ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Per
accertare
il
fatto
e
il
tempo
della
scomparsa
,
a
norma
del
capoverso
dell
'
art
.
3
del
Regio
decreto
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
al
ricorso
che
contiene
domanda
di
dichiarazione
di
morte
presunta
,
potrà
essere
unito
un
atto
di
notorietà
formato
dal
sindaco
in
base
alle
risultanze
dei
registri
di
stato
civile
e
di
anagrafe
e
sulla
attestazione
di
tre
testimoni
,
nel
quale
siano
esposte
le
circostanze
dei
fatti
in
seguito
ai
quali
fu
verificata
la
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
.
Il
sindaco
,
prima
di
formare
l
'
atto
,
avrà
cura
di
assumere
informazioni
e
ne
riferirà
le
risultanze
nell
'
atto
di
notorietà
,
dichiarando
inoltre
se
e
quali
comunicazioni
ufficiali
siano
comunque
pervenute
all
'
ufficio
comunale
in
ordine
alle
circostanze
affermate
dagli
interessati
.
2
.
Qualora
la
dichiarazione
di
morte
presunta
riguardi
un
militare
del
regio
esercito
o
della
regia
marina
,
o
persona
addettavi
in
qualsiasi
qualità
o
funzione
,
per
la
quale
le
competenti
autorità
militari
,
a
norma
delle
disposizioni
vigenti
,
siano
autorizzate
a
rilasciare
dichiarazione
di
irreperibilità
,
tale
dichiarazione
sarà
unita
al
ricorso
.
Se
l
'
originale
della
dichiarazione
non
sia
in
possesso
dell
'
interessato
,
sarà
unita
al
ricorso
in
copia
o
in
duplicato
.
Nel
caso
che
in
seguito
alla
scomparsa
sia
stata
liquidata
la
pensione
a
favore
degli
aventi
diritto
,
si
può
darne
la
prova
di
questa
circostanza
con
legale
attestato
,
che
dispensa
dal
presentare
la
dichiarazione
sopra
indicata
.
3
.
Ferma
la
facoltà
di
ordinare
le
investigazioni
reputate
necessarie
a
norma
dell
'
articolo
6
del
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
l
'
autorità
giudiziaria
.
qualora
l
'
accertamento
dei
fatti
indicati
nell
'
art
.
1
del
detto
decreto
-
legge
non
le
apparisca
sufficiente
,
può
richiedere
alle
parti
,
o
anche
direttamente
alle
competenti
autorità
,
notizie
o
documenti
secondo
le
norme
contenute
negli
articoli
seguenti
.
4
.
L
'
accertamento
dei
fatti
enumerati
nel
n
.
1
dell
'
art
.
1
del
ricordato
decreto
-
legge
può
essere
fornito
dal
Ministero
della
guerra
o
da
quello
della
marina
,
mediante
un
certificato
in
cui
sia
data
notizia
ufficiale
e
,
per
quanto
possibile
,
precisa
,
con
dati
di
tempo
e
di
luogo
,
dell
'
operazione
militare
o
del
fatto
di
guerra
o
dipendente
dalla
guerra
in
seguito
al
quale
si
ritiene
verificata
la
scomparsa
.
Nel
certificato
sarà
inoltre
specificato
se
dagli
atti
esistenti
risulti
la
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
,
o
almeno
risulti
la
partecipazione
o
la
presenza
di
essa
alla
predetta
operazione
o
fatto
di
guerra
.
Qualora
nessuna
precisa
attestazione
sia
possibile
su
queste
circostanze
,
nel
certificato
verrà
dichiarato
se
e
quali
elementi
risultino
dagli
atti
per
ammettere
o
per
escludere
la
possibilità
delle
circostanze
medesime
.
5
.
Alla
dichiarazione
di
presunzione
di
morte
,
a
norma
del
n
.
2
dell
'
art
.
1
del
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
si
fa
luogo
nelle
forme
e
con
gli
effetti
preveduti
nello
stesso
decreto
-
legge
,
quando
per
qualsiasi
motivo
non
siano
state
applicate
le
disposizioni
degli
articoli
591
e
596
del
regolamento
al
Codice
per
la
marina
mercantile
,
approvato
con
Regio
decreto
20
novembre
1879
,
n
.
5166
.
Per
l
'
accertamento
dei
fatti
indicati
nel
citato
n
.
2
dell
'
articolo
1
del
predetto
decreto
-
legge
sarà
richiesto
alle
autorità
marittime
competenti
,
direttamente
o
per
mezzo
del
Ministero
della
marina
o
di
quello
dei
trasporti
marittimi
e
ferroviari
,
un
certificato
con
indicazione
precisa
del
naufragio
o
altro
infortunio
marittimo
affermato
e
con
attestazione
della
presenza
e
conseguente
scomparsa
della
persona
di
cui
si
tratta
.
Qualora
su
questa
seconda
circostanza
non
sia
possibile
alcuna
attestazione
precisa
,
nel
certificato
sarà
indicato
se
e
quali
elementi
risultino
per
ammettere
o
per
escludere
la
possibilità
della
presenza
o
della
successiva
scomparsa
.
Le
informazioni
potranno
essere
richieste
,
se
occorra
,
pel
tramite
del
Ministero
degli
affari
esteri
al
competente
ufficio
consolare
all
'
estero
,
qualora
trattisi
di
persona
che
si
sarebbe
imbarcata
in
un
porto
estero
,
o
i
fatti
possano
essere
stati
comunque
accertati
all
'
estero
.
6
.
Nei
casi
indicati
nel
n
.
3
dell
'
art
.
1
del
predetto
decreto
-
legge
,
il
legale
documento
che
accerti
i
fatti
della
prigionia
di
guerra
e
del
mancato
ritorno
del
prigioniero
sarà
richiesto
al
Ministero
della
guerra
o
al
Ministero
della
marina
.
Si
applicano
anche
per
questo
documento
le
disposizioni
dei
capoversi
dell
'
art
.
4
.
Per
il
caso
di
internamento
non
seguito
da
rimpatrio
,
il
certificato
verrà
richiesto
all
'
autorità
comunale
dell
'
ultimo
.
domicilio
della
persona
che
fu
poi
internata
,
ovvero
al
Ministero
dell
'
interno
(
Direzione
generale
di
pubblica
sicurezza
)
il
quale
ne
curerà
il
rilascio
,
sia
direttamente
sia
a
mezzo
delle
autorità
locali
.
7
.
Nella
compilazione
dei
certificati
indicati
negli
articoli
precedenti
,
le
competenti
autorità
devono
inoltre
tener
conto
delle
richieste
che
fossero
fatte
dall
'
autorità
giudiziaria
per
l
'
accertamento
di
speciali
circostanze
,
esponendo
in
ogni
caso
tutti
gli
elementi
:
,
di
fatto
che
possano
influire
per
l
'
accertamento
occorrente
.
S
.
Il
tribunale
o
il
procuratore
del
Re
potrà
pure
,
qualora
ne
riconosca
l
'
opportunità
in
seguito
all
'
esame
degli
atti
e
dei
certificati
,
chiamare
davanti
a
sé
una
o
più
persone
di
notoria
probità
,
che
si
possano
presumere
informate
,
per
sentirle
,
senza
formalità
di
procedura
,
nelle
loro
osservazioni
in
ordine
alla
presumibile
scomparsa
,
interrogandole
liberamente
così
su
singole
circostanze
di
fatto
,
come
sui
rapporti
di
famiglia
,
di
parentela
,
di
amicizia
dello
scomparso
e
su
quanto
altro
possa
comunque
influire
sul
giudizio
.
Possono
tali
persone
essere
sentite
anche
mediante
delegazione
al
pretore
del
luogo
ove
si
trovano
.
Potrà
inoltre
il
tribunale
ordinare
che
a
cura
e
spese
del
ricorrente
siano
inseriti
in
uno
o
più
giornali
,
che
indicherà
espressamente
,
così
del
Regno
come
eventualmente
di
paesi
esteri
,
speciali
avvisi
per
rendere
notoria
la
procedura
in
corso
ed
invitare
chiunque
sia
in
grado
di
dare
notizie
dello
scomparso
a
comunicarle
entro
un
certo
termine
al
presidente
del
tribunale
.
Ricevute
simili
comunicazioni
,
può
essere
invitato
l
'
autore
di
esse
a
presentarsi
in
persona
a
norma
del
comma
precedente
.
9
.
La
dichiarazione
di
morte
presunta
potrà
essere
pronunziata
,
anche
se
i
documenti
esibiti
dal
ricorrente
e
i
certificati
rilasciati
a
norma
del
presente
decreto
non
valgano
a
dare
la
piena
dimostrazione
dei
fatti
che
occasionarono
la
scomparsa
,
quando
da
essi
e
dalle
investigazioni
eseguite
in
conformità
dell
'
art
.
6
del
Regio
decreto
-
legge
15
agosto
1919
,
n
.
1467
,
e
tenuto
conto
del
tempo
trascorso
,
risulti
un
complesso
di
indizi
gravi
e
concordanti
dai
quali
si
possa
indurre
il
convincimento
della
sussistenza
,
degli
estremi
richiesti
per
la
detta
dichiarazione
.