ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
il
R
.
decreto
21
febbraio
1895
,
n
.
70
,
che
approva
il
testo
unico
delle
leggi
sulle
pensioni
civili
e
militari
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
7
giugno
1934-XII
,
n
.
899
,
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
del
Regio
esercito
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
16
giugno
1935-XIII
,
n
.
1026
,
sullo
stato
degli
ufficiali
del
regio
esercito
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
dei
sottufficiali
del
regio
esercito
,
approvato
con
R
.
decreto
15
settembre
1932-X
,
n
.
1514
,
quale
risulta
modificato
dalla
legge
21
giugno
1934-XII
,
n
.
1519
,
recante
tra
l
'
altro
,
modificazioni
alle
disposizioni
vigenti
sullo
stato
e
l
'
avanzamento
dei
sottufficiali
del
Regio
esercito
;
Vista
la
legge
11
marzo
1926-VI
,
n
.
397
,
sullo
stato
degli
ufficiali
della
Regia
marina
e
della
Regia
aeronautica
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
6
giugno
1935-XIII
,
n
.
1404
,
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
marina
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
leggi
sull
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
marina
,
approvato
con
R
.
decreto
1
agosto
1936-XIV
,
n
.
1493
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
riguardanti
l
'
ordinamento
del
Corpo
Reali
Equipaggi
e
lo
stato
giuridico
dei
sottufficiali
della
Regia
marina
,
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
914
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
28
gennaio
1935-XIII
,
n
.
314
,
recante
norme
relative
al
reclutamento
e
all
'
avanzamento
degli
ufficiali
della
Regia
aeronautica
,
convertito
in
legge
con
la
legge
13
giugno
1935-XIII
,
n
.
1297
,
e
le
successive
modificazioni
;
Vista
la
legge
4
aprile
1935-XIII
,
n
.
493
,
concernente
la
istituzione
,
in
via
provvisoria
,
della
posizione
di
congedo
speciale
per
gli
ufficiali
della
Regia
aeronautica
,
e
le
successive
modificazioni
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
3
febbraio
1938-XVI
,
n
.
744
,
recante
norme
sul
reclutamento
ed
avanzamento
dei
sottufficiali
e
militari
di
truppa
,
nonché
sullo
stato
dei
sottufficiali
della
Regia
aeronautica
;
Visto
il
R
.
decreto
14
gennaio
1923-I
,
n
.
31
,
concernente
l
'
istituzione
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Visti
il
R
.
decreto
-
legge
4
agosto
1924-II
,
n
.
1292
,
concernente
l
'
approvazione
del
nuovo
ordinamento
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
il
R
.
decreto
-
legge
14
giugno
1925-III
,
n
.
1174
,
relativo
all
'
istituzione
della
Milizia
ferroviaria
;
e
il
R
.
decreto
-
legge
16
giugno
1925-III
,
n
.
1466
,
relativo
all
'
istituzione
della
Milizia
postale
-
telegrafica
;
convertiti
in
legge
con
la
legge
7
marzo
1926-IV
,
n
.
562;
Visto
il
R
.
decreto
15
luglio
1938-XVI
,
n
.
1282
,
concernente
l
'
approvazione
del
nuovo
statuto
della
"
Sezione
per
assegni
vitalizi
"
dell
'
opera
di
previdenza
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
recante
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV,n
.
100;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
guerra
e
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
interno
,
per
la
marina
e
per
l
'
aeronautica
,
di
concerto
coi
Ministri
Segretari
di
Stato
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Gli
ufficiali
in
servizio
permanente
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
e
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
esclusi
coloro
di
cui
al
successivo
art
.
4
,
sono
dispensati
dal
servizio
ai
sensi
dell
'
art
.
20
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
numero
1728
,
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
Art
.
2
.
Agli
ufficiali
di
cui
al
precedente
art
.
1
-
fatta
eccezione
per
quelli
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
-
che
abbiano
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
vitalizio
di
cui
all
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
è
concessa
,
in
aggiunta
a
tale
trattamento
,
l
'
indennità
di
ausiliaria
corrispondente
al
grado
rivestito
.
La
detta
indennità
è
corrisposta
nella
misura
e
per
la
durata
stabilita
dalle
disposizioni
vigenti
per
gli
ufficiali
collocati
in
ausiliaria
per
età
.
Il
tempo
durante
il
quale
gli
ufficiali
fruiscono
di
tale
indennità
è
considerato
come
trascorso
in
ausiliaria
,
agli
effetti
della
liquidazione
della
pensione
di
cui
al
comma
seguente
.
All
'
atto
della
cessazione
della
indennità
di
ausiliaria
,
e
sempre
quando
l
'
ufficiale
,
per
effetto
del
computo
di
cui
al
precedente
comma
,
abbia
compiuto
oltre
venti
anni
di
servizio
,
si
fa
luogo
a
nuova
liquidazione
di
pensione
.
Art
.
3
.
Gli
ufficiali
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
collocati
in
congedo
assoluto
ai
sensi
del
precedente
art
.
1
e
provenienti
dal
ruolo
del
servizio
permanente
effettivo
possono
essere
ammessi
al
godimento
dell
'
assegno
vitalizio
minimo
previsto
dal
R
.
decreto
15
luglio
1938-XVI
,
n
.
1282
,
qualora
abbiano
prestato
almeno
dieci
anni
di
servizio
permanente
effettivo
.
Qualora
abbiano
prestato
meno
di
dieci
anni
di
servizio
permanente
effettivo
,
beneficiano
dell
'
indennità
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
4
.
Gli
ufficiali
del
regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
nelle
posizioni
di
"
fuori
quadro
"
,
"
congedo
speciale
"
,
"
fuori
organico
"
,
"
aspettativa
per
riduzione
di
quadri
senza
diritto
a
richiamo
in
servizio
"
,
"
congedo
provvisorio
"
e
"
ausiliaria
"
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
cessano
dalle
posizioni
in
cui
si
trovano
e
sono
collocati
in
congedo
assoluto
,
col
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
numero
1728
.
Gli
ufficiali
in
ausiliaria
,
collocati
in
congedo
assoluto
,
conservano
,
in
aggiunta
al
trattamento
di
quiescenza
di
cui
al
precedente
comma
,
l
'
indennità
di
ausiliaria
per
il
periodo
di
tempo
in
cui
ne
avrebbero
ancora
avuto
diritto
,
ai
sensi
delle
disposizioni
in
vigore
.
La
stessa
indennità
è
concessa
agli
ufficiali
collocati
in
congedo
assoluto
dalle
altre
posizioni
previste
nel
presente
articolo
,
i
quali
,
in
base
al
titolo
per
il
quale
cessarono
dal
servizio
,
avrebbero
dovuto
transitare
per
l
'
ausiliaria
,
a
termini
delle
disposizioni
in
vigore
.
Agli
ufficiali
di
cui
ai
due
precedenti
commi
si
applicano
le
disposizioni
dei
tre
capoversi
del
precedente
art
.
2
.
Art
.
5
.
Gli
ufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
inscritti
nei
ruoli
del
complemento
e
della
riserva
,
e
quelli
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
,
inscritti
nei
ruoli
della
riserva
e
in
congedo
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
cessano
di
far
parte
di
detti
ruoli
e
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
quiescenza
di
cui
essi
eventualmente
fruiscono
o
al
quale
abbiano
diritto
,
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
6
.
Le
disposizioni
degli
articoli
precedenti
sono
estese
,
in
quanto
applicabili
,
agli
ufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
della
Regia
guardia
di
finanza
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
riassunti
in
servizio
quali
invalidi
di
guerra
.
Art
.
7
.
Gli
ufficiali
in
congedo
assoluto
appartenenti
alla
razza
ebraica
non
hanno
obblighi
di
servizio
,
ma
conservano
il
grado
e
la
relativa
uniforme
.
L
'
uso
dell
'
uniforme
è
però
subordinato
alla
preventiva
autorizzazione
del
Ministero
competente
o
del
Comando
generale
della
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
.
Essi
sono
soggetti
alle
disposizioni
riflettenti
il
grado
e
alle
norme
disciplinari
stabilite
dagli
appositi
regolamenti
.
Art
.
8
.
Il
trattamento
economico
previsto
dai
precedenti
articoli
2
,
3
,
4
e
6
e
,
quando
occorra
,
la
relativa
durata
sono
assegnati
con
decreto
Ministeriale
.
Art
.
9
.
I
sottufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
,
del
corpodegli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
pena
,
in
servizio
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
dimessi
dalle
armi
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
Ai
sottufficiali
in
carriera
continuativa
è
concesso
il
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto-legge17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Ai
sottufficiali
richiamati
temporaneamente
alle
armi
,
che
godevano
anteriormente
al
richiamo
di
un
trattamento
di
quiescenza
,
è
conservato
tale
trattamento
salvo
gli
aumenti
ai
quali
possono
avere
diritto
in
base
alle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Ai
sottufficiali
richiamati
,
trattenuti
,
riassunti
,
che
non
godevano
trattamento
di
quiescenza
,
è
concesso
tale
trattamento
qualora
,
per
effetto
dell
'
ulteriore
servizio
prestato
,
ne
abbiano
maturato
il
diritto
,
in
base
alle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
predetto
decreto
.
Art
.
9
.
Ai
sottufficiali
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
e
della
Regia
guardia
di
finanza
,
non
in
carriera
continuativa
,
ma
vincolati
a
ferme
,
è
concessa
l
'
aliquota
del
premio
di
fine
ferma
,
che
sarebbe
loro
spettato
,
calcolata
proporzionalmente
al
numero
dei
mesi
di
effettivo
servizio
prestato
nella
ferma
,
computando
la
frazione
di
mese
come
mese
intero
.
I
sottufficiali
dei
carabinieri
Reali
e
della
Regia
guardia
di
finanza
hanno
obbligo
di
restituire
la
parte
del
premio
di
rafferma
eventualmente
percepito
in
più
dell
'
aliquota
ad
essi
spettante
in
base
al
precedente
comma
.
