ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
.
-
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
L
'
esercizio
delle
professioni
di
giornalista
,
medico
-
chirurgo
,
farmacista
,
veterinario
,
ostetrica
,
avvocato
,
procuratore
,
patrocinatore
legale
,
esercente
in
economia
e
commercio
,
ragioniere
,
ingegnere
,
architetto
,
chimico
,
agronomo
,
geometra
,
perito
agrario
,
perito
industriale
,
è
,
per
i
cittadini
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
regolato
dalle
seguenti
disposizioni
.
Art
.
2
.
Ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
è
vietato
l
'
esercizio
della
professione
di
notaro
.
Ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminato
è
vietato
l
'
esercizio
della
professione
di
giornalista
.
Per
quanto
riguarda
la
professione
di
insegnante
privato
,
rimangono
in
vigore
le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
1
e
7
del
Regio
decreto
-
legge
15
novembre
1938-XVII
,
n
.
1779
.
Art
.
3
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
esercenti
una
delle
professioni
di
cui
all
'
art
.
1
,
che
abbiano
ottenuto
la
discriminazione
a
termini
dell
'
art
.
14
del
Regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
saranno
iscritti
in
"
elenchi
aggiunti
"
,
da
istituirsi
in
appendice
agli
albi
professionali
,
e
potranno
continuare
nell
'
esercizio
della
professione
,
a
norma
delle
vigenti
disposizioni
,
salve
le
limitazioni
previste
dalla
presente
legge
.
Sono
altresì
istituiti
,
in
appendice
agli
elenchi
transitori
eventualmente
previsti
dalle
vigenti
leggi
o
regolamenti
in
aggiunta
agli
albi
professionali
,
elenchi
aggiunti
dei
professionisti
di
razza
ebraica
discriminati
.
Si
applicano
agli
elenchi
aggiunti
tutte
le
norme
che
regolano
la
tenuta
e
la
disciplina
degli
albi
professionali
.
Art
.
4
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminati
,
i
quali
esercitano
una
delle
professioni
indicate
dall
'
art
.
1
,
esclusa
quella
di
giornalista
,
potranno
essere
iscritti
in
elenchi
speciali
secondo
le
disposizioni
del
capo
II
della
presente
legge
,
e
potranno
continuare
nell
'
esercizio
professionale
con
le
limitazioni
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
5
.
Gli
iscritti
negli
elenchi
speciali
professionali
previsti
dall
'
art
.
4
cessano
dal
far
parte
delle
Associazioni
sindacali
di
categoria
giuridicamente
riconosciute
,
e
non
possono
essere
da
queste
rappresentati
.
Tuttavia
si
applicano
ad
essi
le
norme
inerenti
alla
disciplina
dei
rapporti
collettivi
di
lavoro
.
Art
.
6
.
è
fatto
obbligo
ai
professionisti
che
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dagli
articoli
1
e
2
,
primo
comma
,
ed
a
quelli
iscritti
nei
ruoli
di
cui
all
'
art
.
23
di
denunciare
la
propria
appartenenza
alla
razza
ebraica
,
entro
il
termine
di
venti
giorni
dalla
entrata
in
vigore
della
presente
legge
,
agli
organi
competenti
per
la
tenuta
degli
albi
o
dei
ruoli
.
I
trasgressori
sono
puniti
con
l
'
arresto
sino
ad
un
mese
e
con
l
'
ammenda
sino
a
lire
tremila
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
anche
nel
caso
che
sia
pendente
ricorso
per
l
'
accertamento
della
razza
ai
sensi
dell
'
art
.
26
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Il
reato
sarà
dichiarato
estinto
se
il
ricorso
di
cui
al
terzo
comma
sia
deciso
con
la
dichiarazione
di
non
appartenenza
del
ricorrente
alla
razza
ebraica
.
Ove
la
denunzia
non
sia
effettuata
,
gli
organi
competenti
per
la
tenuta
degli
albi
o
dei
ruoli
provvederanno
d
'
ufficio
all
'
accertamento
.
La
cancellazione
dagli
albi
o
dai
ruoli
viene
deliberata
dai
predetti
organi
non
oltre
il
febbraio
1940-XVIII
,
ma
ha
effetto
alla
scadenza
di
detto
termine
.
La
deliberazione
è
notificata
agli
interessati
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
e
con
le
forme
della
notificazione
della
citazione
.
Capo
II
-
Degli
elenchi
speciali
e
delle
condizioni
per
essere
iscritti
Art
.
7
.
Per
ogni
circoscrizione
di
Corte
di
appello
sono
istituiti
,
presso
la
Corte
medesima
,
gli
elenchi
speciali
per
le
singole
professioni
previsti
dall
'
art
.
4
.
Nessuno
può
essere
iscritto
contemporaneamente
in
più
di
un
elenco
per
la
stessa
professione
;
su
domanda
dell
'
interessato
è
ammesso
tuttavia
il
trasferimento
da
un
elenco
distrettuale
all
'
altro
.
Il
trasferimento
non
interrompe
il
corso
dell
'
anzianità
di
iscrizione
.
Art
.
8
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
esercenti
una
delle
professioni
di
cui
all
'
art
.
1
,
esclusa
quella
di
giornalista
,
e
che
intendano
ottenere
l
'
iscrizione
nel
rispettivo
elenco
speciale
,
dovranno
farne
domanda
al
primo
presidente
della
Corte
di
appello
del
distretto
,
in
cui
abbiano
la
residenza
,
nel
termine
di
centottanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
9
.
Per
essere
iscritti
negli
elenchi
speciali
è
necessario
:
a
)
essere
cittadini
italiani
;
b
)
essere
di
specchiata
condotta
morale
e
di
non
avere
svolto
azione
contraria
agli
interessi
del
Regime
e
della
Nazione
;
c
)
avere
la
residenza
nella
circoscrizione
della
Corte
di
appello
;
d
)
essere
in
possesso
degli
altri
requisiti
stabiliti
dai
vigenti
ordinamenti
professionali
per
l
'
esercizio
della
rispettiva
professione
.
Art
.
10
.
Non
possono
conseguire
l
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
coloro
che
abbiano
riportato
condanna
per
delitto
non
colposo
per
il
quale
la
legge
commini
la
pena
della
reclusione
,
non
inferiore
nel
minimo
a
due
anni
e
nel
massimo
a
cinque
o
,
comunque
,
condanna
che
importi
la
radiazione
o
cancellazione
dagli
albi
professionali
.
Non
possono
,
parimenti
,
conseguire
l
'
iscrizione
coloro
che
siano
stati
o
si
trovino
sottoposti
ad
una
delle
misure
di
polizia
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
.
Art
.
11
.
Le
domande
per
l
'
iscrizione
devono
essere
corredate
dai
seguenti
documenti
:
a
)
atto
di
nascita
;
b
)
certificato
di
cittadinanza
italiana
;
c
)
certificato
di
residenza
;
d
)
certificato
di
buona
condotta
morale
,
civile
e
politica
;
e
)
certificato
generale
del
casellario
giudiziario
di
data
non
anteriore
a
mesi
3
dalla
presentazione
della
domanda
e
certificato
dei
procedimenti
a
carico
;
f
)
certificato
dell
'
Autorità
di
pubblica
sicurezza
del
luogo
di
residenza
del
richiedente
,
attestante
che
questi
non
è
stato
sottoposto
ad
alcuna
delle
misure
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
con
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773;
g
)
titoli
di
abilitazione
richiesti
per
la
iscrizione
nell
'
albo
professionale
.
Art
.
12
.
Le
attribuzioni
relative
alla
tenuta
degli
elenchi
di
cui
all
'
art
.
4
ed
alla
disciplina
degli
iscritti
,
previste
dalle
vigenti
leggi
e
regolamenti
professionali
,
sono
esercitate
nell
'
ambito
di
ciascun
distretto
di
Corte
di
appello
,
per
tutti
gli
elenchi
,
da
una
Commissione
distrettuale
.
Essa
ha
sede
presso
la
Corte
di
appello
,
è
presieduta
dal
primo
presidente
della
Corte
medesima
,
o
da
un
magistrato
della
Corte
,
da
lui
delegato
,
ed
è
composta
di
sei
membri
,
rispettivamente
designati
dal
Ministro
per
l
'
Interno
,
dal
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
Ministro
Segretario
di
Stato
,
dai
Ministri
per
l
'
Educazione
Nazionale
,
per
i
Lavori
Pubblici
e
per
le
Corporazioni
,
nonché
dal
Presidente
della
Confederazione
Fascista
dei
Professionisti
ed
Artisti
.
Art
.
13
.
I
componenti
della
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
sono
nominati
con
decreto
del
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Quelli
nominati
in
sostituzione
di
altri
durante
il
triennio
durano
in
carica
sino
alla
scadenza
del
triennio
.
Art
.
14
.
La
Commissione
distrettuale
verifica
le
domande
di
cui
all
'
art
.
8
e
,
ove
ricorrano
le
condizioni
richieste
dalla
presente
legge
,
delibera
la
iscrizione
del
professionista
nel
rispettivo
elenco
speciale
.
Le
adunanze
della
Commissione
sono
valide
con
l
'
intervento
di
almeno
quattro
componenti
.
Le
deliberazioni
della
Commissione
sono
motivate
;
vengono
prese
a
maggioranza
di
voti
;
in
caso
di
parità
di
voti
prevale
quello
del
presidente
.
Esse
sono
notificate
,
nel
termine
di
15
giorni
,
agli
interessati
ed
al
Procuratore
generale
presso
la
Corte
di
appello
,
nonché
al
Prefetto
,
qualora
riguardino
esercenti
le
professioni
sanitarie
.
Art
.
15
.
Contro
le
deliberazioni
della
Commissione
in
ordine
alla
iscrizione
ed
alla
cancellazione
dall
'
elenco
,
nonché
ai
giudizi
disciplinari
,
è
dato
ricorso
tanto
all
'
interessato
quanto
al
Procuratore
generale
della
Corte
di
appello
,
e
,
nel
caso
di
esercenti
le
professioni
sanitarie
,
al
Prefetto
,
entro
30
giorni
dalla
notifica
,
ad
una
Commissione
Centrale
che
ha
sede
presso
il
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia
.
Art
.
16
.
La
Commissione
centrale
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
è
presieduta
da
un
magistrato
di
grado
terzo
ed
è
composta
del
Direttore
generale
degli
affari
civili
e
delle
professioni
legali
presso
il
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia
,
o
di
un
suo
delegato
,
e
di
altri
sette
membri
,
rispettivamente
designati
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
dal
Segretario
del
Partito
Nazionale
Fascista
,
Ministro
Segretario
di
Stato
,
dai
Ministri
per
l
'
Educazione
Nazionale
,
per
i
Lavori
Pubblici
,
per
l
'
Agricoltura
e
per
le
Foreste
e
per
le
Corporazioni
,
nonché
dal
Presidente
della
Confederazione
Fascista
dei
Professionisti
e
degli
Artisti
.
I
componenti
della
Commissione
sono
nominati
con
decreto
Reale
,
su
proposta
del
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
.
Essi
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Quelli
nominati
in
sostituzione
di
altri
durante
il
triennio
durano
in
carica
sino
alla
scadenza
del
triennio
.
Le
adunanze
della
Commissione
centrale
sono
valide
con
l
'
intervento
di
almeno
cinque
componenti
.
Il
ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
provvede
con
suo
decreto
alla
costituzione
della
Segreteria
della
predetta
Commissione
.
Capo
III
-
Disciplina
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
Art
.
17
.
Entro
il
mese
di
febbraio
di
ogni
anno
,
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
12
procede
alla
revisione
dell
'
elenco
speciale
,
apportandovi
le
modificazioni
e
le
aggiunte
che
fossero
necessarie
.
Ai
provvedimenti
adottati
si
applicano
le
disposizioni
degli
articoli
14
,
ultimo
comma
,
e
15
.
Art
.
18
.
La
Commissione
può
applicare
sanzioni
disciplinari
:
1
)
per
gli
abusi
e
le
mancanze
degli
iscritti
nell
'
elenco
speciale
commesso
nell
'
esercizio
della
professione
;
2
)
per
motivi
di
manifesta
indegnità
morale
e
politica
.
Le
sanzioni
disciplinari
sono
:
a
)
censura
;
b
)
sospensione
dall
'
esercizio
professionale
per
un
tempo
non
maggiore
di
sei
mesi
;
3
)
cancellazione
dall
'
elenco
.
I
provvedimenti
di
cui
al
comma
precedente
sono
notificati
all
'
interessato
per
mezzo
dell
'
ufficiale
giudiziario
.
L
'
istruttoria
che
precede
il
giudizio
disciplinare
può
essere
promossa
dalla
Commissione
su
domanda
di
parte
,
o
su
richiesta
del
pubblico
ministero
,
ovvero
d
'
ufficio
in
seguito
a
deliberazione
della
Commissione
ad
iniziativa
di
uno
o
più
membri
.
I
fatti
addebitati
devono
essere
contestati
all
'
interessato
con
l
'
assegnazione
di
un
termine
per
la
presentazione
delle
giustificazioni
.
Art
.
19
.
La
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
,
oltre
che
per
motivi
disciplinari
,
può
essere
pronunciata
dalla
Commissione
,
su
domanda
dell
'
interessato
.
Può
essere
promossa
d
'
ufficio
su
richiesta
del
procuratore
generale
della
Corte
di
appello
nel
caso
:
a
)
di
perdita
della
cittadinanza
;
b
)
di
trasferimento
dell
'
iscritto
in
altro
elenco
;
c
)
di
trasferimento
dell
'
iscritto
all
'
estero
.
Contro
la
pronuncia
della
Commissione
è
sempre
ammesso
ricorso
a
norma
dell
'
art
.
15
.
Art
.
20
.
La
condanna
o
l
'
applicazione
di
una
delle
misure
previste
dal
testo
unico
delle
leggi
di
pubblica
sicurezza
approvato
col
R
.
decreto
18
giugno
1931-IX
,
n
.
773
,
importano
la
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
.
L
'
iscritto
che
si
trovi
sottoposto
a
procedimento
penale
,
ovvero
deferito
per
l
'
applicazione
di
una
delle
misure
di
cui
al
comma
precedente
,
può
essere
sospeso
dall
'
esercizio
della
professione
.
La
sospensione
ha
sempre
luogo
quando
è
emesso
mandato
di
cattura
e
fino
alla
sua
revoca
.
Capo
IV
-
Dell
'
esercizio
professionale
degli
iscritti
negli
elenchi
aggiunti
e
negli
elenchi
speciali
Art
.
21
.
L
'
esercizio
professionale
da
parte
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
iscritti
negli
elenchi
speciali
,
è
soggetto
alle
seguenti
limitazioni
:
a
)
salvi
i
casi
di
comprovata
necessità
ed
urgenza
,
la
professione
deve
essere
esercitata
esclusivamente
a
favore
di
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
;
b
)
la
professione
di
farmacista
non
può
essere
esercitata
se
non
presso
le
farmacie
di
cui
all
'
art
.
114
del
testo
unico
delle
leggi
sanitarie
approvato
con
R
.
decreto
27
luglio
1934-XII
,
n
.
1265
,
qualora
l
'
Ente
cui
la
farmacia
appartiene
svolga
la
propria
attività
istituzionale
esclusivamente
nei
riguardi
di
appartenenti
alla
razza
ebraica
;
c
)
ai
professionisti
di
razza
ebraica
non
possono
essere
conferiti
incarichi
che
importino
funzioni
di
pubblico
ufficiale
,
ne
può
essere
consentito
l
'
esercizio
di
attività
per
conto
di
enti
pubblici
,
fondazioni
,
associazioni
e
comitati
di
cui
agli
articoli
34
e
37
del
Codice
civile
o
in
locali
da
questi
dipendenti
.
La
disposizione
di
cui
alla
lettera
c
)
del
presente
articolo
si
applica
anche
ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
iscritti
negli
"
elenchi
aggiunti
"
.
Art
.
22
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
essere
iscritti
nei
ruoli
degli
amministratori
giudiziari
,
se
già
iscritti
,
ne
sono
cancellati
.
Art
.
23
.
I
cittadini
di
razza
ebraica
non
possono
essere
comunque
iscritti
nei
ruoli
dei
revisori
ufficiali
dei
conti
,
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
24
luglio
1936-XIV
,
n
.
1548
,
o
nei
ruoli
dei
periti
e
degli
esperti
ai
termini
dell
'
art
.
32
del
testo
unico
delle
leggi
sui
Consigli
e
sugli
Uffici
provinciali
delle
corporazioni
,
approvato
con
R
.
decreto
20
settembre
1934XII
,
n
.
2011
,
e
,
se
vi
sono
già
iscritti
,
ne
sono
cancellati
.
Art
.
24
.
I
professionisti
forensi
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
siano
iscritti
negli
albi
speciali
per
l
'
infortunistica
,
perdono
il
diritto
a
mantenere
l
'
iscrizione
negli
albi
stessi
a
decorrere
da
180
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
.
Art
.
25
.
È
vietata
qualsiasi
forma
di
associazione
e
collaborazione
professionale
tra
i
professionisti
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
quelli
di
razza
ebraica
.
Art
.
26
.
L
'
esercizio
delle
attività
professionali
vietate
dall
'
art
.
21
è
punito
ai
sensi
dell
'
art
.
348
del
Codice
penale
.
La
trasgressione
alle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
25
importa
la
cancellazione
,
secondo
i
casi
,
dagli
albi
professionali
,
dagli
elenchi
aggiunti
,
ovvero
dagli
elenchi
speciali
.
Capo
V
-
Disposizioni
transitorie
e
finali
Art
.
27
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
possono
continuare
l
'
esercizio
della
professione
senza
limitazioni
fino
alla
cancellazione
dall
'
albo
.
Avvenuta
la
cancellazione
e
fino
a
quando
non
abbiano
ottenuto
la
iscrizione
nell
'
elenco
speciale
,
non
potranno
esercitare
alcuna
attività
professionale
.
Con
la
cancellazione
deve
essere
esaurita
,
o
,
comunque
,
cessare
,
qualsiasi
prestazione
professionale
da
parte
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
discriminati
a
favore
di
cittadini
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
è
tuttavia
in
facoltà
del
cliente
non
appartenente
alla
razza
ebraica
di
revocare
al
professionista
di
razza
ebraica
non
discriminato
l
'
incarico
conferitogli
,
anche
prima
della
cancellazione
dall
'
albo
.
Art
.
28
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
ammessi
in
via
transitoria
a
proseguire
gli
studi
universitari
o
superiori
in
virtù
dell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
nonché
tutti
coloro
che
,
conseguito
il
titolo
accademico
,
non
abbiano
ancora
ottenuta
la
relativa
abilitazione
professionale
,
a
norma
delle
leggi
e
regolamenti
vigenti
,
ove
sussistano
i
requisiti
e
le
condizioni
previste
dalle
predette
leggi
e
regolamenti
per
l
'
iscrizione
negli
albi
,
nonché
dalla
presente
legge
,
potranno
ottenere
la
iscrizione
negli
elenchi
aggiunti
o
negli
elenchi
speciali
.
Art
.
29
.
I
notari
di
razza
ebraica
,
dispensati
dall
'
esercizio
a
norma
della
presente
legge
,
sono
ammessi
a
far
valere
il
diritto
al
trattamento
di
quiescenza
loro
spettante
a
termini
di
legge
da
parte
della
Cassa
nazionale
del
notariato
.
In
deroga
alle
vigenti
disposizioni
,
a
coloro
che
non
hanno
maturato
il
periodo
di
tempo
prescritto
è
concesso
il
trattamento
minimo
di
pensione
se
hanno
compiuto
almeno
dieci
anni
di
esercizio
;
negli
altri
casi
,
è
concessa
una
indennità
di
lire
mille
per
ciascuno
anno
di
servizio
.
Art
.
30
.
Ai
giornalisti
di
razza
ebraica
non
discriminati
,
che
cessano
dall
'
impiego
per
effetto
della
presente
legge
,
verrà
corrisposto
dal
datore
di
lavoro
l
'
indennità
di
licenziamento
prevista
dal
contratto
collettivo
di
lavoro
giornalistico
per
il
caso
di
risoluzione
del
rapporto
d
'
impiego
per
motivi
estranei
alla
volontà
del
giornalista
.
L
'
Istituto
nazionale
di
previdenza
dei
giornalisti
italiani
"
Arnaldo
Mussolini
"
provvederà
alla
cancellazione
dei
predetti
giornalisti
dagli
elenchi
dei
propri
iscritti
,
alla
liquidazione
del
fondo
di
previdenza
costituito
a
suo
nome
e
al
trasferimento
al
nome
dei
medesimi
della
proprietà
della
polizza
di
assicurazione
sulla
vita
,
contratta
dall
'
Istituto
presso
l
'
Istituto
Nazionale
delle
assicurazioni
.
Art
.
31
.
Con
disposizioni
successive
saranno
regolati
i
rapporti
tra
i
professionisti
di
razza
ebraica
e
gli
enti
di
previdenza
previsti
dalla
legislazione
vigente
,
escluse
le
categorie
contemplate
negli
articoli
29
e
30
della
presente
legge
.
Verranno
inoltre
emanate
le
norme
speciali
riflettenti
la
cessazione
del
rapporto
d
'
impiego
privato
tra
i
professionisti
di
razza
ebraica
e
i
loro
dipendenti
.
Art
.
32
.
Il
Ministro
per
la
Grazia
e
Giustizia
,
di
concerto
con
i
Ministri
interessati
,
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
per
la
determinazione
dei
contributi
da
porsi
a
carico
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
,
per
il
funzionamento
delle
commissioni
di
cui
agli
articoli
12
e
15
.
Art
.
33
.
Agli
effetti
della
presente
legge
,
l
'
appartenenza
alla
razza
ebraica
è
determinata
a
norma
dell
'
art
.
8
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938
-
XVII
,
1728
,
ed
ogni
questione
relativa
è
decisa
dal
Ministro
per
l
'
interno
a
norma
dell
'
art
.
26
dello
stesso
Regio
decreto
-
legge
.
Art
.
34
.
Per
tutto
quanto
non
è
contemplato
dalla
presente
legge
,
si
applicano
le
leggi
ed
i
regolamenti
di
carattere
generale
che
disciplinano
le
singole
professioni
.
Art
.
35
.
Con
decreto
Reale
saranno
emanate
,
ai
sensi
dell
'
art
.
3
,
n
.
1
,
della
legge
31
gennaio
1926
-
IV
,
n
.
100
,
le
norme
complementari
e
di
coordinamento
che
potranno
occorrere
per
l
'
attuazione
della
presente
legge
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
20
giugno
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Starace
,
Solmi
,
Di
Revel
,
Cobolli
-
Gigli
,
Rossoni
,
Lantini
,
Alfieri
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Il
Guardasigilli
Ministro
per
la
Grazia
e
la
Giustizia
Visto
l
'
art
.
32
della
legge
29
giugno
1939
,
n
.
1054
,
sulla
disciplina
dell
'
esercizio
delle
professioni
da
parte
dei
cittadini
di
razza
ebraica
;
Ritenuta
la
necessità
di
determinare
i
contributi
a
carico
degli
iscritti
negli
elenchi
speciali
per
il
funzionamento
delle
Commissioni
di
cui
agli
articoli
12
e
15
della
legge
stessa
;
Di
concerto
con
il
Ministro
per
l
'
interno
,
col
segretario
del
P.N.F.
Ministro
Segretario
di
Stato
,
e
coi
Ministri
per
le
finanze
,
per
i
lavori
pubblici
,
per
l
'
agricoltura
e
le
foreste
e
per
le
corporazioni
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
I
professionisti
che
aspirano
all
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
preveduti
dall
'
art
.
4
della
legge
29
giugno
1939
,
n
.
1054
,
debbono
versare
un
contributo
di
lire
duecento
.
Art
.
2
.
I
professionisti
iscritti
negli
elenchi
speciali
sono
tenuti
al
versamento
di
un
contributo
annuale
di
lire
cento
,
che
deve
essere
eseguito
nel
gennaio
di
ogni
anno
.
Quando
l
'
iscritto
risulti
moroso
nel
versamento
,
è
disposta
la
sua
cancellazione
dall
'
elenco
speciale
dopo
una
interpellanza
notificatagli
mediante
lettera
raccomandata
con
assegnazione
di
un
termine
non
maggiore
di
giorni
quindici
per
il
versamento
stesso
.
Art
.
3
.
Il
ricorso
della
Commissione
centrale
indicato
all
'
art
.
15
della
legge
29
giugno
1939
citata
,
quando
non
sia
proposto
dal
Procuratore
generale
o
dal
prefetto
,
deve
essere
accompagnato
dal
versamento
di
lire
cento
.
Art
.
4
.
I
versamenti
delle
somme
stabilite
dagli
articoli
precedenti
sono
eseguiti
presso
il
locale
ufficio
del
registro
con
imputazione
al
bilancio
di
entrata
dello
Stato
.
Le
ricevute
dei
versamenti
di
cui
agli
articoli
1
e
3
del
presente
decreto
debbono
essere
allegate
alla
domanda
di
iscrizione
nell
'
elenco
e
al
ricorso
;
quella
del
versamento
di
cui
all
'
art
.
2
deve
essere
presentata
alla
Commissione
.
Le
domande
ed
i
ricorsi
di
cui
al
comma
precedente
sono
dichiarati
irricevibili
se
non
risulti
la
prova
dell
'
eseguito
versamento
.
Art
.
5
.
Il
contributo
di
lire
duecento
di
cui
all
'
art
.
1
è
dovuto
anche
dai
professionisti
che
hanno
ottenuto
l
'
iscrizione
negli
elenchi
speciali
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
Commissione
pronuncerà
la
cancellazione
dall
'
elenco
in
confronto
di
coloro
che
non
avranno
provveduto
al
versamento
della
somma
dopo
una
interpellanza
notificata
a
norma
dell
'
art
.
2
,
comma
secondo
.
Il
contributo
annuale
di
lire
cento
è
dovuto
a
cominciare
dal
primo
anno
dell
'
iscrizione
,
in
aggiunta
a
quello
di
lire
duecento
di
cui
all
'
art
.
1
,
fermo
il
disposto
del
comma
precedente
.
Art
.
6
.
Nel
bilancio
del
Ministero
di
grazia
e
giustizia
saranno
stanziate
annualmente
in
due
appositi
capitoli
,
in
limiti
non
eccedenti
i
versamenti
effettuati
,
a
norma
del
presente
decreto
,
le
somme
necessarie
rispettivamente
alle
spese
per
i
servizi
relativi
agli
iscritti
negli
elenchi
speciali
preveduti
dall
'
art
.
4
della
citata
legge
29
giugno
1939
e
a
quelle
per
premi
di
operosità
da
corrispondere
in
relazione
a
tali
servizi
.
Roma
,
addì
30
luglio
1940-XVIII
Il
Ministro
per
la
grazia
e
giustizia
,
Grandi
p
.
il
Ministro
per
l
'
interno
,
Buffarini
Il
Segretario
del
P.N.F.
,
Muti
Il
Ministro
per
le
finanze
,
Di
Revel
Il
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
Serena
Il
ministro
per
l
'
agricoltura
e
le
foreste
,
Tassinari
p
.
Il
Ministro
per
le
corporazioni
,
Cianetti
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
E
'
vietato
l
'
esercizio
di
qualsiasi
attività
nel
campo
dello
spettacolo
a
italiani
ed
a
stranieri
o
ad
apolidi
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
anche
se
discriminati
,
nonché
a
società
rappresentate
,
amministrate
o
dirette
in
tutto
o
in
parte
da
persone
di
razza
ebraica
.
Art
.
2
.
Sono
vietate
la
rappresentazione
,
l
'
esecuzione
,
la
proiezione
pubblica
e
la
registrazione
su
dischi
fonografici
di
qualsiasi
opera
alla
quale
concorrano
o
abbiano
concorso
autori
od
esecutori
italiani
,
stranieri
od
apolidi
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
alla
cui
esecuzione
abbiano
comunque
partecipato
elementi
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
Sono
del
pari
vietati
lo
smercio
dei
dischi
fonografici
e
l
'
importazione
di
matrici
di
dischi
previsti
dal
precedente
comma
e
la
successiva
riproduzione
delle
matrici
stesse
.
Art
.
3
.
E
'
vietato
utilizzare
in
qualsiasi
modo
per
la
produzione
di
film
,
soggetti
,
sceneggiature
,
opere
letterarie
,
drammatiche
,
musicali
,
scientifiche
ed
artistiche
,
e
qualsiasi
altro
contributo
,
di
cui
siano
autori
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
nonché
impiegare
ed
utilizzare
comunque
nella
detta
produzione
,
o
in
operazione
di
doppiaggio
o
di
post
sincronizzazione
,
personale
artistico
,
tecnico
,
amministrativo
ed
esecutivo
appartenente
alla
razza
ebraica
.
Art
.
4
.
Per
i
film
da
importare
dall
'
estero
l
'
Ente
nazionale
Acquisti
Importazioni
Pellicole
Estere
(E.N.A.I.P.E.),
nel
giudicare
della
opportunità
di
autorizzare
o
meno
,
ai
sensi
dell
'
art
.
5
della
legge
4
aprile
1940-XVIII
,
n
.
404
,
sul
monopolio
per
l
'
acquisto
,
l
'
importazione
e
la
distribuzione
dei
film
cinematografici
provenienti
dall
'
estero
,
l
'
acquisto
di
film
esteri
,
terrà
conto
delle
condizioni
nelle
quali
questi
sono
stati
prodotti
fuori
dal
Regno
in
relazione
alle
disposizioni
della
presente
legge
.
A
tale
scopo
le
domande
di
acquisto
di
film
esteri
debbono
essere
corredate
di
elenchi
nominativi
degli
autori
delle
opere
utilizzate
per
la
produzione
dei
film
medesimi
e
di
coloro
che
hanno
ad
essa
concorso
con
contributi
artistici
e
tecnici
di
notevole
importanza
.
Agli
stessi
criteri
indicati
nel
primo
comma
del
presente
articolo
dovrà
attenersi
il
Ministero
della
cultura
popolare
nell
'
accordare
o
meno
ai
film
importati
dall
'
estero
il
nulla
osta
per
la
proiezione
in
pubblico
di
cui
all
'
art
.
1
del
regolamento
per
la
vigilanza
governativa
sulle
pellicole
cinematografiche
approvato
con
R
.
decreto
-
legge
24
settembre
1923-I
,
n
.
3287
.
Art
.
5
.
Con
decreto
del
Ministro
per
la
cultura
popolare
,
di
concerto
con
il
Ministro
per
l
'
interno
,
sarà
nominata
una
Commissione
di
cui
fanno
parte
anche
due
rappresentanti
del
Ministero
dell
'
interno
ed
alla
quale
è
attribuito
il
compito
di
provvedere
alla
compilazione
ed
all
'
aggiornamento
degli
elenchi
di
autori
e
di
artisti
esecutori
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
Nei
riguardi
degli
autori
ed
artisti
italiani
e
degli
autori
ed
artisti
stranieri
od
apolidi
,
residenti
nel
Regno
,
l
'
inclusione
nell
'
elenco
dovrà
essere
preceduta
dall
'
accertamento
della
posizione
razziale
,
da
parte
del
Ministero
dell
'
interno
,
secondo
le
norme
contenute
negli
articoli
8
e
26
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
.
Tali
elenchi
sono
pubblici
.
Art
.
6
.
Ai
componenti
della
Commissione
saranno
corrisposti
per
ogni
giornata
di
adunanza
gettoni
di
presenza
da
determinarsi
nei
modi
previsti
dall
'
art
.
63
del
R
.
decreto
11
novembre
1923-II
,
n
.
2395
.
Art
.
7
.
Chiunque
contravviene
alle
norme
contenute
negli
articoli
1
,
2
e
3
della
presente
legge
è
punito
con
l
'
ammenda
da
L
.
50
a
L
.
10.000
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
Roma
,
addì
19
aprile
1942-XX
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Pavolini
,
Grandi
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100;
Visto
il
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
contenente
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
la
giustizia
e
per
le
corporazioni
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
Titolo
I
-
Limitazioni
della
proprietà
immobiliare
Capo
I
.
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Le
limitazioni
della
proprietà
immobiliare
,
stabilite
dall
'
art
.
10
,
lettere
a
)
ed
e
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
si
determinano
cumulando
separatamente
i
terreni
ed
i
fabbricati
urbani
siti
nel
territorio
del
Regno
e
costituenti
il
patrimonio
immobiliare
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Art
.
2
.
Si
comprendono
nel
patrimonio
immobiliare
,
soggetto
alle
limitazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
i
beni
posseduti
:
a
)
a
titolo
di
proprietà
piena
e
di
proprietà
nuda
;
b
)
a
titolo
di
concessione
enfiteutica
.
Non
è
computato
il
diritto
del
concedente
enfiteutico
,
salvo
il
caso
della
devoluzione
previsto
alla
lettera
b
)
del
primo
comma
dell
'
art
.
45
.
Art
.
3
.
Non
si
comprendono
nel
patrimonio
immobiliare
di
cui
all
'
art
.
1
:
a
)
gli
immobili
adibiti
ad
uso
industriale
e
commerciale
quando
il
proprietario
o
enfiteuta
sia
anche
il
titolare
dell
'
azienda
alla
quale
gli
immobili
stessi
sono
destinati
;
b
)
i
fabbricati
appartenenti
ad
imprenditori
edili
e
costruiti
a
scopo
di
vendita
;
c
)
i
beni
per
i
quali
alla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
vi
siano
in
corso
procedure
di
esecuzione
immobiliare
.
Ai
beni
menzionati
nelle
lettere
a
)
e
b
)
del
precedente
comma
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
Art
.
4
.
La
parte
di
patrimonio
immobiliare
eccedente
i
limiti
consentiti
ai
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
deve
essere
trasferita
all
'
Ente
indicato
nell
'
art
.
11
in
conformità
delle
disposizioni
di
questo
decreto
.
Art
.
5
.
Fino
alla
determinazione
definitiva
dei
beni
immobili
compresi
nei
limiti
di
cui
all
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
i
cittadini
di
razza
ebraica
non
possono
compiere
alcun
atto
di
alienazione
a
titolo
gratuito
od
oneroso
o
di
costituzione
di
ipoteca
,
relativamente
ai
beni
immobiliari
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
2
.
Se
però
ricorrono
esigenze
o
circostanze
particolari
,
il
Ministro
per
le
finanze
può
autorizzare
il
compimento
degli
atti
predetti
,
prescrivendo
le
opportune
cautele
.
Degli
immobili
eventualmente
alienati
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
sarà
tenuto
conto
,
per
quanto
è
possibile
,
nella
formazione
della
quota
consentita
.
Gli
atti
compiuti
in
violazione
del
disposto
del
primo
comma
,
sono
improduttivi
di
effetti
,
rispetto
ai
beni
che
risulteranno
eccedenti
la
quota
di
patrimonio
immobiliare
consentita
dal
citato
decreto
del
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
.
Le
locazioni
stipulate
in
ordine
ai
beni
medesimi
,
posteriormente
alla
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
senza
la
preventiva
autorizzazione
dell
'
Ente
di
cui
all
'
art
.
11
,
avranno
validità
limitatamente
all
'
anno
in
corso
al
momento
dell
'
acquisto
del
bene
locato
da
parte
dell
'
Ente
predetto
ed
osservate
in
ogni
caso
,
quanto
ai
termini
di
disdetta
,
le
consuetudini
locali
.
Art
.
6
.
In
deroga
alle
disposizione
degli
articoli
4
e
5
,
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
può
fare
donazione
dei
beni
ai
discendenti
non
considerati
di
razza
ebraica
,
ovvero
ad
Enti
od
Istituti
che
abbiano
fini
di
educazione
od
assistenza
.
La
donazione
di
questi
beni
può
essere
fatta
anche
al
coniuge
che
non
sia
considerato
di
razza
ebraica
.
Le
donazioni
devono
essere
fatte
nel
termine
perentorio
di
centottanta
giorni
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Le
donazioni
stesse
perdono
ogni
efficacia
se
non
sono
state
accettate
entro
novanta
giorni
dall
'
atto
di
donazione
.
Art
.
7
.
Le
procedure
esecutive
immobiliari
iniziate
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
saranno
proseguite
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
.
Art
.
8
.
Dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
le
azioni
esecutive
immobiliari
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
potranno
essere
iniziate
e
definite
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
su
ogni
bene
del
patrimonio
immobiliare
del
debitore
:
a
)
per
tributi
dovuti
allo
Stato
,
alle
provincie
ed
ai
comuni
;
b
)
per
contributi
esigibili
con
le
norme
stabilite
per
la
riscossione
delle
imposte
dirette
;
c
)
per
crediti
ipotecari
iscritti
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
;
d
)
per
crediti
di
data
certa
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
aventi
privilegio
speciale
sull
'
immobile
.
In
ogni
altro
caso
,
dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
fino
alla
definitiva
determinazione
dei
beni
compresi
nella
quota
consentita
e
in
quella
eccedente
,
l
'
autorizzazione
alla
vendita
non
potrà
essere
concessa
,
rimanendo
in
conseguenza
sospesi
,
fino
a
tale
determinazione
,
i
procedimenti
esecutivi
iniziati
.
Avvenuta
la
definitiva
ripartizione
dei
beni
nelle
due
quote
anzidette
,
cesserà
di
diritto
,
in
ordine
ai
beni
compresi
nella
quota
eccedente
,
ogni
effetto
giuridico
dei
procedimenti
esecutivi
.
Per
i
beni
compresi
nella
quota
consentita
,
le
azioni
esecutive
si
svolgeranno
in
base
alle
norme
vigenti
,
secondo
la
natura
del
credito
.
Per
l
'
accertamento
della
qualità
di
ebreo
del
debitore
si
osserveranno
le
norme
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
9
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
di
quanto
è
disposto
nel
secondo
comma
e
seguenti
dell
'
articolo
precedente
,
il
creditore
istante
,
nei
procedimenti
esecutivi
iniziati
dopo
l
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
deve
presentare
un
'
attestazione
del
competente
ufficio
di
stato
civile
dalla
quale
risulti
se
vi
sia
o
no
nei
riguardi
del
debitore
,
annotazione
di
appartenenza
alla
razza
ebraica
o
annotazione
di
provvedimento
di
discriminazione
.
Nel
caso
che
non
risulti
dall
'
attestazione
anzidetta
l
'
appartenenza
del
debitore
alla
razza
ebraica
,
il
procedimento
esecutivo
è
proseguito
e
definito
,
senz
'
altre
indagini
,
con
le
norme
vigenti
secondo
la
natura
del
credito
;
egualmente
è
definito
con
le
norme
ordinarie
nel
caso
di
avvenuta
discriminazione
.
Art
.
10
.
Alle
procedure
fallimentari
contro
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
si
applicano
le
norme
ordinarie
anche
per
quanto
riguarda
la
vendita
dei
beni
immobili
e
cessa
,
dalla
data
della
dichiarazione
del
fallimento
,
l
'
applicazione
della
disposizione
dell
'
art
.
4
,
salvo
quanto
è
disposto
nell
'
art
.
45
,
primo
comma
,
lettera
d
)
.
Capo
II
.
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
Art
.
11
.
È
istituito
un
Ente
denominato
"
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
"
avente
sede
in
Roma
,
col
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
e
alla
vendita
dei
beni
di
cui
all
'
art
.
4
.
All
'
Ente
anzidetto
è
assegnata
una
dotazione
di
venti
milioni
da
stanziarsi
con
provvedimenti
del
Ministro
per
le
finanze
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
L
'
Ente
è
amministrato
da
un
Consiglio
composto
dal
presidente
e
da
altri
9
componenti
,
nominati
con
decreto
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
.
Il
presidente
ed
uno
degli
altri
componenti
sono
nominati
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
.
Gli
altri
componenti
sono
proposti
rispettivamente
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
dal
segretario
del
P.N.F.
Ministro
Segretario
di
Stato
e
dai
Ministri
per
la
grazia
e
giustizia
,
per
l
'
agricoltura
e
foreste
e
per
le
corporazioni
,
dall
'
ispettorato
del
credito
,
dalla
Confederazione
fascista
degli
industriali
.
Con
decreto
del
Duce
,
Primo
Ministro
Segretario
di
Stato
,
sono
nominati
tre
sindaci
effettivi
,
uno
scelto
tra
i
magistrati
della
Corte
dei
conti
,
con
funzioni
di
presidente
,
uno
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
ed
uno
su
proposta
del
Ministro
per
le
corporazioni
.
Con
lo
stesso
decreto
,
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
sono
pure
nominati
due
sindaci
supplenti
.
L
'
Ente
è
retto
da
uno
statuto
,
da
approvarsi
con
decreto
Reale
su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
corporazioni
con
le
forme
di
cui
all
'
art
.
1
e
3
,
della
legge
31
gennaio
1926
,
n
.
100
.
Il
bilancio
sarà
alla
fine
di
ciascun
esercizio
annuale
sottoposto
all
'
approvazione
del
Ministro
per
le
finanze
.
Per
l
'
assistenza
,
rappresentanza
e
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
Art
.
12
.
Con
decreto
del
DUCE
,
sentito
il
Comitato
dei
Ministri
per
la
difesa
del
risparmio
e
l
'
esercizio
del
credito
,
saranno
determinati
gli
Istituti
di
credito
fondiario
ai
quali
l
'
Ente
di
cui
al
precedente
art
.
11
potrà
delegare
la
gestione
e
la
vendita
degli
immobili
ad
esso
trasferiti
.
Gli
Istituti
di
credito
suddetti
potranno
costituire
,
anche
in
deroga
alle
disposizioni
di
legge
o
dello
statuto
,
speciali
sezioni
immobiliari
.
Nell
'
adempimento
dei
compiti
anzidetti
gli
Istituti
avranno
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
Capo
III
.
Accertamento
e
valutazione
del
patrimonio
immobiliare
Art
.
13
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
dovranno
,
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
denunziare
all
'
ufficio
distrettuale
delle
imposte
,
nella
cui
circoscrizione
hanno
domicilio
fiscale
,
gli
immobili
di
loro
pertinenza
alla
data
stessa
,
a
titolo
di
proprietà
o
di
concessione
enfiteutica
.
Se
siano
residenti
all
'
estero
,
la
denunzia
dovrà
essere
presentata
al
R
.
Consolato
nel
termine
di
giorni
centottanta
ed
in
questo
caso
il
denunziante
potrà
,
nella
denunzia
stessa
,
eleggere
domicilio
presso
persona
residente
nel
Regno
.
Il
R
.
Consolato
cui
la
denunzia
sia
stata
presentata
,
ne
curerà
l
'
invio
in
Italia
,
all
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
nella
cui
circoscrizione
il
denunziante
ha
il
domicilio
di
origine
nel
Regno
ed
in
mancanza
all
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
di
Roma
.
La
denunzia
dovrà
essere
fatta
secondo
il
modulo
annesso
al
presente
decreto
.
Nei
riguardi
delle
persone
incapaci
,
l
'
obbligo
della
denunzia
incombe
a
coloro
che
ne
hanno
la
rappresentanza
legale
.
Nei
casi
di
mancata
denunzia
il
Ministero
delle
finanze
provvede
di
ufficio
all
'
accertamento
.
Art
.
14
.
Il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
si
sia
avvalso
o
che
intenda
avvalersi
della
facoltà
di
fare
donazione
a
norma
dell
'
art
.
6
,
deve
farne
dichiarazione
nella
denunzia
di
cui
al
precedente
articolo
,
indicando
di
quali
beni
egli
abbia
fatto
o
intenda
fare
donazione
.
Art
.
15
.
Colui
che
,
essendo
obbligato
a
presentare
denunzia
a
norma
dell
'
art
.
13
,
omette
di
farla
nel
termine
prescritto
o
la
presenta
con
indicazioni
inesatte
o
incomplete
in
modo
da
determinare
incertezza
su
di
un
immobile
denunziato
ovvero
sulla
natura
del
diritto
spettante
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
lire
diecimila
.
Art
.
16
.
L
'
Ufficio
distrettuale
delle
imposte
,
compie
gli
accertamenti
necessari
e
trasmette
la
denuncia
stessa
all
'
Ufficio
tecnico
erariale
nella
cui
circoscrizione
il
denunziante
ha
il
domicilio
fiscale
od
in
mancanza
all
'
Ufficio
tecnico
erariale
di
Roma
.
Art
.
17
.
L
'
estimo
dei
terreni
e
l
'
imponibile
dei
fabbricati
si
determinano
in
base
ai
ruoli
delle
imposte
sui
terreni
o
sui
fabbricati
per
l
'
anno
1939
e
,
in
difetto
,
in
base
agli
accertamenti
eseguiti
ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
imposta
straordinaria
sulla
proprietà
immobiliare
di
cui
al
R
.
decreto
-
legge
5
ottobre
1936-XIV
,
n
.
1743
.
In
mancanza
degli
elementi
di
cui
al
comma
precedente
,
l
'
estimo
o
l
'
imponibile
sono
determinati
,
agli
effetti
dell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
e
del
presente
decreto
,
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
.
Nei
particolari
casi
appresso
indicati
,
si
osservano
le
norme
seguenti
:
a
)
l
'
estimo
o
imponibile
dell
'
immobile
,
applicando
il
criterio
di
ripartizione
tra
nuda
proprietà
ed
usufrutto
di
cui
all
'
art
.
19
del
R
.
decreto
30
dicembre
1923
,
n
.
3269
,
sulle
tasse
di
registro
;
b
)
la
ripartizione
dell
'
estimo
o
dell
'
imponibile
fra
il
concedente
e
l
'
enfiteuta
,
se
non
risulta
già
in
catasto
,
è
fatta
,
ai
fini
dell
'
applicazione
della
disposizione
di
cui
alla
lettere
b
)
dell
'
art
.
2
,
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
tenuto
conto
del
canone
dovuto
dall
'
enfiteuta
al
concedente
;
c
)
l
'
estimo
delle
aree
fabbricabili
è
determinato
in
base
al
valore
attuale
delle
aree
indipendentemente
da
quella
risultante
dai
registri
catastali
.
Art
.
18
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
se
il
patrimonio
rientra
nei
limiti
consentiti
,
invia
gli
atti
all
'
intendente
di
finanza
,
il
quale
rilascia
all
'
interessato
una
attestazione
contenente
la
indicazione
dei
singoli
beni
.
Di
tali
beni
l
'
avente
diritto
riacquista
la
piena
disponibilità
L
'
attestazione
è
trascritta
.
Art
.
19
.
Se
il
patrimonio
eccede
i
limiti
consentiti
,
l
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
tenuto
conto
della
eventuale
facoltà
di
cui
all
'
art
.
6
e
del
termine
per
esercitarla
stabilito
nello
stesso
articolo
,
ripartisce
i
beni
fra
la
quota
consentita
e
quella
eccedente
tenendo
conto
,
nei
limiti
del
possibile
,
delle
preferenze
manifestate
dagli
interessati
nella
denunzia
o
in
altra
dichiarazione
successiva
presentata
in
tempo
utile
.
I
beni
ipotecati
anteriormente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
saranno
,
ove
sia
possibile
,
compresi
nella
quota
eccedente
.
Quando
sia
necessario
evitare
un
dannoso
frazionamento
degli
immobili
,
è
ammessa
,
nella
determinazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
,
una
differenza
del
10%
in
più
o
in
meno
rispetto
ai
limiti
stabili
dalla
legge
.
Se
per
la
formazione
delle
quote
sia
necessario
procedere
alla
divisione
di
un
immobile
e
questa
divisione
non
possa
effettuarsi
o
per
la
natura
del
bene
o
senza
grave
pregiudizio
economico
,
l
'
intero
immobile
viene
compreso
nella
quota
eccedente
.
Art
.
20
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
determina
il
valore
dei
beni
compresi
nella
quota
eccedente
,
moltiplicando
per
ottanta
l
'
estimo
dei
terreni
,
comprese
le
aree
fabbricabili
,
e
per
venti
l
'
imponibile
dei
fabbricati
.
Le
scorte
vive
e
quella
parte
di
scorte
morte
,
la
quale
non
sia
da
considerare
come
dotazione
normale
dei
fondi
secondo
le
consuetudini
locali
,
sono
valutate
in
base
ai
prezzi
medi
dell
'
ultimo
quinquennio
e
il
valore
delle
stesse
è
computato
in
aggiunta
al
valore
del
fondo
di
cui
ai
commi
precedenti
.
Art
.
21
.
L
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
compiuta
la
determinazione
delle
quote
e
la
valutazione
della
quota
eccedente
o
dell
'
intero
immobile
indivisibile
,
ne
da
notizia
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
al
quale
trasmette
la
relativa
denunzia
.
Ai
fini
della
determinazione
del
corrispettivo
che
dovrà
essere
attribuito
al
denunziante
per
il
trasferimento
della
quota
di
patrimonio
eccedente
il
limite
consentito
,
l
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
detrae
,
dal
valore
determinato
dall
'
Ufficio
tecnico
erariale
,
le
passività
gravanti
sugli
immobili
per
crediti
ipotecari
o
privilegiati
,
i
tributi
o
contributi
scaduti
e
non
pagati
e
le
rate
di
affitto
riscosse
in
anticipo
.
L
'
importo
dei
crediti
ipotecari
e
privilegiati
oggetto
di
controversia
,
è
trattenuto
dall
'
Ente
per
essere
corrisposto
a
chi
di
ragione
dopo
che
sia
intervenuta
una
sentenza
definitiva
.
Art
.
22
.
L
'
Ente
dopo
aver
effettuato
le
operazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
notifica
al
denunziante
,
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
,
con
le
modalità
stabilite
per
la
notifica
delle
citazioni
:
a
)
la
indicazione
dei
beni
costituenti
la
quota
consentita
;
b
)
la
indicazione
dei
beni
eccedenti
e
del
relativo
valore
,
nonché
delle
detrazioni
da
effettuarsi
per
la
determinazione
del
corrispettivo
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
;
c
)
nel
caso
di
immobile
indivisibile
,
la
indicazione
del
valore
complessivo
e
delle
relative
detrazioni
,
a
termini
della
precedente
lettera
b
)
.
Capo
IV
.
Contestazioni
in
ordine
alla
formazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
e
in
ordine
alla
valutazione
dei
beni
.
Art
.
23
.
In
ogni
capoluogo
di
provincia
è
costituita
una
Commissione
per
la
risoluzione
dei
ricorsi
indicati
nell
'
articolo
seguente
.
La
Commissione
è
nominata
con
decreto
del
Ministro
per
le
finanze
ed
è
composta
:
2
)
da
un
ingegnere
dell
'
Ufficio
tecnico
erariale
;
3
)
da
un
ingegnere
designato
dal
Sindacato
fascista
degli
ingegneri
.
I
membri
di
cui
ai
numeri
2
)
e
3
)
sono
sostituiti
,
in
caso
di
giustificato
impedimento
,
da
membri
supplenti
nominati
nello
stesso
modo
.
Alla
Commissione
possono
essere
aggregati
per
singole
controversie
,
con
determinazione
del
presidente
,
due
esperti
.
I
componenti
della
Commissione
,
di
cui
ai
numeri
2
)
e
3
)
del
secondo
comma
di
questo
articolo
e
i
supplenti
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Le
funzioni
di
segretario
sono
affidate
ad
un
funzionario
dell
'
Amministrazione
finanziaria
nominato
col
decreto
Ministeriale
anzidetto
.
Le
spese
occorrenti
al
funzionamento
della
Commissione
sono
a
carico
del
reclamante
.
Esse
sono
liquidate
con
provvedimento
del
presidente
,
non
soggetto
ad
impugnazione
.
Art
.
24
.
Entro
30
giorni
dalla
notificazione
di
cui
all
'
art
.
22
,
per
i
cittadini
residenti
nel
Regno
,
ed
entro
90
giorni
dalla
stessa
data
,
per
i
cittadini
residenti
all
'
estero
,
il
denunziante
può
ricorrere
alla
Commissione
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
nella
cui
circoscrizione
il
ricorrente
ha
il
domicilio
fiscale
ed
in
mancanza
alla
Commissione
di
Roma
,
avverso
:
a
)
la
determinazione
del
valore
dei
beni
costituenti
la
quota
eccedente
;
b
)
la
scelta
dei
beni
attribuiti
alla
quota
eccedente
o
avverso
la
decisione
dell
'
Ufficio
tecnico
erariale
sulla
indivisibilità
di
un
immobile
;
c
)
la
determinazione
dell
'
estimo
o
dell
'
imponibile
,
ai
fini
del
computo
delle
quote
consentite
e
di
quelle
eccedenti
.
Il
ricorso
è
notificato
all
'
Ente
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
.
Nel
caso
di
cui
alla
precedente
lettera
a
)
la
Commissione
procede
alla
stima
diretta
degli
immobili
con
riguardo
alla
media
dei
prezzi
dell
'
ultimo
quinquennio
,
depurata
dall
'
aliquota
del
20%
.
La
decisione
della
Commissione
deve
essere
motivata
ed
è
notificata
,
a
cura
della
segreteria
,
al
ricorrente
e
all
'
Ente
per
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
.
Avverso
tale
decisione
è
ammesso
solo
ricorso
per
revocazione
nel
caso
previsto
dall
'
art
.
494
,
n
.
4
del
C.P.C.
,
entro
trenta
giorni
dalla
notifica
.
Art
.
25
.
Entro
quindici
giorni
dalla
notificazione
del
ricorso
il
ricorrente
deve
depositarlo
presso
la
segreteria
della
Commissione
.
Il
presidente
della
Commissione
,
con
decreto
in
calce
al
ricorso
,
stabilisce
la
misura
del
deposito
per
spese
da
effettuarsi
dal
ricorrente
e
fissa
l
'
udienza
di
comparizione
delle
parti
.
Dell
'
udienza
fissata
è
dato
tempestivo
avviso
alle
parti
a
cura
della
segreteria
della
Commissione
.
Nel
caso
di
mancato
deposito
del
ricorso
nel
termine
di
cui
al
primo
comma
o
di
mancato
deposito
della
somma
stabilita
dal
presidente
prima
dell
'
udienza
fissata
per
la
comparizione
,
il
ricorso
decade
.
Sono
ammesse
avanti
la
Commissione
la
rappresentanza
e
la
difesa
di
procuratori
legali
e
di
avvocati
.
Capo
V
.
Trasferimento
degli
immobili
compresi
nella
quota
di
eccedenza
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
Art
.
26
.
Divenuta
definitiva
la
determinazione
dei
beni
costituenti
la
quota
eccedente
,
l
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
richiede
all
'
Intendenza
di
finanza
,
competente
per
territorio
in
ordine
ai
singoli
beni
,
decreto
di
trasferimento
dei
diritti
spettanti
sui
beni
medesimi
al
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
.
Il
decreto
,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
è
trascritto
ed
è
titolo
esecutivo
per
il
rilascio
dell
'
immobile
.
L
'
intendente
di
finanza
rilascia
all
'
Ente
copia
autentica
del
decreto
.
Il
decreto
è
notificato
,
nella
forma
delle
citazioni
,
alle
persone
nei
cui
diritti
l
'
Ente
è
sostituito
.
Art
.
27
.
I
ricorsi
,
che
non
riguardano
la
formazione
della
quota
consentita
e
della
quota
eccedente
non
sospendono
né
l
'
attribuzione
degli
immobili
all
'
Ente
,
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
né
il
pagamento
del
corrispettivo
al
ricorrente
nella
misura
già
indicata
nell
'
atto
di
cui
all
'
art
.
22
,
salvo
il
successivo
pagamento
del
supplemento
del
corrispettivo
,
che
eventualmente
la
Commissione
di
cui
all
'
art
.
23
giudicherà
dovuto
.
Art
.
28
.
Dopo
il
decreto
di
attribuzione
dei
beni
all
'
Ente
,
l
'
avente
diritto
riacquista
la
piena
disponibilità
di
quelli
compresi
nella
quota
consentita
con
l
'
osservanza
delle
norme
dell
'
art
.
18
.
Art
.
29
.
I
beni
passano
all
'
Ente
con
le
ipoteche
e
gli
oneri
reali
di
cui
sono
gravati
.
Gli
eventuali
vincoli
dotali
sono
trasferiti
sui
titoli
attribuiti
,
a
norma
dell
'
art
.
32
,
in
corrispettivo
dei
beni
che
vi
erano
soggetti
.
Art
.
30
.
Se
i
beni
denunziati
pervengono
in
eredità
prima
del
trasferimento
dei
beni
stessi
all
'
Ente
,
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
cessa
l
'
applicazione
della
disposizione
dell
'
art
.
4
.
Art
.
31
.
Nel
caso
che
sui
beni
trasferiti
all
'
Ente
gravi
un
diritto
di
usufrutto
a
favore
di
un
cittadino
di
razza
ebraica
,
l
'
Ente
potrà
estinguere
l
'
usufrutto
stesso
mediante
il
pagamento
in
contanti
di
una
adeguata
indennità
.
Capo
VI
.
Pagamento
del
corrispettivo
e
diritti
dei
creditori
Sezione
I
-
Certificati
speciali
Art
.
32
.
Il
pagamento
del
corrispettivo
degli
immobili
trasferiti
all
'
Ente
a
norma
dell
'
art
.
26
,
è
fatto
con
speciali
certificati
trentennali
,
che
l
'
Ente
è
autorizzato
ad
emettere
a
tal
fine
.
I
certificati
frutteranno
l
'
interesse
del
4%
annuo
pagabile
in
due
semestralità
posticipate
al
1°
gennaio
ed
al
1°
luglio
.
Il
pagamento
degli
interessi
avviene
presso
gli
istituti
incaricati
dal
Consiglio
di
amministrazione
dell
'
Ente
dietro
presentazione
dei
certificati
e
con
fondi
somministrati
dal
Tesoro
su
appositi
stanziamenti
nel
bilancio
dello
Stato
.
Art
.
33
.
I
titoli
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sono
nominativi
e
possono
essere
trasferiti
a
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
.
La
cessione
dei
certificati
a
persone
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
per
atto
tra
vivi
,
potrà
essere
fatta
solo
per
costituzione
di
dote
o
per
l
'
adempimento
di
una
obbligazione
di
data
certa
e
anteriore
a
quella
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
ovvero
derivante
da
fatto
illecito
.
Nel
caso
di
trasferimento
del
titolo
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
quando
ciò
sia
consentito
,
il
certificato
è
sostituito
con
uno
speciale
titolo
obbligazionario
al
portatore
da
emettersi
dall
'
Ente
secondo
le
disposizioni
che
saranno
emanate
con
le
norme
di
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
34
.
L
'
Ente
ha
facoltà
:
a
)
di
effettuare
,
in
casi
di
comprovata
necessità
,
operazioni
di
anticipazione
sui
certificati
speciali
a
condizioni
da
determinarsi
annualmente
dal
Consiglio
di
amministrazione
con
deliberazione
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
finanze
;
b
)
di
riscattare
i
certificati
speciali
previa
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
e
con
le
modalità
da
questo
stabilite
.
Art
.
35
.
Decorsi
i
trenta
anni
dall
'
emissione
dei
certificati
di
cui
all
'
art
.
32
,
questi
verranno
ritirati
,
annullati
e
sostituiti
con
titoli
nominativi
di
debito
pubblico
consolidato
.
Sezione
II
-
Pagamento
del
corrispettivo
e
ragioni
creditorie
dei
terzi
.
Art
.
36
.
Il
pagamento
del
corrispettivo
deve
essere
fatto
dopo
novanta
giorni
dalla
pubblicazione
,
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
del
decreto
di
attribuzione
dei
beni
all
'
Ente
.
Gli
interessi
del
4%
a
favore
dell
'
avente
diritto
decorrono
dal
giorno
del
rilascio
dell
'
immobile
all
'
Ente
.
Art
.
37
.
Nel
caso
di
trasferimento
all
'
Ente
di
un
immobile
indivisibile
,
a
norma
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
19
,
la
parte
di
corrispettivo
relativa
alla
quota
consentita
è
pagata
in
contanti
.
L
'
Ente
potrà
anche
dare
all
'
avente
diritto
,
in
permuta
un
immobile
.
Art
.
38
.
Nel
termine
di
novanta
giorni
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
36
,
i
creditori
del
denunziante
potranno
fare
valere
,
con
le
norme
ordinarie
,
le
loro
ragioni
sul
corrispettivo
dovuto
dall
'
Ente
,
soltanto
:
a
)
per
crediti
di
data
certa
ed
anteriore
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
;
b
)
per
obbligazioni
derivanti
da
fatto
illecito
.
Il
relativo
pagamento
è
fatto
in
contanti
.
Capo
VII
.
Gestione
e
vendita
dei
beni
trasferiti
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
Art
.
39
.
La
vendita
degli
immobili
trasferiti
all
'
Ente
è
fatta
secondo
un
piano
graduale
e
in
base
a
progetti
annuali
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Il
Ministro
per
le
finanze
potrà
inoltre
autorizzare
la
vendita
di
determinati
immobili
,
stabilendone
le
modalità
.
Art
.
40
.
I
redditi
ed
il
ricavo
della
vendita
degli
immobili
indicati
nell
'
articolo
precedente
al
netto
delle
spese
di
gestione
e
delle
passività
inerenti
gli
immobili
stessi
e
degli
altri
oneri
a
carico
dell
'
Ente
affluiranno
al
tesoro
dello
Stato
.
I
redditi
saranno
versati
al
bilancio
dello
Stato
;
il
ricavo
delle
vendite
sarà
versato
in
un
conto
speciale
presso
la
Tesoreria
centrale
.
Art
.
41
.
Le
disponibilità
del
conto
di
cui
all
'
articolo
precedente
saranno
man
mano
investite
,
a
mezzo
del
contabile
del
portafoglio
,
in
titoli
del
Debito
pubblico
.
Tali
titoli
,
di
pertinenza
del
Tesoro
,
che
ne
riscuoterà
i
relativi
interessi
versandoli
al
bilancio
dello
Stato
,
saranno
custoditi
presso
la
Tesoreria
centrale
del
Regno
a
garanzia
dei
certificati
speciali
emessi
dall
'
Ente
.
Capo
VIII
.
Restituzione
degli
immobili
Art
.
42
.
Il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
abbia
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
ha
diritto
alla
restituzione
dell
'
immobile
trasferito
a
norma
dell
'
art
.
26
,
purché
non
sia
stato
venduto
dall
'
Ente
.
Nel
caso
di
avvenuta
vendita
,
ha
diritto
ad
ottenere
in
contanti
il
prezzo
di
vendita
,
previa
restituzione
all
'
Ente
dei
certificati
avuti
in
pagamento
.
Eguali
diritti
spettano
:
a
)
alle
persone
indicate
nell
'
articolo
30
nel
caso
che
esse
non
abbiano
fatto
valere
tempestivamente
i
loro
diritti
;
b
)
al
denunziante
,
se
la
denunzia
è
stata
l
'
effetto
di
un
errore
di
fatto
in
ordine
alle
circostanze
previste
nell
'
art
.
8
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
o
ad
erronea
interpretazione
di
tale
testo
di
legge
ed
il
denunziante
non
debba
essere
considerato
appartenente
alla
razza
ebraica
,
a
norma
del
detto
art.8
.
Art
.
43
.
Durante
l
'
istruttoria
di
una
domanda
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
Ministro
per
l
'
interno
su
istanza
dell
'
interessato
può
ordinare
,
con
suo
decreto
,
la
sospensione
della
vendita
dei
beni
trasferiti
all
'
Ente
.
Capo
IX
.
Aumenti
di
patrimonio
immobiliare
Art
.
44
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
debbono
fare
denunzia
nei
modi
indicati
negli
articoli
13
e
14
degli
aumenti
di
patrimonio
verificatisi
,
per
successivi
acquisti
,
a
qualsiasi
titolo
,
dopo
la
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
denunzia
deve
essere
fatta
entro
90
giorni
da
quello
in
cui
l
'
aumento
si
è
verificato
se
si
tratta
di
persona
residente
nel
Regno
ed
entro
180
se
residente
all
'
estero
.
Qualora
i
beni
successivamente
acquistati
a
qualunque
titolo
determinano
,
alla
data
in
cui
l
'
acquisto
si
verifichi
,
una
eccedenza
dai
limiti
consentiti
,
i
beni
stessi
sono
trasferibili
all
'
Ente
limitatamente
alla
parte
eccedente
,
con
le
norme
di
cui
al
capo
primo
e
seguenti
di
questo
titolo
,
in
quanto
applicabili
,
ferma
restando
la
disponibilità
dei
beni
già
dichiarati
non
eccedenti
.
È
ammesso
il
ricorso
alla
Commissione
provinciale
per
ottenere
che
all
'
Ente
sia
trasferito
,
in
sostituzione
dell
'
immobile
successivamente
acquistato
,
uno
degli
immobili
rimasti
in
piena
disponibilità
.
Ogni
alienazione
diversamente
fatta
è
nulla
di
pieno
diritto
salva
la
facoltà
di
donare
prevista
dall
'
art
.
6
e
da
esercitarsi
nel
termine
di
giorni
centottanta
da
quello
in
cui
l
'
aumento
di
patrimonio
si
è
verificato
.
È
applicabile
alle
donazioni
di
cui
al
comma
precedente
la
disposizione
dell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
6
.
A
coloro
che
non
adempiono
,
nel
termine
prescritto
,
all
'
obbligo
della
denunzia
o
forniscono
indicazioni
inesatte
o
incomplete
si
applicano
le
disposizioni
penali
dell
'
art
.
15
.
Art
.
45
.
Ai
fini
dell
'
applicazione
dell
'
articolo
precedente
,
sono
considerati
aumenti
di
patrimonio
immobiliare
:
a
)
il
consolidamento
dell
'
usufrutto
con
la
nuda
proprietà
b
)
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
;
c
)
le
nuove
costruzioni
edilizie
;
d
)
la
cessazione
dello
stato
di
fallimento
,
qualora
non
sia
stato
liquidato
,
nel
fallimento
stesso
,
tutto
il
patrimonio
immobiliare
e
l
'
abbandono
di
procedure
esecutive
immobiliari
;
e
)
la
cessazione
di
destinazione
ad
uso
industriale
o
commerciale
degli
immobili
.
Non
sono
invece
considerati
incrementi
patrimoniali
gli
aumenti
dell
'
estimo
o
d
'
imponibile
verificatasi
in
ordine
ai
beni
già
dichiarati
non
eccedenti
i
limiti
di
legge
.
Per
i
beni
acquistati
successivamente
e
per
quelli
per
i
quali
sia
avvenuto
il
consolidamento
dell
'
usufrutto
o
la
devoluzione
del
fondo
enfiteutico
,
non
sono
computati
,
ai
fini
della
determinazione
della
quota
consentita
e
di
quella
eccedente
,
gli
eventuali
aumenti
d
'
estimo
o
d
'
imponibile
rispetto
agli
estimi
o
gl
'
imponibili
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
17
.
Art
.
46
.
Presso
ogni
Ufficio
tecnico
erariale
è
costituito
uno
speciale
elenco
descrittivo
dei
beni
appartenenti
a
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
.
Gli
Uffici
distrettuali
delle
imposte
dirette
,
che
riceveranno
la
denunzia
di
cui
all
'
art
.
44
,
ne
daranno
comunicazione
ai
detti
Uffici
tecnici
erariali
.
Titolo
II
-
Limitazioni
alla
partecipazione
in
aziende
industriali
e
commerciali
Capo
I
.
Denunzia
delle
aziende
Art
.
47
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
debbono
denunziare
entro
novanta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
le
aziende
industriali
e
commerciali
,
esistenti
nel
Regno
alla
data
stessa
:
a
)
delle
quali
sono
proprietari
o
gestori
a
qualunque
titolo
;
b
)
appartenenti
a
società
non
azionarie
,
regolari
o
irregolari
,
nelle
quali
essi
sono
soci
a
responsabilità
illimitata
.
Sono
escluse
dalla
denunzia
le
aziende
artigiane
rappresentate
sindacalmente
dalla
Federazione
nazionale
fascista
degli
Artigiani
.
Art
.
48
.
La
denunzia
deve
essere
presentata
al
Consiglio
delle
corporazioni
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
azienda
e
,
nel
caso
di
denunzia
di
più
aziende
,
al
Consiglio
delle
corporazioni
nella
cui
circoscrizione
ha
sede
l
'
azienda
che
ha
un
numero
di
dipendenti
maggiore
.
La
denunzia
è
redatta
in
conformità
del
modulo
annesso
al
presente
decreto
.
Capo
II
.
Accertamento
delle
aziende
e
formazione
degli
elenchi
relativi
Art
.
49
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
in
base
a
rilievi
d
'
ufficio
,
completa
o
rettifica
,
ove
ne
sia
il
caso
,
le
denunzie
presentate
dagli
interessati
.
Nei
casi
di
mancata
denunzia
procederà
ad
accertamenti
d
'
ufficio
.
Art
.
50
.
Colui
che
,
essendo
obbligato
a
presentare
denunzia
,
a
norma
dell
'
art
.
47
,
omette
di
farla
nel
termine
prescritto
o
la
presenta
con
indicazioni
inesatte
o
incomplete
in
modo
da
determinare
incertezza
in
ordine
agli
elementi
della
denunzia
stessa
,
è
punito
con
l
'
ammenda
da
lire
cinquecento
a
diecimila
.
Art
.
51
.
Agli
effetti
del
presente
decreto
e
dell
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
si
ha
riguardo
al
numero
complessivo
delle
persone
impiegate
da
tutte
le
aziende
nelle
quali
è
interessato
come
proprietario
,
gestore
o
socio
a
responsabilità
illimitata
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
.
Il
numero
delle
persone
dipendenti
si
determina
in
base
al
personale
impiegato
alla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Se
questo
numero
risulta
inferiore
a
quello
stabilmente
impiegato
nel
corso
dell
'
anno
1938
o
nel
periodo
stagionale
di
attività
dell
'
azienda
nel
medesimo
anno
,
si
tiene
conto
del
numero
maggiore
,
salvo
che
la
diminuzione
di
personale
corrisponda
alle
esigenze
di
un
adeguato
funzionamento
dell
'
azienda
stessa
in
relazione
alla
sua
attrezzatura
industriale
ed
organizzazione
commerciale
.
Art
.
52
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
compila
appositi
elenchi
distinguendo
:
a
)
le
aziende
dichiarate
interessanti
la
difesa
della
Nazione
;
b
)
le
aziende
,
di
qualunque
altra
natura
,
che
per
il
numero
del
personale
,
calcolato
con
i
criteri
dell
'
art
.
51
,
eccedono
i
limiti
stabiliti
dall
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
c
)
le
aziende
non
rientranti
nelle
precedenti
categorie
.
Nella
categoria
di
cui
alla
lettera
c
)
sono
comprese
possibilmente
le
aziende
che
l
'
interessato
abbia
dichiarato
tempestivamente
di
voler
conservare
.
Gli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
sono
trasmessi
in
copia
si
Ministeri
delle
finanze
e
delle
corporazioni
.
Gli
elenchi
di
cui
alla
lettera
c
)
sono
conservati
presso
il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
che
ne
cura
gli
opportuni
aggiornamenti
.
Nel
caso
di
denunzie
di
più
aziende
,
il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
,
che
ha
ricevuto
la
denunzia
e
compilato
i
tre
elenchi
anzidetti
,
ne
invia
estratti
ai
Consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
nelle
cui
circoscrizioni
hanno
sede
le
aziende
comprese
negli
elenchi
stessi
.
Art
.
53
.
Gli
elenchi
di
cui
all
'
art
.
52
sono
pubblicati
a
cura
del
Ministero
per
le
corporazioni
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Contro
le
risultanze
degli
elenchi
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
gli
interessati
possono
presentare
ricorso
al
Ministero
per
le
corporazioni
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
anzidetta
.
Il
Ministro
per
le
corporazioni
decide
i
ricorsi
con
provvedimento
insindacabile
.
Le
decisioni
sono
pubblicate
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Capo
III
.
Inalienabilità
delle
aziende
e
delle
quote
sociali
durante
il
periodo
di
accertamento
e
classificazione
Art
.
54
.
Dalla
data
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
e
fino
alla
determinazione
delle
aziende
ai
sensi
dell
'
art
.
53
,
i
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
non
possono
alienare
le
aziende
stesse
né
cedere
le
quote
sociali
.
Non
possono
neanche
alienare
i
singoli
immobili
o
i
beni
mobili
destinati
all
'
attrezzatura
delle
aziende
medesime
né
costituire
ipoteche
sugli
immobili
.
Gli
atti
compiuti
in
trasgressione
delle
disposizioni
del
presente
articolo
non
producono
alcun
effetto
giuridico
rispetto
alle
aziende
che
vengano
comprese
nelle
categorie
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
52;
rimangono
fermi
gli
effetti
dell
'
acquisto
di
singole
cose
mobili
,
da
parte
dei
terzi
di
buona
fede
.
Art
.
55
.
In
deroga
alle
disposizioni
di
cui
al
precedente
articolo
54
,
il
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
può
fare
donazione
dell
'
intera
azienda
o
della
quota
sociale
ai
propri
congiunti
indicati
nell
'
art
.
6
,
salvi
i
diritti
spettanti
per
legge
o
per
contratto
agli
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Per
compiere
tali
donazioni
non
sono
richieste
le
autorizzazioni
di
cui
agli
articoli
58
e
63
.
Capo
IV
.
Vigilanza
,
amministrazione
e
liquidazione
delle
aziende
Art
.
56
.
Divenuta
definitiva
l
'
assegnazione
di
un
'
azienda
individuale
o
sociale
alle
categorie
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
'
art
.
52
,
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
col
Ministro
per
le
corporazioni
,
un
commissario
di
vigilanza
,
scelto
nel
ruolo
degli
amministratori
giudiziari
o
nell
'
albo
dei
revisori
dei
conti
.
Della
nomina
,
sostituzione
o
cessazione
è
data
notizia
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Per
un
periodo
di
sei
mesi
a
decorrere
dalla
data
di
nomina
del
commissario
,
la
gestione
dell
'
azienda
è
sottoposta
alla
vigilanza
del
commissario
stesso
.
Art
.
57
.
Il
commissario
di
vigilanza
procede
immediatamente
,
con
l
'
intervento
del
titolare
dell
'
azienda
o
di
un
suo
rappresentante
,
alla
verifica
della
cassa
,
dei
libri
e
dei
documenti
e
alla
formazione
dell
'
inventario
.
In
mancanza
del
titolare
o
di
un
rappresentante
o
nel
caso
di
rifiuto
a
prendere
parte
alle
operazioni
anzidette
,
il
pretore
,
su
istanza
del
commissario
,
designa
un
notaio
per
assistervi
.
Il
commissario
vigila
sulle
operazioni
aziendali
,
cura
la
formazione
dell
'
elenco
dei
creditori
,
riferisce
al
Ministro
per
le
finanze
in
ordine
agli
atti
che
ritenga
pregiudizievoli
alla
consistenza
dell
'
azienda
.
Il
Ministro
può
,
con
proprio
decreto
,
disporre
che
ne
sia
sospesa
l
'
esecuzione
,
dare
le
altre
provvidenze
del
caso
e
può
anche
,
con
provvedimento
insindacabile
,
disporre
che
il
commissario
di
vigilanza
assuma
la
temporanea
gestione
dell
'
azienda
,
anche
prima
che
sia
decorso
il
termine
indicato
nell
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
56
.
Il
commissario
di
vigilanza
ha
,
a
tutti
gli
effetti
,
qualità
di
pubblico
ufficiale
e
può
compiere
ogni
verifica
necessaria
perl
'
esercizio
delle
proprie
funzioni
.
Art
.
58
.
Il
titolare
di
un
azienda
individuale
o
i
soci
illimitatamente
responsabili
di
una
società
non
azionaria
,
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
entro
il
periodo
di
tempo
di
cui
all
'
ultimo
comma
dell
'
art
.
56
,
possono
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministero
delle
finanze
,
alienare
l
'
azienda
o
singoli
esercizi
od
opifici
della
stessa
o
la
quota
sociale
a
persone
non
considerate
di
razza
ebraica
o
a
società
commerciali
regolarmente
costituite
.
I
trasferimenti
debbono
,
a
pena
di
nullità
,
essere
fatti
per
atto
pubblico
.
Il
prezzo
di
alienazione
è
investito
,
a
cura
e
sotto
la
responsabilità
del
notaio
rogante
,
in
titoli
nominativi
di
consolidato
.
Nel
caso
di
contestazioni
o
di
sequestro
o
pignoramento
del
prezzo
,
l
'
ammontare
di
questo
è
depositato
,
a
cura
del
notaio
,
presso
la
Cassa
depositi
e
prestiti
.
I
titoli
nominativi
non
sono
trasferibili
,
per
atto
tra
vivi
,
che
dietro
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
.
Nel
caso
che
i
titoli
pervengano
,
in
seguito
a
trasferimento
autorizzato
o
per
successione
,
a
persona
non
considerata
di
razza
ebraica
,
può
,
a
richiesta
dell
'
interessato
,
il
tramutamento
in
titoli
al
portatore
.
Nel
caso
di
alienazione
di
un
'
azienda
gestita
da
un
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
non
proprietario
e
non
socio
a
responsabilità
illimitata
,
non
sono
applicabili
le
disposizioni
dei
tre
commi
precedenti
quando
il
proprietario
od
i
soci
non
siano
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
59
.
Per
la
cessione
dei
diritti
spettanti
al
socio
ebreo
a
responsabilità
illimitata
in
società
nelle
quali
siano
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
si
applicano
le
norme
di
cui
all
'
articolo
precedente
.
La
cessione
avviene
rimanendo
salvi
i
diritti
spettanti
per
legge
o
per
contratto
agli
altri
soci
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
60
.
Il
decreto
è
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Art
.
61
.
Nei
casi
di
cui
all
'
art
.
60
,
il
commissario
di
vigilanza
assume
la
temporanea
gestione
delle
aziende
stesse
dandone
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
,
e
provvede
alla
cessione
dell
'
azienda
alle
società
di
cui
all
'
articolo
stesso
,
promuovendone
,
se
del
caso
,
la
costituzione
.
Concordate
le
condizioni
del
rilievo
,
ed
approvate
dal
Ministro
per
le
finanze
,
il
commissario
notifica
al
proprietario
il
corrispettivo
proposto
e
la
società
rilevataria
.
Ove
il
proprietario
ritenga
il
corrispettivo
inadeguato
al
valore
dell
'
azienda
,
può
proporre
opposizione
,
notificandola
entro
quindici
giorni
tanto
al
commissario
,
quanto
alla
società
rilevataria
.
Sull
'
opposizione
decide
insindacabilmente
un
Collegio
composto
di
tre
membri
,
nominati
uno
dal
proprietario
,
uno
dall
'
ente
rilevatario
e
il
terzo
,
con
funzioni
di
presidente
,
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Nell
'
atto
di
opposizione
deve
,
a
pena
dell
'
inammissibilità
,
essere
nominato
l
'
arbitro
scelto
a
norma
del
comma
precedente
.
Il
Collegio
decide
anche
sulle
spese
.
Art
.
62
.
Divenuta
definitiva
la
misura
del
corrispettivo
a
norma
dell
'
articolo
precedente
,
il
commissario
di
vigilanza
trasferisce
l
'
azienda
alla
società
rilevataria
.
Per
la
stipulazione
dell
'
atto
e
per
l
'
impiego
o
il
deposito
del
prezzo
si
osservano
le
disposizioni
dell
'
art
.
58
.
Il
trasferimento
dell
'
aziende
può
essere
attuato
,
con
l
'
autorizzazione
del
Ministro
per
le
finanze
,
anche
prima
della
decisione
sull
'
opposizione
al
prezzo
offerto
,
in
quanto
la
società
rilevataria
versi
il
corrispettivo
concordato
col
commissario
di
vigilanza
,
salvo
il
successivo
pagamento
del
supplemento
del
prezzo
,
che
eventualmente
il
Collegio
arbitrale
di
cui
all
'
articolo
precedente
giudicherà
dovuto
.
Consegnata
l
'
azienda
alla
società
rilevataria
ed
assicurato
l
'
impiego
o
il
deposito
del
corrispettivo
nella
misura
definitiva
determinata
,
il
commissario
di
vigilanza
cessa
dalle
sue
funzioni
.
Art
.
63
.
Il
commissario
di
vigilanza
di
una
azienda
non
compresa
nel
decreto
Ministeriale
di
cui
al
primo
comma
dell
'
art
.
60
,
deve
darne
avviso
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
dove
ha
sede
l
'
azienda
stessa
.
Il
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
nomina
,
per
tali
aziende
,
un
liquidatore
;
può
però
,
ove
lo
ravvisi
opportuno
,
disporre
la
gestione
temporanea
,
nominando
un
amministratore
.
La
gestione
si
svolge
sotto
la
vigilanza
e
secondo
le
istruzioni
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
.
Il
periodo
di
gestione
temporanea
di
cui
al
comma
precedente
può
anche
essere
prorogato
,
ma
non
può
nel
complesso
eccedere
lo
spazio
di
tempo
di
un
anno
.
Durante
tale
periodo
l
'
alienazione
dell
'
azienda
o
di
singoli
opifici
od
esercizi
della
stessa
è
fatta
dall
'
amministratore
,
col
consenso
del
titolare
,
previa
autorizzazione
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
e
con
le
norme
dell
'
art
.
58
per
la
stipulazione
dell
'
atto
e
l
'
impiego
o
il
deposito
del
prezzo
.
Decorso
il
periodo
anzidetto
di
gestione
temporanea
,
la
azienda
è
posta
in
liquidazione
.
Della
nomina
del
liquidatore
e
dell
'
amministratore
è
dato
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Art
.
64
.
La
liquidazione
di
cui
all
'
articolo
precedente
è
compiuta
sotto
la
vigilanza
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
e
con
l
'
osservanza
,
anche
per
le
aziende
individuali
,
delle
disposizioni
del
codice
di
commercio
,
in
quanto
applicabili
,
ed
in
conformità
delle
istruzioni
stabilite
dal
Consiglio
provinciale
predetto
.
Il
liquidatore
investe
le
somme
provenienti
dalla
liquidazione
nelle
forme
stabilite
dall
'
art
.
58
.
Art
.
65
.
L
'
amministratore
o
il
liquidatore
di
cui
all
'
art
.
63
,
con
l
'
assistenza
del
commissario
di
vigilanza
e
con
l
'
intervento
del
titolare
dell
'
azienda
o
di
un
suo
rappresentante
,
procede
alla
ricognizione
dell
'
inventario
,
riceve
la
consegna
dei
libri
,
dei
documenti
e
delle
attività
sociali
,
forma
il
bilancio
,
dal
quale
risulti
esattamente
lo
stato
attivo
e
passivo
dell
'
azienda
,
osservato
,
in
quanto
applicabile
,
il
disposto
dell
'
art
.
57
,
2°
comma
.
Compiute
dette
operazioni
,
cessano
le
funzioni
del
commissario
di
vigilanza
.
L
'
amministratore
ha
tutti
i
poteri
occorrenti
per
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
;
con
l
'
autorizzazione
del
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
può
fare
assegnazione
di
somme
per
spese
di
famiglia
al
proprietario
o
socio
appartenente
alla
razza
ebraica
e
presenta
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
il
conto
della
propria
gestione
al
termine
di
essa
.
Art
.
66
.
La
retribuzione
dei
commissari
di
vigilanza
,
degli
amministratori
e
dei
liquidatori
è
a
carico
dell
'
azienda
e
viene
rispettivamente
liquidata
dal
Ministro
per
le
finanze
o
dal
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
.
Art
.
67
.
Cessa
l
'
applicazione
delle
norme
del
presente
decreto
relative
alle
aziende
indicate
nell
'
art
.
47
:
a
)
quando
in
un
'
azienda
non
appartenente
a
persone
di
razza
ebraica
,
gestita
da
un
cittadino
di
razza
ebraica
,
il
gestore
viene
sostituito
;
b
)
nel
caso
di
dichiarazione
di
fallimento
;
c
)
nel
caso
in
cui
il
titolare
,
gestore
o
socio
a
responsabilità
illimitata
ottenga
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728;
d
)
nel
caso
che
l
'
azienda
pervenga
in
eredità
a
persona
non
appartenente
alla
razza
ebraica
.
Nel
caso
di
cui
alla
lettera
a
)
del
comma
precedente
,
la
cessazione
delle
funzioni
del
commissario
,
amministratore
o
liquidatore
è
disposta
dall
'
autorità
che
lo
ha
nominato
.
Nei
casi
di
cui
alle
lettere
c
)
e
d
)
del
comma
precedente
,
gli
aventi
diritto
hanno
la
disponibilità
dell
'
azienda
nello
stato
di
fatto
e
di
diritto
in
cui
si
trova
e
nel
caso
di
avvenuta
alienazione
o
liquidazione
cessano
le
limitazioni
stabilite
nel
penultimo
comma
dell
'
art
.
58
in
ordine
ai
titoli
avuti
in
corrispettivo
.
Capo
V
.
Disposizioni
varie
Art
.
68
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
abbiano
la
direzione
delle
aziende
indicate
nell
'
art
.
10
,
lettera
c
)
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
proprietario
delle
quali
non
sia
considerato
di
razza
ebraica
,
debbono
cessare
dalle
loro
funzioni
non
oltre
il
novantesimo
giorno
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
salvo
la
liquidazione
dei
diritti
nascenti
dal
rapporto
d
'
impiego
.
Ove
essi
continuino
nelle
loro
funzioni
oltre
il
detto
termine
,
il
datore
di
lavoro
è
punito
con
l
'
ammenda
dal
lire
cinquecento
a
lire
diecimila
ed
in
caso
di
mancato
successivo
licenziamento
si
applicano
all
'
azienda
le
disposizioni
di
questo
decreto
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
che
siano
amministratori
o
sindaci
di
società
alle
quali
appartengono
le
aziende
indicate
nell
'
art
.
10
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
decadono
di
diritto
dalle
loro
rispettive
cariche
o
uffici
al
novantesimo
giorno
dall
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
La
disposizione
del
comma
precedente
non
si
applica
al
socio
a
responsabilità
illimitata
nelle
società
di
cui
all
'
art
.
47
.
Il
Ministro
per
l
'
interno
,
durante
l
'
istruttoria
di
una
domanda
di
discriminazione
a
norma
dell
'
art
.
14
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
può
,
su
istanza
dell
'
interessato
,
prorogare
,
con
suo
decreto
,
i
termini
di
cui
ai
commi
precedenti
fino
alla
decisione
in
ordine
alla
domanda
stessa
.
Art
.
69
.
Le
amministrazioni
civili
o
militari
dello
Stato
,
il
Partito
Nazionale
Fascista
e
le
Organizzazioni
da
questo
dipendenti
o
controllate
,
le
altre
Amministrazioni
indicate
nell
'
art
.
13
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
hanno
facoltà
di
revocare
le
concessioni
conferite
a
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
e
di
risolvere
d
'
autorità
i
contratti
d
'
appalto
per
lavori
o
forniture
stipulati
con
tali
persone
.
La
stessa
facoltà
è
data
per
le
concessioni
e
per
gli
appalti
a
società
non
azionarie
,
regolari
o
irregolari
,
nelle
quali
sono
soci
a
responsabilità
illimitata
persone
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
oppure
a
ditte
gestite
dalle
persone
medesime
,
se
il
gestore
od
il
socio
non
venga
sostituito
,
nel
termine
che
sarà
assegnato
,
con
persona
non
di
razza
ebraica
e
di
gradimento
dell
'
Amministrazione
concedente
o
appaltante
.
Nei
casi
di
revoca
o
risoluzione
ai
sensi
del
presente
articolo
,
sarà
corrisposto
il
prezzo
o
il
saldo
delle
cose
fornite
e
dei
lavori
eseguiti
fino
al
giorno
della
comunicazione
del
provvedimento
di
revoca
o
di
risoluzione
,
in
base
alle
condizioni
contrattuali
,
ed
il
valore
dei
materiali
utili
esistenti
a
tale
data
in
cantiere
,
che
rimangono
acquisiti
all
'
Amministrazione
,
escluso
qualsiasi
altro
compenso
o
indennizzo
.
Art
.
70
.
Le
attribuzioni
deferite
dal
presente
decreto
al
Consiglio
provinciale
delle
corporazioni
sono
esercitate
dal
Comitato
di
presidenza
.
Per
l
'
esercizio
della
funzione
di
vigilanza
sulle
aziende
il
Comitato
di
presidenza
ha
facoltà
di
nominare
nel
proprio
seno
apposita
Commissione
con
facoltà
di
aggregare
ad
essa
uno
o
più
componenti
del
Consiglio
e
,
previa
autorizzazione
del
Ministro
per
le
corporazioni
,
anche
persone
estranee
di
particolare
competenza
.
Art
.
71
.
Se
le
aziende
comprese
nella
categoria
a
)
dell
'
art
.
52
,
per
aumento
del
personale
o
per
mutamento
dell
'
oggetto
,
vengano
a
cadere
nelle
limitazioni
dell
'
art
.
10
della
lettera
c
)
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
il
proprietario
,
gestore
o
socio
,
che
siano
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
debbono
denunziare
entro
novanta
giorni
le
avvenute
variazioni
.
Entro
lo
stesso
termine
i
detti
cittadini
di
razza
ebraica
debbono
denunziare
le
aziende
delle
quali
divengono
,
successivamente
all
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
proprietari
,
gestori
o
soci
.
Nei
casi
di
cui
al
primo
e
secondo
comma
,
si
applicano
tutte
le
disposizioni
del
presente
titolo
.
Titolo
III
.
Disposizioni
generali
e
finali
Art
.
72
.
I
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
che
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
sono
equiparati
,
ad
ogni
effetto
del
presente
decreto
,
ai
cittadini
italiani
non
considerati
di
razza
ebraica
.
Art
.
73
.
Le
denuncie
e
le
istanze
previste
dal
presente
decreto
,
le
attestazioni
emesse
e
i
provvedimenti
emanati
in
esecuzione
del
decreto
medesimo
da
organi
od
uffici
dell
'
Amministrazione
dello
Stato
e
dai
Consigli
provinciali
delle
corporazioni
,
il
provvedimento
del
pretore
e
gli
inventari
di
cui
agli
articoli
57
e
65
,
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
.
Gli
atti
e
i
provvedimenti
avanti
le
Commissioni
di
cui
all
'
art
.
22
ed
i
Collegi
arbitrali
di
cui
all
'
art
.
61
,
nonché
i
ricorsi
al
Ministro
per
le
corporazioni
ai
sensi
dell
'
art
.
53
,
la
relativa
documentazione
e
le
decisioni
sono
esenti
dal
pagamento
delle
tasse
di
bollo
,
di
registro
ed
ipotecarie
.
Le
notificazioni
e
le
pubblicazioni
prescritte
dal
presente
decreto
si
considerano
,
per
quanto
riflette
i
diritti
e
le
spese
di
notifica
e
d
'
iscrizione
,
come
fatte
nell
'
interesse
dello
Stato
.
Art
.
74
.
Gli
atti
di
donazione
di
cui
agli
articoli
6
e
55
sono
esenti
dalla
tassa
di
registro
per
trasferimento
a
titolo
gratuito
;
la
tassa
di
trascrizione
e
i
diritti
catastali
sono
ridotti
al
quarto
.
Sono
del
pari
ridotti
al
quarto
gli
onorari
notarili
.
Art
.
75
.
Gli
atti
di
retrocessione
dei
beni
immobili
dell
'
Ente
di
liquidazione
e
gestione
immobiliare
od
altro
ente
assegnatario
al
cittadino
italiano
di
razza
ebraica
che
abbia
ottenuto
il
provvedimento
di
esenzione
previsto
dall
'
art
.
14
del
regio
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
sono
registrati
e
trascritti
col
pagamento
della
tassa
fissa
di
lire
20;
i
diritti
di
voltura
sono
ridotti
al
quarto
.
Art
.
76
.
L
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
è
parificato
ad
ogni
effetto
nel
trattamento
tributario
alle
Amministrazioni
dello
Stato
;
per
le
notificazioni
ad
istanza
dell
'
Ente
medesimo
,
per
le
copie
degli
atti
ad
esso
rilasciati
e
per
le
visure
ipotecarie
compiute
nel
suo
interesse
,
si
osservano
le
disposizioni
vigenti
per
tali
adempimenti
quando
sono
richiesti
dallo
Stato
.
Le
tasse
di
registro
e
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
,
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
speciali
più
favorevoli
.
Art
.
77
.
Gli
atti
costitutivi
delle
società
di
cui
è
menzione
nell
'
art
.
60
,
in
quanto
il
Ministro
per
le
finanze
riconosca
il
pubblico
interesse
della
loro
costituzione
,
sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
.
Gli
atti
con
i
quali
dette
società
rilevano
le
aziende
indicate
nel
predetto
articolo
sono
registrati
e
trascritti
con
la
tassa
fissa
di
lire
20;
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
medesimi
sono
ridotti
al
quarto
.
Art
.
78
.
Il
Ministro
per
le
finanze
è
autorizzato
ad
introdurre
in
bilancio
,
con
propri
decreti
,
le
variazioni
occorrenti
per
la
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
79
.
Il
Governo
del
Re
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
necessarie
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
80
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
per
le
finanze
,
proponente
,
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
9
febbraio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
,
Solmi
,
Lantini
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
l
'
art
.
1
,
n
.
3
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
numero
100;
Visto
l
'
art
.
11
del
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126;
Sentito
il
Consiglio
di
Stato
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Su
proposta
del
Ministro
per
le
finanze
,
di
concerto
con
i
Ministri
per
l
'
interno
,
per
la
grazia
e
giustizia
e
per
le
corporazioni
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
È
approvato
l
'
annesso
statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
istituito
col
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
.
Detto
statuto
,
composto
di
n
.
26
articoli
,
sarà
d
'
ordine
Nostro
firmato
dal
Ministro
per
le
finanze
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
nel
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
Roma
,
addì
27
marzo
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
,
Solmi
,
Lantini
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Articolo
unico
L
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
,
istituito
con
l
'
art
.
11
del
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
,
convertito
nella
legge
2
giugno
1939-XVII
,
n
.
739
,
è
autorizzato
a
delegare
agli
Istituti
di
credito
fondiario
,
di
cui
all
'
art
.
12
del
decreto
medesimo
,
la
gestione
e
la
vendita
dei
beni
immobili
che
a
detto
Ente
siano
attribuiti
anche
con
provvedimenti
successivi
al
citato
R
.
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
.
Gli
Istituti
indicati
nel
comma
precedente
sono
autorizzati
ad
esercitare
le
funzioni
di
cui
al
comma
stesso
anche
in
deroga
ai
rispettivi
ordinamenti
o
statuti
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
nel
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
Roma
,
addì
24
febbraio
1941-XIX
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Di
Revel
Visto
:
(
ai
sensi
del
R
.
decreto
20
febbraio
1941-XIX
,
n
.
76
)
Mussolini
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
Fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Art
.
1
.
È
nulla
la
condizione
che
subordina
il
conseguimento
di
un
'
eredità
o
di
un
legato
alla
appartenenza
del
beneficato
alla
religione
israelitica
o
che
priva
questi
dell
'
eredità
o
del
legato
nel
caso
di
abbandono
della
religione
medesima
.
Questa
disposizione
non
si
applica
ai
nati
da
genitori
appartenenti
entrambi
alla
razza
ebraica
.
La
predetta
nullità
ha
effetto
anche
nei
riguardi
delle
successioni
aperte
prima
dell
'
entrata
in
vigore
della
presente
legge
e
per
le
quali
non
sia
ancora
intervenuta
convenzione
o
sentenza
definitiva
in
ordine
alla
decadenza
dell
'
erede
o
del
legatario
.
Art
.
2
.
I
cittadini
appartenenti
alla
razza
ebraica
non
discriminati
ai
termini
dell
'
art
.
14
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
274
,
che
avessero
mutato
il
proprio
cognome
in
altro
che
non
riveli
l
'
origine
ebraica
,
debbono
riprendere
l
'
originario
cognome
ebraico
.
Tali
cambiamenti
possono
essere
disposti
anche
d
'
ufficio
.
Art
.
3
.
I
cittadini
italiani
nati
da
padre
ebreo
e
da
madre
non
appartenente
alla
razza
ebraica
,
che
ai
termini
dell
'
art
.
8
,
ultimo
comma
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
non
sono
considerati
di
razza
ebraica
,
possono
ottenere
di
sostituire
,
al
loro
cognome
,
quello
originario
della
madre
.
Art
.
4
.
I
cittadini
italiani
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
che
abbiano
cognomi
notoriamente
diffusi
tra
gli
appartenenti
a
detta
razza
,
possono
ottenere
il
cambiamento
del
loro
cognome
.
Art
.
5
.
I
cambiamenti
di
cognome
,
previsti
dagli
articoli
2
,
3
,
e
4
,
sono
disposti
dal
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
con
quello
per
la
grazia
e
la
giustizia
,
prescindendo
dalla
procedura
stabilita
dal
R
.
decreto
15
novembre
1865
,
n
.
2602
,
sull
'
ordinamento
dello
stato
civile
e
con
esenzione
,
in
ogni
caso
,
dalla
tassa
di
concessione
governativa
.
I
provvedimenti
adottati
nei
casi
di
cui
agli
articoli
2
,
3
e
4
sono
pubblicati
per
estratto
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
e
nel
Foglio
annunzi
della
provincia
di
residenza
del
richiedente
;
contro
di
essi
è
ammessa
opposizione
,
da
chiunque
vi
abbia
interesse
,
nel
termine
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
'
ultima
pubblicazione
.
Sull
'
opposizione
decide
il
Ministro
per
l
'
interno
,
di
concerto
con
il
Ministro
per
la
grazia
e
la
giustizia
,
con
provvedimento
insindacabile
.
Se
non
è
stata
proposta
opposizione
nel
termine
anzidetto
,
ovvero
se
l
'
opposizione
è
stata
respinta
,
il
provvedimento
è
annotato
nei
registri
dello
stato
civile
e
della
popolazione
.
Art
.
6
.
La
presente
legge
entrerà
in
vigore
il
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
13
luglio
1939-XVII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Solmi
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
e
di
Albania
Imperatore
d
'
Etiopia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
fasci
e
delle
Corporazioni
,
a
mezzo
delle
loro
Commissioni
legislative
,
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Articolo
unico
Gli
articoli
3
e
4
della
legge
13
luglio
1939-XVII
,
n
.
1055
,
recante
disposizioni
in
materia
testamentaria
,
nonché
sulla
disciplina
dei
cognomi
,
nei
confronti
degli
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
sono
sostituiti
dai
seguenti
:
Art
.
3
.
I
cittadini
italiani
,
nati
da
padre
ebreo
e
da
madre
non
appartenente
alla
razza
ebraica
,
che
ai
termini
dell
'
art
.
8
,
ultimo
,
comma
,
del
R
.
decreto
-
legge
17
novembre
1938-XVII
,
n
.
1728
,
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
274
,
non
sono
considerati
di
razza
ebraica
,
possono
ottenere
di
sostituire
,
al
loro
cognome
,
quello
originario
della
madre
,
salvo
quanto
è
disposto
dall
'
art
.
158
,
ultimo
comma
del
R
.
decreto
9
luglio
1939-XVII
,
n
.
1238
,
sull
'
ordinamento
dello
stato
civile
.
Nel
caso
che
il
cognome
originario
della
madre
rientri
tra
le
ipotesi
indicate
nel
citato
art
.
158
,
ultimo
comma
,
del
Regio
decreto
9
luglio
1939-XVII
,
n
.
1238
,
gli
interessati
possono
ottenere
di
cambiare
il
proprio
cognome
con
altro
non
compreso
tra
dette
ipotesi
.
Art
.
4
.
I
cittadini
italiani
non
appartenenti
alla
razza
ebraica
,
che
abbiano
cognomi
notoriamente
diffusi
tra
gli
appartenenti
a
detta
razza
,
possono
ottenere
il
cambiamento
del
loro
cognome
con
altro
,
osservato
il
disposto
dell
'
art
.
158
,
ultimo
comma
,
del
R
.
decreto
9
luglio
1939-XVII
,
n
.
1238
,
sull
'
ordinamento
dello
stato
civile
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserta
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
28
settembre
1940-XVIII
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Grandi
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Grandi
ProsaGiuridica ,
Il
Duce
della
Repubblica
Sociale
Italiana
Capo
del
Governo
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
di
provvedere
;
Visto
il
decreto
-
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
contenente
provvedimenti
per
la
difesa
della
razza
italiana
;
Visto
il
decreto
-
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126
,
convertito
con
modificazioni
,
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
riguardante
norme
di
attuazione
ed
integrazione
delle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
10
del
D
.
L
.
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
relative
ai
limiti
di
proprietà
immobiliare
e
di
attività
industriale
e
commerciale
per
i
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
I
Cittadini
italiani
di
razza
ebraica
o
considerati
come
tali
ai
sensi
dell
'
art
.
8
del
decreto
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
ancorché
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
dello
stesso
decreto
-
legge
,
nonché
le
persone
straniere
di
razza
ebraica
,
anche
se
non
residenti
in
Italia
,
non
possono
nel
territorio
dello
Stato
:
a
)
essere
proprietari
,
in
tutto
o
in
parte
,
o
gestori
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
aziende
di
qualunque
natura
,
né
avere
di
dette
aziende
la
direzione
,
né
assumervi
comunque
l
'
ufficio
di
amministratore
o
di
sindaco
;
b
)
essere
proprietari
di
terreni
,
né
di
fabbricati
e
loro
pertinenze
;
c
)
possedere
titoli
,
valori
,
crediti
e
diritti
di
compartecipazione
di
qualsiasi
specie
,
né
essere
proprietari
di
altri
beni
mobiliari
di
qualsiasi
natura
.
Art
.
2
.
I
debitori
di
persone
di
razza
ebraica
,
ed
i
detentori
di
beni
di
qualsiasi
natura
appartenenti
,
in
tutto
o
in
parte
,
a
persone
di
razza
ebraica
,
devono
presentare
al
Capo
della
Provincia
competente
per
territorio
,
in
ordine
ai
singoli
beni
,
denuncia
scritta
sulla
quale
risultino
:
l
'
importo
dei
debiti
,
il
nome
del
creditore
o
del
proprietario
,
la
natura
e
l
'
ammontare
dei
titoli
e
dei
valori
e
la
sommaria
descrizione
dei
beni
.
La
denuncia
deve
essere
fatta
entro
30
(
trenta
)
giorni
dalla
data
di
applicazione
del
presente
decreto
e
,
per
le
obbligazioni
sopravvenute
,
entro
trenta
giorni
dalla
data
in
cui
queste
siano
sorte
o
divenute
liquide
.
Sono
tenuti
alla
denuncia
di
cui
sopra
le
persone
fisiche
di
nazionalità
italiana
,
che
hanno
la
residenza
o
il
domicilio
nel
territorio
dello
Stato
e
tutti
gli
enti
di
natura
privata
ivi
comprese
le
società
commerciali
,
le
associazioni
e
gli
enti
di
fatto
di
nazionalità
italiana
,
che
hanno
la
loro
sede
principale
nel
territorio
dello
Stato
.
Sono
inoltre
tenuti
alla
stessa
denuncia
,
anche
quando
non
ricorrono
le
condizioni
prevedute
nel
comma
precedente
,
le
persone
fisiche
o
giuridiche
qualunque
sia
la
loro
nazionalità
,
per
i
beni
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
da
esse
detenuti
nel
territorio
dello
Stato
,
e
per
i
debiti
verso
dette
persone
,
afferenti
ad
attività
commerciale
da
essi
ivi
esercitate
.
Art
.
3
.
Le
Amministrazioni
dello
Stato
e
degli
enti
pubblici
che
siano
debitori
di
persone
di
razza
ebraica
e
che
detengano
beni
appartenenti
a
persona
di
razza
ebraica
e
qualunque
autorità
che
comunque
debba
disporre
a
favore
delle
persone
stesse
il
pagamento
di
somme
o
la
consegna
di
beni
,
debbono
darne
immediata
comunicazione
scritta
al
capo
della
provincia
competente
ai
sensi
dell
'
art
.
2
,
e
tenere
in
sospeso
i
pagamenti
e
le
consegne
in
attesa
del
provvedimento
da
parte
dello
stesso
capo
della
provincia
.
Art
.
4
.
Gli
Istituti
e
le
aziende
di
credito
che
hanno
scomparti
in
impianti
fissi
di
sicurezza
,
dati
in
locazione
a
persone
di
razza
ebraica
,
sono
tenuti
a
darne
immediata
notizia
al
Capo
della
provincia
entro
trenta
giorni
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
ad
ogni
specie
di
deposito
chiuso
esistente
presso
istituti
o
aziende
di
credito
ed
intestato
a
persone
di
razza
ebraica
.
Dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
l
'
apertura
degli
scomparti
locati
presso
Istituti
o
aziende
di
credito
di
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
,
come
il
ritiro
o
l
'
apertura
degli
altri
depositi
chiusi
intestati
ai
cittadini
stessi
,
non
può
farsi
se
non
nei
modi
stabiliti
dal
successivo
art
.
10
.
Art
.
5
.
È
vietato
alle
persone
di
nazionalità
italiana
,
le
quali
siano
debitrici
,
a
qualunque
titolo
,
di
somme
di
denaro
verso
persone
di
razza
ebraica
,
ovunque
queste
si
trovino
,
ovvero
siano
tenute
alla
consegna
,
a
favore
di
dette
persone
,
di
titoli
,
valori
,
ogni
modo
di
adempimento
delle
obbligazioni
,
in
attesa
del
provvedimento
di
cui
all
'
art
.
8
del
presente
decreto
.
È
vietata
del
pari
alle
persone
di
nazionalità
italiana
la
consegna
di
beni
,
da
essi
detenuti
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
salva
la
disposizione
di
cui
al
citato
articolo
8
.
Eguale
divieto
si
applica
agli
stranieri
per
i
beni
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
da
essi
detenuti
nel
territorio
dello
Stato
.
In
attesa
dei
provvedimenti
di
cui
all
'
art
.
10
del
presente
decreto
è
inoltre
vietato
di
procedere
all
'
apertura
degli
scomparti
in
impianti
fissi
di
sicurezza
dati
in
locazione
a
persone
di
razza
ebraica
presso
Istituti
od
aziende
di
credito
.
Art
.
6
.
È
nullo
qualsiasi
atto
concluso
posteriormente
alla
data
del
30
novembre
1943
,
che
abbia
per
effetto
il
trasferimento
di
proprietà
dei
beni
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
ovvero
la
costituzione
sui
beni
stessi
di
diritti
reali
,
od
anche
la
locazione
di
tali
beni
con
pagamento
anticipato
del
canone
per
oltre
un
anno
.
Questa
disposizione
non
si
applica
per
gli
atti
compiuti
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
né
per
i
trasferimenti
a
causa
di
morte
per
successioni
apertesi
prima
dell
'
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
,
né
per
quelli
effettuati
per
ordine
dell
'
Autorità
.
Su
proposta
dell
'
Intendente
di
Finanza
,
il
Capo
della
provincia
può
dichiarare
nulle
,
con
apposito
decreto
,
le
donazioni
avvenute
ai
sensi
dell
'
art
.
6
del
decreto
legge
3
febbraio
1939
,
n
.
126
,
nonché
gli
atti
di
trasferimento
di
beni
di
pertinenza
ebraica
conclusi
anteriormente
al
1
dicembre
1943
,
qualora
,
da
fondati
elementi
,
le
donazioni
ed
i
trasferimenti
risultino
fittizi
e
fatti
al
solo
scopo
di
sottrarre
i
beni
ai
provvedimenti
razziali
.
Avverso
il
Capo
della
provincia
è
ammesso
ricorso
al
Ministro
dell
'
Interno
entro
trenta
giorni
da
quello
della
notifica
del
decreto
stesso
.
Sui
ricorsi
della
specie
decide
il
Ministro
dell
'
Interno
d
'
intesa
con
quello
delle
Finanze
con
provvedimento
non
soggetto
ad
alcun
gravame
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giurisdizionale
.
Art
.
7
.
I
beni
immobiliari
e
le
loro
pertinenze
,
i
beni
mobiliari
,
le
aziende
industriali
e
commerciali
e
ogni
altro
cespite
esistente
nel
territorio
dello
Stato
,
di
proprietà
dei
cittadini
italiani
di
razza
ebraica
o
considerati
come
tali
ai
sensi
della
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
,
ancorché
i
cittadini
stessi
abbiano
ottenuto
il
provvedimento
di
discriminazione
di
cui
all
'
art
.
14
della
legge
citata
nonché
quelli
di
proprietà
di
persone
straniere
di
razza
ebraica
,
anche
se
non
residenti
in
Italia
,
sono
confiscati
a
favore
dello
Stato
e
dati
in
amministrazione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
.
Art
.
8
.
Il
decreto
di
confisca
è
emesso
dal
Capo
della
provincia
competente
per
territorio
in
ordine
ai
singoli
beni
.
Detto
decreto
conterrà
la
formula
esecutiva
di
cui
all
'
art
.
475
C.P.C.
colla
indicazione
che
esso
è
immediatamente
eseguibile
,
e
sarà
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
a
cura
del
Capo
della
provincia
,
il
quale
provvederà
alla
trascrizione
del
decreto
stesso
presso
la
competente
Conservatoria
delle
Ipoteche
qualora
esso
si
riferisca
anche
solo
in
parte
a
beni
o
diritti
capaci
di
ipoteca
.
La
trascrizione
non
è
soggetta
a
tassa
o
altra
spesa
.
Il
decreto
di
trasferimento
sarà
trasmesso
in
copia
autentica
esecutiva
dal
Capo
della
provincia
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
.
Altra
copia
del
decreto
,
con
le
corrispondenti
denuncie
,
è
rimessa
dal
Capo
della
provincia
al
Ministero
delle
Finanze
.
Detto
decreto
è
titolo
esecutivo
per
il
rilascio
immediato
da
parte
dell
'
ebreo
espropriato
o
dei
terzi
detentori
dei
beni
in
esso
compresi
,
senza
che
sia
necessaria
la
notificazione
del
decreto
stesso
,
né
di
precetto
.
Il
decreto
è
immediatamente
eseguibile
anche
nei
confronti
degli
eredi
-
ebrei
,
ancorché
discriminati
e
di
nazionalità
straniera
dell
'
espropriato
.
Il
rilascio
avverrà
a
richiesta
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
od
in
nome
e
per
conto
dell
'
Ente
stesso
a
richiesta
di
uno
degli
istituti
di
Credito
Fondiario
delegati
dall
'
Ente
di
cui
al
successivo
art
.
13
,
a
mezzo
di
Ufficiale
Giudiziario
nei
modi
stabiliti
dall
'
art
.
608
C.P.C.
e
senza
preavviso
di
cui
al
primo
capoverso
dello
stesso
articolo
.
Contro
il
decreto
di
trasferimento
emanato
dal
Capo
della
provincia
non
sono
ammesse
opposizioni
al
rilascio
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giudiziaria
.
Qualora
fossero
proposte
opposizioni
giudiziali
,
queste
non
potranno
sospendere
il
rilascio
dei
beni
confiscati
.
Avverso
il
decreto
di
confisca
emesso
dal
Capo
della
Provincia
,
gli
interessati
possono
ricorrere
al
Ministero
dell
'
Interno
,
entro
sessanta
giorni
da
quello
della
pubblicazione
del
decreto
stesso
sulla
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
.
Il
Ministro
dell
'
Interno
decide
,
d
'
intesa
con
quello
delle
Finanze
,
con
provvedimento
non
soggetto
ad
alcun
gravame
,
né
in
via
amministrativa
,
né
in
via
giurisdizionale
.
Il
ricorso
di
cui
al
presente
articolo
non
sospende
il
rilascio
dei
beni
confiscati
.
Art
.
9
.
I
beni
ed
i
diritti
immobiliari
passano
in
gestione
all
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
con
le
ipoteche
e
gli
oneri
reali
di
cui
sono
gravati
.
I
terzi
creditori
delle
persone
di
razza
ebraica
potranno
far
valere
i
loro
diritti
con
le
norme
ordinarie
nei
confronti
dell
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
purché
si
tratti
di
crediti
di
data
certa
ed
anteriore
al
primo
dicembre
1943
.
Sui
beni
confiscati
potranno
inoltre
essere
soddisfatti
i
seguenti
creditori
,
ad
esclusione
di
qualsiasi
altro
,
e
ferme
le
cause
di
prelazione
fra
essi
stabilite
dalla
legge
:
1
)
L
'
ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
ed
i
suoi
delegati
per
spese
e
compensi
di
gestione
;
2
)
Lo
Stato
e
ogni
altro
Ente
pubblico
per
imposte
,
tasse
o
contributi
,
che
siano
loro
dovuti
;
3
)
Coloro
che
derivano
il
loro
titolo
da
obbligazioni
assunte
dall
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
nell
'
interesse
della
sua
gestione
;
4
)
Coloro
che
derivano
il
loro
titolo
da
obbligazioni
che
si
riferiscono
direttamente
ed
esclusivamente
ai
beni
confiscati
,
nella
misura
in
cui
dette
obbligazioni
abbiano
concorso
all
'
acquisto
,
alla
conservazione
o
al
miglioramento
dei
beni
stessi
;
5
)
Ogni
persona
il
cui
credito
abbia
data
certa
anteriore
al
provvedimento
di
confisca
,
purché
dimostri
che
,
al
momento
in
cui
il
credito
è
sorto
,
esso
non
conosceva
che
i
beni
del
debitore
potevano
essere
confiscati
a
favore
dello
Stato
.
Art
.
10
.
Ricevuta
la
comunicazione
di
cui
all
'
art
.
4
del
presente
decreto
,
il
Capo
della
provincia
disporrà
l
'
apertura
degli
scomparti
o
dei
depositi
chiusi
intestati
a
persona
di
razza
ebraica
presso
istituti
o
aziende
di
credito
.
L
'
apertura
dovrà
essere
presenziata
da
un
rappresentante
del
Capo
della
provincia
,
da
un
delegato
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
e
da
un
rappresentante
dell
'
Istituto
o
dell
'
azienda
di
credito
che
detiene
lo
scomparto
o
il
deposito
.
A
cura
del
rappresentante
del
capo
della
provincia
sarà
redatto
un
processo
verbale
dell
'
apertura
e
l
'
inventario
di
quanto
è
contenuto
nello
scomparto
o
nel
deposito
.
Tutto
quanto
compreso
nell
'
inventario
sarà
confiscato
a
favore
dello
Stato
e
dato
in
consegna
all
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
con
decreto
del
Capo
della
provincia
ai
sensi
dell
'
art
.
8
.
Tale
decreto
sarà
tosto
notificato
all
'
Istituto
o
all
'
azienda
di
credito
detentrice
dello
scomparto
o
del
deposito
.
Qualora
si
renda
necessaria
l
'
apertura
forzata
degli
scomparti
o
dei
depositi
chiusi
di
cui
al
presente
articolo
,
le
relative
spese
saranno
anticipate
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
.
Art
.
11
.
L
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
è
autorizzato
a
delegare
agli
istituti
di
credito
fondiario
,
di
cui
al
decreto
del
Duce
9
giugno
1939
ed
alla
legge
24
febbraio
1941
,
n
.
158
,
l
'
esercizio
delle
mansioni
attribuitegli
dalla
presente
legge
.
Gli
Istituti
di
credito
fondiario
indicati
nel
comma
precedente
sono
autorizzati
ad
esercitare
funzioni
di
cui
al
comma
stesso
anche
in
deroga
ai
rispettivi
ordinamenti
e
statuti
.
Art
.
12
.
Fino
a
quando
non
ne
verrà
,
effettuata
la
vendita
ai
sensi
dell
'
art
.
13
,
i
beni
e
le
aziende
di
pertinenza
ebraica
di
cui
al
presente
decreto
saranno
amministrati
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
sotto
la
vigilanza
e
con
le
modalità
che
saranno
determinate
dal
Ministro
delle
Finanze
.
Art
.
13
.
La
vendita
dei
beni
confiscati
ai
sensi
dell
'
art
.
7
sarà
fatta
a
cura
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
secondo
le
istruzioni
che
verranno
impartite
dal
Ministero
delle
Finanze
.
La
vendita
sarà
fatta
di
regola
per
atto
pubblico
con
contestuale
pagamento
dell
'
intero
prezzo
.
Le
vendite
stipulate
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
saranno
impegnative
per
lo
Stato
soltanto
dopo
l
'
approvazione
del
Ministro
delle
Finanze
.
Art
.
14
.
I
crediti
,
le
somme
liquide
non
necessarie
ai
fini
della
gestione
e
il
ricavo
della
vendita
dei
beni
consegnati
all
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
ai
sensi
dell
'
art
.
7
,
al
netto
delle
spese
di
gestione
e
delle
passività
inerenti
ai
beni
stessi
e
degli
altri
oneri
a
carico
dell
'
Ente
medesimo
,
saranno
versati
nelle
casse
dello
Stato
,
con
imputazione
ad
apposito
capitolo
da
trascriversi
nel
bilancio
dell
'
entrata
.
Le
spese
di
gestione
,
sia
quelle
proprie
dell
'
Ente
,
sia
quelle
dei
suoi
delegati
,
saranno
regolate
con
determinazione
del
Ministro
delle
Finanze
.
Art
.
15
.
Le
somme
riscosse
ai
sensi
del
precedente
articolo
14
sono
versate
allo
Stato
a
parziale
ricupero
delle
spese
assunte
per
assistenza
,
sussidi
e
risanamento
di
danni
di
guerra
ai
sinistrati
delle
incursioni
aeree
nemiche
.
Art
.
16
.
Il
debitore
di
persone
di
razza
ebraica
o
detentore
di
cose
appartenenti
ad
essa
,
che
omette
di
fare
la
denuncia
prescritta
dall
'
art
.
2
,
nel
termine
ivi
stabilito
,
è
punito
con
l
'
arresto
sino
a
tre
mesi
e
con
l
'
ammenda
fino
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
Chiunque
scrive
o
lascia
scrivere
false
indicazioni
in
una
denuncia
presentata
a
norma
dell
'
art
.
2
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
mesi
sei
e
con
la
multa
fino
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
,
sempre
che
il
fatto
non
costituisca
il
reato
preveduto
dalla
prima
parte
dell
'
articolo
seguente
.
Art
.
17
.
Chiunque
compie
atti
diretti
all
'
occultamento
,
alla
soppressione
,
alla
distruzione
,
alla
dispersione
,
al
deterioramento
o
alla
esportazione
dal
territorio
dello
Stato
di
cose
appartenenti
a
persone
di
razza
ebraica
,
al
fine
di
impedire
che
ne
sia
disposta
la
confisca
o
che
siano
poste
a
disposizione
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
L
.
3.000
(
tremila
)
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
La
reclusione
è
fino
a
sei
mesi
,
se
il
fatto
è
commesso
dal
proprietario
della
cosa
soggetta
ad
esproprio
.
Art
.
18
.
Chiunque
compie
atti
ad
alienare
beni
di
proprietà
di
persone
di
razza
ebraica
esistenti
nel
territorio
dello
Stato
od
aggravarli
di
diritti
reali
di
qualsiasi
specie
,
al
fine
di
sottrarli
alla
confisca
o
di
diminuirne
il
valore
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
sei
mesi
e
con
la
multa
da
L
.
3.000
(
tremila
)
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
Chiunque
stipula
con
una
persona
di
razza
ebraica
alcuno
degli
atti
preveduti
dalla
prima
parte
del
presente
articolo
essendo
a
conoscenza
del
fine
cui
l
'
atto
stesso
è
diretto
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
ad
un
anno
e
con
la
multa
da
L
.
3.000
(
tremila
)
a
L
.
30.000
(
trentamila
)
.
Il
pubblico
ufficiale
che
riceve
uno
degli
atti
suindicati
essendo
a
conoscenza
del
fine
cui
l
'
atto
stesso
è
diretto
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
due
anni
e
con
la
multa
fino
a
L
.
50.000
(
cinquantamila
)
.
Chiunque
effettua
in
qualsiasi
modo
pagamenti
o
consegna
di
beni
a
favore
di
persone
di
razza
ebraica
in
violazione
delle
disposizioni
di
cui
all
'
art
.
5
,
ovvero
consenta
il
ritiro
di
valori
in
violazione
dell
'
art
.
10
,
è
punito
con
la
reclusione
fino
a
tre
anni
e
con
la
multa
pari
al
quintuplo
della
somma
pagata
o
dei
valori
consegnati
in
ogni
caso
non
inferiore
a
L
.
10.000
(
diecimila
)
.
Art
.
19
.
Le
norme
del
decreto
legge
17
novembre
1938
,
n
.
1728
e
del
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
739
,
che
contrastino
con
le
disposizioni
del
presente
decreto
sono
abrogate
.
Art
.
20
.
Il
Ministro
per
le
Finanze
è
autorizzato
ad
emanare
le
norme
necessarie
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
e
,
sempre
allo
stesso
fine
,
ad
introdurre
in
bilancio
,
con
propri
decreti
,
le
variazioni
occorrenti
.
Art
.
21
.
Il
presente
decreto
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
.
Dal
Quartier
Generale
,
addì
4
gennaio
1941-XXII
.
Mussolini
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti
ProsaGiuridica ,
Il
Duce
dello
Stato
Nazionale
Repubblicano
Capo
del
Governo
Visto
l
'
art
.
11
del
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126
,
convertito
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
sul
trattamento
dei
beni
ebraici
;
Visto
il
decreto
27
marzo
1939
,
n
.
665
,
che
ha
approvato
lo
statuto
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Vista
la
legge
19
dicembre
1940
,
n
.
1994
,
riguardante
modifiche
alla
legge
di
guerra
in
materia
di
beni
appartenenti
a
sudditi
nemici
;
Visti
il
decreto
legislativo
in
data
4
gennaio
1944
,
n
.
2
,
contenente
modifiche
alle
disposizioni
riguardante
i
beni
e
le
aziende
ebraiche
di
cui
al
predetto
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126;
Visto
l
'
art
.
17
della
legge
16
giugno
1939
,
n
.
942
,
riguardante
le
acquisizioni
dei
beni
espropriati
dalle
esattorie
e
rimasti
invenduti
al
secondo
incanto
;
Ritenuta
la
necessità
di
modificare
detto
statuto
,
in
relazione
ai
nuovi
compiti
affidati
coi
suindicati
provvedimenti
legislativi
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Su
proposta
del
Ministro
delle
Finanze
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
L
'
art
.
11
del
decreto
9
febbraio
1939
,
n
.
126
,
convertito
con
modificazioni
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
è
sostituito
dal
seguente
:
«
È
istituito
un
Ente
denominato
"
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
"
con
il
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
,
alla
trasformazione
e
alla
vendita
dei
beni
immobiliari
con
le
loro
pertinenze
,
di
bene
mobiliari
,
nonché
di
aziende
industriali
e
commerciali
,
nell
'
interesse
o
d
'
incarico
dello
Stato
.
All
'
Ente
anzidetto
è
assegnata
una
dotazione
di
L
.
20
milioni
da
stanziarsi
con
provvedimento
del
Ministro
per
le
Finanze
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
L
'
Ente
è
amministrato
da
un
Consiglio
composto
dal
Presidente
e
da
altri
otto
componenti
,
nominati
con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
e
cioè
:
-
2
consiglieri
scelti
tra
i
funzionari
di
grado
non
inferiore
al
VI
del
Ministero
delle
Finanze
;
-
1
consigliere
scelto
tra
i
funzionari
dell
'
Ispettorato
per
la
Difesa
del
Risparmio
e
l
'
Esercizio
del
Credito
;
-
1
consigliere
in
rappresentanza
dell
'
Ispettorato
per
demografia
e
razza
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Segretario
del
Partito
Fascista
Repubblicano
,
Ministro
segretario
di
Stato
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
la
Giustizia
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Agricoltura
e
le
Foreste
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Economia
corporativa
.
Con
decreto
del
Ministro
per
le
Finanze
sono
nominati
tre
sindaci
effettivi
,
dei
quali
uno
scelto
trai
Magistrati
della
Corte
dei
Conti
.
Con
lo
stesso
decreto
sono
pure
nominati
due
sindaci
supplenti
.
Il
bilancio
da
compilarsi
dall
'
Ente
alla
fine
di
ciascun
esercizio
annuale
è
sottoposto
all
'
approvazione
del
Ministro
per
le
Finanze
.
Per
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
»
Art
.
2
.
Il
decreto
27
marzo
1939
,
n
.
665
,
che
ha
approvato
lo
statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
è
abrogato
.
Lo
statuto
stesso
viene
sostituito
da
quello
annesso
al
presente
provvedimento
,
composto
di
numero
17
articoli
.
Il
Ministro
per
le
Finanze
è
autorizzato
ad
apportare
a
tale
statuto
le
modifiche
che
si
rendessero
in
seguito
necessarie
.
Il
presente
decreto
che
entrerà
in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
,
sarà
inserto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Dal
Quartier
Generale
,
addì
31
marzo
1944-XXII
Mussolini
Il
Ministro
delle
Finanze
:
Pellegrini
V
.
il
Guardasigilli
:
Pisenti