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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I . - Disposizioni generali Art . 1 . L ' esercizio delle professioni di giornalista , medico - chirurgo , farmacista , veterinario , ostetrica , avvocato , procuratore , patrocinatore legale , esercente in economia e commercio , ragioniere , ingegnere , architetto , chimico , agronomo , geometra , perito agrario , perito industriale , è , per i cittadini appartenenti alla razza ebraica , regolato dalle seguenti disposizioni . Art . 2 . Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l ' esercizio della professione di notaro . Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l ' esercizio della professione di giornalista . Per quanto riguarda la professione di insegnante privato , rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto - legge 15 novembre 1938-XVII , n . 1779 . Art . 3 . I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all ' art . 1 , che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell ' art . 14 del Regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , saranno iscritti in " elenchi aggiunti " , da istituirsi in appendice agli albi professionali , e potranno continuare nell ' esercizio della professione , a norma delle vigenti disposizioni , salve le limitazioni previste dalla presente legge . Sono altresì istituiti , in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali , elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati . Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali . Art . 4 . I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati , i quali esercitano una delle professioni indicate dall ' art . 1 , esclusa quella di giornalista , potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge , e potranno continuare nell ' esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa . Art . 5 . Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall ' art . 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute , e non possono essere da queste rappresentati . Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . Art . 6 . è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 , primo comma , ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all ' art . 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica , entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge , agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli . I trasgressori sono puniti con l ' arresto sino ad un mese e con l ' ammenda sino a lire tremila . La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l ' accertamento della razza ai sensi dell ' art . 26 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica . Ove la denunzia non sia effettuata , gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d ' ufficio all ' accertamento . La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII , ma ha effetto alla scadenza di detto termine . La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario , e con le forme della notificazione della citazione . Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti Art . 7 . Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti , presso la Corte medesima , gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall ' art . 4 . Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione ; su domanda dell ' interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all ' altro . Il trasferimento non interrompe il corso dell ' anzianità di iscrizione . Art . 8 . I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all ' art . 1 , esclusa quella di giornalista , e che intendano ottenere l ' iscrizione nel rispettivo elenco speciale , dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto , in cui abbiano la residenza , nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Art . 9 . Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario : a ) essere cittadini italiani ; b ) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione ; c ) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello ; d ) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l ' esercizio della rispettiva professione . Art . 10 . Non possono conseguire l ' iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione , non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o , comunque , condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali . Non possono , parimenti , conseguire l ' iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 . Art . 11 . Le domande per l ' iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti : a ) atto di nascita ; b ) certificato di cittadinanza italiana ; c ) certificato di residenza ; d ) certificato di buona condotta morale , civile e politica ; e ) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico ; f ) certificato dell ' Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente , attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773; g ) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell ' albo professionale . Art . 12 . Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all ' art . 4 ed alla disciplina degli iscritti , previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali , sono esercitate nell ' ambito di ciascun distretto di Corte di appello , per tutti gli elenchi , da una Commissione distrettuale . Essa ha sede presso la Corte di appello , è presieduta dal primo presidente della Corte medesima , o da un magistrato della Corte , da lui delegato , ed è composta di sei membri , rispettivamente designati dal Ministro per l ' Interno , dal Segretario del Partito Nazionale Fascista , Ministro Segretario di Stato , dai Ministri per l ' Educazione Nazionale , per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni , nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti . Art . 13 . I componenti della Commissione di cui all ' articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio . Art . 14 . La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all ' art . 8 e , ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge , delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale . Le adunanze della Commissione sono valide con l ' intervento di almeno quattro componenti . Le deliberazioni della Commissione sono motivate ; vengono prese a maggioranza di voti ; in caso di parità di voti prevale quello del presidente . Esse sono notificate , nel termine di 15 giorni , agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello , nonché al Prefetto , qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie . Art . 15 . Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall ' elenco , nonché ai giudizi disciplinari , è dato ricorso tanto all ' interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello , e , nel caso di esercenti le professioni sanitarie , al Prefetto , entro 30 giorni dalla notifica , ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia . Art . 16 . La Commissione centrale , di cui all ' articolo precedente , è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia , o di un suo delegato , e di altri sette membri , rispettivamente designati dal Ministro per l ' interno , dal Segretario del Partito Nazionale Fascista , Ministro Segretario di Stato , dai Ministri per l ' Educazione Nazionale , per i Lavori Pubblici , per l ' Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni , nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti . I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale , su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia . Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati . Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio . Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l ' intervento di almeno cinque componenti . Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione . Capo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali Art . 17 . Entro il mese di febbraio di ogni anno , la Commissione di cui all ' art . 12 procede alla revisione dell ' elenco speciale , apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie . Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14 , ultimo comma , e 15 . Art . 18 . La Commissione può applicare sanzioni disciplinari : 1 ) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell ' elenco speciale commesso nell ' esercizio della professione ; 2 ) per motivi di manifesta indegnità morale e politica . Le sanzioni disciplinari sono : a ) censura ; b ) sospensione dall ' esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi ; 3 ) cancellazione dall ' elenco . I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all ' interessato per mezzo dell ' ufficiale giudiziario . L ' istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte , o su richiesta del pubblico ministero , ovvero d ' ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri . I fatti addebitati devono essere contestati all ' interessato con l ' assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni . Art . 19 . La cancellazione dall ' elenco speciale , oltre che per motivi disciplinari , può essere pronunciata dalla Commissione , su domanda dell ' interessato . Può essere promossa d ' ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso : a ) di perdita della cittadinanza ; b ) di trasferimento dell ' iscritto in altro elenco ; c ) di trasferimento dell ' iscritto all ' estero . Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell ' art . 15 . Art . 20 . La condanna o l ' applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R . decreto 18 giugno 1931-IX , n . 773 , importano la cancellazione dall ' elenco speciale . L ' iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale , ovvero deferito per l ' applicazione di una delle misure di cui al comma precedente , può essere sospeso dall ' esercizio della professione . La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca . Capo IV - Dell ' esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali Art . 21 . L ' esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica , iscritti negli elenchi speciali , è soggetto alle seguenti limitazioni : a ) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza , la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica ; b ) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all ' art . 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R . decreto 27 luglio 1934-XII , n . 1265 , qualora l ' Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica ; c ) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale , ne può essere consentito l ' esercizio di attività per conto di enti pubblici , fondazioni , associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti . La disposizione di cui alla lettera c ) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli " elenchi aggiunti " . Art . 22 . I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari , se già iscritti , ne sono cancellati . Art . 23 . I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti , di cui al R . decreto - legge 24 luglio 1936-XIV , n . 1548 , o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell ' art . 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni , approvato con R . decreto 20 settembre 1934XII , n . 2011 , e , se vi sono già iscritti , ne sono cancellati . Art . 24 . I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica , che siano iscritti negli albi speciali per l ' infortunistica , perdono il diritto a mantenere l ' iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Art . 25 . È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica . Art . 26 . L ' esercizio delle attività professionali vietate dall ' art . 21 è punito ai sensi dell ' art . 348 del Codice penale . La trasgressione alle disposizioni di cui all ' art . 25 importa la cancellazione , secondo i casi , dagli albi professionali , dagli elenchi aggiunti , ovvero dagli elenchi speciali . Capo V - Disposizioni transitorie e finali Art . 27 . I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l ' esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall ' albo . Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell ' elenco speciale , non potranno esercitare alcuna attività professionale . Con la cancellazione deve essere esaurita , o , comunque , cessare , qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica . è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l ' incarico conferitogli , anche prima della cancellazione dall ' albo . Art . 28 . I cittadini italiani di razza ebraica , ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , nonché tutti coloro che , conseguito il titolo accademico , non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale , a norma delle leggi e regolamenti vigenti , ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l ' iscrizione negli albi , nonché dalla presente legge , potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali . Art . 29 . I notari di razza ebraica , dispensati dall ' esercizio a norma della presente legge , sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato . In deroga alle vigenti disposizioni , a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio ; negli altri casi , è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio . Art . 30 . Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati , che cessano dall ' impiego per effetto della presente legge , verrà corrisposto dal datore di lavoro l ' indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d ' impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista . L ' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Arnaldo Mussolini " provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti , alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita , contratta dall ' Istituto presso l ' Istituto Nazionale delle assicurazioni . Art . 31 . Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente , escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge . Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d ' impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti . Art . 32 . Il Ministro per la Grazia e Giustizia , di concerto con i Ministri interessati , è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali , per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15 . Art . 33 . Agli effetti della presente legge , l ' appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell ' art . 8 del R . decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII , 1728 , ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l ' interno a norma dell ' art . 26 dello stesso Regio decreto - legge . Art . 34 . Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge , si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni . Art . 35 . Con decreto Reale saranno emanate , ai sensi dell ' art . 3 , n . 1 , della legge 31 gennaio 1926 - IV , n . 100 , le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l ' attuazione della presente legge . Dato a San Rossore , addì 20 giugno 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Starace , Solmi , Di Revel , Cobolli - Gigli , Rossoni , Lantini , Alfieri Visto il Guardasigilli : Grandi
ProsaGiuridica ,
Il Guardasigilli Ministro per la Grazia e la Giustizia Visto l ' art . 32 della legge 29 giugno 1939 , n . 1054 , sulla disciplina dell ' esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica ; Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa ; Di concerto con il Ministro per l ' interno , col segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato , e coi Ministri per le finanze , per i lavori pubblici , per l ' agricoltura e le foreste e per le corporazioni ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . I professionisti che aspirano all ' iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall ' art . 4 della legge 29 giugno 1939 , n . 1054 , debbono versare un contributo di lire duecento . Art . 2 . I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento , che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno . Quando l ' iscritto risulti moroso nel versamento , è disposta la sua cancellazione dall ' elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso . Art . 3 . Il ricorso della Commissione centrale indicato all ' art . 15 della legge 29 giugno 1939 citata , quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto , deve essere accompagnato dal versamento di lire cento . Art . 4 . I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato . Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell ' elenco e al ricorso ; quella del versamento di cui all ' art . 2 deve essere presentata alla Commissione . Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell ' eseguito versamento . Art . 5 . Il contributo di lire duecento di cui all ' art . 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l ' iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto . La Commissione pronuncerà la cancellazione dall ' elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell ' art . 2 , comma secondo . Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell ' iscrizione , in aggiunta a quello di lire duecento di cui all ' art . 1 , fermo il disposto del comma precedente . Art . 6 . Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli , in limiti non eccedenti i versamenti effettuati , a norma del presente decreto , le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall ' art . 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi . Roma , addì 30 luglio 1940-XVIII Il Ministro per la grazia e giustizia , Grandi p . il Ministro per l ' interno , Buffarini Il Segretario del P.N.F. , Muti Il Ministro per le finanze , Di Revel Il Ministro per i lavori pubblici , Serena Il ministro per l ' agricoltura e le foreste , Tassinari p . Il Ministro per le corporazioni , Cianetti
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . E ' vietato l ' esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica , anche se discriminati , nonché a società rappresentate , amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica . Art . 2 . Sono vietate la rappresentazione , l ' esecuzione , la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani , stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica . Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l ' importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse . Art . 3 . E ' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione di film , soggetti , sceneggiature , opere letterarie , drammatiche , musicali , scientifiche ed artistiche , e qualsiasi altro contributo , di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica , nonché impiegare ed utilizzare comunque nella detta produzione , o in operazione di doppiaggio o di post sincronizzazione , personale artistico , tecnico , amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica . Art . 4 . Per i film da importare dall ' estero l ' Ente nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno , ai sensi dell ' art . 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII , n . 404 , sul monopolio per l ' acquisto , l ' importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall ' estero , l ' acquisto di film esteri , terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione alle disposizioni della presente legge . A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza . Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell ' accordare o meno ai film importati dall ' estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all ' art . 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R . decreto - legge 24 settembre 1923-I , n . 3287 . Art . 5 . Con decreto del Ministro per la cultura popolare , di concerto con il Ministro per l ' interno , sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell ' interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all ' aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica . Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi , residenti nel Regno , l ' inclusione nell ' elenco dovrà essere preceduta dall ' accertamento della posizione razziale , da parte del Ministero dell ' interno , secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R . decreto - legge 17 novembre 1938 , n . 1728 . Tali elenchi sono pubblici . Art . 6 . Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall ' art . 63 del R . decreto 11 novembre 1923-II , n . 2395 . Art . 7 . Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1 , 2 e 3 della presente legge è punito con l ' ammenda da L . 50 a L . 10.000 . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a Roma , addì 19 aprile 1942-XX Vittorio Emanuele Mussolini , Pavolini , Grandi Visto il Guardasigilli : Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto l ' art . 3 , n . 2 della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100; Visto il R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Su proposta del Ministro per le finanze , di concerto con i Ministri per l ' interno , per la grazia e la giustizia e per le corporazioni ; Abbiamo decretato e decretiamo : Titolo I - Limitazioni della proprietà immobiliare Capo I . Disposizioni generali Art . 1 . Le limitazioni della proprietà immobiliare , stabilite dall ' art . 10 , lettere a ) ed e ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto . Art . 2 . Si comprendono nel patrimonio immobiliare , soggetto alle limitazioni di cui all ' articolo precedente i beni posseduti : a ) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda ; b ) a titolo di concessione enfiteutica . Non è computato il diritto del concedente enfiteutico , salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b ) del primo comma dell ' art . 45 . Art . 3 . Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all ' art . 1 : a ) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell ' azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati ; b ) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita ; c ) i beni per i quali alla data dell ' entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare . Ai beni menzionati nelle lettere a ) e b ) del precedente comma si applicano le norme del titolo II . Art . 4 . La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica , deve essere trasferita all ' Ente indicato nell ' art . 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto . Art . 5 . Fino alla determinazione definitiva dei beni immobili compresi nei limiti di cui all ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca , relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell ' art . 2 . Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari , il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti , prescrivendo le opportune cautele . Degli immobili eventualmente alienati con l ' autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto , per quanto è possibile , nella formazione della quota consentita . Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma , sono improduttivi di effetti , rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 . Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi , posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell ' Ente di cui all ' art . 11 , avranno validità limitatamente all ' anno in corso al momento dell ' acquisto del bene locato da parte dell ' Ente predetto ed osservate in ogni caso , quanto ai termini di disdetta , le consuetudini locali . Art . 6 . In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5 , il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica , ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza . La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non sia considerato di razza ebraica . Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall ' entrata in vigore del presente decreto . Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall ' atto di donazione . Art . 7 . Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica , anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto , saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito . Art . 8 . Dalla data dell ' entrata in vigore del presente decreto , le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore : a ) per tributi dovuti allo Stato , alle provincie ed ai comuni ; b ) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ; c ) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto ; d ) per crediti di data certa anteriore all ' entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull ' immobile . In ogni altro caso , dalla data dell ' entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente , l ' autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa , rimanendo in conseguenza sospesi , fino a tale determinazione , i procedimenti esecutivi iniziati . Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette , cesserà di diritto , in ordine ai beni compresi nella quota eccedente , ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi . Per i beni compresi nella quota consentita , le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti , secondo la natura del credito . Per l ' accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell ' articolo seguente . Art . 9 . Ai fini dell ' applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell ' articolo precedente , il creditore istante , nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l ' entrata in vigore del presente decreto , deve presentare un ' attestazione del competente ufficio di stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore , annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione . Nel caso che non risulti dall ' attestazione anzidetta l ' appartenenza del debitore alla razza ebraica , il procedimento esecutivo è proseguito e definito , senz ' altre indagini , con le norme vigenti secondo la natura del credito ; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione . Art . 10 . Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa , dalla data della dichiarazione del fallimento , l ' applicazione della disposizione dell ' art . 4 , salvo quanto è disposto nell ' art . 45 , primo comma , lettera d ) . Capo II . Ente di gestione e liquidazione immobiliare Art . 11 . È istituito un Ente denominato " Ente di gestione e liquidazione immobiliare " avente sede in Roma , col compito di provvedere all ' acquisto , alla gestione e alla vendita dei beni di cui all ' art . 4 . All ' Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso . L ' Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti , nominati con decreto del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato . Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze . Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l ' interno , dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia , per l ' agricoltura e foreste e per le corporazioni , dall ' ispettorato del credito , dalla Confederazione fascista degli industriali . Con decreto del Duce , Primo Ministro Segretario di Stato , sono nominati tre sindaci effettivi , uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti , con funzioni di presidente , uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni . Con lo stesso decreto , su proposta del Ministro per le finanze , sono pure nominati due sindaci supplenti . L ' Ente è retto da uno statuto , da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l ' interno , per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all ' art . 1 e 3 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100 . Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all ' approvazione del Ministro per le finanze . Per l ' assistenza , rappresentanza e difesa in giudizio , l ' Ente si avvale dell ' Avvocatura dello Stato . Art . 12 . Con decreto del DUCE , sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l ' esercizio del credito , saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l ' Ente di cui al precedente art . 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti . Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire , anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto , speciali sezioni immobiliari . Nell ' adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l ' assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio dell ' Avvocatura dello Stato . Capo III . Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare Art . 13 . I cittadini italiani di razza ebraica dovranno , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , denunziare all ' ufficio distrettuale delle imposte , nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale , gli immobili di loro pertinenza alla data stessa , a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica . Se siano residenti all ' estero , la denunzia dovrà essere presentata al R . Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà , nella denunzia stessa , eleggere domicilio presso persona residente nel Regno . Il R . Consolato cui la denunzia sia stata presentata , ne curerà l ' invio in Italia , all ' Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all ' Ufficio distrettuale delle imposte di Roma . La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto . Nei riguardi delle persone incapaci , l ' obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale . Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all ' accertamento . Art . 14 . Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell ' art . 6 , deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo , indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione . Art . 15 . Colui che , essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell ' art . 13 , omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante , è punito con l ' ammenda da lire cinquecento a lire diecimila . Art . 16 . L ' Ufficio distrettuale delle imposte , compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all ' Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all ' Ufficio tecnico erariale di Roma . Art . 17 . L ' estimo dei terreni e l ' imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l ' anno 1939 e , in difetto , in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell ' applicazione dell ' imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R . decreto - legge 5 ottobre 1936-XIV , n . 1743 . In mancanza degli elementi di cui al comma precedente , l ' estimo o l ' imponibile sono determinati , agli effetti dell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , e del presente decreto , dall ' Ufficio tecnico erariale . Nei particolari casi appresso indicati , si osservano le norme seguenti : a ) l ' estimo o imponibile dell ' immobile , applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all ' art . 19 del R . decreto 30 dicembre 1923 , n . 3269 , sulle tasse di registro ; b ) la ripartizione dell ' estimo o dell ' imponibile fra il concedente e l ' enfiteuta , se non risulta già in catasto , è fatta , ai fini dell ' applicazione della disposizione di cui alla lettere b ) dell ' art . 2 , dall ' Ufficio tecnico erariale , tenuto conto del canone dovuto dall ' enfiteuta al concedente ; c ) l ' estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quella risultante dai registri catastali . Art . 18 . L ' Ufficio tecnico erariale , se il patrimonio rientra nei limiti consentiti , invia gli atti all ' intendente di finanza , il quale rilascia all ' interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni . Di tali beni l ' avente diritto riacquista la piena disponibilità L ' attestazione è trascritta . Art . 19 . Se il patrimonio eccede i limiti consentiti , l ' Ufficio tecnico erariale , tenuto conto della eventuale facoltà di cui all ' art . 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo , ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto , nei limiti del possibile , delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile . I beni ipotecati anteriormente all ' entrata in vigore del presente decreto , saranno , ove sia possibile , compresi nella quota eccedente . Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili , è ammessa , nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente , una differenza del 10% in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla legge . Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico , l ' intero immobile viene compreso nella quota eccedente . Art . 20 . L ' Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente , moltiplicando per ottanta l ' estimo dei terreni , comprese le aree fabbricabili , e per venti l ' imponibile dei fabbricati . Le scorte vive e quella parte di scorte morte , la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali , sono valutate in base ai prezzi medi dell ' ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti . Art . 21 . L ' Ufficio tecnico erariale , compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell ' intero immobile indivisibile , ne da notizia all ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia . Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito , l ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae , dal valore determinato dall ' Ufficio tecnico erariale , le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati , i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo . L ' importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia , è trattenuto dall ' Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva . Art . 22 . L ' Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all ' articolo precedente , notifica al denunziante , a mezzo di ufficiale giudiziario , con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni : a ) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita ; b ) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore , nonché delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell ' articolo precedente ; c ) nel caso di immobile indivisibile , la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni , a termini della precedente lettera b ) . Capo IV . Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni . Art . 23 . In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell ' articolo seguente . La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta : 2 ) da un ingegnere dell ' Ufficio tecnico erariale ; 3 ) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri . I membri di cui ai numeri 2 ) e 3 ) sono sostituiti , in caso di giustificato impedimento , da membri supplenti nominati nello stesso modo . Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie , con determinazione del presidente , due esperti . I componenti della Commissione , di cui ai numeri 2 ) e 3 ) del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati . Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell ' Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto . Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante . Esse sono liquidate con provvedimento del presidente , non soggetto ad impugnazione . Art . 24 . Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all ' art . 22 , per i cittadini residenti nel Regno , ed entro 90 giorni dalla stessa data , per i cittadini residenti all ' estero , il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all ' articolo precedente , nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma , avverso : a ) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente ; b ) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell ' Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile ; c ) la determinazione dell ' estimo o dell ' imponibile , ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti . Il ricorso è notificato all ' Ente per mezzo di ufficiale giudiziario . Nel caso di cui alla precedente lettera a ) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell ' ultimo quinquennio , depurata dall ' aliquota del 20% . La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata , a cura della segreteria , al ricorrente e all ' Ente per mezzo di ufficiale giudiziario . Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall ' art . 494 , n . 4 del C.P.C. , entro trenta giorni dalla notifica . Art . 25 . Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione . Il presidente della Commissione , con decreto in calce al ricorso , stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l ' udienza di comparizione delle parti . Dell ' udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione . Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell ' udienza fissata per la comparizione , il ricorso decade . Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati . Capo V . Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all ' Ente di gestione e liquidazione Art . 26 . Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente , l ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all ' Intendenza di finanza , competente per territorio in ordine ai singoli beni , decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica . Il decreto , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno , è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell ' immobile . L ' intendente di finanza rilascia all ' Ente copia autentica del decreto . Il decreto è notificato , nella forma delle citazioni , alle persone nei cui diritti l ' Ente è sostituito . Art . 27 . I ricorsi , che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l ' attribuzione degli immobili all ' Ente , a norma dell ' articolo precedente , né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell ' atto di cui all ' art . 22 , salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo , che eventualmente la Commissione di cui all ' art . 23 giudicherà dovuto . Art . 28 . Dopo il decreto di attribuzione dei beni all ' Ente , l ' avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l ' osservanza delle norme dell ' art . 18 . Art . 29 . I beni passano all ' Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati . Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti , a norma dell ' art . 32 , in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti . Art . 30 . Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all ' Ente , a persona non considerata di razza ebraica , cessa l ' applicazione della disposizione dell ' art . 4 . Art . 31 . Nel caso che sui beni trasferiti all ' Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica , l ' Ente potrà estinguere l ' usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità . Capo VI . Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori Sezione I - Certificati speciali Art . 32 . Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all ' Ente a norma dell ' art . 26 , è fatto con speciali certificati trentennali , che l ' Ente è autorizzato ad emettere a tal fine . I certificati frutteranno l ' interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio . Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell ' Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato . Art . 33 . I titoli di cui all ' articolo precedente , sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica . La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica , per atto tra vivi , potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l ' adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito . Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica , quando ciò sia consentito , il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall ' Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto . Art . 34 . L ' Ente ha facoltà : a ) di effettuare , in casi di comprovata necessità , operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze ; b ) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite . Art . 35 . Decorsi i trenta anni dall ' emissione dei certificati di cui all ' art . 32 , questi verranno ritirati , annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato . Sezione II - Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi . Art . 36 . Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione , nella Gazzetta Ufficiale del Regno , del decreto di attribuzione dei beni all ' Ente . Gli interessi del 4% a favore dell ' avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell ' immobile all ' Ente . Art . 37 . Nel caso di trasferimento all ' Ente di un immobile indivisibile , a norma dell ' ultimo comma dell ' art . 19 , la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti . L ' Ente potrà anche dare all ' avente diritto , in permuta un immobile . Art . 38 . Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell ' art . 36 , i creditori del denunziante potranno fare valere , con le norme ordinarie , le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall ' Ente , soltanto : a ) per crediti di data certa ed anteriore all ' entrata in vigore del presente decreto ; b ) per obbligazioni derivanti da fatto illecito . Il relativo pagamento è fatto in contanti . Capo VII . Gestione e vendita dei beni trasferiti all ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare Art . 39 . La vendita degli immobili trasferiti all ' Ente è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze . Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili , stabilendone le modalità . Art . 40 . I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell ' articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell ' Ente affluiranno al tesoro dello Stato . I redditi saranno versati al bilancio dello Stato ; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale . Art . 41 . Le disponibilità del conto di cui all ' articolo precedente saranno man mano investite , a mezzo del contabile del portafoglio , in titoli del Debito pubblico . Tali titoli , di pertinenza del Tesoro , che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato , saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall ' Ente . Capo VIII . Restituzione degli immobili Art . 42 . Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , ha diritto alla restituzione dell ' immobile trasferito a norma dell ' art . 26 , purché non sia stato venduto dall ' Ente . Nel caso di avvenuta vendita , ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita , previa restituzione all ' Ente dei certificati avuti in pagamento . Eguali diritti spettano : a ) alle persone indicate nell ' articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti ; b ) al denunziante , se la denunzia è stata l ' effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell ' art . 8 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica , a norma del detto art.8 . Art . 43 . Durante l ' istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , il Ministro per l ' interno su istanza dell ' interessato può ordinare , con suo decreto , la sospensione della vendita dei beni trasferiti all ' Ente . Capo IX . Aumenti di patrimonio immobiliare Art . 44 . I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio verificatisi , per successivi acquisti , a qualsiasi titolo , dopo la data di entrata in vigore del presente decreto . La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l ' aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all ' estero . Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano , alla data in cui l ' acquisto si verifichi , una eccedenza dai limiti consentiti , i beni stessi sono trasferibili all ' Ente limitatamente alla parte eccedente , con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo , in quanto applicabili , ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti . È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all ' Ente sia trasferito , in sostituzione dell ' immobile successivamente acquistato , uno degli immobili rimasti in piena disponibilità . Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall ' art . 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l ' aumento di patrimonio si è verificato . È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell ' ultimo comma dell ' art . 6 . A coloro che non adempiono , nel termine prescritto , all ' obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell ' art . 15 . Art . 45 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo precedente , sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare : a ) il consolidamento dell ' usufrutto con la nuda proprietà b ) la devoluzione del fondo enfiteutico ; c ) le nuove costruzioni edilizie ; d ) la cessazione dello stato di fallimento , qualora non sia stato liquidato , nel fallimento stesso , tutto il patrimonio immobiliare e l ' abbandono di procedure esecutive immobiliari ; e ) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili . Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti dell ' estimo o d ' imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge . Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell ' usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico , non sono computati , ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente , gli eventuali aumenti d ' estimo o d ' imponibile rispetto agli estimi o gl ' imponibili di cui al primo comma dell ' art . 17 . Art . 46 . Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette , che riceveranno la denunzia di cui all ' art . 44 , ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali . Titolo II - Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali Capo I . Denunzia delle aziende Art . 47 . I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali , esistenti nel Regno alla data stessa : a ) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo ; b ) appartenenti a società non azionarie , regolari o irregolari , nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata . Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani . Art . 48 . La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l ' azienda e , nel caso di denunzia di più aziende , al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l ' azienda che ha un numero di dipendenti maggiore . La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto . Capo II . Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi Art . 49 . Il Consiglio provinciale delle corporazioni , in base a rilievi d ' ufficio , completa o rettifica , ove ne sia il caso , le denunzie presentate dagli interessati . Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d ' ufficio . Art . 50 . Colui che , essendo obbligato a presentare denunzia , a norma dell ' art . 47 , omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa , è punito con l ' ammenda da lire cinquecento a diecimila . Art . 51 . Agli effetti del presente decreto e dell ' art . 10 , lettera c ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario , gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano di razza ebraica . Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto . Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell ' anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell ' azienda nel medesimo anno , si tiene conto del numero maggiore , salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell ' azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale . Art . 52 . Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo : a ) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione ; b ) le aziende , di qualunque altra natura , che per il numero del personale , calcolato con i criteri dell ' art . 51 , eccedono i limiti stabiliti dall ' art . 10 , lettera c ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; c ) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie . Nella categoria di cui alla lettera c ) sono comprese possibilmente le aziende che l ' interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare . Gli elenchi di cui alle lettere a ) e b ) sono trasmessi in copia si Ministeri delle finanze e delle corporazioni . Gli elenchi di cui alla lettera c ) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni , che ne cura gli opportuni aggiornamenti . Nel caso di denunzie di più aziende , il Consiglio provinciale delle corporazioni , che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti , ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni , nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi . Art . 53 . Gli elenchi di cui all ' art . 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a ) e b ) gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta . Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile . Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Capo III . Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione Art . 54 . Dalla data dell ' entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell ' art . 53 , i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali . Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all ' attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili . Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 52; rimangono fermi gli effetti dell ' acquisto di singole cose mobili , da parte dei terzi di buona fede . Art . 55 . In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54 , il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell ' intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell ' art . 6 , salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica . Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63 . Capo IV . Vigilanza , amministrazione e liquidazione delle aziende Art . 56 . Divenuta definitiva l ' assegnazione di un ' azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 52 , è nominato con decreto del Ministro per le finanze , di concerto col Ministro per le corporazioni , un commissario di vigilanza , scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell ' albo dei revisori dei conti . Della nomina , sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario , la gestione dell ' azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso . Art . 57 . Il commissario di vigilanza procede immediatamente , con l ' intervento del titolare dell ' azienda o di un suo rappresentante , alla verifica della cassa , dei libri e dei documenti e alla formazione dell ' inventario . In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette , il pretore , su istanza del commissario , designa un notaio per assistervi . Il commissario vigila sulle operazioni aziendali , cura la formazione dell ' elenco dei creditori , riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell ' azienda . Il Ministro può , con proprio decreto , disporre che ne sia sospesa l ' esecuzione , dare le altre provvidenze del caso e può anche , con provvedimento insindacabile , disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell ' azienda , anche prima che sia decorso il termine indicato nell ' ultimo comma dell ' art . 56 . Il commissario di vigilanza ha , a tutti gli effetti , qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria perl ' esercizio delle proprie funzioni . Art . 58 . Il titolare di un azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria , cittadini italiani di razza ebraica , entro il periodo di tempo di cui all ' ultimo comma dell ' art . 56 , possono , con l ' autorizzazione del Ministero delle finanze , alienare l ' azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite . I trasferimenti debbono , a pena di nullità , essere fatti per atto pubblico . Il prezzo di alienazione è investito , a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante , in titoli nominativi di consolidato . Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo , l ' ammontare di questo è depositato , a cura del notaio , presso la Cassa depositi e prestiti . I titoli nominativi non sono trasferibili , per atto tra vivi , che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze . Nel caso che i titoli pervengano , in seguito a trasferimento autorizzato o per successione , a persona non considerata di razza ebraica , può , a richiesta dell ' interessato , il tramutamento in titoli al portatore . Nel caso di alienazione di un ' azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata , non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica . Art . 59 . Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all ' articolo precedente . La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica . Art . 60 . Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Art . 61 . Nei casi di cui all ' art . 60 , il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno , e provvede alla cessione dell ' azienda alle società di cui all ' articolo stesso , promuovendone , se del caso , la costituzione . Concordate le condizioni del rilievo , ed approvate dal Ministro per le finanze , il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria . Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell ' azienda , può proporre opposizione , notificandola entro quindici giorni tanto al commissario , quanto alla società rilevataria . Sull ' opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri , nominati uno dal proprietario , uno dall ' ente rilevatario e il terzo , con funzioni di presidente , dal Ministro per le finanze . Nell ' atto di opposizione deve , a pena dell ' inammissibilità , essere nominato l ' arbitro scelto a norma del comma precedente . Il Collegio decide anche sulle spese . Art . 62 . Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell ' articolo precedente , il commissario di vigilanza trasferisce l ' azienda alla società rilevataria . Per la stipulazione dell ' atto e per l ' impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell ' art . 58 . Il trasferimento dell ' aziende può essere attuato , con l ' autorizzazione del Ministro per le finanze , anche prima della decisione sull ' opposizione al prezzo offerto , in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza , salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo , che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all ' articolo precedente giudicherà dovuto . Consegnata l ' azienda alla società rilevataria ed assicurato l ' impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata , il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni . Art . 63 . Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell ' art . 60 , deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l ' azienda stessa . Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina , per tali aziende , un liquidatore ; può però , ove lo ravvisi opportuno , disporre la gestione temporanea , nominando un amministratore . La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni . Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato , ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno . Durante tale periodo l ' alienazione dell ' azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall ' amministratore , col consenso del titolare , previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell ' art . 58 per la stipulazione dell ' atto e l ' impiego o il deposito del prezzo . Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea , la azienda è posta in liquidazione . Della nomina del liquidatore e dell ' amministratore è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Art . 64 . La liquidazione di cui all ' articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l ' osservanza , anche per le aziende individuali , delle disposizioni del codice di commercio , in quanto applicabili , ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto . Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall ' art . 58 . Art . 65 . L ' amministratore o il liquidatore di cui all ' art . 63 , con l ' assistenza del commissario di vigilanza e con l ' intervento del titolare dell ' azienda o di un suo rappresentante , procede alla ricognizione dell ' inventario , riceve la consegna dei libri , dei documenti e delle attività sociali , forma il bilancio , dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell ' azienda , osservato , in quanto applicabile , il disposto dell ' art . 57 , 2° comma . Compiute dette operazioni , cessano le funzioni del commissario di vigilanza . L ' amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l ' amministrazione dell ' azienda ; con l ' autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa . Art . 66 . La retribuzione dei commissari di vigilanza , degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell ' azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni . Art . 67 . Cessa l ' applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell ' art . 47 : a ) quando in un ' azienda non appartenente a persone di razza ebraica , gestita da un cittadino di razza ebraica , il gestore viene sostituito ; b ) nel caso di dichiarazione di fallimento ; c ) nel caso in cui il titolare , gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728; d ) nel caso che l ' azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica . Nel caso di cui alla lettera a ) del comma precedente , la cessazione delle funzioni del commissario , amministratore o liquidatore è disposta dall ' autorità che lo ha nominato . Nei casi di cui alle lettere c ) e d ) del comma precedente , gli aventi diritto hanno la disponibilità dell ' azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell ' art . 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo . Capo V . Disposizioni varie Art . 68 . I cittadini italiani di razza ebraica , che abbiano la direzione delle aziende indicate nell ' art . 10 , lettera c ) , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica , debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall ' entrata in vigore del presente decreto , salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d ' impiego . Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine , il datore di lavoro è punito con l ' ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all ' azienda le disposizioni di questo decreto . I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell ' art . 10 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall ' entrata in vigore del presente decreto . La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all ' art . 47 . Il Ministro per l ' interno , durante l ' istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell ' art . 14 R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , può , su istanza dell ' interessato , prorogare , con suo decreto , i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa . Art . 69 . Le amministrazioni civili o militari dello Stato , il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate , le altre Amministrazioni indicate nell ' art . 13 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d ' autorità i contratti d ' appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone . La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie , regolari o irregolari , nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica , oppure a ditte gestite dalle persone medesime , se il gestore od il socio non venga sostituito , nel termine che sarà assegnato , con persona non di razza ebraica e di gradimento dell ' Amministrazione concedente o appaltante . Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo , sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione , in base alle condizioni contrattuali , ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere , che rimangono acquisiti all ' Amministrazione , escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo . Art . 70 . Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza . Per l ' esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e , previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni , anche persone estranee di particolare competenza . Art . 71 . Se le aziende comprese nella categoria a ) dell ' art . 52 , per aumento del personale o per mutamento dell ' oggetto , vengano a cadere nelle limitazioni dell ' art . 10 della lettera c ) del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , il proprietario , gestore o socio , che siano cittadini italiani di razza ebraica , debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni . Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono , successivamente all ' entrata in vigore del presente decreto , proprietari , gestori o soci . Nei casi di cui al primo e secondo comma , si applicano tutte le disposizioni del presente titolo . Titolo III . Disposizioni generali e finali Art . 72 . I cittadini italiani di razza ebraica , che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , sono equiparati , ad ogni effetto del presente decreto , ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica . Art . 73 . Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto , le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell ' Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni , il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65 , sono esenti dalle tasse di bollo . Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all ' art . 22 ed i Collegi arbitrali di cui all ' art . 61 , nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell ' art . 53 , la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo , di registro ed ipotecarie . Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano , per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d ' iscrizione , come fatte nell ' interesse dello Stato . Art . 74 . Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito ; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto . Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili . Art . 75 . Gli atti di retrocessione dei beni immobili dell ' Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall ' art . 14 del regio decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto . Art . 76 . L ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato ; per le notificazioni ad istanza dell ' Ente medesimo , per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse , si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato . Le tasse di registro e trascrizione , i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare , sono ridotti alla metà dell ' ordinario ammontare , quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli . Art . 77 . Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell ' art . 60 , in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione , sono esenti dalle tasse di bollo e di registro . Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto . Art . 78 . Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio , con propri decreti , le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto . Art . 79 . Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l ' attuazione del presente decreto . Art . 80 . Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro per le finanze , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 9 febbraio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel , Solmi , Lantini Visto il Guardasigilli : Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto l ' art . 1 , n . 3 , della legge 31 gennaio 1926-IV , numero 100; Visto l ' art . 11 del R . decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126; Sentito il Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Su proposta del Ministro per le finanze , di concerto con i Ministri per l ' interno , per la grazia e giustizia e per le corporazioni ; Abbiamo decretato e decretiamo : È approvato l ' annesso statuto dell ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare , istituito col R . decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 . Detto statuto , composto di n . 26 articoli , sarà d ' ordine Nostro firmato dal Ministro per le finanze . Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Roma , addì 27 marzo 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel , Solmi , Lantini
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Articolo unico L ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare , istituito con l ' art . 11 del R . decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 , convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII , n . 739 , è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario , di cui all ' art . 12 del decreto medesimo , la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R . decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 . Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti . La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a Roma , addì 24 febbraio 1941-XIX Vittorio Emanuele Mussolini , Di Revel Visto : ( ai sensi del R . decreto 20 febbraio 1941-XIX , n . 76 ) Mussolini
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1 . È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un ' eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell ' eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima . Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica . La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell ' entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell ' erede o del legatario . Art . 2 . I cittadini appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell ' art . 14 del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 274 , che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l ' origine ebraica , debbono riprendere l ' originario cognome ebraico . Tali cambiamenti possono essere disposti anche d ' ufficio . Art . 3 . I cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica , che ai termini dell ' art . 8 , ultimo comma , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , non sono considerati di razza ebraica , possono ottenere di sostituire , al loro cognome , quello originario della madre . Art . 4 . I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica , che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza , possono ottenere il cambiamento del loro cognome . Art . 5 . I cambiamenti di cognome , previsti dagli articoli 2 , 3 , e 4 , sono disposti dal Ministro per l ' interno , di concerto con quello per la grazia e la giustizia , prescindendo dalla procedura stabilita dal R . decreto 15 novembre 1865 , n . 2602 , sull ' ordinamento dello stato civile e con esenzione , in ogni caso , dalla tassa di concessione governativa . I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2 , 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente ; contro di essi è ammessa opposizione , da chiunque vi abbia interesse , nel termine di trenta giorni dalla data dell ' ultima pubblicazione . Sull ' opposizione decide il Ministro per l ' interno , di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia , con provvedimento insindacabile . Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto , ovvero se l ' opposizione è stata respinta , il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione . Art . 6 . La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 13 luglio 1939-XVII Vittorio Emanuele Mussolini , Solmi , Di Revel Visto il Guardasigilli : Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia e di Albania Imperatore d ' Etiopia Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni , a mezzo delle loro Commissioni legislative , hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Articolo unico Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII , n . 1055 , recante disposizioni in materia testamentaria , nonché sulla disciplina dei cognomi , nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica , sono sostituiti dai seguenti : Art . 3 . I cittadini italiani , nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica , che ai termini dell ' art . 8 , ultimo , comma , del R . decreto - legge 17 novembre 1938-XVII , n . 1728 , convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 274 , non sono considerati di razza ebraica , possono ottenere di sostituire , al loro cognome , quello originario della madre , salvo quanto è disposto dall ' art . 158 , ultimo comma del R . decreto 9 luglio 1939-XVII , n . 1238 , sull ' ordinamento dello stato civile . Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art . 158 , ultimo comma , del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII , n . 1238 , gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi . Art . 4 . I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica , che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza , possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro , osservato il disposto dell ' art . 158 , ultimo comma , del R . decreto 9 luglio 1939-XVII , n . 1238 , sull ' ordinamento dello stato civile . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Dato a San Rossore , addì 28 settembre 1940-XVIII Vittorio Emanuele Mussolini , Grandi , Di Revel Visto il Guardasigilli : Grandi
ProsaGiuridica ,
Il Duce della Repubblica Sociale Italiana Capo del Governo Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ; Visto il decreto - legge 17 novembre 1938 , n . 1728 , contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana ; Visto il decreto - legge 9 febbraio 1939 , n . 126 , convertito con modificazioni , nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all ' art . 10 del D . L . 17 novembre 1938 , n . 1728 , relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell ' art . 8 del decreto legge 17 novembre 1938 , n . 1728 , ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 dello stesso decreto - legge , nonché le persone straniere di razza ebraica , anche se non residenti in Italia , non possono nel territorio dello Stato : a ) essere proprietari , in tutto o in parte , o gestori , a qualsiasi titolo , di aziende di qualunque natura , né avere di dette aziende la direzione , né assumervi comunque l ' ufficio di amministratore o di sindaco ; b ) essere proprietari di terreni , né di fabbricati e loro pertinenze ; c ) possedere titoli , valori , crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie , né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura . Art . 2 . I debitori di persone di razza ebraica , ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti , in tutto o in parte , a persone di razza ebraica , devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio , in ordine ai singoli beni , denuncia scritta sulla quale risultino : l ' importo dei debiti , il nome del creditore o del proprietario , la natura e l ' ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni . La denuncia deve essere fatta entro 30 ( trenta ) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e , per le obbligazioni sopravvenute , entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide . Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana , che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali , le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana , che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato . Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia , anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente , le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità , per i beni appartenenti a persone di razza ebraica , da esse detenuti nel territorio dello Stato , e per i debiti verso dette persone , afferenti ad attività commerciale da essi ivi esercitate . Art . 3 . Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni , debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell ' art . 2 , e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia . Art . 4 . Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza , dati in locazione a persone di razza ebraica , sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto , l ' apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica , come il ritiro o l ' apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi , non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art . 10 . Art . 5 . È vietato alle persone di nazionalità italiana , le quali siano debitrici , a qualunque titolo , di somme di denaro verso persone di razza ebraica , ovunque queste si trovino , ovvero siano tenute alla consegna , a favore di dette persone , di titoli , valori , ogni modo di adempimento delle obbligazioni , in attesa del provvedimento di cui all ' art . 8 del presente decreto . È vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni , da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica , salva la disposizione di cui al citato articolo 8 . Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica , da essi detenuti nel territorio dello Stato . In attesa dei provvedimenti di cui all ' art . 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all ' apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito . Art . 6 . È nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943 , che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica , ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali , od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno . Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell ' entrata in vigore del presente decreto , né per quelli effettuati per ordine dell ' Autorità . Su proposta dell ' Intendente di Finanza , il Capo della provincia può dichiarare nulle , con apposito decreto , le donazioni avvenute ai sensi dell ' art . 6 del decreto legge 3 febbraio 1939 , n . 126 , nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre 1943 , qualora , da fondati elementi , le donazioni ed i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali . Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell ' Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso . Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell ' Interno d ' intesa con quello delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun gravame , né in via amministrativa , né in via giurisdizionale . Art . 7 . I beni immobiliari e le loro pertinenze , i beni mobiliari , le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato , di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938 , n . 1728 , ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all ' art . 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica , anche se non residenti in Italia , sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare . Art . 8 . Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni . Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all ' art . 475 C.P.C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile , e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia a cura del Capo della provincia , il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca . La trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa . Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della provincia all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare . Altra copia del decreto , con le corrispondenti denuncie , è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze . Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell ' ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi , senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso , né di precetto . Il decreto è immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi - ebrei , ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell ' espropriato . Il rilascio avverrà a richiesta dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , od in nome e per conto dell ' Ente stesso a richiesta di uno degli istituti di Credito Fondiario delegati dall ' Ente di cui al successivo art . 13 , a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall ' art . 608 C.P.C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo . Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio , né in via amministrativa , né in via giudiziaria . Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali , queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati . Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia , gli interessati possono ricorrere al Ministero dell ' Interno , entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d ' Italia . Il Ministro dell ' Interno decide , d ' intesa con quello delle Finanze , con provvedimento non soggetto ad alcun gravame , né in via amministrativa , né in via giurisdizionale . Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati . Art . 9 . I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati . I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare , purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943 . Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori , ad esclusione di qualsiasi altro , e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge : 1 ) L ' ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione ; 2 ) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte , tasse o contributi , che siano loro dovuti ; 3 ) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare nell ' interesse della sua gestione ; 4 ) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati , nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all ' acquisto , alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi ; 5 ) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca , purché dimostri che , al momento in cui il credito è sorto , esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato . Art . 10 . Ricevuta la comunicazione di cui all ' art . 4 del presente decreto , il Capo della provincia disporrà l ' apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti o aziende di credito . L ' apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia , da un delegato dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell ' Istituto o dell ' azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito . A cura del rappresentante del capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell ' apertura e l ' inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito . Tutto quanto compreso nell ' inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell ' art . 8 . Tale decreto sarà tosto notificato all ' Istituto o all ' azienda di credito detentrice dello scomparto o del deposito . Qualora si renda necessaria l ' apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo , le relative spese saranno anticipate dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare . Art . 11 . L ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli istituti di credito fondiario , di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941 , n . 158 , l ' esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge . Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti . Art . 12 . Fino a quando non ne verrà , effettuata la vendita ai sensi dell ' art . 13 , i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze . Art . 13 . La vendita dei beni confiscati ai sensi dell ' art . 7 sarà fatta a cura dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze . La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell ' intero prezzo . Le vendite stipulate dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l ' approvazione del Ministro delle Finanze . Art . 14 . I crediti , le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell ' art . 7 , al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell ' Ente medesimo , saranno versati nelle casse dello Stato , con imputazione ad apposito capitolo da trascriversi nel bilancio dell ' entrata . Le spese di gestione , sia quelle proprie dell ' Ente , sia quelle dei suoi delegati , saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze . Art . 15 . Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza , sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche . Art . 16 . Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa , che omette di fare la denuncia prescritta dall ' art . 2 , nel termine ivi stabilito , è punito con l ' arresto sino a tre mesi e con l ' ammenda fino a L . 30.000 ( trentamila ) . Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell ' art . 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L . 30.000 ( trentamila ) , sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell ' articolo seguente . Art . 17 . Chiunque compie atti diretti all ' occultamento , alla soppressione , alla distruzione , alla dispersione , al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica , al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L . 3.000 ( tremila ) a L . 30.000 ( trentamila ) . La reclusione è fino a sei mesi , se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio . Art . 18 . Chiunque compie atti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie , al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore , è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L . 3.000 ( tremila ) a L . 30.000 ( trentamila ) . Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l ' atto stesso è diretto , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L . 3.000 ( tremila ) a L . 30.000 ( trentamila ) . Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l ' atto stesso è diretto , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L . 50.000 ( cinquantamila ) . Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione delle disposizioni di cui all ' art . 5 , ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell ' art . 10 , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati in ogni caso non inferiore a L . 10.000 ( diecimila ) . Art . 19 . Le norme del decreto legge 17 novembre 1938 , n . 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 739 , che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate . Art . 20 . Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l ' attuazione del presente decreto e , sempre allo stesso fine , ad introdurre in bilancio , con propri decreti , le variazioni occorrenti . Art . 21 . Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia . Dal Quartier Generale , addì 4 gennaio 1941-XXII . Mussolini V . Il Guardasigilli : Pisenti
ProsaGiuridica ,
Il Duce dello Stato Nazionale Repubblicano Capo del Governo Visto l ' art . 11 del decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126 , convertito nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , sul trattamento dei beni ebraici ; Visto il decreto 27 marzo 1939 , n . 665 , che ha approvato lo statuto dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Vista la legge 19 dicembre 1940 , n . 1994 , riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici ; Visti il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944 , n . 2 , contenente modifiche alle disposizioni riguardante i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126; Visto l ' art . 17 della legge 16 giugno 1939 , n . 942 , riguardante le acquisizioni dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto ; Ritenuta la necessità di modificare detto statuto , in relazione ai nuovi compiti affidati coi suindicati provvedimenti legislativi all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Su proposta del Ministro delle Finanze ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . L ' art . 11 del decreto 9 febbraio 1939 , n . 126 , convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , è sostituito dal seguente : « È istituito un Ente denominato " Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare " con il compito di provvedere all ' acquisto , alla gestione , alla trasformazione e alla vendita dei beni immobiliari con le loro pertinenze , di bene mobiliari , nonché di aziende industriali e commerciali , nell ' interesse o d ' incarico dello Stato . All ' Ente anzidetto è assegnata una dotazione di L . 20 milioni da stanziarsi con provvedimento del Ministro per le Finanze sul bilancio del Ministero stesso . L ' Ente è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da altri otto componenti , nominati con decreto del Ministro delle Finanze e cioè : - 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze ; - 1 consigliere scelto tra i funzionari dell ' Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l ' Esercizio del Credito ; - 1 consigliere in rappresentanza dell ' Ispettorato per demografia e razza ; - 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano , Ministro segretario di Stato ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Agricoltura e le Foreste ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Economia corporativa . Con decreto del Ministro per le Finanze sono nominati tre sindaci effettivi , dei quali uno scelto trai Magistrati della Corte dei Conti . Con lo stesso decreto sono pure nominati due sindaci supplenti . Il bilancio da compilarsi dall ' Ente alla fine di ciascun esercizio annuale è sottoposto all ' approvazione del Ministro per le Finanze . Per l ' assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio , l ' Ente si avvale dell ' Avvocatura dello Stato . » Art . 2 . Il decreto 27 marzo 1939 , n . 665 , che ha approvato lo statuto dell ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare è abrogato . Lo statuto stesso viene sostituito da quello annesso al presente provvedimento , composto di numero 17 articoli . Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare a tale statuto le modifiche che si rendessero in seguito necessarie . Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , sarà inserto , munito del sigillo dello Stato , nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti . Dal Quartier Generale , addì 31 marzo 1944-XXII Mussolini Il Ministro delle Finanze : Pellegrini V . il Guardasigilli : Pisenti