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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : TITOLO I Dell ' ordinamento e delle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo . Art . 1 Gli articoli 4 , 5 e 7 della legge 9 dicembre 1928 , n . 2693 , sull ' ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo , sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 , 3 e 4 della presente legge . Art . 2 Sono membri del Gran Consiglio del Fascismo , per un tempo illimitato , i Quadrumviri della Marcia su Roma Art . 3 Sono membri del Gran Consiglio , a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste : 1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati ; 2° i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri , per l ' interno , per la giustizia , per le finanze , per l ' educazione nazionale , per l ' agricoltura e le foreste e per le corporazioni ; 3° il presidente della Reale Accademia d ' Italia ; 4° il segretario ed i due vice ­ segretari del Partito Nazionale Fascista ; 5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; 6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ; 7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell ' industria e dell ' agricoltura . Art . 4 Possono , con decreto del Capo del Governo , essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo , per la durata di un triennio , e con facoltà di conferma , coloro che hanno , quali membri del Governo , o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922 , o per altri titoli , benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista . Con le stesse forme la nomina può essere , in ogni tempo , revocata . Art . 5 L ' art . 14 della legge 9 dicembre 1928 , n . 2693 , è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti . TITOLO II Dell ' ordinamento del Partito Nazionale Fascista . Art . 6 Lo statuto del Partito Nazionale Fascista è approvato con decreto Reale , su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , udito il Gran Consiglio del Fascismo e il Consiglio dei Ministri . Art . 7 Il segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato . È membro di diritto della Commissione Suprema di difesa , del Consiglio superiore dell ' educazione nazionale , del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo . Con Regio decreto , su proposta del Capo del Governo , il segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri . Art . 8 I membri del Direttorio nazionale del Partito Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , su proposta del segretario del Partito . Art . 9 Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni . Art . 10 I segretari federali del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo , Primo Ministro Segretario di Stato , su proposta del segretario del Partito , e durano in carica un anno . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addì 14 dicembre 1929 - - Anno VIII VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO .
ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Veduto il R . decreto 30 settembre 1923 , n . 2102 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto 30 novembre 1924 , n . 2172 , e successive modificazioni ; Veduto il R . decreto 28 agosto 1924 , n . 1618; Veduto il R . decreto ­ legge 17 giugno 1928 , n . 1314; Veduta la legge 8 luglio 1929 , n . 1222; Veduto il R . decreto ­ legge 3 luglio 1930 , n . 1176; Veduto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Riconosciuta la necessità e l ' urgenza di emanare nuove norme di coordinamento concernenti gl ' Istituti d ' istruzione superiore ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l ' aeronautica ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 18 I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d ' istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente : « Giuro di essere fedele al Re , ai suoi Reali successori e al Regime Fascista , di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato , di esercitare l ' ufficio d ' insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi , probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista . Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti , la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio » . Dato a S . Anna di Valdieri , addì 28 agosto 1931 - - Anno IX VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - MOSCONI - - BALBO - - GIULIANO . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 5 ottobre 1931 - - Anno IX Atti del Governo , registro 313 , foglio 12 . - - MANCINI .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Alunni Capo I - Delle inscrizioni . Art . 1 Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre , salvo il disposto dell ' art . 11 . Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto , né sono ammessi uditori . Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque . Art . 2 Coloro che chiedono di essere inscritti , per la prima volta , in un istituto debbono presentare al preside , entro il termine indicato nell ' articolo precedente , domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I certificato di nascita ; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo ; III titolo di studio rispettivamente prescritto ; IV attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti . Per la inscrizione al corso superiore dell ' istituto magistrale , oltre i documenti predetti , deve essere allegato alla domanda un certificato medico , dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l ' assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri . Il preside , non accettando le conclusioni del certificato medico , può ordinare la visita medica fiscale a spese dell ' interessato . Ai ciechi è concessa l ' inscrizione anche al corso superiore dell ' istituto magistrale , nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo , soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all ' ultimo comma dell ' art . 102 . Art . 3 Gli alunni già inscritti in un istituto , che intendano continuare gli studi nell ' istituto stesso , ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande . Gli alunni provenienti da altri istituti , di identico o di diverso tipo , debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell ' istituto di provenienza . Gli altri documenti sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell ' istituto in cui deve farsi la inscrizione . Tale richiesta è conservata nell ' archivio dell ' istituto di origine in luogo dei documenti . Art . 4 L ' alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l ' anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto , unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell ' obbligo delle tasse , e una dichiarazione del preside dell ' istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta . Il preside predetto convoca il Consiglio di classe , che , valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia , ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente , decide inappellabilmente sull ' accoglimento della domanda stessa . I documenti scolastici dell ' alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d ' ufficio dall ' istituto di provenienza , secondo le norme del terzo e quarto comma dell ' articolo precedente . Art . 5 Il preside deve allontanare dall ' istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti . I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti , a proprie spese , a visita medica fiscale . Art . 6 L ' inscrizione alla 1ª classe avviene nell ' ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo , eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti , indipendentemente da qualsiasi condizione . L ' inscrizione alle altre classi avviene secondo l ' ordine seguente : I orfani di guerra ; II figli di mutilati o d ' invalidi di guerra ; III alunni provenienti dalla classe precedente dell ' istituto , considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d ' istituto tecnico o magistrale ; IV alunni , non ripetenti , provenienti da altri istituti pubblici ; V ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata . In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l ' ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione , promozione od idoneità nella sessione di primo esame , e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati , compreso , per gli alunni di scuola pubblica , il voto di condotta . A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e , successivamente , quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona , alla quale appartiene l ' istituto . Art . 7 L ' esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d ' istituto tecnico o magistrale è unico , ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale , entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo , per l ' ammissione ad istituti di quel tipo , sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso . Art . 8 La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l ' inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso , purché nella classe cui si chiede l ' inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe , il quale ha facoltà di sottoporre l ' aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso . La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale . L ' ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti . I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l ' inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare , sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe . Il Consiglio di classe può , inoltre , con deliberazione inappellabile , e previo eventuale esperimento , accordare l ' inscrizione , subordinatamente alla disponibilità di posti , in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe . Art . 9 La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª . Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente , tenendo conto dei criteri stabiliti nell ' art . 6 , in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall ' art . 36 del R.D. 6 maggio 1923 , n . 1054 . Art . 10 Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni . Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente , sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato , i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente . Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città , i presidi degli istituti interessati si adunano , sotto la presidenza del più anziano , per procedere a una graduatoria unica a norma dell ' art . 6; dopo di che distribuiscono , proporzionalmente , gli inscritti negli istituti delle singole zone , tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità . Art . 11 Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili , purché presentate nei termini prescritti dall ' art . 1 , possono , insieme coi documenti relativi , essere trasmesse , su richiesta degli interessati , al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione . Art . 12 Ogni alunno è fornito , a cura dell ' istituto , di una pagella scolastica , nella quale sono registrati i dati di stato civile , la provenienza scolastica , i voti degli scrutini bimestrali , i risultati dello scrutinio finale e degli esami la classificazione annuale di educazione fisica , i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero , e gli eventuali provvedimenti disciplinari . La pagella è consegnata all ' alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre , o di chi ne fa le veci , e gli è definitivamente rilasciata all ' inizio dell ' anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell ' abbandono della scuola . Art . 13 I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell ' archivio dell ' istituto finché l ' alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi ; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati . Art . 14 I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o in scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno , anche se di tipo diverso , previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza . L ' inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza , tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell ' età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni . E ' del pari consentita , sempre subordinatamente al requisito dell ' età , l ' inscrizione a istituti medi d ' istruzione di giovani provenienti dall ' estero , i quali provino , con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale , di possedere adeguata preparazione sull ' intero programma prescritto per l ' ammissione o idoneità alla classe cui aspirano . Il Consiglio di classe delibera , nel caso di cui al comma precedente , sull ' accoglimento della domanda e può sottoporre l ' aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi . Per l ' ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull ' equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo , nel paese di origine , corrispondeva ad un corso di studi valido per l ' ammissione a scuole medie . Capo II - Della frequenza e delle assenze . Art . 15 Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni . Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate , il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno . I giovani che , prima del 15 marzo , cessino dal frequentare l ' istituto in cui sono inscritti , perdono la qualità di alunni di scuola pubblica . Art . 16 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all ' istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre , o di chi ne fa le veci , circa i motivi dell ' assenza . Il preside può , nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze , i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili , ma , in tal caso , deve informarne il padre o chi ne fa le veci , il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio . Art . 17 Prima di consentire la riammissione , nel caso di cui all ' articolo precedente e in quello della sospensione di cui all ' art . 19 , il preside ha facoltà di invitare il padre , o chi ne fa le veci , a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze , e in genere , sulla condotta degli alunni . Art . 18 L ' alunno che , al principio o durante il corso dell ' anno scolastico , passi da un istituto ad un altro , nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell ' istituto di provenienza , o il giovane proveniente da scuola privata o paterna , che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell ' istituto , può , per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe , essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l ' obbligo , però , di sottoporsi , alla fine dell ' anno , nell ' istituto stesso , all ' esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio . Capo III - Delle punizioni disciplinari . Art . 19 Agli alunni che manchino ai doveri scolastici , od offendano la disciplina , il decoro , la morale , anche fuori della scuola , sono inflitte , secondo la gravità della mancanza , le seguenti punizioni disciplinari : a ) ammonizione privata o in classe ; b ) allontanamento dalla lezione ; c ) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni ; d ) sospensione fino a quindici giorni ; e ) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame ; f ) sospensione fino al termine delle lezioni ; g ) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame ; h ) espulsione dall ' istituto ; i ) espulsione da tutti gli istituti del Regno . Art . 20 Per mancanza ai doveri scolastici , per negligenza abituale e per assenze ingiustificate , si infliggono le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) . Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c ) e d ) . Per offese al decoro personale , alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d ) , e ) e f ) . Per offese alla morale e per oltraggio all ' istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g ) , h ) , e i ) . Nei casi previsti dai tre commi precedenti , qualora concorrano circostanze attenuanti , e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta , può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito . In caso di recidiva , o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità , o abbiano carattere collettivo , può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore . Art . 21 L ' alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti dell ' art . 19 perde il beneficio dell ' esonero dalle tasse . La sospensione fino al termine delle lezioni importa l ' esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame . L ' esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni . L ' alunno espulso dall ' istituto non è ammesso , per l ' anno scolastico in corso e per quello successivo , in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami , e , non può essere riammesso all ' istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori . L ' espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni , e importa , per sempre , il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell ' istituto in cui la punizione fu inflitta . Art . 22 Le punizioni di cui alle lettere a ) e b ) dell ' art . 19 sono inflitte dal professore ; quella di cui alla lettera c ) è inflitta dal preside , quella di cui alla lettera d ) dal Consiglio di classe . Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe . Qualora sia proposta l ' applicazione delle punizioni di cui alle lettere h ) e i ) , il Collegio dei professori , negli istituti di doppio grado , si adunerà in seduta plenaria . L ' autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore . Art . 23 Le punizioni di cui alle lettere a ) , e ) , g ) , h ) e i ) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell ' intervallo fra le medesime . In tal caso esse sono inflitte , rispettivamente , dal presidente o dalla Commissione di esame , e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna . Art . 24 Delle punizioni di cui alle lettere c ) e seguenti dell ' art . 19 deve essere data comunicazione al padre , o a chi ne fa le veci . Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d ) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica . Art . 25 ( Abrogato dall ' art . 5 del R.D. 26 settembre 1935 , n . 1845 ) Capo IV - Disposizioni transitorie . Art . 26 I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi ; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso . Art . 27 La disposizione di cui all ' art . 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell ' istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella , il cui insegnamento effettivamente s ' impartisca nella classe frequentata . TITOLO II Esami Capo I - Delle sessioni di esame . Art . 28 La prima sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno . Il Ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno . La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno . La seconda sessione degli esami di ammissione , idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre , in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese . La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l ' esame nella prima sessione . L ' assenza o la interruzione , nel caso previsto nel comma precedente , deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della commissione , il quale giudicherà dell ' attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente . Art . 29 Per la promozione non c ' è sessione di primo esame , tenendone luogo lo scrutinio finale . Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità . Art . 30 I candidati riprovati nella sessione di riparazione , o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile , debbono , ripresentandosi all ' esame negli anni seguenti , ripetere tutte le prove . Art . 31 L ' esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe . Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l ' idoneità alla terza classe , purché sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell ' ammissione al corso superiore . Capo II - Dell ' ammissione ad esami . Art . 32 I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d ' istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi , o ad esami di idoneità e di licenza , debbono presentare domanda al preside dell ' istituto presso il quale intendono sostenere l ' esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l ' inizio delle prove . La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti , debitamente legalizzati ove occorra : I atto di nascita ; II attestato d ' identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti ; III titolo di studio eventualmente prescritto ; IV documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all ' esonero . Art . 33 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d ' ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale . Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza , essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa , o con la domanda di esonero . Le domande degli alunni di ginnasio isolato , candidati ad esame di ammissione al liceo , sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame , e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio . Art . 34 I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono , entro il 31 maggio , presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l ' esame , e s ' intendono aggregati all ' istituto stesso agli effetti dell ' assegnazione della sede di esame . Alla domanda in carta legale , corredata dei documenti di cui all ' art . 32 , possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l ' inscrizione all ' esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito . I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell ' avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero . I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all ' art . 2 . Art . 35 I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all ' art . 32 uniscono , entro il termine stabilito dal preside , il programma degli studi compiuti di cui all ' art . 10 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado , di licenza , di maturità e di abilitazione presentano al preside dell ' istituto che ha ricevuto la domanda , ed entro il termine dal preside stesso stabilito , la dichiarazione scritta di cui all ' art . 11 del citato R . decreto ; e , se alunni , la pagella dell ' ultimo anno , se provenienti da scuola privata o paterna , un ' attestazione del direttore della scuola privata o dell ' insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito . Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice , prima che questa inizi le operazioni di esame . Art . 36 All ' esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d ' istruzione media di primo grado , compresa la scuola complementare , possono presentarsi coloro che compiono nell ' anno in corso il decimo anno di età . Art . 37 Possono sostenere la prova integrativa per l ' ammissione alla 1ª classe del ginnasio , e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte . Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa , ottengono soltanto l ' ammissione a scuola complementare . Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale , presso uno degli istituti di cui al comma primo , la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e , ove la superino , sono considerati , agli effetti dell ' iscrizione , come approvati nella sessione di primo esame . Art . 38 Gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame . Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami , compresi quelli di maturità e abilitazione . Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso , analogamente al disposto dell ' art . 19 . Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che , nello scrutinio finale , non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto . Art . 39 Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che , nello scrutinio finale per la promozione , o nella sessione di primo esame , siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . A tale effetto non si computano le materie facoltative , la calligrafia , la musica , il canto corale e la danza . Art . 40 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi , nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado , compresa la scuola complementare , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo . Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale , al liceo classico , scientifico o femminile , o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale , e di licenza dalla scuola complementare , ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto , il requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi per l ' accesso all ' esame di cui trattasi . A tale effetto , si presuppone , anche per l ' ammissione al liceo scientifico o femminile , un corso inferiore della durata di quattro anni . Art . 41 Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado , di abilitazione o maturità , e di licenza dal liceo femminile , se non coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo , tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi . I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo , o a corso superiore , di tipo diverso da quello cui corrisponde l ' esame di maturità o di abilitazione , possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi , tenuto conto della differenza dei singoli corsi . Art . 42 Possono presentarsi ad esami d ' idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell ' istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore , col beneficio dell ' anticipazione di un anno rispetto all ' intervallo prescritto ; a ) coloro che abbiano conseguito l ' ammissione ad istituto medio di primo grado , esclusa la scuola complementare , con una media generale assoluta di otto decimi e purché , se alunni di scuola pubblica , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; b ) coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 43 Il beneficio dell ' abbreviazione di un anno , rispetto all ' intervallo prescritto per l ' inscrizione ad esami d ' idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione , è dato : a ) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell ' anno in corso ; b ) a coloro che abbiano conseguito l ' ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché , se alunni , abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive ; c ) a coloro che abbiano conseguito , rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame , la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi . Art . 44 E ' consentito , subordinatamente alla decorrenza dell ' intervallo prescritto , sostenere nello stesso anno , ma non nella stessa sessione , due diversi esami , anche in istituti di diverso tipo . A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame . L ' alunno d ' istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata , purché , nell ' uno e nell ' altro caso , abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale . Agli effetti dell ' art . 6 , l ' alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l ' ordine prescritto nell ' articolo stesso in base ai voti riportati nell ' esame sostenuto e , per la condotta , al voto di scrutinio finale . Art . 45 Per la licenza dal liceo femminile è consentita l ' abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell ' anno in corso . Art . 46 Coloro che , nell ' anno in corso , compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall ' obbligo dell ' intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore . I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell ' esame a cui si presentano , ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto , qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse . Art . 47 Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado , coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione , il quale sia , a questo particolare effetto , riconosciuto equipollente al titolo prescritto , e sempreché dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l ' intervallo d ' obbligo , oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta . L ' equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione , in seguito a richiesta dell ' Ente da cui la scuola dipende ; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima . In caso d ' urgenza , la richiesta può essere fatta dall ' interessato direttamente al Collegio dei professori , che ha facoltà di dichiarare l ' equipollenza ; tale dichiarazione , provvisoriamente esecutoria , è soggetta a ratifica del Ministero , udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione . Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz ' altro agli allievi della Regia accademia navale . Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto , nell ' esame stesso , alle eventuali prove di cui al secondo comma dell ' art . 46 . Art . 48 I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino , o da scuole italiane all ' estero aventi riconoscimento legale , sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata , sempre subordinatamente al requisito dell ' età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età . Art . 49 I candidati che abbiano seguito studi all ' estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall ' obbligo di presentare titoli di studio inferiori , purché abbiano rispettivamente l ' età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni . Art . 50 I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all ' esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi . Art . 51 Le alunne dei Conservatori toscani , dei Reali collegi di Montagnana e " Uccellis " di Udine , dei Regi educandati femminili " SS . Annunziata " di Firenze , " Collegio reale delle fanciulle " di Milano , " Maria Adelaide " di Palermo , " Real collegio agli Angeli " , di Verona , " Educatorio della Provvidenza " di Torino , dei Reali educandati di Napoli , dell ' Istituto froebeliano e dell ' Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città , qualora vi abbiano seguito un corso d ' istituto medio di istruzione secondo l ' ordinamento stabilito dal R.D. 6 maggio 1923 , n.1054 , e vi abbiano conseguito l ' ammissione alla 1ª classe del corso superiore , sono ammesse , dopo il prescritto intervallo , all ' esame di maturità o abilitazione , con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore . Parimenti , i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d ' istituti Regi o pareggiati . Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari . Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese , per decreto ministeriale , agli alunni degli istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l ' istituzione di scuole italiane all ' estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse . Capo III - Delle sedi di esami . Art . 52 Gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati . Art . 53 Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B . Gli esami di maturità propri del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C . Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia , o , quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato , in altra città della provincia che sia sede d ' istituto tecnico . Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli studi . Art . 54 Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono , oltre che nelle sedi di esame , negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale . Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti , di cui al comma precedente , per assistere allo svolgimento delle prove scritte . Art . 55 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza , e le eventuali prove di riparazione per la promozione , nell ' istituto stesso , salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato , per i quali dispone l ' ultimo comma dell ' art . 33 . Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera ; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza , ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d ' insegnamento corrisponda a quella da essi studiata . Negli esami di abilitazione e maturità , qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato , si provvede a norma dell ' art . 72 . Art . 56 Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all ' art . 54 . La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera , ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta . Art . 57 Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto , agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità , ammissione e licenza , delle zone stabilite a norma dell ' art . 10 e , in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto , i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un ' equa distribuzione dei candidati in eccedenza , secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 58 In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione , avuto riguardo al numero dei candidati . In questo caso , ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino , la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame . Prima dell ' inizio della sessione , i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede , si riuniranno , sotto la presidenza del più anziano , per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame . Art . 59 Nelle città sedi di più Commissioni , i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni . Art . 60 Tutte le prove di uno stesso esame , comprese quelle per la eventuale riparazione , debbono essere sostenute nella medesima sede . Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata , purché il preside o , per l ' esame di maturità e di abilitazione , il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili . I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d ' ufficio al preside della nuova sede e , in luogo di essi , è conservata la domanda legale di trasferimento . Art . 61 Gl ' istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni . E ' in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami , scelto tra i professori del ruolo A . Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami , e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull ' andamento dell ' istituto . Capo IV - Delle Commissioni esaminatrici . Art . 62 Le Commissioni per l ' esame di ammissione alla 1ª classe d ' istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore , su designazione del preside , e sono composte di professori delle prime due classi dell ' istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione . Art . 63 Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte : a ) di professori del corso cui dà accesso l ' esame ; b ) di un professore di materie letterarie del corso inferiore ; c ) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame , ma il cui studio non prosegua nel corso superiore . Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore , e rispetto al liceo il ginnasio superiore . Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto tecnico o il ginnasio superiore . Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell ' istituto magistrale . Art . 64 La Commissione per l ' esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore . Art . 65 Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell ' istituto . Art . 66 Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame ; il numero dei componenti dev ' essere proporzionato all ' importanza dell ' istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente , che sarà il preside o un professore da lui delegato . Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente . Art . 67 La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero , che presiede la commissione ; b ) di un preside di istituto magistrale ; c ) di tre professori di istituto magistrale , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 68 La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta : a ) di un preside di istituto d ' istruzione media di II grado , che presiede la commissione ; b ) di tre professori di istituto tecnico , scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile ; c ) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria . Il preside e i professori di cui alle lettere a ) e b ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 69 Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte : a ) di un professore di università o di istituto superiore , che presiede la commissione ; b ) di un preside di liceo classico o scientifico ; c ) di due professori di istituto d ' istruzione media di II grado , scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori , entro il 15 aprile ; d ) di un insegnante di istituto privato o , in mancanza di questo , di persona estranea all ' insegnamento . Il preside e i professori di cui alle lettere b ) e c ) debbono essere estranei agli istituti , i cui alunni saranno giudicati dalla commissione . Art . 70 La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero . I Commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell ' articolo precedente . Art . 71 Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame , spetta la vice - presidenza . Nelle Commissioni di esame di cui all ' art . 68 la vice - presidenza spetta al professore più anziano . Il vice - presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti . Art . 72 Per le sole prove orali , grafiche o pratiche , rispettivamente , sono aggregati : alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria , un commissario per le scienze ; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno ; a quella di maturità classica uno per la storia dell ' arte ; a quella di maturità scientifica uno per il disegno . Ove la commissione non possa altrimenti funzionare , il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato , previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero . I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio , ma non hanno diritto a voto . Art . 73 Le commissioni per gli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni , presiedute dal presidente o da un suo delegato . Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti , compreso colui che la presiede . Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione , invece , funzionano sempre in via plenaria . Art . 74 Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L . 25 dal giorno precedente l ' inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione , oltre l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio . Al commissario aggregato di cui all ' art 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l ' opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione . Agli estranei è fatto , per ciò che riguarda l ' indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio , un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado VIII di cui al R.D. 11 novembre 1923 , n . 2395 . Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all ' art . 62 è dato un compenso giornaliero di L . 15 . Ai pagamento delle indennità e dei compensi , di cui nel presente articolo e in quello seguente , si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado . Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l ' orario d ' ufficio . Art . 75 Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo , ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema , dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso . Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni . Art . 76 La disposizione dell ' art . 23 del R.D. 30 settembre 1923 , n . 2102 , che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli esami di Stato , è estesa ai presidi e professori degli istituti medi . Art . 77 Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l ' assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall ' alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni . Capo V - Delle operazioni di esame . Art . 78 Il voto di condotta è unico e si assegna , su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento , in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell ' alunno in classe e fuori di classe , sulla frequenza , salvo il caso di assenze giustificate a norma dell ' articolo 16 , e sulla diligenza . Art . 79 Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti . Nello scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A . I voti si assegnano , su proposta dei singoli professori , in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti , grafici o pratici fatti in casa o a scuola , corretti e classificati durante il trimestre o durante l ' ultimo periodo delle lezioni . Se non siavi dissenso , i voti in tal modo proposti s ' intendono approvati ; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza , e , in caso di parità , prevale il voto del presidente . Art . 80 Lo scrutinio dell ' ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale . Nell ' assegnazione dei voti , si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti , i quali , però , non possono avere valore decisivo . Quando , per una o più materie , si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze , sebbene giustificate , della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale , e il consiglio di classe decide , caso per caso , circa l ' ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell ' art . 38 , ultimo comma . Art . 81 All ' inizio della sessione , la Commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli artt . 10 e 11 del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 82 Il diario delle prove scritte e grafiche per l ' abilitazione e per la maturità è fissato dal Ministero nell ' ordinanza annuale sugli esami . Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal Provveditore , cui rispettivamente spetti nominare la Commissione esaminatrice . Art . 83 Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione . Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell ' ordine stabilito dal presidente . Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni , con la sola interruzione dei pomeriggi festivi . Art . 84 Sono consentite prove suppletive orali , grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione , e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione . Nella seconda sessione di esami di promozione , idoneità , ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte , e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre . Art . 85 Per le prove scritte degli esami di ammissione , idoneità , promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz ' ora prima dell ' inizio della prova . Fra i temi così presentati , e quelli che vengono formulati durante la discussione , il presidente sceglie tre temi ; e fra questi sarà estratto a sorte , in presenza dei candidati , quello da dettarsi per la prova . Quando siano prescritti due temi , le terne si fanno per coppia di temi . Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi , se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R . decreto 14 ottobre 1923 , n . 2345 . Art . 86 I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata ai presidi di tutti gli istituti , presso i quali si svolgono le prove stesse . Il preside è responsabile della conservazione delle buste , che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità . Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale . Art . 87 L ' assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula . I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari , codici e prontuari consentiti dalla Commissione . E ' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato , il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo . Art . 88 La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d ' istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali , soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti . Art . 89 Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R.D. 14 ottobre 1923 , n . 2345 , modificato con Regi decreti 23 maggio 1924 , n . 858 , e 16 ottobre 1924 , n . 1923 . E ' vietato il sorteggio delle tesi . Art . 90 Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta . Art . 91 Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all ' articolo precedente , viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove . In caso di dissenso , le ragioni di questo sono registrate a verbale . Nel giudicare le prove scritte , anche se di materie scientifiche , si terrà conto della correttezza dell ' elaborato . Art . 92 Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione , dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all ' art . 90 la sottocommissione si aduna per l ' assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A : esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi , a norma dell ' articolo precedente , sulle singole prove scritte e orali , tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o , in quanto valgano allo scopo , dai documenti di cui agli artt . 34 e 35; in caso di parità , prevale il voto del presidente . Al termine della sessione , si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni ; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili , ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari . Art . 93 Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione , la commissione , a maggioranza di quattro su cinque votanti , in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A . Nel primo caso , la commissione assegna , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi ; nel secondo caso , indica su quali materie debba cadere l ' esame di riparazione ; nel caso di esclusione dalla riparazione , dichiara che il candidato è definitivamente riprovato . Al termine della sessione autunnale degli esami stessi , la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione , decidendo , a maggioranza di quattro su cinque votanti , se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato . Qualora tale decisione sia favorevole , vengono assegnati , secondo le norme dell ' art . 92 , i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi ; nel caso di riprovazione definitiva , non si procede all ' assegnazione dei voti . Art . 94 L ' esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell ' albo dell ' istituto . Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro , nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati . Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero . Art . 95 Spetta al preside annullare singole prove di esami d ' ammissione , promozione , idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all ' art . 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti . Tale facoltà spetta , invece , al Ministero , quando si tratti di esami di maturità o abilitazione . L ' annullamento di singole prove di qualsiasi esame , per frode o per infrazione disciplinare , è pronunciato , durante la sessione , dalla Commissione esaminatrice ; dopo la chiusura della sessione , dal preside o , qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione , dal Ministero . Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi . L ' annullamento di esami , nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice , può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore . Capo VI - Dell ' annullamento di esami . Art . 96 Il Ministero , di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali , alle quali incombe l ' obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza , può procedere all ' annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione . Capo VII - Dei diplomi e documenti scolastici . Art . 97 I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside , previa apposizione della prescritta marca da bollo ; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale . I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero , e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta . Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione . Art . 98 I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione , previa apposizione della prescritta marca da bollo . I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente , e il presidente dovrà , non oltre il 30 novembre , restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa . Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione , unitamente ai registri degli esami . I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all ' esame . Art . 99 Possono essere rilasciati certificati di licenza , abilitazione e maturità , ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi . In caso di smarrimento , e purché l ' interessato o , se questi è minore , il padre o chi ne fa le veci , ne faccia domanda dichiarando , su carta legale , sotto la sua personale responsabilità , lo avvenuto smarrimento , i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato , su carta legale , dal provveditore agli studi . Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza . I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo , a tutti gli effetti , del diploma originale smarrito , ai sensi della presente legge . Art . 100 Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica . Art . 101 I documenti relativi all ' inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell ' archivio dell ' istituto per il periodo indicato nell ' art . 13 . I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda , il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato . Gli elaborati delle prove scritte , grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l ' anno scolastico successivo nell ' istituto presso il quale l ' esame si è svolto . Capo VIII - Disposizione speciale per i mutilati e invalidi . Art . 102 I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame , possono , in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice , ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l ' obbligo di sottoporsi , ove sia possibile , ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti , e che consisteranno , secondo i casi , per le prove scritte o grafiche , in colloqui , o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori , per le prove orali , in risposte per iscritto da parte dei candidati , e per le prove pratiche , in spiegazioni date a voce o sulla lavagna . La domanda di dispensa in carta libera , deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami . I diplomi e certificati , da rilasciarsi ai candidati predetti , con espressa menzione del presente articolo , sono validi agli effetti scolastici , salvo il disposto dell ' art . 2 per quanto riguarda l ' inscrizione al corso superiore d ' istituto magistrale e ferma restando l ' eccezione in favore dei ciechi prevista dall ' articolo stesso . Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi , secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti . Capo IX - Disposizioni transitorie . Artt . 103-112 [ OMISSIS ] TITOLO III Tasse Capo I - Del pagamento delle tasse scolastiche . Art . 113 Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione , Regi e pareggiati , sono stabilite dalla tabella E . Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l ' istituto o la Commissione di esami , da esibirsi al preside o al presidente della Commissione , nei termini rispettivamente fissati . E ' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire , di concerto con quello delle finanze , un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche . Art . 114 La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo , e , una volta pagata , vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado . Essa dev ' essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza . Art . 115 La tassa di frequenza , unica per ciascuna classe e per ciascun anno , è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell ' anno scolastico . Essa può essere pagata in due rate ; la prima entro il mese di novembre , la seconda entro il mese di febbraio . Art . 116 La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell ' anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all ' esame . Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall ' art . 31 , la tassa di esame per l ' ammissione alla prima parte vale anche per l ' ammissione alla seconda parte , ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione . Art . 117 I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono , sotto la loro responsabilità , escludere dalle lezioni dagli scrutini e dagli esami , gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute . Parimenti , non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati , che non abbiano pagato tutte le tasse , compresa quella di diploma ove sia prescritta . Art . 118 Le tasse pagate non sono rimborsate , se non nel caso in cui l ' alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame . Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo , ma l ' inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori , è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute . Nel caso inverso , non si fa luogo a rimborso . Capo II - Delle soprattasse di frequenza . Art . 119 ( Abrogato dal T.U. 14 settembre 1931 , n . 1175 ) . Capo III - Dell ' esonero dalle tasse . Art . 120 L ' esonero totale dal pagamento delle tasse d ' immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie , di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana , e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale , con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e , se alunni di Istituto Regio o pareggiato , non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata . Art . 121 L ' esonero dal pagamento delle tasse di ammissione , licenza , maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana , che abbiano goduto dell ' esonero della tassa di frequenza e che , nello scrutinio finale dell ' ultima classe frequentata , abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta . L ' esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di I grado . Art . 122 E ' accordato l ' esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt . 120 e 121 : a ) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ; b ) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all ' esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta . Art . 123 Gli orfani dei caduti in guerra , i mutilati e invalidi di guerra , gli orfani e mutilati per ragione della guerra , i figli di mutilati , dispersi o prigionieri di guerra , o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra , sono esonerati da tutte le tasse , comprese le tasse di bollo , per l ' ammissione alle lezioni e agli esami , e per il conseguimento dei relativi diplomi . Tale beneficio è sospeso per i ripetenti . Art . 124 Coloro che , trovandosi nelle condizioni volute , non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all ' esame , per cui avrebbero avuto diritto all ' esonero , possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi . Agli alunni di cui all ' articolo precedente , il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l ' una o l ' altra delle sessioni d ' esame . La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside , che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all ' articolo seguente . Art . 125 Gli aspiranti all ' esonero per merito debbono presentare al preside competente , nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente , o della prima rata di essa , domanda in carta legale corredata del nulla osta dell ' Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia , e di un ' attestazione in carta libera del preside dell ' istituto di provenienza , da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti . Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all ' art . 123 presentano la domanda al preside competente , entro il termine predetto , unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all ' esonero e l ' attestazione del preside dell ' istituto di provenienza circa l ' approvazione conseguita . Qualora la domanda di esonero debba precedere l ' accertamento dei requisiti di profitto , basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell ' esonero ; e , in tal caso , la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata , prima dell ' accoglimento definitivo , con la presentazione dell ' attestazione di cui ai commi precedenti . Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei R.D. 11 marzo 1923 , n . 563 , e 31 dicembre 1923 , n . 2975 , dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all ' esonero . Art . 126 Le domande s ' intendono senz ' altro accolte quando il preside , riconosciutane la regolarità , le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa . Esse sono sottoposte , nella prima adunanza dopo l ' inizio delle lezioni o nell ' ultima prima dell ' inizio degli esami , secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame , alla ratifica del Collegio dei professori , il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione . Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata , l ' interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione . L ' esonero dalle tasse s ' intende sempre esteso alle relative soprattasse . Art . 127 Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti , il Ministero della pubblica istruzione , di concerto con quello delle finanze , può accordare l ' esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto , ma sempre subordinatamente al conseguimento dell ' approvazione , a determinate categorie di alunni , o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi . TITOLO IV Disposizioni generali Art . 130 Tutte le domande per le quali è prescritto l ' uso della carta bollata debbono recare , quando l ' alunno o candidato sia minorenne , la firma del padre o di chi ne fa le veci . Art . 131 I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero . Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami , in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l ' autorità competente . Art . 132 Il Ministero può anticipare o ritardare la data dell ' apertura o chiusura delle lezioni e dell ' inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici . Art . 133 Il Ministero , conformemente al disposto dell ' art . 4 del R.D. 16 luglio 1923 , n . 1753 , ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge . Art . 134 Sono abrogati i R.D. 30 aprile 1924 , n . 756 , e R.D. 18 settembre 1924 , n . 1487 , come pure ogni altra disposizione in materia di alunni , esami e tasse per gl ' istituti medi di istruzione , che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute . Art . 135 Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno .
ProsaGiuridica ,
1 . Piena ed intera esecuzione è data al Trattato , ai quattro allegati annessi , e al Concordato , sottoscritti in Roma , fra la Santa Sede e l ’ Italia , l’11 febbraio 1929 . 2 . Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità . Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall ’ esecuzione del piano stesso . 3 . La indennità dovuta agli esproprianti sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell ’ amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro . In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari , la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri , dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici , uno dall ’ interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma . Qualora l ’ interessato , dopo aver negata l ’ accettazione della indennità , ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dalla avvenuta opposizione alla stima , questa s ’ intenderà definitivamente accettata . 4 . Con regio decreto , su proposta del Ministro per le finanze , saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l ’ esecuzione del Trattato e del Concordato , e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni . 5 . La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato , del Concordato . TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L ’ ITALIA ( 11 febbraio 1929 ) In nome della Santissima Trinita Premesso : Che la Santa Sede e l ’ Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l ’ addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti , che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti , e che , assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l ’ assoluta indipendenza per l ’ adempimento della Sua alta missione nel mondo , consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e irrevocabile la « questione romana » , sorta nel 1870 con l ’ annessione di Roma al regno d ’ Italia sotto la dinastia di Casa Savoia . Che dovendosi , per assicurare alla Santa Sede l ’ assoluta e visibile indipendenza , garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale , si è ravvisata la necessità di costruire , con particolari modalità , la Città del Vaticano , riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l ’ esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana . Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III , Re d ’ Italia , hanno risoluto di stipulare un Trattato , nominando a tale effetto due Plenipotenziari , cioè , per parte di Sua Santità , Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri , Suo Segretario di Stato , e per parte di Sua Maestà , Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini , Primo Ministro e Capo del Governo ; i quali scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma , hanno convenuto negli accordi seguenti : 1 . L ’ Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell ’ articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 , pel quale la religione cattolica , apostolica e romana è la sola religione dello Stato . 2 . L ’ Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura , in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo . 3 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano , com ’ è attualmente costituito , con tutte le sue pertinenze e dotazioni , creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato . I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l ’ allegato I del presente Trattato , del quale forma parte integrante . Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro , pur facendo parte della Città del Vaticano , continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane ; le quali si attesteranno ai piedi della scalinata della Basilica , sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico , e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire dall ’ autorità competente . Quando la Santa Sede in vista di particolari funzioni credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico , le autorità italiane , a meno che non fossero invitate dall ’ autorità competente a rimanere , si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento . 4 . La sovranità e la giurisdizione esclusiva , che l ’ Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede . 5 . Per l ’ esecuzione di quanto è stabilito nell ’ articolo precedente , prima dell ’ entrata in vigore del presente Trattato , il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere , a cura del Governo italiano , reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori . La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza di San Pietro . Resta per altro convenuto che , per quanto riflette gli immobili ivi esistenti , appartenenti ad istituti od enti religiosi , provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi disinteressandosene lo Stato italiano . 6 . L ’ Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati che alla Città del Vaticano sia assicurata un ’ adeguata dotazione di acque in proprietà . Provvederà , inoltre , alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano , nella località indicata nell ’ allegata pianta ( allegato I ) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane . Provvederà altresì al collegamento , direttamente anche cogli altri Stati dei servizi telegrafici , telefonici , radiotelegrafici , radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano . 7 . Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici . 8 . A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall ’ entrata in vigore del presente Trattato . 9 . La Santa Sede provvederà , a sue spese , alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire . 10 . Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest ’ ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano . 11 . Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni , che costituiscano introspetto , ed a provvedere , per lo stesso fine , alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano . 12 . In conformità alle norme del diritto internazionale , è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano . 13 . Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato , ove non si estende la extraterritorialità di cui all ’ art . 15 qualsiasi mutamento edilizio o stradale , che possa interessare la Città del Vaticano , si farà di comune accordo . 14 . L ’ Italia , considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice , dichiara punibili l ’ attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l ’ attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re . Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi , con fatti e con scritti , sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re . 15 . In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano . Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove , non accompagnata dalla perdita dell ’ abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze comprovanti l ’ abbandono di detta residenza . Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede le persone menzionate nel comma precedente , ove a termini della legge italiana , indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste , non siano da ritenere munite di altra cittadinanza , saranno in Italia considerate senz ’ altro cittadini italiani . Alle persone stesse , mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede , saranno applicabili nel territorio del regno d ’ Italia , anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale ( quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede ) , quelle della legislazione italiana , e , ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza , quella dello Stato cui essa appartiene . 16 . I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia , che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti , anche quando non fossero cittadini del Vaticano , saranno sempre ed in ogni caso rispetto all ’ Italia esenti dal servizio militare , dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale . Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili , addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede nonchè ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt . 13 , 14 , 15 e 16 esistenti fuori della Città del Vaticano . Tali funzionari saranno indicati , in altro elenco , da concordarsi come sopra e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede . Gli ecclesiastici che , per ragione di ufficio , partecipano fuori dalla Città del Vaticano all ’ emanazione degli atti della Santa Sede , non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento , investigazione o molestia da parte delle autorità italiane . Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno . 17 . Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano ( salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali ) , nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili . 18 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale . Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale , anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l ’ Italia . Resta inteso che l ’ Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati , compresi i belligeranti , alla Santa Sede e viceversa , nonchè il libero accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica . Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici , mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l ’ Italia , il quale sarà il decano del Corpo diplomatico , ai termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 . Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art . 19 , i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano , anche in tempo di guerra , dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri , secondo le norme del diritto internazionale . 19 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriacali di San Giovanni in Laterano , di Santa Maria Maggiore e di San Paolo , cogli edifici annessi ( allegato II , 1 , 2 e 3 ) . Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica San Paolo e dell ’ annesso monastero , versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica . Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietària del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere ( allegato II , 9 ) . 20 . L ’ Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni , attinenze e dipendenze ( allegato II , 4 ) , quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima , nonchè si obbliga a cederLe , parimenti in piena proprietà , effettuandone la consegna entro sei mesi dall ’ entrata in vigore del presente Trattato , la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni e attinenze ( allegato II , 5 ) . Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani , lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona . Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri istituti e quelli da trasferire sono indicati nell ’ allegata pianta ( allegato II , 12 ) . L ’ Italia , infine , trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex - conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di S . Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari , con tutti gli annessi e dipendenze ( allegato III , 3 , 4 e 5 ) , e da consegnarsi liberi da occupanti entro un anno dall ’ entrata in vigore del presente Trattato . 21 . Gli immobili indicati nell ’ art . 13 e negli alinea primo e secondo dell ’ articolo 14 , nonchè i palazzi della Dataria , della Cancelleria , di Propaganda Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant ’ Offizio ed adiacenze , quello dei Convertendi ( ora Congregazione per la Chiesa Orientale ) in piazza Scossacavalli , il palazzo del Vicario ( allegato II , 6 , 7 , 8 , 10 e 11 ) e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri , benchè facenti parte del territorio dello Stato italiano , goderanno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri . Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese , anche fuori di Roma , durante il tempo in cui vengano nelle medesime , senza essere aperte al pubblico , celebrate funzioni coll ’ intervento del Sommo Pontefice . 22 . Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti , nonchè quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici : Università Gregoriana , Istituto Biblico , Orientale , Archeologico , Seminario Russo , Collegio Lombardo , i due palazzi di Sant ’ Apollinare e la casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo ( allegato III , 1 , 1-bis , 2 , 6 , 7 , 8 ) , non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità , se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso altro ente . È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili , indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti , l ’ assetto che creda , senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative , provinciali o comunali italiane , le quali possono all ’ uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa cattolica . 23 . Le retribuzioni di qualsiasi natura , dovute dalla Santa Sede , dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma , a dignitari , impiegati e salariati , anche non stabili , saranno nel territorio italiano esenti , a decorrere dal 1° gennaio 1929 , da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente . 24 . I tesori d ’ arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori , pur essendo riservata alla Santa Sede la piena libertà di regolare l ’ accesso del pubblico . 25 . I diplomatici e gli inviati della Santa Sede , i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall ’ estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza , vistati dai rappresentati pontifici all ’ estero , potranno senz ’ altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano . Altrettanto dicasi per le suddette persone , le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all ’ estero . 26 . Le merci provenienti dall ’ estero e dirette alla Città del Vaticano , o , fuori dalla medesima , ad istituzioni ed uffici della Santa Sede , saranno sempre ammesse , da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del regno , al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari . 27 . Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai principi del sangue : quelli residenti in Roma , anche fuori della Città del Vaticano , sono , a tutti gli effetti , cittadini della medesima . Durante la vacanza della Sede Pontificia , l ’ Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio Italiano al Vaticano , e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi . Cura inoltre , l ’ Italia che nel suo territorio all ’ interno della Città del Vaticano non vengano commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Conclave . Le dette norme valgono anche per i conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano , nonchè per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi . 28 . A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente , l ’ Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano , salvo quando l ’ autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano , nel qual caso si procederà senz ’ altro contro di lui a norma delle leggi italiane . La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone , che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano , imputate di tali atti , commessi nel territorio italiano , che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati . Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti , che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell ’ art . 15 , a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle . 29 . Per l ’ esecuzione nel regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale . Avranno invece senz ’ altro piena efficacia giuridica , anche a tutti gli effetti civili , in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili , circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari . 30 . La Santa Sede , in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale , dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto , a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace , riservandosi , in ogni caso , di far valere la sua potestà morale e spirituale . In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro ed inviolabile . 31 . Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato , la quale costituisce l ’ allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante , si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l ’ Italia . 32 . La Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali sono oggi sottoscritti , Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo ; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il regno d ’ Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano . A sua volta l ’ Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice . È abrogata la l . 13 maggio 1871 , n . 214 , e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato . 27 . Il presente Trattato , non oltre quattro mesi dalla firma sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d ’ Italia , ed entrerà in vigore all ’ atto stesso dello scambio delle ratifiche . ( Omissis ) CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L ’ ITALIA In nome della Santissima Trinita Premesso : Che fin dall ’ inizio delle trattative tra la Santa Sede e l ’ Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato , per necessario complemento , da un Concordato , inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia ; che è stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana » ; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III , Re d ’ Italia , hanno risoluto di fare un Concordato , ed all ’ uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari , delegati per la stipulazione del Trattato , cioè per parte di Sua Santità , Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri , Suo Segretario di Stato , e per parte di Sua Maestà , Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini , Primo Ministro e Capo del Governo , i quali , scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma , hanno convenuto negli articoli seguenti : 1 . L ’ Italia , ai sensi dell ’ articolo 1 del Trattato , assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale , il libero e pubblico esercizio del culto , nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato ; ove occorra , accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità . In considerazione del carattere sacro della Città Eterna , sede vescovile del Sommo Pontefice , centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi , il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere . 2 . La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi , col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano . Parimenti , per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale , i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli . Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell ’ interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni , ordinanze , lettere pastorali , bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli , che crederanno di emanare nell ’ ambito della loro competenza . Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali . Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua , quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina ; ma , accanto al testo italiano , l ’ autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue . Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell ’ interno ed all ’ ingresso delle chiese nonchè negli edifici di loro proprietà . 3 . Gli studenti di teologia , quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono , a loro richiesta , rinviare , di anno in anno , fino al ventesimo - sesto anno di età , l ’ adempimento degli obblighi del servizio militare . I chierici ordinati in sacris ed i religiosi , che hanno emesso i voti , sono esenti dal servizio militare , salvo il caso di mobilitazione generale . In tale caso , i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato , ma è loro conservato l ’ abito ecclesiastico , affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell ’ Ordinario militare ai sensi dell ’ art . 14 . Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari . Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale , sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime . Si considerano tali gli ordinari , i parroci , i vice parroci o coadiutori , i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto . 4 . Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall ’ ufficio di giurato . 5 . Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla - osta dell ’ ordinario diocesano . La revoca del nulla - osta priva l ’ ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l ’ impiego o l ’ ufficio assunto . In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento , in un ufficio od in un impiego , nei quali siano a contatto immediato col pubblico . 6 . Gli stipendi e gli altri assegni , di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio , sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato . 7 . Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero . 8 . Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto . il Procuratore del Re deve informare immediatamente l ’ ordinario della diocesi , nel cui territorio egli esercita giurisdizione ; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o , ove abbia luogo , la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello . In caso di arresto , l ’ ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico . Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso , la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici , a meno che l ’ ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale . 9 . Di regola , gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni . Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto , l ’ autorità che procede all ’ occupazione deve prendere previamente accordi con l ’ ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano . In tale ipotesi l ’ autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo . Salvo i casi di urgente necessità , la forza pubblica non può entrare , per l ’ esercizio delle sue funzioni , negli edifici aperti al culto , senza averne dato previo avviso all ’ autorità ecclesiastica . 10 . Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto , se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica . 11 . Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa , che sono i seguenti : tutte le domeniche ; il primo giorno dell ’ anno ; il giorno dell ’ epifania ( 6 gennaio ) ; il giorno della festa di San Giuseppe ( 19 marzo ) ; il giorno dell ’ Ascensione ; il giorno del Corpus domini ; il giorno della festa di SS . Apostoli Pietro e Paolo ( 29 giugno ) ; il giorno dell ’ Assunzione della B.V. Maria ( 15 agosto ) ; il giorno di Ognissanti ( l ° novembre ) ; il giorno della festa dell ’ Immacolata Concezione ( 8 dicembre ) ; il giorno di Natale ( 25 dicembre ) . 12 . Nelle domeniche e nelle feste di precetto , nelle chiese in cui officia un Capitolo , il celebrante la Messa Conventuale canterà , secondo le norme della sacra liturgia , una preghiera per la prosperità del Re d ’ Italia e dello Stato italiano . 13 . Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell ’ assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge . La designazione degli ecclesiastici , cui è commessa l ’ alta direzione del servizio di assistenza spirituale ( ordinario militare , vicario ed ispettori ) , è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano . Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione , ne darà comunicazione alla Santa Sede , la quale procederà ad altra designazione . L ’ ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile . La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell ’ ordinario militare . 14 . Le truppe italiane di aria , di terra e di mare godono , nei riguardi dei doveri religiosi , dei privilegî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico . I cappellani militari hanno , riguardo alle dette truppe , competenze parrocchiali . Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell ’ ordinario militare , assistito dalla propria Curia . L ’ ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile , addetto agli ospedali militari . 15 . L ’ arcivescovo ordinario militare è proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma , costituendo con esso il clero , cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica . Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose , anche fuori di Roma , che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa . La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar , durante munere . La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma , dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d ’ Italia , previa confidenziale indicazione del presentando . La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia . 16 . (...) 17 . (...) 18 . Dovendosi , per disposizione dell ’ autorità ecclesiastica , raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie , sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci , sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti , lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie . 19 . La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede . Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni , la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina . Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza , in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta , finchè non avvenga la nomina della medesima . 20 . I Vescovi , prima di prendere possesso della loro diocesi , prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente : « Davanti a Dio e sui Santi Vangeli , io giuro e prometto , siccome si conviene ad un Vescovo , fedeltà allo Stato italiano . Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato . Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo nè assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all ’ ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni . Preoccupandomi del bene e dell ’ interesse dello Stato italiano , cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo » . 21 . La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all ’ autorità ecclesiastica . Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall ’ autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione . In questo termine , il Governo italiano , ove gravi ragioni si oppongano alla nomina , può manifestarle riservatamente all ’ autorità ecclesiastica , la quale , permanendo il dissenso , deferirà il caso alla Santa Sede . Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale , il Governo italiano comunicherà tali ragioni all ’ ordinario , che d ’ accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate . In caso di divergenza tra l ’ ordinario ed il Governo , la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta , i quali d ’ accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva . 22 . Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani . I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana . Occorrendo , dovranno essere loro assegnati coadiutori che , oltre l ’ italiano , intendano e parlino anche la lingua localmente in uso , allo scopo di prestare l ’ assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa . 23 . Le disposizioni degli artt . 16 , 17 , 19 , 20 , 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie . Resta anche inteso che , qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi , rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche . 24 . Sono aboliti l ’ exequatur , il regio placet , nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia , salve le eccezioni stabilite dall ’ art . 29 , lettera g ) . 25 . Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori . È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori . È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell ’ ex - regno delle due Sicilie . Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti . 26 . La nomina degl ’ investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica , che sarà ufficialmente partecipata al Governo . L ’ amministrazione ed il godimento delle rendite , durante la vacanza , sono disciplinati dalle norme del diritto canonico . In caso di cattiva gestione , lo Stato italiano , presi accordi con l ’ autorità ecclesiastica , può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio , devolvendone il reddito netto a favore dell ’ investito , o , in sua mancanza , a vantaggio del beneficio . 27 . Le basiliche della Santa Casa di Loreto , di San Francesco in Assisi e di Sant ’ Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse , eccettuate quelle di carattere meramente laico , saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima . Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonchè i Collegi di missioni . Restano , tuttavia , in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali . Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari , si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista , avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche . Per gli altri Santuari , nei quali esistano amministrazioni civili , subentrerà la libera gestione dell ’ autorità ecclesiastica , salva , ove del caso , la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso . 28 . Per tranquillizzare le coscienze , la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che , a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico , si trovino in possesso di beni ecclesiastici . A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni . 29 . Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica , al fine di riformarla ed integrarla , per metterla in armonia colle direttive , alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato . Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso : Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane ( Santa Sede , diocesi , capitoli , seminari , parrocchie , ecc . ) , tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto , che già non l ’ abbiano , comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi , con assegnazione , nei riguardi di queste ultime , della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse . Salvo quanto è disposto nel precedente art . 27 , i Consigli di amministrazione , dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione , anche se composti totalmente o in maggioranza di laici , non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d ’ intesa con l ’ autorità ecclesiastica . Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose , con o senza voti , approvate dalla Santa Sede , che abbiano la loro sede principale nel Regno , e siano ivi rappresentate , giuridicamente e di fatto , da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate . Sarà riconosciuta , inoltre , la personalità giuridica delle Province religiose italiane , nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie , delle associazioni aventi la sede principale all ’ estero , quando concorrano le stesse condizioni . Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case , quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere . Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni , religiose , anche estere . Le associazioni o le case religiose , le quali già abbiano la personalità giuridica , la conserveranno . Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili , dei quali le associazioni sono già in possesso , dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo . Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini , e dipendono dall ’ autorità ecclesiastica , per quanto riguarda il funzionamento e l ’ amministrazione . Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie , purchè consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato . Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto . Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall ’ autorità ecclesiastica . Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province . Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l ’ osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano , su domanda dell ’ ordinario da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato . Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia ( salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino , di Superga , del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali ) , rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme degli articoli precedenti . Una apposita Commissione provvederà all ’ assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari nell ’ art . 27 . Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti , il fine di culto o di religione e , a tutti gli effetti tributari , equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione . È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l ’ art . 18 della l . 15 agosto 1867 , n . 3848; la quota di concorso di cui agli artt . 31 della l . 7 luglio 1866 , n . 3036 e 20 della l . 15 agosto 1867 , n . 3848; nonchè la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici , stabilita dall ’ art . 1 del r.d. 30 dicembre 1923 , n . 3270 , rimanendo esclusa anche per l ’ avvenire l ’ istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa . Non saranno applicate ai ministri del culto per l ’ esercizio del ministero sacerdotale l ’ imposta sulle professioni e la tassa di patente , istituite con il r.d. 18 novembre 1923 , n . 2538 , in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita , nè qualsiasi altro tributo del genere . L ’ uso dell ’ abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi , ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica , che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano , è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene , colle quali è vietato e punito l ’ uso abusivo della divisa militare . 30 . La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa , escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano , e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili . Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di acquistare beni , salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali . Lo Stato italiano , finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente , continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore : in considerazione di ciò , la gestione patrimoniale di detti beneficî , per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione , avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano , ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo , redigendosi analogo verbale . Non sono soggetti all ’ intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi . Agli effetti del supplemento di congrua , l ’ ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati , risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma . 31 . L ’ erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall ’ autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico : il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili . 32 . I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili , che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato . 33 . È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno , con l ’ onere conseguente della custodia , della manutenzione e della conservazione . Essa può quindi , con l ’ osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi , procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi . 34 . Lo Stato italiano , volendo ridonare all ’ istituto del matrimonio , che è a base della famiglia , dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo , riconosce al sacramento del matrimonio , disciplinato dal diritto canonico , gli effetti civili . Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate , oltre che nella chiesa parrocchiale , anche nella casa comunale . Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio , dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi , e redigerà l ’ atto di matrimonio , del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune , affinchè venga trascritto nei registri dello stato civile . Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici . I provvedimenti e le sentenze relative , quando siano divenute definitive , saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura , il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice , alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti . I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio , la quale , con ordinanze emesse in camera di consiglio , li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell ’ atto di matrimonio . Quanto alle cause di separazione personale , la Santa Sede consente che siano giudicate dall ’ autorità giudiziaria civile . 35 . Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l ’ istituto dell ’ esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole . 36 . L ’ Italia considera fondamento e coronamento dell ’ istruzione pubblica l ’ insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica . E perciò consente che l ’ insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie , secondo programmi da stabilirsi d ’ accordo tra la Santa Sede e lo Stato . Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori , sacerdoti e religiosi approvati dall ’ autorità ecclesiastica , e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici , che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall ’ ordinario diocesano . La revoca del certificato da parte dell ’ ordinario priva senz ’ altro l ’ insegnante della capacità di insegnare . Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica . 37 . I dirigenti delle associazioni statali per L ’ educazione fisica , per L ’ istruzione preliminare , degli Avanguardisti e dei Balilla , per rendere possibile L ’ istruzione e l ’ assistenza religiosa della gioventù loro affidata , disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l ’ adempimento dei doveri religiosi . Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi . 38 . Le nomine dei professori dell ’ Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunchè da eccepire dal punto di vista morale e religioso . 39 . Le università , i seminari maggiori e minori , sia diocesani , sia interdiocesani , sia regionali , le accademie , i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede , senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno . 40 . Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano . Saranno parimenti riconosciuti i diplomi , che si conseguono nelle scuole di paleografia , archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l ’ archivio nella Città del Vaticano . 41 . L ’ Italia autorizza l ’ uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina , da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell ’ interessato . 42 . L ’ Italia ammetterà il riconoscimento , mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire . Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa . 43 . Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall ’ Azione Cattolica Italiana , in quanto esse , siccome la Santa Sede ha disposto , svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l ’ immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l ’ attuazione dei principi cattolici . La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d ’ Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico . 44 . Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull ’ interpretazione del presente Concordato , la Santa Sede e l ’ Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione . 45 . Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche , contemporaneamente al Trattato , stipulato fra le stesse Alte Parti , che elimina la « questione romana » . Con l ’ entrata in vigore del presente Concordato , cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex - Stati italiani . Le leggi austriache , le leggi , i regolamenti , le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti , in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato , si intendono abrogati con l ’ entrata in vigore del medesimo . Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo , una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti .
Legge 20 gennaio 1948, n. 6 ( Norme per l'elezione della Camera dei deputati , 1948 )
ProsaGiuridica ,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall ' Assemblea Costituente : Art . 1 . Per l ' elezione della Camera dei deputati si osservano , in quanto applicabili , le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , con le modificazioni di cui agli articoli seguenti . Art . 2 . Il primo ed il secondo comma dell ' art. 3 sono costituiti dai seguenti : " Il numero dei deputati e ' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 , calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946 , secondo i dati ufficiali dell ' Istituto centrale di statistica . I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge " . Art . 3 . Gli articoli 4 , 5 , 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge i ottobre 1947 , n . 1058 , recante norme per la disciplina dell ' elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947 , n . 1453 , contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista . Art . 4 . L ' art. 7 e ' sostituito dal seguente : Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta ' entro il giorni delle elezioni . Non sono eleggibili per cinque anni dall ' entrata in vigore della , Costituzione , oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo : 1 ) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista , eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali ; 2 ) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili ; 3 ) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ( censimento 1936 ) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni ; 4 ) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti ; 5 ) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito , eccettuati gli addetti al servizi religiosi , militari , assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche , alle milizie ferroviaria , postelegrafonica , universitaria alla G.I.L. , alla D . I . C . A . T . e Da . cos . , nonche ' alle milizie forestale , stradale e portuale ; 6 ) chiunque abbia , ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano ; 7 ) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo Repubblica sociale , gli ex componenti delle brigate nere , delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo Repubblica sociale ; 8 ) i presidi delle province e i podesta ' dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti , eccettuati i presidi e i podesta ' nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano ; 9 ) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che , per giudizio di epurazione , siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che , per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l ' Italia , siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado ; 10 ) gli Impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 70 dell ' ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che , per giudizio di epurazione , siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione ; 11 ) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa , l ' una e l ' altra , parte in giudicato , siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore ; 12 ) gli appartenenti all ' O . V . R . A . ; 13 ) i direttori , condirettori , vicedirettori , redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste ; 14 ) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con piu ' di 10.000 abitanti nell ' ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi ; 15 ) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista . Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita ' coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi nell ' ultimo comma dell ' art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944 , n . 159 , e coloro i quali prima dell ' entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali , di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945 , n . 149 . Sono , altresi ' , eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita ' per le cause di cui ai nn . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 coloro i quali , avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925 , abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell ' Assemblea Costituente " . Art . 5 L ' art. 9 e ' sostituito dal seguente : " Non sono eleggibili : a ) i deputati regionali o consiglieri regionali ; b ) i presidenti delle deputazioni provinciali ; c ) i sindaci dei capoluoghi di provincia ; d ) il capo e vice - capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza ; e ) i capi di Gabinetto dei Ministri ; f ) l ' Alto Commissario per la Sardegna , il Commissario dello Stato nella Regione siciliana , i prefetti o chi ne fa le veci ; g ) i magistrati , salvo che non si trovino in aspettativa all ' atto dell ' accettazione della candidatura ; h ) i vice - prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza ; i ) gli ufficiali generali e gli ammiragli , gli ufficiali superiori delle Forze armate dello stato , nella circoscrizione del loro comando territoriale . Le cause di ineleggibilita ' stabilite in questo articolo non hanno effetto , se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali . Tale termine e ' stabilito , per la prima legislatura , al giorno precedente l ' accettazione della candidatura " . Art . 6 . Nell ' art. 10 sono soppresse le parole : " eccettuati quelli che non provengono dal ruoli dell ' Amministrazione degli affari esteri " . Art . 7 . L ' art. 11 e ' sostituito dal seguente : " Non sono eleggibili : 1 ) coloro che in proprio o in qualita ' di rappresentanti legali di societa ' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni , oppure per concessioni o autorizzazione amministrative di notevole entita ' economica , che importino l ' obbligo di adempimenti specifici , l ' osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse , alle quali la concessione o la autorizzazione e ' sottoposta ; 2 ) i rappresentanti , amministratori e dirigenti di societa ' e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi , quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato ; 3 ) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l ' opera loro alle persone , societa ' e imprese di cui ai nn . 1 e 2 , vincolate allo Stato nei modi di cui sopra . Dalla ineleggibilita ' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative , iscritti regolarmente nei registri di prefettura " . Art . 8 . Il primo comma dell ' art. 13 e ' sostituito dai seguenti : " I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica , su deliberazione del Consiglio dei Ministri . Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell ' art. 61 della , Costituzione " . Art . 9 . Il primo comma dell ' art. 15 e ' sostituito dal seguente : " Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assistera ' la lista per il collegio unico nazionale " . Il terzo comma e ' sostituito dal seguente : " Nessuno puo ' essere candidato nel Collegio unico nazionale se non e ' candidato in un collegio circoscrizionale " . Art . 10 . Al primo comma dell ' art. 24 , le parole : " con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B , allegata al presente decreto " , sono sostituite dalle seguenti : " con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B , C e D , allegate alla presente legge " . Art . 11 . L ' ultimo comma dell ' art. 27 modificato dall ' art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1046 , n . 219 , e ' sostituito dal seguente : " Al presidente dell ' ufficio elettorate e ' corrisposto dal Comune , nel quale l ' ufficio ha sede , un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge , oltre il trattamento di missione , se dovuto , nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 50 dei ruoli dell ' Amministrazione dello Stato . Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta , se dovuto , il trattamento di missione inerente al grado rivestito " . Art . 12 . Il primo e l ' ultimo comma dell ' art. 28 sono sostituiti dai seguenti : " Fra il quindicesimo e l ' ottavo giorno precedenti le elezioni , in pubblica adunanza , preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell ' albo pretorio del Comune , la Commissione elettorale comunale , sentiti i rappresentanti di lista , se gia ' designati , procede della nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori , esclusi sempre i candidati . Qualora la nomina non sia fatta l ' unanimita ' , ciascun membro della Commissione votera ' per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti . A parita ' di voti sara ' proclamato eletto l ' anziano di eta ' " . " A ciascuno degli scrutatori il Comune , nel quale ha sede l ' ufficio elettorale , deve corrispondere l ' onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge , oltre al trattamento di missione , se dovuto , nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari il grado 70 del ruoli dell ' Amministrazione dello Stato di funzionari statali di grado superiore al 70 spetta , se dovuto , il trattamento di missione inerente al grado rivestito " . Art . 13 . Il penultimo comma dell ' art. 29 e ' sostituito dal seguente : " Al segretario e ' corrisposto dal Comune , in cui ha sede l ' ufficio elettorale , l ' onorari - giornaliero di lire 1800 , al lordo delle ritenute di legge , oltre il trattamento di missione , se dovuto , nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 70 dei ruoli dell ' Amministrazione dello Stato ) . Art . 14 . L ' art. 40 e ' sostituito dal seguente : " Il presidente , gli scrutatori , i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio , nonche ' gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano , previa esibizione del certificato elettorale , nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio , anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti , presentando il certificato elettorale . Gli elettori di cui al comma , precedente sono iscritti , a cura del presidente , in calce alla lista , della sezione e di essi e ' presa nota nel verbale " . Art . 15 . La prima parte del terzo comma dell ' art. 41 , dalle parole : " Nei comuni " alle parole : " edifici militari " , e ' soppressa . Art . 16 . Il secondo e il terzo comma dell ' art. 42 sono sostituiti dai seguenti : " I ciechi , gli amputati delle mani , gli affetti da paralisi o da , altro impedimento di analoga gravita esercitano il diritto elettorale con l ' aiuto di un elettore della propria famiglia o , in mancanza , di un altro elettore , che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore , purche ' l ' uno o l ' altro sia iscritto nel Comune . Nessun elettore potra ' esercitare la funzione di accompagnatore per piu ' di un invalido . Sul suo certificato elettorale sara ' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio , nel quale ha assoluto tale compito . I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale , per constatare se hanno gia ' in precedenza esercitato la funzione predetta . L ' accompagnatore consegna il certificato dell ' elettore accompagnato ; il presidente del seggio accerta , con appositi interpellazione , se l ' elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale , a parte , questo modo di votazione , indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione , il nome dell ' autorita ' sanitaria che abbia eventualmente accertato l ' impedimento ed il nome e cognome dell ' accompagnatore . Il certificato medico eventualmente esibito e ' allegato al verbale " . Art . 17 . Le prima parte del secondo comma dell ' art. 44 e ' sostituita dalla seguente : " L ' elettore deve recasi ad uno degli appositi tavoli e , senza che sia avvicinato da alcuno , votare tracciando sulla scheda , con la matita un segno su contrassegno corrispondente alla lista , da , lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene " . Art . 18 . La seconda , parte del secondo comma dell ' art. 45 e ' sostituita dalla seguente : " Il numero delle preferenze e ' di tre , se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro , da 16 in poi " Art . 19 . L ' art. 48 e ' sostituito dal seguente : " La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue . Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare " . Art . 20 . Al sesto comma dell ' art. 56 le parole : " e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato " sono sostituite dalle seguenti : " e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato " . All ' ottavo comma le parole : " l ' estratto viene immediatamente rimesso al sindaco " sono sostituite dalle seguenti : a l ' estratto e ' trasmesso , non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione , al sindaco " . Art . 21 . Al quarto comma dell ' art. 57 , alle parole : " piu ' uno " e " piu ' due " sono sostituite sempre le altre : " piu ' tre " . Art . 22 . Al primo comma dell ' art. 62 , prima parte , dopo le parole : " collegate con quelle del collegio unico nazionale " , sono aggiunte le altre : " che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente " . Art . 23 . All ' art. 64 e ' aggiunto il seguente comma : " Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia gia ' deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno , si applichera ' il capoverso dell ' art. 63 " . Art . 24 . Dopo l ' art. 64 , e ' aggiunto il seguente : " Art . 64-bis . - E ' riservata alla Camera del deputati la facolta ' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri " . Art . 25 . Dopo l ' art. 65 , e ' aggiunto il seguente : " Art . 65-bis . - Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni , nonche ' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico pottoposti alla vigilanza dello Stato , che siano eletti deputati , seno , ove lo richiedano , collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare , secondo le norme in vigore . I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g ) dell ' art. 9 conservano il trattamento di cui godevano " . Art . 26 . Dopo l ' art. 84 , e ' aggiunto il seguente : " Art . 84-bis . - Le norme che stabilissero , nella legge elettorale per il senato della Repubblica , nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto , saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati " . Art . 27 . Alle dizioni : " Regno , Assemblea Costituente , Costituente , Segreteria provvisoria dell ' Assemblea Costituente " , usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , sono rispettivamente sostituite le seguenti : " Repubblica , Camera dei Deputati , Camera , Segreteria della Camera dei Deputati " . Art . 28 . Il Governo della Repubblica e ' autorizzate a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946 , n . 74 , e quelle della . presente legge . Art . 29 . La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica . La presente legge , munita del sigillo dello Stato , sara ' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . E ' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Roma , addi ' 20 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA
ProsaGiuridica ,
LIBRO I DEI REATI IN GENERALE TITOLO I DELLA LEGGE PENALE 1 Reati e pene : disposizione espressa di legge Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite . 2 Successione di leggi penali Nessuno può essere punito per un fatto che , secondo la legge del tempo in cui fu commesso , non costituiva reato . Nessuno può essere punito per un fatto che , secondo una legge posteriore , non costituisce reato ; e , se vi è stata condanna , ne cessano l ’ esecuzione e gli effetti penali . Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse , si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo , salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile . Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee , non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti . Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto - legge e nel caso di un decreto - legge convertito in legge con emendamenti 3 Obbligatorietà della legge penale La legge penale italiana obbliga tutti coloro che , cittadini o stranieri , si trovano nel territorio dello Stato , salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale . La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che , cittadini o stranieri , si trovano all ’ estero , ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale . 4 Cittadino italiano . Territorio dello Stato Agli effetti della legge penale , sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie , i sudditi coloniali , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato . Agli effetti della legge penale , è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato . Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato , ovunque si trovino , salvo che siano soggetti , secondo il diritto internazionale , a una legge territoriale straniera . 5 Ignoranza della legge penale Nessuno può invocare a propria scusa l ’ ignoranza della legge penale . 6 Reati commessi nel territorio dello Stato Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana . Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l ’ azione o l ’ omissione , che lo costituisce , è ivi avvenuta in tutto o in parte , ovvero si è ivi verificato l ’ evento che è la conseguenza dell ’ azione od omissione . 7 Reati commessi all ’ estero È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati : 1 ) delitti contro la personalità dello Stato ; 2 ) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto ; 3 ) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato , o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ; 4 ) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato , abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni ; 5 ) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l ’ applicabilità della legge penale italiana . 8 Delitto politico commesso all ’ estero Il cittadino o lo straniero , che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell ’ articolo precedente , è punito secondo la legge italiana , a richiesta del Ministro della Giustizia Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa , occorre , oltre tale richiesta , anche la querela . Agli effetti della legge penale , è delitto politico ogni delitto , che offende un interesse politico dello Stato , ovvero un diritto politico del cittadino . È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato , in tutto o in parte , da motivi politici . 9 Delitto comune del cittadino all ’ estero Il cittadino , che , fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti , commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni , è punito secondo la legge medesima , sempre che si trovi nel territorio dello Stato . Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata , il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia , ovvero a istanza o a querela della persona offesa . Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , qualora si tratti di uno Stato straniero , il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia , sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta , ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto . 10 Delitto comune dello straniero all ’ estero Lo straniero , che , fuori dei casi indicati negli artt . 7 e 8 , commette in territorio estero , a danno dello Stato o di un cittadino , un delitto per il quale la legge italiana stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno , è punito secondo la legge medesima , sempre che si trovi nel territorio dello Stato , e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia , ovvero istanza o querela della persona offesa . Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero , il colpevole è punito secondo la legge italiana , a richiesta del Ministro della Giustizia , sempre che : 1 ) si trovi nel territorio dello Stato ; 2 ) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena ( di morte o ) dell ’ ergastolo , ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ; 3 ) l ’ estradizione ) di lui non sia stata conceduta , ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto , o da quello dello Stato a cui egli appartiene . 11 Rinnovamento del giudizio Nel caso indicato nell ’ art . 6 , il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato , anche se sia stato giudicato all ’ estero . Nei casi indicati negli artt . 7 , 8 , 9 e 10 , il cittadino o lo straniero , che sia stato giudicato all ’ estero , è giudicato nuovamente nello Stato , qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta . 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento : 1 ) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna , ovvero per dichiarare l ’ abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere ; 2 ) quando la condanna importerebbe , secondo la legge italiana , una pena accessoria 3 ) quando , secondo la legge italiana , si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta , che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali ; 4 ) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno , ovvero deve , comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili . Per farsi luogo al riconoscimento , la sentenza deve essere stata pronunciata dall ’ Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione . Se questo non esiste , la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato , qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta . Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n . 4 . 13 Estradizione L ’ estradizione è regolata dalla legge penale italiana , dalle convenzioni e dagli usi internazionali . L ’ estradizione non è ammessa , se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione , non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera . L ’ estradizione può essere conceduta od offerta , anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali , purché queste non ne facciano espresso divieto . Non è ammessa l ’ estradizione del cittadino , salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali . 14 Computo e decorrenza dei termini Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo , per il computo di questo si osserva il calendario comune . Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico , il giorno della decorrenza non è computato nel termine . 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia , la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale , salvo che sia altrimenti stabilito . 16 Leggi penali speciali Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali , in quanto non sia da queste stabilito altrimenti . TITOLO II DELLE PENE CAPO I DELLE SPECIE DI PENE , IN GENERALE 17 Pene principali : specie Le pene principali stabilite per i delitti sono : 1 ) la morte ; 2 ) l ’ ergastolo ; 3 ) la reclusione ; 4 ) la multa . Le pene principali stabilite per le contravvenzioni ( 5 , 6 coord . ) sono : 1 ) l ’ arresto ; 2 ) l ’ ammenda . 18 Denominazione e classificazione delle pene principali Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende : l ’ ergastolo , la reclusione e l ’ arresto . Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende : la multa e l ’ ammenda . 19 Pene accessorie : specie Le pene accessorie per i delitti sono : 1 ) l ’ interdizione dai pubblici uffici ; 2 ) l ’ interdizione da una professione o da un ’ arte ; 3 ) l ’ interdizione legale ; 4 ) l ’ interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ; 5 ) l ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ; 5-bis ) l ' estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ; 6 ) la decadenza o la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori . Le pene accessorie per le contravvenzioni sono : 1 ) la sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte ; 2 ) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese . Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna . La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni . 20 Pene principali e accessorie Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna ; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna , come effetti penali di essa . CAPO II DELLE PENE PRINCIPALI , IN PARTICOLARE 21 Pena di morte 22 Ergastolo La pena dell ’ ergastolo è perpetua , ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati , con l ’ obbligo del lavoro e con l ’ isolamento notturno . Il condannato all ’ ergastolo può essere ammesso al lavoro all ’ aperto . 23 Reclusione La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni , ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati , con l ’ obbligo del lavoro e con l ’ isolamento notturno . Il condannato alla reclusione , che ha scontato almeno un anno della pena , può essere ammesso al lavoro all ’ aperto . Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell ’ articolo precedente . 24 Multa La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma . Per i delitti determinati da motivi di lucro , se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione , il giudice può aggiungere la multa .. 25 Arresto La pena dell ’ arresto si estende da cinque giorni a tre anni , ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione , con l ’ obbligo del lavoro e con l ’ isolamento notturno ( 64 , 66 , 78 , 136 ) . Il condannato all ’ arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nell ’ istituto , avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni . 26 Ammenda La pena dell ’ ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma . 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali . Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo . CAPO III DELLE PENE ACCESSORIE , IN PARTICOLARE 28 Interdizione dai pubblici uffici L ’ interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea . L ’ interdizione perpetua dai pubblici uffici , salvo che dalla legge sia altrimenti disposto , priva il condannato : 1 ) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale , e di ogni altro diritto politico ; 2 ) di ogni pubblico ufficio , di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio , e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d ’ incaricato di pubblico servizio ; 3 ) dell ’ ufficio di tutore o di curatore , anche provvisorio , e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura ; 4 ) dei gradi e delle dignità accademiche dei titoli , delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche ; 5 ) degli stipendi , delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ; 6 ) di ogni diritto onorifico , inerente a qualunque degli uffici , servizi , gradi o titoli e delle qualità , dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti ; 7 ) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto , ufficio , servizio , qualità , grado , titolo , dignità , decorazione e insegna onorifica , indicati nei numeri precedenti . L ’ interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere , durante l ’ interdizione , i predetti diritti , uffici , servizi , qualità , gradi , titoli e onorificenze . Essa non può avere una durata inferiore a un anno , né superiore a cinque . La legge determina i casi nei quali l ’ interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi . 29 Casi nei quali alla condanna consegue l ’ interdizione dai pubblici uffici La condanna all ’ ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l ’ interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici ; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l ’ interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque . La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto , ovvero di tendenza a delinquere importa l ’ interdizione perpetua dai pubblici uffici . 30 Interdizione da una professione o da un ’ arte L ’ interdizione da una professione o da un ’ arte priva il condannato della capacità di esercitare , durante l ’ interdizione , una professione , arte , industria , o un commercio o mestiere , per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione , autorizzazione o licenza dell ’ Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall ’ abilitazione , autorizzazione , o licenza anzidetti . L ’ interdizione da una professione o da un ’ arte non può avere una durata inferiore a un mese , né superiore a cinque anni , salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge . 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un ’ arte . Interdizione Ogni condanna per delitti commessi con l ’ abuso dei poteri , o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione , o ad un pubblico servizio , o a taluno degli uffici indicati nel n . 3 ) dell ’ art . 28 , ovvero con l ’ abuso di una professione , arte , industria , o di un commercio o mestiere , o con la violazione dei doveri a essi inerenti , importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione , arte , industria , o dal commercio o mestiere . 32 Interdizione legale Il condannato all ’ ergastolo è in stato di interdizione legale . La condanna all ’ ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori . Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è , durante la pena , in stato di interdizione legale ; la condanna produce altresì , durante la pena , la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori , salvo che il giudice disponga altrimenti . Alla interdizione legale si applicano , per ciò che concerne la disponibilità e l ’ amministrazione dei beni , nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi , le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale . 32-bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese L ’ interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare , durante l ’ interdizione , l ’ ufficio di amministratore , sindaco , liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell ’ imprenditore . Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ’ ufficio . 32-ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione L ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione , salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio . Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni . 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt . 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-bis , 320 , 321 , 322 , 322-bis , 353 , 355 , 356 , 416 , 416-bis , 437 , 501 , 501-bis , 640 , n . 1 ) del secondo comma , 640-bis , 644 , commessi in danno o in vantaggio di un ’ attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l ’ incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione . 32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l ' estinzione del rapporto di lavoro o di impiego . Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 , la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314 , primo comma , 317 , 318 , 319 , 319-ter e 320 importa altresì l ' estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica . 33 Condanna per delitto colposo Le disposizioni dell ’ art . 29 e del secondo capoverso dell ’ art . 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo . Le disposizioni dell ’ art . 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo , se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione , o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria . 34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall ’ esercizio di essa La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori . La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall ’ esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta . La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che ai genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà . La sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori importa anche l ’ incapacità di esercitare , durante la sospensione , qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio , in base alle norme del Codice Civile . Nelle ipotesi previste dai commi precedenti , quando sia concessa la sospensione condizionale della pena , gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni , che assume i provvedimenti più opportuni nell ’ interesse dei minori . 35 Sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte La sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte priva il condannato della capacità di esercitare , durante la sospensione , una professione , arte , industria , o un commercio o mestiere , per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione , autorizzazione o licenza dell ’ Autorità . La sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni , né superiore a due anni . Essa con consegue a ogni condanna per contravvenzione , che sia commessa con abuso della professione , arte , industria , o del commercio o mestiere , ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti , quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d ’ arresto . 35-bis Sospensione dall ’ esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese La sospensione dall ’ esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare , durante la sospensione , l ’ ufficio di amministratore , sindaco , liquidatore e direttore generale , nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell ’ imprenditore . Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all ’ arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ’ ufficio . 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna La sentenza di condanna ( alla pena di morte o ) all ’ ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata , in quello ove il delitto fu commesso , e in quello ove il condannato aveva l ’ ultima residenza . La sentenza di condanna è inoltre pubblicata , per una sola volta , in uno o più giornali designati dai giudice . La pubblicazione è fatta per estratto , salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero ; essa è eseguita d ’ ufficio e a spese del condannato . La legge determina gli altri casi ( 165 , 186 , 347 , 448 , 475 , 498 , 501-bis , 518 , 722 , 727 ) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata . In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti . 37 Pene accessorie temporanee : durata Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea , e la durata di questa non è espressamente determinata , la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta , o che dovrebbe scontarsi , nel caso di conversione , per insolvibilità del condannato . Tuttavia , in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria . 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte Il condannato alla pena di morte é equiparato al condannato all ’ ergastolo , per quanto riguarda la sua condizione giuridica . TITOLO III DEL REATO CAPO I DEL REATO CONSUMATO E TENTATO 39 Reato : distinzione fra delitti e contravvenzioni I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni , secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice . 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato , se l ’ evento dannoso o pericoloso , da cui dipende la esistenza del reato , non è conseguenza della sua azione od omissione . Non impedire un evento , che si ha l ’ obbligo giuridico di impedire , equivale e cagionarlo . 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute , anche se indipendenti dall ’ azione od omissione del colpevole , non esclude il rapporto di causalità fra l ’ azione od omissione e l ’ evento . Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l ’ evento . In tal caso , se l ’ azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato , si applica la pena per questo stabilita . Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui . 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale . Responsabilità obiettiva Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato , se non l ’ ha commessa con coscienza e volontà . Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto , se non l ’ ha commesso con dolo , salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge . La legge determina i casi nei quali l ’ evento è posto altrimenti a carico dell ’ agente , come conseguenza della sua azione od omissione . Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria , sia essa dolosa o colposa . 43 Elemento psicologico del reato Il delitto : è doloso , o secondo l ’ intenzione , quando l ’ evento dannoso o pericoloso , che è il risultato dell ’ azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l ’ esistenza del delitto , è dall ’ agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; è preterintenzionale , o oltre l ’ intenzione , quando dall ’ azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall ’ agente ; è colposo , o contro l ’ intenzione , quando l ’ evento , anche se preveduto , non è voluto dall ’ agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi , regolamenti , ordini o discipline . La distinzione tra reato doloso e reato colposo , stabilita da questo articolo per i delitti , si applica altresì alle contravvenzioni , ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico . 44 Condizione obiettiva di punibilità Quando , per la punibilità del reato , la legge richiede il verificarsi di una condizione , il colpevole risponde del reato , anche se l ’ evento , da cui dipende il verificarsi della condizione , non è da lui voluto . 45 Caso fortuito o forza maggiore Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore . 46 Costringimento fisico Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto , mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi . In tal caso , del fatto commesso dalla persona costretta risponde l ’ autore della violenza . 47 Errore di fatto L ’ errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell ’ agente . Nondimeno , se si tratta di errore determinato da colpa , la punibilità non è esclusa , quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . L ’ errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso . L ’ errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità , quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato . 48 Errore determinato dall ’ altrui inganno Le disposizioni dell ’ articolo precedente si applicano anche se l ’ errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall ’ altrui inganno ; ma , in tal caso , del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l ’ ha determinata a commetterlo . 49 Reato supposto erroneamente reato impossibile Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato . La punibilità è altresì esclusa quando , per la inidoneità dell ’ azione o per la inesistenza dell ’ oggetto di essa , è impossibile l ’ evento dannoso pericoloso . Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso , si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso . Nel caso indicato nel primo capoverso , il giudice può ordinare che l ’ imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza . 50 Consenso dell ’ avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto , col consenso della persona che può validamente disporne . 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L ’ esercizio di un diritto o l ’ adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità , esclude la punibilità . Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell ’ Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l ’ ordine . Risponde del reato altresì chi ha eseguito l ’ ordine , salvo che , per errore di fatto , abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo . Non è punibile chi esegue l ’ ordine illegittimo , quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell ’ ordine . 52 Difesa legittima Non è punibile chi ha commesso il fatto , per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un ’ offesa ingiusta , sempre che la difesa sia proporzionata all ’ offesa . 53 Uso legittimo delle armi Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti , non e punibile il pubblico ufficiale che , al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio , fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica , quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all ’ Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage , di naufragio , sommersione , disastro aviatorio , disastro ferroviario , omicidio volontario , rapina a mano armata e sequestro di persona . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che , legalmente richiesta dal pubblico ufficiale , gli presti assistenza . La legge determina gli altri casi , nei quali è autorizzato l ’ uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica . 54 Stato di necessità Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona , pericolo da lui non volontariamente causato , né altrimenti evitabile , sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo ( 55 ) . Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo . La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall ’ altrui minaccia ; ma , in tal caso , del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l ’ ha costretta a commetterlo . 55 Eccesso colposo Quando , nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 51 , 52 , 53 e 54 , si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall ’ ordine dell ’ Autorità ovvero imposti dalla necessità , si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi , se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . 56 Delitto tentato Chi compie atti idonei , diretti in modo non equivoco a commettere un delitto , risponde di delitto tentato , se l ’ azione non si compie o l ’ evento non si verifica . Il colpevole di delitto tentato è punito : ( con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte ) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni , se la pena stabilita è l ’ ergastolo e , negli altri casi , con la pena stabilita per il delitto , diminuita da un terzo a due terzi . Se il colpevole volontariamente desiste dall ’ azione , soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti , qualora questi costituiscano per sé un reato diverso . Se volontariamente impedisce l ’ evento , soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato , diminuita da un terzo alla metà . 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica Salva la responsabilità dell ’ autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso , il direttore o il vicedirettore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati , è punito , a titolo di colpa , se un reato è commesso , con la pena stabilita per tale reato , diminuita in misura non eccedente un terzo . 57-bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica Nel caso di stampa non periodica , le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all ’ editore , se l ’ autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile , ovvero allo stampatore , se l ’ editore non è indicato o non è imputabile . 58 Stampa clandestina Le disposizioni dell ’ articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica . 58-bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela , istanza o richiesta , anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela , istanza o richiesta . La querela , la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice - direttore responsabile , l ’ editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell ’ autore della pubblicazione per il reato da questo commesso . Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall ’ autore della pubblicazione , fino a quando l ’ autorizzazione non è concessa . Questa disposizione non si applica se l ’ autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell ’ autore della pubblicazione . CAPO II DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO 59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte Le circostanze che attenuano ( 62 , 62-bis , 114 ) o escludono la pena sono valutate a favore dell ’ agente anche se da lui non conosciute , o da lui per errore ritenute inesistenti . Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell ’ agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa . Se l ’ agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti , queste non sono valutate contro o a favore di lui . Se l ’ agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena , queste sono sempre valutate a favore di lui . Tuttavia , se si tratta di errore determinato da colpa , la punibilità non è esclusa , quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . 60 Errore sulla persona dell ’ offeso Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato , non sono poste a carico dell ’ agente le circostanze aggravanti , che riguardano le condizioni o qualità della persone offesa , o i rapporti tra offeso e colpevole . Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti , erroneamente supposte , che concernono le condizioni , le qualità o i rapporti predetti . Le disposizioni di questo articolo non si applicano , se si tratta di circostanze che riguardano l ’ età o altre condizioni o qualità , fisiche o psichiche , della persona offesa . 61 Circostanze aggravanti comuni Aggravano il reato , quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti : 1 ) l ’ avere agito per motivi abietti o futili ; 2 ) l ’ aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro , ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato ; 3 ) l ’ avere nei delitti colposi , agito nonostante la previsione dell ’ evento ; 4 ) l ’ avere adoperato sevizie , o l ’ aver agito con crudeltà verso le persone ; 5 ) l ’ avere profittato di circostanze di tempo , di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ; 6 ) l ’ avere il colpevole commesso il reato durante il tempo , in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione , spedito per un precedente reato ; 7 ) l ’ avere , nei delitti contro il patrimonio , o che comunque offendono il patrimonio , ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro , cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ; 8 ) l ’ avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso ; 9 ) l ’ avere commesso il fatto con abuso di poteri , o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio , ovvero alla qualità di ministro di un culto ; 10 ) l ’ avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio ( 358 ) , o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato , ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero , nell ’ atto o a causa dell ’ adempimento delle funzioni o del servizio ; 11 ) l ’ avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche , ovvero con abuso di relazioni di ufficio , di prestazione d ’ opera , di coabitazione , o di ospitalità . 62 Circostanze attenuanti comuni Attenuano il reato , quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali ( 15 , 68 ) , le circostanze seguenti : 1 ) l ’ avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale ; 2 ) l ’ avere reagito in stato di ira , determinato da un fatto ingiusto altrui ; 3 ) l ’ avere agito per suggestione di una folla in tumulto , quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall ’ Autorità , e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale , o delinquente per tendenza ; 4 ) l ’ avere , nei delitti contro il patrimonio , o che comunque offendono il patrimonio , cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità , ovvero , nei delitti determinati da motivi di lucro , l ’ avere agito per conseguire o l ’ avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità , quando anche l ’ evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ; 5 ) l ’ essere concorso a determinare l ’ evento , insieme con l ’ azione o l ’ omissione del colpevole , il fatto doloso della persona offesa ; 6 ) l ’ avere , prima del giudizio , riparato interamente il danno , mediante il risarcimento di esso , e , quando sia possibile , mediante le restituzioni ; o l ’ essersi , prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell ’ ultimo capoverso dell ’ art . 56 , adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato . 62-bis Attenuanti generiche Il giudice , indipendentemente dalle circostanze prevedute nell ’ art . 62 , può prendere in considerazione altre circostanze diverse , qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena . Esse sono considerate in ogni caso , ai fini della applicazione di questo Capo , come una sola circostanza , la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art . 62 . 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati , l ’ aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa , che il giudice applicherebbe al colpevole , qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire . Se concorrono più circostanze aggravanti ( 66 , 69 ) , ovvero più circostanze attenuanti ( 67 , 69 ) , l ’ aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall ’ aumento o dalla diminuzione precedente . Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale , l ’ aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato , ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta . Sono circostanze ed effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo . Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo , si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ; ma il giudice può aumentarla . Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo , si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze ; ma il giudice può diminuirla . 64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante Quando ricorre una circostanza aggravante , e l ’ aumento di pena non è determinato dalla legge , è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso . Nondimeno , la pena della reclusione da applicare per effetto dell ’ aumento non può superare gli anni trenta . 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante Quando ricorre una circostanza attenuante , e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena , si osservano le norme seguenti : 1 ) ( alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni ) ; 2 ) alla pena dell ’ ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ; 3 ) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo . 66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti Se concorrono più circostanze aggravanti , la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato , salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell ’ art . 63 , né comunque eccedere : 1 ) gli anni trenta , se si tratta della reclusione 2 ) gli anni cinque , se si tratta dell ’ arresto ; 3 ) e , se si tratta della multa o dell ’ ammenda , il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell ’ art . 133-bis . 67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti Se concorrono più circostanze attenuanti , la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore : 1 ) ( a quindici anni di reclusione , se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte ) ; 2 ) a dieci anni di reclusione , se per il delitto la legge stabilisce la pena dell ’ ergastolo . Le altre pene sono diminuite . In tal caso , quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell ’ art . 63 , la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto . 68 Limiti al concorso di circostanze Salvo quanto è disposto nell ’ art . 15 , quando una circostanza aggravante comprende in sé un ’ altra circostanza aggravante , ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un ’ altra circostanza attenuante , è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante , la quale importa , rispettivamente , il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena . Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena , si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena . 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti , e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti , non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti , e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti . Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti , non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime , e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti . Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza , si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze . Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ( 702 ) ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca quella ordinaria del reato . 70 Circostanze oggettive e soggettive Agli effetti della legge penale : 1 ) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura , la specie , i mezzi , l ’ oggetto , il tempo , il luogo e ogni altra modalità dell ’ azione , la gravità del danno o del pericolo , ovvero le condizioni o le qualità personali dell ’ offeso ; 2 ) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa , o le condizioni e le qualità personali del colpevole , o i rapporti fra il colpevole e l ’ offeso , ovvero che sono inerenti alla persona dei colpevole . Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva . CAPO III DEL CONCORSO DI REATI 71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto Quando , con una sola sentenza o con un solo decreto , si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona , si applicano le disposizioni degli articoli seguenti . 72 Concorso di reati che importano l ’ ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee Al colpevole di più delitti , ciascuno dei quali importa la pena dell ’ ergastolo , si applica la detta pena con l ’ isolamento diurno da sei mesi a tre anni . Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell ’ ergastolo , con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni , si applica la pena dell ’ ergastolo con l ’ isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi . L ’ ergastolano condannato all ’ isolamento diurno partecipa all ’ attività lavorativa . 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie , si applica una pena unica , per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati . Quando concorrono più delitti , per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni , si applica l ’ ergastolo . Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero . 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa , queste si applicano tutte distintamente e per intero . La pena dell ’ arresto è eseguita per ultima . 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa ( 18-2 ) , queste si applicano tutte distintamente e per intero . Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero , la somma pagata , agli effetti della conversione viene detratta dall ’ ammontare della multa . 76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte Salvo che la legge stabilisca altrimenti , le pene della stessa specie concorrenti a norma dell ’ art . 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico . Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli art . 74 e 75 si considerano egualmente , per ogni effetto giuridico , come pena unica della specie più grave . Nondimeno si considerano come pene distinte , agli effetti della loro esecuzione dell ’ applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge . Se una pena pecuniaria concorre con un ’ altra pena di specie diversa , le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico . 77 Determinazione delle pene accessorie Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna , si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna , e alle pene principali che , se non vi fosse concorso di reati , si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi . Se concorrono pene accessorie della stessa specie , queste si applicano tutte per intero . 78 Limiti degli aumenti delle pene principali Nel caso di concorso di reati preveduto dall ’ art . 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti , né comunque eccedere : 1 ) trenta anni per la reclusione ; 2 ) sei anni per l ’ arresto ; Nel caso di concorso di reati preveduto dall ’ art . 74 , la durata delle pene da applicare a norma dell ’ articolo stesso non può superare gli anni trenta . La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall ’ arresto . 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare , nel complesso , i limiti seguenti : 1 ) dieci anni , se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell ’ interdizione da una professione o da un ’ arte . 2 ) cinque anni , se si tratta della sospensione dall ’ esercizio di una professione o di un ’ arte . 80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui , dopo una sentenza o un decreto di condanna , si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima , ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna . 81 Concorso formale . Reato continuato È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge . Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni , esecutive di un medesimo disegno criminoso , commette anche un tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge . Nei casi preveduti da quest ’ articolo , la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ( 73 ) . 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l ’ offesa era diretta Quando , per errore nell ’ uso dei mezzi di esecuzione del reato , o per un ’ altra causa , è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l ’ offesa era diretta , il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere , salve , per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti , le disposizioni dell ’ art . 60 . Qualora , oltre alla persona diversa , sia offesa anche quella alla quale l ’ offesa era diretta , il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave , aumentata fino alla metà . 83 Evento diverso da quello voluto dall ’ agente Fuori dai casi preveduti dall ’ articolo precedente , se , per errore nell ’ uso dei mezzi di esecuzione del reato , o per un ’ altra causa , si cagiona un evento diverso da quello voluto , il colpevole risponde , a titolo di colpa , dell ’ evento non voluto , quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ( 43 ) . Se il colpevole ha cagionato altresì l ’ evento voluto , si applicano le regole sul concorso dei reati ( 81 , 586 ) . 84 Reato complesso Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi , o come circostanze aggravanti di un solo reato , fatti che costituirebbero , per se stessi , reato ( 131 , 170-2 ) . Qualora la legge , nella determinazione della pena per il reato complesso , si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono ( 301 ) , non possono essere superati i limiti massimi indicati negli artt . 78 e 79 ( 131 , 170 ) . TITOLO IV DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO CAPO I DELLA IMPUTABILITÀ 85 Capacità d ’ intendere e di volere Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato , se , al momento in cui lo ha commesso , non era imputabile . È imputabile chi ha la capacità d ’ intendere e di volere . 86 Determinazione in altri dello stato d ’ incapacità , allo scopo di far commettere un reato Se taluno mette altri nello stato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere , al fine di fargli commettere un reato , del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d ’ incapacità . 87 Stato preordinato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere La disposizione della prima parte dell ’ art . 85 non si applica a chi si è messo in stato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere al fine di commettere il reato , o di prepararsi una scusa . 88 Vizio totale di mente Non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , era , per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità d ’ intendere o di volere . 89 Vizio parziale di mente Chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , era per infermità , in tale stato di mente da scemare grandemente , senza escluderla , la capacità d ’ intendere o di volere , risponde del reato commesso ; ma la pena è diminuita . 90 Stati emotivi o passionali Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l ’ imputabilità . 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore Non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità d ’ intendere o di volere , a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore . Se l ’ ubriachezza non era piena , ma era tuttavia tale da scemare grandemente , senza escluderla , la capacità d ’ intendere o di volere , la pena è diminuita . 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata L ’ ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità . Se l ’ ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato , o di prepararsi una scusa , la pena è aumentata . 93 Fatto commesso sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti . 94 Ubriachezza abituale Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza , e questa è abituale , la pena è aumentata . Agli effetti della legge penale , è considerato ubriaco abituale chi è dedito all ’ uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza . L ’ aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all ’ uso di tali sostanze . 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli artt . 88 e 89 . 96 Sordomutismo Non è imputabile il sordomuto che , nel momento in cui ha commesso il fatto , non aveva , per causa della sua infermità , la capacità d ’ intendere o di volere . Se la capacità d ’ intendere o di volere era grandemente scemata , ma non esclusa , la pena è diminuita . 97 Minore degli anni quattordici Non è imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , non aveva compiuto i quattordici anni . 98 Minore degli anni diciotto È imputabile chi , nel momento in cui ha commesso il fatto , aveva compiuto i quattordici anni , ma non ancora i diciotto , se aveva capacità d ’ intendere e di volere , ma la pena è diminuita . Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni , o si tratta di pena pecuniaria , alla condanna non conseguono pene accessorie . Se si tratta di pena più grave , la condanna importa soltanto l ’ interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni , e , nei casi stabiliti dalla legge , la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori . CAPO II DELLA RECIDIVA , DELL ’ ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE 99 Recidiva Chi , dopo essere stato condannato per un reato , ne commette un altro , può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato . La pena può essere aumentata fino ad un terzo : 1 ) se il nuovo reato è della stessa indole ; 2 ) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ; 3 ) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l ’ esecuzione della pena , ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all ’ esecuzione della pena . Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti , l ’ aumento di pena può essere fino alla metà . Se il recidivo commette un altro reato , l ’ aumento della pena , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , può essere fino alla metà e , nei casi preveduti dai nn . 1 ) e 2 ) del primo capoverso , può essere fino a due terzi ; nel caso preveduto dal n . 3 ) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi . In nessun caso l ’ aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato . 100 Recidiva facoltativa 101 Reati della stessa indole Agli effetti della legge penale , sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge , ma anche quelli che , pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse , nondimeno , per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono , presentano , nei casi concreti , caratteri fondamentali comuni . 102 Abitualità presunta dalla legge È dichiarato delinquente abituale chi , dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi , della stessa indole , commessi entro dieci anni , e non contestualmente , riporta un ’ altra condanna per un delitto , non colposo , della stessa indole , e commesso entro i dieci anni successivi all ’ ultimo dei delitti precedenti . Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive . 103 Abitualità ritenuta dal giudice Fuori del caso indicato nell ’ articolo precedente , la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi , dopo essere stato condannato per due delitti non colposi , riporta un ’ altra condanna per delitto non colposo , se il giudice , tenuto conto della specie e gravità dei reati , del tempo entro il quale sono stati commessi , della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , ritiene che il colpevole sia dedito al delitto . 104 Abitualità nelle contravvenzioni Chi , dopo essere stato condannato alla pena dell ’ arresto per tre contravvenzioni della stessa indole , riporta condanna per un ’ altra contravvenzione , anche della stessa indole , è dichiarato contravventore abituale , se il giudice , tenuto conto della specie e gravità dei reati , del tempo entro il quale sono stati commessi , della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , ritiene che il colpevole sia dedito al reato . 105 Professionalità nel reato Chi , trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità , riporta condanna per un altro reato , è dichiarato delinquente o contravventore professionale , qualora , avuto riguardo alla natura dei reati , alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , debba ritenersi che egli viva abitualmente , anche in parte soltanto , dei proventi del reato . 106 Effetti dell ’ estinzione del reato o della pena Agli effetti della recidiva ( 99 ) e della dichiarazione di abitualità o di professionalità ( 105 ) nel reato , si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena . Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali . 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se , per i vari reati , è pronunciata condanna con una sola sentenza . 108 Tendenza a delinquere È dichiarato delinquente per tendenza chi , sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale , commette un delitto non colposo , contro la vita o l ’ incolumità individuale , anche non preveduto dal Capo I del Titolo XII del Libro II di questo Codice , il quale , per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell ’ art . 133 , riveli una speciale inclinazione al delitto , che trovi sua causa nell ’ indole particolarmente malvagia del colpevole . La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall ’ infermità preveduta dagli artt . 88 e 89 . 109 Effetti della dichiarazione di abitualità , professionalità o tendenza a delinquere Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge ( 151 , 162-bis , 164 , 179-3 ) , la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l ’ applicazione di misure di sicurezza . La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo , anche dopo la esecuzione della pena ; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna , non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta . La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna . La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione . CAPO III DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 110 Pena per coloro che concorrono nel reato Quando più persone concorrono nel medesimo reato , ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita , salve le disposizioni degli articoli seguenti . 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile , ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale ( 46 , 48 ) , risponde del reato da questa commesso ; e la pena è aumentata . Se si tratta di delitti per i quali è previsto l ’ arresto in flagranza , la pena è aumentata da un terzo alla metà . Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà la pena è aumentata fino alla metà o se si tratta di delitti per i quali è previsto l ’ arresto in flagranza , da un terzo a due terzi . 112 Circostanze aggravanti La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata : 1 ) se il numero delle persone che sono concorse nel reato , è di cinque o più , salvo che la legge disponga altrimenti ; 2 ) per chi , anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti , ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato , ovvero diretto l ’ attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ; 3 ) per chi , nell ’ esercizio della sua autorità , direzione o vigilanza , ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette ; 4 ) per chi , fuori del caso preveduto dall ’ art . 111 , ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica , ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l ’ arresto in flagranza . La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile , a cagione di una condizione o qualità personale ( 111 ) , nella commissione di un delitto per il quale è previsto l ’ arresto in flagranza . Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà , nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino a alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi . Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn . 1 ) , 2 ) e 3 ) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile . 113 Cooperazione nel delitto colposo Nel delitto colposo , quando l ’ evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone , ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso . La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto , quando concorrono le condizioni stabilite nell ’ art . 111 e nei nn . 3 ) e 4 ) dell ’ art . 112 . 114 Circostanze attenuanti Il giudice , qualora ritenga che l ’ opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt . 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell ’ esecuzione del reato , può diminuire la pena . Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell ’ art . 112 . La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato , quando concorrono le condizioni stabilite nei nn . 3 ) e 4 ) del primo comma e nel terzo comma dell ’ art . 112 . 115 Accordo per commettere un reato . Istigazione Salvo che la legge disponga altrimenti , qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato , e questo non sia commesso , nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell ’ accordo . Nondimeno , nel caso di accordo per commettere un delitto , il giudice può applicare una misura di sicurezza . Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato , se la istigazione è stata accolta , ma il reato non è stato commesso . Qualora la istigazione non sia stata accolta , e si sia trattato d ’ istigazione a un delitto , l ’ istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza . 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti , anche questi ne risponde , se l ’ evento è conseguenza della sua azione od omissione . Se il reato commesso è più grave di quello voluto , la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave . 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti Se , per le condizioni o le qualità personali del colpevole , o per i rapporti fra il colpevole e l ’ offeso , muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi , anche gli altri rispondono dello stesso reato . Nondimeno , se questo è più grave , il giudice può , rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni , le qualità o i rapporti predetti , diminuire la pena . 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere , l ’ intensità del dolo , il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono . 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono . Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato . CAPO IV DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO 120 Diritto di querela Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d ’ ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela . Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d ’ infermità di mente , il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore . I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati , possono esercitare il diritto di querela , e possono altresì , in loro vece , esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore , nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà , espressa o tacita , del minore o dell ’ inabilitato . 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente , e non v ’ è chi ne abbia la rappresentanza , ovvero chi l ’ esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi , il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale . 122 Querela di uno fra più offesi Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse . 123 Estensione della querela La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato . 124 Termine per proporre la querela . Rinuncia Salvo che la legge disponga altrimenti , il diritto di querela non può essere esercitato , decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato . Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l ’ esercizio . Vi è rinuncia tacita , quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi . La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato . 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela , fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore , non priva il minore , che ha compiuto gli anni quattordici , o l ’ inabilitato , del diritto di proporre querela . 126 Estinzione del diritto di querela Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa . Se la querela è stata già proposta , la morte della persona offesa non estingue il reato . 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica Salvo quanto è disposto nel Titolo I del Libro II di questo Codice , qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica , alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la Giustizia . 128 Termine per la richiesta di procedimento Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell ’ Autorità , la richiesta non può essere più proposta , decorsi tre mesi dal giorno in cui l ’ Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato . Quando la punibilità di un reato commesso all ’ estero ( 4 ) dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ( 9 , 10 ) , la richiesta non può essere più proposta , decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato . 129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta La richiesta dell ’ Autorità è irrevocabile . Le disposizioni degli artt . 122 e 123 si applicano anche alla richiesta . 130 Istanza della persona offesa Quando la punibilità del reato dipende dall ’ istanza della persona offesa ( 9 , 10 ) , l ’ istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta . Nondimeno , per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa , si applicano le disposizioni relative alla querela . 131 Reato complesso . Procedibilità di ufficio Nei casi preveduti dall ’ art . 84 , per il reato complesso si procede sempre di ufficio , se per taluno dei reati , che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti , si deve procedere di ufficio . TITOLO V DELLA MODIFICAZIONE , APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA CAPO I DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA 132 Potere discrezionale del giudice nell ’ applicazione della pena : limiti Nei limiti fissati dalla legge , il giudice applica la pena discrezionalmente ; esso deve indicare i motivi che giustificano l ’ uso di tale potere discrezionale . Nell ’ aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena , salvo i casi espressamente determinati dalla legge . 133 Gravità del reato : valutazione agli effetti della pena Nell ’ esercizio del potere discrezionale indicato nell ’ articolo precedente , il giudice deve tener conto della gravità del reato , desunta : 1 ) dalla natura , dalla specie , dai mezzi dall ’ oggetto , dal tempo , dal luogo e da ogni altra modalità dell ’ azione ; 2 ) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ; 3 ) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa . Il giudice deve tener conto , altresì , della capacità a delinquere del colpevole , desunta : 1 ) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo ; 2 ) dai precedenti penali e giudiziari e , in genere , dalla condotta e dalla vita del reo , antecedenti al reato ; 3 ) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato ; 4 ) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo . 133-bis Condizioni economiche del reo ; valutazione agli effetti della pena pecuniaria Nella determinazione dell ’ ammontare della multa o dell ’ ammenda il giudice deve tenere conto , oltre che dei criteri indicati dall ’ articolo precedente , anche delle condizioni economiche del reo . Il giudice può aumentare ( 66 , 78 ) la multa o l ’ ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando , per le condizioni economiche del reo , ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa . 133-ter Pagamento rateale della multa o dell ’ ammenda Il giudice , con la sentenza di condanna o con il decreto penale , può disporre , in relazione alle condizioni economiche del condannato , che la multa o l ’ ammenda venga pagata in rate mensili . In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento . 134 Computo delle pene Le pene temporanee si applicano a giorni , a mesi e ad anni . Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno , e , in quelle a pene pecuniarie , delle frazioni di lire . 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive Quando , per qualsiasi effetto giuridico , si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive , il computo ha luogo calcolando lire , o frazione di lire , di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva . 136 Modalità di conversione di pene pecuniarie Le pene della multa e dell ’ ammenda , non eseguite per insolvibilità del condannato , si convertono a norma di legge . 137 Custodia cautelare La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall ’ ammontare della pena pecuniaria . La custodia cautelare è considerata , agli effetti della detrazione , come reclusione od arresto . 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all ’ estero Quando il giudizio seguito all ’ estero è rinnovato nello Stato , la pena scontata all ’ estero è sempre computata , tenendo conto della specie di essa ; e , se vi è stata all ’ estero custodia cautelare , si applicano le disposizioni dell ’ articolo precedente . 139 Computo delle pene accessorie Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva , o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva , né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza . 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie Il giudice , durante l ’ istruzione , nei procedimenti per i reati per i quali , in caso di condanna , può essere applicata una pena accessoria , può disporne in via provvisoria l ’ applicazione quando sussistano specificate , inderogabili esigenze istruttorie , o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori . L ’ interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 del capoverso dell ’ articolo 28 . La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare . La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna . CAPO II DELLA ESECUZIONE DELLA PENA 141 Esecuzione delle pene detentive . Stabilimenti speciali Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali , per ciascuna delle seguenti categorie di condannati : 1 ) delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; 2 ) condannati a pena diminuita per infermità psichica , o per sordomutismo , o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti ; ubriachi abituali e persone dedite all ’ uso di sostanze stupefacenti . I condannati indicati nel numero 2 ) sono sottoposti , qualora occorra , anche a un regime di cura . Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse , il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena . La pena dell ’ arresto si sconta , dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali , in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta . Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini . 142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori I minori scontano , fino al compimento degli anni 18 , le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti , ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti ; ed è loro impartita , durante le ore non destinate al lavoro , un ’ istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale . Possono essere ammessi ai lavori all ’ aperto , anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell ’ articolo 23 . Essi sono assegnati a stabilimenti speciali , nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell ’ articolo precedente . Quando hanno compiuto gli anni 18 , e la pena da scontare è superiore a tre anni , essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti . 143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari In ogni stabilimento penitenziario , ordinario o speciale , si tiene conto , nella ripartizione dei condannati , della recidiva , e dell ’ indole del reato . 144 Vigilanza sull ’ esecuzione delle pene L ’ esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice . Egli delibera circa l ’ ammissione al lavoro all ’ aperto e da parere sull ’ ammissione alla liberazione condizionale . 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato Negli stabilimenti penitenziari , ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato . Sulla remunerazione , salvo che l ’ adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito , sono prelevate nel seguente ordine : 1 ) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ; 2 ) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato ; 3 ) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento . In ogni caso , deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo ] della remunerazione , a titolo di peculio . Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro . 146 Rinvio obbligatorio dell ’ esecuzione della pena L ' esecuzione di una pena , che non sia pecuniaria , è differita : 1 ) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta ; 2 ) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno ; 3 ) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione , quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più , secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno , ai trattamenti disponibili e alle terapie curative . Nei casi previsti dai numeri 1 ) e 2 ) del primo comma il differimento non opera o , se concesso , è revocato se la gravidanza si interrompe , se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell ' articolo 330 del codice civile , il figlio muore , viene abbandonato ovvero affidato ad altri , sempreché l ' interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi . 147 Rinvio facoltativo dell ’ esecuzione della pena L ’ esecuzione di una pena può essere differita : 1 ) se è presentata domanda di grazia , e l ’ esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell ’ articolo precedente ; 2 ) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ; 3 ) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni . Nel caso indicato nel n . 1 ) , l ’ esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi , a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile , anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata . Nel caso indicato nel numero 3 ) del primo comma il provvedimento è revocato , qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell ' articolo 330 del codice civile , il figlio muoia , venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre . Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o , se adottato , è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti . 148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato Se , prima dell ’ esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l ’ esecuzione , sopravviene al condannato una infermità psichica , il giudice qualora ritenga che l ’ infermità sia tale da impedire l ’ esecuzione della pena , ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia . Il giudice può disporre che il condannato , invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario , sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto , e non si tratti di delinquente o contravventore abituale , o professionale , o di delinquente per tendenza ( 108 ) . Il provvedimento di ricovero è revocato e il condannato è sottoposto all ’ esecuzione della pena , quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento . 149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato , al quale sono conferite le attribuzioni seguenti : 1 ) prestare assistenza ai liberati dal carcere , agevolandoli , se occorre , nel trovare stabile lavoro ; 2 ) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti , con ogni forma di soccorso e , eccezionalmente , con sussidi in denaro . Alle spese necessarie per l ’ opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle Ammende . TITOLO VI DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA CAPO I DELLA ESTINZIONE DEL REATO 150 Morte del reo prima della condanna La morte del reo , avvenuta prima della condanna , estingue il reato . 151 Amnistia L ’ amnistia estingue il reato , e , se vi è stata condanna , fa cessare l ’ esecuzione della condanna e le pene accessorie . Nel concorso di più reati , l ’ amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta . La estinzione del reato per effetto dell ’ amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa . L ’ amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi . L ’ amnistia non si applica ai recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , né ai delinquenti abituali , o professionali o per tendenza , salvo che il decreto disponga diversamente . 152 Remissione della querela Nei delitti punibili a querela della persona offesa , la remissione estingue il reato . La remissione è processuale o extraprocessuale . La remissione extraprocessuale è espressa o tacita . Vi è remissione tacita , quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela . La remissione può intervenire solo prima della condanna , salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti . La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni . Nell ’ atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno . 153 Esercizio del diritto di remissione . Incapaci Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente , il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante . I minori , che hanno compiuto gli anni quattordici , e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione , anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante , ma , in ogni caso , la remissione non ha effetto senza l ’ approvazione di questo . Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato , ma la remissione non ha effetto , se questi manifesta volontà contraria . Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici , dopo che è stata proposta la querela . 154 Più querelanti : remissione di uno solo Se la querela è stata proposta da più persone , il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti . Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela , la remissione , che questa ha fatto , non pregiudica il diritto di querela delle altre . 155 Accettazione della remissione La remissione non produce effetto , se il querelato l ’ ha espressamente o tacitamente ricusata . Vi è ricusa tacita , quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione . La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti , ma non produce effetto per chi l ’ abbia ricusata . Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione , si osservano le disposizioni dell ’ art 153 . Se il querelato è un minore o un infermo di mente , e nessuno ne ha la rappresentanza , ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi , la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale . 156 Estinzione del diritto di remissione Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato . 157 Prescrizione . Tempo necessario a prescrivere La prescrizione estingue il reato : 1 ) in venti anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni ; 2 ) in quindici anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni ; 3 ) in dieci anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni ; 4 ) in cinque anni , se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni , o la pena della multa ; 5 ) in tre anni , se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell ’ arresto ; 6 ) in due anni , se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell ’ ammenda . Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato , consumato o tentato , tenuto conto dell ’ aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti . Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell ’ art . 69 . Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria , per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva . 158 Decorrenza del termine della prescrizione Il termine della prescrizione decorre , per il reato consumato , dal giorno della consumazione ; per il reato tentato , dal giorno un cui è cessata l ’ attività del colpevole ( 56 ) ; per il reato permanente o continuato , dal giorno un cui è cessata la permanenza o la continuazione . Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione , il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata . Nondimeno , nei reati punibili a querela , istanza o richiesta , il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato . 159 Sospensione del corso della prescrizione Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio , e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge . La sospensione del corso della prescrizione , nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma , si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta . La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione . In caso di autorizzazione a procedere , il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l ’ autorità competente accoglie la richiesta . 160 Interruzione del corso della prescrizione Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna . Interrompono pure la prescrizione l ’ ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell ’ arresto , l ’ interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice , l ’ invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l ’ interrogatorio , il provvedimento del giudice di fissazione dell ’ udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione , la richiesta di rinvio a giudizio , il decreto di fissazione della udienza preliminare , l ’ ordinanza che dispone il giudizio abbreviato , il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena , la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo , il decreto che dispone il giudizio immediato , il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio . La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione . Se più sono gli atti interruttivi , la prescrizione decorre dall ’ ultimo di essi ; ma in nessun caso i termini stabiliti nell ’ art . 157 possono essere prolungati oltre la metà . 161 Effetti della sospensione e della interruzione La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato . Quando per più reati connessi si procede congiuntamente , la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri . 162 Oblazione nelle contravvenzioni Nelle contravvenzioni , per le quali la legge stabilisce la sola pena dell ’ ammenda , il contravventore è ammesso a pagare , prima dell ’ apertura del dibattimento , ovvero prima del decreto di condanna , una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa , oltre le spese del procedimento . Il pagamento estingue il reato . 162-bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell ’ arresto o dell ’ ammenda , il contravventore può essere ammesso a pagare , prima dell ’ apertura del dibattimento , ovvero prima del decreto di condanna , una somma corrispondente alla metà del massimo dell ’ ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento . Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell ’ ammenda . L ’ oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell ’ art . 99 , dall ’ art . 104 o dall ’ art . 105 , né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore . In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione , avuto riguardo alla gravità del fatto . La domanda può essere riproposta sino all ’ inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado . Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato . 163 Sospensione condizionale della pena Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all ’ arresto per un tempo non superiore a due anni , ovvero a pena pecuniaria che , sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’ art . 135 , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore , nel complesso , a due anni , il giudice può ordinare che l ’ esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione . Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto , la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni , ovvero una pena pecuniaria che , sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’ art . 135 , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore , nel complesso , a tre anni . Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta , la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che , sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell ’ art . 135 , sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore , nel complesso , a due anni e sei mesi . 164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se , avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’ art . 133 , il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati . La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta : 1 ) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto , anche se è intervenuta la riabilitazione , né al delinquente o contravventore abituale o professionale ; 2 ) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa . La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza , tranne che si tratti della confisca . La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta . Tuttavia il giudice nell ’ infliggere una nuova condanna , può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere , cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto , non superi i limiti stabiliti dall ’ art . 163 . 165 Obblighi del condannato La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all ’ adempimento dell ’ obbligo delle restituzioni , al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull ’ ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno può altresì essere subordinata , salvo che la legge disponga altrimenti , all ’ eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato , secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna . La sospensione condizionale della pena , quando è concessa a persona che ne ha già usufruito , deve essere subordinata all ’ adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente , salvo che ciò sia impossibile . Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti . 166 Effetti della sospensione La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie . La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso , di per sé sola , motivo per l ’ applicazione di misure di prevenzione , né d ’ impedimento all ’ accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge , né per il diniego di concessioni , di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa . 167 Estinzione del reato Se , nei termini stabiliti , il condannato non commette un delitto , ovvero una contravvenzione della stessa indole , e adempie gli obblighi impostigli , il reato è estinto . In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene . 168 Revoca della sospensione Salva la disposizione dell ’ ultimo comma dell ’ art . 164 , la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora , nei termini stabiliti , il condannato : 1 ) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole , per cui venga inflitta una pena detentiva , o non adempia agli obblighi impostigli ; 2 ) riporti un ’ altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che , cumulata a quella precedentemente sospesa , supera i limiti stabiliti dall ’ art . 163 . Qualora il condannato riporti un ’ altra condanna per un delitto anteriormente commesso , a pena che , cumulata a quella precedentemente sospesa , non supera i limiti stabiliti dall ’ art . 163 , il giudice , tenuto conto dell ’ indole e della gravità del reato , può revocare l ’ ordine di sospensione condizionale della pena . La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell ' articolo 164 , quarto comma , in presenza di cause ostative . La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del codice di procedura penale . 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto Se , per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria , anche se congiunta a detta pena , il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio , quando , avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’ art . 133 , presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati . Qualora si proceda al giudizio , il giudice può , nella sentenza , per gli stessi motivi , astenersi dal pronunciare condanna . Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n . 1 del primo capoverso dell ’ art . 164 . Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta . 170 Estinzione di un reato che sia presupposto , elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato Quando un reato è il presupposto di un altro reato , la causa che lo estingue non si estende all ’ altro reato . La causa estintiva di un reato , che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso , non si estende al reato complesso . L ’ estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude , per gli altri , l ’ aggravamento di pena derivante dalla connessione . CAPO II DELLA ESTINZIONE DELLA PENA 171 Morte del reo dopo la condanna La morte del reo , avvenuta dopo la condanna , estingue la pena . 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e , in ogni caso , non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni . La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni . Quando , congiuntamente alla pena della reclusione , è inflitta la pena della multa , per l ’ estinzione dell ’ una e dell ’ altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione . Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile , ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena . Se l ’ esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione , il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata . Nel caso di concorso di reati si ha riguardo , per l ’ estinzione della pena , a ciascuno di essi , anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza . L ’ estinzione delle pene non ha luogo , se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , o di delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; ovvero se il condannato , durante il tempo necessario per l ’ estinzione della pena , riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole ( 101 ) . 173 Estinzione delle pene dell ’ arresto e dell ’ ammenda per decorso del tempo Le pene dell ’ arresto e dell ’ ammenda si estinguono nel termine di cinque anni . Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , ovvero di delinquenti abituali , professionali o per tendenza . Se , congiuntamente alla pena dell ’ arresto , è inflitta la pena dell ’ ammenda , per l ’ estinzione dell ’ una e dell ’ altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l ’ arresto . Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo , quarto e quinto capoverso dell ’ articolo precedente . 174 Indulto e grazia L ’ indulto o la grazia condona , in tutto o in parte , la pena inflitta , o la commuta in un ’ altra specie di pena stabilita dalla legge . Non estingue le pene accessorie , salvo che il decreto disponga diversamente , e neppure gli altri effetti penali della condanna . Nel concorso di più reati , l ’ indulto si applica una sola volta , dopo cumulate le pene , secondo le norme concernenti il concorso dei reati . Si osservano , per l ’ indulto , le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell ’ art . 151 . 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale Se , con una prima condanna , è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni , ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione , il giudice , avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’ art . 133 , può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , spedito a richiesta di privati , non per ragione di diritto elettorale . La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che , ragguagliata a norma dell ’ art . 135 e cumulata alla pena detentiva , priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi . Se il condannato commette successivamente un delitto , l ’ ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato . 176 Liberazione condizionale Il condannato a pena detentiva che , durante il tempo di esecuzione della pena , abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento , può essere ammesso alla liberazione condizionale , se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli , qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni . Se si tratta di recidivo , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 , il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale , deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli . Il condannato all ’ ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena . La concessione della liberazione condizionale è subordinata all ’ adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell ’ impossibilità di adempierle . 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo . La liberazione condizionale è revocata , se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell ’ art . 230 , n . 2 ) . In tal caso , il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale . Decorso tutto il tempo della pena inflitta , ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale , se trattasi di condannato all ’ ergastolo , senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali , ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo . 178 Riabilitazione La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna , salvo che la legge disponga altrimenti . 179 Condizioni per la riabilitazione La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta . Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell ’ art . 99 . Il termine è , parimenti , di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali , professionali o per tendenza ( 108 ) e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l ’ ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( 216 ) . La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato : 1 ) sia stato sottoposto a misura di sicurezza , tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca , e il provvedimento non sia stato revocato ; 2 ) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato , salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle . 180 Revoca della sentenza di riabilitazione La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo , per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni , od un ’ altra pena più grave . 181 Riabilitazione nel caso di condanna all ’ estero Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna , riconosciute a norma dell ’ art . 12 . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI 182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena Salvo che la legge disponga altrimenti , l ’ estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce . 183 Concorso di cause estintive Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono . Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena , prevale la causa che estingue il reato , anche se è intervenuta successivamente . Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena , la causa antecedente estingue il reato o la pena , e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente . Se più cause intervengono contemporaneamente , la causa più favorevole opera l ’ estinzione del reato o della pena ; ma anche in tal caso , per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole , si applica il capoverso precedente . 184 Estinzione della pena ( di morte ) , dell ’ ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati Quando , per effetto di amnistia , indulto o grazia , la pena ( di morte o ) dell ’ ergastolo è estinta , la pena detentiva temporanea , inflitta per il reato concorrente , è eseguita per intero . Nondimeno , se il condannato ha già interamente subìto l ’ isolamento diurno , applicato a norma del capoverso dell ’ art . 72 , la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà ; ed è estinta , se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni . Se , per effetto di alcuna delle dette cause estintive , non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta , per il reato concorrente , al condannato all ’ ergastolo , non si applica l ’ isolamento diurno , stabilito nel capoverso dell ’ art . 72 . Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte , il periodo dell ’ isolamento diurno , applicato a norma del predetto articolo , può essere ridotto fino a tre mesi . TITOLO VII DELLE SANZIONI CIVILI 185 Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni , a norma delle leggi civili . Ogni reato , che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale , obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che , a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui . 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna Oltre quanto è prescritto nell ’ articolo precedente e in altre disposizioni di legge , ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione , a sue spese , della sentenza di condanna , qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato . 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto L ’ obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile . I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale . 188 Spese per il mantenimento del condannato . Obbligo al rimborso Il condannato è obbligato a rimborsare all ’ erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena , e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili , presenti e futuri , a norma delle leggi civili . L ’ obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato . 189 Ipoteca legale ; sequestro Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell ’ imputato a garanzia del pagamento : 1 ) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all ’ erario dello Stato ; 2 ) delle spese del procedimento ; 3 ) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena ; 4 ) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario , a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa , durante l ’ infermità ; 5 ) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno , comprese le spese processuali ; 6 ) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario . L ’ ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale , dopo la sentenza di condanna , anche se non divenuta irrevocabile . Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l ’ ipoteca legale , può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell ’ imputato . Gli effetti dell ’ ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento . Se l ’ imputato offre cauzione , può non farsi luogo alla iscrizione dell ’ ipoteca legale o al sequestro . Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente , salvi , in ogni caso , i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi . 190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile Le garanzie stabilite nell ’ articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile , limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2 , 4 e 5 del predetto articolo , qualora , per la ipoteca legale , sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell ’ imputato , e qualora , per il sequestro , concorrano , riguardo alla persona civilmente responsabile , le circostanze indicate nel secondo capoverso dell ’ articolo precedente . 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti , e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende , sono pagate nell ’ ordine seguente : 1 ) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario , a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa , durante l ’ infermità ; 2 ) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile ; 3 ) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario ; 4 ) le spese del procedimento ; 5 ) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena . Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo , in tutto o in parte , è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette ; 6 ) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all ’ erario dello Stato . 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato Gli atti a titolo gratuito , compiuti dal colpevole dopo il reato , non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell ’ art . 189 . 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato Gli atti a titolo oneroso , eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell ’ ordinario commercio , i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato , si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell ’ art . 189 . Nondimeno , per la revoca dell ’ atto , è necessaria la prova della mala fede dell ’ altro contraente ( 2901 c.c. ) . 194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato Gli atti a titolo gratuito , compiuti dal colpevole prima del reato , non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell ’ art . 189 , qualora si provi che furono da lui compiuti in frode . La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell ’ ordinario commercio ; nondimeno , per la revoca dell ’ atto a titolo oneroso , è necessaria la prova anche della mala fede dell ’ altro contraente . Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato . 195 Diritti dei terzi Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti , i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili . 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente Nei reati commessi da chi è soggetto all ’ altrui autorità , direzione o vigilanza , la persona rivestita dell ’ autorità , o incaricata della direzione o vigilanza , è obbligata , in caso di insolvibilità del condannato , al pagamento di una somma pari all ’ ammontare della multa o dell ’ ammenda inflitta al colpevole , se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente . Qualora la persona preposta risulti insolvibile , si applicano al condannato le disposizioni dell ’ art . 136 . 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende Gli enti forniti di personalità giuridica , eccettuati lo Stato , le regioni , le province ed i comuni , qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza , o l ’ amministrazione , o sia con essi in rapporto di dipendenza , e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole , ovvero sia commesso nell ’ interesse della persona giuridica , sono obbligati al pagamento , in caso di insolvibilità del condannato , di una somma pari all ’ ammontare della multa o dell ’ ammenda inflitta . Se tale obbligazione non può essere adempiuta , si applicano al condannato le disposizioni dell ’ art . 136 . 198 Effetti dell ’ estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili L ’ estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato ( 185 ) , salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti . TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI SEZIONE I Disposizioni generali 199 Sottoposizione a misure di sicurezza : disposizione espressa di legge Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti . 200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo , al territorio e alle persone Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione . Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa , si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione . Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri , che si trovano nel territorio dello Stato . Tuttavia l ’ applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l ’ espulsione di lui dal territorio dello Stato , a norma delle leggi di pubblica sicurezza . 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all ’ estero Quando , per un fatto commesso all ’ estero , si procede o si rinnova il giudizio nello Stato ( 7-11 ) , è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza . Nel caso indicato nell ’ art . 12 , n . 3 ) , l ’ applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all ’ accertamento che la persona sia socialmente pericolosa ( 203 ) . 202 Applicabilità delle misure di sicurezza Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose ( 203 ) , che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato . La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato ( 49 , 115 ) . 203 Pericolosità sociale Agli effetti della legge penale , è socialmente pericolosa la persona , anche se non imputabile o non punibile , la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell ’ articolo precedente , quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati . La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell ’ art . 133 . 204 Accertamento di pericolosità . Pericolosità sociale presunta Le misure di sicurezza sono ordinate , previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa . Nei casi espressamente determinati , la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge . Nondimeno , anche in tali casi , l ’ applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all ’ accertamento di tale qualità , se la condanna o il proscioglimento è pronunciato : 1 ) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto , qualora si tratti di infermi di mente , nei casi preveduti dal primo capoverso dell ’ articolo 219 e dell ’ articolo 222; 2 ) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto , in ogni altro caso . È altresì subordinata all ’ accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione , non ancora iniziata , delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva , ovvero concernenti imputati prosciolti , se , dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento , sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell ’ articolo 222 , ovvero cinque anni in ogni altro caso . 205 Provvedimento del giudice Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento . Possono essere ordinate con provvedimento successivo : 1 ) nel caso di condanna , durante l ’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all ’ esecuzione della pena ; 2 ) ( nel caso di proscioglimento , qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta , e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza ) ; 3 ) in ogni tempo , nei casi stabiliti dalla legge ( 109 , 210 ) . 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza Durante l ’ istruzione o il giudizio , può disporsi che il minore di età , o l ’ infermo di mente , o l ’ ubriaco abituale , o la persona dedita all ’ uso di sostanze stupefacenti , o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti , siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio ( 223 ) o in un manicomio giudiziario ( 222 ) o in una casa di cura e di custodia ( 219 ) . Il giudice revoca l ’ ordine , quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose . Il tempo dell ’ esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa . 207 Revoca delle misure di sicurezza personali Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose . La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza . Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge , la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della Giustizia . 208 Riesame della pericolosità Decorso il periodo minimo di durata , stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza , il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta , per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa ( 203 ) . Qualora la persona risulti ancora pericolosa , il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore . Nondimeno , quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato , il giudice può , in ogni tempo , procedere a nuovi accertamenti . 209 Persona giudicata per più fatti Quando una persona ha commesso , anche in tempi diversi , più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie , e ordinata una sola misura di sicurezza . Se le misure di sicurezza sono di specie diversa , il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e , in relazione ad esso , applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge . Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive , alle quali debba essere sottoposta la persona , a cagione del pericolo presunto dalla legge . Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione , o delle quali non siasi ancora iniziata l ’ esecuzione . 210 Effetti della estinzione del reato o della pena L ’ estinzione del reato impedisce l ’ applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l ’ esecuzione . L ’ estinzione della pena ( 171-181 ) impedisce l ’ applicazione delle misure di sicurezza , eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo , ma non impedisce l ’ esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni . Nondimeno , alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata . Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita ( la pena di morte , ovvero ) , in tutto o in parte , la pena dell ’ ergastolo , il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni . 211 Esecuzione delle misure di sicurezza Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta . Le misure di sicurezza , aggiunte a pena non detentiva , sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile . L ’ esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive , aggiunte a misure di sicurezza detentive , ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime . 211-bis Rinvio dell ' esecuzione delle misure di sicurezza Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147 . Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell ' autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l ' uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona . 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza L ’ esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva , e riprende il suo corso dopo l ’ esecuzione della pena . Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un ’ infermità psichica , il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia . Quando sia cessata la infermità , il giudice , accertato che la persona è socialmente pericolosa ) , ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro , ovvero a un riformatorio giudiziario , se non crede di sottoporla a libertà vigilata . Se l ’ infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta , e l ’ infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l ’ esecuzione di dette misure . Nondimeno , se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva , il giudice , cessata l ’ infermità , procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa . 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive . Regime educativo , curativo e di lavoro Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati . Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini . In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro , avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e , in genere , al pericolo sociale che da essa deriva . Il lavoro è remunerato . Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento . Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari , si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità . 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa , ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione . Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia . SEZIONE II Disposizioni speciali 215 Specie Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive . Sono misure di sicurezza detentive : 1 ) l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ; 2 ) il ricovero in una casa di cura e di custodia ; 3 ) il ricovero in un manicomio giudiziario ; 4 ) il ricovero in un riformatorio giudiziario . Sono misure di sicurezza non detentive : 1 ) la libertà vigilata ; 2 ) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni , o in una o più Province ; 3 ) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ; 4 ) l ’ espulsione dello straniero dallo Stato . Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie , il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata , a meno che , trattandosi di un condannato per delitto , ritenga di disporre l ’ assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro . 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro : 1 ) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali , professionali o per tendenza ; 2 ) coloro che , essendo stati dichiarati delinquenti abituali , professionali o per tendenza , e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza , commettono un nuovo delitto , non colposo , che sia nuova manifestazione della abitualità , della professionalità o della tendenza a delinquere ; 3 ) le persone condannate o prosciolte , negli altri casi indicati espressamente nella legge . 217 Durata minima L ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno . Per i delinquenti abituali , la durata minima è di due anni , per i delinquenti professionali di tre anni , ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza . 218 Esecuzione Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali ( 105 ) e quelli per tendenza ( 108 ) sono assegnati a sezioni speciali . Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola , ovvero in una casa di lavoro , tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce . Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione . 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia Il condannato , per delitto non colposo , a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti , ovvero per cagione di sordomutismo , è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno , quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione . Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge ( la pena di morte o ) la pena dell ’ ergastolo , ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni , la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni . Se si tratta di un altro reato , per il quale la legge stabilisce la pena detentiva , e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa , il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi , tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata . Tale sostituzione non ha luogo , qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti . Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia , non si applica altra misura di sicurezza detentiva . 220 Esecuzione dell ’ ordine di ricovero L ’ ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta . Il giudice , nondimeno , tenuto conto delle particolari condizioni d ’ infermità psichica del condannato , può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale . Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono , ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell ’ articolo precedente . Il condannato , dimesso dalla casa di cura e di custodia , è sottoposto all ’ esecuzione della pena . 221 Ubriachi abituali Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza , qualora questa sia abituale , o per delitti commessi sotto l ’ azione di sostanze stupefacenti all ’ uso delle quali siano dediti , sono ricoverati un una casa di cura e di custodia . Tuttavia , se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata . Il ricovero ha luogo in sezioni speciali , e ha la durata minima di sei mesi . 222 Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario Nel caso di proscioglimento per infermità psichica , ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti , ovvero per sordomutismo , è sempre ordinato il ricovero dell ’ imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni ; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni , nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all ’ Autorità di pubblica sicurezza . La durata minima del ricovero nell ’ ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni , se per il fatto commesso la legge stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , ovvero di cinque , se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni . Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale , l ’ esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell ’ ospedale psichiatrico . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto , prosciolti per ragione di età , quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato , trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell ’ articolo stesso . 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori , e non può avere durata inferiore a un anno . Qualora tale misura di sicurezza debba essere , in tutto o in parte , applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno , ad essa è sostituita la libertà vigilata , salvo che il giudice ritenga di ordinare l ’ assegnazione a una colonia agricola , o ad una casa di lavoro . 224 Minore non imputabile Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto , ed egli sia pericoloso , il giudice , tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata . Se , per il delitto , la legge stabilisce ( la pena di morte o ) l ’ ergastolo , o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni , e non si tratta di delitto colposo , è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni . Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che , nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto , aveva compiuto gli anni quattordici , ma non ancora i diciotto , se egli sia riconosciuto non imputabile , a norma dell ’ art . 98 . 225 Minore imputabile Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici , ma non ancora i diciotto , sia riconosciuto imputabile , il giudice può ordinare che , dopo l ’ esecuzione della pena , egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata , tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell ’ articolo precedente . È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza , a lui precedentemente applicata per difetto d ’ imputabilità . 226 Minore delinquente abituale , professionale o per tendenza Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto , che sia delinquente abituale o professionale ( 105 ) , ovvero delinquente per tendenza ; e non può avere durata inferiore a tre anni . Quando egli ha compiuto gli anni ventuno , il giudice ne ordina l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro . La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario . 227 Riformatori speciali Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso , questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari . Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che , durante il ricovero nello stabilimento ordinario , si sia rivelato particolarmente pericoloso . 228 Libertà vigilata La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all ’ Autorità di pubblica sicurezza . Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati . Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate . La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare , mediante il lavoro , il riadattamento della persona alla vita sociale . La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno . Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti , in quanto non provvedano leggi speciali . 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni , la libertà vigilata può essere ordinata : 1 ) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno ; 2 ) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato . 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata La libertà vigilata è sempre ordinata : 1 ) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni : e non può , in tal caso , avere durata inferiore a tre anni ; 2 ) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale ; 3 ) se il contravventore abituale o professionale , non essendo più sottoposto a misure di sicurezza , commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità ; 4 ) negli altri casi determinati dalla legge . Nel caso in cui sia stata disposta l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro , il giudice , al termine dell ’ assegnazione , può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata , ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta . 231 Trasgressione degli obblighi imposti Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell ’ art . 177 , quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti , il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta . Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima , ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione , il giudice può sostituire alla libertà vigilata l ’ assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( 216 ) , ovvero , se si tratta di un minore , il ricovero in un riformatorio giudiziario . 232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata , se non quando sia possibile affidarla ai genitori , o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza , ovvero a istituti di assistenza sociale . Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno , è ordinato o mantenuto , secondo i casi , il ricovero nel riformatorio , o nella casa di cura e di custodia . Se , durante la libertà vigilata , il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d ’ infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa , alla libertà vigilata è sostituito , rispettivamente , il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia . 233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l ’ ordine pubblico , ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo , può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province , designati dal giudice . Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno . Nel caso di trasgressione , ricomincia a decorrere il termine minimo , e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata . 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno . Il divieto è sempre aggiunto alla pena , quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza , sempre che questa sia abituale . Nel caso di trasgressione , può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta . 235 Espulsione dello straniero dallo Stato L ’ espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice , oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge , quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni . Allo straniero che trasgredisce all ’ ordine di espulsione , pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all ’ ordine di espulsione emanato dall ’ Autorità amministrativa . CAPO II Delle misure di sicurezza patrimoniali 236 Specie : regole generali Sono misure di sicurezza patrimoniali , oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge : 1 ) la cauzione di buona condotta ; 2 ) la confisca . Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt . 199 , 200 , prima parte , 201 , prima parte , 205 , prima parte e n . 3 ) del capoverso , e , salvo che si tratti di confisca , le disposizioni del primo e secondo capoverso dell ’ art . 200 e quelle dell ’ art . 210 . Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli artt . 202 , 203 , 204 ( prima parte ) e 207 . 237 Cauzione di buona condotta La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito , presso la Cassa delle ammende , di una somma in lire . In luogo del deposito , è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale . La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno , né superiore a cinque , e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata . 238 Inadempimento dell ’ obbligo di prestare cauzione Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata , il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata . 239 Adempimento o trasgressione dell ’ obbligo di buona condotta Se , durante l ’ esecuzione della misura di sicurezza , chi vi è sottoposto non commette alcun delitto ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell ’ arresto , è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca , e la fideiussione si estingue . In caso diverso , la somma depositata , o per la quale fu data garanzia , è devoluta alla Cassa delle ammende . 240 Confisca Nel caso di condanna , il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato , e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto . È sempre ordinata la confisca : 1 ) delle cose che costituiscono il prezzo del reato ; 2 ) delle cose , la fabbricazione , l ’ uso , il porto , la detenzione o l ’ alienazione delle quali costituisce reato , anche se non è stata pronunciata condanna . Le disposizioni della prima parte e del n . 1 ) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato . La disposizione del n . 2 ) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione , l ’ uso , il porto , la detenzione o l ’ alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa . LIBRO II DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO 241 Attentati contro la integrità , l ’ indipendenza o l ’ unità dello Stato Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i , territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero , ovvero a menomare l ’ indipendenza dello Stato è punito con l ’ ergastolo . Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l ’ unità dello Stato , o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto , anche temporaneamente , alla sua sovranità ( 302 e segg . , 311 , 312 ) . 242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano Il cittadino che porta le armi contro lo Stato , o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano , è punito con l ’ ergastolo . Non è punibile chi , trovandosi , durante le ostilità , nel territorio dello Stato nemico , ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo . Agli effetti delle disposizioni di questo titolo , è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana . Agli effetti della legge penale , sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che , sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati , abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti . 243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano , ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo , è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni . Se la guerra segue , si applica l ’ ergastolo ; se le ostilità si verificano , si applica l ’ ergastolo . 244 Atti ostili verso uno Stato estero , che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra Chiunque , senza l ’ approvazione del Governo , fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero , in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra , è punito con la reclusione da sei a diciotto anni ; se la guerra avviene , è punito con l ’ ergastolo . Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero , ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini , ovunque residenti , al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni , la pena è della reclusione da tre a dodici anni . Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche , o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni , la pena è della reclusione da cinque a quindici anni . 245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità , ovvero alla dichiarazione di guerra , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa . 246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero Il cittadino , che , anche indirettamente , riceve o si fa promettere dallo straniero , per sé o per altri , denaro o qualsiasi utilità , o soltanto ne accetta la promessa , al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l ’ utilità . La pena è aumentata : 1 ) se il fatto è commesso in tempo di guerra ; 2 ) se il denaro o l ’ utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa . 247 Favoreggiamento bellico Chiunque , in tempo di guerra , tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano , o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano , ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi , è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni ; e , se raggiunge l ’ intento , con l ’ ergastolo . 248 Somministrazione al nemico di provvigioni Chiunque , in tempo di guerra , somministra , anche indirettamente , allo Stato nemico provvigioni , ovvero altre cose , le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all ’ estero . 249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico Chiunque , in tempo di guerra , partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico , o agevola le operazioni ad essi relative , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all ’ estero . 250 Commercio col nemico Il cittadino , o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato , il quale , in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell ’ art . 248 , commercia , anche indirettamente , con sudditi dello Stato nemico , ovunque dimoranti , ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce . 251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra Chiunque , in tempo di guerra , non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un ’ impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità , per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione , è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell ’ opera che egli avrebbe dovuto . Se l ’ inadempimento , totale o parziale , del contratto è dovuto a colpa , le pene sono ridotte alla metà . Le stesse disposizioni si applicano ai sub - fornitori , ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori , allorché essi , violando i loro obblighi contrattuali , hanno cagionato l ’ inadempimento del contratto di fornitura . 252 Frode in forniture in tempo di guerra Chiunque , in tempo di guerra , commette frode nell ’ esecuzione dei contratti di fornitura o nell ’ adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell ’ articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell ’ opera che avrebbe dovuto fornire . 253 Distruzione o sabotaggio di opere militari Chiunque distrugge , o rende inservibili , in tutto o in parte , anche temporaneamente , navi , aeromobili , convogli , strade , stabilimenti , depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni . Si applica l ’ ergastolo : 1 ) se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano ; 2 ) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 254 Agevolazione colposa Quando l ’ esecuzione del delitto preveduto dall ’ articolo precedente è stata resa possibile , o soltanto agevolata , per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate , questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 255 Soppressione , falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato Chiunque , in tutto o in parte , sopprime , distrugge o falsifica , ovvero carpisce , sottrae o distrae , anche temporaneamente , atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico , interno o internazionale , dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni . Si applica l ’ ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato Chiunque si procura notizie che , nell ’ interesse della sicurezza dello Stato o , comunque nell ’ interesse politico , interno o internazionale , dello Stato , debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Agli effetti delle disposizioni di questo titolo , fra le notizie che debbono rimanere segrete nell ’ interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo , da esso non pubblicati per ragioni d ’ ordine politico , interno o internazionale . Se si tratta di notizie di cui l ’ Autorità competente ha vietato la divulgazione , la pena è della reclusione da due a otto anni . Si applica l ’ ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 257 Spionaggio politico o militare Chiunque si procura , a scopo di spionaggio politico o militare , notizie che , nell ’ interesse della sicurezza dello Stato o , comunque , nell ’ interesse politico , interno o internazionale , dello Stato , debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni . Si applica l ’ ergastolo : 1 ) se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ; 2 ) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari . 258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione Chiunque si procura , a scopo di spionaggio politico o militare , notizie di cui l ’ Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni . Si applica l ’ ergastolo se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ( 242-4 ) . Si applica l ’ ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . 259 Agevolazione colposa Quando l ’ esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt . 255 , 256 , 257 e 258 è stata resa possibile , o soltanto agevolata , per colpa di chi era in possesso dell ’ atto o documento o a cognizione della notizia , questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato , ovvero le operazioni militari . Le stesse pene si applicano quando l ’ esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra , di acqua o di aria , nelle quali è vietato l ’ accesso nell ’ interesse militare dello Stato . 260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque : 1 ) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra , di acqua o di aria in cui è vietato l ’ accesso nell ’ interesse militare dello Stato ; 2 ) è colto , in tali luoghi o zone o in loro prossimità , in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art . 256 , 257 e 258; 3 ) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell ’ art . 256 . Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 261 Rivelazione di segreti di Stato Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell ’ art . 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . Se il fatto è commesso in tempo di guerra , ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari , la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni . Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare , si applica , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , la pena dell ’ ergastolo ; e , nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell ’ ergastolo . Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia . Se il fatto è commesso per colpa , la pena è della reclusione da sei mesi a due anni , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso . 262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione Chiunque rivela notizie , delle quali l ’ Autorità competente ha vietato la divulgazione , è punito con la reclusione non inferiore a tre anni . Se il fatto è commesso in tempo di guerra , ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari , la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni . Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare , si applica , nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , la reclusione non inferiore a quindici anni ; e , nei casi preveduti dal primo capoverso , l ’ ergastolo . Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia . Se il fatto è commesso per colpa , la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo , e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso . 263 Utilizzazione dei segreti di Stato Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio , e che debbano rimanere segrete nell ’ interesse della sicurezza dello Stato , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa . Se il fatto è commesso nell ’ interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano , o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari , il colpevole è punito con l ’ ergastolo . 264 Infedeltà in affari di Stato Chiunque , incaricato dal Governo italiano di trattare all ’ estero affari di Stato , si rende infedele al mandato è punito , se dal fatto possa derivare nocumento all ’ interesse nazionale , con la reclusione non inferiore a cinque anni . 265 Disfattismo politico Chiunque , in tempo di guerra , diffonde o comunica voci o notizie false , esagerate o tendenziose , che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico , o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni . La pena è non inferiore a quindici anni : 1 ) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari ; 2 ) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero . La pena è dell ’ ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico ( 268 , 313 ) . 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato , ovvero fa a militari l ’ apologia di fatti contrari alle leggi , al giuramento , alla disciplina o ad altri doveri militari , è punito per ciò solo , se il fatto non costituisce un più grave delitto , con la reclusione da uno a tre anni . La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente . Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra . Agli effetti della legge penale , il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso : 1 ) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda ; 2 ) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone 3 ) in una riunione che , per il luogo in cui è tenuta , o per il numero degli intervenuti , o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata . 267 Disfattismo economico Chiunque , in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi , o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori , pubblici o privati , in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa . Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero , la reclusione non può essere inferiore a dieci anni . La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico . 268 Parificazione degli Stati alleati Le pene stabilite negli art . 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato , a fine di guerra , con lo Stato italiano . 269 Attività antinazionale del cittadino all ’ estero Il cittadino che , fuori del territorio dello Stato , diffonde o comunica voci o notizie false , esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato , per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all ’ estero , o svolge comunque un ’ attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali , è punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni . 270 Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre , ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o , comunque , a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni . Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni . Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono , anche sotto falso nome o forma simulata , le associazioni predette , delle quali sia stato ordinato lo scioglimento . 271 Associazioni antinazionali Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ articolo precedente , nel territorio dello Stato , promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un ’ attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni . Si applica l ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre , o per la soppressione violenta di una classe sociale o , comunque , per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato , ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale , la pena è della reclusione da sei mesi a due anni . Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti . 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove , costituisce , organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni , enti o istituti di carattere internazionale , o sezioni di essi , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Se l ’ autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti , la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa . 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni , enti o istituti , o sezioni di essi , di carattere internazionale , per i quali non sia stata conceduta l ’ autorizzazione del Governo , è punito con la multa . La stessa pena si applica al cittadino , residente nel territorio dello Stato , che senza l ’ autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni , enti o istituti di carattere internazionale , che abbiano sede all ’ estero . 275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico Il cittadino che , da uno Stato in guerra con lo Stato italiano , accetta gradi o dignità accademiche , titoli , decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche , pensioni o altre utilità , inerenti ai predetti gradi , dignità , titoli , decorazioni o onorificenze , è punito con la reclusione fino a un anno . CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l ’ ergastolo . 277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ articolo precedente , attenta alla libertà del Presidente della Repubblica , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . 278 Offese all ’ onore o al prestigio del Presidente della Repubblica Chiunque offende l ’ onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica Chiunque pubblicamente , fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo , è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa . 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque , per finalità di terrorismo o di eversione dell ’ ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumità di una persona , è punito , nel primo caso , con la reclusione non inferiore ad anni venti e , nel secondo caso , con la reclusione non inferiore ad anni sei . Se dall ’ attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima , si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave , si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici . Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell ’ esercizio o a causa delle loro funzioni , le pene sono aumentate di un terzo . Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano , nel caso di attentato alla vita , l ’ ergastolo e , nel caso di attentato alla incolumità , la reclusione di anni trenta . Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste . 281 Offesa alla libertà del Capo del Governo 282 Offesa all ’ onore del Capo del Governo 283 Attentato contro la costituzione dello Stato Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo , con mezzi non consentiti dall ’ ordinamento costituzionale dello Stato , è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni . 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato Chiunque promuove un ’ insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l ’ ergastolo . Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni : coloro che la dirigono , con l ’ ergastolo . La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito . 285 Devastazione , saccheggio e strage Chiunque , allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato , commette un fatto duetto a portare la devastazione , il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l ’ ergastolo . 286 Guerra civile Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l ’ ergastolo . 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare Chiunque usurpa un potere politico , ovvero persiste nell ’ esercitarlo indebitamente , è punito con la reclusione da sei a quindici anni . Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare . Se il fatto è commesso in tempo di guerra , il colpevole è punito con l ’ ergastolo ed è punito con [ la morte ] se il fatto ha compromesso l ’ esito delle operazioni militari . 288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero , è punito con la reclusione da tre a sei anni . La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio , o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare . 289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni , qualora non si tratti di un più grave delitto , chiunque commette un fatto diretto ad impedire , in tutto o in parte , anche temporaneamente : 1 ) al Presidente della Repubblica o al Governo l ’ esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge ; 2 ) alle Assemblee legislative o ad una di queste , o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l ’ esercizio delle loro funzioni . La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l ’ esercizio delle attribuzioni , prerogative o funzioni suddette . 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque , per finalità di terrorismo o di eversione dell ’ ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni . Se dal sequestro deriva comunque la morte , quale conseguenza non voluta dal reo , della persona sequestrata , il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta . Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell ’ ergastolo . Il concorrente che , dissociandosi dagli altri , si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni ; se il soggetto passivo muore , m conseguenza del sequestro , dopo la liberazione , la pena è della reclusione da otto a diciotto anni . Quando ricorre una circostanza attenuante , alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni . Se concorrono più circostanze attenuanti , la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni , nell ’ ipotesi prevista dal secondo comma , ed a quindici anni , nell ’ ipotesi prevista dal terzo comma . 290 Vilipendio della Repubblica , delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate Chiunque pubblicamente ( 266-4 ) vilipende la Repubblica , le Assemblee legislative o una di queste , ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l ’ Ordine giudiziario , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione ( 292-bis , 313 ) . 290-bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci Agli effetti degli artt . 276 , 277 , 278 , 279 , 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci . 291 Vilipendio alla nazione italiana Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni . 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni . Agli effetti della legge penale , per bandiera nazionale s ’ intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera . 292-bis Circostanza aggravante La pena prevista nei casi indicati dagli artt . 278 ( offesa all ’ onore o al prestigio del Presidente della Repubblica ) , 290 , comma secondo ( vilipendio delle Forze armate ) , e 292 ( vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato ) , è aumentata , se il fatto è commesso dal militare in congedo . Si considera militare in congedo chi , non essendo in servizio alle armi , non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato , ai sensi del Codice Penale Militare di Pace . 293 Circostanza aggravante Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero . CAPO III DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino Chiunque con violenza , minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l ’ esercizio di un diritto politico , ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . CAPO IV DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI , I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita , alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e , negli altri casi , con la reclusione non inferiore a quindici anni . Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero , il colpevole è punito con [ la morte , nel caso di attentato alla vita ; negli altri casi è punito con ] l ’ ergastolo . 296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall ’ articolo precedente , attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni . 297 Offesa all ’ onore dei Capi di Stati esteri ] Chiunque nel territorio dello Stato offende l ’ onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni . 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti , ivi preveduti , sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri , accreditati presso il Governo della Repubblica , in qualità di Capi di missione diplomatica , a causa o nell ’ esercizio delle loro funzioni . 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero Chiunque nel territorio dello Stato ( 42 ) vilipende , in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero , usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ( 300 , 313 ) . 300 Condizione di reciprocità Le disposizioni degli artt . 295 , 296 , 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca , reciprocamente , al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale . I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri , a norma dell ’ art . 298 , soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana . Se la parità della tutela penale non esiste , si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo , ma la pena è aumentata . CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 301 Concorso di reati Quando l ’ offesa alla vita , alla incolumità , alla libertà o all ’ onore , indicata negli artt . 276 , 277 , 278 , 280 , 295 , 296 , è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti , si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave . Nondimeno , nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti , le pene sono aumentate da un terzo alla metà . Quando l ’ offesa alla vita , alla incolumità alla libertà o all ’ onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato , questo cessa dal costituire un reato complesso ( 84 ) , e il colpevole soggiace a pene distinte , secondo le norme sul concorso dei reati , applicandosi , per le dette offese , le disposizioni contenute nei Capi precedenti . 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti , non colposi , preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo , per i quali la legge stabilisce la pena di morte , l ’ ergastolo o la reclusione , è punito , se la istigazione non è accolta , ovvero se la istigazione è accolta , ma il delitto non è commesso , con la reclusione da uno a otto anni . Tuttavia , la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione . 303 Pubblica istigazione e apologia Chiunque pubblicamente ( 266-4 ) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell ’ articolo precedente è punito , per il solo fatto dell ’ istigazione , con la reclusione da tre a dodici anni . La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l ’ apologia di uno o più fra i delitti indicati nell ’ articolo precedente . 304 Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell ’ art . 302 , coloro che partecipano all ’ accordo sono puniti , se il delitto non è commesso , con la reclusione da uno a sei anni . Per i promotori la pena è aumentata . Tuttavia , la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l ’ accordo . 305 Cospirazione politica mediante associazione Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell ’ art . 302 , coloro che promuovono , costituiscono od organizzano la associazione sono puniti , per ciò solo , con la reclusione da cinque a dodici anni . Per il solo fatto di partecipare all ’ associazione , la pena è della reclusione da due otto anni . I capi dell ’ associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori . Le pene sono aumentate se l ’ associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati . 306 Banda armata : formazione e partecipazione Quando , per commettere uno dei delitti indicati nell ’ art . 302 , si forma una banda armata , coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano , soggiacciono , per ciò solo , alla pena della reclusione da cinque a quindici anni . Per il solo fatto di partecipare alla banda armata , la pena è della reclusione da tre a nove anni . I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori . 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento , dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all ’ associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti , è punito con la reclusione fino a due anni ( 308 , 309 ) . La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente . Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto . Agli effetti della legge penale , si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti , i discendenti il coniuge , i fratelli , le sorelle , gli affini nello stesso grado , gli zii e i nipoti : nondimeno , nella denominazione di prossimi congiunti , non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole . 308 Cospirazione : casi di non punibilità Nei casi preveduti dagli artt . 304 , 305 e 307 non sono punibili coloro i quali , prima che sia commesso il delitto per cui l ’ accordo è intervenuto o l ’ associazione è costituita , e anteriormente all ’ arresto , ovvero al procedimento : 1 ) disciolgono o , comunque , determinano lo scioglimento dell ’ associazione ; 2 ) non essendo promotori o capi , recedono dall ’ accordo o dall ’ associazione . Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l ’ esecuzione del delitto per cui l ’ accordo è intervenuto o l ’ associazione è stata costituita . 309 Banda armata : casi di non punibilità Nei casi preveduti dagli artt . 306 e 307 , non sono punibili coloro i quali , prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata , e prima dell ’ ingiunzione dell ’ Autorità o della forza pubblica , o immediatamente dopo tale ingiunzione : 1 ) disciolgono o , comunque , determinano lo scioglimento della banda ; 2 ) non essendo promotori o capi della banda , si ritirano dalla banda stessa , ovvero si arrendono , senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi . Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l ’ esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata . 310 Tempo di guerra Agli effetti della legge penale , nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra , quando questa sia seguita . 311 Circostanza diminuente : lieve entità del fatto Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura , la specie , i mezzi , le modalità o circostanze dell ’ azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo , il fatto risulti di lieve entità . 312 Espulsione dello straniero Lo straniero , condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo , è espulso dallo Stato . 313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento Per i delitti preveduti dagli artt . 244 , 245 , 265 , 267 , 269 , 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all ' articolo 270-ter , 277 , 278 , 279 , 287 e 288 non si può procedere senza l ’ autorizzazione del Ministro per la Giustizia . Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt . 247 , 248 , 249 , 250 , 251 e 252 , quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato , a fine di guerra , allo Stato italiano . Per il delitto preveduto nell ’ art . 290 , quando è commesso contro l ’ Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste , non si può procedere senza l ’ autorizzazione dell ’ Assemblea , contro la quale il vilipendio è diretto . Negli altri casi non si può procedere senza l ’ autorizzazione del Ministro per la Giustizia . I delitti preveduti dagli artt . 296 , in relazione agli artt . 296 e dell ’ art . 299 , sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia . TITOLO II DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CAPO I DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 314 Peculato Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che , avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria , è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa , e questa , dopo l ’ uso momentaneo , è stata immediatamente restituita . 315 Malversazione a danno di privati Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che si appropria o , comunque , distrae , a profitto proprio o di un terzo , denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione , di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio , è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa . Si applicano le disposizioni del capoverso dell ’ articolo precedente . 316 Peculato mediante profitto dell ’ errore altrui Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , il quale , nell ’ esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell ’ errore altrui , riceve o ritiene indebitamente , per sé o per un terzo , denaro od altra utilità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 317 Concussione Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che , abusando della sua qualità o dei suoi poteri , costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente , a lui o ad un terzo , denaro od altra utilità , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni 318 Corruzione per un atto d ’ ufficio Il pubblico ufficiale , che , per compiere un atto del suo ufficio , riceve , per sé o per un terzo , in denaro od altra utilità , una retribuzione che non gli è dovuta , o ne accetta la promessa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d ’ ufficio da lui già compiuto , la pena è della reclusione fino ad un anno . 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d ’ ufficio Il pubblico ufficiale , che , per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio , ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio , riceve , per sé o per un terzo , denaro od altra utilità , o ne accetta la promessa , è punito con la reclusione da due a cinque anni . 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio Le disposizioni dell ’ art . 319 si applicano anche all ’ incaricato di un pubblico servizio ; quelle di cui all ’ art . 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio , qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato . In ogni caso , le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo . 321 Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell ’ art . 318 , nell ’ art . 319 , nell ’ art . 319-bis , nell ’ art . 319-ter , e nell ’ art . 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt . 318 e 319 , si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all ’ incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità . 322 Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato , per indurlo a compiere un atto del suo ufficio , soggiace , qualora l ’ offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell ’ art . 318 , ridotta di un terzo . Se l ’ offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio , ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri , il colpevole soggiace , qualora l ’ offerta o la promessa non sia accettata , alla pena stabilita nell ’ art . 319 , ridotta di un terzo . La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all ’ incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall ’ art . 318 . La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all ’ incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall ’ art . 319 . 323 Abuso d ’ ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato , il pubblico ufficiale ( 357 ) , o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che , nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio , in violazione di norme di legge o di regolamento , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti , intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità . 324 Interesse privato in atti di ufficio Il pubblico ufficiale , che , direttamente o per interposta persona , o con atti simulati , prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa . 325 Utilizzazione d ’ invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che impiega , a proprio o altrui profitto , invenzioni o scoperte scientifiche , o nuove applicazioni industriali , che egli conosca per ragione dell ’ ufficio o servizio , e che debbono rimanere segrete , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che , violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio , o comunque abusando della sua qualità , rivela notizie di ufficio , le quali debbano rimanere segrete , o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Se l ’ agevolazione è soltanto colposa , si applica la reclusione fino a un anno . Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che , per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale , si avvale illegittimamente di notizie di ufficio , le quali debbano rimanere segrete , è punito con la reclusione da due a cinque anni . Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto , si applica la pena della reclusione fino a due anni . 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni ; delle leggi o degli atti dell ’ Autorità Il pubblico ufficiale , che nell ’ esercizio delle sue funzioni , eccita ai dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi , delle disposizioni dell ’ Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio , ovvero fa l ’ apologia di fatti contrari alle leggi , alle disposizioni dell ’ Autorità o ai doveri predetti , è punito , quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio , e al ministro di un culto . 328 Rifiuto di atti d ’ ufficio . Omissione Il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che , per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica , o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni . Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l ’ incaricato di un pubblico servizio , che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l ’ atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo , è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa . Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa . 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica Il militare o l ’ agente della forza pubblica , il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall ’ Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge , è punito con la reclusione fino a due anni . 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici , impieghi , servizi o lavori I pubblici ufficiali , gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati , i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità , non organizzati in imprese , e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , i quali , in numero di tre o più , abbandonano collettivamente l ’ ufficio , l ’ impiego , il servizio o il lavoro , ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , sono puniti con la reclusione fino a due anni . I capi , promotori od organizzatori , sono puniti con la reclusione da due a cinque anni . Le pene sono aumentate se il fatto : 1 ) è commesso per fine politico ; 2 ) ha determinato dimostrazioni , tumulti o sommosse popolari . 331 Interruzione d ’ un servizio pubblico o di pubblica necessità Chi , esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio , ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti , uffici o aziende , in modo da turbare la regolarità del servizio , è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa . I capi , promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa . Si applica la disposizione dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità , che , in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti , ai quali non abbia preso parte , rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto , ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio , è punito con la multa . 333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio , servizio o lavoro Il pubblico ufficiale , l ’ impiegato incaricato di un pubblico servizio , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa , o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , il quale abbandona l ’ ufficio , il servizio o il lavoro , al fine di turbarne la continuità , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La stessa pena si applica anche a chi , con il fine sopra indicato , senza abbandonare l ’ ufficio , il servizio o il lavoro , li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità . La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento . 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa Chiunque sottrae , sopprime , distrugge , disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall ’ autorità amministrativa e affidata alla sua custodia , al solo scopo di favore il proprietario di essa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa se la sottrazione , la soppressione , la distruzione , la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa , affidata alla sua custodia . La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia . 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall ’ autorità amministrativa Chiunque , avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall ’ autorità amministrativa , per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione , ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell ’ ufficio o del servizio , è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni . La pena è della reclusione fino a tre anni , se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio , o per influire , comunque , su di essa . 337 Resistenza a un pubblico ufficiale Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , mentre compie un atto di ufficio o di servizio , o a coloro che , richiesti , gli prestano assistenza , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico , amministrativo o giudiziario Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico , amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso , o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio , per impedirne , un tutto o in parte , anche temporaneamente , o per turbarne comunque l ’ attività , è punito con la reclusione da uno a sette anni ) . Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l ’ organizzazione o l ’ esecuzione dei servizi . 339 Circostanze aggravanti Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi ( 585 ) , o da persona travisata , o da più persone riunite o con scritto anonimo , o un modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni , esistenti o supposte . Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite , mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse , ovvero da più di dieci persone , pur senza uso di armi , la pena è , nei casi preveduti dalla prima parte dell ’ art . 336 e dagli artt . 337 e 338 , della reclusione da tre a quindici anni , e , nel caso preveduto dal capoverso dell ’ art . 336 della reclusione da due a otto anni . 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità Chiunque , fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge , cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno . I capi , promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni . 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale Chiunque offende l ’ onore o il prestigio di un pubblico ufficiale , in presenza di lui e a causa o nell ’ esercizio delle sue funzioni , è punito con la reclusione ( da sei mesi ) a due anni . La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica , o con scritto o disegno , duetti al pubblico ufficiale , e a causa delle sue funzioni . La pena è della reclusione da uno a tre anni , se l ’ offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato . Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia , ovvero quando l ’ offesa è recata in presenza di una o più persone . 342 Oltraggio a un Corpo politico , amministrativo o giudiziario Chiunque offende l ’ onore o il prestigio di un Corpo politico , amministrativo o giudiziario , o di una rappresentanza di esso , o di una pubblica Autorità costituita in collegio , al cospetto del Corpo , della rappresentanza o del collegio , è punito con la reclusione fino a tre anni . La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica , o con scritto o disegno , duetti al Corpo , alla rappresentanza o al collegio , a causa delle sue funzioni . La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato . Si applica la disposizione dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 343 Oltraggio a un magistrato in udienza Chiunque offende l ’ onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni . La pena è della reclusione da due a cinque anni , se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato . Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia . 344 Oltraggio a un pubblico impiegato Le disposizioni dell ’ art . 341 si applicano anche nel caso in cui l ’ offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio ; ma le pene sono ridotte di un terzo . 345 Offesa all ’ Autorità mediante danneggiamento di affissioni Chiunque , per disprezzo verso l ’ Autorità , rimuove , lacera , o altrimenti , rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell ’ Autorità stessa , è punito con la multa ( 664 ) . 346 Millantato credito Chiunque , millantando credito presso un pubblico ufficiale ( 357 ) , o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio , riceve o fa dare o fa promettere , a sé o ad altri , denaro o altra utilità , come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa , se il colpevole riceve o fa dare o promettere , a sé o ad altri , denaro o altra utilità , col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato , o di doverlo remunerare . 347 Usurpazione di funzioni pubbliche Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni . Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale , avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni , continua ad esercitarle . La condanna importa la pubblicazione della sentenza . 348 Abusivo esercizio di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione , per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 349 Violazione di sigilli Chiunque viola i Sigilli , per disposizione della legge o per ordine dell ’ Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Se il colpevole è colui che ha un custodia la cosa , la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa . 350 Agevolazione colposa Se la violazione dei Sigilli è resa possibile , o comunque agevolata , per colpa di chi ha in custodia la cosa , questi è punito con la multa . 351 Violazione della pubblica custodia di cose Chiunque sottrae , sopprime , distrugge , disperde o deteriora corpi di reato , atti , documenti , ovvero un ’ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio , o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio , è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto , con la reclusione da uno a cinque anni . 352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro Chiunque vende , distribuisce o affigge , in luogo pubblico o aperto al pubblico , scritti o disegni , dei quali l ’ Autorità ha ordinato il sequestro , è punito con la multa . 353 Turbata libertà degli incanti Chiunque , con violenza o minaccia , o con doni , promesse , collusioni o altri mezzi fraudolenti , impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni , ovvero ne allontana gli offerenti , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall ’ Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette , la reclusione è da uno a cinque anni e la multa . Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati , dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ; ma sono ridotte alla metà . 354 Astensione dagli incanti Chiunque , per denaro , dato o promesso a lui o ad altri , o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa , si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa . 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture Chiunque , non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato , o con un altro ente pubblico , ovvero con un ’ impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità , fa mancare , in tutto o in parte , cose od opere , che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è aumentata ( 64 ) se la fornitura concerne : 1 ) sostanze alimentari o medicinali , ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra , per acqua o per aria , o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche ; 2 ) cose od opere destinate all ’ armamento o all ’ equipaggiamento delle forze armate dello Stato ; 3 ) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio . Se il fatto è commesso per colpa , si applica la reclusione fino a un anno , ovvero la multa . Le stesse disposizioni si applicano ai sub - fornitori , ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori , quando essi , violando i loro obblighi contrattuali , hanno fatto mancare la fornitura . 356 Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell ’ adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell ’ articolo precedente . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale , sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa , giudiziaria o amministrativa . Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi . 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale , sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali , a qualunque titolo , prestano un pubblico servizio . Per pubblico servizio deve intendersi un ’ attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione , ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima , e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale . 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale , sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità : 1 ) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie , o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato , quando dell ’ opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi ; 2 ) i privati che , non esercitando una pubblica funzione , né prestando un pubblico servizio , adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione . 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale , o di incaricato di un pubblico servizio , o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato , la cessazione di tale qualità , nel momento in cui il reato è commesso , non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante , se il fatto si riferisce all ’ ufficio o al servizio esercitato . TITOLO III DEI DELITTI CONTRO L ’ AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CAPO I DEI DELITTI CONTRO L ’ ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale , il quale omette o ritarda di denunciare all ’ Autorità giudiziaria , o ad un ’ altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne , un reato di cui ha avuto notizia nell ’ esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa . La pena è della reclusione fino a un anno , se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria , che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto . Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa ( 120-126 ) . 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L ’ incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di denunciare all ’ Autorità indicata nell ’ articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell ’ esercizio o a causa del servizio , è punito con la multa . Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio - riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l ’ esecuzione del programma definito da un servizio pubblico . 363 Omessa denuncia aggravata Nei casi preveduti dai due articoli precedenti se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni , ed è da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria . 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Il cittadino , che , avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato , per il quale la legge stabilisce [ la pena di morte o ] l ’ ergastolo , non ne fa immediatamente denuncia all ’ Autorità indicata nell ’ art . 361 , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . 365 Omissione di referto Chiunque avendo nell ’ esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ’ ufficio , omette o ritarda di riferirne all ’ Autorità indicata nell ’ articolo 361 , è punito con la multa Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale . 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti Chiunque , nominato dall ’ Autorità giudiziaria perito , interprete , ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l ’ esenzione dall ’ obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Le stesse pene si applicano a chi , chiamato dinanzi all ’ Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni , rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto , ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime . Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all ’ Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria . Se il colpevole è un perito o un interprete , la condanna importa la interdizione dalla professione o dall ’ arte . 367 Simulazione di reato Chiunque , con denuncia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome , diretta all ’ Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne , afferma falsamente essere avvenuto un reato , ovvero simula le tracce di un reato , in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo , è punito con la reclusione da uno a tre anni . 368 Calunnia Chiunque , con denunzia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome , diretta all ’ Autorità giudiziaria o ad un ’ altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne , incolpa di un reato taluno che egli sa innocente , ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato , è punito con la reclusione da due a sei anni . La pena è aumentata se s ’ incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni , o un ’ altra pena più grave . La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni , è da sei a venti anni , se dal fatto deriva una condanna all ’ ergastolo 369 Autocalunnia Chiunque , mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell ’ articolo precedente , anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome , ovvero mediante confessione innanzi all ’ Autorità giudiziaria , incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto , o di un reato commesso da altri , è punito con la reclusione da uno a tre anni . 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione . 371 Falso giuramento della parte Chiunque , come parte in giudizio civile , giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Nel caso di giuramento deferito d ’ ufficio , il colpevole non è punibile , se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile . La condanna importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 372 Falsa testimonianza Chiunque , deponendo come testimone innanzi all ’ Autorità giudiziaria , afferma il falso o nega il vero , ovvero tace , in tutto o in parte , ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato , è punito con la reclusione da due a sei anni . 373 Falsa perizia o interpretazione Il perito o l ’ interprete , che , nominato dall ’ Autorità giudiziaria , dà parere o interpretazioni mendaci , o afferma fatti non conformi al vero , soggiace alle pene stabilite nell ’ articolo precedente . La condanna importa , oltre l ’ interdizione dai pubblici uffici , l ’ interdizione dalla professione o dall ’ arte . 374 Frode processuale Chiunque , nel corso di un procedimento civile o amministrativo , al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d ’ ispezione o di esperimento giudiziale , ovvero il perito nella esecuzione di una perizia , immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone , è punito , qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge , con la reclusione da sei mesi a tre anni . La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale , o anteriormente ad esso , ma in tal caso la punibilità è esclusa , se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela ( 120 ) , richiesta o istanza , e questa non è stata presentata . 375 Circostanze aggravanti Nei casi previsti dagli artt . 372 , 373 e 374 , la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni , è della reclusione da quattro a dodici anni , se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni , ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all ’ ergastolo . 376 Ritrattazione Nei casi previsti dagli artt . 372 e 373 , il colpevole non è punibile se , nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni , ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento . Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile . 377 Subornazione Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all ’ autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito , consulente tecnico o interprete , per indurla a commettere i reati previsti dagli artt . 371-bis , 372 e 373 soggiace , qualora l ’ offerta o la promessa non sia accettata , alle pene stabilite negli articoli medesimi , ridotte dalla metà ai due terzi . La stessa disposizione si applica qualora l ’ offerta o la promessa sia accettata , ma la falsità non sia commessa . La condanna importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all ’ autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque , con violenza o minaccia , o con offerta o promessa di denaro o altra utilità , induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all ’ autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale , quando questa ha facoltà di non rispondere , è punito con la reclusione da due a sei anni . 378 Favoreggiamento personale Chiunque , dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l ’ ergastolo o la reclusione , e fuori dei casi di concorso nel medesimo , aiuta taluno a eludere le investigazioni dell ’ Autorità , o a sottrarsi alle ricerche di questa , è punito con la reclusione fino a quattro anni . Quando il delitto commesso è quello previsto , si applica , in ogni caso , la pena della reclusione non inferiore a due anni . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa , ovvero di contravvenzioni , la pena è della multa . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto . 379 Favoreggiamento reale Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt . 648 , 648-bis e 648-ter , aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato , è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto , e con la multa se si tratta di contravvenzione . Si applicano le disposizioni del primo e dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 380 Patrocinio o consulenza infedele Il patrocinatore o il consulente tecnico , che , rendendosi infedele ai suoi doveri professionali , arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa , assistita o rappresentata dinanzi all ’ Autorità giudiziaria , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa . La pena è aumenta : 1 ) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria ; 2 ) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato . Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa , se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [ la pena di morte o ] l ’ ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni . 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Il patrocinatore o il consulente tecnico , che in un procedimento dinanzi all ’ Autorità giudiziaria , presta contemporaneamente , anche per interposta persona , il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è della reclusione fino a un anno e della multa , se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso , assistito o rappresentato una parte , assume , senza il consenso di questa , nello stesso procedimento , il patrocinio o la consulenza della parte avversaria . 382 Millantato credito del patrocinatore Il patrocinatore , che , millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere , ovvero presso il testimone , il perito o l ’ interprete , riceve o fa dare o promettere dal suo cliente , a sé o ad un terzo , denaro o altra utilità , col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero , o del testimone , perito o interprete , ovvero di doverli remunerare , è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa . 383 Interdizione dai pubblici uffici La condanna per i delitti preveduti dagli artt . 380 , 381 , prima parte , e 382 importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 384 Casi di non punibilità Nei casi previsti dagli artt . 361 , 362 , 363 , 364 , 365 , 366 , 369 , 371-bis , 372 , 373 , 374 e 378 , non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell ’ onore . Nei casi previsti dagli artt . 372 e 373 , la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio , perito , consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni , testimonianza , perizia , consulenza o interpretazione . CAPO II DEI DELITTI CONTRO L ’ AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE 385 Evasione Chiunque , essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato , evade , è punito con la reclusione da sei mesi a un anno . La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone ovvero mediante effrazione , ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite . Le disposizioni precedenti si applicano anche all ’ imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani , nonché ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale . Quando l ’ evaso si costituisce in carcere prima della condanna , la pena è diminuita . 386 Procurata evasione Chiunque procura o agevola l ’ evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all ’ ergastolo . La pena è aumentata se il colpevole , per commettere il fatto , adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell ’ articolo precedente . La pena è diminuita : 1 ) se il colpevole è un prossimo congiunto ; 2 ) se il colpevole , nel termine di tre mesi dall ’ evasione , procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all ’ Autorità . La condanna importa in ogni caso l ’ interdizione dai pubblici uffici . 387 Colpa del custode Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia , anche temporanea , di una persona arrestata o detenuta per un reato , ne cagiona , per colpa , l ’ evasione , è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa . Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall ’ evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all ’ Autorità . 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Chiunque , per sottrarsi all ’ adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna , o dei quali è in corso l ’ accertamento dinanzi l ’ Autorità giudiziaria , compie , sui propri o sugli altrui beni , atti simulati o fraudolenti , o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti , è punito , qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza , con la reclusione fino a tre anni o con la multa . La stessa pena si applica a chi elude l ’ esecuzione di un provvedimento del giudice civile , che concerna l ’ affidamento di minori o di altre persone incapaci , ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà , del possesso o del credito . Chiunque sottrae , sopprime , distrugge , disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa . Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa . Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta , omette o ritarda un atto dell ’ ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione . Il colpevole è punito a querela della persona offesa . 388-bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo Chiunque , avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione , ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a sei mesi con la multa . 388-ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie Chiunque , per sottrarsi all ’ esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria , compie sui propri o sugli altrui beni , atti simulati o fraudolenti , o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti , è punito qualora non ottemperi nei termini all ’ ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto , con la reclusione da sei mesi a tre anni . 389 Inosservanza di pene accessorie Chiunque , avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria , trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena , è punito con la reclusione da due a sei mesi . La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata . 390 Procurata inosservanza di pena Chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato , aiuta taluno a sottrarsi all ’ esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto , e con la multa se si tratta di condannato per contravvenzione . Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell ’ art . 386 . 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive Chiunque procura o agevola l ’ evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva ( 215 n.2 ) , ovvero nasconde l ’ evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell ’ Autorità , è punito con la reclusione fino a due anni . Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell ’ art . 386 . Se l ’ evasione avviene per colpa di chi , per ragione del suo ufficio , ha la custodia , anche temporanea , della persona sottoposta a misura di sicurezza , il colpevole è punito con la multa . Si applica la disposizione del capoverso dell ’ art . 387 . CAPO III DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto , potendo ricorrere al giudice , si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo , mediante violenza sulle cose , è punito , a querela della persona offesa , con la multa . Agli effetti della legge penale , si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata , o ne è mutata la destinazione . 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone Chiunque , al fine indicato nell ’ articolo precedente , e potendo ricorrere al giudice , si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone , è punito , a querela dell ’ offeso , con la reclusione fino a un anno . Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose , alla pena della reclusione è aggiunta la multa . La pena è aumentata ( 64 ) se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi . 394 Sfida a duello Chiunque sfida altri a duello , anche se la sfida non è accettata , è punito , se il duello non avviene , con la multa . La stessa pena si applica a chi accetta la sfida , sempre che il duello non avvenga . 395 Portatori di sfida I portatori della sfida sono puniti con la multa ; ma la pena è diminuita se il duello non avviene . 396 Uso delle armi in duello Chiunque fa uso delle armi in duello è punito , anche se non cagiona all ’ avversario una lesione personale , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Il duellante è punito : 1 ) con la reclusione fino a due anni , se dal fatto deriva all ’ avversario una lesione personale , grave o gravissima ( 583 ) ; 2 ) con la reclusione da uno a cinque anni , se dal fatto deriva la morte . Ai padrini o secondi e alle persone , che hanno agevolato il duello , si applica la multa . Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida , non si applicano loro le disposizioni dell ’ articolo precedente . 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l ’ omicidio e per la lesione personale In luogo delle disposizioni dell ’ articolo precedente , si applicano quelle contenute nel Capo primo del Titolo dodicesimo : 1 ) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi , ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza ; 2 ) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali , e non sono spade sciabole o pistole egualmente cariche , ovvero se sono armi di precisione o a più colpi ; 3 ) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite ; 4 ) se è stato espressamente convenuto , ovvero se risulta dalla specie del duello , o dalla distanza fra i combattenti , o dalle altre condizioni stabilite , che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso . La frode o la violazione delle condizioni stabilite , quanto alla scelta delle armi o al combattimento , è a carico non solo di chi ne è l ’ autore ma anche di quello fra i duellanti , padrini o secondi , che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento . 398 Circostanze aggravanti . Casi di non punibilità Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall ’ art . 394 , dalla prima parte e dal primo capoverso dell ’ art . 396 , è stato la causa ingiusta e determinante del fatto , la pena è per lui raddoppiata . Non sono punibili : 1 ) i portatori della sfida , i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello , se impediscono l ’ uso delle armi , ovvero se procurano la cessazione del combattimento , prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione ; 2 ) i padrini o secondi che , prima del duello , hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere 3 ) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti . 399 Duellante estraneo al fatto Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello , e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse , le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell ’ art . 396 sono aumentate . Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto ( 307-4 ) , ovvero se , essendo uno dei padrini o secondi , si è battuto in vece del suo primo assente . 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo , perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida , o non si è battuta in duello , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La stessa pena si applica a chi , facendo mostra del suo disprezzo , incita altri al duello . 401 Provocazione al duello per fine di lucro Quando chi provoca o sfida a duello , o minaccia di provocare o di sfidare , agisce con l ’ intento di carpire denaro o altra utilità , si applicano le disposizioni dell ’ art . 629 . Si applicano altresì le disposizioni del Capo primo del Titolo dodicesimo , nel caso in cui il duello sia avvenuto . TITOLO IV DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI 402 Vilipendio della religione dello Stato Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno . 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di chi la professa , è punito con la reclusione fino a due anni . Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico . 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose Chiunque , in un luogo destinato al culto , o in un luogo pubblico o aperto al pubblico , offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto , o siano consacrate al culto , o siano destinate necessariamente all ’ esercizio del culto , è punito con la reclusione da uno a tre anni . La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose , compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico . 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico Chiunque impedisce o turba l ’ esercizio di funzioni , cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico , le quali si compiano con l ’ assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto , o in un luogo pubblico o aperto al pubblico , è punito con la reclusione fino a due anni . Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia , si applica la reclusione da uno a tre anni . 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt . 403 , 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli , ma la pena è diminuita . CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI 407 Violazione di sepolcro Chiunque viola una tomba , un sepolcro o un ’ urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 408 Vilipendio delle tombe Chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura , commette vilipendio di tombe , sepolcri o urne , o di cose destinate al culto dei defunti , ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 405 , impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno . 410 Vilipendio di cadavere Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni . Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere , o commette , comunque , su questo atti di brutalità o di oscenità , è punito con la reclusione da tre a sei anni . 411 Distruzione , soppressione o sottrazione di cadavere Chiunque distrugge , sopprime o sottrae un cadavere , o una parte di esso , ovvero ne sottrae o disperde le ceneri , è punito con la reclusione da due a sette anni . La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura , di deposito o di custodia . Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall ' ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto . La dispersione delle ceneri non autorizzata dall ' ufficiale dello stato civile , o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto , è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa . 412 Occultamento di cadavere Chiunque occulta un cadavere , o una parte di esso , ovvero ne nasconde le ceneri , è punito con la reclusione fino a tre anni . 413 Uso illegittimo di cadavere Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere , o una parte di esso , a scopi scientifici o didattici , in casi non consentiti dalla legge , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La pena è aumentata ( 64 ) se il fatto è commesso su un cadavere , o su una parte di esso , che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato , occultato o sottratto . TITOLO V DEI DELITTI CONTRO L ’ ORDINE PUBBLICO 414 Istigazione a delinquere Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito , per il solo fatto dell ’ istigazione : 1 ) con la reclusione da uno a cinque anni , se trattasi di istigazione a commettere delitti ; 2 ) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa , se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni . Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni , si applica la pena stabilita nel n . 1 ) . Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente ( 266-4 ) fa l ’ apologia di uno o più delitti . 415 Istigazione a disobbedire alle leggi Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico , ovvero all ’ odio fra le classi sociali , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . 416 Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti , coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l ’ associazione sono puniti , per ciò solo , con la reclusione da tre a sette anni . Per il solo fatto di partecipare all ’ associazione , la pena è della reclusione da uno a cinque anni . I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori . Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie , si applica la reclusione da cinque a quindici anni . La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più . Se l ' associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma . 417 Misura di sicurezza Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza . 418 Assistenza agli associati Chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento , dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all ’ associazione è punito con la reclusione fino a due anni . La pena è aumentata ( 64 ) se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente . Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto . 419 Devastazione e saccheggio Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni . La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi , munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito . 420 Attentato a impianti di pubblica utilità Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità , è punito , salvo che il fatto costituisca più grave reato , con la reclusione da uno a quattro anni . 421 Pubblica intimidazione Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità , ovvero fatti di devastazione o di saccheggio , in modo da incutere pubblico timore , è punito con la reclusione fino a un anno ( 285 , 419 , 422 e seguenti ) . TITOLO VI DEI DELITTI CONTRO L ’ INCOLUMITÀ PUBBLICA CAPO I DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA 422 Strage Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 285 , al fine di uccidere , compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito , se dal fatto deriva la morte di più persone , con l ’ ergastolo . Se è cagionata la morte di una sola persona , si applica l ’ ergastolo . In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni . 423 Incendio Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni . La disposizione precedente si applica anche nel caso d ’ incendio della cosa propria , se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica . 424 Danneggiamento seguito da incendio Chiunque , al di fuori delle ipotesi previste nell ' articolo 423-bis , al solo scopo di danneggiare la cosa altrui , appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito , se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni . Se segue l ’ incendio , si applicano le disposizioni dell ’ articolo 423 , ma la pena è ridotta da un terzo alla metà ( 425 , 449 ) . Se al fuoco appiccato a boschi , selve e foreste , ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento , segue incendio , si applicano le pene previste dall ' articolo 423-bis . 425 Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424 , la pena è aumentata se il fatto è commesso : 1 ) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico , su monumenti , cimiteri e loro dipendenze ; 2 ) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione , su impianti industriali o cantieri , o su miniere , cave , sorgenti , o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque ; 3 ) su navi o altri edifici natanti , o su aeromobili ; 4 ) su scali ferroviari o marittimi , o aeroscali , magazzini generali o altri depositi di merce o derrate , o su ammassi o depositi di materie esplodenti , infiammabili o combustibili ; 5 ) su boschi , selve o foreste . 426 Inondazione , frana o valanga Chiunque cagiona un ’ inondazione o una frana , ovvero la caduta di una valanga , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni . 427 Danneggiamento seguito da inondazione , frana o valanga Chiunque rompe , deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse , sbarramenti , argini , dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque , valanghe o frane , ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque , al solo scopo di danneggiamento , è punito , se dal fatto deriva il pericolo di un ’ inondazione o di una frana , ovvero della caduta di una valanga , con la reclusione da uno a cinque anni . Se il disastro si verifica , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 428 Naufragio , sommersione o disastro aviatorio Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante ovvero la caduta di un aeromobile , di altrui proprietà , è punito con la reclusione da cinque a dodici anni . La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo , rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali , ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o dl un altro edificio natante , ovvero la caduta di un aeromobile , di sua proprietà , se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica . 429 Danneggiamento seguito da naufragio Chiunque , al solo scopo di danneggiare una nave , un edificio natante o un aeromobile , ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione , lo deteriora , ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile , è punito , se dal fatto deriva pericolo di naufragio , di sommersione o di disastro aviatorio , con la reclusione da uno a cinque anni . Se dal fatto deriva il naufragio , la sommersione o il disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 430 Disastro ferroviario Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento Chiunque , al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine , veicoli , strumenti , apparecchi o altri oggetti che servono all ’ esercizio di essa , li distrugge in tutto o in parte , li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili , è punito , se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario , con la reclusione da due a sei anni . Se dal fatto deriva il disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Per strade ferrate la legge penale intende , oltre le strade ferrate ordinarie , ogni altra strada con rotaie metalliche , sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore , dall ’ elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica ( 430 , 432 ) . 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti Chiunque , fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra , per acqua o per aria , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento , destinati a pubblici trasporti per terra , per acqua o per aria . Se dal fatto deriva un disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas , ovvero delle pubbliche comunicazioni Chiunque attenta alla sicurezza delle officine , delle opere , degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas , per la illuminazione o per le industrie , è punito , qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità , con la reclusione da uno a cinque anni . La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche , qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità . Se dal fatto deriva un disastro , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi Chiunque , fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito , se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità , con la reclusione da uno a cinque anni . La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene . 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Chiunque , al fine di attentare alla pubblica incolumità , fabbrica , acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti , asfissianti , accecanti , tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 436 Sottrazione , occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni Chiunque , in occasione di un incendio , di una inondazione , di una sommersione , di un naufragio , o di un altro disastro o pubblico infortunio , sottrae , occulta o rende inservibili materiali , apparecchi o altri mezzi destinati all ’ estinzione dell ’ incendio o all ’ opera di difesa , di salvataggio o di soccorso , ovvero in qualsiasi modo impedisce , od ostacola , che l ’ incendio sia estinto , o che sia prestata opera di difesa o di assistenza , è punito con la reclusione da due a sette anni ( 451 ) . 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti , apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro , ovvero li rimuove o li danneggia , è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . CAPO II DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE 438 Epidemia Chiunque cagiona un ’ epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l ’ ergastolo . 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all ’ alimentazione , prima che siano attinte o distribuite per il consumo , è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni . Se dal fatto deriva la morte di alcuno , si applica l ’ ergastolo . 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all ’ alimentazione , prima che siano attinte o distribuite per il consumo , rendendole pericolose alla salute pubblica , è punito con la reclusione da tre a dieci anni . La stessa pena si applica a chi contraffà , in modo pericoloso alla salute pubblica , sostanze alimentari destinate al commercio . La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali . 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute Chiunque adultera o contraffà , in modo pericoloso alla salute pubblica , cose destinate al commercio , diverse da quelle indicate nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa . 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Chiunque , senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti , detiene per il commercio , pone in commercio , ovvero distribuisce per il consumo acque , sostanze o cose che sono state da altri avvelenate , corrotte , adulterate o contraffatte , in modo pericoloso alla salute pubblica , soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli ( 446 , 448 , 452 , 516 ) . 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti Chiunque detiene per il commercio , pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . 444 Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio , pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all ’ alimentazione , non contraffatte né adulterate , ma pericolose alla salute pubblica , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve . 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Chiunque , esercitando , anche abusivamente , il commercio di sostanze medicinali , le somministra in specie , qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche , o diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa . 446 Confisca obbligatoria In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt . 439 , 440 , 441 e 442 , se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona , la confisca delle cose indicate nel primo comma dell ’ art . 240 è obbligatoria . 447 Agevolazione dolosa dell ’ uso di sostanze stupefacenti Chiunque , senza essere concorso nel delitto preveduto dall ’ articolo precedente , adibisce o lascia che sia adibito un locale , pubblico o privato , a convegno di persone che vi accedano per darsi all ’ uso di sostanze stupefacenti , è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa . Si applica la reclusione fino a sei mesi con la multa a chi accede nei detti locali per darsi all ’ uso di sostanze stupefacenti . 448 Pene accessorie La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo Capo importa la pubblicazione della sentenza . La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt . 439 , 440 , 441 e 442 importa l ’ interdizione da cinque a dieci anni dalla professione , arte , industria , commercio o mestiere ( 30 ) nonché l ’ interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo . La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale . CAPO III DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO 449 Delitti colposi di danno Chiunque cagiona per colpa un incendio , o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone . 450 Delitti colposi di pericolo Chiunque , con la propria azione od omissione colposa , fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario , di un ’ inondazione , di un naufragio , o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante , è punito con la reclusione fino a due anni . La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell ’ Autorità diretta alla rimozione del pericolo . 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque , per colpa ( 43 ) , omette di collocare , ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . 452 Delitti colposi contro la salute pubblica Chiunque commette , per colpa , alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 438 e 439 è punito : 1 ) con la reclusione da uno a cinque anni , nei casi per i quali esse stabiliscono l ’ ergastolo ; 2 ) con la reclusione da sei mesi a tre anni , nel caso in cui l ’ art . 439 stabilisce la pena della reclusione . Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 440 , 441 , 442 , 443 , 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto . TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE , IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO 453 Falsificazione di monete , spendita e introduzione nello Stato , previo concerto , di monete falsificate È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa : 1 ) chiunque contraffà monete nazionali o straniere , aventi corso legale nello Stato o fuori ; 2 ) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine , col dare ad esse l ’ apparenza di un valore superiore ; 3 ) chiunque , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , ma di concerto con chi l ’ ha eseguita ovvero con un intermediario , introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ; 4 ) chiunque , al fine di metterle in circolazione , acquista o comunque riceve , da chi le ha falsificate , ovvero da un intermediario , monete contraffatte o alterate . 454 Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell ’ articolo precedente , scemandone in qualsiasi modo il valore , ovvero , rispetto alle monete in tal modo alterate , commette alcuno dei fatti indicati nei nn . 3 ) e 4 ) del detto articolo , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . 455 Spendita e introduzione nello Stato , senza concerto , di monete falsificate Chiunque , fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti , introduce nel territorio dello Stato , acquista o detiene monete contraffatte o alterate , al fine di metterle in circolazione , ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione , soggiace alle pene stabilite nei detti articoli , ridotte da un terzo alla metà . 456 Circostanze aggravanti Le pene stabilite negli artt . 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato , o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri . 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende , o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate , da lui ricevute in buona fede , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete Agli effetti della legge penale , sono parificate alle monete le carte di pubblico credito . Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta , le carte e cedole al portatore emesse dai Governi , e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati . 459 Falsificazione di valori di bollo , introduzione nello Stato , acquisto , detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli artt . 453 , 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all ’ acquisto , detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti ; ma le pene sono ridotte di un terzo . Agli effetti della legge penale , si intendono per valori di bollo la carta bollata , le marche da bollo , i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali . 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo , ovvero acquista , detiene o aliena tale carta contraffatta , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da due a sei anni e con la multa . 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete , di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica , acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete , di valori di bollo o di carta filigranata è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate ( 431 n.3 ) o di altre pubbliche imprese di trasporto , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , acquista o detiene al fine di metterli in circolazione , o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa . 463 Casi di non punibilità Non è punibile chi , avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti , riesce , prima che l ’ Autorità ne abbia notizia , a impedire la contraffazione , l ’ alterazione , la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi . 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Se i valori sono stati ricevuti in buona fede , si applica la pena stabilita nell ’ art . 457 , ridotta di un terzo . 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto Chiunque , non essendo concorso nella contraffazione o nell ’ alterazione , fa uso di biglietti di strade ferrate ( 431 n.3 ) o di altre pubbliche imprese di trasporto , contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede , si applica soltanto la multa . 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire , da valori di bollo ( 459 n.2 ) o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto , i segni appostivi per indicare l ’ uso già fattone , è punito , qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , senza essere concorso nell ’ alterazione , fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati . Si applica la sola multa , se le cose sono state ricevute in buona fede . CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE , CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto Chiunque contraffà il Sigillo dello Stato , destinato a essere apposto sugli atti del Governo , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione , fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto , è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa . 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti Chiunque contraffà il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione , fa uso di tale Sigillo contraffatto , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ovvero , senza essere concorso nella contraffazione , fa uso di tali strumenti . 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione Chiunque , con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione , ovvero , non essendo concorso nella contraffazione , fa uso della cosa che reca l ’ impronta contraffatta , soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli , ridotte di un terzo . 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione Chiunque , fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti , pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione , soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati . 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri Chiunque , essendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione , ne fa uso a danno altrui , o a profitto di sé o di altri , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . 472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta Chiunque fa uso , a danno altrui , di misure o di pesi con l ’ impronta legale contraffatta o alterata , o comunque alterati , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . La stessa pena si applica a chi nell ’ esercizio di una attività commerciale , ovvero in uno spaccio aperto al pubblico , detiene misure o pesi con l ’ impronta legale contraffatta o alterata , ovvero comunque alterati . Agli effetti della legge penale , nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare . 473 Contraffazione , alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ’ ingegno o di prodotti industriali Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi , nazionali o esteri , delle opere dell ’ ingegno o dei prodotti industriali , ovvero , senza essere concorso nella contraffazione o alterazione , fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti , disegni o modelli industriali , nazionali o esteri ovvero , senza essere concorso nella contraffazione o alterazione , fa uso di tali brevetti , disegni o modelli contraffatti o alterati . Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale . 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Chiunque , fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall ’ articolo precedente , introduce nel territorio dello Stato ( 42 ) per farne commercio , detiene per vendere , o pone in vendita , o mette altrimenti in circolazione opere dell ’ ingegno o prodotti industriali , con marchi o segni distintivi , nazionali o esteri , contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Si applica la disposizione dell ’ ultimo capoverso dell ’ articolo precedente . 475 Pena accessoria La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza ( 36 ) . CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale , che , nell ’ esercizio delle sue funzioni , forma , in tutto o in parte , un atto falso o altera un atto vero , è punito con la reclusione da uno a sei anni . Se la falsità concerne un atto o parte di un atto , che faccia fede fino a querela di falso , la reclusione è da tre a dieci anni . 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale che , nell ’ esercizio delle sue funzioni , contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative , ovvero , mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale , che nell ’ esercizio delle sue funzioni , supponendo esistente un atto pubblico o privato , ne simula una copia e la rilascia in forma legale , ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall ’ originale , è punito con la reclusione da uno a quattro anni . Se la falsità concerne un atto o parte di un atto , che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni . Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti , pubblici o privati , la pena è della reclusione da uno a tre anni . 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale , che , ricevendo o formando un atto nell ’ esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza , o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese , ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute , o comunque attesta falsamente fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , soggiace alle pene stabilite nell ’ art . 476 . 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale che , nell ’ esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente , in certificati o autorizzazioni amministrative , fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione da tre mesi a due anni . 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque , nell ’ esercizio di una professione sanitaria o forense , o di un altro servizio di pubblica necessità , attesta falsamente , in un certificato fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro . 482 Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 476 , 477 e 478 è commesso da un privato , ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell ’ esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli , ridotte di un terzo . 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale , in un atto pubblico , fatti dei quali l ’ atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni . Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile , la reclusione non può essere inferiore a tre mesi . 484 Falsità in registri e in notificazioni Chiunque , essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all ’ ispezione dell ’ Autorità di pubblica sicurezza , o a fare notificazioni all ’ Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali , commerciali o professionali , scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 485 Falsità in scrittura privata Chiunque , al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , forma , in tutto o in parte , una scrittura privata falsa , o altera una scrittura privata vera , è punito , qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso , con la reclusione da sei mesi a tre anni . Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera , dopo che questa fu definitivamente formata . 486 Falsità in foglio firmato in bianco . Atto privato Chiunque , al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , abusando di un foglio firmato in bianco , del quale abbia il possesso per un titolo che importi l ’ obbligo o la facoltà di riempirlo , vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici , diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato , è punito , se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso , con la reclusione da sei mesi a tre anni Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito . 487 Falsità in foglio firmato in bianco . Atto pubblico Il pubblico ufficiale , che , abusando di un foglio firmato in bianco , del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l ’ obbligo o la facoltà di riempirlo , vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato , soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt . 479 e 480 . 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco . Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti , si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private . 489 Uso di atto falso Chiunque , senza essere concorso nella falsità , fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti , ridotte di un terzo . Qualora si tratti di scritture private , chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno . 490 Soppressione , distruzione e occultamento di atti veri Chiunque , in tutto o in parte , distrugge , sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt . 476 , 477 , 482 e 485 , secondo le distinzioni in essi contenute . Si applica la disposizione del capoverso dell ’ articolo precedente . 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore , in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell ’ art . 485 , si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell ’ art . 476 e nell ’ art . 482 . Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti , chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità , soggiace alla pena stabilita nell ’ art . 489 per l ’ uso di atto pubblico falso . 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti , nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi , quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti . 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato , o di un altro ente pubblico , incaricati di un pubblico servizio , relativamente agli atti che essi redigono nell ’ esercizio delle loro attribuzioni . 493-bis Casi di perseguibilità a querela I delitti previsti dagli artt . 485 e 486 e quelli previsti dagli artt . 488 , 489 e 490 , quando concernono una scrittura privata , sono punibili a querela della persona offesa . Si procede d ’ ufficio , se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo ) . CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE 494 Sostituzione di persona Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , induce taluno in errore , sostituendo illegittimamente la propria all ’ altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome , o un falso stato , ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica , con la reclusione fino a un anno . 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale , in un atto pubblico , l ’ identità o lo stato o altre qualità della propria o dell ’ altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni . Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico . La reclusione non è inferiore ad un anno : 1 ) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile ; 2 ) se la falsa dichiarazione sulla propria identità , sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all ’ Autorità giudiziaria , ovvero se , per effetto della falsa dichiarazione , nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome . La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere , per sé o per altri , il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome , o con altre indicazioni mendaci . 496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque , fuori dei casi indicati negli articoli precedenti , interrogato sulla identità , sullo stato o su altre qualità della propria o dell ’ altura persona , fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale , o a persona incaricata di un pubblico servizio nell ’ esercizio delle funzioni o del servizio , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . 497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale ) relativo ad altra persona , ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico , o di un Corpo politico , amministrativo o giudiziario , ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , ovvero indossa abusivamente in pubblico l ’ abito ecclesiastico , è punito con la multa . Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici , titoli , decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche , ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici , impieghi o professioni , indicati nella disposizione precedente . La condanna importa la pubblicazione della sentenza . TITOLO VIII DEI DELITTI CONTRO L ’ ECONOMIA PUBBLICA , L ’ INDUSTRIA E IL COMMERCIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO L ’ ECONOMIA PUBBLICA 499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione Chiunque , distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali , ovvero mezzi di produzione , cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo , è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa . 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali , pericolosa all ’ economia rurale o forestale , ovvero al patrimonio zootecnico della nazione , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se la diffusione avviene per colpa la pena è della multa . 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio Chiunque , al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci , pubblica o altrimenti divulga notizie false , esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci , ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Se l ’ aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica , le pene sono aumentate . Le pene sono raddoppiate : 1 ) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri ; 2 ) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato , ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo . Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all ’ estero , in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani . La condanna importa l ’ interdizione dai pubblici uffici . 501-bis Manovre speculative su merci Fuori dei casi previsti dall ’ articolo precedente , chiunque , nell ’ esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale , compie manovre speculative ovvero occulta , accaparra od incetta materie prime , generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità , in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chiunque , in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell ’ esercizio delle medesime attività , ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità . L ’ autorità giudiziaria competente e , in caso di flagranza , anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci , osservando le norme sull ’ istruzione formale . L ’ autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse . La condanna importa l ’ interdizione dall ’ esercizio di attività commerciali o industriali le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione , autorizzazione o licenza da parte dell ’ autorità e la pubblicazione della sentenza . 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali Il datore di lavoro , che , col solo scopo d ’ imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabiliti , o di opporsi a modificazioni di tali patti , ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti , sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti , aziende o uffici , è punito con la multa . I lavoratori addetti a stabilimenti , aziende o uffici , che , in numero di tre o più , abbandonano collettivamente il lavoro , ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità , col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti , ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o , comunque , di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti , sono puniti con la multa . 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali Il datore di lavoro o i lavoratori , che per fine politico commettono , rispettivamente , alcuno dei fatti preveduti dall ’ articolo precedente , sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa , se si tratta d ’ un datore di lavoro , ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa , se si tratta di lavoratori . 504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero Quando alcuno dei fatti preveduti dall ’ art . 502 è commesso con lo scopo di costringere l ’ Autorità a dare o ad omettere un provvedimento , ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa , si applica la pena della reclusione fino a due anni . 505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta Il datore di lavoro o i lavoratori , che , fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti , commettono uno dei fatti preveduti dall ’ art . 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite . 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci Gli esercenti di aziende industriali o commerciali , i quali , non avendo lavoratori alla loro dipendenza , in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti , soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro , ridotte alla metà . 507 Boicottaggio Chiunque , per uno degli scopi indicati negli artt . 502 , 503 , 504 e 505 , mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti , leghe o associazioni , induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro , ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali , è punito con la reclusione fino a tre anni . Se concorrono fatti di violenza o di minaccia , si applica la reclusione da due a sei anni . 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali . Sabotaggio Chiunque , col solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro , invade od occupa l ’ altrui azienda agricola o industriale , ovvero dispone di altrui macchine , scorte , apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale , ovvero un ’ altra delle cose indicate nella disposizione precedente . 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro Il datore di lavoro o il lavoratore , il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi è punito con la multa . Il datore di lavoro o il lavoratore , il quale rifiuta o , comunque , omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro , pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con la reclusione fino a un anno o con la multa . 510 Circostanze aggravanti Quando i fatti preveduti dagli artt . 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra , ovvero hanno determinato dimostrazioni , tumulti o sommosse popolari , le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate . 511 Pena per i capi , promotori e organizzatori Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt . 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi , promotori od organizzatori ; e , se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria , è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni . 512 Pena accessoria La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt . 502 e seguenti importa l ’ interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque . CAPO II DEI DELITTI CONTRO L ’ INDUSTRIA E IL COMMERCIO 513 Turbata libertà dell ’ industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l ’ esercizio di un ’ industria o di un commercio è punito , a querela della persona offesa , se il fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione fino a due anni e con la multa . 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell ’ esercizio di un ’ attività commerciale , industriale o comunque produttiva , compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni . La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un ’ attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici . 514 Frodi contro le industrie nazionali Chiunque , ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione , sui mercati nazionali o esteri , prodotti industriali , con nomi , marchi o segni distintivi contraffatti o alterati , cagiona un nocumento all ’ industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale , la pena è aumentata ( 64 ) e non si applicano le disposizioni degli artt . 473 e 474 . 515 Frode nell ’ esercizio del commercio Chiunque , nell ’ esercizio di una attività commerciale , ovvero un uno spaccio aperto al pubblico , consegna all ’ acquirente una cosa mobile per un ’ altra , ovvero una cosa mobile , per origine , provenienza , qualità o quantità , diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave delitto , con la reclusione fino a due anni o con la multa . Se si tratta di oggetti preziosi , la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa . 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ’ ingegno o prodotti industriali , con nomi , marchi o segni distintivi nazionali o esteri , atti a indurre in inganno il compratore sull ’ origine , provenienza o qualità dell ’ opera o del prodotto , è punito , se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge , con la reclusione fino a un anno o con la multa . che consente lo svolgimento dell ’ attività commerciale nello stabilimento o nell ’ esercizio stesso . CAPO III DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI 518 Pubblicazione della sentenza La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt . 501 , 514 , 515 , 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza . TITOLO IX DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME Capo I : DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE 519 Della violenza carnale Chiunque , con violenza o minaccia , costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto : 1 ) non ha compiuto gli anni quattordici ; 2 ) non ha compiuto gli anni sedici , quando il colpevole ne è l ' ascendente o il tutore , ovvero è un ' altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura , di educazione , d ' istruzione , di vigilanza o di custodia ; 3 ) è malata di mente , ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d ' inferiorità psichica o fisica , anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole ; 4 ) è stata tratta in inganno , per essersi il colpevole sostituito ad altra persona . 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale , che , fuori dei casi preveduti nell ' articolo precedente , si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta , di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio , ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell ' Autorità competente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale , rivestito , per ragione del suo ufficio , di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette . 521 Atti di libidine violenti Chiunque , usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti , commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli , ridotte di un terzo . Alle stesse pene soggiace chi , usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti , costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso , sulla persona del colpevole o su altri . 522 Ratto a fine di matrimonio Chiunque , con violenza , minaccia o inganno , sottrae o ritiene , per fine di matrimonio , una donna non coniugata , è punito con la reclusione da uno a tre anni . Se il fatto è commesso in danno di una persona dell ' uno o dell ' altro sesso , non coniugata , maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto , la pena è della reclusione da due a cinque anni . 523Ratto a fine di libidine Chiunque , con violenza , minaccia o inganno , sottrae o ritiene , per fine di libidine , un minore , ovvero una donna maggiore di età , è punito con la reclusione da tre a cinque anni . La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata . 524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma , a fine di libidine o di matrimonio Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto , senza violenza , minaccia o inganno , in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente , o che non sia , comunque , in grado di resistergli , a cagione delle proprie condizioni d ' infermità psichica o fisica , anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole . 525 Circostanze attenuanti Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole , prima della condanna , senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita , la restituisce spontaneamente in libertà , riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei , o collocandola in un altro luogo sicuro , a disposizione della famiglia stessa . 526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata Chiunque , con promessa di matrimonio , seduce una donna minore di età , inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata , è punito con la reclusione da tre mesi a due anni . Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale . CAPO II DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL ’ ONORE SESSUALE 527 Atti osceni Chiunque , in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni . Se il fatto avviene per colpa , la pena è della multa . 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni Chiunque , allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente , fabbrica , introduce nel territorio dello Stato , acquista , detiene , esporta , ovvero mette in circolazione scritti , disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie , è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi fa commercio , anche se clandestino , degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente . Tale pena si applica inoltre a chi : 1 ) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo ; 2 ) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici , ovvero audizioni o recitazioni pubbliche , che abbiano carattere di oscenità . Nel caso preveduto dal n . 2 ) , la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell ’ Autorità . 529 Atti e oggetti osceni : nozione Agli effetti della legge penale , si considerano osceni gli atti e gli oggetti , che , secondo il comune sentimento , offendono il pudore . Non si considera oscena l ’ opera d ’ arte o l ’ opera di scienza , salvo che , per motivo diverso da quello di studio , sia offerta in vendita , venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto . 530 Corruzione di minorenni Chiunque , fuori dei casi preveduti dagli articoli 519 , 520 e 521 , commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso , sulla persona del colpevole , o su altri . La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta . 537 Tratta di donne e di minori commessa all ’ estero I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero . 538 Misure di sicurezza Alla condanna per il delitto preveduto dall ’ art . 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva . La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt . 532 , 533 , 534 , 535 e 536 . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 540 Rapporto di parentela Agli effetti della legge penale , quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima . Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile , anche se per effetti diversi dall ’ accertamento dello stato delle persone . ) TITOLO X DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITA DELLA STIRPE TITOLO XI DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO 556 Bigamia Chiunque , essendo legato da matrimonio avente effetti civili , ne contrae un altro , pur avente effetti civili , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Alla stessa pena soggiace chi , non essendo coniugato , contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili . La pena è aumentata ( 64 ) se il colpevole ha indotto in errore la persona , con la quale ha contratto matrimonio , sulla libertà dello stato proprio o di lei . Se il matrimonio , contratto precedentemente dal bigamo , è dichiarato nullo , ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia , il reato è estinto , anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato , e , se vi è stata condanna , ne cessano l ’ esecuzione e gli effetti penali . 557 Prescrizione del reato Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall ’ articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia . 558 Induzione al matrimonio mediante inganno Chiunque , nel contrarre matrimonio avente effetti civili , con mezzi fraudolenti occulta all ’ altro coniuge l ’ esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito , se il matrimonio è annullato a causa dell ’ impedimento occultato , con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa . CAPO II DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE 564 Incesto Chiunque , in modo che ne derivi pubblico scandalo , commette incesto con un discendente o un ascendente , o con un affine in linea retta , ovvero con una sorella o un fratello , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa . Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , se l ’ incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto , la pena è aumentata per la persona maggiorenne . La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori ( o della tutela legale ) . 565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici , nei disegni che ad essa si riferiscono , ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti , espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare , è punito con la multa . CAPO III DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA 566 Supposizione o soppressione di stato Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Alla stessa pena soggiace chi , mediante l ’ occultamento di un neonato , ne sopprime lo stato civile . 567 Alterazione di stato Chiunque , mediante la sostituzione di un neonato , ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni . Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque , nella formazione di un atto di nascita , altera lo stato civile di un neonato , mediante false certificazioni , false attestazioni o altre falsità . 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto Chiunque depone o presenta un fanciullo , già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto , in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza , occultandone lo stato , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . 569 Pena accessoria La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori ( o della tutela legale ) . CAPO IV DEI DELITTI CONTRO L ’ ASSISTENZA FAMILIARE 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Chiunque , abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all ’ ordine o alla morale delle famiglie , si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori ( alla tutela legale ) , o alla qualità di coniuge , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . Le dette pene si applicano congiuntamente a chi : 1 ) malversa o dilapida i beni del figlio minore ( o del pupillo ) o del coniuge ; 2 ) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro , agli ascendenti o al coniuge , il quale non sia legalmente separato per sua colpa . Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n . 1 ) e , quando il reato è commesso nei confronti dei minori , dal n . 2 ) del precedente comma . Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un ’ altra disposizione di legge . 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità , o a lui affidata per ragione di educazione , istruzione , cura , vigilanza o custodia , ovvero per l ’ esercizio di una professione o di un ’ arte , è punito , se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente , con la reclusione fino a sei mesi . Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt . 582 e 583 , ridotte a un terzo ; se ne deriva la morte , si applica la reclusione da due a otto anni . 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli Chiunque , fuori dei casi indicati nell ’ articolo precedente , maltratta una persona della famiglia , o un minore degli anni quattordici , o una persona sottoposta alla sua autorità , o a lui affidata per ragione di educazione , istruzione , cura , vigilanza o custodia , o per l ’ esercizio di una professione o di un ’ arte , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se dal fatto deriva una lesione personale grave , si applica la reclusione da quattro a otto anni ; se ne deriva una lesione gravissima , la reclusione da sette a quindici anni ; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni . 573 Sottrazione consensuale di minorenni Chiunque sottrae un minore , che abbia compiuto gli anni quattordici , col consenso di esso , al genitore esercente la potestà dei genitori , o al tutore , ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore , è punito , a querela di questo , con la reclusione fino a due anni . La pena è diminuita , se il fatto è commesso per fine di matrimonio ; è aumentata ( 64 ) , se è commesso per fine di libidine . 574 Sottrazione di persone incapaci Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici , o un infermo di mente , al genitore esercente la potestà dei genitori , al tutore , o al curatore , o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia , ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi , è punito , a querela del genitore esercente la potestà dei genitori , del tutore o del curatore , con la reclusione da uno a tre anni . Alla stessa pena soggiace , a querela delle stesse persone , chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici , senza il consenso di esso , per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio . TITOLO XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L ’ INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 575 Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno . 576 Circostanze aggravanti . Ergastolo Si applica l ’ ergastolo se il fatto preveduto dall ’ articolo precedente è commesso : 1 ) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n . 2 ) dell ’ art . 61; 2 ) contro l ’ ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei nn . 1 ) e 4 ) dell ’ art . 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione ; 3 ) dal latitante , per sottrarsi all ’ arresto , alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza ; 4 ) dall ’ associato per delinquere , per sottrarsi all ’ arresto , alla cattura o alla carcerazione ; 5 ) nell ’ atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt . 519 , 520 e 521 . È latitante , agli effetti della legge penale , chi si trovi nelle condizioni indicate nel n . 6 dell ’ art . 61 . 577 Altre circostanze aggravanti . Ergastolo Si applica la pena dell ’ ergastolo se il fatto preveduto dall ’ art . 575 è commesso : 1 ) contro l ’ ascendente o il discendente ; 2 ) col mezzo di sostanze venefiche , ovvero con un altro mezzo insidioso ; 3 ) con premeditazione ; 4 ) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei nn . 1 ) e 4 ) dell ’ art . 61 . La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni , se il fatto è commesso contro il coniuge , il fratello o la sorella il padre o la madre adottivi , o il figlio adottivo , o contro un affine in linea retta . 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto , o del feto durante il parto , quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto , è punita con la reclusione da quattro a dodici anni . A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno . Tuttavia , se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre , la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi . Non si applicano le aggravanti stabilite dall ’ art . 61 . 579 Omicidio del consenziente Chiunque cagiona la morte di un uomo , col consenso di lui , è punito con la reclusione da sei a quindici anni . Non si applicano le aggravanti indicate nell ’ art . 61 . Si applicano le disposizioni relative all ’ omicidio se il fatto è commesso : 1 ) contro una persona minore degli anni diciotto ; 2 ) contro una persona inferma di mente , o che si trova in condizioni di deficienza psichica , per un ’ altra infermità o per l ’ abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti ; 3 ) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza minaccia o suggestione ( 613 n.2 ) , ovvero carpito con inganno . 580 Istigazione o aiuto al suicidio Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l ’ altrui proposito di suicidio , ovvero ne agevola in qualsiasi modo l ’ esecuzione , è punito , se il suicidio avviene , con la reclusione da cinque a dodici anni . Se il suicidio non avviene , è punito con la reclusione da uno a cinque anni , sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima . Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell ’ articolo precedente . Nondimeno , se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d ’ intendere o di volere , si applicano le disposizioni relative all ’ omicidio . 581 Percosse Chiunque percuote taluno , se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente ( 582 ) , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato . 582 Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni . Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt . 583 e 585 , ad eccezione di quelle indicate nel n . 1 ) e nell ’ ultima parte dell ’ art . 577 , il delitto è punibile a querela della persona offesa . 583 Circostanze aggravanti La lesione personale è grave , e si applica la reclusione da tre a sette anni : 1 ) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa , ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ; 2 ) se il fatto produce l ’ indebolimento permanente di un senso o di un organo ; La lesione personale è gravissima , e si applica la reclusione da sei a dodici anni , se dal fatto deriva : 1 ) una malattia certamente o probabilmente insanabile ; 2 ) la perdita di un senso ; 3 ) la perdita di un arto , o una mutilazione che renda l ’ arto inservibile , ovvero la perdita dell ’ uso di un organo o della capacità di procreare , ovvero una permanente e grave difficoltà della favella ; 4 ) la deformazione , ovvero lo sfregio permanente del viso . 584 Omicidio preterintenzionale Chiunque , con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt . 581 e 582 cagiona la morte di un uomo , è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni . 585 Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli artt . 582 , 583 e 584 , la pena è aumentata da un terzo alla metà , se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall ’ art . 576; ed è aumentata fino a un terzo , se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall ’ art . 577 , ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive . Agli effetti della legge penale , per armi s ’ intendono : 1 ) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l ’ offesa alla persona ; 2 ) tutti gli strumenti atti ad offendere , dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto , ovvero senza giustificato motivo . Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti . 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva , quale conseguenza non voluta dal colpevole , la morte o la lesione di una persona , si applicano le disposizioni dell ’ art . 83 , ma le pene stabilite negli artt . 589 e 590 sono aumentate . 587 Omicidio e lesione personale a causa di onore 588 Rissa Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa . Se nella rissa taluno rimane ucciso , o riporta lesione personale , la pena , per il solo fatto della partecipazione alla rissa , è della reclusione da tre mesi a cinque anni . La stessa pena si applica se la uccisione , o la lesione personale , avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa . 589 Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni . Nel caso di morte di più persone , ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone ( 84 ) , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo , ma la pena non può superare gli anni dodici . 590 Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa . Se la lesione è grave ( 583 n.1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa ; se è gravissima ( 583 n.2 ) , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa . Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro , la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa , e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa . Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque . Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso , limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all ’ igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale . 591 Abbandono di persone minori o incapaci Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici , ovvero una persona incapace , per malattia di mente o di corpo , per vecchiaia , o per altra causa , di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Alla stessa pena soggiace chi abbandona all ’ estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro . La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale , ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte . Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore , dal figlio , dal tutore o dal coniuge , ovvero dall ’ adottante o dall ’ adottato . 592 Abbandono di un neonato per causa di onore 593 Omissione di soccorso Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci , o un ’ altra persona incapace di provvedere a se stessa , per malattia di mente o di corpo , per vecchiaia o per altra causa , omette di darne immediato avviso all ’ Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato , ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l ’ assistenza occorrente o di darne immediato avviso all ’ Autorità . Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale , la pena è aumentata ; se ne deriva la morte , la pena è raddoppiata . CAPO II DEI DELITTI CONTRO L ’ ONORE 594 Ingiuria Chiunque offende l ’ onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa ) . Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica , o con scritti o disegni , diretti alla persona offesa . La pena è della reclusione fino a un anno o della multa , se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato . Le pene sono aumentate qualora l ’ offesa sia commessa in presenza di più persone . 595 Diffamazione Chiunque , fuori dei casi indicati nell ’ articolo precedente , comunicando con più persone , offende l ’ altrui reputazione , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa . Se l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato , la pena è della reclusione fino a due anni , ovvero della multa . Se l ’ offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa . Se l ’ offesa è recata a un Corpo politico , amministrativo o giudiziario , o ad una sua rappresentanza , o ad una Autorità costituita in collegio , le pene sono aumentate . 596 Esclusione della prova liberatoria Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare , a sua discolpa , la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa . Tuttavia , quando l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato , la persona offesa e l ’ offensore possono , d ’ accordo , prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile , deferire ad un giurì d ’ onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo . Quando l ’ offesa consiste nell ’ attribuzione di un fatto determinato , la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale : 1 ) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all ’ esercizio delle sue funzioni ; 2 ) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale ; 3 ) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito . Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona , a cui il fatto è attribuito , è per esso condannata dopo l ’ attribuzione del fatto medesimo , l ’ autore dell ’ imputazione non è punibile , salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell ’ art . 594 , comma 1° , ovvero dell ’ art . 595 , comma 1° . 596-bis Diffamazione col mezzo della stampa Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell ’ articolo precedente si applicano anche al direttore o vice - direttore responsabile , all ’ editore e allo stampatore , per i reati preveduti negli artt . 57 , 57-bis e 58 . 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato I delitti preveduti dagli artt . 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa . Se la persona offesa e l ’ offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell ’ articolo precedente , la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa . Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela , o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto , possono proporre querela i prossimi congiunti , l ’ adottante e l ’ adottato . In tali casi , e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela la facoltà indicata nel capoverso dell ’ articolo precedente , spetta ai prossimi congiunti , all ’ adottante e all ’ adottato . 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all ’ Autorità giudiziaria , ovvero dinanzi a un ’ Autorità amministrativa , quando le offese concernono l ’ oggetto della causa o del ricorso amministrativo . Il giudice , pronunciando nella causa , può oltre ai provvedimenti disciplinari , ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte , delle scritture offensive , e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale . Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi , è fatta sulle medesime annotazione della sentenza . 599 Ritorsione e provocazione Nei casi preveduti dall ’ art . 594 , se le offese sono reciproche , il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori . Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt . 594 e 595 nello stato d ’ ira determinato da un fatto ingiusto altrui , e subito dopo di esso . La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all ’ offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute . CAPO III DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE SEZIONE I Dei delitti contro la personalità individuale 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa , costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all ' accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento , è punito con la reclusione da otto a venti anni . La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza , minaccia , inganno , abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità , o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona . 601 Tratta di persone Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all ' articolo 600 ovvero , al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo , la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza , minaccia , abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità , o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità , a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno , è punito con la reclusione da otto a venti anni . La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi . 602 Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque , fuori dei casi indicati nell ' articolo 601 , acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all ' articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni . La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi . 603 Plagio Chiunque sottopone una persona al proprio potere , un modo da ridurla in totale stato di soggezione , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni . 604 Fatto commesso all ’ estero in danno di cittadino italiano Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì , quando il fatto è commesso all ’ estero da cittadino italiano ovvero , in danno di cittadino italiano , ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano . In quest ’ ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia . SEZIONE II Dei delitti contro la libertà personale 605 Sequestro di persona Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni . La pena è della reclusione da uno a dieci anni , se il fatto è commesso : 1 ) in danno di un ascendente , di un discendente o del coniuge ; 2 ) da un pubblico ufficiale , con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni . 606 Arresto illegale Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto , abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , è punito con la reclusione fino a tre anni . 607 Indebita limitazione di libertà personale Il pubblico ufficiale , che , essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all ’ esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza , vi riceve taluno senza un ordine dell ’ Autorità competente , o non obbedisce all ’ ordine di liberazione dato da questa Autorità , ovvero indebitamente protrae l ’ esecuzione della pena o della misura di sicurezza , è punito con la reclusione fino a tre anni . 608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti Il pubblico ufficiale , che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia , anche temporanea , o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell ’ Autorità competente , è punito con la reclusione fino a trenta mesi . La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito , per ragione del suo ufficio , di una qualsiasi autorità sulla persona custodita . 609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie Il pubblico ufficiale , che , abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , esegue una perquisizione o un ’ ispezione personale , è punito con la reclusione fino ad un anno . SEZIONE III Dei delitti contro la libertà morale 610 Violenza privata Chiunque , con violenza o minaccia costringe altri a fare , tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni . La pena è aumentata se concorrono e condizioni prevedute dall ’ art . 339 . 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni . La pena è aumentata ( 64 ) se concorrono le condizioni prevedute dall ’ art . 339 . 612 Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito , a querela della persona offesa , con la multa . Se la minaccia è grave , o è fatta in uno dei modi indicati nell ’ art . 339 , la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d ’ ufficio . 613 Stato di incapacità procurato mediante violenza Chiunque , mediante suggestione ipnotica o in veglia , o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti , o con qualsiasi altro mezzo , pone una persona , senza il consenso di lei , in stato d ’ incapacità d ’ intendere o di volere , è punito con la reclusione fino a un anno . Il consenso dato dalle persone indicate nell ’ ultimo capoverso dell ’ art . 579 non esclude la punibilità . La pena è della reclusione fino a cinque anni : 1 ) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato ; 2 ) se la persona resa incapace commette , in tale stato , un fatto preveduto dalla legge come delitto . SEZIONE IV Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio 614 Violazione di domicilio Chiunque s ’ introduce nell ’ abitazione altrui , o in un altro luogo di privata dimora , o nelle appartenenze di essi , contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi s ’ introduce clandestinamente e con inganno , è punito con la reclusione fino a tre anni . Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l ’ espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . La pena è da uno a cinque anni , e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso con violenza sulle cose ( 392-2 ) , o alle persone , ovvero se il colpevole è palesemente armato . 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale , che , abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , s ’ introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell ’ articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni . Se l ’ abuso consiste nell ’ introdursi nei detti luoghi senza l ’ osservanza delle formalità prescritte dalla legge , la pena è della reclusione fino a un anno . SEZIONE V Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti 616 Violazione , sottrazione e soppressione di corrispondenza Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa , a lui non diretta , ovvero sottrae o distrae , al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione , una corrispondenza chiusa o aperta , a lui non diretta , ovvero , in tutto o in parte , la distrugge o sopprime , è punito , se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge , con la reclusione fino a un anno o con la multa . Se il colpevole , senza giusta causa , rivela , in tutto o in parte , il contenuto della corrispondenza , è punito , se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato , con la reclusione fino a tre anni . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . Agli effetti delle disposizioni di questa sezione , per " corrispondenza " si intende quella epistolare , telegrafica , telefonica , informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza . 617 Cognizione , interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche Chiunque , fraudolentemente , prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione , telefoniche o telegrafiche , tra altre persone o comunque a lui non dirette , ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni . Salvo che il fatto costituisca più grave reato , la stessa pena si applica a chiunque rivela , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico , in tutto o in parte , il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo . I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d ’ ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell ’ esercizio o a causa delle funzioni o del servizio , ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato . 618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 616 , essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta , che doveva rimanere segreta , senza giusta causa lo rivela , in tutto o in parte , è punito , se dal fatto deriva nocumento , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 619 Violazione , sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni L ’ addetto al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni , il quale , abusando di tale qualità , commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell ’ art . 616 , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Se il colpevole , senza giusta causa , rivela , in tutto o in parte , il contenuto della corrispondenza , è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa . 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza , commessa da persona addetta al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni L ’ addetto al servizio delle poste , dei telegrafi o dei telefoni , che , avendo notizia in questa sua qualità , del contenuto di una corrispondenza aperta , o di una comunicazione telegrafica , o di una conversazione telefonica ( 623-bis ) , lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario , ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti Chiunque , essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto , che debba rimanere segreto , di altrui atti o documenti , pubblici o privati , non costituenti corrispondenza , lo rivela , senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto , è punito , se dal fatto deriva nocumento , con la reclusione fino a tre anni o con la multa . Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati , informazioni o programmi . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 622 Rivelazione di segreto professionale Chiunque , avendo notizia , per ragione del proprio stato o ufficio , o della propria professione o arte , di un segreto , lo rivela senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto , è punito se dal fatto può derivare nocumento , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori , direttori generali , sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società Il delitto è punibile a querela della persona offesa 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali Chiunque , venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio , o della sua professione o arte , di notizie destinate a rimanere segrete , sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali , le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto , è punito con la reclusione fino a due anni . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 623-bis Altre comunicazioni e conversazioni Le disposizioni contenute nella presente sezione , relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche , telefoniche , informatiche o telematiche , si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni , immagini od altri dati . TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE 624 Furto Chiunque s ’ impossessa della cosa mobile altrui , sottraendola a chi la detiene , al fine di trarne profitto per sé o per altri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Agli effetti della legge penale , si considera cosa mobile anche l ’ energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico . Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61 , n.7 ) e 625 . 625 Circostanze aggravanti La pena per il fatto previsto dall ' articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa : 1 ) Se il colpevole , per commettere il fatto , si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione ) ; 2 ) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento ; 3 ) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici , senza farne uso ; 4 ) se il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona ; 5 ) se il fatto è commesso da tre o più persone , ovvero anche da una sola , che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d ’ incaricato di un pubblico servizio ; 6 ) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli , nelle stazioni , negli scali o banchine , negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande ; 7 ) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici , o sottoposte a sequestro o a pignoramento , o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede , o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità , difesa o reverenza ; 8 ) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria , ovvero su animali bovini o equini , anche non raccolti in mandria . Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti , ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell ’ art . 61 , la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa . 626 Furti punibili a querela dell ’ offeso Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa , e il delitto è punibile a querela della persona offesa : 1 ) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta , e questa , dopo l ’ uso momentaneo , è stata immediatamente restituita ; 2 ) se il fatto è commesso su cose di tenue valore , per provvedere a un grave ed urgente bisogno ; 3 ) se il fatto consiste nello spigolare rastrellare o raspollare nei fondi altrui , non ancora spogliati interamente del raccolto . Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn . 1 ) , 2 ) , 3 ) e 4 ) dell ’ articolo precedente . 627 Sottrazione di cose comuni Il comproprietario , socio o coerede che , per procurare a sé o ad altri un profitto , s ’ impossessa della cosa comune , sottraendola a chi la detiene , è punito , a querela della persona offesa ) , con la reclusione fino a due anni o con la multa . Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili , se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante . 628 Rapina Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , mediante violenza alla persona o minaccia , s ’ impossessa della cosa mobile altrui , sottraendola a chi la detiene , è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione , per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta , o per procurare a sé o ad altri l ’ impunità . La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa : 1 ) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata , o da più persone riunite ; 2 ) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ; 3 ) se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell ’ associazione . 629 Estorsione Chiunque , mediante violenza o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa . La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa . 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire , per sé o per altri , un ingiusto profitto come prezzo della liberazione , è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni Se dal sequestro deriva comunque la morte , quale conseguenza non voluta dal reo , della persona sequestrata ( 586 ) , il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta . Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell ’ ergastolo . Al concorrente che , dissociandosi dagli altri , si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà , senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione , si applicano le pene previste dall ’ art . 605 . Se tuttavia il soggetto passivo muore , in conseguenza del sequestro , dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni . Nei confronti del concorrente che , dissociandosi dagli altri , si adopera , al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l ’ attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l ’ autorità di polizia o l ’ autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l ’ individuazione o la cattura dei concorrenti , la pena dell ’ ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi . Quando ricorre una circostanza attenuante , alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni . Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni , nell ’ ipotesi prevista dal secondo comma , ed a quindici anni , nell ’ ipotesi prevista dal terzo comma . I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui ai quinto comma del presente articolo . 631 Usurpazione Chiunque , per appropriarsi , un tutto in parte , dell ’ altrui cosa immobile , ne rimuove o altera i termini è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a tre anni e con la multa . 632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , devia acque , ovvero immuta nell ’ altrui proprietà lo stato dei luoghi , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a tre anni e con la multa . 633 Invasione di terreni o edifici Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui , pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a due anni o con la multa . Le pene si applicano congiuntamente , e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso da più di cinque persone , di cui una almeno palesemente armata , ovvero da più di dieci persone anche senza armi . 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili Chiunque , fuori dei casi indicati nell ’ articolo precedente , turba , con violenza alla persona o con minaccia , l ’ altrui pacifico possesso di cose immobili , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone . 635 Danneggiamento Chiunque distrugge , disperde , deteriora o rende , in tutto o un parte , inservibili cose mobili o immobili altrui è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso : 1 ) con violenza alla persona o con minaccia ; 2 ) da datori di lavoro un occasione di serrate , o da lavoratori un occasione di sciopero , ovvero un occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330 , 331 e 333; 3 ) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all ’ esercizio di un culto , o su altre delle cose indicate nel n . 7 ) dell ’ art . 625; 4 ) sopra opere destinate all ’ irrigazione ; 5 ) sopra piantate di viti , di alberi o arbusti fruttiferi , o su boschi selve o foreste , ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento . 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa . Se l ’ introduzione o l ’ abbandono di animali , anche non raccolti in gregge o in mandria , avviene per farli pascolare nel fondo altrui , la pena è della reclusione fino a un anno o della multa . Qualora il pascolo avvenga , ovvero dalla introduzione o dall ’ abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato , il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa . Il delitto è punibile a querela della persona offesa . 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso , da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito , a querela della persona offesa , con la multa . 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito , a querela della persona offesa ( 120-126 ) , con la reclusione fino a un anno o con la multa . La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni , e si procede d ’ ufficio , se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria , ovvero su animali bovini o equini , anche non raccolti un mandria . Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno . 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui Chiunque , fuori dei casi preveduti dall ’ art . 635 , deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito , a querela della persona offesa ( 120-126 ) , con la multa ) . 639-bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela Nei casi previsti dagli artt . 631 , 632 , 633 e 636 si procede d ’ ufficio se si tratta di acque terreni , fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico . CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE 640 Truffa Chiunque , con artifizi o raggiri , inducendo taluno in errore , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa : 1 ) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare ; 2 ) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l ’ erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell ’ Autorità . Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un ’ altra circostanza aggravante . Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati , ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l ' erogazione di prestazioni clinico - diagnostiche , la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata . È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto . Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che , valutati gli atti , dispone la radiazione dalla professione del responsabile . 641 Insolvenza fraudolenta Chiunque , dissimulando il proprio stato d ’ insolvenza , contrae un ’ obbligazione col proposito di non adempierla è punito , a querela della persona offesa , qualora la obbligazione non sia adempiuta , con la reclusione fino a due anni o con la multa . L ’ adempimento dell ’ obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato . 642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona Chiunque , al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un ’ assicurazione contro infortuni , distrugge , disperde , deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , alfine predetto , cagiona a se stesso una lesione personale , o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall ’ infortunio . Se il colpevole consegue l ’ intento , la pena è aumentata . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all ’ estero , in danno di un assicuratore italiano , che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato ; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa . 643 Circonvenzione di persone incapaci Chiunque , per procurare a sé o ad altri un profitto , abusando dei bisogni , delle passioni o della inesperienza di una persona minore , ovvero abusando dello stato d ’ infermità o deficienza psichica di una persona , anche se non interdetta o inabilitata , la induce a compiere un atto , che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa . 644 Usura Chiunque , fuori dei casi previsti dall ’ articolo 643 , si fa dare o promettere , sotto qualsiasi forma , per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari , è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa . Alla stessa pena soggiace chi , fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma , procura a taluno una somma di denaro od altra utilità , facendo dare o promettere , a sé o ad altri , per la mediazione , un compenso usurario ( 649 ) . La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari . Sono altresì usurari gli interessi , anche se inferiori a tale limite , e altri vantaggi o compensi che , avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari , risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , ovvero all ’ opera di mediazione , quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni , di difficoltà economica o finanziaria . Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni , remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese , escluse quelle per imposte e tasse , collegate alla erogazione del credito . Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà : 1 ) se il colpevole ha agito nell ’ esercizio di una attività professionale , bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare ; 2 ) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari ; 3 ) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno ; 4 ) se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale , professionale o artigianale ; 5 ) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata l ’ esecuzione . Nel caso di condanna , o di applicazione di pena ai sensi del Codice di procedura penale , per uno dei delitti di cui al presente articolo , é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro , beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari , salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni . 645 Frode in emigrazione Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie eccitando taluno ad emigrare , o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi , si fa consegnare o promettere , per sé o per altri , denaro o altra utilità , come compenso per farlo emigrare , è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa . La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone . 646 Appropriazione indebita Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia , a qualsiasi titolo , il possesso , è punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a tre anni e con la multa . Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario , la pena è aumentata . Si procede d ’ ufficio , se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n . 11 dell ’ art . 61 . 647 Appropriazione di cose smarrite , del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito È punito , a querela della persona offesa , con la reclusione fino a un anno o con la multa : 1 ) chiunque , avendo trovato denaro o cose da altri smarrite , se li appropria , senza osservare le prescrizioni della legge civile sull ’ acquisto della proprietà di cose trovate ; 2 ) chiunque , avendo trovato un tesoro , si appropria , in tutto o un parte , la quota dovuta al proprietario del fondo 3 ) chiunque si appropria cose , delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito . Nei casi preveduti dai nn . 1 ) e 3 ) , se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata , la pena è della reclusione fino a due anni e della multa . 48 Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato , chi , al fine di procurare a sé o ad altri un profitto , acquista , riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto , o comunque si intromette nel farle acquistare , ricevere od occultare , è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa . La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa , se il fatto è di particolare tenuità . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l ’ autore del delitto , da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ( 649 ) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto . CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 649 Non punibilità e querela della persona offesa , per fatti commessi a danno di congiunti Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo Titolo in danno : 1 ) del coniuge non legalmente separato ; 2 ) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell ’ adottante o dell ’ adottato ; 3 ) di un fratello o di una sorella che con lui convivano . I fatti preveduti da questo Titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato , ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l ’ autore del fatto , ovvero dello zio o del nipote o dell ’ affine in secondo grado con lui conviventi . Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt . 628 , 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone . LIBRO III DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA CAPO I DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA SEZIONE I Delle contravvenzioni concernenti l ’ ordine pubblico e la tranquillità pubblica § 1 Delle contravvenzioni concernenti l ’ inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose 650 Inosservanza dei provvedimenti dell ’ Autorità Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall ’ Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d ’ ordine pubblico o d ’ igiene , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 651 Rifiuto d ’ indicazioni sulla propria identità personale Chiunque , richiesto da un pubblico ufficiale nell ’ esercizio delle sue funzioni , rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale , sul proprio stato , o su altre qualità personali , è punito con l ’ arresto fino a un mese o con l ’ ammenda . 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto Chiunque in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo , ovvero nella flagranza di un reato , rifiuta , senza giusto motivo , di prestare il proprio aiuto o la propria opera , ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio , nell ’ esercizio delle funzioni o del servizio , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci , è punito con l ’ arresto da uno a sei mesi ovvero con l ’ ammenda . 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati Chiunque , senza autorizzazione , forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l ’ arresto fino a un anno . 654 Grida e manifestazioni sediziose Chiunque , in una riunione che sia da considerare privata a norma del n . 3 ) dell ’ art . 266 ovvero in un luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico , compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto fino a un anno . 655 Radunata sediziosa Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito , per il solo fatto della partecipazione , con l ’ arresto fino a un anno . Se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell ’ arresto non inferiore a sei mesi . Non è punibile chi , prima dell ’ ingiunzione dell ’ Autorità , o per obbedire ad essa si ritira dalla radunata . 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false , esagerate o tendenziose , atte a turbare l ’ ordine pubblico Chiunque pubblica o diffonde notizie false , esagerate o tendenziose , per le quali possa essere turbato l ’ ordine pubblico , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata Chiunque , con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico , ovvero aperto o esposto al pubblico , annuncia o grida notizie , dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata , è punito con l ’ ammenda . 658 Procurato allarme presso l ’ Autorità Chiunque , annunziando disastri , infortuni o pericoli inesistenti , suscita allarme presso l ’ Autorità , o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone Chiunque , mediante schiamazzi o rumori , ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche , ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali , disturba le occupazioni o il riposo delle persone , ovvero gli spettacoli , i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . Si applica l ’ ammenda a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell ’ Autorità . 660 Molestia o disturbo alle persone Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , ovvero col mezzo del telefono , per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno molestia o disturbo è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 661 Abuso della credulità popolare Chiunque , pubblicamente ( 266 n.4 ) , cerca con qualsiasi impostura , anche gratuitamente , di abusare della credulità popolare è punito , se dal fatto può derivare un turbamento dell ’ ordine pubblico , con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . § 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità 662 Esercizio abusivo dell ’ arte tipografica 663 Vendita , distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni , senza avere ottenuto l ’ autorizzazione richiesta dalla legge , è punito con l ’ arresto fino a un mese e con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chiunque , senza licenza dell ’ Autorità o senza osservarne le prescrizioni , in luogo pubblico , aperto o esposto al pubblico , affigge scritti o disegni , o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico , o comunque colloca iscrizioni o disegni . Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all ’ affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall ’ autorità competente . 664 Distruzione in deterioramento di affissioni Chiunque stacca , lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni , fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche , è punito con l ’ ammenda . Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati , nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall ’ Autorità , la pena è dell ’ ammenda . § 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici 665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati ] 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità , in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura , o apre circoli o sale da ballo o di audizione , è punito con l ’ ammenda . Se la licenza è stata negata , revocata o sospesa , la pena è dell ’ arresto fino a un mese . 667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo ] 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere , ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere , senza averli prima comunicati all ’ Autorità , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche , non sottoposte prima alla revisione dell ’ Autorità . Se il fatto è commesso contro il divieto dell ’ Autorità , la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente . Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn . 2 ) e 3 ) dell ’ art . 266 . § 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell ’ accattonaggio 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell ’ Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto , senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge . 670 Mendicità Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l ’ arresto fino a tre mesi . La pena è dell ’ arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio , ovvero simulando deformità o malattie , o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l ’ altrui pietà . 671 Impiego di minori nell ’ accattonaggio Chiunque si vale , per mendicare , di una persona minore degli anni quattordici o comunque , non imputabile , la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza , ovvero permette che tale persona mendichi , o che altri se ne valga per mendicare , è punito con l ’ arresto da tre mesi a un anno . Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore , la condanna importa la sospensione dall ’ esercizio della potestà dei genitori o dall ’ ufficio di tutore . SEZIONE II Delle contravvenzioni concernenti l ’ incolumità pubblica § 1 Delle contravvenzioni concernenti l ’ incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni 672 Omessa custodia e mal governo di animali Chiunque lascia liberi , o non custodisce con le debite cautele , animali pericolosi da lui posseduti , o ne affida la custodia a persona inesperta , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . Alla stessa sanzione soggiace : 1 ) chi , nei luoghi aperti , abbandona a sé stessi animali da tiro , da soma o da corsa , o li lascia comunque senza custodia , anche se non siano disciolti , o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l ’ incolumità pubblica , ovvero li affida a persona inesperta ; 2 ) chi aizza o spaventa animali , in modo da mettere in pericolo l ’ incolumità delle persone . 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall ’ Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito , ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità , ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione . 674 Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa , in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso , cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero , nei casi non consentiti dalla legge , provoca emissioni di gas , di vapori o di fumo , atti a cagionare tali effetti , è punito con l ’ arresto fino a un mese o con l ’ ammenda . 675 Collocamento pericoloso di cose Chiunque , senza le debite cautele , pone o sospende cose , che , cadendo in un luogo di pubblico transito , o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso , possano offendere o imbrattare o molestare persone , è punito con l ’ ammenda . 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un ’ altra costruzione , che poi , per sua colpa , rovini , è punito con l ’ ammenda . Se dal fatto è derivato pericolo alle persone , la pena è dell ’ arresto fino a sei mesi ovvero dell ’ ammenda . 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell ’ edificio o della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi , avendone l ’ obbligo , omette di rimuovere il pericolo cagionato dall ’ avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione . Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone , la pena è dell ’ arresto fino a sei mesi o dell ’ ammenda . § 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti 678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità o senza le prescritte cautele , fabbrica o introduce nello Stato , ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse , è punito con l ’ arresto fino a diciotto mesi e con l ’ ammenda . 679 Omessa denuncia di materie esplodenti Chiunque omette di denunciare all ’ Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie , ovvero materie infiammabili , pericolose per la loro qualità o quantità , è punito con l ’ arresto fino a dodici mesi o con l ’ ammenda . Soggiace all ’ ammenda chiunque , avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti omette di farne denuncia all ’ Autorità . Nel caso di trasgressione all ’ ordine , legalmente dato dall ’ Autorità , di consegnare , nei termini prescritti , le materie esplodenti la pena è dell ’ arresto da tre mesi a tre anni o dell ’ ammenda . 680 Circostanze aggravanti Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza , ovvero se questa è stata negata o revocata . 681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo , trattenimento o ritrovo , senza avere osservato le prescrizioni dell ’ Autorità a tutela della incolumità pubblica , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi e con l ’ ammenda . SEZIONE III Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati § 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti 682 Ingresso arbitrario in luoghi , ove l ’ accesso è vietato nell ’ interesse militare dello Stato Chiunque s ’ introduce in luoghi , nei quali l ’ accesso è vietato nell ’ interesse militare dello Stato , è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato , con l ’ arresto da tre mesi a un anno , ovvero con l ’ ammenda . 683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere Chiunque , senza autorizzazione , pubblica col mezzo della stampa , o con un altro dei mezzi indicati nell ’ art . 662 , anche per riassunto , il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito , qualora il fatto non costituisca un più grave reato , con l ’ arresto fino a trenta giorni o con l ’ ammenda . 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Chiunque pubblica , in tutto o in parte , anche per riassunto o a guisa d ’ informazione , atti o documenti di un procedimento penale , di cui sia vietata per legge la pubblicazione , e punito con l ’ arresto fino a trenta giorni o con l ’ ammenda . 685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale Chiunque pubblica i nomi dei giudici , con l ’ indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale , è punito con l ’ arresto fino a quindici giorni o con l ’ ammenda . § 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell ’ alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe , o di sostanze destinate alla loro composizione Chiunque , contro il divieto della legge ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell ’ autorità fabbrica , o introduce nello Stato droghe , liquori o altre bevande alcooliche , ovvero detiene per vendere o vende droghe , è punito con l ’ arresto fino a un anno o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi , senza osservare le prescrizioni della legge o dell ’ Autorità , fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe . 687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita Chiunque acquista o consuma , in un esercizio pubblico , bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . 688 Ubriachezza Chiunque , in luogo pubblico o aperto al pubblico , è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . La pena è dell ’ arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l ’ incolumità individuale . La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale ( 94 n.2 , 221 , 234-2 ) . 689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente L ’ esercente un ’ osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande , il quale somministra , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , bevande alcooliche a un minore degli anni sedici , o a persona che appaia affetta da malattia di mente , o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un ’ altra infermità , è punito con l ’ arresto fino a un anno . Se dal fatto deriva l ’ ubriachezza , la pena è aumentata . La condanna importa la sospensione dall ’ esercizio . 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , cagiona la ubriachezza altrui , somministrando bevande alcooliche , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza , è punito con l ’ arresto da tre mesi a un anno . Qualora il colpevole sia esercente un ’ osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande , la condanna importa la sospensione dall ’ esercizio . § 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica 692 Detenzione di misure e pesi illegali Chiunque , nell ’ esercizio di un ’ attività commerciale , o in uno spaccio aperto al pubblico , detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge , ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge , è punito con l ’ ammenda . Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio ( 624-648-ter ) , o contro la fede pubblica ( 453-498 ) , o contro l ’ economia pubblica , l ’ industria o il commercio o per altri delitti della stessa indole , può essere sottoposto alla libertà vigilata . 693 Rifiuto di monete aventi corso legale Chiunque rifiuta di ricevere , per il loro valore , monete aventi corso legale nello Stato , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte Chiunque , avendo ricevuto come genuine , monete contraffatte o alterate , non le consegna all ’ Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l ’ alterazione , indicandone la provenienza se la conosce , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro . § 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l ’ incolumità individuale 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità , fabbrica o introduce nello Stato ( 42 ) , o esporta , o pone comunque in vendita armi ( 704 ) , ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d ’ industria , è punito con l ’ arresto fino a tre anni e con l ’ ammenda . Non si applica la pena dell ’ arresto , qualora si tratti di collezioni di armi artistiche , rare o antiche . 696 Vendita ambulante di armi Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l ’ arresto fino a tre anni e con l ’ ammenda . 697 Detenzione abusiva di armi Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all ’ Autorità quando la denuncia è richiesta , è punito con l ’ arresto fino a dodici mesi o con l ’ ammenda . Chiunque , avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni , omette di farne denuncia all ’ autorità , è punito con l ’ arresto fino a due mesi o con l ’ ammenda . 698 Omessa consegna di armi Chiunque trasgredisce all ’ ordine , legalmente dato dall ’ Autorità , di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute , è punito con l ’ arresto non inferiore a nove mesi o con l ’ ammenda ( 700 , 701 ) . 699 Porto abusivo di armi Chiunque senza la licenza dell ’ Autorità , quando la licenza è richiesta , porta un ’ arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa , è punito con l ’ arresto fino a diciotto mesi . Soggiace all ’ arresto da diciotto mesi a tre anni chi , fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa , porta un ’ arma per cui non è ammessa licenza . Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone , o di notte in un luogo abitato , le pene sono aumentate . 700 Circostanze aggravanti Nei casi preveduti dagli articoli precedenti , la pena è aumentata ( 64 ) qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell ’ art . 680 . 701 Misura di sicurezza Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata . 702 Omessa custodia di armi 703 Accensioni ed esplosioni pericolose Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità , in un luogo abitato o nelle sue adiacenze , o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco , accende fuochi d ’ artificio , o lancia razzi , o innalza aerostati con fiamme , o in genere , fa accensioni o esplosioni pericolose , è punito con l ’ ammenda . Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone , la pena è dell ’ arresto fino a un mese . 704 Armi Agli effetti delle disposizioni precedenti , per armi si intendono : 1 ) quelle indicate nel n . 1 ) del capoverso dell ’ art . 585; 2 ) le bombe , qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti , e i gas asfissianti o accecanti . § 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio 705 Commercio non autorizzato di cose preziose Chiunque , senza la licenza dell ’ Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge fabbrica o pone in commercio cose preziose , o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie , arti o attività , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 706 Commercio clandestino di cose antiche 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli Chiunque , essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro , o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio ( o per mendicità , o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta , è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte , ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature , dei quali non giustifichi l ’ attuale destinazione , è punito con l ’ arresto da sei mesi a due anni . 708 Possesso ingiustificato di valori Chiunque , trovandosi nelle condizioni personali indicate nell ’ articolo precedente è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore , o di altre cose non confacenti al suo stato , e dei quali non giustifichi la provenienza , è punito con l ’ arresto da tre mesi a un anno . 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto Chiunque , avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto , senza conoscerne la provenienza , omette , dopo averla conosciuta , di darne immediato avviso all ’ Autorità è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie , su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell ’ oggetto a cui le chiavi sono destinate , o da un incaricato di essi , ovvero , esercitando il mestiere di fabbro , chiavaiuolo o un altro simile mestiere , consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi e con l ’ ammenda . 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti Chiunque , esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo , ovvero un altro simile mestiere , apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o dl un oggetto , su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell ’ oggetto , o come un loro incaricato , è punito con l ’ arresto fino a tre mesi o con l ’ ammenda . 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza Chiunque , senza averne prima accertata la legittima provenienza , acquista o riceve a qualsiasi titolo cose , che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo , si abbia motivo di sospettare che provengano da reato , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate , senza averne prima accertata la legittima provenienza . 713 Misura di sicurezza Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata . § 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute 714 Omessa o non autorizzata custodia , in manicomi o in riformatori , di alienati di mente o di minori ] 715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente 716 Omesso avviso all ’ Autorità dell ’ evasione o fuga di minori Il pubblico ufficiale o l ’ addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza , ovvero ad un riformatorio pubblico , che omette di dare immediato avviso all ’ Autorità dell ’ evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata , è punito con l ’ ammenda . La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell ’ Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza . 717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose CAPO II DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE SEZIONE I Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi 718 Esercizio di giuochi d ’ azzardo Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , o in circoli privati di qualunque specie , tiene un giuoco d ’ azzardo o lo agevola è punito con l ’ arresto da tre mesi ad un anno e con l ’ ammenda . Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale , alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta ( 237 ) . 719 Circostanze aggravanti La pena per il reato preveduto dall ’ articolo precedente è raddoppiata : 1 ) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco ; 2 ) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio ; 3 ) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti ; 4 ) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto . 720 Partecipazione a giuochi d ’ azzardo Chiunque , in un luogo pubblico o aperto al pubblico , o in circoli privati di qualunque specie , senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall ’ art . 718 , è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo , è punito con l ’ arresto fino a sei mesi o con l ’ ammenda . La pena è aumentata ( 64 ) : 1 ) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in pubblico esercizio ; 2 ) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti . 721 Elementi essenziali del giuoco d ’ azzardo . Case da giuoco Agli effetti delle disposizioni precedenti : 1 ) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria ; 2 ) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d ’ azzardo , anche se privati , e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato . 722 Pena accessoria e misura di sicurezza La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati . 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d ’ azzardo Chiunque , essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo , tollera che vi si facciano giuochi non d ’ azzardo , ma tuttavia vietati dall ’ Autorità , è punito con l ’ ammenda . Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell ’ art . 719 , si applica l ’ arresto fino a tre mesi o l ’ ammenda . Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco , la pena è l ’ ammenda . 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti Chiunque pubblicamente bestemmia , con invettive o parole oltraggiose , contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato , è punito con l ’ ammenda . Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti . 725 Commercio di scritti , disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza Chiunque espone alla pubblica vista o , in luogo pubblico o aperto al pubblico , offre in vendita o distribuisce scritti , disegni o qualsiasi altro oggetto figurato , che offenda la pubblica decenza , è punito con l ’ ammenda . 726 Atti contrari alla pubblica decenza . Turpiloquio Chiunque , in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico , compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l ’ arresto fino a un mese o con l ’ ammenda . 727 Maltrattamento di animali Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi , spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura , valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con ammenda . La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi , quale modalità del traffico , del commercio , del trasporto , dell ’ allevamento , della mattazione o di uno spettacolo di animali , o se causa la morte dell ’ animale : in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento , salvo che appartengano a persone estranee al reato . Nel caso di recidiva la condanna comporta l ’ interdizione dall ’ esercizio dell ’ attività di commercio , di trasporto , di allevamento , di mattazione o di spettacolo . Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l ’ ammenda . La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l ’ attività commerciale o di servizio e , in caso di morte degli animali o di recidiva , l ’ interdizione dall ’ esercizio dell ’ attività svolta . Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all ’ esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale , di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi . SEZIONE II Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui Chiunque pone taluno , col suo consenso , in stato di narcosi o d ’ ipnotismo , o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà , è punito , se dal fatto deriva pericolo per l ’ incolumità della persona , con l ’ arresto da uno a sei mesi o con l ’ ammenda . Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso , a scopo scientifico o di cura , da chi esercita una professione sanitaria . 729 Abuso di sostanze stupefacenti 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive Chiunque , essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali , consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti , anche su prescrizione medica , è punito con l ’ ammenda . Soggiace all ’ ammenda chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici . TITOLO II DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L ’ ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 731 Inosservanza dell ’ obbligo dell ’ istruzione elementare dei minori Chiunque , rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore , omette , senza giusto motivo , d ’ impartirgli o di fargli impartire l ’ istruzione elementare è punito con l ’ ammenda . 732 Omesso avviamento dei minori al lavoro 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale Chiunque distrugge , deteriora o comunque danneggia un monumento o un ’ altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio , è punito , se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico , storico o artistico nazionale con l ’ arresto fino a un anno o con l ’ ammenda . 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali Chiunque , mediante costruzioni , demolizioni , o in qualsiasi altro modo , distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell ’ Autorità , è punito con l ’ ammenda .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche CAPO I - Concessioni e riconoscimenti di utenze 1 . Sono pubbliche tutte le acque sorgenti , fluenti e lacuali , anche se artificialmente estratte dal sottosuolo , sistemate o incrementate , le quali , considerate sia isolatamente per la loro portata o per l ' ampiezza del rispettivo bacino imbrifero , sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono , abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse . Le acque pubbliche sono iscritte , a cura del ministero dei lavori pubblici , distintamente per province , in elenchi da approvarsi per decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici , previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento . Con le stesse forme , possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali . Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno , gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d ' acqua negli elenchi stessi . 2 . Possono derivare e utilizzare acqua pubblica : a ) coloro che posseggono un titolo legittimo ; b ) coloro i quali , per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L . 10 agosto 1884 n . 2644 , hanno derivato e utilizzato acqua pubblica , limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio ; c ) coloro che ne ottengono regolare concessione , a norma della presente legge . Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL . 26 settembre 1920 , n . 1322 , e 19 dicembre 1920 , n . 1778 , conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell ' entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche . 3 . Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a ) e b ) e nell ' ultimo comma dell ' articolo precedente , che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all ' uso dell ' acqua debbono chiederlo , sotto pena di decadenza , entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell ' elenco in cui l ' acqua è inscritta . Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL . 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F e 10 agosto 1884 , n . 2644 , e leggi successive , non hanno l ' obbligo di chiedere il riconoscimento dell ' utenza . Sulla domanda di riconoscimento si provvede , a spese dell ' interessato , nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni , con decreto dell ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa . Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore . Avverso il decreto dell ' ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso , entro trenta giorni dalla notifica all ' interessato , al ministero dei lavori pubblici , che provvede sentito il consiglio superiore . Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo , l ' interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche . 4 . Per le acque pubbliche , le quali , non comprese in precedenti elenchi , siano incluse in elenchi suppletivi , gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all ' uso dell ' acqua ai termini dell ' art . 3 , hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata , con esclusione di qualunque concorrente , salvo quanto è disposto dall ' art . 45 . La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall ' art . 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni . 5 . In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica . Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze . La dichiarazione deve indicare : a ) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione ; b ) l ' uso a cui serve l ' acqua ; c ) la quantità dell ' acqua utilizzata ; d ) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta ; e ) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione . Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco , la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell ' elenco in cui l ' acqua è inscritta . In caso di ritardo , gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 . Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917 . 5-bis . 1 . Con decreto del Presidente della Repubblica , emanato ai sensi dell ' art . 17 , comma 1 , della legge 23 agosto 1988 , n . 400 , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano , sono dettati criteri per uniformare l ' acquisizione dei dati statali e regionali , inclusi quelli concernenti il catasto di cui all ' art . 5 , relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni , nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell ' art . 42 , comma 3 , del presente testo unico . Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l ' accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l ' interscambio dei dati , finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi , nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio , di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2 . 2 . Le amministrazioni dello Stato , le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio , di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento , entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento . Gli stessi dati sono inviati , entro il medesimo termine , alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ( 5/a ) . 6 . 1 . Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni . 2 . Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti : a ) per produzione di forza motrice : potenza nominale media annua kW 3.000; b ) per acqua potabile : litri 100 al minuto secondo ; c ) per irrigazione : litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari ; d ) per bonificazione per colmata : litri 5000 al minuto secondo ; e ) per usi industriali , inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo : litri 100 al minuto secondo ; f ) per uso ittiogenico : litri 100 al minuto secondo ; g ) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia : litri 100 al minuto secondo . 3 . Quando la derivazione sia ad uso promiscuo , si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante . 4 . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , stabilisce , con provvedimento di carattere generale , a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati . Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica . 7 . Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta , regolazione , estrazione , derivazione , condotta , uso , restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all ' ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa . Le domande di cui al comma 1 , relative sia a grandi sia a piccole derivazioni , sono , altresì , trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che , nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione , con atto del segretario generale , all ' uopo delegato , ove nominato , avvalendosi dell ' ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio , comunica il proprio parere all ' ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e , anche in attesa della approvazione dello stesso , ai fini del controllo sull ' equilibrio del bilancio idrico o idrologico . Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia , il parere si intende espresso in senso favorevole ( 6/a ) . Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare , con la domanda , una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta . Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato . L ' Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque . Nell ' avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione , e cioè : luogo di presa , quantità di acqua , luogo di restituzione ed uso della derivazione . L ' avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova , questo deve essere sentito sull ' ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria . Se il ministro ritiene senz ' altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali , la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici . Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori , sono accettate e dichiarate concorrenti con queste , se presentate non oltre trenta giorni dall ' avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova . Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati . Dopo trenta giorni dall ' avviso , la domanda viene pubblicata , col relativo progetto , mediante ordinanza del Genio civile . In ogni caso l ' ordinanza stabilisce il termine , non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni , entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta . Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile , l ' ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici . Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima ; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima , per essere compatibili con questa e non con le successive , l ' istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell ' avviso relativo alla prima domanda . 8 . L ' Ufficio del Genio civile , alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa , raccoglie le opposizioni , procede alla visita dei luoghi , alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati , e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria , mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua , agli interessi pubblici connessi , alla natura ed attendibilità delle opposizioni . Alla visita di istruttoria , per domande di grande derivazione , comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici , sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico , i rappresentanti dei ministeri militari interessati , per le opportune constatazioni , osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale . Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato . Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale , alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell ' agricoltura e delle foreste . Nei casi previsti all ' ultimo comma dell ' art . 218 , concernente acquedotti a uso potabile , alla visita d ' istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell ' interno . Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche , questi danno parere sui risultati dell ' istruttoria . Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale , il Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d ' armata territorialmente interessato . 9 . 1 . Tra più domande concorrenti , completata l ' istruttoria di cui agli articoli 7 e 8 , è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri : a ) l ' attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione , evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all ' uso potabile ; b ) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all ' uso ; c ) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico ( 10/a ) . A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico - finanziarie ed economiche d ' immediata esecuzione ed utilizzazione . In mancanza di altre condizioni di preferenza , vale il criterio della priorità di presentazione . Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti , quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta , è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d ' interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione . Sulla preferenza da darsi all ' una od all ' altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore . Il consiglio indica , per la domanda prescelta , gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare . Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo , a parità di utilizzazione , è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari . 10 . Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all ' ottavo ed all ' ultimo comma dell ' art . 7 , ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite , la domanda potrà , in via eccezionale , e con ordinanza ministeriale , essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre , se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico , riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore . In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria . 11 . Per la domanda prescelta l ' ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo . Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un ' annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento . La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza . 12 . Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d ' acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti , o per assicurare , nell ' utilizzazione per forza motrice , la restituzione dell ' acqua a quota utile per l ' irrigazione il Ministero dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore , può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti . Occorrendo opere in comune , il Ministro , sentito il consiglio superiore , può imporre ai concessionari l ' obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere , salvo quanto è stabilito al capo II . Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte , ove occorra , a breve istruttoria , limitata alle varianti introdotte . Non possono però , fino alla decisione definitiva , accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame . Fra più concorrenti , le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici , si può in ogni caso , sentito il consiglio superiore , far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione , con l ' obbligo di fornire agli altri richiedenti , con le modalità indicate dal consiglio stesso , acqua o energia elettrica al prezzo di costo , tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente , limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti . 12-bis . 1 . Nel rilascio di concessioni di derivazioni d ' acqua , l ' utilizzo di risorse qualificate , con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde , può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento . 2 . Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d ' acqua , ove definito , delle esigenze di tutela della qualità e dell ' equilibrio stagionale del corpo idrico , delle opportunità di risparmio , riutilizzo e riciclo della risorsa , adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare . Analogamente si provvede , nei casi di prelievo da falda , per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l ' equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell ' acquifero , ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant ' altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque ( 12/a ) . 13 . Nei casi di accertata urgenza , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può permettere che siano iniziate subito le opere , purché il richiedente la concessione si obblighi , con congrua cauzione , da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti , ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell ' atto di concessione , oppure a demolire le opere in caso di negata concessione . La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente . Per le piccole derivazioni , quando non vi siano domande concorrenti né opposizione , l ' autorizzazione all ' inizio delle opere può essere data , in casi di accertata urgenza , con le condizioni suddette , dall ' ufficio del Genio civile competente , che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici . 14 . Le domande per derivazioni da corsi d ' acqua riservati ai sensi del successivo art . 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo . Le domande per utilizzazioni su corsi d ' acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione , sentito il consiglio superiore , senza bisogno di formare istruttoria . 15 . Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici , di concerto col Ministro per le finanze . Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche , sentito l ' intendente di finanza competente per territorio , salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti , nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col Ministro per le finanze . 16 . Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano . Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate , in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge , anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge . 17 . Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto , l ' utente che , all ' uopo diffidato , non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione , è tenuto al pagamento dei canoni per l ' uso esercitato , nella misura prevista dalla presente legge , nonché al versamento della somma dovuta a norma dell ' art . 7 , comma secondo , ed al rimborso all ' amministrazione per le spese di istruttoria e per quelle di esecuzione di ufficio , salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi . I limiti dell ' uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze . La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge . Resta fermo il disposto dell ' art . 54 . 18 . I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi , che si pretendono lesi dall ' avvenuta concessione , devono essere proposti , secondo le rispettive competenze , ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici . 19 . La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell ' acqua . Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi . 20 . Le utenze non possono essere cedute , né in tutto né in parte , senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici , sentito il Ministero delle finanze , e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell ' utenza , se non quando abbia prodotto l ' atto traslativo . La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare . Le utenze d ' acqua ad uso irriguo , di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare , in caso di trapasso del fondo , si trasferiscono al nuovo proprietario , limitatamente alla competenza del fondo stesso , nonostante qualunque patto in contrario . Le utenze passano da un titolare all ' altro con l ' onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti . Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici , entro trenta giorni dall ' omologazione , ogni trasformazione o modifica della loro costituzione , a norma dell ' art . 96 del Codice di commercio . 21 . Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice , per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche , si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta ; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile , d ' irrigazione o bonifica , non possono eccedere la durata di anni settanta ; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta ( 15/a ) . Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell ' acqua , nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione , tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ( 15/b ) . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , tenuto conto dello scopo prevalente , determina la specie e la durata di ciascuna concessione . Giusta il disposto dell ' art . 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata , approvato con R.D. 9 maggio 1912 , n . 1447 ; le derivazioni posteriori alla L . 12 luglio 1908 , n . 444 , accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica , conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante . La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell ' art . 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari , funivie , filovie ed ascensori in servizio pubblico . 22 . La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza , ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse , sarà , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , prorogata fino al 31 gennaio 1977 , ove si tratti di grande derivazione per forza motrice , e fino al 31 gennaio 1987 , ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso . Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge . 23 . Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt . 20 novembre 1916 , numero 1664 , per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all ' art . 11 di esso , restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all ' art . 21 della presente legge . Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt . 20 novembre 1916 , n . 1664 , resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione . 24 . Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a ) e b ) dell ' art . 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell ' art . 21 per le varie specie di concessioni , con la decorrenza dal 1° febbraio 1917 . La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F . Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt . 25 , 26 , 28 , 30 , 31 e 32 ultimo comma . Nei casi previsti all ' ultimo comma dell ' art . 2 , si applicano le disposizioni del presente articolo , con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle L . 26 settembre 1920 , n . 1322 , e L . 19 dicembre 1920 , n . 1778 . Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della L . 10 agosto 1884 , n . 2644 ( 20/a ) , mantengono la durata loro assegnata ( 20/b ) . 25 . Al termine dell ' utenza e nei casi di decadenza o rinuncia , nelle grandi derivazioni per forza motrice , passano in proprietà dello Stato , senza compenso , tutte le opere di raccolta , di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico , il tutto in stato di regolare funzionamento . Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell ' immediato possesso di ogni altro edificio , macchinario , impianto di utilizzazione , di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione , corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera , calcolato al momento dell ' immissione in possesso , astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile . In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri , di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici , uno dall ' interessato , il terzo d ' accordo tra le parti , o in mancanza di accordo , dal presidente del Tribunale delle acque . Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma , lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell ' utenza . Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso . Agli effetti del secondo comma del presente articolo , per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall ' impianto cui si riferisce la concessione ( 20/c ) . 26 . Nell ' ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze , può ordinare , sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell ' art . 221 della presente legge , la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti , stabilendo l ' onere eccedente l ' ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell ' ultimo quinquennio . Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere , il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell ' art . 143 , il quale decide in merito . . Per quanto riguarda le concessioni accordate all ' amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica , illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario , l ' esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all ' amministrazione stessa . Nell ' ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica , i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione . 27 . Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923 , n . 3267 , relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933 , numero 215 , concernente la bonifica integrale , potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento , di correzione dei tronchi montani dei corsi d ' acqua e altre previste nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923 , n . 3267 , e nell ' art . 2 , lettera a ) del R.D. 13 febbraio 1933 , n . 215 . 28 . Nelle grandi derivazioni ad uso potabile , d ' irrigazione o bonifica , qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse , al concessionario è rinnovata la concessione , con quelle modificazioni che , per le variate condizioni dei luoghi e del corso d ' acqua si rendessero necessarie . In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d ' acqua ad uso irriguo , fatti salvi i criteri indicati dall ' art . 12-bis , comma 2 , il competente ufficio istruttore verifica l ' effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell ' estensione della superficie da irrigare , dei tipi di colture praticate anche a rotazione , dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati ( 23/a ) . In mancanza di rinnovazione , come nei casi di decadenza o rinuncia , passano in proprietà dello Stato , senza compenso , tutte le opere di raccolta , di regolazione e di derivazione principali ed accessorie , i canali adduttori dell ' acqua , gli impianti di sollevamento e di depurazione , le condotte principali dell ' acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa , i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico . 29 . Al termine dell ' utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso , a norma degli artt . 25 , comma primo , e 28 , comma secondo , restano franchi e liberi di ogni privilegio , ipoteca od altro diritto reale . Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d ' immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art . 25 , i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato . Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve , limitatamente alle somme somministrate , le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze . Per i mutui stipulati anteriormente all ' entrata in vigore della presente legge , restano salve , nei limiti di cui sopra , le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa . 30 . Le concessioni di piccole derivazioni , al loro termine , sono rinnovate in conformità dell ' art . 28 e , in mancanza di rinnovazione , lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell ' alveo , sulle sponde e sulle arginature del corso d ' acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell ' alveo , delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse . 31 . Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati , può essere negato il rinnovo della concessione d ' acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare , qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare . Per l ' uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt . 28 e 30 passano senza compenso allo Stato , il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione . 32 . Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici , potrà , sentito il Consiglio superiore , essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso . Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare . Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze . Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi , in tutto o in parte , i terreni cui l ' acqua era destinata , riservandosi la disponibilità di essa , i proprietari subingrediti in detti terreni , cui l ' acqua serve , hanno diritto , singolarmente e riuniti in consorzio , di riscattare il diritto d ' uso , qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge . 33 . Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque , il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all ' esercizio , compresi i canali primari e secondari di irrigazione , i collettori di bonifica , le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell ' energia elettrica . L ' approvazione del progetto esecutivo , che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall ' art . 16 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , equivale all ' approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell ' articolo 17 della legge stessa . Il Genio civile compila , previo avviso agli interessati , lo stato di consistenza dei fondi , i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l ' espropriante , e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione , a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt . 48 e seguenti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 ( 26/a ) . Se i lavori debbono eseguirsi da un ' amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico , questo stesso ufficio , previo avviso agli interessati , compilerà lo stato di consistenza . Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può dichiarare urgente ed indifferibile l ' esecuzione dei lavori , anche prima della concessione , agli effetti degli artt . 71 e seguenti della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificata dalla L . 18 dicembre 1879 , n . 5188 ( serie seconda ) . In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art . 71 è compilato dal Genio civile , previo avviso agli interessati , ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell ' art . 34 della legge suddetta . Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee , si provvederà a norma dei capoversi precedenti . 34 . Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili , a tutti gli effetti , sentito il Consiglio superiore , le disposizioni dell ' articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo , di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico . La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione . 35 . Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone , secondo le norme seguenti : per ogni modulo ( litri cento al minuto secondo ) di acqua potabile o di irrigazione , senza obbligo di restituire le colature o residui d ' acque , annue lire duecento ; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua , annue lire cento ; per l ' irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata , per ogni ettaro , annue lire due ; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice , annue lire dodici . La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore . Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell ' anno . In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici . 36 . Per le concessioni di derivazioni d ' acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione , il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua , ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata . Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato . Se l ' uso promiscuo riguarda una parte dell ' acqua derivata , il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all ' altra il canone normale . Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali , il cui uso è limitato dall ' equinozio di autunno a quello di primavera , il canone è ridotto alla metà . 37 . Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all ' inizio dei lavori , se anteriore . Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l ' ultimazione dei lavori . Qualora l ' utilizzazione dell ' acqua avvenga prima della scadenza di detto termine , il canone decorre da quando l ' acqua è utilizzata . Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , la esenzione dal canone per la concessione dell ' acqua potabile che venga distribuita gratuitamente . 38 . Il canone sulle utenze , riconosciute o da riconoscere , decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento . Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l ' amministrazione accordi , in sanatoria , a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento , ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento . Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto , di concerto col Ministro dei lavori pubblici , da registrarsi alla Corte dei conti , norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze , già gratuite , indicate nel primo comma del presente articolo . Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell ' art . 16 della presente legge e nell ' art . 7 del R.D. 25 febbraio 1924 , n . 456 . 39 . I crediti dello Stato per canoni demaniali , per lavori eseguiti d ' ufficio e per qualunque altro ricupero , sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione , compresi quelli che , al termine della concessione , non passano gratuitamente allo Stato . Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall ' art . 1962 del Codice civile . La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile 1910 , n . 639 , per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato . 40 . Il disciplinare della concessione determina la quantità , il modo , le condizioni della raccolta , regolazione , estrazione , derivazione , condotta , uso , restituzione integrale o ridotta e scolo dell ' acqua , le garanzie richieste nell ' interesse dell ' agricoltura , dell ' igiene pubblica e stabilisce l ' annuo canone da corrispondersi allo Stato . Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l ' inizio e l ' ultimazione dei lavori e per l ' utilizzazione dell ' acqua . Su esplicito parere del Consiglio superiore , possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell ' acqua derivata o della energia con essa prodotta . Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l ' osservanza delle richieste dell ' autorità militare nei riguardi della difesa territoriale . 41 . Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall ' autorità militare . Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari . Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi , potrà il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze , accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti . Nel caso di divergenza tra l ' amministrazione dei lavori pubblici e quella militare , la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa . 42 . Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta , derivazione e restituzione , le chiuse stabili o instabili , fisse o mobili costruite nel corso d ' acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato . Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini , escluso il caso di forza maggiore . Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali , nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili , e che in ogni evento , col mezzo degli opportuni scaricatori , siano smaltite le acque sovrabbondanti . A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d ' acque pubbliche , su prescrizione dell ' ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio , sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione , ove presente . In sistemi di distribuzione complessa , i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori . I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell ' art . 5-bis e con frequenza almeno semestrale all ' autorità concedente e all ' ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato . 43 . Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse , sia permanenti che temporanee , stabili ed instabili , fisse o mobili , sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali . Il Ministro dei lavori pubblici può imporre , con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento , che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque . Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d ' acqua sulla base di singoli diritti o concessioni , potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa , il quale , a spesa di detti utenti , provvederà a tale riparto , esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l ' amministrazione dei lavori pubblici . Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all ' uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell ' acqua disponibile , in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze . 44 . E ' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , di sostituire in ogni tempo , in tutto od in parte , alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica , ugualmente utilizzabile , senza aggravio o pregiudizio dell ' utente , restando ferma ogni altra condizione dell ' utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata . 45 . Quando una domanda di concessione per un ' importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse , si può ugualmente , sentito il Consiglio superiore , sentiti gli interessati , far luogo alla concessione . In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti , fornendo loro , a propria cura e spese , una corrispondente quantità di acqua , e nel caso di impianti per forza motrice , una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata , provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti . Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato , ai comuni ed alle province , e , qualora , per effetto delle presenti disposizioni , siano esonerati da spese di esercizio , una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario , in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati . Tuttavia , quando , a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa , in rapporto al valore economico della preesistente utenza , il titolare di quest ' ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni . Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , stabilisce insindacabilmente , in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l ' utenza è destinata , in qual modo questa debba essere compensata . 46 . L ' obbligo imposto al nuovo concessionario dall ' articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata : a ) fino al 31 gennaio 1977 , se l ' utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice , concessa in base alle L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F , e L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno , all ' entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche ; b ) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916 , n . 1664 , o al R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , o alla presente legge ; c ) per trenta anni dall ' inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice , salvo il disposto del precedente art . 23 , comma secondo ; d ) fino a che duri la nuova concessione , anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22 , 28 e 30 della presente legge , se l ' utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice . 47 . Quando per l ' attuazione di una nuova utenza sia necessario , per ragioni tecniche ed economiche , di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti , si può , sentito il Consiglio superiore , accordare la nuova concessione , stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti . Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente , quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l ' economia e la finalità di quelle preesistenti . 48 . Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali , lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente , salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell ' acqua . Gli utenti , se le innovate condizioni locali lo consentono , sono autorizzati ad eseguire , a loro spese , le opere necessarie per ristabilire le derivazioni . Quando il regime di un corso d ' acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse , l ' utente , oltre all ' eventuale riduzione o cessazione del canone , ha diritto ad una indennità , qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato . L ' apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il consiglio superiore . La misura dell ' indennità , quando sia dovuta , è determinata col decreto stesso , salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche . 49 . Qualunque utente di acqua pubblica , che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta , regolazione , presa e restituzione , la loro ubicazione e l ' uso dell ' acqua , è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni , compreso il pagamento del canone . Quando le variazioni , pure aumentando la quantità d ' acqua o di forza motrice utilizzata , lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta , regolazione , presa o restituzione dell ' acqua , la loro ubicazione e l ' uso dell ' acqua , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può , previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte , accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente , salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione . In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell ' utenza . Per le variazioni contemplate all ' articolo 217 della presente legge che non rientrino nell ' applicazione dei precedenti comma del presente articolo , valgono le norme ivi stabilite . Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell ' uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici . Per la mancata notificazione l ' utente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 , salvo il diritto dell ' amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore . 50 . Nei casi di accertata urgenza l ' ufficio del Genio civile , riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici , può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica , purché gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti , ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione , oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione . 51 . Nell ' interesse delle ferrovie , della navigazione interna , delle bonifiche , delle irrigazioni , della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , può riservare per un quadriennio l ' utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua ( 34/a ) . La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio , sentito il Consiglio superiore . Nell ' interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato , la riserva potrà essere , se necessario , prorogata per un terzo quadriennio . Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici . Quando , per ragioni di interesse pubblico , sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia , si può , sentito il Consiglio superiore , far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo ( comprese le quote per interesse ed ammortamento ) , o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto , il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare . In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo , questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni , anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge , sia assegnato un termine per l ' utilizzazione della energia nell ' interesse della trazione elettrica ferroviaria , l ' amministrazione interessata potrà , decorso tale termine , avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione , nei limiti di un quinto dell ' energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi . Per l ' esercizio di tale diritto , quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell ' impianto , dovrà darsi preavviso di quattro anni , anche per i prelievi parziali . Il saggio dell ' interesse di cui al quarto comma del presente articolo , non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data cui verrà esercitato il diritto di riserva . 52 . Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata , ad uso esclusivo dei servizi pubblici , a favore dei comuni rivieraschi , nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione , una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua , anche se regolata , da consegnarsi alla officina di produzione . I comuni , a favore dei quali è fatta la riserva , devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione , e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo . Decorso l ' uno o l ' altro termine , il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito . Nel caso di accordo tra le parti , il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell ' accordo , di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici . In mancanza di accordo , il riparto dell ' energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo , tenuto conto delle caratteristiche dell ' energia richiesta , comprese le quote per interessi e per ammortamenti , sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . Quanto alla misura del tasso d ' interesse , si applica il disposto dell ' ultimo comma dell ' articolo precedente . 53 . Il Ministro per le finanze , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , può stabilire , con proprio decreto , a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province , un ulteriore canone annuo , a carico del concessionario , fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso . Con lo stesso decreto , il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente , tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell ' entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione . Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate , il Ministro per le finanze , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici , stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito . Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo . 54 . Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici , qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso , diffida l ' utente ad eseguire , entro congruo termine , le riparazioni necessarie . Ove l ' utente non provveda entro il termine prefisso , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze , può disporre l ' esercizio di ufficio a spese dell ' utente , previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie , ricadenti entro e fuori l ' ambito demaniale . Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge . L ' utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell ' impianto . Prima che sia iniziato l ' esercizio di ufficio , il Genio civile redige , in contraddittorio con l ' interessato , o , in mancanza , con l ' assistenza di due testimoni , l ' inventario dell ' impianto . Il rendiconto dell ' esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici , che dispone il pagamento all ' utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva . Quando invece la gestione sia stata passiva , il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze , il quale ultimo dispone la riscossione , a carico dell ' utente , delle maggiori spese occorse , con le norme indicate nell ' art . 39 della presente legge . Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo , i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti , fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l ' amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione . Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato , l ' esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto , quinto e sesto . Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche . 55 . E ' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e , nel caso contemplato dalla successiva lettera e ) del Ministro per le finanze , di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l ' acqua pubblica : a ) per non uso durante un triennio consecutivo ; b ) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell ' acqua pubblica ; c ) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione ; d ) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore ; e ) per mancato pagamento di tre annualità del canone ; f ) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare , entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l ' acqua concessa ; g ) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all ' art . 20 . Il Ministro per i lavori pubblici , sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore , ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f ) , qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere . La proroga può essere subordinata , sentito il Consiglio superiore , alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze . Previa contestazione all ' interessato nel caso indicato alla lettera a ) , e previa diffida , nei casi di cui alle lettere b ) , c ) , d ) , da parte del Ministero delle finanze , la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici , che , nei casi contemplati nelle lettere a ) , b ) , c ) , d ) , deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore . Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze , allorché trattisi d ' impianti che passano allo Stato . Il decreto è notificato all ' utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze . Nei casi di decadenza o rinuncia l ' obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell ' annualità , che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza , o alla data della notifica della rinuncia . Le utenze non ancora riconosciute , che risultino abbandonate per oltre dieci anni , decadono di diritto . 56 . Compete all ' ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l ' attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse , di altri congegni elevatori o di sifoni , posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini , purché : 1° - la portata dell ' acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo ; 2° - non siano intaccati gli argini , né pregiudicate le difese del corso d ' acqua ; 3° - non siano alterate le condizioni del corso d ' acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d ' acqua , ove definito ( 38/a ) . Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo , la licenza può essere accordata anche quando la presa d ' acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo , ferme restando le condizioni di cui ai nn . 2 e 3 . La licenza è in tutti i casi accordata , salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno , e può essere revocata per motivi di pubblico interesse ( 38/b ) . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali ( 38/c ) . 57 . Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d ' acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico , istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici . Il Servizio idrografico comprende : - l ' Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova ; - l ' Ufficio idrografico per il bacino del Po ; - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno . Il Consiglio superiore dei lavori pubblici , a mezzo di un ufficio centrale , esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno . Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola , nelle rispettive giurisdizioni , lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d ' acqua e per i progetti e la esecuzione d ' importanti lavori idraulici e di bonifica . CAPO II . - Consorzi per l ' utilizzazione delle acque pubbliche . 58 . A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo , che abbiano in comune la presa dal corso d ' acqua pubblica , anche se godute da diversi utenti , costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio , se questo esiste , o la comunione degli utenti . 59 . Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze , il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio , con l ' intervento di rappresentanti dell ' amministrazione dello Stato , tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d ' acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d ' acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva . La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d ' ufficio . Qualora si tratti di sole utenze irrigue , la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale . 60 . I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza : a ) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi ; b ) l ' elenco delle utenze da consorziare ; c ) il progetto del reparto provvisorio delle spese ; d ) il piano finanziario per l ' ammortamento della spesa a carico del consorzio ; e ) lo schema di statuto del consorzio . 61 . Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l ' incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori . 62 . Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione , a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento , dell ' elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell ' art . 59 , del piano tecnico delle opere , nonché del piano finanziario e del riparto provvisorio delle spese , con lo schema dello statuto del consorzio , fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati . Sentito il Consiglio superiore , il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio . Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato , il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze . 63 . Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione , approvando lo statuto . Contro tale decreto è ammesso ricorso , anche per il merito , al Tribunale Superiore delle acque pubbliche . 64 . Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici , con l ' osservanza del disposto dell ' ultimo comma dell ' art . 62 , sono approvati l ' elenco degli utenti consorziati , il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio . I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell ' amministrazione del consorzio . 65 . Lo statuto determina , tra l ' altro , le norme per la validità delle adunanze dell ' assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio , stabilendone la competenza . Nel consiglio d ' amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato , delle province interessate , delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione , per i consorzi cui essa è preposta . Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti . Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici . Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio . 66 . Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio , è sempre in facoltà dell ' amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque . Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio , senza regolare concessione da parte della amministrazione , la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l ' uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile . Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte , occorrendo , le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art . 62 . 67 . La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell ' art . 3 della presente legge . 68 . Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti . Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento . Tali riparti , dopo l ' approvazione del Ministro dei lavori pubblici , devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate . Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche . Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza . Il riparto può essere modificato quando l ' interessenza di una o più utenze , a giudizio del Ministero dei lavori pubblici , sempre con l ' osservanza del disposto dell ' ultimo comma dell ' art . 62 , si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito . Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art . 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette . 69 . Per le acque distribuite mediante canali demaniali , unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato , ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze . Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio . 70 . I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici , che su ricorso degli interessati o anche d ' ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime . Con decreto reale , su proposta del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio Superiore e con l ' osservanza dell ' ultimo comma dell ' art . 62 , possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell ' esecuzione , esercizio e manutenzione delle opere , ovvero per inosservanza delle norme di legge , di regolamento o di statuto , comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali . Al commissario straordinario , al quale è affidata l ' amministrazione dell ' ente e , ove occorra , l ' esecuzione delle opere , spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali . 71 . Per la coordinazione dell ' attività dei consorzi finitimi può essere costituito , anche d ' ufficio , con decreto reale , su proposta del Ministro dei lavori pubblici , un consorzio di secondo grado con lo scopo d ' armonizzare l ' opera dei singoli consorzi di primo grado . Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado , a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse . 72 . Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello dell ' agricoltura e delle foreste , e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali , i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica , a norma delle disposizioni contenute nel presente capo , nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d ' acqua che interessino il territorio consorziale . CAPO III . - Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali . 73 . A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati , con lo stesso atto di concessione o con atto successivo : 1 ) l ' esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta agli enti locali ; 2 ) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili ; 3 ) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere ( 43/a ) . 74 . Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila : 1° - l ' atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l ' utilizzazione delle acque in esso accumulate , nonché l ' atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti ; 2° - l ' atto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione ; 3° - l ' atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli ; 4° - gli atti relativi all ' acquisto ed all ' espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago . 75 . Il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello delle finanze , può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell ' importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici , aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti , spese generali e di amministrazione . Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell ' importanza dell ' opera per l ' interesse pubblico e degli oneri che l ' aggravano , avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio . Qualora il costo effettivo dell ' opera risulti inferiore a quello come sopra previsto , il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori , coll ' aggiunta dell ' anzidetta percentuale prefissa per spese generali , di amministrazione e di progetto , e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa . 76 . Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago : a ) renda in tutto od in parte inutile l ' esecuzione di opere idraulico - forestali , di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato ; b ) giovi alla irrigazione o all ' azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori ; [ Il maggior contributo non può mai superare l ' importo delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi ] ( 44/a ) . 77 . In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali , compreso il premio giusta l ' art . 75 , e compreso , ove ne ricorra la concessione , il maggior contributo di cui all ' art . 76 , non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento . Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile , in tutto o in parte , in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari ( 44/b ) . 78 . Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell ' opera . Gli interessati possono però ottenere che si proceda , alla scadenza di termini periodici , alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all ' importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile . I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo . 79 . Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all ' atto della liquidazione delle annualità stesse , ai sensi dell ' art . 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932 , n . 1378 . Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità , pagando il capitale corrispondente , depurato degli interessi non maturati . 80 . Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere . A tale scopo , il Ministro dei lavori pubblici , sentito il Ministro delle finanze , ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo . In caso di decadenza della concessione , per mancato compimento dell ' opera , il contributo resta vincolato per la parte necessaria all ' ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall ' istituto finanziatore . Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti , a termini del secondo comma dell ' art . 25 , l ' ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario . 81 . Il Ministro dei lavori pubblici , sentito quello delle finanze , può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo . Le obbligazioni così emerse , e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate , sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L . 30 dicembre 1923 , n . 3280 . Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta , a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze , la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie , sia consorziate , sia obbligate a contribuire , sia comunque aderenti all ' intrapresa . Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma . 82 . Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti , può essere stabilita nel disciplinare di concessione , sentito il consiglio superiore , la partecipazione dello Stato agli utili dell ' azienda , da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso , sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva . Se sia concessionaria una società per azioni , la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva . 83 . Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano , per natura e convenienza economica , ad essere irrigati con notevole utilità generale , la quantità d ' acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua , il prezzo di vendita dell ' acqua , in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio . Tali indicazioni , in base ai risultati dell ' istruttoria , sono stabilite con decreto di concessione , o in altro successivo , di concerto col Ministro dell ' agricoltura e delle foreste . I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili , come le quote consorziali indicate nell ' ultimo comma dell ' articolo 86 . 84 . Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d ' acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle , coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria , pagabile in rate annuali , da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . Nel caso d ' accrescimento dei terreni , i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario . 85 . Quando nella zona , nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni , esistano pozzi o fontanili , il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili , prima e dopo l ' esecuzione delle opere , allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni . 86 . Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati , l ' amministrazione può , nell ' esame delle istanze e dei progetti di derivazione , prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d ' acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche . In corrispettivo dell ' onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli . 87 . Nell ' esame delle istanze e dei progetti di derivazione , l ' amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d ' acqua . 88 . Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento , il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi , stipulando , ove occorra , convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l ' irrigazione e l ' uso potabile . 89 . Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all ' articolo precedente . Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio . 90 . Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute , può optare per le disposizioni della presente legge . Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna , gli enti che a norma dell ' art . 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre 1907 , n . 844 , intendono chiederne le concessione , possono optare per le disposizioni della presente , legge , applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell ' agricoltura e foreste . 91 . Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55 , 219 e 222 , possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato , con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici , coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell ' eseguire opere di cui al presente capo . Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato . I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche . Quando si tratti di contributi già accordati , la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori . TITOLO II Disposizioni speciali sulle acque sotterranee 92 . Per la ricerca , l ' estrazione e l ' utilizzazione delle acque sotterranee , escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali , si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge . 93 . Il proprietario di un fondo , anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione , a norma degli articoli seguenti , ha facoltà , per gli usi domestici , di estrarre ed utilizzare liberamente , anche con mezzi meccanici , le acque sotterranee nel suo fondo , purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge . Sono compresi negli usi domestici l ' innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l ' abbeveraggio del bestiame . 94 . Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti , da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell ' agricoltura , i comprensori nei quali la ricerca , l ' estrazione e l ' utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione . 95 . Salva la facoltà attribuita al proprietario nell ' art . 93 , chi , nei comprensori soggetti a tutela , voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui , deve chiederne l ' autorizzazione all ' ufficio del Genio civile , corredando la domanda del piano di massima dell ' estrazione e dell ' utilizzazione che si propone di eseguire . L ' ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere , quando non risulti che ne sia già a conoscenza , e ne dispone l ' affissione per quindici giorni all ' albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati , con l ' invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione . Previa visita sul luogo , l ' ufficio del Genio civile , sentito l ' ufficio distrettuale delle miniere , provvede sulla domanda , ove non vi siano opposizioni , rilasciando l ' autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse . Se l ' ufficio del Genio civile nega l ' autorizzazione , l ' interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici , che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore . Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda , nel caso in cui vi siano opposizioni . Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele , le modalità , i termini da osservarsi , la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo . Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l ' azione innanzi all ' autorità giudiziaria . 96 . Qualora l ' ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali , ne riferisce , prima di disporre l ' istruttoria , al Ministro dei lavori pubblici che può senz ' altro respingerla . 97 . Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell ' art . 95 , ha diritto di introdursi nelle proprietà private , osservate le norme stabilite dall ' art . 7 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda , adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo , ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli . Il possessore del fondo può chiedere che , a mezzo dell ' ufficio del Genio civile , si accerti l ' entità dei danni che con i lavori si producono , al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art . 95 . Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all ' esecutore dell ' opera il preventivo deposito di una somma adeguata . 98 . L ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi , compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee , anche nelle zone non soggette a tutela . In tal caso sono applicabili gli artt . 7 e 8 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni . 99 . Quando la ricerca e l ' estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi , le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore . 100 . L ' autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi , previa constatazione dei lavori eseguiti . Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell ' autorità che l ' ha accordata . 101 . L ' autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità : 1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata ; 2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi ; 3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l ' accorda ; 4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo . 102 . Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee , la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere . Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l ' approvvigionamento di acque potabili . 103 . Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee , anche in comprensori non soggetti a tutela , deve essere avvisato l ' ufficio del Genio civile , il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta . Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l ' acqua abbia i requisiti dell ' art . 1 della presente legge , ne dispone la iscrizione nell ' elenco delle acque pubbliche . In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione , per l ' utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell ' articolo 95 . Qualora lo scopritore non ottenga la concessione , ha diritto al rimborso , da parte del concessionario , delle spese sostenute , ad un adeguato compenso dell ' opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell ' atto di concessione in base alla importanza della scoperta . In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua , a prezzo di costo , per i bisogni del fondo stesso . 104 . Se l ' acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche , l ' uso di essa spetterà al proprietario del suolo , il quale , ove non lo ceda allo scopritore , è obbligato a rimborsare quest ' ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta . Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un premio che in mancanza di accordo , sarà determinato dall ' autorità giudiziaria tenuto conto dell ' entità e difficoltà della scoperta . 105 . Nelle zone soggette a tutela l ' ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee , siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche . Nelle dette zone spetta esclusivamente all ' autorità amministrativa lo statuire , anche in caso di contestazioni , se gli scavi , le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate , se siano dannose al regime delle acque pubbliche , se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l ' esecuzione delle ricerche , dell ' estrazione , delle utilizzazioni , revocare le autorizzazioni e concessioni accordate , ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione . L ' esercizio di tali potestà compete all ' ufficio del Genio civile , salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici , ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici . 106 . L ' ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare , altresì , le disposizioni di cui all ' articolo precedente , qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza , ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche . La stessa autorità può disporre , a spese dei responsabili , la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l ' utilizzazione ( 49/a ) . TITOLO III Trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica CAPO I - Autorizzazione all ' impianto di linee elettriche . 107 . La trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica , comunque prodotta , sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti . La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali . 108 . Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici . Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l ' autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica . Spetta al prefetto , sentito l ' ufficio del Genio civile , di autorizzare l ' impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata . Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici , il quale decide sentito il Consiglio superiore . Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta , da costruirsi per esclusivo uso a fine militare , provvedono direttamente i ministri militari , d ' intesa , ove occorra , con le altre autorità interessate . 109 . Entro un anno dall ' entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica , comunque prodotta , a scopo sia privato , sia pubblico , o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici . In base a tali denunce , il Ministro redige l ' elenco generale delle centrali di produzione idro e termoelettriche , delle linee di trasmissione e distribuzione , delle stazioni di trasformazione e sezionamento . L ' elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente . L ' iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell ' entrata in vigore della presente legge , fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate . 110 . Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui , ove non ottenga il consenso dei proprietari , può esservi autorizzato dall ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi . Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli . Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia , devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente . Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari , occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l ' accesso è subordinato alle loro prescrizioni . Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni , l ' ingegnere capo dell ' Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata . La liquidazione dei danni è fatta , in difetto di accordo , dall ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile , senza pregiudizio dell ' azione innanzi all ' autorità giudiziaria . L ' azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione . Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell ' art . 8 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per pubblica utilità . 111 . Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti , corredate dal piano tecnico delle opere da costruire , sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici , secondo la rispettiva competenza , per tramite dell ' ufficio del Genio civile , il quale , ove non abbiano già provveduto i richiedenti , ne dà notizia alle autorità di cui all ' art . 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia . La domanda rimane depositata presso l ' ufficio del Genio civile , a disposizione delle autorità suddette e del pubblico , durante l ' istruttoria . Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l ' immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti , gli accostamenti e gli appoggi , sia per quanto concerne l ' influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico . 112 . Entro trenta giorni dall ' avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all ' ufficio del Genio civile . Le autorità di cui all ' art . 120 devono comunicare all ' Ufficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l ' autorizzazione sia vincolata . Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli , il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza . 113 . Nei casi d ' urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l ' inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti . Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti , l ' autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell ' art . 120 . L ' autorizzazione provvisoria è accordata : a ) dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta ; b ) dall ' ingegnere capo del Genio civile , che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici , per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta ; c ) dal prefetto , sentito l ' ufficio del Genio civile , per le linee non superiori a 5000 volta . Per ottenere l ' autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi , con congrua cauzione , da depositare alla Cassa depositi e prestiti , ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione . 114 . Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso , l ' autorizzazione definitiva o provvisoria all ' impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . 115 . Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee , cabine , stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all ' impianto ed all ' esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall ' impianto . 116 . Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere , l ' interessato deve , entro il termine prescritto nel decreto stesso , presentare all ' ufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata , rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 . Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall ' art . 16 della citata legge . Per l ' ulteriore procedura , come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità , valgono le disposizioni dell ' art . 33 della presente legge . 117 . Il Ministro dei lavori pubblici , in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore , emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica . Il Ministro dei lavori pubblici , su parere del Consiglio superiore , stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti , accostamenti , appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche , le norme per gli impianti esterni ed interni , per i macchinari ed i materiali elettrici , nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche . Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie , tramvie , linee elettriche costruite dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate , funicolari e teleferiche , linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio - telegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici . 118 . Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d ' energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico , che comprenda , oltre i dati elettrici delle centrali progettate , lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l ' energia prodotta dalle nuove centrali , l ' indicazione delle regioni e zone che con tale energia s ' intendono servire e la dimostrazione delle necessità dell ' energia stessa in tali regioni e zone , in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti . Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione , è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell ' impianto idroelettrico . In caso di concessioni d ' impianti idroelettrici non ancora attuati , il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta , di cui all ' art . 20 della presente legge , alla presentazione ed approvazione del programma elettrico . CAPO II - Servitù di elettrodotto . 119 . Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l ' autorizzazione dall ' autorità competente . 120 . Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti , fiumi , torrenti , canali , miniere e foreste demaniali , zone demaniali marittime e lacuali , strade pubbliche , ferrovie , tramvie , funicolari , teleferiche , linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari , linee elettriche costruite dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate , o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio - telegrafici o radio - telefonici di Stato , o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi , o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell ' autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate . Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati , l ' interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità . 121 . La servitù di elettrodotto conferisce all ' utente la facoltà di : a ) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche , ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all ' esercizio delle condutture ; b ) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all ' esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche , a condizione che vi si acceda dall ' esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l ' incolumità , sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti . Da tale servitù sono esenti le case , salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche , i cortili , i giardini , i frutteti e le aie delle case attinenti : c ) tagliare i rami di alberi , che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei , possano , con movimento , con la caduta od altrimenti , causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti ; d ) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari . L ' impianto e l ' esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l ' estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente , avuto anche riguardo all ' esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo , nonché alle condizioni dei fondi vicini e all ' importanza dell ' impianto stesso . Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche . 122 . L ' imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente . Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso . Il proprietario non può in alcun modo diminuire l ' uso della servitù o renderlo più incomodo . Del pari l ' utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù . Tuttavia , salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all ' atto della costituzione della servitù , il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione , costruzione o impianto , ancorché essi obblighino l ' esercente dell ' elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi , senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell ' esercente medesimo . In tali casi il proprietario , deve offrire all ' esercente , in quanto sia possibile , altro luogo adatto all ' esercizio della servitù . Il cambiamento di luogo per l ' esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall ' utente , se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo . 123 . Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte . Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d ' imposizione della servitù . L ' aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l ' impianto . Il valore dell ' immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all ' atto dell ' occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto ( 55/a ) . In ogni caso , per l ' area su cui si proiettano i conduttori , viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture , e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere , aumentate , ove occorra , da un ' adeguata zona di rispetto , deve essere corrisposto il valore totale . Cessando l ' uso pel quale fu imposta la servitù , tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario . Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea , anche per le necessarie occupazioni temporanee . Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica , esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa . Nell ' atto col quale si fissa l ' indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l ' area delle zone soggette a servitù d ' elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori . 124 . Ove l ' imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni , l ' indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà , ma scaduto il termine , il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell ' utente delle condutture . Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può , prima della scadenza del termine , renderlo perpetuo pagando l ' altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato . Scaduto il primo termine , non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea . 125 . Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell ' art . 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato , delle province e dei comuni , che siano d ' uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio , la corresponsione dell ' indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo . Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato , delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l ' indennità . La misura dell ' indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato , delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici , sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti . 126 . Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può , per ragioni di pubblico interesse , ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l ' utente , ove non siano intervenute speciali pattuizioni , ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive . In caso di contestazione l ' apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici , che provvede con decreto , sentito il Consiglio superiore . La misura dell ' indennità , quando sia dovuta , è determinata col decreto stesso , salvo ricorso all ' autorità giudiziaria . 127 . Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche , debbono essere accettate , per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea , le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio , oppure , a parità di titoli , per ragioni di preesistenza . Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture , il Ministro dei lavori pubblici , in caso di contestazione , dà le opportune disposizioni . Le spese all ' uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione , salvo quanto è disposto nell ' art . 122 . 128 . L ' esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù . Per impedire la prescrizione occorrono l ' esistenza e la conservazione dell ' impianto in istato di esercizio . 129 . Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo , ad eccezione di quelle contenute negli artt . 109 , 114 , 120 , 125 e 127 , non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate . La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi dell ' amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell ' art . 1 del R.D. 24 settembre 1923 , n . 2119 . Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , dell ' art . 77 della L . 7 luglio 1907 , n . 429 nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923 , n . 2119 . CAPO III - Esercizio degli impianti elettrici . 130 . E ' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio : a ) di collocare oggetti sugli appoggi , sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione , trasformazione , trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica , di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti , di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche ; b ) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione , trasformazione , trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica ; c ) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione , trasformazione e distribuzione dell ' energia elettrica . Chiunque , compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo , cagiona per colpa un disastro , è punito a termini dell ' art . 449 del Codice penale . Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell ' articolo 450 del Codice predetto . Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall ' art . 433 dello stesso Codice . 131 . Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell ' esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell ' art . 54 . 132 . Ove si renda necessario , in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico , di disciplinare l ' impiego dell ' energia elettrica con direttive di carattere generale , possono essere nominati , con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni , sentito il Consiglio dei Ministri , commissari regionali , con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione , la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell ' energia elettrica . Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l ' adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate . CAPO IV - Importazione ed esportazione di energia elettrica . 133 . Senza formale autorizzazione , da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli , l ' importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate . 134 . L ' autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data , caso per caso , con decreto reale , a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia , di cui in complesso può essere autorizzata l ' importazione o la esportazione . 135 . L ' autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all ' uso dell ' energia ed ai prezzi di vendita o rivendita . La durata dell ' autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni , salvo proroga . Per gravi motivi di interesse pubblico l ' autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo , ove altrimenti non sia stato stabilito . L ' indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze , sentito il Consiglio superiore . Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità , mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione . La revoca dell ' autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell ' autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l ' autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta . 136 . L ' introduzione di energia elettrica dall ' estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0 , 0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre . L ' energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 , è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti , ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata . Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l ' applicazione del diritto d ' introduzione di cui sopra . 137 . E ' in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l ' energia che , in virtù di contratti stipulati prima del 1927 , hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l ' uso dell ' energia importata . TITOLO IV Contenzioso CAPO I - Giurisdizione . 138 . Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche : 1 - Torino : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova ; 2 - Milano : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia ; 3 - Venezia : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste ; 4 - Firenze : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze ; 5 - Roma : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma , Aquila ed Ancona ; 6 - Napoli : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli , Bari e Catanzaro ; 7 - Palermo : per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo , Catania e Messina ; 8 - Cagliari : per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari . Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente , alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale , su proposta del Ministro Guardasigilli . Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati . . I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti , uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile . 139 . E ' istituito in Roma , con sede nel palazzo di Giustizia , il Tribunale superiore delle acque pubbliche . Esso è composto di : a ) un presidente , nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli , sentito il Consiglio dei Ministri , avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione ; b ) quattro consiglieri di Stato ; c ) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione ; d ) tre tecnici , membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici , non aventi funzione di amministrazione attiva . In assenza del presidente , presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b ) e c ) . I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati : i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso ; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione ; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici . Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati . Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura . . Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia . Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria . Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo . Su richiesta del Tribunale superiore , il primo presidente della Corte di cassazione , per necessità di servizio , può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma . 140 . Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche : a ) le controversie intorno alla demanialità delle acque ; b ) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini , loro alvei e sponde : c ) le controversie , aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica : d ) le controversie di qualunque natura , riguardanti la occupazione totale o parziale , permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall ' art . 46 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , in conseguenza dell ' esecuzione o manutenzione di opere idrauliche , di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque . Per quanto riguarda la determinazione peritale dell ' indennità prima dell ' emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell ' art . 33 della presente legge ; e ) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall ' autorità amministrativa a termini dell ' art . 2 del T.U. 25 luglio 1904 , n . 523 , modificato con l ' art . 22 della L . 13 luglio 1911 , n . 774; f ) i ricorsi previsti dagli artt . 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931 , n . 1604 . 141 . Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all ' articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell ' autorità amministrativa . In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio . Ove sia luogo ad appello , esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche . 142 . Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche . Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti , dei quali tre magistrati , un consigliere di Stato ed un tecnico . 143 . Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche : a ) i ricorsi per incompetenza , per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall ' amministrazione in materia di acque pubbliche ; b ) i ricorsi , anche per il merito , contro i provvedimenti definitivi dell ' autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt . 217 e 221 della presente legge ; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall ' autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell ' art . 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 , n . 523 , modificato con l ' art . 22 della L . 13 luglio 1911 , n . 774 , del R.D. 19 novembre 1921 , n . 1688 , e degli artt . 378 e 379 della L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F ; c ) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt . 23 , 24 , 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca , approvato con R.D. 8 ottobre 1931 , n . 1604 . Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti . Nelle materie indicate nel presente articolo , il Tribunale superiore decide con sette votanti , cioè con tre magistrati , con tre consiglieri di Stato e con un tecnico . 144 . La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca , l ' estrazione e l ' utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione . 145 . La notificazione dell ' atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell ' art . 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa . In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell ' amministrazione da cui l ' atto o provvedimento emana , la notificazione si fa a mezzo della posta , con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno , o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale , alla persona interessata , o ad uno di sua famiglia , addetto alla casa od al servizio , nella residenza o nel domicilio o nella dimora . La relazione della notificazione , redatta in doppio originale , è datata e sottoscritta dall ' ufficiale o dal messo e dal consegnatario : se questi non può o non vuole sottoscrivere , ne è fatta menzione . Un originale della relazione è dato all ' interessato e l ' altro è rimesso all ' autorità che ha emanato l ' ordine della notificazione . Si osservano inoltre , in quanto siano applicabili , le disposizioni del Codice di procedura civile , relative alla notificazione della citazione . 146 . Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici , i quali , non essendo direttamente contemplati nell ' atto o provvedimento medesimo , non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti , il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell ' atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia . CAPO II - Norme di procedura . 147 . All ' inizio dell ' anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d ' Appello indicata nell ' art . 138 della presente legge , d ' accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche , stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni . 148 . Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello , designate a funzionare come Tribunali delle acque publiche , tengono , oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti , un foglio di udienza , un ruolo di udienza , un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall ' art . 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa . 149 . L ' ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette . Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici . In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt . 34 e 35 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882 , n . 1103 , e quelli prescritti nell ' art . 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907 , n . 611 , che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente . Tutti i registri , prima di essere posti in uso , sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato . 150 . Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche , gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume . I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito volume . 151 . Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli artt . 135 e 144 , primo comma , del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato , con l ' osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923 , n . 2828 , sul foro erariale . Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell ' art . 146 dello stesso Codice . Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque , delegato a norma dell ' articolo 157 della presente legge . 152 . Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato . Al ricorso depositato a termini dell ' art . 146 , sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante e , se si tratti di ricorso in appello , almeno due copie in carta libera della sentenza appellata . Il mandato al procuratore o all ' avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell ' art . 157 , ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti , anche di data posteriore al ricorso . 153 . Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione . Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno . L ' ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all ' originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno . In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario , ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta . La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata , o chi la rappresenta legalmente , sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell ' atto o provvedimento che la riguarda . Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente , la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno . 154 . Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento , delle ordinanze e delle sentenze , fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito . La parola « parte » usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti . 155 . Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia , di trenta se risiede all ' estero , in Europa , di novanta negli altri casi . Se il termine assegnato ecceda quello a comparire , la parte citata può con contro - ricorso fissare un termine più breve , ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma . 156 . Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro - ricorso , nel caso del capoverso dell ' articolo precedente , il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti . Il contro - ricorrente ha lo stesso obbligo , qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell ' articolo precedente . 157 . Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente , il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa , delega per l ' istruzione uno dei giudici , esclusi i giudici tecnici . Occorrendo surrogare il giudice , il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio . Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno . Il giudice , nel caso che lo creda necessario , può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore . Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso , in tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10 , da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall ' art . 22 della L . del bollo 30 dicembre 1923 , n . 3268 . La sottoscrizione del mandante dev ' essere certificata vera dal procuratore o dall ' avvocato . 158 . Il ricorrente deve , all ' udienza stabilita , dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell ' ufficio presso cui fa elezione , se non vi abbia già provveduto col ricorso . Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l ' attore , se non vi abbia già provveduto col contro - ricorso . Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa . Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa . 159 . I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all ' altra parte . Se questa chiede di prenderne visione , il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato . I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi . La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo . 160 . Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio , le domande , le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa , il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere . Le domande , le difese proposte per iscritto , nonché le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti . 161 . Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque , o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia , si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti , proposta e notificata a norma dell ' art . 151 e seguenti . La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell ' art . 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cessazione né a revocazione . Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse , promosse davanti a due o più Tribunali delle acque , la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva . 162 . Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell ' udienza o nel giorno successivo . Le ordinanze non emesse sull ' accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate , se l ' ordinanza fu emessa all ' udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell ' art . 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame . Se l ' ordinanza è impugnata all ' udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori , se ne fa menzione nel verbale , e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell ' incidente . In ogni altro caso l ' impugnativa dell ' ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio , notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell ' art . 158 . Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni . La parte opponente deve , almeno tre giorni prima dell ' udienza stabilita per la risoluzione dell ' incidente , iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione . Il giudice provvede per l ' esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio . 163 . Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto . Quando non sia contrastata l ' ammissione degli interrogatori , il giudice può ordinare all ' interrogato , se sia presente , di rispondervi immediatamente . Se sia contrastata l ' ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente , il giudice determina nell ' ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere . 164 . Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta . Il mandato deve essere speciale per questo oggetto , salvo che la parte sottoscriva l ' atto col quale è deferito . La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto ; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa . Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento , il giudice stabilisce all ' uopo l ' udienza . Il giudice potrà , ove occorra , modificare la formula proposta dalla parte . 165 . La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto . Quando sia dedotta oralmente , il giudice , nell ' ordinanza che ammette la prova , determina i fatti da provarsi . Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova , mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova . La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria . Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni , e se voglia provare fatti nuovi , deve entro lo stesso termine , articolarli . Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta , salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore . Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti , che devono all ' uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga , oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga . Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato . Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell ' art . 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova . I testimoni sono citati per biglietto . 166 . Quando il giudice delegato , valendosi della facoltà del precedente art . 162 , ultimo capoverso , ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte , stabilisce nell ' ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni . Allorché ai sensi del secondo capoverso dell ' articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria , il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per l ' eventuale articolazione di fatti nuovi . In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e , occorrendo , fissa un termine all ' altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi . Nei casi di forza maggiore , che rendano assolutamente impossibile l ' esecuzione della prova nei giorni stabiliti , il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell ' articolo precedente , facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice . 167 . Occorrendo accertamenti tecnici , il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o , se si tratti del Tribunale superiore , insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d ) dell ' art . 139 . In occasione di tali accertamenti tecnici , il giudice può sentire testimoni con giuramento , senza alcuna altra formalità di procedura , riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni . Se i testimoni non si trovino sul luogo , il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine . In casi eccezionali , il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari , la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto . 168 . Quando si debba procedere alla verificazione di scritture , il giudice ne ordina il deposito in cancelleria . 169 . Quando sia impugnato come falso un documento , si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile . 170 . Il giudice , per i mezzi istruttori , per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale , può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito . 171 . Quando si debba dare cauzione , questa è presentata al giudice e l ' atto è ricevuto dal cancelliere , salvo il disposto dell ' art . 331 del codice di procedura civile . 172 . Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti , le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro , secondo le circostanze . Delle domande e delle risposte si fa processo verbale . Qualora dall ' esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite , il giudice interpone all ' uopo i suoi uffici . Se la conciliazione riesce , se ne redige verbale , che è esecutivo contro le parti intervenute . 173 . Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi , fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell ' articolo 180 . L ' intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui , dopo sentenza interlocutoria , la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all ' istruzione . All ' amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l ' interesse a intervenire nelle cause , anche fra i privati , che comunque si riferiscano ad acque pubbliche . Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo . La parte che vuole chiamare in causa un terzo , a cui creda comune la controversia , deve dichiararlo all ' altra parte prima del provvedimento predetto . Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo . 174 . Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante , il giudice accorda un termine per citarlo . Se la domanda non s ' è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito , l ' istanza in garanzia è separata dalla causa principale . 175 . Qualora sorgano controversie sull ' intervento in causa , o sulla chiamata in garanzia , o su altre questioni incidentali , il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell ' art . 162 . 176 . Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell ' art . 156 , la citazione si ha come non avvenuta , salvi tutti gli altri effetti del ricorso . Il convenuto può tuttavia , nei tre giorni successivi , depositare copia del ricorso a lui notificata , e gli eventuali documenti , e chiedere che sia delegato il giudice . Se proponga domande riconvenzionali , deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell ' art . 151 . Se all ' udienza fissata nel ricorso il convenuto , il quale non sia stato citato in persona propria , non comparisca , il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l ' udienza che fissa , ed alla quale rinvia la causa ; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto , che non comparendo , la causa sarà proseguita in sua contumacia . 177 . Il contumace può , sino alla sentenza definitiva , comparire e proporre le sue ragioni , ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio . Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria , non può valersi di questo mezzo di prova . In qualunque tempo comparisca il contumace , si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all ' art . 283 del Codice di procedura civile , sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo . 178 . Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all ' articolo precedente , dopo il rinvio all ' udienza del collegio , deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti : se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite . La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell ' art . 49 del R.D. 31 agosto 1901 , n . 403 , sul procedimento sommario . Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno , può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione , senza deroga , però , alle disposizioni del precedente articolo . 179 . Il ricorrente , nel corso del giudizio contumaciale , non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell ' atto di citazione . Parimenti il convenuto , se abbia proposto domande riconvenzionali , non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell ' atto da lui fatto notificare all ' attore . 180 . Compiuta l ' istruttoria , sono presentate al giudice , nell ' udienza da lui fissata , le conclusioni definitive , e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione . Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni , ma non sono ammesse , dopo tale provvedimento , a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese . Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione , in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio . Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo , ai sensi del successivo art . 188 . 181 . All ' udienza fissata , il giudice delegato fa la relazione della causa . Dopo la relazione , se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato , questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto . 182 . Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare , assistendo alla discussione , il giudice delegato all ' istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori , salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo . 183 . Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 del Codice di procedura civile . La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria , a cura del presidente o di chi ne fa le veci , dell ' originale sottoscritto dai votanti . Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all ' ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione . Restituiti la sentenza e gli atti dall ' ufficio del registro , il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti , mediante consegna di copia integrale del dispositivo , nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione . Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse , mediante notifica a norma del comma precedente . La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti , a norma dell ' art . 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno ( 83/a ) . 184 . La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene : a ) l ' intestazione dell ' ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti ; b ) la trascrizione integrale del dispositivo ; c ) la data della pubblicazione . Sull ' originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all ' atto della iscrizione a ruolo della causa . Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione . L ' originale dell ' atto è allegato al fascicolo della causa . 185 . Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell ' art . 59 del D.L. 27 novembre 1933 , n . 1578 . 186 . Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura . 187 . Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento , fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone , sull ' oggetto dell ' atto , sul luogo o sul tempo della comparizione , ovvero che concernono la essenza dell ' atto . Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione , salvo il disposto del capoverso dell ' articolo 145 del Codice di procedura civile . 188 . Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d ' appello . Per l ' apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello . Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali . Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria . 189 . L ' appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo , ai sensi dell ' art . 183 , mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti artt . 151 e 155 . Il termine a comparire è quello indicato nell ' art . 156 . Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva . La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva . L ' interessato può tuttavia dichiarare , con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l ' appello , che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all ' intero giudizio . 190 . Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli . 191 . Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado , ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva , salvo il disposto dell ' art . 493 del Codice di procedura civile . 192 . I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell ' art . 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all ' autorità , dalla quale è emanato l ' atto o provvedimento impugnato , quanto alle persone alle quali l ' atto o provvedimento direttamente si riferisce . 193 . L ' autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all ' uopo delegato , sempre col patrocinio e l ' assistenza dell ' Avvocatura dello Stato . 194 . Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione , assegnato nel ricorso al Tribunale superiore , il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza ( 86/a ) . La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall ' impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell ' amministrazione alla domanda del rilascio della copia di esso . Il rifiuto dell ' amministrazione si fa constatare con verbale dell ' ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso . 195 . Il ricorso non ha effetto sospensivo ; la esecuzione dell ' atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato , ad istanza del ricorrente . Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato . In questo secondo caso , la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione , i quali , nel termine di giorni cinque da tale notifica , possono presentare istanza o memorie al giudice delegato . Prima che sia spirato tale termine , non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione . 196 . Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l ' istruzione dell ' affare è incompleta , o che i fatti affermati nell ' atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti , può richiedere all ' amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni , autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti . Per i necessari rilievi tecnici , la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato . 197 . Se il ricorso presentato ai sensi dell ' articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell ' art . 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso , il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni . 198 . Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso , lo rigetta . Se lo accoglie per motivi di incompetenza , annulla l ' atto o il provvedimento impugnato e rimette l ' affare all ' autorità amministrativa competente . Se lo accoglie per altri motivi , annulla l ' atto o il provvedimento , salvi gli ulteriori provvedimenti dell ' autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera h ) dell ' art . 143 decide anche nel merito . 199 . Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche , tanto in contraddittorio che in contumacia , possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell ' art . 494 del Codice di procedura civile . Possono eziandio essere revocate , sulla domanda della parte , le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche , scaduti i termini per l ' appello , e nei casi indicati nei primi tre numeri dell ' articolo 494 del suddetto Codice . Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta , con la decorrenza fissata dal capoverso dell ' art . 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati , e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza . La revocazione è proposta con ricorso a termini dell ' art . 151 . 200 . Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione : a ) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell ' art . 3 della L . 31 marzo 1877 , numero 3761 ; b ) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n . 3 dell ' art . 517 del Codice di procedura civile , o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n . 8 dell ' art . 517 medesimo . Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b ) la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato . 201 . Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell ' art . 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell ' art . 3 della L . 31 marzo 1877 , n . 3761 ( 92/cost ) . 202 . Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V , Titolo V , Libro I , del Codice di procedura civile . Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva . La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva , può essere impugnata solo per la parte definitiva . L ' interessato può tuttavia dichiarare , con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso , che si riserva di ricorrere alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli , secondo i casi , dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all ' intero giudizio . I termini indicati nell ' art . 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza , fatta a norma dell ' art . 183 . 203 . Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt . 200 e 201 quanto l ' istanza per revocazione di cui all ' art . 199 devono essere preceduti , a pena di irricevibilità , dal deposito della somma di lire cinquecento , che sarà incamerata ove il ricorso o l ' istanza siano rigettati . Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile . 204 . Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore , si osserva il disposto dell ' art . 473 del Codice di procedura civile . La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn . 4 , 5 , 6 e 7 dell ' art . 517 del Codice di procedura civile , oppure se sia stato violato l ' art . 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn . 7 , 8 e 9 dell ' art . 360 del Codice medesimo . Le correzioni , in caso di dissenso , sono proposte con ricorso , a norma dell ' art . 151 . 205 . Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza . L ' esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell ' Amministrazione dello Stato . Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell ' art . 554 del Codice di procedura civile ; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione . Per l ' esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile . 206 . L ' esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall ' articolo 143 , si fa in via amministrativa , eccetto che per la parte relativa alle spese . L ' estratto della decisione in forma esecutiva , per la parte riguardante la condanna alle spese , non potrà essere rilasciata se non a chi abbia diritto a tale pagamento , facendone menzione in fine all ' originale dell ' estratto . Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall ' art . 556 del Codice di procedura civile . 207 . Per le azioni possessorie previste dall ' art . 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile . 208 . Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile , dell ' ordinamento e del regolamento giudiziario , approvati con RR . DD . 6 dicembre 1865 , n . 2626 , e 14 dicembre 1865 , n . 2641 , e delle successive leggi modificatrici ed integratrici , in quanto siano applicabili nonché , pei ricorsi previsti nell ' art . 143 , le norme del Titolo III , Capo II del T.U. 26 giugno 1924 , n . 1054 , delle leggi sul Consiglio di Stato . 209 . Le disposizioni contenute nella L . 30 dicembre 1923 , n . 3282 , sul gratuito patrocinio , sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche , con le modificazioni che seguono . La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione , per le cause di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche . 210 . Pei ricorsi indicati nell ' art . 143 della presente legge il presidente della commissione può , nei casi di urgenza , concedere in via provvisoria l ' ammissione al gratuito patrocinio , salvo a sottoporre l ' affare alla commissione nella prima adunanza . Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria , il ricorrente è tenuto , sotto pena di decadenza , nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione , a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell ' occorrente carta bollata . TITOLO V Disposizioni generali e transitorie 211 . Ai fini della L . 12 gennaio 1933 , n . 141 , la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia , a norma della presente legge , ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni . [ Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione , nonché l ' ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo . L ' autorizzazione , per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l ' industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici ; negli altri casi è data dal prefetto , sentito l ' ingegnere capo del Genio Civile . L ' autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell ' energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge , previo consenso del Ministro delle corporazioni . Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell ' art . 129 . 212 . . 213 . L ' obbligo del pagamento del canone rivive , durante il periodo di proroga , per gl ' impianti o le parti di essi che entrino in esercizio , anche non ultimati , in corrispondenza alla attuata utilizzazione . 214 . Qualora , all ' entrata in vigore della presente legge , i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti , le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l ' impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all ' Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta , senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso . 215 . I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all ' entrata in vigore della presente legge , che intendono iniziare o riprendere , dopo averla sospesa , la esecuzione delle opere concesse , devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici , il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Qualora si disponga di rinviare l ' esecuzione delle opere , ferma rimanendo la scadenza della concessione , restano sospesi tutti i termini assegnati per l ' esecuzione dei lavori , nonché l ' obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo . In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze . La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all ' originario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell ' articolo medesimo e nell ' art . 214 , senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione . 216 . E ' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche . I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza . Ove , per quelli legittimamente esistenti , siavi luogo a pagamento di indennità , questa , in mancanza di bonario accordo , sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell ' art . 33 della presente legge . La determinazione definitiva dell ' indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche . 217 . Salvo quanto dispone l ' art . 49 della presente legge , sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l ' osservanza delle condizioni dal medesimo imposte : a ) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti , quantunque instabili e l ' alterazione del modo di loro primitiva costruzione ; b ) le variazioni della posizione , struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili ; c ) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d ' invito alle derivazioni , eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell ' autorità amministrativa ; d ) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili ; e ) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l ' altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d ' acque pubbliche od all ' esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti ; f ) la ricostruzione , ancorché senza variazioni di posizione e forma , delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni , di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche ; g ) le nuove costruzioni nell ' alveo dei pubblici corsi e bacini d ' acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni , di botti sotterranee , nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; h ) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate . 218 . L ' approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile , nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni . I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano . Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica , se non si sia ottenuta la concessione dell ' acqua a norma della presente legge . Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell ' acqua pubblica , l ' esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l ' istruttoria della domanda di concessione . 219 . Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge , ove non sia altrimenti disposto , sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 ( 112/a ) . La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l ' esecuzione di questa legge . 220 . I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge , salvo quanto è disposto all ' art . 223 , possono essere formati , oltre che dagli organi di polizia giudiziaria , dai funzionari del Genio civile , dagli ufficiali e guardiani idraulici , da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni , osservate le norme del codice di procedura penale . I detti verbali sono trasmessi all ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222 . 221 . Per le contravvenzioni alle norme della presente legge , che alterano lo stato delle cose , è riservato all ' ingegnere capo dell ' ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato , dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia . Nei casi di urgenza , l ' ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino . Sentito poi il trasgressore , eventualmente anche a mezzo del podestà , o di un ufficiale di polizia giudiziaria , l ' ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d ' ufficio , rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l ' importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette . 222 . Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa ( 113/a ) , l ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile , prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all ' autorità giudiziaria , può ammettere il trasgressore a pagare , a titolo di oblazione , la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita , prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato . Trascorso inutilmente tale termine , il verbale di contravvenzione è inviato all ' autorità giudiziaria per il procedimento penale . 223 . Le contravvenzioni alle disposizioni dell ' art . 5 della presente legge sono accertate dall ' intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato . Sono applicabili le disposizioni dell ' art . 222 , sostituito all ' ingegnere capo del Genio civile l ' intendente di finanza o il funzionario da lui designato . 224 . Contro i provvedimenti emessi dall ' ingegnere capo dell ' ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento . 225 . Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell ' energia elettrica , gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici , in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende . Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell ' entrata . Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici . 226 . E ' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt . 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919 , n . 1995 , e a norma del R.D. 17 settembre 1925 , n . 1852 e del R.D. 15 aprile 1928 , n . 854 : a ) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici ; b ) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori , purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano , entro il 31 dicembre 1928 , presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici , fornendo la prova dell ' avanzamento dei lavori ; c ) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori , purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici , in cui sia data la prova dello stato dei lavori . Il Ministro dei lavori pubblici , in caso di contestazioni , decide insindacabilmente , sentito il Consiglio superiore . La mancata presentazione dell ' istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione , senza che occorra apposita pronuncia . Gli impianti , la cui esecuzione sia stata sospesa dall ' amministrazione , anteriormente all ' entrata in vigore del R . D . 15 aprile 1928 , n . 854 per ragioni di interesse pubblico , possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931 . 227 . La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all ' anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941 . 228 . Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole , e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati . I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l ' agricoltura a prezzi di favore , da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici . La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935 . La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell ' impianto dopo il collaudo . 229 . Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata , insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi , e finché dura la sovvenzione , ma in ogni caso non oltre l ' anno 1940 , l ' esenzione nell ' applicazione dell ' imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell ' energia elettrica . 230 . Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell ' applicazione delle imposte sui profitti di guerra , la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso , dal Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore , tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti . 231 . Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti , consentite in base agli artt . 24 del D.Lgt . 20 novembre 1916 , n . 1664 , e 26 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . 232 . E ' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt . 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919 , n . 1995 ( 117/a ) , per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930 . 233 . Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge , in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima . 234 . Con l ' entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati : 1 ) il R.D.L. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali , stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche ; 2 ) il R.D. 27 novembre 1919 , n . 2235 , contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche ; 3 ) i RR.DD . 26 dicembre 1920 , n . 1818 : 24 novembre 1921 , n . 1736 e 17 dicembre 1922 , n . 1669 , concernenti proroga ai termini indicati agli artt . 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161; 4 ) il R.D. 7 aprile 1921 , n . 556 , che proroga il termine stabilito per delega legislativa , dall ' art . 85 del Reg . 14 agosto 1920 , n . 1285 , sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ; 5 ) gli artt . 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924 , n . 456 . concernente l ' aumento delle entrate demaniali : 6 ) il R.D. 7 febbraio 1926 , n . 327 , che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole ; 7 ) il R.D. 14 agosto 1920 , n . 1286 , sul servizio idrografico ; 8 ) la L . 2 febbraio 1888 n . 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale ; 9 ) la L . 7 giugno 1894 , n . 232 , sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell ' energia per uso industriale ; 10 ) il D.Lgt . 22 febbraio 1917 , n . 386 ( prorogato con R.D. 20 agosto 1921 , n . 1223 ) , portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica ; 11 ) il R.D. 17 dicembre 1922 , n . 1723 , che reca una aggiunta all ' art . 8 della L . 7 giugno 1894 , n . 232; 12 ) il R.D. 16 dicembre 1926 , n . 2373 , concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell ' energia elettrica ; 13 ) il R.D. 21 ottobre 1926 , n . 2479 , che reca disposizioni concernenti l ' importazione e l ' esportazione di energia elettrica , e la L . 21 giugno 1928 , n . 1624 , che convalida , con modificazioni , il detto decreto ; 14 ) gli artt . 1 e 12 , 16 e 17 , R.D. 2 ottobre 1919 , n . 1995 , che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell ' energia idroelettrica ; 15 ) il R.D. 17 settembre 1925 , n . 1852 , che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell ' energia idroelettrica , tranne le disposizioni contenute nell ' articolo 6; 16 ) il R.D. 15 aprile 1928 , n . 854 , recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici ; 17 ) il R.D. 21 marzo 1929 , n . 591 , recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione ; 18 ) il R.D. 24 aprile 1921 , n . 700 , concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali ; 19 ) le lettere f ) , g ) , h ) , i ) , dell ' art . 97 e le lettere a ) , b ) , c ) dell ' art . 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 , n . 523 , nonché le lettere k ) del citato art . 97 e d ) del citato art . 98 nella parte compresa nell ' art . 217 della presente legge ; 20 ) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge .
ProsaGiuridica ,
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I Delle fonti del diritto Art . 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto : 1 ) le leggi ; 2 ) i regolamenti ; 3 ) le norme corporative 4 ) gli usi Art . 2 Leggi La formazione delle leggi e l ' emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale . Art . 3 Regolamenti Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale . Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze , in conformità delle leggi particolari . Art . 4 Limiti della disciplina regolamentari I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi . I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell ' art . 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo . Art . 5 Norme corporative Sono norme corporative le ordinanze corporative , gli accordi economici collettivi , i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive Art . 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative La formazione e l ' efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile e in leggi particolari . Art . 7 Limiti della disciplina corporativa Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti . Art . 8 Usi Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati Le norme corporative prevalgono sugli usi , anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti , salvo che in esse sia diversamente disposto " . Art . 9 Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria CAPO II Dell ' applicazione della legge in generale Art . 10 Inizio dell ' obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione , salvo che sia altrimenti disposto Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione , salvo che in esse sia altrimenti disposto . Art . 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l ' avvenire : essa non ha effetto retroattivo . I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione , purché non preceda quella della stipulazione . Art . 12 Interpretazione della legge Nell ' applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse , e dalla intenzione del legislatore . Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione , si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ; se il caso rimane ancora dubbio , si decide secondo i princìpi generali dell ' ordinamento giuridico dello Stato . Art . 13 Esclusione dell ' applicazione analogica delle norme corporative Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati . Art . 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati . Art . 15 Abrogazione delle leggi Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore , o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l ' intera materia già regolata dalla legge anteriore . Art . 16 Trattamento dello straniero Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali . Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere . Art . 17 Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono . Tuttavia uno straniero , se compie nella Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale , è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino , salvo che si tratti di rapporti di famiglia , di successioni per causa di morte , di donazioni , ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all ' estero . Art . 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall ' ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o , in mancanza di essa , dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio . Art . 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio . Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali , salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune . Art . 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre , ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio . I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell ' adottante al tempo dell ' adozione . Art . 21 Legge regolatrice della tutela La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell ' incapace . Art . 22 Legge regolatrice del possesso , della proprietà e degli altri diritti sulle cose Il possesso , la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano . Art . 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte Le successioni per causa di morte sono regolate , ovunque siano i beni , dalla legge dello Stato al quale apparteneva , al momento della morte , la persona della cui eredita si tratta . Art . 24 Legge regolatrice delle donazioni Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante . Art . 25 Legge regolatrice delle obbligazioni Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti , se è comune ; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso . E ' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti . Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano . Art . 26 Legge regolatrice della forma degli atti La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l ' atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell ' atto , ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti , se è comune . Le forme di pubblicità degli atti di costituzione , di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano . Art . 27 Legge regolatrice del processo La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge Art . 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato . Art . 29 Apolidi Se una persona non ha cittadinanza , si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali , secondo le disposizioni che precedono , dovrebbe applicarsi la legge nazionale . Art . 30 Rinvio ad altra legge Quando , ai termini degli articoli precedenti , si deve applicare una legge straniera , si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge . Art . 31 Limiti derivanti dall ' ordine pubblico e dal buon costume Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti , in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero , gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente , o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato , quando siano contrari all ' ordine pubblico o al buon costume . LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE Art . 1 Capacità giuridica La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita . I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all ' evento della nascita ( 462 , 687 , 715 , 784 ) . Art . 2 Maggiore età . Capacità di agire La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno . Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa . Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un ' età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro . In tal caso il minore è abilitato all ' esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro . Art . 4 Commorienza Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un ' altra e non consta quale di esse sia morta prima , tutte si considerano morte nello stesso momento . Art . 5 Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica , o quando siano altrimenti contrari alla legge , all ' ordine pubblico o al buon costume ( 1418 ) . Art . 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito . Nel nome si comprendono il prenome e il cognome . Non sono ammessi cambiamenti , aggiunte o rettifiche al nome , se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati . Art . 7 Tutela del diritto al nome La persona , alla quale si contesti il diritto all ' uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall ' uso che altri indebitamente ne faccia , può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo , salvo il risarcimento dei danni ( 2563 ) . L ' autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali . Art . 8 Tutela del nome per ragioni familiari Nel caso previsto dall ' articolo precedente , l ' azione può essere promossa anche da chi , pur non portando il nome contestato o indebitamente usato , abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d ' essere protette . Art . 9 Tutela dello pseudonimo Lo pseudonimo , usato da una persona in modo che abbia acquistato l ' importanza del nome , può essere tutelato ai sensi dell ' art . 7 . Art . 10 Abuso dell ' immagine altrui Qualora l ' immagine di una persona o dei genitori , del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l ' esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita , ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti , l ' autorità giudiziaria , su richiesta dell ' interessato , può disporre che cessi l ' abuso , salvo il risarcimento dei danni . TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE CAPO I Disposizioni generali Art . 11 Persone giuridiche pubbliche Le Province e i Comuni , nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche , godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ( 824 e seguenti ) . Art . 12 Persone giuridiche private Le associazioni , le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Re . Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell ' ambito della Provincia , il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto . Art . 13 Società Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V ( 2247 e seguenti ) . CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Art . 14 Atto costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico ( 1350 , 2643 ) . La fondazione può essere disposta anche con testamento ( 600 ) . Art . 15 Revoca dell ' atto costitutivo della fondazione L ' atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento , ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l ' attività dell ' opera da lui disposta . La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi . Art . 16 Atto costitutivo e statuto . Modificazioni L ' atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell ' ente , l ' indicazione dello scopo , del patrimonio e della sede , nonché le norme sull ' ordinamento e sulla amministrazione . Devono anche determinare , quando trattasi di associazioni , i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione ; e , quando trattasi di fondazioni , i criteri e le modalità di erogazione delle rendite . L ' atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell ' ente e alla devoluzione del patrimonio , e , per le fondazioni , anche quelle relative alla loro trasformazione ( 28 ) . Le modificazioni dell ' atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall ' autorità governativa nelle forme indicate nell ' art . 12 . Art . 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni , eredità e legati La persona giuridica non può acquistare beni immobili , né accettare donazioni o eredita , né conseguire legati senza l ' autorizzazione governativa ( 473 , 782 ) . Senza questa autorizzazione , l ' acquisto e l ' accettazione non hanno effetto . Art . 18 Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso l ' ente secondo le norme del mandato ( 1710 e seguenti ) . E ' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all ' atto che ha causato il danno , salvo il caso in cui , essendo a cognizione che l ' atto si stava per compiere , egli non abbia fatto constare del proprio dissenso ( 2392 ) . Art . 19 Limitazioni del potere di rappresentanza Le limitazioni del potere di rappresentanza , che non risultano dal registro indicato nell ' art . 33 , non possono essere opposte ai terzi , salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza ( 1353 , 2298 , 2384 ) . Art . 20 Convocazione dell ' assemblea delle associazioni L ' assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l ' anno per l ' approvazione del bilancio . L ' assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati . In quest ' ultimo caso , se gli amministratori non vi provvedono , la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale ( att . 8 ) . Art . 21 Deliberazioni dell ' assemblea Le deliberazioni dell ' assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati . In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti . Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto . Per modificare l ' atto costitutivo o lo statuto , se in essi non è altrimenti disposto , occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Per deliberare lo scioglimento dell ' associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ( 11 ) . Art . 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall ' assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori ( 2941 ) . Art . 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni Le deliberazioni dell ' assemblea contrarie alla legge , all ' atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell ' ente , di qualunque associato o del pubblico ministero . L ' annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima ( 1445 , 2377 ) . Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore , sentiti gli amministratori dell ' associazione , può sospendere , su istanza di colui che l ' ha proposto l ' impugnazione , l ' esecuzione della deliberazione impugnata , quando sussistono gravi motivi . Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori ( att . 10 ) . L ' esecuzione delle deliberazioni contrarie all ' ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall ' autorità governativa ( att . 9 ) . Art . 24 Recesso ed esclusione degli associati La qualità di associato non è trasmissibile , salvo che la trasmissione sia consentita dall ' atto costitutivo o dallo statuto . L ' associato può sempre recedere dall ' associazione se non ha assunto l ' obbligo di farne parte per un tempo determinato . La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell ' anno in corso , purché sia fatta almeno tre mesi prima . L ' esclusione d ' un associato non può essere deliberata dall ' assemblea che per gravi motivi ; l ' associato può ricorrere all ' autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione . Gli associati , che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all ' associazione , non possono ripetere i contributi versati , né hanno alcun diritto sul patrimonio dell ' associazione . Art . 25 Controllo sull ' amministrazione delle fondazioni L ' autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull ' amministrazione delle fondazioni ; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti , quando le disposizioni contenute nell ' atto di fondazione non possono attuarsi ; annulla , sentiti gli amministratori , con provvedimento definitivo , le deliberazioni contrarie a norme imperative , all ' atto di fondazione , all ' ordine pubblico o al buon costume ; può sciogliere l ' amministrazione e nominare un commissario straordinario , qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge . L ' annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima ( 1445 , 2377 ) . Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall ' autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario , dai liquidatori o dai nuovi amministratori . Art . 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione L ' autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l ' unificazione della loro amministrazione , rispettando , per quanto è possibile , la volontà del fondatore . Art . 27 Estinzione della persona giuridica Oltre che per le cause previste nell ' atto costitutivo e nello statuto , la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile . Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare . L ' estinzione è dichiarata dall ' autorità governativa , su istanza di qualunque interessato o anche d ' ufficio ( att . 10 ) . Art . 28 Trasformazione delle fondazioni Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità , o il patrimonio e divenuto insufficiente , l ' autorità governativa , anziché dichiarare estinta la fondazione , può provvedere alla sua trasformazione , allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore . La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell ' atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone . Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell ' art . 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate ( att . 10 ) . Art . 29 Divieto di nuove operazioni Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni , appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l ' estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l ' autorità , a norma di legge , ha ordinato lo scioglimento dell ' associazione , o appena è stata adottata dall ' assemblea la deliberazione di scioglimento dell ' associazione medesima . Qualora trasgrediscano a questo divieto , assumono responsabilità personale e solidale ( 1292 ) . Art . 30 Liquidazione Dichiarata l ' estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell ' associazione , si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice ( att . 11-21 ) . Art . 31 Devoluzione dei beni I beni della persona giuridica , che restano dopo esaurita la liquidazione , sono devoluti in conformità dell ' atto costitutivo o dello statuto . Qualora questi non dispongano , se trattasi di fondazione , provvede l ' autorità governativa , attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi , se trattasi di associazione , si osservano le deliberazioni dell ' assemblea che ha stabilito lo scioglimento e , quando anche queste mancano , provvede nello stesso modo l ' autorità governativa . I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti , entro l ' anno della chiusura della liquidazione , in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto ( 2964 e seguenti ) . Art . 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente , al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell ' ente , l ' autorità governativa devolve tali beni , con lo stesso onere , ad altre persone giuridiche , che hanno fini analoghi . Art . 33 Registrazione delle persone giuridiche In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche ( att . 22 e seguenti ) . Nel registro devono indicarsi la data dell ' atto costitutivo , quella del decreto di riconoscimento , la denominazione , lo scopo , il patrimonio , la durata , qualora sia stata determinata , la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza . La registrazione può essere disposta anche d ' ufficio . Gli amministratori di un ' associazione o di una fondazione non registrata , benché riconosciuta , rispondono personalmente e solidalmente , insieme con la persona giuridica , delle obbligazioni assunte ( 1292 ) . Art . 34 Registrazione di atti Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell ' atto costitutivo e dello statuto , dopo che sono state approvate dall ' autorità governativa , il trasferimento della sede e l ' istituzione di sedi secondarie , la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza , le deliberazioni di scioglimento , i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l ' estinzione , il cognome e il nome dei liquidatori . Se l ' iscrizione non ha avuto luogo , i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi , a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza . Art . 35 Disposizione penale Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt . 33 e 34 , nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice ( att . 25 e seguenti ) sono puniti con l ' ammenda . CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art . 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute L ' ordinamento interno e l ' amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati . Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali , secondo questi accordi , e conferita la presidenza o la direzione . Art . 37 Fondo comune I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell ' associazione . Finche questa dura , i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune , né pretendere la quota in caso di recesso . Art . 38 Obbligazioni Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l ' associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune . Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell ' associazione . Art . 39 Comitati I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche , monumenti , esposizioni , mostre , festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti , salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali . Art . 40 Responsabilità degli organizzatori Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato . Art . 41 Responsabilità dei componenti . Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica ( 12 ) , i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte . I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse . Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente . Art . 42 Diversa destinazione dei fondi Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo , o questo non sia più attuabile , o , raggiunto lo scopo , si abbia un residuo di fondi , l ' autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni , se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione . TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA Art . 43 Domicilio e residenza Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi . La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale . Art . 44 Trasferimento della residenza e del domicilio Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede , se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge ( att . 31 ) . Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove , di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio , se non si è fatta una diversa dichiarazione nell ' atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza . Art . 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell ' interdetto Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi . Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore . Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza , il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive . L ' interdetto ha il domicilio del tutore ( 343 ) . Art . 46 Sede delle persone giuridiche Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio , per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede . Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell ' art . 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva , i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima ( 33 ) . Art . 47 Elezione di domicilio Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari . Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto ( 1350 ) . TITOLO IV DELL ' ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA CAPO I Dell ' assenza Art . 48 Curatore dello scomparso Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell ' ultima sua residenza ( 43 ) e non se ne hanno più notizie , il tribunale dell ' ultimo domicilio o dell ' ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi , o del pubblico ministero , può nominare un curatore che rappresenti , la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata , e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso . Se vi è un legale rappresentante , non si fa luogo alla nomina del curatore . Se vi è un procuratore , il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare . Art . 49 Dichiarazione di assenza Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l ' ultima notizia , i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente , secondo l ' articolo precedente , che ne sia dichiarata l ' assenza . Art . 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l ' assenza , il tribunale , su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero , ordina l ' apertura degli atti di ultima volontà dell ' assente , se vi sono . Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi , se l ' assente fosse morto nel giorno a cui risale l ' ultima notizia di lui , o i loro rispettivi eredi ( 479 ) possono domandare l ' immissione nel possesso temporaneo dei beni . I legatari , i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell ' assente possono domandare di essere ammessi all ' esercizio temporaneo di questi diritti . Coloro che per effetto della morte dell ' assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall ' adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall ' art . 434 . Per ottenere l ' immissione nel possesso l ' esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale , se taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele , avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l ' assente . Art . 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell ' assente Il coniuge dell ' assente , oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione , può ottenere dal tribunale , in caso di bisogno , un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l ' entità del patrimonio dell ' assente . Art . 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo L ' immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell ' inventario dei beni . Essa attribuisce a coloro che l ' ottengono e ai loro successori l ' amministrazione dei beni dell ' assente , la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell ' articolo seguente . Art . 53 Godimento dei beni Gli ascendenti , i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite . Gli altri devono riservare all ' assente il terzo delle rendite . Art . 54 Limiti alla disponibilità dei beni Coloro che hanno ottenuto l ' immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli , ipotecarli o sottoporli a pegno , se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale . Il tribunale nell ' autorizzare questi atti dispone circa l ' uso e l ' impiego delle somme ricavate . Art . 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto , al giorno a cui risale l ' ultima notizia dell ' assente , un diritto prevalente o eguale a quello del possessore , può escludere questo dal possesso o farvisi associare ; ma non ha diritto ai frutti ( 820 , 1148 ) se non dal giorno della domanda giudiziale . Art . 56 Ritorno dell ' assente o prova della sua esistenza Se durante il possesso temporaneo l ' assente ritorna o è provata l ' esistenza di lui , cessano gli effetti della dichiarazione di assenza , salva , se occorre , l ' adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell ' art . 48 . I possessori temporanei dei beni devono restituirli ; ma fino al giorno della loro costituzione in mora ( 1219 ) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt . 52 e 53 , e gli atti compiuti ai sensi dell ' art . 54 restano irrevocabili . Se l ' assenza e stata volontaria e non è giustificata , l ' assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell ' art . 53 . Art . 57 Prova della morte dell ' assente Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell ' assente , la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari . Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell ' articolo precedente . CAPO II Della dichiarazione di morte presunta Art . 58 Dichiarazione di morte presunta dell ' assente Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l ' ultima notizia dell ' assente , il tribunale competente secondo l ' art . 48 , su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell ' art . 50 , può con sentenza dichiarare presunta la morte dell ' assente nel giorno a cui risale l ' ultima notizia . In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell ' assente . Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza . Art . 59 Termine per la rinnovazione dell ' istanza L ' istanza , quando è stata rigettata , non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni . Art . 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta Oltre che nel caso indicato nell ' art . 58 , può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti : l ) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte , sia nei corpi armati , sia al seguito di essi , o alle quali si è comunque trovato presente , senza che si abbiano più notizie di lui , e sono trascorsi due anni dall ' entrata in vigore del trattato di pace o , in mancanza di questo , tre anni dalla fine dell ' anno in cui sono cessate le ostilità ; 2 ) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico , o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero , e sono trascorsi due anni dall ' entrata in vigore del trattato di pace , o , in mancanza di questo , tre anni dalla fine dell ' anno in cui sono cessate le ostilità , senza che si siano avute notizie di lui dopo l ' entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità ; 3 ) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui , dopo due anni dal giorno dell ' infortunio o , se il giorno non e conosciuto , dopo due anni dalla fine del mese o , se neppure il mese è conosciuto , dalla fine dell ' anno in cui l ' infortunio e avvenuto . Art . 61 Data della morte presunta Nei casi previsti dai nn . 1 e 3 dell ' articolo precedente , la sentenza determina il giorno e possibilmente l ' ora a cui risale la scomparsa nell ' operazione bellica o nell ' infortunio , e nel caso indicato dal n . 2 il giorno a cui risale l ' ultima notizia . Qualora non possa determinarsi l ' ora , la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato . Art . 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall ' art . 60 può essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell ' atto di morte . Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell ' art . 50 . Il tribunale , qualora non ritenga di accogliere l ' istanza di dichiarazione di morte presunta , può dichiarare l ' assenza dello scomparso . Art . 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell ' assente Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell ' art . 58 , coloro che ottennero l ' immissione nel possesso temporaneo dei beni dell ' assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni . Coloro ai quali fu concesso l ' esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all ' art . 50 conseguono l ' esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni . Si estinguono inoltre le obbligazioni . alimentari indicate nel quarto comma dell ' art . 50 . In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte . Art . 64 Immissione nel possesso e inventario Se non v ' e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni , gli aventi diritto indicati nei capoversi dell ' art . 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti , quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell ' art . 58 . Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l ' inventario dei beni . Parimenti devono far precedere l ' inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall ' art . 60 . Art . 65 Nuovo matrimonio del coniuge Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta , il coniuge può contrarre nuovo matrimonio ( 68 , 117 ) . Art . 66 Prova dell ' esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta , se ritorna o ne è provata l ' esistenza , ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati , quando esso sia tuttora dovuto , o i beni nei quali sia stato investito ( 73 ) . Essa ha altresì diritto di pretendere l ' adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell ' art . 63 . Se è provata la data della sua morte , il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari . Questi possono inoltre pretendere l ' adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell ' art . 63 per il tempo anteriore alla data della morte . Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni ( 1158 e seguenti ; 2934 e seguenti ) . Art . 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e l ' accertamento della morte possono essere sempre fatti , su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato , in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta . Art . 68 Nullità del nuovo matrimonio Il matrimonio contratto a norma dell ' art . 65 è nullo , qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l ' esistenza . Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo ( 128 ) . La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte , anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio ( 117 ) . CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l ' esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta Art . 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l ' esistenza Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l ' esistenza , se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato . Art . 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l ' esistenza Quando s ' apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s ' ignora l ' esistenza , la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona , salvo il diritto di rappresentazione ( 467 e seguenti ) . Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all ' inventario dei beni e devono dare cauzione ( 1179 ) . Art . 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l ' esistenza Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità ( 533 e seguenti ) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s ' ignora l ' esistenza o ai suoi eredi o aventi causa , salvi gli effetti della prescrizione ( 2934 e seguenti ) o dell ' usucapione ( 1158 e seguenti ) . La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora ( 821 , 1219 ) . Art . 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta Quando s ' apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ( 58 e seguenti ) , coloro ai quali , in sua mancanza , e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all ' inventario dei beni . Art . 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l ' esistenza al momento dell ' apertura della successione , essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita ( 533 e seguenti ) e far valere ogni altro diritto , ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano , e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati , quando è ancora dovuto , o i beni nei quali esso e stato investito , salvi gli effetti della prescrizione o dell ' usucapione ( 1158 e seguenti ; 2934 e seguenti ) . Si applica la disposizione del secondo comma dell ' art . 71 . TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL ' AFFINITA ' Art . 74 Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite . Art . 75 Linee della parentela Sono parenti in linea retta le persone di cui l ' una discende dall ' altra ; in linea collaterale quelle che , pur avendo uno stipite comune , non discendono l ' una dall ' altra . Art . 76 Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni , escluso lo stipite . Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni , salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all ' altro parente , sempre restando escluso lo stipite . Art . 77 Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ( 572 ) , salvo che per alcuni effetti specialmente determinati . Art . 78 Affinità L ' affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell ' altro coniuge . Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d ' uno dei due coniugi , egli è affine dell ' altro coniuge . L ' affinità non cessa per la morte , anche senza prole , del coniuge da cui deriva , salvo che per alcuni effetti specialmente determinati ( 434 ) . Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo , salvi gli effetti di cui all ' art . 87 , n . 4 . TITOLO VI DEL MATRIMONIO CAPO I Della promessa di matrimonio Art . 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento . Art . 80 Restituzione dei doni Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio , se questo non è stato contratto ( 785 , 2694 ) . La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s ' e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti . Art . 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell ' art . 84 , oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione , obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all ' altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa . Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti ( 2056 ) . Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell ' altro . La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio ( 2964 e seguenti ) . CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato Art . 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia . Art . 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente , salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio . CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all ' ufficiale dello stato civile SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio Art . 84 Età I minori di età non possono contrarre matrimonio . Il tribunale , su istanza dell ' interessato , accertata la sua maturità psico - fisica e la fondatezza delle ragioni addotte , sentito il pubblico ministero , i genitori o il tutore , può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni . Il decreto è comunicato al pubblico ministero , agli sposi , ai genitori e al tutore . Contro il decreto può essere proposto reclamo , con ricorso alla corte d ' appello , nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione . La corte d ' appello decide con ordinanza non impugnabile , emessa in camera di consiglio . Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma , senza che sia stato proposto reclamo . Art . 85 Interdizione per infermità di mente Non può contrarre matrimonio l ' interdetto per infermità di mente ( 116 , 117 , 119 , 414 e seguenti ) . Se l ' istanza di interdizione è soltanto promossa , il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio ; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull ' istanza non sia passata in giudicato . Art . 86 Libertà di stato Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente ( 65 , 116 , 117 , 124 , c.p. 556 ) . Art . 87 Parentela , affinità , adozione e affiliazione Non possono contrarre matrimonio fra loro : l ) gli ascendenti e i discendenti in linea retta , legittimi o naturali ; 2 ) i fratelli e le sorelle germani , consanguinei o uterini ; 3 ) lo zio e la nipote , la zia e il nipote ; 4 ) gli affini in linea retta ; il divieto sussiste anche nel caso in cui l ' affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili ; 5 ) gli affini in linea collaterale in secondo grado ; 6 ) l ' adottante , l ' adottato e i suoi discendenti ; 7 ) i figli adottivi della stessa persona ; 8 ) l ' adottato e i figli dell ' adottante ; 9 ) l ' adottato e il coniuge dell ' adottante , l ' adottante e il coniuge dell ' adottato . I divieti contenuti nei nn . 6 , 7 , 8 e 9 sono applicabili all ' affiliazione . I divieti contenuti nei nn . 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale . Il tribunale , su ricorso degli interessati , con decreto emesso in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero , può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn . 3 e 5 , anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale . L ' autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n . 4 quando l ' affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo . Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero . Si applicano le disposizioni dei commi quarto , quinto e sesto dell ' art . 84 . Art . 88 Delitto Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l ' una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell ' altra ( 116 , 117 ) . Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura , si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento . Art . 89 Divieto temporaneo di nuove nozze Non può contrarre matrimonio la donna , se non dopo trecento giorni dallo scioglimento , dall ' annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio . Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero , può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie , nei trecento giorni precedenti lo scioglimento , l ' annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Si applicano le disposizioni dei commi quarto , quinto e sesto dell ' art . 84 e del comma quinto dell ' art . 87 . Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata . Art . 90 Assenza del minore Con il decreto di cui all ' art . 84 il tribunale o la corte di appello nominano , se le circostanze lo esigono , un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali . SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio Art . 93 Pubblicazione La celebrazione del matrimonio dev ' essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell ' ufficiale dello stato civile . La pubblicazione consiste nell ' affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome , il cognome , la professione , il luogo di nascita e la residenza degli sposi , se essi siano maggiori o minori di età , nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio . L ' atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi , salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione ( 115 , 138 ) . Art . 94 Luogo della pubblicazione La pubblicazione deve essere richiesta all ' ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi . Se la residenza non dura da un anno , la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza . L ' ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi . Essi devono trasmettere all ' ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell ' eseguita pubblicazione . Art . 95 Durata della pubblicazione L ' atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni , comprendenti due domeniche successive ( 100 , 115 , 138 ) . Art . 96 Richiesta della pubblicazione La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico ( 81 , 135 ) . Art . 97 Documenti per la pubblicazione Chi richiede la pubblicazione deve presentare all ' ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell ' atto di nascita di entrambi gli sposi , nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi . Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all ' ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione , sotto la propria personale responsabilità , che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell ' art . 87 , di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall ' ufficiale di stato civile , con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci . La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all ' ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso . In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma , l ' ufficiale di stato civile accerta d ' ufficio , esclusivamente mediante esame dell ' atto integrale di nascita , l ' assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all ' art . 87 . Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari , l ' ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli . Art . 98 Rifiuto della pubblicazione L ' ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto ( 112,138 ) . Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale , che provvede in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero . Art . 99 Termine per la celebrazione del matrimonio Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione . Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi , la pubblicazione si considera come non avvenuta . Art . 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione Il tribunale , su istanza degli interessati , con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero , può ridurre , per gravi motivi , il termine della pubblicazione . In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione . Può anche autorizzare , con le stesse modalità , per cause gravissime , l ' omissione della pubblicazione , quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone , ancorché parenti degli sposi , dichiarano con giuramento , davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi , di ben conoscerli , indicando esattamente il nome e cognome , la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori , e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt . 85 , 86 , 87 , 88 e 89 si oppone al matrimonio . Il pretore deve far precedere all ' atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull ' importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze . Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione , gli sposi , per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio , devono presentare all ' ufficiale dello stato civile , insieme col decreto di autorizzazione , gli atti previsti dall ' art . 97 . Art . 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi , l ' ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l ' assenso al matrimonio , se questo è richiesto , purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa ( 86 , 87 ) . L ' ufficiale dello stato civile dichiara nell ' atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l ' imminente pericolo di vita ( Cod . Nav . 204 , 834 ) . SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio Art . 102 Persone che possono fare opposizione I genitori e , in mancanza loro , gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado ( 76 ) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione . Se uno degli sposi è soggetto a tutela ( 343 e seguenti ) o a cura ( 390 e seguenti ) , il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore . Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio . Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all ' art . 89 , il diritto di opposizione spetta anche , se il precedente matrimonio fu sciolto ( 149 ) , ai parenti del precedente marito e , se il matrimonio fu dichiarato nullo ( 117 e seguenti ) , a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui . Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio , se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l ' infermità di mente di uno degli sposi , nei confronti del quale , a causa dell ' età , non possa essere promossa l ' interdizione ( 414 e seguenti ) . Art . 103 Atto di opposizione L ' atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all ' opponente il diritto di farla , le cause dell ' opposizione , e contenere l ' elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale L ' atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all ' ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato . Art . 104 Effetti dell ' opposizione L ' opposizione fatta da chi ne ha facoltà , per causa ammessa dalla legge , sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l ' opposizione . Se l ' opposizione è respinta , l ' opponente , che non sia un ascendente o il pubblico ministero , può essere condannato al risarcimento dei danni . SEZIONE IV Della celebrazione del matrimonio Art . 106 Luogo della celebrazione Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale ( 110 ) davanti all ' ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione ( 94 , 109 ) . Art . 107 Forma della celebrazione Nel giorno indicato dalle parti l ' ufficiale dello stato civile , alla presenza di due testimoni , anche se parenti , dà lettura agli sposi degli artt . 143 , 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente , l ' una dopo l ' altra , la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie , e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio . L ' atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione . Art . 108 Inapponibilità di termini e condizioni La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione ( 1353 ) . Se le parti aggiungono un termine o una condizione , l ' ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio . Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato , il termine e la condizione si hanno per non apposti ( 138 ) . Art . 109 Celebrazione in un comune diverso Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell ' art . 106 , l ' ufficiale dello stato civile , trascorso il termine stabilito nel primo comma dell ' art . 99 , richiede per iscritto l ' ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare . La richiesta è menzionata nell ' atto di celebrazione e in esso inserita . Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio , l ' ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia , per la trascrizione , copia autentica dell ' atto all ' ufficiale da cui fu fatta la richiesta . Art . 110 Celebrazione fuori della casa comunale Se uno degli sposi , per infermità o per altro impedimento giustificato all ' ufficio dello stato civile , è nell ' impossibilità di recarsi alla casa comunale , l ' ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito , e ivi , alla presenza di quattro testimoni , procede alla celebrazione del matrimonio secondo l ' art . 107 . Art . 111 Celebrazione per procura I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono , in tempo di guerra , celebrare il matrimonio per procura . La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all ' estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l ' altro sposo . L ' autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero . La procura deve contenere l ' indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre . La procura deve essere fatta per atto pubblico ( 2699 ) ; i militari e le persone al seguito delle forze armate , in tempo di guerra , possono farla nelle forme speciali ad essi consentite . Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata . La coabitazione , anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio , elimina gli effetti della revoca della procura , ignorata dall ' altro coniuge al momento della celebrazione . Art . 112 Rifiuto della celebrazione L ' ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge . Se la rifiuta , deve rilasciare un certificato con l ' indicazione dei motivi ( 98,138 ) . Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero . Art . 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile Si considera celebrato davanti all ' ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale , senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile , ne esercitava pubblicamente le funzioni , a meno che entrambi gli sposi , al momento della celebrazione , abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità . SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato Art . 115 Matrimonio del cittadino all ' estero Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo , anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite ( 84 e seguenti ) . La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt . 93 , 94 e 95 . Se il cittadino non risiede nello Stato , la pubblicazione si fa nel comune dell ' ultimo domicilio ( 43 ) . Art . 116 Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all ' ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell ' autorità competente del proprio paese , dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio . Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt . 85 , 86 , 87 , nn.1 , 2 e 4 , 88 e 89 . Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice ( 93 e seguenti ) . SEZIONE VI Della nullità del matrimonio Art . 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt . 84 , 86 , 87 e 88 Il matrimonio contratto con violazione degli artt . 86 , 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi , dagli ascendenti prossimi , dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale ( 125,127 ) . Il matrimonio contratto con violazione dell ' art . 84 può essere impugnato dai coniugi , da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero . La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età . La domanda , proposta dal genitore o dal pubblico ministero , deve essere respinta ove , anche in pendenza del giudizio , il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale . Il matrimonio contratto dal coniuge dell ' assente non può essere impugnato finché dura l ' assenza . Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l ' autorizzazione ai sensi del quarto comma dell ' art . 87 , il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione . La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall ' art . 68 . Art . 119 Interdizione Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore , dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se , al tempo del matrimonio , vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato , ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l ' infermità esisteva al tempo del matrimonio . Può essere impugnato , dopo revocata l ' interdizione , anche dalla persona che era interdetta . L ' azione non può essere proposta se , dopo revocata l ' interdizione , vi è stata coabitazione per un anno . Art . 120 Incapacità di intendere o di volere Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che , quantunque non interdetto , provi di essere stato incapace di intendere o di volere , per qualunque causa , anche transitoria , al momento della celebrazione del matrimonio . L ' azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali . Art . 122 Violenza ed errore Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo . Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull ' identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell ' altro coniuge . L ' errore sulle qualità personali è essenziale qualora , tenute presenti le condizioni dell ' altro coniuge , si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l ' avesse esattamente conosciute e purché l ' errore riguardi : l ) l ' esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale , tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale ; 2 ) l ' esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni , salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio . L ' azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile ; 3 ) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale ; 4 ) la circostanza che l ' altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni . L ' azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile ; 5 ) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore , purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell ' art . 233 , se la gravidanza è stata portata a termine . L ' azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l ' errore . Art . 123 Simulazione Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti . L ' azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima . Art . 124 Vincolo di precedente matrimonio Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell ' altro coniuge ; se si oppone la nullità del primo matrimonio , tale questione deve essere preventivamente giudicata ( 86 , 117 ) . Art . 125 Azione del pubblico ministero L ' azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi . Art . 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio , il Tribunale può , su istanza di uno dei coniugi , ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio ; può ordinarla anche d ' ufficio , se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti . Art . 127 Intrasmissibilità dell ' azione L ' azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell ' attore . Art . 128 Matrimonio putativo Se il matrimonio è dichiarato nullo , gli effetti del matrimonio valido si producono , in favore dei coniugi , fino alla sentenza che pronunzia la nullità , quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede , oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi . Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo , nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità . Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi , gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli . Il matrimonio dichiarato nullo , contratto in malafede da entrambi i coniugi , ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso , salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto . Nell ' ipotesi di cui al comma precedente , i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido , hanno lo stato di figli naturali riconosciuti , nei casi in cui il riconoscimento è consentito . Art . 129 Diritti dei coniugi in buona fede Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi , il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l ' obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro , in proporzione alle sue sostanze , a favore dell ' altro , ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze . Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli , si applica l ' art . 155 . SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio Art . 130 Atto di celebrazione del matrimonio Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio , se non presenta l ' atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile . Il possesso di stato , quantunque allegato da ambedue i coniugi , non dispensa dal presentare l ' atto di celebrazione . Art . 131 Possesso di stato Il possesso di stato , conforme all ' atto di celebrazione del matrimonio , sana ogni difetto di forma . Art . 132 Mancanza dell ' atto di celebrazione Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l ' esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell ' art . 452 . Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l ' atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati , la prova dell ' esistenza del matrimonio è ammessa , sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato . Art . 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale , l ' iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio , dal giorno della sua celebrazione , tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli . SEZIONE VIII Disposizioni penali Art . 134 Omissione di pubblicazione Sono puniti con l ' ammenda gli sposi e l ' ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione ( 93 e seguenti ) . Art . 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti E ' punito con l ' ammenda l ' ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all ' art . 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell ' art . 97 . Art . 136 Impedimenti conosciuti dall ' ufficiale dello stato civile L ' ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio , quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia , è punito con l ' ammenda . Art . 137 Incompetenza dell ' ufficiale dello stato civile . Mancanza dei testimoni E ' punito con l ' ammenda l ' ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente ( 106 ) . La stessa pena si applica all ' ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni . Art . 138 Altre infrazioni E ' punito con l ' ammenda stabilita nell ' art . 135 l ' ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt . 93 , 95 , 98 , 99 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione . Art . 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi Il coniuge il quale , conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio , l ' abbia lasciata ignorare all ' altro , è punito , se il matrimonio è annullato , con l ' ammenda . Art . 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell ' art . 89 , l ' ufficiale che lo celebra e l ' altro coniuge sono puniti con l ' ammenda . Art . 141 Competenza I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale . NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi . Vedere Leggi Speciali . Art . 142 Limiti d ' applicazione delle precedenti disposizioni Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave . CAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio Art . 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri . Dal matrimonio deriva l ' obbligo reciproco alla fedeltà , all ' assistenza morale e materiale , alla collaborazione nell ' interesse della famiglia e alla coabitazione ( Cod . Pen . 570 ) . Entrambi i coniugi sono tenuti , ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo , a contribuire ai bisogni della famiglia . Art . 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I coniugi concordano tra loro l ' indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa . A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l ' indirizzo concordato . Art . 145 Intervento del giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere , senza formalità , l ' intervento del giudice il quale , sentite le opinioni espresse dai coniugi e , per quanto opportuno , dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno , tenta di raggiungere una soluzione concordata . Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali , il giudice , qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi , adotta , con provvedimento non impugnabile , la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell ' unità e della vita della famiglia . Art . 146 Allontanamento dalla residenza familiare Il diritto all ' assistenza morale e materiale previsto dall ' art . 143 è sospeso nei confronti del coniuge che , allontanatosi ( Cod . Pen . 570 ) senza giusta causa dalla residenza familiare , rifiuta di tornarvi . La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare . Il giudice può , secondo le circostanze , ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi , nella misura atta a garantire l ' adempimento degli obblighi previsti dagli artt . 143 , terzo comma , e 147 . Art . 147 Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l ' obbligo di mantenere , istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità , dell ' inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli . Art . 148 Concorso negli oneri I coniugi devono adempiere l ' obbligazione prevista nell ' articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo . Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti , gli altri ascendenti legittimi o naturali , in ordine di prossimità , sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli . In caso di inadempimento il presidente del tribunale , su istanza di chiunque vi ha interesse , sentito l ' inadempiente ed assunte informazioni , può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell ' obbligato , in proporzione agli stessi , sia versata direttamente all ' altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento , l ' istruzione e l ' educazione della prole . Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore , costituisce titolo esecutivo , ma le parti ed il terzo debitore , possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica . L ' opposizione è regolata dalle norme relative all ' opposizione al decreto di ingiunzione , in quanto applicabili . Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere , con le forme del processo ordinario , la modificazione e la revoca del provvedimento . CAPO V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi Art . 149 Scioglimento del matrimonio Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge . Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso , ai sensi dell ' art . 82 o dell ' art . 83 , e regolarmente trascritto , cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge . Art . 150 Separazione personale E ' ammessa la separazione personale dei coniugi . La separazione può essere giudiziale o consensuale . Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l ' omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi . Art . 151 Separazione giudiziale La separazione può essere chiesta quando si verificano , anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi , fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole . Il giudice , pronunziando la separazione , dichiara , ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto , a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio . Art . 154 Riconciliazione La riconciliazione tra i coniugi comporta l ' abbandono della domanda di separazione personale già proposta . Art . 155 Provvedimenti riguardo ai figli Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole , con esclusivo riferimento all ' interesse morale e materiale di essa . In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l ' altro coniuge deve contribuire al mantenimento , all ' istruzione e all ' educazione dei figli , nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi . Il coniuge cui sono affidati i figli , salva diversa disposizione del giudice , ha l ' esercizio esclusivo della potestà su di essi ; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice . Salvo che sia diversamente stabilito , le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi . Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse . L ' abitazione nella casa familiare spetta di preferenza , e ove sia possibile , al coniuge cui vengono affidati i figli . Il giudice dà inoltre disposizioni circa l ' amministrazione dei beni dei figli e , nell ' ipotesi che l ' esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori , il concorso degli stessi al godimento dell ' usufrutto legale . In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o , nella impossibilità , in un istituto di educazione . Nell ' emanare i provvedimenti relativi all ' affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento , il giudice deve tener conto dell ' accordo fra le parti : i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo , ed emessi dopo l ' assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d ' ufficio dal giudice . I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l ' affidamento dei figli , l ' attribuzione dell ' esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo . Art . 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi Il giudice , pronunziando la separazione , stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall ' altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento , qualora egli non abbia adeguati redditi propri . L ' entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell ' obbligato . Resta fermo l ' obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt . 433 e seguenti . Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all ' adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall ' art . 155 . La sentenza costituisce titolo per l ' iscrizione dell ' ipoteca giudiziale ai sensi dell ' art . 2818 . In caso di inadempienza , su richiesta dell ' avente diritto , il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi , tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all ' obbligato , che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto . Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice , su istanza di parte , può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti . Art . 157 Cessazione degli effetti della separazione I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione , senza che sia necessario l ' intervento del giudice , con un ' espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione . La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione . Art . 158 Separazione consensuale La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l ' omologazione del giudice . Quando l ' accordo dei coniugi relativamente all ' affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l ' interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell ' interesse dei figli e , in caso di inidonea soluzione , può rifiutare allo stato l ' omologazione . CAPO VI Del regime patrimoniale della famiglia SEZIONE I Disposizioni generali Art . 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi Il regime patrimoniale legale della famiglia , in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell ' art . 162 , è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo . Art . 160 Diritti inderogabili Gli sposi non possono derogare , né ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge per effetto del matrimonio . Art . 161 Riferimento generico a leggi o agli usi Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi , ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti . Art . 162 Forma delle convenzioni matrimoniali Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità . La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell ' atto di celebrazione del matrimonio . Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo , ferme restando le disposizioni dell ' art . 194 . Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell ' atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto , il notaio rogante e le generalità dei contraenti , ovvero la scelta di cui al secondo comma . Art . 163 Modifica delle convenzioni Le modifiche delle convenzioni matrimoniali , anteriori o successive al matrimonio , non hanno effetto se l ' atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime , o dei loro eredi . Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni , questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso , salva l ' omologazione del giudice . L ' omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi . Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all ' atto del matrimonio . L ' annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt . 2643 e seguenti . Art . 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali E ' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali ( 1417 ) . Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute , solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali . Art . 165 Capacità del minore Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali , le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell ' art . 90 . Art . 166 Capacità dell ' inabilitato Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni , fatte nel contratto di matrimonio dall ' inabilitato ( 415 ) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione , è necessaria l ' assistenza del curatore già nominato . Se questi non è stato ancora nominato , si provvede alla nomina di un curatore speciale . SEZIONE II Del fondo patrimoniale Art . 167 Costituzione del fondo patrimoniale Ciascuno o ambedue i coniugi , per atto pubblico , o un terzo , anche per testamento , possono costituire un fondo patrimoniale , destinando determinati beni , immobili o mobili iscritti in pubblici registri , o titoli di credito , a far fronte ai bisogni della famiglia . La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi , effettuata dal terzo , si perfeziona con l ' accettazione dei coniugi . L ' accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore . La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio . I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo . Art . 168 Impiego ed amministrazione del fondo La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi , salvo che sia diversamente stabilito nell ' atto di costituzione . I frutti ( 820 ) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia . L ' amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all ' amministrazione della comunione legale . Art . 169 Alienazione dei beni del fondo Se non è stato espressamente consentito nell ' atto di costituzione , non si possono alienare , ipotecare , dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e , se vi sono figli minori , con l ' autorizzazione concessa dal giudice , con provvedimento emesso in camera di consiglio , nei soli casi di necessità o di utilità evidente . Art . 170 Esecuzione sui beni e sui frutti L ' esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia . Art . 171 Cessazione del fondo La destinazione del fondo termina a seguito dell ' annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio . Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell ' ultimo figlio . In tale caso il giudice può dettare , su istanza di chi vi abbia interesse , norme per l ' amministrazione del fondo . Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza , il giudice può altresì attribuire ai figli , in godimento o in proprietà , una quota dei beni del fondo . Se non vi sono figli , si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale . SEZIONE III Della comunione legale Art . 177 Oggetto della comunione Costituiscono oggetto della comunione : a ) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio , ad esclusione di quelli relativi ai beni personali ; b ) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi , percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione ; c ) i proventi dell ' attività separata di ciascuno dei coniugi se , allo scioglimento della comunione , non siano stati consumati d ) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio . Qualora . si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi , la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi . Art . 178 Beni destinati all ' esercizio di impresa I beni destinati all ' esercizio dell ' impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell ' impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa . Art . 179 Beni personali Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge : a ) i beni di cui , prima del matrimonio , il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ; b ) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione , quando nell ' atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione ; c ) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori ; d ) i beni che servono all ' esercizio della professione del coniuge , tranne quelli destinati alla conduzione di un ' azienda facente parte della comunione ; e ) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ; f ) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio , purché ciò sia espressamente dichiarato all ' atto dell ' acquisto ( 2647 ) . L ' acquisto di beni immobili , o di beni mobili elencati nell ' art . 2683 , effettuato dopo il matrimonio , è escluso dalla comunione , ai sensi delle lett . c ) , d ) ed f ) del precedente comma , quando tale esclusione risulti dall ' atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l ' altro coniuge . Art . 180 Amministrazione dei beni della comunione L ' amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi . Il compimento degli atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione , nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi . Art . 181 Rifiuto di consenso Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto , l ' altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l ' autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell ' atto è necessaria nell ' interesse della famiglia o dell ' azienda che a norma della lett . d ) dell ' art . 177 fa parte della comunione . Art . 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l ' altro , in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico ( 2699 ) o da scrittura privata autenticata ( 2703 ) , può compiere , previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite , gli atti necessari per i quali è richiesto , a norma del l ' art . 180 , il consenso di entrambi i coniugi . Nel caso di gestione comune di azienda , uno dei coniugi può essere delegato dall ' altro al compimento di tutti gli atti necessari all ' attività dell ' impresa . Art . 183 Esclusione dall ' amministrazione Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato , l ' altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall ' amministrazione . Il coniuge privato dell ' amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato , se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l ' esclusione . La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione . Art . 184 Atti compiuti senza il necessario consenso Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell ' altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell ' art . 2683 . L ' azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno ( 2964 ) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell ' atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione . Se l ' atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l ' azione non può essere proposta oltre l ' anno dallo scioglimento stesso . Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma , il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell ' altro è obbligato su istanza di quest ' ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell ' atto o , qualora ciò non sia possibile , al pagamento dell ' equivalente secondo i valori correnti all ' epoca della ricostituzione della comunione . Art . 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge All ' amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo , terzo e quarto dell ' art . 217 . Art . 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione I beni della comunione rispondono : a ) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell ' acquisto ; b ) di tutti i carichi dell ' amministrazione ; c ) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l ' istruzione e l ' educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi , anche separatamente , nell ' interesse della famiglia ; d ) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi . Art . 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio I beni della comunione , salvo quanto disposto nell ' art . 189 , non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio . Art . 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni I beni della comunione , salvo quanto disposto nell ' art . 189 , non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione . Art . 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato , rispondono , quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio , da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell ' altro . I creditori particolari di uno dei coniugi , anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio , possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione , fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato . Ad essi , se chirografari , sono preferiti i creditori della comunione . Art . 190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi , nella misura della metà del credito , quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti . Art . 191 Scioglimento della comunione La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta , di uno dei coniugi , per l ' annullamento , per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio , per la separazione personale , per la separazione giudiziale dei beni , per mutamento convenzionale del regime patrimoniale , per il fallimento di uno dei coniugi . Nel caso di azienda di cui alla lett . d ) dell ' art . 177 , lo scioglimento della comunione può essere deciso , per accordo dei coniugi , osservata la forma prevista dall ' art . 162 . Art . 192 Rimborsi e restituzioni Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall ' adempimento delle obbligazioni previste dall ' art . 186 . E ' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all ' art . 189 , a meno che , trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto , dimostri che l ' atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia . Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune . I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione ; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l ' interesse della famiglia lo esige o lo consente . Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito . In caso di dissenso si applica il quarto comma . I prelievi si effettuano sul denaro , quindi sui mobili e infine sugli immobili . Art . 193 Separazione giudiziale dei beni La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione ( 417 ) o di inabilitazione ( 414 ) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione . Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell ' amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell ' altro o della comunione o della famiglia , oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro . La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante . La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l ' effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo , salvi i diritti dei terzi . La sentenza è annotata a margine dell ' atto di matrimonio e sull ' originale delle convenzioni matrimoniali ( 2653 ) . Art . 194 Divisione dei beni della comunione La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l ' attivo e il passivo . Il giudice , in relazione alle necessità della prole e all ' affidamento di essa , può costituire a favore di uno dei coniugi l ' usufrutto su una parte dei beni spettanti all ' altro coniuge . Art . 195 Prelevamento dei beni mobili Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione . In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione . Art . 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell ' articolo precedente essi possono ripeterne il valore , provandone l ' ammontare anche per notorietà , salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all ' altro coniuge . Art . 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi , a pregiudizio dei terzi , qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa ( 2702 , 2704 ) . E ' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all ' altro coniuge nonché sugli altri beni di lui . SEZIONE IV Della comunione convenzionale Art . 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni I coniugi possono , mediante convenzione stipulata a norma dell ' art . 162 , modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell ' art . 161 . I beni indicati alle lett . c ) , d ) ed e ) , dell ' art . 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale . Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all ' amministrazione dei beni della comunione e all ' uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale . Art . 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che , in base a convenzione stipulata a norma dell ' art . 162 , sono entrati a far parte della comunione dei beni . SEZIONE V Del regime di separazione dei beni I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio . Art . 217 Amministrazione e godimento dei beni Ciascun coniuge ha il godimento e l ' amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo . Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell ' altro con l ' obbligo di rendere conto dei frutti , egli è tenuto verso l ' altro coniuge secondo le regole del mandato ( 1710 , 1718 ) . Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell ' altro con procura senza l ' obbligo di rendere conto dei frutti , egli ed i suoi eredi , a richiesta dell ' altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio , sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati . Se uno dei coniugi , nonostante l ' opposizione dell ' altro , amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti . Art . 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell ' altro coniuge Il coniuge che gode dei beni dell ' altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell ' usufruttuario ( 1001 ) . Art . 219 Prova della proprietà dei beni Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell ' altro la proprietà esclusiva di un bene . I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi . SEZIONE VI Dell ' impresa familiare TITOLO VII DELLA FILIAZIONE CAPO I Dello Stato di figlio legittimo SEZIONE I Dello stato di figlio legittimo Art . 231 Paternità del marito Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio . Art . 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell ' annullamento , dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio . La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale , o dalla omologazione di separazione consensuale , ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente . Art . 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi , o il figlio stesso , non ne disconoscono la paternità . Art . 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio , nato dopo i trecento giorni dall ' annullamento , dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio , è stato concepito durante il matrimonio . Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale , o dalla omologazione di separazione consensuale , ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente . In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo . Art . 235 Disconoscimento di paternità L ' azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti : l ) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita ; 2 ) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza , anche se soltanto di generare ; 3 ) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio . In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre , o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità . La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità . L ' azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre . SEZIONE II Delle prove della filiazione legittima Art . 236 Atto di nascita e possesso di stato La filiazione legittima si prova con l ' atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile . Basta , in mancanza di questo titolo , il possesso continuo dello stato di figlio legittimo . Art . 237 Fatti costitutivi del possesso di stato Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere . In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti : che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere ; che il padre l ' abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento , alla educazione e al collocamento di essa ; che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali ; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia . Art . 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato Salvo quanto disposto dagli artt . 128 , 233 , 234 , 235 e 239 , nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l ' atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all ' atto stesso . Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all ' atto di nascita . Art . 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato ( Cod . Pen . 566 e seguenti ) , ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato , il figlio può reclamare uno stato diverso , dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell ' art . 241 . Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni , nei limiti e secondo le regole sopra indicati , la prova della supposizione o della sostituzione predette . Art . 240 Mancanza dell ' atto di matrimonio La legittimità del figlio di due persone , che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue , non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio ( 130 ) , qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato ( 237 ) che non sia in opposizione con l ' atto di nascita . Art . 241 Prova con testimoni Quando mancano l ' atto di nascita e il possesso di stato , o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi ( Cod . Pen . 495 ) o come nato da genitori ignoti , la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni . Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto ( 242 ) , ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l ' ammissione della prova . Art . 242 Principio di prova per iscritto Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia , dai registri e dalle carte private del padre o della madre , dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona , che , se fosse in vita , avrebbe interesse nella controversia . Art . 243 Prova contraria La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre , oppure che non è figlio del marito della madre , quando risulta provata la maternità . SEZIONE III Dell ' azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità Art . 244 Termini dell ' azione di disconoscimento L ' azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio . Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio ; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare ( 144 ) se egli ne era lontano . In ogni caso , se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni , il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia . L ' azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio , entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento . L ' azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice , assunte sommarie informazioni , su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni , o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore . Art . 245 Sospensione del termine Se la parte interessata a promuovere l ' azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ( 414 ) , la decorrenza del termine indicato nell ' articolo precedente è sospesa , nei suoi confronti , sino a che dura lo stato di interdizione . L ' azione può tuttavia essere promossa dal tutore . Art . 246 Trasmissibilità dell ' azione Se il titolare dell ' azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa , ma prima che ne sia decorso il termine , sono ammessi ad esercitarla in sua vece : l ) nel caso di morte del presunto padre o della madre , i discendenti e gli ascendenti ; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre , o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo ; 2 ) nel caso di morte del figlio , il coniuge o i discendenti ; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti . Art . 247 Legittimazione passiva Il presunto padre , la madre ed il figlio sono litisconsorzi necessari nel giudizio di disconoscimento . Se una delle parti è minore o interdetta , l ' azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso . Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato , l ' azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice . Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l ' azione si propone nei confronti delle persone indicate nell ' articolo precedente o , in loro mancanza , nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice . Art . 248 Legittimazione all ' azione di contestazione della legittimità . Imprescrittibilità L ' azione per contestare la legittimità spetta a chi dall ' atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse . L ' azione è imprescrittibile . Quando l ' azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci , si osservano le disposizioni dell ' articolo precedente . Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori . Art . 249 Reclamo della legittimità L ' azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio ; ma , se egli non l ' ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età , può essere promossa dai discendenti di lui . Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori , e , in loro mancanza , contro i loro eredi ( att . 121 ) . L ' azione è imprescrittibile riguardo al figlio . CAPO II Della filiazione naturale e della legittimazione SEZIONE I Della filiazione naturale §1 Del riconoscimento dei figli naturali Art . 250 Riconoscimento Il figlio naturale può essere riconosciuto , nei modi previsti dall ' art . 254 , dal padre e dalla madre , anche se già uniti in matrimonio con altra persona all ' epoca del concepimento . Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente . Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso . Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell ' altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento . Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all ' interesse del figlio . Se vi è opposizione , su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento , sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l ' intervento del pubblico ministero , decide il tribunale con sentenza che , in caso di accoglimento della domanda , tiene luogo del consenso mancante . Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età . Art . 251 Riconoscimento di figli incestuosi I figli nati da persone , tra le quali esiste un vincolo di parentela ( 74 ) anche soltanto naturale , in linea retta all ' infinito o in linea collaterale nel secondo grado , ovvero un vincolo di affinità ( 78 ) in linea retta , non possono essere riconosciuti ( 128 , 278 ) dai loro genitori , salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l ' affinità . Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede , il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui . Il riconoscimento è autorizzato dal giudice , avuto riguardo all ' interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio . Art . 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice , valutate le circostanze , decide in ordine all ' affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale . L ' eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all ' interesse del minore e sia accertato il consenso dell ' altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi , nonché dell ' altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento . In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l ' altro genitore . Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio , il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell ' altro coniuge , a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all ' atto del matrimonio o l ' altro coniuge conoscesse l ' esistenza del figlio naturale . E ' altresì richiesto il consenso dell ' altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento . Art . 253 Inammissibilità del riconoscimento In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova . Art . 254 Forma del riconoscimento Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell ' atto di nascita , oppure con una apposita dichiarazione , posteriore alla nascita o al concepimento , davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento ( 587 ) , qualunque sia la forma di questo . La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico ( 2699 ) o in un testamento ( 587 ) importa riconoscimento , anche se la legittimazione non abbia luogo . Art . 255 Riconoscimento di un figlio premorto Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti . Art . 256 Irrevocabilità del riconoscimento Il riconoscimento è irrevocabile . Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore , anche se il testamento è stato revocato . Art . 257 Clausole limitatrici E ' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento . Art . 258 Effetti del riconoscimento Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto , salvo i casi previsti dalla legge . L ' atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all ' altro genitore . Queste indicazioni , qualora siano state fatte , sono senza effetto . Il pubblico ufficiale che le riceve e l ' ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l ' ammenda . Le indicazioni stesse devono essere cancellate . Art . 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento Il riconoscimento comporta da parte del genitore l ' assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi . Art . 262 Cognome del figlio Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto . Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre . Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre , il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre . Nel caso di minore età del figlio , il giudice decide circa l ' assunzione del cognome del padre . Art . 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall ' autore del riconoscimento , da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse . L ' impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione ( 280 e seguenti ) . L ' azione è imprescrittibile . Art . 264 Impugnazione da parte del riconosciuto Colui che è stato riconosciuto non può , durante la minore età o lo stato d ' interdizione per infermità di mente , impugnare il riconoscimento . Tuttavia il giudice , con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell ' altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età , può dare l ' autorizzazione per impugnare il riconoscimento , nominando un curatore speciale ( 715 ) . Art . 265 Impugnazione per violenza Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall ' autore del riconoscimento entro un anno ( 2964 ) dal giorno in cui la violenza è cessata . Se l ' autore del riconoscimento è minore , l ' azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell ' età maggiore ( 267 ) . Art . 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale Il riconoscimento può essere impugnato per l ' incapacità che deriva da interdizione giudiziale ( 414 e seguenti ) dal rappresentante dell ' interdetto e , dopo la revoca dell ' interdizione , dall ' autore del riconoscimento , entro un anno dalla data della revoca ( 267 ) . Art . 267 Trasmissibilità dell ' azione Nei casi indicati dagli artt . 265 e 266 , se l ' autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l ' azione , ma prima che sia scaduto il termine , l ' azione può essere promossa dai discendenti , dagli ascendenti o dagli eredi . Art . 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio Quando è impugnato il riconoscimento , il giudice può dare , in pendenza del giudizio , i provvedimenti che ritenga opportuni nell ' interesse del figlio . § 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale Art . 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso . La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo . La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna , la quale si assume essere madre . La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all ' epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale . Art . 270 Legittimazione attiva e termine L ' azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio . Se il figlio muore prima di avere iniziato l ' azione , questa può essere promossa dai discendenti legittimi , legittimati o naturali ( 258 ) riconosciuti , entro due anni dalla morte . L ' azione promossa dal figlio , se egli muore , può essere proseguita dai discendenti legittimi , legittimati o naturali riconosciuti . Art . 273 Azione nell ' interesse del minore o dell ' interdetto L ' azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa , nell ' interesse del minore , dal genitore che esercita la potestà prevista dall ' art . 316 o dal tutore . Il tutore però deve chiedere l ' autorizzazione del giudice , il quale può anche nominare un curatore speciale . Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l ' azione se egli ha compiuto l ' età di sedici anni . Per l ' interdetto l ' azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice . Art . 274 Ammissibilità dell ' azione L ' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata . Sull ' ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato , su ricorso di chi intende promuovere l ' azione , sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso . Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d ' appello , che pronuncia anche essa in camera di consiglio . L ' inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta . Al termine dell ' inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali , entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso , hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative . Il tribunale , anche prima di ammettere l ' azione , può , se trattasi di minore o d ' altra persona incapace , nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio . Art . 276 Legittimazione passiva La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o , in mancanza di lui , nei confronti dei suoi eredi . Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse . Art . 277 Effetti della sentenza La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento ( 258 e seguenti ) . Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento , l ' istruzione e l ' educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui . Art . 278 Indagini sulla paternità o maternità Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui , a norma dell ' art . 251 , il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato . Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento . Art . 279 Responsabilità per il mantenimento e l ' educazione In ogni caso in cui non può proporsi l ' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità , il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento , I ' istruzione e l ' educazione ( 580 , 594 ) . Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti . L ' azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell ' art . 274 . L ' azione può essere promossa nell ' interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà . SEZIONE II Della legittimazione dei figli naturali Art . 280 Legittimazione La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo . Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice . Art . 281 Divieto di legittimazione Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ( 251 ) . Art . 282 Legittimazione dei figli premorti La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti . Art . 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio , se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell ' atto di matrimonio o anteriormente , oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio . Art . 284 Legittimazione per provvedimento del giudice La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni : l ) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l ' età indicata nel quinto comma dell ' art . 250; 2 ) che per il genitore vi sia l ' impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio ; 3 ) che vi sia l ' assenso dell ' altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato ; 4 ) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici , o dell ' altro genitore o del curatore speciale , se il figlio è minore degli anni sedici , salvo che il figlio sia già riconosciuto . La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati . In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati , se di eta superiore ai sedici anni . Art . 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali , questi possono , dopo la morte di lui , domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n . 2 dell ' articolo precedente . In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti , discendenti , e coniuge o , in loro mancanza , a due tra i prossimi parenti , del genitore entro il quarto grado . Art . 286 Legittimazione domandata dall ' ascendente La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto ( 250 , 277 ) può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui , se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare ( att . 124 ) . Art . 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura , quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio , se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante . Quando i figli sono stati riconosciuti , per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli . Art . 288 Procedura La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza . Il tribunale , sentito il pubblico ministero , accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera , in camera di consiglio sulla domanda di legittimazione . Il pubblico ministero e la parte possono , entro venti giorni dalla comunicazione , proporre reclamo alla Corte d ' appello . Questa , richiamati gli atti dal tribunale , delibera in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero . In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all ' atto di nascita del figlio . Art . 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l ' azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n . 1 dell ' art . 284 , negli artt . 285 , 286 e 287 , ferma restando la disposizione dell ' art . 263 . Se manca la condizione indicata nel n . 3 dell ' art . 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l ' assenso . Art . 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio , ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa . Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore , gli effetti risalgono alla data della morte , purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data . TITOLO VIII Dell ' adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell ' adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art . 291 Condizioni L ' adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati , che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l ' età di coloro che essi intendono adottare . Quando eccezionali circostanze lo consigliano , il tribunale può autorizzare l ' adozione se l ' adottante ha raggiunto almeno l ' età di trent ' anni , ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente . Art . 293 Divieto d ' adozione di figli nati fuori del matrimonio I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori . Art . 294 Pluralità di adottati o di adottanti E ' ammessa l ' adozione di più persone anche con atti successivi . Nessuno può essere adottato da più di una persona , salvo che i due adottanti siano marito e moglie . Art . 295 Adozione da parte del tutore Il tutore non può adottare la persona ( 414 ) della quale ha avuto la tutela , se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione , sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento ( 385 e seguenti ) . Art . 296 Consenso per l ' adozione Per l ' adozione si richiede il consenso dell ' adottante e dell ' adottando ( 298 , 311 e seguenti ) . Se l ' adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante . Art . 297 Assenso del coniuge o dei genitori Per l ' adozione è necessario l ' assenso dei genitori dell ' adottando e l ' assenso del coniuge dell ' adottante e dell ' adottando , se coniugati e non legalmente separati . Quando è negato l ' assenso previsto dal primo comma , il tribunale , sentiti gli interessati , su istanza dell ' adottante , può , ove ritenga . ll rifiuto ingiustificato o contrario all ' interesse dell ' adottando , pronunziare ugualmente l ' adozione , salvo che si tratti dell ' assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge , se convivente , dell ' adottante o dell ' adottando . Parimenti il tribunale può pronunziare l ' adozione quando è impossibile ottenere l ' assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo . Art . 298 Decorrenza degli effetti dell ' adozione L ' adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia . Finché il decreto non è emanato , tanto l ' adottante quanto l ' adottando possono revocare il loro consenso . Se l ' adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell ' emanazione del decreto , si può procedere al compimento degli atti necessari per l ' adozione . Gli eredi dell ' adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all ' adozione . Se l ' adozione è ammessa , essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell ' adottante . Art . 299 Cognome dell ' adottato L ' adottato assume il cognome dell ' adottante e lo antepone al proprio . L ' adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome dell ' adottante . Il riconoscimento successivo all ' adozione non fa assumere all ' adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto , salvo che l ' adozione sia successivamente revocata . Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato , assume il cognome dell ' adottante . Se l ' adozione è compiuta da coniugi , l ' adottato assume il cognome del marito . Se l ' adozione è compiuta da una donna maritata , I ' adottato , che non sia figlio del marito , assume il cognome della famiglia di lei . Art . 300 Diritti e doveri dell ' adottato L ' adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine ( 315 e seguenti ) , salve le eccezioni stabilite dalla legge . L ' adozione non induce alcun rapporto civile tra l ' adottante e la famiglia dell ' adottato né tra l ' adottato e i parenti dell ' adottante , salve le eccezioni stabilite dalla legge ( 87 ) . Art . 304 Diritti di successione L ' adozione non attribuisce all ' adottante alcun diritto di successione ( 567 ) . I diritti dell ' adottato nella successione dell ' adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II ( 468 , 536 , 567 ) . Art . 305 Revoca dell ' adozione L ' adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti ( att . 352 , 127 ) . Art . 306 Revoca per indegnità dell ' adottato La revoca dell ' adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell ' adottante , quando l ' adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge , dei suoi discendenti o ascendenti , ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni . Se l ' adottante muore in conseguenza dell ' attentato , la revoca dell ' adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l ' eredità in mancanza dell ' adottato e dei suoi discendenti . Art . 307 Revoca per indegnità dell ' adottante Quando i fatti previsti dall ' articolo precedente sono stati compiuti dall ' adottante contro l ' adottato , oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui , la revoca può essere pronunziata su domanda dell ' adottato . Art . 309 Decorrenza degli effetti della revoca Gli effetti dell ' adozione ( 298 e seguenti ) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca . Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell ' adottante per fatto imputabile all ' adottato , l ' adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell ' adottante ( 463 e seguenti . ) . CAPO II Delle forme dell ' adozione di persone di maggiore età Art . 311 Manifestazione del consenso Il consenso dell ' adottante e dell ' adottando o del legale rappresentante di questo , deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l ' adottante ha la residenza . L ' assenso delle persone indicate negli artt . 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata . Art . 312 Accertamenti del tribunale Il tribunale , assunte le opportune informazioni , verifica : l ) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute ; 2 ) se l ' adozione conviene all ' adottando . Art . 313 Provvedimento del tribunale Il tribunale , in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura , provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all ' adozione . L ' adottante , il pubblico ministero , l ' adottando , entro trenta giorni dalla comunicazione , possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello , che decide in camera di consiglio , sentito il pubblico ministero . Art . 314 Pubblicità Il decreto che pronuncia l ' adozione , divenuto definitivo , è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente , entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione , da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito , da parte del cancelliere del giudice dell ' impugnazione , su apposito registro e comunicato all ' ufficiale di stato civile per l ' annotazione a margine dell ' atto di nascita dell ' adottato . Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione , passata in giudicato . L ' autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l ' adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni . TITOLO IX DELLA POTESTA ' DEI GENITORI Art . 315 Doveri del figlio verso i genitori Il figlio ( 231 e seguenti ) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito , al mantenimento della famiglia finché convive con essa . Art . 316 Esercizio della potestà dei genitori Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all ' età maggiore o alla emancipazione ( 2 , 390 ) La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi ( 155 , 317 , 327 , 343 ) i genitori . In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei . Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio , il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili ( 322 ) . Il giudice , sentiti i genitori ed il figlio , se maggiore degli anni quattordici , suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell ' interesse del figlio e dell ' unità familiare . Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che , nel singolo caso , ritiene il più idoneo a curare l ' interesse del figlio . Art . 317 Impedimento di uno dei genitori Nel caso di lontananza , di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l ' esercizio della potestà , questa è esercitata in modo esclusivo dall ' altro . La potestà comune dei genitori non cessa quando , a seguito di separazione , di scioglimento , di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio , i figli vengono affidati ad uno di essi . L ' esercizio della potestà è regolato , in tali casi , secondo quanto disposto nell ' art . 155 . Art . 318 Abbandono della casa del genitore Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli . Qualora se ne allontani senza il permesso , i genitori possono richiamarlo ricorrendo , se necessario , al giudice tutelare . Art . 320 Rappresentanza e amministrazione I genitori congiuntamente , o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà , rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni . Gli atti di ordinaria amministrazione , esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento , possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore ( 322 ) . Si applicano , in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate , le disposizioni dell ' art . 316 . I genitori non possono alienare , ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo , anche a causa di morte , accettare o rinunziare ad eredità o legati , accettare donazioni , procedere allo scioglimento di comunioni , contrarre mutui o locazioni ultranovennali ( 1572 ) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere , transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti , se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare . I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare , il quale ne determina l ' impiego . L ' esercizio di una impresa commerciale ( 2195 ) non può essere continuato se non con l ' autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare . Questi può consentire l ' esercizio provvisorio dell ' impresa , fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza ( 2198 ) . Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà , o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà , il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale . Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà , la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all ' altro genitore . Art . 321 Nomina di un curatore speciale In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente , o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà 1155 ) , non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio , eccedente l ' ordinaria amministrazione , il giudice , su richiesta del figlio stesso , del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse , e sentiti i genitori , può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti . Art . 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa . Art . 323 Atti vietati ai genitori I genitori esercenti la potestà sui figli non possono , neppure all ' asta pubblica , rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore . Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati ( 1422 ) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa . I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ( 1261 ) . Art . 324 Usufrutto legale I genitori esercenti la potestà hanno in comune l ' usufrutto dei beni del figlio . I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all ' istruzione ed educazione dei figli . Non sono soggetti ad usufrutto legale : l ) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro ; 2 ) i beni lasciati o donati ( 587 , 769 ) al figlio per intraprendere una carriera , un ' arte o una professione ; 3 ) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l ' usufrutto : la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima ( 537 ) ; 4 ) i beni pervenuti al figlio per eredità , legato o donazione e accettati nell ' interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà . Se uno solo di essi era favorevole all ' accettazione , I ' usufrutto legale spetta esclusivamente a lui . Art . 325 Obblighi inerenti all ' usufrutto legale Gravano sull ' usufrutto legale gli obblighi propri dell ' usufruttuario ( 1001 ) . Art . 326 Inalienabilità dell ' usufrutto legale . Esecuzione sui frutti . L ' usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione , di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori . L ' esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia . Art . 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell ' usufrutto legale . Art . 328 Nuove nozze Il genitore che passa a nuove nozze conserva l ' usufrutto legale , con l ' obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento , I ' istruzione e l ' educazione di quest ' ultimo . Art . 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell ' usufrutto legale Cessato l ' usufrutto legale , se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione , o anche con procura ma senza l ' obbligo di rendere conto dei frutti , egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda . Art . 330 Decadenza dalla potestà sui figli Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ( 147; Cod . Pen . 570 ) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio . In tale caso , per gravi motivi , il giudice può ordinare l ' allontanamento del figlio dalla residenza familiare . Art . 332 Reintegrazione nella potestà Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto , quando , cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata , e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio . Art . 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall ' art . 330 , ma appare comunque pregiudizievole al figlio , il giudice , secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l ' allontanamento di lui dalla residenza familiare . Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento . Art . 334 Rimozione dall ' amministrazione Quando il patrimonio del minore è male amministrato , il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell ' amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall ' amministrazione stessa e privarli , in tutto o in parte , dell ' usufrutto legale . L ' amministrazione è affidata ad un curatore , se è disposta la rimozione di entrambi i genitori . Art . 335 Riammissione nell ' esercizio dell ' amministrazione Il genitore rimosso dall ' amministrazione ed eventualmente privato dell ' usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell ' esercizio dell ' una o nel godimento dell ' altro , quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento ( 336; att . 382 , 51 ) . Art . 336 Procedimento I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell ' altro genitore , dei parenti ( 77 ) o del pubblico ministero e , quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori , anche del genitore interessato . Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero . Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore , questi deve essere sentito . In caso di urgente necessità il tribunale può adottare , anche di ufficio , provvedimenti temporanei nell ' interesse del figlio . Art . 337 Vigilanza del giudice tutelare Il giudice tutelare deve vigilare sull ' osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l ' esercizio della potestà e per l ' amministrazione dei beni . TITOLO X DELLA TUTELA E DELL ' EMANCIPAZIONE CAPO I Della tutela dei minori Art . 343 Apertura della tutela Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori , si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore ( att . 129 ) . Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento , la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale . SEZIONE I Del giudice tutelare Art . 344 Funzioni del giudice tutelare Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge . Il giudice tutelare può chiedere l ' assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni ( att . 43 e seguenti ) . SEZIONE II Del tutore e del protutore Art . 345 Denunzie al giudice tutelare L ' ufficiale dello stato civile , che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti , e il notaio , che , procede alla pubblicazione ( 620 ) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore , devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni . Il cancelliere , entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria , deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l ' apertura di una tutela . I parenti entro il terzo grado ( 76 ) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l ' apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia . La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione . Art . 346 Nomina del tutore e del protutore Il giudice tutelare , appena avuta notizia del fatto da cui deriva l ' apertura della tutela , procede alla nomina del tutore e del protutore ( 348 , 354 , 360 , 389 ) . Art . 347 Tutela di più fratelli E ' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle , salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori . Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela , il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale . Art . 348 Scelta del tutore Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori . La designazione può essere fatta per testamento ( 587-2 ) , per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ( 2699; 2703 ) . Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata , la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini ( 74 , 78 ) del minore , i quali , in quanto sia opportuno , devono essere sentiti . Il giudice , prima di procedere alla nomina del tutore , deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l ' età di anni sedici . In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all ' ufficio , di ineccepibile condotta , la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell ' art . 147 . Art . 349 Giuramento del tutore Il tutore , prima di assumere l ' ufficio , presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza . Art . 350 Incapacità all ' ufficio tutelare Non possono essere nominati tutori e , se sono stati nominati , devono cessare dall ' ufficio ( att . 129 ) : 1 ) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio ; 2 ) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà ; 3 ) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti , i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite , per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui ; 4 ) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa , o sono stati rimossi da altra tutela ; 5 ) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti . Art . 351 Dispensa dall ' ufficio tutelare Sono dispensati dall ' ufficio di tutore : 1 ) il Presidente del Consiglio dei Ministri ; 2 ) i membri del Sacro Collegio ; 3 ) i Presidenti delle Assemblee legislative : 4 i Ministri Segretari di Stato . Le persone indicate nei nn . 2 , 3 , 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa . Art . 352 Dispensa su domanda Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall ' assumere o dal continuare l ' esercizio della tutela ( 353 ) : 1 ) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell ' articolo precedente ; 2 ) gli arcivescovi , i vescovi e i ministri del culto aventi cura d ' anime ; 3 ) i militari in attività di servizio ; 4 ) chi ha compiuto gli anni sessantacinque 5 ) chi ha più di tre figli minori ; 6 ) chi esercita altra tutela ; 7 ) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente ; 8 ) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela . Art . 353 Domanda di dispensa La domanda di dispensa per le cause indicate nell ' articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento , salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta . Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l ' ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona . Art . 354 Tutela affidata a enti di assistenza La tutela dei minori , che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l ' ufficio di tutore , può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all ' ospizio in cui questi e ricoverato ( 402 ) . L ' amministrazione dell ' ente o dell ' ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela ( 355-2 ) E ' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o I ' entità dei beni o altre circostanze lo richiedono . Art . 355 Protutore Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione . Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell ' art . 354 . Art . 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore , anche se questi è soggetto alla patria potestà , può nominargli un curatore speciale per l ' amministrazione dei beni donati o lasciati . Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti , il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli artt . 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione . Si applica in ogni caso al curatore speciale l ' art . 384 . SEZIONE III Dell ' esercizio della tutela Art . 357 Funzioni del tutore Il tutore ha la cura della persona del minore ( 371 ) , lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni ( 362 e seguenti ) . Art . 358 Doveri del minore Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore . Egli non può abbandonare la casa o I ' istituto al quale è stato destinato , senza il permesso del tutore . Qualora se ne allontani senza permesso , il tutore ha diritto di richiamarvelo , ricorrendo , se è necessario , al giudice tutelare . Art . 360 Funzioni del protutore Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l ' interesse di questo è in opposizione con l ' interesse del tutore ( 380 ) . Se anche il protutore si trova in opposizione d ' interessi col minore , il giudice tutelare nomina un curatore speciale . Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l ' ufficio . Frattanto egli ha cura della persona del minore , lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione . Art . 361 Provvedimenti urgenti Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni , spetta al giudice tutelare di dare , sia d ' ufficio sia su richiesta del pubblico ministero , di un parente o di un affine del minore , i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio . Il giudice può procedere , occorrendo , all ' apposizione dei sigilli , nonostante qualsiasi dispensa . Art . 362 Inventario Il tutore , nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina , deve procedere all ' inventario dei beni del minore , nonostante qualsiasi dispensa ( 363 e seguenti ; att . 46-1 ) . L ' inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni , salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono ( 382 ) . Art . 363 Formazione dell ' inventario L ' inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare , con l ' intervento del protutore e , se è possibile , anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici , e con l ' assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia . Il giudice può consentire che l ' inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio , se il valore presumibile del patrimonio non eccede un determinato valore . L ' inventario è depositato presso la pretura . Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità . Art . 364 Contenuto dell ' inventario Nell ' inventario si indicano gli immobili , i mobili , i crediti e i debiti e si descrivono le carte , note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio , osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile . Art . 365 Inventario di aziende Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole , si procede con le forme usate nel commercio o nell ' economia agraria alla formazione dell ' inventario dell ' azienda , con l ' assistenza e l ' intervento delle persone indicate nell ' art . 363 . Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo e riportato nell ' inventario generale . Art . 366 Beni amministrati da curatore speciale Il tutore deve comprendere nell ' inventario generale del patrimonio del minore anche i beni , la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale ( 356 ) . Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni , deve rimetterne copia al tutore , il quale lo unirà all ' inventario generale . Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione , salvo che il disponente lo abbia esonerato . Art . 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore Il tutore , che ha debiti , crediti o altre ragioni verso il minore , deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell ' inventario . Il cancelliere o il notaio hanno l ' obbligo d ' interpellarlo al riguardo . Nel caso d ' inventario senza opera di cancelliere o di notaio , il tutore è interpellato dal giudice tutelare all ' atto del deposito . In ogni caso si fa menzione dell ' interpellazione e della dichiarazione del tutore nell ' inventario o nel verbale di deposito ( 368 ) . Art . 368 Omissione della dichiarazione Se il tutore , conoscendo il suo credito o le sue ragioni , espressamente interpellato non li ha dichiarati , decade da ogni suo diritto . Qualora , sapendo di essere debitore , non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito , può essere rimosso dalla tutela ( 384 ) . Art . 369 Deposito di titoli e valori Il tutore deve depositare il denaro , i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito ( att . 251 e seguenti ) designato dal giudice tutelare , salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia . Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione ( 357 ) . Art . 370 Amministrazione prima dell ' inventario Prima che sia compiuto l ' inventario , I ' amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione ( 361 ) . Art . 371 Provvedimenti circa l ' educazione e l ' amministrazione Compiuto l ' inventario , il giudice tutelare , su proposta del tutore e sentito il protutore , delibera : l ) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all ' esercizio di un ' arte , mestiere o professione , sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci , e richiesto , quando è opportuno , I ' avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni ; 2 ) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l ' istruzione del minore e per l ' amministrazione del patrimonio , fissando i modi d ' impiego del reddito eccedente ; 3 ) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali , che si trovano nel patrimonio del minore , e sulle relative modalità e cautele . Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell ' esercizio dell ' impresa , il tutore deve domandare l ' autorizzazione del tribunale . In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l ' esercizio provvisorio dell ' impresa ( 2198; att . 38-2 ) . Art . 372 Investimento di capitali I capitali del minore devono , previa autorizzazione del giudice tutelare , essere dal tutore investiti : 1 ) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ; 2 ) nell ' acquisto di beni immobili posti nello Stato ; 3 ) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato , o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario ; 4 ) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno . Il giudice , sentito il tutore e il protutore , può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ( att . 251 ) , ovvero , per motivi particolari , un investimento diverso da quelli sopra indicati ( att . 45-1 ) Art . 373 Titoli al portatore Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore , il tutore deve farli convertire in nominativi ( 1999 ) , salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia ( att . 45-1 ) . Art . 374 Autorizzazione del giudice tutelare Il tutore non può senza l ' autorizzazione del giudice tutelare ( 377; att . 45-1 ) : l ) acquistare beni , eccettuati i mobili necessari per l ' uso del minore , per l ' economia domestica e per l ' amministrazione del patrimonio ( 357 ) ; 2 ) riscuotere capitali , consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni , assumere obbligazioni , salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l ' ordinaria amministrazione del suo patrimonio ; 3 ) accettare eredità o rinunciarvi , accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni ; 4 ) fare contratti di locazione d ' immobili oltre il novennio ( 1572 ) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età ; 5 ) promuovere giudizi , salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto ( 1171 s . ) , di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi . Art . 375 Autorizzazione del tribunale Il tutore non può senza l ' autorizzazione del tribunale : l ) alienare beni , eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento ( 376 ) ; 2 ) costituire pegni o ipoteche ; 3 ) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi ; 4 ) fare compromessi e transazioni o accettare concordati . L ' autorizzazione è data su parere del giudice tutelare . Art . 376 Vendita di beni Nell ' autorizzare la vendita di beni , il tribunale determina se debba farsi all ' incanto o a trattative private , fissandone in ogni caso il prezzo minimo . Quando nel dare l ' autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo , lo stabilisce il giudice tutelare ( att . 45-1 ) Art . 377 Atti compiuti senza l ' osservanza delle norme dei precedenti articoli Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa ( 1425 e seguenti ) . Art . 378 Atti vietati al tutore e al protutore Il tutore e il protutore non possono , neppure all ' asta pubblica , rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore ( 1471 , n . 3 ) . Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l ' autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare . Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell ' articolo precedente , ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti ( 1425 e seguenti ) . Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito ( 1261 ) verso il minore . Art . 379 Gratuità della tutela L ' ufficio tutelare è gratuito . Il giudice tutelare tuttavia , considerando l ' entità del patrimonio e le difficolta dell ' amministrazione , può assegnare al tutore un ' equa indennità . Può altresì , se particolari circostanze lo richiedono , sentito il protutore , autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell ' amministrazione , sotto la sua personale responsabilità , da una o più persone stipendiate . Art . 380 Contabilità dell ' amministrazione Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare ( att . 46-1 ) . Il giudice può sottoporre il conto annuale all ' esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore . Art . 381 Cauzione Il giudice tutelare , tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio , può imporre al tutore di prestare una cauzione , determinandone l ' ammontare e le modalità ( att . 131 ) . Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata . Art . 382 Responsabilità del tutore e del protutore Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia . Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri . Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio . SEZIONE IV Della cessazione del tutore dall ' ufficio Art . 383 Esonero dall ' ufficio Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall ' ufficio , qualora l ' esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo ( att . 129-2 ) . Art . 384 Rimozione e sospensione del tutore Il giudice tutelare può rimuovere dall ' ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri , o si sia dimostrato inetto nell ' adempimento di essi , o sia divenuto immeritevole dell ' ufficio per atti anche estranei alla tutela , ovvero sia divenuto insolvente . Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato ; può tuttavia sospenderlo dall ' esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione ( att . 129-2 ) . SEZIONE V Del rendimento del conto finale Art . 385 Conto finale Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell ' amministrazione al giudice tutelare . Questi può concedere una proroga ( att . 46-1 ) . Art . 386 Approvazione del conto Il giudice tutelare invita il protutore , il minore divenuto maggiore o emancipato , ovvero , secondo le circostanze , il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni . Se non vi sono osservazioni , il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva ; in caso contrario nega l ' approvazione ( att . 45-1 ) . Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare , provvede l ' autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati ( att . 45-3 ) . Art . 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore . Se il tutore ha cessato dall ' ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore , il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso ( 386 ) . Le disposizioni di quest ' articolo non si applicano all ' azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo ( 2941-3 ) . Art . 388 Divieto di convenzioni prima dell ' approvazione del conto Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell ' approvazione del conto della tutela ( 596 , 779 ) . La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa . Art . 389 Registro delle tutele Nel registro delle tutele , istituito presso ogni giudice tutelare , sono iscritti a cura del cancelliere l ' apertura e la chiusura della tutela , la nomina , I ' esonero e la rimozione del tutore e del protutore , le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore ( att . 48 e seguenti ) . Dell ' apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all ' ufficiale dello stato civile per l ' annotazione in margine all ' atto di nascita del minore . CAPO II Dell ' emancipazione Art . 390 Emancipazione di diritto Il minore è di diritto emancipato col matrimonio . Art . 392 Curatore dell ' emancipato Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge . Se entrambi i coniugi sono minori di età , il giudice tutelare può nominare un unico curatore , scelto preferibilmente fra i genitori . Se interviene l ' annullamento per una causa diversa dall ' età , o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale , il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori , se idoneo all ' ufficio , o in mancanza , altra persona . Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio , il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell ' art . 165 . Art . 393 Incapacità o rimozione del curatore Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt . 348 ultimo comma , 350 e 384 ( att . 129-2 ) . Art . 394 Capacità dell ' emancipato L ' emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l ' ordinaria amministrazione ( 397 , 2942 ) . Il minore emancipato può con l ' assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto . Per gli altri atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione , oltre il consenso del curatore ( 395 ) , è necessaria l ' autorizzazione del giudice tutelare ( att . 45-1 ) Per gli atti indicati nell ' art . 375 I ' autorizzazione , se curatore non è il genitore , deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare . Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore , è nominato un curatore speciale a norma dell ' ultimo comma dell ' art . 320 ( 396; att . 45-1 ) . Art . 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso , il minore può ricorrere al giudice tutelare , il quale , se stima ingiustificato il rifiuto , nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell ' atto , salva , se occorre , I ' autorizzazione del tribunale ( att . 45-1 ) . Art . 396 Inosservanza delle precedenti norme Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell ' art . 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa ( 1425 e seguenti ) . Sono applicabili al curatore le disposizioni dell ' art . 378 . Art . 397 Emancipato autorizzato all ' esercizio di un ' impresa commerciale Il minore emancipato può esercitare un ' impresa commerciale senza l ' assistenza del curatore , se è autorizzato dal tribunale , previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore ( 2198; att . 100 ) . L ' autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d ' ufficio , previo , in entrambi i casi , il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato . Il minore emancipato , che è autorizzato all ' esercizio di una impresa commerciale , può compiere da solo gli atti che eccedono l ' ordinaria amministrazione , anche se estranei all ' esercizio dell ' impresa ( 394 , 774 ) . TITOLO XI DELL ' AFFILIAZIONE E DELL ' AFFIDAMENTO Art . 400 Norme regolatrici dell ' assistenza dei minori L ' assistenza dei minori è regolata , oltre che dalle leggi speciali , dalle norme del presente titolo . Art . 401 Limiti di applicazione delle norme Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti , ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell ' impossibilità di provvedere al loro allevamento . Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento , l ' educazione o la rieducazione , ovvero in istato di abbandono materiale o morale . Art . 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza L ' istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito ( 406 , 412 ) , secondo le norme del titolo X , capo I di questo libro ( 343 e seguenti ) , fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore , e in tutti i casi nei quali l ' esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito . Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all ' ente di assistenza o all ' ospizio , ovvero di nominare un tutore a norma dell ' art . 354 . Nel caso in cui il genitore riprenda l ' esercizio della patria potestà , l ' Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio . Art . 403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi , oppure da persone per negligenza , immoralità , ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all ' educazione di lui , la pubblica autorità , a mezzo degli organi di protezione dell ' infanzia , lo colloca in luogo sicuro , sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione . TITOLO XII DELL ' INFERMITA ' DI MENTE , DELL ' INTERDIZIONE E DELL ' INABILITAZIONE Art . 414 Persone che devono essere interdette Il maggiore di età e il minore emancipato , i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi , devono essere interdetti ( 417 e seguenti ) . Art . 415 Persone che possono essere inabilitate Il maggiore di età infermo di mente , lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all ' interdizione , può essere inabilitato ( 417 e seguenti , 429 ) . Possono anche essere inabilitati coloro che , per prodigalità ( 776 ) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti , espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici . Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia , se non hanno ricevuto un ' educazione sufficiente , salva l ' applicazione dell ' art . 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi . Art . 416 Interdizione e inabilitazione nell ' ultimo anno di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell ' ultimo anno della sua minore età . L ' interdizione o l ' inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l ' età maggiore ( 421 ) . Art . 417 Istanza d ' interdizione o di inabilitazione L ' interdizione o l ' inabilitazione possono essere promosse dal coniuge , dai parenti entro il quarto grado , dagli affini entro il secondo grado , dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero ( 85 ) . Se l ' interdicendo o l ' inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori , l ' interdizione o l ' inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero . Art . 418 Poteri dell ' autorità giudiziaria Promosso il giudizio d ' interdizione , può essere dichiarata anche d ' ufficio l ' inabilitazione per infermità di mente . Se nel corso del giudizio d ' inabilitazione si rivela l ' esistenza delle condizioni richieste per l ' interdizione , il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l ' interdizione , e il tribunale provvede nello stesso giudizio , premessa l ' istruttoria necessaria ( att . 40 ) . Art . 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori Non si può pronunziare l ' interdizione o l ' inabilitazione senza che si sia proceduto all ' esame dell ' interdicendo o dell ' inabilitando . Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico . Può anche d ' ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio , interrogare i parenti prossimi dell ' interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni . Dopo l ' esame , qualora sia ritenuto opportuno , può essere nominato un tutore provvisorio all ' interdicendo o un curatore provvisorio all ' inabilitando . Art . 421 Decorrenza degli effetti dell ' interdizione e dell ' inabilitazione L ' interdizione e l ' inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza , salvo il caso previsto dall ' art . 416 ( 776 ) . Art . 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio Nella sentenza che rigetta l ' istanza d ' interdizione o d ' inabilitazione , può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio , rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato . Art . 423 Pubblicità Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d ' interdizione o d ' inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell ' apposito registro e comunicati entro dieci giorni all ' ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all ' atto di nascita ( att . 42 ) . Art . 424 Tutela dell ' interdetto e curatela dell ' inabilitato Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati ( 343 e seguenti , 390 e seguenti ) . Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell ' interdicendo e del curatore provvisorio dell ' inabilitando a norma dell ' art . 419 . Per l ' interdicendo non si nomina il protutore provvisorio . Nella scelta del tutore dell ' interdetto e del curatore dell ' inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente ( 150 e seguenti ) , il padre , la madre , un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento ( 587 ) , atto pubblico o scrittura privata autenticata ( 2699 , 2703 ) . Art . 425 Esercizio dell ' impresa commerciale da parte dell ' inabilitato L ' inabilitato può continuare l ' esercizio dell ' impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare ( 2198; att . 100 ) . L ' autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore ( 2203 e seguenti ) . Art . 426 Durata dell ' ufficio Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell ' interdetto o nella curatela dell ' inabilitato oltre i dieci anni , ad eccezione del coniuge , degli ascendenti o dei discendenti . Art . 427 Atti compiuti dall ' interdetto e dall ' inabilitato Gli atti compiuti dall ' interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore , dell ' interdetto o dei suoi eredi o aventi causa ( 1425 e seguenti ) . Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall ' interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio , qualora alla nomina segua la sentenza d ' interdizione . Possono essere annullati su istanza dell ' inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione fatti dall ' inabilitato , senza l ' osservanza delle prescritte formalità , dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio , qualora alla nomina sia seguita l ' inabilitazione ( 776 ) . Per gli atti compiuti dall ' interdetto prima della sentenza d ' interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell ' articolo seguente . Art . 428 Atti compiuti da persona incapace d ' intendere o di volere Gli atti compiuti da persona che , sebbene non interdetta , si provi essere stata per qualsiasi causa , anche transitoria , incapace d ' intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti , possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa , se ne risulta un grave pregiudizio all ' autore ( 1425 e seguenti ) . L ' annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando , per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d ' intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti , risulta la malafede dell ' altro contraente ( 1425 ) . L ' azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l ' atto o il contratto è stato compiuto ( 2953 ) . Resta salva ogni diversa disposizione di legge ( 120 , 591 , 775,1195; att . 130 ) . Art . 429 Revoca dell ' interdizione e dell ' inabilitazione Quando cessa la causa dell ' interdizione o dell ' inabilitazione , queste possono essere revocate su istanza del coniuge , dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado , del tutore dell ' interdetto , del curatore dell ' inabilitato o su istanza del pubblico ministero . Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell ' interdizione o dell ' inabilitazione continui . Se ritiene che sia venuta meno , deve informarne il pubblico ministero . Art . 430 Pubblicità Alla sentenza di rievoca dell ' interdizione o dell ' inabilitazione si applica l ' art . 423 . Art . 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca La sentenza che revoca l ' interdizione o l ' inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato . Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato . Art . 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell ' interdizione L ' autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l ' istanza di revoca dell ' interdizione , non crede che l ' infermo abbia riacquistato la piena capacità , può revocare l ' interdizione e dichiarare inabilitato l ' infermo medesimo . Si applica anche in questo caso il primo comma dell ' articolo precedente . Gli atti non eccedenti l ' ordinaria amministrazione , compiuti dall ' inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l ' interdizione , possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato . TITOLO XIII DEGLI ALIMENTI Art . 433 Persone obbligate All ' obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti , nell ' ordine : 1 ) il coniuge ; 2 ) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi , e , in loro mancanza , i discendenti prossimi , anche naturali ; 3 ) i genitori e , in loro mancanza , gli ascendenti prossimi , anche naturali ; gli adottanti ; 4 ) i generi e le nuore ; 5 ) il suocero e la suocera ; 6 ) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali , con precedenza dei germani sugli unilaterali . Art . 434 Cessazione dell ' obbligo tra affini L ' obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano : l ) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze ; 2 ) quando il coniuge , da cui deriva l ' affinità , e i figli nati dalla sua unione con l ' altro coniuge e i loro discendenti sono morti . Art . 436 Obbligo tra adottante e adottato L ' adottante deve ( 301 ) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui . Art . 437 Obbligo del donatario Il donatario ( 769 e seguenti ) è tenuto , con precedenza su ogni altro obbligato , a prestare gli alimenti al donante , a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria ( 770 . 785 ) . Art . 438 Misura degli alimenti Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento . Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli . Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell ' alimentando ( 660 , 1881 ) , avuto però riguardo alla sua posizione sociale . Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio . Art . 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario . Possono comprendere anche le spese per l ' educazione e l ' istruzione se si tratta di minore . Art . 440 Cessazione , riduzione e aumento Se dopo l ' assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve , l ' autorità giudiziaria provvede per la cessazione , la riduzione o l ' aumento , secondo le circostanze . Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell ' alimentato . Se , dopo assegnati gli alimenti , consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare , l ' autorità giudiziaria non può liberare l ' obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all ' obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti . Art . 441 Concorso di obbligati Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti , tutte devono concorrere alla prestazione stessa , ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche . Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l ' onere in tutto o in parte , l ' obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore . Se gli obbligati non sono concordi sulla misura , sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti , provvede l ' autorità giudiziaria secondo le circostanze . Art . 442 Concorso di aventi diritto Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato , e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse , l ' autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni , tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni , e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore . Art . 443 Modo di somministrazione degli alimenti Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati ( 2948 ) , o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto . L ' autorità giudiziaria può però , secondo le circostanze , determinare il modo di somministrazione . In caso di urgente necessità , l ' autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l ' obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati , salvo il regresso verso gli altri . Art . 444 Adempimento della prestazione alimentare L ' assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto , qualunque uso l ' alimentando ne abbia fatto . Art . 445 Decorrenza degli alimenti Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell ' obbligato ( 1219 ) , quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale ( 2948 ) . Art . 446 Assegno provvisorio Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti , il pretore o presi dente del tribunale può , sentita l ' altra parte , ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo , nel caso di concorso di più obbligati , a carico anche di uno solo di essi , salvo il regresso verso gli altri . Art . 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione Il credito alimentare non può essere ceduto ( 1260 , 2751 ) . L ' obbligo agli alimenti non può opporre all ' altra parte la compensazione , neppure quando si tratta di prestazioni arretrate . Art . 448 Cessazione per morte dell ' obbligato L ' obbligo degli alimenti cessa con la morte dell ' obbligato , anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza ( 50 , 63 ) . TITOLO XIV DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE Art . 449 Registri dello stato civile I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull ' ordinamento dello stato civile . Art . 450 Pubblicità dei registri dello stato civile I registri dello stato civile sono pubblici . Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte . Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati . Art . 451 Forza probatoria degli atti Gli atti dello stato civile fanno prova , fino a querela di falso ( 2699 ) , di ciò che l ' ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto . Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria ( 2697 ) . Le indicazioni estranee all ' atto non hanno alcun valore . Art . 452 Mancanza , distruzione o smarrimento di registri Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se , per qualunque altra causa , manca in tutto o in parte la registrazione dell ' atto , la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo . In caso di mancanza , di distruzione totale o parziale , di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente , questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente . Art . 453 Annotazioni Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non e ordinata dall ' autorità giudiziaria . Art . 454 Rettificazioni La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato , con la quale si ordina all ' ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso , o di rinnovare un atto smarrito o distrutto . Le sentenze devono essere trascritte nei registri . Art . 455 Efficacia della sentenza di rettificazione La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione , ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati . LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI CAPO I Dell ' apertura della successione , della delazione e dell ' acquisto dell ' eredità Art . 456 Apertura della successione La successione si apre al momento della morte ( Cod . Civ . 4 , 58 e seguenti ) , nel luogo dell ' ultimo domicilio del defunto ( Cod . Civ . 43 , 45 ) . Art . 457 Delazione dell ' eredità L ' eredità si devolve per legge ( Cod . Civ . 565 e seguenti ) o per testamento ( Cod . Civ . 587 e seguenti ) . Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca , in tutto o in parte , quella testamentaria . Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari ( Cod . Civ . 536 e seguenti ) . Art . 458 Divieto di patti successori E ' nulla ( Cod . Civ . 1418 ) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione ( Cod . Civ . 679 , 1412 , 1920 , 2122 4° comma ) . E ' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi ( Cod . Civ . 557 2° comma , 2823 ) . Art . 459 Acquisto dell ' eredità L ' eredità si acquista con l ' accettazione ( Cod . Civ . 470 e seguenti , 586 ) . L ' effetto dell ' accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione ( Cod . Civ . 456 , 1146 ) . Art . 460 Poteri del chiamato prima dell ' accettazione Il chiamato all ' eredità può esercitare le azioni possessorie ( Cod . Civ.1168 e seguenti ) a tutela dei beni ereditari , senza bisogno di materiale apprensione ( Cod . Civ.1146 ) . Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea ( Cod . Civ . 486 ) , e può farsi autorizzare dall ' autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio . Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti , quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell ' eredità a norma dell ' art . 528 . Art . 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato Se il chiamato rinunzia all ' eredità ( Cod . Civ.519 e seguenti ) , le spese sostenute per gli atti indicati dall ' articolo precedente sono a carico dell ' eredità . CAPO II Della capacità di succedere Art . 462 Capacità delle persone fisiche Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell ' apertura della successione ( Cod . Civ . 1 , 594 e seguenti , 600 , 784 ) . Salvo prova contraria , si presume concepito al tempo dell ' apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta ( Cod . Civ . 232 ) . Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore , benché non ancora concepiti ( Cod . Civ . 643 , 715 , 784 ) . CAPO III Dell ' indegnità Art . 463 Casi d ' indegnità E ' escluso dalla successione come indegno ( Cod . Civ . 466 e seguenti ) : l ) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta , o il coniuge , o un discendente , o un ascendente della medesima ( Cod . Civ.801 ) , purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale ( Cod . Pen . 45 e seguenti ) ; 2 ) chi ha commesso , in danno di una di tali persone , un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull ' omicidio ( Cod . Pen . 397 , 579 , 580 ) ; 3 ) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l ' ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni , se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale ( Cod . Pen . 368 ) ; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati , se la testimonianza è stata dichiarata , nei confronti di lui , falsa in giudizio penale ( Cod . Pen . 372 ) ; 4 ) chi ha indotto con dolo ( Cod . Civ . 1439 ) o violenza ( Cod . Civ . 1434 ) la persona , della cui successione si tratta , a fare , revocare o mutare il testamento , o ne l ' ha impedita ; 5 ) chi ha soppresso , celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata ; 6 ) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso . Art . 464 Restituzione dei frutti L ' indegno è obbligato a restituire i frutti ( Cod . Civ . 820 ) che gli sono pervenuti dopo l ' apertura della successione ( Cod . Civ.535 , 1148 ) . Art . 465 Indegnità del genitore Colui che è escluso per indegnità dalla successione ( Cod . Civ.463 ) non ha sui beni della medesima , che siano devoluti ai suoi figli , i diritti di usufrutto ( Cod . Civ . 324 ) o di amministrazione ( Cod . Civ . 320 e seguenti ) che la legge accorda ai genitori . Art . 466 Riabilitazione dell ' indegno Chi è incorso nell ' indegnità ( Cod . Civ . 463 ) è ammesso a succedere quando la persona , della cui successione si tratta , ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento ( Cod . Civ . 587 , 2699 ) . Tuttavia l ' indegno non espressamente abilitato , se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell ' indegnità , è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria ( Cod . Civ . 1444 ) . CAPO IV Della rappresentazione Art . 467 Nozione La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente ( Cod . Civ . 564 3° comma , 740 ) , in tutti i casi in cui questi non può ( Cod . Civ . 4 , 463 ) o non vuole ( Cod . Civ . 459 , 519 ) accettare l ' eredità o il legato ( Cod . Civ . 522 , 523 , 649 ) . Si ha rappresentazione nella successione testamentaria ( Cod . Civ . 674 e seguenti ) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l ' istituto non possa o non voglia accettare l ' eredità o il legato , e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale . Art . 468 Soggetti La rappresentazione ha luogo , nella linea retta ( Cod . Civ . 75 ) a favore dei discendenti ( Cod . Civ . 580 ) dei figli legittimi ( Cod . Civ . 231 e seguenti ) , legittimati ( Cod . Civ . 280 e seguenti ) e adottivi ( Cod . Civ . 291 e seguenti ) , nonché dei discendenti dei figli naturali ( Cod . Civ . 250 e seguenti ) del defunto , e , nella linea collaterale ( Cod . Civ . 75 ) , a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto . I discendenti ( Cod . Civ.467 ) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato ( Cod . Civ . 519 e seguenti ) all ' eredità della persona in luogo della quale subentrano , o sono incapaci ( Cod . Civ . 596 e seguenti ) o indegni di succedere ( Cod . Civ . 463 ) rispetto a questa ( Cod . Civ . 740 ) . Art . 469 Estensione del diritto di rappresentazione . Divisione La rappresentazione ha luogo in infinito , siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe . La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe ( Cod . Civ . 564 3° comma ) . Quando vi é rappresentazione la divisione si fa per stirpi ( Cod . Civ 726 2° comma ) . Se uno stipite ha prodotto più rami , la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo , e per capi tra i membri del medesimo ramo . CAPO V Dell ' accettazione dell ' eredità SEZIONE I Disposizioni generali Art . 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d ' inventario L ' eredità può essere accettata ( Cod . Civ . 2648 , 2685 ) puramente e semplicemente ( Cod . Civ . 475 , 476 ) o col beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 484 e seguenti ) . L ' accettazione col beneficio d ' inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore ( Cod . Civ . 634 ) . Art . 471 Eredità devolute a minori o interdetti Non si possono accettare le eredità devolute ai minori ( Cod . Civ . 2 , 320 ) e agli interdetti ( Cod . Civ . 414 ) , se non col beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 489 ) , osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 . Art . 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati I minori emancipati (Cod.Civ . 390 e seguenti ) e gli inabilitati ( Cod . Civ . 415 e seguenti ) non possono accettare l ' eredità , se non col beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 489 ) , osservate le disposizioni dell ' art . 394 . Art . 473 Eredità devolute a persone giuridiche L ' accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche ( Cod . Civ . 11 e seguenti , 600 ) non può farsi che col beneficio d ' inventario , osservate le disposizioni della legge circa l ' autorizzazione governativa . Questo articolo non si applica alle società ( Cod . Civ . 2247 ) . Art . 474 Modi di accettazione L ' accettazione può essere espressa o tacita . Art . 475 Accettazione espressa L ' accettazione e espressa quando , in un atto pubblico ( Cod . Civ . 2699 ) o in una scrittura privata ( Cod . Civ . 2702 ) , il chiamato all ' eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede ( Cod . Civ . 2685 ) . E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione ( Cod . Civ . 1353 e seguenti ) o a termine ( Cod . Civ . 1184 , 1362 2° comma ) . Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità ( Cod . Civ . 1326 5° comma ) . Art . 476 Accettazione tacita L ' accettazione è tacita quando il chiamato all ' eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede ( Cod . Civ . 477 , 478 , 527 , 2648 3° comma ) . Art . 477 Donazione , vendita e cessione dei diritti di successione La donazione , la vendita ( Cod . Civ . 1542 ) o la cessione , che il chiamato all ' eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi , importa accettazione dell ' eredità . Art . 478 Rinunzia che importa accettazione La rinunzia ai diritti di successione , qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati , importa accettazione ( Cod . Civ . 467 , 519 2° comma ) . Art . 479 Trasmissione del diritto di accettazione Se il chiamato all ' eredità muore senza averla accettata , il diritto di accettarla si trasmette agli eredi . Se questi non sono d ' accordo per accettare o rinunziare , colui che accetta l ' eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari , mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato ( Cod . Civ . 521 ) . La rinunzia all ' eredità propria del trasmittente include rinunzia all ' eredità che al medesimo è devoluta ( Cod . Civ . 468 2° comma ) . Art . 480 Prescrizione Il diritto di accettare l ' eredità si prescrive in dieci anni ( Cod . Civ . 487 , 525 , 2946 ) . Il termine decorre dal giorno dell ' apertura della successione ( Cod . Civ . 456 ) e , in caso d ' istituzione condizionale ( Cod . Civ . 633 e seguenti ) , dal giorno in cui si verifica la condizione ( Cod . Civ . 1353 , 1359 ) . Il termine non corre per i chiamati ulteriori , se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno . Art . 481 Fissazione di un termine per l ' accettazione Chiunque vi ha interesse può chiedere che l ' autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all ' eredità . Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione , il chiamato perde il diritto ( Cod . Civ . 2964 ) di accettare ( Cod . Civ.488 ) . Art . 482 Impugnazione per violenza o dolo L ' accettazione dell ' eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo ( Cod . Civ . 526 , 1434 e seguenti ) . L ' azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo ( Cod . Civ . 1442 ) . Art . 483 Impugnazione per errore L ' accettazione dell ' eredità non si può impugnare se è viziata da errore ( Cod . Civ . 526 , 1434 e seguenti ) . Tuttavia , se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell ' accettazione , l ' erede ( Cod . Civ . 662 e seguente ) non è tenuto a soddisfare i legati ( Cod . Civ . 649 e seguenti ) scritti in esso oltre il valore dell ' eredità , o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta ( Cod . Civ . 536 e seguenti ) . Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati , si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti . Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero , contro di loro è data azione di regresso . L ' onere di provare il valore dell ' eredità incombe all ' erede ( Cod . Civ . 2697 ) . SEZIONE II Del beneficio d ' inventario Art . 484 Accettazione col beneficio d ' inventario L ' accettazione col beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 490 e seguenti , 510 , 2830 ) si fa mediante dichiarazione , ricevuta ( Cod . Civ . 1350 ) da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ( Cod . Civ . 456 ) , e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale ( att . Cod . Civ . 52 , 53 ) . Entro un mese dall ' inserzione , la dichiarazione deve essere trascritta , a cura del cancelliere , presso l ' ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione ( Cod . Civ . 456 , 459 , 507 2° comma , 509 2° comma , 2648 ) . La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall ' inventario , nelle forme prescritte dal codice di procedura civile . Se l ' inventario è fatto prima della dichiarazione , nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto . Se l ' inventario è fatto dopo la dichiarazione , l ' ufficiale pubblico che lo ha redatto deve , nel termine di un mese , far inserire nel registro l ' annotazione della data in cui esso è stato compiuto . Art . 485 Chiamato all ' eredità che è nel possesso di beni Il chiamato all ' eredità , quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari , deve fare l ' inventario entro tre mesi dal giorno dell ' apertura della successione ( Cod . Civ . 456 ) o della notizia della devoluta eredità . Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo , può ottenere dalla pretura del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che , salvo gravi circostanze , non deve eccedere i tre mesi . Trascorso tale termine senza che l ' inventario sia stato compiuto , il chiamato all ' eredità è considerato erede puro e semplice . Compiuto l ' inventario , il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell ' art . 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell ' inventario medesimo , per deliberare se accetta ( Cod . Civ . 470 e seguenti ) o rinunzia ( Cod . Civ . 519 e seguenti ) all ' eredità . Trascorso questo termine senza che abbia deliberato , è considerato erede puro e semplice ( Cod . Civ . 476 ) . Art . 486 Poteri Durante i termini stabiliti dall ' articolo precedente per fare l ' inventario e per deliberare , il chiamato , oltre che esercitare i poteri indicati nell ' art . 460 , può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l ' eredità . Se non compare , l ' autorità giudiziaria nomina un curatore all ' eredità affinché la rappresenti in giudizio . Art . 487 Chiamato all ' eredità che non è nel possesso di beni Il chiamato all ' eredità , che non è nel possesso di beni ereditari , può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d ' inventario , fino a che il diritto di accettare non è prescritto ( Cod . Civ . 480 ) . Quando ha fatto la dichiarazione , deve compiere l ' inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione , salva la proroga accordata dall ' autorità giudiziaria a norma dell ' art . 485; in mancanza , e considerato erede puro e semplice . Quando ha fatto l ' inventario non preceduto da dichiarazione d ' accettazione , questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell ' inventario ; in mancanza , il chiamato perde il diritto di accettare l ' eredità . Art . 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall ' autorità giudiziaria Il chiamato all ' eredità che non è nel possesso di beni ereditari , qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell ' art . 481 , deve , entro detto termine , compiere anche l ' inventario ; se fa la dichiarazione e non l ' inventario , è considerato erede puro e semplice . L ' autorità giudiziaria può accordare una dilazione . Art . 489 Incapaci I minori , gli interdetti e gli inabilitati ( Cod . Civ . 414 e seguente ) non s ' intendono decaduti dal beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 471 , 472 ) , se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d ' interdizione o d ' inabilitazione ( Cod . Civ . 431 ) , qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione . Art . 490 Effetti del beneficio d ' inventario L ' effetto del beneficio d ' inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell ' erede ( Cod . Civ . 2830 , 2941 , n . 5 , L . fall . 12 1° comma ) . Conseguentemente : l ) l ' erede conserva verso l ' eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto , tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte ( Cod . Civ . 448 ) ; 2 ) l ' erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti ( Cod . Civ.564 , 1203 ) ; 3 ) i creditori dell ' eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell ' erede . Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni , secondo le disposizioni del capo seguente , se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l ' erede decada dal beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 493 , 494 , 505 ) o vi rinunzi . Art . 491 Responsabilità dell ' erede nell ' amministrazione L ' erede con beneficio d ' inventario non risponde dell ' amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave ( Cod . Civ . 496 , 531 ) . Art . 492 Garanzia Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono , l ' erede deve dare idonea garanzia ( Cod . Civ . 1179 per il valore dei beni mobili ( Cod . Civ . 812 ) compresi nell ' inventario , per i frutti ( Cod . Civ . 820 ) degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari . Art . 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione L ' erede decade dal beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 494 , 505 , 509 , 564 ) , se aliena o sottopone a pegno ( Cod . Civ . 2784 e seguenti ) o ipoteca ( Cod . Civ . 2808 e seguenti ) beni ereditari , o transige relativamente a questi beni senza l ' autorizzazione scritte dal codice di procedura civile . Per i beni mobili l ' autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d ' inventario . Art . 494 Omissioni o infedeltà nell ' inventario Dal beneficio d ' inventario decade ( Cod . Civ . 493 , 505 , 509 , 564 ) l ' erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell ' inventario beni appartenenti all ' eredità ( Cod . Civ . 762 ) , o che ha denunziato in mala fede , nell ' inventario stesso , passività non esistenti ( Cod . Civ . 527 ) . Art . 495 Pagamento dei creditori e legatari Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell ' art . 484 o dall ' annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l ' inventario sia posteriore alla dichiarazione , l ' erede , quando creditori o legatari non si oppongono ( Cod . Civ . 498 , 2906 ) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell ' art . 503 , paga i creditori e i legatari a misura che si presentano , salvi i loro diritti di poziorità ( Cod . Civ . 2741 , 2830 ) . Esaurito l ' asse ereditario , i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari , ancorché di cosa determinata appartenente al testatore ( Cod . Civ . 649 ) , nei limiti del valore del legato . Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell ' ultimo pagamento , salvo che il credito sia anteriormente prescritto ( Cod . Civ . 2934 e seguenti ) . Art . 496 Rendimento del conto L ' erede ha l ' obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari , i quali possono fare assegnare un termine all ' erede . Art . 497 Mora nel rendimento del conto L ' erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni , se non quando è stato costituito in mora ( Cod . Civ . 1219 ) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest ' obbligo . Dopo la liquidazione del conto , non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore . Art . 498 Liquidazione dell ' eredità in caso di opposizione Qualora entro il termine indicato nell ' art . 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari , l ' erede non può eseguire pagamenti ( Cod . Civ . 502 ) , ma deve provvedere alla liquidazione ( Cod . Civ . 503 ) dell ' eredità nell ' interesse di tutti i creditori e legatari ( Cod . Civ . 499 e seguenti ) . A tal fine egli , non oltre un mese dalla notificazione dell ' opposizione , deve , a mezzo di un notaio del luogo dell ' aperta successione ( Cod . Civ . 456 ) , invitare i creditori e i legatari a presentare , entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta , le dichiarazioni di credito . L ' invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ( att . civ . 52 3° comma ) . Art . 499 Procedura di liquidazione Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito , l ' erede provvede , con l ' assistenza del notaio , a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie . Se l ' alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio ( Cod . Civ . 2745 e seguenti ) o a ipoteca ( Cod . Civ . 2808 ) , i privilegi non si estinguono , e le ipoteche non possono essere cancellate ( Cod . Civ . 2882 ) sino a che l ' acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente . L ' erede forma , sempre con l ' assistenza del notaio , lo stato di graduazione . I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione ( Cod . Civ . 2741 e seguenti ) . Essi sono preferiti ai legatari . Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l ' attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti . Qualora , per soddisfare i creditori , sia necessario comprendere nella liquidazione anche l ' oggetto di un legato di specie ( Cod . Civ . 649 ) , sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari . Art . 500 Termine per la liquidazione L ' autorità giudiziaria , su istanza di alcuno dei creditori o legatari , può assegnare un termine all ' erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione . Art . 501 Reclami Compiuto lo stato di graduazione ( Cod . Civ . 499 2° comma ) , il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza , e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia . Trascorsi senza reclami i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione , lo stato di graduazione diviene definitivo . Art . 502 Pagamento dei creditori e dei legatari Divenuto definitivo lo stato di graduazione ( Cod . Civ . 501 ) o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami , l ' erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo . Questo costituisce titolo esecutivo contro l ' erede . La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori , sempre che questi diano cauzione ( Cod . Civ . 1179 ) . I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l ' erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione . Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami , salvo che il credito sia anteriormente prescritto ( Cod . Civ . 495 ) . Art . 503 Liquidazione promossa dall ' erede Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari , l ' erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti ( att . Cod . Civ . 132 ) . Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all ' erede di valersi . di questa procedura . Art . 504 Liquidazione nel caso di più eredi Se vi sono più eredi con beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 510 ) , ciascuno può promuovere la liquidazione ; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti . I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio . Art . 505 Decadenza dal beneficio L ' erede che , in caso di opposizione , non osserva le norme stabilite dall ' art . 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall ' art . 500 , decade dal beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 493,494 , 509 , 564 ) . Parimenti decade dal beneficio d ' inventario l ' erede che , nel caso previsto dall ' art . 503 dopo l ' invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito , esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell ' art . 500 . La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari ( Cod . Civ . 503 2° comma ) . In ogni caso la decadenza dal beneficio d ' inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari ( Cod . civ . 509 ) . Art . 506 Procedure individuali Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell ' art . 498 , non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori . Possono tuttavia essere continuate quelle in corso , ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall ' art . 499 . I crediti a termine diventano esigibili ( Cod . Civ . 1186 ) . Resta tuttavia il beneficio del termine , quando il credito e munito di garanzia reale ( Cod . Civ . 2747 , 2796 , 2808 ) su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione , e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito . Dalla data di pubblicazione dell ' invito ai creditori previsto dal terzo comma dell ' art . 498 e sospeso il decorso degl ' interessi dei crediti chirografari ( Cod . Civ . 1282 ) . I creditori tuttavia hanno diritto , compiuta la liquidazione , al collocamento degli interessi sugli eventuali residui . Art . 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari L ' erede , non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito ( Cod . Civ . 498 ) , se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione , può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari ( Cod . Civ . 1977 e seguenti ) . A tal fine l ' erede deve , nelle forme indicate dall ' art . 498 , dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ( Cod . Civ . 43 ) ; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni ( att . 52 , 53 ) , annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell ' art . 484 , e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari ( Cod . Civ . 2643 ) e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili ( Cod . Civ . 2663 ) . Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio , gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall ' erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari ( Cod . Civ . 2649 ) . L ' erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell ' articolo seguente . Eseguita la consegna , egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari ( Cod . Civ . 1177 , 2930 ) . Art . 508 Nomina del curatore Trascritta la dichiarazione di rilascio , il tribunale del luogo dell ' aperta successione , su istanza dell ' erede o di uno dei creditori o legatari , o anche d ' ufficio , nomina un curatore , perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt . 498 e seguenti ( Cod . Civ . 1387 ) . Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni ( att . 52 , 53 ) . Le attività che residuano , pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione ( Cod . Civ.499 2° comma ) , spettano all ' erede , salva l ' azione dei creditori e legatari , che non si sono presentati , nei limiti determinati dal terzo comma dell ' art . 502 . Art . 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari Se , dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito , l ' erede incorre nella decadenza dal beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 493 , 494 , 505 ) , ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere ( Cod . Civ . 505 4° comma ) , il tribunale del luogo dell ' aperta successione , su istanza di uno dei creditori o legatari , sentiti l ' erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito , può nominare un curatore con l ' incarico di provvedere alla liquidazione dell ' eredità secondo le norme degli artt . 499 e seguenti . Dopo la nomina del curatore , la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere . Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni ( att . 52 , 53 ) , annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell ' art . 484 , e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili ( Cod . Civ . 2663 ) . L ' erede perde l ' amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore . Gli atti di disposizione che l ' erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari ( Cod . Civ . 2644 ) . Art . 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati L ' accettazione con beneficio d ' inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri , anche se l ' inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione . Art . 511 Spese Le spese dell ' apposizione dei sigilli , dell ' inventario e di ogni altro atto dipendente dall ' accettazione con beneficio d ' inventario sono a carico dell ' eredità . CAPO VI Della separazione dei beni del defunto da quelli dell ' erede Art . 512 Oggetto della separazione La separazione dei beni del defunto da quelli dell ' erede assicura il soddisfacimento , con i beni del defunto , dei creditori di lui e dei legatari che l ' hanno esercitata , a preferenza dei creditori dell ' erede ( 490 ) . Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie ( 2741 , 2772 ) sui beni del defunto . La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l ' hanno esercitata , di soddisfarsi anche sui beni propri dell ' erede . Art . 513 Separazione contro i legatari di specie I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie ( 649 ) . Art . 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l ' hanno esercitata , quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti . Fuori di questo caso , i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione ; ma , se parte del patrimonio non e stata separata , il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti , e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti ( att . 54 ) . Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari , i creditori sono preferiti ai legatari . La preferenza è anche accordata , nel caso previsto dal comma precedente , ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti ( 756 ) . Restano salve in ogni caso le cause di prelazione ( 2741 e seguenti ) . Art . 515 Cessazione della separazione L ' erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari , e dando cauzione ( 1179 ) per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine , oppure è contestato . Art . 516 Termine per l ' esercizio del diritto alla separazione Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall ' apertura della successione . Art . 517 Separazione riguardo ai mobili Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale . La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell ' aperta successione , il quale ordina l ' inventario , se non e ancora fatto , e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi . Riguardo ai mobili già alienati dall ' erede , il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato . Art . 518 Separazione riguardo agli immobili Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d ' ipoteca , il diritto alla separazione si esercita mediante l ' iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi . L ' iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche ( 2827 e seguenti ) , indicando il nome del defunto e quello dell ' erede , se è conosciuto , e dichiarando che l ' iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni . Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo . Le iscrizioni a titolo di separazione , anche se eseguite in tempi diversi , prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l ' erede o il legatario , anche se anteriori . Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche ( 2808 e seguenti ) . CAPO VII Della rinunzia all ' eredità Art . 519 Dichiarazione di rinunzia La rinunzia all ' eredità deve farsi con dichiarazione , ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione , e inserita nel registro delle successioni ( att . 52 , 53 , 133 ) . La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché , a cura di alcuna delle parti , non siano osservate le forme indicate nel comma precedente . Art . 520 Rinunzia condizionata , a termine o parziale E ' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte ( 475 ) . Art . 521 Retroattività della rinunzia Chi rinunzia all ' eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato . Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile ( 556 ) , salve le disposizioni degli artt . 551 e 552 . Art . 522 Devoluzione nelle successioni legittime Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante , salvo il diritto di rappresentazione ( 467 e seguenti ) e salvo il disposto dell ' ultimo comma dell ' art . 571 . Se il rinunziante e solo , l ' eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse . Art . 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie Nelle successioni testamentarie , se il testatore non ha disposto una sostituzione ( 688 ) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione ( 4672 ) , la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell ' art . 674 , ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell ' art . 677 . Art . 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori Se taluno rinunzia , benché senza frode , a un ' eredità con danno dei suoi creditori , questi possono farsi autorizzare ad accettare l ' eredità in nome e luogo del rinunziante , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti ( 2652 , 2740 ) . Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia ( 2934 e seguenti ) . Art . 525 Revoca della rinunzia Fino a che il diritto di accettare l ' eredità non e prescritto ( 480 ) contro i chiamati che vi hanno rinunziato , questi possono sempre accettarla , se non è già stata acquistata da altro dei chiamati , senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell ' eredità . Art . 526 Impugnazione per violenza o dolo La rinunzia all ' eredità si può impugnare solo se è l ' effetto di violenza o di dolo ( 1434 e seguenti ) . L ' azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo ( 1442 ) . Art . 527 Sottrazione di beni ereditari I chiamati all ' eredità , che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all ' eredità stessa , decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici , nonostante la loro rinunzia . CAPO VIII Dell ' eredità giacente Art . 528 Nomina del curatore Quando il chiamato non ha accettato l ' eredità e non e nel possesso di beni ereditari ( 458 e seguenti ) , il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione , su istanza delle persone interessate o anche d ' ufficio , nomina un curatore dell ' eredità . Il decreto di nomina del curatore , a cura del cancelliere , e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni ( att . 52 , 53 ) . Art . 529 Obblighi del curatore Il curatore e tenuto a procedere all ' inventario dell ' eredità , a esercitarne e promuoverne le ragioni , a rispondere alle istanze proposte contro la medesima , ad amministrarla , a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell ' eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili , e , da ultimo , a rendere conto della propria amministrazione . Art . 530 Pagamento dei debiti ereditari Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati , previa autorizzazione del pretore . Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione , il curatore non può procedere ad alcun pagamento , ma deve provvedere alla liquidazione dell ' eredità secondo le norme degli artt . 498 e seguenti ( att . 134-2 ) . Art . 531 Inventario , amministrazione e rendimento dei conti Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo , che riguardano l ' inventario , l ' amministrazione e il rendimento di conti da parte dell ' erede con beneficio d ' inventario , sono comuni al curatore dell ' eredità giacente , esclusa la limitazione della responsabilità per colpa ( 491 ) . Art . 532 Cessazione della curatela per accettazione dell ' eredità Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l ' eredità è stata accettata . Art . 533 Nozione L ' erede può ( 2652 , 2690 ) chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno , allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi . L ' azione è imprescrittibile , salvi gli effetti dell ' usucapione rispetto ai singoli beni ( 1158 e seguenti ) . Art . 534 Diritti dei terzi L ' erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo . Sono salvi i diritti acquistati , per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l ' erede apparente , dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede . La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri , se l ' acquisto a titolo di erede ( 2648 ) e l ' acquisto dall ' erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell ' acquisto da parte dell ' erede o del legatario vero , o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l ' erede apparente ( 2652 , n . 7 ) . Art . 535 Possessore di beni ereditari Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari , per quanto riguarda la restituzione dei frutti , le spese , i miglioramenti e le addizioni ( 1148 e seguenti ) . Il possessore in buona fede , che ha alienato pure in buona fede una cosa dell ' eredità , è solo obbligato a restituire all ' erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto . Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto , l ' erede subentra nel diritto di conseguirlo ( 2038 ) . E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari , ritenendo per errore di essere erede . La buona fede non giova se l ' errore dipende da colpa grave ( 1147 ) . CAPO X Dei legittimari SEZIONE I Dei diritti riservati ai legittimari Art . 536 Legittimari Le persone a favore delle quali la legge riserva ( 457 , 549 ) una quota di eredità o altri diritti nella successione sono : il coniuge , i figli legittimi , i figli naturali , gli ascendenti legittimi . Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi . A favore dei discendenti ( 77 ) dei figli legittimi o naturali , i quali vengono alla successione in luogo di questi ( 467 ) , la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali . Art . 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali Salvo quanto disposto dall ' art . 542 , se il genitore lascia un figlio solo , legittimo o naturale ( 459 , 231 , 573 ) , a questi è riservata la metà del patrimonio . Se i figli sono più , è loro riservata la quota dei due terzi , da dividersi in parti uguali tra tutti i figli , legittimi e naturali . I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano . Nel caso di opposizione decide il giudice , valutate le circostanze personali e patrimoniali . Art . 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali , ma ascendenti legittimi , a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio , salvo quanto disposto dall ' art . 544 . In caso di pluralità di ascendenti , la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall ' art . 569 . Art . 540 Riserva a favore del coniuge A favore del coniuge ( 459 ) è riservata la metà del patrimonio dell ' altro coniuge , salve le disposizioni dell ' art . 542 per il caso di concorso con i figli . Al coniuge , anche quando concorra con altri chiamati , sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ( 144 ) , e di uso sui mobili che la corredano , se di proprietà del defunto o comuni . Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e , qualora questa non sia sufficiente , per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli . Art . 542 Concorso di coniuge e figli Se chi muore lascia , oltre al coniuge , un solo figlio , legittimo o naturale ( 459 , 231 , 258 ) a quest ' ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge . Quando i figli , legittimi o naturali , sono più di uno , ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto . La divisione tra tutti i figli , legittimi e naturali , è effettuata in parti uguali . Si applica il terzo comma dell ' art . 537 . Art . 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali , ma ascendenti legittimi e il coniuge ( 459 ) , a quest ' ultimo è riservata la metà del patrimonio , ed agli ascendenti un quarto . In caso di pluralità di ascendenti , la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall ' art . 569 . Art . 548 Riserva a favore del coniuge separato Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato , ai sensi del secondo comma dell ' art . 151 , ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato . Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell ' apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto . L ' assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi , e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta . La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi . Art . 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari , salva l ' applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro ( 733 e seguenti ) . Art . 550 Lascito eccedente la porzione disponibile Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia ( 1872 ) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile ( 556 ) , i legittimari ( 536 ) , ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa , hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare ( 1350 ) la nuda proprietà della porzione disponibile . Nel secondo caso il legatario , conseguendo la disponibile abbandonata , non acquista la qualità di erede ( 588 ) . La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile . Se i legittimari sono più , occorre l ' accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione . Le stesse norme si applicano anche se dell ' usufrutto , della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione . Art . 551 Legato in sostituzione di legittima Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima , egli può rinunziare al legato ( 649 e seguenti ) e chiedere la legittima . Se preferisce di conseguire il legato , perde il diritto di chiedere un supplemento , nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima , e non acquista la qualità di erede ( 588 ) . Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento . Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile . Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario , per l ' eccedenza il legato grava sulla disponibile . Art . 552 Donazione e legati in conto di legittima Il legittimario che rinunzia all ' eredità ( 519 e seguenti ) , quando non si ha rappresentazione ( 467 ) , può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti ( 521-2 ) ; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall ' imputazione ( 564-2 ) , se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni ( 554 e seguenti ) , restano salve le assegnazioni , fatte dal testatore sulla disponibile , che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l ' eredità , e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest ' ultimo . SEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari Art . 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima ( 457 ) , nel concorso di legittimari con altri successibili , le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ( 537 e seguenti ) ai legittimari , i quali però devono imputare a questa , ai sensi dell ' art . 564 , quantohanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati . Art . 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione ( 557 e seguenti ) nei limiti della quota medesima ( 2652 ) . Art . 555 Riduzione delle donazioni Le donazioni ( 809 , 1923 ) , il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre ( 172 ) , sono soggette a riduzione fino alla quota medesima ( att . 135 ) . Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento . Art . 556 Determinazione della porzione disponibile Per determinare l ' ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte , detraendone i debiti . Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione , secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt . 747 e 750 e sull ' asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre ( 537 e seguenti , 737; att . 135-2 ) . Art . 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione La riduzione delle donazioni ( 809 ) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa ( 537 e seguenti ) . Essi non possono rinunziare a questo diritto , finché vive il donante né con dichiarazione espressa , né prestando il loro assenso alla donazione ( 458 ) . I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione , né approfittarne . Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto , se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d ' inventario ( 484 e seguenti ) . Art . 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente , senza distinguere tra eredi e legatari . Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre , questa disposizione non si riduce , se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari . Art . 559 Modo di ridurre le donazioni Le donazioni ( 809 ) si riducono cominciando dall ' ultima e risalendo via via alle anteriori . Art . 560 Riduzione del legato o della donazione d ' immobili Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile ( 812 ) , la riduzione si fa separando dall ' immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata , se ciò può avvenire comodamente ( 720 ) . Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell ' immobile un ' eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile , l ' immobile si deve lasciare per intero nell ' eredità , salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile . Se l ' eccedenza non supera il quarto , il legatario o il donatario può ritenere tutto l ' immobile , compensando in danaro i legittimari . Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l ' immobile , purché il valore di esso non superi l ' importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario . Art . 561 Restituzione degli immobili Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati , salvo il disposto del n . 8 dell ' art . 2652 . La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri ( 2683 , 2690 ) . I frutti ( 820 ) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale ( 1148 ) . Art . 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l ' acquirente , e il donatario è in tutto o in parte insolvente ( 2652 ) , il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria , ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente . Art . 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati , il legittimario , premessa l ' escussione dei beni del donatario , può chiedere ai successivi acquirenti , nel modo e nell ' ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi , la restituzione degli immobili ( 2652 , n . 8 ) . L ' azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l ' ordine di data delle alienazioni , cominciando dall ' ultima . Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili , oggetto della donazione , salvi gli effetti del possesso di buona fede ( 1153 e seguenti ) . Il terzo acquirente può liberarsi dall ' obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l ' equivalente in danaro . Art . 564 Condizioni per l ' esercizio dell ' azione di riduzione Il legittimario che non ha accettato l ' eredità col beneficio d ' inventario ( 484 e seguenti ) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati , salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi , ancorché abbiano rinunziato all ' eredità . Questa disposizione non si applica all ' erede che ha accettato col beneficio d ' inventario e che ne è decaduto ( 439 e seguenti ) . In ogni caso il legittimario , che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie , deve imputare ( 737 e seguenti ) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti , salvo che ne sia stato espressamente dispensato ( 553; att . 1352 ) . Il legittimario che succede per rappresentazione ( 467 e seguenti ) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti , senza espressa dispensa , al suo ascendente ( 740; att . 1352 ) . La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori . Ogni cosa , che , secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro , è esente da collazione , è pure esente da imputazione . TITOLO II DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME Art . 565 Categorie dei successibili Nella successione legittima l ' eredità si devolve al coniuge , ai discendenti legittimi e naturali , agli ascendenti legittimi , ai collaterali , agli altri parenti e allo Stato , nell ' ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo . CAPO I Della successione dei parenti Art . 566 Successione dei figli legittimi e naturali Al padre ed alla madre succedono ( 459 ) i figli legittimi e naturali , in parti uguali . Si applica il terzo comma dell ' art . 537 . Art . 567 Successione dei figli legittimati e adottivi Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati ( 280 e seguenti ) e gli adottivi ( 291 e seguenti , 309 , 314-326 ) . I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell ' adottante ( 300-2 ) . Art . 568 Successione dei genitori A colui che muore senza lasciare prole , né fratelli o sorelle o loro discendenti ( 467 e seguenti ) , succedono ( 459 ) il padre e la madre in eguali porzioni , o il genitore che sopravvive . Art . 569 Successione degli ascendenti A colui che muore senza lasciare prole , ne genitori , ne fratelli o sorelle o loro discendenti ( 467 e seguenti ) , succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l ' altra meta gli ascendenti della linea materna . Se però gli ascendenti non sono di eguale grado , l ' eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea . Art . 570 Successione dei fratelli e delle sorelle A colui che muore senza lasciare prole , né genitori , ne altri ascendenti , succedono ( 459 ) i fratelli e le sorelle in parti uguali . I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani . Art . 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto , tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi , purché in nessun caso la quota , in cui succedono i genitori o uno di essi , sia minore della metà . Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali , ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori , salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi . Se entrambi i genitori non possono o non vogliono ( 463 , 521 ) venire alla successione , e vi sono ulteriori ascendenti , a questi ultimi si devolve , nel modo determinato dall ' art . 569 , laquota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell ' altro . Art . 572 Successione di altri parenti Se alcuno muore senza lasciare prole , ne genitori , né altri ascendenti , ne fratelli o sorelle o loro discendenti , la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi ( 76 ) , senza distinzione di linea . La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado ( 77 , 586 ) . Art . 573 Successione dei figli naturali Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata ( 250 e seguenti ) , salvo quanto è disposto dall ' art . 580 . Art . 577 Successione del figlio naturale all ' ascendente legittimo immediato del suo genitore Il figlio naturale succede all ' ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l ' eredità , se l ' ascendente non lascia ne coniuge , ne discendenti o ascendenti , ne fratelli o sorelle o loro discendenti , né altri parenti legittimi entro il terzo grado . Art . 578 Successione dei genitori al figlio naturale Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge , la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio ( 250 e seguenti ) . Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori , l ' eredità spetta per metà a ciascuno di essi . Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio ( 280 e seguenti ) , l ' altro è escluso dalla successione . Art . 579 Concorso del coniuge e dei genitori Se al figlio naturale morto senza lasciar prole , ne genitori , sopravvive il coniuge , l ' eredità si devolve per intero al medesimo . Se vi sono genitori , l ' eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l ' altro terzo ai genitori ( 538 ) . Art . 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento , all ' istruzione e alla educazione , a norma dell ' art . 279 , spetta un assegno vitalizio pari all ' ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto , se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta . I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell ' assegno loro spettante a norma del comma precedente , in denaro , ovvero , a scelta degli eredi legittimi , in beni ereditari . CAPO II Della successione del coniuge Art . 581 Concorso del coniuge con i figli Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali , o figli legittimi e naturali ( 257 ) , il coniuge ha diritto alla metà dell ' eredità , se alla successione concorre un solo figlio , e ad un terzo negli altri casi . Art . 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi , fratelli e sorelle Al coniuge sono devoluti i due terzi dell ' eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali ( 459 ) , ovvero con gli uni e con gli altri . In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti , ai fratelli e alle sorelle , secondo le disposizioni dell ' art . 571 , salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità . Art . 583 Successione del solo coniuge In mancanza di figli legittimi o naturali , di ascendenti , di fratelli o sorelle , al coniuge si devolve tutta l ' eredità . Art . 584 Successione del coniuge putativo Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi , al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono . Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell ' art . 540 . Egli è però escluso dalla successione , quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte . Art . 585 Successione del coniuge separato Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato . Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato , si applicano le disposizioni del secondo comma dell ' art . 548 . CAPO III Della successione dello stato Art . 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato In mancanza di altri successibili ( 459 , 572 ) l ' eredità è devoluta allo Stato ( 473 ) . L ' acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia . Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati . TITOLO III DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE CAPO I Disposizioni generali Art . 587 Testamento Il testamento è un atto revocabile ( 679 e seguenti ) con il quale taluno dispone , per il tempo in cui avrà cessato di vivere , di tutte le proprie sostanze o di parte di esse ( 978 , 1920 , 2821 ) . Le disposizioni di carattere non patrimoniale , che la legge consente siano contenute in un testamento ( 254 , 256 , 338 , 348 , 355 , 424-3 , 466 ) , hanno efficacia , se contenute in un atto che ha la forma del testamento ( 601 e seguenti ) , anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale . Art . 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare Le disposizioni testamentarie , qualunque sia l ' espressione o la denominazione usata dal testatore , sono a titolo universale ( 633 , 637 , 647 ) e attribuiscono la qualità di erede ( 1141 , 1399 ) , se comprendono l ' universalità o una quota dei beni del testatore . Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario . L ' indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale , quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio . Art . 589 Testamento congiuntivo o reciproco Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto , ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca ( 458 ) . Art . 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle La nullità della disposizione testamentaria ( att . 137 ) , da qualunque causa dipenda , non può essere fatta valere da chi , conoscendo la causa della nullità , ha , dopo la morte del testatore , confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione ( 1444 ) . CAPO II Della capacità di disporre per testamento Art . 591 Casi d ' incapacità Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge . Sono incapaci di testare : l ) coloro che non hanno compiuto la maggiore età ; 2 ) gli interdetti per infermità di mente ( 414 ) ; 3 ) quelli che , sebbene non interdetti , si provi essere stati , per qualsiasi causa , anche transitoria , incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento . Nei casi d ' incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse . L ' azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ( 590 , 620 , 621 , 623 ) . CAPO III Della capacità di ricevere per testamento Art . 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili Se vi sono discendenti legittimi , i figli naturali , quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata ( 250 e seguenti ) , non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge ( 573 e seguenti ) . I figli naturali riconoscibili , quando la filiazione risulta nei modi indicati dall ' art . 279 , non possono ricevere più di quanto , secondo la disposizione del comma precedente , potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata . Art . 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili Gli eredi , i legatari e i donatari sono tenuti , in proporzione a quanto hanno ricevuto , a corrispondere ai figli naturali di cui all ' art . 279 , un assegno vitalizio nei limiti stabilitidall ' art . 580 , se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi . Se il genitore ha disposto in loro favore , essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l ' assegno . Art . 596 Incapacità del tutore e del protutore Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore , se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l ' azione per il rendimento del conto medesimo ( 385 e seguenti ) , quantunque il testatore sia morto dopo l ' approvazione . Questa norma si applica anche al protutore , se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore ( 360 ) . Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente , discendente , fratello , sorella o coniuge del testatore . Art . 597 Incapacità del notaio , dei testimoni e dell ' interprete Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico , ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell ' interprete intervenuti al testamento medesimo . Art . 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto , salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell ' atto della consegna . Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato . Art . 599 Persone interposte Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt . 592 , 593 , 596 , 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d ' interposta persona . Sono reputate persone interposte il padre , la madre , i discendenti e il coniuge della persona incapace , anche se chiamati congiuntamente con l ' incapace ( 738 , 740 , 779 , 780 , 2728 ) . Art . 600 Enti non riconosciuti Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia , se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile ( 620 e seguenti , 640 ) non è fatta l ' istanza per ottenere il riconoscimento . Fino a quando l ' ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi ( att . 3 ) . CAPO IV Della forma dei testamenti SEZIONE I Dei testamenti ordinari Art . 601 Forme Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio . Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto . Art . 602 Testamento olografo Il testamento olografo deve essere scritto per intero , datato e sottoscritto di mano del testatore ( 684 ) . La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni . Se anche non è fatta indicando nome e cognome , è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore . La data deve contenere l ' indicazione del giorno , mese e anno . La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore ( 591 ) , della priorità di data tra più testamenti ( 682 ) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento ( 651 , 656 , 657 ) . Art . 603 Testamento pubblico Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni . Il testatore , in presenza dei testimoni , dichiara al notaio la sua volontà , la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso . Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni . Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento . Il testamento deve indicare il luogo , la data del ricevimento e l ' ora della sottoscrizione , ed essere sottoscritto dal testatore , dai testimoni e dal notaio . Se il testatore non può sottoscrivere , o può farlo solo con grave difficoltà , deve dichiararne la causa , e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell ' atto . Per il testamento del muto , sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone . Qualora il testatore sia incapace anche di leggere , devono intervenire quattro testimoni . Art . 604 Testamento segreto Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo . Se è scritto dal testatore , deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni ; se è scritto in tutto o in parte da altri , o se è scritto con mezzi meccanici , deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio , unito o separato . Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere , o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni , deve altresì dichiarare al notaio , che riceve il testamento , di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo : di ciò si fa menzione nell ' atto di ricevimento . Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto . Art . 605 Formalità del testamento segreto La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta , in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione . Il testatore , in presenza di due testimoni , consegna ( 685 ) personalmente al notaio la carta così sigillata , o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni , e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento . Il testatore , se è muto o sordomuto , deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento , se questo è stato scritto da altri . Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento , o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato , si scrive l ' atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore , il numero e l ' impronta dei sigilli , e l ' assistenza dei testimoni a tutte le formalità . L ' atto deve essere sottoscritto dal testatore , dai testimoni e dal notaio . Se il testatore non può , per qualunque impedimento , sottoscrivere l ' atto della consegna , si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico . Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti . Art . 606 Nullità del testamento per difetto di forma Il testamento è nullo ( 1418 e seguenti ) quando manca l ' autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo , ovvero manca la redazione per iscritto , da parte del notaio , delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell ' uno o dell ' altro , nel caso di testamento per atto di notaio . Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato ( 1441 e seguenti ) su istanza di chiunque vi ha interesse . L ' azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie . Art . 607 Validità del testamento segreto come olografo Il testamento segreto , che manca di qualche requisito suo proprio , ha effetto come testamento olografo , qualora di questo abbia i requisiti . Art . 608 Ritiro di testamento segreto od olografo Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano ( 685 ) . A cura del notaio si redige verbale della restituzione ; il verbale è sottoscritto dal testatore , da due testimoni e dal notaio ; se il testatore non può sottoscrivere , se ne fa menzione . Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio , il verbale è redatto dall ' archivista e sottoscritto dal testatore , dai testimoni e dall ' archivista medesimo . Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all ' atto di consegna o di deposito . SEZIONE II Dei testamenti speciali Art . 609 Malattie contagiose , calamità pubbliche o infortuni Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie ( 601 e seguenti ) , perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa , o per causa di pubblica calamita o d ' infortunio , il testamento è valido se ricevuto da un notaio , dal pretore o dal conciliatore del luogo , dal sindaco o da chi ne fa le veci , o da un ministro di culto , in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni . Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve ; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni . Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere , se ne indica la causa . Art . 610 Termine di efficacia Il testamento ricevuto nel modo indicato dall ' articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie . Se il testatore muore nell ' intervallo , il testamento deve essere depositato , appena è possibile , nell ' archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto . Art . 611 Testamento a bordo di nave Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa . Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio . Art . 612 Forme Il testamento indicato dall ' articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore , dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni ; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere , si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione . Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ( Cod . Nav . 169 e seguenti ) , ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d ' equipaggio . Art . 613 Consegna Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un ' autorità consolare , il comandante è tenuto a consegnare all ' autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell ' annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d ' equipaggio . Al ritorno della nave nello Stato , i due originali del testamento , o quello non depositato durante il viaggio , devono essere consegnati all ' autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione . Della consegna si rilascia dichiarazione , di cui si fa cenno in margine all ' annotazione sopraindicata . Art . 614 Verbale di consegna L ' autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile , secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile . Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio , e trasmette l ' altro all ' archivio notarile del luogo del domicilio o dell ' ultima residenza del testatore . Art . 615 Termine di efficacia Il testamento fatto durante il viaggio per mare , nella forma stabilita dagli artt . 611 e seguenti , perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie . Art . 616 Testamento a bordo di aeromobile Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt . 611 e 615 . Il testamento è ricevuto dal comandante , in presenza di uno o , quando è possibile , di due testimoni . Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt . 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche . Il testamento è annotato sul giornale di rotta ( Cod . Nav . 772 , 888 ) . Art . 617 Testamento dei militari e assimilati Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa , in presenza di due testimoni ; esso deve essere sottoscritto dal testatore , dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni . Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere , si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione . Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente , che ne ordina il deposito nell ' archivio notarile del luogo del domicilio o dell ' ultima residenza del testatore ( 43 ) . Art . 618 Casi e termini d ' efficacia Nella forma speciale stabilita dall ' articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali , appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra , si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico , e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni . Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie . Art . 619 Nullità I testamenti previsti in questa sezione sono nulli ( 1418 e seguenti ) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore . Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell ' art . 606 ( 590 ) . SEZIONE III Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti Art . 620 Pubblicazione del testamento olografo Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione , appena ha notizia della morte del testatore ( p . 490 e seguente ) . Chiunque crede di avervi interesse può chiedere , con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione ( 456 ) , che sia fissato un termine per la presentazione . Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni , redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento , ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura , se è stato presentato chiuso con sigillo . Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio . Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento , vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni , e l ' estratto dell ' atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l ' apertura degli atti di ultima volontà dell ' assente o della sentenza che dichiara la morte presunta ( 50 , 58 ) . Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio , la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario ( 685 ) . Avvenuta la pubblicazione , il testamento olografo ha esecuzione ( att . 3 , 7 ) . Per giustificati motivi , su istanza di chiunque vi ha interesse , il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste , salvo che l ' autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale . Art . 621 Pubblicazione del testamento segreto Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore . Chiunque crede di avervi interesse può chiedere , con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione , che sia fissato un termine per l ' apertura e la pubblicazione . Si applicano le disposizioni del terzo comma dell ' art . 620 . Art . 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura , nella cui giurisdizione si è aperta la successione ( 456 ) , copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt . 620 e 621 e del testamento pubblico ( att . 55 ) . Art . 623 Comunicazione agli eredi e legatari Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico , appena gli è nota la morte del testatore , o , nel caso di testamento olografo o segreto , dopo la pubblicazione , comunica l ' esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza ( 43 ) . CAPO V Dell ' istituzione di erede e dei legati SEZIONE I Disposizioni generali Art . 624 Violenza , dolo , errore La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l ' effetto di errore , di violenza o di dolo ( 1427 e seguenti ) . L ' errore sul motivo , sia esso di fatto o di diritto , è causa di annullamento della disposizione testamentaria , quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre . L ' azione ( 2652 , 2960 ) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza , del dolo o dell ' errore . Art . 625 Erronea indicazione dell ' erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione Se la persona dell ' erede o del legatario è stata erroneamente indicata , la disposizione ha effetto , quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare ( 628 ) . La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta , ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi . Art . 626 Motivo illecito Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria , quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre ( 1345 , 1418 e seguenti ) . Art . 627 Disposizione fiduciaria Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona , anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta . Tuttavia la persona dichiarata nel testamento , se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore , non può agire per la ripetizione , salvo che sia un incapace ( 2034 ) . Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l ' istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d ' incapaci a ricevere . Art . 628 Disposizione a favore di persona incerta E ' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata . Art . 629 Disposizioni a favore dell ' anima Le disposizioni a favore dell ' anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine . Esse si considerano come un onere a carico dell ' erede o del legatario , e si applica l ' art . 648 . Il testatore può designare una persona che curi l ' esecuzione della disposizione , anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l ' adempimento . Art . 630 Disposizioni a favore dei poveri Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili , espresse genericamente , senza che si determini l ' uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte , s ' intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte , e i beni sono devoluti all ' ente comunale di assistenza . La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l ' uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l ' incarico . Art . 631 Disposizioni rimesse all ' arbitrio del terzo E ' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall ' arbitrio di un terzo l ' indicazione dell ' erede o del legatario , ovvero la determinazione della quota di eredità ( 590 ) . Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare ( 588 ) in favore di persona da scegliersi dall ' onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate , ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore . Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta , questa si considera lasciata all ' onerato . Se l ' onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta , questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ( 456 ) , dopo avere assunto le opportune informazioni . Art . 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui E ' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell ' onerato o di un terzo di determinare l ' oggetto o la quantità del legato ( 590 ) . Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore , anche se non ne sia indicato l ' oggetto o la quantità . SEZIONE II Delle disposizioni condizionali , a termine e modali Art . 633 Condizione sospensiva o risolutiva Le disposizioni a titolo universale o particolare ( 588 ) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva ( 646 , 1353; att . 139 ) . Art . 634 Condizioni impossibili o illecite Nelle disposizioni testamentarie ( 558 ) si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative , all ' ordine pubblico o al buon costume , salvo quanto è stabilito dall ' art . 626 ( 1354 ) . Art . 635 Condizione di reciprocità E ' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell ' erede o del legatario ( 458 ) . Art . 636 Divieto di nozze E ' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori ( 634; att . 138 ) . Tuttavia il legatario di usufrutto ( 978 e seguenti ) o di uso , di abitazione ( 1021 e seguenti ) o di pensione , o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza , non può goderne che durante il celibato o la vedovanza . Art . 637 Termine Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale ( 588 ) il termine dal quale l ' effetto di essa deve cominciare o cessare ( 459 ) . Art . 638 Condizione di non fare o di non dare Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l ' erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato , la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva , salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore . Art . 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva , l ' autorità giudiziaria , qualora ne ravvisi l ' opportunità , può imporre all ' erede o al legatario di prestare idonea garanzia ( 1179 ) a favore di coloro ai quali l ' eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse . Art . 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo , l ' onerato può essere costretto a dare idonea garanzia ( 1179 ) al legatario , salvo che il testatore abbia diversamente disposto . La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale . Art . 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia Qualora l ' erede sia istituito sotto condizione sospensiva , finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare , è dato all ' eredità un amministratore . Vale la stessa norma anche nel caso in cui l ' erede o il legatario non adempie l ' obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti . Art . 642 Persone a cui spetta l ' amministrazione L ' amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione ( 688 e seguenti ) , ovvero al coerede o ai coeredi , quando tra essi e l ' erede condizionale vi è il diritto di accrescimento ( 674 e seguenti ) . Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento , l ' amministrazione spetta al presunto erede legittimo ( 565 ) . In ogni caso l ' autorità giudiziaria , quando concorrono giusti motivi , può provvedere altrimenti . Art . 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito , figlio di una determinata persona vivente ( 462 ) . A questa spetta la rappresentanza del nascituro , per la tutela dei suoi diritti successori , anche quando l ' amministratore dell ' eredità è una persona diversa . Se è chiamato un concepito ( 462 ) , l ' amministrazione spetta al padre e , in mancanza di questo , alla madre ( 320 ) . Art . 644 Obblighi e facoltà degli amministratori Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell ' eredità giacente ( 528 e seguenti ) . Art . 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine Se la condizione apposta all ' istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l ' adempimento , gli interessati possono adire l ' autorità giudiziaria perché fissi questo termine . Art . 646 Retroattività della condizione L ' adempimento della condizione ha effetto retroattivo ( 1360 ) ; ma l ' erede o il legatario , nel caso di condizione risolutiva , non è tenuto a restituire i frutti ( 820 ) se non dal giorno in cui la condizione si è verificata . L ' azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni ( 2941 e seguenti ) . Art . 647 Onere Tanto all ' istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere ( 629 ) . Se il testatore non ha diversamente disposto , l ' autorità giudiziaria , qualora ne ravvisi l ' opportunità , può imporre all ' erede o al legatario gravato dall ' onere una cauzione ( 1179 ) . L ' onere impossibile o illecito si considera non apposto ; rende tuttavia nulla la disposizione , se ne ha costituito il solo motivo determinante . Art . 648 Adempimento dell ' onere Per l ' adempimento dell ' onere può agire qualsiasi interessato . Nel caso d ' inadempimento dell ' onere l ' autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria ( 677 ) , se la risoluzione è stata prevista dal testatore , o se l ' adempimento dell ' onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione ( 2652 ) . SEZIONE III Dei legati Art . 649 Acquisto del legato Il legato si acquista senza bisogno di accettazione , salva la facoltà di rinunziare . Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore , la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore ( 2648 ) . Il legatario però deve domandare all ' onerato il possesso della cosa legata , anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore . Art . 650 Fissazione di un termine per la rinunzia Chiunque ha interesse può chiedere che l ' autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare . Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione , il legatario perde il diritto di rinunziare ( 481 ) . Art . 651 Legato di cosa dell ' onerato o di un terzo Il legato di cosa dell ' onerato o di un terzo è nullo , salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all ' onerato o al terzo . In questo ultimo caso l ' onerato è obbligato ( 1137 ) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario ( 1478 ) , ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo ( 1474 ) . Se però la cosa legata , pur appartenendo ad altri al tempo del testamento , si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte , il legato è valido . Art . 652 Legato di cosa solo in parte del testatore Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima , il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero , in conformità dell ' articolo precedente ( 1480 ) . Art . 653 Legato di cosa genericamente determinata E ' valido il legato di cosa determinata solo nel genere , anche se nessuna del genere ve n ' era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte ( 669 ) . Art . 654 Legato di cosa non esistente nell ' asse Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare , o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio , il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte . Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte , ma non nella quantità determinata , il legato ha effetto per la quantità che vi si trova . Art . 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano , e per la parte che vi si trova ; ha tuttavia effetto per l ' intero , quando , alla morte del testatore , le cose non vi si trovano , in tutto o in parte , perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite . Art . 656 Legato di cosa del legatario Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo , se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell ' apertura della successione ( 456 ) . Se al tempo dell ' apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore , il legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell ' onerato o di un terzo , e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento ( 651 ) . Art . 657 Legato di cosa acquistata dal legatario Se il legatario , dopo la confezione del testamento , ha acquistato dal testatore , a titolo oneroso o a titolo gratuito , la cosa a lui legata , il legato è senza effetto in conformità dell ' art . 686 . Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata , a titolo gratuito , dall ' onerato o da un terzo , il legato è senza effetto ; se l ' acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso , il legatario ha diritto al rimborso del prezzo , qualora ricorrano le circostanze indicate dall ' art . 651 . Art . 658 Legato di credito o di liberazione da debito Il legato di un credito o di liberazione ( 1236 ) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore . L ' erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore ( 1262 ) . Art . 659 Legato a favore del creditore Se il testatore , senza fare menzione del debito ( 2735 ) , fa un legato al suo creditore , il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito . Art . 660 Legato di alimenti Il legato di alimenti , a favore di chiunque sia fatto , comprende le somministrazioni indicate dall ' art . 438 , salvo che il testatore abbia altrimenti disposto . Art . 661 Prelegato Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta l ' eredità si considera come legato per l ' intero ammontare . Art . 662 Onere della prestazione del legato Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari . Quando il testatore non ha disposto , alla prestazione sono tenuti gli eredi . Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato , se il testatore non ha diversamente disposto . Art . 663 Legato imposto a un solo erede Se l ' obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi , questi solo è tenuto a soddisfarlo ( 483 , 1315 ) . Se è stata legata una cosa propria di un coerede , i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari , in proporzione della loro quota ereditaria , quando non consta una contraria volontà del testatore . Art . 664 Adempimento del legato di genere Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere , la scelta , quando dal testatore non è affidata al , egatario o a un terzo , spetta all ' onerato . Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media ( 1178 ) ; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato , l ' onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un ' altra , salvo espressa disposizione contraria del testatore . Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo , questi devono scegliere una cosa di media qualità ; ma se cose del genere indicato si trovano nell ' eredità , il legatario può scegliere la migliore . Se il terzo non può o non vuole fare la scelta , questa è fatta a norma del terzo comma dell ' art . 631 . Art . 665 Scelta nel legato alternativo Nel legato alternativo la scelta spetta all ' onerato , a meno che il testatore l ' abbia lasciata al legatario o a un terzo ( 1286 ) . Art . 666 Trasmissione all ' erede della facoltà di scelta Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo , se l ' onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla , la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede . La scelta fatta è irretrattabile ( 1286 ) . Art . 667 Accessioni della cosa legata La cosa legata , con tutte le sue pertinenze ( 817 e seguenti ) , deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore . Se è stato legato un fondo , sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo , sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento , sia che non esistessero , salva in ogni caso l ' applicabilità del secondo comma dell ' art . 686 . Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori , questi sono dovuti al legatario , purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica . Art . 668 Adempimento del legato Se la cosa legata è gravata da una servitù ( 1027 e seguenti ) , da un canone o da altro onere inerente al fondo , ovvero da una rendita fondiaria , il peso ne è sopportato dal legatario . Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice ( 1863 e seguenti ) , un censo o altro debito dell ' eredità , o anche di un terzo , l ' erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale , secondo la natura del debito , qualora il testatore non abbia diversamente disposto ( 756 ) . Art . 669 Frutti della cosa legata Se oggetto del legato è una cosa fruttifera , appartenente al testatore al momento della sua morte , i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento ( 821 ) . Se la cosa appartiene all ' onerato o a un terzo ( 651 ) , ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità , i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa , salvo che il testatore abbia diversamente disposto . Art . 670 Legato di prestazioni periodiche Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili , da prestarsi a termini periodici , il primo termine decorre dalla morte del testatore , e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso , ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso . Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine . Si può tuttavia esigere all ' inizio del termine il legato a titolo di alimenti ( 660 ) . Art . 671 Legati e oneri a carico del legatario Il legatario è tenuto all ' adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata ( 7932 ) . Art . 672 Spese per la prestazione del legato Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell ' onerato . Art . 673 Perimento della cosa legata . Impossibilità della prestazione Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore . L ' obbligazione dell ' onerato si estingue se , dopo la morte del testatore , la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile ( 1256 e seguenti ) . SEZIONE IV Del diritto di accrescimento Art . 674 Accrescimento tra coeredi Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell ' universalità dei beni ( 558 ) , senza determinazione di parti o in parti uguali , anche se determinate , qualora uno di essi non possa o non voglia accettare ( 70 , 72 , 463 , 523 ) , la sua parte si accresce agli altri . Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota , l ' accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima . L ' accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore ( 688 ) . E ' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione ( 467 e seguenti ) . Art . 675 Accrescimento tra collegatari L ' accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto , salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione ( 467 ) . Art . 676 Effetti dell ' accrescimento L ' acquisto per accrescimento ha luogo di diritto . I coeredi o i legatari , a favore dei quali si verifica l ' accrescimento , subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l ' erede o il legatario mancante , salvo che si tratti di obblighi di carattere personale . Art . 677 Mancanza di accrescimento Se non ha luogo l ' accrescimento , la porzione dell ' erede mancante si devolve agli eredi legittimi ( 565 ) , e la porzione del legatario mancante va a profitto dell ' onerato . Gli eredi legittimi e l ' onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull ' erede o sul legatario mancante , salvo che si tratti di obblighi di carattere personale . Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell ' onere ( 648 ) . Art . 678 Accrescimento nel legato di usufrutto Quando a più persone è legato un usufrutto ( 978 ) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento , l ' accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l ' usufrutto ( 982 ) . Se non vi è diritto di accrescimento , la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà . SEZIONE V Della revocazione delle disposizioni testamentarie Art . 679 Revocabilità del testamento Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie : ogni clausola o condizione contraria non ha effetto ( 458 ) . Art . 680 Revocazione espressa La revocazione espressa può farsi soltanto con un.nuovo testamento ( 587 ) , o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni , in cui il testatore personalmente dichiara di revocare , in tutto o in parte , la disposizione anteriore . Art . 681 Revocazione della revocazione La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall ' articolo precedente . In tal caso rivivono le disposizioni revocate . Art . 682 Testamento posteriore Il testamento posteriore , che non revoca in modo espresso i precedenti , annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili . Art . 683 Testamento posteriore inefficace La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perché l ' erede istituito o il legatario è premorto al testatore , o è incapace ( 592 e seguenti ) o indegno ( 463 e seguenti ) , ovvero ha rinunziato all ' eredità o al legato . Art . 684 Distruzione del testamento olografo Il testamento olografo ( 602 ) distrutto , lacerato o cancellato , in tutto o in parte , si considera in tutto o in parte revocato , a meno che si provi che fu distrutto , lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore , ovvero si provi che il testatore non ebbe l ' intenzione di revocarlo . Art . 685 Effetti del ritiro del testamento segreto Il ritiro del testamento segreto , a opera del testatore , dalle mani del notaio o dell ' archivista presso cui si trova depositato ( 608 ) , non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo ( 607 ) . Art . 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata L ' alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa , anche mediante vendita con patto di riscatto ( 1500 ) , revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato , anche quando l ' alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso ( 1472 ) , ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore . Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un ' altra , in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione ( 667 ) . E ' ammessa la prova di una diversa volontà del testatore . Art . 687 Revocazione per sopravvenienza di figli Le disposizioni a titolo universale o particolare ( 588 ) , fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti , sono revocate di diritto per l ' esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore , benché postumo , o legittimato ( 280 e seguenti ) o adottivo ( 291 , 314-326 ) , ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale ( 250 e seguenti ) . La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento , e , trattandosi di figlio naturale legittimato , anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato . La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi . Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione ( 467 e seguenti ) , la disposizione ha il suo effetti . CAPO VI Delle sostituzioni SEZIONE I Della sostituzione ordinaria Art . 688 Casi di sostituzione ordinaria Il testatore può sostituire all ' erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l ' eredità ( 70 , 72 , 463 , 523 ) . Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi , si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso , salvo che consti una sua diversa volontà . Art . 689 Sostituzione plurima . Sostituzione reciproca Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più . La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti . Se essi sono stati istituiti in parti disuguali , la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione . Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un ' altra persona , la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti . Art . 690 Obblighi dei sostituiti I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti , a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale ( 676 , 677 ) . Art . 691 Sostituzione ordinaria nei legati Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati . SEZIONE II Della sostituzione fedecommissaria Art . 692 Sostituzione fedecommissaria Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell ' interdetto possono istituire rispettivamente il figlio , il discendente , o il coniuge con l ' obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima ( 737 ) , a favore della persona o degli enti che , sotto la vigilanza del tutore , hanno avuto cura dell ' interdetto medesimo . La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età , se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall ' art . 416 interverrà la pronuncia di interdizione . Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell ' interdetto . La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l ' interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente . E ' anche priva di effetto nel caso di revoca dell ' interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza . In ogni altro caso la sostituzione è nulla . Art . 693 Diritti e obblighi dell ' istituito L ' istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione , e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi . Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni . All ' istituito sono comuni , in quanto applicabili , le norme concernenti l ' usufruttuario ( 981 e seguenti ) . Art . 694 Alienazione dei beni L ' autorità giudiziaria può consentire l ' alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente , disponendo il reimpiego delle somme ricavate . Può anche essere consentita , con le necessarie cautele , la costituzione d ' ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie . Art . 695 Diritti dei creditori personali dell ' istituito I creditori personali dell ' istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione . Art . 696 Devoluzione al sostituito L ' eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell ' istituito . Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell ' incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui , i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell ' incapace . Art . 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati . Art . 698 Usufrutto successivo La disposizione , con la quale è lasciato a più persone successivamente l ' usufrutto , una rendita o un ' annualità , ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne ( 796 ) . Art . 699 Premi di nuzialità , opere di assistenza e simili E ' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l ' erogazione periodica , in perpetuo o a tempo , di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità , sussidi per l ' avviamento a una professione o un ' arte , opere di assistenza , o per altri fini di pubblica utilità , a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie . Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita ( 1865 e seguenti ) . CAPO VII Degli esecutori testamentari Art . 700 Facoltà di nomina e di sostituzione Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e , per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare , altro o altri in loro sostituzione . Se sono nominati più esecutori testamentari , essi devono agire congiuntamente , salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni , o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario . Il testatore può autorizzare l ' esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso , qualora egli non possa continuare nell ' ufficio . Art . 701 Persone capaci di essere nominate Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi ( 2 , 394 , 424 , 710; Cod . Pen . 32 ) . Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario . Art . 702 Accettazione e rinunzia alla nomina L ' accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione ( 456 ) , e deve essere annotata nel registro delle successioni ( 703; att . 52 , 53 ) . L ' accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine . L ' autorità giudiziaria , su istanza di qualsiasi interessato , può assegnare all ' esecutore un termine per l ' accettazione , decorso il quale l ' esecutore si considera rinunziante . Art . 703 Funzioni dell ' esecutore testamentario L ' esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto . A tal fine , salvo contraria volontà del testatore , egli deve amministrare la massa ereditaria , prendendo possesso dei beni che ne fanno parte . Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione , salvo che l ' autorità giudiziaria , per motivi di evidente necessità , sentiti gli eredi , ne prolunghi la durata , che non potrà mai superare un altro anno . L ' esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia ( 1176 ) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti . Quando è necessario alienare beni dell ' eredità , ne chiede l ' autorizzazione all ' autorità giudiziaria , la quale provvede sentiti gli eredi . Qualsiasi atto dell ' esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all ' eredità ( 519 e seguenti ) o ad accettarla col beneficio d ' inventario ( 484 e seguenti ) . Art . 704 Rappresentanza processuale Durante la gestione dell ' esecutore testamentario , le azioni relative all ' eredità devono essere proposte anche nei confronti dell ' esecutore . Questi ha facoltà d ' intervenire nei giudizi promossi dall ' erede e può esercitare le azioni relative all ' esercizio del suo ufficio . Art . 705 Apposizione di sigilli e inventario L ' esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all ' eredità vi sono minori , assenti , interdetti o persone giuridiche . Egli in tal caso fa redigere l ' inventario dei beni dell ' eredità in presenza dei chiamati all ' eredità o dei loro rappresentanti , o dopo averli invitati . Art . 706 Divisione da compiersi dall ' esecutore testamentario Il testatore può disporre che l ' esecutore testamentario , quando non è un erede o un legatario , proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all ' eredità . In questo caso si osserva il disposto dell ' art . 733 . Prima di procedere alla divisione l ' esecutore testamentario deve sentire gli eredi . Art . 707 Consegna dei beni all ' erede L ' esecutore testamentario deve consegnare all ' erede , che ne fa richiesta , i beni dell ' eredità che non sono necessari all ' esercizio del suo ufficio . Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore , o di legati condizionali o a termine se l ' erede dimostra di averli già soddisfatti , od offre idonea garanzia ( 1179 ) per l ' adempimento delle obbligazioni , dei legati o degli oneri . Art . 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d ' accordo circa un atto del loro ufficio , provvede l ' autorità giudiziaria , sentiti , se occorre , gli eredi . Art . 709 Conto della gestione L ' esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa , e anche spirato l ' anno dalla morte del testatore , se la gestione si prolunga oltre l ' anno . Egli è tenuto , in caso di colpa , al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari ( 703 ) . Gli esecutori testamentari , quando sono più , rispondono solidalmente ( 1292 ) , per la gestione comune . Il testatore non può esonerare l ' esecutore testamentario dall ' obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione . Art . 710 Esonero dell ' esecutore testamentario Su istanza di ogni interessato , l ' autorità giudiziaria può esonerare l ' esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell ' adempimento dei suoi obblighi , per inidoneità all ' ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia . L ' autorità giudiziaria , prima di provvede re , deve sentire l ' esecutore e può disporre opportuni accertamenti . Art . 711 Retribuzione L ' ufficio dell ' esecutore testamentario è gratuito . Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell ' eredità . Art . 712 Spese Le spese fatte dall ' esecutore testamentario per l ' esercizio del suo ufficio sono a carico dell ' eredità . TITOLO IV DELLA DIVISIONE CAPO I Disposizioni generali Art . 713 Facoltà di domandare la divisione I coeredi possono sempre domandare la divisione ( 715 e seguenti , 1111 e seguenti , 2646 ) . Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età , il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell ' ultimo nato . Egli può anche disporre che la divisione dell ' eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio . Tuttavia in ambedue i casi l ' autorità giudiziaria , qualora gravi circostanze lo richiedano , può , su istanza di uno o più coeredi , consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore . Art . 714 Godimento separato di parte dei beni Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari , salvo che si sia verificata l ' usucapione per effetto di possesso esclusivo ( 1102 , 1158 e seguenti ) . Art . 715 Casi d ' impedimento alla divisione Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito ( 462 ) , la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo . Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimità ( 244 e seguenti ) o sulla filiazione naturale ( 263 e seguenti ) di colui che , in caso di esito favorevole del giudizio , sarebbe chiamato a succedere , né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l ' ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell ' art . 252 o per il riconoscimento dell ' ente istituito erede ( 600 ) . L ' autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione , fissando le opportune cautele . La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti ( 462 ) . Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote , l ' autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi , secondo le circostanze , disponendo le opportune cautele nell ' interesse dei nascituri . Art . 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice L ' autorità giudiziaria , su istanza di uno dei coeredi , può sospendere , per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni , la divisione dell ' eredità o di alcuni beni , qualora l ' immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario ( 1111 ) . Art . 718 Diritto ai beni in natura Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell ' eredità , salve le disposizioni degli articoli seguenti ( 1114 ) . Art . 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell ' asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari ( 752 e seguenti ) , si procede alla vendita all ' incanto dei beni mobili e , se occorre , di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti ( 2646 ) . Quando occorre il consenso di tutte le parti , la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità , salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori ( 721 , 723 ) . Art . 720 Immobili non divisibili Se nell ' eredità vi sono immobili non comodamente divisibili , o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell ' igiene , e la divisione dell ' intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento , essi devono preferibilmente essere compresi per intero , con addebito dell ' eccedenza , nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore , o anche nelle porzioni di più coeredi , se questi ne richiedono congiuntamente l ' attribuzione . Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto , si fa luogo alla vendita all ' incanto ( 2646 ) . Art . 721 Vendita degli immobili I patti e le condizioni della vendita degli immobili , qualora non siano concordati dai condividenti , sono stabiliti dall ' autorità giudiziaria . Art . 722 Beni indivisibili nell ' interesse della produzione nazionale In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali , le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell ' eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell ' interesse della produzione nazionale ( 846 e seguenti ) . Art . 723 Resa dei conti Dopo la vendita , se ha avuto luogo , dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere , alla formazione dello stato attivo e passivo dell ' eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti . Art . 724 Collazione e imputazione I coeredi tenuti a collazione , a norma del capo II di questo titolo ( 737 e seguenti ) , conferiscono tutto ciò che è stato loro donato . Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione . Art . 725 Prelevamenti Se i beni donati non sono conferiti in natura ( 746 , 750 ) , o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell ' articolo precedente , gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote ( 1113 ) . I prelevamenti , per quanto è possibile , si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura . Art . 726 Stima e formazione delle parti Fatti i prelevamenti , si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa , secondo il valore venale dei singoli oggetti . Eseguita la stima , si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote . Art . 727 Norme per la formazione delle porzioni Salvo quanto è disposto dagli artt . 720 e 722 , le porzioni devono essere formate , previa stima dei beni , comprendendo una quantità di mobili , immobili e crediti di eguale natura e qualità , in proporzione dell ' entità di ciascuna quota ( 1114 ) . Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile , il frazionamento delle biblioteche , gallerie e collezioni che hanno un ' importanza storica , scientifica o artistica . Art . 728 Conguagli in danaro L ' ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro ( 2817 , n . 2 ) . Art . 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni L ' assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte . Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione . Tuttavia , rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali , si può procedere per estrazione a sorte ( 2646 , 2685 ) . Art . 730 Deferimento delle operazioni a un notaio Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere , col consenso di tutti i coeredi , deferite a un notaio . La nomina di questo , in mancanza di accordo , è fatta con decreto dal pretore del luogo dell ' aperta successione ( 456 ) . Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni , esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell ' autorità giudiziaria competente , che provvede con unica sentenza . Art . 731 Suddivisione tra stirpi Le norme sulla divisione dell ' intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe . Art . 732 Diritto di prelazione Il coerede , che vuole alienare ( 1542 e seguenti ) a un estraneo la sua quota o parte di essa , deve notificare la proposta di alienazione , indicandone il prezzo , agli altri coeredi , i quali hanno diritto di prelazione . Questo diritto deve essere esercitato nel termine ( 2964 ) di due mesi dall ' ultima delle notificazioni . In mancanza della notificazione , i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall ' acquirente e da ogni successivo avente causa , finché dura lo stato di comunione ereditaria ( 1502 ) . Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più , la quota è assegnata a tutti in parti uguali . Art . 733 Norme date dal testatore per la divisione Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni , queste norme sono vincolanti per gli eredi , salvo che l ' effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore . Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario ( 706 ) : la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi , se l ' autorità giudiziaria , su istanza di taluno di essi , la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua . Art . 734 Divisione fatta dal testatore Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile ( 536 e seguenti ) . Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte , i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge ( 566 e seguenti ) , se non risulta una diversa volontà del testatore . Art . 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari ( 536 ) o degli eredi istituiti è nulla . Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l ' azione di riduzione contro gli altri coeredi ( 553 e seguenti ) . Art . 736 Consegna dei documenti Compiuta la divisione , si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati . I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore , con l ' obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse , ogni qualvolta se ne faccia richiesta . Gli stessi documenti , se la proprietà è divisa in parti eguali , e quelli comuni all ' intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati , la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi , a ogni loro domanda . Se vi è contrasto nella scelta , la persona è determinata con decreto dal pretore del luogo dell ' aperta successione ( 456 ) , su ricorso di alcuno degli interessati , sentiti gli altri . CAPO II Della collazione Art . 737 Soggetti tenuti alla collazione I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente , salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati . La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ( 556 ) . Art . 738 Limiti della collazione per il coniuge Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge . Art . 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell ' erede . Donazioni a coniugi L ' erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge , ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio . Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante , la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione . Art . 740 Donazioni fatte all ' ascendente dell ' erede Il discendente che succede per rappresentazione ( 467 ) deve conferire ciò che è stato donato all ' ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all ' eredità di questo . Art . 741 Collazione di assegnazioni varie E ' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio , per avviarli all ' esercizio di un ' attività produttiva o professionale , per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti . Art . 742 Spese non soggette a collazione Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia , ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze . Le spese per il corredo nuziale e quelle per l ' istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria , tenuto conto delle condizioni economiche del defunto ( 809 ) . Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell ' art . 770 . Art . 743 Società contratta con l ' erede Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi , se le condizioni sono state regolate con atto di data certa ( 2704 ) . Art . 744 Perimento della cosa donata Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario ( 1256 ) . Art . 745 Frutti e interessi I frutti ( 820 ) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione ( 456 ) . Art . 746 Collazione d ' immobili La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l ' imputarne il valore alla propria porzione , a scelta di chi conferisce . Se l ' immobile è stato alienato o ipotecato , la collazione si fa soltanto con l ' imputazione . Art . 747 Collazione per l ' imputazione La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell ' immobile al tempo dell ' aperta successione ( 456 ) . Art . 748 Miglioramenti , spese e deterioramenti In tutti i casi , si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell ' aperta successione ( 456 , 1150 ) . Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa , non cagionate da sua colpa . Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che , per sua colpa , hanno diminuito il valore dell ' immobile . Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all ' effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti ( 1152 ) . Art . 749 Miglioramenti e deterioramenti dell ' immobile alienato Nel caso in cui l ' immobile è stato alienato dal donatario , i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall ' acquirente devono essere computati a norma dell ' articolo precedente . Art . 750 Collazione di mobili La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione , sulla base del valore che essi avevano al tempo dell ' aperta successione ( 456 , att . 1353 ) . Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle , e il donatario le ha già consumate , si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente ( 1474 ) al tempo dell ' aperta successione . Se si tratta di cose che con l ' uso si deteriorano , il loro valore al tempo dell ' aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano . La determinazione del valore dei titoli dello Stato , degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali , si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell ' aperta successione . Art . 751 Collazione del danaro La collazione del danaro donato ( 1923 ) si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell ' eredità , secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all ' epoca dell ' aperta successione ( 1277 e seguenti ) . Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato , sono prelevati mobili o immobili ereditari , in proporzione delle rispettive quote . CAPO III Del pagamento dei debiti Art . 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie , salvo che il testatore abbia altrimenti disposto ( 1295 , 1315 ) . Art . 753 Immobili gravati da rendita redimibile Ogni coerede , quando i beni immobili dell ' eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile ( 1865 e seguenti ) , può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie . Se uno dei coeredi si oppone , decide l ' autorità giudiziaria . Se i coeredi dividono l ' eredità nello stato in cui si trova , l ' immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili , detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione , secondo le norme relative al riscatto della rendita ( 1866 ) , salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l ' affrancazione . Alla prestazione della rendita è tenuto solo l ' erede , nella cui quota cade detto immobile , con l ' obbligo di garantire ( 1119 ) i coeredi . Art . 754 Pagamento dei debiti e rivalsa Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria ( 1295 , 1315 e seguenti ) e ipotecariamente per l ' intero ( 2809 ) . Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell ' art . 752 , quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori ( 1201 e seguenti ) . Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca , non diversamente da ogni altro creditore , detratta la parte che deve sopportare come coerede . Art . 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede In caso d ' insolvenza di un coerede , la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi . Art . 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari , salvo ai creditori l ' azione ipotecaria sul fondo legato ( 2858 e seguenti ) e l ' esercizio del diritto di separazione ( 512 e seguenti ) ; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi ( 1203 , 2866 ) . CAPO IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote Art . 757 Diritto dell ' erede sulla propria quota Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione , anche per acquisto all ' incanto ( 719 , 720 ) , e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari ( 2646 , 2825 ) . Art . 758 Garanzie tra coeredi I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione ( 1483 e seguenti ) . La garanzia non ha luogo , se è stata esclusa con clausola espressa nell ' atto di divisione , o se il coerede soffre l ' evizione per propria colpa . Art . 759 Evizione subita da un coerede Se alcuno dei coeredi subisce evizione ( 1483 ) , il valore del bene evitto , calcolato al momento dell ' evizione , deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall ' articolo precedente , in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell ' evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione ( att . 140 ) . Se uno dei coeredi è insolvente , la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l ' erede che ha sofferto l ' evizione e tutti gli eredi solventi . Art . 760 Inesigibilità di crediti Non è dovuta garanzia per l ' insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi , se l ' insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione ( 1267 ) . La garanzia della solvenza del debitore di una rendita ( 1864 ) è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione . CAPO V Dell ' annullamento e della rescissione in materia di divisione Art . 761 Annullamento per violenza o dolo La divisione può essere annullata quando è l ' effetto di violenza o di dolo ( 1434 e seguenti ) . L ' azione si prescrive ( 2941 e seguente ) in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto ( 1442 ) . Art . 762 Omissione di beni ereditari L ' omissione di uno o più beni dell ' eredità non dà luogo a nullità della divisione , ma soltanto a un supplemento della divisione stessa . Art . 763 Rescissione per lesione La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto ( 1448 e seguenti ) . La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore ( 734 e seguente ) , quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all ' entità della quota ad esso spettante . L ' azione si prescrive ( 2941 e seguente ) in due anni dalla divisione . Art . 764 Atti diversi dalla divisione L ' azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari . L ' azione non è ammessa contro la transazione ( 1965 e seguenti ) con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell ' atto fatto in luogo della medesima , ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite . Art . 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede L ' azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario ( 477 , 1542 e seguenti ) fatta senza frode a uno dei coeredi , a suo rischio e pericolo , da parte degli altri coeredi o di uno di essi ( 14484 ) . Art . 766 Stima dei beni Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione . Art . 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento Il coerede contro il quale è promossa l ' azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione , dando il supplemento della porzione ereditaria , in danaro o in natura , all ' attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati ( 1450 ) . Art . 768 Alienazione della porzione ereditaria Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza , se l ' alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata . Il coerede non perde il diritto di proporre l ' impugnazione , se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota . TITOLO V DELLE DONAZIONI CAPO I Disposizioni generali Art . 769 Definizione La donazione è il contratto ( 782 , 1321 e seguenti ) col quale , per spirito di liberalità , una parte arricchisce l ' altra , disponendo a favore di questa di un suo diritto ( 1376 ) o assumendo verso la stessa una obbligazione . Art . 770 Donazione rimuneratoria E ' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione ( 797 , 805 ) . Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi ( 742 , 809 ) . Art . 771 Donazione di beni futuri La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante ( 1348 ) . Se comprende beni futuri , è nulla rispetto a questi ( 1419 e seguenti ) salvo che si tratti di frutti non ancora separati ( 820 ) . Qualora oggetto della donazione sia un ' universalità di cose ( 816 ) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé , si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente , salvo che dall ' atto risulti una diversa volontà . Art . 772 Donazione di prestazioni periodiche La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante , salvo che risulti dall ' atto una diversa volontà . Art . 773 Donazione a più donatari La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s ' intende fatta per parti uguali , salvo che dall ' atto risulti una diversa volontà . E ' valida la clausola con cui il donante dispone che , se uno dei donatari non può o non vuole accettare , la sua parte si accresca agli altri ( 676 ) . CAPO II Della capacità di disporre e di ricevere per donazione Art . 774 Capacità di donare Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni ( 2 , 394 , 424 , 427 ) . E ' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall ' inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt . 165 e 166 . Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all ' esercizio di un ' impresa commerciale ( 397 ) . Art . 775 Donazione fatta da persona incapace d ' intendere o di volere La donazione fatta da persona che , sebbene non interdetta , si provi essere stata per qualsiasi causa , anche transitoria , incapace d ' intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta , può essere annullata su istanza del donante , dei suoi eredi o aventi causa ( 428 ) . L ' azione si prescrive ( 2962 ) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta ( 428 , 1442 e seguenti ) . Art . 776 Donazione fatta dall ' inabilitato La donazione fatta dall ' inabilitato , anche se anteriore alla sentenza d ' inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio , può essere annullata ( 799 , 1442 ) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d ' inabilitazione ( 427 ) . Il curatore dell ' inabilitato per prodigalità ( 415 ) può chiedere l ' annullamento della donazione , anche se fatta nei sei mesi anteriori all ' inizio del giudizio d ' inabilitazione . Art . 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata . Sono consentite , con le forme abilitative richieste , le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell ' interdetto o dell ' inabilitato . Art . 778 Mandato a donare E ' nullo ( 1421 e seguenti ) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l ' oggetto della donazione . E ' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie , o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso . E ' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti . Art . 779 Donazione a favore del tutore o protutore E ' nulla ( 1418 e seguenti ) la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante , se fatta prima che sia stato approvato il conto ( 385 e seguenti ) o sia estinta l ' azione per il rendimento del conto medesimo . Si applicano le disposizioni dell ' art . 599 . Art . 781 Donazione tra coniugi I coniugi non possono , durante il matrimonio , farsi l ' uno all ' altro alcuna liberalità , salve quelle conformi agli usi ( 1418 e seguenti ) . CAPO III Della forma e degli effetti della donazione Art . 782 Forma della donazione La donazione deve essere fatta per atto pubblico ( 2699 ) , sotto pena di nullità . Se ha per oggetto cose mobili , essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell ' atto medesimo della donazione , ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante , dal donatario e dal notaio . L ' accettazione può essere fatta nell ' atto stesso o con atto pubblico posteriore . In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l ' atto di accettazione è notificato al donante . Prima che la donazione sia perfetta , tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione . Se la donazione è fatta a una persona giuridica , il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall ' autorità governativa l ' autorizzazione ad accettare ( 17 ) . Trascorso un anno dalla notificazione senza che l ' autorizzazione sia stata concessa , la dichiarazione può essere revocata . Art . 783 Donazioni di modico valore La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili ( 812 ) è valida anche se manca l ' atto pubblico , purché vi sia stata la tradizione . La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante . Art . 784 Donazione a nascituri La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito , ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché non ancora concepiti ( 462 ) . L ' accettazione della donazione a favore di nascituri , benché non concepiti , è regolata dalle disposizioni degli artt . 320 e 321 . Salvo diversa disposizione del donante , l ' amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi , i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia ( 1179 ) . I frutti ( 820 ) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito . Se è fatta a favore di un non concepito , i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario . Art . 785 Donazione in riguardo di matrimonio La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio ( 165 e seguenti , 437 ) , sia dagli sposi tra loro , sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi , si perfeziona senza bisogno che sia accettata , ma non produce effetto finché non segua il matrimonio ( 805 ) . L ' annullamento del matrimonio ( 117 e seguenti ) importa la nullità della donazione . Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio . Il coniuge di buona fede ( 128 ) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio ( 1 148 ) . La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo . Art . 786 Donazione a ente non riconosciuto La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia , se entro un anno non è notificata al donante l ' istanza per ottenere il riconoscimento ( att . 2-3 ) . La notificazione produce gli effetti indicati dall ' ultimo comma dell ' art . 782 . Salvo diversa disposizione del donante , i frutti ( 820 ) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario . Art . 787 Errore sul motivo della donazione La donazione può essere impugnata per errore sul motivo , sia esso di fatto o di diritto , quando il motivo risulta dall ' atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità ( 1428 e seguenti ) . Art . 788 Motivo illecito Il motivo illecito rende nulla ( 799 ) la donazione quando risulta dall ' atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità ( 1345 , 1418 e seguenti ) . Art . 789 Inadempimento o ritardo nell ' esecuzione Il donante , in caso d ' inadempimento o di ritardo nell ' eseguire la donazione , è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave . Art . 790 Riserva di disporre di cose determinate Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati , e muore senza averne disposto , tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi . Art . 791 Condizione di riversibilità Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate , sia per il caso di premorienza del solo donatario , sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti . Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità , questa riguarda la premorienza , non solo del donatario , ma anche dei suoi discendenti . Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante . Il patto a favore di altri si considera non apposto . Art . 792 Effetti della riversibilità Il patto di riversibilità produce l ' effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca , ad eccezione dell ' ipoteca iscritta a garanzia della dote ( 2817 , 2832 ) o di altre convenzioni matrimoniali , quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti , e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l ' ipoteca risulta . E ' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite ( 540 e seguenti ) sul patrimonio del donatario , compresi in esso i beni donati . Art . 793 Donazione modale La donazione può essere gravata da un onere . Il donatario è tenuto all ' adempimento dell ' onere entro i limiti del valore della cosa donata . Per l ' adempimento dell ' onere può agire , oltre il donante , qualsiasi interessato , anche durante la vita del donante stesso . La risoluzione per inadempimento dell ' onere , se preveduta nell ' atto di donazione , può essere domandata dal donante o dai suoi eredi ( 2652 , n . 1 ) . Art . 794 Onere illecito o impossibile L ' onere illecito o impossibile si considera non apposto ; rende tuttavia nulla ( 1421 e seguenti ) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante . ( 788 ) . Art . 795 Divieto di sostituzione Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà ( 688 e seguenti ) . La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione . Art . 796 Riserva di usufrutto E ' permesso al donante di riservare l ' usufrutto ( 978 e seguenti , 1002-3 ) dei beni donati a proprio vantaggio , e dopo di lui a vantaggio di un ' altra persona o anche di più persone , ma non successivamente ( 698 ) . Art . 797 Garanzia per evizione Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario , per l ' evizione che questi può soffrire delle cose donate ( 1483 e seguenti ) , nei casi seguenti ( 168 , 180 ) : l ) se ha espressamente promesso la garanzia ; 2 ) se l ' evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui ; 3 ) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario , o di donazione rimuneratoria ( 770 ) , nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell ' ammontare degli oneri o dell ' entità delle prestazioni ricevute dal donante . Art . 798 Responsabilità per vizi della cosa Salvo patto speciale , la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa , a meno che il donante sia stato in dolo ( 1490 e seguenti ) . Art . 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle La nullità della donazione da qualunque causa dipenda , non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che , conoscendo la causa della nullità , hanno , dopo la morte di lui , confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione ( 590 , 1444 ) . CAPO IV Della revocazione delle donazioni Art . 800 Cause di revocazione La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli . Art . 801 Revocazione per ingratitudine La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta ( 2652 ) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn . 1 , 2 e 3 dell ' art . 463 , ovvero si è reso colpevole d ' ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt . 433 , 435 e 436 ( att . 141 ) . Art . 802 Termini e legittimazione ad agire La domanda di revocazione per causa d ' ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi , contro il donatario o i suoi eredi , entro l ' anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione ( 2964 e seguenti ) . Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione , il termine per proporre l ' azione è di un anno ( 2964 ) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione ( att . 141 ) . Art . 803 Revocazione per sopravvenienza di figli Le donazioni , fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione , possono essere revocate per la sopravvenienza o l ' esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante . Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale ( 250 e seguenti ) , fatto entro due anni dalla donazione , salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell ' esistenza del figlio . La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione . Art . 804 Termine per l ' azione L ' azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni ( 2964 e seguenti ) dal giorno della nascita dell ' ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell ' esistenza del figlio o discendente ovvero dell ' avvenuto riconoscimento del figlio naturale . Il donante non può proporre o proseguire l ' azione dopo la morte del figlio o del discendente . Art . 805 Donazioni irrevocabili Non possono revocarsi per causa d ' ingratitudine , ne per sopravvenienza di figli , le donazioni rimuneratorie ( 770 ) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio ( 785 ) . Art . 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli . Art . 807 Effetti della revocazione Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli , il donatario deve restituire i beni in natura , se essi esistono ancora , e i frutti relativi , a partire dal giorno della domanda ( 1148 ) . Se il donatario ha alienato i beni , deve restituirne il valore , avuto riguardo al tempo della domanda , e i frutti relativi , a partire dal giorno della domanda stessa . Art . 808 Effetti nei riguardi dei terzi La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda , salvi gli effetti della trascrizione di questa ( 2652 , n . 1 ) . Il donatario , che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali ( 959 , 981 , 1021 e seguenti ) che ne diminuiscono il valore , deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi . Art . 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità Le liberalità , anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall ' art . 769 ( 1237 , 1411 , 1875 , 1920 ) , sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d ' ingratitudine e per sopravvenienza di figli ( 800 e seguenti ) , nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari ( 553 e seguenti ) . Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell ' art . 770 e a quelle che a norma dell ' art . 742 non sono soggette a collazione . LIBRO TERZO DELLA PROPRIETA ' TITOLO I DEI BENI CAPO I Dei beni in generale Art . 810 Nozione Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti . SEZIONE I Dei beni nell ' ordine corporativo SEZIONE II Dei beni immobili e mobili Art . 812 Distinzione dei beni Sono beni immobili il suolo , le sorgenti e i corsi d ' acqua , gli alberi , gli edifici e le altre costruzioni , anche se unite al suolo a scopo transitorio , e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo . Sono reputati immobili i mulini , i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all ' alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione ( Cod . Civ . 1350 ) . Sono mobili tutti gli altri beni ( Cod . Civ . 923 , 1153 ) . Art . 813 Distinzione dei diritti Salvo che dalla legge risulti diversamente , le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative ; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti . Art . 814 Energie Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico . Art . 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano ( Cod . Civ . 507 , 534 , 609 , 819 , 1156 , 1162 , 2683 e seguenti , 2750 , 2779 , 2810 , 2914 , 2915; Cod . Nav . 245 e seguenti , 861 e seguenti ) e , in mancanza , alle disposizioni relative ai beni mobili . Art . 816 Universalità di mobili E ' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria ( Cod . Civ . 727 , 2° comma , 771 , 2° comma , 994 , 1010 , 1156 , 1160 , 1170 , 2784 , 2914 n . 3 ) . Le singole cose componenti l ' universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici . Art . 817 Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un ' altra cosa . La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima ( Cod . Civ . 952 , 957 , 981 , 1021 , 1022 , 1027; Cod . Nav . 246 e seguenti , 862 e seguenti ) . Art . 818 Regime delle pertinenze Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze ( Cod . Civ . 667 , 817 , 1477 , 2811 , 2912 ) , se non è diversamente disposto . Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici . La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale ( Cod . Civ . 2643; Cod . Nav . 247 , 2° comma , 863 ) . Art . 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze La destinazione di una cosa al servizio o all ' ornamento di un ' altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi . Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore ( Cod . Civ . 2704 ) , quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri ( Cod . Civ . 815 , 2863; Cod . Nav . 247 , 1° comma , 863 ) . SEZIONE II Dei frutti Art . 820 Frutti naturali e frutti civili Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa , vi concorra o no l ' opera dell ' uomo , come i prodotti agricoli , la legna , i parti degli animali , i prodotti delle miniere , cave e torbiere . Finché non avviene la separazione , i frutti formano parte della cosa . Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura ( 771 , 1472 ) . Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia . Tali sono gli interessi dei capitali ( 1224 , 1282 , 1815 ) , i canoni enfiteutici ( 957 e seguenti ) , le rendite vitalizie ( 1872 e seguenti ) e ogni altra rendita , il corrispettivo delle locazioni ( 1571 e seguenti ) . Art . 821 Acquisto dei frutti I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce ( 1477 , 1775 ) , salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri ( 181 , 896 , 959 , 984 , 1021 , 1148 , 1615 , 1960 , 2791 ) . In quest ' ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione . Chi fa propri i frutti deve , nei limiti del loro valore , rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto ( 2041 ) . I frutti civili si acquistano giorno per giorno , in ragione della durata del diritto . CAPO II Dei beni appartenenti allo Stato , agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici Art . 822 Demanio pubblico Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare , la spiaggia , le rade e i porti ; i fiumi , i torrenti , i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ( Cod . Nav . 28 , 692 ) ; le opere destinate alla difesa nazionale . Fanno parimenti parte del demanio pubblico , se appartengono allo Stato , le strade , le autostrade e le strade ferrate ; gli aerodromi ( Cod . Nav . 692 a ) ; gli acquedotti ; gli immobili riconosciuti d ' interesse storico , archeologico e artistico a norma delle leggi in materia ; le raccolte dei musei , delle pinacoteche , degli archivi , delle biblioteche ; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico . Art . 823 Condizione giuridica del demanio pubblico I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi , se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ( Cod . Nav . 30 e seguenti , 694 e seguenti ) . Spetta all ' autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico . Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa , sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà ( 948 e seguenti ) e del possesso ( 1168 e seguenti ) regolati dal presente codice . Art . 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell ' art . 822 , se appartengono alle province o ai comuni , sono soggetti al regime del demanio pubblico . Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali . Art . 825 Diritti demaniali su beni altrui Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato , alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti , quando i diritti stessi sono costituiti per l ' utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi . Art . 826 Patrimonio dello Stato , delle province e dei comuni I beni appartenenti allo Stato , alle province e ai comuni , i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti , costituiscono il patrimonio dello Stato o , rispettivamente , delle province e dei comuni . Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato , le miniere , le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo , le cose d ' interesse storico , archeologico , paletnologico , paleontologico e artistico , da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo , le caserme , gli armamenti , gli aeromobili militari e le navi da guerra . Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o , rispettivamente , delle province e dei comuni , secondo la loro appartenenza , gli edifici destinati a sede di uffici pubblici , con i loro arredi , e gli altri beni destinati a pubblico servizio . Art . 827 Beni immobili vacanti I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato . Art . 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato , delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e , in quanto non è diversamente disposto , alle regole del presente codice . I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione , se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano . Art . 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall ' autorità amministrativa . Dell ' atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno . Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni , il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev ' essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali . Art . 830 Beni degli enti pubblici non territoriali I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice , salve le disposizioni delle leggi speciali . Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell ' art . 828 . Art . 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice , in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano . Gli edifici destinati all ' esercizio pubblico del culto cattolico , anche se appartengono a privati , non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione , fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano . TITOLO II DELLA PROPRIETA ' CAPO I Disposizioni generali Art . 832 Contenuto del diritto Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo , entro i limiti e con l ' osservanza degli obblighi stabiliti dall ' ordinamento giuridico . Art . 833 Atti d ' emulazione Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri . Art . 834 Espropriazione per pubblico interesse Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà , se non per causa di pubblico interesse , legalmente dichiarata , e contro il pagamento di una giusta indennità ( Costit . 42 , 43 ) . Le norme relative all ' espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali . Art . 835 Requisizioni Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche , militari o civili , può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili . Al proprietario è dovuta una giusta indennità . Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali . Art . 836 Vincoli e obblighi temporanei Per le cause indicate dall ' articolo precedente l ' autorità amministrativa , nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali , può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole ( Costit . 44 ) . Art . 837 Ammassi Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell ' interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi ( 2617 ) . Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali . Art . 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia , nonché ( le norme dell ' ordinamento corporativo e ) le disposizioni particolari concernenti beni determinati , quando il proprietario abbandona la conservazione , la coltivazione o l ' esercizio di beni che interessano la produzione nazionale , in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa , può farsi luogo all ' espropriazione dei beni da parte dell ' autorità amministrativa , premesso il pagamento di una giusta indennità ( att . 56 ) . La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell ' arte , della storia o della sanità pubblica . Art . 839 Beni d ' interesse storico e artistico Le cose di proprietà privata , immobili e mobili , che presentano interesse artistico , storico , archeologico o etnografico , sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali . CAPO II Della proprietà fondiaria SEZIONE I Disposizioni generali Art . 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo La proprietà del suolo si estende al sottosuolo , con tutto ciò che vi si contiene , e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino . Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere , cave e torbiere ( 826 ) . Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti , sulle acque , sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali ( Cod . Nav . 714 e seguenti ) . Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante , che egli non abbia interesse ad escluderle ( Cod . Nav . 823 ) . Art . 841 Chiusura del fondo Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo ( 1054 , 1064 ) . Art . 842 Caccia e pesca Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l ' esercizio della caccia , a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno . Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall ' autorità . Per l ' esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo . Art . 843 Accesso al fondo Il proprietario deve permettere l ' accesso e il passaggio nel suo fondo , sempre che ne venga riconosciuta la necessita , al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune . Se l ' accesso cagiona danno , è dovuta un ' adeguata indennità . Il proprietario deve parimenti permettere l ' accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l ' animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia . Il proprietario può impedire l ' accesso consegnando la cosa o l ' animale ( 896 , 924; Cod . Pen . 637 ) . Art . 844 Immissioni Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore , le esalazioni , i rumori , gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino , se non superano la normale tollerabilità , avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi ( 890 , Cod . Pen . 674 ) . Nell ' applicare questa norma l ' autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà . Può tener conto della priorità di un determinato uso . Art . 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti . SEZIONE II Del riordinamento della proprietà rurale Art . 846 Minima unità colturale Nei trasferimenti di proprietà , nelle divisioni ( 713 , 1116 ) e nelle assegnazioni a qualunque titolo , aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura , e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale . S ' intende per minima unità colturale l ' estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e , se non si tratta di terreno appoderato , per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria . Art . 847 Determinazione della minima unità colturale L ' estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone , avuto riguardo all ' ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale , con provvedimento dell ' autorità amministrativa , da adottarsi sentite le associazioni professionali . Art . 848 Sanzione dell ' inosservanza Gli atti compiuti contro il divieto dell ' art . 846 possono essere annullati dall ' autorità giudiziaria , su istanza del pubblico ministero . L ' azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell ' atto ( att . 57 ) . Art . 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall ' articolo seguente , il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri , di estensione inferiore alla minima unità colturale , può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi ( 2932 ) , pagandone il prezzo , allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie . In caso di contrasto decide l ' autorità giudiziaria , sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento ( att . 57 ) . Art . 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale ( 846 ) appartengono a diversi proprietari , può , su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell ' autorità amministrativa , essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari , allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi . Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica ( 862 ) . Art . 851 Trasferimenti coattivi Il consorzio indicato dall ' articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento ( 854 e seguenti ) . Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi ; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi . Art . 852 Terreni esclusi dai trasferimenti Dai trasferimenti coattivi previsti dall ' articolo precedente sono esclusi : l ) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica ; 2 ) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi ; 3 ) le aree fabbricabili ; 4 ) gli orti , i giardini , i parchi ; 5 ) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali ; 6 ) i terreni soggetti a inondazioni , a scoscendimenti o ad altri gravi rischi ; 7 ) i terreni che per la loro speciale destinazione , ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità . Art . 853 Trasferimento dei diritti reali Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali ( 1027 ) sono abolite , conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione . Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e , qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario , sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio , che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano . Le ipoteche ( 2808 ) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite . In caso di espropriazione forzata dell ' immobile gravato da ipoteca su una quota , l ' immobile è espropriato per intero e il credito è collocato , secondo il grado dell ' ipoteca ( 2852 ) , sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all ' ipoteca medesima . Art . 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento Il piano di riordinamento dev ' essere preventivamente portato a cognizione degli interessati , e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa , nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali . Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev ' essere trascritto presso l ' ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni ( 2645 ) . Art . 855 Effetti dell ' approvazione del piano di riordinamento Con l ' approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali ; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso ( 1032 ) . Art . 856 Competenza dell ' autorità giudiziaria Nelle materie indicate dagli artt . 850 e seguenti è salva la competenza dell ' autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati . L ' autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento , ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati . Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali . SEZIONE III Della bonifica integrale Art . 857 Terreni soggetti a bonifica Per il conseguimento di fini igienici , demografici , economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio , in cui sono laghi , stagni , paludi e terre paludose , ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali , o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d ' ordine fisico o sociale , i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell ' ordinamento produttivo . Art . 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale . Art . 859 Opere di competenza dello Stato Il piano generale indicato dall ' articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato ( 860 ) . Art . 860 Concorso dei proprietari nella spesa I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l ' esecuzione la manutenzione e l ' esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica . Art . 861 Opere di competenza dei privati I proprietari degli immobili indicati dall ' articolo precedente sono obbligati a eseguire , in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria , le opere di competenza privata che siano d ' interesse comune a più fondi o d ' interesse particolare a taluno di essi . Art . 862 Consorzi di bonifica All ' esecuzione , alla manutenzione e all ' esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati . A tali consorzi possono essere anche affidati l ' esecuzione , la manutenzione e l ' esercizio delle altre opere d ' interesse comune a più fondi o d ' interesse particolare a uno di essi . I consorzi sono costituiti per Regio decreto e , in mancanza dell ' iniziativa privata , possono essere formati anche d ' ufficio . Essi sono persone giuridiche pubbliche ( 11 ) e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale . Art . 863 Consorzi di miglioramento fondiario Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l ' esecuzione , la manutenzione e l ' esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica . Essi sono persone giuridiche private ( 12 e seguenti ) . Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando , per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell ' incremento della produzione , sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell ' autorità amministrativa . Art . 864 Contributi consorziali I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione , manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l ' imposta fondiaria ( 2775 ) . Art . 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi Quando l ' inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l ' attuazione del piano di bonifica , può farsi luogo all ' espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente , osservate le disposizioni della legge speciale . L ' espropriazione ha luogo a favore del consorzio , se questo ne fa richiesta , o , in mancanza , a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie ( 1179 ) . SEZIONE IV Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Art . 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi Anche indipendentemente da un piano di bonifica ( 857 e seguenti ) , i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico , osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale , al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni , perdere la stabilità o turbare il regime delle acque . L ' utilizzazione dei terreni e l ' eventuale loro trasformazione , la qualità delle colture , il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati , per effetto del vincolo , alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia . Parimenti , a norma della legge speciale , possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe , dal rotolamento dei sassi , dal sorrenamento e dalla furia dei venti , e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali . Art . 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione , a occupazione temporanea o a sospensione dell ' esercizio del pascolo , nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia . Art . 868 Regolamento protettivo dei corsi d ' acqua I proprietari d ' immobili situati in prossimità di corsi d ' acqua che arrecano o minacciano danni all ' agricoltura , ad abitati o a manufatti d ' interesse pubblico sono obbligati , anche . indipendentemente da un piano di bonifica , a contribuire all ' esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d ' acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali . SEZIONE V Della proprietà edilizia Art . 869 Piani regolatori I proprietari d ' immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti . Art . 870 Comparti Quando è prevista la formazione di comparti , costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento , gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l ' attuazione del piano . Possono anche riunirsi in consorzio per l ' esecuzione delle opere . In mancanza di accordo , può procedersi all ' espropriazione a norma delle leggi in materia . Art . 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali . La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche . Art . 872 Violazione delle norme di edilizia Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall ' articolo precedente sono stabilite da leggi speciali . Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito , salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate ( 2933 ) . SEZIONE VI Delle distanze nelle costruzioni , piantagioni e scavi dei muri , fossi e siepi interposti tra i fondi Art . 873 Distanze nelle costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi , se non sono unite o aderenti , devono essere tenute a distanza non minore di tre metri . Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore . Art . 874 Comunione forzosa del muro sul confine Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la comunione ( 2932 ) per tutta l ' altezza o per parte di essa , purché lo faccia per tutta l ' estensione della sua proprietà . Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro , o della parte di muro resa comune , e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito . Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino . Art . 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali , il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso , pagando , oltre il valore della metà del muro , il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica , salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine . Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione . Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine ( 2964 ) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta . Art . 876 Innesto nel muro sul confine Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro , non ha l ' obbligo di renderlo comune a norma dell ' art . 874 , ma deve pagare un ' indennità per l ' innesto . Art . 877 Costruzioni in aderenza Il vicino , senza chiedere la comunione del muro posto sul confine , può costruire sul confine stesso in aderenza ( 904 ) , ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente . Questa norma si applica anche nel caso previsto dall ' art . 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo . Art . 878 Muro di cinta Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un ' altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall ' art . 873 . Esso , quando è posto sul confine , può essere reso comune anche a scopo d ' appoggio , purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri . Art . 879 Edifici non soggetti all ' obbligo delle distanze o a comunione forzosa Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime ( 822 e seguenti ) , né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico , archeologico o artistico , a norma delle leggi in materia . Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall ' art . 877 . Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze , ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano . Art . 880 Presunzione di comunione del muro divisorio Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e , in caso di altezze ineguali , fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto . Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili , giardini e orti o tra recinti nei campi . Art . 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio Si presume che il muro divisorio tra i campi , cortili , giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo . Se esistono sporti , come cornicioni , mensole e simili , o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro , e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso , si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano , anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni . Se uno o più di essi sono da una parte , e uno o più dalla parte opposta , il muro è reputato comune : in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi . Art . 882 Riparazioni del muro comune Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno ( 1104 ) , salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti . Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall ' obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione , rinunziando al diritto di comunione ( 1350 , 2643 ) , purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza . La rinunzia non libera il rinunziante dall ' obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio . Art . 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo , ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino . Art . 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi , purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta , salvo il diritto dell ' altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro , nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo , aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino . Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo , mantenendo la stessa distanza . Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute . Non può fare incavi nel muro comune , ne eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi . Art . 885 Innalzamento del muro comune Ogni comproprietario può alzare il muro comune , ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata ( 903 ) . Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell ' art . 874 . Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione , colui che l ' esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese . Per il maggiore spessore che sia necessario , il muro deve essere costruito sul suolo proprio , salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino . In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune , e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall ' esecuzione delle opere . Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore . Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro , si tiene conto , nel calcolare il valore di questa , anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento . Art . 886 Costruzione del muro di cinta Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case , i cortili e i giardini posti negli abitati . L ' altezza di essi , se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione , deve essere di tre metri . Art . 887 Fondi a dislivello negli abitati Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l ' altro inferiore , il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all ' altezza del proprio suolo , ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza . Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore . Art . 888 Esonero dal contributo nelle spese Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio , cedendo , senza diritto a compenso , la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito . In tal caso il muro è di proprietà di colui che l ' ha costruito , salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell ' art . 874 , senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito . Art . 889 Distanze per pozzi , cisterne , fosse e tubi Chi vuole aprire pozzi , cisterne , fosse di latrina o di concime presso il confine , anche se su questo si trova un muro divisorio , deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette . Per i tubi d ' acqua pura o lurida , per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine . Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali . Art . 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi Chi presso il confine , anche se su questo si trova un muro divisorio , vuole fabbricare forni , camini , magazzini di sale , stalle e simili , o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive , ovvero impiantare macchinari , per i quali può sorgere pericolo di danni , deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e , in mancanza , quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità , salubrità e sicurezza ( Cod . Pen . 675 ) . Art . 891 Distanze per canali e fossi Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine , se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali , deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale . La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina , la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno . Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata , la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via ( 911 ) . Art . 892 Distanze per gli alberi Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e , in mancanza , dagli usi locali . Se gli uni e gli altri non dispongono , devono essere osservate le seguenti distanze dal confine : l ) tre metri per gli alberi di alto fusto . Rispetto alle distanze , si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto , semplice o diviso in rami , sorge ad altezza notevole , come sono i noci , i castagni , le querce , i pini , i cipressi , gli olmi , i pioppi , i platani e simili ; 2 ) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto . Sono reputati tali quelli il cui fusto , sorto ad altezza non superiore a tre metri , si diffonde in rami ; 3 ) mezzo metro per le viti , gli arbusti , le siepi vive , le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo . La distanza deve essere però di un metro , qualora le siepi siano di ontano , di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo , e di due metri per le siepi di robinie . La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell ' albero nel tempo della piantagione , o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina . Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio , proprio o comune , purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro . Art . 893 Alberi presso strade , canali e sul confine di boschi Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi , sul confine con terreni non boschivi , o lungo le strade o le sponde dei canali , si osservano , trattandosi di boschi , canali e strade di proprietà privata , i regolamenti e , in mancanza , gli usi locali . Se gli uni e gli altri non dispongono , si osserva no le distanze prescritte dall ' articolo precedente . Art . 894 Alberi a distanza non legale Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti . Art . 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate , e l ' albero muore o viene reciso o abbattuto , il vicino non può sostituirlo , se non osservando la distanza legale . La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine . Art . 896 Recisione di rami protesi e di radici Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli , e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo , salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali . Se gli usi locali non dispongono diversamente , i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti . Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell ' albero , per la raccolta di essi si applica il disposto dell ' art . 843 . Art . 897 Comunione di fossi Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune . Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre , o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni . Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta , il fosso si presume comune . Art . 898 Comunioni di siepi Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni , salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario . Se uno solo dei fondi è recinto , si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto , ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti . Art . 899 Comunione di alberi Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni . Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni , salvo titolo o prova in contrario . Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati , se non di comune consenso o dopo che l ' autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio . SEZIONE VII Delle luci e delle vedute Art . 900 Specie di finestre Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie : luci , quando danno passaggio alla luce e all ' aria , ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino ; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte , obliquamente o lateralmente . Art . 901 Luci Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono : 1 ) essere munite di un ' inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati ; 2 ) avere il lato inferiore a un ' altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria , se esse sono al piano terreno , e non minore di due metri , se sono ai piani superiori ; 3 ) avere il lato inferiore a un ' altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino , a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l ' altezza stessa . Art . 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci L ' apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce , anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall ' art . 901 . Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell ' articolo predetto . Art . 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui . Se il muro è comune ( 874 e seguenti ) nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell ' altro ; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire ( 885 ) . Art . 904 Diritto di chiudere le luci La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza ( 874 e seguenti ) . Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio . Art . 905 Distanza per l ' apertura di vedute dirette e balconi Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino , se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo . Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti , terrazze , lastrici solari e simili , muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino , se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere . Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica . Art . 906 Distanza per l ' apertura di vedute laterali od oblique Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri , la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto . Art . 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino ( 1027 e seguenti ) , il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri , misurata a norma dell ' art . 905 . Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua , la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita . Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique , essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia . SEZIONE VIII Dello stillicidio Art . 908 Scarico delle acque piovane Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino . Se esistono pubblici colatoi , deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali . Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica . SEZIONE IX Delle acque Art . 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti , salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee . Egli può anche disporne a favore d ' altri , qualora non osti il diritto di terzi ; ma , dopo essersi servito delle acque , non può divertirle in danno d ' altri fondi . Art . 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un ' acqua non pubblica , che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto , può , mentre essa trascorre , farne uso per l ' irrigazione dei suoi terreni e per l ' esercizio delle sue industrie , ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario . Art . 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere Chi vuole aprire sorgenti , stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti , oppure scavarne , profondarne , o allargarne il letto , aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma , deve , oltre le distanze stabilite nell ' art . 891 , osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui , sorgenti , capi o aste di fonte , canali o acquedotti preesistenti e destinati all ' irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali . Art . 912 Conciliazione di opposti interessi Se sorge controversia tra i proprietari a cui un ' acqua non pubblica può essere utile , l ' autorità giudiziaria deve valutare l ' interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all ' agricoltura o all ' industria dall ' uso a cui l ' acqua è destinata o si vuol destinare . L ' autorità giudiziaria può assegnare un ' indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto . In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche . Art . 913 Scolo delle acque Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente , senza che sia intervenuta l ' opera dell ' uomo . Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo , né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso . Se per opere di sistemazione agraria dell ' uno o dell ' altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque , è dovuta un ' indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio . Art . 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli , di soppressione di ristagni o di raccolta di acque , l ' autorità amministrativa , su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d ' ufficio , può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse . Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell ' art . 921 ( 863 e seguenti ) . Art . 915 Riparazione di sponde e argini Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati , ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari , e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli , ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi , previa autorizzazione del pretore , che provvede in via d ' urgenza . Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo , in cui esse si compiono , non ne subisca danno , eccetto quello temporaneo causato dall ' esecuzione delle opere stesse . Art . 916 Rimozione degli ingombri Le disposizioni dell ' articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso , rivo , colatoio o altro alveo , a causa di materie in essi impigliate , in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini . Art . 917 Spese per la riparazione , costruzione o rimozione Tutti i proprietari , ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi , devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae . Tuttavia , se la distruzione degli argini , la variazione delle acque o l ' ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari , le spese di conservazione , di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui , salvo in ogni caso il risarcimento dei danni . Art . 918 Consorzi volontari Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui . L ' adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto ( 1418 , 2725 ) . Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all ' estensione dei terreni a cui serve l ' acqua . Art . 919 Scioglimento del consorzio Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti , o quando , potendosi la divisione effettuare senza grave danno , essa è domandata da uno degli interessati . Art . 920 Norme applicabili Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti , si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione ( 1100 e seguenti ) . Art . 921 Consorzi coattivi Nel caso indicato dall ' art . 918 , il consorzio può anche essere costituito d ' ufficio dall ' autorità amministrativa , allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque . Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario ( 863 ) . Il consorzio può anche procedere all ' espropriazione dei singoli diritti , mediante il pagamento delle dovute indennità ( 865 ) . CAPO III Dei modi di acquisto della proprietà Art . 922 Modi di acquisto La proprietà si acquista per occupazione ( 923 e seguenti ) , per invenzione ( 927 e seguenti ) , per accessione ( 934 e seguenti ) , per specificazione ( 940 ) , per unione o commistione ( 939 ) , per usucapione ( 1158 e seguenti ) , per effetto di contratti ( 1376 e seguenti ) , per successione a causa di morte ( 456 e seguenti ) e negli altri modi stabiliti dalla legge . SEZIONE I Dell ' occupazione e dell ' invenzione Art . 923 Cose suscettibili di occupazione Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l ' occupazione ( 827 ) . Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca ( 842 ) Art . 924 Sciami di api Il proprietario di sciami di api ha diritto d ' inseguirli sul fondo altrui , ma deve indennità per il danno cagionato al fondo ( 843 ) ; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d ' inseguirli , può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo . Art . 925 Animali mansuefatti Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui , salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno ( 843 ) . Essi appartengono a chi se ne è impossessato ( 932 ) , se non sono reclamati entro venti ( 2964 ) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano . Art . 926 Migrazione di colombi , conigli e pesci I conigli o pesci che passano ad un ' altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste , purché non vi siano stati attirati con arte o con frode . La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia , salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori . Art . 927 Cose ritrovate Chi trova una cosa mobile ( 812 ) deve restituirla al proprietario , e , se non lo conosce , deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l ' ha trovata , indicando le circostanze del ritrovamento . Art . 928 Pubblicazione del ritrovamento Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell ' albo pretorio del comune , da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta . Art . 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata Trascorso un anno dall ' ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario , la cosa oppure il suo prezzo , se le circostanze ne hanno richiesto la vendita , appartiene a chi l ' ha trovata . Così il proprietario come il ritrovatore , riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo , devono pagare le spese occorse . Art . 930 Premio dovuto al ritrovatore Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore , se questi lo richiede , il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata . Se tale somma o prezzo eccede un determinato valore , il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo . Se la cosa non ha valore commerciale , la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento . Art . 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt . 927 e seguenti al proprietario sono equiparati , secondo le circostanze , il possessore e il detentore ( 1140 ) . Art . 932 Tesoro Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio , nascosta o sotterrata , di cui nessuno può provare d ' essere proprietario . Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova . Se il tesoro è trovato nel fondo altrui , purché sia stato scoperto per solo effetto del caso , spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore . La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui ( 959 , 988; Cod . Pen . 647 ) . Per il ritrovamento degli oggetti d ' interesse storico , archeologico , paletnologico , paleontologico e artistico , si osservano le disposizioni delle leggi speciali ( 826 ) . Art . 933 Rigetti del mare e piante sul lido . Relitti aeronautici I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali ( Cod . Nav . 510 e seguenti , 1227 ) . Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili ( Cod . Nav . 993 e seguenti ) . SEZIONE II Dell ' accessione , della specificazione , dell ' unione e della commistione Art . 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo Qualunque piantagione , costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo , salvo quanto è disposto dagli artt . 935 , 936 , 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo ( 952 e seguenti ) o dalla legge ( 975-3 , 986-2 , 1150-5 , 1593 ) . Art . 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni , piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore , se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali , ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all ' opera costruita o senza che perisca la piantagione . Deve inoltre , anche nel caso che si faccia la separazione , il risarcimento dei danni , se e in colpa grave . In ogni caso la rivendicazione dei materiali ( 948 ) non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell ' incorporazione ( 2964 e seguenti ) . Art . 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri Quando le piantagioni ( 956 ) , costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali , il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle . Se il proprietario preferisce di ritenerle , deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d ' opera oppure l ' aumento di valore recato al fondo ( 1150 ) . Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte , esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte ( 2933 ) . Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni . Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni , costruzioni od opere , quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede ( 1147 ) . La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell ' incorporazione ( 2964 e seguenti ) . Art . 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui Se le piantagioni , costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui , il proprietario di questi può rivendicarli , previa separazione a spese del terzo , se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo . La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell ' incorporazione ( 2964 e seguenti ) . Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili , il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido ( 1292 e seguenti ) al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi . Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo , ancorché in buona fede , limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto . Può altresì chiedere il risarcimento dei danni , tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso , quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l ' uso . Art . 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo , e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi ( 2964 ) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione , l ' autorità giudiziaria , tenuto conto delle circostanze , può ( 2908 ) attribuire al costruttore la proprietà dell ' edificio e del suolo occupato . Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata , oltre il risarcimento dei danni . Art . 939 Unione e commistione Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto , ma sono separabili senza notevole deterioramento , ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione . In caso diverso , la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno . Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore , ancorché serva all ' altra di ornamento , il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto . Egli ha l ' obbligo di pagare all ' altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata ; ma se l ' unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria , egli non e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l ' aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria . E ' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave . Art . 940 Specificazione Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa , possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma , ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia , salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d ' opera . In quest ' ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia , il quale deve pagare il prezzo della mano d ' opera . Art . 941 Alluvione Le unioni di terra e gli incrementi , che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti , appartengono al proprietario del fondo , salvo quanto è disposto dalle leggi speciali . Art . 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti I terreni abbandonati dalle acque correnti , che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull ' altra , appartengono al demanio pubblico , senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto . Ai sensi del primo comma , si intendono per acque correnti i fiumi , i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia . Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare , dai laghi , dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico ( 822 ) . Art . 943 Laghi e stagni Il terreno che l ' acqua copre quando essa è all ' altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno , ancorché il volume dell ' acqua venga a scemare . Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l ' acqua ricopre nei casi di piena straordinaria . Art . 944 Avulsione Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l ' opposta riva , il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà . Deve però pagare all ' altro proprietario un ' indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall ' avulsione . Art . 945 Isole e unioni di terra Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico ( 822 ) . Se l ' isola si è formata per avulsione , il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco , ne conserva la proprietà . La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente , formando un nuovo corso , attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante , facendone un ' isola . Art . 946 Alveo abbandonato Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto , abbandonato l ' antico , il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico . Art . 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso Le disposizioni degli artt . 942 , 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall ' attività antropica , ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento . La disposizione dell ' art . 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi , da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall ' attività antropica . In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico . CAPO IV Delle azioni a difesa della proprietà Art . 948 Azione di rivendicazione Il proprietario può rivendicare la cosa ( 1153 , 1994 , 2653 , 2697 ) da chiunque la possiede o detiene ( 1140 ) e può proseguire l ' esercizio dell ' azione anche se costui , dopo la domanda , ha cessato , per fatto proprio , di possedere o detenere la cosa . In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l ' attore a proprie spese , o , in mancanza , a corrispondergliene il valore , oltre a risarcirgli il danno . Il proprietario , se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa , è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa . L ' azione di rivendicazione non si prescrive , salvi gli effetti dell ' acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione ( 1158 e seguenti ) . Art . 949 Azione negatoria Il proprietario può agire per far dichiarare l ' inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa , quando ha motivato di temerne pregiudizio ( 1079 ) . Se sussistono anche turbative o molestie , il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la cessazione , oltre la condanna al risarcimento del danno ( 1170 ) . Art . 950 Azione di regolamento di confini Quando il confine tra due fondi è incerto , ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente . Ogni mezzo di prova è ammesso . In mancanza di altri elementi , il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali . Art . 951 Azione per apposizione di termini Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili , ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni . TITOLO III DELLA SUPERFICIE Art . 952 Costituzione del diritto di superficie Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà ( 934 , 1350 , 2643 ) . Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente , separatamente dalla proprietà del suolo . Art . 953 Costituzione a tempo determinato Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato , allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione ( 2816 ) . Art . 954 Estinzione del diritto di superficie L ' estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l ' estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario . I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione , salvo , per le ipoteche , il disposto del primo comma dell ' art . 2816 . I contratti di locazione ( 1596 ) , che hanno per oggetto la costruzione , non durano se non per l ' anno in corso alla scadenza del termine ( 999 ) . Il perimento della costruzione non importa , salvo patto contrario , l ' estinzione del diritto di superficie . Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni ( 2934 e seguenti , 2816 ) . Art . 955 Costruzioni al disotto del suolo Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui ( 840 ) . Art . 956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni ( 821 ) separatamente dalla proprietà del suolo . TITOLO IV DELL ' ENFITEUSI Art . 957 Disposizioni inderogabili L ' enfiteusi , salvo che il titolo disponga altrimenti , e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti ( att . 142 e seguente ) . Il titolo ( 587 , 1350 n . 2 , 2643 n . 2 , 2648 ) non può tuttavia derogare alle norme contenute negli artt . 958 , 2° comma , 961 , 2° comma , 962 , 965 , 968 , 971 e 973 . Art . 958 Durata L ' enfiteusi può essere perpetua o a tempo ( 2815 ) . L ' enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni . Art . 959 Diritti dell ' enfiteuta L ' enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo ( 820 e seguente ) , sul tesoro ( 932 ) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali ( 840 ) . Il diritto dell ' enfiteuta si estende alle accessioni ( 817 e seguenti , 934 e seguenti , 2810 ) . Art . 960 Obblighi dell ' enfiteuta L ' enfiteuta ha l ' obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico . Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali . L ' enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti . Art . 961 Pagamento del canone L ' obbligo del pagamento del canone ( 2763 , 2948 ) grava solidalmente ( 1292 e seguenti ) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell ' enfiteuta finché dura la comunione . Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi , ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all ' enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione . Art . 963 Perimento totale o parziale del fondo Quando il fondo enfiteutico perisce interamente , l ' enfiteusi si estingue . Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua , l ' enfiteuta , secondo le circostanze , può chiedere una congrua riduzione del canone , o rinunziare al suo diritto , restituendo il fondo al concedente , salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua ( 975 ) . La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse , decorso un anno dall ' avvenuto perimento ( 2964 e seguenti ) . Qualora il fondo sia assicurato e l ' assicurazione sia fatta anche nell ' interesse del concedente , l ' indennità e ripartita tra il concedente e l ' enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti . Nel caso di espropriazione per pubblico interesse ( 834 ) , l ' indennità si ripartisce a norma del comma precedente . Art . 964 Imposte e altri pesi Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell ' enfiteuta , salve le disposizioni delle leggi speciali . Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente , tale obbligo non può eccedere l ' ammontare del canone . Art . 965 Disponibilità del diritto dell ' enfiteuta L ' enfiteuta può disporre del proprio diritto , sia per atto tra vivi ( 1350 n . 2 , 2643 n . 2 , 2810 ) , sia per atto di ultima volontà ( 587 , 2648 ) . Per l ' alienazione del diritto dell ' enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente ( att . 145 ) . Nell ' atto costitutivo può essere vietato all ' enfiteuta di disporre per atto tra vivi , in tutto o in parte , del proprio diritto , per un tempo non maggiore di venti anni ( 1379 ) . Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto , l ' enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi ( 1960 ) verso il concedente ed e tenuto a questi solidalmente ( 1292 e seguenti ) con l ' acquirente . Art . 967 Diritti e obblighi dell ' enfiteuta e del concedente in caso di alienazione In caso di alienazione , il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente ( 1292 e seguenti ) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti . Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi , prima che sia stato notificato l ' atto di acquisto al concedente . In caso di alienazione del diritto del concedente , l ' acquirente non può pretendere l ' adempimento degli obblighi dell ' enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l ' alienazione ( 1264 ) . Art . 968 Subenfiteusi La subenfiteusi non è ammessa . Art . 969 Ricognizione Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio ( 2720 ) . Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione ( 2699 , 2702 ) . Le spese dell ' atto sono a carico del concedente . Art . 970 Prescrizione del diritto dell ' enfiteuta Il diritto dell ' enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni ( 2934 e seguenti ) . Art . 971 Affrancazione Se più sono gli enfiteuti , l ' affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi , ma per la totalità . In questo caso l ' affrancante subentra ( 1203 ) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti , salva , a favore di questi , una riduzione proporzionale del canone . Se più sono i concedenti , l ' affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente . L ' affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma ( 2815 ) risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell ' interesse legale ( 1284 ) . Le modalità sono stabilite da leggi speciali ( att . 58 ) . Art . 972 Devoluzione Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico ( 2653 , n . 2 ) : l ) se l ' enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all ' obbligo di migliorarlo ; 2 ) se l ' enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone ( 1219 ) . La devoluzione non ha luogo se l ' enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza ( 2655 ) , ancorché di primo grado , che abbia accolto la domanda ( att . 149 ) . La domanda di devoluzione non preclude all ' enfiteuta il diritto di affrancare , sempre che ricorrano le condizioni previste dall ' art . 971 . Art . 973 Clausola risolutiva espressa La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa ( 1456 ) non impedisce l ' esercizio del diritto di affrancazione . Art . 974 Diritti dei creditori dell ' enfiteuta I creditori dell ' enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni ( 2900 ) , valendosi all ' uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all ' enfiteuta ; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione ( 1119 ) per l ' avvenire ( att . 149 ) . I creditori , che hanno iscritto ipoteca contro l ' enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire , conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione ( 2653 , n . 2 ) . Art . 975 Miglioramenti e addizioni Quando cessa l ' enfiteusi all ' enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell ' aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi , quali sono accertati al tempo della riconsegna . Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti , all ' enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito . Per le addizioni fatte dall ' enfiteuta , quando possono essere tolte senza nocumento del fondo , il concedente , se vuole ritenerle , deve pagarne il valore al tempo della riconsegna . Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento , si applica la disposizione del primo comma di questo articolo ( att . 157 ) . Art . 976 Locazioni concluse dall ' enfiteuta Per le locazioni concluse dall ' enfiteuta si applicano le norme dell ' art . 999 . Art . 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche , salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali . TITOLO V DELL ' USUFRUTTO , DELL ' USO E DELL ' ABITAZIONE CAPO I Dell ' usufrutto SEZIONE I Disposizioni generali Art . 978 Costituzione L ' usufrutto è stabilito dalla legge ( 324 , 540 e seguenti , 581 , 1153 ) o dalla volontà dell ' uomo ( 587 , 1350 n . 2 , 1376 , 2643 n . 2 , 2684 ) . Può anche acquistarsi per usucapione ( 1158 e seguenti ) . Art . 979 Durata La durata dell ' usufrutto non può eccedere la vita dell ' usufruttuario ( 678 , 698 , 796 , 853 , 1014 ) . L ' usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni ( 999 , 1014 ) . Art . 980 Cessione dell ' usufrutto L ' usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata , se ciò non è vietato dal titolo costitutivo ( 1002 , 1350 n . 2 , 2643 n . 2 , 2810 ) . La cessione dev ' essere notificata al proprietario ; finché non sia stata notificata , l ' usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario ( 1292 ) . SEZIONE II Dei diritti nascenti dall ' usufrutto Art . 981 Contenuto del diritto di usufrutto L ' usufruttuario ha diritto di godere della cosa , ma deve rispettarne la destinazione economica . Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare ( 1998 ) , fermi i limiti stabiliti in questo capo . Art . 982 Possesso della cosa L ' usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l ' usufrutto , salvo quanto è disposto dall ' art . 1002 . Art . 983 Accessioni L ' usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa ( 817 e seguenti , 934 e seguenti ) . Se il proprietario dopo l ' inizio dell ' usufrutto , con il consenso dell ' usufruttuario , ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni , l ' usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi ( 1284 ) sulle somme impiegate . La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità . Art . 984 Frutti I frutti naturali e i frutti civili spettano all ' usufruttuario per la durata del suo diritto ( 820 s ) Se il proprietario e l ' usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l ' anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata , l ' insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l ' uno e l ' altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso ( 199; att . 150 ) . Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell ' usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti ( 821 ) . Art . 985 Miglioramenti L ' usufruttuario ha diritto a un ' indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa ( att . 157 ) . L ' indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l ' importo della spesa e l ' aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti . L ' autorità giudiziaria , avuto riguardo alle circostanze , può disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente , imponendo in questo caso idonea garanzia ( 1179 ) . Art . 986 Addizioni L ' usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa . Egli ha diritto di toglierle alla fine dell ' usufrutto , qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa , salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse . In questo caso deve essere corrisposta all ' usufruttuario un ' indennità pari alla minor somma tra l ' importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna . Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti ( att . 157 ) . Art . 987 Miniere , cave e torbiere L ' usufruttuario gode delle cave e torbiere ( 826 ) già aperte e in esercizio all ' inizio dell ' usufrutto . Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario . Per le ricerche e le coltivazioni minerarie , di cui abbia ottenuto il permesso , l ' usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell ' usufrutto . Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo , questi devono al : l ' usufruttuario un ' indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l ' usufrutto . Art . 988 Tesoro Il diritto dell ' usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l ' usufrutto , salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore ( 932 ) . Art . 989 Boschi , filari e alberi sparsi di alto fusto Se nell ' usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna , l ' usufruttuario può procedere ai tagli ordinari , curando il mantenimento dell ' originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo , se occorre , alla loro ricostituzione . Circa il modo , l ' estensione , l ' ordine e l ' epoca dei tagli , l ' usufruttuario è tenuto a uniformarsi , oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali , alla pratica costante della regione . Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna , destinati ad essere tagliati . Art . 990 Alberi di alto fusto divelti , spezzati o periti Gli alberi di alto fusto divelti , spezzati o periti per accidente spettano al proprietario . L ' usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico . Art . 991 Alberi fruttiferi Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all ' usufruttuario , ma questi ha l ' obbligo di sostituirne altri . Art . 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni L ' usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano , osservando sempre la pratica costante della regione . Art . 993 Semenzai L ' usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai , ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti . Art . 994 Perimento delle mandrie o dei greggi Se l ' usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge , l ' usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti , fino alla concorrente quantità dei nati , dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo . Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all ' usufruttuario , questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore . Art . 995 Cose consumabili Se l ' usufrutto comprende cose consumabili ( 7502 ) , l ' usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l ' obbligo di pagarne il valore al termine dell ' usufrutto secondo la stima convenuta . Mancando la stima , e in facoltà dell ' usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l ' usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità ( 1258 ) . Art . 996 Cose deteriorabili Se l ' usufrutto comprende cose che , senza consumarsi in un tratto , si deteriorano a poco a poco , l ' usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l ' uso al quale sono destinate , e alla fine dell ' usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano . Art . 997 Impianti , opifici e macchinari Se l ' usufrutto comprende impianti , opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva , l ' usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l ' usufrutto le parti che si logorano , in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette . Se l ' usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni ( 1004 ) , il proprietario , al termine dell ' usufrutto , è tenuto a corrispondergli una congrua indennità ( 2651 ) . Art . 998 Scorte vive e morte Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità . L ' eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro , secondo il loro valore al termine dell ' usufrutto . Art . 999 Locazioni concluse dall ' usufruttuario Le locazioni concluse dall ' usufruttuario , in corso al tempo della cessazione dell ' usufrutto , purché constino da atto pubblico ( 2699 ) o da scrittura privata di data certa ( 2704 ) anteriore , continuano per la durata stabilita ( 1599 ) , ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell ' usufrutto . Se la cessazione dell ' usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito , le locazioni non durano in ogni caso se non per l ' anno e , trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale , se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l ' usufrutto ( att . 51 ) . Art . 1000 Riscossione di capitali Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d ' usufrutto ( 1998 ) , è necessario il concorso del titolare del credito e dell ' usufruttuario . Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all ' altro , salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti ( 260 e seguenti ) . Il capitale riscosso dev ' essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l ' usufrutto . Se le parti non sono d ' accordo sul modo d ' investimento , provvede l ' autorità giudiziaria ( 1998 ) . SEZIONE III Degli obblighi nascenti dall ' usufrutto Art . 1001 Obbligo di restituzione . Misura della diligenza L ' usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto , al termine dell ' usufrutto , salvo quanto è disposto dall ' art . 995 ( 2930 ) . Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 ) . Art . 1002 Inventario e garanzia L ' usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano ( 982 ) . Egli è tenuto a fare a sue spese l ' inventario dei beni , previo avviso al proprietario . Quando l ' usufruttuario è dispensato dal fare l ' inventario , questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese . L ' usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia ( 1179 ) . Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l ' usufrutto legale sui beni dei loro figli minori ( 324 ) . Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d ' usufrutto ( 796 ) ; ma , qualora questi cedano l ' usufrutto , il cessionario è tenuto a prestare garanzia . L ' usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni ( 982 ) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati . Art . 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia Se l ' usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto , si osservano le disposizioni seguenti : gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione , salva la facoltà all ' usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell ' usufrutto . L ' amministrazione è affidata , con il consenso dell ' usufruttuario , al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o , in mancanza di tale accordo , nominato dall ' autorità giudiziaria ( att . 59 ) ; il danaro è collocato a interesse ( 1000-2 ) ; i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell ' usufrutto , ovvero si depositano presso una terza persona , scelta dalle parti , o presso un istituto di credito , la cui designazione , in caso di dissenso , e fatta dall ' autorità giudiziaria ; le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse ( 1000-2 ) . In questi casi appartengono all ' usufruttuario gli interessi dei capitali , le rendite , le pigioni e i fitti . Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l ' uso , il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate . L ' usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso . Art . 1004 Spese a carico dell ' usufruttuario Le spese e , in genere , gli oneri relativi alla custodia , amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell ' usufruttuario . Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall ' inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione . Art . 1005 Riparazioni straordinarie Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario . Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte , la sostituzione delle travi , il rinnovamento , per intero o per una parte notevole , dei tetti , solai , scale , argini , acquedotti , muri di sostegno o di cinta . L ' usufruttuario deve corrispondere al proprietario , durante l ' usufrutto , l ' interesse ( 1284 ) delle somme spese per le riparazioni straordinarie . Art . 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l ' esecuzione senza giusto motivo , e in facoltà dell ' usufruttuario di farle eseguire a proprie spese . Le spese devono essere rimborsate alla fine dell ' usufrutto senza interesse . A garanzia del rimborso l ' usufruttuario ha diritto di ritenere l ' immobile riparato ( 2756; att . 152 ) . Art . 1007 Rovina parziale di edificio accessorio Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui , per vetusta o caso fortuito , rovini soltanto in parte l ' edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto . Art . 1008 Imposte e altri pesi a carico del l ' usufruttuario L ' usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto , ai carichi annuali , come le imposte , i canoni , le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito . Per l ' anno in corso al principio e alla fine dell ' usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l ' usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto ( 984 ) . Art . 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l ' usufrutto , salvo diverse disposizioni di legge , è tenuto il proprietario , ma l ' usufruttuario gli deve corrispondere l ' interesse ( 1284 ) della somma pagata . Se l ' usufruttuario ne anticipa il pagamento , ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell ' usufrutto . Art . 1010 Passività gravanti su eredità in usufrutto L ' usufruttuario di un ' eredità o di una quota di eredità ( 588 ) è obbligato a pagare per intero , o in proporzione della quota , le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l ' eredità stessa sia gravata . Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati , che si renda necessario durante l ' usufrutto , e in facoltà dell ' usufruttuario di fornire la somma occorrente , che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell ' usufrutto . Se l ' usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione , il proprietario può pagare tale somma , sulla quale l ' usufruttuario deve corrispondergli l ' interesse ( 1284 ) durante l ' usufrutto , o può vendere una porzione dei beni soggetti all ' usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta . Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni , questa è fatta d ' accordo tra proprietario e usufruttuario , salvo ricorso all ' autorità giudiziaria in caso di dissenso . L ' espropriazione forzata deve seguire contro ambedue . Art . 1011 Ritenzione per le somme anticipate Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell ' art . 1009 e dal secondo comma dell ' art . 1010 , l ' usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta ( att . 152 ) . Art . 1012 Usurpazioni durante l ' usufrutto e azioni relative alle servitù Se durante l ' usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario , l ' usufruttuario e tenuto a fargliene denunzia e , omettendola , è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario . L ' usufruttuario può far riconoscere ( 2653 ) l ' esistenza delle servitù a favore del fondo ( 1079 ) o l ' inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo ( 949 ) ; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario . Art . 1013 Spese per le liti Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l ' usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall ' usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse . SEZIONE IV Estinzione e modificazioni dell ' usufrutto Art . 1014 Estinzione dell ' usufrutto Oltre quanto è stabilito dall ' art . 979 ( 328 ) , l ' usufrutto si estingue : l ) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni ( 2934 e seguenti ) ; 2 ) per la riunione dell ' usufrutto e della proprietà nella stessa persona ( 2814 ) ; 3 ) per il totale perimento della cosa su cui è costituito ( 1016 e seguenti ) . Art . 1015 Abusi dell ' usufruttuario L ' usufrutto può anche cessare per l ' abuso ( 2561 , 2814 ) che faccia l ' usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni ( 1004 ) . L ' autorità giudiziaria può , secondo le circostanze , ordinare che l ' usufruttuario dia garanzia , qualora ne sia esente , o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui , o anche dati in possesso al proprietario con l ' obbligo di pagare annualmente all ' usufruttuario , durante l ' usufrutto , una somma determinata . I creditori dell ' usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni , offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l ' avvenire ( 2900 ) . Art . 1016 Perimento parziale della cosa Se una sola parte della cosa soggetta all ' usufrutto perisce , l ' usufrutto si conserva sopra ciò che rimane . Art . 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito , l ' usufrutto si trasferisce sull ' indennità dovuta dal responsabile del danno . Art . 1018 Perimento dell ' edificio Se l ' usufrutto è stabilito sopra un fondo , del quale fa parte un edificio , e questo viene in qualsiasi modo a perire , l ' usufruttuario ha diritto di godere dell ' area e dei materiali . La stessa disposizione si applica se l ' usufrutto e stabilito soltanto sopra un edificio . In tal caso , però , il proprietario , se intende costruire un altro edificio , ha il diritto di occupare l ' area e di valersi dei materiali , pagando all ' usufruttuario , durante l ' usufrutto , gli interessi ( 1284 ) sulla somma corrispondente al valore dell ' area e dei materiali . Art . 1019 Perimento di cosa assicurata dall ' usufruttuario Se l ' usufruttuario ha provveduto all ' assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata , l ' usufrutto si trasferisce sull ' indennità dovuta dall ' assicuratore . Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità , l ' usufruttuario non può opporsi . L ' usufrutto in questo caso si trasferisce sull ' edificio ricostruito . Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto , il diritto dell ' usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest ' ultima . Art . 1020 Requisizione o espropriazione Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse , l ' usufrutto si trasferisce sull ' indennità relativa ( 1000 ) . CAPO II Dell ' uso e dell ' abitazione Art . 1021 Uso Chi ha il diritto d ' uso di una cosa , può servirsi di essa e , se è fruttifera , può raccogliere i frutti ( 821 ) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia ( 1023 e seguenti , 1100 ) . I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto . Art . 1022 Abitazione Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia . Art . 1023 Ambito della famiglia Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d ' uso o d ' abitazione , quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto la persona non avesse contratto matrimonio . Si comprendono inoltre i figli adottivi ( 291 e seguenti ) , i figli naturali riconosciuti ( 250 e seguenti ) e gli affiliati ( 404 e seguenti ) , anche se l ' adozione , il riconoscimento o l ' affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era già sorto . Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi ( att . 153 ) . Art . 1024 Divieto di cessione I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere ( 853 ) o dare in locazione . Art . 1025 Obblighi inerenti all ' uso e all ' abitazione Chi ha l ' uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura , alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l ' usufruttuario ( 1004 e seguenti ) . Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa , contribuisce in proporzione di ciò che gode . Art . 1026 Applicabilità delle norme sull ' usufrutto Le disposizioni relative all ' usufrutto ( 978 e seguenti ) si applicano , in quanto compatibili , all ' uso e all ' abitazione . TITOLO VI DELLE SERVITU ' PREDIALI CAPO I Disposizioni generali Art . 1027 Contenuto del diritto La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l ' utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario ( 1072 , 1100 ) . Art . 1028 Nozione dell ' utilità L ' utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante . Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo ( 1073 e seguente ) . Art . 1029 Servitù per vantaggio futuro E ' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro . E ' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare , ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l ' edificio è costruito o il fondo è acquistato ( 1472 ) . Art . 1030 Prestazioni accessorie Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l ' esercizio della servitù da parte del titolare , salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti ( 1069 e seguente , 1090 e seguente ) . Art . 1031 Costituzione delle servitù Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente ( 853 , 1032 e seguenti ) o volontariamente ( 1058 e seguenti ) . Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ( 1061 e seguente ) . CAPO II Delle servitù coattive Art . 1032 Modi di costituzione Quando , in forza di legge , il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù , questa , in mancanza di contratto , e costituita con sentenza ( 2908 , 2643 n . 14 , 2932 ) . Può anche essere costituita con atto dell ' autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge ( 853 e seguenti ) . La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l ' indennità dovuta . Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all ' esercizio della servitù . SEZIONE I Dell ' acquedotto e dello scarico coattivo Art . 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha , anche solo temporaneamente , il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali . Sono esenti da questa servitù le case , i cortili , i giardini e le aie ad esse attinenti . Art . 1034 Apertura di nuovo acquedotto Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto , ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque . Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione , consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti , qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda . In tal caso al proprietario dell ' acquedotto è dovuta un ' indennità da determinarsi avuto riguardo all ' acqua che s ' introduce , al valore dell ' acquedotto , alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione . La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione . Art . 1035 Attraversamento di acquedotti Chi vuol condurre l ' acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti , appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri , purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi ( 1090 ) . Art . 1036 Attraversamento di fiumi o di strade Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche , si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque . Art . 1037 Condizioni per la costituzione della servitù Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell ' acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio ; che la medesima è sufficiente per l ' uso al quale si vuol destinare ; che il passaggio richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente , avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini , al pendio e alle altre condizioni per la condotta , per il corso e lo sbocco delle acque . Art . 1038 Indennità per l ' imposizione della servitù Prima di imprendere la costruzione dell ' acquedotto , chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore , secondo la stima , dei terreni da occupare , senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo , oltre l ' indennità per i danni , ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare . Per i terreni , però , che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo , e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti ; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate , purché tutto segua senza danno all ' acquedotto , del suo spurgo e della sua riparazione . Art . 1039 Indennità per il passaggio temporaneo Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni , il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall ' articolo precedente è ristretto alla sola metà , ma con l ' obbligo , scaduto il termine , di rimettere le cose nel primitivo stato . Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell ' altra metà con gli interessi legali ( 1284 ) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato ; scaduto il termine , non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea . Art . 1040 Uso dell ' acquedotto Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d ' acqua , se l ' acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente . Se l ' introduzione di una maggior quantità d ' acqua esige nuove opere , queste non possono farsi , se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall ' art . 1038 . La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa . Art . 1041 Letto dell ' acquedotto E ' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell ' acquedotto con l ' apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi . Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell ' acquedotto , deve sopportare la metà delle spese occorrenti . Art . 1042 Obblighi inerenti all ' uso di corsi contigui a fondi altrui Se un corso d ' acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l ' accesso ai medesimi , o la continuazione dell ' irrigazione o dello scolo delle acque , coloro che si servono di quel corso sono obbligati , in proporzione del beneficio che ne ritraggono , a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito , come pure le botti sotterranee , i ponti - canali o altre opere simili per continuare l ' irrigazione o lo scolo , salvi i diritti derivanti dal titolo o dall ' usucapione . Art . 1043 Scarico coattivo Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo . Lo scarico può essere anche domandato per acque impure , purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia . Art . 1044 Bonifica Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale , il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature , con colmate o altri mezzi ha diritto , premesso il pagamento dell ' indennità e col minor danno possibile , di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d ' acqua o da qualunque altro colatoio . Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso , e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo , l ' autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l ' interesse prevalente , avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione . Se si fa luogo al prosciugamento , può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti . Art . 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui , o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in . forza dell ' articolo precedente , hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi , a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite , affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati , e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere , le quali divengono comuni . Art . 1046 Norme per l ' esecuzione delle opere Nell ' esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell ' art . 1033 e degli artt . 1035 e 1036 . SEZIONE II Dell ' appoggio e dell ' infissione di chiusa Art . 1047 Contenuto della servitù Chi ha diritto di derivare acque da fiumi , torrenti , rivi , canali , laghi o serbatoi può , qualora sia necessario , appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde , con l ' obbligo però di pagare la indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno ( 1032 ) . Art . 1048 Obblighi degli utenti Nella derivazione e nell ' uso delle acque a norma del precedente articolo , deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento , dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime . SEZIONE III Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo Art . 1049 Somministrazione di acqua a un edificio Se a una casa o alle sue dipendenze manca l ' acqua necessaria per l ' alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici , e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio , il proprietario del fondo vicino deve ( 1032 ) consentire che sia dedotta l ' acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette . Prima che siano iniziati i lavori , deve pagarsi il valore dell ' acqua , che si chiede di dedurre , calcolato per un ' annualità . Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione . Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell ' art . 1038 . In mancanza di convenzione , la sentenza determina le modalità della derivazione e l ' indennità dovuta ( 2908 , 2932 ) . Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie , la derivazione può essere soppressa su istanza dell ' una o dell ' altra parte . Art . 1050 Somministrazione di acqua a un fondo Le norme stabilite dall ' articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo , quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione , dopo soddisfatto ogni bisogno domestico , agricolo o industriale . Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa . SEZIONE IV Del passaggio coattivo Art . 1051 Passaggio coattivo Il proprietario , il cui fondo è circondato da fondi altrui , e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio , ha diritto ( 1032 ) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo . Il passaggio si deve stabilire ( 1350 ) in quella parte in cui l ' accesso alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito . Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio , qualora ciò sia preferibile , avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente . Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno , avendo un passaggio sul fondo altrui , abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica . Sono esenti da questa servitù le case , i cortili , i giardini e le aie ad esse attinenti . Art . 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso Le disposizioni dell ' articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica , ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato . Il passaggio può essere concesso dall ' autorità giudiziaria ( 2908 ) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell ' agricoltura o della industria . Art . 1053 Indennità Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un ' indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio . Qualora , per attuare il passaggio , sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente , il proprietario che lo domanda deve , prima d ' imprendere le opere o d ' iniziare il passaggio , pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell ' art . 1038 . Art . 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso , il proprietario ha diritto di ottenere dall ' altro contraente il passaggio senza alcuna indennità ( att . 154 ) . La stessa norma si applica in caso di divisione ( 1111 ) . Art . 1055 Cessazione dell ' interclusione Se il passaggio cessa di essere necessario , può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente . Quest ' ultimo deve restituire il compenso ricevuto ; ma l ' autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma , avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto . Se l ' indennità fu convenuta in annualità , la prestazione cessa dall ' anno successivo . SEZIONE V Dell ' elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche Art . 1056 Passaggio di condutture elettriche Ogni proprietario è tenuto ( 2908 ) a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche , in conformità delle leggi in materia . Art . 1057 Passaggio di vie funicolari Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere , i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo , in conformità delle leggi in materia . CAPO III Delle servitù volontarie Art . 1058 Modi di costituzione Le servitù prediali possono essere costituite per contratto ( 1061 , 1321 , 1350 n . 4 , 2643 n . 4 ) o per testamento ( 649 e seguenti , 2648 ) . Art . 1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l ' hanno anch ' essi concessa unitamente o separatamente ( 1108 ) . La concessione , però , fatta da uno dei comproprietari , indipendentemente dagli altri , obbliga il concedente - e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all ' esercizio del diritto concesso . Art . 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario Il proprietario può , senza il consenso dell ' usufruttuario , imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto ( 981 , 1078 ) . CAPO IV Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia Art . 1061 Servitù non apparenti Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione ( 1158 , att . 158 ) o per destinazione del padre di famiglia ( 1062 ) . Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio . Art . 1062 Destinazione del padre di famiglia La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta , mediante qualunque genere di prova ( 2697 e seguente ) , che due fondi , attualmente divisi , sono stati posseduti dallo stesso proprietario , e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù . Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario , senza alcuna disposizione relativa alla servitù , questa s ' intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati . CAPO V Dell ' esercizio delle servitù Art . 1063 Norme regolatrici L ' estensione e l ' esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e , in mancanza , dalle disposizioni seguenti . Art . 1064 Estensione del diritto di servitù Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne . Se il fondo viene chiuso ( 841 ) , il proprietario deve lasciarne libero e comodo l ' ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso . Art . 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso . Nel dubbio circa l ' estensione e le modalità di esercizio , la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente . Art . 1066 Possesso delle servitù Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell ' anno antecedente e , se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno , si ha riguardo alla pratica dell ' ultimo godimento . Art . 1067 Divieto di aggravare o diminuire l ' esercizio della servitù Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente . Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l ' esercizio della servitù o a renderlo più incomodo . Art . 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso Il proprietario del fondo servente non può trasferire l ' esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente . Tuttavia , se l ' originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori , riparazioni o miglioramenti , il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell ' altro fondo un luogo egualmente comodo per l ' esercizio dei suoi diritti , e questi non può ricusarlo ( 1350 , 2643 ) . Il cambiamento di luogo per l ' esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante , se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente . L ' autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta , purché l ' esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante . Art . 1069 Opere sul fondo servente Il proprietario del fondo dominante , nel fare le opere necessarie per conservare la servitù , deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente . Egli deve fare le opere a sue spese , salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge ( 1030 ) . Se però le opere giovano anche al fondo servente , le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi . Art . 1070 Abbandono del fondo servente Il proprietario del fondo servente , quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l ' uso o per ! a conservazione della servitù ( 1030 ) , può sempre liberarsene , rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante ( 1350 , 2643 ) . Nel caso in cui l ' esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo , la rinunzia può limitarsi alla parte stessa . Art . 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente Se il fondo dominante viene diviso , la servitù è dovuta a ciascuna porzione , senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente . Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso , le altre parti sono liberate . CAPO VI Dell ' estinzione delle servitù Art . 1072 Estinzione per confusione La servitù si estingue ( 853 , 2812 ) , quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente . Art . 1073 Estinzione per prescrizione La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni ( 2934 e seguenti ) . Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla ; ma , se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell ' uomo , il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l ' esercizio . Nelle servitù che si esercitano a intervalli , il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l ' esercizio . Agli effetti dell ' estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari . Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune , l ' uso della servitù fatto da una di esse impedisce l ' estinzione riguardo a tutte . La sospensione o l ' interruzione della prescrizione ( 2941 e seguenti ) a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri . Art . 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità L ' impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell ' utilità della medesima non fanno estinguere la servitù , se non è decorso il termine indicato dall ' articolo precedente . Art . 1075 Esercizio limitato della servitù La servitù esercitata in modo da trarne un ' utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero ( att . 158 ) . Art . 1076 Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso L ' esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l ' estinzione per prescrizione . Art . 1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico Le servitù costituite dall ' enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l ' enfiteusi si estingue per decorso del termine , per prescrizione o per devoluzione ( 958 , 970 , 972 ) . Art . 1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico , dotale o in usufrutto Le servitù costituite dall ' enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l ' estinguersi dell ' enfiteusi . Lo stesso vale per le servitù costituite dall ' usufruttuario a favore del fondo di cui ha l ' usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale . CAPO VII Delle azioni a difesa delle servitù Art . 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l ' esistenza contro chi ne contesta l ' esercizio ( 949 ) e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative ( 1168 e seguenti ) . Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino , oltre il risarcimento dei danni ( 2933 ) . CAPO VIII Di alcune servitù in materia di acque SEZIONE I Della servitù di presa o di derivazione di acqua Art . 1080 Presa d ' acqua continua Il diritto alla presa d ' acqua continua si può esercitare in ogni istante . Art . 1081 Modulo d ' acqua Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua , la quantità deve esprimersi in relazione al modulo . Il modulo è l ' unità di misura dell ' acqua corrente . Esso è un corpo d ' acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi , centesimi e millesimi . Art . 1082 Forma della bocca e dell ' edificio derivatore Quando , per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente , è stata determinata la forma della bocca e dell ' edificio derivatore , le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d ' acqua , salvo che l ' eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti . Se la forma non è stata determinata , ma la bocca e l ' edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni , non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d ' acqua , salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque . In mancanza di titolo o di possesso , la forma è determinata dall ' autorità giudiziaria . Art . 1083 Determinazione della quantità d ' acqua Quando la quantità d ' acqua non è stata determinata , ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo , s ' intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo , e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l ' uso necessario e impedito l ' eccesso . Se però è stata determinata la forma della bocca e dell ' edificio derivatore , o se , in mancanza di titolo , si e posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma , non è ammesso reclamo delle parti , se non nel caso indicato dall ' articolo precedente . Art . 1084 Norme regolatrici della servitù Per l ' esercizio della servitù di presa d ' acqua , quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso ( 1066 ) , si osservano gli usi locali . In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti . Art . 1085 Tempo d ' esercizio della servitù Il diritto alla presa d ' acqua si esercita , per l ' acqua estiva , dall ' equinozio di primavera a quello d ' autunno ; per l ' acqua iemale , dall ' equinozio di autunno a quello di primavera . La distribuzione d ' acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali . L ' uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l ' uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere . Art . 1086 Distribuzione per ruota Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l ' acqua per giungere alla bocca di derivazione dell ' utente si consuma a suo carico , e la coda dell ' acqua appartiene a quello di cui cessa il turno . Art . 1087 Acque sorgenti o sfuggite Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite , ma contenute nell ' alveo del canale , non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno . Art . 1088 Variazione del turno tra gli utenti Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno , purché tale cambiamento non rechi danno agli altri . Art . 1089 Acqua impiegata come forza motrice Chi ha diritto di servirsi dell ' acqua come forza motrice non può , senza espressa disposizione del titolo , impedirne o rallentarne il corso , procurandone il ribocco o ristagno . Art . 1090 Manutenzione del canale Nella servitù di presa o di condotta d ' acqua , quando il titolo non dispone altrimenti , il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante ( 1030 ) . Art . 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell ' acqua Se il titolo non dispone diversamente , il concedente dell ' acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell ' acqua fino al punto in cui ne fa la consegna , a mantenere in buono stato gli edifici , a conservare l ' alveo e le sponde della fonte o del canale , a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza , affinché la derivazione e la regolare condotta dell ' acqua siano in tempi debiti effettuate . Art . 1092 Deficienza dell ' acqua La deficienza dell ' acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica . Tra diversi utenti la deficienza dell ' acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente , e tra utenti in parità di condizione dall ' ultimo utente . Tuttavia l ' autorità giudiziaria , con provvedimento in camera di consiglio , sentiti gli uffici tecnici competenti ( att . 60 ) , può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile , agli usi e alle colture a cui l ' acqua è destinata . Il concedente dell ' acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell ' acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui . Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni , che siano state disposte dall ' autorità giudiziaria . Art . 1093 Riduzione della servitù Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell ' acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente , il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù , avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo . In questo caso e dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante . SEZIONE II Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua Art . 1094 Servitù attiva degli scoli Gli scoli o acque colaticce derivanti dall ' altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve , all ' effetto di impedire la loro diversione . Art . 1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli Nella servitù attiva degli scoli il termine per l ' usucapione ( 1158 ) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti ( 1061 ) destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo . Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli , il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante , purché non vi sia titolo , segno o prova in contrario . Si reputa segno contrario l ' esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto . Art . 1096 Diritti del proprietario del fondo servente La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell ' acqua a vantaggio del suo fondo , di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l ' irrigazione . Art . 1097 Diritto agli avanzi d ' acqua Quando l ' acqua è concessa , riservata o posseduta ( 1066 ) per un determinato uso , con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza , tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e dovuta . Art . 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d ' acqua Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d ' acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante ( 1069 ) . Art . 1099 Sostituzione di acqua viva Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d ' acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l ' assicurazione al fondo dominante di un corpo d ' acqua viva , la cui quantità è determinata dall ' autorità giudiziaria , tenuto conto di tutte le circostanze . TITOLO VII DELLA COMUNIONE CAPO I Della comunione in generale Art . 1100 Norme regolatrici Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone , se il titolo o la legge ( Cod . Nav . 258 e seguenti , 872 e seguenti ) non dispone diversamente , si applicano le norme seguenti ( 2711 ) . Art . 1101 Quote dei partecipanti Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali . Il concorso dei partecipanti , tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione , è in proporzione delle rispettive quote . Art . 1102 Uso della cosa comune Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa . Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti , se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso ( 1164 ) . Art . 1103 Disposizioni della quota Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota . Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI ( 2825 ) . Art . 1104 Obblighi dei partecipanti Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti , salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto ( 882 ) . La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa . Il cessionario ( 1260 ) del partecipante e tenuto in solido ( 1292 e seguenti ) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati . Art . 1105 Amministrazione Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell ' amministrazione della cosa comune ( 1106 ) . Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti , calcolata secondo il valore delle loro quote , sono obbligatorie per la minoranza dissenziente . Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell ' oggetto della deliberazione . Se non si prendono i provvedimenti necessari per l ' amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza , ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita , ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria . Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore ( 872 ) . Art . 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall ' articolo precedente , può essere formato un regolamento per l ' ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune . Nello stesso modo l ' amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti , o anche a un estraneo , determinandosi i poteri e gli obblighi dell ' amministratore . Art . 1107 Impugnazione del regolamento Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all ' autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni ( 2964 ) dalla deliberazione che lo ha approvato . Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione . L ' autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte ( 1109 ) . Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato , questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti . Art . 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune , si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento , purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa . Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione , sempre che non risultino pregiudizievoli all ' interesse di alcuno dei partecipanti . E ' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni . L ' ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma , qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune . Art . 1109 Impugnazione delle deliberazioni Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all ' autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza : l ) nel caso previsto dal secondo comma dell ' art . 1105 , se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune ; 2 ) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell ' art . 1105 3 ) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell ' art . 1108 ( 1137-2 ) . L ' impugnazione deve essere proposta , sotto pena di decadenza ( 2964 e seguenti ) , entro trenta giorni dalla deliberazione . Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione . In pendenza del giudizio , l ' autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato . Art . 1110 Rimborso di spese Il partecipante che , in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell ' amministratore , ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune , ha diritto al rimborso . Art . 1111 Scioglimento della comunione Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione ( 1506 ) ; l ' autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione , in ogni caso non superiore a cinque anni , se l ' immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri ( 717 ) . Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti . Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni . Se gravi circostanze lo richiedono , l ' autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto . Art . 1112 Cose non soggette a divisione Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che , se divise , cesserebbero di servire all ' uso a cui sono destinate . Art . 1113 Intervento nella divisione e opposizione I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese , ma non possono impugnare la divisione già eseguita , a meno che abbiano notificato un ' opposizione ( 2646 ) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l ' esperimento dell ' azione revocatoria o dell ' azione surrogatoria ( 2900 e seguenti ) . Nella divisione che ha per oggetto beni immobili , l ' opposizione , per l ' effetto indicato dal comma precedente , deve essere trascritta prima della trascrizione dell ' atto di divisione e , se si tratta di divisione giudiziale , prima della trascrizione della relativa domanda . Devono essere chiamati a intervenire , perché la divisione abbia effetto nei loro confronti , i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull ' immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell ' atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale ( 2646 , 2685 , 2825 ) . Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente , eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima , ovvero da collazione ( 737 e seguenti ) . Art . 1114 Divisione in natura La divisione ha luogo in natura , se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti ( 718 e seguenti ) . Art . 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido ( 1292 ) contratte per la cosa comune , le quali siano scadute o scadano entro l ' anno dalla domanda di divisione . La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune , e , se la divisione ha luogo in natura , si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa , salvo diverso accordo tra i condividenti . Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti . Art . 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell ' eredità ( 713 e seguenti , 757 e seguenti ) , in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite . CAPO II Del condominio negli edifici Art . 1117 Parti comuni dell ' edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio , se il contrario non risulta dal titolo : l ) il suolo su cui sorge l ' edificio , le fondazioni , i muri maestri , i tetti e i lastrici solari , le scale , i portoni d ' ingresso , i vestiboli , gli anditi , i portici , i cortili e in genere tutte le parti dell ' edificio necessarie all ' uso comune ; 2 ) i locali per la portineria e per l ' alloggio del portiere , per la lavanderia , per il riscaldamento centrale , per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune ; 3 ) le opere , le installazioni , i manufatti di qualunque genere che servono all ' uso e al godimento comune , come gli ascensori , i pozzi , le cisterne , gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico , gli impianti per l ' acqua , per il gas , per l ' energia elettrica , per il riscaldamento e simili , fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini . Art . 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall ' articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene , se il titolo non dispone altrimenti . Il condomino non può , rinunziando al diritto sulle cose anzidette , sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione ( 1104 ) . Art . 1119 Indivisibilità Le parti comuni dell ' edificio non sono soggette a divisione , a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l ' uso della cosa a ciascun condomino . Art . 1120 Innovazioni I condomini , con la maggioranza indicata dal quinto comma dell ' art . 1136 , possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all ' uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ( 1108 ) . Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato , che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell ' edificio inservibili all ' uso o al godimento anche di un solo condomino . Art . 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l ' innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all ' importanza dell ' edificio , e consista in opere , impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata , i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa . Se l ' utilizzazione separata non è possibile , l ' innovazione non è consentita , salvo che la maggioranza dei condomini che l ' ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa . Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia , in qualunque tempo , partecipare ai vantaggi dell ' innovazione , contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell ' opera . Art . 1122 Opere sulle parti dell ' edificio di proprietà comune Ciascun condomino , nel piano o porzione di piano di sua proprietà , non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell ' edificio . Art . 1123 Ripartizione delle spese Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell ' edificio , per la prestazione dei servizi nell ' interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno , salvo diversa convenzione ( 1104 , att . 68 e seguenti ) . Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa , le spese sono ripartite in proporzione dell ' uso che ciascuno può farne . Qualora un edificio abbia più scale , cortili , lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell ' intero fabbricato , le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità ( att . 63 ) . Art . 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono . La spesa relativa è ripartita tra essi , per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano , e per l ' altra metà in misura proporzionale all ' altezza di ciascun piano dal suolo ( att . 68 e seguenti ) . Al fine del concorso nella metà della spesa , che è ripartita in ragione del valore , si considerano come piani le cantine , i palchi morti , le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari , qualora non siano di proprietà comune . Art . 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l ' uno all ' altro sovrastanti , restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l ' intonaco , la tinta e la decorazione del soffitto . Art . 1126 Lastrici solari di uso esclusivo Quando l ' uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini , quelli che ne hanno l ' uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico ; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell ' edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve , in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno ( att . 68 e seguenti ) . Art . 1127 Costruzione sopra l ' ultimo piano dell ' edificio Il proprietario dell ' ultimo piano dell ' edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche , salvo che risulti altrimenti dal titolo . La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare . La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell ' edificio non la consentono . I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione , se questa pregiudica l ' aspetto architettonico dell ' edificio ovvero diminuisce notevolmente l ' aria o la luce dei piani sottostanti . Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un ' indennità pari al valore attuale dell ' area da occuparsi con la nuova fabbrica , diviso per il numero dei piani , ivi compreso quello da edificare , e detratto l ' importo della quota a lui spettante . Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare . Art . 1128 Perimento totale o parziale dell ' edificio Se l ' edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore , ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all ' asta del suolo e dei materiali , salvo che sia stato diversamente convenuto . Nel caso di perimento di una parte minore , l ' assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell ' edificio , e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse . L ' indennità corrisposta per l ' assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste . Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell ' edificio è tenuto a cedere ( 2932 ) agli altri condomini i suoi diritti , anche sulle parti di sua esclusiva proprietà , secondo la stima che ne sarà fatta , salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini . Art . 1129 Nomina e revoca dell ' amministratore Quando i condomini sono più di quattro , l ' assemblea nomina un amministratore . Se l ' assemblea non provvede , la nomina è fatta dall ' autorità giudiziaria , su ricorso di uno o più condomini . L ' amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall ' assemblea . Può altresì essere revocato dall ' autorità giudiziaria , su ricorso di ciascun condomino , oltre che nel caso previsto dall ' ultimo comma dell ' art . 1131 , se per due anni non ha reso il conto della sua gestione , ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità ( att . 64 ) . La nomina e la cessazione per qualunque causa dell ' amministratore dall ' ufficio sono annotate in apposito registro ( att . 71 ) . Art . 1130 Attribuzioni dell ' amministratore L ' amministratore deve : 1 ) eseguire le deliberazioni dell ' assemblea dei condomini e curare l ' osservanza del regolamento di condominio ; 2 ) disciplinare l ' uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell ' interesse comune , in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini ; 3 ) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell ' edificio e per l ' esercizio dei servizi comuni ; 4 ) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell ' edificio . Egli , alla fine di ciascun anno , deve rendere il conto della sua gestione . Art . 1131 Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall ' articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall ' assemblea , l ' amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi . Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell ' edificio ; a lui sono notificati i provvedimenti dell ' autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto . Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell ' amministratore , questi e tenuto a darne senza indugio notizia all ' assemblea dei condomini . L ' amministratore che non adempie a quest ' obbligo può essere revocato ( att . 64 ) ed è tenuto al risarcimento dei danni . Art . 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti Qualora l ' assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda , il condomino dissenziente , con atto notificato all ' amministratore , può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza . L ' atto deve essere notificato entro trenta giorni ( 2964 ) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione . Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa . Se l ' esito della lite è stato favorevole al condominio , il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente . Art . 1133 Provvedimenti presi dall ' amministratore I provvedimenti presi dall ' amministratore nell ' ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini . Contro i provvedimenti dell ' amministratore e ammesso ricorso all ' assemblea , senza pregiudizio del ricorso all ' autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall ' art . 1137 . Art . 1134 Spese fatte dal condomino Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell ' amministratore o dell ' assemblea non ha diritto al rimborso , salvo che si tratti di spesa urgente ( 1110 ) . Art . 1135 Attribuzioni dell ' assemblea dei condomini Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti , l ' assemblea dei condomini provvede ( att . 66 ) : 1 ) alla conferma dell ' amministratore e dell ' eventuale sua retribuzione ; 2 ) all ' approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l ' anno e alla relativa ripartizione tra i condomini ; 3 ) all ' approvazione del rendiconto annuale dell ' amministratore e all ' impiego del residuo attivo della gestione ; 4 ) alle opere di manutenzione straordinaria , costituendo , se occorre , un fondo speciale . L ' amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria , salvo che rivestano carattere urgente , ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea . Art . 1136 Costituzione dell ' assemblea e validità delle deliberazioni L ' assemblea è regolarmente costituita con l ' intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell ' intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio ( att . 67 e seguenti ) . Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell ' edificio . Se l ' assemblea non può deliberare per mancanza di numero , l ' assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso , non oltre dieci giorni dalla medesima ; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell ' edificio . Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell ' amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell ' amministratore medesimo , nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell ' edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma . Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell ' art . 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell ' edificio . L ' assemblea non può deliberare , se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione . Delle deliberazioni dell ' assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall ' amministratore . Art . 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell ' assemblea Le deliberazioni prese dall ' assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini ( 1105 ) . Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio , ogni condomino dissenziente può fare ricorso all ' autorità giudiziaria , ma il ricorso non sospende l ' esecuzione del provvedimento , salvo che la sospensione sia ordinata dall ' autorità stessa ( 1109 ) . Il ricorso deve essere proposto , sotto pena di decadenza ( 2964 e seguenti ) , entro trenta giorni , che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti . Art . 1138 Regolamento di condominio Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci , deve essere formato un regolamento , il quale contenga le norme circa l ' uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese , secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino , nonché le norme per la tutela del decoro dell ' edificio e quelle relative all ' amministrazione ( att . 68 e seguenti , 155 ) Ciascun condomino può prendere l ' iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente . Il regolamento deve essere approvato dall ' assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell ' art . 1136 e trascritto nel registro indicato dall ' ultimo comma dell ' art . 1129 ( att . 71 ) . Esso può essere impugnato a norma dell ' art . 1107 . Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino , quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni , e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt . 1118 secondo comma , 1119 , 1120 , 1129 , 1131 , 1132 , 1136 e 1137 ( att . 72 , 155 ) . Art . 1139 Rinvio alle norme sulla comunione Per quanto non è espressamente previsto da questo capo ( att . 156 ) si osservano le norme sulla comunione in generale ( att . 61-72 ) . TITOLO VIII DEL POSSESSO CAPO I Disposizioni generali Art . 1140 Possesso Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un ' attività corrispondente all ' esercizio della proprietà o di altro diritto reale . Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona , che ha la detenzione della cosa . Art . 1141 Mutamento della detenzione in possesso Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto , quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione . Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione , non può acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore . Ciò vale anche per i successori a titolo universale . Art . 1142 Presunzione di possesso intermedio Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio . Art . 1143 Presunzione di possesso anteriore Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore , salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso ; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo . Art . 1144 Atti di tolleranza Gli atti compiuti con l ' altrui tolleranza non possono servire di fondamento all ' acquisto del possesso . Art . 1145 Possesso di cose fuori commercio Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto . Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l ' azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico ( 822 , 824 ) . Se trattasi di esercizio di facoltà , le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione , e data altresì l ' azione di manutenzione ( 1170 ) . Art . 1146 Successione nel possesso . Accessione del possesso Il possesso continua nell ' erede con effetto dall ' apertura della successione ( 456 , 460 ) . Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti . Art . 1147 Possesso di buona fede E ' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l ' altrui diritto ( 535 ) . La buona fede non giova se l ' ignoranza dipende da colpa grave . La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell ' acquisto . CAPO II Degli effetti del possesso SEZIONE I Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa Art . 1148 Acquisto dei frutti Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno ( 820 e seguente ) . Egli , fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante ( 948 ) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data , usando la diligenza di un buon padre di famiglia ( 1176 ) . Art . 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell ' art . 821 ( 1282 ) . Art . 1150 Riparazioni , miglioramenti e addizioni Il possessore , anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie . Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa , purché sussistano al tempo della restituzione . L ' indennità si deve corrispondere nella misura dell ' aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti , se il possessore è di buona fede ; se il possessore è di mala fede , nella minor somma tra l ' importo della spesa e l ' aumento di valore . Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti , gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie , limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta . Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell ' art . 936 . Tuttavia , se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede , e dovuta una indennità nella misura dell ' aumento di valore conseguito dalla cosa ( att . 157 ) . Art . 1151 Pagamento delle indennità L ' autorità giudiziaria , avuto riguardo alle circostanze , può disporre che il pagamento delle indennità previste dall ' articolo precedente sia fatto ratealmente , ordinando , in questo caso , le opportune garanzie ( 1179 ) . Art . 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute , purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione ( 948 ) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti ( 2756 ) . Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall ' autorità giudiziaria nel caso previsto dall ' articolo precedente . SEZIONE II Del possesso di buona fede di beni mobili Art . 1153 Effetti dell ' acquisto del possesso Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario , ne acquista la proprietà mediante il possesso , purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà . La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa , se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell ' acquirente . Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto , di uso e di pegno ( 981 , 1021 , 2784 ) . Art . 1154 Conoscenza dell ' illegittima provenienza della cosa A colui che ha acquistato conoscendo l ' illegittima provenienza della cosa , non giova l ' erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario . Art . 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile ( 812 ) , quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre , anche se il suo titolo è di data posteriore . Art . 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri ( 815 e seguente , 2683 e seguenti ; Cod . Nav . 146 e seguenti,753 e seguenti ) . Art . 1157 Possesso di titoli di credito Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV ( 1944 ) SEZIONE III Dell ' usucapione Art . 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni . Art . 1159 Usucapione decennale Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile , in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto ( 2643 e seguenti ) , ne compie l ' usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione . La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile . Art . 1160 Usucapione delle universalità di mobili L ' usucapione di un ' universalità di mobili ( 816 ) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni . Nel caso di acquisto in buona fede ( 1147 ) da chi non e proprietario , in forza di titolo idoneo , l ' usucapione si compie con il decorso di dieci anni . Art . 1161 Usucapione dei beni mobili In mancanza di titolo idoneo ( 922 ) , la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni , qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede . Se il possessore è di mala fede , l ' usucapione si compie con il decorso di venti anni . Art . 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri ( 815 , 2683; Cod . Nav . 146 e seguenti , 753 e seguenti ) , in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà ( 1321 ) e che sia stato debitamente trascritto , ne compie in suo favore l ' usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione . Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente , l ' usucapione si compie col decorso di dieci anni . Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento ( 981 , 1021 ) . Art . 1163 Vizi del possesso Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l ' usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e cessata . Art . 1164 Interversione del possesso Chi ha il possesso corrispondente all ' esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa , se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario . Il tempo necessario per l ' usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato . Art . 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione Le disposizioni generali sulla prescrizione ( 2934 e seguenti ) , quelle relative alle cause di sospensione e d ' interruzione ( 2941 e seguenti ) e al computo dei termini ( 2962 e seguenti ) si osservano , in quanto applicabili , rispetto all ' usucapione . Art . 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore Nell ' usucapione ventennale non hanno luogo , riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile , ne l ' impedimento derivante da condizione o da termine ( 2935 ) , ne le cause di sospensione indicate dall ' art . 2942 . L ' impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti ( 954 , 970 , 1014 ) . Art . 1167 Interruzione dell ' usucapione per perdita di possesso L ' usucapione è interrotta ( 2945 ) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno . L ' interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l ' azione ( 2953 ) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato . CAPO III Delle azioni a difesa del possesso Art . 1168 Azione di reintegrazione Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può , entro l ' anno dal sofferto spoglio , chiedere contro l ' autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo . L ' azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa ( 1140 ) , tranne il caso che l ' abbia per ragioni di servizio o di ospitalità . Se lo spoglio è clandestino , il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio . La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto , senza dilazione . Art . 1169 Reintegrazione contro l ' acquirente consapevole dello spoglio La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare ( 1321 ) , fatto con la conoscenza dell ' avvenuto spoglio . Art . 1170 Azione di manutenzione Chi è stato molestato nel possesso di un immobile , di un diritto reale sopra un immobile o di un ' universalità di mobili ( 816 ) può , entro l ' anno dalla turbativa , chiedere la manutenzione del possesso medesimo . L ' azione e data se il possesso dura da oltre un anno , continuo e non interrotto , e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente . Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino , l ' azione può nondimeno esercitarsi , decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata . Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso , se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente . TITOLO IX DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO Art . 1171 Denunzia di nuova opera Il proprietario , il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore , il quale ha ragione di temere che da una nuova opera , da altri intrapresa sul proprio come sull ' altrui fondo , sia per derivare danno alla cosa che forma l ' oggetto del suo diritto o del suo possesso , può denunziare all ' autorità giudiziaria la nuova opera , purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio . L ' autorità giudiziaria , presa sommaria cognizione del fatto , può vietare la continuazione della opera , ovvero permetterla , ordinando le opportune cautele : nel primo caso , per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell ' opera , qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito ; nel secondo caso , per la demolizione o riduzione dell ' opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante , se questi ottiene sentenza favorevole , nonostante la permessa continuazione . Art . 1172 Denunzia di danno temuto Il proprietario , il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore , il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio , albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l ' oggetto del suo diritto o del suo possesso , può denunziare il fatto all ' autorità giudiziaria e ottenere , secondo le circostanze , che si provveda per ovviare al pericolo . L ' autorità giudiziaria , qualora ne sia il caso , dispone idonea garanzia ( 1179 ) per i danni eventuali . LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE CAPO I Disposizioni preliminari Art . 1173 Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto ( Cod . Civ . 1321 e seguenti ) , da fatto illecito ( Cod . Civ . 2043 e seguenti ) , o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle ( Cod . Civ . 433 e seguenti , 651 , 2028 e seguenti , 2033 e seguenti , 2041 e seguenti ) in conformità dell ' ordinamento giuridico . Art . 1174 Carattere patrimoniale della prestazione La prestazione che forma oggetto dell ' obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse , anche non patrimoniale , del creditore ( Cod . Civ . 1256 e seguente , 1411 e seguenti ) . Art . 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ( Cod . Civ . 1337 , 1358 ) . CAPO II Dell ' adempimento delle obbligazioni SEZIONE I Dell ' adempimento in generale Art . 1176 Diligenza nell ' adempimento Nell ' adempiere l ' obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ( Cod . Civ . 703 , 1001 , 1228 , 1587 , 1710-2 , 1768 , 2148 , 2167 ) . Nell ' adempimento delle obbligazioni inerenti all ' esercizio di un ' attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell ' attività esercitata ( Cod . Civ . 1838 e seguente , 2104-1 , 2174-2 , 2236 ) . Art . 1177 Obbligazione di custodire L ' obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna . Art . 1178 Obbligazione generica Quando l ' obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere , il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media ( Cod . Civ . 664 ) . Art . 1179 Obbligo di garanzia Chi è tenuto a dare una garanzia , senza che ne siano determinati il modo e la forma , può prestare a sua scelta un ' idonea garanzia reale o personale ( Cod . Civ . 1943-1 ) , ovvero altra sufficiente cautela . Art . 1180 Adempimento del terzo L ' obbligazione può essere adempiuta da un terzo , anche contro la volontà del creditore , se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione . Tuttavia il creditore può rifiutare l ' adempimento offertogli dal terzo , se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione . Art . 1181 Adempimento parziale Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile ( Cod . Civ . 1314 e seguenti , 1384 ) , salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente . ( vedere anche Leggi Speciali , Titoli di credito ) . Art . 1182 Luogo dell ' adempimento Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione ( Cod . Civ . 1774 ) o da altre circostanze , si osservano le norme che seguono ( att . Cod . Civ . 159 ) . L ' obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l ' obbligazione è sorta ( 1510 ) . L ' obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio ( 43 ) che il creditore ha al tempo della scadenza ( 1209 , 1219 , 1498 ) . Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l ' obbligazione è ciò rende più gravoso l ' adempimento , il debitore , previa dichiarazione al creditore , ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio . Negli altri casi l ' obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza ( att . 159 ) . Art . 1183 Tempo dell ' adempimento Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita , il creditore può esigerla immediatamente ( 1219-2 ) . Qualora tuttavia , in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell ' esecuzione , sia necessario un termine , questo , in mancanza di accordo delle parti , è stabilito dal giudice ( 1331 , 1817 ) . Se il termine per l ' adempimento è rimesso alla volontà del debitore , spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze ; se è rimesso alla volontà del creditore , il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi . Art . 1184 Termine Se per l ' adempimento è fissato un termine , questo si presume a favore del debitore , qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi ( 1563 , 1771 , 1816 ) . ( vedere anche eggi Speciali , Titoli di credito ) . Art . 1185 Pendenza del termine Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza ( 1206 ) , salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore . Tuttavia il debitore non può ripetere ( 2034 ) ciò che ha pagato anticipatamente , anche se ignorava l ' esistenza del termine . In questo caso però egli può ripetere , nei limiti della perdita subita , ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato ( 2041 ) . Art . 1186 Decadenza dal termine Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore , il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito , per fatto proprio , le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse ( 1274 , 1299 , 1313 , 1844 , 1850 , 1867 e seguente , 1877 , 2743 ) . Art . 1187 Computo del termine Il termine fissato per l ' adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell ' art . 2963 . La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi . E ' salva in ogni caso una diversa pattuizione . Art . 1188 Destinatario del pagamento Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante , ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo . Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore , se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato ( 1444 ) . Art . 1189 Pagamento al creditore apparente Il debitore che esegue il pagamento ( 2726 ) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche , è liberato se prova di essere stato in buona fede . Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore , secondo le regole stabilite per la ripetizione dell ' indebito ( 2033 e seguenti ) . Art . 1190 Pagamento al creditore incapace Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo ( 316 , 320 , 357 , 374 , 394 , 424 ) non libera il debitore , se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell ' incapace ( 1443 , 2726 ) . Art . 1191 Pagamento eseguito da un incapace Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità ( 193-3 , 1950 , 2034 ) . Art . 1192 Pagamento eseguito con cose altrui Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre , salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre . Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo , salvo il diritto al risarcimento del danno ( 1218 ) . Art . 1193 Imputazione del pagamento Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare , quando paga , quale debito intende soddisfare . In mancanza di tale dichiarazione , il pagamento deve essere imputato al debito scaduto ; tra più debiti scaduti , a quello meno garantito ; tra più debiti ugualmente garantiti , al più oneroso per il debitore ; tra i più debiti ugualmente onerosi , al più antico . Se tali criteri non soccorrono , l ' imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti ( 1194 e seguente , 1249 , 2726 ) . Art . 1194 Imputazione del pagamento agli interessi Il debitore non può imputare il pagamento al capitale , piuttosto che agli interessi ( 1282 ) e alle spese , senza il consenso del creditore . Il pagamento fatto in conto di capitale e d ' interessi deve essere imputato prima agli interessi . Art . 1195 Quietanza con imputazione Chi , avendo più debiti , accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi , non può pretendere un ' imputazione diversa , se non vi è stato dolo ( 1439 ) o sorpresa da parte del creditore ( 2726 ) . Art . 1196 Spese del pagamento Le spese del pagamento sono a carico del debitore ( 204 , 672 , 1215 , 1245 , 1475 ) . Art . 1197 Prestazione in luogo dell ' adempimento Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta , anche se di valore uguale o maggiore , salvo che il creditore consenta ( 1320 ) . In questo caso l ' obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita . Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto , il debitore è tenuto alla garanzia per l ' evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita ( 1483 e seguenti , 1490 e seguenti ) , salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno . In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi . Art . 1198 Cessione di un credito in luogo dell ' adempimento Quando in luogo dell ' adempimento è ceduto un credito ( 1260 ) , l ' obbligazione si estingue con la riscossione del credito , se non risulta una diversa volontà delle parti ( 2928 ) . E ' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell ' art . 1267 . Art . 1199 Diritto del debitore alla quietanza Il creditore che riceve il pagamento deve , a richiesta e a spese del debitore , rilasciare quietanza ( 2704 ) e farne annotazione sul titolo , se questo non è restituito al debitore . Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi . Art . 1200 Liberazione dalle garanzie Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità . SEZIONE II Del pagamento con surrogazione Art . 1201 Surrogazione per volontà del creditore Il creditore , ricevendo il pagamento da un terzo , può surrogarlo nei propri diritti ( 2843 ) . La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento . Art . 1202 Surrogazione per volontà del debitore Il debitore , che prende a mutuo ( 1813 ) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito , può surrogare il mutuante nei diritti del creditore , anche senza il consenso di questo . La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni : 1 ) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa ( 2704 ) ; 2 ) che nell ' atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata ; 3 ) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento . Sulla richiesta del debitore , il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione . Art . 1203 Surrogazione legale La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi : 1 ) a vantaggio di chi , essendo creditore , ancorché chirografario , paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi , del suo pegno o delle sue ipoteche ; 2 ) a vantaggio dell ' acquirente di un immobile che , fino alla concorrenza del prezzo di acquisto , paga uno o più creditori a favore dei quali l ' immobile è ipotecato ( 2866 ) ; 3 ) a vantaggio di colui che , essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito ( 754 e seguenti ) , aveva interesse di soddisfarlo ( 1299 , 2871 ) ; 4 ) a vantaggio dell ' erede con beneficio d ' inventario ( 484 e seguenti ) , che paga con danaro proprio i debiti ( 490 ) ereditari ; 5 ) negli altri casi stabiliti dalla legge ( 756 , 1259 , 1762 , 1776 , 1780 , 1796 , 1949 ) . Art . 1204 Terzi garanti La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore . Se il credito è garantito da pegno , si osserva la disposizione del secondo comma dell ' art . 1263 . Art . 1205 Surrogazione parziale Se il pagamento è parziale , il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto , salvo patto contrario . SEZIONE III Della mora del creditore Art . 1206 Condizioni Il creditore è in mora quando , senza motivo legittimo , non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l ' obbligazione ( att . 160 ) . Art . 1207 Effetti Quando il creditore è in mora , è a suo carico l ' impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore ( 1256 e seguenti , 1673 ) . Non sono più dovuti gli interessi né i frutti ( 820 ) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore . Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora ( 1224 ) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta . Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell ' offerta , se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore . Art . 1208 Requisiti per la validità dell ' offerta Affinché l ' offerta sia valida è necessario : l ) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui ( 1188 e seguenti ) ; 2 ) che sia fatta da persona che può validamente adempiere ; 3 ) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute , dei frutti o degli interessi e delle spese liquide , e una somma per le spese non liquide , con riserva di un supplemento , se è necessario ; 4 ) che il termine sia scaduto , se stipulato in favore del creditore ( 1184 ) ; 5 ) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l ' obbligazione ( 1353 e seguenti ) 6 ) che l ' offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio ( 1182 ) ; 7 ) che l ' offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato ( att . 73 e seguenti ) . Il debitore può subordinare l ' offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità ( 1200 ) Art . 1209 Offerta reale e offerta per intimazione Se l ' obbligazione ha per oggetto danaro , titoli di credito , ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore , l ' offerta deve essere reale ( att . 73 e seguenti ) . Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso , l ' offerta consiste nell ' intimazione al creditore di riceverle , fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione . Art . 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori Se il creditore rifiuta di accettare l ' offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione , il debitore può eseguire il deposito ( att . 77 , 78 ) . Eseguito il deposito , quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato , il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione . Art . 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili , oppure se le spese della loro custodia sono eccessive , il debitore , dopo l ' offerta reale o l ' intimazione di ritirarle , può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo ( 2797 ) Art . 1212 Requisiti del deposito Per la validità del deposito è necessario : 1 ) che sia stato preceduto da un ' intimazione notificata al creditore e contenente l ' indicazione del giorno , dell ' ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata ( att . 744 ) ; 2 ) che il debitore abbia consegnato la cosa , con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell ' offerta , nel luogo indicato dalla legge o , in mancanza , dal giudice ; 3 ) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte , il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione , e infine il fatto del deposito ( att . 78 ) ; 4 ) che , in caso di non comparizione del creditore , il processo verbale di deposito gli sia notificato con l ' invito a ritirare la cosa depositata ( att . 73 ) . Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito ( att . 73 , 76 , 251 ) . Art . 1213 Ritiro del deposito Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato . Se , dopo l ' accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido , il creditore consente che il debitore ritiri il deposito , egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori , né valersi dei privilegi , del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito ( 2878 ) . Art . 1214 Offerta secondo gli usi e deposito Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d ' uso anziché in quelle prescritte dagli artt . 1208 e 1209 , gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell ' art . 1212 ( att . 73-1 , 77 ) , se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato . Art . 1215 Spese Quando l ' offerta reale e il deposito sono validi , le spese occorse sono a carico del creditore . Art . 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile Se deve essere consegnato un immobile , l ' offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso . L ' intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell ' art . 1209 ( att . 73 , 75 ) . Il debitore , dopo l ' intimazione al creditore , può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario . In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta ( att . 79 ) . Art . 1217 Obbligazioni di fare Se la prestazione consiste in un fare , il creditore è costituito in mora mediante l ' intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile ( att . 80 ) . L ' intimazione può essere fatta nelle forme d ' uso ( 2931 ) . CAPO III Dell ' inadempimento delle obbligazioni Art . 1218 Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente ( 1307 , 1453 ) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno ( 2740 ) , se non prova ( 1673 , 1681 , 1693 , 1784 , 1787 , 1805-2 , 1821 ) che l ' inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ( 1256; att . 160 ) . Art . 1219 Costituzione in mora Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ( 1308; att . 160 ) . Non è necessaria la costituzione in mora : 1 ) quando il debito deriva da fatto illecito ( 2043 e seguenti ) ; 2 ) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l ' obbligazione ; 3 ) quando è scaduto il termine , se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore ( 1183-1 ) . Se il termine scade dopo la morte del debitore , gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto , e decorsi otto giorni dall ' intimazione o dalla richiesta . Art . 1220 Offerta non formale Il debitore non può essere considerato in mora , se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta , anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo , a meno che il creditore l ' abbia rifiutata per un motivo legittimo . Art . 1221 Effetti della mora sul rischio Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile , se non prova che l ' oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore . In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta , la perdita di essa non libera chi l ' ha sottratta dall ' obbligo di restituirne il valore . Art . 1222 Inadempimento di obbligazioni negative Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare ; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento . Art . 1223 Risarcimento del danno Il risarcimento del danno per l ' inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno , in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ( 1382 , 1479 , 2056 e seguenti ) . Art . 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro ( 1277 e seguenti ) , sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali , anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno . Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale ( 1284 ) , gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura . Al creditore che dimostra ( 2697 ) di aver subito un danno maggiore spetta l ' ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori . Art . 1225 Prevedibilità del danno Se l ' inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore , il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l ' obbligazione . Art . 1226 Valutazione equitativa del danno Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare , è liquidato dal giudice con valutazione equitativa ( 2056 e seguenti ) . Art . 1227 Concorso del fatto colposo del creditore Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno , il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l ' entità delle conseguenze che ne sono derivate . Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l ' ordinaria diligenza ( 2056 e seguenti ) . Art . 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari Salva diversa volontà delle parti , il debitore che nell ' adempimento dell ' obbligazione si vale dell ' opera di terzi , risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro . Art . 1229 Clausole di esonero da responsabilità E ' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave ( 1490 , 1579 , 1681 , 1694 , 1713 , 1784 , 1838 , 1900 ) . E ' nullo ( 1421 e seguenti ) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari ( 1580 ) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico ( prel . 31 ) . CAPO IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall ' adempimento SEZIONE I Della novazione Art . 1230 Novazione oggettiva L ' obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all ' obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso . La volontà di estinguere l ' obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco . Art . 1231 Modalità che non importano novazione Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione , l ' apposizione o l ' eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell ' obbligazione non producono novazione . Art . 1232 Privilegi , pegno e ipoteche I privilegi , il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono , se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito ( 2878 ) . Art . 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti ( 1300 ) , i privilegi , il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione . Art . 1234 Inefficacia della novazione La novazione è senza effetto , se non esisteva l ' obbligazione originaria ( 2881 ) . Qualora l ' obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile ( 1425 e seguenti ) , la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario ( 1444 ) . Art . 1235 Novazione soggettiva Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato , si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo ( 1268 e seguenti ) . SEZIONE II Della remissione Art . 1236 Dichiarazione di remissione del debito La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l ' obbligazione quando è comunicata al debitore ( 1334 ) , salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare . Art . 1237 Restituzione volontaria del titolo La restituzione volontaria del titolo originale del credito , fatta dal creditore al debitore , costituisce prova della liberazione ( 2726 ) anche rispetto ai condebitori in solido ( 1301 ) . Se il titolo del credito è in forma pubblica ( 2699 ) , la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva ( 2714 ) fa presumere la liberazione , salva la prova contraria ( 2697 ) . Art . 1238 Rinunzia alle garanzie La rinunzia alle garanzie dell ' obbligazione non fa presumere la remissione del debito . Art . 1239 Fideiussori La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori ( 1936 , 1945 ) . La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato . Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione , essi rimangono obbligati per l ' intero . Art . 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo Il creditore che ha rinunziato , verso corrispettivo , alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto , a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l ' adempimento dell ' obbligazione . SEZIONE III Della compensazione Art . 1241 Estinzione per compensazione Quando due persone sono obbligate l ' una verso l ' altra , i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti , secondo le norme degli articoli che seguono ( 2917 ) . Art . 1242 Effetti della compensazione La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza . Il giudice non può rilevarla d ' ufficio . La prescrizione ( 2934 e seguenti ) non impedisce la compensazione , se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti . Art . 1243 Compensazione legale e giudiziale La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili . Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione , il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente , e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all ' accertamento del credito opposto in compensazione . Art . 1244 Dilazione La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione . Art . 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo , si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento ( 1182 , 1196 ) . Art . 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell ' uno o dell ' altro debito , eccettuati i casi : 1 ) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato ( 1168 ) ; 2 ) di credito per la restituzione di cose depositate ( 1766 e seguenti ) o date in comodato ( 1803 e seguenti ) ; 3 ) di credito dichiarato impignorabile ( 1881 , 1923-l ) . 4 ) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore ; 5 ) di divieto stabilito dalla legge ( 447 , 248; 1272 , 2271 ) . Art . 1247 Compensazione opposta da terzi garanti Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale ( 1945 ) . Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un ' ipoteca o un pegno ( 2859 , 2870 ) . Art . 1248 Inopponibilità della compensazione Il debitore , se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo ( 1263 e seguente ) , non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente ( 1272 , 2805 ) . La cessione non accettata dal debitore , ma a questo notificata , impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione . Art . 1249 Compensazione di più debiti Quando una persona ha verso un ' altra più debiti compensabili , si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell ' art . 1193 . Art . 1250 Compensazione rispetto ai terzi La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti ( 2917 ) . Art . 1251 Garanzie annesse al credito Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi , in pregiudizio dei terzi , dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito , salvo che abbia ignorato l ' esistenza di questo per giusti motivi . Art . 1252 Compensazione volontaria Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti . Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione . SEZIONE IV Della confusione Art . 1253 Effetti della confusione Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono ( 470 , 490 ) nella stessa persona , l ' obbligazione si estingue , e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati . Art . 1254 Confusione rispetto ai terzi La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito ( 2917 ) . Art . 1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore ( 1936 ) e di debitore principale , la fideiussione resta in vita , purché il creditore vi abbia interesse . SEZIONE V Dell ' impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore Art . 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea L ' obbligazione si estingue quando , per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile ( 1218 , 1463 e seguenti ) . Se l ' impossibilità è solo temporanea , il debitore , finché essa perdura , non è responsabile del ritardo nell ' adempimento . Tuttavia l ' obbligazione si estingue se l ' impossibilità perdura fino a quando , in relazione al titolo dell ' obbligazione o alla natura dell ' oggetto , il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla ( 1174 ) . Art . 1257 Smarrimento di cosa determinata La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento . In caso di successivo ritrovamento della cosa , si applicano le disposizioni del secondo comma dell ' articolo precedente . Art . 1258 Impossibilità parziale Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte , il debitore si libera dall ' obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile ( 1464 , 2175 ) . La stessa disposizione si applica quando , essendo dovuta una cosa determinata , questa ha subìto un deterioramento , o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa ( 994 e seguenti ) . Art . 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile , in tutto o in parte , il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l ' impossibilità ( 1203 ) , e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento ( 1780 ) . CAPO V Della cessione dei crediti Art . 1260 Cedibilità dei crediti Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito ( 1198 ) anche senza il consenso del debitore , purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge ( 323 , 447 , 1823 ) . Le parti possono escludere la cedibilità del credito ; ma il patto non è opponibile al cessionario , se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione . Art . 1261 Divieti di cessione I magistrati dell ' ordine giudiziario , i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie , gli ufficiali giudiziari , gli avvocati , i procuratori , i patrocinatori e i notai non possono , neppure per interposta persona , rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l ' autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni , sotto pena di nullità e dei danni ( 1421 e seguenti , 2043 ) . La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi , ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario . Art . 1262 Documenti probatori del credito Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso . Se è stata ceduta solo una parte del credito , il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica ( 2703 ) dei documenti . Art . 1263 Accessori del credito Per effetto della cessione , il credito è trasferito al cessionario con i privilegi , con le garanzie personali e reali ( 2843 ) e con gli altri accessori . Il cedente non può trasferire al cessionario , senza il consenso del costituente , il possesso della cosa ricevuta in pegno ; in caso di dissenso , il cedente rimane custode del pegno ( 1204 ) . Salvo patto contrario , la cessione non comprende . i frutti scaduti ( 820 e seguente ) . Art . 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l ' ha accettata o quando gli è stata notificata ( 967-2 , 1248 , 1407-1 , 2914 ) . Tuttavia , anche prima della notificazione , il debitore che paga al cedente non è liberato , se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell ' avvenuta cessione ( 1978 , 2559 ) . Art . 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse , prevale la cessione notificata per prima al debitore , o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa ( 2704 ) , ancorché essa sia di data posteriore ( 2559 ) . La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno ( 1978 , 2914 ) . Art . 1266 Obbligo di garanzia del cedente Quando la cessione è a titolo oneroso , il cedente è tenuto a garantire l ' esistenza del credito al tempo della cessione . La garanzia può essere esclusa per patto , ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio . Se la cessione è a titolo gratuito , la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l ' evizione ( 797 ) . Art . 1267 Garanzia della solvenza del debitore Il cedente non risponde della solvenza del debitore , salvo che ne abbia assunto la garanzia ( 2255 ) . In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto , deve inoltre corrispondere gli interessi , rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore , è risarcire il danno . Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto ( 1421 e seguente ) . Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore , la garanzia cessa , se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell ' iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso ( 1198 ) . CAPO VI Della delegazione , dell ' espromissione e dell ' accollo Art . 1268 Delegazione cumulativa Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore , il quale si obbliga verso il creditore , il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione , salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo ( 1274 e seguenti ) . Tuttavia il creditore che ha accettato l ' obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante , se prima non ha richiesto al delegato l ' adempimento . Art . 1269 Delegazione di pagamento Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo , questi può obbligarsi verso il creditore , salvo che il debitore l ' abbia vietato . Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l ' incarico , ancorché sia debitore del delegante . Sono salvi . gli usi diversi . Art . 1270 Estinzione della delegazione Il delegante può revocare la delegazione , fino a quando il delegato non abbia assunto l ' obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo . Il delegato può assumere l ' obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante . Art . 1271 Eccezioni opponibili dal delegato Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo . Se le parti non hanno diversamente pattuito , il delegato non può opporre al delegatario , benché questi ne fosse stato a conoscenza , le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante , salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario . Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario , se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento . Art . 1272 Espromissione Il terzo che , senza delegazione del debitore ( 1180 ) , ne assume verso il creditore il debito , è obbligato in solido col debitore originario , se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest ' ultimo . Se non si è convenuto diversamente , il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario . Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario , se non sono personali a quest ' ultimo e non derivano da fatti successivi all ' espromissione . Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario , quantunque si sia verificata prima dell ' espromissione . Art . 1273 Accollo Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell ' altro , il creditore può aderire alla convenzione , rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore ( 1411 ) . L ' adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo . Se non vi è liberazione del debitore , questi rimane obbligato in solido col terzo . In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito , e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l ' assunzione è avvenuta ( 1413 ) . Art . 1274 Insolvenza del nuovo debitore Il creditore che , in seguito a delegazione , ha liberato il debitore originario , non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente , salvo che ne abbia fatto espressa riserva . Tuttavia , se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore , il debitore originario non è liberato . Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all ' accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione . Art . 1275 Estinzione delle garanzie In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario , si estinguono le garanzie annesse al credito , se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle ( 1232 , 2878 ) . Art . 1276 Invalidità della nuova obbligazione Se l ' obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata , e il creditore aveva liberato il debitore originario , l ' obbligazione di questo rivive , ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi ( 2881 ) . CAPO VII Di alcune specie di obbligazioni SEZIONE I Delle obbligazioni pecuniarie Art . 1277 Debito di somma di danaro I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale . Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento , questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima . Art . 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato , il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento ( 1182 ) . Art . 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale La disposizione dell ' articolo precedente non si applica , se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola " effettivo " o altra equivalente , salvo che alla scadenza dell ' obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta . Art . 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco , se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito , sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l ' obbligazione fu assunta . Se però la moneta non è reperibile , o non ha più corso , o ne è alterato il valore intrinseco , il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l ' obbligazione fu assunta . Art . 1281 Leggi speciali Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti da leggi speciali . Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato . Art . 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto , salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente ( 2948 n . 4 ) . Salvo patto contrario , i crediti per fitti e pigioni ( 1639 , 1587 ) non producono interessi se non dalla costituzione in mora ( 1219 ) . Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire , non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento . Art . 1283 Anatocismo In mancanza di usi contrari , gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza , e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi ( att . 162 ) . Art . 1284 Saggio degli interessi Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno ( att . 161 ) . Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali , se le parti non ne hanno determinato la misura . Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto ; altrimenti sono dovuti nella misura legale ( 1815 , 1950 , 2725 ) . SEZIONE II Delle obbligazioni alternative Art . 1285 Obbligazione alternativa Il debitore di un ' obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione , ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell ' una e parte dell ' altra ( 1181 ) . Art . 1286 Facoltà di scelta La scelta spetta al debitore , se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo ( 665 ) . La scelta diviene irrevocabile con l ' esecuzione di una delle due prestazioni , ovvero con la dichiarazione di scelta , comunicata all ' altra parte , o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo ( 666 ) . Se la scelta deve essere fatta da più persone , il giudice può fissare loro un termine . Se la scelta non è fatta nel termine stabilito , essa è fatta dal giudice ( att . 81 ) . Art . 1287 Decadenza dalla facoltà di scelta Quando il debitore , condannato alternativamente a due prestazioni , non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice , la scelta spetta al creditore . Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l ' esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore , la scelta passa a quest ' ultimo . Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli , essa è fatta dal giudice ( 631 , 664; att . 81 ) . Art . 1288 Impossibilità di una delle prestazioni L ' obbligazione alternativa si considera semplice , se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione ( 1346 e seguenti ) o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti ( 1256 e seguenti ) . Art . 1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni Quando la scelta spetta al debitore , l ' obbligazione alternativa diviene semplice , se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile . Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore , il debitore è liberato dall ' obbligazione , qualora non preferisca eseguire l ' altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni . Quando la scelta spetta al creditore , il debitore è liberato dall ' obbligazione , se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore , salvo che questi preferisca esigere l ' altra prestazione e risarcire il danno . Se dell ' impossibilità deve rispondere il debitore , il creditore può scegliere l ' altra prestazione o esigere il risarcimento del danno ( 1223 ) . Art . 1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili ( 1257 ) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse , egli deve pagare l ' equivalente di quella che è divenuta impossibile per l ' ultima , se la scelta spettava a lui . Se la scelta spettava al creditore , questi può domandare l ' equivalente dell ' una o dell ' altra . Art . 1291 Obbligazione con alternativa multipla Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due . Art . 1292 Nozione della solidarietà L ' obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione , in modo che ciascuno può essere costretto all ' adempimento per la totalità e l ' adempimento da parte di uno libera gli altri ; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l ' adempimento dell ' intera obbligazione e l ' adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori . Art . 1293 Modalità varie dei singoli rapporti La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse , o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori . Art . 1294 Solidarietà tra condebitori I condebitori sono tenuti in solido , se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente ( 441 , 443 , 752 , 754 , 961 , 1314 , 1408 , 1682 , 1944 , 1948 , 2150 , 2268 , 2304 , 2513 , 2670 ) . Art . 1295 Divisibilità tra gli eredi Salvo patto contrario , l ' obbligazione si divide ( 1261 , 1318 ) tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido , in proporzione delle rispettive quote ( 752 , 754 ) . Art . 1296 Scelta del creditore per il pagamento Il debitore ha la scelta di pagare all ' uno o all ' altro dei creditori in solido , quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale . Art . 1297 Eccezioni personali Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori . A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori . Art . 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali Nei rapporti interni l ' obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori , salvo che sia stata contratta nell ' interesse esclusivo di alcuno di essi . Le parti di ciascuno si presumono uguali , se non risulta diversamente . Art . 1299 Regresso tra condebitori Il debitore in solido che ha pagato l ' intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi ( 2871 ) . Se uno di questi è insolvente , la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori , compreso quello che ha fatto il pagamento ( 754 , 755 ) . La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l ' obbligazione era stata assunta ( 1203 n . 3 ) . Art . 1300 Novazione La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori . Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori , gli altri non sono liberati che per la parte di quest ' ultimo . Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore , la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo ( 1230 e seguenti , 1268 e seguenti ) . Art . 1301 Remissione La remissione ( 1236 e seguenti ) a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori , salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri , nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi , se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione . Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido , essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo . Art . 1302 Compensazione Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione ( 1241 e seguenti ) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest ' ultimo . A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori , ma solo per la parte di questo . Art . 1303 Confusione Se nella medesima persona si riuniscono ( 1253 ) le qualità di creditore e di debitore in solido , l ' obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore . Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido , l ' obbligazione si estingue per la parte di questo . Art . 1304 Transazione La transazione ( 1965 e seguenti ) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri , se questi non dichiarano di volerne profittare . Parimenti , se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore , la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori , se questi non dichiarano di volerne profittare . Art . 1305 Giuramento Il giuramento ( 2736 e seguenti ) sul debito e non sul vincolo solidale , deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore , ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido , produce gli effetti seguenti : il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore , ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido , giova agli altri condebitori o concreditori ; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore , ovvero ricusato dal condebitore in solido , nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito . Art . 1306 Sentenza La sentenza ( 2900 ) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido , o tra il debitore e uno dei creditori in solido , non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori . Gli altri debitori possono opporla al creditore , salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore , gli altri creditori possono farla valere contro il debitore , salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi . Art . 1307 Inadempimento Se l ' adempimento dell ' obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori ( 1218 ) , gli altri condebitori non sono liberati dall ' obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta . Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti . Art . 1308 Costituzione in mora La costituzione in mora ( 1219 ) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri , salvo il disposto dell ' art . 1310 . La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri . Art . 1309 Riconoscimento del debito Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri ; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido , giova agli altri . Art . 1310 Prescrizione Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido , oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione ( 2943 e seguenti ) contro il comune debitore , hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori . La sospensione della prescrizione ( 2941 e seguente ) nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri . Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione . La rinunzia alla prescrizione ( 2937 ) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri ; fatta in confronto di uno dei creditori in solido , giova agli altri . Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima . Art . 1311 Rinunzia alla solidarietà Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l ' azione in solido contro gli altri . Rinunzia alla solidarietà : 1 ) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva ; 2 ) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda , o se è stata pronunciata una sentenza di condanna . Art . 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi Il creditore che riceve , separatamente e senza riserva , la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l ' azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti , ma la conserva per quelli futuri . Art . 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori , se uno degli altri è insolvente , la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori , compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà . SEZIONE IV Delle obbligazioni divisibili e indivisibili Art . 1314 Obbligazioni divisibili Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l ' obbligazione non è solidale ( 1292 ) , ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte , e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte . Art . 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore Il beneficio della divisione ( 752 ) non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore , che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta , se questa è certa e determinata . Art . 1316 Obbligazioni indivisibili L ' obbligazione è indivisibile , quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti . Art . 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali ( 1292 e seguenti ) , in quanto applicabili , salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti . Art . 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi L ' indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore . Art . 1319 Diritto di esigere l ' intero Ciascuno dei creditori può esigere l ' esecuzione della intera prestazione indivisibile ( 1772 ) . Tuttavia l ' erede del creditore , che agisce per il soddisfacimento dell ' intero credito , deve dare cauzione a garanzia dei coeredi ( 1179 ) . Art . 1320 Estinzione parziale Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito ( 1236 e seguenti ) o ha consentito a ricevere un ' altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori . Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa . La medesima disposizione si applica in caso di transazione ( 1965 ) , novazione ( 1230 , 1300 ) , compensazione ( 1241 , 1302 ) e confusione ( 1253 , 1303 ) . TITOLO II DEI CONTRATTI IN GENERALE CAPO I Disposizioni preliminari Art . 1321 Nozione Il contratto è l ' accordo di due o più parti per costituire , regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale . Art . 1322 Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ( e dalle norme corporative ) . Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ' ordinamento giuridico . Art . 1323 Norme regolatrici dei contratti Tutti i contratti , ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare , sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo . Art . 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano , in quanto compatibili , per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ( 1334 , 1414 ) . CAPO II Dei requisiti del contratto Art . 1325 Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono : 1 ) l ' accordo delle parti ( 1326 e seguenti , 1427 ) ; 2 ) la causa ( 1343 e seguenti ) ; 3 ) l ' oggetto ( 1346 e seguenti ) ; 4 ) la forma , quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità ( 1350 e seguenti ) . SEZIONE I Dell ' accordo delle parti Art . 1326 Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell ' accettazione dell ' altra parte ( 1335 ) . L ' accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell ' affare o secondo gli usi . Il proponente può ritenere efficace l ' accettazione tardiva , purché ne dia immediatamente avviso all ' altra parte . Qualora il proponente richieda per l ' accettazione una forma determinata , l ' accettazione non ha effetto se è data in forma diversa . Un ' accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta . Art . 1327 Esecuzione prima della risposta dell ' accettante Qualora , su richiesta del proponente o per la natura dell ' affare o secondo gli usi , la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta , il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l ' esecuzione . L ' accettante deve dare prontamente avviso all ' altra parte dell ' iniziata esecuzione e , in mancanza , è tenuto al risarcimento del danno . Art . 1328 Revoca della proposta e dell ' accettazione La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso . Tuttavia , se l ' accettante ne ha intrapreso in buona fede l ' esecuzione prima di avere notizia della revoca , il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l ' iniziata esecuzione del contratto . L ' accettazione può essere revocata , purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell ' accettazione . Art . 1329 Proposta irrevocabile Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto . Nell ' ipotesi prevista dal comma precedente , la morte o la sopravvenuta incapacità ( 414 ) del proponente non toglie efficacia alla proposta , salvo che la natura dell ' affare o altre circostanze escludano tale efficacia . Art . 1330 Morte o incapacità dell ' imprenditore La proposta o l ' accettazione , quando è fatta dall ' imprenditore ( 2082 ) nell ' esercizio della sua impresa , non perde efficacia se l ' imprenditore muore o diviene incapace ( 1425 ) prima della conclusione del contratto , salvo che si tratti di piccoli imprenditori ( 2082 e seguente ) o che diversamente risulti dalla natura dell ' affare o da altre circostanze . Art . 1331 Opzione Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l ' altra abbia facoltà di accettarla o meno , la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall ' art . 1329 . Se per l ' accettazione non è stato fissato un termine , questo può essere stabilito dal giudice ( 1183 ) . Art . 1332 Adesione di altre parti al contratto Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell ' adesione , questa deve essere diretta all ' organo che sia stato costituito per l ' attuazione del contratto o , in mancanza di esso , a tutti i contraenti originali . Art . 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata . Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell ' affare o dagli usi . In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso . Art . 1334 Efficacia degli atti unilaterali Gli atti unilaterali ( 1991 ) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati . Art . 1335 Presunzione di conoscenza La proposta , l ' accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all ' indirizzo del destinatario , se questi non prova di essere stato , senza sua colpa , nell ' impossibilità di averne notizia . Art . 1336 Offerta al pubblico L ' offerta al pubblico , quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta , vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi . La revoca dell ' offerta , se è fatta nella stessa forma dell ' offerta o in forma equipollente , è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia . Art . 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale Le parti , nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto , devono comportarsi secondo buona fede ( 1366,1375 , 2208 ) . Art . 1338 Conoscenza delle cause d ' invalidità La parte che , conoscendo o dovendo conoscere l ' esistenza di una causa d ' invalidità del contratto ( 1418 e seguenti ) , non ne ha dato notizia all ' altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato , senza sua colpa , nella validità del contratto ( 1308 ) . Art . 1339 Inserzione automatica di clausole Le clausole , i prezzi di beni o di servizi , imposti dalla legge ( o da norme corporative ) sono di diritto inseriti nel contratto , anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti ( 1419 , 1679 , 1815 , 1932 ) . Art . 1340 Clausole d ' uso Le clausole d ' uso s ' intendono inserite nel contratto , se non risulta che non sono state volute dalle parti . Art . 1341 Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell ' altro , se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ' ordinaria diligenza ( 1370 , 2211 ) . In ogni caso non hanno effetto , se non sono specificamente approvate per iscritto , le condizioni che stabiliscono , a favore di colui che le ha predisposte , limitazioni di responsabilità , ( 1229 ) , facoltà di recedere dal contratto ( 1373 ) o di sospenderne l ' esecuzione , ovvero sanciscono a carico dell ' altro contraente decadenze ( 2964 e seguenti ) , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni ( 1462 ) , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi ( 1379 , 2557 , 2596 ) , tacita proroga o rinnovazione del contratto , clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell ' autorità giudiziaria . Art . 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali , le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse , anche se queste ultime non sono state cancellate ( 1370 ) . Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell ' articolo precedente . SEZIONE II Della causa del contratto Art . 1343 Causa illecita La causa è illecita quando è contraria a norme imperative , all ' ordine pubblico o al buon costume ( prel . 1 , 1418 , 1972 ) . Art . 1344 Contratto in frode alla legge Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l ' applicazione di una norma imperativa . Art . 1345 Motivo illecito Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe ( 788 , 14182 ) . SEZIONE III Dell ' oggetto del contratto Art . 1346 Requisiti L ' oggetto del contratto deve essere possibile , lecito , determinato o determinabile ( 1418 ) . Art . 1347 Possibilità sopravvenuta dell ' oggetto Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine ( 1814 ) è valido , se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell ' avveramento della condizione o della scadenza del termine . Art . 1348 Cose future La prestazione di cose future ( 820,1472 , 2823 ) può essere dedotta in contratto , salvi i particolari divieti della legge ( 179 , 458 , 771 ) . Art . 1349 Determinazione dell ' oggetto Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio , il terzo deve procedere con equo apprezzamento . Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea , la determinazione è fatta dal giudice ( 778,1287 , 1473 , 2264 , 2603 ) . La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede . Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo , il contratto è nullo ( 1421 e seguenti ) . Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento . SEZIONE IV Della forma del contratto Art . 1350 Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico ( 2699 e seguenti ) o per scrittura privata ( 2702 e seguenti ) , sotto pena di nullità : 1 ) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ( 812 , 2643 ) 2 ) i contratti che costituiscono , modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto ( 978 e seguenti ) su beni immobili , il diritto di superficie ( 952 e seguenti ) , il diritto del concedente e dell ' enfiteuta ( 957 e seguenti ) ; 3 ) i contratti che costituiscono la comunione ( 1100 e seguenti ) di diritti indicati dai numeri precedenti ; 4 ) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali ( 1027 e seguenti ) , il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione ( 1021 e seguenti ) ; 5 ) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti ; 6 ) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico ( 971 ) ; 7 ) i contratti di anticresi ( 1960 e seguenti ) ; 8 ) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni ( 1571 e seguenti ) ; 9 ) i contratti di società ( 2247 e seguenti ) o di associazione ( 2549 e seguenti ) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato ; 10 ) gli atti che costituiscono rendite perpetue ( 1861 e seguenti ) o vitalizie ( 1872 e seguenti ) , salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ( 1871 ) ; 11 ) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari ( 2646 ) ; 12 ) le transazioni ( 1965 e seguenti ) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti ; 13 ) gli altri atti specialmente indicati dalla legge ( 14 , 47 , 162 , 203 , 209 , 484 , 519 , 601 e seguenti , 782 , 918 , 1284 , 1351 , 1392 , 1403 , 1503 , 1524 , 1543 , 1605 , 1862 , 1864 , 1978 , 2096 , 2328 , 2464 , 2475 , 2504 , 2518 , 2603 , 2821 , 2879 , 2882; ) . Art . 1351 Contratto preliminare Il contratto preliminare è nullo ( 1421 e seguenti ) , se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo ( 2932 ) . Art . 1352 Forme convenzionali Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto , si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo ( 2725 ) . CAPO III Della condizione nel contratto Art . 1353 Contratto condizionale Le parti possono subordinare l ' efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto . Art . 1354 Condizioni illecite o impossibili E nullo il contratto ( 1421 e seguenti ) al quale è apposta una condizione , sospensiva o risolutiva , contraria a norme imperative , all ' ordine pubblico o al buon costume ( prel . 31 ) . La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva ; se è risolutiva , si ha come non apposta ( 634 ) . Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto , si osservano , riguardo all ' efficacia del patto , le disposizioni dei commi precedenti , fermo quanto è disposto dall ' art . 1419 . Art . 1355 Condizione meramente potestativa E ' nulla l ' alienazione di un diritto o l ' assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell ' alienante o , rispettivamente , da quella del debitore . Art . 1356 Pendenza della condizione In pendenza della condizione sospensiva l ' acquirente di un diritto può 2900 e seguenti ) . L ' acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può , in pendenza di questa , esercitarlo , ma l ' altro contraente può compiere atti conservativi . Art . 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa ( 2852 ) ; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione . Art . 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva , ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva , deve , in pendenza della condizione , comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell ' altra parte ( 1175 , 1375 ) . Art . 1359 Avveramento della condizione La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all ' avveramento di essa . Art . 1360 Retroattività della condizione Gli effetti dell ' avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che , per volontà delle parti o per la natura del rapporto , gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso ( 646 ) . Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica , l ' avveramento di essa , in mancanza di patto contrario , non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite ( 1465 , 2655 ) . Art . 1361 Atti di amministrazione L ' avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui , in pendenza della condizione stessa , spettava l ' esercizio del diritto . Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione , i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata ( 646 ) . CAPO IV Dell ' interpretazione del contratto Art . 1362 Intenzione dei contraenti Nell ' interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole . Per determinare la comune intenzione delle parti , si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto . Art . 1363 Interpretazione complessiva delle clausole Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre , attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell ' atto ( 1419 ) . Art . 1364 Espressioni generali Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto , questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare . Art . 1365 Indicazioni esemplificative Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto , non si presumono esclusi i casi non espressi , ai quali , secondo ragione , può estendersi lo stesso patto . Art . 1366 Interpretazione di buona fede Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede ( 1337,1371,1375 ) . Art . 1367 Conservazione del contratto Nel dubbio , il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto , anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno ( 1424 ) . Art . 1368 Pratiche generali interpretative Le clausole ambigue s ' interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso . Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore ( 2082 ) , le clausole ambigue s ' interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell ' impresa . Art . 1369 Espressioni con più sensi Le espressioni che possono avere più sensi devono , nel dubbio , essere intese nel senso più conveniente alla natura e all ' oggetto del contratto . Art . 1370 Interpretazione contro l ' autore della clausola Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto ( 1341 ) o in moduli o formulari ( 1342 ) predisposti da uno dei contraenti s ' interpretano , nel dubbio , a favore dell ' altro . Art . 1371 Regole finali Qualora , nonostante l ' applicazione delle norme contenute in questo capo ( 1362 e seguenti ) , il contratto rimanga oscuro , esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l ' obbligato , se è a titolo gratuito , e nel senso che realizzi l ' equo contemperamento degli interessi delle parti , se è a titolo oneroso . CAPO V Degli effetti del contratto SEZIONE I Disposizioni generali Art . 1372 Efficacia del contratto Il contratto ha forza di legge tra le parti . Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge ( 1671 , 2227 ) . Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge ( 1239 , 1300 e seguente , 1411 , 1678 , 1737 ) . Art . 1373 Recesso unilaterale Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto , tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione . Nei contratti a esecuzione continuata o periodica , tale facoltà può essere esercitata anche successivamente , ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione ( 1569 , 1612 e seguenti , 1671 , 2227 ) . Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso , questo ha effetto quando la prestazione è eseguita . E ' salvo in ogni caso il patto contrario . Art . 1374 Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso , ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge , o , in mancanza , secondo gli usi e l ' equità . Art . 1375 Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ( 1337,1358,1366 , 1460 ) . Art . 1376 Contratto con effetti reali Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata , la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto , la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ( 1155 , 1265 , 1465 , 1472 , 1520 e seguenti , 2644 , 2684 , 2808-2 ) . Art . 1377 Trasferimento di una massa di cose Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose , anche se omogenee , si applica la disposizione dell ' articolo precedente , ancorché , per determinati effetti , le cose debbano essere numerate , pesate o misurate . Art . 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere , la proprietà si trasmette con l ' individuazione fatta d ' accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti ( 1465 ) . Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro , l ' individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore ( 1678 e seguenti ) o allo spedizioniere ( 1737 e seguenti ) . Art . 1379 Divieto di alienazione Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti , e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo ( 965 ) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti ( 1260 ) . Art . 1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento Se , con successivi contratti , una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa , il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito . Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento , è preferito quello che ha il titolo di data certa ( 2704 ) anteriore . Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione ( 2644 e seguenti ) . Art . 1381 Promessa dell ' obbligazione o del fatto del terzo Colui che ha promesso l ' obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l ' altro contraente , se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso . SEZIONE II Della clausola penale e della caparra Art . 1382 Effetti della clausola penale La clausola , con cui si conviene che , in caso d ' inadempimento o di ritardo nell ' adempimento ( 1218 ) , uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione , ha l ' effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa , se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore ( 1223 ) . La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno . Art . 1383 Divieto di cumulo Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale , se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo . Art . 1384 Riduzione della penale La penale può essere diminuita equamente dal giudice , se l ' obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l ' ammontare della penale è manifestamente eccessivo , avuto sempre riguardo all ' interesse che il creditore aveva all ' adempimento ( 1181 , 1526-2 , att . 163 ) . Art . 1385 Caparra confirmatoria Se al momento della conclusione ( 1326 ) del contratto una parte dà all ' altra , a titolo di caparra , una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili , la caparra , in caso di adempimento , deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta ( 1194 ) . Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente ( 1218 ) , l ' altra può recedere dal contratto , ritenendo la caparra ; se inadempiente è invece la parte che l ' ha ricevuta , l ' altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra ( 1386,1826; att . 164 ) . Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l ' esecuzione o la risoluzione ( 1453 e seguenti ) del contratto , il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali ( 1223 e seguenti ; att . 164 ) . Art . 1386 Caparra penitenziale Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti , la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso . In questo caso , il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta . CAPO VI Della Rappresentanza Art . 1387 Fonti della rappresentanza Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ( 48 , 320 , 357 , 360 , 424 , 643 ) ovvero dall ' interessato . Art . 1388 Contratto concluso dal rappresentante Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell ' interesse del rappresentato nei limiti delle facoltà conferitegli ( 19 ) , produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato . Art . 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato Quando la rappresentanza è conferita dall ' interessato , per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere ( 428,1425 ) , avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso , sempre che sia legalmente capace il rappresentato ( 1471 ) . In ogni caso , per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato . Art . 1390 Vizi della volontà Il contratto è annullabile ( 1427 e seguenti,1441 e seguenti ) se è viziata la volontà del rappresentante . Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato , il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo . Art . 1391 Stati soggettivi rilevanti Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede , di scienza o d ' ignoranza di determinate circostanze , si ha riguardo alla persona del rappresentante , salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato . In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d ' ignoranza o di buona fede del rappresentante . Art . 1392 Forma della procura La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere ( 1350 e seguenti , 1396 e seguenti ) . Art . 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e , se la rappresentanza risulta da un atto scritto , che gliene dia una copia da lui firmata . Art . 1394 Conflitto d ' interessi Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d ' interessi col rappresentato può essere annullato ( 1441 e seguenti ) su domanda del rappresentato , se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo . Art . 1395 Contratto con se stesso E ' annullabile ( 1471 e seguenti ) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso , in proprio o come rappresentante di un ' altra parte , a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d ' interessi ( 1735 ) . L ' impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato ( 1471 ) . Art . 1396 Modificazione ed estinzione della procura Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei . In mancanza , esse non sono opponibili ai terzi , se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto ( 19 , 2266 ) . Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall ' interessato ( 1722 e seguenti ) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate . Art . 1397 Restituzione del documento della rappresentanza Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri , quando questi sono cessati . Art . 1398 Rappresentanza senza potere Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli , è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto ( 1338 , 1890 , 2822 ) . Art . 1399 Ratifica Nell ' ipotesi prevista dall ' articolo precedente , il contratto può essere ratificato dall ' interessato , con l ' osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso ( 1350 , 2725 ) . La ratifica ha effetto retroattivo , ma sono salvi i diritti dei terzi . Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d ' accordo sciogliere il contratto prima della ratifica . Il terzo contraente può invitare l ' interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine , scaduto il quale , nel silenzio , la ratifica s ' intende negata ( 1712 ) . La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi ( 588 ) . Art . 1400 Speciali forme di rappresentanza Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V ( 2138 , 2150 , 2203 e seguenti ) . CAPO VII Del contratto per persona da nominare Art . 1401 Riserva di nomina del contraente Nel momento della conclusione del contratto ( 1326 ) una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso . Art . 1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all ' altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto , se le parti non hanno stabilito un termine diverso . La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall ' accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto . Art . 1403 Forme e pubblicità La dichiarazione di nomina e la procura o l ' accettazione della persona nominata non hanno effetto ( 2725 ) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto , anche se non prescritta dalla legge . Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità ( 2643 e seguenti ) , deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina , con l ' indicazione dell ' atto di procura o dell ' accettazione della persona nominata . Art . 1404 Effetti della dichiarazione di nomina Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta , la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato . Art . 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti , il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari ( 1762 ) . CAPO VIII Della cessione del contratto Art . 1406 Nozione Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive , se queste non sono state ancora eseguite , purché l ' altra parte vi consenta . Art . 1407 Forma Se una parte ha consentito preventivamente che l ' altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l ' ha accettata ( 1264 ) . Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola " all ' ordine " o altra equivalente , la girata ( 2009 ) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante . Art . 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo . Tuttavia il contraente ceduto , se ha dichiarato di non liberare il cedente , può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia ( 1218 ) le obbligazioni assunte . Nel caso previsto dal comma precedente , il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell ' inadempimento del cessionario , entro quindici giorni da quello in cui l ' inadempimento si è verificato ; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno ( 1223 ) . Art . 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto , ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente , salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione . Art . 1410 Rapporti fra cedente e cessionario Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto ( 1325 , 1266 ) . Se il cedente assume la garanzia dell ' adempimento del contratto , egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto ( 1936 , 1942 , 1944 e seguenti ) . CAPO IX Del contratto a favore di terzi Art . 1411 Contratto a favore di terzi E ' valida la stipulazione a favore di un terzo ( 1875 , 1920 ) , qualora lo stipulante vi abbia interesse ( 1174 ) . Salvo patto contrario , il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione . Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante , finché il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto del promittente , di volerne profittare ( 1920 e seguenti ) . In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne , la prestazione rimane a beneficio dello stipulante , salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto . Art . 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante , questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria ( 587 ) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare , salvo che , in quest ' ultimo caso , lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ( 1921 ) . La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante , purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente . Art . 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto , ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante . CAPO X Della simulazione Art . 1414 Effetti della simulazione tra le parti Il contratto simulato non produce effetto tra le parti . Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente , ha effetto tra esse il contratto dissimulato , purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma . Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata , che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario ( 164 ) . Art . 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi La simulazione ( 164 ) non può essere opposta né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante , ai terzi che in buona fede ( 1147 ) hanno acquistato diritti dal titolare apparente , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione ( 2652 ) . I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti , quando essa pregiudica i loro diritti ( 1372 , 1417 ) . Art . 1416 Rapporti con i creditori La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato ( 2910 e seguenti ) . I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti , e , nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente , sono preferiti a questi , se il loro credito è anteriore ( 2704 ) all ' atto simulato . Art . 1417 Prova della simulazione La prova per testimoni ( 2721 e seguenti ) della simulazione è ammissibile senza limiti ( 164 ) , se la domanda e proposta da creditori o da terzi e , qualora sia diretta a far valer l ' illiceità del contratto dissimulato ( 1343 e seguenti , 1354 ) , anche se è proposta dalle parti ( 164 ) . CAPO XI Della nullità del contratto Art . 1418 Cause di nullità del contratto Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative , salvo che la legge disponga diversamente . Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall ' art . 1325 , l ' illiceità della causa ( 1343 ) , l ' illiceità dei motivi nel caso indicato dall ' art . 1345 e la mancanza nell ' oggetto dei requisiti stabiliti dall ' art . 1346 . Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge ( 190 , 226 , 458 , 778 e seguente , 780 e seguente , 788 , 794 , 1261 , 1344 e seguente , 1350 , 1471 , 1472 , 1895 , 1904 , 1972 ) . Art . 1419 Nullità parziale La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell ' intero contratto , se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità . La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto , quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative ( 1339 , 1354 , 1500 e seguente , 1679 , 1815 , 1932 , 2066 , 2077 , 2115 ) . Art . 1420 Nullità nel contratto plurilaterale Nei contratti con più di due parti , in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune , la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto , salvo che la partecipazione di essa debba , secondo le circostanze , considerarsi essenziale . Art . 1421 Legittimazione all ' azione di nullità Salvo diverse disposizioni di legge , la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d ' ufficio dal giudice . Art . 1422 Imprescrittibilità dell ' azione di nullità L ' azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione , salvi gli effetti dell ' usucapione ( 1158 e seguenti ) e della prescrizione delle azioni di ripetizione ( 2934 e seguenti ) . Art . 1423 Inammissibilità della convalida Il contratto nullo non può essere convalidato ( 1444 ) , se la legge non dispone diversamente ( 799 ) . Art . 1424 Conversione del contratto nullo Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso , del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma , qualora , avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti , debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità ( 1367 ) . CAPO XII Dell ' annullabilità del contratto SEZIONE I Dell ' incapacità Art . 1425 Incapacità delle parti Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare ( 1441 e seguenti ) . E ' parimenti annullabile , quando ricorrono le condizioni stabilite dall ' art . 428 , il contratto stipulato da persona incapace d ' intendere o di volere ( 1191 , 1934 e seguente ) . Art . 1426 Raggiri usati dal minore Il contratto non è annullabile , se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età ( 2 ) ; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all ' impugnazione del contratto . SEZIONE II Dei vizi del consenso Art . 1427 Errore , violenza e dolo Il contraente , il cui consenso fu dato per errore ( 1428 e seguenti ) , estorto con violenza ( 1434 e seguenti ) o carpito con dolo , può chiedere l ' annullamento del contratto ( 1439 e seguenti ) secondo le disposizioni seguenti ( 122 , 624 ) . Art . 1428 Rilevanza dell ' errore L ' errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall ' altro contraente . Art . 1429 Errore essenziale L ' errore è essenziale : 1 ) quando cade sulla natura o sull ' oggetto del contratto ; 2 ) quando cade sull ' identità dell ' oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che , secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze , deve ritenersi determinante del consenso ; 3 ) quando cade sull ' identità o sulle qualità della persona dell ' altro contraente , sempre che l ' una o le altre siano state determinanti del consenso ( 122 ) ; 4 ) quando , trattandosi di errore di diritto , è stato la ragione unica o principale del contratto ( 1969 ) . Art . 1430 Errore di calcolo L ' errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto , ma solo a rettifica , tranne che , concretandosi in errore sulla quantità , sia stato determinante del consenso . Art . 1431 Errore riconoscibile L ' errore si considera riconoscibile quando , in relazione al contenuto , alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti , una persona di normale diligenza ( 1176 ) avrebbe potuto rilevarlo . Art . 1432 Mantenimento del contratto rettificato La parte in errore non può domandare l ' annullamento del contratto se , prima che ad essa possa derivarne pregiudizio , l ' altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere . Art . 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l ' errore cade sulla dichiarazione , o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall ' ufficio che ne era stato incaricato ( 2706 ) . Art . 1434 Violenza La violenza è causa di annullamento del contratto , anche se esercitata da un terzo . Art . 1435 Caratteri della violenza La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata è da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è notevole . Si ha riguardo , in questa materia , all ' età , al sesso e alla condizione delle persone . Art . 1436 Violenza diretta contro terzi La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui . Se il male minacciato riguarda altre persone , l ' annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice . Art . 1437 Timore riverenziale Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto . Art . 1438 Minaccia di far valere un diritto La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti . Art . 1439 Dolo Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che , senza di essi , l ' altra parte non avrebbe contrattato . Quando i raggiri sono stati usati da un terzo , il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio . Art . 1440 Dolo incidente Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso , il contratto è valido , benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse ; ma il contraente in mala fede risponde dei danni ( 2056 ) . SEZIONE III Dell ' azione di annullamento Art . 1441 Legittimazione L ' annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge . L ' incapacità del condannato ( Cod . Pen . 32 ) in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse . Art . 1442 Prescrizione L ' azione di annullamento si prescrive ( 2962 ) in cinque anni ( 428 , 761 , 775 ) . Quando l ' annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale ( 1425 e seguenti ) , il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza , è stato scoperto l ' errore o il dolo , è cessato lo stato d ' interdizione o d ' inabilitazione ( 429 ) , ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età ( 2 ) . Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto ( 428 , 775 , 1326 ) . L ' annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l ' esecuzione del contratto , anche se è prescritta l ' azione per farla valere . Art . 1443 Ripetizione contro il contraente incapace Se il contratto è annullato per incapacità ( 1425 ) di uno dei contraenti , questi non è tenuto a restituire all ' altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio ( 1190 , 2039 e seguenti ) . Art . 1444 Convalida Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l ' azione di annullamento , mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità , e la dichiarazione che s ' intende convalidarlo . Il contratto è pure convalidato , se il contraente al quale spettava l ' azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità . La convalida non ha effetto , se chi l ' esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto ( 1423,1451 ) . Art . 1445 Effetti dell ' annullamento nei confronti dei terzi L ' annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento ( 23 , 25 , 2377 , 2652 , 2824; att . 165 ) . Art . 1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale Nei contratti indicati dall ' art . 1420 l ' annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto , salvo che la partecipazione di questa debba , secondo le circostanze , considerarsi essenziale . CAPO XIII Della rescissione del contratto Art . 1447 Contratto concluso in istato di pericolo Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique , per la necessità , nota alla controparte , di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ( 2045 ) , può essere rescisso sulla domanda ( 2652 ) della parte che si è obbligata . Il giudice nel pronunciare la rescissione , può , secondo le circostanze , assegnare un equo compenso all ' altra parte per l ' opera prestata . Art . 1448 Azione generale di rescissione per lesione Se vi è sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell ' altra , e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte , del quale l ' altra ha approfittato per trarne vantaggio , la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto . L ' azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto . La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta . Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori ( 1934 , 1970 ) . Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione ( 761 e seguenti ) . Art . 1449 Prescrizione L ' azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto ; ma se il fatto costituisce reato , si applica l ' ultimo comma dell ' art . 2947 . La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l ' azione è prescritta . Art . 1450 Offerta di modificazione del contratto Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità . Art . 1451 L ' inammissibilità della convalida Il contratto rescindibile non può essere convalidato . Art . 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi ( 1757 ) , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione ( 2652 ) . CAPO XIV Della risoluzione del contratto SEZIONE I Della risoluzione per inadempimento Art . 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive , quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni , l ' altro può a sua scelta chiedere l ' adempimento o la risoluzione del contratto ( 1878 , 1976 , 2652 ) , salvo , in ogni caso , il risarcimento del danno ( 1223 e seguenti ) . La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l ' adempimento ; ma non può più chiedersi l ' adempimento quando è stata domandata la risoluzione . Dalla data della domanda di risoluzione l ' inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione . Art . 1454 Diffida ad adempiere Alla parte inadempiente l ' altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con dichiarazione che , decorso inutilmente detto termine , il contratto s ' intenderà senz ' altro risoluto ( 1662,1901 ) . Il termine non può essere inferiore a quindici giorni , salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che , per la natura del contratto o secondo gli usi , risulti congruo un termine minore . Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto , questo è risoluto di diritto . Art . 1455 Importanza dell ' inadempimento Il contratto non si può risolvere se l ' inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza , avuto riguardo all ' interesse dell ' altra ( 1522 e seguenti , 1564 e seguente , 1668 , 1901 ) . Art . 1456 Clausola risolutiva espressa I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite . In questo caso , la risoluzione si verifica diritto ( 1517 ) quando la parte interessata dichiara all ' altra che intende valersi della clausola risolutiva . Art . 1457 Termine essenziale per una delle parti Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all ' interesse dell ' altra , questa , salvo patto o uso contrario , se vuole esigerne l ' esecuzione nonostante la scadenza del termine , deve darne notizia all ' altra parte entro tre giorni ( 2964 ) . In mancanza , il contratto s ' intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione . Art . 1458 Effetti della risoluzione La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti , salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica , riguardo quali l ' effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite ( 1360 ) . La risoluzione , anche se è stata espressamente pattuita , non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione ( 2652; att . 165 ) . Art . 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale Nei contratti indicati dall ' art . 1420 l ' inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre , salvo che la prestazione mancata debba , secondo le circostanze , considerarsi essenziale . Art . 1460 Eccezione d ' inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive , ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione , se l ' altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l ' adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto ( 1565 ) . Tuttavia non può rifiutarsi l ' esecuzione se , avuto riguardo alle circostanze , il rifiuto è contrario alla buona fede ( 1375 ) . Art . 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti Ciascun contraente può sospendere l ' esecuzione della prestazione da lui dovuta , se le condizioni patrimoniali dell ' altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione , salvo che sia prestata idonea garanzia ( 1822 , 1877 , 1956,1959; att . 169 ) . Art . 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta , non ha effetto per le eccezioni di nullità ( 1418 e seguenti ) , di annullabilità ( 1425 e seguenti ) e di rescissione ( 1447 e seguenti ) del contratto . Nei casi in cui la clausola è efficace , il giudice , se riconosce che concorrono gravi motivi , può tuttavia sospendere la condanna , imponendo , se nel caso , una cauzione ( att . 167 ) . SEZIONE II Dell ' impossibilità sopravvenuta Art . 1463 Impossibilità totale Nei contratti con prestazioni corrispettive , la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ( 1256 ) non può chiedere la controprestazione , e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell ' indebito ( 2033 e seguenti ) . Art . 1464 Impossibilità parziale Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile ( 1258 ) , l ' altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta , e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all ' adempimento parziale ( 1181 ) . Art . 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali ( 1376 ) , il perimento della cosa per una causa imputabile all ' alienante non libera l ' acquirente dall ' obbligo di eseguire la controprestazione , ancorché la cosa non gli sia stata consegnata . La stessa disposizione si applica nel caso in cui l ' effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine . Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere , l ' acquirente non è liberato dall ' obbligo di eseguire la controprestazione , se l ' alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata ( 1378 ) . L ' acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione , se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l ' impossilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione ( 1360 ) . Art . 1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale Nei contratti indicati dall ' art . 1420 impossibilità della prestazione ( 1256 ) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre , salvo che la prestazione mancata debba , secondo le circostanze , considerarsi essenziale . SEZIONE III Dell ' eccessiva onerosità Art . 1467 Contratto con prestazioni corrispettive Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita , se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili , la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto , con gli effetti stabiliti dall ' art . 1458 ( att . 168 ) . La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell ' alea normale del contratto . La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto ( 962 , 1623 , 1664 , 1923 ) . Art . 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte Nell ' ipotesi prevista dall ' articolo precedente , se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni , questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione , sufficienti per ricondurla ad equità . Art . 1469 Contratto aleatorio Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura ( 1879 ) o per volontà delle parti ( 1448 , 1472 ) . TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI CAPO I Della vendita SEZIONE I Disposizioni generali Art . 1470 Nozione La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto ( 1376 e seguenti , 1476 ) verso il corrispettivo di un prezzo ( 1448 , 1473 e seguente , 1498 ) . Art . 1471 Divieti speciali di comprare Non possono essere compratori nemmeno all ' asta pubblica , né direttamente né per interposta persona : 1 ) gli amministratori dei beni dello Stato , dei comuni , delle province o degli altri enti pubblici , rispetto ai beni affidati alla loro cura ; 2 ) gli ufficiali pubblici , rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero ; 3 ) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui ( 320 e seguenti , 357 e seguenti , 424 e seguenti ) , rispetto ai beni medesimi ; 4 ) i mandatari ( 1703 ) , rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere , salvo il disposto dell ' art . 1395 . Nei primi due casi l ' acquisto è nullo ( 1421 e seguenti ) ; negli altri è annullabile ( 1441 e seguenti ) . Art . 1472 Vendita di cose future Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura ( 1348 ) , l ' acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza . Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo , la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati ( 820 ) . Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio , la vendita è nulla , se la cosa non viene ad esistenza . Art . 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo , eletto nel contratto o da eleggere posteriormente . Se il terzo non vuole o non può accettare l ' incarico , ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione , la nomina , su richiesta di una delle parti , è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto ( 1349; att . 82 , 170 ) . Art . 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , né hanno convenuto il modo di determinarlo , né esso è stabilito per atto della pubblica autorità ( o da norme corporative ) , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore . Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato , il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna , o da quelli della piazza più vicina . Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo , si applicano le disposizioni dei commi precedenti ; e , quando non ricorrono i casi da essi previsti , il prezzo , in mancanza di accordo , è determinato da un terzo , nominato a norma del secondo comma dell ' articolo precedente ( 1561 ) . Art . 1475 Spese della vendita Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie ( 1510 ) sono a carico del compratore , se non è stato pattuito diversamente ( 1196 , 1539 , 554 ) . § 1 Delle obbligazioni del venditore Art . 1476 Obbligazioni principali del venditore Le obbligazioni principali del venditore sono : 1 ) quella di consegnare la cosa al compratore ; 2 ) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto , se l ' acquisto non è effetto immediato del contratto ( 1376 e seguenti ) ; 3 ) quella di garantire il compratore dall ' evizione e dai vizi della cosa . Art . 1477 Consegna della cosa La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita . Salvo diversa volontà delle parti , la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori , le pertinenze ( 817 ) e i frutti ( 820 e seguente ) dal giorno della vendita . Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all ' uso della cosa venduta ( 1527 ) . Art . 1478 Vendita di cosa altrui Se al momento del contratto ( 1326 ) la cosa venduta non era di proprietà del venditore , questi è obbligato a procurarne l ' acquisto al compratore . Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa ( att . 171 ) . Art . 1479 Buona fede del compratore Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ( 1453 ) , se , quando l ' ha concluso , ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore , e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà . Salvo il disposto dell ' art . 1223 , il venditore è tenuto a restituire all ' acquirente il prezzo pagato , anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata ; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto . Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore , dall ' ammontare suddetto si deve detrarre l ' utile che il compratore ne ha ricavato . Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa , e , se era in mala fede , anche quelle voluttuarie ( att . 171 ) . Art . 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui , il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell ' articolo precedente quando deve ritenersi , secondo le circostanze , che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario ( 1419 ) ; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo , oltre al risarcimento del danno ( 1233; att . 131 ) . Art . 1481 Pericolo di rivendica Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo , quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi ( 948 ) , salvo che il venditore presti idonea garanzia ( 1119 ) . Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita . Art . 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo , se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro , non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati . Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine , alla scadenza del quale , se la cosa non è liberata , il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell ' art . 1479 . Se l ' esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore , questi non può chiedere la risoluzione del contratto , e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione . Art . 1483 Evizione totale della cosa Se il compratore subisce l ' evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa , il venditore è tenuto a risarcirlo del danno ( 1223 e seguenti ) a norma dell ' art . 1479 . Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto , le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all ' attore . Art . 1484 Evizione parziale In caso di evizione parziale della cosa , si osservano le disposizioni dell ' art . 1480 e quella del secondo comma dell ' articolo precedente ( 2921 ) . Art . 1485 Chiamata in causa del venditore Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta , deve chiamare in causa il venditore . Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato , perde il diritto alla garanzia , se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda . Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia , se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l ' evizione . Art . 1486 Responsabilità limitata dal venditore Se il compratore ha evitato l ' evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro , il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata , degli interessi e di tutte le spese . Art . 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna . Quantunque sia pattuita l ' esclusione della garanzia , il venditore è sempre tenuto per l ' evizione derivante da un fatto suo proprio . E ' nullo ogni patto contrario ( 1266 ) . Art . 1488 Effetti dell ' esclusione della garanzia Quando è esclusa la garanzia , non si applicano le disposizioni degli artt . 1479 e 1480; se si verifica l ' evizione , il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese . Il venditore è esente anche da quest ' obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore . Art . 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto , il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell ' art . 1480 . Si osservano inoltre , in quanto applicabili , le disposizioni degli artt . 1481 , 1485 , 1486 , 1487 e 1488 . Art . 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all ' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore . Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto , se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa ( 1229 ) . Art . 1491 Esclusione della garanzia Non è dovuta la garanzia ( 1490 ) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa ; parimenti non è dovuta , se i vizi erano facilmente riconoscibili , salvo , in questo caso , che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi . Art . 1492 Effetti della garanzia Nei casi indicati dall ' art . 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ( 1453 e seguenti ) ovvero la riduzione del prezzo , salvo , che , per determinati vizi , gli usi escludano la risoluzione . La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale . Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi , il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore , o se questi l ' ha alienata o trasformata , egli non può domandare che la riduzione del prezzo . Art . 1493 Effetti della risoluzione del contratto In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita ( 1475 ) . Il compratore deve restituire la cosa , se questa non è perita in conseguenza dei vizi . Art . 1494 Risarcimento del danno In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno ( 1223 ) , se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa . Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa . Art . 1495 Termini e condizioni per l ' azione Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta ( 1511 ) , salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge . La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l ' esistenza del vizio o l ' ha occultato . L ' azione si prescrive , in ogni caso , in un anno dalla consegna ; ma il compratore , che sia convenuto per l ' esecuzione del contratto , può sempre far valere la garanzia , purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell ' anno dalla consegna ( 1522; att . 172 ) . Art . 1496 Vendita di animali Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o , in mancanza , dagli usi locali . Se neppure questi dispongono , si osservano le norme che precedono ( 1490 e seguenti ) . Art . 1497 Mancanza di qualità Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l ' uso a cui è destinata , il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento ( 1453 e seguenti ) , purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi . Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall ' art . 1495 ( att . 172 ) . § 2 Delle obbligazioni del compratore Art . 1498 Pagamento del prezzo Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto . In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi , il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue ( 1477 ) . Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna , il pagamento si fa al domicilio del venditore ( 1182 ) . Art . 1499 Interessi compensativi sul prezzo Salvo diversa pattuizione , qualora la cosa venduta è consegnata al compratore produca frutti ( 820 ) o altri proventi ( 1477 ) , decorrono gli interessi ( 1284 ) sul prezzo , anche se questo non è ancora esigibile . § 3 Del riscatto convenzionale Art . 1500 Patto di riscatto Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono . Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo ( 1421 e seguenti ) per l ' eccedenza . Art . 1501 Termini Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili ( 1510 e seguenti ) e di cinque anni in quella di beni immobili ( 1537 e seguenti ) . Se le parti stabiliscono un termine maggiore , essi si riduce a quello legale . Il termine stabilito dalla legge è perentorio ( 2964 ) e non si può prorogare . Art . 1502 Obblighi del riscattante Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo , le spese ( 1475 ) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita , le spese per le riparazioni necessarie e , nei limiti dell ' aumentato , quelle che hanno aumentato il valore della cosa ( 1150 ) . Fino al rimborso delle spese necessarie e utili , il compratore ha diritto di ritenere la cosa . Il giudice tuttavia , per il rimborso delle spese utili , può accordare una dilazione , disponendo , se occorrono , le opportune cautele ( 1151 , 1179 ) . Art . 1503 Esercizio del riscatto Il venditore decade dal diritto di riscatto , se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto ( 2653 ) e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo , delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita . Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi , il venditore decade dal diritto di riscatto , qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine ( 1208 e seguenti ) . Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto , sotto pena di nullità ( 1350 , 2725 ) . Art . 1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti , purché il patto sia ad essi opponibile ( 2653 , n . 3 ) . Se l ' alienazione è stata notificata al venditore , il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente . Art . 1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata ( 2653 n . 3 ) ; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode , purché abbiano data certa ( 2704 ) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni . Art . 1506 Riscatto di parte indivisa In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa , il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore ( 1111 ) . Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all ' incanto , il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all ' aggiudicazione decade da tale diritto , anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore . Art . 1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa Se più persone hanno venduto congiuntamente , mediante un solo contratto , una cosa indivisa , ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava . La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi . Il compratore , nei casi sopra espressi , può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell ' intera cosa ; se essi non si accordano il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero . Art . 1508 Vendita separata di cosa indivisa Se i comproprietari di una cosa non l ' hanno venduta congiuntamente e per intero , ma ciascuno ha venduto la sola sua quota , essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava , e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall ' ultimo comma dell ' articolo precedente . Art . 1509 Riscatto contro gli eredi del compratore Qualora il compratore abbia lasciato più eredi , il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta , anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa . Se l ' eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi , il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità . SEZIONE II Della vendita di cose mobili § 1 Disposizioni generali Art . 1510 Luogo della consegna In mancanza di patto o di uso contrario , la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita , se le parti ne erano a conoscenza ( 1182 ) , ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell ' impresa . Salvo patto o uso contrario , se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all ' altro , il venditore si libera dall ' obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore ( 1678 e seguenti ) o allo spedizioniere ( 1737 e seguenti ) ; le spese del trasporto sono a carico del compratore ( 1475 ) . Art . 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro , il termine ( 1495 ) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento ( att . 172 ) . Art . 1512 Garanzia di buon funzionamento Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta , il compratore , salvo patto contrario , deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta , sotto pena di decadenza ( 2964 e seguenti ) . L ' azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta . Il giudice , secondo le circostanze , può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento , salvo il risarcimento dei danni ( 1223 e seguenti ) . Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso ( att . 174 ) . Art . 1513 Accertamento dei difetti In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa , il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dal Cod . Proc . Civile . Il giudice , su istanza della parte interessata , può ordinare il deposito ( att . 77 ) o il sequestro della cosa stessa , nonché la vendita per conto di chi spetta , determinandone le condizioni . La parte che non ha chiesto la verifica della cosa , deve , in caso di contestazione , provarne rigorosamente l ' identità e lo stato . Art . 1514 Deposito della cosa venduta Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata , il venditore può depositarla , per conto e a spese del compratore medesimo , in un locale di pubblico deposito ( att . 77 ) , oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta . Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito ( 1689 e seguente ) . Art . 1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore Se il compratore non adempie l ' obbligazione di pagare il prezzo ( 1498 ) , il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui . La vendita è fatta all ' incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti ( att . 83 ) o , in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita , a mezzo di un ufficiale giudiziario . Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno , del luogo e dell ' ora in cui la vendita sarà eseguita . Se la cosa ha un prezzo corrente , stabilito per atto della pubblica autorità ( o da norme corporative ) , ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto , al prezzo corrente , a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore . In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita . Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita , oltre al risarcimento del maggior danno ( 1536 , 1551 , 1686 ) . Art . 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell ' articolo precedente , e il venditore non adempie la sua obbligazione ( 1476 ) , il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose , a spese del venditore , a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell ' articolo precedente ( att . 83 ) . Dell ' acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore . Il compratore ha diritto alla differenza tra l ' ammontare della spesa occorsa per l ' acquisto e il prezzo convenuto , oltre al risarcimento del maggior danno ( 1223,1536 , 1551 ) . Art . 1517 Risoluzione di diritto La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che , prima della scadenza del termine stabilito , abbia offerto all ' altro , nelle forme di uso , la consegna della cosa ( 1477 ) o il pagamento del prezzo ( 1498 ) , se l ' altra parte non adempie la propria obbligazione . La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore , se , alla scadenza del termine stabilito per la consegna , il compratore , la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta , non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta , ovvero non l ' accetta . Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all ' altra parte entro otto giorni ( 2964 ) dalla scadenza del termine ; in mancanza di tale comunicazione , si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento ( 1453 e seguenti ) . Art . 1518 Normale determinazione del risarcimento Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell ' art . 1515 , e il contratto si risolve per l ' inadempimento di una delle parti , il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna , salva la prova di un maggior danno . Nella vendita a esecuzione periodica , la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne . Art . 1519 Restituzione di cose non pagate Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo , il venditore , in mancanza di pagamento , può riprendere il possesso delle cose vendute , finché queste si trovano presso il compratore ( 1156 ) , purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa . Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt . 2764 e 2765 , salvo che si provi che il creditore , al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia , conosceva che il prezzo era ancora dovuto . La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose , a meno che si provi che essi , al momento del sequestro o del pignoramento , conoscevano che il prezzo era ancora dovuto . § 2 Della vendita con riserva di gradimento , a prova , a campione Art . 1520 Vendita con riserva di gradimento Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore , la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore ( 1353 e seguenti ) . Se l ' esame della cosa deve farsi presso il venditore , questi è liberato , qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi , o , in mancanza , in un termine congruo fissato dal venditore . Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato , la cosa si considera di suo gradimento . Art . 1521 Vendita a prova La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva ( 1353 e seguenti ) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all ' uso a cui è destinata . La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi . Art . 1522 Vendita su campione e su tipo di campione Se la vendita è fatta su campione , s ' intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce , e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto ( 1453 ) . Qualora , però , dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità , si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole ( 1455 ) . In ogni caso l ' azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall ' art . 1495 ( att . 172 ) . § 3 Della vendita con riserva della proprietà Art . 1523 Passaggio della proprietà e dei rischi Nella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell ' ultima rata di prezzo , ma assume i rischi dal momento della consegna . Art . 1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore , solo se risulta da atto scritto avente data certa ( 2704 ) anteriore al pignoramento . Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a un determinato valore , la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente , purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina , e questa , quando è acquistata dal terzo , si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita ( 2762; att . 254 e seguente ) . Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri ( 2683 e seguenti ) . Art . 1525 Inadempimento del compratore Nonostante patto contrario , il mancato pagamento di una sola rata , che non superi l ' ottava parte del prezzo , non dà luogo alla risoluzione del contratto , e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive ( 1455; att . 176 ) . Art . 1526 Risoluzione del contratto Se la risoluzione del contratto ha luogo per l ' inadempimento del compratore , il venditore deve restituire le rate riscosse , salvo il diritto a un equo compenso per l ' uso della cosa , oltre il risarcimento del danno ( 1223 ) . Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d ' indennità , il giudice , secondo le circostanze , può ridurre l ' indennità convenuta ( 1384 ) . La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione , e sia convenuto che , al termine di esso , la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti ( att . 176 ) . § 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti Art . 1527 Consegna Nella vendita su documenti , il venditore si libera dall ' obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce ( 1996 ) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o , in mancanza , dagli usi . 1528 Pagamento del prezzo Salvo patto o usi contrari , il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall ' articolo precedente . Quando i documenti sono regolari , il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose ( 1490 ) , a meno che queste risultino già dimostrate . Art . 1529 Rischi Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio , e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto , sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore . Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell ' avaria della merce , e le ha in mala fede taciute al compratore . Art . 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca , il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa è constatato all ' atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi ( 1268 ) . La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall ' incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito . § 5 Della vendita a termine di titoli di credito Art . 1531 Interessi , dividendi e diritto di voto Nella vendita a termine di titoli di credito ( 1992 ) , gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine , se riscossi dal venditore , sono accreditati al compratore . Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari , il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna ( 1550; att . 177 ) . Art . 1532 Diritto di opzione Il diritto di opzione ( 2441 ) inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore . Il venditore , qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile , deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione , oppure deve esercitarlo per conto del compratore , se questi gli ha fornito i fondi necessari . In mancanza di richiesta da parte del compratore , il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore , a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito ( 1550; att . 251 ) . Art . 1533 Estrazione per premi o rimborsi Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi , i diritti e gli oneri derivanti dall ' estrazione spettano al compratore , qualora la conclusione ( 1326 ) del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l ' inizio dell ' estrazione . Il venditore , al solo effetto indicato dal comma precedente , deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell ' inizio dell ' estrazione . In mancanza di tale comunicazione , il compratore ha facoltà di acquistare , a spese del venditore , i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli , dandone comunicazione al venditore prima dell ' inizio della estrazione . Art . 1534 Versamenti richiesti sui titoli Il compratore deve fornire al venditore , almeno due giorni prima della scadenza , le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati ( 1550 ) . Art . 1535 Proroga dei contratti a termine Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l ' esecuzione del contratto , è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza , salva l ' osservanza degli usi diversi . Art . 1536 Inadempimento In caso d ' inadempimento della vendita a termine di titoli , si osservano le norme degli artt . 1515 e 1516 , salva , per i contratti di borsa , l ' applicazione delle leggi speciali . SEZIONE III Della vendita di cose immobili Art . 1537 Vendita a misura Quando un determinato immobile ( 812 ) è venduto con l ' indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura , il compratore ha diritto a una riduzione , se la misura effettiva dell ' immobile è inferiore a quella indicata nel contratto ( att . 166 ) . Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto , il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo , ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l ' eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata . Art . 1538 Vendita a corpo Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell ' immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata , non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo , salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto . Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo , il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento . Art . 1539 Recesso dal contratto Quando il compratore esercita il diritto di recesso , il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto ( 1475 ) . Art . 1540 Vendita cumulativa di più immobili Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo , con l ' indicazione della misura di ciascuno di essi , e si trova che la quantità è minore nell ' uno e maggiore nell ' altro , se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza ; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite . Art . 1541 Prescrizione Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell ' immobile ( att . 178 ) . SEZIONE IV Della vendita di eredità Art . 1542 Garanzia Chi vende un ' eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede ( 477 , 588 ) . Art . 1543 Forme La vendita di un ' eredità deve farsi per atto scritto , sotto pena di nullità ( 1350 , 2643 ) . Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace , di fronte ai terzi , la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell ' eredità . Art . 1544 Obblighi del venditore Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario , ovvero ha venduto qualche bene dell ' eredità , è tenuto a rimborsare il compratore , salvo patto contrario . Art . 1545 Obblighi del compratore Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell ' eredità , e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall ' eredità medesima , salvo che sia convenuto diversamente . Art . 1546 Responsabilità per debiti ereditari Il compratore , se non vi è patto contrario , è obbligato in solido ( 1292 e seguenti ) col venditore a pagare i debiti ereditari ( 752 ) . Art . 1547 Altre forme di alienazione di eredità Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un ' eredità a titolo oneroso . Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall ' art . 797 . CAPO II Del riporto Art . 1548 Nozione Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito ( 1992 ) di una data specie per un determinato prezzo , e il riportatore assume l ' obbligo di trasferire al riportato , alla scadenza del termine stabilito , la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie , verso rimborso del prezzo , che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta . Art . 1549 Perfezione del contratto Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli . Art . 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato . Si applicano le disposizioni degli artt . 1531 , 1532,1533 e 1534 . Il diritto di voto , salvo patto contrario , spetta al riportatore ( att . 177 ) . Art . 1551 Inadempimento In caso di inadempimento di una delle parti , si osservano le disposizioni degli artt . 1515 e 1516 , salva per i contratti di borsa l ' applicazione delle leggi speciali . Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito , il riporto cessa di avere effetto , e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto . CAPO III Della permuta Art . 1552 Nozione La permuta è il contratto ( 1321 ) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose , o di altri diritti , da un contraente all ' altro ( 1376 ) . Art . 1553 Evizione Il permutante , se ha sofferto l ' evizione e non intende riavere la cosa data , ha diritto al valore della cosa evitta , secondo le norme stabilite per la vendita ( 1483 e seguenti ) , salvo in ogni caso il risarcimento del danno ( 1223 ) . Art . 1554 Spese della permuta Salvo patto contrario , le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali . Art . 1555 Applicabilità delle norme sulla vendita Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta , in quanto siano con questa compatibili ( 1470 e seguenti ) . CAPO IV Del contratto estimatorio Art . 1556 Nozione Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all ' altra e questa si obbliga a pagare il prezzo , salvo che restituisca le cose nel termine stabilito . Art . 1557 Impossibilità di restituzione Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall ' obbligo di pagarne il prezzo , se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile ( 1218 ) . Art . 1558 Disponibilità delle cose Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose ; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo . Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite . CAPO V Della somministrazione Art . 1559 Nozione La somministrazione è il contratto ( 1321 ) con il quale una parte si obbliga , verso corrispettivo di un prezzo , a eseguire , a favore dell ' altra , prestazioni periodiche o continuative di cose . Art . 1560 Entità della somministrazione Qualora non sia determinata l ' entità della somministrazione , s ' intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto , avuto riguardo al tempo della conclusione ( 1326 ) del contratto . Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l ' intera somministrazione o per le singole prestazioni , spetta all ' avente diritto alla somministrazione di stabilire , entro i limiti suddetti , il quantitativo dovuto . Se l ' entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo , l ' avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso . Art . 1561 Determinazione del prezzo Nella somministrazione a carattere periodico , se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell ' art . 1474 , si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite . Art . 1562 Pagamento del prezzo Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all ' atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse . Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d ' uso . Art . 1563 Scadenza delle singole prestazioni Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell ' interesse di entrambe le parti ( 1184 ) . Se l ' avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni , egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso . Art . 1564 Risoluzione del contratto In caso d ' inadempimento ( 1218 ) di una delle parti relativo a singole prestazioni , l ' altra può chiedere la risoluzione del contratto , se l ' inadempimento ha una notevole importanza ( 1455 ) ed è tale da menomare la fiducia nell ' esattezza dei successivi adempimenti . Art . 1565 Sospensione della somministrazione Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l ' inadempimento è di lieve entità , il somministrante non può sospendere l ' esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso ( 1455 , 1460 ) . Art . 1566 Patto di preferenza Il patto con cui l ' avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto , è valido purché la durata dell ' obbligo non ecceda il termine di cinque anni . Se è convenuto un termine maggiore , questo si riduce a cinque anni . L ' avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare , sotto pena di decadenza , nel termine stabilito o , in mancanza , in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi , se intende valersi del diritto di preferenza ( att . 1791 ) . Art . 1567 Esclusiva a favore del somministrante Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante , l ' altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura , né , salvo patto contrario , può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto . Art . 1568 Esclusiva a favore dell ' avente diritto alla somministrazione Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell ' avente diritto alla somministrazione , il somministrante non può compiere nella zona per cui l ' esclusiva è concessa e per la durata del contratto , né direttamente né indirettamente , prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto . L ' avente diritto alla somministrazione , che assume l ' obbligo di promuovere , nella zona assegnatagli , la vendita delle cose di cui ha l ' esclusiva , risponde dei danni ( 1223 ) in caso di inadempimento a tale obbligo , anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato . Art . 1569 Contratto a tempo indeterminato Se la durata della somministrazione non è stabilita , ciascuna delle parti può recedere dal contratto , dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o , in mancanza , in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione . Art . 