ProsaGiuridica ,
LIBRO
I
DELL
AMMINISTRAZIONE
IN
GENERALE
CAPO
I
:
ORDINAMENTO
E
PERSONALE
1
.
L
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
posta
sotto
la
guarentigia
dello
Stato
e
la
dipendenza
del
Ministro
del
tesoro
.
Essa
ha
patrimonio
e
bilancio
separati
da
quello
dello
e
comprende
due
direzioni
generali
,
una
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
gestioni
annesse
,
l
altra
degli
istituti
di
previdenza
entrambe
alla
dipendenza
di
un
amministratore
generale
.
2
Il
personale
dell
amministrazione
è
determinato
da
apposito
ruolo
e
fa
parte
di
quello
del
Ministero
del
tesoro
.
3
.
L
amministratore
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
presiede
il
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
e
sopraintende
all
andamento
generale
dei
servizi
affidati
alle
due
direzioni
generali
.
In
caso
di
assenza
o
impedimento
l
amministratore
generale
è
sostituito
dai
direttori
generali
,
ciascuno
rispettivamente
per
quanto
riguarda
i
propri
servizi
e
il
proprio
personale
.
4
.
I
direttori
generali
hanno
,
ciascuno
,
la
rappresentanza
legale
della
propria
direzione
generale
e
la
diretta
responsabilità
dei
servizi
ad
essa
assegnati
;
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
sono
sostituiti
dai
rispettivi
ispettori
generali
.
5
.
Il
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvede
a
tutti
i
servizi
della
Cassa
medesima
,
delle
gestioni
annesse
e
della
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
ed
esercita
le
sue
funzioni
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
e
delle
delegazioni
del
tesoro
,
che
per
i
relativi
servizi
sono
poste
sotto
la
sua
dipendenza
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
ha
la
gestione
di
tutti
i
fondi
raccolti
tanto
dal
servizio
dei
depositi
quanto
dagli
altri
servizi
,
che
in
modo
obbligatorio
o
facoltativo
le
sono
affidati
dalle
leggi
,
dai
regolamenti
o
da
speciali
disposizioni
.
6
.
Il
direttore
generale
degli
istituti
di
previdenza
provvede
ai
propri
servizi
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
e
delle
delegazioni
del
tesoro
,
le
quali
,
per
quanto
si
attiene
a
tali
servizi
,
sono
poste
sotto
la
sua
dipendenza
.
In
quanto
sia
previsto
dalle
leggi
o
dai
regolamenti
relativi
ai
detti
servizi
o
sia
altrimenti
necessario
,
il
direttore
generale
si
vale
anche
del
concorso
di
altri
pubblici
uffici
,
indirizzandone
e
controllandone
l
operato
.
La
direzione
generale
degli
istituti
di
previdenza
amministra
il
patrimonio
di
ciascuno
degli
istituti
affidatile
per
legge
e
provvede
all
accertamento
e
alla
riscossione
dei
contributi
degli
iscritti
e
degli
enti
,
nonché
alla
liquidazione
e
al
pagamento
delle
pensioni
e
delle
indennità
a
favore
degli
iscritti
stessi
,
delle
loro
vedove
e
dei
loro
orfani
.
7
.
Le
funzioni
di
cassiere
dell
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
sono
disimpegnate
dal
tesoriere
centrale
del
regno
e
l
ufficio
di
controllo
presso
la
tesoreria
centrale
vi
esercita
le
proprie
attribuzioni
.
Le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
e
le
rispettive
delegazioni
del
tesoro
esercitano
le
loro
incombenze
anche
in
servizio
dell
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
8
.
Le
funzioni
di
economo
-
cassiere
per
l
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
sono
disimpegnate
da
un
funzionario
dell
amministrazione
stessa
,
designato
dall
amministratore
generale
,
con
l
obbligo
di
prestare
una
cauzione
da
determinarsi
secondo
le
norme
stabilite
nell
art
.
229
del
regolamento
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
.
9
.
La
Corte
dei
conti
esercita
il
riscontro
mediante
appositi
uffici
istituiti
presso
ciascuna
delle
due
direzioni
generali
in
conformità
delle
norme
da
essa
stabilite
d
accordo
con
l
amministrazione
.
CAPO
II
:
CONSIGLIO
PERMANENTE
DI
AMMINISTRAZIONE
10
.
L
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
assistita
da
un
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
costituito
da
un
presidente
nella
persona
dell
amministratore
generale
,
dal
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
dal
direttore
generale
degli
istituti
di
previdenza
,
membri
di
diritto
,
da
cinque
rappresentanti
del
Ministero
del
tesoro
,
da
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
interno
,
da
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
Ministeri
dei
lavori
pubblici
,
delle
poste
,
dei
telegrafi
e
telefoni
,
dell
istruzione
pubblica
,
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
dell
industria
,
commercio
e
lavoro
.
I
rappresentanti
dei
Ministeri
suddetti
durano
in
carica
tre
anni
e
debbono
ad
ogni
scadenza
essere
sostituiti
o
confermati
.
Il
consiglio
delibera
:
a
)
sugli
stati
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
;
b
)
sui
rendiconti
annuali
;
c
)
sul
saggio
d
interesse
da
corrispondersi
su
ciascuna
categoria
di
depositi
,
tanto
per
quelli
amministrati
dalla
Cassa
depositi
e
prestiti
,
quanto
per
quelli
amministrati
dalle
casse
postali
di
risparmio
;
d
)
sul
saggio
d
interesse
da
percepirsi
su
ciascuna
categoria
di
prestiti
da
concedersi
;
e
)
sulle
domande
dei
prestiti
e
sugli
altri
impieghi
di
fondi
;
f
)
sulle
anticipazioni
che
la
Cassa
depositi
e
prestiti
ha
facoltà
di
chiedere
ai
termini
dell
art
.
67
,
libro
II
,
parte
I
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453;
g
)
sul
conferimento
degli
assegni
di
riposo
da
parte
dei
vari
Istituti
amministrati
dalla
direzione
generale
degli
istituti
di
previdenza
;
h
)
sulla
decadenza
dai
benefici
della
Cassa
di
previdenza
per
le
pensioni
dei
sanitari
comminata
nel
primo
comma
dell
art
.
11
,
parte
terza
del
libro
III
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453;
i
)
sui
premi
di
cui
al
1°
comma
dell
articolo
31
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
(
parte
prima
,
libro
II
)
;
l
)
sui
progetti
di
transazione
che
impegnino
l
amministrazione
.
Il
consiglio
può
inoltre
essere
chiamato
a
dare
il
suo
avviso
sugli
schemi
di
legge
,
regolamenti
e
istruzioni
,
sul
condono
di
multe
applicate
agli
agenti
della
riscossione
,
e
su
ogni
altro
affare
per
il
quale
l
amministratore
generale
ne
riconosca
la
opportunità
.
11
.
Il
consiglio
è
convocato
dal
presidente
mediante
apposito
invito
al
singoli
consiglieri
e
comunicazione
dell
ordine
del
giorno
.
In
caso
di
assenza
o
impedimento
dell
amministratore
generale
la
presidenza
è
tenuta
dal
consigliere
più
anziano
.
Le
sedute
sono
valide
quando
vi
interviene
la
maggioranza
dei
consiglieri
in
carica
.
12
.
Per
ogni
affare
sul
quale
il
consiglio
deve
decidere
o
pronunziarsi
il
presidente
delega
a
relatore
un
consigliere
,
il
quale
compila
inoltre
la
deliberazione
o
il
parere
del
consiglio
da
trascrivere
nel
verbale
della
seduta
.
13
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
degli
intervenuti
ed
in
caso
di
parità
di
suffragi
il
voto
del
presidente
ha
la
preponderanza
.
I
processi
verbali
delle
adunanze
sono
sottoscritti
dal
presidente
e
dal
segretario
.
Di
ogni
deliberazione
o
parere
emesso
dal
consiglio
viene
rimessa
copia
,
a
cura
del
segretario
,
all
ufficio
che
lo
ha
provocato
od
al
quale
spetta
di
provvedere
.
Su
proposta
dell
amministratore
generale
il
consiglio
nomina
di
triennio
in
triennio
i
suoi
segretari
,
scegliendoli
tra
i
funzionari
delle
due
direzioni
generali
dell
amministrazione
.
CAPO
III
:
COMMISSIONE
DI
VIGILANZA
14
.
L
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
è
posta
sotto
la
vigilanza
di
una
commissione
le
cui
attribuzioni
sono
contenute
nel
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
La
commissione
di
vigilanza
è
composta
:
di
tre
senatori
e
di
tre
deputati
eletti
dalle
rispettive
Camere
;
di
tre
consiglieri
di
Stato
a
nomina
,
del
presidente
del
Consiglio
di
Stato
;
di
un
consigliere
alla
Corte
dei
conti
a
nomina
del
presidente
della
medesima
.
La
commissione
di
vigilanza
sarà
rinnovata
ogni
anno
;
essa
nominerà
il
suo
presidente
tra
i
membri
che
la
compongono
.
Nell
intervallo
delle
sessioni
e
legislature
i
senatori
e
i
deputati
continueranno
a
far
parte
della
commissione
fino
a
nuova
elezione
.
La
commissione
,
per
la
trattazione
di
affari
di
speciale
importanza
o
riservatezza
,
nominerà
un
segretario
nel
proprio
seno
,
e
per
ogni
altra
funzione
di
segreteria
si
varrà
dell
opera
di
uno
o
più
impiegati
dell
amministrazione
,
di
grado
e
attitudini
idonee
,
a
scelta
del
presidente
della
commissione
stessa
.
15
.
Ogni
anno
l
amministratore
generale
presenta
alla
commissione
di
vigilanza
una
relazione
sulla
gestione
dell
anno
precedente
,
mettendo
in
evidenza
lo
stato
attivo
e
passivo
finale
e
tutto
ciò
che
possa
occorrere
a
darne
esatta
contezza
per
la
compilazione
della
relazione
che
la
commissione
stessa
deve
presentare
al
Parlamento
,
giusta
l
ultimo
comma
dell
art
.
4
,
libro
I
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
16
.
La
commissione
di
vigilanza
può
procedere
,
per
mezzo
di
uno
o
più
dei
suoi
componenti
,
o
disporre
che
si
proceda
a
tutte
le
verificazioni
che
reputi
necessarie
.
CAPO
IV
:
CONTABILITÀ
E
SPESE
DI
AMMINISTRAZIONE
17
.
Per
ogni
gestione
od
istituto
è
tenuta
ima
separata
contabilità
le
cui
risultanze
sono
comprese
nel
rendiconto
annuale
.
I
conti
sono
compilati
ad
anno
solare
.
Alla
fine
di
ogni
semestre
viene
compilata
la
situazione
patrimoniale
o
contabile
di
ciascuna
gestione
o
istituto
da
pubblicarsi
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
.
18
.
Un
bilancio
di
previsione
delle
spese
di
amministrazione
è
compilato
per
ciascuna
delle
aziende
affidate
alle
due
direzioni
generali
,
e
,
corredato
della
deliberazione
del
consiglio
permanente
di
amministrazione
,
viene
presentato
alla
commissione
di
vigilanza
entro
il
mese
di
novembre
dell
anno
precedente
a
quello
cui
si
riferisce
.
Le
spese
sono
ripartite
in
capitoli
secondo
la
loro
varia
natura
ed
i
capitoli
,
ove
occorra
,
in
articoli
.
Detti
bilanci
,
corredati
del
parere
del
consiglio
di
amministrazione
e
di
quello
della
commissione
di
vigilanza
,
devono
riportare
l
approvazione
del
Ministro
del
tesoro
con
decreto
da
registrarsi
alla
Corte
dei
conti
.
Ove
in
qualunque
epoca
occorrano
variazioni
al
bilancio
già
approvato
,
sarà
seguito
lo
stesso
procedimento
.
19
.
Gli
stipendi
e
gli
altri
assegni
fissi
del
personale
di
ruolo
dell
amministrazione
della
cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
e
gli
altri
concorsi
di
spesa
fissati
per
il
servizio
di
cassa
e
per
il
controllo
della
Corte
dei
conti
,
non
che
per
i
servizi
disimpegnati
dagli
uffici
provinciali
per
conto
dell
amministrazione
stessa
,
sono
rimborsati
al
tesoro
dello
Stato
mediante
il
versamento
,
in
due
rate
semestrali
,
della
corrispondente
annualità
da
inscriversi
nel
bilancio
di
previsione
.
In
detti
bilanci
,
all
ammontare
degli
stipendi
è
aggiunta
una
quota
,
da
versarsi
nel
modo
anzidetto
al
tesoro
dello
Stato
per
aliquota
della
spesa
per
gli
assegni
di
riposo
agli
impiegati
che
prestano
servizio
presso
l
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
.
20
.
Il
conto
consuntivo
delle
spese
di
amministrazione
è
compreso
nel
rendiconto
generale
dell
esercizio
,
che
è
sottoposto
alle
deliberazioni
del
consiglio
permanente
,
entro
il
primo
semestre
dell
anno
successivo
all
esercizio
e
trasmesso
alla
commissione
di
vigilanza
insieme
alle
deliberazioni
del
consiglio
.
21
.
Allorché
dai
conti
consuntivi
delle
spese
di
amministrazione
risultino
sugli
stanziamenti
del
bilancio
delle
somme
non
impegnate
,
queste
vengono
portate
in
economia
.
Le
somme
impegnate
si
trasportano
invece
al
nuovo
esercizio
in
conto
residui
.
22
.
Il
tesoriere
centrale
in
unione
al
controllore
capo
rende
annualmente
il
conto
giudiziale
:
a
)
dei
depositi
antichi
e
nuovi
in
effetti
pubblici
,
dei
bollettari
per
le
dichiarazioni
di
ricevuta
di
effetti
pubblici
e
del
movimento
dei
libretti
di
assegni
per
depositi
volontari
in
rendita
consolidata
al
portatore
;
b
)
dei
titoli
di
debito
pubblico
e
di
quelli
riguardanti
la
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
e
degli
altri
valori
diversi
di
spettanza
delle
varie
gestioni
e
dei
servizi
speciali
dell
amministrazione
;
c
)
delle
riscossioni
e
dei
pagamenti
fatti
per
conto
dell
amministrazione
e
dei
bollettari
per
le
dichiarazioni
di
versamenti
in
numerario
.
23
.
La
Banca
d
Italia
per
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
e
partitamente
per
ciascuna
di
esse
,
rende
annualmente
il
conto
giudiziale
:
a
)
dei
depositi
in
effetti
pubblici
di
ragione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
amministrati
dalle
rispettive
intendenze
di
finanza
e
dei
bollettari
per
le
dichiarazioni
di
ricevuta
dei
depositi
in
effetti
pubblici
e
per
quelle
di
versamento
delle
rate
di
annualità
d
prestiti
,
nonché
per
il
movimento
dei
libretti
di
assegni
per
i
depositi
volontari
in
rendita
consolidata
al
portatore
;
b
)
del
maneggio
per
conto
dell
amministrazione
della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
di
titoli
non
appartenenti
ai
depositi
amministrati
dalle
rispettive
intendenze
e
dei
relativi
bollettari
;
c
)
del
servizio
di
riscossione
dei
contributi
,
partitamente
per
ciascuno
degli
istituti
amministrati
dalla
direzione
generale
degli
istituti
di
previdenza
.
24
.
Per
tutto
ciò
che
non
è
contrario
alle
leggi
che
regolano
l
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
,
e
di
cui
non
è
fatta
speciale
menzione
nel
presente
regolamento
,
saranno
osservate
,
in
quanto
siano
applicabili
,
le
norme
e
le
disposizioni
vigenti
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
LIBRO
II
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
,
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
E
DELLA
SEZIONE
AUTONOMA
DI
CREDITO
COMUNALE
E
,
PROVINCIALE
TITOLO
I
DELLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
E
DELLE
GESTIONI
ANNESSE
Sezione
I
:
Servizio
dei
depositi
.
CAPO
I
:
DEPOSITI
E
LORO
CLASSIFICAZIONE
25
.
Si
effettuano
presso
la
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
i
depositi
che
debbono
farsi
nella
provincia
di
Roma
e
presso
le
Intendenze
di
finanza
quelli
da
farsi
nelle
altre
provincie
.
Gli
intendenti
di
finanza
hanno
la
rappresentanza
legale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
nella
gestione
dei
depositi
che
sono
da
loro
amministrati
.
26
.
I
depositi
che
si
eseguono
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
sia
in
numerario
che
in
effetti
pubblici
,
si
distinguono
in
volontari
ed
obbligatori
.
27
.
Sono
depositi
volontari
quelli
in
numerario
che
si
effettuano
senza
alcun
vincolo
al
solo
scopo
d
impiego
di
capitale
per
averne
un
frutto
,
e
possono
essere
fatti
anche
a
favore
di
persone
non
aventi
la
libera
disponibilità
delle
loro
sostanze
.
°
A
termini
dell
art
.
6
,
libro
II
,
parte
1°
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
sono
ammessi
,
ad
esclusivo
scopo
di
custodia
,
anche
depositi
volontari
di
titoli
al
portatore
dei
consolidati
italiani
.
28
.
Sono
obbligatori
tutti
i
depositi
,
prescritti
da
leggi
,
da
regolamenti
o
in
qualunque
caso
dalla
autorità
giudiziaria
,
od
amministrativa
,
o
che
vengono
eseguiti
in
dipendenza
o
in
contemplazione
di
un
vincolo
qualsiasi
,
o
che
la
legge
ammette
a
fine
di
ottenere
un
effetto
giuridico
determinato
.
Essi
si
suddividono
nelle
seguenti
quattro
categorie
:
a
)
cauzionali
,
quelli
fatti
a
garanzia
dello
Stato
,
delle
provincie
,
dei
comuni
o
di
altri
enti
morali
o
istituti
pubblici
,
o
del
pubblico
in
genere
;
b
)
amministrativi
,
quelli
per
indennità
di
espropriazione
a
causa
di
pubblica
utilità
,
o
che
vengono
fatti
od
ordinati
da
una
pubblica
amministrazione
,
o
che
per
qualsivoglia
motivo
non
possono
essere
restituiti
senza
il
consenso
dell
amministrazione
stessa
;
c
)
giudiziari
,
quelli
ordinati
dall
autorità
giudiziaria
,
o
la
cui
proprietà
sia
giudizialmente
contestata
,
od
affetti
da
altro
vincolo
non
contemplato
nelle
precedenti
due
categorie
;
d
)
di
affrancazione
,
quelli
effettuati
a
favore
di
enti
morali
in
dipendenza
di
affrancazione
di
prestazioni
loro
dovute
,
quando
non
sia
possibile
investire
il
corrispondente
capitale
in
rendita
iscritta
sul
Gran
Libro
del
Debito
pubblico
.
29
.
Le
autorità
giudiziarie
e
le
autorità
amministrative
debbono
vigilare
a
che
tutte
le
somme
ricevute
a
titolo
di
deposito
dai
pubblici
ufficiali
,
funzionari
od
agenti
di
qualsiasi
specie
posti
sotto
la
loro
giurisdizione
,
sorveglianza
od
altra
dipendenza
siano
versate
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
a
termini
e
per
gli
effetti
dell
art
.
8
,
libro
II
,
parte
1°
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Le
autorità
medesime
informano
l
amministrazione
intorno
agli
ordini
che
emanano
per
l
eseguimento
dei
depositi
.
CAPO
II
:
EFFETTUAZIONE
DEI
DEPOSITI
30
.
Ogni
deposito
deve
essere
preceduto
da
una
dichiarazione
firmata
contenente
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
nome
,
cognome
,
nome
del
padre
e
domicilio
di
chi
opera
il
deposito
;
2
)
se
il
deposito
si
faccia
per
conto
proprio
o
per
conto
di
altra
persona
od
ente
,
indicando
,
nel
secondo
caso
,
il
nome
,
cognome
,
nome
del
padre
e
domicilio
della
persona
o
la
denominazione
precisa
dell
Ente
,
la
sua
natura
giuridica
e
la
sua
sede
;
3
)
l
ammontare
del
deposito
;
4
)
la
persona
od
ente
,
con
le
specificazioni
di
cui
ai
precedenti
nn
.
1
e
2
,
cui
appartengono
le
somme
o
gli
effetti
pubblici
che
si
depositano
.
Quando
il
deposito
non
sia
puramente
volontario
e
fatto
a
solo
scopo
d
impiego
di
fondi
o
di
custodia
di
titoli
propri
da
chi
abbia
piena
capacità
giuridica
,
si
deve
inoltre
indicare
la
causale
e
la
provenienza
di
esso
,
i
carichi
che
vi
sono
inerenti
e
le
condizioni
cui
è
soggetta
la
restituzione
del
capitale
o
dei
titoli
ed
il
pagamento
dei
relativi
frutti
.
Per
i
depositi
di
cauzione
di
contabili
si
deve
,
di
regola
,
accennare
se
la
cauzione
abbia
ad
essere
ristretta
all
impiego
attuale
o
si
voglia
estesa
a
qualunque
altro
dipendente
dalla
stessa
amministrazione
e
,
per
i
contabili
già
in
funzione
,
se
debba
avere
o
meno
effetto
retroattivo
.
Quando
il
vincolo
gravante
il
deposito
si
estenda
anche
agli
interessi
,
occorre
farne
speciale
menzione
nella
dichiarazione
.
31
.
Per
i
depositi
di
effetti
pubblici
e
degli
altri
titoli
contemplati
dall
art
.
2
(
libro
2°
,
parte
prima
)
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
oltre
le
indicazioni
prescritte
nell
articolo
precedente
,
la
dichiarazione
deve
contenere
:
a
)
quanto
ai
titoli
al
portatore
:
la
quantità
di
essi
;
e
per
ogni
titolo
la
qualità
,
il
numero
di
iscrizione
,
la
rendita
annua
,
il
capitale
nominale
,
la
decorrenza
degli
interessi
e
,
il
numero
delle
cedole
annesse
;
b
)
quanto
ai
titoli
nominativi
o
misti
:
la
quantità
di
essi
;
e
per
ciascun
titolo
la
qualità
,
il
numero
di
iscrizione
,
la
rendita
annua
,
il
capitale
nominale
,
l
intestazione
,
le
annotazioni
ed
i
vincoli
se
ve
ne
sono
,
la
decorrenza
della
prima
rata
da
riscuotersi
sul
medesimo
,
e
,
per
i
titoli
misti
,
il
numero
delle
cedole
annesse
;
c
)
quanto
alle
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
:
le
caratteristiche
che
contraddistinguono
ciascuna
moneta
o
ciascun
gruppo
di
monete
simili
;
la
chiara
ed
esplicita
richiesta
alla
Cassa
di
accettare
ed
iscrivere
il
deposito
non
come
numerario
,
ma
come
effetti
pubblici
infruttiferi
,
soggetti
alla
tassa
di
custodia
,
se
dovuta
,
e
da
restituirsi
nella
medesima
specie
.
32
.
Insieme
alla
dichiarazione
di
deposito
si
devono
anche
esibire
,
in
forma
legale
,
tutti
quei
documenti
che
,
a
giudizio
della
amministrazione
,
servono
a
giustificare
e
chiarire
la
causa
e
lo
scopo
del
deposito
e
a
stabilire
gli
obblighi
che
la
Cassa
assume
con
l
accettazione
di
esso
.
33
.
Per
i
depositi
obbligatori
la
Cassa
non
è
tenuta
a
riconoscere
la
validità
e
la
sufficienza
del
deposito
,
spettando
alla
persona
o
all
ente
nel
cui
interesse
è
eseguito
il
deposito
di
assicurarsi
che
l
ammontare
del
numerario
o
la
quantità
,
la
specie
e
la
valutazione
degli
effetti
pubblici
depositati
corrispondano
agli
obblighi
del
depositante
.
34
.
Gli
effetti
pubblici
per
cauzione
debbono
essere
corredati
delle
cedole
non
ancora
scadute
.
Per
i
titoli
,
riguardo
ai
quali
la
consegna
delle
nuove
serie
di
cedole
debba
aver
luogo
contro
restituzione
degli
appositi
«
talons
»
o
recapiti
,
anche
questi
debbono
essere
depositati
.
Di
regola
il
deposito
dei
titoli
nominativi
a
scopo
di
cauzione
non
è
ammesso
,
salvo
che
si
tratti
di
buoni
del
tesoro
o
di
depositi
fatti
in
esecuzione
dell
art
.
145
del
codice
di
commercio
o
dell
art
.
29
della
L
.
4
aprile
1912
,
n
.
305
,
e
salvo
quei
casi
in
cui
,
previa
motivata
favorevole
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
ne
sia
data
l
autorizzazione
.
35
I
depositanti
debbono
presentare
la
dichiarazione
di
deposito
alla
Direzione
generale
od
all
intendenza
di
finanza
,
le
quali
,
riconosciuta
la
regolarità
di
essa
e
dei
documenti
allegati
,
rilasciano
l
ordine
rispettivamente
al
tesoriere
centrale
o
alla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
per
l
esazione
del
numerario
o
pel
ricevimento
dei
titoli
.
36
.
Per
ogni
deposito
in
numerario
è
rilasciata
e
consegnata
dal
tesoriere
centrale
alla
Direzione
generale
una
corrispondente
quietanza
,
e
dalle
sezioni
di
tesoreria
alle
intendenze
di
finanza
un
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ed
una
dichiarazione
constatante
l
avvenuta
emissione
del
vaglia
stesso
.
Per
ogni
deposito
in
effetti
pubblici
è
ugualmente
rilasciata
e
consegnata
dal
tesoriere
centrale
alla
Direzione
generale
,
e
dalle
sezioni
di
tesoreria
alle
Intendenze
di
finanza
,
una
ricevuta
descrittiva
di
tutti
i
titoli
.
La
quietanza
,
il
vaglia
del
tesoro
con
la
relativa
dichiarazione
e
la
ricevuta
di
cui
sopra
devono
essere
muniti
del
visto
del
controllore
o
del
delegato
del
tesoro
.
Il
tesoriere
centrale
e
le
sezioni
di
tesoreria
rilasciano
inoltre
ai
depositanti
,
munita
del
visto
del
controllore
o
del
delegato
del
tesoro
,
una
dichiarazione
provvisoria
della
emessa
quietanza
,
o
vaglia
,
o
ricevuta
.
Nella
dichiarazione
provvisoria
di
emessa
ricevuta
deve
sempre
indicarsi
la
natura
e
la
specie
degli
effetti
pubblici
depositati
.
37
.
All
appoggio
della
quietanza
o
della
dichiarazione
di
emissione
del
vaglia
del
tesoro
per
il
numerario
,
e
della
ricevuta
per
gli
effetti
pubblici
,
ed
in
corrispondenza
alla
relativa
dichiarazione
ed
ai
documenti
allegativi
ha
luogo
l
iscrizione
del
deposito
nei
registri
della
Direzione
generale
o
delle
Intendenze
e
l
emissione
della
polizza
.
Pei
depositi
in
numerario
che
si
effettuano
presso
le
Intendenze
di
finanza
queste
,
ricevuti
i
vaglia
dalle
delegazioni
del
tesoro
,
devono
inviarli
immediatamente
alla
Direzione
generale
per
la
riscossione
.
38
.
Per
ogni
deposito
viene
aperto
un
conto
individuale
,
di
debito
e
di
credito
ed
emessa
una
polizza
la
quale
,
oltre
le
indicazioni
prescritte
per
le
dichiarazioni
,
deve
contenere
:
a
)
pei
depositi
in
numerario
,
la
data
del
versamento
,
la
categoria
cui
é
stato
assegnato
il
deposito
e
la
decorrenza
degli
interessi
,
per
quelli
fruttiferi
;
b
)
pei
depositi
in
effetti
pubblici
,
la
data
del
ricevimento
dei
titoli
,
la
categoria
cui
è
stato
assegnato
il
deposito
,
il
capitale
nominale
e
la
rendita
annua
di
ciascun
titolo
,
con
la
rispettiva
decorrenza
e
l
ammontare
annuo
della
tassa
di
custodia
,
se
dovuta
;
c
)
pei
depositi
in
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
,
la
data
del
ricevimento
,
la
categoria
cui
è
stato
assegnato
il
deposito
,
l
indicazione
che
il
deposito
non
produce
interessi
e
deve
restituirsi
nelle
stesse
specie
depositate
e
l
ammontare
annuo
della
tassa
di
custodia
,
se
dovuta
.
39
.
Le
polizze
di
deposito
sono
firmate
dal
direttore
generale
e
dal
direttore
capo
della
ragioneria
e
vistate
dal
capo
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
,
se
emesse
dalla
Direzione
generale
,
e
dall
intendente
e
dal
ragioniere
capo
,
se
emesse
dalle
Intendenze
di
finanza
.
La
polizza
viene
consegnata
al
depositante
contro
ritiro
della
dichiarazione
provvisoria
.
40
.
La
polizza
di
deposito
non
ha
altro
valore
che
quello
di
servire
di
prova
dell
avvenuta
effettuazione
del
deposito
.
La
sua
esistenza
presso
il
depositante
od
altri
non
costituisce
né
prova
né
presunzione
che
il
deposito
rimanga
tuttora
vigente
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
né
che
il
suo
stato
,
quale
risulta
dalla
polizza
stessa
,
sia
rimasto
invariato
.
41
.
L
amministrazione
non
rilascia
duplicati
né
copie
delle
polizze
emesse
;
però
,
sulla
richiesta
ed
a
spese
di
chi
dimostri
di
avere
legittimo
interesse
a
conoscere
lo
stato
attuale
di
un
deposito
,
gliene
rilascia
analoga
dichiarazione
.
Tale
dichiarazione
,
munita
del
bollo
di
ufficio
deve
essere
firmata
dal
direttore
generale
e
dal
direttore
capo
della
ragioneria
,
se
trattasi
di
deposito
iscritto
presso
la
direzione
generale
,
o
dall
intendente
e
dal
ragioniere
capo
,
se
trattasi
di
deposito
iscritto
presso
le
Intendenze
di
finanza
.
CAPO
III
:
INTERESSI
SUI
DEPOSITI
IN
NUMERARIO
42
.
La
ragione
dell
interesse
da
corrispondersi
su
ciascuna
categoria
di
depositi
in
numerario
dal
1°
gennaio
al
31
dicembre
di
ogni
anno
è
stabilita
dal
Ministro
del
tesoro
entro
il
mese
di
dicembre
dell
anno
precedente
,
su
proposta
dell
amministratore
generale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
amministrazione
e
della
commissione
di
vigilanza
.
Nel
caso
di
variazione
della
ragione
dell
interesse
da
un
anno
all
altro
,
il
nuovo
saggio
si
applica
anche
alle
somme
precedentemente
depositate
.
43
.
Semprechè
non
siano
stati
notificati
all
amministrazione
atti
di
impedimento
,
sono
esigibili
alle
dette
scadenze
,
gli
interessi
dei
depositi
volontari
e
quelli
dei
depositi
obbligatori
il
cui
vincolo
affetti
unicamente
il
capitale
depositato
.
Quando
però
l
interesse
semestrale
sul
deposito
è
inferiore
a
lire
50
,
il
pagamento
viene
effettuato
annualmente
alla
scadenza
del
1°
gennaio
,
a
meno
che
il
depositante
faccia
domanda
per
il
pagamento
semestrale
.
Gli
interessi
degli
altri
depositi
e
quelli
non
esigibili
a
causa
di
impedimento
vengono
accreditati
al
conto
corrente
e
corrisposti
soltanto
in
occasione
della
restituzione
del
capitale
,
salvo
sia
altrimenti
disposto
dalla
autorità
competente
,
o
consti
del
consenso
delle
parti
interessate
.
44
.
Al
pagamento
od
accreditamento
degli
interessi
si
provvede
dalla
Direzione
generale
e
dalle
Intendenze
di
finanza
,
ciascuna
per
i
depositi
inscritti
nei
propri
registri
.
45
.
Non
sono
fruttiferi
d
interessi
i
depositi
in
numerario
di
somma
inferiore
a
lire
5.000
.
Sono
parimente
infruttiferi
i
depositi
cumulativi
costituiti
da
un
insieme
di
quote
il
cui
singolo
importo
non
raggiunga
lire
200
.
46
.
L
interesse
sulle
somme
depositate
incomincia
a
decorrere
dal
trentunesimo
giorno
dopo
quello
del
versamento
.
Nello
stabilire
siffatta
decorrenza
i
mesi
saranno
computati
secondo
il
numero
effettivo
dei
giorni
dai
quali
sono
costituiti
.
Se
il
deposito
viene
eseguito
per
mezzo
di
mandato
di
amministrazione
centrale
,
si
considera
come
data
del
versamento
quella
di
arrivo
alla
direzione
generale
o
alle
Intendenze
di
finanza
della
copia
del
mandato
rilasciata
dal
controllore
centrale
o
dal
delegato
del
tesoro
;
se
per
mezzo
di
mandato
emesso
dallo
stesso
ufficio
che
deve
iscrivere
a
deposito
la
somma
,
si
considera
come
data
del
versamento
quella
di
emissione
del
mandato
;
se
per
mezzo
di
vaglia
del
tesoro
o
vaglia
postale
,
si
considera
come
data
del
versamento
quella
dell
arrivo
del
vaglia
alla
direzione
generale
o
alla
Intendenza
di
finanza
.
47
.
L
interesse
sulle
somme
depositate
cessa
dalla
data
di
emissione
del
mandato
per
la
restituzione
delle
somme
stesse
,
e
,
quando
trattasi
di
restituzione
parziale
,
cessa
pure
dalla
stessa
data
sul
residuale
deposito
,
se
questo
,
per
effetto
dell
eseguito
pagamento
,
rimanga
ridotto
a
somma
capitale
inferiore
a
lire
200
.
L
interessato
che
non
riscuote
il
detto
mandato
non
ha
diritto
a
ulteriori
interessi
.
CAPO
IV
:
INTERESSI
ED
ALTRI
PROVENTI
SUGLI
EFFETTI
PUBBLICI
DEPOSITATI
.
TASSA
DI
CUSTODIA
48
.
L
Amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
riguardo
agli
effetti
pubblici
depositati
,
cura
d
ufficio
la
riscossione
delle
rendite
,
degli
interessi
ed
altri
proventi
pagabili
periodicamente
a
scadenze
fisse
note
fin
dal
momento
della
effettuazione
del
deposito
,
e
cura
altresì
,
su
richiesta
degli
interessati
,
da
farsi
di
volta
in
volta
,
la
riscossione
dei
rimborsi
,
premi
ed
altri
proventi
non
pagabili
come
sopra
,
divenuti
esigibili
,
nonché
la
rinnovazione
dei
titoli
non
ancora
estinti
e
le
altre
operazioni
occorrenti
per
la
loro
conservazione
ed
utilizzazione
;
purché
,
in
ogni
caso
,
le
riscossioni
,
i
rinnovi
e
le
altre
operazioni
su
indicate
possano
farsi
nella
città
in
cui
ha
sede
l
ufficio
depositario
del
titolo
e
sulla
semplice
esibizione
di
esso
e
delle
relative
cedole
,
vaglia
ed
altri
recapiti
.
Delle
somme
riscosse
a
titolo
di
rendita
,
interessi
ed
altri
proventi
della
stessa
natura
,
l
amministrazione
dà
credito
al
conto
del
deposito
,
cui
i
titoli
appartengono
;
di
quelle
riscosse
a
titolo
di
rimborso
,
premio
ed
altri
simili
proventi
che
debbano
seguire
la
stessa
sorte
del
capitale
,
effettua
,
entro
due
mesi
dalla
richiesta
dell
interessato
,
nuovo
deposito
in
numerario
intestato
e
vincolato
come
il
deposito
originario
,
e
reintegra
questo
ultimo
dei
titoli
non
interamente
estinti
.
49
.
Per
gli
altri
effetti
pubblici
non
contemplati
nel
precedente
articolo
,
come
per
tutti
quelli
sui
quali
le
riscossioni
,
i
rinnovi
e
le
altre
operazioni
di
cui
all
articolo
stesso
non
possano
farsi
nel
modo
ivi
indicato
se
gli
effetti
pubblici
depositati
o
relative
cedole
,
vaglia
od
altri
recapiti
non
possano
liberamente
consegnarsi
agli
aventi
diritto
,
è
a
carico
di
questi
il
provvedere
che
per
consenso
degli
interessati
,
ed
occorrendo
,
con
provvedimento
della
autorità
competente
,
sia
nominata
una
persona
incaricata
di
ritirare
i
titoli
o
i
relativi
accessori
per
riscuotere
le
somme
sui
medesimi
dovute
ed
effettuarne
,
secondo
la
loro
diversa
natura
e
giusta
quanto
è
indicato
nel
secondo
comma
del
precedente
articolo
,
il
versamento
al
conto
dell
originario
deposito
,
oppure
nuovo
deposito
in
numerario
,
intestato
e
vincolato
come
quello
originario
,
rinnovare
i
titoli
non
estinti
e
compiere
quanto
altro
possa
occorrere
per
la
loro
conservazione
,
per
poi
reintegrarli
al
deposito
di
cui
facevano
parte
.
50
.
Per
i
titoli
costituiti
a
deposito
,
è
a
carico
dei
titolari
o
dei
loro
aventi
causa
il
fare
verso
il
Tesoro
,
l
amministrazione
del
debito
pubblico
,
le
società
,
enti
e
stabilimenti
dai
quali
i
titoli
furono
emessi
,
gli
atti
necessari
,
sia
per
interrompere
le
prescrizioni
od
evitare
le
altre
comminatorie
che
,
secondo
la
loro
giuridica
condizione
si
possono
verificare
sui
titoli
stessi
,
sia
per
realizzare
qualsiasi
utilità
derivante
dalla
proprietà
e
dal
possesso
dei
medesimi
.
51
.
Quando
i
proventi
degli
effetti
pubblici
depositati
possano
corrispondersi
agli
aventi
diritto
,
a
norma
del
precedente
articolo
43
,
l
amministrazione
emette
apposito
mandato
nei
casi
previsti
dall
art
.
48
,
e
negli
altri
casi
emette
ordine
al
tesoriere
per
la
consegna
alle
rispettive
scadenze
delle
cedole
,
vaglia
od
altri
recapiti
.
Analogamente
a
quanto
dispone
,
per
gli
interessi
sui
depositi
in
numerario
,
il
secondo
comma
del
citato
art
.
43
,
e
salvo
il
depositante
non
richieda
altrimenti
,
anche
per
il
pagamento
degli
interessi
sugli
effetti
pubblici
l
amministrazione
emette
un
solo
mandato
complessivo
all
ultima
scadenza
di
ogni
anno
,
quando
l
importo
dell
interesse
semestrale
o
trimestrale
è
inferiore
a
lire
50
.
Emette
invece
alle
singole
scadenze
gli
ordini
di
consegna
delle
cedole
od
altri
recapiti
,
qualunque
sia
il
loro
importo
;
ma
in
nessun
caso
i
mandati
o
gli
ordini
possono
emettersi
con
data
anteriore
al
giorno
in
cui
si
maturano
gl
interessi
od
altri
proventi
sugli
effetti
pubblici
.
52
.
La
tassa
di
custodia
dovuta
sul
deposito
di
effetti
pubblici
o
di
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
si
computa
ad
anno
solare
e
per
l
intera
annata
,
in
qualunque
epoca
di
essa
si
effettui
o
si
restituisca
il
deposito
,
e
viene
addebitata
nel
rispettivo
conto
.
Non
si
fa
luogo
ad
addebitamento
della
tassa
di
custodia
per
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
è
stata
presentata
,
per
la
restituzione
del
deposito
,
la
domanda
regolarmente
documentata
,
quando
gli
effetti
pubblici
vengano
ritirati
entro
il
mese
successivo
a
quello
nel
quale
è
pervenuto
in
tesoreria
l
ordine
di
restituzione
.
53
.
Agli
effetti
della
tassa
di
custodia
il
valore
dei
titoli
è
determinato
secondo
il
capitale
nominale
che
essi
rappresentano
;
e
per
le
monete
da
restituirsi
nelle
identiche
specie
il
valore
nominale
è
dato
dal
loro
ragguaglio
in
moneta
italiana
.
54
.
Il
pagamento
della
tassa
di
custodia
sui
depositi
dei
titoli
può
anticiparsi
dal
depositante
;
in
caso
diverso
essa
è
prelevata
sulla
prima
riscossione
che
l
amministrazione
eseguisce
in
ogni
anno
delle
rendite
,
interessi
od
altri
proventi
maturati
sui
titoli
depositati
,
ovvero
è
riscossa
all
atto
della
consegna
a
chi
di
diritto
,
dei
titoli
,
o
delle
cedole
od
altri
recapiti
relativi
ai
medesimi
.
Se
per
qualunque
motivo
tutta
o
parte
della
tassa
dovuta
non
sia
stata
riscossa
nei
modi
predetti
prima
che
abbia
luogo
la
restituzione
del
deposito
,
ne
è
curata
l
esazione
all
atto
della
restituzione
medesima
.
55
.
Quando
gli
effetti
o
le
monete
esistenti
in
deposito
non
offrano
sufficiente
garanzia
per
il
recupero
della
tassa
di
custodia
,
sia
per
difetto
di
valore
commerciale
o
intrinseco
,
sia
per
il
soverchio
addebitamento
dipendente
dalla
tassa
medesima
,
l
amministrazione
potrà
richiedere
adeguata
sicurtà
e
,
non
ottenendola
entro
un
mese
di
tempo
dalla
richiesta
alla
parte
,
procedere
alla
realizzazione
dei
titoli
o
delle
monete
,
salvo
avviso
almeno
quindici
giorni
prima
alla
persona
o
all
ente
a
cui
favore
trovisi
eventualmente
vincolato
il
deposito
,
non
che
al
titolare
del
deposito
stesso
.
CAPO
V
:
DEPOSITI
VOLONTARI
IN
TITOLI
AL
PORTATORE
DI
RENDITA
CONSOLIDATA
56
.
Ai
depositi
volontari
di
titoli
al
portatore
di
rendita
consolidata
autorizzati
dall
art
.
6
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
sono
applicabili
le
disposizioni
regolamentari
vigenti
per
gli
altri
depositi
,
salvo
le
modificazioni
portate
dagli
articoli
seguenti
.
57
.
Ciascun
deposito
non
può
contenere
che
titoli
di
un
solo
tipo
di
rendita
consolidata
.
I
titoli
devono
avere
il
godimento
in
corso
.
58
.
Ciascun
deposito
volontario
di
rendita
consolidata
al
portatore
deve
essere
costituito
da
cartelle
della
rendita
netta
complessiva
non
inferiore
a
lire
1.000
e
non
superiore
a
lire
100.000
.
Nel
limite
massimo
non
è
compreso
l
aumento
dei
titoli
occasionato
dall
impiego
di
cui
al
seguente
art
.
63
delle
rate
di
interessi
sul
deposito
originario
.
59
.
I
depositi
debbono
essere
preceduti
dalla
dichiarazione
stabilita
dall
art
.
30
del
presente
regolamento
.
Quelli
fatti
in
Roma
sono
amministrati
direttamente
dalla
direzione
generale
e
quelli
eseguiti
negli
altri
capoluoghi
di
provincia
sono
amministrati
dalle
intendenze
di
finanza
e
tanto
l
una
quanto
le
altre
rilasciano
le
relative
polizze
.
La
custodia
dei
depositi
è
affidala
rispettivamente
alla
Tesoreria
centrale
e
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Tutte
le
operazioni
di
entrata
relative
a
questi
depositi
sono
autorizzate
colle
norme
stabilite
per
gli
altri
,
mediante
ordini
al
tesoriere
centrale
e
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Tutte
le
operazioni
di
uscita
,
meno
quella
dipendente
da
reimpiego
dei
frutti
di
cui
all
art
.
63
,
sono
autorizzate
rispettivamente
dalla
Direzione
generale
e
dalle
intendenze
di
finanza
,
mediante
ordinativi
stesi
su
«
polizzini
di
avviso
»
staccati
da
«
libretti
di
assegni
»
,
dei
quali
saranno
a
cura
dell
amministrazione
muniti
i
depositanti
.
60
.
Nei
giorni
che
intercedono
tra
il
23
e
l
ultimo
del
mese
precedente
le
scadenze
di
ciascuna
rata
d
interessi
,
non
si
ricevono
in
deposito
né
si
restituiscono
i
titoli
rispettivi
.
Nel
detto
periodo
di
cinque
giorni
la
Tesoreria
centrale
e
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
provvedono
allo
stacco
delle
cedole
dei
titoli
relativi
in
deposito
e
ne
fanno
la
riscossione
nel
primo
giorno
della
scadenza
.
Le
sezioni
di
regia
tesoreria
,
eseguita
la
riscossione
delle
cedole
,
rilasciano
immediatamente
e
consegnano
alle
intendenze
di
finanza
per
rinvio
alla
direzione
generale
della
Cassa
depositi
un
vaglia
del
tesoro
corrispondente
all
importo
delle
cedole
riscosse
.
61
.
Il
titolare
del
deposito
che
vuol
ritirare
l
importo
totale
o
parziale
dei
frutti
della
rendita
depositata
,
rimette
alla
direzione
generale
o
all
intendenza
di
finanza
competente
,
entro
il
decimo
giorno
da
quello
della
scadenza
di
ciascuna
rata
di
interessi
,
un
polizzino
di
avviso
da
lui
firmato
e
da
staccarsi
dal
libretto
di
assegni
.
Il
titolare
del
deposito
può
rilasciare
delega
ad
altra
persona
pel
ritiro
dei
frutti
sullo
stesso
polizzino
di
avviso
,
ma
in
questo
caso
la
sua
firma
deve
essere
autenticata
da
notaio
entro
10
giorni
da
quella
della
scadenza
,
e
a
forma
dell
art
.
1323
del
codice
civile
.
62
.
La
direzione
generale
e
le
intendenze
di
finanza
,
eseguita
la
riscossione
delle
cedole
,
ne
fanno
l
accreditamento
ai
singoli
conti
individuali
,
addebitandovi
la
tassa
di
custodia
e
il
compenso
di
cui
ai
seguenti
artt
.
74
e
75
.
Sul
polizzino
ricevuto
dal
titolare
del
deposito
si
stende
l
ordine
che
tiene
luogo
del
mandato
di
pagamento
e
,
previo
addebitamento
sul
conto
individuale
della
somma
richiesta
,
il
polizzino
è
rimesso
rispettivamente
alla
Tesoreria
centrale
e
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Il
titolare
del
deposito
,
o
chi
per
esso
,
riscuote
dalla
sezione
di
regia
tesoreria
la
somma
mediante
consegna
dell
assegno
corrispondente
al
polizzino
suddetto
,
l
uno
e
l
altro
firmati
in
precedenza
dal
titolare
del
deposito
e
staccati
dallo
stesso
foglio
del
libretto
.
Il
pagamento
deve
effettuarsi
previo
riscontro
del
polizzino
coll
assegno
,
sia
nella
firma
che
nella
linea
di
separazione
.
L
assegno
è
quietanzato
dal
percipiente
,
e
portato
in
contabilità
allegato
al
polizzino
.
63
.
Le
somme
provenienti
dalla
riscossione
delle
rate
d
interessi
maturate
sui
titoli
in
deposito
che
nel
termine
utile
dei
10
giorni
,
stabilito
dall
art
.
6
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
non
siano
state
richieste
col
polizzino
di
cui
al
precedente
art
.
61
,
vengono
impiegate
in
cartelle
di
consolidato
del
tipo
stesso
del
deposito
originario
cui
sono
portate
a
cumulo
.
Qualora
il
titolare
del
deposito
domandasse
che
il
rinvestimento
dei
frutti
della
rendita
depositata
abbia
luogo
in
titoli
di
consolidato
di
tipo
differente
da
quelli
costituenti
il
deposito
originario
,
la
domanda
può
essere
assecondata
se
i
frutti
medesimi
siano
sufficienti
ad
acquistare
un
importo
di
rendita
non
inferiore
al
minimo
stabilito
coll
art
.
58
.
In
questo
caso
pei
detti
titoli
deve
inscriversi
un
nuovo
deposito
.
64
.
Il
rinvestimento
in
rendita
di
parte
o
della
totalità
dei
frutti
dei
titoli
depositati
si
esegue
a
cura
della
direzione
generale
,
tanto
per
i
depositi
da
essa
direttamente
amministrati
,
quanto
per
gli
altri
inscritti
presso
le
intendenze
di
finanza
.
Tale
reimpiego
si
fa
con
le
somme
rimaste
disponibili
per
ciascun
deposito
,
al
netto
della
tassa
di
custodia
e
dei
compensi
dovuti
alla
Cassa
e
delle
eventuali
spese
di
acquisto
.
I
titoli
acquistati
sono
accreditati
sui
conti
individuali
,
portandone
a
debito
il
prezzo
relativo
.
65
.
Per
i
depositi
inscritti
presso
la
direzione
generale
,
questa
,
dopo
il
decimo
giorno
e
non
oltre
il
quindicesimo
dalla
scadenza
delle
cedole
,
in
base
alla
distinta
delle
somme
disponibili
per
ciascun
deposito
,
provvede
all
acquisto
della
corrispondente
rendita
.
L
acquisto
si
effettua
a
cura
della
direzione
generale
mediante
delegazione
a
un
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
in
altro
modo
che
essa
reputi
più
conveniente
.
66
.
Per
i
depositi
inscritti
nelle
provincie
,
le
intendenze
di
finanza
,
dopo
il
decimo
giorno
dalla
scadenza
delle
rate
d
interessi
,
compilano
una
distinta
delle
somme
rimaste
disponibili
pel
reimpiego
e
,
non
oltre
il
quindicesimo
giorno
dalla
scadenza
stessa
,
la
rimettono
in
doppio
esemplare
alla
direzione
generale
.
Questa
,
venuta
in
possesso
delle
distinte
di
tutte
le
intendenze
di
finanza
,
provvede
entro
cinque
giorni
,
e
in
conformità
del
precedente
articolo
,
all
acquisto
dei
titoli
,
ne
ordina
la
trasmissione
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
competente
e
restituisce
alle
intendenze
uno
degli
esemplari
della
distinta
indicandovi
,
per
ciascun
deposito
,
i
titoli
spediti
alla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
il
prezzo
di
acquisto
e
le
relative
spese
.
67
.
Le
intendenze
di
finanza
,
ricevuto
l
esemplare
della
distinta
,
rimettono
immediatamente
,
pel
tramite
della
delegazione
del
Tesoro
,
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
un
ordine
di
ricevimento
complessivo
in
cui
i
titoli
acquistati
per
impiego
di
rate
d
interessi
sono
descritti
ripartitamente
per
deposito
.
Le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
rilasciano
alle
intendenze
di
finanza
una
ricevuta
descrittiva
dei
titoli
per
ciascun
deposito
e
spediscono
alla
direzione
generale
una
dichiarazione
provvisoria
delle
ricevute
.
I
titoli
sono
poi
riuniti
a
quelli
del
relativo
deposito
originario
.
Sulla
scorta
delle
ricevute
,
le
intendenze
di
finanza
eseguono
in
ciascun
conto
corrente
individuale
l
accreditamento
dei
titoli
e
provvedono
al
rimborso
del
prezzo
di
acquisto
dei
medesimi
e
delle
relative
spese
,
mediante
la
emissione
di
un
mandato
complessivo
a
favore
della
direzione
generale
,
commutabile
in
un
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
cassiere
dell
amministrazione
.
Col
riferimento
al
mandato
e
in
base
al
suddetto
esemplare
della
distinta
,
è
fatto
addebitamento
di
ciascuna
partita
al
corrispondente
conto
corrente
individuale
del
deposito
.
68
.
Qualora
nell
impiego
dell
importo
delle
rate
d
interessi
riscosse
rimanga
un
avanzo
non
sufficiente
all
acquisto
di
un
«
minimum
»
di
rendita
del
tipo
di
quella
nella
quale
è
stato
chiesto
l
investimento
,
l
avanzo
stesso
è
iscritto
a
credito
nel
conto
corrente
del
titolare
del
deposito
,
che
ne
potrà
disporre
nei
modi
stabiliti
nell
art
.
61
.
Se
l
avanzo
non
viene
riscosso
,
si
aggiunge
a
suo
tempo
all
importo
della
prossima
rata
per
reimpiegarlo
successivamente
in
altri
titoli
di
rendita
.
69
.
Il
titolare
del
deposito
,
indipendentemente
dall
accrescimento
proveniente
dall
impiego
in
rendita
dei
frutti
,
può
aumentare
il
proprio
deposito
volontario
con
altri
titoli
al
portatore
dello
stesso
tipo
di
rendita
sino
a
raggiungere
il
limite
fissato
dall
art
.
58
,
previa
presentazione
della
corrispondente
dichiarazione
di
deposito
alla
direzione
generale
o
alle
intendenze
di
finanza
per
il
rilascio
del
relativo
ordine
di
ricevimento
.
Il
depositante
ritira
dal
tesoriere
centrale
o
dalla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
all
atto
della
consegna
dei
titoli
,
la
dichiarazione
provvisoria
e
la
restituisce
all
ufficio
depositario
,
quando
abbia
chiesto
ed
ottenuto
l
accreditamento
sulla
polizza
dei
titoli
aggiunti
al
deposito
.
70
.
Per
ottenere
la
restituzione
parziale
o
totale
dei
titoli
al
portatore
in
deposito
,
il
titolare
rimette
alla
direzione
generale
o
all
intendenza
di
finanza
competente
un
polizzino
di
avviso
da
lui
firmato
e
da
staccarsi
dal
libretto
assegni
.
Il
titolare
del
deposito
può
delegare
altra
persona
al
ritiro
delle
cartelle
.
In
questo
caso
la
firma
del
titolare
del
deposito
sul
polizzino
deve
essere
autenticata
da
notaio
nello
stesso
giorno
della
rimessione
del
polizzino
stesso
e
a
forma
dell
art
.
1323
del
codice
civile
.
Non
si
fa
restituzione
parziale
quando
per
effetto
di
essa
il
residuo
diventa
inferiore
al
limite
minimo
stabilito
dall
art
.
58
,
e
in
tal
caso
la
restituzione
deve
essere
chiesta
per
tutto
il
deposito
.
71
.
La
direzione
generale
o
le
intendenze
di
finanza
stendono
sul
polizzino
l
ordine
di
consegna
delle
cartelle
e
,
fattane
la
registrazione
al
conto
individuale
,
lo
passano
rispettivamente
alla
tesoreria
centrale
o
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Le
cartelle
restano
a
disposizione
del
titolare
del
deposito
o
di
chi
per
esso
a
cominciare
dal
giorno
successivo
alla
consegna
del
polizzino
in
tesoreria
.
Il
ritiro
delle
cartelle
ha
luogo
sulla
esibizione
dell
assegno
corrispondente
al
polizzino
suddetto
,
l
uno
e
l
altro
firmati
dal
titolare
del
deposito
e
staccati
dallo
stesso
foglio
di
libretto
.
La
consegna
delle
cartelle
si
fa
,
previo
riscontro
del
polizzino
coll
assegno
,
sul
quale
il
percipiente
appone
la
firma
per
quietanza
.
Nel
caso
di
restituzione
totale
del
deposito
è
fatto
obbligo
al
suo
titolare
di
restituire
il
libretto
assegni
.
72
.
In
caso
di
smarrimento
o
di
distruzione
del
libretto
assegni
,
il
titolare
del
deposito
relativo
può
ottenere
un
libretto
nuovo
presentandone
domanda
con
firma
autenticata
da
notaio
.
La
domanda
di
rinnovazione
del
libretto
di
assegni
è
notificata
al
pubblico
con
inserzione
di
avviso
nel
bollettino
di
annunci
legali
della
provincia
nella
quale
il
relativo
deposito
è
iscritto
.
L
inserzione
di
detto
avviso
è
fatta
per
tre
volte
a
dieci
giorni
d
intervallo
e
a
spese
del
titolare
del
deposito
.
Trascorso
un
mese
dalla
prima
inserzione
senza
che
sia
intervenuta
opposizione
,
ha
luogo
l
emissione
del
libretto
nuovo
.
Il
nuovo
libretto
prende
il
numero
continuativo
della
serie
e
su
di
esso
vengono
annotati
il
numero
del
conto
individuale
e
quello
della
polizza
del
deposito
cui
corrisponde
;
viene
inoltre
segnato
sopra
ciascun
foglio
,
tanto
,
negli
assegni
,
quanto
nei
polizzini
,
con
le
parole
«
emesso
in
sostituzione
del
libretto
originale
n
....
dichiarato
smarrito
o
distrutto
»
.
Il
libretto
originale
viene
quindi
considerato
come
annullato
.
Del
rilascio
del
nuovo
libretto
è
presa
annotazione
sul
conto
individuale
del
deposito
e
in
base
a
questa
annotazione
non
sono
più
ammessi
né
i
polizzini
,
né
gli
assegni
del
libretto
originario
agli
effetti
dei
pagamenti
di
somme
e
delle
restituzioni
totali
o
parziali
dei
titoli
in
deposito
di
cui
ai
precedenti
artt
.
61
e
70
.
Quando
un
libretto
di
assegni
sia
esaurito
,
esso
viene
surrogato
con
un
libretto
nuovo
contro
ritiro
del
libretto
precedente
che
sia
fornito
di
tutti
i
talloni
matrice
che
lo
costituivano
.
In
caso
di
domanda
di
restituzione
totale
di
un
deposito
senza
la
contemporanea
remissione
del
relativo
libretto
perché
dichiarato
smarrito
o
distrutto
,
la
restituzione
è
eseguita
previo
l
adempimento
delle
formalità
stabilite
al
secondo
comma
del
presente
articolo
e
sempre
quando
non
siano
intervenute
opposizioni
.
73
.
La
polizza
del
deposito
di
cui
all
articolo
59
può
a
volontà
del
suo
titolare
essere
presentata
alla
direzione
generale
o
alle
intendenze
di
finanza
per
l
annotazione
delle
partite
di
credito
e
di
debito
risultanti
dal
relativo
conto
individuale
.
74
.
La
tassa
di
custodia
stabilita
dall
articolo
17
parte
I
del
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
si
applica
nel
modo
stabilito
dall
art
.
52
del
presente
regolamento
e
si
preleva
in
conformità
del
successivo
articolo
54
.
Quando
per
effetto
dei
successivi
accrescimenti
del
deposito
,
che
hanno
luogo
durante
l
anno
,
la
tassa
viene
a
risultare
inferiore
alla
misura
dovuta
sul
cumulo
del
deposito
,
si
applica
il
supplemento
della
tassa
,
da
prelevarsi
sulla
prima
riscossione
dei
frutti
della
rendita
che
l
amministrazione
avrà
da
eseguire
nell
anno
successivo
.
75
.
Per
il
servizio
relativo
alla
riscossione
delle
cedole
,
alla
somministrazione
di
somme
e
ai
rinvestimenti
in
rendita
è
dovuto
per
compenso
alla
Cassa
depositi
un
quarto
di
lira
per
ogni
cento
dell
ammontare
delle
somme
riscosse
.
Il
compenso
viene
prelevato
all
atto
della
riscossione
delle
somme
.
CAPO
IV
:
IMPIEGO
DELLE
RATE
D
INTERESSI
SOPRA
RENDITA
NOMINATIVA
DEI
CONSOLIDATI
,
DELLA
CUI
RISCOSSIONE
VIENE
DATO
INCARICO
ALLA
CASSA
DEI
DEPOSITI
E
PRESTITI
76
.
La
facoltà
accordata
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dall
art
.
7
parte
I
del
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
d
incaricarsi
della
riscossione
alle
rispettive
scadenze
delle
rate
d
interessi
maturate
sulle
rendite
nominative
dei
consolidati
a
condizione
d
essere
insieme
incaricata
d
investirne
l
importo
totale
in
nuovi
titoli
dei
consolidati
stessi
da
inscriversi
al
nome
dei
titolari
,
comprende
i
titolari
tanto
della
proprietà
,
come
quelli
dell
usufrutto
delle
rendite
ed
è
esercitata
nei
limiti
e
alle
condizioni
seguenti
:
a
)
il
certificato
di
rendita
o
di
usufrutto
,
o
nel
loro
complesso
più
certificati
a
favore
di
uno
stesso
titolare
od
usufruttuario
,
devono
essere
per
una
rendita
netta
non
inferiore
a
lire
1.000
,
né
superiore
a
lire
100.000;
b
)
l
investimento
delle
rate
d
interessi
è
fatto
in
titoli
di
un
sol
tipo
di
consolidato
;
c
)
le
rate
d
interessi
debbono
essere
liberamente
esigibili
sulla
semplice
produzione
dei
certificati
di
rendita
o
dei
certificati
di
usufrutto
;
d
)
il
pagamento
delle
rate
d
interessi
deve
essere
assegnato
alla
tesoreria
della
provincia
nella
quale
si
chiede
l
operazione
del
loro
investimento
;
e
)
a
favore
della
Cassa
depositi
è
dovuto
il
compenso
di
un
quarto
di
lira
per
ogni
100
sulle
somme
riscosse
per
reimpiego
in
rendita
.
77
.
I
titolari
dei
certificati
di
rendita
consolidata
nominativa
,
o
chi
per
essi
,
che
intendono
dare
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
l
incarico
di
cui
al
precedente
articolo
,
devono
,
entro
i
primi
dieci
giorni
da
quello
della
scadenza
delle
rate
,
presentare
alla
delegazione
del
tesoro
presso
la
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
sulla
quale
ne
è
assegnato
il
pagamento
,
analoga
domanda
accompagnata
dai
certificati
di
rendita
e
dalla
distinta
sulla
quale
stendono
dichiarazione
di
aver
chiesto
il
reimpiego
della
somma
totale
loro
spettante
.
La
domanda
deve
contenere
l
indicazione
della
rata
da
riscuotersi
,
del
numero
di
iscrizione
dei
relativi
certificati
di
rendita
,
del
titolare
o
degli
usufruttuari
di
essi
,
del
tipo
di
consolidato
scelto
per
l
impiego
e
del
quantitativo
dei
certificati
di
rendita
da
emettersi
.
Tale
domanda
deve
immediatamente
passarsi
all
intendenza
di
finanza
,
la
quale
in
base
alla
medesima
stende
l
ordine
di
riscossione
e
lo
rimette
alla
sezione
di
regia
tesoreria
per
mezzo
della
delegazione
del
tesoro
.
78
.
La
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
accertato
che
la
rendita
è
liberamente
pagabile
all
esibitore
dei
certificati
e
adempiute
le
formalità
tutte
stabilite
per
il
pagamento
della
rendita
nominativa
,
rilascia
all
esibitore
,
per
l
ammontare
delle
rate
non
pagate
e
delle
quali
esso
ha
firmato
le
relative
formule
di
ricevuta
,
la
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
di
cui
all
art
.
36
del
presente
regolamento
.
Rilascia
poi
alla
intendenza
di
finanza
un
corrispondente
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
cassiere
dell
amministrazione
.
79
.
