ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Sentito
il
Consiglio
superiore
della
pubblica
istruzione
;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
ministro
,
segretario
di
Stato
per
l
'
istruzione
pubblica
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
.
È
approvato
il
regolamento
generale
universitario
annesso
al
presento
decreto
e
domato
,
d
'
ordine
Nostro
,
dal
Ministro
segretario
di
Stato
per
la
pubblica
istruzione
;
Art
.
2
.
È
abrogato
il
regolamento
generale
universitario
,
approvato
col
Nostro
Decreto
21
agosto
1905
,
n
.
638;
e
sono
pure
abrogato
tutte
le
disposizioni
non
conformi
a
quelle
contenute
nel
regolamento
approvato
col
presente
Decreto
.
Ordiniamo
che
il
presente
Decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Racconigi
,
addì
9
agosto
1910
.
VITTORIO
EMANUELE
.
Luogo
del
sigillo
;
V
.
Il
guardasigilli
FANI
.
LUZZATTI
CREDARO
Regolamento
generale
universitario
CAPO
I
.
Dell
anno
accademico
Art
.
1
.
L
'
anno
scolastico
universitario
comincia
il
10
ottobre
e
termina
il
31
luglio
.
Le
lezioni
incominciano
non
più
tardi
del
5
novembre
e
terminano
il
15
giugno
;
tuttavia
,
per
ragioni
locali
,
principio
e
fine
dei
corsi
potranno
spostarsi
di
15
giorni
.
Art
.
2
.
Non
più
tardi
di
20
giorni
dal
cominciamento
dell
'
anno
scolastico
sarà
letto
il
discorso
inaugurale
da
un
professore
ordinario
o
straordinario
,
scelto
nelle
varie
Facoltà
,
secondo
il
turno
che
sarà
fissato
dal
Consiglio
accademico
.
Art
.
3
.
Ogni
università
pubblica
il
suo
annuario
,
il
quale
contiene
:
1
.
Il
discorso
inaugurale
;
2
.
La
lista
nominativa
dei
professori
ufficiali
e
privati
con
l
'
indicazione
dei
relativi
corsi
.
Saranno
notate
le
variazioni
di
questa
lista
rispetto
a
quella
dell
'
anno
precedente
.
Ove
qualche
professore
ufficiale
o
privato
sia
morto
,
sarà
aggiunta
,
per
cura
della
rispettiva
Facoltà
o
Scuola
,
una
breve
notizia
della
vita
e
degli
scritti
di
lui
.
3
.
La
nota
delle
pubblicazioni
fatte
nell
'
anno
dagli
insegnanti
e
dagli
assistenti
;
4
.
Il
calendario
dell
'
anno
scolastico
con
gli
orari
;
e
l
'
ordine
degli
studi
consigliato
dalle
varie
Facoltà
e
Scuole
per
ciascun
anno
di
corso
;
6
.
Le
liste
nominative
degli
studenti
:
a
)
che
s
'
immatricolarono
nell
'
anno
in
corso
,
con
la
indicazione
del
luogo
di
nascita
;
b
)
che
superarono
gli
esami
di
laurea
o
di
diploma
nell
'
anno
scolastico
precedente
.
Questa
seconda
lista
verrà
distinta
per
categorie
di
esami
;
6
.
Le
statistiche
,
distinte
per
corsi
,
degli
inscritti
nell
anno
in
corso
,
e
quelle
dell
'
esito
degli
esami
,
delle
tasse
pagate
,
delle
dispense
e
delle
quote
d
'
iscrizioni
liquidate
per
ciascun
corso
libero
nell
'
anno
prendente
;
7
.
Tutte
le
altre
notizie
che
il
Consiglio
accademico
crederà
utile
inserirvi
.
Art
.
4
.
Le
vacanze
durante
l
'
anno
scolastico
sono
:
1
.
Le
domeniche
e
tutti
giorni
festivi
riconosciuti
come
tali
dallo
Stato
;
2
.
Dodici
giorni
per
il
Natale
ed
il
Capo
d
'
anno
;
3
.
Diciotto
giorni
complessivamente
per
il
Carnevale
e
la
Pasqua
;
4
.
Il
giorno
della
festa
nazionale
dello
Statuto
e
l
'
anniversario
della
nascita
del
Re
,
della
Regina
e
della
Regina
Madre
.
Spetta
al
Consiglio
accademico
fissare
i
giorni
in
cui
avranno
principio
e
termine
le
vacanze
indicate
al
n
.
2
e
ripartire
nel
modo
migliore
,
fra
il
Carnevale
o
la
Pasqua
,
le
vacanze
indicate
al
n
.
3
,
sopprimendo
anche
,
ove
lo
ritenga
opportuno
,
le
vacanze
di
carnevale
,
per
assegnare
l
'
intero
periodo
di
18
giorni
a
quello
di
Pasqua
.
CAPO
II
.
Delle
autorità
universitarie
Art
.
5
.
Il
governo
delle
Università
appartiene
,
sotto
la
vigilanza
del
ministro
ed
in
conformità
delle
leggi
e
dei
regolamenti
,
alle
seguenti
autorità
:
1°
il
Rettore
;
2°
il
Consiglio
accademico
;
3°i
Presidi
di
Facoltà
e
Direttori
delle
Scuole
;
4°
I
Consigli
di
facoltà
;
5°
l
'
Assemblea
generale
dei
professori
.
Art
.
6
.
Salve
disposizioni
speciali
di
legge
,
il
Rettore
è
nominato
dal
Re
,
ogni
anno
,
fra
i
professori
ordinari
sopra
una
terna
proposta
dall
'
Assemblea
generale
dei
professori
.
A
parità
di
voti
entrano
nella
terna
i
più
anziani
di
grado
.
L
'
ufficio
di
Rettore
è
incompatibile
con
quello
di
Preside
,
eccetto
nell
Università
di
Macerata
,
dove
i
due
uffici
sono
cumulati
in
una
sola
persona
.
In
caso
di
assenza
o
di
impedimento
il
Rettore
è
supplito
dal
Preside
più
anziano
ed
in
mancanza
di
presidi
dal
professore
ordinario
più
anziano
.
Art
.
7
.
Il
Rettore
:
a
)
rappresenta
l
'
Università
;
b
)
conferisce
,
in
nome
del
Re
,
le
lauree
e
ogni
altro
grado
o
titolo
accademico
,
e
ne
rilascia
i
relativi
diplomi
;
c
)
notifica
a
chi
spetta
tutte
le
deliberazioni
debitamente
motivate
,
prese
dal
Consiglio
accademico
,
dai
Consigli
di
Facoltà
,
dall
Assemblea
generale
dei
professori
e
da
lui
stesso
nei
termini
delle
rispettive
competenze
,
e
comunica
le
risoluzioni
del
ministro
a
quelli
cui
concernono
.
Le
deliberazioni
ed
i
pareri
del
Consiglio
accademico
,
dei
presidi
,
dei
direttori
delle
Scuole
e
dei
Consigli
delle
Facoltà
e
Scuole
sono
dal
Rettore
comunicate
al
Ministro
testualmente
e
per
intero
;
d
)
cura
l
'
osservanza
dei
regolamenti
universitari
;
e
)
amministra
e
governa
l
'
Università
ed
esegue
le
deliberazioni
del
Consiglio
accademico
,
mediante
la
segreteria
e
gli
altri
uffici
posti
alla
dipendenza
immediata
di
lui
:
f
)
ha
l
'
alta
vigilanza
su
le
biblioteche
e
su
tutti
gli
stabilimenti
dell
'
Università
;
g
)
esercita
l
'
autorità
disciplinare
sui
professori
,
sugli
studenti
e
sugli
impiegati
,
nei
termini
e
nei
modi
indicati
dal
regolamento
;
h
)
nomina
e
licenzia
gli
inservienti
e
custodi
dell
'
Università
e
gli
inservienti
e
custodi
dei
singoli
musei
,
istituti
,
gabinetti
e
collezioni
,
sulle
proposte
del
rispettivi
direttori
,
in
conformità
delle
leggi
e
dei
regolamenti
;
i
)
presiede
le
riunioni
del
Consiglio
accademico
o
dell
'
Assemblea
generale
dei
professori
;
l
)
riferisce
al
Ministro
con
relazione
sull
andamento
generale
dell
'
Università
:
m
)
accorda
permessi
di
assenza
ai
professori
nei
termini
dell
'
art
.
18
,
e
per
una
durata
di
quindici
giorni
agli
impiegati
della
segreteria
e
a
quelli
degli
stabilimenti
scientifici
,
sentiti
e
direttori
di
questi
;
n
)
può
accordare
a
qualche
persona
,
non
avente
qualità
di
professore
ufficiale
o
d
'
insegnante
privato
,
il
permesso
di
tenere
letture
scientifiche
nel
recinto
dell
'
Università
,
a
patto
che
ciò
sia
senza
danno
o
incomodo
dei
professori
ufficiali
o
degli
insegnanti
privati
,
e
non
turbi
il
corso
delle
lezioni
e
degli
esercizi
degli
studenti
.
Il
permesso
sarà
dato
udito
il
parere
,
del
Consiglio
accademico
e
potrà
,
sempre
essere
revocato
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
accademico
si
compone
:
1°
del
Rettore
,
che
lo
presiede
;
2°
del
Rettore
ultimamente
uscito
di
carica
;
3°
dei
Presidi
delle
Facoltà
e
dei
Direttori
delle
Scuole
che
fanno
parte
integrale
della
Università
,
compreso
,
per
l
'
Università
di
Pisa
,
il
Direttore
della
Scuola
normale
superiore
;
4°
dei
Presidi
di
Facoltà
o
dei
Direttori
di
Scuole
d
'
applicazione
per
gli
Ingegneri
annesse
all
'
Università
,
ultimamente
usciti
di
carica
.
Quando
manchi
il
Preside
o
Direttore
di
Scuola
d
'
Applicazione
ultimamente
uscito
di
carica
,
sarà
chiamato
a
prenderne
il
posto
chi
prima
di
lui
tenne
la
presidenza
della
Facoltà
o
la
direzione
della
Scuola
d
'
Applicazione
:
se
quest
'
ultimo
manchi
o
rinunzi
,
sarà
chiamato
a
far
parte
del
Consiglio
accademico
il
professore
della
Facoltà
o
della
Scuola
d
'
Applicazione
più
anziano
di
grado
.
Ha
ufficio
di
segretario
il
professore
più
giovane
fra
i
presenti
alle
adunanze
,
.
Il
Consiglio
accademico
è
convocato
dal
Rettore
ordinariamente
ogni
due
mesi
e
straordinariamente
sempre
che
occorra
o
quando
cinque
dei
suoi
membri
ne
facciano
domanda
motivata
.
Art
.
9
.
Il
Consiglio
accademico
:
a
)
riceve
notizie
delle
nomine
e
dei
licenziamenti
degli
inservienti
o
custodi
delle
Università
fatti
dal
Rettore
;
b
)
ove
le
tavole
di
fondazione
od
altre
norme
speciali
non
dispongano
altrimenti
assegna
,
sulla
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
,
le
pensioni
e
i
premi
agli
studenti
e
approva
i
bilanci
preventivi
e
consuntivi
delle
fondazioni
amministrate
dall
'
Università
;
c
)
fa
o
accompagna
con
sue
osservazioni
al
ministro
le
proposte
di
mutazioni
o
aggiunte
nell
'
ordinamento
scolastico
e
disciplinare
o
nel
materiale
dell
Università
,
fatte
dalle
Facoltà
,
dalle
Scuole
o
dall
'
Assemblea
generale
dei
professori
;
d
)
designa
,
sulla
proposta
delle
Facoltà
rispettive
,
gli
studenti
segnalati
per
ingegno
,
diligenza
e
buona
condotta
,
e
propone
,
ove
occorra
,
i
sussidi
che
,
sui
fondi
universitari
o
sul
bilancio
dello
Stato
,
si
possano
loro
accordare
;
e
)
esamina
e
concorda
,
sulla
proposta
delle
Facoltà
e
delle
Scuole
,
l
'
orario
generale
dell
'
Università
;
f
)
esercita
l
'
autorità
disciplinare
nei
limiti
della
propria
competenza
;
g
)
delibera
sulle
domande
di
dispensa
dalle
tasse
;
h
)
esamina
le
deliberazioni
delle
Facoltà
o
Scuole
che
il
Rettore
reputi
opportuno
di
sottoporgli
a
termini
dell
'
art
.
97
di
questo
regolamento
;
i
)
manifesta
il
suo
parere
intorno
a
tutti
gli
argomenti
sui
quali
ne
sia
richiesto
dal
rettore
o
dal
ministro
;
l
)
delibera
sui
proventi
assegnati
all
'
Università
in
base
all
'
articolo
115
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
;
m
)
delibera
sulle
domande
di
immatricolazione
e
di
iscrizione
di
studenti
stranieri
.
Art
.
10
.
Salve
le
disposizioni
di
legge
speciali
,
il
preside
è
nominato
dal
Re
fra
i
professori
ordinari
ed
emeriti
sopra
una
terna
proposta
dal
Consiglio
di
Facoltà
.
Egli
dura
in
carica
tre
anni
ed
è
rieleggibile
.
A
parità
di
voti
entrano
in
terna
i
più
anziani
di
grado
.
Il
preside
in
caso
di
assenza
o
d
'
impedimento
è
supplito
dal
professore
ordinario
più
anziano
di
grado
.
Ove
si
verifichi
la
vacanza
dell
'
ufficio
di
preside
durante
il
triennio
,
la
nomina
ha
luogo
soltanto
agli
effetti
del
compimento
del
triennio
.
Art
.
11
.
Il
Preside
:
1°
rappresenta
la
Facoltà
e
ne
presiede
il
Consiglio
;
2°
notifica
lo
deliberazioni
della
Facoltà
al
rettore
e
le
deliberazioni
o
comunicazioni
di
questo
alla
Facoltà
:
3°
vigila
la
disciplina
scolastica
nella
Facoltà
a
cui
presiede
e
cura
l
'
osservanza
dei
regolamenti
;
4°
esercita
l
'
autorità
disciplinare
nei
limiti
della
sua
competenza
;
5°
sottopone
alla
Facoltà
,
appena
finito
l
anno
scolastico
,
una
relazione
al
rettore
sull
'
andamento
degli
studi
nella
Facoltà
durante
l
'
anno
,
sul
risultamento
degli
esami
,
sul
profitto
degli
studenti
,
e
sopra
ogni
altro
particolare
che
valga
a
dimostrare
l
'
efficacia
degli
ordinamenti
vigenti
,
o
l
'
opportunità
di
modificarli
:
6°
sottoscrive
gli
attestati
di
promozione
ed
i
diplomi
di
grado
.
Art
.
12
.
Il
Consiglio
di
Facoltà
:
1°
formula
e
suggerisce
agli
studenti
,
mediante
un
annuale
manifesto
pubblico
,
l
'
ordine
degli
studi
durante
il
corso
,
così
delle
discipline
insegnate
in
essa
,
come
di
quelle
che
possano
a
loro
scelta
seguire
presso
altre
Facoltà
;
2°
raccoglie
dai
professori
i
programmi
dell
'
insegnamento
per
il
corso
,
li
coordina
tra
loro
e
avverte
a
riempire
le
lacune
che
vi
apparissero
,
ed
esige
soprattutto
che
quelli
delle
discipline
d
'
importanza
eminentemente
professionale
comprendano
tutta
h
materia
indicata
dal
titolo
della
cattedra
;
stabilisce
l
'
orario
delle
lezioni
,
avendo
cura
che
il
numero
delle
ore
assegnate
a
ciascun
insegnamento
risponda
all
'
importanza
della
materia
e
la
mente
dei
giovani
non
resti
troppo
affaticata
,
e
questi
abbiano
modo
di
seguire
anche
corsi
di
altre
Facoltà
che
potessero
loro
tornare
utili
;
3°
propone
quegli
insegnamenti
,
i
quali
,
benché
non
compresi
nella
pianta
organica
della
Facoltà
,
pure
riconoscesse
necessari
alla
completa
istruzione
degli
studenti
.
In
questo
caso
la
Facoltà
alla
proposta
dell
'
insegnamento
nuovo
può
unire
quella
della
persona
degna
di
darlo
,
secondo
le
prescrizioni
delle
leggi
e
dei
regolamenti
;
4°
propone
al
ministro
le
persone
da
incaricarsi
di
insegnamenti
obbligatori
che
fossero
vacanti
,
ed
esprime
i
suoi
voti
sul
modo
di
provvedervi
definitivamente
;
5°
propone
al
Consiglio
accademico
le
mutazioni
e
riforme
da
introdurre
nell
'
ordinamento
scolastico
e
disciplinare
,
e
gli
trasmette
le
aggiunte
occorrenti
nel
materiale
degli
stabilimenti
appartenenti
alla
Facoltà
,
proposte
dai
rispettivi
direttori
;
6°
esercita
l
'
autorità
disciplinare
nei
limiti
della
propria
competenza
;
7°
fa
la
proposta
della
terna
per
la
nomina
del
preside
.
La
votazione
è
fatta
a
schede
segrete
;
8°
fa
la
proposta
dei
membri
delle
Commissioni
giudicatrici
dei
concorsi
a
cattedre
universitarie
e
della
promozione
dei
professori
straordinari
stabili
.
Alle
adunanze
del
Consiglio
di
Facoltà
partecipano
normalmente
i
professori
ordinari
e
straordinari
stabili
.
I
professori
straordinari
non
ancora
dichiarati
stabili
partecipano
alle
adunanze
per
gli
oggetti
di
cui
ai
numeri
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
e
7
del
presente
articolo
.
Delle
adunanze
per
gli
oggetti
indicati
ai
numeri
1
,
2
e
5
del
presente
articolo
,
sono
chiamati
a
far
parte
anche
i
professori
incaricati
e
i
rappresentanti
dei
liberi
docenti
,
eletti
secondo
le
norme
dell
'
articolo
78;
e
di
quelle
,
per
gli
oggetti
indicati
ai
numeri
5
e
6
,
tutti
gli
insegnanti
ufficiali
ed
anche
i
dottori
aggregati
.
Il
segretario
è
scelto
annualmente
dal
Consiglio
di
Facoltà
tra
i
professori
ordinari
o
straordinari
ed
è
sostituito
nei
casi
di
assenza
o
di
impedimento
,
dal
più
giovane
dei
professori
presenti
.
Il
Consiglio
di
Facoltà
è
convocato
ordinariamente
ogni
due
mesi
e
straordinariamente
sempre
che
occorra
o
quando
cinque
dei
suoi
membri
ne
facciano
domanda
motivata
.
Le
convocazioni
per
discutere
i
programmi
e
gli
orari
della
Facoltà
dovranno
essere
fatte
in
tempo
utile
perché
,
prima
dell
'
apertura
dei
corsi
,
gli
studenti
trovino
affissi
all
'
albo
:
a
)
il
calendario
generale
dell
'
Università
;
b
)
l
'
orario
di
ciascuna
Facoltà
,
colla
notizia
dei
suoi
insegnamenti
;
c
)
il
manifesto
degli
studi
di
che
al
n
.
1
.
Art
.
13
.
L
'
assemblea
generale
dei
professori
si
compone
di
tutti
i
professori
ordinari
e
straordinari
,
ed
è
convocata
:
1°
per
esprimere
parere
dietro
invito
del
ministro
sopra
qualche
riforma
dell
'
ordinamento
scolastico
o
disciplinare
;
2°
per
lo
stesso
oggetto
sulla
iniziativa
di
due
professori
di
ciascuna
delle
Facoltà
o
Scuole
.
La
proposta
della
riforma
è
comunicata
al
Consiglio
accademico
che
per
mezzo
del
Rettore
la
trasmette
al
Ministero
;
3°
per
la
proposta
della
terna
per
la
nomina
del
rettore
;
4°
ogni
qualvolta
il
rettore
lo
credesse
opportuno
.
La
convocazione
dell
assemblea
dei
professori
è
fatta
dal
rettore
.
Per
l
'
oggetto
di
cui
al
numero
3
,
salvo
le
disposizioni
di
leggi
speciali
,
sono
invitati
all
'
assemblea
generale
dei
professori
anche
due
delegati
eletti
dai
liberi
docenti
secondo
le
norme
dell
'
art
.
7S
.
L
'
ufficio
di
segretario
è
esercitato
dal
più
giovane
dei
professori
ordinari
o
straordinari
intervenuti
.
Art
.
14
.
Per
la
validità
delle
adunanze
del
Consiglio
accademico
,
dei
Consigli
di
Facoltà
o
Scuola
e
dell
'
assemblea
generale
è
necessario
:
1°
che
siano
convocati
per
iscritto
tre
giorni
avanti
all
'
adunanza
,
salvo
il
caso
d
'
urgenza
,
con
l
'
indicazione
degli
oggetti
da
trattansi
,
tutti
coloro
che
hanno
qualità
per
intervenirvi
;
2'
che
intervenga
almeno
la
maggioranza
di
coloro
che
sono
stati
convocati
.
Nel
computo
per
determinare
la
maggioranza
non
si
tien
conto
di
quelli
che
avranno
giustificata
la
loro
assenza
.
In
seconda
convocazione
sarà
legale
l
'
adunanza
,
purché
il
numero
degli
intervenuti
non
sia
minore
di
tre
.
Art
.
15
.
Nel
Consiglio
accademico
nessuno
può
prendere
parte
al
voto
sulle
questioni
che
lo
riguardino
personalmente
,
o
che
riguardino
suoi
parenti
od
affini
entro
il
terzo
grado
civile
.
La
medesima
regola
si
applica
al
Consiglio
di
Facoltà
e
ad
ogni
altra
assemblea
avente
funzioni
universitarie
.
CAPO
III
.
Dell
'
insegnamento
Art
.
16
.
Gli
insegnamenti
fondamentali
di
ciascuna
facoltà
o
scuola
sono
quelli
stabiliti
dall
articolo
15
del
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
.
Per
gli
effetti
dell
articolo
26
del
Testo
unico
predetto
ognuna
delle
discipline
fondamentali
di
una
Facoltà
o
Scuola
è
considerata
come
un
solo
insegnamento
quando
anche
comprenda
più
corpi
distinti
di
dottrina
.
Quando
un
insegnamento
fondamentale
conti
un
rilevante
numero
di
alunni
si
può
soltanto
sdoppiare
la
cattedra
,
mediante
incarico
,
su
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
ed
in
seguito
a
pareri
conforme
,
del
Consiglio
superiore
.
Per
le
materie
fondamentali
comuni
a
più
Facoltà
o
Scuole
,
ove
,
a
giudizio
del
Consiglio
superiore
,
l
'
insegnamento
delle
dette
materie
abbia
in
una
delle
Facoltà
o
Scuole
un
indirizzo
sostanzialmente
diverso
,
si
può
istituire
un
corso
speciale
su
proposta
motivata
della
Facoltà
o
Scuola
in
cui
il
corso
dovrebbe
essere
impartito
.
Tale
insegnamento
potrà
essere
dato
per
incarico
e
affidato
al
professore
titolare
.
Per
quei
corsi
complementari
che
si
reputasse
opportuno
istituire
a
sussidio
od
integrazione
degli
insegnamenti
fondamentali
,
è
necessario
,
oltre
la
proposta
della
Facoltà
,
anche
il
parere
conforme
del
Consiglio
superiore
.
Le
Facoltà
di
Scienze
possono
avere
solo
una
parte
degli
insegnamenti
fondamentali
,
ma
in
tal
caso
non
conferiscono
altri
gradi
se
non
quelli
a
cui
bastino
gli
insegnamenti
che
di
fatto
vi
si
rianno
.
CAPO
IV
.
Degli
insegnati
ufficiali
Art
.
17
.
L
'
insegnamento
ufficiale
à
impartito
da
professori
ordinari
e
straordinari
e
da
incaricati
.
Alle
cattedre
di
professore
ordinario
o
straordinario
si
provvede
nei
modi
stabiliti
dalle
leggi
.
Agli
incarichi
si
provvede
a
norma
degli
articoli
54
e
seguenti
del
presente
amento
.
Art
.
18
.
Per
l
'
esercizio
della
facoltà
di
cui
all
'
art
.
21
del
Testo
umico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
il
ministro
dovrà
sempre
udire
il
parere
del
Consiglio
superiore
di
pubblica
istruzione
.
Art
.
19
.
Della
facoltà
di
cui
al
numero
2°
dell
'
art
.
19
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
si
farà
uso
solo
quando
si
tratti
di
materia
in
cui
la
parte
pratica
dell
insegnamento
sia
prevalente
,
e
vi
sia
proposta
motivata
del
Consiglio
dei
professori
della
Scuola
o
dell
'
Istituto
,
sulla
quale
dev
'
essere
sentito
il
parere
del
Consiglio
superiore
.
Inoltre
,
quando
il
ministro
lo
reputi
opportuno
,
sarà
promosso
anche
il
giudizio
di
una
Commissione
speciale
all
'
uopo
nominata
dal
ministro
stesso
nelle
forme
stabilite
dall
art
.
22
.
Art
.
20
.
I
concorsi
alle
cattedre
nelle
Regie
Università
e
nei
Regi
Istituti
superiori
universitari
sono
banditi
dal
Ministro
.
I
concorsi
sono
banditi
di
regola
per
il
grado
di
straordinario
,
salvo
che
il
ministro
,
o
di
propria
iniziativa
o
su
proposta
della
Facoltà
o
Scuola
competente
,
non
creda
di
aprirne
qualcuno
per
il
grado
di
ordinario
,
valendosi
all
uopo
dei
posti
vacanti
a
sua
disposizione
.
L
'
avviso
di
concorso
si
pubblica
per
tre
volte
,
a
brevi
intervalli
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
ed
è
affisso
all
'
albo
di
tutte
le
Università
e
di
tutti
gli
Istituti
superiori
universitari
.
Il
termine
utile
per
la
presentazione
delle
domande
è
stabilito
in
quattro
mesi
almeno
dalla
data
della
prima
pubblicazione
.
Art
.
21
.
Chi
vuol
prendere
parte
al
concorso
deve
far
pervenire
al
Ministero
in
tempo
utile
,
la
sua
domanda
.
accompagnata
da
notizie
sulla
propria
operosità
scientifica
,
con
l
'
elenco
dei
titoli
e
delle
pubblicazioni
che
presenta
,
e
dall
atto
di
nascita
debitamente
legalizzato
.
Delle
pubblicazioni
saranno
presentate
possibilmente
cinque
copie
.
Sono
ammessi
soltanto
lavori
stampati
,
e
tra
questi
deve
esservi
almeno
una
memoria
originale
concernente
la
disciplina
che
è
oggetto
della
cattedra
messa
a
concorso
.
Per
le
cattedre
di
letteratura
latina
e
greca
,
almeno
una
memoria
deve
essere
scritta
in
latino
.
Potranno
eventualmente
essere
presentale
,
in
luogo
di
memorie
o
pubblicazioni
,
secondo
la
natura
della
cattedra
cui
occorre
provvedere
,
raccolte
di
tavole
,
modelli
,
disegni
e
lavori
grafici
in
genere
.
Le
notizie
sulla
propria
operosità
scientifica
,
od
eventualmente
didattica
,
debbono
essere
presentate
in
cinque
esemplari
,
e
l
'
elenco
dei
titoli
e
delle
pubblicazioni
in
sei
esemplari
.
Non
sono
titoli
validi
le
pubblicazioni
presentate
dopo
la
scadenza
del
termine
del
concorso
.
I
concorrenti
che
non
appartengono
all
'
insegnamento
o
all
'
amministrazione
governativa
,
debbono
inoltre
presentare
il
certificato
penale
di
data
non
anteriore
di
un
mese
a
quella
del
bando
del
concorso
.
Art
.
22
.
Il
concorso
vien
giudicato
da
una
Commissione
di
cinque
membri
nominata
dal
ministro
colle
seguenti
norme
.
Il
Ministro
invita
le
Facoltà
o
Scuole
del
Regno
,
a
cui
normalmente
appartiene
la
cattedra
posta
a
concorso
,
a
radunarsi
perché
ciascun
professore
ordinario
e
straordinario
stabile
proponga
in
una
scheda
quattro
nomi
,
scelti
tra
i
professori
che
insegnano
o
abbiano
insegnata
la
stessa
disciplina
in
una
Università
ed
Istituto
superiore
universitario
,
o
tra
i
cultori
della
materia
che
siano
venuti
in
alta
e
meritata
fama
;
ed
in
un
'
altra
scheda
un
nome
scelto
fra
i
professori
e
cultori
di
materie
affini
a
quella
per
cui
si
bandisce
il
concorso
.
Ciascun
professore
può
votare
soltanto
nella
Facoltà
o
Scuola
a
cui
appartiene
il
suo
insegnamento
,
anche
se
questo
sia
obbligatorio
per
studenti
di
altre
Facoltà
o
Scuole
.
Però
per
la
proposta
delle
Commissioni
dl
chimica
farmaceutica
la
votazione
ha
luogo
in
seno
della
Scuola
di
farmacia
e
vi
prendono
parte
gli
insegnanti
che
la
costituiscono
a
norma
del
regolamento
per
le
Scuole
di
farmacia
,
purché
nelle
facoltà
alle
quali
essi
appartengono
,
abbiano
il
grado
di
ordinario
o
di
straordinario
stabile
.
Le
schede
che
porteranno
un
numero
maggiore
di
numi
sono
valide
soltanto
per
i
primi
quattro
segnati
nella
prima
scheda
e
per
il
primo
nella
seconda
.
I
professori
lontani
dalla
loro
sede
possono
votare
nella
Facoltà
o
Scuola
della
città
,
dove
temporaneamente
si
trovano
.
Il
volo
è
individuale
e
segreto
.
Le
due
schede
vengono
chiuse
in
una
sola
busta
.
Il
preside
della
Facoltà
o
il
direttore
della
scuola
,
raccolte
tutte
le
buste
contenenti
le
schede
,
le
chiude
in
un
piego
che
,
suggellato
e
munito
della
propria
firma
,
consegna
personalmente
al
Rettore
per
la
trasmissione
al
Ministero
,
insieme
con
un
processo
verbale
firmato
dal
preside
e
dal
segretario
,
certificante
il
nome
dei
votanti
ed
il
numero
dello
schede
.
Per
ogni
Scuola
non
annessa
ad
Università
la
trasmissione
del
piego
al
Ministero
si
fa
dal
direttore
.
Lo
scrutinio
si
fa
da
una
Commissione
nominata
dal
vicepresidente
del
Consiglio
superiore
nel
seno
della
giunta
del
Consiglio
stesso
,
ed
i
nomi
vengono
distribuiti
in
due
elenchi
,
uno
dei
professori
e
cultori
della
materia
la
cui
cattedra
è
messa
a
concorso
,
l
'
altro
di
quelli
di
materie
affini
.
Sono
pubblicati
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
distintamente
i
dieci
nomi
del
primo
elenco
e
i
quattro
del
secondo
,
che
hanno
riportato
maggior
numero
di
voti
.
Il
ministro
nomina
la
Commissione
esaminatrice
scegliendo
quattro
nomi
fra
i
i
dieci
del
primo
elenco
ed
uno
fra
i
quattro
del
secondo
.
Non
possono
essere
nominati
a
far
parte
della
Commissione
giudicatrice
i
membri
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
23
.
Subito
che
i
commissari
abbiano
accettata
la
nomina
,
il
Ministero
trasmette
loro
gli
elenchi
e
le
pubblicazioni
dei
concorrenti
.
La
Commissione
è
convocata
normalmente
dopo
un
mese
da
tale
comunicazione
,
Questo
termine
poi
essere
prorogato
di
non
oltre
un
mese
per
ragioni
speciali
.
Quando
si
devo
sostituire
un
commissario
,
il
ministro
farà
la
sua
scelta
secondo
i
casi
,
nell
uno
e
nell
'
altro
degli
elenchi
di
cui
è
detto
nell
'
articolo
precedente
.
Le
sedute
delle
commissioni
hanno
luogo
,
ordinariamente
,
durante
le
ferie
universitarie
.
Art
.
24
.
Chi
è
parente
o
affine
di
alcuno
dei
concorrenti
,
sino
al
quarto
grado
civile
incluso
,
non
può
far
parte
della
Commissione
,
e
qualora
sia
stato
prescelto
,
deve
avvertire
il
ministro
per
la
opportuna
surrogazione
.
Non
possono
far
parte
della
stessa
Commissione
membri
che
siano
fra
loro
parenti
ed
affini
nel
grado
suddetto
.
Se
da
qualche
concorrente
sia
presentata
dichiarazione
motivata
di
ricusazione
di
un
commissario
,
il
ministro
la
comunica
in
copia
al
commissario
medesimo
,
assegnandogli
un
breve
termine
per
presentire
lo
proprie
osservazioni
;
ed
esaminate
queste
in
rapporto
ai
fatti
ed
alle
argomentazioni
esposte
dal
concorrente
,
prende
le
sue
risoluzioni
motivate
,
dandone
comunicazione
agli
interessati
.
Non
sono
valide
le
dichiarazioni
di
ricusazione
presentate
dopo
che
la
commissione
abbia
tenuta
la
prima
adunanze
.
Art
.
25
.
La
Commissione
,
innanzi
di
intraprendere
i
suoi
lavori
,
nella
prima
adunanza
,
elegge
nel
proprio
seno
,
pur
votazione
segreta
,
il
presidente
e
il
segretario
.
Le
elezioni
e
le
deliberazioni
della
Commissione
hanno
luogo
ad
assoluta
maggioranza
di
volt
,
e
non
sono
valide
,
ove
non
siano
presenti
almeno
quattro
dei
componenti
la
commissione
.
In
caso
di
parità
,
il
voto
del
presidente
ha
la
prevalenza
.
In
mancanza
del
presidente
presiede
l
'
anziano
di
età
.
Di
tutte
le
operazioni
il
segretario
redige
verbale
,
che
è
firmato
,
seduta
stante
,
da
tutti
i
presenti
.
Art
.
26
.
Ciascun
commissario
deve
presentare
il
proprio
giudizio
da
lui
sottoscrito
sui
titoli
scientifici
di
ogni
candidato
.
I
giudizi
dei
singoli
Commissari
sul
merito
di
ciascun
candidato
devono
essere
comunicati
per
iscritto
al
Segretario
ed
allegati
ai
verbali
.
I
lavori
scientifici
eseguiti
da
un
concorrente
in
collaborazione
con
altri
non
possono
essere
tenuti
in
considerazione
,
se
non
quando
,
nelle
pubblicazioni
stesse
,
risulti
chiaramente
distinta
la
parte
spettante
al
candidato
.
Esaminati
e
discussi
i
singoli
giudizi
,
la
Commissione
decide
se
debbano
i
concorrenti
,
o
quali
fra
essi
,
essere
sottoposti
ad
una
prova
orale
per
dimostrare
la
loro
attitudine
didattica
;
e
,
trattandosi
di
scienze
dimostrative
o
sperimentali
,
se
debbano
compiere
uno
o
più
esercizi
pratici
.
E
'
dato
avviso
a
ciascun
candidato
,
per
mezzo
di
telegramma
e
di
lettera
raccomandata
,
del
giorno
in
cui
cominceranno
tali
esperimenti
od
esercizi
.
Art
.
27
.
La
prova
orale
,
gli
esperimenti
od
esercizi
pratici
,
dì
cui
all
'
articolo
precedente
,
debbono
aver
luogo
non
più
tardi
di
un
mese
dalla
data
della
decisione
della
Commissione
.
L
'
esperimento
didattico
consiste
in
una
lezione
da
darsi
culle
seguenti
norme
.
Nel
giorno
anteriore
a
quello
fissato
per
la
lezione
,
ognuno
dei
membri
della
Commissione
propone
due
o
più
temi
,
che
devono
strettamente
riferirsi
al
ramo
di
scienza
cui
appartiene
la
cattedra
messa
a
concorso
.
Il
numero
complessivo
dei
temi
deve
essere
almeno
doppio
di
quello
dei
candidati
che
dovranno
fare
la
lezione
il
giorno
seguente
.
Approvati
i
temi
stessi
dalla
Commissione
,
i
fogli
in
cui
sono
scritti
vengono
posti
in
un
'
urna
al
cospetto
dei
candidati
,
indi
il
Presidente
invita
i
concorrenti
,
uno
per
volta
e
nell
'
ordine
determinato
dalla
sorte
,
ad
estrarne
due
.
Il
Presidente
dà
lettura
ad
alta
voce
dei
temi
scritti
nei
due
fogli
estratti
,
ed
il
candidato
sceglie
quello
sul
quale
terrà
la
lezione
nel
giorno
seguente
.
Quando
il
numero
candidati
sia
tale
da
rendere
impossibile
di
esaurire
in
un
sol
giorno
la
prova
della
lezione
,
essi
son
divisi
in
gruppi
secondo
l
'
ordine
del
sorteggio
,
a
ciascuno
dei
quali
viene
assegnato
dal
Presidente
il
giorno
per
la
prova
della
lezione
.
Nel
giorno
precedente
a
quello
stabilito
per
la
prova
,
ogni
candidato
di
ciascun
gruppo
estrae
due
temi
e
sceglie
quello
che
preferisce
,
procedendosi
in
tutti
colle
norme
sancite
nei
capoversi
precedenti
.
La
lezione
devo
durare
non
meno
di
quaranta
minuti
e
possono
assisterei
tutti
gli
altri
candidati
.
Trascorso
il
termine
,
il
Presidente
ne
dà
avviso
al
candidato
.
Gli
esercizi
pratici
,
quando
sieno
richiesti
,
vengono
fatti
nei
modi
e
nelle
forme
,
che
la
Commissione
creda
opportuno
di
determinare
.
La
prova
della
lezione
è
pubblica
,
e
tali
possono
essere
anche
gli
esercizi
pratici
ogni
qualvolta
la
Commissiono
lo
creda
opportuno
.
È
data
notizia
al
pubblico
dei
giorni
e
delle
ore
in
cui
avranno
luogo
le
prove
.
per
mezzo
di
avviso
affisso
all
'
albo
della
Università
o
dell
'
Istituto
universitario
,
presso
cui
le
prove
stesso
hanno
luogo
.
Art
.
28
.
La
Commissione
,
venuta
così
in
possesso
di
tutti
gli
elementi
che
devono
concorrere
a
formare
il
suo
giudizio
sui
singoli
concorrenti
,
procede
alla
discussione
dei
titoli
di
ciascuno
,
constata
l
'
esito
della
prova
orale
e
di
quella
degli
esercizi
pratici
;
espone
i
propri
apprezzamenti
sulla
maturità
scientifica
o
sull
'
attitudine
didattica
di
ciascuno
;
senza
tradurli
in
valutazione
numerica
;
non
fa
dichiarazione
di
eleggibilità
,
propone
al
più
tre
candidati
in
ordine
di
merito
,
e
non
mai
alla
pari
.
Art
.
29
.
La
dichiarazione
di
un
candidato
per
desistenza
dal
concorso
non
può
produrre
effetti
,
se
non
quando
pervenga
al
Ministero
prima
che
la
Commissione
si
raduni
per
costituirsi
.
Il
Ministero
ne
darà
immediata
comunicazione
alla
Commissione
,
che
ne
farà
particolare
menzione
nei
processo
verbale
della
prima
seduta
.
Non
si
terrà
in
nessun
conto
delle
desistenze
condizionate
.
La
desistenza
non
può
esser
revocata
.
Art
.
30
La
Commissione
deve
redigere
una
relazione
contenente
il
giudizio
definitivo
su
tutti
i
concorrenti
coi
motivi
che
l
'
hanno
guidata
nel
formularlo
.
La
relazione
viene
firmata
da
tutti
i
Commissari
.
Qualora
uno
o
due
commissari
rifiutino
di
firmare
la
relazione
,
questa
è
valida
anche
se
firmata
soltanto
dalla
maggioranza
.
In
tal
caso
si
farà
constare
il
rifiuto
in
calce
alla
relazione
stessa
.
I
dissenzienti
possono
motivare
il
loro
voto
.
Art
.
31
.
La
relazione
,
con
tutti
i
verbali
ed
allegati
,
è
inviata
al
Consiglio
superiore
,
che
la
restituisce
al
ministro
con
le
proprie
eventuali
osservazioni
.
Tale
relazione
è
poscia
pubblicata
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
,
con
le
osservazioni
del
Consiglio
superiore
,
qualunque
sia
l
'
esito
del
concorso
,
subito
che
il
Ministro
l
'
abbia
in
tutto
o
in
parte
approvata
,
o
anche
non
accolta
.
In
ogni
caso
la
pubblicazione
sarà
fatta
non
più
tardi
di
sei
mesi
dalla
deliberazione
del
Consiglio
Superiore
.
Quando
il
ministro
deliberi
in
senso
diverso
dalle
proposte
del
Consiglio
superiore
,
il
relativo
decreto
deve
essere
motivato
.
Art
.
32
.
Non
più
tardi
del
mese
di
marzo
di
ciascun
anno
scolastico
il
ministro
pubblicherà
nel
Bollettino
ufficiale
l
'
elenco
di
tutte
le
cattedre
vacanti
tenute
per
incarico
nelle
RR
.
Università
,
cui
si
applica
la
tabella
A
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
distintamente
per
ciascuna
Facoltà
e
Scuola
ed
il
numero
di
quelle
vacanti
nel
ruolo
della
tabella
C
annessa
al
Testo
Unico
predetto
.
La
pubblicazione
di
cui
sopra
e
le
proposte
fatte
dalle
Facoltà
e
Scuole
per
apertura
di
concorsi
,
e
pervenute
al
Ministero
sino
a
tale
data
,
saranno
comunicate
per
parere
al
Consiglio
superiore
,
Le
domande
per
apertura
di
concorsi
,
pervenute
al
Ministero
dopo
tale
epoca
,
non
potranno
essere
prese
in
considerazione
che
nell
'
anno
successivo
.
Art
.
33
.
Il
Consiglio
,
esaminate
le
proposte
delle
varie
Facoltà
,
Scuole
per
l
'
apertura
di
concorsi
al
grado
di
professore
straordinario
,
riconoscerà
,
in
corrispondenza
del
numero
dei
posti
disponibili
nel
ruolo
rispettivo
,
quali
sono
le
Facoltà
e
Scuole
,
e
,
per
ciascuna
Facoltà
e
Scuola
,
quali
sono
le
discipline
,
che
per
le
condizioni
speciali
del
momento
e
del
luogo
meritino
di
essere
preferite
.
Art
.
34
.
Qualora
nell
'
anno
stesso
si
trovino
a
vacare
due
o
più
cattedre
della
medesima
disciplina
,
si
bandirà
,
di
regola
,
il
concorso
per
una
soltanto
di
esse
.
La
destinazione
della
cattedre
che
dovrà
essere
messa
a
concorso
,
sarà
fatta
dal
Consiglio
superiore
,
colle
norme
indicate
nell
articolo
33
.
Art
.
35
.
Ove
,
in
seguito
al
risultato
di
un
concorso
,
bandito
per
una
determinata
Università
e
disciplina
,
un
altra
Facoltà
o
Scuola
intenda
di
valersi
della
disposizione
sancita
dall
'
art
.
21
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
proponendo
la
nomina
a
straordinario
del
20°
e
del
3°
graduato
,
il
Ministro
,
prima
di
provvedere
in
merito
sulla
domanda
,
sentirà
il
parere
del
Consiglio
superiore
,
il
quale
darà
il
suo
avviso
circa
l
'
accoglimento
della
domanda
,
in
base
ai
criteri
fissati
nell
'
art
.
33
del
presente
regolamento
.
Art
.
36
.
Qualora
per
qualche
Università
appaia
conveniente
procedere
alla
nomina
di
ordinari
,
sia
per
integrarne
il
numero
soverchiamente
scemato
,
sia
per
altre
ragioni
di
indole
didattica
,
il
Ministro
,
sentito
in
merito
il
parere
del
Consiglio
superiore
,
provvede
,
a
seconda
del
caso
,
a
norma
dell
'
art
.
30
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
.
Dei
posti
di
ordinario
.
che
si
renderanno
annualmente
vacanti
nella
tabelle
A
e
C
annesse
al
Testo
unico
predetto
,
i
quattro
primi
sono
destinati
alla
promozione
degli
straordinari
ed
il
quinto
è
riservato
al
Ministro
,
per
gli
scopi
sovraccennati
.
Art
.
37
.
Il
professore
ordinario
è
nominato
con
Decreto
Reale
.
Il
professore
straordinario
è
nominalo
dal
ministro
per
un
anno
,
ed
è
confermato
annualmente
,
udita
la
Facoltà
o
Scuola
,
con
decreto
ministeriale
.
Gli
aumenti
di
stipendio
stabiliti
dall
'
articolo
27
del
Testo
Unico
della
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
per
i
professori
ordinari
e
straordinari
si
conferiscono
per
ogni
quinquennio
maturato
tu
di
effettivo
servizio
,
a
datare
dalla
prima
nomina
all
ufficio
.
I
professori
straordinari
nominati
anteriormente
alla
legge
19
luglio
1909
,
n
.
496
,
avranno
diritto
all
'
aumento
di
stipendio
stabilito
dalla
legge
predetta
,
per
ogni
quinquennio
di
effettivo
servizio
compiuto
a
datare
dal
giorno
dell
entrata
in
vigore
della
legge
stessa
.
Nel
caso
che
la
Facoltà
dia
parere
contrario
alla
conferma
,
ovvero
il
ministro
non
voglia
attenersi
al
parere
dato
da
essa
in
favore
della
conferma
,
questi
deve
chiedere
le
giustificazioni
o
difese
scritte
dell
'
interessato
e
sentire
parere
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
38
.
Il
professore
straordinario
,
dopo
due
conferme
e
tre
anni
solari
di
non
interrotto
esercizio
,
acquista
la
stabilità
,
che
gli
viene
riconosciuta
con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
Art
.
39
.
I
professori
straordinari
stabili
possono
ottenere
la
promozione
ad
ordinari
nell
'
ordine
di
precedenza
segnato
dalla
loro
rispettiva
anzianità
a
norma
dell
'
art
.
43
,
2°
comma
,
del
presente
regolamento
.
Il
professare
.
straordinario
stabile
che
aspira
alla
promozione
ad
ordinario
,
per
non
perdere
il
proprio
turno
di
anzianità
,
deve
presentare
regolare
domanda
per
la
promozione
entro
due
mesi
dalla
data
della
pubblicazione
nel
Bollettino
Ufficiale
della
vacanza
del
posto
di
ordinario
.
In
caso
di
eguale
anzianità
,
l
'
ordine
della
precedenza
è
determinata
dalla
data
della
domanda
.
Questa
deve
essere
presentata
direttamente
,
o
spedita
in
piego
raccomandato
al
Ministero
,
il
quale
la
trasmette
alla
Facoltà
o
Scuola
competente
per
il
suo
voto
;
e
,
qualora
la
data
non
sia
altrimenti
certificata
noi
modi
di
legge
,
è
considerata
come
data
della
domanda
quella
della
sua
presentazione
,
o
del
suo
arrivo
al
Ministero
.
Art
.
40
.
Il
parere
del
Consiglio
superiore
sull
'
opportunità
di
iniziare
il
giudizio
di
promozione
può
essere
dato
nella
stessa
sessione
in
cui
il
Consiglio
superiore
avrà
dato
il
suo
voto
sulla
dichiarazione
di
stabilità
.
Per
la
promozione
di
uno
straordinario
è
necessario
il
voto
favorevole
della
Facoltà
o
Scuola
cui
egli
appartiene
.
La
domanda
del
professore
con
i
suoi
titoli
scientifici
posteriori
alla
nomina
a
straordinario
e
con
la
deliberazione
della
Facoltà
o
Scuola
,
è
comunicata
al
Consiglio
superiore
,
il
quale
deve
giudicare
in
ogni
singolo
caso
,
se
concorrono
le
condizioni
richieste
dall
'
art
.
23
n
.
2
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Il
giudizio
di
promozione
avrà
luogo
con
le
norme
stabilite
dallo
stesso
articolo
.
Art
.
41
.
Il
giudizio
di
merito
sulla
promovibilità
del
professore
straordinario
stabile
è
deferito
ad
una
Commissione
nominata
con
le
norme
indicate
nell
'
articolo
22
del
presente
regolamento
,
e
quando
per
la
stessa
materia
si
trovi
già
costituita
una
commissione
,
il
giudizio
può
entro
l
'
anno
esser
deferito
.
alla
medesima
.
Per
la
procedura
delle
promozioni
sono
osservate
le
norme
di
questo
capitolo
,
in
quanto
siano
applicabili
.
La
relazione
,
redatta
secondo
l
'
articolo
30
del
presente
regolamento
,
viene
del
pari
trasmessa
al
Consiglio
superiore
per
le
sue
osservazioni
e
proposte
,
e
quindi
pubblicala
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
nel
termine
indicato
nell
'
art
.
3l
.
Art
.
42
.
Per
i
concorsi
e
le
promozioni
dei
professori
straordinari
egli
Istituti
indicati
nella
tabella
B
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
,
continueranno
ad
applicarsi
le
norme
vigenti
anteriormente
alla
legge
stessa
.
Il
giudizio
di
promozione
s
'
inizia
quando
il
ministro
,
sentito
il
Consiglio
superiore
,
riconosca
in
ogni
singolo
caso
che
si
tratta
di
una
cattedra
importante
per
gli
studi
della
Facoltà
o
per
la
coltura
scientifica
,
e
che
,
date
le
condizioni
del
momento
,
esso
merita
di
essere
coperta
con
un
ordinario
a
preferenza
di
altre
:
purché
gli
straordinari
,
che
aspirano
a
diventare
ordinari
dimostrino
,
con
nuovi
lavori
pubblicati
,
o
con
altri
titoli
opportuni
nel
caso
delle
.
Scuole
d
'
applicazione
,
la
loro
operosità
scientifica
.
Art
.
43
.
Ogni
anno
,
nel
mese
di
marzo
,
sarà
formato
e
pubblicato
nel
Bollettino
ufficiale
il
ruolo
d
'
anzianità
dei
professori
ordinari
e
straordinari
delle
Regie
Università
e
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
distinto
per
materie
fondamentali
e
complementari
,
con
le
variazioni
verificatesi
nel
ruolo
a
tutto
il
1°
gennaio
.
I
professori
sono
iscritti
nel
ruolo
nell
'
ordine
della
loro
anzianità
,
determinata
e
computata
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
1
del
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
,
approvato
Con
R
.
Decreto
22
novembre
,
1908
,
n
.
693
.
Della
pubblicazione
del
ruolo
è
dato
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Di
ciascuna
vacanza
di
posti
si
dà
notizia
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
.
Contro
tutte
le
risultanze
del
ruolo
è
ammesso
il
ricorso
al
ministro
nel
termine
prescritto
dall
'
art
.
1
del
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
.
Il
provvedimento
del
Ministro
è
definitivo
.
Art
.
44
.
Il
trasferimento
di
un
professore
ordinario
o
straordinario
non
può
aver
luogo
che
alle
condizioni
e
con
le
norme
stabilite
dagli
articoli
34
e
35
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
.
Possono
essere
trasferiti
da
una
ad
un
'
altra
Università
,
dalle
Università
agli
Istituti
superiori
universitari
,
e
da
questi
a
quelle
,
tutti
i
professori
,
così
ordinari
come
straordinari
,
nominati
in
seguito
a
concorso
,
sia
a
norma
della
legge
12
giugno
1904
,
n
.
253
,
sia
anteriormente
alla
legge
medesima
.
Per
provvedere
al
trasferimento
dei
professori
ordinari
degli
Istituti
superiori
universitari
alle
Università
,
il
ministro
si
varrà
di
posti
di
ordinario
a
sua
disposizione
a
norma
dall
'
art
.
30
,
comma
2°
del
testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
I
professori
stessi
conserveranno
il
grado
di
ordinari
,
ed
occuperanno
,
nel
ruolo
di
cui
all
'
art
.
18
del
presente
regolamento
,
il
posto
ad
essi
spettante
in
ragione
della
rispettiva
anzianità
I
professori
straordinari
trasferiti
dagli
Istituti
alle
Università
conservano
la
stabilità
già
conseguita
e
la
rispettiva
anzianità
.
Le
stesse
norme
saranno
applicabili
per
il
trasferimento
di
professori
dalla
R
.
Università
di
Macerata
alle
altre
Università
,
fino
a
che
rimarrà
in
vigore
la
Convenzione
approvata
con
la
legge
22
dicembre
1901
,
n
.
541
.
Art
.
45
.
Il
passaggio
a
cattedra
diversa
non
può
essere
accordato
che
ai
soli
professori
ordinari
,
nei
casi
previsti
dall
'
art
.
34
,
comma
secondo
,
lettere
a
)
e
b
)
,
e
con
le
norme
prescritte
dall
'
art
.
35
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
qualora
si
trovino
nelle
condizioni
stabilite
dagli
articoli
suddetti
.
Sulla
proposta
dove
essere
udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
.
CAPO
V
.
Dei
diritti
e
dei
doveri
degli
insegnanti
ufficiali
Art
.
46
.
L
'
insegnante
ufficiale
,
ordinario
e
straordinario
e
incaricato
,
ha
l
'
obbligo
di
impiegare
tanto
tempo
nel
suo
insegnamento
,
e
di
dargli
tante
ore
per
settimana
quante
l
'
indole
e
l
'
estensione
di
quello
richiedono
.
Per
ogni
corso
sono
fissate
nell
'
orario
,
che
sarà
stabilito
da
ciascuna
Facoltà
o
Scuola
al
principio
dell
'
anno
scolastico
,
non
meno
di
tre
lezioni
settimanali
di
un
'
ora
ognuna
da
impartirsi
in
tre
giorni
distinti
.
Tutti
i
professori
,
anche
per
gli
incarichi
ad
essi
affidati
,
sono
obbligati
a
dare
entro
l
'
anno
accademico
non
meno
di
cinquanta
lezioni
.
Art
.
47
.
Il
professore
ufficiale
ò
obbligato
a
fare
le
sue
lezioni
e
conferenze
alle
ore
stabilite
nell
'
orario
,
di
intervenire
alle
riunioni
del
Consiglio
accademico
ove
ne
sia
membro
,
e
del
Consiglio
di
Facoltà
,
di
prendere
parte
alle
Commissioni
esaminatrici
,
alle
quali
è
chiamato
dal
regolamento
della
sua
Facoltà
ed
alle
Commissioni
dei
concorsi
a
cui
fosse
nominato
dal
ministro
.
Egli
non
può
esimersi
da
questi
obblighi
per
ragione
di
altre
occupazioni
,
né
farsi
surrogare
senza
autorizzazione
,
né
mutar
l
'
ora
delle
lezioni
a
piacer
suo
o
per
accordo
con
gli
studenti
.
Se
durante
l
'
anno
gli
convenisse
di
mutar
l
'
ora
assegnata
alla
sua
lezione
,
deve
chiederne
licenza
al
rettore
per
mezzo
del
preside
della
Facoltà
,
la
quale
deve
essere
sentita
.
Quando
,
per
motivi
di
salute
o
per
altro
legittimo
impedimento
,
egli
non
potesse
fare
lezione
,
deve
mandare
avviso
al
rettore
dell
'
Università
in
tempo
perché
gli
studenti
ne
siano
avvertiti
.
Quando
la
malattia
sia
tale
da
dare
ragionevole
timore
che
debba
protrarsi
ne
dà
avviso
al
rettore
che
,
sentito
il
Consiglio
della
Facoltà
,
o
gli
dà
un
supplente
di
propria
iniziativa
o
domanda
al
ministro
di
farlo
surrogare
,
secondo
che
l
'
assenza
del
professore
si
preveda
di
maggiore
o
minore
durata
.
Per
gli
insegnamenti
,
cui
sono
annessi
istituti
sperimentali
,
cliniche
o
laboratori
,
i
professori
sono
sostituiti
nelle
loro
assenze
da
uno
o
due
aiuti
o
assistenti
addetti
alla
cattedra
,
in
seguito
a
delegazione
degli
stessi
professori
,
secondo
l
'
indole
e
l
'
estensione
della
materia
d
'
insegnamento
.
In
ogni
caso
,
durante
l
'
assenza
del
direttore
,
la
direzione
temporanea
dell
'
Istituto
sperimentale
,
della
clinica
o
del
laboratorio
,
é
affidata
a
quello
fra
gli
aiuti
od
assistenti
,
che
verrà
designato
dal
direttore
,
sotto
la
propria
responsabilità
.
Art
.
48
.
Il
Rettore
con
può
concedere
ai
professori
permessi
d
'
assenza
per
più
di
dodici
giorni
e
per
giustificati
motivi
.
Se
l
'
assenza
dovesse
durare
più
a
lungo
,
il
permesso
deve
essere
chiesto
al
ministro
.
Art
49
.
L
'
insegnamento
del
professore
ufficiale
prende
la
doppia
forma
dì
lezioni
e
di
conferenze
cogli
studenti
.
Egli
può
fare
le
conferenze
in
ore
diverse
dalle
lozioni
,
ovvero
occupare
,
nel
conferire
con
gli
studenti
,
una
parte
del
tempo
di
ciascuna
lezione
.
Le
lezioni
degli
insegnanti
ufficiali
debbono
essere
pubbliche
,
salvo
gli
esercizi
pratici
e
le
dimostrazioni
sperimentali
,
che
si
possono
limitare
ai
soli
iscritti
ai
loro
corsi
.
Art
.
50
Ciascun
professore
deve
tenere
per
ogni
corso
un
registro
nel
quale
segnerà
giorno
per
giorno
l
'
argomento
della
lezionne
impartita
,
apponendovi
la
sua
firma
.
Questo
registro
,
munito
del
visto
del
preside
della
Facoltà
o
del
direttore
della
Scuola
,
deve
essere
,
alla
fine
delle
lezioni
e
ad
ogni
richiesta
del
Rettore
,
consegnato
alla
segreteria
dell
'
Università
o
dell
'
Istituto
.
Per
gl
'
insegnamenti
tenuti
per
incarico
,
da
retribuirsi
secondo
il
numero
delle
lezioni
effettivamente
impartite
,
la
segreteria
compila
mensilmente
un
prospetto
delle
lezioni
date
da
ciascun
professore
secondo
le
risultanze
del
detto
registro
.
Tale
prospetto
deve
recare
la
firma
del
preside
della
Facoltà
o
del
direttore
delle
Scuola
,
con
l
'
attestazione
che
le
lezioni
furono
effettivamente
impartite
,
ed
il
visto
del
rettore
e
del
capo
dell
'
Istituto
.
Art
.
51
.
Alla
fine
di
ciascun
anno
il
Rettore
o
il
capo
dell
'
Istituto
deve
trasmettere
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
il
prospetto
delle
lezioni
date
per
ogni
corso
.
Qualora
un
professore
non
adempia
agli
obblighi
prescritti
dagli
articoli
precedenti
,
il
Rettore
e
il
rapo
dell
'
Istituto
deve
farne
rapporto
al
Consiglio
accademico
,
il
quale
,
sentito
il
professore
stesso
per
le
sue
giustificazioni
,
delibera
in
merito
a
seconda
del
caso
e
ne
riferisce
a
sua
volta
al
Ministero
.
Il
Ministero
,
esaminata
la
relazione
del
Consiglio
accademico
qualora
non
riconosca
giusti
i
motivi
addotti
dal
professore
a
sua
giustificazione
,
provvede
all
'
ammonizione
a
norma
dell
articolo
32
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
.
Art
.
52
.
I
professori
che
desiderano
ottenere
dal
Ministero
l
'
autorizzazione
a
risiedere
in
località
diversa
da
quella
in
cui
esercitano
l
'
insegnamento
,
debbono
farne
domanda
al
Ministero
,
esponendone
le
ragioni
e
trasmettere
la
domanda
stessa
a
mezzo
del
Rettore
o
del
capo
dell
'
Istituto
,
il
quale
deve
accompagnarla
col
suo
parere
motivato
.
L
'
autorizzazione
non
può
essere
accordata
se
non
quando
trattisi
di
località
tanto
prossima
alla
sede
dell
Università
o
dell
Istituto
,
che
sia
possibile
ed
agevole
recarvisi
e
tornarne
più
volte
al
giorno
,
o
,
a
condiziono
che
il
Rettore
o
il
capo
dell
'
Istituto
assicuri
sotto
.
a
sua
responsabilità
essere
ciò
conciliabile
col
pieno
e
regolare
adempimento
dei
doveri
dell
'
insegnante
.
Art
.
53
.
I
professori
di
qualunque
Facoltà
,
ciascuno
da
sé
o
riuniti
in
più
,
i
quali
non
appartengano
ad
alcuna
Scuola
di
magistero
,
potranno
istituirne
una
per
la
propria
disciplina
,
e
rilasciare
ai
propri
studenti
uno
speciale
attestato
degli
studi
fatti
e
del
profitto
.
Però
tali
studi
e
tali
esercizi
dovranno
essere
fatti
in
modo
da
non
turbare
il
regolare
andamento
degli
studi
delle
Facoltà
e
delle
Scuole
di
magistero
.
CAPO
VI
.
Degli
incarichi
e
delle
supplenze
Art
.
54
.
Gli
incarichi
per
qualunque
insegnamento
d
'
istruzione
superiore
non
hanno
durata
maggiore
di
un
anno
scolastico
,
ma
possono
essere
confermati
.
Essi
.
si
possono
conferire
:
a
)
ai
professori
ordinari
e
straordinari
;
b
)
a
coloro
che
furono
designati
fra
i
tre
primi
in
un
pubblico
concorso
per
la
materia
che
è
oggetto
dell
'
incarico
.
c
)
ai
dottori
aggregati
;
d
)
ai
liberi
docenti
della
stessa
materia
o
,
in
mancanza
,
di
materia
sostanzialmente
connessa
;
e
)
a
coloro
cui
sia
applicabile
il
disposto
dell
'
art
.
19
,
n
.
2
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
;
f
)
a
coloro
che
già
coprirono
a
qualunque
titolo
una
cattedra
universitaria
in
RR
.
Università
o
RR
.
Istituti
di
carattere
universitario
.
In
nessun
caso
possono
essere
conferiti
incarichi
a
chi
abbia
raggiunto
il
limite
di
età
,
di
cui
all
'
art
.
41
del
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
.
La
Facoltà
può
scegliere
liberamente
in
qualunque
delle
suddetto
categorie
,
seguendo
però
il
criterio
della
maggiore
competenza
nella
materia
d
'
incarico
,
tenuto
conto
delle
pubblicazioni
e
di
altri
titoli
specifici
.
Nessuno
può
avere
più
di
un
incarico
o
di
una
supplenza
oltre
il
proprio
insegnamento
ufficiale
.
Colui
al
quale
sia
affidato
un
incarico
o
una
supplenza
,
non
può
tenere
contemporaneamente
un
corso
libero
retribuito
.
Art
.
55
.
Per
gli
insegnamenti
obbligatori
gli
incarichi
sono
conferiti
dal
Ministro
in
seguito
a
proposta
della
Facoltà
.
Le
indennità
dovute
ai
professori
ufficiali
per
gli
incarichi
d
'
insegnamento
ad
essi
affidati
sono
loro
corrisposte
mensilmente
,
secondo
il
numero
delle
lezioni
effettivamente
impartite
nel
mese
.
A
tal
uopo
il
Ministero
della
pubblica
istruzione
pone
a
disposizione
del
Rettore
di
ciascuna
Università
o
del
capo
di
ciascun
Istituto
,
le
somme
occorrenti
per
provvedere
al
pagamento
mediante
beoni
,
giusta
le
norme
,
stabilite
dal
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
.
La
retribuzione
annua
fissa
,
stabilita
dall
'
art
.
31
,
comma
3°
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
per
chi
non
sia
professore
ufficiale
,
è
corrisposta
a
tutti
gli
incaricati
,
che
non
rivestano
la
qualità
di
professore
ordinario
o
straordinario
in
una
Università
o
in
un
Istituto
superiore
universitario
,
qualunque
sia
il
titolo
in
base
al
quale
l
incarico
è
ad
essi
affidato
,
ed
è
pagata
nei
modi
consueti
a
mezzo
dei
ruoli
di
spese
fisse
.
Art
56
.
Per
gli
insegnamenti
complementari
gli
incarichi
sono
conferiti
dal
Ministro
osservate
le
norme
di
cui
all
'
art
.
16
(
penultimo
comma
)
del
presente
regolamento
.
Tutti
gli
anni
,
nella
sessione
primaverile
,
il
Ministro
comunica
al
Consiglio
superiore
l
'
elenco
degli
incarichi
già
conferiti
d
'
insegnamenti
non
obbligatori
per
quelle
modificazioni
che
credesse
opportuno
di
apportarvi
,
e
le
proposte
di
conforme
degli
incarichi
stessi
.
Art
.
57
.
Le
supplenze
sono
ammesse
per
gli
insegnamenti
obbligatori
;
e
sono
consentite
dal
Ministro
,
su
proposta
della
Facoltà
,
giusta
le
norme
degli
articoli
51
e
35
.
CAPO
VII
.
Del
personale
assistente
e
tecnico
.
Art
.
58
.
GlI
aiuti
e
gli
assistenti
addetti
alle
cattedre
di
discipline
sperimentali
e
dimostrative
delle
RR
.
Università
e
dei
RR
.
Istituti
superiori
sono
nominati
per
decreto
ministeriale
sulla
proposta
dei
rispettivi
professori
.
Gli
uni
e
gli
altri
debbono
essere
forniti
di
titolo
accademico
;
gli
aiuti
debbono
,
di
regola
,
essere
scelti
fra
gli
assistenti
.
La
nomina
ha
effetto
per
la
durata
di
un
anno
a
decorrere
dal
16
ottobre
e
s
intende
tacitamente
confermata
pei
due
anni
successivi
,
qualora
non
intervenga
una
disposizione
contraria
.
Ulteriori
conferme
non
possono
aver
lungo
se
non
in
seguito
a
voto
conforme
della
rispettiva
Facoltà
o
Scuola
e
per
ragioni
di
studio
o
per
esigenze
di
laboratori
o
di
musei
,
o
per
meriti
didattici
riconosciuti
dalla
Facoltà
o
Scuola
..
La
cessazione
dall
'
ufficio
è
disposta
per
decreto
ministeriale
,
su
proposta
motivata
del
professore
,
e
non
può
avere
effetto
che
alla
fine
dell
'
anno
,
salvo
i
casi
di
volontarie
dimissioni
o
di
provvedimento
disciplinare
.
Art
.
59
.
Gli
aiuti
e
gli
assistenti
,
subordinatamente
al
titolare
della
cattedra
,
hanno
la
direzione
immediata
dei
servizi
cui
sono
specialmente
addetti
:
possono
,
in
caso
di
brevi
assenze
supplire
nelle
lezioni
il
rispettivo
professore
.
Possono
inoltre
avere
il
compito
di
sviluppare
una
qualche
parte
dell
'
insegnamento
ufficiale
,
purché
in
questo
caso
abbiano
la
libera
docenza
nella
materia
o
in
materia
affine
.
In
nessuno
dei
casi
indicati
vi
è
diritto
per
essi
a
speciale
compenso
.
Art
.
60
.
Gli
assisterti
addetti
ai
RR
.
Osservatori
astronomici
universitari
ed
autonomi
sono
nominati
per
Decreto
Ministeriale
su
proposta
dei
rispettivi
direttori
.
Essi
debbono
essere
provvisti
di
titolo
accademico
.
La
nomina
ha
effetto
per
la
durata
di
un
anno
,
ma
s
'
intende
tacitamente
confermata
di
anno
in
anno
,
finché
non
intervenga
una
contraria
disposizione
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
53
.
Trascorso
un
quinquennio
,
sarà
conferita
agli
assistenti
la
stabilità
mediante
Decreto
Reale
,
Gli
astronomi
aggiunti
e
gli
astronomi
vengono
nominati
per
concorso
fra
il
personale
assistente
di
tutti
gli
Osservatorii
governativi
ed
hanno
nomina
stabile
per
Decreto
Reale
.
Art
.
61
.
Il
personale
tecnico
,
addotto
.
agli
Istituti
scientifici
e
scientifico
-
pratici
delle
RR
.
Università
e
degli
altri
Istituti
di
istruzione
superiore
,
attende
ai
lavori
meccanici
e
manuali
richiesti
dai
bisogni
dell
'
insegnamento
sperimentale
e
dimostrativo
e
dai
bisogni
della
ricerca
scientifica
;
dalla
natura
del
lavoro
cui
è
destinato
,
trae
specifica
denominazione
.
Il
personale
tecnico
è
diviso
in
tre
classi
:
capi
tecnici
,
tecnici
ed
aiutanti
tecnici
.
Le
prime
due
classi
comprendono
i
tecnici
propriamente
detti
meccanici
,
macchinisti
,
conservatori
,
lavoratori
in
vetro
,
preparatori
,
tassidermisti
,
modellatori
,
disegnatori
,
calcolatori
,
osservatori
.
capi
giardinieri
,
capi
maniscalchi
)
.
Appartengono
alla
terza
classe
le
persone
destinare
a
coadiuvare
i
capi
tecnici
ed
i
tecnici
.
Art
.
62
.
Tutto
il
personale
tecnico
è
nominato
su
proposta
del
direttore
dell
'
Istituto
con
Decreto
Ministeriale
,
che
ha
effetto
per
la
durata
di
un
anno
a
far
tempo
dal
16
ottobre
.
Per
i
capi
tecnici
ed
i
tecnici
.
la
nomina
s
'
intende
tacitamente
confermata
di
anno
in
anno
,
finché
non
intervenga
una
disposizione
contraria
,
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
58
.
Gli
aiutanti
tecnici
hanno
nomina
annuale
.
I
capi
tecnici
sono
,
di
regola
,
scelti
tra
i
tecnici
e
questi
tra
gli
aiutanti
tecnici
.
Dopo
un
triennio
,
il
personale
tecnico
della
prima
e
della
seconda
classe
che
abbia
fatto
buona
prova
,
conseguirà
la
nomina
stabile
per
Decreto
Ministeriale
.
Della
specifica
attitudine
e
della
diligenza
in
servizio
del
personale
proposto
perla
stabilita
,
attesterà
il
direttore
dell
'
Istituto
.
Art
.
63
.
Alla
nomina
od
alla
conferma
delle
levatrici
e
delle
levatrici
assistenti
presso
le
cliniche
ostetrico
-
ginecologiche
si
provvede
con
Decreto
Ministeriale
secondo
le
norme
del
regolamento
delle
Scuole
di
ostetricia
per
le
levatrici
.
CAPO
VIII
.
Degli
insegnanti
a
titolo
privato
.
Art
.
64
.
Sono
professori
a
titolo
privato
:
1°
gli
insegnanti
ordinari
e
straordinari
,
in
quanto
impartiscono
corsi
privati
a
termini
dell
'
art
.
56
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
;
2°
i
dottori
aggregati
a
termini
dello
stesso
articolo
;
3°
coloro
i
quali
abbiano
ottenuta
l
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Art
.
65
.
L
'
abilitazione
alla
libera
docenza
é
concessa
dal
Ministro
:
1°
in
base
all
'
art
.
56
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
Istruzione
superiore
e
con
la
procedura
di
cui
all
'
articolo
18
del
presente
regolamento
.
2°
per
titoli
;
3°
per
esami
.
Art
.
66
.
L
'
abilitazione
alla
libera
docenza
per
esame
o
per
titoli
è
concessa
per
una
determinata
Università
e
Facoltà
o
Scuola
:
1°
per
gli
insegnamenti
costitutivi
della
Facoltà
o
Scuola
determinati
dai
regolamenti
speciali
,
ancorché
non
affidati
a
professori
ordinari
e
straordinari
;
2°
per
altri
insegnamenti
che
vi
esistano
a
titolo
pubblico
,
solo
se
affidati
a
professori
ordinari
e
straordinari
.
L
abilitazione
alla
libera
docenza
è
concessa
dal
Ministro
,
esclusivamente
per
titoli
,
per
una
determinata
Facoltà
o
Scuola
per
materie
complementari
e
per
parte
delle
materie
insegnate
a
titolo
pubblico
,
quando
questa
parte
abbia
acquistato
sufficiente
importanza
ed
autonomia
scientifica
.
In
tali
casi
il
Consiglio
superiore
,
deve
pronunciarsi
sull
'
opportunità
di
concedere
la
speciale
abilitazione
prima
di
iniziare
la
relativa
procedura
.
Art
.
67
.
Chi
aspira
a
conseguire
la
libera
docenza
deve
rivolgere
istanza
al
Ministro
.
indicando
l
'
insegnamento
a
cui
desidera
di
essere
abilitato
,
l
'
Istituto
dove
si
prefigge
di
esercitarla
,
o
se
intende
di
conseguirla
per
esame
o
per
titoli
.
All
'
istanza
dev
'
essere
unito
un
certificato
da
cui
risulti
che
l
'
aspirante
possiede
da
tre
anni
il
grado
di
dottore
.
In
casi
particolari
,
di
cui
è
giudice
il
Consiglio
superiore
,
possono
valere
anche
altri
titoli
.
Deve
altresì
allegarsi
il
certificato
penale
,
di
data
non
anteriore
a
due
mesi
,
salvo
che
l
'
aspirante
appartenga
all
'
insegnamento
o
all
'
amministrazione
governativa
.
Art
.
68
L
idoneità
degli
aspiranti
alla
libera
docenza
per
esame
è
riconosciuta
da
una
commissione
presieduta
dal
preside
o
direttore
della
Facoltà
o
Scuola
cui
appartiene
la
materia
da
insegnare
,
e
composta
di
altri
due
membri
della
Facoltà
stessa
e
di
due
membri
di
altre
Università
.
Uno
di
questi
ultimi
deve
essere
libero
docente
,
preferibilmente
della
stessa
disciplina
ed
effettivamente
insegnante
.
La
nomina
della
Commissione
spetta
al
ministro
su
proposta
della
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
In
casi
d
'
urgenza
il
ministro
può
supplire
un
commissario
anche
senza
il
parere
della
Giunta
,
udito
il
presidente
della
Commissione
.
La
Commissione
,
fino
al
compimento
dei
suoi
lavori
,
è
presieduta
dal
preside
della
Facoltà
che
si
trova
in
ufficio
al
momento
della
sua
prima
riunione
.
Solo
per
gravi
e
giustificati
motivi
il
Preside
potrà
,
in
via
eccezionale
,
essere
supplito
da
un
professore
ordinario
della
Facoltà
,
che
non
appartenga
per
altro
titolo
alla
Commissione
.
I
membri
estranei
alla
Facoltà
,
che
non
sono
professori
nella
Università
presso
la
quale
ha
luogo
l
'
esame
,
hanno
diritto
ad
una
indennità
di
viaggio
e
di
soggiorno
a
spese
del
candidato
,
che
la
verserà
anticipatamente
alla
cassa
universitaria
.
Art
.
69
.
L
'
esame
,
secondo
l
'
art
.
61
del
Testo
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
consiste
:
1°
in
una
dissertazione
scritta
;
2°
in
una
conferenza
intorno
al
tema
della
dissertazione
ed
intorno
alla
scienza
e
al
ramo
di
scienza
che
deve
formare
oggetto
dell
insegnamento
;
3°
in
una
lezione
sopra
un
tema
proposto
dalla
Commissione
.
Art
.
70
.
L
assegnazione
del
tema
per
la
dissertazione
scritta
deve
aver
luogo
nella
prima
adunanza
dalla
Commissione
,
per
la
validità
della
quale
,
è
richiesta
la
presenza
di
tre
almeno
dei
commissari
.
Ciascuno
dei
commissari
,
così
presenti
come
assenti
,
propone
per
iscritto
uno
o
più
temi
,
i
quali
saranno
discussi
ed
approvati
dai
membri
presenti
.
Uno
di
questi
temi
,
estratto
a
sorte
,
è
assegnato
al
candidato
,
al
quale
viene
comunicato
direttamente
del
presidente
.
Il
termine
che
la
Commissiono
assegna
al
candidato
per
la
presentazione
della
dissertazione
,
non
può
essere
minore
di
sei
mesi
,
ed
è
prorogabile
di
altri
sei
mesi
.
La
dissertazione
deve
essere
presentata
alla
Commissione
già
pubblicata
per
le
stampe
.
S
'
intendo
che
il
candidato
abbia
rinunziato
alla
domanda
,
quando
lasci
trascorrere
il
termine
senza
presentare
la
dissertazione
o
la
domanda
di
proroga
.
La
dissertazione
,
quando
si
tratti
di
abilitazione
all
'
insegnamento
della
lingua
e
letteratura
latina
o
greca
,
deve
essere
scritta
in
latino
.
Art
.
71
.
La
prova
della
discussione
non
può
durare
meno
di
un
'
ora
ed
è
pubblica
.
Di
essa
è
dato
avviso
nell
'
albo
della
Università
o
Scuola
almeno
ventiquattro
ore
prima
.
Art
.
72
.
L
'
assegnazione
del
tema
per
la
lezione
viene
fatta
il
giorno
precedente
alla
prova
.
Il
candidato
estrae
a
sorte
due
fra
i
cinque
temi
che
saranno
proposti
dalla
Commissione
e
ne
sceglie
immediatamente
uno
che
formerà
oggetto
della
lezione
.
Questa
è
fatta
in
pubblico
e
deve
durare
neo
meno
di
40
minuti
.
Di
essa
vien
dato
avviso
come
stabilito
nel
capoverso
dell
'
articolo
precedente
.
Art
.
73
.
Per
l
'
abilitazione
nelle
materie
dimostrativo
e
sperimentali
,
si
aggiungono
alle
prove
stabilite
negli
articoli
precedenti
quegli
esercizi
pratici
che
la
Commissione
esaminatrice
reputi
necessari
.
Art
.
74
.
Terminate
le
prove
dell
'
esame
,
la
Commissione
procede
a
valutarle
.
Ogni
commissario
vota
per
sì
o
per
no
.
Occorrono
quattro
voti
favorevoli
per
la
concessione
della
libera
docenza
.
Di
tutte
le
operazioni
sono
stesi
verbali
firmati
dai
commissari
.
La
Commissione
,
deve
anche
redigere
una
relazione
contenente
un
giudizio
complessivo
sul
valore
dimostrato
dal
candidato
nelle
diverse
prove
sostenute
.
Questa
relazione
,
con
i
verbali
e
la
dissertazione
,
è
inviata
al
Consiglio
superiore
,
il
quale
la
restituisce
al
ministro
con
le
sue
osservazioni
.
sulla
esatta
applicazione
delle
norme
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
.
Art
.
75
.
La
domanda
relativa
alla
libera
docenza
per
titoli
deve
essere
corredata
di
tutti
i
titoli
che
il
richiedente
intende
di
presentare
.
Fra
questi
deve
essere
almeno
una
memoria
originale
a
stampa
sulla
materia
per
cui
è
richiesta
l
'
abilitazione
:
per
gl
'
insegnamenti
di
lingua
e
di
letteratura
latina
o
greca
tale
memoria
deve
essere
scritta
in
latino
.
Il
richiedente
deve
dare
una
prova
di
attitudine
didattica
e
sperimentale
nei
modi
indicati
negli
articoli
72
e
73
,
qualunque
sia
il
giudizio
della
Commissione
sui
titoli
.
Solo
eccezionalmente
la
commissione
potrà
,
a
deliberazione
unanime
e
motivata
,
dispensare
dalla
detta
prova
.
Così
i
titoli
come
la
prova
didattica
o
sperimentale
devono
essere
giudicati
da
una
commissione
composta
e
nominata
secondo
l
'
art
.
68
.
La
Commissione
giudicatrice
,
ove
lo
creda
opportuno
,
potrà
sottoporre
il
candidato
alla
discussione
in
contraddittorio
sui
titoli
presentati
,
in
base
ai
quali
domanda
l
'
abilitazione
.
La
commissione
consegna
in
una
relazione
il
giudizio
critico
sui
titoli
e
sulle
prove
pratiche
sostenute
dal
richiedente
,
Sono
pel
resto
osservate
le
disposizioni
degli
articoli
68
e
74
riguardanti
la
libera
docenza
per
esame
,
Art
.
76
.
La
libera
docenza
e
valida
per
la
sola
materia
per
la
quale
è
conseguita
,
e
deve
essere
esercitata
nella
Università
per
la
quale
è
concessa
.
Il
libero
docente
che
ne
faccia
domanda
può
essere
autorizzato
dal
ministro
ad
impartire
in
alta
Università
l
'
insegnamento
,
al
quale
fu
abilitato
,
purché
:
a
)
siano
trascorsi
almeno
due
anni
dalla
data
del
decreto
di
abilitazione
;
b
)
abbia
,
almeno
per
un
anno
,
effettivamente
esercitato
il
suo
insegnamento
nella
Università
per
la
quale
ottenne
l
'
abilitazione
;
c
)
il
trasferimento
sia
chieste
per
motivi
riconosciuti
giusti
dalla
Facoltà
presso
la
quale
il
docente
chiede
di
essere
trasferito
.
Tuttavia
il
trasferimento
potrà
essere
concesso
,
su
parere
conforme
della
Facoltà
,
per
cui
è
richiesto
,
anche
se
non
si
verifichino
le
condizioni
di
cui
alle
lettere
a
)
o
b
)
,
qualora
esso
sia
chiesto
in
conseguenza
di
nomina
ad
ufficio
dello
Stato
,
del
Comune
,
della
Provincia
o
di
Opere
Pie
.
Art
.
77
.
Il
libero
docente
perde
tale
qualità
se
per
cinque
anni
consecutivi
non
l
'
abbia
esercitata
senza
legittimo
impedimento
.
Trascorsi
i
cinque
anni
,
il
Rettore
,
sentito
il
Consiglio
accademico
,
deve
pronunciare
la
decadenza
,
dandone
notizia
all
'
interessato
,
il
quale
entro
due
mesi
può
ricorrere
al
Ministero
che
delibererà
sul
ricorso
,
sentito
il
Consiglio
superiore
della
Pubblica
Istruzione
.
Arti
78
.
I
liberi
docenti
menzionati
all
'
art
.
12
sono
scelti
ogni
anno
due
per
ciascuna
Facoltà
entro
il
nurse
di
giugno
,
da
tutti
i
liberi
docenti
i
quali
effettivamente
insegnino
durante
l
'
anno
,
e
non
abbiano
contemporaneamente
.
ufficio
di
professore
ordinario
.
straordinario
n
incaricato
.
Il
rettore
li
convoca
individualmente
nel
termine
non
minore
di
otto
giorni
.
L
'
adunanza
è
presieduta
dal
più
anziano
dei
presenti
;
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
,
e
non
può
,
sotto
pena
di
nullità
,
,
occuparsi
di
qualsiasi
altro
oggetto
L
'
elezione
ha
luogo
a
maggioranza
relativa
.
I
liberi
docenti
della
Scuola
di
farmacia
veterinaria
appartenenti
alle
università
votano
con
quelli
della
Facoltà
di
medicina
.
I
liberi
docenti
delle
Scuole
di
applicazione
e
delle
Scuole
superiori
agrarie
,
che
sono
annesse
,
alle
Università
,
votano
con
quelli
della
Facoltà
di
scienze
matematiche
,
fisiche
e
naturali
.
Il
processo
verbale
,
sottoscritto
dagli
intervenuti
,
è
rimesso
al
rettore
,
il
quale
,
verificatane
la
regolarità
,
comunica
le
elezioni
avvenute
al
preside
o
direttore
e
ne
informa
il
ministro
.
Entro
il
mese
di
maggio
i
rappresentanti
dei
liberi
docenti
delle
varie
Facoltà
e
Scuole
eleggono
,
ai
termini
dell
'
art
.
13
,
i
due
delegati
chele
debbono
prendere
parte
all
'
adunanza
dell
'
assemblea
generale
dei
professori
,
per
la
proposta
della
terna
per
la
nomina
del
rettore
.
I
detti
rappresentanti
sono
convocati
dal
rettore
nel
termine
non
minore
di
otto
giorni
;
e
l
'
adunanza
di
essi
,
presieduta
,
dal
più
anziano
dei
presenti
,
e
valida
,
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
.
Art
.
79
.
L
'
insegnante
privato
ha
verso
i
suoi
studenti
gli
stessi
diritti
del
professore
ufficiale
,
e
le
autorità
universitarie
debbono
tutelarlo
nell
'
esercizio
di
essi
.
Egli
è
soggetto
alla
disciplina
accademica
sotto
la
sorveglianza
del
Rettore
e
del
Preside
.
Art
.
80
.
I
corsi
degli
insegnanti
privati
sono
:
1
.
Pareggiati
,
e
producono
per
gli
studenti
,
che
vi
si
iscrivono
gli
stessi
effetti
legali
,
se
per
il
numero
delle
lozioni
e
delle
ore
,
e
per
la
estensione
della
materia
corrispondono
,
a
giudizio
della
Facoltà
,
ai
rispettivi
corsi
ufficiali
:
2
.
Parziali
e
non
pareggiati
,
se
corrispondono
ad
una
parte
del
corso
ufficiale
o
se
,
pur
essendo
eguali
per
estensione
nella
materia
,
sono
impartiti
in
un
numero
di
lezioni
e
di
tre
inferiori
a
quelle
del
corso
ufficiale
.
3
.
Complementari
,
quando
servono
di
sussidio
e
d
integrazione
all
'
insegnamento
delle
materie
obbligatorie
.
L
assegnazione
alle
diverse
categorie
è
determinata
dal
Consiglio
superiore
nell
'
annuo
esame
dei
rispettivi
programmi
;
e
ne
è
fatto
richiamo
negli
orari
delle
Facoltà
e
Scuole
.
Art
.
81
L
'
insegnamento
a
titolo
privato
è
impartito
,
di
regola
nei
locali
dell
Università
e
degli
Istituti
da
essa
dipendenti
.
Tuttavia
il
rettore
,
in
casi
particolari
,
udita
la
competente
Facoltà
o
Scuola
,
può
autorizzare
il
libero
docente
a
tenere
il
corso
fuori
dei
locali
universitari
.
Anche
in
questo
caso
,
durante
le
ore
di
lezione
,
l
'
autorità
universitaria
potrà
accedere
ai
corsi
privati
evi
eserciterà
la
sua
giurisdizione
disciplinare
ai
sensi
dell
art
.
101
.
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
istruzione
superiore
.
Art
.
82
.
Ogni
insegnante
a
titolo
privalo
deve
presentare
al
rettore
,
entro
il
mese
di
marzo
,
il
programma
particolareggiato
del
corso
che
intende
svolgere
nel
seguente
ano
scolastico
.
Il
rettore
entro
il
15
aprile
ne
fa
invio
al
Ministero
con
lo
osservazioni
eventuali
della
Facoltà
o
Scuola
,
ai
sensi
dell
'
art
.
57
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
I
programmi
inviati
entro
il
termine
anzidetto
sono
comunicati
al
Consiglio
superiore
.
Nessun
programma
preesentato
più
tardi
sarà
comunicato
,
salvo
che
si
tratti
di
liberi
docenti
,
i
quali
abbiano
ottenuta
l
'
abilitazione
dopo
il
31
marzo
:
in
questo
caso
il
termine
utile
per
l
'
invio
dei
programmi
al
rettore
scade
il
15
ottobre
,
o
per
la
trasmissione
al
Ministero
il
75
ottobre
.
Art
.
83
.
Per
le
discipline
,
il
cui
insegnamento
richiede
,
il
sussidio
di
musei
,
laboratori
e
cliniche
,
il
privato
docente
dove
unire
al
programma
la
dimostrazione
di
essere
provveduto
dei
mezzi
necessari
a
mettere
lo
studente
in
grado
di
osservare
e
sperimentare
.
I
direttori
dei
laboratori
non
hanno
obbligo
di
concedere
ai
privati
docenti
l
uso
degli
strumenti
e
delle
collezioni
,
ma
possono
fare
,
ove
lo
credano
opportuno
,
tale
concessione
,
assumendo
peraltro
piena
responsabilità
,
anche
pecuniaria
,
per
qualsiasi
deterioramento
del
materiale
,
del
quale
sono
consegnatari
responsabili
verso
le
Stato
.
Nel
caso
di
tale
concessione
il
materiale
di
consumo
deve
essere
a
carico
del
privato
docente
.
Art
.
84
.
Le
Facoltà
o
Scuole
,
nel
prendere
in
esame
i
programmi
di
corsi
liberi
debbono
anche
giudicare
se
il
privato
docente
possegga
,
ove
occorrono
,
i
mezzi
di
dimostrazione
e
di
tale
giudizio
deve
essere
data
notizia
così
nell
estratto
del
verbale
della
seduta
della
Facoltà
o
Scuola
,
come
negli
elenchi
di
trasmissione
dei
programmi
.
Art
.
85
.
Il
libero
docente
,
il
quale
abbia
due
abilitazioni
in
due
diverse
materie
può
presentare
due
programmi
e
tenere
due
corsi
distinti
,
uno
per
ciascuna
abilitazione
;
ma
il
libero
docente
,
il
quale
abbia
una
sola
abilitazione
,
anche
se
la
materia
sia
designata
con
doppio
titolo
o
si
siano
riunite
in
essa
due
materie
diverse
,
può
presentare
un
solo
programma
e
tenere
un
solo
corso
.
Art
86
.
Per
ciascuno
studente
o
uditore
iscritto
ad
un
corso
libero
è
corrisposta
al
privato
docente
una
quota
equivalente
a
lire
quattro
per
ogni
ora
settimanale
di
lezione
,
se
trattasi
di
corso
annuale
,
e
di
lire
due
,
se
di
corso
semestrale
.
Agli
effetti
delle
quote
or
mentovate
non
sano
valide
:
a
)
le
iscrizioni
ai
corsi
liberi
che
vengano
prese
oltre
il
limite
fissato
dall
'
art
.
107
(
ultimo
comma
)
;
b
)
le
iscrizioni
a
corsi
tenuti
da
assistenti
ed
aiuti
su
materie
che
fossero
parte
del
corso
che
deve
essere
tenuto
dal
professore
ufficiale
,
alla
dipendenza
,
del
quale
si
trovano
.
Art
.
87
.
I
dottori
aggregati
e
coloro
che
hanno
conseguito
più
abilitazioni
alla
libera
docenza
,
non
possono
tenere
più
di
due
corsi
liberi
.
Non
è
permesso
ripetere
a
titolo
privato
,
in
tutto
o
in
parte
,
l
'
insegnamento
che
si
professa
a
titolo
pubblico
.
Art
.
88
.
I
professori
ufficiali
(
ordinari
,
straordinari
e
incaricati
)
,
possono
impartire
corsi
liberi
,
ma
non
possono
percepire
per
essi
alcuna
retribuzione
.
Art
.
89
.
Ciascuna
Facoltà
determina
,
formando
appositi
elenchi
,
i
corsi
liberi
attinenti
ad
altre
Facoltà
e
Scuole
,
a
cui
i
propri
studenti
possono
iscriversi
.
Contro
questa
deliberazione
i
docenti
interessati
possono
ricorrere
al
Ministro
,
che
deciderà
,
udita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
Art
.
90
.
La
liquidazione
delle
more
d
'
iscrizione
da
pagarsi
agl
'
insegnanti
a
titolo
privato
,
si
eseguisce
dalla
segreteria
universitaria
alla
fine
dell
'
anno
scolastico
,
sulla
base
delle
iscrizioni
prese
dagli
studenti
e
uditori
e
riscontrate
regolari
a
termini
dell
'
art
.
102
.
Le
iscrizioni
ai
corsi
privati
,
prese
dopo
il
termine
fissato
per
la
restituzione
dei
libretti
,
non
hanno
alcun
valore
.
Agli
effetti
della
liquidazione
delle
quote
d
'
iscrizione
,
i
corsi
liberi
dichiarati
parziali
o
complementari
debbono
avere
al
più
un
orario
settimanale
di
ore
tre
;
i
corsi
dichiarati
pareggiati
debbono
considerasi
al
più
di
tante
ore
quante
sono
quelle
assegnate
ai
corrispondenti
corsi
ufficiali
.
Art
.
91
.
Il
pagamento
è
fatto
dalla
cassa
universitaria
coi
fondi
,
che
in
seguito
ad
analoga
richiesta
vengono
somministrati
dall
'
amministrazione
finanziaria
.
Il
rettore
,
udito
il
Consiglio
accademico
,
ne
detrae
quella
parte
,
che
,
proporzionalmente
,
risponde
alle
lezioni
,
che
il
privato
insegnante
non
abbia
effettivamente
impartito
senza
giustificato
motivo
.
CAPO
IX
.
Degli
studenti
e
degli
uditori
.
Art
.
92
.
È
studente
o
uditore
in
un
'
Università
del
Regno
,
chi
vi
sia
inscritto
,
con
l
'
una
o
l
'
altra
qualità
.
Le
donne
sono
ammessi
:
all
'
Uuiversità
nelle
categorie
degli
studenti
e
degli
uditori
alle
stesse
condizioni
.
Art
.
93
.
Per
immatricolarsi
studente
è
necessario
presentarne
domanda
al
rettore
.
In
essa
,
oltre
il
nome
dello
studente
e
dei
suoi
genitori
,
dovrà
essere
notato
:
a
)
il
luogo
di
nascita
;
b
)
la
residenza
della
famiglia
;
c
)
l
'
abitazione
dello
studente
nella
città
;
d
)
l
'
indicazione
della
Facoltà
o
Scuola
a
cui
intende
iscriversi
.
La
domanda
dovrà
essere
inoltre
corredata
dai
seguenti
documenti
:
1°
la
fede
di
nascita
;
2°
il
titolo
di
studi
secondari
richiesto
dai
regolamenti
della
Facoltà
o
Scuola
per
l
'
ammissione
ai
corsi
relativi
;
3°
la
quietanza
del
pagamento
della
tassa
d
'
immatricolazione
e
della
prima
rata
almeno
della
tassa
annua
d
'
iscrizione
.
Può
essere
consentito
,
specialmente
per
i
giovani
che
conseguono
la
licenza
nella
sessione
autunnale
di
esami
,
che
in
luogo
del
diploma
originale
sia
presen
saniate
un
certificato
provvisorio
.
Questo
certificato
però
dev
'
essere
sostituito
nel
corso
dell
'
anno
col
diploma
originale
,
il
quale
in
nessun
caso
potrà
essere
restituito
prima
della
fine
dei
corso
universitario
.
Art
.
94
.
L
'
uditore
è
dispensato
dal
presentare
il
documento
indicato
dal
n
.
2
dell
'
articolo
precedente
.
Gli
studi
fatti
dall
'
uditore
non
hanno
alcun
valore
per
ottenere
i
gradi
accademici
,
neppure
dopo
il
conseguimento
del
titolo
di
studi
secondari
richiesto
per
l
'
ammissione
ai
corsi
universitari
in
qualità
di
studente
.
Art
.
95
.
Gli
stranieri
e
gli
italiani
non
regnicoli
,
e
i
figli
dei
cittadini
italiani
,
i
quali
provino
la
necessità
della
loro
dimora
all
'
estero
per
giustificate
ragioni
di
famiglia
,
potranno
essere
ammessi
ai
corsi
d
'
istruzione
superiore
,
purché
dimostrino
che
il
diploma
di
studi
secondari
,
da
presentarsi
unitamente
alla
domanda
d
'
iscrizione
,
dia
il
diritto
nel
paese
ove
hanno
seguito
regolarmente
gli
studi
secondari
e
sostenuto
i
relativi
esami
,
ad
essere
iscritti
come
studenti
nelle
Università
o
Istituti
superiori
legalmente
costituiti
in
quella
Facoltà
a
cui
chiedono
d
iscriversi
.
Sulla
regolarità
dei
titoli
prodotti
e
sulla
loro
sufficienza
per
l
'
immatricolazione
in
Italia
giudicheranno
o
il
Consiglio
accademico
o
i
Consigli
direttivi
degli
Istituti
autonomi
,
udito
eventualmente
il
parere
delle
Facoltà
o
Scuole
interessate
.
Per
l
'
iscrizione
ad
un
anno
successivo
al
primo
,
come
pure
per
l
'
eventuale
dispensa
dalla
ripetizione
di
esami
superati
in
università
o
istituti
stranieri
,
decide
la
Facoltà
o
Scuola
presso
cui
l
'
iscrizione
è
chiesta
,
previo
sempre
il
giudizio
del
Consiglio
accademico
sul
titolo
di
immatricolazione
.
Nel
gennaio
di
ciascun
anno
i
rettori
manderanno
al
Ministero
,
insieme
con
tutti
i
documenti
riguardanti
siffatte
iscrizioni
,
gli
estratti
delle
deliberazioni
adottate
dai
Consigli
sopra
mentovati
.
Art
.
96
.
Le
domande
tutte
di
studenti
,
di
uditori
e
di
aspiranti
a
diplomi
universitari
devono
essere
dirette
ai
rettori
delle
Università
ed
ai
capi
degli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
.
Art
.
97
Il
rettore
provvederà
sulle
domande
che
non
contraddicono
in
alcun
modo
alle
leggi
ed
ai
regolamenti
vigenti
,
comunicherà
al
Consiglio
di
Facoltà
o
di
Scuola
quelle
per
le
quali
sia
dubbio
il
provvedimento
e
sulle
quali
sia
prescritto
il
giudizio
di
Facoltà
o
di
Scuola
,
e
trasmetterà
al
Ministero
quelle
per
le
quali
occorra
il
parere
della
Giunta
del
Consiglio
superiore
,
o
sia
comunque
necessaria
la
risoluzione
del
ministro
.
Il
Consiglio
di
Facoltà
o
Scuola
esamina
le
domande
che
gli
vengono
trasmesse
,
e
delibera
separatamente
su
ciascuna
di
esse
,
motivando
la
risoluzione
.
Art
.
98
.
Lo
studente
può
appellare
dalla
deliberazione
del
Consiglio
di
Facoltà
o
di
Scuola
al
Consiglio
accademico
,
e
dalla
deliberazione
del
Consiglio
accademico
al
ministro
.
Art
.
99
.
La
domanda
dell
'
immatricolazione
all
'
Università
e
dell
iscrizione
agli
anni
di
corso
deve
essere
presentata
fra
il
1°
agosto
ed
il
5
novembre
.
Solo
per
giustificati
motivi
,
da
riconoscersi
dal
rettore
,
potrà
l
'
immatricolazione
e
l
'
iscrizione
concedersi
fino
al
20
novembre
.
Art
.
100
.
Giorno
per
giorno
sarà
affissa
all
'
albo
dell
'
Università
la
lista
dei
nomi
degli
studenti
o
degli
uditori
,
le
domande
dei
quali
saranno
state
trovate
in
regola
.
Gli
studenti
il
cui
nome
sarà
stato
iscritto
in
questa
lista
,
dovranno
presentarsi
in
segreteria
per
ritirare
il
libretto
d
'
iscrizione
,
il
quale
,
rilasciato
all
'
atto
dell
'
immatricolazione
,
vale
per
l
'
intero
corso
universitario
.
Art
.
101
.
Il
libretto
d
'
iscrizione
porta
la
firma
del
rettore
e
del
direttore
di
segreteria
,
con
la
data
in
cui
viene
rilasciato
e
col
sigillo
della
Università
.
Art
.
102
.
Lo
studente
,
dopo
che
ha
ritirato
il
manifesto
contenente
l
'
ordine
degli
studi
proposto
dalla
Facoltà
,
deve
scrivere
sul
libretto
il
suo
nome
,
quello
degli
insegnanti
dei
quali
vuol
seguire
i
corsi
,
e
il
titolo
di
tali
corsi
,
incominciando
da
quelli
che
sono
stabiliti
come
obbligatori
per
il
conseguimento
del
grado
,
dalla
Facoltà
o
Scuola
da
cui
è
inscritto
,
o
da
disposizione
speciale
.
Il
libretto
deve
essere
riconsegnato
alla
segreteria
non
più
tardi
di
un
mese
dalla
apertura
dei
corsi
,
firmato
dagli
insegnanti
dei
quali
lo
studente
avrà
dichiarato
di
voler
seguire
i
corsi
.
La
segreteria
,
verificando
qualche
irregolarità
nella
domanda
d
iscrizione
o
nel
libretto
,
deve
invitare
lo
studente
a
farvi
le
opportune
correzioni
entro
cinque
giorni
.
Por
coloro
che
non
si
presentino
in
segreteria
nel
termine
predetto
o
si
neghino
alle
correzioni
rese
necessarie
dallo
disposizioni
in
vigore
,
le
correzioni
stesse
vengono
eseguite
dall
'
ufficio
con
la
perdita
delle
iscrizioni
che
eventualmente
non
fosse
possibile
regolarizzare
senza
le
indicazioni
dello
studente
.
Trascorso
il
detto
termine
,
nessuna
ulteriore
aggiunta
o
variazione
può
arrecarsi
all
'
elenco
delle
iscrizioni
.
Art
.
103
.
La
segreteria
trascrive
nel
registro
della
carriera
scolastica
il
libretto
di
iscrizione
,
che
poi
restituisce
allo
studente
.
Nella
prima
quindicina
di
giugno
gli
insegnanti
certificano
con
le
loro
firme
nel
libretto
la
frequenza
dello
studente
ai
corsi
,
e
lo
studente
riporta
il
libretto
alla
segreteria
,
la
quale
vi
attesta
il
pagamento
delle
varie
tasse
e
sopratasse
o
l
'
ottenuta
dispensa
,
e
vi
registra
poi
l
'
esito
degli
esami
sostenuti
.
Art
.
104
.
Allo
studente
è
data
una
tessera
di
riconoscimento
con
fotografia
da
lui
stesso
fornita
.
La
tessera
avrà
la
durata
dell
'
immatricolazione
.
Tuttavia
lo
studente
deve
,
al
cominciare
di
ogni
anno
scolastico
,
e
non
più
tardi
di
un
mese
dall
'
apertura
dell
'
anno
stesso
,
presentarla
alla
segreteria
,
che
vi
appone
la
data
per
accertare
che
il
giovane
continua
ad
essere
immatricolato
.
Art
.
105
.
Gli
uditori
uno
ricevono
libretto
né
tessera
,
ma
soltanto
un
certificato
della
loro
iscrizione
ai
corsi
singoli
.
Art
.
106
.
La
segreteria
tiene
due
registri
,
distinti
per
Facoltà
o
Scuola
,
uno
per
gli
studenti
,
l
'
altro
per
gli
uditori
;
forma
per
ogni
corso
d
'
insegnamento
,
ufficiale
o
privato
,
l
'
elenco
degli
studenti
che
vi
sono
iscritti
.
Ciascun
insegnante
ha
diritto
di
ispezionare
in
ogni
tempo
l
'
elenco
dei
propri
iscritti
e
di
farsene
rilasciare
copia
.
Art
107
.
Lo
studente
è
libero
di
iscriversi
in
ciascun
anno
a
quei
corsi
di
Facoltà
o
Scuole
che
vuol
seguire
,
fermi
peraltro
i
limiti
segnati
dai
Regolamenti
speciali
dello
singole
Facoltà
o
Scuole
,
prima
di
prendere
l
'
iscrizione
ai
corsi
di
materie
fondamentali
che
presuppongono
la
conoscenza
dei
primi
.
Nessun
anno
di
corso
è
valido
se
lo
studente
non
si
è
iscritto
almeno
a
duo
corsi
obbligatori
e
non
ne
ha
ottenuto
la
attestazione
di
frequenza
dai
rispettivi
professori
,
salvo
che
sia
altrimenti
disposto
nei
regolamenti
speciali
delle
varie
Facoltà
o
Scuole
.
Nelle
Facoltà
di
medicina
e
di
scienze
matematiche
,
fisiche
e
naturali
,
e
per
gli
studi
che
portano
alle
lauree
speciali
,
saranno
equivalenti
ad
un
corso
obbligatorio
le
conferenze
,
purché
almeno
in
numero
di
tre
per
settimana
,
e
gli
esercizi
pratici
di
laboratorio
.
Lo
studente
,
iscrivendosi
ai
corsi
obbligatori
di
un
dato
anno
della
sua
carriera
scolastica
,
ha
l
'
obbligo
di
riservare
per
gli
altri
anni
di
corso
tante
iscrizioni
quante
ne
occorreranno
per
renderli
validi
.
Se
lo
studente
non
avrà
adempito
siffatto
obbligo
,
la
segreteria
annullerà
le
iscrizioni
ch
egli
avrà
preso
oltre
il
dovere
.
La
Facoltà
determina
anno
per
anno
il
massimo
delle
iscrizioni
ai
corsi
liberi
che
lo
studente
può
prendere
presso
i
professori
ufficiali
o
i
liberi
docenti
;
ma
questo
numero
non
deve
mai
essere
tale
che
le
quote
per
essi
corsi
dovute
agli
insegnanti
privati
superino
i
tre
quinti
della
tassa
d
'
iscrizione
pagata
per
quell
anno
,
e
cioè
non
possono
superare
complessivamente
la
somma
di
L
.
132
per
ciascuno
degli
anni
di
giurisprudenza
e
di
notariato
;
di
L
.
99
per
quelli
di
ingegneria
;
di
L
.
93
per
di
medicina
e
chirurgia
;
di
L
.
75
per
quelli
di
scienze
,
di
chimica
e
farmacia
,
e
di
lettere
e
filosofia
;
di
L
.
45
per
quelli
di
agraria
,
di
veterinaria
e
di
farmacia
.
Art
.
108
.
Lo
studente
può
passare
ad
altra
Università
entro
i
primi
dite
mesi
dell
'
anno
scolastico
.
Trascorso
il
dello
termine
,
il
Rettore
può
accordare
il
congedo
,
quando
ritenga
giustificata
la
domanda
.
Il
passaggio
è
chiesto
con
domanda
al
rettore
dell
'
Università
che
s
'
intende
lasciare
;
questi
,
accogliendola
,
ne
informa
il
rettore
dell
'
Università
prescelta
e
gli
invia
la
copia
conforme
della
carriera
universitaria
dello
studente
.
Chi
ha
fatto
passaggio
ad
altra
Università
,
non
può
ritornare
a
quella
abbandonata
se
non
quando
sia
trascorso
un
anno
scolastico
,
salvo
che
il
rettore
dell
'
Università
che
si
abbandona
,
non
disponga
altrimenti
per
gravi
motivi
.
Il
passaggio
non
importa
,
in
verun
caso
,
nuovo
pagamento
della
tassa
di
immatricolazione
.
Art
.
109
.
Lo
studente
può
in
qualunque
anno
del
corso
passare
da
una
ad
altra
Facoltà
o
Scuola
della
stessa
Università
sotto
le
condizioni
seguenti
:
1
.
Che
ne
faccia
domanda
non
oltre
il
mese
di
gennaio
;
2
.
Che
possegga
i
titoli
prescritti
per
l
ammissione
alla
Facoltà
o
Scuola
cui
intende
far
passaggio
;
3
.
Che
il
padre
,
la
madre
o
il
tutore
vi
consenta
,
se
lo
studente
è
minorenne
.
Lo
studente
che
passa
da
una
Facoltà
o
Scuola
ad
un
altra
,
deve
essere
iscritto
al
primo
anno
di
corso
di
quella
alla
quale
fa
passaggio
,
qualunque
sia
l
'
anno
cui
fosse
giunto
in
quella
che
lascia
.
Tuttavia
se
lo
studente
,
all
'
atto
di
chiedere
il
passaggio
,
domanda
un
'
abbreviazione
di
corso
,
il
Ministro
può
,
tenuto
conto
delle
materie
già
studiate
e
sentito
il
parere
della
Facoltà
o
Scuola
alla
quale
lo
studente
passa
,
concedergli
la
iscrizione
ad
uno
degli
anni
di
corso
successivi
al
primo
,
purché
in
ogni
caso
il
suo
corso
universitario
,
sommati
gli
anni
passati
nella
Facoltà
o
Scuola
anteriore
,
abbia
almeno
la
durata
richiesta
dal
regolamento
di
quella
alla
quale
fa
passaggio
.
In
nessun
caso
è
ammesso
il
passaggio
dalle
Scuole
di
notariato
di
Aquila
,
Bari
.
Catanzaro
e
Firenze
e
dalle
Scuole
di
farmacia
,
non
annesse
ad
Istituti
Superiori
,
alle
Facoltà
propriamente
dette
.
CAPO
X
.
Delle
tasse
universitarie
.
Art
.
110
.
Le
tasse
universitarie
si
distinguono
in
:
1
.
Tassa
di
immatricolazione
;
2
.
Tassa
d
'
iscrizione
annuale
;
3
.
Soprattassa
annuale
per
gli
esami
speciali
;
4
.
Soprattassa
per
gli
esami
di
laurea
e
di
diploma
:
5
.
Tassa
di
diploma
;
6
.
Tassa
pel
corso
biennale
delle
Scuole
di
magistero
presso
le
Facoltà
di
filosofia
e
lettere
,
e
di
scienze
matematiche
,
fisiche
e
naturali
;
7
.
Soprattassa
per
gli
esami
di
diploma
nelle
Scuole
anzidette
di
magistero
.
L
'
ammontare
di
ciascuna
tassa
è
stabilito
dalla
tabella
G
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Art
.
111
.
Gli
studenti
,
i
quali
dopo
aver
compiuti
tutti
gli
anni
di
studio
prescritti
per
le
singole
lauree
,
o
diplomi
,
e
aver
presa
regolare
iscrizione
a
tutti
i
singoli
corsi
,
non
si
trovino
in
condizione
di
poter
conseguire
il
grado
accademico
,
al
quale
aspirano
,
non
sono
tenuti
a
pagare
la
tassa
d
'
iscrizione
ogni
altro
anno
sino
al
conseguimento
della
laurea
o
del
diploma
,
a
meno
che
non
rinnovino
la
iscrizione
a
uno
o
più
corsi
.
Art
.
112
.
I
Consigli
di
Facoltà
possono
stabilire
contributi
speciali
di
laboratorio
,
su
proposta
dei
singoli
direttori
dei
laboratori
stessi
.
Tali
contributi
devono
essere
approvati
dal
ministro
,
sentito
il
Consiglio
superiore
.
e
sono
versati
all
'
economato
,
il
quale
deve
rendere
conto
del
loro
impiego
al
rettore
,
al
temine
di
ogni
anno
scolastico
.
Art
.
113
.
La
tassa
d
'
immatricolazione
,
quella
d
'
iscrizione
,
annuale
,
quella
di
diploma
e
quella
biennale
della
Scuola
di
magistero
,
si
pagano
all
ufficio
demaniale
incaricato
della
riscossione
.
Le
soprattasse
si
pagano
all
'
economato
dell
Università
.
La
tassa
d
'
iscrizione
annuale
è
ripartita
in
due
rate
uguali
:
la
seconda
rata
deve
essere
pagata
non
più
tardi
del
30
aprile
,
e
la
corrispondente
ricevuta
deve
essere
consegnata
alla
segreteria
dell
'
Università
.
La
ricevuta
della
tassa
di
diploma
deve
presentarsi
alla
segreteria
per
ottenere
il
diploma
;
e
prima
della
presentazione
della
ricevuta
,
la
segreteria
non
può
rilasciare
alcun
certificato
relativo
all
'
esame
di
diploma
.
La
soprattassa
per
gli
esami
speciali
vale
pel
solo
anno
scolastico
nel
quale
è
pagata
.
Art
114
.
L
'
uditore
paga
,
per
ogni
corso
a
cui
si
iscrive
,
una
lassa
corrispondente
al
quinto
della
tassa
di
iscrizione
annuale
fissata
dalla
tabella
G
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
per
la
Facoltà
o
Scuola
alla
quale
appartiene
il
corso
a
cui
lo
studente
si
iscrive
.
Gli
uditori
che
vogliano
sostenere
esami
sopra
i
corsi
seguiti
nell
'
anno
,
devono
pagare
per
ogni
esame
una
sopratassa
corrispondente
al
quarto
della
sopratassa
stabilita
per
gli
esami
speciali
dalla
tabella
G
predetta
.
Art
.
115
.
I
laureati
che
intendono
ottenere
una
nuova
laurea
debbono
pagare
,
oltre
le
tasse
di
iscrizione
e
le
sopratasse
per
gli
anni
di
corso
che
dovranno
seguire
e
quelle
di
diploma
,
anche
una
nuova
tassa
di
immatricolazione
.
Art
.
116
.
Chi
interrompe
o
abbandona
per
qualsiasi
motivo
lo
studio
,
non
ha
alcun
diritto
alla
restituzione
delle
tasse
pagate
Art
.
117
.
Lo
studente
o
uditore
,
che
non
sia
in
regola
col
pagamento
delle
tasse
,
non
può
,
in
nessun
modo
e
per
nessuna
ragione
,
essere
ammesso
agli
esami
,
né
gli
può
essere
rilasciato
dall
'
Autorità
universitaria
alcun
certificato
della
sua
carriera
scolastica
.
Inoltre
egli
non
può
essere
iscritto
ai
corsi
dell
'
anno
successivo
.
Art
.
118
.
Gli
studenti
,
che
si
siano
segnalati
per
il
profitto
negli
studi
comprovato
dal
risultato
degli
esami
,
qualora
versino
in
condizioni
economiche
disagiate
,
possono
ottenere
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
tasse
e
sopratasse
universitarie
,
nei
casi
e
setto
le
condizioni
stabilite
negli
articoli
seguenti
.
Art
.
119
.
Allo
studente
di
disagiata
condizione
domestica
elle
,
nell
'
insieme
delle
prove
pel
conseguimento
del
titolo
didattico
di
ammissione
all
'
Università
,
abbia
riportato
in
complesso
nove
decimi
dei
punti
,
può
essere
accordata
la
dispensa
totale
dalla
tassa
d
'
immatricolazione
,
dalla
tassa
d
'
iscrizione
e
dalla
soprattassa
di
esame
per
il
primo
anno
.
Può
essergli
accordata
la
dispensa
da
metà
delle
dette
tasse
e
soprattasse
,
quando
nell
'
insieme
delle
prove
anzidette
abbia
riportato
in
complesso
otto
decimi
dei
punti
.
Lo
studente
,
che
abbia
conseguito
i
titolo
didattico
di
ammissione
alla
Università
con
dispensa
totale
o
parziale
dagli
esami
,
deve
provare
di
avere
ottenuto
la
media
anzidetta
di
nove
decimi
o
di
otto
decimi
nell
'
insieme
delle
classificazioni
che
tengono
luogo
di
esame
,
o
nell
insieme
delle
classificazioni
e
degli
esami
dati
per
poter
aspirare
alla
dispensa
di
cui
sopra
.
Art
.
120
.
I
laureati
o
diplomati
,
che
si
inscrivono
pel
conseguimento
di
una
nuova
laurea
o
di
un
nuovo
diploma
,
potranno
ottenere
la
dispensa
dalla
tassa
di
immatricolazione
e
da
quella
d
'
iscrizione
e
dalla
soprattassa
di
esame
per
l
'
anno
di
corso
al
quale
si
iscrivono
,
quando
,
oltre
alla
disagiata
condizione
domestica
,
provino
di
aver
ottenuto
,
nel
complesso
dell
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
e
di
tutti
gli
esami
speciali
obbligatori
dell
'
ultimo
biennio
del
corso
da
essi
seguito
,
la
media
di
nove
o
di
otto
decimi
,
secondo
che
aspirino
alla
dispensa
totale
o
parziale
.
Art
.
121
.
Negli
anni
scolastici
successivi
al
primo
lo
studente
può
ottenere
eguali
dispense
.
quando
abbia
superato
tutti
gli
esami
speciali
sulle
materie
consigliate
dalla
Facoltà
per
l
'
anno
precedente
,
conseguendo
una
media
di
nove
decimi
e
non
meno
di
otto
decimi
in
ciascun
esame
,
se
aspira
alla
dispensa
totale
,
e
un
minimo
di
otto
decimi
in
ciascun
esame
,
se
aspira
alla
dispensa
parziale
.
Art
.
122
.
La
dispensa
totale
o
parziale
dalla
tassa
d
'
iscrizione
annuale
comprende
anche
quella
dalla
soprattassa
di
esame
.
Art
.
123
.
La
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
sopratassa
per
l
'
esame
di
laurea
e
di
diploma
può
concedersi
allo
studente
che
,
negli
esami
sulle
materie
consigliate
dalla
Facoltà
per
l
'
ultimo
anno
di
corso
,
abbia
conseguito
le
votazioni
che
si
richiedono
per
la
dispensa
totale
,
o
parziale
dalle
tasse
negli
anni
di
corso
successivi
al
primo
.
La
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
tassa
di
diploma
può
concedersi
allo
studente
che
abbia
riportati
i
nove
o
gli
otto
decimi
nell
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
.
Nelle
Scuole
di
farmacia
la
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
delle
soprattasse
per
l
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
può
concedersi
in
base
al
risultato
degli
esami
speciali
sullo
materie
consigliate
dalla
Scuola
rispettivamente
del
quarto
o
del
terzo
anno
di
corso
.
Art
.
124
.
Per
la
dispensa
totale
o
parziale
dalla
tassa
o
soprattassa
della
Scuola
di
magistero
si
tiene
conto
dei
voti
riportati
alla
fine
del
primo
anno
d
'
iscrizione
alla
Scuola
stessa
negli
esami
sulle
materie
consigliate
per
quell
'
anno
dalla
Facoltà
e
,
per
chi
si
iscriva
alla
scuola
dopo
la
laurea
,
dei
voti
riportati
negli
esami
speciali
del
secondo
biennio
e
negli
esami
di
laurea
.
Art
.
125
.
La
dispensa
dalle
tasse
e
soprattasse
non
può
concedersi
allo
studente
al
quale
nel
corso
dell
'
anno
sia
stata
inflitta
una
pena
disciplinare
universitaria
,
o
che
,
essendosi
presentati
ad
un
esame
,
sia
stato
riprovato
o
siasi
ritirato
.
Art
.
126
.
La
domanda
di
dispensa
dal
pagamento
totale
o
parziale
delle
tasse
e
soprattasse
del
primo
anno
deve
presentarsi
al
rettore
insieme
con
la
domanda
d
'
immatricolazione
.
Per
gli
anni
successivi
al
primo
,
tali
domande
devono
essere
presentate
al
rettore
insieme
con
quella
d
'
iscrizione
.
Le
domande
per
la
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
soprattassa
per
l
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
devono
essere
presentate
al
rettore
dopo
superati
gli
esami
speciali
dell
'
ultimo
anno
,
e
quelle
per
la
dispensa
totale
o
parziale
dal
pagamento
della
tassa
di
diploma
subito
dopo
superato
l
'
esame
relativo
.
Art
.
127
.
Alla
domanda
di
dispensa
totale
o
parziale
lo
studente
deve
unire
un
attestato
della
Giunta
del
Comune
in
cui
la
sua
famiglia
ha
domicilio
,
ed
uno
dell
'
agente
delle
imposte
,
che
certifichino
lo
stato
della
sua
famiglia
e
provino
le
condizioni
disagiate
di
essa
.
Il
certificato
della
Giunta
municipale
dovrà
constare
di
precise
e
categoriche
risposte
a
domande
formulate
dal
Consiglio
accademico
e
per
le
quali
le
segreterie
universitarie
rilasceranno
gratuitamente
i
relativi
moduli
.
La
Giunta
municipale
aggiungerà
nel
certificato
tutte
quelle
maggiori
notizie
,
anche
se
non
richieste
specificatamente
nel
modulo
,
che
possano
essere
atte
a
far
valutare
più
esattamente
le
condizioni
di
fortuna
della
famiglia
del
richiedente
.
Art
.
128
.
Il
Consiglio
accademico
,
presi
in
esame
i
documenti
,
può
richiedere
,
ove
lo
creda
necessario
,
ulteriori
informazioni
alle
Autorità
governative
,
e
decide
sulle
domande
caso
per
caso
,
tenendo
conto
del
numero
dei
figli
che
la
famiglia
contemporaneamente
fa
istruire
in
Istituti
governativi
o
pareggiati
,
nei
quali
si
paghino
tasse
scolastiche
,
e
di
tutte
le
altre
condizioni
,
che
possano
determinare
il
grado
di
agiatezza
della
famiglia
.
Gli
atti
delle
dispense
concedute
debbono
essere
rimessi
al
Ministero
non
più
tardi
del
meno
di
febbraio
.
Art
.
129
.
Coloro
che
,
in
seguito
a
studi
fatti
all
'
estero
o
in
istituti
governativi
non
dipendenti
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
in
base
a
prescrizioni
di
regolamenti
,
ottengano
la
iscrizione
ad
una
Facoltà
o
Scuola
,
sia
al
primo
anno
di
corso
,
sia
ad
uno
degli
anni
successivi
,
devono
pagare
la
tassa
d
'
immatricolazione
e
quella
dell
'
anno
di
corso
al
quale
si
inscrivono
,
e
non
possono
aspirare
a
dispensa
dalle
tasse
e
soprattasse
che
per
gli
anni
seguenti
.
Art
.
130
.
Per
coloro
che
fanno
passaggio
da
una
ad
altra
Facoltà
o
Scuola
le
tasse
d
'
iscrizione
pagate
per
la
prima
nell
'
anno
in
cui
ha
luogo
il
passaggio
,
sono
computate
per
quelle
dell
'
anno
al
quale
si
inscrivono
nella
seconda
,
quando
il
passaggio
abbia
luogo
non
oltre
il
mese
di
gennaio
,
salvo
a
pagare
la
differenza
quando
le
tasse
per
la
seconda
siano
maggiori
.
Anche
per
la
tassa
d
'
immatricolazione
deve
pagarsi
la
differenza
,
se
essa
è
maggiore
nella
Facoltà
o
Scuola
,
alla
quale
lo
studente
fa
passaggio
.
In
nessun
caso
è
ammessa
la
restituzione
della
differenza
delle
tasse
pagate
,
quando
queste
siano
minori
nella
Facoltà
o
Scuola
a
cui
si
la
passaggio
.
Gli
studenti
iscritti
in
una
Facoltà
,
per
la
quale
si
richiedono
tasse
minori
,
passando
,
durante
il
corso
degli
studi
,
ad
un
'
altra
facoltà
,
per
la
quale
le
tasse
siano
maggiori
,
con
la
concessione
di
iscriversi
ad
uno
degli
anni
di
corso
successivo
al
primo
,
giusta
l
art
.
109
del
presente
regolamento
,
debbono
pagare
la
differenza
delle
tasse
per
gli
anni
di
corso
,
dai
quali
sono
dispensati
nella
Facoltà
a
cui
hanno
fatto
passaggio
.
Art
.
131
.
Gli
studenti
provenienti
dalle
Università
libere
,
all
'
atto
della
loro
immatricolazione
in
una
Università
regia
,
sono
obbligati
a
versare
all
'
Erario
la
tassa
d
'
immatricolazione
,
se
dal
foglio
di
congedo
risulta
ch
essi
non
l
'
hanno
pagata
nelle
Università
suddette
;
o
debbono
versare
la
differenza
se
l
'
hanno
pagata
in
misura
inferiore
a
quella
prescritta
dalla
tabella
G
,
annessa
al
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Gli
studenti
stessi
trasferendosi
con
regolare
foglio
di
congedo
in
una
Università
regia
,
sono
tenuti
a
pagare
la
differenza
della
tassa
d
iscrizione
per
l
'
anno
in
corso
Le
stesse
norme
valgono
per
i
giovani
provenienti
dall
Università
di
Macerata
.
Art
.
132
.
Per
ogni
certificato
,
copia
od
estratto
di
atti
e
registri
,
di
cui
si
faccia
domanda
alla
segreteria
universitaria
,
si
deve
pagare
,
a
titolo
di
indennità
lira
una
e
mezza
,
non
compreso
il
costo
della
carta
bollata
o
della
corrispondente
marca
.
Per
i
diplomi
di
laurea
e
per
le
patenti
,
che
si
conferiscono
al
termine
di
qualsiasi
corso
universitario
,
devono
pagarsi
per
lo
stesso
titolo
lire
due
e
mezza
.
Nelle
Università
nelle
quali
si
rilascia
il
diploma
in
pergamena
,
lo
studente
deve
pagare
separatamente
il
prezzo
di
costo
di
questa
.
È
abolito
ogni
altro
diritto
.
Art
.
133
.
Le
somme
versate
per
soprattassa
di
esame
costituiscono
in
ciascuna
Università
un
fondo
unico
,
destinato
al
pagamento
delle
propine
dovute
agli
esaminatori
.
A
ciascun
commissario
per
gli
esami
di
laurea
,
è
dovuta
una
quota
tripla
di
quella
che
compete
per
gli
esami
speciali
Le
propine
sono
pagate
subito
che
la
segreteria
ne
abbia
fatta
la
liquidazione
sulla
base
dei
verbali
degli
esami
.
Tali
liquidazione
deve
farsi
alla
chiusura
della
seconda
sessione
.
Il
rettore
può
però
autorizzare
pagamenti
in
conto
.
CAPO
XI
.
Degli
esami
Art
.
134
.
Nelle
varie
Facoltà
o
Scuole
si
danno
esami
speciali
ed
esami
di
laurea
e
di
diploma
.
Art
.
135
.
Gli
esami
speciali
si
danno
in
due
sessioni
,
la
prima
incomincia
il
10
giugno
,
la
seconda
il
16
ottobre
.
Gli
esami
di
operazione
sul
cadavere
possono
darsi
nel
mese
di
maggio
e
di
giugno
,
in
conformità
delle
deliberazioni
che
,
tenuto
conto
tiene
condizioni
del
luogo
e
delle
esigenze
dell
insegnamento
,
le
singole
Facoltà
di
medicina
e
chirurgia
riterranno
doversi
adottare
.
Nelle
Facoltà
in
cui
,
per
il
grande
numero
degli
studenti
,
sia
sperimentato
insufficiente
il
tempo
assegnato
alle
sessioni
,
queste
potranno
essere
prolungate
per
decreto
ministeriale
,
su
proposta
del
Consiglio
accademico
,
purché
non
s
'
interrompa
il
corso
normale
delle
lezioni
.
È
vietata
ogni
altra
sessione
d
'
esame
.
Art
.
136
.
In
ogni
sessione
si
fanno
due
appelli
in
giorni
diversi
non
consecutivi
;
l
'
iscritto
che
sia
stato
riprovato
,
non
può
ripresentarsi
che
nella
sessione
successiva
.
Gli
esami
,
anche
su
materie
nelle
quali
siasi
fallita
la
prova
,
si
sostengono
nel
l
'
Università
,
dove
lo
studente
trovasi
iscritto
.
Art
.
137
.
Gli
esami
speciali
si
danno
alla
fine
del
corso
;
essi
hanno
per
oggetto
tutta
la
materia
compresa
nel
programma
dell
'
insegnante
,
indipendentemente
dal
numero
delle
lezioni
.
Se
la
materia
è
ripartita
in
più
anni
di
studio
,
l
esame
è
dato
alla
fine
della
trattazione
di
esso
salvo
le
disposizioni
dei
regolamenti
speciali
di
Facoltà
.
Art
.
138
.
Non
può
presentarsi
all
'
esame
lo
studente
che
non
abbia
ottenuto
,
alla
fine
dell
'
anno
scolastico
,
l
'
attestazione
di
frequenza
del
corso
cui
l
'
esame
si
riferisce
.
Lo
studente
ha
diritto
di
sostenere
l
'
esame
su
tutte
le
materie
,
alle
quali
si
é
inscritto
.
Egli
deve
farne
domanda
ogni
anno
scolastico
entro
il
termine
che
sarà
fissato
dal
rettore
,
allegando
la
ricevuta
del
pagamento
della
soprattassa
d
'
esame
.
Art
.
139
Lo
commissioni
per
gli
esami
speciali
sono
composte
di
tre
membri
ciascuna
.
Uno
di
essi
è
il
professore
della
disciplina
,
o
chi
in
sua
assenza
viene
dalla
Facoltà
delegato
a
supplirlo
:
gli
altri
due
sono
nominati
dal
rettore
su
proposta
della
Facoltà
cui
appartiene
l
'
insegnamento
che
forma
oggetto
della
prova
.
Dei
due
proposti
,
uno
deve
essere
,
scelto
nel
seno
della
Facoltà
tra
quelli
che
fossero
stati
professori
della
stessa
materia
,
e
in
mancanza
di
essi
,
tra
i
professori
di
materie
affini
;
esso
però
potrà
essere
scelto
tra
gli
insegnanti
di
altra
Facoltà
,
quando
a
questa
appartengano
i
giovani
da
esaminare
;
l
'
altro
sarà
eletto
,
possibilmente
,
fuori
degli
insegnanti
ufficiali
dell
Università
e
di
preferenza
fra
i
professori
emeriti
ed
onorari
,
fra
i
dottori
aggregati
e
fra
i
liberi
docenti
della
stessa
disciplina
,
che
abbiano
esercitato
regolarmente
l
'
insegnamento
nell
'
anno
scolastico
.
La
Commissione
è
presieduta
dal
professore
ufficiale
della
materia
,
o
da
chi
in
sua
assenza
è
dalla
Facoltà
delegato
a
supplirlo
.
Art
.
140
.
I
liberi
docenti
che
appartengono
al
personale
delle
cliniche
,
dei
musei
,
dei
laboratori
,
ecc
.
,
non
possono
far
parte
delle
Commissioni
cui
partecipi
il
professore
dal
quale
dipendono
.
Art
.
141
.
Gli
esami
di
laurea
o
di
diploma
si
danno
durante
l
'
anno
scolastico
nelle
epoche
fissate
dai
Consigli
di
Facoltà
senza
che
s
'
interrompa
il
corso
normale
delle
lezioni
.
Chi
sia
stato
respinto
,
non
potrà
ripresentarsi
prima
di
tre
mesi
,
e
,
nel
caso
di
mia
ulteriore
disapprovazione
,
non
prima
di
sei
mesi
da
quest
'
ultima
.
Non
è
concesso
di
presentarsi
all
'
esame
di
laurea
o
di
diploma
più
di
tre
volte
.
Art
.
142
.
Per
essere
ammesso
all
'
esame
di
laurea
lo
studente
deve
provare
.
a
)
di
aver
frequentati
i
corsi
della
rispettiva
Facoltà
pel
numero
di
anni
prescritti
:
b
)
di
avere
ottenuto
l
'
approvazione
negli
esami
speciali
di
latte
le
materie
prescritte
come
obbligatorie
nel
regolamento
della
Facoltà
o
Scuola
per
il
conseguimento
del
grado
,
cui
aspira
;
c
)
di
aver
pagato
la
prescritta
soprattassa
di
laurea
o
di
diploma
.
Art
.
143
.
L
'
esame
di
laurea
consiste
:
a
)
nella
presentazione
di
una
dissertazione
,
scritta
liberamente
dal
candidato
sopra
un
tema
da
lui
scelto
nelle
materie
delle
quali
ha
dato
saggio
negli
esami
speciali
;
b
)
in
una
disputa
sulla
detta
dissertazione
;
c
)
in
una
discussione
sopra
tutte
od
alcune
delle
tesi
liberamente
scelta
dal
candidato
in
numero
non
minore
di
tre
,
nelle
materie
professate
nella
Facoltà
,
esclusa
quella
a
cui
si
riferisce
la
dissertazione
;
d
)
in
una
o
più
prove
pratiche
,
quando
siano
prescritto
dai
regolamenti
speciali
.
La
segreteria
riceve
dal
candidato
la
dissertazione
di
laurea
,
e
,
dopo
avere
accertata
la
regolarità
della
iscrizione
di
lui
,
la
trasmette
al
preside
.
Ciascun
Consiglio
di
Facoltà
,
conformandosi
alle
norme
dei
regolamenti
speciali
,
determina
le
modalità
per
comunicare
le
dissertazioni
ai
commissari
.
Tali
dissertazioni
dovranno
essere
conservale
nello
archivio
della
segreteria
,
tranne
le
tavole
illustrative
,
che
potranno
essere
restituite
provvisoriamente
al
candidato
,
qualora
intenda
pubblicarle
.
Art
.
144
.
Ogni
commissione
per
gli
esami
di
laurea
è
composta
di
undici
membri
compreso
il
preside
della
Facoltà
,
che
ne
ha
la
presidenza
.
Sei
dei
componenti
la
Commissione
sono
scelti
della
Facoltà
tra
i
professori
ordinata
e
straordinari
della
Facoltà
stessa
;
gli
altri
quattro
sono
nominati
dal
Rettore
sulla
proposta
della
Facoltà
fra
i
professori
emeriti
ed
onorari
,
tra
i
dottori
aggregati
ed
i
liberi
docenti
,
con
preferenza
per
quelli
che
abbiano
esercitato
regolarmente
l
'
insegnamento
nell
'
anno
scolastico
,
ed
anche
tra
altre
persone
estranee
alla
Facoltà
.
Dei
sei
membri
scelti
dalla
Facoltà
uno
può
essere
anche
professore
incaricato
,
quando
l
'
insegnamento
della
disciplina
,
cui
la
dissertazione
si
riferisce
,
è
tenuto
da
un
incaricato
.
In
mancanza
del
preside
,
la
commissione
è
presieduta
dal
professore
più
anziano
di
grado
.
Soltanto
in
caso
di
necessità
la
commissione
per
l
'
esame
di
laurea
potrà
essere
costituita
da
un
numero
di
membri
minore
di
undici
,
ma
non
mai
inferiore
a
sette
,
dei
quali
non
meno
di
cinque
sanano
professori
ufficiali
.
Nella
formazione
della
Commissione
la
Facoltà
terra
conto
della
materia
a
cui
si
riferisce
la
dissertazione
scritta
.
Quando
il
numero
dei
laureandi
sia
considerevole
,
possono
aversi
contemporaneamente
più
commissioni
.
Art
.
145
Terminata
la
discussione
ed
esaurite
le
prove
pratiche
,
di
cui
all
'
art
.
113
,
la
Commissione
procede
alla
votazione
secondo
le
norme
prescritte
dall
'
articolo
148
.
Art
.
146
.
Il
presidente
di
ogni
Commissione
esaminatrice
ha
facoltà
di
sostituire
il
membro
assente
.
Art
.
147
.
Gli
uditori
possono
chiedere
di
sostenere
esami
speciali
sulle
materie
dei
Corsi
a
cui
siano
inscritti
.
L
esame
vien
sostenuto
innanzi
.
al
solo
professore
della
materia
,
che
a
tal
uopo
dispone
di
dieci
punti
.
Art
.
148
.
Tutti
gli
esami
,
sia
degli
studenti
,
sia
degli
uditori
,
sono
pubblici
.
Terminato
l
'
esame
ed
allontanato
il
pubblico
,
la
Commissiono
delibera
prima
sull
'
approvazione
,
poi
sui
punti
di
merito
.
Ogni
membro
della
Commissione
,
dispone
di
dieci
punti
.
Il
voto
di
semplice
idoneità
è
indicato
con
sei
decimi
del
totale
dei
punti
di
cui
la
Commissione
dispone
.
È
approvato
a
pieni
voti
legali
colui
che
ottiene
i
nove
decimi
dei
punti
.
In
caso
di
pieni
voti
assoluti
,
la
Commissione
discute
sulla
convenienza
di
accordare
la
lode
,
che
deve
essere
approvata
all
'
unanimità
.
Art
.
149
.
I
diplomi
di
laurea
e
di
ogni
altro
grado
o
titolo
accademico
sono
rilasciati
dal
rettore
in
nome
del
Re
,
e
portano
anche
la
firma
del
preside
della
Facoltà
o
del
direttore
della
Scuola
,
e
quella
del
direttore
della
segreteria
.
I
diplomi
non
contengono
indicazioni
dei
voti
conseguiti
:
ma
quando
al
candidato
sia
stata
concessa
la
lode
,
se
ne
fa
in
essi
speciale
menzione
.
Insieme
col
diploma
di
laurea
è
rilasciato
,
a
richiesta
,
un
certificato
con
l
'
indicazione
di
tutti
gli
esami
sostenuti
e
dei
relativi
punti
riportati
durante
l
'
intero
corso
universitario
.
CAPO
XII
.
Della
disciplina
negli
Istituti
universitari
.
Art
.
150
.
La
giurisdizione
disciplinare
spetta
,
secondo
i
casi
,
al
rettore
,
alle
Facoltà
ed
al
Consiglio
accademico
,
e
non
si
estende
fuori
della
cerchia
degli
stabilimenti
di
cui
si
compone
l
'
Università
.
Art
.
151
.
Lo
pene
che
le
autorità
universitarie
possono
pronunciare
,
al
fine
di
mantenere
la
disciplina
scolastica
,
sono
le
seguenti
:
1°
l
'
ammonizione
;
2°
l
'
interdizione
temporaria
da
uno
a
più
corsi
;
3°
la
sospensione
dagli
esami
;
4°
l
'
esclusione
temporanea
dall
'
Università
.
L
'
ammonizione
viene
fatta
verbalmente
dal
Preside
in
conformità
dell
'
art
.
99
del
Testo
unico
delle
Leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
I
motivi
pei
quali
venne
fatta
l
'
ammonizione
,
saranno
comunicati
ai
parenti
o
al
tutore
dello
studente
.
L
'
applicazione
della
pena
di
secondo
grado
spetta
al
rettore
,
sentito
il
Consiglio
accademico
;
quella
delle
pene
di
terzo
e
quarto
grado
viene
,
fatta
dalla
Facoltà
,
sentiti
gli
incolpati
nei
loro
mezzi
di
difesa
.
Quando
si
tratti
di
disordini
che
riguardino
tutta
l
'
Università
,
le
pene
di
terzo
e
di
quarto
grado
saranno
applicate
dal
Consiglio
accademico
,
a
maggioranza
di
voti
,
Il
Consiglio
accademico
o
la
Facoltà
,
convocati
per
l
'
esercizio
di
funzioni
disciplinari
,
sentono
la
lettura
dell
'
atto
di
accusa
o
dei
documenti
comunicati
e
trasmessi
dal
rettore
,
e
votano
per
il
grado
di
pena
con
voto
palese
.
Delle
pene
disciplinari
di
secondo
,
terzo
e
quarto
grado
verrà
mandata
comunicazione
a
tutte
le
Università
nel
Regno
.
La
pena
della
interdizione
temporaria
da
uno
o
più
corsi
,
inflitta
dal
rettore
,
sentito
il
Consiglio
accademico
,
quando
si
estende
oltre
il
periodo
di
tre
mesi
,
annulla
l
'
iscrizione
dello
studente
a
tali
corsi
.
Art
.
152
Lo
studente
può
.
dal
giudizio
della
autorità
universitaria
,
nel
caso
gli
sia
applicata
la
pena
della
sospensione
o
dell
'
esclusione
temporanea
dall
'
Università
appellare
al
Ministro
,
il
quale
provvede
,
sentita
la
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
Durante
l
appello
l
applicazione
della
pena
non
è
sospesa
.
Sarà
rifiutata
in
qualunque
Università
la
iscrizione
a
coloro
che
si
troveranno
sotto
il
peso
della
seconda
,
terza
e
quarta
delle
anzidette
pene
.
Art
.
153
.
Quando
in
un
corso
succedano
disordini
che
impediscano
di
far
lezione
,
il
rettore
,
in
seguito
a
domanda
del
professore
,
dichiara
chiuso
il
corso
per
tutti
coloro
che
non
vi
siano
regolarmente
le
inscritti
o
lo
dichiara
senz
altro
sospeso
.
Il
ministro
giudicherà
quanto
la
chiusura
debba
continuare
,
e
se
sia
il
caso
di
sospendere
gli
esami
per
la
fine
dall
'
anno
scolastico
.
In
caso
di
gravi
disordini
,
il
rettore
potrà
d
'
urgenza
chiudere
l
'
Università
,
o
sospendere
tutti
o
alcuni
corsi
di
quella
Facoltà
ove
i
disordini
si
sono
manifestati
.
Sarà
obbligo
del
rettore
e
del
Consiglio
accademico
di
accordarsi
coll
'
autorità
politica
per
ristabilire
l
'
ordine
turbato
ogni
qual
volta
gli
altri
mezzi
non
valgano
a
ristabilirlo
.
Quando
la
sospensione
dei
corsi
singoli
o
dei
corsi
complessivi
di
intere
Facoltà
o
Scuole
viene
determinata
da
disordini
,
i
termini
di
chiusura
delle
lezioni
e
del
cominciamento
della
prima
sessione
d
'
esami
vengono
di
diritto
prorogati
per
un
periodo
di
tempo
uguale
a
quello
della
sospensione
medesima
.
Non
sarà
valido
,
e
dovrà
essere
ripetuto
in
un
altro
anno
(
e
gli
studenti
dovranno
riprendere
l
iscrizione
,
per
potere
sostenere
l
'
esame
)
,
ogni
corso
,
per
il
quale
,
a
cagione
di
assenza
o
di
tumulti
degli
studenti
,
il
professore
non
abbia
potuto
fare
il
numero
delle
lezioni
prescritte
dall
'
art
.
32
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
Art
.
154
.
L
'
insegnante
ufficiale
o
privato
si
accerterà
della
diligenza
dello
studente
nel
modo
che
crederà
migliore
.
Avrà
poi
diritto
e
dovere
di
assicurarsi
,
possibilmente
,
del
profitto
con
esercizi
con
interrogazioni
nella
misura
e
nel
modo
che
crederà
migliore
.
Art
.
155
.
Gli
studenti
non
potranno
tenere
adunanze
nel
recinti
dell
Università
e
degli
stabilimenti
universitari
.
CAPO
XIII
.
Borse
di
perfezionamento
negli
studi
.
Art
.
156
.
Ogni
anno
scolastico
sarà
aperto
un
concorso
tra
i
giovani
laureati
nelle
Università
e
negli
Istituti
di
istruzione
superiore
dipendenti
dal
Ministero
dell
'
istruzione
pubblica
,
per
un
sussidio
inteso
a
metterli
in
grado
di
perfezionarsi
negli
studi
presso
un
Istituto
,
l
'
istruzione
superiore
nazionale
o
straniero
.
Il
numero
dei
sussidi
e
le
somme
da
erogare
in
essi
saranno
fissati
dal
Ministero
anno
per
anno
.
Il
Consiglio
superiore
,
ogni
anno
,
designerà
le
discipline
alle
quali
,
a
parità
di
merito
,
dovrà
darsi
la
preferenza
nei
concorsi
dell
anno
successivo
agli
assegni
per
gli
studi
di
perfezionamento
all
'
estero
o
all
'
interno
.
Le
discipline
stesse
verranno
indicate
nell
'
avviso
di
concorso
.
Art
.
157
.
Alle
borse
di
studio
.
non
potrà
concorrere
chi
abbia
conseguito
la
laurea
da
più
di
quattro
anni
.
Tuttavia
potrà
concorrere
,
anche
nel
quinto
anno
,
chi
nel
concorso
dell
'
anno
precedente
sia
stato
dichiarato
eleggibile
con
almeno
otto
decimi
dei
punti
di
cui
dispone
la
commissione
.
Le
borse
di
studio
tanto
all
'
interno
che
all
'
estero
non
si
possono
ottenere
che
una
volta
,
salvo
quelle
presso
l
'
Università
del
Cairo
.
Art
.
158
.
II
concorso
si
farà
mediante
la
presentazione
,
per
parte
dei
concorrenti
,
di
memorie
originali
e
di
titoli
conseguiti
negli
studi
.
Sono
ammessi
lavori
manoscritti
.
Art
.
159
.
I
titoli
e
,
le
memorie
saranno
giudicati
da
apposite
.
Commissioni
.
Le
Commissioni
per
ciascun
concorso
si
compongono
di
cinque
membri
scelti
dal
Ministro
fra
dieci
nomi
proposti
dalla
Giunta
del
Consiglio
superiore
.
Se
non
sia
possibile
comporre
la
Commissione
con
nomi
designati
dalla
Giunta
,
il
Ministro
chiama
a
farne
porte
altri
membri
liberamente
scelti
.
Le
relazioni
delle
singole
Commissioni
saranno
trasmesse
alla
Giunta
predetta
,
la
quale
le
restituirà
al
Ministro
con
le
proprie
osservazioni
.
Chi
lascia
decorrere
un
mese
dalla
notificazione
del
conferimento
dell
'
assegno
all
'
interno
o
all
'
estero
senza
recasi
al
luogo
prescelto
decade
dal
suo
diritto
.
In
tal
caso
l
'
assegno
è
conferito
al
graduato
che
immediatamente
gli
succede
.
Sono
applicabili
:
anche
alle
Commissioni
per
i
concorsi
alle
borse
di
perfezionamento
lo
disposizioni
degli
articoli
24
(
primo
e
secondo
comma
)
e
25
del
presente
regolamento
.
CAPO
XIV
.
Proventi
delle
tasse
scolastiche
.
Art
.
160
.
I
maggiori
proventi
annuali
delle
tasse
scolastiche
,
stabiliti
in
confronto
a
quelli
risultanti
dal
consuntivo
l901-1902
,
detratte
le
quote
di
cui
agli
articoli
115
e
116
del
Testo
unico
dello
Leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
spettano
per
metà
alle
singole
Università
ed
ai
singoli
Istituti
superiori
.
Essi
dovranno
essere
erogati
agli
scopi
previsti
negli
articoli
predetti
,
su
deliberazione
del
Consiglio
accademico
dell
'
Università
o
del
Consiglio
direttivo
dell
'
Istituto
approvata
dal
Ministero
.
Questi
Consigli
nelle
loro
deliberazioni
dovranno
osservare
le
norme
di
cui
negli
articoli
seguenti
.
Art
.
161
.
Perché
il
Consiglio
accademico
o
il
Consiglio
direttivo
possano
deliberare
sulla
erogazione
dei
proventi
predetti
,
è
necessaria
la
presenza
di
almeno
due
terzi
dei
membri
e
le
deliberazioni
debbono
essere
prese
col
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
dei
presenti
.
Spetta
al
Ministro
il
decidere
sugli
eventuali
reclami
.
Art
.
162
.
Sulla
quota
dei
maggiori
proventi
di
tasse
,
spettanti
alle
Università
e
Istituti
superiori
,
i
Consigli
possono
deliberare
la
concessione
di
somme
per
venire
in
aiuto
ai
singoli
gabinetti
,
laboratorî
e
musei
,
che
,
in
complesso
,
tra
dotazioni
ed
altri
proventi
ordinari
e
straordinari
,
hanno
mezzi
scarsi
e
deficienti
,
con
preferenza
a
quelli
già
esistenti
e
agli
insegnamenti
fondamentali
di
carattere
scientifico
.
Le
somme
predette
sono
concesse
per
l
'
anno
in
corso
a
titolo
di
aiuto
e
non
già
come
aumenti
fissi
alle
dotazioni
.
Art
.
163
.
Sulla
quota
spettante
alle
Università
,
i
Consigli
accademici
possono
deliberare
la
concessione
di
assegni
in
aiuto
alle
dotazioni
delle
biblioteche
,
che
nella
leggo
del
bilancio
sono
indicate
come
universitarie
.
Nel
deliberare
tali
assegni
i
detti
Consigli
avranno
speciale
riguardo
ai
bisogni
delle
Facoltà
giuridiche
e
filosofico
-
letterarie
e
delle
sezioni
di
matematica
pura
.
Art
.
164
.
Sulla
quota
spettante
alle
Università
,
i
Consigli
accademici
possono
deliberare
la
concessione
di
somme
anche
a
favore
degli
Istituti
delle
Facoltà
giuridiche
,
di
filosofia
e
lettere
e
di
scienze
,
che
col
metodo
di
ricerche
o
di
conferenze
,
o
con
l
'
aiuto
di
biblioteche
speciali
,
abbiano
per
fine
di
specializzare
o
perfezionare
nei
giovani
l
'
alta
coltura
,
con
particolare
riguardo
alle
carriere
didattiche
,
amministrative
o
professionali
,
e
inoltre
posseggano
i
requisiti
seguenti
:
a
)
siano
costituiti
da
gruppi
di
scienze
affini
e
da
consociazioni
dì
membri
della
Facoltà
;
b
)
siano
regolati
con
statuti
,
approvati
dalla
Facoltà
e
resi
esecutivi
dal
Ministero
.
Nel
caso
di
Istituti
già
esistenti
,
i
Consigli
,
prima
di
deliberare
tale
concessione
,
dovranno
assicurarsi
che
essi
abbiano
dato
buoni
risultati
.
I
Consigli
presenteranno
al
Ministero
ogni
anno
una
relazione
sul
funzionamento
degli
Istituti
medesimi
.
Per
gl
'
istituti
delle
Facoltà
di
lettere
e
di
scienze
,
i
sussidi
sui
proventi
delle
tasse
devono
concedersi
solo
per
quegli
insegnamenti
che
,
non
avendo
annessi
gabinetti
o
dotazioni
,
non
dispongano
di
altri
mezzi
.
Nessun
compenso
sui
fondi
predetti
può
essere
devoluto
a
favore
degli
insegnanti
.
Art
.
165
.
Sulla
quota
spettante
alle
Università
e
Istituti
superiori
i
Consigli
possono
anche
deliberare
assegni
per
conferimento
di
borse
di
studio
e
di
perfezionamento
.
Per
il
conferimento
delle
borse
di
studio
e
di
perfezionamento
,
i
Consigli
stabiliranno
norme
precise
da
essere
sottoposte
preventivamente
all
'
approvazione
del
Ministero
.
Esse
saranno
in
ogni
caso
date
per
concorso
.
Art
.
166
.
Per
le
spese
e
i
pagamenti
da
farsi
sulla
quota
spettante
alle
Università
e
Istituti
superiori
,
devono
osservarsi
le
formalità
prescritte
dalla
legge
o
dal
regolamento
di
contabilità
generale
dello
Stato
.
Art
.
167
.
I
Consigli
,
deliberando
l
'
erogazione
della
quota
disponibile
per
l
'
anno
in
corso
,
debbono
stabilire
un
fondo
di
riserva
su
cui
prelevare
le
somme
per
bisogni
eventuali
,
che
potessero
sorgere
durante
l
'
anno
.
Di
tali
erogazioni
dovrà
essere
data
comunicazione
al
Ministero
.
Le
Università
e
Istituti
superiori
hanno
facoltà
di
erogare
durante
gli
anni
successivi
,
e
sempre
in
base
alle
presenti
disposizioni
,
tutte
quelle
somme
,
che
alla
fine
dell
'
esercizio
restassero
disponibili
sul
fondo
ad
essi
assegnato
dalla
legge
.
Art
.
168
.
I
Consigli
inoltre
,
quando
lo
richiedano
circostanze
speciali
,
sulle
quali
dovrà
essere
previamente
inteso
il
Ministero
,
possono
deliberare
altre
spese
sulla
quota
spettante
alle
Università
ed
Istituti
superiori
,
sempre
però
ai
fini
indicati
negli
articoli
115
e
116
del
Testo
unico
delle
Leggi
sull
'
istruzione
superiore
.
CAPO
XV
.
Della
segreteria
e
dell
amministrazione
.
Art
.
169
.
Ogni
Università
ha
una
segreteria
.
Alla
ripartizione
degli
impiegati
amministrativi
delle
segreterie
universitarie
provvede
il
ministro
,
secondo
le
esigenze
del
servizio
ed
i
particolari
bisogni
di
ciascuna
Università
.
Il
direttore
della
segreteria
regola
e
dirige
il
lavoro
interno
secondo
gli
ordini
del
Rettore
,
invigila
su
tutto
il
personale
di
segreteria
o
su
quello
di
servizio
.
Art
.
170
.
La
segreteria
comprende
nuche
un
ufficio
di
economato
e
cassa
.
Un
segretario
o
vicesegretario
è
incaricato
delle
funzioni
di
economo
cassiere
con
obbligo
di
cauzione
.
Esso
è
sottoposto
a
tutte
le
disposizioni
che
regolano
l
amministrazione
del
patrimonio
e
la
contabilità
di
Stato
.
Art
.
171
.
Gli
uffici
delle
segreterie
possono
rilasciare
copie
o
estratti
o
certificati
di
atti
e
registri
,
previa
domanda
presentata
in
carta
bollata
e
col
permesso
scritto
del
Rettore
.
Le
copie
,
gli
estratti
ed
i
certificati
sono
firmati
dal
Direttore
della
segreteria
.
Art
.
172
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
economo
:
l
°
riscuote
dagli
studenti
i
contributi
speciali
per
le
spese
di
laboratorio
e
per
le
esercitazioni
pratiche
,
le
sopratasse
di
esame
,
le
indennità
per
certificati
e
diplomi
;
2°
riscuote
i
mandati
di
anticipazione
spediti
dal
Ministero
per
servizi
ad
economia
;
3°
eseguisce
i
pagamenti
;
4°
tiene
i
conti
e
i
registri
per
tutte
le
entrate
e
le
spese
.
5°
tiene
l
inventario
di
tutto
il
materiale
mobile
non
scientifico
,
e
del
materiale
stesso
ha
diretta
custodia
.
Art
.
173
.
La
custodia
diretta
del
materiale
mobile
scientifico
e
la
tenuta
del
relativo
inventario
sono
affidati
ai
direttori
dei
rispettivi
istituti
e
gabinetti
.
I
direttori
dei
gabinetti
scientifici
e
dei
musei
dipendenti
dalle
Università
e
gli
economati
redigono
nella
forma
prescritta
i
prospetti
semestrali
e
le
note
di
variazione
e
li
trasmettono
al
Ministero
,
il
quale
,
in
principio
dell
'
anno
accademico
può
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
verificare
l
'
armonia
fra
le
scritture
e
la
realtà
degli
oggetti
,
a
norma
dell
'
art
.
24
del
regolamento
per
l
'
amministrazione
del
patrimonio
dello
Stato
.
Art
.
174
I
rettori
delle
Università
,
i
capi
degli
Istituti
d
'
istruzione
superiore
,
i
direttori
di
musei
,
gabinetti
,
laboratori
,
cliniche
,
ecc
.
,
n
on
possono
assumere
obbligazioni
eccedenti
le
somme
assegnate
a
ciascuna
Università
,
Istituto
o
Stabilimento
scientifico
a
titolo
di
dotazione
o
di
assegno
straordinario
.
Essi
sono
personalmente
responsabili
delle
eccedenze
di
spese
che
,
si
verifichino
anno
per
anno
sui
fondi
da
loro
amministrati
;
ed
il
Ministero
dell
Istruzione
provvederà
d
accordo
con
quello
del
Tesoro
a
trattenere
sugli
stipendi
relativi
le
somme
necessarie
a
liquidare
le
eccedenze
stesse
,
a
norma
dell
'
art
.
113
del
Testo
unico
delle
leggi
sulla
istruzione
superiore
.
Nessuna
ordinazione
impegna
l
Università
e
gli
Istituti
relativi
,
e
per
essi
lo
Stato
,
se
non
sia
data
per
mezzo
dell
'
economo
dell
'
Università
.
L
'
economo
può
anche
accordare
piccole
anticipazioni
ai
direttori
degli
stabilimenti
scientifici
per
le
minute
spese
.
Le
note
dei
lavori
eseguiti
negli
stabilimenti
scientifici
,
e
quelle
delle
provviste
ordinarie
,
sono
pagate
dall
incaricato
delle
funzioni
di
economo
col
visto
del
rispettivo
direttore
,
nei
limiti
dei
fondo
disponibile
sulla
dotazione
annua
di
ciascuno
stabilimento
scientifico
.
L
'
incaricato
delle
funzioni
di
economo
cura
l
'
accettazione
in
consegua
di
tutte
le
provvisto
che
portino
aumento
al
patrimonio
dello
Stato
,
consegnando
ai
rispettivi
direttori
quelle
gli
pertinenza
dei
vatti
stabilimenti
scientifici
.
Art
.
175
.
I
proventi
dei
diritti
di
segreteria
sono
versati
nella
tesoreria
dello
Stato
,
a
norma
dell
'
articolo
43
della
legge
di
contabilità
.
Quelli
però
che
provengono
dagli
Istituti
superiori
di
cui
alla
tabella
B
del
Testo
unico
delle
leggi
sull
'
istruzione
superiore
,
ad
eccezione
degli
Istituti
autonomi
,
sono
iscritti
nel
bilancio
della
spesa
del
Ministero
della
Pubblica
Istruzione
in
apposito
capitolo
.
Art
.
176
.
In
principio
di
ogni
anno
finanziario
l
'
ufficio
di
segreteria
rassegna
al
rettore
un
bilancio
preventivo
dell
'
entrata
e
della
spesa
,
ed
alla
fine
dell
'
anno
finanziario
un
rendiconto
consuntivo
.
I
bilanci
ed
il
rendiconto
debbono
dar
ragione
di
tutte
le
somme
a
qualsiasi
titolo
amministrate
dall
Università
.
Gi
uni
e
l
'
altro
debbono
essere
trasmessi
al
Ministro
per
l
'
approvazione
.
Art
.
177
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
si
applicano
a
tutti
gli
istituti
di
istruzione
superiore
di
grado
universitaria
in
quanto
essi
non
siano
governati
da
regolamenti
speciali
.
Art
.
178
.
Per
regolare
tutti
gli
eventuali
casi
di
diritto
transitorio
provvederà
il
ministro
,
sentite
le
Facoltà
e
i
Consigli
accademici
.
Visto
,
d
'
ordine
di
S.M.
,
il
Ministro
della
pubblica
istruzione
Credaro