StampaPeriodica ,
...
(
P
.
S
.
)
La
nomina
di
Massimo
Bontempelli
a
Segretario
Nazionale
del
Sindacato
Fascista
Autori
e
Scrittori
è
stata
accolta
con
simpatia
tanto
negli
ambienti
politici
e
sindacali
propriamente
detti
quanto
in
quelli
letterari
:
né
poteva
essere
diversamente
,
data
la
notorietà
dello
scrittore
e
le
sue
aderenze
e
amicizie
in
ogni
campo
.
Abbiamo
creduto
opportuno
avvicinare
Massimo
Bontempelli
per
chiedergli
notizia
della
sua
nuova
attività
e
conoscere
i
propositi
con
cui
s
'
accinge
al
lavoro
...
Quali
criterii
sono
stati
adottati
per
il
tuo
Sindacato
?
I
compiti
e
l
'
opera
dei
Sindacati
degli
Autori
e
Scrittori
si
presentano
con
problemi
singolari
,
ignoti
ad
altre
categorie
.
Tali
compiti
si
possono
per
un
primo
tempo
riassumere
in
questo
principalissimo
:
dare
alla
situazione
dello
scrittore
consistenza
professionale
.
Per
troppo
tempo
la
nostra
occupazione
è
stata
considerata
come
un
elegante
dilettantismo
.
E
'
compito
tipico
del
nostro
odierno
stupendo
rinnovamento
per
opera
della
Rivoluzione
Fasci
-
sta
quello
di
dare
allo
scrittore
il
degno
posto
che
fino
a
oggi
non
era
stato
raggiunto
se
non
in
casi
isolati
e
individuali
,
e
alla
sua
professione
quella
consistenza
,
i
cui
fondamenti
debbono
essere
efficienza
economica
e
coscienza
politica
...
StampaPeriodica ,
Il
Raduno
,
nel
numero
in
data
7
giugno
,
pubblicava
la
seguente
dichiarazione
:
"
Per
disposizione
del
Presidente
della
C
.
N
.
S
.
F
.
,
onorevole
Rossoni
,
dovendosi
procedere
ad
una
precisa
sistemazione
dei
rapporti
fra
i
Sindacati
degli
Scrittori
e
degli
Artisti
e
il
'
Raduno
,
'
col
presente
numero
restano
sospese
le
pubblicazioni
del
nostro
settimanale
.
Nel
periodo
della
sospensione
gli
atti
e
i
comunicati
interessanti
gli
Scrittori
e
gli
Artisti
saranno
pubblicati
su
Il
Lavoro
d
'Italia."
Questo
provvedimento
era
atteso
negli
ambienti
politici
e
letterari
di
Roma
.
Così
si
chiude
la
polemica
iniziata
alcune
setti
-
mane
addietro
da
Curzio
Malaparte
sulla
Fiera
letteraria
e
su
La
conquista
dello
Stato
,
alla
quale
hanno
recato
pure
il
loro
valido
contributo
altri
giornali
e
scrittori
di
non
dubbia
fede
politica
.
StampaQuotidiana ,
Un
altro
villaggio
svizzero
Kienthal
!
s
'
è
acquistato
il
diritto
di
passare
alla
storia
.
Kienthal
!
Mai
sentito
ricordare
con
i
suoi
280
abitatori
!
Lo
vogliono
situato
a
'
piedi
dell
'
Alpe
che
piglia
nome
dal
giglio
.
Fiore
d
'
innocenza
,
che
,
ne
sembra
,
adorna
anche
l
'
immagine
di
San
Luigi
Gonzaga
.
C
'
è
,
dunque
,
il
quadro
e
la
significazione
.
Greppi
rupestri
disseminati
di
oasi
bianche
;
gigli
per
tutto
,
simbolo
di
purità
;
dove
altro
volete
che
nasca
la
pace
?
I
neutralisti
d
'
ogni
pace
mi
diventano
simbolisti
!
Convegno
importante
,
presidiato
da
San
Luigi
!
Degno
patrono
di
tanto
contubernio
!
Ché
quei
convenuti
s
'
abbandonarono
ancora
al
piacere
solitario
di
ponzare
su
le
vicende
mondiali
,
straniandosi
dal
mondo
.
E
,
come
il
protettore
,
non
ebbero
il
coraggio
di
guardare
il
viso
della
patria
la
madre
per
evitare
d
'
essere
indotti
in
tentazione
.
Santucoli
patiti
(
definizione
turatiana
)
che
non
sanno
vivere
,
non
voglion
vivere
e
sognano
di
spengersi
lentamente
come
avvolti
nell
'
atmosfera
d
'
una
innocua
follia
.
E
noi
scacceremo
ben
lungi
il
sempre
turatiano
ticchio
iconoclasta
di
sputacchiar
loro
oscenamente
il
viso
;
ci
limiteremo
a
sorridere
ed
a
pensare
che
s
'
è
vero
il
precetto
biblico
secondo
il
quale
gli
ultimi
saranno
i
primi
,
costoro
giungeranno
presto
e
direttamente
in
paradiso
a
cantare
i
cori
bianchi
in
torno
al
trono
del
creatore
.
Gente
beata
che
alza
gli
occhi
imbambolati
verso
quella
parte
dell
'
orizzonte
donde
presume
che
spunterà
il
famigerato
sole
dell
'
avvenire
e
mormora
,
come
stanca
di
vivere
e
di
vedere
le
nequizie
del
mondo
:
Lasciateci
sognare
!
E
sognate
,
buone
creature
!
È
tanto
bello
il
sogno
mentre
fuori
imperversa
il
fortunale
.
Il
vento
che
stride
e
sibila
,
che
sbatte
le
imposte
,
fracassa
i
vetri
sembra
una
deliziosa
berceuse
che
sospinge
al
letargo
senza
pensiero
,
che
non
è
ancora
sonno
.
E
se
fuori
esseri
umani
sien
morsi
dalla
raffica
e
percossi
dalla
grandinata
,
senza
riparo
,
che
importa
?
È
così
bello
sognare
,
e
così
bello
crogiolarsi
nelle
comodità
che
il
buon
dio
ha
largito
a
fortunati
!
Sognate
,
dunque
,
buone
creature
;
ma
non
pretendete
attraversare
i
destini
del
mondo
con
i
treni
delle
vostre
lamentele
;
in
questi
momenti
ha
diritto
di
parola
solo
chi
operi
;
non
già
chi
s
'
attardi
nella
contemplazione
fachirica
...
del
secolo
divinato
.
Ma
che
vogliono
,
in
fine
,
i
congiurati
di
Kienthal
?
Poco
o
nulla
:
la
pace
?
Il
proposito
non
è
malvagio
.
Dopo
la
guerra
,
in
fatti
,
suole
giungere
la
pace
.
Allor
che
una
guerra
,
con
la
vittoria
d
'
una
parte
contendente
e
con
la
sconfitta
dell
'
altra
,
non
ha
più
motivo
di
continuare
,
i
diplomatici
si
riuniscono
a
congresso
,
foss
'
anche
in
Isvizzera
,
e
decretano
la
deposizione
delle
armi
.
In
questo
senso
anche
noi
siamo
partigiani
della
pace
.
Che
la
guerra
è
uno
stato
di
sovraeccitazione
logorante
,
transitorio
vuoi
essere
.
Né
siamo
così
matti
da
voler
che
il
cannone
tuoni
in
permanenza
.
Ma
son
già
parecchi
i
morti
nostri
e
gli
altrui
.
Si
sarebbero
,
dunque
,
sacrificate
in
vano
tante
vite
,
tante
giovinezze
?
Quali
risultati
potrebbe
avere
una
pace
immediata
,
oggi
,
quando
nulla
è
definito
,
e
se
qualcosa
è
definita
rappresenta
una
crescita
di
potenza
per
le
nazioni
che
aggredirono
l
'
Europa
?
Quali
sono
i
propositi
...
pacifistici
de
'
candidi
piccioncini
,
adunatisi
in
Elvezia
,
fra
i
gigli
?
Una
pace
senza
annessioni
?
Parole
!
Le
nazioni
aggredite
furon
costrette
ad
impugnare
le
armi
appunto
per
difendere
o
per
riconquistare
la
propria
indipendenza
.
È
serio
pretendere
l
'
abbandono
d
'
ogni
idea
annessionistica
,
così
,
a
parole
,
mentre
finora
la
forza
delle
armi
una
forza
assai
più
convincente
delle
chiacchiere
contenute
nelle
risoluzioni
de
'
congressi
non
è
riuscita
a
respingere
gli
aggressori
entro
i
propri
confini
?
Pace
senza
vinti
né
vincitori
!
Baie
!
La
guerra
vuole
proprio
i
vincitori
ed
i
vinti
.
La
virtù
del
verbo
è
nulla
dove
impera
la
forza
.
E
,
dopo
una
violenza
fortunata
,
anche
l
'
arbitrio
diventa
diritto
.
A
'
vinti
,
a
'
violentati
non
resta
che
la
consolazione
di
raccontare
a
'
contemporanei
ed
a
'
venturi
la
spogliazione
subìta
;
ma
il
vincitore
si
gode
in
pace
il
suo
trionfo
e
,
peggio
,
digrigna
i
denti
sempre
meglio
affilati
contro
chi
voglia
tentare
di
attraversargli
il
cammino
per
nuove
spogliazioni
.
Se
il
verbo
della
2.a
Zimmerwald
potesse
trionfare
diamo
per
un
momento
la
pazzesca
ammissione
avremmo
la
giustizia
rovesciata
:
le
vittime
dell
'
aggressione
dovrebbero
anche
pagare
le
spese
del
proprio
funerale
!
In
nome
del
socialismo
,
ch
'
è
soprattutto
idea
di
giustizia
!
Si
vuole
attendere
che
i
socialisti
di
Germania
inizino
una
campagna
in
favore
della
pace
.
I
signori
di
Kienthal
saran
serviti
,
vedrete
.
In
fatti
,
non
deve
riuscir
difficile
a
quegli
ottimi
«
genossen
»
chiedere
ora
una
pace
,
che
sarebbe
un
toccasana
per
la
Germania
.
Che
possono
temere
da
una
pace
gl
'
imperi
centrali
?
Tanto
poco
che
persino
nella
risposta
agli
Stati
Uniti
se
ne
sono
proclamati
paladini
.
Hanno
sommerso
il
Belgio
e
la
Serbia
,
sono
in
Francia
;
hanno
molta
parte
della
Russia
;
tengono
per
i
capelli
Bulgaria
,
Turchia
!
In
somma
,
hanno
ottenuto
quanto
potevano
ragionevolmente
non
già
...
teutonicamente
,
ch
'
è
il
contrario
aspettarsi
dalla
mostruosa
preparazione
loro
e
dalla
iperbolica
...
impreparazione
altrui
.
La
guerra
può
considerarsi
vittoriosamente
finita
per
la
Germania
;
lo
dicono
persino
i
giornali
tedeschi
.
Restano
,
è
vero
,
gl
'
intatti
eserciti
della
Quadruplice
,
i
quali
ora
soltanto
cominciano
a
diventare
pericolosi
.
L
'
han
capito
gli
alemanni
a
Verdun
,
i
turchi
ad
Erzerum
,
a
Trebisonda
;
lo
capiscono
i
tedeschi
e
gli
austriaci
su
la
fronte
russa
e
su
quella
italiana
.
Ma
niente
paura
,
e
sempre
avanti
i
due
imperatori
e
re
!
Agli
eserciti
intatti
e
più
forti
che
mai
della
Quadruplice
,
pensano
i
socialisti
di
Zimmerwald
e
di
Kienthal
.
Anzi
,
se
per
dar
loro
maggiore
autorità
e
maggior
credito
si
renderà
necessaria
un
'
agitazione
pacifistica
in
Germania
,
vi
penseranno
il
kaiser
ed
il
suo
cancelliere
,
vedrete
!
Ché
la
socialdemocrazia
è
alquanto
screditata
!
Medela
[
sic
]
sicura
:
finora
la
Germania
è
in
condizioni
favorevoli
,
ad
indebolire
o
spezzare
la
resistenza
della
Quadruplice
pensano
i
socialisti
zimmerwaldiani
,
foss
'
anche
creando
un
desiderio
di
pace
che
ora
non
esiste
.
In
tal
modo
si
prepara
il
trionfo
del
kaiser
.
Lo
sanno
i
valentuomini
che
si
riuniscono
periodicamente
in
Isvizzera
?
È
un
'
indagine
oziosa
.
Quali
che
sieno
le
intenzioni
loro
,
le
conseguenze
dell
'
opera
sono
tedescofile
.
E
le
conseguenze
,
che
son
fatti
,
contano
.
Azione
illogica
,
dunque
,
anche
se
disinteressata
.
E
perché
illogica
destinata
al
fallimento
.
Ché
le
correnti
pacifistiche
potranno
ornarsi
appena
appena
d
'
un
elemento
:
quello
costituito
da
'
comunque
danneggiati
dalla
guerra
.
Un
elemento
negativo
,
dal
quale
non
si
potrà
mai
trarre
un
'
azione
decisa
.
Vociatori
senza
meta
,
nient
'
altro
.
Ed
è
colpevole
la
propaganda
che
a
tali
elementi
si
rivolge
.
Abbiamo
saputo
sempre
che
il
socialismo
è
il
risultato
del
dinamismo
nelle
cose
.
Per
nostro
conto
integrammo
la
troppo
scheletrica
inanimata
definizione
con
un
'
aggiunta
,
questa
:
e
della
volontà
nelle
persone
.
Ne
dissero
matti
.
Comunque
il
socialismo
che
trae
i
suoi
proseliti
fra
i
malcontenti
,
che
elevano
a
fede
solo
il
proprio
malcontento
è
socialismo
da
rigattieri
.
Si
dilegua
facilmente
allor
che
una
qualsiasi
partitanza
borghese
o
Aretina
gli
muova
concorrenza
con
benefici
più
immediati
.
Propaganda
indegna
,
quindi
,
quella
che
sfrutta
il
danno
economico
d
'
un
popolo
,
o
il
dolore
d
'
una
madre
.
Persuadere
bisogna
,
ed
i
convenuti
di
Kienthal
non
han
ragioni
da
esporre
.
Onde
ogni
risoluzione
loro
è
...
telum
imbelle
sine
ictu
.
C
'
è
il
mezzo
per
ottenere
rapidamente
la
pace
.
È
quello
di
vincere
rapidamente
.
Per
ciò
occorrono
energie
fuse
nel
bronzo
,
volontà
d
'
acciaio
temprato
,
resistenza
eroica
al
tempo
ed
agli
eventi
!
Ed
armi
occorrono
.
La
pace
non
vuol
profumi
di
gigli
;
odore
acre
di
polvere
ci
vuole
.
Però
lasciamo
gl
'
innocui
maniaci
alle
adorazioni
loro
per
San
Luigi
,
ed
il
popolo
italiano
intensifichi
il
suo
sforzo
per
vincere
.
È
il
modo
migliore
per
affrettare
la
pace
!
