Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
> categoria_s:"ProsaGiuridica"
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ; Sentito il Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro , segretario di Stato per l ' istruzione pubblica ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 . È approvato il regolamento generale universitario annesso al presento decreto e domato , d ' ordine Nostro , dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ; Art . 2 . È abrogato il regolamento generale universitario , approvato col Nostro Decreto 21 agosto 1905 , n . 638; e sono pure abrogato tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente Decreto . Ordiniamo che il presente Decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Racconigi , addì 9 agosto 1910 . VITTORIO EMANUELE . Luogo del sigillo ; V . Il guardasigilli FANI . LUZZATTI CREDARO Regolamento generale universitario CAPO I . Dell ’ anno accademico Art . 1 . L ' anno scolastico universitario comincia il 10 ottobre e termina il 31 luglio . Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno ; tuttavia , per ragioni locali , principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni . Art . 2 . Non più tardi di 20 giorni dal cominciamento dell ' anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o straordinario , scelto nelle varie Facoltà , secondo il turno che sarà fissato dal Consiglio accademico . Art . 3 . Ogni università pubblica il suo annuario , il quale contiene : 1 . Il discorso inaugurale ; 2 . La lista nominativa dei professori ufficiali e privati con l ' indicazione dei relativi corsi . Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell ' anno precedente . Ove qualche professore ufficiale o privato sia morto , sarà aggiunta , per cura della rispettiva Facoltà o Scuola , una breve notizia della vita e degli scritti di lui . 3 . La nota delle pubblicazioni fatte nell ' anno dagli insegnanti e dagli assistenti ; 4 . Il calendario dell ' anno scolastico con gli orari ; e l ' ordine degli studi consigliato dalle varie Facoltà e Scuole per ciascun anno di corso ; 6 . Le liste nominative degli studenti : a ) che s ' immatricolarono nell ' anno in corso , con la indicazione del luogo di nascita ; b ) che superarono gli esami di laurea o di diploma nell ' anno scolastico precedente . Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami ; 6 . Le statistiche , distinte per corsi , degli inscritti nell ’ anno in corso , e quelle dell ' esito degli esami , delle tasse pagate , delle dispense e delle quote d ' iscrizioni liquidate per ciascun corso libero nell ' anno prendente ; 7 . Tutte le altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile inserirvi . Art . 4 . Le vacanze durante l ' anno scolastico sono : 1 . Le domeniche e tutti giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato ; 2 . Dodici giorni per il Natale ed il Capo d ' anno ; 3 . Diciotto giorni complessivamente per il Carnevale e la Pasqua ; 4 . Il giorno della festa nazionale dello Statuto e l ' anniversario della nascita del Re , della Regina e della Regina Madre . Spetta al Consiglio accademico fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n . 2 e ripartire nel modo migliore , fra il Carnevale o la Pasqua , le vacanze indicate al n . 3 , sopprimendo anche , ove lo ritenga opportuno , le vacanze di carnevale , per assegnare l ' intero periodo di 18 giorni a quello di Pasqua . CAPO II . Delle autorità universitarie Art . 5 . Il governo delle Università appartiene , sotto la vigilanza del ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti , alle seguenti autorità : 1° il Rettore ; 2° il Consiglio accademico ; 3°i Presidi di Facoltà e Direttori delle Scuole ; 4° I Consigli di facoltà ; 5° l ' Assemblea generale dei professori . Art . 6 . Salve disposizioni speciali di legge , il Rettore è nominato dal Re , ogni anno , fra i professori ordinari sopra una terna proposta dall ' Assemblea generale dei professori . A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado . L ' ufficio di Rettore è incompatibile con quello di Preside , eccetto nell ’ Università di Macerata , dove i due uffici sono cumulati in una sola persona . In caso di assenza o di impedimento il Rettore è supplito dal Preside più anziano ed in mancanza di presidi dal professore ordinario più anziano . Art . 7 . Il Rettore : a ) rappresenta l ' Università ; b ) conferisce , in nome del Re , le lauree e ogni altro grado o titolo accademico , e ne rilascia i relativi diplomi ; c ) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni debitamente motivate , prese dal Consiglio accademico , dai Consigli di Facoltà , dall ’ Assemblea generale dei professori e da lui stesso nei termini delle rispettive competenze , e comunica le risoluzioni del ministro a quelli cui concernono . Le deliberazioni ed i pareri del Consiglio accademico , dei presidi , dei direttori delle Scuole e dei Consigli delle Facoltà e Scuole sono dal Rettore comunicate al Ministro testualmente e per intero ; d ) cura l ' osservanza dei regolamenti universitari ; e ) amministra e governa l ' Università ed esegue le deliberazioni del Consiglio accademico , mediante la segreteria e gli altri uffici posti alla dipendenza immediata di lui : f ) ha l ' alta vigilanza su le biblioteche e su tutti gli stabilimenti dell ' Università ; g ) esercita l ' autorità disciplinare sui professori , sugli studenti e sugli impiegati , nei termini e nei modi indicati dal regolamento ; h ) nomina e licenzia gli inservienti e custodi dell ' Università e gli inservienti e custodi dei singoli musei , istituti , gabinetti e collezioni , sulle proposte del rispettivi direttori , in conformità delle leggi e dei regolamenti ; i ) presiede le riunioni del Consiglio accademico o dell ' Assemblea generale dei professori ; l ) riferisce al Ministro con relazione sull ’ andamento generale dell ' Università : m ) accorda permessi di assenza ai professori nei termini dell ' art . 18 , e per una durata di quindici giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici , sentiti e direttori di questi ; n ) può accordare a qualche persona , non avente qualità di professore ufficiale o d ' insegnante privato , il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell ' Università , a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degli insegnanti privati , e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti . Il permesso sarà dato udito il parere , del Consiglio accademico e potrà , sempre essere revocato . Art . 8 . Il Consiglio accademico si compone : 1° del Rettore , che lo presiede ; 2° del Rettore ultimamente uscito di carica ; 3° dei Presidi delle Facoltà e dei Direttori delle Scuole che fanno parte integrale della Università , compreso , per l ' Università di Pisa , il Direttore della Scuola normale superiore ; 4° dei Presidi di Facoltà o dei Direttori di Scuole d ' applicazione per gli Ingegneri annesse all ' Università , ultimamente usciti di carica . Quando manchi il Preside o Direttore di Scuola d ' Applicazione ultimamente uscito di carica , sarà chiamato a prenderne il posto chi prima di lui tenne la presidenza della Facoltà o la direzione della Scuola d ' Applicazione : se quest ' ultimo manchi o rinunzi , sarà chiamato a far parte del Consiglio accademico il professore della Facoltà o della Scuola d ' Applicazione più anziano di grado . Ha ufficio di segretario il professore più giovane fra i presenti alle adunanze , . Il Consiglio accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata . Art . 9 . Il Consiglio accademico : a ) riceve notizie delle nomine e dei licenziamenti degli inservienti o custodi delle Università fatti dal Rettore ; b ) ove le tavole di fondazione od altre norme speciali non dispongano altrimenti assegna , sulla proposta della Facoltà o Scuola , le pensioni e i premi agli studenti e approva i bilanci preventivi e consuntivi delle fondazioni amministrate dall ' Università ; c ) fa o accompagna con sue osservazioni al ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell ' ordinamento scolastico e disciplinare o nel materiale dell ’ Università , fatte dalle Facoltà , dalle Scuole o dall ' Assemblea generale dei professori ; d ) designa , sulla proposta delle Facoltà rispettive , gli studenti segnalati per ingegno , diligenza e buona condotta , e propone , ove occorra , i sussidi che , sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato , si possano loro accordare ; e ) esamina e concorda , sulla proposta delle Facoltà e delle Scuole , l ' orario generale dell ' Università ; f ) esercita l ' autorità disciplinare nei limiti della propria competenza ; g ) delibera sulle domande di dispensa dalle tasse ; h ) esamina le deliberazioni delle Facoltà o Scuole che il Rettore reputi opportuno di sottoporgli a termini dell ' art . 97 di questo regolamento ; i ) manifesta il suo parere intorno a tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal rettore o dal ministro ; l ) delibera sui proventi assegnati all ' Università in base all ' articolo 115 del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore ; m ) delibera sulle domande di immatricolazione e di iscrizione di studenti stranieri . Art . 10 . Salve le disposizioni di legge speciali , il preside è nominato dal Re fra i professori ordinari ed emeriti sopra una terna proposta dal Consiglio di Facoltà . Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile . A parità di voti entrano in terna i più anziani di grado . Il preside in caso di assenza o d ' impedimento è supplito dal professore ordinario più anziano di grado . Ove si verifichi la vacanza dell ' ufficio di preside durante il triennio , la nomina ha luogo soltanto agli effetti del compimento del triennio . Art . 11 . Il Preside : 1° rappresenta la Facoltà e ne presiede il Consiglio ; 2° notifica lo deliberazioni della Facoltà al rettore e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà : 3° vigila la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede e cura l ' osservanza dei regolamenti ; 4° esercita l ' autorità disciplinare nei limiti della sua competenza ; 5° sottopone alla Facoltà , appena finito l ’ anno scolastico , una relazione al rettore sull ' andamento degli studi nella Facoltà durante l ' anno , sul risultamento degli esami , sul profitto degli studenti , e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l ' efficacia degli ordinamenti vigenti , o l ' opportunità di modificarli : 6° sottoscrive gli attestati di promozione ed i diplomi di grado . Art . 12 . Il Consiglio di Facoltà : 1° formula e suggerisce agli studenti , mediante un annuale manifesto pubblico , l ' ordine degli studi durante il corso , così delle discipline insegnate in essa , come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà ; 2° raccoglie dai professori i programmi dell ' insegnamento per il corso , li coordina tra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero , ed esige soprattutto che quelli delle discipline d ' importanza eminentemente professionale comprendano tutta h materia indicata dal titolo della cattedra ; stabilisce l ' orario delle lezioni , avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all ' importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata , e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre Facoltà che potessero loro tornare utili ; 3° propone quegli insegnamenti , i quali , benché non compresi nella pianta organica della Facoltà , pure riconoscesse necessari alla completa istruzione degli studenti . In questo caso la Facoltà alla proposta dell ' insegnamento nuovo può unire quella della persona degna di darlo , secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti ; 4° propone al ministro le persone da incaricarsi di insegnamenti obbligatori che fossero vacanti , ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente ; 5° propone al Consiglio accademico le mutazioni e riforme da introdurre nell ' ordinamento scolastico e disciplinare , e gli trasmette le aggiunte occorrenti nel materiale degli stabilimenti appartenenti alla Facoltà , proposte dai rispettivi direttori ; 6° esercita l ' autorità disciplinare nei limiti della propria competenza ; 7° fa la proposta della terna per la nomina del preside . La votazione è fatta a schede segrete ; 8° fa la proposta dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie e della promozione dei professori straordinari stabili . Alle adunanze del Consiglio di Facoltà partecipano normalmente i professori ordinari e straordinari stabili . I professori straordinari non ancora dichiarati stabili partecipano alle adunanze per gli oggetti di cui ai numeri 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 7 del presente articolo . Delle adunanze per gli oggetti indicati ai numeri 1 , 2 e 5 del presente articolo , sono chiamati a far parte anche i professori incaricati e i rappresentanti dei liberi docenti , eletti secondo le norme dell ' articolo 78; e di quelle , per gli oggetti indicati ai numeri 5 e 6 , tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati . Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari o straordinari ed è sostituito nei casi di assenza o di impedimento , dal più giovane dei professori presenti . Il Consiglio di Facoltà è convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata . Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della Facoltà dovranno essere fatte in tempo utile perché , prima dell ' apertura dei corsi , gli studenti trovino affissi all ' albo : a ) il calendario generale dell ' Università ; b ) l ' orario di ciascuna Facoltà , colla notizia dei suoi insegnamenti ; c ) il manifesto degli studi di che al n . 1 . Art . 13 . L ' assemblea generale dei professori si compone di tutti i professori ordinari e straordinari , ed è convocata : 1° per esprimere parere dietro invito del ministro sopra qualche riforma dell ' ordinamento scolastico o disciplinare ; 2° per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle Facoltà o Scuole . La proposta della riforma è comunicata al Consiglio accademico che per mezzo del Rettore la trasmette al Ministero ; 3° per la proposta della terna per la nomina del rettore ; 4° ogni qualvolta il rettore lo credesse opportuno . La convocazione dell ’ assemblea dei professori è fatta dal rettore . Per l ' oggetto di cui al numero 3 , salvo le disposizioni di leggi speciali , sono invitati all ' assemblea generale dei professori anche due delegati eletti dai liberi docenti secondo le norme dell ' art . 