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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sull ' istruzione elementare , approvato con il R . decreto 22 gennaio 1925 , n . 432; Veduto il R . decreto 7 gennaio 1926 , n . 209 , convertito in legge con la legge 7 aprile 1927 , n . 496; Veduto il R . decreto 22 maggio 1927 , n . 850; Veduta la legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Udito il parere del Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 I libri di testo di storia , geografia , lettura , economia e diritto per le scuole elementari e per i corsi integrativi di avviamento professionale debbono rispondere , nell ' ambito dei programmi vigenti , alle esigenze storiche , politiche , giuridiche ed economiche affermatesi dal 28 ottobre 1922 in poi . Art . 2 I libri di storia , geografia , economia e diritto , già approvati dall ' anno 1923 all ' anno 1927 , potranno continuare ad essere adottati come libri di testo nelle scuole elementari e nei corsi integrativi di avviamento professionale , a partire dall ' anno scolastico 1928­29 , qualora riportino una nuova approvazione in conformità dei criteri stabiliti dall ' art . 1 . La stessa norma varrà anche per i libri di lettura , a partire dall ' anno scolastico 1929­30 . I libri di lettura destinati alle classi 1ª e 2ª saranno esenti da revisione . Per l ' anno scolastico 1928­29 seguiteranno ad essere adottati per tutte le classi i libri di lettura già scelti per il corrente anno scolastico 1927­28 . Art . 3 Gli autori ed editori che intendano di fare approvare , agli effetti dell ' articolo precedente , i libri di loro produzione o edizione dovranno fare apposita domanda su carta legale al Ministero della pubblica istruzione nel termine che sarà stabilito da apposita ordinanza ministeriale . Art . 4 Alla domanda dovranno essere unite : a ) cinque copie del libro già approvato e cinque copie a stampa o in bozze di stampa nitidamente impresse del nuovo libro , recanti anche in appendice , le modificazioni od aggiunte da introdursi , con l ' indicazione precisa del prezzo di vendita ; b ) la quietanza del versamento della tassa di L . 120 per ogni volume . Art . 5 L ' approvazione dei libri sarà deferita al Ministero della pubblica istruzione su proposta della Commissione centrale di cui all ' art . 1 del R . decreto 22 maggio 1927 , n . 850 . Varranno , per la formulazione dei giudizi sui libri presentati e per quant ' altro occorra per l ' applicazione del presente decreto , le norme contenute nel R . decreto 7 gennaio 1926 , n . 209 , convertito in legge con la legge 7 aprile 1927 , n . 496 , e nell ' ordinanza ministeriale 16 febbraio 1926 . Art . 6 L ' adozione dei libri di testo per qualsiasi classe fatta nell ' anno scolastico 1928­29 e quella dei libri di lettura fatta nell ' anno scolastico 1929­30 , avranno efficacia limitatamdnte al 30 settembre 1930 . Art . 7 Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 18 marzo 1928 ­ Anno VI VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDELE - - VOLPI . Visto , Il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte del conti , addì 20 aprile 1928 ­ anno VI Atti del Governo , registro 271 , foglio 182 . ­ CASATI .