ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Ritenuta
la
necessità
di
creare
una
milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
,
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
,
di
concerto
con
i
Ministri
segretari
di
Stato
per
la
guerra
,
per
le
finanze
,
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
e
per
la
marina
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
È
istituita
una
milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
.
Art
.
2
La
milizia
per
la
sicurezza
nazionale
è
al
servizio
di
Dio
e
della
Patria
italiana
,
ed
è
agli
ordini
del
Capo
del
Governo
.
Provvede
,
in
concorso
coi
corpi
armati
per
la
pubblica
sicurezza
e
con
il
R
.
esercito
,
a
mantenere
all
'
interno
l
'
ordine
pubblico
;
prepara
e
conserva
inquadrati
i
cittadini
per
la
difesa
degli
interessi
dell
'
Italia
nel
mondo
.
Art
.
3
Il
reclutamento
è
volontario
,
e
viene
compiuto
fra
gli
appartenenti
alla
milizia
fascista
fra
i
17
e
i
50
anni
che
ne
facciano
domanda
e
che
,
a
giudizio
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
o
delle
autorità
gerarchiche
da
lui
delegate
,
ne
possiedano
i
requisiti
di
capacità
e
moralità
.
Art
.
4
Le
norme
organiche
e
disciplinari
per
la
costituzione
e
il
funziomaento
della
milizia
saranno
stabilite
da
appositi
regolamenti
da
redigersi
,
in
armonia
con
le
leggi
vi
genti
,
dal
Presidente
del
Consiglio
o
dalle
autorità
da
lui
delegate
.
Art
.
5
Le
nomine
degli
ufficiali
e
le
loro
promozioni
vengono
compiute
con
Nostro
decreto
,
su
proposta
dei
Ministri
per
l
'
interno
e
per
la
guerra
.
Art.6
La
milizia
per
la
sicurezza
nazionale
presta
servizio
gratuito
.
Quando
presta
servizio
fuori
del
Comune
di
residenza
dei
reparti
viene
mantenuta
a
spese
dello
Stato
.
Art
.
7
In
caso
di
mobilitazione
generale
o
di
richiamo
parziale
del
'
esercito
e
della
marina
,
la
milizia
viene
assorbita
dall
'
esercito
e
dalla
marina
in
armi
,
a
seconda
degli
obblighi
e
dei
gradi
militari
dei
singoli
componenti
.
Art.8
Le
spese
per
la
istituzione
e
il
funzionamento
della
milizia
per
la
sicurezza
nazionale
sono
a
carico
del
bilancio
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
9
Dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
tutte
le
altre
formazioni
a
carattere
o
inquadramento
militare
di
qualsiasi
tipo
non
sono
permesse
.
I
contravventori
cadranno
sotto
le
sanzioni
della
legge
.
Art
.
10
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
,
e
andrà
in
vigore
il
giorno
1°
febbraio
1923
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
14
gennaio
1923
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
DIAZ
-
-
DE
STEFANI
-
-
OVIGLIO
-
-
THAON
DE
REVEL
.
Luogo
del
Sigillo
.
V
:
Il
Guardasigilli
:
OVIGLIO
Registrato
alla
Corte
dei
Conti
con
riserva
addì
19
gennaio
1923
.
Reg
.
208
.
Atti
del
Governo