StampaPeriodica ,
Seguitiamo
il
nostro
costituzionale
,
che
dopo
quella
stretta
di
mano
data
al
vecchio
Francesco
,
non
so
poi
se
tanto
di
cuore
,
se
ne
va
frettoloso
verso
il
Palazzo
della
comunità
colla
idea
in
testa
,
secondo
il
suo
solito
,
di
aver
molto
da
fare
.
L
avere
trovato
un
antico
suo
camerata
,
le
loro
opinioni
così
disparate
,
il
caldo
discorso
fra
loro
tenuto
,
ed
i
nomi
di
quei
sublimi
ingegni
italiani
,
tutte
queste
idee
insomma
gli
frastornarono
il
cervello
per
tutto
il
rimanente
della
giornata
,
così
che
neppure
il
lasciarono
riposare
tranquillamente
nel
corso
della
notte
che
segui
.
Alzatosi
prima
dell
usato
,
tenta
acquetare
il
suo
spirito
ancor
conturbato
,
e
dopo
qualche
fiero
contrasto
:
No
non
può
essere
,
grida
fra
se
stesso
,
non
può
essere
.
E
se
pur
vuol
togliersi
da
quella
penosa
incertezza
gli
fa
d
uopo
risolversi
di
tornare
a
Francesco
e
rinnovare
con
lui
la
battaglia
del
dì
prima
.
Bisogna
che
vada
:
e
va
dritto
alla
casa
di
lui
,
come
un
cavallo
alla
corsa
.
E
già
vi
sarebbe
giunto
colla
velocità
del
fulmine
,
se
un
tristarello
di
ragazzo
,
di
dieci
anni
all
incirca
,
condotto
per
forza
alla
scuola
dalla
madre
,
non
lo
avesse
ad
un
istante
fermato
,
e
fatto
trasecolare
per
una
corona
lunghissima
di
villanie
e
di
ingiurie
che
quegli
,
avvelenato
come
una
vipera
,
scagliava
,
dimenandosi
ed
urlando
,
in
faccia
a
chi
l
aveva
partorito
.
Non
poté
a
meno
allora
il
nostro
messer
Pancrazio
,
a
quella
serie
di
lunghi
improperi
,
di
porsi
in
tutta
la
sua
dignità
,
ed
alzando
la
voce
sgridare
forte
quell
insolente
:
E
chi
ti
ha
insegnato
,
fanciullaccio
indegno
,
gridò
,
di
trattare
così
tua
madre
?
...
Non
so
perché
mi
stia
...
e
volea
,
in
così
dire
,
accostarsi
e
dargliene
una
buona
dose
.
Ma
il
ragazzo
più
inviperito
che
prima
da
quella
paternale
,
staccatosi
con
violenza
dalla
madre
,
e
preso
un
grosso
sasso
:
Codinaccio
...
brigantaccio
,
cominciò
a
gridare
a
piena
gola
correndogli
incontro
,
che
c
entri
tu
spione
pagato
?...
O
vi
assicuro
io
che
era
serpente
da
non
far
ridere
,
se
la
madre
non
fosse
corsa
a
disarmarlo
,
e
trarlo
indietro
.
Pancrazio
,
raccomandandosi
alle
sue
gambe
,
giunse
alla
casa
del
vecchio
Francesco
ripetendo
ancora
entro
se
stesso
il
complimento
ricevuto
:
A
me
codinaccio
!
a
me
brigan
...
taccio
...
a
me
!
Questi
figli
sono
indegni
dell
Italia.
Entrato
,
e
narrato
a
Francesco
il
caso
fierissimo
,
e
come
egli
,
nell
istante
in
che
esercitar
volea
un
atto
di
vera
filantropia
,
avesse
colto
così
male
...
e
da
un
fanciullo
di
pochi
anni
:
E
non
inarcate
voi
le
ciglia
,
disse
al
vecchio
,
non
fate
le
profonde
meraviglie
per
tanta
impudenza
?
Francesco
.
Inarcar
le
ciglie
!
Meraviglia
profonda
!
Ma
io
me
la
rido
di
queste
cose
.
La
meraviglia
mi
nasce
in
petto
per
voi
,
caro
amico
,
che
volendo
pur
essere
tra
i
rigeneratori
d
Italia
,
vi
perdete
ed
affondate
nel
primo
ruscello
che
trovate
per
istrada
.
Questo
,
mio
caro
,
è
un
dolce
in
paragone
delle
cose
che
si
preparano
.
E
che
direte
dunque
quando
questi
serpentini
e
viperette
saranno
divenuti
serpentacci
a
sonaglio
da
divorarci
tutti
quanti
?
Quando
questa
generazione
crescente
,
allevata
come
bestie
,
senza
Dio
,
e
senza
principî
neppur
naturali
,
fatta
adulta
finirà
di
trascinare
la
società
all
ultima
sua
rovina
?
Allora
,
altro
che
ragazzi
insolenti
!
altro
che
sassi
!
Pancrazio
.
Ma
lo
vedo
anch
io
che
così
non
si
va
...
e
che
si
cammina
a
sghembo
.
Ma
come
si
fa
adunque
?
Non
vi
è
altro
mezzo
che
una
savia
severa
Costituzione
.
È
poi
sempre
quello
che
dico
io
.
Francesco
.
Ma
che
mi
andate
costituzionando
voi
per
l
amore
del
cielo
.
Queste
sono
baie
,
ed
è
un
gridar
alla
luna
.
Pancrazio
.
Ma
come
vorreste
adunque
fare
?
Francesco
.
Come
vorrei
fare
?
Ecco
.
L
uomo
ha
un
cuore
,
ed
è
questo
cuore
che
è
guasto
e
corrotto
.
Bisogna
adunque
parlare
a
questo
cuore
,
e
non
frastornar
le
orecchie
dell
uomo
con
paroloni
sesquipedali
che
alterano
,
irritano
e
nulla
più
;
e
parlando
a
questo
bisogna
far
ogni
possa
per
richiamare
le
famiglie
,
che
costituiscono
la
società
,
al
tipo
originale
nel
quale
Dio
le
creò
da
principio
.
Ma
chi
è
,
mio
caro
,
che
all
uman
cuore
possa
parlare
,
e
fargli
cangiar
strada
,
se
non
la
religione
cattolica
che
è
unica
figlia
di
quel
Dio
che
solo
ha
potere
sull
uomo
,
perché
sua
creatura
?
Pancrazio
.
Dunque
in
una
savia
,
buona
Costituzione
voi
non
sperate
?
Francesco
.
Nulla
,
nulla
io
spero
nelle
istituzioni
puramente
umane
per
chiamare
l
uomo
al
suo
dovere
.
E
quale
speranza
può
avere
nei
moderni
ritrovati
,
chi
con
qualche
senno
rifletta
che
essi
sono
tutti
figli
legittimi
del
centiforme
protestantismo
,
e
dell
umano
pensiero
sfrenato
e
reso
indipendente
da
Dio
?
Sapete
quando
io
incomincierò
a
sperare
un
era
novella
di
pace
non
fittizia
,
e
di
vera
vita
?
Quando
,
passato
il
parossismo
della
febbre
di
che
è
oggi
agitata
la
società
,
si
incomincerà
a
capire
che
il
tipo
vero
della
società
domestica
è
basato
su
quello
della
Società
divina
delle
tre
divine
auguste
Persone
,
secondo
il
dogma
cattolico
,
e
saremo
tutti
convinti
che
l
autorità
paterna
,
a
cui
fa
capo
la
società
di
famiglia
,
viene
dirittamente
dall
Autorità
paterna
divina
,
contrassegnata
così
distintamente
nella
prima
parola
della
preghiera
cattolica
,
Pater
,
Padre
.
Scuotete
questa
verità
,
ed
ecco
scossa
la
base
della
domestica
società
,
e
quindi
della
intera
società
umana
,
che
di
tutte
le
famiglie
è
composta
.
E
come
volete
,
per
l
amor
del
cielo
,
che
la
società
di
famiglia
possa
a
lungo
durare
senza
un
vero
legame
che
abbia
forza
di
tener
collegati
i
membri
che
la
compongono
?
Come
il
figlio
riconoscerà
l
autorità
paterna
,
egli
che
nega
,
si
ride
della
paterna
Autorità
divina
,
né
sa
,
né
vuole
pronunziare
quel
nome
Padre
;
e
si
vergogna
di
pronunziarlo
?
Come
rispetterà
l
autorità
paterna
,
egli
che
sconosce
e
bestemmia
la
fonte
da
cui
deriva
?
Se
Dio
Padre
risuona
un
essere
quasi
tiranno
...
come
risuonerà
il
nome
di
un
padre
che
è
solo
autore
secondario
di
una
vita
puramente
materiale
?
Voi
dunque
vedete
,
che
il
male
della
società
è
posto
in
questo
,
che
cioè
gli
elementi
che
la
compongono
,
e
sono
le
famiglie
,
sono
guasti
e
corrotti
.
Pretendere
adunque
di
riorganizzare
,
e
con
istituzioni
esclusivamente
umane
,
la
grande
famiglia
sociale
,
senza
prima
porre
nell
ordine
la
società
domestica
,
è
pazzia
da
ospedale
.
Pretendere
poi
di
chiamare
all
ordine
questa
società
di
famiglia
o
domestica
,
che
è
la
stessa
cosa
,
senza
restituirla
al
suo
vincolo
naturale
che
è
l
Autorità
divina
,
la
quale
ne
forma
la
sua
base
,
è
la
pazzia
delle
pazzie
.
Del
resto
,
seguite
pure
ad
invocare
rimedi
materiali
;
andate
,
andate
di
questo
passo
,
e
poi
vedrete
se
si
terminerà
per
fiaccarsi
una
volta
per
sempre
la
testa
.
Leggete
le
opere
dei
grandi
uomini
di
questo
secolo
,
e
sentirete
quale
intima
relazione
havvi
fra
la
miscredenza
e
lo
inaridirsi
e
disseccarsi
delle
fonti
del
ben
vivere
sociale
;
e
come
invece
la
religione
,
la
fede
mantenga
le
famiglie
e
la
società
nella
loro
vita
e
splendore
.
Dico
di
questo
secolo
,
perché
il
fantastico
vostro
oscurantismo
dei
secoli
passati
non
vi
faccia
rabbrividire
.
Pancrazio
.
La
società
non
si
studia
ella
altrove
che
nei
libri
?
Francesco
.
Pretendereste
forse
studiarla
nei
giornali
,
che
son
pur
essi
stampati
!
Che
diamine
!
voi
costituzionali
,
moderati
,
caldi
o
freddi
che
siate
,
che
nol
so
,
strombazzate
tanto
nei
caffé
,
nelle
case
,
per
le
strade
il
vostro
amore
di
patria
,
che
vi
strugge
,
e
poi
non
conoscete
neppure
i
nomi
di
quei
grandi
uomini
i
quali
,
per
essere
nati
nel
secolo
dei
lumi
,
e
per
aver
studiato
la
società
da
vicino
dovrebbero
in
qualche
modo
meritare
la
vostra
stima
.
Voi
insomma
volete
medicare
i
mali
della
società
a
modo
dei
cerretani
,
con
un
po
di
spirito
e
di
cerotto
...
ho
capito
.
Pancrazio
.
Questa
è
un
offesa
,
un
affronto
!
Francesco
.
È
una
verità
,
e
tanto
basta
perché
si
debba
dire
non
ostante
la
guerra
accanita
che
voi
fate
a
lei
,
a
quella
libertà
,
che
avete
per
altro
sempre
in
bocca
.
Pancrazio
.
Non
si
può
negare
;
vedo
io
pure
mille
abusi
...
Ma
si
penserà
anche
a
questo
...
si
penserà
...
Francesco
.
Oh
per
amor
del
cielo
!
risparmiate
questo
novello
sproposito
.
Che
un
governo
,
uno
Stato
alla
moderna
,
possa
prendersi
della
gran
famiglia
sociale
un
pensiero
,
e
nudrire
speranza
di
miglioramento
,
io
non
so
,
ma
...
passi
...
Ma
che
questo
Stato
possa
ingerirsi
della
interna
costituzione
delle
famiglie
e
mettere
naso
in
casa
altrui
...
ah
!
questo
sarebbe
una
pazzia
il
pensarlo
,
sacrilegio
il
tentarlo
...
Pancrazio
.
Oh
diavolo
!
Un
sacrilegio
!
Francesco
.
Sì
,
sì
,
un
sacrilegio
,
perché
il
recinto
delle
mura
che
chiude
una
famiglia
è
sacro
ed
inviolabile
,
né
alcuno
ha
il
diritto
di
porvi
il
piede
per
comandarvi
,
se
non
fosse
nel
solo
caso
in
che
la
famiglia
disturbasse
l
ordine
pubblico
;
perché
unicamente
il
padre
dalla
natura
,
e
dalla
religione
ne
è
costituito
padrone
e
sovrano
...
Dio
solo
,
autore
della
natura
,
e
oggetto
della
religione
,
è
la
fonte
di
questa
sovranità
paterna
.
Pancrazio
.
Eppure
l
autorità
della
Chiesa
ha
preteso
,
e
pretende
(
se
fosse
lasciata
libera
)
di
estendere
la
sua
autorità
fin
dentro
le
domestiche
mura
,
e
di
porre
il
naso
come
dite
voi
,
in
casa
altrui
.
Francesco
.
Ma
presto
o
tardi
qui
io
vi
voleva
?
Questo
Dio
che
solo
può
riordinare
le
famiglie
sconvolte
internamente
,
pretendete
voi
che
discenda
Egli
in
persona
ad
esercitare
quest
opera
?
Non
si
serve
Egli
de
suoi
ministri
?
E
giacché
voi
me
ne
avete
dato
il
destro
,
che
fanno
poi
essi
mai
questi
ministri
del
santuario
,
da
voi
chiamati
mani
morte
,
gente
oziosa
,
se
non
tentare
di
ravvivare
la
società
moribonda
,
chiamando
a
nuova
vita
le
famiglie
che
la
compongono
?
E
che
fa
egli
un
Ministro
del
Vangelo
quando
,
ponendo
una
mano
sul
capo
del
fanciullo
,
gli
dirige
la
mente
,
gli
indirizza
il
cuore
verso
un
Dio
Padre
da
cui
ogni
paternità
discende
,
se
non
allevare
figli
docili
per
la
famiglia
,
buoni
cittadini
per
la
patria
?
Pancrazio
.
E
lo
potranno
essi
sperare
...
Francesco
.
Sì
che
lo
possono
sperare
:
e
che
l
esito
del
sacerdozio
cattolico
rapporto
a
questo
riordinamento
di
cose
sia
sicuro
,
ne
fanno
prova
i
fatti
tutti
dai
quali
,
a
chiaro
lume
di
aperto
sole
,
emerge
quale
salutare
influenza
abbia
la
Chiesa
nel
ben
essere
domestico
,
e
quindi
sociale
,
quando
essa
è
lasciata
libera
nel
suo
ministero
,
e
senza
bavaglio
per
poter
parlare
,
e
senza
pastoie
per
poter
additare
la
strada
,
che
alla
vera
felicità
conduce
le
famiglie
ed
i
popoli
.
