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ProsaGiuridica ,
Il Duce della Repubblica Sociale Italiana Capo del Governo Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto il decreto - legge 17 novembre 1938 , n . 1728 , contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Visto il decreto - legge 9 febbraio 1939 , n . 126 , convertito con modificazioni , nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all ' art . 10 del D . L . 17 novembre 1938 , n . 1728 , relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell ' art . 8 del decreto legge 17 novembre 1938 , n . 1728 , ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 dello stesso decreto - legge , nonché le persone straniere di razza ebraica , anche se non residenti in Italia , non possono nel territorio dello Stato : a ) essere proprietari , in tutto o in parte , o gestori , a qualsiasi titolo , di aziende di qualunque natura , né avere di dette aziende la direzione , né assumervi comunque l ' ufficio di amministratore o di sindaco ; b ) essere proprietari di terreni , né di fabbricati e loro pertinenze ; c ) possedere titoli , valori , crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie , né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura . Art . 2 . I debitori di persone di razza ebraica , ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti , in tutto o in parte , a persone di razza ebraica , devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio , in ordine ai singoli beni , denuncia scritta sulla quale risultino : l ' importo dei debiti , il nome del creditore o del proprietario , la natura e l ' ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni . La denuncia deve essere fatta entro 30 ( trenta ) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e , per le obbligazioni sopravvenute , entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide . Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana , che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali , le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana , che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato . Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia , anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente , le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità , per i beni appartenenti a persone di razza ebraica , da esse detenuti nel territorio dello Stato , e per i debiti verso dette persone , afferenti ad attività commerciale da essi ivi esercitate . Art . 3 . Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni , debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell ' art . 2 , e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia . Art . 4 . Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza , dati in locazione a persone di razza ebraica , sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto , l ' apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica , come il ritiro o l ' apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi , non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art . 10 . Art . 5 . È vietato alle persone di nazionalità italiana , le quali siano debitrici , a qualunque titolo , di somme di denaro verso persone di razza ebraica , ovunque queste si trovino , ovvero siano tenute alla consegna , a favore di dette persone , di titoli , valori , ogni modo di adempimento delle obbligazioni , in attesa del provvedimento di cui all ' art . 8 del presente decreto . È vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni , da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica , salva la disposizione di cui al citato articolo 8 . Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica , da essi detenuti nel territorio dello Stato . In attesa dei provvedimenti di cui all ' art . 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all ' apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito . Art . 6 . È nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943 , che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica , ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali , od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno . Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell ' entrata in vigore del presente decreto , né per quelli effettuati per ordine dell ' Autorità . Su proposta dell ' Intendente di Finanza , il Capo della provincia può dichiarare nulle , con apposito decreto , le donazioni avvenute ai sensi dell ' art . 6 del decreto legge 3 febbraio 1939 , n . 126 , nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre 1943 , qualora , da fondati elementi , le donazioni ed i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali . Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell ' Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso . Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell ' Interno d ' intesa con quello delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun gravame , né in via amministrativa , né in via giurisdizionale . Art . 7 . I beni immobiliari e le loro pertinenze , i beni mobiliari , le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato , di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938 , n . 1728 , ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica , anche se non residenti in Italia , sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare . Art . 8 . Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni . Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all ' art . 475 C.P.C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile , e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia a cura del Capo della provincia , il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca . La trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa . Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della provincia all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare . Altra copia del decreto , con le corrispondenti denuncie , è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze . Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell ' ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi , senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso , né di precetto . Il decreto è immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi - ebrei , ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell ' espropriato . Il rilascio avverrà a richiesta dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , od in nome e per conto dell ' Ente stesso a richiesta di uno degli istituti di Credito Fondiario delegati dall ' Ente di cui al successivo art . 13 , a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall ' art . 608 C.P.C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo . Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio , né in via amministrativa , né in via giudiziaria . Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali , queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati . Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia , gli interessati possono ricorrere al Ministero dell ' Interno , entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d ' Italia . Il Ministro dell ' Interno decide , d ' intesa con quello delle Finanze , con provvedimento non soggetto ad alcun gravame , né in via amministrativa , né in via giurisdizionale . Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati . Art . 9 . I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati . I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare , purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943 . Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori , ad esclusione di qualsiasi altro , e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge : 1 ) L ' ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione ; 2 ) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte , tasse o contributi , che siano loro dovuti ; 3 ) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare nell ' interesse della sua gestione ; 4 ) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati , nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all ' acquisto , alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi ; 5 ) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca , purché dimostri che , al momento in cui il credito è sorto , esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato . Art . 10 . Ricevuta la comunicazione di cui all ' art . 4 del presente decreto , il Capo della provincia disporrà l ' apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti o aziende di credito . L ' apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia , da un delegato dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell ' Istituto o dell ' azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito . A cura del rappresentante del capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell ' apertura e l ' inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito . Tutto quanto compreso nell ' inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell ' art . 8 . Tale decreto sarà tosto notificato all ' Istituto o all ' azienda di credito detentrice dello scomparto o del deposito . Qualora si renda necessaria l ' apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo , le relative spese saranno anticipate dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare . Art . 11 . L ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli istituti di credito fondiario , di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941 , n . 158 , l ' esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge . Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti . Art . 12 . Fino a quando non ne verrà , effettuata la vendita ai sensi dell ' art . 13 , i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze . Art . 13 . La vendita dei beni confiscati ai sensi dell ' art . 7 sarà fatta a cura dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze . La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell ' intero prezzo . Le vendite stipulate dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l ' approvazione del Ministro delle Finanze . Art . 14 . I crediti , le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell ' art . 7 , al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell ' Ente medesimo , saranno versati nelle casse dello Stato , con imputazione ad apposito capitolo da trascriversi nel bilancio dell ' entrata . Le spese di gestione , sia quelle proprie dell ' Ente , sia quelle dei suoi delegati , saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze . Art . 15 . Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza , sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche . Art . 16 . Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa , che omette di fare la denuncia prescritta dall ' art . 2 , nel termine ivi stabilito , è punito con l ' arresto sino a tre mesi e con l ' ammenda fino a L . 30.000 ( trentamila ) . Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell ' art . 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L . 30.000 ( trentamila ) , sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell ' articolo seguente . Art . 17 . Chiunque compie atti diretti all ' occultamento , alla soppressione , alla distruzione , alla dispersione , al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica , al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L . 3.000 ( tremila ) a L . 30.000 ( trentamila ) . La reclusione è fino a sei mesi , se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio . Art . 18 . Chiunque compie atti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie , al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore , è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L . 3.000 ( tremila ) a L . 30.000 ( trentamila ) . Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l ' atto stesso è diretto , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L . 3.000 ( tremila ) a L . 30.000 ( trentamila ) . Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l ' atto stesso è diretto , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L . 50.000 ( cinquantamila ) . Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione delle disposizioni di cui all ' art . 5 , ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell ' art . 10 , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati in ogni caso non inferiore a L . 10.000 ( diecimila ) . Art . 19 . Le norme del decreto legge 17 novembre 1938 , n . 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 739 , che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate . Art . 20 . Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l ' attuazione del presente decreto e , sempre allo stesso fine , ad introdurre in bilancio , con propri decreti , le variazioni occorrenti . Art . 21 . Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia . Dal Quartier Generale , addì 4 gennaio 1941-XXII . Mussolini V . Il Guardasigilli : Pisenti