ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
il
R
decreto
11
novembre
1923
,
n
.
2395
,
sull
'
ordinamento
gerarchico
delle
Amministrazioni
dello
Stato
,
e
le
sue
successive
modificazioni
ed
integrazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
7
giugno
1937
,
n
.
1128
,
sulla
istituzione
della
dipendenza
del
Ministero
dell
'
interno
,
dell
'
Ufficio
centrale
demografico
;
Visto
l
'
art
.
1
,
n
.
3
,
della
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
DUCE
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
col
ministro
Segretario
di
stato
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
L
'
Ufficio
centrale
demografico
,
istituito
col
R
.
decreto
7
giugno
1937
,
n
.
1128
,
è
trasformato
in
"
Direzione
generale
per
la
demografia
e
la
razza
"
,
costituente
una
delle
ripartizioni
organiche
del
Ministero
dell
'
interno
.
Alla
direzione
generale
predetta
è
preposto
un
prefetto
,
scelti
fra
quelli
a
disposizione
del
Ministero
dell
'
interno
,
a
termini
dell
'
art
.
102
del
R
.
decreto
30
dicembre
1923
,
n
.
2960
.
Art
.
2
.
Alla
direzione
generale
istituita
con
l
'
art
.
1
sono
devolute
tutte
le
attribuzioni
inerenti
allo
studio
ed
all
'
attuazione
dei
provvedimenti
in
materia
demografica
e
di
quelli
attinenti
alla
razza
,
salva
la
competenza
attribuita
dalle
norme
in
vigore
ad
altre
Amministrazioni
Statali
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
5
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100;
Ritenuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
provvedere
alla
costituzione
di
un
organo
consultivo
centrale
,
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
per
le
questioni
che
interessano
la
demografia
e
la
razza
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
DUCE
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
per
l
'
interno
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
È
istituito
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
il
Consiglio
superiore
per
la
demografia
e
la
razza
,
chiamato
a
dare
pareri
sulle
questioni
di
carattere
generale
interessanti
la
demografia
e
la
razza
.
Art
.
2
.
Il
Consiglio
è
presieduto
dal
Ministro
per
l
'
interno
o
,
per
sua
delega
,
dal
Sottosegretario
di
Stato
.
Ne
fanno
parte
:
un
vice
presidente
e
14
membri
scelti
fra
le
persone
particolarmente
versate
nei
problemi
della
demografia
e
della
razza
.
Essi
sono
nominati
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
interno
,
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Fanno
,
inoltre
,
parte
del
Consiglio
:
-
il
presidente
dell
'
Istituto
centrale
di
statistica
;
-
il
direttore
generale
per
la
Demografia
e
la
razza
;
il
direttore
generale
della
Sanità
pubblica
;
-
il
presidente
dell
'
Opera
nazionale
per
la
maternità
ed
infanzia
;
-
il
presidente
dell
'
Unione
fascista
fra
le
famiglie
numerose
;
-
due
rappresentanti
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
designati
dal
Segretario
del
P.N.F.
,
Ministro
Segretario
di
Stato
;
-
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
'
Africa
Italiana
;
-
i
rappresentanti
per
ciascuno
dei
ministeri
per
gli
affari
esteri
,
di
grazia
e
giustizia
,
delle
finanze
,
dell
'
educazione
nazionale
,
delle
corporazioni
e
della
cultura
popolare
,
designati
dalle
rispettive
Amministrazioni
.
Le
funzioni
di
segretario
del
Consiglio
sono
esercitate
dal
direttore
generale
per
la
Demografia
e
la
razza
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Duce
,
Ministro
per
l
'
interno
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
5
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
-
Mussolini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
Fermo
restando
il
disposto
degli
articoli
8
e
26
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
274
,
è
facoltà
del
Ministro
per
l
'
interno
di
dichiarare
,
su
conforme
parere
della
Commissione
di
cui
all
'
art
.
2
,
la
non
appartenenza
alla
razza
ebraica
anche
in
difformità
delle
risultanze
degli
atti
dello
stato
civile
.
Art
.
2
.
La
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
è
nominata
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
ed
è
composta
di
un
magistrato
di
grado
3°
,
presidente
,
di
due
magistrati
di
grado
non
inferiore
al
5°
,
designati
dal
Ministro
per
la
grazia
e
la
giustizia
,
e
di
due
funzionari
del
Ministero
dell
'
interno
di
grado
non
inferiore
al
5°
.
Assiste
in
qualità
di
segretario
un
funzionario
del
Ministero
dell
'
interno
,
di
grado
non
inferiore
all'8°
.
Art
.
3
.
La
Commissione
ha
sede
presso
il
Ministero
dell
'
interno
,
ed
ha
facoltà
di
chiamare
a
deporre
qualsiasi
persona
sia
da
essa
ritenuta
utile
ai
fini
dell
'
istruttoria
;
può
,
inoltre
,
compiere
tutte
le
altre
indagini
del
caso
,
valendosi
,
ove
d
'
uopo
,
anche
dell
'
opera
dei
pubblici
uffici
.
Tutti
i
pubblici
uffici
sono
tenuti
a
corrispondere
alle
richieste
della
Commissione
.
Alle
persone
chiamate
a
deporre
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
366
,
3°
comma
,
del
Codice
Penale
.
Il
parere
della
Commissione
è
motivato
.
Il
parere
e
tutti
gli
altri
atti
della
Commissione
hanno
carattere
segreto
e
di
essi
non
può
essere
rilasciata
copia
a
chicchessia
e
per
nessuna
ragione
.
Art
.
4
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
emette
decreto
non
motivato
,
conforme
al
parere
della
Commissione
.
Il
provvedimento
del
Ministro
è
insindacabile
.
Esso
ha
valore
,
ad
ogni
effetto
giuridico
,
esclusivamente
per
la
dichiarazione
di
razza
;
e
a
tale
fine
è
annotato
in
margine
all
'
atto
di
nascita
della
persona
cui
si
riferisce
.
Art
.
5
.
E
'
riservata
esclusivamente
alla
competenza
del
Ministro
per
l
'
interno
ogni
decisione
in
materia
razziale
,
ai
sensi
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
e
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
13
luglio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
Nel
ruolo
del
personale
dell
'
Amministrazione
civile
del
Ministero
dell
'
interno
è
istituito
un
posto
di
grado
7°
di
gruppo
A
,
con
la
qualifica
di
capo
ufficio
studi
per
i
servizi
della
demografia
e
della
razza
,
da
conferire
,
mediante
concorso
per
titoli
,
a
persona
fornita
di
libera
docenza
in
materie
attinenti
alla
demografia
e
alla
razza
.
Il
titolare
del
posto
anzidetto
potrà
conseguire
la
promozione
ai
gradi
6°
e
5°
,
su
parere
favorevole
del
Consiglio
di
amministrazione
,
dopo
la
permanenza
di
3
e
8
anni
rispettivamente
nei
gradi
7°
e
6°
.
Art
.
2
.
E
'
aumentato
di
due
posti
di
grado
11°
il
ruolo
di
gruppo
A
dell
'
Amministrazione
civile
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
3
.
Nella
prima
attuazione
della
presente
legge
,
il
posto
di
grado
7°
di
cui
all
'
art
.
1
potrà
essere
conferito
dal
Ministro
per
l
'
interno
mediante
scelta
,
su
parere
favorevole
del
consiglio
d
'
amministrazione
dello
stesso
Ministero
,
a
persona
in
possesso
di
del
titolo
di
cui
all
'
articolo
medesimo
,
che
abbia
particolare
competenza
e
rinomanza
in
materia
di
demografia
e
di
razza
.
Con
le
stesse
modalità
di
potrà
provvedere
al
primo
conferimento
dei
posti
di
grado
11°
di
cui
all
'
art
.
2
,
mediante
scelta
fra
persone
di
età
non
superiore
ai
35
anni
e
in
possesso
degli
altri
requisiti
prescritti
per
l
'
ammissione
nel
ruolo
di
gruppo
A
dell
'
Amministrazione
civile
del
Ministero
dell
'
interno
,
che
dimostrino
di
essere
versate
nella
materia
anzidetta
.
Art
.
4
.
Con
decreti
del
Ministro
per
le
finanze
saranno
disposte
le
variazioni
di
bilancio
necessarie
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
13
luglio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100;
Ritenuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
dettare
disposizioni
per
la
difesa
della
razza
nella
scuola
italiana
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
;
Art
.
1
.
All
'
ufficio
di
insegnante
nelle
scuole
statali
o
parastatali
di
qualsiasi
ordine
e
grado
e
nelle
scuole
non
governative
,
ai
cui
studi
sia
riconosciuto
effetto
legale
,
non
potranno
essere
ammesse
persone
di
razza
ebraica
,
anche
se
siano
state
comprese
in
graduatorie
di
concorso
anteriormente
al
presente
decreto
;
nè
potranno
essere
ammesse
all
'
assistentato
universitario
,
nè
al
conseguimento
dell
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Art
.
2
.
Alle
scuole
di
qualsiasi
ordine
e
grado
,
ai
cui
studi
sia
riconosciuto
effetto
legale
,
non
potranno
essere
iscritti
alunni
di
razza
ebraica
.
Art
.
3
.
A
datare
dal
16
ottobre
1938-XVI
tutti
gli
insegnanti
di
razza
ebraica
che
appartengano
ai
ruoli
per
le
scuole
di
cui
al
precedente
art
.
1
,
saranno
sospesi
dal
servizio
;
sono
a
tal
fine
equiparati
al
personale
insegnante
i
presidi
e
direttori
delle
scuole
anzidette
,
gli
aiuti
e
assistenti
universitari
,
il
personale
di
vigilanza
delle
scuole
elementari
.
Analogamente
i
liberi
docenti
di
razza
ebraica
saranno
sospesi
dall
'
esercizio
della
libera
docenza
.
Art
.
4
.
I
membri
di
razza
ebraica
delle
Accademie
,
degli
Istituti
e
delle
Associazioni
di
scienze
,
lettere
ed
arti
,
cesseranno
di
far
parte
delle
dette
istituzioni
a
datare
dal
16
ottobre
1938-XVI
.
Art
.
5
.
In
deroga
al
precedente
art
.
2
potranno
in
via
transitoria
essere
ammessi
a
proseguire
gli
studi
universitari
studenti
di
razza
ebraica
,
già
iscritti
a
istituti
di
istruzione
superiore
nei
passati
anni
accademici
.
Art
.
6
.
Agli
effetti
del
presente
decreto
-
legge
è
considerato
di
razza
ebraica
colui
che
è
nato
da
genitori
entrambi
di
razza
ebraica
,
anche
se
egli
professi
religione
diversa
da
quella
ebraica
.
Art
.
7
.
Il
presente
decreto
-
legge
,
che
entrerà
in
vigore
alla
data
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
5
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Veduto
il
testo
unico
delle
leggi
e
delle
norme
giuridiche
sulla
istruzione
elementare
,
post
-
elementare
e
sulle
opere
di
integrazione
,
approvato
con
il
R
.
decreto
5
febbraio
1928
-
VI
,
n
.
577
,
e
successive
modificazioni
;
Veduto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100;
Riconosciuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
dare
uno
speciale
ordinamento
alla
istruzione
elementare
dei
fanciulli
di
razza
ebraica
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
nostro
Ministro
Sottosegretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
istituite
a
spese
dello
Stato
speciali
sezioni
di
scuola
elementare
nelle
località
in
cui
il
numero
di
essi
non
sia
inferiore
a
dieci
.
I
relativi
insegnanti
potranno
essere
di
razza
ebraica
.
Art
.
2
.
Le
comunità
possono
aprire
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministero
per
l
'
educazione
nazionale
,
scuole
elementari
,
con
effetti
legali
,
per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
.
Per
gli
scrutini
e
per
gli
esami
nelle
dette
scuole
il
Regio
provveditore
agli
studi
nomina
un
commissario
.
Nelle
scuole
elementari
di
cui
ai
comma
precedenti
,
sono
svolti
i
programmi
stabiliti
per
le
scuole
di
Stato
;
salvo
per
ciò
che
concerne
l
'
insegnamento
della
religione
cattolica
.
Art
.
3
.
Nelle
scuole
elementari
per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
adottati
i
libri
di
testo
di
Stati
,
con
opportuni
arrangiamenti
,
approvati
dal
Ministero
dell
'
educazione
nazionale
.
Le
spese
relative
sono
a
carico
delle
comunità
israelitiche
.
Art
.
4
.
Il
presente
decreto
,
che
andrà
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
proponente
,
è
autorizzato
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
23
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
ProsaGiuridica ,
ART
.
1
.
I
beni
immobili
devoluti
e
da
devolversi
alla
cassa
ecclesiastica
in
virtù
della
legge
sarda
29
maggio
855
,
e
dei
decreti
11
dicembre
1860
del
regio
commissario
straordinario
dell
'
Umbria
,
3
gennaio
1861
dell
'
altro
regio
commissario
straordinario
nelle
Marche
,
e
17
febbraio
1861
del
luogotenente
generale
del
re
nelle
provincie
napoletane
,
passano
al
demanio
dello
Stato
a
misura
della
determinazione
della
loro
rendita
colle
norme
stabilite
all
'
articolo
3
.
ART
.
2
.
In
correspettivo
di
questa
cessione
il
governo
inscriverà
in
nome
della
cassa
ecclesiastica
una
rendita
del
cinque
per
cento
sul
Gran
libro
del
debito
pubblico
uguale
alla
rendita
dei
beni
che
passeranno
al
demanio
.
ART
.
3
.
II
ministro
delle
Finanze
,
unitamente
al
ministro
di
Grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
determineranno
questa
rendita
,
udito
il
parere
della
commissione
provinciale
per
l
'
accertamento
del
valore
dei
beni
demaniali
,
colle
norme
dei
contratti
,
dei
registri
regolari
e
dei
catasti
,
e
in
caso
di
mancanza
o
anche
d
'
insufficienza
di
tali
elementi
,
con
perizie
sommarie
di
cui
il
sistema
verrà
fissato
dal
regolamento
.
ART
.
4
.
Fino
a
nuova
legge
rimane
sospesa
l
'
esecuzione
dell
'
alinea
3°
dell
'
art
.
15
dei
due
decreti
dei
regi
commissari
straordinari
delle
Marche
e
dell
'
Umbria
indicati
all
'
articolo
1
,
non
che
dell
'
alinea
3°
dell
'
articolo
23
dell
'
altro
decreto
luogotenenziale
ivi
pure
citato
.
ART
.
5
.
Quelli
degli
edifizi
monastici
che
sono
da
assegnarsi
ai
comuni
delle
provincie
napoletane
,
secondo
l
'
art
.
25
della
legge
del
17
febbraio
1861
.
non
saranno
compresi
nel
passaggio
di
che
all
'
art
.
1
,
e
verranno
dal
governo
assegnati
effettivamente
ai
comuni
.
Le
disposizioni
,
di
cui
nell
'
articolo
25
della
legge
17
febbraio
1861
vigente
nelle
provincie
napoletane
,
sono
estese
a
tutte
le
provincie
del
Regno
,
ove
è
istituita
la
cassa
ecclesiastica
.
ART
.
6
.
Oltreciò
il
governo
del
re
è
autorizzato
ad
alienare
ai
comuni
,
a
trattative
private
,
i
fabbricanti
urbani
posti
nel
loro
rispettiva
territorio
dei
quali
avessero
bisogno
per
uso
proprio
,
e
dei
quali
faran
richiesta
nel
termine
di
sei
mesi
dalla
presa
di
possesso
dei
detti
fabbricati
.
ART
.
7
.
Tutti
gli
altri
beni
immobili
,
eccettuati
quelli
riversibili
,
come
al
l
'
art
.
4
del
decreto
11
dicembre
1860
,
e
3
gennaio
1861
,
e
5
del
decreto
17
febbraio
1861
,
o
quelli
sui
quali
havvi
contestazione
,
fino
a
che
questa
non
sia
risoluta
,
verranno
alienati
colle
stesse
leggi
e
norme
che
regolano
la
vendita
degli
altri
beni
demaniali
.
ART
.
8
.
Gli
oneri
inerenti
ai
beni
,
di
cui
all
'
art
.
1
della
presente
legge
,
s
'
intendono
trasferiti
sulla
rendita
di
cui
all
'
articolo
2
.
ART
.
9
.
Con
un
regolamento
approvato
per
regio
decreto
sarà
provveduto
alla
esecuzione
della
presente
legge
.
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390;
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
23
settembre
1938-XVI
,
n
.
1630;
Veduto
il
testo
unico
delle
leggi
e
delle
norme
giuridiche
sull
'
istruzione
elementare
approvato
con
R
.
decreto
5
febbraio
1928-VI
,
n
.
877
,
e
successive
modificazioni
;
Veduto
il
R
.
decreto
-
legge
3
giugno
1938-XVI
,
n
.
928;
Veduto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n.100;
Riconosciuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
dettare
ulteriori
disposizioni
per
la
difesa
della
razza
nella
Scuola
italiana
e
di
coordinarle
in
unico
testo
con
quelle
sinora
emanate
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
e
Ministro
per
l
'
interno
e
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
A
qualsiasi
ufficio
od
impiego
nelle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
,
pubbliche
e
private
,
frequentate
da
alunni
italiani
,
non
possono
essere
ammesse
persone
di
razza
ebraica
,
anche
se
siano
state
comprese
in
graduatorie
di
concorsi
anteriormente
al
presente
decreto
;
nè
possono
essere
ammesse
al
conseguimento
dell
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Agli
uffici
ed
impieghi
anzidetti
sono
equiparati
quelli
relativi
agli
istituti
di
educazione
,
pubblici
e
privati
,
per
alunni
italiani
,
e
quelli
per
la
vigilanza
nelle
scuole
elementari
.
Art
.
2
.
Delle
Accademie
,
degli
Istituti
e
delle
Associazioni
di
scienze
,
lettere
ed
arti
non
possono
far
parte
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
3
.
Alle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
,
pubbliche
o
private
,
frequentate
da
alunni
italiani
,
non
possono
essere
iscritti
alunni
di
razza
ebraica
.
è
tuttavia
consentita
l
'
iscrizione
degli
alunni
di
razza
ebraica
che
professino
la
religione
cattolica
nelle
scuole
elementari
e
medie
dipendenti
dalle
Autorità
ecclesiastiche
.
Art
.
4
.
Nelle
scuole
d
'
istruzione
media
frequentate
da
alunni
italiani
è
vietata
l
adozione
di
libri
di
testo
di
autori
di
razza
ebraica
.
Il
divieto
si
estende
anche
ai
libri
che
siano
frutto
della
collaborazione
di
più
autori
,
uno
dei
quali
sia
di
razza
ebraica
;
nonché
alle
opere
che
siano
commentate
o
rivedute
da
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
5
.
Per
i
fanciulli
di
razza
ebraica
sono
istituite
,
a
spese
dello
Stato
,
speciali
sezioni
di
scuola
elementare
nelle
località
in
cui
il
numero
di
essi
non
sia
inferiore
a
dieci
.
Le
comunità
israelitiche
possono
aprire
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
,
scuole
elementari
con
effetti
legali
per
fanciulli
di
razza
ebraica
,
e
mantenere
quelle
all
'
uopo
esistenti
.
Per
gli
scrutini
e
per
gli
esami
nelle
dette
scuole
il
Regio
provveditore
agli
studi
nomina
un
commissario
.
Nelle
scuole
elementari
di
cui
al
presente
articolo
il
personale
potrà
essere
di
razza
ebraica
;
i
programmi
di
studio
saranno
quelli
stessi
stabiliti
per
le
scuole
frequentate
da
alunni
italiani
,
eccettuato
l
'
insegnamento
della
religione
cattolica
;
i
libri
di
testo
saranno
quelli
di
Stato
,
con
opportuni
adattamenti
,
approvati
dal
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
,
dovendo
la
spesa
per
tali
adattamenti
gravare
sulle
comunità
israelitiche
.
Art
.
6
.
Scuole
d
'
istruzione
media
per
alunni
di
razza
ebraica
potranno
essere
istituiti
dalle
comunità
israelitiche
o
da
persone
di
razza
ebraica
.
Dovranno
all
'
uopo
osservarsi
le
disposizioni
relative
all
'
istituzione
di
scuole
private
.
Alle
scuole
stesse
potrà
essere
concesso
il
beneficio
del
valore
legale
degli
studi
e
degli
esami
à
sensi
dell'art.15
del
R
.
decreto
-
legge
3
giugno
1938-XVI
n.928
,
quando
abbiano
ottenuto
di
far
parte
in
qualità
di
associate
dell
'
Ente
nazionale
per
l
'
insegnamento
medio
:
in
tal
caso
i
programmi
di
studio
saranno
quelli
stessi
stabiliti
per
le
scuole
corrispondenti
frequentate
da
alunni
italiani
,
eccettuati
gli
insegnamenti
della
religione
e
della
cultura
militare
.
Nelle
scuole
d
'
istruzione
media
di
cui
al
presente
articolo
il
personale
potrà
essere
di
razza
ebraica
e
potranno
essere
adottati
libri
di
testo
di
autori
di
razza
ebraica
.
Art
.
7
.
Per
le
persone
di
razza
ebraica
l
'
abilitazione
a
impartire
l
'
insegnamento
medio
riguarda
esclusivamente
gli
alunni
di
razza
ebraica
.
Art
.
8
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
il
personale
di
razza
ebraica
appartenente
ai
ruoli
per
gli
uffici
e
gli
impieghi
di
cui
al
precedente
art.1
è
dispensato
dal
servizio
,
ed
ammesso
a
far
valere
i
titoli
per
l
'
eventuale
trattamento
di
quiescenza
ai
sensi
delle
disposizioni
generali
per
la
difesa
della
razza
italiana
.
Al
personale
stesso
per
il
periodo
di
sospensione
di
cui
all'art.3
del
R
.
decreto
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390
,
vengono
integralmente
corrisposti
i
normali
emolumenti
spettanti
ai
funzionari
in
servizio
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
i
liberi
docenti
di
razza
ebraica
decadono
dall
'
abilitazione
.
Art
.
9
.
Per
l
'
insegnamento
nelle
scuole
elementari
e
medie
per
alunni
di
razza
ebraica
saranno
preferiti
gl
'
insegnanti
dispensati
dal
servizio
a
cui
dal
Ministro
per
l
'
interno
siano
state
riconosciute
le
benemerenze
individuali
o
familiari
previste
dalle
disposizioni
generali
per
la
difesa
della
razza
italiana
.
Ai
fini
del
presente
articolo
sono
equiparati
al
personale
insegnante
i
presidi
e
direttori
delle
scuole
pubbliche
e
private
e
il
personale
di
vigilanza
nelle
scuole
elementari
.
Art
.
10
.
In
deroga
al
precedente
art
.
3
possono
essere
ammessi
in
via
transitoria
a
proseguire
gli
studi
universitari
studenti
di
razza
ebraica
già
iscritti
nei
passati
anni
accademici
a
Università
o
Istituti
superiori
del
Regno
.
La
stessa
disposizione
si
applica
agli
studenti
iscritti
ai
corsi
superiori
e
di
perfezionamento
per
i
diplomati
nei
Regi
conservatori
,
alle
Regie
accademie
di
belle
arti
e
ai
corsi
della
Regia
accademia
d
'
arte
drammatica
in
Roma
,
per
accedere
ai
quali
occorre
un
titolo
di
studi
medi
di
secondo
grado
o
un
titolo
equipollente
.
Il
presente
articolo
si
applica
anche
agli
studenti
stranieri
,
in
deroga
alle
disposizioni
che
vietano
agli
ebrei
stranieri
di
fissare
stabile
dimora
nel
Regno
.
Art
.
11
.
Per
l
'
anno
accademico
1938-39
la
decorrenza
dei
trasferimenti
e
delle
nuove
nomine
dei
professori
universitari
potrà
essere
protratta
al
1í
gennaio
1939-XVII
.
Le
modificazioni
agli
statuti
delle
Università
e
degl
'
Istituti
d
'
istruzione
superiore
avranno
vigore
per
l
'
anno
accademico
1938-39
,
anche
se
disposte
con
Regi
decreti
di
data
posteriore
al
29
ottobre
1938-XVII
.
Art
.
12
.
I
Regi
decreti
-
legge
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1390
,
e
23
settembre
1938-XVI
,
n.1630
,
sono
abrogati
.
è
altresì
abrogata
la
disposizione
di
cui
all'art.3
del
Regio
decreto
legge
20
giugno
1935-XIII
,
n.1071
.
Art
.
13
.
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
proponente
è
autorizzato
alla
presentazione
del
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
15
novembre
1938
-
XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
Il
contributo
annuo
di
L
.
11.500
spettante
agli
asili
infantili
israelitici
a
norma
dell
'
art
.
11
della
legge
30
luglio
1896
,
n
.
343
,
cessa
con
effetto
dal
1°
luglio
1938-XVI
.
Art
.
2
.
La
presente
legge
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
28
settembre
1940
-
XVIII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
il
R
.
decreto
21
febbraio
1895
,
n
.
70
,
che
approva
il
testo
unico
delle
leggi
sulle
pensioni
civili
e
militari
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
7
giugno
1934-XII
,
n
.
899
,
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
del
Regio
esercito
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
16
giugno
1935-XIII
,
n
.
1026
,
sullo
stato
degli
ufficiali
del
regio
esercito
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
dei
sottufficiali
del
regio
esercito
,
approvato
con
R
.
decreto
15
settembre
1932-X
,
n
.
1514
,
quale
risulta
modificato
dalla
legge
21
giugno
1934-XII
,
n
.
1519
,
recante
tra
l
'
altro
,
modificazioni
alle
disposizioni
vigenti
sullo
stato
e
l
'
avanzamento
dei
sottufficiali
del
Regio
esercito
;
Vista
la
legge
11
marzo
1926-VI
,
n
.
397
,
sullo
stato
degli
ufficiali
della
Regia
marina
e
della
Regia
aeronautica
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
6
giugno
1935-XIII
,
n
.
1404
,
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
marina
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
leggi
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
marina
,
approvato
con
R
.
decreto
1
agosto
1936-XIV
,
n
.
1493
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
riguardanti
l
'
ordinamento
del
Corpo
Reali
Equipaggi
e
lo
stato
giuridico
dei
sottufficiali
della
Regia
marina
,
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
914
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
28
gennaio
1935-XIII
,
n
.
314
,
recante
norme
relative
al
reclutamento
e
all
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
aeronautica
,
convertito
in
legge
con
la
legge
13
giugno
1935-XIII
,
n
.
1297
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
4
aprile
1935-XIII
,
n
.
493
,
concernente
la
istituzione
,
in
via
provvisoria
,
della
posizione
di
congedo
speciale
per
gli
ufficiali
della
Regia
aeronautica
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
3
febbraio
1938-XVI
,
n
.
744
,
recante
norme
sul
reclutamento
ed
avanzamento
dei
sottufficiali
e
militari
di
truppa
,
nonché
sullo
stato
dei
sottufficiali
della
Regia
aeronautica
;
Visto
il
R
.
decreto
14
gennaio
1923-I
,
n
.
31
,
concernente
l
'
istituzione
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Visti
il
R
.
decreto
-
legge
4
agosto
1924-II
,
n
.
1292
,
concernente
l
'
approvazione
del
nuovo
ordinamento
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
il
R
.
decreto
-
legge
14
giugno
1925-III
,
n
.
1174
,
relativo
all
'
istituzione
della
Milizia
ferroviaria
;
e
il
R
.
decreto
-
legge
16
giugno
1925-III
,
n
.
1466
,
relativo
all
'
istituzione
della
Milizia
postale
-
telegrafica
;
convertiti
in
legge
con
la
legge
7
marzo
1926-IV
,
n
.
562;
Visto
il
R
.
decreto
15
luglio
1938-XVI
,
n
.
1282
,
concernente
l
'
approvazione
del
nuovo
statuto
della
"
Sezione
per
assegni
vitalizi
"
dell
'
opera
di
previdenza
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
recante
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV,n
.
100;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
guerra
e
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
interno
,
per
la
marina
e
per
l
'
aeronautica
,
di
concerto
coi
Ministri
Segretari
di
Stato
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Gli
ufficiali
in
servizio
permanente
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
e
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
esclusi
coloro
di
cui
al
successivo
art
.
4
,
sono
dispensati
dal
servizio
ai
sensi
dell
'
art
.
20
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
numero
1728
,
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
Art
.
2
.
Agli
ufficiali
di
cui
al
precedente
art
.
1
-
fatta
eccezione
per
quelli
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
-
che
abbiano
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
vitalizio
di
cui
all
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
è
concessa
,
in
aggiunta
a
tale
trattamento
,
l
'
indennità
di
ausiliaria
corrispondente
al
grado
rivestito
.
La
detta
indennità
è
corrisposta
nella
misura
e
per
la
durata
stabilita
dalle
disposizioni
vigenti
per
gli
ufficiali
collocati
in
ausiliaria
per
età
.