7S . L ' ufficio di segretario è esercitato dal più giovane dei professori ordinari o straordinari intervenuti . Art . 14 . Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico , dei Consigli di Facoltà o Scuola e dell ' assemblea generale è necessario : 1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all ' adunanza , salvo il caso d ' urgenza , con l ' indicazione degli oggetti da trattansi , tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi ; 2' che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati . Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza . In seconda convocazione sarà legale l ' adunanza , purché il numero degli intervenuti non sia minore di tre . Art . 15 . Nel Consiglio accademico nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente , o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado civile . La medesima regola si applica al Consiglio di Facoltà e ad ogni altra assemblea avente funzioni universitarie . CAPO III . Dell ' insegnamento Art . 16 . Gli insegnamenti fondamentali di ciascuna facoltà o scuola sono quelli stabiliti dall ’ articolo 15 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore . Per gli effetti dell ’ articolo 26 del Testo unico predetto ognuna delle discipline fondamentali di una Facoltà o Scuola è considerata come un solo insegnamento quando anche comprenda più corpi distinti di dottrina . Quando un insegnamento fondamentale conti un rilevante numero di alunni si può soltanto sdoppiare la cattedra , mediante incarico , su proposta della Facoltà o Scuola ed in seguito a pareri conforme , del Consiglio superiore . Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole , ove , a giudizio del Consiglio superiore , l ' insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso , si può istituire un corso speciale su proposta motivata della Facoltà o Scuola in cui il corso dovrebbe essere impartito . Tale insegnamento potrà essere dato per incarico e affidato al professore titolare . Per quei corsi complementari che si reputasse opportuno istituire a sussidio od integrazione degli insegnamenti fondamentali , è necessario , oltre la proposta della Facoltà , anche il parere conforme del Consiglio superiore . Le Facoltà di Scienze possono avere solo una parte degli insegnamenti fondamentali , ma in tal caso non conferiscono altri gradi se non quelli a cui bastino gli insegnamenti che di fatto vi si rianno . CAPO IV . Degli insegnati ufficiali Art . 17 . L ' insegnamento ufficiale à impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati . Alle cattedre di professore ordinario o straordinario si provvede nei modi stabiliti dalle leggi . Agli incarichi si provvede a norma degli articoli 54 e seguenti del presente amento . Art . 18 . Per l ' esercizio della facoltà di cui all ' art . 21 del Testo umico delle leggi sull ' istruzione superiore il ministro dovrà sempre udire il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione . Art . 19 . Della facoltà di cui al numero 2° dell ' art . 19 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore , si farà uso solo quando si tratti di materia in cui la parte pratica dell ’ insegnamento sia prevalente , e vi sia proposta motivata del Consiglio dei professori della Scuola o dell ' Istituto , sulla quale dev ' essere sentito il parere del Consiglio superiore . Inoltre , quando il ministro lo reputi opportuno , sarà promosso anche il giudizio di una Commissione speciale all ' uopo nominata dal ministro stesso nelle forme stabilite dall ’ art . 22 . Art . 20 . I concorsi alle cattedre nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori universitari sono banditi dal Ministro . I concorsi sono banditi di regola per il grado di straordinario , salvo che il ministro , o di propria iniziativa o su proposta della Facoltà o Scuola competente , non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario , valendosi all ’ uopo dei posti vacanti a sua disposizione . L ' avviso di concorso si pubblica per tre volte , a brevi intervalli , nella Gazzetta Ufficiale del Regno , ed è affisso all ' albo di tutte le Università e di tutti gli Istituti superiori universitari . Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi almeno dalla data della prima pubblicazione . Art . 21 . Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero in tempo utile , la sua domanda . accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica , con l ' elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta , e dall ’ atto di nascita debitamente legalizzato . Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie . Sono ammessi soltanto lavori stampati , e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso . Per le cattedre di letteratura latina e greca , almeno una memoria deve essere scritta in latino . Potranno eventualmente essere presentale , in luogo di memorie o pubblicazioni , secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere , raccolte di tavole , modelli , disegni e lavori grafici in genere . Le notizie sulla propria operosità scientifica , od eventualmente didattica , debbono essere presentate in cinque esemplari , e l ' elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari . Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso . I concorrenti che non appartengono all ' insegnamento o all ' amministrazione governativa , debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso . Art . 22 . Il concorso vien giudicato da una Commissione di cinque membri nominata dal ministro colle seguenti norme . Il Ministro invita le Facoltà o Scuole del Regno , a cui normalmente appartiene la cattedra posta a concorso , a radunarsi perché ciascun professore ordinario e straordinario stabile proponga in una scheda quattro nomi , scelti tra i professori che insegnano o abbiano insegnata la stessa disciplina in una Università ed Istituto superiore universitario , o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama ; ed in un ' altra scheda un nome scelto fra i professori e cultori di materie affini a quella per cui si bandisce il concorso . Ciascun professore può votare soltanto nella Facoltà o Scuola a cui appartiene il suo insegnamento , anche se questo sia obbligatorio per studenti di altre Facoltà o Scuole . Però per la proposta delle Commissioni dl chimica farmaceutica la votazione ha luogo in seno della Scuola di farmacia e vi prendono parte gli insegnanti che la costituiscono a norma del regolamento per le Scuole di farmacia , purché nelle facoltà alle quali essi appartengono , abbiano il grado di ordinario o di straordinario stabile . Le schede che porteranno un numero maggiore di numi sono valide soltanto per i primi quattro segnati nella prima scheda e per il primo nella seconda . I professori lontani dalla loro sede possono votare nella Facoltà o Scuola della città , dove temporaneamente si trovano . Il volo è individuale e segreto . Le due schede vengono chiuse in una sola busta . Il preside della Facoltà o il direttore della scuola , raccolte tutte le buste contenenti le schede , le chiude in un piego che , suggellato e munito della propria firma , consegna personalmente al Rettore per la trasmissione al Ministero , insieme con un processo verbale firmato dal preside e dal segretario , certificante il nome dei votanti ed il numero dello schede . Per ogni Scuola non annessa ad Università la trasmissione del piego al Ministero si fa dal direttore . Lo scrutinio si fa da una Commissione nominata dal vicepresidente del Consiglio superiore nel seno della giunta del Consiglio stesso , ed i nomi vengono distribuiti in due elenchi , uno dei professori e cultori della materia la cui cattedra è messa a concorso , l ' altro di quelli di materie affini . Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero distintamente i dieci nomi del primo elenco e i quattro del secondo , che hanno riportato maggior numero di voti . Il ministro nomina la Commissione esaminatrice scegliendo quattro nomi fra i i dieci del primo elenco ed uno fra i quattro del secondo . Non possono essere nominati a far parte della Commissione giudicatrice i membri del Consiglio superiore . Art . 23 . Subito che i commissari abbiano accettata la nomina , il Ministero trasmette loro gli elenchi e le pubblicazioni dei concorrenti . La Commissione è convocata normalmente dopo un mese da tale comunicazione , Questo termine poi essere prorogato di non oltre un mese per ragioni speciali . Quando si devo sostituire un commissario , il ministro farà la sua scelta secondo i casi , nell ’ uno e nell ' altro degli elenchi di cui è detto nell ' articolo precedente . Le sedute delle commissioni hanno luogo , ordinariamente , durante le ferie universitarie . Art . 24 . Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti , sino al quarto grado civile incluso , non può far parte della Commissione , e qualora sia stato prescelto , deve avvertire il ministro per la opportuna surrogazione . Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro parenti ed affini nel grado suddetto . Se da qualche concorrente sia presentata dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario , il ministro la comunica in copia al commissario medesimo , assegnandogli un breve termine per presentire lo proprie osservazioni ; ed esaminate queste in rapporto ai fatti ed alle argomentazioni esposte dal concorrente , prende le sue risoluzioni motivate , dandone comunicazione agli interessati . Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la commissione abbia tenuta la prima adunanze . Art . 25 . La Commissione , innanzi di intraprendere i suoi lavori , nella prima adunanza , elegge nel proprio seno , pur votazione segreta , il presidente e il segretario . Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di volt , e non sono valide , ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la commissione . In caso di parità , il voto del presidente ha la prevalenza . In mancanza del presidente presiede l ' anziano di età . Di tutte le operazioni il segretario redige verbale , che è firmato , seduta stante , da tutti i presenti . Art . 26 . Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscrito sui titoli scientifici di ogni candidato . I giudizi dei singoli Commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al Segretario ed allegati ai verbali . I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione , se non quando , nelle pubblicazioni stesse , risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato . Esaminati e discussi i singoli giudizi , la Commissione decide se debbano i concorrenti , o quali fra essi , essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica ; e , trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali , se debbano compiere uno o più esercizi pratici . E ' dato avviso a ciascun candidato , per mezzo di telegramma e di lettera raccomandata , del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi . Art . 27 . La prova orale , gli esperimenti od esercizi pratici , dì cui all ' articolo precedente , debbono aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione . L ' esperimento didattico consiste in una lezione da darsi culle seguenti norme . Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione , ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi , che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso . Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente . Approvati i temi stessi dalla Commissione , i fogli in cui sono scritti vengono posti in un ' urna al cospetto dei candidati , indi il Presidente invita i concorrenti , uno per volta e nell ' ordine determinato dalla sorte , ad estrarne due . Il Presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti , ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente . Quando il numero candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione , essi son divisi in gruppi secondo l ' ordine del sorteggio , a ciascuno dei quali viene assegnato dal Presidente il giorno per la prova della lezione . Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova , ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce , procedendosi in tutti colle norme sancite nei capoversi precedenti . La lezione devo durare non meno di quaranta minuti e possono assisterei tutti gli altri candidati . Trascorso il termine , il Presidente ne dà avviso al candidato . Gli esercizi pratici , quando sieno richiesti , vengono fatti nei modi e nelle forme , che la Commissione creda opportuno di determinare . La prova della lezione è pubblica , e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissiono lo creda opportuno . È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove . per mezzo di avviso affisso all ' albo della Università o dell ' Istituto universitario , presso cui le prove stesso hanno luogo . Art . 28 . La Commissione , venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti , procede alla discussione dei titoli di ciascuno , constata l ' esito della prova orale e di quella degli esercizi pratici ; espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica o sull ' attitudine didattica di ciascuno ; senza tradurli in valutazione numerica ; non fa dichiarazione di eleggibilità , propone al più tre candidati in ordine di merito , e non mai alla pari . Art . 29 . La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti , se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi . Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione , che ne farà particolare menzione nei processo verbale della prima seduta . Non si terrà in nessun conto delle desistenze condizionate . La desistenza non può esser revocata . Art . 30 La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l ' hanno guidata nel formularlo . La relazione viene firmata da tutti i Commissari . Qualora uno o due commissari rifiutino di firmare la relazione , questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza . In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa . I dissenzienti possono motivare il loro voto . Art . 31 . La relazione , con tutti i verbali ed allegati , è inviata al Consiglio superiore , che la restituisce al ministro con le proprie eventuali osservazioni . Tale relazione è poscia pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero , con le osservazioni del Consiglio superiore , qualunque sia l ' esito del concorso , subito che il Ministro l ' abbia in tutto o in parte approvata , o anche non accolta . In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio Superiore . Quando il ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio superiore , il relativo decreto deve essere motivato . Art . 32 . Non più tardi del mese di marzo di ciascun anno scolastico il ministro pubblicherà nel Bollettino ufficiale l ' elenco di tutte le cattedre vacanti tenute per incarico nelle RR . Università , cui si applica la tabella A annessa al Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore distintamente per ciascuna Facoltà e Scuola ed il numero di quelle vacanti nel ruolo della tabella C annessa al Testo Unico predetto . La pubblicazione di cui sopra e le proposte fatte dalle Facoltà e Scuole per apertura di concorsi , e pervenute al Ministero sino a tale data , saranno comunicate per parere al Consiglio superiore , Le domande per apertura di concorsi , pervenute al Ministero dopo tale epoca , non potranno essere prese in considerazione che nell ' anno successivo . Art . 33 . Il Consiglio , esaminate le proposte delle varie Facoltà , Scuole per l ' apertura di concorsi al grado di professore straordinario , riconoscerà , in corrispondenza del numero dei posti disponibili nel ruolo rispettivo , quali sono le Facoltà e Scuole , e , per ciascuna Facoltà e Scuola , quali sono le discipline , che per le condizioni speciali del momento e del luogo meritino di essere preferite . Art . 34 . Qualora nell ' anno stesso si trovino a vacare due o più cattedre della medesima disciplina , si bandirà , di regola , il concorso per una soltanto di esse . La destinazione della cattedre che dovrà essere messa a concorso , sarà fatta dal Consiglio superiore , colle norme indicate nell ’ articolo 33 . Art . 35 . Ove , in seguito al risultato di un concorso , bandito per una determinata Università e disciplina , un ’ altra Facoltà o Scuola intenda di valersi della disposizione sancita dall ' art . 21 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore , proponendo la nomina a straordinario del 20° e del 3° graduato , il Ministro , prima di provvedere in merito sulla domanda , sentirà il parere del Consiglio superiore , il quale darà il suo avviso circa l ' accoglimento della domanda , in base ai criteri fissati nell ' art . 33 del presente regolamento . Art . 36 . Qualora per qualche Università appaia conveniente procedere alla nomina di ordinari , sia per integrarne il numero soverchiamente scemato , sia per altre ragioni di indole didattica , il Ministro , sentito in merito il parere del Consiglio superiore , provvede , a seconda del caso , a norma dell ' art . 30 delle leggi sull ' Istruzione superiore . Dei posti di ordinario . che si renderanno annualmente vacanti nella tabelle A e C annesse al Testo unico predetto , i quattro primi sono destinati alla promozione degli straordinari ed il quinto è riservato al Ministro , per gli scopi sovraccennati . Art . 37 . Il professore ordinario è nominato con Decreto Reale . Il professore straordinario è nominalo dal ministro per un anno , ed è confermato annualmente , udita la Facoltà o Scuola , con decreto ministeriale . Gli aumenti di stipendio stabiliti dall ' articolo 27 del Testo Unico della leggi sull ' istruzione superiore , per i professori ordinari e straordinari si conferiscono per ogni quinquennio maturato tu di effettivo servizio , a datare dalla prima nomina all ’ ufficio . I professori straordinari nominati anteriormente alla legge 19 luglio 1909 , n . 496 , avranno diritto all ' aumento di stipendio stabilito dalla legge predetta , per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto a datare dal giorno dell ’ entrata in vigore della legge stessa . Nel caso che la Facoltà dia parere contrario alla conferma , ovvero il ministro non voglia attenersi al parere dato da essa in favore della conferma , questi deve chiedere le giustificazioni o difese scritte dell ' interessato e sentire parere del Consiglio superiore . Art . 38 . Il professore straordinario , dopo due conferme e tre anni solari di non interrotto esercizio , acquista la stabilità , che gli viene riconosciuta con decreto reale , sentito il Consiglio superiore . Art . 39 . I professori straordinari stabili possono ottenere la promozione ad ordinari nell ' ordine di precedenza segnato dalla loro rispettiva anzianità a norma dell ' art . 43 , 2° comma , del presente regolamento . Il professare . straordinario stabile che aspira alla promozione ad ordinario , per non perdere il proprio turno di anzianità , deve presentare regolare domanda per la promozione entro due mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della vacanza del posto di ordinario . In caso di eguale anzianità , l ' ordine della precedenza è determinata dalla data della domanda . Questa deve essere presentata direttamente , o spedita in piego raccomandato al Ministero , il quale la trasmette alla Facoltà o Scuola competente per il suo voto ; e , qualora la data non sia altrimenti certificata noi modi di legge , è considerata come data della domanda quella della sua presentazione , o del suo arrivo al Ministero . Art . 40 . Il parere del Consiglio superiore sull ' opportunità di iniziare il giudizio di promozione può essere dato nella stessa sessione in cui il Consiglio superiore avrà dato il suo voto sulla dichiarazione di stabilità . Per la promozione di uno straordinario è necessario il voto favorevole della Facoltà o Scuola cui egli appartiene . La domanda del professore con i suoi titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario e con la deliberazione della Facoltà o Scuola , è comunicata al Consiglio superiore , il quale deve giudicare in ogni singolo caso , se concorrono le condizioni richieste dall ' art . 23 n . 2 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Il giudizio di promozione avrà luogo con le norme stabilite dallo stesso articolo . Art . 41 . Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione nominata con le norme indicate nell ' articolo 22 del presente regolamento , e quando per la stessa materia si trovi già costituita una commissione , il giudizio può entro l ' anno esser deferito . alla medesima . Per la procedura delle promozioni sono osservate le norme di questo capitolo , in quanto siano applicabili . La relazione , redatta secondo l ' articolo 30 del presente regolamento , viene del pari trasmessa al Consiglio superiore per le sue osservazioni e proposte , e quindi pubblicala nel Bollettino ufficiale del Ministero nel termine indicato nell ' art . 3l . Art . 42 . Per i concorsi e le promozioni dei professori straordinari egli Istituti indicati nella tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore , continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla legge stessa . Il giudizio di promozione s ' inizia quando il ministro , sentito il Consiglio superiore , riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la coltura scientifica , e che , date le condizioni del momento , esso merita di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre : purché gli straordinari , che aspirano a diventare ordinari dimostrino , con nuovi lavori pubblicati , o con altri titoli opportuni nel caso delle . Scuole d ' applicazione , la loro operosità scientifica . Art . 43 . Ogni anno , nel mese di marzo , sarà formato e pubblicato nel Bollettino ufficiale il ruolo d ' anzianità dei professori ordinari e straordinari delle Regie Università e Istituti d ' istruzione superiore , distinto per materie fondamentali e complementari , con le variazioni verificatesi nel ruolo a tutto il 1° gennaio . I professori sono iscritti nel ruolo nell ' ordine della loro anzianità , determinata e computata secondo le norme stabilite dall ' art . 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili , approvato Con R . Decreto 22 novembre , 1908 , n . 693 . Della pubblicazione del ruolo è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Di ciascuna vacanza di posti si dà notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero . Contro tutte le risultanze del ruolo è ammesso il ricorso al ministro nel termine prescritto dall ' art . 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili . Il provvedimento del Ministro è definitivo . Art . 44 . Il trasferimento di un professore ordinario o straordinario non può aver luogo che alle condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 34 e 35 del Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore . Possono essere trasferiti da una ad un ' altra Università , dalle Università agli Istituti superiori universitari , e da questi a quelle , tutti i professori , così ordinari come straordinari , nominati in seguito a concorso , sia a norma della legge 12 giugno 1904 , n . 253 , sia anteriormente alla legge medesima . Per provvedere al trasferimento dei professori ordinari degli Istituti superiori universitari alle Università , il ministro si varrà di posti di ordinario a sua disposizione a norma dall ' art . 30 , comma 2° del testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . I professori stessi conserveranno il grado di ordinari , ed occuperanno , nel ruolo di cui all ' art . 18 del presente regolamento , il posto ad essi spettante in ragione della rispettiva anzianità I professori straordinari trasferiti dagli Istituti alle Università conservano la stabilità già conseguita e la rispettiva anzianità . Le stesse norme saranno applicabili per il trasferimento di professori dalla R . Università di Macerata alle altre Università , fino a che rimarrà in vigore la Convenzione approvata con la legge 22 dicembre 1901 , n . 541 . Art . 45 . Il passaggio a cattedra diversa non può essere accordato che ai soli professori ordinari , nei casi previsti dall ' art . 34 , comma secondo , lettere a ) e b ) , e con le norme prescritte dall ' art . 35 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore qualora si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli suddetti . Sulla proposta dove essere udito il parere del Consiglio superiore . CAPO V . Dei diritti e dei doveri degli insegnanti ufficiali Art . 46 . L ' insegnante ufficiale , ordinario e straordinario e incaricato , ha l ' obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento , e di dargli tante ore per settimana quante l ' indole e l ' estensione di quello richiedono . Per ogni corso sono fissate nell ' orario , che sarà stabilito da ciascuna Facoltà o Scuola al principio dell ' anno scolastico , non meno di tre lezioni settimanali di un ' ora ognuna da impartirsi in tre giorni distinti . Tutti i professori , anche per gli incarichi ad essi affidati , sono obbligati a dare entro l ' anno accademico non meno di cinquanta lezioni . Art . 47 . Il professore ufficiale ò obbligato a fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell ' orario , di intervenire alle riunioni del Consiglio accademico ove ne sia membro , e del Consiglio di Facoltà , di prendere parte alle Commissioni esaminatrici , alle quali è chiamato dal regolamento della sua Facoltà ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro . Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni , né farsi surrogare senza autorizzazione , né mutar l ' ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti . Se durante l ' anno gli convenisse di mutar l ' ora assegnata alla sua lezione , deve chiederne licenza al rettore per mezzo del preside della Facoltà , la quale deve essere sentita . Quando , per motivi di salute o per altro legittimo impedimento , egli non potesse fare lezione , deve mandare avviso al rettore dell ' Università in tempo perché gli studenti ne siano avvertiti . Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi ne dà avviso al rettore che , sentito il Consiglio della Facoltà , o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al ministro di farlo surrogare , secondo che l ' assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata . Per gli insegnamenti , cui sono annessi istituti sperimentali , cliniche o laboratori , i professori sono sostituiti nelle loro assenze da uno o due aiuti o assistenti addetti alla cattedra , in seguito a delegazione degli stessi professori , secondo l ' indole e l ' estensione della materia d ' insegnamento . In ogni caso , durante l ' assenza del direttore , la direzione temporanea dell ' Istituto sperimentale , della clinica o del laboratorio , é affidata a quello fra gli aiuti od assistenti , che verrà designato dal direttore , sotto la propria responsabilità . Art . 48 . Il Rettore con può concedere ai professori permessi d ' assenza per più di dodici giorni e per giustificati motivi . Se l ' assenza dovesse durare più a lungo , il permesso deve essere chiesto al ministro . Art 49 . L ' insegnamento del professore ufficiale prende la doppia forma dì lezioni e di conferenze cogli studenti . Egli può fare le conferenze in ore diverse dalle lozioni , ovvero occupare , nel conferire con gli studenti , una parte del tempo di ciascuna lezione . Le lezioni degli insegnanti ufficiali debbono essere pubbliche , salvo gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali , che si possono limitare ai soli iscritti ai loro corsi . Art . 50 Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale segnerà giorno per giorno l ' argomento della lezionne impartita , apponendovi la sua firma . Questo registro , munito del visto del preside della Facoltà o del direttore della Scuola , deve essere , alla fine delle lezioni e ad ogni richiesta del Rettore , consegnato alla segreteria dell ' Università o dell ' Istituto . Per gl ' insegnamenti tenuti per incarico , da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite , la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore secondo le risultanze del detto registro . Tale prospetto deve recare la firma del preside della Facoltà o del direttore delle Scuola , con l ' attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite , ed il visto del rettore e del capo dell ' Istituto . Art . 51 . Alla fine di ciascun anno il Rettore o il capo dell ' Istituto deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione il prospetto delle lezioni date per ogni corso . Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti , il Rettore e il rapo dell ' Istituto deve farne rapporto al Consiglio accademico , il quale , sentito il professore stesso per le sue giustificazioni , delibera in merito a seconda del caso e ne riferisce a sua volta al Ministero . Il Ministero , esaminata la relazione del Consiglio accademico qualora non riconosca giusti i motivi addotti dal professore a sua giustificazione , provvede all ' ammonizione a norma dell ’ articolo 32 del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore . Art . 52 . I professori che desiderano ottenere dal Ministero l ' autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l ' insegnamento , debbono farne domanda al Ministero , esponendone le ragioni e trasmettere la domanda stessa a mezzo del Rettore o del capo dell ' Istituto , il quale deve accompagnarla col suo parere motivato . L ' autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede dell ’ Università o dell ’ Istituto , che sia possibile ed agevole recarvisi e tornarne più volte al giorno , o , a condiziono che il Rettore o il capo dell ' Istituto assicuri sotto . a sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell ' insegnante . Art . 53 . I professori di qualunque Facoltà , ciascuno da sé o riuniti in più , i quali non appartengano ad alcuna Scuola di magistero , potranno istituirne una per la propria disciplina , e rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto . Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti in modo da non turbare il regolare andamento degli studi delle Facoltà e delle Scuole di magistero . CAPO VI . Degli incarichi e delle supplenze Art . 54 . Gli incarichi per qualunque insegnamento d ' istruzione superiore non hanno durata maggiore di un anno scolastico , ma possono essere confermati . Essi . si possono conferire : a ) ai professori ordinari e straordinari ; b ) a coloro che furono designati fra i tre primi in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell ' incarico . c ) ai dottori aggregati ; d ) ai liberi docenti della stessa materia o , in mancanza , di materia sostanzialmente connessa ; e ) a coloro cui sia applicabile il disposto dell ' art . 19 , n . 2 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore ; f ) a coloro che già coprirono a qualunque titolo una cattedra universitaria in RR . Università o RR . Istituti di carattere universitario . In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi abbia raggiunto il limite di età , di cui all ' art . 41 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore . La Facoltà può scegliere liberamente in qualunque delle suddetto categorie , seguendo però il criterio della maggiore competenza nella materia d ' incarico , tenuto conto delle pubblicazioni e di altri titoli specifici . Nessuno può avere più di un incarico o di una supplenza oltre il proprio insegnamento ufficiale . Colui al quale sia affidato un incarico o una supplenza , non può tenere contemporaneamente un corso libero retribuito . Art . 55 . Per gli insegnamenti obbligatori gli incarichi sono conferiti dal Ministro in seguito a proposta della Facoltà . Le indennità dovute ai professori ufficiali per gli incarichi d ' insegnamento ad essi affidati sono loro corrisposte mensilmente , secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese . A tal uopo il Ministero della pubblica istruzione pone a disposizione del Rettore di ciascuna Università o del capo di ciascun Istituto , le somme occorrenti per provvedere al pagamento mediante beoni , giusta le norme , stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato . La retribuzione annua fissa , stabilita dall ' art . 31 , comma 3° del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore per chi non sia professore ufficiale , è corrisposta a tutti gli incaricati , che non rivestano la qualità di professore ordinario o straordinario in una Università o in un Istituto superiore universitario , qualunque sia il titolo in base al quale l ’ incarico è ad essi affidato , ed è pagata nei modi consueti a mezzo dei ruoli di spese fisse . Art 56 . Per gli insegnamenti complementari gli incarichi sono conferiti dal Ministro osservate le norme di cui all ' art . 16 ( penultimo comma ) del presente regolamento . Tutti gli anni , nella sessione primaverile , il Ministro comunica al Consiglio superiore l ' elenco degli incarichi già conferiti d ' insegnamenti non obbligatori per quelle modificazioni che credesse opportuno di apportarvi , e le proposte di conforme degli incarichi stessi . Art . 57 . Le supplenze sono ammesse per gli insegnamenti obbligatori ; e sono consentite dal Ministro , su proposta della Facoltà , giusta le norme degli articoli 51 e 35 . CAPO VII . Del personale assistente e tecnico . Art . 58 . GlI aiuti e gli assistenti addetti alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative delle RR . Università e dei RR . Istituti superiori sono nominati per decreto ministeriale sulla proposta dei rispettivi professori . Gli uni e gli altri debbono essere forniti di titolo accademico ; gli aiuti debbono , di regola , essere scelti fra gli assistenti . La nomina ha effetto per la durata di un anno a decorrere dal 16 ottobre e s ’ intende tacitamente confermata pei due anni successivi , qualora non intervenga una disposizione contraria . Ulteriori conferme non possono aver lungo se non in seguito a voto conforme della rispettiva Facoltà o Scuola e per ragioni di studio o per esigenze di laboratori o di musei , o per meriti didattici riconosciuti dalla Facoltà o Scuola .. La cessazione dall ' ufficio è disposta per decreto ministeriale , su proposta motivata del professore , e non può avere effetto che alla fine dell ' anno , salvo i casi di volontarie dimissioni o di provvedimento disciplinare . Art . 59 . Gli aiuti e gli assistenti , subordinatamente al titolare della cattedra , hanno la direzione immediata dei servizi cui sono specialmente addetti : possono , in caso di brevi assenze supplire nelle lezioni il rispettivo professore . Possono inoltre avere il compito di sviluppare una qualche parte dell ' insegnamento ufficiale , purché in questo caso abbiano la libera docenza nella materia o in materia affine . In nessuno dei casi indicati vi è diritto per essi a speciale compenso . Art . 60 . Gli assisterti addetti ai RR . Osservatori astronomici universitari ed autonomi sono nominati per Decreto Ministeriale su proposta dei rispettivi direttori . Essi debbono essere provvisti di titolo accademico . La nomina ha effetto per la durata di un anno , ma s ' intende tacitamente confermata di anno in anno , finché non intervenga una contraria disposizione nel modo previsto dall ' art . 53 . Trascorso un quinquennio , sarà conferita agli assistenti la stabilità mediante Decreto Reale , Gli astronomi aggiunti e gli astronomi vengono nominati per concorso fra il personale assistente di tutti gli Osservatorii governativi ed hanno nomina stabile per Decreto Reale . Art . 61 . Il personale tecnico , addotto . agli Istituti scientifici e scientifico - pratici delle RR . Università e degli altri Istituti di istruzione superiore , attende ai lavori meccanici e manuali richiesti dai bisogni dell ' insegnamento sperimentale e dimostrativo e dai bisogni della ricerca scientifica ; dalla natura del lavoro cui è destinato , trae specifica denominazione . Il personale tecnico è diviso in tre classi : capi tecnici , tecnici ed aiutanti tecnici . Le prime due classi comprendono i tecnici propriamente detti meccanici , macchinisti , conservatori , lavoratori in vetro , preparatori , tassidermisti , modellatori , disegnatori , calcolatori , osservatori . capi giardinieri , capi maniscalchi ) . Appartengono alla terza classe le persone destinare a coadiuvare i capi tecnici ed i tecnici . Art . 62 . Tutto il personale tecnico è nominato su proposta del direttore dell ' Istituto con Decreto Ministeriale , che ha effetto per la durata di un anno a far tempo dal 16 ottobre . Per i capi tecnici ed i tecnici . la nomina s ' intende tacitamente confermata di anno in anno , finché non intervenga una disposizione contraria , nel modo previsto dall ' art . 58 . Gli aiutanti tecnici hanno nomina annuale . I capi tecnici sono , di regola , scelti tra i tecnici e questi tra gli aiutanti tecnici . Dopo un triennio , il personale tecnico della prima e della seconda classe che abbia fatto buona prova , conseguirà la nomina stabile per Decreto Ministeriale . Della specifica attitudine e della diligenza in servizio del personale proposto perla stabilita , attesterà il direttore dell ' Istituto . Art . 63 . Alla nomina od alla conferma delle levatrici e delle levatrici assistenti presso le cliniche ostetrico - ginecologiche si provvede con Decreto Ministeriale secondo le norme del regolamento delle Scuole di ostetricia per le levatrici . CAPO VIII . Degli insegnanti a titolo privato . Art . 64 . Sono professori a titolo privato : 1° gli insegnanti ordinari e straordinari , in quanto impartiscono corsi privati a termini dell ' art . 56 del Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore ; 2° i dottori aggregati a termini dello stesso articolo ; 3° coloro i quali abbiano ottenuta l ' abilitazione alla libera docenza . Art . 65 . L ' abilitazione alla libera docenza é concessa dal Ministro : 1° in base all ' art . 56 del Testo unico delle leggi sull ' Istruzione superiore e con la procedura di cui all ' articolo 18 del presente regolamento . 2° per titoli ; 3° per esami . Art . 66 . L ' abilitazione alla libera docenza per esame o per titoli è concessa per una determinata Università e Facoltà o Scuola : 1° per gli insegnamenti costitutivi della Facoltà o Scuola determinati dai regolamenti speciali , ancorché non affidati a professori ordinari e straordinari ; 2° per altri insegnamenti che vi esistano a titolo pubblico , solo se affidati a professori ordinari e straordinari . L ’ abilitazione alla libera docenza è concessa dal Ministro , esclusivamente per titoli , per una determinata Facoltà o Scuola per materie complementari e per parte delle materie insegnate a titolo pubblico , quando questa parte abbia acquistato sufficiente importanza ed autonomia scientifica . In tali casi il Consiglio superiore , deve pronunciarsi sull ' opportunità di concedere la speciale abilitazione prima di iniziare la relativa procedura . Art . 67 . Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro . indicando l ' insegnamento a cui desidera di essere abilitato , l ' Istituto dove si prefigge di esercitarla , o se intende di conseguirla per esame o per titoli . All ' istanza dev ' essere unito un certificato da cui risulti che l ' aspirante possiede da tre anni il grado di dottore . In casi particolari , di cui è giudice il Consiglio superiore , possono valere anche altri titoli . Deve altresì allegarsi il certificato penale , di data non anteriore a due mesi , salvo che l ' aspirante appartenga all ' insegnamento o all ' amministrazione governativa . Art . 68 L ’ idoneità degli aspiranti alla libera docenza per esame è riconosciuta da una commissione presieduta dal preside o direttore della Facoltà o Scuola cui appartiene la materia da insegnare , e composta di altri due membri della Facoltà stessa e di due membri di altre Università . Uno di questi ultimi deve essere libero docente , preferibilmente della stessa disciplina ed effettivamente insegnante . La nomina della Commissione spetta al ministro su proposta della Giunta del Consiglio superiore . In casi d ' urgenza il ministro può supplire un commissario anche senza il parere della Giunta , udito il presidente della Commissione . La Commissione , fino al compimento dei suoi lavori , è presieduta dal preside della Facoltà che si trova in ufficio al momento della sua prima riunione . Solo per gravi e giustificati motivi il Preside potrà , in via eccezionale , essere supplito da un professore ordinario della Facoltà , che non appartenga per altro titolo alla Commissione . I membri estranei alla Facoltà , che non sono professori nella Università presso la quale ha luogo l ' esame , hanno diritto ad una indennità di viaggio e di soggiorno a spese del candidato , che la verserà anticipatamente alla cassa universitaria . Art . 69 . L ' esame , secondo l ' art . 61 del Testo delle leggi sull ' istruzione superiore consiste : 1° in una dissertazione scritta ; 2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza e al ramo di scienza che deve formare oggetto dell ’ insegnamento ; 3° in una lezione sopra un tema proposto dalla Commissione . Art . 70 . L ’ assegnazione del tema per la dissertazione scritta deve aver luogo nella prima adunanza dalla Commissione , per la validità della quale , è richiesta la presenza di tre almeno dei commissari . Ciascuno dei commissari , così presenti come assenti , propone per iscritto uno o più temi , i quali saranno discussi ed approvati dai membri presenti . Uno di questi temi , estratto a sorte , è assegnato al candidato , al quale viene comunicato direttamente del presidente . Il termine che la Commissiono assegna al candidato per la presentazione della dissertazione , non può essere minore di sei mesi , ed è prorogabile di altri sei mesi . La dissertazione deve essere presentata alla Commissione già pubblicata per le stampe . S ' intendo che il candidato abbia rinunziato alla domanda , quando lasci trascorrere il termine senza presentare la dissertazione o la domanda di proroga . La dissertazione , quando si tratti di abilitazione all ' insegnamento della lingua e letteratura latina o greca , deve essere scritta in latino . Art . 71 . La prova della discussione non può durare meno di un ' ora ed è pubblica . Di essa è dato avviso nell ' albo della Università o Scuola almeno ventiquattro ore prima . Art . 72 . L ' assegnazione del tema per la lezione viene fatta il giorno precedente alla prova . Il candidato estrae a sorte due fra i cinque temi che saranno proposti dalla Commissione e ne sceglie immediatamente uno che formerà oggetto della lezione . Questa è fatta in pubblico e deve durare neo meno di 40 minuti . Di essa vien dato avviso come stabilito nel capoverso dell ' articolo precedente . Art . 73 . Per l ' abilitazione nelle materie dimostrativo e sperimentali , si aggiungono alle prove stabilite negli articoli precedenti quegli esercizi pratici che la Commissione esaminatrice reputi necessari . Art . 