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ProsaGiuridica ,
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III , RE D ' ITALIA In virtù dell ' autorità a Noi delegata ; Visto il R . Decreto 26 giugno 1915 , n . 993 , portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento del materiale necessario all ' esercito e all ' armata ; Visto il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 , n . 1277 , approvante il regolamento per la mobilitazione industriale ; Visto il Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1916 , n . 1747; Su proposta del ministro segretario di Stato per la guerra , di concerto con quelli per la marina , pel tesoro e per l ' industria , commercio e lavoro ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . All ' art . 2° del regolamento per l ' applicazione del R . decreto 26 giugno 1915 , n . 993 , modificato col Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1916 , numero 1747 , è aggiunto il seguente capoverso : « Con le norme indicate per la scelta dei quattro rappresentanti degli industriali e degli operai potranno essere aggregati a ciascun Comitato regionale un rappresentante industriale ed un rappresentante operaio , per ogni gruppo di nuove industrie assoggettate alla mobilitazione industriale . I membri così aggregati prenderanno parte , su invito del presidente , ai lavori del Comitato regionale , con le stesse attribuzioni dei quattro rappresentanti effettivi degli industriali e degli operai , solo quando siano in discussione questioni relative al ramo d ' industria cui appartengono , e limitatamente alle questioni stesse » . Art . 2 . Sono aggiunti al regolamento di cui sopra , i seguenti capitoli : CAP . VI Maestranze femminili e minorili Art . 31 . « I Comitati regionali hanno facoltà di prescrivere limitazioni di orario e riposi intermedi negli stabilimenti della loro giurisdizione . Per le maestranze femminili e minorili , il massimo di orario potrà essere inferiore a quello prescritto dalla legge ( testo unico ) 10 novembre 1907 , n . 818» . Art . 32 . « È in facoltà dei Comitati regionali di emettere prescrizioni dirette alla tutela igienica e morale delle maestranze , e , in special modo , delle donne e dei fanciulli » . Art . 33 . « I Comitati regionali hanno altresì facoltà di disciplinare , come riterranno più opportuno , la durata dei periodi di tirocinio e le corrispondenti mercedi » . Art . 34 . « Contro i provvedimenti emanati dai Comitati regionali in esecuzione degli articoli precedenti , è ammesso , da parte delle maestranze e degli industriali , il diritto di ricorso al Comitato centrale , nelle forme previste da questo regolamento , cap . II » . Art . 35 . « Le facoltà conferite ai Comitati regionali dal presente capitolo sono estese , per la durata della guerra , anche agli stabilimenti non ausiliari le cui lavorazioni interessino la produzione di armi e munizioni » . CAP . VII Vigilanza igienico - sanitaria Art . 36 . « Presso il Ministero della guerra , Sottosegretariato armi e munizioni , è organizzato un servizio di vigilanza igienico - sanitaria sugli stabilimenti ausiliari » . Art . 37 . « Detto servizio intende ad assicurare la sincerità delle giustificazioni delle assenze dal lavoro per malattia , e a coadiuvare gli organi della mobilitazione industriale nella prescrizione e nell ' applicazione di norme atte alla tutela dell ' igiene delle maestranze » . Art . 38 . « Il Sottosegreterio armi e munizioni indicherà ai Comitati regionali i medici della circoscrizione disposti a dare le loro prestazioni ai Comitati stessi per gli scopi di cui all ' articolo precedente » . Art . 39 . « I Comitati regionali , d ' accordo con i Circoli d ' ispezione dell ' industria e del lavoro ed , ove del caso , con l ' Associazione della prevenzione degli infortuni , avuto riguardo alle esigenze della lavorazione , disporranno le norme preventive degli infortuni ritenute necessarie in ciascuno stabilimento , prefiggendo nel contempo un termine per la loro esecuzione . Art . 40 . « I Comitati stessi cureranno mercé ispezioni coadiuvati dagli ufficiali di sorveglianza , che le disposizioni sieno attuate » . Art . 41 . « In caso di inosservanza gli industriali saranno passibili di una ammenda da L . 100 a 1000 elevabile in caso di recidiva al doppio , indipendentemente dalle maggiori sanzioni in caso di infortunio . Tali ammende saranno inflitte dal Comitato regionale » . Art . 42 . « Gli operai , che non usassero costantemente i mezzi di prevenzione messi a loro disposizione , incorreranno in un ' ammenda , la cui misura sarà graduata da mezza a due giornate di paga nominale . Nel caso di recidiva , tali ammende verranno raddoppiate . Le ammende , di cui nel presente articolo , saranno inflitte dagli ufficiali di sorveglianza ed esatte mediante ritenuta dalle paghe , sotto la responsabilità dell ' industriale » . Art . 43 . « L ' ammontare delle ammende , di cui ai due precedenti articoli , sarà devoluto a Casse di previdenza indicate dal Ministero della guerra , Sottosegretariato armi e munizioni » . Art . 44 . « L ' accertamento dell ' osservanza delle norme preventive disposte sarà fatto , in caso d ' infortunio , mediante verbale redatto dal capo reparto o capo squadra , cui appartiene l ' infortunato , e firmato da due testimoni presenti al fatto ; verbale che dovrà essere immediatamente rimesso all ' Ufficio di sorveglianza disciplinare » . Art . 45 . « Le facoltà conferite al Comitato regionale dal presente capitolo sono estese , per la durata della guerra , anche agli stabilimenti non ausiliari le cui lavorazioni interessino la produzione di armi e munizioni » . Art . 3 . Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione .