ProsaGiuridica ,
TOMASO
DI
SAVOIA
DUCA
DI
GENOVA
Luogotenente
Generale
di
Sua
Maestà
VITTORIO
EMANUELE
III
,
RE
D
'
ITALIA
In
virtù
dell
'
autorità
a
Noi
delegata
;
Visto
il
R
.
Decreto
26
giugno
1915
,
n
.
993
,
portante
provvedimenti
intesi
ad
assicurare
il
rifornimento
del
materiale
necessario
all
'
esercito
e
all
'
armata
;
Visto
il
Decreto
Luogotenenziale
22
agosto
1915
,
n
.
1277
,
approvante
il
regolamento
per
la
mobilitazione
industriale
;
Visto
il
Decreto
Luogotenenziale
12
ottobre
1916
,
n
.
1747;
Su
proposta
del
ministro
segretario
di
Stato
per
la
guerra
,
di
concerto
con
quelli
per
la
marina
,
pel
tesoro
e
per
l
'
industria
,
commercio
e
lavoro
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
All
'
art
.
2°
del
regolamento
per
l
'
applicazione
del
R
.
decreto
26
giugno
1915
,
n
.
993
,
modificato
col
Decreto
Luogotenenziale
12
ottobre
1916
,
numero
1747
,
è
aggiunto
il
seguente
capoverso
:
«
Con
le
norme
indicate
per
la
scelta
dei
quattro
rappresentanti
degli
industriali
e
degli
operai
potranno
essere
aggregati
a
ciascun
Comitato
regionale
un
rappresentante
industriale
ed
un
rappresentante
operaio
,
per
ogni
gruppo
di
nuove
industrie
assoggettate
alla
mobilitazione
industriale
.
I
membri
così
aggregati
prenderanno
parte
,
su
invito
del
presidente
,
ai
lavori
del
Comitato
regionale
,
con
le
stesse
attribuzioni
dei
quattro
rappresentanti
effettivi
degli
industriali
e
degli
operai
,
solo
quando
siano
in
discussione
questioni
relative
al
ramo
d
'
industria
cui
appartengono
,
e
limitatamente
alle
questioni
stesse
»
.
Art
.
2
.
Sono
aggiunti
al
regolamento
di
cui
sopra
,
i
seguenti
capitoli
:
CAP
.
VI
Maestranze
femminili
e
minorili
Art
.
31
.
«
I
Comitati
regionali
hanno
facoltà
di
prescrivere
limitazioni
di
orario
e
riposi
intermedi
negli
stabilimenti
della
loro
giurisdizione
.
Per
le
maestranze
femminili
e
minorili
,
il
massimo
di
orario
potrà
essere
inferiore
a
quello
prescritto
dalla
legge
(
testo
unico
)
10
novembre
1907
,
n
.
818»
.
Art
.
32
.
«
È
in
facoltà
dei
Comitati
regionali
di
emettere
prescrizioni
dirette
alla
tutela
igienica
e
morale
delle
maestranze
,
e
,
in
special
modo
,
delle
donne
e
dei
fanciulli
»
.
Art
.
33
.
«
I
Comitati
regionali
hanno
altresì
facoltà
di
disciplinare
,
come
riterranno
più
opportuno
,
la
durata
dei
periodi
di
tirocinio
e
le
corrispondenti
mercedi
»
.
Art
.
34
.
«
Contro
i
provvedimenti
emanati
dai
Comitati
regionali
in
esecuzione
degli
articoli
precedenti
,
è
ammesso
,
da
parte
delle
maestranze
e
degli
industriali
,
il
diritto
di
ricorso
al
Comitato
centrale
,
nelle
forme
previste
da
questo
regolamento
,
cap
.
II
»
.
Art
.
35
.
«
Le
facoltà
conferite
ai
Comitati
regionali
dal
presente
capitolo
sono
estese
,
per
la
durata
della
guerra
,
anche
agli
stabilimenti
non
ausiliari
le
cui
lavorazioni
interessino
la
produzione
di
armi
e
munizioni
»
.
CAP
.
VII
Vigilanza
igienico
-
sanitaria
Art
.
36
.
«
Presso
il
Ministero
della
guerra
,
Sottosegretariato
armi
e
munizioni
,
è
organizzato
un
servizio
di
vigilanza
igienico
-
sanitaria
sugli
stabilimenti
ausiliari
»
.
Art
.
37
.
«
Detto
servizio
intende
ad
assicurare
la
sincerità
delle
giustificazioni
delle
assenze
dal
lavoro
per
malattia
,
e
a
coadiuvare
gli
organi
della
mobilitazione
industriale
nella
prescrizione
e
nell
'
applicazione
di
norme
atte
alla
tutela
dell
'
igiene
delle
maestranze
»
.
Art
.
38
.
«
Il
Sottosegreterio
armi
e
munizioni
indicherà
ai
Comitati
regionali
i
medici
della
circoscrizione
disposti
a
dare
le
loro
prestazioni
ai
Comitati
stessi
per
gli
scopi
di
cui
all
'
articolo
precedente
»
.
Art
.
39
.
«
I
Comitati
regionali
,
d
'
accordo
con
i
Circoli
d
'
ispezione
dell
'
industria
e
del
lavoro
ed
,
ove
del
caso
,
con
l
'
Associazione
della
prevenzione
degli
infortuni
,
avuto
riguardo
alle
esigenze
della
lavorazione
,
disporranno
le
norme
preventive
degli
infortuni
ritenute
necessarie
in
ciascuno
stabilimento
,
prefiggendo
nel
contempo
un
termine
per
la
loro
esecuzione
.
Art
.
40
.
«
I
Comitati
stessi
cureranno
mercé
ispezioni
coadiuvati
dagli
ufficiali
di
sorveglianza
,
che
le
disposizioni
sieno
attuate
»
.
Art
.
41
.
«
In
caso
di
inosservanza
gli
industriali
saranno
passibili
di
una
ammenda
da
L
.
100
a
1000
elevabile
in
caso
di
recidiva
al
doppio
,
indipendentemente
dalle
maggiori
sanzioni
in
caso
di
infortunio
.
Tali
ammende
saranno
inflitte
dal
Comitato
regionale
»
.
Art
.
42
.
«
Gli
operai
,
che
non
usassero
costantemente
i
mezzi
di
prevenzione
messi
a
loro
disposizione
,
incorreranno
in
un
'
ammenda
,
la
cui
misura
sarà
graduata
da
mezza
a
due
giornate
di
paga
nominale
.
Nel
caso
di
recidiva
,
tali
ammende
verranno
raddoppiate
.
Le
ammende
,
di
cui
nel
presente
articolo
,
saranno
inflitte
dagli
ufficiali
di
sorveglianza
ed
esatte
mediante
ritenuta
dalle
paghe
,
sotto
la
responsabilità
dell
'
industriale
»
.
Art
.
43
.
«
L
'
ammontare
delle
ammende
,
di
cui
ai
due
precedenti
articoli
,
sarà
devoluto
a
Casse
di
previdenza
indicate
dal
Ministero
della
guerra
,
Sottosegretariato
armi
e
munizioni
»
.
Art
.
44
.
«
L
'
accertamento
dell
'
osservanza
delle
norme
preventive
disposte
sarà
fatto
,
in
caso
d
'
infortunio
,
mediante
verbale
redatto
dal
capo
reparto
o
capo
squadra
,
cui
appartiene
l
'
infortunato
,
e
firmato
da
due
testimoni
presenti
al
fatto
;
verbale
che
dovrà
essere
immediatamente
rimesso
all
'
Ufficio
di
sorveglianza
disciplinare
»
.
Art
.
45
.
«
Le
facoltà
conferite
al
Comitato
regionale
dal
presente
capitolo
sono
estese
,
per
la
durata
della
guerra
,
anche
agli
stabilimenti
non
ausiliari
le
cui
lavorazioni
interessino
la
produzione
di
armi
e
munizioni
»
.
Art
.
3
.
Il
presente
decreto
avrà
effetto
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
.