ProsaGiuridica ,
TITOLO
UNICO
DELLE
ACQUE
SOGGETTE
A
PUBBLICA
AMMINISTIRAZIONE
CAPO
I
:
DEI
FIUMI
,
TORRENTI
,
LAGHI
,
RIVI
E
COLATORI
NATURALI
1
.
Al
Governo
è
affidata
la
suprema
tutela
sulle
acque
pubbliche
e
la
ispezione
sui
relativi
lavori
.
2
.
Spetta
esclusivamente
all
autorità
amministrativa
lo
statuire
e
provvedere
,
anche
in
caso
di
contestazione
,
sulle
opere
di
qualunque
natura
,
e
in
generale
sugli
usi
,
atti
o
fatti
,
anche
consuetudinari
,
che
possono
aver
relazione
col
buon
regime
delle
acque
pubbliche
,
con
la
difesa
e
conservazione
,
con
quello
delle
derivazioni
legalmente
stabilitte
,
e
con
l
animazione
dei
molini
ed
opifici
sovra
le
dette
acque
esistenti
;
e
cosa
pure
sulle
condizioni
di
regolarità
dei
ripari
ed
argini
od
altra
opera
qualunque
fatta
entro
gli
alvei
e
contro
le
sponde
.
Quando
dette
opere
,
usi
,
atti
,
fatti
siano
riconosciuti
dall
autorità
amministrativa
dannosi
al
regime
delle
acque
pubbliche
,
essa
sola
sarà
competente
per
ordinarne
la
modificazione
,
la
cessazione
,
la
distruzione
.
Tutte
le
contestazioni
saranno
regolate
dall
autorità
amministrativa
,
salvo
il
disposto
dell
art
.
25
,
n
.
7
della
L
.
2
giu
.
1889
,
n
.
6166
(
1-bis
)
.
Spetta
pure
all
autorità
amministrativa
,
escluso
qualsiasi
intervento
dell
autorità
giudiziaria
,
riconoscere
,
anche
in
caso
di
contestazione
,
se
i
lavori
rispondano
allo
scopo
cui
debbono
servire
ed
alle
buone
regole
d
arte
.
Tuttavolta
che
vi
sia
inoltre
ragione
a
risarcimento
di
danni
,
la
relativa
azione
sarà
promossa
dinanzi
ai
giudici
ordinari
,
i
quali
non
potranno
discutere
le
questioni
già
risolute
in
via
amministrativa
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
a
tutte
le
opere
di
carattere
pubblico
che
si
eseguiscono
entro
l
alveo
o
contro
le
sponde
di
un
corso
d
acqua
.
Sezione
I
:
Classificazione
delle
opere
intorno
alle
acque
pubbliche
3
.
Secondo
gli
interessi
ai
quali
provvedono
le
opere
intorno
alle
acque
pubbliche
,
escluse
quelle
aventi
per
unico
oggetto
la
navigazione
e
quelle
comprese
nei
bacini
montani
,
sono
distinte
in
cinque
categorie
.
Sezione
II
:
Opere
idrauliche
della
prima
categoria
.
4
.
Appartengono
alla
prima
categoria
le
opere
che
hanno
per
unico
oggetto
la
conservazione
dell
alveo
dei
fiumi
di
confine
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
ed
a
spese
dello
Stato
.
Lo
Stato
sostiene
pure
le
spese
necessarie
per
i
canali
artificiali
di
proprietà
demaniale
,
quando
altrimenti
non
dispongano
speciali
convenzioni
.
Sezione
III
:
Opere
idrauliche
della
seconda
categoria
.
5
.
Appartengono
alla
seconda
categoria
:
a
)
le
opere
lungo
i
fiumi
arginati
e
loro
confluenti
parimenti
arginati
dal
punto
in
cui
le
acque
cominciano
a
correre
dentro
argini
o
difese
continue
;
e
quando
tali
opere
provvedono
ad
un
grande
interesse
di
una
provincia
;
b
)
le
nuove
inalveazioni
,
rettificazioni
ed
opere
annesse
che
si
fanno
al
fine
di
regolare
i
medesimi
fiumi
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
dello
Stato
,
salvo
il
riparto
delle
relative
spese
a
norma
dell
articolo
seguente
.
Nessuna
opera
potrà
essere
dichiarata
di
questa
categoria
se
non
per
legge
.
6
.
Le
spese
per
opere
indicate
nell
articolo
precedente
vanno
ripartite
,
detratta
la
rendita
netta
patrimoniale
dei
consorzi
,
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
,
l
altra
metà
per
un
quarto
a
carico
della
provincia
o
delle
provincie
interessate
,
e
pel
restante
a
carico
degli
altri
interessati
.
Esse
spese
sono
obbligatorie
e
nel
loro
riparto
si
includono
le
spese
di
manutenzione
quelle
di
sorveglianza
dei
lavori
e
quelle
di
guardia
delle
arginature
.
Sezione
IV
Opere
idrauliche
della
terza
categoria
7
.
Appartengono
alla
terza
categoria
le
opere
da
costruirsi
ai
corsi
d
acqua
non
comprese
fra
quelle
di
primi
e
seconda
categoria
e
che
,
insieme
alla
sistemazione
di
detti
corsi
,
abbiano
uno
dei
seguenti
scopi
:
a
)
difendere
ferrovie
,
strade
ed
altre
opere
di
grande
interesse
pubblico
,
nonché
beni
demaniali
dello
Stato
,
delle
provincie
e
di
comuni
;
b
)
migliorare
il
regime
di
un
corso
d
acqua
che
abbia
opere
classificate
in
prima
o
seconda
categoria
;
c
)
impedire
inondazioni
,
straripamenti
,
corrosioni
,
invasioni
di
ghiaie
od
altro
materiale
di
alluvione
,
che
possano
recare
rilevante
danno
al
territorio
o
all
abitato
di
uno
o
più
comuni
o
producendo
impaludamenti
possano
recar
danno
all
igiene
od
all
agricoltura
.
Alla
classificazione
di
opere
nella
terza
categoria
si
provvede
mediante
decreto
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Sulla
domanda
e
proposta
di
classificazione
saranno
sentiti
i
consigli
dei
comuni
e
delle
provincie
interessate
,
i
quali
dovranno
emettere
il
loro
parere
,
non
oltre
i
due
mesi
dalla
richiesta
.
Scaduti
i
detti
due
mesi
,
si
intenderà
che
i
comuni
e
le
piovincie
siano
favorevoli
senza
riserva
alla
richiesta
classificazione
.
8
.
Le
opere
di
cui
al
precedente
articolo
,
sono
eseguite
a
cura
dello
Stato
entro
i
limiti
delle
somme
autorizzate
per
legge
.
Le
spese
occorrenti
vanno
ripartite
:
a
)
nella
misura
del
50
per
cento
a
carico
dello
Stato
;
b
)
nella
misura
del
10
per
cento
a
carico
della
provincia
o
delle
provincie
interessate
;
c
)
nella
misura
del
10
per
cento
a
carico
del
comune
o
dei
comuni
interessati
;
d
)
nella
misura
del
30
per
cento
a
carico
del
consorzio
degli
interessati
.
Le
spese
di
cui
alle
lettere
b
)
,
c
)
e
d
)
sono
rispettivamente
obbligatorie
per
le
provincie
,
i
comuni
ed
i
proprietari
e
possessori
interessati
.
La
manutenzione
successiva
è
a
cura
del
consorzio
degli
interessati
,
e
ad
esclusivo
suo
carico
sono
le
spese
relative
,
salvo
il
disposto
dell
art
44
,
secondo
comma
.
Sezione
V
:
Opere
idrauliche
della
quarta
categoria
9
.
Appartengono
alla
quarta
categoria
le
opere
non
comprese
nelle
precedenti
e
concernenti
la
sistemazione
dell
alveo
ed
il
contenimento
delle
acque
:
a
)
dei
fiumi
e
torrenti
;
b
)
dei
grandi
colatori
ed
importanti
corsi
d
acqua
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
dal
consorzio
degli
interessati
.
Le
spese
concernenti
le
opere
di
quarta
categoria
possono
essere
dichiarate
obbligatorie
con
decreto
ministeriale
su
domanda
di
tutti
o
di
parte
dei
proprietari
o
possessori
interessati
,
quando
ad
esclusivo
giudizio
della
amministrazione
si
tratti
di
prevenire
danni
gravi
ed
estesi
.
Contro
tale
decreto
è
ammesso
il
ricorso
alla
quinta
sezione
del
Consiglio
di
Stato
a
termini
dell
art
.
23
del
testo
unico
delle
leggi
sul
Consiglio
di
Stato
approvato
con
R
.
D
.
l7
ag
.
l907
,
n
.
638
.
In
detta
spesa
si
debbono
comprendere
non
solo
i
lavori
e
gli
imprevisti
,
ma
anche
quanto
concerne
la
compilazione
del
progetto
e
la
direzione
e
sorveglianza
del
lavoro
.
Le
provincie
nel
cui
territorio
ricade
il
perimetro
consorziale
dovranno
concorrere
nella
misura
non
inferiore
ad
un
sesto
della
spesa
,
quando
si
tratti
di
nuove
opere
straordinarie
e
la
spesa
sia
stata
dichiarata
obbligatoria
in
relazione
al
precedente
terzo
comma
.
In
eguale
misura
dovranno
concorrere
i
comuni
.
Lo
Stato
potrà
concorrere
nella
spesa
per
la
costruzione
di
queste
opere
,
quando
,
pur
tenuto
conto
dei
contributi
provinciali
e
comunali
,
il
consorzio
sia
ancora
impotente
a
sopperire
la
spesa
.
In
questo
caso
la
misura
del
concorso
governativo
non
potrà
superare
il
terzo
della
spesa
complessiva
.
Sezione
VI
Opere
idrauliche
della
quinta
categoria
l0
.
Appartengono
alla
quinta
categoria
le
opere
che
provvedono
specialmente
alla
difesa
dell
abitato
di
città
,
di
villaggi
e
di
borgate
contro
le
corrosioni
di
un
corso
d
acqua
e
contro
le
frane
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
del
comune
,
col
concorso
nella
spesa
e
in
ragione
del
rispettivo
vantaggio
da
parte
dei
proprietari
e
possessori
interessati
secondo
un
ruolo
di
riparto
da
approvarsi
e
rendersi
esecutivo
dal
prefetto
e
da
porsi
in
riscossione
con
i
privilegi
fiscali
.
Sono
applicabili
alle
opere
di
quinta
categoria
le
disposizioni
di
cui
all
art
.
9
concernenti
la
dichiarazione
di
obbligatorietà
con
decreto
ministeriale
,
i
relativi
ricorsi
e
la
valutazione
delle
spese
.
11
.
Lo
Stato
,
indipendentemente
dal
concorso
della
provincia
,
potrà
accordare
ai
comuni
un
sussidio
in
misura
non
maggiore
di
un
terzo
della
spesa
,
quando
questa
sia
sproporzionata
alle
forze
riunite
del
comune
e
dei
proprietari
e
possessori
interessati
,
salva
la
disposizione
dell
art
.
4
della
L
.
30
giugno
1904
,
n
.
293
.
12
.
I
lavori
ai
fiumi
e
torrenti
che
avessero
per
unico
oggetto
la
conservazione
di
un
ponte
o
di
una
strada
pubblica
,
ordinaria
o
ferrata
,
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
spese
esclusive
di
quella
amministrazione
a
cui
spetta
la
conservazione
del
ponte
o
della
strada
.
Se
essi
gioveranno
anche
ai
terreni
ed
altri
beni
pubblici
e
privati
,
i
proprietari
e
possidenti
potranno
essere
chiamati
a
concorrere
in
ragione
dell
utile
che
ne
risentiranno
.
Sono
ad
esclusivo
carico
dei
proprietari
e
possessori
frontisti
,
le
costruzioni
delle
opere
di
sola
difesa
dei
loro
beni
contro
i
corsi
d
acqua
di
qualsiasi
natura
non
compresi
nelle
categorie
precedenti
.
Essi
possono
però
chiedere
di
essere
costituiti
in
consorzio
amministrativo
col
procedimento
di
cui
all
art
.
21
,
chiamando
a
concorrere
gli
eventuali
proprietari
,
che
dall
opera
risentono
beneficio
.
Per
la
manutenzione
di
queste
opere
e
per
la
sistemazione
dell
alveo
dei
minori
corsi
d
acqua
,
distinti
dai
fiumi
e
torrenti
con
la
denominazione
di
fossati
,
rivi
e
colatori
pubblici
,
si
stabiliscono
consorzi
in
conformità
del
disposto
del
cap
.
II
,
quando
concorra
l
assenso
degli
interessati
secondo
l
art
.
21
.
13
.
I
porti
e
gli
scali
sui
laghi
e
fiumi
sono
a
carico
dei
comuni
in
cui
sono
collocati
,
o
di
più
comuni
riuniti
in
consorzio
.
I
porti
e
gli
scali
lacuali
,
che
soddisfino
alle
condizioni
dell
art
.
2
del
T.U.
2
aprile
1885
,
n
.
2095
,
della
legge
sui
porti
,
le
spiagge
ed
i
fari
,
saranno
parificati
ai
porti
marittimi
nei
modi
e
per
tutti
gli
effetti
dalla
legge
stessa
stabiliti
.
I
porti
e
gli
scavi
fluviali
che
interessino
alla
navigazione
internazionale
o
ad
una
o
più
provincie
,
potranno
essere
pareggiati
ai
porti
marittimi
delle
ultime
tre
classi
.
CAPO
II
:
DISPOSIZIONI
GENERICHE
PER
LE
OPERE
DI
OGNI
CATEGORIA
14
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
fa
eseguire
le
opere
delle
tre
prime
categorie
:
per
le
altre
è
riservata
all
autorità
governativa
l
approvazione
dei
progetti
e
l
altra
sorveglianza
sulla
loro
esecuzione
entro
i
limiti
stabiliti
dalla
presente
legge
.
Questa
disposizione
va
applicata
anche
alle
opere
di
terza
categoria
qualora
i
progetti
siano
stati
compilati
dalle
provincie
,
dai
comuni
o
dai
consorzi
all
uopo
costituitisi
.
L
approvazione
dei
progetti
per
le
opere
di
cui
alla
presente
legge
da
parte
della
autorità
competente
ha
,
per
tutti
gli
effetti
di
legge
,
valore
di
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
15
.
I1
Ministero
dei
lavori
pubblici
potrà
consentire
che
gli
ufficiali
del
genio
civile
siano
incaricati
,
nell
interesse
del
consorzio
costituito
o
costituendo
,
o
del
comune
interessato
,
di
redigere
i
progetti
per
le
opere
idrauliche
delle
due
ultime
categorie
,
od
anche
dirigerne
i
lavori
.
16
Nella
legge
di
approvazione
del
bilancio
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
si
determinerà
il
fondo
da
stanziarsi
annualmente
a
titolo
di
concorsi
e
sussidi
dello
Stato
per
effetto
del
presente
testo
unico
.
L
esecuzione
delle
varie
opere
verrà
autorizzata
con
decreto
ministeriale
in
relazione
alla
disponibilità
di
detto
fondo
.
17
Sono
mantenute
,
per
tutto
ciò
che
non
riguarda
le
spese
poste
a
carico
dello
Stato
e
della
provincia
dal
presente
testo
unico
,
le
convenzioni
e
le
legittime
consuetudini
vigenti
,
che
in
qualche
località
disponessero
diversamente
da
quanto
è
prescritto
negli
articoli
precedenti
.
Quando
tali
convenzioni
o
consuetudini
fossero
litigiose
od
incerte
,
o
pel
cambiamento
delle
circostanze
fossero
rese
impraticabili
od
ingiuste
,
vengono
le
medesime
ratificate
e
ridotte
conformi
alle
prescrizioni
della
presente
legge
,
salvi
i
diritti
agli
eventuali
indennizzi
da
esercitarsi
innanzi
ai
tribunali
competenti
.
Sezione
I
:
Costituzione
dei
consorzi
.
18
.
A
formare
i
consorzi
di
cui
alla
presente
legge
concorrono
,
in
proporzione
del
rispettivo
vantaggio
,
i
proprietari
e
possessori
(
siano
essi
corpi
morali
o
privati
)
di
tutti
i
beni
immobili
di
qualunque
specie
anche
se
esenti
da
imposta
fondiaria
,
i
quali
risentano
utile
diretto
od
indiretto
,
presente
o
futuro
.
Lo
Stato
,
le
provincie
ed
i
comuni
sono
compresi
nel
consorzio
per
i
loro
beni
patrimoniali
e
demaniali
e
concorrono
a
sopportare
il
contingente
spettante
ai
beni
privati
,
indipendentemente
dal
contributo
cui
fossero
obbligati
in
proporzione
del
rispettivo
interesse
generale
.
Le
quote
che
le
provincie
ed
i
comuni
sono
chiamati
a
dare
nell
interesse
generale
sono
ripartite
fra
loro
in
ragione
della
superficie
dei
terreni
compresi
nel
perimetro
e
posti
nei
rispettivi
territori
.
La
determinazione
del
contributo
dei
singoli
proprietari
e
possessori
interessati
è
fatta
provvisoriamente
in
ragione
dell
imposta
principale
sui
terreni
e
fabbricati
,
eccettuati
i
consorzi
di
cui
al
terzo
comma
dell
art
12
.
Per
la
determinazione
definitiva
i
beni
sono
distinti
in
più
classi
,
a
ciascuna
delle
quali
è
assegnata
,
secondo
il
rispettivo
grado
di
interesse
,
una
quota
del
contributo
consorziale
.
Compiuta
la
classificazione
,
e
fatto
il
ragguaglio
fra
tutti
gli
interessati
ripartendosi
la
quota
assegnata
a
ciascuna
classe
fra
gli
inscritti
nella
medesima
,
in
ragione
sempre
dell
imposta
principale
sui
terreni
e
fabbricati
.
I
terreni
e
fabbricati
esenti
da
imposta
fondiaria
si
considereranno
,
per
gli
effetti
del
riparto
,
come
se
la
pagassero
nella
misura
stessa
in
cui
ne
sono
gravati
rispettivamente
i
terreni
circostanti
ed
i
fabbricati
più
vicini
assimilabili
.
19
.
Abrogato
.
20
.
I
comuni
possono
essere
chiamati
a
far
parte
dei
consorzi
per
argini
e
ripari
sui
fiumi
e
torrenti
,
quando
tali
opere
giovino
alla
difesa
dei
loro
abitati
,
quando
si
tratti
d
impedire
i
disalveamenti
,
e
finalmente
quando
i
lavori
possano
coadiuvare
alla
conservazione
del
valore
imponibile
del
rispettivo
territorio
.
21
.
Ove
non
esista
consorzio
per
la
costruzione
o
conservazione
dei
ripari
od
argini
,
ne
potrà
a
cura
degli
interessati
essere
promossa
la
costituzione
presentando
al
sindaco
ove
si
tratti
di
opera
di
un
interesse
concernente
il
loro
territorio
comunale
,
ed
al
prefetto
in
ogni
altro
caso
,
gli
elementi
sufficienti
per
riconoscere
la
necessità
delle
opere
,
la
loro
natura
e
la
spesa
presuntiva
,
non
meno
che
l
elenco
dei
proprietari
,
i
quali
possono
venir
chiamati
a
concorso
.
Il
sindaco
o
rispettivamente
il
prefetto
fa
pubblicare
la
domanda
nel
comune
o
comuni
in
cui
sono
posti
i
beni
che
si
vorrebbero
soggetti
a
concorso
,
e
decreta
la
convocazione
di
tutti
gl
interessati
dopo
un
congruo
termine
non
minore
di
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
anzi
accennata
.
In
seguito
al
voto
espresso
dagl
interessati
comparsi
,
il
consiglio
comunale
o
rispettivamente
il
consiglio
provinciale
,
delibera
sulla
costituzione
del
proposto
consorzio
,
statuendo
sulle
questioni
e
dissidenze
che
fossero
insorte
.
Questa
deliberazione
per
divenire
esecutiva
deve
essere
omologata
dal
prefetto
.
Del
provvedimento
prefettizio
sarà
data
notizia
mediante
avviso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
.
22
.
Nel
caso
di
opposizione
da
parte
degl
interessati
o
di
negata
omologazione
,
è
aperto
l
adito
al
ricorso
,
se
trattasi
di
consorzio
d
interesse
comunale
,
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
,
e
,
se
trattasi
di
altro
consorzio
,
al
ministero
,
che
deciderà
,
sentito
il
consiglio
dei
lavori
pubblici
e
il
Consiglio
di
Stato
.
Il
termine
perentorio
pel
ricorso
è
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
avviso
di
cui
al
precedente
articolo
.
23
.
Quando
gl
interessi
di
un
consorzio
si
estendano
a
territori
di
diverse
provincie
,
la
costituzione
di
esso
è
riservata
al
ministero
,
sentiti
i
rispettivi
consigli
provinciali
.
Potrà
essere
costituito
per
legge
un
consorzio
generale
di
più
provincie
e
di
più
consorzi
speciali
che
hanno
interesse
di
un
determinato
fiume
o
sistema
idraulico
per
provvedere
a
grandi
opere
di
difesa
,
rettificazione
,
inalveamento
,
ed
alla
loro
manutenzione
.
Sezione
II
:
Organizzazione
dei
consorzi
.
24
.
Ordinato
e
reso
obbligatorio
il
consorzio
,
l
assemblea
generale
degl
interessati
procede
alla
nomina
di
una
deputazione
o
consiglio
d
amministrazione
,
ed
alla
formazione
di
uno
speciale
statuto
o
regolamento
,
e
delibera
sul
modo
di
eseguire
le
opere
e
sui
relativi
progetti
tecnici
.
25
.
L
assemblea
generale
potrà
demandare
le
sue
attribuzioni
ad
un
consiglio
di
delegati
eletti
a
maggioranza
relativa
di
voti
.
26
.
Un
consorzio
istituito
per
l
eseguimento
di
una
opera
s
intende
continuativo
per
la
sua
perpetua
conservazione
,
salvo
che
la
sopravvenienza
di
qualche
variazione
nel
corso
del
fiume
,
torrente
o
canale
,
consenta
di
abbandonare
la
detta
opera
;
od
una
variazione
di
circostanze
obblighi
ad
ampliare
,
restringere
,
o
comunque
modificare
il
consorzio
stesso
.
La
cessazione
o
le
modificazioni
essenziali
del
consorzio
debbono
essere
deliberate
ed
approvate
nei
modi
stabiliti
per
la
costituzione
di
un
nuovo
consorzio
.
27
.
Trattandosi
di
opere
per
le
quali
possono
essere
chiamati
a
contribuire
lo
Stato
o
le
provincie
,
il
consorzio
formatosi
regolarmente
fa
istanza
in
assemblea
generale
per
ottenere
il
concorso
sovraccennato
.
Le
relative
deliberazioni
sono
comunicate
al
consiglio
provinciale
ed
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
per
la
loro
adesione
al
chiesto
concorso
.
Qualora
il
Ministero
predetto
od
il
consiglio
provinciale
si
rifiutino
al
concorso
,
il
consorzio
potrà
reclamare
al
Re
,
il
quale
decide
sull
avviso
del
Consiglio
di
Stato
,
e
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Nei
casi
in
cui
è
assentito
il
concorso
,
il
Governo
e
la
provincia
saranno
rappresentati
nelle
assemblee
generali
e
nei
consigli
d
amministrazione
del
consorzio
,
e
le
deliberazioni
che
importino
spesa
non
saranno
valide
senza
l
approvazione
rispettivamente
del
prefetto
e
della
deputazione
provinciale
.
28
.
Gli
statuti
e
regolamenti
dei
consorzi
saranno
approvati
,
omologati
e
fatti
soggetto
di
ricorso
,
secondo
le
norme
sancite
dagli
art
.
21
e
22
per
la
costituzione
dei
consorzi
stessi
.
29
.
I
bilanci
dei
consorzi
sono
deliberati
dalle
assemblee
generali
o
dal
consiglio
dei
delegati
nel
caso
previsto
all
art
.
25
,
coll
approvazione
o
del
prefetto
o
della
deputazione
provinciale
,
quando
o
lo
Stato
o
la
provincia
concorrano
nelle
spese
.
Le
altre
deliberazioni
delle
assemblee
generali
e
del
consiglio
di
amministrazione
,
sono
soggette
alle
prescrizioni
di
legge
sulle
deliberazioni
dei
consigli
e
giunte
comunali
,
in
quanto
dagli
speciali
statuti
e
regolamenti
non
si
provveda
altrimenti
.
30
.
Il
riparto
dei
contributi
consorziali
,
in
base
alle
disposizioni
dell
art
.
18
,
sarà
determinato
dal
consorzio
,
ed
,
in
caso
di
contestazione
,
stabilito
dalla
giunta
provinciale
amministrativa
.
L
esazione
delle
quote
di
contributo
per
i
consorzi
obbligatori
si
farà
colle
norme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
31
.
I
consorzi
esistenti
sono
conservati
,
e
tanto
nella
esecuzione
,
quanto
nella
manutenzione
delle
opere
,
continueranno
a
procedere
con
osservanza
delle
norme
prescritte
dalla
loro
istituzione
.
Il
Governo
promuoverà
le
istituzioni
dei
consorzi
o
la
riforma
di
quelli
esistenti
,
ove
sia
bisogno
,
per
le
spese
relative
alle
opere
della
seconda
,
terza
,
quarta
,
e
quinta
categoria
.
CAPO
III
Sezione
I
:
Disposizioni
speciali
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
.
32
.
Il
contributo
annuo
,
che
secondo
l
art
.
6
le
provincie
e
gli
altri
interessati
debbono
pagare
in
parti
uguali
allo
Stato
,
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
,
sarà
stabilito
per
la
durata
di
ogni
decennio
nella
metà
della
media
delle
spese
occorse
nel
decennio
precedente
per
le
opere
medesime
.
Esso
sarà
determinato
con
decreto
reale
,
sentiti
i
consigli
provinciali
,
e
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Il
contributo
massimo
competente
annualmente
a
ciascuna
provincia
non
dovrà
mai
superare
il
ventesimo
della
sua
imposta
principale
,
terreni
e
fabbricati
.
Similmente
le
quote
annuali
che
dovranno
pagare
i
singoli
consorzi
degl
interessati
non
dovranno
mai
superare
i
cinque
centesimi
della
rispettiva
imposta
principale
,
terreni
e
fabbricati
.
Tutte
le
eccedenze
ricadranno
a
carico
dello
Stato
.
Le
rendite
patrimoniali
dei
consorzi
stabilmente
costituite
continueranno
ad
andare
in
diminuzione
del
carico
complessivo
,
a
sensi
dell
art
.
6
.
Le
rendite
nuove
o
nuovamente
reperibili
andranno
a
tutto
favore
dei
consorzi
.
Qualunque
diminuzione
si
verificasse
sopra
le
dette
rendite
e
patrimoni
per
fatto
dell
amministrazione
pubblica
nell
esecuzione
dei
lavori
,
non
darà
luogo
ad
alcuna
indennità
.
33
.
Le
provincie
ed
i
consorzi
interessati
alle
spese
,
di
cui
nel
precedente
articolo
,
dovranno
versare
le
quote
rispettive
nelle
casse
erariali
nei
modi
e
termini
della
imposta
fondiaria
.
Non
esistendo
consorzi
,
e
finché
non
siano
organizzati
a
forma
di
legge
,
il
Governo
ha
facoltà
di
provvedere
alla
esazione
della
quota
spettante
alla
massa
degl
interessati
,
ripartendola
in
ragione
della
imposta
diretta
sui
beni
compresi
nei
perimetri
stabiliti
,
a
termini
dell
art
.
175
della
L
.
20
marzo
1865
,
allegato
F
.
Tutti
i
prodotti
degli
argini
e
delle
golene
che
fanno
parte
della
rendita
patrimoniale
dei
consorzi
,
come
all
articolo
precedente
,
saranno
concessi
preferibilmente
in
affitto
ai
proprietari
frontisti
,
rispettando
tutti
i
diritti
legalmente
acquisiti
dai
frontisti
stessi
o
dai
terzi
.
34
.
Le
disposizioni
dell
art
.
32
saranno
applicate
a
commisurare
i
contributi
in
tutte
le
spese
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
eseguite
dopo
l
attivazione
della
L
.
20
marzo
1865
,
allegato
F
.
35
.
I
consorzi
costituiti
unicamente
per
concorrere
nelle
spese
delle
opere
della
seconda
categoria
hanno
l
esclusiva
amministrazione
delle
rispettive
rendite
di
qualunque
natura
,
e
debbono
essere
consultati
previamente
,
quando
vogliasi
procedere
ad
opere
nuove
straordinarie
.
Nelle
rendite
e
doti
dei
consorzi
sono
compresi
i
prodotti
degli
argini
o
golene
.
Alle
rappresentanze
di
tali
consorzi
spetta
pure
il
provvedere
pel
riparto
delle
imposizioni
,
per
la
loro
esazione
e
pel
versamento
nelle
casse
dello
Stato
.
Sezione
II
:
Disposizioni
speciali
per
le
opere
idrauliche
di
terza
categoria
.
36-37
.
Abrogati
.
38
.
Il
decreto
reale
di
classificazione
di
opere
della
terza
categoria
rende
obbligatoria
la
costituzione
del
consorzio
degli
interessati
agli
effetti
dell
art
.
44
.
Emanato
il
decreto
reale
di
cui
sopra
,
il
prefetto
della
provincia
,
nel
territorio
della
quale
debbono
eseguirsi
le
opere
,
o
quello
della
provincia
maggiormente
interessata
per
ragione
di
superficie
,
provvede
per
mezzo
dell
ufficio
del
genio
civile
,
alla
compilazione
dell
elenco
generale
degli
interessati
che
debbono
far
parte
del
consorzio
.
Tale
elenco
,
insieme
ad
una
copia
del
decreto
reale
di
classificazione
,
sarà
affisso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
per
il
periodo
di
15
giorni
,
trascorsi
i
quali
saranno
convocati
gli
interessati
stessi
in
assemblea
generale
per
la
nomina
del
presidente
del
consorzio
e
di
una
commissione
amministrativa
.
Questa
commissione
compilerà
lo
statuto
consorziale
ed
esaminerà
i
reclami
presentati
nel
periodo
suddetto
.
Lo
schema
di
statuto
,
e
le
proposte
sulla
risoluzione
dei
reclami
saranno
sottoposti
all
approvazione
dell
assemblea
generale
,
la
cui
deliberazione
per
divenire
esecutiva
,
deve
essere
omologata
dal
prefetto
.
Dalla
data
di
tale
omologazione
il
consorzio
s
intende
costituito
per
ogni
effetto
di
legge
.
39
.
Della
accordata
o
negata
omologazione
sarà
data
notizia
dal
prefetto
mediante
avviso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
ed
inserito
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
,
con
la
dichiarazione
che
entro
il
termine
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
affissione
ed
inserzione
,
qualunque
interessato
potrà
presentare
ricorso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
deciderà
definitivamente
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
.
40
.
Abrogato
.
41
.
Col
decreto
di
approvazione
dei
progetti
esecutivi
riguardanti
le
opere
di
terza
categoria
,
sarà
provvisoriamente
determinato
l
ammontare
della
quota
di
spesa
a
carico
delle
provincie
,
dei
comuni
e
del
consorzio
degli
interessati
;
nel
medesimo
decreto
sarà
pure
stabilito
il
perimetro
del
consorzio
,
l
eventuale
sua
suddivisione
in
zone
o
comprensori
,
sentito
il
parere
della
commissione
centrale
idraulico
-
forestale
e
delle
bonifiche
.
Alle
provincie
ed
ai
comuni
che
ne
facciano
domanda
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
potrà
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
consentire
che
il
loro
contributo
sia
pagato
in
numero
di
rate
annuali
non
maggiori
di
venti
e
ciò
in
relazione
alle
loro
condizioni
finanziarie
.
In
tal
caso
essi
enti
dovranno
rilasciare
tante
delegazioni
annuali
su
sovrimposte
ed
altri
cespiti
diretti
,
quante
rappresentano
il
contributo
annuo
rispettivo
.
42-43
.
Abrogati
.
44
.
Compiute
le
opere
per
ciascun
tronco
o
zona
,
sia
dallo
Stato
,
sia
dai
concessionari
,
ne
sarà
fatta
consegna
al
consorzio
degli
interessati
il
quale
funzionerà
come
consorzio
obbligatorio
per
la
ordinaria
manutenzione
delle
opere
stesse
a
norma
dell
art
.
8
.
Il
consorzio
ha
pure
l
obbligo
di
provvedere
alle
riparazioni
straordinarie
che
si
rendessero
necessarie
previa
l
approvazione
del
progetto
da
parte
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
salvo
,
per
le
relative
spese
,
il
contributo
dello
Stato
,
della
provincia
e
dei
comuni
interessati
nella
stessa
misura
con
cui
furono
ripartite
quelle
per
la
originaria
costruzione
delle
opere
.
45
.
Sono
applicabili
alle
opere
idrauliche
di
terza
categoria
le
disposizioni
degli
art
.
32
,
33
e
35
.
46
.
I
contributi
dei
proprietari
,
tanto
per
la
esecuzione
dell
opera
quanto
per
la
sua
manutenzione
e
conservazione
,
costituiscono
oneri
reali
gravanti
i
fondi
,
e
sono
da
esigersi
con
le
forme
ed
i
privilegi
dell
Imposta
fondiaria
.
47
.
Qualora
entro
sei
mesi
dalla
data
del
decreto
di
classificazione
,
il
consorzio
non
si
costituisca
,
esso
potrà
essere
costituito
d
ufficio
,
mercè
l
opera
di
un
commissario
regio
,
il
quale
eserciterà
anche
le
attribuzioni
della
commissione
amministrativa
,
con
le
norme
di
cui
agli
art
.
38
e
39
.
48
.
Ogni
qualvolta
un
consorzio
,
sia
coi
ritardi
nell
eseguimento
dei
lavori
,
sia
coll
inosservanza
delle
norme
stabilite
dal
presente
testo
unico
e
dal
proprio
statuto
,
comprometta
il
fine
pel
quale
fu
costituito
,
il
Governo
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
può
per
decreto
reale
scioglierne
l
amministrazione
ed
assumerne
d
ufficio
l
esecuzione
delle
opere
.
Dopo
un
anno
dalla
data
del
decreto
reale
che
ha
sciolto
l
amministrazione
del
consorzio
,
i
proprietari
interessati
potranno
chiedere
la
riconvocazione
dell
assemblea
generale
per
ricostituire
l
amministrazione
consorziale
.
Verificandosi
in
seguito
un
nuovo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
i
proprietari
interessati
non
potranno
chiederne
la
ricostituzione
se
non
dopo
un
triennio
dalla
data
dell
ultimo
decreto
reale
.
49-52
.
Abrogati
.
53
.
Alla
provincia
ed
alle
provincie
interessate
,
quando
di
accordo
ne
facciano
domanda
,
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
potrà
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
concedere
la
facoltà
di
eseguire
direttamente
le
opere
di
seconda
e
terza
categoria
,
fermi
restando
i
contributi
di
cui
agli
art
.
8
e
9
.
Eguale
concessione
potrà
essere
data
al
comune
od
ai
comuni
interessati
nonché
al
consorzio
degli
interessati
su
domanda
deliberata
dall
assemblea
.
Lo
Stato
pagherà
la
sua
quota
parte
di
spesa
in
relazione
al
progresso
dei
lavori
ed
in
base
a
certificati
di
nulla
osta
da
rilasciarsi
dall
ufficio
del
genio
civile
,
cui
è
affidata
la
vigilanza
delle
opere
.
Al
costo
effettivo
delle
opere
che
,
comprese
le
spese
impreviste
,
risulta
dal
progetto
approvato
,
sarà
aggiunto
nei
certificati
del
genio
civile
il
12
per
cento
in
favore
del
concessionario
.
Qualora
i
concessionari
intendessero
anticipare
i
lavori
e
le
spese
rispetto
ai
pagamenti
dello
Stato
commisurati
agli
stanziamenti
di
bilancio
,
avranno
diritto
all
interesse
del
4
per
cento
annuo
dalla
data
del
certificato
di
nulla
osta
del
genio
civile
a
quella
dell
emissione
del
decreto
di
rimborso
.
54
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
casse
di
risparmio
e
gli
istituti
che
esercitano
nel
Regno
il
credito
fondiario
potranno
concedere
mutui
ai
consorzi
,
ai
comuni
ed
alle
provincie
per
provvedere
alle
spese
per
opere
idrauliche
contemplate
dalla
presente
legge
,
purché
prestino
garanzie
identiche
a
quelle
stabilite
per
i
consorzi
di
bonificazione
e
di
irrigazione
.
55
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
,
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
,
mediante
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
56
.
Abrogato
.
CAPO
IV
:
DEGLI
ARGINI
ED
ALTRE
OPERE
CHE
RIGUARDANO
IL
REGIME
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
57
.
I
progetti
per
modificazione
di
argini
e
per
costruzione
e
modificazione
di
altre
opere
di
qualsiasi
genere
,
che
possano
direttamente
o
indirettamente
influire
sul
regime
dei
corsi
d
acqua
,
quantunque
di
interesse
puramente
consorziale
o
privato
,
non
potranno
eseguirsi
senza
la
previa
omologazione
del
prefetto
.
I
progetti
saranno
sottoposti
all
approvazione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
opera
che
interessi
notevolmente
il
regime
del
corso
d
acqua
;
quando
si
tratti
di
costruire
nuovi
argini
;
e
infine
quando
concorrano
nella
spesa
lo
Stato
o
le
provincie
.
58
.
Sono
eccettuati
i
provvedimenti
temporanei
di
urgenza
,
per
i
quali
si
procederà
in
conformità
di
speciali
disposizioni
regolamentari
a
questi
casi
relative
.
Sono
eccettuate
altresì
le
opere
eseguite
dai
privati
per
semplice
difesa
aderente
alle
sponde
dei
loro
beni
,
che
non
alterino
in
alcun
modo
il
regime
dell
alveo
.
Le
questioni
tecniche
che
insorgessero
circa
la
esecuzione
di
queste
opere
saranno
decise
in
via
amministrativa
dal
prefetto
,
con
riserva
alle
parti
,
che
si
credessero
lese
dalla
esecuzione
di
tali
opere
,
di
ricorrere
ai
tribunali
ordinari
per
esperire
le
loro
ragioni
.
59
.
Trattandosi
di
argini
pubblici
,
i
quali
possono
rendersi
praticabili
per
istrade
pubbliche
e
private
sulla
domanda
che
venisse
fatta
dalle
amministrazioni
o
da
particolari
interessati
,
potrà
loro
concedersene
l
uso
sotto
le
condizioni
che
per
la
perfetta
conservazione
di
essi
argini
saranno
prescritte
dal
prefetto
,
e
potrà
richiedersi
alle
dette
amministrazioni
o
ai
particolari
un
concorso
nelle
spese
di
ordinaria
riparazione
e
manutenzione
.
Allorché
le
amministrazioni
o
i
privati
si
rifiutassero
di
assumere
la
manutenzione
delle
sommità
arginali
ad
uso
strada
,
o
non
la
eseguissero
dopo
averla
assunta
,
i
corrispondenti
tratti
d
argine
verranno
interclusi
con
proibizione
del
transito
.
60
.
Le
rettilineazioni
e
nuove
inalveazioni
di
fiumi
e
torrenti
di
cui
all
art
.
4
ed
il
chiudimento
dei
loro
bracci
,
non
possono
in
alcun
caso
eseguirsi
senza
che
siano
autorizzati
per
legge
speciale
,
o
per
decreto
ministeriale
,
in
esecuzione
della
legge
del
bilancio
annuo
:
per
i
fiumi
e
torrenti
,
di
cui
agli
art
.
7
e
9
,
l
autorizzazione
sarà
data
con
decreto
reale
,
sentiti
previamente
gl
interessati
.
Per
decreto
reale
saranno
permesse
le
nuove
inalveazioni
e
rettificazioni
di
rivi
e
scolatori
pubblici
,
quando
occorra
procedere
alla
espropriazione
di
proprietà
private
,
ferme
le
cautele
e
disposizioni
stabilite
dalla
legge
di
espropriazione
per
utilità
pubblica
.
61
.
Il
Governo
del
Re
stabilisce
le
norme
da
osservarsi
nella
custodia
degli
argini
del
fiumi
o
torrenti
,
nell
eseguimento
dei
lavori
,
così
di
loro
manutenzione
,
come
di
riparazione
o
nuova
costruzione
;
e
così
pure
stabilisce
le
norme
per
il
servizio
della
guardia
,
da
praticarsi
in
tempo
di
piena
,
lungo
le
arginature
,
che
sono
mantenute
a
cura
o
col
concorso
dello
Stato
.
62
.
In
caso
di
piena
o
di
pericolo
d
inondazione
,
di
rotte
di
argini
,
di
disalveamenti
od
altri
simili
disastri
,
chiunque
,
sull
invito
dell
autorità
governativa
o
comunale
,
è
tenuto
ad
accorrere
alla
difesa
,
somministrando
tutto
quanto
è
necessario
e
di
cui
può
disporre
,
salvo
il
diritto
ad
una
giusta
retribuzione
contro
coloro
cui
incombe
la
spesa
,
o
di
coloro
a
cui
vantaggio
torna
la
difesa
.
In
qualunque
caso
di
urgenza
,
i
comuni
interessati
,
e
come
tali
designati
o
dai
vigenti
regolamenti
o
dall
autorità
governativa
provinciale
,
sono
tenuti
a
fornire
,
salvo
sempre
l
anzidetto
diritto
,
quel
numero
di
operai
,
carri
e
bestie
che
verrà
loro
richiesto
.
Dal
momento
che
l
ufficio
competente
del
genio
civile
avrà
stabilito
servizio
di
guardia
o
di
difesa
sopra
un
corso
d
acqua
,
nessuna
autorità
,
corporazione
o
persona
estranea
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
potrà
,
senza
essere
chiamata
o
incaricata
dal
genio
civile
,
prendere
ingerenza
nel
servizio
,
né
eseguire
o
far
eseguire
lavori
,
né
intralciare
o
rendere
difficile
in
qualsiasi
modo
l
opera
degli
agenti
governativi
.
Per
l
ordine
pubblico
è
sempre
riservata
l
azione
dell
autorità
politica
.
CAPO
V
:
SCOLI
ARTIFICIALI
63
.
Se
i
terreni
manchino
di
scolo
naturale
,
i
proprietari
dei
terreni
sottostanti
non
possono
opporsi
che
in
questi
si
aprano
i
canali
e
si
formino
gli
argini
ed
altre
opere
indispensabili
per
procurare
a
quelli
un
sufficiente
scolo
artificiale
.
In
tali
casi
,
salvo
sempre
l
effetto
delle
convenzioni
,
dei
possessi
e
delle
servitù
legittimamente
acquistate
,
i
proprietari
dei
terreni
sovrastanti
,
insieme
agli
obblighi
generali
imposti
dalla
legge
per
l
acquisto
della
servitù
coattiva
di
acquedotto
,
avranno
specialmente
quello
di
formare
e
mantenere
perpetuamente
a
loro
spese
i
canali
di
scolo
,
di
difendere
i
fondi
attraverso
dei
quali
essi
passano
,
e
di
risarcire
i
danni
che
possano
in
ogni
tempo
derivarne
.
Queste
disposizioni
sono
anche
applicabili
alle
occupazioni
dei
terreni
per
apertura
,
costruzione
e
manutenzione
dei
canali
di
disseccamento
,
dei
fossi
,
degli
argini
ed
altre
opere
necessarie
all
eseguimento
dei
lavori
di
bonificamento
dei
terreni
paludosi
e
vallivi
,
e
per
la
innocuità
di
essi
lavori
,
sia
che
i
bonificamenti
si
facciano
per
asciugameuto
o
per
colmata
.
64
.
I
lavori
di
acque
aventi
per
unico
oggetto
gli
scoli
o
i
bonificamenti
e
migliorie
dei
terreni
,
sono
a
carico
esclusivo
dei
proprietari
.
65
.
I
possidenti
interessati
in
tali
lavori
sono
uniti
in
altrettanti
comprensori
quanti
possono
essere
determinati
dalla
comunanza
d
interessi
e
dalla
divisione
territoriale
del
Regno
.
I
fondi
che
godono
del
benefizio
di
uno
scolo
comune
formano
un
solo
comprensorio
;
se
però
l
estensione
e
le
circostanze
del
canale
così
richiedano
,
lo
scopo
potrà
essere
diviso
in
più
tronchi
,
ed
ogni
tronco
avrà
il
suo
comprensorio
.
66
.
Ogni
comprensorio
costituirà
un
consorzio
,
la
istituzione
,
modificazione
ed
amministrazione
del
quale
sarà
regolata
dalle
norme
contenute
in
questo
testo
unico
sulle
opere
lungo
i
fiumi
e
torrenti
.
67
.
La
proprietà
delle
paludi
,
in
quanto
al
suo
esercizio
,
è
sottoposta
a
regole
particolari
,
e
per
il
loro
bonificamento
sarà
provveduto
con
legge
speciale
.
CAPO
VI
:
DELLA
NAVIGAZIONE
E
DEL
TRASPORTO
DEI
LEGNAMI
A
GALLA
68
.
La
navigazione
è
l
oggetto
principale
a
cui
servono
i
laghi
,
i
canali
ed
i
fiumi
navigabili
.
A
questo
primo
fine
sono
subordinati
tutti
gli
altri
vantaggi
che
possono
ottenersi
dalle
loro
acque
,
e
gli
usi
a
cui
possono
queste
applicarsi
.
69
.
La
navigazione
nei
laghi
,
fiumi
e
canali
naturali
è
libera
.
Sui
canali
artificiali
è
regolata
dalle
legittime
consuetudini
esistenti
o
da
disposizioni
di
leggi
e
regolamenti
speciali
.
70
.
Si
riguardano
come
navigabili
per
l
applicazione
del
presente
testo
unico
quei
fiumi
e
quei
tronchi
di
fiume
sui
quali
la
navigazione
è
presentemente
in
costante
esercizio
.
Un
prospetto
di
questi
fiumi
e
canali
sarà
pubblicato
per
decreto
reale
.
Quando
convenga
estendere
il
detto
esercizio
ad
altri
fiumi
o
tronchi
di
fiume
,
la
dichiarazione
della
loro
attitudine
alla
navigazione
,
e
quindi
la
classificazione
loro
fra
i
fiumi
o
tronchi
di
fiume
navigabili
per
l
oggetto
preaccennato
,
sarà
fatto
per
legge
.
71
.
Chiunque
vuole
eseguire
nei
fiumi
e
canali
navigabili
opere
per
lo
stabilimento
ed
esercizio
di
molini
ed
opifici
,
o
per
derivazioni
d
acque
,
non
potrà
ottenere
la
permissione
dal
Governo
,
salvo
nel
caso
che
esse
siano
riconosciute
di
nessun
pregiudizio
alla
navigazione
,
o
che
la
libertà
e
sicurezza
di
questa
possa
facilmente
guarentirsi
con
opportune
disposizioni
e
cautele
,
che
saranno
prescritte
nell
atto
di
concessione
.
Perciò
nelle
chiuse
stabili
,
che
servono
alle
derivazioni
od
al
movimento
degli
opifici
,
dovrà
lasciarsi
aperta
una
bocca
,
e
callone
,
pel
passaggio
delle
barche
,
le
cui
modalità
nei
singoli
casi
saranno
determinate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
potrà
anche
in
ogni
tempo
prescrivervi
quelle
variazioni
di
forma
e
di
posizione
che
le
mutazioni
del
corso
delle
acque
rendessero
necessarie
o
convenienti
nell
interesse
della
navigazione
.
72
.
I
beni
laterali
ai
fiumi
navigabili
sono
soggetti
alla
servitù
della
via
alzata
,
detta
anche
d
attiraggio
o
di
marciapiede
.
Dove
la
larghezza
di
questa
non
è
determinata
da
regolamenti
e
consuetudini
vigenti
,
s
intenderà
stabilita
a
metri
cinque
.
Essa
,
insieme
alla
sponda
fino
al
fiume
,
dovrà
dai
proprietari
esser
lasciata
libera
da
ogni
ingombro
od
ostacolo
al
passaggio
d
uomini
e
di
bestie
da
tiro
.
Le
opere
dell
adattamento
e
della
conservazione
del
piano
stradale
sono
a
carico
dello
Stato
.
Però
i
guasti
provenienti
dal
fatto
dei
proprietari
del
terreno
saranno
riparati
a
loro
spese
.
In
caso
che
per
corrosione
del
fiume
si
debba
trasportare
la
via
alzaia
,
lo
sgombro
del
suolo
dagli
alberi
e
da
ogni
altro
materiale
sarà
fatto
a
spese
dello
Stato
,
restando
a
disposizione
del
proprietario
gli
alberi
ed
i
materiali
medesimi
.
73
.
Ogniqualvolta
negli
alvei
dei
fiumi
navigabili
vengano
a
manifestarsi
ostacoli
impedienti
la
libera
e
sicura
navigazione
,
e
dipendenti
dal
fatto
dei
privati
,
l
autorità
amministrativa
provinciale
,
premesse
le
opportune
verificazioni
,
dà
le
disposizioni
necessarie
per
guarentire
ed
all
uopo
ristabilire
la
compromessa
libertà
e
sicurezza
,
e
nei
casi
di
urgenza
provvede
per
l
esecuzione
immediata
a
carico
dei
privati
suddetti
.
74
.
L
esercizio
dei
porti
,
o
ponti
natanti
,
e
chiatte
,
o
ponti
di
barche
,
qualunque
sia
il
sistema
di
loro
stabilimento
sui
fiumi
navigabili
,
non
dovrà
recare
incaglio
o
qualsivoglia
pregiudizio
alla
navigazione
,
al
quale
effetto
gli
esercenti
dovranno
conformarsi
alle
consuetudini
e
regolamenti
in
vigore
,
nonché
alle
prescrizioni
od
ordini
che
nella
specialità
dei
casi
potessero
emanare
dal
prefetto
.
75-76
.
Abrogati
.
77
.
Le
darsene
ed
opere
relative
,
ed
in
generale
i
luoghi
di
approdo
destinati
ad
uso
pubblico
,
sono
posti
sotto
l
ispezione
dell
autorità
provinciale
per
tutto
quanto
concerne
alla
sicurezza
delle
barche
,
alla
facilità
dell
imbarco
e
sbarco
dei
viaggiatori
,
del
carico
e
scarico
delle
merci
,
ed
alla
conservazione
di
queste
in
buono
stato
di
servizio
.
78
.
Le
discipline
per
la
navigazione
dei
laghi
,
fiumi
e
canali
sono
determinate
dai
regolamenti
vigenti
.
Le
variazioni
che
tornassero
utili
di
apportare
ad
essi
,
saranno
fatte
per
decreto
reale
,
sentiti
i
consigli
provinciali
.
79
.
Nei
fiumi
,
laghi
e
canali
non
potrà
esercitarsi
la
navigazione
coi
piroscafi
senza
averne
ottenuta
la
concessione
dal
Governo
.
80
.
Il
trasporto
dei
legnami
a
galla
sulle
acque
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
e
laghi
,
tanto
in
tronchi
sciolti
od
annodati
,
quanto
con
zattere
,
non
potrà
farsi
senza
licenza
speciale
.
Questa
licenza
viene
accordata
dall
autorità
provinciale
,
sentite
le
amministrazioni
dei
comuni
sul
territorio
dei
quali
dovrà
farsi
il
trasporto
,
e
gli
uffici
del
genio
civile
e
della
ispezione
forestale
.
81
.
Il
trasporto
dei
legnami
a
tronchi
sciolti
sarà
permesso
solo
là
dove
si
riconoscerà
non
essere
esso
praticabile
con
zattere
,
od
in
tronchi
annodati
in
forma
di
zattera
.
82
.
Dal
punto
in
cui
i
fiumi
o
torrenti
cominciano
ad
essere
navigabili
,
i
legnami
debbono
venire
annodati
e
disposti
in
zattere
.
Nelle
forme
,
nelle
dimensioni
e
nella
condotta
delle
zattere
si
osserveranno
i
regolamenti
stabiliti
per
la
navigazione
dei
fiumi
e
canali
.
83
.
Quando
i
legnami
che
si
vorranno
mettere
a
galla
dovranno
percorrere
i
territori
di
più
provincie
,
il
prefetto
di
quella
in
cui
comincia
la
fluitazione
dovrà
,
prima
di
accordare
il
permesso
,
comunicare
la
relativa
domanda
ai
prefetti
delle
altre
provincie
per
le
loro
osservazioni
.
84
.
I
permessi
di
fluitazione
non
possono
essere
dati
se
prima
i
richiedenti
non
si
saranno
obbligati
con
atto
formale
,
e
mediante
cauzione
,
a
uniformarsi
a
tutte
le
condizioni
imposte
loro
dal
relativo
decreto
,
ad
osservare
puntualmente
le
leggi
ed
i
regolamenti
gabellari
,
ovunque
ne
sia
il
caso
,
e
finalmente
a
risarcire
tutti
i
danni
che
il
trasporto
dei
legnami
,
per
una
causa
qualunque
,
e
così
anche
malgrado
la
osservanza
delle
ordinate
precauzioni
,
potesse
recare
tanto
ai
terreni
quanto
ai
fabbricati
,
ai
mulini
naturali
,
alle
barche
,
alle
chiuse
,
agli
argini
,
ai
ripari
,
ai
ponti
e
ad
altre
opere
di
pubblica
o
privata
pertinenza
,
con
inondazione
,
corrosione
,
rotture
,
od
in
qualsivoglia
altro
modo
.
85
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
pronunzierà
definitivamente
tanto
sulle
opposizioni
dei
comuni
,
quanto
sui
ricorsi
dei
richiedenti
ai
quali
fosse
stata
rifiutata
la
concessione
.
86
.
I
decreti
di
concessione
saranno
pubblicati
in
tutti
i
comuni
,
i
territori
dei
quali
dovranno
essere
percorsi
dai
legnami
.
Le
autorità
locali
,
gli
uffici
del
genio
civile
e
gli
agenti
dell
amministrazione
forestale
invigileranno
sulla
osservanza
delle
imposte
con
dizioni
.
87
.
Se
varie
domande
venissero
fatte
ad
un
tempo
per
trasportare
legnami
a
galla
sopra
lo
stesso
corso
d
acqua
,
spetterà
alla
autorità
amministrativa
che
concede
il
permesso
,
lo
stabilire
quando
dovranno
eseguirsi
,
in
modo
che
le
necessarie
operazioni
possano
regolarsi
senza
confusioni
e
senza
pregiudizio
dei
concessionari
.
88
.
Nelle
fluitazioni
a
tronchi
sciolti
i
concessionari
potranno
imprimere
su
quelli
un
marchio
speciale
,
per
cui
possano
essere
riconosciuti
e
all
uopo
rivendicati
a
tutti
gli
effetti
di
ragione
.
È
tuttora
conservato
l
uso
della
restituzione
mediante
compenso
dove
esso
trovasi
in
vigore
.
89
.
Qualunque
proprietario
o
possessore
di
terreni
,
qualunque
utente
di
acque
correnti
,
qualunque
esercente
di
molini
,
chiuse
,
porti
o
ponti
natanti
od
altri
edifizi
è
tenuto
a
lasciar
sempre
passare
i
legnami
galleggianti
dei
quali
fosse
debitamente
autorizzato
il
trasporto
,
non
meno
che
le
persone
destinate
a
dirigerne
od
invigilarne
la
condotta
,
mediante
il
pagamento
di
quell
indennità
che
sarà
convenuta
col
concessionario
,
o
,
in
caso
contrario
,
determinata
dalla
autorità
competente
.
90
.
I
legnami
nelle
piene
o
per
altra
forza
maggiore
trasportati
dalle
acque
nei
fondi
vicini
,
rimangono
di
proprietà
di
chi
li
ha
posti
in
regolare
fluitazione
,
e
saranno
dal
medesimo
ripresi
,
mediante
preventivo
avviso
al
possessore
del
fondo
,
e
corresponsione
di
quella
indennità
cui
esso
avrà
diritto
ai
termini
di
equità
e
giustizia
.
91
.
Tutte
le
questioni
relative
ai
diritti
di
proprietà
,
di
possesso
o
di
servitù
,
od
a
risarcimento
di
danni
che
fossero
per
sorgere
in
relazione
alle
precedenti
disposizioni
sui
trasporti
di
legnami
a
galla
,
e
non
avessero
potuto
definirsi
amichevolmente
fra
le
parti
,
saranno
demandate
alle
competenti
autorità
giudiziarie
,
senza
che
perciò
possano
essere
sospesi
o
ritardati
i
detti
trasporti
,
purché
regolarmente
autorizzati
.
92
.
È
mantenuta
la
osservanza
dei
regolamenti
speciali
in
vigore
per
l
esercizio
delle
fluitazioni
di
legnami
sui
fiumi
,
torrenti
,
laghi
e
canali
dello
Stato
,
finché
non
si
provvede
in
conformità
dell
art
.
78
.
CAPO
VII
:
POLIZIA
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
93
.
Nessuno
può
fare
opere
nell
alveo
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
e
canali
di
proprietà
demaniale
,
cioè
nello
spazio
compreso
fra
le
sponde
fisse
dei
medesimi
,
senza
il
permesso
dell
autorità
amministrativa
.
Formano
parte
degli
alvei
i
rami
o
canali
,
o
diversivi
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
e
scolatori
pubblici
,
ancorché
in
alcuni
tempi
dell
anno
rimangano
asciutti
.
94
.
Nel
caso
di
alvei
a
sponde
variabili
od
incerte
,
la
linea
,
o
le
linee
,
fino
alle
quali
dovrà
intendersi
estesa
la
proibizione
di
che
nell
articolo
precedente
,
saranno
determinate
anche
in
caso
di
contestazione
dal
prefetto
,
sentiti
gl
interessati
.
95
.
Il
diritto
dei
proprietari
frontisti
di
munire
le
loro
sponde
nei
casi
previsti
dall
art
58
,
è
subordinato
alla
condizione
che
le
opere
o
le
piantagioni
non
arrechino
né
alterazione
al
corso
ordinano
delle
acque
,
né
impedimento
alla
sua
libertà
,
né
danno
alle
proprietà
altrui
,
pubbliche
o
private
,
alla
navigazione
,
alle
derivazioni
ed
agli
opifici
legittimamente
stabiliti
,
ed
in
generale
ai
diritti
dei
terzi
.
L
accertamento
di
queste
condizioni
è
nelle
attribuzioni
del
prefetto
.
96
.
Sono
lavori
ed
atti
vietati
in
modo
assoluto
sulle
acque
pubbliche
,
loro
alvei
,
sponde
e
difese
i
seguenti
:
a
)
la
formazione
di
pescaie
,
chiuse
,
petraie
ed
altre
opere
per
l
esercizio
della
pesca
,
con
le
quali
si
alterasse
il
corso
naturale
delle
acque
.
Sono
eccettuate
da
questa
disposizione
le
consuetudini
per
l
esercizio
di
legittime
ed
innocue
concessioni
di
pesca
,
quando
in
esse
si
osservino
le
cautele
od
imposte
negli
atti
delle
dette
concessioni
o
già
prescritte
dall
autorità
competente
,
o
che
questa
potesse
trovare
conveniente
di
prescrivere
;
b
)
le
piantagioni
che
si
inoltrino
dentro
gli
alvei
dei
trami
torrenti
,
rivi
e
canili
,
a
costringere
la
sezione
normale
e
necessaria
al
libero
deflusso
delle
acque
;
c
)
lo
sradicamento
o
l
abbruciamento
dei
ceppi
degli
alberi
che
sostengono
le
ripe
dei
fiumi
e
dei
torrenti
per
una
distanza
orizzontale
non
minore
di
nove
metri
dalla
linea
in
cui
arrivano
le
acque
ordinine
.
Per
i
rivi
,
canali
e
scolatori
pubblici
la
stessa
proibizione
è
limitata
ai
piantamenti
aderenti
alle
sponde
;
d
)
la
piantagione
sulle
alluvioni
delle
sponde
dei
fiumi
e
torrenti
e
loro
isole
a
distanza
dalla
opposta
sponda
minore
di
quella
nelle
rispettive
località
stabilita
,
o
determinata
dal
prefetto
,
sentite
le
amministrazioni
dei
comuni
interessati
e
l
ufficio
del
Genio
civile
;
e
)
le
piantagioni
di
qualunque
sorta
di
alberi
ed
arbusti
sul
piano
e
sulle
scarpe
degli
argini
,
loro
banche
o
sottobanche
lungo
i
fiumi
,
torrenti
e
canali
navigabili
;
f
)
le
piantagioni
di
alberi
e
siepi
le
fabbriche
,
gli
scavi
e
lo
smovimento
del
terreno
a
distanza
dal
piede
degli
argini
e
loro
accessori
come
sopra
,
minore
di
quella
stabilita
dalle
discipline
vigenti
nelle
diverse
località
ed
in
mancanza
di
tali
discipline
a
distanza
minore
di
metri
quattro
per
le
piantagioni
e
smovimento
del
terreno
e
di
metri
dieci
per
le
fabbriche
e
per
gli
scavi
;
g
)
qualunque
opera
o
fatto
che
possa
alterare
lo
stato
,
la
forma
,
le
dimensioni
,
la
resistenza
e
la
convenienza
all
uso
,
a
cui
sono
destinati
gli
argini
e
loro
accessori
come
sopra
,
e
manufatti
attinenti
;
h
)
le
variazioni
ed
alterazioni
ai
ripari
di
difesa
delle
sponde
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
e
scolatori
pubblici
,
tante
arginati
come
non
arginati
,
e
ad
ogni
altra
sorta
di
manufatti
attinenti
;
i
)
il
pascolo
e
la
permanenza
dei
bestiami
sui
ripari
,
sugli
argini
e
loro
dipendenze
,
nonché
sulle
sponde
,
scarpe
,
o
banchine
dei
pubblici
canali
e
loro
accessori
;
k
)
l
apertura
di
cavi
,
fontanili
e
simili
a
distanza
dai
fiumi
,
torrenti
e
canali
pubblici
minori
di
quella
voluta
dai
regolamenti
e
consuetudini
locali
,
o
di
quella
che
dall
autorità
amministrativa
provinciale
sia
riconosciuta
necessaria
per
evitare
il
pericolo
di
diversioni
e
indebite
sottrazioni
di
acque
;
l
)
qualunque
opera
nell
alveo
o
contro
le
sponde
dei
fiumi
o
canali
navigabili
,
o
sulle
vie
alzate
,
che
possa
nuocere
alla
libertà
ed
alla
sicurezza
della
navigazione
ed
all
esercizio
dei
porti
natanti
e
ponti
di
barche
;
m
)
i
lavori
od
atti
non
autorizzati
con
cui
si
venissero
a
ritardare
od
impedire
le
operazioni
del
trasporto
dei
legnami
a
galla
ai
legittimi
concessionari
;
n
)
lo
stabilimento
di
molini
natanti
.
97
.
Sono
opere
ed
atti
che
non
si
possono
eseguire
se
non
con
speciale
permesso
del
prefetto
e
sotto
l
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
,
i
seguenti
:
a
)
la
formazione
di
pennelli
,
chiuse
ed
altre
simili
opere
nell
alveo
dei
fiumi
e
torrenti
per
facilitare
l
accesso
e
l
esercizio
dei
porti
natanti
e
ponti
di
barche
;
b
)
le
formazione
di
ripari
a
difesa
delle
sponde
che
si
avanzano
entro
gli
alvei
oltre
le
linee
che
fissano
la
loro
larghezza
normale
;
c
)
i
dissodamenti
dei
terreni
boscati
e
cespugliati
laterali
ai
fiumi
e
torrenti
a
distanza
minore
di
metri
cento
dalla
linea
a
cui
giungono
le
acque
ordinarie
,
ferme
le
disposizioni
di
cui
all
art
.
95
,
lettera
c
)
;
d
)
le
piantagioni
delle
alluvioni
a
qualsivoglia
distanza
dalla
opposta
sponda
,
quando
si
trovino
di
fronte
di
un
abitato
minacciato
da
corrosione
,
ovvero
di
un
territorio
esposto
al
pericolo
di
disalveamenti
;
e
)
la
formazione
di
rilevati
di
salita
o
discesa
dal
corpo
degli
argini
per
lo
stabilimento
di
comunicazione
ai
beni
,
agli
abbeveratoi
,
ai
guadi
ed
ai
passi
dei
fiumi
e
torrenti
;
f
)
,
g
)
,
h
)
,
i
)
;
k
)
la
ricostruzione
,
tuttoché
senza
variazioni
di
posizione
e
forma
,
delle
chiuse
stabili
ed
incili
delle
derivazioni
,
di
ponti
,
ponti
canali
,
botti
sotterranee
e
simili
esistenti
negli
alvei
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
e
canali
demaniali
;
l
)
il
trasporto
in
altra
posizione
dei
molini
natanti
stabiliti
sia
con
chiuse
,
sia
senza
chiuse
,
fermo
l
obbligo
dell
intiera
estirpazione
delle
chiuse
abbandonate
:
m
)
l
estrazione
di
ciottoli
,
ghiaia
,
sabbia
ed
altre
materie
dal
letto
dei
fiumi
,
torrenti
e
canali
pubblici
,
eccettuate
quelle
località
ove
,
per
invalsa
consuetudine
si
suole
praticare
senza
speciale
autorizzazione
per
usi
pubblici
e
privati
.
Anche
per
queste
località
però
l
autorità
amministrativa
limita
o
proibisce
tali
estrazioni
ogniqualvolta
riconosca
poterne
il
regime
delle
acque
e
gl
interessi
pubblici
o
privati
essere
lesi
;
n
)
l
occupazione
delle
spiagge
dei
laghi
con
opere
stabili
,
gli
scavamenti
lungh
esse
che
possano
promuovere
il
deperimento
o
recar
pregiudizio
alle
vie
alzaie
ove
esistono
,
e
finalmente
la
estrazione
di
ciottoli
,
ghiaie
o
sabbie
,
fatta
eccezione
,
quanto
a
detta
estrazione
,
per
quelle
località
ove
per
consuetudine
invalsa
suolsi
praticare
senza
speciale
autorizzazione
.
98
.
Non
si
possono
eseguire
,
se
non
con
ispeciale
autorizzazione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
sotto
la
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
,
le
opere
che
seguono
:
a
)
,
b
)
,
c
)
;
d
)
le
nuove
costruzioni
nell
alveo
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
o
canali
demaniali
,
di
chiuse
,
ed
altra
opera
stabile
per
le
derivazioni
di
ponti
,
ponti
canali
e
botti
sotterranee
,
non
che
le
innovazioni
intorno
alle
opere
di
questo
genere
già
esistenti
;
d
)
la
costruzione
di
nuove
aia
vide
,
di
scolo
a
traverso
gli
argini
e
l
annullamento
delle
esistenti
.
e
)
la
costruzione
di
nuove
chiaviche
di
suolo
a
traverso
gli
argini
e
l
annullamento
delle
esistenti
;
f
)
99
.
Le
opere
indicate
nell
articolo
precedente
sono
autorizzate
dai
prefetti
,
quando
debbono
eseguirsi
in
corsi
di
acqua
non
navigabili
e
non
compresi
fra
quelli
iscritti
negli
elenchi
delle
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
.
100
.
I
fatti
ed
attentati
criminosi
di
tagli
o
rotture
di
argini
o
ripari
,
saranno
puniti
ai
termini
delle
vigenti
leggi
penali
.
101
.
È
facoltativo
all
autorità
amministrativa
provinciale
di
ordinare
ed
eseguire
il
taglio
degli
argini
di
golena
,
quando
la
piena
del
fiume
o
torrente
sia
giunta
all
altezza
per
tale
operazione
prestabilita
dai
regolamenti
locali
,
nell
interesse
della
conservazione
degli
argini
maestri
.
Potrà
però
ai
proprietari
delle
golene
essere
conceduto
di
stabilire
chiaviche
nei
loro
argini
secondo
progetti
da
approvarsi
dall
autorità
suddetta
nell
intento
di
evitare
il
taglio
.
CAPO
VIII
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
RELATIVE
ALLE
ACQUE
PUBBLICHE
102
.
Sono
osservati
i
comprensori
o
circondari
di
imposizione
,
ed
i
consorzi
esistenti
sotto
qualunque
nome
per
gli
scoli
di
cui
al
capo
V
.
Il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentiti
gli
interessati
ed
il
consiglio
provinciale
,
potrà
decretare
quelle
modificazioni
e
addizioni
che
reputasse
opportune
ai
singoli
comprensori
,
per
conformarli
alle
prescrizioni
dell
art
.
65
.