Ai
sergenti
della
Regia
marina
ammessi
alla
ferma
complementare
a
premio
di
anni
due
è
corrisposto
il
premio
di
lire
2500
di
cui
al
primo
comma
della
lettera
a
)
,
dell
'
art
.
12
del
regio
decreto
-
legge
1
luglio
1938-XVI
,
n
.
1368
,
ridotto
a
norma
di
legge
.
Art
.
11
.
I
sottufficiali
delle
forze
armate
dello
Stato
in
congedo
illimitato
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Nulla
è
innovato
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
quiescenza
di
cui
essi
eventualmente
fruiscono
o
al
quale
abbiano
diritto
ai
sensi
delle
disposizioni
vigenti
anteriormente
al
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
12
.
Gli
iscritti
alla
Milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
(
sottufficiali
,
graduati
,
camicie
nere
)
,
di
qualunque
categoria
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
,
beneficiando
,
se
in
servizio
permanente
retribuito
o
in
servizio
continuativo
retribuito
,
dell
'
indennità
prevista
dall
'
art
.
21
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Art
.
13
.
Ai
sottufficiali
delle
forze
armate
dello
Stato
in
congedo
assoluto
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
si
applicano
le
disposizioni
dell
'
art
.
7
del
presente
decreto
,
qualora
essi
rivestano
un
grado
per
il
quale
è
fatto
obbligo
,
dalle
particolari
norme
riguardanti
le
singole
forze
armate
,
di
conservare
la
divisa
anche
nella
posizione
di
congedo
.
Art
.
14
.
I
graduati
e
militari
di
truppa
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
,
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
di
pena
,
in
servizio
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
dimessi
dalle
armi
e
collocati
in
congedo
assoluto
.
A
coloro
che
trovansi
in
corso
di
ferma
o
di
rafferma
con
diritto
a
premio
o
gratificazione
è
concessa
l
'
aliquota
del
premio
o
della
gratificazione
che
sarebbe
loro
spettata
,
calcolata
proporzionalmente
ai
mesi
di
effettivo
servizio
prestati
nella
ferma
o
nella
rafferma
,
computando
la
frazione
di
mese
come
mese
intero
.
Il
trattamento
di
cui
al
precedente
comma
è
concesso
ai
graduati
e
militari
di
truppa
della
Regia
aeronautica
vincolati
a
ferma
non
inferiore
a
quattro
anni
,
computato
sulla
base
del
premio
di
fine
ferma
di
cui
all
'
art
.
59
del
R
.
decreto
-
legge
3
febbraio
1938-XVI
,
n
.
744;
a
quelli
in
corso
di
rafferma
è
concessa
una
gratificazione
di
L
.
500
,
ridotta
a
norma
di
legge
.
Ai
graduati
e
militari
di
truppa
musicanti
effettivi
,
maniscalchi
,
addetti
agli
stabilimenti
militari
di
pena
,
agli
istituti
militari
di
correzione
e
di
rieducazione
,
ai
depositi
cavalli
stalloni
,
ai
graduati
e
militari
di
truppa
dei
CC
.
RR
.
,
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
e
del
corpo
degli
agenti
di
custodia
degli
istituti
di
prevenzione
e
di
pena
,
è
concesso
il
trattamento
di
quiescenza
previsto
dall
'
art
.
21
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Alla
indennità
spettante
ai
predetti
graduati
e
militari
di
truppa
,
che
hanno
meno
di
dieci
anni
di
servizio
,
può
essere
sostituita
,
se
più
favorevole
,
l
'
aliquota
dei
premi
o
delle
gratificazioni
di
fine
ferma
o
rafferma
,
che
sarebbe
loro
spettata
in
base
alle
vigenti
disposizioni
,
calcolata
a
norma
del
secondo
comma
del
presente
articolo
.
Art
.
15
.
I
graduati
e
militari
di
truppa
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
,
della
Regia
guardia
di
finanza
e
del
corpo
degli
agenti
di
P
.
S
.
in
congedo
illimitato
,
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
collocati
in
congedo
assoluto
.
Art
.
16
.
I
provvedimenti
previsti
dagli
articoli
1
,
4
,
5
,
6
,
9
,
11
,
12
,
14
e
15
hanno
effetto
dal
1
gennaio
1939-XVII
.
Art
.
17
.
Quando
l
'
accertamento
dell
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
avvenga
successivamente
al
1
gennaio
1939-XVII
il
provvedimento
di
collocamento
in
congedo
assoluto
è
disposto
,
ai
soli
effetti
giuridici
,
con
decorrenza
dalla
predetta
data
e
la
corresponsione
del
trattamento
di
quiescenza
vitalizio
ha
luogo
dal
giorno
successivo
alla
effettiva
cessazione
del
servizio
.
Art
.
18
.
Il
presente
decreto
le
cui
norme
avranno
vigore
dalla
sua
data
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Duce
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
22
dicembre
1938-XVII
.
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi