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ProsaGiuridica ,
TITOLO I . EMISSIONE DEI BIGLIETTI E DI ALTRI TITOLI 1 . ( Articoli 1 , 2 e 24 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 7 della convenzione con la Banca d ' Italia , 30 ottobre 1894 , approvata col R.D. 10 dicembre 1894 , n . 533 [ Allegato Q alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ] ; articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d ' Italia , 28 novembre 1896 , approvata col R.D. 6 dicembre 1896 , n . 517 [ allegato A alla L . 17 gennaio 1897 , n . 91 ] ; art . 17 , allegato B , e art . 15 , allegato C alla Legge predetta ; art . 14 , L . 3 marzo 1898 , n . 47 ) . La facoltà di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista , è concessa , per un periodo di venti anni , dal giorno 10 agosto 1893 , ai seguenti istituti : Banca d ' Italia , con un capitale nominale di 240 milioni , diviso in 300 mila azioni nominative da L . 800 ciascuna ; Banco di Napoli ; Banco di Sicilia . Due anni prima dello spirare del termine predetto , una commissione composta di sette membri , due eletti dal senato , due dalla camera dei deputati e tre nominati per decreto reale , sentito il consiglio dei ministri , procederà ad un esame della situazione dei tre istituti di emissione per accertarsi dell ' adempimento perfetto degli obblighi di Legge . Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi . Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi , la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923 . 2 . ( Art . 14 . L . 30 aprile 1874 , n . 1920 ; articolo 19 , L . 7 aprile 1881 , n . 133; art . 1 , L . 10 agosto 1893 , n . 449; art . 2 , allegato T , alla L . 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Gli istituti autorizzati all ' emissione di biglietti hanno facoltà di aprire sedi , succursali o agenzie in qualunque provincia del regno , alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti . Essi sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale . 3 . ( Art . 7 , 1 , . 10 agosto 1893 , n . 449; articolo 10 allegato I alla L . 22 luglio 1894 , n . 339 ) . I biglietti che la Banca d ' Italia , il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di emettere sono dei tagli da L . 50 , 100 , 500 e 1000 . 4 . ( Art . 9 , L . 19 agosto 1893 , n . 1.19 ) . Alla fabbricazione dei biglietti dei tre istituti concorrono lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente , in modo che né lo Stato , né l ' istituto possano formare un biglietto completo . Le norme per la fabbricazione dei biglietti , per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati . pel loro annullamento ed abbruciamento sono determinate da regolamento approvato con decreto reale . Lo stesso decreto indica la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun istituto e stabilisce le norme per controllarne l ' uso . Le forme , i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro . Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli istituti . La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità , né verso il pubblico , né verso gli altri istituti . 5 . ( Art . 11 , comma secondo , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . I pagherò , i vaglia cambiari , gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun istituto devono essere nominativi . TITOLO II . CIRCOLAZIONE CAPO I . LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE 6 . ( Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 , allegato ,4 ) . Il limite massimo normale della circolazione degli istituti di emissione è stabilito in L . 908 milioni e ripartito come segue : Banca d ' Italia . . . L . 660.000.000 Banco di Napoli . . . » 200.000.000 Banco di Sicilia . . » 48.000.000 Per il Banco di Sicilia resta fermo l ' aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi , ai termini dell ' art . 22 della Legge 15 luglio 1906 , n . 333 , e della Legge 6 giugno 1907 , n . 286 . 7 . ( Art . 2 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 2 , Legge 16 febbraio 1899 , n . 45 ) . La circolazione di ciascun istituto può eccedere i limiti indicati nell ' art . 6 , quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa , salva , per le monete divisionali di argento , la disposizione dell ' articolo 11 . Parimenti resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatate dagli istituti dello Stato , di cui all ' art . 25 . Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun istituto dal detto art . 6 saranno applicabili le disposizioni dell ' art . 21 . CAPO II . CAMBIO DEI BIGLIETTI 8 . ( Art . 3 , Legge 10 . agosto 1893 , n . 449; art . 5 , allegato F , e art . 6 , allegato I , alla Legge 22 luglio 1894 , n . 5139 ) . I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all ' Istituto emittente il cambio in moneta metallica avente corso legale nel regno : in Roma e nelle città di Bari , Bologna , Cagliari , Catania , Firenze , Genova , Livorno , Messina , Milano , Napoli , Palermo , Torino , Verona , Venezia . Però , fino a nuova disposizione legislativa , e finché rimanga sospeso l ' obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica , il baratto dei biglietti degli istituti di emissione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche . In quest ' ultimo caso gli istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche , secondo la quotazione del giorno nella borsa più vicina . 9 . ( Art . 2 , Legge 30 giugno 1891 , n . 314; art , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 , Legge 24 dicembre 1908 . n . 723 ) . I biglietti della Banca d ' Italia , del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l ' anno 1909 nelle provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell ' istituto che li ha emessi , coll ' incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall ' articolo precedente . Gli istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio . 10 . ( Art . 17 , Legge 7 aprile 1881 , n . 133 ) . Il governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli istituti di emissione , anche quando non avranno più corso legale . CAPO III . RISERVA 11 . ( Art . 6 Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 31 , Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 19 , convenzione 28 novembre 1896 , già citata ; art . 13 , allegato C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 7 , 8 e 9 , Legge 3 marzo 1898 , n . 47 ; art . 2 , Legge 76 febbraio 1899 , n . 45; art . 4 , Legge 27 dicembre 1903 , n . 499; articolo 19 , Legge 7 luglio 1905 , n . 350 ) . La riserva degli istituti di emissione non può essere inferiore al 10 per cento della circolazione normale di cui all ' art . 6 . La parte metallica è costituita di moneta legale italiana metallica , di monete estere ammesse a corso legale nel regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro . Le monete divisionali d ' argento possono essere imputate nella riserva metallica degli istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell ' ammontare della medesima . A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi : 1 ) cambiali sull ' estero con firme di primo ordine , riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro ; 2 ) certificati di somme depositate in conto corrente all ' estero presso le grandi banche di emissione o presso i banchieri e le banche corrispondenti del tesoro : 3 ) buoni del tesoro britannico e , in generale , buoni di tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore a tre mesi , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 14; nei limiti seguenti : per la Banca d ' Italia . sino all ' U per cento ; per il Banco di Napoli , sino al 15 per cento , salvo il disposto dell ' art . 13 , a condizione però che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri ; per il Banco di Sicilia , sino al 15 per cento , Le cambiali . i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell ' Unione monetaria latina . I certificati di somme depositate in conto corrente all ' estero non possono , in nessun caso , rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento della circolazione suddetta . 12 . ( Art . 8 , allegato B alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 9 della Legge stessa ) . I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d ' oro , e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso istituto , sono da questo destinati , di semestre in semestre , alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree , mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzato nelle sue casse . Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco , apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti , continua finché il riscatto della riserva aurea sia compiuto . I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione . 13 . ( Art . 10 e 15 , allegato B alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 4 , Legge 27 dicembre 1903 , n . 449; art . 19 , Legge 7 luglio 1905 , n . 350 ) . Il Banco di Napoli , oltre il 15 per cento di cui all ' art . 11 , ha facoltà d ' impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri , pagabili in oro o in valuta d ' argento a pieno titolo dell ' Unione latina , o in cambiali e conti correnti all ' estero pagabili nelle valute medesime , subordinatamente al riscatto graduale delle spese d ' oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell ' articolo precedente , e per una somma non eccedente una metà delle specie medesime annualmente svincolate . Il governo , quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato , potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche del Banco , o potrà ridurne la somma , a condizione di compensare l ' istituto , per la diminuzione degli utili che ne deriverà , con un abbuono corrispondente nell ' ammontare annuale della tassa di circolazione . Siffatto abbuono non potrà eccedere , in nessun caso , la somma di L . 350.000 . 14 . ( Art . 31 , Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 9 , Legge 3 marzo 1898 , n . 47 ) . I requisiti delle cambiali sull ' estero ammesse a far parte della riserva , la forma dei certificati di conto corrente all ' estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal regio decreto 10 ottobre 1895 , n . 627 . Qualora i buoni del tesoro di cui all ' articolo 11 , n . 3 , abbiano una scadenza superiore ai tre mesi , il loro valore sarà diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati . 15 . ( Art . 2 , Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 3 , convenzione 28 novembre 1896 , già citata ; art . 9 , allegato C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 3 , convenzione 26 novembre 1907; Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 , allegato A ) . Fermo ad ogni effetto il disposto dell ' art . 11 , la riserva metallica , effettiva o equiparata de disposizioni di Legge , per la circolazione concessa ai tre istituti , non può in nessun , caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d ' Italia , di 130 milioni per il Banco di Napoli , salva per quest ' ultimo la sostituzione , di cui all ' art . 12 , di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a una parte della sua riserva aurea , e di 28 milioni per il Banco di Sicilia . Queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre istituti . Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile , i portatori hanno diritto di prelazione , salvi gli eventuali impegni derivati dalle cauzioni , sulle seguenti attività : 1 ) specie d ' oro e monete di argento legali di proprietà dell ' Istituto , dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista , in conformità dell ' art . 19 , e all ' infuori delle somme irriducibili ; 2 ) i buoni del tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente , compresi , per la Banca d ' Italia , i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione e per il Banco di Napoli quelli di cui all ’ art . 12 , liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree ; 3 ) cambiali sull ' estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica ; 4 ) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori , ai termini dell ' art . 39; 5 ) portafoglio interno non immobilizzato . La circolazione della Banca d ' Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al tesoro è coperta per intero dai titoli di credito rispettivi , i quali , come la riserva irriducibile , costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti . 16 . ( Art . 5 , Legge 3 marzo 1898 , n . 47 ) . La riserva metallica , effettiva o equiparata da disposizione di Legge , irriducibile , di cui all ' articolo precedente , destinata esclusivamente a garantire i biglietti di banca in circolazione , è tenuta separata e distinta dall ' altra riserva posseduta dagli istituti ; ed è soggetta al sindacato permanente dello Stato , nelle forme fissate con apposito decreto reale ( 5 ) . 17 . ( Art . 4 , convenzione 28 novembre 1896 . già citata ; art . 11 , allegato B e art . 3 , allegato C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 7 , Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 ) . Il portafoglio interno per ciascuno dei tre istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all ' aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato , o garantiti dallo Stato , esclusi , per il Banco di Napoli , quelli soggetti al vincolo di cui all ' art . 12 . 18 . ( Art . 7 , Legge 30 giugno 1891 , numero 314; art . 21 , Legge 10 agosto 1893 , numero 419 ) . I biglietti che la Banca d ' Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall ' art . 25 , e non compresi nella circolazione di cui all ' articolo 6 , devono essere coperti da riserva metallica in misura non inferiore al terzo . 19 . ( Art . 6 e 11 , comma primo . Legge 10 agosto 1893 . n . 449; art . 2 , Legge 16 febbraio 1899 , n . 45 ) . Il debito degli istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari , assegni bancari , fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi , ma pagabili a vista , deve essere garantito con speciale riserva , eguale almeno al 40 per cento del debito stesso , composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica , in monete estere ammesse a corso legale nel regno e in verghe d ' oro ; e per il rimanente può anche essere composta di cambiali sull ' estero , con firme di prim ' ordine , riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro . La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro . Le monete divisionali d ' argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell ' art . 11 . CAPO IV . TASSA DI CIRCOLAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI UTILI DEGLI ISTITUTI DI EMISSIONE 20 . ( Art . 13 , Legge 7 luglio 1905 , n . 350; Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 . allegato A ) . È soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti , dedotto l ' ammontare della riserva di cui all ' art . 11 . Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti , anche se eccedente i limiti fissati dall ' art . 6 , quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa , a sensi del primo comma dell ' art . 7 . Parimenti non è soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al tesoro di cui all ' art . 25 , e per la Banca d ' Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all ' art . 68 . La misura della tassa sulla circolazione normale è per i tre istituti di emissione di un decimo per cento all ' anno . A partire dal 1° gennaio 1909 sarà abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sopra una somma di biglietti propri uguale all ' ammontare del conto corrente coll ' azienda fondiaria chiuso il 31 dicembre 1896 , ridotto degli accantonamenti contemplati dall ' art . 87 . 21 . ( Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 ) . La tassa sarà uguale a un terzo della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale , purché sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all ' art . 11 , e purché le eccedenze non superino le somme seguenti : Banca d ' Italia . L . 50.000.000 Banco di Napoli » 15.000.000 Banco di Sicilia » 4.000.000 . Quando la circolazione dei biglietti superi queste somme , per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime , sempreché sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica , la tassa sarà eguale a due terzi della ragione dello sconto . Per la circolazione che ecceda le somme di L . 100 milioni e fino a 150 milioni per la Banca d ' Italia , di 30 milioni e fino a 45 milioni per il Banco di Napoli e di 8 fino a 12 per il Banco di Sicilia , purché esista il detto rapporto della riserva metallica , la tassa sarà eguale all ' intera ragione dello sconto . Per le ulteriori eccedenze , o quando non esista il rapporto prescritto con la riserva metallica gli istituti pagheranno allo Stato una tassa straordinaria del 7,50 per cento . 22 . ( Art . 10 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 3 , Legge 2 luglio 1896 , n . 523 ) . La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta , ai termini dell ' art . 67 della Legge ( testo unico ) 4 luglio 1897 , n . 414 , sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati , vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno , sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente . 23 . ( Art . 16 , convenzione 28 novembre 1896 , già citata ; art . 16 , allegato B alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 12 , allegato C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; allegato A alla Legge 31 dicembre 1907 , n . 804; art . 5 , convenzione stipulata il 29 novembre 1908 , fra la Banca d ' Italia ed il Governo ed approvata colla Legge 24 dicembre 1908 , n . 7723 ) . A partire dal 1° gennaio 1909 lo Stato parteciperà agli utili della Banca d ' Italia eccedenti la misura del 5 per cento l ' anno sul capitale versato , al netto dei prelevamenti di cui all ' articolo seguente , ed agli utili del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia , eccedenti la misura del 5 per cento sull ' ammontare del patrimonio dell ' istituto ( capitale e massa di rispetto ) da determinarsi al momento dell ' applicazione del presente articolo . Lo Stato parteciperà : a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento , quando questi non superino il 6 per cento ; alla metà degli utili stessi , quando superino la misura del 6 per cento . 24 . ( Art . 13 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 7 , all . B alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 1 , all . C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 4 , Legge 31 dicembre 1907 , n . 804; art . 5 , convenzione 29 novembre 1908 , già citata ) . Per la Banca d ' Italia , negli anni dal 1909 a tutto il 1923 , sarà prelevato il 5 per cento degli utili netti dell ' esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al fondo pensioni di cui nell ' art . 1 della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo , e negli anni 19141923 sarà prelevata , allo stesso scopo e dagli stessi utili netti , prima del riparto , un ' annualità costante di L . 750.000 . Entro l ' anno 1923 . d ' accordo fra il R . Tesoro e l ' amministrazione della Banca , saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati istituti dal 1924 in poi ; se vi sarà un avanzo finale , questo passerà , a suo tempo , fra gli utili dell ' istituto . I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di assegnare ogni anno , per fini comprovati di pubblica utilità e beneficenza , una somma che non ecceda il decimo degli utili dell ' anno precedente . Il Banco di Sicilia è autorizzato a destinare a favore dell ' istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario , e due centesimi di quelli dell ' azienda bancaria . TITOLO III . ANTICIPAzIONI AL TESORO 25 . ( Art . 30 , Legge 8 agosto 1895 , n . 4S6; art : . 11 , Legge 3 marzo 1598 , n . 47 ) . La somma totale delle anticipazioni che gli istituti di emissione debbono fare al tesoro è fissata in 155 milioni di lire così ripartiti : Banca d ' Italia L . 115.000.000 Banco di Napoli » 30.000.000 Banco di Sicilia » 10.000.000 L ' interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni è ragguagliato alla ragione di L . 1.50 per cento al netto di ogni imposta ( 7 ) . TITOLO IV . OPERAZIONI 26 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Gli istituti di omissione non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nei seguenti articoli : CAPO I . SCONTI 27 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Gli istituti di emissione possono fare sconti a non più di 4 mesi : a ) di cambiali , munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili ; b ) di buoni del tesoro ; c ) di note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi ; d ) di cedole di titoli sui quali l ' istituto può fare anticipazioni . 28 . ( Art . 5 , Legge 27 dicembre 1903 , n . 499; Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 , allegato A ; art . 8 , Legge 5 luglio 1908 , n . 404 ) . Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto è uguale per tutti gli istituti e non può variare senza l ' autorizzazione del Ministro del tesoro . I1 Ministro del tesoro , con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre istituti , può promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato . Però gli istituti possono scontare ad un tasso dell ' uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle banche popolari , dalle banche minerarie , dagli istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati : 1 ) per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli istituti di emissione ; 2 ) per lo sconto delle note di pegno ( warrants ) dei magazzini generali e dei depositi franchi . Gli istituti di emissione sono anche autorizzati a scontare all ' uno per cento in meno , nella misura di due terzi del valore , le note di pegno dei derivati agrumari , sulle cui fedi di deposito nei magazzini generali la camera agrumaria , istituita colla Legge 5 luglio 1908 , n . 404 , abbia fatto anticipazioni , salvo il disposto dell ' art . 12 della Legge stessa . Il detto sconto di favore non può eccedere : per la Banca d ' Italia . L . 100.000.000 per il Banco di Napoli » 30.000.000 per il Banco di Sicilia » 9.000.000 Gli istituti possono inoltre applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno : a ) emesse dalle società di cui all ' art . 2 della Legge 8 luglio 1903 , n . 320 , che esercitino i magazzini generali per gli agrumi ; b ) delle sete depositate nei magazzini generali legalmente costituiti ; e ) degli zolfi depositati nei magazzini o in quelli ad essi equiparati , ai sensi dell ' art . 13 del r . decreto 22 luglio 1900 , n . 378 . Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo , gli istituti di emissione possono concedere , durante il corso legale , sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale , alle condizioni determinate col decreto reale 25 ottobre 1895 , n . 639 . Il saggio anzidetto , che non dovrà in nessun caso essere inferiore al 3 per cento , potrà essere variato con decreto del Ministro del tesoro , sentiti gli istituti di emissione , ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino . CAPO II . ANTICIPAZIONI 29 . ( Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 , allegato A ; art . 19 , Legge 12 luglio 1908 , n . 444 ) . Gli istituti possono fare anticipazioni a non più di quattro mesi : 1 ) sopra titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro . Per i buoni del tesoro a lunga scadenza l ' anticipazione può farsi fino a due anni , ai termini dell ' art . 3 della Legge 7 aprile 1892 , n . 111; 2 ) sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi , sia direttamente , sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl ' interessi degli stessi titoli ; 3 ) sopra cartelle degli istituti di credito fondiario ; 4 ) sopra le cartelle emesse ai termini della Legge 25 giugno 1906 , n . 255 , dalla sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell ' Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III ; 5 ) sopra titoli pagabili in oro , emessi o garantiti da Stati esteri . Per i titoli di cui ai nn . 1 , 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa . Per i titoli di cui al n . 4 , fino a tre quarti del valore corrente . Per i titoli di cui al n . 5 , fino a quattro quinti del valore di borsa . Per buoni del tesoro ordinari fino alla totalità del loro valore . Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del valore nominale ; 6 ) sopra valute d ' oro o d ' argento , tanto nazionali quanto estere , a corso legale e sopra verghe d ' oro ; 7 ) sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame , valutate non oltre i due terzi del loro valore corrente ; 8 ) sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi . e sopra ordini in derrate o in zolfi , per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano ; 9 ) sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli artt . 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti approvato con r . decreto 16 settembre 1909 , n . 704 , per non più di metà del valore dell ' alcool e cognac depositati . Gli istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza : a ) sopra fedi di deposito di sete , emesse dai magazzini generali legalmente costituiti ; b ) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella Legge 15 luglio 1906 , n . 333 , e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell ' art . 13 del r . decreto 22 luglio 1906 , n . 378 , fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse , al netto dei prelevamenti , ai sensi della Legge 6 giugno 1907 . n . 286 . La misura dell ' interesse su tali anticipazioni potrà essere inferiore , di non oltre l ' uno per cento , a quella normale sulle altre anticipazioni ; c ) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati , esercitati dalle società di cui all ' art . 2 della Legge 8 luglio 1903 , n . 320 , per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano ; d ) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore ; e ) sopra le obbligazioni emesse ai termini dell ' art . 171 del codice di commercio e degli articoli 3 della Legge 9 luglio 1905 , n . 413 , 8 della Legge 16 giugno 1907 , n . 540 . 7 e 18 della Legge 12 luglio 1908 . n . 444 , dalle società concessionarie di ferrovie e di tramvie extraurbane sussidiate , per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni . 30 . ( Art . 35 , Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art 26 , allegato P alla Legge stessa ) . Durante il corso legal . l ' interesse per le anticipazioni , di cui all ' articolo precedente , è uguale per tutti gli istituti , e non può variare senza l ' autorizzazione del Governo . Il Ministro del tesoro può promuovere le variazioni dell ' interesse sulle anticipazioni , quanto ritenga che lo esigano le condizioni del mercato . CAPO III . COMPRA E VENDITA DI CAMBIALI , TRATTE ED ASSEGNI SULL ' ESTERO 31 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 , allegato A ) . Gli istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine , per proprio conto , tratte e assegni sull ' estero e cambiali sull ' estero munite di due o più firme notoriamente solvibili , a scadenza non maggiore di tre mesi , pagabili in oro . Queste operazioni , finché dura il corso legale , non possono , senza autorizzazione del Ministro del tesoro , estendersi oltre il limite di quanto occorra agli istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica , per convertire in versamenti all ' estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione , o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro . Gli istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull ' estero e in conti correnti all ' estero , non destinati alla riserva per la circolazione e poi debiti a vista , nei limiti che saranno fissati dal Ministro del tesoro , tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario . CAPO IV . IMPIEGHI DIRETTI 32 . ( Art . 12 . Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 32 , Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 14 , Legge 7 luglio 1905 . . n , 349; art . 57 , Legge 25 giugno 1906 , n . 255 ) . Gli istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita , italiana o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato , per un valore corrente che non ecceda : per la Banca d ' Italia L . 75.000.000 per il Banco di Napoli » 30.000.000 per il Banco di Sicilia » 8.000.000 Gli istituti di emissione sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto , all ' infuori degli impieghi di cui agli artt . 34 e 35 nei limiti da questi fissati . Previa autorizzazione dei Ministero del tesoro , la Banca d ' Italia e il Banco di Sicilia possono impiegare nell ' acquisto di cartelle al 3 , 75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio credito fondiario : la prima sino a 5 e il secondo sino a 2 milioni della massa di rispetto . Gli istituti di emissione sono inoltre autorizzati ad acquistare le cartelle emesse , ai termini dell ' art . 57 della Legge 25 giugno 1906 , n . 255 , dalla sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell ' Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III . 33 . ( Art . 3 , Legge 25 giugno 1905 , n . 261 ) . I certificati ferroviari a debito dello Stato rilasciati agli istituti di emissione in conformità dell ' art . 2 della Legge 25 giugno 1905 n . 261 , possono servire a due scopi , e cioè : a nuovi impieghi di danaro in titoli , siano da farsi dagli istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti , nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo umico ; e a surrogare titoli di varia specie già da essi posseduti , preferibilmente se vincolati a cauzione . Tale surrogazione avrà luogo previ concerti , a presidio del mercato dei titoli , fra le amministrazioni degli istituti di emissione e il Ministro del tesoro . 34 . ( Articoli 8 e 9 , allegato C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9; art . 2 , Legge 3 marzo 1898 , n . 47 ) . Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano , senza distinzione di scadenza , le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni , purché l ' ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire . I buoni così acquistati andranno in aumento della scorta di cui all ' ari 32 . 35 . ( Art . 6 , allegato C alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9 ) . Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato , oltre l ' ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto , una somma equivalente a quella che , per effetto della liquidazione del conto corrente con l ' azienda fondiaria , venne tolto dalle immobilizzazioni , dedotta l ' ultima erogazione di L . 300 mila fatta all ' azienda medesima . CAPO V . DEPOSITI IN CONTO CORRENTE 36 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 2 , allegato E alla Legge 22 luglio 1894 , n . 339; art . 34 , Legge 8 agosto 1895 , n . 483; art . 7 , Legge 2 luglio 1896 , n . 253; Legge 15 luglio 1909 , n . 492 ) . Gli istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero . Quando la cifra di tali depositi superasse : per la Banca d ' Italia . . . L . 200.000.000 per il Banco di Napoli . . . » 80.000.000 per il Banco di Sicilia . . » 25.000.000 , l ' istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell ' eccedenza , salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell ' art . 51 . 37 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; Legge 15 luglio 1909 , n . 492 ) . La misura dell ' interesse dei conti correnti fruttiferi non può superare il terzo della ragione dello sconto . Il Ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare gli istituti di emissione a corrispondere sui depositi in conto corrente fruttifero un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d ' interesse applicata ai depositi della casse di risparmio postali . CAPO VI . EMISSIONE DEI CERTIFICATI DOGANALI E SERVIZIO DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI 38 . ( Art . 7 , allegato I alla Legge 22 luglio 1894 , n . 339 ) . Sino a nuova disposizione gli istituti di emissione hanno l ' obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d ' importazione . Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa domanda , contro versamento in biglietti di Stato o di banca dell ' ammontare del certificato richiesto , con l ' aggiunta del prezzo del cambio , determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti per i cambi sull ' estero nelle Borse di Genova , Milano , Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati . I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli istituti di emissione , risultanti dalle disposizioni del presente articolo , sono regolati da speciale convenzione , approvata con decreto reale . Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica , purché siano versati entro dieci giorni da quello della rispettiva emissione . 39 . ( Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 , allegato A ) . Gli istituti di emissione possono assumere l ' esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette . Essi hanno facoltà di fare alle provincie , delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria . versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali . Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento e non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall ' integrale restituzione delle precedenti . CAPO VII . SERVIZIO DELLA R . TESORERIA PROVINCIALE 40 . ( Art . 9 , convenzione 30 ottobre 1894 , già citata ) . La Banca d ' Italia esercita , sino a tutto il 31 dicembre 1912 , il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del regno , in conformità alle norme stabilite con apposito regolamento (R.D . 15 gennaio 1895 , n . 16 ) . 41 . ( Art . 10 , convenzione 30 ottobre 1894 , già citata ) . La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria è di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , ragguagliati ai corsi di borsa , sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l ' obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi . A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d ' Italia a ' termini degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894 , ed approvata con r . decreto 10 dicembre 1894 , n . 533 , riprodotto nell ' allegato O alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 . 42 . ( Art . 12 , convenzione 30 ottobre 1894 , già citata ) . Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni , salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti . Quando il fondo a disposizione del tesoro si elevi per qualunque ragione al disopra di 40 milioni , o scenda al disotto di 10 milioni , sulla differenza in più o in meno decorre a favore del tesoro , o rispettivamente della Banca , un interesse fissato nella ragione uniforme di L . 1,50 per cento , al netto di ogni imposta . La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade , per modo che la situazione di essa alla sera del 10 , del 20 e dell ' ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni . 43 . ( Art . 13 . convenzione 30 ottobre 1894 , già citata ) . Finché rimanga sospeso l ' obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell ' art . 8 ( comma secondo e terzo ) del presente testo unico , le somme versate in oro e in argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute , nelle specie medesime , a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo , che venissero designati dal Ministero del tesoro . CAPO VIII . SERVIZI SPECIALI DEL BANCO DI NAPOLI CASSA DI RISPARMIO MONTE DI PIETÀ Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all ' estero . 44 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; articoli 3 e 12 , allegato I alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 1 , Legge 7 luglio 1901 , n . 334 ) . Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà . La cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio , distinto da quello del Banco , e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione . Il Banco garantisce con l ' intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della cassa di fronte ai terzi . La cassa è amministrata dal direttore generale del Banco , valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco . Il Banco può tenere in conto corrente fruttifero , ad una ragione d ' interesse non inferiore alla metà dell ' interesse pagato dalla cassa al pubblico , una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della cassa . La cassa è autorizzata ad impiegare , gradatamente , due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle provincie meridionali e in Sardegna , in conformità alla Legge 7 luglio 1901 , n . 334 , e al regolamento per l ' esecuzione di essa e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali . Ogni altra attività della cassa deve essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stata . 45 . ( Art . 1 , Legge 10 febbraio 1901 , n . 24 ) . Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani . A tale scopo , e previa autorizzazione del Ministero del tesoro , ha facoltà di stabilire speciali accordi con case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi . Esso cura inoltre , col permesso del Ministero del tesoro , l ' istituzione di agenzie proprie , ove se ne manifesti il bisogno . Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e , occorrendo , del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio . E vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo . Il regolamento (R.D . 21 luglio 1904 , n . 536 ) determina le cautele che il Banco deve prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi . 46 . ( Art . 2 , Legge lo febbraio 1901 , n . 24 ) . Gli utili netti del servizio di cui all ' articolo precedente spettano per metà al Banco di Napoli , e sono destinati , anzitutto , a compiere , eventualmente , il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni , e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata . Per l ' altra metà sono destinati ad un fondo per l ' emigrazione in conformità alle norme stabilite nel regolamento . Quando siano reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco , i due terzi degli utili netti spetteranno al detto Fondo per l ' emigrazione . 47 . ( Art . 4 , Legge l ° febbraio 1901 , n . 24 ) . Il Banco di Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull ' andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46 . La relazione , col parere della commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione , è presentata al Parlamento dal Ministro per il tesoro . CAPO IX . CREDITO AGRARIO E CASSA DI RISPARMIO DEL BANCO DI SICILIA 48 . ( Art . 1 e 2 , Legge 29 marzo 1906 , n . 100 ) . È istituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l ' esercizio del credito agrario , col titolo Credito agrario del Banco di Sicilia . I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti : a ) da un fondo iniziale di L . 3.000.000 , fornito dal Banco di Sicilia mediante prelevamento dall ' ammontare della massa di rispetto disponibile , a titolo d ' impiego ; b ) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo , sino alla somma di L . 2.000.000 e , in ogni caso , non eccedente i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa ; c ) da tre decimi dei depositi a risparmio del Banco di Sicilia di cui all ' art . 49 . Nel fondo di cui alla lettera a ) sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia in virtù della Legge 23 gennaio 1887 , n . 4276 ( serie 3ª ) . 49 . ( Art . 4 , Legge 29 marzo 1906 , n . 100 ) . Il Banco di Sicilia è autorizzato ad assumere il servizio di cassa di risparmio nelle provincie siciliane . Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della Legge 29 marzo 1906 , n . 100 . riportate nel presente testo unico , e dalla Legge 15 luglio 1888 , n . 5546 ( serie 3ª ) . 50 . ( Art . 5 , Legge 29 marzo 1906 , n . 100 ) . La gestione della Cassa di risparmio è separata da quella del Banco . Sino a quando la Cassa di risparmio non avrà formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi , il Banco garantisce con l ' intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi . 51 . ( Art . 6 , Legge 29 marzo 1906 , n . 100; art . 8 , Legge 15 luglio 1906 , n . 383; Legge 15 luglio 1909 , n . 492 ) . Il Banco di Sicilia può impiegare il fondo iniziale , l ' anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo e non oltre i tre decimi dei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a ' termini della Legge 29 marzo 1906 , n . 100 , e del regolamento per la sua esecuzione (R.D . 23 dicembre 1906 , n . 731 ) . Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate : a ) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco ; b ) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato . Le somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire , di cui all ' art . 36 del presente testo unico . CAPO X . DISPOSIZIONI DIVERSE 52 . ( Art . 56 , Legge 25 giugno 1906 , n . 255 ) . Il Banco di Napoli concorre con la somma di L . 4.500.000 , da versarsi in 30 annualità a far tempo dall ' esercizio 1905-1906 , alla costituzione dei patrimonio della sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell ' Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di cui all ' art . 17 della Legge 25 giugno 1906 , n . 255 . 53 . ( Art . 18 , Legge 15 luglio 1906 , n . 333 ) . Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell ' azienda autonoma per l ' impianto e l ' esercizio dei Magazzini generali per gli zolfi , di cui negli articoli 2 e 18 della Legge 15 luglio 1906 , n . 333 . L ' importo della quota di concorso è dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto . 54 . ( Artt . 2 e 23 , Legge 15 luglio 1906 , n . 333 ) . I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l ' industria zolfiera siciliana , per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia , sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni , cogli interessi al saggio minimo . Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell ' art . 13 , n . 2 , della Legge 15 luglio 1906 , n . 333 , e sopra tutte le attività della Banca di credito minerario predetta . 55 . ( Art . 17 , Legge 15 luglio 1906 , n , 333 ) , Il Banco di Sicilia fa gratuitamente il servizio di cassa al Consorzio obbligatorio per la industria zolfiera siciliana . Sulle giacenze di cassa di spettanza del Consorzio , l ' interesse è uguale a quello che il Banco corrisponde sui depositi a risparmio in conto corrente fruttifero . 56 . ( Art . 3 , Legge 15 luglio 1906 . n . 441 ) . La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5% dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovute , rispettivamente , nelle provincie continentali dell ' ex - reame di Napoli ed in Sicilia . 57 . ( Art . 24 , Legge 30 aprile 1874 , n . 1920; art . 9 , convenzione 30 ottobre 1894 , già citata ) . Il tesoro dello Stato , salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894 , stipulata con la Banca d ' Italia per il servizio di tesoreria , può depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun istituto di credito autorizzato all ' emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale , od anche ripartitamente , da una o da più sedi e succursali dell ' istituto medesimo . Questo servizio è reso allo Stato gratuitamente . 58 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . È vietato agli istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario . 59 . ( Art , 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . È vietata ogni operazione in conio corrente allo scoperto , sia al momento dell ' impianto del conto , sia posteriormente . 60 . ( Art . 12 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . I titoli , valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati nel titolo IV , pervenuti agli istituti per il fatto di un loro credito , devono essere liquidati entro due anni . Gli istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza , ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni . 61 . ( Art . 14 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Al termine di ciascun esercizio le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a beneficio di quell ' anno nel quale sono in tutto o in parte riscossi . 62 . ( Art . 14 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Gli istituti elle facessero operazioni non consentite dalla Legge sono soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto , applicata sull ' ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime . TITOLO V . RISCONTRATA DEI BIGLIETTI FRA GLI ISTITUTI 63 . ( Art . 5 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Ciascun istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza . È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale . Durante il corso legale dei biglietti , le norme per il cambio di essi fra gli istituti sono stabilite con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in Legge . 64 . ( Art . 14 della convenzione 30 ottobre 1894 , già citata ) . Durante il corso legale dei biglietti , e fino a che la Banca d ' Italia abbia il servizio di tesoreria , essa non può richiedere agli altri istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli istituti stessi . TITOLO VI , artt . 65-69 . ( Omissis ) TITOLO VII , artt . 70-107 . ( Omissis ) TITOLO VIII . VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE CAPO I . DISPOSIZIONI GENERALI 108 . ( Art . 15 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; artt . 26 e 27 , Legge 8 agosto 1895 , n . 480; art . 1 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 12 . allegato T alla Legge suddetta ) . La vigilanza sugli istituti di emissione , sui crediti fondiari annessi , sulla cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca romana spetta al Ministro del tesoro . 109 . ( Art . 4 , allegato l ' alla Legge 8 agosto 1895 , u . 486 ) . Le spese occorrenti per la vigilanza sugli istituti di emissione sono sostenute dagli istituti medesimi . CAPO II . COMMISSIONE PERMANENTE 110 . ( Art . 3 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n , 486; Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 . allegato A ; Legge 30 giugno 1908 , n . 304 ) . Agli effetti della vigilanza sugli istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una commissione permanente presieduta dal Ministro del tesoro . Essa è composta : di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive , e , in caso di scioglimento della Camera dei deputati , i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine ; di cinque membri nominati per decreto reale , promosso dal Ministero del tesoro , udito il Consiglio dei ministri . I membri di nomina governativa sono : un presidente o consigliere del Consiglio di Stato ; un presidente o consigliere della Corte dei conti ; il direttore generale del tesoro ; l ' ispettore generale per la vigilanza sugli istituti di emissione , sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli ; il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura , industria e commercio . La commissione elegge nel suo seno un vice presidente . 111 . ( Art . 26 , Legge 7 aprile 1881 , n . 133; art . 27 , Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 5 , allegato P alla Legge stessa ) . La commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione , quando ne sia richiesta dal Ministro del tesoro , darà il suo avviso sopra : 1 ) tutti i provvedimenti di qualunque natura ed i regolamenti da emanarsi per determinare i modi e le garanzie ; a ) per le operazioni di cambio , ritiro e annullamento dei biglietti di Stato , e di sostituzione del biglietti di nuova forma , le quali dovranno essere sindacate dalla Corte dei conti ; b ) per la custodia dei biglietti di Stato destinati a servire di scorta ; e ) pel ricevimento dei biglietti degli istituti nelle casse dello Stato , quando non avranno più corso legale , a norma dell ' articolo 10; 2 ) le norme da fissarsi per il cambio dei biglietti quando fossero emanate le nuove disposizioni ai termini dell ' art . 8; 3 ) il modello delle situazioni decadali di ogni istituto , dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività che concorrono a formare il patrimonio sociale ; 4 ) le convenzioni speciali stipulate fra gli istituti , da approvarsi dal Governo , per la rispendita dei biglietti degli altri istituti . La commissione , inoltre , può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione , la somministrazione , la custodia , il ritiro e l ' annullamento dei biglietti di banca , e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità , quanto dell ' uso dei biglietti di scorta , in applicazione dell ' art . 4 . 112 . ( Art . 6 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 4 , Legge l ° febbraio 1901 , n . 21 ) . La commissione permanente , quando ne sia richiesta dal Ministro del tesoro , estenderà il suo esame sopra : a ) le proposte di modificazione allo statuto della Banca d ' Italia nei limiti delle leggi ; b ) le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia ; c ) e , in generale , sopra tutti i provvedimenti indispensabili all ' attuazione della presente Legge . Alla commissione è comunicata , per il suo parere , la relazione di cui nell ' art . 47 del presente testo unico . CAPO II . VIGILANZA PERMANENTE 113 . ( Legge 31 dicembre 1907 , n . 804 ) . La vigilanza permanente diretta sugli istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal Ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale . 114 . ( Art . 8 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . La direzione generale della Banca d ' Italia deve informare volta per volta , e in tempo utile , il Ministro del tesoro del giorno e dell ' ora fissati per la convocazione dell ' assemblea generale degli azionisti , per le adunanze del consiglio superiore e per quelle della commissione liquidatrice della Banca romana , inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi . Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del consiglio generale e del consiglio centrale di amministrazione . Alle sedute dell ' assemblea , dei consigli e della commissione suddetta assiste un ispettore governativo , o , in sua vece , un funzionario a ciò delegato dal Ministro del tesoro , con facoltà di sospendere l ' esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi , ai regolamenti e agli statuti . Di questa sospensione dev ' essere immediatamente informato il Ministro del tesoro , il quale confermerà o revocherà la sospensione , dandone notizia all ' istituto interessato , nel termine di cinque giorni dall ' avvenuta sospensione . Alla conferma della sospensione il Ministro medesimo potrà far seguire l ' annullamento della deliberazione , quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi , ai regolamenti ed agli statuti . 115 . ( Art . 9 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Qualora l ' ispettore o il delegato , di cui all ' articolo precedente , non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro del tesoro creda contraria alle leggi , agli statuti e ai regolamenti , il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall ' adunanza , prendendo per base la relazione comunicata dall ' ispettore e dandone comunicazione all ' istituto interessato . Alla sospensione il Ministro potrà far seguire l ' annullamento della deliberazione stessa , quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi , ai regolamenti e agli statuti . 116 . ( Art . 10 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . L ' ispettore o il delegato di cui agli articoli precedenti , deve trasmettere , entro due giorni , al Ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell ' adunanza alla quale egli abbia assistito . Entro lo stesso termine la direzione generale dell ' istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni , salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato . 117 . ( Art . 11 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . L ' ispettorato generale è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli istituti di emissione e , ove lo reputi necessario , ad accertare la corrispondenza con le scritture degli istituti medesimi . A questo fine gli istituti devono comunicare in tempo all ' ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite , e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all ' uopo fossero ad essi richieste , salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo credito fondiario il disposto dell ' art . 135 . 118 . ( Art . 12 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Le situazioni delle operazioni di ciascun istituto , compilate secondo i modelli approvati con speciale r . decreto , devono riferirsi ai giorni 10 , 20 ed ultimo di ogni mese . Esse devono essere spedite al Ministero del tesoro al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell ' istituto . Gli istituti sono obbligati a fornire all ' ispettorato generale tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli . L ' ispettorato medesimo deve accertare , di tempo in tempo , la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell ' istituto . La situazione di ogni istituto dev ' essere pubblicata , a cura dell ' ispettorato generale , nella Gazzetta Ufficiale del regno . 119 . ( Art . 13 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Le cambiali sull ' estero che gli istituti di emissione considerano come riserva , ai sensi dell ' art . 11 , devono essere verificate , a brevi periodi , dall ' ispettorato generale , per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti indicati nel r . decreto 19 ottobre 1895 , n . 627 . Lo stesso decreto fissa le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all ' estero da computarsi come riserva a ' termini del detto art . 11 . 120 . ( Art . 14 . allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 48 ( 3 ) . L ' ispettorato generale deve accertare , a brevi intervalli , che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate . Il detto ispettorato provvederà non meno di due volte all ' anno , anche nell ' intervallo fra una decade e l ' altra , ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea in tutte le sedi , succursali e agenzie dell ' istituto . Le operazioni relative non potranno , per nessun stabilimento , essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito . Occorrendo più di un giorno per compierle , saranno continuate senza interruzione , con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l ' esito . I verbali di queste verifiche , con una relazione riassuntiva , saranno trasmessi sollecitamente all ' ispettorato generale per le eventuali osservazioni agli istituti . Per queste verifiche il Ministro del tesoro potrà valersi , oltre che degli intendenti di finanza , di tutto il personale da essi dipendente . 121 . ( Art . 15 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . L ' ispettorato generale deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli istituti , secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale . Tali verifiche hanno principalmente per issopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei ; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi e di proprietà degli istituti per investimenti diretti ; dei portafogli , e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi . I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l ' obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l ' incarico loro affidato . 122 . ( Art . 16 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 . n . 486 ) . Oltre le attribuzioni conferite dai precedenti articoli , spettano all ' ispettorato generale quelle indicate nel regolamento speciale di cui all ' art . 4 . CAPO IV . ISPEZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE 123 . ( Art . 15 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 17 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486; art . 36 , Legge stessa ) . Alla fine di ciascun triennio il Ministro del tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli istituti di emissione , a mezzo di ufficiali dello Stato , che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull ' istituto , intorno al quale debbono riferire . Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi . 124 . ( Art . 18 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Queste ispezioni hanno per oggetto : a ) di accertare la quantità e la qualità delle valute metalliche , delle cambiali e dei conti correnti sull ' estero , considerati come riserva , ai termini di Legge ; b ) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa , distinti per valore , facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta , e di quelli ritirati come logori e annullati , ma non ancora distrutti , in conformità al regolamento di cui all ' art . 4 già citato ; c ) di accertare se , nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti tra gli istituti , questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore ; d ) di accertare l ' esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell ' istituto colle situazioni , con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo ; e ) di verificare la qualità delle operazioni degli istituti , in relazione alle disposizioni contenute nel titoli ) IV ; f ) di accertare l ' osservanza , da parte della Banca d ' Italia , delle prescrizioni del codice di commercio , particolarmente di quelle recate dagli articoli 146 , 176 e 181 , e l ' esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai banchi di Napoli e di Sicilia ; g ) di appurare se entro i due anni , come prescrive l ' art . 60 , siano stati liquidati i titoli , valori e mobili diversi da quelli ivi indicati , pervenuti agli istituti , dopo il 25 agosto 1893 , per effetto dei loro crediti ; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza , garantiti da ipoteche o con cessioni di beni immobili ; h ) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare l ' esatta e completa esecuzione della Legge ; i ) di esaminare l ' andamento generale degli istituti e quello di tutti i servizi che compiono , sia nell ' interesse pubblico , sia in quello del tesoro . 125 . ( Art . 20 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 . n . 486 ) . Il direttore dell ' istituto , o chi ne fa le veci , e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato , incaricati delle ispezioni . Il direttore , o chi ne fa le veci , può far intervenire all ' ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce l ' ispezione o la verifica in corso . 126 . ( Art . 21 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all ' art . 123 , devono presentare , entro un mese dal compimento dell ' ispezione , al Ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell ' ispezione stessa . Nel caso che l ' ispezione accerti fatti gravi , deve esserne data notizia sommaria immediatamente al Ministro stesso . 127 . ( Art . 22 , allegato P alla Legge 8 agosto 1S95 , n . 486 ) . Il Ministro del tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie , generali e speciali , agli istituti di emissione . 128 . ( Art . 23 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Quando dalle disposizioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate negli articoli 21 , 62 e 137 , gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al Ministro del tesoro , il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli . Qualora risultino fatti aventi carattere di reato , gli ufficiali ne daranno denunzia all ' autorità giudiziaria e immediata notizia al Ministro predetto . 129 . ( Art . 24 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Egualmente il Ministro del tesoro , accertati i fatti di che agli articoli 138 , 139 e 140 , ne fa regolare denuncia all ' autorità giudiziaria per l ' applicazione delle pene con quegli articoli comminate . 130 . ( Art . 25 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull ' andamento degli istituti di emissione e della circolazione di Stato e bancaria dell ' anno solare antecedente . 131 . ( Art . 26 , allegato P alla Legge 8 agosto 1895 , n . 486 ) . Infino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca , l ' ispettorato generale invigila per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell ' interesse sulle anticipazioni siano applicate costantemente , e senza variazioni non consentite dalla Legge , da tutti gli istituti d ' emissione . TITOLO IX . DISPOSIZIONI GENERALI 132 . ( Art . 17 , Legge .10 agosto 1893 , n . 479 ) . I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti d ' emissione . 133 . ( Art . 1 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Lo statuto della Banca d ’ Italia è approvato con decreto reale . Tale approvazione e l ' inserzione dello statuto stesso nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno tengono luogo dette pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel codice di commercio per le società anonime . 134 . ( Art . 15 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449; art . 9 , allegato T alta Legge 8 agosto 1893 , n . 486 ) . La nomina del direttore generale della Banca d ' Italia deve essere approvata dal Governo . Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con r . decreto , sulla proposta del Ministro del tesoro , sentito il Consiglio dei ministri . 135 . ( Art . 18 , allegato B alla Legge 17 gennaio 1897 , n . 9 , e art . 10 della Legge medesima ) . Le norme per l ' esecuzione degli articoli 12 , 15 , 80 e 82 , 84 , 87 e 89 , intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo credito fondiario , a disciplinare il riscontro dei bilanci e a sancire l ' obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti , e per le somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi , sono stabilite con regolamento approvato con r . decreto (R.D . di aprile 1897 , n . 141 , modif . da R.D. 19 novembre1905 , n . 553 ) . Con tale decreto è anche provveduto all ' istituzione di un ispettorato permanente del Ministero del tesoro , per la liquidazione del credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al credito fondiario medesimo . Con altro decreto reale sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri istituti di emissione , per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta . Il regolamento del Banco di Napoli (R.D . agosto 1908 , n . 529 ) , nella parte riguardante il personale determina la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni , all ' infuori dei casi contemplati dagli articoli 138 , 139 e 140 . 136 . ( Art . 22 , Legge 7 aprile 1881 , n . 133; art . 4 , Legge 10 agosto 1893 , n . 149; art . 10 , allegato D alla Legge 17 gennaio 1897 , n , 9 ) . – Nelle stanze di compensazione instituite in virtù del r . decreto 19 maggio 1881 , n . 220 , o che venissero istituite in seguito sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli istituti d ' emissione , delle casse di risparmio , delle banche di sconto e popolari e dei principali banchieri , per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito . L ' esercizio delle stanze di compensazione ove proceda direttamente dalle Camere di commercio , può da queste venire affidato , col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità , anche a un solo istituto di emissione , se questo ne abbia già l ' esercizio . L ' esercizio delle stanze di compensazione , che si istituissero in città nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli istituti di emissione , può essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quelli istituti di emissione , riuniti in consorzio , che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo . TITOLO X . PENALITÀ 137 . ( Art . 16 , Legge 10 agosto 1893 , n . 419 ) . Con decreto reale , sopra proposta del Ministro del tesoro , udito il Consiglio dei ministri , potrà essere sospesa o revocata la facoltà . dell ' emissione all ' istituto il quale contravvenga alle disposizioni di Legge od a quelle dei propri statuti . Gli amministratori degli istituti di emissione , eccettuato il caso previsto nell ' art . 149 del codice di commercio , sono responsabili in solido verso i soci , verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell ' inadempimento delle disposizioni della presente Legge , dei relativi statuti e regolamenti , salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi . L ' azione contro gli amministratori della Banca d ' Italia può esser promossa da uno o da più azionisti , purché posseggano almeno mille azioni . 138 . ( Art . 20 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente Legge , chiunque investito di funzioni negli istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero , traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione , allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti istituti , od operazioni proibite od atti che importino responsabilità altrui , è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l ' interdizione temporanea dai pubblici uffici . 139 . ( Art . 20 , Legge 10 agosto 1893 , n . 449 ) . Chiunque nell ' esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero , allo scopo indicato nell ' articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici . 140 . ( Art . 20 , Legge 10 agosto 1893 , numero 449 ) . Chiunque effettua l ' emissione di biglietti di banca , che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell ' articolo 4 , o rimette in circolazione biglietti di banca , che si sarebbero dovuti annullare o bruciare , è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici . 141 . ( Art . 30 , Legge 30 aprile 1874 , numero 1920 ) . Gli enti morali e le associazioni non compresi in questa Legge , e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti , pagabili al portatore a vista , saranno soggetti ad una multa in somma eguale all ' ammontare dei biglietti od altri titoli emessi . 142 . ( Art . 30 , Legge 30 aprile 1874 , numero 1920; Legge 5 luglio 1908 , n . 388 ) . È proibita la fabbricazione , l ' emissione e la circolazione , per qualsiasi scopo , di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti , in tutto o in parte , nel recto o nel verso , i biglietti di banca , sotto comminatoria di una multa da lire 400 a lire 4.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita . Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati , a chiunque appartengano , e dovranno essere distrutti . TITOLO XI . DISPOSIZIONI TRANSITORIE 143 . ( Art . 13 , Legge 10 agosto 1893 , numero 449; art . 6 . Legge 7 luglio 1902 , n . 290; art . 4 , Legge 7 luglio 1902 , n . 318; art . 2 , Legge 5 luglio 1908 , n . 351 ) . I crediti degli istituti di emissione . già compresi nella categoria delle immobilizzazioni , e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa , o che per disposizioni di Legge non poterono essere liquidati entro il 31 dicembre 1908 , saranno liquidati tosto che , a norma dei singoli contratti o di Legge , diventeranno esigibili . 144 . ( Art . 5 , Legge 7 luglio 1902 , n . 290 ) . La Banca d ' Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Società pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di Legge , fruttifere dell ' interesse 3,50 per cento , sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall ' esecuzione dell ' opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell ' opera stessa . 145 . ( Art . 7 , Legge 7 luglio 1902 , n . 290; art . 16 , Legge 17 gennaio 1897 , n . 9 ) . La Banca d ' Italia e il Banco di Napoli , agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la società per il risanamento di Napoli , godranno , sino a tutto l ' anno 1913 , della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita , acquisti di immobili o cessioni di crediti , e delle altre agevolezze fiscali di cui all ' art . 2 della Legge 26 dicembre 1901 , numero 516 , senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie . Gli stessi istituti godranno inoltre , sino alla stessa data , della riduzione alla metà delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti .