StampaQuotidiana ,
La
cronaca
ha
narrato
di
due
casi
,
che
trovano
poi
riscontro
in
un
film
che
si
proietta
in
tutte
le
città
:
una
persona
scomparsa
,
ritenuta
morta
;
in
uno
dei
due
casi
,
quello
di
un
disperso
in
guerra
,
la
moglie
non
passa
ad
altre
nozze
,
alleva
i
figli
oggi
adulti
;
nell
'
altro
,
invece
,
il
superstite
si
riforma
una
famiglia
.
Dopo
oltre
vent
'
anni
si
apprende
,
da
una
richiesta
di
documenti
che
lo
scomparso
rivolge
al
suo
Comune
di
nascita
,
ch
'
egli
è
vivo
;
non
ha
mosso
alcun
passo
per
ritrovare
la
famiglia
di
un
giorno
,
anzi
sembra
che
voglia
assumere
un
'
altra
cittadinanza
,
e
che
proprio
per
questo
abbia
fatto
quella
richiesta
.
La
moglie
che
non
si
è
risposata
dev
'
essere
un
'
ottima
donna
,
e
non
conta
di
dare
alcuna
molestia
al
marito
scomparso
.
Ma
allorché
quella
che
si
riteneva
vedova
ha
contratto
un
nuovo
matrimonio
,
che
segue
?
L
'
art.
68
del
Codice
civile
è
chiaro
:
il
nuovo
matrimonio
è
nullo
.
Dopo
la
prima
guerra
mondiale
un
decreto
15
agosto
1919
aveva
stabilito
per
gli
scomparsi
in
guerra
che
,
ove
lo
scomparso
ritornasse
,
la
nullità
del
nuovo
matrimonio
contratto
dalla
donna
avrebbe
potuto
essere
dichiarata
solo
ad
istanza
di
uno
dei
tre
interessati
:
il
reduce
,
il
nuovo
marito
,
la
donna
:
disposizione
molto
equa
,
forse
ispirata
al
ricordo
di
Il
fu
Mattia
Pascal
di
Pirandello
,
dove
il
protagonista
,
che
aveva
fatto
credere
nel
proprio
suicidio
,
non
intende
dare
alcuna
molestia
alla
famigliola
felice
che
la
moglie
ha
riformato
.
Non
è
che
uno
dei
casi
cui
occorrerebbe
provvedere
col
ritorno
alla
norma
del
'19
,
in
una
riforma
del
diritto
di
famiglia
.
Riforma
che
avevo
sperato
andasse
avanti
rapidamente
con
il
ritorno
al
ministero
della
Giustizia
dell
'
on.
Reale
:
egli
già
aveva
presentato
,
allorché
era
stato
titolare
di
quel
dicastero
,
un
progetto
che
consentiva
tra
l
'
altro
al
coniuge
separato
non
per
propria
colpa
il
riconoscimento
dei
figli
adulterini
.
Mi
dicono
che
non
si
è
dismessa
l
'
idea
d
'
una
riforma
del
diritto
di
famiglia
,
tutt
'
altro
;
solo
che
l
'
afflusso
di
buone
volontà
forma
ingorgo
;
quanto
a
dire
che
ci
sono
più
progetti
e
che
nell
'
intento
di
fonderli
ci
si
è
arrestati
.
Ancora
una
volta
vale
che
il
meglio
è
nemico
del
bene
.
Vada
o
no
in
porto
il
disegno
di
legge
sul
divorzio
,
mi
sembra
necessaria
questa
riforma
del
diritto
di
famiglia
:
che
,
va
da
sé
,
non
sarà
una
panacea
,
in
quanto
ci
si
muove
su
un
terreno
in
cui
il
legislatore
poco
può
,
non
essendogli
dato
né
mutare
il
costume
,
fare
sorgere
il
senso
di
riprovazione
sociale
dove
sarebbe
bene
sorgesse
,
né
vivificare
le
coscienze
,
dare
il
senso
dei
doveri
che
nascono
con
il
matrimonio
e
con
la
paternità
,
senso
che
costituisce
il
cemento
insostituibile
delle
sane
famiglie
.
Ho
accennato
alla
norma
sul
matrimonio
dei
presunti
morti
,
cui
parificherei
gli
assenti
da
lungo
tempo
.
In
materia
matrimoniale
occorrerebbe
poi
provvedere
ai
casi
di
nullità
e
ritornare
al
primitivo
progetto
della
Commissione
per
la
riforma
dei
Codici
,
di
circa
quarant
'
anni
or
sono
,
nell
'
allargare
le
ipotesi
di
nullità
per
errore
(
che
la
giurisprudenza
ha
praticamente
eliminato
)
.
Converrebbe
altresì
correggere
l
'
assurdo
insegnamento
della
Cassazione
per
cui
la
nullità
per
impotenza
si
prescrive
in
dieci
anni
,
con
una
prescrizione
che
può
essere
opposta
dal
Pubblico
Ministero
contro
i
due
coniugi
concordi
nel
volere
la
nullità
,
ed
accettare
l
'
insegnamento
tradizionale
,
che
trattasi
di
nullità
imprescrittibile
;
ed
,
ancora
,
mutuare
dal
diritto
canonico
lo
scioglimento
del
matrimonio
non
consumato
.
Sono
,
queste
,
riforme
in
cui
credo
che
tutti
consentirebbero
.
Non
in
altre
,
che
mi
parrebbero
ben
più
essenziali
.
In
un
libro
antidivorzista
di
un
professore
cattolico
c
'
è
questa
battuta
:
si
parla
del
divorzio
e
tra
gli
interlocutori
c
'
è
un
'
alta
personalità
della
finanza
,
che
dice
:
«
Dato
il
numero
delle
unioni
irregolari
,
occorre
ammettere
il
divorzio
per
sanare
la
situazione
»
;
al
che
un
interlocutore
obietta
:
«
Pensa
che
se
fosse
in
circolazione
un
ingente
numero
di
banconote
false
,
sarebbe
perciò
il
caso
di
riconoscerle
per
buone
?
»
.
E
la
personalità
si
dichiara
battuta
.
Non
so
se
,
quando
il
numero
di
banconote
fosse
tale
che
il
rifiutarle
potesse
produrre
una
serie
di
fallimenti
(
penso
alle
sterline
perfette
che
pare
la
Germania
avesse
allestito
durante
la
seconda
guerra
)
,
non
si
finirebbe
anche
di
accettarle
,
considerando
la
loro
emissione
alla
pari
di
un
cataclisma
;
ma
sono
certo
che
comunque
si
avviserebbe
subito
a
stampare
altre
banconote
,
diverse
,
che
fosse
più
arduo
falsificare
.
Mentre
né
il
legislatore
civile
,
né
quello
canonico
mi
consta
pensino
di
modificare
la
legislazione
matrimoniale
,
là
dove
l
'
esperienza
ha
mostrato
che
si
hanno
matrimoni
dall
'
esito
disastroso
:
matrimoni
di
riparazione
(
dopo
ratti
,
violenti
o
consensuali
)
volti
a
fare
estinguere
processi
penali
in
corso
.
Se
non
si
abbandona
l
'
idea
arcaica
che
il
matrimonio
sana
tutto
,
rende
l
'
onore
,
elimina
il
peccato
;
se
il
legislatore
non
mostra
di
disconoscere
questa
idea
,
continueranno
ad
aversi
molti
matrimoni
condannati
in
partenza
.
E
farei
appello
anche
al
legislatore
canonico
.
So
di
parroci
che
malvolentieri
accedono
a
battezzare
bambini
di
famiglie
notoriamente
atee
,
che
faranno
crescere
i
figli
senza
fede
religiosa
e
chiedono
il
battesimo
solo
per
contentare
qualche
vecchio
parente
,
o
,
peggio
,
per
un
'
occasione
di
festa
;
e
quei
parroci
sono
a
posto
sul
terreno
teologico
;
anche
per
la
milizia
cristiana
,
meglio
un
estraneo
che
un
disertore
.
Del
pari
,
anche
dal
punto
di
vista
religioso
,
minor
male
il
concubinato
tra
due
persone
sciolte
da
vincoli
,
che
una
serie
di
legami
adulterini
.
Fuori
del
terreno
matrimoniale
,
occorre
essere
sinceri
e
accettare
o
respingere
quel
che
tanto
spesso
si
afferma
,
che
i
figli
non
debbono
scontare
i
peccati
dei
genitori
(
per
quanto
è
dato
agli
uomini
l
'
evitarlo
)
.
Occorre
cioè
ammettere
la
riconoscibilità
,
da
parte
del
padre
e
della
madre
,
del
figlio
adulterino
,
ed
anche
la
possibilità
per
questo
di
ottenere
l
'
accertamento
giudiziale
di
tale
paternità
o
maternità
,
con
conseguente
acquisto
dei
diritti
propri
ai
figli
naturali
oggi
riconoscibili
.
Riconoscimento
:
che
è
cosa
diversa
dall
'
accoglimento
nella
casa
coniugale
del
genitore
sposato
,
che
non
può
essere
imposto
,
anche
se
sia
augurabile
che
la
generosità
del
coniuge
offeso
da
quella
nascita
lo
consenta
.
Auguriamoci
che
i
vari
legislatori
di
buona
volontà
riescano
a
mettersi
d
'
accordo
(
o
,
meglio
,
a
ritirare
i
loro
molteplici
progetti
,
per
lasciarne
in
vita
uno
solo
)
e
che
almeno
queste
riforme
siano
varate
:
sarebbe
un
punto
a
favore
di
una
legislatura
che
fin
qui
non
mostra
di
dover
passare
alla
storia
come
una
delle
più
felici
.