74 . Terminate le prove dell ' esame , la Commissione procede a valutarle . Ogni commissario vota per sì o per no . Occorrono quattro voti favorevoli per la concessione della libera docenza . Di tutte le operazioni sono stesi verbali firmati dai commissari . La Commissione , deve anche redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute . Questa relazione , con i verbali e la dissertazione , è inviata al Consiglio superiore , il quale la restituisce al ministro con le sue osservazioni . sulla esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento . Art . 75 . La domanda relativa alla libera docenza per titoli deve essere corredata di tutti i titoli che il richiedente intende di presentare . Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui è richiesta l ' abilitazione : per gl ' insegnamenti di lingua e di letteratura latina o greca tale memoria deve essere scritta in latino . Il richiedente deve dare una prova di attitudine didattica e sperimentale nei modi indicati negli articoli 72 e 73 , qualunque sia il giudizio della Commissione sui titoli . Solo eccezionalmente la commissione potrà , a deliberazione unanime e motivata , dispensare dalla detta prova . Così i titoli come la prova didattica o sperimentale devono essere giudicati da una commissione composta e nominata secondo l ' art . 68 . La Commissione giudicatrice , ove lo creda opportuno , potrà sottoporre il candidato alla discussione in contraddittorio sui titoli presentati , in base ai quali domanda l ' abilitazione . La commissione consegna in una relazione il giudizio critico sui titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente , Sono pel resto osservate le disposizioni degli articoli 68 e 74 riguardanti la libera docenza per esame , Art . 76 . La libera docenza e valida per la sola materia per la quale è conseguita , e deve essere esercitata nella Università per la quale è concessa . Il libero docente che ne faccia domanda può essere autorizzato dal ministro ad impartire in alta Università l ' insegnamento , al quale fu abilitato , purché : a ) siano trascorsi almeno due anni dalla data del decreto di abilitazione ; b ) abbia , almeno per un anno , effettivamente esercitato il suo insegnamento nella Università per la quale ottenne l ' abilitazione ; c ) il trasferimento sia chieste per motivi riconosciuti giusti dalla Facoltà presso la quale il docente chiede di essere trasferito . Tuttavia il trasferimento potrà essere concesso , su parere conforme della Facoltà , per cui è richiesto , anche se non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a ) o b ) , qualora esso sia chiesto in conseguenza di nomina ad ufficio dello Stato , del Comune , della Provincia o di Opere Pie . Art . 77 . Il libero docente perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l ' abbia esercitata senza legittimo impedimento . Trascorsi i cinque anni , il Rettore , sentito il Consiglio accademico , deve pronunciare la decadenza , dandone notizia all ' interessato , il quale entro due mesi può ricorrere al Ministero che delibererà sul ricorso , sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione . Arti 78 . I liberi docenti menzionati all ' art . 12 sono scelti ogni anno due per ciascuna Facoltà entro il nurse di giugno , da tutti i liberi docenti i quali effettivamente insegnino durante l ' anno , e non abbiano contemporaneamente . ufficio di professore ordinario . straordinario n incaricato . Il rettore li convoca individualmente nel termine non minore di otto giorni . L ' adunanza è presieduta dal più anziano dei presenti ; è valida qualunque sia il numero degli intervenuti , e non può , sotto pena di nullità , , occuparsi di qualsiasi altro oggetto L ' elezione ha luogo a maggioranza relativa . I liberi docenti della Scuola di farmacia veterinaria appartenenti alle università votano con quelli della Facoltà di medicina . I liberi docenti delle Scuole di applicazione e delle Scuole superiori agrarie , che sono annesse , alle Università , votano con quelli della Facoltà di scienze matematiche , fisiche e naturali . Il processo verbale , sottoscritto dagli intervenuti , è rimesso al rettore , il quale , verificatane la regolarità , comunica le elezioni avvenute al preside o direttore e ne informa il ministro . Entro il mese di maggio i rappresentanti dei liberi docenti delle varie Facoltà e Scuole eleggono , ai termini dell ' art . 13 , i due delegati chele debbono prendere parte all ' adunanza dell ' assemblea generale dei professori , per la proposta della terna per la nomina del rettore . I detti rappresentanti sono convocati dal rettore nel termine non minore di otto giorni ; e l ' adunanza di essi , presieduta , dal più anziano dei presenti , e valida , qualunque sia il numero degli intervenuti . Art . 79 . L ' insegnante privato ha verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale , e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell ' esercizio di essi . Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la sorveglianza del Rettore e del Preside . Art . 80 . I corsi degli insegnanti privati sono : 1 . Pareggiati , e producono per gli studenti , che vi si iscrivono gli stessi effetti legali , se per il numero delle lozioni e delle ore , e per la estensione della materia corrispondono , a giudizio della Facoltà , ai rispettivi corsi ufficiali : 2 . Parziali e non pareggiati , se corrispondono ad una parte del corso ufficiale o se , pur essendo eguali per estensione nella materia , sono impartiti in un numero di lezioni e di tre inferiori a quelle del corso ufficiale . 3 . Complementari , quando servono di sussidio e d ’ integrazione all ' insegnamento delle materie obbligatorie . L ’ assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio superiore nell ' annuo esame dei rispettivi programmi ; e ne è fatto richiamo negli orari delle Facoltà e Scuole . Art . 81 L ' insegnamento a titolo privato è impartito , di regola nei locali dell ’ Università e degli Istituti da essa dipendenti . Tuttavia il rettore , in casi particolari , udita la competente Facoltà o Scuola , può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari . Anche in questo caso , durante le ore di lezione , l ' autorità universitaria potrà accedere ai corsi privati evi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare ai sensi dell ’ art . 101 . del Testo unico delle leggi sull ’ istruzione superiore . Art . 82 . Ogni insegnante a titolo privalo deve presentare al rettore , entro il mese di marzo , il programma particolareggiato del corso che intende svolgere nel seguente ano scolastico . Il rettore entro il 15 aprile ne fa invio al Ministero con lo osservazioni eventuali della Facoltà o Scuola , ai sensi dell ' art . 57 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . I programmi inviati entro il termine anzidetto sono comunicati al Consiglio superiore . Nessun programma preesentato più tardi sarà comunicato , salvo che si tratti di liberi docenti , i quali abbiano ottenuta l ' abilitazione dopo il 31 marzo : in questo caso il termine utile per l ' invio dei programmi al rettore scade il 15 ottobre , o per la trasmissione al Ministero il 75 ottobre . Art . 83 . Per le discipline , il cui insegnamento richiede , il sussidio di musei , laboratori e cliniche , il privato docente dove unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare . I direttori dei laboratori non hanno obbligo di concedere ai privati docenti l ’ uso degli strumenti e delle collezioni , ma possono fare , ove lo credano opportuno , tale concessione , assumendo peraltro piena responsabilità , anche pecuniaria , per qualsiasi deterioramento del materiale , del quale sono consegnatari responsabili verso le Stato . Nel caso di tale concessione il materiale di consumo deve essere a carico del privato docente . Art . 84 . Le Facoltà o Scuole , nel prendere in esame i programmi di corsi liberi debbono anche giudicare se il privato docente possegga , ove occorrono , i mezzi di dimostrazione e di tale giudizio deve essere data notizia così nell ’ estratto del verbale della seduta della Facoltà o Scuola , come negli elenchi di trasmissione dei programmi . Art . 85 . Il libero docente , il quale abbia due abilitazioni in due diverse materie può presentare due programmi e tenere due corsi distinti , uno per ciascuna abilitazione ; ma il libero docente , il quale abbia una sola abilitazione , anche se la materia sia designata con doppio titolo o si siano riunite in essa due materie diverse , può presentare un solo programma e tenere un solo corso . Art 86 . Per ciascuno studente o uditore iscritto ad un corso libero è corrisposta al privato docente una quota equivalente a lire quattro per ogni ora settimanale di lezione , se trattasi di corso annuale , e di lire due , se di corso semestrale . Agli effetti delle quote or mentovate non sano valide : a ) le iscrizioni ai corsi liberi che vengano prese oltre il limite fissato dall ' art . 107 ( ultimo comma ) ; b ) le iscrizioni a corsi tenuti da assistenti ed aiuti su materie che fossero parte del corso che deve essere tenuto dal professore ufficiale , alla dipendenza , del quale si trovano . Art . 87 . I dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza , non possono tenere più di due corsi liberi . Non è permesso ripetere a titolo privato , in tutto o in parte , l ' insegnamento che si professa a titolo pubblico . Art . 88 . I professori ufficiali ( ordinari , straordinari e incaricati ) , possono impartire corsi liberi , ma non possono percepire per essi alcuna retribuzione . Art . 89 . Ciascuna Facoltà determina , formando appositi elenchi , i corsi liberi attinenti ad altre Facoltà e Scuole , a cui i propri studenti possono iscriversi . Contro questa deliberazione i docenti interessati possono ricorrere al Ministro , che deciderà , udita la Giunta del Consiglio superiore . Art . 90 . La liquidazione delle more d ' iscrizione da pagarsi agl ' insegnanti a titolo privato , si eseguisce dalla segreteria universitaria alla fine dell ' anno scolastico , sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori e riscontrate regolari a termini dell ' art . 102 . Le iscrizioni ai corsi privati , prese dopo il termine fissato per la restituzione dei libretti , non hanno alcun valore . Agli effetti della liquidazione delle quote d ' iscrizione , i corsi liberi dichiarati parziali o complementari debbono avere al più un orario settimanale di ore tre ; i corsi dichiarati pareggiati debbono considerasi al più di tante ore quante sono quelle assegnate ai corrispondenti corsi ufficiali . Art . 91 . Il pagamento è fatto dalla cassa universitaria coi fondi , che in seguito ad analoga richiesta vengono somministrati dall ' amministrazione finanziaria . Il rettore , udito il Consiglio accademico , ne detrae quella parte , che , proporzionalmente , risponde alle lezioni , che il privato insegnante non abbia effettivamente impartito senza giustificato motivo . CAPO IX . Degli studenti e degli uditori . Art . 92 . È studente o uditore in un ' Università del Regno , chi vi sia inscritto , con l ' una o l ' altra qualità . Le donne sono ammessi : all ' Uuiversità nelle categorie degli studenti e degli uditori alle stesse condizioni . Art . 93 . Per immatricolarsi studente è necessario presentarne domanda al rettore . In essa , oltre il nome dello studente e dei suoi genitori , dovrà essere notato : a ) il luogo di nascita ; b ) la residenza della famiglia ; c ) l ' abitazione dello studente nella città ; d ) l ' indicazione della Facoltà o Scuola a cui intende iscriversi . La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti : 1° la fede di nascita ; 2° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti della Facoltà o Scuola per l ' ammissione ai corsi relativi ; 3° la quietanza del pagamento della tassa d ' immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d ' iscrizione . Può essere consentito , specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami , che in luogo del diploma originale sia presen saniate un certificato provvisorio . Questo certificato però dev ' essere sostituito nel corso dell ' anno col diploma originale , il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine dei corso universitario . Art . 94 . L ' uditore è dispensato dal presentare il documento indicato dal n . 2 dell ' articolo precedente . Gli studi fatti dall ' uditore non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici , neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l ' ammissione ai corsi universitari in qualità di studente . Art . 95 . Gli stranieri e gli italiani non regnicoli , e i figli dei cittadini italiani , i quali provino la necessità della loro dimora all ' estero per giustificate ragioni di famiglia , potranno essere ammessi ai corsi d ' istruzione superiore , purché dimostrino che il diploma di studi secondari , da presentarsi unitamente alla domanda d ' iscrizione , dia il diritto nel paese ove hanno seguito regolarmente gli studi secondari e sostenuto i relativi esami , ad essere iscritti come studenti nelle Università o Istituti superiori legalmente costituiti in quella Facoltà a cui chiedono d ’ iscriversi . Sulla regolarità dei titoli prodotti e sulla loro sufficienza per l ' immatricolazione in Italia giudicheranno o il Consiglio accademico o i Consigli direttivi degli Istituti autonomi , udito eventualmente il parere delle Facoltà o Scuole interessate . Per l ' iscrizione ad un anno successivo al primo , come pure per l ' eventuale dispensa dalla ripetizione di esami superati in università o istituti stranieri , decide la Facoltà o Scuola presso cui l ' iscrizione è chiesta , previo sempre il giudizio del Consiglio accademico sul titolo di immatricolazione . Nel gennaio di ciascun anno i rettori manderanno al Ministero , insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni , gli estratti delle deliberazioni adottate dai Consigli sopra mentovati . Art . 96 . Le domande tutte di studenti , di uditori e di aspiranti a diplomi universitari devono essere dirette ai rettori delle Università ed ai capi degli Istituti d ' istruzione superiore . Art . 97 Il rettore provvederà sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti , comunicherà al Consiglio di Facoltà o di Scuola quelle per le quali sia dubbio il provvedimento e sulle quali sia prescritto il giudizio di Facoltà o di Scuola , e trasmetterà al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del Consiglio superiore , o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro . Il Consiglio di Facoltà o Scuola esamina le domande che gli vengono trasmesse , e delibera separatamente su ciascuna di esse , motivando la risoluzione . Art . 98 . Lo studente può appellare dalla deliberazione del Consiglio di Facoltà o di Scuola al Consiglio accademico , e dalla deliberazione del Consiglio accademico al ministro . Art . 99 . La domanda dell ' immatricolazione all ' Università e dell ’ iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 5 novembre . Solo per giustificati motivi , da riconoscersi dal rettore , potrà l ' immatricolazione e l ' iscrizione concedersi fino al 20 novembre . Art . 100 . Giorno per giorno sarà affissa all ' albo dell ' Università la lista dei nomi degli studenti o degli uditori , le domande dei quali saranno state trovate in regola . Gli studenti il cui nome sarà stato iscritto in questa lista , dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d ' iscrizione , il quale , rilasciato all ' atto dell ' immatricolazione , vale per l ' intero corso universitario . Art . 101 . Il libretto d ' iscrizione porta la firma del rettore e del direttore di segreteria , con la data in cui viene rilasciato e col sigillo della Università . Art . 102 . Lo studente , dopo che ha ritirato il manifesto contenente l ' ordine degli studi proposto dalla Facoltà , deve scrivere sul libretto il suo nome , quello degli insegnanti dei quali vuol seguire i corsi , e il titolo di tali corsi , incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatori per il conseguimento del grado , dalla Facoltà o Scuola da cui è inscritto , o da disposizione speciale . Il libretto deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dalla apertura dei corsi , firmato dagli insegnanti dei quali lo studente avrà dichiarato di voler seguire i corsi . La segreteria , verificando qualche irregolarità nella domanda d ’ iscrizione o nel libretto , deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni . Por coloro che non si presentino in segreteria nel termine predetto o si neghino alle correzioni rese necessarie dallo disposizioni in vigore , le correzioni stesse vengono eseguite dall ' ufficio con la perdita delle iscrizioni che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni dello studente . Trascorso il detto termine , nessuna ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all ' elenco delle iscrizioni . Art . 103 . La segreteria trascrive nel registro della carriera scolastica il libretto di iscrizione , che poi restituisce allo studente . Nella prima quindicina di giugno gli insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai corsi , e lo studente riporta il libretto alla segreteria , la quale vi attesta il pagamento delle varie tasse e sopratasse o l ' ottenuta dispensa , e vi registra poi l ' esito degli esami sostenuti . Art . 104 . Allo studente è data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita . La tessera avrà la durata dell ' immatricolazione . Tuttavia lo studente deve , al cominciare di ogni anno scolastico , e non più tardi di un mese dall ' apertura dell ' anno stesso , presentarla alla segreteria , che vi appone la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato . Art . 105 . Gli uditori uno ricevono libretto né tessera , ma soltanto un certificato della loro iscrizione ai corsi singoli . Art . 106 . La segreteria tiene due registri , distinti per Facoltà o Scuola , uno per gli studenti , l ' altro per gli uditori ; forma per ogni corso d ' insegnamento , ufficiale o privato , l ' elenco degli studenti che vi sono iscritti . Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo l ' elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia . Art 107 . Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o Scuole che vuol seguire , fermi peraltro i limiti segnati dai Regolamenti speciali dello singole Facoltà o Scuole , prima di prendere l ' iscrizione ai corsi di materie fondamentali che presuppongono la conoscenza dei primi . Nessun anno di corso è valido se lo studente non si è iscritto almeno a duo corsi obbligatori e non ne ha ottenuto la attestazione di frequenza dai rispettivi professori , salvo che sia altrimenti disposto nei regolamenti speciali delle varie Facoltà o Scuole . Nelle Facoltà di medicina e di scienze matematiche , fisiche e naturali , e per gli studi che portano alle lauree speciali , saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze , purché almeno in numero di tre per settimana , e gli esercizi pratici di laboratorio . Lo studente , iscrivendosi ai corsi obbligatori di un dato anno della sua carriera scolastica , ha l ' obbligo di riservare per gli altri anni di corso tante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli validi . Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo , la segreteria annullerà le iscrizioni ch ’ egli avrà preso oltre il dovere . La Facoltà determina anno per anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente può prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti ; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d ' iscrizione pagata per quell ’ anno , e cioè non possono superare complessivamente la somma di L . 132 per ciascuno degli anni di giurisprudenza e di notariato ; di L . 99 per quelli di ingegneria ; di L . 93 per di medicina e chirurgia ; di L . 75 per quelli di scienze , di chimica e farmacia , e di lettere e filosofia ; di L . 45 per quelli di agraria , di veterinaria e di farmacia . Art . 108 . Lo studente può passare ad altra Università entro i primi dite mesi dell ' anno scolastico . Trascorso il dello termine , il Rettore può accordare il congedo , quando ritenga giustificata la domanda . Il passaggio è chiesto con domanda al rettore dell ' Università che s ' intende lasciare ; questi , accogliendola , ne informa il rettore dell ' Università prescelta e gli invia la copia conforme della carriera universitaria dello studente . Chi ha fatto passaggio ad altra Università , non può ritornare a quella abbandonata se non quando sia trascorso un anno scolastico , salvo che il rettore dell ' Università che si abbandona , non disponga altrimenti per gravi motivi . Il passaggio non importa , in verun caso , nuovo pagamento della tassa di immatricolazione . Art . 109 . Lo studente può in qualunque anno del corso passare da una ad altra Facoltà o Scuola della stessa Università sotto le condizioni seguenti : 1 . Che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio ; 2 . Che possegga i titoli prescritti per l ’ ammissione alla Facoltà o Scuola cui intende far passaggio ; 3 . Che il padre , la madre o il tutore vi consenta , se lo studente è minorenne . Lo studente che passa da una Facoltà o Scuola ad un ’ altra , deve essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio , qualunque sia l ' anno cui fosse giunto in quella che lascia . Tuttavia se lo studente , all ' atto di chiedere il passaggio , domanda un ' abbreviazione di corso , il Ministro può , tenuto conto delle materie già studiate e sentito il parere della Facoltà o Scuola alla quale lo studente passa , concedergli la iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo , purché in ogni caso il suo corso universitario , sommati gli anni passati nella Facoltà o Scuola anteriore , abbia almeno la durata richiesta dal regolamento di quella alla quale fa passaggio . In nessun caso è ammesso il passaggio dalle Scuole di notariato di Aquila , Bari . Catanzaro e Firenze e dalle Scuole di farmacia , non annesse ad Istituti Superiori , alle Facoltà propriamente dette . CAPO X . Delle tasse universitarie . Art . 110 . Le tasse universitarie si distinguono in : 1 . Tassa di immatricolazione ; 2 . Tassa d ' iscrizione annuale ; 3 . Soprattassa annuale per gli esami speciali ; 4 . Soprattassa per gli esami di laurea e di diploma : 5 . Tassa di diploma ; 6 . Tassa pel corso biennale delle Scuole di magistero presso le Facoltà di filosofia e lettere , e di scienze matematiche , fisiche e naturali ; 7 . Soprattassa per gli esami di diploma nelle Scuole anzidette di magistero . L ' ammontare di ciascuna tassa è stabilito dalla tabella G annessa al Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Art . 111 . Gli studenti , i quali dopo aver compiuti tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree , o diplomi , e aver presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi , non si trovino in condizione di poter conseguire il grado accademico , al quale aspirano , non sono tenuti a pagare la tassa d ' iscrizione ogni altro anno sino al conseguimento della laurea o del diploma , a meno che non rinnovino la iscrizione a uno o più corsi . Art . 112 . I Consigli di Facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio , su proposta dei singoli direttori dei laboratori stessi . Tali contributi devono essere approvati dal ministro , sentito il Consiglio superiore . e sono versati all ' economato , il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore , al temine di ogni anno scolastico . Art . 113 . La tassa d ' immatricolazione , quella d ' iscrizione , annuale , quella di diploma e quella biennale della Scuola di magistero , si pagano all ’ ufficio demaniale incaricato della riscossione . Le soprattasse si pagano all ' economato dell ’ Università . La tassa d ' iscrizione annuale è ripartita in due rate uguali : la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile , e la corrispondente ricevuta deve essere consegnata alla segreteria dell ' Università . La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenere il diploma ; e prima della presentazione della ricevuta , la segreteria non può rilasciare alcun certificato relativo all ' esame di diploma . La soprattassa per gli esami speciali vale pel solo anno scolastico nel quale è pagata . Art 114 . L ' uditore paga , per ogni corso a cui si iscrive , una lassa corrispondente al quinto della tassa di iscrizione annuale fissata dalla tabella G annessa al Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore per la Facoltà o Scuola alla quale appartiene il corso a cui lo studente si iscrive . Gli uditori che vogliano sostenere esami sopra i corsi seguiti nell ' anno , devono pagare per ogni esame una sopratassa corrispondente al quarto della sopratassa stabilita per gli esami speciali dalla tabella G predetta . Art . 115 . I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare , oltre le tasse di iscrizione e le sopratasse per gli anni di corso che dovranno seguire e quelle di diploma , anche una nuova tassa di immatricolazione . Art . 116 . Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio , non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate Art . 117 . Lo studente o uditore , che non sia in regola col pagamento delle tasse , non può , in nessun modo e per nessuna ragione , essere ammesso agli esami , né gli può essere rilasciato dall ' Autorità universitaria alcun certificato della sua carriera scolastica . Inoltre egli non può essere iscritto ai corsi dell ' anno successivo . Art . 118 . Gli studenti , che si siano segnalati per il profitto negli studi comprovato dal risultato degli esami , qualora versino in condizioni economiche disagiate , possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento della tasse e sopratasse universitarie , nei casi e setto le condizioni stabilite negli articoli seguenti . Art . 119 . Allo studente di disagiata condizione domestica elle , nell ' insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all ' Università , abbia riportato in complesso nove decimi dei punti , può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d ' immatricolazione , dalla tassa d ' iscrizione e dalla soprattassa di esame per il primo anno . Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e soprattasse , quando nell ' insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti . Lo studente , che abbia conseguito i titolo didattico di ammissione alla Università con dispensa totale o parziale dagli esami , deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell ' insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame , o nell ’ insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispensa di cui sopra . Art . 120 . I laureati o diplomati , che si inscrivono pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma , potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da quella d ' iscrizione e dalla soprattassa di esame per l ' anno di corso al quale si iscrivono , quando , oltre alla disagiata condizione domestica , provino di aver ottenuto , nel complesso dell ' esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali obbligatori dell ' ultimo biennio del corso da essi seguito , la media di nove o di otto decimi , secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale . Art . 121 . Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense . quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie consigliate dalla Facoltà per l ' anno precedente , conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame , se aspira alla dispensa totale , e un minimo di otto decimi in ciascun esame , se aspira alla dispensa parziale . Art . 122 . La dispensa totale o parziale dalla tassa d ' iscrizione annuale comprende anche quella dalla soprattassa di esame . Art . 123 . La dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l ' esame di laurea e di diploma può concedersi allo studente che , negli esami sulle materie consigliate dalla Facoltà per l ' ultimo anno di corso , abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale , o parziale dalle tasse negli anni di corso successivi al primo . La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportati i nove o gli otto decimi nell ' esame di laurea o di diploma . Nelle Scuole di farmacia la dispensa totale o parziale dal pagamento delle soprattasse per l ' esame di laurea o di diploma può concedersi in base al risultato degli esami speciali sullo materie consigliate dalla Scuola rispettivamente del quarto o del terzo anno di corso . Art . 124 . Per la dispensa totale o parziale dalla tassa o soprattassa della Scuola di magistero si tiene conto dei voti riportati alla fine del primo anno d ' iscrizione alla Scuola stessa negli esami sulle materie consigliate per quell ' anno dalla Facoltà e , per chi si iscriva alla scuola dopo la laurea , dei voti riportati negli esami speciali del secondo biennio e negli esami di laurea . Art . 