Il
tempo
durante
il
quale
gli
ufficiali
fruiscono
di
tale
indennità
è
considerato
come
trascorso
in
ausiliaria
,
agli
effetti
della
liquidazione
della
pensione
di
cui
al
comma
seguente
.
All
'
atto
della
cessazione
della
indennità
di
ausiliaria
,
e
sempre
quando
l
'
ufficiale
,
per
effetto
del
computo
di
cui
al
precedente
comma
,
abbia
compiuto
oltre
venti
anni
di
servizio
,
si
fa
luogo
a
nuova
liquidazione
di
pensione
.
Art
.
3
.
Gli
ufficiali
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
collocati
in
congedo
assoluto
ai
sensi
del
precedente
art
.
1
e
provenienti
dal
ruolo
del
servizio
permanente
effettivo
possono
essere
ammessi
al
godimento
dell
'
assegno
vitalizio
minimo
previsto
dal
R
.
decreto
15
luglio
1938-XVI
,
n
.
1282
,
qualora
abbiano
prestato
almeno
dieci
anni
di
servizio
permanente
effettivo
.
Qualora
abbiano
prestato
meno
di
dieci
anni
di
servizio
permanente
effettivo
,
beneficiano
dell
'
indennità
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
4
.
Gli
ufficiali
del
regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
nelle
posizioni
di
"
fuori
quadro
"
,
"
congedo
speciale
"
,
"
fuori
organico
"
,
"
aspettativa
per
riduzione
di
quadri
senza
diritto
a
richiamo
in
servizio
"
,
"
congedo
provvisorio
"
e
"
ausiliaria
"
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
cessano
dalle
posizioni
in
cui
si
trovano
e
sono
collocati
in
congedo
assoluto
,
col
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
numero
1728
.
Gli
ufficiali
in
ausiliaria
,
collocati
in
congedo
assoluto
,
conservano
,
in
aggiunta
al
trattamento
di
quiescenza
di
cui
al
precedente
comma
,
l
'
indennità
di
ausiliaria
per
il
periodo
di
tempo
in
cui
ne
avrebbero
ancora
avuto
diritto
,
ai
sensi
delle
disposizioni
in
vigore
.
La
stessa
indennità
è
concessa
agli
ufficiali
collocati
in
congedo
assoluto
dalle
altre
posizioni
previste
nel
presente
articolo
,
i
quali
,
in
base
al
titolo
per
il
quale
cessarono
dal
servizio
,
avrebbero
dovuto
transitare
per
l
'
ausiliaria
,
a
termini
delle
disposizioni
in
vigore
.
Agli
ufficiali
di
cui
ai
due
precedenti
commi
si
applicano
le
disposizioni
dei
tre
capoversi
del
precedente
art
.
2
.
Art
.
5
.
Gli
ufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
inscritti
nei
ruoli
del
complemento
e
della
riserva
,
e
quelli
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
inscritti
nei
ruoli
della
riserva
e
in
congedo
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
cessano
di
far
parte
di
detti
ruoli
e
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
quiescenza
di
cui
essi
eventualmente
fruiscono
o
al
quale
abbiano
diritto
,
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
6
.
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
sono
estese
,
in
quanto
applicabili
,
agli
ufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
riassunti
in
servizio
quali
invalidi
di
guerra
.
Art
.
7
.
Gli
ufficiali
in
congedo
assoluto
appartenenti
alla
razza
ebraica
non
hanno
obblighi
di
servizio
,
ma
conservano
il
grado
e
la
relativa
uniforme
.
L
'
uso
dell
'
uniforme
è
però
subordinato
alla
preventiva
autorizzazione
del
Ministero
competente
o
del
Comando
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
.
Essi
sono
soggetti
alle
disposizioni
riflettenti
il
grado
e
alle
norme
disciplinari
stabilite
dagli
appositi
regolamenti
.
Art
.
8
.
Il
trattamento
economico
previsto
dai
precedenti
articoli
2
,
3
,
4
e
6
e
,
quando
occorra
,
la
relativa
durata
sono
assegnati
con
decreto
Ministeriale
.
Art
.
9
.
I
sottufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
,
del
corpodegli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
pena
,
in
servizio
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
dimessi
dalle
armi
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
Ai
sottufficiali
in
carriera
continuativa
è
concesso
il
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto-legge17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Ai
sottufficiali
richiamati
temporaneamente
alle
armi
,
che
godevano
anteriormente
al
richiamo
di
un
trattamento
di
quiescenza
,
è
conservato
tale
trattamento
salvo
gli
aumenti
ai
quali
possono
avere
diritto
in
base
alle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Ai
sottufficiali
richiamati
,
trattenuti
,
riassunti
,
che
non
godevano
trattamento
di
quiescenza
,
è
concesso
tale
trattamento
qualora
,
per
effetto
dell
'
ulteriore
servizio
prestato
,
ne
abbiano
maturato
il
diritto
,
in
base
alle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
predetto
decreto
.
Art
.
9
.