1570 Rinvio Si applicano alla somministrazione , in quanto compatibili con le disposizioni che precedono , anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni . CAPO VI Della locazione SEZIONI I Disposizioni generali Art . 1571 Nozione La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all ' altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo ( 1572 e seguenti ) , verso un determinato corrispettivo ( att . 180 ) . Art . 1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l ' ordinaria amministrazione Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l ' ordinaria amministrazione ( 1350 , n . 8 , 2643 , n . 8 , 2923 ) . Sono altresì atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno ( 1605 ) . Art . 1573 Durata della locazione Salvo diverse norme di legge ( 1607 , 1629 ) , la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni . Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo , e ridotta al termine suddetto . Art . 1574 Locazione senza determinazione di tempo Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione ( 1616 ) , questa s ' intende convenuta : 1 ) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l ' esercizio di una professione , di un ' industria o di un commercio , per la durata di un anno , salvi gli usi locali ; 2 ) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati , per la durata corrispondente all ' unità di tempo a cui è commisurata la pigione ; 3 ) se si tratta di cose mobili , per la durata corrispondente all ' unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo ; 4 ) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l ' arredamento di un fondo urbano , per la durata della locazione del fondo stesso ( 2923 ) . Art . 1575 Obbligazioni principali del locatore Il locatore deve : 1 ) consegnare ( 1171 ) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ; 2 ) mantenerla in istato da servire all ' uso convenuto ; 3 ) garantirne il pacifico godimento durante la locazione ( 1585 e seguenti ) . Art . 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo Il locatore deve eseguire , durante la locazione , tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore ( 1609 , 1621 ) . Se si tratta di cose mobili , le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono , salvo patto contrario , a carico del conduttore . Art . 1577 Necessità di riparazioni Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore , questi è tenuto a darne avviso al locatore . Se si tratta di riparazioni urgenti , il conduttore può eseguirle direttamente , salvo rimborso , purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore . Art . 1578 Vizi della cosa locata Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l ' idoneità all ' uso pattuito , il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo , salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili . Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa , se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna . Art . 1579 Limitazioni convenzionali della responsabilità Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto ( 1229 , 1421 e seguenti ) , se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa . Art . 1580 Cose pericolose per la salute Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti , il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto , anche se i vizi gli erano noti , nonostante qualunque rinunzia ( 1229 ) . Art . 1581 Vizi sopravvenuti Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili , anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione . Art . 1582 Divieto d ' innovazione Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore . Art . 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto , il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata . Art . 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni Se l ' esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e , in ogni caso , per oltre venti giorni , il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo , proporzionata all ' intera durata delle riparazioni stesse e all ' entità del mancato godimento . Indipendentemente dalla sua durata , se l ' esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l ' alloggio del conduttore e della sua famiglia , il conduttore può ottenere , secondo le circostanze , lo scioglimento del contratto . Art . 1585 Garanzia per molestie Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l ' uso o il godimento della cosa , arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima . Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti , salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio ( 1168 ) . Art . 1586 Pretese da parte di terzi Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata , il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore , sotto pena del risarcimento dei danni . Se i terzi agiscono in via giudiziale , il locatore è tenuto ad assumere la lite , qualora sia chiamato nel processo . Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore , se non ha interesse a rimanervi . Art . 1587 Obbligazioni principali del conduttore Il conduttore deve : 1 ) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 ) nel servirsene per l ' uso determinato nel contratto o per l ' uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze ; 2 ) dare il corrispettivo nei termini convenuti ( 1282 ) . Art . 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione , anche se derivanti da incendio , qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile ( 1218 e seguenti,1256 e seguenti ) . E ' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse , anche temporaneamente , all ' uso o al godimento della cosa . Art . 1589 Incendio di cosa assicurata Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo ( 1891 ) , la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l ' indennizzo corrisposto dall ' assicuratore e il danno effettivo . Quando si tratta di cosa mobile stimata e l ' assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima , cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore , se questi è indennizzato dall ' assicuratore . Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell ' assicuratore ( 1916 ) . Art . 1590 Restituzione della cosa locata Il conduttore deve restituire ( 1177 ) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l ' ha ricevuta , in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti , salvo il deterioramento o il consumo risultante dall ' uso della cosa in conformità del contratto . In mancanza di descrizione , si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione . Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta . Le cose mobili ( 812 ) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate . Art . 1591 Danni per ritardata restituzione Il conduttore in mora ( 1219 e seguenti ) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna , salvo l ' obbligo di risarcire il maggior danno ( 1223 ) . Art . 1592 Miglioramenti Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi , il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata . Se però vi è stato il consenso del locatore , questi è tenuto a pagare un ' indennità corrispondente alla minor somma tra l ' importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna . Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità , il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore . Art . 1593 Addizioni Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa , salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse . In tal caso questi deve pagare al conduttore un ' indennità pari alla minor somma tra l ' importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna . Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento , si osservano le norme dell ' articolo precedente . Art . 1594 Sublocazione o cessione della locazione Il conduttore , salvo patto contrario , ha facoltà di sublocare la cosa locatagli , ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore ( 1406 ) . Trattandosi di cosa mobile , la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi . Art . 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore Il locatore , senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore , ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione , di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale , e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione . Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati , salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali ( 2764 ) . Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore , la nullità ( 1418 ) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore , e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui ( 2909 ) . Art . 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine , senza che sia necessaria la disdetta . La locazione senza determinazione di tempo non cessa , se prima della scadenza stabilita a norma dell ' art . 1574 una delle parti non comunica all ' altra disdetta nel termine ( fissato dalle norme corporative o , in mancanza , in quello ) determinato dalle parti o dagli usi ( 954 ) . Art . 1597 Rinnovazione tacita del contratto La locazione si ha per rinnovata se , scaduto il termine di essa , il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se , trattandosi di locazione a tempo indeterminato , non è stata comunicata la disdetta a norma dell ' articolo precedente . La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente , ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato ( 1574 ) . Se è stata data licenza , il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione , salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto . Art . 1598 Garanzie della locazione Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto . Art . 1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente , se ha data certa ( 2704 ) anteriore all ' alienazione della cosa ( 999 ) . La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri , se l ' acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede ( 1147 , 1153 ) . Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente , se non nei limiti di un novennio dall ' inizio della locazione ( 2643 n . 8 , 2644 ) . L ' acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione , se ne ha assunto l ' obbligo verso l ' alienante ( 2923 ) . Art . 1600 Detenzione anteriore al trasferimento Se la locazione non ha data certa , ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento , l ' acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato . Art . 1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato Se il conduttore è stato licenziato dall ' acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa ( 2704 ) anteriore al trasferimento , il locatore è tenuto a risarcirgli il danno ( 1223 e seguenti ) . Art . 1602 Effetti dell ' opponibilità della locazione al terzo acquirente Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra , dal giorno del suo acquisto , nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione . Art . 1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata , l ' acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell ' art . 1596 . In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni , salvo patto contrario ( 2923 ) . Art . 1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto ( 1500 e seguenti ) . Art . 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata , se non risulta da atto scritto avente data certa ( 2704 ) anteriore al trasferimento . Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali . Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta ( 2643 n . 9 , 2644 ) , può essere opposta solo entro i limiti di un triennio ; se il triennio è già trascorso , può essere opposta solo nei limiti dell ' anno in corso nel giorno del trasferimento ( 2812 , 2918 , 2924 ) . Art . 1606 Estinzione del diritto del locatore Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo , le locazioni da lui concluse aventi data certa ( 2704 ) sono mantenute , purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio . Sono salve le diverse disposizioni di legge . SEZIONE II Della locazione di fondi urbani ( l ) Art . 1607 Durata massima della locazione di case La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell ' inquilino e per due anni successivi alla sua morte . Art . 1608 Garanzie per il pagamento della pigione Nelle locazioni di case non mobiliate l ' inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti ( 2764 ) o non presta altre garanzie ( 1179 ) idonee ad assicurare il pagamento della pigione . Art . 1609 Piccole riparazioni a carico dell ' inquilino Le riparazioni di piccola manutenzione , che a norma dell ' art . 1576 devono essere eseguite dall ' inquilino a sue spese , sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall ' uso , e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito ( 2764 ) . Le suddette riparazioni , in mancanza di patto , sono determinate dagli usi locali . Art . 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore . Art . 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini Se si tratta di casa occupata da più inquilini , tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall ' incendio ( 1588 ) , proporzionalmente al valore della parte occupata . Se nella casa abita anche il locatore , si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata ( 1589 ) . La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l ' incendio è cominciato dall ' abitazione di uno degli inquilini , ovvero se alcuno di questi prova che l ' incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione . Art . 1612 Recesso convenzionale del locatore Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali . Art . 1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono , nonostante patto contrario , recedere dal contratto nel caso di trasferimento , purché questo non sia stato disposto su loro domanda . Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata , e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta . Art . 1614 Morte dell ' inquilino Nel caso di morte dell ' inquilino , se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione , gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte . Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi . SEZIONE III Dell ' affitto § 1 Disposizioni generali Art . 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva , mobile o immobile , l ' affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell ' interesse della produzione . A lui spettano i frutti ( 821 ) e le altre utilità della cosa . Art . 1616 Affitto senza determinazione di tempo Se le parti non hanno determinato la durata dell ' affitto , ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all ' altra un congruo preavviso . Sono salve ( le norme corporative e ) gli usi che dispongano diversamente . Art . 1617 Obblighi del locatore Il locatore è tenuto a consegnare la cosa , con i suoi accessori e le sue pertinenze ( 817 ) , in istato da servire all ' uso e alla produzione a cui è destinata . Art . 1618 Inadempimenti dell ' affittuario Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto , se l ' affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa , se non osserva le regole della buona tecnica , ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa . Art . 1619 Diritto di controllo Il locatore può accertare in ogni tempo , anche con accesso in luogo , se l ' affittuario osserva gli obblighi che gli incombono . Art . 1620 Incremento della produttività della cosa L ' affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa , purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio , e siano conformi all ' interesse della produzione . Art . 1621 Riparazioni Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese , durante l ' affitto , le riparazioni straordinarie . Le altre sono a carico dell ' affittuario ( 1576 ) . Art . 1622 Perdite determinate da riparazioni Se l ' esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l ' affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o , nel caso di affitto non superiore a un anno , al quinto del reddito complessivo , l ' affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure , secondo le circostanze , lo scioglimento del contratto . Art . 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale Se , in conseguenza di una disposizione di legge , ( di una norma corporativa ) , o di un provvedimento dell ' autorità riguardanti la gestione produttiva , il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio , può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ( 1467 ) ovvero , secondo le circostanze , lo scioglimento del contratto . Sono salve le diverse disposizioni della legge ( della norma corporativa ) o del provvedimento dell ' autorità . Art . 1624 Divieto di subaffitto . Cessione dell ' affitto L ' affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore . La facoltà di cedere l ' affitto comprende quella di subaffittare ; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l ' affitto . Art . 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione Se si è convenuto che l ' affitto possa sciogliersi in caso di alienazione , l ' acquirente che voglia dare licenza all ' affittuario deve osservare la disposizione dell ' art . 1616 . Quando l ' affitto ha per oggetto un fondo rustico , la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell ' anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso . Art . 1626 Incapacità o insolvenza dell ' affittuario L ' affitto si scioglie per l ' interdizione , l ' inabilitazione ( 414 e seguenti ) o l ' insolvenza dell ' affittuario , salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia ( 1179 ) per l ' esatto adempimento degli obblighi dell ' affittuario . Art . 1627 Morte dell ' affittuario Nel caso di morte dell ' affittuario , il locatore e gli eredi dell ' affittuario possono , entro tre mesi dalla morte , recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all ' altra parte con preavviso di sei mesi . Se l ' affitto ha per oggetto un fondo rustico , la disdetta ha effetto per la fine dell ' anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso . § 2 Dell ' affitto di fondi rustici Art . 1628 Durata minima dell ' affitto ( Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto , l ' affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito ) . Art . 1629 Fondi destinati al rimboschimento L ' affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni . Art . 1630 Affitto senza determinazione di tempo L ' affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l ' affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo . Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture , l ' affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti ( 820 ) . L ' affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi . ( Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative ) . Art . 1631 Estensione del fondo Per l ' affitto a misura , oppure a corpo con indicazione della misura , nel caso di eccesso o di difetto dell ' estensione del fondo rispetto alla misura indicata , i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita ( 1537 ) . Art . 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali Se , durante l ' affitto convenuto per più anni , almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito , l ' affittuario può domandare una riduzione del fitto , salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti . Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti , la riduzione e determinata alla fine dell ' affitto , eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi . Il giudice può dispensare provvisoriamente l ' affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta . La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto . In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l ' affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta . Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti . Art . 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali Se l ' affitto ha la durata di un solo anno , e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti , l ' affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto , in misura non superiore alla metà . Art . 1637 Accollo di casi fortuiti L ' affittuario può , con patto espresso , assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari . Sono reputati tali i fortuiti che , avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza , le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili . E ' nullo il patto ( 1421 e seguenti ) col quale l ' affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari . Art . 1638 Espropriazione per pubblico interesse In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato , l ' affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d ' indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto . Art . 1639 Canone di affitto Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato . Art . 1640 Scorte morte Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo , che sono state consegnate all ' affittuario all ' inizio dell ' affitto , con determinazione della specie , qualità e quantità , devono , anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell ' affitto , nella stessa specie , qualità e quantità e , se si tratta di scorte fisse , come macchinari e attrezzi , nello stesso stato d ' uso . L ' eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro , secondo il valore corrente al tempo della riconsegna . La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi . La disposizione del comma precedente si applica anche se , all ' inizio dell ' affitto , l ' affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore salvo l ' obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte . Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore , l ' affittuario ne acquista la proprietà , e , alla fine dell ' affitto , deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore , determinato secondo il prezzo corrente , al tempo della riconsegna , ovvero parte dell ' uno e parte delle altre . Sono salve ( le diverse disposizioni delle norme corporative o ) le diverse pattuizioni delle parti . Art . 1641 Scorte vive Quando il bestiame da lavoro o da allevamento , costituente la dotazione del fondo , è stato in tutto o in parte fornito dal locatore , si osservano le disposizioni degli articoli seguenti , salvi ( le norme corporative o ) i patti diversi . Art . 1642 Proprietà del bestiame consegnato Qualora il bestiame consegnato all ' affittuario sia stato determinato con indicazione della specie , del numero , del sesso , della qualità , dell ' età e del peso , anche se ne è stata fatta stima , la proprietà di esso rimane al locatore . Tuttavia l ' affittuario può disporre dei singoli capi , ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria . Art . 1643 Rischio della perdita del bestiame Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell ' affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto , se non è stato diversamente pattuito ( 1637 ) . Art . 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame L ' affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame , l ' accrescimento e ogni altro provento che ne deriva ( 1615 ) . Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo . Art . 1645 Riconsegna del bestiame Nel caso previsto dall ' art . 1642 , al termine del contratto l ' affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie , numero , sesso , qualità , età e peso a quello ricevuto . Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo , l ' affittuario deve restituire bestiame di uguale valore . Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame , ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti , secondo il valore al tempo della riconsegna . La disposizione del comma precedente si applica anche se , all ' inizio dell ' affitto l ' affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame . Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell ' art . 1640 . Sono salvi ( le disposizioni delle norme corporative e ) i patti diversi . Art . 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante L ' affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell ' anno seguente ; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare . Per l ' ulteriore determinazione dei rapporti tra l ' affittuario uscente e l ' affittuario subentrante si osservano ( le disposizioni delle norme corporative e , in mancanza ) gli usi locali . Art . 1647 Nozione Quando l ' affitto ha per oggetto un fondo che l ' affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia , si applicano le norme che seguono ( sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che , per singole zone e colture , possono essere determinati dalle norme corporative ) ( 2079 ) . Art . 1648 Casi fortuiti ordinari Il giudice , con riguardo alle condizioni economiche dell ' affittuario , può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario , le cui conseguenze l ' affittuario ha assunte a suo carico , si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo . Art . 1649 Subaffitto Se il locatore consente il subaffitto , questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario . Art . 1652 Anticipazioni al ' affittuario Qualora l ' affittuario non possa provvedere altrimenti , il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo . Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale ( 1284 ) . CAPO VII Dell ' appalto Art . 1655 Nozione L ' appalto ( 2222 e seguenti ) è il contratto col quale una parte assume , con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio , il compimento di un ' opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro . Art . 1656 Subappalto L ' appaltatore non può dare in subappalto l ' esecuzione dell ' opera o del servizio , se non è stato autorizzato dal committente ( 1670 ) . Art . 1657 Determinazione del corrispettivo Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla , essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ; in mancanza , è determinata dal giudice ( 2225 ) . Art . 1658 Fornitura della materia La materia necessaria a compiere l ' opera deve essere fornita dall ' appaltatore , se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi ( 2223 ) . Art . 1659 Variazioni concordate del progetto L ' appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell ' opera se il committente non le ha autorizzate . L ' autorizzazione si deve provare per iscritto ( 2725 ) . Anche quando le modificazioni sono state autorizzate , l ' appaltatore , se il prezzo dell ' intera opera è stato determinato globalmente , non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte , salvo diversa pattuizione . Art . 1660 Variazioni necessarie del progetto Se per l ' esecuzione dell ' opera a regola d ' arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano , spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo . Se l ' importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto , l ' appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere , secondo le circostanze , un equa indennità . Se le variazioni sono di notevole entità , il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo . Art . 1661 Variazioni ordinate dal committente Il committente può apportare variazioni al progetto , purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto . L ' appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti , anche se il prezzo dell ' opera era stato determinato globalmente . La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni , pur essendo contenute nei limiti suddetti , importano notevoli modificazioni della natura dell ' opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l ' esecuzione dell ' opera medesima . Art . 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell ' opera Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato . Quando , nel corso dell ' opera , si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d ' arte , il committente può fissare un congruo termine entro il quale l ' appaltatore si deve conformare a tali condizioni ; trascorso inutilmente il termine stabilito , il contratto è risoluto , salvo il diritto del committente al risarcimento del danno ( 1223 , 1454 , 2224 ) . Art . 1663 Denuncia dei difetti della materia L ' appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita , se si scoprono nel corso dell ' opera e possono comprometterne la regolare esecuzione . Art . 1664 Onerosità o difficoltà dell ' esecuzione Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d ' opera , tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto , l ' appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo . La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo ( 1467 ) . Se nel corso dell ' opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche , idriche e simili , non previste dalle parti , che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell ' appaltatore , questi ha diritto a un equo compenso . Art . 1665 Verifica e pagamento dell ' opera Il committente , prima di ricevere la consegna , ha diritto di verificare l ' opera compiuta . La verifica deve essere fatta dal committente appena l ' appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire . Se , nonostante l ' invito fattogli dall ' appaltatore , il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi , ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine , l ' opera si considera accettata . Se il committente riceve senza riserve la consegna dell ' opera , questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica . Salvo diversa pattuizione o uso contrario , l ' appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l ' opera è accettata dal committente ( att . 181 ) . Art . 1666 Verifica e pagamento di singole partite Se si tratta di opere da eseguire per partite , ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite . In tal caso l ' appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell ' opera eseguita . Il pagamento fa presumere l ' accettazione della parte di opera pagata ; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti ( att . 181 ) . Art . 1667 Difformità e vizi dell ' opera L ' appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell ' opera ( 1668 ) . La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l ' opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili , purché , in questo caso , non siano stati in mala fede taciuti dall ' appaltatore . Il committente deve , a pena di decadenza ( 2964 ) , denunziare all ' appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta . La denunzia non è necessaria se l ' appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati . L ' azione contro l ' appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell ' opera . Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna ( att . 181 ) . Art . 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell ' opera Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell ' appaltatore , oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito , salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell ' appaltatore ( 1223 ) . Se però le difformità o i vizi dell ' opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione , il committente può chiedere la risoluzione del contratto ( 2226; att . 181 ) . Art . 1669 Rovina e difetti di cose immobili Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata , se , nel corso di dieci anni dal compimento , l ' opera , per vizio del suolo o per difetto della costruzione , rovina in tutto o in parte , ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti , l ' appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa , purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta . Il diritto del committente si prescrive ( 2934 ) in un anno dalla denunzia . Art . 1670 Responsabilità lei subappaltatori L ' appaltatore , per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori , deve , sotto pena di decadenza , comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento . Art . 1671 Recesso unilaterale dal contratto Il committente può recedere dal contratto ( 16603 ) , anche se è stata iniziata l ' esecuzione dell ' opera o la prestazione del servizio , purché tenga indenne l ' appaltatore delle spese sostenute , dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ( 1372 , 2227 ) . Art . 1672 Impossibilità di esecuzione dell ' opera Se il contratto si scioglie perché l ' esecuzione dell ' opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti , il committente deve pagare la parte dell ' opera già compiuta , nei limiti in cui è per lui utile , in proporzione del prezzo pattuito per l ' opera intera . Art . 1673 Perimento o deterioramento della cosa Se , per causa non imputabile ad alcuna delle parti , l ' opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla ( 1207 ) , il perimento o il deterioramento e a carico dell ' appaltatore , qualora questi abbia fornito la materia . Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente , il perimento o il deterioramento dell ' opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita , e per il resto è a carico dell ' appaltatore . Art . 1674 Morte dell ' appaltatore Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell ' appaltatore , salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto . Il committente può sempre recedere dal contratto , se gli eredi dell ' appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell ' opera o del servizio . Art . 1675 Diritti e obblighi degli eredi dell ' appaltatore Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell ' appaltatore , il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite , in ragione del prezzo pattuito , e a rimborsare le spese sostenute per l ' esecuzione del rimanente , ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili . Il committente ha diritto di domandare la consegna , verso una congrua indennità , dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione , salve le norme che proteggono le opere dell ' ingegno ( 2578 ) . Art . 1676 Diritti degli ausiliari dell ' appaltatore verso il committente Coloro che , alle dipendenze dell ' appaltatore , hanno dato la loro attività per eseguire l ' opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto , fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l ' appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda ( 2900 ) . Art . 1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi Se l ' appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano , in quanto compatibili , le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione ( 1559 e seguenti ) . CAPO VIII Del trasporto SEZIONE I Disposizioni generali Art . 1678 Nozione Col contratto di trasporto il vettore si obbliga , verso corrispettivo ( 2761 , 2951 ) , a trasferire persone o cose ( 1683 e seguenti ) da un luogo a un altro ( 1378 ) . Art . 1679 Pubblici servizi di linea Coloro che per concessione amministrativa ( 2597 ) esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell ' impresa , secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell ' atto di concessione e rese note al pubblico ( 2951 ) . I trasporti devono eseguirsi secondo l ' ordine delle richieste ; in caso di più richieste simultanee , deve essere preferita quella di percorso maggiore . Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni , il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta . Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali , qualunque deroga alle medesime è nulla ( 1421 e seguenti ) , e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali ( 1339 , 1419 ) . Art . 1680 Limiti di applicabilità delle norme Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d ' acqua o per via d ' aria e a quelli ferroviari e postali , in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali . SEZIONE II Del trasporto di persone Art . 1681 Responsabilità del vettore Salva la responsabilità per il ritardo e per l ' inadempimento nell ' esecuzione del trasporto ( 1218 e seguenti ) , il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell ' avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé , se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno ( 2951 ) . Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore ( 1229 ) . Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito ( 2951 ) . Art . 1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell ' ambito del proprio percorso . Tuttavia il danno per il ritardo o per l ' interruzione del viaggio si determina in ragione dell ' intero percorso . SEZIONE III Del trasporto di cose Art . 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione , la natura , il peso , la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto . Se per l ' esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti , il mittente deve rimetterli al vettore all ' atto in cui consegna le cose da trasportare . Sono a carico del mittente i danni che derivano dall ' omissione o dall ' inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti . Art . 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico Su richiesta del vettore , il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione , contenente le indicazioni enunciate nell ' articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto . Su richiesta del mittente , il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o , se non gli è stata rilasciata lettera di vettura , una ricevuta di carico , con le stesse indicazioni . Salvo contrarie disposizioni di legge , il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola " all ' ordine " ( 2008 e seguenti ) . Art . 1685 Diritti del mittente Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose , ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente , salvo l ' obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine . Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico , il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto , se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni . Queste devono essere sottoscritte dal vettore . Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario ( 1378 ) . Art . 1686 Impedimenti e ritardi nell ' esecuzione del trasporto Se l ' inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore , questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente , provvedendo alla custodia delle cose consegnategli . Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili , il vettore può depositare le cose a norma dell ' art . 1514 ( att . 77 ) , o se sono soggette a rapido deterioramento , può farle vendere a norma dell ' art . 1515 . Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita ( att . 83 ) . Il vettore ha diritto al rimborso delle spese . Se il trasporto è stato iniziato , egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto , salvo che l ' interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito . Art . 1687 Riconsegna delle merci Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione ( 1177 ) del destinatario nel luogo , nel termine e con le modalità indicati dal contratto o , in mancanza , dagli usi . Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario , il vettore deve dargli prontamente avviso dell ' arrivo delle cose trasportate . Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura , il vettore deve esibirla al destinatario . Art . 1688 Termine di resa Il termine di resa , quando sono indicati più termini parziali è determinato dalla somma di questi . Art . 1689 Diritti del destinatario I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui , arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare , il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore . Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto ( 2761 ) e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate . Nel caso in cui l ' ammontare del } e somme dovute sia controverso , il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito ( att . 251 ) . Art . 1690 Impedimenti alla riconsegna Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate , il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell ' art . 1686 . Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l ' esecuzione di questa , ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate , il vettore può depositarle a norma dell ' art . 1514 o , se sono soggette a rapido deterioramento , può farle vendere a norma dell ' art . 1515 per conto dell ' avente diritto . Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita ( att . 83 ) . Art . 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all ' ordine Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all ' ordine o la ricevuta di carico all ' ordine , i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo ( 2009 e seguenti ) . In tal caso il vettore è esonerato dall ' obbligo di dare avviso dell ' arrivo delle cose trasportate , salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione , e l ' indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico . Il possessore del duplicato della lettera di vettura all ' ordine o della ricevuta di carico all ' ordine , deve restituire il titolo al vettore all ' atto della riconsegna delle cose trasportate . Art . 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa , o senza esigere il deposito della somma controversa , è responsabile verso il mittente dell ' importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest ' ultimo per il pagamento dei propri crediti , salva l ' azione verso il destinatario ( 2951 ) . Art . 1693 Responsabilità per perdita e avaria Il vettore è responsabile della perdita e dell ' avaria delle cose consegnategli per il trasporto , dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario , se non prova che la perdita o l ' avaria è derivata da caso fortuito , dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio , o dal fatto del mittente o da quello del destinatario ( 1218 ) . Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve , si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d ' imballaggio . Art . 1694 Presunzioni di fortuito Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente , in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto , dipendono da caso fortuito ( att . 181 e seguenti ) . Art . 1695 Calo naturale Per le cose che data la loro particolare natura , sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura , il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale , a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata . Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo . Art . 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna ( 15153 ) . Art . 1697 Accertamento della perdita e dell ' avaria Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese , prima della riconsegna , l ' identità e lo stato delle cose trasportate . Se la perdita o l ' avaria esiste , il vettore deve rimborsargli le spese . Salvo diverse disposizioni della legge , la perdita e l ' avaria si accertano nei modi stabiliti dal Cod . Proc . Civile . Art . 1698 Estinzione dell ' azione nei confronti del vettore Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore ( 1689-2 ) estingue le azioni derivanti dal contratto , tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore . Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna , purché in quest ' ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento ( 2964; att . 182 ) . Art . 1699 Trasporto con rispedizione della merce Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate , oltre le proprie linee , per mezzo di vettori successivi , senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione , si presume che egli assuma , per il trasporto oltre le proprie linee , gli obblighi di uno spedizioniere ( 1737 e seguenti ) . Art . 1700 Trasporto cumulativo Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto , i vettori rispondono in solido ( 1292 e seguenti ) per l ' esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione . Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori , singolarmente o cumulativamente . Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori , questi è tenuto al risarcimento integrale ; in caso contrario , al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi , esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso . Art . 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare , nella lettera di vettura o in atto separato , lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate . In mancanza di dichiarazioni , si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura . Art . 1702 Riscossione dei crediti da parte dell ' ultimo vettore L ' ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l ' esercizio del privilegio sulle cose trasportate ( 2761 ) . Se egli omette tale riscossione o l ' esercizio del privilegio , è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute , salva l ' azione contro il destinatario . CAPO IX Del mandato SEZIONE I Disposizioni generali Art . 1703 Nozione Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell ' altra . Art . 1704 Mandato con rappresentanza Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante , si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro ( 1387 e seguenti ) . Art . 1705 Mandato senza rappresentanza Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi , anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato . I terzi non hanno alcun rapporto col mandante . Tuttavia il mandante , sostituendosi al mandatario , può esercitare i diritti di credito derivanti dall ' esecuzione del manda , salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono . Art . 1706 Acquisti del mandatario Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio , salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede ( 1153 e seguenti ) . Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ( 812 e seguenti ) , il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante . In caso d ' inadempimento , si osservano le norme relative all ' esecuzione dell ' obbligo di contrarre ( 2652 , n . 2 , 2690 n . 1 , 2932; att . 183 ) . Art . 1707 Creditori del mandatario I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che , in esecuzione del mandato , il mandatario ha acquistati in nome proprio , purché , trattandosi di beni mobili o di crediti , il mandato risulti da scrittura avente data certa ( 2704 ) anteriore al pignoramento , ovvero , trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri , sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell ' atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo ( 2915; att . 183 ) . Art . 1708 Contenuto del mandato Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito , ma anche quelli che sono necessari al loro compimento . Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l ' ordinaria amministrazione , se non sono indicati espressamente . Art . 1709 Presunzione di onerosità Il mandato si presume oneroso . La misura del compenso ( 2761 ) , se non è stabilita dalle parti , è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi ; in mancanza è determinata dal giudice . § 1 Delle obbligazioni del mandatario Art . 1710 Diligenza del mandatario Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato ( 2392-1 , 2407-1 ) con la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 ) ; ma se il mandato è gratuito , la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore . Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato . Art . 1711 Limiti del mandato Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato . L ' atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario , se il mandante non lo ratifica . Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante , e tali che non possono essergli comunicate in tempo , facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione . Art . 1712 Comunicazione dell ' eseguito mandato Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l ' esecuzione del mandato . Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione , per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell ' affare o dagli usi , importa approvazione , anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato . Art . 1713 Obbligo di rendiconto Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato . La dispensa preventiva dall ' obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave ( 1229 ) . Art . 1714 Interessi sulle somme riscosse Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali ( 1284 ) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso , con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute . Art . 1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi In mancanza di patto contrario , il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell ' adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato , tranne il caso che l ' insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all ' atto della conclusione del contratto . Art . 1716 Pluralità di mandatari Salvo patto contrario , il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto , se non è accettato da tutte . Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente , ciascuno di essi può concludere l ' affare ( 2203 ) . In questo caso il mandante , appena avvertito della conclusione , deve darne notizia agli altri mandatari ; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall ' omissione o dal ritardo . Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente , essi sono obbligati in solido ( 1292 e seguenti ) verso il mandante . Art . 1717 Sostituto del mandatario Il mandatario che , nell ' esecuzione del mandato , sostituisce altri a se stesso , senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell ' incarico , risponde dell ' operato della persona sostituita . Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona , il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta . Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto . Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario . Art . 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest ' ultimo di fronte al vettore , se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo . Se vi è urgenza , il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell ' art . 1515 ( att . 83 ) . Di questi fatti , come pure del mancato arrivo della merce , egli deve dare immediato avviso al mandante . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l ' incarico conferitogli dal mandante , sempre che tale incarico rientri nell ' attività professionale del mandatario . § 2 Delle obbligazioni del mandante Art . 1719 Mezzi necessari per l ' esecuzione del mandato Il mandante , salvo patto contrario , è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l ' esecuzione del mandato e per l ' adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome . Art . 1720 Spese e compenso del mandatario Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni , con gli interessi legali ( 1284 ) dal giorno in cui sono state fatte , e deve pagargli il compenso che gli spetta ( 2761 ) . Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell ' incarico . Art . 1721 Diritto del mandatario sui crediti Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi , con precedenza sul mandante e sui creditori di questo ( 2761 ) . § 3 Dell ' estinzione del mandato Art . 1722 Cause di estinzione Il mandato si estingue : 1 ) per la scadenza del termine o per il compimento , da parte del mandatario , dell ' affare per il quale è stato conferito ; 2 ) per revoca da parte del mandante ; 3 ) per rinunzia del mandatario ; 4 ) per la morte , l ' interdizione o l ' inabilitazione ( 414 e seguenti ) del mandante o del mandatario . Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all ' esercizio di un ' impresa non si estingue , se l ' esercizio dell ' impresa è continuato , salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi ( att . 184 ) . Art . 1723 Revocabilità del mandato Il mandante può revocare il mandato ; ma se era stata pattuita l ' irrevocabilità , risponde dei danni , salvo che ricorra una giusta causa . Il mandato conferito anche nell ' interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante , salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca ( 2259 ) ; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità ( 1425 ) del mandante . Art . 1724 Revoca tacita La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato , e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario ( 1334 e seguente ) . Art . 1725 Revoca del mandato oneroso La revoca del mandato oneroso , conferito per un tempo determinato o per un determinato affare , obbliga il mandante a risarcire i danni ( 1223 e seguenti ) , se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell ' affare , salvo che ricorra una giusta causa . Se il mandato è a tempo indeterminato , la revoca obbliga il mandante al risarcimento , qualora non sia dato un congruo preavviso , salvo che ricorra una giusta causa . Art . 1726 Revoca del mandato collettivo Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d ' interesse comune , la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti , salvo che ricorra una giusta causa ( 2609 ) . Art . 1727 Rinunzia del mandatario Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni ( 1223 e seguenti ) al mandante . Se il mandato è a tempo indeterminato , il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento , qualora non abbia dato un congruo preavviso . In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti , salvo il caso d ' impedimento grave da parte del mandatario . Art . 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta ( 1425 ) del mandante , il mandatario che ha iniziato l ' esecuzione deve continuarla , se vi è pericolo nel ritardo . Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità ( 414 e seguente ) del mandatario , i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste , se hanno conoscenza del mandato , devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell ' interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze . Art . 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l ' estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi ( 1396 ) . Art . 1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari Salvo patto contrario , il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari . SEZIONE II Della commissione Art . 1731 Nozione Il contratto di commissione e un mandato ( 1703 e seguenti ) che ha per oggetto l ' acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario . Art . 1732 Operazioni a fido Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l ' operazione , se il committente non ha disposto altrimenti . Se il commissionario concede dilazioni di pagamento , malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi , il committente può esigere da lui il pagamento immediato , salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione . Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso ; altrimenti l ' operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente . Art . 1733 Misura della provvigione La misura della provvigione spettante al commissionario , se non è stabilita dalle parti , si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l ' affare . In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità . Art . 1734 Revoca della commissione Il committente può revocare l ' ordine di concludere l ' affare fino a che il commissionario non l ' abbia concluso . In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione , che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell ' opera prestata . Art . 1735 Commissionario contraente in proprio Nella commissione di compera o di vendita di titoli , divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell ' art . 1515 , se il committente non ha diversamente disposto , il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare , o può acquistare per se le cose che deve vendere , salvo , in ogni caso , il suo diritto alla provvigione ( 1395 ) . Anche quando il committente ha fissato il prezzo , il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l ' operazione , se questo è superiore al prezzo fissato dal committente ; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente , se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente . Art . 1736 Star del credere Il commissionario che , in virtù di patto o di uso , è tenuto allo " star del credere " risponde nei confronti del committente per l ' esecuzione dell ' affare . In tal caso ha diritto , oltre che alla provvigione , a un compenso o a una maggiore provvigione , la quale , in mancanza di patto , si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l ' affare . In mancanza di usi , provvede il giudice secondo equità . SEZIONE III Della spedizione Art . 1737 Nozione Il contratto di spedizione è un mandato ( 1703 e seguenti ) col quale lo spedizioniere assume l ' obbligo di concludere , in nome proprio e per conto del mandante , un contratto di trasporto ( 1678 ) e di compiere le operazioni accessorie ( 1374 e seguenti ) . Art . 1738 Revoca Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore , il mittente può revocare l ' ordine di spedizione , rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l ' attività prestata ( 1725 ) . Art . 1739 Obblighi dello spedizioniere Nella scelta della via , del mezzo e delle modalità di trasporto della merce , lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e , in mancanza , a operare secondo il migliore interesse del medesimo ( 1711 ) . Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari , lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all ' assicurazione delle cose spedite . I premi , gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente , salvo patto contrario . Art . 1740 Diritti dello spedizioniere La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l ' esecuzione dell ' incarico si determina , in mancanza di convenzione , secondo le tariffe professionali o , in mancanza , secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione ( 2761 , 2951 ) . Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi , a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria . Art . 1741 Spedizioniere vettore Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l ' esecuzione del trasporto in tutto o in parte , ha gli obblighi e i diritti del vettore ( 1683 e seguenti ) . CAPO X Del contratto di agenzia Art . 1742 Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l ' incarico di promuovere , per conto dell ' altra , verso retribuzione , la conclusione di contratti in una zona determinata . Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall ' altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto . Art . 1743 Diritto di esclusiva Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l ' agente può assumere l ' incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro ( 1567 e seguenti ) . Art . 1744 Riscossioni L ' agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente . Se questa facoltà gli è stata attribuita , egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione . Art . 1745 Rappresentanza dell ' agente Le dichiarazioni che riguardano l ' esecuzione del contratto concluso per il tramite dell ' agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all ' agente . L ' agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell ' interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest ' ultimo . Art . 1746 Obblighi dell ' agente L ' agente deve adempiere l ' incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute ( 1711 ) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli , e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari . Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ( 1731 e seguenti ) , in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia . Art . 1747 Impedimento dell ' agente L ' agente che non è in grado di eseguire l ' incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente . In mancanza è obbligato al risarcimento del danno ( 1223 ) . Art . 1748 Diritti dell ' agente ed obblighi del preponente L ' agente ha diritto alla provvigione ( 2751 n . 6 ) solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione . Se l ' affare ha avuto esecuzione parziale , la provvigione spetta all ' agente in proporzione della parte eseguita . La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente , che devono avere esecuzione nella zona riservata all ' agente , salvo che sia diversamente pattuito . L ' agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell ' attività da lui svolta . L ' agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia . Il preponente deve porre a disposizione dell ' agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all ' agente le informazioni necessarie all ' esecuzione del contratto ; in particolare avvertire l ' agente , entro un termine ragionevole , non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l ' agente avrebbe potuto normalmente attendersi . Il preponente deve inoltre informare l ' agente , entro un termine ragionevole , dell ' accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli . Il preponente consegna all ' agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l ' ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite . L ' estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni . Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all ' agente . L ' agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni , in particolare un estratto dei libri contabili , necessarie per verificare l ' importo delle provvigioni liquidate . Art . 1749 Mancata esecuzione del contratto La provvigione spetta all ' agente anche per affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente . Se il preponente e il terzo si accordano per non dare , in tutto o in parte , esecuzione al contratto , l ' agente ha diritto , per la parte ineseguita , ad una provvigione ridotta nella misura determinata ( dalle norme corporative ) , dagli usi o , in mancanza , dal giudice secondo equità ( 2751 ) . Art . 1750 Durata del contratto o recesso Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato . Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato , ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all ' altra entro un termine stabilito . Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto , a due mesi per il secondo anno iniziato , a tre mesi per il terzo anno iniziato , a quattro mesi per il quarto anno , a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi . Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata , ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell ' agente . Salvo diverso accordo tra le parti , la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l ' ultimo giorno del mese di calendario . Art . 1751 Indennità in caso di cessazione del rapporto All ' atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all ' agente un ' indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni : l ' agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti ; il pagamento di tale indennità sia equo , tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l ' agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti . L ' indennità non è dovuta : quando il preponente risolve il contratto per un ' inadempienza imputabile all ' agente la quale , per la sua gravità , non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ; quando l ' agente recede dal contratto , a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all ' agente , quali età , infermità o malattia , per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell ' attività ; quando , ai sensi di un accordo con il preponente , l ' agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d ' agenzia . L ' importo dell ' indennità non può superare una cifra equivalente ad un ' indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall ' agente negli ultimi cinque anni e , se il contratto risale a meno di cinque anni , sulla media del periodo in questione . La concessione dell ' indennità non priva comunque l ' agente del diritto all ' eventuale risarcimento dei danni . L ' agente decade dal diritto all ' indennità prevista dal presente articolo se , nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto , omette di comunicare al preponente l ' intenzione di far valere i propri diritti . Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell ' agente . All ' atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato , il preponente è tenuto a corrispondere all ' agente un ' indennità proporzionale all ' ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi , dai contratti collettivi , dagli usi o , in mancanza , dal giudice secondo equità ( 2120 , 2948 n . 5 ) . Da tale indennità deve detrarsi quanto l ' agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente ( 2123 ) . L ' indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell ' agente . Nel caso di morte dell ' agente l ' indennità spetta agli eredi ( 2122 ) . Art . 1752 Agente con rappresentanza Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell ' ipotesi in cui all ' agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti ( 1387 e seguenti ) . Art . 1753 Agenti di assicurazione Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione , in quanto non siano derogate ( dalle norme corporative o ) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell ' attività assicurativa ( 1903 ) . CAPO XI Della mediazione Art . 1754 Mediatore E ' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare , senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione , di dipendenza o di rappresentanza . Art . 1755 Provvigione Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ( 2950 ) , se l ' affare è concluso per effetto del suo intervento . La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti , in mancanza di patto , di tariffe professionali o di usi , sono determinate dal giudice secondo equità . Art . 1756 Rimborso delle spese Salvo patti o usi contrari , il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l ' affare non è stato concluso . Art . 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva , il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione . Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva , il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione ( 1353 e seguenti ) . La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile ( 1425 e seguenti ) o rescindibile ( 1447 e seguenti ) , se il mediatore non conosceva la causa d ' invalidità . Art . 1758 Pluralità di mediatori Se l ' affare è concluso per l ' intervento di più mediatori , ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione . Art . 1759 Responsabilità del mediatore Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note , relative alla valutazione e alla sicurezza dell ' affare , che possono influire sulla conclusione di esso . Il mediatore risponde dell ' autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell ' ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite ( 2008 e seguenti ) . Art . 1760 Obblighi del mediatore professionale Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve : 1 ) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione ( 1522 ) , finché sussista la possibilità di controversia sull ' identità della merce ; 2 ) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati , con l ' indicazione della serie e del numero ; 3 ) annotare su apposito libro ( 2214 e seguenti ) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione . Art . 1761 Rappresentanza del mediatore Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla ( 1388 ) negli atti relativi all ' esecuzione del contratto concluso con il suo intervento . Art . 1762 Contraente non nominato Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell ' altro risponde dell ' esecuzione del contratto ( 1405 ) e , quando lo ha eseguito , subentra nei diritti verso il contraente non nominato ( 1203 e seguenti ) . Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all ' altra parte o è nominato dal mediatore , ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l ' altro , ferma restando la responsabilità del mediatore . Art . 1763 Fideiussione del mediatore Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti ( 936 e seguenti ) . Art . 1764 Sanzioni Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall ' art . 1760 è punito con l ' ammenda . Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p . 35 ) Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell ' interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d ' incapacità . Art . 1765 Leggi speciali Sono salve le disposizioni delle leggi speciali . CAPO XII Del deposito SEZIONE I Del deposito in generale Art . 1766 Nozione Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall ' altra una cosa mobile con l ' obbligo di custodirla e di restituirla in natura . Art . 1767 Presunzione di gratuità Il deposito si presume gratuito , salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti . Art . 1768 Diligenza nella custodia Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 , 2051 ) . Se il deposito è gratuito , la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore ( 1710 ) . Art . 1769 Responsabilità del depositario incapace Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti . In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario ; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest ' ultimo ( 2041 e seguente ) . Art . 1770 Modalità della custodia Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri , senza il consenso del depositante . Se circostanze urgenti lo richiedono , il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto , dandone avviso al depositante appena è possibile . Art . 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede , salvo che sia convenuto un termine nell ' interesse del depositario ( 1184 , 2930 ) . Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa , salvo che sia convenuto un termine nell ' interesse del depositante ( 1184 ) . Anche se non è stato convenuto un termine , il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa . Art . 1772 Pluralità di depositanti e di depositari Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione , questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall ' autorità giudiziaria . La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi , se la cosa non è divisibile ( 1314 e seguenti ) . Se più sono i depositari , il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa . Questi deve darne pronta notizia agli altri . Art . 1773 Terzo interessato nel deposito Se la cosa è stata depositata anche nell ' interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione ( 1411 ) , il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo . Art . 1774 Luogo di restituzione e spese relative Salvo diversa convenzione , la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita ( 1182 ) . Le spese per la restituzione sono a carico del depositante . Art . 1775 Restituzione dei frutti Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti ( 821,1779 ) . Art . 1776 Obblighi dell ' erede del depositario L ' erede del depositario , il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito , è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto . Se questo non è stato ancora pagato , il depositante subentra nel diritto dell ' alienante ( 1203 e seguenti ) . Art . 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla ( 1188 , 1836 ) , e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario . Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa ( 948 ) o pretende di avere diritti su di essa , deve , sotto pena del risarcimento del danno , denunziare la controversia al depositante , e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo ( 1586 ) . In questo caso egli può anche liberarsi dall ' obbligo di restituire la cosa , depositandola , nei modi stabiliti dal giudice , a spese del depositante . Art . 1778 Cosa proveniente da reato Il depositario , se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta , deve denunziarle il deposito fatto presso di sé . Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione ( 2906 ) . Art . 1779 Cosa propria del depositario Il depositario è liberato da ogni obbligazione , se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto ( 1253 e seguenti ) . Art . 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile , egli è liberato dall ' obbligazione di restituire la cosa ( 1256 e seguenti ) , ma deve , sotto pena di risarcimento del danno , denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione . Il depositante ha diritto di ricevere ciò che , in conseguenza del fatto stesso , il depositario abbia conseguito , e subentra nei diritti spettanti a quest ' ultimo ( 1259 ) . Art . 1781 Diritti del depositario Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa , a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito ( 1802 , 2761 ) . Art . 1782 Deposito irregolare Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili , con facoltà per il depositario di servirsene , questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità ( 1834 ) . In tal caso si osservano , in quanto applicabili , le norme relative al mutuo ( 1813 e seguenti ) . SEZIONE II Del deposito in albergo Art . 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento , distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo . Sono considerate cose portate in albergo : 1 ) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell ' alloggio ; 2 ) le cose di cui l ' albergatore , un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia , fuori dell ' albergo , durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell ' alloggio ; 3 ) le cose di cui l ' albergatore , un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell ' albergo , sia fuori dell ' albergo , durante un periodo di tempo ragionevole , precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell ' alloggio . La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato , distrutto o sottratto , sino all ' equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell ' alloggio per giornata . Art . 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell ' albergatore La responsabilità dell ' albergatore è illimitata : 1 ) quando le cose gli sono state consegnate in custodia ; 2 ) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l ' obbligo di accettare . L ' albergatore ha l ' obbligo di accettare le carte - valori , il danaro contante e gli oggetti di valore ; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che , tenuto conto dell ' importanza e delle condizioni di gestione dell ' albergo , abbiano valore eccessivo o natura ingombrante . L ' albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato . Art . 1785 Limiti di responsabilità L ' albergatore non è responsabile quando il deterioramento , la distruzione o la sottrazione sono dovuti : 1 ) al cliente , alle persone che l ' accompagnano , che sono al suo servizio o che gli rendono visita ; 2 ) a forza maggiore ; 3 ) alla natura della cosa . Art . 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura , stabilimenti di pubblici spettacoli , stabilimenti balneari , pensioni , trattorie , carrozze letto e simili . SEZIONE III Del deposito nei magazzini generali Art . 1787 Responsabilità dei magazzini generali I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate , a meno che si provi che la perdita , il calo o l ' avaria è derivata dal caso fortuito , dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell ' imballaggio ( 1218 ) . Art . 1788 Diritti del depositante Il depositante ha diritto d ' ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d ' uso . Art . 1789 Vendita delle cose depositate I magazzini generali , previo avviso al depositante , possono procedere alla vendita delle merci , quando , al termine del contratto , le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito , ovvero , trattandosi di deposito a tempo indeterminato , quando è decorso un anno dalla data del deposito , e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento . Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall ' art . 1515 ( att . 83 ) . Il ricavato della vendita , dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali , deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto . Art . 1790 Fede di deposito I magazzini generali , a richiesta del depositante , devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate ( 1996 ) . La fede di deposito deve indicare : 1 ) il cognome e il nome o la ditta ( 2563 e seguenti ) e il domicilio ( 43 ) del depositante ; 2 ) il luogo del deposito ; 3 ) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle ; 4 ) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata . Art . 1791 Nota di pegno Alla fede di deposito è unita la nota di pegno , sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall ' articolo precedente . La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice , da conservarsi presso i magazzini . Art . 1792 Intestazione e circolazione dei titoli La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato , e sono trasferibili , sia congiuntamente sia separatamente , mediante girata ( 2009 e seguenti ) . Art . 1793 Diritti del possessore Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate ( 1777 , 1996 ) ; egli ha altresì diritto di richiedere che , a sue spese , le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo . Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate ( 2784 e seguenti ) . Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate , se non osserva le condizioni indicate dall ' art . 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall ' art . 1788 . Art . 1794 Prima girata della nota di pegno La prima girata ( 2009 e seguenti ) della sola nota di pegno deve indicare l ' ammontare del credito e degli interessi ( 1282 ) nonché la scadenza . La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario . La girata della nota di pegno che non indica l ' ammontare del credito vincola , a favore del possessore di buona fede ( 1147 ) , tutto il valore delle cose depositate . Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito , che abbia pagato una somma non dovuta , l ' azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno . Art . 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno , depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio ( 1771 ) . Sotto la responsabilità dei magazzini generali , quando si tratta di merci fungibili , il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci , depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all ' ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate . Art . 1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto Il possessore della nota di pegno , che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria , può far vendere le cose depositate in conformità dell ' art . 1515 , decorsi otto giorni da quello della scadenza . Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo ( 1203 e seguenti ) , e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza ( 1515; att . 83 ) . ( vedere anche Leggi Speciali , Titoli di credito ) . Art . 1797 Azione nei confronti dei giranti Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante , se prima non ha proceduto alla vendita del pegno . I termini per esercitare l ' azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate . Il possessore della nota di pegno decade dall ' azione di regresso contro i giranti , se alla scadenza non leva il protesto o se , entro quindici giorni dal protesto , non fa istanza per la vendita delle cose depositate . Egli conserva tuttavia l ' azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore . Quest ' azione si prescrive in tre anni ( 2934 e seguenti ) CAPO XIII Del sequestro convenzionale Art . 1798 Nozione Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo ( 1140 ) una cosa o una pluralità di cose , rispetto alla quale sia nata tra esse controversia , perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita ( 1773 ) . Art . 1799 Obblighi , diritti e poteri del sequestratario Gli obblighi , i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto ; in mancanza , si osservano le disposizioni seguenti . Art . 1800 Conservazione e alienazione dell ' oggetto del sequestro Il sequestratario , per la custodia delle cose affidategli , è soggetto alle norme del deposito ( 1768 e seguenti ) . Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli , il sequestratario può alienarle , dandone pronta notizia agli interessati . Qualora la natura delle cose lo richieda , egli ha pure l ' obbligo di amministrarle . In questo caso si applicano le norme del mandato ( 1703 e seguenti ) . Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato ( 1574 ) . Art . 1801 Liberazione del sequestratario Prima che la controversia sia definita , il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi . Art . 1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario Il sequestratario ha diritto a compenso , se non si è pattuito diversamente . Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l ' amministrazione della cosa ( 2761 ) . CAPO XIV Del comodato Art . 1803 Nozione Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all ' altra una cosa mobile o immobile , affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato , con l ' obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta . Il comodato è essenzialmente gratuito . Art . 1804 Obbligazioni del comodatario Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 ) . Egli non può servirsene che per l ' uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa . Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante . Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti , il comodante può chiedere l ' immediata restituzione della cosa , oltre al risarcimento del danno . Art . 1805 Perimento della cosa Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria , o se , potendo salvare una delle due cose , ha preferito la propria . Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito , è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile , qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l ' avesse impiegata per l ' uso diverso o l ' avesse restituita a tempo debito ( 1221 ) . Art . 1806 Stima Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto , il suo perimento è a carico del comodatario , anche se avvenuto per causa a lui non imputabile . Art . 1807 Deterioramento per effetto dell ' uso Se la cosa si deteriora per solo effetto dell ' uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario , questi non risponde del deterioramento . Art . 1808 Spese per l ' uso della cosa e spese straordinarie Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa . Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa , se queste erano necessarie e urgenti ( 2756 ) . Art . 1809 Restituzione Il comodatario è obbligato a restituire ( 1246 , 2930 ) la cosa alla scadenza del termine convenuto o , in mancanza di termine , quando se ne è servito in conformità del contratto . Se però , durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa , sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante , questi può esigerne la restituzione immediata . Art . 1810 Comodato senza determinazione di durata Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall ' uso a cui la cosa doveva essere destinata , il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede . Art . 1811 Morte del comodatario In caso di morte del comodatario , il comodante , benché sia stato convenuto un termine , può esigere dagli eredi l ' immediata restituzione della cosa . Art . 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve , il comodante e tenuto al risarcimento ( 1223 ) qualora , conoscendo i vizi della cosa , non ne abbia avvertito il comodatario . CAPO XV Del mutuo Art . 1813 Nozione Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all ' altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili , e l ' altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità ( 1782 ) . Art . 1814 Trasferimento della proprietà Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario ( 1782 ) . Art . 1815 Interessi Salvo diversa volontà delle parti , il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante . Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell ' art . 1284 . Se sono convenuti interessi usurari ( Cod . Pen . 644 e seguenti ) , la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale ( 1284 , 1419; att . 185 ) . Art . 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e , se il mutuo è a titolo gratuito , a favore del mutuatario ( 1184 ) . Art . 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice Se non è fissato un termine per la restituzione , questo è stabilito dal giudice , avuto riguardo alle circostanze . Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà , il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice ( 1183 ) . Art . 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione Se sono state mutuate cose diverse dal danaro , e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore , questi è tenuto a pagarne il valore , avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire . Art . 1819 Restituzione rateale Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l ' obbligo del pagamento anche di una sola rata , il mutuante può chiedere , secondo le circostanze , l ' immediata restituzione dell ' intero . Art . 1820 Mancato pagamento degli interessi Se il mutuatario non adempie l ' obbligo del pagamento degli interessi , il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ( 1453 e seguenti ) . Art . 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito , se non prova di averli ignorati senza colpa . Se il mutuo è gratuito , il mutuante è responsabile solo nel caso in cui , conoscendo i vizi , non ne abbia avvertito il mutuatario . Art . 1822 Promessa di mutuo Chi ha promesso ( 1351 ) di dare a mutuo può rifiutare l ' adempimento della sua obbligazione , se le condizioni patrimoniali dell ' altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione , e non gli sono offerte idonee garanzie ( 1461 ) . CAPO XVI Del conto corrente Art . 1823 Nozione Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse , considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto . Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita . Se non e richiesto il pagamento , il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s ' intende rinnovato a tempo indeterminato . Art . 1824 Crediti esclusi dal conto corrente Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione ( 1243 e seguenti ) . Qualora il contratto intervenga tra imprenditori ( 2082 e seguenti ) , s ' intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese . Art . 1825 Interessi Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero , in mancanza , in quella legale ( 1282 , 1284 ) . Art . 1826 Spese e diritti di commissione L ' esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse . Tali diritti sono inclusi nel conto , salvo convenzione contraria . Art . 1827 Effetti dell ' inclusione nel conto L ' inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l ' esercizio delle azioni ed eccezioni relative all ' atto da cui il credito deriva . Se l ' atto è dichiarato nullo ( 1418 e seguenti ) , annullato ( 1425 e seguenti ) , rescisso ( 1447 e seguenti ) o risoluto ( 1453 e seguenti ) , la relativa partita si elimina dal conto . Art . 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale ( 1960 e seguenti , 2784 e seguenti , 2808 e seguenti ) o personale ( 1936 e seguenti ) , il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito . La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale ( 1292 ) . Art . 1829 Crediti verso terzi Se non risulta una diversa volontà delle parti , l ' inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola " salvo incasso " . In tal caso , se il credito non è soddisfatto , il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa . Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore . Art . 1830 Sequestro o pignoramento del saldo Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l ' eventuale saldo del conto spettante al suo debitore , l ' altro correntista non può , con nuove rimesse , pregiudicare le ragioni del creditore ( 2917 ) . Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento . Art . 1831 Chiusura del conto La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e , in mancanza , al termine di ogni semestre , computabile dalla data del contratto . Art . 1832 Approvazione del conto L ' estratto conto trasmesso da un correntista all ' altro s ' intende approvato , se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale , o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze . L ' approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo , per omissioni o per duplicazioni . L ' impugnazione deve essere proposta , sotto pena di decadenza ( 2964 e seguenti ) , entro sei mesi dalla data di ricezione dell ' estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura , che deve essere spedito per mezzo di raccomandata . Art . 1833 Recesso dal contratto Se il contratto è a tempo indeterminato , ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto , dandone preavviso almeno dieci giorni prima . In caso d ' interdizione , d ' inabilitazione ( 414 e seguenti ) , d ' insolvenza o di morte di una delle parti , ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto . Lo scioglimento del contratto impedisce l ' inclusione nel conto di nuove partite , ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall ' art . 1831 . CAPO XVII Dei contratti bancari SEZIONE I Dei depositi bancari Art . 1834 Depositi di danaro Nei depositi di una somma di danaro presso una banca , questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria ( 1272 ) , alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante , con l ' osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi ( 1782 ) . Salvo patto contrario , i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto . Art . 1835 Libretto di deposito a risparmio Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio , i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto . Le annotazioni sul libretto , firmate dall ' impiegato della banca che appare addetto al servizio , fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante . E ' nullo ( 1421 e seguenti ) ogni patto contrario . Art . 1836 Legittimazione del possessore Se il libretto di deposito è pagabile al portatore , la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata , anche se questi non è il depositante ( 1777 , 1992 , 2003 ) . La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato . Sono salve le disposizioni delle leggi speciali . Art . 1838 Deposito dei titoli in amministrazione La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli , esigerne gli interessi o i dividendi , verificare i sorteggi per l ' attribuzione di premi o per il rimborso di capitale , curare le riscossioni per conto del depositante , e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli . Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante . Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi ( 2344 , 2452 ) o si deve esercitare un diritto di opzione ( 2441 ) , la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle , qualora abbia ricevuto i fondi all ' uopo occorrenti . In mancanza d ' istruzioni , i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio . Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi , nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte . E ' nullo il patto col quale si esonera la banca dall ' osservare , nell ' amministrazione dei titoli , l ' ordinaria diligenza ( 1176 , 1229 ) . SEZIONE II Del servizio bancario delle cassette di sicurezza Art . 1839 Cassette di sicurezza Nel servizio delle cassette di sicurezza ( 1321 ) , la banca risponde ( 1176 ) verso l ' utente per l ' idoneità e la custodia dei locali e per l ' integrità della cassetta , salvo il caso fortuito . Art . 1840 Apertura della cassetta Se la cassetta è intestata a più persone , l ' apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari , salvo diversa pattuizione . In caso di morte dell ' intestatario o di uno degli intestatari , la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l ' apertura della cassetta se non con l ' accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall ' autorità giudiziaria . Art . 1841 Apertura forzata della cassetta Quando il contratto e scaduto , la banca , previa intimazione all ' intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima , può chiedere al pretore l ' autorizzazione ad aprire la cassetta . L ' intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento . L ' apertura si esegue con l ' assistenza di un notaio all ' uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune . Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese . SEZIONE III Dell ' apertura di credito bancario Art . 1842 Nozione L ' apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell ' altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato . Art . 1843 Utilizzazione del credito Se non è convenuto altrimenti , l ' accreditato può utilizzare in più volte il credito , secondo le forme di uso , e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità . Salvo patto contrario , i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto . Art . 1844 Garanzia Se per l ' apertura di credito è data una garanzia reale ( 1960 e seguenti , 2784 e seguenti , 2808 e seguenti ) o personale ( 1936 e seguenti ) , questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l ' accreditato cessa di essere debitore della banca . Se la garanzia diviene insufficiente , la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante ( 1461 , 1850 , 1867 , 1877 , 2743 ) . Se l ' accreditato non ottempera alla richiesta , la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto . Art . 1845 Recesso dal contratto Salvo patto contrario , la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine , se non per giusta causa . Il recesso sospende immediatamente l ' utilizzazione del credito , ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori . Se l ' apertura di credito è a tempo indeterminato , ciascuna delle parti può recedere dal contratto , mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto , dagli usi o , in mancanza , in quello di quindici giorni . SEZIONE IV Dell ' anticipazione bancaria Art . 1846 Disponibilità delle cose date in pegno Nell ' anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci ( 2784 e seguenti ) , la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno , se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate ( 2792 ) . Il patto contrario deve essere provato per iscritto ( 2725 ) . Art . 1847 Assicurazione delle merci La banca deve provvedere per conto del contraente ( 1891 ) all ' assicurazione delle merci date in pegno , se , per la natura , il valore o l ' ubicazione di esse , l ' assicurazione risponde alle cautele d ' uso . Art . 1848 Spese di custodia La banca , oltre al corrispettivo dovutole , ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli , salvo che ne abbia acquistato la disponibilità . Art . 1849 Ritiro dei titoli o delle merci Il contraente , anche prima della scadenza del contratto , può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno , previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell ' articolo precedente , salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito ( 1795 ) . Art . 1850 Diminuzione della garanzia Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto , la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d ' uso , con la diffida che , in mancanza , si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno ( 1461 ) . Se il debitore non ottempera alla richiesta , la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell ' art . 2797 . La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita . Art . 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione Se , a garanzia di uno o più crediti , sono vincolati depositi di danaro , merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre , la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l ' ammontare dei crediti garantiti . L ' eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti . SEZIONE V Delle operazioni bancarie in conto corrente Art . 1852 Disposizione da parte del correntista Qualora il deposito , l ' apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente , il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito , salva l ' osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito . Art . 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti , ancorché in monete differenti , i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente , salvo patto contrario ( 1241 e seguenti ) . Art . 1854 Conto corrente intestato a più persone Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone , con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente , gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto ( 1292 e seguenti ) . Art . 1855 Operazione a tempo indeterminato Se l ' operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato , ciascuna delle parti può recedere dal contratto , dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o , in mancanza , entro quindici giorni . Art . 1856 Esecuzione d ' incarichi La banca risponde secondo le regole del mandato ( 1703 e seguenti ) per l ' esecuzione d ' incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente . Se l ' incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca , questa può incaricare dell ' esecuzione un ' altra banca o un suo corrispondente ( 1717 ) . Art . 1857 Norme applicabili Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli artt . 1826 , 1829 e 1832 . SEZIONE VI Dello sconto bancario Art . 1858 Nozione Lo sconto è il contratto col quale la banca , previa deduzione dell ' interesse , anticipa al cliente l ' importo di un credito verso terzi non ancora scaduto , mediante la cessione , salvo buon fine , del credito stesso ( 1260 e seguenti ) . Art . 1859 Sconto di cambiali Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario ( 2009 e seguenti ) , la banca , nel caso di mancato pagamento , oltre ai diritti derivanti dal titolo , ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata . Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole " senza accettazione " . Art . 1860 Sconto di tratte documentate La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso ( 2761 ) . CAPO XVIII Della rendita perpetua Art . 1861 Nozione Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all ' altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica ( 2948 ) di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili , quale corrispettivo dell ' alienazione di un immobile o della cessione di un capitale . La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell ' alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale ( 793 ) . Art . 1862 Norme applicabili L ' alienazione dell ' immobile , se fatta a titolo oneroso , è soggetta alle norme stabilite per la vendita ( 1470 e seguenti ) . L ' alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione ( 769 e seguenti ) . Art . 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice E ' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile . E ' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale . Art . 1864 Garanzia della rendita semplice La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca ( 2808 ) sopra un immobile ; altrimenti il capitale e ripetibile . Art . 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore , nonostante qualunque convenzione contraria . Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine , il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria . Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario . Il termine di preavviso non può eccedere l ' anno . Se sono convenuti termini più lunghi , essi si riducono nei limiti sopra stabiliti . Art . 1866 Esercizio del riscatto Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell ' interesse legale ( 1284 ) . Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali . Art . 1867 Riscatto forzoso Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto : 1 ) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita ( 1219 ) ; 2 ) se non ha dato al creditore le garanzie promesse , o se , venendo a mancare quelle già date , non ne sostituisce altre di uguale sicurezza ( 1461,1844 , 1850 ) ; 3 ) se , per effetto di alienazione ( 769 e seguenti , 1470 e seguenti ) o di divisione ( 713 e seguenti ) , il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone . Art . 1868 Riscatto per insolvenza del debitore Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d ' insolvenza del debitore , salvo che , essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita , l ' acquirente se ne sia assunto il debito ( 1273 ) o si dichiari pronto ad assumerlo . Art . 1869 Altre prestazioni perpetue Le disposizioni degli artt . 1864 , 1865 , 1866 , 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo , anche per atto di ultima volontà . Art . 1870 Ricognizione Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare , se questi lo richiede , un nuovo documento ( 2720 ) , trascorsi nove anni dalla data del precedente ( att . 186 ) . Art . 1871 Rendite dello Stato Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato . CAPO XIX Della rendita vitalizia Art . 1872 Modi di costituzione La rendita vitalizia ( 2057 ) può essere costituita a titolo oneroso , mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale ( 1350 ) . La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione ( 769 e seguenti ) o per testamento ( 587 e seguenti ) , e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti ( 602 e seguenti , 782 ) . Art . 1873 Determinazione della durata La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona . Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone . Art . 1874 Costituzione a favore di più persone Se la rendita e costituita a favore di più persone , la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri , salvo patto contrario ( 674 e seguenti ) . Art . 1875 Costituzione a favore di un terzo La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo ( 1411 e seguenti ) , quantunque importi per questo una liberalità , non richiede le forme stabilite per la donazione ( 782 e seguenti , 809 ) . Art . 1876 Rendita costituita su persone già defunte Il contratto e nullo , ( 1418 e seguenti ) se la rendita e costituita per la durata della vita di persona che , al tempo del contratto , aveva già cessato di vivere . Art . 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto ( 1453 e seguenti ) , se il promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite ( 1461 ) . Art . 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute , il creditore della rendita , anche se e lo stesso stipulante , non può domandare la risoluzione del contratto ( 1453 e seguenti ) , ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l ' impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita . Art . 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta Il debitore della rendita , salvo patto contrario , non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale , anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate . Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita , per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione ( 1469 ) . Art . 1880 Modalità del pagamento della rendita La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e costituita . Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate , ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta . Art . 1881 Sequestro o pignoramento della rendita Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito , si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore ( 433 ) . CAPO XX Dell ' assicurazione SEZIONE I Disposizioni generali Art . 1882 Nozione L ' assicurazione è il contratto col quale l ' assicuratore , verso pagamento di un premio , si obbliga a rivalere l ' assicurato , entro i limiti convenuti , del danno ad esso prodotto da un sinistro , ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana . Art . 1883 Esercizio delle assicurazioni L ' impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l ' osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali . Art . 1884 Assicurazioni mutue Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo , in quanto compatibili con la specialità del rapporto ( 2546 e seguenti ) . Art . 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione . Art . 1886 Assicurazioni sociali Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali . In mancanza si applicano le norme del presente capo . Art . 1887 Efficacia della proposta La proposta scritta diretta all ' assicuratore rimane ferma ( 1329 ) per il termine di quindici giorni , o di trenta giorni quando occorre una visita medica . Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta ( 1932 ) . Art . 1888 Prova del contratto Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto ( 2725 ) . L ' assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto . L ' assicuratore è anche tenuto a rilasciare , a richiesta e a spese del contraente , duplicati o copie della polizza ; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell ' originale ( att . 187 ) . Art . 1889 Polizze all ' ordine e al portatore Se la polizza di assicurazione è all ' ordine o al portatore , il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l ' assicuratore , con gli effetti della cessione ( 2003 e seguenti ) . Tuttavia l ' assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza , anche se questi non è l ' assicurato ( 1992 ) . In caso di smarrimento , furto o distruzione della polizza all ' ordine , si applicano le disposizioni relative all ' ammortamento dei titoli all ' ordine ( 2016 e seguenti ; att . 187 ) . Art . 1890 Assicurazione in nome altrui Se il contraente stipula l ' assicurazione in nome altrui senza averne il potere , l ' interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro ( 1399 , 2031 seguente ) . Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l ' assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa . Egli deve all ' assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l ' assicuratore ha avuto notizia ( 1335 ) del rifiuto della ratifica . Art . 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l ' assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta , il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto , salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall ' assicurato . I diritti derivanti dal contratto spettano all ' assicurato , e il contraente , anche se in possesso della polizza , non può farli valere senza espresso consenso dell ' assicurato medesimo . All ' assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto . Per il rimborso dei premi pagati all ' assicuratore e delle spese del contratto , il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall ' assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione ( 2756 ) . Art . 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente , relative a circostanze tali che l ' assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose , sono causa di annullamento ( 1441 e seguenti ) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave . L ' assicuratore decade ( 2964 e seguenti ) dal diritto d ' impugnare il contratto se , entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l ' inesattezza della dichiarazione o la reticenza , non dichiara al contraente di volere esercitare l ' impugnazione . L ' assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l ' annullamento e , in ogni caso , al premio convenuto per il primo anno . Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente , egli non è tenuto a pagare la somma assicurata . Se l ' assicurazione riguarda più persone o più cose , il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza ( 1932 ) . Art . 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave , le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto , ma l ' assicuratore può recedere dal contratto stesso , mediante dichiarazione da farsi all ' assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l ' inesattezza della dichiarazione o la reticenza . Se il sinistro si verifica prima che l ' inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall ' assicuratore , o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto , la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose . Art . 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi , se questi hanno conoscenza dell ' inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio , si applicano a favore dell ' assicuratore le disposizioni degli artt . 1892 e 1893 ( 1391,1932 ) . Art . 1895 Inesistenza del rischio Il contratto è nullo ( 1418 e seguenti ) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto . Art . 1896 Cessazione del rischio durante l ' assicurazione Il contratto si scioglie ( 1453 e seguenti ) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso , ma l ' assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza . I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza ( 1335 ) sono dovuti per intero . Qualora gli effetti dell ' assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell ' intervallo , l ' assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese . Art . 1897 Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all ' assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che , se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto , avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore , l ' assicuratore , a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta , non può esigere che il minor premio , ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi ( 2964 ) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione . La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese ( 1932; att . 187 ) . Art . 1898 Aggravamento del rischio Il contraente ha l ' obbligo di dare immediato avviso all ' assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che , se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall ' assicuratore al momento della conclusione del contratto , l ' assicuratore non avrebbe consentito l ' assicurazione o l ' avrebbe consentita per un premio più elevato ( 1926 ) . L ' assicuratore può recedere dal contratto , dandone comunicazione per iscritto all ' assicurato entro un mese ( 2964 ) dal giorno in cui ha ricevuto l ' avviso o ha avuto in altro modo conoscenza ( 1335 ) dell ' aggravamento del rischio . Il recesso dell ' assicuratore ha effetto immediato se l ' aggravamento è tale che l ' assicuratore non avrebbe consentito l ' assicurazione ; ha effetto dopo quindici giorni , se l ' aggravamento del rischio è tale che per l ' assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore . Spettano all ' assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso . Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l ' efficacia del recesso , l ' assicuratore non risponde qualora l ' aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l ' assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto ; altrimenti la somma dovuta e ridotta , tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso ( 1932; att . 187 ) . Art . 1899 Durata dell ' assicurazione L ' assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell ' ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso . Se questa supera i dieci anni , le parti , trascorso il decennio e nonostante patto contrario , hanno facoltà di recedere dal contratto , con preavviso di sei mesi , che può darsi anche mediante raccomandata . Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte , ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni ( 1932; att . 187 ) . Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita ( 1919 e seguenti ) . Art . 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell ' assicurato o dei dipendenti L ' assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente , dell ' assicurato o del beneficiario , salvo patto contrario per i casi di colpa grave . L ' assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l ' assicurato deve rispondere ( 2047 e seguenti ) . Egli è obbligato altresì , nonostante patto contrario , per i sinistri conseguenti ad atti del contraente , dell ' assicurato o del beneficiario , compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all ' assicuratore . Art . 1901 Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto , l ' assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto . Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi , l ' assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza . Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto ( 1453 e seguenti ) se l ' assicuratore , nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti , non agisce per la riscossione ; l ' assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese . La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita ( 1919 e seguenti , 1924,1932; att . 187 ) . Art . 1902 Fusione , concentrazione e liquidazione coatta amministrativa La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione . Il contratto continua con l ' impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti . Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali . Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell ' impresa assicuratrice , il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati ( att . 187 ) . Art . 1903 Agenti di assicurazione Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi , salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge ( 1753 ) . Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell ' assicuratore , per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell ' esecuzione del loro mandato , davanti l ' autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l ' agenzia presso la quale e stato concluso il contratto ( 1932; att . 187 ) . SEZIONE II Dell ' assicurazione contro i danni Art . 1904 Interesse all ' assicurazione Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo ( 1418 e seguenti ) se , nel momento in cui l ' assicurazione deve avere inizio , non esiste un interesse dell ' assicurato al risarcimento del danno . Art . 1905 Limiti del risarcimento L ' assicuratore e tenuta a risarcire , nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto , il danno sofferto dall ' assicurato in conseguenza del sinistro . L ' assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato . Art . 1906 Danni cagionati da vizio della cosa Salvo patto contrario , l ' assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata , che non gli sia stato denunziato . Se il vizio ha aggravato il danno , l ' assicuratore , salvo patto contrario , risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico , qualora il vizio non fosse esistito . Art . 1907 Assicurazione parziale Se l ' assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro , l ' assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta , a meno che non sia diversamente convenuto . Art . 1908 Valore della cosa assicurata Nell ' accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro . Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto , mediante stima accettata per iscritto dalle parti . Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti . Nell ' assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono . Art . 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose L ' assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida ( 1441 e seguenti ) se vi e stato dolo da parte dell ' assicurato ; l ' assicuratore , se è in buona fede , ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso . Se non vi e stato dolo da parte del contraente , il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata , e il contraente ha diritto di ottenere per l ' avvenire una proporzionale riduzione del premio . Art . 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori , l ' assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore . Se l ' assicurato omette dolosamente di dare l ' avviso , gli assicuratori non sono tenuti a pagare l ' indennità . Nel caso di sinistro , l ' assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell ' art . 1913 , indicando a ciascuno il nome degli altri . L ' assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l ' indennità dovuta secondo il rispettivo contratto , purché le somme complessivamente riscosse non superino l ' ammontare del danno . L ' assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti . Se un assicuratore è insolvente , la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori . Art . 1911 Coassicurazione Qualora la medesima assicurazione o l ' assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate , ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell ' indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota , anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori . Art . 1912 Terremoto , guerra , insurrezione , tumulti popolari Salvo patto contrario , l ' assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici , da guerra , da insurrezione o da tumulti popolari . Art . 1913 Avviso all ' assicuratore in caso di sinistro L ' assicurato deve dare avviso del sinistro all ' assicuratore o all ' agente autorizzato a concludere il contratto , entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l ' assicurato ne ha avuta conoscenza . Non è necessario l ' avviso , se l ' assicuratore o l ' agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro . Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l ' avviso , salvo patto contrario , deve essere dato entro ventiquattro ore . Art . 1914 Obbligo di salvataggio L ' assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ( 1227 ) . Le spese fatte a questo scopo dall ' assicurato sono a carico dell ' assicuratore , in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro , anche se il loro ammontare , unitamente a quello del danno , supera la somma assicurata , e anche se non si e raggiunto lo scopo , salvo che l ' assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ( att . 187 ) . L ' assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall ' assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro , salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente ( 1900-3 ) . L ' intervento dell ' assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti . L ' assicuratore che interviene al salvataggio deve , se richiesto dall ' assicurato , anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato . Art . 1915 Inadempimento dell ' obbligo di avviso o di salvataggio L ' assicurato che dolosamente non adempie l ' obbligo dell ' avviso o del salvataggio perde il diritto all ' indennità . Se l ' assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo , l ' assicuratore ha diritto di ridurre l ' indennità in ragione del pregiudizio sofferto ( att . 187 ) . Art . 1916 Diritto di surrogazione dell ' assicuratore L ' assicuratore che ha pagato l ' indennità è surrogato ( 1203 ) , fino alla concorrenza dell ' ammontare di essa , nei diritti dell ' assicurato verso i terzi responsabili ( 1589 ) . Salvo il caso di dolo , la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli , dagli affiliati , dagli ascendenti , da altri parenti o a affini dell ' assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici . L ' assicurato è responsabile verso l ' assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione ( 1589 ) . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali . Art . 1917 Assicurazione della responsabilità civile Nell ' assicurazione della responsabilità civile l ' assicuratore e obbligato a tenere indenne l ' assicurato di quanto questi , in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell ' assicurazione , deve pagare a un terzo , in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto ( 2952 ) . Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi ( 2767 ) . L ' assicuratore ha facoltà , previa comunicazione all ' assicurato , di pagare direttamente al terzo danneggiato l ' indennità dovuta , ed e obbligato al pagamento diretto se l ' assicurato lo richiede . Le spese sostenute per resistere all ' azione del danneggiato contro l ' assicurato sono a carico dell ' assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata . Tuttavia , nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse . L ' assicurato , convenuto dal danneggiato , può chiamare in causa l ' assicuratore ( 1932 ) . Art . 1918 Alienazione delle cose assicurate L ' alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione . L ' assicurato , che non comunica all ' assicuratore l ' avvenuta alienazione e all ' acquirente l ' esistenza del contratto di assicurazione , rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell ' alienazione . I diritti e gli obblighi dell ' assicurato passano all ' acquirente , se questi , avuta notizia dell ' esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all ' alienazione , non dichiara all ' assicuratore , mediante raccomandata , che non intende subentrare nel contratto . Spettano in tal caso all ' assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso . L ' assicuratore , entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell ' avvenuta alienazione , può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni , che può essere dato anche mediante raccomandata . Se è stata emessa una polizza all ' ordine ( 2008 ) o al portatore ( 2003 , 1889 ) , nessuna notizia dell ' alienazione deve essere data all ' assicuratore , e così quest ' ultimo come l ' acquirente non possono recedere dal contratto . SEZIONE III Dell ' assicurazione sulla vita Art . 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo L ' assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo . L ' assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto . Il consenso deve essere provato per iscritto ( 2725 ) . Art . 1920 Assicurazione a favore di un terzo E ' valida l ' assicurazione sulla vita a favore di un terzo ( 1411 e seguenti ) . La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione , o con successiva dichiarazione scritta comunicata all ' assicuratore , o per testamento ( 587 e seguente , 649 ) ; essa e efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente . Equivale a designazione l ' attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona . Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell ' assicurazione ( 1411 , 1923 ) . Art . 1921 Revoca del beneficio La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell ' articolo precedente . La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente , né dopo che , verificatosi l ' evento , il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio ( 1411 ) . Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca , questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio . La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all ' assicuratore ( att . 188 ) . Art . 1922 Decadenza dal beneficio La designazione del beneficiario , anche se irrevocabile , non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell ' assicurato ( 801 ) . Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità , essa può essere revocata nei casi previsti dall ' art . 800 ( att . 188 ) . Art . 1923 Diritti dei creditori e degli eredi Le somme dovute dall ' assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare . Sono salve , rispetto ai premi pagati , le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori ( 2901 e seguenti ) e quelle relative alla collazione ( 737 e seguenti ) , all ' imputazione ( 747 ) e alla riduzione ( 555 e seguenti ) delle donazioni . Art . 1924 Mancato pagamento dei premi Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno , l ' assicuratore può agire per l ' esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto . La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate , fermo restando il disposto dei primi due commi dell ' art . 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate . Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o , in mancanza , nel termine di venti giorni dalla scadenza , il contratto è risoluto di diritto ( 1453 e seguenti ) , e i premi pagati restano acquisiti all ' assicuratore , salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell ' assicurazione o per la riduzione della somma assicurata . Art . 1925 Riscatto e riduzione della polizza Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata , in modo tale che l ' assicurato sia in grado , in ogni momento , di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell ' assicurazione . Art . 1926 Cambiamento di professione dell ' assicurato I cambiamenti di professione o di attività dell ' assicurato non fanno cessare gli effetti dell ' assicurazione , qualora non aggravino il rischio in modo tale che , se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto , l ' assicuratore non avrebbe consentito l ' assicurazione ( 1898 ) . Qualora i cambiamenti siano di tale natura che , se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto , l ' assicuratore avrebbe consentito l ' assicurazione per un premio più elevato , il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito . Se l ' assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all ' assicuratore , questi , entro quindici giorni , deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio . Se l ' assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati , l ' assicurato , entro quindici giorni successivi , deve dichiarare se intende accettare la proposta . Se l ' assicurato dichiara di non accettare , il contratto e risoluto , salvo il diritto dell ' assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell ' assicurato al riscatto . Il silenzio dell ' assicurato vale come adesione alla proposta dell ' assicuratore . Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata ( att . 187 ) . Art . 1927 Suicidio dell ' assicurato In caso di suicidio dell ' assicurato , avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto , l ' assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate , salvo patto contrario . L ' assicuratore non è nemmeno obbligato se , essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi ( 1901 ) , non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata . SEZIONE IV Della riassicurazione Art . 1928 Prova I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto ( 2725 ) . I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali ( 2697 e seguenti , 2952 ) . Art . 1929 Efficacia del contratto Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l ' assicurato e il riassicuratore , salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati . Art . 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato , il riassicuratore deve pagare integralmente l ' indennità dovuta al riassicurato , salva la compensazione con i premi e gli altri crediti ( 1241 e seguenti ; att . 187 ) . Art . 1931 Compensazione dei crediti e debiti In caso di liquidazione coatta amministrativa dell ' impresa del riassicuratore o del riassicurato , i debiti e i crediti che , alla fine della liquidazione , risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione , si compensano di diritto ( 1241 e seguenti ; att . 187 ) . SEZIONE V Disposizioni finali Art . 1932 Norme inderogabili Le disposizioni degli artt . 1887 , 1892 , 1893 , 1894 , 1897 , 1898 , 1899 secondo comma , 1901 , 1903 secondo comma , 1914 secondo comma , 1915 secondo comma , 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all ' assicurato . Le clausole che derogano in senso meno favorevole all ' assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge ( 1339 , 1419 ) . CAPO XXI Del giuoco e della scommessa Art . 1933 Mancanza di azione Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa , anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti . Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l ' esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode ( 2034 ) . La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace ( 414 e seguente , 1191 ) . Art . 1934 Competizioni sportive Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell ' articolo precedente , anche rispetto alle persone che non vi prendono parte , i giuochi che addestrano al maneggio delle armi , le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva . Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda , qualora ritenga la posta eccessiva . Art . 1935 Lotterie autorizzate Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio , qualora siano state legalmente autorizzate . CAPO XXII Della fideiussione SEZIONE I Disposizioni generali Art . 1936 Nozione E ' fideiussiore colui che , obbligandosi personalmente verso il creditore , garantisce l ' adempimento di un ' obbligazione altrui . La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza . Art . 1937 Manifestazione della volontà La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa . Art . 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali La fideiussione può essere prestata anche per un ' obbligazione condizionale o futura ( 1353 ) , con la previsione in quest ' ultimo caso dell ' importo massimo garantito . Art . 1939 Validità della fideiussione La fideiussione non è valida se non è valida l ' obbligazione principale ( 1255 ) , salvo che sia prestata per un ' obbligazione assunta da un incapace . Art . 1940 Fideiussore del fideiussore La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale , come per il suo fideiussore . Art . 1941 Limiti della fideiussione La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore , né può essere prestata a condizioni più onerose . Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose . La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell ' obbligazione principale . Art . 1942 Estensione della fideiussione Salvo patto contrario , la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale , nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive . Art . 1943 Obbligazione di prestare fideiussione Il debitore obbligato a dare un fideiussore ( 1179 ) deve presentare persona capace , che possieda beni sufficienti a garantire l ' obbligazione ( 2740 ) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare ( att . 189 ) . Quando il fideiussore e divenuto insolvente , deve esserne dato un altro , tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore . SEZIONE II Dei rapporti tra creditore e fideiussore Art . 1944 Obbligazione del fideiussore Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito ( 1292 e seguenti , 1410 ) . Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell ' esclusione del debitore principale . In tal caso il fideiussore , che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell ' escussione , deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione ( 2268 ) . Salvo patto contrario , il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie . Art . 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale ( 1239 ) , salva quella derivante dall ' incapacità ( 1247 , 1939 ) . Art . 1946 Fideiussione prestata da più persone Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito ( 1292 ) , ciascuna di esse e obbligata per l ' intero debito , salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione . Art . 1947 Beneficio della divisione Se è stato stipulato il beneficio della divisione , ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell ' intero debito può esigere che il creditore riduca l ' azione alla parte da lui dovuta . Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione , questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota , ma non risponde delle insolvenze sopravvenute . Art . 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore , se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi , o siano liberati perché incapaci . SEZIONE III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale Art . 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore ( 1203 ) . Art . 1950 Regresso contro il debitore principale Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale , benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione ( 1936 ) . Il regresso comprende il capitale , gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui . Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento . Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale ( 1284 ) , il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale ( 1224 ) . Se il debitore è incapace ( 414 e seguente , 1939 ) , il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio ( 2041 e seguente ) . Art . 1951 Regresso contro più debitori principali Se vi sono più debitori principali obbligati in solido , il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato . Art . 1952 Divieto di agire contro il debitore principale Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se , per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto , il debitore ha pagato ugualmente il debito . Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale , questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all ' atto del pagamento . In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l ' azione per la ripetizione contro il creditore . Art . 1953 Rilievo del fideiussore Il fideiussore , anche prima di aver pagato , può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o , in mancanza , presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso ( 1179 ) , nei casi seguenti : 1 ) quando è convenuto in giudizio per il pagamento ; 2 ) quando il debitore è divenuto insolvente ; 3 ) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato ; 4 ) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine ; 5 ) quando sono decorsi cinque anni , e l ' obbligazione principale non ha un termine , purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato . SEZIONE IV Dei rapporti fra più fideiussori Art . 1954 Regresso contro gli altri fideiussori Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito , il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione . Se uno di questi è insolvente , si osserva la disposizione del secondo comma dell ' art . 1299 ( 1239 ) . SEZIONE V Dell ' estinzione della fideiussione Art . 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore La fideiussione si estingue quando , per fatto del creditore , non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti ( 1949 ) , nel pegno ( 2784 e seguenti ) , nelle ipoteche ( 2808 e seguenti ) e nei privilegi ( 2745 e seguenti ) del creditore . Art . 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura Il fideiussore per un ' obbligazione futura ( 1938 ) è liberato se il creditore , senza speciale autorizzazione del fideiussore , ha fatto credito al terzo , pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito ( 1461 , 1844 , 1850 , 1877 ) . Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione . Art . 1957 Scadenza dell ' obbligazione principale Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell ' obbligazione principale , purché il creditore entro sei mesi ( 2964; att . 190 ) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate ( 1267 ) . La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell ' obbligazione principale . In questo caso però l ' istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi . L ' istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore ( 2943 e seguenti ; att . 190 ) . CAPO XXIII Del mandato di credito Art . 1958 Effetti del mandato di credito Se una persona si obbliga verso un ' altra , che le ha conferito l ' incarico , a fare credito a un terzo , in nome e per conto proprio , quella che ha dato l ' incarico risponde come fideiussore di un debito futuro ( 1938 ) . Colui che ha accettato l ' incarico non può rinunziarvi , ma chi l ' ha conferito può revocarlo , salvo l ' obbligo di risarcire il danno ( 1223 ) all ' altra parte . Art . 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo Se , dopo l ' accettazione dell ' incarico , le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito , colui che ha accettato l ' incarico non può essere costretto ad eseguirlo ( 1461 ) . Si applica inoltre la disposizione dell ' art . 1956 . CAPO XXIV Dell ' anticresi Art . 1960 Nozione L ' anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito , affinché il creditore ne percepisca i frutti , imputandoli agli interessi , se dovuti e quindi al capitale ( 1194 ) . Art . 1961 Obblighi del creditore anticretico Il creditore , se non è stato convenuto diversamente , è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell ' immobile ricevuto in anticresi . Egli ha l ' obbligo di conservare , amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia ( 1176 ) . Le spese relative devono essere prelevate dai frutti . Il creditore , se vuole liberarsi da tali obblighi , può , in ogni tempo , restituire l ' immobile al debitore , purché non abbia rinunziato a tale facoltà . Art . 1962 Durata dell ' anticresi L ' anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito , anche se il credito o l ' immobile dato in anticresi , sia divisibile , salvo che sia stata stabilita la durata . In ogni caso l ' anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni ( att . 191 ) . Se e stato stipulato un termine maggiore , questo si riduce al termine suddetto . Art . 1963 Divieto del patto commissorio E ' nullo ( 1421 e seguenti ) qualunque patto , anche posteriore alla conclusione del contratto , con cui si conviene che la proprietà dell ' immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito ( 2744 ) . Art . 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi Salva la disposizione dell ' art . 1448 , è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte . In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell ' immobile ( att . 192 ) . CAPO XXV Della transazione Art . 1965 Nozione La transazione è il contratto col quale le parti , facendosi reciproche concessioni , pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro . Con le reciproche concessioni si possono creare , modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti . Art . 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite ( 320 , 493 ) . La transazione e nulla se tali diritti , per loro natura o per espressa disposizione di legge , sono sottratti alla disponibilità delle parti ( 2113 ) . Art . 1967 Prova La transazione deve essere provata per iscritto , fermo il disposto del n . 12 dell ' art . 1350 ( 2725 ) . Art . 1968 Transazione sulla falsità di documenti La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto , se non e stata omologata dal tribunale , sentito il pubblico ministero . Art . 1969 Errore di diritto La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti ( 1429 ) . Art . 1970 Lesione La transazione non può essere impugnata per causa di lesione ( 1447 e seguenti ) . Art . 1971 Transazione su pretesa temeraria Se una della parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa , l ' altra può chiedere l ' annullamento della transazione ( 1425 e seguenti ) . Art . 1972 Transazione su un titolo nullo E ' nulla ( 1421 e seguenti ) la transazione relativa a un contratto illecito ( 1343 e seguenti ) , ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo . Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo , l ' annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo . Art . 1973 Annullabilità per falsità di documenti E ' annullabile ( 1425 e seguenti ) la transazione fatta , in tutto o in parte , sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi . Art . 1974 Annullabilità per cosa giudicata E ' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato , della quale le parti o una di esse non avevano notizia . Art . 1975 Annullabilità per scoperta di documenti La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione , salvo che questi siano stati occultati dall ' altra parte . La transazione è annullabile ( 1442 ) , quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto . Art . 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione ( 1230 e seguenti ) , salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato ( 1453 e seguenti ) . CAPO XXVI Della cessione dei beni ai creditori Art . 1977 Nozione La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti . Art . 1978 Forma La cessione dei beni si deve fare per iscritto , sotto pena di nullità ( 1350 , 2649 , 2687 ) . Se tra i beni ceduti esistono crediti , si osservano le disposizioni degli artt . 1264 e 1265 ( 2725 ) . Art . 1979 Poteri dei creditori cessionari L ' amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari . Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi ( att . 193 ) . Art . 1980 Effetti della cessione Il debitore non può disporre dei beni ceduti . I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni . I creditori cessionari , se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore , non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute ( att . 193 ) . Art . 1981 Spese I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito ( 1332 ) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l ' importo sul ricavato di essa . Art . 1982 Riparto I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti , salve le cause di prelazione ( 2741 ) . Il residuo spetta al debitore ( att . 193 ) . Art . 1983 Controllo del debitore Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione , o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno . Se è stato nominato un liquidatore , questi deve rendere il conto anche al debitore . Art . 1984 Liberazione del debitore Se non vi è patto contrario , il debitore e liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione , e nei limiti di quanto hanno ricevuto ( att . 193 ) . Art . 1985 Recesso dal contratto Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione ( 1332 ) . Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento . Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione ( att . 193 ) . Art . 1986 Annullamento e risoluzione del contratto La cessione può essere annullata ( 1425 ) se il debitore , avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni , ha dissimulato parte notevole di essi , ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti . La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali ( 1453 e seguenti ) . TITOLO IV DELLE PROMESSE UNILATERALI Art . 1987 Efficacia delle promesse La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge ( 2821 ) . Art . 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e fatta dall ' onere di provare ( 2697 ) il rapporto fondamentale . L ' esistenza di questo si presume fino a prova contraria . Art . 1989 Promessa al pubblico Colui che , rivolgendosi al pubblico , promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione , è vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica . Se alla promessa non e apposto un termine , o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima , il vincolo del promittente cessa , qualora entro l ' anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l ' avveramento della situazione o il compimento dell ' azione prevista nella promessa . Art . 1990 Revoca della promessa La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall ' articolo precedente solo per giusta causa , purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente . In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l ' azione è già stata compiuta . Art . 1991 Cooperazione di più persone Se l ' azione e stata compiuta da più persone separatamente , oppure se la situazione è comune a più persone , la prestazione promessa , quando è unica , spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente . TITOLO V DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I Disposizioni generali Art . 1992 Adempimento della prestazione Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo , purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge . Il debitore , che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore , è liberato anche se questi non e il titolare del diritto . Art . 1993 Eccezioni opponibili Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali , le eccezioni di forma , quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo , nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma , da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell ' emissione , o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l ' esercizio dell ' azione . Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori , soltanto se , nell ' acquistare il titolo , il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo . Art . 1994 Effetti del possesso di buona fede Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito ( 1147 , 1153 ) , in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione , non è soggetto a rivendicazione ( 948 ) . Art . 1995 Trasferimento dei diritti accessori Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti . Art . 1996 Titoli rappresentativi I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate , il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo ( 1684 , 1691 , 1790 e seguente ; Cod . Nav . 463 , 961 ) . Art . 1997 Efficacia dei vincoli sul credito Il pegno ( 2784 e seguenti ) , il sequestro , il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo . Art . 1998 Titoli con diritto a premi Nel caso di usufrutto ( 978 e seguenti ) di titoli di credito il godimento dell ' usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo ( 981 ) . Il premio è investito a norma dell ' art . 1000 . Nel pegno di titoli di credito ( 2784 e seguenti ) Ia garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo . Art . 1999 Conversione dei titoli I titoli di credito al portatore ( 2003 ) possono essere convertiti dall ' emittente in titoli nominativi ( 2021 ) , su richiesta e a spese del possessore . Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall ' emittente , i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore , su richiesta e a spese dell ' intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell ' art . 2022 . Art . 2000 Riunione e frazionamento dei titoli I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo , su richiesta e a spese del possessore . I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore . Art . 2001 Rinvio a disposizioni speciali Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali . I titoli del debito pubblico , i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali . Art . 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l ' avente diritto alla prestazione , o a consentire il trasferimento del diritto senza l ' osservanza delle forme proprie della cessione . CAPO II Dei titoli al portatore Art . 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo ( 1994 ) . Il possessore del titolo al portatore e legittimato all ' esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo ( 1992 ) . Art . 2004 Limitazione della libertà di emissione Il titolo di credito contenente l ' obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge . Art . 2005 Titolo deteriorato Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione , ma sia tuttora sicuramente identificabile , ha diritto di ottenere dall ' emittente un titolo equivalente , verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese . Art . 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo Salvo disposizioni di leggi speciali , non è ammesso l ' ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti . Tuttavia chi denunzia all ' emittente lo smarrimento o la sottrazione d ' un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima , decorso il termine di prescrizione del titolo ( 2946 ) . Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato , salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore . Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore ( 2346 e seguenti ) , il denunziante può essere autorizzato dal tribunale , previa cauzione , se del caso , a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione , fino a quando i titoli non vengano presentati da altri . E salvo , in ogni caso , l ' eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo . Art . 2007 Distruzione del titolo Il possessore del titolo al portatore , che ne provi la distruzione , ha diritto di chiedere all ' emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente . Le spese sono a carico del richiedente . Se la prova della distruzione non è raggiunta , si osservano le disposizioni dell ' articolo precedente . CAPO III Dei titoli all ' ordine Art . 2008 Legittimazione del possessore Il possessore di un titolo all ' ordine e legittimato all ' esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate ( 1992 , 283 ) . Art . 2009 Forma della girata La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante . E valida la girata anche se non contiene l ' indicazione del giratario . La girata al portatore vale come girata in bianco . Art . 2010 Girata condizionale o parziale Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta . E nulla la girata parziale . Art . 2011 Effetti della girata La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ( 1995 ) . Se il titolo è girato in bianco , il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona , ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova . Art . 2012 Obblighi del girante Salvo diversa disposizione di legge ( 1797 ) o clausola contraria risultante dal titolo , il girante non e obbligato per l ' inadempimento della prestazione da parte dell ' emittente . Art . 2013 Girata per incasso o per procura Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso , il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo , ma non può girare il titolo , fuorché per procura . L ' emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante . L ' efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante . Art . 2014 Girata a titolo di pegno Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno , il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo , ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura . L ' emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante , a meno che il giratario , ricevendo il titolo , abbia agito intenzionalmente a danno dell ' emittente . Art . 2015 Cessione del titolo all ' ordine L ' acquisto di un titolo all ' ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione ( 1260 e seguenti ) . Art . 2016 Procedura d ' ammortamento In caso di smarrimento , sottrazione o distruzione del titolo , il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l ' ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile . Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e , se si tratta di titolo in bianco , quelli sufficienti a identificarlo . Il presidente del tribunale , premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore , pronunzia con decreto l ' ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale , purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore . Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto , il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza . Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente . Nonostante la denunzia , il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore . Art . 2017 Opposizione del detentore L ' opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l ' ammortamento , con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore . L ' opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale . Se l ' opposizione e respinta , il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l ' ammortamento . Art . 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l ' opposizione Durante il termine stabilito dall ' art . 2016 , il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti , e , se il titolo e scaduto o pagabile a vista , può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma . Art . 2019 Effetti dell ' ammortamento Trascorso senza opposizione il termine indicato dall ' art . 2016 , il titolo non ha più efficacia , salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l ' ammortamento . Chi ha ottenuto l ' ammortamento , su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione , può esigere il pagamento o , qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto , può ottenere un duplicato . Art . 2020 Leggi speciali Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all ' ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente . CAPO IV Dei titoli nominativi Art . 2021 Legittimazione del possessore Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all ' esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell ' intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell ' emittente . Art . 2022 Trasferimento Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l ' annotazione del nome dell ' acquirente sul titolo e nel registro dell ' emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare . Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro . Colui che chiede l ' intestazione del titolo a favore di un ' altra persona , o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato , deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre , mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio . Se l ' intestazione o il rilascio è richiesto dall ' acquirente , questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico ( 2703 ) . Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell ' emittente . L ' emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilità , salvo il caso di colpa . Art . 2023 Trasferimento mediante girata Salvo diverse disposizioni della legge , il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata ( 2009 ) autenticata ( 2703 ) da un notaio o da un agente di cambio . La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l ' indicazione del giratario . Se il titolo non e interamente liberato , e necessaria anche la sottoscrizione del giratario . Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell ' emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro . Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l ' annotazione del trasferimento nel registro dell ' emittente . Art . 2024 Vincoli sul credito Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell ' emittente e dei terzi , se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro ( 1997 ) . Per l ' annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell ' art . 2022 . Art . 2025 Usufrutto Chi ha l ' usufrutto ( 978 e seguenti ) del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario . Art . 2026 Pegno La costituzione in pegno ( 2784 e seguenti ) di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo , girato con la clausola " in garanzia " o altra equivalente ( 2014 ) . Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura ( 2013 ) . Art . 2027 Ammortamento In caso di smarrimento , sottrazione o distruzione del titolo , l ' intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all ' emittente e chiedere l ' ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all ' ordine . In caso di smarrimento , sottrazione o distruzione di azioni nominative , durante il termine stabilito dall ' art . 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni , salva , se del caso , la prestazione di una cauzione . L ' ammortamento estingue il titolo , ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo ( 2019 ) . TITOLO VI DELLA GESTIONE DI AFFARI Art . 2028 Obbligo di continuare la gestione Chi , senza esservi obbligato , assume scientemente la gestione di un affare altrui , è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l ' interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso . L ' obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l ' interessato muore prima che l ' affare sia terminato , finche l ' erede possa provvedere direttamente . Art . 2029 . Capacità del gestore Il gestore deve avere la capacità di contrattare ( 1425 ) . Art . 2030 Obbligazioni del gestore Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato ( 1703 e seguenti ) . Tuttavia il giudice , in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione , può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa ( 1223 e seguenti ) . Art . 2031 Obblighi dell ' interessato Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata , l ' interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui , deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi ( 1284 ) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte . Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell ' interessato , eccetto che tale divieto sia contrario alla legge , all ' ordine pubblico o al buon costume . Art . 2032 Ratifica dell ' interessato La ratifica ( 1339 ) dell ' interessato produce , relativamente alla gestione , gli effetti che sarebbero derivati da un mandato ( 1703 e seguenti ) , anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio . TITOLO VII DEL PAGAMENTO DELL ' INDEBITO Art . 2033 Indebito oggettivo Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato . Ha inoltre diritto ai frutti ( 820 e seguenti ) e agli interessi ( 1284 ) dal giorno del pagamento , se chi lo ha ricevuto era in mala fede , oppure , se questi era in buona fede ( 1147 ) , dal giorno della domanda . Art . 2034 Obbligazioni naturali Non è ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali , salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace . I doveri indicati dal comma precedente , e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che e stato spontaneamente pagato , non producono altri effetti ( 627-2 , 1933 , 2331 , 2940 ) . Art . 2035 Prestazione contraria al buon costume Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che , anche da parte sua , costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato . Art . 2036 Indebito soggettivo Chi ha pagato un debito altrui , credendosi debitore in base a un errore scusabile , può ripetere ciò che ha pagato , sempre che il creditore non si sia privato in buona fede ( 1147 ) del titolo o delle garanzie del credito . Chi ha ricevuto l ' indebito è anche tenuto a restituire i frutti ( 820 e seguenti ) e gli interessi ( 1284 ) dal giorno del pagamento , se era in mala fede , o dal giorno della domanda , se era in buona fede ( 1147 ) . Quando la ripetizione non è ammessa , colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore ( 1203 e seguenti ) . Art . 2037 Restituzione di cosa determinata Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla . Se la cosa è perita , anche per caso fortuito ( 1218 , 1256 ) , chi l ' ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore ; se la cosa e soltanto deteriorata , colui che l ' ha data può chiedere l ' equivalente , oppure la restituzione e un ' indennità per la diminuzione di valore . Chi ha ricevuto la cosa in buona fede ( 1147 ) non risponde del perimento o del deterioramento di essa , ancorché dipenda da fatto proprio , se non nei limiti del suo arricchimento . Art . 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente Chi , avendo ricevuto la cosa in buona fede ( 1147 ) , l ' ha alienata prima di conoscere l ' obbligo di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo conseguito . Se questo è ancora dovuto , colui che ha pagato l ' indebito subentra nel diritto dell ' alienante ( 1203 e seguenti ) . Nel caso di alienazione a titolo gratuito , il terzo acquirente è obbligato , nei limiti del suo arricchimento , verso colui che ha pagato l ' indebito . Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede , o dopo aver conosciuto l ' obbligo di restituirla , è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore . Colui che ha pagato l ' indebito può però esigere il corrispettivo dell ' alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo . Se l ' alienazione è stata fatta a titolo gratuito , l ' acquirente , qualora l ' alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato , nei limiti dell ' arricchimento , verso colui che ha pagato l ' indebito . Art . 2039 Indebito ricevuto da un incapace L ' incapace che ha ricevuto l ' indebito , anche in mala fede , non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio ( 1190 , 1443 ) . Art . 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti , a norma degli artt . 1149 , 1150 , 1151 e 1152 . TITOLO VIII DELL ' ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Art . 2041 Azione generale di arricchimento Chi , senza una giusta causa , si è arricchito a danno di un ' altra persona è tenuto , nei limiti dell ' arricchimento , a indennizzare quest ' ultima della correlativa diminuzione patrimoniale . Qualora l ' arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata , colui che l ' ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura , se sussiste al tempo della domanda . Art . 2042 Carattere sussidiario dell ' azione L ' azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un ' altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto ( 1185 , 1188 , 1190 , 1443 , 1502 , 1769 ) . TITOLO IX DEI FATTI ILLECITI Art . 2043 Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ( Cod . Pen . 185 ) . Art . 2044 Legittima difesa Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri ( Cod . Pen . 52 ) . Art . 2045 Stato di necessità Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ( 1447 ) , e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile ( Cod . Pen . 54 ) , al danneggiato è dovuta un ' indennità , la cui misura e rimessa all ' equo apprezzamento del giudice ( att . 194 ) . Art . 2046 Imputabilità del fatto dannoso Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d ' intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso ( Cod . Pen . 85 e seguenti ) , a meno che lo stato d ' incapacità derivi da sua colpa . Art . 2047 Danno cagionato dall ' incapace In caso di danno cagionato da persona incapace d ' intendere o di volere ( Cod . Pen . 85 e seguenti ) , il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell ' incapace , salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto . Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza , il giudice , in considerazione delle condizioni economiche delle parti , può condannare l ' autore del danno a un ' equa indennità . Art . 2048 Responsabilità dei genitori ; dei tutori , dei precettori e dei maestri d ' arte Il padre e la madre , o il tutore , sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati ( 314 e seguenti , 301 , 390 e seguenti ) o delle persone soggette alla tutela ( 343 e seguenti , 414 e seguenti ) , che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all ' affiliante . I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un ' arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti ( 2130 e seguenti ) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza . Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto . Art . 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell ' esercizio delle incombenze a cui sono adibiti . Art . 2050 Responsabilità per l ' esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un ' attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati , e tenuto al risarcimento , se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno . Art . 2051 Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito ( 1218,1256 ) . Art . 2052 Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso , è responsabile dei danni cagionati dall ' animale , sia che fosse sotto la sua custodia , sia che fosse smarrito o fuggito , salvo che provi il caso fortuito ( 1218,1256; Cod . Pen . 672 ) . Art . 2053 Rovina di edificio Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina , salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione ( 1669; Cod . Pen . 677 ) . Art . 2054 Circolazione di veicoli Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo , se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno . Nel caso di scontro tra veicoli si presume , fino a prova contraria , che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli . Il proprietario del veicolo , o , in sua vece , l ' usufruttuario ( 978 e seguenti ) o l ' acquirente con patto di riservato dominio ( 1523 e seguenti ) , è responsabile in solido ( 1292 ) col conducente , se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà . In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo . Art . 2055 Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone , tutte sono obbligate in solido ( 1292 ) al risarcimento del danno . Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri , nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall ' entità delle conseguenze che ne sono derivate ( 1299 ) . Nel dubbio , le singole colpe si presumono uguali . Art . 2056 Valutazione dei danni Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt . 1223,1226 e 1227 . Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso . Art . 2057 Danni permanenti Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice , tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno , sotto forma di una rendita vitalizia ( 1872 e seguenti ) . In tal caso il giudice dispone le opportune cautele ( att . 194 ) . Art . 2058 Risarcimento in forma specifica Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica , qualora sia in tutto o in parte possibile . Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente , se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore ( att . 194 ) . Art . 2059 Danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge . LIBRO QUINTO DEL LAVORO TITOLO I DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA ' PROFESSIONALI CAPO I Disposizioni generali Art . 2060 Del lavoro Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive , intellettuali , tecniche e manuali . Art . 2061 Ordinamento delle categorie professionali L ' ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi , dai regolamenti , dai provvedimenti dell ' autorità governativa ( e dagli statuti delle associazioni professionali ) . Art . 2062 Esercizio professionale delle attività economiche L ' esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi , dai regolamenti ( e dalle norme corporative ) . CAPO III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate Art . 2067 Soggetti I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali . Art . 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro , in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge . Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico ( 2240 e seguenti ) . Art . 2069 Efficacia Il contratto collettivo deve contenere l ' indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro , ovvero delle imprese o dell ' impresa , a cui si riferisce , e del territorio dove ha efficacia . In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti . Art . 2070 Criteri di applicazione L ' appartenenza alla categoria professionale , ai fini dell ' applicazione del contratto collettivo , si determina secondo l ' attività effettivamente esercitata dall ' imprenditore ( 2082 ) . Se l ' imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo , si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività . Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un ' attività organizzata , si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività . Art . 2071 Contenuto Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti , secondo la natura del rapporto , per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro , i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro . Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva . Deve infine contenere la determinazione della sua durata . Art . 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo . Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo , sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo , salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro ( 1339 ) . Art . 2078 Efficacia degli usi In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi . Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge . Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro . Art . 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ( 2141 e seguenti ) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo ( 1647 e seguenti ) . Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario , all ' orario di lavoro , alle ferie , al periodo di prova , od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi . Art . 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto , con obbligo di miglioria , conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto . TITOLO II DEL LAVORO NELL ' IMPRESA CAPO I Dell ' impresa in generale SEZIONE I Dell ' imprenditore Art . 2082 Imprenditore E ' imprenditore chi esercita professionalmente un ' attività economica organizzata ( 2555 , 2565 ) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ( 2135 , 2195 ) . Art . 2083 Piccoli imprenditori Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo ( 1647 , 2139 ) , gli artigiani , i piccoli commercianti e coloro che esercitano un ' attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ( 2202 , 2214 , 2221 ) . Art . 2084 Condizioni per l ' esercizio dell ' impresa La legge determina le categorie d ' imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa . Le altre condizioni per l ' esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge ( e dalle norme corporative ) . Art . 2085 Indirizzo della produzione Il controllo sull ' indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all ' interesse unitario dell ' economia nazionale è esercitato dallo Stato , nei modi previsti dalla legge ( e dalle norme corporative ) . Art . 2086 Direzione e gerarchia nell ' impresa L ' imprenditore è il capo dell ' impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori . Art . 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro L ' imprenditore e tenuto ad adottare nell ' esercizio dell ' impresa le misure che , secondo la particolarità del lavoro , l ' esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare l ' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro . Art . 2093 Imprese esercitate da enti pubblici Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali . Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro , limitatamente alle imprese da essi esercitate . Sono salve le diverse disposizioni della legge . SEZIONE II Dei collaboratori dell ' imprenditore Art . 2094 Prestatore di lavoro subordinato E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell ' impresa , prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell ' imprenditore ( 2239 ) . Art . 2095 Categorie dei prestatori di lavoro I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti , quadri , impiegati e operai ( att . 95 ) . Le leggi speciali ( e le norme corporative ) , in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell ' impresa , determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie . SEZIONE III Del rapporto di lavoro § 1 Della costituzione del rapporto di lavoro Art . 2096 Assunzione in prova ( Salvo diversa disposizione delle norme corporative ) , l ' assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto . L ' imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l ' esperimento che forma oggetto del patto di prova . Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto , senza obbligo di preavviso o d ' indennità . Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario , la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine . Compiuto il periodo di prova , l ' assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell ' anzianità del prestatore di lavoro . Art . 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro Il contratto di lavoro stipulato senza l ' osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell ' offerta di lavoro può essere annullato , salva l ' applicazione delle sanzioni penali ( 2126 ) . La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero , su denunzia dell ' ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell ' assunzione del prestatore di lavoro ( 2126 , 2964 e seguenti ) . § 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti Art . 2099 Retribuzione La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata ( dalle norme corporative ) , con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito . In mancanza ( di norme corporative o ) di accordo tra le parti , la retribuzione e determinata dal giudice , tenuto conto , ove occorra , del parere delle associazioni professionali . Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura . Art . 2100 Obbligatorietà del cottimo Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando , in conseguenza dell ' organizzazione del lavoro , è vincolato all ' osservanza di un determinato ritmo produttivo , o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione . ( Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe ) . Art . 2101 Tariffe di cottimo ( Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento ) . Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro , e in ragione degli stessi . In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative . L ' imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo , le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario . Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato . Art . 2102 Partecipazione agli utili Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente , la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro ( 2554 ) e determinata in base agli utili netti dell ' impresa , e , per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio ( 2423 , 2435 , 2464 , 2491 , 2516 ) , in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato ( 2433 e seguenti ) . Art . 2103 Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ( att . 96 ) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte , senza alcuna diminuzione della retribuzione . Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all ' attività svolta , e l ' assegnazione stessa diviene definitiva , ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto , dopo un periodo fissato dai contratti collettivi , e comunque non superiore a tre mesi . Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un ' altra se non per comprovate ragioni tecniche , organizzative e produttive . Ogni patto contrario è nullo . Art . 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta , dall ' interesse dell ' impresa e da quello superiore della produzione nazionale ( 1176 ) . Deve inoltre osservare le disposizioni per l ' esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall ' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende . Art . 2105 Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari , per conto proprio o di terzi , in concorrenza con l ' imprenditore , né divulgare notizie attinenti all ' organizzazione e ai metodi di produzione dell ' impresa , o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio . Art . 2106 Sanzioni disciplinari L ' inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all ' applicazione di sanzioni disciplinari , secondo la gravità dell ' infrazione ( e in conformità delle norme corporative ) ( att . 97 ) . Art . 2107 Orario di lavoro La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali ( o dalle norme corporative ) . Art . 2108 Lavoro straordinario e notturno In caso di prolungamento dell ' orario normale , il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario . Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno . I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno , la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge ( o dalle norme corporative ) . Art . 2109 Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana , di regola in coincidenza con la domenica . Ha anche diritto dopo un anno d ' ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito , possibilmente continuativo , nel tempo che l ' imprenditore stabilisce , tenuto conto delle esigenze dell ' impresa e degli interessi del prestatore di lavoro . La durata di tale periodo è stabilita dalla legge , ( dalle norme corporative ) dagli usi o secondo equità ( att . 98 ) . L ' imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie . Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell ' art . 2118 . Art . 2110 Infortunio , malattia , gravidanza , puerperio In caso d ' infortunio , di malattia , di gravidanza o di puerperio , se la legge ( o le norme corporative ) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza , è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un ' indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali , ( dalle norme corporative ) dagli usi o secondo equità ( att . 98 ) . Nei casi indicati nel comma precedente , l ' imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell ' art . 2118 , decorso il periodo stabilito dalla legge ( dalle norme corporative ) , dagli usi o secondo equità . Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell ' anzianità di servizio . Art . 2111 Servizio militare La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative ) . In caso di richiamo alle armi , si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell ' articolo precedente . Art . 2112 Trasferimento dell ' azienda In caso di trasferimento d ' azienda , il rapporto di lavoro continua con l ' acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano . L ' alienante e l ' acquirente sono obbligati , in solido , per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento . Con le procedure di cui al Cod . Proc . Civile il lavoratore può consentire la liberazione dell ' alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro . L ' acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi , previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento , fino alla loro scadenza , salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all ' impresa dell ' acquirente . Le disposizioni di quest ' articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda ( 2561 e seguente ) . Art . 2113 Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni ( 1966 ) , che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui al Cod . Proc . Civ . , non sono valide . L ' impugnazione deve essere proposta , a pena di decadenza , entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione , se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima . Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto , anche stragiudiziale , del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi del Cod . Proc . Civile . Art . 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie Le leggi speciali ( e le norme corporative ) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative ( 1886 ) . Art . 2115 Contribuzioni Salvo diverse disposizioni della legge ( o delle norme corporative ) l ' imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza . L ' imprenditore è responsabile ( 2753 ) del versamento del contributo , anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro , salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali ( 2754 ) . E ' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all ' assistenza ( 1419 ) . Art . 2116 Prestazioni Le prestazioni indicate nell ' art . 2114 sono dovute al prestatore di lavoro , anche quando l ' imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza , salvo diverse disposizioni delle leggi speciali ( o delle norme corporative ) . Nei casi in cui , secondo tali disposizioni , le istituzioni di previdenza e di assistenza , per mancata o irregolare contribuzione , non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute , l ' imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro . Art . 2117 Fondi speciali per la previdenza e l ' assistenza I fondi speciali per la previdenza e l ' assistenza che l ' imprenditore abbia costituiti , anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro , non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell ' imprenditore o del prestatore di lavoro ( 2751 ) . § 4 Dell ' estinzione del rapporto di lavoro Art . 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato , dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti ( dalle norme corporative ) , dagli usi o secondo equità ( att . 98 ) . In mancanza di preavviso , il recedente è tenuto verso l ' altra parte a un ' indennità equivalente all ' importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso . La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro . Art . 2119 Recesso per giusta causa Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine , se il contratto è a tempo determinato , o senza preavviso , se il contratto è a tempo indeterminato , qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione , anche provvisoria , del rapporto . Se il contratto è a tempo indeterminato , al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l ' indennità indicata nel secondo comma dell ' articolo precedente . Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell ' imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell ' azienda . Art . 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato , il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto . Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all ' importo della retribuzione dovuta per l ' anno stesso divisa per 13,5 . La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno , computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni . Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua , ai fini del comma precedente , comprende tutte le somme , compreso l ' equivalente delle prestazioni in natura , corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro , a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese . In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell ' anno per una delle cause di cui all ' art . 2110 , nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l ' integrazione salariale , deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l ' equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro . Il trattamento di cui al precedente primo comma , con esclusione della quota maturata nell ' anno , e incrementato , su base composta , al 31 dicembre di ogni anno , con l ' applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell ' aumento dell ' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati , accertato dall ' ISTAT , rispetto al mese di dicembre dell ' anno precedente . Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno , l ' incremento dell ' indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell ' anno precedente . Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero . Il prestatore di lavoro , con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro , può chiedere , in costanza di rapporto di lavoro , una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta . Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo , di cui al precedente comma , e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti . La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di : a ) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ; b ) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli , documentato con atto notarile . L ' anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta , a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto . Nell ' ipotesi di cui all ' art . 2122 la stessa anticipazione è detratta dall ' indennità prevista dalla norma medesima . Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali . I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l ' accoglimento delle richieste di anticipazione . Art . 2121 Computo dell ' indennità di mancato preavviso L ' indennità di cui all ' art . 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni , i premi di produzione , le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo , con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese . Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni , con premi di produzione o con partecipazioni , l ' indennità suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato . Fa parte della retribuzione anche l ' equivalente del vitto e dell ' alloggio dovuto al prestatore di lavoro . Art . 2122 Indennità in caso di morte In caso di morte del prestatore di lavoro , le indennità indicate dagli artt . 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge , ai figli e , se vivevano a carico del prestatore di lavoro , ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado ( 73 , 78 ) . La ripartizione delle indennità , se non vi è accordo tra gli aventi diritto , deve farsi secondo il bisogno di ciascuno . In mancanza delle persone indicate nel primo comma , le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima ( 565 e seguenti ) . E nullo ( 1421 e seguenti ) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l ' attribuzione e la ripartizione delle indennità ( 458 ) . Art . 2123 Forme di previdenza Salvo patto contrario , l ' imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt . 2110 , 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi . Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro , questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota , qualunque sia la causa della cessazione del contratto . Art . 2124 Certificato di lavoro Se non è obbligatorio il libretto di lavoro , all ' atto della cessazione del contratto , qualunque ne sia la causa , l ' imprenditore deve rilasciare un certificato con l ' indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate . Art . 2125 Patto di non concorrenza Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell ' attività del prestatore di lavoro , per il tempo successivo alla cessazione del contratto , è nullo se non risulta da atto scritto ( 2725 ) , se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto , di tempo e di luogo . La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni , se si tratta di dirigenti , e a tre anni negli altri casi . Se è pattuita una durata maggiore , essa si riduce nella misura suindicata ( 2557 , 2596; att . 198 ) . § 5 Disposizioni finali Art . 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge La nullità o l ' annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo che la nullità derivi dall ' illiceità dell ' oggetto o della causa ( 1343 e seguenti ) . Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro , questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione . Art . 2127 Divieto d ' interposizione nel lavoro a cottimo E ' vietato all ' imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi . In caso di violazione di tale divieto , l ' imprenditore risponde direttamente , nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente , degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati . Art . 2128 Lavoro a domicilio Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione , in quanto compatibili con la specialità del rapporto . Art . 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici , salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge ( att . 982 ) . SEZIONE IV Del tirocinio Art . 2130 Durata del tirocinio Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti ( dalle norme corporative o ) dagli usi . Art . 2131 Retribuzione La retribuzione dell ' apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo . Art . 2132 Istruzione professionale L ' imprenditore deve permettere che l ' apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio . Art . 2133 Attestato di tirocinio Alla cessazione del tirocinio , l ' apprendista , per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro , ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto . Art . 2134 Norme applicabili al tirocinio Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente , in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali ( o da norme corporative ) . CAPO II Dell ' impresa agricola SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2135 Imprenditore agricolo E imprenditore agricolo chi esercita un ' attività diretta alla coltivazione del fondo , alla silvicoltura , all ' allevamento del bestiame e attività connesse . Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all ' alienazione dei prodotti agricoli , quando rientrano nell ' esercizio normale dell ' agricoltura . Art . 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione Le norme relative all ' iscrizione nel registro delle imprese ( 2188 e seguenti ) non si applicano agli imprenditori agricoli , salvo quanto e disposto dall ' art . 2200 . Art . 2137 Responsabilità dell ' imprenditore agricolo L ' imprenditore , anche se esercita l ' impresa su fondo altrui , è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge ( e dalle norme corporative ) concernenti l ' esercizio dell ' agricoltura . Art . 2138 Dirigenti e fattori di campagna I poteri dei dirigenti preposti all ' esercizio dell ' impresa agricola e quelli dei fattori di campagna , se non sono determinati per iscritto dal preponente , sono regolati ( dalle norme corporative e , in mancanza ) , dagli usi . Art . 2139 Scambio di mano d ' opera o di servizi Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d ' opera o di servizi secondo gli usi . SEZIONE II Della mezzadria Art . 2141 Nozione Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro , in proprio e quale capo di una famiglia colonica , si associano per la coltivazione di un podere e per l ' esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili . E ' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse . Art . 2142 Famiglia colonica La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente , salvi i casi di matrimonio , di adozione e di riconoscimento di figli naturali . La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico . Art . 2143 Mezzadria a tempo indeterminato La mezzadria a tempo indeterminato s ' intende convenuta per la durata di un anno agrario ( salvo diverse disposizioni delle norme corporative ) e si rinnova tacitamente di anno in anno , se non è stata comunicata disdetta almeno sei ( 2964 ) mesi prima della scadenza nei modi fissati ( dalle norme corporative ) , dalla convenzione o dagli usi . Art . 2144 Mezzadria a tempo determinato La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine . Se non e comunicata disdetta a norma dell ' articolo precedente , il contratto s ' intende rinnovato di anno in anno . Art . 2145 Diritti ed obblighi del concedente Il concedente conferisce il godimento del podere , dotato di quanto occorre per l ' esercizio dell ' impresa e di un ' adeguata casa per la famiglia colonica ( 2765 ) . La direzione dell ' impresa spetta al concedente , il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria . Art . 2146 Conferimento delle scorie Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali , salvo diversa disposizione ( delle norme corporative , ) della convenzione o degli usi . Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti . Art . 2147 Obblighi del mezzadro Il mezzadro è obbligato a prestare , secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione , il lavoro proprio e quello della famiglia colonica . E a carico del mezzadro , salvo diverse disposizioni ( delle norme corporative ) , della convenzione o degli usi , la spesa della mano d ' opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere . Art . 2148 Obblighi di residenza e di custodia Il mezzadro ha l ' obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica . Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività . Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente , con la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 ) , e non può senza il consenso del concedente o salvo uso contrario , svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi . Art . 2149 Divieto di subconcessione Il mezzadro non può cedere la mezzadria , né affidare ad altri la coltivazione del podere , senza il consenso del concedente . Art . 2150 Rappresentanza della famiglia colonica Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta , nei confronti del concedente , i componenti della famiglia colonica . Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell ' esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica . I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni , se non hanno prestato espressa garanzia . Art . 2151 Spese per la coltivazione Le spese per la coltivazione del podere e per l ' esercizio delle attività connesse ( 2135 ) , escluse quelle per la mano d ' opera previste dall ' art . 2147 , sono a carico del concedente e del mezzadro ( 2765 ) in parti eguali . Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri , il concedente deve anticipare senza interesse , sino alla scadenza dell ' anno agrario in corso , le spese indicate nel precedente comma . Art . 2152 Miglioramenti Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa , e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso . La misura del compenso , se non è stabilita ( dalle norme corporative , ) dalla convenzione o dagli usi , e determinata dal giudice , ( sentite , ove occorra , le associazioni professionali ) e tenuto conto dell ' eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro . Art . 2153 Riparazioni di piccola manutenzione Salvo diverse disposizioni ( delle norme corporative , ) della convenzione o degli usi , sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro , di cui egli e la famiglia colonica si servono ( 2765 ) . Art . 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro ; per scarsezza del raccolto a lui non imputabile , non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica , e questa non e in grado di provvedervi , il concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica , ( salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro ) ( 2765 ) . Il giudice , con riguardo alle circostanze , può disporre il rimborso rateale . Art . 2155 Raccolta e divisione dei prodotti Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione . I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l ' intervento delle parti . Salvo diverse disposizioni delle norme corporative , della convenzione o degli usi , il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione . Art . 2156 Vendita dei prodotti La vendita dei prodotti , che in conformità degli usi non si dividono in natura , è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e , in mancanza , sulla base del prezzo di mercato . La divisione si effettua sul ricavato della vendita , dedotte le spese . Art . 2157 Diritto di preferenza del concedente Il mezzadro , nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura , deve , a parità di condizioni , preferire il concedente . Art . 2158 Morte di una delle parti La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente . In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell ' anno agrario in corso , salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla . Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell ' anno agrario , i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell ' anno successivo , purché assicurino la buona coltivazione del podere . La richiesta deve essere fatta entro due mesi ( 2964 ) dalla morte del mezzadro , o , se ciò non è possibile , prima dell ' inizio del nuovo anno agrario . In tutti i casi , se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza ( 2147 ) , il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari , ( salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili ) . Art . 2159 Scioglimento del contratto Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento ( 1453 e seguenti ) , ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto . Art . 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo , la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente , salvo che il mezzadro , entro un mese dalla notizia del trasferimento , dichiari di recedere dal contratto . In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell ' anno agrario in corso o di quello successivo , se non è comunicato al meno tre mesi prima della fine dell ' anno agrario in corso . I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo , salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell ' originario concedente . Art . 2161 Libretto colonico Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari , uno per ciascuna delle parti . Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria , con indicazione della data e del fatto che li ha determinati . Le annotazioni devono , alla fine dell ' anno agrario , essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro . Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali . Art . 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti , se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente . Se una delle parti non presenta il proprio libretto , fa fede quello presentato . In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte . Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico , questo s ' intende approvato . Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali , omissioni , falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro . Art . 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria Salvo diverse disposizioni ( delle norme corporative , ) della convenzione o degli usi , l ' assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti : 1 ) se si tratta di scorte vive , secondo la specie , il sesso , il numero , la qualità e il peso , ovvero , in mancanza di tali determinazioni , secondo il valore , tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna ; 2 ) se si tratta di scorte morte circolanti , per quantità e qualità , valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna ; 3 ) se si tratta di scorte morte fisse , per specie , quantità , qualità e stato d ' uso . SEZIONE III Della colonia parziaria Art . 2164 Nozione Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l ' esercizio delle attività connesse ( 2135 ) , al fine di dividerne i prodotti e gli utili . La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita ( dalle norme corporative , ) dalla convenzione o dagli usi . Art . 2165 Durata La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo . Se non si fa luogo a rotazione di colture , la colonia non può avere una durata inferiore a due anni . Art . 2166 Obblighi del concedente Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla quale è destinato . Art . 2167 Obblighi del colono Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione ( 2147 ) . Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività ; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia ( 1176 , 2051 , 2765 ) . Art . 2168 Morte di una delle parti La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente . In caso di morte del colono , si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo , terzo e quarto comma dell ' art . 2158 . Art . 2169 Rinvio Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli artt . 2145 , secondo comma , 2147 , secondo comma , 2149 , 2151 , secondo comma , 2152 , 2155 , 2156 , 2157 , 2159 , 2160 e 2163 , nonché quelle concernenti la tenuta e l ' efficacia probatoria del libretto colonico , qualora le parti l ' abbiano d ' accordo istituito . SEZIONE IV Della soccida Art . 2170 Nozione Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l ' allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l ' esercizio delle attività connesse , al fine di ripartire l ' accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano . L ' accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti , quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto . §2 Della soccida semplice Art . 2171 Nozione Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante La stima del bestiame all ' inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario . La stima deve indicare il numero , la razza , la qualità , il sesso , il peso e l ' età del bestiame e il relativo prezzo di mercato . La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto , a norma dell ' art . 2181 . Art . 2172 Durata del contratto Se nel contratto non è stabilito un termine , la soccida ha la durata di tre anni . Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto , e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi ( 2964 ) prima della scadenza o nel maggior termine fissato ( dalle norme corporative ) dalla convenzione o dagli usi . Se non è data disdetta , il contratto s ' intende rinnovato di anno in anno . Art . 2173 Direzione dell ' impresa e assunzione di mano d ' opera La direzione dell ' impresa spetta al soccidante , il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell ' allevamento . La scelta di prestatori di lavoro , estranei alla famiglia del soccidario , deve essere fatta col consenso del soccidante , anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario . Art . 2174 Obblighi del soccidario Il soccidario deve prestare , secondo le direttive del soccidante , il lavoro occorrente per la custodia e l ' allevamento del bestiame affidatogli , per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito . Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore ( 1176 ) . Art . 2175 Perimento del bestiame Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile , ma deve rendere conto delle parti recuperabili ( 1256 e seguenti ) . Art . 2176 Reintegrazione del bestiame conferito Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni , qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito , per causa non imputabile al soccidario , questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all ' inizio del contratto , tenuto conto del numero , della razza , della qualità , del sesso , del peso e dell ' età . Se il soccidante non provvede alla reintegrazione , il soccidario può recedere dal contratto . Art . 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri , il contratto non si scioglie , e i crediti e i debiti del soccidante , derivanti dalla soccida , passano all ' acquirente in proporzione della quota acquistata , salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante . Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame , il soccidario può , nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento , recedere dal contratto con effetto dalla fine dell ' anno in corso . Art . 2178 Accrescimenti prodotti , utili e spese Gli accrescimenti , i prodotti , gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite ( dalle norme corporative ) dalla convenzione o dagli usi . E ' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno . Art . 2179 Morte di una delle parti La soccida non si scioglie per la morte del soccidante . In caso di morte del soccidario si osservano , in quanto applicabili , nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo , terzo e quarto comma dell ' art . 2158 . Art . 2180 Scioglimento del contratto Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento ( 1453 e seguenti ) , ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto , quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto . Art . 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame . Il soccidante preleva , d ' accordo con il soccidario , un complesso di capi che , avuto riguardo al numero , alla razza , al sesso , al peso , alla qualità e all ' età , sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all ' inizio della soccida ( 2171 ) . Il di più si divide a norma dell ' art . 2178 . Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale , il soccidante prende quelli che rimangono . §3 Della soccida parziaria Vedere anche Leggi Speciali Art . 2182 Conferimento del bestiame Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute . Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento . Art . 2183 Reintegrazione del bestiame conferito Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni , qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito , e i contraenti non si accordino per la reintegrazione , ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto . Salvo diverso accordo delle parti , il recesso ha effetto con la fine dell ' anno in corso . Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell ' art . 2184 . Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento , tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida . Art . 2184 Divisione del bestiame , dei prodotti e degli utili Gli accrescimenti , i prodotti , gli utili , le spese e , al termine del contratto , il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita ( dalle norme corporative ) dalla convenzione o dagli usi . Art . 2185 Rinvio Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti , si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice . §4 Della soccida con conferimento di pascolo Vedere anche Leggi Speciali Art . 2186 Nozione e norme applicabili Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo . In tal caso il soccidario ha la direzione dell ' impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione . Si osservano inoltre le disposizioni dell ' art . 2184 e , in quanto applicabili , quelle dettate per la soccida semplice . SEZIONE V Disposizione finale Art . 2187 Usi Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II , III e IV di questo Capo , per quanto non è espressamente disposto , si applicano , in mancanza di convenzione , gli usi ( 1374; att . 195 e seguenti ) . CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni SEZIONE I Del registro delle imprese Art . 2188 Registro delle imprese E ' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge ( att . 99 e seguenti ) . Il registro è tenuto dall ' ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale . Il registro è pubblico . Art . 2189 Modalità dell ' iscrizione Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall ' interessato . Prima di procedere all ' iscrizione , l ' ufficio del registro deve accertare l ' autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l ' iscrizione . Il rifiuto dell ' iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente . ( questi può ricorrere entro otto giorni ( 2964 ) al giudice del registro , che provvede con decreto . Art . 2190 Iscrizione d ' ufficio Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta , l ' ufficio del registro invita mediante raccomandata l ' imprenditore a richiederla entro un congruo termine . Decorso inutilmente il termine assegnato , il giudice del registro può ordinarla con decreto . Art . 2191 Cancellazione d ' ufficio Se un ' iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge , il giudice del registro , sentito l ' interessato , ne ordina con decreto la cancellazione . Art . 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti l ' interessato , entro quindici giorni ( 2964 ) dalla comunicazione può ricorrere al tribunale dal quale dipende l ' ufficio del registro . Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d ' ufficio nel registro . Art . 2193 Efficacia dell ' iscrizione I fatti dei quali la legge prescrive l ' iscrizione , se non sono stati iscritti , non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l ' iscrizione , a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza ( 2436/2 ) . L ' ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l ' iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l ' iscrizione è avvenuta . Sono salve le disposizioni particolari della legge ( 2297 ) . Art . 2194 Inosservanza dell ' obbligo d ' iscrizione Salvo quanto disposto dagli artt . 2626 e 2634 , chiunque omette di richiedere l ' iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge , è punito con l ' ammenda ( att . 100 ) . SEZIONE II Dell ' obbligo di registrazione Art . 2195 Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all ' obbligo dell ' iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano : 1 ) un ' attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ; 2 ) un ' attività intermediaria nella circolazione dei beni ; 3 ) un ' attività di trasporto per terra , o per acqua o per aria ; 4 ) un ' attività bancaria o assicurativa ; 5 ) altre attività ausiliarie delle precedenti ( 1754 ) . Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano , se non risulta diversamente , a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano ( att 100 , 200 ) . Art . 2196 Iscrizione dell ' impresa Entro trenta giorni dall ' inizio dell ' impresa l ' imprenditore che esercita un ' attività commerciale deve chiedere l ' iscrizione all ' ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede , indicando : 1 ) il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita , la cittadinanza ; 2 ) la ditta ( 2563 e seguenti ) ; 3 ) l ' oggetto dell ' impresa ; 4 ) la sede dell ' impresa ; 5 ) il cognome e il nome degli institori e procuratori . All ' atto della richiesta l ' imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori . L ' imprenditore deve inoltre chiedere l ' iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell ' impresa , entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano . Art . 2197 Sedi secondarie L ' imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve , entro trenta giorni , chiederne l ' iscrizione all ' ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell ' impresa . Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all ' ufficio del luogo nel quale é istituita la sede secondaria , indicando altresì la sede principale , e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria . Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa . La disposizione del secondo comma si applica anche all ' imprenditore che ha all ' estero la sede principale dell ' impresa . L ' imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all ' estero deve , entro trenta giorni , chiederne l ' iscrizione all ' ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale . Art . 2198 Minori interdetti e inabilitati I provvedimenti di autorizzazione all ' esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato ( 397 ) o di un inabilitato ( 425; att . 199 ) o nell ' interesse di un minore non emancipato ( 320 , 371 ) o di un interdetto ( 424 ) e i provvedimenti con i quali l ' autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all ' ufficio del registro delle imprese per l ' iscrizione ( att . 100 ) . Art . 2199 Indicazione dell ' iscrizione L ' imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza , che si riferiscono all ' impresa , il registro presso il quale è iscritto ( att . 100 ) . Art . 2200 Società Sono soggette all ' obbligo dell ' iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative ( 2511 e seguenti ) , anche se non esercitano un ' attività commerciale . L ' iscrizione delle società nel registro delle imprese ( att . 100 ) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI . Art . 2201 Enti pubblici Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un ' attività commerciale ( 2093 ) sono soggetti all ' obbligo dell ' iscrizione nel registro delle imprese ( att . 100 ) . Art . 2202 Piccoli imprenditori Non sono soggetti all ' obbligo dell ' iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ( 2083 ) . SEZIONE III Disposizioni particolari per le imprese commerciali §1 Della rappresentanza Art . 2203 Preposizione institoria E institore colui che è preposto dal titolare all ' esercizio di un ' impresa commerciale . La preposizione può essere limitata all ' esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell ' impresa . Se sono preposti più institori , questi possono agire disgiuntamente , salvo che nella procura sia diversamente disposto ( 1716 ) . Art . 2204 Poteri dell ' institore L ' institore può compiere tutti gli atti pertinenti all ' esercizio dell ' impresa a cui è preposto , salve le limitazioni contenute nella procura . Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente , se non è stato a ciò espressamente autorizzato . L ' institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell ' esercizio dell ' impresa a cui è preposto . Art . 2205 Obblighi dell ' institore Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l ' institore è tenuto , insieme con l ' imprenditore , all ' osservanza delle disposizioni riguardanti l ' iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili . Art . 2206 Pubblicità della procura La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l ' iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese ( att . 100 ) . In mancanza dell ' iscrizione , la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi , se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell ' affare ( 2193 ) . Art . 2207 Modificazione e revoca della procura Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati , per l ' iscrizione nel registro delle imprese , anche se la procura non fu pubblicata . In mancanza dell ' iscrizione , le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi , se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell ' affare . Art . 2208 Responsabilità personale dell ' institore L ' institore è personalmente obbligato ( 1337 ) se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente ; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall ' institore , che siano pertinenti all ' esercizio dell ' impresa a cui è preposto . Art . 2209 Procuratori Le disposizioni degli artt . 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori , i quali , in base a un rapporto continuativo , abbiano il potere di compiere per l ' imprenditore gli atti pertinenti all ' esercizio dell ' impresa , pur non essendo preposti ad esso . Art . 2210 Poteri dei commessi dell ' imprenditore I commessi dell ' imprenditore , salve le limitazioni contenute nell ' atto di conferimento della rappresentanza , possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati . Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna , né concedere dilazioni o sconti che non sono d ' uso , salvo che siano a ciò espressamente autorizzati ( 2211 ) . Art . 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto I commessi , anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell ' imprenditore , non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell ' impresa , se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta ( 1341 e seguente ) . Art . 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi Per gli affari da essi conclusi , i commessi dell ' imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l ' esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali . Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell ' interesse dell ' imprenditore . Art . 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita I commessi preposti alla vendita nei locali dell ' impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi venduta , salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale . Fuori dei locali dell ' impresa non possono esigere il prezzo , se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall ' imprenditore . § 2 Delle scritture contabili Art . 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili L ' imprenditore che esercita un ' attività commerciale ( 2195 ) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari . Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell ' impresa ( att . 200 ) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere , dei telegrammi e delle lettere ricevute , nonché le copie delle lettere , dei telegrammi e delle fatture spedite ( 2709 e seguenti ) . Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori ( 2083 ) . Art . 2215 Libro giornale e libro degli inventari Il libro giornale e il libro degli inventari , prima di essere messi in uso , devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall ' ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali ( att . 200 ) . L ' ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell ' ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono ( 2710 ) . Art . 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all ' esercizio dell ' impresa . Art . 2217 Redazione dell ' inventario L ' inventario deve redigersi all ' inizio dell ' esercizio dell ' impresa e successivamente ogni anno , e deve contenere l ' indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all ' impresa , nonché delle attività e delle passività dell ' imprenditore estranee alla medesima . L ' inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite , il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite . Nelle valutazioni di bilancio l ' imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni , in quanto applicabili ( 2425 ) . L ' inventario deve essere sottoscritto dall ' imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette Art . 2218 Bollatura facoltativa L ' imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell ' art . 2215 gli altri libri da lui tenuti ( 2710 ) . Art . 2219 Tenuta della contabilità Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un ' ordinata contabilità , senza spazi in bianco , senza interlinee e senza trasporti in margine . Non vi si possono fare abrasioni e , se è necessaria qualche cancellazione , questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili ( 2710 ) . Art . 2220 Conservazione delle scritture contabili Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell ' ultima registrazione ( 2312 ) . Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture , le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture , delle lettere e dei telegrammi spediti . Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini , sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti § 3 Dell ' insolvenza Art . 2221 Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un ' attività commerciale , esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori , sono soggetti , in caso d ' insolvenza , alle procedure del fallimento e del concordato preventivo , salve le disposizioni delle leggi speciali . TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO CAPO I Disposizioni generali Art . 2222 Contratto d ' opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo ( 1351 ) un ' opera o un servizio , con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente , si applicano le norme di questo Capo , salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV ( 1655 e seguenti ) . Art . 2223 Prestazione della materia Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal prestatore d ' opera ( 1658 ) , purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia , nel qual caso si applicano le norme sulla vendita ( 1470 e seguenti ) . Art . 2224 Esecuzione dell ' opera Se il prestatore d ' opera non procede all ' esecuzione dell ' opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d ' arte , il committente può fissare un congruo termine , entro il quale il prestatore d ' opera deve conformarsi a tali condizioni . Trascorso inutilmente il termine fissato , il committente può recedere dal contratto , salvo il diritto al risarcimento dei danni ( 1223 , 1662 ) . Art . 2225 Corrispettivo Il corrispettivo , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi , è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo ( 1657 ) . Art . 2226 Difformità e vizi dell ' opera L ' accettazione espressa o tacita dell ' opera libera il prestatore d ' opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima , se all ' atto dell ' accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili , purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati . Il committente deve , a pena di decadenza , denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d ' opera entro otto giorni ( 2964 ) dalla scoperta . L ' azione si prescrive ( 2941 e seguenti ) entro un anno dalla consegna ( att . 201 ) . I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell ' opera sono regolati dall ' art . 1668 . Art . 2227 Recesso unilaterale dal contratto Il committente può recedere dal contratto , ancorché sia iniziata l ' esecuzione dell ' opera , tenendo indenne il prestatore d ' opera delle spese , del lavoro eseguito e del mancato guadagno ( 1671 ) . Art . 2228 Impossibilità sopravvenuta dell ' esecuzione dell ' opera Se l ' esecuzione dell ' opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti , il prestatore d ' opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell ' opera compiuta ( 1672 ) . CAPO II Delle professioni intellettuali Art . 2229 Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l ' esercizio delle quali è necessaria l ' iscrizione in appositi albi o elenchi . L ' accertamento dei requisiti per l ' iscrizione negli albi o negli elenchi , la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato , salvo che la legge disponga diversamente . Contro il rifiuto dell ' iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi , e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all ' esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali . Art . 2230 Prestazione d ' opera intellettuale Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ( att . 202 ) e , in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto , dalle disposizioni del Capo precedente . Sono salve le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2231 Mancanza d ' iscrizione Quando l ' esercizio di un ' attività professionale è condizionato all ' iscrizione in un albo o elenco , la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione ( 2034 ) . La cancellazione dall ' albo o elenco risolve il contratto in corso , salvo il diritto del prestatore d ' opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all ' utilità del lavoro compiuto . Art . 2232 Esecuzione dell ' opera Il prestatore d ' opera deve ( 1176 ) eseguire personalmente l ' incarico assunto . Può tuttavia valersi , sotto la propria direzione e responsabilità , di sostituti e ausiliari , se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l ' oggetto della prestazione . Art . 2233 Compenso Il compenso ( 2751 ) , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi , e determinato dal giudice , sentito il parere dell ' associazione professionale ( ora consiglio dell ' Ordine ) a cui il professionista appartiene . In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all ' importanza dell ' opera e al decoro della professione ( 2956 ) . Gli avvocati , i procuratori e i patrocinatori non possono , neppure per interposta persona , stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio , sotto pena di nullità ( 1418 e seguenti ) e dei danni . Art . 2234 Spese e acconti Il cliente , salvo diversa pattuizione , deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell ' opera e corrispondere , secondo gli usi , gli acconti sul compenso . Art . 2235 Divieto di ritenzione Il prestatore d ' opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti , se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali ( 2961 ) . Art . 2236 Responsabilità del prestatore d ' opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , il prestatore d ' opera non risponde dei danni , se non in caso di dolo o di colpa grave ( 1176 ) . Art . 2237 Recesso Il cliente può recedere dal contratto , rimborsando al prestatore d ' opera le spese sostenute e pagando il compenso per l ' opera svolta . Il prestatore d ' opera può recedere dal contratto per giusta causa . In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l ' opera svolta , da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente . Il recesso del prestatore d ' opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente . Art . 2238 Rinvio Se l ' esercizio della professione costituisce elemento di un ' attività organizzata in forma d ' impresa , si applicano anche le disposizioni del Titolo II ( 2082 e seguenti ) . In ogni caso , se l ' esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari , si applicano le disposizioni delle Sezioni II , III e IV del Capo I del Titolo II ( 2094 e seguenti ) . TITOLO IV DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI CAPO I Disposizioni generali Art . 2239 Norme applicabili I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all ' esercizio di un ' impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II , III e IV del Capo I del Titolo II , in quanto compatibili con la specialità del rapporto ( 2904 e seguenti ; att . 98 ) . CAPO II Del lavoro domestico Art . 2240 Norme applicabili Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo ( att . 203 ) e , in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro , dalla convenzione e dagli usi ( 2068 ) . Art . 2241 Periodo di prova Il patto di prova si presume per i primi otto giorni . Art . 2242 Vitto alloggio e assistenza Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto , oltre alla retribuzione in danaro , al vitto , all ' alloggio e , per le infermità di breve durata , alla cura e alla assistenza medica . Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza , nei casi e nei modi stabiliti dalla legge . Art . 2243 Periodo di riposo Il prestatore di lavoro , oltre al riposo settimanale secondo gli usi , ha diritto , dopo un anno di ininterrotto servizio ( inciso illegittimo ) , ad un periodo di ferie retribuito , che non può essere inferiore a otto giorni . Art . 2244 Recesso Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa , stabilite negli artt . 2118 e 2119 . Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o , se l ' anzianità di servizio è superiore a due anni , a quindici giorni . Art . 2245 Indennità di anzianità In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un ' indennità proporzionale agli anni di servizio , salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie . L ' ammontare dell ' indennità è determinato sulla base dell ' ultima retribuzione in danaro , nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio . Se gli usi lo stabiliscono , l ' indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie ( 2751 ) . Art . 2246 Certificato di lavoro Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato . TITOLO V DELLE SOCIETA ' CAPO I Disposizioni generali Art . 2247 Contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l ' esercizio in comune di un ' attività economica allo scopo di dividerne gli utili . Art . 2248 Comunione a scopo di godimento La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III ( 1100 e seguenti ) . Art . 2249 Tipi di società Le società che hanno per oggetto l ' esercizio di un ' attività commerciale ( 2195 ) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo . Le società che hanno per oggetto l ' esercizio di un ' attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice , a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo . Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative ( 2511 e seguenti ) e quelle delle leggi speciali che per l ' esercizio di particolari categorie d ' imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo . Art . 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all ' obbligo dell ' iscrizione nel registro delle imprese ( 2200 ) devono essere indicati la sede della società e l ' ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione . Il capitale delle società per azioni , in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall ' ultimo bilancio . Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e in liquidazione ( 2627 ) . Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio . CAPO II Della società semplice SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2251 Contratto sociale Nella società semplice ( att . 204 ) il contratto non é soggetto a forme speciali , salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti ( 1350 , 2643 ) . Art . 2252 Modificazioni del contratto sociale Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci , se non e convenuto diversamente . SEZIONE II Dei rapporti tra i soci Art . 2253 Conferimenti Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale . Se i conferimenti non sono determinati , si presume che i soci siano obbligati a conferire , in parti eguali tra loro , quanto è necessario per il conseguimento dell ' oggetto sociale . Art . 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita ( 1465 , 1478 e seguenti , 1529 ) . Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite . La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione ( 1578 e seguenti , 1585 e seguenti ) . Art . 2255 Conferimento di crediti Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore , nei limiti indicati dall ' art . 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia . Art . 2256 Uso illegittimo delle cose sociali Il socio non può servirsi , senza il consenso degli altri soci , delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società . Art . 2257 Amministrazione disgiuntiva Salvo diversa pattuizione , l ' amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri . Se l ' amministrazione spetta disgiuntamente a più soci , ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all ' operazione che un altro voglia compiere , prima che sia compiuta . La maggioranza dei soci , determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili , decide sull ' opposizione . Art . 2258 Amministrazione congiuntiva Se l ' amministrazione spetta congiuntamente a più soci , è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali . Se è convenuto che per l ' amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza , questa si determina a norma dell ' ultimo comma dell ' articolo precedente . Nei casi preveduti da questo articolo , i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto , salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società . Art . 2259 Revoca della facoltà di amministrare La revoca dell ' amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa . L ' amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato ( 1723 e seguenti ) . La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio . Art . 2260 Diritti e obblighi degli amministratori I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato ( 1710 e seguenti ) . Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società ( 1292 e seguenti ) per l ' adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale . Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa . Art . 2261 Controllo dei soci I soci che non partecipano all ' amministrazione hanno diritto ( 2623 ) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali , di consultare i documenti relativi all ' amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti . Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno , i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell ' amministrazione al termine di ogni anno , salvo che il contratto stabilisca un termine diverso . Art . 2262 Utili Salvo patto contrario , ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l ' approvazione del rendiconto . Art . 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti . Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto , esse si presumono eguali . La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera , se non è determinata dal contratto , e fissata dal giudice secondo equità . Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni , nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite . Art . 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo ( 1349 , 2603 ) . La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall ' art . 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio , che pretende di esserne leso , ne ha avuto comunicazione ( 2964 e seguenti ) . L ' impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo . Art . 2265 Patto leonino E ' nullo il patto ( 1419 e seguenti ) con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite . SEZIONE III Dei rapporti con i terzi Art . 2266 Rappresentanza della società La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi . In mancanza di diversa disposizione del contratto , la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell ' oggetto sociale . Le modificazioni e l ' estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall ' art . 1396 . Art . 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale . Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente ( 2740 ) e solidalmente ( 1292 e seguenti ) i soci che hanno agito in nome e per conto della società e , salvo patto contrario , gli altri soci . Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ; in mancanza , la limitazione della responsabilità o l ' esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza ( att . 204 ) . Art . 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare , anche se la società è in liquidazione ( 2274 e seguenti ) , la preventiva escussione del patrimonio sociale , indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi . Art . 2269 Responsabilità del nuovo socio Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all ' acquisto della qualità di socio . Art . 2270 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio , finché dura la società , può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest ' ultimo nella liquidazione . Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti , il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore . La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda , salvo che sia deliberato lo scioglimento della società . Art . 2271 Esclusione della compensazione Non é ammessa compensazione ( 1246 ) fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio . SEZIONE IV Dello scioglimento della società Art . 2272 Cause di scioglimento La società si scioglie : 1 ) per il decorso del termine ; 2 ) per il conseguimento dell ' oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo ; 3 ) per la volontà di tutti i soci ; 4 ) quando viene a mancare la pluralità dei soci , se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita ; 5 ) per le altre cause previste dal contratto sociale . Art . 2273 Proroga tacita La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando , decorso il tempo per cui fu contratta , i soci continuano a compiere le operazioni sociali . Art . 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento Avvenuto lo scioglimento della società , i soci amministratori conservano il potere di amministrare , limitatamente agli affari urgenti , fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione . Art . 2275 Liquidatori Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d ' accordo nel determinarlo , la liquidazione è fatta da uno o piu liquidatori , nominati con il consenso di tutti i soci o , in caso di disaccordo , dal presidente del tribunale . I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci ( 2259 ) . Art . 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori ( 2260 ) , in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale ( 2452 ) . Art . 2277 Inventario Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all ' ultimo rendiconto . I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali , e redigere , insieme con gli amministratori , l ' inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale . L ' inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori ( 2452 ) . Art . 2278 Poteri dei liquidatori I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e , se i soci non hanno disposto diversamente , possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi ( 2452 ) . Essi rappresentano la società anche in giudizio . Art . 2279 Divieto di nuove operazioni I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni . Contravvenendo a tale divieto , essi rispondono personalmente ( 2740 ) e solidalmente ( 1292 e seguenti ) per gli affari intrapresi ( 2452 ) . Art . 2280 Pagamento dei debiti sociali I liquidatori non possono ripartire tra i soci , neppure parzialmente , i beni sociali , finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli ( 2452 , 2625 ) . Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali , i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e , se occorre , le somme necessarie , nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite . Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente . Art . 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano . Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori , i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale , salva l ' azione contro gli amministratori ( 2740 ) . Art . 2282 Ripartizione dell ' attivo Estinti i debiti sociali , l ' attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti ( 2253 ) . L ' eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni ( 2265 ) . L ' ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o , in mancanza , secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti . Art . 2283 Ripartizione di beni in natura Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura , si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni ( 719 e seguenti , 1111 e seguenti ) . SEZIONE V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio Art . 2284 Morte del socio Salvo contraria disposizione del contratto sociale , in caso di morte di uno dei soci , gli altri devono liquidare la quota agli eredi , a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano . Art . 2285 Recesso del socio Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci . Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa ( 2900 ) . Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi . Art . 2286 Esclusione L ' esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale ( 2301 , 2320 ) , nonché per l ' interdizione , l ' inabilitazione del socio ( 414 e e seguente , att . 208 ) o per la sua condanna ad una pena che importa l ' interdizione , anche temporanea , dai pubblici uffici . Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l ' opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori . Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa , se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società ( 1465 , att . 208 ) . Art . 2287 Procedimento di esclusione L ' esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci , non computandosi nel numero di questi il socio da escludere , ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso . Entro questo termine ( 2964 ) il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale , il quale può sospendere l ' esecuzione . Se la società si compone di due soci , l ' esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale , su domanda dell ' altro . Art . 2288 Esclusione di diritto E ' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito . Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell ' art . 2270 . Art . 2289 Liquidazione della quota del socio uscente Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota . La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento . Se vi sono operazioni in corso , il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime . Salvo quanto e disposto nell ' art . 2270 , il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto . Art . 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali ( 2267 ) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento . Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato . CAPO III Della società in nome collettivo Art . 2291 Nozione Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali . Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi . Art . 2292 Regime sociale La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l ' indicazione del rapporto sociale ( 2563 , 2567 ) . La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto , se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono ( att . 207 ) . Art . 2293 Norme applicabili La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e , in quanto queste non dispongano , dalle norme del Capo precedente . Art . 2294 Incapace La partecipazione di un incapace ( 414 e e seguente ) alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all ' osservanza delle disposizioni degli artt . 320 , 371 , 397 , 424 e 425 ( att . 208 ) . Art . 2295 Atto costitutivo L ' atto costitutivo della società deve ( 1350 , 2643 ) indicare : 1 ) il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita , il domicilio , la cittadinanza dei soci ; 2 ) la ragione sociale ; 3 ) i soci che hanno l ' amministrazione e la rappresentanza della società ; 4 ) la sede della società e le eventuali sedi secondarie ; 5 ) l ' oggetto sociale ; 6 ) i conferimenti di ciascun socio , il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione ; 7 ) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera ; 8 ) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite ; 9 ) la durata della società . Art . 2296 Pubblicazione L ' atto costitutivo della società , con sottoscrizione autenticata ( 2703 ) dei contraenti , o una copia autentica ( 2714 ) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico ( 2699 ) , deve entro trenta giorni essere depositato per l ' iscrizione , a cura degli amministratori ( 2626 ) , presso l ' ufficio del registro delle imprese ( 2188 e seguenti ; att . 99 e seguenti ) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale . Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente , ciascun socio può provvedervi a spese della società , o far condannare gli amministratori ad eseguirlo . Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico , è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio ( 2626 ) . Art . 2297 Mancata registrazione Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) , i rapporti tra la società e i terzi , ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci , sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice . Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale , anche in giudizio . I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi , a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza . Art . 2298 Rappresentanza della società L ' am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell ' oggetto sociale , salve le limitazioni che risultano dall ' atto costitutivo o dalla procura . Le limitazioni non sono opponibili ai terzi , se non sono iscritte nel registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza ( 2193 ) . Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono , entro quindici giorni dalla notizia della nomina , depositare presso l ' ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe ( 2626 ) . Art . 2299 Sedi secondarie Un estratto dell ' atto costitutivo deve essere depositato per l ' iscrizione presso l ' ufficio del registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile , entro trenta giorni dall ' istituzione delle medesime ( 2197 , 2626 ) . L ' estratto deve indicare l ' ufficio del registro presso il quale e iscritta la società e la data dell ' iscrizione . Presso l ' ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria ( 2197 ) deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all ' esercizio della sede medesima . L ' istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l ' iscrizione nello stesso termine anche all ' ufficio del registro del luogo dove e iscritta la società ( 2626 ) . Art . 2300 Modificazioni dell ' atto costitutivo Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all ' ufficio del registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) , l ' iscrizione delle modificazioni dell ' atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società , dei quali è obbligatoria l ' iscrizione ( 2626 ) . Se la modificazione dell ' atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci , questa deve essere depositata in copia autentica ( 2626 , 2703 ) . Le modificazioni dell ' atto costitutivo , finché non sono iscritte , non sono opponibili ai terzi , a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza ( 2193; att . 211 ) . Art . 2301 Divieto di concorrenza Il socio non può , senza il consenso degli altri soci , esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società , né partecipare come socio illimitatamente responsabile ( 2462 ) ad altra società concorrente . Il consenso si presume , se l ' esercizio dell ' attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale , e gli altri soci ne erano a conoscenza . In caso d ' inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno , salva l ' applicazione dell ' art . 2286 . Art . 2302 Scritture contabili Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall ' art . 2214 ( att . 200 ) . Art . 2303 Limiti alla distribuzione degli utili Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti ( 2621 ) . Se si verifica una perdita del capitale sociale , non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente . Art . 2304 Responsabilità dei soci I creditori sociali , anche se la società è in liquidazione , non possono pretendere il pagamento dai singoli soci , se non dopo l ' escussione del patrimonio sociale ( 2268 , 2471 ) . Art . 2305 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio , finché dura la società , non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore . Art . 2306 Riduzione di capitale La deliberazione di riduzione di capitale , mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall ' obbligo di ulteriori versamenti , può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell ' iscrizione nel registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) , purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all ' iscrizione abbia fatto opposizione ( 2623 n . 1; att . 211 ) . Il tribunale , nonostante l ' opposizione , può disporre che l ' esecuzione abbia luogo , previa prestazione da parte della società di un ' idonea garanzia ( 1179 ) . Art . 2307 Proroga della società Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società , entro tre mesi dall ' iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) . Se l ' opposizione è accolta , la società deve , entro tre mesi dalla notificazione della sentenza , liquidare la quota del socio debitore dell ' opponente ( 2289 ) . In caso di proroga tacita ( 2273 ) ciascun socio può sempre recedere dalla società , dando preavviso a norma dell ' art . 2285 , e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell ' art . 2270 ( att . 211 ) . Art . 2308 Scioglimento della società La società si scioglie , oltre che per le cause indicate dall ' art . 2272 , per provvedimento dell ' autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge , e , salvo che abbia per oggetto un ' attività non commerciale ( 2195 ) , per la dichiarazione di fallimento ( 2711 , 2221 ) . Art . 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere , entro quindici giorni dalla notizia della nomina , depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l ' iscrizione presso l ' ufficio del registro delle imprese ( 2452 , 2626 ) . I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe . Art . 2310 Rappresentanza della società di liquidazione Dall ' iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società , anche in giudizio , spetta ai liquidatori ( att . 218 ) . Art . 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto Compiuta la liquidazione , i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto ( 2621 ) . Il bilancio , sottoscritto dai liquidatori , e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci , e s ' intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione ( 2964 e seguenti ) . In caso d ' impugnazione del bilancio e del piano di riparto , il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione , alle quali il liquidatore può restare estraneo . Con l ' approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci ( 2452 ) . Art . 2312 Cancellazione della società Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese . Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e , se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori , anche nei confronti di questi . Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza . Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese ( att . 218 ) . CAPO IV Della società in accomandita semplice Art . 2313 Nozione Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente ( 2740 ) per le obbligazioni sociali , e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita . Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni . Art . 2314 Ragione sociale La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari , con l ' indicazione di società in accomandita semplice , salvo il disposto del secondo comma dell ' art . 2292 ( 2564 , 2567 ) . L ' accomandante , il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale , risponde di fronte ai terzi illimitatamente ( 2740 ) e solidalmente ( 1292 ) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali . Art . 2315 Norme applicabili Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo , in quanto siano compatibili con le norme seguenti . Art . 2316 Atto costitutivo L ' atto costitutivo ( 1350 , 2693 ) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti . Art . 2317 Mancata registrazione Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese ( att . 99 e seguenti ) , ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell ' art . 2297 . Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota , salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali . Art . 2318 Soci accomandatari I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo . L ' amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari . Art . 2319 Nomina e revoca degli amministratori Se l ' atto costitutivo non dispone diversamente , per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell ' art . 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l ' approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto . Art . 2320 Soci accomandatari I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione , né trattare o concludere affari in nome della società , se non in forza di procura speciale per singoli affari . Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata ( 2740 ) e solidale ( 1292 ) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell ' art . 2286 . I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e , se l ' atto costitutivo lo consente , dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza . In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite , e di controllarne l ' esattezza , consultando i libri e gli altri documenti della società . Art . 2321 Utili percepiti in buona fede I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato . Art . 2322 Trasferimento della quota La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte . Salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo , la quota può essere ceduta , con effetto verso la società , con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale . Art . 2323 Cause di scioglimento La società si scioglie , oltre che per le cause previste nell ' art . 2308 ( 2322 ) , quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari , sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno ( 2711 ) . Se vengono a mancare tutti gli accomandatari , per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione . L ' amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario . Art . 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell ' art . 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori , i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti , limitatamente alla quota di liquidazione ( att . 218 ) . CAPO V Della società per azioni SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2325 Nozione Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio . Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni ( 2346 e seguenti ) . Art . 2326 Denominazione sociale La denominazione sociale , in qualunque modo formata , deve contenere l ' indicazione di società per azioni ( 2564 , 2567 ) . Art . 2327 Ammontare minimo del capitale La società per azioni deve costituirsi ( 2445 ) con un capitale non inferiore ( att . 215 ) . Art . 2328 Atto costitutivo La società deve costituirsi per atto pubblico ( 2643 , 2699 , 2725 ) . L ' atto costitutivo deve indicare : 1 ) il cognome ed il nome , il luogo e la data di nascita , il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori , nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi ; 2 ) la denominazione , la sede della società e le eventuali sedi secondarie ; 3 ) l ' oggetto sociale ; 4 ) l ' ammontare del capitale sottoscritto e versato ; 5 ) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore ( 2355 ) ; 6 ) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura ( 2343 e seguenti ) ; 7 ) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti ( 2433 ) ; 8 ) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori ( 2337 , 2431 ) ; 9 ) il numero degli amministratori e i loro poteri , indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società ( 2383 ) ; 10 ) il numero dei componenti il collegio sindacale ( 2397 e seguenti ) ; 11 ) la durata della società ; 12 ) l ' importo globale , almeno approssimativo , delle spese per la costituzione poste a carico della società . Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società , anche se forma oggetto di atto separato , si considera parte integrante dell ' atto costitutivo e deve essere a questo allegato ( 2475 ) . Art . 2329 Condizioni per la costituzione Per procedere alla costituzione della società è necessario 1 ) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale ; 2 ) che siano versati presso un istituto di credito ( att . 251 ) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro ; 3 ) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società , in relazione al suo particolare oggetto . Le somme depositate a norma del n . 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l ' avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese . L ' istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l ' inosservanza del presente divieto . Se non entro anno dal deposito l ' iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori . ( 2475 ) . Art . 2330 Deposito dell ' atto costitutivo e iscrizione della società Il notaio che ha ricevuto l ' atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l ' ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale , allegando i documenti comprovanti l ' avvenuto versamento dei decimi in danaro e , per i conferimenti di beni in natura o di crediti , la relazione indicata nell ' art . 2343 , nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società . Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell ' atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente , ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo . Il tribunale , verificato l ' adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società , e sentito il pubblico ministero , ordina l ' iscrizione della società nel registro . Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni ( 2964 ) dalla comunicazione . Se la società istituisce sedi secondarie , si applica l ' art . 2299 . Art . 2331 Effetti dell ' iscrizione Con l ' iscrizione nel registro ( att . 99 e seguenti ) la società acquista la personalità giuridica . Per le operazioni compiute in nome della società prima dell ' iscrizione sono illimitatamente ( 2740 ) e solidalmente ( art . 1292 e seguenti ) responsabili verso i terzi coloro che hanno agito ( 2475 ) . L ' emissione e la vendita delle azioni prima dell ' iscrizione della società sono nulle ( 1421 e seguenti ) . Art . 2332 Nullità della società Avvenuta l ' iscrizione nel registro delle imprese , la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi : 1 ) mancanza dell ' atto costitutivo ; 2 ) mancata stipulazione dell ' atto costitutivo nella forma di atto pubblico ; 3 ) inosservanza delle disposizioni di cui all ' art . 2330 relative al controllo preventivo 4 ) illiceità o contrarietà all ' ordine pubblico dell ' oggetto sociale ; 5 ) mancanza nell ' atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società , o i conferimenti , o l ' ammontare del capitale sottoscritto o l ' oggetto sociale ; 6 ) inosservanza della disposizione di cui all ' art . 2329 , n . 2; 7 ) incapacità di tutti i soci fondatori ; 8 ) mancanza della pluralità dei fondatori . La dichiarazione di nullità non pregiudica l ' efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l ' iscrizione nel registro delle imprese . I soci non sono liberati dall ' obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali . La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori . La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell ' atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese ( 2475 ) . SEZIONE II Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione Art . 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l ' oggetto e il capitale , le principali disposizioni dell ' atto costitutivo , l ' eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l ' atto costitutivo . Il programma con le firme autenticate ( 2703 ) dei promotori , prima di essere reso pubblico , deve essere depositato presso un notaio . Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ( 2699 e seguenti ) . L ' atto deve indicare il cognome e il nome , il domicilio o la sede del sottoscrittore , il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione . Art . 2334 Versamenti e convocazione dell ' assemblea dei sottoscrittori Raccolte le sottoscrizioni , i promotori , con raccomandata o nella forma prevista nel programma , devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n . 2 dell ' art . 2329 . Decorso inutilmente questo termine , è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall ' obbligazione assunta . Qualora i promotori si avvalgano di quest ' ultima facoltà , non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte . Salvo che il programma stabilisca un termine diverso , i promotori , nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n . 2 dell ' art . 2329 , devono convocare l ' assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata , da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l ' assemblea , con l ' indicazione delle materie da trattare . Art . 2335 Assemblea dei sottoscrittori L ' assemblea dei sottoscrittori : 1 ) accerta l ' esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società 2 ) delibera sul contenuto dell ' atto costitutivo ; 3 ) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori ; 4 ) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale . L ' assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori . Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto , qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte , e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori . Art . 2336 Stipulazione e deposito dell ' atto costitutivo Eseguito quanto è prescritto nell ' articolo precedente , gli intervenuti all ' assemblea , in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti , stipulano l ' atto costitutivo , che deve essere depositato per l ' iscrizione nel registro delle imprese a norma dell ' art . 2330 ( 2626 ) . SEZIONE III Dei promotori e dei soci fondatori Art . 2337 Promotori Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell ' art . 2333 . Art . 2338 Obbligazioni dei promotori I promotori sono solidalmente responsabili ( 1292 e seguenti , 2691 ) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società . La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute , sempreché siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall ' assemblea . Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce , i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni . Art . 2339 Responsabilità dei promotori I promotori sono solidalmente responsabili ( 1292 e seguenti , 2691 ) verso la società e verso i terzi : 1 ) per l ' integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società ; 2 ) per l ' esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell ' art . 2343; 3 ) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società ( 2621 ) . Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito . Art . 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori I promotori possono riservarsi nell ' atto costitutivo , indipendentemente dalla loro qualità di soci , una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni . Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio . Art . 2341 Soci fondatori Le disposizioni dell ' articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l ' atto costitutivo . SEZIONE IV Dei conferimenti Art . 2342 Conferimenti Se nell ' atto costitutivo non è stabilito diversamente , il conferimento deve farsi in danaro . Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt . 2254 e 2255 . Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione . Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi . Art . 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale , contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti , il valore a ciascuno di essi attribuito , i criteri di valutazione seguiti , nonché l ' attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale , aumentato dell ' eventuale sopraprezzo , delle azioni emesse a fronte del conferimento . La relazione deve essere allegata all ' atto costitutivo . All ' esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni del Cod . Proc . Civile . Gli amministratori e i sindaci devono , nel termine di sei mesi dalla costituzione della società , controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel 1° comma e , se sussistano fondati motivi , devono procedere alla revisione della stima . Fino a quando le valutazioni non sono state controllate , le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società . Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento , la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale , annullando le azioni che risultano scoperte . Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società . Art . 2344 Mancato pagamento delle quote Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute , gli amministratori , decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale del Regno , possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto , a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito ( att . 251 ) . Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori , gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio , trattenendo le somme riscosse , salvo il risarcimento dei maggiori danni . Le azioni non vendute , se non possono essere rimesse in circolazione entro l ' esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso , devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale . Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto . Art . 2345 Prestazioni accessorie Oltre l ' obbligo dei conferimenti , l ' atto costitutivo può stabilire l ' obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro , determinandone il contenuto , la durata , le modalità e il compenso , e stabilendo particolari sanzioni per il caso d ' inadempimento . Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme ( corporative ) applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni . Le azioni alle quali è connesso l ' obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori . Se non è diversamente disposto dall ' atto costitutivo , gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci . SEZIONE V Delle azioni Art . 2346 Emissione delle azioni Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale ( 2630 , 2438 ) . Art . 2347 Indivisibilità delle azioni Le azioni sono indivisibili ( 2487 ) . Nel caso di comproprietà di un ' azione , i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune . Se il rappresentante comune non è stato nominato , le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti . I comproprietari dell ' azione rispondono solidalmente ( 1292 ) delle obbligazioni da essa derivanti . Art . 2348 Categorie di azioni Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti ( 2521 ) . Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l ' atto costitutivo o con successive modificazioni di questo ( 2369 , 2436 e seguenti ) . Art . 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società , possono essere emesse , per un ammontare corrispondente agli utili stessi , speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro , con norme particolari riguardo alla forma , al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti . Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente ( 2521 ) . Art . 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti ( 2433 ) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione , salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti . Art . 2351 Diritto di voto Ogni azione attribuisce il diritto di voto . L ' atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell ' art . 2365 . Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale . Non possono emettersi azioni a voto plurimo ( att . 212 ) . Art . 2352 Pegno e usufrutto di azioni Nel caso di pegno ( 2086 ) o di usufrutto ( 981 ) sulle azioni ( 1997 e seguente ) , il diritto di voto spetta , salvo convenzione contraria , al creditore pignoratizio o all ' usufruttuario . Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione ( 2441 ) , questo spetta al socio . Qualora il socio non provveda almeno tre giorni ( 2964 ) prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l ' esercizio del diritto di opzione , questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito ( att . 251 ) . Se sono richiesti versamenti sulle azioni , nel caso di pegno , il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza ; in mancanza , il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente . Nel caso di usufrutto , l ' usufruttuario deve provvedere al versamento , salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell ' usufrutto . Se l ' usufrutto spetta a più persone , si applica il secondo comma dell ' art . 2347 . Art . 2353 Azioni di godimento Salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo , le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell ' assemblea . Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all ' interesse legale ( 1284 ) e , in caso di liquidazione , nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale . Art . 2354 Contenuto delle azioni Le azioni ( 2521 ) devono indicare : 1 ) la denominazione , la sede e la durata della società ; 2 ) la data dell ' atto costitutivo e della sua iscrizione , e l ' ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta ; 3 ) il loro valore nominale e l ' ammontare del capitale sociale ; 4 ) l ' ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate ; 5 ) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti . Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori . E ' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma , purché l ' originale sia depositato presso l ' ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell ' emissione dei titoli definitivi ( 2633 ) . Art . 2355 Azioni nominative e al portatore Le azioni possono essere nominative o al portatore ( att . 109 ) , a scelta dell ' azionista , se l ' atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative . Le azioni non possono essere al portatore , finché non siano interamente liberate . L ' atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l ' alienazione delle azioni nominative . Art . 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente ( 1292 e seguenti ) con gli acquirenti per l ' ammontare dei versamenti ancora dovuti , per il periodo di tre anni dal trasferimento . Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell ' azione sia rimasta infruttuosa . Art . 2357 Acquisto delle proprie azioni La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ' ultimo bilancio regolarmente approvato . Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate . L ' acquisto deve essere autorizzato dall ' assemblea , la quale ne fissa le modalità , indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare , la durata , non superiore ai diciotto mesi , per la quale l ' autorizzazione è accordata , il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo . In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale , tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate . Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall ' assemblea , entro un anno dal loro acquisto . In mancanza , deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale . Qualora l ' assemblea non provveda , gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall ' art . 2446 , 2° comma . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona . Art . 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni La società non può accordare prestiti , né fornire garanzie per l ' acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie . La società non può , neppure per tramite di società fiduciaria , o per interposta persona , accettare azioni proprie in garanzia . Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l ' acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate . In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall ' ultimo bilancio regolarmente approvato . Art . 2359 Società controllate e società collegate Sono considerate società controllate : 1 ) le società in cui un ' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell ' assemblea ordinaria ; 2 ) le società in cui un ' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un ' influenza dominante nell ' assemblea ordinaria ; 3 ) le società che sono sotto influenza dominante di un ' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa . Ai fini dell ' applicazione dei nn . 1 e 2 del l ° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate , a società fiduciarie e a persona interposta ; non si computano i voti spettanti per conto di terzi . Sono considerate collegate le società sulle quali un ' altra società esercita un ' influenza notevole . L ' influenza si presume quando nell ' assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa . Art . 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d ' azioni E ' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni , anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona . Art . 2361 Partecipazioni L ' assunzione di partecipazioni in altre imprese , anche se prevista genericamente nell ' atto costitutivo , non è consentita , se per la misura e per l ' oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l ' oggetto sociale determinato dall ' atto costitutivo ( 2360 n . 3; att . 209 ) . Art . 2362 Unico azionista In caso d ' insolvenza della società , per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona , questa risponde illimitatamenre ( att . 209 ) . SEZIONE VI Degli organi sociali § 1 Dell ' assemblea Art . 2363 Luogo di convocazione dell ' assemblea L ' assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società , se l ' atto costitutivo non dispone diversamente . L ' assemblea è ordinaria o straordinaria . Art . 2364 Assemblea ordinaria L ' assemblea ordinaria : 1 ) approva il bilancio ( 2432 e seguenti ) ; 2 ) nomina gli amministratori ( 2383 ) , i sindaci ( 2400 ) e il presidente del collegio sindacale ( 2398 ) ; 3 ) determina il compenso degli amministratori ( 2389 ) e dei sindaci ( 2400 ) , se non è stabilito nell ' atto costitutivo ; 4 ) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall ' atto costitutivo , o sottoposti al suo esame dagli amministratori , nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci ( 2393 , 2407 e seguente ) . L ' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all ' anno , entro quattro mesi dalla chiusura dell ' esercizio sociale . L ' atto costitutivo può stabilire un termine maggiore , non superiore in ogni caso a sei mesi , quando particolari esigenze lo richiedono . Art . 2365 Assemblea straordinaria L ' assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell ' atto costitutivo ( 2436 e seguenti ) e sull ' emissione di obbligazioni ( 2410 e seguenti ) . Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt . 2450 e 2452 . Art . 2366 Formalità per la convocazione L ' assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l ' indicazione del giorno , dell ' ora e del luogo dell ' adunanza e l ' elenco delle materie da trattare ( 2393 ) . L ' avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l ' adunanza . In mancanza delle formalità suddette , l ' assemblea si reputa regolarmente costituita , quando è rappresentato l ' intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale . Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato . Art . 2367 Convocazione su richiesta della minoranza Gli amministratori devono convocare senza ritardo l ' assemblea , quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare ( 2630-2 n . 2 ) . Se gli amministratori , o in loro vece i sindaci , non provvedono , la convocazione dell ' assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale , il quale designa la persona che deve presiederla ( att . 209 ) . Art . 2368 Costituzione dell ' assemblea e validità delle deliberazioni L ' assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale , escluse dal computo le azioni a voto limitato . Essa delibera a maggioranza assoluta , salvo che l ' atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata . Per la nomina alle cariche sociali l ' atto costitutivo può stabilire norme particolari . L ' assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale , se l ' atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata . Art . 2369 Seconda convocazione Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall ' articolo precedente , l ' assemblea deve essere nuovamente convocata . Nell ' avviso di convocazione dell ' assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione . Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima . Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell ' avviso , l ' assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima , e il termine stabilito dal secondo comma dell ' art . 2366 è ridotto ad otto giorni . In seconda convocazione l ' assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima , qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti , e l ' assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale , a meno che l ' atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata . Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell ' oggetto sociale , la trasformazione della società ( 2498 e seguenti ) , lo scioglimento anticipato di questa ( 2448 ) , il trasferimento della sede sociale all ' estero e l ' emissione di azioni privilegiate ( 2348 ) . Art . 2370 Diritto d ' intervento all ' assemblea Possono intervenire all ' assemblea gli azionisti ( 2418 ) iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l ' assemblea , e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell ' avviso di convocazione . Art . 2371 Presidenza dell ' assemblea L ' assemblea è presieduta dalla persona indicata nell ' atto costitutivo o , in mancanza , da quella designata dagli intervenuti . Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo . L ' assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell ' assemblea è redatto da un notaio . Art . 2372 Rappresentanza nell ' assemblea Salvo disposizione contraria dell ' atto costitutivo , i soci possono farsi rappresentare nell ' assemblea . La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società . La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee , con effetto anche per le convocazioni successive . La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco . Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega . La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori , ai sindaci e ai dipendenti della società , né alle società da essa controllate ( 2359 ) e agli amministratori , sindaci e dipendenti di queste , né ad aziende o istituti di credito . La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o , se si tratta di società con azioni quotate in borsa , più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi , più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi . Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura . Art . 2373 Conflitto d ' interessi Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha , per conto proprio o di terzi , un interesse in conflitto con quello della società In caso d ' inosservanza della disposizione del comma precedente , la deliberazione , qualora possa recare danno alla società , è impugnabile a norma dell ' art . 2377 se , senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione , non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza . Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità ( 2393 ) . Le azioni per le quali , a norma di questo articolo , non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell ' assemblea ( 2368 e seguente , 2486; att . 209 ) . Art . 2374 Rinvio dell ' assemblea I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell ' assemblea , se dichiarano di non essere sufficientemente informati su gli oggetti posti in deliberazione , possono chiedere che l ' adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni . Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto . Art . 2375 Verbale delle deliberazioni dell ' assemblea Le deliberazioni dell ' assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio . Nel verbale devono essere riassunte , su richiesta dei soci , le loro dichiarazioni . Il verbale dell ' assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio . Art . 2376 Assemblee speciali Se esistono diverse categorie di azioni ( 2348 ) , le deliberazioni dell ' assemblea , che pregiudicano i diritti di una di esse , devono essere approvate anche dall ' assemblea speciale dei soci della categoria interessata . Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie . Art . 2377 Invalidità delle deliberazioni Le deliberazioni dell ' assemblea , prese in conformità della legge e dell ' atto costitutivo vincolano tutti i soci , ancorché non intervenuti o dissenzienti ( 2437 ) . Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell ' atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori , dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti , e quelle dell ' assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato ( 2351 ) , entro tre mesi ( 2964 e seguenti ) dalla data della deliberazione , ovvero , se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall ' iscrizione . L ' annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti , sotto la propria responsabilità . In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione . L ' annullamento della deliberazione non può aver luogo , se la liberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell ' atto costitutivo ( 2416 , 2486 , att . 209 ) . Art . 2378 Procedimento d ' impugnazione L ' impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede . Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione . Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia ( 1179 ) per l ' eventuale risarcimento dei danni . Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell ' articolo precedente . Il presidente del tribunale o il giudice istruttore , sentiti gli amministratori e i sindaci , può sospendere . se ricorrono gravi motivi , su richiesta del socio opponente , l ' esecuzione della deliberazione impugnata , con decreto motivato da notificarsi agli amministratori . I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull ' impugnazione devono essere iscritti , a cura degli amministratori , nel registro delle imprese ( 2416 , 2626; att . 209 ) . Art . 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell ' oggetto Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell ' oggetto si applicano le disposizioni degli artt . 1421 , 1422 e 1423 ( 2486; att . 209 ) . § 2 Degli amministratori Art . 2380 Amministrazione della società L ' amministrazione della società può essere affidata anche a non soci . Quando l ' amministrazione è affidata a più persone , queste costituiscono il consiglio di amministrazione ( 2388 ) . Se l ' atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori , ma ne indica solamente un numero massimo e minimo , la determinazione spetta all ' assemblea . Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente , se questi non è nominato dall ' assemblea . Art . 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati Il consiglio di amministrazione , se l ' atto costitutivo o l ' assemblea lo consentono , può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto , di alcuni dei suoi membri , o ad uno o più dei suoi membri , determinando i limiti della delega . Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt . 2423 , 2443 , 2446 e 2447 . Art . 2382 Cause d ' ineleggibilità e di decadenza Non può essere nominato amministratore , e se nominato decade dal suo ufficio , l ' interdetto , l ' inabilitato ( 414 e seguente ) , il fallito , o chi è stato condannato ad una pena che importa l ' interdizione , anche temporanea , dai pubblici uffici o l ' incapacità ad esercitare uffici direttivi ( 2641 ) . Art . 2383 Nomina e revoca degli amministratori La nomina degli amministratori spetta all ' assemblea . fatta eccezione per i primi amministratori , che sono , nominati nell ' atto costitutivo , e salvo il disposto degli artt . 2458 e 2459 . La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni ( att . 213 ) . Gli amministratori sono rieleggibili . salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo , e sono revocabili dall ' assemblea in qualunque tempo , anche se nominati nell ' atto costitutivo , salvo il diritto dell ' amministratore al risarcimento dei danni , se la revoca avviene senza giusta causa . Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono ( 2626 ) chiederne l ' iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita , il domicilio e la cittadinanza . Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l ' ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe . Dell ' avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata . La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente ( 2487 ) . Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l ' adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma , salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza . Art . 2384 Poteri di rappresentanza Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell ' oggetto sociale , salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall ' atto costitutivo . Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall ' atto costitutivo o dallo statuto , anche se pubblicate , non sono opponibili ai terzi , salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società ( 2487 ) . Art . 2385 Cessazione degli amministratori L ' amministratore che rinunzia all ' ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale . La rinunzia ha effetto immediato , se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione , o , in caso contrario , dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all ' accettazione dei nuovi amministratori . La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito . La cessazione degli amministratori dall ' ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale ( 2626 ) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ( 2330 , 2457 ) . Art . 2386 Sostituzione degli amministratori Se nel corso dell ' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori , gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale . Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea . Se viene meno la maggioranza degli amministratori , quelli rimasti in carica devono convocare l ' assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti . Gli amministratori nominati dall ' assemblea scadono insieme con quelli in carica all ' atto della loro nomina . Se vengono a cessare l ' amministratore unico o tutti gli amministratori , l ' assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d ' urgenza dal collegio sindacale , il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione ( 2487 ) . Art . 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica , quando l ' atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti ( 2405 ) . Le deliberazioni del consiglio di amministrazione ( 2421 ) sono prese a maggioranza assoluta , salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo . Il voto non può essere dato per rappresentanza . Art . 2389 Compensi degli amministrativi I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell ' atto costitutivo o dall ' assemblea ( att . 209 ) . La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell ' atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione , sentito il parere del collegio sindacale ( 2487 , 2630; att . 209 ) . Art . 2390 Divieto di concorrenza Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti , né esercitare un ' attività concorrente per conto proprio o di terzi , salvo autorizzazione dell ' assemblea . Per l ' inosservanza di tale divieto l ' amministratore può essere revocato dall ' ufficio e risponde dei danni . Art . 2391 Conflitto d ' interessi L ' amministratore , che in una determinata operazione ha , per conto proprio o di terzi , interesse in conflitto con quello della società , deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale , e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l ' operazione stessa ( 1394 , 2631 ) . In caso d ' inosservanza , l ' amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell ' operazione . La deliberazione del consiglio , qualora possa recare danno alla società , può , entro tre mesi dalla sua data ( 2964 e seguenti ) , essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se , senza il voto dell ' amministratore che doveva astenersi , non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta . In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione ( att 2091 ) . Art . 2392 Responsabilità verso la società Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall ' atto costitutivo con la diligenza del mandatario ( 1710 ) , e sono solidalmente ( 1292 ) responsabili verso la società ( 2621 ) dei danni derivanti dall ' inosservanza di tali doveri , a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori ( 2381 ) . In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se , essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli , non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose . La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che , essendo immune da colpa , abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio , dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale ( 2491; att . 209 ) . Art . 2393 Azione sociale di responsabilità L ' azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell ' assemblea , anche se la società è in liquidazione . La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio ( 2364 ) , anche se non è indicata nell ' elenco delle materie da trattare ( 2373 ) . La deliberazione dell ' azione di responsabilità importa la revoca dall ' ufficio degli amministratori contro cui è proposta , purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale . In questo caso l ' assemblea stessa provvede alla loro sostituzione ( 2386; att . 209 ) . La società può rinunziare all ' esercizio dell ' azione di responsabilità e può transigere , purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell ' assemblea 12434 ) , e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ( 2407 ) . Art . 2394 Responsabilità verso i creditori sociali Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l ' inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell ' integrità del patrimonio sociale ( 2407 ) . L ' azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti ( att . 209 ) . In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società , l ' azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore . La rinunzia all ' azione da parte della società non impedisce l ' esercizio dell ' azione da parte dei creditori sociali . La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l ' azione revocatoria , quando ne ricorrono gli estremi ( 2901 e seguenti ) . Art . 2395 Azione individuale del socio e del terzo Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori ( 2487; att . 209 ) . Art . 2396 Direttori generali Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori ( 2392 e seguenti ) si applicano anche ai direttori nominati dall ' assemblea o per disposizione dell ' atto costitutivo , in relazione ai compiti loro affidati ( att . 209 ) . § 3 Del collegio sindacale Art . 2397 Composizione del collegio Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi , soci o non soci . Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti . I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia . Art . 2398 Presidenza del collegio Il presidente del collegio sindacale è nominato dall ' assemblea . Art . 2399 Cause d ' ineleggibilità e di decadenza Non possono essere eletti alla carica di sindaco e , se eletti , decadono dall ' ufficio , coloro che si trovano nelle condizioni previste dall ' art . 2382 , il coniuge , i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado , e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate ( 2359 ) da un rapporto continuativo di prestazione d ' opera retribuita . La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall ' ufficio di sindaco ( att . 209 ) . Art . 2400 Nomina e cessazione dall ' ufficio I sindaci sono nominati per la prima volta nell ' atto costitutivo ( 2328 ) e successivamente dall ' assemblea ( 2364 ) , salvo il disposto degli artt . 2458 e 2459 . Essi restano in carica per un triennio , e non possono essere revocati se non per giusta causa . La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale , sentito l ' interessato . La nomina dei sindaci , con l ' indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome , del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall ' ufficio devono essere iscritte , a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni ( 2626; att . 209 ) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata . Art . 2401 Sostituzione In caso di morte , di rinunzia o di decadenza di un sindaco . subentrano i supplenti in ordine d ' età . I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea , la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l ' integrazione del collegio . I nuovi nominati scadono come quelli in carica . In caso di sostituzione del presidente , la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano . Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale , deve essere convocata l ' assemblea perché provveda all ' integrazione del collegio medesimo ( att . 209 ) . Art . 2402 Retribuzione La retribuzione annuale dei sindaci , se non è stabilita nell ' atto costitutivo deve essere determinata dall ' assemblea all ' atto della nomina ( 2370 ) ; per l ' intero periodo di durata del loro ufficio ( att . 209 ) . Art . 2403 Doveri del collegio sindacale Il collegio sindacale deve controllare l ' amministrazione della società , vigilare sull ' osservanza della legge e dell ' atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale , la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l ' osservanza delle norme stabilite dall ' art . 2426 per la valutazione del patrimonio sociale . Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l ' esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno , cauzione o custodia . I sindaci possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente , ad atti d ' ispezione e di controllo . Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull ' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari . Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n . 5 dell ' art . 2421 ( att . 209 ) La società può rifiutare agli ausiliari l ' accesso a informazioni riservate . Art . 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre . Il sindaco che , senza giustificato motivo , non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall ' ufficio . Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale , che viene trascritto nel libro previsto dal n . 5 dell ' art . 2421 e sottoscritto dagli intervenuti . Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta . Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ( att . 209 ) . Art . 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ( 2388 ) ed alle assemblee ( 2366 ) e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo ( 2381 ) . I sindaci , che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o , durante un esercizio sociale , a due adunanze del consiglio d ' amministrazione , decadono dall ' ufficio ( att . 209 ) . Art . 2406 Omissioni degli amministratori Il collegio sindacale deve convocare l ' assemblea ( 2632 n . 2 ) ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori ( 2363 , 2626; att . 209 ) . Art . 2407 Responsabilità I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario ( 1710 ) , sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio ( 2622; Cod . Pen . 622 ) . Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori ( 1292 e seguenti , 2392 ) per i fatti o le omissioni di questi , quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica ( 2621 ) . L ' azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli artt . 2393 e 2394 ( att . 209 ) . Art . 2408 Denunzia al collegio sindacale Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale , il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all ' assemblea . Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale , il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all ' assemblea , convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere ( 2632 , 2634; att . 209 ) . Art . 2409 Denunzia al tribunale Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell ' adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci , i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale . Il tribunale , sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci , può ordinare ( att . 103 ) l ' ispezione dell ' amministrazione della società a spese dei soci richiedenti , subordinandola , se del caso , alla prestazione di una cauzione . Se le irregolarità denunziate sussistono , il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l ' assemblea per le conseguenti deliberazioni . Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario , determinandone i poteri e la durata ( 2636 ) . L ' amministratore giudiziario può proporre l ' azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci . Prima della scadenza del suo incarico l ' amministratore giudiziario convoca e presiede l ' assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre , se del caso , la messa in liquidazione della società ( 2636 ) . I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero , e in questo caso le spese per l ' ispezione sono a carico della società ( 2488; att . 103 , 209 ) . SEZIONE VII Delle obbligazioni Art . 2410 Limiti dell ' emissione di obbligazioni La società può emettere obbligazioni al portatore ( 2003 ) o nominative ( 2021 ) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l ' ultimo bilancio approvato ( att . 210 ) . Tale somma può essere superata : 1 ) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale , sino a due terzi del valore di questi ; 2 ) quando l ' eccedenza dell ' importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato , aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni , ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici . I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito , per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l ' ammortamento delle relative obbligazioni . fino all ' estinzione delle obbligazioni emesse . Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l ' economia nazionale , la società può essere autorizzata , con provvedimento dell ' autorità governativa , ad emettere obbligazioni , anche senza le garanzie previste nel presente articolo , con l ' osservanza dei limiti . delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso . Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società . Art . 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione La deliberazione dell ' assemblea ( 2365 ) deve essere , a cura del notaio o degli amministratori , depositata entro trenta giorni presso l ' ufficio del registro delle imprese ( 2626; att . 100 ) . Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste . Il tribunale , verificato l ' adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero , ordina l ' iscrizione nel registro delle imprese ( 2436 ) . Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro trenta giorni ( 2964 ) dalla comunicazione . La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l ' iscrizione . Art . 2412 Riduzione del capitale La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale , se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate ( 2445 ) . Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite ( 2446 ) , la misura della riserva legale ( 2428 ) deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell ' emissione , fino a che l ' ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l ' ammontare delle obbligazioni in circolazione . Art . 2413 Contenuto delle obbligazioni Le obbligazioni devono indicare ( 2633 ) : 1 ) la denominazione , l ' oggetto e la sede della società , con l ' indicazione dell ' ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ( 2330 ) ; 2 ) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell ' emissione ; 3 ) la data della deliberazione dell ' assemblea e della sua iscrizione nel registro ; 4 ) l ' ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse , il valore nominale di ciascuna , il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso ; 5 ) le garanzie da cui sono assistite . Art . 2414 Costituzione delle garanzie L ' assemblea ( 2365 ) che delibera l ' emissione di obbligazioni con le garanzie previsto nell ' art . 2410 deve designare un notaio che , per conto degli obbligazionisti , compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime ( 2831 ) . Art . 2415 Assemblea degli obbligazionisti L ' assemblea degli obbligazionisti ( att . 210 ) delibera : 1 ) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune ; 2 ) sulle modificazioni delle condizioni del prestito ; 3 ) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato ; 4 ) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo ; 5 ) sugli altri oggetti d ' interesse comune degli obbligazionisti . L ' assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti , quando lo ritengono necessario , o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti . Si applicano all ' assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all ' assemblea straordinaria dei soci ( 2365 e seguenti , 2375 ) . Per la validità delle deliberazioni sull ' oggetto indicato nel n . 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte . La società , per le obbligazioni da essa eventualmente possedute , non può partecipare alle deliberazioni . All ' assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci ( att . 210 ) . Art . 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell ' assemblea Le deliberazioni prese dall ' assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti . Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge , a norma degli artt . 2377 e 2378 . L ' impugnazione è proposta innanzi al tribunale , nella cui giurisdizione la società ha sede , in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti ( att . 210 ) . Art . 2417 Rappresentante comune Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti . Se non è nominato dall ' assemblea a norma dell ' art . 2415 , è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società ( att . 104 ) . Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e , se nominati , decadono dall ' ufficio , gli amministratori , i sindaci , i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell ' art . 2399 . Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto . L ' assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso . Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l ' iscrizione nel registro delle imprese ( 2634; att . 210 ) . Art . 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune Il rappresentante comune deve provvedere all ' esecuzione delle deliberazioni dell ' assemblea degli obbligazionisti , tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni ( 2421 , 2831 ) . Egli ha diritto di assistere all ' assemblea dei soci ( 2370 ) . Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell ' amministrazione controllata , nel concordato preventivo , nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice ( att . 210 ) . Art . 2419 Azione individuale degli obbligazionisti Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti , salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell ' assemblea previste dall ' art . 2415 ( att . 210 ) . Art . 2420 Sorteggio delle obbligazioni Le operazioni per l ' estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi , a pena di nullità , alla presenza del rappresentante comune o , in mancanza , di un notaio ( att . 210 ) . SEZIONE VIII Dei libri sociali Art . 2421 Libri sociali obbligatori Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell ' art . 2214 , la società deve tenere : 1 ) il libro dei soci , nel quale devono essere indicati il numero delle azioni , il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative , i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti ; 2 ) il libro delle obbligazioni , il quale deve indicare l ' ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto , il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi ; 3 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee , in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ( 2375 ) ; 4 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ( 2388 ) ; 5 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ( 2404 ) ; 6 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo , se questo esiste ( 2381 ) ; 7 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti , se sono state emesse obbligazioni I libri indicati nei nn . 1 , 2 , 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori , il libro indicato nel n . 5 a cura del collegio sindacale , il libro indicato nel n . 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n . 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti . I libri suddetti , prima che siano messi in uso , devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell ' art . 2215 . Art . 2422 Diritto d ' ispezione dei libri sociali I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn . 1 e 3 dell ' articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese . Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn . 2 e 3 dell ' articolo precedente , e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n . 7 dell ' articolo medesimo ( att . 209 ) . SEZIONE IX Del bilancio Art . 2423 Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio , costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa . Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell ' esercizio . Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta , si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo . Se , in casi eccezionali , l ' applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta , la disposizione non deve essere applicata . La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l ' influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale , finanziaria e del risultato economico . Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato . Il bilancio deve essere redatto in lire . Art . 2424 Contenuto dello stato patrimoniale Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema . ATTIVO A ) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti , con separata indicazione della parte già richiamata . B ) Immobilizzazioni : I Immobilizzazioni immateriali : 1 ) costi di impianto e di ampliamento ; 2 ) costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità ; 3 ) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ' ingegno ; 4 ) concessioni , licenze , marchi e diritti simili ; 5 ) avviamento ; 6 ) immobilizzazioni in corso e acconti ; 7 ) altre . Totale . II Immobilizzazioni materiali : 1 ) terreni e fabbricati ; 2 ) impianti e macchinario ; 3 ) attrezzature industriali e commerciali ; 4 ) altri beni ; 5 ) immobilizzazioni in corso e acconti . Totale . III Immobilizzazioni finanziarie , con separata indicazione , per ciascuna voce dei crediti , degli importi esigibili entro l ' esercizio successivo : 1 ) partecipazioni in : a ) imprese controllate ; b ) imprese collegate ; c ) imprese controllanti ; d ) altre imprese ; 2 ) crediti : a ) verso imprese controllate ; b ) verso imprese collegate ; c ) verso controllanti ; d ) verso altri ; 3 ) altri titoli ; 4 ) azioni proprie , con indicazione anche del valore nominale complessivo . Totale Totale immobilizzazioni ( B ) C ) Attivo circolante : I Rimanenze : 1 ) materie prime , sussidiarie e di consumo : 2 ) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ; 3 ) lavori in corso su ordinazione ; 4 ) prodotti finiti e merci ; 5 ) acconti . Totale II Crediti , con separata indicazione , per ciascuna voce , degli importi esigibili oltre l ' esercizio successivo : 1 ) verso clienti ; 2 ) verso imprese controllate ; 3 ) verso imprese collegate ; 4 ) verso controllanti ; 5 ) verso altri . Totale . III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni : 1 ) partecipazioni in imprese controllate ; 2 ) partecipazioni in imprese collegate ; 3 ) partecipazioni in imprese controllanti ; 4 ) altre partecipazioni ; 5 ) azioni proprie , con indicazione anche del valore nominale complessivo ; 6 ) altri titoli . Totale IV Disponibilità liquide : 1 ) depositi bancari e postali ; 2 ) assegni ; 3 ) danaro e valori in cassa . Totale . Totale attivo circolante ( C ) D ) Ratei e risconti , con separata indicazione del disaggio su prestiti . PASSIVO A ) Patrimonio netto : I Capitale II Riserva da sopraprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserve statutarie VII Altre riserve , distintamente indicate VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo IX Utile ( perdite ) dell ' esercizio B ) Fondi per rischi e oneri : 1 ) per trattamento di quiescenza e obblighi simili ; 2 ) per imposte ; 3 ) altri . Totale C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato . D ) Debiti , con separata indicazione , per ciascuna voce , degli importi esigibili oltre l ' esercizio successivo ; 1 ) obbligazioni ; 2 ) obbligazioni convertibili ; 3 ) debiti verso banche ; 4 ) debiti verso altri finanziatori ; 5 ) acconti ; 6 ) debiti verso fornitori ; 7 ) debiti rappresentati da titoli di credito ; 8 ) debiti verso imprese controllate ; 9 ) debiti verso imprese collegate ; 10 ) debiti verso controllanti ; 11 ) debiti tributari ; 12 ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ; 13 ) altri debiti . Totale E ) Ratei e risconti con separata indicazione dell ' aggio su prestiti . Se un elemento dell ' attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema , nella nota integrativa deve annotarsi , qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio , la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto . In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente , distinguendosi tra fideiussioni , avalli , altre garanzie personali e garanzie reali , ed indicando separatamente , per ciascun tipo , le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate , nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime ; devono inoltre risultare gli altri conti d ' ordine . Art . 2425 Contenuto del conto economico Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema : A ) Valore della produzione : 1 ) ricavi delle vendite e delle prestazioni ; 2 ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti ; 3 ) variazioni dei lavori in corso su ordinazione ; 4 ) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ; 5 ) altri ricavi e proventi , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio . Totale . B ) Costi della produzione 6 ) per materie prime , sussidiarie , di consumo e di merci ; 7 ) per servizi ; 8 ) per godimento di beni di terzi ; 9 ) per il personale : a ) salari e stipendi ; b ) oneri sociali ; c ) trattamento di fine rapporto ; d ) trattamento di quiescenza e simili ; e ) altri costi ; 10 ) ammortamenti e svalutazioni : a ) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ; b ) ammortamento delle immobilizzazioni materiali ; c ) altre svalutazioni delle immobilizzazioni ; d ) svalutazioni dei crediti compresi nell ' attivo circolante e delle disponibilità liquide ; 11 ) variazioni delle rimanenze di materie prime , sussidiarie , di consumo e merci ; 12 ) accantonamenti per rischi ; 13 ) altri accantonamenti ; 14 ) oneri diversi di gestione . Totale . Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B ) . C ) Proventi e oneri finanziari : 15 ) proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ; 16 ) altri proventi finanziari ; a ) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni , con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ; b ) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni ; c ) da titoli iscritti nell ' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni ; d ) proventi diversi dai precedenti , con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ; 17 ) interessi e altri oneri finanziari , con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti . Totale ( 15-16-17 ) . D ) Rettifiche di valore di attività finanziaria : 18 ) rivalutazioni : a ) di partecipazioni ; b ) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni ; c ) di titoli iscritti all ' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni . 19 ) svalutazioni : a ) di partecipazioni ; b ) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni ; c ) di titoli iscritti nell ' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni . Totale delle rettifiche ( 18-19 ) . E ) Proventi e oneri straordinari : 20 ) proventi , con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n . 5; 21 ) oneri , con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n . 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti . Totale delle partite straordinarie ( 20-21 ) . Risultato prima delle imposte ( A - B + - C + - D + - E ) ; 22 ) imposte sul reddito dell ' esercizio ; 23 ) ( risultato dell ' esercizio ) ; 24 ) ( rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie ) ; 25 ) ( accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie ) ; 26 ) utile ( perdita ) dell ' esercizio . Art . 2426 Criteri di valutazione Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri : 1 ) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione . Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori . Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto . Può comprendere anche altri costi , per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto , relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato ; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione , interna o presso terzi ; 2 ) il costo delle immobilizzazioni , materiali e immateriali . Ia cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione . Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa ; 3 ) l ' immobilizzazione che , alla data della chiusura dell ' esercizio , risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn . 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore ; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata . Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall ' applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n . 4 o , se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato , al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall ' ultimo bilancio dell ' impresa partecipata , la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa ; 4 ) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate , con riferimento ad una o più tra dette imprese , anziché secondo il criterio indicato al n . 1 , per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall ' ultimo bilancio delle imprese medesime , detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt . 2423 . Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto , il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall ' ultimo bilancio dell ' impresa controllata o collegata può essere iscritto nell ' attivo , purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa . La differenza , per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all ' avviamento , deve essere ammortizzata . Negli esercizi successivi le plusvalenze , derivanti dall ' applicazione del metodo del patrimonio netto , rispetto al valore indicato nel bilancio dell ' esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile ; 5 ) i costi di impianto e di ampliamento , i costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell ' attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni . Fino a che l ' ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l ' ammontare dei costi non ammortizzati ; 6 ) l ' avviamento può essere iscritto nell ' attivo con il consenso del collegio sindacale , se acquisito a titolo oneroso , nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni . E ' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l ' avviamento in un periodo limitato di durata superiore , purché esso non superi la durata per l ' utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa ; 7 ) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell ' attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito ; 8 ) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione ; 9 ) le rimanenze , i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione , calcolato secondo il n . 1 ) , ovvero al valore di realizzazione desumibili dall ' andamento del mercato , se minore ; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi . I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione ; 10 ) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli " primo entrato " , " primo uscito " o " ultimo entrato , primo uscito " ; se il valore cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell ' esercizio , la differenza deve essere indicata , per categoria di beni , nella nota integrativa ; 11 ) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza ; 12 ) le attrezzature industriali e commerciali , le materie prime , sussidiarie e di consumo , possono essere iscritte nell ' attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate , e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all ' attivo di bilancio , sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità , valore e composizione . E ' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie . Art . 2427 Contenuto della nota integrativa La nota integrativa deve indicare , oltre a quanto stabilito da altre disposizioni : 1 ) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio , nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all ' origine in moneta avente corso legale nello Stato ; 2 ) i movimenti delle immobilizzazioni , specificando per ciascuna voce : il costo ; le precedenti rivalutazioni , ammortamenti e svalutazioni ; le acquisizioni , gli spostamenti da una ad altra voce , le alienazioni avvenuti nell ' esercizio ; le rivalutazioni , gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell ' esercizio ; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell ' esercizio ; 3 ) la composizione delle voci " costi di impianto e di ampliamento " e " costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità " , nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento ; 4 ) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell ' attivo e del passivo ; in particolare , per i fondi e per il trattamento di fine rapporto , le utilizzazioni e gli accantonamenti ; 5 ) l ' elenco delle partecipazioni , possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona , in imprese controllate e collegate , indicando per ciascuna la denominazione , la sede , il capitale , l ' importo del patrimonio netto , l ' utile o la perdita dell ' ultimo esercizio , la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito ; 6 ) distintamente per ciascuna voce , l ' ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni , e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali , con specifica indicazione della natura delle garanzie ; 7 ) la composizione delle voci " ratei e risconti attivi " e " ratei e risconti passivi " e della voce " altri fondi " dello stato patrimoniale , quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce " altre riserve " ; 8 ) l ' ammontare degli oneri finanziari imputati nell ' esercizio ai valori iscritti nell ' attivo dello stato patrimoniale , distintamente per ogni voce ; 9 ) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale ; le notizie sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti d ' ordine , la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese controllate , collegate , controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime ; 10 ) se significativa , la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche ; 11 ) l ' ammontare dei proventi da partecipazioni , indicati nell ' art . 2425 , n . 15 , diversi dai dividendi ; 12 ) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari , indicati nell ' art . 2425 , n . 17 relativi a prestiti obbligazionari , a debiti verso banche , e altri ; 13 ) la composizione delle voci " proventi straordinari " e " oneri straordinari " del conto economico , quando il loro ammontare sia apprezzabile ; 14 ) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi , appositamente evidenziati rispetto all ' ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico ; 15 ) il numero medio dei dipendenti , ripartito per categoria ; 16 ) l ' ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci , cumulativamente per ciascuna categoria ; 17 ) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l ' esercizio ; 18 ) le azioni di godimento , le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono . Art . 2428 Relazione sulla gestione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull ' andamento della gestione , nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato , anche attraverso imprese controllate , con particolare riguardo ai costi , ai ricavi e agli investimenti . Dalla relazione devono in ogni caso risultare : 1 ) le attività di ricerca e di sviluppo ; 2 ) i rapporti con imprese controllate , collegate , controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime ; 3 ) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società , anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona , con l ' indicazione della parte di capitale corrispondente ; 4 ) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società , nel corso dell ' esercizio , anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona , con l ' indicazione della corrispondente parte di capitale , dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni ; 5 ) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell ' esercizio ; 6 ) l ' evoluzione prevedibile della gestione . Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell ' esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull ' andamento della gestione , redatta secondo i criteri stabiliti della Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno Italiana . La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto . Dalla relazione deve inoltre risultare l ' elenco delle sedi secondarie della società Art . 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale , con la relazione , almeno trenta giorni prima di quello fissato per l ' assemblea che deve discuterlo . Il collegio sindacale deve riferire all ' assemblea sui risultati dell ' esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità , e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione , con particolare riferimento all ' esercizio della deroga di cui all ' art . 2423 , comma 4 . Il bilancio , con le copie integrali dell ' ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ' ultimo bilancio delle società collegate , deve restare depositato in copia nella sede della società , insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci , durante i quindici giorni che precedono l ' assemblea , e finché . sia approvato . I soci possono prenderne visione . Il deposito delle copie dell ' ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito , per quelle incluse nel consolidamento , dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ' ultimo bilancio delle medesime . Art . 2430 Riserva legale Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva , fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale . La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione . Sono salve le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2431 Sopraprezzo delle azioni Le somme percepite dalla società per l ' emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall ' art . 2430 . Art . 2432 Partecipazione agli utili Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori , ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio , fatta deduzione della quota di riserva legale . Art . 2433 Distribuzione degli utili ai soci L ' assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci . Non possono essere pagati dividendi sulle azioni , se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato ( 2621 n . 2 ) . Se si verifica una perdita del capitale sociale , non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente ( 2446 ) . I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili , se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato , da cui risultano utili netti corrispondenti . Art . 2434 Azione di responsabilità L ' approvazione del bilancio da parte dell ' assemblea non implica liberazione degli amministratori , dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale ( 2392 e seguenti , 2633 ) . Art . 2435 Pubblicazione del bilancio e dell ' elenco soci e dei titolari di diritti su azioni Entro trenta giorni dall ' approvazione una copia del bilancio , corredata dalla relazione sulla gestione , dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell ' assemblea , deve essere , a cura degli amministratori , depositata presso l ' ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata . Dell ' avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata . Entro trenta giorni dall ' approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l ' iscrizione nel registro delle imprese l ' elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio , con l ' indicazione del numero delle azioni possedute , nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime . L ' elenco deve essere corredato dall ' indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell ' esercizio precedente . SEZIONE X Delle modificazioni dell ' atto costitutivo Art . 2436 Deposito , iscrizione e pubblicazione delle modificazioni Le deliberazioni che importano modificazioni dell ' atto costitutivo ( att . 211 ) devono essere depositate e iscritte a norma del primo , secondo e terzo comma dell ' art . 2411 ( att . 100 ) e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata . Dopo ogni modifica dell ' atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell ' atto modificato nella sua redazione aggiornata ( 2494 ) . Art . 2437 Diritto di recesso I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell ' oggetto o del tipo della società , o il trasferimento della sede sociale all ' estero ( 2369 ) hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni , secondo il prezzo medio dell ' ultimo semestre , se queste sono quotate in borsa , o , in caso contrario , in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell ' ultimo esercizio . La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all ' assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa , e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni ( 2964 ) dalla data dell ' iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese ( 2188; att . 100 ) . E ' nullo ( 1421 e seguenti ) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l ' esercizio . Art . 2438 Aumento di capitale Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate ( 2630 ) . Art . 2439 Sottoscrizione e versamenti I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono , all ' atto della sottoscrizione , versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte . Se è previsto un sopraprezzo , questo deve essere integralmente versato all ' atto della sottoscrizione . Se l ' aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che , nell ' osservanza di quelli stabiliti dall ' art . 2441 , 2° e 3° comma , deve risultare dalla deliberazione , il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto . Art . 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti Se l ' aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt . 2342 , 2° e 3° comma , e 2343 . Art . 2441 Diritto di opzione Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute . Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste , in concorso con i soci , sulla base del rapporto di cambio ( 2420 ) . L ' offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata . Per l ' esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell ' offerta . Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano contestuale richiesta , hanno diritto di prelazione nell ' acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate . Se le azioni sono quotate in borsa , i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori , per conto della società , per almeno cinque riunioni , entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma . Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che , secondo la deliberazione di aumento del capitale , devono essere liberate mediante conferimenti in natura . Quando l ' interesse della società lo esige , il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale , approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale , anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione ( 2369 e seguenti ) . Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione , ai sensi del 4° o del 5 comma , devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione , dalla quale devono risultare le ragioni dell ' esclusione o della limitazione , ovvero , qualora l ' esclusione derivi da un conferimento in natura , le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione . La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l ' assemblea . Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni . Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell ' esperto designato dal presidente del tribunale nell ' ipotesi prevista dal 4° comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l ' assemblea e finché questa non abbia deliberato ; i soci possono prenderne visione . La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto , tenendo conto , per le azioni quotate in borsa , anche dell ' andamento delle quotazioni nell ' ultimo semestre . Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa , con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del presente articolo . Le spese di tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l ' ammontare . Con deliberazione dell ' assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione , se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società . L ' esclusione dell ' opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma . Art . 2442 Passaggio di riserve a capitale L ' assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio . In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione , e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute . L ' aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione . Art . 2443 Delega agli amministratori L ' atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell ' iscrizione della società nel registro delle imprese ( 2381 ) . Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell ' atto costitutivo , per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione . Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell ' art . 2436 . Art . 2444 Iscrizione nel registro delle imprese Nei trenta giorni dall ' avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l ' iscrizione nel registro delle imprese un ' attestazione che l ' aumento del capitale è stato eseguito ( att . 100 ) . Fino a che l ' iscrizione nel registro non sia avvenuta , l ' aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società ( 2250 ) . Art . 2445 Riduzione del capitale esuberante La riduzione del capitale , o quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell ' oggetto sociale , può ( 2412 ) aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall ' obbligo dei versamenti ancora dovuti ( 2344 ) , sia medianti rimborso del capitale ai soci , nei limiti ammessi dagli artt . 2327 e 2412 . L ' avviso di convocazione dell ' assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione . La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale . La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell ' iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro questo termine ( 2964 ) nessun creditore sociale anteriore all ' iscrizione abbia fatto opposizione ( 2623 , n 1 ) . Il tribunale , nonostante l ' opposizione , può disporre che la riduzione abbia luogo , previa prestazione da parte della società di un ' idonea garanzia ( 1179 , 2623 ) . 2446 Riduzione del capitale per perdite Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite , gli amministratori ( 2381 , 2630 ) devono senza indugio convocare l ' assemblea per gli opportuni provvedimenti ( 2630 ) . All ' assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società , con le osservazioni del collegio sindacale . La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l ' assemblea , perché i soci possano prenderne visione . Se entro l ' esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l ' assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate . In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio . Il tribunale provvede , sentito il pubblico ministero , mediante decreto , che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori ( 2194 , 2626; att 100 ) . Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte d ' appello entro trenta giorni dall ' iscrizione ( att . 209 ) . Art . 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale Se , per la perdita di oltre un terzo del capitale , questo di riduce al di sotto del minimo stabilito dall ' art . 2327 , gli amministratori devono senza indugio convocare l ' assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo , o la trasformazione della società ( 2448 , 2498 ) . SEZIONE XI Dello scioglimento e della liquidazione Art . 2448 Cause di scioglimento La società per azioni si scioglie : 1 ) per il decorso del termine ; 2 ) per il conseguimento dell ' oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo ; 3 ) per l ' impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell ' assemblea ; 4 ) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ( 2327 ) , salvo quanto è disposto dall ' art . 2447; 5 ) per deliberazione dell ' assemblea ; 6 ) per le altre cause previste dall ' atto costitutivo . La società si scioglie inoltre per provvedimento dell ' autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge , e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un ' attività commerciale ( 2195 , 2449 ) . Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2449 Effetti dello scioglimento Gli amministratori , quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società , non possono intraprendere nuove operazioni . Contravvenendo a questo divieto , essi assumono responsabilità illimitata e solidale ( 1292 ) per gli affari intrapresi . Essi devono , nel termine di trenta giorni convocare l ' assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione . Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori . Nel caso previsto dal n . 5 dell ' art . 2448 , la deliberazione dell ' assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell ' art . 2411 , primo , secondo e terzo comma , e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata . Nei casi previsti dai nn . 1 , 2 , 4 e 6 dell ' art . 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento . Nel caso previsto dal n . 3 dell ' art . 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che , su istanza dei soci , degli amministratori o dei sindaci accerti l ' impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell ' assemblea . Nel caso previsto dall ' art . 2448 , secondo comma , il provvedimento dell ' autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono , a cura degli amministratori , entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza , essere depositati in copia autentica ( 2703 ) per l ' iscrizione presso l ' ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ( 2626 ) . Art . 2450 Nomina e revoca dei liquidatori La nomina dei liquidatori spetta all ' assemblea ( 2365 ) , salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo . L ' assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l ' assemblea straordinaria ( 2368 e seguente ) . Nel caso previsto dal n . 3 dell ' art . 2448 , o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta , la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci , degli amministratori o dei sindaci . I liquidatori possono essere revocati dall ' assemblea con le maggioranze prescritte per l ' assemblea straordinaria ( 2368 e seguente ) o , quando sussiste una giusta causa , dal tribunale su istanza dei soci , dei sindaci o del pubblico ministero . Le disposizioni del primo , secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori . Art . 2451 Organi sociali durante la liquidazione Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale ( 2363 e seguenti ) si applicano anche durante la liquidazione , in quanto compatibili con questa . Art . 2452 Poteri , obblighi e responsabilità dei liquidatori I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt . 2276 , 2277 , 2279 , 2280 , primo comma , e 2310 ( 2625 ) . I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell ' art . 2278 , salvo che l ' assemblea con le maggioranze stabilite per l ' assemblea straordinaria ( 2368 ) non abbia disposto diversamente . Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali , i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni . Art . 2453 Bilancio finale di liquidazione Compiuta la liquidazione , i liquidatori devono redigere il bilancio finale , indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell ' attivo . Il bilancio , sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci , è depositato presso l ' ufficio del registro delle imprese ( 2626 ) . Nei tre mesi successivi all ' iscrizione dell ' avvenuto deposito , ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori . I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio , nel quale tutti i soci possono intervenire . La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto . La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti . Art . 2454 Approvazione tacita del bilancio Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami , il bilancio s ' intende approvato , e i liquidatori , salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell ' attivo risultante dal bilancio , sono liberati di fronte ai soci . Indipendentemente dalla decorrenza del termine , la quietanza , rilasciata senza riserve all ' atto del pagamento dell ' ultima quota di riparto , importa approvazione del bilancio . Art . 2455 Deposito delle somme non riscosse Le somme spettanti ai soci , non riscosse entro tre mesi dall ' iscrizione dell ' avvenuto deposito del bilancio a norma dell ' art . 2453 , devono essere depositate presso un istituto di credito ( att . 251 ) con l ' indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni , se queste sono al portatore . Art . 2456 Cancellazione della società Approvato il bilancio finale di liquidazione , i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese , e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata . Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci , fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione , e nei confronti dei liquidatori , se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi . Art . 2457 Deposito dei libri sociali Compiuta la liquidazione , la distribuzione dell ' attivo o il deposito indicato nell ' art . 2455 , i libri della società devono essere depositati ( 2626 ) e conservati per dieci anni presso l ' ufficio del registro delle imprese . Chiunque può esaminarli , anticipando le spese . SEZIONE XII Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici Art . 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni , l ' atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ( 2400 ) . Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati . Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall ' assemblea . Art . 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici Le disposizioni dell ' articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l ' atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici , anche in mancanza di partecipazione azionaria , la nomina di uno o più amministratori o sindaci , salvo che la legge disponga diversamente . Art . 2460 Presidenza del collegio sindacale Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato , il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi . SEZIONE XIII Delle società d ' interesse nazionale Art . 2461 Norme applicabili Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d ' interesse nazionale , compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale , la trasferibilità delle azioni , il diritto di voto e la nomina degli amministratori , dei sindaci e dei dirigenti . CAPO VI Della società in accomandita per azioni Art . 2462 Nozione Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali , e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta ( 2250 ) . Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni ( 2346 e seguenti ) . Art . 2463 Denominazione sociale La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari , con l ' indicazione di società in accomandita per azioni ( 2564 e seguenti ) . Art . 2464 Norme applicabili Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni ( 2325 e seguenti ) , in quanto compatibili con le disposizioni seguenti . Art . 2465 Soci accomandatari L ' atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari . I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni ( 2380 e seguenti ) , escluso quello della cauzione . Art . 2466 Revoca degli amministratori La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell ' assemblea straordinaria della società per azioni ( 2368 e seguente ) . Se la revoca avviene senza giusta causa , l ' amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni . Art . 2467 Sostituzione degli amministratori L ' assemblea con la maggioranza indicata nell ' articolo precedente provvede a sostituire l ' amministratore che , per qualunque causa , ha cessato dal suo ufficio . Nel caso di pluralità di amministratori , la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica . Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell ' accettazione della nomina . Art . 2468 Cessazione dall ' ufficio di tutti i soci amministratori In caso di cessazione dall ' ufficio di tutti gli amministratori , la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica . Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione . L ' amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario . Art . 2469 Sindaci e azione di responsabilità I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell ' assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ( 2400 ) e l ' esercizio dell ' azione di responsabilità ( 2392 ) . Art . 2470 Modificazioni dell ' atto costitutivo Le modificazioni dell ' atto costitutivo ( att . 211 ) devono essere approvate dall ' assemblea con le maggioranze prescritte per l ' assemblea straordinaria della società per azioni ( 2368 e seguente ) , e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari . Art . 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall ' art . 2304 . Il socio accomandatario che cessa dall ' ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all ' iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall ' ufficio . CAPO VII Della società a responsabilità limitata SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2472 Nozione Nella società a responsabilità limitata ( att . 216 ) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio . Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni . Art . 2473 Denominazione sociale La denominazione sociale , in qualunque modo formata , deve contenere l ' indicazione di società a responsabilità limitata ( 2564 e seguenti ) . Art . 2474 Capitale sociale La società deve costituirsi con un capitale non inferiore ( 2250 , 2496 ) . Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare , ma in nessun caso inferiori a ( 2482 , 2500 ) . Se la quota di conferimento è superiore al minimo , deve essere costituita da un ammontare multiplo . Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l ' ammontare minimo o un multiplo di questo , la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro . Art . 2475 Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico . L ' atto costitutivo deve indicare : l ) il cognome e il nome , la data e il luogo di nascita , il domicilio , la cittadinanza di ciascun socio ; 2 ) la denominazione , la sede della società e le eventuali sedi secondarie ; 3 ) l ' oggetto sociale ( 2620 , 2630 ) ; 4 ) l ' ammontare del capitale sottoscritto e versato ; 5 ) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti 6 ) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti ( 2492 ) ; 7 ) il numero , il cognome e il nome , la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri , indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società ( 2384 ) ; 8 ) il numero , il cognome e il nome , la data e il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall ' art . 2488; 9 ) la durata della società ; 10 ) l ' importo globale , almeno approssimativo , delle spese per la costituzione poste a carico della società . Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt . 2328 , ultimo comma , 2329 , 2330 , 2331 primo e secondo comma , 2332 , con esclusione del n . 8 e 2341 . La società può essere costituita con atto unilaterale . In tal caso , per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile , in solido con coloro che hanno agito , anche il socio fondatore . SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote Art . 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori , soci ed amministratori Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori , dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt . 2342 , 2343 . In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell ' art . 2329 , n . 2 Cod . Civ . In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione . Se viene meno la pluralità dei soci , i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi . Art . 2477 Mancato pagamento delle quote Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto , gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni . Decorso inutilmente questo termine , gli amministratori possono vendere , a rischio e per conto del socio moroso , la sua quota per il valore risultante dall ' ultimo bilancio approvato . I soci hanno diritto di preferenza nell ' acquisto . In mancanza di offerte per l ' acquisto , la quota è venduta all ' incanto . Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori , gli amministratori possono escludere il socio , trattenendo le somme riscosse , salvo il risarcimento dei maggiori danni . Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente . Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto . Art . 2478 Prestazioni accessorie L ' atto costitutivo può prevedere l ' obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie . Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell ' art . 2345 . Le quote a cui e connesso l ' obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori ( 2479 , 2480 ) . Art . 2479 Trasferimento della quota Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte , salvo contraria disposizione dell ' atto costitutivo . Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell ' iscrizione nel libro dei soci . L ' iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma , su richiesta dell ' alienante o dell ' acquirente , verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l ' avvenuto deposito . L ' atto di trasferimento delle quote , con sottoscrizione autenticata , deve essere depositato entro trenta giorni per l ' iscrizione , a cura del notaio autenticante , presso l ' ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e sta a la sede sociale Art . 2480 Espropriazione della quota La quota può formare oggetto di espropriazione . L ' ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore . Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore , il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa , la vendita ha luogo all ' incanto ; ma la vendita è priva di effetto se , entro dieci giorni dall ' aggiudicazione , la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo . Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio . Art . 2481 Responsabilità dell ' alienante per i versamenti ancora dovuti Nel caso di cessione della quota l ' alienante è obbligato solidalmente ( 1292 ) con l ' acquirente , per il periodo di tre anni dal trasferimento , per i versamenti ancora dovuti . Il pagamento non può essere domandato all ' alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa . Art . 2482 Divisibilità della quota Salvo contraria disposizione dell ' atto costitutivo , le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione , purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell ' art . 2474 . Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone , si applica l ' art . 2347 . Art . 2483 Operazioni sulle proprie quote In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie , ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione . SEZIONE III Degli organi sociali e dell ' amministrazione Art . 2484 Convocazione dell ' assemblea Salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo , l ' assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell ' adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci . Nella lettera devono essere indicati il giorno , il luogo e l ' ora dell ' adunanza e l ' elenco delle materie da trattare . Art . 2485 Diritto di voto Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell ' assemblea . Se la quota è multipla di lire mille ( 2474 ) , il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire . Art . 2486 Deliberazioni dell ' assemblea Salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo , l ' assemblea ordinaria delibera ( 2630 ) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale , e l ' assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale . Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt . 2363 , 2364 , 2365 , 2367 , 2371 , 2372 , 2373 , 2374 , 2375 , 2377 , 2378 e 2379 . Alla società a responsabilità limitata non e consentita l ' emissione di obbligazioni . Art . 2487 Amministrazione Salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo l ' amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci . Si applicano all ' amministrazione della società gli artt . 2381 , 2382 , 2383 , primo , terzo , quarto , quinto , sesto e settimo comma , 2384 , 2385 , 2386 , 2388 , 2389 , 2390 , 2391 2392 , 2393 , 2394 , 2395 , 2396 e 2434 . Art . 2488 Collegio sindacale La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore o se è stabilita nell ' atto costitutivo . L ' obbligo cessa se , per due esercizi consecutivi , due dei predetti limiti non vengono superati . Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art . 2397 e seguenti . Anche quando manca il collegio sindacale , si applica l ' art . 2409 . Art . 2489 Controllo individuale del socio Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale ( 2488 ) , ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali . I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione ( 2623 ) . E ' nullo ogni patto contrario . Art . 2490 Libri sociali obbligatori Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell ' art . 2214 , la società deve tenere : 1 ) il libro dei soci , nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote , nonché le variazioni nelle persone dei soci ; 2 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell ' assemblea , in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ; 3 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ; 4 ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale , se questo esiste . I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci . Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2 , e di ottenerne estratti a proprie spese . Art . 2491 Bilancio Il bilancio deve essere redatto con l ' osservanza degli art . da 2423 a 2431 . Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio , con la relazione sulla gestione , almeno quindici giorni prima dell ' assemblea . Se esiste il collegio sindacale , si applica l ' art . 2429 . Art . 2492 Ripartizione degli utili Salvo diversa disposizione dell ' atto costitutivo , la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento . Si applicano inoltre le disposizioni dell ' art . 2433 . Art . 2493 Pubblicazione del bilancio e dell ' elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali Il bilancio approvato dall ' assemblea e l ' elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l ' ufficio del registro delle imprese a norma dell ' art . 2435 . SEZIONE IV Delle modificazioni dell ' atto costitutivo e dello scioglimento Art . 2494 Modificazioni dell ' atto costitutivo Alle modificazioni dell ' atto costitutivo ( att . 211 ) si applicano le disposizioni degli artt . 2436 e 2437 . Art . 2495 Aumento del capitale In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli artt . 2438 , 2439 , 2140 , 2441 , primo comma e 2474 , ultimo comma . Art . 2496 Riduzione del capitale La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni ( 2445 e seguenti ) . Il limite minimo del capitale , agli effetti degli artt . 2445 e 2447 , è quello indicato nell ' art . 2474 . ln caso di riduzione del capitale per perdite , i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote ( 2485 ) . Art . 2497 Scioglimento e liquidazione Allo scioglimento ( 2711 ) e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli artt . 2448 e 2457 . La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall ' art . 2486 per l ' assemblea straordinaria . In caso di insolvenza della società , per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio , questi risponde illimitatamente . a ) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali ; b ) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall ' art . 2476 , secondo e terzo comma ; CAPO VIII Della trasformazione , della fusione e della scissione delle società SEZIONE I Della trasformazione delle società Art . 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica La deliberazione di trasformazione ( att . 211 ) di una società in nome collettivo ( 2291 e seguenti ) o in accomandita semplice ( 2313 e seguenti ) in società per azioni ( 2325 e seguenti ) , in accomandita per azioni ( 2462 e seguenti ) o a responsabilità limitata ( 2472 e seguenti ) deve risultare da atto pubblico ( 2699 , 2725 ) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l ' atto costitutivo del tipo di società adottato . Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima ( 2629 ) del patrimonio sociale a norma dell ' art . 2343 e deve ( 2194 ) essere iscritta nel registro delle imprese ( 2180 ) con le forme prescritte per l ' atto costitutivo del tipo di società adottato . La società acquista personalità giuridica con l ' iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione . Art . 2499 Responsabilità dei soci La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata ( 2291 , 2313 ) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese ( 2498-2 ) , se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione . Il consenso si presume se i creditori , ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata , non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni ( 2964 ) dalla comunicazione . Art . 2500 Assegnazione di azioni e quote Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all ' assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l ' ultimo bilancio approvato . Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l ' assegnazione delle quote deve farsi con l ' osservanza dell ' art . 2474 . SEZIONE II Della fusione delle società Art . 2501 Forme di fusione La fusione di più società ( att . 211 ) può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova , o mediante l ' incorporazione in una società di una o più altre . La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell ' attivo . Art . 2502 Deliberazione di fusione La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l ' approvazione del relativo progetto . Art . 2503 Opposizione dei creditori La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , ove richiesta , dalle deliberazioni delle società che vi partecipano . Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione . Il tribunale , nonostante l ' opposizione , può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia . Art . 2504 Atto di fusione La fusione deve essere fatta per atto pubblico . L ' atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l ' iscrizione , a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante , entro trenta giorni , nell ' ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione , di quella che ne risulta o della società incorporante . Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione . Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni , in accomandita per azioni o a responsabilità limitata , l ' atto di fusione deve essere altresì pubblicato , per estratto , nella Gazzetta Ufficiale del Regno . CAPO IX Delle società costituite all ' estero od operanti all ' estero Art . 2505 Società costituite all ' estero con sede nel territorio dello Stato Le società costituite all ' estero , le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell ' amministrazione ovvero l ' oggetto principale dell ' impresa , sono soggette , anche per i requisiti di validità dell ' atto costitutivo , a tutte le disposizioni della legge italiana ) . Art . 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato Le società costituite all ' estero , le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile , sono soggette , per ciascuna sede , alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali . Esse devono inoltre pubblicare , secondo le medesime disposizioni , il cognome , il nome , la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato , con indicazione dei relativi poteri , e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe . Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale . Le società costituite all ' estero sono altresì soggette , per quanto riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l ' esercizio dell ' impresa o che la subordinano all ' osservanza di particolari condizioni . Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all ' estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall ' art . 2250; devono essere altresì indicati l ' ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione . Art . 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali Le società costituite all ' estero , che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice , sono soggette alle norme della società per azioni , per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese ( 2188 , 2330 , 2411 , 2436 ) e la responsabilità degli amministratori ( 2392 e seguenti ) . Art . 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità Fino all ' adempimento delle formalità sopra indicate , coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali . Art . 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività all ' estero Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato , anche se l ' oggetto della loro attività è all ' estero , sono soggette alle disposizioni della legge italiana ) . Art . 2510 Società con prevalenti interessi stranieri Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l ' esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri . TITOLO VI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI CAPO I Delle imprese cooperative SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2511 Società cooperative Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le disposizioni seguenti . Art . 2512 Enti mutualistici Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali . Art . 2513 Società cooperative a responsabilità illimitata Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e , in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento , rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell ' art . 2541 ( att . 217 ) . Art . 2514 Società cooperative a responsabilità limitata Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio . Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni . L ' atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell ' art . 2541 ( att . 217 ) . Art . 2515 Denominazione sociale La denominazione sociale , in qualunque modo formata , deve contenere l ' indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata ( 2564 , 2567 ) . L ' indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico . Art . 2516 Norme applicabili Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie ( 2342 e seguenti ) , le assemblee ( 2363 e seguenti ) , gli amministratori ( 2380 e seguenti ) , i sindaci ( 2397 e seguenti ) , i libri sociali ( 2421 e seguente ) , il bilancio ( 2423 e seguenti ) e la liquidazione ( 2448 e seguenti ) delle società per azioni , in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali ( att . 205 e seguente , 217 e seguente ) . Art . 2517 Leggi speciali Le società cooperative che esercitano il credito , le casse rurali ed artigiane , le società cooperative per la costruzione e l ' acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo , in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali . SEZIONE II Costituzione Art . 2518 Atto costitutivo La società deve costituirsi per atto pubblico . L ' atto costitutivo deve indicare : 1 ) il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita , il domicilio , la cittadinanza dei soci ; 2 ) la denominazione , la sede della società e le eventuali sedi secondarie ; 3 ) l ' oggetto sociale ; 4 ) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e , in questo caso , se il capitale sociale è ripartito in azioni e l ' eventuale responsabilità sussidiaria dei soci ; 5 ) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio , i versamenti eseguiti e , se il capitale è ripartito in azioni , il valore nominale di queste ; 6 ) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura ; 7 ) le condizioni per l ' ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti ; 8 ) le condizioni per l ' eventuale recesso e per l ' esclusione dei soci ; 9 ) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili , la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve esse re data agli utili residui ; 10 ) le forme di convocazione dell ' assemblea , in quanto si deroghi alle disposizioni di legge ; 11 ) il numero degli amministratori e i loro poteri , indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale ; 12 ) il numero dei componenti il collegio sindacale ; 13 ) la durata della società ; 14 ) l ' importo globale , almeno approssimativo , delle spese per la costituzione poste a carico della società . Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società , anche se forma oggetto di atto separato , si considera parte integrante dell ' atto costitutivo e deve essere a questo allegato . Art . 2519 Deposito dell ' atto costitutivo e iscrizione della società L ' atto costitutivo deve essere depositato ( 2626 ) entro trenta giorni per l ' iscrizione nel registro delle imprese , a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori , a norma dell ' art . 2330 . Gli effetti dell ' iscrizione e della nullità dell ' atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt . 2331 e 2332 . Art . 2520 Variabilità dei soci e del capitale La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell ' atto costitutivo . Il capitale della società , anche se questa è a responsabilità limitata , non e determinato in un ammontare prestabilito . Ogni trimestre deve essere depositato per l ' iscrizione presso l ' ufficio del registro delle imprese , a cura degli amministratori , un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell ' ammontare della propria quota ( 2626 ) . SEZIONE III Delle quote e delle azioni Art . 2521 Quote ed azioni Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore , né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma ( 2532 ) . Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore . Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore . Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt . 2346 , 2347 , 2348 , 2349 e 2354 . Tuttavia nelle azioni non è indicato l ' ammontare del capitale , né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate . Art . 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni L ' atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società , purché l ' acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve disponibili risultanti dall ' ultimo bilancio regolarmente approvato . Art . 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società , se la cessione non è autorizzata dagli amministratori . L ' atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società , salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società ( 2526 ) . Art . 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può , previa intimazione da parte degli amministratori , essere escluso a norma dell ' art . 2527 . Art . 2525 Ammissione di nuovi soci L ' ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell ' interessato . La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci ( 2626 ) . Il nuovo socio deve versare , oltre l ' importo della quota o dell ' azione , una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale , tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall ' ultimo bilancio approvato . Art . 2526 Recesso del socio La dichiarazione di recesso , nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall ' atto costitutivo , deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori . Essa ha effetto con la chiusura dell ' esercizio in corso , se comunicata tre mesi prima e , in caso contrario , con la chiusura dell ' esercizio successivo . Art . 2527 Esclusione del socio L ' esclusione del socio , qualunque sia il tipo della società , oltre che nel caso indicato nell ' art . 2524 , può aver luogo negli altri casi previsti dagli artt . 2286 e 2288 , primo comma , e in quelli stabiliti dall ' atto costitutivo . Quando l ' esclusione non ha luogo di diritto , essa deve essere deliberata dall ' assemblea dei soci o , se l ' atto costitutivo lo consente , dagli amministratori , e deve essere comunicata al socio . Contro la deliberazione di esclusione il socio può , nel termine di trenta giorni dalla comunicazione , proporre opposizione davanti al tribunale . Questo può sospendere l ' esecuzione della deliberazione . L ' esclusione ha effetto dall ' annotazione nel libro dei soci , da farsi a cura degli amministratori ( 2626 ) . Art . 2528 Morte del socio In caso di morte del socio , salvo che l ' atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi , questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell ' articolo seguente . Art . 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente Nel caso di recesso , esclusione o morte del socio , la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell ' esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio . Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall ' approvazione del bilancio stesso . Art . 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso , l ' esclusione o la cessione della quota o dell ' azione si è verificato . Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi , nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall ' atto costitutivo ( 2513 e seguente ) , per le obbligazioni assunte dalla società si no al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata . Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto . Art . 2531 Creditore particolare del socio Il creditore particolare del socio , finché dura la società , non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore ( 2305 ) . In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell ' art . 2307 . SEZIONE IV Degli organi sociali Art . 2532 Assemblea Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci . Ogni socio ha un voto , qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni . Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l ' atto costitutivo può attribuire a queste più voti , ma non oltre cinque , in relazione all ' ammontare della quota o delle azioni , oppure al numero dei loro membri . Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci . L ' atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli artt . 2368 e 2369 . Il voto può essere dato per corrispondenza , se ciò è ammesso dall ' atto costitutivo . In tal caso l ' avviso di convocazione dell ' assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta . Art . 2533 Assemblee separate Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni , l ' atto costitutivo può stabilire che l ' assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali , convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci . Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell ' assemblea generale , ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea . I delegati devono essere soci . Nell ' atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate , per la nomina dei delegati all ' assemblea generale , nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale . Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse , in numero non inferiore a trecento , anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma . Art . 2534 Rappresentanza nell ' assemblea Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall ' atto costitutivo . Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci . Art . 2535 Amministratori e sindaci Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie . Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall ' atto costitutivo , salvo che da questo ne siano esonerati . L ' atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci , in proporzione dell ' interesse che ciascuna categoria ha nell ' attività sociale . Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell ' art . 2397 . La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall ' atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici . In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all ' assemblea dei soci ( 2518 ) . Art . 2536 Distribuzione degli utili Qualunque sia l ' ammontare del fondo di riserva legale , deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali . Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione , nella misura e con le modalità previste dalla legge . La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni , o assegnata ad altre riserve o fondi , o distribuita ai soci , deve essere destinata a fini mutualistici . SEZIONE V Delle modificazioni dell ' atto costitutivo Art . 2537 Modificazioni dell ' atto costitutivo Alle deliberazioni che importano modificazioni dell ' atto costitutivo ( att . 211 ) si applicano le disposizioni dell ' art . 2436 . Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell ' art . 2499 . Art . 2538 Fusione e scissione La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies . SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione Art . 2539 Scioglimento La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell ' art . 2448 , escluso il n . 4 , nonché per la perdita ( 2520 ) del capitale sociale ( 2711 ) . Art . 2540 Insolvenza Qualora le attività della società , anche se questa è in liquidazione , risultino insufficienti per il pagamento dei debiti , l ' autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa ( att . 105 ) . Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale ( 2195 ) , salve le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2541 Responsabilità sussidiaria dei soci Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata ( 2513 e seguente ) dei soci , questi , sia in caso di liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento , rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite , secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore . Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi . Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento , a meno che non sia intervenuto un concordato , resta salva l ' azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria . SEZIONE VII Dei controlli dell ' autorità governativa Art . 2542 Controllo sulle società cooperative Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni , alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali . Art . 2543 Gestione commissariale In caso d ' irregolare funzionamento delle società cooperative , l ' autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci , e affidare la gestione della società a un commissario governativo , determinandone i poteri e la durata . Ove l ' importanza della società cooperativa lo richieda , l ' autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento . Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell ' assemblea , ma le relative deliberazioni non sono valide senza l ' approvazione dell ' autorità governativa . Art . 2544 Scioglimento per atto dell ' autorità Le società cooperative , che a giudizio dell ' autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite , o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale , o non hanno compiuto atti di gestione , possono essere sciolte con provvedimento dell ' autorità governativa , da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno e da iscriversi nel registro delle imprese . Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica . Se vi è luogo a liquidazione , con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori . Art . 2545 Sostituzione dei liquidatori In caso d ' irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa , l ' autorità governativa può sostituire i liquidatori o , se questi sono stati nominati dall ' autorità giudiziaria , può chiederne la sostituzione al tribunale . CAPO II Delle mutue assicuratrici Art . 2546 Nozione Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale . I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili , entro il limite massimo determinato dall ' atto costitutivo . Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio , se non assicurandosi presso la società ( 1884 ) , e si perde la qualità di socio con l ' estinguersi dell ' assicurazione , salvo quanto disposto dall ' art . 2548 . Art . 2547 Norme applicabili Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni , alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull ' esercizio dell ' assicurazione ( 1886 ) , e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata , in quanto compatibili con la loro natura ( att . 107 ) . Art . 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia L ' atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità , mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi , attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio . L ' atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti , ma non oltre cinque , in relazione all ' ammontare del conferimento . I voti attribuiti ai soci sovventori , come tali devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati . I soci sovventori possono essere nominati amministratori . La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati . TITOLO VII DELL ' ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art . 2549 Nozione Con il contratto di associazione in partecipazione ( att . 219 ) l ' associante attribuisce all ' associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto . Art . 2550 Pluralità di associazioni Salvo patto contrario , l ' associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati . Art . 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l ' associante . Art . 2552 Diritti dell ' associante e dell ' associato La gestione dell ' impresa o dell ' affare spetta all ' associante . Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l ' associato sull ' impresa o sullo svolgimento dell ' affare per cui l ' associazione è stata contratta . In ogni caso l ' associato ha diritto al rendiconto dell ' affare compiuto , o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno . Art . 2553 Divisione degli utili e delle perdite Salvo patto contrario , l ' associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili , ma le perdite che colpiscono l ' associato non possono superare il valore del suo apporto ( 2265 ) . Art . 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite Le disposizioni degli artt . 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite , e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa , senza il corrispettivo di un determinato apporto . Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell ' art . 2102 . TITOLO VIII DELL ' AZIENDA CAPO I Disposizioni generali Art . 2555 Nozione L ' azienda è il complesso dei beni organizzati dall ' imprenditore ( 2082 ) per l ' esercizio dell ' impresa . Art . 2556 Imprese soggette a registrazione Per le imprese soggette a registrazione ( 2195 , 2200 ) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà ( 2565 , 2573 ) o il godimento dell ' azienda devono essere provati per iscritto ( 2725 ) , salva l ' osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l ' azienda ( 1350 ) o per la particolare natura del contratto ( 162 , 782 ) . I contratti di cui al primo comma , in forma pubblica o per scrittura privata autenticata , devono essere depositati per l ' iscrizione nel registro delle imprese , nel termine di trenta giorni , a cura del notaio rogante o autenticante . Art . 2557 Divieto di concorrenza Chi aliena l ' azienda deve astenersi , per il periodo di cinque anni dal trasferimento , dall ' iniziare una nuova impresa che per l ' oggetto , l ' ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell ' azienda ceduta ( 2125 , 2596 ) . Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido , purché non impedisca ogni attività professionale dell ' alienante . Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento . Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita , il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento . Nel caso di usufrutto o di affitto dell ' azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell ' usufrutto o dell ' affitto . Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse ( 2135 ) , quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela . Art . 2558 Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente , l ' acquirente dell ' azienda subentra nei contratti stipulati per l ' esercizio dell ' azienda stessa che non abbiano carattere personale ( 2112 , 2610 ) . Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento , se sussiste una giusta causa , salvo in questo caso la responsabilità dell ' alienante . Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell ' usufruttuario e dell ' affittuario per la durata dell ' usufrutto e dell ' affitto . Art . 2559 Crediti relativi all ' azienda ceduta La cessione dei crediti relativi all ' azienda ceduta , anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione ( 1265 e seguente ) , ha effetto , nei confronti dei terzi , dal momento dell ' iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese . Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all ' alienante ( att . 100-5 ) . Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell ' azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla medesima . Art . 2560 Debiti relativi all " azienda ceduta L ' alienante non è liberato dai debiti , inerenti all ' esercizio dell ' azienda ceduta , anteriori al trasferimento , se non risulta che i creditori vi hanno consentito . Nel trasferimento di un ' azienda commerciale ( 2195 ) risponde dei debiti suddetti anche l ' acquirente dell ' azienda , se essi risultano dai libri contabili obbligatori ( 2212 e seguenti ) . Art . 2561 Usufrutto dell ' azienda L ' usufruttuario dell ' azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue . Egli deve gestire l ' azienda senza modificarne la destinazione ( 985 ) e in modo da conservare l ' efficienza dell ' organizzazione e degli impianti ( 997 ) e le normali dotazioni di scorte . Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell ' azienda , si applica l ' art . 1015 . La differenza tra le consistenze d ' inventario all ' inizio e al termine dell ' usufrutto è regolata in danaro , sulla base dei valori correnti al termine dell ' usufrutto ( 2112 ) . Art . 2562 Affitto dell ' azienda Le disposizioni dell ' articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell ' azienda ( 1615 e seguenti ) . CAPO II Della ditta e dell ' insegna Art . 2563 Ditta L ' imprenditore ( 2082 ) ha diritto all ' uso esclusivo della ditta da lui prescelta . La ditta , comunque sia formata , deve contenere almeno il cognome o la sigla dell ' imprenditore , salvo quanto è disposto dall ' art . 2565 ( att . 221 ) . Art . 2564 Modificazione della ditta Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l ' oggetto dell ' impresa e per il luogo in cui questa è esercitata , deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla . Per le imprese commerciali ( 2195 ) l ' obbligo dell ' integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore . Art . 2565 Trasferimento della ditta La ditta non può essere trasferita separatamente dall ' azienda ( 2610 ) . Nel trasferimento dell ' azienda per atto tra vivi ( 2556 ) la ditta non passa all ' acquirente senza il consenso dell ' alienante . Nella successione nell ' azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore , salvo diversa disposizione testamentaria . Art . 2566 Registrazione della ditta Per le imprese commerciali ( 2195 ) , l ' ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l ' iscrizione della ditta ( 2189 , 2192 ) , se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell ' art . 2563 o , trattandosi di ditta derivata , se non è depositata copia dell ' atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell ' azienda . Art . 2567 Società La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro . Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell ' art . 2564 . Art . 2568 Insegna Le disposizioni del primo comma dell ' art . 2564 si applicano all ' insegna . CAPO III Del marchio Art . 2569 Diritto di esclusività Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali è stato registrato . In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell ' art . 2571 . Art . 2570 Marchi collettivi I soggetti che svolgono la funzione di garantire l ' origine , la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l ' uso , secondo le norme dei rispettivi regolamenti , a produttori o commercianti . Art . 2571 Preuso Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne , nonostante la registrazione da altri ottenuta , nei limiti in cui anteriormente se ne e valso . Art . 2572 Divieto di soppressione del marchio Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita , ma non può sopprimere il marchio del produttore . Art . 2573 Trasferimento del marchio Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato , purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell ' apprezzamento del pubblico . Quando il marchio è costituito da un segno figurativo , da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata , si presume che il diritto all ' uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l ' azienda . Art . 2574 Leggi speciali Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi , nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali . TITOLO IX DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL ' INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI Vedere anche Leggi Speciali , Brevetti . CAPO I Del diritto di autore sulle opere dell ' ingegno letterarie e artistiche Art . 2575 Oggetto del diritto Formano oggetto del diritto di autore le opere dell ' ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze , alla letteratura , alla musica , alle arti figurative , all ' architettura , al teatro e alla cinematografia , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione . Art . 2576 Acquisto del diritto Il titolo originario dell ' acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell ' opera , quale particolare espressione del lavoro intellettuale . Art . 2577 Contenuto del diritto L ' autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l ' opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo , nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge . L ' autore , anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente , può rivendicare la paternità dell ' opera e può opporsi a qualsiasi deformazione , mutilazione o altra modificazione dell ' opera stessa , che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione . Art . 2578 Progetti di lavori All ' autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici , compete , oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi , il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso . Art . 2579 Interpreti ed esecutori Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie , e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali , anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico , compete , nei limiti , per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali , indipendentemente dall ' eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione , rappresentazione od esecuzione , il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio , telefono od altro apparecchio equivalente , ovvero incida , registri o comunque riproduca su dischi fonografici , pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione , rappresentazione od esecuzione . Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione , trasmissione o riproduzione della loro recitazione , rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione . Art . 2580 Soggetti del diritto Il diritto di autore spetta all ' autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali . Art . 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione I diritti di utilizzazione sono trasferibili . Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto ( 2725 ) . Art . 2582 Ritiro dell ' opera dal commercio L ' autore , qualora concorrano gravi ragioni morali , ha diritto di ritirare l ' opera dal commercio , salvo l ' obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre , diffondere , eseguire , rappresentare o mettere in commercio l ' opera medesima . Questo diritto è personale e intrasmissibile . Art . 2583 Leggi speciali L ' esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali . CAPO II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali Art . 2584 Diritto di esclusività Chi ha ottenuto un brevetto per un ' invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l ' invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge . Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l ' invenzione si riferisce . Art . 2585 Oggetto del brevetto Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un ' applicazione industriale , quali un metodo o un processo di lavorazione industriale , una macchina , uno strumento , un utensile o un dispositivo meccanico , un prodotto o un risultato industriale e l ' applicazione tecnica di un principio scientifico , purché essa dia immediati risultati industriali . In quest ' ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall ' inventore . Art . 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l ' uso esclusivo . Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo , il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto , purché questo possa formare oggetto di brevetto . Art . 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui Il brevetto per invenzione industriale , la cui attuazione implica quella d ' invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore , non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi , e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi . Sono salve le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2588 Soggetti del diritto Il diritto di brevetto spetta all ' autore dell ' invenzione e ai suoi aventi causa . Art . 2589 Trasferibilità I diritti nascenti dalle invenzioni industriali , tranne il diritto di esserne riconosciuto autore , sono trasferibili . Art . 2590 Invenzione del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell ' invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro . I diritti e gli obblighi delle parti relative all ' invenzione sono regolati dalle leggi speciali . Art . 2591 Rinvio alle leggi speciali Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto , l ' esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali . CAPO III Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali Art . 2592 Modelli di utilità Chi , in conformità della legge , ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse , strumenti , utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d ' impiego , ha il diritto esclusivo di attuare l ' invenzione , di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce . Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti . Art . 2593 Modelli e disegni ornamentali Chi in conformità della legge , ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento , sia per la forma , sia per una particolare combinazione di linee o di colori , ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello , di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato . Art . 2594 Norme applicabili Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt . 2588 , 2589 e 2590 . Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto , l ' esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali . TITOLO X DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI CAPO I Della disciplina della concorrenza SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2595 Limiti legali della concorrenza La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell ' economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge ( e dalle norme corporative ) . Art . 2596 Limiti contrattuali della concorrenza Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto ( 2725 ) . Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività , e non può eccedere la durata di cinque anni ( 2125 , 2557 ) . Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni , il patto è valido per la durata di un quinquennio ( att . 222 ) . Art . 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio Chi esercita un ' impresa in condizione di monopolio legale ( 1679 ) ha l ' obbligo di contrattare ( 2932 ) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell ' impresa , osservando la parità di trattamento . SEZIONE II Della concorrenza sleale Art . 2598 Atti di concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi ( 2563 e seguenti ) e dei diritti di brevetto ( 2584 e seguenti ) , compie atti di concorrenza sleale chiunque : 1 ) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri , o imita servilmente i prodotti di un concorrente , o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l ' attività di un concorrente ; 2 ) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull ' attività di un concorrente , idonei a determinare il discredito , o si appropria di pregi dei prodotti o dell ' impresa di un concorrente ; 3 ) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l ' altrui azienda . Art . 2599 Sanzioni La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti ( 2600 ) . Art . 2600 Risarcimento del danno Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa , l ' autore è tenuto al risarcimento dei danni ( 2056 ) . In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza . Accertati gli atti di concorrenza , la colpa si presume . Art . 2601 Azione delle associazioni professionali Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale , l ' azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali ( ora Consigli degli Ordini ) e dagli enti che rappresentano la categoria . CAPO II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2602 Nozione e norme applicabili Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un ' organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ( att . 223 ) . Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti , salve le diverse disposizioni delle leggi speciali . Art . 2603 Forma e contenuto del contratto Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità ( 1350 , 1418 e seguenti , 2643 , 2725 ) . Esso deve indicare : l ) l ' oggetto e la durata del consorzio ; 2 ) la sede dell ' ufficio eventualmente costituito ; 3 ) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati ; 4 ) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio ; 5 ) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati ; 6 ) i casi di recesso e di esclusione ; 7 ) le sanzioni per l ' inadempimento degli obblighi dei consorziati . Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi , il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse . Se l ' atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone , le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all ' autorità giudiziaria , se sono manifestamente inique od erronee , entro trenta giorni dalla notizia ( 1349 , 2264 , 2964 e seguenti ) . Art . 2604 Durata del consorzio In mancanza di determinazione della durata del contratto , questo è valido per dieci anni . Art . 2605 Controllo sull ' attività dei singoli consorziati I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto , al fine di accertare l ' esatto adempimento delle obbligazioni assunte . Art . 2606 Deliberazioni consortili Se il contratto non dispone diversamente , le deliberazioni relative all ' attuazione dell ' oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati . Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all ' autorità giudiziaria entro trenta giorni ( 2964 e seguenti ) . Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o , se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione , dalla data di questa . Art . 2607 Modificazioni del contratto Il contratto , se non è diversamente convenuto , non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati . Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità ( 1350 , 1418 e seguenti 2725 ) . Art . 2608 Organi preposti al consorzio La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato ( 1710 e seguente ) . Art . 2609 Recesso ed esclusione Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto , la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri . Il mandato conferito dai consorziati per l ' attuazione degli scopi del consorzio , ancorché dato con unico atto , cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso ( 1726 ) . Art . 2610 Trasferimento dell ' azienda Salvo patto contrario , in caso di trasferimento a qualunque titolo dell ' azienda , l ' acquirente subentra nel contratto di consorzio . Tuttavia , se sussiste una giusta causa , in caso di trasferimento dell ' azienda per atto fra vivi , gli altri consorziati possono deliberare , entro un mese dalla notizia dell ' avvenuto trasferimento , l ' esclusione dell ' acquirente dal consorzio . Art . 2611 Cause di scioglimento Il contratto di consorzio si scioglie : 1 ) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata ; 2 ) per il conseguimento dell ' oggetto o per l ' impossibilità di conseguirlo ; 3 ) per volontà unanime dei consorziati ; 4 ) per deliberazione dei consorziati , presa a norma dell ' art . 2606 , se sussiste una giusta causa ; 5 ) per provvedimento dell ' autorità governativa , nei casi ammessi dalla legge ; 6 ) per le altre cause previste nel contratto . SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna Art . 2612 Iscrizione nel registro delle imprese Se il contratto prevede l ' istituzione di un ufficio destinato a svolgere un ' attività con i terzi , un estratto del contratto deve , a cura degli amministratori , entro trenta giorni dalla stipulazione , essere depositato per l ' iscrizione presso l ' ufficio del registro delle imprese ( att . 108 ) del luogo dove l ' ufficio ha sede : L ' estratto deve indicare : 1 ) la denominazione e l ' oggetto del consorzio e la sede dell ' ufficio ; 2 ) il cognome e il nome dei consorziati ; 3 ) la durata del consorzio ; 4 ) le persone a cui vengono attribuite la presidenza , la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri ; 5 ) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione . Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati . Art . 2613 Rappresentanza in giudizio I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione , anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone . Art . 2614 Fondo consortile I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile . Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo , e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo . Art . 2615 Responsabilità verso i terzi Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza , i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile . Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente ( 1292 e seguenti ) col fondo consortile . In caso d ' insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell ' insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote . SEZIONE III Dei consorzi obbligatori Art . 2616 Costituzione Con provvedimento dell ' autorità governativa ( sentite le corporazioni interessate ) , può essere disposta , anche per zone determinate , la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica , qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell ' organizzazione della produzione . Nello stesso modo , ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente , possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente ( att . 111 ) . Art . 2617 Consorzi per l ' ammasso dei prodotti agricoli Quando la legge prescrive l ' ammasso di determinati prodotti agricoli , la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori , secondo le disposizioni delle leggi speciali ( 837 ) . SEZIONE IV Dei controlli dell ' autorità governativa Art . 2618 Approvazione del contratto consortile I contratti previsti nel presente capo , se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati , sono soggetti ad approvazione da parte dell ' autorità governativa , ( sentite le corporazioni interessate ) ( att . 111 ) . Art . 2619 Controllo sull ' attività del consorzio L ' attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell ' autorità governativa ( att . 111 ) . Quando l ' attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l ' autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ( 2636 e seguenti , att . 108 ) ovvero , nei casi più gravi , può disporre lo scioglimento del consorzio stesso . Art . 2620 Estensione delle norme di controllo alle società Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell ' art . 2602 . L ' autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società , quando la costituzione di questa non abbia avuto l ' approvazione prevista nell ' art . 2618 ( att . 111 ) . TITOLO XI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA ' E DI CONSORZI CAPO I Disposizioni generali per le società soggette a registrazione Art . 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi Salvo che il fatto costituisca reato più grave , sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa ( 2640 ) : 1 ) i promotori , i soci fondatori , gli amministratori , i direttori generali , i sindaci e i liquidatori , i quali nelle relazioni , nei bilanci o in altre comunicazioni sociali , fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni . economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime ; 2 ) gli amministratori e i direttori generali che , in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso , sotto qualunque forma , riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti ( 2433 , 2632 ) ; 3 ) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi in misura superiore all ' importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell ' esercizio precedente , diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili ; c ) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell ' esercizio precedente . Art . 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate Gli amministratori , i direttori generali , i sindaci e i loro dipendenti , i liquidatori , che , senza giustificato motivo , si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio , o ne danno comunicazione , sono puniti , se dal fatto può derivare pregiudizio alla società , con la reclusione fino ad un anno e con la multa . Il delitto è punibile su querela della società . Art . 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa gli amministratori che : l ) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt . 2306 , 2445 e 2503; 2 ) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall ' obbligo di eseguirli , fuori del caso di riduzione del capitale sociale ; 3 ) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o , nei casi previsti dalla legge , da parte dei soci . Art . 2624 Prestiti e garanzie della società Gli amministratori , i direttori generali , i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma , sia direttamente sia per interposta persona , con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata ( 23592 ) , o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa . Per gli amministratori , i direttori generali , i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l ' esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell ' attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli ( 2280 ) , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa . Art . 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie , comunicazioni , depositi Agli amministratori , ai sindaci , ai liquidatori e ai preposti all ' esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all ' estero che omettono di fare , nel termine stabilito , all ' ufficio del registro delle imprese una denunzia , una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati , o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto , ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata , nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma . La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l ' obbligo della denunzia , della comunicazione , del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico . Art . 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie Agli amministratori , ai direttori generali , ai liquidatori e ai preposti all ' esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all ' estero che contravvengono alle disposizioni degli artt . 2250 e 2506 , quarto comma , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma . CAPO II Disposizioni speciali per le società per azioni , in accomandita per azioni , a responsabilità limitata e per le società cooperative Art . 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società Gli amministratori , i direttori generali , i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti , sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa ( 2640 ) . Art . 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa : 1 ) i promotori ed i soci fondatori che nell ' atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti ; 2 ) gli amministratori , i promotori , i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti ; 3 ) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti ; 4 ) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma . Art . 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa ( 2640 ) gli amministratori , che : 1 ) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale , ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate ( 2346 ) ; 2 ) violano le disposizioni degli artt . 2357 , 1° comma , 2358 , 1° comma , 2360 , o quelle degli artt . 2483 e 2522; 3 ) influiscono sulla formazione della maggioranza dell ' assemblea , valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote , ovvero usando altri mezzi illeciti . Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa gli amministratori , che : 1 ) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell ' art . 2389; 2 ) omettono di convocare , nei termini prescritti dalla legge , l ' assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt . 2367 e 2446; 3 ) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese , che per la misura e per l ' oggetto , importano una sostanziale modificazione dell ' oggetto sociale determinato dall ' atto costitutivo ( 2361 ) ; 4 ) violano le disposizioni dell ' artt . 2357 , secondo , terzo e quarto comma . Art . 2631 Conflitto d ' interessi L ' amministratore , che , avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società , non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all ' operazione stessa ( 2391 ) , è punito con la multa . Se dalla deliberazione o dall ' operazione è derivato un pregiudizio alla società , si applica , oltre la multa , la reclusione fino a tre anni . Art . 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i sindaci , che omettono : 1 ) nel caso previsto dal n . 2 dell ' art . 2621 , di adempiere gli obblighi imposti dalla legge , fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto ; 2 ) di convocare l ' assemblea nei casi previsti dagli artt . 2406 e 2408 . Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt . 7357 , quarto comma . Art . 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni , che emettono azioni o certificati provvisori senza l ' osservanza dell ' art . 2354 , oppure emettono obbligazioni in violazione dell ' art . 2413 , sono puniti con l ' ammenda . Art . 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti Il rappresentante comune degli obbligazionisti , che omette di richiedere l ' iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall ' art . 2417 , è punito con l ' ammenda . CAPO III Disposizioni speciali per i consorzi Art . 2635 Omissione dell ' iscrizione nel registro delle imprese Agli amministratori dei consorzi , che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall ' art . 2612 , si applica la pena prevista dall ' art . 2626 . CAPO IV Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi Art . 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt . 2091 e 2409 , nonché ai commissari governativi previsti dagli artt . 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli artt . 2621 , 2622 , 2623 , 2624 , 2626 , 2627 , 2628 e 2630 , se commettono alcuno dei fatti in essi previsti . Nel caso di mancata convocazione dell ' assemblea a norma del quinto comma dell ' art . 2409 , all ' amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell ' art . 2630 . Art . 2637 Interesse privato dell ' amministratore giudiziario e del commissario governativo Salvo che al fatto siano applicabili gli artt . 315 , 317 , 318 , 319 e 323 Cod . Pen . , l ' amministratore giudiziario o il commissario governativo che , direttamente o per interposta persona o con atti simulati , prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa . La condanna importa l ' interdizione dai pubblici uffici . Art . 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta L ' amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione , in denaro o in altra forma , in aggiunta di quella legalmente attribuitagli , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l ' interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese . Art . 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell ' ufficio L ' amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all ' ordine dell ' autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa , da lui detenute a causa del suo ufficio , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa . Se il fatto avviene per colpa , si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa . CAPO V Disposizioni comuni Art . 2640 Circostanza aggravante Quando dai fatti previsti negli artt . 2621 , 2622 , 2623 , 2628 e 2630 , primo comma , deriva all ' impresa un danno di gravità rilevante , la pena e aumentata ( Cod . Pen . 64 ) fino alla metà . Art . 2642 Comunicazione della sentenza di condanna Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori , direttori generali , sindaci , liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell ' esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata , a cura del cancelliere dell ' autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza , per gli eventuali provvedimenti , all ' organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell ' albo professionale al quale essi appartengono . LIBRO SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI TITOLO I DELLA TRASCRIZIONE CAPO I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili Art . 2643 Atti soggetti a trascrizione Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione : 1 ) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ( 812 ) ; 2 ) i contratti ( 1350 , 2651 ) che costituiscono , trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto ( 978 e seguenti ) su beni immobili , il diritto di superficie ( 952 e seguenti ) , i diritti del concedente e dell ' enfiteuta ( 957 e seguenti ) ; 3 ) i contratti che costituiscono la comunione ( 1100 e seguenti ) dei diritti menzionati nei numeri precedenti 4 ) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali ( 1027 e seguenti ) , il diritto di uso sopra beni immobili , il diritto di abitazione ( 1021 e seguenti ) ; 5 ) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti ; 6 ) i provvedimenti con i quali nell ' esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari , eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente ( 2896 ) ; 7 ) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico ( 971 ) ; 8 ) i contratti di locazione ( 1571 e seguenti ) dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni ( 1350 , 1599 , 2923 ) ; 9 ) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti ( 1605 ) , per un termine maggiore di tre anni ( 2918 ) ; 10 ) i contratti di società ( 2247 e seguenti ) e di associazione ( 14 e seguenti , 2549 e seguenti ) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari , quando la durata della società o dell ' associazione eccede i nove anni o è indeterminata ( att . 231 ) ; 11 ) gli atti di costituzione dei consorzi ( 862 e seguenti ; 2602 e seguenti ) che hanno l ' effetto indicato dal numero precedente ( att . 231 ) ; 12 ) i contratti di anticresi ( 1960 ss ; att . 231 ) ; 13 ) le transazioni ( 1965 e seguenti ) che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti ; 14 ) le sentenze ( 1032 , 2932 ) che operano la costituzione , il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ( 2932 ) . Art . 2644 Effetti della trascrizione Gli atti enunciati nell ' articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto ( 2827 , 2848 ) anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi ( 2650 ) . Eseguita la trascrizione , non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore , quantunque l ' acquisto risalga a data anteriore ( att . 225 ) . Art . 2645 Altri atti soggetti a trascrizione Deve del pari rendersi pubblico , agli effetti previsti dall ' articolo precedente , ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell ' art . 2643 , salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi . Art . 2646 Trascrizione delle divisioni Si devono trascrivere le divisioni ( 713 , 1111 e seguenti ) che hanno per oggetto beni immobili ( 812 ) , come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto , i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote . Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l ' atto di opposizione indicato dall ' art . 1113 , per gli effetti ivi enunciati ( att . 224 ) . Art . 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni Devono essere trascritti , se hanno per oggetto beni immobili , la costituzione del fondo patrimoniale , le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi , gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione , gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lett . c ) , d ) , e ) ed f ) dell ' art . 179 , a carico , rispettivamente , dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione . Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi . La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d ' ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell ' acquisto a causa di morte . Art . 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato Si devono trascrivere l ' accettazione della eredità ( 470 e seguenti ) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn . 1 , 2 e 4 dell ' art . 2643 o liberazione dai medesimi e l ' acquisto del legato ( 649 ) che abbia lo stesso oggetto . La trascrizione dell ' accettazione dell ' eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all ' eredità , contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata ( 475 ) con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente . Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell ' eredità ( 476 e seguenti ) , si può richiedere la trascrizione sulla base di quell ' atto , qualora esso risulti da sentenza , da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente . La trascrizione dell ' acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico ( 2703 ) del testamento ( att . 225 , 228 ) . Art . 2649 Cessione dei beni ai creditori Deve essere trascritta , qualora comprenda beni immobili , la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori , perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato ( 1977 e seguenti ; att . 225 , 231 ) . Non hanno effetto , rispetto ai creditori , le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore , se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta . Art . 2650 Continuità delle trascrizioni Nei casi in cui , per le disposizioni precedenti , un atto di acquisto è soggetto a trascrizione , le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell ' acquirente non producono effetto , se non è stato trascritto l 'atto.anteriore di acquisto . Quando l ' atto anteriore di acquisto e stato trascritto , le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo , salvo il disposto dell ' art . 2644 . L ' ipoteca legale a favore dell ' alienante e quella a favore del condividente ( 2817 ) , iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione , prevalgono sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro l ' acquirente o il condividente tenuto a conguaglio ( att . 225 , 229 ) . Art . 2651 Trascrizione di sentenze Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione ( 2934 e seguenti ) o acquistato per usucapione ( 1158 e seguenti ) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn . 1 , 2 e 4 dell ' art . 2643 . Art . 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione . Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi Si devono trascrivere , qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell ' art . 2643 , le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti , agli effetti per ciascuna di esse previsti ( att . 225 e seguenti ) : 1 ) le domande di risoluzione dei contratti ( 1453 ) e quelle indicate dal secondo comma dell ' art . 648 e dall ' ultimo comma dell ' art . 793 , le domande di rescissione ( 1447 e seguenti ) , le domande di revocazione delle donazioni ( 800 e seguenti ) , nonché quelle indicate dall ' art . 524 . Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto ( 2827 2848 ) anteriormente alla trascrizione della domanda ; 2 ) le domande dirette a ottenere l ' esecuzione in forma specifica dell ' obbligo a contrarre ( 1706 , 2932 ) . La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda ; 3 ) le domande dirette a ottenere l ' accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private ( 2702 e seguenti ) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione . La trascrizione o l ' iscrizione dell ' atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda ; 4 ) le domande dirette all ' accertamento della simulazione ( 1414 e seguenti ) di atti soggetti a trascrizione ( 2690 ) . La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto ( 2827 , 2848 ) anteriormente alla trascrizione della domanda ; 5 ) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione , che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori ( 2901 ) . La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ; 6 ) le domande dirette a far dichiarare la nullità ( 1418 e seguenti ) o a far pronunziare l ' annullamento ( 1425 e seguenti ) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione . Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell ' atto impugnato , la sentenza che l ' accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda . Se però la domanda è diretta a far pronunziare l ' annullamento per una causa diversa dall ' incapacità legale , la sentenza che l ' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda , anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell ' atto impugnato , purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso ( 1445; att . 227 ) ; 7 ) le domande ( 533 ) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte ( 457 ) . Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell ' art . 534 , se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell ' acquisto , la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che , in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda , hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario ( att . 227 ) ; 8 ) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima ( 554 e seguenti ) . Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall ' apertura della successione , la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ( 561; att . 227 ) ; 9 ) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dal Cod . Proc . Civile . Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata , la sentenza che l ' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ( att . 226 e seguenti ) . Alla domanda giudiziale è equiparato l ' atto notificato con il quale la parte , in presenza di compromesso o di clausola compromissoria , dichiara all ' altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda e procede , per quanto le spetta , alla nomina degli arbitri . Art . 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti Devono parimenti essere trascritti ( att . 225 e seguenti ) : 1 ) le domande dirette a rivendicare la proprietà ( 948 e seguente ) o altri diritti reali di godimento ( 957 , 981 , 1021 e seguenti ) sui beni immobili e le domande dirette all ' accertamento dei diritti stessi . La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda ; 2 ) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico ( 972 ) . La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall ' enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda ; 3 ) le domande e le dichiarazioni di riscatto ( 1500 e seguenti ) nella vendita di beni immobili . Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l ' esercizio del riscatto , restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione ( att . 227 ) ; 4 ) le domande di separazione degli immobili dotali ( 202 e seguenti ) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili ( 225 ) . La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che , anteriormente alla trascrizione della domanda , hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione ; 5 ) gli atti e le domande ( 1165 e seguenti ) che interrompono il corso dell ' usucapione di beni immobili ( 2943 e seguenti ) . L ' interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto , se non dalla data della trascrizione dell ' atto o della domanda ( att . 226 , 231 ) . Alla domanda giudiziale e equiparato l ' atto notificato con il quale la parte , in presenza di compromesso o di clausola compromissoria , dichiara all ' altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda e procede , per quanto le spetta , alla nomina degli arbitri . Art . 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev ' essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione , quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto . Art . 2655 Annotazione di atti e di sentenze Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo ( 1418 e seguenti ) o sia annullato ( 1425 e seguenti ) , risoluto ( 1453 e seguenti ) , rescisso ( 1447 e seguenti ) o revocato ( 2901 e seguenti ) o sia soggetto a condizione risolutiva ( 1360 ) , la dichiarazione di nullità e , rispettivamente , l ' annullamento , la risoluzione , la rescissione , la revocazione , l ' avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all ' iscrizione dell ' atto . Si deve del pari annotare , in margine alla trascrizione della relativa domanda , la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico ( 972 ) . Se tali annotazioni non sono eseguite , non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l ' annullamento , la risoluzione , la rescissione , la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione . Eseguita l ' annotazione , le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l ' ordine rispettivo . L ' annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati ; se si tratta di condizione , può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata ( 2692 ) . Art . 2656 Forme per l ' annotazione L ' annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili . Art . 2657 Titolo per la trascrizione La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza , di atto pubblico ( 2699 ) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata ( 2703 ) o accertata giudizialmente . Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero ( 804 ) devono essere legalizzati ( 2674 ) . Art . 2658 Atti da presentare al conservatore La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata , se si tratta di atti pubblici o di sentenze , e , se si tratta di scritture private , deve presentare l ' originale , salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio . In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall ' archivista o dal notaio dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall ' articolo precedente . Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene , munito della relazione di notifica alla controparte . Art . 2659 Nota di trascrizione Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari , insieme con la copia del titolo , una nota in doppio originale , nella quale devono essere indicati : 1 ) il cognome ed il nome , il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti , nonché il regime patrimoniale delle stesse , se coniugate , secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell ' ufficiale di stato civile , la denominazione o la ragione sociale , la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche , delle società previste dai capi II , III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute , con l ' indicazione , per queste ultime e per le società semplici , anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l ' atto costitutivo ; 2 ) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo ; 3 ) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l ' atto o autenticato le firme , o l ' autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza ; 4 ) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo , con le indicazioni richieste dall ' art . 2826 . Se l ' acquisto , la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione , se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione ( 2665 ) . Tale menzione non è necessaria se , al momento in cui l ' atto si trascrive , la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto . Art . 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare , oltre l ' atto indicato dall ' art . 2648 , il certificato di morte dell ' autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento , se l ' acquisto segue in base a esso . Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni : 1 ) il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita dell ' erede o legatario e del defunto ; 2 ) la data di morte ; 3 ) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa all ' autore il chiamato ( 536 , 565 ) e la quota a questo spettante ; 4 ) se la successione è devoluta per testamento , la forma e la data del medesimo , il nome del pubblico ufficiale che l ' ha ricevuto o che l ' ha in deposito ; 5 ) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall ' art . 2826; 6 ) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria , salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo nonché la sostituzione fidecommissaria , qualora sia stata disposta a norma dell ' art . 692 . Art . 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo , basta presentare l ' atto di accettazione ( 470 e seguenti ) se si tratta di acquisto a titolo di erede . Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita , se si tratta dello stesso ufficio , e , se si tratta di ufficio diverso , deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima . Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento , alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato , qualora occorra , un altro estratto o la copia dell ' intero testamento . Art . 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati Qualora l ' acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia ( 519 e seguenti ) o alla morte di uno dei chiamati ( 479 ) , chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia , facendone menzione nella nota . Se invece l ' acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere ( 70 , 463 e seguenti ) , non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa , ma il richiedente risponde dei danni , quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità . Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell ' acquisto a causa di morte , essa si annota in margine alla trascrizione stessa , purché risulti da regolare documento . Art . 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni . Art . 2664 Conservazione dei titoli . Trascrizione e restituzione della nota Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi , in appositi volumi , i titoli che gli sono consegnati e deve inserire , con numerazione progressiva annuale , nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota , indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d ' ordine assegnato nel registro generale . Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota , nel quale deve certificare l ' eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate . Art . 2665 Omissioni o inesattezze nelle note L ' omissione o l ' inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli artt . 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione , eccetto che induca incertezza sulle persone , sul bene o sul rapporto giuridico , a cui si riferisce l ' atto o , rispettivamente , la sentenza o la domanda . Art . 2666 Limiti soggettivi dell ' efficacia della trascrizione La trascrizione , da chiunque si faccia , giova a tutti coloro che vi hanno interesse . Art . 2667 Atti compiuti per persona incapace I rappresentanti di persone incapaci ( 320 , 357 , 409 , 424 ) e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti , delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio . La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori , agli interdetti e a qualsiasi altro incapace ( 414 e seguenti ) , salvo ai medesimi il regresso contro i tutori , gli amministratori o i curatori che avevano l ' obbligo della trascrizione . La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l ' obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi . Art . 2668 Cancellazione della trascrizione La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt . 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato . Deve essere giudizialmente ordinata , qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti . Si deve cancellare l ' indicazione della condizione ( 1353 e seguenti ) o del termine ( 1184 e seguenti ) negli atti trascritti , quando l ' avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione , anche unilaterale , della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto . Art . 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell ' imposta di registro La trascrizione può essere domandata , quantunque non sia stata ancora pagata l ' imposta di registro a cui è soggetto il titolo , se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un ' autorità giudiziaria dello Stato . ( In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore , oltre la nota indicata dall ' art . 2659 , una copia della medesima , la quale , a cura del conservatore , deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all ' ufficiale incaricato di riscuotere l ' imposta suddetta ) ( 2836 ) . Art . 2670 Spese della trascrizione Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda , salvo il diritto al rimborso verso l ' interessato . Se più sono gli interessati , ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato . Art . 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l ' atto soggetto a trascrizione ha l ' obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile , ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo , salva l ' applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali , se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell ' atto ricevuto o autenticato . Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l ' obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni ( c . p.c. 555 ) . Art . 2672 Leggi speciali Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni ( 484 , 507 e seguenti , 854 , 1133 ) che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo . CAPO II Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori Art . 2673 Obblighi del conservatore Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni , delle iscrizioni e delle annotazioni , o il certificato che non ve ne è alcuna . Deve altresì permettere l ' ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge . Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio . Art . 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli , se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt . 2657 , 2660 , primo comma , 2821 , 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall ' art . 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt . 2659 , 2660 e 2839 , nn . 1 ) , 3 ) , 4 ) e 7 ) . In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni , iscrizioni o annotazioni richieste , nonché di spedire le copie o i certificati . Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testi moni . Art . 2676 Diversità tra registri , copie e certificati Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari , prevale ciò che risulta dai registri . Art . 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore , determinate dalla legge , nelle quali l ' ufficio è aperto al pubblico . Art . 2678 Registro generale Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d ' ordine in cui giornalmente deve annotare , secondo l ' ordine di presentazione , ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto , iscritto o annotato . Questo registro deve indicare il numero d ' ordine , il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione , la persona dell ' esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta , i titoli presentati con la nota , l ' oggetto della richiesta , e cioè se questa è fatta per trascrizione , per iscrizione o per annotazione , e le persone riguardo alle quali la trascrizione , la iscrizione o l ' annotazione si deve eseguire . Appena avvenuta l ' accettazione del titolo e della nota , il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all ' esibitore , senza spesa ; la ricevuta contiene l ' indicazione del numero di presentazione . Art . 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore Oltre al registro generale , il conservatore deve tenere , nei modi previsti dall ' art . 2664 , i registri particolari : 1 ) per le trascrizioni ; 2 ) per le iscrizioni ; 3 ) per le annotazioni . Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge . Art . 2680 Tenuta del registro generale d ' ordine Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l ' ufficio , indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati . Questo registro deve essere scritto di seguito , senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte . Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l ' indicazione del numero delle parole cancellate . Il registro , alla fine di ciascun giorno , deve essere chiuso con l ' indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore . In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date , dei fogli e dei numeri d ' ordine . Art . 2681 Divieto di rimozione dei registri I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall ' ufficio del conservatore , fuorché per ordine di una corte d ' appello , qualora ne sia riconosciuta la necessità , e mediante le cautele determinate dalla stessa corte . CAPO III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili SEZIONE I Della trascrizione relativamente alle navi , agli aeromobili e agli autoveicoli Art . 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione ( 2657 e seguenti ) , osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge ( c . Nav . 250 e seguenti , 865 e seguenti ) , gli atti menzionati negli articoli seguenti , quando hanno per oggetto : 1 ) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ( Cod . Nav . 140 e seguenti ) ; 2 ) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice ( Cod . Nav . 753 e seguenti ) ; 3 ) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico . Art . 2684 Atti soggetti a trascrizione Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall ' art . 2644 : 1 ) i contratti che trasferiscono la proprietà ( 1480 ) o costituiscono la comunione ( 1100; Cod . Nav . 250 e seguenti , 865 e seguenti ) ; 2 ) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto ( 978 e seguenti ) o di uso ( 1021 e seguenti ) o che trasferiscono il diritto di usufrutto ; 3 ) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti ; 4 ) le transazioni ( 1965 e seguenti ) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti ; 5 ) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti ( Cod . Nav . 664 , 665,1068 ) ; 6 ) le sentenze ( 2932 ) che operano la costituzione , la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti ( 2688 ) . Art . 2685 Altri atti soggetti a trascrizione Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell ' art . 2646 , la costituzione delfondo patrimoniale ( 167 ) e gli altri atti menzionati nell ' art . 2647 , l ' accettazione dell ' eredità e l ' acquisto del legato ( 470 , 649 ) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn . 1 e 2 dell ' art . 2684 o liberazione dai medesimi . La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili . Art . 2686 Sentenze Devono essere trascritte , agli effetti dell ' art . 2644 , le sentenze da cui risulta acquistato , modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn . 1 e 2 dell ' art . 2684 in forza di un titolo non trascritto . Art . 2687 Cessione dei beni ai creditori Deve essere trascritta , per gli effetti indicati dall ' art . 2649 , la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori , perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato ( 1977 e seguenti ; att . 231 ) . Art . 2688 Continuità delle trascrizioni Nei casi in cui , per le disposizioni precedenti , un atto di acquisto è soggetto a trascrizione , le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l ' atto anteriore di acquisto . Quando l ' atto anteriore di acquisto è stato trascritto , le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l ' ordine rispettivo , salvo il disposto dell ' art . 2644 . Art . 2689 Usucapione Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione ( 1162 ) uno dei diritti indicati dai nn . 1 e 2 dell ' art . 2684 . Art . 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione Devono essere trascritte , qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall ' art . 2684 : 1 ) le domande indicate dai nn . 1 , 2 , 3 , 4 e 5 dell ' art . 2652 per gli effetti ivi disposti ; 2 ) le domande dirette all ' accertamento di uno dei contratti indicati dai nn . 1 e 2 dell ' art . 2684 . La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda ; 3 ) le domande dirette a far dichiarare la nullità ( 1418 e seguenti ) o a far pronunziare l ' annullamento ( 1425 e seguenti ) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione . La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima , se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell ' atto che si impugna . Se pero la domanda è diretta a far pronunziare l ' annullamento per una causa diversa dall ' incapacità legale , la sentenza che l ' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda , anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell ' atto impugnato , purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso ( 14451; 4 ) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte . Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell ' art . 534 , se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell ' atto impugnato , la sentenza che l ' accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che , in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda , hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario ; 5 ) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima ( 554 e seguenti ) . Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall ' apertura della successione , ( 456 ) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ; 6 ) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dalCod . Proc . Civile . Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata , la sentenza che l ' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ( 2654 , 2668 ) . Alla domanda giudiziale è equiparato l ' atto notificato con il quale la parte , in presenza di compromesso o di clausola compromissoria , dichiara all ' altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda e procede , per quanto le spetta , alla nomina degli arbitri . Art . 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione Devono del pari trascriversi , quando si riferiscono ai beni menzionati nell ' art . 2683 , le domande e gli atti indicati dai nn . 1 , 3 , 4 e 5 dell ' art . 2653 , per gli effetti ivi disposti . Alla domanda giudiziale e equiparato l ' atto notificato con il quale la parte , in presenza di compromesso o di clausola compromissoria , dichiara all ' altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda e procede , per quanto le spetta , alla nomina degli arbitri . Art . 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev ' essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall ' art . 2654 . Si osservano inoltre le disposizioni del primo , terzo e quarto comma dell ' art . 2655 e quelle dell ' art . 2656 . Art . 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro Deve essere trascritto , dopo la notificazione , il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall ' art . 2906 . Si deve trascrivere del pari l ' atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli artt . 2913 , 2914 , 2915 e 2916 . Art . 2694 Richiamo di altre leggi Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo . Art . 2695 Forme e modalità della trascrizione Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione , per quanto riguarda le navi e gli aeromobili , e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli . ln mancanza , si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili , in quanto sono applicabili . SEZIONE II Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili Art . 2696 Rinvio Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano . TITOLO II DELLE PROVE CAPO I Disposizioni generali Art . 2697 Onere della prova Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento . Chi eccepisce l ' inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l ' eccezione si fonda . Art . 2698 Patti relativi all ' onere della prova Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l ' onere della prova , quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l ' inversione o la modificazione ( 1341 ) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l ' esercizio del diritto . CAPO II Della prova documentale SEZIONE I Dell ' atto pubblico Art . 2699 Atto pubblico L ' atto pubblico ( 2714 ) è il documento redatto , con le richieste formalità , da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l ' atto è formato . Art . 2700 Efficacia dell ' atto pubblico L ' atto pubblico fa piena prova , fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata , nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti . Art . 2701 Conversione dell ' atto pubblico Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l ' osservanza delle formalità prescritte , se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata . SEZIONE II Della scrittura privata Art . 2702 Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova , fino a querela di falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l ' ha sottoscritta , se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione , ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta . Art . 2703 Sottoscrizione autenticata Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato . L ' autenticazione consiste nell ' attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza . Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l ' identità della persona che sottoscrive . Art . 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi , se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l ' hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici ( 2699 ) o , infine , dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l ' anteriorità della formazione del documento . La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova . Per l ' accertamento della data nelle quietanze ( 1195 , 1199 ) il giudice , tenuto conto delle circostanze , può ammettere qualsiasi mezzo di prova ( 2787 ) . Art . 2705 Telegramma Il telegramma ha l ' efficacia probatoria della scrittura privata , se l ' originale consegnato all ' ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente , ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo , anche senza sottoscriverlo . La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio . Se l ' identità della persona che ha sottoscritto l ' originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti , e ammessa la prova contraria . Il mittente può fare indicare nel telegramma se l ' originale e stato firmato con o senza autenticazione . Art . 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume , fino a prova contraria , conforme all ' originale . Il mittente , se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti , si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione . Art . 2707 Carte e registri domestici Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti : 1 ) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto ; 2 ) quando contengono la menzione espressa che l ' annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore . Art . 2708 Annotazione in calce , in margine o a tergo di un documento L ' annotazione fatta dal creditore in calce , in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova , benché non sottoscritta da lui , se tende ad accertare la liberazione del debitore . Lo stesso valore ha l ' annotazione fatta dal creditore in calce , in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore . SEZIONE III Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione Art . 2709 Efficacia probatoria contro l ' imprenditore I libri e le altre scritture contabili ( 2214 e seguenti ) delle imprese soggette a registrazione ( 2195 ) fanno prova contro l ' imprenditore . Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto ( Cod . Nav . 178 ) . Art . 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori I libri bollati e vidimati nelle forme di legge ( 2214 e seguenti ) , quando sono regolarmente tenuti , possono fare prova tra imprenditori ( 2082 ) per i rapporti inerenti all ' esercizio dell ' impresa . Art . 2711 Comunicazione ed esibizione La comunicazione integrale dei libri , delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società , alla comunione dei beni ( 1100 ) e alla successione per causa di morte ( 456 ) . Negli altri casi il giudice può ordinare , anche d ' ufficio , che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso . Può ordinare altresì l ' esibizione di singole scritture contabili , lettere , telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa . SEZIONE IV Delle riproduzioni meccaniche Art . 2712 Riproduzioni meccaniche Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche , le registrazioni fotografiche e , in genere , ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate , se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime . SEZIONE V Delle taglie o tacche di contrassegno Art . 2713 Taglie o tacche di contrassegno Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto . SEZIONE VI Delle copie degli atti Art . 2714 Copie di atti pubblici Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l ' originale . La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali , spedite da depositari pubblici di esse , a ciò autorizzati . Art . 2715 Copie di scritture private originali depositate Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte . Art . 2716 Mancanza dell ' atto originale o di copia depositata In mancanza dell ' originale dell ' atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario , le copie spedite in conformità dell ' art . 2714 fanno piena prova ; ma se tali copie , o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l ' originale , presentano cancellature , abrasioni , intercalazioni o altri difetti esteriori , è rimesso al giudice di apprezzarne l ' efficacia probatoria . In mancanza dell ' originale scrittura privata , le copie di essa spedite in conformità dell ' art . 2715 fanno egualmente prova ; ma se presentano cancellature , abrasioni , intercalazioni o altri difetti esteriori , è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l ' efficacia probatoria . Resta in ogni caso salva la questione circa l ' autenticità dell ' originale mancante . Art . 2717 Valore probatorio di altre copie Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l ' efficacia di un principio di prova per iscritto . Art . 2718 Valore probatorio di copie parziali Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati , fanno piena prova solo per quella parte dell ' originale che riproducono letteralmente . Art . 2719 Copie fotografiche di scritture Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche , se la loro conformità con l ' originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta . SEZIONE VII Degli atti di ricognizione o di rinnovazione Art . 2720 Efficacia probatoria L ' atto di ricognizione ( 969 , 1309 , 1870 , 1988 ) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale , se non si dimostra , producendo quest ' ultimo , che vi e stato errore ( 1428 e seguenti ) nella ricognizione o nella rinnovazione . CAPO III Della prova testimoniale Art . 2721 Ammissibilità : limiti di valore La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell ' oggetto eccede un determinato valore . Tuttavia l ' autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto , tenuto conto della qualità delle parti , della natura del contratto e di ogni altra circostanza . Art . 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento , per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea . Art . 2723 Patti posteriori alla formazione del documento Qualora si alleghi che , dopo la formazione di un documento , è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso , l ' autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se , avuto riguardo alla qualità delle parti , alla natura del contratto e a ogni altra circostanza , appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali . Art . 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale La prova per testimoni e ammessa in ogni caso ( 1417 ) : 1 ) quando vi è un principio di prova per iscritto : questo e costituito da qualsiasi scritto , proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante , che faccia apparire verosimile il fatto allegato ; 2 ) quando il contraente e stato nell ' impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta ; 3 ) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova . Art . 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta Quando , secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto ( 1888 , 1928 , 1967 ) , la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n . 3 dell ' articolo precedente . La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità ( 1350 e seguenti ) . Art . 2726 Prova del pagamento e della remissione Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento ( 1188 e seguenti ) e alla remissione del debito ( 1236 ) . CAPO IV Delle presunzioni Art . 2727 Nozione Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato . Art . 2728 Prova contro le presunzioni legali Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite . Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l ' azione in giudizio non può essere data prova contraria , salvo che questa sia consentita dalla legge stessa . Art . 2729 Presunzioni semplici Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice , il quale non deve ammettere che presunzioni gravi , precise e concordanti . Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni . CAPO V Della confessione Art . 2730 Nozione La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all ' altra parte . La confessione è giudiziale o stragiudiziale . Art . 2731 Capacità richiesta per la confessione La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto , a cui i fatti confessati si riferiscono . Qualora sia resa da un rappresentante , è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato ( 1388 ) . Art . 2732 Revoca della confessione La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore ( 1428 e seguenti ) di fatto o da violenza ( 1434 ) . Art . 2733 Confessione giudiziale E ' giudiziale la confessione resa in giudizio . Essa forma piena prova contro colui che l ' ha fatta , purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili . In caso di litisconsorzio necessario , la confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice . Art . 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione Quando alla dichiarazione indicata dall ' art . 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l ' efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti , le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l ' altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte . In caso di contestazione , e rimesso al giudice di apprezzare , secondo le circostanze , l ' efficacia probatoria delle dichiarazioni . Art . 2735 Confessione stragiudiziale La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale . Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento ( 587 ) , e liberamente apprezzata dal giudice . La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni , se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge . CAPO VI Del giuramento Art . 2736 Specie Il giuramento è di due specie ; 1 ) è decisorio quello che una parte deferisce all ' altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa ; 2 ) è suppletorio quello che è deferito d ' ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate , ma non sono del tutto sfornite di prova , ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata , se non si può accertarlo altrimenti . Art . 2737 Capacità delle parti Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall ' art . 2731 . Art . 2738 Efficacia Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito , l ' altra parte non 6 ammessa a provare il contrario , ne può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso . Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento . Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto , il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento . In caso di litisconsorzio necessario , il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice ( 1305 ) . Art . 2739 Oggetto Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre , né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta ( 1350 ) , ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l ' atto stesso ( 2700 ) . Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l ' oggetto non sia comune a entrambe le parti . TITOLO III DELLA RESPONSABILITA ' PATRIMONIALE , DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE CAPO I Disposizioni generali Art . 2740 Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell ' adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri . Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge . Art . 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore , salve le cause legittime di prelazione . Sono cause legittime di prelazione i privilegi , il pegno ( 2784 e seguenti ) e le ipoteche ( 2808 e seguenti ) . Art . 2742 Surrogazione dell ' indennità alla cosa Se le cose soggette a privilegio , pegno ( 2784 e seguenti ) o ipoteca ( 2808 e seguenti ) sono perite o deteriorate , le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento ( 1905 ) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati , pignoratizi o ipotecari , secondo il loro grado , eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento . L ' autorità giudiziaria può , su istanza degli interessati , disporre le opportune cautele per assicurare l ' impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa . Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento , senza che sia stata fatta opposizione . Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni , gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni ( 2964 ) dalla notificazione ai creditori iscritti ( 2844 ) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento . Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive ( 1032 e seguenti ) o di comunione forzosa ( 1117 e seguenti ) o di espropriazione per pubblico interesse ( 834 ) , osservate , per quest ' ultima , le disposizioni della legge speciale . Art . 2743 Diminuzione della garanzia Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori , anche per caso fortuito , in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore , questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e , in mancanza , può chiedere l ' immediato pagamento del suo credito ( 1186 ) . Art . 2744 Divieto del patto commissorio E ' nullo il patto ( 1419 ) col quale si conviene che , in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato , la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore . Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell ' ipoteca o del pegno ( 2796 e seguenti ) . CAPO II Dei privilegi SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2745 Fondamento del privilegio Il privilegio ( att . 234 ) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito . La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti ; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità . 2746 Distinzione dei privilegi Il privilegio è generale o speciale . Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore , il secondo su determinati beni mobili o immobili . Art . 2747 Efficacia del privilegio Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili ( 1153 ) che ne formano oggetto , salvo quanto è disposto dagli artt . 2913 , 2914 , 2915 e 2916 . Se la legge non dispone diversamente , il privilegio speciale sui mobili , sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato ( 2769 ) , può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso ( 26837 . Art . 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche Se la legge non dispone altrimenti , il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio ( 2784 e seguenti ; att . 234 ) . I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente . Art . 2749 Estensione del privilegio Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l ' intervento nel processo di esecuzione . Si estende anche agli interessi dovuti per l ' anno in corso alla data del pignoramento ( e per quelli dell ' anno precedente . Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale ( 1284 ) fino alla data della vendita . Art . 2750 Privilegi marittimi , aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali I privilegi sulla nave , sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull ' aeromobile , sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione ( Cod . Nav . 548 e seguenti , 1022 e seguenti ) . Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo , se non è diversamente disposto . SEZIONE II Dei privilegi sui mobili § 1 Dei privilegi generali sui mobili Art . 2751 Crediti per spese funebri d ' infermità , alimenti Hanno privilegio generale sui mobili , nell ' ordine che segue , i crediti riguardanti : 1 ) le spese funebri necessarie secondo gli usi ; 2 ) le spese d ' infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore ; 3 ) le somministrazioni di vitto , vesti e alloggio , nei limiti della stretta necessità , fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ; 4 ) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge . Art . 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato , per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l ' imposta sul reddito delle persone fisiche , sul reddito delle persone giuridiche e per l ' imposta locale sui redditi , limitatamente all ' imposta o alla quota d ' imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente , iscritti nei ruoli principali suppletivi , speciali o straordinari posti in riscossione nell ' anno in cui si procede all ' esecuzione e nell ' anno precedente . Se si tratta di ruoli suppletivi , e si procede per imposte relative a periodi d ' imposta anteriori agli ultimi due , il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni , qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono . Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte , le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all ' imposta sul valore aggiunto . Hanno lo stesso privilegio , subordinatamente a quello dello Stato , i crediti per le imposte , tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all ' imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni . Art . 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l ' invalidità , la vecchiaia e i superstiti Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti , enti o fondi speciali , compresi quelli sostitutivi o integrativi , che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l ' invalidità , la vecchiaia ed i superstiti . Art . 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo , nonché gli accessori , limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare , relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo . § 2 Dei privilegi sopra determinati mobili Art . 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi ( 2905 e seguenti ) o per l ' espropriazione di beni mobili nell ' interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi . Art . 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi , purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese . Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa , qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede . Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno . Art . 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola I crediti per le somministrazioni di sementi , di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione , come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell ' annata agricola ( 821 ) hanno privilegio sui frutti , alla cui produzione abbiano concorso . Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze . Si applica la disposizione del secondo comma dell ' art . 2756 . Art . 2758 Crediti per tributi indiretti I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative , con l ' effetto da esse stabilito . Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all ' imposta sul valore aggiunto , sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio . Il privilegio , per quanto riguarda l ' imposta di successione , non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell ' erede ( 512 ) . Art . 2759 Crediti per le imposte sul reddito I crediti dello Stato per l ' imposta sul reddito delle persone fisiche , sul reddito delle persone giuridiche e per l ' imposta locale sui redditi , dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede , hanno privilegio , limitatamente all ' imposta o alla quota d ' imposta imputabile al reddito d ' impresa , sopra i mobili che servono all ' esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all ' esercizio stesso o nell ' abitazione dell ' imprenditore . Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall ' imprenditore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti , di merci affidate all ' imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale . Qualora l ' accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell ' imposta sul reddito delle persone fisiche , la ripartizione proporzionale dell ' imposta , prevista dal primo comma , viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell ' imposta locale sui redditi . Art . 2760 Crediti dell ' albergatore I crediti dell ' albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell ' albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi ( 1783 e seguenti ) . Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse , a meno che l ' albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell ' albergo . Art . 2761 Crediti del vettore , del mandatario , del depositano e del sequestratario I crediti dipendenti dal contratto di trasporto ( 1678 e seguenti ) e quelli per le spese d ' imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui ( 1702 ) . I crediti derivanti dall ' esecuzione del mandato ( 1703 e seguenti ) hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l ' esecuzione del mandato ( 1721 , 1860 ) . I crediti derivanti dal deposito ( 1781 ) o dal sequestro convenzionale ( 1802 ) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro . Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell ' art . 2756 . Art . 2762 Privilegio del venditore di macchine Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate , anche se sono incorporate o congiunte all ' immobile di proprietà del compratore o di un terzo . Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti , dai quali la vendita e il credito risultano , nel registro indicato dal secondo comma dell ' art . 1524 . La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina . Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione , salvo il caso di sottrazione fraudolenta . Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all ' esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario , le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l ' acquisto . Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo , l ' ammontare e la scadenza del credito , contenga l ' esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo . Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore , è preferito il creditore che ha trascritto per primo . Art . 2763 Crediti per canoni enfiteutici I crediti del concedente per il canone dovuto dall ' enfiteuta per l ' anno in corso e per il precedente ( 960 , 972 n . 2 ) hanno privilegio sui frutti ( 820 ) dell ' anno e su quelli raccolti anteriormente , purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze . Art . 2764 Crediti del locatore di immobili Il credito delle pigioni e dei fitti ( 1571 e seguenti , 1615 e seguenti ) degli immobili ha privilegio sui frutti ( 820 ) dell ' anno e su quelli raccolti anteriormente , nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l ' immobile o a coltivare il fondo locato . Il privilegio sussiste per il credito dell ' anno in corso , dell ' antecedente e dei successivi , se la locazione ha data certa ( 2704 ) , e , in caso diverso , per quello dell ' anno in corso e del susseguente . Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore ( 1576 , 1609 , 1621 ) , il credito per i danni arrecati all ' immobile locato , per la mancata restituzione delle scorte ( 1640 e seguenti ) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto . Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze . Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore ( 1595 ) . Il privilegio sulle cose che servono a fornire l ' immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore , nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo . Il privilegio sulle cose che servono a fornire l ' immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi , finché le cose si trovano nell ' immobile , salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte . Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall ' immobile senza il consenso del locatore , questi conserva su di esse il privilegio , purché ne domandi il sequestro , nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo , entro il termine di trenta giorni dall ' asportazione , se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico , e di quindici giorni , se si tratta di mobili che servono a fornire la casa . Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l ' asportazione dei terzi che ignoravano l ' esistenza del privilegio ( 1519 ) . Art . 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia Colui che concede un fondo a mezzadria ( 2141 e seguenti ) o a colonia ( 2164 e seguenti ) e il mezzadro o il colono hanno , per i crediti derivanti dal contratto , privilegio sulla rispettiva parte dei frutti ( 820 ) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia . Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze . Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell ' art . 2764 ( 1519 ) . Art . 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l ' assicurato Nel caso di assicurazione della responsabilità civile ( 1917 ) , il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio , sull ' indennità dovuta dall ' assicuratore ( att . 235 ) . Art . 2768 Crediti dipendenti da reato Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale , secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura civile . Art . 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile , se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio , può domandarne il sequestro conservativo . SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili Art . 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi ( 2905 e seguente ) o per l ' espropriazione di beni immobili nell ' interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi . Del pari ha privilegio il credito dell ' acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell ' immobile dalle ipoteche ( 2889 e seguenti ) . Art . 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari I crediti dello Stato per l ' imposta sul reddito delle persone fisiche , per l ' imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l ' imposta locale sui redditi , limitatamente all ' imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari , compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente , sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti , i fitti e le pigioni degli stessi immobili , senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge . Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali , suppletivi , speciali o straordinari posti in riscossione nell ' anno in cui si procede all ' esecuzione e nell ' anno precedente . Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d ' imposta anteriori agli ultimi due , il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni , qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono . Qualora l ' accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell ' imposta sul reddito delle persone fisiche , la ripartizione proporzionale dell ' imposta , prevista dal primo comma , viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell ' imposta locale sui redditi . Art . 2772 Crediti per tributi indiretti Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto , nonché quelli derivanti dall ' applicazione dell ' imposta comunale sull ' incremento di valore degli immobili , sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce . I crediti dello Stato , derivanti dall ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto , hanno privilegio , in caso di responsabilità solidale del cessionario , sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato . Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa , verso il cessionario ed il committente , previsti dalle norme relative all ' imposta sul valore aggiunto , sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio . Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili . Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi . Lo stesso privilegio , per quanto riguarda l ' imposta di successione , non ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui , né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell ' erede ( 512 ) . Art . 2774 Crediti per concessione di acque I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d ' ufficio sono privilegiati sugli impianti , in conformità delle leggi speciali . Tale privilegio , per quanto riguarda i canoni , non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all ' atto di concessione o , trattandosi di crediti per lavori , anteriormente al sorgere dei crediti stessi . Art . 2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento I crediti per i contributi indicati dall ' art . 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento . La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all ' osservanza delle leggi speciali . Art . 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all ' indennità di cui all ' art . 2118 sono collocati sussidiariamente , in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili , sul prezzo degli immobili , con preferenza rispetto ai crediti chirografari . I crediti indicati dall ' art . 2751 , ad eccezione di quelli indicati al precedente comma , ed i crediti per contributi dovuti a istituti , enti o fondi speciali , compresi quelli sostitutivi o integrativi , che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l ' invalidità , la vecchiaia ed i superstiti , di cui all ' art . 2753 , sono collocati sussidiariamente , in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili , sul prezzo degli immobili , con preferenza rispetto ai crediti chirografari , ma dopo i crediti indicati al primo comma . I crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell ' art . 2752 sono collocati sussidiariamente , in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili , sul prezzo degli immobili , con preferenza rispetto ai crediti chirografari , ma dopo i crediti indicati al comma precedente . SEZIONE IV Dell ' ordine dei privilegi Art . 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt . 2755 e 2770 , sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario . I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia . Art . 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili Salvo quanto è disposto dall ' art . 2777 , nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa , la prelazione si esercita nell ' ordine che segue : 1 ) i crediti per contributi ad istituti , enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l ' invalidità , la vecchiaia ed i superstiti , indicati dall ' art . 2753; 2 ) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari , indicati dall ' art . 2771 , quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti , i fitti e le pigioni degli immobili ; 3 ) ( i crediti degli istituti esercenti il credito agrario , indicati dai due primi commi dell ' art . 2766 ) ; 4 ) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili , indicati dall ' art . 2756; 5 ) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta , indicate dall ' art . 2757; 6 ) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione , nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall ' art . 2757 . Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro , sono preferiti quelli di raccolta , seguono quelli di coltivazione e , infine , gli altri crediti indicati dallo stesso articolo ; 7 ) i crediti per i tributi indiretti , indicati dall ' art . 2758 , salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza , e i crediti per le imposte sul reddito , indicati dall ' art . 2759 : 8 ) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall ' art . 27 54 , nonché gli accessori , limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare , relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n . 1 del presente articolo ; 9 ) ( i crediti degli istituti esercenti il credito agrario , indicati dal terzo comma dell ' art . 2766 ) ; 10 ) i crediti dipendenti da reato , indicati dall ' art . 2768 , sulle cose sequestrate , nei casi e secondo l ' ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale ; 11 ) i crediti per risarcimento , indicati dall ' art . 2767; 12 ) i crediti dell ' albergatore , indicati dall ' art . 2760; 13 ) i crediti del vettore , del mandatario , del depositario e del sequestratario , indicati dall ' art . 2761; 14 ) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo , indicati dall ' art . 2762 : 15 ) i crediti per canoni enfiteutici , indica ti dall ' art . 2763; 16 ) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia , indicati rispettivamente dagli artt . 2764 e 2765; 17 ) i crediti per spese funebri , d ' infermità , per somministrazioni ed alimenti , nell ' ordine indicato dall ' art . 2751; 18 ) i crediti dello Stato per tributi diretti , indicati dal primo comma dell ' art . 2752; 19 ) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell ' art . 2752; 20 ) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell ' art . 2752 . Art . 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli Se i privilegi indicati dall ' articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli , menzionate nell ' art . 2810 , queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell ' art . 2778 e sono preferite a tutti gli altri . Art . 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati , la prelazione ha luogo secondo l ' ordine seguente : 1 ) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari , indicati dall ' art . 2771; 2 ) i crediti per i contributi , indicati dall ' art . 2775; 3 ) i crediti dello Stato per le concessioni di acque , indicati dall ' art . 2774; 4 ) i crediti per i tributi indiretti , indicati dall ' art . 2772; 5 ) i crediti per l ' imposta comunale sul l ' incremento di valore degli immobili . Art . 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno ( 2784 e seguenti ) e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno , tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno , anche se anteriori di grado ( att . 234 ) . Art . 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo . La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito . Art . 2783 Preferenza non determinata dalla legge Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale , esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice ( att . 234 ) . CAPO III Del pegno SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2784 Nozione Il pegno è costituito a garanzia dell ' obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore . Possono essere dati in pegno i beni mobili , le universalità di mobili , i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili . Art . 2785 Rinvio a leggi speciali Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno , né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni . SEZIONE II Del pegno dei beni mobili Art . 2786 Costituzione Il pegno si costituisce con la consegna ( 2014 , 2026 ) al creditore della cosa o del documento che conferisce l ' esclusiva disponibilità della cosa ( 1996 ) . La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe , in modo che il costituente sia nell ' impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore . Art . 2787 Prelazione del creditore pignoratizio Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno ( 2744 ) . La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti . Quando il credito garantito eccede la somma , la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa , la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa ( 2704 , 2800 ) . Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che , debitamente autorizzati , compiono professionalmente operazioni di credito su pegno , la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova ( att . 237 ) . Art . 2788 Prelazione per il credito degli interessi La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell ' anno in corso alla data del pignoramento ( Cod . Pen . 492 , 518 ) o , in mancanza di questo , alla data della notificazione del precetto . La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati , nei limiti della misura legale ( 1284 ) , fino alla data della vendita . Art . 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno , oltre le azioni a difesa del possesso ( 1168 ) , può anche esercitare l ' azione di rivendicazione ( 948 e seguenti ) , se questa spetta al costituente . Art . 2790 Conservazione della cosa e spese relative Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno ( 1770 ) e risponde , secondo le regole generali , della perdita e del deterioramento di essa ( 1218 e seguenti , 1760 , 1780 ) . Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa ( att . 237 ) . Art . 2791 Pegno di cosa fruttifera Se è data in pegno una cosa fruttifera , il creditore , salvo patto contrario , ha la facoltà di fare suoi i frutti ( 8211 , imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale . Art . 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa Il creditore non può , senza il consenso del costituente , usare della cosa ( 1770 ) , salvo che l ' uso sia necessario per la conservazione di essa . Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento . In ogni caso , deve imputare l ' utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale . Art . 2793 Sequestro della cosa Se il creditore abusa della cosa data in pegno , il costituente può domandarne il sequestro . Art . 2794 Restituzione della cosa Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione , se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno ( 1204 ) . Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore , il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito . Art . 2795 Vendita anticipata Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore , questi , previo avviso a colui che ha costituito il pegno , può chiedere al giudice l ' autorizzazione a vendere la cosa . Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito . Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno , offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea . Il costituente può del pari , in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno , domandare al giudice l ' autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno , offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea . Il costituente può chiedere al giudice l ' autorizzazione a vendere la cosa , qualora si presenti un ' occasione favorevole . Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo . Art . 2796 Vendita della cosa Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall ' articolo seguente ( 2744 ) . Art . 2797 Forme della vendita Prima di procedere alla vendita il creditore , a mezzo di ufficiale giudiziario , deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori , avvertendo che , in mancanza , si procederà alla vendita . L ' intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno . Se entro cinque giorni dall ' intimazione non è proposta opposizione , o se questa è rigettata , il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto , o , se la cosa ha un prezzo di mercato , anche a prezzo corrente , a mezzo di persona autorizzata a tali atti ( 1515 , att . 83 ) . Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore , il termine per l ' opposizione è determinato a norma del Cod . Proc . Civile . Il giudice , sull ' opposizione del costituente , può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno , il cui valore basti a pagare il debito . Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse ( 2744 ) . Art . 2798 Assegnazione della cosa in pagamento Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento ( 2925 e seguenti ) fino alla concorrenza del debito , secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente , se la cosa ha un prezzo di mercato ( 2744 ) . Art . 2799 Indivisibilità del pegno Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto , anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile ( 1232 ) . SEZIONE III Del pegno di crediti e di altri diritti Art . 2800 Condizioni della prelazione Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo , se non quando il pegno risulta da atto scritto ( 1350 , 2725 ) e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa ( 1265 , 2704 ) . Art . 2801 Consegna del documento Se il credito costituito in pegno risulta da un documento , il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore . Art . 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche , imputandone l ' ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale . Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno . Art . 2803 Riscossione del credito dato in pegno Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere , alla scadenza , il credito ricevuto in pegno e , se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili , deve , a richiesta del debitore , effettuarne il deposito nel luogo stabilito d ' accordo o altrimenti determinato dall ' autorità giudiziaria . Se il credito garantito è scaduto , il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o , se si tratta di cose diverse dal danaro , può farle vendere o chiederne l ' assegnazione secondo le norme degli artt . 2797 e 2798 . Art . 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno , fino a concorrenza del suo credito ( 2744 , 2928 ) . Se il credito non e ancora scaduto , egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall ' art . 2797 . Art . 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore ( 1250 , 1254 ) . Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno , non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione ( 1248 ) verificatasi anteriormente . Art . 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti Il pegno di diritti diversi dai crediti ( 2352 ) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi , fermo il disposto del terzo comma dell ' art . 2787 . Sono salve le disposizioni delle leggi speciali . Art . 2807 Norme applicabili al pegno di crediti Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano , in quanto applicabili , le norme della Sezione precedente ( 2786 e seguenti ) . CAPO IV Delle ipoteche SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2808 Costituzione ed effetti dell ' ipoteca L ' ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare ( 1505 ) anche in confronto del terzo acquirente , i beni vincolati a garanzia del suo credito ) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall ' espropriazione ( 518; att . 54 , 238 ) . L ' ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari . L ' ipoteca è legale , giudiziale o volontaria . Art . 2809 Specialità e indivisibilità dell ' ipoteca L ' ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro . Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati , sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte . Art . 2810 Oggetto dell ' ipoteca Sono capaci d ' ipoteca : 1 ) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze ( 812 e seguenti ) ; 2 ) l ' usufrutto dei beni stessi ( 326 , 978 e seguenti ) ; 3 ) il diritto di superficie ( 952 e seguenti ) ; 4 ) il diritto dell ' enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico ( 957 e seguenti ) . Sono anche capaci d ' ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico , e inoltre le navi , gli aeromobili e gli autoveicoli , secondo le leggi che li riguardano ( 2742 e seguente ) . Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale . Art . 2811 Miglioramenti e accessioni L ' ipoteca si estende ai miglioramenti , nonché alle costruzioni e alle altre accessioni ( 934 e seguenti ) dell ' immobile ipotecario , salve le eccezioni stabilite dalla legge ( 2873 ) . Art . 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata Le servitù ( 1027 e seguenti ) di cui sia stata trascritta la costituzione ( 2643 ) dopo l ' iscrizione dell ' ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario , il quale può far subastare la cosa come libera . La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto , di uso e di abitazione ( 978 e seguenti , 1021 e seguenti ) . Tali diritti si estinguono con l ' espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato , con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi . Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie ( 952 e seguenti ) o il diritto d ' enfiteusi ( 957 e seguenti ) sui beni soggetti all ' ipoteca e hanno trascritto l ' acquisto posteriormente all ' iscrizione dell ' ipoteca , si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti ( 2858 e seguenti ) . Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti ( 1605 ) , che non siano trascritte o siano inferiori al triennio , sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa ( 2704 ) anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento ( 2924 ) . Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione , se non per il termine stabilito dal comma precedente ( att . 238 ) . Art . 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati , il creditore può domandare all ' autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia ( 1186 , 2743 ) . Art . 2814 Ipoteca sull ' usufrutto e sulla nuda proprietà Le ipoteche costituite sull ' usufrutto si estinguono col cessare di questo ( 979 , 1014 e seguenti ) . Tuttavia , se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell ' usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo , l ' ipoteca perdura fino a che non si verifichi l ' evento che avrebbe altrimenti prodotto l ' estinzione dell ' usufrutto . Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca , questa , avvenendo l ' estinzione dell ' usufrutto , si estende alla piena proprietà . Ma nei casi in cui , secondo la disposizione del comma precedente , perdura l ' ipoteca costituita sull ' usufrutto , l ' estensione non pregiudica il credito garantito con l ' ipoteca stessa . Art . 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell ' enfiteuta Nel caso di affrancazione ( 971 ) , le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l ' affrancazione ; le ipoteche gravanti sul diritto dell ' enfiteuta si estendono alla piena proprietà . Nel caso di devoluzione o di cessazione dell ' enfiteusi ( 958 e seguenti ) per decorso del termine , le ipoteche gravanti sul diritto dell ' enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti , senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti . Il prezzo dei miglioramenti , se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari , deve determinarsi giudizialmente , anche in contraddittorio dei medesimi . Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà . Quando l ' enfiteusi si estingue per prescrizione , si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell ' enfiteuta . Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell ' enfiteuta , le ipoteche gravanti sull ' uno e sull ' altro continuano a gravarli separatamente ; ma se l ' ipoteca grava soltanto sull ' uno o sull ' altro diritto , essa si estende alla piena proprietà . Art . 2816 Ipoteca sul diritto di superficie Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie ( 952 e seguenti ) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine . Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo , le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo . Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie . Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario , le ipoteche sull ' uno e sull ' altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi . SEZIONE II Dell ' ipoteca legale Art . 2817 Persone a cui compete Hanno ipoteca legale : 1 ) l ' alienante sopra gli immobili alienati per l ' adempimento degli obblighi che derivano dall ' atto di alienazione ; 2 ) i coeredi , i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo ; 3 ) lo Stato sopra i beni dell ' imputato e della persona civilmente responsabile , secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale . SEZIONE III Dell ' ipoteca giudiziale Art . 2818 Provvedimenti da cui deriva Ogni sentenza , che porta condanna al pagamento di una somma o all ' adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore . Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto ( 2836 ) . Art . 2819 Sentenze arbitrali Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri , quando e stato reso esecutivo . Art . 2820 Sentenze straniere Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere , dopo che ne è stata dichiarata l ' efficacia dall ' autorità giudiziaria italiana salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente . SEZIONE IV Dell ' ipoteca volontaria Art . 2821 Concessione d ' ipoteca L ' ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale . La concessione deve farsi per atto pubblico ( 2699 e seguenti ) o per scrittura privata ( 2702 e seguenti ) , sotto pena di nullità . Non può essere concessa per testamento ( 587 ) . Art . 2822 Ipoteca sui beni altrui Se l ' ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa , l ' iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente . Se l ' ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità , l ' iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione ( 1398 e seguente ) . Art . 2823 Ipoteca su beni futuri L ' ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza ( 458 , 1348 ) . Art . 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile L ' iscrizione d ' ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile ( 1425 e seguenti ) rimane convalidata con la convalida ( 1444 ) del titolo . 2825 Ipoteca su beni indivisi L ' ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione ( 1103 ) produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione ( 757 , 1103 ) . Se nella divisione ( 1111 e seguenti ) sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato , l ' ipoteca si trasferisce su questi altri beni , col grado derivante dall ' originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato , quale risulta dalla divisione , purché l ' ipoteca sia nuovamente iscritta con l ' indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima . Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti , né l ' ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli ( 2817 n . 2 ) . I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante , al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti , possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o , qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura , possono far valere le loro ragioni su tale somma , con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi , nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti . I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione ( 757; att . 239 ) . Art . 2826 Indicazione dell ' immobile ipotecato Nell ' atto di concessione dell ' ipoteca l ' immobile deve essere specificamente designato con l ' indicazione della sua natura , del comune in cui si trova , nonché dei dati di identificazione catastale ; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono . Sezione V Dell ' Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche §1 Dell ' Iscrizione Art . 2827 Luogo dell ' iscrizione L ' ipoteca si iscrive nell ' ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l ' immobile . Art . 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale L ' ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna , a misura che egli li acquista . Art . 2829 Iscrizione sui beni del defunto L ' iscrizione d ' ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona , osservate per il resto le regole ordinarie . Se però risulta trascritto l ' acquisto dei beni da parte degli eredi , l ' iscrizione deve eseguirsi contro costoro . Art . 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell ' eredità beneficiata e dell ' eredità giacente Se l ' eredità è accettata con beneficio d ' inventario ( 484 e seguenti ) o se si tratta di eredità giacente ( 528 e seguenti ) , non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari , neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore . Art . 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all ' ordine o al portatore Le obbligazioni ( 241 ) e seguenti risultanti dai titoli all ' ordine ( 2008 e seguenti ) o al portatore ( 2003 e seguenti ) possono essere garantite con ipoteca . Per i titoli all ' ordine l ' ipoteca è iscritta a favore dell ' attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori ; questi non sono tenuti a effettuare l ' annotazione prevista dall ' art . 2843 . Per i titoli al portatore l ' ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l ' indicazione dell ' emittente , della data dell ' atto di emissione , della serie , del numero e del valore delle obbligazioni emesse . In margine all ' iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti , appena questo sia nominato . Per l ' annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina ( 2845 ) . Art . 2834 Iscrizione dell ' ipoteca legale dell ' alienante e del condividente Il conservatore dei registri immobiliari , nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione , deve iscrivere d ' ufficio l ' ipoteca legale che spetta all ' alienante o al condividente a norma dei nn . 1 e 2 dell ' art . 2817 , a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente , da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all ' ipoteca da parte dell ' alienante o del condividente . Art . 2835 Iscrizione in base a scrittura privata Se il titolo per l ' iscrizione risulta da scrittura privata ( 2702 e seguenti ) , la sottoscrizione di chi ha concesso l ' ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente . Il richiedente deve presentare la scrittura originale o , se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d ' un notaio , una copia autenticata , con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati . L ' originale o la copia ( 2774 ) rimane in deposito nell ' ufficio dei registri immobiliari ( 2663 ) . Art . 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza Se il titolo per l ' iscrizione risulta da un atto pubblico ( 2699 ) ricevuto nello Stato o dia una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato , si deve presentare copia del titolo . ( Se non è stata ancora pagata l ' imposta di registro , si osservano le disposizioni dell ' art . 2669 ) Art . 2837 Atti formati all ' estero Gli atti formati in paese estero che si presentano per l ' iscrizione devono essere legalizzati . Art . 2838 Somma per cui l ' iscrizione è eseguita Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l ' iscrizione o in atto successivo , essa è determinata dal creditore nella nota per l ' iscrizione . Qualora tra la somma enunciata nell ' atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza , l ' iscrizione ha efficacia per la somma minore . Art . 2839 Formalità per l ' iscrizione dell ' ipoteca Per eseguire l ' iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale . La nota deve indicare : 1 ) il cognome , il nome , il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore , del debitore e dell ' eventuale terzo datore di ipoteca ; la denominazione o la ragione sociale , la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche , delle società previste dai Capi II , III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute , con l ' indicazione , per queste ultime e per le società semplici , anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l ' atto costitutivo . Per le obbligazioni all ' ordine o al portatore si devono osservare le norme dell ' art . 2831 . Per le obbligazioni all ' ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore , il quale vi annota l ' eseguita iscrizione dell ' ipoteca . Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell ' atto di emissione e del piano di ammortamento ; 7 ) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l ' ufficio dei registri immobiliari ; 3 ) il titolo , la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato ; 4 ) l ' importo della somma per la quale l ' iscrizione è presa ; 5 ) gli interessi e le annualità che il credito produce ; 6 ) il tempo della esigibilità ; 7 ) la natura e la situazione dei beni gravati , con le indicazioni prescritte dall ' art . 2826 . Art . 2840 Certificato dell ' iscrizione Eseguita l ' iscrizione , il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota , certificando , in calce al medesimo , la data e il numero d ' ordine dell ' iscrizione . I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall ' art . 2664 . Art . 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note L ' omissione o l ' inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo , in base al quale è presa l ' iscrizione , o nella nota non nuoce alla validità dell ' iscrizione , salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull ' ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato , quando l ' indicazione ne è necessaria , o sull ' identità dei singoli beni gravati . Nel caso di altre omissioni o inesattezze , si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata . Art . 2842 Variazione del domicilio eletto E in facoltà del creditore , del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell ' iscrizione , sostituendone un altro nella stessa circoscrizione . Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all ' iscrizione . La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato ( 2703 ) da notaio e deve rimanere depositata nell ' ufficio del conservatore . Art . 2843 Annotazione di cessione , di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito La trasmissione o il vincolo dell ' ipoteca per cessione ( 1260 e seguenti ) , surrogazione ( 2856 , 1201 e seguenti ) , pegno ( 2800 e seguenti ) , postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario , nonché per sequestro ( 2905 e seguente ) , pignoramento o assegnazione ( 2925 e seguenti ) del credito medesimo si deve annotare in margine all ' iscrizione dell ' ipoteca . La trasmissione o il vincolo dell ' ipoteca non ha effetto finché l ' annotazione non sia stata eseguita . Dopo l ' annotazione l ' iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell ' annotazione medesima ( 2879 ) e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell ' iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto . Per l ' annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e , qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero , si applicano le disposizioni degli artt . 2835 e 2837 . Art . 2844 Azioni e notificazioni Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all ' autorità giudiziaria competente , per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all ' ultimo domicilio da essi eletto . La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni . Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero e cessato l ' ufficio presso cui si era eletto il domicilio , le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all ' ufficio presso il quale l ' iscrizione e stata presa . Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell ' ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell ' iscrizione , il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile . Art . 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all ' ordine e al portatore Se l ' iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all ' ordine ( 2008 e seguenti ) , le citazioni e notificazioni previste dall ' articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l ' iscrizione a norma degli artt . 2831 e 2839 , salvo che dai registri risulti l ' annotazione a favore di un possessore successivo . Se si tratta di obbligazioni al portatore ( 2003 e seguenti , 2413 e seguenti ) , le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti ( 2410 ) il cui nome è annotato in margine all ' iscrizione ( 2831 ) . Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese ( 2188 e seguenti ) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall ' autorità giudiziaria . Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all ' iscrizione dell ' ipoteca , le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall ' autorità giudiziaria . Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente . Art . 2846 Spese d ' iscrizione Le spese d ' iscrizione dell ' ipoteca sono a carico del debitore , se non vi è patto contrario , ma devono essere anticipate dal richiedente . § 2 Della Innovazione Art . 2847 Durata dell ' efficacia dell ' iscrizione L ' iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data . L ' effetto cessa se l ' iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine ( att . 240 ) . Art . 2848 Nuova iscrizione dell ' ipoteca Nonostante il decorso del termine indicato dall ' articolo precedente , il creditore può procedere a nuova iscrizione ; in tal caso l ' ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione . La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell ' immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo ( 2644 ) . Art . 2850 Formalità per la rinnovazione Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione , in cui si dichiari che s ' intende rinnovare l ' iscrizione originaria . In luogo del titolo si può presentare la nota precedente . Il conservatore deve osservare le disposizioni dell ' art . 2840 . Art . 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa , la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall ' art . 2839 , se queste risultano dai registri medesimi . SEZIONE VI Dell ' ordine delle ipoteche Art . 2852 Grado dell ' ipoteca L ' ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione , anche se è iscritta per un credito condizionale . La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente . Art . 2853 Richieste contemporanee d ' iscrizione Il numero d ' ordine delle iscrizioni determina il loro grado . Nondimeno , se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili , iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero , e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti . Art . 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell ' importo relativo . Art . 2855 Estensione degli effetti dell ' iscrizione L ' iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell ' atto di costituzione d ' ipoteca , quelle dell ' iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l ' intervento nel processo di esecuzione . Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l ' ipoteca con patto espresso , purché sia presa la corrispondente iscrizione . Qualunque sia la specie d ' ipoteca , l ' iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti , purché ne sia enunciata la misura nell ' iscrizione . La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento , ancorché sia stata pattuita l ' estensione a un maggior numero di annualità ; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data . L ' iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell ' annata in corso alla data del pignoramento , però soltanto nella misura legale ( 1284 ) e fino alla data della vendita att . 2411 . Art . 2856 Surrogazione del creditore perdente Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili , qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore , la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore , può surrogarsi nell ' ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto , al fine di esercitare l ' azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione . Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione . Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari ( 2770 e seguenti ) . Art . 2857 Limiti della surrogazione La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo ( 2008 ) , ne sui beni alienati dal debitore , quando l ' alienazione è stata trascritta anteriormente all ' iscrizione del creditore perdente . Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione , se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale ( 2828 ) , il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni . Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all ' ipoteca del creditore soddisfatto ; per l ' annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l ' incapienza . SEZIONE VII Degli effetti dell ' ipoteca rispetto al terzo acquirente Art . 2858 Facoltà del terzo acquirente Il terzo acquirente dei beni ipotecati , che ha trascritto ( 2643; att . 242 ) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato , se non preferisce pagare i creditori iscritti ( 2827 e seguenti ) , può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche , osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo . In mancanza , l ' espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile . Art . 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente , questi , ove non abbia preso parte al giudizio , può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna . Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche . Art . 2860 Capacità per il rilascio Può procedere al rilascio ( 2861 e seguenti ) soltanto chi ha la capacità di alienare . Art . 2861 Termine ed esecuzione del rilascio Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l ' espropriazione . La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento . Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve , a cura del terzo , essere annotato in margine alla trascrizione del l ' atto di pignoramento e deve essere notificato , entro cinque giorni dalla sua data , al creditore procedente . Sull ' istanza di questo o di qualunque altro interessato , il tribunale provvede alla nomina di un amministratore , in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione . Il terzo rimane responsabile della custodia dell ' immobile fino alla consegna all ' amministratore . Art . 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo Il rilascio non pregiudica le ipoteche , le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell ' annotazione del rilascio . Le ipoteche , le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell ' acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all ' incanto eseguita contro di lui . Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell ' iscrizione dell ' ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo . Esse sono comprese nell ' espropriazione del fondo ipotecato . Art . 2863 Ricupero dell ' immobile rilasciato e abbandono dell ' esecuzione Finché non sia avvenuta la vendita , il terzo può ricuperare l ' immobile rilasciato , pagando i crediti iscritti e i loro accessori , oltre le spese . Qualora la vendita sia avvenuta e , dopo pagati i creditori iscritti , vi sia un residuo del prezzo , questo spetta al terzo acquirente . Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti . Art . 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti Il terzo è tenuto a risarcire i danni ( 2043 e seguenti ) che da sua colpa grave sono derivati all ' immobile in pregiudizio dei creditori iscritti ( 2827 e seguenti ) . Egli non può ritenere l ' immobile per causa di miglioramenti ( 1152 ) ; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo , fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita . Se il prezzo non copre il valore dell ' immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti , esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori . Art . 2865 Frutti dovuti dal terzo I frutti ( 820 ) dell ' immobile ipotecato sono dovuti dal terzo ( 1148 ) a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento . Nel caso di liberazione dell ' immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o , in mancanza di pignoramento , dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell ' art . 2890 . Art . 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l ' immobile o sofferto l ' espropriazione ha ragione d ' indennità verso il suo autore , anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito ( 1483 e seguenti ) . Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore ; se questi sono stati acquistati da terzi , non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo . Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell ' art . 2843 . Il subingresso non pregiudica l ' esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall ' art . 2856 a favore dei creditori che hanno un ' iscrizione anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo acquirente . Art . 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell ' acquisto Se il terzo acquirente , che ha trascritto il suo titolo , è debitore , in dipendenza dell ' acquisto ( 1498 ) , di una somma attualmente esigibile , la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario , ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento . Se il debito del terzo non è attualmente esigibile , o e minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori , questi , purché di comune accordo , possono egualmente richiedere che venga loro pagato , fino alla rispettiva concorrenza , ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione . Nell ' uno e nell ' altro caso l ' acquirente non può evitare di pagare , offrendo il rilascio dell ' immobile , ma , eseguito il pagamento , l ' immobile è liberato da ogni ipoteca , non esclusa quella che spetta all ' alienante ( 2817 n . 1 ) , e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni ( 2882 e seguenti ) . SEZIONE VIII Degli effetti dell ' ipoteca rispetto al terzo datore Art . 2868 Beneficio di escussione Chi ha costituito un ' ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore , se il beneficio non è stato convenuto ( 2910 ) . Art . 2869 Estinzione dell ' ipoteca per fatto del creditore L ' ipoteca costituita dal terzo si estingue se , per fatto del creditore , non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti , nel pegno , nelle ipoteche e nei privilegi del creditore ( 1203 ) . Art . 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall ' art . 2859 . Art . 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l ' espropriazione Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l ' espropriazione ha regresso contro il debitore . Se vi sono più debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l ' ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l ' intero ( 1292 e seguenti ) . Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori ( 1936 e seguenti ) del debitore . Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione ( 1299 ) e può esercitare , anche nei confronti dei terzi acquirenti , il subingresso previsto dal secondo comma dell ' art . 2866 . SEZIONE IX Della riduzione delle ipoteche Art . 2872 Modalità della riduzione La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l ' iscrizione o restringendo l ' iscrizione a una parte soltanto dei beni . Questa restrizione può aver luogo anche se l ' ipoteca ha per oggetto un solo bene , qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere ( att . 243 ) . Art . 2873 Esclusione della riduzione Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma , se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza . Tuttavia , se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario , si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma . Nel caso d ' ipoteca iscritta su un edificio , il costituente che dopo l ' iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l ' ipoteca sia ridotta , per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte , osservato il limite stabilito dall ' art . 2876 per il valore della cautela ( att . 243 ) . Art . 2874 Riduzione dell ' ipoteca legale e dell ' ipoteca giudiziale Le ipoteche legali , eccettuate quelle indicate dai nn . 1 e 2 dell ' art . 2817 , e le ipoteche giudiziali ( 2818 e seguenti ) devono ridursi su domanda degli interessati , se i beni compresi nell ' iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell ' iscrizione eccede di un quinto quella che l ' autorità giudiziaria dichiara dovuta . Art . 2875 Eccesso nel valore dei beni Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi , se tanto alla data dell ' iscrizione dell ' ipoteca , quanto posteriormente , supera di un terzo l ' importo dei crediti iscritti , accresciuto degli accessori a norma dell ' art . 2855 . Art . 2876 Limiti della riduzione La riduzione si opera rispettando l ' eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l ' eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela . Art . 2877 Spese della riduzione Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore , sono sempre a carico del richiedente , a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore , nel qual caso sono a carico di quest ' ultimo . Se la riduzione è stata ordinata con sentenza , le spese del giudizio sono a carico del soccombente , salvo che siano compensate tra le parti . SEZIONE X Dell ' estinzione delle ipoteche Art . 2878 Cause di estinzione L ' ipoteca si estingue ( 1232 ) : 1 ) con la cancellazione dell ' iscrizione ; 2 ) con la mancata rinnovazione dell ' iscrizione entro il termine indicato dall ' art . 2847; 3 ) con l ' estinguersi dell ' obbligazione ( 1176 e seguenti , 1230 e seguenti , 2930 ) ; 4 ) col perimento del bene ipotecato , salvo quanto è stabilito dall ' art . 2742; 5 ) con la rinunzia del creditore ; 6 ) con lo spirare del termine a cui l ' ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva ( 1353 ) ; 7 ) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all ' acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche . Art . 2879 Rinunzia all ' ipoteca La rinunzia del creditore all ' ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto , sotto pena di nullità ( 1350 ) . La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell ' ipoteca abbiano acquistato il diritto all ' ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell ' art . 2843 . Art . 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi Riguardo ai beni acquistati da terzi , l ' ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito , col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto , salve le cause di sospensione e d ' interruzione ( 2934 e seguenti ) . Art . 2881 Nuova iscrizione dell ' ipoteca Salvo diversa disposizione di legge ( 1276 , 2926 , 2927 ) , se la causa estintiva dell ' obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all ' ipoteca , e l ' iscrizione non è stata conservata , si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data ( 2852 ) . SEZIONE XI Della cancellazione dell ' iscrizione Art . 2882 Formalità per la cancellazione La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell ' atto contenente il consenso del creditore . Per quest ' atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt . 2821 , 2835 e 2837 ( 2725 ) . Art . 2883 Capacità per consentire la cancellazione Chi non ha capacità ( 320 , 374 , 394 , 424 ) richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell ' iscrizione , se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione . Il rappresentante legale dell ' incapace e ogni altro amministratore , anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore , non possono consentire la cancellazione dell ' iscrizione , ove il credito non sia soddisfatto . Art . 2884 Cancellazione ordinata con sentenza La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti . Art . 2885 Cancellazione sotto conduzione Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca , di nuovo impiego o sotto altra condizione , la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta ( 499 , 2675 ) . Art . 2886 Formalità per la cancellazione Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l ' atto su cui la richiesta è fondata . La cancellazione di un ' iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all ' iscrizione medesima , con l ' indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue , e deve portare la sottoscrizione del conservatore . Art . 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all ' ordine La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell ' obbligazione risultante da un titolo all ' ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l ' atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo , il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l ' annotazione della cancellazione . La cancellazione dell ' ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima . Art . 2888 Rifiuto di cancellazione Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un ' iscrizione , il richiedente può proporre reclamo all ' autorità giudiziaria ( att . 113 ) . SEZIONE XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche Art . 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche Il terzo acquirente dei beni ipotecati , che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari , ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto ( att . 244 ) . Tale facoltà spetta all ' acquirente anche dopo il pignoramento , purché nel termine di trenta giorni ( 2892 ) proceda in conformità dell ' articolo che segue . Art . 2890 Notificazione L ' acquirente deve far notificare , per mezzo di ufficiale giudiziario , ai creditori iscritti ( 2827 e seguenti ) , nel domicilio da essi eletto ( 2844 ) , e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati : 1 ) il titolo , la data del medesimo e la data della sua trascrizione ; 2 ) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione , quale risulta dallo stesso titolo ; 3 ) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato , se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo . In ogni caso , il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione . Nell ' atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l ' espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato . Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari . Art . 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall ' articolo precedente , qualunque dei creditori iscritti ( 2827 e seguenti ) o dei relativi fideiussori ( 1936 e seguenti ) ha diritto di richiedere l ' espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile , purché adempia le condizioni che seguono : 1 ) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell ' articolo precedente e al proprietario anteriore ; 2 ) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato ; 3 ) che contenga l ' offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra ; 4 ) che l ' originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale . L ' omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta . Art . 2892 Divieto di proroga dei termini I termini fissati dal secondo comma dell ' art . 2889 e dal primo comma dell ' art . 2891 non possono essere prorogati . Art . 2893 Mancata richiesta dell ' incanto Se l ' incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall ' art . 2891 , il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo , che l ' acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell ' art . 2890 , n . 3 . La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile . Art . 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dal Cod . Proc . Civile , la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto , salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti . Art . 2895 Desistenza del creditore La desistenza del creditore che ha richiesto l ' incanto non può impedire l ' espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti . Art . 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente Se l ' aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente , il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell ' atto di acquisto ( 2643 ) . Art . 2897 Regresso dell ' acquirente divenuto compratore all ' incanto Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l ' immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita ( 2866 ) . Art . 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede Nel caso in cui il titolo d ' acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili ( 812 e seguenti ) , o comprende più immobili , gli uni ipotecati e gli altri libe , ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni , situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali , alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti , il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione , ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo . Il creditore che richiede l ' espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili , o ad altri immobili , fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito , salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire . a causa della separazione dei beni compresi nell ' acquisto e delle relative coltivazioni . SEZIONE XIII Della rinunzia e dell ' astensione del creditore nell ' espropriazione forzata Art . 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore Il creditore , che ha ipoteca su vari immobili , dopo che gli è stata atta la notificazione indicata dall ' art . 2890 si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche , o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita , in caso di espropriazione , non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall ' intervenire nel giudizio di espropriazione , qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto ( 2852 . ) , se egli rinunzia o si astiene , è responsabile dei danni , a meno che vi siano giusti motivi . La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l ' astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto . CAPO V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale SEZIONE I Dell ' azione surrogatoria Art . 2900 Condizioni , modalità ed effetti Il creditore , per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni ( 2740 ) , può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare , purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che , per loro natura o per disposizione di legge , non possono essere esercitati se non dal loro titolare ( 187 , 324 , 447 , 470 , 524 , 557 , 713 , 802 , 974 , 1015 , 1113 , 1416 , 2789 , 2939 ) . Il creditore , qualora agisca giudizialmente , deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi . SEZIONE II Dell ' azione revocatoria Art . 2901 Condizioni Il creditore , anche se il credito è soggetto a condizione ( 13531 o a termine , può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni ( 206 , 1113 , 2740 ) quando concorrono le seguenti condizioni : 1 ) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l ' atto arrecava alle ragioni del creditore o , trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito , l ' atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento ; 2 ) che , inoltre , trattandosi di atto a titolo oneroso , il terzo fosse consapevole del pregiudizio , e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito , fosse partecipe della dolosa preordinazione . Agli effetti della presente norma , le prestazioni di garanzia ( 1936 , 1960 , 2784 , 2808 ) , anche per debiti altrui , sono considerate atti a titolo oneroso , quando sono contestuali al credito garantito . Non è soggetto a revoca l ' adempimento di un debito scaduto . L ' inefficacia dell ' atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede , salvi gli effetti della trascrizione ( 2652 ) della domanda di revocazione . Art . 2902 Effetti Il creditore , ottenuta la dichiarazione di inefficacia , può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell ' atto impugnato . Il terzo contraente , che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall ' esercizio dell ' azione revocatoria , non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell ' atto dichiarato inefficace , se non dopo che il creditore è stato soddisfatto . Art . 2903 Prescrizione dell ' azione L ' azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell ' atto ( 2934 e seguenti ) . Art . 2904 Rinvio Sono salve le disposizioni sull ' azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale (c.p . 192 e seguenti ) . SEZIONE III Del sequestro conservativo Art . 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo Il creditore può chiedere il sequestro conservativo ( 2770 ) dei beni del debitore , secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore , qualora sia stata proposta l ' azione per far dichiarare l ' inefficacia dell ' alienazione . Art . 2906 Effetti Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata , in conformità delle regole stabilite per il pignoramento . Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore , qualora l ' opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge ( 2742 , 2825 ) . TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI CAPO I Disposizioni generali Art . 2907 Attività giurisdizionale Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l ' autorità giudiziaria su domanda di parte e , quando la legge lo dispone , anche su istanza del pubblico ministero o d ' ufficio . La tutela giurisdizionale dei diritti , nell ' interesse delle categorie professionali , è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute , nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite . Art . 2908 Effetti costitutivi delle sentenze Nei casi previsti dalla legge , l ' autorità giudiziaria può costituire , modificare o estinguere rapporti giuridici , con effetto tra le parti , i loro eredi o aventi causa . Art . 2909 Cosa giudicata L ' accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti , i loro eredi o aventi causa . CAPO II Dell ' esecuzione forzata SEZIONE I Dell ' espropriazione §1 Disposizioni generali Art . 2910 Oggetto dell ' esproprazione Il creditore , per conseguire quanto gli é dovuto , può fare espropriare i beni del debitore , secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore . Art . 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo , se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno . Non può parimenti , quando ha ipoteca , pignorare altri immobili , se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall ' ipoteca . La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni . § 2 Degli effetti del pignoramento Art . 2912 Estensione del pignoramento Il pignoramento comprende gli accessori , le pertinenze ( 817 ) e i frutti ( 820 ) della cosa pignorata . Art . 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell ' esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento , salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili ( 1153 e seguenti ) non iscritti in pubblici registri . Art . 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell ' esecuzione , sebbene anteriori al pignoramento : 1 ) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri ( 812 e seguenti ) , che siano state trascritte successivamente al pignoramento ; 2 ) le cessioni di crediti ( 1260 e seguenti ) che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento ; 3 ) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa ( 2704 ) ; 4 ) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento , salvo che risultino da atto avente data certa . Art . 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell ' esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità ( 169 , 187 , 220 , 1980 ) , se non sono stati trascritti prima del pignoramento , quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ( 2647 e seguenti , 2685 e seguenti , 2693 ) , e , negli altri casi , se non hanno data certa ( 2704 ) anteriore al pignoramento . Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell ' esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione ( 2643 e seguenti ) , se sono trascritti successivamente al pignoramento . Art . 2916 Ipoteche e privilegi Nella distribuzione della somma ricavata dall ' esecuzione non si tiene conto : 1 ) delle ipoteche ( 2808 e seguenti ) , anche se giudiziali , iscritte dopo il pignoramento ; 2 ) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l ' iscrizione ( 2762 ) , se questa ha luogo dopo il pignoramento ( 2745 ) ; 3 ) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento . Art . 2917 Estinzione del credito pignorato Se oggetto del pignoramento è un credito , l ' estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell ' esecuzione . Art . 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti ( 1605 ) non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell ' esecuzione , se non sono trascritte anteriormente al pignoramento ( 2643 n . 9 ) . Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto , se non hanno data certa ( 2704 ) anteriore al pignoramento e , in ogni caso , non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento . § 3 Effetti della vendita forzata e dell ' assegnazione Art . 2919 Effetto traslativo della vendita forzata La vendita forzata trasferisce all ' acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l ' espropriazione , salvi gli effetti del possesso di buona fede ( 1147 ) . Non sono però opponibili all ' acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa , se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante ( 2913 ) e dei creditori intervenuti nell ' esecuzione . Art . 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta Se oggetto della vendita è una cosa mobile ( 812 ) , coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa , ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall ' esecuzione , non possono farle valere nei confronti dell ' acquirente di buona fede ( 1147 ) , né possono ripetere dai creditori la somma distribuita . Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese . Art . 2921 Evizione L ' acquirente della cosa espropriata , se ne subisce l ' evizione , può ripetere il prezzo non ancora distribuito , dedotte le spese , e , se la distribuzione è già avvenuta , può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l ' eventuale residuo , salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese . Se l ' evizione è soltanto parziale , l ' acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo . La ripetizione ha luogo anche se l ' aggiudicatario , per evitare l ' evizione , ha pagato una somma di danaro . In ogni caso l ' acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile . Art . 2922 Vizi della cosa . Lesione Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa ( 1490 ) . Essa non può essere impugnata per causa di lesione ( 1448 ) . Art . 2923 Locazioni Le locazioni ( 1571 e seguenti ) consentite da chi ha subito l ' espropriazione sono opponibili all ' acquirente se hanno data certa ( 2704 ) anteriore al pignoramento ( 1599 ) , salvo che , trattandosi di beni mobili , l ' acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede ( 1147 ) . Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento ( 2643 n . 8 ) non sono opponibili all ' acquirente , se non nei limiti di un novennio dall ' inizio della locazione ( 1599 ) . In ogni caso l ' acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni . Se la locazione non ha data certa ( 2704 ) , ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata , l ' acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato ( 1574 ) . Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione , l ' acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell ' art . 1603 . Art . 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti ( 1605 ) non ancora scaduti non sono opponibili all ' acquirente , salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento ( 2643 n . 9 ) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali . Art . 2925 Norme applicabili all ' assegnazione forzata Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all ' assegnazione forzata , salvo quanto è disposto negli articoli seguenti . Art . 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata Se l ' assegnazione ha per oggetto beni mobili , i terzi che ne avevano la proprietà possono , entro il termine di sessanta giorni dall ' assegnazione , rivolgersi contro l ' assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso ( 1147 ) , al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l ' assegnazione . La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali , nei limiti del valore del loro diritto . L ' assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore , ma si estinguono le garanzie prestate da terzi . Art . 2927 Evizione della cosa assegnata L ' assegnatario , se subisce l ' evizione della cosa , ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori , salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese . L ' assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato , ma non le garanzie prestate da terzi . Art . 2928 Assegnazione di crediti Se oggetto dell ' assegnazione è un credito , il diritto dell ' assegnatario verso il debitore che ha subito l ' espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato . Art . 2929 Nullità del processo esecutivo La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l ' assegnazione non ha effetto riguardo all ' acquirente o all ' assegnatario , salvo il caso di collusione con il creditore procedente . Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell ' esecuzione . SEZIONE II Dell ' esecuzione forzata in forma specifica Art . 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio Se non e adempiuto l ' obbligo di consegnare una cosa determinata , mobile o immobile , l ' avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile . Art . 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare Se non è adempiuto un obbligo di fare , l ' avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell ' obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile . Art . 2932 Esecuzione specifica dell ' obbligo di concludere un contratto Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l ' obbligazione , l ' altra parte , qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo , può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ( 2908 ) . Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto , la domanda non può essere accolta , se la parte che l ' ha proposta non esegue la sua prestazione ( 1208 e seguenti ) o non ne fa offerta nei modi di legge , a meno che la prestazione non sia ancora esigibile ( att . 246 ) . Art . 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare Se non è adempiuto un obbligo di non fare , l ' avente diritto può ottenere che sia distrutto , a spese dell ' obbligato , ciò che è stato fatto in violazione dell ' obbligo . Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l ' avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni , se la distruzione della cosa e di pregiudizio all ' economia nazionale . TITOLO V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA CAPO I Della prescrizione SEZIONE I Disposizioni generali Art . 2934 Estinzione dei diritti Ogni diritto si estingue per prescrizione , quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge . Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge ( 248 e seguente , 263 , 272 , 533 , 715 , 948,1422 ) . Art . 2935 Decorrenza della prescrizione La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere . Art . 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione E ' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione ( 1418 e seguenti ) . Art . 2937 Rinunzia alla prescrizione Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto . Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta . La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ( 1310 ) . Art . 2938 Non rilevabilità d ' ufficio Il giudice non può rilevare d ' ufficio la prescrizione non opposta . Art . 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse , qualora la parte non la faccia valere . Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato ( 2900 ) . Art . 2940 Pagamento del debito prescritto Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto ( 2034 ) . SEZIONE II Della sospensione della prescrizione Art . 2941 Sospensione per rapporti tra le parti La prescrizione rimane sospesa ( 1310 ) : 1 ) tra i coniugi ; 2 ) tra chi esercita la potestà di cui all ' art . 316 o i poteri a essa inerenti ( 260 , 409 ) e le persone che vi sono sottoposte ; 3 ) tra il tutore e il minore ( 346 e seguenti ) o l ' interdetto ( 424 ) soggetti alla tutela , finché non sia stato reso e approvato il conto finale ( 386 ) , salvo quanto e disposto dall ' art . 387 per le azioni relative alla tutela ; 4 ) tra il curatore e il minore emancipato ( 390 e seguenti ) o l ' inabilitato ( 424 ) ; 5 ) tra l ' erede e l ' eredità accettata con beneficio d ' inventario ( 484 e seguenti ) ; 6 ) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all ' amministrazione altrui e quelle da cui l ' amministrazione è esercitata , finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto ; 7 ) tra le persone giuridiche e i loro amministratori , finché sono in carica , per le azioni di responsabilità contro di essi ( 18 , 2393 , 2487 ) ; 8 ) tra il debitore che ha dolosamente occultato l ' esistenza del debito e il creditore , finché il dolo non sia stato scoperto ( att . 247 e seguente ) . Art . 2942 Sospensione per la condizione del titolare La prescrizione rimane sospesa : 1 ) contro i minori non emancipati ( 316 ) e gli interdetti per infermità di mente ( 414 e seguenti ) , per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell ' incapacità ; 2 ) in tempo di guerra , contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse , per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra . SEZIONE III Dell ' interruzione della prescrizione Art . 2943 Interruzione da parte del titolare La prescrizione è interrotta ( 1310 ) dalla notificazione dell ' atto con il quale si inizia un giudizio , sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo . E ' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio . L ' interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente . La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall ' atto notificato con il quale una parte , in presenza di compromesso o clausola compromissoria , dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale , propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri . Art . 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere . Art . 2945 Effetti e durata dell ' interruzione Per effetto dell ' interruzione s ' inizia un nuovo periodo di prescrizione . Se l ' interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell ' art . 2943 , la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio . Se il processo si estingue , rimane fermo l ' effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell ' atto interruttivo . Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell ' atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull ' impugnazione . SEZIONE IV Del termine della prescrizione §1 Della prescrizione ordinaria Art . 2946 Prescrizione ordinaria Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente , i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni ( att . 248 e seguenti ) . § 2 Delle prescrizioni brevi Art . 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito ( 2043 e seguenti ) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato . Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie ( 2054 ) il diritto si prescrive in due anni . In ogni caso , se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga , questa si applica anche all ' azione civile . Tuttavia , se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ( Cod . Pen . 150 e seguenti ) o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale , il diritto al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile . Art.2948 Prescrizione di cinque anni Si prescrivono in cinque anni : 1 ) le annualità delle rendite perpetue ( 1861 ) o vitalizie ( 1872 ) ; 2 ) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti ) 3 ) le pigioni delle case , i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni ( 1571 ) 4 ) gli interessi ( 1282 ) e , in generale , tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi ( dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale ) ; 5 ) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ( 1751 , 2118 e seguenti ) . Art . 2949 Prescrizione in materia di società Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali , se la società è iscritta nel registro delle imprese ( 2188 e seguenti ) . Nello stesso termine si prescrive l ' azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge ( 2394 , 2487 ) . Art . 2950 Prescrizione del diritto del mediatori Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione ( 1755 ) . Art . 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione ( 1737 ) e dal contratto di trasporto ( 1678 ) . La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d ' Europa . Il termine decorre dall ' arrivo a destinazione della persona o , in caso di sinistro , dal giorno di questo , ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione . Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall ' art . 1679 . Art . 2952 Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze ( 1882 e seguenti ) . Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione ( 1882 e seguenti ) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione ( 1928 e seguenti ) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda . Nell ' assicurazione della responsabilità civile ( 1917 ) , il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all ' assicurato o ha promosso contro di questo l ' azione . La comunicazione all ' assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell ' azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto . La disposizione del comma precedente si applica all ' azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell ' indennità ( 1928 e seguenti ) . Art . 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni , quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato , si prescrivono con il decorso di dieci anni . §3 Delle prescrizioni presuntive Art . 2954 Prescrizione di sei mesi Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l ' alloggio e il vitto che somministrano , e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione . Art . 2955 Prescrizione di un anno Si prescrive in un anno il diritto : 1 ) degli insegnanti , per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore ; 2 ) dei prestatori di lavoro , per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese ( 2099 ) ; 3 ) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell ' istruzione ; 4 ) degli ufficiali giudiziari , per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità ; 5 ) dei commercianti , per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio ; 6 ) dei farmacisti , per il prezzo dei medicinali . Art . 2956 Prescrizione di tre anni Si prescrive in tre anni il diritto : 1 ) dei prestatori di lavoro , per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese ( 2099 ) ; 2 ) dei professionisti , per il compenso dell ' opera prestata e per il rimborso delle spese correlative ( 2233 e seguenti ) ; 3 ) dei notai , per gli atti del loro ministero ; 4 ) degli insegnanti , per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese . Art . 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione . Per le competenze dovute agli avvocati , ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite , dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato ; per gli affari non terminati , la prescrizione decorre dalla l ' ultima prestazione . Art . 2958 Corso della prescrizione La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni . Art . 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione L ' eccezione è rigettata , se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt . 2954 , 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l ' obbligazione non è stata estinta . Art . 2960 Delazione di giuramento Nei casi indicati dagli artt . 2954 , 2955 e 2956 , colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all ' altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l ' estinzione del debito ( 2736 e seguenti ) . Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell ' estinzione del debito . Art . 2961 Restituzione di documenti I cancellieri , gli arbitri , gli avvocati , i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate . Tale esonero si verifica , per gli ufficiali giudiziari , dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati . Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte . Si applica in questo caso il disposto dell ' art . 2959 . § 4 Del computo dei termini Art . 2962 Compimento della prescrizione In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi , la prescrizione si verifica quando è compiuto l ' ultimo giorno del termine . Art . 2963 Computo dei termini di prescrizione I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune . Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell ' ultimo istante del giorno finale . Se il termine scade in giorno festivo , è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo ( 1187 ) . La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale . Se nel mese di scadenza manca tale giorno , il termine si compie con l ' ultimo giorno dello stesso mese . CAPO II Della decadenza Art . 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza , non si applicano le norme relative all ' interruzione della prescrizione ( 2943 e seguenti ) . Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione ( 2941 e seguenti ) , salvo che sia disposto altrimenti ( 245 , 489 , 802 ) . Art . 2965 Decadenze stabilite contrattualmente E ' nullo il patto ( 1418 e seguenti ) con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l ' esercizio del diritto . Art . 2966 Cause che impediscono la decadenza La decadenza non è impedita se non dal compimento dell ' atto previsto dalla legge o dal contratto . Tuttavia , se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili , la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza . Art . 2967 Effetto dell ' impedimento della decadenza Nei casi in cui la decadenza è impedita , il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione ( 2934 e seguenti ) . Art . 2968 Diritti indisponibili Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima , se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti . Art . 2969 Rilievo d ' ufficio La decadenza non può essere rilevata d ' ufficio dal giudice , salvo che , trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti , il giudice debba rilevare le cause d ' improponibilità dell ' azione . Regio Decreto 30 marzo 1942 , n . 318 - Disposizioni per l ' attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie CAPO I Disposizioni di attuazione SEZIONE I Disposizioni relative al Libro I Art . 1 L ' esercizio delle facoltà attribuite all ' autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell ' ambito di una provincia ( Cod . Civ . 12 , 2° comma ) . Art . 2 La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica ( Cod . Civ . 12 e seguenti ) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell ' atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono , secondo le circostanze , servire a dimostrare lo scopo dell ' ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi . Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall ' autorità governativa anche d ' ufficio . Art . 3 Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti ( Cod . Civ . 620 e seguentI ) , con i quali si dispongono fondazioni ( Cod . Civ . 14 ) o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire ( Cod . Civ . 600 , 786 ) , è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni . La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell ' atto , il testo letterale concernente la liberalità , la indicazione degli eredi e della loro residenza . Il prefetto è autorizzato a promuovere , nei modi e nei casi stabiliti dalla legge , gli atti conservativi che reputa necessari per l ' esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi , sia nei confronti dei terzi . Può anche chiedere al tribunale , in caso di urgenza o di necessità , la nomina di un amministratore provvisorio dei beni . Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio . Art . 4 La domanda per ottenere l ' approvazione ( Cod . Civ . 16 ) delle modificazioni dell ' atto costitutivo e dello statuto ( Cod . Civ . 16 , 3° comma ) deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l ' osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell ' art . 21 del codice . Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l ' approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione . Art . 5 Art . 6 L ' acquisto di beni immobili in seguito a subastazione ( Cod . Civ . 2919 ) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell ' autorizzazione . Tuttavia entro trenta giorni dall ' acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto . Art . 7 Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione ( Cod . Civ . 620 e seguente ) di testamenti , nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica , deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede . Art . 8 La convocazione dell ' assemblea delle associazioni ( Cod . Civ . 20 ) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e , se questo non dispone , mediante avviso personale che deve contenere l ' ordine del giorno degli argomenti da trattare . Se non è vietato dall ' atto costitutivo o dallo statuto , gli associati possono farsi rappresentare nell ' assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all ' avviso di convocazione ( Cod . Civ . 2372 ) . Art . 9 Nell ' ipotesi prevista dal quarto comma dell ' art . 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori , i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo . In tal caso l ' autorità governativa , se non ritiene di revocare il provvedimento , ne da comunicazione al pubblico ministero , il quale promuove l ' azione di annullamento della deliberazione ( Cod . Civ . 23 ) . Art . 10 Il provvedimento con il quale l ' autorità governativa dichiara l ' estinzione ( Cod . Civ . 27 , 3° comma ) o dispone la trasformazione ( Cod . Civ . 28 ) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale , il quale ne ordina l ' iscrizione nel registro delle persone giuridiche ( Cod . Civ . 22 , 33 e seguenti ) . Art . 11 Quando la persona giuridica è dichiarata estinta ( Cod . Civ . 27 ) o quando l ' associazione è sciolta ( Cod . Civ . 21 , 3° comma ) , il presidente del tribunale , su istanza degli amministratori , dei soci , dei creditori , del pubblico ministero o anche d ' ufficio , nomina uno o più commissari liquidatori ( Cod . Civ . 30 ) , salvo che l ' atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento . La preventiva designazione dei liquidatori nell ' atto costitutivo o nello statuto non ha effetto ( Cod . Civ . 30 ) . Quando lo scioglimento dell ' associazione e deliberato dall ' assemblea , la nomina può essere fatta dall ' assemblea medesima con la maggioranza prevista dall ' art . 21 del codice . Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti . In ogni caso la nomina fatta dall ' assemblea o nelle forme previste nell ' atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale . Art . 12 I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali ( Cod . Pen . 357 ) . Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo . I liquidatori deliberano a maggioranza . Art . 13 I liquidatori , entro quindici giorni dalla comunicazione avutane , devono procedere all ' annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta ( Cod . Civ . 33 ) , e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica . All ' atto della consegna è redatto inventario , di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale . Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna , il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo . In questo caso l ' inventario e redatto dall ' ufficiale giudiziario procedente . Art . 14 Entro trenta giorni dalla formazione dell ' inventario i liquidatori , dopo avere determinato la consistenza dell ' attivo e del passivo dell ' ente , se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività , devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell ' interesse di tutti i creditori , dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche . Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale , essendovi eccedenza dell ' attivo sul passivo . In quest ' ultimo caso i creditori dell ' ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall ' annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio . Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale . Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni . Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori . Art . 15 Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell ' articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo , i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell ' ente , a convertire in danaro , nei limiti in cui è necessario , i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano . I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile , e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali . Soddisfatti i creditori , i liquidatori formano l ' inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale . Copia dell ' inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all ' autorità governativa . I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell ' art . 31 del codice , provocando , quando è necessario , le disposizioni dell ' autorità governativa ( Cod . Civ . 31 , 32 ) . Art . 16 Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell ' ente si osservano , in quanto applicabili , le disposizioni degli artt . 201 , 207 , 208 , 209 , 210 , 212 e 213 del R . decreto 16 marzo 1942 , n . 267 , salve le disposizioni seguenti . Art . 17 I termini , che secondo le disposizioni richiamate nell ' articolo precedente . decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art . 14 . Art . 18 La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori . Nei casi in cui le norme richiamate nell ' art . 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale , il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche . Art . 19 Le attribuzioni , che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all ' autorità che ha nominato il liquidatore , spettano al presidente del tribunale . Art . 20 Chiusa la liquidazione , il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell ' ente dal registro delle persone giuridiche . Il provvedimento di cancellazione è annotato d ' ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale . Art . 21 La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica . Art . 22 Il registro delle persone giuridiche ( Cod . Civ . 33 e seguenti ) è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale . Art . 23 Il registro consta di due parti , l ' una generale e l ' altra analitica . Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione . L ' iscrizione è contrassegnata da un numero d ' ordine , ed e accompagnata dall ' indicazione della data , del nome del richiedente , delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l ' atto costitutivo . Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica , il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro . Nella seconda parte del registro , distintamente per ogni persona giuridica , sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell ' art . 33 e del primo comma dell ' art . 34 del codice . Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d ' ordine e deve contenere l ' indicazione della data , del nome del richiedente , del volume in cui sono raccolti l ' atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro . Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte . Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio . Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito , le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo . La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita . Art . 24 Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia , nella quale è la sede ( Cod . Civ . 46 ) della persona giuridica . Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta liberadella richiesta d ' iscrizione . . Art . 25 Per ottenere l ' iscrizione della persona giuridica , il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento , dell ' atto costitutivo e dello statuto ( Cod . Civ . 33 ) . Quando il riconoscimento è avvenuto per regio decreto , è sufficiente l ' esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato . L ' atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica . Art . 26 Per ottenere l ' iscrizione dei fatti indicati nell ' art . 34 del codice , il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere . Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica . Art . 27 L ' obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici ( Cod . Civ . 35 ) . Per le iscrizioni previste nell ' art . 33 del codice , il termine decorre dalla data di pubblicazione del regio decreto di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e , se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto , dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio . Per gli amministratori , che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica , il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina . Per le iscrizioni previste nell ' art . 34 del codice , il termine decorre , se trattasi di provvedimenti dell ' autorità , dalla data della loro comunicazione , se di deliberazioni dell ' ente o dei suoi organi dalla data delle medesime . Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell ' autorità governativa a norma dell ' art . 16 del codice , il termine decorre dalla data in cui l ' approvazione è comunicata . Art . 28 La registrazione della persona giuridica prevista nell ' art . 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento . La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell ' art . 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro . Art . 29 Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta . La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti . Art . 30 Il registro , prima di essere posto in uso , deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro . Nell ' ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro . Art . 31 Il trasferimento della residenza ( Cod . Civ . 44 ) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s ' intende fissare la dimora abituale . Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza . Art . 32 Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale ( Cod . Civ . 167 e seguenti ) . Art . 33 Nel caso previsto dall ' art . 183 del codice , il tribunale , in camera di consiglio , provvede con decreto , su istanza dell ' altro coniuge , e sentito il pubblico ministero . Art . 34 Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento , l ' istruzione e l ' educazione di cui all ' art . 279 , primo comma , del codice provvede il tribunale per i minorenni . Art . 35 Il riconoscimento di cui al secondo comma dell ' art . 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore . Sulla domanda di legittimazione ( Cod . Civ . 280 e seguenti ) , di adozione ( Cod . Civ . 291 e seguenti ) e di revoca dell ' adozione ( Cod . Civ . 305 e seguenti ) di minore di età provvede il tribunale per i minorenni ( Cod . Civ . 314 ) . Art . 36 La rinunzia alla cittadinanza deve essere fatta dinanzi all ' ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede , ed è trascritta nei registri di cittadinanza . Qualora la rinunziante risieda all ' estero , la rinunzia deve essere fatta dinanzi all ' agente diplomatico o consolare del luogo di residenza . L ' agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell ' interno che ne cura , a mezzo dell ' autorità competente , la trascrizione nei registri di cittadinanza . Art . 37 L ' iscrizione nel registro previsto nell ' art . 314 del codice si esegue senza spese . L ' iscrizione della sentenza che revoca l ' adozione ( Cod . Civ . 309 ) deve essere altresì annotata in margine all ' iscrizione del decreto di adozione . Art . 38 Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt . 84 , 90 , 171 , 194 , comma secondo , 250 , 252 , 262 , 264 , 316 , 330 , 332 , 333 , 334 , 335 e 371 , ultimo comma , nonché nel caso di minori dall ' art . 269 , primo comma , codice civile . Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria . In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero . Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni . Art . 39 L ' omologazione prevista negli artt . 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni . Art . 40 La domanda per l ' interdizione del minore emancipato ( Cod . Civ . 414 ) e quella per l ' interdizione o l ' inabilitazione del minore nell ' ultimo anno della minore età ( Cod . Civ . 416 ) devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni . Art . 41 I provvedimenti previsti nell ' art . 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare ( Cod . Civ . 144 ) o , se questa manchi , del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi . Il tribunale provvede in composizione monocratica . Art . 42 I provvedimenti indicati nell ' art . 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell ' art . 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera , entro dieci giorni dalla pubblicazione , al giudice tutelare a cura del cancelliere dell ' autorità giudiziaria che li ha pronunziati . Art . 43 I provvedimenti del giudice tutelare ( Cod . Civ . 344 e seguenti ) sono emessi con decreto . Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente . Art . 44 Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore , il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni , chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela ( Cod . Civ . 357 e seguenti ) o della curatela ( Cod . Civ . 394 e seguenti ) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore . Art . 45 La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli artt . 320 , 321 , 372 , 373 , 374 , 376 , secondo comma , 386 , 394 e 395 del codice . La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi . Nell ' ipotesi prevista nell ' art . 386 , ultimo comma , del codice l ' autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa . Art . 46 Tutti gli atti della procedura della tutela ( Cod . Civ . 343 e seguenti ) , compresi l ' inventario , i conti annuali e il conto finale , sono esenti da tasse di bollo e di registro . Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice . Art . 47 Presso l ' ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti ( Cod . Civ . 343 e seguenti , 414 e seguenti ) e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ( Cod . Civ . 400 e seguenti , 414 e seguenti ) . Art . 48 Nel registro delle tutele , in un capitolo speciale per ciascuna di esse , si devono annotare a cura del cancelliere ( Cod . Civ . , 389 ) : il giorno in cui si è aperta la tutela ; la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti il nome , il cognome , la condizione e il domicilio del tutore e del protutore , la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore ; le risultanze dell ' inventario e del conto annuale l ' esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela ; la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura ; le risultanze del rendiconto definitivo . Art . 49 Nel registro delle curatele , in un capitolo speciale per ciascuna di esse , si devono annotare a cura del cancelliere : la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l ' emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione ; il nome , il cognome , la condizione , l ' età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata ; il nome , il cognome , la condizione e il domicilio del curatore nominato all ' emancipato o all ' inabilitato ; la data del provvedimento che revoca l ' emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione . Art . 50 Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri , che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso . Art . 51 Nel registro delle tutele devono essere annotati , in capitoli speciali per ciascun minore , i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt . 252 , 262 , 279 , 316 , 330 , 332 , 333 , 334 e 335 del codice . A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all ' ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione . SEZIONE II Disposizioni relative al Libro II Art . 52 Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto , a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore , il registro delle successioni . In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge ( Cod . Civ . 484 , 507 e seguenti , 519 , 528 , 702 ) . L ' inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere , se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore ; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell ' atto , negli altri casi . Il registro è diviso in tre parti . Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell ' eredità con beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 484 ) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d ' inventario e all ' amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate , comprese le nomine del curatore previste dagli artt . 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell ' invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito ( Cod . Civ . 498 , 3° comma ) . Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all ' eredità ( Cod . Civ . 519 ) . Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti ( Cod . Civ . 528 ) , nonché gli atti relativi alla curatela ( Cod . Civ . 392 , 424 ) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari ( Cod . Civ . 702 ) . Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l ' indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni . Art . 53 Il registro , prima di essere posto in uso , deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore . Nell ' ultima pagina il cancelliere indica il numero dei fogli di cui esso è composto . Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti . Art . 54 I creditori e i legatari non separatisti , se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell ' art . 514 del codice , possono fare annotare tale domanda in margine all ' iscrizione in separazione . Eseguita l ' annotazione della domanda di concorso , il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l ' annotazione , salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa . Art . 55 Le copie dei verbali e dei testamenti , che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l ' art . 622 del codice , devono , a cura del cancelliere , essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale . Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta . SEZIONE III Disposizioni relative al Libro III Art . 56 Il provvedimento dell ' autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all ' espropriazione a norma dell ' art . 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente . Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all ' interessato , il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato . Si osservano nell ' espropriazione , in quanto applicabili , le norme della legge generale sull ' espropriazione per pubblica utilità . Art . 57 Le azioni previste dagli artt . 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale , qualunque sia il valore della causa . Nel caso regolato dall ' art . 849 il giudice fissa con ordinanza l ' udienza per la comparizione del rappresentante dell ' associazione professionale , il quale può delegare altra persona . Si osservano nel resto , in quanto applicabili , le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici ( Cod . 1 e seguenti ) . Le modalità e gli effetti dell ' affrancazione ( Cod . Civ . 971 ) del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925 , n . 998 , e del Regio decreto 7 febbraio 1926 , n . 426 . Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie , osservate , per la determinazione del loro valore , le disposizioni dell ' art . 9 della legge anzidetta . Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici , dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali . Art . 59 La domanda per la nomina dell ' amministratore o per la designazione dell ' istituto di credito nei casi previsti dall ' art . 1003 del codice , se non è proposta in corso di giudizio , si propone con ricorso al presidente del tribunale : nel caso di nomina dell ' amministratore , al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi . Il presidente del tribunale provvede con decreto , sentita l ' altra parte . Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte d ' appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione . Art . 60 Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell ' art . 1092 del codice sono l ' ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell ' agricoltura . Art . 61 Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi , il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato . Lo scioglimento è deliberato dall ' assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell ' art . 1136 del codice , o e disposto dall ' autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell ' edificio della quale si chiede la separazione . Art . 62 La disposizione del primo comma dell ' articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall ' art . 1117 del codice . Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini , lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall ' assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell ' art . 1136 del codice stesso . Art . 63 Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall ' assemblea ( Cod . Civ . 1123 ) , l ' amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo , nonostante opposizione . Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato , solidalmente con questo ( Cod . Civ . 1292 e seguenti ) , al pagamento dei contributi relativi all ' anno in corso e a quello precedente . In caso di mora ( Cod . Civ . 1219 ) nel pagamento dei contributi , che si sia protratta per un semestre , l ' amministratore , se il regolamento di condominio ne contiene l ' autorizzazione , può sospendere al condomino moroso l ' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato . Art . 64 Sulla revoca dell ' amministratore , nei casi indicati dal terzo comma dell ' art . 1129 e dall ' ultimo comma dell ' art . 1131 del codice , il tribunale provvede in camera di consiglio , con decreto motivato , sentito l ' amministratore medesimo . Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d ' appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione . Art . 65 Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini , chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale . Il curatore speciale deve senza indugio convocare l ' assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite . Art . 66 L ' assemblea , oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall ' art . 1135 del codice , può essere convocata in via straordinaria dall ' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell ' edificio . Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta , i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione . In mancanza dell ' amministratore , l ' assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino . L ' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l ' adunanza . Art . 67 Ogni condòmino può intervenire all ' assemblea anche a mezzo di rappresentante . Qualora un piano o porzione di piano dell ' edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone , queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea , che è designato dai comproprietari interessati ; in mancanza provvede per sorteggio il presidente . L ' usufruttuario di un piano o porzione di piano dell ' edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all ' ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni . Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni , ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell ' edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario . Art . 68 Per gli effetti indicati dagli artt . 1123 , 1124 , 1126 e 1136 del codice , il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini . I valori dei piani o delle porzioni di piano , ragguagliati a quello dell ' intero edificio , devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio . Nell ' accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio , dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano . Art . 69 I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati , anche nell ' interesse di un solo condomino , nei seguenti casi : 1 ) quando risulta che sono conseguenza di un errore ; 2 ) quando , per le mutate condizioni di una parte dell ' edificio , in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani , di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata , è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano . Art . 70 Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito , a titolo di sanzione , il pagamento di una somma . La somma è devoluta al fondo di cui l ' amministratore dispone per le spese ordinarie . Art . 71 Il registro indicato dal 4° comma dell ' art . 1129 e dal 3° comma dell ' art . 1138 del codice è tenuto presso l ' associazione professionale dei proprietari di fabbricati . Art . 72 I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt . 63 , 66 , 67 e 69 . SEZIONE IV Disposizioni relative al Libro IV Art . 73 Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt . 1209 , primo comma , 1212 e 1214 del codice , sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario . Le offerte per intimazione , previste dagli artt . 1209 , secondo comma , e 1216,primo comma , sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario . Art . 74 Il processo verbale dell ' offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell ' art . 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell ' oggetto dell ' offerta e le dichiarazioni del creditore . Quando l ' offerta è accettata , il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie . Se il creditore non è presente all ' offerta , il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione . L ' intimazione prescritta dall ' art . 1212 , n . 1 , del codice , può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell ' offerta . In ogni caso tra l ' intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre . Art . 75 L ' atto di intimazione , nei casi previsti dagli artt . 1209 , secondo comma , e 1216 , primo comma , del codice , deve contenere l ' indicazione del giorno , dell ' ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell ' immobile a favore del creditore , con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre . La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l ' offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo , nel giorno e nell ' ora indicati nell ' atto di intimazione , con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell ' articolo precedente , e da tale giorno decorrono gli effetti della mora . Art . 76 I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito ( att . Cod . Civ . 251 ) . Art . 77 Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito , nei casi previsti dagli artt . 1210 , primo comma , e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ( Cod . Civ . 1513 , 1514 , 1686 ) , ovvero sia voluto dalle parti , si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali . Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione , o se ricorrono particolari ragioni , il pretore del luogo predetto , su ricorso della parte interessata , può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo . Art . 78 Il pubblico ufficiale , che a norma dell ' art . 1210 del codice procede al deposito di danaro , di titoli di credito o di altre cose mobili , deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art . 1212 , n . 3 , e consegnarne copia al depositario , nonché al creditore comparso , se la richiede . Se il creditore non è stato presente , deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione . Art . 79 Il sequestratario dell ' immobile , nel caso previsto dal secondo comma dell ' art . 1216 del codice , è nominato , se non vi è giudizio pendente , dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l ' immobile . Il presidente del tribunale provvede con decreto , sentito il creditore . Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello , entro dieci giorni dalla notificazione . La consegna dell ' immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario . Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente . Art . 80 L ' atto di intimazione previsto dall ' art . 1217 del codice , se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita , e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore , deve contenere l ' indicazione del giorno , dell ' ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione , col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni , a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore . Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora ( Cod . Civ . 1207 ) . Art . 81 Nei casi previsti dagli artt . 1286 , terzo comma e 1287 , terzo comma , del codice , l ' istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono , se non vi e giudizio pendente , davanti l ' autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi , osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt . 749 e 750 del codice di procedura civile . Art . 82 L ' istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell ' art . 1473 del codice , qualora non vi sia giudizio in corso , si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell ' art . 1510 del codice . Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo . Il presidente del tribunale provvede con decreto ; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione . La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge . Art . 83 Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell ' art . 1515 del codice , o alle operazioni di compra a norma del successivo art . 1516 ( Cod . Civ . 2797 , 2° comma ) : 1 ) gli agenti di cambio , per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse ; 2 ) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni , per le merci e le derrate . La vendita all ' incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita . Il verbale d ' incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita . Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato , fattura o fissato bollato , in doppio esemplare , uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l ' altro , vistato da questa , e conservato dalla persona che ha eseguito l ' incarico . Il compenso dovuto alla persona predetta , se non esiste una tariffa approvata , è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l ' incarico e stato eseguito . Art . 84 Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore , deve essere iscritto , agli effetti previsti dal secondo comma dell ' art . 1524 del codice , nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata . Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate , se il contratto non risulta da atto pubblico . SEZIONE V Disposizione relative al libro V Art . 92 La sentenza che nomina l ' amministratore incaricato di assumere la gestione dell ' impresa priva l ' imprenditore , dalla sua data , dell ' amministrazione dell ' impresa nei limiti dei poteri conferiti all ' amministratore giudiziario ( Cod . Civ . 2091-2 ) . Salvo che la sentenza disponga diversamente , l ' amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l ' ordinaria amministrazione senza l ' autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro . Entro i limiti dei poteri conferitigli l ' amministratore sta in giudizio nelle controversie , anche in corso , relative alla gestione dell ' impresa . Se , trattandosi di società , sono conferiti all ' amministratore per determinati atti anche i poteri dell ' assemblea , le relative deliberazioni non sono efficaci senza l ' approvazione del presidente della magistratura del lavoro . Il compenso dell ' amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all ' atto della nomina o successivamente . Art . 93 L ' amministratore giudiziario è , per quanto attiene all ' esercizio delle sue funzioni , pubblico ufficiale . Art . 94 L ' amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse . L ' amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo , ove è la sede principale dell ' impresa , il conto della gestione . L ' avvenuto deposito e comunicato immediatamente all ' imprenditore . Il presidente del tribunale con decreto fissa l ' udienza , in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito , nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni , e nomina un giudice per la procedura . Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all ' amministratore . Si applicano le disposizioni degli artt . 263 , secondo comma , e seguenti del codice di procedura civile . Art . 95 Quando le leggi o le norme corporative non dispongono , l ' appartenenza alla categoria d ' impiegato o di operaio ( Cod . Civ . 2095 ) è determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924 , n . 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926 , n . 562 . Art . 96 L ' imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro , al momento dell ' assunzione , la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto ( Cod . Civ . 2103 ) . Le qualifiche dei prestatori di lavoro , nell ' ambito di ciascuna delle categorie indicate nell ' art . 2095 del codice , possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell ' ordinamento dell ' impresa . Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni . I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che , nel caso di divergenza tra l ' imprenditore e il prestatore di lavoro circa l ' assegnazione della qualifica , l ' accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell ' ispettorato corporativo che presiede , e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate . Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell ' accertamento compiuto con tali forme , non sono ammesse nuove indagini o prove , salvo che l ' accertamento sia viziato da errore manifesto . Art . 97 Nel caso previsto dall ' art . 2106 del codice , ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente , le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti . Art . 98 Nei rapporti d ' impiego inerenti all ' esercizio dell ' impresa , in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli , per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l ' impiegato nei casi d ' infortunio , di malattia , di gravidanza o di puerperio ( Cod . Civ . 2110 ) , la durata del periodo feriale ( Cod . Civ . 2109 ) , del periodo di preavviso ( Cod . Civ . 2118 ) , la misura dell ' indennità sostitutiva di questo e l ' ammontare dell ' indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto ( Cod . Civ . 2120 ) , si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924 , n . 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926 , n . 562 ( Cod . Civ . 2109 e seguente ) . Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d ' impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente , in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali , nonché ai rapporti d ' impiego non inerenti all ' esercizio di un ' impresa , in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro . Art . 99 Le disposizioni relative all ' istituzione del registro delle imprese previsto dall ' art . 2188 del codice saranno emanate con regio decreto . Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese , nonché le condizioni per l ' iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento ( att . Cod . Civ . 100 ) . Art . 100 Fino all ' attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell ' esercizio di una impresa commerciale nell ' interesse di un minore o di un interdetto ( Cod . Civ . 320 , 5° comma , 424 ) , gli atti di autorizzazione all ' esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato ( Cod . Civ . 397 , 425 ) , i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse ( Cod . Civ . 2198 ) , le procure institorie ( Cod . Civ . 2206 ) , le nomine di procuratori ( Cod . Civ . 2209 ) nonché gli atti e i fatti relativi alle società , per i quali il codice stabilisce l ' iscrizione nel registro delle imprese ( Cod . Civ . 2200 , 2296 , 2317 , 2330 1°comma , 2411 , 2436 e seguenti , 2444 e seguenti , 2475 3° comma , 2498 2° comma , 2502 2° comma , 2504 , 2506 , 2519 ) , sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori . Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere , i termini per l ' iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice . Fino all ' attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un ' attività commerciale ( Cod . Civ . 2195 ) , salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo . Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell ' art . 2556 e dell ' art . 2559 del codice . Art . 101 Fino all ' attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti , che secondo il codice devono eseguirsi presso l ' ufficio del registro delle imprese , si eseguono presso la cancelleria del tribunale . Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato . Art . 102 Le norme per la formazione del ruolo , per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con regio decreto . Fino all ' entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori . Art . 103 I provvedimenti del tribunale previsti dall ' art . 2409 del codice sono disposti con decreto , il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere , entro cinque giorni , all ' ufficio del registro delle imprese per l ' iscrizione e , fino a che questo non sia istituito , alla cancelleria del tribunale per l ' iscrizione nel registro delle società . L ' amministratore giudiziario , nominato dal tribunale a norma dell ' art . 2409 del codice , è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari . A lui si applicano gli artt . 92 , 93 e 94 di queste disposizioni , intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale . Art . 104 Il presidente del tribunale , prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall ' art . 2417 del codice , deve sentire gli amministratori delle società . Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie . Art . 105 La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative ( Cod . Civ . 2540 ) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società , salvo che le leggi speciali dispongano diversamente . Art . 106 Le norme degli artt . 92 , 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell ' art . 2543 , intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro , per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt . 92 e 94 , primo comma , l ' autorità governativa che ha nominato il commissario . Art . 107 Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice ( 2546 e seguenti ) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime . Art . 108 Fino all ' attuazione del registro delle imprese l ' iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall ' art . 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l ' ufficio , e pubblicata nel foglio degli annunzi legali . Per le modalità dell ' iscrizione si osservano le norme stabilite per le società , in quanto applicabili . Al commissario governativo , nominato dall ' autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell ' art . 2619 del codice , si applica l ' art . 106 di queste disposizioni . Art . 109 Per le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre 1941 , n . 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore ( Cod . Civ . 2355 ) . Art . 110 La competenza dell ' autorità governativa nell ' esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali . Art . 111 Le norme per l ' attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con regio decreto . Fino all ' entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell ' autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori . SEZIONE VI Disposizioni relative al Libro VI Art . 112 All ' applicazione della pena pecuniaria stabilita dall ' art . 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio , sentiti il conservatore e il pubblico ministero . Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d ' appelllo , nel termine di dieci giorni dalla notificazione , da eseguirsi a cura del cancelliere . Le stesse disposizioni si osservano per l ' applicazione della pena pecuniaria stabilita dall ' art . 2833 del codice . In questo caso devono essere sentite , oltre il pubblico ministero , le persone che non hanno adempiuto all ' obbligo di richiedere l ' iscrizione . Art . 113 Il reclamo menzionato nell ' art . 2888 del codice si propone al tribunale , il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio , sentiti il conservatore e il pubblico ministero . Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d ' appello . Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima . CAPO II Disposizioni transitorie SEZIONE I Disposizioni relative al Libro I Art . 114 La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell ' assente , emessa a termine degli artt . 36 e 38 del codice del 1865 , equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell ' art . 58 del nuovo codice . Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell ' ipotesi prevista nell ' art . 58 del nuovo codice , se non quando concorrono le condizioni indicate negli artt . 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell ' assente . Art . 115 Il termine di tre mesi , previsto nel secondo comma dell ' art . 14 della L . 27 maggio 1929 , n . 847 , è ridotto a un mese . Il capo primo della legge suddetta è abrogato . Art . 116 L ' impugnazione prevista nell ' art . 123 , primo comma , del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939 . I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare ( Cod . Civ . 137 ) . Art . 117 Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi , i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell ' art . 128 , ultimo comma , del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi . Art . 118 Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri , stipulati prima del 1° luglio 1939 , conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data ( Cod . Civ . 179 ) . Art . 119 I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente , stipulati prima del 1° luglio 1939 , conservano la loro efficacia . Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi . Art . 120 L ' azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice ( Cod . Civ . 235 , 244 ) , anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell ' entrata in vigore dello stesso codice , sempre che l ' azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865 . Art . 121 Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo , spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell ' art . 178 del codice del 1865 , possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939 ( Cod . Civ . 249 ) . Art . 122 Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali ( Cod . Civ . 250 e seguenti ) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939 . Il riconoscimento di figli naturali , compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori , non può essere annullato , se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice . Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939 , purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall ' apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione . Art . 123 L ' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall ' art . 189 del codice del 1865 . L ' azione può essere proposta , sempre che ricorrano tali condizioni , anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall ' art . 278 del nuovo codice . I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn . 1 e 4 dell ' art . 269 del codice , ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio 1939 , possono agire soltanto per ottenere gli alimenti . Nei casi in cui l ' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865 , essa è soggetta al termine stabilito dall ' art . 271 del nuovo codice . Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ( Cod . Civ . 273 e seguenti ) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939 . I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall ' art . 274 del codice stesso , salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria . Art . 124 La disposizione dell ' art . 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali , i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939 . Art . 125 La disposizione dell ' art . 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa , secondo le leggi anteriori , la celebrazione del matrimonio per procura . Art . 126 La disposizione del secondo comma dell ' art . 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939 , a meno che siano state già impugnate ai sensi dell ' art . 205 del codice del 1865 . Art . 127 Le disposizioni del codice sulla revoca dell ' adozione ( Cod . Civ . 305 e seguenti ) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939 . Art . 128 Art . 129 Le norme del codice in materia di tutela e di curatela ( Cod . Civ . 344 e seguenti ) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939 . Tuttavia i tutori , i protutori e i curatori già nominati conservano l ' ufficio , salve le disposizioni degli artt . 383 , 384 e 393 del codice , e sempre che non ricorrano cause d ' incapacità previste dal codice stesso ( Cod . Civ . 350 , 393 ) Art . 130 La disposizione dell ' art . 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939 . Art . 131 Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt . 292 , 293 e 1969 , n . 3 , del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare , il quale , se ordina la cancellazione , provvede secondo l ' art . 381 del nuovo codice . SEZIONE II Disposizioni relative al Libro II Art . 132 L ' erede col beneficio d ' inventario ( Cod . Civ . 484 ) può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell ' art . 503 del codice anche se l ' accettazione , è stata fatta prima del 21 aprile 1940 . Art . 133 La rinunzia all ' eredità ( Cod . Civ . 519 ) o al legato ( Cod . Civ . 649 ) , fatta dopo il 21 aprile 1940 , produce tutti gli effetti previsti dal codice , ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data ( Cod . Civ . 519 e seguenti ) . Art . 134 La disposizione dell ' art . 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940 , se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari . L ' obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell ' eredità giacente ( Cod . Civ . 5302 ) incombe anche sui curatori già nominati , se , in caso di opposizione dei creditori o legatari , il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione . Art . 135 Le norme sulla riduzione delle donazioni ( Cod . Civ . 555 e seguenti ) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940 , purché la successione si sia aperta dopo . Tali donazioni sono soggette a riduzione , avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice ( Cod . Civ . 537 e seguenti ) . La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione ( Cod . Civ . 737 e seguenti ) , sull ' imputazione ( Cod . Civ . 564 ) e sulla riunione fittizia ( Cod . Civ . 556 ) . Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940 , si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all ' atto di donazione . Art . 136 Le disposizioni degli artt . 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940 , se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione . Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt . 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn . 1 e 4 dell ' art . 269 del codice , ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 . I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l ' assegno vitalizio ( Cod . Civ . 594 ) anche per le successioni già aperte , ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l ' assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data . Art . 137 Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità , per vizio di forma , per incapacità a ricevere o per altre cause , di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice . La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti . Art . 138 Le condizioni di vedovanza ( Cod . Civ . 636 ) ammesse dall ' ultimo comma dell ' art . 850 del codice del 1865 , relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940 , conservano la loro efficacia . Art . 139 I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell ' onorato , se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata . Art . 140 Ancorché la divisione sia stata già effettuata , si applica la norma dell ' art . 759 del codice , se l ' evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940 . Art . 141 Le norme sulla revocazione per ingratitudine ( Cod . Civ . 801 e seguenti ) sono applicabili alle donazioni anteriori , se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940 . Tuttavia la norma del secondo comma dell ' art . 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore . SEZIONE III Disposizioni relative al Libro III Art . 150 Per l ' acquisto dei frutti al termine dell ' usufrutto , se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941 , si osserva il disposto dell ' art . 480 del codice del 1865 . Art . 151 Le disposizioni dell ' art . 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall ' usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941 . Art . 152 Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt . 1006 e 1011 del codice spetta all ' usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941 . Art . 153 La disposizione dell ' art . 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941 . Art . 154 Se l ' interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941 , il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità ( Cod . Civ . 1054 ) . Art . 155 Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi ( Cod . Civ . 1138 ) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941 . Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell ' ultimo comma dell ' art . 1138 del codice e nell ' art . 72 di queste disposizioni . Art . 156 I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione . Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali . Art . 157 Per i diritti spettanti al possessore , all ' usufruttuario o all ' enfiteuta a causa di riparazioni , di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865 , salvo quanto è stabilito dall ' art . 152 di queste disposizioni . Art . 158 Il termine per l ' usucapione delle servitù discontinue apparenti ( Cod . Civ . 1061 ) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941 . La disposizione dell ' art . 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941 . SEZIONE IV Disposizioni relative al Libro IV Art . 159 Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l ' entrata in vigore del codice si determina in conformità dell ' art . 1182 del codice stesso , anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente . Art . 160 Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore ( Cod . Civ . 1206 e seguenti ) , all ' inadempimento e alla mora del debitore ( 1218 e seguenti ) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell ' entrata in vigore del codice stesso , se l ' offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l ' inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente . Art . 161 I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell ' entrata in vigore del nuovo codice ( Cod . Civ . 1282 ) , producono , da questa data , interessi di pieno diritto , anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865 . Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall ' art . 1284 del nuovo codice . Art . 162 La disposizione dell ' art . 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi . Art . 163 Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva ( Cod . Civ . 1384 ) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all ' entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta . Art . 164 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell ' art . 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell ' entrata in vigore del codice stesso , e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente . Art . 165 Gli effetti dell ' annullamento ( Cod . Civ . 1445 ) o della risoluzione ( Cod . Civ . 1453 ) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all ' entrata in vigore del nuovo codice . Art . 166 Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all ' entrata in vigore del codice , la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865 . Art . 167 Le disposizioni dell ' art . 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell ' entrata in vigore del codice stesso , quando l ' eccezione del debitore sia opposta dopo o , se proposta prima , il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta . Art . 168 Le disposizioni relative agli effetti dell ' eccessiva onerosità sopravvenuta ( Cod . Civ . 1467 e seguenti ) si applicano anche per i contratti conclusi prima dell ' entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l ' eccessiva onerosità si siano verificati dopo . Art . 169 Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore ( Cod . Civ . 1461 ) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all ' entrata in vigore del codice , se il mutamento si avveri posteriormente . Art . 170 Le disposizioni del secondo comma dell ' art . 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , se il rifiuto o l ' impedimento del terzo ad accettare l ' incarico si verificano dopo . Art . 171 Le disposizioni degli artt . 1478 , 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell ' entrata in vigore di esso , se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l ' annullamento . Art . 172 Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla ( Cod . Civ . 1495 e seguenti ) , si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all ' entrata in vigore del codice , purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente . Art . 173 Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita ( Cod . Civ . 1500 e seguenti ) tranne quella del primo comma dell ' art . 1501 , si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all ' entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente . Art . 174 Le disposizioni dell ' art . 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all ' entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente . Art . 175 Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall ' art . 1524 del codice , le formalità relative , trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell ' entrata in vigore di esso , devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima . In mancanza , la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta . Art . 176 Le disposizioni degli artt . 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell ' entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta . Art . 177 Le disposizioni degli artt . 1531 , secondo comma e 1550 , secondo comma , del codice , relative all ' esercizio del diritto di voto , si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito , che siano in corso di esecuzione all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 178 La prescrizione stabilita dall ' art . 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell ' entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell ' immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall ' art . 1478 del codice del 1865 . Art . 179 I patti di preferenza previsti dall ' art . 1566 del codice che alla data dell ' entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni , sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data . Le modalità per l ' esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell ' art . 1566 predetto , si osservano se l ' esercizio medesimo ha luogo dopo l ' entrata in vigore del codice , anche se il patto sia stato stipulato anteriormente . Art . 180 I rapporti di locazione in corso al giorno dell ' entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865 . Tuttavia si applicano , con effetto da tale data , le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili , o che siano comunque di ordine pubblico , e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore . Art . 181 Le disposizioni degli artt . 1665 , 1666 , 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori , se l ' opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 182 Le disposizioni dell ' art . 1694 e della seconda parte dell ' art . 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 183 Le disposizioni degli artt . 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 184 Le cause di estinzione del mandato ( Cod . Civ . 1722 e seguenti ) sono regolate dal codice se si verificano dopo l ' entrata in vigore di questo , anche se si tratta di mandato conferito anteriormente . Art . 185 La disposizione del secondo comma dell ' art . 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 186 Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all ' entrata in vigore del nuovo codice , può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell ' art . 1870 del codice stesso , ma il termine di nove anni decorre dall ' entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall ' art . 2136 del codice del 1865 . Art . 187 Le disposizioni degli artt . 1888 , secondo e terzo comma , 1889 , 1902 , 1903 , secondo comma , 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso . Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt . 1897 , 1898 e 1926 , quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l ' entrata in vigore del codice , la disposizione del secondo comma dell ' art . 1899 , se la proroga tacita non e già avvenuta anteriormente all ' entrata in vigore medesima , le disposizioni dell ' art . 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l ' entrata in vigore medesima , le disposizioni degli artt . 1914 , secondo comma e 1915 , secondo comma , per i sinistri verificatisi dopo l ' entrata in vigore medesima . Art . 188 Le disposizioni dell ' art . 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all ' entrata in vigore di esso , anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente . Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l ' entrata in vigore predetta , si applicano le disposizioni dell ' art . 1922 del codice , anche se il contratto di assicurazione sia anteriore . Art . 189 Le disposizioni del primo comma dell ' art . 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , anche se l ' obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente . La disposizione del precedente comma non si applica se l ' obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto . Art . 190 La disposizione dell ' art . 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all ' entrata in vigore del codice stesso se l ' obbligazione principale scade dopo . Se l ' obbligazione è già scaduta , il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell ' art . 1957 decorre dall ' entrata in vigore suddetta . Art . 191 La disposizione del secondo comma dell ' art . 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori , ma il termine di dieci anni decorre dall ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 192 Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall ' art . 1964 del codice , anche se il contratto di anticresi sia anteriore all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 193 Le disposizioni degli artt . 1979 , 1980 , 1982 , 1983 , 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori , conclusi anteriormente all ' entrata in vigore di esso . Art . 194 Le disposizioni degli artt . 2045 , 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso . SEZIONE V Disposizioni relative al Libro V Art . 195 Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice ( Cod . Civ . 2096 e seguenti ) e quelle contenute ne ) ) e sezioni ll , III , IV e V de ) capo 11 dello stesso titolo ( Cod . Civ . 2141 e seguenti ) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell ' entrata in vigore del codice , salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti . Art . 196 Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell ' entrata in vigore del codice , che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall ' ultimo comma dell ' art . 2097 del codice stesso , il prestatore di lavoro può recedere dal contratto , decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto . Art . 197 Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall ' art . 2113 del codice , che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all ' entrata in vigore del codice , sono impugnabili a norma dell ' articolo medesimo , e il termine per l ' impugnazione decorre dalla data predetta . Art . 198 I patti di non concorrenza previsti dall ' art . 2125 del codice , che al giorno dell ' entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell ' articolo stesso , sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta . Art . 199 L ' inabilitato , che al giorno dell ' entrata in vigore del codice esercita un ' impresa commerciale , non può continuarla se non con l ' autorizzazione prevista dall ' art . 425 del codice stesso . Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata , secondo le nuove disposizioni , entro tre mesi successivi . Art . 200 Le disposizioni del codice , relative alla tenuta delle scritture contabili ( Cod . Civ . 2214 e seguenti ) e alla redazione del bilancio ( Cod . Civ . 2217 , 2423 e seguenti ) per gli imprenditori che esercitano un ' attività commerciale ( Cod . Civ . 2195 ) e per le società soggette a registrazione ( Cod . Civ . 2200 ) , entreranno in vigore il 1° gennaio 1943 . Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori . Fino all ' attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese ( att . Cod . Civ . 99 e seguenti ) , la numerazione , la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura , o da un notaio secondo le leggi anteriori , e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori . Art . 201 Ai contratti d ' opera stipulati prima dell ' entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell ' art . 2226 del codice , salvo che la consegna dell ' opera avvenga posteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 202 Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice ( Cod . Civ . 2229 e seguenti ) si applicano anche ai rapporti di prestazione d ' opera intellettuale in corso al giorno dell ' entrata in vigore del codice stesso , salva l ' osservanza delle leggi speciali . Art . 203 Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice ( Cod . Civ . 2240 e seguenti ) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 204 Le società civili a tempo determinato , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto , purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942 . Le società civili a tempo indeterminato e quelle , il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942 , sono soggette alle norme del codice sulle società semplici ( Cod . Civ . 2251 e seguenti ) a partire dal 1° luglio 1945 . Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori . Alle società civili costituite in forma di società per azioni , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società ( 205 e seguenti ; Cod . Civ . 2325 e seguenti ) . Art . 205 Le società commerciali ( Cod . Civ . 2195 ) e le società cooperative , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori , devono adempiere , entro il 31 dicembre 1942 , le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall ' art . 100 di queste disposizioni . Art . 206 Le società commerciali e le società cooperative , legalmente costituite al giorno dell ' entrata in vigore del codice , devono provvedere ad uniformare l ' atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 . Fino a questa data le disposizioni dell ' atto costitutivo e dello statuto , in vigore al momento dell ' attuazione del codice , conservano la loro efficacia , anche se non sono a questo conformi , salve le norme degli articoli seguenti . Art . 207 Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto , richiesto dal secondo comma dell ' art . 2292 del codice , se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell ' entrata in vigore del codice stesso , ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto . Art . 208 L ' incapace , che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita , deve ottenere le autorizzazioni previste dagli artt . 320 , 371 , 397 , 424 e 425 del codice entro tre mesi dall ' entrata in vigore di questo . Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte , l ' incapace può essere escluso a norma dell ' art . 2286 del codice . Art . 209 Hanno immediata applicazione con l ' entrata in vigore del codice , anche per le società esistenti a tale data , nonostante ogni contraria disposizione dell ' atto costitutivo o dello statuto , gli artt . 2357 a 2362 , 2367 , 2373 , 2377 a 2379 , 2389 , 2391 a 2396 , 2398 a 2409 , 2422 e 2446 , nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice ( Cod . Civ . 2621 e seguenti ) . Le società , che anteriormente al giorno dell ' entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli artt . 2359 e 2360 , devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 . Art . 210 L ' emissione di obbligazioni da parte di società per azioni , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , è regolata dalle nuove disposizioni ( Cod . Civ . 2410 e seguenti ) . Gli artt . 2415 , 2416 , 2417 , 2418 , 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data . Art . 211 Le modificazioni dell ' atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni ( Cod . Civ . 2300 , 2306 , 2307 , 2436 e seguenti , 2470 , 2494 e seguenti , 2537 , 2498-2504 ) . Art . 212 Le azioni a voto plurimo , esistenti al 27 febbraio 1942 , nonché quelle emesse a norma dell ' ultimo comma , potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall ' atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata . Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo ( Cod . Civ . 2351 , 3° comma ) . Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti . Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo , emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell ' entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni . Art . 213 Salvo contraria disposizione dell ' atto costitutivo o dello statuto , la durata dell ' ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945 . Gli amministratori in carica a questa data decadono dall ' ufficio alla prima scadenza , per decorrenza del termine , di uno o più amministratori , successiva alla data stessa , salva la disposizione del secondo comma dell ' art . 2385 del codice . Art . 214 Le disposizioni dell ' art . 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell ' entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina . Art . 215 Le società per azioni , che al giorno dell ' entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore , possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942 . Le società per azioni , che al giorno dell ' entrata in vigore del codice , hanno un capitale inferiore non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice , sono sciolte , e gli amministratori devono entro un mese convocare l ' assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso . Art . 216 Le società a garanzia limitata , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina , a norma del Regio decreto 4 novembre 1928 , n . 2325 , se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945 , sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata ( Cod . Civ . 2472 e seguenti ) . Art . 217 Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice , sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata , salvo quanto disposto dagli artt . 206 e seguenti di queste disposizioni . Le società cooperative in accomandita , esistenti al giorno dell ' entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo , devono essere poste in liquidazione . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell ' art . 41 del Regio decreto 4 novembre 1928 , n . 2325 . Art . 218 Le società commerciali e cooperative , poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell ' entrata in vigore del codice , sono liquidate secondo le leggi anteriori . Le società commerciali e cooperative , poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l ' entrata in vigore del codice , sono liquidate secondo le nuove disposizioni . Art . 219 I rapporti di associazione in partecipazione ( Cod . Civ . 2549 e seguenti ) costituiti anteriormente all ' entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori . Art . 220 La disposizione del secondo comma dell ' art . 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all ' entrata in vigore del codice . Art . 221 L ' imprenditore deve , entro il 30 giugno 1945 , uniformare alla disposizione dell ' art . 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 222 La disposizione dell ' art . 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942 . Tuttavia i patti limitativi della concorrenza , conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato , o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni , hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest ' ultima data . Art . 223 I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice , stipulati anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945 . Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse : le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all ' autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione . In mancanza il consorzio e sciolto . SEZIONE VI Disposizioni relative al Libro VI Art . 224 Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti , la trascrizione di un atto , eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice ( Cod . Civ . 2644 e seguenti ) , produce gli effetti previsti dal codice stesso , a decorrere dal giorno dell ' entrata in vigore di questo . Art . 225 Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell ' omissione della trascrizione o dell ' annotazione ( Cod . Civ . 2644 e seguenti , 2843 ) non si applicano agli atti anteriori all ' entrata in vigore del codice stesso , per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi . Art . 226 La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt . 2652 e 2653 del codice , anche se eseguita prima dell ' entrata in vigore di questo , non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore , se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori . Art . 227 Le disposizioni del codice , secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi ( Cod . Civ . 2652 n.6 , 7 , 8 e 9 ) , non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori , a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell ' entrata in vigore di questo . Art . 228 La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione , eseguita a norma delle leggi anteriori , produce dal giorno dell ' entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell ' accettazione dell ' eredità ( Cod . Civ . 2648 ) . Art . 229 Le disposizioni degli artt . 2650 e 2834 del codice relative all ' ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell ' entrata in vigore del codice stesso , ancorché trascritte successivamente . Art . 230 Salvo quanto è disposto dai successivi artt . 231 e 232 , le norme del Regio decreto 28 marzo 1929 , n . 499 , e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo , fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice , continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province , e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s ' intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice . Art . 231 Formano oggetto di annotazione , secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari , anche : 1 ) gli atti menzionati dai nn . 10 , 11 e 12 dell ' art . 2643 del codice agli effetti previsti dall ' art . 19 della legge sui libri fondiari ; 2 ) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice ( Cod . Civ . 167 , 2647 ) ; 3 ) la cessione dei beni ai creditori ( Cod . Civ . 1977 e seguenti ) agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso ( Cod . Civ . 2649 ) ; 4 ) le domande e gli atti indicati dagli artt . 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi , in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari . Art . 232 L ' annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi ( Cod . Civ . 177 e seguenti ) prevista dall ' art . 19 , lett . c , della legge sui libri fondiari o l ' omissione dell ' annotazione medesima produce dal giorno dell ' entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti ( Cod . Civ . 2647 ) . Art . 233 Le disposizioni del codice relative alle prove ( Cod . Civ . 2697 e seguenti ) si applicano anche nei giudizi pendenti , se non e stata pronunziata sentenza definitiva , ancorché di primo grado . La prova testimoniale ( Cod . Civ . 2721 e seguenti ) per gli atti eseguiti anteriormente all ' entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita , se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882 . Art . 234 Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati ( Cod . Civ . 2745 e seguenti ) , all ' ordine dei privilegi ( Cod . Civ . 2777 e seguenti ) e all ' efficacia di questi rispetto al pegno , alle ipoteche e agli altri diritti reali ( Cod . Civ . 2747 , 2748 ) si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , se sono fatti valere posteriormente . Art . 235 La disposizione dell ' art . 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell ' entrata in vigore del codice stesso , se l ' indennità dovuta dall ' assicuratore non è stata ancora corrisposta . Art . 236 Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall ' art . 2778 del codice , esso è preferito a quelli di cui ai nn . 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri . Art . 237 Se il pegno è stato costituito anteriormente all ' entrata in vigore del codice , le condizioni per l ' efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori . Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio ( Cod . Civ . 2800 e seguenti ) . Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell ' art . 1888 del codice del 1865 , se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all ' entrata in vigore del nuovo codice . Art . 238 L ' opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice ( Cod . Civ . 2812 ) , quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente . Art . 239 Le disposizioni dell ' art . 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , se la divisione ha luogo posteriormente . Art . 240 Le ipoteche iscritte prima dell ' entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall ' entrata in vigore del codice stesso , a meno che per la cessazione di tale efficacia ( Cod . Civ . 2847 ) , secondo le disposizioni del codice del 1865 , rimanga a decorrere un termine più breve . Art . 241 La disposizione dell ' ultimo comma dell ' art . 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell ' entrata in vigore del codice stesso . L ' estensione degli effetti dell ' iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori . Art . 242 Le disposizioni del codice , secondo le quali l ' esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell ' immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo ( Cod . Civ . 2858 e seguenti ) , non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all ' entrata in vigore del codice stesso , se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell ' effetto richiesta . Art . 243 Le disposizioni degli artt . 2872 , secondo comma , e 2873 , secondo e terzo comma , del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso . Art . 244 Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche ( Cod . Civ . 2889 e seguenti ) è in corso all ' entrata in vigore del codice , esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori , ma , per quanto concerne l ' espropriazione , si osservano le disposizioni dell ' art . 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile , approvate con Rd 18 dicembre 1941 , n . 1368 . Art . 245 Gli effetti del sequestro conservativo ( Cod . Civ . 2906 ) e del pignoramento ( Cod . Civ . 2912 e seguenti ) eseguiti anteriormente all ' entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865 . Art . 246 Le disposizioni dell ' art . 2932 del codice si applicano anche se l ' obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all ' entrata in vigore del codice stesso , purché l ' inadempimento si verifichi posteriormente . Art . 247 Cessano di avere effetto dalla data dell ' entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse ( Cod . Civ . 2941 e seguenti ) . Art . 248 Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali , dei titoli del debito pubblico , delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale , dei libretti postali di risparmio , dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti . Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario ( Cod . Civ . 2946 ) . CAPO III Disposizioni generali e finali Art . 251 Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito ( 76 ) , in detta espressione s ' intendono comprese , oltre l ' istituto d ' emissione , le imprese autorizzate e controllate , a norma delle leggi vigenti , dall ' ispettorato per la difesa del risparmio e per l ' esercizio del credito . Art . 252 Quando per l ' esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l ' usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori , il nuovo termine si applica anche all ' esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso , ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice , dal 21 aprile 1940 , se è stabilito dal II libro , dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall ' entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri , purché , a norma della legge precedente , non rimanga a decorrere un termine minore . La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l ' acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori . Art . 253 Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni , quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità , si eseguono con l ' osservanza di dette leggi . Art . 254 I modelli dei registri delle persone giuridiche , delle legittimazioni , per decreto del Presidente della Regno , delle adozioni , delle tutele e curatele , delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell ' art . 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia . Art . 255 Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell ' art . 1524 del codice e per le formalità della trascrizione , si osservano , in quanto applicabili , le disposizioni degli artt . 2658 , primo comma , 2659 , 2664 2673 , 2677 e 2680 , primo , secondo e quarto comma del codice stesso . Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell ' atto da trascriversi . Il numero d ' ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni . Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall ' art . 36 del Rd 18 dicembre 1941 , n . 1368 . Art . 256 Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s ' intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice .
ProsaGiuridica ,
Titolo I . - Del segretario generale e dei referendari . Art . 1 . 1 . Il segretario generale , in caso di assenza o di impedimento , è sostituito da un magistrato designato dal Presidente . Art . 2 . I posti di referendario del Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami . Possono partecipare al concorso i funzionari delle amministrazioni dello stato , compresi quelli del senato e della camera dei fasci e delle corporazioni , di grado non inferiore all ' ottavo , appartenenti a carriere per l ' ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza , e che risultino iscritti al partito nazionale fascista , salvo quanto dispone il r . decreto - legge 25 febbraio 1935-XIII 163 , per i mutilati e per gli invalidi di guerra . Art . 3 . Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , per il tramite delle rispettive amministrazioni , non oltre il termine stabilite dal bando di concorso , e debbono essere corredate del certificato attestante l ' iscrizione al partito nazionale fascista , dello stato di servizio , delle note di qualifica , dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato , nonché degli altri titoli di cui questi fossero provvisti . Art . 4 . Con provvedimento del duce del fascismo , capo del governo , possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che , in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa , ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono , non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati . Art . 5 . L ' esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi ( quattro teorici ed uno pratico ) sulle seguenti materie : 1 ) diritto civile ( compreso il commerciale ) comparato col diritto romano ; 2 ) diritto internazionale , pubblico e privato ; 3 ) scienza delle finanze e diritto finanziario ; 4 ) diritto amministrativo ( prova teorica ) ; 5 ) diritto amministrativo ( prova pratica ) . art . 6 . - l ' esame orale verte , oltre che sulle materie di cui all ' articolo precedente , sul diritto costituzionale , sul diritto ecclesiastico , sul diritto corporativo , sul diritto coloniale , sul diritto penale , sul diritto processuale civile e penale , sulla storia del diritto italiano e sull ' economica politica corporativa . É È facoltativo l ' esame su lingue straniere . Art . 6 L ' esame orale verte , oltre che sulle materie di cui all ' articolo precedente , sul diritto costituzionale , sul diritto ecclesiastico , sul diritto corporativo , sul diritto penale , sul diritto processuale civile e penale , sulla storia del diritto italiano e sull ' economia politica corporativa . È facoltativo l ' esame su lingue straniere . Art . 7 . La commissione esaminatrice procede preliminarmente all ' esame dei titoli indicati nell ' art . 3 . Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli ; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli . Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte . Sono ammessi agli orali i candidati che abbiamo ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse . Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti . la votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale . alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame , la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente . Risulteranno vincitori del concorso , nei limiti dei posti disponibili , coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti . A parità di voti , si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti . Non potranno , peraltro , conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo . Art . 8 . La commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un Presidente di sezione , Presidente ; di due consiglieri di stato , di un consigliere di cassazione , di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una regia università , membri . è assistita , per l ' ufficio di segreteria , da un funzionario designato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all ' ottavo . Per la prova sulle lingue estere , il giudizio è dato dalla commissione col concorso , ove occorra , di un professore di ciascuna delle lingue , che sono materia dell ' esame . Art . 9 . Si applica ai primi referendari ed ai referendari l ' articolo 6 della legge . Art . 10 . Si applicano ai primi referendari e ai referendari le norme del r . decreto 30 dicembre 1923-II . 2960 , sullo stato giuridico degli impiegati civili dell ' amministrazione dello stato e successive modificazioni , in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato . Il Consiglio di presidenza esercita , nei riguardi dei predetti magistrati , le attribuzioni proprie della commissione di disciplina ai sensi dell ' art . 68 del regio decreto predetto . Titolo II . - Del personale di segreteria e subalterno . Art . 11 . Costituiscono il personale di segreteria i segretari di sezione ( gruppo a ) , i vice segretari ( gruppo b ) , gli archivisti capi , i primi archivisti , gli archivisti , gli applicati e gli alunni d ' ordine ( gruppo c ) . Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato , secondo la distribuzione che ne fa il Presidente , giusta l ' art . 77 del presente regolamento . Art . 12 . Il conferimento dei posti di segretario di sezione di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame fra i funzionari delle amministrazione dello stato , compresi quelli del senato e della camera dei fasci e delle corporazioni , di grado non inferiore al 9/a e che si trovino nelle altre condizioni prescritte dall ' art . 2 . Art . 13 . Le domande devono pervenire per via gerarchica alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel termine e coi documenti indicati nell ' art . 3 . Si applica ai concorsi per segretario di sezione il disposto dell ' art . 4 . Art . 14 . L ' esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie : 1 ) diritto civile e diritto processuale civile ; 2 ) diritto costituzionale e amministrativo ; 3 ) scienza delle finanze e diritto finanziario . Art . 15 . L ' esame orale verte sulle materie dell ' esame scritto , sul diritto corporativo , sulle leggi e i regolamenti concernenti la pubblica amministrazione . È facoltativo l ' esame su lingue straniere . Art . 16 . La commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un Presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di stato , Presidente ; di due consiglieri di stato ; di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato ; e di un professore di diritto privato della facoltà giuridica di una regia università , membri . è assistita , per l ' ufficio di segreteria , da un funzionario designato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri , di grado non inferiore all ' ottavo . Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione , col concorso , ove occorra , di un professore di ciascuna delle lingue , che sono materia dell ' esame . Art . 17 . Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale . Sono ammessi agli orali i candidati che abbiamo ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse . Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti . la votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale . alla votazione complessiva la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente . Risulteranno vincitori del concorso , nei limiti dei posti disponibili , coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti . A parità di voti , si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti . Non potranno , peraltro , conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o di vedovo . Art . 18 . Le promozioni dei segretari di sezione hanno luogo secondo le norme stabilite nella legge 24 marzo 1932-x , n . 270 , e nel presente regolamento . Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza . Art . 19 . Il conferimento dei posti di vice segretario di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame , al quale possono partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall ' art . 7 della legge 24 marzo 1932-x , n . 270 , e dall ' art . 2 del r . decreto - legge 26 febbraio 1939-XVII , n . 332; nonché gli impiegati di gruppo c del ruolo del Consiglio di Stato e di quelli delle altre amministrazioni dello stato , di grado non inferiore al decimo , provvisti del titolo di studio prescritto per l ' ammissione ai ruoli di gruppo b . Per la partecipazione al concorso è richiesta , inoltre l ' iscrizione al p . n . f . , salvo quanto dispone il regio decreto - legge 25 febbraio 1935-XIII , n . 163 , per i mutilati e per gli invalidi di guerra . Art . 20 . L ' esame scritto consiste nello svolgimento di temi sulle seguenti materie : 1 ) elementi di diritto civile e di diritto processuale civile ; 2 ) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo ; 3 ) elementi di diritto finanziario . Art . 21 . L ' esame orale verte sulle materie dell ' esame scritto , sui principi fondamentali del diritto corporativo , sugli elementi di statistica , nonché sulle principiali norme giuridiche concernenti la pubblica amministrazione . Gli aspiranti possono chiedere di sostenere anche l ' esame su lingue straniere . Art . 22 . La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di stato , Presidente , di un primo referendario o referendario , di un segretario di sezione del Consiglio di Stato , di un funzionario di gruppo a di grado non inferiore al sesto , in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , e di un docente di materie giuridiche , membri . è assistita , per l ' ufficio di segreteria , da un funzionario designato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri , di grado non inferiore al nono . Art . 23 . Si applicano ai concorsi per vice segretario le disposizioni dei precedenti articoli 3 , 4 e 17 . Art . 24 . Le promozioni dei vice segretari hanno luogo secondo le norme stabilite dal r . decreto - legge 26 febbraio 1939 , n . 332 , e del presente regolamento . Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza . Art . 25 . Le nomine ai posti vacanti di alunno d ' ordine sono conferite in seguito a concorso per esame . per poter partecipare al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti : a ) essere cittadino italiano di razza ariana con godimento dei diritti politici . sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto reale ; b ) aver compiuto , alla data del decreto che bandisce il concorso , l ' età di diciotto anni , e non aver superato alla stessa data il 30/a anno , salvo l ' elevazione del limite massimo prevista nei singoli casi dalle disposizioni vigenti . la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli a - spiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello stato ; c ) essere iscritti al p . n . f . o alla Gioventù italiana del littorio , salvo il disposto del r . decreto - legge 25 febbraio 1935-XIII , n . 163 , per i mutilati e gli invalidi di guerra ; d ) aver sempre tenuto regolare condotta civile , morale e politica ; c ) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ; f ) essere provvisti del titolo di studio prescritto per l ' ammissione ai ruoli di gruppo c . Art . 26 . Le domande con i documenti a corredo , indicati nel bando di concorso , debbono pervenire alla segreteria generale del Consiglio di Stato non oltre il termine stabilito dal bando medesimo . Non saranno ammessi candidati che facessero pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li inviassero non completi o non regolari . L ' ammissione potrà , inoltre , essere negata con decreto del duce del fascismo , capo del governo , non motivato , né sindacabile . Art . 27 . L ' esame consiste di tre prove scritte e di una prova orale . Le prove scritte vertono sulle seguenti materie : 1 ) nozioni elementari di diritto costituzionale , amministrativo e corporativo ; 2 ) nozioni di storia civile d ’ Italia dal 1815 . nozioni di storia della letteratura italiana . nozioni di geografia politica e fisica dell ' Italia ; 3 ) prova pratica di dattilografia , consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura . La prova orale verte sulle materie di cui ai nn . 1 e 2 , sull ' aritmetica e sulle nozioni elementari di statistica . Art . 28 . La commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato , e si compone : a ) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato , Presidente ; b ) di un funzionario di gruppo a , di grado non inferiore al settimo , membro ; c ) di un insegnante dell ' ordine superiore o medio , membro . Un funzionario di gruppo a , di grado non inferiore al nono , designato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni di segretario della commissione . Per la prova pratica di dattilografia , il giudizio è dato dalla commissione col concorso , ove occorra , di un impiegato di gruppo c , di grado non inferiore al nono . Art . 29 . Le promozioni del personale del gruppo c avvengono secondo le norme stabilite dal r . decreto 11 novembre 1923-II , n . 2395 e nel capo IV del r . decreto 30 dicembre 1923-II , n . 2960 , e successive modificazioni , nonché secondo quelle del presente regolamento . Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio di presidenza . Art . 30 . Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali dei concorsi contemplati dal presente regolamento si osservano le norme del capo vi del r . decreto 30 dicembre 1923-II , n . 2960 , e successive modificazioni . Art . 31 . Costituiscono il personale subalterno , pei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio di Stato , il capo commesso , il primo commesso , i commessi e gli uscieri capi , gli uscieri e gli inservienti . Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio . Art . 32 . Il personale subalterno è nominato , promosso e revocato ai sensi dell'art.64 del r . decreto 30 dicembre 1923-II , n . 2960 , dal presidente del Consiglio di Stato , che trasmette i relativi decreti alla presidenza del Consiglio dei Ministri per le comunicazioni alla corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti . Salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti , si osservano , in quanto applicabili , le norme del capo XV della parte V del r . decreto 30 dicembre 1923-II , n . 2960 , e successive modificazioni . Art . 33 . Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII e VIII e IX del r . decreto 30 dicembre 1923-II , n . 2960 , e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento . La commissione di disciplina , di cui all ' art . 68 del decreto predetto , è costituita da un consigliere di stato che la presiede , da un primo referendario e da un referendario . Un primo referendario e un referendario sono nominati supplenti . Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario . Art . 34 . Per il personale di segreteria , il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio . Per il personale subalterno , la censura , la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale . I relativi provvedimenti sono comunicati alla presidenza del Consiglio dei Ministri . Titolo III . - Del Consiglio di presidenza . Art . 35 . Il Consiglio di presidenza è composto del Presidente del Consiglio di Stato e dei presidenti di sezione . É assistito dal segretario generale , il quale , quando non abbia voto ad altro titolo , ha voto deliberativo in tutti gli affari concernenti il personale di segreteria e subalterno . Titolo IV . - Affari consultivi . Art . 36 . Le comunicazioni al Consiglio di Stato , per averne parere , sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio . Art . 37 . 1 . Gli affari diretti dai ministri al Presidente del Consiglio di Stato , per il parere , sono annotati in appositi registri , secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno , previsto dall ' art . 55 della legge . Art . 38 . La ripartizione degli affari fra le sezioni consultive è fatta , nell ' ottobre di ogni anno , per l ' anno fascista successivo , con decreto reale , su proposta del duce del fascismo , capo del governo , sentito il consiglio di presidenza e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri . La ripartizione si fa , di regola , in modo che gli affari attinenti ad un ministero siano tutti assegnati ad una stessa sezione . Art . 39 . 1 . L ' esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti è fatto nella sezione cui la materia spetta . 2 . Quando tali progetti interessino più sezioni , l ' esame stesso può essere affidato ad una commissione speciale nominata dal Presidente del Consiglio , a norma dell ' art . 22 della legge . 3 . Le stesse norme si applicano per l ' attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti . Art . 40 . 1 . Le sezioni sono convocate e presiedute dal Presidente di sezione più anziano assegnato alla sezione . Ove alla sezione sia assegnato un solo Presidente , e questo sia assente o impedito , la sezione è convocata e presieduta dal consigliere anziano . 2 . Il Presidente del Consiglio designa chi deve presiedere le commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali commissioni e le sezioni . 3 . L ' adunanza di più sezioni è presieduta del Presidente del Consiglio di Stato o dal Presidente di sezione più anziano . Art . 41 . 1 . Il Presidente della sezione o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare , scegliendo fra i magistrati di qualunque grado , assegnati alla sezione o alla commissione speciale . Tale designazione può essere fatta anche dal Presidente del Consiglio . 2 . Quando il relatore sia impedito , il Presidente designa , anche verbalmente , se vi è urgenza , chi deve surrogarlo . Art . 42 . 1 . I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti , i punti caduti in discussione ed i motivi del voto . Art . 43 . 1 . Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell ' art . 20 della legge , si esprime anche l ' opinione della minoranza . Art . 44 . 1 . I segretari di sezione provvedono alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per l ' istruzione degli affari sui quali la sezione deve pronunciarsi e redigono il verbale delle adunanze . 2 . I vice segretari designati dal Presidente del Consiglio suppliscono i segretari di sezione . 3 . Il Presidente del Consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle commissioni speciali . Art . 45 . 1 . Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l ' enunciazione delle questioni proposte . Vi è inserito il parere adottato . 2 . I membri della minoranza possono richiedere che s ' inserisca nel verbale il loro voto . Art . 46 . 1 . Il verbale d ' adunanza di due sezioni o di una commissione speciale è inserito nei registri della sezione a cui l ' affare principalmente si riferisce . Di tale verbale si fa sommaria indicazione nei registri dell ' altra sezione , a cura del segretario presente alla discussione . Art . 47 . 1 . Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato , in adunanza generale , i preavvisi riguardanti : 1 ) i progetti di legge e di regolamento ; 2 ) i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti ; 3 ) i ricorsi al Re imperatore contro la legittimità dei provvedimenti definitivi ; 4 ) i provvedimenti relativi alla esecuzione di provvigioni ecclesiastiche ; 5 ) le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge o per decreto reale ai sensi dell ' art . 2 della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; 6 ) le questioni d ' interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi simili ; 7 ) gli altri che vengono designati dal Presidente del Consiglio di Stato , e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal ministro , ai sensi del capoverso dell ' art . 23 e dell ' art . 25 della legge . Art . 48 . 1 . Il relatore della sezione o commissione speciale , ed in caso di impedimento quello che vi sia designato dal Presidente del Consiglio , riferisce all ' adunanza generale . 2 . Il preavviso della sezione o della commissione coi progetti di legge e di regolamento e di testo unico , a cui il preavviso si riferisce , nonché le relative note illustrative del ministero , sono distribuiti per copia a stampa , salvo i casi di urgenza , ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell ' adunanza . 3 . Per tutti gli altri affari da sottoporsi all ' esame dell ' adunanza generale , decide il Presidente , volta per volta , se debba essere fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della sezione o commissione e della relazione ministeriale . Art . 49 . 1 . Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l ' intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti . 2 . I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al ministero , cui spetta di provvedere . Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal ministero . Il Consiglio di Stato può chiedere al ministero le notizie e i documenti che reputi necessari . Art . 50 . 1 . Chiusa la discussione , si procede alla votazione , che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale . 2 . Quando la votazione è fatta per appello nominale , si sente il voto dei referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri , cominciando dal meno anziano . Art . 51 . 1 . Per la validità delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o temporanei . 2 . Per la validità delle deliberazioni delle sezioni consultive occorre il voto di almeno quattro consiglieri . Art . 52 . 1 . Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all ' art . 45 del presente regolamento . Art . 53 . 1 . I pareri del Consiglio , delle commissioni speciali , delle sezioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Stato o , d ' ordine suo , dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta . 2 . La copia che si deve trasmettere al ministro è sottoscritta dal segretario generale , o dal segretario di sezione , e firmata da chi ha presieduto all ' adunanza . 3 . Sono contemporaneamente restituite al ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all ' art . 36 del presente regolamento . Art . 54 . 1 . Quando si tratti di regolamenti o di testi unici , o di ricorsi straordinari al Re imperatore o di affari in genere , pei quali debba provvedersi mediante decreto reale , previo parere del Consiglio di Stato , deve essere sentito il Consiglio dei Ministri , ogni volta che il Ministro , il quale fece richiesta del parere , non creda di uniformarvisi . 2 . Di questo adempimento è fatta menzione nel decreto reale . 3 . Per i ricorsi straordinari al Re imperatore , il provvedimento difforme dal parere del Consiglio di Stato deve essere motivato . Art . 55 . 1 . Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al Consiglio di Stato , nella relazione del ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione , con l ' aggiunta degli altri che occorrano . Art . 56 . È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell ' esame di un determinato affare . Non si può dar copia né comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato , se non dietro assenso per iscritto del ministro che ha chiesto il parere . La domanda per la copia deve essere rivolta al ministero competente . Art . 57 . 1 . Il Consiglio ove ritenga che il parere , emesso sulla richiesta di un ministro , possa interessare altro ministro , ne può ordinare la comunicazione a quest ' ultimo . Art . 58 . 1 . Quando dall ' esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura , imperfetta od incompleta , il Consiglio ne fa rapporto al duce del fascismo , capo del governo . Art . 59 . 1 . Oltre i registri , di cui nell ' art . 37 del presente regolamento , le sezioni I , II , III e VI tengono , per gli affari pertinenti a ciascun ministero , due indici alfabetici , l ' uno per nome delle parti col titolo dell ' affare , l ' altro analitico delle materie trattate . 2 . I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni sezione sono , ogni anno , riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico . Titolo V . - Del ricorso al Re imperatore . Art . 60 . Il termine di centottanta giorni stabilito nell ' art . 16 della legge , per ricorrere in via straordinaria al Re Imperatore , decorre dal giorno della notificazione dell ' atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dal Regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale . Art . 61 . Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all ' autorità dalla quale è emanato l ' atto o provvedimento impugnato , quanto a chi vi abbia interesse diretto , nei modi e con le forme prescritte pei ricorsi contenziosi , e deve altresì , essere presentato , con la prova dell ' eseguita notificazione , al ministero competente . agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta dal giorno della notificazione del ricorso , per presentare al ministeri che istruisce l ' affare le loro deduzioni . L ' autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso . Allo stesso ministero spetta disporre l ' integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dal regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale . Quando s ' impugna il provvedimento emesso da un ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al ministero stesso . Titolo VI . - Ordine delle adunanze . Art . 62 . Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto , indicante il giorno e l ' ora delle medesime , dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente . Art . 63 . I membri del Consiglio , quando siano impediti di intervenire alle adunanze , devono informare il Presidente , dal quale fu ordinata la convocazione . Art . 64 I presidenti di sezione possono , per motivi di malattia o di famiglia , concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo . I congedi di maggiore durata sono concessi dal Presidente del Consiglio . Art . 65 . Prima d ' ogni adunanza , si trasmette al Presidente un elenco contenente l ' indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore . Art . 66 . L ' ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina , e quando questa sia dello stesso giorno , dal grado precedentemente rivestito . Art . 67 . Nelle adunanze generali il Presidente ed i membri di ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell ' ordine delle sezioni . Nella riunione di due sezioni , i membri della sezione , cui l ' affare principalmente si riferisce , siedono a destra di chi presiede l ' adunanza e quelli dell ' altra a sinistra . Nelle commissioni speciali siedono per ordine di anzianità . Allorché ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri dall ' altra sezione , i medesimi siedono al lato sinistro del Presidente . Il segretario generale siede a sinistra del Presidente . Art . 68 . Quando intervengono al Consiglio i ministri o i loro commissari , i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del Presidente . Art . 69 . Nelle discussioni nessuno può prendere la parola , se non dopo averla ottenuta dal Presidente . Titolo VII . - Della segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale . Art . 70 . Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria . Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle sezioni giurisdizionali designato dal Presidente del Consiglio di Stato . l ' altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento . ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle sezioni giurisdizionali e dell ' adunanza plenaria giusta le disposizioni che sono impartite dal Presidente del Consiglio di Stato . Art . 71 . 1 . L ' ufficio di segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere aperto al pubblico nelle ore stabilite con ordinanza del Presidente . Art . 72 . 1 . La segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali , diviso in colonne . In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale , delle domande incidenti e dei documenti , le notificazioni , l ' esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma 2° dell ' art . 42 della legge , l ' indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate . 2 . I ricorsi devono essere annotati secondo l ' ordine di data della loro presentazione . 3 . Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale , con l ' indicazione in fine del numero , dei fogli di cui il registro si compone . 4 . É chiuso ogni giorno con l ' apposizione della firma del segretario generale . 5 . Analogo registro a quello sopra indicato , e con le stesse forme , deve essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti alla adunanza plenaria . Art . 73 . Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene , per ciascuna sezione e per l ' adunanza plenaria , i seguenti ruoli e registri : 1 ) ruolo dei ricorsi chiamati in ispedizione ; 2 ) ruolo dei ricorsi urgenti ; 3 ) ruolo degli affari da decidersi in camera di Consiglio ; 4 ) registro per i processi verbali di udienza ; 5 ) registro dei decreti del Presidente ; 6 ) registro delle decisioni della sezione o dell ' adunanza plenaria , nel quale deve essere indicata la ricevuta del ministero a cui la decisione fu trasmessa ; 7 ) registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio gratuito . Art . 74 . 1 . Il segretario del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve rilasciare copia tanto delle decisioni , quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati . 2 . Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo competente , secondo le leggi fiscali , escluso ogni diritto di segreteria . Titolo VIII . - Disposizioni generali . Art . 75 . L ' assegnazione del personale della magistratura alle sezioni è fatta nell ' ottobre di ogni anno per l ' anno fascista successivo , ai sensi dell'art.12 , comma primo , della legge , modificato con l ' art . 1 del r . decreto - legge 23 ottobre 1924-III , n . 1672 . Art . 76 . Le norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri di stato , s ' intendono applicabili anche ai presidenti di sezione . Art . 77 . La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal Presidente del Consiglio . Egli fissa l ' orario d ' ufficio a seconda delle esigenze dei servizi . Art . 78 . 1 . Il segretario generale dirige il servizio di segreteria . Egli propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio . Tiene i registri del personale . 2 . I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e , ove sia il caso , ne riferiscono per iscritto al segretario generale . Art . 79 . 1 . La biblioteca e l ' archivio sono sotto la diretta dipendenza del Presidente del Consiglio . 2 . Una commissione composta di tre consiglieri , nominati dal Presidente del Consiglio , sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi . 3 . Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del Presidente . I componenti la magistratura , per portare fuori dell ' ufficio libri e carte , debbono rilasciarne ricevuta . 4 . Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario tengono l ' inventario dei libri e delle carte . Art . 80 . Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del regno o titoli od atti originali depositati nei ministeri od uffici dipendenti , il Presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari . Art . 81 . Le somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d ' ufficio o ai lavori straordinari , sono amministrate secondo il bilancio , dall ' impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio , sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una commissione . Art . 82 . La commissione di sorveglianza è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione , di un consigliere per ciascuna sezione , designati dal Presidente del Consiglio , e del segretario generale . La commissione forma il bilancio , esamina il conto e delibera sulla sua approvazione . Art . 83 . Sono disposte dal segretario generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell ' art . 81 . Un membro della commissione di vigilanza è delegato dal Presidente per la vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti . Per le spese da eseguirsi a mezzo del provveditorato generale dello stato , le richieste sono fatte dal segretario generale . Art . 84 . In fine dell ' anno , l ' incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della commissione di sorveglianza . Art . 85 . 1 . I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal Presidente , secondo le direttive del duce del fascismo , capo del governo , senza che possa essere interrotta la trattazione degli affari . Nell ' assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani . Art . 86 . Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal Presidente del Consiglio di Stato , congedi , nei limiti e nelle condizioni stabilite dall ' art . 95 del r . decreto 30 dicembre 1923 , n . 2960 , sullo stato giuridico degli impiegati civile dell ' amministrazione dello stato . Art . 87 . I distintivi del Presidente , dei presidenti di sezione , dei consiglieri , dei referendari e del segretario generale , sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d ' ordine di sulla Maestà , dal duce del fascismo , capo del governo . Art . 88 . 1 . Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle sezioni . 2 . Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze .
ProsaGiuridica ,
Il Gran Consiglio del Fascismo , in seguito alla conquista dell ' Impero , dichiara l ' attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale . Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un ' attività positiva , diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana , miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso , con conseguenze politiche incalcolabili , da incroci e imbastardimenti . Il problema ebraico non è che l ' aspetto metropolitano di un problema di carattere generale . Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce : a ) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita , semita e altre razze non ariane ; b ) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza ; c ) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri , anche di razze ariane , dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell ' Interno ; d ) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell ' Impero . Ebrei ed ebraismo Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l ' ebraismo mondiale , specie dopo l ' abolizione della massoneria , è stato l ' animatore dell ' antifascismo in tutti i campi e che l ' ebraismo estero o italiano fuoriuscitoè stato , in taluni periodi culminanti come nel 1924/25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al fascismo . L ' immigrazione di elementi stranieri , accentuatasi fortemente dal 1933 in poi , ha peggiorato lo stato d ' animo degli ebrei italiani , nei confronti del regime , non accettato sinceramente , poiché antitetico a quella che è la psicologia , la politica , l ' internazionalismo d ' Israele . Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei ; l ' ebraismo mondiale è , in Spagna , dalla parte dei bolscevichi di Barcellona . Il divieto d ' entrata e l ' espulsione degli ebrei stranieri Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d ' ingresso nel Regno , degli ebrei stranieri , non poteva più oltre essere ritardata , e che l ' espulsione degli indesiderabili , secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie , è indispensabile . Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all ' esame dell ' apposita commissione del Ministero dell ' Interno , non sia applicata l ' espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali : a ) Abbiano un ' età superiore agli anni 65; b ) Abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI . Ebrei di cittadinanza italiana Il Gran Consiglio del Fascismo , circa l ' appartenenza o meno alla razza ebraica , stabilisce quanto segue : a ) E ' di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei ; b ) E ' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera ; c ) E ' considerato di razza ebraica colui che , pur essendo nato da un matrimonio misto , professa la religione ebraica ; d ) Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto , qualora professi altra religione all ' infuori della ebraica , alla data del 1° ottobre XVI . Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana Nessuna discriminazione sarà applicata , escluso in ogni caso l ' insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado , nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana , quando non abbiano per altri motivi demeritato , i quali appartengono a : 1 ) Famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall ' Italia in questo secolo ; libica , mondiale , etiopica , spagnola ; 2 ) Famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica , mondiale , etiopica , spagnola ; 3 ) Famiglie di combattenti delle guerre libica , mondiale , etiopica , spagnola , insigniti della croce al merito di guerra ; 4 ) Famiglie dei Caduti per la Causa fascista ; 5 ) Famiglie dei mutilati , invalidi , feriti della Causa fascista ; 6 ) Famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani . 7 ) Famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione . Gli altri ebrei I cittadini italiani di razza ebraica , non appartenenti alle suddette categorie , nell ' attesa di una nuova legge concernente l ' acquisto della cittadinanza italiana , non potranno : a ) Essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ; b ) Essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone ; c ) Essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno ; d ) Prestare servizio militare in pace e in guerra . L ' esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti . Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre : 1 ) Che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione ; 2 ) Che ogni forma di pressione sugli ebrei , per ottenere abiure , sia rigorosamente repressa ; 3 ) Che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l ' attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti ; 4 ) Che , insieme alle scuole elementari , si consenta l ' istituzione di scuole medie per ebrei . Immigrazione di ebrei in Etiopia Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere , anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina , una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell ' Etiopia . Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei , potranno essere annullate o aggravate a seconda dell ' atteggiamento che l ' ebraismo assumerà nei riguardi dell ' Italia fascista . Cattedre di razzismo Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell ' Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno . Alle camicie nere Il Gran Consiglio del Fascismo , mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano , annuncia ai fascisti che le direttive del partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del gran consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli ministri .