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ProsaGiuridica ,
CAPO I : ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE . RICONOSCIMENTO – CATASTO DELLE UTENZE Elenchi delle acque pubbliche . 1 . Gli uffici del Genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche , a termini degli artt . 3 e 4 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . I detti schemi sono trasmessi al ministero dei lavori pubblici ( Ufficio speciale delle acque pubbliche ) che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . 2 . Il ministero , mentre dispone la pubblicazione degli schemi sulla Gazzetta Ufficiale , incarica i rispettivi uffici del Genio civile di provvedere alla pubblicazione degli schemi stessi mediante : a ) deposito di ogni schema nell ’ ufficio di prefettura della relativa provincia ; b ) inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia dello schema stesso ; c ) deposito di un esemplare di detto foglio degli annunzi legali nella segreteria di tutti i comuni della provincia , per gli elenchi principali , e nella segreteria dei comuni direttamente interessati per gli elenchi suppletivi ; d ) affissione all ’ albo pretorio di detti comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza , per un termine di 30 giorni , di un avviso che dia notizia dell ’ avvenuta inserzione così nella Gazzetta Ufficiale come nel foglio degli annunzi legali e dell ’ eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella Gazzetta Ufficiale ; e ) inserzione dell ’ avviso di cui alla lettera d ) in uno o più giornali della provincia indicati dal ministero dei lavori pubblici . Trascorso il termine per le opposizioni gli uffici del Genio civile trasmettono al ministero dei lavori pubblici gli schemi e le opposizioni con particolareggiata relazione . 3 . Approvati gli elenchi a termini dell ’ art . 3 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , essi sono pubblicati con i relativi decreti di approvazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia . Un esemplare di detto foglio deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria dei comuni indicati nell ’ articolo precedente . Dell ’ avvenuta inserzione e dell ’ eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all ’ albo pretorio dei comuni . L ’ avviso rende nota la data di scadenza dell ’ anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento e le dichiarazioni di utenza ai termini degli artt . 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e richiama le sanzioni da questi comminate in caso d ’ inadempienza . Riconoscimenti . 4 . La domanda di riconoscimento , di cui all ’ art . 2 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve essere diretta al ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all ’ ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l ’ opificio situato sopra acqua pubblica . Il detto ufficio restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . L ’ utente deve indicare il quantitativo d ’ acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e , in caso di utenza per irrigazione , anche la superficie dei terreni irrigati e produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l ’ uso della derivazione durante tutto il triennio anteriore alla promulgazione della L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata . Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio . Il richiedente deve depositare , nel termine assegnatogli dall ’ ufficio del Genio civile e non superiore a giorni 30 , la somma dall ’ ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento . 5 . La domanda è affissa in copia , per 15 giorni , all ’ albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l ’ opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso all ’ albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque . La amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità . In base ai risultati dell ’ istruttoria , nella quale si osserverà , in quanto possibile , il disposto del successivo art . 13 e agli accertamenti locali praticati dal Genio civile , il Ministro dei lavori pubblici , su conforme parere del Consiglio superiore delle acque , emette il decreto che fa luogo al riconoscimento dell ’ utenza in tutto o in parte o respinge la domanda . I1 decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale , consegnandone copia all ’ interessato o a persona sua familiare , o in mancanza , al Sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l ’ opificio situato sopra acqua pubblica . Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze . 6 . Decorso il termine di cui all ’ art . 2 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento , il Ministro dei lavori pubblici , ove non si avvalga della facoltà di cui all ’ art . 42 , comma 2 . del R.D. suddetto ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell ’ alveo e dell ’ edificio di presa , nonché il ripristino delle sponde e degli argini del corso d ’ acqua da cui si effettua la derivazione , o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento . Qualora non si ottemperi all ’ esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d ’ ufficio il Genio civile a spese dell ’ utente . Catasto delle utenze . 7 . La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all ’ art . 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio originale al Sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l ’ opificio situato su acqua pubblica . Uno degli originali è restituito all ’ interessato con attestazione della data di presentazione . Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l ’ abbiano presentata dopo la entrata in vigore del D.L. 20 novembre 1916 . n . 1664 . Gli utenti di cui alle lettere a ) e b ) dell ’ art . 1 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all ’ uso dell ’ acqua , devono indicare la data di presentazione della relativa domanda . Il Sindaco trasmette le dichiarazioni all ’ intendenza di finanza della provincia , accompagnandole con le notizie che sono a suo conoscenza e che valgono a rettificare le eventuali inesattezze . Trascorso il termine assegnato agli utenti , il Sindaco ha l ’ obbligo di supplire d ’ ufficio . nel termine di un anno , alle dichiarazioni non presentate . 8 . L ’ intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze , il quale riconosciutolo regolare , ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia e affissione per quindici giorni all ’ albo pretorio di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio . Il Ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all ’ aggiornamento del catasto . apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte . CAPO II : DOMANDE DI CONCESSIONE . ISTRUTTORIA 9 . Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del Genio civile il quale restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione . Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio . Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti : 1° per le grandi derivazioni : a ) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d ’ acqua e del bacino idrografico : b ) corografia ; c ) piano generale ; d ) profili longitudinali e trasversali ; e ) disegni delle principali opere d ’ arte ; f ) calcolo sommario della spesa e piano finanziario ; 2° per le piccole derivazioni : a ) relazione particolareggiata ; b ) corografia ; c ) piano topografico ; d ) profili longitudinali e trasversali ; e ) disegni delle principali opere d ’ arte . 10 . Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione . I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere . Per le piccole derivazioni di lieve entità può l ’ ufficio del Genio civile dispensare dal produre alcuni dei documenti prescritti , salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica ; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo . Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici , di cui all ’ articolo precedente debba essere completato o regolarizzato , l ’ ufficio del Genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni , trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge . 11 . Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l ’ esame della domanda Il richiedente deve depositale , oltre alla somma di cui al penultimo comma dell ’ articolo 9 del R . D . 9 ottobre 1919 , n 2161 , che e dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone , le somme che l ’ ufficio del Genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette . Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato , che non potrà essere superiore a trenta giorni , la domanda non avrà ulteriore corso . Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall ’ ingegnere capo del Genio civile . Nel caso in cui , a termini dell ’ art . 10 del R . D . 9 ottobre 1919 n . 2161 , fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell ’ art . 11 del menzionato decreto , la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d ’ istruttoria e di esame delle domande anteriori . 12 . La pubblicazione della domanda a termini dell ’ art 9 quinto comma del R . D . 9 ottobre 1916 n . 2161 , e fatta dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell ’ avviso nella Gazzetta Ufficiale , mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l ’ ufficio del Genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati , i giorni in cui saranno visibili al pubblico , i comuni e i giorni nei quali l ’ ordinanza dovrà rimanere affissa all ’ albo pretorio , il periodo di tempo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni , entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta in calce all ’ ordinanza l ’ ufficio del Genio civile stabilisce il giorno e l ’ ora della visita locale ed il luogo di ritrovo . Per le grandi deirvazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque l ’ ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità . 13 . Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del Genio civile procedente In detto verbale , su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti , saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni . 14 . La relazione dell ’ ufficio del Genio civile sui risultati dell ’ istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti : A ) Se si tratta di derivazione 1° sulla quantità d ’ acqua che si può concedere , avuto riguardo alle condizioni locali , alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione ; 2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione , la lunghezza , l ’ altezza , la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell ’ acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i ditti del terzi : 3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l ’ estrazione dell ’ acqua nei limiti della concessione , e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell ’ occasione di piene , s ’ introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatole , sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte i cavi esistenti , tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque ; 4° sopra il modo di restituzione delle acque , quando ne sia il caso , al loro corso primitivo , senza pregiudizio dei diritti dei terzi l e del buon regime idraulico ; 5° sopra le cautele da prescriversi per l ’ innocuo ripristinamento della chiusa se e instabile . B ) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : 1° sulla distanza dell ’ opificio dalle sponde , salvo che esso occupi l ’ intera larghezza dell ’ alveo o bacino d ’ acqua ; 2° sulle rampe e strade di accesso all ’ opificio all ’ effetto di accertarne l ’ innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature ; 3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena . C ) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : 1° sulla razionale utilizzazione dei corsi d ’ acqua e del bacino idrografico e sulla compatibiltà della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime ; 2° sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell ’ interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere ; 3° sulle cautele per impedire inquinamento delle acque ; 4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata ; 5° sull ’ importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli artt . 26 e 27 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , con la indicazione , per le concessioni ad uso di forza motrice , dei necessari calcoli ; 6° sulle garanzie da richiedersi nell ’ interesse del regime idraulico , della navigazione e fluitazione . dell ’ agricoltura , dell ’ industria , della piscicoltura , nonché della sicurezza e dell ’ igiene pubblica ; 7° sulla capacità tecnico - finanziaria ed industriale del richiedente ; 8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l ’ ufficio del Genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta . Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d ’ acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti dell ’ eseguita istruttoria saranno dagli uffici del Genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso , che esprimerà il suo parere in merito . CAPO III : CONCESSIONE 15 . Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque , il quale sentito , ove lo creda opportuno , gli interessati , esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l ’ ufficio del Genio civile deve includere nel disciplinare . 16 . Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque determina , oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi : 1° Se si tratta di derivazioni : a ) la specie della derivazione ; b ) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante ; c ) le quantità massime da non oltrepassare , e quelle medie su cui sono fissati i canoni , nel caso di volumi variabili ; d ) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione ; e ) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice ; f ) il modo e le condizioni della raccolta , regolazione , derivazione , condotta , restituzione e scolo dell ’ acqua . g ) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi , la superficie cui l ' acqua è destinata , la sua ubicazione ed i suoi confini ; h ) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile le particolari condizioni richieste dalla natura dell ’ opera e del corso di acqua , e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi , quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del Genio civile ; i ) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili , le condizioni e discipline dell ’ esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene . 2° Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : a ) il modo e le condizioni dell ’ uso ; b ) le cautele da osservarsi in caso di piena ; c ) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni . 3° Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : a ) le garanzie da osservarsi nell ’ interesse del regime idraulico , della navigazione e della fluitazione , dell ’ agricoltura , dell ’ industria , della piscicoltura , dell ’ igiene e sicurezza pubblica ; b ) l ' importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato ; c ) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici , od a favore di comuni rivieraschi , a termini degli artt . 38 e 40 del R.D. 9 ottobre 1910 , n . 2161; d ) la durata della concessione ; e ) i termini entro i quali il concessionario dovrà : 1 ) presentare il progetto definitivo ; 2 ) effettuare le espropriazioni ; 3 ) cominciare i lavori ; 4 ) ultimare i lavori ; 5 ) attuare l ’ utilizzazione dell ’ acqua ; quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l ’ acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell ’ opera , fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente ; f ) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali , a sensi dell ’ art . 30 nel R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sia da riservare la facoltà di riscatto , le condizioni e le modalità di questo ; g ) nel caso di piccole derivazioni , l ’ obbligo della rimozione delle opere per il ripristino nell ’ alveo , delle sponde ed arginature quando , al cessare della concessione , per qualsiasi motivo , lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso ; h ) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell ’ articolo 13 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161; i ) nel caso in cui si ravvisi opportuno , le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre ; k ) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente , nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori . Tanto la cauzione quanto l ’ ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare ; l ) l ’ elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l ’ opificio , ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell ’ acqua da derivare ; m ) nel caso in cui si ravvisi opportuno , norme relative alle tariffe di vendita dell ’ acqua derivata o dell ’ energia con essa prodotta . Il disciplinare conterrà l ’ espressa condizione elle il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento . 17 . La concessione s ’ intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni , le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie , senza che occorra ripeterle nel disciplinare : a ) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che , a giudizio insindacabile dell ’ Amministrazione , le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell ’ alveo o bacino , della navigazione , dei canali , strade ed altri beni laterali , e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione ; b ) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione , salvo il diritto di rinunciare alla concessione , con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell ’ annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia ; c ) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l ’ esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore , nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione ; d ) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare , tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario . 18 . Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente . La firma deve essere autenticata dal funzionario all ’ uopo delegato . Firmato il disciplinare , il Ministro dei lavori pubblici , di concerto col Ministro delle finanze , promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione . 19 . Dopo esaurita l ’ istruttoria , se si riconosce che non si possa far luogo alla concessione , la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all ’ ultimo comma dell ’ articolo precedente . 20 . Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze , per l ’ esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell ’ ufficio del Registro al concessionario , previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa . Altra copia è trasmessa all ’ ufficio del Genio civile il quale , provveduto alla registrazione del disciplinare , entro 20 giorni dalla ricezione , dà notizia al concessionario della emissione del decreto . L ’ ufficio del Registro avverte quello del Genio civile dell ’ avvenuta consegna del decreto . Il decreto di concessione è pubblicato , con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi , nel Foglio degli annunzi legali della provincia interessata . 21 . Emanato il decreto , il concessionario deve presentare , qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato , al Genio civile il progetto esecutivo dei lavori , compilato secondo le norme stabilite nel decreto del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque . 22 . Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all ’ ufficio del Genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori . Il Genio civile ne sorveglia l ’ esecuzione , e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione , riferendone però immediatamente al Ministro dei lavori pubblici il quale , sentito il Consiglio superiore delle acque , provvede in merito . Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello porogato . I nuovi termini sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore delle acque . 23 . In seguito all ’ approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell ’ elenco delle ditte espropriande con l ’ indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli artt . 16 e 24 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , l ' ufficio del Genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell ’ art . 25 , comma 3° , del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , dandone preventivo avviso agl ’ interessati o direttamente o a mezzo del Sindaco . I funzionari del Genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo . L ' autorizzazione potrà stabilire determinate modalità . I danni arrecati ai proprietari , durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza , saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell ’ ingegnere capo del Genio civile . Alle operazioni predette è applicabile l ’ articolo 8 della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificata con legge 18 dicembre 1879 , n . 5188 , restando sostituito al Prefetto ed al sotto Prefetto , l ’ ingegnere capo del Genio civile . 24 . Ultimati i lavori , il concessionario ne dà avviso all ’ ufficio del Genio civile , il quale procede alla visita delle opere , e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d ’ arte , trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici . Intervenuta l ' approvazione dell ’ atto di collaudo il Genio civile ne rilascia copia al concessionario . 25 . Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell ' art . 27 , comma 3° , del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza , qualsiasi concessionario , il quale incorra in tale ritardo , è tenuto a corrispondere , oltre il canone , gl ' interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone . Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa , salvo che l ' ufficio del Genio civile non creda di autorizzare , in via provvisoria ed a rischio del concessionario , l ' esercizio delle opere ultimate . 26 . La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo . In ogni caso , nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell ' art . 21 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , si tiene conto dell ’ entità e del carattere degli impianti nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d ' acqua . CAPO IV : ESERCIZIO DELLE UTENZE Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta , derivazione e restituzione , nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione , l ’ ufficio del Genio civile diffida l ’ utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio . In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al Prefetto per i provvedimenti di cui agli articoli 76 e 77 . 28 . Quando nei casi di cui all ' art . 35 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , l ’ utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione , deve presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici . L ’ Ufficio del Genio civile , previa l ’ istruttoria che si ritenesse necessaria , a tutela degl ’ interessi dell ’ Amministrazione e dei terzi , redige apposito disciplinare e riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull ’ ammissibilità delle nuove opere . Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque . Resta salva l ’ applicazione dell ’ art . 36 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , ove ne ricorrano gli estremi . 29 . Alle variazioni indicate nella prima parte dell ' art . 36 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni . Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo , salvo che il ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma . Le variazioni dei meccanismi di cui al penultimo comma del citato art . 36 , sono notificate al competente ufficio del genio civile , mediante consegna dell ’ atto di dichiarazione in doppio originale , uno dei quali è restituito all ’ interessato con l ’ attestazione della data di presentazione . 30 . In caso di sospensione o interruzione dell ’ esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio , l ’ utente deve darne immediato avviso al Genio civile sotto la comminatoria di cui all ' art . 120 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore , l ’ utente deve provocarne la constatazione da parte del Genio civile . Nell ’ un caso e nell ’ altro il Genio civile ne riferisce al Ministero . 31 . Quando ai sensi dell ’ art . 42 comma 1° del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata ai servizi pubblici , il prefetto della Provincia , di sua iniziativa o su rapporto del Genio civile , può provvedere con suo decreto e a mezzo del Genio civile all ' esercizio di ufficio della utilizzazione . informandone il Ministero dei lavori pubblici . Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del Genio civile il personale addetto al funzionamento dell ’ impianto . Appena cominciato l ’ esercizio di ufficio , il Genio civile redige in contraddittorio dell ’ interessato o , in mancanza , con l ’ assistenza di due testimoni , l ’ inventario dell ’ impianto stesso . Il rendiconto dell ’ esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all ’ utente dei proventi netti , o la riscossione a suo carico a termini dell ’ art . 28 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , delle maggiori spese occorse . Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato art . 42 . I proventi netti sono versati alla Cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti fra l ’ Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione . CAPO V : CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE CAPO VI : DISPOSIZIONI DIVERSE 37 . Le società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al Ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell ’ articolo 96 del Codice di commercio , non sì tosto sia stata deliberata dalle società . 38 . Agli effetti del terzo comma dell ’ articolo 22 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall ’ impianto cui si riferisce la concessione . 39 . La costruzione delle linee di trasmissione dell ’ energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere , a sensi ed effetti dell ’ art . 25 del R.D. 9 ottobre 1919 . n . 2161 , dichiarate di pubblica utilità con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque . La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione . Si osserveranno del resto le disposizioni contenute nell ’ art . 25 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e nell ’ art . 23 del presente regolamento . 40 . Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell ’ art . 38 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono pubblicate nel fogli per annunzi legali delle Provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici . 41 . Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell ’ art . 40 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , nel caso di accordi tra il Comune interessato e il concessionario , decorre dalla data dell ’ accordo , che dovrà essere comunicato al Ministero dei lavori pubblici . 42 . Nel determinare il riparto , tra i Comuni rivieraschi , delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell ' art . 40 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri e del bilancio di ciascun Comune . Agli stessi criteri si attiene il Ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato art . 40 . 43 . Per ottenere la licenza di attingimento di acqua , di cui all ’ art . 43 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi . Il prefetto , sentito il competente ufficio del Genio civile , provvede sulla domanda , stabilendo nei disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge , da pagarsi anticipatamente , e senza obbligo di cauzione . Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese . 44 . Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee , delle quali a norma degli articoli 23 e 24 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sia consentita la rinnovazione , il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del Genio civile nel modi indicati all ' art . 9 del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese . Il Genio civile , previ gli opportuni accertamenti locali , trasmette l ’ istanza al Ministero del lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la chiesta rinnovazione e circa le modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d ’ acqua . Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute negli articoli 17 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . e 19 e 20 del presente regolamento . CAPO VII : SERVIZIO IDROGRAFICO 45 . Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d ’ acqua ed i bacini dei Regno provvedono : 1 ) l ’ Ufficio idrografico del magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1907 , n . 257 , per il territorio di competenza del magistrato medesimo ; 2 ) l ’ Ufficio idrografico del Po ; 3 ) il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del Regno . Il servizio idrografico centrale è disimpegnato : a ) da un Ufficio tecnico idrografico istituito presso il Consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni dl cui alla seguente lettera b ) ; b ) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni : 1 ) litorale Ligure - Toscano ; 2 ) litorale del Lazio ; 3 ) litorale della Campania ; 4 ) litorale della Basilicata e Calabria ; 5 ) litorale delle Pugile e Abruzzo Molise ; 6 ) litorale delle Marche ; 7 ) litorale della Sardegna ; 8 ) litorale della Sicilia . Con decreto reale , sentito il Consiglio superiore delle acque , potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici , e variate le circoscrizioni suddette . Con decreto ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici , e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti per ogni sezione autonoma . All ’ Ufficio idrografico del Po , con sede in Parma , saranno assegnati . oltre l ’ ingegnere capo , almeno due ingegneri , e quattro aiutanti . 46 . Il Consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno ; e tale vigilanza esplica a mezzo di un Ufficio superiore compartimentale con sede in Roma , diretto da un ispettore superiore del Genio civile appartenente al Consiglio stesso , salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 , n . 257 , sul Magistrato alle acque , modificata dalla legge 13 luglio 1911 , n . 774 . sui bacini montani . 47 . L ’ approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico , salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 , n . 257 , è affidata all ’ ispettore superiore compartimentale di cui all ’ articolo precedente per gli importi fra L . 50.000 e L . 200.000 di cui all ’ art . 2 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 , numero 107 . 48 . Il personale addetto all ’ Ufficio idrografico del Po ed agli altri Uffici e sezioni idrografiche , non può essere destinato ad altri Uffici o servizi né ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del Consiglio superiore delle acque . 49 . Alle visite d ’ istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un funzionario tecnico dell ’ ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce , col compito di definire la natura e l ’ entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici . Il verbale della visita d ’ istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita . 50 . Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli artt . 