ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
È
data
facoltà
ai
ministri
della
guerra
e
della
marina
di
procedere
alla
correzione
degli
atti
di
morte
dei
militari
in
campagna
e
delle
persone
impiegate
al
seguito
delle
armate
,
nonché
dei
militari
del
corpo
reale
equipaggi
e
delle
persone
che
si
trovino
in
una
delle
posizioni
previste
dall
'
art
.
2
del
decreto
luogotenenziale
in
data
30
settembre
1915
,
n
.
1458
,
prima
che
tali
atti
siano
stati
trascritti
nei
registri
dei
comuni
competenti
a
senso
dell
'
art
.
400
del
Codice
civile
.
Quando
sia
stata
eseguita
la
trascrizione
,
la
rettificazione
degli
atti
stessi
ha
luogo
secondo
le
disposizioni
degli
articoli
401
e
seguenti
del
Codice
civile
,
133
e
seguenti
del
Regio
decreto
15
novembre
1865
,
n
.
2602
.
2
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
dieci
giorni
dopo
la
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
.