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ProsaGiuridica ,
TITOLO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTIRAZIONE CAPO I : DEI FIUMI , TORRENTI , LAGHI , RIVI E COLATORI NATURALI 1 . Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori . 2 . Spetta esclusivamente all ’ autorità amministrativa lo statuire e provvedere , anche in caso di contestazione , sulle opere di qualunque natura , e in generale sugli usi , atti o fatti , anche consuetudinari , che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche , con la difesa e conservazione , con quello delle derivazioni legalmente stabilitte , e con l ’ animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti ; e cosa pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde . Quando dette opere , usi , atti , fatti siano riconosciuti dall ’ autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche , essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione , la cessazione , la distruzione . Tutte le contestazioni saranno regolate dall ’ autorità amministrativa , salvo il disposto dell ’ art . 25 , n . 7 della L . 2 giu . 1889 , n . 6166 ( 1-bis ) . Spetta pure all ’ autorità amministrativa , escluso qualsiasi intervento dell ’ autorità giudiziaria , riconoscere , anche in caso di contestazione , se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d ’ arte . Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni , la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari , i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l ’ alveo o contro le sponde di un corso d ’ acqua . Sezione I : Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche 3 . Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche , escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani , sono distinte in cinque categorie . Sezione II : Opere idrauliche della prima categoria . 4 . Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell ’ alveo dei fiumi di confine . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato . Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale , quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni . Sezione III : Opere idrauliche della seconda categoria . 5 . Appartengono alla seconda categoria : a ) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue ; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia ; b ) le nuove inalveazioni , rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato , salvo il riparto delle relative spese a norma dell ’ articolo seguente . Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge . 6 . Le spese per opere indicate nell ’ articolo precedente vanno ripartite , detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi , per una metà a carico dello Stato , l ’ altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate , e pel restante a carico degli altri interessati . Esse spese sono obbligatorie e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature . Sezione IV Opere idrauliche della terza categoria 7 . Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d ’ acqua non comprese fra quelle di primi e seconda categoria e che , insieme alla sistemazione di detti corsi , abbiano uno dei seguenti scopi : a ) difendere ferrovie , strade ed altre opere di grande interesse pubblico , nonché beni demaniali dello Stato , delle provincie e di comuni ; b ) migliorare il regime di un corso d ’ acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria ; c ) impedire inondazioni , straripamenti , corrosioni , invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione , che possano recare rilevante danno al territorio o all ’ abitato di uno o più comuni o producendo impaludamenti possano recar danno all ’ igiene od all ’ agricoltura . Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate , i quali dovranno emettere il loro parere , non oltre i due mesi dalla richiesta . Scaduti i detti due mesi , si intenderà che i comuni e le piovincie siano favorevoli senza riserva alla richiesta classificazione . 8 . Le opere di cui al precedente articolo , sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge . Le spese occorrenti vanno ripartite : a ) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato ; b ) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate ; c ) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati ; d ) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati . Le spese di cui alle lettere b ) , c ) e d ) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie , i comuni ed i proprietari e possessori interessati . La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati , e ad esclusivo suo carico sono le spese relative , salvo il disposto dell ’ art 44 , secondo comma . Sezione V : Opere idrauliche della quarta categoria 9 . Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell ’ alveo ed il contenimento delle acque : a ) dei fiumi e torrenti ; b ) dei grandi colatori ed importanti corsi d ’ acqua . Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati . Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati , quando ad esclusivo giudizio della amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi . Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell art . 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R . D . l7 ag . l907 , n . 638 . In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti , ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro . Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa , quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma . In eguale misura dovranno concorrere i comuni . Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere , quando , pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali , il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa . In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva . Sezione VI Opere idrauliche della quinta categoria l0 . Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell ’ abitato di città , di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d ’ acqua e contro le frane . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune , col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali . Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all ’ art . 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale , i relativi ricorsi e la valutazione delle spese . 11 . Lo Stato , indipendentemente dal concorso della provincia , potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa , quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati , salva la disposizione dell ’ art . 4 della L . 30 giugno 1904 , n . 293 . 12 . I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica , ordinaria o ferrata , si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada . Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati , i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell ’ utile che ne risentiranno . Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti , le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d ’ acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti . Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all ’ art . 21 , chiamando a concorrere gli eventuali proprietari , che dall ’ opera risentono beneficio . Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell ’ alveo dei minori corsi d ’ acqua , distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati , rivi e colatori pubblici , si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del cap . II , quando concorra l ’ assenso degli interessati secondo l ’ art . 21 . 13 . I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati , o di più comuni riuniti in consorzio . I porti e gli scali lacuali , che soddisfino alle condizioni dell ’ art . 2 del T.U. 2 aprile 1885 , n . 2095 , della legge sui porti , le spiagge ed i fari , saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti . I porti e gli scavi fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie , potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi . CAPO II : DISPOSIZIONI GENERICHE PER LE OPERE DI OGNI CATEGORIA 14 . Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie : per le altre è riservata all ’ autorità governativa l ’ approvazione dei progetti e l ’ altra sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge . Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie , dai comuni o dai consorzi all ’ uopo costituitisi . L ’ approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha , per tutti gli effetti di legge , valore di dichiarazione di pubblica utilità . 15 . I1 Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati , nell ’ interesse del consorzio costituito o costituendo , o del comune interessato , di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie , od anche dirigerne i lavori . 16 Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico . L ’ esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo . 17 Sono mantenute , per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico , le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti , che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti . Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte , o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste , vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge , salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti . Sezione I : Costituzione dei consorzi . 18 . A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono , in proporzione del rispettivo vantaggio , i proprietari e possessori ( siano essi corpi morali o privati ) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria , i quali risentano utile diretto od indiretto , presente o futuro . Lo Stato , le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati , indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale . Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell ’ interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori . La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell ’ imposta principale sui terreni e fabbricati , eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell ’ art 12 . Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi , a ciascuna delle quali è assegnata , secondo il rispettivo grado di interesse , una quota del contributo consorziale . Compiuta la classificazione , e fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima , in ragione sempre dell ’ imposta principale sui terreni e fabbricati . I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno , per gli effetti del riparto , come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili . 19 . Abrogato . 20 . I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti , quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati , quando si tratti d ’ impedire i disalveamenti , e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio . 21 . Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini , ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione presentando al sindaco ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale , ed al prefetto in ogni altro caso , gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere , la loro natura e la spesa presuntiva , non meno che l ’ elenco dei proprietari , i quali possono venir chiamati a concorso . Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso , e decreta la convocazione di tutti gl ’ interessati dopo un congruo termine non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata . In seguito al voto espresso dagl ’ interessati comparsi , il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale , delibera sulla costituzione del proposto consorzio , statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte . Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto . Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati . 22 . Nel caso di opposizione da parte degl ’ interessati o di negata omologazione , è aperto l ’ adito al ricorso , se trattasi di consorzio d ’ interesse comunale , alla Giunta provinciale amministrativa , e , se trattasi di altro consorzio , al ministero , che deciderà , sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato . Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell ’ avviso di cui al precedente articolo . 23 . Quando gl ’ interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie , la costituzione di esso è riservata al ministero , sentiti i rispettivi consigli provinciali . Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa , rettificazione , inalveamento , ed alla loro manutenzione . Sezione II : Organizzazione dei consorzi . 24 . Ordinato e reso obbligatorio il consorzio , l ’ assemblea generale degl ’ interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d ’ amministrazione , ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento , e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici . 25 . L ’ assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti . 26 . Un consorzio istituito per l ’ eseguimento di una opera s ’ intende continuativo per la sua perpetua conservazione , salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume , torrente o canale , consenta di abbandonare la detta opera ; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare , restringere , o comunque modificare il consorzio stesso . La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio . 27 . Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie , il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato . Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso . Qualora il Ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso , il consorzio potrà reclamare al Re , il quale decide sull ’ avviso del Consiglio di Stato , e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Nei casi in cui è assentito il concorso , il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d ’ amministrazione del consorzio , e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l ’ approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale . 28 . Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati , omologati e fatti soggetto di ricorso , secondo le norme sancite dagli art . 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi . 29 . I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all ’ art . 25 , coll ’ approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale , quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese . Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione , sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali , in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti . 30 . Il riparto dei contributi consorziali , in base alle disposizioni dell ’ art . 18 , sarà determinato dal consorzio , ed , in caso di contestazione , stabilito dalla giunta provinciale amministrativa . L ’ esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 31 . I consorzi esistenti sono conservati , e tanto nella esecuzione , quanto nella manutenzione delle opere , continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione . Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti , ove sia bisogno , per le spese relative alle opere della seconda , terza , quarta , e quinta categoria . CAPO III Sezione I : Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria . 32 . Il contributo annuo , che secondo l ’ art . 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato , per le opere idrauliche di seconda categoria , sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime . Esso sarà determinato con decreto reale , sentiti i consigli provinciali , e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale , terreni e fabbricati . Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degl ’ interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale , terreni e fabbricati . Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato . Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo , a sensi dell ’ art . 6 . Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi . Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell ’ amministrazione pubblica nell ’ esecuzione dei lavori , non darà luogo ad alcuna indennità . 33 . Le provincie ed i consorzi interessati alle spese , di cui nel precedente articolo , dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria . Non esistendo consorzi , e finché non siano organizzati a forma di legge , il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degl ’ interessati , ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti , a termini dell ’ art . 175 della L . 20 marzo 1865 , allegato F . Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi , come all ’ articolo precedente , saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti , rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi . 34 . Le disposizioni dell ’ art . 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l ’ attivazione della L . 20 marzo 1865 , allegato F . 35 . I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l ’ esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura , e debbono essere consultati previamente , quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie . Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini o golene . Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni , per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato . Sezione II : Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria . 36-37 . Abrogati . 38 . Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell ’ art . 44 . Emanato il decreto reale di cui sopra , il prefetto della provincia , nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere , o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie , provvede per mezzo dell ’ ufficio del genio civile , alla compilazione dell ’ elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio . Tale elenco , insieme ad una copia del decreto reale di classificazione , sarà affisso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni , trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa . Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto . Lo schema di statuto , e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all ’ approvazione dell ’ assemblea generale , la cui deliberazione per divenire esecutiva , deve essere omologata dal prefetto . Dalla data di tale omologazione il consorzio s ’ intende costituito per ogni effetto di legge . 39 . Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia , con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data dell ’ affissione ed inserzione , qualunque interessato potrà presentare ricorso al Ministero dei lavori pubblici , il quale deciderà definitivamente , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato . 40 . Abrogato . 41 . Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria , sarà provvisoriamente determinato l ’ ammontare della quota di spesa a carico delle provincie , dei comuni e del consorzio degli interessati ; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio , l ’ eventuale sua suddivisione in zone o comprensori , sentito il parere della commissione centrale idraulico - forestale e delle bonifiche . Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , potrà , sentito il Consiglio di Stato , consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie . In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti , quante rappresentano il contributo annuo rispettivo . 42-43 . Abrogati . 44 . Compiute le opere per ciascun tronco o zona , sia dallo Stato , sia dai concessionari , ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell ’ art . 8 . Il consorzio ha pure l ’ obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l ’ approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo , per le relative spese , il contributo dello Stato , della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere . 45 . Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli art . 32 , 33 e 35 . 46 . I contributi dei proprietari , tanto per la esecuzione dell ’ opera quanto per la sua manutenzione e conservazione , costituiscono oneri reali gravanti i fondi , e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell ’ Imposta fondiaria . 47 . Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione , il consorzio non si costituisca , esso potrà essere costituito d ’ ufficio , mercè l ’ opera di un commissario regio , il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa , con le norme di cui agli art . 38 e 39 . 48 . Ogni qualvolta un consorzio , sia coi ritardi nell ’ eseguimento dei lavori , sia coll ’ inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto , comprometta il fine pel quale fu costituito , il Governo , sentito il Consiglio di Stato , può per decreto reale scioglierne l ’ amministrazione ed assumerne d ’ ufficio l ’ esecuzione delle opere . Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l ’ amministrazione del consorzio , i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell ’ assemblea generale per ricostituire l ’ amministrazione consorziale . Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell ’ ultimo decreto reale . 49-52 . Abrogati . 53 . Alla provincia ed alle provincie interessate , quando di accordo ne facciano domanda , Il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , potrà , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria , fermi restando i contributi di cui agli art . 8 e 9 . Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall ’ assemblea . Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall ’ ufficio del genio civile , cui è affidata la vigilanza delle opere . Al costo effettivo delle opere che , comprese le spese impreviste , risulta dal progetto approvato , sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario . Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio , avranno diritto all ’ interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell ’ emissione del decreto di rimborso . 54 . La Cassa dei depositi e prestiti , le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi , ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge , purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione . 55 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi , e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni , mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 56 . Abrogato . CAPO IV : DEGLI ARGINI ED ALTRE OPERE CHE RIGUARDANO IL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE 57 . I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere , che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d ’ acqua , quantunque di interesse puramente consorziale o privato , non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto . I progetti saranno sottoposti all ’ approvazione del Ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d ’ acqua ; quando si tratti di costruire nuovi argini ; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie . 58 . Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza , per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative . Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni , che non alterino in alcun modo il regime dell ’ alveo . Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto , con riserva alle parti , che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere , di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni . 59 . Trattandosi di argini pubblici , i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati , potrà loro concedersene l ’ uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto , e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione . Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada , o non la eseguissero dopo averla assunta , i corrispondenti tratti d ’ argine verranno interclusi con proibizione del transito . 60 . Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all ’ art . 4 ed il chiudimento dei loro bracci , non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale , o per decreto ministeriale , in esecuzione della legge del bilancio annuo : per i fiumi e torrenti , di cui agli art . 7 e 9 , l ’ autorizzazione sarà data con decreto reale , sentiti previamente gl ’ interessati . Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici , quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private , ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica . 61 . Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini del fiumi o torrenti , nell ’ eseguimento dei lavori , così di loro manutenzione , come di riparazione o nuova costruzione ; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia , da praticarsi in tempo di piena , lungo le arginature , che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato . 62 . In caso di piena o di pericolo d ’ inondazione , di rotte di argini , di disalveamenti od altri simili disastri , chiunque , sull ’ invito dell ’ autorità governativa o comunale , è tenuto ad accorrere alla difesa , somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre , salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa , o di coloro a cui vantaggio torna la difesa . In qualunque caso di urgenza , i comuni interessati , e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall ’ autorità governativa provinciale , sono tenuti a fornire , salvo sempre l ’ anzidetto diritto , quel numero di operai , carri e bestie che verrà loro richiesto . Dal momento che l ’ ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d ’ acqua , nessuna autorità , corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà , senza essere chiamata o incaricata dal genio civile , prendere ingerenza nel servizio , né eseguire o far eseguire lavori , né intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l ’ opera degli agenti governativi . Per l ’ ordine pubblico è sempre riservata l ’ azione dell ’ autorità politica . CAPO V : SCOLI ARTIFICIALI 63 . Se i terreni manchino di scolo naturale , i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale . In tali casi , salvo sempre l ’ effetto delle convenzioni , dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate , i proprietari dei terreni sovrastanti , insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l ’ acquisto della servitù coattiva di acquedotto , avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo , di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano , e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne . Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura , costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento , dei fossi , degli argini ed altre opere necessarie all ’ eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi , e per la innocuità di essi lavori , sia che i bonificamenti si facciano per asciugameuto o per colmata . 64 . I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni , sono a carico esclusivo dei proprietari . 65 . I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d ’ interessi e dalla divisione territoriale del Regno . I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio ; se però l ’ estensione e le circostanze del canale così richiedano , lo scopo potrà essere diviso in più tronchi , ed ogni tronco avrà il suo comprensorio . 66 . Ogni comprensorio costituirà un consorzio , la istituzione , modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti . 67 . La proprietà delle paludi , in quanto al suo esercizio , è sottoposta a regole particolari , e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale . CAPO VI : DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO DEI LEGNAMI A GALLA 68 . La navigazione è l ’ oggetto principale a cui servono i laghi , i canali ed i fiumi navigabili . A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque , e gli usi a cui possono queste applicarsi . 69 . La navigazione nei laghi , fiumi e canali naturali è libera . Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali . 70 . Si riguardano come navigabili per l ’ applicazione del presente testo unico quei fiumi e quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio . Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale . Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume , la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione , e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l ’ oggetto preaccennato , sarà fatto per legge . 71 . Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici , o per derivazioni d ’ acque , non potrà ottenere la permissione dal Governo , salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione , o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele , che saranno prescritte nell ’ atto di concessione . Perciò nelle chiuse stabili , che servono alle derivazioni od al movimento degli opifici , dovrà lasciarsi aperta una bocca , e callone , pel passaggio delle barche , le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici , il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell ’ interesse della navigazione . 72 . I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzata , detta anche d ’ attiraggio o di marciapiede . Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti , s ’ intenderà stabilita a metri cinque . Essa , insieme alla sponda fino al fiume , dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d ’ uomini e di bestie da tiro . Le opere dell ’ adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato . Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese . In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia , lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato , restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi . 73 . Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione , e dipendenti dal fatto dei privati , l ’ autorità amministrativa provinciale , premesse le opportune verificazioni , dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all ’ uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza , e nei casi di urgenza provvede per l ’ esecuzione immediata a carico dei privati suddetti . 74 . L ’ esercizio dei porti , o ponti natanti , e chiatte , o ponti di barche , qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili , non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione , al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore , nonché alle prescrizioni od ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto . 75-76 . Abrogati . 77 . Le darsene ed opere relative , ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico , sono posti sotto l ’ ispezione dell ’ autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche , alla facilità dell ’ imbarco e sbarco dei viaggiatori , del carico e scarico delle merci , ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio . 78 . Le discipline per la navigazione dei laghi , fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti . Le variazioni che tornassero utili di apportare ad essi , saranno fatte per decreto reale , sentiti i consigli provinciali . 79 . Nei fiumi , laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo . 80 . Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi , torrenti , rivi , canali e laghi , tanto in tronchi sciolti od annodati , quanto con zattere , non potrà farsi senza licenza speciale . Questa licenza viene accordata dall ’ autorità provinciale , sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto , e gli uffici del genio civile e della ispezione forestale . 81 . Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere , od in tronchi annodati in forma di zattera . 82 . Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili , i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere . Nelle forme , nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali . 83 . Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie , il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà , prima di accordare il permesso , comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni . 84 . I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale , e mediante cauzione , a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto , ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari , ovunque ne sia il caso , e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami , per una causa qualunque , e così anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni , potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati , ai mulini naturali , alle barche , alle chiuse , agli argini , ai ripari , ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza , con inondazione , corrosione , rotture , od in qualsivoglia altro modo . 85 . Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni , quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione . 86 . I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni , i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami . Le autorità locali , gli uffici del genio civile e gli agenti dell ’ amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte con dizioni . 87 . Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d ’ acqua , spetterà alla autorità amministrativa che concede il permesso , lo stabilire quando dovranno eseguirsi , in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari . 88 . Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale , per cui possano essere riconosciuti e all ’ uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione . È tuttora conservato l ’ uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore . 89 . Qualunque proprietario o possessore di terreni , qualunque utente di acque correnti , qualunque esercente di molini , chiuse , porti o ponti natanti od altri edifizi è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto , non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta , mediante il pagamento di quell ’ indennità che sarà convenuta col concessionario , o , in caso contrario , determinata dalla autorità competente . 90 . I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini , rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione , e saranno dal medesimo ripresi , mediante preventivo avviso al possessore del fondo , e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto ai termini di equità e giustizia . 91 . Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà , di possesso o di servitù , od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla , e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti , saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie , senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti , purché regolarmente autorizzati . 92 . È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l ’ esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi , torrenti , laghi e canali dello Stato , finché non si provvede in conformità dell ’ art . 78 . CAPO VII : POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE 93 . Nessuno può fare opere nell ’ alveo dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale , cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi , senza il permesso dell ’ autorità amministrativa . Formano parte degli alvei i rami o canali , o diversivi dei fiumi , torrenti , rivi e scolatori pubblici , ancorché in alcuni tempi dell ’ anno rimangano asciutti . 94 . Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte , la linea , o le linee , fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell ’ articolo precedente , saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto , sentiti gl ’ interessati . 95 . Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall ’ art 58 , è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinano delle acque , né impedimento alla sua libertà , né danno alle proprietà altrui , pubbliche o private , alla navigazione , alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti , ed in generale ai diritti dei terzi . L ’ accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto . 96 . Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche , loro alvei , sponde e difese i seguenti : a ) la formazione di pescaie , chiuse , petraie ed altre opere per l ’ esercizio della pesca , con le quali si alterasse il corso naturale delle acque . Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l ’ esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca , quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni o già prescritte dall ’ autorità competente , o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere ; b ) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei trami torrenti , rivi e canili , a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque ; c ) lo sradicamento o l ’ abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinine . Per i rivi , canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde ; d ) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita , o determinata dal prefetto , sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l ’ ufficio del Genio civile ; e ) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini , loro banche o sottobanche lungo i fiumi , torrenti e canali navigabili ; f ) le piantagioni di alberi e siepi le fabbriche , gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra , minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi ; g ) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato , la forma , le dimensioni , la resistenza e la convenienza all ’ uso , a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra , e manufatti attinenti ; h ) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi , torrenti , rivi , canali e scolatori pubblici , tante arginati come non arginati , e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti ; i ) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari , sugli argini e loro dipendenze , nonché sulle sponde , scarpe , o banchine dei pubblici canali e loro accessori ; k ) l ’ apertura di cavi , fontanili e simili a distanza dai fiumi , torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali , o di quella che dall ’ autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque ; l ) qualunque opera nell ’ alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili , o sulle vie alzate , che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all ’ esercizio dei porti natanti e ponti di barche ; m ) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari ; n ) lo stabilimento di molini natanti . 97 . Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l ’ osservanza delle condizioni dal medesimo imposte , i seguenti : a ) la formazione di pennelli , chiuse ed altre simili opere nell ’ alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l ’ accesso e l ’ esercizio dei porti natanti e ponti di barche ; b ) le formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale ; c ) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie , ferme le disposizioni di cui all ’ art . 95 , lettera c ) ; d ) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda , quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione , ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti ; e ) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni , agli abbeveratoi , ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti ; f ) , g ) , h ) , i ) ; k ) la ricostruzione , tuttoché senza variazioni di posizione e forma , delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni , di ponti , ponti canali , botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici e canali demaniali ; l ) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse , sia senza chiuse , fermo l ’ obbligo dell ’ intiera estirpazione delle chiuse abbandonate : m ) l ’ estrazione di ciottoli , ghiaia , sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi , torrenti e canali pubblici , eccettuate quelle località ove , per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati . Anche per queste località però l ’ autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl ’ interessi pubblici o privati essere lesi ; n ) l ’ occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili , gli scavamenti lungh ’ esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono , e finalmente la estrazione di ciottoli , ghiaie o sabbie , fatta eccezione , quanto a detta estrazione , per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione . 98 . Non si possono eseguire , se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici , e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte , le opere che seguono : a ) , b ) , c ) ; d ) le nuove costruzioni nell ’ alveo dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici o canali demaniali , di chiuse , ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti , ponti canali e botti sotterranee , non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; d ) la costruzione di nuove aia vide , di scolo a traverso gli argini e l ’ annullamento delle esistenti . e ) la costruzione di nuove chiaviche di suolo a traverso gli argini e l ’ annullamento delle esistenti ; f ) 99 . Le opere indicate nell ’ articolo precedente sono autorizzate dai prefetti , quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria . 100 . I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari , saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali . 101 . È facoltativo all ’ autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena , quando la piena del fiume o torrente sia giunta all ’ altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali , nell ’ interesse della conservazione degli argini maestri . Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall ’ autorità suddetta nell ’ intento di evitare il taglio . CAPO VIII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ACQUE PUBBLICHE 102 . Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione , ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V . Il ministero dei lavori pubblici , sentiti gli interessati ed il consiglio provinciale , potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori , per conformarli alle prescrizioni dell ’ art . 65 .