ProsaGiuridica ,
1
.
Piena
ed
intera
esecuzione
è
data
al
Trattato
,
ai
quattro
allegati
annessi
,
e
al
Concordato
,
sottoscritti
in
Roma
,
fra
la
Santa
Sede
e
l
Italia
,
l11
febbraio
1929
.
2
.
Le
opere
e
le
espropriazioni
da
compiersi
in
esecuzione
del
Trattato
e
del
Concordato
sono
dichiarate
di
pubblica
utilità
.
Per
le
espropriazioni
da
compiersi
entro
i
limiti
del
piano
regolatore
di
Roma
sono
applicabili
le
norme
vigenti
per
le
espropriazioni
dipendenti
dall
esecuzione
del
piano
stesso
.
3
.
La
indennità
dovuta
agli
esproprianti
sarà
determinata
in
base
a
stima
redatta
dai
competenti
uffici
tecnici
dell
amministrazione
dei
lavori
pubblici
ed
approvata
dal
Ministro
.
In
caso
di
mancata
accettazione
della
stima
da
parte
dei
proprietari
,
la
indennità
sarà
fissata
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
membri
,
dei
quali
uno
sarà
nominato
dal
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
uno
dall
interessato
e
il
terzo
dal
primo
presidente
della
Corte
di
appello
di
Roma
.
Qualora
l
interessato
,
dopo
aver
negata
l
accettazione
della
indennità
,
ometta
di
designare
il
suo
rappresentante
entro
un
mese
dalla
avvenuta
opposizione
alla
stima
,
questa
s
intenderà
definitivamente
accettata
.
4
.
Con
regio
decreto
,
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
saranno
adottati
i
provvedimenti
finanziari
occorrenti
per
l
esecuzione
del
Trattato
e
del
Concordato
,
e
saranno
introdotte
in
bilancio
le
necessarie
variazioni
.
5
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
con
lo
scambio
delle
ratifiche
del
Trattato
,
del
Concordato
.
TRATTATO
FRA
LA
SANTA
SEDE
E
L
ITALIA
(
11
febbraio
1929
)
In
nome
della
Santissima
Trinita
Premesso
:
Che
la
Santa
Sede
e
l
Italia
hanno
riconosciuto
la
convenienza
di
eliminare
ogni
ragione
di
dissidio
fra
loro
esistente
con
l
addivenire
ad
una
sistemazione
definitiva
dei
reciproci
rapporti
,
che
sia
conforme
a
giustizia
ed
alla
dignità
delle
due
Alte
Parti
,
e
che
,
assicurando
alla
Santa
Sede
in
modo
stabile
una
condizione
di
fatto
e
di
diritto
la
quale
Le
garantisca
l
assoluta
indipendenza
per
l
adempimento
della
Sua
alta
missione
nel
mondo
,
consenta
alla
Santa
Sede
stessa
di
riconoscere
composta
in
modo
definitivo
e
irrevocabile
la
«
questione
romana
»
,
sorta
nel
1870
con
l
annessione
di
Roma
al
regno
d
Italia
sotto
la
dinastia
di
Casa
Savoia
.
Che
dovendosi
,
per
assicurare
alla
Santa
Sede
l
assoluta
e
visibile
indipendenza
,
garantirLe
una
sovranità
indiscutibile
pur
nel
campo
internazionale
,
si
è
ravvisata
la
necessità
di
costruire
,
con
particolari
modalità
,
la
Città
del
Vaticano
,
riconoscendo
sulla
medesima
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
e
l
esclusiva
ed
assoluta
potestà
e
giurisdizione
sovrana
.
Sua
Santità
il
Sommo
Pontefice
Pio
XI
e
Sua
Maestà
Vittorio
Emanuele
III
,
Re
d
Italia
,
hanno
risoluto
di
stipulare
un
Trattato
,
nominando
a
tale
effetto
due
Plenipotenziari
,
cioè
,
per
parte
di
Sua
Santità
,
Sua
Eminenza
Reverendissima
il
Signor
Cardinale
Pietro
Gasparri
,
Suo
Segretario
di
Stato
,
e
per
parte
di
Sua
Maestà
,
Sua
Eccellenza
il
signor
Cavaliere
Benito
Mussolini
,
Primo
Ministro
e
Capo
del
Governo
;
i
quali
scambiati
i
loro
rispettivi
pieni
poteri
e
trovatili
in
buona
e
dovuta
forma
,
hanno
convenuto
negli
accordi
seguenti
:
1
.
L
Italia
riconosce
e
riafferma
il
principio
consacrato
nell
articolo
1
dello
Statuto
del
Regno
4
marzo
1848
,
pel
quale
la
religione
cattolica
,
apostolica
e
romana
è
la
sola
religione
dello
Stato
.
2
.
L
Italia
riconosce
la
sovranità
della
Santa
Sede
nel
campo
internazionale
come
attributo
inerente
alla
sua
natura
,
in
conformità
alla
sua
tradizione
ed
alle
esigenze
della
sua
missione
nel
mondo
.
3
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
e
la
esclusiva
ed
assoluta
potestà
e
giurisdizione
sovrana
sul
Vaticano
,
com
è
attualmente
costituito
,
con
tutte
le
sue
pertinenze
e
dotazioni
,
creandosi
per
tal
modo
la
Città
del
Vaticano
per
gli
speciali
fini
e
con
le
modalità
di
cui
al
presente
Trattato
.
I
confini
di
detta
Città
sono
indicati
nella
pianta
che
costituisce
l
allegato
I
del
presente
Trattato
,
del
quale
forma
parte
integrante
.
Resta
peraltro
inteso
che
la
piazza
di
San
Pietro
,
pur
facendo
parte
della
Città
del
Vaticano
,
continuerà
ad
essere
normalmente
aperta
al
pubblico
e
soggetta
ai
poteri
di
polizia
delle
autorità
italiane
;
le
quali
si
attesteranno
ai
piedi
della
scalinata
della
Basilica
,
sebbene
questa
continui
ad
essere
destinata
al
culto
pubblico
,
e
si
asterranno
perciò
dal
montare
ed
accedere
alla
detta
Basilica
salvo
che
siano
invitate
ad
intervenire
dall
autorità
competente
.
Quando
la
Santa
Sede
in
vista
di
particolari
funzioni
credesse
di
sottrarre
temporaneamente
la
piazza
di
San
Pietro
al
libero
transito
del
pubblico
,
le
autorità
italiane
,
a
meno
che
non
fossero
invitate
dall
autorità
competente
a
rimanere
,
si
ritireranno
al
di
là
delle
linee
esterne
del
colonnato
berniniano
e
del
loro
prolungamento
.
4
.
La
sovranità
e
la
giurisdizione
esclusiva
,
che
l
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
sulla
Città
del
Vaticano
importa
che
nella
medesima
non
possa
esplicarsi
alcuna
ingerenza
da
parte
del
Governo
italiano
e
che
non
vi
sia
altra
autorità
che
quella
della
Santa
Sede
.
5
.
Per
l
esecuzione
di
quanto
è
stabilito
nell
articolo
precedente
,
prima
dell
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
,
il
territorio
costituente
la
Città
del
Vaticano
dovrà
essere
,
a
cura
del
Governo
italiano
,
reso
libero
da
ogni
vincolo
e
da
eventuali
occupatori
.
La
Santa
Sede
provvederà
a
chiuderne
gli
accessi
recingendo
le
parti
aperte
tranne
la
piazza
di
San
Pietro
.
Resta
per
altro
convenuto
che
,
per
quanto
riflette
gli
immobili
ivi
esistenti
,
appartenenti
ad
istituti
od
enti
religiosi
,
provvederà
direttamente
la
Santa
Sede
a
regolare
i
suoi
rapporti
con
questi
disinteressandosene
lo
Stato
italiano
.
6
.
L
Italia
provvederà
a
mezzo
degli
accordi
occorrenti
con
gli
enti
interessati
che
alla
Città
del
Vaticano
sia
assicurata
un
adeguata
dotazione
di
acque
in
proprietà
.
Provvederà
,
inoltre
,
alla
comunicazione
con
le
ferrovie
dello
Stato
mediante
la
costruzione
di
una
stazione
ferroviaria
nella
Città
del
Vaticano
,
nella
località
indicata
nell
allegata
pianta
(
allegato
I
)
e
mediante
la
circolazione
di
veicoli
propri
del
Vaticano
sulle
ferrovie
italiane
.
Provvederà
altresì
al
collegamento
,
direttamente
anche
cogli
altri
Stati
dei
servizi
telegrafici
,
telefonici
,
radiotelegrafici
,
radiotelefonici
e
postali
nella
Città
del
Vaticano
.
7
.
Provvederà
infine
anche
al
coordinamento
degli
altri
servizi
pubblici
.
8
.
A
tutto
quanto
sopra
si
provvederà
a
spese
dello
Stato
italiano
e
nel
termine
di
un
anno
dall
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
.
9
.
La
Santa
Sede
provvederà
,
a
sue
spese
,
alla
sistemazione
degli
accessi
del
Vaticano
già
esistenti
e
degli
altri
che
in
seguito
credesse
di
aprire
.
10
.
Saranno
presi
accordi
tra
la
Santa
Sede
e
lo
Stato
italiano
per
la
circolazione
nel
territorio
di
quest
ultimo
dei
veicoli
terrestri
e
degli
aeromobili
della
Città
del
Vaticano
.
11
.
Nel
territorio
intorno
alla
Città
del
Vaticano
il
Governo
italiano
si
impegna
a
non
permettere
nuove
costruzioni
,
che
costituiscano
introspetto
,
ed
a
provvedere
,
per
lo
stesso
fine
,
alla
parziale
demolizione
di
quelle
già
esistenti
da
Porta
Cavalleggeri
e
lungo
la
via
Aurelia
ed
il
viale
Vaticano
.
12
.
In
conformità
alle
norme
del
diritto
internazionale
,
è
vietato
agli
aeromobili
di
qualsiasi
specie
di
trasvolare
sul
territorio
del
Vaticano
.
13
.
Nella
piazza
Rusticucci
e
nelle
zone
adiacenti
al
colonnato
,
ove
non
si
estende
la
extraterritorialità
di
cui
all
art
.
15
qualsiasi
mutamento
edilizio
o
stradale
,
che
possa
interessare
la
Città
del
Vaticano
,
si
farà
di
comune
accordo
.
14
.
L
Italia
,
considerando
sacra
ed
inviolabile
la
persona
del
Sommo
Pontefice
,
dichiara
punibili
l
attentato
contro
di
esso
e
la
provocazione
a
commetterlo
con
le
stesse
pene
stabilite
per
l
attentato
e
la
provocazione
a
commetterlo
contro
la
persona
del
Re
.
Le
offese
e
le
ingiurie
pubbliche
commesse
nel
territorio
italiano
contro
la
persona
del
Sommo
Pontefice
con
discorsi
,
con
fatti
e
con
scritti
,
sono
punite
come
le
offese
e
le
ingiurie
alla
persona
del
Re
.
15
.
In
conformità
alle
norme
del
diritto
internazionale
sono
soggette
alla
sovranità
della
Santa
Sede
tutte
le
persone
aventi
stabile
residenza
nella
Città
del
Vaticano
.
Tale
residenza
non
si
perde
per
il
semplice
fatto
di
una
temporanea
dimora
altrove
,
non
accompagnata
dalla
perdita
dell
abitazione
nella
Città
stessa
o
dalle
altre
circostanze
comprovanti
l
abbandono
di
detta
residenza
.
Cessando
di
essere
soggette
alla
sovranità
della
Santa
Sede
le
persone
menzionate
nel
comma
precedente
,
ove
a
termini
della
legge
italiana
,
indipendentemente
dalle
circostanze
di
fatto
sopra
previste
,
non
siano
da
ritenere
munite
di
altra
cittadinanza
,
saranno
in
Italia
considerate
senz
altro
cittadini
italiani
.
Alle
persone
stesse
,
mentre
sono
soggette
alla
sovranità
della
Santa
Sede
,
saranno
applicabili
nel
territorio
del
regno
d
Italia
,
anche
nelle
materie
in
cui
deve
essere
osservata
la
legge
personale
(
quando
non
siano
regolate
da
norme
emanate
dalla
Santa
Sede
)
,
quelle
della
legislazione
italiana
,
e
,
ove
si
tratti
di
persona
che
sia
da
ritenere
munita
di
altra
cittadinanza
,
quella
dello
Stato
cui
essa
appartiene
.
16
.
I
dignitari
della
Chiesa
e
le
persone
appartenenti
alla
Corte
Pontificia
,
che
verranno
indicati
in
un
elenco
da
concordarsi
fra
le
Alte
Parti
contraenti
,
anche
quando
non
fossero
cittadini
del
Vaticano
,
saranno
sempre
ed
in
ogni
caso
rispetto
all
Italia
esenti
dal
servizio
militare
,
dalla
giuria
e
da
ogni
prestazione
di
carattere
personale
.
Questa
disposizione
si
applica
pure
ai
funzionari
di
ruolo
dichiarati
dalla
Santa
Sede
indispensabili
,
addetti
in
modo
stabile
e
con
stipendio
fisso
agli
uffici
della
Santa
Sede
nonchè
ai
dicasteri
ed
agli
uffici
indicati
appresso
negli
artt
.
13
,
14
,
15
e
16
esistenti
fuori
della
Città
del
Vaticano
.
Tali
funzionari
saranno
indicati
,
in
altro
elenco
,
da
concordarsi
come
sopra
e
detto
e
che
annualmente
sarà
aggiornato
dalla
Santa
Sede
.
Gli
ecclesiastici
che
,
per
ragione
di
ufficio
,
partecipano
fuori
dalla
Città
del
Vaticano
all
emanazione
degli
atti
della
Santa
Sede
,
non
sono
soggetti
per
cagione
di
essi
a
nessun
impedimento
,
investigazione
o
molestia
da
parte
delle
autorità
italiane
.
Ogni
persona
straniera
investita
di
ufficio
ecclesiastico
in
Roma
gode
delle
garanzie
personali
competenti
ai
cittadini
italiani
in
virtù
delle
leggi
del
regno
.
17
.
Gli
enti
centrali
della
Chiesa
cattolica
sono
esenti
da
ogni
ingerenza
da
parte
dello
Stato
italiano
(
salvo
le
disposizioni
delle
leggi
italiane
concernenti
gli
acquisti
dei
corpi
morali
)
,
nonchè
dalla
conversione
nei
riguardi
dei
beni
immobili
.
18
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
il
diritto
di
legazione
attivo
e
passivo
secondo
le
regole
generali
del
diritto
internazionale
.
Gli
inviati
dei
Governi
esteri
presso
la
Santa
Sede
continuano
a
godere
nel
regno
di
tutte
le
prerogative
ed
immunità
che
spettano
agli
agenti
diplomatici
secondo
il
diritto
internazionale
e
le
loro
sedi
potranno
continuare
a
rimanere
nel
territorio
italiano
godendo
delle
immunità
loro
dovute
a
norma
del
diritto
internazionale
,
anche
se
i
loro
Stati
non
abbiano
rapporti
diplomatici
con
l
Italia
.
Resta
inteso
che
l
Italia
si
impegna
a
lasciare
sempre
ed
in
ogni
caso
libera
la
corrispondenza
da
tutti
gli
Stati
,
compresi
i
belligeranti
,
alla
Santa
Sede
e
viceversa
,
nonchè
il
libero
accesso
dei
vescovi
di
tutto
il
mondo
alla
Sede
apostolica
.
Le
Alte
Parti
contraenti
si
impegnano
a
stabilire
fra
loro
normali
rapporti
diplomatici
,
mediante
accreditamento
di
un
Ambasciatore
italiano
presso
la
Santa
Sede
e
di
un
Nunzio
pontificio
presso
l
Italia
,
il
quale
sarà
il
decano
del
Corpo
diplomatico
,
ai
termini
del
diritto
consuetudinario
riconosciuto
dal
Congresso
di
Vienna
con
atto
del
9
giugno
1815
.
Per
effetto
della
riconosciuta
sovranità
e
senza
pregiudizio
di
quanto
è
disposto
nel
successivo
art
.
19
,
i
diplomatici
della
Santa
Sede
ed
i
corrieri
spediti
in
nome
del
Sommo
Pontefice
godono
nel
territorio
italiano
,
anche
in
tempo
di
guerra
,
dello
stesso
trattamento
dovuto
ai
diplomatici
ed
ai
corrieri
di
gabinetto
degli
altri
Governi
esteri
,
secondo
le
norme
del
diritto
internazionale
.
19
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
delle
Basiliche
patriacali
di
San
Giovanni
in
Laterano
,
di
Santa
Maria
Maggiore
e
di
San
Paolo
,
cogli
edifici
annessi
(
allegato
II
,
1
,
2
e
3
)
.
Lo
Stato
trasferisce
alla
Santa
Sede
la
libera
gestione
ed
amministrazione
della
detta
Basilica
San
Paolo
e
dell
annesso
monastero
,
versando
altresì
alla
Santa
Sede
i
capitali
corrispondenti
alle
somme
stanziate
annualmente
nel
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
per
la
detta
Basilica
.
Resta
del
pari
inteso
che
la
Santa
Sede
è
libera
proprietària
del
dipendente
edificio
di
San
Callisto
presso
Santa
Maria
in
Trastevere
(
allegato
II
,
9
)
.
20
.
L
Italia
riconosce
alla
Santa
Sede
la
piena
proprietà
del
palazzo
pontificio
di
Castel
Gandolfo
con
tutte
le
dotazioni
,
attinenze
e
dipendenze
(
allegato
II
,
4
)
,
quali
ora
si
trovano
già
in
possesso
della
Santa
Sede
medesima
,
nonchè
si
obbliga
a
cederLe
,
parimenti
in
piena
proprietà
,
effettuandone
la
consegna
entro
sei
mesi
dall
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
,
la
Villa
Barberini
in
Castel
Gandolfo
con
tutte
le
dotazioni
e
attinenze
(
allegato
II
,
5
)
.
Per
integrare
la
proprietà
degli
immobili
siti
nel
lato
nord
del
colle
Gianicolense
appartenenti
alla
Sacra
Congregazione
di
Propaganda
Fide
e
ad
altri
istituti
ecclesiastici
e
prospicienti
verso
i
palazzi
vaticani
,
lo
Stato
si
impegna
a
trasferire
alla
Santa
Sede
od
agli
enti
che
saranno
da
Essa
indicati
gli
immobili
di
proprietà
dello
Stato
o
di
terzi
esistenti
in
detta
zona
.
Gli
immobili
appartenenti
alla
detta
Congregazione
e
ad
altri
istituti
e
quelli
da
trasferire
sono
indicati
nell
allegata
pianta
(
allegato
II
,
12
)
.
L
Italia
,
infine
,
trasferisce
alla
Santa
Sede
in
piena
e
libera
proprietà
gli
edifici
ex
-
conventuali
in
Roma
annessi
alla
Basilica
dei
Santi
XII
Apostoli
ed
alle
chiese
di
S
.
Andrea
della
Valle
e
di
San
Carlo
ai
Catinari
,
con
tutti
gli
annessi
e
dipendenze
(
allegato
III
,
3
,
4
e
5
)
,
e
da
consegnarsi
liberi
da
occupanti
entro
un
anno
dall
entrata
in
vigore
del
presente
Trattato
.
21
.
Gli
immobili
indicati
nell
art
.
13
e
negli
alinea
primo
e
secondo
dell
articolo
14
,
nonchè
i
palazzi
della
Dataria
,
della
Cancelleria
,
di
Propaganda
Fide
in
Piazza
di
Spagna
il
palazzo
di
Sant
Offizio
ed
adiacenze
,
quello
dei
Convertendi
(
ora
Congregazione
per
la
Chiesa
Orientale
)
in
piazza
Scossacavalli
,
il
palazzo
del
Vicario
(
allegato
II
,
6
,
7
,
8
,
10
e
11
)
e
gli
altri
edifici
nei
quali
la
Santa
Sede
in
avvenire
crederà
di
sistemare
altri
suoi
Dicasteri
,
benchè
facenti
parte
del
territorio
dello
Stato
italiano
,
goderanno
delle
immunità
riconosciute
dal
diritto
internazionale
alle
sedi
degli
agenti
diplomatici
di
Stati
esteri
.
Le
stesse
immunità
si
applicano
pure
nei
riguardi
delle
altre
chiese
,
anche
fuori
di
Roma
,
durante
il
tempo
in
cui
vengano
nelle
medesime
,
senza
essere
aperte
al
pubblico
,
celebrate
funzioni
coll
intervento
del
Sommo
Pontefice
.
22
.
Gli
immobili
indicati
nei
tre
articoli
precedenti
,
nonchè
quelli
adibiti
a
sedi
dei
seguenti
Istituti
pontifici
:
Università
Gregoriana
,
Istituto
Biblico
,
Orientale
,
Archeologico
,
Seminario
Russo
,
Collegio
Lombardo
,
i
due
palazzi
di
Sant
Apollinare
e
la
casa
degli
esercizi
per
il
Clero
di
San
Giovanni
e
Paolo
(
allegato
III
,
1
,
1-bis
,
2
,
6
,
7
,
8
)
,
non
saranno
mai
assoggettati
a
vincoli
o
ad
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
,
se
non
previo
accordo
con
la
Santa
Sede
e
saranno
esenti
da
tributi
sia
ordinari
che
straordinari
tanto
verso
lo
Stato
quanto
verso
altro
ente
.
È
in
facoltà
della
Santa
Sede
di
dare
a
tutti
i
suddetti
immobili
,
indicati
nel
presente
articolo
e
nei
tre
articoli
precedenti
,
l
assetto
che
creda
,
senza
bisogno
di
autorizzazioni
o
consensi
da
parte
di
autorità
governative
,
provinciali
o
comunali
italiane
,
le
quali
possono
all
uopo
fare
sicuro
assegnamento
sulle
nobili
tradizioni
artistiche
che
vanta
la
Chiesa
cattolica
.
23
.
Le
retribuzioni
di
qualsiasi
natura
,
dovute
dalla
Santa
Sede
,
dagli
altri
enti
centrali
della
Chiesa
cattolica
e
dagli
enti
gestiti
direttamente
dalla
Santa
Sede
anche
fuori
di
Roma
,
a
dignitari
,
impiegati
e
salariati
,
anche
non
stabili
,
saranno
nel
territorio
italiano
esenti
,
a
decorrere
dal
1°
gennaio
1929
,
da
qualsiasi
tributo
tanto
verso
lo
Stato
quanto
verso
ogni
altro
ente
.
24
.
I
tesori
d
arte
e
di
scienza
esistenti
nella
Città
del
Vaticano
e
nel
Palazzo
Lateranense
rimarranno
visibili
agli
studiosi
ed
ai
visitatori
,
pur
essendo
riservata
alla
Santa
Sede
la
piena
libertà
di
regolare
l
accesso
del
pubblico
.
25
.
I
diplomatici
e
gli
inviati
della
Santa
Sede
,
i
diplomatici
e
gli
inviati
dei
Governi
esteri
presso
la
Santa
Sede
e
i
dignitari
della
Chiesa
provenienti
dall
estero
diretti
alla
Città
del
Vaticano
e
muniti
di
passaporti
degli
Stati
di
provenienza
,
vistati
dai
rappresentati
pontifici
all
estero
,
potranno
senz
altra
formalità
accedere
alla
medesima
attraverso
il
territorio
italiano
.
Altrettanto
dicasi
per
le
suddette
persone
,
le
quali
munite
di
regolare
passaporto
pontificio
si
recheranno
dalla
Città
del
Vaticano
all
estero
.
26
.
Le
merci
provenienti
dall
estero
e
dirette
alla
Città
del
Vaticano
,
o
,
fuori
dalla
medesima
,
ad
istituzioni
ed
uffici
della
Santa
Sede
,
saranno
sempre
ammesse
,
da
qualunque
punto
del
confine
italiano
ed
in
qualunque
porto
del
regno
,
al
transito
per
il
territorio
italiano
con
piena
esenzione
dai
diritti
doganali
e
daziari
.
27
.
Tutti
i
Cardinali
godono
in
Italia
degli
onori
dovuti
ai
principi
del
sangue
:
quelli
residenti
in
Roma
,
anche
fuori
della
Città
del
Vaticano
,
sono
,
a
tutti
gli
effetti
,
cittadini
della
medesima
.
Durante
la
vacanza
della
Sede
Pontificia
,
l
Italia
provvede
in
modo
speciale
a
che
non
sia
ostacolato
il
libero
transito
ed
accesso
dei
Cardinali
attraverso
il
territorio
Italiano
al
Vaticano
,
e
che
non
si
ponga
impedimento
o
limitazione
alla
libertà
personale
dei
medesimi
.
Cura
inoltre
,
l
Italia
che
nel
suo
territorio
all
interno
della
Città
del
Vaticano
non
vengano
commessi
atti
che
comunque
possano
turbare
le
adunanze
del
Conclave
.
Le
dette
norme
valgono
anche
per
i
conclavi
che
si
tenessero
fuori
della
Città
del
Vaticano
,
nonchè
per
i
Concilii
presieduti
dal
Sommo
Pontefice
o
dai
suoi
Legati
e
nei
riguardi
dei
Vescovi
chiamati
a
parteciparvi
.
28
.
A
richiesta
della
Santa
Sede
e
per
delegazione
che
potrà
essere
data
dalla
medesima
o
nei
singoli
casi
o
in
modo
permanente
,
l
Italia
provvederà
nel
suo
territorio
alla
punizione
dei
delitti
che
venissero
commessi
nella
Città
del
Vaticano
,
salvo
quando
l
autore
del
delitto
si
sia
rifugiato
nel
territorio
italiano
,
nel
qual
caso
si
procederà
senz
altro
contro
di
lui
a
norma
delle
leggi
italiane
.
La
Santa
Sede
consegnerà
allo
Stato
italiano
le
persone
,
che
si
fossero
rifugiate
nella
Città
del
Vaticano
,
imputate
di
tali
atti
,
commessi
nel
territorio
italiano
,
che
siano
ritenuti
delittuosi
dalle
leggi
di
ambedue
gli
Stati
.
Analogamente
si
provvederà
per
le
persone
imputate
di
delitti
,
che
si
fossero
rifugiate
negli
immobili
dichiarati
immuni
nell
art
.
15
,
a
meno
che
i
preposti
ai
detti
immobili
preferiscano
invitare
gli
agenti
italiani
ad
entrarvi
per
arrestarle
.
