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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono , può esser dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti : 1° quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qualsiasi qualità : e funzione , ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque trovata presente , e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità , anche per armistizio , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza ; 2° quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo , prodotto da azione dei nemico o da causa diversa , nota od ignota , e sia trascorso un anno dall ' accertamento ufficiale del naufragio o infortunio , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza ; 3° quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata dal nemico in territorio straniero e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l ' obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria , senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza . Le disposizioni di quest ' articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori che saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra . 2 . La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi , dal coniuge , da qualsiasi congiunto o affine in linea retta , dai congiunti o affini in linea collaterale , fino al quarto grado incluso ; o da chi dimostri avervi legittimo interesse , o anche . dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell ' articolo seguente . 3 . La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l ' ultimo domicilio civile , o , in difetto di questo , l ' ultima dimora . Se non si conoscono né l ' ultimo domicilio né l ' ultima dimora , è competente il tribunale del luogo di nascita . Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia , il fatto e il tempo della scomparsa . 4 . Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale , il quale , esaminati gli atti , ne ordina la notificazione a norma dell ' articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno , comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse . 5 . Il ricorso è notificato , nel termine stabilito dal presidente , al coniuge , agli ascendenti ed ai . discendenti che non siano attori , od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado , ed in ogni caso al pubblico ministero , se non sia attore . Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti , basta la notificazione al pubblico ministero . 6 . Il tribunale , udite le parti comparse ed esaminati gli atti , può ordinare d ' ufficio le investigazioni che reputi necessarie : queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura dal pubblico ministero , che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale . Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione ; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo in analogia alle norme stabilite per l ' assenza . 7 . Quando ne concorrano le condizioni , la parte istante può essere ammessa al gratuito patrocinio anche con decreto del presidente del tribunale . 8 . Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa , il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte ; se non vi siano altri elementi per stabilirla , il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione . 9 . Quando sia possibile determinare il giorno e non l ' ora della morte presunta , questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato . 10 . La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello , che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell ' art . 2 , dal pubblico ministero presso il tribunale , o dal pubblico ministero presso la Corte d ' appello . Quest ' ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere . 11 . La sentenza che dichiara presunta la morte è notificata , a cura di chi ha proposto la domanda o del pubblico ministero , a tutte le persone in contradittorio delle quali è stata pronunciata . Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l ' ha pronunciata . 12 . Il termine per l ' appello è di trenta giorni dalla notificazione . Se sono state eseguite notificazioni a più persone , il termine decorre dalla data dell ' ultima . 13 . Trascorso il termine per appellare , una copia autentica della sentenza che dichiari presunta la morte , passata in giudicato , o confermata o pronunciata in appello , è trasmessa , a cura della parte diligente o del pubblico ministero , all ' ufficiale dello stato civile del comune in cui la persona scomparsa ebbe l ' ultimo domicilio , o l ' ultima dimora , o la nascita , in conformità dell ' art . 3 . Quest ' ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte , allegandola al volume dei documenti corrispondenti , e ne cura l ' annotazione in margine all ' atto di nascita , quando occorra . all ' ufficiale competente . 14 . Gli atti compiuti dal pubblico ministero , in esecuzione delle precedenti disposizioni , sono esenti da ogni spesa , e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie . 15 . Non ostante la presunzione di morte , è ammessa la prova della esistenza della persona scomparsa o della avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita dalla sentenza . Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti di stato civile . 16 . Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell ' art . 13 , il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio . Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno , la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a istanza sua in contradittorio dei nuovi coniugi , ovvero a istanza di uno di costoro in contradittorio delle altre parti suddette . È competente il tribunale che ha pronunziato la presunzione di morte , il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell ' articolo precedente . Si osservano per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 3 , 4 , 5 , 11 , 12 e 13 . Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato , rispetto alla prole nata dal medesimo . Il tribunale , secondo le circostanze , potrà dare provvedimenti nell ' interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato , prendendo norma dagli articoli 57 e 224 del Codice civile . 17 . Se , dopo la sentenza di dichiarazione di morte , lo scomparso ritorna nel Regno , oltre quanto è stabilito nella prima parte dell ' articolo seguente si applica , quanto ai beni , l ' art . 39 del Codice civile . 18 . Quando risulti provata l ' esistenza dello scomparso , chi , in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta , si trova in possesso dei beni , è considerato come possessore di buona fede , ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell ' art . 933 del Codice civile . Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso , ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di . dichiarazione di morte presunta , si applica la disposizione dell ' art . 41 del Codice civile rispetto ai beni , ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio . 19 . Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto . 20 . Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali , che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell ' art . 1 , saranno stabilite con decreto Reale , udito il Consiglio dei ministri . 21 . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 22 . Nulla è innovato quanto alla applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915 , n . 1103 , e 17 febbraio 1916 , n . 180 .