ProsaGiuridica ,
IL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente
legge
approvata
dall
'
Assemblea
Costituente
:
Art
.
1
.
Per
l
'
elezione
della
Camera
dei
deputati
si
osservano
,
in
quanto
applicabili
,
le
disposizioni
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
con
le
modificazioni
di
cui
agli
articoli
seguenti
.
Art
.
2
.
Il
primo
ed
il
secondo
comma
dell
'
art.
3
sono
costituiti
dai
seguenti
:
"
Il
numero
dei
deputati
e
'
in
ragione
di
uno
ogni
80.000
abitanti
o
per
frazione
superiore
a
40.000
,
calcolati
in
ciascun
collegio
in
base
alla
popolazione
residente
al
31
dicembre
1946
,
secondo
i
dati
ufficiali
dell
'
Istituto
centrale
di
statistica
.
I
collegi
sono
costituiti
secondo
le
circoscrizioni
stabilite
nella
tabella
A
allegata
alla
presente
legge
"
.
Art
.
3
.
Gli
articoli
4
,
5
,
6
e
12
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
sono
abrogati
e
sostituiti
dalle
disposizioni
della
legge
i
ottobre
1947
,
n
.
1058
,
recante
norme
per
la
disciplina
dell
'
elettorato
attivo
e
per
la
tenuta
e
la
revisione
annuale
delle
liste
elettorali
della
legge
23
dicembre
1947
,
n
.
1453
,
contenente
norme
per
la
limitazione
temporanea
del
diritto
di
voto
ai
capi
responsabili
del
regime
fascista
.
Art
.
4
.
L
'
art.
7
e
'
sostituito
dal
seguente
:
Sono
eleggibili
a
deputati
gli
elettori
che
abbiano
compiuto
il
venticinquesimo
anno
di
eta
'
entro
il
giorni
delle
elezioni
.
Non
sono
eleggibili
per
cinque
anni
dall
'
entrata
in
vigore
della
,
Costituzione
,
oltre
coloro
che
sono
stati
esclusi
per
il
medesimo
periodo
dal
diritto
elettorale
attivo
:
1
)
gli
ex
membri
dei
direttori
federali
del
partito
nazionale
fascista
,
eccettuati
coloro
che
ne
abbiano
fatto
parte
di
diritto
o
che
abbiano
esercitato
funzioni
esclusivamente
amministrative
o
assistenziali
;
2
)
le
ex
fiduciarie
o
vicefiduciarie
delle
federazioni
dei
fasci
femminili
;
3
)
gli
ex
segretari
politici
dei
fasci
dei
comuni
con
popolazione
superiore
ai
10.000
abitanti
(
censimento
1936
)
e
le
ex
segretarie
dei
fasci
femminili
dei
medesimi
comuni
;
4
)
gli
ex
prefetti
o
questori
nominati
per
titoli
fascisti
;
5
)
gli
ex
moschettieri
del
duce
e
gli
ex
ufficiali
della
milizia
volontaria
sicurezza
nazionale
in
servizio
permanente
retribuito
,
eccettuati
gli
addetti
al
servizi
religiosi
,
militari
,
assistenziali
e
gli
appartenenti
alle
legioni
libiche
,
alle
milizie
ferroviaria
,
postelegrafonica
,
universitaria
alla
G.I.L.
,
alla
D
.
I
.
C
.
A
.
T
.
e
Da
.
cos
.
,
nonche
'
alle
milizie
forestale
,
stradale
e
portuale
;
6
)
chiunque
abbia
,
ricoperto
una
carica
politica
del
partito
fascista
repubblicano
;
7
)
gli
ex
ufficiali
che
abbiano
prestato
servizio
attivo
nelle
forze
armate
della
pseudo
Repubblica
sociale
,
gli
ex
componenti
delle
brigate
nere
,
delle
legioni
autonome
e
dei
reparti
speciali
di
polizia
politica
della
pseudo
Repubblica
sociale
;
8
)
i
presidi
delle
province
e
i
podesta
'
dei
comuni
con
popolazione
superiore
ai
10.000
abitanti
,
eccettuati
i
presidi
e
i
podesta
'
nominati
dopo
il
25
luglio
1943
dal
Governo
legittimo
italiano
;
9
)
gli
ufficiali
superiori
e
ufficiali
generali
delle
Forze
armate
dello
Stato
che
,
per
giudizio
di
epurazione
,
siano
stati
dispensati
dal
servizio
con
o
senza
perdita
del
diritto
a
pensione
e
gli
ufficiali
di
qualunque
grado
che
,
per
aver
cooperato
dall'8
settembre
1943
con
le
forze
armate
che
combattevano
contro
l
'
Italia
,
siano
stati
cancellati
dai
ruoli
con
perdita
del
grado
;
10
)
gli
Impiegati
di
pubbliche
Amministrazioni
di
grado
superiore
al
70
dell
'
ordinamento
gerarchico
dello
Stato
o
equiparati
che
,
per
giudizio
di
epurazione
,
siano
stati
dispensati
dal
servizio
con
o
senza
perdita
del
diritto
a
pensione
;
11
)
coloro
che
per
sentenza
penale
o
per
decisione
amministrativa
,
l
'
una
e
l
'
altra
,
parte
in
giudicato
,
siano
stati
riconosciuti
collaboratori
col
tedesco
invasore
;
12
)
gli
appartenenti
all
'
O
.
V
.
R
.
A
.
;
13
)
i
direttori
,
condirettori
,
vicedirettori
,
redattori
capi
di
giornali
e
riviste
politiche
fasciste
;
14
)
i
commissari
prefettizi
preposti
ai
Comuni
con
piu
'
di
10.000
abitanti
nell
'
ambito
del
cosiddetto
litorale
adriatico
e
della
ex
zona
delle
Prealpi
;
15
)
gli
autori
di
libri
e
testi
scolastici
di
propaganda
fascista
e
i
docenti
di
scuole
di
mistica
fascista
.
Sono
eccettuati
dalla
esclusione
dalla
eleggibilita
'
coloro
che
siano
stati
dichiarati
non
punibili
ai
sensi
nell
'
ultimo
comma
dell
'
art.
7
del
decreto
legislativo
27
luglio
1944
,
n
.
159
,
e
coloro
i
quali
prima
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
abbiano
ottenuto
una
pronunzia
di
proscioglimento
da
parte
della
speciale
Commissione
per
le
sanzioni
elettorali
,
di
cui
al
decreto
legislativo
26
aprile
1945
,
n
.
149
.
Sono
,
altresi
'
,
eccettuati
dalla
esclusione
dalla
eleggibilita
'
per
le
cause
di
cui
ai
nn
.
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
8
coloro
i
quali
,
avendo
ricoperto
le
cariche
e
gli
uffici
ivi
previsti
prima
del
3
gennaio
1925
,
abbiano
poi
fatto
parte
della
Consulta
Nazionale
o
dell
'
Assemblea
Costituente
"
.
Art
.
5
L
'
art.
9
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Non
sono
eleggibili
:
a
)
i
deputati
regionali
o
consiglieri
regionali
;
b
)
i
presidenti
delle
deputazioni
provinciali
;
c
)
i
sindaci
dei
capoluoghi
di
provincia
;
d
)
il
capo
e
vice
-
capo
della
polizia
e
gli
ispettori
generali
di
pubblica
sicurezza
;
e
)
i
capi
di
Gabinetto
dei
Ministri
;
f
)
l
'
Alto
Commissario
per
la
Sardegna
,
il
Commissario
dello
Stato
nella
Regione
siciliana
,
i
prefetti
o
chi
ne
fa
le
veci
;
g
)
i
magistrati
,
salvo
che
non
si
trovino
in
aspettativa
all
'
atto
dell
'
accettazione
della
candidatura
;
h
)
i
vice
-
prefetti
e
i
funzionari
di
pubblica
sicurezza
;
i
)
gli
ufficiali
generali
e
gli
ammiragli
,
gli
ufficiali
superiori
delle
Forze
armate
dello
stato
,
nella
circoscrizione
del
loro
comando
territoriale
.
Le
cause
di
ineleggibilita
'
stabilite
in
questo
articolo
non
hanno
effetto
,
se
le
funzioni
esercitate
siano
cessate
almeno
novanta
giorni
prima
della
data
del
decreto
di
convocazione
dei
comizi
elettorali
.
Tale
termine
e
'
stabilito
,
per
la
prima
legislatura
,
al
giorno
precedente
l
'
accettazione
della
candidatura
"
.
Art
.
6
.
Nell
'
art.
10
sono
soppresse
le
parole
:
"
eccettuati
quelli
che
non
provengono
dal
ruoli
dell
'
Amministrazione
degli
affari
esteri
"
.
Art
.
7
.
L
'
art.
11
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Non
sono
eleggibili
:
1
)
coloro
che
in
proprio
o
in
qualita
'
di
rappresentanti
legali
di
societa
'
o
di
imprese
private
risultino
vincolati
con
lo
Stato
per
contratti
di
opere
o
di
somministrazioni
,
oppure
per
concessioni
o
autorizzazione
amministrative
di
notevole
entita
'
economica
,
che
importino
l
'
obbligo
di
adempimenti
specifici
,
l
'
osservanza
di
norme
generali
o
particolari
protettive
del
pubblico
interesse
,
alle
quali
la
concessione
o
la
autorizzazione
e
'
sottoposta
;
2
)
i
rappresentanti
,
amministratori
e
dirigenti
di
societa
'
e
imprese
volte
al
profitto
di
privati
e
sussidiati
dallo
Stato
con
sovvenzioni
continuative
o
con
garanzia
di
assegnazioni
o
di
interessi
,
quando
questi
sussidi
non
siano
concessi
in
forza
di
una
legge
generale
dello
Stato
;
3
)
i
consulenti
legali
e
amministrativi
che
prestino
in
modo
permanente
l
'
opera
loro
alle
persone
,
societa
'
e
imprese
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
,
vincolate
allo
Stato
nei
modi
di
cui
sopra
.
Dalla
ineleggibilita
'
sono
esclusi
i
dirigenti
di
cooperative
e
di
consorzi
di
cooperative
,
iscritti
regolarmente
nei
registri
di
prefettura
"
.
Art
.
8
.
Il
primo
comma
dell
'
art.
13
e
'
sostituito
dai
seguenti
:
"
I
comizi
elettorali
sono
convocati
con
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
,
su
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
.
Lo
stesso
decreto
fissa
il
giorno
della
prima
riunione
della
Camera
nei
limiti
dell
'
art.
61
della
,
Costituzione
"
.
Art
.
9
.
Il
primo
comma
dell
'
art.
15
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Le
liste
dei
candidati
per
il
collegio
unico
nazionale
devono
essere
presentate
da
non
meno
di
venti
delegati
effettivi
di
liste
aventi
lo
stesso
contrassegno
che
assistera
'
la
lista
per
il
collegio
unico
nazionale
"
.
Il
terzo
comma
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Nessuno
puo
'
essere
candidato
nel
Collegio
unico
nazionale
se
non
e
'
candidato
in
un
collegio
circoscrizionale
"
.
Art
.
10
.
Al
primo
comma
dell
'
art.
24
,
le
parole
:
"
con
le
caratteristiche
essenziali
del
modello
descritto
nella
tabella
B
,
allegata
al
presente
decreto
"
,
sono
sostituite
dalle
seguenti
:
"
con
le
caratteristiche
essenziali
dei
modelli
descritti
nelle
tabelle
B
,
C
e
D
,
allegate
alla
presente
legge
"
.
Art
.
11
.
L
'
ultimo
comma
dell
'
art.
27
modificato
dall
'
art.
20
del
decreto
legislativo
23
aprile
1046
,
n
.
219
,
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Al
presidente
dell
'
ufficio
elettorate
e
'
corrisposto
dal
Comune
,
nel
quale
l
'
ufficio
ha
sede
,
un
onorario
giornaliero
di
lire
2000
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
,
oltre
il
trattamento
di
missione
,
se
dovuto
,
nella
misura
corrispondente
a
quella
che
spetta
ai
funzionari
di
grado
50
dei
ruoli
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
.
Ai
funzionari
statali
di
grado
superiore
al
5°
spetta
,
se
dovuto
,
il
trattamento
di
missione
inerente
al
grado
rivestito
"
.
Art
.
12
.
Il
primo
e
l
'
ultimo
comma
dell
'
art.
28
sono
sostituiti
dai
seguenti
:
"
Fra
il
quindicesimo
e
l
'
ottavo
giorno
precedenti
le
elezioni
,
in
pubblica
adunanza
,
preannunziata
due
giorni
prima
con
manifesto
affisso
nell
'
albo
pretorio
del
Comune
,
la
Commissione
elettorale
comunale
,
sentiti
i
rappresentanti
di
lista
,
se
gia
'
designati
,
procede
della
nomina
degli
scrutatori
tra
gli
elettori
del
Comune
che
siano
idonei
alle
funzioni
di
scrutatori
,
esclusi
sempre
i
candidati
.
Qualora
la
nomina
non
sia
fatta
l
'
unanimita
'
,
ciascun
membro
della
Commissione
votera
'
per
due
nomi
e
si
proclameranno
eletti
coloro
che
avranno
ottenuto
un
maggior
numero
di
voti
.
A
parita
'
di
voti
sara
'
proclamato
eletto
l
'
anziano
di
eta
'
"
.
"
A
ciascuno
degli
scrutatori
il
Comune
,
nel
quale
ha
sede
l
'
ufficio
elettorale
,
deve
corrispondere
l
'
onorario
giornaliero
di
lire
1500
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
,
oltre
al
trattamento
di
missione
,
se
dovuto
,
nella
misura
corrispondente
a
quella
che
spetta
ai
funzionari
il
grado
70
del
ruoli
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
di
funzionari
statali
di
grado
superiore
al
70
spetta
,
se
dovuto
,
il
trattamento
di
missione
inerente
al
grado
rivestito
"
.
Art
.
13
.
Il
penultimo
comma
dell
'
art.
29
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Al
segretario
e
'
corrisposto
dal
Comune
,
in
cui
ha
sede
l
'
ufficio
elettorale
,
l
'
onorari
-
giornaliero
di
lire
1800
,
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
,
oltre
il
trattamento
di
missione
,
se
dovuto
,
nella
misura
corrispondente
a
quella
che
spetta
ai
funzionari
di
grado
70
dei
ruoli
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
)
.
Art
.
14
.
L
'
art.
40
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
Il
presidente
,
gli
scrutatori
,
i
rappresentanti
delle
liste
dei
candidati
e
il
segretario
del
seggio
,
nonche
'
gli
ufficiali
e
gli
agenti
della
forza
pubblica
in
servizio
di
ordine
pubblico
votano
,
previa
esibizione
del
certificato
elettorale
,
nella
sezione
presso
la
quale
esercitano
il
loro
ufficio
,
anche
se
siano
iscritti
come
elettori
in
altre
sezioni
o
in
altro
Comune
i
candidati
possono
votare
in
una
qualsiasi
delle
sezioni
della
circoscrizione
dove
sono
proposti
,
presentando
il
certificato
elettorale
.
Gli
elettori
di
cui
al
comma
,
precedente
sono
iscritti
,
a
cura
del
presidente
,
in
calce
alla
lista
,
della
sezione
e
di
essi
e
'
presa
nota
nel
verbale
"
.
Art
.
15
.
La
prima
parte
del
terzo
comma
dell
'
art.
41
,
dalle
parole
:
"
Nei
comuni
"
alle
parole
:
"
edifici
militari
"
,
e
'
soppressa
.
Art
.
16
.
Il
secondo
e
il
terzo
comma
dell
'
art.
42
sono
sostituiti
dai
seguenti
:
"
I
ciechi
,
gli
amputati
delle
mani
,
gli
affetti
da
paralisi
o
da
,
altro
impedimento
di
analoga
gravita
esercitano
il
diritto
elettorale
con
l
'
aiuto
di
un
elettore
della
propria
famiglia
o
,
in
mancanza
,
di
un
altro
elettore
,
che
sia
stato
volontariamente
scelto
come
accompagnatore
,
purche
'
l
'
uno
o
l
'
altro
sia
iscritto
nel
Comune
.
Nessun
elettore
potra
'
esercitare
la
funzione
di
accompagnatore
per
piu
'
di
un
invalido
.
Sul
suo
certificato
elettorale
sara
'
fatta
apposita
annotazione
dal
presidente
del
seggio
,
nel
quale
ha
assoluto
tale
compito
.
I
presidenti
di
seggio
devono
richiedere
agli
accompagnatori
il
certificato
elettorale
,
per
constatare
se
hanno
gia
'
in
precedenza
esercitato
la
funzione
predetta
.
L
'
accompagnatore
consegna
il
certificato
dell
'
elettore
accompagnato
;
il
presidente
del
seggio
accerta
,
con
appositi
interpellazione
,
se
l
'
elettore
abbia
scelto
liberamente
il
suo
accompagnatore
e
ne
conosca
il
nome
e
cognome
e
registra
nel
verbale
,
a
parte
,
questo
modo
di
votazione
,
indicando
il
motivo
specifico
di
questa
assistenza
nella
votazione
,
il
nome
dell
'
autorita
'
sanitaria
che
abbia
eventualmente
accertato
l
'
impedimento
ed
il
nome
e
cognome
dell
'
accompagnatore
.
Il
certificato
medico
eventualmente
esibito
e
'
allegato
al
verbale
"
.
Art
.
17
.
Le
prima
parte
del
secondo
comma
dell
'
art.
44
e
'
sostituita
dalla
seguente
:
"
L
'
elettore
deve
recasi
ad
uno
degli
appositi
tavoli
e
,
senza
che
sia
avvicinato
da
alcuno
,
votare
tracciando
sulla
scheda
,
con
la
matita
un
segno
su
contrassegno
corrispondente
alla
lista
,
da
,
lui
prescelta
o
comunque
sul
rettangolo
che
lo
contiene
"
.
Art
.
18
.
La
seconda
,
parte
del
secondo
comma
dell
'
art.
45
e
'
sostituita
dalla
seguente
:
"
Il
numero
delle
preferenze
e
'
di
tre
,
se
i
deputati
da
eleggere
fino
a
15;
di
quattro
,
da
16
in
poi
"
Art
.
19
.
L
'
art.
48
e
'
sostituito
dal
seguente
:
"
La
votazione
deve
proseguire
fino
alle
ore
ventidue
.
Tuttavia
gli
elettori
che
siano
ancora
nei
locali
del
seggio
sono
ammessi
a
votare
"
.
Art
.
20
.
Al
sesto
comma
dell
'
art.
56
le
parole
:
"
e
in
cui
sono
elencati
separatamente
gli
elettori
che
hanno
votato
e
quelli
che
non
hanno
votato
"
sono
sostituite
dalle
seguenti
:
"
e
in
cui
sono
elencati
gli
elettori
che
non
hanno
votato
"
.
All
'
ottavo
comma
le
parole
:
"
l
'
estratto
viene
immediatamente
rimesso
al
sindaco
"
sono
sostituite
dalle
seguenti
:
a
l
'
estratto
e
'
trasmesso
,
non
oltre
il
sessantesimo
giorno
successivo
a
quello
della
votazione
,
al
sindaco
"
.
Art
.
21
.
Al
quarto
comma
dell
'
art.
57
,
alle
parole
:
"
piu
'
uno
"
e
"
piu
'
due
"
sono
sostituite
sempre
le
altre
:
"
piu
'
tre
"
.
Art
.
22
.
Al
primo
comma
dell
'
art.
62
,
prima
parte
,
dopo
le
parole
:
"
collegate
con
quelle
del
collegio
unico
nazionale
"
,
sono
aggiunte
le
altre
:
"
che
abbiano
raggiunto
nelle
circoscrizioni
almeno
un
quoziente
"
.
Art
.
23
.
All
'
art.
64
e
'
aggiunto
il
seguente
comma
:
"
Se
il
caso
di
sostituzione
si
verifichi
nella
lista
nazionale
e
il
candidato
subentrante
sia
gia
'
deputato
nella
lista
circoscrizionale
avente
lo
stesso
contrassegno
,
si
applichera
'
il
capoverso
dell
'
art.
63
"
.
Art
.
24
.
Dopo
l
'
art.
64
,
e
'
aggiunto
il
seguente
:
"
Art
.
64-bis
.
-
E
'
riservata
alla
Camera
del
deputati
la
facolta
'
di
ricevere
e
accettare
le
dimissioni
dei
propri
membri
"
.
Art
.
25
.
Dopo
l
'
art.
65
,
e
'
aggiunto
il
seguente
:
"
Art
.
65-bis
.
-
Gli
impiegati
dello
Stato
e
di
altre
Amministrazioni
,
nonche
'
i
dipendenti
degli
Enti
ed
Istituti
di
diritto
pubblico
pottoposti
alla
vigilanza
dello
Stato
,
che
siano
eletti
deputati
,
seno
,
ove
lo
richiedano
,
collocati
in
congedo
straordinario
per
tutta
la
durata
del
mandato
parlamentare
,
secondo
le
norme
in
vigore
.
I
magistrati
in
aspettativa
ai
sensi
della
lettera
g
)
dell
'
art.
9
conservano
il
trattamento
di
cui
godevano
"
.
Art
.
26
.
Dopo
l
'
art.
84
,
e
'
aggiunto
il
seguente
:
"
Art
.
84-bis
.
-
Le
norme
che
stabilissero
,
nella
legge
elettorale
per
il
senato
della
Repubblica
,
nuove
sanzioni
a
carico
di
coloro
che
si
astengono
dal
voto
,
saranno
applicabili
anche
per
le
elezioni
della
Camera
dei
deputati
"
.
Art
.
27
.
Alle
dizioni
:
"
Regno
,
Assemblea
Costituente
,
Costituente
,
Segreteria
provvisoria
dell
'
Assemblea
Costituente
"
,
usate
negli
articoli
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
sono
rispettivamente
sostituite
le
seguenti
:
"
Repubblica
,
Camera
dei
Deputati
,
Camera
,
Segreteria
della
Camera
dei
Deputati
"
.
Art
.
28
.
Il
Governo
della
Repubblica
e
'
autorizzate
a
coordinare
in
un
testo
unico
le
disposizioni
del
decreto
legislativo
10
marzo
1946
,
n
.
74
,
e
quelle
della
.
presente
legge
.
Art
.
29
.
La
presente
legge
entra
in
vigore
lo
stesso
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
.
La
presente
legge
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sara
'
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
della
Repubblica
italiana
.
E
'
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addi
'
20
gennaio
1948
DE
NICOLA
DE
GASPERI
-
SCELBA
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Ritenuta
la
necessità
di
creare
una
milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
,
segretario
di
Stato
per
gli
affari
dell
'
interno
,
di
concerto
con
i
Ministri
segretari
di
Stato
per
la
guerra
,
per
le
finanze
,
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
e
per
la
marina
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
È
istituita
una
milizia
volontaria
per
la
sicurezza
nazionale
.
Art
.
2
La
milizia
per
la
sicurezza
nazionale
è
al
servizio
di
Dio
e
della
Patria
italiana
,
ed
è
agli
ordini
del
Capo
del
Governo
.
Provvede
,
in
concorso
coi
corpi
armati
per
la
pubblica
sicurezza
e
con
il
R
.
esercito
,
a
mantenere
all
'
interno
l
'
ordine
pubblico
;
prepara
e
conserva
inquadrati
i
cittadini
per
la
difesa
degli
interessi
dell
'
Italia
nel
mondo
.
Art
.
3
Il
reclutamento
è
volontario
,
e
viene
compiuto
fra
gli
appartenenti
alla
milizia
fascista
fra
i
17
e
i
50
anni
che
ne
facciano
domanda
e
che
,
a
giudizio
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
o
delle
autorità
gerarchiche
da
lui
delegate
,
ne
possiedano
i
requisiti
di
capacità
e
moralità
.
Art
.
4
Le
norme
organiche
e
disciplinari
per
la
costituzione
e
il
funziomaento
della
milizia
saranno
stabilite
da
appositi
regolamenti
da
redigersi
,
in
armonia
con
le
leggi
vi
genti
,
dal
Presidente
del
Consiglio
o
dalle
autorità
da
lui
delegate
.
Art
.
5
Le
nomine
degli
ufficiali
e
le
loro
promozioni
vengono
compiute
con
Nostro
decreto
,
su
proposta
dei
Ministri
per
l
'
interno
e
per
la
guerra
.
Art.6
La
milizia
per
la
sicurezza
nazionale
presta
servizio
gratuito
.
Quando
presta
servizio
fuori
del
Comune
di
residenza
dei
reparti
viene
mantenuta
a
spese
dello
Stato
.
Art
.
7
In
caso
di
mobilitazione
generale
o
di
richiamo
parziale
del
'
esercito
e
della
marina
,
la
milizia
viene
assorbita
dall
'
esercito
e
dalla
marina
in
armi
,
a
seconda
degli
obblighi
e
dei
gradi
militari
dei
singoli
componenti
.
Art.8
Le
spese
per
la
istituzione
e
il
funzionamento
della
milizia
per
la
sicurezza
nazionale
sono
a
carico
del
bilancio
del
Ministero
dell
'
interno
.
Art
.
9
Dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
tutte
le
altre
formazioni
a
carattere
o
inquadramento
militare
di
qualsiasi
tipo
non
sono
permesse
.
I
contravventori
cadranno
sotto
le
sanzioni
della
legge
.
Art
.
10
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
,
e
andrà
in
vigore
il
giorno
1°
febbraio
1923
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
14
gennaio
1923
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
DIAZ
-
-
DE
STEFANI
-
-
OVIGLIO
-
-
THAON
DE
REVEL
.
Luogo
del
Sigillo
.
V
:
Il
Guardasigilli
:
OVIGLIO
Registrato
alla
Corte
dei
Conti
con
riserva
addì
19
gennaio
1923
.
Reg
.
208
.
Atti
del
Governo
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
,
Ministro
per
l
'
interno
,
ad
interim
per
gli
affari
esteri
,
di
concerto
col
Ministro
per
la
giustizia
e
gli
affari
di
culto
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
Il
gerente
responsabile
di
un
giornale
o
di
altra
pubbli
cazione
periodica
,
richiesto
dagli
articoli
36
e
37
dell
'
e
ditto
26
marzo
1848
su
la
stampa
,
oltre
ad
avere
i
requi
siti
prescritti
dall
'
editto
medesimo
,
deve
essere
diretto
re
o
uno
dei
principali
redattori
ordinari
del
giornale
o
della
publicazione
e
deve
ottenere
il
riconoscimento
dal
Prefetto
della
provincia
ove
il
giornale
o
la
pubblicazione
vengono
stampati
.
I
senatori
e
deputati
non
possono
essere
gerenti
respon
sabili
.
Non
possono
assumere
la
qualità
di
gerenti
e
la
perdono
,
se
l
'
abbiano
assunta
,
coloro
i
quali
siano
sta
ti
condannati
per
due
volte
per
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Il
provvedimento
del
Prefetto
che
nega
il
riconoscimen
to
del
gerente
deve
essere
motivato
;
e
contro
di
esso
si
può
ricorrere
al
Ministro
per
l
'
interno
.
Avverso
il
prov
vedimento
del
Ministro
è
ammesso
ricorso
alla
IV
Sezio
ne
del
Consiglio
di
Stato
per
i
motivi
di
legittimità
.
Art
.
2
Il
Prefetto
della
provincia
ha
facoltà
,
salvo
l
'
azione
pena
le
,
ove
sia
il
caso
,
di
diffidare
il
gerente
di
un
giornale
o
di
una
pubblicazione
periodica
:
a
)
se
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
con
notizie
false
o
tendenziose
rechi
intralcio
all
'
azione
diplomatica
del
Governo
nei
rapporti
con
l
'
estero
o
danneggi
il
cre
dito
nazionale
all
'
interno
od
all
'
estero
o
desti
ingiustifi
cato
allarme
nella
popolazione
ovvero
dia
motivi
di
tur
bamento
dell
'
ordine
pubblico
;
b
)
se
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
con
artico
li
,
commenti
,
note
,
titoli
,
illustrazioni
o
vignette
istighi
a
commettere
reati
o
ecciti
all
'
odio
di
classe
o
alla
disob
bedienza
alle
leggi
o
agli
ordini
delle
autorità
o
compro
metta
la
disciplina
degli
addetti
ai
pubblici
servizi
o
fa
vorisca
gli
interessi
di
Stati
,
enti
o
privati
stranieri
a
dan
no
degli
interessi
italiani
ovvero
vilipenda
la
Patria
,
il
Re
,
la
Real
Famiglia
,
il
Sommo
Pontefice
,
la
Religione
del
lo
Stato
,
le
istituzioni
ed
i
poteri
dello
Stato
o
le
Potenze
amiche
.
La
diffida
è
pronunziata
con
decreto
motivato
udito
il
parere
di
una
Commissione
composta
di
un
giudice
che
la
presiede
,
e
di
un
sostituto
procuratore
del
Re
del
Tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
la
Prefettura
nominati
rispettivamente
dal
primo
presidente
e
dal
procuratore
ge
nerale
della
Corte
di
appello
,
e
di
un
rappresentante
del
la
classe
giornalistica
nominato
dalla
locale
Associazione
della
stampa
,
o
,
in
mancanza
,
dal
presidente
del
Tribu
nale
locale
.
La
Commissione
dura
in
carica
un
anno
.
Art
.
3
Il
Prefetto
della
provincia
,
udita
la
Commissione
di
cui
al
precedente
articolo
,
ha
facoltà
di
revocare
il
riconosci
mento
del
gerente
responsabile
diffidato
due
volte
du
rante
l
'
anno
.
Il
Prefetto
può
negare
il
riconoscimento
d
'
un
nuovo
gerente
quando
il
precedente
sia
stato
revocato
oppure
sia
stato
condannato
due
volte
nello
spazio
di
due
anni
a
pena
restrittiva
della
libertà
non
inferiore
a
sei
mesi
per
qualunque
reato
commesso
a
mezzo
della
stampa
,
oppure
quando
i
giornali
e
gli
scritti
periodici
colpiti
dai
provvedimenti
prefettizi
assumano
nuovi
titoli
per
continuare
a
pubblicarsi
.
Contro
i
Provvedimenti
del
Prefetto
sono
ammessi
i
ricorsi
indicati
nell
'
art
.
1
.
Art
.
4
I
giornali
o
altri
scritti
periodici
pubblicati
in
contrav
venzione
alle
precedenti
disposizioni
devono
essere
se
questrati
.
Il
sequestro
è
eseguito
dall
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
senza
che
occorra
speciale
autorizzazione
.
I
colpevoli
della
pubblicazione
abusiva
sono
puniti
a
norma
delle
leggi
vigenti
.
Art
.
5
Sono
abrogate
le
disposizioni
dei
numeri
4
e
5
dell
'
art
.
14
del
Codice
di
procedura
penale
.
La
cognizione
dei
reati
ivi
contemplati
è
devoluta
al
Tribunale
.
Per
qualsiasi
altro
reato
di
stampa
commesso
a
mezzo
della
stampa
la
competenza
si
determina
giusta
le
norme
vigenti
secondo
la
misura
della
pena
stabilita
per
il
reato
salva
in
ogni
caso
l
'
osservanza
delle
norme
sulla
compe
tenza
per
connessione
.
Per
tutti
i
reati
di
stampa
o
commessi
a
mezzo
della
stampa
si
procede
per
citazione
direttissima
.
Art
.
6
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazetta
Ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Entro
quindici
giorni
dall
'
entrata
in
vigore
del
decreto
i
giornali
e
le
pubblicazioni
periodiche
dovranno
unifor
marsi
alle
norme
stabilite
dall
'
art
.
1
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserito
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
15
luglio
1923
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
OVIGLIO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
OVIGLIO
.
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
con
riserva
,
addì
8
luglio
1924
.
Atti
del
Governo
,
registro
226
,
foglio
66
.
-
-
GRANATA
.
ProsaGiuridica ,
@#VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Il
Governo
è
autorizzato
:
1°
a
modificare
nel
Codice
penale
le
disposizioni
concernenti
il
sistema
delle
pene
,
gli
effetti
e
l
'
esecuzione
delle
condanne
penali
,
le
cause
che
escludono
e
diminuiscono
l
'
imputabilità
,
la
recidiva
,
l
'
estinzione
dell
'
azione
e
delle
condanne
penali
e
le
disposizioni
concernenti
i
singoli
reati
e
le
pene
ad
essi
relative
,
per
adeguarle
alle
nuove
esigenze
della
vita
economica
e
sociale
,
nonché
ad
emendare
gli
articoli
del
Codice
stesso
che
dànno
luogo
a
questioni
tradizionali
o
che
comunque
siano
riconosciuti
formalmente
imperfetti
;
2°
a
modificare
le
disposizioni
del
Codice
di
procedura
penale
,
tenendo
conto
degli
inconvenienti
messi
in
luce
dalla
sua
pratica
applicazione
,
e
ad
emendare
gli
articoli
che
hanno
dato
luogo
a
controversie
,
o
che
comunque
siano
riconosciuti
formalmente
imperfetti
;
3°
a
modificare
le
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
,
e
le
altre
leggi
concernenti
l
'
ordinamento
del
Ministero
della
giustizia
,
degli
uffici
giudiziari
e
del
personale
giudiziario
di
ogni
ordine
;
a
coordinare
le
norme
sull
'
ordinamento
giudiziario
con
i
nuovi
Codici
di
procedura
civile
e
di
procedura
penale
,
e
a
pubblicare
un
nuovo
testo
unico
delle
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
;
4°
a
coordinare
le
nuove
disposizioni
del
Codice
penale
,
del
Codice
di
procedura
penale
e
delle
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
con
quelle
relative
alla
medesima
materia
contenute
in
altre
leggi
,
incorporando
,
ove
occorra
,
nei
due
Codici
e
nel
testo
unico
sull
'
ordinamento
giudiziario
,
le
disposizioni
delle
leggi
speciali
,
e
a
modificare
,
sempre
a
scopo
di
coordinamento
,
altre
leggi
dello
Stato
.
Art
.
2
I
progetti
dei
decreti
che
approvano
i
nuovi
testi
dei
Codice
penale
,
del
Codice
di
procedura
penale
e
delle
leggi
sull
'
ordinamento
giudiziario
emendati
saranno
sottoposti
all
'
esame
e
al
parere
delle
stesse
Commissioni
parlamentari
,
che
hanno
esaminato
il
presente
disegno
di
legge
,
insieme
riunite
,
che
si
suddivideranno
in
tre
Sottocommissioni
.
