ProsaGiuridica ,
PARTE
I
.
DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLE
FERROVIE
TITOLO
I
.
DISPOSIZIONI
PRELIMINARI
CAPO
I
:
DISTINZIONE
1
.
(
Classificazione
)
.
(
Art
.
206
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
-
Le
strade
ferrate
sono
pubbliche
o
private
.
Sono
pubbliche
quelle
destinate
al
servizio
pubblico
pel
trasporto
di
persone
,
merci
o
cose
qualunque
.
Sono
private
quelle
che
un
privato
od
una
società
costruisce
esclusivamente
per
l
'
esercizio
permanente
o
temporaneo
di
un
commercio
,
di
un
'
industria
,
di
un
uso
qualunque
suo
proprio
.
CAPO
II
:
FERROVIE
PUBBLICHE
2
.
(
Categorie
di
ferrovie
pubbliche
)
.
(
Articolo
1
,
primi
quattro
commi
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
si
dividono
in
principali
e
secondarie
.
Sono
principali
quelle
che
risultano
dl
speciale
importanza
,
in
base
ai
seguenti
criteri
:
l
'
estensione
attraverso
il
regno
;
l
'
entità
di
traffico
;
il
congiungimento
di
centri
notevoli
di
popolazione
fra
loro
,
ovvero
con
porti
importanti
marittimi
,
lacuali
o
fluviali
;
l
'
allacciamento
a
ferrovie
estere
;
le
considerazioni
d
'
indole
militare
.
Secondarie
sono
tutte
le
altre
.
Nelle
disposizioni
dei
regolamenti
speciali
le
ferrovie
secondarie
sono
distinte
in
due
classi
:
secondarie
propriamente
dette
e
locali
,
in
correlazione
alla
loro
importanza
ed
alle
loro
condizioni
particolari
.
3
.
(
Ferrovie
pubbliche
su
strade
ordinarie
)
.
(
Art
.
2
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
principali
hanno
sede
propria
.
Le
secondarie
possono
essere
stabilite
anche
su
strade
ordinarie
pubbliche
a
condizione
che
:
1
)
si
lasci
una
zona
sufficiente
per
il
carreggio
,
ed
in
ogni
modo
non
mai
inferiore
a
quattro
metri
dalla
linea
di
massima
sporgenza
del
materiale
mobile
.
Detta
zona
può
,
in
caso
di
ostacoli
speciali
,
come
ponti
,
brevi
traverse
di
abitato
e
simili
,
ridursi
anche
ad
una
larghezza
minore
dei
limiti
sovrindicati
,
purché
si
rispettino
le
cautele
stabilite
nel
regolamento
di
cui
all
'
art
.
81
del
presente
testo
unico
;
(
Art
.
11
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
32
,
L
.
27
dicembre
1896
,
nf
561
)
;
2
)
abbiano
sede
separata
dal
carreggio
.
La
zona
poi
carreggio
deve
essere
separata
da
quella
riservata
alla
ferrovia
nei
modi
determinati
nell
'
atto
di
concessione
(
siepe
,
stecconato
,
mura
)
tenendo
conto
delle
condizioni
speciali
della
località
attraversata
.
In
casi
eccezionali
,
e
su
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
può
prescindersi
dall
'
obbligo
della
separazione
di
sede
su
saltuari
tratti
,
che
nel
loro
complesso
non
superino
un
terzo
dell
'
intera
lunghezza
della
linea
da
costruire
.
CAPO
III
:
FERROVIE
PRIVATE
4
.
(
Categorie
di
ferrovie
private
)
.
(
Articolo
207
,
primi
tre
commi
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
private
si
dividono
in
due
categorie
.
La
prima
comprende
quelle
che
corrono
esclusivamente
su
terreni
appartenenti
a
chi
le
costruisce
,
senza
intersecare
o
in
alcun
modo
interessare
alcuna
proprietà
pubblica
o
privata
.
La
seconda
comprende
quelle
che
toccano
in
qualsivoglia
modo
le
proprietà
altrui
,
le
pubbliche
vie
di
comunicazione
,
i
corsi
d
'
acqua
pubblici
,
gli
abitati
ed
ogni
altro
sito
od
opera
pubblica
.
(
Art
.
1
,
ultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
private
della
seconda
categoria
sono
parificate
per
le
norme
di
costruzione
e
di
esercizio
alle
ferrovie
locali
,
in
quanto
concernono
la
sicurezza
delle
persone
e
delle
cose
e
la
pubblica
igiene
.
5
.
(
Servitù
coattive
di
passaggio
)
.
(
Articolo
208
,
L
.
20
marzo
186.5
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
proprietà
private
,
che
debbono
intersecarsi
con
le
ferrovie
private
della
seconda
categoria
,
sono
soggette
alla
servitù
del
passaggio
coattivo
,
e
coloro
che
costruiscono
le
dette
strade
ferrate
debbono
adempiere
agli
obblighi
tutti
dalla
legge
imposti
per
l
'
acquisto
della
servitù
coattiva
di
acquedotto
.
(
Art
.
300
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
L
'
approvazione
superiore
dei
progetti
tecnici
delle
ferrovie
private
di
seconda
categoria
non
conferisce
a
chi
intende
di
costruirle
il
diritto
d
'
intraprendere
i
lavori
,
se
prima
egli
non
abbia
fatto
constare
presso
l
'
autorità
amministrativa
locale
e
,
ove
d
'
uopo
,
presso
chi
esercita
la
ferrovia
pubblica
alla
quale
la
ferrovia
privata
deve
congiungersi
,
di
avere
compiuto
tutto
ciò
che
la
legge
prescrive
per
l
'
esercizio
della
servitù
attiva
di
passaggio
nelle
altrui
proprietà
.
6
.
(
Congiunzioni
ferroviarie
e
stradali
)
(
Art
.
212
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
congiunzioni
e
le
intersecazioni
delle
ferrovie
private
con
le
pubbliche
e
la
loro
immissione
nelle
strade
pubbliche
ordinarie
,
nelle
piazze
,
negli
abitati
od
altri
siti
pubblici
,
è
fatta
con
tali
disposizioni
da
non
nuocere
alla
libertà
,
sicurezza
e
regolarità
dei
servizi
ed
usi
pubblici
relativi
.
7
.
(
Servizio
pubblico
su
ferrovie
private
)
.
(
Art
.
5
,
comma
quinto
e
sesto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
-
Al
governo
è
data
facoltà
di
concedere
annue
sovvenzioni
chilometriche
sino
a
lire
1200
a
chilometro
,
e
per
un
periodo
non
superiore
a
20
anni
,
per
l
'
esercizio
di
ferrovie
private
da
autorizzare
al
servizio
pubblico
.
Le
sovvenzioni
sono
accordate
con
decreto
reale
,
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
e
sul
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
consiglio
di
Stato
.
CAPO
IV
:
DERIVAZIONI
D
'
ACQUE
E
NAVIGAZIONE
LACUALE
8
.
(
Derivazioni
d
'
acque
)
.
(
Art
.
15
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
derivazioni
di
acque
pubbliche
,
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
accordate
ad
un
concessionario
di
ferrovia
pubblica
per
l
'
applicazione
della
trazione
elettrica
hanno
la
durata
della
concessione
della
ferrovia
e
ne
sono
parte
integrante
.
9
.
(
Navigazione
lacuale
)
.
(
Art
.
16
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nei
riguardi
dell
'
esercizio
delle
linee
di
navigazione
lacuale
in
servizio
pubblico
ed
in
corrispondenza
con
le
ferrovie
la
sorveglianza
è
esercitata
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
con
le
norme
stabilite
per
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
.
TITOLO
II
.
CONCESSIONI
CAPO
I
CONCESSIONARI
10
.
(
Norma
generale
)
.
(
Art
.
1
,
prima
parte
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
Il
governo
del
Re
è
autorizzato
ad
accordare
per
decreto
reale
all
'
industria
privata
,
a
province
e
comuni
,
isolatamente
o
riuniti
in
consorzio
,
concessioni
per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
di
strade
ferrate
pubbliche
.
(
Art
.
4
,
parte
seconda
dell
'
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Alla
cessione
dell
'
esercizio
di
linee
secondarie
appartenenti
allo
Stato
si
provvede
con
legge
.
11
.
(
Concessioni
ad
enti
pubblici
)
.
(
Articolo
9
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506
)
.
Le
province
,
i
comuni
ed
i
consorzi
provinciali
e
comunali
sono
autorizzati
a
costruire
ed
esercitare
le
ferrovie
che
venissero
loro
concesse
,
sia
a
propria
cura
diretta
,
sia
a
mezzo
di
società
o
d
'
imprese
subconcessionarie
.
Con
apposito
regolamento
,
da
approvarsi
mediante
decreto
reale
,
sono
stabilite
le
norme
,
con
la
osservanza
delle
quali
gli
enti
sovranominati
possono
costruire
ed
esercitare
le
ferrovie
.
12
.
(
Costituzione
del
consorzio
)
.
(
Art
.
7
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
I
consorzi
di
province
e
di
comuni
,
per
la
concessione
di
una
ferrovia
o
l
'
acquisto
di
concessione
fatta
a
terzi
,
sono
costituiti
con
le
forme
seguenti
.
I
consigli
provinciali
o
comunali
deliberano
sulla
costituzione
del
consorzio
e
determinano
la
quota
del
concorso
di
ciascun
ente
morale
,
il
numero
dei
rispettivi
rappresentanti
in
proporzione
della
quota
di
concorso
,
la
loro
durata
in
ufficio
e
il
modo
di
rinnovarli
.
I
rappresentanti
del
consorzio
compilano
,
conforme
alle
disposizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
,
lo
statuto
consorziale
da
approvarsi
per
decreto
reale
sulla
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
dell
'
interno
,
sentito
il
consiglio
di
Stato
.
13
.
(
Funzionamento
e
durata
del
consorzio
)
.
(
Art
.
8
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
I
rappresentanti
del
consorzio
costituiscono
l
'
assemblea
consorziale
a
cui
spetta
l
'
approvazione
dei
contratti
di
costruzione
,
cessione
o
esercizio
della
ferrovia
consorziale
,
delle
spese
straordinarie
,
dei
bilanci
annui
e
del
riparto
delle
spese
e
degli
utili
in
proporzione
delle
quote
di
concorso
.
L
'
assemblea
nomina
nel
suo
seno
un
comitato
permanente
di
cui
lo
statuto
determina
la
durata
e
il
modo
di
rinnovazione
.
Il
comitato
permanente
amministra
il
consorzio
nei
modi
determinati
dallo
statuto
e
provvede
in
massima
a
tutti
gli
interessi
ed
atti
dell
'
azienda
consortile
.
Il
comitato
permanente
,
per
la
durata
di
tempo
fissata
dallo
statuto
,
elegge
un
presidente
che
rappresenta
il
consorzio
a
tutti
gli
effetti
civili
e
amministrativi
.
Il
comitato
permanente
comunica
il
bilancio
annuo
approvato
dall
'
assemblea
ai
corpi
morali
del
consorzio
ed
ai
prefetti
delle
loro
province
.
I
consigli
comunali
e
provinciali
stanziano
nei
loro
bilanci
le
somme
rispettive
.
I
prefetti
invigilano
all
'
esecuzione
di
quest
'
obbligo
,
e
in
caso
di
difetto
promuovono
l
'
iscrizione
delle
somme
di
ufficio
.
Nessuna
opposizione
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giudiziaria
,
può
sospendere
il
pagamento
delle
rispettive
quote
.
(
Art
.
10
,
L
.
29
giugno
1873
,
m
1475
)
.
Il
consorzio
s
'
intende
continuativo
per
tutta
la
durata
della
concessione
.
14
.
(
Comitati
per
le
concessioni
a
province
)
.
(
Art
.
9
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475
)
.
I
consigli
delle
province
che
ottengano
concessioni
di
ferrovie
devono
formare
un
comitato
permanente
di
tre
membri
colle
attribuzioni
dell
'
articolo
precedente
.
15
.
(
Cessione
della
concessione
)
.
(
Articolo
295
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2245
,
all
.
F
)
.
Quando
la
concessione
della
costruzione
ed
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
sia
stata
fatta
a
favore
di
un
individuo
o
di
una
società
in
nome
collettivo
,
o
di
una
società
in
accomandita
,
è
sempre
in
facoltà
al
concessionario
di
cedere
ad
una
società
anonima
i
diritti
e
le
ragioni
che
gli
competono
,
tanto
per
la
costruzione
,
quanto
per
l
'
esercizio
e
manutenzione
.
In
tale
caso
la
società
anonima
deve
costituirsi
con
un
capitale
che
è
determinato
dal
governo
;
ed
è
retta
da
uno
statuto
.
CAPO
II
:
ATTO
DI
CONCESSIONE
Sezione
I
:
Permesso
di
studi
.
16
.
(
Domanda
per
studi
)
.
(
Art
.
242
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2245
,
all
.
F
)
.
Chiunque
voglia
ottenere
il
permesso
di
fare
sul
terreno
gli
studi
di
un
progetto
di
ferrovia
pubblica
deve
presentare
all
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
nella
cui
circoscrizione
devono
essere
eseguiti
gli
studi
,
apposita
domanda
accompagnata
da
un
piano
o
abbozzo
di
massima
della
linea
sulla
quale
intende
fare
i
detti
studi
,
ed
indicare
il
tempo
entro
il
quale
si
propone
di
cominciarli
e
compierli
.
Il
permesso
di
cui
al
precedente
comma
è
rilasciato
direttamente
dall
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
presso
cui
è
stata
presentata
la
domanda
.
17
.
(
Permesso
di
studi
)
.
(
Art
.
243
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
permesso
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
non
conferisce
al
postulante
né
un
diritto
di
prelazione
,
né
alcuna
altra
ragione
esclusiva
per
il
conseguimento
della
concessione
,
ma
solo
la
facoltà
di
eseguire
nelle
proprietà
private
e
pubbliche
,
osservando
il
disposto
della
legge
,
gli
studi
e
le
operazioni
geodetiche
necessarie
alla
compilazione
del
progetto
.
Il
permesso
può
venire
accordato
contemporaneamente
per
la
medesima
linea
a
più
postulanti
,
e
si
intende
estinto
alla
scadenza
del
tempo
per
cui
fu
concesso
.
Sezione
II
:
Domanda
di
concessione
.
18
.
(
Domanda
)
.
(
Art
.
244
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
domande
di
concessione
della
costruzione
e
dell
'
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
debbono
essere
accompagnate
da
una
dimostrazione
della
sua
pubblica
utilità
,
dalla
indicazione
del
modo
col
quale
s
'
intenda
provvedere
alle
occorrenti
spese
,
dal
calcolo
presuntivo
dell
'
importare
di
sua
costruzione
e
primo
stabilimento
,
e
finalmente
da
quei
piani
,
profili
e
disegni
che
sono
necessari
per
pronunciare
giudizio
sulla
regolarità
tecnica
del
progetto
e
sul
grado
di
esattezza
del
calcolo
suddetto
.
Il
ministero
,
secondo
le
circostanze
,
può
anche
richiedere
dai
postulanti
la
presentazione
del
calcolo
presuntivo
del
costo
dell
'
esercizio
della
ferrovia
e
quello
del
suo
prodotto
lordo
,
con
la
esibizione
degli
elementi
statistici
su
cui
questo
è
fondato
.
19
.
(
Istruttoria
)
.
(
Art
.
245
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
domande
suddette
sono
subordinate
al
preventivo
esame
e
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
per
la
parte
tecnica
,
e
del
consiglio
di
Stato
per
la
parte
giuridica
ed
amministrativa
.
Sezione
III
:
Decreto
di
concessione
.
20
.
(
Decreto
reale
di
concessione
)
.
(
Articolo
13
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
246
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
vengono
concesse
per
decreto
reale
sopra
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
L
'
atto
di
concessione
è
basato
sopra
un
capitolato
.
21
.
(
Dichiarazione
di
pubblica
utilità
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
Col
decreto
di
concessione
delle
ferrovie
pubbliche
alla
industria
privata
,
s
'
intende
implicitamente
emessa
la
dichiarazione
che
tali
opere
sono
di
pubblica
utilità
,
di
che
e
per
gli
effetti
dell
'
art
.
438
del
codice
civile
e
delle
LL
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
,
sulle
espropriazioni
per
pubblica
utilità
.
22
.
(
Durata
della
concessione
)
.
(
Art
.
248
,
prime
linee
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
14
,
L
.
27
dicembre
1896
n
.
561
)
.
Le
concessioni
delle
ferrovie
pubbliche
si
fanno
per
un
tempo
determinato
dagli
atti
delle
medesime
,
ma
non
possono
essere
fatte
per
un
periodo
di
tempo
eccedente
i
70
anni
.
23
.
(
Determinazioni
nell
'
atto
di
concessione
)
.
(
Art
.
2
,
secondo
comma
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506
)
.
Negli
atti
di
concessione
sono
determinati
il
tipo
di
costruzione
,
i
limiti
di
massima
pendenza
,
il
raggio
minimo
delle
curve
ed
ogni
altra
modalità
della
;
ostruzione
ed
esercizio
,
nonché
il
termine
di
tempo
utile
per
la
ultimazione
dei
lavori
e
per
l
'
apertura
all
'
esercizio
delle
singole
linee
.
(
Art
.
16
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
272
)
.
Negli
stessi
atti
di
concessione
sono
determinati
,
sopra
proposta
del
concessionario
,
la
quantità
e
il
tipo
di
materiale
mobile
di
cui
deve
essere
provveduta
la
linea
in
relazione
al
servizio
cui
è
destinata
.
Nei
capitolati
vengono
stabiliti
per
ciascun
caso
la
velocità
massima
e
la
composizione
dei
treni
in
rapporto
colle
condizioni
della
strada
e
le
prescrizioni
valevoli
a
conciliare
la
sicurezza
dell
'
esercizio
con
la
razionale
economia
del
medesimo
,
specialmente
per
quanto
riguarda
il
numero
e
le
attribuzioni
del
personale
viaggiante
e
di
stazione
,
la
composizione
e
la
circolazione
dei
treni
.
24
.
(
Cauzione
)
.
(
Art
.
247
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Alla
stipulazione
dell
'
atto
di
concessione
,
il
concessionario
deve
dare
una
primordiale
cauzione
per
assicurare
che
entro
il
termine
,
da
fissarsi
nell
'
atto
medesimo
,
egli
farà
il
deposito
definitivo
,
che
gli
verrà
nell
'
atto
stesso
prescritto
a
guarentigia
dell
'
adempimento
dell
'
assunta
impresa
.
Tale
deposito
definitivo
è
restituito
a
rate
di
mano
in
mano
che
procedono
i
lavori
di
costruzione
,
salvo
un
'
ultima
rata
che
viene
ritenuta
fin
dopo
la
collaudazione
finale
dell
'
opera
.
CAPO
II
:
SOVVENZIONE
E
SUSSIDI
Sezione
I
:
Sovvenzione
governativa
.
25
.
(
Ferrovie
che
possono
essere
sovvenzionate
)
.
(
Art
.
1
,
secondo
comma
,
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
La
sovvenzione
è
accordata
alle
ferrovie
da
costruirsi
a
sezione
normale
od
a
sezione
ridotta
,
che
congiungano
tra
loro
o
alle
reti
principali
ed
ai
porti
del
regno
:
ampi
e
popolati
territori
;
centri
cospicui
per
industria
e
per
ricchezza
di
prodotti
agricoli
;
bacini
minerari
;
regioni
ancora
prive
di
ferrovie
;
capoluoghi
di
circondario
e
di
mandamento
;
comuni
di
frontiera
;
od
allaccino
altre
ferrovie
già
esistenti
,
sempreché
le
nuove
ferrovie
non
facciano
concorrenza
diretta
ed
in
notevole
parte
del
loro
percorso
ad
una
linea
delle
reti
principali
,
toccando
più
centri
importanti
serviti
da
questa
,
salve
le
disposizioni
delle
leggi
vigenti
.
(
Art
.
3
,
primo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
sovvenzioni
chilometriche
.
che
il
governo
del
Re
è
autorizzato
a
concedere
per
costruzione
ed
esercizio
di
ferrovie
,
possono
essere
assegnate
qualunque
sia
il
sistema
di
trazione
,
o
la
misura
dello
scartamento
,
quando
anche
ottenuta
con
interposizione
di
binario
ad
altro
esistente
,
nonché
per
le
ferrovie
o
per
i
tratti
di
ferrovie
che
siano
stabilite
su
strade
ordinarie
,
quantunque
senza
sede
separata
.
(
Art
.
2
,
prime
linee
,
R.D.
25
dicembre
1887
,
n
.
5162-bis
,
convertito
in
L
.
30
giugno
1889
n
.
6183
)
.
Non
è
accordata
veruna
sovvenzione
se
non
siano
presentati
regolari
progetti
.
26
.
(
Forma
della
sovvenzione
)
.
(
Art
.
5
,
sesto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
sovvenzioni
sono
accordate
con
decreto
reale
,
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
e
sul
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
consiglio
di
Stato
.
27
.
(
Limite
massimo
della
sovvenzione
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
29
giugno
1873
,
n
.
1475;
art
.
1
,
L
.
30
aprile
1899
,
n
.
168;
e
art
.
1
lettere
b
e
h
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Può
essere
accordata
ai
concessionari
una
sovvenzione
annua
non
maggiore
di
lire
5000
per
ogni
chilometro
e
per
un
periodo
di
tempo
da
35
a
70
anni
in
favore
delle
ferrovie
pubbliche
che
in
avvenire
saranno
concesse
.
(
Art
.
5
,
primo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
governo
è
autorizzato
a
ridurre
a
50
anni
la
durata
massima
delle
sovvenzioni
chilometriche
,
aumentandone
da
L
.
5000
a
5700
il
limite
massimo
.
(
Art
.
13
,
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
413
,
e
artt
.
1
e
5
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Il
massimo
della
sovvenzione
chilometrica
potrà
essere
portato
fino
a
lire
10.000
per
50
anni
,
in
favore
di
quelle
ferrovie
che
:
a
)
attraversino
regioni
montuose
e
richiedano
notevoli
spese
di
costruzione
;
b
)
ovvero
richiedano
una
spesa
,
debitamente
accertata
,
di
costruzione
superiore
a
lire
150.000
per
chilometro
.
E
inoltre
siano
destinate
a
congiungere
i
capoluoghi
di
provincia
,
i
capoluoghi
di
circondario
o
importanti
capoluoghi
di
distretto
fra
loro
o
con
quelli
di
provincia
,
o
a
collegare
comuni
,
la
cui
complessiva
popolazione
superi
i
100.000
abitanti
,
o
ad
unire
due
linee
litoranee
del
regno
o
linee
importanti
internazionali
o
a
raggiungere
il
confine
.
28
.
(
Graduazione
della
sovvenzione
)
.
(
Articolo
4
,
R.D.
25
dicembre
1887
,
n
.
5162-bis
,
convertito
in
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
Il
sussidio
chilometrico
in
favore
delle
ferrovie
,
delle
quali
si
è
riconosciuta
la
pubblica
utilità
,
è
accordato
in
somma
più
o
meno
elevata
e
per
un
numero
di
anni
maggiore
o
minore
fino
a
raggiungere
i
limiti
stabiliti
nell
'
articolo
precedente
,
tenuto
conto
specialmente
di
una
o
più
delle
seguenti
condizioni
:
a
)
dell
'
ammontare
dei
concorsi
degli
enti
interessati
in
relazione
al
costo
della
ferrovia
,
alle
difficoltà
e
spese
di
esercizio
,
alla
condizione
economico
-
finanziaria
degli
enti
che
hanno
interesse
alla
concessione
;
b
)
della
quantità
ed
estensione
del
traffico
che
si
presume
possa
essere
portato
sulla
rete
o
linea
principale
.
c
)
del
vantaggio
che
ne
avranno
i
servizi
pubblici
,
e
specialmente
la
difesa
nazionale
,
e
dei
proventi
diretti
od
indiretti
delle
imposte
;
d
)
della
popolazione
e
superficie
della
zona
servita
dalla
nuova
ferrovia
e
della
produzione
agricola
ed
industriale
della
medesima
.
29
.
(
Utilizzazione
delle
strade
e
raccordi
)
.
(
Art
.
15
,
comma
terzo
,
L
.
9
luglio
1905
,
numero
413;
art
.
3
,
penultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272;
art
.
1
,
lettera
o
,
L
.
16
luglio
1909
,
n
.
524;
art
.
6
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Salvo
disposizioni
diverse
derivanti
da
precedenti
leggi
speciali
,
nella
determinazione
della
sovvenzione
si
tiene
conto
della
minore
spesa
derivante
dalla
utilizzazione
delle
strade
ordinarie
e
degli
impianti
ferroviari
esistenti
.
Le
spese
per
i
raccordi
,
allacciamenti
ed
uso
comune
di
stazioni
di
cui
all
'
art
.
56
,
debbono
essere
comprese
nei
progetti
di
massima
delle
linee
da
concedere
all
'
industria
privata
anche
agli
effetti
della
determinazione
delle
sovvenzioni
chilometriche
.
30
.
(
Saggio
di
capitalizzazione
)
.
(
Art
.
5
,
terzo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
la
determinazione
delle
sovvenzioni
,
il
saggio
lordo
di
capitalizzazione
,
è
stabilito
sulla
base
del
saggio
effettivo
di
impiego
in
titoli
del
debito
pubblico
consolidato
italiano
3,50
per
cento
,
risultante
dal
prezzo
medio
dei
listini
ufficiali
del
trimestre
,
anteriore
alla
presentazione
della
domanda
di
concessione
,
aumentato
dell
'
uno
e
mezzo
.
31
.
(
Decorrenza
della
sovvenzione
e
lunghezza
sussidiata
)
.
(
Art
.
1
,
parte
prima
,
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
413
)
.
Le
sovvenzioni
dello
Stato
decorrono
,
per
ogni
tronco
di
ferrovia
,
dal
giorno
in
cui
,
con
l
'
autorizzazione
del
governo
,
ne
ha
luogo
l
'
apertura
all
'
esercizio
,
secondo
il
piano
stabilito
negli
atti
di
concessione
.
La
lunghezza
di
ogni
tronco
,
agli
effetti
dell
'
applicazione
delle
sovvenzioni
medesime
,
è
misurata
sull
'
asse
del
binario
di
corsa
e
computata
fra
gli
assi
dei
fabbricati
viaggiatori
nelle
stazioni
estreme
,
qualora
siavi
innesto
con
altre
linee
,
ovvero
fino
all
'
estremità
dei
binari
di
servizio
nelle
stazioni
capolinea
.
32
.
(
Stanziamenti
di
bilancio
)
.
(
Art
.
5
.
due
ultimi
commi
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
somme
da
pagarsi
annualmente
per
sovvenzioni
sono
stanziate
nel
bilancio
dei
lavori
pubblici
in
un
capitolo
denominato
:
«
Sovvenzioni
chilometriche
per
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
»
.
Quando
le
sovvenzioni
da
pagare
per
una
linea
eccedono
la
somma
di
annue
lire
500.000
,
il
corrispondente
stanziamento
è
fatto
in
un
capitolo
separato
nel
bilancio
dei
lavori
pubblici
.
(
Art
.
2
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
e
art
.
3
e
4
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
A
misura
che
verranno
fatte
le
concessioni
,
di
cui
agli
artt
.
27
,
comma
terzo
.
222
,
223
e
235
,
saranno
impostati
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
i
relativi
stanziamenti
.
(
Art
.
4
,
L
.
30
aprile
1899
,
n
.
168;
art
.
5
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
1
,
lett
.
h
,
L
.
15
luglio
1909
.
n
.
524
.
e
art
.
2
,
ultimo
comma
,
L
.
21
luglio
1910
n
.
580
)
.
Nella
legge
di
approvazione
del
bilancio
di
previsione
dei
lavori
pubblici
si
determina
il
limite
dei
nuovi
impegni
che
possono
assumersi
per
le
sovvenzioni
nell
'
esercizio
cui
il
bilancio
si
riferisce
.
Tale
limite
è
aumentato
dell
'
ammontare
delle
sovvenzioni
per
ferrovie
complementari
e
per
le
linee
di
cui
agli
artt
.
224
e
235
.
Sezione
II
:
Sussidi
ed
offerte
legali
degli
enti
locali
.
33
.
(
Sussidi
da
parte
degli
enti
locali
)
.
(
Art
.
38
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
e
art
.
1
,
lett
.
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Le
province
,
i
comuni
e
gli
altri
corpi
morali
,
quando
vi
concorra
l
'
interesse
locale
,
possono
accordare
sussidi
alle
ferrovie
,
preferibilmente
in
forma
di
sovvenzione
chilometrica
,
da
decorrere
dal
giorno
in
cui
la
linea
è
aperta
all
'
esercizio
,
ferma
l
'
osservanza
dell
'
art
.
303
del
T.U.
di
legge
21
maggio
1908
,
n
.
269;
al
disposto
del
quale
articolo
può
essere
derogato
in
caso
di
evidente
pubblica
utilità
per
decreto
reale
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
Stato
.
È
loro
vietato
di
accordare
qualsiasi
garanzia
di
reddito
chilometrico
.
34
.
(
Offerte
legali
)
.
(
Art
.
2
,
R.D.
25
dicembre
1887
,
n
.
5102-bis
,
convertito
in
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183;
art
.
5
,
quarto
comma
lett
.
b
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Non
è
accordata
veruna
sovvenzione
dello
Stato
se
non
risulti
che
siano
intervenute
,
da
parte
di
enti
morali
o
di
privati
che
vi
abbiano
uno
speciale
interesse
,
legali
offerte
di
qualunque
forma
che
assicurino
la
costruzione
e
l
'
esercizio
della
ferrovia
,
fatta
eccezione
quando
l
'
eccedenza
del
limite
legale
della
sovrimposta
fondiaria
degli
enti
interessati
e
gli
oneri
di
bilancio
per
interessi
di
mutui
passivi
superiori
al
reddito
delle
entrate
patrimoniali
e
dei
servizi
pubblici
sieno
in
misura
tale
,
a
giudizio
esclusivo
del
governo
da
non
consentire
nuovi
aggravi
.
Sezione
III
:
Garanzia
delle
obbligazioni
ed
operazioni
finanziarie
.
35
.
(
Distinzione
della
sovvenzione
)
.
(
Articolo
7
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
8
,
lett
.
c
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Negli
atti
di
concessione
di
costruzione
e
di
esercizio
deve
essere
dichiarato
quale
parte
della
sovvenzione
chilometrica
governativa
sia
attribuita
alla
costruzione
e
quale
all
'
esercizio
.
Quando
,
secondo
le
risultanze
dell
'
istruttoria
,
l
'
esercizio
sia
attivo
,
la
parte
riservata
a
garanzia
dell
'
esercizio
stesso
non
può
essere
minore
di
un
decimo
né
maggiore
di
due
decimi
.
36
.
(
Vincolo
della
sovvenzione
per
le
obbligazioni
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
413
)
.
Il
Governo
può
autorizzare
le
società
per
azioni
concessionarie
di
ferrovie
ad
emettere
,
agli
effetti
dell
'
art
.
171
del
codice
di
commercio
,
obbligazioni
garantite
sulle
sovvenzioni
chilometriche
.
La
garanzia
però
non
può
essere
data
che
sulla
parte
delle
sovvenzioni
relative
al
servizio
dei
capitali
da
impiegare
per
la
costruzione
della
ferrovia
,
dovendo
la
residua
parte
rimanere
disponibile
per
l
'
esercizio
.
(
Art
.
7
,
terzo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
e
art
.
8
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
16
giugno
1917
,
n
.
540
)
.
La
parte
di
sovvenzione
governativa
attribuita
alla
costruzione
può
essere
vincolata
integralmente
,
in
Italia
o
all
'
estero
,
al
servizio
delle
obbligazioni
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
lo
statuto
della
società
e
le
successive
modificazioni
siano
approvati
per
decreto
reale
,
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
,
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
;
b
)
che
almeno
una
metà
della
linea
sia
aperta
all
'
esercizio
e
collaudata
;
c
)
che
l
'
ammortamento
delle
obbligazioni
sia
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
,
non
eccedente
la
durata
della
concessione
.
Il
ministro
del
tesoro
,
d
'
accordo
col
ministro
dei
lavori
pubblici
,
stabilisce
caso
per
caso
le
norme
opportune
per
regolare
l
'
emissione
delle
obbligazioni
stesse
in
rapporto
alle
condizioni
del
mercato
e
per
assicurare
alla
costruzione
della
linea
l
'
impiego
delle
somme
ritratte
dall
'
emissione
.
37
.
(
Vincolo
della
sovvenzione
per
altre
operazioni
finanziarie
)
.
(
Art
.
7
,
comma
terzo
e
quarto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
La
parte
di
sovvenzione
governativa
attribuita
alla
costruzione
può
essere
vincolata
integralmente
,
in
Italia
o
all
'
estero
,
anche
a
garanzia
di
operazioni
finanziarie
con
banche
e
con
istituti
di
eredito
per
la
provvista
dei
capitati
necessari
alla
costruzione
della
linea
concessa
ed
all
'
acquisto
del
materiale
rotabile
,
quando
concorrano
le
seguenti
condizioni
:
a
)
che
siano
comunicate
al
governo
le
condizioni
dell
'
operazione
finanziaria
;
b
)
che
la
somministrazione
dei
capitali
proceda
secondo
l
'
avanzamento
dei
lavori
,
in
base
a
certificati
rilasciati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
;
c
)
che
l
'
ammortamento
del
prestito
sia
stabilito
in
un
periodo
di
tempo
non
eccedente
quello
della
durata
della
sovvenzione
.
In
caso
di
decadenza
della
concessione
per
mancato
compimento
della
costruzione
,
la
sovvenzione
resta
vincolata
per
la
sola
parte
corrispondente
alla
somma
effettivamente
somministrata
in
base
ai
certificati
rilasciati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Ultimata
la
linea
ed
aperta
all
'
esercizio
,
la
sospensione
di
pagamento
della
sovvenzione
nei
casi
previsti
dall
'
ari
203
è
limitata
alla
sola
parte
non
vincolata
.
38
.
(
Suddivisione
in
tronchi
)
.
(
Art
.
7
,
comma
quinto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Quando
nell
'
atto
di
concessione
sia
prevista
l
'
apertura
della
linea
all
'
esercizio
per
tronchi
,
la
parte
di
sovvenzione
attribuita
alla
costruzione
è
suddivisa
per
tronchi
.
In
tale
caso
,
aperto
un
tronco
all
'
esercizio
e
collaudato
,
la
corrispondente
quota
di
sovvenzione
può
essere
vincolata
al
servizio
delle
obbligazioni
od
a
garanzia
delle
suindicate
operazioni
finanziarie
,
senza
osservanza
delle
condizioni
rispettivamente
stabilite
dall
'
art
.
36
,
lett
.
M
,
e
dalla
lett
.
h
del
precedente
articolo
.
39
.
(
Agevolazione
fiscale
per
le
obbligazioni
)
.
(
Art
.
7
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
obbligazioni
,
emesse
esclusivamente
per
la
costruzione
delle
nuove
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
sono
soggette
alla
tassa
di
negoziazione
di
cui
all
'
art
.
73
dalla
L
.
4
luglio
1897
,
n
.
114
(
testo
unico
)
,
nella
misura
di
una
lira
e
centesimi
venti
per
ogni
mille
lire
(
decimi
compresi
)
.
40
.
(
Anticipazioni
sopra
le
obbligazioni
)
.
(
Art
.
19
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Gli
istituti
di
emissione
e
le
casse
di
risparmio
sono
autorizzati
a
fare
anticipazioni
sopra
le
obbligazioni
emesse
,
a
termini
dell
'
art
.
171
del
codice
di
commercio
(
7
)
e
degli
artt
.
36
e
37
del
presente
testo
unico
,
dalle
società
concessionarie
di
ferrovie
.
Tali
anticipazioni
possono
essere
fatte
a
non
più
di
sei
mesi
e
per
non
oltre
i
tre
quarti
del
valore
corrente
delle
obbligazioni
.
CAPO
IV
:
CONCESSIONE
DI
SOLA
COSTRUZIONE
41-45
.
(
Abrogati
)
CAPO
V
:
COMPARTECIPAZIONE
DEI
PRODOTTI
46
.
(
Norma
generale
)
.
(
Art
.
285
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogni
volta
che
dai
conti
del
concessionario
risulti
che
l
'
annuo
prodotto
netto
di
una
ferrovia
,
ragguagliato
sull
'
ultimo
scorso
quinquennio
,
eccede
il
10
per
cento
,
se
altro
minor
limite
non
sia
stato
stabilito
dall
'
atto
di
concessione
,
il
governo
ha
diritto
ad
una
partecipazione
negli
utili
eguale
alla
metà
del
sovrappiù
.
Tale
diritto
può
egli
cominciare
ad
esercitare
soltanto
dopo
scaduti
quindici
anni
dal
giorno
dell
'
apertura
della
ferrovia
al
permanente
esercizio
sull
'
intera
sua
linea
,
se
nell
'
atto
di
concessione
non
sia
stata
espressamente
fissata
epoca
più
lontana
.
Si
dichiara
poi
intendersi
per
prodotto
netto
quello
che
rimane
del
prodotto
lordo
,
detratte
le
spese
d
'
esercizio
,
di
manutenzione
e
riparazione
ordinaria
,
e
straordinaria
,
i
canoni
e
i
tributi
pubblici
,
le
spese
di
amministrazione
,
quelle
di
sorveglianza
del
governo
,
ove
ne
sia
il
caso
,
il
fondo
di
riserva
e
quello
di
estinzione
del
capitale
di
primo
stabilimento
.
Il
governo
può
rinunciare
alla
compartecipazione
dei
prodotti
cui
avrebbe
il
diritto
,
imponendo
al
concessionario
un
abbassamento
corrispondente
nelle
tariffe
.
47
.
(
Nuove
ferrovie
non
sovvenzionate
)
.
(
Art
.
12
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Nelle
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
senza
sovvenzione
governativa
,
posteriori
alla
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
,
il
diritto
di
compartecipazione
dello
Stato
resta
regolato
dall
'
articolo
precedente
,
ma
si
esercita
sul
prodotto
netto
eccedente
l
'
interesse
legale
commerciale
computato
sul
capitale
azionario
o
su
quello
di
primo
impianto
e
prima
dotazione
di
materiale
mobile
e
di
esercizio
a
norma
dell
'
articolo
seguente
.
48
.
(
Nuove
ferrovie
sovvenzionate
)
.
(
Articolo
11
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Lo
Stato
ha
diritto
di
compartecipare
ai
prodotti
lordi
ultrainiziali
di
ferrovie
sovvenzionate
,
concesse
posteriormente
alla
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
,
nella
misura
stabilita
negli
atti
di
concessione
,
tenuto
conto
delle
speciali
condizioni
di
esercizio
di
ciascuna
ferrovia
,
quando
la
media
dei
prodotti
lordi
dell
'
ultimo
quadriennio
abbia
raggiunto
il
prodotto
lordo
chilometrico
indicato
negli
atti
di
concessione
.
Lo
Stato
ha
pure
diritto
alla
compartecipazione
ai
prodotti
netti
,
in
misura
non
minore
della
metà
dell
'
eccedenza
dell
'
interesse
legale
commerciale
computato
sul
capitale
azionario
approvato
dal
governo
,
quando
sia
concessionaria
una
società
per
azioni
,
o
sul
capitale
di
primo
impianto
e
prima
dotazione
di
materiale
mobile
e
di
esercizio
,
negli
altri
casi
.
TITOLO
III
.
DIRITTI
ED
OBBLIGHI
DEL
CONCESSIONARIO
CAPO
I
:
LINEE
CONCORRENTI
E
RACCORDI
49
.
(
Privilegio
del
concessionario
)
.
(
Articolo
269
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
il
concessionario
di
una
ferrovia
pubblica
ha
il
privilegio
esclusivo
di
qualsivoglia
altra
concessione
di
ferrovia
,
parimente
pubblica
,
che
congiunga
due
punti
della
sua
linea
,
o
che
le
corra
lateralmente
,
entro
quel
limite
di
distanza
che
verrà
determinato
nell
'
atto
di
concessione
.
50
.
(
Diritti
dello
Stato
)
.
(
Art
.
210
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2248
.
all
.
F
)
.
Resta
però
in
facoltà
dell
'
amministrazione
dello
Stato
,
ove
nulla
sia
statuito
in
contrario
nell
'
atto
di
concessione
,
di
costruire
ed
esercitare
essa
stessa
ferrovie
che
dalle
concesse
si
diramino
o
le
intersechino
o
ne
costituiscano
un
prolungamento
,
e
di
accordarne
ad
altri
la
concessione
,
salva
la
preferenza
al
primo
concessionario
a
parità
di
condizioni
.
L
'
uso
che
l
'
amministrazione
dello
Stato
faccia
di
questa
facoltà
non
conferisce
al
primo
concessionario
il
diritto
ad
indennità
o
compenso
di
sorta
,
purché
non
gli
cagioni
danno
alcuno
od
incaglio
all
'
esercizio
.
I
rapporti
che
occorra
di
stabilire
tra
il
concessionario
primitivo
e
la
detta
amministrazione
,
o
nuovi
concessionari
,
fanno
oggetto
di
convenzione
da
stipularsi
in
via
amichevole
per
tutto
quanto
può
concernere
ad
un
regolare
e
completo
servizio
cumulativo
.
In
caso
di
divergenza
la
decisione
è
rimessa
a
giudizio
di
arbitri
.
51
.
(
Uso
promiscuo
)
.
(
Art
.
43
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
In
caso
che
altri
concessionari
di
ferrovie
non
concorrenti
intendano
valersi
di
qualche
tratto
di
linea
già
concessa
o
costruita
,
può
il
governo
rendere
obbligatorio
l
'
uso
promiscuo
di
quel
tratto
,
fissandone
le
relative
norme
e
compensi
.
È
riservata
all
'
amministrazione
governativa
la
facoltà
di
permettere
attraversamenti
a
livello
fra
diverse
ferrovie
,
e
di
stabilirne
le
condizioni
.
52
.
(
Allacciamenti
)
.
(
Art
.
3
,
secondo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
sovvenzionate
debbono
,
sempre
quando
è
possibile
.
allacciarsi
alle
ferrovie
esistenti
.
Nel
caso
di
ferrovie
secondarie
a
scartamento
diverso
,
e
qualora
il
governo
non
creda
di
prescrivere
la
interposizione
dello
scartamento
minore
,
s
'
intende
soddisfatta
la
condizione
dell
'
allacciamento
quando
il
binario
della
ferrovia
secondaria
giunga
fino
al
piazzale
della
stazione
della
ferrovia
esistente
,
in
modo
da
rendere
possibile
il
trasbordo
diretto
delle
merci
.
53
.
(
Diramazioni
)
.
(
Art
.
4
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
di
una
ferrovia
pubblica
,
salvo
il
diritto
di
preferenza
di
cui
all
'
art
.
50
,
non
può
opporsi
alle
diramazioni
,
purché
da
stazioni
o
fermate
,
di
altre
ferrovie
pubbliche
,
le
quali
,
sia
pure
mediante
la
interposizione
di
uno
scartamento
diverso
,
servano
ad
unirla
ad
altra
ferrovia
pubblica
od
a
prossimi
centri
di
popolazione
,
od
altrimenti
valgano
ad
allacciarla
con
porti
od
approdi
marittimi
,
lacuali
o
fluviali
,
ogni
qualvolta
questi
raccordi
ed
allacciamenti
formino
oggetto
o
siano
condizione
di
una
concessione
del
governo
.
L
'
esercente
della
ferrovia
,
alla
quale
è
imposto
il
raccordo
,
deve
eseguirne
la
parte
compresa
entro
i
confini
di
quella
ferrovia
a
spese
del
richiedente
;
ed
a
carico
di
questi
sono
tutti
gli
adattamenti
delle
stazioni
,
del
corpo
stradale
e
della
soprastruttura
,
che
si
rendano
necessari
per
effetto
di
quei
raccordi
ed
allacciamenti
,
non
meno
che
l
'
adempimento
di
tutte
quelle
prescrizioni
che
sono
stabilite
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
a
tutela
e
garanzia
della
sicurezza
e
della
regolarità
dell
'
esercizio
.
Le
eventuali
contestazioni
,
che
sorgano
nella
liquidazione
delle
spese
qui
contemplate
,
sono
deferite
per
la
loro
soluzione
a
tre
arbitri
inappellabili
nominati
come
all
'
art
.
74
.
54
.
(
Raccordi
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
di
una
ferrovia
pubblica
,
ogni
volta
che
lo
permettano
la
sicurezza
e
la
regolarità
dell
'
esercizio
,
è
tenuto
a
consentire
,
alle
stesse
condizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
al
raccordo
con
tramvie
a
trazione
meccanica
e
con
stabilimenti
commerciali
ed
industriali
,
i
cui
concessionari
,
proprietari
o
esercenti
ne
facciano
domanda
e
dichiarino
di
sottomettersi
alle
condizioni
di
uno
speciale
capitolato
-
tipo
,
redatto
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
secondo
speciali
norme
fissate
dal
regolamento
di
cui
all
'
art
.
216
.
La
stessa
disposizione
è
applicabile
anche
agli
stabilimenti
governativi
.
55
.
(
Norme
per
raccordi
ed
allacciamenti
)
.
(
Art
.
6
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
binari
di
raccordo
e
gli
allacciamenti
destinati
a
servire
stabilimenti
commerciali
e
industriali
,
qualora
debbano
attraversare
terreni
di
proprietà
di
terzi
,
sono
equiparati
alle
ferrovie
private
di
seconda
categoria
,
e
,
quando
debbano
servire
a
tramvie
o
ad
importanti
stabilimenti
commerciali
ed
industriali
,
possono
dal
governo
essere
dichiarati
opere
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
.
Nel
caso
che
un
binario
di
raccordo
od
allacciamento
sia
stato
costruito
con
dichiarazione
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
detta
legge
sulle
espropriazioni
,
o
con
l
'
applicazione
dell
'
art
.
5
del
presente
testo
unico
,
il
governo
può
renderne
promiscuo
l
'
uso
con
altri
stabilimenti
,
in
mancanza
d
'
accordo
,
da
tre
arbitri
inappellabili
,
nominati
ai
termini
dell
'
art
.
74
.
Sui
binari
di
raccordo
costruiti
con
dichiarazione
di
pubblica
utilità
agli
effetti
della
legge
sulle
espropriazioni
può
il
governo
,
in
caso
di
necessità
riconosciuta
,
ordinare
un
servizio
pubblico
per
merci
con
tariffe
non
superiori
a
quelle
della
ferrovia
alla
quale
i
binari
si
allacciano
.
I
binari
di
raccordo
possono
essere
stabiliti
su
strade
ordinarie
col
consenso
degli
enti
proprietari
.
In
caso
di
dissenso
decide
il
ministro
dei
lavori
pubblici
per
le
strade
provinciali
,
comunali
e
vicinali
;
per
le
strade
nazionali
è
ammesso
il
ricorso
in
via
gerarchica
,
sul
quale
devono
sentirsi
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
consiglio
di
Stato
.
56
.
(
Raccordi
ed
opere
non
obbligatorie
)
.
(
Art
.
6
,
primo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
numero
444
)
.
Non
possono
essere
imposti
dal
governo
:
a
)
i
raccordi
e
gli
allacciamenti
,
di
cui
all
'
art
.
53
,
quando
le
spese
relative
sono
sproporzionate
alla
entità
della
nuova
linea
;
b
)
l
'
uso
delle
stazioni
in
comune
,
quando
le
spese
di
ampliamento
ed
adattamento
ed
i
corrispettivi
da
pagarsi
per
l
'
esercizio
in
comune
siano
rispettivamente
superiori
al
capitale
d
'
impianto
ed
alla
somma
occorrente
per
l
'
esercizio
di
una
stazione
indipendente
.
adeguata
alle
esigenze
della
nuova
linea
.
CAPO
II
:
ESPROPRIAZIONI
ED
OCCUPAZIONI
57
.
(
Opere
ferroviarie
di
pubblica
utilità
.
)
.
(
Art
.
225
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
vie
ferrate
pubbliche
sono
opere
di
utilità
pubblica
,
e
quindi
sono
a
loro
applicabili
tutte
le
disposizioni
delle
leggi
sulla
espropriazione
per
causa
di
pubblica
utilità
.
In
cosiffatta
applicazione
s
'
intendono
far
parte
delle
ferrovie
i
fossi
laterali
,
i
terreni
da
occuparsi
colle
siepi
,
muri
od
altre
chiusure
stabili
qualunque
,
comprese
le
loro
distanze
legali
,
dai
fondi
vicini
,
i
terreni
pure
da
occuparsi
poi
trasporti
dei
corsi
d
'
acqua
,
o
di
pubbliche
o
private
comunicazioni
,
e
per
stabilimento
di
vie
d
'
accesso
,
e
finalmente
i
terreni
necessari
per
la
erezione
delle
stazioni
,
e
per
qualsivoglia
altra
fabbrica
od
opera
stabile
,
destinata
all
'
esercizio
od
alla
conservazione
delle
dette
ferrovie
.
58
.
(
Norme
d
'
esproprio
per
la
nuove
ferrovie
)
.
(
Art
.
77
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
per
la
costruzione
di
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
dopo
la
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
,
sovvenzionate
dallo
Stato
,
si
applicano
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2982
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nei
luoghi
però
dove
vigano
disposizioni
legislative
speciali
più
favorevoli
agli
esproprianti
,
tali
disposizioni
sono
applicate
anche
alle
espropriazioni
da
eseguirsi
nell
'
interesse
delle
ferrovie
.
(
Art
.
9
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Le
disposizioni
dei
due
precedenti
commi
si
applicano
alle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
dopo
la
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
,
anche
se
non
sovvenzionate
dallo
Stato
.
59
.
(
Occupazione
temporanea
)
.
(
Art
.
277
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
costruisce
una
ferrovia
pubblica
ha
il
diritto
non
solo
di
occupare
permanentemente
le
proprietà
private
e
pubbliche
,
necessarie
per
lo
stabilimento
della
ferrovia
medesima
,
con
tutte
le
sue
dipendenze
ed
accessori
,
dichiarati
all
'
art
.
57
,
ma
anche
,
mercé
i
giusti
risarcimenti
,
quello
della
occupazione
temporanea
dei
luoghi
occorrenti
,
durante
la
esecuzione
dei
lavori
di
costruzione
o
di
riparazione
,
per
estrarne
i
materiali
necessari
a
detti
lavori
,
per
farvi
dei
depositi
di
materiali
ed
oggetti
qualunque
,
per
istabilirvi
dei
magazzini
ed
officine
,
per
praticarvi
dei
passaggi
provvisionali
,
così
ad
uso
proprio
,
come
ad
uso
del
pubblico
e
dei
privati
,
a
cui
i
lavori
medesimi
avessero
interrotte
,
o
rese
impraticabili
le
comunicazioni
esistenti
,
e
per
aprirvi
del
canali
dl
diversione
delle
acque
private
e
pubbliche
che
coll
'
eseguimento
della
opere
recassero
difficoltà
od
impedimento
.
60
.
(
0ccupazione
di
demanio
improduttivo
)
.
(
Art
.
228
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
è
dovuto
alcun
compenso
o
risarcimento
per
le
occupazioni
permanenti
,
provvisionali
o
temporanee
degli
alvei
delle
acque
pubbliche
,
delle
spiagge
lacuali
o
marittime
,
né
di
qualunque
altro
terreno
improduttivo
appartenente
allo
Stato
,
salvo
però
le
reintegrazioni
che
possano
nei
casi
speciali
essere
necessarie
per
restituire
a
tali
proprietà
l
'
attitudine
alla
propria
naturale
destinazione
,
e
salva
la
conservazione
od
il
conveniente
trasferimento
delle
servitù
che
possano
trovarvisi
stabilite
con
legittimo
titolo
.
CAPO
III
:
TUTELA
DELLE
PROPRIETÀ
ED
OPERE
COERENTI
61
.
(
Comunicazioni
e
corsi
d
'
acqua
)
.
(
Articolo
229
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
costruisce
una
strada
ferrata
pubblica
ha
obbligo
di
ristabilire
in
convenienti
condizioni
di
comodità
e
sicurezza
a
proprie
spese
,
tutte
le
comunicazioni
pubbliche
e
private
che
dalle
opere
della
sua
impresa
rimanessero
interrotte
.
Pari
obbligo
egli
ha
relativamente
allo
scolo
ed
al
libero
corso
delle
acque
,
i
condotti
delle
quali
,
o
naturali
od
artefatti
,
rimanessero
o
interrotti
o
alterati
dalle
opere
anzidette
.
E
per
tutto
quanto
non
dipenda
da
innovazioni
,
dopo
la
esecuzione
di
tali
opere
praticate
dal
fatto
di
altri
,
egli
è
tenuto
a
garantire
in
ogni
tempo
la
libertà
,
l
'
innocuità
e
la
regolarità
del
corso
ristabilito
.
Al
ristabilimento
delle
comunicazioni
e
dei
corsi
di
acque
di
privata
pertinenza
gl
'
interessati
possono
rinunziare
,
ma
ciò
deve
risultare
da
formale
dichiarazione
.
Per
le
comunicazioni
private
,
gravate
di
servitù
pubblica
,
chi
costruisce
la
strada
ferrata
ha
unicamente
l
'
obbligo
di
acquistare
,
a
favore
degli
utenti
,
la
servitù
attiva
di
passaggio
sul
terreno
necessario
per
il
loro
ristabilimento
.
Non
possono
quindi
costringere
il
proprietario
a
cederne
la
proprietà
,
quando
egli
non
vi
consenta
.
A
malgrado
di
qualsivoglia
rinunzia
degli
interessati
,
non
si
può
omettere
di
provvedere
al
corso
delle
acque
,
i
condotti
delle
quali
siano
intersecati
dalla
via
ferrata
,
quando
dal
loro
ristagno
sia
per
soffrirne
nocumento
la
pubblica
igiene
,
o
restarne
compromessa
l
'
immunità
delle
proprietà
e
dei
diritti
dei
terzi
.
62
.
(
Manutenzione
delle
opere
relative
alle
ferrovie
)
.
(
Art
.
230
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
opere
di
arte
costruite
nel
corpo
d
'
una
ferrovia
pubblica
,
per
la
conservazione
e
ristabilimento
dei
corsi
d
'
acqua
e
delle
comunicazioni
,
tanto
di
pubblica
che
di
privata
pertinenza
,
debbono
essere
mantenute
da
chi
ha
l
'
onere
della
manutenzione
di
essa
ferrovia
.
Quanto
a
quelle
costruite
fuori
del
corpo
della
ferrovia
ed
indipendenti
dalla
sussistenza
e
dalla
buona
conservazione
di
questa
,
può
,
chi
ha
l
'
onere
anzidetto
,
mediante
speciale
convenzione
colle
pubbliche
amministrazioni
o
coi
privati
interessati
,
esonerarsi
dall
'
obbligo
di
loro
manutenzione
.
Nel
caso
che
le
dette
opere
esteriori
vengano
costruite
in
sostituzione
di
altre
preesistenti
,
chi
costruisce
la
strada
ferrata
ha
a
suo
carico
le
spese
di
loro
costruzione
;
ma
,
dopo
il
collaudo
e
la
consegna
a
chi
di
ragione
,
ha
diritto
alla
totale
esenzione
dall
'
obbligo
della
manutenzione
,
a
meno
che
questa
non
riesca
più
gravosa
di
prima
,
nel
qual
caso
egli
è
tenuto
ad
un
giusto
compenso
.
63
.
(
Attraversamento
della
ferrovia
già
costruita
.
)
.
(
Art
.
231
,
L
.
20
marzo
1865
,
numero
2248
,
all
.
F
)
.
Quando
,
per
nuova
costruzione
o
per
trasporto
ordinato
od
autorizzato
dal
governo
,
una
strada
ordinaria
nazionale
,
provinciale
o
comunale
,
un
canale
o
un
condotto
d
'
acqua
debbano
attraversare
una
ferrovia
pubblica
che
prima
non
intersecavano
,
od
attraversarla
in
punto
diverso
da
quello
in
cui
la
intersecavano
precedentemente
,
chi
ha
costruito
od
esercita
la
strada
ferrata
non
può
opporvisi
,
purché
l
'
attraversamento
non
nuoccia
alla
regolarità
e
sicurezza
dell
'
esercizio
.
Se
l
'
attraversamento
sia
cagione
di
maggiori
spese
per
l
'
esercizio
,
manutenzione
e
custodia
della
ferrovia
,
chi
l
'
ha
costruita
od
esercitata
ha
diritto
a
giusto
compenso
.
Egli
ha
,
in
ogni
caso
,
il
diritto
di
costruire
,
mantenere
e
custodire
l
'
attraversamento
a
propria
cura
e
spese
,
mediante
il
dovuto
rimborso
.
64
.
(
Opere
di
difesa
)
.
(
Art
.
232
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
opere
che
servono
all
'
attraversamento
dei
corsi
di
acqua
,
od
a
difendere
le
ferrovie
pubbliche
e
le
private
della
seconda
categoria
,
devono
essere
innocue
al
buon
regime
dei
corsi
medesimi
,
alle
proprietà
laterali
,
alle
derivazioni
,
alla
navigazione
ed
alle
fluitazioni
.
CAPO
IV
:
SERVITÙ
E
DISTANZE
LEGALI
65
.
(
Disposizioni
per
la
manutenzione
stradale
)
.
(
Art
.
233
,
L
.
20
marzo
1865
,
numero
2248
,
all
.
F
)
.
Le
disposizioni
della
legge
sui
lavori
pubblici
concernenti
la
conservazione
del
suolo
delle
strade
ordinarie
nazionali
,
provinciali
e
comunali
,
e
delle
loro
dipendenze
,
sono
applicabili
alle
strade
ferrate
pubbliche
e
loro
dipendenze
ed
accessori
.
66
.
(
Servitù
stradali
)
.
(
Art
.
234
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
proprietà
laterali
alle
strade
ferrate
pubbliche
sono
soggette
a
tutte
le
servitù
e
pesi
imposti
dalla
legge
sui
lavori
pubblici
alle
proprietà
coerenti
alle
strade
nazionali
,
provinciali
e
comunali
,
colle
modificazioni
risultanti
dagli
articoli
seguenti
.
67
.
(
Distanze
per
edifici
)
.
(
Art
.
325
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
È
proibito
a
chiunque
costruire
muri
,
case
,
capanne
,
tettoie
od
altro
qualsiasi
edificio
,
e
di
allevare
piante
a
distanza
minore
di
metri
sei
dalla
linea
della
più
vicina
rotaia
di
una
strada
ferrata
,
la
quale
misura
deve
,
occorrendo
,
aumentarsi
in
guisa
che
le
anzidette
costruzioni
non
riescano
mai
a
minore
distanza
di
metri
due
dal
ciglio
degli
sterri
o
dal
piede
dei
rilevati
.
Tali
distanze
possono
essere
diminuite
di
un
metro
per
le
siepi
,
muricciuoli
di
cinta
e
steccati
,
di
altezza
non
maggiore
di
m
.
1,50
.
Chi
costruisce
od
esercita
la
strada
ferrata
è
in
diritto
di
richiedere
che
siano
accresciute
le
dette
distanze
in
misura
conveniente
per
rendere
libera
la
visuale
alla
portata
necessaria
per
la
sicurezza
della
locomozione
al
lato
convesso
dei
tratti
curvilinei
.
(
Art
.
34
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Non
sono
applicabili
ai
tratti
di
ferrovie
su
strade
ordinarie
le
limitazioni
vigenti
circa
la
distanza
delle
costruzioni
di
case
,
capanne
o
tettoie
.
68
.
(
Distanze
per
scavi
)
.
(
Art
.
236
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Laddove
le
strade
ferrate
sono
in
rilevato
non
minore
di
tre
metri
i
proprietari
dei
beni
laterali
non
possono
praticare
alcuno
scavamento
a
distanza
minore
di
tre
metri
dal
piede
del
rilevato
medesimo
.
69
.
(
Distanze
per
combustibili
)
.
Art
.
237
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
È
proibito
a
chiunque
di
costruire
a
distanza
minore
di
venti
metri
dalla
più
vicina
rotaia
di
una
strada
ferrata
,
la
quale
si
eserciti
con
macchine
a
fuoco
,
delle
case
o
capanne
in
legno
od
in
paglia
,
o
di
fare
cumuli
di
qualsivoglia
materia
combustibile
.
Tale
divieto
non
deve
però
intendersi
esteso
a
depositi
temporanei
dei
prodotti
del
suolo
che
si
fanno
al
tempo
del
raccolto
.
70
.
(
Distanze
per
materiale
)
.
(
Art
.
238
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
depositi
di
pietre
o
di
qualunque
altro
materiale
incombustibile
nei
terreni
laterali
ad
una
ferrovia
,
quando
si
elevino
al
disopra
del
livello
delle
rotaie
,
debbono
essere
tenuti
alla
distanza
prescritta
dall
'
art
.
67
.
71
.
(
Riduzioni
delle
distanze
)
.
(
Art
.
239
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Quando
la
sicurezza
pubblica
,
la
conservazione
delle
ferrovie
e
le
particolari
circostanze
lo
consentano
,
possono
essere
autorizzate
dal
competente
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
riduzioni
alle
distanze
prescritte
dagli
artt
.
65
,
66
,
67
,
68
,
69
e
70
del
presente
testo
unico
.
L
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
prima
di
autorizzare
le
richieste
riduzioni
delle
distanze
legali
prescritte
,
dà
,
mediante
lettera
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento
,
comunicazione
ai
concessionari
interessati
delle
richieste
pervenute
,
assegnando
loro
un
termine
perentorio
di
giorni
trenta
per
la
presentazione
di
eventuali
osservazioni
.
Trascorso
tale
termine
i
predetti
uffici
possono
autorizzare
le
riduzioni
richieste
.
72
.
(
Demolizione
)
.
(
Art
.
240
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
all
'
epoca
dello
stabilimento
di
una
strada
ferrata
esistono
nelle
proprietà
laterali
,
a
distanza
minore
di
quelle
prescritte
dagli
articoli
precedenti
,
degli
edifizi
,
capanne
,
piantamenti
,
siepi
,
steccati
,
muricciuoli
di
cinta
,
cumuli
di
materie
qualunque
o
scavamenti
,
i
proprietari
possono
venire
obbligati
ad
abbatterli
o
toglierli
,
od
a
colmarli
,
quando
ciò
sia
riconosciuto
necessario
per
la
sicurezza
pubblica
e
per
la
conservazione
e
regolarità
dell
'
esercizio
delle
strade
.
In
siffatto
caso
,
ove
non
risulti
che
la
esistenza
degli
anzidetti
oggetti
abbia
cominciato
dopo
che
la
linea
della
ferrovia
era
stata
fatta
conoscere
al
pubblico
o
con
piani
esecutivi
definitivamente
approvati
,
o
con
visibili
tracciamenti
definitivi
sul
terreno
,
è
dovuta
ai
proprietari
una
competente
indennità
da
determinarsi
nel
modo
prescritto
dalla
legge
sull
'
espropriazione
per
causa
dE
utilità
pubblica
.
I
fabbricati
e
gli
scavamenti
pei
quali
non
risulti
necessario
l
'
abbattimento
od
il
riempimento
possono
essere
mantenuti
nello
stato
in
cui
si
trovano
,
e
possono
farvisi
quelle
innovazioni
soltanto
che
non
tolgono
loro
la
riconosciuta
innocuità
.
73
.
(
Descrizione
)
.
(
Art
.
241
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Per
la
esecuzione
delle
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
chi
costruisce
le
ferrovie
deve
,
entro
il
termine
non
maggiore
di
un
mese
dalla
data
della
pubblicazione
dei
piani
definitivi
,
procedere
a
regolari
descrizioni
degli
oggetti
in
esso
articolo
contemplati
.
CAPO
V
:
PASSAGGIO
SULLE
STRADE
ORDINARIE
74
.
(
Imposizione
della
servitù
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Gli
enti
proprietari
della
strada
ordinaria
,
sulla
quale
lo
Stato
conceda
di
stabilire
una
ferrovia
,
non
possono
opporsi
alla
imposizione
di
quella
servitù
passiva
:
ma
essi
hanno
diritto
al
rimborso
delle
maggiori
eventuali
spese
di
manutenzione
del
rispettivi
tratti
di
strada
ordinaria
.
Tutte
le
spese
per
assicurare
il
transito
durante
i
lavori
,
e
quelle
di
adattamento
e
di
sistemazione
definitiva
della
strada
ordinaria
,
comprese
quelle
di
allargamento
o
di
parziale
deviazione
che
possano
occorrere
per
la
occupazione
della
sede
stradale
colla
ferrovia
,
sono
a
carico
del
concessionario
.
Gli
allargamenti
e
le
parziali
deviazioni
delle
strade
ordinarie
,
che
possano
occorrere
per
l
'
adattamento
della
sede
di
una
ferrovia
,
in
quanto
servono
all
'
ordinario
carreggio
,
passano
senz
'
altro
in
proprietà
all
'
ente
proprietario
della
strada
ordinaria
.
In
caso
di
mancato
accordo
col
concessionario
riguardo
alle
maggiori
eventuali
spese
di
manutenzione
di
cui
nel
primo
comma
di
quest
'
articolo
,
l
'
importo
di
quelle
spese
è
determinato
da
tre
arbitri
inappellabili
,
dei
quali
due
nominati
rispettivamente
dalle
parti
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
territoriale
.
Intorno
alle
contestazioni
fra
il
concessionario
e
l
'
ente
proprietario
della
strada
in
ordine
ai
lavori
da
eseguirsi
per
garantire
il
transito
ordinario
,
decide
il
prefetto
,
sentito
l
'
ingegnere
capo
del
genio
civile
della
provincia
,
ed
,
in
mancanza
di
pronta
attuazione
dei
provvedimenti
da
parte
del
concessionario
,
si
provvede
d
'
ufficio
a
termini
dell
'
art
.
106
.
In
tal
caso
l
'
importo
delle
relative
note
è
riscosso
con
le
norme
ed
i
privilegi
delle
pubbliche
imposte
.
75
.
(
Consenso
degli
enti
proprietari
delle
strade
)
.
(
Art
.
11
,
quarto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
La
servitù
passiva
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
non
può
essere
imposta
senza
il
consenso
dei
singoli
enti
proprietari
delle
strade
o
dei
tratti
di
strada
nei
quali
la
ferrovia
deve
avere
sede
separata
dal
carreggio
.
76
.
(
Manutenzione
delle
strade
)
.
(
Art
.
42
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
stabilite
sopra
strade
ordinarie
non
possono
pretendere
alcun
compenso
,
quando
siano
obbligati
a
sospendere
temporaneamente
l
'
esercizio
per
provvedere
alla
manutenzione
,
riparazione
e
sistemazione
delle
strade
stesse
,
e
debbono
,
al
bisogno
,
rimuovere
il
binario
.
Essi
sono
inoltre
,
obbligati
alla
manutenzione
,
a
proprie
spese
,
della
zona
occupata
dal
binario
,
compresi
i
manufatti
e
le
opere
d
'
arte
,
anche
se
di
terzi
proprietari
,
ed
a
contribuire
proporzionalmente
alla
spesa
per
lo
sgombro
della
neve
da
entrambe
le
sedi
stradali
,
salvo
le
convenzioni
speciali
.
77
.
(
Obblighi
in
caso
di
riscatto
,
decadenza
e
scadenza
)
.
(
Art
.
29
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
11
,
quinto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nel
caso
di
riscatto
da
parte
dello
Stato
di
una
ferrovia
avente
qualche
tratto
sopra
strada
ordinaria
,
il
medesimo
subentra
al
concessionario
negli
obblighi
verso
gli
enti
proprietari
della
strada
.
Le
stesse
disposizioni
valgono
nei
casi
di
decadenza
o
di
scadenza
delle
concessioni
di
ferrovie
,
stabilite
in
tutto
od
in
parte
del
percorso
su
strade
ordinarie
.
CAPO
VI
:
SEQUESTRI
E
RESPONSABILITÀ
78
.
(
Sequestri
)
.
(
Art
.
297
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
sono
ammessi
sequestri
a
favore
di
terzi
sugli
averi
di
una
società
anonima
concessionaria
della
costruzione
o
dell
'
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
,
sul
capitale
,
interessi
o
dividendi
delle
azioni
costituenti
il
fondo
sociale
.
Gli
eredi
,
perciò
,
od
i
creditori
degli
azionisti
non
possono
,
sotto
alcun
pretesto
,
provocare
l
'
apposizione
dei
sigilli
sopra
i
beni
e
gli
averi
della
società
,
né
prendere
ingerenza
di
sorta
nella
sua
amministrazione
.
Debbono
anzi
,
per
l
'
esercizio
dei
loro
diritti
,
riferirsi
agl
'
inventari
sociali
ed
alle
deliberazioni
dell
'
assemblea
generale
.
79
.
(
Danni
e
sospensione
)
.
(
Art
.
281
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
debbono
provvedere
a
tutti
i
casi
e
sottostare
a
tutti
gli
eventi
,
così
ordinari
,
come
straordinari
,
senza
potersi
esimere
dagli
obblighi
contratti
in
forza
della
loro
concessione
,
e
senza
acquistare
diritto
a
speciali
compensi
che
non
fossero
espressamente
pattuiti
negli
atti
di
concessione
.
Se
,
per
misura
d
'
ordine
pubblico
,
o
per
la
difesa
dello
Stato
,
il
governo
ordini
la
temporanea
sospensione
dell
'
esercizio
,
o
faccia
in
modo
qualunque
interrompere
una
ferrovia
,
viene
da
esso
sopportata
la
spesa
dei
lavori
della
interruzione
e
quella
del
completo
regolare
ristabilimento
,
cessate
le
cause
della
sospensione
,
senza
che
i
concessionari
possano
pretendere
a
maggiore
risarcimento
di
sofferti
danni
.
80
.
(
Responsabilità
)
.
(
Art
.
290
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
dell
'
esercizio
delle
ferrovie
pubbliche
,
siano
essi
semplici
individui
o
società
riconosciute
dalle
leggi
,
sono
civilmente
responsabili
,
tanto
verso
lo
Stato
,
quanto
verso
i
corpi
morali
ed
i
privati
,
dei
danni
che
i
loro
amministratori
,
preposti
,
impiegati
ed
agenti
qualunque
,
applicati
al
servizio
delle
linee
concesse
,
cagionino
nell
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
.
Pari
responsabilità
verso
lo
Stato
pesa
sugli
anzidetti
concessionari
per
ogni
danno
procedente
dalla
inesecuzione
di
alcune
delle
condizioni
della
concessione
rispettiva
,
e
dalla
inosservanza
dei
propri
regolamenti
e
statuti
.
I
risarcimenti
,
ai
quali
i
concessionari
sono
tenuti
in
dipendenza
di
queste
disposizioni
,
sono
dovuti
pel
fatto
solo
della
inesecuzione
delle
condizioni
stipulate
,
eccettuati
i
casi
di
forza
maggiore
legalmente
accertati
.
TITOLO
IV
.
COSTRUZIONE
CAPO
I
:
NORME
DI
COSTRUZIONE
81
.
(
Chiusura
)
.
(
Art
.
9
,
commi
primo
.
secondo
e
quarto
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
principali
sono
separate
dalle
proprietà
laterali
e
dalle
strade
ordinarie
con
siepi
vive
,
muri
od
altre
specie
di
chiusura
stabile
e
permanente
,
dove
le
condizioni
della
ferrovia
non
siano
tali
da
impedire
l
'
accesso
delle
persone
e
degli
animali
.
È
però
in
facoltà
dell
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
di
autorizzare
la
soppressione
totale
o
parziale
delle
chiusure
in
quei
tratti
nei
quali
ciò
sia
compatibile
con
la
sicurezza
dell
'
esercizio
.
Per
le
ferrovie
pubbliche
le
chiusure
sono
stabilite
nell
'
esclusivo
interesse
della
ferrovia
.
82
.
(
Passaggi
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
principali
,
dove
passano
a
livello
di
strade
ordinarie
pubbliche
o
private
,
debbono
essere
munite
di
cancelli
,
sbarre
od
altri
mezzi
di
chiusure
manovrati
sul
posto
o
a
distanza
.
Al
lato
di
queste
chiusure
possono
stabilirsi
girandole
o
cancelli
equivalenti
per
il
transito
dei
pedoni
.
I
passi
pedonali
possono
essere
muniti
di
chiusure
a
girandola
o
di
cancelli
equivalenti
.
I
passaggi
a
livello
privati
possono
essere
muniti
di
chiusure
con
chiave
da
tenersi
in
consegna
dall
'
utente
sotto
la
sua
responsabilità
.
Sulle
ferrovie
secondarie
le
chiusure
dei
passaggi
a
livello
non
sono
richieste
che
nel
passaggio
a
livello
di
strade
carreggiabili
di
primaria
importanza
,
e
nei
tratti
che
non
presentino
sufficiente
visuale
libera
.
Anche
nelle
ferrovie
principali
l
'
Ispettorato
compartimentale
e
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
può
autorizzare
che
siano
lasciati
aperti
i
passaggi
a
livello
in
corrispondenza
a
strade
poco
frequentate
od
a
strade
private
.
E
in
facoltà
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
di
prescriverne
la
chiusura
per
ragioni
speciali
di
sicurezza
pubblica
.
(
Art
.
213
,
ultimo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
chiusure
da
manovrare
sul
posto
debbono
avere
in
attiguità
case
cantoniere
e
casotti
di
guardia
,
e
i
meccanismi
necessari
pel
conveniente
loro
esercizio
e
custodia
.
Nei
passaggi
a
livello
il
suolo
della
ferrovia
deve
essere
costituito
nelle
condizioni
di
forma
e
stabilità
convenienti
perché
il
passaggio
ordinario
possa
effettuarvisi
con
tutta
facilità
.
83
.
(
Passaggi
a
livello
)
.
(
Art
.
214
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
numero
dei
passaggi
a
livello
dev
'
essere
ridotto
al
minimo
possibile
,
col
portare
,
ove
sia
compatibile
con
l
'
interesse
pubblico
,
più
strade
ordinarie
ad
attraversare
la
ferrata
nel
medesimo
punto
e
con
lo
stabilimento
degli
opportuni
cavalcavia
e
sottovia
,
ovunque
le
condizioni
della
località
lo
rendano
agevole
.
84
.
(
Accessi
)
.
(
Art
.
215
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
salite
e
le
chine
degli
accessi
,
tanto
ai
passaggi
a
livello
quanto
ai
cavalcavia
e
sottovia
,
devono
essere
regolate
nella
forma
,
nella
disposizione
planimetrica
ed
altimetrica
,
nella
costituzione
del
suolo
,
ed
in
ogni
altro
accessorio
riflettente
alla
permanente
facilità
e
sicurezza
del
transito
,
in
relazione
all
'
importanza
ed
allo
stato
delle
comunicazioni
a
cui
debbono
servire
.
85
.
(
Attraversamento
di
corsi
d
'
acqua
)
.
(
Art
.
216
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
All
'
attraversamento
dei
corsi
di
acqua
ed
alla
difesa
dai
danni
che
essi
possono
arrecare
alle
vie
ferrate
deve
provvedersi
con
opere
che
abbiano
le
condizioni
di
maggiore
stabilità
,
richieste
dalla
importanza
di
dette
vie
e
dall
'
azione
dei
veicoli
che
le
percorrono
.
I
ponti
,
bisognevoli
pel
loro
genere
di
costruzione
di
periodiche
parziali
rinnovazioni
,
devono
essere
combinati
in
modo
che
le
medesime
possano
eseguirsi
senza
sospendere
l
'
esercizio
ordinario
delle
ferrovie
pubbliche
.
86
.
(
Modalità
di
esecuzione
)
.
(
Art
.
8
,
primo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
lavori
e
le
opere
d
'
arte
di
una
ferrovia
e
delle
sue
dipendenze
debbono
essere
eseguiti
secondo
i
migliori
sistemi
e
precetti
dell
'
arte
.
87
.
(
Norme
di
esecuzione
)
.
(
Art
.
8
,
secondo
e
terzo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
numero
272
)
.
Con
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
,
sono
stabiliti
la
sagoma
della
luce
della
strada
e
della
sagoma
-
limite
del
materiale
rotabile
,
i
limiti
della
pendenza
,
i
raggi
minimi
delle
curve
,
le
condizioni
tecniche
dell
'
armamento
e
della
sovrastruttura
,
ed
in
genere
le
principali
modalità
del
corpo
stradale
e
delle
opere
d
'
arte
,
secondo
la
categoria
della
strada
ferrata
ed
il
sistema
di
trazione
.
Nel
detto
regolamento
è
pure
stabilita
la
distanza
minima
necessaria
dalla
linea
di
massima
sporgenza
del
materiale
mobile
agli
ostacoli
fissi
che
possano
esistere
lungo
la
strada
.
88
.
(
Case
di
guardia
)
.
(
Art
.
217
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Lungo
le
ferrovie
,
per
provvedere
alla
vigilanza
ed
alle
cure
di
buona
manutenzione
e
di
sicuro
esercizio
,
debbono
erigersi
casette
per
guardiani
e
cantonieri
,
proporzionate
per
numero
e
per
ampiezza
alla
importanza
del
movimento
di
ciascuna
linea
,
alle
particolari
sue
condizioni
ed
alle
circostanze
locali
.
(
Art
.
12
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Lungo
le
ferrovie
secondarie
non
è
richiesta
la
costruzione
di
caselli
per
guardiani
e
cantonieri
,
quando
il
personale
possa
essere
alloggiato
in
vicinanza
della
ferrovia
.
In
casi
eccezionali
può
essere
ammesso
l
'
uso
di
edifici
privati
per
i
caselli
,
le
stazioni
e
le
fermate
e
per
qualsiasi
altro
servizio
ferroviario
.
89
.
(
Stazioni
e
fermate
)
.
(
Art
.
219
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
fanno
il
servizio
del
paese
che
traversano
col
mezzo
degli
scali
o
stazioni
,
il
numero
ed
ubicazione
dei
quali
viene
determinato
negli
atti
di
concessione
,
aventi
i
debiti
riguardi
al
servizio
del
pubblico
.
L
'
ampiezza
di
dette
stazioni
,
la
natura
,
la
grandezza
e
la
disposizione
dei
loro
fabbricati
,
opere
e
meccanismi
diversi
sono
regolati
dalla
quantità
,
dalla
natura
e
dalla
importanza
dei
servizi
che
si
debbono
eseguire
.
(
Art
.
17
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Nelle
ferrovie
secondarie
,
compatibilmente
con
la
sicurezza
dell
'
esercizio
,
si
possono
ammettere
le
fermate
in
binario
corrente
anche
senza
fabbricati
,
raddoppi
di
binari
,
scambi
,
meccanismi
,
od
altro
apparecchio
,
e
consentire
l
'
utilizzazione
ad
uso
stazione
di
fabbricati
privati
.
90
.
(
Curve
)
.
(
Art
.
220
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
pendenze
ed
i
raggi
delle
curve
delle
ferrovie
,
così
pubbliche
come
private
di
seconda
categoria
,
devono
essere
contenuti
nei
limiti
che
si
richiedono
per
il
sicuro
e
regolare
esercizio
della
strada
,
coi
motori
che
si
proponga
di
applicare
alla
trazione
dei
treni
.
91
.
(
Larghezza
)
.
(
Art
.
221
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
La
larghezza
libera
delle
ferrovie
,
così
pubbliche
come
private
di
seconda
categoria
,
tra
i
cigli
dei
rilevati
su
cui
si
trovino
costituite
,
tra
i
margini
dei
fossi
laterali
di
scolo
,
laddove
siano
incassate
sotto
il
terreno
naturale
od
a
livello
di
questo
,
e
tra
i
parapetti
dei
ponti
e
dei
muri
di
sostegno
,
non
deve
essere
mai
minore
di
quanto
è
necessario
non
solo
pel
libero
passaggio
dei
veicoli
,
ma
anche
per
la
sicurezza
del
servizio
di
guardia
e
di
manutenzione
.
L
'
intervallo
fra
i
due
binari
nelle
ferrovie
a
doppio
binario
deve
sempre
essere
sufficiente
pel
libero
scansamento
dei
treni
al
loro
incontro
.
92
.
(
Cavalcavia
e
gallerie
)
.
(
Art
.
222
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nei
cavalcavia
l
'
altezza
della
luce
è
regolata
dall
'
altezza
massima
delle
macchine
e
veicoli
che
debbono
passarvi
sotto
;
e
tanto
la
larghezza
della
loro
via
,
quanto
le
dimensioni
della
luce
dei
sottovia
,
devono
essere
in
giusta
relazione
con
la
importanza
delle
strade
ordinarie
a
cui
debbono
servire
,
e
con
la
natura
di
queste
,
secondo
che
siano
carreggiabili
o
soltanto
praticabili
a
pedoni
.
Nei
sotterranei
,
l
'
altezza
del
vano
deve
eccedere
di
alcuni
centimetri
quella
conveniente
ai
cavalcavia
ed
opportunamente
aumentarsi
,
se
siano
di
lunghezza
considerevole
.
93
.
(
Scarpate
e
fossi
)
.
(
Art
.
223
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
scarpate
degli
sterri
,
e
quelle
dei
rilevati
,
devono
essere
regolate
con
la
inclinazione
conveniente
alla
natura
del
terreno
,
in
modo
da
premunire
la
via
contro
ogni
scoscendimento
che
la
ingombri
,
o
che
privi
l
'
armamento
di
stabile
sostegno
.
I
tratti
di
ferrovia
incassati
od
a
livello
,
o
poco
più
elevati
delle
campagne
laterali
,
devono
essere
fiancheggiati
da
fossi
atti
a
procurare
un
perfetto
scolo
delle
acque
.
94
.
(
Armamento
)
.
(
Art
.
224
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
sistema
d
'
armamento
,
che
s
'
intenda
adottare
per
una
ferrovia
pubblica
,
deve
presentare
la
necessaria
stabilità
e
resistenza
.
ed
esser
tale
che
i
veicoli
e
macchine
destinati
a
circolare
nella
detta
ferrovia
possano
anche
circolare
nelle
altre
che
da
quella
si
diramano
od
a
quella
si
congiungono
.
(
Art
.
18
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
361
)
.
Nelle
ferrovie
secondarie
,
l
'
armamento
deve
essere
tale
da
permettere
il
passaggio
ai
veicoli
destinati
al
servizio
della
linea
che
forma
oggetto
della
concessione
,
e
delle
altre
con
cui
s
'
intenda
stabilire
un
servizio
comune
.
95
.
(
Telegrafo
e
telefono
)
.
(
Art
.
13
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
debbono
essere
munite
di
telegrafo
o
di
telefono
o
di
altri
simili
mezzi
di
comunicazione
fra
le
stazioni
,
e
di
segnali
che
per
numero
e
per
natura
corrispondano
alle
esigenze
dell
'
esercizio
;
le
condutture
relative
sono
per
gli
effetti
fiscali
considerate
come
mezzi
d
'
opera
.
Sulle
ferrovie
secondarie
a
scartamento
ridotto
può
il
ministro
dei
lavori
pubblici
autorizzare
la
soppressione
dell
'
uso
dei
segnali
di
protezione
delle
stazioni
,
quando
si
provveda
con
speciali
cautele
alla
sicurezza
della
circolazione
.
Tale
autorizzazione
può
essere
data
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
della
guerra
,
anche
per
le
ferrovie
secondarie
a
scartamento
ordinario
,
e
per
stazioni
o
fermate
delle
ferrovie
principali
che
non
debbano
provvedere
al
servizio
di
movimento
dei
treni
.
96
.
(
Servizio
telegrafico
governativo
)
.
(
Art
.
267
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Sulla
palificazione
del
telegrafo
che
i
concessionari
sono
obbligati
a
stabilire
per
servizio
delle
ferrovie
,
è
riservata
al
governo
la
facoltà
in
ogni
tempo
di
collocare
e
di
esercitare
,
però
a
tutte
sue
spese
,
altri
fili
per
la
trasmissione
dei
suoi
dispacci
ufficiali
e
per
servizio
dei
privati
.
CAPO
II
:
SVOLGIMENTO
DEI
LAVORI
97
.
(
Progetto
esecutivo
)
.
(
Art
.
261
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
una
concessione
sia
stata
accordata
sulla
presentazione
di
piani
,
profili
e
disegni
di
semplice
massima
,
il
concessionario
prima
della
esecuzione
deve
presentare
all
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
i
necessari
piani
e
profili
circostanziati
coi
disegni
speciali
esecutivi
delle
principali
opere
d
'
arte
,
quali
sono
i
ponti
e
sifoni
di
mole
ed
apertura
più
considerevole
,
i
cavalcavia
e
sottovia
ed
i
fabbricati
delle
stazioni
,
ed
oltre
a
ciò
i
moduli
dei
passaggi
a
livello
,
delle
case
cantoniere
,
dei
minori
ponticelli
,
acquedotti
e
sifoni
,
dei
materiali
di
armamento
e
,
quando
vengano
richiesti
,
anche
quelli
degli
oggetti
di
materiale
fisso
e
di
materiale
mobile
per
l
'
esercizio
.
Al
ministero
dei
lavori
pubblici
dev
'
essere
sempre
rimessa
per
proprio
uso
dal
concessionario
una
copia
autentica
di
tutti
i
piani
,
profili
ed
altri
disegni
approvati
.
98
.
(
Varianti
)
.
(
Art
.
262
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nell
'
esame
dei
progetti
definitivi
e
dei
piani
esecutivi
delle
principali
opere
d
'
arte
è
in
facoltà
del
ministero
dei
lavori
pubblici
di
farvi
introdurre
quelle
modificazioni
che
,
sentito
il
concessionario
nelle
sue
osservazioni
,
giudichi
necessarie
nell
'
interesse
del
servizio
pubblico
.
Il
concessionario
non
può
scostarsi
,
senza
speciale
autorizzazione
,
dai
piani
esecutivi
definitivamente
approvati
,
sotto
pena
del
rifacimento
delle
opere
.
È
però
tanto
al
ministero
facoltativo
di
ordinare
,
quanto
al
concessionario
di
proporre
,
anche
durante
l
'
eseguimento
dei
lavori
,
quelle
modificazioni
dei
progetti
approvati
che
siano
giudicate
necessarie
od
utili
,
ma
il
concessionario
non
può
venire
obbligato
ad
eseguire
una
modificazione
che
gli
cagioni
notabili
maggiori
spese
di
costruzione
o
di
esercizio
,
quando
abbia
per
solo
scopo
una
maggiore
tecnica
regolarità
delle
opere
senza
comprovata
necessità
.
99
.
(
Permessi
e
cautele
)
.
(
Art
.
263
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
non
possono
intraprendere
i
lavori
approvati
per
la
costruzione
di
cavalcavia
o
di
sottovia
,
per
trasporto
di
strade
pubbliche
o
gravate
di
servitù
pubblica
,
per
la
costruzione
di
ponti
od
altre
opere
qualunque
sui
fiumi
e
sui
canali
navigabili
od
atti
alle
fluitazioni
,
se
prima
il
prefetto
della
provincia
,
inteso
il
parere
dell
'
ingegnere
capo
del
genio
civile
,
non
acconsenta
all
'
eseguimento
delle
indicate
opere
.
Durante
la
loro
esecuzione
i
concessionari
debbono
prendere
tutte
le
misure
e
sopportare
tutte
le
spese
necessarie
,
acciocché
né
il
servizio
della
navigazione
o
dei
trasporti
a
galla
,
né
il
pubblico
passaggio
provino
interruzione
od
incaglio
.
A
tale
effetto
a
cura
e
spese
dei
concessionari
,
all
'
intersecazione
delle
strade
pubbliche
o
gravate
di
pubblica
servitù
,
ove
ciò
venga
giudicato
necessario
,
devono
essere
costruite
strade
ed
altre
opere
provvisionali
,
né
possono
le
comunicazioni
esistenti
venire
interrotte
,
se
prima
per
parte
del
suddetto
ingegnere
capo
la
idoneità
e
sufficienza
dei
suddetti
lavori
provvisionali
non
sia
stata
accertata
.
Un
termine
perentorio
è
assegnato
ai
concessionari
per
compiere
le
opere
stabili
che
facciano
cessare
lo
stato
provvisorio
delle
comunicazioni
.
Le
comunicazioni
definitive
prima
di
essere
aperte
al
pubblico
devono
essere
collaudate
dall
'
ingegnere
capo
del
genio
civile
.
100
.
(
Misure
per
le
comunicazioni
e
corsi
d
'
acqua
)
.
(
Art
.
26
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Sono
parimente
obbligati
i
concessionari
,
durante
l
'
eseguimento
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
,
a
provvedere
,
acciocchè
non
rimangano
interrotte
né
le
private
comunicazioni
,
né
i
corsi
d
'
acque
pure
privati
,
a
meno
che
non
provino
di
esservi
stati
autorizzati
da
particolari
convenzioni
.
101
.
(
Apertura
all
'
esercizio
)
.
(
Art
.
257
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Quando
nulla
sia
espressamente
stabilito
in
contrario
negli
atti
di
concessione
,
può
il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
per
ragione
d
'
interesse
pubblico
permettere
ad
un
concessionario
,
sotto
quelle
condizioni
che
trovi
conveniente
di
prescrivere
,
di
aprire
,
anteriormente
all
'
intera
linea
,
l
'
esercizio
di
parziali
tronchi
;
come
può
permettere
la
apertura
di
essi
tronchi
,
o
dell
'
intera
linea
all
'
esercizio
libero
per
ogni
genere
di
trasporti
,
o
limitato
a
qualche
solo
genere
particolare
,
quando
i
lavori
di
costruzione
non
siano
peranco
pienamente
ultimati
,
ma
portati
a
segno
da
potersi
esso
esercizio
effettuare
con
piena
sicurezza
.
102
.
(
Collaudo
)
.
(
Art
.
258
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Compiuta
perfettamente
tutta
la
linea
o
linee
comprese
in
una
concessione
,
il
ministero
dei
lavori
pubblici
fa
procedere
alla
loro
generale
collaudazione
col
mezzo
di
una
commissione
o
di
un
funzionario
da
lui
delegato
,
in
contraddittorio
del
concessionario
o
suoi
legittimi
rappresentanti
,
e
con
intervento
del
funzionario
del
governo
che
ne
abbia
sorvegliato
la
costruzione
.
La
collaudazione
si
riferisce
a
tutte
le
opere
costituenti
il
corpo
della
ferrovia
o
ferrovie
,
all
'
armamento
di
queste
,
alle
case
di
guardia
,
alle
stazioni
,
loro
fabbricati
ed
accessori
e
al
materiale
fisso
.
Essa
ha
per
oggetto
di
riconoscere
se
nella
costruzione
si
siano
osservate
le
disposizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
e
del
capitolato
annesso
all
'
atto
di
concessione
,
massimamente
per
tutto
quanto
concerne
la
guarentigia
della
sicurezza
pubblica
e
la
regolarità
,
perfezione
e
permanenza
del
servizio
.
Se
dai
delegati
per
la
collaudazione
si
riscontrino
mancanze
nelle
opere
eseguite
,
oppure
inosservanze
delle
anzidette
disposizioni
,
è
tosto
ingiunto
al
concessionario
di
porvi
riparo
;
ed
ove
egli
non
si
presti
compiutamente
,
può
l
'
amministrazione
superiore
supplirvi
d
'
ufficio
,
prevalendosi
all
'
uopo
di
quella
parte
della
cauzione
che
ancora
detenga
,
e
,
in
caso
d
'
insufficienza
,
compensandosi
sui
primi
prodotti
dell
'
esercizio
della
ferrovia
.
103
.
(
Delimitazione
del
suolo
)
.
(
Art
.
259
.
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Dopo
il
totale
compimento
dei
lavori
di
costruzione
di
una
ferrovia
pubblica
e
la
loro
collaudazione
definitiva
,
il
concessionario
deve
eseguire
a
sue
spese
una
delimitazione
del
suolo
di
proprietà
della
ferrovia
medesima
,
e
la
formazione
,
in
contraddittorio
dei
funzionari
del
governo
,
ed
in
quella
scala
che
sia
prescritta
,
di
un
piano
catastale
della
ferrovia
e
delle
sue
dipendenze
,
oltre
ad
un
quadro
definitivo
delle
stazioni
e
fabbricati
attinenti
e
di
tutte
le
altre
opere
d
'
arte
che
siano
state
costruite
in
virtù
della
sua
concessione
.
Un
originale
del
processo
verbale
di
delimitazione
,
del
piano
catastale
e
del
quadro
descrittivo
sopra
indicato
è
rimesso
al
ministero
dei
lavori
pubblici
.
TITOLO
V
.
ESERCIZIO
CAPO
I
:
MEZZI
D
'
ESERCITO
)
104
.
(
Motore
)
.
(
Art
.
210
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
e
le
private
di
seconda
categoria
sono
esercitate
con
forze
animali
o
fisiche
secondo
il
previsto
nella
rispettiva
concessione
.
È
vietato
di
variare
la
specie
di
motore
prevista
,
senza
l
'
autorizzazione
del
ministero
.
105
.
(
Variazioni
del
sistema
d
'
armamento
)
.
(
Art
.
265
,
comma
secondo
,
ultimo
periodo
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
224R
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
,
L
.
15
luglio
1909;
n
.
524
)
.
Può
essere
ammesso
,
sia
all
'
atto
di
concessione
,
sia
in
seguito
,
un
sistema
d
'
armamento
diverso
da
quelli
generalmente
adottati
,
quando
sia
dimostrato
che
riunisca
tutti
i
voluti
requisiti
di
permanente
stabilità
.
106
.
(
Manutenzione
)
.
(
Art
.
260
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
debbono
mantenere
le
loro
strade
ferrate
,
colle
rispettive
dipendenze
,
costantemente
in
buono
stato
,
in
modo
tale
che
la
circolazione
possa
sempre
esservi
effettuata
con
facilità
e
sicurezza
.
In
difetto
vi
si
provvede
d
'
ufficio
,
previa
regolare
ingiunzione
,
a
maggiori
spese
dei
concessionari
medesimi
.
Le
anticipazioni
di
spese
,
che
in
siffatto
caso
occorrano
di
fare
,
sono
rimborsate
sopra
note
da
rendersi
esecutorie
dai
prefetti
delle
province
attraversate
dalle
ferrovie
.
107
.
(
Mezzi
d
'
esercizio
e
di
riparazione
)
.
(
Art
.
218
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Una
ferrovia
pubblica
dev
'
essere
provveduta
dei
mezzi
necessari
per
assicurare
la
continuità
del
regolare
e
sicuro
esercizio
,
e
per
eseguire
le
ordinarie
riparazioni
dei
veicoli
.
macchine
,
attrezzi
e
meccanismi
.
108
.
(
Mezzi
di
soccorso
)
.
(
Art
.
301
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
esercita
una
ferrovia
pubblica
,
deve
tenersi
provvisto
dei
mezzi
di
soccorso
necessari
nei
casi
di
sinistri
,
in
quelle
stazioni
o
fermate
che
vengano
designate
dal
competente
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
.
109
.
(
Provviste
e
accessori
delle
stazioni
)
.
(
Art
.
266
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2218
,
all
.
F
)
.
Le
stazioni
debbono
essere
provviste
di
tutte
le
fabbriche
e
stabilimenti
accessori
richiesti
dalla
prontezza
del
servizio
e
regolarità
,
e
corredate
dei
necessari
binari
di
percorso
,
di
recesso
e
di
deposito
.
Gli
sviatoi
,
le
piattaforme
e
gli
altri
meccanismi
fissi
o
mobili
,
serventi
a
far
passare
i
veicoli
e
le
macchine
da
uno
all
'
altro
binario
,
sono
stabiliti
secondo
un
sistema
approvato
,
nel
numero
e
nella
posizione
conveniente
all
'
ufficio
cui
debbono
compiere
.
A
seconda
della
natura
e
della
quantità
dei
servizi
che
abbiano
a
farvisi
,
le
stazioni
debbono
essere
provviste
di
stadere
fisse
e
mobili
,
di
macchine
fisse
e
mobili
per
elevare
e
trasportare
pesi
,
di
pozzi
o
condotti
d
'
acqua
occorrenti
cogli
opportuni
serbatoi
.
colonne
idrauliche
e
macchine
elevatrici
,
e
finalmente
dei
meccanismi
fissi
o
mobili
pei
segnali
indicativi
della
libertà
dell
'
ingresso
nelle
stazioni
medesime
.
L
'
ampiezza
delle
sale
d
'
aspetto
deve
essere
proporzionata
al
concorso
dei
viaggiatori
e
il
loro
arredo
conveniente
alle
classi
cui
vengono
destinate
.
Non
debbono
mancarvi
latrine
ad
uso
pubblico
,
decenti
ed
opportunamente
collocate
.
Nelle
stazioni
ed
in
ogni
loro
accessorio
è
in
ogni
tempo
facoltativo
alla
superiore
amministrazione
di
ordinare
quelle
ampliazioni
aggiunte
o
variazioni
che
l
'
esperienza
faccia
ravvisare
necessarie
nell
'
interesse
pubblico
.
110
.
(
Illuminazione
)
.
(
Art
.
305
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Durante
il
servizio
delle
ore
notturne
,
le
stazioni
ed
i
loro
accessi
debbono
essere
illuminati
.
Lo
debbono
essere
anche
quei
passaggi
a
livello
per
i
quali
l
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
giudichi
ciò
necessario
per
motivi
di
sicurezza
pubblica
.
Debbono
essere
pure
muniti
di
lumi
esterni
di
segnale
i
treni
durante
la
notte
,
secondo
un
sistema
da
approvarsi
dal
ministero
.
Le
vetture
dei
viaggiatori
debbono
parimenti
essere
illuminate
nel
loro
interno
durante
la
notte
e
nel
passaggio
di
quelle
gallerie
che
vengano
designate
dall
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
(
17
)
.
111
.
(
Materiale
mobile
)
.
(
Art
.
268
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
concessionario
di
una
strada
ferrata
è
obbligato
ad
essere
sempre
provvisto
di
ogni
genere
di
materiale
mobile
,
necessario
per
un
completo
servizio
,
e
così
di
veicoli
per
il
trasporto
dei
viaggiatori
,
animali
,
merci
e
materiali
,
di
locomotive
a
vapore
,
o
di
ogni
altri
valido
corredo
di
mezzi
con
cui
fosse
autorizzata
la
locomozione
.
I
concessionari
debbono
nei
loro
progetti
determinare
le
quantità
,
le
specie
e
le
forme
normali
di
questi
materiali
e
mezzi
di
trasporto
,
in
proporzione
dell
'
estensione
delle
linee
concesse
e
della
presunta
quantità
e
natura
del
movimento
,
e
far
conoscere
tale
determinazione
al
ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
può
ordinarvi
quelle
aggiunte
o
variazioni
,
che
,
sentite
le
osservazioni
dei
concessionari
,
giudichi
convenienti
nell
'
interesse
di
un
regolare
e
lodevole
servizio
pubblico
,
tanto
all
'
epoca
dell
'
apertura
dell
'
esercizio
delle
ferrovie
,
quanto
nel
progresso
di
esso
esercizio
.
Ogni
sorta
di
materiale
avente
per
ispeciale
destinazione
il
servizio
dei
trasporti
deve
essere
della
migliore
qualità
e
costruito
secondo
modelli
di
provata
bontà
.
L
'
amministrazione
superiore
,
tanto
prima
,
quanto
durante
l
'
impiego
,
è
in
facoltà
di
sottoporlo
a
quelle
ricognizioni
ed
esperimenti
che
giudichi
convenienti
nell
'
interesse
della
regolarità
e
sicurezza
del
servizio
pubblico
,
e
può
prescrivere
che
venga
posto
fuori
di
esercizio
ogniqualvolta
ne
giudichi
l
'
uso
sconveniente
e
pericoloso
.
112
.
(
Combustibile
)
.
(
Art
.
23
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
deve
avere
in
ogni
tempo
,
lungo
la
linea
,
una
provvista
di
combustibile
,
sufficiente
almeno
per
quattro
mesi
sulle
linee
principali
,
e
per
due
mesi
sulle
linee
secondarie
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
ministro
della
guerra
,
ha
facoltà
per
qualsiasi
ferrovia
di
estendere
nell
'
atto
di
concessione
questo
obbligo
a
quattro
mesi
.
Quando
il
governo
stimi
di
ordinare
provviste
maggiori
,
l
'
esercente
deve
ottemperarvi
,
salvo
gli
eventuali
compensi
.
113
.
(
Personale
)
.
(
Art
.
14
,
L
.
30
giugno
1900
,
n
.
272
)
.
Le
ferrovie
debbono
essere
provvedute
del
personale
'
necessario
per
assicurare
un
regolare
servizio
.
Il
personale
destinato
a
funzioni
interessanti
la
sicurezza
dell
'
esercizio
dev
'
essere
riconosciuto
idoneo
secondo
le
norme
stabilite
con
speciale
regolamento
.
Lungo
le
ferrovie
principali
dev
'
essere
distribuito
il
personale
di
mantenimento
,
di
custodia
e
di
sorveglianza
nella
quantità
necessaria
per
assicurare
la
libera
circolazione
dei
treni
.
La
sorveglianza
e
la
custodia
delle
ferrovie
secondarie
può
essere
affidata
al
personale
di
mantenimento
,
con
l
'
obbligo
di
visitare
la
linea
almeno
una
volta
al
giorno
.
Il
personale
dev
'
essere
di
nazionalità
italiana
,
salve
le
eccezioni
che
,
per
giustificati
motivi
,
siano
approvate
dal
governo
.
114
.
(
Uniforme
del
personale
)
.
(
Art
.
307
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Qualsiasi
agente
od
impiegato
incaricato
di
funzioni
di
servizio
pubblico
,
sopra
una
strada
ferrata
pubblica
,
deve
essere
vestito
di
uniforme
o
portare
un
segno
distintivo
.
115
.
(
Qualità
ed
obblighi
di
pubblici
ufficiali
)
.
(
Artt
.
18
e
27
,
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
art
.
1
,
lettera
n
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Tutti
gli
addetti
alle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
qualunque
sia
il
loro
grado
ed
ufficio
,
sono
considerati
pubblici
ufficiali
.
Ove
nei
rispettivi
regolamenti
manchino
prescrizioni
analoghe
e
gli
ordinamenti
delle
imprese
assicurino
al
personale
un
equo
trattamento
,
coloro
che
volontariamente
abbandonano
o
non
assumono
l
'
ufficio
o
prestano
l
'
opera
propria
in
modo
da
interrompere
o
perturbare
la
continuità
e
regolarità
del
servizio
sono
considerati
come
dimissionari
e
quindi
surrogati
.
Può
però
l
'
esercente
,
considerate
le
condizioni
individuali
e
le
speciali
responsabilità
,
applicare
invece
un
provvedimento
disciplinare
.
CAPO
II
:
MODALITÀ
D
'
ESERCIZIO
116
.
(
Orari
)
.
(
Art
.
282
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
L
'
amministrazione
superiore
è
in
diritto
di
fissare
,
sentiti
i
concessionari
,
gli
orari
delle
corse
delle
ferrovie
pubbliche
,
in
modo
da
conciliarne
gl
'
interessi
e
da
ottenere
quel
bene
ordinato
sistema
di
velocità
nelle
dette
corse
,
tanto
pei
treni
ordinari
o
celeri
di
viaggiatori
,
quanto
per
quelli
delle
merci
,
che
meglio
soddisfaccia
ai
bisogni
del
servizio
ed
alle
esigenze
della
pubblica
sicurezza
.
117
.
(
Corse
)
.
(
Art
.
282
,
terzo
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
)
.
Quando
il
numero
delle
corse
ordinarie
giornaliere
di
una
ferrovia
pubblica
non
sia
già
fissato
e
reso
obbligatorio
dagli
atti
di
concessione
,
deve
venire
prestabilito
dal
concessionario
;
ma
tanto
il
primitivo
numero
delle
corse
quanto
le
variazioni
che
in
ogni
tempo
gli
interessi
del
concessionario
medesimo
richiedessero
di
apportarvi
,
debbono
essere
sempre
tali
da
provvedere
a
quel
servizio
pubblico
che
l
'
accordata
concessione
ebbe
per
iscopo
,
e
,
sotto
questo
riguardo
,
sono
soggette
alla
preventiva
approvazione
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
.
Tanto
le
corse
quanto
i
loro
orari
debbono
essere
in
tempo
congruo
notificati
con
regolare
pubblicazione
.
I
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
sono
autorizzati
a
stabilire
sulle
loro
linee
,
o
sopra
una
parte
delle
medesime
,
delle
corse
speciali
o
straordinarie
,
sia
saltuariamente
,
sia
per
giorni
o
per
tempi
fissi
determinati
,
mediante
tempestiva
partecipazione
all
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
.
Sono
eccettuati
da
questa
disposizione
i
casi
imprevisti
o
di
assoluta
urgenza
.
nei
quali
le
corse
speciali
o
straordinarie
per
trasporto
così
di
viaggiatori
,
come
di
merci
,
possono
eseguirsi
,
purché
i
concessionari
abbiano
preso
tutte
le
misure
e
precauzioni
richieste
dalla
guarentigia
della
sicurezza
pubblica
e
della
regolarità
del
servizio
ordinario
.
118
.
(
Velocità
massima
)
.
(
Art
.
11
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
La
velocità
dei
treni
può
giungere
al
limite
massimo
compatibile
con
le
condizioni
tecniche
della
linea
,
col
tipo
del
materiale
rotabile
e
coi
mezzi
di
frenatura
.
Nei
tratti
non
muniti
di
chiusura
o
nei
quali
le
condizioni
della
strada
non
bastano
ad
impedire
l
'
accesso
delle
persone
o
degli
animali
,
la
velocità
di
corsa
dev
'
essere
limitata
,
tenendo
conto
delle
speciali
condizioni
locali
,
e
non
può
in
nessun
caso
superare
i
60
chilometri
all
ora
per
i
treni
con
freni
continui
,
ed
i
45
chilometri
per
gli
altri
.
Eguale
limitazione
di
velocità
è
prescritta
per
i
tratti
con
passaggi
a
livello
permanentemente
aperti
.
(
Art
.
11
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
1
,
lettera
p
,
L
.
15
luglio
1909
n
.
524
)
.
Nei
tratti
di
ferrovia
secondaria
stabiliti
su
strade
ordinarie
,
senza
sede
separata
,
la
velocità
massima
di
corsa
per
i
treni
muniti
di
freno
continuo
viene
determinata
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
secondo
le
speciali
condizioni
locali
,
ma
in
nessun
caso
può
superare
i
50
chilometri
all
'
ora
:
per
i
treni
non
muniti
di
freno
continuo
non
deve
essere
superiore
a
25
chilometri
.
119
.
(
Circolazione
dei
veicoli
)
.
(
Art
.
212
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
veicoli
delle
strade
ferrate
private
non
possono
né
avere
ingresso
né
circolare
sulle
ferrovie
pubbliche
,
e
quelli
delle
ferrovie
pubbliche
non
possono
aver
ingresso
né
circolare
sulle
private
,
se
le
modalità
di
costruzione
di
esse
strade
e
veicoli
non
lo
consentano
sotto
il
rispetto
della
sicurezza
pubblica
.
120
.
(
Regolamenti
interni
)
.
(
Art
.
296
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Gl
'
individui
e
le
società
concessionarie
di
ferrovie
pubbliche
sono
autorizzati
a
fare
quei
regolamenti
che
credano
opportuni
per
la
loro
amministrazione
interna
.
I
regolamenti
però
che
essi
facciano
pel
servizio
esterno
e
per
l
'
esercizio
delle
ferrovie
sono
soggetti
alla
preventiva
approvazione
del
governo
,
e
sono
anche
obbligatori
per
quegli
individui
o
società
che
ottengano
ulteriormente
la
concessione
di
diramazioni
o
di
prolungamenti
delle
dette
ferrovie
,
per
tutto
quanto
può
riguardare
il
servizio
comune
.
TITOLO
VI
.
CONDIZIONI
DI
TRASPORTO
CAPO
I
:
TARIFFE
121
.
(
Obbligo
dei
trasporti
)
.
(
Art
.
271
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogni
concessionario
di
ferrovie
pubbliche
ha
l
'
obbligo
di
eseguire
costantemente
,
con
diligenza
,
esattezza
e
prontezza
,
e
senza
concedere
preferenza
a
chicchessia
,
il
trasporto
dei
viaggiatori
,
del
bestiame
,
delle
derrate
,
mercanzie
e
materie
d
'
ogni
natura
che
gli
siano
consegnate
,
colle
sole
eccezioni
stabilite
per
alcuni
oggetti
speciali
dagli
atti
di
concessione
,
o
dai
decreti
reali
che
emanino
in
esecuzione
del
presente
testo
unico
di
legge
.
Salvo
una
speciale
autorizzazione
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
la
quale
è
sempre
revocabile
,
e
salvo
il
caso
di
impossibilità
dipendente
da
avvenimenti
impreveduti
o
difficilmente
prevedibili
,
ogni
treno
ordinario
di
viaggiatori
deve
essere
provvisto
di
un
numero
di
vetture
sufficiente
per
il
trasporto
delle
persone
che
si
presentino
agli
uffici
delle
stazioni
.
122
.
(
Tariffe
)
.
(
Art
.
272
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
In
forza
della
loro
concessione
,
e
sotto
condizione
dell
'
esatta
osservanza
delle
obbligazioni
portate
dagli
atti
relativi
,
e
delle
prescrizioni
della
presente
legge
,
i
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
sono
autorizzati
,
per
tutto
il
periodo
di
durata
del
loro
privilegio
,
a
riscuotere
sia
sulle
intere
linee
concesse
,
sia
su
tronchi
parziali
,
le
tasse
di
trasporto
e
altre
,
in
base
alle
tariffe
stabilite
negli
atti
di
concessione
.
L
'
applicazione
delle
tariffe
è
sempre
fatta
colle
norme
speciali
fissate
negli
atti
suddetti
,
od
in
difetto
con
quelle
che
vengano
stabilite
dal
regolamento
da
emanarsi
per
decreto
reale
in
esecuzione
del
presente
testo
unico
di
legge
.
I
prezzi
delle
tariffe
sono
considerati
come
prezzi
massimi
.
I
concessionari
,
tranne
i
casi
contemplati
dall
'
art
.
127
,
hanno
facoltà
di
ribassarli
,
come
pure
di
far
discendere
un
oggetto
portato
in
una
classe
di
prezzo
superiore
ad
un
prezzo
inferiore
.
Ma
è
loro
vietato
ogni
aumento
di
detti
prezzi
,
come
altresì
di
rialzare
di
classe
alcun
oggetto
,
senza
l
'
autorizzazione
del
governo
.
123
.
(
Tariffe
massime
)
.
(
Art
.
16
,
secondo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Nell
'
atto
di
concessione
sono
stabilite
le
tariffe
massime
pel
trasporto
dei
viaggiatori
,
dei
bagagli
,
delle
merci
e
del
bestiame
,
le
quali
non
possono
essere
superiori
a
quelle
vigenti
per
le
ferrovie
dello
Stato
,
salvo
il
caso
in
cui
le
pendenze
da
superare
richiedano
sistemi
speciali
di
trazione
.
(
Art
.
13
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nelle
concessioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
.
n
.
444
,
il
governo
può
consentire
,
per
i
percorsi
locali
,
la
temporanea
applicazione
di
tariffe
massime
superiori
a
quelle
delle
ferrovie
di
Stato
,
ferma
rimanendo
l
'
applicazione
di
tariffe
eguali
a
quelle
delle
ferrovie
di
Stato
,
agli
effetti
dei
servizi
cumulativi
e
delle
riduzioni
derivanti
dall
'
applicazione
della
base
differenziale
al
cumulo
delle
distanze
,
a
norma
dell
'
art
.
138
.
124
.
(
Esposizione
delle
tariffe
)
.
(
Art
.
273
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
tariffe
primitive
e
i
regolamenti
che
le
concernono
,
non
meno
che
le
successive
variazioni
loro
,
debbono
essere
fatte
note
al
pubblico
e
tenersi
esposte
continuamente
nelle
stazioni
,
in
un
luogo
in
cui
possano
essere
facilmente
vedute
da
chiunque
vi
abbia
interesse
.
125
.
(
Ribassi
speciali
di
tariffe
)
.
(
Articolo
274
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
possono
dai
concessionari
essere
accordati
con
convenzioni
speciali
ribassi
di
tariffa
ed
altre
facilitazioni
ad
alcuni
spedizionieri
od
appaltatori
di
trasporto
per
terra
o
per
acqua
che
non
siano
in
egual
misura
concesse
a
tutti
gli
altri
spedizionieri
od
appaltatori
del
medesimo
genere
di
trasporti
che
ne
facciano
richiesta
,
e
che
offrano
alle
ferrovie
eguali
vantaggi
e
si
trovino
in
pari
circostanze
.
Le
dette
convenzioni
debbono
essere
notificate
alla
superiore
amministrazione
nell
'
atto
della
loro
stipulazione
.
126
.
(
Spese
accessorie
)
.
(
Art
.
275
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
spese
accessorie
,
che
non
siano
contemplate
nelle
tariffe
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
sono
sempre
fissate
con
regolamento
speciale
da
sottoporsi
all
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
da
mettersi
a
notizia
del
pubblico
,
come
è
prescritto
per
le
tariffe
all
'
art
.
124
.
Quanto
ai
rialzi
o
ribassi
ed
alle
convenzioni
speciali
relative
a
queste
spese
valgono
le
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
.
127
.
(
Consenso
governativo
)
.
(
Art
.
276
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nei
casi
in
cui
il
governo
abbia
con
concessionari
di
ferrovie
pubbliche
pattuito
o
assicurazioni
di
interesse
o
compartecipazione
agli
utili
o
nei
prodotti
,
le
facilitazioni
e
ribassi
di
tariffa
,
di
cui
ai
tre
articoli
precedenti
,
non
possono
senza
il
suo
consenso
accordarsi
.
128
.
(
Contravvenzioni
)
.
(
Art
.
277
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
contravvenzioni
ai
quattro
articoli
precedenti
sono
punite
con
le
pene
dal
codice
penale
comminate
a
chi
con
mezzi
dolosi
cagiona
alterazione
nei
prezzi
al
di
sopra
o
al
di
sotto
di
quanto
sarebbe
determinato
dalla
naturale
e
libera
concorrenza
.
129
.
(
Indennizzi
per
ritardata
consegna
)
.
(
Art
.
38
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
ed
artt
.
1
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
In
attesa
della
revisione
delle
condizioni
dei
trasporti
,
di
cui
all
'
art
.
38
della
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
,
modificato
dall
'
art
.
1
della
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
,
gli
indennizzi
per
ritardata
consegna
delle
cose
trasportate
vengono
corrisposti
solamente
quando
il
loro
importo
superi
una
lira
per
spedizione
.
130
.
(
Precedenza
del
reclamo
amministrativo
all
'
azione
giudiziaria
)
.
(
Art
.
45
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
e
art
.
8
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Il
disposto
dell
'
art
.
45
della
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
,
è
esteso
alle
ferrovie
concesse
alla
industria
privata
in
pubblico
servizio
cumulativo
con
quello
delle
ferrovie
dello
Stato
.
131
.
(
Cause
di
competenza
dei
conciliatori
)
.
(
Art
.
45
,
L
.
7
luglio
1907
e
artt
.
1
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Quando
le
cause
per
inadempimento
delle
condizioni
di
trasporto
o
per
la
classificazione
delle
merci
o
per
l
'
applicazione
delle
tariffe
siano
di
competenza
dei
giudici
conciliatori
,
le
sentenze
,
anche
per
valore
non
eccedente
le
lire
50
,
sono
appellabili
in
conformità
degli
artt
.
17
della
L
.
16
giugno
1892
,
n
.
261
,
e
2
della
L
.
28
luglio
1895
,
n
.
455
.
CAPO
II
:
TRASPORTI
PER
CONTO
DELLO
STATO
132
.
(
Trasporti
gratuiti
e
a
prezzo
ridotto
)
.
(
Art
.
45
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
sono
obbligati
al
trasporto
e
scambio
gratuito
delle
corrispondenze
postali
,
ed
a
fare
eseguire
dai
loro
agenti
,
direttamente
col
personale
dell
'
amministrazione
delle
poste
,
il
ricevimento
e
la
consegna
di
esse
nelle
singole
stazioni
.
Lo
stesso
obbligo
hanno
per
i
pacchi
postali
,
mediante
il
corrispettivo
di
centesimi
otto
per
pacco
fino
a
3
chilogrammi
,
e
di
centesimi
dodici
per
pacco
da
tre
a
cinque
chilogrammi
.
Quando
sia
aumentato
il
limite
massimo
del
peso
attualmente
ammesso
per
pacchi
postali
,
detto
corrispettivo
è
aumentato
di
centesimi
due
per
ogni
chilogrammo
in
più
,
senza
pregiudizio
delle
speciali
convenzioni
attualmente
esistenti
.
(
Art
.
278
,
prima
parte
del
secondo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
279
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Deve
essere
accordato
trasporto
gratuito
nelle
vetture
di
qualsivoglia
classe
,
a
scelta
del
governo
,
agli
agenti
delle
dogane
ed
agli
ufficiali
del
telegrafo
governativi
.
I
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
sono
pure
obbligati
a
trasportare
a
prezzi
ridotti
,
come
viene
fissato
negli
atti
di
concessione
,
i
sali
,
i
tabacchi
ed
altri
generi
di
privativa
demaniale
;
così
pure
i
militari
con
armi
e
bagaglio
,
i
doganieri
e
i
marinai
della
regia
marina
,
sia
che
viaggino
isolatamente
muniti
di
regolare
foglio
di
via
,
sia
che
viaggino
in
corpo
;
i
prigionieri
con
la
forza
armata
che
loro
serve
di
scorta
,
e
finalmente
quegli
indigenti
a
cui
tale
riduzione
sia
accordata
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
dai
vigenti
regolamenti
.
Le
vetture
cellulari
,
di
proprietà
del
governo
,
nelle
quali
si
trasportano
i
prigionieri
,
godono
del
trasporto
gratuito
così
nell
'
andata
come
nel
ritorno
,
e
vengono
trasportate
coi
treni
ordinari
a
seconda
delle
richieste
dell
'
amministrazione
.
133
.
(
Spedizioni
militari
)
.
(
Art
.
280
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogniqualvolta
il
governo
abbia
bisogno
di
spedire
trappe
o
materiale
militare
di
qualunque
genere
da
un
punto
qualsiasi
di
una
ferrovia
pubblica
,
il
concessionario
della
medesima
è
tenuto
a
metter
tosto
a
di
lui
disposizione
,
ed
ai
prezzi
stabiliti
dall
'
atto
di
concessione
,
tutti
i
mezzi
di
trasporto
che
gli
siano
richiesti
,
quando
anche
la
richiesta
si
estenda
alla
totalità
di
quelli
di
cui
egli
può
disporre
per
l
'
esercizio
della
sua
linea
.
Pel
materiale
di
trasporto
pericoloso
il
concessionario
può
esigere
che
la
spedizione
sia
fatta
colle
necessarie
cautele
a
carico
del
governo
.
134
.
(
Studi
ed
esercizi
militari
)
.
(
Art
.
24
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
L
'
esercente
deve
accordare
tutte
le
possibili
facilitazioni
agli
ufficiali
ed
al
personale
del
regio
esercito
e
della
regia
marina
incaricati
dalle
rispettive
amministrazioni
di
studiare
le
condizioni
di
esercizio
della
ferrovia
nell
'
interesse
militare
.
Compatibilmente
con
le
esigenze
del
servizio
ordinario
,
deve
anche
mettere
a
disposizione
della
autorità
militare
carrozze
e
carri
per
esercitare
le
truppe
nelle
operazioni
di
carico
e
scarico
.
L
'
epoca
e
la
durata
di
tali
esercitazioni
sono
stabilite
d
'
accordo
fra
l
'
autorità
militare
e
l
'
esercente
.
Questi
deve
pure
prestare
all
'
autorità
militare
tutto
il
concorso
che
gli
è
richiesto
al
fine
di
predisporre
gli
orari
e
le
norme
per
i
trasporti
in
tempo
di
guerra
e
nel
periodo
di
preparazione
,
nonché
in
qualunque
altro
caso
di
necessità
pubblica
a
richiesta
dell
'
autorità
competente
.
135
.
(
Mobilitazione
)
.
(
Art
.
25
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Durante
la
mobilitazione
e
in
tempo
di
guerra
il
comando
supremo
dell
'
esercito
ha
il
diritto
di
prescrivere
che
siano
posti
a
sua
disposizione
tutti
i
mezzi
che
giudichi
necessari
per
l
'
esecuzione
di
trasporti
militari
,
di
ordinare
che
questi
siano
eseguiti
in
conformità
delle
disposizioni
date
,
di
stabilire
le
norme
da
osservarsi
nel
servizio
ferroviario
,
e
di
limitare
o
sopprimere
il
servizio
per
il
pubblico
secondo
le
esigenze
dei
trasporti
occorrenti
nell
'
interesse
militare
.
Durante
la
mobilitazione
dell
'
esercito
e
in
tempo
di
guerra
,
l
'
esercente
deve
continuare
la
gestione
delle
strade
ferrate
con
gli
stessi
organi
come
nei
tempi
ordinari
,
e
la
relativa
responsabilità
non
ha
altra
limitazione
,
tranne
quella
che
possa
derivare
dall
'
uso
delle
sopraindicate
facoltà
per
parte
dell
'
autorità
militare
.
Nelle
anzidette
circostanze
,
il
comando
supremo
dell
'
esercito
ha
anche
il
diritto
di
fare
direttamente
l
'
esercizio
di
quelle
linee
che
,
a
suo
giudizio
,
si
trovino
in
condizioni
da
richiedere
la
sostituzione
dell
'
esercizio
militare
a
quello
civile
.
In
questo
caso
per
tali
linee
viene
tenuto
un
conto
dei
prodotti
dei
trasporti
per
servizio
militare
e
un
altro
di
quelli
per
servizio
pubblico
,
ed
i
prodotti
complessivi
,
sotto
deduzione
delle
spese
vive
sostenute
dall
'
autorità
militare
,
sono
versati
mensilmente
nelle
casse
dello
Stato
,
che
rimborsa
l
'
esercente
delle
spese
vive
da
lui
eventualmente
sostenute
.
L
'
esercente
non
ha
diritto
ad
altri
compensi
.
Per
ragioni
di
ordine
pubblico
,
le
facoltà
,
di
cui
nei
commi
precedenti
,
possono
essere
in
qualunque
tempo
conferite
all
'
autorità
militare
con
decreto
reale
su
proposta
dei
ministri
dell
'
interno
,
della
guerra
e
dei
lavori
pubblici
.
Quando
per
misura
di
ordine
pubblico
o
per
la
difesa
dello
Stato
,
il
governo
o
il
comando
supremo
dell
'
esercito
ordinino
la
temporanea
sospensione
dell
'
esercizio
e
facciano
in
qualunque
modo
interrompere
una
ferrovia
,
la
spesa
dei
lavori
per
l
'
interruzione
e
quella
per
il
completo
ristabilimento
della
linea
è
a
carico
dello
Stato
,
senza
che
l
'
esercente
possa
pretendere
risarcimento
di
danni
.
CAPO
III
:
SERVIZI
CUMULATIVI
136
.
(
Obbligo
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
)
.
(
Art
.
42
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
E
obbligatoria
,
per
le
ferrovie
allacciate
tra
di
loro
,
l
'
istituzione
dei
servizi
cumulativi
.
Possono
essere
escluse
da
quest
'
obbligo
le
spedizioni
in
transito
diretto
e
quelle
con
rispedizioni
da
stazioni
intermedie
.
Qualora
non
esista
l
'
allacciamento
fra
la
ferrovia
ed
altri
mezzi
di
trasporto
,
o
,
per
altre
circostanze
,
si
riconosca
non
conveniente
,
previo
parere
del
consiglio
generale
del
traffico
,
l
'
istituzione
del
servizio
cumulativo
,
deve
essere
dall
'
esercente
istituito
un
servizio
di
corrispondenza
.
L
'
obbligo
dei
servizi
cumulativi
o
di
corrispondenza
,
secondo
i
casi
,
deve
essere
iscritto
in
qualunque
concessione
nuova
o
rinnovata
con
imprese
di
trasporto
terrestri
o
di
navigazione
in
qualunque
modo
sovvenute
dallo
Stato
o
da
enti
locali
e
investite
di
servizi
pubblici
rimunerati
.
137
.
(
Condizioni
e
norme
)
.
(
Art
.
282
,
secondo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Il
governo
ha
facoltà
di
ordinare
un
servizio
cumulativo
sulle
linee
ferroviarie
dipendenti
da
diverse
società
,
a
condizioni
da
concertarsi
fra
le
medesime
.
In
caso
di
dissenso
,
le
questioni
relative
sono
regolate
da
arbitri
.
(
Art
.
44
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
Le
condizioni
e
le
norme
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
,
e
per
l
'
uso
delle
stazioni
comuni
con
le
ferrovie
dello
Stato
sono
concordate
dall
'
amministrazione
delle
strade
ferrate
dello
Stato
con
le
altre
amministrazioni
interessate
.
Se
l
'
accordo
non
sia
intervenuto
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
richiesta
della
parte
più
diligente
,
od
entro
sei
mesi
dal
ricorso
diretto
da
un
interessato
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
e
all
'
altra
amministrazione
,
le
condizioni
e
le
norme
del
servizio
sono
stabilite
da
tre
arbitri
nominati
d
'
accordo
fra
le
amministrazioni
o
,
in
difetto
,
uno
dal
consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
uno
dall
'
altra
impresa
di
trasporti
interessata
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
di
Roma
.
Nel
caso
che
taluna
delle
amministrazioni
non
elegga
il
proprio
arbitro
,
il
presidente
della
corte
d
'
appello
,
sopra
domanda
della
parte
più
diligente
o
di
chi
possa
avervi
interesse
,
nomina
anche
l
'
arbitro
o
gli
arbitri
mancanti
.
Gli
arbitri
decidono
come
amichevoli
compositori
.
138
.
(
Istradamento
)
.
(
Art
.
41
,
primo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
può
istradare
le
merci
anche
per
via
diversa
dalla
più
breve
,
quando
,
essendo
in
possesso
delle
spedizioni
,
sia
in
grado
di
farle
giungere
,
sulle
linee
sue
o
da
essa
esercitate
,
a
destinazione
o
al
vettore
successivo
,
applicando
però
in
ogni
caso
la
tassazione
corrispondente
alla
via
più
breve
,
quando
però
questa
sia
costituita
da
una
linea
a
scartamento
uguale
ed
in
servizio
cumulativo
colle
ferrovie
di
Stato
,
e
fermi
restando
i
termini
di
resa
,
esclusa
ogni
partecipazione
dei
concessionari
delle
linee
più
brevi
al
prodotto
per
i
tratti
non
percorsi
.
(
Art
.
1
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
e
art
.
10
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Nell
'
applicazione
delle
disposizioni
relative
alla
tassazione
delle
merci
di
cui
al
precedente
comma
,
non
viene
tenuto
conto
degli
abbreviamenti
di
percorso
dipendenti
da
linee
concesse
alla
industria
privata
dopo
la
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
salvo
eventuali
accordi
sugli
istradamenti
.
(
Art
.
41
,
secondo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
.
n
.
4291
.
Le
riduzioni
di
tariffe
derivanti
dall
'
applicazione
della
base
differenziale
sono
attuate
anche
nei
servizi
cumulativi
con
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
purché
i
concessionari
vi
abbiano
aderito
,
e
sulle
ferrovie
stesse
siano
in
vigore
tariffe
uguali
a
quelle
delle
ferrovie
dello
Stato
.
Nelle
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
posteriori
alla
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
s
'
intende
imposto
al
concessionario
l
'
obbligo
del
cumulo
delle
distanze
.
CAPO
IV
:
ESERCIZIO
ECONOMICO
Sezione
I
:
Servizi
economici
parziali
139
.
(
Applicazione
della
tassa
erariale
)
.
(
Art
.
15
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Ai
prodotti
dei
treni
,
esclusivamente
composti
di
carrozze
delle
classi
inferiori
,
organizzati
con
l
'
annuenza
del
ministro
dei
lavori
pubblici
per
servizi
suburbani
delle
grandi
città
e
dei
centri
agricoli
,
per
servizi
locali
od
in
occasione
di
mercati
d
'
importanza
o
per
trasporto
di
operai
o
lavoratori
della
terra
,
si
applica
,
sui
prezzi
di
trasporto
,
la
tassa
erariale
per
i
trasporti
a
piccola
velocità
.
Uguale
facilitazione
è
accordata
per
i
biglietti
di
abbonamento
settimanale
o
festivo
pel
trasporto
degli
operai
e
dei
lavoratori
della
terra
.
140
.
(
Facilitazioni
di
tariffe
per
approfittare
delle
riduzioni
,
fiscali
)
.
(
Art
.
17
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
esistenti
od
in
corso
di
costruzione
al
30
giugno
1906
,
i
quali
intendano
fruire
dei
benefici
speciali
accordati
dal
precedente
articolo
,
debbono
applicare
corrispondenti
riduzioni
di
tariffe
e
facilitazioni
nei
trasporti
,
fra
le
quali
sono
prescritte
le
seguenti
:
a
)
istituzione
di
biglietti
d
'
abbonamento
settimanale
e
festivo
per
gli
operai
e
per
i
lavoratori
della
terra
,
per
zone
,
sulla
base
di
quella
massima
riduzione
delle
tariffe
normali
che
dal
governo
sia
riconosciuta
possibile
caso
per
caso
all
'
atto
dell
'
applicazione
del
presente
testo
unico
di
legge
alle
ferrovie
esistenti
od
in
corso
di
costruzione
;
b
)
trasporto
gratuito
,
nei
modi
che
siano
stabiliti
dal
regolamento
,
dei
prodotti
della
campagna
,
della
stalla
e
della
pesca
,
che
i
campagnoli
e
pescatori
portino
con
loro
allo
scopo
di
vendita
diretta
sul
mercato
o
sul
luogo
del
consumo
,
alla
condizione
che
per
ciascun
viaggiatore
il
peso
complessivo
degli
oggetti
non
superi
i
trenta
chilogrammi
;
e
trasporto
pure
gratuito
dei
recipienti
vuoti
di
ritorno
;
c
)
trasporto
gratuito
,
nello
stesso
limite
di
peso
,
degli
attrezzi
rurali
,
che
i
coltivatori
ed
i
braccianti
portino
seco
per
loro
uso
nella
coltivazione
della
terra
,
e
degli
arnesi
che
i
pescatori
portino
con
loro
per
la
pesca
.
Le
norme
per
la
istituzione
dei
biglietti
di
abbonamento
e
per
i
trasporti
di
cui
si
tratta
nelle
lettere
b
)
e
c
)
,
la
natura
ed
il
numero
dei
treni
destinati
a
tali
trasporti
,
la
designazione
dei
prodotti
e
degli
attrezzi
rurali
e
da
pesca
ammessi
al
trasporto
gratuito
,
nonché
le
relative
condizioni
per
i
recipienti
vuoti
di
ritorno
,
sono
stabilite
per
regolamento
.
I
concessionari
di
nuove
ferrovie
i
quali
vogliono
fruire
sin
dall
'
inizio
dei
benefici
speciali
qui
disposti
,
debbono
accettare
le
tariffe
ridotte
che
saranno
prescritte
negli
atti
di
concessione
.
E
se
di
questi
benefici
vogliono
usufruire
in
seguito
,
valgono
per
essi
le
disposizioni
come
per
le
ferrovie
esistenti
od
in
corso
di
costruzione
dopo
la
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
.
Sezione
II
:
Regime
economico
completo
.
141
.
(
Autorizzazione
dell
'
esercizio
economico
)
.
(
Art
.
11
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506;
art
.
1
,
lett
.
k
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524;
art
.
14
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
,
e
art
.
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Su
tutte
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
può
,
con
decreto
reale
,
essere
autorizzata
l
'
applicazione
del
regime
economico
di
esercizio
.
142
.
(
Modalità
tecniche
di
esercizio
economico
)
.
(
Art
.
2
,
primi
tre
commi
,
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220
)
.
Le
modalità
e
le
condizioni
tecniche
,
secondo
le
quali
è
effettuato
l
'
esercizio
economico
,
vengono
determinate
con
decreto
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Nel
detto
decreto
sono
stabiliti
il
tipo
del
materiale
mobile
,
la
velocità
massima
e
quella
minima
commerciale
e
la
composizione
dei
treni
in
rapporto
con
le
condizioni
della
strada
,
e
le
prescrizioni
valevoli
a
conciliare
la
sicurezza
dell
'
esercizio
con
la
razionale
economia
del
medesimo
,
specialmente
per
quanto
riguarda
il
numero
e
le
attribuzioni
del
personale
,
la
composizione
e
la
circolazione
dei
treni
.
Nello
stesso
decreto
può
essere
consentita
,
con
speciali
cautele
,
l
'
applicazione
del
telefono
invece
del
telegrafo
per
la
trasmissione
dei
dispacci
necessari
alla
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
.
Il
telefono
deve
installarsi
anche
nelle
fermate
nelle
quali
si
effettua
il
servizio
merci
.
143
.
(
Riduzione
del
diritto
di
bollo
)
.
(
Articolo
3
,
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220;
art
.
1
,
lettera
i
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
In
tutti
i
casi
in
cui
venga
attuato
l
'
esercizio
economico
di
cui
all
'
art
.
141
,
il
diritto
di
bollo
di
centesimi
5
,
stabilito
dall
'
art
.
157
,
è
sostituito
da
una
tassa
di
bollo
proporzionale
all
'
importo
dei
biglietti
per
i
viaggiatori
e
dei
riscontri
per
le
merci
,
nella
misura
dell'1
e
mezzo
per
cento
quando
si
tratti
di
trasporti
a
grande
velocità
e
del
mezzo
per
cento
quando
si
tratti
di
trasporti
a
piccola
velocità
.
144
.
(
Riduzione
della
imposta
erariale
)
.
(
Art
.
4
,
primo
comma
,
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220
)
.
Il
governo
,
tenuto
conto
delle
condizioni
speciali
di
ciascuna
linea
o
tratto
di
linea
,
su
cui
sia
attuato
l
'
esercizio
economico
,
può
,
col
decreto
reale
di
cui
all
'
art
.
141
,
ridurre
fino
al
limite
minimo
del
2
per
cento
l
'
imposta
erariale
stabilita
per
i
trasporti
a
grande
velocità
.
145
.
(
Riduzione
di
tariffe
)
.
(
Art
.
5
L
.
9
giugno
1901
,
n
.
220
)
.
In
sostituzione
delle
tariffe
generali
e
speciali
approvate
con
la
L
.
27
aprile
1885
,
n
.
3048
(
serie
3a
)
,
sono
adottate
,
per
le
linee
o
tratti
di
linea
ad
esercizio
economico
,
tariffe
generali
e
speciali
,
queste
ultime
,
ai
sensi
dell
'
art
.
416
del
codice
di
commercio
,
semplificate
e
stabilite
su
basi
mediamente
ridotte
,
tenuto
conto
,
per
ciascuna
linea
,
delle
necessità
speciali
del
traffico
al
quale
essa
serve
.
La
riduzione
delle
tariffe
può
arrivare
:
fino
al
30
per
cento
,
in
media
sui
ribassi
unitari
per
le
linee
di
prodotto
superiore
a
lire
7500
a
chilometro
;
fino
al
35
per
cento
,
in
media
sui
ribassi
unitari
,
per
le
linee
di
prodotto
da
oltre
lire
5000
a
lire
7500
a
chilometro
;
fino
al
40
per
cento
,
in
media
sui
ribassi
unitari
,
per
le
linee
di
prodotto
non
superiore
a
lire
5000
a
chilometro
.
146
.
(
Riduzioni
parziali
di
tariffe
)
.
(
Articolo
18
,
comma
secondo
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272;
art
.
14
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
e
art
.
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Quando
le
riduzioni
disposte
con
l
'
articolo
precedente
riguardino
soltanto
le
tariffe
relative
a
viaggiatori
,
bagagli
;
cani
e
biciclette
,
la
riduzione
di
tali
tariffe
può
essere
portata
,
nella
media
dei
ribassi
unitari
,
fino
al
30
,
al
35
e
al
40
per
cento
,
secondoché
il
prodotto
lordo
medio
per
viaggiatori
,
bagagli
,
cani
e
biciclette
,
è
superiore
a
lire
5500
al
chilometro
,
ovvero
fra
le
lire
5500
e
le
4000
,
od
è
inferiore
a
lire
4000
.
147
.
(
Condizioni
di
applicabilità
dell
'
esercizio
economico
)
.
(
Art
.
12
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
disposizioni
dell
'
art
.
146
sono
applicabili
purché
:
a
)
l
'
esercente
si
obblighi
a
versare
allo
Stato
,
a
titolo
di
speciale
compartecipazione
,
il
10
per
cento
del
maggior
prodotto
che
si
otterrà
in
confronto
a
quello
medio
dei
tre
anni
di
più
alto
reddito
nel
quinquennio
anteriore
alla
riduzione
della
tassa
erariale
,
aumentato
del
25
per
cento
,
oppure
quella
somma
che
per
tale
titolo
sarà
di
biennio
in
biennio
determinata
d
'
accordo
;
b
)
non
sia
diminuito
il
numero
delle
coppie
di
treni
esistenti
in
base
all
'
ultimo
orario
estivo
ed
invernale
,
anche
se
attuate
in
via
di
esperimenti
,
oltre
gli
obblighi
di
concessione
e
di
legge
;
c
)
non
venga
stabilita
concorrenza
a
linee
di
Stato
,
che
servano
direttamente
gli
stessi
centri
e
alle
quali
non
sia
stato
applicato
il
servizio
economico
.
148
.
(
Esigenze
militari
)
.
(
Art
.
19
,
ultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
È
in
facoltà
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
a
richiesta
dell
'
esercente
di
una
ferrovia
secondaria
,
il
cui
prodotto
sia
compreso
nei
limiti
dell
'
art
.
146
,
di
applicare
le
disposizioni
a
quella
ferrovia
,
anche
quando
taluna
delle
modalità
del
servizio
economico
non
possa
per
esigenze
militari
esservi
applicata
.
TITOLO
VII
.
DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE
CAPO
I
:
Tassa
ERARIALE
149
.
(
Trasporti
a
grande
velocità
)
.
(
Articolo
1
,
L
.
6
aprile
1862
,
n
.
542
ed
art
.
1
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945
)
.
I
viaggiatori
,
nonché
i
bagagli
e
gli
oggetti
di
ogni
genere
che
vengano
trasportati
a
grande
velocità
sulle
ferrovie
pagano
allo
Stato
una
tassa
calcolata
al
13
per
cento
del
prezzo
del
loro
trasporto
.
150
.
(
Trasporti
a
piccola
velocità
)
.
(
Articolo
2
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945
)
.
È
stabilita
una
tassa
del
2
per
cento
sui
prezzi
dei
trasporti
a
piccola
velocità
su
tutte
le
strade
ferrate
del
regno
.
151
.
(
Frazioni
di
lira
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
6
aprile
1862
,
n
.
542
)
.
Quando
dall
'
applicare
alla
distanza
il
prezzo
unitario
di
trasporto
accresciuto
del
decimo
corrispondente
alla
tassa
,
risulti
una
somma
con
frazioni
minori
di
un
ventesimo
di
lira
,
sono
queste
calcolate
per
cinque
centesimi
.
152
.
(
Riscossione
e
versamento
da
parte
degli
esercenti
ferroviari
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
6
aprile
1862
,
n
.
542;
art
.
2
,
primo
comma
L
.
23
agosto
1868
,
n
.
4552;
art
.
3
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945;
art
.
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Le
amministrazioni
delle
ferrovie
sono
tenute
a
riscuotere
per
conto
dello
Stato
,
oltre
ed
insieme
al
prezzo
di
trasporto
loro
spettante
,
ed
a
versare
nelle
casse
dello
Stato
,
entro
il
termine
di
quarantacinque
giorni
dalla
scadenza
di
ogni
mese
,
le
somme
riscosse
a
titolo
di
tasse
,
come
agli
articoli
precedenti
.
153
.
(
Perdita
della
tassa
erariale
per
lo
Stato
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945
)
.
Qualora
per
il
rilascio
di
un
biglietto
di
viaggio
sulle
ferrovie
,
gratuito
od
a
prezzo
ridotto
,
non
giustificato
da
veri
motivi
del
servizio
ferroviario
;
o
dalle
disposizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
,
o
dagli
atti
di
concessione
,
ovvero
se
,
per
convenzioni
particolari
in
contravvenzione
all
'
art
.
125
,
le
quali
concedono
ribasso
di
tariffa
pel
trasporto
di
merci
,
ne
venga
danno
allo
Stato
per
perdita
o
diminuzione
delle
tasse
di
cui
nei
precedenti
articoli
,
la
società
o
il
concessionario
della
strada
ferrata
che
abbia
rilasciato
il
biglietto
o
fatta
la
convenzione
deve
rifondere
del
proprio
la
tassa
non
percetta
,
e
sottostà
inoltre
a
una
multa
.
Rimane
salvo
al
governo
il
diritto
di
computare
il
prezzo
del
trasporto
nella
liquidazione
delle
garanzie
o
sovvenzioni
,
alle
quali
fosse
tenuto
.
154
.
(
Norme
pei
biglietti
di
favore
)
.
(
Art
.
5
.
L
.
14
giugno
1874
.
n
.
1945
)
.
Tutti
indistintamente
i
biglietti
di
circolazione
gratuita
o
a
prezzo
ridotto
debbono
essere
staccati
da
un
registro
a
madre
e
figlia
,
e
i
concessionari
,
ad
ogni
richiesta
debbono
esibire
questo
registro
all
'
ufficio
governativo
di
controllo
per
le
opportune
osservazioni
nell
'
interesse
dello
Stato
.
I
concessionari
debbono
inoltre
prestarsi
a
quelle
altre
misure
o
riscontri
che
il
governo
prescriva
a
fine
di
prevenire
o
scoprire
il
rilascio
abusivo
di
biglietti
di
favore
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
presente
articolo
sono
punite
con
un
ammenda
.
155
.
(
Procedura
di
esazione
)
.
(
Art
.
6
,
L
.
14
giugno
1874
,
n
.
1945;
art
.
2
,
ultimo
comma
,
L
.
23
agosto
1868
,
n
.
4552
)
.
Decorsi
i
quarantacinque
giorni
,
di
cui
all
'
art
.
152
,
si
applicano
,
per
la
riscossione
delle
tasse
dovute
dai
concessionari
delle
strade
ferrate
,
le
disposizioni
dell
art
.
1
dell
'
allegato
B
della
l
.
19
aprile
1872
,
n
.
759
(
serie
2a
)
,
ed
il
Tesoro
si
vale
,
per
l
'
incasso
di
tali
somme
,
nonché
di
quelle
riscosse
dalle
società
per
la
tassa
di
bollo
sui
biglietti
dei
viaggiatori
e
sui
riscontri
delle
merci
,
della
procedura
stabilita
dalla
L
.
26
agosto
1868
,
n
.
4548
,
e
del
privilegio
di
cui
all
'
art
.
1957
del
codice
civile
.
CAPO
II
:
REGISTRO
E
BOLLO
156
.
Gli
atti
relativi
all
'
acquisto
e
alla
espropriazione
dei
terreni
ed
altri
stabili
necessari
per
la
costruzione
delle
ferrovie
pubbliche
concesse
all
'
industria
privata
,
e
delle
loro
dipendenze
ed
accessori
non
sono
soggetti
che
al
pagamento
di
un
diritto
fisso
da
determinarsi
in
ciascun
atto
di
concessione
e
vanno
esenti
da
qualsivoglia
diritto
proporzionale
dl
registro
.
Essi
possono
sempre
venire
estesi
nelle
forme
concesse
per
quelle
espropriazioni
che
si
fanno
per
opera
di
utilità
pubblica
nell
'
interesse
dello
Stato
.
Può
essere
accordata
ai
concessionari
la
esenzione
dal
diritto
proporzionale
di
registro
e
l
'
applicazione
del
solo
diritto
fisso
di
una
lira
per
i
seguenti
atti
:
a
)
l
'
atto
con
cui
il
governo
fa
la
concessione
della
strada
ferrata
;
b
)
l
'
atto
con
cui
i
concessionari
cedano
ad
altri
l
'
avuta
concessione
;
c
)
il
contratto
con
cui
una
provincia
,
un
comune
o
un
consorzio
stipuli
un
mutuo
nel
solo
scopo
della
costruzione
delle
ferrovie
concesse
.
157
.
(
Tassa
di
bollo
sui
biglietti
e
riscontri
)
.
(
Art
.
20
,
n
.
5
,
testo
unico
di
legge
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
Sono
soggetti
alla
tassa
di
centesimi
cinque
,
qualunque
sia
la
dimensione
della
carta
,
i
biglietti
per
il
trasporto
non
gratuito
dei
viaggiatori
sulle
ferrovie
,
e
quelli
di
riscontro
pel
trasporto
e
per
la
consegna
delle
merci
e
dei
bagagli
a
grande
e
piccola
velocità
.
158
.
(
Tassa
di
bollo
per
gli
abbonamenti
)
.
(
Art
.
66
,
ultimo
comma
,
testo
unico
di
legge
4
luglio
1897
,
n
.
414;
art
.
16
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
I
biglietti
o
riscontri
per
l
'
abbonamento
al
trasporto
a
tempo
determinato
di
viaggiatori
o
di
merci
sulle
ferrovie
pubbliche
sono
soggetti
ad
una
tassa
di
bollo
proporzionale
all
'
importo
dei
biglietti
o
riscontri
stessi
,
nella
misura
dell'1,50
per
cento
,
quando
si
tratti
di
trasporti
a
grande
velocità
,
e
del
mezzo
per
cento
quando
si
tratti
di
trasporti
a
piccola
velocità
.
159
.
(
Sovratassa
)
.
(
Articolo
unico
,
L
.
27
giugno
1909
,
n
.
411;
art
.
1
,
primo
comma
,
L
.
28
luglio
1911
,
n
.
812
)
.
Allo
scopo
,
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
2
della
L
.
12
gennaio
1909
,
n
.
12
,
è
stabilita
,
sino
a
tutto
l
'
anno
solare
1923
,
una
sovratassa
di
centesimi
cinque
alla
tassa
di
bollo
dovuta
sui
biglietti
per
trasporto
di
viaggiatori
sulle
ferrovie
e
sui
piroscafi
,
nonché
sui
riscontri
pel
trasporto
di
bagagli
e
merci
,
sulle
ferrovie
,
sulle
polizze
di
carico
e
sulle
lettere
di
vettura
emesse
nel
regno
e
provenienti
dall
'
estero
.
La
stessa
sovratassa
di
centesimi
cinque
è
dovuta
per
i
biglietti
di
abbonamento
e
pei
biglietti
e
riscontri
relativi
a
trasporti
di
viaggiatori
e
di
merci
sulle
ferrovie
in
esercizio
economico
,
di
che
agli
arti
.
143
e
158
del
presente
testo
unico
.
(
Art
.
1
,
secondo
comma
,
L
.
28
luglio
1911
,
n
.
842
)
.
Dal
1°
gennaio
1912
i
relativi
proventi
sono
destinati
anche
agli
scopi
menzionati
nella
L
.
28
gennaio
1911
,
n
.
842
.
(
Art
.
2
,
terzo
comma
,
L
.
12
gennaio
1909
,
n
.
12
)
.
Sono
esclusi
dalla
sovratassa
tutti
i
biglietti
semplici
di
3a
classe
per
le
percorrenze
non
superiori
a
10
km
.
ed
i
biglietti
di
andata
e
ritorno
di
3a
classe
per
le
percorrenze
complessive
fra
andata
e
ritorno
non
superiori
ai
20
km
.
160
.
(
Riscossione
della
tassa
)
.
(
Art
.
60
,
testo
unico
di
legge
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
Le
società
concessionarie
di
ferrovie
pubbliche
o
altri
esercenti
le
medesime
possono
essere
esonerati
dall
'
obbligo
di
fare
apporre
il
bollo
ai
biglietti
o
riscontri
per
trasporto
dei
viaggiatori
o
delle
merci
,
quando
si
sottomettano
al
pagamento
,
in
rate
trimestrali
scadute
,
di
una
somma
annuale
corrispondente
all
'
ammontare
delle
tasse
,
che
sarebbero
dovute
in
ragione
del
numero
dei
biglietti
o
riscontri
emessi
nell
'
anno
precedente
.
Al
termine
di
ciascun
anno
si
fa
il
computo
,
di
concerto
con
gli
agenti
finanziari
e
sulle
risultanze
dei
registri
tenuti
dalle
società
o
altri
esercenti
,
dei
biglietti
o
riscontri
realmente
emessi
,
ed
ha
luogo
il
pagamento
o
la
restituzione
di
ciò
che
sia
stato
in
meno
o
in
più
pagato
.
Anche
per
il
primo
anno
di
esercizio
i
rappresentanti
delle
società
o
i
concessionari
possono
godere
dell
'
indicata
facilitazione
,
purché
entro
un
mese
dall
'
attivazione
della
linea
o
di
parte
di
essa
,
dichiarino
all
agente
incaricato
della
riscossione
della
tassa
,
il
numero
approssimativo
dei
biglietti
o
riscontri
che
presumono
potersi
emettere
dal
giorno
della
attivazione
fino
al
31
dicembre
dell
'
anno
in
corso
,
ed
eseguiscano
,
in
base
alla
fatta
dichiarazione
,
il
pagamento
delle
tasse
in
rate
trimestrali
scadute
.
Per
l
'
anno
successivo
a
quello
in
cui
ha
avuto
luogo
l
'
attivazione
della
linea
si
osservano
le
norme
ordinarie
calcolando
per
l
'
anno
intiero
il
numero
dei
biglietti
o
riscontri
in
proporzione
di
quelli
effettivamente
emessi
nella
parte
dell
'
anno
precedente
,
nella
quale
la
ferrovia
fu
in
esercizio
.
CAPO
III
:
TRIBUTI
E
VARIAZIONI
FISCALI
161
.
(
Tributi
immobiliari
)
.
(
Art
.
283
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
concesse
all
'
industria
privata
sono
soggette
al
pagamento
di
ogni
sorta
di
tributo
pubblico
stabilito
dalla
legge
a
carico
degli
stabili
nei
paesi
attraversati
dalle
loro
linee
.
Tali
tributi
,
per
quanto
riguarda
il
suolo
occupato
dal
corpo
delle
ferrovie
o
delle
loro
dipendenze
,
vengono
fissati
in
ragione
di
superficie
ed
in
somma
non
diversa
da
quella
per
cui
il
suolo
medesimo
veniva
tassato
nell
'
anteriore
sua
destinazione
.
Le
fabbriche
per
uffici
,
alloggi
e
sale
di
aspetto
,
tettoie
,
rimesse
,
magazzini
,
officine
,
case
cantoniere
ed
altre
,
quantunque
attinenti
al
servizio
delle
strade
ferrate
,
sono
censite
per
parificamento
agli
altri
fabbricati
delle
località
in
cui
si
trovano
situate
.
162
.
(
Esenzione
dal
dazio
di
consumo
)
.
(
Artt
.
25
e
26
,
L
.
6
luglio
1905
,
n
.
323
)
.
I
comuni
non
possono
imporre
alcun
dazio
di
consumo
sopra
i
materiali
e
sopra
tutto
ciò
che
è
destinato
alla
costruzione
ed
all
'
esercizio
delle
strade
ferrate
poste
nel
loro
territorio
.
Le
linee
ferroviarie
,
le
stazioni
e
le
loro
dipendenze
sono
considerate
come
poste
fuori
del
recinto
daziario
dei
comuni
chiusi
.
Nel
regolamento
approvato
con
r.d.
17
giugno
1909
,
n
.
455
,
sono
determinate
le
dipendenze
delle
stazioni
ed
è
disciplinata
la
sorveglianza
nei
riguardi
del
dazio
.
163
.
(
Variazioni
fiscali
successive
)
.
(
Articolo
294
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Non
è
mai
ammesso
alcun
reclamo
dei
concessionari
delle
ferrovie
pubbliche
pel
fatto
di
modificazioni
che
possano
venire
introdotte
nei
diritti
dl
pedaggio
,
nei
dazi
pubblici
o
nelle
tariffe
doganali
che
si
stabiliscono
dopo
le
concessioni
.
TITOLO
VIII
.
DISPOSIZIONI
DI
POLIZIA
164
.
(
Ingresso
nelle
piazze
delle
stazioni
)
.
(
Art
.
301
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
L
'
ingresso
,
le
fermate
e
la
circolazione
delle
carrozze
e
carri
destinati
al
trasporto
di
persone
e
merci
nei
cortili
e
piazze
annesse
alle
stazioni
delle
ferrovie
pubbliche
sono
sottoposti
a
regolamenti
di
ordine
pubblico
,
da
approvarsi
dal
Ministero
del
lavori
pubblici
.
(
Art
.
35
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
1
,
lett
.
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Sulla
sede
propria
e
nelle
dipendenze
delle
ferrovie
è
proibito
a
qualsivoglia
persona
estranea
al
servizio
di
introdursi
,
di
circolare
o
fermarsi
,
eccettuati
i
luoghi
delle
stazioni
destinati
per
l
'
accesso
ai
treni
o
per
la
spedizione
delle
merci
,
i
passaggi
a
livello
nel
tempo
in
cui
per
opera
del
personale
delle
strade
ferrate
sono
tenuti
aperti
ed
i
passaggi
privati
e
pedonali
;
e
d
'
introdurvi
animali
e
di
farvi
circolare
o
stazionare
vetture
o
macchine
estranee
al
servizio
.
Tale
divieto
non
è
applicabile
ai
funzionari
amministrativi
o
politici
,
agli
agenti
della
forza
pubblica
,
della
pubblica
sicurezza
e
dell
'
amministrazione
delle
finanze
dello
Stato
che
verranno
indicati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
determinerà
pure
,
intesi
i
concessionari
,
le
opportune
misure
speciali
di
precauzione
.
165
.
(
Allontanamento
dalla
ferrovia
)
.
(
Art
.
303
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
cantonieri
,
i
guardiani
e
gli
altri
agenti
di
una
strada
ferrata
debbono
far
uscire
immediatamente
qualunque
persona
si
sia
introdotta
nel
recinto
di
essa
strada
e
sue
dipendenze
o
nelle
vetture
in
cui
non
abbia
diritto
di
entrare
.
In
caso
di
resistenza
,
qualunque
impiegato
della
ferrovia
può
chiedere
l
'
assistenza
della
forza
pubblica
.
Gli
animali
abbandonati
che
si
trovino
nel
suddetto
recinto
sono
fermati
e
posti
sotto
sequestro
.
166
.
(
Agenti
ferroviari
e
polizia
stradale
)
.
(
Art
.
44
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
1
,
lett
.
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Gli
agenti
delle
ferrovie
su
strade
ordinarie
sono
equiparati
ad
agenti
di
polizia
stradale
allo
scopo
di
far
osservare
le
prescrizioni
di
polizia
stradale
nei
tratti
di
via
ordinaria
percorsi
dalle
ferrovie
.
167
.
(
Obblighi
dei
viaggiatori
)
.
(
Art
.
309
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Chi
si
serve
delle
ferrovie
pubbliche
per
viaggiare
o
per
trasportare
oggetti
,
deve
osservare
tutte
le
prescrizioni
relative
,
ed
uniformarsi
alle
avvertenze
che
a
siffatto
riguardo
gli
siano
date
dal
personale
applicato
all
'
esercizio
ed
è
responsabile
delle
infrazioni
alle
leggi
e
regolamenti
daziari
provenienti
dal
fatto
suo
.
168
.
(
Contravvenzioni
e
pene
)
.
(
Art
.
310
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
:
art
.
20
,
n
.
3
,
R.D.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
capo
IV
del
titolo
III
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
cinque
giorni
,
e
con
ammende
fino
a
lire
300
,
oltre
al
risarcimento
dei
danni
ed
a
quelle
maggiori
pene
in
cui
i
contravventori
possono
essere
incorsi
a
termine
del
codice
penale
,
ed
oltre
all
'
obbligo
di
rimettere
le
cose
in
pristino
nel
termine
che
verrà
prefisso
,
in
mancanza
di
che
sarà
provveduto
di
ufficio
a
loro
maggiori
spese
.
Nei
casi
d
'
urgenza
,
gli
ufficiali
addetti
al
servizio
delle
ferrovie
possono
,
previo
processo
verbale
,
far
togliere
,
anche
prima
della
sentenza
sulla
contravvenzione
,
ogni
opera
ed
oggetto
dannoso
al
servizio
.
L
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
sentito
,
ove
del
caso
,
il
concessionario
delle
ferrovie
,
può
dispensare
,
per
le
vie
amministrative
,
dalla
restituzione
delle
cose
in
pristino
coloro
i
quali
,
senza
la
prescritta
autorizzazione
,
non
abbiano
rispettato
le
distanze
legali
stabilite
negli
artt
.
65
,
66
,
67
,
68
,
69
e
70
del
presente
testo
unico
.
169
.
(
Opposizione
e
resistenza
)
.
(
Art
.
311
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
211
,
n
.
3
,
R.D.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
Le
contravvenzioni
all
'
art
.
165
,
nei
casi
dl
opposizione
o
resistenza
,
sono
punite
con
l
'
arresto
fino
a
cinque
giorni
o
con
l
'
ammenda
fino
a
lire
50
.
170
.
(
Abbandono
del
posto
)
.
(
Art
.
312
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
22
,
n
.
6
,
R.P.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
Qualunque
macchinista
o
conduttore
guardafreno
abbandoni
il
suo
posto
mentre
un
treno
è
in
corsa
,
è
punito
con
la
detenzione
da
sei
mesi
a
due
anni
.
171
.
(
Arresto
preventivo
)
.
(
Art
.
6
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
3721
.
In
occasione
di
un
sinistro
ferroviario
non
sono
soggetti
,
purché
immuni
dal
dolo
e
purché
non
abbandonino
il
servizio
,
all
'
arresto
preventivo
,
comminato
per
la
flagranza
di
reato
dalle
vigenti
leggi
,
gli
agenti
ferroviari
,
che
si
trovino
in
servizio
sulle
locomotive
e
sui
treni
danneggiati
,
o
siano
addetti
al
movimento
delle
stazioni
ove
,
o
fra
le
quali
,
il
sinistro
sia
avvenuto
,
o
attendano
alla
sorveglianza
della
linea
in
località
o
per
funzioni
comunque
involgenti
una
presunzione
di
colpa
.
Tutti
,
indistintamente
,
i
detti
agenti
che
,
in
presenza
del
sinistro
,
o
prima
di
riceverne
ordine
,
abbandonino
il
servizio
,
incorrono
per
ciò
solo
nella
pena
di
cui
all
'
articolo
precedente
senza
pregiudizio
delle
altre
sanzioni
dei
regolamenti
speciali
dell
'
amministrazione
ferroviaria
.
172
.
(
Rimozione
di
cadaveri
)
.
(
Artt
.
7
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Qualora
,
in
seguito
ad
un
sinistro
ferroviario
o
per
qualsiasi
altra
causa
,
ancorché
ignota
,
si
rinvengono
lungo
la
sede
ferroviaria
,
ed
in
giacitura
tale
da
interessare
la
libera
circolazione
dei
treni
,
dei
cadaveri
,
questi
potranno
,
anche
prima
dell
'
intervento
dell
'
autorità
giudiziaria
,
venire
rimossi
previo
accertamento
e
descrizione
delle
precise
condizioni
in
cui
furono
rinvenuti
,
a
cura
dei
delegati
ed
applicati
di
pubblica
sicurezza
,
degli
ufficiali
e
sottufficiali
dei
carabinieri
reali
o
del
sindaco
del
comune
o
di
chi
ne
fa
le
veci
.
Eguali
facoltà
,
e
sotto
la
stessa
condizione
di
urgenza
,
sono
conferite
al
personale
delle
ferrovie
designato
dal
regolamento
,
per
la
rimozione
,
previo
accertamento
e
descrizione
,
del
materiale
rotabile
,
la
cui
permanenza
sul
luogo
di
un
qualsiasi
infortunio
ostacoli
la
pronta
riattività
della
circolazione
dei
treni
.
Tale
materiale
sarà
inviato
alle
officine
per
le
occorrenti
riparazioni
,
o
rimesso
senz
'
altro
in
circolazione
,
salvo
divieto
dell
'
autorità
giudiziaria
,
che
sarà
però
revocato
appena
compiuti
,
con
precedenza
su
ogni
altra
indagine
,
gli
accertamenti
ed
i
rilievi
del
caso
.
173
.
(
Atti
d
'
inchiesta
)
.
(
Artt
.
4
e
11
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
180
del
codice
penale
,
le
amministrazioni
ferroviarie
non
sono
tenute
a
comunicare
all
'
autorità
giudiziaria
gli
atti
e
le
relazioni
delle
inchieste
in
ogni
caso
di
sinistro
che
abbia
recato
danno
alle
persone
o
alle
cose
.
174
.
(
Verbali
di
accertamento
)
.
(
Art
.
314
.
secondo
,
terzo
,
e
quarto
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lett
.
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
alla
osservanza
di
tutte
le
disposizioni
del
presente
titolo
sono
in
obbligo
di
sorvegliare
gli
agenti
di
polizia
giudiziaria
,
i
funzionari
governativi
d
'
ispezione
,
gl
'
ingegneri
e
tutti
gli
altri
agenti
applicati
all
'
esercizio
,
alla
custodia
ed
alla
manutenzione
delle
ferrovie
.
Le
infrazioni
alle
suddette
disposizioni
,
costituiscano
esse
delitti
o
semplici
contravvenzioni
,
possono
essere
accertate
col
mezzo
di
verbali
stesi
dal
suddetti
funzionari
,
impiegati
ed
agenti
.
Per
la
legalità
dei
detti
verbali
,
gl
'
impiegati
ed
agenti
di
ogni
grado
,
applicati
alle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
debbono
essere
giurati
nelle
forme
volute
dalla
legge
.
175
.
(
Conferma
dei
verbali
)
.
(
Art
.
315
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lett
.
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
verbali
stesi
dagli
agenti
di
polizia
giudiziaria
,
e
dai
funzionari
governativi
d
'
ispezione
o
dagli
ufficiali
da
essi
dipendenti
sono
esenti
dalla
conferma
;
tutti
gli
altri
devono
essere
confermati
entro
i
tre
giorni
successivi
a
quello
del
reato
,
davanti
al
giudice
del
mandamento
,
in
cui
il
medesimo
sia
stato
commesso
,
o
davanti
a
quello
del
mandamento
di
residenza
dell
'
autore
del
verbale
.
176
.
(
Forza
probante
dei
verbali
)
.
(
Articolo
316
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
20
,
R.D.
1
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
I
verbali
,
stesi
e
confermati
a
norma
dei
due
articoli
precedenti
,
fanno
fede
fino
a
prova
contraria
per
fatti
punibili
con
pene
che
non
siano
l
'
ergastolo
,
l
'
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
e
la
reclusione
e
la
detenzione
per
un
tempo
non
inferiore
al
minimo
di
tre
anni
.
Quanto
ai
reati
più
gravi
,
i
verbali
sono
trasmessi
al
magistrato
acciocché
si
proceda
nelle
forme
ordinarie
.
177
.
(
Polizia
delle
ferrovie
private
)
.
(
Articolo
318
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
,
che
concernono
la
sicurezza
delle
persone
e
delle
cose
,
e
la
pubblica
igiene
nell
'
esercizio
delle
ferrovie
,
sono
anche
applicabili
alle
ferrovie
private
.
TITOLO
IX
.
FINE
DELLA
CONCESSIONE
CAPO
I
:
DECADENZA
.
178
.
(
Ritardo
nell
'
inizio
dei
lavori
oltre
il
termine
dell
'
atto
di
concessione
)
.
(
Art
.
251
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
alla
scadenza
del
termine
accordato
dagli
atti
di
concessione
per
l
'
incominciamento
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
pubbliche
,
e
dopo
una
formale
ingiunzione
fatta
intimare
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
almeno
un
mese
prima
ai
concessionari
,
questi
non
si
siano
messi
in
grado
di
cominciare
e
continuare
i
detti
lavori
,
perdono
la
metà
della
somma
di
cui
abbiano
fatto
materiale
deposito
o
per
cui
abbiano
prestato
cauzione
a
termini
dell
'
art
.
24
,
la
quale
metà
è
devoluta
al
governo
,
a
meno
che
non
facciano
legalmente
constare
d
'
impedimenti
provenuti
da
forza
maggiore
ed
indipendenti
dal
fatto
proprio
.
Se
il
detto
deposito
definitivo
non
è
stato
fatto
,
o
la
cauzione
prestata
nel
termine
di
tempo
prescritto
,
i
concessionari
perdono
l
'
importo
della
intiera
cauzione
primordiale
prestata
alla
stipulazione
dell
'
atto
di
concessione
.
179
.
(
Ritardo
oltre
il
biennio
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
30
aprile
1889
,
n
.
168
)
.
Indipendentemente
dalle
disposizioni
dell
'
articolo
precedente
,
il
concessionario
di
una
ferrovia
pubblica
,
concessa
e
sovvenzionata
ai
termini
del
presente
testo
unico
di
legge
,
incorre
di
pieno
diritto
,
e
senza
bisogno
di
costituzione
in
mora
,
nella
decadenza
dalla
concessione
e
dalla
sovvenzione
se
,
nel
termine
di
due
anni
,
non
abbia
avviati
i
lavori
ed
eseguite
le
provviste
in
modo
da
rendere
sicura
l
'
apertura
all
'
esercizio
nel
termine
stabilito
dall
'
atto
di
concessione
.
Se
concorrono
giustificati
motivi
,
il
termine
suddetto
può
essere
prorogato
di
un
altro
anno
.
Le
constatazioni
all
'
uopo
necessarie
sono
eseguite
dal
governo
in
confronto
del
concessionario
,
e
contro
la
dichiarazione
di
decadenza
non
è
ammesso
alcun
gravame
.
180
.
(
Ritardo
per
l
'
apertura
dell
'
esercizio
)
.
(
Art
.
251
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
,
alla
scadenza
del
termine
fissato
dagli
atti
di
concessione
pel
compimento
ed
apertura
al
permanente
e
regolare
esercizio
delle
linee
concesse
,
i
concessionari
non
abbiano
dato
piena
esecuzione
alle
contratte
obbligazioni
,
senza
aver
fatto
legalmente
constare
dl
impedimenti
di
forza
maggiore
del
tutto
indipendenti
dal
fatto
proprio
,
incorrono
,
di
pieno
diritto
e
senza
che
occorra
alcuna
costituzione
in
mora
,
nella
decadenza
della
concessione
e
nella
perdita
dell
'
intera
cauzione
definitiva
.
181
.
(
Asta
pubblica
)
.
(
Art
.
252
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Nel
detto
caso
il
governo
provvede
alla
continuazione
ed
ultimazione
delle
opere
tutte
rimaste
imperfette
,
ed
all
'
esecuzione
di
tutte
le
altre
obbligazioni
contratte
dai
concessionari
,
col
mezzo
di
un
'
asta
pubblica
da
aprirsi
sulle
basi
dei
capitolati
annessi
agli
atti
di
concessione
,
e
,
per
riguardo
alle
opere
o
parti
di
opere
già
eseguite
,
ai
materiali
utili
provvisti
,
ai
terreni
acquistati
ed
ai
tronchi
di
strada
che
si
trovino
già
posti
in
esercizio
,
sul
prezzo
di
stima
che
viene
determinato
da
arbitri
inappellabili
,
due
dei
quali
da
nominarsi
uno
da
ciascuna
delle
parti
,
ed
il
terzo
,
in
caso
di
disaccordo
,
dal
tribunale
.
182
.
(
Aggiudicazione
e
prezzo
)
.
(
Art
.
253
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
concessioni
sono
deliberate
a
chi
,
oltre
ad
assumersi
tutte
le
obbligazioni
dei
concessionari
decaduti
,
i
quali
in
ogni
caso
non
possono
mai
essere
deliberatari
,
ed
al
prestare
tutte
le
necessarie
guarentigie
d
'
idoneità
e
responsabilità
,
abbia
offerto
un
maggiore
aumento
sul
detto
prezzo
di
stima
.
Il
prezzo
del
deliberamento
viene
,
nel
termine
che
verrà
stabilito
dagli
atti
di
incanto
,
corrisposto
dai
nuovi
concessionari
ai
concessionari
decaduti
.
prelevatone
prima
però
ciò
che
è
dovuto
allo
Stato
in
rimborso
della
parte
di
cauzione
definitiva
che
sia
già
stata
restituita
.
183
.
(
Secondo
incanto
e
decadenza
)
.
(
Articolo
254
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
il
primo
incanto
va
deserto
,
si
deve
,
entro
un
termine
non
minore
di
due
mesi
,
procedere
ad
un
secondo
,
il
quale
può
essere
aperto
con
ribasso
non
maggiore
di
un
quarto
sul
primitivo
prezzo
di
stima
delle
opere
eseguite
,
dei
terreni
acquistati
e
dei
materiali
provvisti
.
Quando
riesca
infruttuoso
anche
il
secondo
incanto
,
i
concessionari
s
'
intendono
definitivamente
decaduti
da
tutti
i
diritti
della
concessione
;
le
porzioni
di
strada
già
eseguite
che
si
trovino
in
esercizio
cadono
immediatamente
in
proprietà
assoluta
dello
Stato
,
il
quale
è
libero
di
conservarle
o
di
abbandonarle
,
come
altresì
di
continuare
o
no
i
lavori
ineseguiti
:
né
in
qualsivoglia
caso
ha
altra
obbligazione
che
quella
di
corrispondere
ai
concessionari
un
corrispettivo
eguale
al
prezzo
delle
opere
eseguite
e
delle
provviste
fatte
,
stimate
indipendentemente
dalla
loro
destinazione
allo
stabilimento
od
esercizio
della
strada
ferrata
,
a
giudizio
degli
arbitri
inappellabili
sopra
mentovati
.
184
.
(
Interruzione
dell
'
esercizio
)
.
(
Articolo
255
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2218
,
all
.
F
)
.
Qualora
l
'
esercizio
di
una
ferrovia
pubblica
venga
interrotto
sulla
totalità
o
su
parte
dei
percorso
senza
che
il
concessionario
provveda
immediatamente
a
ripristinarlo
,
o
se
l
'
esercizio
medesimo
venga
eseguito
con
gravi
e
ripetute
irregolarità
,
il
ministero
delle
comunicazioni
(
ispettorato
generale
ferrovie
,
tramvie
e
automobili
)
,
prefigge
un
termine
perentorio
al
concessionario
per
il
ristabilimento
regolare
dei
servizio
.
Scaduto
tale
termine
il
concessionario
che
non
abbia
adempiuto
all
'
ingiunzione
,
senza
che
,
a
giudizio
insindacabile
dell
'
amministrazione
,
risulti
dimostrata
l
'
esistenza
di
impedimenti
dovuti
a
cause
di
forza
maggiore
o
comunque
indipendenti
dal
fatto
proprio
,
decade
dalla
concessione
e
vengono
applicate
le
disposizioni
vigenti
in
materia
.
Anche
in
pendenza
del
termine
anzidetto
il
ministero
delle
comunicazioni
potrà
prendere
d
'
ufficio
,
a
spese
e
rischio
del
concessionario
,
le
misure
necessarie
per
il
ripristino
e
la
continuazione
del
servizio
assumendone
eventualmente
anche
la
gestione
.
In
ogni
caso
la
gestione
governativa
può
essere
effettuata
fino
a
quando
le
condizioni
per
la
riconsegna
della
linea
al
concessionario
,
o
,
quando
questo
sia
stato
dichiarato
decaduto
,
per
la
consegna
ad
altro
ente
,
siano
tali
da
assicurare
,
a
giudizio
esclusivo
della
amministrazione
,
la
regolarità
e
continuità
del
servizio
.
185
.
(
Proroghe
)
.
(
Art
.
256
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
proroghe
all
'
incominciamento
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
.
alla
loro
ultimazione
ed
al
ristabilimento
dell
'
interrotto
esercizio
,
a
cui
possono
avere
diritto
i
concessionari
nei
casi
legalmente
accertati
di
forza
maggiore
e
dal
fatto
loro
indipendenti
,
sono
determinate
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
con
prefiggimento
di
termini
,
l
'
osservanza
dei
quali
è
pei
concessionari
obbligatoria
come
quelli
prefissi
dagli
atti
di
concessione
.
In
ogni
circostanza
in
cui
siano
per
invocare
il
caso
di
forza
maggiore
onde
evitare
le
comminate
penalità
,
sono
i
concessionari
in
obbligo
di
notificare
al
ministero
dei
lavori
pubblici
gli
avvenimenti
o
le
cause
qualunque
che
abbiano
impedito
l
'
adempimento
delle
stipulate
condizioni
,
e
ciò
dentro
il
termine
più
breve
possibile
e
tale
da
permettere
quelle
verificazioni
che
possano
venire
giudicate
necessarie
per
provarne
la
realtà
e
valutare
la
portata
delle
loro
conseguenze
.
la
difetto
i
concessionari
sono
considerati
come
decaduti
di
pieno
diritto
da
ogni
azione
per
siffatto
riguardo
.
CAPO
II
:
SCADENZA
186
.
(
Obblighi
del
concessionario
)
.
(
Articolo
248
,
meno
prime
linee
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Alla
scadenza
del
tempo
di
cui
all
'
art
.
22
,
e
pel
fatto
solo
di
essa
scadenza
,
lo
Stato
sottentra
ai
concessionari
nell
'
esercizio
di
tutti
gli
utili
e
prodotti
degli
stabili
od
opere
costituenti
le
ferrovie
concesse
e
le
loro
dipendenze
.
Debbono
all
'
anzidetta
scadenza
i
concessionari
consegnare
al
governo
in
buono
stato
la
strada
ferrata
,
le
opere
componenti
la
medesima
e
le
sue
dipendenze
,
quali
sono
l
'
armamento
della
via
,
le
stazioni
con
le
fabbriche
tutte
che
vi
sono
comprese
,
le
rimesse
,
i
magazzini
,
le
officine
,
le
tettoie
ed
i
rilevati
di
caricamento
e
scaricamento
,
le
case
e
casotti
di
guardia
,
gli
uffici
delle
esazioni
,
le
macchine
fisse
ed
in
generale
qualunque
altro
immobile
che
non
abbia
per
destinazione
distinta
e
speciale
il
servizio
dei
trasporti
.
Se
,
durante
quel
numero
d
'
anni
anteriori
alla
scadenza
delle
concessioni
che
è
stabilito
negli
atti
delle
medesime
,
i
concessionari
non
si
pongano
in
grado
di
ridurre
la
loro
ferrovia
nella
buona
condizione
nella
quale
deve
essere
consegnata
al
governo
,
questo
è
in
diritto
di
sequestrarne
i
prodotti
e
di
valersene
per
fare
eseguire
d
'
ufficio
i
lavori
che
rimangano
imperfetti
.
187
.
(
Diritti
del
concessionario
)
.
(
Articolo
249
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Alla
scadenza
delle
concessioni
i
concessionari
conservano
però
,
oltre
le
azioni
reali
,
la
proprietà
degli
oggetti
mobili
,
come
macchine
di
locomozione
,
carrozze
e
carri
per
trasporti
,
mobilie
delle
stazioni
e
fabbricati
annessi
,
attrezzi
ed
utensili
,
materiali
,
combustibili
e
provviste
di
ogni
genere
.
Gli
atti
di
concessione
stabiliscono
,
in
ogni
caso
particolare
,
se
,
mediante
pagamento
del
giusto
valore
,
i
concessionari
siano
in
diritto
di
esigere
che
lo
Stato
ne
faccia
acquisto
,
o
questo
in
diritto
di
pretendere
dai
concessionari
la
cessione
,
ed
i
modi
ed
i
limiti
dell
'
esercizio
di
tali
diritti
.
CAPO
III
:
RISCATTO
Sezione
I
:
Ferrovie
concesse
prima
della
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
.
188
.
(
Riscatto
dopo
il
trentennio
)
.
(
Articolo
284
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Se
altro
termine
più
o
meno
lungo
non
sia
stato
fissato
dall
'
atto
di
concessione
,
dopo
scaduti
trent
'
anni
dal
giorno
nel
quale
una
ferrovia
pubblica
concessa
all
'
industria
privata
,
sia
stata
aperta
al
permanente
servizio
sopra
tutta
la
sua
lunghezza
,
ha
diritto
il
governo
di
farne
a
qualsivoglia
epoca
il
riscatto
,
previo
diffidamento
di
un
anno
almeno
da
darsi
al
concessionario
,
ove
pure
diverso
temine
non
sia
stato
nella
concessione
stabilito
.
In
tal
caso
al
detto
concessionario
,
per
tutto
il
tempo
che
rimanga
ancora
a
trascorrere
fino
alla
estinzione
del
suo
privilegio
,
viene
corrisposta
una
annualità
eguale
alla
terza
parte
della
somma
dei
prodotti
netti
ottenuti
dalla
ferrovia
nei
tre
dei
cinque
anni
immediatamente
precedenti
al
diffidamento
che
diedero
prodotto
maggiore
.
Oltre
a
ciò
gli
si
paga
,
al
momento
del
riscatto
od
a
quell
'
altra
epoca
che
dalla
concessione
sia
stata
prestabilita
,
l
'
importare
degli
oggetti
mobili
e
provviste
indicate
all
'
art
.
187
,
di
cui
tanto
il
governo
è
in
diritto
di
esigere
la
cessione
,
quanto
il
concessionario
di
obbligarlo
a
fare
l
'
acquisto
al
prezzo
risultante
da
stima
fissata
d
'
accordo
,
ed
in
caso
di
dissenso
,
rimessa
a
giudizio
di
arbitri
.
La
suddetta
annualità
può
essere
,
a
scelta
del
concessionario
,
convertita
in
un
capitale
corrispondente
all
'
annualità
stessa
col
ragguaglio
del
5
per
cento
da
pagarsi
all
'
atto
del
riscatto
.
189
.
(
Proroghe
di
termine
di
riscatto
)
.
(
Art
.
8
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
le
linee
concesse
prima
della
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
è
in
facoltà
del
governo
di
stipulare
convenzioni
con
i
concessionari
per
la
proroga
dei
termini
di
riscatto
nei
casi
d
'
importanti
aumenti
patrimoniali
debitamente
autorizzati
.
Sezione
II
:
Concessioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
190
.
(
Riscatto
prima
del
trentennio
)
.
(
Art
.
8
,
primi
cinque
commi
.
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Nelle
concessioni
di
costruzione
e
di
esercizio
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
se
altro
termine
più
o
meno
lungo
non
sia
stato
fissato
dall
'
atto
di
concessione
,
lo
Stato
ha
facoltà
di
provvedere
,
prima
del
termine
stabilito
dall
'
art
.
188
,
al
riscatto
delle
linee
principali
e
delle
secondarie
divenute
principali
,
ritenute
necessarie
al
completamento
della
propria
rete
,
corrispondendo
al
concessionario
una
indennità
determinata
in
base
:
a
)
al
valore
della
linea
,
che
in
nessun
caso
può
eccedere
l
'
ammontare
del
capitale
occorso
per
la
costruzione
e
per
i
successivi
aumenti
patrimoniali
debitamente
autorizzarti
ed
accertati
,
detratte
le
quote
di
ammortamento
per
gli
anni
già
trascorsi
:
da
tale
valore
si
deducono
le
quote
di
sovvenzione
riservate
all
'
esercizio
e
non
occorse
per
esso
,
e
le
offerte
degli
enti
interessati
;
b
)
al
rimborso
delle
spese
generali
,
valutate
in
misura
non
eccedente
il
2
per
cento
del
capitale
di
primo
impianto
o
del
capitale
azionario
,
di
cui
all
'
art
.
48;
c
)
al
rimborso
delle
complessive
perdite
di
esercizio
eventualmente
verificatesi
sino
all
'
epoca
indicata
per
il
riscatto
,
in
eccedenza
della
parte
di
sovvenzione
riservata
all
'
esercizio
;
d
)
ad
un
premio
per
l
'
avviamento
dell
'
istruttoria
,
che
in
nessun
caso
può
eccedere
il
5
per
cento
delle
somme
determinate
a
norma
delle
lettere
a
,
b
,
c
.
Le
quote
di
ammortamento
del
capitale
occorso
per
la
costruzione
e
per
aumenti
patrimoniali
si
calcolano
per
un
periodo
corrispondente
a
quello
della
sovvenzione
governativa
,
o
sino
al
termine
della
concessione
quando
non
vi
è
sovvenzione
.
Nelle
quote
di
ammortamento
per
le
linee
sussidiarie
si
comprendono
le
rate
pagate
sulla
parte
di
sovvenzione
destinata
alla
costruzione
.
Il
concessionario
ha
inoltre
diritto
all
'
importo
degli
oggetti
mobili
e
provviste
a
norma
dell
'
art
.
188
.
Sulla
necessità
che
la
linea
da
riscattare
faccia
parte
della
rete
di
Stato
sono
intesi
il
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
di
Stato
,
ed
i
relativi
pareri
debbono
essere
presentati
al
parlamento
insieme
all
'
atto
di
diffida
,
di
cui
all
'
articolo
193
.
191
.
(
Riscatto
dopo
il
trentennio
)
.
(
Articolo
8
,
sesto
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Trascorsi
trent
'
anni
dal
giorno
in
cui
una
ferrovia
pubblica
,
concessa
alla
industria
privata
dopo
la
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
è
stata
aperta
al
permanente
esercizio
per
tutta
la
sua
lunghezza
,
o
trascorso
il
termine
stabilito
nell
'
atto
di
concessione
,
è
in
facoltà
dello
Stato
di
farne
in
qualsiasi
epoca
il
riscatto
:
1
)
alle
condizioni
dell
'
art
.
189
,
per
le
ferrovie
non
collegate
o
collegate
da
un
solo
capo
ad
altre
linee
ferroviarie
o
di
navigazione
;
2
)
alle
condizioni
dell
'
art
.
188
o
a
quelle
dell
'
art
.
190
,
a
scelta
del
governo
,
per
le
ferrovie
collegate
da
entrambi
i
capi
ad
altre
linee
ferroviarie
o
di
navigazione
.
192
.
(
Arbitrato
)
.
(
Art
.
8
,
settimo
ed
ottavo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
In
mancanza
di
accordo
l
'
indennità
di
riscatto
è
in
ogni
caso
determinata
da
tre
arbitri
,
nominati
uno
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
,
uno
del
concessionario
ed
il
terzo
dalle
parti
stesse
o
dal
presidente
della
corte
di
appello
di
Roma
.
Tale
indennità
può
,
a
scelta
del
governo
,
essere
convertita
in
annualità
al
saggio
stabilito
nell
'
atto
di
concessione
.
(
Art
.
9
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Non
procedendosi
al
riscatto
,
le
spese
dell
'
arbitrato
sono
a
carico
dello
Stato
.
Sezione
III
:
Procedure
pel
riscatto
.
193
.
(
Diffida
)
.
(
Art
.
9
,
primi
due
commi
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
riscatto
deve
sempre
essere
preceduto
da
un
atto
di
diffida
in
nome
dei
ministri
del
tesoro
e
dei
lavori
pubblici
,
notificato
al
concessionario
od
al
subconcessionario
almeno
un
anno
prima
della
data
indicata
per
la
sua
effettuazione
.
Nei
casi
di
cui
alla
sezione
II
,
la
diffida
non
produce
alcun
effetto
,
se
non
è
seguita
dall
'
accordo
sull
'
indennità
di
riscatto
o
se
non
viene
confermata
dai
ministri
del
tesoro
e
dei
lavori
pubblici
entro
tre
mesi
dalla
data
della
determinazione
arbitrale
,
di
cui
al
precedente
articolo
.
(
Art
.
2
,
tre
ultimi
commi
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429;
art
.
1
,
lettera
s
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
In
ogni
caso
l
'
efficacia
della
diffida
è
subordinata
,
nell
'
interesse
dello
Stato
,
alla
approvazione
del
parlamento
,
al
quale
il
governo
deve
presentare
in
tempo
utile
le
proposte
pel
riscatto
stesso
.
Nel
caso
in
cui
il
governo
non
ritenga
conveniente
il
riscatto
,
deve
darne
in
tempo
utile
comunicazione
al
parlamento
.
194
.
(
Personale
delle
ferrovie
riscattate
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Al
personale
delle
ferrovie
riscattate
è
conservato
il
trattamento
stabilito
nei
propri
regolamenti
organici
,
fino
a
quando
non
siasi
provveduto
alla
classificazione
delle
ferrovie
e
alla
determinazione
del
trattamento
del
personale
delle
ferrovie
secondarie
esercitate
dallo
Stato
.
CAPO
IV
:
ASSUNZIONE
DELL
'
ESERCIZIO
DA
PARTE
DELLO
STATO
195
.
(
Assunzione
per
decreto
reale
e
per
legge
)
.
(
Art
.
2
,
primo
e
secondo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
L
'
assunzione
dell
'
esercizio
di
ferrovie
da
parte
dello
Stato
,
che
avvenga
per
decadenza
di
una
concessione
o
di
una
convenzione
di
esercizio
a
termini
di
legge
o
di
contratto
,
è
autorizzata
con
decreto
reale
.
Il
decreto
reale
è
proposto
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
e
presentato
al
parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
(
Art
.
4
,
prima
parte
dell
'
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Si
provvede
con
legge
alla
assunzione
dell
'
esercizio
,
da
parte
dello
Stato
,
di
linee
concesse
all
'
industria
privata
,
anche
se
a
rimborso
di
spesa
o
per
conto
del
concessionario
.
CAPO
V
:
PROROGA
DELL
'
ESERCIZIO
PRIVATO
196
.
(
Proroga
)
.
(
Art
.
2
,
terzo
comma
,
L
.
7
luglio
1907
,
n
.
429
)
.
La
proroga
dell
'
esercizio
privato
,
se
dipendente
da
concessione
o
convenzione
,
è
autorizzata
con
legge
speciale
.
TITOLO
X
.
VIGILANZA
E
SINDACATO
CAPO
I
:
ORGANI
GOVERNATIVI
197
.
(
Ispettori
governativi
)
.
(
Art
.
287
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lett
.
a
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Il
governo
fa
sorvegliare
la
buona
esecuzione
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
e
l
'
andamento
e
gestione
della
loro
manutenzione
ed
esercizio
da
propri
funzionari
.
Senza
incagliare
la
libera
azione
dei
concessionari
per
riguardo
alla
scelta
ed
impiego
degli
agenti
e
dei
mezzi
di
esecuzione
,
la
sorveglianza
dei
funzionari
anzidetti
ha
per
scopo
di
riconoscere
se
vengano
nell
'
interesse
pubblico
adempiute
le
condizioni
ed
obblighi
imposti
dal
presente
testo
unico
di
legge
,
come
pure
dai
regolamenti
emanati
in
esecuzione
del
medesimo
e
dagli
atti
di
concessione
e
di
esigere
tale
adempimento
se
i
detti
concessionari
se
ne
discostassero
.
Conseguentemente
i
funzionari
governativi
d
'
ispezione
possono
ordinare
la
riforma
dei
lavori
che
riconoscano
non
eseguiti
giusta
le
buone
regole
dell
'
arte
ed
in
conformità
dei
progetti
approvati
e
delle
stabilite
condizioni
,
e
farne
sospendere
la
continuazione
,
ove
alla
detta
riforma
i
concessionari
non
si
prestassero
;
nel
qual
caso
l
'
amministrazione
superiore
,
intese
le
osservazioni
dei
concessionari
medesimi
,
può
farvi
dar
opera
d
'
ufficio
,
ove
il
caso
lo
richieda
.
Incombenza
dei
funzionari
governativi
d
'
ispezione
,
quando
le
ferrovie
siano
aperte
all
'
esercizio
,
è
di
sorvegliare
alla
buona
manutenzione
loro
e
delle
loro
dipendenze
ed
accessori
,
come
anche
del
materiale
fisso
e
mobile
,
ed
alla
regolare
condotta
del
detto
esercizio
.
Invigilano
pure
sulla
esatta
applicazione
delle
tariffe
,
sull
'
eseguimento
delle
convenzioni
che
siano
state
stipulate
dai
concessionari
col
governo
o
con
altri
concessionari
sotto
l
'
approvazione
del
governo
,
e
sulla
osservanza
delle
leggi
e
dei
regolamenti
di
polizia
e
d
'
ordine
pubblico
in
vigore
.
Le
attribuzioni
dei
funzionari
del
governo
ed
i
loro
rapporti
coi
concessionari
sono
determinati
da
uno
speciale
regolamento
d
'
ordine
pubblico
.
(
Art
.
278
,
secondo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
funzionari
governativi
d
'
ispezione
hanno
libera
circolazione
sulle
linee
concesse
.
198
.
(
Personale
d
'
assistenza
per
le
costruzioni
)
.
(
Art
.
3
,
penultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Al
personale
di
assistenza
occorrente
per
la
vigilanza
sulla
costruzione
delle
ferrovie
concesse
provvede
il
ministro
dei
lavori
pubblici
coi
fondi
stanziati
nel
bilancio
dei
lavori
pubblici
.
199
.
(
Spese
di
sorveglianza
)
.
(
Art
.
288
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2488
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Le
spese
tutte
di
visite
,
di
sorveglianza
e
di
collaudazione
dei
lavori
di
costruzione
delle
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
non
che
quelle
di
sorveglianza
sulla
loro
manutenzione
od
esercizio
,
sono
sempre
a
carico
del
concessionari
,
i
quali
le
debbono
pagare
nel
modo
e
tempi
che
vengono
stabiliti
negli
atti
di
concessione
.
CAPO
II
:
VIGILANZA
200
.
(
Disposizioni
della
amministrazione
)
.
(
Art
.
289
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
pubbliche
sono
sottoposti
all
'
osservanza
non
solo
delle
prescrizioni
del
presente
testo
unico
di
legge
e
dei
regolamenti
di
polizia
e
di
sicurezza
pubblica
emanati
in
esecuzione
del
medesimo
,
ma
anche
di
quelle
misure
e
disposizioni
speciali
che
l
'
amministrazione
superiore
,
sentite
le
loro
osservazioni
,
può
prescrivere
per
assicurare
la
polizia
,
il
regolare
esercizio
e
la
conservazione
delle
ferrovie
e
delle
loro
dipendenze
.
Sono
sempre
a
carico
dei
concessionari
le
spese
occorrenti
o
che
avrà
cagionate
la
esecuzione
del
testo
unico
di
legge
,
regolamenti
,
misure
e
disposizioni
anzidetti
.
201
.
(
Modificazioni
alle
proposte
dei
concessionari
)
.
(
Art
.
298
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Ogni
qualvolta
l
'
amministrazione
superiore
creda
di
essere
il
caso
di
modificare
qualche
proposizione
dei
concessionari
,
essa
deve
,
salvo
i
casi
di
urgenza
,
intender
questi
nelle
loro
osservazioni
prima
di
prescrivere
le
modificazioni
.
202
.
(
Prescrizioni
al
concessionario
)
.
(
Articolo
16
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Per
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
concessionario
e
previo
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
ha
diritto
di
prescrivere
:
a
)
la
riforma
dei
lavori
di
costruzione
,
di
consolidamento
o
di
ripristino
non
eseguiti
a
regola
d
'
arte
né
in
conformità
dei
progetti
approvati
e
delle
condizioni
stabilite
negli
atti
di
concessione
e
di
autorizzazione
,
b
)
i
lavori
occorrenti
per
assicurare
la
buona
manutenzione
delle
linee
,
dipendenze
,
accessori
e
del
materiale
fisso
,
rotabile
e
di
esercizio
;
c
)
gli
aumenti
e
le
modificazioni
degli
impianti
,
dei
tipi
e
della
quantità
del
materiale
rotabile
e
di
esercizio
,
necessari
per
la
regolarità
e
la
sicurezza
del
servizio
.
Non
ottemperandosi
dal
concessionario
nel
termine
fisso
agli
ordini
ricevuti
,
il
ministero
dei
lavori
pubblici
può
anche
provvedere
d
'
ufficio
,
sul
conforme
parere
del
consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
rivalendosi
delle
spese
sulle
sovvenzioni
governative
disponibili
,
o
sui
prodotti
dell
'
esercizio
con
le
forme
e
coi
privilegi
stabiliti
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
.
Le
note
delle
spese
sono
rese
esecutive
dal
prefetto
.
203
.
(
Sospensione
della
sovvenzione
)
.
(
Articolo
9
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Il
pagamento
della
sovvenzione
per
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
può
essere
in
tutto
od
in
parte
sospeso
,
fino
a
che
non
cessi
la
causa
della
sospensione
:
a
)
quando
per
cause
,
non
derivanti
da
forza
maggiore
,
debitamente
accertate
,
è
in
tutto
od
in
parte
sospeso
l
'
esercizio
;
b
)
quando
l
'
esercizio
dà
luogo
a
ripetute
e
gravi
irregolarità
debitamente
accertate
,
o
ne
è
compromessa
la
sicurezza
;
c
)
quando
non
è
dato
adempimento
alle
prescrizioni
degli
artt
.
202
,
209
e
211
del
presente
testo
unico
di
legge
.
La
sospensione
di
pagamento
è
limitata
alla
sola
parte
di
sovvenzione
disponibile
,
a
norma
degli
artt
.
36
e
37
del
presente
testo
unico
.
Con
tale
limitazione
la
sospensione
di
pagamento
può
aver
luogo
anche
quando
,
aperta
all
'
esercizio
una
parte
della
linea
non
vengono
gli
altri
tronchi
costruiti
ed
ultimati
nei
termini
rispettivamente
stabiliti
negli
atti
di
concessione
.
204
.
(
Contravvenzioni
per
la
vigilanza
)
.
(
Art
.
291
,
comma
primo
,
L
.
20
marzo
1865
.
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Allorché
i
concessionari
della
costruzione
o
dell
'
esercizio
di
una
strada
ferrata
pubblica
contravvengano
alle
condizioni
degli
atti
di
concessione
,
oppure
alle
decisioni
del
ministero
dei
lavori
pubblici
,
pronunciate
in
eseguimento
delle
dette
condizioni
,
per
tutto
ciò
che
riguarda
al
servizio
della
navigazione
e
delle
fluitazioni
,
al
buon
regime
ed
al
libero
deflusso
delle
acque
pubbliche
e
private
,
alla
buona
conservazione
ed
alla
facile
praticabilità
delle
strade
pubbliche
,
ne
viene
steso
verbale
per
l
'
ulteriore
procedimento
presso
i
tribunali
ordinari
.
(
Art
.
11
,
codice
penale
;
art
.
291
,
comma
secondo
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524;
art
.
291
,
comma
terzo
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Tali
contravvenzioni
sono
punite
con
ammende
da
lire
300
a
lire
2000
.
L
'
amministrazione
pubblica
può
inoltre
prendere
immediatamente
tutte
le
misure
provvisorie
necessarie
per
far
cessare
il
danno
e
la
contravvenzione
;
e
le
spese
che
siano
cagionate
dalla
esecuzione
di
queste
misure
vengono
riscosse
a
carico
dei
concessionari
.
come
in
materia
di
contribuzioni
pubbliche
.
205
.
(
Verbale
di
contravvenzione
)
.
(
Articolo
314
,
primo
comma
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
a
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
contemplate
nel
precedente
articolo
debbono
essere
stesi
dai
funzionari
governativi
di
ispezione
o
dagli
ufficiali
da
essi
dipendenti
.
CAPO
III
:
DISPOSIZIONI
SPECIALI
PER
I
RITARDI
DEI
TRENI
206
.
(
Contravvenzioni
)
.
(
Art
.
42
e
58
,
regolamento
31
ottobre
1873
,
n
.
1687;
art
.
1
,
L
.
21
dicembre
1899
,
n
.
446;
art
.
1
,
lettera
g
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Ogni
ritardo
nella
corsa
e
nell
'
arrivo
dei
treni
alle
stazioni
rispetto
al
tempo
stabilito
negli
orari
approvati
dal
ministero
,
quando
non
provenga
da
cause
di
forza
maggiore
debitamente
giustificate
e
quando
ecceda
i
limiti
di
tolleranza
accordati
,
costituisce
contravvenzione
ed
è
soggetto
alle
ammende
seguenti
:
1
)
per
i
treni
diretti
dei
viaggiatori
sono
tollerati
ritardi
non
eccedenti
i
20
minuti
primi
dopo
l
'
ora
stabilita
negli
orari
approvati
dal
ministero
;
per
i
ritardi
:
dai
20
ai
30
minuti
primi
inclusivi
la
ammenda
è
di
lire
500;
dai
30
ai
40
minuti
primi
inclusivi
la
ammenda
è
di
lire
750;
maggiori
di
40
minuti
primi
inclusivi
l
'
ammenda
è
di
lire
1000;
2
)
per
i
treni
omnibus
sono
tollerati
i
ritardi
non
eccedenti
i
25
minuti
primi
;
per
i
ritardi
:
dai
26
ai
30
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
200;
dai
30
ai
40
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
500;
dai
40
ai
50
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
700;
maggiori
di
50
minuti
primi
l
'
ammenda
è
di
lire
1000;
3
)
per
i
treni
misti
di
viaggiatori
e
merci
è
tollerato
il
ritardo
di
45
minuti
;
per
i
ritardi
:
dai
45
minuti
primi
ad
un
'
ora
l
'
ammenda
è
di
lire
200;
maggiori
di
un
'
ora
l
'
ammenda
è
di
lire
500;
4
)
per
le
linee
,
il
cui
percorso
totale
è
minore
di
chilometri
50
il
limite
di
tolleranza
,
per
ciascun
caso
precedentemente
dichiarato
,
è
diminuito
del
quarto
.
207
.
(
Responsabilità
dei
direttori
)
.
(
Articolo
2
,
L
.
21
dicembre
1899
,
n
.
446
)
.
Di
tali
contravvenzioni
sono
responsabili
i
direttori
generali
o
direttori
d
'
esercizio
che
legalmente
rappresentano
le
società
esercenti
,
e
sono
puniti
con
le
pene
pecuniarie
di
cui
al
precedente
articolo
.
208
.
(
Procedura
amministrativa
)
.
(
Articolo
3
,
L
.
21
dicembre
1899
,
n
.
446
)
.
Elevato
il
verbale
di
contravvenzione
,
dieci
giorni
almeno
prima
di
promuovere
l
'
azione
penale
,
viene
dato
amministrativamente
notizia
della
contravvenzione
al
rappresentante
della
società
esercente
indicato
nel
precedente
articolo
.
Egli
può
impedire
che
venga
promossa
l
'
azione
penale
o
farne
cessare
il
corso
,
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
la
somma
corrispondente
alla
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
,
oltre
le
spese
del
procedimento
.
CAPO
IV
:
SINDACATO
209
.
(
Comunicazione
della
situazione
patrimoniale
e
del
,
conto
dell
'
esercizio
)
.
(
Articolo
18
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Dai
concessionari
di
ferrovie
debbono
essere
ogni
anno
comunicate
al
ministero
dei
lavori
pubblici
la
situazione
patrimoniale
ed
il
conto
speciale
dell
'
esercizio
,
redatti
secondo
norme
da
stabilirsi
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
ministero
del
tesoro
,
relativi
ad
ogni
linea
o
gruppo
di
linee
esercitate
in
base
ad
un
solo
atto
di
concessione
,
o
per
le
quali
sia
stato
consentito
dal
governo
di
tenere
riunite
le
contabilità
.
La
situazione
patrimoniale
ed
il
conto
dell
'
esercizio
debbono
essere
presentati
al
ministero
contemporaneamente
al
loro
invio
ai
sindaci
per
l
'
approvazione
della
assemblea
,
quando
si
tratti
di
società
per
azioni
,
ed
entro
tre
mesi
dalla
chiusura
dell
'
esercizio
finanziario
dell
'
azienda
negli
altri
casi
.
Al
ministero
dei
lavori
pubblici
debbono
pure
essere
comunicati
i
verbali
delle
assemblee
degli
azionisti
entro
trenta
giorni
dalla
loro
data
.
Le
società
estere
debbono
tenere
presso
la
loro
sede
o
rappresentanza
in
Italia
una
copia
di
tali
verbali
e
di
quelli
dei
consigli
di
amministrazione
.
210
.
(
Osservazioni
del
Ministero
)
.
(
Articolo
19
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
II
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
d
'
accordo
col
Ministero
del
tesoro
indipendentemente
dalle
azioni
che
loro
competono
e
che
possono
esercitare
ai
termini
delle
vigenti
leggi
e
degli
atti
di
concessione
,
comunica
al
concessionario
le
osservazioni
e
riserve
che
ritenga
di
fare
sul
conto
dell
'
esercizio
.
Qualora
,
trattandosi
di
società
per
azioni
,
il
consiglio
d
'
amministrazione
reputi
di
sottoporre
il
bilancio
all
'
assemblea
degli
azionisti
prima
che
le
osservazioni
e
riserve
siano
state
risolute
,
il
testo
di
esse
deve
allegarsi
al
bilancio
.
L
'
approvazione
del
bilancio
da
parte
dell
'
assemblea
degli
azionisti
non
pregiudica
i
diritti
dello
Stato
derivanti
dalle
leggi
e
dagli
atti
di
concessione
.
211
.
(
Ispezione
contabile
)
.
(
Art
.
20
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Il
concessionario
di
ferrovie
non
può
opporsi
a
che
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
faccia
ispezionare
tutti
gli
atti
,
registri
e
documenti
contabili
ed
amministrativi
concernenti
l
'
azienda
ferroviaria
,
ed
è
tenuto
a
fornire
tutti
i
dati
,
notizie
e
chiarimenti
anche
relativi
alla
sua
azienda
generale
e
che
esso
ritiene
opportuno
conoscere
per
l
'
esercizio
delle
sue
funzioni
di
vigilanza
e
sindacato
.
212
.
(
Contravvenzioni
)
.
(
Art
.
21
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
artt
.
209
e
211
del
presente
testo
unico
di
legge
sono
punite
con
l
'
ammenda
estensibile
fino
a
lire
1500
e
in
caso
di
recidiva
,
fino
a
lire
3000
.
Tali
pene
sono
applicate
al
direttore
,
od
a
chi
ne
fa
le
veci
,
nei
casi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
.
213
.
(
Contabilità
e
liquidazione
della
costruzione
)
.
(
Art
.
14
,
L
.
12
luglio
1908
,
numero
444;
art
.
1
,
lett
.
a
.
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
I
concessionari
di
ferrovie
hanno
l
'
obbligo
di
tenere
regolarmente
le
contabilità
dei
lavori
di
costruzione
e
di
trasmettere
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
il
conto
di
liquidazione
totale
dei
lavori
stessi
entro
sei
mesi
dalla
data
del
verbale
d
'
ultimazione
ferma
rimanendo
in
ogni
tempo
l
'
applicazione
dell
'
art
.
211
.
Nelle
concessioni
posteriori
alla
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
,
valgono
le
stesse
disposizioni
per
i
lavori
in
aumento
patrimoniale
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
presente
articolo
sono
punite
a
norma
dell
'
art
.
212
.
CAPO
V
:
EQUO
TRATTAMENTO
DEL
PERSONALE
214
.
(
Obblighi
dei
concessionari
)
.
(
Articolo
21
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Ogni
amministrazione
deve
stabilire
e
sottoporre
all
'
approvazione
del
ministro
dei
lavori
pubblici
le
norme
per
un
equo
trattamento
del
personale
,
nonché
le
pene
disciplinari
e
le
formalità
per
la
loro
applicazione
,
con
disposizioni
analoghe
a
quelle
che
valgono
per
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
a
norma
dell
'
art
.
18
della
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
ferme
restando
le
disposizioni
delle
vigenti
leggi
per
l
'
assicurazione
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
.
Salvo
il
disposto
dell
'
articolo
seguente
esse
devono
iscrivere
alla
cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
invalidità
e
per
la
vecchiaia
degli
operai
il
personale
stabile
ed
in
prova
addetto
all
'
esercizio
,
al
quale
possa
applicarsi
l
'
art
.
13
del
testo
unico
di
legge
30
maggio
1907
,
n
.
376
.
Al
personale
stabile
ed
in
prova
rimanente
dovrà
essere
assicurata
una
rendita
vitalizia
presso
la
cassa
nazionale
medesima
,
in
conformità
delle
norme
da
questa
stabilite
per
le
assicurazioni
popolari
di
rendite
vitalizie
.
Per
le
iscrizioni
a
periodi
abbreviati
,
per
l
'
accertamento
della
invalidità
,
per
la
liquidazione
della
rendita
vitalizia
in
caso
di
licenziamento
per
inabilità
al
lavoro
,
relativamente
al
personale
a
cui
si
applica
l
'
articolo
13
del
predetto
testo
unico
di
legge
,
e
per
le
assicurazioni
del
rimanente
personale
,
sono
stipulate
apposite
convenzioni
fra
le
amministrazioni
ferroviarie
e
la
cassa
nazionale
di
previdenza
.
Il
contributo
a
carico
delle
amministrazioni
,
nei
versamenti
da
farsi
alla
cassa
nazionale
per
conto
degli
iscritti
nei
ruoli
degli
operai
e
per
conto
degli
assicurati
.
non
può
essere
inferiore
al
4
per
cento
delle
paghe
per
i
primi
,
e
al
6
per
cento
degli
stipendi
,
assegni
ed
indennità
per
i
secondi
.
Le
ritenute
a
carico
degl
'
iscritti
e
degli
assicurati
da
versarsi
alla
cassa
non
possono
essere
rispettivamente
superiori
alle
percentuali
predette
.
Gli
iscritti
alla
cassa
nazionale
addetti
ai
servizi
attivi
possono
chiedere
la
chiusura
e
la
liquidazione
del
conto
individuale
appena
abbiano
compiuto
i
55
anni
di
età
.
215
.
(
Approvazione
governativa
)
.
(
Articolo
22
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Sono
esonerate
dall
'
osservanza
del
disposto
del
primo
capoverso
dell
'
articolo
precedente
le
amministrazioni
ferroviarie
le
quali
,
entro
sei
mesi
dalla
loro
costituzione
,
istituiscano
casse
proprie
d
'
invalidità
e
di
vecchiaia
con
statuti
formulati
dalle
amministrazioni
stesse
e
chieggano
di
questi
l
'
approvazione
dal
governo
.
L
'
approvazione
governativa
è
accordata
mediante
decreto
reale
,
promosso
dal
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
sentito
il
consiglio
della
previdenza
e
delle
assicurazioni
sociali
.
Gli
statuti
devono
contenere
,
con
le
altre
norme
:
a
)
la
determinazione
delle
ritenute
a
carico
del
personale
e
del
contributo
a
carico
delle
amministrazioni
ferroviarie
,
con
l
'
osservanza
dei
limiti
stabiliti
per
la
ritenuta
e
per
il
contributo
dall
'
articolo
precedente
,
secondoché
si
tratti
di
agenti
considerati
come
operai
o
del
rimanente
personale
;
b
)
l
'
obbligo
di
formare
a
periodi
non
superiori
ad
un
quinquennio
un
bilancio
tecnico
e
di
modificare
gli
impegni
o
le
entrate
,
se
ed
in
quanto
sia
necessario
in
base
ai
risultati
del
bilancio
stesso
;
e
)
le
disposizioni
relative
agli
eventuali
assegni
agli
eredi
degli
agenti
premorti
,
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
art
.
24
del
testo
unico
di
legge
30
maggio
1907
,
n
.
376
.
TITOLO
XI
.
DISPOSIZIONI
FINALI
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
215
.
(
Regolamenti
governativi
)
.
(
Art
.
26
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Con
regolamenti
da
approvarsi
per
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
,
sono
stabilite
le
norme
da
osservarsi
per
l
'
esercizio
delle
diverse
categorie
di
ferrovie
in
armonia
del
presente
testo
unico
di
legge
,
le
misure
di
ordine
concernenti
i
viaggiatori
e
le
persone
estranee
al
servizio
,
le
norme
per
la
riscossione
delle
tasse
e
delle
spese
accessorie
,
le
disposizioni
riflettenti
la
polizia
,
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
,
nonché
i
dati
statistici
che
le
diverse
amministrazioni
ferroviarie
e
tramviarie
devono
fornire
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
I
regolamenti
possono
comminare
ammende
fino
a
lire
2000
per
le
contravvenzioni
in
esso
contemplate
.
217
.
(
Elenco
delle
ferrovie
pubbliche
)
.
(
Art
.
20
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
)
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
provvede
alla
compilazione
di
un
elenco
di
tutte
le
ferrovie
pubbliche
esistenti
,
in
corso
di
costruzione
e
già
concesse
,
classificandole
secondo
le
disposizioni
dell
'
art
.
2
del
presente
testo
unico
di
legge
.
L
'
elenco
è
pubblicato
sulla
Gazzetta
ufficiale
,
coll
'
assegnazione
di
tre
mesi
di
tempo
agli
interessati
per
le
loro
osservazioni
.
Dopodiché
,
sentito
sulle
medesime
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
la
classificazione
viene
stabilita
con
decreto
reale
a
cura
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
Nell
'
atto
di
concessione
,
di
ciascuna
nuova
ferrovia
si
indica
la
categoria
alla
quale
è
assegnata
.
Per
variazione
di
classificazione
che
possa
occorrere
per
qualche
ferrovia
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
provvede
promuovendo
il
relativo
decreto
reale
colla
procedura
prevista
dai
precedenti
capoversi
.
218
.
(
Elenco
e
relazione
annua
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
30
giugno
1889
,
n
.
6183
)
.
Il
Governo
del
Re
deve
presentare
annualmente
al
Parlamento
un
elenco
delle
strade
ferrate
richieste
,
negate
e
concesse
,
ed
una
relazione
circa
i
motivi
delle
sue
deliberazioni
in
proposito
ed
i
risultati
ottenuti
dall
'
applicazione
del
presente
testo
unico
di
legge
.
219
.
(
Norme
di
legge
aventi
carattere
generale
)
.
(
Art
.
1
.
penultimo
comma
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
L
'
inclusione
nel
presente
testo
unico
delle
disposizioni
in
esso
comprese
non
limita
alle
sole
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
l
'
applicazione
delle
norme
di
legge
aventi
carattere
generale
.
Caro
Il
:
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Sezione
I
:
Disposizioni
per
le
ferrovie
concesse
in
base
a
leggi
speciali
.
220
.
(
Ferrovie
complementari
:
sussidio
massimo
)
.
(
Art
.
7
,
primo
comma
.
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506;
e
art
.
1
lett
.
k
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
521
)
.
(
Art
.
5
,
primo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
agevolare
la
costruzione
delle
linee
complementari
il
sussidio
dello
Stato
per
chilometro
di
linea
può
essere
elevato
fino
a
lire
8.000
per
la
durata
e
con
le
norme
dell
'
art
.
25
e
seguenti
.
Il
Governo
è
autorizzato
a
ridurre
a
50
anni
la
durata
massima
e
ad
aumentare
a
lire
9.100
il
limite
massimo
di
cui
al
comma
precedente
.
221
.
(
Atti
sociali
)
.
(
Art
.
4
,
L
,
9
luglio
1905
,
n
.
413
)
.
Gli
atti
relativi
alla
formazione
e
alla
modificazione
dello
statuto
e
alla
costituzione
del
capitale
delle
Società
costituite
o
che
si
costituiscano
per
concessioni
di
ferrovie
complementari
sono
soggetti
alla
tassa
fissa
di
una
lira
.
222
.
(
Concessione
di
una
rete
o
di
singole
ferrovie
in
Sicilia
)
.
(
Art
.
2
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
La
concessione
di
linee
nell
'
interno
della
Sicilia
,
a
sezione
ridotta
,
con
lo
scartamento
uguale
a
quelle
delle
complementari
sicule
costruite
per
conto
dello
Stato
,
pulì
essere
fatta
dal
Governo
in
uno
o
più
gruppi
con
una
sovvenzione
media
chilometrica
non
superiore
a
lire
10.000
per
anni
50
,
anche
se
per
ciascuna
linea
non
concorrano
le
condizioni
prescritte
dall
'
art
27
,
comma
terzo
,
del
presente
testo
unico
.
Indipendentemente
dalle
condizioni
stesse
può
essere
accordato
il
massimo
della
convenzione
anche
per
le
linee
singole
in
Sicilia
,
quando
costituiscano
raccordi
o
completamenti
di
linee
in
esercizio
,
od
a
queste
colleghino
regioni
isolate
.
Le
linee
concesse
in
base
alle
disposizioni
del
presente
articolo
non
possono
eccedere
la
complessiva
lunghezza
di
chilometri
500
nel
primo
quinquennio
dalla
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
,
e
di
altri
300
nel
secondo
quinquennio
.
Nel
caso
in
cui
,
a
rendere
possibile
la
concessione
in
uno
o
più
gruppi
,
dei
primi
500
chilometri
,
fosse
necessario
includervi
parte
degli
altri
300
chilometri
,
il
Governo
è
autorizzato
ad
anticipare
la
concessione
,
con
che
però
,
agli
effetti
della
convenzione
,
questo
supplemento
di
linee
sia
da
considerarsi
come
costruito
nel
secondo
quinquennio
.
223
.
(
Ferrovie
sarde
)
.
(
Art
.
55
.
L
.
14
luglio
1907
,
n
.
562;
art
.
5
,
secondo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
1
,
lett
.
r
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
,
ed
artt
.
1
,
4
e
10
,
L
.
21
luglio
1911
,
n
.
848
)
.
Per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
di
ferrovie
in
Sardegna
,
destinate
a
raccordare
fra
loro
le
due
reti
esistenti
,
a
congiungere
alle
medesime
regioni
isolate
e
a
completare
i
tronchi
giù
in
esercizio
,
il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
concedere
la
sovvenzione
chilometrica
fmo
al
limite
massimo
di
lire
10.000
per
50
anni
,
indipendentemente
dalle
condizioni
prescritte
con
l
'
art
.
27
,
comma
terzo
,
del
presente
testo
unico
.
224
.
(
Nuove
ferrovie
in
Basilicata
e
Calabria
)
.
(
Art
.
1
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
La
concessione
all
'
industria
privata
delle
ferrovie
a
scartamento
ridotto
di
Basilicata
e
Calabria
comprende
:
1
)
la
costruzione
e
l
'
esercizio
delle
linee
:
a
)
Bari
Grumo
Matera
-
Ferrandina
Pisticci
-
Valle
della
Calandra
-
Valle
del
Suaro
Armento
-
Valle
dell
'
Agri
-
Atena
,
escluso
il
primo
e
secondo
lotto
del
tronco
Altamura
-
Matera
;
b
)
Potenza
Laurenzana
-
Valle
del
Sinni
Nova
-
Siri
,
escluso
il
tronco
Guardia
Perticara
Armento
-
San
Martino
,
comune
alla
linea
precedente
;
c
)
Gravina
-
Valle
del
Bradano
Aderenza
-
Avigliano
;
d
)
Lagonegro
-
Castrovillari
-
Spezzano
-
Albanese
,
escluso
il
tronco
Castrovillari
-
Spezzano
;
e
)
Cosenza
-
Cotrone
per
la
Sila
;
f
)
Porto
Santa
Venere
Monteleone
-
Serra
Mongiana
con
diramazione
a
Soverato
;
g
)
Rogliano
all
'
incontro
della
ferrovia
Sant
'
Eufemia
-
Catanzaro
;
h
)
Saline
di
Lungro
alla
ferrovia
Jonica
;
i
)
Gioiosa
-
Piana
di
Palmi
e
Gioia
Tauro
;
2
)
l
'
esercizio
dei
tronchi
ora
in
costruzione
a
cura
diretta
dello
Stato
:
a
)
Altamura
-
Matera
(
primo
e
secondo
lotto
)
;
b
)
Castrovillari
-
Spezzano
Albanese
;
c
)
Pietrafitta
-
Rogliano
;
3
)
l
'
esercizio
delle
seguenti
linee
e
tronchi
previa
interposizione
del
bilancio
ridotto
entro
il
normale
:
a
)
Sicignano
-
Lagonegro
;
b
)
Gravina
-
Altamura
;
c
)
Pietragalla
-
Potenza
;
d
)
Cosenza
-
Rende
San
Fili
;
e
)
Rende
San
Fili
-
Sibari
;
f
)
Soverato
all
'
incontro
della
Rogliano
con
la
Santa
Eufemia
-
Catanzaro
;
g
)
Cosenza
-
Pietrafitta
.
Per
i
tratti
Bari
-
Grumo
e
Ferrandina
-
Pisticci
è
autorizzata
la
costruzione
del
binario
ridotto
indipendente
,
utilizzando
in
tutto
od
in
parte
la
sede
delle
ferrovie
di
Stato
.
225
,
(
Sovvenzioni
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
21
luglio
1910
.
n
.
580
)
.
Le
sovvenzioni
chilometriche
per
le
linee
di
cui
al
precedente
articolo
,
da
accordarsi
a
norma
dell
'
art
.
26
del
presente
testo
unico
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
,
sono
determinate
in
misura
che
non
può
mai
superare
i
limiti
massimi
medi
indicati
appresso
:
a
)
per
il
periodo
di
tempo
dal
giorno
successivo
all
'
apertura
all
'
esercizio
di
ogni
linea
o
tronco
sino
al
giorno
dell
'
apertura
all
'
esercizio
dell
'
intera
rete
;
entro
un
massimo
medio
di
lire
14.300
per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
delle
linee
indicate
al
n
.
1
del
precedente
articolo
;
di
lire
1950
per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
dei
tronchi
indicati
al
n
.
2;
di
lire
3550
per
l
'
utilizzazione
e
l
'
esercizio
delle
linee
e
dei
tronchi
indicati
al
n
.
3;
b
)
entro
un
massimo
medio
di
lire
10.500
per
la
costruzione
,
e
di
lire
1500
per
l
'
esercizio
,
per
il
periodo
di
tempo
che
correrà
dal
giorno
successivo
all
'
apertura
all
'
esercizio
dell
'
intera
rete
sino
al
termine
di
70
anni
,
computati
dalla
prima
data
di
apertura
all
'
esercizio
di
un
tronco
della
rete
stessa
.
Il
limite
di
lire
3550
e
quelli
di
cui
al
comma
b
del
presente
articolo
possono
essere
dal
Governo
aumentati
in
corrispondenza
della
maggiore
spesa
occorrente
per
l
'
interposizione
del
binario
ridotto
entro
il
normale
sulla
Sicignano
-
Lagonegro
e
per
l
'
esercizio
promiscuo
.
226
.
(
Prodotto
lordo
iniziale
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Il
prodotto
lordo
iniziale
medio
per
le
linee
medesime
è
determinato
in
misura
non
minore
di
lire
4000
a
chilometro
.
227
.
(
Compartecipazione
dello
Stato
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
A
parziale
modificazione
dell
'
art
.
48
del
presente
testo
unico
ha
luogo
per
tali
linee
la
compartecipazione
dello
Stato
:
a
)
ai
prodotti
lordi
ultrainiziali
,
appena
sia
raggiunto
11
prodotto
iniziale
sui
tronchi
aperti
all
'
esercizio
;
b
)
ai
prodotti
netti
,
in
misura
non
minore
del
70
per
cento
,
della
eccedenza
dell
'
interesse
legale
commerciale
,
computato
sul
capitale
azionario
approvato
dal
Governo
.
228
.
(
Ultimazione
della
rete
e
delle
singole
linee
o
tronchi
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
11
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Nell
'
atto
di
concessione
sono
stabiliti
i
termini
entro
i
quali
le
singole
linee
o
i
singoli
tronchi
,
di
cui
all
'
art
.
224
,
dovranno
essere
costruiti
e
aperti
all
'
esercizio
,
e
sono
stipulate
opportune
sanzioni
per
assicurare
e
garantire
l
'
esatta
osservanza
dei
termini
prescritti
.
L
'
intera
rete
dovrà
essere
compiuta
e
aperta
all
'
esercizio
non
più
tardi
del
1924
.
229
.
(
Riscatto
)
.
(
Art
.
6
.
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
5S0
)
.
Decorsi
venti
giorni
dal
giorno
fissato
nell
'
atto
di
concessione
,
di
cui
all
'
art
.
224
,
per
l
'
apertura
dell
'
intera
rete
all
'
esercizio
,
lo
Stato
avrà
diritto
al
riscatto
della
rete
stessa
:
a
)
corrispondendo
al
concessionario
la
sovvenzione
annua
media
chilometrica
di
sola
costruzione
per
le
rimanenti
annualità
;
b
)
acquistando
il
materiale
mobile
a
prezzo
di
stima
,
depurato
dalle
quote
di
rinnovamento
comprese
nella
sovvenzione
per
le
rimanenti
annualità
.
Quando
in
ciascun
anno
del
triennio
precedente
al
riscatto
l
'
esercizio
sia
stato
attivo
,
indipendentemente
dalla
sovvenzione
governativa
sarà
inoltre
corrisposta
al
concessionario
,
a
titolo
di
premio
,
la
somma
corrispondente
ad
una
metà
del
reddito
stesso
ragguagliato
al
cento
per
cinque
per
la
rimanente
durata
della
concessione
.
230
.
(
Cauzione
Cessione
)
.
(
Art
.
7
,
L
.
21
luglio
1910
n
.
580
)
.
La
concessione
,
di
cui
all
'
art
.
224
,
non
potrà
aver
luogo
se
il
richiedente
non
avrà
prestata
la
cauzione
definitiva
in
misura
non
minore
di
5.000.000
di
lire
e
dimostrata
la
disponibilità
dei
mezzi
finanziari
necessari
per
l
'
intrapresa
.
È
vietata
la
concessione
o
subconcessione
di
sola
costruzione
.
Dopo
decorsi
dieci
anni
dall
'
apertura
dell
'
intera
rete
al
regolare
servizio
potranno
essere
ammesse
,
coll
'
autorizzazione
governativa
e
con
la
garanzia
dei
due
decimi
della
sovvenzione
di
costruzione
,
la
cessione
o
subconcessione
dell
'
esercizio
.
231
.
(
Linee
dello
Stato
concesse
in
solo
esercizio
)
.
(
Art
.
8
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Saranno
date
in
consegna
al
concessionario
le
linee
Sicignano
-
Lagonegro
e
Cosenza
-
Pietrafitta
,
conservando
alla
Sicignano
-
Lagonegro
lo
scartamento
normale
e
l
'
esercizio
di
Stato
che
vi
sarà
mantenuto
per
i
viaggiatori
e
per
le
merci
.
Per
il
passaggio
dei
treni
a
scartamento
ridotto
sulle
linee
dello
Stato
e
per
quelli
di
Stato
sulla
Sicignano
-
Lagonegro
non
sarà
corrisposto
alcun
pedaggio
.
232
.
(
Promiscuità
dei
ponti
ferroviari
per
la
viabilità
ordinaria
)
.
(
Art
.
9
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
508
)
.
Nelle
Calabrie
,
su
domanda
delle
Provincie
,
il
concessionario
è
obbligato
di
fare
le
opere
necessarie
per
adattare
i
ponti
delle
linee
ferroviarie
al
passaggio
dei
veicoli
e
dei
pedoni
.
In
mancanza
di
accordi
il
maggior
compenso
per
le
opere
occorrenti
è
determinato
da
arbitri
.
233
.
(
Personale
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Per
la
costruzione
e
l
'
esercizio
delle
linee
di
cui
all
'
art
.
224
il
concessionario
deve
impiegare
esclusivamente
italiani
,
con
preferenza
dell
'
elemento
locale
,
salve
le
eccezioni
autorizzate
dal
Governo
per
giustificati
motivi
.
234
.
(
Derivazioni
di
acque
ad
uso
della
rete
)
.
(
Art
.
11
,
L
.
21
luglio
1910
,
n
.
580
)
.
Venendo
richieste
dal
concessionario
derivazioni
idrauliche
per
adottare
la
trazione
elettrica
su
alcuna
delle
linee
di
cui
all
'
art
.
224
,
allo
scopo
di
sopprimere
tratti
a
dentiera
,
la
riserva
nei
riguardi
ferroviari
può
essere
imposta
dal
Governo
anche
in
misura
maggiore
di
quella
necessaria
alla
trazione
,
purché
dal
concessionario
venga
assunto
l
'
obbligo
di
somministrare
sull
'
eccedenza
,
a
prezzo
di
costo
ed
in
misura
determinata
dal
Governo
stesso
,
la
quantità
di
energia
occorrente
per
servizi
pubblici
locali
.
235
.
(
Ferrovie
concesse
in
sola
costruzione
)
.
(
Art
.
2
,
tre
ultimi
commi
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
Governo
è
autorizzato
a
concedere
anche
in
sola
costruzione
le
linee
Asti
-
Chivasso
,
Belluno
-
Cadore
,
Borgo
San
Lorenzo
-
Pontassieve
,
San
Vito
-
Motta
-
Portogruaro
,
e
le
relative
sovvenzioni
chilometriche
non
possono
eccedere
le
annue
lire
15.000
per
la
Belluno
-
Cadore
e
lire
8500
per
le
altre
.
Sezione
II
:
Disposizioni
per
le
ferrovie
non
concesse
in
base
a
leggi
speciali
.
236
.
(
Ferrovie
a
sezione
ridotta
in
Sicilia
,
Calabria
e
Basilicata
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
4
dicembre
1902
,
n
.
506
,
e
art
.
5
,
quarto
comma
,
lettera
a
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Per
le
linee
e
tronchi
che
siano
concessi
a
sezione
ridotta
nell
'
isola
di
Sicilia
,
nella
Calabria
e
nella
Basilicata
possono
essere
accordate
sovvenzioni
governative
,
anche
se
non
risultino
intervenute
offerte
legali
di
enti
morali
e
di
privati
interessati
a
norma
dell
'
art
.
34
.
237
.
(
Sussidi
degli
enti
interessati
)
.
(
Articolo
1
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
15
luglio
1906
,
n
.
583
)
.
Le
Provincie
e
i
Comuni
meridionali
,
della
Sicilia
e
della
Sardegna
,
che
abbiano
già
raggiunto
il
limite
legale
dei
cinquanta
centesimi
dell
'
imposta
erariale
,
non
possono
elevare
la
sovraimposta
sui
terreni
oltre
la
media
risultante
dagli
ultimi
cinque
anni
,
a
partire
dal
1°
gennaio
1902
,
computando
nella
media
anche
gli
anni
in
cui
non
abbiano
ecceduto
dal
limite
legale
.
Eguale
divieto
è
fatto
per
qualsiasi
aumento
della
sovraimposta
sui
terreni
oltre
i
cinquanta
centesimi
dell
'
imposta
erariale
per
le
Provincie
e
i
Comuni
che
non
abbiano
anteriormente
alla
L
.
15
luglio
1906
,
n
.
383
,
raggiunto
il
limite
legale
.
(
Art
.
4
,
ultimo
comma
,
L..16
giugno
1907
,
u
.
540
)
.
A
tale
disposto
può
essere
derogato
in
caso
di
evidente
pubblica
utilità
,
per
decreto
reale
su
parere
favorevole
del
Consiglio
di
Stato
,
per
deliberazioni
delle
Provincie
e
dei
Comuni
che
stabiliscono
sussidi
per
le
costruzioni
di
ferrovia
.
CAPO
III
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
238
.
(
Concessioni
anteriori
al
1865
)
.
(
Articolo
299
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
)
.
Le
ferrovie
pubbliche
concesse
all
'
industria
privata
prima
della
promulgazione
della
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
,
continuano
ad
esser
rette
,
fino
alla
estinzione
del
loro
privilegio
,
dai
loro
atti
di
concessione
e
dalle
disposizioni
legislative
o
regolamenti
a
cui
questi
si
riferiscono
.
Le
prescrizioni
della
legge
stessa
sono
applicabili
soltanto
per
gli
oggetti
d
'
ordine
pubblico
e
di
polizia
generale
,
e
per
quelli
a
cui
detti
atti
non
abbiano
provveduto
.
239
.
(
Separazione
della
sede
ferroviaria
dalla
stradale
)
.
(
Art
.
1
,
terzo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
prescrizioni
dell
'
art
.
3
relative
alla
separazione
della
sede
ferroviaria
da
quella
del
carreggio
,
non
sono
applicabili
alle
ferrovie
secondarie
concesse
e
non
ancora
costruite
,
o
non
ancora
concesse
,
ma
i
cui
progetti
ed
i
piani
finanziari
sono
stati
al
l
°
marzo
1908
,
già
riconosciuti
dal
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
meritevoli
di
approvazione
per
l
'
impianto
su
strade
ordinarie
senza
sede
separata
del
carreggio
.
240
.
(
Validità
dei
regolamenti
esistenti
)
.
(
Art
.
382
.
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
e
art
.
1
,
lettera
p
)
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Fino
a
che
non
siano
emanati
i
regolamenti
per
la
completa
esecuzione
del
presente
testo
unico
di
legge
,
restano
in
vigore
i
regolamenti
esistenti
nelle
parti
che
al
medesimo
non
siano
contrari
.
PARTE
II
.
DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLE
TRAMVIE
TITOLO
I
.
TRAMVIE
URBANE
CAPO
I
:
CONCESSIONE
DEL
SUOLO
STRADALE
241
.
(
Concessione
del
suolo
stradale
.
Deposito
)
.
(
Art
.
1
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
La
concessione
del
suolo
stradale
occorrente
per
l
'
impianto
delle
tramvie
è
di
competenza
dell
'
ente
proprietario
della
strada
,
e
non
può
mai
avere
durata
maggiore
di
anni
sessanta
.
(
Art
.
40
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Gli
enti
proprietari
della
strada
da
occuparsi
per
l
'
impianto
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
,
debbono
esigere
dai
concessionari
un
deposito
a
garanzia
degli
obblighi
assunti
da
costoro
,
e
possono
anche
pretendere
il
pagamento
d
'
un
canone
od
una
compartecipazione
ai
prodotti
.
CAPO
II
:
AUTORIZZAZIONE
DELL
'
ESERCIZIO
242
.
(
Autorizzazione
dell
'
esercizio
)
.
(
Articolo
1
,
secondo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Alla
concessione
dell
'
esercizio
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
provvede
,
prima
dell
'
inizio
dei
lavori
,
l
'
Ispettorato
compartimentale
o
l
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
(
25
)
.
243
.
(
Consenso
degli
enti
stradali
)
.
(
Articolo
38
,
comma
primo
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Le
domande
per
l
'
autorizzazione
dell
'
esercizio
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
debbono
essere
accompagnate
dai
documenti
indicati
nell
'
art
.
18
.
CAPO
III
:
COSTRUZIONE
ED
ESERCIZIO
244
.
(
Materiale
mobile
ed
in
(
pianto
di
locomozione
)
.
(
Art
.
4
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
L
'
approvazione
dei
tipi
di
materiale
mobile
e
degli
impianti
di
locomozione
telodinamica
od
elettrica
è
riservata
all
'
Ispettorato
compartimentale
o
all
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
del
trasporti
in
concessione
,
e
deve
ottenersi
insieme
con
la
concessione
dell
'
esercizio
;
ovvero
prima
di
applicarli
,
se
trattasi
di
innovazioni
durante
l
'
esercizio
stesso
.
245
.
(
Collaudo
)
.
(
Art
.
3
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Ultimati
i
lavori
si
procede
al
relativo
collaudo
,
col
concorso
di
un
rappresentante
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
prima
dell
'
apertura
al
pubblico
esercizio
della
tramvia
o
di
qualche
tronco
di
essa
.
246
.
(
Sorveglianza
governativa
)
.
(
Articolo
11
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
375
,
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
;
art
.
1
,
lettera
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524;
ed
art
.
20
,
n
.
3
,
R.D.
le
dicembre
1889
,
n
.
6509
)
.
La
sorveglianza
dell
'
esercizio
,
per
quanto
riguarda
la
pubblica
sicurezza
,
spetta
all
'
autorità
governativa
,
e
viene
disciplinata
con
apposito
regolamento
.
Tale
regolamento
,
approvato
con
decreto
reale
,
previo
il
parere
del
consiglio
di
Stato
può
contenere
la
comminazione
di
pene
:
dell
'
arresto
per
un
tempo
non
superiore
nel
massimo
ai
cinque
giorni
o
dell
'
ammenda
non
eccedente
le
lire
300
.
247
.
(
Attribuzioni
del
prefetto
)
.
(
Art
.
7
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
La
composizione
massima
dei
treni
,
la
dotazione
minima
di
personale
di
servizio
per
ogni
treno
e
per
la
custodia
e
sicurezza
della
linea
,
il
minimo
intervallo
fra
i
treni
che
si
succedono
,
sono
determinati
dal
prefetto
,
sentiti
i
funzionari
governativi
di
ispezione
,
tenendo
conto
delle
condizioni
d
'
andamento
altimetrico
e
planimetrico
della
via
.
248
.
(
Orari
)
.
(
Art
.
8
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
L
'
approvazione
degli
orari
è
riservata
al
prefetto
,
tenuto
conto
degli
obblighi
risultanti
dagli
atti
di
concessione
,
nei
quali
possono
pure
essere
determinati
speciali
punti
di
fermata
.
Tale
approvazione
s
'
intende
implicitamente
data
dopo
trascorsi
quindici
giorni
dalla
comunicazione
degli
orari
all
'
ufficio
di
prefettura
,
senza
che
il
prefetto
abbia
fatto
pervenire
al
concessionario
un
provvedimento
contrario
.
249
.
(
Treni
speciali
)
.
(
Art
.
8
,
ultimo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Quanto
ai
treni
speciali
basta
che
ne
sia
dato
avviso
in
tempo
utile
,
con
la
comunicazione
del
relativo
orario
e
della
sua
composizione
,
al
prefetto
,
il
cui
silenzio
equivale
ad
approvazione
.
250
.
(
Tariffe
massime
)
.
(
Art
.
10
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Le
tariffe
massime
dei
trasporti
sono
fissate
nell
'
atto
di
concessione
dal
proprietario
della
strada
.
Ogni
successivo
aumento
deve
pure
essere
approvato
dal
medesimo
.
251
.
(
Sospensione
dell
'
esercizio
e
revoca
dell
'
autorizzazione
)
.
(
Art
.
11
,
secondo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
È
in
facoltà
dell
'
Ispettorato
compartimentale
o
dell
'
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
di
far
sospendere
,
per
constatati
gravi
motivi
di
sicurezza
,
l
'
esercizio
della
linea
,
sentito
,
ove
del
caso
,
l
'
ente
proprietario
della
strada
.
Qualora
il
concessionario
non
ottemperi
alla
prescrizione
impartitagli
,
l
'
autorità
concedente
può
disporre
la
revoca
della
concessione
.
TITOLO
II
.
TRAMVIE
EXTRAURBANE
CAPO
I
:
OCCUPAZIONE
DEL
SUOLO
STRADALE
252
.
(
Consorzi
e
servitù
coattiva
)
.
(
Articolo
17
,
commi
primo
,
secondo
e
terzo
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Quando
le
strade
da
occupare
da
una
tramvia
siano
di
spettanza
di
enti
diversi
,
è
necessaria
la
costituzione
del
consorzio
con
le
norme
fissate
dagli
articoli
12
e
seguenti
,
solo
quando
la
intrapresa
sia
assunta
in
comune
dagli
enti
proprietari
delle
strade
,
o
si
stabiliscano
in
comune
rapporti
di
gestione
con
l
'
assuntore
.
Al
consorzio
possono
partecipare
altri
enti
interessati
in
ragione
delle
rispettive
quote
di
concorso
.
Negli
altri
casi
sono
applicabili
le
disposizioni
dell
'
art
.
74
,
purché
non
vi
siano
opposizioni
da
parte
degli
enti
proprietari
di
tratti
di
strade
che
nel
loro
complesso
superino
i
due
terzi
della
intera
lunghezza
della
tramvia
da
costruire
.
253
.
(
Tratti
urbani
)
.
(
Art
.
17
,
comma
quarto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Le
tramvie
extraurbane
sono
considerate
tali
anche
per
i
tratti
nell
'
interno
degli
abitati
.
CAPO
II
:
CONCESSIONE
GOVERNATIVA
254
.
(
Atto
e
durata
della
concessione
)
.
(
Art
.
17
,
comma
sesto
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
La
concessione
ha
una
durata
corrispondente
a
quella
stabilita
dagli
enti
proprietari
della
strada
,
quando
sia
previamente
intervenuto
il
loro
consenso
o
sia
stato
costituito
il
consorzio
,
ma
non
può
mai
eccedere
il
limite
stabilito
dall
'
art
.
241
.
255
.
(
Sorveglianza
governativa
)
.
(
Articolo
15
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Nei
riguardi
della
costruzione
e
dell
'
esercizio
delle
tramvie
extraurbane
a
trazione
meccanica
ed
in
servizio
pubblico
la
sorveglianza
è
esercitata
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
con
le
stesse
norme
stabilite
per
la
sorveglianza
delle
ferrovie
concesse
alla
industria
privata
.
256
.
(
Tutela
del
patrimonio
stradale
)
.
(
Art
.
13
,
lettera
c
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540
)
.
Le
concessioni
di
tramvie
a
trazione
meccanica
extraurbane
sono
accordate
:
a
)
dall
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
,
quando
trattisi
di
tramvie
il
cui
percorso
si
svolga
integralmente
nell
'
ambito
di
una
stessa
Provincia
,
o
che
colleghino
un
Comune
con
il
proprio
scalo
ferroviario
o
con
un
aeroporto
vicino
,
anche
situati
in
Provincie
diverse
;
b
)
dal
Ministero
dei
trasporti
negli
altri
casi
.
Negli
atti
di
concessione
è
stabilito
il
modo
col
quale
gli
enti
proprietari
della
strada
possono
provvedere
per
la
tutela
del
patrimonio
stradale
e
per
la
osservanza
dei
patti
stabiliti
a
loro
riguardo
negli
atti
stessi
,
riservata
esclusivamente
al
Ministero
dei
trasporti
la
sorveglianza
sulla
costruzione
e
sull
'
esercizio
,
di
cui
al
precedente
articolo
(
28
)
.
257
.
(
Norme
applicabili
)
.
(
Art
.
16
,
,
L
.
16
giugno
1907
,
n
.
540;
art
.
6
,
L
.
25
giugno
1909
,
n
.
372
)
.
Alle
tramvie
extraurbane
a
trazione
meccanica
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
artt
.
171
e
202
.
Capo
III
:
SOVVENZIONE
GOVERNATIVA
258-266
.
(
Omissis
)
.
TITOLO
III
.
DISPOSIZIONI
COMUNI
ALLE
TRAMVIE
URBANE
ED
EXTRAURBANE
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
267
.
(
Sussidi
degli
enti
morali
)
.
(
Articolo
38
,
quarto
e
quinto
comma
,
L
.
27
dicembre
1895
,
n
.
561
)
.
Le
provincie
,
i
comuni
e
gli
altri
corpi
morali
,
quando
vi
concorra
l
'
interesse
locale
,
possono
accordare
sussidi
alle
tramvie
,
preferibilmente
in
forma
di
sovvenzione
chilometrica
,
da
decorrere
dal
giorno
in
cui
la
linea
sia
aperta
all
'
esercizio
,
ferma
l
'
osservanza
dell
'
art
.
303
del
testo
unico
di
legge
21
maggio
1908
,
n
.
269;
al
disposto
del
quale
articolo
può
essere
derogato
in
caso
di
evidente
pubblica
utilità
per
decreto
reale
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
Stato
.
È
loro
vietato
di
accordare
qualsiasi
garanzia
di
reddito
chilometrico
.
268
.
(
Pubblica
utilità
)
.
(
Art
.
41
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Alle
tramvie
a
trazione
meccanica
.
qualunque
ne
sia
il
tipo
,
è
accordato
il
diritto
della
espropriazione
a
causa
di
pubblica
utilità
,
da
esercitarsi
in
conformità
delle
relative
leggi
.
CAPO
II
:
COSTRUZIONE
ED
ESERCIZIO
269
.
(
Sede
tramviaria
)
.
(
Art
.
2
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Le
tramvie
debbono
avere
la
loro
sede
su
strade
ordinarie
,
salvo
i
casi
in
cui
sia
riconosciuta
opportuna
in
brevi
tratti
del
percorso
qualche
parziale
deviazione
.
Il
binario
deve
essere
collocato
al
livello
del
suolo
stradale
,
in
modo
da
recare
il
minor
possibile
ostacolo
per
l
'
ordinario
carreggio
,
al
quale
deve
restare
sempre
riservata
una
zona
di
larghezza
tale
che
,
a
giudizio
dell
'
ente
proprietario
della
strada
concedente
nel
caso
di
tramvia
urbana
e
dell
'
autorità
governativa
nel
caso
di
tramvia
extraurbana
,
sia
sufficiente
alla
libera
circolazione
ed
al
libero
scambio
dei
veicoli
,
e
per
la
sicurezza
dei
pedoni
,
durante
il
contemporaneo
passaggio
del
treno
.
Nel
caso
però
che
tale
larghezza
sia
inferiore
a
quattro
metri
,
si
deve
sempre
ottenere
l
'
approvazione
governativa
.
La
linea
di
massima
sporgenza
del
materiale
mobile
appartenente
ad
una
tramvia
deve
,
salvo
casi
eccezionali
riconosciuti
dal
governo
,
distare
non
meno
di
ottanta
centimetri
da
qualsiasi
ostacolo
fisso
che
superi
metri
1,20
di
altezza
sul
piano
stradale
.
(
Art
.
17
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444
)
.
Il
presente
articolo
non
è
applicabile
alle
funicolari
ed
alle
linee
a
cremagliera
,
quando
sono
concesse
come
tramvie
.
270
.
(
Comunicazioni
telegrafiche
e
telefoniche
)
.
(
Art
.
5
,
L
.
27
dicembre
1896
,
numero
561
)
.
Tutte
le
stazioni
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
e
le
fermate
che
siano
indicate
dall
'
autorità
governativa
debbono
essere
collegate
da
apposito
filo
telegrafico
o
telefonico
e
fornite
degli
apparecchi
necessari
per
il
regolare
servizio
di
corrispondenza
.
Inoltre
,
nei
punti
della
linea
che
siano
determinati
dal
governo
,
il
concessionario
deve
applicare
opportuni
segnali
ed
apparati
avvisatori
,
previamente
approvati
dall
'
autorità
governativa
.
271
.
(
Norme
applicabili
alle
tramvie
)
.
(
Art
.
9
,
L
.
4
dicembre
1902,.n
.
506;
art
.
43
,
L
.
27
dicembre
1596
,
n
.
561;
art
.
7
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272;
art
.
11
,
ultimo
comma
,
L
.
30
giugno
1906
,
n
.
272
ed
art
.
11
,
ultimo
comma
,
L
.
12
luglio
1908
,
n
.
444;
art
.
45
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
ed
art
.
44
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Sono
applicabili
alle
tramvie
a
trazione
meccanica
gli
articoli
11
,
da
51
a
56
,
118
,
ultimo
comma
,
152
,
primo
e
secondo
comma
,
e
136
.
(
Art
.
42
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Agli
esercenti
delle
tramvie
a
trazione
meccanica
è
applicabile
l
'
art
.
76
.
L
'
obbligo
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
stesso
si
estende
fino
a
metri
0,50
dalla
rotaia
interna
verso
l
'
asse
della
strada
.
272
.
(
Contributo
per
la
sorveglianza
)
.
(
Art
.
12
,
primo
comma
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561;
art
.
1
,
lettera
f
,
L
.
15
luglio
1909
,
n
.
524
)
.
Le
tramvie
sono
soggette
ad
annuo
contributo
chilometrico
,
da
determinarsi
nel
decreto
di
autorizzazione
dell
'
esercizio
,
o
di
concessione
,
in
una
misura
non
eccedente
lire
venti
al
chilometro
per
le
tramvie
urbane
,
da
versarsi
nelle
casse
dello
Stato
quale
corrispettivo
delle
spese
di
sorveglianza
.
CAPO
III
.
DISPOSIZIONI
FINALI
273
.
(
Applicabilità
delle
leggi
sulle
ferrovie
)
.
(
Art
.
47
,
L
.
27
dicembre
1896
,
n
.
561
)
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
di
tali
disposizioni
,
alla
competenza
dell
'
amministrazione
centrale
dei
trasporti
s
'
intende
sostituita
la
competenza
dell
'
Ispettorato
compartimentale
od
ufficio
distaccato
della
motorizzazione
civile
e
dei
trasporti
in
concessione
per
i
casi
in
cui
è
ad
essi
attribuito
il
potere
di
concessione
.
274
.
(
Osservanza
delle
disposizioni
anteriori
)
.
(
Art
.
46
,
primo
comma
,
L
.
27.licembre
1896
,
n
.
561
)
.
Tutte
le
tramvie
a
trazione
meccanica
esistenti
o
concesse
alla
data
del
27
dicembre
1896
cadono
sotto
l
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
titoli
I
e
III
della
parte
seconda
del
presente
testo
unico
di
legge
,
in
quanto
non
siano
contrarie
ai
diritti
esplicitamente
acquisiti
in
forza
dei
patti
contrattuali
,
o
non
alterino
le
condizioni
delle
vigenti
concessioni
.