125 . La dispensa dalle tasse e soprattasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell ' anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria , o che , essendosi presentati ad un esame , sia stato riprovato o siasi ritirato . Art . 126 . La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e soprattasse del primo anno deve presentarsi al rettore insieme con la domanda d ' immatricolazione . Per gli anni successivi al primo , tali domande devono essere presentate al rettore insieme con quella d ' iscrizione . Le domande per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l ' esame di laurea o di diploma devono essere presentate al rettore dopo superati gli esami speciali dell ' ultimo anno , e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l ' esame relativo . Art . 127 . Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio , ed uno dell ' agente delle imposte , che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa . Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali le segreterie universitarie rilasceranno gratuitamente i relativi moduli . La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie , anche se non richieste specificatamente nel modulo , che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente . Art . 128 . Il Consiglio accademico , presi in esame i documenti , può richiedere , ove lo creda necessario , ulteriori informazioni alle Autorità governative , e decide sulle domande caso per caso , tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in Istituti governativi o pareggiati , nei quali si paghino tasse scolastiche , e di tutte le altre condizioni , che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia . Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al Ministero non più tardi del meno di febbraio . Art . 129 . Coloro che , in seguito a studi fatti all ' estero o in istituti governativi non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione , in base a prescrizioni di regolamenti , ottengano la iscrizione ad una Facoltà o Scuola , sia al primo anno di corso , sia ad uno degli anni successivi , devono pagare la tassa d ' immatricolazione e quella dell ' anno di corso al quale si inscrivono , e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e soprattasse che per gli anni seguenti . Art . 130 . Per coloro che fanno passaggio da una ad altra Facoltà o Scuola le tasse d ' iscrizione pagate per la prima nell ' anno in cui ha luogo il passaggio , sono computate per quelle dell ' anno al quale si inscrivono nella seconda , quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio , salvo a pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori . Anche per la tassa d ' immatricolazione deve pagarsi la differenza , se essa è maggiore nella Facoltà o Scuola , alla quale lo studente fa passaggio . In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate , quando queste siano minori nella Facoltà o Scuola a cui si la passaggio . Gli studenti iscritti in una Facoltà , per la quale si richiedono tasse minori , passando , durante il corso degli studi , ad un ' altra facoltà , per la quale le tasse siano maggiori , con la concessione di iscriversi ad uno degli anni di corso successivo al primo , giusta l ’ art . 109 del presente regolamento , debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso , dai quali sono dispensati nella Facoltà a cui hanno fatto passaggio . Art . 131 . Gli studenti provenienti dalle Università libere , all ' atto della loro immatricolazione in una Università regia , sono obbligati a versare all ' Erario la tassa d ' immatricolazione , se dal foglio di congedo risulta ch ’ essi non l ' hanno pagata nelle Università suddette ; o debbono versare la differenza se l ' hanno pagata in misura inferiore a quella prescritta dalla tabella G , annessa al Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Gli studenti stessi trasferendosi con regolare foglio di congedo in una Università regia , sono tenuti a pagare la differenza della tassa d ’ iscrizione per l ' anno in corso Le stesse norme valgono per i giovani provenienti dall ’ Università di Macerata . Art . 132 . Per ogni certificato , copia od estratto di atti e registri , di cui si faccia domanda alla segreteria universitaria , si deve pagare , a titolo di indennità lira una e mezza , non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca . Per i diplomi di laurea e per le patenti , che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario , devono pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza . Nelle Università nelle quali si rilascia il diploma in pergamena , lo studente deve pagare separatamente il prezzo di costo di questa . È abolito ogni altro diritto . Art . 133 . Le somme versate per soprattassa di esame costituiscono in ciascuna Università un fondo unico , destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori . A ciascun commissario per gli esami di laurea , è dovuta una quota tripla di quella che compete per gli esami speciali Le propine sono pagate subito che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami . Tali liquidazione deve farsi alla chiusura della seconda sessione . Il rettore può però autorizzare pagamenti in conto . CAPO XI . Degli esami Art . 134 . Nelle varie Facoltà o Scuole si danno esami speciali ed esami di laurea e di diploma . Art . 135 . Gli esami speciali si danno in due sessioni , la prima incomincia il 10 giugno , la seconda il 16 ottobre . Gli esami di operazione sul cadavere possono darsi nel mese di maggio e di giugno , in conformità delle deliberazioni che , tenuto conto tiene condizioni del luogo e delle esigenze dell ’ insegnamento , le singole Facoltà di medicina e chirurgia riterranno doversi adottare . Nelle Facoltà in cui , per il grande numero degli studenti , sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alle sessioni , queste potranno essere prolungate per decreto ministeriale , su proposta del Consiglio accademico , purché non s ' interrompa il corso normale delle lezioni . È vietata ogni altra sessione d ' esame . Art . 136 . In ogni sessione si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi ; l ' iscritto che sia stato riprovato , non può ripresentarsi che nella sessione successiva . Gli esami , anche su materie nelle quali siasi fallita la prova , si sostengono nel l ' Università , dove lo studente trovasi iscritto . Art . 137 . Gli esami speciali si danno alla fine del corso ; essi hanno per oggetto tutta la materia compresa nel programma dell ' insegnante , indipendentemente dal numero delle lezioni . Se la materia è ripartita in più anni di studio , l ’ esame è dato alla fine della trattazione di esso salvo le disposizioni dei regolamenti speciali di Facoltà . Art . 138 . Non può presentarsi all ' esame lo studente che non abbia ottenuto , alla fine dell ' anno scolastico , l ' attestazione di frequenza del corso cui l ' esame si riferisce . Lo studente ha diritto di sostenere l ' esame su tutte le materie , alle quali si é inscritto . Egli deve farne domanda ogni anno scolastico entro il termine che sarà fissato dal rettore , allegando la ricevuta del pagamento della soprattassa d ' esame . Art . 139 Lo commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna . Uno di essi è il professore della disciplina , o chi in sua assenza viene dalla Facoltà delegato a supplirlo : gli altri due sono nominati dal rettore su proposta della Facoltà cui appartiene l ' insegnamento che forma oggetto della prova . Dei due proposti , uno deve essere , scelto nel seno della Facoltà tra quelli che fossero stati professori della stessa materia , e in mancanza di essi , tra i professori di materie affini ; esso però potrà essere scelto tra gli insegnanti di altra Facoltà , quando a questa appartengano i giovani da esaminare ; l ' altro sarà eletto , possibilmente , fuori degli insegnanti ufficiali dell ’ Università e di preferenza fra i professori emeriti ed onorari , fra i dottori aggregati e fra i liberi docenti della stessa disciplina , che abbiano esercitato regolarmente l ' insegnamento nell ' anno scolastico . La Commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia , o da chi in sua assenza è dalla Facoltà delegato a supplirlo . Art . 140 . I liberi docenti che appartengono al personale delle cliniche , dei musei , dei laboratori , ecc . , non possono far parte delle Commissioni cui partecipi il professore dal quale dipendono . Art . 141 . Gli esami di laurea o di diploma si danno durante l ' anno scolastico nelle epoche fissate dai Consigli di Facoltà senza che s ' interrompa il corso normale delle lezioni . Chi sia stato respinto , non potrà ripresentarsi prima di tre mesi , e , nel caso di mia ulteriore disapprovazione , non prima di sei mesi da quest ' ultima . Non è concesso di presentarsi all ' esame di laurea o di diploma più di tre volte . Art . 142 . Per essere ammesso all ' esame di laurea lo studente deve provare . a ) di aver frequentati i corsi della rispettiva Facoltà pel numero di anni prescritti : b ) di avere ottenuto l ' approvazione negli esami speciali di latte le materie prescritte come obbligatorie nel regolamento della Facoltà o Scuola per il conseguimento del grado , cui aspira ; c ) di aver pagato la prescritta soprattassa di laurea o di diploma . Art . 143 . L ' esame di laurea consiste : a ) nella presentazione di una dissertazione , scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali ; b ) in una disputa sulla detta dissertazione ; c ) in una discussione sopra tutte od alcune delle tesi liberamente scelta dal candidato in numero non minore di tre , nelle materie professate nella Facoltà , esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione ; d ) in una o più prove pratiche , quando siano prescritto dai regolamenti speciali . La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea , e , dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui , la trasmette al preside . Ciascun Consiglio di Facoltà , conformandosi alle norme dei regolamenti speciali , determina le modalità per comunicare le dissertazioni ai commissari . Tali dissertazioni dovranno essere conservale nello archivio della segreteria , tranne le tavole illustrative , che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato , qualora intenda pubblicarle . Art . 144 . Ogni commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri compreso il preside della Facoltà , che ne ha la presidenza . Sei dei componenti la Commissione sono scelti della Facoltà tra i professori ordinata e straordinari della Facoltà stessa ; gli altri quattro sono nominati dal Rettore sulla proposta della Facoltà fra i professori emeriti ed onorari , tra i dottori aggregati ed i liberi docenti , con preferenza per quelli che abbiano esercitato regolarmente l ' insegnamento nell ' anno scolastico , ed anche tra altre persone estranee alla Facoltà . Dei sei membri scelti dalla Facoltà uno può essere anche professore incaricato , quando l ' insegnamento della disciplina , cui la dissertazione si riferisce , è tenuto da un incaricato . In mancanza del preside , la commissione è presieduta dal professore più anziano di grado . Soltanto in caso di necessità la commissione per l ' esame di laurea potrà essere costituita da un numero di membri minore di undici , ma non mai inferiore a sette , dei quali non meno di cinque sanano professori ufficiali . Nella formazione della Commissione la Facoltà terra conto della materia a cui si riferisce la dissertazione scritta . Quando il numero dei laureandi sia considerevole , possono aversi contemporaneamente più commissioni . Art . 145 Terminata la discussione ed esaurite le prove pratiche , di cui all ' art . 113 , la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall ' articolo 148 . Art . 146 . Il presidente di ogni Commissione esaminatrice ha facoltà di sostituire il membro assente . Art . 147 . Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie dei Corsi a cui siano inscritti . L ’ esame vien sostenuto innanzi . al solo professore della materia , che a tal uopo dispone di dieci punti . Art . 148 . Tutti gli esami , sia degli studenti , sia degli uditori , sono pubblici . Terminato l ' esame ed allontanato il pubblico , la Commissiono delibera prima sull ' approvazione , poi sui punti di merito . Ogni membro della Commissione , dispone di dieci punti . Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone . È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti . In caso di pieni voti assoluti , la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode , che deve essere approvata all ' unanimità . Art . 149 . I diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico sono rilasciati dal rettore in nome del Re , e portano anche la firma del preside della Facoltà o del direttore della Scuola , e quella del direttore della segreteria . I diplomi non contengono indicazioni dei voti conseguiti : ma quando al candidato sia stata concessa la lode , se ne fa in essi speciale menzione . Insieme col diploma di laurea è rilasciato , a richiesta , un certificato con l ' indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l ' intero corso universitario . CAPO XII . Della disciplina negli Istituti universitari . Art . 150 . La giurisdizione disciplinare spetta , secondo i casi , al rettore , alle Facoltà ed al Consiglio accademico , e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l ' Università . Art . 151 . Lo pene che le autorità universitarie possono pronunciare , al fine di mantenere la disciplina scolastica , sono le seguenti : 1° l ' ammonizione ; 2° l ' interdizione temporaria da uno a più corsi ; 3° la sospensione dagli esami ; 4° l ' esclusione temporanea dall ' Università . L ' ammonizione viene fatta verbalmente dal Preside in conformità dell ' art . 99 del Testo unico delle Leggi sull ' istruzione superiore . I motivi pei quali venne fatta l ' ammonizione , saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente . L ' applicazione della pena di secondo grado spetta al rettore , sentito il Consiglio accademico ; quella delle pene di terzo e quarto grado viene , fatta dalla Facoltà , sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa . Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l ' Università , le pene di terzo e di quarto grado saranno applicate dal Consiglio accademico , a maggioranza di voti , Il Consiglio accademico o la Facoltà , convocati per l ' esercizio di funzioni disciplinari , sentono la lettura dell ' atto di accusa o dei documenti comunicati e trasmessi dal rettore , e votano per il grado di pena con voto palese . Delle pene disciplinari di secondo , terzo e quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le Università nel Regno . La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi , inflitta dal rettore , sentito il Consiglio accademico , quando si estende oltre il periodo di tre mesi , annulla l ' iscrizione dello studente a tali corsi . Art . 152 Lo studente può . dal giudizio della autorità universitaria , nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o dell ' esclusione temporanea dall ' Università appellare al Ministro , il quale provvede , sentita la Giunta del Consiglio superiore . Durante l ’ appello l ’ applicazione della pena non è sospesa . Sarà rifiutata in qualunque Università la iscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda , terza e quarta delle anzidette pene . Art . 153 . Quando in un corso succedano disordini che impediscano di far lezione , il rettore , in seguito a domanda del professore , dichiara chiuso il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente le inscritti o lo dichiara senz ’ altro sospeso . Il ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare , e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dall ' anno scolastico . In caso di gravi disordini , il rettore potrà d ' urgenza chiudere l ' Università , o sospendere tutti o alcuni corsi di quella Facoltà ove i disordini si sono manifestati . Sarà obbligo del rettore e del Consiglio accademico di accordarsi coll ' autorità politica per ristabilire l ' ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano a ristabilirlo . Quando la sospensione dei corsi singoli o dei corsi complessivi di intere Facoltà o Scuole viene determinata da disordini , i termini di chiusura delle lezioni e del cominciamento della prima sessione d ' esami vengono di diritto prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione medesima . Non sarà valido , e dovrà essere ripetuto in un altro anno ( e gli studenti dovranno riprendere l ’ iscrizione , per potere sostenere l ' esame ) , ogni corso , per il quale , a cagione di assenza o di tumulti degli studenti , il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall ' art . 32 del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore . Art . 154 . L ' insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore . Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi , possibilmente , del profitto con esercizi con interrogazioni nella misura e nel modo che crederà migliore . Art . 155 . Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinti dell ’ Università e degli stabilimenti universitari . CAPO XIII . Borse di perfezionamento negli studi . Art . 156 . Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell ' istruzione pubblica , per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un Istituto , l ' istruzione superiore nazionale o straniero . Il numero dei sussidi e le somme da erogare in essi saranno fissati dal Ministero anno per anno . Il Consiglio superiore , ogni anno , designerà le discipline alle quali , a parità di merito , dovrà darsi la preferenza nei concorsi dell ’ anno successivo agli assegni per gli studi di perfezionamento all ' estero o all ' interno . Le discipline stesse verranno indicate nell ' avviso di concorso . Art . 157 . Alle borse di studio . non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni . Tuttavia potrà concorrere , anche nel quinto anno , chi nel concorso dell ' anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la commissione . Le borse di studio tanto all ' interno che all ' estero non si possono ottenere che una volta , salvo quelle presso l ' Università del Cairo . Art . 158 . II concorso si farà mediante la presentazione , per parte dei concorrenti , di memorie originali e di titoli conseguiti negli studi . Sono ammessi lavori manoscritti . Art . 159 . I titoli e , le memorie saranno giudicati da apposite . Commissioni . Le Commissioni per ciascun concorso si compongono di cinque membri scelti dal Ministro fra dieci nomi proposti dalla Giunta del Consiglio superiore . Se non sia possibile comporre la Commissione con nomi designati dalla Giunta , il Ministro chiama a farne porte altri membri liberamente scelti . Le relazioni delle singole Commissioni saranno trasmesse alla Giunta predetta , la quale le restituirà al Ministro con le proprie osservazioni . Chi lascia decorrere un mese dalla notificazione del conferimento dell ' assegno all ' interno o all ' estero senza recasi al luogo prescelto decade dal suo diritto . In tal caso l ' assegno è conferito al graduato che immediatamente gli succede . Sono applicabili : anche alle Commissioni per i concorsi alle borse di perfezionamento lo disposizioni degli articoli 24 ( primo e secondo comma ) e 25 del presente regolamento . CAPO XIV . Proventi delle tasse scolastiche . Art . 160 . I maggiori proventi annuali delle tasse scolastiche , stabiliti in confronto a quelli risultanti dal consuntivo l901-1902 , detratte le quote di cui agli articoli 115 e 116 del Testo unico dello Leggi sull ' istruzione superiore , spettano per metà alle singole Università ed ai singoli Istituti superiori . Essi dovranno essere erogati agli scopi previsti negli articoli predetti , su deliberazione del Consiglio accademico dell ' Università o del Consiglio direttivo dell ' Istituto approvata dal Ministero . Questi Consigli nelle loro deliberazioni dovranno osservare le norme di cui negli articoli seguenti . Art . 161 . Perché il Consiglio accademico o il Consiglio direttivo possano deliberare sulla erogazione dei proventi predetti , è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri e le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti . Spetta al Ministro il decidere sugli eventuali reclami . Art . 162 . Sulla quota dei maggiori proventi di tasse , spettanti alle Università e Istituti superiori , i Consigli possono deliberare la concessione di somme per venire in aiuto ai singoli gabinetti , laboratorî e musei , che , in complesso , tra dotazioni ed altri proventi ordinari e straordinari , hanno mezzi scarsi e deficienti , con preferenza a quelli già esistenti e agli insegnamenti fondamentali di carattere scientifico . Le somme predette sono concesse per l ' anno in corso a titolo di aiuto e non già come aumenti fissi alle dotazioni . Art . 163 . Sulla quota spettante alle Università , i Consigli accademici possono deliberare la concessione di assegni in aiuto alle dotazioni delle biblioteche , che nella leggo del bilancio sono indicate come universitarie . Nel deliberare tali assegni i detti Consigli avranno speciale riguardo ai bisogni delle Facoltà giuridiche e filosofico - letterarie e delle sezioni di matematica pura . Art . 164 . Sulla quota spettante alle Università , i Consigli accademici possono deliberare la concessione di somme anche a favore degli Istituti delle Facoltà giuridiche , di filosofia e lettere e di scienze , che col metodo di ricerche o di conferenze , o con l ' aiuto di biblioteche speciali , abbiano per fine di specializzare o perfezionare nei giovani l ' alta coltura , con particolare riguardo alle carriere didattiche , amministrative o professionali , e inoltre posseggano i requisiti seguenti : a ) siano costituiti da gruppi di scienze affini e da consociazioni dì membri della Facoltà ; b ) siano regolati con statuti , approvati dalla Facoltà e resi esecutivi dal Ministero . Nel caso di Istituti già esistenti , i Consigli , prima di deliberare tale concessione , dovranno assicurarsi che essi abbiano dato buoni risultati . I Consigli presenteranno al Ministero ogni anno una relazione sul funzionamento degli Istituti medesimi . Per gl ' istituti delle Facoltà di lettere e di scienze , i sussidi sui proventi delle tasse devono concedersi solo per quegli insegnamenti che , non avendo annessi gabinetti o dotazioni , non dispongano di altri mezzi . Nessun compenso sui fondi predetti può essere devoluto a favore degli insegnanti . Art . 165 . Sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori i Consigli possono anche deliberare assegni per conferimento di borse di studio e di perfezionamento . Per il conferimento delle borse di studio e di perfezionamento , i Consigli stabiliranno norme precise da essere sottoposte preventivamente all ' approvazione del Ministero . Esse saranno in ogni caso date per concorso . Art . 166 . Per le spese e i pagamenti da farsi sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori , devono osservarsi le formalità prescritte dalla legge o dal regolamento di contabilità generale dello Stato . Art . 167 . I Consigli , deliberando l ' erogazione della quota disponibile per l ' anno in corso , debbono stabilire un fondo di riserva su cui prelevare le somme per bisogni eventuali , che potessero sorgere durante l ' anno . Di tali erogazioni dovrà essere data comunicazione al Ministero . Le Università e Istituti superiori hanno facoltà di erogare durante gli anni successivi , e sempre in base alle presenti disposizioni , tutte quelle somme , che alla fine dell ' esercizio restassero disponibili sul fondo ad essi assegnato dalla legge . Art . 168 . I Consigli inoltre , quando lo richiedano circostanze speciali , sulle quali dovrà essere previamente inteso il Ministero , possono deliberare altre spese sulla quota spettante alle Università ed Istituti superiori , sempre però ai fini indicati negli articoli 115 e 116 del Testo unico delle Leggi sull ' istruzione superiore . CAPO XV . Della segreteria e dell ’ amministrazione . Art . 169 . Ogni Università ha una segreteria . Alla ripartizione degli impiegati amministrativi delle segreterie universitarie provvede il ministro , secondo le esigenze del servizio ed i particolari bisogni di ciascuna Università . Il direttore della segreteria regola e dirige il lavoro interno secondo gli ordini del Rettore , invigila su tutto il personale di segreteria o su quello di servizio . Art . 170 . La segreteria comprende nuche un ufficio di economato e cassa . Un segretario o vicesegretario è incaricato delle funzioni di economo cassiere con obbligo di cauzione . Esso è sottoposto a tutte le disposizioni che regolano l ’ amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato . Art . 171 . Gli uffici delle segreterie possono rilasciare copie o estratti o certificati di atti e registri , previa domanda presentata in carta bollata e col permesso scritto del Rettore . Le copie , gli estratti ed i certificati sono firmati dal Direttore della segreteria . Art . 172 . L ' incaricato delle funzioni di economo : l ° riscuote dagli studenti i contributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche , le sopratasse di esame , le indennità per certificati e diplomi ; 2° riscuote i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per servizi ad economia ; 3° eseguisce i pagamenti ; 4° tiene i conti e i registri per tutte le entrate e le spese . 5° tiene l ’ inventario di tutto il materiale mobile non scientifico , e del materiale stesso ha diretta custodia . Art . 173 . La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta del relativo inventario sono affidati ai direttori dei rispettivi istituti e gabinetti . I direttori dei gabinetti scientifici e dei musei dipendenti dalle Università e gli economati redigono nella forma prescritta i prospetti semestrali e le note di variazione e li trasmettono al Ministero , il quale , in principio dell ' anno accademico può d ' accordo col ministro del tesoro verificare l ' armonia fra le scritture e la realtà degli oggetti , a norma dell ' art . 24 del regolamento per l ' amministrazione del patrimonio dello Stato . Art . 174 I rettori delle Università , i capi degli Istituti d ' istruzione superiore , i direttori di musei , gabinetti , laboratori , cliniche , ecc . , n on possono assumere obbligazioni eccedenti le somme assegnate a ciascuna Università , Istituto o Stabilimento scientifico a titolo di dotazione o di assegno straordinario . Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che , si verifichino anno per anno sui fondi da loro amministrati ; ed il Ministero dell ’ Istruzione provvederà d ’ accordo con quello del Tesoro a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse , a norma dell ' art . 113 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore . Nessuna ordinazione impegna l ’ Università e gli Istituti relativi , e per essi lo Stato , se non sia data per mezzo dell ' economo dell ' Università . L ' economo può anche accordare piccole anticipazioni ai direttori degli stabilimenti scientifici per le minute spese . Le note dei lavori eseguiti negli stabilimenti scientifici , e quelle delle provviste ordinarie , sono pagate dall ’ incaricato delle funzioni di economo col visto del rispettivo direttore , nei limiti dei fondo disponibile sulla dotazione annua di ciascuno stabilimento scientifico . L ' incaricato delle funzioni di economo cura l ' accettazione in consegua di tutte le provvisto che portino aumento al patrimonio dello Stato , consegnando ai rispettivi direttori quelle gli pertinenza dei vatti stabilimenti scientifici . Art . 175 . I proventi dei diritti di segreteria sono versati nella tesoreria dello Stato , a norma dell ' articolo 43 della legge di contabilità . Quelli però che provengono dagli Istituti superiori di cui alla tabella B del Testo unico delle leggi sull ' istruzione superiore , ad eccezione degli Istituti autonomi , sono iscritti nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione in apposito capitolo . Art . 176 . In principio di ogni anno finanziario l ' ufficio di segreteria rassegna al rettore un bilancio preventivo dell ' entrata e della spesa , ed alla fine dell ' anno finanziario un rendiconto consuntivo . I bilanci ed il rendiconto debbono dar ragione di tutte le somme a qualsiasi titolo amministrate dall ’ Università . Gi uni e l ' altro debbono essere trasmessi al Ministro per l ' approvazione . Art . 177 . Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli istituti di istruzione superiore di grado universitaria in quanto essi non siano governati da regolamenti speciali . Art . 178 . Per regolare tutti gli eventuali casi di diritto transitorio provvederà il ministro , sentite le Facoltà e i Consigli accademici . Visto , d ' ordine di S.M. , il Ministro della pubblica istruzione Credaro