Ai
sottufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
non
in
carriera
continuativa
,
ma
vincolati
a
ferme
,
è
concessa
l
'
aliquota
del
premio
di
fine
ferma
,
che
sarebbe
loro
spettato
,
calcolata
proporzionalmente
al
numero
dei
mesi
di
effettivo
servizio
prestato
nella
ferma
,
computando
la
frazione
di
mese
come
mese
intero
.
I
sottufficiali
dei
carabinieri
Reali
e
della
Regia
guardia
di
finanza
hanno
obbligo
di
restituire
la
parte
del
premio
di
rafferma
eventualmente
percepito
in
più
dell
'
aliquota
ad
essi
spettante
in
base
al
precedente
comma
.
Ai
sergenti
della
Regia
marina
ammessi
alla
ferma
complementare
a
premio
di
anni
due
è
corrisposto
il
premio
di
lire
2500
di
cui
al
primo
comma
della
lettera
a
)
,
dell
'
art
.
12
del
regio
decreto
-
legge
1
luglio
1938-XVI
,
n
.
1368
,
ridotto
a
norma
di
legge
.
Art
.
11
.
I
sottufficiali
delle
forze
armate
dello
Stato
in
congedo
illimitato
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
quiescenza
di
cui
essi
eventualmente
fruiscono
o
al
quale
abbiano
diritto
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
12
.
Gli
iscritti
alla
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
(
sottufficiali
,
graduati
,
camicie
nere
)
,
di
qualunque
categoria
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
,
beneficiando
,
se
in
servizio
permanente
retribuito
o
in
servizio
continuativo
retribuito
,
dell
'
indennità
prevista
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
13
.
Ai
sottufficiali
delle
forze
armate
dello
Stato
in
congedo
assoluto
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
7
del
presente
decreto
,
qualora
essi
rivestano
un
grado
per
il
quale
è
fatto
obbligo
,
dalle
particolari
norme
riguardanti
le
singole
forze
armate
,
di
conservare
la
divisa
anche
nella
posizione
di
congedo
.
Art
.
14
.
I
graduati
e
militari
di
truppa
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
,
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
di
pena
,
in
servizio
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
dimessi
dalle
armi
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
A
coloro
che
trovansi
in
corso
di
ferma
o
di
rafferma
con
diritto
a
premio
o
gratificazione
è
concessa
l
'
aliquota
del
premio
o
della
gratificazione
che
sarebbe
loro
spettata
,
calcolata
proporzionalmente
ai
mesi
di
effettivo
servizio
prestati
nella
ferma
o
nella
rafferma
,
computando
la
frazione
di
mese
come
mese
intero
.
Il
trattamento
di
cui
al
precedente
comma
è
concesso
ai
graduati
e
militari
di
truppa
della
Regia
aeronautica
vincolati
a
ferma
non
inferiore
a
quattro
anni
,
computato
sulla
base
del
premio
di
fine
ferma
di
cui
all
'
art
.
59
del
R
.
decreto
-
legge
3
febbraio
1938-XVI
,
n
.
744;
a
quelli
in
corso
di
rafferma
è
concessa
una
gratificazione
di
L
.
500
,
ridotta
a
norma
di
legge
.
Ai
graduati
e
militari
di
truppa
musicanti
effettivi
,
maniscalchi
,
addetti
agli
stabilimenti
militari
di
pena
,
agli
istituti
militari
di
correzione
e
di
rieducazione
,
ai
depositi
cavalli
stalloni
,
ai
graduati
e
militari
di
truppa
dei
CC
.
RR
.
,
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
di
pena
,
è
concesso
il
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Alla
indennità
spettante
ai
predetti
graduati
e
militari
di
truppa
,
che
hanno
meno
di
dieci
anni
di
servizio
,
può
essere
sostituita
,
se
più
favorevole
,
l
'
aliquota
dei
premi
o
delle
gratificazioni
di
fine
ferma
o
rafferma
,
che
sarebbe
loro
spettata
in
base
alle
vigenti
disposizioni
,
calcolata
a
norma
del
secondo
comma
del
presente
articolo
.
Art
.
15
.
I
graduati
e
militari
di
truppa
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
e
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
in
congedo
illimitato
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Art
.
16
.
I
provvedimenti
previsti
dagli
articoli
1
,
4
,
5
,
6
,
9
,
11
,
12
,
14
e
15
hanno
effetto
dal
1
gennaio
1939-XVII
.
Art
.
17
.
Quando
l
'
accertamento
dell
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
avvenga
successivamente
al
1
gennaio
1939-XVII
il
provvedimento
di
collocamento
in
congedo
assoluto
è
disposto
,
ai
soli
effetti
giuridici
,
con
decorrenza
dalla
predetta
data
e
la
corresponsione
del
trattamento
di
quiescenza
vitalizio
ha
luogo
dal
giorno
successivo
alla
effettiva
cessazione
del
servizio
.
Art
.
18
.
Il
presente
decreto
le
cui
norme
avranno
vigore
dalla
sua
data
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Duce
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
22
dicembre
1938-XVII
.
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi