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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli stranieri i quali , per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all ' art . 3 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall ' articolo stesso , non possono , durante la presente guerra , ritardare l ' esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita . Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che , presentatisi alla visita per l ' arruolamento , siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finché duri tale inabilità . 2 . Le disposizioni del precedente art . 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi . Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi . dalla data di entrata in vigore del presente decreto , sempre che non compiano prima il 22° anno di età .