59 e seguenti del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche . Il ministro dei lavori pubblici , d ’ accordo con quello del tesoro , potrà all ’ uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza , determinandone la retribuzione . I fondi all ’ uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui all ’ art . 62 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . 51 . Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita , versandone il ricavo in Tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata di cui all ’ art . 9 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e per i fini in esso indicati . Le somme così versate saranno , con decreto del ministro del tesoro , iscritte nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro , su proposta del Consiglio superiore delle acque , premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d ’ acqua e alle pubblicazioni predette . CAPO VIII : PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DEI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI 52 . La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all ’ art . 48 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo . La domanda deve essere presentata in doppio originale all ’ Ufficio del genio civile competente , il quale restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . 53 . Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l ' istruttoria ed in generale per l ' esame della domanda . Il richiedente deve , a richiesta dell ’ Ufficio del genio civile , depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzidette od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell ’ art . 11 del presente regolamento . Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato , che non potrà essere superiore a trenta giorni , la domanda non avrà ulteriore corso . Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall ’ ingegnere capo del genio civile . 54 . Il piano finanziario da presentarsi , in originale e copia , a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa , deve indicare : 1 ) la spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti , meccanismi e dotazioni relative ; 2 ) I mezzi con i quali s ’ intende provvedervi , capitale proprio o capitale da attingere al credito ; 3 ) le spese di manutenzione e quelle di esercizio , distinte per categorie e voci , in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare ; 4 ) i criteri che s ’ intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi , meccanismi , ecc . e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili , e le quote , che , all ’ uopo , sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio ; 5 ) gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito ; 6 ) il periodo di tempo e le quote annue assegnate all ’ ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario ; 7 ) i proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell ’ acqua derivata e dell ’ energia prodotta , e dai contributi dei fondi irrigabili e dai proprietari ed utenti a valle di cui all ’ art . 57 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , nonché la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso ; 8 ) quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto od in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario , le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio , lago od opera affine . Dal compendio degli elementi di cui sopra , integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario sarà fatto risultare il disavanzo economico , ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa . Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si propone di adottare per i singoli usi cui è destinata l ’ acqua o l ’ energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l ’ applicazione delle tariffe . Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai nn . 1 e 2 dell ’ art . 48 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , basterà la presentazione del piano finanziario richiesto dall ’ art . 9 , lett . f ) del presente regolamento . 55 . L ’ ufficio del Genio civile nel riferire sui risultati dell ’ istruttoria compiuta a termini del precedente art . 14 . esprime anche un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni . Il Ministro dei lavori pubblici sottopone quindi gli atti all ’ esame del Consiglio superiore delle acque il quale può domandare , anche direttamente al richiedente , le maggiori notizie e gli schiarimenti verbali che reputerà necessari . 56 . Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d ’ acqua . giusta il precedente art . 18 . il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all ’ ufficio del Genio civile nel termine perentorio , che gli verrà assegnato dal Ministero dei lavori pubblici , il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandola dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio , nonché gli esemplari del piano finanziario esibito , debitamente aggiornato . Tale progetto , da esibirsi in originale e copia , sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di cui all ’ art . 21 del presente regolamento nonché delle speciali norme per la costruzione delle dighe . 57 . L ’ ufficio del Genio civile trasmette al Ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo , esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso , quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti . Il Consiglio superiore delle acque , accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente , propone l ’ ammontare annuo della sovvenzione governativa , nei limiti del disavanzo economico risultante dal piano stesso , e ne stabilisce pure la durata . Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa , di cui all ’ art . 50 del R . D . 9 ottobre 1919 , n . 2161 . s ’ intende che i milioni di metri cubi di acqua , ai quali si applica la sovvenzione stessa , sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d ’ invaso e svaso dell ’ acqua accumulata . 58 . L ’ ufficio del Genio civile procederà , durante l ’ esecuzione dei lavori , ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità . Di tali elementi il Genio civile dovrà valersi nell ’ eseguire il collaudo a termini del precedente art . 24 . Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell ’ accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l ’ acqua . 59 . Determinata che sia la sovvenzione annua governativa , questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere , all ’ atto della realizzazione , le previsioni del piano finanziario , tanto in ordine al costo di costruzione , quanto nei riguardi delle spese e dei redditi dell ’ esercizio . Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell ’ art . 54 . Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione , è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente , su conforme parere del Consiglio superiore delle acque , la sovvenzione annua . 60 . Ai sensi dell ’ art . 32 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , s ’ intende profitto netto , alla cui partecipazione e ammesso lo Stato , quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di esercizio , di manutenzione , di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto , esclusa quella parte delle opere di derivazione che , secondo l ’ art . 22 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , passerà senza compenso in proprietà dello Stato . Nel prodotto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti alla azienda , con l ’ obbligo del non riscosso per riscosso . Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell ’ art . 52 del citato decreto , quando questo non sia applicabile . Se sia concessionaria uno società che svolga la sua attività in diversi campi , dovrà , nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti , essere tenuta gestione separata per l ’ esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa . In tale gestione , alle voci spese generali e di amministrazione non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell ’ Ente , proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate . 61 . Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell ’ azienda , il concessionario dovrà annualmente comunicare al Ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell ’ azienda stessa entro il mese i successivo all ’ approvazione del bilancio se sia una società , od entro un mese dal compiuto anno di esercizio se sia un privato . II Ministero dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato . Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti , registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l ’ azienda : i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti , pena la sospensione della sovvenzione . Ove sorga contestazione circa la quota dì utili spettanti allo Stato , la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri , nominati l ’ uno dal Ministero dei lavori pubblici , l ’ altro dal concessionario , ed il terzo , con funzione di presidente , di comune accordo , tra le parti , o in mancanza di accordo , dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto ; e la loro sentenza non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per cassazione . 62 . La sovvenzione verrà corrisposta ad annualità posticipate secondo il progresso dei lavori e a decorrere dalla data dei relativi certificati di avanzamento che saranno rilasciati dall ’ ufficio del Genio civile ed approvati dal ministero dei lavori pubblici . 63 . La riscossione della quota di partecizione dello Stato accertata giusta il precedente art . 61 , sarà effettuata in base alla legge ( testo unico ) 14 aprile 1910 , n . 639 , per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato . 64 . Alla emissione di obbigazioni e di cartelle fondiarie di cui all ’ art . 54 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono autorizzati gli istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario . Con decreto del Ministro dell ’ industria e del commercio , di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro , potrà l ’ autorizzazione essere estesa ad altri Istituti di credito . 65 . Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , deve , dopo sottoscritto il disciplinare ed all ’ atto della presentazione nel progetto esecutivo di cui all ’ art . 56 . presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che , in seguito allo studio del progetto esecutivo , siansi dimostrati idonei per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale . Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo , l ’ indicazione dei canali d ' irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare , oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione . La planimetria stessa sarà corredata da un elenco descrittivo dei fondi irrigabili , in cui saranno riportati , con le eventuali rettifiche od aggiunte , tutti i dati contenuti nella domanda di concessione , giusta l ’ art . 56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercè l ’ irrigazione . 65 . Presentati i documenti di cui all ’ articolo precedente , la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , è pubblicata nei comuni interessati con decreto del Ministro dei lavori pubblici . I1 decreto stabilisce l ’ ufficio o gli uffici presso i quali la domanda , la planimetria e l ’ elenco descrittivo accennati nell ’ articolo precedente saranno depositati , i giorni in cui saranno visibili al pubblico , i comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all ’ albo pretorio , il periodo di tempo , non superiore a trenta giorni , entro il quale potranno presentarsi le opposizioni . Il decreto indica pure che l ’ istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili , giusta l’art.56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Contemporaneamente l ’ ufficio del Genio civile pubblica il giorno e l ’ ora della visita locale . Copia del decreto è comunicata alle provincie interessate . 67 . Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del Genio civile che vi procede ; in detto verbale , su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti , saranno inoltre inserite le osservazioni o controdeduzioni . Compiuta l ' istruttoria , l ’ ufficio del Genio civile trasmette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con apposita relazione , nella quale riassume i risultati dell ’ istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all ’ art . 56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque che potrà , ove lo ritenga opportuno , udire le deduzioni verbali del richiedente . 68 . Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , sarà notificato al richiedente l ’ ammontare della sovvenzione deliberata , del contributo sui fondi irrigabili ed il prezzo di vendita dell ’ acqua , con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine . 69 . La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio , lago od opera affine . Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione , la domanda è respinta con decreto motivato , da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione . 70 . La domanda per la determinazione del contributo annuo di miglioria indicato all ’ articolo 57 del R . D . 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve , a cura del richiedente , essere notificata agli interessati i quali potranno presentare le eventuali opposizioni al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni dall ’ avventata notificazione . Il richiedente deve fornire al Ministero predetto la prova della eseguita notificazione . 71 . Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi , compilati a norma dell ’ art . 59 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso d ’ acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l ’ esecuzione . I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l ’ ufficio del Genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali indicati dal Ministero dei lavori pubblici insieme con l ’ avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima . L ’ avviso deve contenere l ’ invito di presentare al competente ufficio del Genio civile , il progetto esecutivo delle opere e di chiedere , oltre alla concessione della derivazione d ’ acqua , le agevolazioni di cui ai nn . 1 e 2 dell ' art . 48 del R.D. predetto e la sovvenzione contemplata dall ’ art . 51 del decreto medesimo , all ’ uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli articoli 9 e 54 del presente regolamento . Deve inoltre indicare l ’ ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi e il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara . 72 . Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcun ’ altra domanda presentata a termini del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all ’ articolo precedente sarà compiuta l ' istruttoria a sensi del citato R . decreto e del presente regolamento . CAPO IX : VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI 73 . Gli uffici del Genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento . La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del Genio civile , agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato . I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale , possibilmente alla presenza di due testimoni , e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla . Se l ’ utente o concessionario è presente , devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa . L ’ accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei comuni , per i carabinieri , per le guardie di finanza e guardie forestali . 74 . Il verbale di contravvenzione indica : 1 ) il luogo ed il giorno in cui è redatto ; 2 ) il nome , il cognome , la qualità e residenza di chi lo redige ; 3 ) il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso ; se il fatto è transitorio indica , almeno in via presuntiva , il giorno e l ’ epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato , e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga ; 4 ) il nome , il cognome , la paternità , la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto ; 5 ) la specie , la quantità e l ’ approssimativo valore degli oggetti sequestrati . Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione . È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni , se vi sono . Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo . Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e , se ricusa di riceverlo , è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza . 75 . Nel caso di sequestro di oggetti , questi , insieme a copia del verbale di accertamento , sono consegnati , entro ventiquattro ore dalla data , al Sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione . Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all ’ ufficio del Genio civile , nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione . Il Sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie , dei danni e delle spese cui possa essere tenuto ; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale . 76 . Il capo dell ’ ufficio del Genio civile trasmette al Prefetto i verbali redatti da lui o dai funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio . Propone nell ’ atto della trasmissione , ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell ’ articolo precedente , i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato , per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguite contravvenzioni , ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti . 77 . Il Prefetto , ricevuto il verbale di contravvenzione dall ’ ufficio del Genio civile con le rispettive osservazioni , provvede in conformità al disposto dell ’ art . 378 , della legge 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F , sulle opere pubbliche . 78 . L ’ intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell ’ art . 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , redigendo verbale che indichi la data , il nome , il cognome , la qualità e la residenza dell ’ ufficiale che lo redige , e il nome , il cognome , la professione ed il domicilio del contravventore , e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l ’ indicazione del canone annuale dovuto . Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo . 79 . Per le contravvenzioni al R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 ed al presente regolamento prima che il Prefetto o l ’ intendente di finanza abbia promosso innanzi all ’ autorità competente l ’ azione penale o , se questa sia stata promossa , prima che la sentenza sia passata in giudicato , il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l ’ applicazione dell ’ ammenda sia fatta dall ’ autorità amministrativa . Il Prefetto o l ’ intendente può , con suo decreto , accettare la domanda e fissare l ’ ammontare dell ’ ammenda , prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento . L ’ importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie . CAPO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ( ) .