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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa , a norma del capoverso dell ' art . 3 del Regio decreto 15 agosto 1919 , n . 1467 , al ricorso che contiene domanda di dichiarazione di morte presunta , potrà essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla attestazione di tre testimoni , nel quale siano esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali fu verificata la scomparsa della persona di cui si tratta . Il sindaco , prima di formare l ' atto , avrà cura di assumere informazioni e ne riferirà le risultanze nell ' atto di notorietà , dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali siano comunque pervenute all ' ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati . 2 . Qualora la dichiarazione di morte presunta riguardi un militare del regio esercito o della regia marina , o persona addettavi in qualsiasi qualità o funzione , per la quale le competenti autorità militari , a norma delle disposizioni vigenti , siano autorizzate a rilasciare dichiarazione di irreperibilità , tale dichiarazione sarà unita al ricorso . Se l ' originale della dichiarazione non sia in possesso dell ' interessato , sarà unita al ricorso in copia o in duplicato . Nel caso che in seguito alla scomparsa sia stata liquidata la pensione a favore degli aventi diritto , si può darne la prova di questa circostanza con legale attestato , che dispensa dal presentare la dichiarazione sopra indicata . 3 . Ferma la facoltà di ordinare le investigazioni reputate necessarie a norma dell ' articolo 6 del decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , l ' autorità giudiziaria . qualora l ' accertamento dei fatti indicati nell ' art . 1 del detto decreto - legge non le apparisca sufficiente , può richiedere alle parti , o anche direttamente alle competenti autorità , notizie o documenti secondo le norme contenute negli articoli seguenti . 4 . L ' accertamento dei fatti enumerati nel n . 1 dell ' art . 1 del ricordato decreto - legge può essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina , mediante un certificato in cui sia data notizia ufficiale e , per quanto possibile , precisa , con dati di tempo e di luogo , dell ' operazione militare o del fatto di guerra o dipendente dalla guerra in seguito al quale si ritiene verificata la scomparsa . Nel certificato sarà inoltre specificato se dagli atti esistenti risulti la scomparsa della persona di cui si tratta , o almeno risulti la partecipazione o la presenza di essa alla predetta operazione o fatto di guerra . Qualora nessuna precisa attestazione sia possibile su queste circostanze , nel certificato verrà dichiarato se e quali elementi risultino dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime . 5 . Alla dichiarazione di presunzione di morte , a norma del n . 2 dell ' art . 1 del decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , si fa luogo nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto - legge , quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 e 596 del regolamento al Codice per la marina mercantile , approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 , n . 5166 . Per l ' accertamento dei fatti indicati nel citato n . 2 dell ' articolo 1 del predetto decreto - legge sarà richiesto alle autorità marittime competenti , direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari , un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta . Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa , nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza o della successiva scomparsa . Le informazioni potranno essere richieste , se occorra , pel tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all ' estero , qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero , o i fatti possano essere stati comunque accertati all ' estero . 6 . Nei casi indicati nel n . 3 dell ' art . 1 del predetto decreto - legge , il legale documento che accerti i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero sarà richiesto al Ministero della guerra o al Ministero della marina . Si applicano anche per questo documento le disposizioni dei capoversi dell ' art . 4 . Per il caso di internamento non seguito da rimpatrio , il certificato verrà richiesto all ' autorità comunale dell ' ultimo . domicilio della persona che fu poi internata , ovvero al Ministero dell ' interno ( Direzione generale di pubblica sicurezza ) il quale ne curerà il rilascio , sia direttamente sia a mezzo delle autorità locali . 7 . Nella compilazione dei certificati indicati negli articoli precedenti , le competenti autorità devono inoltre tener conto delle richieste che fossero fatte dall ' autorità giudiziaria per l ' accertamento di speciali circostanze , esponendo in ogni caso tutti gli elementi : , di fatto che possano influire per l ' accertamento occorrente . S . Il tribunale o il procuratore del Re potrà pure , qualora ne riconosca l ' opportunità in seguito all ' esame degli atti e dei certificati , chiamare davanti a sé una o più persone di notoria probità , che si possano presumere informate , per sentirle , senza formalità di procedura , nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa , interrogandole liberamente così su singole circostanze di fatto , come sui rapporti di famiglia , di parentela , di amicizia dello scomparso e su quanto altro possa comunque influire sul giudizio . Possono tali persone essere sentite anche mediante delegazione al pretore del luogo ove si trovano . Potrà inoltre il tribunale ordinare che a cura e spese del ricorrente siano inseriti in uno o più giornali , che indicherà espressamente , così del Regno come eventualmente di paesi esteri , speciali avvisi per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque sia in grado di dare notizie dello scomparso a comunicarle entro un certo termine al presidente del tribunale . Ricevute simili comunicazioni , può essere invitato l ' autore di esse a presentarsi in persona a norma del comma precedente . 9 . La dichiarazione di morte presunta potrà essere pronunziata , anche se i documenti esibiti dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del presente decreto non valgano a dare la piena dimostrazione dei fatti che occasionarono la scomparsa , quando da essi e dalle investigazioni eseguite in conformità dell ' art . 6 del Regio decreto - legge 15 agosto 1919 , n . 1467 , e tenuto conto del tempo trascorso , risulti un complesso di indizi gravi e concordanti dai quali si possa indurre il convincimento della sussistenza , degli estremi richiesti per la detta dichiarazione .