29
.
Per
l
esecuzione
nel
regno
delle
sentenze
emanate
dai
tribunali
della
Città
del
Vaticano
si
applicheranno
le
norme
del
diritto
internazionale
.
Avranno
invece
senz
altro
piena
efficacia
giuridica
,
anche
a
tutti
gli
effetti
civili
,
in
Italia
le
sentenze
ed
i
provvedimenti
emanati
da
autorità
ecclesiastiche
ed
ufficialmente
comunicati
alle
autorità
civili
,
circa
persone
ecclesiastiche
o
religiose
e
concernenti
materie
spirituali
o
disciplinari
.
30
.
La
Santa
Sede
,
in
relazione
alla
sovranità
che
le
compete
anche
nel
campo
internazionale
,
dichiara
che
essa
vuole
rimanere
e
rimarrà
estranea
alle
competizioni
temporali
fra
gli
altri
Stati
ed
ai
congressi
internazionali
indetti
per
tale
oggetto
,
a
meno
che
le
parti
contendenti
facciano
concorde
appello
alla
sua
missione
di
pace
,
riservandosi
,
in
ogni
caso
,
di
far
valere
la
sua
potestà
morale
e
spirituale
.
In
conseguenza
di
ciò
la
Città
del
Vaticano
sarà
sempre
ed
in
ogni
caso
considerata
territorio
neutro
ed
inviolabile
.
31
.
Con
speciale
convenzione
sottoscritta
unitamente
al
presente
Trattato
,
la
quale
costituisce
l
allegato
IV
al
medesimo
e
ne
forma
parte
integrante
,
si
provvede
alla
liquidazione
dei
crediti
della
Santa
Sede
verso
l
Italia
.
32
.
La
Santa
Sede
ritiene
che
con
gli
accordi
i
quali
sono
oggi
sottoscritti
,
Le
viene
assicurato
adeguatamente
quanto
Le
occorre
per
provvedere
con
la
dovuta
libertà
ed
indipendenza
al
governo
pastorale
della
Diocesi
di
Roma
e
della
Chiesa
cattolica
in
Italia
e
nel
mondo
;
dichiara
definitivamente
ed
irrevocabilmente
composta
e
quindi
eliminata
la
«
questione
romana
»
e
riconosce
il
regno
d
Italia
sotto
la
dinastia
di
Casa
Savoia
con
Roma
capitale
dello
Stato
italiano
.
A
sua
volta
l
Italia
riconosce
lo
Stato
della
Città
del
Vaticano
sotto
la
sovranità
del
Sommo
Pontefice
.
È
abrogata
la
l
.
13
maggio
1871
,
n
.
214
,
e
qualunque
altra
disposizione
contraria
al
presente
Trattato
.
27
.
Il
presente
Trattato
,
non
oltre
quattro
mesi
dalla
firma
sarà
sottoposto
alla
ratifica
del
Sommo
Pontefice
e
del
Re
d
Italia
,
ed
entrerà
in
vigore
all
atto
stesso
dello
scambio
delle
ratifiche
.
(
Omissis
)
CONCORDATO
TRA
LA
SANTA
SEDE
E
L
ITALIA
In
nome
della
Santissima
Trinita
Premesso
:
Che
fin
dall
inizio
delle
trattative
tra
la
Santa
Sede
e
l
Italia
per
risolvere
la
«
questione
romana
»
la
Santa
Sede
stessa
ha
proposto
che
il
Trattato
relativo
a
detta
questione
fosse
accompagnato
,
per
necessario
complemento
,
da
un
Concordato
,
inteso
a
regolare
le
condizioni
della
religione
e
della
Chiesa
in
Italia
;
che
è
stato
conchiuso
e
firmato
oggi
stesso
il
Trattato
per
la
soluzione
della
«
questione
romana
»
;
Sua
Santità
il
Sommo
Pontefice
Pio
XI
e
Sua
Maestà
Vittorio
Emanuele
III
,
Re
d
Italia
,
hanno
risoluto
di
fare
un
Concordato
,
ed
all
uopo
hanno
nominato
gli
stessi
Plenipotenziari
,
delegati
per
la
stipulazione
del
Trattato
,
cioè
per
parte
di
Sua
Santità
,
Sua
Eminenza
Reverendissima
il
signor
Cardinale
Pietro
Gasparri
,
Suo
Segretario
di
Stato
,
e
per
parte
di
Sua
Maestà
,
Sua
Eccellenza
il
signor
Cavaliere
Benito
Mussolini
,
Primo
Ministro
e
Capo
del
Governo
,
i
quali
,
scambiati
i
loro
pieni
poteri
e
trovatili
in
buona
e
dovuta
forma
,
hanno
convenuto
negli
articoli
seguenti
:
1
.
L
Italia
,
ai
sensi
dell
articolo
1
del
Trattato
,
assicura
alla
Chiesa
Cattolica
il
libero
esercizio
del
potere
spirituale
,
il
libero
e
pubblico
esercizio
del
culto
,
nonchè
della
sua
giurisdizione
in
materia
ecclesiastica
in
conformità
alle
norme
del
presente
Concordato
;
ove
occorra
,
accorda
agli
ecclesiastici
per
gli
atti
del
loro
ministero
spirituale
la
difesa
da
parte
delle
sue
autorità
.
In
considerazione
del
carattere
sacro
della
Città
Eterna
,
sede
vescovile
del
Sommo
Pontefice
,
centro
del
mondo
cattolico
e
meta
di
pellegrinaggi
,
il
Governo
italiano
avrà
cura
di
impedire
in
Roma
tutto
ciò
che
possa
essere
in
contrasto
col
detto
carattere
.
2
.
La
Santa
Sede
comunica
e
corrisponde
liberamente
con
i
Vescovi
,
col
clero
e
con
tutto
il
mondo
cattolico
senza
alcuna
ingerenza
del
Governo
italiano
.
Parimenti
,
per
tutto
quanto
si
riferisce
al
ministero
pastorale
,
i
Vescovi
comunicano
e
corrispondono
liberamente
col
loro
clero
e
con
tutti
i
fedeli
.
Tanto
la
Santa
Sede
quanto
i
Vescovi
possono
pubblicare
liberamente
ed
anche
affiggere
nell
interno
ed
alle
porte
esterne
degli
edifici
destinati
al
culto
o
ad
uffici
del
loro
ministero
le
istruzioni
,
ordinanze
,
lettere
pastorali
,
bollettini
diocesani
ed
altri
atti
riguardanti
il
governo
spirituale
dei
fedeli
,
che
crederanno
di
emanare
nell
ambito
della
loro
competenza
.
Tali
pubblicazioni
ed
affissioni
ed
in
genere
tutti
gli
atti
e
documenti
relativi
al
governo
spirituale
dei
fedeli
non
sono
soggetti
ad
oneri
fiscali
.
Le
dette
pubblicazioni
per
quanto
riguarda
la
Santa
Sede
possono
essere
fatte
in
qualunque
lingua
,
quelle
dei
Vescovi
sono
fatte
in
lingua
italiana
o
latina
;
ma
,
accanto
al
testo
italiano
,
l
autorita
ecclesiastica
può
aggiungere
la
traduzione
in
altre
lingue
.
Le
autorità
ecclesiastiche
possono
senza
alcuna
ingerenza
delle
autorità
civili
eseguire
collette
nell
interno
ed
all
ingresso
delle
chiese
nonchè
negli
edifici
di
loro
proprietà
.
3
.
Gli
studenti
di
teologia
,
quelli
degli
ultimi
due
anni
di
propedeutica
alla
teologia
avviati
al
sacerdozio
ed
i
novizi
degli
istituti
religiosi
possono
,
a
loro
richiesta
,
rinviare
,
di
anno
in
anno
,
fino
al
ventesimo
-
sesto
anno
di
età
,
l
adempimento
degli
obblighi
del
servizio
militare
.
I
chierici
ordinati
in
sacris
ed
i
religiosi
,
che
hanno
emesso
i
voti
,
sono
esenti
dal
servizio
militare
,
salvo
il
caso
di
mobilitazione
generale
.
In
tale
caso
,
i
sacerdoti
passano
nelle
forze
armate
dello
Stato
,
ma
è
loro
conservato
l
abito
ecclesiastico
,
affinchè
esercitino
fra
le
truppe
il
sacro
ministero
sotto
la
giurisdizione
ecclesiastica
dell
Ordinario
militare
ai
sensi
dell
art
.
14
.
Gli
altri
chierici
o
religiosi
sono
di
preferenza
destinati
ai
servizi
sanitari
.
Tuttavia
anche
se
siasi
disposta
la
mobilitazione
generale
,
sono
dispensati
dal
presentarsi
alla
chiamata
i
sacerdoti
con
cura
di
anime
.
Si
considerano
tali
gli
ordinari
,
i
parroci
,
i
vice
parroci
o
coadiutori
,
i
vicari
ed
i
sacerdoti
stabilmente
preposti
a
rettorie
di
chiese
aperte
al
culto
.
4
.
Gli
ecclesiastici
ed
i
religiosi
sono
esenti
dall
ufficio
di
giurato
.
5
.
Nessun
ecclesiastico
può
essere
assunto
o
rimanere
in
un
impiego
od
ufficio
dello
Stato
italiano
o
di
enti
pubblici
dipendenti
dal
medesimo
senza
il
nulla
-
osta
dell
ordinario
diocesano
.
La
revoca
del
nulla
-
osta
priva
l
ecclesiastico
della
capacità
di
continuare
ad
esercitare
l
impiego
o
l
ufficio
assunto
.
In
ogni
caso
i
sacerdoti
apostati
o
irretiti
da
censura
non
potranno
essere
assunti
nè
conservati
in
un
insegnamento
,
in
un
ufficio
od
in
un
impiego
,
nei
quali
siano
a
contatto
immediato
col
pubblico
.
6
.
Gli
stipendi
e
gli
altri
assegni
,
di
cui
godono
gli
ecclesiastici
in
ragione
del
loro
ufficio
,
sono
esenti
da
pignorabilità
nella
stessa
misura
in
cui
lo
sono
gli
stipendi
e
gli
assegni
degli
impiegati
dello
Stato
.
7
.
Gli
ecclesiastici
non
possono
essere
richiesti
da
magistrati
o
da
altra
autorità
e
dare
informazioni
su
persone
o
materie
di
cui
siano
venuti
a
conoscenza
per
ragione
del
sacro
ministero
.
8
.
Nel
caso
di
deferimento
al
magistrato
penale
di
un
ecclesiastico
o
di
un
religioso
per
delitto
.
il
Procuratore
del
Re
deve
informare
immediatamente
l
ordinario
della
diocesi
,
nel
cui
territorio
egli
esercita
giurisdizione
;
e
deve
sollecitamente
trasmettere
di
ufficio
al
medesimo
la
decisione
istruttoria
o
,
ove
abbia
luogo
,
la
sentenza
terminativa
del
giudizio
tanto
in
primo
grado
quanto
in
appello
.
In
caso
di
arresto
,
l
ecclesiastico
o
il
religioso
è
trattato
col
riguardo
dovuto
al
suo
stato
ed
al
suo
grado
gerarchico
.
Nel
caso
di
condanna
di
un
ecclesiastico
o
di
un
religioso
,
la
pena
è
scontata
possibilmente
in
locali
separati
da
quelli
destinati
ai
laici
,
a
meno
che
l
ordinario
competente
non
abbia
ridotto
il
condannato
allo
stato
laicale
.
9
.
Di
regola
,
gli
edifici
aperti
al
culto
sono
esenti
da
requisizioni
od
occupazioni
.
Occorrendo
per
gravi
necessità
pubbliche
occupare
un
edificio
aperto
al
culto
,
l
autorità
che
procede
all
occupazione
deve
prendere
previamente
accordi
con
l
ordinario
a
meno
che
ragioni
di
assoluta
urgenza
a
ciò
si
oppongano
.
In
tale
ipotesi
l
autorità
procedente
deve
informare
immediatamente
il
medesimo
.
Salvo
i
casi
di
urgente
necessità
,
la
forza
pubblica
non
può
entrare
,
per
l
esercizio
delle
sue
funzioni
,
negli
edifici
aperti
al
culto
,
senza
averne
dato
previo
avviso
all
autorità
ecclesiastica
.
10
.
Non
si
potrà
per
qualsiasi
causa
procedere
alla
demolizione
di
edifici
aperti
al
culto
,
se
non
previo
accordo
colla
componente
autorità
ecclesiastica
.
11
.
Lo
Stato
riconosce
i
giorni
festivi
stabiliti
dalla
Chiesa
,
che
sono
i
seguenti
:
tutte
le
domeniche
;
il
primo
giorno
dell
anno
;
il
giorno
dell
epifania
(
6
gennaio
)
;
il
giorno
della
festa
di
San
Giuseppe
(
19
marzo
)
;
il
giorno
dell
Ascensione
;
il
giorno
del
Corpus
domini
;
il
giorno
della
festa
di
SS
.
Apostoli
Pietro
e
Paolo
(
29
giugno
)
;
il
giorno
dell
Assunzione
della
B.V.
Maria
(
15
agosto
)
;
il
giorno
di
Ognissanti
(
l
°
novembre
)
;
il
giorno
della
festa
dell
Immacolata
Concezione
(
8
dicembre
)
;
il
giorno
di
Natale
(
25
dicembre
)
.
12
.
Nelle
domeniche
e
nelle
feste
di
precetto
,
nelle
chiese
in
cui
officia
un
Capitolo
,
il
celebrante
la
Messa
Conventuale
canterà
,
secondo
le
norme
della
sacra
liturgia
,
una
preghiera
per
la
prosperità
del
Re
d
Italia
e
dello
Stato
italiano
.
13
.
Il
Governo
italiano
comunica
alla
Santa
Sede
la
tabella
organica
del
personale
ecclesiastico
di
ruolo
adibito
al
servizio
dell
assistenza
spirituale
presso
le
forze
militari
dello
Stato
appena
essa
sia
stata
approvata
nei
modi
di
legge
.
La
designazione
degli
ecclesiastici
,
cui
è
commessa
l
alta
direzione
del
servizio
di
assistenza
spirituale
(
ordinario
militare
,
vicario
ed
ispettori
)
,
è
fatta
confidenzialmente
dalla
Santa
Sede
al
Governo
italiano
.
Qualora
il
Governo
italiano
abbia
ragioni
da
opporre
alla
fatta
designazione
,
ne
darà
comunicazione
alla
Santa
Sede
,
la
quale
procederà
ad
altra
designazione
.
L
ordinario
militare
sarà
rivestito
della
dignità
arcivescovile
.
La
nomina
dei
cappellani
militari
è
fatta
dalla
competente
autorità
dello
Stato
italiano
su
designazione
dell
ordinario
militare
.
14
.
Le
truppe
italiane
di
aria
,
di
terra
e
di
mare
godono
,
nei
riguardi
dei
doveri
religiosi
,
dei
privilegî
e
delle
esenzioni
consentite
dal
diritto
canonico
.
I
cappellani
militari
hanno
,
riguardo
alle
dette
truppe
,
competenze
parrocchiali
.
Essi
esercitano
il
sacro
ministero
sotto
la
giurisdizione
dell
ordinario
militare
,
assistito
dalla
propria
Curia
.
L
ordinario
militare
ha
giurisdizione
anche
sul
personale
religioso
maschile
e
femminile
,
addetto
agli
ospedali
militari
.
15
.
L
arcivescovo
ordinario
militare
è
proposto
al
Capitolo
della
chiesa
del
Pantheon
in
Roma
,
costituendo
con
esso
il
clero
,
cui
è
affidato
il
servizio
religioso
di
detta
Basilica
.
Tale
clero
è
autorizzato
a
provvedere
a
tutte
le
funzioni
religiose
,
anche
fuori
di
Roma
,
che
in
conformità
alle
regole
canoniche
siano
richieste
dallo
Stato
o
dalla
Reale
Casa
.
La
Santa
Sede
consente
a
conferire
a
tutti
i
canonici
componenti
il
capitolo
dal
Pantheon
la
dignità
di
protonotari
ad
instar
,
durante
munere
.
La
nomina
di
ciascuno
di
essi
sarà
fatta
dal
cardinale
Vicario
di
Roma
,
dietro
presentazione
da
parte
di
Sua
maestà
il
Re
d
Italia
,
previa
confidenziale
indicazione
del
presentando
.
La
Santa
Sede
si
riserva
di
trasferire
ad
altra
chiesa
la
Diaconia
.
16
.
(...)
17
.
(...)
18
.
Dovendosi
,
per
disposizione
dell
autorità
ecclesiastica
,
raggruppare
in
via
provvisoria
o
definitiva
più
parrocchie
,
sia
affidandole
ad
un
solo
parroco
assistito
da
uno
o
più
vice
parroci
,
sia
riunendo
in
un
solo
presbiterio
più
sacerdoti
,
lo
Stato
manterrà
inalterato
il
trattamento
economico
dovuto
a
dette
parrocchie
.
19
.
La
scelta
degli
Arcivescovi
e
Vescovi
appartiene
alla
Santa
Sede
.
Prima
di
procedere
alla
nomina
di
un
Arcivescovo
o
di
un
Vescovo
diocesano
o
di
un
coadiutore
cum
iure
successioni
,
la
Santa
Sede
comunicherà
il
nome
della
persona
prescelta
al
Governo
italiano
per
assicurarsi
che
il
medesimo
non
abbia
ragioni
di
carattere
politico
da
sollevare
contro
la
nomina
.
Le
pratiche
relative
si
svolgeranno
con
la
maggiore
possibile
sollecitudine
e
con
ogni
riservatezza
,
in
modo
che
sia
mantenuto
il
segreto
sulla
persona
prescelta
,
finchè
non
avvenga
la
nomina
della
medesima
.
20
.
I
Vescovi
,
prima
di
prendere
possesso
della
loro
diocesi
,
prestano
nelle
mani
del
Capo
dello
Stato
un
giuramento
di
fedeltà
secondo
la
formula
seguente
:
«
Davanti
a
Dio
e
sui
Santi
Vangeli
,
io
giuro
e
prometto
,
siccome
si
conviene
ad
un
Vescovo
,
fedeltà
allo
Stato
italiano
.
Io
giuro
e
prometto
di
rispettare
e
di
far
rispettare
dal
mio
clero
il
Re
ed
il
Governo
stabilito
secondo
le
leggi
costituzionali
dello
Stato
.
Io
giuro
e
prometto
inoltre
che
non
parteciperò
ad
alcun
accordo
nè
assisterò
ad
alcun
consiglio
che
possa
recar
danno
allo
Stato
italiano
ed
all
ordine
pubblico
e
che
non
permetterò
al
mio
clero
simili
partecipazioni
.
Preoccupandomi
del
bene
e
dell
interesse
dello
Stato
italiano
,
cercherò
di
evitare
ogni
danno
che
possa
minacciarlo
»
.
21
.
La
provvista
dei
benefici
ecclesiastici
appartiene
all
autorità
ecclesiastica
.
Le
nomine
degli
investiti
dei
benefici
parrocchiali
sono
dall
autorità
ecclesiastica
competente
comunicate
riservatamente
al
Governo
italiano
e
non
possono
avere
corso
prima
che
siano
passati
trenta
giorni
dalla
comunicazione
.
In
questo
termine
,
il
Governo
italiano
,
ove
gravi
ragioni
si
oppongano
alla
nomina
,
può
manifestarle
riservatamente
all
autorità
ecclesiastica
,
la
quale
,
permanendo
il
dissenso
,
deferirà
il
caso
alla
Santa
Sede
.
Sopraggiungendo
gravi
ragioni
che
rendano
dannosa
la
permanenza
di
un
ecclesiastico
in
un
determinato
beneficio
parrocchiale
,
il
Governo
italiano
comunicherà
tali
ragioni
all
ordinario
,
che
d
accordo
col
Governo
prenderà
entro
tre
mesi
le
misure
appropriate
.
In
caso
di
divergenza
tra
l
ordinario
ed
il
Governo
,
la
Santa
Sede
affiderà
la
soluzione
della
questione
a
due
ecclesiastici
di
sua
scelta
,
i
quali
d
accordo
con
due
delegati
del
Governo
italiano
prenderanno
una
decisione
definitiva
.
22
.
Non
possono
essere
investiti
di
benefici
esistenti
in
Italia
ecclesiastici
che
non
siano
cittadini
italiani
.
I
titolari
delle
diocesi
e
delle
parrocchie
devono
inoltre
parlare
la
lingua
italiana
.
Occorrendo
,
dovranno
essere
loro
assegnati
coadiutori
che
,
oltre
l
italiano
,
intendano
e
parlino
anche
la
lingua
localmente
in
uso
,
allo
scopo
di
prestare
l
assistenza
religiosa
nella
lingua
dei
fedeli
secondo
le
regole
della
Chiesa
.
23
.
Le
disposizioni
degli
artt
.
16
,
17
,
19
,
20
,
21
e
22
non
riguardano
Roma
e
le
diocesi
suburbicarie
.
Resta
anche
inteso
che
,
qualora
la
Santa
Sede
procedesse
ad
un
nuovo
assetto
di
dette
diocesi
,
rimarrebbero
invariati
gli
assegni
oggi
corrisposti
dallo
Stato
italiano
sia
alle
mense
sia
alle
altre
istituzioni
ecclesiastiche
.
24
.
Sono
aboliti
l
exequatur
,
il
regio
placet
,
nonchè
ogni
nomina
cesarea
o
regia
in
materia
di
provvista
di
benefici
od
uffici
ecclesiastici
in
tutta
Italia
,
salve
le
eccezioni
stabilite
dall
art
.
29
,
lettera
g
)
.
25
.
Lo
Stato
italiano
rinuncia
alla
prerogativa
sovrana
del
regio
patronato
sui
benefici
maggiori
e
minori
.
È
abolita
la
regalia
sui
benefici
maggiori
e
minori
.
È
abolito
anche
il
terzo
pensionabile
nelle
Province
dell
ex
-
regno
delle
due
Sicilie
.
Gli
oneri
relativi
cessano
di
far
carico
allo
Stato
ed
alle
amministrazioni
dipendenti
.
26
.
La
nomina
degl
investiti
dei
benefici
maggiori
e
minori
e
di
chi
rappresenta
temporaneamente
la
sede
o
il
beneficio
vacante
ha
effetto
dalla
data
della
provvista
ecclesiastica
,
che
sarà
ufficialmente
partecipata
al
Governo
.
L
amministrazione
ed
il
godimento
delle
rendite
,
durante
la
vacanza
,
sono
disciplinati
dalle
norme
del
diritto
canonico
.
In
caso
di
cattiva
gestione
,
lo
Stato
italiano
,
presi
accordi
con
l
autorità
ecclesiastica
,
può
procedere
al
sequestro
delle
temporalità
del
beneficio
,
devolvendone
il
reddito
netto
a
favore
dell
investito
,
o
,
in
sua
mancanza
,
a
vantaggio
del
beneficio
.
27
.
Le
basiliche
della
Santa
Casa
di
Loreto
,
di
San
Francesco
in
Assisi
e
di
Sant
Antonio
in
Padova
con
gli
edifici
ed
opere
annesse
,
eccettuate
quelle
di
carattere
meramente
laico
,
saranno
cedute
alla
Santa
Sede
e
la
loro
amministrazione
spetterà
liberamente
alla
medesima
.
Saranno
parimenti
liberi
da
ogni
ingerenza
dello
Stato
e
da
conversione
di
altri
enti
di
qualsiasi
natura
gestiti
dalla
Santa
Sede
in
Italia
nonchè
i
Collegi
di
missioni
.
Restano
,
tuttavia
,
in
ogni
caso
applicabili
le
leggi
italiane
concernenti
gli
acquisti
dei
corpi
morali
.
Relativamente
ai
beni
ora
appartenenti
ai
detti
Santuari
,
si
procederà
alla
ripartizione
a
mezzo
di
commissione
mista
,
avendo
riguardo
ai
diritti
dei
terzi
ed
alle
dotazioni
necessarie
alle
dette
opere
meramente
laiche
.
Per
gli
altri
Santuari
,
nei
quali
esistano
amministrazioni
civili
,
subentrerà
la
libera
gestione
dell
autorità
ecclesiastica
,
salva
,
ove
del
caso
,
la
ripartizione
dei
beni
a
norma
del
precedente
capoverso
.
28
.
Per
tranquillizzare
le
coscienze
,
la
Santa
Sede
accorderà
piena
condonazione
a
tutti
coloro
che
,
a
seguito
delle
leggi
italiane
eversive
del
patrimonio
ecclesiastico
,
si
trovino
in
possesso
di
beni
ecclesiastici
.
A
tale
scopo
la
Santa
Sede
darà
agli
ordinari
le
opportune
istruzioni
.
29
.
Lo
Stato
italiano
rivedrà
la
sua
legislazione
in
quanto
interessa
la
materia
ecclesiastica
,
al
fine
di
riformarla
ed
integrarla
,
per
metterla
in
armonia
colle
direttive
,
alle
quali
si
ispira
il
Trattato
stipulato
colla
Santa
Sede
ed
il
presente
Concordato
.
Resta
fin
da
ora
convenuto
fra
le
due
Alte
Parti
contraenti
quanto
appresso
:
Ferma
restando
la
personalità
giuridica
degli
enti
ecclesiastici
finora
riconosciuti
dalle
leggi
italiane
(
Santa
Sede
,
diocesi
,
capitoli
,
seminari
,
parrocchie
,
ecc
.
)
,
tale
personalità
sarà
riconosciuta
anche
alle
chiese
pubbliche
aperte
al
culto
,
che
già
non
l
abbiano
,
comprese
quelle
già
appartenenti
agli
enti
ecclesiastici
soppressi
,
con
assegnazione
,
nei
riguardi
di
queste
ultime
,
della
rendita
che
attualmente
il
Fondo
per
il
culto
destina
a
ciascuna
di
esse
.
Salvo
quanto
è
disposto
nel
precedente
art
.
27
,
i
Consigli
di
amministrazione
,
dovunque
esistano
e
qualunque
sia
la
loro
denominazione
,
anche
se
composti
totalmente
o
in
maggioranza
di
laici
,
non
dovranno
ingerirsi
nei
servizi
di
culto
e
la
nomina
dei
componenti
sarà
fatta
d
intesa
con
l
autorità
ecclesiastica
.
Sarà
riconosciuta
la
personalità
giuridica
delle
associazioni
religiose
,
con
o
senza
voti
,
approvate
dalla
Santa
Sede
,
che
abbiano
la
loro
sede
principale
nel
Regno
,
e
siano
ivi
rappresentate
,
giuridicamente
e
di
fatto
,
da
persone
che
abbiano
la
cittadinanza
italiana
e
siano
in
Italia
domiciliate
.
Sarà
riconosciuta
,
inoltre
,
la
personalità
giuridica
delle
Province
religiose
italiane
,
nei
limiti
del
territorio
dello
Stato
e
sue
colonie
,
delle
associazioni
aventi
la
sede
principale
all
estero
,
quando
concorrano
le
stesse
condizioni
.
Sarà
riconosciuta
altresì
la
personalità
giuridica
delle
case
,
quando
dalle
regole
particolari
dei
singoli
ordini
sia
attribuita
alle
medesime
la
capacità
di
acquistare
e
possedere
.
Sarà
riconosciuta
infine
la
personalità
giuridica
alle
Case
generalizie
ed
alle
Procure
delle
associazioni
,
religiose
,
anche
estere
.
Le
associazioni
o
le
case
religiose
,
le
quali
già
abbiano
la
personalità
giuridica
,
la
conserveranno
.
Gli
atti
relativi
ai
trasferimenti
degli
immobili
,
dei
quali
le
associazioni
sono
già
in
possesso
,
dagli
attuali
intestatari
alle
associazioni
stesse
saranno
esenti
da
ogni
tributo
.
Le
confraternite
aventi
scopo
esclusivo
o
prevalente
di
culto
non
sono
soggette
ad
ulteriori
trasformazioni
nei
fini
,
e
dipendono
dall
autorità
ecclesiastica
,
per
quanto
riguarda
il
funzionamento
e
l
amministrazione
.
Sono
ammesse
le
fondazioni
di
culto
di
qualsiasi
specie
,
purchè
consti
che
rispondano
alle
esigenze
religiose
della
popolazione
e
non
ne
derivi
alcun
onere
finanziario
allo
Stato
.
Tale
disposizione
si
applica
anche
alle
fondazioni
già
esistenti
di
fatto
.
Nelle
amministrazioni
civili
del
patrimonio
ecclesiastico
proveniente
dalle
leggi
eversive
i
Consigli
di
amministrazione
saranno
formati
per
metà
con
membri
designati
dall
autorità
ecclesiastica
.
Altrettanto
dicasi
per
i
Fondi
di
religione
delle
nuove
Province
.
Gli
atti
compiuti
finora
da
enti
ecclesiastici
o
religiosi
senza
l
osservanza
delle
leggi
civili
potranno
essere
riconosciuti
e
regolarizzati
dallo
Stato
italiano
,
su
domanda
dell
ordinario
da
presentarsi
entro
tre
anni
dalla
entrata
in
vigore
del
presente
Concordato
.
Lo
Stato
italiano
rinunzia
ai
privilegî
di
esenzione
giurisdizionale
ecclesiastica
del
clero
palatino
in
tutta
Italia
(
salvo
per
quello
addetto
alle
chiese
della
Santa
Sindone
di
Torino
,
di
Superga
,
del
Sudario
di
Roma
ed
alle
cappelle
annesse
ai
palazzi
di
dimora
dei
Sovrani
e
dei
Principi
Reali
)
,
rientrando
tutte
le
nomine
e
provviste
di
beneficî
ed
ufficî
sotto
le
norme
degli
articoli
precedenti
.
Una
apposita
Commissione
provvederà
all
assegnazione
ad
ogni
Basilica
o
Chiesa
palatina
di
una
congrua
dotazione
con
i
decreti
indicati
per
i
beni
dei
santuari
nell
art
.
27
.
Ferme
restando
le
agevolazioni
tributarie
già
stabilite
a
favore
degli
enti
ecclesiastici
dalle
leggi
italiane
fin
qui
vigenti
,
il
fine
di
culto
o
di
religione
e
,
a
tutti
gli
effetti
tributari
,
equiparato
ai
fini
di
beneficenza
e
di
istruzione
.
È
abolita
la
tassa
straordinaria
del
30
per
cento
imposta
con
l
art
.
18
della
l
.
15
agosto
1867
,
n
.
3848;
la
quota
di
concorso
di
cui
agli
artt
.
31
della
l
.
7
luglio
1866
,
n
.
3036
e
20
della
l
.
15
agosto
1867
,
n
.
3848;
nonchè
la
tassa
sul
passaggio
di
usufrutto
dei
beni
costituenti
la
dotazione
di
benefici
ed
altri
enti
ecclesiastici
,
stabilita
dall
art
.
1
del
r.d.
30
dicembre
1923
,
n
.
3270
,
rimanendo
esclusa
anche
per
l
avvenire
l
istituzione
di
qualsiasi
tributo
speciale
a
carico
dei
beni
della
Chiesa
.
Non
saranno
applicate
ai
ministri
del
culto
per
l
esercizio
del
ministero
sacerdotale
l
imposta
sulle
professioni
e
la
tassa
di
patente
,
istituite
con
il
r.d.
18
novembre
1923
,
n
.
2538
,
in
luogo
della
soppressa
tassa
di
esercizio
e
rivendita
,
nè
qualsiasi
altro
tributo
del
genere
.
L
uso
dell
abito
ecclesiastico
o
religioso
da
parte
di
secolari
o
da
parte
di
ecclesiastici
e
di
religiosi
,
ai
quali
sia
interdetto
con
provvedimento
definitivo
della
competente
autorità
ecclesiastica
,
che
dovrà
a
questo
fine
essere
ufficialmente
comunicato
al
Governo
italiano
,
è
vietato
e
punito
colle
stesse
sanzioni
e
pene
,
colle
quali
è
vietato
e
punito
l
uso
abusivo
della
divisa
militare
.
30
.
La
gestione
ordinaria
e
straordinaria
dei
beni
appartenenti
a
qualsiasi
istituto
ecclesiastico
od
associazione
religiosa
ha
luogo
sotto
la
vigilanza
ed
il
controllo
delle
competenti
autorità
della
Chiesa
,
escluso
ogni
intervento
da
parte
dello
Stato
italiano
,
e
senza
obbligo
di
assoggettare
a
conversione
i
beni
immobili
.
Lo
Stato
italiano
riconosce
agli
istituti
ecclesiastici
ed
alle
associazioni
religiose
la
capacita
di
acquistare
beni
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
civili
concernenti
gli
acquisti
dei
corpi
morali
.
Lo
Stato
italiano
,
finchè
con
nuovi
accordi
non
sarà
stabilito
diversamente
,
continuerà
a
supplire
alle
deficienze
dei
redditi
dei
benefici
ecclesiastici
con
assegni
da
corrispondere
in
misura
non
inferiore
al
valore
reale
di
quella
stabilita
dalle
leggi
attualmente
in
vigore
:
in
considerazione
di
ciò
,
la
gestione
patrimoniale
di
detti
beneficî
,
per
quanto
concerne
gli
atti
e
contratti
eccedenti
la
semplice
amministrazione
,
avrà
luogo
con
intervento
da
parte
dello
Stato
italiano
,
ed
in
caso
di
vacanza
la
consegna
dei
beni
sarà
fatta
colla
presenza
di
un
rappresentante
del
Governo
,
redigendosi
analogo
verbale
.
Non
sono
soggetti
all
intervento
suddetto
le
mense
vescovili
delle
diocesi
suburbicarie
ed
i
patrimoni
dei
capitoli
e
delle
parrocchie
di
Roma
e
delle
dette
diocesi
.
Agli
effetti
del
supplemento
di
congrua
,
l
ammontare
dei
redditi
che
su
dette
mense
e
patrimoni
sono
corrisposti
ai
beneficiati
,
risulterà
da
una
dichiarazione
resa
annualmente
sotto
la
propria
responsabilità
dal
Vescovo
suburbicario
per
le
diocesi
e
dal
Cardinale
Vicario
per
la
città
di
Roma
.
31
.
L
erezione
di
nuovi
enti
ecclesiastici
od
associazioni
religiose
sarà
fatta
dall
autorità
ecclesiastica
secondo
le
norme
del
diritto
canonico
:
il
loro
riconoscimento
agli
effetti
civili
sarà
fatto
dalle
autorità
civili
.
32
.
I
riconoscimenti
e
le
autorizzazioni
previste
nelle
disposizioni
del
presente
Concordato
e
del
Trattato
avranno
luogo
con
le
norme
stabilite
dalle
leggi
civili
,
che
dovranno
essere
poste
in
armonia
con
le
disposizioni
del
Concordato
medesimo
e
del
Trattato
.
33
.
È
riservata
alla
Santa
Sede
la
disponibilità
delle
catacombe
esistenti
nel
suolo
di
Roma
e
della
altre
parti
del
territorio
del
Regno
,
con
l
onere
conseguente
della
custodia
,
della
manutenzione
e
della
conservazione
.
Essa
può
quindi
,
con
l
osservanza
delle
leggi
dello
Stato
e
con
la
salvezza
degli
eventuali
diritti
di
terzi
,
procedere
alle
occorrenti
escavazioni
ed
al
trasferimento
dei
corpi
santi
.
34
.
Lo
Stato
italiano
,
volendo
ridonare
all
istituto
del
matrimonio
,
che
è
a
base
della
famiglia
,
dignità
conforme
alle
tradizioni
cattoliche
del
suo
popolo
,
riconosce
al
sacramento
del
matrimonio
,
disciplinato
dal
diritto
canonico
,
gli
effetti
civili
.
Le
pubblicazioni
del
matrimonio
come
sopra
saranno
effettuate
,
oltre
che
nella
chiesa
parrocchiale
,
anche
nella
casa
comunale
.
Subito
dopo
la
celebrazione
il
parroco
spiegherà
ai
coniugi
gli
effetti
civili
del
matrimonio
,
dando
lettura
degli
articoli
del
codice
civile
riguardanti
i
diritti
ed
i
doveri
dei
coniugi
,
e
redigerà
l
atto
di
matrimonio
,
del
quale
entro
cinque
giorni
trasmetterà
copia
integrale
al
Comune
,
affinchè
venga
trascritto
nei
registri
dello
stato
civile
.
Le
cause
concernenti
la
nullità
del
matrimonio
e
la
dispensa
dal
matrimonio
rato
e
non
consumato
sono
riservate
alla
competenza
dei
tribunali
e
dei
dicasteri
ecclesiastici
.
I
provvedimenti
e
le
sentenze
relative
,
quando
siano
divenute
definitive
,
saranno
portate
al
Supremo
Tribunale
della
Segnatura
,
il
quale
controllerà
se
siano
state
rispettate
le
norme
del
diritto
canonico
relative
alla
competenza
del
giudice
,
alla
citazione
ed
alla
legittima
rappresentanza
o
contumacia
delle
parti
.
I
detti
provvedimenti
e
sentenze
definitive
coi
relativi
decreti
del
Supremo
Tribunale
della
Segnatura
saranno
trasmessi
alla
Corte
di
appello
dello
Stato
competente
per
territorio
,
la
quale
,
con
ordinanze
emesse
in
camera
di
consiglio
,
li
renderà
esecutivi
agli
effetti
civili
ed
ordinerà
che
siano
annotati
nei
registri
dello
stato
civile
a
margine
dell
atto
di
matrimonio
.
Quanto
alle
cause
di
separazione
personale
,
la
Santa
Sede
consente
che
siano
giudicate
dall
autorità
giudiziaria
civile
.
35
.
Per
le
scuole
di
istruzione
media
tenute
da
enti
ecclesiastici
o
religiosi
rimane
fermo
l
istituto
dell
esame
di
Stato
ad
effettiva
parità
di
condizioni
per
candidati
di
istituti
governativi
e
candidati
di
dette
scuole
.
36
.
L
Italia
considera
fondamento
e
coronamento
dell
istruzione
pubblica
l
insegnamento
della
dottrina
cristiana
secondo
la
forma
ricevuta
dalla
tradizione
cattolica
.
E
perciò
consente
che
l
insegnamento
religioso
ora
impartito
nelle
scuole
pubbliche
elementari
abbia
un
ulteriore
sviluppo
nelle
scuole
medie
,
secondo
programmi
da
stabilirsi
d
accordo
tra
la
Santa
Sede
e
lo
Stato
.
Tale
insegnamento
sarà
dato
a
mezzo
di
maestri
e
professori
,
sacerdoti
e
religiosi
approvati
dall
autorità
ecclesiastica
,
e
sussidiariamente
a
mezzo
di
maestri
e
professori
laici
,
che
siano
a
questo
fine
muniti
di
un
certificato
di
idoneità
da
rilasciarsi
dall
ordinario
diocesano
.
La
revoca
del
certificato
da
parte
dell
ordinario
priva
senz
altro
l
insegnante
della
capacità
di
insegnare
.
Pel
detto
insegnamento
religioso
nelle
scuole
pubbliche
non
saranno
adottati
che
i
libri
di
testo
approvati
dalla
autorità
ecclesiastica
.
37
.
I
dirigenti
delle
associazioni
statali
per
L
educazione
fisica
,
per
L
istruzione
preliminare
,
degli
Avanguardisti
e
dei
Balilla
,
per
rendere
possibile
L
istruzione
e
l
assistenza
religiosa
della
gioventù
loro
affidata
,
disporranno
gli
orari
in
modo
da
non
impedire
nelle
domeniche
e
nelle
feste
di
precetto
l
adempimento
dei
doveri
religiosi
.
Altrettanto
disporranno
i
dirigenti
delle
scuole
pubbliche
nelle
eventuali
adunanze
degli
alunni
nei
detti
giorni
festivi
.
38
.
Le
nomine
dei
professori
dell
Università
Cattolica
del
Sacro
Cuore
e
del
dipendente
Istituto
di
Magistero
Maria
Immacolata
sono
subordinate
al
nulla
osta
da
parte
della
Santa
Sede
diretto
ad
assicurare
che
non
vi
sia
alcunchè
da
eccepire
dal
punto
di
vista
morale
e
religioso
.
39
.
Le
università
,
i
seminari
maggiori
e
minori
,
sia
diocesani
,
sia
interdiocesani
,
sia
regionali
,
le
accademie
,
i
collegi
e
gli
altri
istituti
cattolici
per
la
formazione
e
la
cultura
degli
ecclesiastici
continueranno
a
dipendere
unicamente
dalla
Santa
Sede
,
senza
alcuna
ingerenza
delle
autorità
scolastiche
del
regno
.
40
.
Le
lauree
in
sacra
teologia
date
dalle
facoltà
approvate
dalla
Santa
Sede
saranno
riconosciute
dallo
Stato
italiano
.
Saranno
parimenti
riconosciuti
i
diplomi
,
che
si
conseguono
nelle
scuole
di
paleografia
,
archivista
e
diplomatica
documentaria
erette
presso
la
biblioteca
e
l
archivio
nella
Città
del
Vaticano
.
41
.
L
Italia
autorizza
l
uso
nel
Regno
e
nelle
sue
colonie
delle
onorificenze
cavalleresche
pontificie
mediante
registrazione
del
breve
di
nomina
,
da
farsi
su
presentazione
del
breve
stesso
e
domanda
scritta
dell
interessato
.
42
.
L
Italia
ammetterà
il
riconoscimento
,
mediante
decreto
reale
dei
titoli
nobiliari
conferiti
dai
Sommi
Pontefici
anche
dopo
il
1870
e
di
quelli
che
saranno
conferiti
in
avvenire
.
Saranno
stabiliti
casi
nei
quali
il
detto
riconoscimento
non
e
soggetto
in
Italia
al
pagamento
di
tassa
.
43
.
Lo
Stato
italiano
riconosce
le
organizzazioni
dipendenti
dall
Azione
Cattolica
Italiana
,
in
quanto
esse
,
siccome
la
Santa
Sede
ha
disposto
,
svolgano
la
loro
attività
al
di
fuori
di
ogni
partito
politico
e
sotto
l
immediata
dipendenza
della
gerarchia
della
Chiesa
per
la
diffusione
e
l
attuazione
dei
principi
cattolici
.
La
Santa
Sede
prende
occasione
dalla
stipulazione
del
presente
Concordato
per
rinnovare
a
tutti
gli
ecclesiastici
e
religiosi
d
Italia
il
divieto
di
iscriversi
e
militare
in
qualsiasi
partito
politico
.
44
.
Se
in
avvenire
sorgesse
qualche
difficoltà
sull
interpretazione
del
presente
Concordato
,
la
Santa
Sede
e
l
Italia
procederanno
di
comune
intelligenza
ad
una
amichevole
soluzione
.
45
.
Il
presente
Concordato
entrerà
in
vigore
allo
scambio
delle
ratifiche
,
contemporaneamente
al
Trattato
,
stipulato
fra
le
stesse
Alte
Parti
,
che
elimina
la
«
questione
romana
»
.
Con
l
entrata
in
vigore
del
presente
Concordato
,
cesseranno
di
applicarsi
in
Italia
le
disposizioni
dei
Concordati
decaduti
degli
ex
-
Stati
italiani
.
Le
leggi
austriache
,
le
leggi
,
i
regolamenti
,
le
ordinanze
e
i
decreti
dello
Stato
italiano
attualmente
vigenti
,
in
quanto
siano
in
contrasto
colle
disposizioni
del
presente
Concordato
,
si
intendono
abrogati
con
l
entrata
in
vigore
del
medesimo
.
Per
predisporre
la
esecuzione
del
presente
Concordato
sarà
nominata
subito
dopo
la
firma
del
medesimo
,
una
Commissione
composta
da
persone
designate
da
ambedue
le
Alte
Parti
.