Ma
per
questo
,
il
piede
profano
non
deve
inoltrarsi
nel
sacrario
del
sacerdozio
,
ed
è
ora
una
volta
che
i
potenti
,
i
grandi
della
terra
facciano
tregua
alle
basse
ed
umane
gelosie
verso
la
Chiesa
,
e
si
persuadano
una
volta
a
prova
di
fatti
e
presenti
e
passati
,
che
la
tranquillità
pubblica
e
la
fermezza
dei
troni
sono
una
chimera
colla
Chiesa
in
ceppi
,
e
in
catene
.
Leggete
,
mio
caro
,
leggete
le
storie
imparziali
,
considerate
le
beatitudini
presenti
,
e
poi
risponderete
...
e
poi
mi
direte
.
Pancrazio
.
Purtroppo
,
esaminando
freddamente
i
fatti
presenti
...
Che
volete
...
purtroppo
...
non
avete
tutto
il
torto
.
Ma
non
mi
potrete
però
negare
,
che
il
moderno
progresso
abbia
dato
una
grande
spinta
a
quella
vita
di
civiltà
che
i
popoli
vivono
al
presente
,
e
che
...
Francesco
.
Oh
povero
il
mio
fiato
sprecato
!
Di
quale
vita
mi
parlate
voi
,
che
il
ciel
vi
salvi
?
Se
convenite
meco
,
che
le
famiglie
,
delle
quali
la
società
è
composta
,
sono
fuori
strada
,
e
che
solo
colla
forza
religiosa
possonsi
ordinare
,
come
mai
un
progresso
tutto
materiale
può
dare
nuova
vita
ai
popoli
?
Pancrazio
.
E
pure
tant
è
...
il
negare
tutto
è
troppo
.
Francesco
.
Vi
ingannate
;
nulla
io
nego
per
passione
;
affermo
il
moderno
progresso
quale
egli
è
realmente
;
io
nego
poi
quanto
voi
vel
immaginate
.
Per
ora
,
basti
così
.
All
Ave
Maria
siete
in
libertà
?
Pancrazio
.
Oh
sì
!
sempre
quando
voi
volete
;
a
quell
ora
io
sarò
da
voi
;
desidero
propriamente
farvi
capire
che
ogni
uomo
sbaglia
,
e
che
questa
volta
voi
pure
...
Francesco
.
Potrebbe
essere
...
ma
io
non
lo
credo
...
A
rivederci
adunque
.
Pancrazio
.
Sì
,
a
rivederci
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
contenente
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
la
giustizia
e
per
le
corporazioni
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Titolo
I
-
Limitazioni
della
proprietà
immobiliare
Capo
I
.
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Le
limitazioni
della
proprietà
immobiliare
,
stabilite
dall
'
art
.
10
,
lettere
a
)
ed
e
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
si
determinano
cumulando
separatamente
i
terreni
ed
i
fabbricati
urbani
siti
nel
territorio
del
Regno
e
costituenti
il
patrimonio
immobiliare
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Art
.
2
.
Si
comprendono
nel
patrimonio
immobiliare
,
soggetto
alle
limitazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
i
beni
posseduti
:
a
)
a
titolo
di
proprietà
piena
e
di
proprietà
nuda
;
b
)
a
titolo
di
concessione
enfiteutica
.
Non
è
computato
il
diritto
del
concedente
enfiteutico
,
salvo
il
caso
della
devoluzione
previsto
alla
lettera
b
)
del
primo
comma
dell
'
art
.
45
.
Art
.
3
.
Non
si
comprendono
nel
patrimonio
immobiliare
di
cui
all
'
art
.
1
:
a
)
gli
immobili
adibiti
ad
uso
industriale
e
commerciale
quando
il
proprietario
o
enfiteuta
sia
anche
il
titolare
dell
'
azienda
alla
quale
gli
immobili
stessi
sono
destinati
;
b
)
i
fabbricati
appartenenti
ad
imprenditori
edili
e
costruiti
a
scopo
di
vendita
;
c
)
i
beni
per
i
quali
alla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
vi
siano
in
corso
procedure
di
esecuzione
immobiliare
.
Ai
beni
menzionati
nelle
lettere
a
)
e
b
)
del
precedente
comma
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
Art
.
4
.
La
parte
di
patrimonio
immobiliare
eccedente
i
limiti
consentiti
ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
deve
essere
trasferita
all
'
Ente
indicato
nell
'
art
.
11
in
conformità
delle
disposizioni
di
questo
decreto
.
Art
.
5
.
Fino
alla
determinazione
definitiva
dei
beni
immobili
compresi
nei
limiti
di
cui
all
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
i
cittadini
di
razza
ebraica
non
possono
compiere
alcun
atto
di
alienazione
a
titolo
gratuito
od
oneroso
o
di
costituzione
di
ipoteca
,
relativamente
ai
beni
immobiliari
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
2
.
Se
però
ricorrono
esigenze
o
circostanze
particolari
,
il
Ministro
per
le
finanze
può
autorizzare
il
compimento
degli
atti
predetti
,
prescrivendo
le
opportune
cautele
.
Degli
immobili
eventualmente
alienati
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
sarà
tenuto
conto
,
per
quanto
è
possibile
,
nella
formazione
della
quota
consentita
.
Gli
atti
compiuti
in
violazione
del
disposto
del
primo
comma
,
sono
improduttivi
di
effetti
,
rispetto
ai
beni
che
risulteranno
eccedenti
la
quota
di
patrimonio
immobiliare
consentita
dal
citato
decreto
del
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Le
locazioni
stipulate
in
ordine
ai
beni
medesimi
,
posteriormente
alla
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
senza
la
preventiva
autorizzazione
dell
'
Ente
di
cui
all
'
art
.
11
,
avranno
validità
limitatamente
all
'
anno
in
corso
al
momento
dell
'
acquisto
del
bene
locato
da
parte
dell
'
Ente
predetto
ed
osservate
in
ogni
caso
,
quanto
ai
termini
di
disdetta
,
le
consuetudini
locali
.
Art
.
6
.
In
deroga
alle
disposizione
degli
articoli
4
e
5
,
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
può
fare
donazione
dei
beni
ai
discendenti
non
considerati
di
razza
ebraica
,
ovvero
ad
Enti
od
Istituti
che
abbiano
fini
di
educazione
od
assistenza
.
La
donazione
di
questi
beni
può
essere
fatta
anche
al
coniuge
che
non
sia
considerato
di
razza
ebraica
.
Le
donazioni
devono
essere
fatte
nel
termine
perentorio
di
centottanta
giorni
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Le
donazioni
stesse
perdono
ogni
efficacia
se
non
sono
state
accettate
entro
novanta
giorni
dall
'
atto
di
donazione
.
Art
.
7
.
Le
procedure
esecutive
immobiliari
iniziate
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
saranno
proseguite
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
.
Art
.
8
.
Dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
le
azioni
esecutive
immobiliari
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
potranno
essere
iniziate
e
definite
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
su
ogni
bene
del
patrimonio
immobiliare
del
debitore
:
a
)
per
tributi
dovuti
allo
Stato
,
alle
provincie
ed
ai
comuni
;
b
)
per
contributi
esigibili
con
le
norme
stabilite
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
;
c
)
per
crediti
ipotecari
iscritti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
;
d
)
per
crediti
di
data
certa
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
aventi
privilegio
speciale
sull
'
immobile
.
In
ogni
altro
caso
,
dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
fino
alla
definitiva
determinazione
dei
beni
compresi
nella
quota
consentita
e
in
quella
eccedente
,
l
'
autorizzazione
alla
vendita
non
potrà
essere
concessa
,
rimanendo
in
conseguenza
sospesi
,
fino
a
tale
determinazione
,
i
procedimenti
esecutivi
iniziati
.
Avvenuta
la
definitiva
ripartizione
dei
beni
nelle
due
quote
anzidette
,
cesserà
di
diritto
,
in
ordine
ai
beni
compresi
nella
quota
eccedente
,
ogni
effetto
giuridico
dei
procedimenti
esecutivi
.
Per
i
beni
compresi
nella
quota
consentita
,
le
azioni
esecutive
si
svolgeranno
in
base
alle
norme
vigenti
,
secondo
la
natura
del
credito
.
Per
l
'
accertamento
della
qualità
di
ebreo
del
debitore
si
osserveranno
le
norme
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
9
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
di
quanto
è
disposto
nel
secondo
comma
e
seguenti
dell
'
articolo
precedente
,
il
creditore
istante
,
nei
procedimenti
esecutivi
iniziati
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
deve
presentare
un
'
attestazione
del
competente
ufficio
di
stato
civile
dalla
quale
risulti
se
vi
sia
o
no
nei
riguardi
del
debitore
,
annotazione
di
appartenenza
alla
razza
ebraica
o
annotazione
di
provvedimento
di
discriminazione
.
Nel
caso
che
non
risulti
dall
'
attestazione
anzidetta
l
'
appartenenza
del
debitore
alla
razza
ebraica
,
il
procedimento
esecutivo
è
proseguito
e
definito
,
senz
'
altre
indagini
,
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
;
egualmente
è
definito
con
le
norme
ordinarie
nel
caso
di
avvenuta
discriminazione
.
Art
.
10
.
Alle
procedure
fallimentari
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
si
applicano
le
norme
ordinarie
anche
per
quanto
riguarda
la
vendita
dei
beni
immobili
e
cessa
,
dalla
data
della
dichiarazione
del
fallimento
,
l
'
applicazione
della
disposizione
dell
'
art
.
4
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
45
,
primo
comma
,
lettera
d
)
.
Capo
II
.
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
Art
.
11
.
È
istituito
un
Ente
denominato
"
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
"
avente
sede
in
Roma
,
col
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
e
alla
vendita
dei
beni
di
cui
all
'
art
.
4
.
All
'
Ente
anzidetto
è
assegnata
una
dotazione
di
venti
milioni
da
stanziarsi
con
provvedimenti
del
Ministro
per
le
finanze
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
L
'
Ente
è
amministrato
da
un
Consiglio
composto
dal
presidente
e
da
altri
9
componenti
,
nominati
con
decreto
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
.
Il
presidente
ed
uno
degli
altri
componenti
sono
nominati
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
.
Gli
altri
componenti
sono
proposti
rispettivamente
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
dal
segretario
del
P.N.F.
Ministro
Segretario
di
Stato
e
dai
Ministri
per
la
grazia
e
giustizia
,
per
l
'
agricoltura
e
foreste
e
per
le
corporazioni
,
dall
'
ispettorato
del
credito
,
dalla
Confederazione
fascista
degli
industriali
.
Con
decreto
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
sono
nominati
tre
sindaci
effettivi
,
uno
scelto
tra
i
magistrati
della
Corte
dei
conti
,
con
funzioni
di
presidente
,
uno
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
ed
uno
su
proposta
del
Ministro
per
le
corporazioni
.
Con
lo
stesso
decreto
,
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
sono
pure
nominati
due
sindaci
supplenti
.
L
'
Ente
è
retto
da
uno
statuto
,
da
approvarsi
con
decreto
Reale
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
corporazioni
con
le
forme
di
cui
all
'
art
.
1
e
3
,
della
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100
.
Il
bilancio
sarà
alla
fine
di
ciascun
esercizio
annuale
sottoposto
all
'
approvazione
del
Ministro
per
le
finanze
.
Per
l
'
assistenza
,
rappresentanza
e
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
Art
.
12
.
Con
decreto
del
DUCE
,
sentito
il
Comitato
dei
Ministri
per
la
difesa
del
risparmio
e
l
'
esercizio
del
credito
,
saranno
determinati
gli
Istituti
di
credito
fondiario
ai
quali
l
'
Ente
di
cui
al
precedente
art
.
11
potrà
delegare
la
gestione
e
la
vendita
degli
immobili
ad
esso
trasferiti
.
Gli
Istituti
di
credito
suddetti
potranno
costituire
,
anche
in
deroga
alle
disposizioni
di
legge
o
dello
statuto
,
speciali
sezioni
immobiliari
.
Nell
'
adempimento
dei
compiti
anzidetti
gli
Istituti
avranno
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
Capo
III
.
Accertamento
e
valutazione
del
patrimonio
immobiliare
Art
.
13
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
dovranno
,
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
denunziare
all
'
ufficio
distrettuale
delle
imposte
,
nella
cui
circoscrizione
hanno
domicilio
fiscale
,
gli
immobili
di
loro
pertinenza
alla
data
stessa
,
a
titolo
di
proprietà
o
di
concessione
enfiteutica
.
Se
siano
residenti
all
'
estero
,
la
denunzia
dovrà
essere
presentata
al
R
.
Consolato
nel
termine
di
giorni
centottanta
ed
in
questo
caso
il
denunziante
potrà
,
nella
denunzia
stessa
,
eleggere
domicilio
presso
persona
residente
nel
Regno
.
Il
R
.
Consolato
cui
la
denunzia
sia
stata
presentata
,
ne
curerà
l
'
invio
in
Italia
,
all
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
nella
cui
circoscrizione
il
denunziante
ha
il
domicilio
di
origine
nel
Regno
ed
in
mancanza
all
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
di
Roma
.
La
denunzia
dovrà
essere
fatta
secondo
il
modulo
annesso
al
presente
decreto
.
Nei
riguardi
delle
persone
incapaci
,
l
'
obbligo
della
denunzia
incombe
a
coloro
che
ne
hanno
la
rappresentanza
legale
.
Nei
casi
di
mancata
denunzia
il
Ministero
delle
finanze
provvede
di
ufficio
all
'
accertamento
.
Art
.
14
.
Il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
si
sia
avvalso
o
che
intenda
avvalersi
della
facoltà
di
fare
donazione
a
norma
dell
'
art
.
6
,
deve
farne
dichiarazione
nella
denunzia
di
cui
al
precedente
articolo
,
indicando
di
quali
beni
egli
abbia
fatto
o
intenda
fare
donazione
.
Art
.
15
.
Colui
che
,
essendo
obbligato
a
presentare
denunzia
a
norma
dell
'
art
.
13
,
omette
di
farla
nel
termine
prescritto
o
la
presenta
con
indicazioni
inesatte
o
incomplete
in
modo
da
determinare
incertezza
su
di
un
immobile
denunziato
ovvero
sulla
natura
del
diritto
spettante
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
lire
diecimila
.
Art
.
16
.
L
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
,
compie
gli
accertamenti
necessari
e
trasmette
la
denuncia
stessa
all
'
Ufficio
tecnico
erariale
nella
cui
circoscrizione
il
denunziante
ha
il
domicilio
fiscale
od
in
mancanza
all
'
Ufficio
tecnico
erariale
di
Roma
.
Art
.
17
.
L
'
estimo
dei
terreni
e
l
'
imponibile
dei
fabbricati
si
determinano
in
base
ai
ruoli
delle
imposte
sui
terreni
o
sui
fabbricati
per
l
'
anno
1939
e
,
in
difetto
,
in
base
agli
accertamenti
eseguiti
ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
imposta
straordinaria
sulla
proprietà
immobiliare
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
5
ottobre
1936-XIV
,
n
.
1743
.
In
mancanza
degli
elementi
di
cui
al
comma
precedente
,
l
'
estimo
o
l
'
imponibile
sono
determinati
,
agli
effetti
dell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
e
del
presente
decreto
,
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
.
Nei
particolari
casi
appresso
indicati
,
si
osservano
le
norme
seguenti
:
a
)
l
'
estimo
o
imponibile
dell
'
immobile
,
applicando
il
criterio
di
ripartizione
tra
nuda
proprietà
ed
usufrutto
di
cui
all
'
art
.
19
del
R
.
decreto
30
dicembre
1923
,
n
.
3269
,
sulle
tasse
di
registro
;
b
)
la
ripartizione
dell
'
estimo
o
dell
'
imponibile
fra
il
concedente
e
l
'
enfiteuta
,
se
non
risulta
già
in
catasto
,
è
fatta
,
ai
fini
dell
'
applicazione
della
disposizione
di
cui
alla
lettere
b
)
dell
'
art
.
2
,
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
tenuto
conto
del
canone
dovuto
dall
'
enfiteuta
al
concedente
;
c
)
l
'
estimo
delle
aree
fabbricabili
è
determinato
in
base
al
valore
attuale
delle
aree
indipendentemente
da
quella
risultante
dai
registri
catastali
.
Art
.
18
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
se
il
patrimonio
rientra
nei
limiti
consentiti
,
invia
gli
atti
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
rilascia
all
'
interessato
una
attestazione
contenente
la
indicazione
dei
singoli
beni
.
Di
tali
beni
l
'
avente
diritto
riacquista
la
piena
disponibilità
L
'
attestazione
è
trascritta
.
Art
.
19
.
Se
il
patrimonio
eccede
i
limiti
consentiti
,
l
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
tenuto
conto
della
eventuale
facoltà
di
cui
all
'
art
.
6
e
del
termine
per
esercitarla
stabilito
nello
stesso
articolo
,
ripartisce
i
beni
fra
la
quota
consentita
e
quella
eccedente
tenendo
conto
,
nei
limiti
del
possibile
,
delle
preferenze
manifestate
dagli
interessati
nella
denunzia
o
in
altra
dichiarazione
successiva
presentata
in
tempo
utile
.
I
beni
ipotecati
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
saranno
,
ove
sia
possibile
,
compresi
nella
quota
eccedente
.
Quando
sia
necessario
evitare
un
dannoso
frazionamento
degli
immobili
,
è
ammessa
,
nella
determinazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
,
una
differenza
del
10%
in
più
o
in
meno
rispetto
ai
limiti
stabili
dalla
legge
.
Se
per
la
formazione
delle
quote
sia
necessario
procedere
alla
divisione
di
un
immobile
e
questa
divisione
non
possa
effettuarsi
o
per
la
natura
del
bene
o
senza
grave
pregiudizio
economico
,
l
'
intero
immobile
viene
compreso
nella
quota
eccedente
.
Art
.
20
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
determina
il
valore
dei
beni
compresi
nella
quota
eccedente
,
moltiplicando
per
ottanta
l
'
estimo
dei
terreni
,
comprese
le
aree
fabbricabili
,
e
per
venti
l
'
imponibile
dei
fabbricati
.
Le
scorte
vive
e
quella
parte
di
scorte
morte
,
la
quale
non
sia
da
considerare
come
dotazione
normale
dei
fondi
secondo
le
consuetudini
locali
,
sono
valutate
in
base
ai
prezzi
medi
dell
'
ultimo
quinquennio
e
il
valore
delle
stesse
è
computato
in
aggiunta
al
valore
del
fondo
di
cui
ai
commi
precedenti
.
Art
.
21
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
compiuta
la
determinazione
delle
quote
e
la
valutazione
della
quota
eccedente
o
dell
'
intero
immobile
indivisibile
,
ne
da
notizia
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
al
quale
trasmette
la
relativa
denunzia
.
Ai
fini
della
determinazione
del
corrispettivo
che
dovrà
essere
attribuito
al
denunziante
per
il
trasferimento
della
quota
di
patrimonio
eccedente
il
limite
consentito
,
l
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
detrae
,
dal
valore
determinato
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
le
passività
gravanti
sugli
immobili
per
crediti
ipotecari
o
privilegiati
,
i
tributi
o
contributi
scaduti
e
non
pagati
e
le
rate
di
affitto
riscosse
in
anticipo
.
L
'
importo
dei
crediti
ipotecari
e
privilegiati
oggetto
di
controversia
,
è
trattenuto
dall
'
Ente
per
essere
corrisposto
a
chi
di
ragione
dopo
che
sia
intervenuta
una
sentenza
definitiva
.
Art
.
22
.
L
'
Ente
dopo
aver
effettuato
le
operazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
notifica
al
denunziante
,
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
con
le
modalità
stabilite
per
la
notifica
delle
citazioni
:
a
)
la
indicazione
dei
beni
costituenti
la
quota
consentita
;
b
)
la
indicazione
dei
beni
eccedenti
e
del
relativo
valore
,
nonché
delle
detrazioni
da
effettuarsi
per
la
determinazione
del
corrispettivo
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
;
c
)
nel
caso
di
immobile
indivisibile
,
la
indicazione
del
valore
complessivo
e
delle
relative
detrazioni
,
a
termini
della
precedente
lettera
b
)
.
Capo
IV
.
Contestazioni
in
ordine
alla
formazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
e
in
ordine
alla
valutazione
dei
beni
.
Art
.
23
.
In
ogni
capoluogo
di
provincia
è
costituita
una
Commissione
per
la
risoluzione
dei
ricorsi
indicati
nell
'
articolo
seguente
.
La
Commissione
è
nominata
con
decreto
del
Ministro
per
le
finanze
ed
è
composta
:
2
)
da
un
ingegnere
dell
'
Ufficio
tecnico
erariale
;
3
)
da
un
ingegnere
designato
dal
Sindacato
fascista
degli
ingegneri
.
I
membri
di
cui
ai
numeri
2
)
e
3
)
sono
sostituiti
,
in
caso
di
giustificato
impedimento
,
da
membri
supplenti
nominati
nello
stesso
modo
.
Alla
Commissione
possono
essere
aggregati
per
singole
controversie
,
con
determinazione
del
presidente
,
due
esperti
.
I
componenti
della
Commissione
,
di
cui
ai
numeri
2
)
e
3
)
del
secondo
comma
di
questo
articolo
e
i
supplenti
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Le
funzioni
di
segretario
sono
affidate
ad
un
funzionario
dell
'
Amministrazione
finanziaria
nominato
col
decreto
Ministeriale
anzidetto
.
Le
spese
occorrenti
al
funzionamento
della
Commissione
sono
a
carico
del
reclamante
.
Esse
sono
liquidate
con
provvedimento
del
presidente
,
non
soggetto
ad
impugnazione
.
Art
.
24
.
Entro
30
giorni
dalla
notificazione
di
cui
all
'
art
.
22
,
per
i
cittadini
residenti
nel
Regno
,
ed
entro
90
giorni
dalla
stessa
data
,
per
i
cittadini
residenti
all
'
estero
,
il
denunziante
può
ricorrere
alla
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
nella
cui
circoscrizione
il
ricorrente
ha
il
domicilio
fiscale
ed
in
mancanza
alla
Commissione
di
Roma
,
avverso
:
a
)
la
determinazione
del
valore
dei
beni
costituenti
la
quota
eccedente
;
b
)
la
scelta
dei
beni
attribuiti
alla
quota
eccedente
o
avverso
la
decisione
dell
'
Ufficio
tecnico
erariale
sulla
indivisibilità
di
un
immobile
;
c
)
la
determinazione
dell
'
estimo
o
dell
'
imponibile
,
ai
fini
del
computo
delle
quote
consentite
e
di
quelle
eccedenti
.
Il
ricorso
è
notificato
all
'
Ente
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
.
Nel
caso
di
cui
alla
precedente
lettera
a
)
la
Commissione
procede
alla
stima
diretta
degli
immobili
con
riguardo
alla
media
dei
prezzi
dell
'
ultimo
quinquennio
,
depurata
dall
'
aliquota
del
20%
.
La
decisione
della
Commissione
deve
essere
motivata
ed
è
notificata
,
a
cura
della
segreteria
,
al
ricorrente
e
all
'
Ente
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
.
Avverso
tale
decisione
è
ammesso
solo
ricorso
per
revocazione
nel
caso
previsto
dall
'
art
.
494
,
n
.
4
del
C.P.C.
,
entro
trenta
giorni
dalla
notifica
.
Art
.
25
.
Entro
quindici
giorni
dalla
notificazione
del
ricorso
il
ricorrente
deve
depositarlo
presso
la
segreteria
della
Commissione
.
Il
presidente
della
Commissione
,
con
decreto
in
calce
al
ricorso
,
stabilisce
la
misura
del
deposito
per
spese
da
effettuarsi
dal
ricorrente
e
fissa
l
'
udienza
di
comparizione
delle
parti
.
Dell
'
udienza
fissata
è
dato
tempestivo
avviso
alle
parti
a
cura
della
segreteria
della
Commissione
.
Nel
caso
di
mancato
deposito
del
ricorso
nel
termine
di
cui
al
primo
comma
o
di
mancato
deposito
della
somma
stabilita
dal
presidente
prima
dell
'
udienza
fissata
per
la
comparizione
,
il
ricorso
decade
.
Sono
ammesse
avanti
la
Commissione
la
rappresentanza
e
la
difesa
di
procuratori
legali
e
di
avvocati
.
Capo
V
.
Trasferimento
degli
immobili
compresi
nella
quota
di
eccedenza
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
Art
.
26
.
Divenuta
definitiva
la
determinazione
dei
beni
costituenti
la
quota
eccedente
,
l
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
richiede
all
'
Intendenza
di
finanza
,
competente
per
territorio
in
ordine
ai
singoli
beni
,
decreto
di
trasferimento
dei
diritti
spettanti
sui
beni
medesimi
al
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
.
Il
decreto
,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
è
trascritto
ed
è
titolo
esecutivo
per
il
rilascio
dell
'
immobile
.
L
'
intendente
di
finanza
rilascia
all
'
Ente
copia
autentica
del
decreto
.
Il
decreto
è
notificato
,
nella
forma
delle
citazioni
,
alle
persone
nei
cui
diritti
l
'
Ente
è
sostituito
.
Art
.
27
.
I
ricorsi
,
che
non
riguardano
la
formazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
non
sospendono
né
l
'
attribuzione
degli
immobili
all
'
Ente
,
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
né
il
pagamento
del
corrispettivo
al
ricorrente
nella
misura
già
indicata
nell
'
atto
di
cui
all
'
art
.
22
,
salvo
il
successivo
pagamento
del
supplemento
del
corrispettivo
,
che
eventualmente
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
23
giudicherà
dovuto
.
Art
.
28
.
Dopo
il
decreto
di
attribuzione
dei
beni
all
'
Ente
,
l
'
avente
diritto
riacquista
la
piena
disponibilità
di
quelli
compresi
nella
quota
consentita
con
l
'
osservanza
delle
norme
dell
'
art
.
18
.
Art
.
29
.
I
beni
passano
all
'
Ente
con
le
ipoteche
e
gli
oneri
reali
di
cui
sono
gravati
.
Gli
eventuali
vincoli
dotali
sono
trasferiti
sui
titoli
attribuiti
,
a
norma
dell
'
art
.
32
,
in
corrispettivo
dei
beni
che
vi
erano
soggetti
.
Art
.
30
.
Se
i
beni
denunziati
pervengono
in
eredità
prima
del
trasferimento
dei
beni
stessi
all
'
Ente
,
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
cessa
l
'
applicazione
della
disposizione
dell
'
art
.
4
.
Art
.
31
.
Nel
caso
che
sui
beni
trasferiti
all
'
Ente
gravi
un
diritto
di
usufrutto
a
favore
di
un
cittadino
di
razza
ebraica
,
l
'
Ente
potrà
estinguere
l
'
usufrutto
stesso
mediante
il
pagamento
in
contanti
di
una
adeguata
indennità
.
Capo
VI
.
Pagamento
del
corrispettivo
e
diritti
dei
creditori
Sezione
I
-
Certificati
speciali
Art
.
32
.
Il
pagamento
del
corrispettivo
degli
immobili
trasferiti
all
'
Ente
a
norma
dell
'
art
.
26
,
è
fatto
con
speciali
certificati
trentennali
,
che
l
'
Ente
è
autorizzato
ad
emettere
a
tal
fine
.
I
certificati
frutteranno
l
'
interesse
del
4%
annuo
pagabile
in
due
semestralità
posticipate
al
1°
gennaio
ed
al
1°
luglio
.
Il
pagamento
degli
interessi
avviene
presso
gli
istituti
incaricati
dal
Consiglio
di
amministrazione
dell
'
Ente
dietro
presentazione
dei
certificati
e
con
fondi
somministrati
dal
Tesoro
su
appositi
stanziamenti
nel
bilancio
dello
Stato
.
Art
.
33
.
I
titoli
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sono
nominativi
e
possono
essere
trasferiti
a
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
La
cessione
dei
certificati
a
persone
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
per
atto
tra
vivi
,
potrà
essere
fatta
solo
per
costituzione
di
dote
o
per
l
'
adempimento
di
una
obbligazione
di
data
certa
e
anteriore
a
quella
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
ovvero
derivante
da
fatto
illecito
.
Nel
caso
di
trasferimento
del
titolo
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
quando
ciò
sia
consentito
,
il
certificato
è
sostituito
con
uno
speciale
titolo
obbligazionario
al
portatore
da
emettersi
dall
'
Ente
secondo
le
disposizioni
che
saranno
emanate
con
le
norme
di
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
34
.
L
'
Ente
ha
facoltà
:
a
)
di
effettuare
,
in
casi
di
comprovata
necessità
,
operazioni
di
anticipazione
sui
certificati
speciali
a
condizioni
da
determinarsi
annualmente
dal
Consiglio
di
amministrazione
con
deliberazione
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
finanze
;
b
)
di
riscattare
i
certificati
speciali
previa
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
e
con
le
modalità
da
questo
stabilite
.
Art
.
35
.
Decorsi
i
trenta
anni
dall
'
emissione
dei
certificati
di
cui
all
'
art
.
32
,
questi
verranno
ritirati
,
annullati
e
sostituiti
con
titoli
nominativi
di
debito
pubblico
consolidato
.
Sezione
II
-
Pagamento
del
corrispettivo
e
ragioni
creditorie
dei
terzi
.
Art
.
36
.
Il
pagamento
del
corrispettivo
deve
essere
fatto
dopo
novanta
giorni
dalla
pubblicazione
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
del
decreto
di
attribuzione
dei
beni
all
'
Ente
.
Gli
interessi
del
4%
a
favore
dell
'
avente
diritto
decorrono
dal
giorno
del
rilascio
dell
'
immobile
all
'
Ente
.
Art
.
37
.
Nel
caso
di
trasferimento
all
'
Ente
di
un
immobile
indivisibile
,
a
norma
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
19
,
la
parte
di
corrispettivo
relativa
alla
quota
consentita
è
pagata
in
contanti
.
L
'
Ente
potrà
anche
dare
all
'
avente
diritto
,
in
permuta
un
immobile
.
