ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DI0
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Vista
la
legge
20
giugno
1912
,
n
.
598
,
con
la
quale
il
Governo
del
Re
fu
autorizzato
a
pubblicare
,
non
più
tardi
del
31
dicembre
1912
,
il
codice
di
procedura
penale
per
il
Regno
d
'
Italia
,
allegato
alla
legge
stessa
,
introducendo
nel
testo
di
esso
quelle
modificazioni
,
che
,
tenuto
conto
dei
voti
del
Parlamento
,
risultassero
necessarie
per
emendarne
le
disposizioni
e
coordinarle
fra
loro
e
con
quelle
degli
altri
codici
e
delle
leggi
vigenti
;
Vista
la
legge
29
dicembre
1912
,
n
.
1348
,
che
proroga
fino
al
1°
marzo
1913
il
termine
per
la
pubblicazione
del
codice
predetto
;
Udito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
guardasigilli
,
ministro
segretario
di
Stato
per
gli
affari
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
Il
testo
definitivo
del
codice
di
procedura
penale
,
portante
la
data
di
questo
giorno
,
è
approvato
,
ed
entrerà
in
osservanza
a
cominciare
dal
1°
gennaio
1914
.
Art
.
2
.
Un
esemplare
del
suddetto
testo
definitivo
del
codice
di
procedura
penale
,
firmato
da
Noi
,
e
contrassegnato
dal
Nostro
ministro
di
grazia
e
giustizia
e
dei
culti
,
servirà
di
originale
e
sarà
depositato
e
custodito
nell
'
archivio
del
Regno
.
Art
.
3
.
La
pubblicazione
del
predetto
codice
si
eseguirà
col
trasmetterne
un
esemplare
stampato
a
ciascuno
dei
comuni
del
Regno
,
per
essere
depositato
nella
sala
del
consiglio
comunale
,
e
tenuto
ivi
esposto
,
durante
un
mese
successivo
,
per
sei
ore
in
ciascun
giorno
,
affinché
ognuno
possa
prenderne
cognizione
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserito
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
27
febbraio
1913
.
VITTORIO
EMANUELE
GIOLITTI
-
C
.
FINOCCHIARO
APRILE
.
Visto
,
Il
Guardasigilli
:
C
.
FINOCCHIARO
-
APRILE