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Art . 1 . L ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ha il compito di provvedere all ' acquisto , alla gestione , alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari , con le loro pertinenze di beni mobiliari , nonché di aziende industriali e commerciali , nell ' interesse o d ' incarico dello Stato . L ' Ente ha personalità giuridica . Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni , da stanziare con provvedimento del Ministro per le Finanze , sul bilancio del Ministero stesso . Per l ' assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio , l ' Ente si avvale dell ' Avvocatura dello Stato . L ' Ente potrà inoltre , con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze , contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all ' uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività . L ' Ente ha la sua sede legale in Roma , temporaneamente trasferita a San Pellegrino Terme . Art . 2 . L 'E.G.E.L.I . compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini . Art . 3 . Sono organi dell ' Ente : il Presidente , il Consiglio di Amministrazione , la Giunta esecutiva . Art . 4 . Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze , per un triennio , e può essere confermato . Egli è a capo dell ' Amministrazione dell ' Ente ed ha la legale rappresentanza dell ' Ente stesso . Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva , e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta stessi . Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti . In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica . Art . 5 . Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente . Il Presidente è coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento . Art . 6 . Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè : - 2 consiglieri scelti tra i funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze ; - 1 consigliere scelto tra i funzionari dell ' Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l ' Esercizio del Credito ; - 1 consigliere in rappresentanza dell ' Ispettorato per demografia e razza ; - 1 consigliere su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano , Ministro segretario di Stato ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Agricoltura e le Foreste ; - 1 consigliere su proposta del Ministro per l ' Economia corporativa . I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa . Con il decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione . Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario . Art . 7 . Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell ' Ente . Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze , per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico , a qualsiasi titolo , di attività e di quiescenza del personale . Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi . Per la validità delle deliberazioni occorre l ' intervento di almeno 5 componenti . Art . 8 . Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva , determinandone le attribuzioni e i poteri . La Giunta è composta di tre membri fra i quali il Presidente . Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione . La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente , il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti . Art . 9 . La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa . Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni : a ) sulla formazione del bilancio ; b ) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell ' Ente ad Istituti od a privati . Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva . Art . 10 . Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appostiti registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario . Le deliberazioni prese dal Presidente in via di urgenza a norma dell ' art . 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente . Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente , il Segretario del Consiglio di amministrazione può , con l ' autorizzazione del Presidente , rilasciare copia od estratti . Art . 11 . Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti , nominati con decreto del Ministro delle Finanze . Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i Magistrati della Corte dei Conti . La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi . I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati . Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci . I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell ' Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto : assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali , in quanto applicabili . Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell ' Ente . Art . 12 . L ' esercizio finanziario dell ' Ente si riferisce all ' anno solare . Entro il 31 marzo di ogni anno , il Consiglio di amministrazione sottopone all ' approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell ' Ente , accompagnandolo con particolareggiata relazione sulla attività svolta . Art . 13 . I proventi della gestione dei beni di proprietà dell ' Ente , gli oneri dell ' esercizio e le spese generali di amministrazione , sono registrate nel conto spese e proventi . Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l ' approvazione del bilancio . I proventi dei beni di cui l ' Ente ha la gestione nell ' interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni , sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni . Art . 14 . La qualità di funzionario o impiegato dell ' Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l ' esercizio di qualsiasi professione , commercio o industria . I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione , di liquidatori o sindaci di società , salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione . Art . 15 . È fatto divieto ai consiglieri di amministrazione , ai sindaci , ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell ' Ente di acquistare beni dell ' Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura , dirette o indirette con l ' Ente , ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell ' Ente . I funzionari e gli impiegati dell ' Ente sono obbligati al segreto d ' ufficio . Art . 16 . L ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario , all ' Amministrazione dello Stato ; per la notificazione ad istanza dell ' Ente medesimo per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie , come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni , nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell ' interesse dell ' Ente , si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato . Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell ' Ente alle amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario , riguarda esclusivamente i redditi propri dell ' Ente . Le tasse di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotte come segue : a ) alla aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L . 5.000; b ) alla aliquota fissa del 10% oltre il valore di L . 5.000 . La tassa di trascrizione , i diritti catastali e gli onorari notarili per atti di alienazione dei beni attribuiti all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell ' ordinario ammontare , quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli . Art . 17 . Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze , per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro . Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , sono registrati e trascritti con la tassa di L . 40 ai sensi dell ' art . 13 del decreto legge 19 agosto 1943 , n . 737 . I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto . Mussolini Il Ministro delle Finanze : Pellegrini V.Il Guardasigilli : Pisenti
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Il Ministro dell ' Interno Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXII , del Duce del fascismo , Capo della Repubblica Sociale Italiana , sulla sfera di competenza e funzionamento degli organi del Governo , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia del 22 ottobre 1943-XXII , n . 247; Visto il R.D. 5 settembre 1938 - N . 1531 , relativo alla istituzione presso il Ministero dell ' Interno della Direzione generale per la Demografia e la Razza ; Visto il R.D.L. 5 settembre 1938-XVI , n . 1539 , convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 26; Visto il R.D.L. 17 novembre 1938 - N . 1728 , convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII , N . 274; Visto il R.D.L. 3 giugno 1937-XV , N . 805 , convertito nella legge 30 dicembre 1938 , n . 2529; Visto il R.D. 24 dicembre 1934-XIII , N . 2316; Visto il R.D.L. 5 settembre 1938-XVI , N . 2008 , convertito nella legge 22 Maggio 1939-XVII , N . 961; Vista la legge 22 Maggio 1939-XVII , n . 961; Decreta : Art . 1 . La Direzione Generale della Demografia e la Razza presso il Ministero dell ' Interno è trasformata in Direzione Generale per la Demografia . Alla detta Direzione Generale è preposto un Prefetto . Art . 2 . Alla Direzione Generale per la Demografia sono devolute tutte indistintamente le attribuzioni ed i provvedimenti in materia di Demografia - ivi comprese le attribuzioni del Ministero dell ' Interno previste dalle leggi relative all ' istituzione e funzionamento dell ' Unione Nazionale Fascista fra le Famiglie Numerose e dell ' Opera Nazionale per la Protezione della Maternità ed Infanzia , nonché quelle in materia di Cittadinanza e di matrimoni con stranieri . Art . 3 . Il Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza viene trasformato in Consiglio Superiore per la Demografia , chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la Demografia . Ne fanno parte : - Il Direttore generale per la Demografia ; - Il Presidente dell ' Istituto Centrale di Statistica ; - Il Direttore Generale della Sanità Pubblica ; - Il Presidente dell ' Opera Nazionale per la Maternità ed Infanzia ; - Il Presidente dell ' Unione Fascista fra le Famiglie Numerose ; - Un rappresentante del Partito Fascista Repubblicano , designato dal Segretario del P.F.R. ; - Un rappresentante per ciascuno dei Ministri degli Affari Esteri , della Giustizia , delle Finanze , dell ' Educazione Nazionale , dell ' Economia Corporativa , della Cultura Popolare e dell ' Africa Italiana , designato dalle rispettive Amministrazioni ; - Un rappresentante dell ' Ispettorato della Razza . Potranno essere chiamati , con provvedimento del Ministro dell ' Interno , a far parte del Consiglio Superiore per la Demografia , persone particolarmente versate nei problemi della Demografia . Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario della Direzione Generale per la Demografia di grado non inferiore al VII ° . Art . 4 . Il presente Decreto , che sarà sottoposto a ratifica del Consiglio dei Ministri , entrerà in vigore , previa registrazione alla Corte dei Conti , il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale d ' Italia e , munito del sigillo dello Stato , sarà inserto nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti . Dal Quartier Generale , 16 aprile 1944-XII Il Ministro dell ' Interno : Buffarini V . Il Guardasigilli : Pisenti
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Il Duce della Repubblica Sociale Italiana Visto il decreto 7 giugno 1937-XV , n . 1128 , con cui venne istituito presso il Ministero dell ' Interno l ' ufficio centrale demografico ; Visto il decreto 5 settembre 1938-XVI , n . 1531 , con cui l ' ufficio centrale demografico viene trasformato in Direzione Generale per la demografia e la razza ; Visto il decreto - legge 5 settembre 1938-XVII , n . 1539 , convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII , n . 26 , con cui venne istituito presso il ministero dell ' Interno il Consiglio Superiore per la demografia e la razza ; Visto il decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 , con cui venne istituito l ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Visto il teso unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia , approvato con decreto 24 dicembre 1934-XII , n . 2316; Vista la legge 13 luglio 1939-XVII , n . 1024 , relativa al tribunale della razza ; Visto il decreto 16 aprile 1944-XXII , n . 136 , concernente la direzione della demografia e la razza , creando a tal fine un organismo autonomo ; D ' intesa con i Ministri dell ' Interno , della Giustizia , delle Finanze e della Cultura Popolare ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Decreta : Art . 1 . È istituito l ' Ispettorato Generale per la razza , posto alle dirette dipendenze del duce Capo del Governo . Ad esso è preposto un Ispettore Generale nominato con Decreto del duce Capo del Governo . Art . 2 . Tutte le attribuzioni concernenti la razza attualmente devoluta alla direzione generale demografia e razza del Ministero dell ' Interno e all ' ufficio Studi e Propaganda sulla razza del Ministero della Cultura Popolare sono trasferite all ' Ispettorato generale per la razza . Art . 3 . Il personale di ruolo dei Ministeri dell ' Interno e della Cultura popolare che ricopre posti , rispettivamente , alla Direzione generale demografia e razza e all ' ufficio Studi e propaganda della Razza del Ministero della Cultura Popolare può essere comandato presso l ' Ispettorato Generale razza . Il personale avventizio alle dipendenze degli uffici di cui al precedente comma può essere trasferito in tutto o in parte all ' Ispettorato Generale per la razza . Art . 4 . La commissione della razza prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII , n . 1024 ha sede presso l ' Ispettorato Generale per la razza . Art . 5 . Il Consiglio superiore per la demografia e la razza presso il Ministero dell ' Interno è soppresso . Art . 6 . Presso l ' Ispettorato Generale per la razza esercita funzioni consultive e di collegamento un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell ' Interno , della Giustizia , delle Finanze e della Cultura Popolare , designato dalla rispettiva amministrazione . Art . 7 . Rimangono ferme le attribuzioni del Ministero delle Finanze relative all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare istituito con decreto - legge 9 febbraio 1939-XVII , n . 126 . Art . 8 . L ' Ispettore Generale può assistere alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando vi si trattino argomenti interessanti la razza . Art . 9 . Con decreto del Ministro delle Finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l ' attuazione del presente decreto . Art . 10 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia e , munito del sigillo dello Stato , verrà inserto nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti . Dal Quartier Generale , addì 18 aprile 1944-XXII . Mussolini Pellegrini , Pisenti , Mezzasoma V . Il Guardasigilli : Pisenti
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Il Ministro delle Finanze Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto e regolamento dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare , approvato con Decreto legislativo in data 31 marzo 1944-XXII , n . 109; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta in relazione all ' attuale situazione di consentire un adeguato trattamento tributario a favore di tutti i beni del predetto Ente , tanto se da esso gestiti , quanto se attribuitigli in proprietà Visto l ' art . 2 - terzo comma - del citato decreto legislativo ; Decreta : Art . 1 . Il 3° comma dell ' art . 16 dello Statuto dell ' Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare , approvato con Decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII , n . 109 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 81 del 6 aprile 1944-XXII , è modificato come appresso : « Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotte come segue : a ) all ' aliquota fissa dell'1,50% fino al valore di L . 5.000; b ) all ' aliquota del 10% oltre il valore di L . 5.000 La imposta di trascrizione , i diritti catastali e gli onorari notarili di alienazione dei beni attribuiti in proprietà o in gestione all ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono ridotti alla metà dell ' ordinario ammontare quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli . » Art . 2 . Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli atti in forma pubblica ed alle scritture private rispettivamente stipulate o registrate dopo il 5 aprile 1944-XII . Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia , previa registrazione alla Corte dei Conti , verrà inserto , munito del sigillo dello Stato , nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti ed entrerà in vigore , salvo il disposto dell ' art . 1 , il giorno successivo a quello della sua pubblicazione . Dalla Sede del Governo , addì 15 settembre 1944-XXII Il Ministro delle Finanze : Pellegrino
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Il Ministro dell ' Interno Visto l ' art . 11 del decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126 convertito nella legge 2 giugno 1939 , n . 739 , sul trattamento dei beni ebraici ; Visto il decreto 27 marzo 1939 , n . 665 , che ha approvato lo Statuto dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ; Vista la legge 19 dicembre 1940 , n . 1994 , riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici ; Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944 , n . 2 , contenente modifiche alle disposizione riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939 , n . 126; Visto l ' art . 17 della legge 16 giugno 1939 , n . 942 , riguardante la requisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto ; Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII , n . 109 , che approva lo Statuto e il regolamento dell ' Ente ; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944 , n . 685 , relativo all ' adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall ' Ente ; Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell ' Ente per disporre l ' istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell ' Ente ; Visto il decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII , N ; 41 , relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo ; Decreta : Art . 1 . Lo Statuto dell ' Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII , n . 109 , è sostituito da quello annesso al presente provvedimento , composto di numero 18 articoli . Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d ' Italia e sarà previa registrazione alla Corte dei Conti ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserto , munito del sigillo dello Stato , nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti . Posta Civile 316 , addì 30 dicembre 1944-XXIII . Il Ministro : Pellegrini V . Il Guardasigilli : Pisenti – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Statuto dell ' Ente di gestione e liquidazione immobiliare [ … ] Art . 7 . Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell ' Ente . Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze , per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico , a qualsiasi titolo , di attività e di quiescenza del personale . Designa al Ministro per le Finanze , per la nomina , il Direttore Generale dell ' Ente e ne fissa la retribuzione . Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne da tempestivo avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi . Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale . Per la validità delle deliberazioni occorre l ' intervento di almeno 5 componenti . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti : in caso di parità prevale il voto del Presidente . Art . 8 . Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva , determinandone le attribuzioni e i poteri . La Giunta è composta di cinque membri fra i quali il Presidente . Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è tenuto ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale . Funge da Segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di Amministrazione . La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente , il quale dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi . Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri compreso fra essi il Presidente e , in caso di assenza o legittimo impedimento , il Vice Presidente . Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti . Art . 9 . La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione e dentro i limiti della delegazione stessa . Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni : a ) sulla formazione del bilancio ; b ) sul conferimento di deleghe alle mansioni dell ' Ente quando le deleghe non sono limitate a singole gestioni , specificatamente indicate , di determinati beni o aziende , ma si riferiscono , invece , a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali . Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva . [ … ] Art . 14 . Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato , regge gli uffici dell ' Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente . Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottare nei confronti del personale e dell ' andamento del servizio . [ … ] [n.d.r . gli articoli del precedente regolamento dal n.14 al 17 restano invariati ma vengono rinumerati da 15 a 18 ] Il Ministro per le Finanze : Pellegrini
ProsaGiuridica ,
Il Duce della Repubblica Sociale Italiana e Capo del Governo Visto il Decreto 18 aprile 1944-XXII , n . 171 , riguardante la istituzione dell ' Ispettorato Generale per la Razza ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; D ' intesa con i Ministri dell ' Interno , delle Finanze , della Giustizia e della Cultura Popolare ; Decreta : Art . 1 . L ' Ispettorato Generale per la Razza ha il seguente ordinamento : 1 ) una Direzione Generale da cui dipendono l ' Ufficio degli Affari Generali e del personale , l ' Ufficio Legislativo , applicazione leggi razziali e statistica , l ' Ufficio studi , l ' Ufficio propaganda e stampa , l ' Ufficio ragioneria , l ' Ufficio cassa e l ' Ufficio economato ; 2 ) Gabinetto e Segreteria particolare . Art . 2 . Ai servizi dell ' Ispettorato si provvede con personale di ruolo nonché con personale distaccato e collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato nei limiti previsti per ciascun gruppo e grado dell ' unita tabella . All ' assunzione di personale è provveduto su proposta dell ' Ispettorato Generale per la Razza con decreto del Duce d ' intesa con il Ministro per le Finanze , mentre per il distacco o il collocamento fuori ruolo di personale di altre Amministrazioni sarà provveduto su proposta dell ' Ispettorato Generale per la Razza , con decreto del Duce d ' intesa con i Ministri Interessati . Art . 3 . Per le immissioni nel ruolo di gruppo A è richiesta la laurea conseguita in una Università o in un istituto superiore . Per le immissioni nel ruolo di Gruppo B è richiesto il diploma di scuola media superiore . Per le immissioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il diploma di scuola media inferiore . Per i subalterni è richiesta la licenza elementare . Art . 4 . L ' Ispettore Generale per la Razza attua le proprie finalità alla periferia , a mezzo delle Prefetture . Art . 5 . Alle spese relative all ' impianto e al funzionamento dell ' Ispettorato Generale per la Razza si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo , compreso nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Finanze , alla rubrica " Presidenza del Consiglio dei Ministri " . Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre , con propri decreti , le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente Decreto . Art . 6 . Il presente Decreto ha vigore dal giorno della istituzione dell ' Ispettorato Generale per la Razza , sarà pubblicato nella " Gazzetta ufficiale " e , munito del sigillo dello Stato , sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti . Quartier Generale , addì 28 febbraio 1945-XXIII . Mussolini Il Ministro per l ' Interno : Zerbino Il Ministro per le Finanze : Pellegrini Il Ministro per la Giustizia : Pisenti Il Ministro per la Cultura Popolare : Mezzasoma V . Il Guardasigilli : Pisenti Tabella 2 Funzionari di gruppo A e di grado non inferiore al V 3 Funzionari di gruppo A e di grado non superiore al VI 4 Funzionari di gruppo A e di grado VII 3 Funzionari di gruppo A e di grado VIII 3 Funzionari di gruppo A e di grado IX 3 Funzionari di gruppo A e di grado X e XI 12 Funzionari di gruppo B 15 impiegati di gruppo C 6 impiegati subalterni
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TITOLO UNICO DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTIRAZIONE CAPO I : DEI FIUMI , TORRENTI , LAGHI , RIVI E COLATORI NATURALI 1 . Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori . 2 . Spetta esclusivamente all ’ autorità amministrativa lo statuire e provvedere , anche in caso di contestazione , sulle opere di qualunque natura , e in generale sugli usi , atti o fatti , anche consuetudinari , che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche , con la difesa e conservazione , con quello delle derivazioni legalmente stabilitte , e con l ’ animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti ; e cosa pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde . Quando dette opere , usi , atti , fatti siano riconosciuti dall ’ autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche , essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione , la cessazione , la distruzione . Tutte le contestazioni saranno regolate dall ’ autorità amministrativa , salvo il disposto dell ’ art . 25 , n . 7 della L . 2 giu . 1889 , n . 6166 ( 1-bis ) . Spetta pure all ’ autorità amministrativa , escluso qualsiasi intervento dell ’ autorità giudiziaria , riconoscere , anche in caso di contestazione , se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d ’ arte . Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni , la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari , i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l ’ alveo o contro le sponde di un corso d ’ acqua . Sezione I : Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche 3 . Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche , escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani , sono distinte in cinque categorie . Sezione II : Opere idrauliche della prima categoria . 4 . Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell ’ alveo dei fiumi di confine . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato . Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale , quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni . Sezione III : Opere idrauliche della seconda categoria . 5 . Appartengono alla seconda categoria : a ) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue ; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia ; b ) le nuove inalveazioni , rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato , salvo il riparto delle relative spese a norma dell ’ articolo seguente . Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge . 6 . Le spese per opere indicate nell ’ articolo precedente vanno ripartite , detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi , per una metà a carico dello Stato , l ’ altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate , e pel restante a carico degli altri interessati . Esse spese sono obbligatorie e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature . Sezione IV Opere idrauliche della terza categoria 7 . Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d ’ acqua non comprese fra quelle di primi e seconda categoria e che , insieme alla sistemazione di detti corsi , abbiano uno dei seguenti scopi : a ) difendere ferrovie , strade ed altre opere di grande interesse pubblico , nonché beni demaniali dello Stato , delle provincie e di comuni ; b ) migliorare il regime di un corso d ’ acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria ; c ) impedire inondazioni , straripamenti , corrosioni , invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione , che possano recare rilevante danno al territorio o all ’ abitato di uno o più comuni o producendo impaludamenti possano recar danno all ’ igiene od all ’ agricoltura . Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate , i quali dovranno emettere il loro parere , non oltre i due mesi dalla richiesta . Scaduti i detti due mesi , si intenderà che i comuni e le piovincie siano favorevoli senza riserva alla richiesta classificazione . 8 . Le opere di cui al precedente articolo , sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge . Le spese occorrenti vanno ripartite : a ) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato ; b ) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate ; c ) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati ; d ) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati . Le spese di cui alle lettere b ) , c ) e d ) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie , i comuni ed i proprietari e possessori interessati . La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati , e ad esclusivo suo carico sono le spese relative , salvo il disposto dell ’ art 44 , secondo comma . Sezione V : Opere idrauliche della quarta categoria 9 . Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell ’ alveo ed il contenimento delle acque : a ) dei fiumi e torrenti ; b ) dei grandi colatori ed importanti corsi d ’ acqua . Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati . Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati , quando ad esclusivo giudizio della amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi . Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell art . 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R . D . l7 ag . l907 , n . 638 . In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti , ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro . Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa , quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma . In eguale misura dovranno concorrere i comuni . Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere , quando , pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali , il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa . In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva . Sezione VI Opere idrauliche della quinta categoria l0 . Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell ’ abitato di città , di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d ’ acqua e contro le frane . Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune , col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali . Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all ’ art . 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale , i relativi ricorsi e la valutazione delle spese . 11 . Lo Stato , indipendentemente dal concorso della provincia , potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa , quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati , salva la disposizione dell ’ art . 4 della L . 30 giugno 1904 , n . 293 . 12 . I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica , ordinaria o ferrata , si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada . Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati , i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell ’ utile che ne risentiranno . Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti , le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d ’ acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti . Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all ’ art . 21 , chiamando a concorrere gli eventuali proprietari , che dall ’ opera risentono beneficio . Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell ’ alveo dei minori corsi d ’ acqua , distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati , rivi e colatori pubblici , si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del cap . II , quando concorra l ’ assenso degli interessati secondo l ’ art . 21 . 13 . I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati , o di più comuni riuniti in consorzio . I porti e gli scali lacuali , che soddisfino alle condizioni dell ’ art . 2 del T.U. 2 aprile 1885 , n . 2095 , della legge sui porti , le spiagge ed i fari , saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti . I porti e gli scavi fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie , potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi . CAPO II : DISPOSIZIONI GENERICHE PER LE OPERE DI OGNI CATEGORIA 14 . Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie : per le altre è riservata all ’ autorità governativa l ’ approvazione dei progetti e l ’ altra sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge . Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie , dai comuni o dai consorzi all ’ uopo costituitisi . L ’ approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha , per tutti gli effetti di legge , valore di dichiarazione di pubblica utilità . 15 . I1 Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati , nell ’ interesse del consorzio costituito o costituendo , o del comune interessato , di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie , od anche dirigerne i lavori . 16 Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico . L ’ esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo . 17 Sono mantenute , per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico , le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti , che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti . Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte , o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste , vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge , salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti . Sezione I : Costituzione dei consorzi . 18 . A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono , in proporzione del rispettivo vantaggio , i proprietari e possessori ( siano essi corpi morali o privati ) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria , i quali risentano utile diretto od indiretto , presente o futuro . Lo Stato , le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati , indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale . Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell ’ interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori . La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell ’ imposta principale sui terreni e fabbricati , eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell ’ art 12 . Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi , a ciascuna delle quali è assegnata , secondo il rispettivo grado di interesse , una quota del contributo consorziale . Compiuta la classificazione , e fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima , in ragione sempre dell ’ imposta principale sui terreni e fabbricati . I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno , per gli effetti del riparto , come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili . 19 . Abrogato . 20 . I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti , quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati , quando si tratti d ’ impedire i disalveamenti , e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio . 21 . Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini , ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione presentando al sindaco ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale , ed al prefetto in ogni altro caso , gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere , la loro natura e la spesa presuntiva , non meno che l ’ elenco dei proprietari , i quali possono venir chiamati a concorso . Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso , e decreta la convocazione di tutti gl ’ interessati dopo un congruo termine non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata . In seguito al voto espresso dagl ’ interessati comparsi , il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale , delibera sulla costituzione del proposto consorzio , statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte . Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto . Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati . 22 . Nel caso di opposizione da parte degl ’ interessati o di negata omologazione , è aperto l ’ adito al ricorso , se trattasi di consorzio d ’ interesse comunale , alla Giunta provinciale amministrativa , e , se trattasi di altro consorzio , al ministero , che deciderà , sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato . Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell ’ avviso di cui al precedente articolo . 23 . Quando gl ’ interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie , la costituzione di esso è riservata al ministero , sentiti i rispettivi consigli provinciali . Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa , rettificazione , inalveamento , ed alla loro manutenzione . Sezione II : Organizzazione dei consorzi . 24 . Ordinato e reso obbligatorio il consorzio , l ’ assemblea generale degl ’ interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d ’ amministrazione , ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento , e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici . 25 . L ’ assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti . 26 . Un consorzio istituito per l ’ eseguimento di una opera s ’ intende continuativo per la sua perpetua conservazione , salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume , torrente o canale , consenta di abbandonare la detta opera ; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare , restringere , o comunque modificare il consorzio stesso . La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio . 27 . Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie , il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato . Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso . Qualora il Ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso , il consorzio potrà reclamare al Re , il quale decide sull ’ avviso del Consiglio di Stato , e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . Nei casi in cui è assentito il concorso , il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d ’ amministrazione del consorzio , e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l ’ approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale . 28 . Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati , omologati e fatti soggetto di ricorso , secondo le norme sancite dagli art . 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi . 29 . I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all ’ art . 25 , coll ’ approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale , quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese . Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione , sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali , in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti . 30 . Il riparto dei contributi consorziali , in base alle disposizioni dell ’ art . 18 , sarà determinato dal consorzio , ed , in caso di contestazione , stabilito dalla giunta provinciale amministrativa . L ’ esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 31 . I consorzi esistenti sono conservati , e tanto nella esecuzione , quanto nella manutenzione delle opere , continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione . Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti , ove sia bisogno , per le spese relative alle opere della seconda , terza , quarta , e quinta categoria . CAPO III Sezione I : Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria . 32 . Il contributo annuo , che secondo l ’ art . 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato , per le opere idrauliche di seconda categoria , sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime . Esso sarà determinato con decreto reale , sentiti i consigli provinciali , e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale , terreni e fabbricati . Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degl ’ interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale , terreni e fabbricati . Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato . Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo , a sensi dell ’ art . 6 . Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi . Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell ’ amministrazione pubblica nell ’ esecuzione dei lavori , non darà luogo ad alcuna indennità . 33 . Le provincie ed i consorzi interessati alle spese , di cui nel precedente articolo , dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria . Non esistendo consorzi , e finché non siano organizzati a forma di legge , il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degl ’ interessati , ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti , a termini dell ’ art . 175 della L . 20 marzo 1865 , allegato F . Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi , come all ’ articolo precedente , saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti , rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi . 34 . Le disposizioni dell ’ art . 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l ’ attivazione della L . 20 marzo 1865 , allegato F . 35 . I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l ’ esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura , e debbono essere consultati previamente , quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie . Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini o golene . Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni , per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato . Sezione II : Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria . 36-37 . Abrogati . 38 . Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell ’ art . 44 . Emanato il decreto reale di cui sopra , il prefetto della provincia , nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere , o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie , provvede per mezzo dell ’ ufficio del genio civile , alla compilazione dell ’ elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio . Tale elenco , insieme ad una copia del decreto reale di classificazione , sarà affisso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni , trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa . Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto . Lo schema di statuto , e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all ’ approvazione dell ’ assemblea generale , la cui deliberazione per divenire esecutiva , deve essere omologata dal prefetto . Dalla data di tale omologazione il consorzio s ’ intende costituito per ogni effetto di legge . 39 . Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all ’ albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia , con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data dell ’ affissione ed inserzione , qualunque interessato potrà presentare ricorso al Ministero dei lavori pubblici , il quale deciderà definitivamente , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato . 40 . Abrogato . 41 . Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria , sarà provvisoriamente determinato l ’ ammontare della quota di spesa a carico delle provincie , dei comuni e del consorzio degli interessati ; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio , l ’ eventuale sua suddivisione in zone o comprensori , sentito il parere della commissione centrale idraulico - forestale e delle bonifiche . Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , potrà , sentito il Consiglio di Stato , consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie . In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti , quante rappresentano il contributo annuo rispettivo . 42-43 . Abrogati . 44 . Compiute le opere per ciascun tronco o zona , sia dallo Stato , sia dai concessionari , ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell ’ art . 8 . Il consorzio ha pure l ’ obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l ’ approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo , per le relative spese , il contributo dello Stato , della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere . 45 . Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli art . 32 , 33 e 35 . 46 . I contributi dei proprietari , tanto per la esecuzione dell ’ opera quanto per la sua manutenzione e conservazione , costituiscono oneri reali gravanti i fondi , e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell ’ Imposta fondiaria . 47 . Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione , il consorzio non si costituisca , esso potrà essere costituito d ’ ufficio , mercè l ’ opera di un commissario regio , il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa , con le norme di cui agli art . 38 e 39 . 48 . Ogni qualvolta un consorzio , sia coi ritardi nell ’ eseguimento dei lavori , sia coll ’ inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto , comprometta il fine pel quale fu costituito , il Governo , sentito il Consiglio di Stato , può per decreto reale scioglierne l ’ amministrazione ed assumerne d ’ ufficio l ’ esecuzione delle opere . Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l ’ amministrazione del consorzio , i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell ’ assemblea generale per ricostituire l ’ amministrazione consorziale . Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell ’ ultimo decreto reale . 49-52 . Abrogati . 53 . Alla provincia ed alle provincie interessate , quando di accordo ne facciano domanda , Il Ministro dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , potrà , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria , fermi restando i contributi di cui agli art . 8 e 9 . Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall ’ assemblea . Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall ’ ufficio del genio civile , cui è affidata la vigilanza delle opere . Al costo effettivo delle opere che , comprese le spese impreviste , risulta dal progetto approvato , sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario . Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio , avranno diritto all ’ interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell ’ emissione del decreto di rimborso . 54 . La Cassa dei depositi e prestiti , le casse di risparmio e gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi , ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge , purché prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione . 55 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi , e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni , mediante il rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 56 . Abrogato . CAPO IV : DEGLI ARGINI ED ALTRE OPERE CHE RIGUARDANO IL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE 57 . I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere , che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d ’ acqua , quantunque di interesse puramente consorziale o privato , non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto . I progetti saranno sottoposti all ’ approvazione del Ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d ’ acqua ; quando si tratti di costruire nuovi argini ; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le provincie . 58 . Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza , per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative . Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni , che non alterino in alcun modo il regime dell ’ alveo . Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto , con riserva alle parti , che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere , di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni . 59 . Trattandosi di argini pubblici , i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati , potrà loro concedersene l ’ uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto , e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione . Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada , o non la eseguissero dopo averla assunta , i corrispondenti tratti d ’ argine verranno interclusi con proibizione del transito . 60 . Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all ’ art . 4 ed il chiudimento dei loro bracci , non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale , o per decreto ministeriale , in esecuzione della legge del bilancio annuo : per i fiumi e torrenti , di cui agli art . 7 e 9 , l ’ autorizzazione sarà data con decreto reale , sentiti previamente gl ’ interessati . Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici , quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private , ferme le cautele e disposizioni stabilite dalla legge di espropriazione per utilità pubblica . 61 . Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini del fiumi o torrenti , nell ’ eseguimento dei lavori , così di loro manutenzione , come di riparazione o nuova costruzione ; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia , da praticarsi in tempo di piena , lungo le arginature , che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato . 62 . In caso di piena o di pericolo d ’ inondazione , di rotte di argini , di disalveamenti od altri simili disastri , chiunque , sull ’ invito dell ’ autorità governativa o comunale , è tenuto ad accorrere alla difesa , somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre , salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa , o di coloro a cui vantaggio torna la difesa . In qualunque caso di urgenza , i comuni interessati , e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall ’ autorità governativa provinciale , sono tenuti a fornire , salvo sempre l ’ anzidetto diritto , quel numero di operai , carri e bestie che verrà loro richiesto . Dal momento che l ’ ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d ’ acqua , nessuna autorità , corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà , senza essere chiamata o incaricata dal genio civile , prendere ingerenza nel servizio , né eseguire o far eseguire lavori , né intralciare o rendere difficile in qualsiasi modo l ’ opera degli agenti governativi . Per l ’ ordine pubblico è sempre riservata l ’ azione dell ’ autorità politica . CAPO V : SCOLI ARTIFICIALI 63 . Se i terreni manchino di scolo naturale , i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale . In tali casi , salvo sempre l ’ effetto delle convenzioni , dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate , i proprietari dei terreni sovrastanti , insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l ’ acquisto della servitù coattiva di acquedotto , avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo , di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano , e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne . Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura , costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento , dei fossi , degli argini ed altre opere necessarie all ’ eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi , e per la innocuità di essi lavori , sia che i bonificamenti si facciano per asciugameuto o per colmata . 64 . I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni , sono a carico esclusivo dei proprietari . 65 . I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d ’ interessi e dalla divisione territoriale del Regno . I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio ; se però l ’ estensione e le circostanze del canale così richiedano , lo scopo potrà essere diviso in più tronchi , ed ogni tronco avrà il suo comprensorio . 66 . Ogni comprensorio costituirà un consorzio , la istituzione , modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti . 67 . La proprietà delle paludi , in quanto al suo esercizio , è sottoposta a regole particolari , e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale . CAPO VI : DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO DEI LEGNAMI A GALLA 68 . La navigazione è l ’ oggetto principale a cui servono i laghi , i canali ed i fiumi navigabili . A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque , e gli usi a cui possono queste applicarsi . 69 . La navigazione nei laghi , fiumi e canali naturali è libera . Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali . 70 . Si riguardano come navigabili per l ’ applicazione del presente testo unico quei fiumi e quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio . Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale . Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume , la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione , e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l ’ oggetto preaccennato , sarà fatto per legge . 71 . Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici , o per derivazioni d ’ acque , non potrà ottenere la permissione dal Governo , salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione , o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele , che saranno prescritte nell ’ atto di concessione . Perciò nelle chiuse stabili , che servono alle derivazioni od al movimento degli opifici , dovrà lasciarsi aperta una bocca , e callone , pel passaggio delle barche , le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici , il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell ’ interesse della navigazione . 72 . I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzata , detta anche d ’ attiraggio o di marciapiede . Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti , s ’ intenderà stabilita a metri cinque . Essa , insieme alla sponda fino al fiume , dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d ’ uomini e di bestie da tiro . Le opere dell ’ adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato . Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese . In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia , lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato , restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi . 73 . Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione , e dipendenti dal fatto dei privati , l ’ autorità amministrativa provinciale , premesse le opportune verificazioni , dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all ’ uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza , e nei casi di urgenza provvede per l ’ esecuzione immediata a carico dei privati suddetti . 74 . L ’ esercizio dei porti , o ponti natanti , e chiatte , o ponti di barche , qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili , non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione , al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore , nonché alle prescrizioni od ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto . 75-76 . Abrogati . 77 . Le darsene ed opere relative , ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico , sono posti sotto l ’ ispezione dell ’ autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche , alla facilità dell ’ imbarco e sbarco dei viaggiatori , del carico e scarico delle merci , ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio . 78 . Le discipline per la navigazione dei laghi , fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti . Le variazioni che tornassero utili di apportare ad essi , saranno fatte per decreto reale , sentiti i consigli provinciali . 79 . Nei fiumi , laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo . 80 . Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi , torrenti , rivi , canali e laghi , tanto in tronchi sciolti od annodati , quanto con zattere , non potrà farsi senza licenza speciale . Questa licenza viene accordata dall ’ autorità provinciale , sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto , e gli uffici del genio civile e della ispezione forestale . 81 . Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere , od in tronchi annodati in forma di zattera . 82 . Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili , i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere . Nelle forme , nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali . 83 . Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie , il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà , prima di accordare il permesso , comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni . 84 . I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale , e mediante cauzione , a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto , ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari , ovunque ne sia il caso , e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami , per una causa qualunque , e così anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni , potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati , ai mulini naturali , alle barche , alle chiuse , agli argini , ai ripari , ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza , con inondazione , corrosione , rotture , od in qualsivoglia altro modo . 85 . Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni , quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione . 86 . I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni , i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami . Le autorità locali , gli uffici del genio civile e gli agenti dell ’ amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte con dizioni . 87 . Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d ’ acqua , spetterà alla autorità amministrativa che concede il permesso , lo stabilire quando dovranno eseguirsi , in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari . 88 . Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale , per cui possano essere riconosciuti e all ’ uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione . È tuttora conservato l ’ uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore . 89 . Qualunque proprietario o possessore di terreni , qualunque utente di acque correnti , qualunque esercente di molini , chiuse , porti o ponti natanti od altri edifizi è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto , non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta , mediante il pagamento di quell ’ indennità che sarà convenuta col concessionario , o , in caso contrario , determinata dalla autorità competente . 90 . I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini , rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione , e saranno dal medesimo ripresi , mediante preventivo avviso al possessore del fondo , e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto ai termini di equità e giustizia . 91 . Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà , di possesso o di servitù , od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla , e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti , saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie , senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti , purché regolarmente autorizzati . 92 . È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l ’ esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi , torrenti , laghi e canali dello Stato , finché non si provvede in conformità dell ’ art . 78 . CAPO VII : POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE 93 . Nessuno può fare opere nell ’ alveo dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale , cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi , senza il permesso dell ’ autorità amministrativa . Formano parte degli alvei i rami o canali , o diversivi dei fiumi , torrenti , rivi e scolatori pubblici , ancorché in alcuni tempi dell ’ anno rimangano asciutti . 94 . Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte , la linea , o le linee , fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell ’ articolo precedente , saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto , sentiti gl ’ interessati . 95 . Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall ’ art 58 , è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinano delle acque , né impedimento alla sua libertà , né danno alle proprietà altrui , pubbliche o private , alla navigazione , alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti , ed in generale ai diritti dei terzi . L ’ accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto . 96 . Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche , loro alvei , sponde e difese i seguenti : a ) la formazione di pescaie , chiuse , petraie ed altre opere per l ’ esercizio della pesca , con le quali si alterasse il corso naturale delle acque . Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l ’ esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca , quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni o già prescritte dall ’ autorità competente , o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere ; b ) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei trami torrenti , rivi e canili , a costringere la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque ; c ) lo sradicamento o l ’ abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinine . Per i rivi , canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde ; d ) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita , o determinata dal prefetto , sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l ’ ufficio del Genio civile ; e ) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini , loro banche o sottobanche lungo i fiumi , torrenti e canali navigabili ; f ) le piantagioni di alberi e siepi le fabbriche , gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra , minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi ; g ) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato , la forma , le dimensioni , la resistenza e la convenienza all ’ uso , a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra , e manufatti attinenti ; h ) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi , torrenti , rivi , canali e scolatori pubblici , tante arginati come non arginati , e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti ; i ) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari , sugli argini e loro dipendenze , nonché sulle sponde , scarpe , o banchine dei pubblici canali e loro accessori ; k ) l ’ apertura di cavi , fontanili e simili a distanza dai fiumi , torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali , o di quella che dall ’ autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque ; l ) qualunque opera nell ’ alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili , o sulle vie alzate , che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all ’ esercizio dei porti natanti e ponti di barche ; m ) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari ; n ) lo stabilimento di molini natanti . 97 . Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l ’ osservanza delle condizioni dal medesimo imposte , i seguenti : a ) la formazione di pennelli , chiuse ed altre simili opere nell ’ alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l ’ accesso e l ’ esercizio dei porti natanti e ponti di barche ; b ) le formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale ; c ) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie , ferme le disposizioni di cui all ’ art . 95 , lettera c ) ; d ) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda , quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione , ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti ; e ) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni , agli abbeveratoi , ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti ; f ) , g ) , h ) , i ) ; k ) la ricostruzione , tuttoché senza variazioni di posizione e forma , delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni , di ponti , ponti canali , botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici e canali demaniali ; l ) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse , sia senza chiuse , fermo l ’ obbligo dell ’ intiera estirpazione delle chiuse abbandonate : m ) l ’ estrazione di ciottoli , ghiaia , sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi , torrenti e canali pubblici , eccettuate quelle località ove , per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati . Anche per queste località però l ’ autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl ’ interessi pubblici o privati essere lesi ; n ) l ’ occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili , gli scavamenti lungh ’ esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono , e finalmente la estrazione di ciottoli , ghiaie o sabbie , fatta eccezione , quanto a detta estrazione , per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione . 98 . Non si possono eseguire , se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici , e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte , le opere che seguono : a ) , b ) , c ) ; d ) le nuove costruzioni nell ’ alveo dei fiumi , torrenti , rivi , scolatori pubblici o canali demaniali , di chiuse , ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti , ponti canali e botti sotterranee , non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; d ) la costruzione di nuove aia vide , di scolo a traverso gli argini e l ’ annullamento delle esistenti . e ) la costruzione di nuove chiaviche di suolo a traverso gli argini e l ’ annullamento delle esistenti ; f ) 99 . Le opere indicate nell ’ articolo precedente sono autorizzate dai prefetti , quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria . 100 . I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari , saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali . 101 . È facoltativo all ’ autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena , quando la piena del fiume o torrente sia giunta all ’ altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali , nell ’ interesse della conservazione degli argini maestri . Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall ’ autorità suddetta nell ’ intento di evitare il taglio . CAPO VIII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ACQUE PUBBLICHE 102 . Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione , ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V . Il ministero dei lavori pubblici , sentiti gli interessati ed il consiglio provinciale , potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori , per conformarli alle prescrizioni dell ’ art . 65 .
ProsaGiuridica ,
CAPO I : ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE . RICONOSCIMENTO – CATASTO DELLE UTENZE Elenchi delle acque pubbliche . 1 . Gli uffici del Genio civile provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche , a termini degli artt . 3 e 4 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . I detti schemi sono trasmessi al ministero dei lavori pubblici ( Ufficio speciale delle acque pubbliche ) che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . 2 . Il ministero , mentre dispone la pubblicazione degli schemi sulla Gazzetta Ufficiale , incarica i rispettivi uffici del Genio civile di provvedere alla pubblicazione degli schemi stessi mediante : a ) deposito di ogni schema nell ’ ufficio di prefettura della relativa provincia ; b ) inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia dello schema stesso ; c ) deposito di un esemplare di detto foglio degli annunzi legali nella segreteria di tutti i comuni della provincia , per gli elenchi principali , e nella segreteria dei comuni direttamente interessati per gli elenchi suppletivi ; d ) affissione all ’ albo pretorio di detti comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza , per un termine di 30 giorni , di un avviso che dia notizia dell ’ avvenuta inserzione così nella Gazzetta Ufficiale come nel foglio degli annunzi legali e dell ’ eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data della inserzione nella Gazzetta Ufficiale ; e ) inserzione dell ’ avviso di cui alla lettera d ) in uno o più giornali della provincia indicati dal ministero dei lavori pubblici . Trascorso il termine per le opposizioni gli uffici del Genio civile trasmettono al ministero dei lavori pubblici gli schemi e le opposizioni con particolareggiata relazione . 3 . Approvati gli elenchi a termini dell ’ art . 3 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , essi sono pubblicati con i relativi decreti di approvazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia . Un esemplare di detto foglio deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria dei comuni indicati nell ’ articolo precedente . Dell ’ avvenuta inserzione e dell ’ eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all ’ albo pretorio dei comuni . L ’ avviso rende nota la data di scadenza dell ’ anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento e le dichiarazioni di utenza ai termini degli artt . 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e richiama le sanzioni da questi comminate in caso d ’ inadempienza . Riconoscimenti . 4 . La domanda di riconoscimento , di cui all ’ art . 2 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve essere diretta al ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all ’ ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l ’ opificio situato sopra acqua pubblica . Il detto ufficio restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . L ’ utente deve indicare il quantitativo d ’ acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e , in caso di utenza per irrigazione , anche la superficie dei terreni irrigati e produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l ’ uso della derivazione durante tutto il triennio anteriore alla promulgazione della L . 10 agosto 1884 , n . 2644 , nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata . Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio . Il richiedente deve depositare , nel termine assegnatogli dall ’ ufficio del Genio civile e non superiore a giorni 30 , la somma dall ’ ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento . 5 . La domanda è affissa in copia , per 15 giorni , all ’ albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l ’ opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso all ’ albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque . La amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità . In base ai risultati dell ’ istruttoria , nella quale si osserverà , in quanto possibile , il disposto del successivo art . 13 e agli accertamenti locali praticati dal Genio civile , il Ministro dei lavori pubblici , su conforme parere del Consiglio superiore delle acque , emette il decreto che fa luogo al riconoscimento dell ’ utenza in tutto o in parte o respinge la domanda . I1 decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale , consegnandone copia all ’ interessato o a persona sua familiare , o in mancanza , al Sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l ’ opificio situato sopra acqua pubblica . Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze . 6 . Decorso il termine di cui all ’ art . 2 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento , il Ministro dei lavori pubblici , ove non si avvalga della facoltà di cui all ’ art . 42 , comma 2 . del R.D. suddetto ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell ’ alveo e dell ’ edificio di presa , nonché il ripristino delle sponde e degli argini del corso d ’ acqua da cui si effettua la derivazione , o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento . Qualora non si ottemperi all ’ esecuzione nel termine prescritto vi provvederà d ’ ufficio il Genio civile a spese dell ’ utente . Catasto delle utenze . 7 . La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all ’ art . 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio originale al Sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l ’ opificio situato su acqua pubblica . Uno degli originali è restituito all ’ interessato con attestazione della data di presentazione . Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l ’ abbiano presentata dopo la entrata in vigore del D.L. 20 novembre 1916 . n . 1664 . Gli utenti di cui alle lettere a ) e b ) dell ’ art . 1 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all ’ uso dell ’ acqua , devono indicare la data di presentazione della relativa domanda . Il Sindaco trasmette le dichiarazioni all ’ intendenza di finanza della provincia , accompagnandole con le notizie che sono a suo conoscenza e che valgono a rettificare le eventuali inesattezze . Trascorso il termine assegnato agli utenti , il Sindaco ha l ’ obbligo di supplire d ’ ufficio . nel termine di un anno , alle dichiarazioni non presentate . 8 . L ’ intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze , il quale riconosciutolo regolare , ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia e affissione per quindici giorni all ’ albo pretorio di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio . Il Ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all ’ aggiornamento del catasto . apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte . CAPO II : DOMANDE DI CONCESSIONE . ISTRUTTORIA 9 . Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del Genio civile il quale restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione . Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio . Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti : 1° per le grandi derivazioni : a ) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d ’ acqua e del bacino idrografico : b ) corografia ; c ) piano generale ; d ) profili longitudinali e trasversali ; e ) disegni delle principali opere d ’ arte ; f ) calcolo sommario della spesa e piano finanziario ; 2° per le piccole derivazioni : a ) relazione particolareggiata ; b ) corografia ; c ) piano topografico ; d ) profili longitudinali e trasversali ; e ) disegni delle principali opere d ’ arte . 10 . Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione . I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere . Per le piccole derivazioni di lieve entità può l ’ ufficio del Genio civile dispensare dal produre alcuni dei documenti prescritti , salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica ; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo . Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici , di cui all ’ articolo precedente debba essere completato o regolarizzato , l ’ ufficio del Genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni , trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge . 11 . Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l ’ esame della domanda Il richiedente deve depositale , oltre alla somma di cui al penultimo comma dell ’ articolo 9 del R . D . 9 ottobre 1919 , n 2161 , che e dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone , le somme che l ’ ufficio del Genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette . Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato , che non potrà essere superiore a trenta giorni , la domanda non avrà ulteriore corso . Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall ’ ingegnere capo del Genio civile . Nel caso in cui , a termini dell ’ art . 10 del R . D . 9 ottobre 1919 n . 2161 , fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell ’ art . 11 del menzionato decreto , la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d ’ istruttoria e di esame delle domande anteriori . 12 . La pubblicazione della domanda a termini dell ’ art 9 quinto comma del R . D . 9 ottobre 1916 n . 2161 , e fatta dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell ’ avviso nella Gazzetta Ufficiale , mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l ’ ufficio del Genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati , i giorni in cui saranno visibili al pubblico , i comuni e i giorni nei quali l ’ ordinanza dovrà rimanere affissa all ’ albo pretorio , il periodo di tempo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni , entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta in calce all ’ ordinanza l ’ ufficio del Genio civile stabilisce il giorno e l ’ ora della visita locale ed il luogo di ritrovo . Per le grandi deirvazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque l ’ ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità . 13 . Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del Genio civile procedente In detto verbale , su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti , saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni . 14 . La relazione dell ’ ufficio del Genio civile sui risultati dell ’ istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti : A ) Se si tratta di derivazione 1° sulla quantità d ’ acqua che si può concedere , avuto riguardo alle condizioni locali , alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione ; 2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione , la lunghezza , l ’ altezza , la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell ’ acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i ditti del terzi : 3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l ’ estrazione dell ’ acqua nei limiti della concessione , e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell ’ occasione di piene , s ’ introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatole , sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte i cavi esistenti , tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque ; 4° sopra il modo di restituzione delle acque , quando ne sia il caso , al loro corso primitivo , senza pregiudizio dei diritti dei terzi l e del buon regime idraulico ; 5° sopra le cautele da prescriversi per l ’ innocuo ripristinamento della chiusa se e instabile . B ) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : 1° sulla distanza dell ’ opificio dalle sponde , salvo che esso occupi l ’ intera larghezza dell ’ alveo o bacino d ’ acqua ; 2° sulle rampe e strade di accesso all ’ opificio all ’ effetto di accertarne l ’ innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature ; 3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena . C ) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : 1° sulla razionale utilizzazione dei corsi d ’ acqua e del bacino idrografico e sulla compatibiltà della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime ; 2° sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell ’ interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere ; 3° sulle cautele per impedire inquinamento delle acque ; 4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata ; 5° sull ’ importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli artt . 26 e 27 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , con la indicazione , per le concessioni ad uso di forza motrice , dei necessari calcoli ; 6° sulle garanzie da richiedersi nell ’ interesse del regime idraulico , della navigazione e fluitazione . dell ’ agricoltura , dell ’ industria , della piscicoltura , nonché della sicurezza e dell ’ igiene pubblica ; 7° sulla capacità tecnico - finanziaria ed industriale del richiedente ; 8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l ’ ufficio del Genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta . Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d ’ acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti dell ’ eseguita istruttoria saranno dagli uffici del Genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso , che esprimerà il suo parere in merito . CAPO III : CONCESSIONE 15 . Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque , il quale sentito , ove lo creda opportuno , gli interessati , esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l ’ ufficio del Genio civile deve includere nel disciplinare . 16 . Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque determina , oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi : 1° Se si tratta di derivazioni : a ) la specie della derivazione ; b ) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante ; c ) le quantità massime da non oltrepassare , e quelle medie su cui sono fissati i canoni , nel caso di volumi variabili ; d ) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione ; e ) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice ; f ) il modo e le condizioni della raccolta , regolazione , derivazione , condotta , restituzione e scolo dell ’ acqua . g ) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi , la superficie cui l ' acqua è destinata , la sua ubicazione ed i suoi confini ; h ) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile le particolari condizioni richieste dalla natura dell ’ opera e del corso di acqua , e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi , quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del Genio civile ; i ) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili , le condizioni e discipline dell ’ esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene . 2° Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : a ) il modo e le condizioni dell ’ uso ; b ) le cautele da osservarsi in caso di piena ; c ) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni . 3° Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica : a ) le garanzie da osservarsi nell ’ interesse del regime idraulico , della navigazione e della fluitazione , dell ’ agricoltura , dell ’ industria , della piscicoltura , dell ’ igiene e sicurezza pubblica ; b ) l ' importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato ; c ) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici , od a favore di comuni rivieraschi , a termini degli artt . 38 e 40 del R.D. 9 ottobre 1910 , n . 2161; d ) la durata della concessione ; e ) i termini entro i quali il concessionario dovrà : 1 ) presentare il progetto definitivo ; 2 ) effettuare le espropriazioni ; 3 ) cominciare i lavori ; 4 ) ultimare i lavori ; 5 ) attuare l ’ utilizzazione dell ’ acqua ; quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l ’ acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell ’ opera , fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente ; f ) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali , a sensi dell ’ art . 30 nel R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sia da riservare la facoltà di riscatto , le condizioni e le modalità di questo ; g ) nel caso di piccole derivazioni , l ’ obbligo della rimozione delle opere per il ripristino nell ’ alveo , delle sponde ed arginature quando , al cessare della concessione , per qualsiasi motivo , lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso ; h ) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell ’ articolo 13 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161; i ) nel caso in cui si ravvisi opportuno , le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre ; k ) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente , nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori . Tanto la cauzione quanto l ’ ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare ; l ) l ’ elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l ’ opificio , ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell ’ acqua da derivare ; m ) nel caso in cui si ravvisi opportuno , norme relative alle tariffe di vendita dell ’ acqua derivata o dell ’ energia con essa prodotta . Il disciplinare conterrà l ’ espressa condizione elle il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento . 17 . La concessione s ’ intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni , le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie , senza che occorra ripeterle nel disciplinare : a ) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che , a giudizio insindacabile dell ’ Amministrazione , le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell ’ alveo o bacino , della navigazione , dei canali , strade ed altri beni laterali , e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione ; b ) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione , salvo il diritto di rinunciare alla concessione , con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell ’ annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia ; c ) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l ’ esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore , nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione ; d ) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare , tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario . 18 . Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente . La firma deve essere autenticata dal funzionario all ’ uopo delegato . Firmato il disciplinare , il Ministro dei lavori pubblici , di concerto col Ministro delle finanze , promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione . 19 . Dopo esaurita l ’ istruttoria , se si riconosce che non si possa far luogo alla concessione , la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all ’ ultimo comma dell ’ articolo precedente . 20 . Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze , per l ’ esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell ’ ufficio del Registro al concessionario , previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa . Altra copia è trasmessa all ’ ufficio del Genio civile il quale , provveduto alla registrazione del disciplinare , entro 20 giorni dalla ricezione , dà notizia al concessionario della emissione del decreto . L ’ ufficio del Registro avverte quello del Genio civile dell ’ avvenuta consegna del decreto . Il decreto di concessione è pubblicato , con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi , nel Foglio degli annunzi legali della provincia interessata . 21 . Emanato il decreto , il concessionario deve presentare , qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato , al Genio civile il progetto esecutivo dei lavori , compilato secondo le norme stabilite nel decreto del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque . 22 . Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all ’ ufficio del Genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori . Il Genio civile ne sorveglia l ’ esecuzione , e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione , riferendone però immediatamente al Ministro dei lavori pubblici il quale , sentito il Consiglio superiore delle acque , provvede in merito . Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello porogato . I nuovi termini sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici , sentito il Consiglio superiore delle acque . 23 . In seguito all ’ approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell ’ elenco delle ditte espropriande con l ’ indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli artt . 16 e 24 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , l ' ufficio del Genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell ’ art . 25 , comma 3° , del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , dandone preventivo avviso agl ’ interessati o direttamente o a mezzo del Sindaco . I funzionari del Genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo . L ' autorizzazione potrà stabilire determinate modalità . I danni arrecati ai proprietari , durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza , saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell ’ ingegnere capo del Genio civile . Alle operazioni predette è applicabile l ’ articolo 8 della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificata con legge 18 dicembre 1879 , n . 5188 , restando sostituito al Prefetto ed al sotto Prefetto , l ’ ingegnere capo del Genio civile . 24 . Ultimati i lavori , il concessionario ne dà avviso all ’ ufficio del Genio civile , il quale procede alla visita delle opere , e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d ’ arte , trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici . Intervenuta l ' approvazione dell ’ atto di collaudo il Genio civile ne rilascia copia al concessionario . 25 . Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell ' art . 27 , comma 3° , del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza , qualsiasi concessionario , il quale incorra in tale ritardo , è tenuto a corrispondere , oltre il canone , gl ' interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone . Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa , salvo che l ' ufficio del Genio civile non creda di autorizzare , in via provvisoria ed a rischio del concessionario , l ' esercizio delle opere ultimate . 26 . La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo . In ogni caso , nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell ' art . 21 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , si tiene conto dell ’ entità e del carattere degli impianti nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d ' acqua . CAPO IV : ESERCIZIO DELLE UTENZE Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta , derivazione e restituzione , nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione , l ’ ufficio del Genio civile diffida l ’ utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio . In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al Prefetto per i provvedimenti di cui agli articoli 76 e 77 . 28 . Quando nei casi di cui all ' art . 35 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , l ’ utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione , deve presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici . L ’ Ufficio del Genio civile , previa l ’ istruttoria che si ritenesse necessaria , a tutela degl ’ interessi dell ’ Amministrazione e dei terzi , redige apposito disciplinare e riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull ’ ammissibilità delle nuove opere . Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque . Resta salva l ’ applicazione dell ’ art . 36 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , ove ne ricorrano gli estremi . 29 . Alle variazioni indicate nella prima parte dell ' art . 36 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni . Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo , salvo che il ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma . Le variazioni dei meccanismi di cui al penultimo comma del citato art . 36 , sono notificate al competente ufficio del genio civile , mediante consegna dell ’ atto di dichiarazione in doppio originale , uno dei quali è restituito all ’ interessato con l ’ attestazione della data di presentazione . 30 . In caso di sospensione o interruzione dell ’ esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio , l ’ utente deve darne immediato avviso al Genio civile sotto la comminatoria di cui all ' art . 120 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore , l ’ utente deve provocarne la constatazione da parte del Genio civile . Nell ’ un caso e nell ’ altro il Genio civile ne riferisce al Ministero . 31 . Quando ai sensi dell ’ art . 42 comma 1° del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata ai servizi pubblici , il prefetto della Provincia , di sua iniziativa o su rapporto del Genio civile , può provvedere con suo decreto e a mezzo del Genio civile all ' esercizio di ufficio della utilizzazione . informandone il Ministero dei lavori pubblici . Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del Genio civile il personale addetto al funzionamento dell ’ impianto . Appena cominciato l ’ esercizio di ufficio , il Genio civile redige in contraddittorio dell ’ interessato o , in mancanza , con l ’ assistenza di due testimoni , l ’ inventario dell ’ impianto stesso . Il rendiconto dell ’ esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all ’ utente dei proventi netti , o la riscossione a suo carico a termini dell ’ art . 28 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , delle maggiori spese occorse . Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato art . 42 . I proventi netti sono versati alla Cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti fra l ’ Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione . CAPO V : CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE CAPO VI : DISPOSIZIONI DIVERSE 37 . Le società commerciali utenti di derivazioni debbono notificare al Ministero dei lavori pubblici ogni trasformazione o modifica delle loro costituzioni a norma dell ’ articolo 96 del Codice di commercio , non sì tosto sia stata deliberata dalle società . 38 . Agli effetti del terzo comma dell ’ articolo 22 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall ’ impianto cui si riferisce la concessione . 39 . La costruzione delle linee di trasmissione dell ’ energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere , a sensi ed effetti dell ’ art . 25 del R.D. 9 ottobre 1919 . n . 2161 , dichiarate di pubblica utilità con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque . La domanda corredata dal progetto di massima sarà pubblicata nei modi indicati per le domande di concessione . Si osserveranno del resto le disposizioni contenute nell ’ art . 25 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e nell ’ art . 23 del presente regolamento . 40 . Le riserve imposte a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell ’ art . 38 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono pubblicate nel fogli per annunzi legali delle Provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici . 41 . Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell ’ art . 40 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , nel caso di accordi tra il Comune interessato e il concessionario , decorre dalla data dell ’ accordo , che dovrà essere comunicato al Ministero dei lavori pubblici . 42 . Nel determinare il riparto , tra i Comuni rivieraschi , delle quote del canone supplementare di che al sesto comma dell ' art . 40 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 chilometri e del bilancio di ciascun Comune . Agli stessi criteri si attiene il Ministero medesimo nei riparti a norma del penultimo comma del citato art . 40 . 43 . Per ottenere la licenza di attingimento di acqua , di cui all ’ art . 43 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi . Il prefetto , sentito il competente ufficio del Genio civile , provvede sulla domanda , stabilendo nei disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge , da pagarsi anticipatamente , e senza obbligo di cauzione . Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese . 44 . Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee , delle quali a norma degli articoli 23 e 24 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sia consentita la rinnovazione , il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del Genio civile nel modi indicati all ' art . 9 del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese . Il Genio civile , previ gli opportuni accertamenti locali , trasmette l ’ istanza al Ministero del lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la chiesta rinnovazione e circa le modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d ’ acqua . Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute negli articoli 17 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . e 19 e 20 del presente regolamento . CAPO VII : SERVIZIO IDROGRAFICO 45 . Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d ’ acqua ed i bacini dei Regno provvedono : 1 ) l ’ Ufficio idrografico del magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1907 , n . 257 , per il territorio di competenza del magistrato medesimo ; 2 ) l ’ Ufficio idrografico del Po ; 3 ) il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del Regno . Il servizio idrografico centrale è disimpegnato : a ) da un Ufficio tecnico idrografico istituito presso il Consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni dl cui alla seguente lettera b ) ; b ) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni : 1 ) litorale Ligure - Toscano ; 2 ) litorale del Lazio ; 3 ) litorale della Campania ; 4 ) litorale della Basilicata e Calabria ; 5 ) litorale delle Pugile e Abruzzo Molise ; 6 ) litorale delle Marche ; 7 ) litorale della Sardegna ; 8 ) litorale della Sicilia . Con decreto reale , sentito il Consiglio superiore delle acque , potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici , e variate le circoscrizioni suddette . Con decreto ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici , e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti per ogni sezione autonoma . All ’ Ufficio idrografico del Po , con sede in Parma , saranno assegnati . oltre l ’ ingegnere capo , almeno due ingegneri , e quattro aiutanti . 46 . Il Consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno ; e tale vigilanza esplica a mezzo di un Ufficio superiore compartimentale con sede in Roma , diretto da un ispettore superiore del Genio civile appartenente al Consiglio stesso , salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 , n . 257 , sul Magistrato alle acque , modificata dalla legge 13 luglio 1911 , n . 774 . sui bacini montani . 47 . L ’ approvazione dei progetti relativi al servizio idrografico , salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907 , n . 257 , è affidata all ’ ispettore superiore compartimentale di cui all ’ articolo precedente per gli importi fra L . 50.000 e L . 200.000 di cui all ’ art . 2 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919 , numero 107 . 48 . Il personale addetto all ’ Ufficio idrografico del Po ed agli altri Uffici e sezioni idrografiche , non può essere destinato ad altri Uffici o servizi né ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del Consiglio superiore delle acque . 49 . Alle visite d ’ istruttoria relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un funzionario tecnico dell ’ ufficio o sezione idrografica che ha giurisdizione sul bacino a cui la derivazione si riferisce , col compito di definire la natura e l ’ entità degli impianti di stazioni e strumenti idrografici . Il verbale della visita d ’ istruttoria deve portare anche la firma del funzionario del servizio idrografico intervenuto alla visita . 50 . Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli artt . 59 e seguenti del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche . Il ministro dei lavori pubblici , d ’ accordo con quello del tesoro , potrà all ’ uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza , determinandone la retribuzione . I fondi all ’ uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui all ’ art . 62 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . 51 . Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita , versandone il ricavo in Tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio della entrata di cui all ’ art . 9 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e per i fini in esso indicati . Le somme così versate saranno , con decreto del ministro del tesoro , iscritte nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro , su proposta del Consiglio superiore delle acque , premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d ’ acqua e alle pubblicazioni predette . CAPO VIII : PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DEI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI 52 . La domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui all ’ art . 48 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve essere presentata insieme con la domanda di concessione della derivazione di acqua necessaria per la esecuzione delle opere menzionate nel detto articolo . La domanda deve essere presentata in doppio originale all ’ Ufficio del genio civile competente , il quale restituisce all ’ esibitore uno degli originali con l ’ attestazione della data di presentazione . 53 . Sono a carico di chi chiede la concessione delle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l ' istruttoria ed in generale per l ' esame della domanda . Il richiedente deve , a richiesta dell ’ Ufficio del genio civile , depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzidette od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell ’ art . 11 del presente regolamento . Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato , che non potrà essere superiore a trenta giorni , la domanda non avrà ulteriore corso . Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall ’ ingegnere capo del genio civile . 54 . Il piano finanziario da presentarsi , in originale e copia , a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa , deve indicare : 1 ) la spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti , meccanismi e dotazioni relative ; 2 ) I mezzi con i quali s ’ intende provvedervi , capitale proprio o capitale da attingere al credito ; 3 ) le spese di manutenzione e quelle di esercizio , distinte per categorie e voci , in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare ; 4 ) i criteri che s ’ intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi , meccanismi , ecc . e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili , e le quote , che , all ’ uopo , sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio ; 5 ) gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito ; 6 ) il periodo di tempo e le quote annue assegnate all ’ ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario ; 7 ) i proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell ’ acqua derivata e dell ’ energia prodotta , e dai contributi dei fondi irrigabili e dai proprietari ed utenti a valle di cui all ’ art . 57 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , nonché la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso ; 8 ) quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto od in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario , le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio , lago od opera affine . Dal compendio degli elementi di cui sopra , integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario sarà fatto risultare il disavanzo economico , ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa . Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si propone di adottare per i singoli usi cui è destinata l ’ acqua o l ’ energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l ’ applicazione delle tariffe . Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai nn . 1 e 2 dell ’ art . 48 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , basterà la presentazione del piano finanziario richiesto dall ’ art . 9 , lett . f ) del presente regolamento . 55 . L ’ ufficio del Genio civile nel riferire sui risultati dell ’ istruttoria compiuta a termini del precedente art . 14 . esprime anche un sommario parere sulla domanda di agevolazioni e sovvenzioni . Il Ministro dei lavori pubblici sottopone quindi gli atti all ’ esame del Consiglio superiore delle acque il quale può domandare , anche direttamente al richiedente , le maggiori notizie e gli schiarimenti verbali che reputerà necessari . 56 . Dopo che abbia firmato il disciplinare per la concessione della derivazione d ’ acqua . giusta il precedente art . 18 . il richiedente la sovvenzione governativa dovrà presentare all ’ ufficio del Genio civile nel termine perentorio , che gli verrà assegnato dal Ministero dei lavori pubblici , il progetto esecutivo delle opere alle quali si riferisce la concessione corredandola dei rilievi geognostici e dei calcoli dimostrativi della capacità del serbatoio , nonché gli esemplari del piano finanziario esibito , debitamente aggiornato . Tale progetto , da esibirsi in originale e copia , sarà redatto in conformità alle norme per la compilazione dei progetti esecutivi approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di cui all ’ art . 21 del presente regolamento nonché delle speciali norme per la costruzione delle dighe . 57 . L ’ ufficio del Genio civile trasmette al Ministero dei lavori pubblici il progetto ed il piano finanziario di cui al precedente articolo , esprimendo il proprio parere tanto sul progetto stesso , quanto sulla esattezza dei dati forniti dal richiedente nel piano medesimo e sulle eventuali modificazioni occorrenti . Il Consiglio superiore delle acque , accertato il piano finanziario dopo avere eventualmente sentito il richiedente , propone l ’ ammontare annuo della sovvenzione governativa , nei limiti del disavanzo economico risultante dal piano stesso , e ne stabilisce pure la durata . Agli effetti della determinazione della sovvenzione governativa , di cui all ’ art . 50 del R . D . 9 ottobre 1919 , n . 2161 . s ’ intende che i milioni di metri cubi di acqua , ai quali si applica la sovvenzione stessa , sono dati dalla capacità corrispondente ai peli estremi d ’ invaso e svaso dell ’ acqua accumulata . 58 . L ’ ufficio del Genio civile procederà , durante l ’ esecuzione dei lavori , ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità . Di tali elementi il Genio civile dovrà valersi nell ’ eseguire il collaudo a termini del precedente art . 24 . Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell ’ accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l ’ acqua . 59 . Determinata che sia la sovvenzione annua governativa , questa non potrà essere aumentata se pure non dovessero corrispondere , all ’ atto della realizzazione , le previsioni del piano finanziario , tanto in ordine al costo di costruzione , quanto nei riguardi delle spese e dei redditi dell ’ esercizio . Parimenti nessuna variazione potrà recarsi ai limiti dei prezzi di cui al penultimo comma dell ’ art . 54 . Qualora dal collaudo risulti che il serbatoio o lago abbia una capacità inferiore a quella prevista nel progetto esecutivo in base al quale è stata accordata la sovvenzione , è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ridurre proporzionalmente , su conforme parere del Consiglio superiore delle acque , la sovvenzione annua . 60 . Ai sensi dell ’ art . 32 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , s ’ intende profitto netto , alla cui partecipazione e ammesso lo Stato , quello che rimane del profitto lordo detratte le spese di esercizio , di manutenzione , di riparazione e quelle di estinzione del capitale di primo impianto , esclusa quella parte delle opere di derivazione che , secondo l ’ art . 22 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , passerà senza compenso in proprietà dello Stato . Nel prodotto lordo saranno compresi tutti i contributi diretti o indiretti dovuti alla azienda , con l ’ obbligo del non riscosso per riscosso . Tale criterio di accertamento del profitto netto sostituisce quello indicato nel secondo comma dell ’ art . 52 del citato decreto , quando questo non sia applicabile . Se sia concessionaria uno società che svolga la sua attività in diversi campi , dovrà , nel caso che sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili netti , essere tenuta gestione separata per l ’ esercizio della concessione per cui è stata accordata la sovvenzione governativa . In tale gestione , alle voci spese generali e di amministrazione non potrà figurare una somma superiore ad una quota delle spese generali e di amministrazione dell ’ Ente , proporzionale alle quote di capitale rispettivamente impiegate . 61 . Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell ’ azienda , il concessionario dovrà annualmente comunicare al Ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell ’ azienda stessa entro il mese i successivo all ’ approvazione del bilancio se sia una società , od entro un mese dal compiuto anno di esercizio se sia un privato . II Ministero dei lavori pubblici , di concerto con quello del tesoro , accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato . Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti , registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l ’ azienda : i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti , pena la sospensione della sovvenzione . Ove sorga contestazione circa la quota dì utili spettanti allo Stato , la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri , nominati l ’ uno dal Ministero dei lavori pubblici , l ’ altro dal concessionario , ed il terzo , con funzione di presidente , di comune accordo , tra le parti , o in mancanza di accordo , dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto ; e la loro sentenza non sarà soggetta né ad appello né a ricorso per cassazione . 62 . La sovvenzione verrà corrisposta ad annualità posticipate secondo il progresso dei lavori e a decorrere dalla data dei relativi certificati di avanzamento che saranno rilasciati dall ’ ufficio del Genio civile ed approvati dal ministero dei lavori pubblici . 63 . La riscossione della quota di partecizione dello Stato accertata giusta il precedente art . 61 , sarà effettuata in base alla legge ( testo unico ) 14 aprile 1910 , n . 639 , per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato . 64 . Alla emissione di obbigazioni e di cartelle fondiarie di cui all ’ art . 54 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , sono autorizzati gli istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario . Con decreto del Ministro dell ’ industria e del commercio , di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro , potrà l ’ autorizzazione essere estesa ad altri Istituti di credito . 65 . Chi ha chiesto la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , deve , dopo sottoscritto il disciplinare ed all ’ atto della presentazione nel progetto esecutivo di cui all ’ art . 56 . presentare anche una planimetria generale dei terreni indicati nella domanda di concessione e di quegli altri che , in seguito allo studio del progetto esecutivo , siansi dimostrati idonei per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale . Tale planimetria dovrà contenere tutti i dati necessari per la esatta identificazione dei terreni che si intende di assoggettare a contributo , l ’ indicazione dei canali d ' irrigazione e le quote od altezze di livello dei terreni e dei canali riferite al livello del mare , oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione . La planimetria stessa sarà corredata da un elenco descrittivo dei fondi irrigabili , in cui saranno riportati , con le eventuali rettifiche od aggiunte , tutti i dati contenuti nella domanda di concessione , giusta l ’ art . 56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , e sarà altresì indicato lo stato di coltura attuale dei terreni e quello di cui potranno essere suscettibili mercè l ’ irrigazione . 65 . Presentati i documenti di cui all ’ articolo precedente , la domanda di concessione di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , è pubblicata nei comuni interessati con decreto del Ministro dei lavori pubblici . I1 decreto stabilisce l ’ ufficio o gli uffici presso i quali la domanda , la planimetria e l ’ elenco descrittivo accennati nell ’ articolo precedente saranno depositati , i giorni in cui saranno visibili al pubblico , i comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all ’ albo pretorio , il periodo di tempo , non superiore a trenta giorni , entro il quale potranno presentarsi le opposizioni . Il decreto indica pure che l ’ istruttoria si compie anche per la determinazione del tributo obbligatorio a carico dei fondi irrigabili , giusta l’art.56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Contemporaneamente l ’ ufficio del Genio civile pubblica il giorno e l ’ ora della visita locale . Copia del decreto è comunicata alle provincie interessate . 67 . Le circostanze di fatto constatate da visita locale risulteranno da un processo verbale redatto dal funzionario del Genio civile che vi procede ; in detto verbale , su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti , saranno inoltre inserite le osservazioni o controdeduzioni . Compiuta l ' istruttoria , l ’ ufficio del Genio civile trasmette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con apposita relazione , nella quale riassume i risultati dell ’ istruttoria ed esprime il parere sulle opposizioni presentate e formula proposte per la determinazione delle condizioni di cui all ’ art . 56 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque che potrà , ove lo ritenga opportuno , udire le deduzioni verbali del richiedente . 68 . Prima di far luogo alla concessione della sovvenzione governativa e della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili , sarà notificato al richiedente l ’ ammontare della sovvenzione deliberata , del contributo sui fondi irrigabili ed il prezzo di vendita dell ’ acqua , con invito a far conoscere la sua incondizionata adesione entro un perentorio termine . 69 . La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio , lago od opera affine . Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione , la domanda è respinta con decreto motivato , da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione . 70 . La domanda per la determinazione del contributo annuo di miglioria indicato all ’ articolo 57 del R . D . 9 ottobre 1919 , n . 2161 , deve , a cura del richiedente , essere notificata agli interessati i quali potranno presentare le eventuali opposizioni al Ministero dei lavori pubblici entro 30 giorni dall ’ avventata notificazione . Il richiedente deve fornire al Ministero predetto la prova della eseguita notificazione . 71 . Gli elenchi dei bacini imbriferi da sistemarsi con serbatoi e laghi , compilati a norma dell ’ art . 59 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , devono comprendere i bacini per i quali la sistemazione del corso d ’ acqua corrispondente abbia tale interesse pubblico da rendere necessario che lo Stato ne promuova direttamente l ’ esecuzione . I detti elenchi con le indicazioni di massima della probabile ubicazione dei serbatoi o laghi e della relativa capacità sono depositati col progetto di massima presso l ’ ufficio del Genio civile della provincia in cui dovranno essere eseguite le opere e sono pubblicati integralmente nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali indicati dal Ministero dei lavori pubblici insieme con l ’ avviso che dichiara aperta la gara per la concessione delle opere stesse sulla base del progetto di massima . L ’ avviso deve contenere l ’ invito di presentare al competente ufficio del Genio civile , il progetto esecutivo delle opere e di chiedere , oltre alla concessione della derivazione d ’ acqua , le agevolazioni di cui ai nn . 1 e 2 dell ' art . 48 del R.D. predetto e la sovvenzione contemplata dall ’ art . 51 del decreto medesimo , all ’ uopo corredando la relativa domanda di tutti i documenti prescritti dagli articoli 9 e 54 del presente regolamento . Deve inoltre indicare l ’ ufficio ed il periodo di tempo in cui saranno depositati gli elenchi e il progetto di massima ed il termine utile per partecipare alla gara . 72 . Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcun ’ altra domanda presentata a termini del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 . Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all ’ articolo precedente sarà compiuta l ' istruttoria a sensi del citato R . decreto e del presente regolamento . CAPO IX : VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI 73 . Gli uffici del Genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento . La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del Genio civile , agli ufficiali e guardiani idraulici ed a quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato . I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale , possibilmente alla presenza di due testimoni , e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla . Se l ’ utente o concessionario è presente , devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa . L ’ accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei comuni , per i carabinieri , per le guardie di finanza e guardie forestali . 74 . Il verbale di contravvenzione indica : 1 ) il luogo ed il giorno in cui è redatto ; 2 ) il nome , il cognome , la qualità e residenza di chi lo redige ; 3 ) il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso ; se il fatto è transitorio indica , almeno in via presuntiva , il giorno e l ’ epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato , e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga ; 4 ) il nome , il cognome , la paternità , la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto ; 5 ) la specie , la quantità e l ’ approssimativo valore degli oggetti sequestrati . Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione . È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni , se vi sono . Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo . Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e , se ricusa di riceverlo , è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza . 75 . Nel caso di sequestro di oggetti , questi , insieme a copia del verbale di accertamento , sono consegnati , entro ventiquattro ore dalla data , al Sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione . Una copia del verbale è sempre trasmessa immediatamente all ’ ufficio del Genio civile , nella cui circoscrizione fu commessa la contravvenzione . Il Sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dia sufficiente sicurtà per il pagamento delle pene pecuniarie , dei danni e delle spese cui possa essere tenuto ; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale . 76 . Il capo dell ’ ufficio del Genio civile trasmette al Prefetto i verbali redatti da lui o dai funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio . Propone nell ’ atto della trasmissione , ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell ’ articolo precedente , i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato , per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguite contravvenzioni , ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti . 77 . Il Prefetto , ricevuto il verbale di contravvenzione dall ’ ufficio del Genio civile con le rispettive osservazioni , provvede in conformità al disposto dell ’ art . 378 , della legge 20 marzo 1865 , n . 2248 , allegato F , sulle opere pubbliche . 78 . L ’ intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell ’ art . 7 del R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 , redigendo verbale che indichi la data , il nome , il cognome , la qualità e la residenza dell ’ ufficiale che lo redige , e il nome , il cognome , la professione ed il domicilio del contravventore , e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l ’ indicazione del canone annuale dovuto . Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo . 79 . Per le contravvenzioni al R.D. 9 ottobre 1919 , n . 2161 ed al presente regolamento prima che il Prefetto o l ’ intendente di finanza abbia promosso innanzi all ’ autorità competente l ’ azione penale o , se questa sia stata promossa , prima che la sentenza sia passata in giudicato , il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l ’ applicazione dell ’ ammenda sia fatta dall ’ autorità amministrativa . Il Prefetto o l ’ intendente può , con suo decreto , accettare la domanda e fissare l ’ ammontare dell ’ ammenda , prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento . L ’ importo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie . CAPO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ( ) .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I BIBLIOTECHE PUBBLICHE E GOVERNATIVE 1 . Le biblioteche governative aperte al pubblico e rette dal Ministero della pubblica istruzione si distinguono in biblioteche autonome e biblioteche che servono di sussidio ad altri istituti , o che sono riunite amministrativamente ad istituti maggiori . Sono biblioteche autonome : 1 ) la Biblioteca Nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma ; 2 ) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze ; 3 ) la Biblioteca Nazionale ( Braidense ) di Milano ; 4 ) la Biblioteca Nazionale di Napoli ; 5 ) la Biblioteca Nazionale di Palermo ; 6 ) la Biblioteca Nazionale universitaria di Torino ; 7 ) la Biblioteca Nazionale ( Marciana ) di Venezia ; 8 ) la Biblioteca Governativa di Cremona ; 9 ) la Biblioteca Marucelliana di Firenze ; 10 ) la Biblioteca Mediceo - Laurenziana di Firenze ; 11 ) la Biblioteca Riccardiana di Firenze ; 12 ) la Biblioteca Governativa di Lucca ; 13 ) la Biblioteca Estense di Modena ; 14 ) la Biblioteca Brancacciana di Napoli ; 15 ) la Biblioteca San Giacomo di Napoli ; 16 ) la Biblioteca Palatina di Parma ; 17 ) la Biblioteca Angelica di Roma ; 18 ) la Biblioteca Casanatense di Roma ; 19 ) la Biblioteca Lancisiana di Roma ; Sono biblioteche che servono di sussidio ad altri istituti : 20 ) la Biblioteca Universitaria di Bologna ; 21 ) la Biblioteca Universitaria di Cagliari ; 22 ) la Biblioteca Universitaria di Catania ; 23 ) la Biblioteca Universitaria di Genova ; 24 ) la Biblioteca Universitaria di Messina ; 25 ) la Biblioteca Universitaria di Modena ; 26 ) la Biblioteca Universitaria di Napoli ; 27 ) la Biblioteca Universitaria di Padova ; 28 ) la Biblioteca Universitaria di Pavia ; 29 ) la Biblioteca Universitaria di Pisa ; 30 ) la Biblioteca Universitaria di Roma ; 31 ) la Biblioteca Universitaria di Sassari ; 32 ) la Biblioteca Ventimiliana di Catania , riunita amministrativamente coll ’ Universitaria ; 33 ) la sezione governativa della Biblioteca musicale della R . Accademia di Santa Cecilia di Roma , che è retta secondo il R . D . 2 marzo 1882 , n . 716; 34 ) la Biblioteca Valicelliana di Roma , che è retta secondo le disposizioni contenute nel R . D . 16 ottobre 1884; 35 ) la sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma , istituita con R . D . 14 luglio 1889 , n . 6431 , e retta secondo le disposizioni contenute nel D.M. 24 novembre 1891; 36 ) la Biblioteca Lucchesi - Palli , costituita in sezione autonoma della Biblioteca Nazionale di Napoli , che è retta secondo le disposizioni contenute nel R . D . 16 dicembre 1900 . 2 . È in facoltà del Ministero di provvedere con suoi decreti a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della stessa città , di regolarne in forma più semplice ed economica l ’ uso pubblico , di specializzare alcune biblioteche , di convertire altre in musei bibliografici . Nelle città dove sono più biblioteche governative , i capi delle biblioteche medesime costituiscono un comitato , presieduto e convocato dal capo superiore di grado e , in caso di parità di grado , dal più anziano di ufficio , per deliberare sulle questioni d ’ interesse comune ( orari , vacanze , indirizzo degli acquisti , interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti , ecc . ) e per gli accordi di cui all ’ art . 10 . 3 . Le biblioteche annesse agli istituti d ’ insegnamento superiore del regno , alle regie accademie letterarie e scientifiche , agli istituti di belle arti , alle gallerie e ai musei , ai regi istituti di istruzione media , non aperte al pubblico , sono rette da regolamenti speciali . Alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali sono applicabili le norme del presente regolamento , e in particolar modo quelle del titolo VI sull ’ uso pubblico , in quanto non contrastino con le norme speciali che le reggono . 4 . Le due biblioteche nazionali - centrali di Roma e di Firenze tendono al fine di : a ) raccogliere e conservare ordinatamente tutto quello che si pubblica in Italia , e che esse ricevono in virtù della legge sulla stampa ; b ) arricchire la suppellettile letteraria e scientifica , per modo da rappresentare compiutamente la storia del pensiero italiano ; c ) provvedersi delle opere straniere più importanti che illustrino l ’ Italia nella sua storia e nella sua cultura scientifica , artistica e letteraria ; d ) rappresentare , quanto è possibile , nella sua continuità e generalità , anche la cultura straniera . 5 . Le altre biblioteche nazionali , dovendo anche esse rappresentare la cultura italiana , e quanto è possibile la straniera , debbono arricchire la loro suppellettile delle più importanti pubblicazioni antiche e moderne , italiane e straniere . Ciascuna di esse deve procurare più specialmente di rappresentare , con concorso di altre biblioteche della città , la cultura di quella regione nella quale ha sede . 6 . A questo fine tendono anche le altre biblioteche autonome delle città dove è una biblioteca nazionale , quando o le tavole della loro fondazione o il particolare loro intento non vogliano altrimenti . 7 . Le biblioteche universitarie hanno obbligo : a ) di porgere ai discenti il necessario sussidio per quegli studi che si compiono nell ’ università stessa ; b ) di offrire agl ’ insegnanti gli strumenti di ricerca propri della scienza che essi professano . 8 . Le biblioteche nazionali e le universitarie debbono considerare come sussidio le altre pubbliche biblioteche esistenti nella stessa città , siano o no governative , e nell ’ aumentare la propria suppellettile debbono dare la preferenza a quelle parti dello scibile , delle quali siano deficienti le altre biblioteche locali . 9 . ( ) . 10 . Il Ministro provvede , con l ’ aiuto del personale superiore delle biblioteche governative e tenendo conto delle norme dettate dalla Giunta consultiva delle biblioteche , ad esercitare una efficace sorveglianza anche sulle biblioteche non governative , nella misura consentita dalle leggi vigenti e dalle convenzioni stabilite con gli enti proprietari o consegnatari delle biblioteche medesime , allo scopo di assicurare la conservazione dei codici manoscritti , degli incunaboli e delle incisioni e stampe rare e di pregio , a cui siano applicabili le disposizioni della L . 12 giugno 1902 , n . 185 . Con gli stessi mezzi provvede inoltre a facilitare il coordinamento delle funzioni fra le biblioteche governative e le biblioteche non governative di una stessa città , affinché , nell ’ interesse dei vari ordini di studiosi e dei vari rami di cultura , riescano il più possibile effettive le disposizioni degli artt . 8 e 109 . TITOLO II ORDINAMENTO INTERNO 11 . Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i mobili esistenti nella biblioteca sono affidati per la custodia e per la conservazione al capo della biblioteca . 12 . È stretto obbligo di ogni impiegato di dar subito avviso scritto al capo della biblioteca di qualunque sottrazione , dispersione , disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca stessa , di cui abbia direttamente o indirettamente notizia . Dello smarrimento o sottrazione di opere si deve subito dare avviso scritto anche all ’ impiegato che tiene l ’ elenco delle opere smarrite o sottratte , di cui all ’ art . 27 . Chi contravviene a queste disposizioni incorre in pene disciplinari . 13 . Tutti i volumi delle opere stampate o manoscritte , e tutti gli opuscoli che già esistano od entrino in biblioteca , debbono avere impresso sul frontespizio o sul verso un bollo particolare , portante il nome della biblioteca . Questo bollo deve essere ripetuto sopra una pagina determinata del volume . 14 . Tutti i volumi di opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli che entrano nella biblioteca , debbono essere immediatamente notati nel registro d ’ ingresso , ed oltre al bollo particolare della biblioteca , di cui all ’ art . 13 , debbono avere impresso il numero progressivo sotto il quale sono notati in quel registro . Questo numero progressivo è impresso con un contatore meccanico nell ’ ultima pagina del testo di ogni volume od opuscolo . 15 . Per meglio assicurare la conservazione dei volumi e degli opuscoli a stampa di somma rarità bibliografica , che esistano od entrino in biblioteca , il Ministero , sentita la Giunta consultiva , dà particolari istruzioni . 16 . Ogni biblioteca deve possedere : per le opere a stampa : a ) un inventario topografico generale ; b ) un catalogo alfabetico per autori ; c ) un catalogo per materie ( o sistematico o reale ) ; e per manoscritti : a ) un inventario topografico ; b ) un catalogo alfabetico . Questi due mezzi di ricerca possono essere utilmente sostituiti da un inventario descrittivo corredato dagli indici necessari . 17 . Tutte le opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli , dopo essere stati notati nel registro di ingresso , debbono essere descritti con esattezza bibliografica nelle schede necessarie alla formazione dei cataloghi . Ogni scheda deve avere il numero progressivo dato all ’ opera nel registro d ’ ingresso e la segnatura della collocazione . 18 . Tutte le opere della biblioteca devono avere una collocazione rappresentata da una segnatura apposita nell ’ interno e all ’ esterno di ciascun volume . 19 . Nell ’ inventario generale degli stampati e in quello dei manoscritti sono registrate tutte le opere secondo l ’ ordine della loro collocazione . Questi due inventari sono tenuti a volume . Negl ’ inventari è rigorosamente vietato di raschiare o di cancellare con acidi . Le correzioni che siano necessarie si fanno con inchiostro rosso , per modo che si possa leggere sempre quello che prima era scritto . Nelle registrazioni che si fanno sugli inventari , al titolo di ogni opera si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro d ’ ingresso . 20 . Il catalogo alfabetico delle opere a stampa , compresi gli opuscoli , e l ’ indice alfabetico dei manoscritti debbono essere ordinati ciascuno in serie unica . 21 . Dal catalogo alfabetico degli stampati si debbono escludere gli spartiti o pezzi di musica , le carte geografiche , le stampe o incisioni , le fotografie pubblicate senza testo , e in genere tutto ciò che deve essere registrato e descritto in modo diverso da quello adoperato per i libri propriamente detti . È data facoltà ai capi delle singole biblioteche di non riferire nel catalogo alfabetico i titoli delle pubblicazioni di scarsa importanza per gli studiosi , che si tengono ordinate per classi o gruppi . Il Ministero , sentita la Giunta consultiva , fissa le norme per la formazione delle classi e dei gruppi di queste pubblicazioni . 22 . I cataloghi in uso non possono essere interrotti o trasformati senza gravi ragioni senza il consenso del Ministero . Così la facoltà di trascrivere a volumi i cataloghi a schede o di adottare nuovi sistemi è data dal Ministero , sentita la Giunta consultiva , dopo che il capo della biblioteca abbia indicato il metodo che intende seguire , il tempo e la spesa che si prevede possa occorrere . Parimenti non si può mutare l ’ ordinamento già esistente in una biblioteca senza averne richiesto , con relazione motivata , ed ottenuto l ’ assenso del Ministero . 23 . Nelle biblioteche , i cui cataloghi non si trovino in corrispondenza con le norme del presente regolamento , i capi propongono al Ministero i lavori necessari per raggiungere questo scopo , nella misura del possibile dando la precedenza ai più urgenti . 24 . Alla fine di ogni trimestre ciascuna biblioteca rende conto al Ministero delle opere entrate e dei lavori fatti all ’ inventario generale ed ai cataloghi coll ’ inviare uno specchio statistico conforme al mod . A . 25 . Le biblioteche governative , che abbiano già in buon ordine gl ’ inventari e i cataloghi sopra detti degli stampati e dei manoscritti , e quelli speciali indicati all ’ art . 21 , debbono compilare a parte indici illustrati delle rarità e delle specialità bibliografiche , dando la precedenza alle collezioni più numerose e più importanti possedute dalla biblioteca . 26 . I cataloghi vecchi delle biblioteche , e che sono fuori d ’ uso , e gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l ’ acquisto di intere collezioni , debbono essere diligentemente conservati , in modo da permettere la consultazione . 27 . Oltre i cataloghi indicati agli artt . 16 e 21 , ogni biblioteca deve avere i seguenti registri : a ) delle opere in continuazione , delle collezioni e dei periodici ; b ) delle opere incomplete ; c ) delle opere difettose ; d ) dei duplicati : e ) delle opere smarrite o sottratte . 28 . Il registro delle opere in continuazione , delle collezioni e dei periodici deve tenersi in schede mobili in conformità dei moduli B segnando su di esse i volumi , fascicoli e fogli , che a mano a mano si ricevono . 29 . I registri delle opere incomplete e difettose debbono tenersi a schede , sulle quali sia chiaramente indicato che cosa manca . 30 . Il registro delle opere duplicate deve tenersi a schede ordinate alfabeticamente . Sulle schede si notano la segnatura dell ’ esemplare migliore rimasto a uso pubblico , e la provenienza di tutti gli altri esemplari . 31 . Il registro delle opere smarrite o sottratte , di cui agli artt . 12 e 27 , deve tenersi in conformità del mod . C . 32 . Ogni biblioteca deve avere anche i seguenti registri : a ) un registro d ’ ingresso ; b ) un bollettario delle opere ordinate ai librai ; c ) un libro di cassa ; d ) un giornale delle spese ; e ) un libro mastro dei creditori ; f ) un registro delle opere date a legare ; g ) un elenco a schede mobili dei manoscritti studiati ; h ) un registro delle opere desiderate ; i ) un registro delle lettere in arrivo e uno di quelle in partenza ; k ) un inventario dei mobili ; l ) i registri per il prestito dei libri , prescritti dal regolamento speciale . 33 . Il registro d ’ ingresso ( mod . D ) comprende tutti i manoscritti e tutte le opere o parti di opere che entrano in biblioteca , sia per compra , sia per dono , sia per diritto di stampa . Si può separare il registro d ’ ingresso degli acquisti da quello dei doni e da quello delle opere ricevute per diritto di stampa . In questo caso il numero d ’ ingresso deve essere sempre in unica serie progressiva , concatenata coi necessari rimandi da un registro all ' altro . 34 . Il bollettario delle opere ordinate ai librai deve esser tenuto conforme al mod . E . Tutte le ordinazioni date debbono portare la firma del capo . 35 . Nel libro di cassa vanno registrate le riscossioni e i pagamenti , allo scopo di tenere in evidenza il movimento dei fondi che il Ministero anticipa alla biblioteca . Nel giornale delle spese si registrano cronologicamente tutte le spese della biblioteca , ripartite secondo i capitoli del bilancio di previsione ( mod . F ) . 36 . Per ogni lavoro o provvista , il capo deve chiedere la relativa fattura . Senza la fattura che li accompagni non possono essere ricevuti in biblioteca né libri né altri oggetti . Nel libro mastro dei creditori si registrano volta per volta le fatture dei conti rispettivi . Un repertorio alfabetico richiama al nome di ciascun fornitore . I pagamenti si segnano immediatamente nel libro di cassa e nel giornale delle spese , e si addebitano a loro luogo nel libro mastro . 37 . Nel registro dei legatori ( mod . G ) si notano tutti i libri dati a legare e a riparare . Dopo il riscontro di consegna , il legatore firmandosi sul registro , nota il giorno in cui ha ricevuto i libri e quello in cui si obbliga a riportarli . Nell ’ atto della consegna , il legatore riceve una fattura di accompagnamento ( mod . H ) , che egli riporta insieme con i libri legati . Nell ’ atto della restituzione , l ’ impiegato , verificato il lavoro e il prezzo , dichiara , firmandosi nel registro stesso , di aver ricevuto i libri . Il legatore ha l ’ obbligo di apporre nell ’ interno della coperta di ogni volume un cartellino portante il suo nome . 38 . Per ogni manoscritto dato in lettura deve notarsi sopra l ’ apposita scheda il nome dei lettori che l ’ hanno studiato , con tutte le indicazioni richieste dal mod . I . Queste schede costituiscono un catalogo , che si tiene ordinato secondo la segnatura dei codici studiati , e che può essere , col permesso del capo della biblioteca , consultato dai lettori . 39 . Tutta la corrispondenza epistolare della biblioteca col Ministero , con gli altri uffici governativi e pubblici e coi privati deve essere registrata in conformità dei moduli K e L , e deve conservarsi ordinata nell ’ archivio della biblioteca stessa . 40 . L ’ inventario del mobili deve tenersi secondo quanto prescrivono la legge e il regolamento per l ’ amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato . 41 . Nell ’ interno della coperta d ’ ogni volume donato s ’ incolla un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono . 42 . Nel mese di maggio il capo della biblioteca presenta al Ministero il bilancio di previsione per le spese ordinarie , ripartite negli articoli in cui è suddiviso il giornale delle spese ( mod F ) . Egli può aggiungervi le somme necessarie per lavori e bisogni straordinari , delle quali abbia ottenuto precedentemente la concessione dal Ministero . 43 . Ogni rendimento di conti della biblioteca deve essere accompagnato da uno specchio il quale mostri : 1 ) l ’ entrata e le spese previste per tutto l ’ anno , secondo il bilancio di previsione approvato dal Ministero ; 2 ) le somme già riscosse e quelle spese nell ’ anno , distinguendo quelle delle quali la biblioteca rende conto da quelle dei conti precedenti ; 3 ) quanto ancora rimane delle somme assegnate per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca . 44 . Alla fine di ogni anno amministrativo il capo della biblioteca invia al Ministero il bilancio consuntivo , accompagnandolo con le opportune osservazioni . 45 . I capi delle biblioteche non possono , per qualunque causa e senza pregiudizio della loro personale responsabilità , oltrepassare nell ’ anno la somma assegnata per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca , né spendere nell ’ acquisto di libri una somma minore di quella assegnata a questo fine dal Ministero ; bensì debbono convertire nell ’ acquisto di libri le altre parti della dote che per avventura sopravanzassero . 46 . Il cambio dei duplicati , veramente riconosciuti tali per identità assoluta , può essere autorizzato con deliberazione del Ministero , su proposta del capo delle biblioteche . Sul frontespizio di ogni volume che cessa di appartenere alla biblioteca , deve essere impresso un bollo particolare , per indicare che il libro è un doppio ceduto e render nullo l ’ altro bollo che lo dichiarava proprietà della biblioteca . 47 . Nel corso di due anni nelle biblioteche minori e di cinque nelle maggiori , tutti i libri debbono esser levati dagli scaffali e spolverati . Durante la revisione si tiene particolarmente conto dei libri e degli scaffali infetti da tarli , da muffe e da altri parassiti . I bibliotecari debbono proporre , ed il Ministro si riserva di fissare le norme ed i mezzi per la disinfezione ed il risanamento dei volumi e dei mobili . Gl ’ impiegati superiori e gli ordinatori o distributori , che non siano incaricati di vigilare a queste operazioni , debbono , anche nella settimana della spolveratura , occuparsi della revisione di cui all ’ articolo seguente . 48 . Durante il periodo della chiusura ( articolo 103 ) si procede , con la scorta degli inventari , alla revisione parziale della biblioteca . Questa revisione è fatta da uno o più impiegati superiori e da ordinatori o distributori . Gl ’ impiegati , a cui sia particolarmente affidata la custodia di certe sale della biblioteca , non prendono parte , ove sia possibile , alla revisione dei libri o manoscritti di quelle sale . I relativi verbali , firmati dagl ’ impiegati che hanno fatto la revisione , debbono essere conservati nell ’ archivio della biblioteca . Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto di sottrazioni , il capo della biblioteca deve farne speciale rapporto al Ministero , rilevando , a confronto con le revisioni precedenti , tutte le mancanze nuove e i rinvenimenti dei volumi che altra volta fossero stati dichiarati smarriti o mancanti . 49 . Ad ogni libro tolto dagli scaffali , perché dato in prestito o a legare , o temporaneamente dislocato per più di un giorno , deve essere immediatamente sostituita una tavoletta con la segnatura e con le indicazioni relative . Una tavoletta deve essere pure collocata al posto di quei libri che siano andati smarriti o perduti . La mancanza della tavoletta indicatrice è considerata come grave negligenza . 50 . Tutti i libri dati in sala di lettura devono esser rimessi giorno per giorno al posto , salvo il caso che il lettore , nel restituirli , abbia espressamente , dichiarato , all ’ impiegato che li riceve , di voler servirsene il giorno successivo . Per la ricollocazione dei libri dati in lettura o che ritornano dal prestito o dal legatore , sono specialmente destinate la mezz ’ ora che precede l ’ apertura e quella seguente all ' ora della chiusura della biblioteca al pubblico . TITOLO III DIREZIONE DELLE BIBLIOTECHE ED ACQUISTI 51 . Le biblioteche universitarie hanno una Commissione permanente , composta dal Rettore dell ’ Università , che la presiede , dal capo della biblioteca e da un professore delegato d ’ anno in anno da ciascuna Facoltà . Questa Commissione si riunisce di regola una volta all ’ anno , convocata dal Rettore , e deve deliberare : a ) sull ’ acquisto dei libri ; b ) sulla scelta dei periodici e delle riviste ; c ) sulle pubblicazioni che si facciano a cura della biblioteca ; d ) sulle richieste di fondi straordinari per spese impreviste ; e ) sopra ogni altra questione che si riferisca al miglioramento e alla sicurezza della sede della biblioteca ; f ) sulle ore nelle quali la biblioteca deve essere aperta per maggior comodità dei professori e degli studenti . 52 . I capi delle biblioteche universitarie corrispondono direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all ’ amministrazione , al personale e alla disciplina della biblioteca . 53 . Le proposte da farsi al Ministero , per le quali sia richiesta una deliberazione della Commissione permanente , debbono esser sempre accompagnate da una copia del processo verbale . 54 . Nelle biblioteche universitarie la Commissione permanente delibera soltanto sopra sei decimi della parte della dotazione assegnata dal Ministero per acquisto di libri . Degli altri quattro decimi dispone il capo della biblioteca , tenuto conto dei bisogni della biblioteca e delle proposte degli studiosi . L ’ onere delle riviste e delle opere in continuazione grava in parte proporzionale sulle quote di ripartizione . 55 . Ogni anno , nella seduta ordinaria , la Commissione permanente delibera quanto , sopra i sei decimi della somma concedutole dal Ministero per acquisti di libri , può essere assegnato a ciascuna Facoltà . In questa ripartizione di sei decimi del fondo destinato per acquisto di libri , la commissione deve tener conto delle somme che le biblioteche delle scuole e dei gabinetti , musei , ecc . , potessero trarre dai loro propri assegni per lo stesso fine . 56 . I capi delle biblioteche debbono mandare al Ministero , entro il mese di luglio , la relazione su di esse per l ’ anno amministrativo compiuto . I capi delle biblioteche universitarie hanno pure l ’ obbligo di comunicare al rettore la relazione diretta al Ministero . In questa relazione si rende conto di quello che si riferisce : a ) al servizio pubblico ; b ) ai lavori fatti durante l ’ anno nei cataloghi ; c ) agli altri lavori di riordinamento compiuti o avviati , indicando per ciascun lavoro gli impiegati , che lo eseguiscono , e quale parte dei nuovi lavori s ’ intenda di eseguire dentro l ’ anno iniziato . Il capo della biblioteca può aggiungere quelle proposte che crede opportune nell ’ interesse dell ’ istituto al quale è preposto . 57 . Quando il capo dello biblioteca creda di disporre innovazioni , deve di ciascuna proposta fare oggetto di separata relazione al Ministero . 58 . Affinché gli studiosi abbiano notizia delle opere onde si arricchiscono le biblioteche pubbliche : a ) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze dà in luce periodicamente , diviso per materie , il bollettino bibliografico delle pubblicazioni italiane che essa riceve per diritto di stampa ; b ) la Biblioteca Nazionale centrale di Roma pubblica periodicamente , diviso per materie , il bollettino bibliografico delle opere moderne straniere che entrano nelle biblioteche governative , delle quali debbono essere inviate le schede bibliografiche . I bollettini bibliografici sopraddetti sono distribuiti gratuitamente a tutti gli istituti che dipendono dal ministero . TITOLO IV IMPIEGATI 59-60 . ( ) . 61 . Il bibliotecario , che è capo di una biblioteca , rappresenta la biblioteca , tratta gli affari col Ministero e cogli altri uffici , tiene il carteggio coi privati e firma tutti gli atti e tutte le lettere che si spediscono dalla biblioteca . 62 . Il capo della biblioteca ha strettissimo obbligo : a ) di ben conservare la suppellettile affidata alle sue cure , della quale egli è custode responsabile ; b ) di procurare che la suppellettile letteraria e scientifica si accresca nel miglior modo possibile , secondo il fine al quale è destinata la biblioteca ; c ) di tenere questa suppellettile ordinata in modo che gli studiosi possano utilmente valersene ma con quelle cautele che dalla responsabilità gli sono imposte ; d ) di aver continua cura che l ’ inventario generale e tutti i cataloghi vengano compilati esattamente , con carattere nitido e chiaro , e con uniformità , e che siano tenuti sempre in pari ; e ) di vigilare l ’ andamento del servizio pubblico e la disciplina nella biblioteca ; f ) di osservare e di far osservare dagli impiegati da lui dipendenti le prescrizioni contenute nei regolamenti in vigore , e tutte quelle altre che fossero impartite dal Ministero . In particolar modo deve vigilare all ’ esatta applicazione delle norme di sicurezza da seguirsi nell ’ impianto dei sistemi dell ’ illuminazione e di riscaldamento , con l ’ aiuto della commissione tecnica stabilita dalle norme medesime , ed è responsabile della esecuzione dei deliberati della commissione suddetta , per quanto da lui dipende . 63 . Il capo della biblioteca ogni mese si fa rendere conto in iscritto , da tutti gli impiegati che attendono a lavori di ordinamento , dei lavori da essi fatti per la biblioteca . Queste relazioni si conservano poi a disposizione del Ministero , affinché esso possa esaminarle quando voglia conoscere per qualunque ragione l ’ opera prestata da ciascun impiegato . 64 . Alla fine di ogni anno il capo della biblioteca invia al Ministero , le tabelle con le note informative degli impiegati dipendenti , secondo il modulo qui allegato . Agli impiegati sono comunicate direttamente dal rispettivo capo della biblioteca le notizie riguardanti la loro operosità , diligenza , disciplina e condotta morale . L ’ impiegato appone la sua firma alla tabella , dopo presane visione . 65 . Il capo della biblioteca tiene la cassa ed è interamente responsabile delle somme riscosse o pagate per conto dell ’ istituto . Nessuna spesa può farsi per la biblioteca senza l ’ ordine di lui . Spetta a lui di vegliare sulla contabilità e sulla tenuta regolare dei libri di amministrazione , come pure di porre ogni cura negli acquisti per la biblioteca . 66 . Il capo della biblioteca non può assentarsi dalla sua sede se non in casi di grave urgenza , né per di più di quattro giorni , senza averne ottenuto il permesso dal Ministero . Egli può ogni anno , col consenso del Ministero , ottenere una regolare licenza di 30 giorni . 67 . In caso di temporanea assenza del capo della biblioteca , ne fa le veci il funzionario a ciò delegato dal Ministero e , in mancanza di delegazione , il bibliotecario o il sottobibliotecario di classe più elevata , il quale deve adempiere agli uffici che dal capo gli siano affidati , né può cambiare o alterare le disposizioni generali in vigore circa l ’ ordinamento della biblioteca . 68 . Il capo della biblioteca può concedere licenze dall ’ ufficio , purché non ne abbia danno e a condizione che il numero totale dei giorni della licenza non superi in un anno i trenta giorni per gli impiegati e i venti per gli uscieri . 69 . Le attribuzioni dell ’ economato sono assegnate o ripartite a scelta del capo della biblioteca , tenendo conto delle attitudini degli impiegati . Esse sono essenzialmente le seguenti : a ) tenere la scrittura della biblioteca conservando le carte e i documenti relativi secondo quanto prescrive il presente regolamento e quello sull ’ amministrazione e contabilità generale dello Stato ; b ) eseguire per ordine del capo tutti i pagamenti e compilare il resoconto delle spese ; c ) preparare entro il mese di maggio lo specchio del bilancio di previsione per l ’ anno successivo ; d ) curare il servizio di protocollo e di classificazione e custodia di tutte le carte amministrative ; e ) redigere ogni mese le note amministrative per la riscossione degli stipendi degl ’ impiegati e riscuoterli con la loro procura ; f ) provvedere ai servizi di posta ; g ) rispondere della conservazione e dell ’ uso di tutti gli oggetti della biblioteca , ad eccezione dei libri ; h ) compilare l ’ inventario dei beni mobili in conformità del regolamento per l ’ amministrazione del patrimonio dello Stato ; i ) preparare le note semestrali per le variazioni agli inventari ; k ) custodire le chiavi interne della biblioteca , tranne quella affidata al capo ; l ) conservare e dispensare gli oggetti di cancelleria , tenendo conto delle distribuzioni fatte ; m ) visitare i locali della biblioteca , per vedere se occorrano riparazioni e per accertarsi che la suppellettile non soffra danno per umidità od altra causa ; n ) vigilare gli operai che lavorano nella biblioteca ; o ) dirigere il servizio di nettezza , e curare la disciplina degli uscieri e dei fattorini , rispondendo del loro operato . Ove sia possibile , le operazioni dell ’ economato e la custodia dell ’ archivio non debbono essere cumulate in una medesima persona . 70 . In ciascuna biblioteca fra gli impiegati di terza categoria sono distribuite dal capo , e a seconda delle particolari attitudini , le attribuzioni di ordinatore e quelle di distributore . Di regola , le funzioni di ordinatore si affidano ai distributori più anziani e capaci . 71 . Gli ordinatori o distributori , a vicenda per una settimana , debbono assistere con tutti gli uscieri all ’ apertura ed alla chiusura della biblioteca . Le chiavi della porta esterna della biblioteca debbono essere conservate e star chiuse in una cassetta di ferro , della quale ha una chiave l ’ incaricato della apertura e della chiusura ed un ’ altra il capo . È severamente vietato di cedere , anche per un momento , questa chiave ad altra persona . Mentre la biblioteca è aperta la mattina per il solo servizio di pulizia , l ’ ordinatore o distributore di settimana non può abbandonarla , né permettere ad alcuno di uscire sotto qualsiasi pretesto o ragione , né introdurre persone estranee . Dove nella biblioteca abbia abitazione non il bibliotecario , ma un custode , nella abitazione di questo e sotto la sua responsabilità , in una cassetta di ferro , solidamente murata e chiuso da cristallo , si deve conservare un esemplare delle chiavi esterne della biblioteca , per modo che in caso d ’ incendio o di altro gravissimo pericolo imminente possa il custode , rompendo il cristallo , aprire la biblioteca . L ’ ordinatore o distributore di settimana , accompagnato da un usciere , visita ogni giorno , prima che si chiuda la biblioteca , tutte le sale e anche i caloriferi quando siano stati accesi , i rubinetti dell ’ acqua potabile e l ’ interrutore della luce elettrica , ed assiste alla chiusura di tutte le finestre e delle porte interne . Ambedue danno prova , coll ’ apporre la loro firma in un registro speciale , giorno per giorno , di avere adempiuto a quest ’ obbligo . Essi sono responsabili dei danni che potessero venire alla biblioteca della loro negligenza nel fare questo servizio . Le chiusure interne e i ripostigli , di tutte le chiavi interne si devono regolare con norme semplici e fisse , ben note al personale di direzione , al facente funzione di economo e al custode ; né possono venire variate senza grave ragione . L ’ ordinatore o distributore di settimana deve pure intervenire tutte le volte che occorra di aprire la biblioteca nei giorni festivi . 72 . Terminato il servizio di pulizia , gli uscieri debbono indossare il vestito uniforme al modello stabilito dal Ministero , e svestirsene nell ’ uscire dalla biblioteca compiuto l ’ orario d ’ ufficio . 73 . All ’ ora indicata nell ’ orario , gli impiegati debbono trovarsi in biblioteca e iscriversi nel registro di presenza . Nessuno può , senza licenza del capo , assentarsi durante le ore di servizio , né rimanere in biblioteca , senza speciale permesso , oltre l ’ ora fissata per la chiusura . L ’ impiegato che , per malattia o per altro legittimo impedimento , non possa recarsi in ufficio , deve darne sollecitamente avviso per lettera al capo . Durante le ore di servizio , tutti gl ’ impiegati debbono astenersi da qualunque lavoro estraneo al loro ufficio , e da tutto ciò che turbi il servizio e la quiete delle sale . Nessuno può ricevere estranei nella sua stanza di ufficio e nelle sale della biblioteca senza uno speciale permesso del capo . 74 . Salva la eccezione contenuta nell ’ articolo 6 della L . 24 dicembre 1908 , n . 754 , si applicano agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative le disposizioni contenute nell ’ art . 7 ( relative alle incompatibilità ) , negli artt . 10 e seguenti ( relative al cumulo degli impieghi ) del T.U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili , 22 novembre 1908 , n . 693 e negli articoli corrispondenti del Reg . generale 24 novembre 1908 , numero 756 . Agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative è inoltre fatto espresso divieto di far traffico di manoscritti , libri , stampe , sia direttamente , sia indirettamente . 75 . Non possono essere destinati nella stessa biblioteca a posti d ’ impiegati di ruolo con vincolo di diretta , normale dipendenza gerarchica gli ascendenti e i discendenti , i coniugi , i fratelli , il suocero ed il genero . 76 . Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati delle quattro categorie delle biblioteche governative sono le seguenti : 1 ) Censura . 2 ) Sospensione dallo stipendio . 3 ) Sospensione dall ’ ufficio con perdita dello stipendio . 4 ) Revocazione . 5 ) Destituzione . Dette pene sono applicate nei casi e con le forme contemplate nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R . D . 22 novembre 1908 , n . 693 e nel regolamento per l ’ esecuzione del detto testo unico , approvato con R . D . 24 novembre 1908 , n . 756 . La facoltà di infliggere la censura agli impiegati delle biblioteche pubbliche governative spetta ai capi delle rispettive biblioteche . A questi la censura viene inflitta dal Ministro . Per le pene disciplinari da applicarsi agli impiegati della 4a categoria , le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono deferite ad una commissione speciale istituita presso il Ministero e composta di un Direttore generale , presidente , e di due Capi di divisione . 77-79 . ( ) . TITOLO V NOMINE E PROMOZIONI 80-101 . ( ) . TITOLO VI USO PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE 102 . Le biblioteche governative stanno aperte al pubblico tutti i giorni , eccettuate le domeniche , le feste nazionali e le altre feste riconosciute dal calendario civile , i due ultimi giorni di carnevale , dal giovedì santo al lunedì di Pasqua inclusivamente , il giorno della commemorazione dei morti , il 24 dicembre . Durante le vacanze autunnali , anche le biblioteche universitarie debbono restare aperte al pubblico con l ’ orario prescritto dall ’ articolo 106 . 103 . Ciascuna biblioteca resta chiusa al pubblico ogni anno due settimane per la spolveratura e per la revisione prescritte dagli articoli 47 e 48 . Durante la chiusura il capo deve assegnare un ’ ora e mezzo in ciascun giorno per il servizio del prestito dei libri . Nelle città ove sono due o più biblioteche governative , questa chiusura non può mai esser fatta contemporaneamente da due o più biblioteche . Nelle biblioteche universitarie o di sussidio ad altri istituti la spolveratura e la revisione si fanno sempre mentre l ’ università o gli altri istituti sono chiusi . Il capo deve quindici giorni innanzi darne avviso al pubblico anche per mezzo dei giornali . 104 . Nelle due settimane che la biblioteca resta chiusa al pubblico per ragioni di servizio interno , il capo non può , senza gravi motivi , assentarsi dall ’ ufficio né accordare congedi agli impiegati . 105 . Ogni altra interruzione del servizio pubblico giornaliero della biblioteca deve prima essere approvata dal Ministero . Soltanto in casi di grave ed urgente necessità , il capo può , sotto la propria responsabilità , tener chiusa la biblioteca avvisandone immediatamente il Ministero . Questa facoltà è estesa al rettore per le biblioteche universitarie . 106 . Nei giorni destinati al pubblico servizio ogni biblioteca deve essere aperta almeno sei ore consecutive , senza contare quelle della lettura serale . Gli orari delle biblioteche debbono essere approvati dal Ministero , e nelle città dove sono più biblioteche debbono essere coordinati per modo da permettere la massima durata della lettura pubblica . 107 . Gli impiegati debbono trovarsi in biblioteca mezz ’ ora prima che essa venga aperta al pubblico , e trattenervisi mezz ’ ora dopo che fu chiusa ai lettori . Nelle biblioteche che stessero aperte al pubblico più di sei ore al giorno , l ’ orario dell ’ ufficio deve essere ordinato in modo che a ciascun impiegato tocchino sette ore di lavoro , non contando per gli uscieri il tempo da spendere ogni mattina nel servizio di pulizia e spolveratura . Quando le necessità del servizio lo richiedano , tutti gli impiegati sono tenuti a prestar servizio anche in ore non comprese nell ’ orario normale , salvo che per giustificato motivo ne siano esonerati . 108 . È ammesso alla lettura nelle biblioteche governative soltanto chi abbia oltrepassato il 18° anno di età . È però in facoltà del capo della biblioteca di ammettere nella sala di lettura giovani studiosi di età inferiore , concedendo loro solo quei libri che creda confacenti ai loro studi . 109 . Il Ministro può , nelle città dove sono più biblioteche , sentita la Giunta consultiva , stabilire speciali condizioni di ammissione ad una di esse , in modo da restringere la frequentazione a qualche particolare ordine di studiosi , assicurando in compenso al resto del pubblico l ’ uso di speciali biblioteche di cultura più generale o popolare . 110 . La lettura serale si fa , dove sia possibile , secondo le disposizioni date , caso per caso , dal Ministero . 111 . Dove sia possibile , deve essere pure costituita una sala di consultazione , riservata a determinate categorie di studiosi secondo le norme e le condizioni di ciascuna biblioteca . 112 . La domanda dei libri a stampa va fatta sempre in iscritto sopra schede conformi al mod . M . Nella scheda si devono indicare chiaramente il titolo , l ’ edizione e il volume dell ’ opera domandata , e si deve scrivere in modo leggibile il nome e il cognome di chi fa la domanda . Chi desse false generalità , è escluso temporaneamente dalla biblioteca : in caso di recidiva , l ’ esclusione può essere permanente . Per ogni opera va fatta una richiesta separata . Per regola generale , non possono darsi in lettura nella sala pubblica più di due opere , né più di quattro volumi per volta . È in facoltà di chi presiede al servizio pubblico di permettere l ’ uso contemporaneo di un numero maggiore di opere o di volumi . La richiesta è consegnata agl ’ impiegati addetti al catalogo , perchè sia indicata sulla scheda in collocazione del libro , tranne il caso che il lettore non faccia da sé la ricerca nei cataloghi . Consegnato il libro , l ’ impiegato ritira la scheda pel controllo di restituzione . 113 . Le ricerche nei cataloghi sono fatte ordinariamente dagli impiegati della biblioteca ; ma , col permesso dell ’ impiegato che sopraintende ai cataloghi e sotto la sua sorveglianza , possono farle anche gli studiosi . In nessun caso i lettori possono accedere agli scaffali se non siano quelli aperti al pubblico per la consultazione . La richiesta può anche essere depositata in una casetta speciale all ’ ingresso della biblioteca . In questo caso il lettore trova pronto il giorno successivo , nella sala della distribuzione il libro desiderato o , se questo non possa essere dato in lettura , la risposta relativa alla domanda . Quando una richiesta non possa essere soddisfatta perché le opere non siano possedute dalla biblioteca o siano escluse dalla lettura o si trovino per qualsiasi ragione assenti dagli scaffali , gl ’ impiegati del catalogo e i distributori sono tenuti a indicare nella scheda relativa , sottoscrivendola , le ragioni precise per cui l ’ opera non fu consegnata al richiedente . Queste richieste , annullate in presenza del lettore , vengono passate al capo della biblioteca per gli opportuni controlli . 114 . Gli incunabuli della stampa , i libri rari , le edizioni di gran prezzo , le incisioni , i disegni possono darsi in esame e studio durante il solo orario diurno , col permesso del capo e sotto speciale sorveglianza . 115 . È vietato il lucidare ; ma in caso di assoluta necessità , riconosciuta dal capo della biblioteca , questi può concedere il permesso con quelle cautele che valgano ad impedire ogni danno . E vietato l ’ uso del compasso , degl ’ inchiostri e dei colori . 116 . È in facoltà del capo della biblioteca di consentire , a scopo di studio , riproduzioni fotografiche dagli originali della biblioteca a chi ne faccia domanda scritta indicando lo scopo dello studio e obbligandosi a osservare le cautele richieste dal capo della biblioteca per la migliore tutela dell ’ originale . Per le riproduzioni destinate a esser pubblicate e per quante altre abbiano , a giudizio del bibliotecario , particolare interesse paleografico , bibliografico o artistico , il richiedente deve rilasciare alla biblioteca da uno a tre esemplari perfetti delle tavole riprodotte , in cambio di essi , una copia della pubblicazione che comprende quei facsimili ; e ciò secondo la entità della riproduzione e gli accordi prestabiliti col capo della biblioteca . Quando la riproduzione abbia straordinaria importanza , sia per la mole , sia per altra ragione , la domanda viene accompagnata e presentata dal capo della biblioteca al Ministero con un rapporto sulla convenienza della concessione e sulle speciali condizioni cui fosse opportuno subordinarla . 117 . È in facoltà del capo , ove sia richiesto , il rilasciare dichiarazioni di conformità su copie di manoscritti o stampati posseduti dalla biblioteca . In tal caso , le copie debbono essere stese su carta da bollo , a termine dell ’ art . 19 , n . 7 della legge sul bollo (R.D . 4 luglio 1897 , n . 414 ) . 118 . Senza il permesso del capo non possono essere dati in lettura i romanzi , i giornali politici non ancora legati , e tutti i libri di frivolo argomento e di mero passatempo . È vietato dare in lettura libri immorali o accompagnati da disegni osceni , tranne il caso che il capo riconosca che sono necessari per un determinato studio letterario , storico o scientifico . Le traduzioni di classici e le raccolte di temi svolti per uso scolastico non possono essere date in lettura agli alunni delle scuole secondarie senza espressa licenza del capo dell ’ istituto di cui è alunno il richiedente . 119 . Nessun lettore potrà uscire dalla sala senza aver restituito prima le opere ricevute . Le richieste di libri firmate dal lettore debbono essere annullate all ’ atto della restituzione e trattenute presso l ’ ufficio . 120 . Prima di dare in lettura manoscritti o libri rari , il capo ha il dovere di assicurarsi con prudente discernimento della identità del richiedente e della legittimità degli intendimenti con i quali il cimelio è richiesto in lettura . 121 . I manoscritti debbono essere dati in lettura , se è possibile in stanza separata , e non mai di sera . Chi chiede un manoscritto deve obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli vengano date dal capo . Egli deve farne domanda su scheda a riscontro stampata ( mod . N ) , indicando con chiarezza il titolo del manoscritto , il volume desiderato e la segnatura che porta . La parte principale della scheda rimane presso l ’ impiegato che ha in custodia i manoscritti per tutto il tempo che il codice sta a disposizione del lettore . Lo scontrino attesta la consegna fatta del codice ed è presentato e ritirato dal lettore ogni volta che l ’ ottiene in lettura o ne fa la restituzione . 122 . Chi domanda un manoscritto deve indicare sulla richiesta ( mod . N ) , se intende copiarlo , farne estratti , collazionarlo con altro codice o edizione a stampa , o semplicemente esaminarlo . Chi studia o copia per gli altri il manoscritto ha parimenti obbligo di dare notizie sopra indicate , designando la persona che gli ha commesso il lavoro . Le biblioteche che ricevono col consenso del Ministero un manoscritto da un ’ altra biblioteca sono pure in obbligo di accompagnare la restituzione del manoscritto con le sopraddette notizie trasmettendo alla biblioteca cui appartiene il manoscritto il modulo di cui all ’ art . 38 . Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate al capo della biblioteca non potrà avere in lettura il manoscritto richiesto . 123 . Le opere a stampa o manoscritte della biblioteca debbono essere sempre adoperate con ogni cura e diligenza , perchè non soffrano danno . È vietato far segni o scrivere nelle opere stampate o manoscritte della biblioteca , anche quando si trattasse di correggere qualche sbaglio evidente dell ’ autore , o qualche errore di stampa . Non è permesso a due o più lettori di servirsi nella sala di lettura contemporaneamente di una medesima opera stampata o manoscritta . È rigorosamente vietato l ’ uso di qualunque reagente chimico sulla scrittura dei manoscritti . 124 . Non possono essere dati in lettura i libri non ancora registrati , non bollati né numerati , e neppure i libri o fascicoli non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione . 125 . È consentito il prestito di libri o manoscritti con l ’ osservanza delle prescrizioni determinate del regolamento speciale . 126 . Per speciali ricerche bibliografiche , gli studiosi possono rivolgersi in persona o per lettera ai capi delle biblioteche governative . I capi delle biblioteche fanno queste ricerche come lo consentano le altre loro occupazioni e gli altri doveri d ’ ufficio . 127 . Alla fine di ogni mese ciascuna biblioteca deve mandare al Ministero uno specchio statistico ( mod . O ) del numero dei lettori e delle opere stampate o manoscritte date in lettura e di quelle date in prestito . 128 . Il capo può consentire che si visitino le sale della biblioteca e si vedano i cimeli in essa raccolti ed esposti , determinando , se occorre , i giorni e le ore . Il visitatore deve conformarsi a tutte quelle prescrizioni che gli vengano date dall ’ impiegato che l ’ accompagna . 129 . Nella sala di lettura nessuno può entrare o trattenersi per semplice passatempo o per qualsiasi altra ragione estranea allo studio . In qualsiasi sala o parte della biblioteca è a tutti rigorosamente vietato di fumare . 130 . Il capo può escludere temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca coloro che trasgrediscano o violino la disciplina della biblioteca , o ne turbino in alcun modo la quiete . Nel caso di esclusione definitiva , il capo della biblioteca deve immediatamente riferirne al Ministero , al quale l ’ escluso può fare ricorso . 131 . Chi si rendesse colpevole di sottrazione o di guasti in una biblioteca , sarà deferito all ’ autorità giudiziaria ed escluso da tutte le biblioteche governative del Regno . Saranno parimenti esclusi da tutte le biblioteche governative coloro che avessero commesso altre gravi mancanze in una pubblica biblioteca ; I nomi degli esclusi saranno indicati in un avviso affisso in biblioteca e pubblicati nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione . 132 . Gli impiegati debbono evitare con cura tutto ciò che , pur non essendo esplicitamente vietato , possa far diventare incomodo o sgradito agli studiosi il frequentare la biblioteca . Chi credesse d ’ aver giusto motivo di lagnarsi del contegno di qualcuno degli impiegati , deve , senza recare alcun disturbo alla pubblica lettura , ricorrere al capo della biblioteca . 133 . Ogni biblioteca determina , secondo le proprie condizioni e i propri bisogni , le norme che il pubblico deve osservare perché proceda regolarmente il servizio per la lettura diurna e serale , perchè l ’ ordine nelle sale di studio sia mantenuto , e per il retto uso e la conservazione della suppellettile . Questi regolamenti particolari non debbono discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento , e debbono essere inviati al Ministero per essere approvati . ( Omessi i moduli ) .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I Disposizioni preliminari 1 . Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , e dal presente regolamento , il prefetto , l ’ ispettore compartimentale e l ’ Ufficio del Genio civile competenti sono quelli della Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica , o la maggior parte di esso . 2 . Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d ’ ufficio , od a richiesta di interessati . Il prefetto indica sommariamente l ’ oggetto delle pubblicazioni in un manifesto , nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento , ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo . Tale manifesto , da inserirsi nel bollettino degli annunzi legali della Provincia , è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati , perchè sia affisso all ’ albo pretorio , restandovi quindici giorni consecutivi , durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami . Quando vi sono anche atti da pubblicare , il prefetto ordina che siano depositati nell ’ ufficio comunale , per la parte relativa a ciascun Comune , durante il termine di quindici giorni , e che per uguale termine restino esposti nell ’ ufficio di Prefettura gli atti completi , dandone avviso col manifesto . Della eseguita affissione e dell ’ avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto . Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati , questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto . 3 . Se il territorio della bonifica si estende a diverse Provincie , il prefetto competente comunica , anche successivamente , ai prefetti delle altre Provincie le copie degli atti necessari , perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati . 4 . Quando non sia altrimenti disposto , la maggioranza d ’ interessi o d ’ interessati deve rappresentare più della metà della estensione , ed insieme più della metà dell ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . 5 . Quando non sia altrimenti disposto , i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero , sentiti l ’ ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici , ed il Consiglio di Stato , ai termini delle leggi 17 febbraio 1884 , n . 2016 , e 15 giugno 1893 , n . 294 . 6 . Agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità , debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o di seconda categoria e l ’ elenco delle ditte espropriate . 7 . Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche , con sede presso il Ministero dei lavori pubblici , e da istituirsi con decreto reale , designa in via provvisoria : a ) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria , delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici , ovvero nei riguardi dell ’ agricoltura e dell ’ igiene insieme , ai termini dell ’ art . 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195; b ) la divisione della bonifica in bacini , se possibile ed opportuna . Alla Commissione può essere aggregato , caso per caso , l ’ ispettore compartimentale del Genio civile . 8 . Con la divisione in bacini , salva l ’ approvazione definitiva ai termini dell ’ articolo 16 , ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti , agli effetti delle leggi e del presente regolamento . TITOLO II Bonifiche di prima categoria Capo I : Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato 9 . Designato provvisoriamente il perimetro d ’ una bonifica , la Commissione tecnica centrale , di cui all ’ art . 7 , determina : a ) l ’ ordine dei criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori ; b ) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l ’ esecuzione delle opere ; c ) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere . La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli Uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o per la loro esecuzione . 10 . Quando si ritenga necessario un progetto di massima , questo deve farsi secondo le norme del regolamento 29 maggio 1895 , per la compilazione dei progetti di opere dello Stato . 11 . Quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica superi le lire 200.000 , la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge , riconoscendole meritevoli d ’ approvazione , li trasmette col proprio voto al Ministero . L ’ accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall ’ ispettore compartimentale , quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica non superi le lire 200.000 . 12 . Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti : a ) il piano particolareggiato e l ’ elenco delle ditte espropriande , ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865 , numero 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) l ’ elenco delle rendite di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , quando se ne voglia affidare la riscossione all ’ appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall ’ importo netto dei lavori ; c ) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igeniche , agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati ; d ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini . 13 . Per l ’ esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico da cui risultino : 1 ) l ’ elenco dei consorzi idrauilici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica , e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica , ai termini ed agli effetti dell ’ art . 18 , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte ; 2 ) l ’ elenco delle proprietà interessate , non comprese nei consorzi di che al precedente capoverso , distinte per Provincie e Comuni coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e , in mancanza , in quelli della imposta fondiaria , con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgono a meglio individuarle ; 3 ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 testo unico della legge 22 marzo 1900 , n , 195 , con la determinazione del loro presuntivo ammontare ; 4 ) i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità determinati : a ) in linea provvisoria , per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d ’ imposta per i consorzi e le proprietà interessate ; b ) in ragione di estensione dei terreni da bonificare , posti nei rispettivi territori , per le Provincie e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica ( direttamente interessati ) : c ) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per la Provincie e per i Comuni fuori perimetro ( indettamente interessati ) . 14 . Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all ’ ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori , comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato , anche se effettivamente non pagate , e detraendo i proventi delle rendite di cui al n . 3 dell ’ articolo precedente . Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per i lavori addizionali o complementari , per varianti , riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite . 15 . Il prefetto pubblica , anche separatamente ed in tempi diversi : a ) il piano particolareggiato approvato e l ’ elenco di cui alla lettera a ) dell ’ art . 11 , ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini ; c ) il progetto economico per l ’ esecuzione dell ’ opera . 16 . Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , approva il perimetro , l ’ eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l ’ intera opera o per una delle sue parti , determinando anche , di concerto col Ministero del tesoro , il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati . CAPO II : Consorzi per le opere di bonifica di 1ª categoria 17 . Per le opere di bonifica di la categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi : a ) corrispondere le quote di contributo ; b ) assumere la concessione dei lavori ; c ) mantenere le opere eseguite . Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV . 18 . I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono , con deliberazione dell ’ assemblea generale , assumersi l ’ obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate restandone a loro cura il riparto e l ’ esazione dagli interessati . Divenuta esecutiva la deliberazione , essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non siano contrari alla leggi in vigore ed al presente regolamento . I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi , secondo la ubicazione dei loro fondi ; l ’ aggregazione è definitiva con l ’ annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto . 19 . Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito , questo può con deliberazione dell ’ assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica . Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti , è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica . In tale caso il consorzio che assume l ’ iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata ; a ) di una corografia del territorio da bonificarsi , distinto con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; b ) dell ’ elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali ; c ) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire , sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell ’ art 177 lett . a ) b ) ; d ) del disegno di statuto compilato in conformità dell ’ art . 29 , ove lo ritenga opportuno . Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali . Approvata la proposta , ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d ’ interessi e divenute esecutive le deliberazioni , la costituzione del consorzio , l ’ approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica , se occorra , hanno luogo in conformità dell ’ art . 28 . Quando non sia altrimenti provveduto , i presidenti dei vari consorzi costituiscono la depurazione provvisoria del nuovo consorzio . 20 . Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica , od esistendo consorzi e proprietari che non siano aggregati ad essi secondo l ’ art . 18 , qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale , presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo , con la aggiunta dell ’ elenco delle proprietà interessate non consorziate , compilato ai termini dell ’ art . 13 n . 2 . 21 . Il prefetto . verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati , pubblica un manifesto col quale : a ) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti ; b ) determina l ’ estensione della superficie e l ’ ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l ’ art . 4; c ) invita i presidenti dei consorzi interessati , compresi per intero nel perimetro della bonifica a riunire in un congruo termine , posteriormente alla pubblicazione , le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale , sul disegno di statuto se presentato , e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente ; d ) convoca nello stesso termine , e per un giorno festivo i proprietari non consorziati , ed appartenenti a consorti non compresi per intero nel perimetro della bonifica tutti unitamente o per sezioni , nel luogo o nei luoghi più opportuni , perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria . Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari siano egualmente rappresentanti in ragione di estensione e d ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . Quando non esistano consorzi debbono essere almeno tre i delegati dei proprie tari . In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati , od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica , vengono , ai termini dell ’ art 24 , nominati pei un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli . Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive , anche sul disegno di statuto , se presentato . 22 . L ’ assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto , ed , ove sia divisa in sezioni , ciascuna di queste e presiduta da un delegato del prefetto della Provincia , nel cui territorio trovasi il luogo della riunione . Il presidente dell ’ assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatoli ed un altro , che ritenga idoneo fra gli intervenuti a fare da segretario . Non sono valide le deliberazioni se nell ’ adunanza di prima convocazione , sia unica che divisi in sezioni non intervengono complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell ’ elenco che deve trovarsi nella sala . In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso , ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti , se il consorzio speciale è da istituirsi fra i proprietari e consorzi esistenti ; se fra soli proprietari , è richiesto invece l ’ intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza . 23 . Ciascun interessato può farsi rappresentare nell ’ assemblea da persona anche estranea , purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindato o da un notaio . Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti . La donna maritata può essere rappresentata dal marito : i minori , gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori . La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili , non dei domini diretti . Pei terreni , nei quali l ’ usufrutto sia diviso dalla proprietà , interviene il proprietario o l ’ usufruttuario , secondo che l ’ uno o l ’ altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione . I proprietari inscritti pro - indiviso nei ruoli delle imposte dirette , debbono designare uno di loro per l ’ intervento nell ’ assemblea . 24 . Il presidente , aperta la seduta , espone lo scopo dell ’ adunanza ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sui numero del delegati . Chiusa la discussione , propone all ’ assemblea di deliberare : a ) per appello nominale , sulla costituzione del consorzio ; b ) per scheda segreta , sulla nomina del delegati ; Deposte sul tavole due urne di vetro , l ’ una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l ’ altra per quelli dei contrari , avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente . Distribuite quindi le schede , numerate e vidimate dalla Prefettura , fa cominciare l ’ appello nominale . Secondo l ’ ordine di questo , ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell ’ una e nell ’ altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati dei favorevoli e dei contrari al consorzio . Terminato l ’ appello , sono ammessi a votare gl ’ interessati sopraggiunti . Trascorsa un ’ ora dal compiuto appello , se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato , il presidente dichiara chiusa la votazione , ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti . Con l ’ esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio , e quelli che li ottennero dai contrari . Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio . Nel caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ articolo 21 , quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale , ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietario non consorziati , questi procedono , con le stesse norme , alla discussione del disegno di statuto , ed alla sua deliberazione per appello nominale , proseguendo , ove occorra , la discussione in sedute successive stabilite dal presidente dell ’ assemblea . 25 . Quando l ’ assemblea è divisa in sezioni ciascun presidente annunzia i risultati della votazione , i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno , avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che siano conosciuti i risultati delle altre sezioni : indi toglie la seduta . Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione , dove possono intervenire anche gli interessati . Letti i verbali dell ’ adunanza delle varie sezioni , è fatto il computo generale dei voti . Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari , salvo il caso di cui nell ’ ultimo capoverso del precedente articolo . 26 . Il presidente dell ’ assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell ’ adunanza , insieme alle schede in pacchi suggellati , restituendo quelle che non furono distribuite . I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch ’ essi al prefetto i verbali delle assemblee . 27 . Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l ’ adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d ’ interessi . In tal caso la proposta s ’ intende approvata , ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione . Con lo stesso manifesto il prefetto : a ) dà notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto , se intervenuta nei casi di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 21; b ) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato , promuove su di esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici , convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti . La notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lettera b ) è pubblicata dal prefetto . Gli atti relativi alla costituzione del consorzio , all ’ approvazione dello statuto , se intervenuta , i certificati delle pubblicazioni , ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici , con un rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle opposizioni . 28 . Il Ministero , udito , quando vi siano opposizioni di ordine tecnico , il Consiglio superiore dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio speciale , e , ove occorra , provvede con suo decreto all ’ approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche , statuendo sui reclami . I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso . 29 . Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio , ovvero se la proposta non fu accolta , la deputazione provvisoria , presieduta dal più anziano dei componenti , formula il disegno di statuto , col quale si deve provvedere : a ) alla designazione della sede del consorzio , scegliendo il luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso ; b ) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale , proporzionate alla somma degl ’ interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori ; c ) al modo dì costituzione , alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio e dei delegati , ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale Consiglio i poteri dell ’ assemblea . La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni ; d ) al modo di costituzione , alla durata in carica ed alle attribuzioni d ’ una deputazione amministrativa , che curi gli affari del consorzio e che , direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza . La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni ; e ) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell ’ assemblea generale , della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati , e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali ; f ) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali , preventivi e consuntivi , e per l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale o dei Consigli dei delegati ; l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale e o dei Consigli dei delegati ; g ) alle norme pel servizio di cassa , per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da prestarsi dall ’ incaricato del servizio di tesoreria ; h ) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell ’ opera e per la definizione delle eventuali opposizioni ; i ) al servizio tecnico necessario per l ’ esecuzione della bonifica , quando il consorzio ha lo scopo di assumere la concessione ; k ) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio . Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell ’ opera , aggiungendovi le norme di cui all ’ articolo 46 . 30 . La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati . La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni , con le norme stabilite negli artt . 22 a 26 . La deputazione provvisoria provvede per la presidenza dell ’ assemblea generale dei proprietari interessati , anche se distinti in sezioni . 31 . Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati , la deputazione provvisoria la trasmette al prefetto insieme ai verbali delle assemblee generali , riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate . Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che , ai termini dell ’ art . 28 , provvede all ’ approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche . 32 . Tranne il caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 29 , lo statuto così approvato regola , per la sola durata dell ’ esecuzione dell ’ opera , il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 . Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica , salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell ’ art . 46 . 33 . Approvato lo statuto , la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio , e quindi cessa da ogni funzione . CAPO III : Bonifiche da eseguirsi per concessione 34 . La concessione delle opere di bonifica di 1a categoria può essere accordata : a ) ad una delle Provincie o ad uno del Comuni interessati ; b ) all ’ associazione volontaria di Provincie , Comuni , o di questi e quelle insieme ; c ) al consorzio speciale di bonifica esistente , od istituito a termini degli artt . 18 a 28; d ) ad uno dei consorzi che , secondo l ’ art . 19 , funzioni come consorzio speciale di bonifica ; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 35 . Le associazioni volontarie fra Provincie e comuni , di cui al capoverso b ) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali , approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative . Ottenuta la concessione , non possono sciogliersi finché le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione . Per il funzionamento di tali associazioni , per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse , e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di associazioni interprovinciali , e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa . 36 . Alla domanda di concessione , da presentarsi al prefetto debbono essere uniti : 1 ) la corografia del territorio da bonificarsi , distinta con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; 2 ) la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della Provincia o del Comune richiedente , ovvero dei Consigli delle Provincie e dei Comuni associati , approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela , o dell ’ assemblea generale del consorzio , secondo i casi dell ’ articolo precedente , da cui risultino la decisione di chiedere la concessione , le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte , ed i poteri all ’ uopo accordati alle rispettive rappresentanze quando non constino altrimenti ; 3 ) la dimostrazione di avere disponibili , appena ottenuta la concessione , i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa ; 4 ) il progetto tecnico esecutivo della bonifica , e quello economico compilati ai termini degli artt . 12 e 13 . I documenti di cui al n . 2 non occorrono , quando la domanda è presentata da un ’ associazione volontaria di Provincie o Comuni interessati o dal consorzio speciale , e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti . 37 . Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo , il richiedente può presentare , per una istruttoria preliminare , un progetto di sola massima , corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo . Il prefetto , sentito l ’ Ufficio del Genio civile , trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale , che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici . Il Ministero , promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici , comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima , salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione . 38 . Il prefetto , accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all ’ art . 36 , li trasmette all ’ Ufficio del Genio civile , che , verificato il progetto tecnico esecutivo al termini dell ’ art . 10 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , 1i invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche , la quale ne riferisce al Ministero del lavori pubblici . Il Ministero , esaminato preliminarmente se nulla osti all ’ accoglimento della domanda , dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto . La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione , quando sugli stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati . 39 . Il Ministero , qualora , in seguito al risultato della pubblicazione , ritenga di poter accogliere la domanda , promuove , l ’ avviso del Ministero del tesoro , del Consiglio superiore dei lavori pubblici , del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato , e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati : a ) sulle opposizioni e sul reclami presentati ; b ) all ’ approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a ) , d ) dell ’ art . 34 , quando già non abbia avuto luogo a ’ termini dell ’ art . 16; c ) all ’ approvazione del progetto tecnico ; d ) all ’ approvazione del progetto economico ; e ) alla concessione delle opere , giusta l ’ art . 11 del testo unico della legge 22 maggio 1900 , n . 195 , determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l ’ incominciamento e la ultimazione dei lavori ; f ) alla determinazione della quota di concorso dello Stato , in conformità dell ’ art . 10 della citata legge , deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente . Nei casi di cui al capoverso b ) , se l ’ accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente , ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico . 40 . Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente , a giudizio del Ministero , la natura e l ’ economia dell ’ opera non ancora intrapresa , la concessione è dichiarata priva di effetto . Il concessionario , con nuove deliberazioni ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , può chiedere che sia ripetuta l ’ istruttoria prescritta . 41 . Il prefetto dispone la pubblicazione : a ) del piano particolareggiato di esecuzione con l ’ elenco delle ditte espropriande ; b ) del ruolo dei contributi , avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificati nell ’ applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico , già definitivamente approvato . Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici . 42 . Salvo il caso di cui all ’ art . 34 , lettera d ) , l ’ obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo . 43 . Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori per conto dello Stato , le condizioni dell ’ atto di concessione , il progetto approvato e il relativo capitolato . Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli artt . 56 , 57 e 58 . Ultimati i lavori , il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero . Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali , quando sia compiuta la notifica di uno dei bacini , in cui fu divisa , o quando , a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo , un ’ opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pei quale fu eseguita , assicurando in parte i vantaggi della bonifica . CAPO IV : Consorzi di manutenzione 44 . Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere , da cui risultino : a ) l ’ indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 , od in mancanza l ’ elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate , compilato in conformità dell ’ art . 13 , nn . 1 e 2; b ) l ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate , con le indicazioni prescritte dall ’ art . 13 , n . 2 , per quelle direttamente interessate ; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio , ai termini dell ’ art . 53 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso ; c ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 della citata legge col loro ammontare . Con il manifesto di pubblicazione il prefetto , quando non esiste il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 : 1 ) invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria , secondo gli artt . 21 a 27; 2 ) designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria , prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione d ’ estensione e d ’ imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica . 45 . Scaduto il termine delle pubblicazioni , il Ministero statuisce sui reclami e provvede : a ) all ’ approvazione dell ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi , e alla determinazione dell ’ aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe ; b ) alla costituzione , anche coattiva , del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria , se non esiste consorzio speciale . Nel caso di cui al capoverso b ) le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano dei componenti la deputazione provvisoria . 46 . Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo , la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell ’ art . 29 lett . a ) , b ) , c ) , d ) , e ) , f ) , k ) , e con l ’ aggiunta di quelle : 1 ) per la divisione dei terreni bonificati in classi , secondo l ’ utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere di bonifica ; 2 ) per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio , da ciascun proprietario direttamente interessato ; 3 ) per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio ; 4 ) pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione ; 5 ) per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica , la liquidazione e il riparto ; 6 ) per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica . Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è sottoposto all ’ approvazione del consorzio , osservandosi pei Consorzi nuovamente istituiti le norme dell ’ art . 31 . 47 . Lo statuto , anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito , è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune . Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l ’ art . 33 . 48 . I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione , rivolgendone domanda al presidente . In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici . 49 . La Commissione governativa , di cui all ’ art . 50 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire , direttamente o per mezzo di delegato , alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge . Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga , la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori . Per accertare il compimento della bonifica , la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto . La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento , di competenza del collaudatore , sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti . Occorrendo altri lavori , la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati . In caso contrario , o completate le opere , la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio , assegnando un congruo termine per le osservazioni ed opposizioni . 50 . Trascorso il termine di cui nel precedente articolo , il Ministero , sentita sulle opposizioni la Commissione permanente , dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere . Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Decorsi quindici giorni dalla notifica , il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza , anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall ’ Ufficio del Genio civile . CAPO V : Funzionamento dei consorzi 51 . I consorzi di bonifica , qualunque sia lo scopo , onde furono istituiti , funzionano con le norme dei rispettivi statuti . Ai consorzi sono applicabili : a ) gli artt . 188 a 193 , 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 , n . 164; b ) l ’ art . 194 , nn . 1 , 2 , 3 e 4 della stessa legge , salvo che si tratti di operazione odi spesa autorizzata od approvata dal Ministero ; c ) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali , in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell ’ assemblea generale e delle rappresentanze consorziali . 52 . I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali , che regolano altresì i casi di nuove elezioni . Essi prestano gratuitamente l ’ opera loro , salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute . 53 . Se un consorzio funziona per scopi diversi , si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto , sia preventivo che consuntivo , ed un distinto ruolo di contribuenza . In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 54 . Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell ’ art . 14 , del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale , dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano . 55 . I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica , sono approvati dall ’ ingegnere capo del Genio civile sino all ’ importo di L . 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici , sentito l ’ ingegnere capo negli altri casi . Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti . Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato , l ’ esecuzione delle opere strettamente indispensabili , informandone telegraficamente l ’ Ufficio del Genio civile . 56 . I lavori di bonifica si eseguono dai Consorzi sotto la vigilanza tecnica dell ’ Ufficio del Genio civile , che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero . Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite , l ’ ingegnere capo può con ordine di servizio , sospendere i lavori , riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere . 57 . Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari , la gestione amministrativa del consorzio , e controllare la regolarità delle spese e delle entrate , in relazione agli impegni assunti , ai bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese . 58 . Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa , ai termini degli artt . 56 e 57 , sono comprese fra quelle dell ’ andamento ordinario dell ’ amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici . Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l ’ esecuzione di opere concesse al consorzio . 59 . Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l ’ adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto , può il prefetto provvedervi d ’ ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio . 60 . Procedendosi allo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , il r . commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell ’ assemblea generale . Il r . commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l ’ esercizio delle loro attribuzioni siano maggiormente idonei a tale incarico , ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera . Tale indennità , da fissarsi nel decreto di nomina , non può superare lire dieci o lire quindici al giorno , secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel Comune , ove ha sede il consorzio . Le spese di viaggio o le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici , che può anche anticiparle , curandone poi il rimborso dal consorzio . TITOLO III Bonifiche di seconda categoria 61 . Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti , ai termini e per gli effetti dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 debbono comprendere : a ) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio : tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza , convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati , e da dichiarazione scritta dei non intervenuti ; b ) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nei consorzi , con le indicazioni stabilite dall ’ art . 13 , n . 2 del presente regolamento ; c ) lo statuto consorziale . Il prefetto , assunte le informazioni che ritiene opportune , provvede alla pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio , e del modo di costituzione della sua rappresentanza ; ed è fatta a spese del consorzio . Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata , ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . A richiesta del consorzio , il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l ’ adempimento delle prescrizioni sopra indicate , tenendone nota in apposito registro . I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari . 62 . La domanda che , ai termini dell ’ articolo 20 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori , deve avere a corredo : a ) l ’ atto costitutivo del consorzio ; b ) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato dall ’ assemblea ; c ) una relazione sommaria sui lavori da eseguire , sulle spese e sui mezzi di farvi fronte . Fatte le pubblicazioni della domanda , l ’ obbligatorietà , se ne sia il caso , è dichiarata per decreto reale , promosso dal ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quello di agricoltura , industria e commercio , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può Influire su opere di bonifica di categoria già compiute , in corso di esecuzione o da eseguire , deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni . 63 . Eccetto il caso di cui all ’ articolo precedente , i consorzi obbligatori s ’ istituiscono ad iniziativa : a ) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare ; b ) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare ; c ) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata ; d ) o dello Stato . In tutti i casi la proposta dev ’ essere corredata : 1 ) dei documenti prescritti dall ’ art . 19 lett . a ) , b ) ; 2 ) dell ’ elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati ; 3 ) della designazione di cinque proprietari , tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gli indirettamente interessati , per costituire la deputazione provinciale del consorzio . 64 . Il prefetto , pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti : 1 ) del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica , nel caso di cui alla lettera al del precedente articolo . 2 ) di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati , negli altri casi , osservando i termini stabiliti nell ’ articolo 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 . 65 . Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge , gli atti sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell ’ Ufficio del Genio civile . Il Ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quelli dell ’ agricoltura , industria e commercio promuove ai termini dell ’ art . 62 , ultimo capoverso , il decreto Reale col quale , statuendo definitivamente sui reclami , provvede : a ) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria ; b ) alla determinazione dell ’ aliquota di contributo a carico di Provincie e Comuni , a norma e nei casi dell ’ art . 25 della legge . 66 . I consorzi obbligatori comunque istituiti , sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 56 , 58 , 59 , 60 e , quando lo Stato concorre nelle spese , anche a quella dell ’ articolo 57 . 67.- 75 . ( ) . TITOLO V Disposizioni finanziarie CAPO I : Contributo degli enti e proprietari interessati 76 . Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato , approvati i progetti esecutivo ed economico , e disposto l ’ appalto dei lavori , il Ministero dei lavori pubblici , provvede , con le norme di legge , anche d ’ ufficio , se ne è il caso , perchè entro breve termine siano rilasciate dalle Provincie e dai Comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti , quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico , e siano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo da valere per il periodo necessario fino al saldo . 77 . Le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle sovrimposte fondiarie , non possono essere accettate , se essi non siano riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non riscosso per riscosso , e non sia prodotta una deliberazione dell ’ ente debitore , regolarmente approvata e divenuta definitiva , per la quale esso stasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite , sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni , per tutto il periodo in cui queste siano distribuite , e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione . In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle soprimposte fondiarie , possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime . 78 . La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica , o dagli altri cespiti delegati , sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato , è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell ’ appalto dei lavori . 79 . Per la determinazione del numero delle annualità , nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Provincie e dai Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita , si tiene conto della quantità del contributo , delle condizioni finanziarie degli enti debitori , della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi , della importanza dei vantaggi presunti , ed anche degli oneri , ai quali , per gli altri scopi , gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità . Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni , se sono eguagliati e superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili . Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi , qualunque sia il numero delle delegazioni concordate . 80 . Il numero degli anni , nei quali la Provincia , i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi , rispettivamente dovuti allo Stato , mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi , deve essere uguale , in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato , fino al saldo , con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale . Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall ’ amministrazione , possono le annualità . sia degli enti locali , che dei proprietari , ovvero degli uni e degli altri , essere ripartite in un periodo di tempo diverso . 81 . Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati , l ’ importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale , dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo , è accresciuto o diminuito in proporzione , secondo il caso , senza che il periodo dei pagamenti annuali , stabilito rispettivamente possa essere variato . 82 . Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori , sia in acconto , sia a saldo . Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti e con la produzione di un certificato dell ’ Ufficio del Genio civile nella Provincia , attestante i pagamenti fatti all ’ appaltatore . 83 . Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall ’ art . 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria , tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati , in ragione dei benefici che questi possono ricavarne . Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20 , tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici . 84 . Il debito dei proprietari , dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria , fra essi ripartito come nell ’ articolo precedente , è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 85-102 . ( ) . CAPO IV : Contribuzioni e riscossioni 103 . Nel caso di un ’ opera di bonifica da eseguirsi per concessione , il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini , nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali , da quelle comunali o dai proprietari interessati . 104 . L ’ interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione sulla somma di bonifica , si intende al netto , e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell ’ importo dei lavori , posti a carico , a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti . La somma erogata dev ’ essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale , in base ai quali sono stati fatti i pagamenti , e con la produzione di una dichiarazione dell ’ appaltatore circa le somme effettivamente ricevute . Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale , e con le modalità di cui agli articoli precedenti . 105 . Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all ’ art . 39 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro , al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime . 106 . Qualora , durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all ’ articolo precedente , andasse in vigore nelle singole Provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi lo marzo 1886 , n . 3682 , e 21 gennaio 1897 , n . 23 , sarà rinnovata , con effetto dalla decorernza del nuovo catasto , la ripartizione provvisoria con le stesse norme della prima ripartizione . 107 . Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali , a sensi degli artt . 8 e 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , sia diviso l ’ intero perimetro di essa , il Ministero dei lavori pubblici notifica , per mezzo dei prefetti , alle Provincie ed ai Comuni interessati nella bonificazione , nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima le variazioni in aumento o in diminuzione , che , in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa , siano venute a verificarsi nell ’ ammontare del contributo che , ai termini del primo comma dell ’ art . 6 della legge surriferita , le Provincie , i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione , sono tenuti a versare allo Stato , o , in sua vece , al concessionario che l ’ abbia eseguita . Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni , fermo il periodo prestabilito per il saldo . 108 . Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria , quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria , e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e presentino al Ministero delle finanze , per mezzo del prefetto , la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria , ai termini dell ’ art . 55 della legge medesima . In seguito a questa dichiarazione , e previo accertamento della loro regolare costituzione , viene riconosciuta , sopra proposta del Ministero delle finanze e mediante r . decreto ai consorzi volontari anzidetti , la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . Le disposizioni del presente titolo , concernenti la deputazione amministrativa , s ’ intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che , sotto qualunque denominazione , abbiano l ’ incarico dell ’ ordinaria amministrazione . 109 . La Deputazione amministrativa ha l ’ obbligo di tenere un registi o delle proprietà soggette a contribuzione diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate e con ciascuna sezione suddivisa in due parti l ’ una riguardante i terreni l ’ altra i fabbricati . Ciascuna proprietà dev ’ essere registrata col nome cognome e paternità del rispettivo possessore con l ’ indicazione della sua superficie dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione . Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni e così pure di ciascun fabbricato , l ’ estimo o rendita imponibile giusta i catasti governativi . La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate . Essa deve inoltre , prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed anno tare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino . Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell ’ elenco delle proprietà interessate che fa parte del progetto di massima se tuttasi di consorzi obbligatori od in quello indicato nell ’ art . 61 del presente regolamento , se si tratta di consorzi volontari . 110 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 111 . I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e con la firma della Deputazione amministrativa o del suo presidente vengono trasmessi al prefetto che li rende esecutivi dopo averne riconosciute la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato . Essi sono quindi pubblicati in tutti ì Comuni per la parte che a ciascun Comune si riferisce nei modi e nei termini stabiliti per ì ruoli delle imposte dirette e sono consegnati ali esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno . 112 Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione se il ricorso non sospende la riscossione de contribuzioni , ma dà diritto al rimborso quanto sia stato indebitamente pagato , Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa . 113 . La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette , secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa . 114 . Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette , deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione , fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all ’ appalto delle esattorie . Tale partecipazione dev ’ essere data in tempo utile , perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali . L ’ incarico di questa riscossione , dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori , e l ’ aggio è nella misura stessa stabilita per l ’ esazione delle imposte dirette . 115 . L ’ esattore speciale è retribuito ad aggio , e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso . 116 . Il modo di nomina dell ’ esattore speciale , quando non sia già stabilito dallo statuto , è determinato dalla deputazione amministrativa , la quale fissa pure la misura dell ’ aggio , la durata e le altre condizioni del contratto . 117 . La nomina dell ’ esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 118 . L ’ esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette , ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali , può essere pure incaricato dell ’ ufficio di cassiere del consorzio . 119 . La nomina dell ’ esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell ’ anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni , o dell ’ anno in cui scadono dall ’ ufficio l ’ esattore o gli esattori in funzione . 120 . Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113 e 114 , il prefetto nomina d ’ ufficio l ’ esattore speciale , ovvero affida , quando sia possibile , la riscossione delle contribuzioni consorziali all ’ esattore od agli esattori delle imposte dirette , provvedendo anche , ove ne sia il caso , al regolare andamento del servizio di cassa . 121 . L ’ esattore speciale , prima che la sua nomina sia sottoposta all ’ approvazione del prefetto , deve dichiarare se la accetta , e garantire la sua accettazione con un deposito in danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato . Il consorzio non è obbligato verso l ’ esattore , se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l ’ approvazione del prefetto . 122 . L ’ esattore speciale , prima di assumere l ’ ufficio , e al più tardi entro un mese dalla nomina , presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato , ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti , per una somma corrispondente all ’ ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali . Quando l ’ esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa , deve prestare un ’ altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio . La rendita pubblica è valutata al corso del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata , ed è computata solamente per nove decimi del detto valore . 123 . Se l ’ esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito , esso decade di pieno diritto dalla nomina , perde il deposito effettuato ai termini dell ’ art . 21 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa . 124 . Nel caso che , durante il contratto per l ’ esattoria , la rendita data in cauzione diminuisca di valore o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte , ovvero l ’ ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse , l ’ esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell ’ invito che gli viene all ’ uopo indirizzato . Questo termine non può essere maggiore di un mese , a decorrere dal giorno in cui è stato notificato . Se l ’ esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione , la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell ’ esattore e la nomina , in via provvisoria , di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell ’ esattore medesimo . Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti , il prefetto può prenderli d ’ ufficio . 125 . Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente , in una o più rate , secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio , nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata . Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall ’ assemblea o dal Consiglio dei delegati . 126 . L ’ esattore del consorzio deve , entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata , tenere a disposizione del consorzio medesimo , o versare al cassiere consorziale , se egli non riveste anche tale qualità , l ’ intero ammontare della rata consorziale scaduta . In caso di ritardo del versamento anzidetto , ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall ’ amministrazione consorziale , l ’ esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata . 127 . Nel caso di esecuzione a carico dell ’ esattore , se la cauzione è costituita da deposito in numerario , il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio , o a chi per esso , la somma di cui sia creditore . 128 . Nel caso che si proceda contro l ’ esattore ad atti esecutivi per debiti , quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate , o abbia commessi abusi nell ’ esercizio delle sue funzioni , la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza , al termine dell ’ articolo 95 della legge 20 aprile 1871 , n . 192 . In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento , la formazione e la conservazione del registro catastale dell ’ imposizione , la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull ’ imposta fondiaria . 130 . Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti , le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati , e , salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune , è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico . Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo , si provvede ai termini dell ’ art . 120 del presente regolamento . 131 . Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione , la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonifica vien fatta , ove non sia altrimenti disposto , dall ’ esattore del consorzio stesso , con i modi , tempi e con l ’ aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione . Salvo pattuizioni speciali , l ’ esattore versa , entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata , l ’ ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale , se creditore del contributo sia allo Stato per aver eseguito direttamente la bonifica , o altrimenti al concessionario . I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell ’ esattore speciale , se non contengono l ’ obbligo per l ’ esattore di riscuotere , insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo , e di eseguire il versamento alle epoche stabilite . 132.-160 . ( ) . TITOLO VII Disposizioni varie 161 . Quando si provvede all ’ esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata , giusta l ’ art . 62 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , l ’ amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale , che l ’ aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta , nella quale oltre al minimo , deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire . 162 . I contratti attualmente in corso per fitto d ’ erbe , di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , da chiunque stipulati , cessano , di diritto . alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento . Nei nuovi contratti si deve sempre apporre , e s ’ intende in ogni caso apposta , la condizione che il contratto cessa di pieno diritto : a ) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all ’ appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite , a norma dell ’ art . 12 , lett . b ) , quando all ’ esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente ; b ) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione , quando all ’ esecuzione della bonifica si provvede per concessione ; da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell ’ articolo 14 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 164 . Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro , al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che , ai termini del testo della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e della L . 7 luglio 1902 , n . 333 , debbono essere a carico complessivo dello Stato , della Provincia e del Comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell ’ agro romano . Per la manutenzione delle opere tutte nell ’ agro romano si applicano le norme del titolo II . capo IV , del presente regolamento . 166 . Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell ’ agro romano , il Ministero fa compilare gli elenchi dall ’ Ufficio del Genio civile . In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi , nei quali sono poste le cave , prefiggendo il termine necessario per l ’ esecuzione dei lavori di prosciugamento . Quando è stata presentata la domanda di sussidio giusta l ’ art . 3 , capoverso ultimo , della L . 7 luglio 1902 , il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero , e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cave mediante colmata o canalizzazione . Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l ’ esecuzione dei lavori , il prefetto può provvedere d ’ ufficio . 167 . Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quelli adiacenti al lago Salpi a norma dell ’ art . 4 della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , valgono le disposizioni del presente regolamento . I perimetri di bonifica determinati anteriormente al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , ed al presente regolamento sono mantenuti . 168 . I consorzi di bonifica esistenti sono conservati ; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso . Trascorso il termine , provvede il Ministero . In ogni caso , le modificazioni debbono essere approvate ai termini dell ’ art . 28 e seguenti . 170 . Nei casi di cui all ’ art . 93 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento , a norma dell ’ articolo precedente , solo in quanto sieno compatibili con quelle delle L . 25 giugno 1882 , n . 869 , 6 agosto 1893 , n . 463 , e dei rispettivi atti di concessione .