Art
.
38
.
Nel
termine
di
novanta
giorni
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
36
,
i
creditori
del
denunziante
potranno
fare
valere
,
con
le
norme
ordinarie
,
le
loro
ragioni
sul
corrispettivo
dovuto
dall
'
Ente
,
soltanto
:
a
)
per
crediti
di
data
certa
ed
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
;
b
)
per
obbligazioni
derivanti
da
fatto
illecito
.
Il
relativo
pagamento
è
fatto
in
contanti
.
Capo
VII
.
Gestione
e
vendita
dei
beni
trasferiti
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
Art
.
39
.
La
vendita
degli
immobili
trasferiti
all
'
Ente
è
fatta
secondo
un
piano
graduale
e
in
base
a
progetti
annuali
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Il
Ministro
per
le
finanze
potrà
inoltre
autorizzare
la
vendita
di
determinati
immobili
,
stabilendone
le
modalità
.
Art
.
40
.
I
redditi
ed
il
ricavo
della
vendita
degli
immobili
indicati
nell
'
articolo
precedente
al
netto
delle
spese
di
gestione
e
delle
passività
inerenti
gli
immobili
stessi
e
degli
altri
oneri
a
carico
dell
'
Ente
affluiranno
al
tesoro
dello
Stato
.
I
redditi
saranno
versati
al
bilancio
dello
Stato
;
il
ricavo
delle
vendite
sarà
versato
in
un
conto
speciale
presso
la
Tesoreria
centrale
.
Art
.
41
.
Le
disponibilità
del
conto
di
cui
all
'
articolo
precedente
saranno
man
mano
investite
,
a
mezzo
del
contabile
del
portafoglio
,
in
titoli
del
Debito
pubblico
.
Tali
titoli
,
di
pertinenza
del
Tesoro
,
che
ne
riscuoterà
i
relativi
interessi
versandoli
al
bilancio
dello
Stato
,
saranno
custoditi
presso
la
Tesoreria
centrale
del
Regno
a
garanzia
dei
certificati
speciali
emessi
dall
'
Ente
.
Capo
VIII
.
Restituzione
degli
immobili
Art
.
42
.
Il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
abbia
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
ha
diritto
alla
restituzione
dell
'
immobile
trasferito
a
norma
dell
'
art
.
26
,
purché
non
sia
stato
venduto
dall
'
Ente
.
Nel
caso
di
avvenuta
vendita
,
ha
diritto
ad
ottenere
in
contanti
il
prezzo
di
vendita
,
previa
restituzione
all
'
Ente
dei
certificati
avuti
in
pagamento
.
Eguali
diritti
spettano
:
a
)
alle
persone
indicate
nell
'
articolo
30
nel
caso
che
esse
non
abbiano
fatto
valere
tempestivamente
i
loro
diritti
;
b
)
al
denunziante
,
se
la
denunzia
è
stata
l
'
effetto
di
un
errore
di
fatto
in
ordine
alle
circostanze
previste
nell
'
art
.
8
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
o
ad
erronea
interpretazione
di
tale
testo
di
legge
ed
il
denunziante
non
debba
essere
considerato
appartenente
alla
razza
ebraica
,
a
norma
del
detto
art.8
.
Art
.
43
.
Durante
l
'
istruttoria
di
una
domanda
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
Ministro
per
l
'
interno
su
istanza
dell
'
interessato
può
ordinare
,
con
suo
decreto
,
la
sospensione
della
vendita
dei
beni
trasferiti
all
'
Ente
.
Capo
IX
.
Aumenti
di
patrimonio
immobiliare
Art
.
44
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
debbono
fare
denunzia
nei
modi
indicati
negli
articoli
13
e
14
degli
aumenti
di
patrimonio
verificatisi
,
per
successivi
acquisti
,
a
qualsiasi
titolo
,
dopo
la
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
entro
90
giorni
da
quello
in
cui
l
'
aumento
si
è
verificato
se
si
tratta
di
persona
residente
nel
Regno
ed
entro
180
se
residente
all
'
estero
.
Qualora
i
beni
successivamente
acquistati
a
qualunque
titolo
determinano
,
alla
data
in
cui
l
'
acquisto
si
verifichi
,
una
eccedenza
dai
limiti
consentiti
,
i
beni
stessi
sono
trasferibili
all
'
Ente
limitatamente
alla
parte
eccedente
,
con
le
norme
di
cui
al
capo
primo
e
seguenti
di
questo
titolo
,
in
quanto
applicabili
,
ferma
restando
la
disponibilità
dei
beni
già
dichiarati
non
eccedenti
.
È
ammesso
il
ricorso
alla
Commissione
provinciale
per
ottenere
che
all
'
Ente
sia
trasferito
,
in
sostituzione
dell
'
immobile
successivamente
acquistato
,
uno
degli
immobili
rimasti
in
piena
disponibilità
.
Ogni
alienazione
diversamente
fatta
è
nulla
di
pieno
diritto
salva
la
facoltà
di
donare
prevista
dall
'
art
.
6
e
da
esercitarsi
nel
termine
di
giorni
centottanta
da
quello
in
cui
l
'
aumento
di
patrimonio
si
è
verificato
.
È
applicabile
alle
donazioni
di
cui
al
comma
precedente
la
disposizione
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
6
.
A
coloro
che
non
adempiono
,
nel
termine
prescritto
,
all
'
obbligo
della
denunzia
o
forniscono
indicazioni
inesatte
o
incomplete
si
applicano
le
disposizioni
penali
dell
'
art
.
15
.
Art
.
45
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
articolo
precedente
,
sono
considerati
aumenti
di
patrimonio
immobiliare
:
a
)
il
consolidamento
dell
'
usufrutto
con
la
nuda
proprietà
b
)
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
;
c
)
le
nuove
costruzioni
edilizie
;
d
)
la
cessazione
dello
stato
di
fallimento
,
qualora
non
sia
stato
liquidato
,
nel
fallimento
stesso
,
tutto
il
patrimonio
immobiliare
e
l
'
abbandono
di
procedure
esecutive
immobiliari
;
e
)
la
cessazione
di
destinazione
ad
uso
industriale
o
commerciale
degli
immobili
.
Non
sono
invece
considerati
incrementi
patrimoniali
gli
aumenti
dell
'
estimo
o
d
'
imponibile
verificatasi
in
ordine
ai
beni
già
dichiarati
non
eccedenti
i
limiti
di
legge
.
Per
i
beni
acquistati
successivamente
e
per
quelli
per
i
quali
sia
avvenuto
il
consolidamento
dell
'
usufrutto
o
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
,
non
sono
computati
,
ai
fini
della
determinazione
della
quota
consentita
e
di
quella
eccedente
,
gli
eventuali
aumenti
d
'
estimo
o
d
'
imponibile
rispetto
agli
estimi
o
gl
'
imponibili
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
17
.
Art
.
46
.
Presso
ogni
Ufficio
tecnico
erariale
è
costituito
uno
speciale
elenco
descrittivo
dei
beni
appartenenti
a
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
.
Gli
Uffici
distrettuali
delle
imposte
dirette
,
che
riceveranno
la
denunzia
di
cui
all
'
art
.
44
,
ne
daranno
comunicazione
ai
detti
Uffici
tecnici
erariali
.
Titolo
II
-
Limitazioni
alla
partecipazione
in
aziende
industriali
e
commerciali
Capo
I
.
Denunzia
delle
aziende
Art
.
47
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
debbono
denunziare
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
le
aziende
industriali
e
commerciali
,
esistenti
nel
Regno
alla
data
stessa
:
a
)
delle
quali
sono
proprietari
o
gestori
a
qualunque
titolo
;
b
)
appartenenti
a
società
non
azionarie
,
regolari
o
irregolari
,
nelle
quali
essi
sono
soci
a
responsabilità
illimitata
.
Sono
escluse
dalla
denunzia
le
aziende
artigiane
rappresentate
sindacalmente
dalla
Federazione
nazionale
fascista
degli
Artigiani
.
Art
.
48
.
La
denunzia
deve
essere
presentata
al
Consiglio
delle
corporazioni
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
azienda
e
,
nel
caso
di
denunzia
di
più
aziende
,
al
Consiglio
delle
corporazioni
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
azienda
che
ha
un
numero
di
dipendenti
maggiore
.
La
denunzia
è
redatta
in
conformità
del
modulo
annesso
al
presente
decreto
.
Capo
II
.
Accertamento
delle
aziende
e
formazione
degli
elenchi
relativi
Art
.
49
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
in
base
a
rilievi
d
'
ufficio
,
completa
o
rettifica
,
ove
ne
sia
il
caso
,
le
denunzie
presentate
dagli
interessati
.
Nei
casi
di
mancata
denunzia
procederà
ad
accertamenti
d
'
ufficio
.
Art
.
50
.
Colui
che
,
essendo
obbligato
a
presentare
denunzia
,
a
norma
dell
'
art
.
47
,
omette
di
farla
nel
termine
prescritto
o
la
presenta
con
indicazioni
inesatte
o
incomplete
in
modo
da
determinare
incertezza
in
ordine
agli
elementi
della
denunzia
stessa
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
diecimila
.
Art
.
51
.
Agli
effetti
del
presente
decreto
e
dell
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
si
ha
riguardo
al
numero
complessivo
delle
persone
impiegate
da
tutte
le
aziende
nelle
quali
è
interessato
come
proprietario
,
gestore
o
socio
a
responsabilità
illimitata
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
.
Il
numero
delle
persone
dipendenti
si
determina
in
base
al
personale
impiegato
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Se
questo
numero
risulta
inferiore
a
quello
stabilmente
impiegato
nel
corso
dell
'
anno
1938
o
nel
periodo
stagionale
di
attività
dell
'
azienda
nel
medesimo
anno
,
si
tiene
conto
del
numero
maggiore
,
salvo
che
la
diminuzione
di
personale
corrisponda
alle
esigenze
di
un
adeguato
funzionamento
dell
'
azienda
stessa
in
relazione
alla
sua
attrezzatura
industriale
ed
organizzazione
commerciale
.
Art
.
52
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
compila
appositi
elenchi
distinguendo
:
a
)
le
aziende
dichiarate
interessanti
la
difesa
della
Nazione
;
b
)
le
aziende
,
di
qualunque
altra
natura
,
che
per
il
numero
del
personale
,
calcolato
con
i
criteri
dell
'
art
.
51
,
eccedono
i
limiti
stabiliti
dall
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
c
)
le
aziende
non
rientranti
nelle
precedenti
categorie
.
Nella
categoria
di
cui
alla
lettera
c
)
sono
comprese
possibilmente
le
aziende
che
l
'
interessato
abbia
dichiarato
tempestivamente
di
voler
conservare
.
Gli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
sono
trasmessi
in
copia
si
Ministeri
delle
finanze
e
delle
corporazioni
.
Gli
elenchi
di
cui
alla
lettera
c
)
sono
conservati
presso
il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
che
ne
cura
gli
opportuni
aggiornamenti
.
Nel
caso
di
denunzie
di
più
aziende
,
il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
che
ha
ricevuto
la
denunzia
e
compilato
i
tre
elenchi
anzidetti
,
ne
invia
estratti
ai
Consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
nelle
cui
circoscrizioni
hanno
sede
le
aziende
comprese
negli
elenchi
stessi
.
Art
.
53
.
Gli
elenchi
di
cui
all
'
art
.
52
sono
pubblicati
a
cura
del
Ministero
per
le
corporazioni
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Contro
le
risultanze
degli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
gli
interessati
possono
presentare
ricorso
al
Ministero
per
le
corporazioni
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
anzidetta
.
Il
Ministro
per
le
corporazioni
decide
i
ricorsi
con
provvedimento
insindacabile
.
Le
decisioni
sono
pubblicate
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Capo
III
.
Inalienabilità
delle
aziende
e
delle
quote
sociali
durante
il
periodo
di
accertamento
e
classificazione
Art
.
54
.
Dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
fino
alla
determinazione
delle
aziende
ai
sensi
dell
'
art
.
53
,
i
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
alienare
le
aziende
stesse
né
cedere
le
quote
sociali
.
Non
possono
neanche
alienare
i
singoli
immobili
o
i
beni
mobili
destinati
all
'
attrezzatura
delle
aziende
medesime
né
costituire
ipoteche
sugli
immobili
.
Gli
atti
compiuti
in
trasgressione
delle
disposizioni
del
presente
articolo
non
producono
alcun
effetto
giuridico
rispetto
alle
aziende
che
vengano
comprese
nelle
categorie
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
52;
rimangono
fermi
gli
effetti
dell
'
acquisto
di
singole
cose
mobili
,
da
parte
dei
terzi
di
buona
fede
.
Art
.
55
.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
al
precedente
articolo
54
,
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
può
fare
donazione
dell
'
intera
azienda
o
della
quota
sociale
ai
propri
congiunti
indicati
nell
'
art
.
6
,
salvi
i
diritti
spettanti
per
legge
o
per
contratto
agli
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Per
compiere
tali
donazioni
non
sono
richieste
le
autorizzazioni
di
cui
agli
articoli
58
e
63
.
Capo
IV
.
Vigilanza
,
amministrazione
e
liquidazione
delle
aziende
Art
.
56
.
Divenuta
definitiva
l
'
assegnazione
di
un
'
azienda
individuale
o
sociale
alle
categorie
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
52
,
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
col
Ministro
per
le
corporazioni
,
un
commissario
di
vigilanza
,
scelto
nel
ruolo
degli
amministratori
giudiziari
o
nell
'
albo
dei
revisori
dei
conti
.
Della
nomina
,
sostituzione
o
cessazione
è
data
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Per
un
periodo
di
sei
mesi
a
decorrere
dalla
data
di
nomina
del
commissario
,
la
gestione
dell
'
azienda
è
sottoposta
alla
vigilanza
del
commissario
stesso
.
Art
.
57
.
Il
commissario
di
vigilanza
procede
immediatamente
,
con
l
'
intervento
del
titolare
dell
'
azienda
o
di
un
suo
rappresentante
,
alla
verifica
della
cassa
,
dei
libri
e
dei
documenti
e
alla
formazione
dell
'
inventario
.
In
mancanza
del
titolare
o
di
un
rappresentante
o
nel
caso
di
rifiuto
a
prendere
parte
alle
operazioni
anzidette
,
il
pretore
,
su
istanza
del
commissario
,
designa
un
notaio
per
assistervi
.
Il
commissario
vigila
sulle
operazioni
aziendali
,
cura
la
formazione
dell
'
elenco
dei
creditori
,
riferisce
al
Ministro
per
le
finanze
in
ordine
agli
atti
che
ritenga
pregiudizievoli
alla
consistenza
dell
'
azienda
.
Il
Ministro
può
,
con
proprio
decreto
,
disporre
che
ne
sia
sospesa
l
'
esecuzione
,
dare
le
altre
provvidenze
del
caso
e
può
anche
,
con
provvedimento
insindacabile
,
disporre
che
il
commissario
di
vigilanza
assuma
la
temporanea
gestione
dell
'
azienda
,
anche
prima
che
sia
decorso
il
termine
indicato
nell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
56
.
Il
commissario
di
vigilanza
ha
,
a
tutti
gli
effetti
,
qualità
di
pubblico
ufficiale
e
può
compiere
ogni
verifica
necessaria
perl
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
.
Art
.
58
.
Il
titolare
di
un
azienda
individuale
o
i
soci
illimitatamente
responsabili
di
una
società
non
azionaria
,
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
entro
il
periodo
di
tempo
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
56
,
possono
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministero
delle
finanze
,
alienare
l
'
azienda
o
singoli
esercizi
od
opifici
della
stessa
o
la
quota
sociale
a
persone
non
considerate
di
razza
ebraica
o
a
società
commerciali
regolarmente
costituite
.
I
trasferimenti
debbono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
fatti
per
atto
pubblico
.
Il
prezzo
di
alienazione
è
investito
,
a
cura
e
sotto
la
responsabilità
del
notaio
rogante
,
in
titoli
nominativi
di
consolidato
.
Nel
caso
di
contestazioni
o
di
sequestro
o
pignoramento
del
prezzo
,
l
'
ammontare
di
questo
è
depositato
,
a
cura
del
notaio
,
presso
la
Cassa
depositi
e
prestiti
.
I
titoli
nominativi
non
sono
trasferibili
,
per
atto
tra
vivi
,
che
dietro
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
.
Nel
caso
che
i
titoli
pervengano
,
in
seguito
a
trasferimento
autorizzato
o
per
successione
,
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
può
,
a
richiesta
dell
'
interessato
,
il
tramutamento
in
titoli
al
portatore
.
Nel
caso
di
alienazione
di
un
'
azienda
gestita
da
un
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
non
proprietario
e
non
socio
a
responsabilità
illimitata
,
non
sono
applicabili
le
disposizioni
dei
tre
commi
precedenti
quando
il
proprietario
od
i
soci
non
siano
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
59
.
Per
la
cessione
dei
diritti
spettanti
al
socio
ebreo
a
responsabilità
illimitata
in
società
nelle
quali
siano
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
si
applicano
le
norme
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
La
cessione
avviene
rimanendo
salvi
i
diritti
spettanti
per
legge
o
per
contratto
agli
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
60
.
Il
decreto
è
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Art
.
61
.
Nei
casi
di
cui
all
'
art
.
60
,
il
commissario
di
vigilanza
assume
la
temporanea
gestione
delle
aziende
stesse
dandone
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
,
e
provvede
alla
cessione
dell
'
azienda
alle
società
di
cui
all
'
articolo
stesso
,
promuovendone
,
se
del
caso
,
la
costituzione
.
Concordate
le
condizioni
del
rilievo
,
ed
approvate
dal
Ministro
per
le
finanze
,
il
commissario
notifica
al
proprietario
il
corrispettivo
proposto
e
la
società
rilevataria
.
Ove
il
proprietario
ritenga
il
corrispettivo
inadeguato
al
valore
dell
'
azienda
,
può
proporre
opposizione
,
notificandola
entro
quindici
giorni
tanto
al
commissario
,
quanto
alla
società
rilevataria
.
Sull
'
opposizione
decide
insindacabilmente
un
Collegio
composto
di
tre
membri
,
nominati
uno
dal
proprietario
,
uno
dall
'
ente
rilevatario
e
il
terzo
,
con
funzioni
di
presidente
,
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Nell
'
atto
di
opposizione
deve
,
a
pena
dell
'
inammissibilità
,
essere
nominato
l
'
arbitro
scelto
a
norma
del
comma
precedente
.
Il
Collegio
decide
anche
sulle
spese
.
Art
.
62
.
Divenuta
definitiva
la
misura
del
corrispettivo
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
il
commissario
di
vigilanza
trasferisce
l
'
azienda
alla
società
rilevataria
.
Per
la
stipulazione
dell
'
atto
e
per
l
'
impiego
o
il
deposito
del
prezzo
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
58
.
Il
trasferimento
dell
'
aziende
può
essere
attuato
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
,
anche
prima
della
decisione
sull
'
opposizione
al
prezzo
offerto
,
in
quanto
la
società
rilevataria
versi
il
corrispettivo
concordato
col
commissario
di
vigilanza
,
salvo
il
successivo
pagamento
del
supplemento
del
prezzo
,
che
eventualmente
il
Collegio
arbitrale
di
cui
all
'
articolo
precedente
giudicherà
dovuto
.
Consegnata
l
'
azienda
alla
società
rilevataria
ed
assicurato
l
'
impiego
o
il
deposito
del
corrispettivo
nella
misura
definitiva
determinata
,
il
commissario
di
vigilanza
cessa
dalle
sue
funzioni
.
Art
.
63
.
Il
commissario
di
vigilanza
di
una
azienda
non
compresa
nel
decreto
Ministeriale
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
60
,
deve
darne
avviso
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
dove
ha
sede
l
'
azienda
stessa
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
nomina
,
per
tali
aziende
,
un
liquidatore
;
può
però
,
ove
lo
ravvisi
opportuno
,
disporre
la
gestione
temporanea
,
nominando
un
amministratore
.
La
gestione
si
svolge
sotto
la
vigilanza
e
secondo
le
istruzioni
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
.
Il
periodo
di
gestione
temporanea
di
cui
al
comma
precedente
può
anche
essere
prorogato
,
ma
non
può
nel
complesso
eccedere
lo
spazio
di
tempo
di
un
anno
.
Durante
tale
periodo
l
'
alienazione
dell
'
azienda
o
di
singoli
opifici
od
esercizi
della
stessa
è
fatta
dall
'
amministratore
,
col
consenso
del
titolare
,
previa
autorizzazione
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
e
con
le
norme
dell
'
art
.
58
per
la
stipulazione
dell
'
atto
e
l
'
impiego
o
il
deposito
del
prezzo
.
Decorso
il
periodo
anzidetto
di
gestione
temporanea
,
la
azienda
è
posta
in
liquidazione
.
Della
nomina
del
liquidatore
e
dell
'
amministratore
è
dato
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Art
.
64
.
La
liquidazione
di
cui
all
'
articolo
precedente
è
compiuta
sotto
la
vigilanza
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
e
con
l
'
osservanza
,
anche
per
le
aziende
individuali
,
delle
disposizioni
del
codice
di
commercio
,
in
quanto
applicabili
,
ed
in
conformità
delle
istruzioni
stabilite
dal
Consiglio
provinciale
predetto
.
Il
liquidatore
investe
le
somme
provenienti
dalla
liquidazione
nelle
forme
stabilite
dall
'
art
.
58
.
Art
.
65
.
L
'
amministratore
o
il
liquidatore
di
cui
all
'
art
.
63
,
con
l
'
assistenza
del
commissario
di
vigilanza
e
con
l
'
intervento
del
titolare
dell
'
azienda
o
di
un
suo
rappresentante
,
procede
alla
ricognizione
dell
'
inventario
,
riceve
la
consegna
dei
libri
,
dei
documenti
e
delle
attività
sociali
,
forma
il
bilancio
,
dal
quale
risulti
esattamente
lo
stato
attivo
e
passivo
dell
'
azienda
,
osservato
,
in
quanto
applicabile
,
il
disposto
dell
'
art
.
57
,
2°
comma
.
Compiute
dette
operazioni
,
cessano
le
funzioni
del
commissario
di
vigilanza
.
L
'
amministratore
ha
tutti
i
poteri
occorrenti
per
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
;
con
l
'
autorizzazione
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
può
fare
assegnazione
di
somme
per
spese
di
famiglia
al
proprietario
o
socio
appartenente
alla
razza
ebraica
e
presenta
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
il
conto
della
propria
gestione
al
termine
di
essa
.
Art
.
66
.
La
retribuzione
dei
commissari
di
vigilanza
,
degli
amministratori
e
dei
liquidatori
è
a
carico
dell
'
azienda
e
viene
rispettivamente
liquidata
dal
Ministro
per
le
finanze
o
dal
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
.
Art
.
67
.
Cessa
l
'
applicazione
delle
norme
del
presente
decreto
relative
alle
aziende
indicate
nell
'
art
.
47
:
a
)
quando
in
un
'
azienda
non
appartenente
a
persone
di
razza
ebraica
,
gestita
da
un
cittadino
di
razza
ebraica
,
il
gestore
viene
sostituito
;
b
)
nel
caso
di
dichiarazione
di
fallimento
;
c
)
nel
caso
in
cui
il
titolare
,
gestore
o
socio
a
responsabilità
illimitata
ottenga
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
d
)
nel
caso
che
l
'
azienda
pervenga
in
eredità
a
persona
non
appartenente
alla
razza
ebraica
.
Nel
caso
di
cui
alla
lettera
a
)
del
comma
precedente
,
la
cessazione
delle
funzioni
del
commissario
,
amministratore
o
liquidatore
è
disposta
dall
'
autorità
che
lo
ha
nominato
.
Nei
casi
di
cui
alle
lettere
c
)
e
d
)
del
comma
precedente
,
gli
aventi
diritto
hanno
la
disponibilità
dell
'
azienda
nello
stato
di
fatto
e
di
diritto
in
cui
si
trova
e
nel
caso
di
avvenuta
alienazione
o
liquidazione
cessano
le
limitazioni
stabilite
nel
penultimo
comma
dell
'
art
.
58
in
ordine
ai
titoli
avuti
in
corrispettivo
.
Capo
V
.
Disposizioni
varie
Art
.
68
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
abbiano
la
direzione
delle
aziende
indicate
nell
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
proprietario
delle
quali
non
sia
considerato
di
razza
ebraica
,
debbono
cessare
dalle
loro
funzioni
non
oltre
il
novantesimo
giorno
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
salvo
la
liquidazione
dei
diritti
nascenti
dal
rapporto
d
'
impiego
.
Ove
essi
continuino
nelle
loro
funzioni
oltre
il
detto
termine
,
il
datore
di
lavoro
è
punito
con
l
'
ammenda
dal
lire
cinquecento
a
lire
diecimila
ed
in
caso
di
mancato
successivo
licenziamento
si
applicano
all
'
azienda
le
disposizioni
di
questo
decreto
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
che
siano
amministratori
o
sindaci
di
società
alle
quali
appartengono
le
aziende
indicate
nell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
decadono
di
diritto
dalle
loro
rispettive
cariche
o
uffici
al
novantesimo
giorno
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
al
socio
a
responsabilità
illimitata
nelle
società
di
cui
all
'
art
.
47
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
durante
l
'
istruttoria
di
una
domanda
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
può
,
su
istanza
dell
'
interessato
,
prorogare
,
con
suo
decreto
,
i
termini
di
cui
ai
commi
precedenti
fino
alla
decisione
in
ordine
alla
domanda
stessa
.
Art
.
69
.
Le
amministrazioni
civili
o
militari
dello
Stato
,
il
Partito
Nazionale
Fascista
e
le
Organizzazioni
da
questo
dipendenti
o
controllate
,
le
altre
Amministrazioni
indicate
nell
'
art
.
13
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
hanno
facoltà
di
revocare
le
concessioni
conferite
a
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
di
risolvere
d
'
autorità
i
contratti
d
'
appalto
per
lavori
o
forniture
stipulati
con
tali
persone
.
La
stessa
facoltà
è
data
per
le
concessioni
e
per
gli
appalti
a
società
non
azionarie
,
regolari
o
irregolari
,
nelle
quali
sono
soci
a
responsabilità
illimitata
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
oppure
a
ditte
gestite
dalle
persone
medesime
,
se
il
gestore
od
il
socio
non
venga
sostituito
,
nel
termine
che
sarà
assegnato
,
con
persona
non
di
razza
ebraica
e
di
gradimento
dell
'
Amministrazione
concedente
o
appaltante
.
Nei
casi
di
revoca
o
risoluzione
ai
sensi
del
presente
articolo
,
sarà
corrisposto
il
prezzo
o
il
saldo
delle
cose
fornite
e
dei
lavori
eseguiti
fino
al
giorno
della
comunicazione
del
provvedimento
di
revoca
o
di
risoluzione
,
in
base
alle
condizioni
contrattuali
,
ed
il
valore
dei
materiali
utili
esistenti
a
tale
data
in
cantiere
,
che
rimangono
acquisiti
all
'
Amministrazione
,
escluso
qualsiasi
altro
compenso
o
indennizzo
.
Art
.
70
.
Le
attribuzioni
deferite
dal
presente
decreto
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
sono
esercitate
dal
Comitato
di
presidenza
.
Per
l
'
esercizio
della
funzione
di
vigilanza
sulle
aziende
il
Comitato
di
presidenza
ha
facoltà
di
nominare
nel
proprio
seno
apposita
Commissione
con
facoltà
di
aggregare
ad
essa
uno
o
più
componenti
del
Consiglio
e
,
previa
autorizzazione
del
Ministro
per
le
corporazioni
,
anche
persone
estranee
di
particolare
competenza
.
Art
.
71
.
Se
le
aziende
comprese
nella
categoria
a
)
dell
'
art
.
52
,
per
aumento
del
personale
o
per
mutamento
dell
'
oggetto
,
vengano
a
cadere
nelle
limitazioni
dell
'
art
.
10
della
lettera
c
)
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
proprietario
,
gestore
o
socio
,
che
siano
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
debbono
denunziare
entro
novanta
giorni
le
avvenute
variazioni
.
Entro
lo
stesso
termine
i
detti
cittadini
di
razza
ebraica
debbono
denunziare
le
aziende
delle
quali
divengono
,
successivamente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
proprietari
,
gestori
o
soci
.
Nei
casi
di
cui
al
primo
e
secondo
comma
,
si
applicano
tutte
le
disposizioni
del
presente
titolo
.
Titolo
III
.
Disposizioni
generali
e
finali
Art
.
72
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
sono
equiparati
,
ad
ogni
effetto
del
presente
decreto
,
ai
cittadini
italiani
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
73
.
Le
denuncie
e
le
istanze
previste
dal
presente
decreto
,
le
attestazioni
emesse
e
i
provvedimenti
emanati
in
esecuzione
del
decreto
medesimo
da
organi
od
uffici
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
e
dai
Consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
il
provvedimento
del
pretore
e
gli
inventari
di
cui
agli
articoli
57
e
65
,
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
.
Gli
atti
e
i
provvedimenti
avanti
le
Commissioni
di
cui
all
'
art
.
22
ed
i
Collegi
arbitrali
di
cui
all
'
art
.
61
,
nonché
i
ricorsi
al
Ministro
per
le
corporazioni
ai
sensi
dell
'
art
.
53
,
la
relativa
documentazione
e
le
decisioni
sono
esenti
dal
pagamento
delle
tasse
di
bollo
,
di
registro
ed
ipotecarie
.
Le
notificazioni
e
le
pubblicazioni
prescritte
dal
presente
decreto
si
considerano
,
per
quanto
riflette
i
diritti
e
le
spese
di
notifica
e
d
'
iscrizione
,
come
fatte
nell
'
interesse
dello
Stato
.
Art
.
74
.
Gli
atti
di
donazione
di
cui
agli
articoli
6
e
55
sono
esenti
dalla
tassa
di
registro
per
trasferimento
a
titolo
gratuito
;
la
tassa
di
trascrizione
e
i
diritti
catastali
sono
ridotti
al
quarto
.
Sono
del
pari
ridotti
al
quarto
gli
onorari
notarili
.
Art
.
75
.
Gli
atti
di
retrocessione
dei
beni
immobili
dell
'
Ente
di
liquidazione
e
gestione
immobiliare
od
altro
ente
assegnatario
al
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
abbia
ottenuto
il
provvedimento
di
esenzione
previsto
dall
'
art
.
14
del
regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
sono
registrati
e
trascritti
col
pagamento
della
tassa
fissa
di
lire
20;
i
diritti
di
voltura
sono
ridotti
al
quarto
.
Art
.
76
.
L
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
è
parificato
ad
ogni
effetto
nel
trattamento
tributario
alle
Amministrazioni
dello
Stato
;
per
le
notificazioni
ad
istanza
dell
'
Ente
medesimo
,
per
le
copie
degli
atti
ad
esso
rilasciati
e
per
le
visure
ipotecarie
compiute
nel
suo
interesse
,
si
osservano
le
disposizioni
vigenti
per
tali
adempimenti
quando
sono
richiesti
dallo
Stato
.
Le
tasse
di
registro
e
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
,
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
speciali
più
favorevoli
.
Art
.
77
.
Gli
atti
costitutivi
delle
società
di
cui
è
menzione
nell
'
art
.
60
,
in
quanto
il
Ministro
per
le
finanze
riconosca
il
pubblico
interesse
della
loro
costituzione
,
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
.
Gli
atti
con
i
quali
dette
società
rilevano
le
aziende
indicate
nel
predetto
articolo
sono
registrati
e
trascritti
con
la
tassa
fissa
di
lire
20;
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
medesimi
sono
ridotti
al
quarto
.
Art
.
78
.
Il
Ministro
per
le
finanze
è
autorizzato
ad
introdurre
in
bilancio
,
con
propri
decreti
,
le
variazioni
occorrenti
per
la
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
79
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
necessarie
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
80
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
per
le
finanze
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
9
febbraio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
,
Solmi
,
Lantini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
StampaQuotidiana ,
La
buona
sementa
fu
gettata
e
si
vedrà
:
non
invano
!
MUSSOLINI
Allor
ch
'
ebbe
luogo
il
primo
Congresso
de
'
Fasci
molti
sogghignarono
.
I
cervelli
sistemati
a
casellario
non
potevano
concepire
l
'
efficacia
d
'
un
raduno
fra
uomini
provenienti
da
varie
scuole
politiche
.
E
profetarono
la
confusione
babelica
(
oh
,
non
è
forse
l
'
endice
dell
'
Internazionale
zimmerwaldiana
,
la
calunniatissima
torre
di
Babele
?
)
,
l
'
esaurimento
dell
'
energia
di
ciascun
convenuto
nel
ribattere
e
demolire
gli
argomenti
dell
'
altro
.
In
realtà
quel
raduno
,
in
tempi
normali
,
sarebbe
apparso
un
non
senso
.
Però
,
siccome
non
pochi
uomini
giungono
troppo
tardi
alla
comprensione
de
'
problemi
che
urgono
ed
urlano
,
fu
scambiata
l
'
ora
tragica
della
guerra
europea
con
i
tempi
idillici
della
pace
,
turbata
qualche
volta
da
conati
rivoluzionari
,
sedati
prontamente
da
coloro
stessi
che
rivoluzionari
si
dicono
,
ma
che
la
rivoluzione
concepiscono
a
guisa
di
fatto
che
si
produrrà
,
certamente
;
ma
senza
scosse
troppo
brusche
.
Di
qui
il
sogghigno
dello
scetticismo
imbelle
e
la
profezia
d
'
insuccesso
sicuro
!
Miopi
!
I
critici
scambiavano
evidentemente
il
desiderio
loro
con
una
realtà
obiettiva
.
Il
Congresso
de
'
Fasci
ebbe
un
successo
che
travalicò
i
limiti
d
'
ogni
più
rosea
aspettazione
,
e
ben
presto
furon
sentiti
nella
penisola
gli
effetti
della
forza
impetuosa
ch
'
esprimeva
il
nuovo
organismo
costituito
per
una
precisa
battaglia
.
Quanti
giorni
di
ansia
!
,
quante
vigilie
trepide
!
La
piazza
sembrava
dominata
da
'
più
biechi
elementi
del
neutralismo
tedescofilo
ed
austriacante
.
Il
social
-
neutralismo
aveva
organizzato
le
sue
novene
pacifondaie
e
minacciava
fulmini
e
saette
.
I
preti
sfruttavano
la
morale
cristiana
allo
scopo
di
evitare
un
dolore
alla
senilità
sanguinosa
del
cattolicissimo
imperatore
e
re
.
Gl
'
interventisti
ebbero
la
piazza
il
grande
arengo
per
l
'
espressione
della
volontà
popolare
!
contesa
violentemente
da
uno
strano
connubio
di
fanatici
rossi
e
neri
,
cui
teneva
bordone
una
polizia
usa
ad
attraversare
ogni
azione
generosa
.
Eravamo
pochi
;
ma
la
luce
della
verità
penetrava
nei
meandri
più
scuri
delle
coscienze
.
Cominciarono
,
molti
,
a
sentire
che
la
verità
era
dalla
nostra
parte
.
Conducemmo
lo
schermo
de
'
nostri
ideali
fra
mezzo
i
flutti
dell
'
odio
più
bieco
,
che
cercava
di
morderci
il
cuore
,
e
vedemmo
che
il
manipolo
ingrossava
,
diventava
falange
.
L
'
idea
acquistava
il
possente
ausilio
del
numero
.
I
Fasci
mostravano
di
esistere
e
nella
lotta
della
strada
tempravano
le
energie
per
le
battaglie
della
trincea
.
Uomini
di
varia
fede
,
i
fascisti
!
Già
;
ma
uomini
ch
'
erano
sospinti
da
un
solo
desiderio
entusiastico
,
a
tutti
comune
:
il
desiderio
che
l
'
Italia
intervenisse
nella
grande
lotta
che
si
combatteva
per
impedire
alla
barbarie
d
'
impadronirsi
del
mondo
.
Ed
eran
volontà
che
formavano
un
granito
solo
.
Vinsero
perché
dovevano
vincere
.
Frattanto
,
in
alto
,
armeggii
infinitamente
più
insidiosi
minacciavano
il
disonorare
l
'
Italia
.
Un
'
accolta
di
canaglie
che
in
vano
anche
oggi
cercano
di
rifarsi
una
verginità
politica
e
morale
,
tentando
di
accattarla
nella
virtù
italica
dell
'
oblio
e
fors
'
anche
nella
pietà
nazionale
trescava
col
rappresentante
del
nemico
.
Nelle
giornate
del
più
bel
maggio
di
nostra
gente
tremammo
di
vedere
la
patria
nostra
concedersi
come
femmina
da
conio
a
chi
le
faceva
balenare
dinanzi
agli
occhi
qualche
promessa
;
tremammo
di
dover
rinunziare
per
sempre
alla
nostra
cittadinanza
italiana
per
mendicarne
un
'
altra
qualsiasi
,
nel
centro
dell
'
Africa
.
Ma
il
popolo
italiano
è
pur
sempre
grande
.
I
Fasci
l
'
avevan
lievitato
.
Insorse
con
l
'
impeto
onde
sa
insorgere
ne
'
grandi
momenti
,
occupò
la
piazza
,
impose
un
dilemma
ferreo
:
o
guerra
o
rivoluzione
.
E
fu
la
guerra
.
I
Fasci
sembrarono
sbandarsi
.
La
grande
maggioranza
di
coloro
che
li
avevano
costituiti
corsero
alle
armi
,
volontari
o
richiamati
.
Per
tutto
entusiasmarono
del
loro
entusiasmo
,
nelle
caserme
e
nelle
trincee
.
Riescivano
ad
infondere
il
coraggio
,
la
loro
fede
immensa
.
Parafrasiamo
la
previsione
del
Direttore
di
questo
foglio
:
«
La
buona
sementa
fu
gettata
e
si
è
visto
:
non
invano
!
»
.
Oggi
si
riunisce
il
secondo
Convegno
de
'
Fasci
.
Molti
di
coloro
che
dettero
ingegno
e
fede
per
realizzare
i
voti
del
primo
raduno
non
sono
più
.
E
noi
ripensiamo
,
commossi
,
a
'
nostri
morti
.
E
ne
par
di
sentire
ancora
l
'
oratoria
infiammata
del
nostro
migliore
fanciullo
:
Pippo
Corridoni
;
e
ne
par
di
vedere
i
modesti
ed
entusiasti
,
che
su
le
Alpi
dettero
cantando
la
vita
per
un
sogno
di
redenzione
.
E
pensiamo
agli
assenti
:
a
Benito
Mussolini
,
ch
'
è
là
su
,
in
trincea
a
compiere
tutti
i
sacrifici
,
com
'
è
suo
costume
;
anelante
di
spingersi
impetuosamente
all
'
assalto
con
gli
altri
bersaglieri
d
'
Italia
.
E
ne
domandiamo
:
è
proprio
vero
che
i
nostri
migliori
impieghino
le
energie
loro
meglio
contro
il
nemico
esterno
che
se
fossero
rimasti
a
combattere
contro
il
nemico
interno
insidioso
e
vile
?
Ché
gl
'
interventisti
si
son
visti
in
questa
malagevole
situazione
:
vollero
la
guerra
contro
tutti
i
pigmei
della
neutralità
ad
ogni
costo
.
Partirono
quasi
tutti
per
la
fronte
,
ma
,
intanto
,
lasciarono
che
incontrastata
si
svolgesse
l
'
azione
che
non
potendo
più
evitare
il
fatto
tendeva
a
sabotarlo
.
E
come
ieri
si
parlava
di
neutralità
ad
ogni
costo
,
oggi
si
parla
di
pace
ad
ogni
costo
:
anche
a
prezzo
di
vergogna
,
a
costo
di
rendere
inutili
i
sacrifici
sinora
compiuti
!
Ma
il
Congresso
d
'
oggi
prova
come
i
Fasci
non
sieno
morti
.
La
propaganda
sabotatrice
troverà
,
dunque
,
un
antidoto
salutifero
.
C
'
è
ancora
gente
decisa
come
noi
a
difendere
i
soldati
dagli
attacchi
alle
spalle
.
Ed
il
compito
sarà
assolto
con
fede
e
con
rinnovata
energia
.
Molti
e
gravi
problemi
incombono
su
l
'
Italia
e
l
'
Europa
.
I
fascisti
,
come
contribuirono
a
spingere
il
paese
nostro
per
la
via
che
gli
additavano
il
dovere
,
l
'
onore
e
anche
l
'
interesse
,
devono
contribuire
validamente
a
vigilare
,
su
l
'
alto
e
sul
basso
,
perché
i
sacrifici
compiuti
finora
non
sieno
frustrati
.
È
stato
detto
giustamente
che
la
guerra
non
si
combatte
solo
alla
fronte
.
Abbiamo
ancora
il
paese
gravido
di
referendari
variamente
camuffati
;
abbiamo
un
socialismo
ufficiale
,
che
nulla
trascura
per
tener
fede
al
verbo
zimmerwaldista
:
un
verbo
teutonico
;
abbiamo
un
clericalismo
che
maschera
cautamente
la
sua
tedescofilia
sotto
un
velo
di
patriottismo
,
che
non
giunge
fino
a
rinunziare
ad
ogni
pazzesca
velleità
temporalistica
;
abbiamo
una
parte
della
borghesia
,
che
non
sa
scordare
i
vecchi
amori
teutonici
;
vi
son
parecchi
così
detti
intellettuali
,
che
spasimano
anche
oggi
per
i
professori
di
Germania
;
siamo
deliziati
da
un
parlamento
composto
in
parte
cospicua
di
gente
senza
fede
e
sfornita
della
più
elementare
onestà
morale
.
A
tutte
codeste
insidie
devono
vigilare
i
fascisti
.
E
se
il
congresso
ordinerà
un
lavoro
organico
perché
la
nostra
guerra
non
venga
rovinata
da
coloro
che
l
'
insidiano
,
avrà
raggiunto
il
suo
scopo
.
Nuova
sementa
per
i
campi
della
coscienza
italiana
;
nuova
sementa
che
si
sparge
in
buon
terreno
e
non
invano
.
A
'
congressisti
il
nostro
saluto
e
l
'
augurio
di
risoluzioni
energiche
e
feconde
!
StampaPeriodica ,
Il
Segretario
del
Partito
Fascista
ha
diramato
di
recente
alle
Federazioni
provinciali
una
circolare
nella
quale
è
detto
tra
l
'
altro
:
"
Ho
notato
con
disappunto
il
fiorire
di
inni
,
canzoni
e
marce
fascisti
destinati
ai
Balilla
,
alle
Avanguardie
,
ai
fascisti
,
a
tutte
le
organizzazioni
del
Regime
.
"
Valore
artistico
:
nullo
assolutamente
.
"
Ricordo
che
gli
inni
approvati
ufficialmente
dal
Partito
e
composti
dal
maestro
Giuseppe
Blanc
,
autore
di
'
Giovinezza
'
e
interprete
dell
'
anima
rivoluzionaria
delle
Camicie
Nere
,
sono
i
seguenti
:
'
Giovinezza
,
'
l
'
inno
dei
Balilla
,
la
marcia
delle
Legioni
,
l
'
inno
degli
studenti
universitari
,
delle
Piccole
italiane
,
e
l
'
inno
delle
Giovani
italiane
del
maestro
Pettinato
.
"
Invito
a
comunicare
a
tutte
le
organizzazioni
dipendenti
che
nessun
'
altra
composizione
può
essere
autorizzata
,
come
neanche
ne
è
permessa
l
'
esecuzione
in
cerimonie
ufficiali
e
di
Partito
.
"
La
disposizione
del
Segretario
del
Partito
non
soltanto
viene
a
dare
un
carattere
di
maggiore
serietà
alle
cerimonie
fasciste
nelle
quali
,
alle
volte
,
specialmente
in
provincia
,
troppi
inni
e
poesiole
avevano
addirittura
un
carattere
di
parodia
,
che
spesso
era
mancanza
di
rispetto
bella
e
buona
verso
le
nostre
gerarchie
e
verso
il
Duce
,
ma
colpisce
anche
delle
speculazioni
assolutamente
indecorose
.
"
Non
sempre
l
'
inno
dedicato
al
Duce
o
una
musica
per
Balilla
erano
dei
semplici
e
puri
atti
di
omaggio
al
Regime
,
anche
se
compiuti
con
soverchia
ingenuità
artistica
:
spesso
,
in
nome
del
Fascismo
,
purtroppo
se
ne
tentava
la
diffusione
in
contanti
e
non
tutte
le
volte
le
autorità
riuscivano
a
colpire
.
"
Così
è
stato
messo
un
punto
fermo
.
Il
Fascismo
ne
guadagna
in
dignità
.
Non
parliamo
poi
di
quanto
ci
guadagna
l
'arte."
StampaPeriodica ,
Ci
sono
avvenimenti
nella
storia
che
interessano
e
interesseranno
sempre
gli
uomini
:
sono
le
guerre
e
le
rivoluzioni
,
compresevi
quelle
rivoluzioni
a
rovescio
che
si
chiamano
restaurazioni
.
Se
ancora
questo
vecchio
mondo
ha
una
storia
così
giovane
e
attraente
,
che
non
chiede
che
di
esser
raccontata
per
aver
tutti
gli
uomini
attenti
e
sospesi
,
col
cervello
in
fiamme
e
il
cuore
in
tumulto
,
lo
si
deve
a
quegli
scempi
di
sangue
che
si
chiamano
guerre
,
e
a
quegli
scoppi
di
passione
che
si
chiamano
rivoluzioni
...
Nelle
comuni
guerre
e
rivoluzioni
ci
deve
essere
dunque
un
significato
che
trapassa
il
fatto
contingente
e
storico
,
ci
deve
essere
in
codeste
occasionali
vicende
il
carattere
di
una
vicenda
d
'
ordine
universale
e
divina
.
Ecco
perché
invano
si
è
adoperato
un
pacifismo
melenso
,
ecco
perché
invano
si
adoprerà
un
occultamento
pietoso
.
L
'
uomo
è
incantato
dalla
guerra
,
avvinto
dalla
guerra
,
davanti
alla
guerra
non
vuol
essere
bendato
come
un
vile
,
né
vuole
essere
confortato
come
un
debole
.
Egli
è
disposto
soltanto
a
un
pacifismo
che
sia
più
bellico
della
guerra
stessa
.
Non
vuole
essere
bendato
,
sia
pure
da
tende
candide
di
pacifisti
in
buona
fede
;
la
tenda
bianca
non
gli
fa
meno
buio
di
quella
rossa
.
E
se
egli
s
'
ostina
a
fissare
la
guerra
,
vuol
dire
che
oltre
al
macello
che
gli
riscalda
il
sangue
infetto
,
oltre
allo
spettacolo
della
violenza
che
gli
esalta
la
mente
vagellante
,
oltre
a
tutto
il
male
di
cui
egli
è
capace
,
intravede
qualcosa
che
non
è
male
,
e
che
veramente
potrebbe
essere
grande
,
nobile
e
sublime
.
La
guerra
infatti
gli
diventa
l
'
immagine
più
efficace
e
più
dritta
di
quella
che
è
oramai
la
sua
vita
.
Espressione
di
quella
più
larga
e
perenne
guerra
combattuta
per
il
bene
contro
il
male
su
cui
è
impostata
la
vita
umana
da
centinaia
di
secoli
e
per
chi
sa
quanti
secoli
ancora
.
Si
capisce
allora
come
l
'
uomo
non
abbia
mai
voluto
credere
alla
guerra
come
a
cosa
ignobile
,
si
capisce
com
'
egli
non
abbia
mai
potuto
condannarla
in
nome
della
pace
.
Parlare
di
pace
all
'
uomo
,
nelle
condizioni
in
cui
è
,
significa
non
capir
nulla
della
sua
vita
ch
'
è
tutta
nella
guerra
.
Significa
alterare
e
falsare
completamente
tutta
la
sua
storia
,
significa
mutargli
con
una
permuta
arbitraria
e
sacrilega
i
caratteri
umani
in
quelli
angelici
.
L
'
importante
sta
nell
'
impostargli
la
vita
secondo
i
criteri
santi
di
questa
guerra
...
StampaPeriodica ,
Ciascuno
di
voi
,
che
abbia
qualche
dimestichezza
co
giornali
(
ed
oggi
chi
non
l
ha
?
)
non
appena
avrà
letto
il
titolo
posto
a
capo
di
questa
pagina
:
Oh
!
certamente
esclamerà
,
oh
!
Il
Veridico
è
risorto
.
Poverino
!
ebbe
appena
pochi
mesi
di
vita
e
fu
morto
dalle
persecuzioni
del
fisco
.
Dopo
essere
stato
nel
sepolcro
più
lunga
stagione
che
non
visse
,
egli
è
risorto
...
Adagio
,
miei
cari
lettori
,
non
vi
pigliate
equivoco
.
L
è
vero
,
che
in
fatto
di
giornalismo
non
sarebbero
insoliti
cotesti
miracoli
di
risurrezione
,
di
metamorfosi
ed
anche
di
metempsicosi
.
Ma
il
caso
nostro
non
è
siffatto
.
Il
Veridico
di
buona
memoria
,
che
voi
conoscete
,
era
nativo
,
se
vi
ricorda
,
di
Livorno
.
Pur
troppo
!
il
povero
diavolo
ebbe
corta
vita
,
che
di
lui
si
poté
dire
:
de
utero
translatus
ad
tumulum
.
E
sapete
qual
fu
il
suo
malanno
o
piuttosto
la
cagione
di
tutt
i
suoi
malanni
?
...
Fu
appunto
il
nome
ch
ei
si
tolse
,
di
Veridico
.
La
scelta
del
nome
non
è
faccenda
da
pigliare
a
gabbo
:
lo
possono
attestare
i
nostri
babbi
e
le
nostre
mamme
,
che
prima
d
imporlo
a
loro
bimbi
,
tanto
vi
pensano
e
vi
ripensano
;
perciocché
nel
nome
sta
l
augurio
o
,
come
direbbono
gli
astrologi
,
l
oroscopo
di
tutta
la
vita
avvenire
del
neonato
.
Ora
il
nome
scelto
per
sé
dal
giornale
livornese
fu
,
per
così
dire
,
la
cattiva
stella
,
che
lo
fe
nascere
tisicuzzo
,
lo
fece
vivere
sempre
malaticcio
,
finalmente
lo
trasse
a
morire
assassinato
;
e
perché
?
perché
il
suo
nome
non
era
del
paese
.
Chi
non
sa
,
che
ogni
paese
ha
il
vezzo
de
suoi
nomi
,
cioè
l
innata
simpatia
per
alcuni
,
e
l
innata
antipatia
per
altri
?
Ed
un
paese
signoreggiato
dalla
rivoluzione
si
potea
sperare
,
che
avesse
simpatia
e
non
piuttosto
un
odio
implacabile
col
nome
della
verità
?
La
verità
in
certi
luoghi
e
in
certi
tempi
,
è
troppo
,
se
può
comparire
velata
o
penetrarvi
di
soppiatto
;
ma
introdurla
a
visiera
alzata
e
col
proprio
nome
è
impresa
spesso
disperata
sempre
dannosa
.
Ecco
la
cagione
per
cui
Il
Veridico
di
Livorno
si
morì
tosto
come
fu
nato
a
guisa
di
una
pianta
in
clima
non
suo
.
Tanto
ciò
è
vero
,
che
quando
lo
spirito
dell
estinto
giornale
passò
ad
informare
un
altro
giornale
col
nome
d
Ingenuo
,
esso
poté
vivere
,
come
tuttora
vive
,
alla
meglio
.
Non
è
così
(
la
Dio
mercè
)
non
è
così
per
il
nostro
Veridico
.
Esso
nasce
qui
in
Roma
,
qui
in
Roma
è
destinato
a
vivere
;
ed
in
Roma
non
vi
è
nome
più
patriottico
di
questo
,
perché
Roma
è
la
sede
propria
ed
immancabile
della
verità
.
Al
contrario
gli
altri
nomi
,
che
altrove
sono
in
voga
,
imbellettati
di
patriottismo
,
di
nazionalità
,
di
patria
,
d
Italia
e
di
che
so
io
...
sono
merce
che
in
Roma
si
tiene
a
vile
,
perché
qui
se
ne
conosce
l
orpello
e
la
falsità
.
Il
sin
qui
detto
,
o
lettori
,
non
solo
basterebbe
per
farvi
distinguere
il
Veridico
romano
dal
Veridico
livornese
,
ma
forse
anche
a
manifestarvi
il
carattere
e
lo
scopo
del
nostro
foglietto
.
Esso
non
intende
ad
altro
che
a
dire
un
po
di
verità
,
e
di
verità
romane
,
e
dirle
principalmente
a
Romani
,
e
dirle
anche
alla
romana
.
Mi
spiegherò
un
tantino
meglio
sopra
ciascuno
di
questi
capi
.
Le
verità
che
noi
promettiamo
di
dire
,
si
appellano
romane
in
quel
medesimo
senso
,
per
cui
si
appella
romana
la
vera
Chiesa
,
romana
la
vera
religione
.
Dunque
,
dirà
qualcuno
di
voi
o
lettori
,
il
vostro
foglio
ci
darà
un
poco
di
catechismo
romano
?
Io
per
verità
non
temerei
di
accettare
cotesta
espressione
,
come
quella
che
non
snatura
anzi
esprime
il
vero
e
più
nobile
carattere
del
giornalismo
.
Difatto
se
il
giornalismo
,
come
si
dice
,
è
la
piccola
moneta
de
libri
,
qual
libro
,
io
domando
,
è
più
necessario
,
più
utile
,
più
degno
di
essere
trasformato
in
piccola
moneta
del
catechismo
,
del
gran
libro
dell
umanità
?
qual
verità
quivi
non
si
contiene
eminentemente
?
o
qual
verità
quindi
non
si
deduce
logicamente
?
Ma
le
materie
,
di
che
oggi
trattano
principalmente
i
giornali
,
sono
le
materie
politiche
.
E
che
?
stimate
voi
che
le
quistioni
politiche
sieno
estranee
al
catechismo
?
Eppure
non
è
così
;
il
caporione
della
politica
più
satanica
e
più
sfacciatamente
nemica
del
catechismo
e
del
decalogo
,
si
meravigliava
,
che
in
fondo
ad
ogni
quistione
politica
si
trovasse
la
teologia
.
Ed
un
altro
più
saggio
di
lui
gli
rispondeva
,
che
di
ciò
non
era
da
meravigliarsene
né
punto
né
poco
,
perché
in
fondo
ad
ogni
quistione
si
trova
la
scienza
di
Dio
,
come
in
fondo
ad
ogni
cosa
si
trova
ultimamente
Iddio
stesso
.
E
oggi
piucché
mai
cotesta
verità
si
tocca
con
mani
.
Difatto
tutta
la
matassa
delle
quistioni
politiche
,
che
oggi
confondono
e
travagliano
il
mondo
,
sapete
a
che
ultimamente
si
riduce
?
alla
quistione
romana
cioè
ad
una
quistione
religiosa
.
Questa
quistione
è
il
bandolo
di
tutta
la
matassa
,
e
se
non
si
pigliano
le
mosse
da
questa
,
la
matassa
non
può
che
peggio
arruffarsi
.
Il
nostro
Veridico
adunque
tratterà
pure
di
politica
,
come
esigono
i
tempi
,
ma
sempre
da
veridico
cioè
da
romano
.
E
voi
sperimenterete
col
fatto
,
che
la
politica
romana
,
cioè
della
verità
e
del
Vangelo
,
non
è
già
quella
scienza
difficile
ed
arcana
dei
Gabinetti
,
non
quella
ciarliera
de
Parlamenti
,
ma
facile
come
la
verità
,
semplice
come
il
Vangelo
.
In
secondo
luogo
abbiamo
detto
,
che
il
nostro
foglietto
s
indirizza
a
Romani
,
e
specialmente
a
voi
,
o
buoni
popolani
di
Roma
,
i
quali
e
pel
numero
e
per
l
indole
meritate
sopra
tutte
le
altre
classi
il
nome
di
popolo
romano
.
Voi
siete
in
tutt
i
momenti
e
in
tutti
luoghi
,
a
mattina
,
a
sera
,
alla
bottega
,
al
caffé
,
all
osterie
,
assordati
da
discorsi
di
politica
.
E
non
solo
vi
empiono
la
testa
di
chiacchiere
e
di
menzogne
,
di
speranze
e
di
paure
,
ma
,
ch
è
peggio
,
v
instillano
nel
cuore
e
nella
mente
certo
veleno
,
che
voi
assorbite
senz
avvedervene
.
Eglino
sono
maestri
d
iniquità
,
che
vengono
pagati
da
una
mano
segreta
appunto
per
esercitare
questa
missione
di
corrompere
le
povere
plebi
.
Noi
dunque
concittadini
vostri
,
a
cui
duole
del
vostro
danno
,
noi
pensiamo
di
stampare
un
foglietto
periodico
appositamente
per
voi
,
non
tanto
per
farvi
conoscere
il
vero
stato
delle
cose
,
quanto
per
premunirvi
contro
le
false
dottrine
de
demagoghi
.
In
ultimo
abbiamo
promesso
di
esser
Romani
,
anche
nella
maniera
di
dirvi
la
verità
.
E
qual
è
cotesta
maniera
?
Chi
dice
,
che
il
carattere
del
conversare
romano
è
una
nobile
serietà
;
chi
dice
,
un
acuto
e
giudizioso
motteggiare
.
Io
credo
che
sia
l
una
e
l
altro
,
non
come
due
qualità
opposte
e
divise
,
ma
come
provenienti
dalla
stessa
indole
e
saggiamente
contemperate
insieme
:
il
popolo
della
filosofia
stoica
fu
il
popolo
della
satira
.
Epperò
noi
useremo
l
una
e
l
altra
forma
,
perché
entrambe
si
adattano
utilmente
alla
manifestazione
della
verità
.
Il
nostro
Veridico
adunque
non
avrà
due
facce
come
il
Giano
degli
antichi
,
perché
l
esser
bifronte
è
carattere
della
menzogna
,
ma
prenderà
opportunamente
or
l
una
or
l
altra
fisonomia
,
or
grave
or
faceta
,
or
del
filosofo
Uticense
or
del
satirico
Venosino
.
Così
daremo
alla
vostra
curiosità
un
pascolo
non
solamente
sano
ma
ancor
piacevole
,
come
una
vivanda
contemperata
di
due
sapori
.
E
tutto
questo
,
o
Romani
,
per
un
baiocco
,
né
più
spesso
che
una
volta
la
settimana
.
Perciocché
Il
Veridico
conosce
fra
le
altre
anche
queste
due
verità
,
cioè
che
voi
non
avete
né
molto
tempo
né
molti
quattrini
da
spendere
a
giornali
.
Anzi
egli
stesso
si
studierà
di
raccomandarvi
insieme
con
le
altre
cose
buone
la
doppia
economia
del
tempo
e
del
denaro
.
Romani
,
Il
Veridico
non
chiede
da
voi
né
stima
,
né
fama
,
né
lucro
di
sorta
,
ma
solo
che
abbiate
fede
al
suo
nome
.
Ed
appunto
con
ciò
vi
offre
due
valevoli
garanzie
della
verità
del
suo
nome
,
cioè
il
disinteresse
e
l
umiltà
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
l
'
art
.
1
,
n
.
3
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
numero
100;
Visto
l
'
art
.
11
del
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
corporazioni
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
È
approvato
l
'
annesso
statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
istituito
col
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
.
Detto
statuto
,
composto
di
n
.
26
articoli
,
sarà
d
'
ordine
Nostro
firmato
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
nel
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
27
marzo
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
,
Solmi
,
Lantini