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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto il R decreto 11 novembre 1923 , n . 2395 , sull ' ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato , e le sue successive modificazioni ed integrazioni ; Visto il R . decreto 7 giugno 1937 , n . 1128 , sulla istituzione della dipendenza del Ministero dell ' interno , dell ' Ufficio centrale demografico ; Visto l ' art . 1 , n . 3 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del DUCE , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno , di concerto col ministro Segretario di stato per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . L ' Ufficio centrale demografico , istituito col R . decreto 7 giugno 1937 , n . 1128 , è trasformato in " Direzione generale per la demografia e la razza " , costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell ' interno . Alla direzione generale predetta è preposto un prefetto , scelti fra quelli a disposizione del Ministero dell ' interno , a termini dell ' art . 102 del R . decreto 30 dicembre 1923 , n . 2960 . Art . 2 . Alla direzione generale istituita con l ' art . 1 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all ' attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza , salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni Statali . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un organo consultivo centrale , presso il Ministero dell ' interno , per le questioni che interessano la demografia e la razza ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del DUCE , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro per l ' interno ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . È istituito presso il Ministero dell ' interno , il Consiglio superiore per la demografia e la razza , chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza . Art . 2 . Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l ' interno o , per sua delega , dal Sottosegretario di Stato . Ne fanno parte : un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza . Essi sono nominati con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , durano in carica tre anni e possono essere confermati . Fanno , inoltre , parte del Consiglio : - il presidente dell ' Istituto centrale di statistica ; - il direttore generale per la Demografia e la razza ; il direttore generale della Sanità pubblica ; - il presidente dell ' Opera nazionale per la maternità ed infanzia ; - il presidente dell ' Unione fascista fra le famiglie numerose ; - due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista , designati dal Segretario del P.N.F. , Ministro Segretario di Stato ; - due rappresentanti del Ministero dell ' Africa Italiana ; - i rappresentanti per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri , di grazia e giustizia , delle finanze , dell ' educazione nazionale , delle corporazioni e della cultura popolare , designati dalle rispettive Amministrazioni . Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce , Ministro per l ' interno , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele - Mussolini Visto il Guardasigilli : Solmi
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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 274 , è facoltà del Ministro per l ' interno di dichiarare , su conforme parere della Commissione di cui all ' art . 2 , la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile . Art . 2 . La Commissione di cui all ' articolo precedente è nominata dal Ministro per l ' interno , ed è composta di un magistrato di grado 3° , presidente , di due magistrati di grado non inferiore al 5° , designati dal Ministro per la grazia e la giustizia , e di due funzionari del Ministero dell ' interno di grado non inferiore al 5° . Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell ' interno , di grado non inferiore all'8° . Art . 3 . La Commissione ha sede presso il Ministero dell ' interno , ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell ' istruttoria ; può , inoltre , compiere tutte le altre indagini del caso , valendosi , ove d ' uopo , anche dell ' opera dei pubblici uffici . Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione . Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all ' art . 366 , 3° comma , del Codice Penale . Il parere della Commissione è motivato . Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione . Art . 4 . Il Ministro per l ' interno , emette decreto non motivato , conforme al parere della Commissione . Il provvedimento del Ministro è insindacabile . Esso ha valore , ad ogni effetto giuridico , esclusivamente per la dichiarazione di razza ; e a tale fine è annotato in margine all ' atto di nascita della persona cui si riferisce . Art . 5 . E ' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l ' interno ogni decisione in materia razziale , ai sensi del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , e della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 13 luglio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi Visto il Guardasigilli : Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . Nel ruolo del personale dell ' Amministrazione civile del Ministero dell ' interno è istituito un posto di grado 7° di gruppo A , con la qualifica di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza , da conferire , mediante concorso per titoli , a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza . Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi 6° e 5° , su parere favorevole del Consiglio di amministrazione , dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi 7° e 6° . Art . 2 . E ' aumentato di due posti di grado 11° il ruolo di gruppo A dell ' Amministrazione civile del Ministero dell ' interno . Art . 3 . Nella prima attuazione della presente legge , il posto di grado 7° di cui all ' art . 1 potrà essere conferito dal Ministro per l ' interno mediante scelta , su parere favorevole del consiglio d ' amministrazione dello stesso Ministero , a persona in possesso di del titolo di cui all ' articolo medesimo , che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza . Con le stesse modalità di potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado 11° di cui all ' art . 2 , mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l ' ammissione nel ruolo di gruppo A dell ' Amministrazione civile del Ministero dell ' interno , che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta . Art . 4 . Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l ' attuazione della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 13 luglio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi Visto il Guardasigilli : Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo ; Art . 1 . All ' ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative , ai cui studi sia riconosciuto effetto legale , non potranno essere ammesse persone di razza ebraica , anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto ; nè potranno essere ammesse all ' assistentato universitario , nè al conseguimento dell ' abilitazione alla libera docenza . Art . 2 . Alle scuole di qualsiasi ordine e grado , ai cui studi sia riconosciuto effetto legale , non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica . Art . 3 . A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art . 1 , saranno sospesi dal servizio ; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette , gli aiuti e assistenti universitari , il personale di vigilanza delle scuole elementari . Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall ' esercizio della libera docenza . Art . 4 . I membri di razza ebraica delle Accademie , degli Istituti e delle Associazioni di scienze , lettere ed arti , cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI . Art . 5 . In deroga al precedente art . 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica , già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici . Art . 6 . Agli effetti del presente decreto - legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica , anche se egli professi religione diversa da quella ebraica . Art . 7 . Il presente decreto - legge , che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Il Ministro per l ' educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare , post - elementare e sulle opere di integrazione , approvato con il R . decreto 5 febbraio 1928 - VI , n . 577 , e successive modificazioni ; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100; Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del nostro Ministro Sottosegretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci . I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica . Art . 2 . Le comunità possono aprire , con l ' autorizzazione del Ministero per l ' educazione nazionale , scuole elementari , con effetti legali , per i fanciulli di razza ebraica . Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario . Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti , sono svolti i programmi stabiliti per le scuole di Stato ; salvo per ciò che concerne l ' insegnamento della religione cattolica . Art . 3 . Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stati , con opportuni arrangiamenti , approvati dal Ministero dell ' educazione nazionale . Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche . Art . 4 . Il presente decreto , che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente , è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 23 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
ProsaGiuridica ,
ART . 1 . I beni immobili devoluti e da devolversi alla cassa ecclesiastica in virtù della legge sarda 29 maggio 855 , e dei decreti 11 dicembre 1860 del regio commissario straordinario dell ' Umbria , 3 gennaio 1861 dell ' altro regio commissario straordinario nelle Marche , e 17 febbraio 1861 del luogotenente generale del re nelle provincie napoletane , passano al demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all ' articolo 3 . ART . 2 . In correspettivo di questa cessione il governo inscriverà in nome della cassa ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran libro del debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al demanio . ART . 3 . II ministro delle Finanze , unitamente al ministro di Grazia e giustizia e dei culti , determineranno questa rendita , udito il parere della commissione provinciale per l ' accertamento del valore dei beni demaniali , colle norme dei contratti , dei registri regolari e dei catasti , e in caso di mancanza o anche d ' insufficienza di tali elementi , con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato dal regolamento . ART . 4 . Fino a nuova legge rimane sospesa l ' esecuzione dell ' alinea 3° dell ' art . 15 dei due decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell ' Umbria indicati all ' articolo 1 , non che dell ' alinea 3° dell ' articolo 23 dell ' altro decreto luogotenenziale ivi pure citato . ART . 5 . Quelli degli edifizi monastici che sono da assegnarsi ai comuni delle provincie napoletane , secondo l ' art . 25 della legge del 17 febbraio 1861 . non saranno compresi nel passaggio di che all ' art . 1 , e verranno dal governo assegnati effettivamente ai comuni . Le disposizioni , di cui nell ' articolo 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle provincie napoletane , sono estese a tutte le provincie del Regno , ove è istituita la cassa ecclesiastica . ART . 6 . Oltreciò il governo del re è autorizzato ad alienare ai comuni , a trattative private , i fabbricanti urbani posti nel loro rispettiva territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio , e dei quali faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati . ART . 7 . Tutti gli altri beni immobili , eccettuati quelli riversibili , come al l ' art . 4 del decreto 11 dicembre 1860 , e 3 gennaio 1861 , e 5 del decreto 17 febbraio 1861 , o quelli sui quali havvi contestazione , fino a che questa non sia risoluta , verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali . ART . 8 . Gli oneri inerenti ai beni , di cui all ' art . 1 della presente legge , s ' intendono trasferiti sulla rendita di cui all ' articolo 2 . ART . 9 . Con un regolamento approvato per regio decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge .
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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Veduto il R . decreto - legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390; Veduto il R . decreto - legge 23 settembre 1938-XVI , n . 1630; Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull ' istruzione elementare approvato con R . decreto 5 febbraio 1928-VI , n . 877 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto - legge 3 giugno 1938-XVI , n . 928; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n.100; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l ' interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private , frequentate da alunni italiani , non possono essere ammesse persone di razza ebraica , anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto ; nè possono essere ammesse al conseguimento dell ' abilitazione alla libera docenza . Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione , pubblici e privati , per alunni italiani , e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari . Art . 2 . Delle Accademie , degli Istituti e delle Associazioni di scienze , lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica . Art . 3 . Alle scuole di ogni ordine e grado , pubbliche o private , frequentate da alunni italiani , non possono essere iscritti alunni di razza ebraica . è tuttavia consentita l ' iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche . Art . 4 . Nelle scuole d ' istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica . Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori , uno dei quali sia di razza ebraica ; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica . Art . 5 . Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite , a spese dello Stato , speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci . Le comunità israelitiche possono aprire , con l ' autorizzazione del Ministro per l ' educazione nazionale , scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica , e mantenere quelle all ' uopo esistenti . Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario . Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica ; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani , eccettuato l ' insegnamento della religione cattolica ; i libri di testo saranno quelli di Stato , con opportuni adattamenti , approvati dal Ministro per l ' educazione nazionale , dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche . Art . 6 . Scuole d ' istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica . Dovranno all ' uopo osservarsi le disposizioni relative all ' istituzione di scuole private . Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R . decreto - legge 3 giugno 1938-XVI n.928 , quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell ' Ente nazionale per l ' insegnamento medio : in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani , eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare . Nelle scuole d ' istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica . Art . 7 . Per le persone di razza ebraica l ' abilitazione a impartire l ' insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica . Art . 8 . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio , ed ammesso a far valere i titoli per l ' eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana . Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R . decreto legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390 , vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall ' abilitazione . Art . 9 . Per l ' insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl ' insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l ' interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana . Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari . Art . 10 . In deroga al precedente art . 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno . La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori , alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d ' arte drammatica in Roma , per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente . Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri , in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno . Art . 11 . Per l ' anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII . Le modificazioni agli statuti delle Università e degl ' Istituti d ' istruzione superiore avranno vigore per l ' anno accademico 1938-39 , anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII . Art . 12 . I Regi decreti - legge 5 settembre 1938-XVI , n . 1390 , e 23 settembre 1938-XVI , n.1630 , sono abrogati . è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decreto legge 20 giugno 1935-XIII , n.1071 . Art . 13 . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 15 novembre 1938 - XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi
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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . Il contributo annuo di L . 11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell ' art . 11 della legge 30 luglio 1896 , n . 343 , cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI . Art . 2 . La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 28 settembre 1940 - XVIII Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel Visto il Guardasigilli : Grandi
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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto il R . decreto 21 febbraio 1895 , n . 70 , che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari , e le successive modificazioni ; Vista la legge 7 giugno 1934-XII , n . 899 , sull ' avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni ; Vista la legge 16 giugno 1935-XIII , n . 1026 , sullo stato degli ufficiali del regio esercito e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito , approvato con R . decreto 15 settembre 1932-X , n . 1514 , quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII , n . 1519 , recante tra l ' altro , modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l ' avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ; Vista la legge 11 marzo 1926-VI , n . 397 , sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica , e le successive modificazioni ; Vista la legge 6 giugno 1935-XIII , n . 1404 , sull ' avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle leggi sull ' avanzamento degli ufficiali della Regia marina , approvato con R . decreto 1 agosto 1936-XIV , n . 1493 , e le successive modificazioni ; Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l ' ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina , approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 914 , e le successive modificazioni ; Visto il R . decreto - legge 28 gennaio 1935-XIII , n . 314 , recante norme relative al reclutamento e all ' avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica , convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII , n . 1297 , e le successive modificazioni ; Vista la legge 4 aprile 1935-XIII , n . 493 , concernente la istituzione , in via provvisoria , della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica , e le successive modificazioni ; Visto il R . decreto - legge 3 febbraio 1938-XVI , n . 744 , recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa , nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica ; Visto il R . decreto 14 gennaio 1923-I , n . 31 , concernente l ' istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Visti il R . decreto - legge 4 agosto 1924-II , n . 1292 , concernente l ' approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; il R . decreto - legge 14 giugno 1925-III , n . 1174 , relativo all ' istituzione della Milizia ferroviaria ; e il R . decreto - legge 16 giugno 1925-III , n . 1466 , relativo all ' istituzione della Milizia postale - telegrafica ; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV , n . 562; Visto il R . decreto 15 luglio 1938-XVI , n . 1282 , concernente l ' approvazione del nuovo statuto della " Sezione per assegni vitalizi " dell ' opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; Visto il R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , recante provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV,n . 100; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l ' interno , per la marina e per l ' aeronautica , di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , appartenenti alla razza ebraica , esclusi coloro di cui al successivo art . 4 , sono dispensati dal servizio ai sensi dell ' art . 20 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , numero 1728 , e collocati in congedo assoluto . Art . 2 . Agli ufficiali di cui al precedente art . 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , è concessa , in aggiunta a tale trattamento , l ' indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito . La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età . Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria , agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente . All ' atto della cessazione della indennità di ausiliaria , e sempre quando l ' ufficiale , per effetto del computo di cui al precedente comma , abbia compiuto oltre venti anni di servizio , si fa luogo a nuova liquidazione di pensione . Art . 3 . Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art . 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell ' assegno vitalizio minimo previsto dal R . decreto 15 luglio 1938-XVI , n . 1282 , qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo . Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo , beneficiano dell ' indennità prevista dal secondo comma dell ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 4 . Gli ufficiali del regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza , nelle posizioni di " fuori quadro " , " congedo speciale " , " fuori organico " , " aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio " , " congedo provvisorio " e " ausiliaria " , appartenenti alla razza ebraica , cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto , col trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , numero 1728 . Gli ufficiali in ausiliaria , collocati in congedo assoluto , conservano , in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma , l ' indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto , ai sensi delle disposizioni in vigore . La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo , i quali , in base al titolo per il quale cessarono dal servizio , avrebbero dovuto transitare per l ' ausiliaria , a termini delle disposizioni in vigore . Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art . 2 . Art . 5 . Gli ufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza , inscritti nei ruoli del complemento e della riserva , e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale , inscritti nei ruoli della riserva e in congedo , appartenenti alla razza ebraica , cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto . Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto , ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 6 . Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese , in quanto applicabili , agli ufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica , riassunti in servizio quali invalidi di guerra . Art . 7 . Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio , ma conservano il grado e la relativa uniforme . L ' uso dell ' uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti . Art . 8 . Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2 , 3 , 4 e 6 e , quando occorra , la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale . Art . 9 . I sottufficiali del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza , del corpodegli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena , in servizio , appartenenti alla razza ebraica , sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto . Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del R . decreto-legge17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi , che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza , è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Ai sottufficiali richiamati , trattenuti , riassunti , che non godevano trattamento di quiescenza , è concesso tale trattamento qualora , per effetto dell ' ulteriore servizio prestato , ne abbiano maturato il diritto , in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto . Art . 9 . Ai sottufficiali del Regio esercito , della Regia marina e della Regia guardia di finanza , non in carriera continuativa , ma vincolati a ferme , è concessa l ' aliquota del premio di fine ferma , che sarebbe loro spettato , calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma , computando la frazione di mese come mese intero . I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell ' aliquota ad essi spettante in base al precedente comma . Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della lettera a ) , dell ' art . 12 del regio decreto - legge 1 luglio 1938-XVI , n . 1368 , ridotto a norma di legge . Art . 11 . I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto . Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 12 . Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ( sottufficiali , graduati , camicie nere ) , di qualunque categoria , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto , beneficiando , se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito , dell ' indennità prevista dall ' art . 21 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Art . 13 . Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto , appartenenti alla razza ebraica , si applicano le disposizioni dell ' art . 7 del presente decreto , qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo , dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate , di conservare la divisa anche nella posizione di congedo . Art . 14 . I graduati e militari di truppa del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza , del corpo degli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena , in servizio , appartenenti alla razza ebraica , sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto . A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l ' aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata , calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma , computando la frazione di mese come mese intero . Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni , computato sulla base del premio di fine ferma di cui all ' art . 59 del R . decreto - legge 3 febbraio 1938-XVI , n . 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L . 500 , ridotta a norma di legge . Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi , maniscalchi , addetti agli stabilimenti militari di pena , agli istituti militari di correzione e di rieducazione , ai depositi cavalli stalloni , ai graduati e militari di truppa dei CC . RR . , del corpo degli agenti di P . S . e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena , è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall ' art . 21 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa , che hanno meno di dieci anni di servizio , può essere sostituita , se più favorevole , l ' aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma , che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni , calcolata a norma del secondo comma del presente articolo . Art . 15 . I graduati e militari di truppa del Regio esercito , della Regia marina , della Regia aeronautica , della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P . S . in congedo illimitato , appartenenti alla razza ebraica , sono collocati in congedo assoluto . Art . 16 . I provvedimenti previsti dagli articoli 1 , 4 , 5 , 6 , 9 , 11 , 12 , 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII . Art . 17 . Quando l ' accertamento dell ' appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto , ai soli effetti giuridici , con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio . Art . 18 . Il presente decreto le cui norme avranno vigore dalla sua data , sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Duce proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 22 dicembre 1938-XVII . Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi