima
parte
vale
anche
per
l
'
ammissione
alla
seconda
parte
,
ma
deve
essere
pagata
nuovamente
in
caso
di
riprovazione
.
Art
.
117
I
presidi
e
i
presidenti
di
Commissioni
esaminatrici
debbono
,
sotto
la
loro
responsabilità
,
escludere
dalle
lezioni
dagli
scrutini
e
dagli
esami
,
gli
alunni
e
i
candidati
che
non
abbiano
soddisfatto
il
pagamento
delle
tasse
dovute
.
Parimenti
,
non
possono
rilasciare
diplomi
o
certificati
ad
alunni
o
candidati
,
che
non
abbiano
pagato
tutte
le
tasse
,
compresa
quella
di
diploma
ove
sia
prescritta
.
Art
.
118
Le
tasse
pagate
non
sono
rimborsate
,
se
non
nel
caso
in
cui
l
'
alunno
inscritto
non
abbia
frequentato
affatto
le
lezioni
o
il
candidato
non
siasi
presentato
a
nessuna
prova
di
esame
.
Quando
le
tasse
siano
state
pagate
per
istituto
di
un
dato
tipo
,
ma
l
'
inscrizione
avvenga
in
istituto
di
tipo
diverso
per
il
quale
siano
prescritte
tasse
maggiori
,
è
dovuta
soltanto
la
differenza
fra
le
tasse
pagate
e
quelle
dovute
.
Nel
caso
inverso
,
non
si
fa
luogo
a
rimborso
.
Capo
II
-
Delle
soprattasse
di
frequenza
.
Art
.
119
(
Abrogato
dal
T.U.
14
settembre
1931
,
n
.
1175
)
.
Capo
III
-
Dell
'
esonero
dalle
tasse
.
Art
.
120
L
'
esonero
totale
dal
pagamento
delle
tasse
d
'
immatricolazione
e
frequenza
è
accordato
ad
alunni
appartenenti
a
famiglie
,
di
cui
il
padre
abbia
avuto
non
meno
di
due
figli
nati
vivi
e
vitali
e
di
nazionalità
italiana
,
e
che
abbiano
conseguito
il
prescritto
titolo
di
ammissione
o
idoneità
nella
sessione
di
primo
esame
o
la
promozione
per
effetto
di
scrutinio
finale
,
con
non
meno
di
otto
decimi
del
massimo
dei
punti
da
assegnarsi
nel
profitto
e
,
se
alunni
di
Istituto
Regio
o
pareggiato
,
non
meno
di
otto
punti
per
la
condotta
nello
scrutinio
finale
dell
'
ultima
classe
frequentata
.
Art
.
121
L
'
esonero
dal
pagamento
delle
tasse
di
ammissione
,
licenza
,
maturità
e
abilitazione
è
accordato
agli
alunni
appartenenti
a
famiglie
di
cui
il
padre
abbia
avuto
non
meno
di
due
figli
nati
vivi
e
vitali
di
nazionalità
italiana
,
che
abbiano
goduto
dell
'
esonero
della
tassa
di
frequenza
e
che
,
nello
scrutinio
finale
dell
'
ultima
classe
frequentata
,
abbiano
riportato
complessivamente
non
meno
di
otto
decimi
dei
punti
di
profitto
e
non
meno
di
otto
punti
per
la
condotta
.
L
'
esonero
per
merito
non
è
accordato
per
esami
di
idoneità
o
di
ammissione
alla
prima
classe
di
Istituti
medi
di
I
grado
.
Art
.
122
E
'
accordato
l
'
esonero
dalla
metà
delle
tasse
effettivamente
stabilite
dai
due
precedenti
artt
.
120
e
121
:
a
)
agli
alunni
figli
unici
che
abbiano
riportato
non
meno
di
otto
decimi
di
punti
complessivamente
assegnati
all
'
esame
o
allo
scrutinio
finale
e
non
meno
di
otto
nel
voto
di
condotta
;
b
)
agli
alunni
appartenenti
a
famiglie
di
cui
il
padre
abbia
avuto
non
meno
di
due
figli
nati
vivi
e
vitali
e
di
nazionalità
italiana
se
abbiano
riportato
non
meno
di
sette
decimi
dei
punti
complessivamente
assegnati
all
'
esame
o
allo
scrutinio
finale
e
non
meno
di
otto
nel
voto
di
condotta
.
Art
.
123
Gli
orfani
dei
caduti
in
guerra
,
i
mutilati
e
invalidi
di
guerra
,
gli
orfani
e
mutilati
per
ragione
della
guerra
,
i
figli
di
mutilati
,
dispersi
o
prigionieri
di
guerra
,
o
di
inabili
a
causa
di
ferite
riportate
in
guerra
o
a
causa
di
infermità
contratte
in
guerra
,
sono
esonerati
da
tutte
le
tasse
,
comprese
le
tasse
di
bollo
,
per
l
'
ammissione
alle
lezioni
e
agli
esami
,
e
per
il
conseguimento
dei
relativi
diplomi
.
Tale
beneficio
è
sospeso
per
i
ripetenti
.
Art
.
124
Coloro
che
,
trovandosi
nelle
condizioni
volute
,
non
possano
per
giustificati
motivi
frequentare
la
classe
o
presentarsi
all
'
esame
,
per
cui
avrebbero
avuto
diritto
all
'
esonero
,
possono
chiedere
ed
ottenere
tale
beneficio
non
appena
siano
in
grado
di
riprendere
gli
studi
.
Agli
alunni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
il
beneficio
predetto
si
applica
anche
nel
caso
in
cui
essi
abbiano
giustificatamente
perduto
l
'
una
o
l
'
altra
delle
sessioni
d
'
esame
.
La
valutazione
dei
motivi
giustificanti
la
dilazione
del
beneficio
è
demandata
inappellabilmente
al
preside
,
che
deve
rilasciare
il
certificato
di
profitto
di
cui
all
'
articolo
seguente
.
Art
.
125
Gli
aspiranti
all
'
esonero
per
merito
debbono
presentare
al
preside
competente
,
nel
termine
prescritto
per
il
pagamento
della
tassa
corrispondente
,
o
della
prima
rata
di
essa
,
domanda
in
carta
legale
corredata
del
nulla
osta
dell
'
Intendenza
di
finanza
in
cui
si
attesti
la
condizione
economica
disagiata
della
famiglia
,
e
di
un
'
attestazione
in
carta
libera
del
preside
dell
'
istituto
di
provenienza
,
da
cui
risultino
i
requisiti
di
profitto
rispettivamente
prescritti
.
Gli
orfani
di
guerra
e
gli
altri
aspiranti
di
cui
all
'
art
.
123
presentano
la
domanda
al
preside
competente
,
entro
il
termine
predetto
,
unendovi
i
documenti
da
cui
risulti
la
loro
condizione
di
aventi
diritto
all
'
esonero
e
l
'
attestazione
del
preside
dell
'
istituto
di
provenienza
circa
l
'
approvazione
conseguita
.
Qualora
la
domanda
di
esonero
debba
precedere
l
'
accertamento
dei
requisiti
di
profitto
,
basterà
che
il
preside
competente
dichiari
che
il
candidato
può
ragionevolmente
aspirare
al
beneficio
dell
'
esonero
;
e
,
in
tal
caso
,
la
domanda
sarà
accolta
condizionatamente
e
dovrà
essere
regolarizzata
,
prima
dell
'
accoglimento
definitivo
,
con
la
presentazione
dell
'
attestazione
di
cui
ai
commi
precedenti
.
Gli
stranieri
e
tutti
coloro
che
siano
esonerati
dal
pagamento
delle
tasse
scolastiche
in
virtù
dei
R.D.
11
marzo
1923
,
n
.
563
,
e
31
dicembre
1923
,
n
.
2975
,
dovranno
presentare
soltanto
i
documenti
da
cui
risulti
la
qualità
che
dà
loro
diritto
all
'
esonero
.
Art
.
126
Le
domande
s
'
intendono
senz
'
altro
accolte
quando
il
preside
,
riconosciutane
la
regolarità
,
le
abbia
accettate
in
luogo
del
pagamento
della
tassa
.
Esse
sono
sottoposte
,
nella
prima
adunanza
dopo
l
'
inizio
delle
lezioni
o
nell
'
ultima
prima
dell
'
inizio
degli
esami
,
secondo
che
si
tratti
di
esonero
dalla
tassa
di
immatricolazione
o
frequenza
oppure
da
tassa
di
esame
,
alla
ratifica
del
Collegio
dei
professori
,
il
quale
dovrà
limitarsi
ad
accertare
la
regolarità
della
concessione
.
Qualora
la
domanda
sia
respinta
o
la
ratifica
negata
,
l
'
interessato
non
può
essere
ammesso
alle
lezioni
o
presentarsi
agli
esami
se
non
provveda
immediatamente
al
pagamento
delle
tasse
in
questione
.
L
'
esonero
dalle
tasse
s
'
intende
sempre
esteso
alle
relative
soprattasse
.
Art
.
127
Per
circostanze
eccezionali
o
in
occasione
di
gravi
pubblici
avvenimenti
,
il
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
può
accordare
l
'
esonero
indipendentemente
da
speciali
condizioni
di
profitto
,
ma
sempre
subordinatamente
al
conseguimento
dell
'
approvazione
,
a
determinate
categorie
di
alunni
,
o
ad
alunni
di
determinati
istituti
o
di
determinati
luoghi
.
TITOLO
IV
Disposizioni
generali
Art
.
130
Tutte
le
domande
per
le
quali
è
prescritto
l
'
uso
della
carta
bollata
debbono
recare
,
quando
l
'
alunno
o
candidato
sia
minorenne
,
la
firma
del
padre
o
di
chi
ne
fa
le
veci
.
Art
.
131
I
presidi
hanno
facoltà
di
accogliere
domande
presentate
fuori
termine
e
di
consentire
inscrizioni
in
soprannumero
.
Possono
anche
consentire
inscrizioni
condizionate
alle
lezioni
e
agli
esami
,
in
attesa
che
sul
quesito
da
essi
proposto
al
riguardo
o
sul
ricorso
presentato
dagli
interessati
siasi
pronunciata
l
'
autorità
competente
.
Art
.
132
Il
Ministero
può
anticipare
o
ritardare
la
data
dell
'
apertura
o
chiusura
delle
lezioni
e
dell
'
inizio
delle
sessioni
di
esame
per
gravi
ragioni
di
carattere
generale
o
in
occasione
di
gravi
avvenimenti
pubblici
.
Art
.
133
Il
Ministero
,
conformemente
al
disposto
dell
'
art
.
4
del
R.D.
16
luglio
1923
,
n
.
1753
,
ha
facoltà
di
annullare
o
di
riformare
i
provvedimenti
adottati
dalle
autorità
scolastiche
locali
quando
riconosca
che
sono
stati
commessi
manifesti
abusi
o
gravi
violazioni
di
legge
.
Art
.
134
Sono
abrogati
i
R.D.
30
aprile
1924
,
n
.
756
,
e
R.D.
18
settembre
1924
,
n
.
1487
,
come
pure
ogni
altra
disposizione
in
materia
di
alunni
,
esami
e
tasse
per
gl
'
istituti
medi
di
istruzione
,
che
non
sia
richiamata
nel
presente
regolamento
o
che
contrasti
con
le
norme
in
esso
contenute
.
Art
.
135
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
avranno
vigore
dal
giorno
immediatamente
successivo
a
quello
della
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
StampaPeriodica ,
Il
proclama
di
Hitler
e
la
dichiarazione
di
guerra
dell
'
Asse
alla
Russia
fanno
cessare
un
'
incognita
e
precisano
una
volta
di
più
il
carattere
della
nostra
guerra
...
Cadrà
,
così
,
il
velo
dietro
cui
il
bolscevismo
ha
vivacchiato
sinora
,
e
come
regime
e
come
complesso
dirigente
,
e
l
'
Europa
saprà
tutte
le
verità
sul
preteso
comunismo
moscovita
,
sulle
sue
discordie
intestine
,
sui
suoi
rapporti
col
giudaismo
e
con
le
plutocrazie
,
sui
suoi
misfatti
e
sulle
sue
vergogne
,
interne
e
internazionali
.
Inoltre
,
questa
guerra
alla
Russia
,
che
dovrebbe
veramente
e
più
propriamente
chiamarsi
guerra
al
bolscevismo
,
perché
il
popolo
russo
ci
entra
fino
a
un
certo
punto
,
precisa
e
chiarisce
una
volta
di
più
il
carattere
e
le
ragioni
ideali
della
grande
battaglia
dell
'
Asse
.
Il
Fascismo
e
il
Nazionalsocialismo
sono
due
Rivoluzioni
del
secolo
ventesimo
,
che
rappresentano
il
superamento
delle
vecchie
concezioni
politiche
e
sociali
create
dalla
rivoluzione
del
1789
:
a
queste
concezioni
il
bolscevismo
si
era
invece
fermato
,
limitandosi
ad
esasperarle
,
portando
la
lotta
di
classe
al
valor
bianco
dell
'
odio
e
dello
sterminio
,
mentre
nel
campo
dei
rapporti
con
gli
altri
popoli
,
era
rimasto
fisso
al
vecchio
programma
marxista
dell
'
internazionale
,
con
qualche
leggera
variante
provocata
dai
piccoli
scismi
interni
,
più
per
gelosia
di
uomini
che
per
contrasto
effettivo
di
idee
.
Era
e
costituiva
,
cioè
,
né
più
né
meno
che
il
rovescio
della
medaglia
sul
cui
diritto
stanno
impresse
le
formule
del
capitalismo
borghese
:
non
una
rivoluzione
nuova
ma
una
degenerazione
dell
'
antica
.
Oggi
la
guerra
dell
'
Asse
acquista
nuovo
e
più
profondo
carattere
di
guerra
rivoluzionaria
per
l
'
ordine
nuovo
,
fra
i
popoli
e
nei
popoli
:
non
è
più
e
soltanto
guerra
antiplutocratica
,
è
anche
guerra
antibolscevica
:
guerra
,
cioè
contro
entrambi
i
poli
della
falsa
civiltà
delle
democrazie
,
guerra
totalitaria
per
la
fondazione
di
una
civiltà
nuova
che
del
passato
riconsacri
i
valori
reali
e
accanto
ad
essi
affermi
i
nuovi
principi
.
La
lotta
è
senza
quartiere
.
L
'
idra
democratica
,
con
la
plutocrazia
e
il
bolscevismo
,
ne
riporterà
schiacciate
entrambe
le
teste
.
StampaPeriodica ,
In
questi
due
anni
di
vita
la
Mostra
della
Rivoluzione
ha
presentato
a
uno
stragrande
numero
di
italiani
il
quadro
sintetico
una
specie
di
bilancio
consuntivo
di
ciò
che
il
Fascismo
ha
operato
negli
anni
tormentosi
della
vigilia
,
dalle
prime
lotte
per
l
'
intervento
e
per
la
guerra
a
Vittorio
Veneto
,
dalla
fondazione
dei
Fasci
alla
Marcia
su
Roma
,
e
ha
pòrto
agli
stranieri
di
buona
fede
l
'
occasione
di
esprimersi
sull
imponente
movimento
creato
dallo
spirito
preveggente
,
dall
'
intuizione
politica
e
dalla
tenace
azione
di
un
Uomo
...
Come
è
naturale
il
più
autorevole
appassionato
e
minuzioso
visitatore
della
Mostra
è
stato
Mussolini
che
tutte
le
fasi
del
movimento
da
lui
creato
ha
intensamente
vissuto
come
tribuno
,
combattente
,
agitatore
,
polemista
,
Condottiero
d
'
insorti
,
Capo
del
Governo
,
Duce
.
Egli
visitò
la
Mostra
due
volte
prima
dell
'
inaugurazione
esaminando
attentamente
cimeli
e
documenti
,
facendo
osservazioni
,
dando
consigli
ed
esprimendo
infine
il
suo
compiacimento
agli
organizzatori
e
agli
artisti
che
hanno
saputo
creare
nella
Mostra
un
'
atmosfera
tumultuosa
,
lirica
,
epica
e
splendente
,
lontana
dalla
freddezza
statica
e
grigia
del
museo
.
Il
Duce
partecipò
naturalmente
all
'
inaugurazione
ufficiale
e
visitò
altre
volte
la
Mostra
anche
in
via
privata
,
nelle
prime
ore
mattutine
.
Una
volta
venne
riconosciuto
,
proprio
nella
sala
di
Fiume
,
da
alcune
donne
fiumane
,
le
quali
lo
circondarono
improvvisando
una
calorosa
manifestazione
.
Il
Duce
,
dopo
di
essersi
intrattenuto
affabilmente
con
le
visitatrici
,
disse
loro
:
"
State
tranquille
ché
Fiume
è
sempre
nel
mio
cuore
.
"
All
'
ingresso
della
Mostra
hanno
montato
abitualmente
la
guardia
i
militi
della
M.V.S.N.
,
in
un
atteggiamento
impeccabilmente
marziale
.
Ogni
giorno
il
cambio
della
guardia
era
atteso
come
uno
spettacolo
estetico
di
disciplina
e
di
energia
.
Una
volta
un
generale
dell
'
esercito
,
ammirato
da
questo
spettacolo
,
si
irrigidí
sull
'
attenti
e
usci
in
queste
parole
:
"
Non
avevo
mai
visto
una
bellezza
militare
così
viva
e
così
perfetta
.
"
Il
milite
coll
'
elmetto
nero
si
trovava
di
servizio
in
ogni
sala
,
nei
corridoi
,
in
ogni
passaggio
;
immobile
,
silenzioso
e
severo
lo
si
ritrovava
nel
Sacrario
dei
Martiri
,
dove
i
Caduti
per
la
Rivoluzione
,
celebrati
nei
gironi
lungo
le
pareti
circolari
in
un
ambiente
altamente
mistico
e
solenne
,
rispondono
"
presente
"
alla
tacita
evocazione
dei
vivi
.
Nel
servizio
d
'
onore
si
sono
alternati
i
rappresentanti
di
tutte
le
organizzazioni
del
Partito
,
dai
componenti
il
Direttorio
con
a
capo
il
Segretario
on
.
Starace
agli
Avanguardisti
e
ai
Balilla
,
e
poi
senatori
,
deputati
,
giornalisti
,
professionisti
di
ogni
categoria
,
militari
di
tutte
le
armi
,
medaglie
d
'
oro
,
insegnanti
di
tutti
i
gradi
,
studenti
,
italiani
all
'
estero
,
dopolavoristi
,
operai
,
contadini
.
Tutta
l
'
Italia
nelle
sue
rappresentanze
più
significative
e
nelle
sue
forze
più
vive
...
StampaPeriodica ,
Stanotte
alla
Federazione
Fascista
di
Milano
hanno
vegliato
sino
all
'
alba
per
controllare
e
pesare
gli
ultimi
cento
chili
d
'
oro
raccolti
nella
serata
.
Il
lavoro
di
verifica
è
il
più
paziente
e
meticoloso
;
la
coppetta
del
bilancino
non
è
più
grande
di
una
mano
,
perciò
bisogna
pesare
coi
grammi
.
E
grammo
su
grammo
si
son
fatti
due
quintali
e
mezzo
in
tre
giornate
.
È
storia
e
sembra
leggenda
.
Siamo
a
Milano
o
in
California
al
tempo
dei
cercatori
?
A
notte
alta
continuano
ad
arrivare
braccialetti
,
orologi
,
catene
.
Sono
piene
d
'
oro
casse
e
ceste
e
il
tavolo
è
ingombro
di
oggetti
preziosi
del
secolo
scorso
come
quello
di
un
gioielliere
del
risorgimento
.
Ecco
i
cammei
napoleonici
che
portavano
le
donne
di
Hayez
,
le
coccarde
d
'
oro
zecchino
,
le
tabacchiere
con
la
miniatura
di
Garibaldi
,
le
fedi
dell
'
Unità
d
'
Italia
.
Le
nonne
ne
hanno
fatto
un
bel
cartoccio
.
Ecco
i
trofei
e
gli
emblemi
degli
ufficiali
della
Guardia
Nazionale
,
le
spalline
e
gli
alamari
dei
bersaglieri
di
Lamarmora
,
l
'
elsa
d
'
oro
di
una
sciabola
appartenuta
a
chissà
quale
ammiraglio
della
marina
veneta
.
I
vecchi
soldati
hanno
tolto
dai
medaglieri
le
decorazioni
della
prima
Campagna
d
'
Africa
:
"
Tenete
anche
queste
,
son
ben
meritate
e
valgono
la
pena
di
essere
fuse
per
l
'
Italia
di
Mussolini
.
"
In
una
bustina
assieme
a
un
braccialetto
c
'
è
la
medaglia
d
'
oro
della
presa
di
Gorizia
col
motto
:
Ovunque
e
sempre
.
È
un
artigliere
del
52°
Reggimento
che
entrò
a
Gorizia
1'8
agosto
del
1916
:
"
Non
mi
addolora
staccarmi
dal
più
caro
ricordo
della
mia
vita
per
donarlo
alla
Patria
e
al
Duce
.
"
Ecco
le
medaglie
della
Terza
Armata
col
ritratto
del
Duca
d
'
Aosta
:
"
È
il
solo
ricordo
che
avevo
del
mio
unico
figlio
caduto
eroicamente
sulla
strada
di
Monfalcone
:
è
venuto
a
trovarmi
nel
sonno
e
mi
ha
detto
di
consegnarvele
tutte
...
"
Poi
vengono
le
medaglie
delle
Esposizioni
industriali
grandi
come
piattini
da
caffè
:
Bruxelles
1905
.
"
È
tutta
oro
e
pesa
trecentocinquanta
grammi
,
vi
prego
di
fonderla
subito
.
"
Attori
,
attrici
,
cantanti
,
hanno
offerto
le
medaglie
d
'
oro
delle
serate
d
'
onore
ricevute
in
omaggio
dagli
ammiratori
del
Perù
e
del
Brasile
.
Una
lettera
dice
:
"
Ho
perduto
la
voce
:
queste
medaglie
possono
cantare
ancora
nelle
mitragliatrici
dei
nostri
legionari
d
'Africa."
Intorno
a
un
orologio
è
legato
un
biglietto
con
un
nastro
tricolore
:
"
Questo
orologio
appartenne
ad
Alessandrina
Ravizza
Mazzini
,
e
segnò
tutte
le
ore
travagliate
della
sua
inesauribile
attività
filantropica
.
Lo
offre
per
la
necessità
della
Patria
,
lo
spirito
eletto
di
colei
che
in
vita
tutto
diede
per
il
bene
altrui
.
"
Una
catenina
con
un
minuscolo
San
Francesco
è
accompagnata
da
queste
parole
:
"
È
poca
cosa
ma
l
'
ho
tolta
dal
collo
del
mio
bambino
.
È
stato
lui
che
mi
ha
incoraggiata
a
portarvela
:
vai
mamma
,
servirà
lo
stesso
.
Basterà
per
una
cartuccia
.
Un
giorno
quando
saremo
ricchi
ne
regaleremo
una
bella
.
"
I
più
commoventi
sono
gli
oggetti
che
valgono
meno
;
le
fogliette
d
'
oro
ricavate
da
un
vecchio
orecchino
,
i
ciondoli
di
dodici
carati
,
il
cucchiaino
d
'
argento
ricordo
di
una
prima
comunione
.
Oggetti
raccolti
grammo
per
grammo
con
un
lento
lavorio
di
formiche
.
Bottoni
da
polso
rinvenuti
in
chissà
quale
cassa
dimenticata
.
Vi
sono
fedi
saldate
dieci
volte
,
anfore
senza
manico
,
braccialetti
in
cui
la
sabbia
scorre
come
nelle
conchiglie
dei
fiumi
in
secca
.
"
Io
sono
povero
e
per
l
'
Italia
non
ho
che
questo
piccolo
oggetto
da
offrire
:
l
'
unica
ricchezza
di
casa
mia
.
"
In
una
grossa
scatola
di
cartone
un
servizio
di
posate
per
dodici
.
E
coppe
,
e
anfore
,
e
una
fruttiera
sbalzata
.
Il
bilancino
non
basta
,
si
prende
la
bilancia
.
Sedici
chili
d
'
argento
:
il
donatore
è
anonimo
.
È
anonimo
anche
il
signore
straniero
che
ha
fatto
pervenire
il
suo
portasigarette
d
'
oro
massiccio
.
E
non
è
il
solo
,
e
non
è
l
'
ultimo
.
Nuova
pioggia
di
sterline
:
in
una
sola
busta
ve
ne
sono
trentaquattro
.
E
dieci
napoleoni
d
'
oro
in
un
'
altra
.
La
Regina
Vittoria
continua
a
sorridere
.
Gli
orologi
non
si
contano
più
:
qualcuno
è
fermo
da
un
quarto
di
secolo
e
al
posto
del
quadrante
ha
una
fotografia
ingiallita
;
qualche
altro
batte
ancora
,
è
vivo
:
"
Fedele
ai
sentimenti
ispiratimi
dal
mio
defunto
padre
offro
alla
mia
Patria
quanto
di
più
caro
ho
in
questo
momento
...
"
Giù
,
nel
salone
della
Federazione
,
la
giornata
riprende
.
La
prima
ad
entrare
è
una
popolana
.
Ha
con
sé
due
involti
che
spiega
timidamente
sul
banco
d
'
accettazione
:
Tre
anelli
e
una
collana
.
Domani
porterò
il
resto
.
E
il
salone
a
poco
a
poco
si
riempie
.
Le
bambine
prima
di
andare
a
scuola
vi
depongono
gli
anelli
e
le
stilografiche
d
'
oro
.
I
vecchi
signori
con
molta
dignità
staccano
l
'
orologio
dalla
catena
,
lo
guardano
per
l
'
ultima
volta
e
con
fierezza
lo
lasciano
sulla
bilancia
.
Due
giovani
sposi
offrono
i
loro
anelli
nuziali
uniti
ad
un
nastrino
tricolore
.
Una
domestica
ha
una
valigia
piena
di
posate
d
'
argento
:
I
miei
padroni
da
oggi
hanno
deciso
di
mangiare
con
le
forchette
di
stagno
...
Poi
togliendosi
l
'
unico
anello
che
ha
al
dito
aggiunge
:
Questo
è
mio
.
È
di
vero
oro
.
Un
direttore
di
farmacia
dona
anelli
,
spille
,
un
portasigarette
d
'
oro
,
duecento
lire
in
monete
estere
e
si
obbliga
di
versare
cento
lire
al
mese
per
un
anno
:
Niente
sacrifici
,
amici
miei
;
devo
farmi
un
soprabito
nuovo
,
ne
faccio
volentieri
a
meno
...
Un
ex
ufficiale
degli
arditi
,
grande
mutilato
,
consegna
due
medaglie
d
'
argento
,
una
croce
di
guerra
e
un
pugnale
:
È
ferro
buono
e
può
essere
usato
ancora
.
Se
avessi
le
gambe
lo
porterei
io
stesso
a
destinazione
...
e
sarei
sicuro
di
non
sbagliarmi
.
E
la
schiera
dei
donatori
si
moltiplica
.
Oro
,
argento
,
ferro
,
bronzo
.
Un
suddito
tedesco
toglie
da
un
vecchio
tascapane
due
elmetti
inglesi
arrugginiti
.
La
folla
preme
da
tutte
le
parti
.
La
signora
anziana
abbraccia
una
statuetta
di
bronzo
e
un
candeliere
:
Le
ho
portate
da
Porta
Ticinese
a
piedi
...
Qualcuna
ha
gli
occhi
lucidi
dalla
commozione
e
senza
parlare
toglie
da
un
astuccio
una
borsetta
d
'
oro
e
la
depone
affianco
al
più
modesto
servizio
di
cucchiaini
.
Le
offerte
non
si
contano
,
sono
migliaia
e
migliaia
.
In
questo
stesso
momento
in
tutta
l
Italia
serpeggia
una
vena
d
'
oro
.
La
ricchezza
non
è
soltanto
nelle
miniere
.
La
ricchezza
è
nel
cuore
degli
uomini
,
è
nel
cuore
stesso
della
civiltà
.
E
l
'
Italia
sta
dando
al
mondo
la
più
grande
lezione
di
storia
.
ProsaGiuridica ,
1
.
Piena
ed
intera
esecuzione
è
data
al
Trattato
,
ai
quattro
allegati
annessi
,
e
al
Concordato
,
sottoscritti
in
Roma
,
fra
la
Santa
Sede
e
l
Italia
,
l11
febbraio
1929
.
2
.
Le
opere
e
le
espropriazioni
da
compiersi
in
esecuzione
del
Trattato
e
del
Concordato
sono
dichiarate
di
pubblica
utilità
.
Per
le
espropriazioni
da
compiersi
entro
i
limiti
del
piano
regolatore
di
Roma
sono
applicabili
le
norme
vigenti
per
le
espropriazioni
dipendenti
dall
esecuzione
del
piano
stesso
.
3
.
La
indennità
dovuta
agli
esproprianti
sarà
determinata
in
base
a
stima
redatta
dai
competenti
uffici
tecnici
dell
amministrazione
dei
lavori
pubblici
ed
approvata
dal
Ministro
.
In
caso
di
mancata
accettazione
della
stima
da
parte
dei
proprietari
,
la
indennità
sarà
fissata
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
membri
,
dei
quali
uno
sarà
nominato
dal
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
uno
dall
interessato
e
il
terzo
dal
primo
presidente
della
Corte
di
appello
di
Roma
.
Qualora
l
interessato
,
dopo
aver
negata
l
accettazione
della
indennità
,
ometta
di
designare
il
suo
rappresentante
entro
un
mese
dalla
avvenuta
opposizione
alla
stima
,
questa
s
intenderà
definitivamente
accettata
.
4
.
Con
regio
decreto
,
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
saranno
adottati
i
provvedimenti
finanziari
occorrenti
per
l
esecuzione
del
Trattato
e
del
Concordato
,
e
saranno
introdotte
in
bilancio
le
necessarie
variazioni
.
5
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
con
lo
scambio
delle
ratifiche
del
Trattato
,
del
Concordato
.
TRATTATO
FRA
LA
SANTA
SEDE
E
L
ITALIA
(
11
febbraio
1929
)
In
nome
della
Santissima
Trinita
Premesso
:
Che
la
Santa
Sede
e
l
Italia
hanno
riconosciuto
la
convenienza
di
eliminare
ogni
ragione
di
dissidio
fra
loro
esistente
con
l
addivenire
ad
una
sistemazione
definitiva
dei
reciproci
rapporti
,
che
sia
conforme
a
giustizia
ed
alla
dignità
delle
due
Alte
Parti
,
e
che
,
assicurando
alla
Santa
Sede
in
modo
stabile
una
condizione
di
fatto
e
di
diritto
la
quale
Le
garantisca
l
assoluta
indipendenza
per
l
adempimento
della
Sua
alta
missione
nel
mondo
,
consenta
alla
Santa
Sede
stessa
di
riconoscere
composta
in
modo
definitivo
e
irrevocabile
la
«
questione
romana
»
,
sorta
nel
1870
con
l
annessione
di
Roma
al
regno
d
Italia
sotto
la
dinastia
di
Casa
Savoia
.
Che
dovendosi
,
per
assicurare
alla
Santa
Sede
l
assoluta
e
visibile
indipendenza
,
garantirLe
una
sovranità
indiscutibile
pur
nel
campo
internazionale
,
si
è
ravvisata
la
necessità
di
costruire
,
con
particolari
modalità
,
la
Città
del
Vaticano
,
riconoscendo
sulla
medesima
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
e
l
esclusiva
ed
assoluta
potestà
e
giurisdizione
sovrana
.
Sua
Santità
il
Sommo
Pontefice
Pio
XI
e
Sua
Maestà
Vittorio
Emanuele
III
,
Re
d
Italia
,
hanno
risoluto
di
stipulare
un
Trattato
,
nominando
a
tale
effetto
due
Plenipotenziari
,
cioè
,
per
parte
di
Sua
Santità
,
Sua
Eminenza
Reverendissima
il
Signor
Cardinale
Pietro
Gasparri
,
Suo
Segretario
di
Stato
,
e
per
parte
di
Sua
Maestà
,
Sua
Eccellenza
il
signor
Cavaliere
Benito
Mussolini
,
Primo
Ministro
e
Capo
del
Governo
;
i
quali
scambiati
i
loro
rispettivi
pieni
poteri
e
trovatili
in
buona
e
dovuta
forma
,
hanno
convenuto
negli
accordi
seguenti
:
1
.
L
Italia
riconosce
e
riafferma
il
principio
consacrato
nell
articolo
1
dello
Statuto
del
Regno
4
marzo
1848
,
pel
quale
la
religione
cattolica
,
apostolica
e
romana
è
la
sola
religione
dello
Stato
.
2
.
L
Italia
riconosce
la
sovranità
della
Santa
Sede
nel
campo
internazionale
come
attributo
inerente
alla
sua
natura
,
in
conformità
alla
sua
tradizione
ed
alle
esigenze
della
sua
missione
nel
mondo
.
3
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
e
la
esclusiva
ed
assoluta
potestà
e
giurisdizione
sovrana
sul
Vaticano
,
com
è
attualmente
costituito
,
con
tutte
le
sue
pertinenze
e
dotazioni
,
creandosi
per
tal
modo
la
Città
del
Vaticano
per
gli
speciali
fini
e
con
le
modalità
di
cui
al
presente
Trattato
.
I
confini
di
detta
Città
sono
indicati
nella
pianta
che
costituisce
l
allegato
I
del
presente
Trattato
,
del
quale
forma
parte
integrante
.
Resta
peraltro
inteso
che
la
piazza
di
San
Pietro
,
pur
facendo
parte
della
Città
del
Vaticano
,
continuerà
ad
essere
normalmente
aperta
al
pubblico
e
soggetta
ai
poteri
di
polizia
delle
autorità
italiane
;
le
quali
si
attesteranno
ai
piedi
della
scalinata
della
Basilica
,
sebbene
questa
continui
ad
essere
destinata
al
culto
pubblico
,
e
si
asterranno
perciò
dal
montare
ed
accedere
alla
detta
Basilica
salvo
che
siano
invitate
ad
intervenire
dall
autorità
competente
.
Quando
la
Santa
Sede
in
vista
di
particolari
funzioni
credesse
di
sottrarre
temporaneamente
la
piazza
di
San
Pietro
al
libero
transito
del
pubblico
,
le
autorità
italiane
,
a
meno
che
non
fossero
invitate
dall
autorità
competente
a
rimanere
,
si
ritireranno
al
di
là
delle
linee
esterne
del
colonnato
berniniano
e
del
loro
prolungamento
.
4
.
La
sovranità
e
la
giurisdizione
esclusiva
,
che
l
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
sulla
Città
del
Vaticano
importa
che
nella
medesima
non
possa
esplicarsi
alcuna
ingerenza
da
parte
del
Governo
italiano
e
che
non
vi
sia
altra
autorità
che
quella
della
Santa
Sede
.
5
.
Per
l
esecuzione
di
quanto
è
stabilito
nell
articolo
precedente
,
prima
dell
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
,
il
territorio
costituente
la
Città
del
Vaticano
dovrà
essere
,
a
cura
del
Governo
italiano
,
reso
libero
da
ogni
vincolo
e
da
eventuali
occupatori
.
La
Santa
Sede
provvederà
a
chiuderne
gli
accessi
recingendo
le
parti
aperte
tranne
la
piazza
di
San
Pietro
.
Resta
per
altro
convenuto
che
,
per
quanto
riflette
gli
immobili
ivi
esistenti
,
appartenenti
ad
istituti
od
enti
religiosi
,
provvederà
direttamente
la
Santa
Sede
a
regolare
i
suoi
rapporti
con
questi
disinteressandosene
lo
Stato
italiano
.
6
.
L
Italia
provvederà
a
mezzo
degli
accordi
occorrenti
con
gli
enti
interessati
che
alla
Città
del
Vaticano
sia
assicurata
un
adeguata
dotazione
di
acque
in
proprietà
.
Provvederà
,
inoltre
,
alla
comunicazione
con
le
ferrovie
dello
Stato
mediante
la
costruzione
di
una
stazione
ferroviaria
nella
Città
del
Vaticano
,
nella
località
indicata
nell
allegata
pianta
(
allegato
I
)
e
mediante
la
circolazione
di
veicoli
propri
del
Vaticano
sulle
ferrovie
italiane
.
Provvederà
altresì
al
collegamento
,
direttamente
anche
cogli
altri
Stati
dei
servizi
telegrafici
,
telefonici
,
radiotelegrafici
,
radiotelefonici
e
postali
nella
Città
del
Vaticano
.
7
.
Provvederà
infine
anche
al
coordinamento
degli
altri
servizi
pubblici
.
8
.
A
tutto
quanto
sopra
si
provvederà
a
spese
dello
Stato
italiano
e
nel
termine
di
un
anno
dall
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
.
9
.
La
Santa
Sede
provvederà
,
a
sue
spese
,
alla
sistemazione
degli
accessi
del
Vaticano
già
esistenti
e
degli
altri
che
in
seguito
credesse
di
aprire
.
10
.
Saranno
presi
accordi
tra
la
Santa
Sede
e
lo
Stato
italiano
per
la
circolazione
nel
territorio
di
quest
ultimo
dei
veicoli
terrestri
e
degli
aeromobili
della
Città
del
Vaticano
.
11
.
Nel
territorio
intorno
alla
Città
del
Vaticano
il
Governo
italiano
si
impegna
a
non
permettere
nuove
costruzioni
,
che
costituiscano
introspetto
,
ed
a
provvedere
,
per
lo
stesso
fine
,
alla
parziale
demolizione
di
quelle
già
esistenti
da
Porta
Cavalleggeri
e
lungo
la
via
Aurelia
ed
il
viale
Vaticano
.
12
.
In
conformità
alle
norme
del
diritto
internazionale
,
è
vietato
agli
aeromobili
di
qualsiasi
specie
di
trasvolare
sul
territorio
del
Vaticano
.
13
.
Nella
piazza
Rusticucci
e
nelle
zone
adiacenti
al
colonnato
,
ove
non
si
estende
la
extraterritorialità
di
cui
all
art
.
15
qualsiasi
mutamento
edilizio
o
stradale
,
che
possa
interessare
la
Città
del
Vaticano
,
si
farà
di
comune
accordo
.
14
.
L
Italia
,
considerando
sacra
ed
inviolabile
la
persona
del
Sommo
Pontefice
,
dichiara
punibili
l
attentato
contro
di
esso
e
la
provocazione
a
commetterlo
con
le
stesse
pene
stabilite
per
l
attentato
e
la
provocazione
a
commetterlo
contro
la
persona
del
Re
.
Le
offese
e
le
ingiurie
pubbliche
commesse
nel
territorio
italiano
contro
la
persona
del
Sommo
Pontefice
con
discorsi
,
con
fatti
e
con
scritti
,
sono
punite
come
le
offese
e
le
ingiurie
alla
persona
del
Re
.
15
.
In
conformità
alle
norme
del
diritto
internazionale
sono
soggette
alla
sovranità
della
Santa
Sede
tutte
le
persone
aventi
stabile
residenza
nella
Città
del
Vaticano
.
Tale
residenza
non
si
perde
per
il
semplice
fatto
di
una
temporanea
dimora
altrove
,
non
accompagnata
dalla
perdita
dell
abitazione
nella
Città
stessa
o
dalle
altre
circostanze
comprovanti
l
abbandono
di
detta
residenza
.
Cessando
di
essere
soggette
alla
sovranità
della
Santa
Sede
le
persone
menzionate
nel
comma
precedente
,
ove
a
termini
della
legge
italiana
,
indipendentemente
dalle
circostanze
di
fatto
sopra
previste
,
non
siano
da
ritenere
munite
di
altra
cittadinanza
,
saranno
in
Italia
considerate
senz
altro
cittadini
italiani
.
Alle
persone
stesse
,
mentre
sono
soggette
alla
sovranità
della
Santa
Sede
,
saranno
applicabili
nel
territorio
del
regno
d
Italia
,
anche
nelle
materie
in
cui
deve
essere
osservata
la
legge
personale
(
quando
non
siano
regolate
da
norme
emanate
dalla
Santa
Sede
)
,
quelle
della
legislazione
italiana
,
e
,
ove
si
tratti
di
persona
che
sia
da
ritenere
munita
di
altra
cittadinanza
,
quella
dello
Stato
cui
essa
appartiene
.
16
.
I
dignitari
della
Chiesa
e
le
persone
appartenenti
alla
Corte
Pontificia
,
che
verranno
indicati
in
un
elenco
da
concordarsi
fra
le
Alte
Parti
contraenti
,
anche
quando
non
fossero
cittadini
del
Vaticano
,
saranno
sempre
ed
in
ogni
caso
rispetto
all
Italia
esenti
dal
servizio
militare
,
dalla
giuria
e
da
ogni
prestazione
di
carattere
personale
.
Questa
disposizione
si
applica
pure
ai
funzionari
di
ruolo
dichiarati
dalla
Santa
Sede
indispensabili
,
addetti
in
modo
stabile
e
con
stipendio
fisso
agli
uffici
della
Santa
Sede
nonchè
ai
dicasteri
ed
agli
uffici
indicati
appresso
negli
artt
.
13
,
14
,
15
e
16
esistenti
fuori
della
Città
del
Vaticano
.
Tali
funzionari
saranno
indicati
,
in
altro
elenco
,
da
concordarsi
come
sopra
e
detto
e
che
annualmente
sarà
aggiornato
dalla
Santa
Sede
.
Gli
ecclesiastici
che
,
per
ragione
di
ufficio
,
partecipano
fuori
dalla
Città
del
Vaticano
all
emanazione
degli
atti
della
Santa
Sede
,
non
sono
soggetti
per
cagione
di
essi
a
nessun
impedimento
,
investigazione
o
molestia
da
parte
delle
autorità
italiane
.
Ogni
persona
straniera
investita
di
ufficio
ecclesiastico
in
Roma
gode
delle
garanzie
personali
competenti
ai
cittadini
italiani
in
virtù
delle
leggi
del
regno
.
17
.
Gli
enti
centrali
della
Chiesa
cattolica
sono
esenti
da
ogni
ingerenza
da
parte
dello
Stato
italiano
(
salvo
le
disposizioni
delle
leggi
italiane
concernenti
gli
acquisti
dei
corpi
morali
)
,
nonchè
dalla
conversione
nei
riguardi
dei
beni
immobili
.
18
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
il
diritto
di
legazione
attivo
e
passivo
secondo
le
regole
generali
del
diritto
internazionale
.
Gli
inviati
dei
Governi
esteri
presso
la
Santa
Sede
continuano
a
godere
nel
regno
di
tutte
le
prerogative
ed
immunità
che
spettano
agli
agenti
diplomatici
secondo
il
diritto
internazionale
e
le
loro
sedi
potranno
continuare
a
rimanere
nel
territorio
italiano
godendo
delle
immunità
loro
dovute
a
norma
del
diritto
internazionale
,
anche
se
i
loro
Stati
non
abbiano
rapporti
diplomatici
con
l
Italia
.
Resta
inteso
che
l
Italia
si
impegna
a
lasciare
sempre
ed
in
ogni
caso
libera
la
corrispondenza
da
tutti
gli
Stati
,
compresi
i
belligeranti
,
alla
Santa
Sede
e
viceversa
,
nonchè
il
libero
accesso
dei
vescovi
di
tutto
il
mondo
alla
Sede
apostolica
.
Le
Alte
Parti
contraenti
si
impegnano
a
stabilire
fra
loro
normali
rapporti
diplomatici
,
mediante
accreditamento
di
un
Ambasciatore
italiano
presso
la
Santa
Sede
e
di
un
Nunzio
pontificio
presso
l
Italia
,
il
quale
sarà
il
decano
del
Corpo
diplomatico
,
ai
termini
del
diritto
consuetudinario
riconosciuto
dal
Congresso
di
Vienna
con
atto
del
9
giugno
1815
.
Per
effetto
della
riconosciuta
sovranità
e
senza
pregiudizio
di
quanto
è
disposto
nel
successivo
art
.
19
,
i
diplomatici
della
Santa
Sede
ed
i
corrieri
spediti
in
nome
del
Sommo
Pontefice
godono
nel
territorio
italiano
,
anche
in
tempo
di
guerra
,
dello
stesso
trattamento
dovuto
ai
diplomatici
ed
ai
corrieri
di
gabinetto
degli
altri
Governi
esteri
,
secondo
le
norme
del
diritto
internazionale
.
19
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
delle
Basiliche
patriacali
di
San
Giovanni
in
Laterano
,
di
Santa
Maria
Maggiore
e
di
San
Paolo
,
cogli
edifici
annessi
(
allegato
II
,
1
,
2
e
3
)
.
Lo
Stato
trasferisce
alla
Santa
Sede
la
libera
gestione
ed
amministrazione
della
detta
Basilica
San
Paolo
e
dell
annesso
monastero
,
versando
altresì
alla
Santa
Sede
i
capitali
corrispondenti
alle
somme
stanziate
annualmente
nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
per
la
detta
Basilica
.
Resta
del
pari
inteso
che
la
Santa
Sede
è
libera
proprietària
del
dipendente
edificio
di
San
Callisto
presso
Santa
Maria
in
Trastevere
(
allegato
II
,
9
)
.
20
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
del
palazzo
pontificio
di
Castel
Gandolfo
con
tutte
le
dotazioni
,
attinenze
e
dipendenze
(
allegato
II
,
4
)
,
quali
ora
si
trovano
già
in
possesso
della
Santa
Sede
medesima
,
nonchè
si
obbliga
a
cederLe
,
parimenti
in
piena
proprietà
,
effettuandone
la
consegna
entro
sei
mesi
dall
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
,
la
Villa
Barberini
in
Castel
Gandolfo
con
tutte
le
dotazioni
e
attinenze
(
allegato
II
,
5
)
.
Per
integrare
la
proprietà
degli
immobili
siti
nel
lato
nord
del
colle
Gianicolense
appartenenti
alla
Sacra
Congregazione
di
Propaganda
Fide
e
ad
altri
istituti
ecclesiastici
e
prospicienti
verso
i
palazzi
vaticani
,
lo
Stato
si
impegna
a
trasferire
alla
Santa
Sede
od
agli
enti
che
saranno
da
Essa
indicati
gli
immobili
di
proprietà
dello
Stato
o
di
terzi
esistenti
in
detta
zona
.
Gli
immobili
appartenenti
alla
detta
Congregazione
e
ad
altri
istituti
e
quelli
da
trasferire
sono
indicati
nell
allegata
pianta
(
allegato
II
,
12
)
.
L
Italia
,
infine
,
trasferisce
alla
Santa
Sede
in
piena
e
libera
proprietà
gli
edifici
ex
-
conventuali
in
Roma
annessi
alla
Basilica
dei
Santi
XII
Apostoli
ed
alle
chiese
di
S
.
Andrea
della
Valle
e
di
San
Carlo
ai
Catinari
,
con
tutti
gli
annessi
e
dipendenze
(
allegato
III
,
3
,
4
e
5
)
,
e
da
consegnarsi
liberi
da
occupanti
entro
un
anno
dall
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
.
21
.
Gli
immobili
indicati
nell
art
.
13
e
negli
alinea
primo
e
secondo
dell
articolo
14
,
nonchè
i
palazzi
della
Dataria
,
della
Cancelleria
,
di
Propaganda
Fide
in
Piazza
di
Spagna
il
palazzo
di
Sant
Offizio
ed
adiacenze
,
quello
dei
Convertendi
(
ora
Congregazione
per
la
Chiesa
Orientale
)
in
piazza
Scossacavalli
,
il
palazzo
del
Vicario
(
allegato
II
,
6
,
7
,
8
,
10
e
11
)
e
gli
altri
edifici
nei
quali
la
Santa
Sede
in
avvenire
crederà
di
sistemare
altri
suoi
Dicasteri
,
benchè
facenti
parte
del
territorio
dello
Stato
italiano
,
goderanno
delle
immunità
riconosciute
dal
diritto
internazionale
alle
sedi
degli
agenti
diplomatici
di
Stati
esteri
.
Le
stesse
immunità
si
applicano
pure
nei
riguardi
delle
altre
chiese
,
anche
fuori
di
Roma
,
durante
il
tempo
in
cui
vengano
nelle
medesime
,
senza
essere
aperte
al
pubblico
,
celebrate
funzioni
coll
intervento
del
Sommo
Pontefice
.
22
.
Gli
immobili
indicati
nei
tre
articoli
precedenti
,
nonchè
quelli
adibiti
a
sedi
dei
seguenti
Istituti
pontifici
:
Università
Gregoriana
,
Istituto
Biblico
,
Orientale
,
Archeologico
,
Seminario
Russo
,
Collegio
Lombardo
,
i
due
palazzi
di
Sant
Apollinare
e
la
casa
degli
esercizi
per
il
Clero
di
San
Giovanni
e
Paolo
(
allegato
III
,
1
,
1-bis
,
2
,
6
,
7
,
8
)
,
non
saranno
mai
assoggettati
a
vincoli
o
ad
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
,
se
non
previo
accordo
con
la
Santa
Sede
e
saranno
esenti
da
tributi
sia
ordinari
che
straordinari
tanto
verso
lo
Stato
quanto
verso
altro
ente
.
È
in
facoltà
della
Santa
Sede
di
dare
a
tutti
i
suddetti
immobili
,
indicati
nel
presente
articolo
e
nei
tre
articoli
precedenti
,
l
assetto
che
creda
,
senza
bisogno
di
autorizzazioni
o
consensi
da
parte
di
autorità
governative
,
provinciali
o
comunali
italiane
,
le
quali
possono
all
uopo
fare
sicuro
assegnamento
sulle
nobili
tradizioni
artistiche
che
vanta
la
Chiesa
cattolica
.
23
.
Le
retribuzioni
di
qualsiasi
natura
,
dovute
dalla
Santa
Sede
,
dagli
altri
enti
centrali
della
Chiesa
cattolica
e
dagli
enti
gestiti
direttamente
dalla
Santa
Sede
anche
fuori
di
Roma
,
a
dignitari
,
impiegati
e
salariati
,
anche
non
stabili
,
saranno
nel
territorio
italiano
esenti
,
a
decorrere
dal
1°
gennaio
1929
,
da
qualsiasi
tributo
tanto
verso
lo
Stato
quanto
verso
ogni
altro
ente
.
24
.
I
tesori
d
arte
e
di
scienza
esistenti
nella
Città
del
Vaticano
e
nel
Palazzo
Lateranense
rimarranno
visibili
agli
studiosi
ed
ai
visitatori
,
pur
essendo
riservata
alla
Santa
Sede
la
piena
libertà
di
regolare
l
accesso
del
pubblico
.
25
.
I
diplomatici
e
gli
inviati
della
Santa
Sede
,
i
diplomatici
e
gli
inviati
dei
Governi
esteri
presso
la
Santa
Sede
e
i
dignitari
della
Chiesa
provenienti
dall
estero
diretti
alla
Città
del
Vaticano
e
muniti
di
passaporti
degli
Stati
di
provenienza
,
vistati
dai
rappresentati
pontifici
all
estero
,
potranno
senz
altra
formalità
accedere
alla
medesima
attraverso
il
territorio
italiano
.
Altrettanto
dicasi
per
le
suddette
persone
,
le
quali
munite
di
regolare
passaporto
pontificio
si
recheranno
dalla
Città
del
Vaticano
all
estero
.
26
.
Le
merci
provenienti
dall
estero
e
dirette
alla
Città
del
Vaticano
,
o
,
fuori
dalla
medesima
,
ad
istituzioni
ed
uffici
della
Santa
Sede
,
saranno
sempre
ammesse
,
da
qualunque
punto
del
confine
italiano
ed
in
qualunque
porto
del
regno
,
al
transito
per
il
territorio
italiano
con
piena
esenzione
dai
diritti
doganali
e
daziari
.
27
.
Tutti
i
Cardinali
godono
in
Italia
degli
onori
dovuti
ai
principi
del
sangue
:
quelli
residenti
in
Roma
,
anche
fuori
della
Città
del
Vaticano
,
sono
,
a
tutti
gli
effetti
,
cittadini
della
medesima
.
Durante
la
vacanza
della
Sede
Pontificia
,
l
Italia
provvede
in
modo
speciale
a
che
non
sia
ostacolato
il
libero
transito
ed
accesso
dei
Cardinali
attraverso
il
territorio
Italiano
al
Vaticano
,
e
che
non
si
ponga
impedimento
o
limitazione
alla
libertà
personale
dei
medesimi
.
Cura
inoltre
,
l
Italia
che
nel
suo
territorio
all
interno
della
Città
del
Vaticano
non
vengano
commessi
atti
che
comunque
possano
turbare
le
adunanze
del
Conclave
.
Le
dette
norme
valgono
anche
per
i
conclavi
che
si
tenessero
fuori
della
Città
del
Vaticano
,
nonchè
per
i
Concilii
presieduti
dal
Sommo
Pontefice
o
dai
suoi
Legati
e
nei
riguardi
dei
Vescovi
chiamati
a
parteciparvi
.
28
.
A
richiesta
della
Santa
Sede
e
per
delegazione
che
potrà
essere
data
dalla
medesima
o
nei
singoli
casi
o
in
modo
permanente
,
l
Italia
provvederà
nel
suo
territorio
alla
punizione
dei
delitti
che
venissero
commessi
nella
Città
del
Vaticano
,
salvo
quando
l
autore
del
delitto
si
sia
rifugiato
nel
territorio
italiano
,
nel
qual
caso
si
procederà
senz
altro
contro
di
lui
a
norma
delle
leggi
italiane
.
La
Santa
Sede
consegnerà
allo
Stato
italiano
le
persone
,
che
si
fossero
rifugiate
nella
Città
del
Vaticano
,
imputate
di
tali
atti
,
commessi
nel
territorio
italiano
,
che
siano
ritenuti
delittuosi
dalle
leggi
di
ambedue
gli
Stati
.
Analogamente
si
provvederà
per
le
persone
imputate
di
delitti
,
che
si
fossero
rifugiate
negli
immobili
dichiarati
immuni
nell
art
.
15
,
a
meno
che
i
preposti
ai
detti
immobili
preferiscano
invitare
gli
agenti
italiani
ad
entrarvi
per
arrestarle
.
29
.
Per
l
esecuzione
nel
regno
delle
sentenze
emanate
dai
tribunali
della
Città
del
Vaticano
si
applicheranno
le
norme
del
diritto
internazionale
.
Avranno
invece
senz
altro
piena
efficacia
giuridica
,
anche
a
tutti
gli
effetti
civili
,
in
Italia
le
sentenze
ed
i
provvedimenti
emanati
da
autorità
ecclesiastiche
ed
ufficialmente
comunicati
alle
autorità
civili
,
circa
persone
ecclesiastiche
o
religiose
e
concernenti
materie
spirituali
o
disciplinari
.
30
.
La
Santa
Sede
,
in
relazione
alla
sovranità
che
le
compete
anche
nel
campo
internazionale
,
dichiara
che
essa
vuole
rimanere
e
rimarrà
estranea
alle
competizioni
temporali
fra
gli
altri
Stati
ed
ai
congressi
internazionali
indetti
per
tale
oggetto
,
a
meno
che
le
parti
contendenti
facciano
concorde
appello
alla
sua
missione
di
pace
,
riservandosi
,
in
ogni
caso
,
di
far
valere
la
sua
potestà
morale
e
spirituale
.
In
conseguenza
di
ciò
la
Città
del
Vaticano
sarà
sempre
ed
in
ogni
caso
considerata
territorio
neutro
ed
inviolabile
.
31
.
Con
speciale
convenzione
sottoscritta
unitamente
al
presente
Trattato
,
la
quale
costituisce
l
allegato
IV
al
medesimo
e
ne
forma
parte
integrante
,
si
provvede
alla
liquidazione
dei
crediti
della
Santa
Sede
verso
l
Italia
.
32
.
La
Santa
Sede
ritiene
che
con
gli
accordi
i
quali
sono
oggi
sottoscritti
,
Le
viene
assicurato
adeguatamente
quanto
Le
occorre
per
provvedere
con
la
dovuta
libertà
ed
indipendenza
al
governo
pastorale
della
Diocesi
di
Roma
e
della
Chiesa
cattolica
in
Italia
e
nel
mondo
;
dichiara
definitivamente
ed
irrevocabilmente
composta
e
quindi
eliminata
la
«
questione
romana
»
e
riconosce
il
regno
d
Italia
sotto
la
dinastia
di
Casa
Savoia
con
Roma
capitale
dello
Stato
italiano
.
A
sua
volta
l
Italia
riconosce
lo
Stato
della
Città
del
Vaticano
sotto
la
sovranità
del
Sommo
Pontefice
.
È
abrogata
la
l
.
13
maggio
1871
,
n
.
214
,
e
qualunque
altra
disposizione
contraria
al
presente
Trattato
.
27
.
Il
presente
Trattato
,
non
oltre
quattro
mesi
dalla
firma
sarà
sottoposto
alla
ratifica
del
Sommo
Pontefice
e
del
Re
d
Italia
,
ed
entrerà
in
vigore
all
atto
stesso
dello
scambio
delle
ratifiche
.
(
Omissis
)
CONCORDATO
TRA
LA
SANTA
SEDE
E
L
ITALIA
In
nome
della
Santissima
Trinita
Premesso
:
Che
fin
dall
inizio
delle
trattative
tra
la
Santa
Sede
e
l
Italia
per
risolvere
la
«
questione
romana
»
la
Santa
Sede
stessa
ha
proposto
che
il
Trattato
relativo
a
detta
questione
fosse
accompagnato
,
per
necessario
complemento
,
da
un
Concordato
,
inteso
a
regolare
le
condizioni
della
religione
e
della
Chiesa
in
Italia
;
che
è
stato
conchiuso
e
firmato
oggi
stesso
il
Trattato
per
la
soluzione
della
«
questione
romana
»
;
Sua
Santità
il
Sommo
Pontefice
Pio
XI
e
Sua
Maestà
Vittorio
Emanuele
III
,
Re
d
Italia
,
hanno
risoluto
di
fare
un
Concordato
,
ed
all
uopo
hanno
nominato
gli
stessi
Plenipotenziari
,
delegati
per
la
stipulazione
del
Trattato
,
cioè
per
parte
di
Sua
Santità
,
Sua
Eminenza
Reverendissima
il
signor
Cardinale
Pietro
Gasparri
,
Suo
Segretario
di
Stato
,
e
per
parte
di
Sua
Maestà
,
Sua
Eccellenza
il
signor
Cavaliere
Benito
Mussolini
,
Primo
Ministro
e
Capo
del
Governo
,
i
quali
,
scambiati
i
loro
pieni
poteri
e
trovatili
in
buona
e
dovuta
forma
,
hanno
convenuto
negli
articoli
seguenti
:
1
.
L
Italia
,
ai
sensi
dell
articolo
1
del
Trattato
,
assicura
alla
Chiesa
Cattolica
il
libero
esercizio
del
potere
spirituale
,
il
libero
e
pubblico
esercizio
del
culto
,
nonchè
della
sua
giurisdizione
in
materia
ecclesiastica
in
conformità
alle
norme
del
presente
Concordato
;
ove
occorra
,
accorda
agli
ecclesiastici
per
gli
atti
del
loro
ministero
spirituale
la
difesa
da
parte
delle
sue
autorità
.
In
considerazione
del
carattere
sacro
della
Città
Eterna
,
sede
vescovile
del
Sommo
Pontefice
,
centro
del
mondo
cattolico
e
meta
di
pellegrinaggi
,
il
Governo
italiano
avrà
cura
di
impedire
in
Roma
tutto
ciò
che
possa
essere
in
contrasto
col
detto
carattere
.
2
.
La
Santa
Sede
comunica
e
corrisponde
liberamente
con
i
Vescovi
,
col
clero
e
con
tutto
il
mondo
cattolico
senza
alcuna
ingerenza
del
Governo
italiano
.
Parimenti
,
per
tutto
quanto
si
riferisce
al
ministero
pastorale
,
i
Vescovi
comunicano
e
corrispondono
liberamente
col
loro
clero
e
con
tutti
i
fedeli
.
Tanto
la
Santa
Sede
quanto
i
Vescovi
possono
pubblicare
liberamente
ed
anche
affiggere
nell
interno
ed
alle
porte
esterne
degli
edifici
destinati
al
culto
o
ad
uffici
del
loro
ministero
le
istruzioni
,
ordinanze
,
lettere
pastorali
,
bollettini
diocesani
ed
altri
atti
riguardanti
il
governo
spirituale
dei
fedeli
,
che
crederanno
di
emanare
nell
ambito
della
loro
competenza
.
Tali
pubblicazioni
ed
affissioni
ed
in
genere
tutti
gli
atti
e
documenti
relativi
al
governo
spirituale
dei
fedeli
non
sono
soggetti
ad
oneri
fiscali
.
Le
dette
pubblicazioni
per
quanto
riguarda
la
Santa
Sede
possono
essere
fatte
in
qualunque
lingua
,
quelle
dei
Vescovi
sono
fatte
in
lingua
italiana
o
latina
;
ma
,
accanto
al
testo
italiano
,
l
autorita
ecclesiastica
può
aggiungere
la
traduzione
in
altre
lingue
.
Le
autorità
ecclesiastiche
possono
senza
alcuna
ingerenza
delle
autorità
civili
eseguire
collette
nell
interno
ed
all
ingresso
delle
chiese
nonchè
negli
edifici
di
loro
proprietà
.
3
.
Gli
studenti
di
teologia
,
quelli
degli
ultimi
due
anni
di
propedeutica
alla
teologia
avviati
al
sacerdozio
ed
i
novizi
degli
istituti
religiosi
possono
,
a
loro
richiesta
,
rinviare
,
di
anno
in
anno
,
fino
al
ventesimo
-
sesto
anno
di
età
,
l
adempimento
degli
obblighi
del
servizio
militare
.
I
chierici
ordinati
in
sacris
ed
i
religiosi
,
che
hanno
emesso
i
voti
,
sono
esenti
dal
servizio
militare
,
salvo
il
caso
di
mobilitazione
generale
.
In
tale
caso
,
i
sacerdoti
passano
nelle
forze
armate
dello
Stato
,
ma
è
loro
conservato
l
abito
ecclesiastico
,
affinchè
esercitino
fra
le
truppe
il
sacro
ministero
sotto
la
giurisdizione
ecclesiastica
dell
Ordinario
militare
ai
sensi
dell
art
.
14
.
Gli
altri
chierici
o
religiosi
sono
di
preferenza
destinati
ai
servizi
sanitari
.
Tuttavia
anche
se
siasi
disposta
la
mobilitazione
generale
,
sono
dispensati
dal
presentarsi
alla
chiamata
i
sacerdoti
con
cura
di
anime
.
Si
considerano
tali
gli
ordinari
,
i
parroci
,
i
vice
parroci
o
coadiutori
,
i
vicari
ed
i
sacerdoti
stabilmente
preposti
a
rettorie
di
chiese
aperte
al
culto
.
4
.
Gli
ecclesiastici
ed
i
religiosi
sono
esenti
dall
ufficio
di
giurato
.
5
.
Nessun
ecclesiastico
può
essere
assunto
o
rimanere
in
un
impiego
od
ufficio
dello
Stato
italiano
o
di
enti
pubblici
dipendenti
dal
medesimo
senza
il
nulla
-
osta
dell
ordinario
diocesano
.
La
revoca
del
nulla
-
osta
priva
l
ecclesiastico
della
capacità
di
continuare
ad
esercitare
l
impiego
o
l
ufficio
assunto
.
In
ogni
caso
i
sacerdoti
apostati
o
irretiti
da
censura
non
potranno
essere
assunti
nè
conservati
in
un
insegnamento
,
in
un
ufficio
od
in
un
impiego
,
nei
quali
siano
a
contatto
immediato
col
pubblico
.
6
.
Gli
stipendi
e
gli
altri
assegni
,
di
cui
godono
gli
ecclesiastici
in
ragione
del
loro
ufficio
,
sono
esenti
da
pignorabilità
nella
stessa
misura
in
cui
lo
sono
gli
stipendi
e
gli
assegni
degli
impiegati
dello
Stato
.
7
.
Gli
ecclesiastici
non
possono
essere
richiesti
da
magistrati
o
da
altra
autorità
e
dare
informazioni
su
persone
o
materie
di
cui
siano
venuti
a
conoscenza
per
ragione
del
sacro
ministero
.
8
.
Nel
caso
di
deferimento
al
magistrato
penale
di
un
ecclesiastico
o
di
un
religioso
per
delitto
.
il
Procuratore
del
Re
deve
informare
immediatamente
l
ordinario
della
diocesi
,
nel
cui
territorio
egli
esercita
giurisdizione
;
e
deve
sollecitamente
trasmettere
di
ufficio
al
medesimo
la
decisione
istruttoria
o
,
ove
abbia
luogo
,
la
sentenza
terminativa
del
giudizio
tanto
in
primo
grado
quanto
in
appello
.
In
caso
di
arresto
,
l
ecclesiastico
o
il
religioso
è
trattato
col
riguardo
dovuto
al
suo
stato
ed
al
suo
grado
gerarchico
.
Nel
caso
di
condanna
di
un
ecclesiastico
o
di
un
religioso
,
la
pena
è
scontata
possibilmente
in
locali
separati
da
quelli
destinati
ai
laici
,
a
meno
che
l
ordinario
competente
non
abbia
ridotto
il
condannato
allo
stato
laicale
.
9
.
Di
regola
,
gli
edifici
aperti
al
culto
sono
esenti
da
requisizioni
od
occupazioni
.
Occorrendo
per
gravi
necessità
pubbliche
occupare
un
edificio
aperto
al
culto
,
l
autorità
che
procede
all
occupazione
deve
prendere
previamente
accordi
con
l
ordinario
a
meno
che
ragioni
di
assoluta
urgenza
a
ciò
si
oppongano
.
In
tale
ipotesi
l
autorità
procedente
deve
informare
immediatamente
il
medesimo
.
Salvo
i
casi
di
urgente
necessità
,
la
forza
pubblica
non
può
entrare
,
per
l
esercizio
delle
sue
funzioni
,
negli
edifici
aperti
al
culto
,
senza
averne
dato
previo
avviso
all
autorità
ecclesiastica
.
10
.
Non
si
potrà
per
qualsiasi
causa
procedere
alla
demolizione
di
edifici
aperti
al
culto
,
se
non
previo
accordo
colla
componente
autorità
ecclesiastica
.
11
.
Lo
Stato
riconosce
i
giorni
festivi
stabiliti
dalla
Chiesa
,
che
sono
i
seguenti
:
tutte
le
domeniche
;
il
primo
giorno
dell
anno
;
il
giorno
dell
epifania
(
6
gennaio
)
;
il
giorno
della
festa
di
San
Giuseppe
(
19
marzo
)
;
il
giorno
dell
Ascensione
;
il
giorno
del
Corpus
domini
;
il
giorno
della
festa
di
SS
.
Apostoli
Pietro
e
Paolo
(
29
giugno
)
;
il
giorno
dell
Assunzione
della
B.V.
Maria
(
15
agosto
)
;
il
giorno
di
Ognissanti
(
l
°
novembre
)
;
il
giorno
della
festa
dell
Immacolata
Concezione
(
8
dicembre
)
;
il
giorno
di
Natale
(
25
dicembre
)
.
12
.
Nelle
domeniche
e
nelle
feste
di
precetto
,
nelle
chiese
in
cui
officia
un
Capitolo
,
il
celebrante
la
Messa
Conventuale
canterà
,
secondo
le
norme
della
sacra
liturgia
,
una
preghiera
per
la
prosperità
del
Re
d
Italia
e
dello
Stato
italiano
.
13
.
Il
Governo
italiano
comunica
alla
Santa
Sede
la
tabella
organica
del
personale
ecclesiastico
di
ruolo
adibito
al
servizio
dell
assistenza
spirituale
presso
le
forze
militari
dello
Stato
appena
essa
sia
stata
approvata
nei
modi
di
legge
.
La
designazione
degli
ecclesiastici
,
cui
è
commessa
l
alta
direzione
del
servizio
di
assistenza
spirituale
(
ordinario
militare
,
vicario
ed
ispettori
)
,
è
fatta
confidenzialmente
dalla
Santa
Sede
al
Governo
italiano
.
Qualora
il
Governo
italiano
abbia
ragioni
da
opporre
alla
fatta
designazione
,
ne
darà
comunicazione
alla
Santa
Sede
,
la
quale
procederà
ad
altra
designazione
.
L
ordinario
militare
sarà
rivestito
della
dignità
arcivescovile
.
La
nomina
dei
cappellani
militari
è
fatta
dalla
competente
autorità
dello
Stato
italiano
su
designazione
dell
ordinario
militare
.
14
.
Le
truppe
italiane
di
aria
,
di
terra
e
di
mare
godono
,
nei
riguardi
dei
doveri
religiosi
,
dei
privilegî
e
delle
esenzioni
consentite
dal
diritto
canonico
.
I
cappellani
militari
hanno
,
riguardo
alle
dette
truppe
,
competenze
parrocchiali
.
Essi
esercitano
il
sacro
ministero
sotto
la
giurisdizione
dell
ordinario
militare
,
assistito
dalla
propria
Curia
.
L
ordinario
militare
ha
giurisdizione
anche
sul
personale
religioso
maschile
e
femminile
,
addetto
agli
ospedali
militari
.
15
.
L
arcivescovo
ordinario
militare
è
proposto
al
Capitolo
della
chiesa
del
Pantheon
in
Roma
,
costituendo
con
esso
il
clero
,
cui
è
affidato
il
servizio
religioso
di
detta
Basilica
.
Tale
clero
è
autorizzato
a
provvedere
a
tutte
le
funzioni
religiose
,
anche
fuori
di
Roma
,
che
in
conformità
alle
regole
canoniche
siano
richieste
dallo
Stato
o
dalla
Reale
Casa
.
La
Santa
Sede
consente
a
conferire
a
tutti
i
canonici
componenti
il
capitolo
dal
Pantheon
la
dignità
di
protonotari
ad
instar
,
durante
munere
.
La
nomina
di
ciascuno
di
essi
sarà
fatta
dal
cardinale
Vicario
di
Roma
,
dietro
presentazione
da
parte
di
Sua
maestà
il
Re
d
Italia
,
previa
confidenziale
indicazione
del
presentando
.
La
Santa
Sede
si
riserva
di
trasferire
ad
altra
chiesa
la
Diaconia
.
16
.
(...)
17
.
(...)
18
.
Dovendosi
,
per
disposizione
dell
autorità
ecclesiastica
,
raggruppare
in
via
provvisoria
o
definitiva
più
parrocchie
,
sia
affidandole
ad
un
solo
parroco
assistito
da
uno
o
più
vice
parroci
,
sia
riunendo
in
un
solo
presbiterio
più
sacerdoti
,
lo
Stato
manterrà
inalterato
il
trattamento
economico
dovuto
a
dette
parrocchie
.
19
.
La
scelta
degli
Arcivescovi
e
Vescovi
appartiene
alla
Santa
Sede
.
Prima
di
procedere
alla
nomina
di
un
Arcivescovo
o
di
un
Vescovo
diocesano
o
di
un
coadiutore
cum
iure
successioni
,
la
Santa
Sede
comunicherà
il
nome
della
persona
prescelta
al
Governo
italiano
per
assicurarsi
che
il
medesimo
non
abbia
ragioni
di
carattere
politico
da
sollevare
contro
la
nomina
.
Le
pratiche
relative
si
svolgeranno
con
la
maggiore
possibile
sollecitudine
e
con
ogni
riservatezza
,
in
modo
che
sia
mantenuto
il
segreto
sulla
persona
prescelta
,
finchè
non
avvenga
la
nomina
della
medesima
.
20
.
I
Vescovi
,
prima
di
prendere
possesso
della
loro
diocesi
,
prestano
nelle
mani
del
Capo
dello
Stato
un
giuramento
di
fedeltà
secondo
la
formula
seguente
:
«
Davanti
a
Dio
e
sui
Santi
Vangeli
,
io
giuro
e
prometto
,
siccome
si
conviene
ad
un
Vescovo
,
fedeltà
allo
Stato
italiano
.
Io
giuro
e
prometto
di
rispettare
e
di
far
rispettare
dal
mio
clero
il
Re
ed
il
Governo
stabilito
secondo
le
leggi
costituzionali
dello
Stato
.
Io
giuro
e
prometto
inoltre
che
non
parteciperò
ad
alcun
accordo
nè
assisterò
ad
alcun
consiglio
che
possa
recar
danno
allo
Stato
italiano
ed
all
ordine
pubblico
e
che
non
permetterò
al
mio
clero
simili
partecipazioni
.
Preoccupandomi
del
bene
e
dell
interesse
dello
Stato
italiano
,
cercherò
di
evitare
ogni
danno
che
possa
minacciarlo
»
.
21
.
La
provvista
dei
benefici
ecclesiastici
appartiene
all
autorità
ecclesiastica
.
Le
nomine
degli
investiti
dei
benefici
parrocchiali
sono
dall
autorità
ecclesiastica
competente
comunicate
riservatamente
al
Governo
italiano
e
non
possono
avere
corso
prima
che
siano
passati
trenta
giorni
dalla
comunicazione
.
In
questo
termine
,
il
Governo
italiano
,
ove
gravi
ragioni
si
oppongano
alla
nomina
,
può
manifestarle
riservatamente
all
autorità
ecclesiastica
,
la
quale
,
permanendo
il
dissenso
,
deferirà
il
caso
alla
Santa
Sede
.
Sopraggiungendo
gravi
ragioni
che
rendano
dannosa
la
permanenza
di
un
ecclesiastico
in
un
determinato
beneficio
parrocchiale
,
il
Governo
italiano
comunicherà
tali
ragioni
all
ordinario
,
che
d
accordo
col
Governo
prenderà
entro
tre
mesi
le
misure
appropriate
.
In
caso
di
divergenza
tra
l
ordinario
ed
il
Governo
,
la
Santa
Sede
affiderà
la
soluzione
della
questione
a
due
ecclesiastici
di
sua
scelta
,
i
quali
d
accordo
con
due
delegati
del
Governo
italiano
prenderanno
una
decisione
definitiva
.
22
.
Non
possono
essere
investiti
di
benefici
esistenti
in
Italia
ecclesiastici
che
non
siano
cittadini
italiani
.
I
titolari
delle
diocesi
e
delle
parrocchie
devono
inoltre
parlare
la
lingua
italiana
.
Occorrendo
,
dovranno
essere
loro
assegnati
coadiutori
che
,
oltre
l
italiano
,
intendano
e
parlino
anche
la
lingua
localmente
in
uso
,
allo
scopo
di
prestare
l
assistenza
religiosa
nella
lingua
dei
fedeli
secondo
le
regole
della
Chiesa
.
23
.
Le
disposizioni
degli
artt
.
16
,
17
,
19
,
20
,
21
e
22
non
riguardano
Roma
e
le
diocesi
suburbicarie
.
Resta
anche
inteso
che
,
qualora
la
Santa
Sede
procedesse
ad
un
nuovo
assetto
di
dette
diocesi
,
rimarrebbero
invariati
gli
assegni
oggi
corrisposti
dallo
Stato
italiano
sia
alle
mense
sia
alle
altre
istituzioni
ecclesiastiche
.
24
.
Sono
aboliti
l
exequatur
,
il
regio
placet
,
nonchè
ogni
nomina
cesarea
o
regia
in
materia
di
provvista
di
benefici
od
uffici
ecclesiastici
in
tutta
Italia
,
salve
le
eccezioni
stabilite
dall
art
.
29
,
lettera
g
)
.
25
.
Lo
Stato
italiano
rinuncia
alla
prerogativa
sovrana
del
regio
patronato
sui
benefici
maggiori
e
minori
.
È
abolita
la
regalia
sui
benefici
maggiori
e
minori
.
È
abolito
anche
il
terzo
pensionabile
nelle
Province
dell
ex
-
regno
delle
due
Sicilie
.
Gli
oneri
relativi
cessano
di
far
carico
allo
Stato
ed
alle
amministrazioni
dipendenti
.
26
.
La
nomina
degl
investiti
dei
benefici
maggiori
e
minori
e
di
chi
rappresenta
temporaneamente
la
sede
o
il
beneficio
vacante
ha
effetto
dalla
data
della
provvista
ecclesiastica
,
che
sarà
ufficialmente
partecipata
al
Governo
.
L
amministrazione
ed
il
godimento
delle
rendite
,
durante
la
vacanza
,
sono
disciplinati
dalle
norme
del
diritto
canonico
.
In
caso
di
cattiva
gestione
,
lo
Stato
italiano
,
presi
accordi
con
l
autorità
ecclesiastica
,
può
procedere
al
sequestro
delle
temporalità
del
beneficio
,
devolvendone
il
reddito
netto
a
favore
dell
investito
,
o
,
in
sua
mancanza
,
a
vantaggio
del
beneficio
.
27
.
Le
basiliche
della
Santa
Casa
di
Loreto
,
di
San
Francesco
in
Assisi
e
di
Sant
Antonio
in
Padova
con
gli
edifici
ed
opere
annesse
,
eccettuate
quelle
di
carattere
meramente
laico
,
saranno
cedute
alla
Santa
Sede
e
la
loro
amministrazione
spetterà
liberamente
alla
medesima
.
Saranno
parimenti
liberi
da
ogni
ingerenza
dello
Stato
e
da
conversione
di
altri
enti
di
qualsiasi
natura
gestiti
dalla
Santa
Sede
in
Italia
nonchè
i
Collegi
di
missioni
.
Restano
,
tuttavia
,
in
ogni
caso
applicabili
le
leggi
italiane
concernenti
gli
acquisti
dei
corpi
morali
.
Relativamente
ai
beni
ora
appartenenti
ai
detti
Santuari
,
si
procederà
alla
ripartizione
a
mezzo
di
commissione
mista
,
avendo
riguardo
ai
diritti
dei
terzi
ed
alle
dotazioni
necessarie
alle
dette
opere
meramente
laiche
.
Per
gli
altri
Santuari
,
nei
quali
esistano
amministrazioni
civili
,
subentrerà
la
libera
gestione
dell
autorità
ecclesiastica
,
salva
,
ove
del
caso
,
la
ripartizione
dei
beni
a
norma
del
precedente
capoverso
.
28
.
Per
tranquillizzare
le
coscienze
,
la
Santa
Sede
accorderà
piena
condonazione
a
tutti
coloro
che
,
a
seguito
delle
leggi
italiane
eversive
del
patrimonio
ecclesiastico
,
si
trovino
in
possesso
di
beni
ecclesiastici
.
A
tale
scopo
la
Santa
Sede
darà
agli
ordinari
le
opportune
istruzioni
.
29
.
Lo
Stato
italiano
rivedrà
la
sua
legislazione
in
quanto
interessa
la
materia
ecclesiastica
,
al
fine
di
riformarla
ed
integrarla
,
per
metterla
in
armonia
colle
direttive
,
alle
quali
si
ispira
il
Trattato
stipulato
colla
Santa
Sede
ed
il
presente
Concordato
.
Resta
fin
da
ora
convenuto
fra
le
due
Alte
Parti
contraenti
quanto
appresso
:
Ferma
restando
la
personalità
giuridica
degli
enti
ecclesiastici
finora
riconosciuti
dalle
leggi
italiane
(
Santa
Sede
,
diocesi
,
capitoli
,
seminari
,
parrocchie
,
ecc
.
)
,
tale
personalità
sarà
riconosciuta
anche
alle
chiese
pubbliche
aperte
al
culto
,
che
già
non
l
abbiano
,
comprese
quelle
già
appartenenti
agli
enti
ecclesiastici
soppressi
,
con
assegnazione
,
nei
riguardi
di
queste
ultime
,
della
rendita
che
attualmente
il
Fondo
per
il
culto
destina
a
ciascuna
di
esse
.
Salvo
quanto
è
disposto
nel
precedente
art
.
27
,
i
Consigli
di
amministrazione
,
dovunque
esistano
e
qualunque
sia
la
loro
denominazione
,
anche
se
composti
totalmente
o
in
maggioranza
di
laici
,
non
dovranno
ingerirsi
nei
servizi
di
culto
e
la
nomina
dei
componenti
sarà
fatta
d
intesa
con
l
autorità
ecclesiastica
.
Sarà
riconosciuta
la
personalità
giuridica
delle
associazioni
religiose
,
con
o
senza
voti
,
approvate
dalla
Santa
Sede
,
che
abbiano
la
loro
sede
principale
nel
Regno
,
e
siano
ivi
rappresentate
,
giuridicamente
e
di
fatto
,
da
persone
che
abbiano
la
cittadinanza
italiana
e
siano
in
Italia
domiciliate
.
Sarà
riconosciuta
,
inoltre
,
la
personalità
giuridica
delle
Province
religiose
italiane
,
nei
limiti
del
territorio
dello
Stato
e
sue
colonie
,
delle
associazioni
aventi
la
sede
principale
all
estero
,
quando
concorrano
le
stesse
condizioni
.
Sarà
riconosciuta
altresì
la
personalità
giuridica
delle
case
,
quando
dalle
regole
particolari
dei
singoli
ordini
sia
attribuita
alle
medesime
la
capacità
di
acquistare
e
possedere
.
Sarà
riconosciuta
infine
la
personalità
giuridica
alle
Case
generalizie
ed
alle
Procure
delle
associazioni
,
religiose
,
anche
estere
.
Le
associazioni
o
le
case
religiose
,
le
quali
già
abbiano
la
personalità
giuridica
,
la
conserveranno
.
Gli
atti
relativi
ai
trasferimenti
degli
immobili
,
dei
quali
le
associazioni
sono
già
in
possesso
,
dagli
attuali
intestatari
alle
associazioni
stesse
saranno
esenti
da
ogni
tributo
.
Le
confraternite
aventi
scopo
esclusivo
o
prevalente
di
culto
non
sono
soggette
ad
ulteriori
trasformazioni
nei
fini
,
e
dipendono
dall
autorità
ecclesiastica
,
per
quanto
riguarda
il
funzionamento
e
l
amministrazione
.
Sono
ammesse
le
fondazioni
di
culto
di
qualsiasi
specie
,
purchè
consti
che
rispondano
alle
esigenze
religiose
della
popolazione
e
non
ne
derivi
alcun
onere
finanziario
allo
Stato
.
Tale
disposizione
si
applica
anche
alle
fondazioni
già
esistenti
di
fatto
.
Nelle
amministrazioni
civili
del
patrimonio
ecclesiastico
proveniente
dalle
leggi
eversive
i
Consigli
di
amministrazione
saranno
formati
per
metà
con
membri
designati
dall
autorità
ecclesiastica
.
Altrettanto
dicasi
per
i
Fondi
di
religione
delle
nuove
Province
.
Gli
atti
compiuti
finora
da
enti
ecclesiastici
o
religiosi
senza
l
osservanza
delle
leggi
civili
potranno
essere
riconosciuti
e
regolarizzati
dallo
Stato
italiano
,
su
domanda
dell
ordinario
da
presentarsi
entro
tre
anni
dalla
entrata
in
vigore
del
presente
Concordato
.
Lo
Stato
italiano
rinunzia
ai
privilegî
di
esenzione
giurisdizionale
ecclesiastica
del
clero
palatino
in
tutta
Italia
(
salvo
per
quello
addetto
alle
chiese
della
Santa
Sindone
di
Torino
,
di
Superga
,
del
Sudario
di
Roma
ed
alle
cappelle
annesse
ai
palazzi
di
dimora
dei
Sovrani
e
dei
Principi
Reali
)
,
rientrando
tutte
le
nomine
e
provviste
di
beneficî
ed
ufficî
sotto
le
norme
degli
articoli
precedenti
.
Una
apposita
Commissione
provvederà
all
assegnazione
ad
ogni
Basilica
o
Chiesa
palatina
di
una
congrua
dotazione
con
i
decreti
indicati
per
i
beni
dei
santuari
nell
art
.
27
.
Ferme
restando
le
agevolazioni
tributarie
già
stabilite
a
favore
degli
enti
ecclesiastici
dalle
leggi
italiane
fin
qui
vigenti
,
il
fine
di
culto
o
di
religione
e
,
a
tutti
gli
effetti
tributari
,
equiparato
ai
fini
di
beneficenza
e
di
istruzione
.
È
abolita
la
tassa
straordinaria
del
30
per
cento
imposta
con
l
art
.
18
della
l
.
15
agosto
1867
,
n
.
3848;
la
quota
di
concorso
di
cui
agli
artt
.
31
della
l
.
7
luglio
1866
,
n
.
3036
e
20
della
l
.
15
agosto
1867
,
n
.
3848;
nonchè
la
tassa
sul
passaggio
di
usufrutto
dei
beni
costituenti
la
dotazione
di
benefici
ed
altri
enti
ecclesiastici
,
stabilita
dall
art
.
1
del
r.d.
30
dicembre
1923
,
n
.
3270
,
rimanendo
esclusa
anche
per
l
avvenire
l
istituzione
di
qualsiasi
tributo
speciale
a
carico
dei
beni
della
Chiesa
.
Non
saranno
applicate
ai
ministri
del
culto
per
l
esercizio
del
ministero
sacerdotale
l
imposta
sulle
professioni
e
la
tassa
di
patente
,
istituite
con
il
r.d.
18
novembre
1923
,
n
.
2538
,
in
luogo
della
soppressa
tassa
di
esercizio
e
rivendita
,
nè
qualsiasi
altro
tributo
del
genere
.
L
uso
dell
abito
ecclesiastico
o
religioso
da
parte
di
secolari
o
da
parte
di
ecclesiastici
e
di
religiosi
,
ai
quali
sia
interdetto
con
provvedimento
definitivo
della
competente
autorità
ecclesiastica
,
che
dovrà
a
questo
fine
essere
ufficialmente
comunicato
al
Governo
italiano
,
è
vietato
e
punito
colle
stesse
sanzioni
e
pene
,
colle
quali
è
vietato
e
punito
l
uso
abusivo
della
divisa
militare
.
30
.
La
gestione
ordinaria
e
straordinaria
dei
beni
appartenenti
a
qualsiasi
istituto
ecclesiastico
od
associazione
religiosa
ha
luogo
sotto
la
vigilanza
ed
il
controllo
delle
competenti
autorità
della
Chiesa
,
escluso
ogni
intervento
da
parte
dello
Stato
italiano
,
e
senza
obbligo
di
assoggettare
a
conversione
i
beni
immobili
.
Lo
Stato
italiano
riconosce
agli
istituti
ecclesiastici
ed
alle
associazioni
religiose
la
capacita
di
acquistare
beni
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
civili
concernenti
gli
acquisti
dei
corpi
morali
.
Lo
Stato
italiano
,
finchè
con
nuovi
accordi
non
sarà
stabilito
diversamente
,
continuerà
a
supplire
alle
deficienze
dei
redditi
dei
benefici
ecclesiastici
con
assegni
da
corrispondere
in
misura
non
inferiore
al
valore
reale
di
quella
stabilita
dalle
leggi
attualmente
in
vigore
:
in
considerazione
di
ciò
,
la
gestione
patrimoniale
di
detti
beneficî
,
per
quanto
concerne
gli
atti
e
contratti
eccedenti
la
semplice
amministrazione
,
avrà
luogo
con
intervento
da
parte
dello
Stato
italiano
,
ed
in
caso
di
vacanza
la
consegna
dei
beni
sarà
fatta
colla
presenza
di
un
rappresentante
del
Governo
,
redigendosi
analogo
verbale
.
Non
sono
soggetti
all
intervento
suddetto
le
mense
vescovili
delle
diocesi
suburbicarie
ed
i
patrimoni
dei
capitoli
e
delle
parrocchie
di
Roma
e
delle
dette
diocesi
.
Agli
effetti
del
supplemento
di
congrua
,
l
ammontare
dei
redditi
che
su
dette
mense
e
patrimoni
sono
corrisposti
ai
beneficiati
,
risulterà
da
una
dichiarazione
resa
annualmente
sotto
la
propria
responsabilità
dal
Vescovo
suburbicario
per
le
diocesi
e
dal
Cardinale
Vicario
per
la
città
di
Roma
.
31
.
L
erezione
di
nuovi
enti
ecclesiastici
od
associazioni
religiose
sarà
fatta
dall
autorità
ecclesiastica
secondo
le
norme
del
diritto
canonico
:
il
loro
riconoscimento
agli
effetti
civili
sarà
fatto
dalle
autorità
civili
.
32
.
I
riconoscimenti
e
le
autorizzazioni
previste
nelle
disposizioni
del
presente
Concordato
e
del
Trattato
avranno
luogo
con
le
norme
stabilite
dalle
leggi
civili
,
che
dovranno
essere
poste
in
armonia
con
le
disposizioni
del
Concordato
medesimo
e
del
Trattato
.
33
.
È
riservata
alla
Santa
Sede
la
disponibilità
delle
catacombe
esistenti
nel
suolo
di
Roma
e
della
altre
parti
del
territorio
del
Regno
,
con
l
onere
conseguente
della
custodia
,
della
manutenzione
e
della
conservazione
.
Essa
può
quindi
,
con
l
osservanza
delle
leggi
dello
Stato
e
con
la
salvezza
degli
eventuali
diritti
di
terzi
,
procedere
alle
occorrenti
escavazioni
ed
al
trasferimento
dei
corpi
santi
.
34
.
Lo
Stato
italiano
,
volendo
ridonare
all
istituto
del
matrimonio
,
che
è
a
base
della
famiglia
,
dignità
conforme
alle
tradizioni
cattoliche
del
suo
popolo
,
riconosce
al
sacramento
del
matrimonio
,
disciplinato
dal
diritto
canonico
,
gli
effetti
civili
.
Le
pubblicazioni
del
matrimonio
come
sopra
saranno
effettuate
,
oltre
che
nella
chiesa
parrocchiale
,
anche
nella
casa
comunale
.
Subito
dopo
la
celebrazione
il
parroco
spiegherà
ai
coniugi
gli
effetti
civili
del
matrimonio
,
dando
lettura
degli
articoli
del
codice
civile
riguardanti
i
diritti
ed
i
doveri
dei
coniugi
,
e
redigerà
l
atto
di
matrimonio
,
del
quale
entro
cinque
giorni
trasmetterà
copia
integrale
al
Comune
,
affinchè
venga
trascritto
nei
registri
dello
stato
civile
.
Le
cause
concernenti
la
nullità
del
matrimonio
e
la
dispensa
dal
matrimonio
rato
e
non
consumato
sono
riservate
alla
competenza
dei
tribunali
e
dei
dicasteri
ecclesiastici
.
I
provvedimenti
e
le
sentenze
relative
,
quando
siano
divenute
definitive
,
saranno
portate
al
Supremo
Tribunale
della
Segnatura
,
il
quale
controllerà
se
siano
state
rispettate
le
norme
del
diritto
canonico
relative
alla
competenza
del
giudice
,
alla
citazione
ed
alla
legittima
rappresentanza
o
contumacia
delle
parti
.
I
detti
provvedimenti
e
sentenze
definitive
coi
relativi
decreti
del
Supremo
Tribunale
della
Segnatura
saranno
trasmessi
alla
Corte
di
appello
dello
Stato
competente
per
territorio
,
la
quale
,
con
ordinanze
emesse
in
camera
di
consiglio
,
li
renderà
esecutivi
agli
effetti
civili
ed
ordinerà
che
siano
annotati
nei
registri
dello
stato
civile
a
margine
dell
atto
di
matrimonio
.
Quanto
alle
cause
di
separazione
personale
,
la
Santa
Sede
consente
che
siano
giudicate
dall
autorità
giudiziaria
civile
.
35
.
Per
le
scuole
di
istruzione
media
tenute
da
enti
ecclesiastici
o
religiosi
rimane
fermo
l
istituto
dell
esame
di
Stato
ad
effettiva
parità
di
condizioni
per
candidati
di
istituti
governativi
e
candidati
di
dette
scuole
.
36
.
L
Italia
considera
fondamento
e
coronamento
dell
istruzione
pubblica
l
insegnamento
della
dottrina
cristiana
secondo
la
forma
ricevuta
dalla
tradizione
cattolica
.
E
perciò
consente
che
l
insegnamento
religioso
ora
impartito
nelle
scuole
pubbliche
elementari
abbia
un
ulteriore
sviluppo
nelle
scuole
medie
,
secondo
programmi
da
stabilirsi
d
accordo
tra
la
Santa
Sede
e
lo
Stato
.
Tale
insegnamento
sarà
dato
a
mezzo
di
maestri
e
professori
,
sacerdoti
e
religiosi
approvati
dall
autorità
ecclesiastica
,
e
sussidiariamente
a
mezzo
di
maestri
e
professori
laici
,
che
siano
a
questo
fine
muniti
di
un
certificato
di
idoneità
da
rilasciarsi
dall
ordinario
diocesano
.
La
revoca
del
certificato
da
parte
dell
ordinario
priva
senz
altro
l
insegnante
della
capacità
di
insegnare
.
Pel
detto
insegnamento
religioso
nelle
scuole
pubbliche
non
saranno
adottati
che
i
libri
di
testo
approvati
dalla
autorità
ecclesiastica
.
37
.
I
dirigenti
delle
associazioni
statali
per
L
educazione
fisica
,
per
L
istruzione
preliminare
,
degli
Avanguardisti
e
dei
Balilla
,
per
rendere
possibile
L
istruzione
e
l
assistenza
religiosa
della
gioventù
loro
affidata
,
disporranno
gli
orari
in
modo
da
non
impedire
nelle
domeniche
e
nelle
feste
di
precetto
l
adempimento
dei
doveri
religiosi
.
Altrettanto
disporranno
i
dirigenti
delle
scuole
pubbliche
nelle
eventuali
adunanze
degli
alunni
nei
detti
giorni
festivi
.
38
.
Le
nomine
dei
professori
dell
Università
Cattolica
del
Sacro
Cuore
e
del
dipendente
Istituto
di
Magistero
Maria
Immacolata
sono
subordinate
al
nulla
osta
da
parte
della
Santa
Sede
diretto
ad
assicurare
che
non
vi
sia
alcunchè
da
eccepire
dal
punto
di
vista
morale
e
religioso
.
39
.
Le
università
,
i
seminari
maggiori
e
minori
,
sia
diocesani
,
sia
interdiocesani
,
sia
regionali
,
le
accademie
,
i
collegi
e
gli
altri
istituti
cattolici
per
la
formazione
e
la
cultura
degli
ecclesiastici
continueranno
a
dipendere
unicamente
dalla
Santa
Sede
,
senza
alcuna
ingerenza
delle
autorità
scolastiche
del
regno
.
40
.
Le
lauree
in
sacra
teologia
date
dalle
facoltà
approvate
dalla
Santa
Sede
saranno
riconosciute
dallo
Stato
italiano
.
Saranno
parimenti
riconosciuti
i
diplomi
,
che
si
conseguono
nelle
scuole
di
paleografia
,
archivista
e
diplomatica
documentaria
erette
presso
la
biblioteca
e
l
archivio
nella
Città
del
Vaticano
.
41
.
L
Italia
autorizza
l
uso
nel
Regno
e
nelle
sue
colonie
delle
onorificenze
cavalleresche
pontificie
mediante
registrazione
del
breve
di
nomina
,
da
farsi
su
presentazione
del
breve
stesso
e
domanda
scritta
dell
interessato
.
42
.
L
Italia
ammetterà
il
riconoscimento
,
mediante
decreto
reale
dei
titoli
nobiliari
conferiti
dai
Sommi
Pontefici
anche
dopo
il
1870
e
di
quelli
che
saranno
conferiti
in
avvenire
.
Saranno
stabiliti
casi
nei
quali
il
detto
riconoscimento
non
e
soggetto
in
Italia
al
pagamento
di
tassa
.
43
.
Lo
Stato
italiano
riconosce
le
organizzazioni
dipendenti
dall
Azione
Cattolica
Italiana
,
in
quanto
esse
,
siccome
la
Santa
Sede
ha
disposto
,
svolgano
la
loro
attività
al
di
fuori
di
ogni
partito
politico
e
sotto
l
immediata
dipendenza
della
gerarchia
della
Chiesa
per
la
diffusione
e
l
attuazione
dei
principi
cattolici
.
La
Santa
Sede
prende
occasione
dalla
stipulazione
del
presente
Concordato
per
rinnovare
a
tutti
gli
ecclesiastici
e
religiosi
d
Italia
il
divieto
di
iscriversi
e
militare
in
qualsiasi
partito
politico
.
44
.
Se
in
avvenire
sorgesse
qualche
difficoltà
sull
interpretazione
del
presente
Concordato
,
la
Santa
Sede
e
l
Italia
procederanno
di
comune
intelligenza
ad
una
amichevole
soluzione
.
45
.
Il
presente
Concordato
entrerà
in
vigore
allo
scambio
delle
ratifiche
,
contemporaneamente
al
Trattato
,
stipulato
fra
le
stesse
Alte
Parti
,
che
elimina
la
«
questione
romana
»
.
Con
l
entrata
in
vigore
del
presente
Concordato
,
cesseranno
di
applicarsi
in
Italia
le
disposizioni
dei
Concordati
decaduti
degli
ex
-
Stati
italiani
.
Le
leggi
austriache
,
le
leggi
,
i
regolamenti
,
le
ordinanze
e
i
decreti
dello
Stato
italiano
attualmente
vigenti
,
in
quanto
siano
in
contrasto
colle
disposizioni
del
presente
Concordato
,
si
intendono
abrogati
con
l
entrata
in
vigore
del
medesimo
.
Per
predisporre
la
esecuzione
del
presente
Concordato
sarà
nominata
subito
dopo
la
firma
del
medesimo
,
una
Commissione
composta
da
persone
designate
da
ambedue
le
Alte
Parti
.
StampaPeriodica ,
Il
Carro
di
Tespi
lirico
:
a
sommo
del
boccascena
la
sigla
del
Dopolavoro
,
impresario
che
non
cerca
guadagni
e
soltanto
,
senza
lesinare
sulle
spese
,
vuol
dare
al
popolo
la
possibilità
di
godere
della
buona
musica
e
del
bel
canto
.
La
funzione
educativa
e
sociale
di
questo
magnanimo
impresario
che
ha
come
suo
il
segno
del
Littorio
non
ha
bisogno
di
essere
dimostrata
:
chi
alla
"
prima
"
milanese
ha
distolto
per
un
momento
gli
occhi
dal
palcoscenico
per
guardare
le
migliaia
di
volti
allineati
in
platea
ne
ha
avuto
una
prova
in
quell
'
espressione
raccolta
e
rapita
ad
un
tempo
ch
'
era
di
tutti
gli
spettatori
...
Dopo
una
recita
,
anche
questa
ottimamente
riuscita
,
di
Tosca
,
il
Carro
di
Tespi
lirico
ha
lasciato
Milano
.
Attrezzato
con
i
mezzi
più
moderni
in
pochissimo
tempo
tutto
si
smonta
,
si
ripiega
.
Il
Carro
parte
,
va
altrove
a
offrire
il
suo
dono
spirituale
;
parte
salutandoci
con
le
note
di
Giovinezza
:
di
quella
musica
che
fa
sonora
la
nostra
passione
più
viva
.
StampaPeriodica ,
Inconscio
esempio
dell
'
idea
di
UNO
,
vive
la
gente
che
lavora
duramente
per
proseguire
.
Senza
sbandamenti
,
accigliata
,
ostinata
,
è
come
la
radice
che
avanza
nella
terra
e
non
sa
di
essere
radice
:
sostiene
un
albero
favoloso
e
crede
di
essere
povera
.
Sta
,
ferma
nel
faticoso
tormento
perché
il
sangue
è
fedele
all
'
origine
.
In
questa
fedeltà
tutti
si
ritrovano
:
dall
'
alto
vengono
i
destinati
a
ritrovare
la
terra
nel
suo
più
intimo
senso
,
e
là
trovano
altri
uomini
che
li
guardano
forti
e
trasognati
.
Da
una
parte
e
dall
'
altra
sempre
sono
nuove
scoperte
e
vie
nuove
di
comprensione
.
Il
popolo
è
attentissimo
alla
discesa
del
Duce
fino
a
lui
,
difficile
è
disarmare
la
sua
diffidenza
,
chiede
sincerità
anche
brutale
.
Nel
mezzo
stanno
muraglie
di
consuetudini
,
nebbie
senza
più
nome
rimaste
da
tempi
morti
,
e
un
vuoto
pauroso
slocato
da
occhi
brucianti
.
Ma
le
antiche
epoche
ritornano
e
si
riassumono
nel
nuovo
che
c
'
è
attorno
.
Ora
il
popolo
si
trova
esposto
alla
vertigine
in
una
limpidità
feroce
:
chi
non
ha
coraggio
muore
.
Risulta
subito
che
moltissimi
hanno
coraggio
e
vivono
in
silenzio
e
lavoro
.
Si
svolge
l
'
avventura
,
il
motivo
di
una
nuova
inquietudine
è
da
conoscere
.
Una
folla
in
attesa
vive
in
una
zona
popolata
di
significati
fantastici
,
specchio
dei
suoi
desideri
.
Ogni
senso
è
teso
ad
accogliere
una
certezza
,
ad
indovinare
la
realtà
di
un
Uomo
:
veramente
qui
l
'
Italia
vive
un
punto
essenziale
della
sua
fatica
.
Nella
città
sono
le
grosse
famiglie
aggruppate
in
poco
spazio
nelle
case
enormi
tutte
finestre
,
cortili
,
echi
,
che
inventano
di
continuo
con
intuizione
primitiva
una
viva
figura
.
La
pensano
davanti
ad
ogni
fatto
,
a
ogni
difficoltà
,
a
ogni
dolore
,
vorrebbero
chiedere
consiglio
per
le
faccende
intime
,
per
questa
pena
che
è
andare
avanti
in
quattro
,
sei
,
dieci
.
E
Lui
va
avanti
con
tutti
,
migliaia
e
migliaia
.
Questo
pensiero
lo
allontana
come
un
gigante
improvvisamente
rivelato
.
Allora
lo
si
crea
vicino
di
persona
ogni
giorno
con
passione
silenziosa
e
superstiziosa
stupefazione
,
a
gara
.
È
un
mito
modernissimo
;
vivo
,
reso
famigliare
con
un
'
ombra
non
confessata
di
paura
;
come
un
parente
mai
conosciuto
che
stia
lontano
da
noi
,
lavorando
per
noi
:
può
essere
qui
da
un
momento
all
'
altro
e
allora
ci
troveremo
distrutti
dalla
sua
presenza
soverchiante
opposta
alla
nostra
piccola
realtà
.
Il
popolo
si
è
creata
l
'
immagine
dell
'
Uomo
come
un
appoggio
,
ma
lo
sbigottisce
con
la
sua
presenza
.
Improvvisamente
entra
in
casa
,
non
c
'
è
neppure
il
tempo
di
infilare
la
giacca
,
guarda
,
osserva
,
sorride
e
,
perdio
!
domanda
dei
figli
,
della
famiglia
,
della
minestra
che
sta
cuocendo
.
Ha
una
voce
che
scava
le
parole
nell
'
aria
come
una
costruzione
.
La
base
e
la
vetta
si
sono
ritrovate
nella
espressione
semplice
dei
veri
valori
,
ora
si
conoscono
.
L
'
invenzione
del
Duce
era
reale
,
la
sua
presenza
si
può
accostare
a
ogni
fatto
,
a
ogni
esistere
essenziale
.
Arriva
al
fianco
dell
'
operaio
,
al
fianco
gli
lavora
,
se
ne
va
,
parla
al
popolo
,
è
tra
i
Balilla
,
bonifica
i
territori
,
nelle
case
saluta
le
vecchie
e
i
bambini
,
lavora
la
terra
con
i
contadini
,
governa
l
'
Italia
,
fatica
.
Il
popolo
allora
perfeziona
il
mito
sempre
nutrito
di
fantastiche
possibilità
e
di
asprezza
nel
credere
.
Non
si
riesce
mai
nelle
cose
belle
e
inutili
al
mondo
,
ma
a
vivere
si
riesce
sempre
,
sempre
anche
feriti
;
e
questa
è
la
terra
nostra
degli
Italiani
dove
dovremmo
morire
quando
la
consegna
lo
comanderà
.
Vivere
!
è
l
'
ordine
,
e
il
popolo
vive
,
stringe
i
denti
e
vive
,
urla
e
vive
,
soffre
e
vive
;
ride
e
vive
,
muore
e
vive
,
ubbidisce
.
Vicina
è
sempre
una
presenza
che
sa
di
lui
il
misero
interesse
,
la
preoccupazione
minuta
,
l
'
affanno
di
ogni
respiro
.
Ciò
rende
stupefatti
come
a
una
rivelazione
soprannaturale
,
e
i
giorni
ne
derivano
la
piena
e
rarefatta
atmosfera
di
un
rito
.
La
città
ancora
una
volta
ha
rivelato
questo
,
non
tanto
da
parte
di
alcuni
vecchi
crani
gonfi
e
scricchiolanti
,
quanto
da
parte
dell
'
anonimo
popolo
.
Per
le
strade
a
ogni
ora
i
passanti
si
ritrovavano
reclute
a
una
vigilia
,
camminavano
con
sicurezza
,
dimostravano
di
non
temere
sorprese
:
chi
lavora
è
sempre
primo
.
Si
rinnovò
lo
sbigottimento
delle
felici
apparizioni
e
dei
contrasti
improvvisi
;
nelle
case
visitate
i
mobili
e
i
cibi
e
le
persone
portavano
l
'
impronta
delle
ore
elette
.
C
'
era
nelle
espressioni
riservate
e
fedeli
degli
uomini
,
delle
donne
e
dei
bambini
il
segno
primo
della
nascita
incorrotta
o
risanata
,
la
persuasione
di
un
credere
ostinato
.
La
notte
,
voglio
pensare
questi
uomini
sparsi
nelle
case
,
il
sonno
era
corpo
;
ma
le
ultime
parole
salutavano
i
bambini
e
davano
a
loro
con
la
fiducia
del
riposo
l
'
inconscio
bene
di
un
mondo
pulito
e
forte
.
Questa
è
speranza
e
realtà
insieme
.
StampaPeriodica ,
Un
ebdomadario
parigino
ha
chiesto
agli
scrittori
francesi
,
attraverso
un
referendum
,
se
l
'
attuale
situazione
politica
e
le
convulsioni
d
'
Europa
e
le
inquietudini
dell
'
ora
presente
non
siano
motivi
seri
per
distoglierli
dal
loro
lavoro
.
Alcuni
hanno
risposto
candidamente
,
da
autentici
pompieri
,
che
il
chiasso
non
li
disturba
e
che
essi
preparano
,
magari
nella
solitudine
della
campagna
nuovi
romanzi
,
che
purtroppo
saranno
letti
da
molti
,
perché
in
Francia
,
nonostante
tutto
,
i
lettori
sono
numerosi
:
acqua
sul
fuoco
e
niente
paura
:
il
mondo
crolla
,
ma
la
poesia
non
muore
.
E
sta
bene
.
Ma
gli
altri
,
e
sono
i
più
e
sono
i
migliori
,
anche
se
non
tutti
sono
incendiari
,
hanno
dichiarato
che
si
sentono
solidali
col
destino
e
parteciperanno
alle
lotte
politiche
,
entreranno
nel
vivo
delle
questioni
,
dibatteranno
idee
e
opinioni
,
scriveranno
per
serie
e
urgenti
ragioni
sociali
.
La
Francia
è
un
paese
che
ha
lo
spirito
sempre
vivo
e
scintillante
,
e
tutti
sanno
che
non
da
oggi
soltanto
i
chiari
ingegni
di
questo
paese
,
quelli
che
hanno
una
fama
mondiale
,
appartengano
alle
correnti
di
destra
o
a
quelle
di
sinistra
,
hanno
combattuto
e
combattono
per
le
idee
.
In
questo
senso
,
l
'
Italia
può
godere
dello
stesso
privilegio
.
Gli
scrittori
fascisti
sanno
qual
'
è
il
loro
compito
.
Non
è
più
il
momento
di
adagiarsi
nelle
piume
di
una
facile
letteratura
di
divertimento
.
Entrate
in
due
librerie
e
fate
un
'
inchiesta
per
vostro
conto
:
non
si
leggono
più
romanzi
,
si
guardano
con
disprezzo
le
opere
narrative
o
di
poesia
;
e
si
comprano
invece
i
libri
di
economia
politica
,
di
scienze
sociali
,
di
indagine
scientifica
,
anche
e
soprattutto
quel
certo
genere
di
libri
stranieri
che
pongono
in
copertina
grandi
interrogativi
sulle
questioni
del
giorno
e
ne
propongono
soluzioni
più
o
meno
accettabili
.
La
verità
sta
in
questo
:
che
troppa
nostra
letteratura
narrativa
manca
ancora
di
contenuto
,
e
,
quel
che
è
peggio
,
di
contenuto
attuale
.
Ci
sono
ancora
scrittori
italiani
che
fanno
dichiarazioni
di
principio
di
questo
genere
:
noi
non
vogliamo
annoiare
il
pubblico
,
non
vogliamo
stancarlo
,
non
vogliamo
dargli
dispiaceri
.
Non
vogliono
niente
,
ecco
tutto
...
StampaQuotidiana ,
FRONTE
ITALIANO
,
27
.
La
5
.
Armata
ha
avanzato
decisamente
su
tutto
il
fronte
.
Radiscanina
,
22
km
.
a
sud
di
Venafro
,
è
stata
conquistata
.
Altri
due
villaggi
In
questa
zona
sono
stati
occupati
.
I
soldati
del
Gen
.
Clark
si
sono
impadroniti
inoltre
di
Francolise
,
importante
nodo
stradale
che
dista
solo
6
km
.
dalle
cime
collinose
presso
Sessa
Aurunca
.
Così
le
posizioni
tedesche
intorno
alla
giogaia
del
Marsico
sono
ora
minacciate
da
oriente
.
Sul
litorale
Adriatico
le
truppe
del
Gen
.
Montgomery
si
avvicinano
sempre
più
a
Vasto
.
Nel
settore
centrale
Boiano
e
Spineta
sono
state
occupate
dalle
truppe
della
8
.
Armata
,
che
da
Vinchiaturo
proseguono
nella
loro
avanzata
verso
Isernia
.
L
'
altura
di
Spineta
veniva
conquistata
alla
baionetta
dai
britannici
.
Dalla
diminuita
resistenza
tedesca
si
argomenta
che
il
Gen
.
Kesserling
intenda
stabilirsi
in
difensiva
su
una
linea
che
attestandosi
al
M
.
Marsico
(
800
m
.
)
poco
più
a
nord
di
Mondragone
sul
Tirreno
e
snodandosi
sulle
creste
appenniniche
,
fa
perno
su
Venafro
e
,
seguendo
all
'
incirca
l
'
andamento
del
Trigno
,
termina
presso
Vasto
sull
'
Adriatico
.
L
'
Aerodromo
di
Tarquinia
a
nord
ovest
di
Roma
è
stato
bombardato
lunedì
da
aerei
alleati
.
Numerose
strade
e
ferrovie
tedesche
sono
state
martellate
continuamente
.