I
presidenti
del
Senato
e
della
Camera
dei
deputati
provvederanno
alla
sostituzione
dei
senatori
e
dei
deputati
,
membri
delle
Commissioni
,
che
,
per
qualsiasi
ragione
,
abbiano
cessato
di
farne
parte
.
Tuttavia
i
deputati
,
che
abbiano
cessato
di
appartenere
al
Parlamento
,
rimarranno
in
carica
fino
all
'
espletamento
del
mandato
.
Art
.
3
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
apportare
al
Codice
civile
altre
modificazioni
ed
aggiunte
,
oltre
quelle
indicate
nell
'
art
.
1
,
n
.
1
,
della
legge
30
dicembre
1923
,
n
.
2814
,
conservando
immutati
i
fondamentali
principi
degli
istituti
.
E
'
autorizzato
altresì
a
coordinarne
le
disposizioni
con
quelle
relative
alla
medesima
materia
contenute
in
altre
leggi
incorporandole
,
ove
occorra
,
nel
Codice
ed
occorrendo
modificandole
sempre
a
scopo
di
coordinamento
.
Potranno
pubblicarsi
separatamente
singoli
libri
o
titoli
del
Codice
civile
emendato
.
Ai
fini
dell
'
art
.
2
della
legge
30
dicembre
1923
,
n
.
2814
,
per
la
Camera
dei
deputati
sarà
nominata
una
Commissione
composta
di
18
deputati
scelti
dal
presidente
.
A
questa
Commissione
,
come
a
quella
già
eletta
dal
Senato
agli
stessi
fini
,
si
applicano
le
norme
dell
'
art
.
2
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserita
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
24
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
ROCCO
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Il
potere
esecutivo
è
esercitato
dal
Re
per
mezzo
del
suo
governo
.
Il
Governo
del
Re
è
costituito
dal
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
e
dai
Ministri
Segretari
di
Stato
.
Il
Primo
Ministro
è
Capo
del
Governo
.
Art
.
2
Il
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
è
nominato
e
revocato
dal
Re
ed
è
responsabile
verso
il
Re
dell
'
indirizzo
generale
politico
del
Governo
.
Il
decreto
di
nomina
del
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
è
controfirmato
da
lui
,
quello
di
revoca
dal
suo
successore
.
I
Ministri
Segretari
di
Stato
sono
nominati
e
revocati
dal
Re
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Essi
sono
responsabili
verso
il
Re
e
verso
il
Capo
del
Governo
di
tutti
gli
atti
e
provvedimenti
dei
loro
Ministeri
.
I
Sottosegretari
di
Stato
sono
nominati
e
revocati
dal
Re
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
competente
.
Art
.
3
Il
Capo
del
Governo
Primo
Ministro
dirige
e
coordina
l
'
opera
dei
Ministri
,
decide
sulle
divergenze
che
possono
sorgere
tra
di
essi
,
convoca
il
Consiglio
dei
Ministri
e
lo
presiede
.
Art
.
4
Il
numero
,
la
Costituzione
e
le
attribuzioni
dei
Ministeri
sono
stabilite
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Capo
del
Governo
.
Con
Regio
decreto
può
essere
affidata
al
Capo
del
Governo
la
direzione
di
uno
o
più
Ministeri
.
In
tal
caso
con
suo
decreto
egli
può
delegare
al
Sottosegretario
di
Stato
parte
delle
attribuzioni
del
Ministro
.
Art
.
5
Il
Capo
del
Governo
fa
parte
del
Consiglio
per
la
tutela
o
la
cura
delle
persone
della
famiglia
Reale
ed
esercita
le
funzioni
di
notaio
della
Corona
.
Egli
è
altresì
,
di
diritto
,
segretario
dell
'
Ordine
Supremo
della
SS
.
Annunziata
.
Art
.
6
Nessun
oggetto
può
essere
messo
all
'
ordine
del
giorno
di
una
delle
due
Camere
,
senza
l
'
adesione
del
Capo
del
Governo
.
Il
Capo
del
Governo
ha
facoltà
di
richiedere
che
una
proposta
di
legge
,
rigettata
da
una
delle
due
Camere
,
sia
rimessa
in
votazione
quando
siano
passati
almeno
tre
mesi
dalla
prima
votazione
.
In
questo
caso
si
procede
,
senza
discussione
,
alla
votazione
della
proposta
di
legge
a
scrutinio
segreto
.
Qualora
,
insieme
alla
richiesta
di
rinnovazione
della
votazione
,
siano
stati
dal
Governo
presentati
emendamenti
,
l
'
esame
e
la
discussione
della
proposta
sono
limitati
agli
emendamenti
,
e
quindi
si
procede
alla
votazione
della
proposta
di
legge
a
scrutinio
segreto
.
Il
Capo
del
Governo
ha
altresì
facoltà
di
richiedere
che
una
proposta
di
legge
,
rigettata
da
una
delle
due
Camere
sia
egualmente
trasmessa
all
'
altra
e
da
questa
esaminata
e
messa
a
voti
.
Quando
una
proposta
di
legge
già
approvata
da
una
delle
due
Camere
,
sia
approvata
dall
'
altra
con
emendamenti
,
il
nuovo
esame
e
la
nuova
discussione
,
davanti
alla
Camera
,
alla
quale
la
proposta
è
rinviata
,
sono
limitati
agli
emendamenti
,
dopo
di
che
si
procede
senz
'
altro
alla
votazione
a
scrutinio
segreto
della
proposta
di
legge
.
Art
.
7
Il
Capo
del
Governo
,
finché
è
in
carica
,
precede
nelle
pubbliche
funzioni
e
nelle
cerimonie
ufficiali
,
i
cavalieri
dell
'
Ordine
Supremo
della
SS
.
Annunziata
.
Egli
gode
sul
bilancio
dello
Stato
,
di
un
annuo
assegno
per
spese
di
rappresentanza
,
da
determinarsi
per
decreto
Reale
.
Art
.
8
Il
Capo
del
Governo
designa
,
di
volta
in
volta
,
il
Ministro
che
lo
sostituisce
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
.
Art
.
9
Chiunque
commette
un
fatto
diretto
contro
la
vita
,
l
'
integrità
o
la
libertà
del
Capo
del
Governo
è
punito
con
la
reclusione
non
inferiore
a
quindici
anni
,
e
,
se
consegue
l
'
intento
,
con
l
'
ergastolo
.
Chiunque
con
parole
od
atti
offende
il
Capo
del
Governo
è
punito
con
la
reclusione
o
con
la
detenzione
da
sei
a
trenta
mesi
e
con
la
multa
da
L
.
500
a
L
.
3000
.
Art
.
10
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
24
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Ogni
giornale
o
altra
pubblicazione
periodica
deve
avere
un
direttore
responsabile
.
Qualora
il
direttore
sia
senatore
o
deputato
,
il
responsabile
dovrà
essere
uno
dei
principali
redattori
ordinari
del
giornale
o
della
pubblicazione
periodica
.
Il
direttore
o
il
redattore
responsabile
deve
essere
iscritto
nell
'
albo
professionale
dei
giornalisti
.
Il
direttore
o
redattore
responsabile
deve
ottenere
il
riconoscimento
del
procuratore
generale
presso
la
Corte
di
appello
,
nella
cui
giurisdizione
è
stampato
il
giornale
o
la
pubblicazione
periodica
.
Il
procuratore
generale
può
negare
o
revocare
il
riconoscimento
a
coloro
che
siano
stati
condannati
due
volte
per
delitti
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Il
provvcdimiento
del
procuratore
generale
che
nega
o
revoca
il
riconoscimento
è
motivato
;
e
contro
di
esso
si
può
ricorrere
al
Ministro
per
la
giustizia
.
Contro
il
provvedimento
del
Ministro
è
ammesso
il
ricorso
al
Consiglio
di
Stato
per
motivi
di
legittimità
.
Art
.
2
La
pubblicazione
del
giornale
o
del
periodico
non
può
aver
luogo
fino
a
quando
non
sia
intervenuto
il
provvedimento
del
proocuratore
generale
che
ne
riconosce
il
responsabile
.
Il
giornale
o
il
periodico
che
venga
pubblicato
prima
che
sia
riconosciuto
il
responsabile
deve
essere
sequestrato
.
Art
.
3
Contemporaneamente
alla
domanda
per
il
riconoscimento
del
responsabile
lo
stampatare
del
giornale
o
del
periodico
e
l
'
editore
debbono
presentare
al
procuratore
generale
una
dichiarazione
contenente
le
generalità
di
tutti
i
proprietari
del
giornale
o
del
periodico
,
il
loro
domicilio
e
la
loro
residenza
.
Se
la
proprietà
del
giornale
sia
di
una
società
regolarmente
costituita
deve
essere
allegata
copia
dell
'
atto
di
costituzione
e
debbono
essere
indicate
le
persone
che
compongono
il
Consiglio
di
amministrazione
della
società
o
che
ne
hanno
la
rappresentanza
.
Se
si
tratti
di
una
società
di
fatto
la
dichiarazione
deve
contenere
la
indicazione
,
nei
modi
di
cui
alla
prima
parte
del
presente
articolo
,
di
tutti
i
componenti
la
società
.
La
dichiarazione
prescritta
dal
presente
articolo
deve
essere
rinnovata
ogni
anno
,
nei
primi
15
giorni
del
mese
di
gennaio
ed
,
in
ogni
caso
di
variazione
,
entro
15
giorni
da
quello
in
cui
siasi
verificato
il
fatto
che
dà
luogo
alla
variazione
,
nei
modi
e
con
le
forme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
.
Art
.
4
I
proprietari
del
giornale
sono
civilmente
responsabili
in
solido
fra
loro
e
con
l
'
editore
per
il
pagamento
delle
somme
dovute
per
riparazione
o
risarcimento
di
danni
o
per
le
spese
del
procedimento
in
dipendenza
di
condanne
pronunziate
per
i
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
.
Art
.
5
Le
macchine
,
i
caratteri
e
gli
altri
oggetti
della
tipografia
in
cui
viene
stampato
il
giornale
o
il
periodico
costituiscono
garanzia
secondo
le
norme
del
titolo
3°
,
cap
.
2°
,
libro
IV
del
Codice
di
procedura
penale
per
il
pagamento
delle
somme
dovute
per
riparazione
o
risaricimento
di
danni
e
per
le
spese
processuali
in
dipendenza
di
condanne
pronunziate
per
reati
commessi
a
mezzo
della
stampa
,
salvo
gli
eventuali
privilegi
derivanti
dal
contratto
di
lavoro
fra
editori
e
giornalisti
.
In
luogo
della
garanzia
suddetta
i
proprietari
del
giornale
o
del
periodico
possono
depositare
una
cauzione
che
sarà
determinata
caso
per
caso
ed
al
principio
di
ogni
anno
dal
presidente
del
Tribunale
nella
cui
giurisdizione
il
giornale
o
il
periodico
viene
pubblicato
,
considerata
la
natura
,
l
'
importanza
e
la
diffusione
della
pubblicazione
.
Art
.
6
Salve
le
norme
da
emanarsi
con
regolamento
per
quanto
concerne
la
esecuzione
delle
disposizioni
dell
'
art
.
3
ove
,
per
i
giornali
o
gli
scritti
periodici
attualmente
esistenti
,
occorra
modificare
le
condizioni
della
gerenza
in
conformità
alle
disposizioni
dell
'
art
.
1
,
dovrà
esservi
provveduto
non
oltre
15
giorni
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
7
E
'
istituito
un
Ordine
dei
giornalisti
che
avrà
le
sue
sedi
nelle
città
ove
esiste
Corte
d
'
appello
.
L
'
ordine
costituirà
i
suoi
albi
professionali
che
saranno
depositati
presso
le
cancellerie
delle
Corti
d
'
appello
.
L
'
esercizio
della
professione
giornalistica
è
consentito
solo
a
coloro
che
siano
iscritti
negli
albi
stessi
.
Le
norme
per
tale
iscrizione
verranno
stabilite
con
speciale
regolamento
.
Art
.
8
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
alla
presente
legge
.
Con
regolamento
da
emanarsi
entro
due
mesi
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
saranno
date
le
norme
occorrenti
per
la
sua
esecuzione
.
È
data
inoltre
facoltà
al
Governo
del
Re
di
coordinare
e
pubbblicare
,
in
testo
unico
,
per
tutto
il
Regno
,
entro
sei
mesi
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
il
Regio
editto
26
marzo
1848
,
n
.
695
,
e
le
altre
leggi
vigenti
sulla
stampa
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
31
dicembre
1925
.
VITTORIO
EMANUELE
.
FEDERZONI
-
-
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
di
concerto
col
Ministro
Segretario
di
Stato
per
la
pubblica
istruzione
e
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Art
.
1
È
costituita
la
Reale
Accademia
d
'
Italia
.
L
'
Accademia
ha
sede
in
Roma
.
Art
.
2
L
'
Accademia
d
'
Italia
ha
per
iscopo
di
promuovere
e
coordinare
il
movimento
intellettuale
italiano
nel
campo
delle
scienze
,
delle
lettere
e
delle
arti
,
di
conservarne
puro
il
carattere
nazionale
,
secondo
il
genio
e
le
tradizioni
della
stirpe
e
di
favorirne
l
'
espansione
e
l
'
influsso
oltre
i
confini
dello
Stato
.
Art
.
3
L
'
Accademia
d
'
talia
ha
personalità
giuridica
ed
autonomia
amministrativa
sotto
la
tutela
dello
Stato
esercitata
dal
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
.
Art
.
4
Il
patrimonio
dell
'
Accademia
è
costituito
dal
palazzo
ove
avrà
sede
in
Roma
,
che
le
viene
assegnato
dallo
Stato
in
libera
proprietà
,
dalle
donazioni
e
dai
lasciti
che
le
pervengano
e
dal
5
per
cento
delle
sue
rendite
,
che
deve
essere
accantonato
ogni
anno
per
costituire
un
fondo
patrimoniale
intangibile
.
Le
rendite
dell
'
Accademia
sono
costituite
:
a
)
da
un
assegno
annuo
fisso
,
a
carico
del
bilancio
dello
Stato
,
da
stabilirsi
con
ulteriore
provvedimento
;
b
)
dagli
interessi
e
proventi
del
suo
patrimonio
;
c
)
da
ogni
altro
eventuale
provento
.
L
'
Accademia
è
esente
da
ogni
imposta
e
tassa
per
i
beni
che
possiede
,
le
rendite
che
percepisce
e
gli
atti
che
compie
.
Gli
atti
dell
'
Accademia
che
sarebbero
colpiti
da
tassa
di
registro
sono
registrati
col
pagamento
della
tassa
fissa
di
L.1
.
Art
.
5
Lo
statuto
dell
'
Accademia
è
approvato
con
decreto
Reale
da
emanarsi
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
udito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
6
Gli
accademici
d
'
Italia
sono
in
numero
di
60
e
sono
nominati
per
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Le
designazioni
per
le
nomine
sono
fatte
dall
'
Accademia
stessa
con
la
presentazione
di
tre
nomi
per
ogni
posto
vacante
.
La
nomina
deve
avvenire
fra
le
persone
designate
.
La
nomina
è
vitalizia
.
L
'
Accademia
d
'
Italia
non
ha
membri
o
soci
corrispondenti
né
italiani
né
stranieri
.
Art
.
7
Gli
accademici
d
'
Italia
godono
degli
onori
,
titoli
,
prerogative
e
dignità
spettanti
ai
grandi
ufficiali
dello
Stato
.
Essi
godono
inoltre
,
sul
bilancio
dell
'
Accademia
,
di
un
assegno
annuo
fisso
di
L
.
36,000
,
oltre
ai
gettoni
di
presenza
ed
agli
assegni
ed
indennità
per
particolari
incarichi
che
siano
stabiliti
dall
'
Accademia
stessa
.
L
'
assegno
è
cumulabile
con
altri
assegni
,
stipendi
e
pensioni
.
Gli
accademici
d
'
Italia
indossano
,
nelle
pubbliche
funzioni
e
cerimonie
,
l
'
uniforme
che
sarà
stabilita
con
Regio
decreto
.
Art
.
8
I
primi
trenta
accademici
sono
nominati
per
decreto
Reale
su
proposta
del
Capo
del
Governo
di
concerto
col
Ministro
per
la
pubblica
istruzione
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Gli
altri
trenta
saranno
nominati
con
le
norme
dell
'
art
.
6
nel
periodo
di
tre
anni
,
e
in
numero
di
non
più
di
dieci
all
'
anno
.
Art
.
9
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
relative
alla
Reale
accademia
dei
Lincei
e
alle
altre
Accademie
o
Istituti
esistenti
nel
Regno
.
Art
.
10
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
stabilire
per
decreto
Reale
le
norme
per
l
'
esecuzione
del
presente
decreto
e
per
il
suo
coordinamento
con
altre
disposizioni
di
carattere
legislativo
.
Art
.
11
Il
presente
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
7
gennaio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
FEDELE
-
-
VOLPI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
Registrato
alla
Corte
dei
conti
,
con
riserva
,
addì
23
gennaio
1926
.
Atti
del
Governo
,
registro
244
,
foglio
248
.
-
-
FAINI
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Sono
emanate
con
Reale
decreto
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
e
udito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
le
norme
giuridiche
necessarie
per
disciplinare
:
1°
l
'
esecuzione
delle
leggi
;
2°
l
'
uso
delle
facoltà
spettanti
al
potere
esecutivo
;
3°
l
'
organizzazione
ed
il
funzionamento
delle
Amministrazioni
dello
Stato
,
l
'
ordinamento
del
personale
ad
esse
addetto
,
l
'
ordinamento
degli
Enti
ed
istituti
pubblici
,
eccettuati
i
Comuni
,
le
Provincie
,
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
le
università
e
gli
istituti
di
istruzione
superiore
che
hanno
personalità
giuridica
,
quand
'
anche
si
tratti
di
materie
sino
ad
oggi
regolate
per
legge
.
Resta
ferma
la
necessità
dell
'
approvazione
,
con
la
legge
del
bilancio
,
delle
spese
relative
e
debbono
,
in
ogni
caso
,
essere
stabilite
per
legge
le
norme
concernenti
l
'
ordinamento
giudiziario
,
la
competenza
dei
giudici
,
l
'
ordinamento
del
Consiglio
di
Stato
e
della
Corte
dei
conti
,
nonché
le
guarentigie
dei
magistrati
e
degli
altri
funzionari
inamovibili
.
Art
.
2
L
'
approvazione
dei
contratti
stipulati
dallo
Stato
,
nei
casi
per
i
quali
era
richiesta
una
legge
,
è
data
con
decreto
Reale
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
,
udito
il
parere
dei
Consigli
tecnici
istituiti
presso
i
vari
Ministeri
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Art
.
3
Con
decreto
Reale
,
previa
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri
,
possono
emanarsi
norme
aventi
forza
di
legge
:
1°
quando
il
Governo
sia
a
ciò
delegato
da
una
legge
ed
entro
i
limiti
della
delegazione
;
2°
nei
casi
straordinari
,
nei
quali
ragioni
di
urgente
ed
assoluta
necessità
lo
richiedano
.
Il
giudizio
sulla
necessità
e
sull
'
urgenza
non
è
soggetto
ad
altro
controllo
che
a
quello
politico
del
Parlamento
.
Nei
cui
indicati
nel
numero
2°
del
precedente
comma
il
decreto
Reale
deve
essere
munito
della
clausola
della
presentazione
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
,
ed
essere
,
a
pena
di
decadenza
,
presentato
,
agli
effetti
della
conversione
stessa
,
ad
una
delle
due
Camere
,
non
oltre
la
terza
seduta
dopo
la
sua
pubblicazione
.
Della
presentazione
viene
data
immediata
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
.
Il
disegno
di
legge
per
la
conversione
del
decreto
in
legge
è
considerato
di
urgenza
.
In
caso
di
chiusura
della
sessione
,
all
'
apertura
della
nuova
sessione
,
il
disegno
di
legge
per
la
conversione
si
ritie
ne
ripresentato
dinanzi
alla
Camera
,
presso
cui
era
pendente
per
l
'
esame
.
Quando
una
delle
due
Camere
approvi
il
disegno
di
legge
,
il
suo
presidente
lo
trasmette
,
entro
cinque
giorni
,
alla
Presidenza
dell
'
altra
Camera
;
questa
trasmissione
vale
come
presentazione
del
disegno
stesso
.
Se
una
delle
due
Camere
rifiuti
la
conversione
in
legge
,
il
presidente
ne
dà
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
e
il
decreto
cessa
di
aver
vigore
dal
giorno
della
pubblicazione
della
notizia
.
Se
il
decreto
è
convertito
in
legge
con
emendamenti
,
l
'
efficacia
degli
emendamenti
decorre
dalla
pubblicazione
della
legge
.
Se
entro
due
anni
dalla
sua
pubblicazione
il
decreto
non
sia
stato
convertito
in
legge
,
esso
cessa
di
aver
vigore
dal
giorno
della
scadenza
di
questo
termine
.
Art
.
4
Per
i
decreti
legge
,
emanati
anteriormente
alla
pubblicazione
della
presente
legge
,
i
termini
stabiliti
dall
'
articolo
precedente
decorrono
dalla
pubblicazione
della
legge
stessa
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
31
gennaio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
ROCCO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
Dl
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
Nei
Comuni
la
cui
popolazione
non
eccede
i
5000
abitanti
,
secondo
le
risultanze
dell
'
ultimo
censimento
,
l
'
Amministrazione
è
affidata
ad
un
Podestà
,
assistito
,
ove
il
Prefetto
lo
ritenga
possibile
,
da
una
Consulta
municipale
.
Art
.
2
Il
Podestà
è
nominato
con
decreto
Reale
.
Dura
in
carica
cinque
anni
e
può
essere
sempre
confermato
.
Il
Prefetto
può
trasferire
il
Podestà
da
un
Comune
all
'
altro
della
Provincia
e
proporne
al
Ministero
dell
'
interno
la
revoca
,
che
è
disposta
con
decreto
Reale
.
Contro
il
provvedimento
di
revoca
non
è
ammesso
alcun
gravame
né
amministrativo
,
né
giudiziario
.
Art
.
3
La
Consulta
municipale
si
compone
di
cittadini
che
non
si
trovino
in
alcuna
delle
condizioni
di
ineleggibilità
e
d
'
incompatibilità
previste
dagli
articoli
25
e
26
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Art
.
4
I
consultori
municipali
,
il
cui
numero
,
determinato
per
ciascun
Comune
dal
Prefetto
,
non
può
essere
inferiore
a
sei
,
sono
nominati
con
decreto
prefettizio
,
per
un
terzo
direttamente
,
e
per
due
terzi
su
designazione
degli
Enti
economici
,
dei
sindacati
e
delle
associazioni
locali
.
Il
Prefetto
determina
altresì
,
gli
Enti
economici
,
i
sindacati
e
le
associazioni
locali
,
ai
quali
compete
la
designazione
,
ed
il
numero
dei
rappresentanti
a
ciascuno
assegnati
.
Gli
Enti
economici
,
i
sindacati
e
le
associazioni
locali
designano
tre
nomi
per
ogni
rappresentante
assegnato
.
Art
.
5
Il
Podestà
esercita
le
funzioni
che
la
legge
comunale
e
provinciale
conferisce
al
sindaco
,
alla
Giunta
ed
al
Consiglio
comunale
.
La
Consulta
municipale
ha
attribuzioni
meramente
consultive
;
essa
dà
parere
su
tutte
le
materie
che
il
Podestà
crede
di
sottoporle
.
Il
parere
della
Consulta
municipale
è
obbligatorio
in
merito
alle
deliberazioni
del
Podestà
concernenti
l
'
approvazione
del
bilancio
,
gli
impegni
attivi
e
passivi
vincolanti
il
bilancio
per
oltre
cinque
anni
,
la
contrattazione
dei
prestiti
,
la
imposizione
dei
tributi
,
l
'
alienazione
di
beni
patrimoniali
,
la
assunzione
diretta
di
pubblici
servizi
.
Quando
,
in
questi
casi
,
il
parere
della
Consulta
municipale
sia
contrario
alle
proposte
del
Podestà
,
questi
dovrà
farne
constare
nel
verbale
delle
relative
deliberazioni
.
Art
.
6
Sono
applicabili
al
Podestà
le
norme
di
ineleggibilità
ed
incompatibilità
stabilite
dalla
legge
comunale
e
provinciale
per
il
sindaco
.
Art
.
7
Il
Podestà
può
delegare
a
ciascun
consultore
municipale
speciali
incarichi
nell
'
amministrazione
del
Comune
.
Art
.
8
Nei
Comuni
di
popolazione
eccedente
quella
indicata
dall
'
art
.
1
,
l
'
amministrazione
può
essere
affidata
,
in
conformità
delle
norme
stabilite
dalla
presente
legge
,
a
un
Podestà
,
quando
i
rispettivi
Consigli
comunali
siano
stati
sciolti
due
volte
nel
periodo
di
due
anni
.
Il
provvedimento
previsto
dal
presente
articolo
è
adottato
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
interno
,
udito
il
Consiglio
dei
Ministri
.
Art
.
9
Per
essere
nominato
Podestà
occorre
:
a
)
essere
maggiore
di
età
;
b
)
essere
cittadino
italiano
;
c
)
non
aver
subìto
condanne
per
i
titoli
indicati
nell
'
articolo
25
della
legge
comunale
e
provinciale
,
nonché
per
delitti
contro
la
sicurezza
dello
Stato
(
titolo
I
del
Codice
penale
)
;
d
)
aver
conseguito
,
almeno
,
il
diploma
di
maturità
classica
o
scientifica
o
di
abilitazione
tecnica
o
magistrale
,
ovvero
titoli
di
studio
,
dei
quali
sia
riconosciuta
dal
provveditore
agli
studi
l
'
equipollenza
.
Il
titolo
di
cui
alla
lettera
d
)
non
è
necessario
:
1°
per
coloro
che
abbiano
partecipato
alla
guerra
19151918
col
grado
di
ufficiale
o
sottufficiale
presso
truppe
in
zona
di
operazione
;
2°
per
coloro
che
abbiano
ricoperta
,
per
non
meno
di
un
anno
,
con
capacità
e
competenza
amministrativa
,
l
'
ufficio
di
sindaco
o
di
commissario
Regio
o
prefettizio
o
di
segretario
comunale
.
Art
.
10
Due
o
più
Comuni
finitimi
,
che
,
complessivamente
,
non
superino
i
5000
abitanti
,
possono
,
con
decreto
Reale
,
essere
affidati
all
'
amministrazione
di
un
solo
Podestà
.
Art
.
11
Il
Podestà
e
i
consultori
municipali
,
prima
di
entrare
in
funzione
,
prestano
,
dinanzi
al
Prefetto
,
il
giuramento
di
cui
all
'
art
.
150
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Art
.
12
L
'
ufficio
di
Podestà
e
di
consultore
municipale
è
gratuito
.
In
casi
assolutamente
eccezionali
,
e
compatibilmente
con
le
condizioni
finanziarie
dell
'
Ente
,
il
Prefetto
può
assegnare
al
Podestà
una
indennità
di
carica
,
che
grava
sul
bilancio
del
Comune
o
dei
Comuni
di
cui
egli
ha
l
'
amministrazione
.
Art
.
13
Sono
sottoposte
all
'
approvazione
della
Giunta
provinciale
amministrativa
le
deliberazioni
del
Podestà
che
riguardano
le
materie
indicate
nell
'
art
.
217
della
legge
comunale
e
provinciale
(
testo
unico
approvato
con
R
.
decreto
4
febbraio
1915
,
n
.
148
)
e
quelle
relative
alla
cancellazione
d
'
iscrizioni
ipotecarie
,
a
svincoli
di
cauzione
ed
a
ritiro
di
capitali
.
Tutte
le
altre
deliberazioni
del
Podestà
sono
sottoposte
all
'
approvazione
del
Prefetto
.
Art
.
14
Alle
deliberazioni
del
Podestà
,
che
per
la
legge
comunale
e
provinciale
sarebbero
di
competenza
della
Giunta
o
del
Consiglio
comunale
,
è
applicabile
il
disposto
dell
'
art
.
128
della
legge
stessa
.
Art
.
15
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
stabilire
la
data
in
cui
verranno
a
cessare
le
amministrazioni
ordinarie
e
straordiriarie
dei
Comuni
indicati
nell
'
art
.
1
della
presente
legge
,
per
far
luogo
all
'
inizio
delle
funzioni
del
Podestà
e
delle
Consulte
municipali
.
Art
.
16
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
altresì
a
pubblicare
un
nuovo
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
,
modificando
le
disposizioni
di
questa
,
per
metterla
in
armonia
coi
principî
informatori
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Roma
,
addì
4
febbraio
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
FEDERZONI
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
CAPO
I
Del
riconoscimento
giuridico
dei
sindacati
e
dei
contratti
collettivi
di
lavoro
.
Art
.
1
Possono
essere
legalmente
riconosciute
le
associazioni
sindacali
di
datori
di
lavoro
e
di
lavoratori
,
intellettuali
e
manuali
,
quando
dimostrino
l
'
esistenza
delle
seguenti
condizioni
:
1°
se
si
tratta
di
associazioni
di
datori
di
lavoro
,
che
i
datori
di
lavoro
iscrittivi
,
per
volontaria
adesione
,
impieghino
almeno
il
decimo
dei
lavoratori
dipendenti
da
imprese
della
specie
,
per
cui
l
'
associazione
è
costituita
,
esistenti
nella
circoscrizione
,
dove
l
'
associazione
opera
;
e
,
se
si
tratta
di
associazioni
di
lavoratori
,
che
i
lavoratori
iscrittivi
,
per
volontaria
adesione
,
rappresentino
almeno
il
decimo
dei
lavoratori
della
categoria
,
per
cui
l
'
associazione
è
costituita
,
esistenti
nella
circoscrizione
,
dove
l
'
associazione
opera
;
2°
che
,
oltre
gli
scopi
di
tutela
degli
interessi
economici
e
morali
dei
loro
soci
,
le
associazioni
si
propongano
di
perseguire
e
perseguano
effettivamente
scopi
di
assistenza
,
di
istruzione
e
di
educazione
morale
e
nazionale
dei
medesimi
;
3°
che
i
dirigenti
dell
'
associazione
diano
garanzia
di
capacità
,
di
moralità
e
di
sicura
fede
nazionale
.
Art
.
2
Possono
essere
legalmente
riconosciute
,
quando
concorrano
le
condizioni
prescritte
dall
'
articolo
precedente
,
le
associazioni
di
liberi
esercenti
un
'
arte
o
una
professione
.
Gli
ordini
,
collegi
e
associazioni
di
professionisti
liberi
esistenti
e
legalmente
riconosciuti
,
continuano
ad
essere
disciplinati
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
vigenti
.
Tuttavia
,
con
Regio
decreto
,
sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
,
tali
leggi
e
regolamenti
saranno
sottoposti
a
revisione
per
coordinarli
con
le
disposizioni
della
presente
legge
.
Saranno
pure
sottoposti
a
revisione
,
per
metterli
in
armonia
con
le
disposizioni
della
presente
legge
,
gli
statuti
delle
associazioni
di
artisti
e
professionisti
erette
in
ente
morale
,
anteriormente
alla
pubblicazione
della
presente
legge
.
Art
.
3
Le
associazioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
,
possono
comprendere
solo
datori
di
lavoro
o
solo
lavoratori
.
Le
associazioni
di
datori
di
lavoro
e
quelle
di
lavoratori
possono
essere
riunite
mediante
organi
centrali
di
collegamento
con
una
superiore
gerarchia
comune
,
ferma
restando
sempre
la
rappresentanza
separata
dei
datori
di
lavoro
e
quella
dei
lavoratori
;
e
,
se
le
associazioni
comprendono
più
categorie
di
lavoratori
,
di
ciascuna
categoria
di
questi
.
Art
.
4
Il
riconoscimento
delle
associazioni
,
di
cui
ai
precedenti
articoli
,
ha
luogo
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
.
Con
lo
stesso
decreto
viene
approvato
lo
statuto
,
che
è
pubblicato
,
a
spese
delle
associazioni
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Gli
statuti
debbono
contenere
la
determinazione
precisa
degli
scopi
delle
associazioni
,
del
modo
di
nomina
degli
organi
sociali
e
le
condizioni
per
l
'
ammissione
dei
soci
,
fra
.
le
quali
la
buona
condotta
politica
,
dal
punto
di
vista
nazionale
.
Gli
statuti
possono
stabilire
l
'
organizzazione
di
scuole
professionali
,
di
istituti
di
assistenza
economica
e
di
educazione
morale
e
nazionale
,
e
di
istituti
aventi
per
iscopo
l
'
incremento
e
il
miglioramento
della
produzione
,
della
cultura
o
dell
'
arte
nazionale
.
Art
.
5
Le
associazioni
legalmente
riconosciute
hanno
personalità
giuridica
e
rappresentano
legalmente
tutti
i
datori
di
lavoro
,
lavoratori
,
artisti
e
professionisti
della
categoria
,
per
cui
sono
costituite
,
vi
siano
o
non
vi
siano
iscritti
,
nell
'
ambito
della
circoscrizione
territoriale
,
dove
operano
.
Le
associazioni
legalmente
riconosciute
hanno
facoltà
di
imporre
a
tutti
i
datori
di
lavoro
,
lavoratori
,
artisti
e
professionisti
,
che
rappresentano
,
vi
siano
o
non
vi
siano
inscritti
,
un
contributo
annuo
non
superiore
per
i
datori
di
lavoro
,
alla
retribuzione
di
una
giornata
di
lavoro
per
ogni
lavoratore
impiegato
,
e
,
per
i
lavoratori
,
artisti
e
professionisti
,
alla
retribuzione
di
una
giornata
di
lavoro
.
Almeno
il
decimo
del
provento
di
tali
contributi
deve
essere
annualmente
prelevato
e
devoluto
a
costituire
un
fondo
patrimoniale
avente
per
iscopo
di
garantire
le
obbligazioni
assunte
dalle
associazioni
,
in
dipendenza
dei
contratti
collettivi
da
esse
stipulati
,
e
da
amministrarsi
secondo
le
norme
stabilite
dal
regolamento
.
È
fatto
obbligo
alle
ditte
di
denunciare
alle
associazioni
che
le
rappresentano
,
e
non
più
tardi
del
31
marzo
di
ogni
anno
,
il
numero
dei
loro
dipendenti
.
In
caso
di
omessa
,
falsa
o
incompleta
denunzia
,
i
contravventori
sono
puniti
con
la
ammenda
fino
a
L
.
2000
.
Per
l
'
esazione
di
tali
contributi
si
applicano
le
norme
stabilite
dalle
leggi
per
la
riscossione
delle
imposte
comunali
;
le
quote
dei
lavoratori
sono
riscosse
mediante
ritenute
sui
salari
o
stipendi
e
versate
alle
casse
delle
associazioni
.
Solo
i
soci
regolarmente
iscritti
partecipano
alla
attività
dell
'
associazione
e
alla
elezione
o
altra
forma
di
nomina
degli
organi
sociali
.
Solo
le
associazioni
legalmente
riconosciute
possono
designare
i
rappresentanti
dei
datori
o
prenditori
di
lavoro
in
tutti
i
Consigli
,
enti
ed
organi
,
in
cui
tale
rappresentanza
sia
prevista
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
.
Art
.
6
Possono
essere
comunali
,
circondariali
,
provinciali
,
regionali
,
interregionali
e
nazionali
.
Possono
pure
essere
legalmente
riconosciute
,
alle
condizioni
previste
dalla
presente
legge
,
le
federazioni
o
unioni
di
più
associazioni
e
le
confederazioni
di
più
federazioni
.
Il
riconoscimento
di
tali
federazioni
o
confederazioni
importa
di
diritto
il
riconoscimento
delle
singole
associazioni
o
federazioni
aderenti
.
Alle
federazioni
o
confederazioni
spetta
il
potere
disciplinare
sulle
associazioni
aderenti
e
anche
sui
singoli
parteciptaanti
di
esse
,
che
viene
esercitato
nei
modi
stabiliti
dallo
statuto
.
Non
può
essere
riconosciuta
legalmente
,
per
ciascuna
categoria
di
datori
di
lavoro
,
lavoratori
,
artisti
o
professionisti
,
che
una
sola
associazione
.
Così
pure
non
può
essere
riconosciuta
legalmente
,
per
la
categoria
o
per
le
categorie
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
rappresentate
,
entro
i
limiti
della
circoscrizione
ad
essa
assegnata
,
che
una
sola
federazione
o
confederazione
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
,
o
di
artisti
o
professionisti
,
di
cui
al
comma
precedente
.
Qualora
sia
riconosciuta
una
confederazione
nazionale
per
tutte
le
categorie
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
dell
'
agricoltura
o
dell
'
industria
o
del
commercio
,
oppure
per
tutte
le
categorie
di
artisti
ovvero
di
professionisti
,
non
è
ammesso
il
riconoscimento
di
federazioni
o
di
associazioni
che
non
facciano
parte
della
confederazione
.
In
nessun
caso
Possono
essere
riconosciute
associazioni
che
,
senza
l
'
autorizzazione
del
Governo
,
abbiano
comunque
vincoli
di
disciplina
o
di
dipendenza
con
associazioni
di
carattere
internazionale
.
Art
.
7
Ogni
associazione
deve
avere
un
presidente
o
segretario
che
la
dirige
,
la
rappresenta
ed
è
responsabile
del
suo
andamento
.
Il
presidente
o
segretario
è
nominato
od
eletto
con
le
norme
stabilite
dallo
statuto
.
La
nomina
o
la
elezione
dei
presidenti
o
segretari
delle
associazioni
nazionali
,
interregionali
e
regionali
non
ha
effetto
,
se
non
è
approvata
con
Regio
decreto
su
proposta
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
.
L
'
approvazione
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocata
.
La
nomina
o
la
elezione
dei
presidenti
o
segretari
delle
associazioni
provinciali
,
circondariali
e
comunali
non
ha
effetto
,
se
non
è
approvata
con
decreto
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
.
L
'
approvazione
può
essere
,
in
ogni
tempo
,
revocata
.
Lo
statuto
deve
stabilire
l
'
organo
a
cui
spetta
il
potere
disciplinare
sui
soci
e
la
facoltà
di
espellere
gli
indegni
per
condotta
morale
e
politica
.
Art
.
8
I
presidenti
o
segretari
sono
coadiuvati
da
Consigli
direttivi
eletti
dagli
iscritti
all
'
associazione
,
con
le
norme
stabilite
dallo
statuto
.
Le
associazioni
comunali
,
circondariali
e
provinciali
sono
soggette
alla
vigilanza
del
prefetto
e
alla
tutela
della
Giunta
provinciale
amministrativa
,
che
la
esercitano
nei
modi
e
secondo
le
norme
da
stabilirsi
per
regolamento
.
Le
associazioni
regionali
,
interregionali
e
nazionali
sono
soggette
alla
vigilanza
e
alla
tutela
del
ministro
competente
.
Il
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
,
può
sciogliere
i
Consigli
direttivi
delle
associazioni
e
concentrare
tutti
i
poteri
nel
presidente
o
segretario
per
un
tempo
non
superiore
ad
un
anno
.
Può
altresì
,
nei
casi
più
gravi
,
affidare
l
'
amministrazione
straordinaria
a
un
suo
commissario
.
Quando
si
tratta
di
associazioni
aderenti
ad
una
federazione
o
confederazione
,
col
decreto
che
riconosce
la
federazione
o
confederazione
e
ne
approva
lo
statuto
,
può
stabilirsi
che
la
vigilanza
e
la
tutela
siano
esercitate
in
tutto
o
in
parte
dalla
federazione
o
confederazione
.
Art
.
9
Egualmente
,
quando
concorrano
gravi
motivi
,
e
,
in
ogni
caso
,
quando
vengano
meno
le
condizioni
rchieste
dai
precedenti
articoli
per
il
riconoscimento
,
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
competente
,
di
concerto
col
ministro
dell
'
interno
,
sentito
il
parere
del
Consiglio
di
Stato
,
il
riconoscimento
può
essere
revocato
.
Art
.
10
I
contratti
collettivi
di
lavoro
stipulati
dalle
associazioni
di
datori
di
lavoro
,
di
lavoratori
,
di
artisti
e
di
professionisti
legalmente
riconosciute
,
hanno
effetto
rispetto
a
tutti
i
datori
di
lavoro
,
i
lavoratori
,
gli
artisti
e
i
professionisti
della
categoria
a
cui
il
contratto
collettivo
si
riferisce
,
e
che
esse
rappresentano
,
a
norma
dell
'
art
.
5
.
I
contratti
collettivi
di
lavoro
debbono
essere
fatti
per
iscritto
,
a
pena
di
nullità
.
Essi
debbono
,
pure
a
pena
di
nullità
,
contenere
la
determinazione
del
tempo
,
per
cui
hanno
efficacia
.
Gli
organi
centrali
di
collegamento
previsti
nell
'
art
.
3
possono
stabilire
,
previo
accordo
con
le
rappresentanze
dei
datori
di
lavoro
e
dei
lavoratori
,
norme
generali
sulle
condizioni
del
lavoro
nelle
imprese
,
a
cui
si
riferiscono
Tali
norme
hanno
effetto
rispetto
a
tutti
i
datori
di
lavoro
e
a
tutti
i
lavoratori
della
categoria
,
a
cui
le
norme
si
riferiscono
,
e
che
le
associazioni
collegate
rappresentano
a
termini
dell
'
art
.
5
.
Una
copia
dei
contratti
collettivi
stipulati
e
delle
norme
generali
stabilite
secondo
le
disposizioni
dei
commi
precedenti
deve
essere
depositata
presso
la
locale
prefettura
e
pubblicata
nel
foglio
degli
annunzi
della
provincia
,
se
si
tratta
di
associazioni
comunali
,
circondariali
o
provinciali
,
e
depositata
presso
il
Ministero
dell
'
economia
nazionale
e
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
se
si
tratta
di
associazioni
regionali
,
interregionali
o
nazionali
.
I
datori
di
lavoro
e
i
lavoratori
,
che
non
osservano
i
contratti
collettivi
e
le
norme
generali
a
cui
sono
soggetti
,
sono
responsabili
civilmente
dell
'
inadempimento
,
tanto
verso
l
'
associazione
dei
datori
di
lavoro
,
quanto
verso
quella
dei
lavoratori
,
che
hanno
stipulato
il
contratto
.
Le
altre
norme
relative
alla
stipulazione
ed
agli
effetti
dei
contratti
collettivi
di
lavoro
saranno
emanate
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
.
Art
.
11
Le
norme
della
presente
legge
sul
riconoscimento
giuridico
delle
associazioni
sindacali
non
si
applicano
alle
associazioni
di
dipendenti
dello
Stato
,
delle
provincie
,
dei
comuni
e
delle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
per
le
quali
sarà
provveduto
con
separate
disposizioni
.
Sono
però
vietate
,
sotto
pena
della
destituzione
,
della
rimozione
dal
grado
e
dall
'
impiego
,
e
di
altre
pene
disciplinari
da
stabilirsi
per
regolamento
secondo
i
casi
,
le
associazioni
dello
stesso
genere
di
ufficiali
,
sottufficiali
e
soldati
del
Regio
esercito
,
della
Regia
marina
,
della
Regia
aeronautica
e
degli
altri
Corpi
armati
dello
Stato
,
delle
provincie
e
dei
comuni
,
le
associazioni
di
magistrati
dell
'
ordine
giudiziario
e
amministrativo
,
di
professori
di
istituti
d
'
istruzione
superiore
e
media
,
di
funzionari
impiegati
ed
agenti
dipendenti
dai
Ministeri
dell
'
interno
,
degli
esteri
,
e
delle
colonie
.
Art
.
12
Le
associazioni
di
datori
di
lavoro
,
di
lavoratori
,
di
artisti
e
professionisti
non
legalmente
riconosciute
,
continuano
a
sussistere
come
associazioni
di
fatto
,
secondo
la
legislazione
vigente
,
con
le
eccezioni
stabilite
dal
secondo
comma
del
precedente
articolo
.
Ad
esse
sono
applicabili
le
norme
del
R
.
decreto
legge
24
gennaio
1924
,
n
.
64
.
CAPO
II
Della
magistratura
del
lavoro
.
Art
.
13
Tutte
le
controversie
relative
alla
disciplina
dei
rapporti
collettivi
del
lavoro
,
che
concernono
,
sia
l
'
applicazione
dei
contratti
collettivi
o
di
altre
norme
esistenti
,
sia
la
richiesta
di
nuove
condizioni
di
lavoro
,
sono
di
competenza
delle
Corti
di
appello
funzionanti
come
magistrature
del
lavoro
.
Prima
della
decisione
è
obbligatorio
il
tentativo
di
conciliazione
da
parte
del
presidente
della
Corte
.
Le
controversie
,
di
cui
alle
precedenti
disposizioni
,
si
possono
compromettere
in
arbitri
,
a
norma
degli
articoli
8
e
seguenti
del
Codice
di
procedura
civile
.
Nulla
è
innovato
circa
la
competenza
dei
collegi
dei
probiviri
e
delle
Commissioni
arbitrali
provinciali
per
l
'
impiego
privato
,
ai
sensi
rispettivamente
della
legge
15
giugno
1893
,
n
.
295
e
del
Regio
decreto
legge
2
dicembre
1923
,
n
.
2686
.
L
'
appello
contro
le
decisioni
di
tali
collegi
e
Commissioni
e
di
altri
organi
giurisdizionali
in
materia
di
contratti
individuali
di
lavoro
,
in
quanto
siano
appellabili
secondo
le
leggi
vigenti
,
è
devoluto
alla
Corte
di
appello
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
.
Art
.
14
Per
il
funzionamento
delle
Corti
d
'
appello
come
magistrature
del
lavoro
,
è
costituita
presso
ognuna
delle
sedici
Corti
di
appello
una
speciale
sezione
composta
di
tre
magistrati
,
di
cui
un
presidente
di
sezione
e
due
consiglieri
di
Corte
d
'
appello
,
a
cui
sono
aggregati
,
di
volta
in
volta
,
due
cittadini
esperti
nei
problemi
della
produzione
e
del
lavoro
,
scelti
dal
primo
presidente
con
le
norme
di
cui
all
'
articolo
seguente
Per
Regio
decreto
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
di
concerto
con
quello
delle
finanze
,
saranno
arrecate
all
'
organico
della
magistratura
e
del
personale
delle
cancellerie
giudiziarie
,
le
modificazioni
necessarie
per
l
'
attuazione
della
presente
disposizione
.
Art
.
15
Presso
ogni
Corte
d
'
appello
viene
formato
un
albo
di
cittadini
esperti
nei
problemi
della
produzione
e
del
lavoro
,
distinti
per
gruppi
e
sottogruppi
,
secondo
le
varie
specie
di
imprese
esistenti
nel
distretto
della
Corte
.
L
'
albo
è
soggetto
a
revisione
ogni
biennio
.
Con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
di
concerto
con
quello
dell
'
economia
nazionale
,
sono
stabilite
le
norme
per
la
formazione
e
la
revisione
degli
albi
e
sono
determinate
le
diarie
e
le
altre
indennità
spettanti
agli
iscritti
,
quando
sono
chiamati
ad
esercitare
funzioni
giudiziarie
.
Ogni
anno
il
primo
presidente
designa
,
per
ciascun
gruppo
e
sottogruppo
,
gli
iscritti
che
saranno
chiamati
a
funzionare
da
consiglieri
esperti
nelle
cause
relative
alle
imprese
che
costituiscono
il
gruppo
o
sottogruppo
.
Non
possono
mai
far
parte
del
collegio
giudicante
coloro
che
siano
direttamente
o
indirettamente
interessati
nella
controversia
.
Art
.
16
La
Corte
d
'
appello
funzionante
come
magistrato
del
lavoro
giudica
,
nell
'
applicazione
dei
patti
esistenti
,
secondo
le
norme
di
legge
sulla
interpretazione
e
l
'
esecuzione
dei
contratti
,
e
,
nella
formulazione
delle
nuove
condizioni
di
lavoro
,
secondo
equità
,
contemperando
gli
interessi
dei
datori
di
lavoro
con
quelli
dei
lavoratori
,
e
tutelando
,
in
ogni
caso
,
gli
interessi
superiori
della
produzione
.
La
formulazione
delle
nuove
condizioni
del
lavoro
è
sempre
accompagnata
dalla
determinazione
del
periodo
di
tempo
,
per
il
quale
esse
debbano
rimanere
in
vigore
,
che
sarà
di
regola
quello
stabilito
dalla
consuetudine
per
i
patti
liberamente
stipulati
.
La
decisione
della
Corte
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
è
emessa
,
sentito
il
pubblico
ministero
nelle
sue
orali
conclusioni
.
Le
decisioni
della
Corte
d
'
appello
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
possono
essere
impugnate
col
ricorso
per
Cassazione
,
per
i
motivi
di
cui
all
'
art
.
517
del
Codice
di
procedura
civile
.
Un
regolamento
di
procedura
da
emanarsi
per
decreto
Reale
,
su
proposta
del
ministro
della
giustizia
,
stabilirà
le
norme
speciali
per
il
procedimento
di
cognizione
e
di
esecuzione
,
anche
in
deroga
alle
norme
ordinarie
del
Codice
di
procedura
civile
.
Art
.
17
L
'
azione
per
le
controversie
relative
ai
rapporti
collettivi
del
lavoro
,
spetta
unicamente
alle
associazioni
legalmente
riconosciute
ed
è
fatta
valere
contro
le
associazioni
legalmente
riconosciute
,
ove
esistano
;
altrimenti
in
contradditorio
di
un
curatore
speciale
,
nominato
dal
presidente
della
Corte
d
'
appello
.
In
quest
'
ultimo
caso
è
ammesso
l
'
intervento
in
causa
volontario
di
singoli
interessati
.
Quando
associazioni
di
datori
di
lavoro
o
di
lavoratori
facciano
parte
di
federazioni
o
confederazioni
,
o
quando
tra
associazioni
di
datori
di
lavoro
e
associazioni
di
lavoratori
siano
stati
costituiti
organi
centrali
di
collegamento
,
l
'
azione
giudiziaria
non
è
procedibile
,
se
non
risulti
che
la
federazione
o
la
confederazione
,
ovvero
l
'
organo
centrale
di
collegamento
,
abbia
tentato
la
risoluzione
amichevole
della
controversia
,
e
che
il
tentativo
non
sia
riuscito
.
Solo
le
associazioni
legalmente
riconosciute
rappresentano
in
giudizio
tutti
i
datori
di
lavoro
e
tutti
i
lavoratori
della
categoria
,
per
la
quale
sono
costituite
,
entro
i
limiti
della
circoscrizione
territoriale
loro
assegnata
.
Le
decisioni
emesse
in
loro
confronto
fanno
stato
di
fronte
a
tutti
gli
interessati
e
sono
pubblicate
,
quando
si
tratti
di
associazioni
comunali
,
circondariali
,
e
provinciali
,
nel
foglio
degli
annunzi
giudiziari
della
provincia
,
e
quando
si
tratti
di
associazioni
regionali
,
interregionali
o
nazionali
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Tutti
gli
atti
e
i
documenti
relativi
al
procedimento
dinanzi
alla
Corte
d
'
appello
funzionante
come
magistratura
del
lavoro
ed
i
provvedimenti
di
qualsiasi
natura
emanati
da
essa
sono
esenti
da
ogni
tassa
di
registro
e
bollo
.
CAPO
III
Della
serrata
e
dello
sciopero
.
Art
.
18
La
serrata
e
lo
sciopero
sono
vietati
.
I
datori
di
lavoro
,
che
senza
giustificato
motivo
e
al
solo
scopo
di
ottenere
dai
loro
dipendenti
modificazioni
ai
patti
di
lavoro
vigenti
,
sospendono
il
lavoro
nei
loro
stabilimenti
,
aziende
od
uffici
,
sono
puniti
con
la
multa
da
lire
diecimila
a
centomila
.
Gli
impiegati
ed
operai
,
che
in
numero
di
tre
o
più
,
previo
concerto
,
abbandonano
il
lavoro
,
o
lo
prestano
in
modo
da
turbarne
la
continuità
o
la
regolarità
,
per
ottenere
diversi
patti
di
lavoro
dai
loro
principali
,
sono
puniti
con
la
multa
da
lire
cento
a
mille
.
Al
procedimento
si
applicano
le
norme
degli
articoli
298
e
seguenti
del
Codice
di
procedura
penale
.
Quando
gli
autori
dei
reati
preveduti
nei
precedenti
comma
siano
più
,
i
capi
,
promotori
ed
organizzatori
sono
puniti
con
la
detenzione
non
inferiore
ad
un
anno
,
né
superiore
a
due
,
oltre
la
multa
nei
medesimi
comma
stabilita
.
Art
.
19
I
dipendenti
dallo
Stato
e
da
altri
enti
pubblici
e
i
dipendenti
da
imprese
esercenti
un
servizio
pubblico
o
di
pubblica
necessità
che
,
in
numero
di
tre
o
più
,
previo
concerto
,
abbandonano
il
lavoro
o
lo
prestano
in
modo
da
turbarne
la
continuità
o
la
regolarità
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
sei
mesi
,
e
con
l
'
interdizione
dai
pubblici
uffici
per
sei
mesi
.
Al
procedimento
si
applicano
le
norme
degli
articoli
298
e
seguenti
Codice
procedura
penale
.
I
capi
,
promotori
ed
organizzatori
sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
due
anni
e
con
l
'
interdizione
dai
pubblici
uffici
non
inferiore
a
tre
anni
.
Gli
esercenti
imprese
di
servizi
pubblici
o
di
pubblica
necessità
che
sospendono
,
senza
giustificato
motivo
,
il
lavoro
nei
loro
stabilimenti
,
aziende
od
uffici
,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
lire
cinquemila
a
centomila
,
oltre
la
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
Quando
dal
fatto
preveduto
nel
presente
articolo
sia
derivato
pericolo
per
la
incolumità
delle
persone
,
la
pena
restrittiva
della
libertà
personale
è
della
reclusione
non
inferiore
ad
un
anno
.
Ove
dal
fatto
sia
derivata
la
morte
di
una
o
piu
persone
,
la
pena
restrittiva
della
libertà
personale
è
della
reclusione
non
inferiore
a
tre
anni
.
Art
.
20
I
dipendenti
dallo
Stato
e
da
altri
enti
pubblici
,
gli
esercenti
di
servizi
pubblici
o
di
pubblica
necessità
e
i
dipendenti
di
questi
che
,
in
occasione
di
scioperi
o
di
serrate
omettano
di
fare
tutto
quanto
è
in
loro
potere
per
ottenere
la
regolare
continuazione
o
la
ripresa
di
un
servizio
pubblico
o
di
pubblica
necessità
,
sono
puniti
con
la
detenzione
da
uno
a
sei
mesi
.
Art
.
21
Quando
la
sospensione
del
lavoro
da
parte
dei
datori
di
lavoro
o
l
'
abbandono
o
la
irregolare
prestazione
del
lavoro
da
parte
dei
lavoratori
abbiano
luogo
allo
scopo
di
coartare
la
volontà
o
di
influire
sulle
decisioni
di
un
Corpo
o
collegio
dello
Stato
,
delle
provincie
o
dei
comuni
,
ovvero
di
un
pubblico
ufficiale
,
i
capi
,
promotori
ed
organizzatori
sono
puniti
con
la
reclusione
da
tre
a
sette
anni
,
e
con
la
interdizione
perpetua
dai
pubblici
uffici
,
e
gli
altri
autori
del
fatto
con
la
reclusione
da
uno
a
tre
anni
e
con
la
interdizione
temporanea
dai
pubblici
uffici
.
Art
.
22
Senza
pregiudizio
dell
'
applicazione
delle
norme
di
diritto
comune
sulla
responsabilità
civile
per
inadempimento
e
sulla
esecuzione
delle
sentenze
,
i
datori
di
lavoro
e
i
lavoratori
che
rifiutino
di
eseguire
le
decisioni
del
magistrato
del
lavoro
,
sono
puniti
con
la
detenzione
da
un
mese
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
lire
cento
a
cinquemila
.
I
dirigenti
delle
associazioni
legalmente
riconosciute
,
che
rifiutino
di
eseguire
le
decisioni
del
magistrato
del
lavoro
,
sono
puniti
con
la
detenzione
da
sei
mesi
a
due
anni
e
con
la
multa
da
lire
duemila
a
diecimila
,
oltre
la
revoca
dall
'
ufficio
.
Ove
alla
mancata
esecuzione
delle
decisioni
del
magistrato
del
lavoro
,
si
aggiunga
,
da
parte
dei
colpevoli
,
la
serrata
o
lo
sciopero
,
si
applicano
le
disposizioni
del
Codice
penale
sul
concorso
dei
reati
e
delle
pene
.
Art
.
23
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
a
dare
,
per
Regio
decreto
le
disposizioni
necessarie
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
e
per
il
suo
coordinamento
con
le
disposizioni
del
R
.
decreto
19
ottobre
1923
,
n
.
2311
,
della
legge
15
giugno
1893
,
n
.
295
,
e
del
R
.
decreto
legge
2
dicembre
1923
,
n
.
2686
,
che
saranno
sottoposti
alla
necessaria
revisione
,
e
con
ogni
altra
legge
dello
Stato
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
San
Rossore
,
addì
3
aprile
1926
.
VITTORIO
EMANUELE
.
MUSSOLINI
-
-
ROCCO
-
-
FEDERZONI
-
-
BELLUZZO
.
Visto
,
il
Guardasigilli
:
ROCCO
.