Le
intendenze
di
finanza
accertano
che
l
ammontare
di
ciascun
vaglia
del
tesoro
corrisponda
alla
somma
indicata
nella
domanda
di
reimpiego
cui
si
riferisce
,
appongono
sulla
medesima
il
numero
e
la
data
del
vaglia
,
lo
spediscono
lo
stesso
giorno
alla
direzione
generale
,
dandone
credito
alla
parte
e
,
in
base
alle
domande
,
compilano
una
distinta
da
rimettersi
in
doppio
esemplare
alla
direzione
generale
non
oltre
il
quindicesimo
giorno
da
quello
della
scadenza
.
La
distinta
deve
contenere
per
ciascuna
domanda
:
il
numero
,
la
data
e
l
importo
del
vaglia
del
tesoro
,
la
somma
che
,
al
netto
del
compenso
di
cui
all
art
.
76
,
e
)
,
è
da
adoperarsi
in
acquisto
di
rendita
,
il
tipo
di
consolidato
scelto
dalla
parte
e
la
precisa
indicazione
dell
intestazione
da
darsi
alle
iscrizioni
nominative
,
la
quale
deve
essere
conforme
a
quella
portata
dagli
originari
certificati
d
iscrizione
o
al
nome
dell
usufruttuario
.
80
.
La
direzione
generale
della
Cassa
cura
l
acquisto
della
rendita
entro
cinque
giorni
dal
ricevimento
delle
distinte
dalle
intendenze
di
finanza
.
L
acquisto
si
effettua
mediante
delegazione
a
un
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
di
debito
pubblico
o
in
altro
modo
che
la
direzione
generale
reputi
più
conveniente
.
La
rendita
acquistata
viene
presentata
colla
relativa
domanda
alla
direzione
generale
del
debito
pubblico
per
il
tramutamento
in
iscrizioni
nominative
.
La
domanda
è
corredata
da
ambedue
gli
esemplari
della
distinta
sui
quali
è
indicato
il
prezzo
di
acquisto
della
rendita
e
le
relative
spese
.
Compiuta
l
operazione
di
tramutamento
,
i
corrispondenti
certificati
nominativi
sono
,
nei
modi
stabiliti
,
rimessi
dall
agente
contabile
del
titoli
del
debito
pubblico
direttamente
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
per
la
consegna
agli
interessati
.
I
due
esemplari
delle
distinte
,
completati
colla
indicazione
dei
numeri
d
iscrizione
dei
certificati
,
sono
dall
agente
contabile
suddetto
,
rimessi
,
uno
alla
direzione
generale
della
Cassa
depositi
e
l
altro
all
intendenza
di
finanza
.
81
.
Le
intendenze
di
finanza
,
ricevuti
gli
esemplari
delle
distinte
,
provvedono
al
rimborso
alla
direzione
generale
del
prezzo
di
acquisto
della
rendita
e
delle
relative
spese
,
emettendo
sulla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
,
un
mandato
complessivo
commutabile
in
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
cassiere
dell
amministrazione
.
Dell
avanzo
non
sufficiente
all
acquisto
di
un
«
minimum
»
di
rendita
che
rimane
per
ciascuna
operazione
di
reimpiego
,
le
intendenze
di
finanza
provvedono
,
mediante
mandato
,
alla
restituzione
alla
parte
,
non
appena
sia
loro
pervenuto
il
suddetto
esemplare
della
distinta
.
CAPO
VII
:
SEQUESTRI
,
PIGNORAMENTI
,
OPPOSIZIONI
E
TRASFERIMENTI
DI
DIRITTI
SUI
DEPOSITI
82
.
I
sequestri
,
i
pignoramenti
ed
ogni
opposizione
tendenti
ad
impedire
il
pagamento
degli
interessi
o
la
restituzione
del
deposito
,
debbono
essere
fatti
a
termini
di
legge
e
regolarmente
notificati
a
quell
ufficio
presso
cui
esiste
l
iscrizione
del
deposito
.
Il
detto
ufficio
sospende
ogni
operazione
,
sia
di
pagamento
che
di
restituzione
.
83
.
Per
i
depositi
a
cui
riguardo
si
fossero
già
emessi
i
mandati
o
gli
ordini
di
restituzione
o
di
consegna
delle
cedole
od
altri
accessori
,
gli
impedimenti
non
producono
effetto
se
non
quando
siano
stati
notificati
alla
tesoreria
provinciale
od
a
quell
altro
agente
pagatore
sul
quale
furono
spediti
i
manuali
o
gli
ordini
.
In
tal
caso
i
mandati
o
gli
ordini
saranno
subito
restituiti
all
ufficio
emittente
insieme
all
atto
d
impedimento
,
o
ad
una
copia
di
esso
,
ove
contenga
citazione
del
tesoriere
,
od
altro
agente
pagatore
,
a
comparire
in
giudizio
.
84
.
Per
gli
effetti
dell
art
.
613
del
Codice
di
procedura
civile
e
in
tutti
gli
altri
casi
nei
quali
la
Cassa
depositi
e
prestiti
viene
,
come
depositaria
,
citata
in
giudizio
,
l
ufficio
presso
cui
è
iscritto
il
deposito
al
quale
si
riferisce
l
atto
notificato
,
rilascia
la
dichiarazione
sullo
stato
giuridico
e
contabile
della
somma
o
dei
valori
di
cui
è
costituito
il
deposito
stesso
.
Tale
dichiarazione
deve
essere
munita
del
bollo
d
ufficio
e
delle
firme
come
al
capoverso
del
precedente
art
.
41
.
85
.
I
sequestri
,
i
pignoramenti
e
le
opposizioni
si
risolvono
o
mediante
giudicato
che
sia
divenuto
legalmente
esecutivo
per
parte
dell
amministrazione
depositarla
,
o
mediante
consenso
di
tutti
gli
interessati
.
86
.
Il
pegno
e
la
cessione
dei
depositi
devono
essere
fatti
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
autenticata
a
termini
dell
art
.
1323
del
codice
civile
,
da
notificarsi
all
ufficio
presso
cui
i
depositi
trovansi
inscritti
.
L
amministrazione
mantiene
,
sospeso
il
pagamento
degli
interessi
sui
depositi
dati
in
pegno
,
se
nel
relativo
atto
non
è
esplicitamente
stabilito
a
chi
essi
debbano
corrispondersi
.
87
.
Il
titolo
legale
a
possedere
,
necessario
a
giustificare
le
successioni
riguardanti
i
depositi
di
qualsiasi
specie
iscritti
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
consiste
in
un
decreto
pronunciato
in
camera
di
consiglio
del
tribunale
civile
del
luogo
in
cui
la
successione
si
è
aperta
.
Per
le
successioni
aperte
all
estero
,
tale
decreto
sarà
pronunciato
,
parimenti
in
camera
di
consiglio
,
dalla
corte
d
appello
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
l
ufficio
presso
il
quale
trovasi
iscritto
il
deposito
.
Quando
si
tratta
di
somma
non
superiore
a
5000
lire
,
o
di
effetti
pubblici
il
cui
valore
nominale
non
superi
la
detta
somma
,
è
ammessa
la
prova
diretta
della
successione
col
deposito
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
dell
atto
di
morte
,
del
testamento
,
se
esiste
,
e
di
un
atto
giudiziale
o
notarile
di
notorietà
da
cui
risulti
chiaramente
a
chi
si
devolve
la
proprietà
del
deposito
per
effetto
della
successione
.
Quando
si
tratta
di
somma
o
valori
,
come
sopra
,
non
superiori
a
lire
500
,
basta
la
presentazione
della
copia
dell
atto
di
morte
e
dell
atto
giudiziale
o
notarile
di
notorietà
;
e
se
la
somma
o
i
valori
non
superano
lire
200
l
atto
di
notorietà
può
essere
ricevuto
dal
sindaco
.
In
ogni
caso
però
,
quando
sorga
qualche
dubbio
in
ordine
alla
successione
o
ai
rapporti
da
essi
dipendenti
,
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
creda
di
poter
essa
risolvere
,
dovrà
il
richiedente
fornire
la
prova
della
successione
nel
modo
indicato
al
primo
o
ai
secondo
comma
del
presente
articolo
.
88
.
Il
decreto
del
tribunale
o
della
corte
di
appello
deve
indicare
con
la
necessaria
precisione
tanto
il
deposito
caduto
nella
successione
,
quanto
le
singole
persone
degli
eredi
,
legatari
,
od
altri
aventi
diritto
,
nei
quali
per
effetto
della
successione
,
degli
atti
di
divisione
,
od
altro
,
riconosce
essersi
devoluta
la
proprietà
del
deposito
;
ed
ove
faccia
di
uopo
,
la
nuota
a
ciascuno
spettante
sul
capitale
del
deposito
e
sui
relativi
interessi
od
altri
accessori
.
89
.
Per
ottenere
l
emanazione
del
decreto
gli
interessati
debbono
provare
la
morte
della
persona
della
cui
successione
si
tratta
,
e
giustificare
quali
sieno
le
persone
di
tutti
i
suoi
eredi
,
legatari
od
altri
aventi
diritto
,
ai
quali
per
testamento
o
per
legge
si
devolve
la
proprietà
del
deposito
.
Allorché
nella
successione
abbiano
interesse
persone
od
enti
soggetti
ad
amministrazione
,
tutela
o
vigilanza
,
occorre
esibire
anche
i
decreti
e
gli
altri
atti
che
,
secondo
le
specialità
dei
casi
,
sono
richiesti
dalle
vigenti
disposizioni
per
giustificare
il
ritiro
dei
valori
depositati
e
l
accettazione
o
rinunzia
all
eredità
o
al
legato
o
qualsiasi
consenso
.
90
.
Nei
casi
di
successione
aperta
all
estero
occorre
presentare
alla
corte
d
appello
i
documenti
richiesti
dalla
legge
nazionale
del
defunto
a
prova
del
diritto
alla
successione
,
nonché
quegli
altri
documenti
che
la
corte
stessa
sia
per
ritenere
necessari
.
La
stessa
dimostrazione
occorre
fare
al
tribunale
per
le
successioni
aperte
nel
territorio
dello
Stato
italiano
e
regolate
da
legge
straniera
.
91
.
Il
tribunale
o
la
corte
,
prima
di
pronunziare
il
decreto
,
ordinano
,
qualora
ne
ravvisino
la
convenienza
,
che
a
cura
dei
richiedenti
e
mediante
inserzione
nei
fogli
degli
annunci
giudiziari
,
od
altrimenti
,
sia
fatta
di
pubblica
ragione
,
almeno
nella
sua
sostanza
,
la
domanda
da
essi
presentata
,
e
prefiggono
un
congruo
termine
a
coloro
che
potessero
avervi
interesse
,
per
proporre
alla
cancelleria
le
opposizioni
che
avessero
a
fare
contro
l
accoglimento
di
detta
domanda
.
92
.
Intervenendo
opposizioni
e
non
potendosi
stabilire
l
accordo
fra
tutti
gli
interessati
,
questi
vengono
dal
magistrato
rimandati
a
provvedersi
in
via
contenziosa
,
ed
il
decreto
per
la
dichiarazione
di
qualifica
ereditaria
non
è
pronunziato
se
non
dopo
che
siano
state
,
con
sentenza
passata
in
giudicato
,
definite
le
insorte
controversie
.
93
.
Non
è
necessaria
l
esibizione
del
decreto
di
cui
al
precedente
art
.
88
,
se
la
successione
risulta
da
una
sentenza
del
tribunale
o
della
corte
di
appello
passata
in
giudicato
,
purché
da
essa
si
rilevi
con
esattezza
che
nel
giudizio
si
è
disputato
fra
tutti
gli
aventi
diritto
sulla
qualità
di
erede
assunta
od
attribuita
alle
parti
in
causa
e
che
l
autorità
giudiziaria
ha
eseguito
le
indagini
circa
le
persone
aventi
diritto
alla
successione
ed
ha
tenuto
presente
l
atto
giudiziale
o
notarile
di
notorietà
,
nonché
il
testamento
,
ove
esista
.
94
.
Quando
occorra
provare
diversi
trasferimenti
per
successioni
ereditarie
tra
loro
connesse
,
basterà
il
decreto
pronunziato
dal
tribunale
del
luogo
in
cui
siasi
aperta
una
qualunque
delle
successioni
,
a
condizione
che
contempli
specificamente
i
diversi
trasferimenti
avvenuti
in
seguito
all
apertura
delle
varie
successioni
.
Occorre
però
in
ogni
caso
il
decreto
della
corte
di
appello
competente
,
se
alcuna
delle
successioni
siasi
aperta
all
estero
.
Tale
decreto
potrà
contemplare
,
a
norma
del
precedente
comma
,
anche
gli
altri
trasferimenti
connessi
a
quello
sul
quale
deve
pronunziarsi
la
corte
.
95
.
La
Cassa
ha
facoltà
di
chiedere
,
ove
lo
ritenga
necessario
,
che
le
vengano
prodotti
i
documenti
in
base
ai
quali
gli
interessati
hanno
ottenuto
il
decreto
del
tribunale
o
della
corte
d
appello
.
96
.
Quando
prima
di
eseguire
la
restituzione
del
deposito
nel
modo
stabilito
col
decreto
del
tribunale
o
della
corte
di
appello
,
venga
notificata
opposizione
per
controversia
sul
diritto
a
succedere
,
la
restituzione
non
può
aver
luogo
se
non
sia
prodotta
anche
la
decisione
del
giudice
e
questa
sia
passata
in
cosa
giudicata
,
o
se
non
sia
stata
debitamente
revocata
od
altrimenti
risoluta
l
opposizione
.
97
.
Quando
si
tratti
di
diversi
depositi
di
pertinenza
della
stessa
eredità
,
devesi
riguardo
al
loro
ammontare
complessivo
e
richiedere
la
prova
della
successione
nel
modo
prescritto
,
a
seconda
di
tale
ammontare
,
dal
precedente
art
.
87
,
ancorché
nessuno
di
essi
depositi
superi
il
limite
,
rispettivamente
,
di
lire
5000
,
500
o
200
in
detto
articolo
stabilito
.
Il
valore
nominale
degli
effetti
pubblici
o
delle
monete
da
restituirsi
nella
stessa
specie
viene
determinato
a
norma
dell
art
.
53
del
presente
regolamento
.
98
.
Ai
documenti
comprovanti
la
successione
deve
unirsi
apposita
dichiarazione
del
competente
ufficio
di
registro
,
constatante
che
il
deposito
di
compendio
dell
eredità
fu
compreso
nella
denuncia
e
che
fu
pagata
la
relativa
tassa
.
99
.
In
tutti
gli
atti
e
provvedimenti
di
parte
o
di
autorità
occorre
che
i
depositi
,
sui
quali
si
contratta
,
si
agisce
o
si
provvede
,
siano
indicati
con
le
caratteristiche
necessarie
per
identificarli
,
e
cioè
l
ammontare
,
la
data
del
versamento
,
il
titolo
,
la
causale
e
l
ufficio
depositario
.
CAPO
VIII
:
RESTITUZIONE
ED
ALTRE
OPERAZIONI
SUI
DEPOSITI
100
.
La
restituzione
dei
depositi
viene
disposta
esclusivamente
dall
ufficio
presso
il
quale
il
deposito
trovasi
iscritto
.
101
.
Per
la
restituzione
dei
depositi
in
numerario
e
per
il
pagamento
,
alle
relative
scadenze
,
degli
interessi
sui
depositi
tanto
in
numerario
che
in
effetti
pubblici
,
può
essere
consentito
,
su
domanda
degli
aventi
diritto
,
che
il
pagamento
avvenga
presso
qualsiasi
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
.
La
consegna
degli
effetti
pubblici
,
a
mezzo
di
una
tesoreria
diversa
da
quella
in
cui
furono
originariamente
costituiti
a
deposito
definitivo
,
può
essere
autorizzata
dalla
intendenza
di
finanza
,
presso
cui
è
iscritto
il
relativo
deposito
purché
il
valore
nominale
degli
effetti
pubblici
,
da
spedire
,
non
ecceda
le
lire
ventimila
e
gli
interessati
,
nella
corrispondente
domanda
a
firma
autenticata
,
dichiarino
esplicitamente
di
assumersi
il
rischio
e
le
spese
dell
invio
,
mediante
piego
postale
assicurato
.
Il
direttore
generale
potrà
,
anche
con
effetto
continuativo
,
autorizzare
le
intendenze
di
finanza
,
per
speciali
circostanze
,
nei
modi
e
con
le
cautele
che
crederà
di
adottare
,
a
consentire
la
trasmissione
da
una
tesoreria
ad
un
altra
,
di
effetti
pubblici
depositati
eccedenti
il
valore
nominale
di
lire
ventimila
.
Le
norme
di
cui
ai
due
commi
precedenti
valgono
anche
per
la
consegna
delle
cedole
o
di
altri
recapiti
,
da
ritirarsi
nella
loro
specie
dagli
interessati
.
102
.
L
avente
diritto
alla
restituzione
di
un
deposito
deve
presentarne
la
domanda
corredandola
dei
documenti
necessari
a
tale
intento
.
Il
mandatario
deve
esibire
,
con
gli
altri
documenti
,
anche
la
procura
per
atto
pubblico
o
per
scrittura
privata
con
firma
autenticata
.
103
.
I
depositi
volontari
sono
restituiti
sulla
domanda
dei
titolari
o
dei
loro
legali
rappresentanti
.
Questi
ultimi
devono
fornire
la
prova
della
loro
qualità
ed
,
ove
occorra
,
anche
dell
estensione
dei
loro
poteri
.
La
restituzione
dei
depositi
volontari
,
che
per
qualsiasi
causa
non
siano
alla
libera
disponibilità
dei
titolari
,
è
subordinata
,
a
seconda
dei
casi
,
alle
condizioni
dei
depositi
obbligatori
.
104
.
Por
effetto
dell
art
.
14
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
le
intendenze
di
finanza
sono
autorizzate
a
restituire
i
depositi
volontari
iscritti
presso
di
esse
,
tanto
in
titoli
al
portatore
dei
consolidati
,
quanto
in
numerario
,
senza
limitazioni
di
valore
o
di
somma
.
Occorre
però
l
autorizzazione
della
direzione
generale
per
la
restituzione
dei
depositi
volontari
di
somma
o
capitale
nominale
superiore
a
lire
1.000.000
qualora
i
depositi
stessi
appartengano
ad
enti
morali
o
società
,
ovvero
non
siano
,
per
qualsiasi
causa
,
alla
libera
disponibilità
dei
titolari
.
105
.
La
restituzione
dei
depositi
obbligatori
ha
luogo
,
secondo
la
diversità
dei
casi
,
o
per
provvedimento
dell
autorità
giudiziaria
od
amministrativa
,
o
per
consenso
di
tutti
gli
interessati
,
o
quando
risulti
cessata
la
causa
del
deposito
.
106
.
I
depositi
obbligatori
,
tanto
in
numerario
che
in
effetti
pubblici
,
fatti
presso
le
intendenze
di
finanza
per
somma
o
capitale
nominale
superiore
alle
L
.
1.000.000
non
possono
essere
restituiti
dalle
intendenze
senza
l
autorizzazione
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Quando
però
i
depositi
stessi
,
per
effetto
di
parziale
restituzione
,
vengono
ridotti
a
somma
o
capitale
nominale
non
eccedente
le
lire
20.000
,
sono
restituiti
senza
la
detta
autorizzazione
.
107
.
La
cancellazione
dei
vincoli
,
la
voltura
a
favore
di
altro
proprietario
,
e
in
genere
le
operazioni
eccedenti
la
semplice
amministrazione
debbono
,
nei
riguardi
dei
depositi
iscritti
presso
le
intendenze
di
finanza
e
che
al
momento
di
tali
operazioni
ammontino
a
somma
o
capitale
nominale
eccedente
le
lire
1.000.000
,
essere
autorizzate
dalla
direzione
generale
.
108
.
Le
intendenze
di
finanza
debbono
pure
essere
autorizzate
dalla
direzione
generale
per
le
restituzioni
e
per
le
altre
operazioni
di
cui
al
precedente
articolo
,
che
siano
da
eseguirsi
su
depositi
intestati
alla
stessa
persona
e
gravanti
dello
stesso
vincolo
,
oppure
formanti
unica
massa
,
quando
i
depositi
stessi
sebbene
iscritti
separatamente
per
somma
e
capitale
nominale
non
eccedente
le
lire
1.000.000
,
costituiscano
però
,
nel
loro
complesso
,
un
ammontare
superiore
a
tale
somma
.
109
.
Gli
Uffici
provinciali
del
tesoro
non
possono
,
senza
apposita
autorizzazione
della
Direzione
generale
,
iniziare
alcun
giudizio
,
ne
transigere
sopra
alcuna
contestazione
giudiziale
interessante
la
Cassa
.
Essi
,
però
,
possono
provvedere
,
senza
alcuna
autorizzazione
della
Direzione
generale
,
all
incameramento
,
per
prescrizione
,
del
capitale
dei
depositi
già
a
libera
disposizione
,
qualunque
sia
l
ammontare
(
17-bis
)
.
110
.
I
depositi
spettanti
a
persone
legalmente
incapaci
di
riscuotere
i
loro
capitali
,
allorché
tale
incapacità
risulta
dalla
dichiarazione
di
deposito
o
dai
documenti
presentati
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
non
si
restituiscono
se
non
nei
modi
e
colle
autorizzazioni
prescritte
dalle
leggi
.
111
.
I
depositi
spettanti
a
corpi
ed
enti
morali
soggetti
nell
amministrazione
dei
loro
beni
ad
ingerenza
o
sorveglianza
governativa
,
non
si
restituiscono
senza
che
sieno
intervenute
le
autorizzazioni
e
gli
atti
all
uopo
stabiliti
dalle
leggi
relative
.
Quanto
ai
depositi
appartenenti
ad
altri
corpi
od
enti
morali
,
od
a
private
società
,
la
domanda
di
restituzione
deve
essere
deliberata
e
fatta
dai
loro
amministratori
e
rappresentanti
a
norma
degli
statuti
,
regolamenti
ed
altri
atti
da
cui
tali
enti
e
società
sono
regolati
.
112
.
Se
il
provvedimento
che
prescrive
od
autorizza
la
restituzione
la
subordina
all
adempimento
di
qualche
condizione
,
il
deposito
non
si
rilascia
se
non
è
delegata
una
determinata
persona
a
ritirarlo
ed
a
curare
l
adempimento
della
condizione
imposta
,
o
se
non
è
espressamente
esonerata
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
da
ogni
responsabilità
riguardo
al
detto
adempimento
.
113
Allorché
i
decreti
delle
amministrazioni
centrali
,
con
cui
si
concede
la
liberazione
di
depositi
vincolati
a
loro
favore
,
non
si
limitano
ad
accordare
in
genere
lo
svincolo
,
ma
autorizzano
espressamente
che
la
restituzione
sia
fatta
a
determinata
persona
,
la
quale
nei
decreti
stessi
si
riconosca
esplicitamente
come
succeduta
nei
diritti
del
proprietario
del
deposito
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
eseguisce
senz
altro
la
restituzione
a
favore
della
persona
nei
decreti
indicata
.
114
.
Se
in
caso
di
espropriazione
di
effetti
pubblici
depositati
ne
occorra
la
vendita
,
la
competente
autorità
,
ove
non
sia
diversamente
disposto
,
affida
l
incarico
dell
alienazione
e
della
distribuzione
del
prezzo
ricavato
ad
un
agente
di
cambio
od
altra
persona
,
autorizzandoli
a
ritirare
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
i
titoli
relativi
ed
esonerando
la
Cassa
stessa
da
ogni
responsabilità
.
115
.
Quando
un
deposito
in
numerario
debba
convertirsi
in
deposito
di
rendita
,
o
in
iscrizione
sul
Gran
Libro
,
o
in
altro
impiego
l
autorità
competente
autorizza
un
agente
di
cambio
od
altra
persona
a
ritirare
il
deposito
,
incaricandoli
di
tutte
le
occorrenti
operazioni
ed
esonerando
la
Cassa
depositaria
da
ogni
responsabilità
.
116
.
Le
operazioni
di
cui
ai
precedenti
artt
.
114
e
115
,
possono
essere
eseguite
anche
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
su
richiesta
degli
interessati
o
delle
competenti
autorità
.
117
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
non
eseguisce
pagamenti
disposti
in
seguito
a
giudizio
di
graduazione
,
divisione
,
contributo
,
fallimento
,
od
altro
qualsiasi
giudizio
o
concorso
di
universalità
di
interessati
,
prima
di
essersi
accertata
che
l
ordinativo
esibitole
è
conforme
al
riparto
generale
,
e
che
questo
,
nelle
sue
risultanze
singole
e
complessive
,
non
eccede
l
ammontare
delle
somme
esistenti
in
deposito
e
dei
relativi
interessi
maturati
.
n
118
.
Trovata
regolare
la
domanda
di
restituzione
e
non
ostandovi
sequestri
od
altri
impedimenti
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvede
alla
restituzione
del
deposito
ed
al
pagamento
degli
interessi
che
siano
dovuti
,
emettendo
i
corrispondenti
mandati
ed
ordini
di
consegna
dei
titoli
.
CAPO
IX
:
AFFRANCAZIONI
§
1
.
Iscrizione
di
annualità
119
.
Le
annualità
corrispondenti
alle
rendite
provenienti
dalle
affrancazioni
eseguite
ai
termini
del
decreto
del
Governo
della
Toscana
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
e
della
L
.
24
gennaio
1864
,
n
.
1636
,
allorché
più
siano
le
ipoteche
da
annotarvisi
in
sostituzione
di
quelle
costituite
sui
domini
diretti
affrancati
,
sono
iscritte
in
appositi
registri
tenuti
dalla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
120
.
I
registri
d
iscrizione
contengono
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
numero
d
ordine
progressivo
;
2
)
la
somma
espressa
in
lettere
dell
annua
rendita
;
3
)
la
designazione
dell
ente
o
corpo
morale
creditore
;
4
)
il
semestre
da
cui
comincia
a
decorrere
il
godimento
;
5
)
l
affrancante
,
la
prestazione
affrancata
e
l
atto
con
cui
fu
stipulata
l
affrancazione
,
quando
esiste
;
6
)
le
iscrizioni
ipotecarie
gravanti
sul
dominio
diretto
a
cui
si
riferisce
l
affrancazione
;
7
)
la
data
dell
iscrizione
.
Le
iscrizioni
sono
firmate
dal
direttore
generale
,
dal
direttore
capo
della
ragioneria
e
munite
del
visto
dell
ufficio
di
riscontro
della
corte
dei
conti
.
Le
iscrizioni
di
annualità
non
possono
aver
luogo
che
per
un
«
minimum
»
o
uno
dei
multipli
della
rendita
relativa
.
121
.
Per
ogni
iscrizione
è
rilasciato
un
certificato
portante
le
indicazioni
e
le
firme
designate
nel
precedente
articolo
.
Questi
certificati
hanno
un
bollo
a
secco
e
sono
soggetti
al
diritto
di
bollo
.
122
.
Per
ottenere
le
iscrizioni
di
annualità
gli
affrancanti
devono
versare
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
somma
capitale
corrispondente
al
valore
della
rendita
,
oltre
all
importare
delle
spese
necessarie
per
l
operazione
.
A
tal
uopo
l
affrancante
deve
richiedere
l
iscrizione
con
apposita
istanza
da
lui
firmata
col
nome
e
cognome
e
nome
del
padre
,
alla
quale
deve
unire
l
atto
di
affrancazione
e
lo
stato
delle
iscrizioni
trasportate
sulla
iscrizione
di
annualità
.
Per
le
iscrizioni
regolate
dal
decreto
del
Governo
della
Toscana
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
si
può
prescindere
dall
esibizione
dell
atto
di
affranco
,
quando
questo
non
venne
previamente
stipulato
.
La
domanda
può
presentarsi
alla
direzione
generale
o
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
e
può
anche
essere
inviata
a
mezzo
postale
.
In
questi
due
ultimi
casi
alla
domanda
deve
essere
unito
un
vaglia
del
tesoro
o
postale
a
favore
del
tesoriere
centrale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
comprendente
il
capitale
e
le
spese
di
cui
sopra
.
Per
determinare
l
ammontare
della
somma
capitale
da
versare
,
o
da
inviarsi
mediante
vaglia
,
la
rendita
sarà
valutata
provvisoriamente
al
prezzo
corrente
di
borsa
,
salvo
conguaglio
ad
operazione
eseguita
.
123
.
Trovata
regolare
la
domanda
,
la
direzione
generale
spedisce
al
tesoriere
centrale
l
ordine
per
la
riscossione
,
secondo
i
casi
,
del
numerario
o
del
vaglia
.
Il
tesoriere
centrale
rilascia
quietanza
alla
direzione
generale
della
eseguita
riscossione
,
e
rilascia
altresì
una
dichiarazione
provvisoria
,
che
consegna
a
chi
ha
eseguito
il
versamento
in
numerario
o
rimette
alla
direzione
generale
,
insieme
alla
quietanza
,
quando
si
tratta
di
versamento
mediante
vaglia
.
124
.
Può
pure
l
affrancante
invece
del
versamento
del
capitale
consegnare
la
rendita
corrispondente
alla
annualità
da
iscriversi
.
In
tal
caso
la
domanda
coi
documenti
,
coi
titoli
di
rendita
e
coll
importo
delle
spese
necessarie
per
le
operazioni
,
deve
presentarsi
all
amministrazione
del
debito
pubblico
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
nei
modi
stabiliti
per
le
operazioni
ordinarie
,
chiedendo
che
la
rendita
sia
intestata
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
servizio
delle
affrancazioni
,
e
il
relativo
certificato
sia
poi
direttamente
consegnato
alla
medesima
insieme
colla
domanda
,
coll
atto
di
affrancazione
e
con
lo
stato
delle
iscrizioni
ipotecarie
.
125
.
La
direzione
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
,
osservate
che
siano
le
anzidette
prescrizioni
,
e
trovata
regolare
la
domanda
,
eseguisce
le
iscrizioni
di
annualità
e
ne
rilascia
il
relativo
certificato
che
fa
consegnare
all
ente
titolare
a
mezzo
delle
pubbliche
autorità
da
cui
esso
dipende
per
la
sua
amministrazione
od
,
in
mancanza
,
ai
suoi
legittimi
rappresentanti
.
Rilascia
pure
all
affrancante
,
che
ne
faccia
richiesta
ed
anticipi
la
spesa
occorrente
,
una
attestazione
della
eseguita
emissione
del
certificato
di
annualità
e
tale
attestazione
è
consegnata
contro
restituzione
,
ove
del
caso
,
della
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
.
126
.
In
caso
di
smarrimento
o
di
distruzione
di
un
certificato
di
annualità
,
la
direzione
generale
,
dietro
istanza
dell
ente
titolare
,
fa
analoga
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
,
e
,
scorso
un
mese
dalla
pubblicazione
stessa
senza
che
siano
intervenute
opposizioni
,
rilascia
un
nuovo
certificato
.
127
.
Gli
interessi
sui
certificati
di
annualità
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sono
pagabili
alle
stesse
scadenze
e
negli
stessi
modi
stabiliti
per
i
titoli
della
rendita
pubblica
alla
quale
corrispondono
.
128
.
Le
iscrizioni
di
annualità
possono
,
come
quelle
del
Debito
pubblico
,
essere
trasferite
a
nome
di
altri
enti
morali
e
possono
essere
convertite
in
iscrizioni
di
consolidato
quando
le
ipoteche
e
i
vincoli
che
vi
sono
annotati
siano
cancellati
o
siano
ridotti
ad
uno
solo
.
129
.
Le
iscrizioni
di
annualità
,
di
cui
al
primo
comma
,
dell
art
.
10
,
parte
I
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
si
estinguono
in
contanti
per
riscatto
regolarmente
autorizzato
o
per
conversione
in
rendita
nominativa
sul
Gran
Libro
del
Debito
pubblico
a
misura
che
l
importo
relativo
,
valutato
in
base
al
corso
di
borsa
del
giorno
in
cui
si
esegue
l
operazione
,
sia
sufficiente
,
con
gli
interessi
maturati
,
od
,
occorrendo
,
con
un
versamento
suppletivo
,
all
acquisto
di
un
minimo
di
rendita
.
Continueranno
a
pagarsi
gli
interessi
per
quelle
tra
le
indicato
annualità
che
non
possono
essere
riscattate
a
motivo
dei
vincoli
od
ipoteche
su
di
esse
gravanti
.
130
.
La
domanda
dei
rappresentanti
degli
enti
per
ottenere
la
traslazione
o
la
conversione
di
cui
all
art
.
128
ed
il
riscatto
o
il
rinvestimento
in
rendita
di
cui
al
precedente
articolo
ed
il
pagamento
dell
eventuale
sopravanzo
,
deve
essere
munita
del
nulla
osta
dell
economato
dei
benefici
vacanti
,
o
della
prefettura
o
di
altra
competente
autorità
per
gli
enti
soggetti
a
tutela
o
vigilanza
.
Per
le
amministrazioni
dello
Stato
e
gli
stabilimenti
governativi
autonomi
basterà
che
l
istanza
sia
firmata
dai
rispettivi
capi
e
rappresentanti
.
Nell
istanza
debbono
essere
chiaramente
indicate
le
generalità
della
persona
,
alla
quale
,
come
rappresentante
dell
ente
,
si
deve
consegnare
l
eventuale
sopravanzo
.
131
.
È
iscritta
a
favore
della
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
quantità
di
rendita
necessaria
per
rappresentare
,
insieme
con
quella
che
gli
affrancanti
possono
farle
intestare
come
all
articolo
124
,
le
iscrizioni
di
annualità
accese
nei
suoi
registri
.
Tutta
la
detta
rendita
è
intestata
nominativamente
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
servizio
delle
affrancazioni
e
dalla
medesima
si
detraggono
le
quantità
necessarie
per
convertire
in
iscrizioni
di
Debito
pubblico
intestate
agli
enti
morali
affrancatari
,
le
iscrizioni
di
annualità
che
di
mano
in
mano
rimangono
liberate
o
vengono
a
trovarsi
colpite
da
una
sola
ipoteca
.
§
2
.
Depositi
in
dipendenza
di
affrancazioni
.
132
.
Per
l
affrancamento
delle
annualità
regolate
dal
decreto
toscano
15
marzo
1860
,
n
.
145
e
dalla
L
.
24
gennaio
1864
,
n
.
1636
,
per
cui
la
rendita
,
da
iscriversi
non
sia
contenuta
esattamente
nei
minimi
o
nei
multipli
di
essa
,
l
affrancante
deve
depositare
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
conto
dell
ente
affrancatario
il
capitale
della
frazione
di
rendita
non
iscrivibile
sul
Gran
Libro
,
calcolandola
al
valore
di
borsa
del
luogo
e
del
giorno
in
cui
si
fa
il
versamento
.
133
.
Per
l
effettuazione
di
detto
deposito
l
affrancante
deve
presentare
richiesta
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
con
domanda
munita
di
sua
firma
indicante
il
suo
nome
e
cognome
e
il
nome
del
padre
,
corredata
dell
atto
di
affrancazione
e
dello
stato
delle
iscrizioni
ipotecarie
afficienti
il
dominio
diretto
,
quando
intenda
che
queste
siano
trasportate
sul
deposito
e
sulla
iscrizione
di
rendita
che
con
esso
si
dovrà
eseguire
.
Per
le
affrancazioni
regolate
dal
decreto
toscano
15
marzo
1860
,
n
.
145
,
basta
che
nella
domanda
sia
fatta
la
precisa
designazione
della
prestazione
che
si
vuole
affrancare
.
134
.
Quando
per
l
affrancazione
,
oltre
al
deposito
del
capitale
corrispondente
alla
frazione
non
iscrivibile
,
sia
pure
da
eseguire
una
iscrizione
di
rendita
sul
Gran
Libro
del
Debito
pubblico
a
nome
dell
ente
morale
affrancatario
od
a
nome
della
Cassa
depositi
e
prestiti
nel
caso
contemplato
dall
art
.
124
,
può
essere
presentata
una
domanda
complessiva
alla
Direzione
generale
del
Debito
pubblico
od
alla
intendenza
di
finanza
.
Se
la
domanda
è
presentata
alla
direzione
generale
del
Debito
pubblico
,
questa
promuove
l
emissione
per
parte
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dell
ordine
al
tesoriere
centrale
per
ricevere
il
capitale
da
depositarsi
per
la
frazione
;
e
,
dopo
aver
proceduto
alla
iscrizione
della
rendita
,
comunica
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
domanda
,
i
documenti
per
la
parte
che
la
riguardano
e
la
copia
della
deliberazione
che
dispone
la
iscrizione
della
rendita
a
favore
dell
ente
.
Se
la
domanda
complessiva
è
presentata
ad
una
intendenza
di
finanza
,
l
affrancante
deve
allegare
un
vaglia
postale
o
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
cassiere
della
Cassa
depositi
e
prestiti
per
il
capitale
da
depositarsi
per
la
frazione
,
e
l
ufficio
ricevente
trasmette
alla
direzione
generale
del
Debito
pubblico
i
titoli
di
rendita
accompagnati
dalla
domanda
,
dal
vaglia
suddetto
e
dai
documenti
i
quali
,
dopo
eseguita
la
iscrizione
sul
Gran
Libro
,
sono
dalla
direzione
stessa
comunicati
,
con
una
copia
della
propria
deliberazione
,
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
la
riscossione
del
vaglia
e
per
le
altre
operazioni
che
la
riguardano
.
135
.
Allorché
oltre
al
deposito
del
capitale
al
valore
di
borsa
per
la
frazione
si
voglia
versare
il
capitale
,
da
calcolarsi
come
all
art
.
122
,
per
l
iscrizione
d
annualità
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
la
domanda
complessiva
deve
essere
presentata
a
questa
ultima
direttamente
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
e
può
anche
essere
inviata
a
mezzo
postale
unitamente
al
corrispondente
vaglia
.
136
.
I
depositi
di
cui
al
presente
paragrafo
si
eseguono
esclusivamente
presso
la
direzione
generale
,
che
li
annota
in
appositi
registri
contenenti
,
per
ogni
iscrizione
di
deposito
,
le
seguenti
indicazioni
:
1
)
il
numero
d
ordine
progressivo
;
2
)
la
data
del
versamento
;
3
)
la
somma
capitale
depositata
;
4
)
l
annuo
interesse
dovuto
sul
deposito
il
giorno
da
cui
incomincia
a
decorrere
;
5
)
la
designazione
dell
ente
o
corpo
morale
creditore
;
6
)
la
legge
a
norma
della
quale
si
operò
l
affrancazione
;
7
)
la
designazione
della
prestazione
affrancata
;
8
)
la
generalità
dell
affrancante
;
9
)
l
atto
con
cui
si
esegui
l
affrancazione
quando
esiste
;
10
)
le
iscrizioni
da
cui
eventualmente
sia
affetto
il
dominio
diretto
affrancato
;
11
)
la
data
dell
iscrizione
.
137
.
Per
ogni
deposito
la
direzione
generale
emette
una
polizza
che
fa
consegnare
all
ente
titolare
a
mezzo
delle
pubbliche
autorità
da
cui
esso
dipende
per
la
sua
amministrazione
od
,
in
mancanza
,
ai
suoi
legittimi
rappresentanti
.
Della
eseguita
emissione
della
polizza
rilascia
pure
all
affrancante
,
che
ne
faccia
richiesta
ed
anticipi
la
spesa
occorrente
,
una
speciale
attestazione
,
che
gli
viene
consegnata
contro
restituzione
,
ove
del
caso
,
della
dichiarazione
provvisoria
di
versamento
.
Sui
depositi
dipendenti
da
affrancazione
,
qualunque
sia
il
loro
ammontare
,
vengono
liquidati
ed
accreditati
gli
interessi
alle
normali
scadenze
.
L
ente
intestatario
può
però
ottenere
il
pagamento
alle
singole
scadenze
,
qualora
l
esistenza
di
vincoli
o
d
ipoteche
sul
dominio
diretto
affrancato
gli
impedisca
di
ottenere
la
capitalizzazione
o
la
restituzione
.
138
.
Per
ottenere
il
rinvestimento
dei
depositi
dipendenti
da
affrancazione
,
quando
ciò
sia
possibile
pel
cumulo
degli
interessi
accreditati
o
in
seguito
a
versamento
suppletivo
fatto
a
tal
uopo
dagli
enti
titolari
,
o
mediante
la
riunione
del
capitale
e
degli
interessi
di
più
depositi
intestati
allo
stesso
ente
,
e
sempre
che
i
depositi
siano
liberi
da
vincoli
ed
ipoteche
o
gravati
da
un
solo
vincolo
di
ipoteca
,
occorre
che
i
rappresentanti
degli
enti
prestino
alla
direzione
generale
della
Cassa
analoga
istanza
munita
del
nulla
osta
,
delle
firme
e
delle
indicazioni
prescritte
nel
precedente
art
.
130
.
139
.
I
depositi
dipendenti
da
affrancazioni
possono
anche
restituirsi
,
in
seguito
ad
apposita
istanza
,
all
ente
titolare
,
allorché
il
suo
legale
rappresentante
,
con
le
debite
autorizzazioni
a
norma
del
precedente
articolo
130
,
nel
trimestre
successivo
all
effettuazione
del
deposito
,
faccia
la
dichiarazione
di
cui
al
secondo
comma
dell
art
.
10
,
parte
I
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
CAPO
X
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
TRANSITORIE
RIGUARDANTI
IL
SERVIZIO
DEI
DEPOSITI
140
.
Gli
atti
e
i
documenti
necessari
per
le
operazioni
richieste
debbono
essere
pienamente
regolari
per
quanto
riguarda
le
leggi
fiscali
.
141
.
I
documenti
che
si
presentano
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
per
operazioni
riguardanti
i
depositi
,
le
affrancazioni
ed
ogni
altra
parte
dei
servizi
affidatile
,
debbono
avere
forma
legale
.
Le
copie
degli
atti
debbono
essere
regolarmente
autenticate
dai
notai
ed
altri
pubblici
ufficiali
competenti
.
Le
firme
di
questi
debbono
essere
legalizzate
dalle
autorità
nei
casi
e
nei
modi
determinati
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
.
142
.
Le
procure
generali
sono
ammesse
quando
contengano
la
facoltà
al
mandatario
di
riscuotere
somme
e
di
ritirare
valori
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
in
genere
di
compiere
tali
atti
per
conto
del
mandante
.
Il
mandatario
non
può
farsi
sostituire
,
nei
rapporti
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
se
non
ne
abbia
ricevuta
espressa
facoltà
dal
mandante
.
Nel
caso
di
sostituzione
,
si
deve
produrre
tanto
la
procura
principale
quanto
quella
rilasciata
dal
primo
procuratore
.
143
.
Gli
enti
che
non
hanno
rappresentanza
delegata
statutariamente
ad
una
o
più
persone
fisiche
determinate
,
devono
rinnovare
ad
ogni
pagamento
o
consegna
da
farsi
a
loro
favore
,
per
qualsiasi
causale
,
la
prova
circa
la
pertinenza
o
la
permanenza
dei
necessari
poteri
nelle
persone
delegate
a
dar
quietanza
;
a
meno
che
tali
poteri
vengano
affidati
stabilmente
ad
una
o
più
persone
determinate
dagli
organi
che
,
a
termini
dell
atto
costitutivo
o
dello
statuto
di
ciascun
ente
,
hanno
i
poteri
per
impegnarne
la
responsabilità
.
In
tal
caso
però
gli
enti
medesimi
debbono
notificare
legalmente
all
ufficio
depositario
per
i
mandati
od
ordini
da
emettersi
,
od
al
contabile
incaricato
della
materiale
esecuzione
per
quelli
già
emessi
,
la
decadenza
per
qualsivoglia
motivo
delle
persone
delegate
a
dare
quietanza
.
144
.
In
tutti
gli
altri
casi
in
cui
l
amministrazione
esegue
pagamenti
o
consegne
di
valori
in
forma
continuativa
,
sia
d
interessi
che
di
quote
di
capitale
,
spetta
agli
interessati
di
portare
a
cognizione
dell
ufficio
competente
la
cessazione
o
la
modificazione
dello
stato
di
fatto
o
di
diritto
che
permette
tali
pagamenti
o
consegne
.
145
.
Gli
atti
e
i
documenti
in
forza
del
quali
l
amministrazione
eseguisce
la
restituzione
dei
depositi
,
ordina
pagamenti
o
qualunque
altra
operazione
da
cui
possa
rimanere
impegnata
la
sua
responsabilità
,
rimangono
presso
l
amministrazione
stessa
a
giustificazione
delle
compiute
operazioni
.
146
.
I
depositi
pervenuti
alla
Cassa
del
depositi
e
prestiti
dalle
istituzioni
governative
cui
è
succeduta
,
continuano
ad
essere
mantenuti
nelle
condizioni
sotto
le
quali
furono
eseguiti
e
sono
concentrati
presso
la
direzione
generale
,
la
quale
può
tuttavia
disporre
,
ove
ne
ravvisi
la
convenienza
,
il
trasferimento
di
uno
o
più
di
essi
nei
registri
di
determinate
intendenze
.
Eguale
facoltà
compete
alla
direzione
generale
pel
depositi
effettuati
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dalla
sua
istituzione
fino
al
31
dicembre
1875
,
e
che
siano
tuttora
iscritti
presso
la
direzione
generale
medesima
.
La
rappresentanza
giuridica
dell
amministrazione
per
i
detti
depositi
spetta
alla
direzione
generale
o
alle
intendenze
di
finanza
presso
cui
siano
state
trasferite
le
relative
iscrizioni
.
147
.
Le
domande
per
il
pagamento
degli
interessi
che
siano
esigibili
alla
loro
scadenza
sugli
antichi
depositi
e
per
la
restituzione
dei
depositi
medesimi
possono
presentarsi
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
,
e
il
pagamento
e
la
restituzione
continuano
a
farsi
presso
la
tesoreria
centrale
o
presso
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
secondo
la
domanda
degli
interessati
.
148
.
Salvo
quanto
è
disposto
nei
precedenti
artt
.
146
e
147
,
le
disposizioni
del
presente
regolamento
si
applicano
indistintamente
a
tutti
i
depositi
iscritti
nei
registri
della
Cassa
.
Sezione
II
:
Servizio
dei
prestiti
.
PARTE
PRIMA
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO
I
:
RAPPRESENTANZA
DELLA
CASSA
DET
DEPOSITI
E
PRESTITI
PER
LA
GESTIONE
DEI
PRESTITI
149
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
il
servizio
dei
prestiti
,
è
rappresentata
dal
suo
direttore
generale
.
Egli
esercita
le
sue
funzioni
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
e
delle
delegazioni
del
tesoro
,
le
quali
,
pei
relativi
servizi
,
sono
poste
sotto
la
sua
dipendenza
.
CAPO
II
:
CONCESSIONE
150
.
Le
provincie
,
i
comuni
,
i
loro
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
d
irrigazione
,
di
derivazione
ed
uso
d
acqua
per
scopo
industriale
e
i
consorzi
per
opere
idrauliche
,
che
intendono
contrarre
un
prestito
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
faranno
conoscere
per
mezzo
della
prefettura
o
,
anche
direttamente
,
alla
direzione
generale
della
Cassa
stessa
l
ammontare
del
prestito
.
l
oggetto
,
la
garanzia
,
in
conformità
agli
artt
.
75
e
76
parte
prima
,
libro
II
della
legge
(
testo
unico
)
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
il
periodo
di
ammortamento
e
il
tipo
di
annualità
,
ai
sensi
degli
artt
.
83
e
84
della
legge
medesima
.
Ove
,
per
i
prestiti
per
dimissione
di
debiti
e
per
esecuzione
di
opere
pubbliche
,
s
in
.
tenda
chiedere
un
periodo
di
ammortamento
,
superiore
ai
35
anni
,
dovrà
dimostrarsi
per
quali
circostanze
è
giustificata
la
richiesta
.
151
.
Se
il
prestito
serve
alla
dimissione
di
debiti
deve
indicarsi
per
ciascun
debito
:
a
)
lo
scopo
per
cui
fu
contratto
;
b
)
l
ammontare
originario
e
il
residuo
vigente
;
c
)
la
data
di
creazione
e
quella
di
scadenza
;
d
)
il
nome
del
creditore
attuale
;
e
)
il
saggio
d
interesse
,
con
l
indicazione
se
al
netto
o
al
lordo
dell
imposta
di
ricchezza
mobile
e
,
a
seconda
dei
casi
,
della
tassa
di
circolazione
;
f
)
le
altre
eventuali
condizioni
di
onerosità
;
g
)
il
modo
e
il
periodo
di
estinzione
e
la
garanzia
pattuita
.
Trattandosi
di
debiti
in
obbligazioni
si
deve
anche
indicare
il
piano
di
ammortamento
,
il
valore
nominale
unitario
delle
obbligazioni
,
il
loro
prezzo
di
emissione
e
quello
medio
reale
nell
ultimo
triennio
e
le
condizioni
speciali
stabilite
nella
contrattazione
del
debito
.
Se
il
prestito
serve
all
esecuzione
di
opero
pubbliche
,
deve
indicarsi
di
quali
opere
si
tratta
,
se
esistono
regolari
progetti
debitamente
approvati
,
l
ammontare
della
spesa
prevista
.
Se
il
prestito
serve
all
acquisto
di
stabili
per
il
pubblico
servizio
deve
indicarsi
l
uso
cui
sarà
adibito
ognuno
degli
stabili
da
acquistare
,
il
relativo
prezzo
di
acquisto
e
,
ove
del
caso
,
se
l
acquisto
medesimo
è
stato
autorizzato
dalle
competenti
autorità
.
152
.
Le
provincie
e
i
comuni
,
in
ordine
alla
garanzia
che
offrono
per
assicurare
l
estinzione
dei
prestiti
,
devono
indicare
:
1
)
per
la
sovrimposta
fondiaria
,
l
ammontare
inscritto
in
bilancio
,
l
importo
del
limite
legale
e
quello
degli
eventuali
vincoli
esistenti
;
2
)
per
i
crediti
verso
il
tesoro
dello
Stato
,
la
loro
natura
,
la
durata
e
le
condizioni
speciali
che
li
disciplinano
;
3
)
per
la
rendita
consolidata
dello
Stato
,
il
tipo
del
consolidato
,
l
ammontare
della
rendita
,
i
numeri
delle
iscrizioni
e
se
queste
sono
al
portatore
o
nominative
.
Per
le
iscrizioni
nominative
deve
anche
assicurarsi
che
non
esistono
annotazioni
di
ipoteca
o
di
qualsiasi
altro
vincolo
;
4
)
pel
dazio
consumo
,
il
sistema
di
riscossione
,
e
cioè
se
per
appalto
o
per
riscossione
diretta
da
parte
del
comune
,
l
importo
delle
riscossioni
dell
ultimo
triennio
,
al
netto
del
canone
di
abbonamento
al
dazio
consumo
governativo
e
dei
sussidi
dello
Stato
ai
sensi
della
legge
(
testo
unico
)
7
maggio
1908
,
n
.
248
,
nonché
,
ove
del
caso
,
al
netto
delle
spese
di
riscossione
.
153
.
Insieme
con
le
notizie
richieste
dai
precedenti
articoli
,
le
provincie
e
i
comuni
devono
esibire
:
a
)
Il
bilancio
dell
esercizio
in
corso
;
b
)
un
elenco
completo
di
tutti
i
loro
debiti
con
le
indicazioni
di
cui
all
art
.
151
c
)
gli
atti
,
documenti
e
giustificazioni
occorrenti
per
comprovare
le
loro
condizioni
finanziarie
e
la
regolarità
del
servizio
di
riscossione
della
sovrimposta
sui
terreni
e
sui
fabbricati
oppure
del
dazio
consumo
.
154
.
I
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
ed
uso
di
acqua
per
scopo
industriale
,
ed
i
consorzi
per
opere
idrauliche
con
le
indicazioni
e
i
documenti
di
cui
agli
articoli
precedenti
devono
produrre
:
a
)
una
copia
dello
statuto
consorziale
e
di
tutte
le
sue
eventuali
modificazioni
;
b
)
una
relazione
storica
del
consorzio
,
dalle
origini
allo
stato
presente
;
c
)
un
prospetto
delle
tasse
consorziali
dell
ultimo
triennio
,
dei
contributi
eventualmente
dovuti
dallo
Stato
,
dalle
provincie
o
dai
comuni
e
dei
vincoli
esistenti
sulle
tasse
e
sui
contributi
pel
servizio
dei
debiti
e
per
altre
spese
;
d
)
la
dimostrazione
della
produttività
della
tassa
consorziale
,
indicando
in
quale
rapporto
quella
annualmente
imposta
trovasi
colla
potenzialità
economica
del
consorzio
;
e
)
gli
atti
che
.
secondo
le
diverse
leggi
e
i
regolamenti
speciali
,
valgono
a
comprovare
la
legale
costituzione
del
consorzio
,
la
regolarità
dei
catasti
,
dei
contratti
di
esattoria
e
delle
cauzioni
degli
esattori
.
155
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ove
le
sue
disponibilità
lo
consentano
e
le
indicazioni
e
i
documenti
prodotti
in
linea
preliminare
lo
giustifichino
,
dà
,
direttamente
o
per
mezzo
della
prefettura
,
le
istruzioni
per
la
domanda
del
prestito
e
per
gli
atti
che
vi
devono
essere
uniti
.
156
.
Le
provincie
e
i
comuni
per
la
concessione
dei
prestiti
devono
produrre
:
1
)
la
domanda
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
del
consiglio
provinciale
o
del
consiglio
comunale
,
presa
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
,
salve
le
modificazioni
e
le
eccezioni
temporanee
o
per
determinati
mutui
contenute
in
speciali
disposizioni
legislative
.
In
tale
deliberazione
devono
essere
stabiliti
l
oggetto
e
l
importo
del
mutuo
,
il
periodo
di
ammortamento
e
la
garanzia
ai
termini
degli
artt
.
75
e
seguenti
parte
prima
,
libro
II
della
legge
(
T
.
U
del
gennaio
1913
.
n
.
453
.
Qualora
si
intenda
di
stabilire
l
ammortamento
con
annualità
decrescente
deve
ciò
essere
dichiarato
espressamente
nella
deliberazione
;
3
)
la
copia
della
decisione
con
la
quale
la
giunta
provinciale
amministrativa
approva
la
deliberazione
del
consiglio
comunale
.
Per
la
deliberazione
del
consiglio
provinciale
occorre
l
assicurazione
del
prefetto
che
la
deliberazione
stessa
è
divenuta
esecutoria
;
4
)
la
dichiarazione
del
prefetto
circa
la
garanzia
offerta
per
assicurare
la
estinzione
del
mutuo
.
Tale
dichiarazione
deve
contenere
le
indicazioni
di
cui
all
art
.
152;
5
)
lo
specchio
delle
entrate
ordinarie
e
degli
interessi
passivi
del
comune
,
quando
si
tratti
di
mutui
destinati
all
esecuzione
di
opere
pubbliche
o
all
acquisto
di
stabili
per
pubblico
servizio
.
Le
entrate
ordinarie
devono
essere
desunte
dal
consuntivo
dell
anno
precedente
a
quello
della
deliberazione
relativa
al
prestito
.
Gli
interessi
passivi
devono
comprendere
anche
quelli
del
prestito
da
contrarre
;
6
)
la
dichiarazione
del
prefetto
,
nella
quale
si
attesti
che
la
somma
da
mutuare
è
in
corrispondenza
con
l
ammontare
dei
debiti
da
dimettere
,
o
coi
lavori
da
eseguire
accertati
in
base
a
progetti
tecnici
debitamente
approvati
(
distinguendo
la
somma
riferibile
alla
esecuzione
dei
lavori
da
quella
occorrente
per
espropriazioni
ed
altre
spese
)
,
oppure
col
prezzo
degli
stabili
da
acquistare
in
seguito
a
regolare
decreto
di
autorizzazione
;
e
che
la
somma
stessa
è
nei
limiti
strettamente
necessari
,
avuto
riguardo
alle
risorse
dell
ente
;
7
)
il
bilancio
della
provincia
o
del
comune
.
Ove
si
tratti
di
provincie
o
di
comuni
dichiarati
insolventi
ai
termini
della
L
.
17
maggio
1900
,
n
.
173
,
alla
domanda
di
prestito
,
finché
dura
il
periodo
di
vigilanza
,
deve
essere
unito
anche
il
parere
della
commissione
reale
per
il
credito
comunale
e
provinciale
istituita
presso
il
ministero
dell
interno
.
157
.
Quando
,
per
assicurare
la
garanzia
del
prestito
contraendo
,
occorra
aumentare
la
sovrimposta
in
eccedenza
al
limite
legale
o
mantenere
od
aumentare
l
eccedenza
già
esistente
,
deve
essere
esibita
:
a
)
per
i
comuni
,
copia
della
decisione
della
giunta
provinciale
amministrativa
di
autorizzazione
all
eccedenza
o
al
mantenimento
dell
eccedenza
per
tutta
la
durata
del
prestito
e
per
la
misura
occorrente
.
L
autorizzazione
può
essere
contenuta
anche
nella
decisione
con
la
quale
la
giunta
predetta
approva
la
deliberazione
consiliare
relativa
al
prestito
;
b
)
per
le
provincie
,
copia
del
decreto
reale
di
autorizzazione
.
158
.
I
prestiti
a
favore
dei
consorzi
di
provincie
e
di
comuni
possono
essere
fatti
tanto
direttamente
agli
stessi
consorzi
,
quanto
alle
singole
provincie
e
ai
singoli
comuni
che
ne
fanno
parte
ciascuno
per
la
quota
a
suo
carico
.
Per
ottenere
la
concessione
del
prestito
direttamente
a
proprio
favore
,
il
consorzio
,
oltre
gli
atti
comprovanti
la
sua
legale
costituzione
e
il
suo
riconoscimento
come
ente
autonomo
,
deve
esibire
:
1
)
la
domanda
,
a
firma
del
presidente
o
di
chi
ne
fa
le
veci
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
presa
dalla
rappresentanza
consorziale
ed
approvata
dall
autorità
tutoria
.
In
tale
deliberazione
devono
essere
stabiliti
l
oggetto
e
l
importo
del
mutuo
,
il
periodo
di
ammortamento
e
la
garanzia
a
termini
degli
artt
.
75
e
seguenti
,
parte
prima
,
libro
II
,
della
legge
(
testo
unico
)
2
gennaio
1913
.
n
.
453;
3
)
le
dichiarazioni
del
prefetto
,
di
cui
ai
un
.
4
e
6
dell
art
.
156;
4
)
il
bilancio
consorziale
.
Nel
caso
che
la
garanzia
del
mutuo
venga
prestata
da
tutti
o
da
alcuni
degli
enti
costituenti
il
consorzio
,
occorre
esibire
anche
le
deliberazioni
dei
rispettivi
consigli
provinciali
o
comunali
prese
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
e
con
cui
tale
garanzia
sia
stabilita
,
nonché
gli
altri
documenti
prescritti
dal
citato
art
.
156
,
e
,
se
del
caso
,
quelli
richiesti
dall
art
.
157
.
Qualora
invece
il
prestito
venga
assunto
partitamente
dalle
singole
provincie
e
dai
singoli
comuni
,
ciascuno
di
questi
enti
deve
fave
la
domanda
della
propria
quota
di
mutuo
e
corredarla
a
norma
dei
due
articoli
precedenti
.
159
.
I
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
d
irrigazione
,
di
derivazione
od
uso
di
acqua
per
scopo
industriale
ed
i
consorzi
per
opere
idrauliche
,
per
la
concessione
dei
prestiti
,
oltre
i
documenti
di
cui
al
precedente
articolo
154
,
devono
esibire
:
1
)
la
domanda
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
dell
assemblea
generale
degli
interessati
o
del
consiglio
dei
delegati
o
di
qualunque
altro
corpo
deliberante
che
ne
sia
autorizzato
dallo
statuto
.
In
tale
deliberazione
deve
essere
stabilito
l
oggetto
e
l
importo
del
prestito
,
il
periodo
dell
ammortamento
,
la
garanzia
ai
termini
degli
artt
.
75
e
seguenti
,
parte
prima
,
libro
II
,
della
legge
(
testo
unico
)
del
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
e
l
obbligo
nel
consorzio
di
ritenersi
,
per
quanto
riguarda
l
ammortamento
del
prestito
e
per
tutto
il
relativo
periodo
,
costituito
e
duraturo
,
sia
pure
come
stralciario
o
liquidatore
.
Qualora
si
intenda
di
chiedere
l
ammortamento
con
annualità
decrescente
dovrà
ciò
essere
dichiarato
espressamente
nella
deliberazione
;
3
)
la
copia
della
decisione
della
giunta
provinciale
amministrativa
con
la
quale
si
approva
la
deliberazione
di
contrattazione
del
prestito
.
Gli
atti
riguardanti
i
prestiti
con
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
da
parte
dei
consorzi
suindicati
sono
soggetti
all
approvazione
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
non
ostante
qualsiasi
disposizione
contraria
dello
statuto
;
4
)
la
dichiarazione
del
prefetto
circa
la
garanzia
offerta
per
assicurare
l
estinzione
del
mutuo
.
Tale
dichiarazione
deve
specificare
:
per
la
tassa
consorziale
l
importo
inscritto
in
bilancio
,
quello
dei
vincoli
già
esistenti
e
la
quota
disponibile
per
garantire
il
prestito
:
per
i
crediti
verso
il
tesoro
dello
Stato
e
per
la
rendita
consolidata
le
indicazioni
di
cui
ai
nn
.
2
e
3
dell
art
.
152;
5
)
la
dichiarazione
del
prefetto
,
di
cui
al
n
.
6
dell
art
.
156;
6
)
il
bilancio
consorziale
.
160
.
Oltre
i
documenti
prescritti
negli
articoli
precedenti
debbono
alle
domande
essere
uniti
anche
quegli
atti
che
sono
richiesti
da
leggi
e
regolamenti
ed
ogni
altro
che
possa
essere
richiesto
dalla
direzione
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
,
allo
scopo
specialmente
di
accertare
la
situazione
economico
-
finanziaria
dell
ente
,
la
consistenza
della
garanzia
offerta
,
nonché
la
necessità
del
prestito
.
161
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
riferisce
al
proprio
consiglio
permanente
di
amministrazione
sopra
ogni
domanda
di
prestito
,
e
il
consiglio
delibera
,
dopo
avere
specialmente
riconosciuto
:
1
)
se
il
richiedente
abbia
altri
impegni
verso
la
Cassa
e
come
vi
corrisponda
;
2
)
se
la
somma
domandata
sia
nei
limiti
dello
scopo
del
prestito
e
ne
siano
intervenute
le
approvazioni
ed
autorizzazioni
relative
;
3
)
se
con
altri
mezzi
invece
che
col
prestito
potrebbe
il
richiedente
provvedervi
;
4
)
se
la
garanzia
destinata
per
l
ammortamento
del
prestito
sia
regolarmente
accertata
e
sufficiente
;
5
)
se
,
ove
occorresse
stabilire
una
preferenza
per
la
concessione
,
il
richiedente
abbia
titoli
per
ottenerla
,
perchè
il
prestito
serve
ad
estinguere
passività
molto
onerose
o
ad
eseguire
opere
di
straordinaria
utilità
pubblica
e
di
maggiore
necessità
ed
urgenza
.
162
.
In
base
alle
deliberazioni
del
consiglio
d
amministrazione
,
l
amministratore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
degli
istituti
di
previdenza
rassegna
le
proposte
per
le
concessioni
dei
prestiti
al
Ministro
del
tesoro
,
il
quale
delibera
sulle
proposte
stesse
e
ne
promuove
l
approvazione
per
decreti
reali
(
ora
presidenziali
)
.
I
decreti
[
reali
]
di
concessione
dei
prestiti
,
registrati
alla
corte
dei
conti
,
sono
comunicati
dal
direttore
generale
della
Cassa
depositi
e
prestiti
,
per
mezzo
della
prefettura
agli
enti
mutuatari
con
le
istruzioni
per
la
deliberazione
di
accettazione
dei
prestiti
,
pel
rilascio
delle
delegazioni
e
per
quanto
altro
occorre
per
la
somministrazione
delle
somme
mutuate
.
CAPO
III
:
ACCETTAZIONE
E
SOMMINISTRAZIONE
163
.
Gli
enti
mutuatari
per
i
prestiti
loro
concessi
devono
produrre
:
1
)
la
copia
della
deliberazione
del
consiglio
provinciale
,
o
del
consiglio
comunale
,
oppure
del
competente
corpo
deliberante
del
consorzio
con
la
quale
:
a
)
si
accetti
il
prestito
alle
condizioni
stabilite
(
ammontare
,
saggio
d
interesse
,
ammortamento
,
garanzia
,
ecc
)
;
b
)
si
deliberi
l
imposizione
e
l
applicazione
delle
sovrimposte
comunali
e
provinciali
alle
imposte
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
o
della
tassa
consorziale
,
ovvero
del
dazio
consumo
,
per
tutti
gli
anni
fissati
per
l
ammortamento
del
prestito
e
nella
misura
sufficiente
ad
eseguire
il
pagamento
della
relativa
annualità
;
c
)
si
determini
il
rilascio
delle
delegazioni
sugli
agenti
della
riscossione
dei
suddetti
cespiti
,
con
indicazione
dell
ammontare
di
esse
e
del
loro
pagamento
bimestrale
.
La
deliberazione
di
accettazione
dei
prestiti
,
quando
è
presa
dal
consiglio
comunale
,
ovvero
dalla
rappresentanza
consorziale
,
è
soggetta
all
approvazione
della
giunta
provinciale
amministrativa
.
Per
la
deliberazione
del
consiglio
provinciale
occorre
l
assicurazione
del
prefetto
che
la
deliberazione
stessa
è
divenuta
esecutoria
;
2
)
le
delegazioni
,
assoggettate
alla
tassa
di
bollo
sulle
cambiali
,
rilasciate
dal
rappresentante
dell
ente
ed
accettate
,
limitatamente
al
periodo
della
sua
gestione
,
dall
agente
di
riscossione
;
3
)
la
prova
dell
avvenuto
pagamento
della
tassa
sulle
concessioni
governative
.
164
.
Quando
il
prestito
è
garantito
con
delegazioni
sul
tesoro
dello
Stato
,
o
con
vincolo
d
usufrutto
su
rendita
consolidata
dello
Stato
ovvero
con
deposito
di
detta
rendita
nella
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
nella
deliberazione
di
accettazione
devono
essere
determinate
le
modalità
riguardanti
il
rilascio
delle
delegazioni
sul
tesoro
,
o
l
annotazione
del
vincolo
d
usufrutto
sull
iscrizione
di
rendita
nominativa
,
oppure
la
costituzione
del
deposito
di
rendita
consolidata
dello
Stato
al
portatore
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
col
vincolo
speciale
relativo
al
pagamento
degli
interessi
in
estinzione
dell
annualità
del
mutuo
.
Tale
deposito
deve
essere
libero
da
vincoli
,
da
sequestri
,
da
opposizioni
o
da
altro
impedimento
qualsiasi
.
165
.
Oltrechè
nei
casi
previsti
da
speciali
disposizioni
legislative
,
non
è
necessaria
la
deliberazione
di
accettazione
del
mutuo
sempre
quando
con
le
deliberazioni
di
cui
ai
precedenti
artt
.
150
,
158
e
159
siasi
già
ottemperato
a
quanto
è
richiesto
dalle
lettere
b
)
e
c
)
dell
art
.
163
o
dal
successivo
articolo
164
.
166
.
Il
numero
delle
delegazioni
da
emettersi
è
uguale
a
quello
degli
anni
fissati
per
la
restituzione
della
somma
mutuata
.
Le
delegazioni
dei
prestiti
ad
annualità
costante
,
comprensiva
degli
interessi
scalari
e
della
quota
ai
rimborso
del
capitale
,
corrispondono
all
annualità
del
prestito
diminuita
dello
sconto
,
allo
stesso
saggio
di
concessione
,
pel
versamento
da
farsi
dall
agente
della
riscossione
a
rate
bimestrali
.
È
diminuita
anche
dello
stesso
sconto
,
per
il
versamento
a
rate
trimestrali
o
semestrali
,
l
annualità
garantita
con
rendita
dello
Stato
.
Le
delegazioni
dei
prestiti
ad
annualità
decrescente
corrispondono
alle
annualità
del
prestito
diminuite
dello
sconto
di
cui
sopra
.
Le
annualità
decrescenti
comprendono
la
quota
di
rimborso
del
capitale
in
somma
costante
e
gli
interessi
degressivi
.
La
quota
di
rimborso
si
determina
dividendo
l
importo
del
prestito
per
il
numero
degli
anni
dell
ammortamento
e
le
annualità
si
ottengono
aggiungendo
alla
quota
costante
di
rimborso
gli
interessi
sul
residuo
capitale
del
prestito
a
principio
di
ciascun
anno
.
Nelle
delegazioni
deve
indicarsi
la
scadenza
e
l
importo
singolo
e
complessivo
delle
rate
da
versare
al
tesoriere
centrale
del
regno
nella
sua
qualità
di
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
direttamente
per
gli
enti
mutuatari
della
provincia
di
Roma
o
nelle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
per
gli
enti
delle
altre
provincie
.
167
.
Le
delegazioni
che
riguardano
gli
anni
successivi
al
periodo
di
gestione
dell
agente
che
si
trova
in
carica
alla
data
della
loro
emissione
,
sono
presentate
agli
agenti
cui
verrà
,
di
periodo
in
periodo
,
affidata
la
riscossione
,
perchè
siano
da
essi
accettate
.
Quando
per
qualunque
motivo
l
agente
cessi
dalla
sua
gestione
prima
del
termine
stabilito
,
le
delegazioni
già
da
esso
accettate
vengono
presentate
al
nuovo
agente
affinché
questi
pure
le
accetti
.
Le
prefetture
comunicano
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
i
cambiamenti
che
avvengono
negli
agenti
della
riscossione
di
quegli
enti
,
ai
quali
furono
concessi
prestiti
dalla
Cassa
stessa
.
168
.
I
prestiti
sono
in
una
o
più
volte
,
secondo
il
bisogno
,
somministrati
agli
enti
mutuatari
col
concorso
e
la
vigilanza
dei
prefetto
che
emette
gli
ordinativi
,
in
base
ai
quali
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
rilascia
i
rispettivi
mandati
.
L
ordinativo
dei
prefetto
deve
contenere
l
autorizzazione
alla
Cassa
mutuante
di
pagare
in
tutto
od
in
parte
il
prestito
.
Ove
si
tratti
di
esecuzione
di
opere
l
ordinativo
del
prefetto
deve
essere
emesso
in
base
allo
stato
di
avanzamento
dei
lavori
.
Tuttavia
,
quando
si
tratti
di
opere
eseguite
in
economia
o
affidate
a
società
cooperative
di
produzione
e
lavoro
,
può
essere
anticipata
,
in
una
o
più
volte
,
fino
alla
concorrenza
degli
otto
decimi
del
prestito
,
la
somma
necessaria
per
la
prosecuzione
dei
lavori
,
purché
ogni
anticipazione
successiva
alla
prima
avvenga
soltanto
dopo
che
si
sia
dimostrata
la
regolare
erogazione
di
questa
almeno
fino
a
due
terzi
della
somma
anticipala
.
Prima
della
somministrazione
dell
ultima
rata
dovrà
dimostrarsi
anche
la
erogazione
dell
intera
somma
anticipata
.
Sulla
domanda
dell
ente
mutuatario
,
sui
documenti
di
cui
ai
precedenti
artt
.
163
e
164
,
e
su
quelli
di
cui
nel
presente
articolo
,
la
Cassa
,
accertato
che
l
ente
stesso
non
abbia
debiti
scaduti
verso
di
essa
,
provvede
al
pagamento
.
169
.
I
mandati
di
somministrazione
dei
prestiti
vengono
emessi
a
favore
dell
ente
mutuatario
e
sono
pagabili
con
quietanza
del
rispettivo
tesoriere
o
cassiere
,
vidimata
dal
rappresentante
dell
ente
medesimo
,
e
col
concorso
del
prefetto
,
il
quale
vigila
anche
la
somma
mutuata
raggiunga
lo
scopo
del
prestito
stesso
.
170
.
Se
la
parziale
od
integrale
somministrazione
della
somma
mutuata
ha
luogo
prima
che
cominci
,
ai
sensi
dell
art
.
85
parte
prima
,
libro
II
del
testo
unico
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
la
decorrenza
dell
ammortamento
del
prestito
,
saranno
liquidati
a
favore
della
Cassa
depositi
,
per
la
frazione
di
anno
antecedente
al
primo
anno
dell
ammortamento
stesso
,
gli
interessi
al
saggio
di
concessione
del
prestito
dalla
data
del
mandato
al
31
dicembre
ed
il
loro
ammontare
verrà
ripartito
,
in
proporzione
dei
rispettivi
saggi
di
interessi
,
fra
l
ente
mutuatario
e
lo
Stato
.
La
parte
a
carico
dell
ente
mutuatario
diminuita
dello
sconto
calcolato
al
saggio
di
ammortamento
,
è
ritenuta
sul
capitale
di
cui
si
opera
il
pagamento
,
l
altra
parte
va
addebitata
allo
Stato
.
Se
il
prestito
viene
somministrato
dopo
l
inizio
dell
ammortamento
,
e
fino
a
quando
la
somministrazione
non
sia
ultimata
,
la
Cassa
liquida
in
fine
d
anno
gli
interessi
al
saggio
di
concessione
del
prestito
stesso
e
provvede
in
principio
dell
anno
seguente
al
rimborso
di
essi
a
favore
dell
ente
mutuatario
e
dello
Stato
.
Le
rate
delle
delegazioni
emesse
a
garanzia
dell
ammortamento
devono
essere
versate
nella
loro
integrità
ed
indipendentemente
dall
epoca
in
cui
ha
luogo
la
somministrazione
.
CAPO
IV
:
AMMORTAMENTO
171
.
I
comuni
e
le
provincie
cui
sono
concessi
prestiti
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
hanno
obbligo
ogni
anno
,
e
per
tutto
il
periodo
dell
ammortamento
,
di
iscrivere
nei
loro
bilanci
,
fra
le
spese
obbligatorie
,
le
annualità
dovute
.
Le
Giunte
provinciali
amministrative
devono
provvedere
,
a
tenore
delle
comunicazioni
che
annualmente
la
Cassa
predetta
fa
alle
Prefetture
e
alle
Intendenze
di
finanza
,
agli
stanziamenti
in
bilancio
ed
alla
iscrizione
nei
ruoli
fondiari
delle
somme
delegate
a
favore
della
Cassa
medesima
,
quando
i
comuni
e
le
provincie
abbiano
omesso
di
farlo
.
Le
intendenze
di
finanza
devono
accertarsi
che
nelle
somme
da
ripartirsi
nei
ruoli
è
compresa
quella
delegata
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
promuovendo
in
caso
contrario
gli
opportuni
provvedimenti
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
sono
applicabili
anche
ai
consorzi
di
scolo
,
di
bonificazione
,
di
irrigazione
,
di
derivazione
,
ed
uso
di
acqua
per
scopo
industriale
ed
a
quelli
per
opere
idrauliche
;
le
prefetture
e
le
giunte
provinciali
amministrative
provvedono
di
ufficio
,
ove
occorra
,
agli
stanziamenti
nei
bilanci
dei
consorzi
e
alle
iscrizioni
nei
ruoli
delle
tasse
consorziali
.
172
.
Il
vincolo
della
sovrimposta
e
delle
tasse
consorziali
,
eseguito
in
conformità
dell
articolo
precedente
,
costituisce
legalmente
in
debito
verso
l
amministrazione
mutuante
l
agente
della
riscossione
il
quale
,
pel
solo
fatto
del
vincolo
stesso
,
deve
versare
le
rate
di
annualità
di
prestiti
alle
prescritte
scadenze
,
e
ciò
a
prescindere
dall
obbligo
di
accettare
le
delegazioni
,
che
,
in
corrispondenza
alle
annualità
medesime
,
vengono
tratte
dagli
enti
mutuatari
.
173
.
Gli
agenti
incaricati
della
riscossione
della
sovrimposta
,
del
dazio
consumo
oppure
delle
tasse
consorziali
,
destinati
alla
estinzione
delle
delegazioni
,
allorché
effettuano
o
direttamente
al
tesoriere
centrale
del
regno
,
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
o
alle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
del
regno
,
i
dovuti
versamenti
alle
rispettive
scadenze
,
ne
ritirano
una
dichiarazione
con
espresso
riferimento
alla
relativa
imputazione
.
I
vaglia
emessi
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
sono
inviati
alle
intendenze
di
finanza
,
e
da
queste
alla
direzione
generale
,
che
ne
cura
la
esazione
.
174
.
Tanto
per
le
somme
direttamente
versategli
,
quanto
per
quelle
pervenutegli
mediante
vaglia
del
tesoro
,
il
tesoriere
centrale
del
regno
,
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
ne
fa
ricevuta
alla
direzione
generale
,
che
ne
accredita
i
rispettivi
debitori
.
In
seguito
al
pagamento
dell
ultima
rata
a
saldo
di
una
delegazione
,
la
direzione
generale
fa
pervenire
al
rispettivo
agente
della
riscossione
la
detta
delegazione
quietanzata
ritirando
le
dichiarazioni
di
eseguito
versamento
che
vi
si
riferiscono
.
175
.
Contro
gli
agenti
delle
riscossioni
comunali
o
consorziali
rimasti
in
mora
al
pagamento
di
rate
di
delegazioni
i
ricevitori
provinciali
promuoveranno
l
esproprio
della
cauzione
per
il
ricupero
delle
somme
dovute
e
degli
accessori
,
in
base
alle
richieste
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
farà
direttamente
o
per
mezzo
delle
intendenze
di
finanza
.
Contro
i
ricevitori
provinciali
rimasti
in
mora
al
pagamento
di
rate
di
delegazioni
gli
atti
esecutivi
come
sopra
saranno
promossi
direttamente
dalla
Cassa
suddetta
.
È
in
facoltà
della
Cassa
di
procedere
,
per
il
ricupero
dei
crediti
in
mora
,
anche
contro
gli
enti
mutuatari
,
oppure
di
estinguere
i
debiti
scaduti
,
ed
i
loro
accessori
mediante
trattenuta
sui
crediti
degli
enti
stessi
.
176
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
ricevere
in
anticipazione
il
rimborso
integrale
dei
prestiti
ed
anche
il
rimborso
parziale
,
ove
l
importo
corrisponda
ad
una
o
più
delegazioni
intere
relative
ad
anni
successivi
a
quello
in
corso
.
La
Cassa
ha
però
facoltà
di
esigere
il
preavviso
di
cui
all
art
.
86
parte
prima
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
Sulle
somme
che
si
restituiscono
anticipatamente
è
accordato
lo
sconto
al
saggio
di
concessione
dal
giorno
del
versamento
.
177
.
Ove
,
per
qualsiasi
eventualità
,
durante
il
periodo
di
ammortamento
dei
mutui
,
la
garanzia
prestata
non
sia
più
sufficiente
,
dovrà
il
mutuatario
,
ed
in
mancanza
la
giunta
provinciale
amministrativa
d
ufficio
,
supplirvi
,
osservati
gli
artt
.
75
e
76
parte
prima
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
.
CAPO
V
:
TRASFORMAZIONE
178
.
Le
provincie
,
i
comuni
ed
i
consorzi
,
che
intendano
ottenere
la
trasformazione
dei
prestiti
ai
sensi
dell
art
.
87
,
parte
prima
,
libro
II
,
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
debbono
farne
,
direttamente
o
per
mezzo
delle
prefetture
,
richiesta
alla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
indicando
i
mutui
che
,
secondo
il
disposto
del
suddetto
articolo
,
si
vogliono
trasformare
.
Nella
richiesta
deve
essere
indicato
il
numero
degli
anni
del
nuovo
ammortamento
.
Se
il
nuovo
periodo
di
ammortamento
richiesto
eccedesse
i
35
anni
deve
dimostrarsene
la
necessità
conformemente
all
ultimo
comma
dell
art
.
150
del
presente
regolamento
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
dà
direttamente
all
ente
mutuatario
,
o
col
mezzo
della
prefettura
,
le
istruzioni
per
la
trasformazione
.
179
.
Gli
enti
mutuatari
,
per
la
trasformazione
dei
prestiti
concessi
debbono
produrre
:
1
)
domanda
;
2
)
la
copia
della
deliberazione
,
analoga
a
quella
prescritta
dal
n
.
2
degli
articoli
156
e
159
e
completata
con
le
clausole
di
cui
alle
lettere
b
)
e
c
)
dell
art
.
163;
3
)
la
copia
della
decisione
con
la
quale
la
giunta
provinciale
amministrativa
approva
la
deliberazione
del
comune
o
del
consorzio
.
Per
la
provincia
occorre
l
assicurazione
del
prefetto
che
la
deliberazione
è
divenuta
esecutoria
;
4
)
la
dichiarazione
del
prefetto
circa
la
garanzia
offerta
per
assicurare
il
nuovo
ammortamento
;
5
)
i
documenti
di
cui
all
art
.
157
nei
casi
in
cui
sia
necessaria
l
eccedenza
al
limite
legale
della
sovrimposta
.
180
.
Il
consiglio
permanente
d
amministrazione
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
delibera
sulle
proposte
di
trasformazioni
di
prestiti
.
Dopo
l
emanazione
del
decreto
reale
di
concessione
,
che
dovrà
essere
registrato
alla
Corte
dei
conti
e
quindi
comunicato
agli
enti
mutuatari
per
il
pagamento
della
tassa
sulle
concessioni
governative
,
gli
enti
medesimi
rilasciano
le
nuove
delegazioni
in
corrispondenza
alle
nuove
annualità
.
Pervenute
tali
delegazioni
,
assoggettate
alla
tassa
di
bollo
sulle
cambiali
,
nonché
la
prova
dell
eseguito
pagamento
della
tassa
sulle
concessioni
governative
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
esegue
l
operazione
e
restituisce
ai
mutuatari
le
vecchie
delegazioni
affinché
se
ne
avvalgano
per
i
rimborsi
della
tassa
di
bollo
.
Fino
a
tanto
che
le
delegazioni
nuove
non
siano
state
dall
amministrazione
ritirate
,
restano
fermi
,
a
tutti
gli
effetti
,
i
vecchi
piani
di
ammortamento
e
sulla
loro
base
debbono
dai
mutuatari
,
e
per
essi
dagli
agenti
della
riscossione
,
essere
pagate
le
relative
rate
bimestrali
.
181
.
A
tutti
gli
effetti
,
esclusi
quelli
della
somministrazione
,
i
prestiti
provenienti
dalle
trasformazioni
si
considerano
come
prestiti
nuovi
.
182-231
.
(
)
.
Sezione
III
:
Gestioni
annesse
,
conti
correnti
ed
anticipazioni
passive
.
CAPO
I
:
GESTIONI
ANNESSE
E
CONTI
CORRENTI
232
.
Le
gestioni
annesse
alla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
in
forza
di
leggi
o
decreti
,
sono
regolate
,
sia
per
l
impiego
delle
loro
disponibilità
,
sia
per
il
maneggio
dei
fondi
di
loro
spettanza
,
dalle
norme
generali
stabilite
nei
seguenti
articoli
e
dalle
norme
speciali
di
legge
,
di
regolamento
o
ministeriali
,
dalle
quali
sono
rette
le
singole
gestioni
.
I
conti
correnti
istituiti
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
con
l
autorizzazione
del
suo
consiglio
di
amministrazione
,
in
dipendenza
di
leggi
,
di
decreti
o
di
disposizioni
ministeriali
,
si
riferiscono
agli
istituti
di
previdenza
amministrati
dalla
apposita
direzione
generale
,
alla
sezione
autonoma
di
credito
comunale
e
provinciale
,
alle
predette
gestioni
annesse
e
a
servizi
speciali
dipendenti
dai
singoli
ministeri
o
da
pubbliche
amministrazioni
.
Il
loro
funzionamento
è
pure
regolato
dalle
norme
contenute
negli
articoli
seguenti
.
233
.
I
versamenti
nei
conti
correnti
possono
essere
effettuati
presso
la
tesoreria
centrale
o
presso
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
Il
tesoriere
centrale
rilascia
per
ogni
versamento
e
consegna
alla
direzione
generale
una
corrispondente
quietanza
;
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
emettono
un
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
e
il
vaglia
è
inviato
nello
stesso
giorno
alla
direzione
generale
a
cura
della
delegazione
del
tesoro
.
Gli
effetti
pubblici
di
spettanza
delle
gestioni
speciali
sono
invece
depositati
esclusivamente
nella
tesoreria
centrale
e
per
ogni
deposito
viene
regolarmente
rilasciata
e
consegnata
dal
tesoriere
centrale
alla
direzione
una
ricevuta
descrittiva
dei
titoli
con
tutte
le
indicazioni
prescritte
per
i
depositi
ordinari
.
Il
tesoriere
centrale
rilascia
inoltre
a
chi
versa
in
numerario
o
deposita
i
titoli
una
dichiarazione
della
emessa
quietanza
o
ricevuta
,
munita
del
visto
del
controllore
.
Parimenti
le
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
rilasciano
a
chi
versa
il
numerario
una
dichiarazione
del
vaglia
emesso
,
munita
del
visto
del
delegato
del
tesoro
.
234
.
Nei
casi
in
cui
le
amministrazioni
,
a
favore
delle
quali
è
istituita
una
gestione
od
è
aperto
un
conto
corrente
,
sono
autorizzate
ad
emettere
direttamente
i
mandati
,
questi
devono
essere
ammessi
a
pagamento
dalla
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
;
indi
la
stessa
direzione
generale
li
trasmette
alla
tesoreria
centrale
o
alle
delegazioni
del
tesoro
per
gli
ulteriori
adempimenti
.
Qualora
occorra
di
apportare
una
qualsiasi
variazione
ai
mandati
già
ammessi
a
pagamento
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
l
amministrazione
interessata
vi
provvede
mediante
attergato
e
i
mandati
vengono
quindi
riprodotti
alla
Cassa
predetta
che
li
rinvia
alle
competenti
tesorerie
.
Tuttavia
,
quando
un
mandato
debba
essere
pagato
in
luogo
diverso
da
quello
indicato
,
la
delegazione
del
tesoro
provvede
direttamente
alla
variazione
se
il
pagamento
è
da
farsi
nella
stessa
provincia
,
oppure
invia
il
mandato
alla
delegazione
del
tesoro
della
provincia
in
cui
il
pagamento
deve
effettuarsi
,
informandone
contemporaneamente
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
che
sarà
pure
avvertita
dell
arrivo
del
mandato
dalla
delegazione
ricevente
.
235
.
L
ammissione
a
pagamento
dei
mandati
di
cui
al
precedente
articolo
ed
il
relativo
addebitamento
in
conto
corrente
si
fanno
per
il
loro
importo
lordo
.
Le
ritenute
da
operarsi
sui
mandati
stessi
vengono
effettuate
e
contabilizzate
dalla
tesoreria
centrale
o
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
nel
mese
in
cui
detti
mandati
sono
portati
in
uscita
per
l
effettuato
pagamento
ai
rispettivi
titolari
.
236
.
Nei
casi
dalla
legge
permessi
,
i
pignoramenti
,
i
sequestri
,
le
opposizioni
,
le
cessioni
o
delegazioni
e
qualunque
atto
avente
per
iscopo
d
impedire
o
di
trattenere
il
pagamento
di
somme
o
la
consegna
di
valori
dovuti
dall
ente
od
amministrazione
nel
cui
interesse
è
tenuta
la
gestione
od
è
aperto
il
conto
corrente
,
debbono
essere
notificati
nelle
forme
legali
ordinarie
allo
stesso
ente
o
alla
stessa
amministrazione
titolare
della
gestione
o
del
conto
corrente
.
Posteriormente
all
emissione
del
mandato
di
pagamento
o
dell
ordine
di
consegna
dei
valori
,
gli
atti
di
cui
sopra
non
hanno
efficacia
se
non
vengono
notificati
alla
tesoreria
centrale
o
alla
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
o
a
quell
altro
agente
pagatore
che
sia
incaricato
della
estinzione
del
titolo
.
237
.
Quando
non
sia
diversamente
stabilito
nell
atto
istitutivo
,
gli
interessi
sulle
somme
in
conto
corrente
fruttifero
vengono
calcolati
nella
misura
annualmente
fissata
per
i
depositi
volontari
,
decorrono
dal
sedicesimo
giorno
dopo
quello
del
versamento
e
cessano
dalla
data
di
emissione
del
mandato
di
rimborso
.
I
versamenti
possono
eseguirsi
in
contanti
amministrazioni
centrali
o
altri
titoli
di
spesa
dello
Stato
,
mediante
vaglia
del
tesoro
o
vaglia
postali
,
e
agli
effetti
del
precedente
comma
è
considerato
quale
giorno
di
versamento
quello
indicato
nell
art
.
46
del
presente
regolamento
,
a
meno
che
trattisi
di
giri
di
partite
tra
conti
correnti
fruttiferi
aperti
allo
stesso
correntista
,
nel
qual
caso
la
valuta
del
versamento
si
fa
coincidere
con
quella
del
pagamento
in
modo
da
non
aversi
alcuna
interruzione
nella
decorrenza
dell
interesse
.
Quando
si
verificano
normalmente
molte
operazioni
su
fondi
in
conto
corrente
da
eseguirsi
entro
il
sedicesimo
giorno
dalla
data
del
versamento
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
d
accordo
coi
correntisti
,
può
istituire
speciali
conti
correnti
infruttiferi
,
indipendentemente
dagli
altri
conti
fruttiferi
che
possono
aprirsi
allo
stesso
ente
o
alla
stessa
amministrazione
per
impiego
di
fondi
o
per
speciale
destinazione
.
238
.
Gli
interessi
sulle
somme
che
vengono
pagate
dalla
Cassa
per
conto
dei
correntisti
decorrono
dalla
data
di
emissione
o
di
ammissione
al
pagamento
dei
singoli
mandati
,
salvo
che
sia
altrimenti
stabilito
nell
atto
istitutivo
del
conto
corrente
.
239
.
Sulle
somme
,
di
spettanza
degli
istituti
di
previdenza
amministrati
dalla
apposita
direzione
generale
,
che
rimangono
provvisoriamente
in
conto
corrente
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
è
liquidato
,
giusta
anche
i
rispettivi
regolamenti
degli
istituti
predetti
l
interesse
al
saggio
fissato
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
per
i
depositi
del
risparmio
postale
.
La
decorrenza
degli
interessi
è
determinata
dalla
data
degli
ordini
di
riscossione
e
dei
mandati
di
pagamento
.
240
.
Gli
interessati
sia
attivi
che
passivi
sui
conti
correnti
si
liquidano
,
di
regola
,
a
semestri
maturati
,
e
scadono
il
1°
luglio
e
il
1°
gennaio
di
ogni
anno
.
241
.
Non
si
liquidano
interessi
né
a
debito
né
a
credito
nel
periodo
intercedente
tra
il
giorno
del
versamento
,
o
ritenuto
tale
e
quello
di
inizio
della
fruttificazione
:
1
)
sulle
somme
che
vengono
in
detto
periodo
integralmente
ritirate
per
essere
state
indebitamente
o
erroneamente
versate
;
2
)
allorquando
il
versamento
sia
eseguito
con
la
condizione
che
entro
16
giorni
la
somma
versata
debba
erogarsi
per
uno
scopo
determinato
od
essere
assegnata
ad
altri
conti
tenuti
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
con
lo
stesso
correntista
;
3
)
su
quella
parte
della
somma
prelevata
dal
conto
corrente
,
che
trova
capienza
nei
versamenti
fatti
nel
conto
stesso
entro
il
periodo
di
10
giorni
.
242
.
Gli
interessi
liquidati
in
fine
di
ogni
semestre
sulle
somme
in
conto
corrente
sono
portati
in
aumento
al
capitale
in
conto
nuovo
.
243
.
Sui
conti
correnti
non
si
eseguono
pagamenti
che
fino
a
concorrenza
del
capitolo
e
degli
interessi
disponibili
.
244
.
Alla
chiusura
di
ogni
esercizio
,
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
stabilito
che
sia
il
frutto
ottenuto
dalla
massa
dei
capitali
amministrati
,
determina
la
parte
di
esso
che
proporzionalmente
ai
rispettivi
capitali
spetta
alla
gestione
propria
e
a
quella
dello
casse
di
risparmio
postali
.
Dal
frutto
spettante
alla
gestione
delle
casse
di
risparmio
postali
sottraendo
l
importo
degli
interessi
inscritti
nei
libretti
dei
depositanti
,
quello
della
relativa
imposta
di
ricchezza
mobile
,
e
ogni
altra
spesa
propria
di
detta
gestione
,
la
differenza
rappresenta
gli
utili
disponibili
o
la
perdita
della
gestione
medesima
.
Sui
fondi
disponibili
versati
dal
Ministero
delle
poste
in
conto
corrente
fruttifero
per
la
speciale
gestione
dei
conti
correnti
e
assegni
postali
viene
corrisposto
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
il
frutto
medio
annuale
,
lordo
di
qualunque
spesa
,
che
la
Cassa
medesima
ricava
dalla
massa
dei
capitali
da
essa
amministrati
,
diminuito
soltanto
di
quindici
centesimi
,
a
norma
dell
art
.
14
del
D
.
L
.
6
settembre
1917
,
n
.
1451
.
CAPO
II
:
ANTICIPAZIONI
PASSIVE
245
.
Le
operazioni
per
anticipazioni
di
fondi
,
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
può
chiedere
al
tesoro
dello
Stato
o
ad
istituti
di
credito
nazionali
ed
esteri
,
sono
autorizzate
con
decreto
del
Ministro
del
tesoro
.
Le
domande
al
Ministro
per
ottenere
siffatte
autorizzazioni
sono
presentate
dall
amministratore
generale
,
corredate
della
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
.
246
.
Emesso
il
decreto
di
cui
al
precedente
articolo
,
provvede
il
direttore
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
alla
stipulazione
degli
atti
ed
alla
prestazione
dei
consensi
che
eventualmente
siano
necessari
in
tutto
il
corso
della
operazione
.
247
.
Per
le
anticipazioni
fatte
dal
tesoro
dello
Stato
coi
fondi
propri
o
fornitigli
da
altri
per
tale
scopo
è
aperto
un
conto
corrente
speciale
tra
la
direzione
generale
del
tesoro
e
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
Gli
interessi
sulle
somme
anticipate
decorrono
dal
giorno
,
in
cui
queste
vengono
riscosse
dalla
Cassa
,
cessano
dal
giorno
in
cui
il
tesoro
riscuote
il
mandato
di
rimborso
e
sono
regolati
alle
scadenze
semestrali
del
1°
luglio
e
del
1°
gennaio
.
248
.
Per
le
anticipazioni
fatte
alla
Cassa
direttamente
da
istituti
di
credito
nazionali
od
esteri
è
istituito
apposito
conto
corrente
a
favore
di
ciascun
istituto
.
Ove
non
sia
altrimenti
stabilito
con
apposito
piano
di
ammortamento
,
gli
interessi
sulle
somme
anticipate
decorrono
dal
giorno
in
cui
la
Cassa
le
riscuote
,
cessano
da
quello
in
cui
viene
emesso
il
mandato
per
la
restituzione
e
sono
regolati
alle
normali
scadenze
del
1°
luglio
e
del
1°
gennaio
.
Sezione
IV
:
Impiego
dei
fondi
disponibili
.
249
.
I
diversi
modi
di
investimento
dei
fondi
della
gestione
propria
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
della
gestione
delle
casse
di
risparmio
postali
sono
stabiliti
per
legge
.
All
investimento
dei
fondi
delle
varie
gestioni
annesse
la
Cassa
provvede
nei
modi
stabiliti
dagli
atti
istitutivi
delle
gestioni
medesime
o
da
apposite
disposizioni
di
legge
o
di
regolamento
;
e
in
difetto
di
ciò
,
vi
provvede
in
conformità
alle
richieste
che
di
volta
in
volta
le
pervengano
dalle
amministrazioni
interessate
.
250
.
Riservato
l
assenso
del
Ministro
del
tesoro
,
gli
investimenti
in
titoli
di
Stato
o
garantiti
dallo
Stato
,
o
in
altri
valori
pubblici
ammessi
dalla
legge
,
dei
fondi
disponibili
della
gestione
propria
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
della
gestione
delle
casse
di
risparmio
postali
,
sono
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
.
Il
consiglio
può
tuttavia
autorizzare
l
amministrazione
a
fare
tutti
gli
investimenti
in
genere
che
possano
rendersi
necessari
o
convenienti
nell
intervallo
tra
una
adunanza
e
l
altra
del
consiglio
stesso
.
In
tale
caso
l
amministrazione
riferisce
al
consiglio
,
nella
prima
sua
adunanza
,
sugli
impieghi
effettuati
.
251
.
All
acquisto
di
tutoli
o
valori
pubblici
in
genere
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
provvede
per
mezzo
di
agente
di
cambio
accreditato
per
le
operazioni
del
debito
pubblico
o
in
altro
modo
che
essa
reputi
più
conveniente
.
Analogamente
la
Cassa
provvede
quando
le
occorra
di
alienare
titoli
o
valori
di
sua
proprietà
o
di
spettanza
delle
varie
gestioni
annesse
.
252
.
Per
i
fondi
in
conto
corrente
fruttifero
col
tesoro
dello
Stato
,
giusta
l
art
.
71
parte
prima
,
libro
II
del
T
.
U
.
2
gennaio
1913
,
n
.
453
,
gli
interessi
corrisposti
dal
tesoro
sull
apposito
capitolo
del
suo
bilancio
passivo
sono
regolati
alle
scadenze
semestrali
del
1°
luglio
e
del
1°
gennaio
.
Su
questi
interessi
non
si
opera
ritenuta
per
imposta
di
ricchezza
mobile
.
Gli
interessi
sui
fondi
in
conto
corrente
decorrono
dal
sedicesimo
giorno
dal
versamento
e
cessano
dal
giorno
del
ritiro
.
Tanto
i
versamenti
quanto
i
rimborsi
sono
autorizzati
dal
direttore
generale
del
tesoro
,
dietro
richiesta
dell
amministrazione
della
Cassa
.
253
.
Le
anticipazioni
che
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
è
autorizzata
a
fare
ad
amministrazioni
dello
Stato
o
ad
altri
enti
per
un
particolare
servizio
pubblico
o
per
il
raggiungimento
di
un
determinato
scopo
sono
stabilite
da
apposite
disposizioni
di
legge
che
ne
fissano
l
ammontare
,
il
modo
di
somministrazione
e
di
restituzione
e
il
saggio
d
interesse
.
La
restituzione
delle
somme
anticipate
avviene
,
di
regola
,
secondo
il
piano
di
ammortamento
compilato
in
base
ad
una
annualità
costante
posticipata
,
comprensivo
della
quota
di
capitale
e
degli
interessi
scalari
.
Sulle
somministrazioni
fatte
prima
che
si
attui
il
piano
di
ammortamento
,
sono
liquidati
gli
interessi
dalla
data
di
ciascun
mandato
fino
a
tutto
il
giorno
anteriore
a
quello
in
cui
ha
inizio
il
piano
anzidetto
;
e
qualora
non
vengano
corrisposti
dall
amministrazione
od
ente
debitore
,
e
non
sia
altrimenti
stabilito
,
tali
interessi
sono
capitalizzati
per
formare
parte
integrante
dell
anticipazione
.
Dopo
l
inizio
dell
ammortamento
e
fino
a
che
l
anticipazione
non
sia
per
intero
somministrata
,
si
provvede
a
fine
d
anno
al
conguaglio
degli
interessi
tra
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
e
l
amministrazione
od
ente
debitore
,
a
cui
viene
rimborsato
quanto
risulti
a
suo
credito
.
Sezione
V
:
Norme
generali
di
contabilità
.
254
.
Le
intendenze
di
finanza
e
le
delegazioni
del
tesoro
tengono
,
per
il
servizio
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
separata
contabilità
nel
modo
loro
assegnato
dalla
direzione
generale
,
alla
quale
forniscono
gli
elementi
necessari
sia
per
il
controllo
di
detta
contabilità
e
di
quella
delle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
,
sia
per
la
formazione
della
scrittura
generale
e
della
contabilità
riassuntiva
.
255
.
La
direzione
generale
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
riceve
i
fondi
in
numerario
di
cui
ha
la
gestione
,
o
con
versamento
diretto
nella
tesoreria
centrale
,
o
per
mezzo
delle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
.
I
fondi
versati
nelle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
sono
concentrati
presso
la
tesoreria
centrale
mediante
vaglia
del
tesoro
a
favore
del
tesoriere
centrale
,
quale
cassiere
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
256
.
Il
tesoriere
centrale
,
oltre
il
servizio
dei
pagamenti
e
delle
riscossioni
,
disimpegna
anche
quello
relativo
ai
titoli
depositati
sia
per
conto
dei
terzi
che
per
le
varie
gestioni
della
Cassa
.
La
sezione
di
regia
tesoreria
provinciale
di
Roma
esegue
il
pagamento
dei
mandati
emessi
sulla
medesima
dalla
direzione
generale
e
disimpegna
il
servizio
delle
rate
di
rendita
consolidata
nominativa
,
pagabili
in
Roma
e
da
impiegarsi
in
altra
rendita
a
norma
degli
artt
.
76
e
81
del
presente
regolamento
.
Le
altre
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
ricevono
,
custodiscono
e
restituiscono
gli
effetti
pubblici
relativi
ai
depositi
amministrati
dalle
rispettive
intendenze
di
finanza
,
ricevono
dalla
tesoreria
centrale
e
consegnano
alle
parti
i
titoli
costituenti
i
depositi
anteriori
al
1°
gennaio
1876
,
riscuotono
somme
per
conto
delle
rispettive
intendenze
di
finanza
e
pagano
i
mandati
emessi
dalle
intendenze
stesse
o
dalla
direzione
generale
.
257
.
Le
riscossioni
del
numerario
ed
il
ricevimento
dei
titoli
sono
eseguiti
dal
tesoriere
centrale
o
dalle
sezioni
di
tesoreria
provinciale
in
base
ad
ordini
emessi
,
secondo
i
casi
,
dalla
direzione
generale
o
dalla
intendenza
di
finanza
,
e
firmati
,
rispettivamente
,
dal
direttore
generale
o
dall
intendente
di
finanza
.
I
pagamenti
del
numerario
e
la
restituzione
dei
titoli
sono
parimenti
eseguiti
dal
tesoriere
centrale
o
dalle
sezioni
di
tesoreria
provinciale
,
in
base
a
mandati
od
ordini
firmati
dal
direttore
generale
e
dal
direttore
capo
della
ragioneria
e
vistati
dal
capo
dell
ufficio
di
riscontro
della
Corte
dei
conti
,
se
emessi
dalla
direzione
generale
,
e
dall
intendente
e
dal
direttore
di
ragioneria
,
se
emessi
dalle
intendenze
di
finanza
.
258
.
Il
pagamento
dei
mandati
ha
luogo
contro
quietanza
sui
medesimi
e
la
consegna
dei
titoli
contro
ricevuta
sull
ordine
di
restituzione
.
259
.
I
pagamenti
eseguiti
dalle
sezioni
di
regia
tesoreria
provinciale
su
mandati
emessi
dalla
direzione
generale
e
dalle
intendenze
di
finanza
sono
rimborsabili
sul
fondo
anticipato
dalla
direzione
generale
al
tesoro
in
conto
corrente
infruttifero
,
a
norma
delle
disposizioni
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
.
260
.
I
mandati
che
per
qualsiasi
motivo
non
vengono
estinti
entro
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
furono
emessi
non
possono
più
essere
pagati
senza
una
speciale
autorizzazione
dell
ufficio
che
li
ha
rilasciati
,
salvi
in
ogni
caso
gli
effetti
della
prescrizione
che
possa
essersi
verificata
riguardo
a
crediti
a
cui
si
riferiscono
.
Similmente
non
può
essere
eseguito
,
senza
una
speciale
autorizzazione
dell
ufficio
che
lo
emise
,
l
ordine
di
restituzione
di
un
deposito
in
titoli
o
di
consegna
di
cedole
od
altri
recapiti
,
quando
il
ritiro
dei
medesimi
per
parte
dell
avente
diritto
non
abbia
luogo
entro
l
anno
successivo
a
quello
in
cui
dine
stesso
fu
emesso
,
salvi
in
ogni
caso
gli
effetti
della
prescrizione
che
possa
essersi
verificata
.
261
.
Il
computo
degli
interessi
si
attivi
che
passivi
è
regolato
secondo
l
anno
di
giorni
360
ed
il
mese
di
giorni
30
.