ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
L
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
ha
il
compito
di
provvedere
all
'
acquisto
,
alla
gestione
,
alla
trasformazione
ed
alla
vendita
di
beni
immobiliari
,
con
le
loro
pertinenze
di
beni
mobiliari
,
nonché
di
aziende
industriali
e
commerciali
,
nell
'
interesse
o
d
'
incarico
dello
Stato
.
L
'
Ente
ha
personalità
giuridica
.
Esso
ha
un
fondo
di
dotazione
di
20
milioni
,
da
stanziare
con
provvedimento
del
Ministro
per
le
Finanze
,
sul
bilancio
del
Ministero
stesso
.
Per
l
'
assistenza
,
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
l
'
Ente
si
avvale
dell
'
Avvocatura
dello
Stato
.
L
'
Ente
potrà
inoltre
,
con
la
preventiva
autorizzazione
del
Ministro
per
le
Finanze
,
contrarre
mutui
ed
ottenere
sovvenzioni
dagli
Istituti
all
'
uopo
autorizzati
per
il
fabbisogno
finanziario
dipendente
dalla
propria
attività
.
L
'
Ente
ha
la
sua
sede
legale
in
Roma
,
temporaneamente
trasferita
a
San
Pellegrino
Terme
.
Art
.
2
.
L
'E.G.E.L.I
.
compie
tutte
le
operazioni
necessarie
per
il
conseguimento
dei
propri
fini
.
Art
.
3
.
Sono
organi
dell
'
Ente
:
il
Presidente
,
il
Consiglio
di
Amministrazione
,
la
Giunta
esecutiva
.
Art
.
4
.
Il
Presidente
è
nominato
con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
,
per
un
triennio
,
e
può
essere
confermato
.
Egli
è
a
capo
dell
'
Amministrazione
dell
'
Ente
ed
ha
la
legale
rappresentanza
dell
'
Ente
stesso
.
Convoca
e
presiede
le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
della
Giunta
esecutiva
,
e
cura
la
esecuzione
delle
deliberazioni
del
Consiglio
e
della
giunta
stessi
.
Il
Presidente
ha
facoltà
di
conferire
procure
speciali
per
determinati
atti
e
per
determinate
specie
di
atti
.
In
caso
di
urgenza
il
Presidente
prende
tutti
i
provvedimenti
di
competenza
della
Giunta
esecutiva
e
ne
riferisce
a
questa
nella
prima
seduta
successiva
per
la
relativa
ratifica
.
Art
.
5
.
Uno
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
è
annualmente
designato
dal
Consiglio
stesso
a
fungere
da
vice
presidente
.
Il
Presidente
è
coadiuvato
dal
vice
presidente
che
lo
sostituisce
in
caso
di
assenza
o
di
legittimo
impedimento
.
Art
.
6
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
composto
dal
presidente
e
di
otto
membri
nominati
dal
Ministro
per
le
Finanze
e
cioè
:
-
2
consiglieri
scelti
tra
i
funzionari
di
grado
non
inferiore
al
VI
del
Ministero
delle
Finanze
;
-
1
consigliere
scelto
tra
i
funzionari
dell
'
Ispettorato
per
la
Difesa
del
Risparmio
e
l
'
Esercizio
del
Credito
;
-
1
consigliere
in
rappresentanza
dell
'
Ispettorato
per
demografia
e
razza
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Segretario
del
Partito
Fascista
Repubblicano
,
Ministro
segretario
di
Stato
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
la
Giustizia
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Agricoltura
e
le
Foreste
;
-
1
consigliere
su
proposta
del
Ministro
per
l
'
Economia
corporativa
.
I
consiglieri
rimangono
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
nella
carica
stessa
.
Con
il
decreto
del
Ministro
per
le
Finanze
sono
determinate
le
indennità
assegnate
al
Presidente
ed
ai
componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
il
Segretario
.
Art
.
7
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
ha
tutti
i
poteri
per
il
funzionamento
dell
'
Ente
.
Esso
delibera
un
apposito
regolamento
interno
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
Finanze
,
per
stabilire
le
norme
di
assunzione
e
di
stato
giuridico
ed
il
trattamento
economico
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
attività
e
di
quiescenza
del
personale
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
convocato
dal
Presidente
il
quale
ne
da
tempestivo
avviso
ai
Consiglieri
ed
ai
Sindaci
effettivi
.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
occorre
l
'
intervento
di
almeno
5
componenti
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
nel
suo
seno
la
Giunta
esecutiva
,
determinandone
le
attribuzioni
e
i
poteri
.
La
Giunta
è
composta
di
tre
membri
fra
i
quali
il
Presidente
.
Funge
da
Segretario
della
Giunta
esecutiva
il
segretario
del
Consiglio
di
amministrazione
.
La
Giunta
esecutiva
è
convocata
dal
Presidente
,
il
quale
dà
tempestivo
avviso
ai
membri
ed
ai
sindaci
effettivi
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
di
voti
.
Art
.
9
.
La
Giunta
esecutiva
delibera
sulle
operazioni
per
le
quali
sia
stata
delegata
dal
Consiglio
di
amministrazione
e
dentro
i
limiti
della
delegazione
stessa
.
Non
possono
essere
delegate
alla
Giunta
le
deliberazioni
:
a
)
sulla
formazione
del
bilancio
;
b
)
sul
conferimento
di
deleghe
alle
mansioni
dell
'
Ente
ad
Istituti
od
a
privati
.
Le
deliberazioni
della
Giunta
sono
comunicate
al
Consiglio
nella
prima
seduta
successiva
.
Art
.
10
.
Le
deliberazioni
del
Consiglio
di
amministrazione
e
della
Giunta
esecutiva
sono
inserite
in
appostiti
registri
di
verbali
e
vengono
autenticate
con
la
firma
del
Presidente
e
del
Segretario
.
Le
deliberazioni
prese
dal
Presidente
in
via
di
urgenza
a
norma
dell
'
art
.
4
sono
trascritte
in
apposito
registro
e
firmate
dal
Presidente
.
Dei
verbali
relativi
alle
deliberazioni
di
cui
al
presente
articolo
e
delle
deliberazioni
del
Presidente
,
il
Segretario
del
Consiglio
di
amministrazione
può
,
con
l
'
autorizzazione
del
Presidente
,
rilasciare
copia
od
estratti
.
Art
.
11
.
Il
Collegio
dei
sindaci
è
composto
di
tre
membri
effettivi
e
di
due
supplenti
,
nominati
con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
.
Uno
dei
sindaci
effettivi
è
scelto
fra
i
Magistrati
della
Corte
dei
Conti
.
La
Presidenza
è
affidata
dal
Ministro
delle
Finanze
ad
un
funzionario
dipendente
da
esso
incluso
nei
tre
membri
effettivi
.
I
sindaci
effettivi
ed
i
supplenti
durano
in
carica
tre
anni
e
possono
essere
confermati
.
Con
decreto
del
Ministro
per
le
Finanze
sono
fissate
le
retribuzioni
spettanti
ai
sindaci
.
I
sindaci
esercitano
il
controllo
sulla
gestione
dell
'
Ente
e
sulla
osservanza
delle
disposizioni
di
legge
e
dello
statuto
:
assistono
alle
riunioni
del
Consiglio
di
amministrazione
e
della
Giunta
esecutiva
ed
hanno
in
generale
i
poteri
e
gli
obblighi
che
la
legge
attribuisce
ai
sindaci
delle
società
commerciali
,
in
quanto
applicabili
.
Il
Collegio
dei
sindaci
presenta
al
Ministro
per
le
Finanze
una
relazione
annuale
in
accompagnamento
del
bilancio
della
gestione
dell
'
Ente
.
Art
.
12
.
L
'
esercizio
finanziario
dell
'
Ente
si
riferisce
all
'
anno
solare
.
Entro
il
31
marzo
di
ogni
anno
,
il
Consiglio
di
amministrazione
sottopone
all
'
approvazione
del
Ministro
delle
Finanze
il
bilancio
dell
'
Ente
,
accompagnandolo
con
particolareggiata
relazione
sulla
attività
svolta
.
Art
.
13
.
I
proventi
della
gestione
dei
beni
di
proprietà
dell
'
Ente
,
gli
oneri
dell
'
esercizio
e
le
spese
generali
di
amministrazione
,
sono
registrate
nel
conto
spese
e
proventi
.
Il
saldo
di
tale
conto
è
versato
annualmente
al
bilancio
delle
entrate
dello
Stato
dopo
l
'
approvazione
del
bilancio
.
I
proventi
dei
beni
di
cui
l
'
Ente
ha
la
gestione
nell
'
interesse
o
per
conto
dello
Stato
nonché
gli
introiti
effettuati
per
riscossioni
di
capitali
o
alienazioni
riguardanti
tali
beni
,
sono
versati
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
dalle
relative
disposizioni
.
Art
.
14
.
La
qualità
di
funzionario
o
impiegato
dell
'
Ente
è
incompatibile
con
qualsiasi
impiego
privato
o
pubblico
o
con
l
'
esercizio
di
qualsiasi
professione
,
commercio
o
industria
.
I
funzionari
e
gli
impiegati
non
possono
coprire
cariche
di
consiglieri
di
amministrazione
,
di
liquidatori
o
sindaci
di
società
,
salvo
espressa
autorizzazione
del
Consiglio
di
amministrazione
.
Art
.
15
.
È
fatto
divieto
ai
consiglieri
di
amministrazione
,
ai
sindaci
,
ai
funzionari
di
direzione
ed
agli
impiegati
dell
'
Ente
di
acquistare
beni
dell
'
Ente
e
comunque
di
contrarre
obbligazioni
di
qualsiasi
natura
,
dirette
o
indirette
con
l
'
Ente
,
ovvero
con
acquirenti
di
beni
immobili
di
proprietà
dell
'
Ente
.
I
funzionari
e
gli
impiegati
dell
'
Ente
sono
obbligati
al
segreto
d
'
ufficio
.
Art
.
16
.
L
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
è
parificato
ad
ogni
effetto
nel
trattamento
tributario
,
all
'
Amministrazione
dello
Stato
;
per
la
notificazione
ad
istanza
dell
'
Ente
medesimo
per
le
copie
degli
atti
ad
esso
rilasciati
e
per
le
misure
ipotecarie
,
come
pure
per
i
certificati
delle
iscrizioni
e
trascrizioni
,
nonché
per
i
certificati
catastali
storici
rilasciati
nell
'
interesse
dell
'
Ente
,
si
osservano
le
disposizioni
vigenti
per
tali
adempimenti
quando
sono
richiesti
dallo
Stato
.
Agli
effetti
delle
imposte
dirette
la
equiparazione
dell
'
Ente
alle
amministrazioni
dello
Stato
nel
trattamento
tributario
,
riguarda
esclusivamente
i
redditi
propri
dell
'
Ente
.
Le
tasse
di
registro
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotte
come
segue
:
a
)
alla
aliquota
fissa
dell'1,50%
fino
al
valore
di
L
.
5.000;
b
)
alla
aliquota
fissa
del
10%
oltre
il
valore
di
L
.
5.000
.
La
tassa
di
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
,
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
più
favorevoli
.
Art
.
17
.
Gli
atti
costitutivi
di
società
che
dovessero
essere
formate
con
il
consenso
del
Ministro
per
le
Finanze
,
per
rilevare
aziende
industriali
e
commerciali
attribuite
in
proprietà
o
in
gestione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
esenti
da
tasse
di
bollo
e
registro
.
Gli
atti
con
i
quali
società
anonime
regolarmente
costituite
rilevano
aziende
attribuite
ovvero
gestite
dall
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
sono
registrati
e
trascritti
con
la
tassa
di
L
.
40
ai
sensi
dell
'
art
.
13
del
decreto
legge
19
agosto
1943
,
n
.
737
.
I
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
per
gli
atti
medesimi
sono
ridotti
al
quarto
.
Mussolini
Il
Ministro
delle
Finanze
:
Pellegrini
V.Il
Guardasigilli
:
Pisenti
ProsaGiuridica ,
Il
Ministro
dell
'
Interno
Visto
il
Decreto
8
ottobre
1943-XXII
,
del
Duce
del
fascismo
,
Capo
della
Repubblica
Sociale
Italiana
,
sulla
sfera
di
competenza
e
funzionamento
degli
organi
del
Governo
,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
del
22
ottobre
1943-XXII
,
n
.
247;
Visto
il
R.D.
5
settembre
1938
-
N
.
1531
,
relativo
alla
istituzione
presso
il
Ministero
dell
'
Interno
della
Direzione
generale
per
la
Demografia
e
la
Razza
;
Visto
il
R.D.L.
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1539
,
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
26;
Visto
il
R.D.L.
17
novembre
1938
-
N
.
1728
,
convertito
nella
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
N
.
274;
Visto
il
R.D.L.
3
giugno
1937-XV
,
N
.
805
,
convertito
nella
legge
30
dicembre
1938
,
n
.
2529;
Visto
il
R.D.
24
dicembre
1934-XIII
,
N
.
2316;
Visto
il
R.D.L.
5
settembre
1938-XVI
,
N
.
2008
,
convertito
nella
legge
22
Maggio
1939-XVII
,
N
.
961;
Vista
la
legge
22
Maggio
1939-XVII
,
n
.
961;
Decreta
:
Art
.
1
.
La
Direzione
Generale
della
Demografia
e
la
Razza
presso
il
Ministero
dell
'
Interno
è
trasformata
in
Direzione
Generale
per
la
Demografia
.
Alla
detta
Direzione
Generale
è
preposto
un
Prefetto
.
Art
.
2
.
Alla
Direzione
Generale
per
la
Demografia
sono
devolute
tutte
indistintamente
le
attribuzioni
ed
i
provvedimenti
in
materia
di
Demografia
-
ivi
comprese
le
attribuzioni
del
Ministero
dell
'
Interno
previste
dalle
leggi
relative
all
'
istituzione
e
funzionamento
dell
'
Unione
Nazionale
Fascista
fra
le
Famiglie
Numerose
e
dell
'
Opera
Nazionale
per
la
Protezione
della
Maternità
ed
Infanzia
,
nonché
quelle
in
materia
di
Cittadinanza
e
di
matrimoni
con
stranieri
.
Art
.
3
.
Il
Consiglio
Superiore
per
la
Demografia
e
la
Razza
viene
trasformato
in
Consiglio
Superiore
per
la
Demografia
,
chiamato
a
dare
pareri
sulle
questioni
di
carattere
generale
interessanti
la
Demografia
.
Ne
fanno
parte
:
-
Il
Direttore
generale
per
la
Demografia
;
-
Il
Presidente
dell
'
Istituto
Centrale
di
Statistica
;
-
Il
Direttore
Generale
della
Sanità
Pubblica
;
-
Il
Presidente
dell
'
Opera
Nazionale
per
la
Maternità
ed
Infanzia
;
-
Il
Presidente
dell
'
Unione
Fascista
fra
le
Famiglie
Numerose
;
-
Un
rappresentante
del
Partito
Fascista
Repubblicano
,
designato
dal
Segretario
del
P.F.R.
;
-
Un
rappresentante
per
ciascuno
dei
Ministri
degli
Affari
Esteri
,
della
Giustizia
,
delle
Finanze
,
dell
'
Educazione
Nazionale
,
dell
'
Economia
Corporativa
,
della
Cultura
Popolare
e
dell
'
Africa
Italiana
,
designato
dalle
rispettive
Amministrazioni
;
-
Un
rappresentante
dell
'
Ispettorato
della
Razza
.
Potranno
essere
chiamati
,
con
provvedimento
del
Ministro
dell
'
Interno
,
a
far
parte
del
Consiglio
Superiore
per
la
Demografia
,
persone
particolarmente
versate
nei
problemi
della
Demografia
.
Le
funzioni
di
Segretario
del
Consiglio
sono
esercitate
da
un
funzionario
della
Direzione
Generale
per
la
Demografia
di
grado
non
inferiore
al
VII
°
.
Art
.
4
.
Il
presente
Decreto
,
che
sarà
sottoposto
a
ratifica
del
Consiglio
dei
Ministri
,
entrerà
in
vigore
,
previa
registrazione
alla
Corte
dei
Conti
,
il
giorno
stesso
della
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
d
'
Italia
e
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sarà
inserto
nella
raccolta
Ufficiale
delle
Leggi
e
dei
Decreti
.
Dal
Quartier
Generale
,
16
aprile
1944-XII
Il
Ministro
dell
'
Interno
:
Buffarini
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti
ProsaGiuridica ,
Il
Duce
della
Repubblica
Sociale
Italiana
Visto
il
decreto
7
giugno
1937-XV
,
n
.
1128
,
con
cui
venne
istituito
presso
il
Ministero
dell
'
Interno
l
'
ufficio
centrale
demografico
;
Visto
il
decreto
5
settembre
1938-XVI
,
n
.
1531
,
con
cui
l
'
ufficio
centrale
demografico
viene
trasformato
in
Direzione
Generale
per
la
demografia
e
la
razza
;
Visto
il
decreto
-
legge
5
settembre
1938-XVII
,
n
.
1539
,
convertito
in
legge
con
legge
5
gennaio
1939-XVII
,
n
.
26
,
con
cui
venne
istituito
presso
il
ministero
dell
'
Interno
il
Consiglio
Superiore
per
la
demografia
e
la
razza
;
Visto
il
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
,
con
cui
venne
istituito
l
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Visto
il
teso
unico
delle
leggi
sulla
protezione
ed
assistenza
della
maternità
ed
infanzia
,
approvato
con
decreto
24
dicembre
1934-XII
,
n
.
2316;
Vista
la
legge
13
luglio
1939-XVII
,
n
.
1024
,
relativa
al
tribunale
della
razza
;
Visto
il
decreto
16
aprile
1944-XXII
,
n
.
136
,
concernente
la
direzione
della
demografia
e
la
razza
,
creando
a
tal
fine
un
organismo
autonomo
;
D
'
intesa
con
i
Ministri
dell
'
Interno
,
della
Giustizia
,
delle
Finanze
e
della
Cultura
Popolare
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Decreta
:
Art
.
1
.
È
istituito
l
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
,
posto
alle
dirette
dipendenze
del
duce
Capo
del
Governo
.
Ad
esso
è
preposto
un
Ispettore
Generale
nominato
con
Decreto
del
duce
Capo
del
Governo
.
Art
.
2
.
Tutte
le
attribuzioni
concernenti
la
razza
attualmente
devoluta
alla
direzione
generale
demografia
e
razza
del
Ministero
dell
'
Interno
e
all
'
ufficio
Studi
e
Propaganda
sulla
razza
del
Ministero
della
Cultura
Popolare
sono
trasferite
all
'
Ispettorato
generale
per
la
razza
.
Art
.
3
.
Il
personale
di
ruolo
dei
Ministeri
dell
'
Interno
e
della
Cultura
popolare
che
ricopre
posti
,
rispettivamente
,
alla
Direzione
generale
demografia
e
razza
e
all
'
ufficio
Studi
e
propaganda
della
Razza
del
Ministero
della
Cultura
Popolare
può
essere
comandato
presso
l
'
Ispettorato
Generale
razza
.
Il
personale
avventizio
alle
dipendenze
degli
uffici
di
cui
al
precedente
comma
può
essere
trasferito
in
tutto
o
in
parte
all
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
.
Art
.
4
.
La
commissione
della
razza
prevista
dalla
legge
13
luglio
1939-XVII
,
n
.
1024
ha
sede
presso
l
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
.
Art
.
5
.
Il
Consiglio
superiore
per
la
demografia
e
la
razza
presso
il
Ministero
dell
'
Interno
è
soppresso
.
Art
.
6
.
Presso
l
'
Ispettorato
Generale
per
la
razza
esercita
funzioni
consultive
e
di
collegamento
un
rappresentante
per
ciascuno
dei
Ministeri
dell
'
Interno
,
della
Giustizia
,
delle
Finanze
e
della
Cultura
Popolare
,
designato
dalla
rispettiva
amministrazione
.
Art
.
7
.
Rimangono
ferme
le
attribuzioni
del
Ministero
delle
Finanze
relative
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
istituito
con
decreto
-
legge
9
febbraio
1939-XVII
,
n
.
126
.
Art
.
8
.
L
'
Ispettore
Generale
può
assistere
alle
riunioni
del
Consiglio
dei
Ministri
quando
vi
si
trattino
argomenti
interessanti
la
razza
.
Art
.
9
.
Con
decreto
del
Ministro
delle
Finanze
sarà
provveduto
alle
variazioni
di
bilancio
occorrenti
per
l
'
attuazione
del
presente
decreto
.
Art
.
10
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
e
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
verrà
inserto
nella
raccolta
ufficiali
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Dal
Quartier
Generale
,
addì
18
aprile
1944-XXII
.
Mussolini
Pellegrini
,
Pisenti
,
Mezzasoma
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti
ProsaGiuridica ,
Il
Ministro
delle
Finanze
Visti
gli
articoli
16
e
17
dello
Statuto
e
regolamento
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
approvato
con
Decreto
legislativo
in
data
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109;
Ritenuta
la
necessità
urgente
ed
assoluta
in
relazione
all
'
attuale
situazione
di
consentire
un
adeguato
trattamento
tributario
a
favore
di
tutti
i
beni
del
predetto
Ente
,
tanto
se
da
esso
gestiti
,
quanto
se
attribuitigli
in
proprietà
Visto
l
'
art
.
2
-
terzo
comma
-
del
citato
decreto
legislativo
;
Decreta
:
Art
.
1
.
Il
3°
comma
dell
'
art
.
16
dello
Statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
,
approvato
con
Decreto
legislativo
del
Duce
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109
,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
numero
81
del
6
aprile
1944-XXII
,
è
modificato
come
appresso
:
«
Le
imposte
di
registro
per
gli
atti
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
in
proprietà
o
in
gestione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotte
come
segue
:
a
)
all
'
aliquota
fissa
dell'1,50%
fino
al
valore
di
L
.
5.000;
b
)
all
'
aliquota
del
10%
oltre
il
valore
di
L
.
5.000
La
imposta
di
trascrizione
,
i
diritti
catastali
e
gli
onorari
notarili
di
alienazione
dei
beni
attribuiti
in
proprietà
o
in
gestione
all
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
sono
ridotti
alla
metà
dell
'
ordinario
ammontare
quando
non
trovino
applicazione
disposizioni
più
favorevoli
.
»
Art
.
2
.
Le
disposizioni
del
presente
decreto
si
applicano
anche
agli
atti
in
forma
pubblica
ed
alle
scritture
private
rispettivamente
stipulate
o
registrate
dopo
il
5
aprile
1944-XII
.
Il
presente
decreto
che
sarà
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
,
previa
registrazione
alla
Corte
dei
Conti
,
verrà
inserto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
nella
Raccolta
Ufficiale
delle
Leggi
e
dei
Decreti
ed
entrerà
in
vigore
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
1
,
il
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
.
Dalla
Sede
del
Governo
,
addì
15
settembre
1944-XXII
Il
Ministro
delle
Finanze
:
Pellegrino
ProsaGiuridica ,
Il
Ministro
dell
'
Interno
Visto
l
'
art
.
11
del
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126
convertito
nella
legge
2
giugno
1939
,
n
.
739
,
sul
trattamento
dei
beni
ebraici
;
Visto
il
decreto
27
marzo
1939
,
n
.
665
,
che
ha
approvato
lo
Statuto
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
;
Vista
la
legge
19
dicembre
1940
,
n
.
1994
,
riguardante
modifiche
alla
legge
di
guerra
in
materia
di
beni
appartenenti
a
sudditi
nemici
;
Visto
il
decreto
legislativo
in
data
4
gennaio
1944
,
n
.
2
,
contenente
modifiche
alle
disposizione
riguardanti
i
beni
e
le
aziende
ebraiche
di
cui
al
predetto
decreto
legge
9
febbraio
1939
,
n
.
126;
Visto
l
'
art
.
17
della
legge
16
giugno
1939
,
n
.
942
,
riguardante
la
requisizione
dei
beni
espropriati
dalle
esattorie
e
rimasti
invenduti
al
secondo
incanto
;
Visto
il
decreto
legislativo
del
Duce
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109
,
che
approva
lo
Statuto
e
il
regolamento
dell
'
Ente
;
Visto
il
decreto
ministeriale
15
settembre
1944
,
n
.
685
,
relativo
all
'
adeguamento
del
trattamento
tributario
per
i
beni
gestiti
dall
'
Ente
;
Ritenuta
la
necessità
di
modificare
lo
statuto
dell
'
Ente
per
disporre
l
'
istituzione
del
posto
di
Direttore
Generale
onde
meglio
assicurare
il
funzionamento
dell
'
Ente
;
Visto
il
decreto
legislativo
del
Duce
8
ottobre
1943-XXII
e
18
gennaio
1944-XXII
,
N
;
41
,
relativi
alla
sfera
di
competenza
ed
al
funzionamento
degli
organi
di
Governo
;
Decreta
:
Art
.
1
.
Lo
Statuto
dell
'
Ente
di
Gestione
e
Liquidazione
Immobiliare
in
seno
al
decreto
legislativo
del
Duce
31
marzo
1944-XXII
,
n
.
109
,
è
sostituito
da
quello
annesso
al
presente
provvedimento
,
composto
di
numero
18
articoli
.
Il
presente
decreto
entra
in
vigore
nel
giorno
successivo
a
quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
d
'
Italia
e
sarà
previa
registrazione
alla
Corte
dei
Conti
ratificato
dal
Consiglio
dei
Ministri
ed
inserto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Posta
Civile
316
,
addì
30
dicembre
1944-XXIII
.
Il
Ministro
:
Pellegrini
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti
Statuto
dell
'
Ente
di
gestione
e
liquidazione
immobiliare
[
]
Art
.
7
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
ha
tutti
i
poteri
per
il
funzionamento
dell
'
Ente
.
Esso
delibera
un
apposito
regolamento
interno
da
approvarsi
dal
Ministro
per
le
Finanze
,
per
stabilire
le
norme
di
assunzione
e
di
stato
giuridico
ed
il
trattamento
economico
,
a
qualsiasi
titolo
,
di
attività
e
di
quiescenza
del
personale
.
Designa
al
Ministro
per
le
Finanze
,
per
la
nomina
,
il
Direttore
Generale
dell
'
Ente
e
ne
fissa
la
retribuzione
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
convocato
dal
Presidente
il
quale
ne
da
tempestivo
avviso
ai
Consiglieri
ed
ai
Sindaci
effettivi
.
Il
Direttore
Generale
assiste
alle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
con
voto
consultivo
ed
è
tenuto
ad
esprimere
in
ogni
deliberazione
il
proprio
parere
che
deve
essere
trascritto
nel
relativo
verbale
.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
occorre
l
'
intervento
di
almeno
5
componenti
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
di
voti
:
in
caso
di
parità
prevale
il
voto
del
Presidente
.
Art
.
8
.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina
nel
suo
seno
la
Giunta
esecutiva
,
determinandone
le
attribuzioni
e
i
poteri
.
La
Giunta
è
composta
di
cinque
membri
fra
i
quali
il
Presidente
.
Il
Direttore
Generale
assiste
alle
riunioni
della
Giunta
con
voto
consultivo
ed
è
tenuto
ad
esprimere
in
ogni
deliberazione
il
proprio
parere
che
deve
essere
trascritto
nel
relativo
verbale
.
Funge
da
Segretario
della
Giunta
esecutiva
il
segretario
del
Consiglio
di
Amministrazione
.
La
Giunta
esecutiva
è
convocata
dal
Presidente
,
il
quale
dà
tempestivo
avviso
ai
membri
ed
ai
sindaci
effettivi
.
Per
la
validità
delle
sue
deliberazioni
occorre
la
presenza
di
almeno
tre
membri
compreso
fra
essi
il
Presidente
e
,
in
caso
di
assenza
o
legittimo
impedimento
,
il
Vice
Presidente
.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
di
voti
.
Art
.
9
.
La
Giunta
esecutiva
delibera
sulle
operazioni
per
le
quali
sia
stata
delegata
dal
Consiglio
di
amministrazione
e
dentro
i
limiti
della
delegazione
stessa
.
Non
possono
essere
delegate
alla
Giunta
le
deliberazioni
:
a
)
sulla
formazione
del
bilancio
;
b
)
sul
conferimento
di
deleghe
alle
mansioni
dell
'
Ente
quando
le
deleghe
non
sono
limitate
a
singole
gestioni
,
specificatamente
indicate
,
di
determinati
beni
o
aziende
,
ma
si
riferiscono
,
invece
,
a
mansioni
che
vengono
genericamente
affidate
ad
un
delegato
per
intere
circoscrizioni
territoriali
.
Le
deliberazioni
della
Giunta
sono
comunicate
al
Consiglio
nella
prima
seduta
successiva
.
[
]
Art
.
14
.
Il
Direttore
Generale
che
dura
in
carica
tre
anni
e
può
essere
anche
riconfermato
,
regge
gli
uffici
dell
'
Ente
e
ne
ha
la
responsabilità
verso
il
Presidente
.
Esercita
pertanto
tutti
i
necessari
controlli
e
propone
al
Presidente
i
provvedimenti
da
adottare
nei
confronti
del
personale
e
dell
'
andamento
del
servizio
.
[
]
[n.d.r
.
gli
articoli
del
precedente
regolamento
dal
n.14
al
17
restano
invariati
ma
vengono
rinumerati
da
15
a
18
]
Il
Ministro
per
le
Finanze
:
Pellegrini
ProsaGiuridica ,
Il
Duce
della
Repubblica
Sociale
Italiana
e
Capo
del
Governo
Visto
il
Decreto
18
aprile
1944-XXII
,
n
.
171
,
riguardante
la
istituzione
dell
'
Ispettorato
Generale
per
la
Razza
;
Sentito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
D
'
intesa
con
i
Ministri
dell
'
Interno
,
delle
Finanze
,
della
Giustizia
e
della
Cultura
Popolare
;
Decreta
:
Art
.
1
.
L
'
Ispettorato
Generale
per
la
Razza
ha
il
seguente
ordinamento
:
1
)
una
Direzione
Generale
da
cui
dipendono
l
'
Ufficio
degli
Affari
Generali
e
del
personale
,
l
'
Ufficio
Legislativo
,
applicazione
leggi
razziali
e
statistica
,
l
'
Ufficio
studi
,
l
'
Ufficio
propaganda
e
stampa
,
l
'
Ufficio
ragioneria
,
l
'
Ufficio
cassa
e
l
'
Ufficio
economato
;
2
)
Gabinetto
e
Segreteria
particolare
.
Art
.
2
.
Ai
servizi
dell
'
Ispettorato
si
provvede
con
personale
di
ruolo
nonché
con
personale
distaccato
e
collocato
fuori
ruolo
da
altre
Amministrazioni
dello
Stato
nei
limiti
previsti
per
ciascun
gruppo
e
grado
dell
'
unita
tabella
.
All
'
assunzione
di
personale
è
provveduto
su
proposta
dell
'
Ispettorato
Generale
per
la
Razza
con
decreto
del
Duce
d
'
intesa
con
il
Ministro
per
le
Finanze
,
mentre
per
il
distacco
o
il
collocamento
fuori
ruolo
di
personale
di
altre
Amministrazioni
sarà
provveduto
su
proposta
dell
'
Ispettorato
Generale
per
la
Razza
,
con
decreto
del
Duce
d
'
intesa
con
i
Ministri
Interessati
.
Art
.
3
.
Per
le
immissioni
nel
ruolo
di
gruppo
A
è
richiesta
la
laurea
conseguita
in
una
Università
o
in
un
istituto
superiore
.
Per
le
immissioni
nel
ruolo
di
Gruppo
B
è
richiesto
il
diploma
di
scuola
media
superiore
.
Per
le
immissioni
nel
ruolo
di
gruppo
C
è
richiesto
il
diploma
di
scuola
media
inferiore
.
Per
i
subalterni
è
richiesta
la
licenza
elementare
.
Art
.
4
.
L
'
Ispettore
Generale
per
la
Razza
attua
le
proprie
finalità
alla
periferia
,
a
mezzo
delle
Prefetture
.
Art
.
5
.
Alle
spese
relative
all
'
impianto
e
al
funzionamento
dell
'
Ispettorato
Generale
per
la
Razza
si
provvede
con
i
fondi
stanziati
in
apposito
capitolo
,
compreso
nel
bilancio
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
delle
Finanze
,
alla
rubrica
"
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
"
.
Il
Ministro
delle
Finanze
è
autorizzato
ad
introdurre
,
con
propri
decreti
,
le
variazioni
di
bilancio
occorrenti
per
la
attuazione
del
presente
Decreto
.
Art
.
6
.
Il
presente
Decreto
ha
vigore
dal
giorno
della
istituzione
dell
'
Ispettorato
Generale
per
la
Razza
,
sarà
pubblicato
nella
"
Gazzetta
ufficiale
"
e
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sarà
inserto
nella
Raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
.
Quartier
Generale
,
addì
28
febbraio
1945-XXIII
.
Mussolini
Il
Ministro
per
l
'
Interno
:
Zerbino
Il
Ministro
per
le
Finanze
:
Pellegrini
Il
Ministro
per
la
Giustizia
:
Pisenti
Il
Ministro
per
la
Cultura
Popolare
:
Mezzasoma
V
.
Il
Guardasigilli
:
Pisenti
Tabella
2
Funzionari
di
gruppo
A
e
di
grado
non
inferiore
al
V
3
Funzionari
di
gruppo
A
e
di
grado
non
superiore
al
VI
4
Funzionari
di
gruppo
A
e
di
grado
VII
3
Funzionari
di
gruppo
A
e
di
grado
VIII
3
Funzionari
di
gruppo
A
e
di
grado
IX
3
Funzionari
di
gruppo
A
e
di
grado
X
e
XI
12
Funzionari
di
gruppo
B
15
impiegati
di
gruppo
C
6
impiegati
subalterni
ProsaGiuridica ,
TITOLO
UNICO
DELLE
ACQUE
SOGGETTE
A
PUBBLICA
AMMINISTIRAZIONE
CAPO
I
:
DEI
FIUMI
,
TORRENTI
,
LAGHI
,
RIVI
E
COLATORI
NATURALI
1
.
Al
Governo
è
affidata
la
suprema
tutela
sulle
acque
pubbliche
e
la
ispezione
sui
relativi
lavori
.
2
.
Spetta
esclusivamente
all
autorità
amministrativa
lo
statuire
e
provvedere
,
anche
in
caso
di
contestazione
,
sulle
opere
di
qualunque
natura
,
e
in
generale
sugli
usi
,
atti
o
fatti
,
anche
consuetudinari
,
che
possono
aver
relazione
col
buon
regime
delle
acque
pubbliche
,
con
la
difesa
e
conservazione
,
con
quello
delle
derivazioni
legalmente
stabilitte
,
e
con
l
animazione
dei
molini
ed
opifici
sovra
le
dette
acque
esistenti
;
e
cosa
pure
sulle
condizioni
di
regolarità
dei
ripari
ed
argini
od
altra
opera
qualunque
fatta
entro
gli
alvei
e
contro
le
sponde
.
Quando
dette
opere
,
usi
,
atti
,
fatti
siano
riconosciuti
dall
autorità
amministrativa
dannosi
al
regime
delle
acque
pubbliche
,
essa
sola
sarà
competente
per
ordinarne
la
modificazione
,
la
cessazione
,
la
distruzione
.
Tutte
le
contestazioni
saranno
regolate
dall
autorità
amministrativa
,
salvo
il
disposto
dell
art
.
25
,
n
.
7
della
L
.
2
giu
.
1889
,
n
.
6166
(
1-bis
)
.
Spetta
pure
all
autorità
amministrativa
,
escluso
qualsiasi
intervento
dell
autorità
giudiziaria
,
riconoscere
,
anche
in
caso
di
contestazione
,
se
i
lavori
rispondano
allo
scopo
cui
debbono
servire
ed
alle
buone
regole
d
arte
.
Tuttavolta
che
vi
sia
inoltre
ragione
a
risarcimento
di
danni
,
la
relativa
azione
sarà
promossa
dinanzi
ai
giudici
ordinari
,
i
quali
non
potranno
discutere
le
questioni
già
risolute
in
via
amministrativa
.
Le
disposizioni
del
presente
articolo
si
applicano
anche
a
tutte
le
opere
di
carattere
pubblico
che
si
eseguiscono
entro
l
alveo
o
contro
le
sponde
di
un
corso
d
acqua
.
Sezione
I
:
Classificazione
delle
opere
intorno
alle
acque
pubbliche
3
.
Secondo
gli
interessi
ai
quali
provvedono
le
opere
intorno
alle
acque
pubbliche
,
escluse
quelle
aventi
per
unico
oggetto
la
navigazione
e
quelle
comprese
nei
bacini
montani
,
sono
distinte
in
cinque
categorie
.
Sezione
II
:
Opere
idrauliche
della
prima
categoria
.
4
.
Appartengono
alla
prima
categoria
le
opere
che
hanno
per
unico
oggetto
la
conservazione
dell
alveo
dei
fiumi
di
confine
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
ed
a
spese
dello
Stato
.
Lo
Stato
sostiene
pure
le
spese
necessarie
per
i
canali
artificiali
di
proprietà
demaniale
,
quando
altrimenti
non
dispongano
speciali
convenzioni
.
Sezione
III
:
Opere
idrauliche
della
seconda
categoria
.
5
.
Appartengono
alla
seconda
categoria
:
a
)
le
opere
lungo
i
fiumi
arginati
e
loro
confluenti
parimenti
arginati
dal
punto
in
cui
le
acque
cominciano
a
correre
dentro
argini
o
difese
continue
;
e
quando
tali
opere
provvedono
ad
un
grande
interesse
di
una
provincia
;
b
)
le
nuove
inalveazioni
,
rettificazioni
ed
opere
annesse
che
si
fanno
al
fine
di
regolare
i
medesimi
fiumi
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
dello
Stato
,
salvo
il
riparto
delle
relative
spese
a
norma
dell
articolo
seguente
.
Nessuna
opera
potrà
essere
dichiarata
di
questa
categoria
se
non
per
legge
.
6
.
Le
spese
per
opere
indicate
nell
articolo
precedente
vanno
ripartite
,
detratta
la
rendita
netta
patrimoniale
dei
consorzi
,
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
,
l
altra
metà
per
un
quarto
a
carico
della
provincia
o
delle
provincie
interessate
,
e
pel
restante
a
carico
degli
altri
interessati
.
Esse
spese
sono
obbligatorie
e
nel
loro
riparto
si
includono
le
spese
di
manutenzione
quelle
di
sorveglianza
dei
lavori
e
quelle
di
guardia
delle
arginature
.
Sezione
IV
Opere
idrauliche
della
terza
categoria
7
.
Appartengono
alla
terza
categoria
le
opere
da
costruirsi
ai
corsi
d
acqua
non
comprese
fra
quelle
di
primi
e
seconda
categoria
e
che
,
insieme
alla
sistemazione
di
detti
corsi
,
abbiano
uno
dei
seguenti
scopi
:
a
)
difendere
ferrovie
,
strade
ed
altre
opere
di
grande
interesse
pubblico
,
nonché
beni
demaniali
dello
Stato
,
delle
provincie
e
di
comuni
;
b
)
migliorare
il
regime
di
un
corso
d
acqua
che
abbia
opere
classificate
in
prima
o
seconda
categoria
;
c
)
impedire
inondazioni
,
straripamenti
,
corrosioni
,
invasioni
di
ghiaie
od
altro
materiale
di
alluvione
,
che
possano
recare
rilevante
danno
al
territorio
o
all
abitato
di
uno
o
più
comuni
o
producendo
impaludamenti
possano
recar
danno
all
igiene
od
all
agricoltura
.
Alla
classificazione
di
opere
nella
terza
categoria
si
provvede
mediante
decreto
del
Ministro
per
i
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Sulla
domanda
e
proposta
di
classificazione
saranno
sentiti
i
consigli
dei
comuni
e
delle
provincie
interessate
,
i
quali
dovranno
emettere
il
loro
parere
,
non
oltre
i
due
mesi
dalla
richiesta
.
Scaduti
i
detti
due
mesi
,
si
intenderà
che
i
comuni
e
le
piovincie
siano
favorevoli
senza
riserva
alla
richiesta
classificazione
.
8
.
Le
opere
di
cui
al
precedente
articolo
,
sono
eseguite
a
cura
dello
Stato
entro
i
limiti
delle
somme
autorizzate
per
legge
.
Le
spese
occorrenti
vanno
ripartite
:
a
)
nella
misura
del
50
per
cento
a
carico
dello
Stato
;
b
)
nella
misura
del
10
per
cento
a
carico
della
provincia
o
delle
provincie
interessate
;
c
)
nella
misura
del
10
per
cento
a
carico
del
comune
o
dei
comuni
interessati
;
d
)
nella
misura
del
30
per
cento
a
carico
del
consorzio
degli
interessati
.
Le
spese
di
cui
alle
lettere
b
)
,
c
)
e
d
)
sono
rispettivamente
obbligatorie
per
le
provincie
,
i
comuni
ed
i
proprietari
e
possessori
interessati
.
La
manutenzione
successiva
è
a
cura
del
consorzio
degli
interessati
,
e
ad
esclusivo
suo
carico
sono
le
spese
relative
,
salvo
il
disposto
dell
art
44
,
secondo
comma
.
Sezione
V
:
Opere
idrauliche
della
quarta
categoria
9
.
Appartengono
alla
quarta
categoria
le
opere
non
comprese
nelle
precedenti
e
concernenti
la
sistemazione
dell
alveo
ed
il
contenimento
delle
acque
:
a
)
dei
fiumi
e
torrenti
;
b
)
dei
grandi
colatori
ed
importanti
corsi
d
acqua
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
dal
consorzio
degli
interessati
.
Le
spese
concernenti
le
opere
di
quarta
categoria
possono
essere
dichiarate
obbligatorie
con
decreto
ministeriale
su
domanda
di
tutti
o
di
parte
dei
proprietari
o
possessori
interessati
,
quando
ad
esclusivo
giudizio
della
amministrazione
si
tratti
di
prevenire
danni
gravi
ed
estesi
.
Contro
tale
decreto
è
ammesso
il
ricorso
alla
quinta
sezione
del
Consiglio
di
Stato
a
termini
dell
art
.
23
del
testo
unico
delle
leggi
sul
Consiglio
di
Stato
approvato
con
R
.
D
.
l7
ag
.
l907
,
n
.
638
.
In
detta
spesa
si
debbono
comprendere
non
solo
i
lavori
e
gli
imprevisti
,
ma
anche
quanto
concerne
la
compilazione
del
progetto
e
la
direzione
e
sorveglianza
del
lavoro
.
Le
provincie
nel
cui
territorio
ricade
il
perimetro
consorziale
dovranno
concorrere
nella
misura
non
inferiore
ad
un
sesto
della
spesa
,
quando
si
tratti
di
nuove
opere
straordinarie
e
la
spesa
sia
stata
dichiarata
obbligatoria
in
relazione
al
precedente
terzo
comma
.
In
eguale
misura
dovranno
concorrere
i
comuni
.
Lo
Stato
potrà
concorrere
nella
spesa
per
la
costruzione
di
queste
opere
,
quando
,
pur
tenuto
conto
dei
contributi
provinciali
e
comunali
,
il
consorzio
sia
ancora
impotente
a
sopperire
la
spesa
.
In
questo
caso
la
misura
del
concorso
governativo
non
potrà
superare
il
terzo
della
spesa
complessiva
.
Sezione
VI
Opere
idrauliche
della
quinta
categoria
l0
.
Appartengono
alla
quinta
categoria
le
opere
che
provvedono
specialmente
alla
difesa
dell
abitato
di
città
,
di
villaggi
e
di
borgate
contro
le
corrosioni
di
un
corso
d
acqua
e
contro
le
frane
.
Esse
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
cura
del
comune
,
col
concorso
nella
spesa
e
in
ragione
del
rispettivo
vantaggio
da
parte
dei
proprietari
e
possessori
interessati
secondo
un
ruolo
di
riparto
da
approvarsi
e
rendersi
esecutivo
dal
prefetto
e
da
porsi
in
riscossione
con
i
privilegi
fiscali
.
Sono
applicabili
alle
opere
di
quinta
categoria
le
disposizioni
di
cui
all
art
.
9
concernenti
la
dichiarazione
di
obbligatorietà
con
decreto
ministeriale
,
i
relativi
ricorsi
e
la
valutazione
delle
spese
.
11
.
Lo
Stato
,
indipendentemente
dal
concorso
della
provincia
,
potrà
accordare
ai
comuni
un
sussidio
in
misura
non
maggiore
di
un
terzo
della
spesa
,
quando
questa
sia
sproporzionata
alle
forze
riunite
del
comune
e
dei
proprietari
e
possessori
interessati
,
salva
la
disposizione
dell
art
.
4
della
L
.
30
giugno
1904
,
n
.
293
.
12
.
I
lavori
ai
fiumi
e
torrenti
che
avessero
per
unico
oggetto
la
conservazione
di
un
ponte
o
di
una
strada
pubblica
,
ordinaria
o
ferrata
,
si
eseguiscono
e
si
mantengono
a
spese
esclusive
di
quella
amministrazione
a
cui
spetta
la
conservazione
del
ponte
o
della
strada
.
Se
essi
gioveranno
anche
ai
terreni
ed
altri
beni
pubblici
e
privati
,
i
proprietari
e
possidenti
potranno
essere
chiamati
a
concorrere
in
ragione
dell
utile
che
ne
risentiranno
.
Sono
ad
esclusivo
carico
dei
proprietari
e
possessori
frontisti
,
le
costruzioni
delle
opere
di
sola
difesa
dei
loro
beni
contro
i
corsi
d
acqua
di
qualsiasi
natura
non
compresi
nelle
categorie
precedenti
.
Essi
possono
però
chiedere
di
essere
costituiti
in
consorzio
amministrativo
col
procedimento
di
cui
all
art
.
21
,
chiamando
a
concorrere
gli
eventuali
proprietari
,
che
dall
opera
risentono
beneficio
.
Per
la
manutenzione
di
queste
opere
e
per
la
sistemazione
dell
alveo
dei
minori
corsi
d
acqua
,
distinti
dai
fiumi
e
torrenti
con
la
denominazione
di
fossati
,
rivi
e
colatori
pubblici
,
si
stabiliscono
consorzi
in
conformità
del
disposto
del
cap
.
II
,
quando
concorra
l
assenso
degli
interessati
secondo
l
art
.
21
.
13
.
I
porti
e
gli
scali
sui
laghi
e
fiumi
sono
a
carico
dei
comuni
in
cui
sono
collocati
,
o
di
più
comuni
riuniti
in
consorzio
.
I
porti
e
gli
scali
lacuali
,
che
soddisfino
alle
condizioni
dell
art
.
2
del
T.U.
2
aprile
1885
,
n
.
2095
,
della
legge
sui
porti
,
le
spiagge
ed
i
fari
,
saranno
parificati
ai
porti
marittimi
nei
modi
e
per
tutti
gli
effetti
dalla
legge
stessa
stabiliti
.
I
porti
e
gli
scavi
fluviali
che
interessino
alla
navigazione
internazionale
o
ad
una
o
più
provincie
,
potranno
essere
pareggiati
ai
porti
marittimi
delle
ultime
tre
classi
.
CAPO
II
:
DISPOSIZIONI
GENERICHE
PER
LE
OPERE
DI
OGNI
CATEGORIA
14
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
fa
eseguire
le
opere
delle
tre
prime
categorie
:
per
le
altre
è
riservata
all
autorità
governativa
l
approvazione
dei
progetti
e
l
altra
sorveglianza
sulla
loro
esecuzione
entro
i
limiti
stabiliti
dalla
presente
legge
.
Questa
disposizione
va
applicata
anche
alle
opere
di
terza
categoria
qualora
i
progetti
siano
stati
compilati
dalle
provincie
,
dai
comuni
o
dai
consorzi
all
uopo
costituitisi
.
L
approvazione
dei
progetti
per
le
opere
di
cui
alla
presente
legge
da
parte
della
autorità
competente
ha
,
per
tutti
gli
effetti
di
legge
,
valore
di
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
15
.
I1
Ministero
dei
lavori
pubblici
potrà
consentire
che
gli
ufficiali
del
genio
civile
siano
incaricati
,
nell
interesse
del
consorzio
costituito
o
costituendo
,
o
del
comune
interessato
,
di
redigere
i
progetti
per
le
opere
idrauliche
delle
due
ultime
categorie
,
od
anche
dirigerne
i
lavori
.
16
Nella
legge
di
approvazione
del
bilancio
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
si
determinerà
il
fondo
da
stanziarsi
annualmente
a
titolo
di
concorsi
e
sussidi
dello
Stato
per
effetto
del
presente
testo
unico
.
L
esecuzione
delle
varie
opere
verrà
autorizzata
con
decreto
ministeriale
in
relazione
alla
disponibilità
di
detto
fondo
.
17
Sono
mantenute
,
per
tutto
ciò
che
non
riguarda
le
spese
poste
a
carico
dello
Stato
e
della
provincia
dal
presente
testo
unico
,
le
convenzioni
e
le
legittime
consuetudini
vigenti
,
che
in
qualche
località
disponessero
diversamente
da
quanto
è
prescritto
negli
articoli
precedenti
.
Quando
tali
convenzioni
o
consuetudini
fossero
litigiose
od
incerte
,
o
pel
cambiamento
delle
circostanze
fossero
rese
impraticabili
od
ingiuste
,
vengono
le
medesime
ratificate
e
ridotte
conformi
alle
prescrizioni
della
presente
legge
,
salvi
i
diritti
agli
eventuali
indennizzi
da
esercitarsi
innanzi
ai
tribunali
competenti
.
Sezione
I
:
Costituzione
dei
consorzi
.
18
.
A
formare
i
consorzi
di
cui
alla
presente
legge
concorrono
,
in
proporzione
del
rispettivo
vantaggio
,
i
proprietari
e
possessori
(
siano
essi
corpi
morali
o
privati
)
di
tutti
i
beni
immobili
di
qualunque
specie
anche
se
esenti
da
imposta
fondiaria
,
i
quali
risentano
utile
diretto
od
indiretto
,
presente
o
futuro
.
Lo
Stato
,
le
provincie
ed
i
comuni
sono
compresi
nel
consorzio
per
i
loro
beni
patrimoniali
e
demaniali
e
concorrono
a
sopportare
il
contingente
spettante
ai
beni
privati
,
indipendentemente
dal
contributo
cui
fossero
obbligati
in
proporzione
del
rispettivo
interesse
generale
.
Le
quote
che
le
provincie
ed
i
comuni
sono
chiamati
a
dare
nell
interesse
generale
sono
ripartite
fra
loro
in
ragione
della
superficie
dei
terreni
compresi
nel
perimetro
e
posti
nei
rispettivi
territori
.
La
determinazione
del
contributo
dei
singoli
proprietari
e
possessori
interessati
è
fatta
provvisoriamente
in
ragione
dell
imposta
principale
sui
terreni
e
fabbricati
,
eccettuati
i
consorzi
di
cui
al
terzo
comma
dell
art
12
.
Per
la
determinazione
definitiva
i
beni
sono
distinti
in
più
classi
,
a
ciascuna
delle
quali
è
assegnata
,
secondo
il
rispettivo
grado
di
interesse
,
una
quota
del
contributo
consorziale
.
Compiuta
la
classificazione
,
e
fatto
il
ragguaglio
fra
tutti
gli
interessati
ripartendosi
la
quota
assegnata
a
ciascuna
classe
fra
gli
inscritti
nella
medesima
,
in
ragione
sempre
dell
imposta
principale
sui
terreni
e
fabbricati
.
I
terreni
e
fabbricati
esenti
da
imposta
fondiaria
si
considereranno
,
per
gli
effetti
del
riparto
,
come
se
la
pagassero
nella
misura
stessa
in
cui
ne
sono
gravati
rispettivamente
i
terreni
circostanti
ed
i
fabbricati
più
vicini
assimilabili
.
19
.
Abrogato
.
20
.
I
comuni
possono
essere
chiamati
a
far
parte
dei
consorzi
per
argini
e
ripari
sui
fiumi
e
torrenti
,
quando
tali
opere
giovino
alla
difesa
dei
loro
abitati
,
quando
si
tratti
d
impedire
i
disalveamenti
,
e
finalmente
quando
i
lavori
possano
coadiuvare
alla
conservazione
del
valore
imponibile
del
rispettivo
territorio
.
21
.
Ove
non
esista
consorzio
per
la
costruzione
o
conservazione
dei
ripari
od
argini
,
ne
potrà
a
cura
degli
interessati
essere
promossa
la
costituzione
presentando
al
sindaco
ove
si
tratti
di
opera
di
un
interesse
concernente
il
loro
territorio
comunale
,
ed
al
prefetto
in
ogni
altro
caso
,
gli
elementi
sufficienti
per
riconoscere
la
necessità
delle
opere
,
la
loro
natura
e
la
spesa
presuntiva
,
non
meno
che
l
elenco
dei
proprietari
,
i
quali
possono
venir
chiamati
a
concorso
.
Il
sindaco
o
rispettivamente
il
prefetto
fa
pubblicare
la
domanda
nel
comune
o
comuni
in
cui
sono
posti
i
beni
che
si
vorrebbero
soggetti
a
concorso
,
e
decreta
la
convocazione
di
tutti
gl
interessati
dopo
un
congruo
termine
non
minore
di
quindici
giorni
dalla
pubblicazione
anzi
accennata
.
In
seguito
al
voto
espresso
dagl
interessati
comparsi
,
il
consiglio
comunale
o
rispettivamente
il
consiglio
provinciale
,
delibera
sulla
costituzione
del
proposto
consorzio
,
statuendo
sulle
questioni
e
dissidenze
che
fossero
insorte
.
Questa
deliberazione
per
divenire
esecutiva
deve
essere
omologata
dal
prefetto
.
Del
provvedimento
prefettizio
sarà
data
notizia
mediante
avviso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
.
22
.
Nel
caso
di
opposizione
da
parte
degl
interessati
o
di
negata
omologazione
,
è
aperto
l
adito
al
ricorso
,
se
trattasi
di
consorzio
d
interesse
comunale
,
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
,
e
,
se
trattasi
di
altro
consorzio
,
al
ministero
,
che
deciderà
,
sentito
il
consiglio
dei
lavori
pubblici
e
il
Consiglio
di
Stato
.
Il
termine
perentorio
pel
ricorso
è
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
avviso
di
cui
al
precedente
articolo
.
23
.
Quando
gl
interessi
di
un
consorzio
si
estendano
a
territori
di
diverse
provincie
,
la
costituzione
di
esso
è
riservata
al
ministero
,
sentiti
i
rispettivi
consigli
provinciali
.
Potrà
essere
costituito
per
legge
un
consorzio
generale
di
più
provincie
e
di
più
consorzi
speciali
che
hanno
interesse
di
un
determinato
fiume
o
sistema
idraulico
per
provvedere
a
grandi
opere
di
difesa
,
rettificazione
,
inalveamento
,
ed
alla
loro
manutenzione
.
Sezione
II
:
Organizzazione
dei
consorzi
.
24
.
Ordinato
e
reso
obbligatorio
il
consorzio
,
l
assemblea
generale
degl
interessati
procede
alla
nomina
di
una
deputazione
o
consiglio
d
amministrazione
,
ed
alla
formazione
di
uno
speciale
statuto
o
regolamento
,
e
delibera
sul
modo
di
eseguire
le
opere
e
sui
relativi
progetti
tecnici
.
25
.
L
assemblea
generale
potrà
demandare
le
sue
attribuzioni
ad
un
consiglio
di
delegati
eletti
a
maggioranza
relativa
di
voti
.
26
.
Un
consorzio
istituito
per
l
eseguimento
di
una
opera
s
intende
continuativo
per
la
sua
perpetua
conservazione
,
salvo
che
la
sopravvenienza
di
qualche
variazione
nel
corso
del
fiume
,
torrente
o
canale
,
consenta
di
abbandonare
la
detta
opera
;
od
una
variazione
di
circostanze
obblighi
ad
ampliare
,
restringere
,
o
comunque
modificare
il
consorzio
stesso
.
La
cessazione
o
le
modificazioni
essenziali
del
consorzio
debbono
essere
deliberate
ed
approvate
nei
modi
stabiliti
per
la
costituzione
di
un
nuovo
consorzio
.
27
.
Trattandosi
di
opere
per
le
quali
possono
essere
chiamati
a
contribuire
lo
Stato
o
le
provincie
,
il
consorzio
formatosi
regolarmente
fa
istanza
in
assemblea
generale
per
ottenere
il
concorso
sovraccennato
.
Le
relative
deliberazioni
sono
comunicate
al
consiglio
provinciale
ed
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
per
la
loro
adesione
al
chiesto
concorso
.
Qualora
il
Ministero
predetto
od
il
consiglio
provinciale
si
rifiutino
al
concorso
,
il
consorzio
potrà
reclamare
al
Re
,
il
quale
decide
sull
avviso
del
Consiglio
di
Stato
,
e
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
.
Nei
casi
in
cui
è
assentito
il
concorso
,
il
Governo
e
la
provincia
saranno
rappresentati
nelle
assemblee
generali
e
nei
consigli
d
amministrazione
del
consorzio
,
e
le
deliberazioni
che
importino
spesa
non
saranno
valide
senza
l
approvazione
rispettivamente
del
prefetto
e
della
deputazione
provinciale
.
28
.
Gli
statuti
e
regolamenti
dei
consorzi
saranno
approvati
,
omologati
e
fatti
soggetto
di
ricorso
,
secondo
le
norme
sancite
dagli
art
.
21
e
22
per
la
costituzione
dei
consorzi
stessi
.
29
.
I
bilanci
dei
consorzi
sono
deliberati
dalle
assemblee
generali
o
dal
consiglio
dei
delegati
nel
caso
previsto
all
art
.
25
,
coll
approvazione
o
del
prefetto
o
della
deputazione
provinciale
,
quando
o
lo
Stato
o
la
provincia
concorrano
nelle
spese
.
Le
altre
deliberazioni
delle
assemblee
generali
e
del
consiglio
di
amministrazione
,
sono
soggette
alle
prescrizioni
di
legge
sulle
deliberazioni
dei
consigli
e
giunte
comunali
,
in
quanto
dagli
speciali
statuti
e
regolamenti
non
si
provveda
altrimenti
.
30
.
Il
riparto
dei
contributi
consorziali
,
in
base
alle
disposizioni
dell
art
.
18
,
sarà
determinato
dal
consorzio
,
ed
,
in
caso
di
contestazione
,
stabilito
dalla
giunta
provinciale
amministrativa
.
L
esazione
delle
quote
di
contributo
per
i
consorzi
obbligatori
si
farà
colle
norme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
31
.
I
consorzi
esistenti
sono
conservati
,
e
tanto
nella
esecuzione
,
quanto
nella
manutenzione
delle
opere
,
continueranno
a
procedere
con
osservanza
delle
norme
prescritte
dalla
loro
istituzione
.
Il
Governo
promuoverà
le
istituzioni
dei
consorzi
o
la
riforma
di
quelli
esistenti
,
ove
sia
bisogno
,
per
le
spese
relative
alle
opere
della
seconda
,
terza
,
quarta
,
e
quinta
categoria
.
CAPO
III
Sezione
I
:
Disposizioni
speciali
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
.
32
.
Il
contributo
annuo
,
che
secondo
l
art
.
6
le
provincie
e
gli
altri
interessati
debbono
pagare
in
parti
uguali
allo
Stato
,
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
,
sarà
stabilito
per
la
durata
di
ogni
decennio
nella
metà
della
media
delle
spese
occorse
nel
decennio
precedente
per
le
opere
medesime
.
Esso
sarà
determinato
con
decreto
reale
,
sentiti
i
consigli
provinciali
,
e
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Il
contributo
massimo
competente
annualmente
a
ciascuna
provincia
non
dovrà
mai
superare
il
ventesimo
della
sua
imposta
principale
,
terreni
e
fabbricati
.
Similmente
le
quote
annuali
che
dovranno
pagare
i
singoli
consorzi
degl
interessati
non
dovranno
mai
superare
i
cinque
centesimi
della
rispettiva
imposta
principale
,
terreni
e
fabbricati
.
Tutte
le
eccedenze
ricadranno
a
carico
dello
Stato
.
Le
rendite
patrimoniali
dei
consorzi
stabilmente
costituite
continueranno
ad
andare
in
diminuzione
del
carico
complessivo
,
a
sensi
dell
art
.
6
.
Le
rendite
nuove
o
nuovamente
reperibili
andranno
a
tutto
favore
dei
consorzi
.
Qualunque
diminuzione
si
verificasse
sopra
le
dette
rendite
e
patrimoni
per
fatto
dell
amministrazione
pubblica
nell
esecuzione
dei
lavori
,
non
darà
luogo
ad
alcuna
indennità
.
33
.
Le
provincie
ed
i
consorzi
interessati
alle
spese
,
di
cui
nel
precedente
articolo
,
dovranno
versare
le
quote
rispettive
nelle
casse
erariali
nei
modi
e
termini
della
imposta
fondiaria
.
Non
esistendo
consorzi
,
e
finché
non
siano
organizzati
a
forma
di
legge
,
il
Governo
ha
facoltà
di
provvedere
alla
esazione
della
quota
spettante
alla
massa
degl
interessati
,
ripartendola
in
ragione
della
imposta
diretta
sui
beni
compresi
nei
perimetri
stabiliti
,
a
termini
dell
art
.
175
della
L
.
20
marzo
1865
,
allegato
F
.
Tutti
i
prodotti
degli
argini
e
delle
golene
che
fanno
parte
della
rendita
patrimoniale
dei
consorzi
,
come
all
articolo
precedente
,
saranno
concessi
preferibilmente
in
affitto
ai
proprietari
frontisti
,
rispettando
tutti
i
diritti
legalmente
acquisiti
dai
frontisti
stessi
o
dai
terzi
.
34
.
Le
disposizioni
dell
art
.
32
saranno
applicate
a
commisurare
i
contributi
in
tutte
le
spese
per
le
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
eseguite
dopo
l
attivazione
della
L
.
20
marzo
1865
,
allegato
F
.
35
.
I
consorzi
costituiti
unicamente
per
concorrere
nelle
spese
delle
opere
della
seconda
categoria
hanno
l
esclusiva
amministrazione
delle
rispettive
rendite
di
qualunque
natura
,
e
debbono
essere
consultati
previamente
,
quando
vogliasi
procedere
ad
opere
nuove
straordinarie
.
Nelle
rendite
e
doti
dei
consorzi
sono
compresi
i
prodotti
degli
argini
o
golene
.
Alle
rappresentanze
di
tali
consorzi
spetta
pure
il
provvedere
pel
riparto
delle
imposizioni
,
per
la
loro
esazione
e
pel
versamento
nelle
casse
dello
Stato
.
Sezione
II
:
Disposizioni
speciali
per
le
opere
idrauliche
di
terza
categoria
.
36-37
.
Abrogati
.
38
.
Il
decreto
reale
di
classificazione
di
opere
della
terza
categoria
rende
obbligatoria
la
costituzione
del
consorzio
degli
interessati
agli
effetti
dell
art
.
44
.
Emanato
il
decreto
reale
di
cui
sopra
,
il
prefetto
della
provincia
,
nel
territorio
della
quale
debbono
eseguirsi
le
opere
,
o
quello
della
provincia
maggiormente
interessata
per
ragione
di
superficie
,
provvede
per
mezzo
dell
ufficio
del
genio
civile
,
alla
compilazione
dell
elenco
generale
degli
interessati
che
debbono
far
parte
del
consorzio
.
Tale
elenco
,
insieme
ad
una
copia
del
decreto
reale
di
classificazione
,
sarà
affisso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
per
il
periodo
di
15
giorni
,
trascorsi
i
quali
saranno
convocati
gli
interessati
stessi
in
assemblea
generale
per
la
nomina
del
presidente
del
consorzio
e
di
una
commissione
amministrativa
.
Questa
commissione
compilerà
lo
statuto
consorziale
ed
esaminerà
i
reclami
presentati
nel
periodo
suddetto
.
Lo
schema
di
statuto
,
e
le
proposte
sulla
risoluzione
dei
reclami
saranno
sottoposti
all
approvazione
dell
assemblea
generale
,
la
cui
deliberazione
per
divenire
esecutiva
,
deve
essere
omologata
dal
prefetto
.
Dalla
data
di
tale
omologazione
il
consorzio
s
intende
costituito
per
ogni
effetto
di
legge
.
39
.
Della
accordata
o
negata
omologazione
sarà
data
notizia
dal
prefetto
mediante
avviso
all
albo
pretorio
del
comune
o
dei
comuni
interessati
ed
inserito
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
,
con
la
dichiarazione
che
entro
il
termine
di
trenta
giorni
dalla
data
dell
affissione
ed
inserzione
,
qualunque
interessato
potrà
presentare
ricorso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
deciderà
definitivamente
,
sentito
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
.
40
.
Abrogato
.
41
.
Col
decreto
di
approvazione
dei
progetti
esecutivi
riguardanti
le
opere
di
terza
categoria
,
sarà
provvisoriamente
determinato
l
ammontare
della
quota
di
spesa
a
carico
delle
provincie
,
dei
comuni
e
del
consorzio
degli
interessati
;
nel
medesimo
decreto
sarà
pure
stabilito
il
perimetro
del
consorzio
,
l
eventuale
sua
suddivisione
in
zone
o
comprensori
,
sentito
il
parere
della
commissione
centrale
idraulico
-
forestale
e
delle
bonifiche
.
Alle
provincie
ed
ai
comuni
che
ne
facciano
domanda
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
potrà
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
consentire
che
il
loro
contributo
sia
pagato
in
numero
di
rate
annuali
non
maggiori
di
venti
e
ciò
in
relazione
alle
loro
condizioni
finanziarie
.
In
tal
caso
essi
enti
dovranno
rilasciare
tante
delegazioni
annuali
su
sovrimposte
ed
altri
cespiti
diretti
,
quante
rappresentano
il
contributo
annuo
rispettivo
.
42-43
.
Abrogati
.
44
.
Compiute
le
opere
per
ciascun
tronco
o
zona
,
sia
dallo
Stato
,
sia
dai
concessionari
,
ne
sarà
fatta
consegna
al
consorzio
degli
interessati
il
quale
funzionerà
come
consorzio
obbligatorio
per
la
ordinaria
manutenzione
delle
opere
stesse
a
norma
dell
art
.
8
.
Il
consorzio
ha
pure
l
obbligo
di
provvedere
alle
riparazioni
straordinarie
che
si
rendessero
necessarie
previa
l
approvazione
del
progetto
da
parte
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
salvo
,
per
le
relative
spese
,
il
contributo
dello
Stato
,
della
provincia
e
dei
comuni
interessati
nella
stessa
misura
con
cui
furono
ripartite
quelle
per
la
originaria
costruzione
delle
opere
.
45
.
Sono
applicabili
alle
opere
idrauliche
di
terza
categoria
le
disposizioni
degli
art
.
32
,
33
e
35
.
46
.
I
contributi
dei
proprietari
,
tanto
per
la
esecuzione
dell
opera
quanto
per
la
sua
manutenzione
e
conservazione
,
costituiscono
oneri
reali
gravanti
i
fondi
,
e
sono
da
esigersi
con
le
forme
ed
i
privilegi
dell
Imposta
fondiaria
.
47
.
Qualora
entro
sei
mesi
dalla
data
del
decreto
di
classificazione
,
il
consorzio
non
si
costituisca
,
esso
potrà
essere
costituito
d
ufficio
,
mercè
l
opera
di
un
commissario
regio
,
il
quale
eserciterà
anche
le
attribuzioni
della
commissione
amministrativa
,
con
le
norme
di
cui
agli
art
.
38
e
39
.
48
.
Ogni
qualvolta
un
consorzio
,
sia
coi
ritardi
nell
eseguimento
dei
lavori
,
sia
coll
inosservanza
delle
norme
stabilite
dal
presente
testo
unico
e
dal
proprio
statuto
,
comprometta
il
fine
pel
quale
fu
costituito
,
il
Governo
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
può
per
decreto
reale
scioglierne
l
amministrazione
ed
assumerne
d
ufficio
l
esecuzione
delle
opere
.
Dopo
un
anno
dalla
data
del
decreto
reale
che
ha
sciolto
l
amministrazione
del
consorzio
,
i
proprietari
interessati
potranno
chiedere
la
riconvocazione
dell
assemblea
generale
per
ricostituire
l
amministrazione
consorziale
.
Verificandosi
in
seguito
un
nuovo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
i
proprietari
interessati
non
potranno
chiederne
la
ricostituzione
se
non
dopo
un
triennio
dalla
data
dell
ultimo
decreto
reale
.
49-52
.
Abrogati
.
53
.
Alla
provincia
ed
alle
provincie
interessate
,
quando
di
accordo
ne
facciano
domanda
,
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
potrà
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
concedere
la
facoltà
di
eseguire
direttamente
le
opere
di
seconda
e
terza
categoria
,
fermi
restando
i
contributi
di
cui
agli
art
.
8
e
9
.
Eguale
concessione
potrà
essere
data
al
comune
od
ai
comuni
interessati
nonché
al
consorzio
degli
interessati
su
domanda
deliberata
dall
assemblea
.
Lo
Stato
pagherà
la
sua
quota
parte
di
spesa
in
relazione
al
progresso
dei
lavori
ed
in
base
a
certificati
di
nulla
osta
da
rilasciarsi
dall
ufficio
del
genio
civile
,
cui
è
affidata
la
vigilanza
delle
opere
.
Al
costo
effettivo
delle
opere
che
,
comprese
le
spese
impreviste
,
risulta
dal
progetto
approvato
,
sarà
aggiunto
nei
certificati
del
genio
civile
il
12
per
cento
in
favore
del
concessionario
.
Qualora
i
concessionari
intendessero
anticipare
i
lavori
e
le
spese
rispetto
ai
pagamenti
dello
Stato
commisurati
agli
stanziamenti
di
bilancio
,
avranno
diritto
all
interesse
del
4
per
cento
annuo
dalla
data
del
certificato
di
nulla
osta
del
genio
civile
a
quella
dell
emissione
del
decreto
di
rimborso
.
54
.
La
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
casse
di
risparmio
e
gli
istituti
che
esercitano
nel
Regno
il
credito
fondiario
potranno
concedere
mutui
ai
consorzi
,
ai
comuni
ed
alle
provincie
per
provvedere
alle
spese
per
opere
idrauliche
contemplate
dalla
presente
legge
,
purché
prestino
garanzie
identiche
a
quelle
stabilite
per
i
consorzi
di
bonificazione
e
di
irrigazione
.
55
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
,
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
,
mediante
il
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
56
.
Abrogato
.
CAPO
IV
:
DEGLI
ARGINI
ED
ALTRE
OPERE
CHE
RIGUARDANO
IL
REGIME
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
57
.
I
progetti
per
modificazione
di
argini
e
per
costruzione
e
modificazione
di
altre
opere
di
qualsiasi
genere
,
che
possano
direttamente
o
indirettamente
influire
sul
regime
dei
corsi
d
acqua
,
quantunque
di
interesse
puramente
consorziale
o
privato
,
non
potranno
eseguirsi
senza
la
previa
omologazione
del
prefetto
.
I
progetti
saranno
sottoposti
all
approvazione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
opera
che
interessi
notevolmente
il
regime
del
corso
d
acqua
;
quando
si
tratti
di
costruire
nuovi
argini
;
e
infine
quando
concorrano
nella
spesa
lo
Stato
o
le
provincie
.
58
.
Sono
eccettuati
i
provvedimenti
temporanei
di
urgenza
,
per
i
quali
si
procederà
in
conformità
di
speciali
disposizioni
regolamentari
a
questi
casi
relative
.
Sono
eccettuate
altresì
le
opere
eseguite
dai
privati
per
semplice
difesa
aderente
alle
sponde
dei
loro
beni
,
che
non
alterino
in
alcun
modo
il
regime
dell
alveo
.
Le
questioni
tecniche
che
insorgessero
circa
la
esecuzione
di
queste
opere
saranno
decise
in
via
amministrativa
dal
prefetto
,
con
riserva
alle
parti
,
che
si
credessero
lese
dalla
esecuzione
di
tali
opere
,
di
ricorrere
ai
tribunali
ordinari
per
esperire
le
loro
ragioni
.
59
.
Trattandosi
di
argini
pubblici
,
i
quali
possono
rendersi
praticabili
per
istrade
pubbliche
e
private
sulla
domanda
che
venisse
fatta
dalle
amministrazioni
o
da
particolari
interessati
,
potrà
loro
concedersene
l
uso
sotto
le
condizioni
che
per
la
perfetta
conservazione
di
essi
argini
saranno
prescritte
dal
prefetto
,
e
potrà
richiedersi
alle
dette
amministrazioni
o
ai
particolari
un
concorso
nelle
spese
di
ordinaria
riparazione
e
manutenzione
.
Allorché
le
amministrazioni
o
i
privati
si
rifiutassero
di
assumere
la
manutenzione
delle
sommità
arginali
ad
uso
strada
,
o
non
la
eseguissero
dopo
averla
assunta
,
i
corrispondenti
tratti
d
argine
verranno
interclusi
con
proibizione
del
transito
.
60
.
Le
rettilineazioni
e
nuove
inalveazioni
di
fiumi
e
torrenti
di
cui
all
art
.
4
ed
il
chiudimento
dei
loro
bracci
,
non
possono
in
alcun
caso
eseguirsi
senza
che
siano
autorizzati
per
legge
speciale
,
o
per
decreto
ministeriale
,
in
esecuzione
della
legge
del
bilancio
annuo
:
per
i
fiumi
e
torrenti
,
di
cui
agli
art
.
7
e
9
,
l
autorizzazione
sarà
data
con
decreto
reale
,
sentiti
previamente
gl
interessati
.
Per
decreto
reale
saranno
permesse
le
nuove
inalveazioni
e
rettificazioni
di
rivi
e
scolatori
pubblici
,
quando
occorra
procedere
alla
espropriazione
di
proprietà
private
,
ferme
le
cautele
e
disposizioni
stabilite
dalla
legge
di
espropriazione
per
utilità
pubblica
.
61
.
Il
Governo
del
Re
stabilisce
le
norme
da
osservarsi
nella
custodia
degli
argini
del
fiumi
o
torrenti
,
nell
eseguimento
dei
lavori
,
così
di
loro
manutenzione
,
come
di
riparazione
o
nuova
costruzione
;
e
così
pure
stabilisce
le
norme
per
il
servizio
della
guardia
,
da
praticarsi
in
tempo
di
piena
,
lungo
le
arginature
,
che
sono
mantenute
a
cura
o
col
concorso
dello
Stato
.
62
.
In
caso
di
piena
o
di
pericolo
d
inondazione
,
di
rotte
di
argini
,
di
disalveamenti
od
altri
simili
disastri
,
chiunque
,
sull
invito
dell
autorità
governativa
o
comunale
,
è
tenuto
ad
accorrere
alla
difesa
,
somministrando
tutto
quanto
è
necessario
e
di
cui
può
disporre
,
salvo
il
diritto
ad
una
giusta
retribuzione
contro
coloro
cui
incombe
la
spesa
,
o
di
coloro
a
cui
vantaggio
torna
la
difesa
.
In
qualunque
caso
di
urgenza
,
i
comuni
interessati
,
e
come
tali
designati
o
dai
vigenti
regolamenti
o
dall
autorità
governativa
provinciale
,
sono
tenuti
a
fornire
,
salvo
sempre
l
anzidetto
diritto
,
quel
numero
di
operai
,
carri
e
bestie
che
verrà
loro
richiesto
.
Dal
momento
che
l
ufficio
competente
del
genio
civile
avrà
stabilito
servizio
di
guardia
o
di
difesa
sopra
un
corso
d
acqua
,
nessuna
autorità
,
corporazione
o
persona
estranea
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
potrà
,
senza
essere
chiamata
o
incaricata
dal
genio
civile
,
prendere
ingerenza
nel
servizio
,
né
eseguire
o
far
eseguire
lavori
,
né
intralciare
o
rendere
difficile
in
qualsiasi
modo
l
opera
degli
agenti
governativi
.
Per
l
ordine
pubblico
è
sempre
riservata
l
azione
dell
autorità
politica
.
CAPO
V
:
SCOLI
ARTIFICIALI
63
.
Se
i
terreni
manchino
di
scolo
naturale
,
i
proprietari
dei
terreni
sottostanti
non
possono
opporsi
che
in
questi
si
aprano
i
canali
e
si
formino
gli
argini
ed
altre
opere
indispensabili
per
procurare
a
quelli
un
sufficiente
scolo
artificiale
.
In
tali
casi
,
salvo
sempre
l
effetto
delle
convenzioni
,
dei
possessi
e
delle
servitù
legittimamente
acquistate
,
i
proprietari
dei
terreni
sovrastanti
,
insieme
agli
obblighi
generali
imposti
dalla
legge
per
l
acquisto
della
servitù
coattiva
di
acquedotto
,
avranno
specialmente
quello
di
formare
e
mantenere
perpetuamente
a
loro
spese
i
canali
di
scolo
,
di
difendere
i
fondi
attraverso
dei
quali
essi
passano
,
e
di
risarcire
i
danni
che
possano
in
ogni
tempo
derivarne
.
Queste
disposizioni
sono
anche
applicabili
alle
occupazioni
dei
terreni
per
apertura
,
costruzione
e
manutenzione
dei
canali
di
disseccamento
,
dei
fossi
,
degli
argini
ed
altre
opere
necessarie
all
eseguimento
dei
lavori
di
bonificamento
dei
terreni
paludosi
e
vallivi
,
e
per
la
innocuità
di
essi
lavori
,
sia
che
i
bonificamenti
si
facciano
per
asciugameuto
o
per
colmata
.
64
.
I
lavori
di
acque
aventi
per
unico
oggetto
gli
scoli
o
i
bonificamenti
e
migliorie
dei
terreni
,
sono
a
carico
esclusivo
dei
proprietari
.
65
.
I
possidenti
interessati
in
tali
lavori
sono
uniti
in
altrettanti
comprensori
quanti
possono
essere
determinati
dalla
comunanza
d
interessi
e
dalla
divisione
territoriale
del
Regno
.
I
fondi
che
godono
del
benefizio
di
uno
scolo
comune
formano
un
solo
comprensorio
;
se
però
l
estensione
e
le
circostanze
del
canale
così
richiedano
,
lo
scopo
potrà
essere
diviso
in
più
tronchi
,
ed
ogni
tronco
avrà
il
suo
comprensorio
.
66
.
Ogni
comprensorio
costituirà
un
consorzio
,
la
istituzione
,
modificazione
ed
amministrazione
del
quale
sarà
regolata
dalle
norme
contenute
in
questo
testo
unico
sulle
opere
lungo
i
fiumi
e
torrenti
.
67
.
La
proprietà
delle
paludi
,
in
quanto
al
suo
esercizio
,
è
sottoposta
a
regole
particolari
,
e
per
il
loro
bonificamento
sarà
provveduto
con
legge
speciale
.
CAPO
VI
:
DELLA
NAVIGAZIONE
E
DEL
TRASPORTO
DEI
LEGNAMI
A
GALLA
68
.
La
navigazione
è
l
oggetto
principale
a
cui
servono
i
laghi
,
i
canali
ed
i
fiumi
navigabili
.
A
questo
primo
fine
sono
subordinati
tutti
gli
altri
vantaggi
che
possono
ottenersi
dalle
loro
acque
,
e
gli
usi
a
cui
possono
queste
applicarsi
.
69
.
La
navigazione
nei
laghi
,
fiumi
e
canali
naturali
è
libera
.
Sui
canali
artificiali
è
regolata
dalle
legittime
consuetudini
esistenti
o
da
disposizioni
di
leggi
e
regolamenti
speciali
.
70
.
Si
riguardano
come
navigabili
per
l
applicazione
del
presente
testo
unico
quei
fiumi
e
quei
tronchi
di
fiume
sui
quali
la
navigazione
è
presentemente
in
costante
esercizio
.
Un
prospetto
di
questi
fiumi
e
canali
sarà
pubblicato
per
decreto
reale
.
Quando
convenga
estendere
il
detto
esercizio
ad
altri
fiumi
o
tronchi
di
fiume
,
la
dichiarazione
della
loro
attitudine
alla
navigazione
,
e
quindi
la
classificazione
loro
fra
i
fiumi
o
tronchi
di
fiume
navigabili
per
l
oggetto
preaccennato
,
sarà
fatto
per
legge
.
71
.
Chiunque
vuole
eseguire
nei
fiumi
e
canali
navigabili
opere
per
lo
stabilimento
ed
esercizio
di
molini
ed
opifici
,
o
per
derivazioni
d
acque
,
non
potrà
ottenere
la
permissione
dal
Governo
,
salvo
nel
caso
che
esse
siano
riconosciute
di
nessun
pregiudizio
alla
navigazione
,
o
che
la
libertà
e
sicurezza
di
questa
possa
facilmente
guarentirsi
con
opportune
disposizioni
e
cautele
,
che
saranno
prescritte
nell
atto
di
concessione
.
Perciò
nelle
chiuse
stabili
,
che
servono
alle
derivazioni
od
al
movimento
degli
opifici
,
dovrà
lasciarsi
aperta
una
bocca
,
e
callone
,
pel
passaggio
delle
barche
,
le
cui
modalità
nei
singoli
casi
saranno
determinate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
quale
potrà
anche
in
ogni
tempo
prescrivervi
quelle
variazioni
di
forma
e
di
posizione
che
le
mutazioni
del
corso
delle
acque
rendessero
necessarie
o
convenienti
nell
interesse
della
navigazione
.
72
.
I
beni
laterali
ai
fiumi
navigabili
sono
soggetti
alla
servitù
della
via
alzata
,
detta
anche
d
attiraggio
o
di
marciapiede
.
Dove
la
larghezza
di
questa
non
è
determinata
da
regolamenti
e
consuetudini
vigenti
,
s
intenderà
stabilita
a
metri
cinque
.
Essa
,
insieme
alla
sponda
fino
al
fiume
,
dovrà
dai
proprietari
esser
lasciata
libera
da
ogni
ingombro
od
ostacolo
al
passaggio
d
uomini
e
di
bestie
da
tiro
.
Le
opere
dell
adattamento
e
della
conservazione
del
piano
stradale
sono
a
carico
dello
Stato
.
Però
i
guasti
provenienti
dal
fatto
dei
proprietari
del
terreno
saranno
riparati
a
loro
spese
.
In
caso
che
per
corrosione
del
fiume
si
debba
trasportare
la
via
alzaia
,
lo
sgombro
del
suolo
dagli
alberi
e
da
ogni
altro
materiale
sarà
fatto
a
spese
dello
Stato
,
restando
a
disposizione
del
proprietario
gli
alberi
ed
i
materiali
medesimi
.
73
.
Ogniqualvolta
negli
alvei
dei
fiumi
navigabili
vengano
a
manifestarsi
ostacoli
impedienti
la
libera
e
sicura
navigazione
,
e
dipendenti
dal
fatto
dei
privati
,
l
autorità
amministrativa
provinciale
,
premesse
le
opportune
verificazioni
,
dà
le
disposizioni
necessarie
per
guarentire
ed
all
uopo
ristabilire
la
compromessa
libertà
e
sicurezza
,
e
nei
casi
di
urgenza
provvede
per
l
esecuzione
immediata
a
carico
dei
privati
suddetti
.
74
.
L
esercizio
dei
porti
,
o
ponti
natanti
,
e
chiatte
,
o
ponti
di
barche
,
qualunque
sia
il
sistema
di
loro
stabilimento
sui
fiumi
navigabili
,
non
dovrà
recare
incaglio
o
qualsivoglia
pregiudizio
alla
navigazione
,
al
quale
effetto
gli
esercenti
dovranno
conformarsi
alle
consuetudini
e
regolamenti
in
vigore
,
nonché
alle
prescrizioni
od
ordini
che
nella
specialità
dei
casi
potessero
emanare
dal
prefetto
.
75-76
.
Abrogati
.
77
.
Le
darsene
ed
opere
relative
,
ed
in
generale
i
luoghi
di
approdo
destinati
ad
uso
pubblico
,
sono
posti
sotto
l
ispezione
dell
autorità
provinciale
per
tutto
quanto
concerne
alla
sicurezza
delle
barche
,
alla
facilità
dell
imbarco
e
sbarco
dei
viaggiatori
,
del
carico
e
scarico
delle
merci
,
ed
alla
conservazione
di
queste
in
buono
stato
di
servizio
.
78
.
Le
discipline
per
la
navigazione
dei
laghi
,
fiumi
e
canali
sono
determinate
dai
regolamenti
vigenti
.
Le
variazioni
che
tornassero
utili
di
apportare
ad
essi
,
saranno
fatte
per
decreto
reale
,
sentiti
i
consigli
provinciali
.
79
.
Nei
fiumi
,
laghi
e
canali
non
potrà
esercitarsi
la
navigazione
coi
piroscafi
senza
averne
ottenuta
la
concessione
dal
Governo
.
80
.
Il
trasporto
dei
legnami
a
galla
sulle
acque
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
e
laghi
,
tanto
in
tronchi
sciolti
od
annodati
,
quanto
con
zattere
,
non
potrà
farsi
senza
licenza
speciale
.
Questa
licenza
viene
accordata
dall
autorità
provinciale
,
sentite
le
amministrazioni
dei
comuni
sul
territorio
dei
quali
dovrà
farsi
il
trasporto
,
e
gli
uffici
del
genio
civile
e
della
ispezione
forestale
.
81
.
Il
trasporto
dei
legnami
a
tronchi
sciolti
sarà
permesso
solo
là
dove
si
riconoscerà
non
essere
esso
praticabile
con
zattere
,
od
in
tronchi
annodati
in
forma
di
zattera
.
82
.
Dal
punto
in
cui
i
fiumi
o
torrenti
cominciano
ad
essere
navigabili
,
i
legnami
debbono
venire
annodati
e
disposti
in
zattere
.
Nelle
forme
,
nelle
dimensioni
e
nella
condotta
delle
zattere
si
osserveranno
i
regolamenti
stabiliti
per
la
navigazione
dei
fiumi
e
canali
.
83
.
Quando
i
legnami
che
si
vorranno
mettere
a
galla
dovranno
percorrere
i
territori
di
più
provincie
,
il
prefetto
di
quella
in
cui
comincia
la
fluitazione
dovrà
,
prima
di
accordare
il
permesso
,
comunicare
la
relativa
domanda
ai
prefetti
delle
altre
provincie
per
le
loro
osservazioni
.
84
.
I
permessi
di
fluitazione
non
possono
essere
dati
se
prima
i
richiedenti
non
si
saranno
obbligati
con
atto
formale
,
e
mediante
cauzione
,
a
uniformarsi
a
tutte
le
condizioni
imposte
loro
dal
relativo
decreto
,
ad
osservare
puntualmente
le
leggi
ed
i
regolamenti
gabellari
,
ovunque
ne
sia
il
caso
,
e
finalmente
a
risarcire
tutti
i
danni
che
il
trasporto
dei
legnami
,
per
una
causa
qualunque
,
e
così
anche
malgrado
la
osservanza
delle
ordinate
precauzioni
,
potesse
recare
tanto
ai
terreni
quanto
ai
fabbricati
,
ai
mulini
naturali
,
alle
barche
,
alle
chiuse
,
agli
argini
,
ai
ripari
,
ai
ponti
e
ad
altre
opere
di
pubblica
o
privata
pertinenza
,
con
inondazione
,
corrosione
,
rotture
,
od
in
qualsivoglia
altro
modo
.
85
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
pronunzierà
definitivamente
tanto
sulle
opposizioni
dei
comuni
,
quanto
sui
ricorsi
dei
richiedenti
ai
quali
fosse
stata
rifiutata
la
concessione
.
86
.
I
decreti
di
concessione
saranno
pubblicati
in
tutti
i
comuni
,
i
territori
dei
quali
dovranno
essere
percorsi
dai
legnami
.
Le
autorità
locali
,
gli
uffici
del
genio
civile
e
gli
agenti
dell
amministrazione
forestale
invigileranno
sulla
osservanza
delle
imposte
con
dizioni
.
87
.
Se
varie
domande
venissero
fatte
ad
un
tempo
per
trasportare
legnami
a
galla
sopra
lo
stesso
corso
d
acqua
,
spetterà
alla
autorità
amministrativa
che
concede
il
permesso
,
lo
stabilire
quando
dovranno
eseguirsi
,
in
modo
che
le
necessarie
operazioni
possano
regolarsi
senza
confusioni
e
senza
pregiudizio
dei
concessionari
.
88
.
Nelle
fluitazioni
a
tronchi
sciolti
i
concessionari
potranno
imprimere
su
quelli
un
marchio
speciale
,
per
cui
possano
essere
riconosciuti
e
all
uopo
rivendicati
a
tutti
gli
effetti
di
ragione
.
È
tuttora
conservato
l
uso
della
restituzione
mediante
compenso
dove
esso
trovasi
in
vigore
.
89
.
Qualunque
proprietario
o
possessore
di
terreni
,
qualunque
utente
di
acque
correnti
,
qualunque
esercente
di
molini
,
chiuse
,
porti
o
ponti
natanti
od
altri
edifizi
è
tenuto
a
lasciar
sempre
passare
i
legnami
galleggianti
dei
quali
fosse
debitamente
autorizzato
il
trasporto
,
non
meno
che
le
persone
destinate
a
dirigerne
od
invigilarne
la
condotta
,
mediante
il
pagamento
di
quell
indennità
che
sarà
convenuta
col
concessionario
,
o
,
in
caso
contrario
,
determinata
dalla
autorità
competente
.
90
.
I
legnami
nelle
piene
o
per
altra
forza
maggiore
trasportati
dalle
acque
nei
fondi
vicini
,
rimangono
di
proprietà
di
chi
li
ha
posti
in
regolare
fluitazione
,
e
saranno
dal
medesimo
ripresi
,
mediante
preventivo
avviso
al
possessore
del
fondo
,
e
corresponsione
di
quella
indennità
cui
esso
avrà
diritto
ai
termini
di
equità
e
giustizia
.
91
.
Tutte
le
questioni
relative
ai
diritti
di
proprietà
,
di
possesso
o
di
servitù
,
od
a
risarcimento
di
danni
che
fossero
per
sorgere
in
relazione
alle
precedenti
disposizioni
sui
trasporti
di
legnami
a
galla
,
e
non
avessero
potuto
definirsi
amichevolmente
fra
le
parti
,
saranno
demandate
alle
competenti
autorità
giudiziarie
,
senza
che
perciò
possano
essere
sospesi
o
ritardati
i
detti
trasporti
,
purché
regolarmente
autorizzati
.
92
.
È
mantenuta
la
osservanza
dei
regolamenti
speciali
in
vigore
per
l
esercizio
delle
fluitazioni
di
legnami
sui
fiumi
,
torrenti
,
laghi
e
canali
dello
Stato
,
finché
non
si
provvede
in
conformità
dell
art
.
78
.
CAPO
VII
:
POLIZIA
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
93
.
Nessuno
può
fare
opere
nell
alveo
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
e
canali
di
proprietà
demaniale
,
cioè
nello
spazio
compreso
fra
le
sponde
fisse
dei
medesimi
,
senza
il
permesso
dell
autorità
amministrativa
.
Formano
parte
degli
alvei
i
rami
o
canali
,
o
diversivi
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
e
scolatori
pubblici
,
ancorché
in
alcuni
tempi
dell
anno
rimangano
asciutti
.
94
.
Nel
caso
di
alvei
a
sponde
variabili
od
incerte
,
la
linea
,
o
le
linee
,
fino
alle
quali
dovrà
intendersi
estesa
la
proibizione
di
che
nell
articolo
precedente
,
saranno
determinate
anche
in
caso
di
contestazione
dal
prefetto
,
sentiti
gl
interessati
.
95
.
Il
diritto
dei
proprietari
frontisti
di
munire
le
loro
sponde
nei
casi
previsti
dall
art
58
,
è
subordinato
alla
condizione
che
le
opere
o
le
piantagioni
non
arrechino
né
alterazione
al
corso
ordinano
delle
acque
,
né
impedimento
alla
sua
libertà
,
né
danno
alle
proprietà
altrui
,
pubbliche
o
private
,
alla
navigazione
,
alle
derivazioni
ed
agli
opifici
legittimamente
stabiliti
,
ed
in
generale
ai
diritti
dei
terzi
.
L
accertamento
di
queste
condizioni
è
nelle
attribuzioni
del
prefetto
.
96
.
Sono
lavori
ed
atti
vietati
in
modo
assoluto
sulle
acque
pubbliche
,
loro
alvei
,
sponde
e
difese
i
seguenti
:
a
)
la
formazione
di
pescaie
,
chiuse
,
petraie
ed
altre
opere
per
l
esercizio
della
pesca
,
con
le
quali
si
alterasse
il
corso
naturale
delle
acque
.
Sono
eccettuate
da
questa
disposizione
le
consuetudini
per
l
esercizio
di
legittime
ed
innocue
concessioni
di
pesca
,
quando
in
esse
si
osservino
le
cautele
od
imposte
negli
atti
delle
dette
concessioni
o
già
prescritte
dall
autorità
competente
,
o
che
questa
potesse
trovare
conveniente
di
prescrivere
;
b
)
le
piantagioni
che
si
inoltrino
dentro
gli
alvei
dei
trami
torrenti
,
rivi
e
canili
,
a
costringere
la
sezione
normale
e
necessaria
al
libero
deflusso
delle
acque
;
c
)
lo
sradicamento
o
l
abbruciamento
dei
ceppi
degli
alberi
che
sostengono
le
ripe
dei
fiumi
e
dei
torrenti
per
una
distanza
orizzontale
non
minore
di
nove
metri
dalla
linea
in
cui
arrivano
le
acque
ordinine
.
Per
i
rivi
,
canali
e
scolatori
pubblici
la
stessa
proibizione
è
limitata
ai
piantamenti
aderenti
alle
sponde
;
d
)
la
piantagione
sulle
alluvioni
delle
sponde
dei
fiumi
e
torrenti
e
loro
isole
a
distanza
dalla
opposta
sponda
minore
di
quella
nelle
rispettive
località
stabilita
,
o
determinata
dal
prefetto
,
sentite
le
amministrazioni
dei
comuni
interessati
e
l
ufficio
del
Genio
civile
;
e
)
le
piantagioni
di
qualunque
sorta
di
alberi
ed
arbusti
sul
piano
e
sulle
scarpe
degli
argini
,
loro
banche
o
sottobanche
lungo
i
fiumi
,
torrenti
e
canali
navigabili
;
f
)
le
piantagioni
di
alberi
e
siepi
le
fabbriche
,
gli
scavi
e
lo
smovimento
del
terreno
a
distanza
dal
piede
degli
argini
e
loro
accessori
come
sopra
,
minore
di
quella
stabilita
dalle
discipline
vigenti
nelle
diverse
località
ed
in
mancanza
di
tali
discipline
a
distanza
minore
di
metri
quattro
per
le
piantagioni
e
smovimento
del
terreno
e
di
metri
dieci
per
le
fabbriche
e
per
gli
scavi
;
g
)
qualunque
opera
o
fatto
che
possa
alterare
lo
stato
,
la
forma
,
le
dimensioni
,
la
resistenza
e
la
convenienza
all
uso
,
a
cui
sono
destinati
gli
argini
e
loro
accessori
come
sopra
,
e
manufatti
attinenti
;
h
)
le
variazioni
ed
alterazioni
ai
ripari
di
difesa
delle
sponde
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
canali
e
scolatori
pubblici
,
tante
arginati
come
non
arginati
,
e
ad
ogni
altra
sorta
di
manufatti
attinenti
;
i
)
il
pascolo
e
la
permanenza
dei
bestiami
sui
ripari
,
sugli
argini
e
loro
dipendenze
,
nonché
sulle
sponde
,
scarpe
,
o
banchine
dei
pubblici
canali
e
loro
accessori
;
k
)
l
apertura
di
cavi
,
fontanili
e
simili
a
distanza
dai
fiumi
,
torrenti
e
canali
pubblici
minori
di
quella
voluta
dai
regolamenti
e
consuetudini
locali
,
o
di
quella
che
dall
autorità
amministrativa
provinciale
sia
riconosciuta
necessaria
per
evitare
il
pericolo
di
diversioni
e
indebite
sottrazioni
di
acque
;
l
)
qualunque
opera
nell
alveo
o
contro
le
sponde
dei
fiumi
o
canali
navigabili
,
o
sulle
vie
alzate
,
che
possa
nuocere
alla
libertà
ed
alla
sicurezza
della
navigazione
ed
all
esercizio
dei
porti
natanti
e
ponti
di
barche
;
m
)
i
lavori
od
atti
non
autorizzati
con
cui
si
venissero
a
ritardare
od
impedire
le
operazioni
del
trasporto
dei
legnami
a
galla
ai
legittimi
concessionari
;
n
)
lo
stabilimento
di
molini
natanti
.
97
.
Sono
opere
ed
atti
che
non
si
possono
eseguire
se
non
con
speciale
permesso
del
prefetto
e
sotto
l
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
,
i
seguenti
:
a
)
la
formazione
di
pennelli
,
chiuse
ed
altre
simili
opere
nell
alveo
dei
fiumi
e
torrenti
per
facilitare
l
accesso
e
l
esercizio
dei
porti
natanti
e
ponti
di
barche
;
b
)
le
formazione
di
ripari
a
difesa
delle
sponde
che
si
avanzano
entro
gli
alvei
oltre
le
linee
che
fissano
la
loro
larghezza
normale
;
c
)
i
dissodamenti
dei
terreni
boscati
e
cespugliati
laterali
ai
fiumi
e
torrenti
a
distanza
minore
di
metri
cento
dalla
linea
a
cui
giungono
le
acque
ordinarie
,
ferme
le
disposizioni
di
cui
all
art
.
95
,
lettera
c
)
;
d
)
le
piantagioni
delle
alluvioni
a
qualsivoglia
distanza
dalla
opposta
sponda
,
quando
si
trovino
di
fronte
di
un
abitato
minacciato
da
corrosione
,
ovvero
di
un
territorio
esposto
al
pericolo
di
disalveamenti
;
e
)
la
formazione
di
rilevati
di
salita
o
discesa
dal
corpo
degli
argini
per
lo
stabilimento
di
comunicazione
ai
beni
,
agli
abbeveratoi
,
ai
guadi
ed
ai
passi
dei
fiumi
e
torrenti
;
f
)
,
g
)
,
h
)
,
i
)
;
k
)
la
ricostruzione
,
tuttoché
senza
variazioni
di
posizione
e
forma
,
delle
chiuse
stabili
ed
incili
delle
derivazioni
,
di
ponti
,
ponti
canali
,
botti
sotterranee
e
simili
esistenti
negli
alvei
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
e
canali
demaniali
;
l
)
il
trasporto
in
altra
posizione
dei
molini
natanti
stabiliti
sia
con
chiuse
,
sia
senza
chiuse
,
fermo
l
obbligo
dell
intiera
estirpazione
delle
chiuse
abbandonate
:
m
)
l
estrazione
di
ciottoli
,
ghiaia
,
sabbia
ed
altre
materie
dal
letto
dei
fiumi
,
torrenti
e
canali
pubblici
,
eccettuate
quelle
località
ove
,
per
invalsa
consuetudine
si
suole
praticare
senza
speciale
autorizzazione
per
usi
pubblici
e
privati
.
Anche
per
queste
località
però
l
autorità
amministrativa
limita
o
proibisce
tali
estrazioni
ogniqualvolta
riconosca
poterne
il
regime
delle
acque
e
gl
interessi
pubblici
o
privati
essere
lesi
;
n
)
l
occupazione
delle
spiagge
dei
laghi
con
opere
stabili
,
gli
scavamenti
lungh
esse
che
possano
promuovere
il
deperimento
o
recar
pregiudizio
alle
vie
alzaie
ove
esistono
,
e
finalmente
la
estrazione
di
ciottoli
,
ghiaie
o
sabbie
,
fatta
eccezione
,
quanto
a
detta
estrazione
,
per
quelle
località
ove
per
consuetudine
invalsa
suolsi
praticare
senza
speciale
autorizzazione
.
98
.
Non
si
possono
eseguire
,
se
non
con
ispeciale
autorizzazione
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
sotto
la
osservanza
delle
condizioni
dal
medesimo
imposte
,
le
opere
che
seguono
:
a
)
,
b
)
,
c
)
;
d
)
le
nuove
costruzioni
nell
alveo
dei
fiumi
,
torrenti
,
rivi
,
scolatori
pubblici
o
canali
demaniali
,
di
chiuse
,
ed
altra
opera
stabile
per
le
derivazioni
di
ponti
,
ponti
canali
e
botti
sotterranee
,
non
che
le
innovazioni
intorno
alle
opere
di
questo
genere
già
esistenti
;
d
)
la
costruzione
di
nuove
aia
vide
,
di
scolo
a
traverso
gli
argini
e
l
annullamento
delle
esistenti
.
e
)
la
costruzione
di
nuove
chiaviche
di
suolo
a
traverso
gli
argini
e
l
annullamento
delle
esistenti
;
f
)
99
.
Le
opere
indicate
nell
articolo
precedente
sono
autorizzate
dai
prefetti
,
quando
debbono
eseguirsi
in
corsi
di
acqua
non
navigabili
e
non
compresi
fra
quelli
iscritti
negli
elenchi
delle
opere
idrauliche
di
seconda
categoria
.
100
.
I
fatti
ed
attentati
criminosi
di
tagli
o
rotture
di
argini
o
ripari
,
saranno
puniti
ai
termini
delle
vigenti
leggi
penali
.
101
.
È
facoltativo
all
autorità
amministrativa
provinciale
di
ordinare
ed
eseguire
il
taglio
degli
argini
di
golena
,
quando
la
piena
del
fiume
o
torrente
sia
giunta
all
altezza
per
tale
operazione
prestabilita
dai
regolamenti
locali
,
nell
interesse
della
conservazione
degli
argini
maestri
.
Potrà
però
ai
proprietari
delle
golene
essere
conceduto
di
stabilire
chiaviche
nei
loro
argini
secondo
progetti
da
approvarsi
dall
autorità
suddetta
nell
intento
di
evitare
il
taglio
.
CAPO
VIII
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
RELATIVE
ALLE
ACQUE
PUBBLICHE
102
.
Sono
osservati
i
comprensori
o
circondari
di
imposizione
,
ed
i
consorzi
esistenti
sotto
qualunque
nome
per
gli
scoli
di
cui
al
capo
V
.
Il
ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentiti
gli
interessati
ed
il
consiglio
provinciale
,
potrà
decretare
quelle
modificazioni
e
addizioni
che
reputasse
opportune
ai
singoli
comprensori
,
per
conformarli
alle
prescrizioni
dell
art
.
65
.
ProsaGiuridica ,
CAPO
I
:
ELENCHI
DELLE
ACQUE
PUBBLICHE
.
RICONOSCIMENTO
CATASTO
DELLE
UTENZE
Elenchi
delle
acque
pubbliche
.
1
.
Gli
uffici
del
Genio
civile
provvedono
alla
compilazione
degli
schemi
degli
elenchi
principali
e
suppletivi
delle
acque
pubbliche
,
a
termini
degli
artt
.
3
e
4
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
I
detti
schemi
sono
trasmessi
al
ministero
dei
lavori
pubblici
(
Ufficio
speciale
delle
acque
pubbliche
)
che
dopo
preliminare
esame
e
le
eventuali
rettifiche
ne
ordina
la
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
.
2
.
Il
ministero
,
mentre
dispone
la
pubblicazione
degli
schemi
sulla
Gazzetta
Ufficiale
,
incarica
i
rispettivi
uffici
del
Genio
civile
di
provvedere
alla
pubblicazione
degli
schemi
stessi
mediante
:
a
)
deposito
di
ogni
schema
nell
ufficio
di
prefettura
della
relativa
provincia
;
b
)
inserzione
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
dello
schema
stesso
;
c
)
deposito
di
un
esemplare
di
detto
foglio
degli
annunzi
legali
nella
segreteria
di
tutti
i
comuni
della
provincia
,
per
gli
elenchi
principali
,
e
nella
segreteria
dei
comuni
direttamente
interessati
per
gli
elenchi
suppletivi
;
d
)
affissione
all
albo
pretorio
di
detti
comuni
e
occorrendo
nei
luoghi
di
ordinaria
frequenza
,
per
un
termine
di
30
giorni
,
di
un
avviso
che
dia
notizia
dell
avvenuta
inserzione
così
nella
Gazzetta
Ufficiale
come
nel
foglio
degli
annunzi
legali
e
dell
eseguito
deposito
ed
avverta
che
gli
interessati
possono
esaminare
lo
schema
di
elenco
depositato
e
produrre
opposizione
nel
termine
di
sei
mesi
a
decorrere
dalla
data
della
inserzione
nella
Gazzetta
Ufficiale
;
e
)
inserzione
dell
avviso
di
cui
alla
lettera
d
)
in
uno
o
più
giornali
della
provincia
indicati
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
.
Trascorso
il
termine
per
le
opposizioni
gli
uffici
del
Genio
civile
trasmettono
al
ministero
dei
lavori
pubblici
gli
schemi
e
le
opposizioni
con
particolareggiata
relazione
.
3
.
Approvati
gli
elenchi
a
termini
dell
art
.
3
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
essi
sono
pubblicati
con
i
relativi
decreti
di
approvazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
regno
e
inseriti
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
.
Un
esemplare
di
detto
foglio
deve
essere
depositato
per
30
giorni
nella
segreteria
dei
comuni
indicati
nell
articolo
precedente
.
Dell
avvenuta
inserzione
e
dell
eseguito
deposito
si
dà
notizia
mediante
avviso
da
affiggersi
per
15
giorni
all
albo
pretorio
dei
comuni
.
L
avviso
rende
nota
la
data
di
scadenza
dell
anno
entro
cui
devono
essere
fatte
le
domande
di
riconoscimento
e
le
dichiarazioni
di
utenza
ai
termini
degli
artt
.
2
e
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
richiama
le
sanzioni
da
questi
comminate
in
caso
d
inadempienza
.
Riconoscimenti
.
4
.
La
domanda
di
riconoscimento
,
di
cui
all
art
.
2
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
essere
diretta
al
ministero
dei
lavori
pubblici
e
presentata
in
doppio
originale
all
ufficio
del
Genio
civile
alla
cui
circoscrizione
appartengono
le
opere
di
presa
o
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
.
Il
detto
ufficio
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
L
utente
deve
indicare
il
quantitativo
d
acqua
e
di
forza
motrice
effettivamente
utilizzata
e
,
in
caso
di
utenza
per
irrigazione
,
anche
la
superficie
dei
terreni
irrigati
e
produrre
il
titolo
legittimo
o
i
documenti
atti
a
provare
l
uso
della
derivazione
durante
tutto
il
triennio
anteriore
alla
promulgazione
della
L
.
10
agosto
1884
,
n
.
2644
,
nonché
i
tipi
eventualmente
necessari
ad
illustrare
le
opere
di
derivazione
esistenti
ed
i
limiti
della
superficie
irrigata
.
Nella
domanda
deve
essere
fatta
dichiarazione
di
domicilio
.
Il
richiedente
deve
depositare
,
nel
termine
assegnatogli
dall
ufficio
del
Genio
civile
e
non
superiore
a
giorni
30
,
la
somma
dall
ufficio
stesso
ritenuta
necessaria
per
le
spese
della
procedura
di
riconoscimento
.
5
.
La
domanda
è
affissa
in
copia
,
per
15
giorni
,
all
albo
pretorio
del
comune
in
cui
cadono
le
opere
di
presa
o
in
cui
si
trova
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
e
un
estratto
di
essa
è
pubblicato
nel
foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
ed
affisso
all
albo
pretorio
degli
altri
comuni
compresi
fra
la
presa
e
la
restituzione
delle
acque
.
La
amministrazione
può
disporre
che
si
omettano
le
formalità
di
pubblicazione
nel
caso
in
cui
la
domanda
riguardi
una
derivazione
di
pochissima
entità
.
In
base
ai
risultati
dell
istruttoria
,
nella
quale
si
osserverà
,
in
quanto
possibile
,
il
disposto
del
successivo
art
.
13
e
agli
accertamenti
locali
praticati
dal
Genio
civile
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
emette
il
decreto
che
fa
luogo
al
riconoscimento
dell
utenza
in
tutto
o
in
parte
o
respinge
la
domanda
.
I1
decreto
è
notificato
a
mezzo
di
ufficiale
giudiziario
o
di
messo
comunale
,
consegnandone
copia
all
interessato
o
a
persona
sua
familiare
,
o
in
mancanza
,
al
Sindaco
del
comune
in
cui
si
trovano
le
opere
di
presa
della
derivazione
o
l
opificio
situato
sopra
acqua
pubblica
.
Del
decreto
è
trasmessa
copia
al
Ministero
delle
finanze
.
6
.
Decorso
il
termine
di
cui
all
art
.
2
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
o
divenuto
irretrattabile
il
decreto
che
respinge
in
tutto
o
in
parte
una
domanda
di
riconoscimento
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
ove
non
si
avvalga
della
facoltà
di
cui
all
art
.
42
,
comma
2
.
del
R.D.
suddetto
ordina
la
rimozione
di
tutte
le
opere
esistenti
nell
alveo
e
dell
edificio
di
presa
,
nonché
il
ripristino
delle
sponde
e
degli
argini
del
corso
d
acqua
da
cui
si
effettua
la
derivazione
,
o
la
riduzione
delle
opere
nei
limiti
del
riconoscimento
.
Qualora
non
si
ottemperi
all
esecuzione
nel
termine
prescritto
vi
provvederà
d
ufficio
il
Genio
civile
a
spese
dell
utente
.
Catasto
delle
utenze
.
7
.
La
dichiarazione
di
utenza
per
la
formazione
del
catasto
di
cui
all
art
.
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
deve
essere
redatta
su
moduli
a
stampa
forniti
dal
Ministero
delle
finanze
e
presentata
in
doppio
originale
al
Sindaco
del
comune
in
cui
si
trovano
le
opere
di
presa
della
derivazione
o
l
opificio
situato
su
acqua
pubblica
.
Uno
degli
originali
è
restituito
all
interessato
con
attestazione
della
data
di
presentazione
.
Alla
dichiarazione
sono
tenuti
tutti
gli
utenti
che
non
l
abbiano
presentata
dopo
la
entrata
in
vigore
del
D.L.
20
novembre
1916
.
n
.
1664
.
Gli
utenti
di
cui
alle
lettere
a
)
e
b
)
dell
art
.
1
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
che
non
abbiano
già
ottenuto
il
riconoscimento
del
diritto
all
uso
dell
acqua
,
devono
indicare
la
data
di
presentazione
della
relativa
domanda
.
Il
Sindaco
trasmette
le
dichiarazioni
all
intendenza
di
finanza
della
provincia
,
accompagnandole
con
le
notizie
che
sono
a
suo
conoscenza
e
che
valgono
a
rettificare
le
eventuali
inesattezze
.
Trascorso
il
termine
assegnato
agli
utenti
,
il
Sindaco
ha
l
obbligo
di
supplire
d
ufficio
.
nel
termine
di
un
anno
,
alle
dichiarazioni
non
presentate
.
8
.
L
intendenza
di
finanza
compila
lo
schema
di
catasto
delle
utenze
esistenti
nella
provincia
e
lo
trasmette
al
Ministero
delle
finanze
,
il
quale
riconosciutolo
regolare
,
ne
dispone
la
pubblicazione
mediante
inserzione
nel
Foglio
annunzi
legali
della
provincia
e
affissione
per
quindici
giorni
all
albo
pretorio
di
ciascun
comune
per
la
parte
riguardante
il
rispettivo
territorio
.
Il
Ministero
delle
finanze
provvede
poi
alla
conservazione
ed
all
aggiornamento
del
catasto
.
apportandovi
le
occorrenti
variazioni
ed
aggiunte
.
CAPO
II
:
DOMANDE
DI
CONCESSIONE
.
ISTRUTTORIA
9
.
Le
domande
per
nuove
concessioni
ed
utilizzazioni
di
acque
pubbliche
sono
presentate
in
doppio
originale
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
il
quale
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
La
domanda
può
essere
presentata
con
riserva
di
indicare
o
di
costituire
un
consorzio
o
una
società
civile
o
commerciale
per
attuare
la
concessione
.
Nella
domanda
il
richiedente
deve
dichiarare
il
suo
domicilio
.
Il
progetto
di
massima
deve
essere
presentato
in
originale
e
copia
e
deve
comprendere
i
seguenti
documenti
:
1°
per
le
grandi
derivazioni
:
a
)
relazione
particolareggiata
con
speciale
riguardo
alla
razionale
utilizzazione
del
corso
d
acqua
e
del
bacino
idrografico
:
b
)
corografia
;
c
)
piano
generale
;
d
)
profili
longitudinali
e
trasversali
;
e
)
disegni
delle
principali
opere
d
arte
;
f
)
calcolo
sommario
della
spesa
e
piano
finanziario
;
2°
per
le
piccole
derivazioni
:
a
)
relazione
particolareggiata
;
b
)
corografia
;
c
)
piano
topografico
;
d
)
profili
longitudinali
e
trasversali
;
e
)
disegni
delle
principali
opere
d
arte
.
10
.
Sono
irricevibili
le
domande
sprovviste
della
prescritta
documentazione
.
I
documenti
tecnici
devono
essere
firmati
da
un
ingegnere
.
Per
le
piccole
derivazioni
di
lieve
entità
può
l
ufficio
del
Genio
civile
dispensare
dal
produre
alcuni
dei
documenti
prescritti
,
salvo
la
facoltà
di
chiedere
in
seguito
il
completamento
della
documentazione
tecnica
;
e
può
ammettere
che
i
documenti
siano
firmati
da
un
geometra
o
da
un
perito
agronomo
.
Qualora
si
riconosca
che
qualcuno
dei
documenti
tecnici
,
di
cui
all
articolo
precedente
debba
essere
completato
o
regolarizzato
,
l
ufficio
del
Genio
civile
assegna
un
termine
perentorio
non
superiore
a
trenta
giorni
,
trascorso
il
quale
si
prosegue
nella
procedura
a
norma
della
legge
.
11
.
Sono
a
carico
di
chi
chiede
la
concessione
le
spese
occorrenti
per
la
istruttoria
e
in
genere
per
l
esame
della
domanda
Il
richiedente
deve
depositale
,
oltre
alla
somma
di
cui
al
penultimo
comma
dell
articolo
9
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
2161
,
che
e
dovuta
anche
quando
trattisi
di
derivazioni
che
possano
essere
concesse
con
esenzione
di
canone
,
le
somme
che
l
ufficio
del
Genio
civile
ravvisi
necessarie
per
il
pagamento
delle
spese
anzidette
.
Non
effettuandosi
il
deposito
entro
il
termine
assegnato
,
che
non
potrà
essere
superiore
a
trenta
giorni
,
la
domanda
non
avrà
ulteriore
corso
.
Le
spese
effettivamente
incontrate
sono
liquidate
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
Nel
caso
in
cui
,
a
termini
dell
art
.
10
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
n
.
2161
,
fra
più
domande
aventi
per
oggetto
in
tutto
o
in
parte
la
stessa
concessione
sia
preferita
una
di
quelle
ammesse
ad
istruttoria
in
virtù
dell
art
.
11
del
menzionato
decreto
,
la
concessione
sarà
subordinata
alla
condizione
che
il
concessionario
rifonda
tutte
le
spese
d
istruttoria
e
di
esame
delle
domande
anteriori
.
12
.
La
pubblicazione
della
domanda
a
termini
dell
art
9
quinto
comma
del
R
.
D
.
9
ottobre
1916
n
.
2161
,
e
fatta
dopo
30
giorni
dalla
pubblicazione
dell
avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale
,
mediante
ordinanza
ministeriale
che
stabilirà
l
ufficio
del
Genio
civile
presso
il
quale
la
domanda
e
il
progetto
saranno
depositati
,
i
giorni
in
cui
saranno
visibili
al
pubblico
,
i
comuni
e
i
giorni
nei
quali
l
ordinanza
dovrà
rimanere
affissa
all
albo
pretorio
,
il
periodo
di
tempo
non
inferiore
a
15
e
non
superiore
a
30
giorni
,
entro
il
quale
potranno
presentarsi
le
osservazioni
e
le
opposizioni
scritte
alla
derivazione
richiesta
in
calce
all
ordinanza
l
ufficio
del
Genio
civile
stabilisce
il
giorno
e
l
ora
della
visita
locale
ed
il
luogo
di
ritrovo
.
Per
le
grandi
deirvazioni
e
per
le
opere
di
raccolta
e
regolazione
delle
acque
l
ordinanza
indica
che
la
pubblicazione
è
fatta
anche
agli
effetti
della
dichiarazione
di
pubblica
utilità
.
13
.
Le
circostanze
di
fatto
constatate
durante
la
visita
locale
risulteranno
da
un
verbale
redatto
dal
funzionario
del
Genio
civile
procedente
In
detto
verbale
,
su
richiesta
degli
interessati
o
loro
rappresentanti
intervenuti
,
saranno
inoltre
inserite
le
osservazioni
e
le
controdeduzioni
.
14
.
La
relazione
dell
ufficio
del
Genio
civile
sui
risultati
dell
istruttoria
fornirà
particolari
informazioni
sui
seguenti
punti
:
A
)
Se
si
tratta
di
derivazione
1°
sulla
quantità
d
acqua
che
si
può
concedere
,
avuto
riguardo
alle
condizioni
locali
,
alle
utenze
preesistenti
ed
alla
specie
di
derivazione
progettata
e
sulla
lunghezza
e
pendenza
dei
canali
di
presa
e
restituzione
;
2°
sopra
le
opere
di
raccolta
e
sopra
la
direzione
,
la
lunghezza
,
l
altezza
,
la
forma
e
la
natura
delle
chiuse
che
si
dovessero
costruire
nell
acqua
pubblica
e
sulla
loro
innocuità
per
gli
interessi
pubblici
e
i
ditti
del
terzi
:
3°
sulla
forma
e
sulle
dimensioni
della
bocca
di
derivazione
e
degli
edifici
e
congegni
occorrenti
per
regolare
l
estrazione
dell
acqua
nei
limiti
della
concessione
,
e
per
impedire
che
in
qualunque
tempo
e
specialmente
nell
occasione
di
piene
,
s
introducano
acque
sovrabbondanti
nel
canale
derivatole
,
sia
nel
caso
di
nuova
costruzione
sia
quando
si
usino
in
tutto
o
in
parte
i
cavi
esistenti
,
tenuto
conto
della
sua
sezione
e
pendenza
e
degli
scaricatori
con
i
quali
si
è
provveduto
a
smaltire
le
dette
acque
;
4°
sopra
il
modo
di
restituzione
delle
acque
,
quando
ne
sia
il
caso
,
al
loro
corso
primitivo
,
senza
pregiudizio
dei
diritti
dei
terzi
l
e
del
buon
regime
idraulico
;
5°
sopra
le
cautele
da
prescriversi
per
l
innocuo
ripristinamento
della
chiusa
se
e
instabile
.
B
)
Se
si
tratta
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
1°
sulla
distanza
dell
opificio
dalle
sponde
,
salvo
che
esso
occupi
l
intera
larghezza
dell
alveo
o
bacino
d
acqua
;
2°
sulle
rampe
e
strade
di
accesso
all
opificio
all
effetto
di
accertarne
l
innocuità
rispetto
alle
sponde
ed
alle
arginature
;
3°
sulle
cautele
da
richiedersi
in
caso
di
piena
.
C
)
Tanto
se
si
tratta
di
derivazione
quanto
nel
caso
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
1°
sulla
razionale
utilizzazione
dei
corsi
d
acqua
e
del
bacino
idrografico
e
sulla
compatibiltà
della
concessione
col
buon
regime
idraulico
e
sulle
garanzie
da
richiedersi
a
tutela
del
detto
regime
;
2°
sulle
norme
da
prescriversi
per
il
regolare
eseguimento
delle
opere
nei
riguardi
dell
interesse
pubblico
e
della
incolumità
di
opere
pubbliche
e
beni
in
genere
;
3°
sulle
cautele
per
impedire
inquinamento
delle
acque
;
4°
sopra
le
opposizioni
presentate
e
sopra
tutte
le
particolarità
locali
di
qualche
rilievo
per
la
concessione
domandata
;
5°
sull
importanza
dello
scopo
a
cui
la
derivazione
e
la
sua
utilizzazione
sono
destinate
e
sui
canoni
da
richiedersi
a
norma
degli
artt
.
26
e
27
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
con
la
indicazione
,
per
le
concessioni
ad
uso
di
forza
motrice
,
dei
necessari
calcoli
;
6°
sulle
garanzie
da
richiedersi
nell
interesse
del
regime
idraulico
,
della
navigazione
e
fluitazione
.
dell
agricoltura
,
dell
industria
,
della
piscicoltura
,
nonché
della
sicurezza
e
dell
igiene
pubblica
;
7°
sulla
capacità
tecnico
-
finanziaria
ed
industriale
del
richiedente
;
8°
su
tutti
gli
altri
elementi
di
giudizio
che
l
ufficio
del
Genio
civile
ritenesse
utili
circa
la
convenienza
di
accordare
la
concessione
richiesta
.
Per
le
derivazioni
e
utilizzazioni
interessanti
i
corsi
d
acqua
che
rientrano
nella
circoscrizione
del
Magistrato
alle
acque
per
le
provincie
Venete
e
di
Mantova
gli
atti
dell
eseguita
istruttoria
saranno
dagli
uffici
del
Genio
civile
competenti
rimessi
al
Ministero
a
mezzo
del
magistrato
stesso
,
che
esprimerà
il
suo
parere
in
merito
.
CAPO
III
:
CONCESSIONE
15
.
Gli
atti
della
compiuta
istruttoria
sono
rimessi
al
Consiglio
superiore
delle
acque
,
il
quale
sentito
,
ove
lo
creda
opportuno
,
gli
interessati
,
esprime
il
suo
parere
sulla
concessione
e
ove
questo
sia
favorevole
indica
gli
elementi
essenziali
che
l
ufficio
del
Genio
civile
deve
includere
nel
disciplinare
.
16
.
Il
disciplinare
compilato
in
base
alle
indicazioni
del
Consiglio
superiore
delle
acque
determina
,
oltre
le
altre
eventuali
condizioni
richieste
nei
singoli
casi
:
1°
Se
si
tratta
di
derivazioni
:
a
)
la
specie
della
derivazione
;
b
)
la
quantità
di
acqua
da
derivare
nel
caso
di
volume
costante
;
c
)
le
quantità
massime
da
non
oltrepassare
,
e
quelle
medie
su
cui
sono
fissati
i
canoni
,
nel
caso
di
volumi
variabili
;
d
)
il
dislivello
del
pelo
di
acqua
dalla
presa
alla
restituzione
;
e
)
i
salti
utili
in
base
ai
quali
sono
stabiliti
i
canoni
nel
caso
di
derivazione
per
forza
motrice
;
f
)
il
modo
e
le
condizioni
della
raccolta
,
regolazione
,
derivazione
,
condotta
,
restituzione
e
scolo
dell
acqua
.
g
)
nel
caso
di
derivazione
a
bocca
libera
od
a
sollevamento
meccanico
per
usi
agrari
ed
analoghi
,
la
superficie
cui
l
'
acqua
è
destinata
,
la
sua
ubicazione
ed
i
suoi
confini
;
h
)
nel
caso
in
cui
sia
prevista
la
costruzione
di
dighe
o
cavedoni
a
struttura
instabile
le
particolari
condizioni
richieste
dalla
natura
dell
opera
e
del
corso
di
acqua
,
e
specialmente
i
periodi
di
tempo
in
cui
potranno
dette
opere
mantenersi
,
quelli
in
cui
dovranno
rimuoversi
e
quelli
in
cui
potranno
essere
ristabilite
con
semplice
autorizzazione
del
Genio
civile
;
i
)
nel
caso
di
derivazione
per
maceratoi
di
piante
tessili
,
le
condizioni
e
discipline
dell
esercizio
anche
nei
riguardi
della
pubblica
igiene
.
2°
Se
si
tratta
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
a
)
il
modo
e
le
condizioni
dell
uso
;
b
)
le
cautele
da
osservarsi
in
caso
di
piena
;
c
)
le
medie
annuali
dei
cavalli
dinamici
in
base
alle
quali
sono
fissati
i
canoni
.
3°
Tanto
se
si
tratta
di
derivazioni
quanto
nel
caso
di
opificio
da
stabilire
sopra
acqua
pubblica
:
a
)
le
garanzie
da
osservarsi
nell
interesse
del
regime
idraulico
,
della
navigazione
e
della
fluitazione
,
dell
agricoltura
,
dell
industria
,
della
piscicoltura
,
dell
igiene
e
sicurezza
pubblica
;
b
)
l
'
importo
e
la
decorrenza
dei
canoni
annui
da
corrispondere
alle
finanze
dello
Stato
;
c
)
la
quantità
di
energia
da
riservare
a
prezzo
di
costo
per
servizi
pubblici
,
od
a
favore
di
comuni
rivieraschi
,
a
termini
degli
artt
.
38
e
40
del
R.D.
9
ottobre
1910
,
n
.
2161;
d
)
la
durata
della
concessione
;
e
)
i
termini
entro
i
quali
il
concessionario
dovrà
:
1
)
presentare
il
progetto
definitivo
;
2
)
effettuare
le
espropriazioni
;
3
)
cominciare
i
lavori
;
4
)
ultimare
i
lavori
;
5
)
attuare
l
utilizzazione
dell
acqua
;
quando
si
tratti
di
grandi
derivazioni
per
le
quali
i
concessionari
non
impieghino
subito
tutta
l
acqua
o
la
forza
motrice
concessa
si
debbono
determinare
i
singoli
periodi
di
esecuzione
dell
opera
,
fissando
per
ciascun
periodo
la
quantità
di
acqua
o
di
forza
motrice
utilizzabile
ed
il
canone
corrispondente
;
f
)
nel
caso
di
derivazioni
che
riguardino
rilevanti
interessi
pubblici
e
per
le
quali
,
a
sensi
dell
art
.
30
nel
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sia
da
riservare
la
facoltà
di
riscatto
,
le
condizioni
e
le
modalità
di
questo
;
g
)
nel
caso
di
piccole
derivazioni
,
l
obbligo
della
rimozione
delle
opere
per
il
ripristino
nell
alveo
,
delle
sponde
ed
arginature
quando
,
al
cessare
della
concessione
,
per
qualsiasi
motivo
,
lo
Stato
non
intenda
valersi
del
suo
diritto
di
ritenerle
senza
compenso
;
h
)
i
rapporti
fra
i
consorziati
e
le
garanzie
reali
per
gli
obblighi
reciproci
nel
caso
di
costituzione
di
consorzio
a
sensi
dell
articolo
13
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161;
i
)
nel
caso
in
cui
si
ravvisi
opportuno
,
le
caratteristiche
delle
correnti
elettriche
da
produrre
;
k
)
la
cauzione
che
non
dovrà
essere
minore
di
due
annate
del
canone
dovuto
o
presunto
qualora
la
concessione
ne
sia
esente
,
nonché
la
somma
occorrente
per
le
spese
di
sorveglianza
e
di
collaudo
dei
relativi
lavori
.
Tanto
la
cauzione
quanto
l
ammontare
delle
spese
debbono
essere
depositate
prima
della
firma
del
disciplinare
;
l
)
l
elezione
di
domicilio
nel
comune
in
cui
cade
la
bocca
di
derivazione
o
il
tratto
di
acqua
pubblica
nel
quale
il
concessionario
intende
stabilire
l
opificio
,
ovvero
in
uno
dei
comuni
nei
quali
farà
uso
dell
acqua
da
derivare
;
m
)
nel
caso
in
cui
si
ravvisi
opportuno
,
norme
relative
alle
tariffe
di
vendita
dell
acqua
derivata
o
dell
energia
con
essa
prodotta
.
Il
disciplinare
conterrà
l
espressa
condizione
elle
il
concessionario
si
obbliga
di
osservare
tutte
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
17
.
La
concessione
s
intende
sempre
fatta
con
salvezza
dei
diritti
dei
terzi
ed
è
soggetta
alle
seguenti
condizioni
,
le
quali
si
intendono
accettate
dal
concessionario
e
sono
per
lui
obbligatorie
,
senza
che
occorra
ripeterle
nel
disciplinare
:
a
)
il
concessionario
deve
eseguire
a
sue
spese
le
variazioni
che
,
a
giudizio
insindacabile
dell
Amministrazione
,
le
circostanze
sopravvenute
rendano
necessarie
nelle
opere
relative
alla
concessione
per
la
incolumità
dell
alveo
o
bacino
,
della
navigazione
,
dei
canali
,
strade
ed
altri
beni
laterali
,
e
dei
diritti
acquisiti
dai
terzi
in
tempo
anteriore
alla
concessione
;
b
)
deve
pagare
i
canoni
totali
o
parziali
in
annualità
anticipate
quando
anche
non
faccia
o
non
possa
fare
uso
in
tutto
o
in
parte
della
concessione
,
salvo
il
diritto
di
rinunciare
alla
concessione
,
con
liberazione
del
pagamento
del
canone
allo
spirare
dell
annualità
in
corso
al
tempo
in
cui
sia
stata
fatta
la
rinuncia
;
c
)
deve
agevolare
tutte
le
verifiche
che
le
Amministrazioni
dei
lavori
pubblici
e
delle
finanze
eseguano
a
mezzo
dei
loro
funzionari
od
agenti
per
l
esatta
osservanza
delle
leggi
e
dei
regolamenti
in
vigore
,
nonché
delle
disposizioni
speciali
regolanti
la
concessione
;
d
)
oltre
le
spese
di
sorveglianza
e
di
collaudo
indicate
nel
disciplinare
,
tutte
le
altre
analoghe
dipendenti
dal
fatto
della
concessione
sono
a
carico
del
concessionario
.
18
.
Il
disciplinare
viene
sottoposto
alla
firma
del
richiedente
.
La
firma
deve
essere
autenticata
dal
funzionario
all
uopo
delegato
.
Firmato
il
disciplinare
,
il
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
Ministro
delle
finanze
,
promuove
il
decreto
reale
o
emette
il
decreto
ministeriale
di
concessione
.
19
.
Dopo
esaurita
l
istruttoria
,
se
si
riconosce
che
non
si
possa
far
luogo
alla
concessione
,
la
domanda
è
respinta
con
decreto
motivato
da
emanarsi
con
le
stesse
forme
di
cui
all
ultimo
comma
dell
articolo
precedente
.
20
.
Del
decreto
di
concessione
è
trasmessa
copia
autentica
al
Ministero
delle
finanze
,
per
l
esecuzione
nei
riguardi
finanziari
e
per
la
consegna
a
mezzo
dell
ufficio
del
Registro
al
concessionario
,
previa
riscossione
delle
prescritte
tasse
di
bollo
e
di
concessione
governativa
.
Altra
copia
è
trasmessa
all
ufficio
del
Genio
civile
il
quale
,
provveduto
alla
registrazione
del
disciplinare
,
entro
20
giorni
dalla
ricezione
,
dà
notizia
al
concessionario
della
emissione
del
decreto
.
L
ufficio
del
Registro
avverte
quello
del
Genio
civile
dell
avvenuta
consegna
del
decreto
.
Il
decreto
di
concessione
è
pubblicato
,
con
un
estratto
contenente
le
condizioni
intese
a
tutelare
il
diritto
dei
terzi
,
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
provincia
interessata
.
21
.
Emanato
il
decreto
,
il
concessionario
deve
presentare
,
qualora
sia
richiesto
nel
disciplinare
e
nel
termine
in
esso
fissato
,
al
Genio
civile
il
progetto
esecutivo
dei
lavori
,
compilato
secondo
le
norme
stabilite
nel
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
22
.
Approvato
il
progetto
esecutivo
il
concessionario
deve
far
conoscere
all
ufficio
del
Genio
civile
il
giorno
in
cui
intende
cominciare
i
lavori
.
Il
Genio
civile
ne
sorveglia
l
esecuzione
,
e
può
ordinarne
la
sospensione
ogni
qualvolta
non
siano
osservate
le
condizioni
alle
quali
è
vincolata
la
concessione
,
riferendone
però
immediatamente
al
Ministro
dei
lavori
pubblici
il
quale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
provvede
in
merito
.
Nel
caso
di
proroga
di
qualche
termine
si
intende
prorogata
di
altrettanto
la
decorrenza
di
ciascuno
dei
termini
successivi
in
quanto
risultino
connessi
con
quello
porogato
.
I
nuovi
termini
sono
stabiliti
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
.
23
.
In
seguito
all
approvazione
del
progetto
esecutivo
ed
alla
pubblicazione
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
e
dell
elenco
delle
ditte
espropriande
con
l
indicazione
delle
rispettive
indennità
offerte
ai
sensi
degli
artt
.
16
e
24
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
l
'
ufficio
del
Genio
civile
provvede
alla
compilazione
dello
stato
di
consistenza
dei
fondi
a
termini
dell
art
.
25
,
comma
3°
,
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
dandone
preventivo
avviso
agl
interessati
o
direttamente
o
a
mezzo
del
Sindaco
.
I
funzionari
del
Genio
civile
per
introdursi
nelle
proprietà
private
per
compilare
lo
stato
di
consistenza
devono
essere
autorizzati
dal
rispettivo
ingegnere
capo
.
L
'
autorizzazione
potrà
stabilire
determinate
modalità
.
I
danni
arrecati
ai
proprietari
,
durante
le
operazioni
dirette
alla
compilazione
dello
stato
di
consistenza
,
saranno
risarciti
a
carico
del
concessionario
previa
liquidazione
dell
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
Alle
operazioni
predette
è
applicabile
l
articolo
8
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificata
con
legge
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
,
restando
sostituito
al
Prefetto
ed
al
sotto
Prefetto
,
l
ingegnere
capo
del
Genio
civile
.
24
.
Ultimati
i
lavori
,
il
concessionario
ne
dà
avviso
all
ufficio
del
Genio
civile
,
il
quale
procede
alla
visita
delle
opere
,
e
trovandole
conformi
alle
condizioni
della
concessione
ed
eseguite
a
regola
d
arte
,
trasmette
il
certificato
di
collaudo
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Intervenuta
l
'
approvazione
dell
atto
di
collaudo
il
Genio
civile
ne
rilascia
copia
al
concessionario
.
25
.
Dalla
data
del
decreto
di
concessione
decorrono
la
durata
della
concessione
ed
il
canone
salvo
per
questo
il
disposto
dell
'
art
.
27
,
comma
3°
,
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Se
il
pagamento
del
canone
è
ritardato
oltre
il
primo
mese
dalla
sua
scadenza
,
qualsiasi
concessionario
,
il
quale
incorra
in
tale
ritardo
,
è
tenuto
a
corrispondere
,
oltre
il
canone
,
gl
'
interessi
legali
di
mora
decorrenti
dalla
data
di
scadenza
del
canone
.
Il
concessionario
non
può
fare
uso
della
derivazione
se
non
dopo
approvato
il
collaudo
delle
opere
della
concessione
o
di
ciascun
periodo
di
essa
,
salvo
che
l
'
ufficio
del
Genio
civile
non
creda
di
autorizzare
,
in
via
provvisoria
ed
a
rischio
del
concessionario
,
l
'
esercizio
delle
opere
ultimate
.
26
.
La
durata
delle
concessioni
per
le
grandi
derivazioni
è
determinata
normalmente
nel
limite
massimo
.
In
ogni
caso
,
nello
stabilire
la
durata
delle
concessioni
nei
limiti
dell
'
art
.
21
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
si
tiene
conto
dell
entità
e
del
carattere
degli
impianti
nonché
dei
criteri
attinenti
alla
generale
utilizzazione
del
corso
d
'
acqua
.
CAPO
IV
:
ESERCIZIO
DELLE
UTENZE
Nel
caso
in
cui
gli
utenti
di
acqua
pubblica
non
mantengano
in
regolare
stato
di
funzionamento
le
opere
di
raccolta
,
derivazione
e
restituzione
,
nonché
le
chiuse
stabili
o
instabili
costruite
nel
corso
di
acqua
agli
effetti
della
derivazione
,
l
ufficio
del
Genio
civile
diffida
l
utente
con
indicazione
dei
lavori
da
farsi
entro
un
termine
perentorio
.
In
caso
di
inadempimento
eleva
verbale
di
contravvenzione
e
lo
trasmette
al
Prefetto
per
i
provvedimenti
di
cui
agli
articoli
76
e
77
.
28
.
Quando
nei
casi
di
cui
all
'
art
.
35
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
l
utente
intenda
eseguire
le
opere
necessarie
per
ristabilire
la
derivazione
,
deve
presentarne
domanda
al
competente
Ufficio
del
genio
civile
corredata
dei
necessari
documenti
tecnici
.
L
Ufficio
del
Genio
civile
,
previa
l
istruttoria
che
si
ritenesse
necessaria
,
a
tutela
degl
interessi
dell
Amministrazione
e
dei
terzi
,
redige
apposito
disciplinare
e
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
sull
ammissibilità
delle
nuove
opere
.
Queste
sono
autorizzate
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
.
Resta
salva
l
applicazione
dell
art
.
36
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
ove
ne
ricorrano
gli
estremi
.
29
.
Alle
variazioni
indicate
nella
prima
parte
dell
'
art
.
36
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
applicabili
le
norme
di
legge
e
di
regolamento
relative
alle
domande
di
nuove
concessioni
.
Le
stesse
norme
si
applicano
anche
alle
variazioni
indicate
nel
terzo
comma
del
citato
articolo
,
salvo
che
il
ministro
dei
lavori
pubblici
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
si
valga
della
facoltà
che
gli
spetta
in
virtù
di
detto
comma
.
Le
variazioni
dei
meccanismi
di
cui
al
penultimo
comma
del
citato
art
.
36
,
sono
notificate
al
competente
ufficio
del
genio
civile
,
mediante
consegna
dell
atto
di
dichiarazione
in
doppio
originale
,
uno
dei
quali
è
restituito
all
interessato
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
30
.
In
caso
di
sospensione
o
interruzione
dell
esercizio
della
utilizzazione
che
non
sia
dovuto
a
cause
normali
inerenti
alle
modalità
di
esercizio
,
l
utente
deve
darne
immediato
avviso
al
Genio
civile
sotto
la
comminatoria
di
cui
all
'
art
.
120
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Se
la
utilizzazione
è
impedita
da
un
caso
di
forza
maggiore
,
l
utente
deve
provocarne
la
constatazione
da
parte
del
Genio
civile
.
Nell
un
caso
e
nell
altro
il
Genio
civile
ne
riferisce
al
Ministero
.
31
.
Quando
ai
sensi
dell
art
.
42
comma
1°
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
si
verifichi
interruzione
o
sospensione
di
una
grande
derivazione
per
forza
motrice
destinata
ai
servizi
pubblici
,
il
prefetto
della
Provincia
,
di
sua
iniziativa
o
su
rapporto
del
Genio
civile
,
può
provvedere
con
suo
decreto
e
a
mezzo
del
Genio
civile
all
'
esercizio
di
ufficio
della
utilizzazione
.
informandone
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
concessionario
è
obbligato
a
porre
a
disposizione
del
Genio
civile
il
personale
addetto
al
funzionamento
dell
impianto
.
Appena
cominciato
l
esercizio
di
ufficio
,
il
Genio
civile
redige
in
contraddittorio
dell
interessato
o
,
in
mancanza
,
con
l
assistenza
di
due
testimoni
,
l
inventario
dell
impianto
stesso
.
Il
rendiconto
dell
esercizio
di
ufficio
è
approvato
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
dispone
il
pagamento
all
utente
dei
proventi
netti
,
o
la
riscossione
a
suo
carico
a
termini
dell
art
.
28
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
delle
maggiori
spese
occorse
.
Le
stesse
disposizioni
si
applicano
anche
al
caso
indicato
nel
secondo
comma
del
su
citato
art
.
42
.
I
proventi
netti
sono
versati
alla
Cassa
depositi
e
prestiti
fino
al
definitivo
regolamento
dei
rapporti
fra
l
Amministrazione
e
colui
che
ha
esercitato
irregolarmente
o
abusivamente
la
derivazione
.
CAPO
V
:
CONSIGLIO
SUPERIORE
DELLE
ACQUE
CAPO
VI
:
DISPOSIZIONI
DIVERSE
37
.
Le
società
commerciali
utenti
di
derivazioni
debbono
notificare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
ogni
trasformazione
o
modifica
delle
loro
costituzioni
a
norma
dell
articolo
96
del
Codice
di
commercio
,
non
sì
tosto
sia
stata
deliberata
dalle
società
.
38
.
Agli
effetti
del
terzo
comma
dell
articolo
22
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
per
impianti
di
trasformazione
e
distribuzione
inerenti
alla
concessione
si
intendono
quelli
che
trasformano
e
trasportano
prevalentemente
energia
prodotta
dall
impianto
cui
si
riferisce
la
concessione
.
39
.
La
costruzione
delle
linee
di
trasmissione
dell
energia
proveniente
da
impianti
idroelettrici
esistenti
e
quella
delle
linee
per
il
collegamento
di
detti
impianti
possono
essere
,
a
sensi
ed
effetti
dell
art
.
25
del
R.D.
9
ottobre
1919
.
n
.
2161
,
dichiarate
di
pubblica
utilità
con
decreto
reale
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
La
domanda
corredata
dal
progetto
di
massima
sarà
pubblicata
nei
modi
indicati
per
le
domande
di
concessione
.
Si
osserveranno
del
resto
le
disposizioni
contenute
nell
art
.
25
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
nell
art
.
23
del
presente
regolamento
.
40
.
Le
riserve
imposte
a
tutela
dei
vari
interessi
pubblici
contemplati
nell
art
.
38
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
pubblicate
nel
fogli
per
annunzi
legali
delle
Provincie
interessate
e
nel
Bollettino
ufficiale
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
41
.
Il
termine
di
tre
anni
di
cui
al
secondo
comma
dell
art
.
40
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
nel
caso
di
accordi
tra
il
Comune
interessato
e
il
concessionario
,
decorre
dalla
data
dell
accordo
,
che
dovrà
essere
comunicato
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Nel
determinare
il
riparto
,
tra
i
Comuni
rivieraschi
,
delle
quote
del
canone
supplementare
di
che
al
sesto
comma
dell
'
art
.
40
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
il
Ministero
delle
finanze
tiene
conto
della
quantità
di
forza
trasportata
oltre
i
15
chilometri
e
del
bilancio
di
ciascun
Comune
.
Agli
stessi
criteri
si
attiene
il
Ministero
medesimo
nei
riparti
a
norma
del
penultimo
comma
del
citato
art
.
40
.
43
.
Per
ottenere
la
licenza
di
attingimento
di
acqua
,
di
cui
all
art
.
43
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
devesi
presentare
al
prefetto
la
relativa
domanda
corredata
dei
disegni
eventualmente
necessari
e
di
una
relazione
descrittiva
dei
lavori
e
dimostrativa
della
loro
innocuità
nei
riguardi
dei
pubblici
interessi
e
dei
diritti
dei
terzi
.
Il
prefetto
,
sentito
il
competente
ufficio
del
Genio
civile
,
provvede
sulla
domanda
,
stabilendo
nei
disciplinare
il
canone
dovuto
allo
Stato
a
norma
di
legge
,
da
pagarsi
anticipatamente
,
e
senza
obbligo
di
cauzione
.
Sono
applicabili
alle
domande
di
licenza
le
disposizioni
degli
articoli
del
presente
regolamento
riguardanti
le
spese
.
44
.
Due
anni
prima
della
scadenza
delle
concessioni
temporanee
,
delle
quali
a
norma
degli
articoli
23
e
24
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sia
consentita
la
rinnovazione
,
il
concessionario
che
intende
ottenerla
deve
presentare
la
relativa
domanda
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
nel
modi
indicati
all
'
art
.
9
del
presente
regolamento
e
depositare
la
somma
occorrente
per
le
spese
.
Il
Genio
civile
,
previ
gli
opportuni
accertamenti
locali
,
trasmette
l
istanza
al
Ministero
del
lavori
pubblici
con
una
relazione
esplicativa
circa
i
motivi
che
potrebbero
eventualmente
far
negare
la
chiesta
rinnovazione
e
circa
le
modifiche
che
apparissero
necessarie
per
le
condizioni
del
corso
d
acqua
.
Al
rinnovo
delle
concessioni
sono
applicabili
le
norme
contenute
negli
articoli
17
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
e
19
e
20
del
presente
regolamento
.
CAPO
VII
:
SERVIZIO
IDROGRAFICO
45
.
Alla
raccolta
delle
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
riguardanti
i
corsi
d
acqua
ed
i
bacini
dei
Regno
provvedono
:
1
)
l
Ufficio
idrografico
del
magistrato
alle
acque
istituito
con
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
per
il
territorio
di
competenza
del
magistrato
medesimo
;
2
)
l
Ufficio
idrografico
del
Po
;
3
)
il
servizio
idrografico
centrale
per
tutto
il
rimanente
territorio
del
Regno
.
Il
servizio
idrografico
centrale
è
disimpegnato
:
a
)
da
un
Ufficio
tecnico
idrografico
istituito
presso
il
Consiglio
superiore
delle
acque
e
diretto
da
un
ingegnere
capo
con
incarico
di
coordinare
e
promuovere
gli
studi
e
le
osservazioni
idrografiche
e
meteorologiche
da
compiersi
dagli
uffici
o
sezioni
dl
cui
alla
seguente
lettera
b
)
;
b
)
da
sezioni
autonome
od
uffici
aventi
le
seguenti
circoscrizioni
:
1
)
litorale
Ligure
-
Toscano
;
2
)
litorale
del
Lazio
;
3
)
litorale
della
Campania
;
4
)
litorale
della
Basilicata
e
Calabria
;
5
)
litorale
delle
Pugile
e
Abruzzo
Molise
;
6
)
litorale
delle
Marche
;
7
)
litorale
della
Sardegna
;
8
)
litorale
della
Sicilia
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
potranno
essere
istituite
nuove
sezioni
autonome
od
uffici
idrografici
,
e
variate
le
circoscrizioni
suddette
.
Con
decreto
ministeriale
saranno
stabilite
le
sedi
delle
rispettive
sezioni
autonome
od
uffici
idrografici
,
e
sarà
assegnato
il
personale
occorrente
in
numero
non
inferiore
ad
un
ingegnere
e
due
aiutanti
per
ogni
sezione
autonoma
.
All
Ufficio
idrografico
del
Po
,
con
sede
in
Parma
,
saranno
assegnati
.
oltre
l
ingegnere
capo
,
almeno
due
ingegneri
,
e
quattro
aiutanti
.
46
.
Il
Consiglio
superiore
delle
acque
ha
funzione
di
vigilanza
generale
su
tutto
il
servizio
idrografico
del
Regno
;
e
tale
vigilanza
esplica
a
mezzo
di
un
Ufficio
superiore
compartimentale
con
sede
in
Roma
,
diretto
da
un
ispettore
superiore
del
Genio
civile
appartenente
al
Consiglio
stesso
,
salvo
quanto
dispone
la
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
sul
Magistrato
alle
acque
,
modificata
dalla
legge
13
luglio
1911
,
n
.
774
.
sui
bacini
montani
.
47
.
L
approvazione
dei
progetti
relativi
al
servizio
idrografico
,
salvo
quanto
dispone
la
legge
5
maggio
1907
,
n
.
257
,
è
affidata
all
ispettore
superiore
compartimentale
di
cui
all
articolo
precedente
per
gli
importi
fra
L
.
50.000
e
L
.
200.000
di
cui
all
art
.
2
del
decreto
luogotenenziale
6
febbraio
1919
,
numero
107
.
48
.
Il
personale
addetto
all
Ufficio
idrografico
del
Po
ed
agli
altri
Uffici
e
sezioni
idrografiche
,
non
può
essere
destinato
ad
altri
Uffici
o
servizi
né
ricevere
altri
incarichi
senza
che
ne
sia
dato
preavviso
al
presidente
del
Consiglio
superiore
delle
acque
.
49
.
Alle
visite
d
istruttoria
relative
alle
domande
per
grandi
derivazioni
interviene
anche
un
funzionario
tecnico
dell
ufficio
o
sezione
idrografica
che
ha
giurisdizione
sul
bacino
a
cui
la
derivazione
si
riferisce
,
col
compito
di
definire
la
natura
e
l
entità
degli
impianti
di
stazioni
e
strumenti
idrografici
.
Il
verbale
della
visita
d
istruttoria
deve
portare
anche
la
firma
del
funzionario
del
servizio
idrografico
intervenuto
alla
visita
.
50
.
Lo
studio
dei
bacini
imbriferi
di
cui
agli
artt
.
59
e
seguenti
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
delle
questioni
idrologiche
che
sorgessero
in
seguito
a
domande
di
concessione
è
affidata
di
regola
agli
uffici
e
sezioni
idrografiche
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
d
accordo
con
quello
del
tesoro
,
potrà
all
uopo
provvedere
il
personale
occorrente
e
valersi
anche
temporaneamente
della
collaborazione
di
professionisti
di
speciale
competenza
,
determinandone
la
retribuzione
.
I
fondi
all
uopo
occorrenti
saranno
prelevati
da
quelli
di
cui
all
art
.
62
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
51
.
Le
pubblicazioni
relative
agli
studi
del
servizio
idrografico
e
del
Consiglio
superiore
delle
acque
possono
essere
poste
in
vendita
,
versandone
il
ricavo
in
Tesoreria
con
imputazione
al
capitolo
del
bilancio
della
entrata
di
cui
all
art
.
9
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
per
i
fini
in
esso
indicati
.
Le
somme
così
versate
saranno
,
con
decreto
del
ministro
del
tesoro
,
iscritte
nello
stato
di
previsione
delle
spese
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
sul
capitolo
relativo
saranno
assegnati
ogni
anno
dal
ministro
,
su
proposta
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
premi
speciali
ai
funzionari
che
più
abbiano
contribuito
agli
studi
relativi
al
regime
ed
alla
utilizzazione
di
corsi
d
acqua
e
alle
pubblicazioni
predette
.
CAPO
VIII
:
PROVVEDIMENTI
PER
AGEVOLARE
LA
COSTRUZIONE
DEI
SERBATOI
E
LAGHI
ARTIFICIALI
52
.
La
domanda
di
concessione
delle
agevolazioni
e
sovvenzioni
di
cui
all
art
.
48
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
essere
presentata
insieme
con
la
domanda
di
concessione
della
derivazione
di
acqua
necessaria
per
la
esecuzione
delle
opere
menzionate
nel
detto
articolo
.
La
domanda
deve
essere
presentata
in
doppio
originale
all
Ufficio
del
genio
civile
competente
,
il
quale
restituisce
all
esibitore
uno
degli
originali
con
l
attestazione
della
data
di
presentazione
.
53
.
Sono
a
carico
di
chi
chiede
la
concessione
delle
agevolazioni
e
sovvenzioni
le
spese
occorrenti
per
l
'
istruttoria
ed
in
generale
per
l
'
esame
della
domanda
.
Il
richiedente
deve
,
a
richiesta
dell
Ufficio
del
genio
civile
,
depositare
le
somme
necessarie
per
il
pagamento
delle
spese
anzidette
od
integrare
il
deposito
che
abbia
già
fatto
a
termini
dell
art
.
11
del
presente
regolamento
.
Non
effettuandosi
il
deposito
entro
il
termine
assegnato
,
che
non
potrà
essere
superiore
a
trenta
giorni
,
la
domanda
non
avrà
ulteriore
corso
.
Le
spese
effettivamente
incontrate
sono
liquidate
dall
ingegnere
capo
del
genio
civile
.
54
.
Il
piano
finanziario
da
presentarsi
,
in
originale
e
copia
,
a
corredo
della
domanda
di
concessione
della
sovvenzione
governativa
,
deve
indicare
:
1
)
la
spesa
prevista
per
la
costruzione
delle
opere
e
per
tutti
gli
impianti
,
meccanismi
e
dotazioni
relative
;
2
)
I
mezzi
con
i
quali
s
intende
provvedervi
,
capitale
proprio
o
capitale
da
attingere
al
credito
;
3
)
le
spese
di
manutenzione
e
quelle
di
esercizio
,
distinte
per
categorie
e
voci
,
in
relazione
alle
diverse
forme
di
attività
industriale
che
si
vuole
esplicare
;
4
)
i
criteri
che
s
intendono
seguire
per
mantenere
il
valore
degli
impianti
fissi
,
meccanismi
,
ecc
.
e
per
rinnovare
periodicamente
le
parti
deteriorabili
,
e
le
quote
,
che
,
all
uopo
,
sarebbero
da
portare
nel
conto
annuo
di
esercizio
;
5
)
gli
oneri
presunti
per
il
servizio
dei
capitali
da
attingere
al
credito
;
6
)
il
periodo
di
tempo
e
le
quote
annue
assegnate
all
ammortamento
del
capitale
direttamente
fornito
dal
concessionario
;
7
)
i
proventi
che
si
calcola
di
ottenere
con
la
somministrazione
o
vendita
dell
acqua
derivata
e
dell
energia
prodotta
,
e
dai
contributi
dei
fondi
irrigabili
e
dai
proprietari
ed
utenti
a
valle
di
cui
all
art
.
57
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
nonché
la
eventuale
sovvenzione
ai
sensi
del
decreto
stesso
;
8
)
quando
gli
impianti
si
vogliono
utilizzare
in
tutto
od
in
parte
per
industrie
ad
esercizio
diretto
del
concessionario
,
le
norme
che
dovrebbero
regolare
i
rapporti
nascenti
dalla
promiscuità
delle
gestioni
e
le
quote
da
considerarsi
come
reddito
derivante
dalla
costruzione
del
serbatoio
,
lago
od
opera
affine
.
Dal
compendio
degli
elementi
di
cui
sopra
,
integrati
con
la
proposta
di
rimunerazione
al
capitale
del
concessionario
sarà
fatto
risultare
il
disavanzo
economico
,
ad
eliminare
od
a
ridurre
il
quale
è
chiesta
la
concessione
governativa
.
Dovranno
inoltre
essere
indicati
nella
domanda
i
limiti
dei
prezzi
che
si
propone
di
adottare
per
i
singoli
usi
cui
è
destinata
l
acqua
o
l
energia
prodotta
e
le
norme
e
le
condizioni
generali
per
l
applicazione
delle
tariffe
.
Quando
siano
richieste
le
sole
agevolazioni
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
dell
art
.
48
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
basterà
la
presentazione
del
piano
finanziario
richiesto
dall
art
.
9
,
lett
.
f
)
del
presente
regolamento
.
55
.
L
ufficio
del
Genio
civile
nel
riferire
sui
risultati
dell
istruttoria
compiuta
a
termini
del
precedente
art
.
14
.
esprime
anche
un
sommario
parere
sulla
domanda
di
agevolazioni
e
sovvenzioni
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
sottopone
quindi
gli
atti
all
esame
del
Consiglio
superiore
delle
acque
il
quale
può
domandare
,
anche
direttamente
al
richiedente
,
le
maggiori
notizie
e
gli
schiarimenti
verbali
che
reputerà
necessari
.
56
.
Dopo
che
abbia
firmato
il
disciplinare
per
la
concessione
della
derivazione
d
acqua
.
giusta
il
precedente
art
.
18
.
il
richiedente
la
sovvenzione
governativa
dovrà
presentare
all
ufficio
del
Genio
civile
nel
termine
perentorio
,
che
gli
verrà
assegnato
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
il
progetto
esecutivo
delle
opere
alle
quali
si
riferisce
la
concessione
corredandola
dei
rilievi
geognostici
e
dei
calcoli
dimostrativi
della
capacità
del
serbatoio
,
nonché
gli
esemplari
del
piano
finanziario
esibito
,
debitamente
aggiornato
.
Tale
progetto
,
da
esibirsi
in
originale
e
copia
,
sarà
redatto
in
conformità
alle
norme
per
la
compilazione
dei
progetti
esecutivi
approvate
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
e
di
cui
all
art
.
21
del
presente
regolamento
nonché
delle
speciali
norme
per
la
costruzione
delle
dighe
.
57
.
L
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
il
progetto
ed
il
piano
finanziario
di
cui
al
precedente
articolo
,
esprimendo
il
proprio
parere
tanto
sul
progetto
stesso
,
quanto
sulla
esattezza
dei
dati
forniti
dal
richiedente
nel
piano
medesimo
e
sulle
eventuali
modificazioni
occorrenti
.
Il
Consiglio
superiore
delle
acque
,
accertato
il
piano
finanziario
dopo
avere
eventualmente
sentito
il
richiedente
,
propone
l
ammontare
annuo
della
sovvenzione
governativa
,
nei
limiti
del
disavanzo
economico
risultante
dal
piano
stesso
,
e
ne
stabilisce
pure
la
durata
.
Agli
effetti
della
determinazione
della
sovvenzione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
s
intende
che
i
milioni
di
metri
cubi
di
acqua
,
ai
quali
si
applica
la
sovvenzione
stessa
,
sono
dati
dalla
capacità
corrispondente
ai
peli
estremi
d
invaso
e
svaso
dell
acqua
accumulata
.
58
.
L
ufficio
del
Genio
civile
procederà
,
durante
l
esecuzione
dei
lavori
,
ai
rilievi
ed
accertamenti
necessari
per
potere
poi
stabilire
il
volume
del
serbatoio
creato
e
per
acquistare
elementi
onde
giudicare
sulla
sua
impermeabilità
.
Di
tali
elementi
il
Genio
civile
dovrà
valersi
nell
eseguire
il
collaudo
a
termini
del
precedente
art
.
24
.
Il
certificato
di
collaudo
potrà
essere
rilasciato
con
riserva
dell
accertamento
sperimentale
che
il
serbatoio
è
atto
a
contenere
l
acqua
.
59
.
Determinata
che
sia
la
sovvenzione
annua
governativa
,
questa
non
potrà
essere
aumentata
se
pure
non
dovessero
corrispondere
,
all
atto
della
realizzazione
,
le
previsioni
del
piano
finanziario
,
tanto
in
ordine
al
costo
di
costruzione
,
quanto
nei
riguardi
delle
spese
e
dei
redditi
dell
esercizio
.
Parimenti
nessuna
variazione
potrà
recarsi
ai
limiti
dei
prezzi
di
cui
al
penultimo
comma
dell
art
.
54
.
Qualora
dal
collaudo
risulti
che
il
serbatoio
o
lago
abbia
una
capacità
inferiore
a
quella
prevista
nel
progetto
esecutivo
in
base
al
quale
è
stata
accordata
la
sovvenzione
,
è
in
facoltà
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
di
ridurre
proporzionalmente
,
su
conforme
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
,
la
sovvenzione
annua
.
60
.
Ai
sensi
dell
art
.
32
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
s
intende
profitto
netto
,
alla
cui
partecipazione
e
ammesso
lo
Stato
,
quello
che
rimane
del
profitto
lordo
detratte
le
spese
di
esercizio
,
di
manutenzione
,
di
riparazione
e
quelle
di
estinzione
del
capitale
di
primo
impianto
,
esclusa
quella
parte
delle
opere
di
derivazione
che
,
secondo
l
art
.
22
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
passerà
senza
compenso
in
proprietà
dello
Stato
.
Nel
prodotto
lordo
saranno
compresi
tutti
i
contributi
diretti
o
indiretti
dovuti
alla
azienda
,
con
l
obbligo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
Tale
criterio
di
accertamento
del
profitto
netto
sostituisce
quello
indicato
nel
secondo
comma
dell
art
.
52
del
citato
decreto
,
quando
questo
non
sia
applicabile
.
Se
sia
concessionaria
uno
società
che
svolga
la
sua
attività
in
diversi
campi
,
dovrà
,
nel
caso
che
sia
stabilita
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
netti
,
essere
tenuta
gestione
separata
per
l
esercizio
della
concessione
per
cui
è
stata
accordata
la
sovvenzione
governativa
.
In
tale
gestione
,
alle
voci
spese
generali
e
di
amministrazione
non
potrà
figurare
una
somma
superiore
ad
una
quota
delle
spese
generali
e
di
amministrazione
dell
Ente
,
proporzionale
alle
quote
di
capitale
rispettivamente
impiegate
.
61
.
Qualora
sia
stabilita
la
partecipazione
dello
Stato
agli
utili
dell
azienda
,
il
concessionario
dovrà
annualmente
comunicare
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
i
risultati
della
gestione
dell
azienda
stessa
entro
il
mese
i
successivo
all
approvazione
del
bilancio
se
sia
una
società
,
od
entro
un
mese
dal
compiuto
anno
di
esercizio
se
sia
un
privato
.
II
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
con
quello
del
tesoro
,
accerterà
la
quota
di
partecipazione
spettante
allo
Stato
.
Sarà
in
facoltà
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
come
di
quello
del
tesoro
di
fare
ispezionare
gli
atti
,
registri
e
documenti
contabili
ed
amministrativi
concernenti
l
azienda
:
i
rappresentanti
del
concessionario
dovranno
somministrare
tutti
i
documenti
e
gli
schiarimenti
che
fossero
richiesti
,
pena
la
sospensione
della
sovvenzione
.
Ove
sorga
contestazione
circa
la
quota
dì
utili
spettanti
allo
Stato
,
la
controversia
sarà
decisa
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
arbitri
,
nominati
l
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
l
altro
dal
concessionario
,
ed
il
terzo
,
con
funzione
di
presidente
,
di
comune
accordo
,
tra
le
parti
,
o
in
mancanza
di
accordo
,
dal
presidente
del
Tribunale
superiore
delle
acque
pubbliche
.
Gli
arbitri
giudicheranno
secondo
le
regole
di
diritto
;
e
la
loro
sentenza
non
sarà
soggetta
né
ad
appello
né
a
ricorso
per
cassazione
.
62
.
La
sovvenzione
verrà
corrisposta
ad
annualità
posticipate
secondo
il
progresso
dei
lavori
e
a
decorrere
dalla
data
dei
relativi
certificati
di
avanzamento
che
saranno
rilasciati
dall
ufficio
del
Genio
civile
ed
approvati
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
.
63
.
La
riscossione
della
quota
di
partecizione
dello
Stato
accertata
giusta
il
precedente
art
.
61
,
sarà
effettuata
in
base
alla
legge
(
testo
unico
)
14
aprile
1910
,
n
.
639
,
per
la
riscossione
delle
entrate
patrimoniali
dello
Stato
.
64
.
Alla
emissione
di
obbigazioni
e
di
cartelle
fondiarie
di
cui
all
art
.
54
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
sono
autorizzati
gli
istituti
che
hanno
facoltà
di
esercitare
il
credito
fondiario
.
Con
decreto
del
Ministro
dell
industria
e
del
commercio
,
di
concerto
con
quelli
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
potrà
l
autorizzazione
essere
estesa
ad
altri
Istituti
di
credito
.
65
.
Chi
ha
chiesto
la
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
deve
,
dopo
sottoscritto
il
disciplinare
ed
all
atto
della
presentazione
nel
progetto
esecutivo
di
cui
all
art
.
56
.
presentare
anche
una
planimetria
generale
dei
terreni
indicati
nella
domanda
di
concessione
e
di
quegli
altri
che
,
in
seguito
allo
studio
del
progetto
esecutivo
,
siansi
dimostrati
idonei
per
natura
e
convenienza
economica
ad
essere
irrigati
con
notevole
utilità
generale
.
Tale
planimetria
dovrà
contenere
tutti
i
dati
necessari
per
la
esatta
identificazione
dei
terreni
che
si
intende
di
assoggettare
a
contributo
,
l
indicazione
dei
canali
d
'
irrigazione
e
le
quote
od
altezze
di
livello
dei
terreni
e
dei
canali
riferite
al
livello
del
mare
,
oppure
ad
un
determinato
piano
orizzontale
di
convenzione
.
La
planimetria
stessa
sarà
corredata
da
un
elenco
descrittivo
dei
fondi
irrigabili
,
in
cui
saranno
riportati
,
con
le
eventuali
rettifiche
od
aggiunte
,
tutti
i
dati
contenuti
nella
domanda
di
concessione
,
giusta
l
art
.
56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
e
sarà
altresì
indicato
lo
stato
di
coltura
attuale
dei
terreni
e
quello
di
cui
potranno
essere
suscettibili
mercè
l
irrigazione
.
65
.
Presentati
i
documenti
di
cui
all
articolo
precedente
,
la
domanda
di
concessione
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
è
pubblicata
nei
comuni
interessati
con
decreto
del
Ministro
dei
lavori
pubblici
.
I1
decreto
stabilisce
l
ufficio
o
gli
uffici
presso
i
quali
la
domanda
,
la
planimetria
e
l
elenco
descrittivo
accennati
nell
articolo
precedente
saranno
depositati
,
i
giorni
in
cui
saranno
visibili
al
pubblico
,
i
comuni
ed
i
giorni
nei
quali
il
decreto
dovrà
rimanere
affisso
all
albo
pretorio
,
il
periodo
di
tempo
,
non
superiore
a
trenta
giorni
,
entro
il
quale
potranno
presentarsi
le
opposizioni
.
Il
decreto
indica
pure
che
l
istruttoria
si
compie
anche
per
la
determinazione
del
tributo
obbligatorio
a
carico
dei
fondi
irrigabili
,
giusta
lart.56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Contemporaneamente
l
ufficio
del
Genio
civile
pubblica
il
giorno
e
l
ora
della
visita
locale
.
Copia
del
decreto
è
comunicata
alle
provincie
interessate
.
67
.
Le
circostanze
di
fatto
constatate
da
visita
locale
risulteranno
da
un
processo
verbale
redatto
dal
funzionario
del
Genio
civile
che
vi
procede
;
in
detto
verbale
,
su
richiesta
degli
interessati
o
loro
rappresentanti
intervenuti
,
saranno
inoltre
inserite
le
osservazioni
o
controdeduzioni
.
Compiuta
l
'
istruttoria
,
l
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
gli
atti
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
con
apposita
relazione
,
nella
quale
riassume
i
risultati
dell
istruttoria
ed
esprime
il
parere
sulle
opposizioni
presentate
e
formula
proposte
per
la
determinazione
delle
condizioni
di
cui
all
art
.
56
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
promuove
il
parere
del
Consiglio
superiore
delle
acque
che
potrà
,
ove
lo
ritenga
opportuno
,
udire
le
deduzioni
verbali
del
richiedente
.
68
.
Prima
di
far
luogo
alla
concessione
della
sovvenzione
governativa
e
della
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
,
sarà
notificato
al
richiedente
l
ammontare
della
sovvenzione
deliberata
,
del
contributo
sui
fondi
irrigabili
ed
il
prezzo
di
vendita
dell
acqua
,
con
invito
a
far
conoscere
la
sua
incondizionata
adesione
entro
un
perentorio
termine
.
69
.
La
concessione
della
sovvenzione
governativa
o
della
facoltà
di
sottoporre
a
contributo
i
fondi
irrigabili
è
accordata
con
lo
stesso
decreto
di
concessione
della
derivazione
di
acqua
necessaria
per
la
costruzione
del
serbatoio
,
lago
od
opera
affine
.
Quando
sia
riconosciuto
che
non
si
possa
far
luogo
alla
concessione
,
la
domanda
è
respinta
con
decreto
motivato
,
da
emanarsi
con
le
stesse
forme
richieste
per
accordare
la
concessione
.
70
.
La
domanda
per
la
determinazione
del
contributo
annuo
di
miglioria
indicato
all
articolo
57
del
R
.
D
.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
deve
,
a
cura
del
richiedente
,
essere
notificata
agli
interessati
i
quali
potranno
presentare
le
eventuali
opposizioni
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
entro
30
giorni
dall
avventata
notificazione
.
Il
richiedente
deve
fornire
al
Ministero
predetto
la
prova
della
eseguita
notificazione
.
71
.
Gli
elenchi
dei
bacini
imbriferi
da
sistemarsi
con
serbatoi
e
laghi
,
compilati
a
norma
dell
art
.
59
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
devono
comprendere
i
bacini
per
i
quali
la
sistemazione
del
corso
d
acqua
corrispondente
abbia
tale
interesse
pubblico
da
rendere
necessario
che
lo
Stato
ne
promuova
direttamente
l
esecuzione
.
I
detti
elenchi
con
le
indicazioni
di
massima
della
probabile
ubicazione
dei
serbatoi
o
laghi
e
della
relativa
capacità
sono
depositati
col
progetto
di
massima
presso
l
ufficio
del
Genio
civile
della
provincia
in
cui
dovranno
essere
eseguite
le
opere
e
sono
pubblicati
integralmente
nella
Gazzetta
Ufficiale
e
nei
giornali
indicati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
con
l
avviso
che
dichiara
aperta
la
gara
per
la
concessione
delle
opere
stesse
sulla
base
del
progetto
di
massima
.
L
avviso
deve
contenere
l
invito
di
presentare
al
competente
ufficio
del
Genio
civile
,
il
progetto
esecutivo
delle
opere
e
di
chiedere
,
oltre
alla
concessione
della
derivazione
d
acqua
,
le
agevolazioni
di
cui
ai
nn
.
1
e
2
dell
'
art
.
48
del
R.D.
predetto
e
la
sovvenzione
contemplata
dall
art
.
51
del
decreto
medesimo
,
all
uopo
corredando
la
relativa
domanda
di
tutti
i
documenti
prescritti
dagli
articoli
9
e
54
del
presente
regolamento
.
Deve
inoltre
indicare
l
ufficio
ed
il
periodo
di
tempo
in
cui
saranno
depositati
gli
elenchi
e
il
progetto
di
massima
ed
il
termine
utile
per
partecipare
alla
gara
.
72
.
Chiusa
la
gara
non
sarà
tenuto
conto
di
alcun
altra
domanda
presentata
a
termini
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
.
Sulle
domande
e
sui
progetti
presentati
in
termine
utile
di
cui
all
articolo
precedente
sarà
compiuta
l
'
istruttoria
a
sensi
del
citato
R
.
decreto
e
del
presente
regolamento
.
CAPO
IX
:
VIGILANZA
E
CONTRAVVENZIONI
73
.
Gli
uffici
del
Genio
civile
vigilano
che
siano
osservate
le
disposizioni
della
legge
e
quelle
del
presente
regolamento
.
La
vigilanza
locale
incombe
in
special
modo
ai
funzionari
del
Genio
civile
,
agli
ufficiali
e
guardiani
idraulici
ed
a
quelli
delle
bonifiche
che
si
eseguono
per
conto
dello
Stato
.
I
detti
funzionari
ed
agenti
accertano
le
contravvenzioni
mediante
processo
verbale
,
possibilmente
alla
presenza
di
due
testimoni
,
e
possono
anche
procedere
al
sequestro
degli
oggetti
colti
in
contravvenzione
o
che
avessero
servito
a
commetterla
.
Se
l
utente
o
concessionario
è
presente
,
devono
interrogarlo
sul
fatto
che
costituisce
la
contravvenzione
e
chiedergli
se
abbia
da
addurre
ragioni
a
sua
discolpa
.
L
accertamento
delle
contravvenzioni
è
un
obbligo
per
tutti
gli
agenti
giurati
della
pubblica
Amministrazione
e
dei
comuni
,
per
i
carabinieri
,
per
le
guardie
di
finanza
e
guardie
forestali
.
74
.
Il
verbale
di
contravvenzione
indica
:
1
)
il
luogo
ed
il
giorno
in
cui
è
redatto
;
2
)
il
nome
,
il
cognome
,
la
qualità
e
residenza
di
chi
lo
redige
;
3
)
il
fatto
che
costituisce
la
contravvenzione
ed
il
luogo
in
cui
fu
commesso
;
se
il
fatto
è
transitorio
indica
,
almeno
in
via
presuntiva
,
il
giorno
e
l
epoca
in
cui
sia
seguito
e
quello
in
cui
sia
cessato
,
e
se
è
permanente
indica
la
data
precisa
od
approssimativa
a
cui
risalga
;
4
)
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
la
professione
ed
il
domicilio
del
contravventore
e
le
dichiarazioni
che
questi
avesse
fatto
;
5
)
la
specie
,
la
quantità
e
l
approssimativo
valore
degli
oggetti
sequestrati
.
Il
verbale
è
redatto
in
doppio
originale
e
sottoscritto
da
chi
ha
accertato
la
contravvenzione
.
È
inoltre
firmato
dal
contravventore
e
dai
testimoni
,
se
vi
sono
.
Se
il
contravventore
ed
i
testimoni
non
sanno
scrivere
o
ricusano
di
firmare
deve
esserne
fatta
menzione
nel
verbale
medesimo
.
Uno
degli
originali
del
verbale
è
rimesso
al
contravventore
anche
perchè
gli
serva
di
ricevuta
degli
oggetti
che
fossero
stati
sequestrati
e
,
se
ricusa
di
riceverlo
,
è
pur
fatta
menzione
nel
verbale
di
questa
circostanza
.
75
.
Nel
caso
di
sequestro
di
oggetti
,
questi
,
insieme
a
copia
del
verbale
di
accertamento
,
sono
consegnati
,
entro
ventiquattro
ore
dalla
data
,
al
Sindaco
del
comune
in
cui
fu
accertata
la
contravvenzione
.
Una
copia
del
verbale
è
sempre
trasmessa
immediatamente
all
ufficio
del
Genio
civile
,
nella
cui
circoscrizione
fu
commessa
la
contravvenzione
.
Il
Sindaco
può
restituire
gli
oggetti
sequestrati
al
contravventore
se
questi
dia
sufficiente
sicurtà
per
il
pagamento
delle
pene
pecuniarie
,
dei
danni
e
delle
spese
cui
possa
essere
tenuto
;
in
ogni
altro
caso
ne
affida
la
custodia
al
segretario
comunale
.
76
.
Il
capo
dell
ufficio
del
Genio
civile
trasmette
al
Prefetto
i
verbali
redatti
da
lui
o
dai
funzionari
ed
agenti
e
quelli
consegnati
allo
stesso
ufficio
.
Propone
nell
atto
della
trasmissione
,
ovvero
tosto
che
abbia
ricevuto
la
copia
di
cui
al
secondo
comma
dell
articolo
precedente
,
i
provvedimenti
per
la
riduzione
delle
cose
al
pristino
stato
,
per
la
prevenzione
dei
danni
e
per
la
rimozione
dei
pericoli
che
possano
derivare
dalle
seguite
contravvenzioni
,
ed
aggiunge
il
calcolo
sommario
delle
spese
occorrenti
per
i
provvedimenti
proposti
.
77
.
Il
Prefetto
,
ricevuto
il
verbale
di
contravvenzione
dall
ufficio
del
Genio
civile
con
le
rispettive
osservazioni
,
provvede
in
conformità
al
disposto
dell
art
.
378
,
della
legge
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
allegato
F
,
sulle
opere
pubbliche
.
78
.
L
intendente
di
finanza
o
un
funzionario
da
lui
delegato
accerta
le
contravvenzioni
al
disposto
dell
art
.
7
del
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
,
redigendo
verbale
che
indichi
la
data
,
il
nome
,
il
cognome
,
la
qualità
e
la
residenza
dell
ufficiale
che
lo
redige
,
e
il
nome
,
il
cognome
,
la
professione
ed
il
domicilio
del
contravventore
,
e
contenga
i
dati
necessari
per
specificare
la
derivazione
di
cui
fu
omessa
la
dichiarazione
e
l
indicazione
del
canone
annuale
dovuto
.
Cura
che
siano
applicate
le
sanzioni
di
cui
al
su
citato
articolo
.
79
.
Per
le
contravvenzioni
al
R.D.
9
ottobre
1919
,
n
.
2161
ed
al
presente
regolamento
prima
che
il
Prefetto
o
l
intendente
di
finanza
abbia
promosso
innanzi
all
autorità
competente
l
azione
penale
o
,
se
questa
sia
stata
promossa
,
prima
che
la
sentenza
sia
passata
in
giudicato
,
il
contravventore
con
istanza
irrevocabile
può
chiedere
che
l
applicazione
dell
ammenda
sia
fatta
dall
autorità
amministrativa
.
Il
Prefetto
o
l
intendente
può
,
con
suo
decreto
,
accettare
la
domanda
e
fissare
l
ammontare
dell
ammenda
,
prescrivendo
il
termine
entro
il
quale
debba
esserne
effettuato
il
pagamento
.
L
importo
delle
oblazioni
è
erogato
nei
modi
stabiliti
per
le
pene
pecuniarie
.
CAPO
X
:
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E
FINALI
(
)
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
BIBLIOTECHE
PUBBLICHE
E
GOVERNATIVE
1
.
Le
biblioteche
governative
aperte
al
pubblico
e
rette
dal
Ministero
della
pubblica
istruzione
si
distinguono
in
biblioteche
autonome
e
biblioteche
che
servono
di
sussidio
ad
altri
istituti
,
o
che
sono
riunite
amministrativamente
ad
istituti
maggiori
.
Sono
biblioteche
autonome
:
1
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
«
Vittorio
Emanuele
»
di
Roma
;
2
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Firenze
;
3
)
la
Biblioteca
Nazionale
(
Braidense
)
di
Milano
;
4
)
la
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
;
5
)
la
Biblioteca
Nazionale
di
Palermo
;
6
)
la
Biblioteca
Nazionale
universitaria
di
Torino
;
7
)
la
Biblioteca
Nazionale
(
Marciana
)
di
Venezia
;
8
)
la
Biblioteca
Governativa
di
Cremona
;
9
)
la
Biblioteca
Marucelliana
di
Firenze
;
10
)
la
Biblioteca
Mediceo
-
Laurenziana
di
Firenze
;
11
)
la
Biblioteca
Riccardiana
di
Firenze
;
12
)
la
Biblioteca
Governativa
di
Lucca
;
13
)
la
Biblioteca
Estense
di
Modena
;
14
)
la
Biblioteca
Brancacciana
di
Napoli
;
15
)
la
Biblioteca
San
Giacomo
di
Napoli
;
16
)
la
Biblioteca
Palatina
di
Parma
;
17
)
la
Biblioteca
Angelica
di
Roma
;
18
)
la
Biblioteca
Casanatense
di
Roma
;
19
)
la
Biblioteca
Lancisiana
di
Roma
;
Sono
biblioteche
che
servono
di
sussidio
ad
altri
istituti
:
20
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Bologna
;
21
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Cagliari
;
22
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Catania
;
23
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Genova
;
24
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Messina
;
25
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Modena
;
26
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Napoli
;
27
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Padova
;
28
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Pavia
;
29
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Pisa
;
30
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Roma
;
31
)
la
Biblioteca
Universitaria
di
Sassari
;
32
)
la
Biblioteca
Ventimiliana
di
Catania
,
riunita
amministrativamente
coll
Universitaria
;
33
)
la
sezione
governativa
della
Biblioteca
musicale
della
R
.
Accademia
di
Santa
Cecilia
di
Roma
,
che
è
retta
secondo
il
R
.
D
.
2
marzo
1882
,
n
.
716;
34
)
la
Biblioteca
Valicelliana
di
Roma
,
che
è
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
R
.
D
.
16
ottobre
1884;
35
)
la
sezione
musicale
della
Biblioteca
Palatina
di
Parma
,
istituita
con
R
.
D
.
14
luglio
1889
,
n
.
6431
,
e
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
D.M.
24
novembre
1891;
36
)
la
Biblioteca
Lucchesi
-
Palli
,
costituita
in
sezione
autonoma
della
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
,
che
è
retta
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
R
.
D
.
16
dicembre
1900
.
2
.
È
in
facoltà
del
Ministero
di
provvedere
con
suoi
decreti
a
riunire
amministrativamente
talune
delle
biblioteche
minori
ad
altre
maggiori
della
stessa
città
,
di
regolarne
in
forma
più
semplice
ed
economica
l
uso
pubblico
,
di
specializzare
alcune
biblioteche
,
di
convertire
altre
in
musei
bibliografici
.
Nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
governative
,
i
capi
delle
biblioteche
medesime
costituiscono
un
comitato
,
presieduto
e
convocato
dal
capo
superiore
di
grado
e
,
in
caso
di
parità
di
grado
,
dal
più
anziano
di
ufficio
,
per
deliberare
sulle
questioni
d
interesse
comune
(
orari
,
vacanze
,
indirizzo
degli
acquisti
,
interpretazione
e
applicazione
uniforme
dei
regolamenti
,
ecc
.
)
e
per
gli
accordi
di
cui
all
art
.
10
.
3
.
Le
biblioteche
annesse
agli
istituti
d
insegnamento
superiore
del
regno
,
alle
regie
accademie
letterarie
e
scientifiche
,
agli
istituti
di
belle
arti
,
alle
gallerie
e
ai
musei
,
ai
regi
istituti
di
istruzione
media
,
non
aperte
al
pubblico
,
sono
rette
da
regolamenti
speciali
.
Alle
biblioteche
annesse
ai
monumenti
nazionali
sono
applicabili
le
norme
del
presente
regolamento
,
e
in
particolar
modo
quelle
del
titolo
VI
sull
uso
pubblico
,
in
quanto
non
contrastino
con
le
norme
speciali
che
le
reggono
.
4
.
Le
due
biblioteche
nazionali
-
centrali
di
Roma
e
di
Firenze
tendono
al
fine
di
:
a
)
raccogliere
e
conservare
ordinatamente
tutto
quello
che
si
pubblica
in
Italia
,
e
che
esse
ricevono
in
virtù
della
legge
sulla
stampa
;
b
)
arricchire
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
,
per
modo
da
rappresentare
compiutamente
la
storia
del
pensiero
italiano
;
c
)
provvedersi
delle
opere
straniere
più
importanti
che
illustrino
l
Italia
nella
sua
storia
e
nella
sua
cultura
scientifica
,
artistica
e
letteraria
;
d
)
rappresentare
,
quanto
è
possibile
,
nella
sua
continuità
e
generalità
,
anche
la
cultura
straniera
.
5
.
Le
altre
biblioteche
nazionali
,
dovendo
anche
esse
rappresentare
la
cultura
italiana
,
e
quanto
è
possibile
la
straniera
,
debbono
arricchire
la
loro
suppellettile
delle
più
importanti
pubblicazioni
antiche
e
moderne
,
italiane
e
straniere
.
Ciascuna
di
esse
deve
procurare
più
specialmente
di
rappresentare
,
con
concorso
di
altre
biblioteche
della
città
,
la
cultura
di
quella
regione
nella
quale
ha
sede
.
6
.
A
questo
fine
tendono
anche
le
altre
biblioteche
autonome
delle
città
dove
è
una
biblioteca
nazionale
,
quando
o
le
tavole
della
loro
fondazione
o
il
particolare
loro
intento
non
vogliano
altrimenti
.
7
.
Le
biblioteche
universitarie
hanno
obbligo
:
a
)
di
porgere
ai
discenti
il
necessario
sussidio
per
quegli
studi
che
si
compiono
nell
università
stessa
;
b
)
di
offrire
agl
insegnanti
gli
strumenti
di
ricerca
propri
della
scienza
che
essi
professano
.
8
.
Le
biblioteche
nazionali
e
le
universitarie
debbono
considerare
come
sussidio
le
altre
pubbliche
biblioteche
esistenti
nella
stessa
città
,
siano
o
no
governative
,
e
nell
aumentare
la
propria
suppellettile
debbono
dare
la
preferenza
a
quelle
parti
dello
scibile
,
delle
quali
siano
deficienti
le
altre
biblioteche
locali
.
9
.
(
)
.
10
.
Il
Ministro
provvede
,
con
l
aiuto
del
personale
superiore
delle
biblioteche
governative
e
tenendo
conto
delle
norme
dettate
dalla
Giunta
consultiva
delle
biblioteche
,
ad
esercitare
una
efficace
sorveglianza
anche
sulle
biblioteche
non
governative
,
nella
misura
consentita
dalle
leggi
vigenti
e
dalle
convenzioni
stabilite
con
gli
enti
proprietari
o
consegnatari
delle
biblioteche
medesime
,
allo
scopo
di
assicurare
la
conservazione
dei
codici
manoscritti
,
degli
incunaboli
e
delle
incisioni
e
stampe
rare
e
di
pregio
,
a
cui
siano
applicabili
le
disposizioni
della
L
.
12
giugno
1902
,
n
.
185
.
Con
gli
stessi
mezzi
provvede
inoltre
a
facilitare
il
coordinamento
delle
funzioni
fra
le
biblioteche
governative
e
le
biblioteche
non
governative
di
una
stessa
città
,
affinché
,
nell
interesse
dei
vari
ordini
di
studiosi
e
dei
vari
rami
di
cultura
,
riescano
il
più
possibile
effettive
le
disposizioni
degli
artt
.
8
e
109
.
TITOLO
II
ORDINAMENTO
INTERNO
11
.
Tutta
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
e
i
mobili
esistenti
nella
biblioteca
sono
affidati
per
la
custodia
e
per
la
conservazione
al
capo
della
biblioteca
.
12
.
È
stretto
obbligo
di
ogni
impiegato
di
dar
subito
avviso
scritto
al
capo
della
biblioteca
di
qualunque
sottrazione
,
dispersione
,
disordine
o
danno
nella
suppellettile
o
nel
materiale
della
biblioteca
stessa
,
di
cui
abbia
direttamente
o
indirettamente
notizia
.
Dello
smarrimento
o
sottrazione
di
opere
si
deve
subito
dare
avviso
scritto
anche
all
impiegato
che
tiene
l
elenco
delle
opere
smarrite
o
sottratte
,
di
cui
all
art
.
27
.
Chi
contravviene
a
queste
disposizioni
incorre
in
pene
disciplinari
.
13
.
Tutti
i
volumi
delle
opere
stampate
o
manoscritte
,
e
tutti
gli
opuscoli
che
già
esistano
od
entrino
in
biblioteca
,
debbono
avere
impresso
sul
frontespizio
o
sul
verso
un
bollo
particolare
,
portante
il
nome
della
biblioteca
.
Questo
bollo
deve
essere
ripetuto
sopra
una
pagina
determinata
del
volume
.
14
.
Tutti
i
volumi
di
opere
stampate
o
manoscritte
e
tutti
gli
opuscoli
che
entrano
nella
biblioteca
,
debbono
essere
immediatamente
notati
nel
registro
d
ingresso
,
ed
oltre
al
bollo
particolare
della
biblioteca
,
di
cui
all
art
.
13
,
debbono
avere
impresso
il
numero
progressivo
sotto
il
quale
sono
notati
in
quel
registro
.
Questo
numero
progressivo
è
impresso
con
un
contatore
meccanico
nell
ultima
pagina
del
testo
di
ogni
volume
od
opuscolo
.
15
.
Per
meglio
assicurare
la
conservazione
dei
volumi
e
degli
opuscoli
a
stampa
di
somma
rarità
bibliografica
,
che
esistano
od
entrino
in
biblioteca
,
il
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
dà
particolari
istruzioni
.
16
.
Ogni
biblioteca
deve
possedere
:
per
le
opere
a
stampa
:
a
)
un
inventario
topografico
generale
;
b
)
un
catalogo
alfabetico
per
autori
;
c
)
un
catalogo
per
materie
(
o
sistematico
o
reale
)
;
e
per
manoscritti
:
a
)
un
inventario
topografico
;
b
)
un
catalogo
alfabetico
.
Questi
due
mezzi
di
ricerca
possono
essere
utilmente
sostituiti
da
un
inventario
descrittivo
corredato
dagli
indici
necessari
.
17
.
Tutte
le
opere
stampate
o
manoscritte
e
tutti
gli
opuscoli
,
dopo
essere
stati
notati
nel
registro
di
ingresso
,
debbono
essere
descritti
con
esattezza
bibliografica
nelle
schede
necessarie
alla
formazione
dei
cataloghi
.
Ogni
scheda
deve
avere
il
numero
progressivo
dato
all
opera
nel
registro
d
ingresso
e
la
segnatura
della
collocazione
.
18
.
Tutte
le
opere
della
biblioteca
devono
avere
una
collocazione
rappresentata
da
una
segnatura
apposita
nell
interno
e
all
esterno
di
ciascun
volume
.
19
.
Nell
inventario
generale
degli
stampati
e
in
quello
dei
manoscritti
sono
registrate
tutte
le
opere
secondo
l
ordine
della
loro
collocazione
.
Questi
due
inventari
sono
tenuti
a
volume
.
Negl
inventari
è
rigorosamente
vietato
di
raschiare
o
di
cancellare
con
acidi
.
Le
correzioni
che
siano
necessarie
si
fanno
con
inchiostro
rosso
,
per
modo
che
si
possa
leggere
sempre
quello
che
prima
era
scritto
.
Nelle
registrazioni
che
si
fanno
sugli
inventari
,
al
titolo
di
ogni
opera
si
deve
aggiungere
il
numero
progressivo
che
essa
ha
nel
registro
d
ingresso
.
20
.
Il
catalogo
alfabetico
delle
opere
a
stampa
,
compresi
gli
opuscoli
,
e
l
indice
alfabetico
dei
manoscritti
debbono
essere
ordinati
ciascuno
in
serie
unica
.
21
.
Dal
catalogo
alfabetico
degli
stampati
si
debbono
escludere
gli
spartiti
o
pezzi
di
musica
,
le
carte
geografiche
,
le
stampe
o
incisioni
,
le
fotografie
pubblicate
senza
testo
,
e
in
genere
tutto
ciò
che
deve
essere
registrato
e
descritto
in
modo
diverso
da
quello
adoperato
per
i
libri
propriamente
detti
.
È
data
facoltà
ai
capi
delle
singole
biblioteche
di
non
riferire
nel
catalogo
alfabetico
i
titoli
delle
pubblicazioni
di
scarsa
importanza
per
gli
studiosi
,
che
si
tengono
ordinate
per
classi
o
gruppi
.
Il
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
fissa
le
norme
per
la
formazione
delle
classi
e
dei
gruppi
di
queste
pubblicazioni
.
22
.
I
cataloghi
in
uso
non
possono
essere
interrotti
o
trasformati
senza
gravi
ragioni
senza
il
consenso
del
Ministero
.
Così
la
facoltà
di
trascrivere
a
volumi
i
cataloghi
a
schede
o
di
adottare
nuovi
sistemi
è
data
dal
Ministero
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
dopo
che
il
capo
della
biblioteca
abbia
indicato
il
metodo
che
intende
seguire
,
il
tempo
e
la
spesa
che
si
prevede
possa
occorrere
.
Parimenti
non
si
può
mutare
l
ordinamento
già
esistente
in
una
biblioteca
senza
averne
richiesto
,
con
relazione
motivata
,
ed
ottenuto
l
assenso
del
Ministero
.
23
.
Nelle
biblioteche
,
i
cui
cataloghi
non
si
trovino
in
corrispondenza
con
le
norme
del
presente
regolamento
,
i
capi
propongono
al
Ministero
i
lavori
necessari
per
raggiungere
questo
scopo
,
nella
misura
del
possibile
dando
la
precedenza
ai
più
urgenti
.
24
.
Alla
fine
di
ogni
trimestre
ciascuna
biblioteca
rende
conto
al
Ministero
delle
opere
entrate
e
dei
lavori
fatti
all
inventario
generale
ed
ai
cataloghi
coll
inviare
uno
specchio
statistico
conforme
al
mod
.
A
.
25
.
Le
biblioteche
governative
,
che
abbiano
già
in
buon
ordine
gl
inventari
e
i
cataloghi
sopra
detti
degli
stampati
e
dei
manoscritti
,
e
quelli
speciali
indicati
all
art
.
21
,
debbono
compilare
a
parte
indici
illustrati
delle
rarità
e
delle
specialità
bibliografiche
,
dando
la
precedenza
alle
collezioni
più
numerose
e
più
importanti
possedute
dalla
biblioteca
.
26
.
I
cataloghi
vecchi
delle
biblioteche
,
e
che
sono
fuori
d
uso
,
e
gli
elenchi
e
i
cataloghi
parziali
che
accompagnano
l
acquisto
di
intere
collezioni
,
debbono
essere
diligentemente
conservati
,
in
modo
da
permettere
la
consultazione
.
27
.
Oltre
i
cataloghi
indicati
agli
artt
.
16
e
21
,
ogni
biblioteca
deve
avere
i
seguenti
registri
:
a
)
delle
opere
in
continuazione
,
delle
collezioni
e
dei
periodici
;
b
)
delle
opere
incomplete
;
c
)
delle
opere
difettose
;
d
)
dei
duplicati
:
e
)
delle
opere
smarrite
o
sottratte
.
28
.
Il
registro
delle
opere
in
continuazione
,
delle
collezioni
e
dei
periodici
deve
tenersi
in
schede
mobili
in
conformità
dei
moduli
B
segnando
su
di
esse
i
volumi
,
fascicoli
e
fogli
,
che
a
mano
a
mano
si
ricevono
.
29
.
I
registri
delle
opere
incomplete
e
difettose
debbono
tenersi
a
schede
,
sulle
quali
sia
chiaramente
indicato
che
cosa
manca
.
30
.
Il
registro
delle
opere
duplicate
deve
tenersi
a
schede
ordinate
alfabeticamente
.
Sulle
schede
si
notano
la
segnatura
dell
esemplare
migliore
rimasto
a
uso
pubblico
,
e
la
provenienza
di
tutti
gli
altri
esemplari
.
31
.
Il
registro
delle
opere
smarrite
o
sottratte
,
di
cui
agli
artt
.
12
e
27
,
deve
tenersi
in
conformità
del
mod
.
C
.
32
.
Ogni
biblioteca
deve
avere
anche
i
seguenti
registri
:
a
)
un
registro
d
ingresso
;
b
)
un
bollettario
delle
opere
ordinate
ai
librai
;
c
)
un
libro
di
cassa
;
d
)
un
giornale
delle
spese
;
e
)
un
libro
mastro
dei
creditori
;
f
)
un
registro
delle
opere
date
a
legare
;
g
)
un
elenco
a
schede
mobili
dei
manoscritti
studiati
;
h
)
un
registro
delle
opere
desiderate
;
i
)
un
registro
delle
lettere
in
arrivo
e
uno
di
quelle
in
partenza
;
k
)
un
inventario
dei
mobili
;
l
)
i
registri
per
il
prestito
dei
libri
,
prescritti
dal
regolamento
speciale
.
33
.
Il
registro
d
ingresso
(
mod
.
D
)
comprende
tutti
i
manoscritti
e
tutte
le
opere
o
parti
di
opere
che
entrano
in
biblioteca
,
sia
per
compra
,
sia
per
dono
,
sia
per
diritto
di
stampa
.
Si
può
separare
il
registro
d
ingresso
degli
acquisti
da
quello
dei
doni
e
da
quello
delle
opere
ricevute
per
diritto
di
stampa
.
In
questo
caso
il
numero
d
ingresso
deve
essere
sempre
in
unica
serie
progressiva
,
concatenata
coi
necessari
rimandi
da
un
registro
all
'
altro
.
34
.
Il
bollettario
delle
opere
ordinate
ai
librai
deve
esser
tenuto
conforme
al
mod
.
E
.
Tutte
le
ordinazioni
date
debbono
portare
la
firma
del
capo
.
35
.
Nel
libro
di
cassa
vanno
registrate
le
riscossioni
e
i
pagamenti
,
allo
scopo
di
tenere
in
evidenza
il
movimento
dei
fondi
che
il
Ministero
anticipa
alla
biblioteca
.
Nel
giornale
delle
spese
si
registrano
cronologicamente
tutte
le
spese
della
biblioteca
,
ripartite
secondo
i
capitoli
del
bilancio
di
previsione
(
mod
.
F
)
.
36
.
Per
ogni
lavoro
o
provvista
,
il
capo
deve
chiedere
la
relativa
fattura
.
Senza
la
fattura
che
li
accompagni
non
possono
essere
ricevuti
in
biblioteca
né
libri
né
altri
oggetti
.
Nel
libro
mastro
dei
creditori
si
registrano
volta
per
volta
le
fatture
dei
conti
rispettivi
.
Un
repertorio
alfabetico
richiama
al
nome
di
ciascun
fornitore
.
I
pagamenti
si
segnano
immediatamente
nel
libro
di
cassa
e
nel
giornale
delle
spese
,
e
si
addebitano
a
loro
luogo
nel
libro
mastro
.
37
.
Nel
registro
dei
legatori
(
mod
.
G
)
si
notano
tutti
i
libri
dati
a
legare
e
a
riparare
.
Dopo
il
riscontro
di
consegna
,
il
legatore
firmandosi
sul
registro
,
nota
il
giorno
in
cui
ha
ricevuto
i
libri
e
quello
in
cui
si
obbliga
a
riportarli
.
Nell
atto
della
consegna
,
il
legatore
riceve
una
fattura
di
accompagnamento
(
mod
.
H
)
,
che
egli
riporta
insieme
con
i
libri
legati
.
Nell
atto
della
restituzione
,
l
impiegato
,
verificato
il
lavoro
e
il
prezzo
,
dichiara
,
firmandosi
nel
registro
stesso
,
di
aver
ricevuto
i
libri
.
Il
legatore
ha
l
obbligo
di
apporre
nell
interno
della
coperta
di
ogni
volume
un
cartellino
portante
il
suo
nome
.
38
.
Per
ogni
manoscritto
dato
in
lettura
deve
notarsi
sopra
l
apposita
scheda
il
nome
dei
lettori
che
l
hanno
studiato
,
con
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
mod
.
I
.
Queste
schede
costituiscono
un
catalogo
,
che
si
tiene
ordinato
secondo
la
segnatura
dei
codici
studiati
,
e
che
può
essere
,
col
permesso
del
capo
della
biblioteca
,
consultato
dai
lettori
.
39
.
Tutta
la
corrispondenza
epistolare
della
biblioteca
col
Ministero
,
con
gli
altri
uffici
governativi
e
pubblici
e
coi
privati
deve
essere
registrata
in
conformità
dei
moduli
K
e
L
,
e
deve
conservarsi
ordinata
nell
archivio
della
biblioteca
stessa
.
40
.
L
inventario
del
mobili
deve
tenersi
secondo
quanto
prescrivono
la
legge
e
il
regolamento
per
l
amministrazione
del
patrimonio
e
per
la
contabilità
generale
dello
Stato
.
41
.
Nell
interno
della
coperta
d
ogni
volume
donato
s
incolla
un
cartellino
contenente
il
nome
del
donatore
e
la
data
del
dono
.
42
.
Nel
mese
di
maggio
il
capo
della
biblioteca
presenta
al
Ministero
il
bilancio
di
previsione
per
le
spese
ordinarie
,
ripartite
negli
articoli
in
cui
è
suddiviso
il
giornale
delle
spese
(
mod
F
)
.
Egli
può
aggiungervi
le
somme
necessarie
per
lavori
e
bisogni
straordinari
,
delle
quali
abbia
ottenuto
precedentemente
la
concessione
dal
Ministero
.
43
.
Ogni
rendimento
di
conti
della
biblioteca
deve
essere
accompagnato
da
uno
specchio
il
quale
mostri
:
1
)
l
entrata
e
le
spese
previste
per
tutto
l
anno
,
secondo
il
bilancio
di
previsione
approvato
dal
Ministero
;
2
)
le
somme
già
riscosse
e
quelle
spese
nell
anno
,
distinguendo
quelle
delle
quali
la
biblioteca
rende
conto
da
quelle
dei
conti
precedenti
;
3
)
quanto
ancora
rimane
delle
somme
assegnate
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
della
biblioteca
.
44
.
Alla
fine
di
ogni
anno
amministrativo
il
capo
della
biblioteca
invia
al
Ministero
il
bilancio
consuntivo
,
accompagnandolo
con
le
opportune
osservazioni
.
45
.
I
capi
delle
biblioteche
non
possono
,
per
qualunque
causa
e
senza
pregiudizio
della
loro
personale
responsabilità
,
oltrepassare
nell
anno
la
somma
assegnata
per
le
spese
ordinarie
e
straordinarie
della
biblioteca
,
né
spendere
nell
acquisto
di
libri
una
somma
minore
di
quella
assegnata
a
questo
fine
dal
Ministero
;
bensì
debbono
convertire
nell
acquisto
di
libri
le
altre
parti
della
dote
che
per
avventura
sopravanzassero
.
46
.
Il
cambio
dei
duplicati
,
veramente
riconosciuti
tali
per
identità
assoluta
,
può
essere
autorizzato
con
deliberazione
del
Ministero
,
su
proposta
del
capo
delle
biblioteche
.
Sul
frontespizio
di
ogni
volume
che
cessa
di
appartenere
alla
biblioteca
,
deve
essere
impresso
un
bollo
particolare
,
per
indicare
che
il
libro
è
un
doppio
ceduto
e
render
nullo
l
altro
bollo
che
lo
dichiarava
proprietà
della
biblioteca
.
47
.
Nel
corso
di
due
anni
nelle
biblioteche
minori
e
di
cinque
nelle
maggiori
,
tutti
i
libri
debbono
esser
levati
dagli
scaffali
e
spolverati
.
Durante
la
revisione
si
tiene
particolarmente
conto
dei
libri
e
degli
scaffali
infetti
da
tarli
,
da
muffe
e
da
altri
parassiti
.
I
bibliotecari
debbono
proporre
,
ed
il
Ministro
si
riserva
di
fissare
le
norme
ed
i
mezzi
per
la
disinfezione
ed
il
risanamento
dei
volumi
e
dei
mobili
.
Gl
impiegati
superiori
e
gli
ordinatori
o
distributori
,
che
non
siano
incaricati
di
vigilare
a
queste
operazioni
,
debbono
,
anche
nella
settimana
della
spolveratura
,
occuparsi
della
revisione
di
cui
all
articolo
seguente
.
48
.
Durante
il
periodo
della
chiusura
(
articolo
103
)
si
procede
,
con
la
scorta
degli
inventari
,
alla
revisione
parziale
della
biblioteca
.
Questa
revisione
è
fatta
da
uno
o
più
impiegati
superiori
e
da
ordinatori
o
distributori
.
Gl
impiegati
,
a
cui
sia
particolarmente
affidata
la
custodia
di
certe
sale
della
biblioteca
,
non
prendono
parte
,
ove
sia
possibile
,
alla
revisione
dei
libri
o
manoscritti
di
quelle
sale
.
I
relativi
verbali
,
firmati
dagl
impiegati
che
hanno
fatto
la
revisione
,
debbono
essere
conservati
nell
archivio
della
biblioteca
.
Nel
caso
di
mancanze
che
dessero
fondato
sospetto
di
sottrazioni
,
il
capo
della
biblioteca
deve
farne
speciale
rapporto
al
Ministero
,
rilevando
,
a
confronto
con
le
revisioni
precedenti
,
tutte
le
mancanze
nuove
e
i
rinvenimenti
dei
volumi
che
altra
volta
fossero
stati
dichiarati
smarriti
o
mancanti
.
49
.
Ad
ogni
libro
tolto
dagli
scaffali
,
perché
dato
in
prestito
o
a
legare
,
o
temporaneamente
dislocato
per
più
di
un
giorno
,
deve
essere
immediatamente
sostituita
una
tavoletta
con
la
segnatura
e
con
le
indicazioni
relative
.
Una
tavoletta
deve
essere
pure
collocata
al
posto
di
quei
libri
che
siano
andati
smarriti
o
perduti
.
La
mancanza
della
tavoletta
indicatrice
è
considerata
come
grave
negligenza
.
50
.
Tutti
i
libri
dati
in
sala
di
lettura
devono
esser
rimessi
giorno
per
giorno
al
posto
,
salvo
il
caso
che
il
lettore
,
nel
restituirli
,
abbia
espressamente
,
dichiarato
,
all
impiegato
che
li
riceve
,
di
voler
servirsene
il
giorno
successivo
.
Per
la
ricollocazione
dei
libri
dati
in
lettura
o
che
ritornano
dal
prestito
o
dal
legatore
,
sono
specialmente
destinate
la
mezz
ora
che
precede
l
apertura
e
quella
seguente
all
'
ora
della
chiusura
della
biblioteca
al
pubblico
.
TITOLO
III
DIREZIONE
DELLE
BIBLIOTECHE
ED
ACQUISTI
51
.
Le
biblioteche
universitarie
hanno
una
Commissione
permanente
,
composta
dal
Rettore
dell
Università
,
che
la
presiede
,
dal
capo
della
biblioteca
e
da
un
professore
delegato
d
anno
in
anno
da
ciascuna
Facoltà
.
Questa
Commissione
si
riunisce
di
regola
una
volta
all
anno
,
convocata
dal
Rettore
,
e
deve
deliberare
:
a
)
sull
acquisto
dei
libri
;
b
)
sulla
scelta
dei
periodici
e
delle
riviste
;
c
)
sulle
pubblicazioni
che
si
facciano
a
cura
della
biblioteca
;
d
)
sulle
richieste
di
fondi
straordinari
per
spese
impreviste
;
e
)
sopra
ogni
altra
questione
che
si
riferisca
al
miglioramento
e
alla
sicurezza
della
sede
della
biblioteca
;
f
)
sulle
ore
nelle
quali
la
biblioteca
deve
essere
aperta
per
maggior
comodità
dei
professori
e
degli
studenti
.
52
.
I
capi
delle
biblioteche
universitarie
corrispondono
direttamente
col
Ministero
per
tutto
ciò
che
si
riferisce
all
amministrazione
,
al
personale
e
alla
disciplina
della
biblioteca
.
53
.
Le
proposte
da
farsi
al
Ministero
,
per
le
quali
sia
richiesta
una
deliberazione
della
Commissione
permanente
,
debbono
esser
sempre
accompagnate
da
una
copia
del
processo
verbale
.
54
.
Nelle
biblioteche
universitarie
la
Commissione
permanente
delibera
soltanto
sopra
sei
decimi
della
parte
della
dotazione
assegnata
dal
Ministero
per
acquisto
di
libri
.
Degli
altri
quattro
decimi
dispone
il
capo
della
biblioteca
,
tenuto
conto
dei
bisogni
della
biblioteca
e
delle
proposte
degli
studiosi
.
L
onere
delle
riviste
e
delle
opere
in
continuazione
grava
in
parte
proporzionale
sulle
quote
di
ripartizione
.
55
.
Ogni
anno
,
nella
seduta
ordinaria
,
la
Commissione
permanente
delibera
quanto
,
sopra
i
sei
decimi
della
somma
concedutole
dal
Ministero
per
acquisti
di
libri
,
può
essere
assegnato
a
ciascuna
Facoltà
.
In
questa
ripartizione
di
sei
decimi
del
fondo
destinato
per
acquisto
di
libri
,
la
commissione
deve
tener
conto
delle
somme
che
le
biblioteche
delle
scuole
e
dei
gabinetti
,
musei
,
ecc
.
,
potessero
trarre
dai
loro
propri
assegni
per
lo
stesso
fine
.
56
.
I
capi
delle
biblioteche
debbono
mandare
al
Ministero
,
entro
il
mese
di
luglio
,
la
relazione
su
di
esse
per
l
anno
amministrativo
compiuto
.
I
capi
delle
biblioteche
universitarie
hanno
pure
l
obbligo
di
comunicare
al
rettore
la
relazione
diretta
al
Ministero
.
In
questa
relazione
si
rende
conto
di
quello
che
si
riferisce
:
a
)
al
servizio
pubblico
;
b
)
ai
lavori
fatti
durante
l
anno
nei
cataloghi
;
c
)
agli
altri
lavori
di
riordinamento
compiuti
o
avviati
,
indicando
per
ciascun
lavoro
gli
impiegati
,
che
lo
eseguiscono
,
e
quale
parte
dei
nuovi
lavori
s
intenda
di
eseguire
dentro
l
anno
iniziato
.
Il
capo
della
biblioteca
può
aggiungere
quelle
proposte
che
crede
opportune
nell
interesse
dell
istituto
al
quale
è
preposto
.
57
.
Quando
il
capo
dello
biblioteca
creda
di
disporre
innovazioni
,
deve
di
ciascuna
proposta
fare
oggetto
di
separata
relazione
al
Ministero
.
58
.
Affinché
gli
studiosi
abbiano
notizia
delle
opere
onde
si
arricchiscono
le
biblioteche
pubbliche
:
a
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Firenze
dà
in
luce
periodicamente
,
diviso
per
materie
,
il
bollettino
bibliografico
delle
pubblicazioni
italiane
che
essa
riceve
per
diritto
di
stampa
;
b
)
la
Biblioteca
Nazionale
centrale
di
Roma
pubblica
periodicamente
,
diviso
per
materie
,
il
bollettino
bibliografico
delle
opere
moderne
straniere
che
entrano
nelle
biblioteche
governative
,
delle
quali
debbono
essere
inviate
le
schede
bibliografiche
.
I
bollettini
bibliografici
sopraddetti
sono
distribuiti
gratuitamente
a
tutti
gli
istituti
che
dipendono
dal
ministero
.
TITOLO
IV
IMPIEGATI
59-60
.
(
)
.
61
.
Il
bibliotecario
,
che
è
capo
di
una
biblioteca
,
rappresenta
la
biblioteca
,
tratta
gli
affari
col
Ministero
e
cogli
altri
uffici
,
tiene
il
carteggio
coi
privati
e
firma
tutti
gli
atti
e
tutte
le
lettere
che
si
spediscono
dalla
biblioteca
.
62
.
Il
capo
della
biblioteca
ha
strettissimo
obbligo
:
a
)
di
ben
conservare
la
suppellettile
affidata
alle
sue
cure
,
della
quale
egli
è
custode
responsabile
;
b
)
di
procurare
che
la
suppellettile
letteraria
e
scientifica
si
accresca
nel
miglior
modo
possibile
,
secondo
il
fine
al
quale
è
destinata
la
biblioteca
;
c
)
di
tenere
questa
suppellettile
ordinata
in
modo
che
gli
studiosi
possano
utilmente
valersene
ma
con
quelle
cautele
che
dalla
responsabilità
gli
sono
imposte
;
d
)
di
aver
continua
cura
che
l
inventario
generale
e
tutti
i
cataloghi
vengano
compilati
esattamente
,
con
carattere
nitido
e
chiaro
,
e
con
uniformità
,
e
che
siano
tenuti
sempre
in
pari
;
e
)
di
vigilare
l
andamento
del
servizio
pubblico
e
la
disciplina
nella
biblioteca
;
f
)
di
osservare
e
di
far
osservare
dagli
impiegati
da
lui
dipendenti
le
prescrizioni
contenute
nei
regolamenti
in
vigore
,
e
tutte
quelle
altre
che
fossero
impartite
dal
Ministero
.
In
particolar
modo
deve
vigilare
all
esatta
applicazione
delle
norme
di
sicurezza
da
seguirsi
nell
impianto
dei
sistemi
dell
illuminazione
e
di
riscaldamento
,
con
l
aiuto
della
commissione
tecnica
stabilita
dalle
norme
medesime
,
ed
è
responsabile
della
esecuzione
dei
deliberati
della
commissione
suddetta
,
per
quanto
da
lui
dipende
.
63
.
Il
capo
della
biblioteca
ogni
mese
si
fa
rendere
conto
in
iscritto
,
da
tutti
gli
impiegati
che
attendono
a
lavori
di
ordinamento
,
dei
lavori
da
essi
fatti
per
la
biblioteca
.
Queste
relazioni
si
conservano
poi
a
disposizione
del
Ministero
,
affinché
esso
possa
esaminarle
quando
voglia
conoscere
per
qualunque
ragione
l
opera
prestata
da
ciascun
impiegato
.
64
.
Alla
fine
di
ogni
anno
il
capo
della
biblioteca
invia
al
Ministero
,
le
tabelle
con
le
note
informative
degli
impiegati
dipendenti
,
secondo
il
modulo
qui
allegato
.
Agli
impiegati
sono
comunicate
direttamente
dal
rispettivo
capo
della
biblioteca
le
notizie
riguardanti
la
loro
operosità
,
diligenza
,
disciplina
e
condotta
morale
.
L
impiegato
appone
la
sua
firma
alla
tabella
,
dopo
presane
visione
.
65
.
Il
capo
della
biblioteca
tiene
la
cassa
ed
è
interamente
responsabile
delle
somme
riscosse
o
pagate
per
conto
dell
istituto
.
Nessuna
spesa
può
farsi
per
la
biblioteca
senza
l
ordine
di
lui
.
Spetta
a
lui
di
vegliare
sulla
contabilità
e
sulla
tenuta
regolare
dei
libri
di
amministrazione
,
come
pure
di
porre
ogni
cura
negli
acquisti
per
la
biblioteca
.
66
.
Il
capo
della
biblioteca
non
può
assentarsi
dalla
sua
sede
se
non
in
casi
di
grave
urgenza
,
né
per
di
più
di
quattro
giorni
,
senza
averne
ottenuto
il
permesso
dal
Ministero
.
Egli
può
ogni
anno
,
col
consenso
del
Ministero
,
ottenere
una
regolare
licenza
di
30
giorni
.
67
.
In
caso
di
temporanea
assenza
del
capo
della
biblioteca
,
ne
fa
le
veci
il
funzionario
a
ciò
delegato
dal
Ministero
e
,
in
mancanza
di
delegazione
,
il
bibliotecario
o
il
sottobibliotecario
di
classe
più
elevata
,
il
quale
deve
adempiere
agli
uffici
che
dal
capo
gli
siano
affidati
,
né
può
cambiare
o
alterare
le
disposizioni
generali
in
vigore
circa
l
ordinamento
della
biblioteca
.
68
.
Il
capo
della
biblioteca
può
concedere
licenze
dall
ufficio
,
purché
non
ne
abbia
danno
e
a
condizione
che
il
numero
totale
dei
giorni
della
licenza
non
superi
in
un
anno
i
trenta
giorni
per
gli
impiegati
e
i
venti
per
gli
uscieri
.
69
.
Le
attribuzioni
dell
economato
sono
assegnate
o
ripartite
a
scelta
del
capo
della
biblioteca
,
tenendo
conto
delle
attitudini
degli
impiegati
.
Esse
sono
essenzialmente
le
seguenti
:
a
)
tenere
la
scrittura
della
biblioteca
conservando
le
carte
e
i
documenti
relativi
secondo
quanto
prescrive
il
presente
regolamento
e
quello
sull
amministrazione
e
contabilità
generale
dello
Stato
;
b
)
eseguire
per
ordine
del
capo
tutti
i
pagamenti
e
compilare
il
resoconto
delle
spese
;
c
)
preparare
entro
il
mese
di
maggio
lo
specchio
del
bilancio
di
previsione
per
l
anno
successivo
;
d
)
curare
il
servizio
di
protocollo
e
di
classificazione
e
custodia
di
tutte
le
carte
amministrative
;
e
)
redigere
ogni
mese
le
note
amministrative
per
la
riscossione
degli
stipendi
degl
impiegati
e
riscuoterli
con
la
loro
procura
;
f
)
provvedere
ai
servizi
di
posta
;
g
)
rispondere
della
conservazione
e
dell
uso
di
tutti
gli
oggetti
della
biblioteca
,
ad
eccezione
dei
libri
;
h
)
compilare
l
inventario
dei
beni
mobili
in
conformità
del
regolamento
per
l
amministrazione
del
patrimonio
dello
Stato
;
i
)
preparare
le
note
semestrali
per
le
variazioni
agli
inventari
;
k
)
custodire
le
chiavi
interne
della
biblioteca
,
tranne
quella
affidata
al
capo
;
l
)
conservare
e
dispensare
gli
oggetti
di
cancelleria
,
tenendo
conto
delle
distribuzioni
fatte
;
m
)
visitare
i
locali
della
biblioteca
,
per
vedere
se
occorrano
riparazioni
e
per
accertarsi
che
la
suppellettile
non
soffra
danno
per
umidità
od
altra
causa
;
n
)
vigilare
gli
operai
che
lavorano
nella
biblioteca
;
o
)
dirigere
il
servizio
di
nettezza
,
e
curare
la
disciplina
degli
uscieri
e
dei
fattorini
,
rispondendo
del
loro
operato
.
Ove
sia
possibile
,
le
operazioni
dell
economato
e
la
custodia
dell
archivio
non
debbono
essere
cumulate
in
una
medesima
persona
.
70
.
In
ciascuna
biblioteca
fra
gli
impiegati
di
terza
categoria
sono
distribuite
dal
capo
,
e
a
seconda
delle
particolari
attitudini
,
le
attribuzioni
di
ordinatore
e
quelle
di
distributore
.
Di
regola
,
le
funzioni
di
ordinatore
si
affidano
ai
distributori
più
anziani
e
capaci
.
71
.
Gli
ordinatori
o
distributori
,
a
vicenda
per
una
settimana
,
debbono
assistere
con
tutti
gli
uscieri
all
apertura
ed
alla
chiusura
della
biblioteca
.
Le
chiavi
della
porta
esterna
della
biblioteca
debbono
essere
conservate
e
star
chiuse
in
una
cassetta
di
ferro
,
della
quale
ha
una
chiave
l
incaricato
della
apertura
e
della
chiusura
ed
un
altra
il
capo
.
È
severamente
vietato
di
cedere
,
anche
per
un
momento
,
questa
chiave
ad
altra
persona
.
Mentre
la
biblioteca
è
aperta
la
mattina
per
il
solo
servizio
di
pulizia
,
l
ordinatore
o
distributore
di
settimana
non
può
abbandonarla
,
né
permettere
ad
alcuno
di
uscire
sotto
qualsiasi
pretesto
o
ragione
,
né
introdurre
persone
estranee
.
Dove
nella
biblioteca
abbia
abitazione
non
il
bibliotecario
,
ma
un
custode
,
nella
abitazione
di
questo
e
sotto
la
sua
responsabilità
,
in
una
cassetta
di
ferro
,
solidamente
murata
e
chiuso
da
cristallo
,
si
deve
conservare
un
esemplare
delle
chiavi
esterne
della
biblioteca
,
per
modo
che
in
caso
d
incendio
o
di
altro
gravissimo
pericolo
imminente
possa
il
custode
,
rompendo
il
cristallo
,
aprire
la
biblioteca
.
L
ordinatore
o
distributore
di
settimana
,
accompagnato
da
un
usciere
,
visita
ogni
giorno
,
prima
che
si
chiuda
la
biblioteca
,
tutte
le
sale
e
anche
i
caloriferi
quando
siano
stati
accesi
,
i
rubinetti
dell
acqua
potabile
e
l
interrutore
della
luce
elettrica
,
ed
assiste
alla
chiusura
di
tutte
le
finestre
e
delle
porte
interne
.
Ambedue
danno
prova
,
coll
apporre
la
loro
firma
in
un
registro
speciale
,
giorno
per
giorno
,
di
avere
adempiuto
a
quest
obbligo
.
Essi
sono
responsabili
dei
danni
che
potessero
venire
alla
biblioteca
della
loro
negligenza
nel
fare
questo
servizio
.
Le
chiusure
interne
e
i
ripostigli
,
di
tutte
le
chiavi
interne
si
devono
regolare
con
norme
semplici
e
fisse
,
ben
note
al
personale
di
direzione
,
al
facente
funzione
di
economo
e
al
custode
;
né
possono
venire
variate
senza
grave
ragione
.
L
ordinatore
o
distributore
di
settimana
deve
pure
intervenire
tutte
le
volte
che
occorra
di
aprire
la
biblioteca
nei
giorni
festivi
.
72
.
Terminato
il
servizio
di
pulizia
,
gli
uscieri
debbono
indossare
il
vestito
uniforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
,
e
svestirsene
nell
uscire
dalla
biblioteca
compiuto
l
orario
d
ufficio
.
73
.
All
ora
indicata
nell
orario
,
gli
impiegati
debbono
trovarsi
in
biblioteca
e
iscriversi
nel
registro
di
presenza
.
Nessuno
può
,
senza
licenza
del
capo
,
assentarsi
durante
le
ore
di
servizio
,
né
rimanere
in
biblioteca
,
senza
speciale
permesso
,
oltre
l
ora
fissata
per
la
chiusura
.
L
impiegato
che
,
per
malattia
o
per
altro
legittimo
impedimento
,
non
possa
recarsi
in
ufficio
,
deve
darne
sollecitamente
avviso
per
lettera
al
capo
.
Durante
le
ore
di
servizio
,
tutti
gl
impiegati
debbono
astenersi
da
qualunque
lavoro
estraneo
al
loro
ufficio
,
e
da
tutto
ciò
che
turbi
il
servizio
e
la
quiete
delle
sale
.
Nessuno
può
ricevere
estranei
nella
sua
stanza
di
ufficio
e
nelle
sale
della
biblioteca
senza
uno
speciale
permesso
del
capo
.
74
.
Salva
la
eccezione
contenuta
nell
articolo
6
della
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
754
,
si
applicano
agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
le
disposizioni
contenute
nell
art
.
7
(
relative
alle
incompatibilità
)
,
negli
artt
.
10
e
seguenti
(
relative
al
cumulo
degli
impieghi
)
del
T.U.
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
,
22
novembre
1908
,
n
.
693
e
negli
articoli
corrispondenti
del
Reg
.
generale
24
novembre
1908
,
numero
756
.
Agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
è
inoltre
fatto
espresso
divieto
di
far
traffico
di
manoscritti
,
libri
,
stampe
,
sia
direttamente
,
sia
indirettamente
.
75
.
Non
possono
essere
destinati
nella
stessa
biblioteca
a
posti
d
impiegati
di
ruolo
con
vincolo
di
diretta
,
normale
dipendenza
gerarchica
gli
ascendenti
e
i
discendenti
,
i
coniugi
,
i
fratelli
,
il
suocero
ed
il
genero
.
76
.
Le
pene
disciplinari
che
possono
applicarsi
agli
impiegati
delle
quattro
categorie
delle
biblioteche
governative
sono
le
seguenti
:
1
)
Censura
.
2
)
Sospensione
dallo
stipendio
.
3
)
Sospensione
dall
ufficio
con
perdita
dello
stipendio
.
4
)
Revocazione
.
5
)
Destituzione
.
Dette
pene
sono
applicate
nei
casi
e
con
le
forme
contemplate
nel
testo
unico
delle
leggi
sullo
stato
degli
impiegati
civili
approvato
con
R
.
D
.
22
novembre
1908
,
n
.
693
e
nel
regolamento
per
l
esecuzione
del
detto
testo
unico
,
approvato
con
R
.
D
.
24
novembre
1908
,
n
.
756
.
La
facoltà
di
infliggere
la
censura
agli
impiegati
delle
biblioteche
pubbliche
governative
spetta
ai
capi
delle
rispettive
biblioteche
.
A
questi
la
censura
viene
inflitta
dal
Ministro
.
Per
le
pene
disciplinari
da
applicarsi
agli
impiegati
della
4a
categoria
,
le
attribuzioni
del
Consiglio
di
disciplina
sono
deferite
ad
una
commissione
speciale
istituita
presso
il
Ministero
e
composta
di
un
Direttore
generale
,
presidente
,
e
di
due
Capi
di
divisione
.
77-79
.
(
)
.
TITOLO
V
NOMINE
E
PROMOZIONI
80-101
.
(
)
.
TITOLO
VI
USO
PUBBLICO
DELLE
BIBLIOTECHE
102
.
Le
biblioteche
governative
stanno
aperte
al
pubblico
tutti
i
giorni
,
eccettuate
le
domeniche
,
le
feste
nazionali
e
le
altre
feste
riconosciute
dal
calendario
civile
,
i
due
ultimi
giorni
di
carnevale
,
dal
giovedì
santo
al
lunedì
di
Pasqua
inclusivamente
,
il
giorno
della
commemorazione
dei
morti
,
il
24
dicembre
.
Durante
le
vacanze
autunnali
,
anche
le
biblioteche
universitarie
debbono
restare
aperte
al
pubblico
con
l
orario
prescritto
dall
articolo
106
.
103
.
Ciascuna
biblioteca
resta
chiusa
al
pubblico
ogni
anno
due
settimane
per
la
spolveratura
e
per
la
revisione
prescritte
dagli
articoli
47
e
48
.
Durante
la
chiusura
il
capo
deve
assegnare
un
ora
e
mezzo
in
ciascun
giorno
per
il
servizio
del
prestito
dei
libri
.
Nelle
città
ove
sono
due
o
più
biblioteche
governative
,
questa
chiusura
non
può
mai
esser
fatta
contemporaneamente
da
due
o
più
biblioteche
.
Nelle
biblioteche
universitarie
o
di
sussidio
ad
altri
istituti
la
spolveratura
e
la
revisione
si
fanno
sempre
mentre
l
università
o
gli
altri
istituti
sono
chiusi
.
Il
capo
deve
quindici
giorni
innanzi
darne
avviso
al
pubblico
anche
per
mezzo
dei
giornali
.
104
.
Nelle
due
settimane
che
la
biblioteca
resta
chiusa
al
pubblico
per
ragioni
di
servizio
interno
,
il
capo
non
può
,
senza
gravi
motivi
,
assentarsi
dall
ufficio
né
accordare
congedi
agli
impiegati
.
105
.
Ogni
altra
interruzione
del
servizio
pubblico
giornaliero
della
biblioteca
deve
prima
essere
approvata
dal
Ministero
.
Soltanto
in
casi
di
grave
ed
urgente
necessità
,
il
capo
può
,
sotto
la
propria
responsabilità
,
tener
chiusa
la
biblioteca
avvisandone
immediatamente
il
Ministero
.
Questa
facoltà
è
estesa
al
rettore
per
le
biblioteche
universitarie
.
106
.
Nei
giorni
destinati
al
pubblico
servizio
ogni
biblioteca
deve
essere
aperta
almeno
sei
ore
consecutive
,
senza
contare
quelle
della
lettura
serale
.
Gli
orari
delle
biblioteche
debbono
essere
approvati
dal
Ministero
,
e
nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
debbono
essere
coordinati
per
modo
da
permettere
la
massima
durata
della
lettura
pubblica
.
107
.
Gli
impiegati
debbono
trovarsi
in
biblioteca
mezz
ora
prima
che
essa
venga
aperta
al
pubblico
,
e
trattenervisi
mezz
ora
dopo
che
fu
chiusa
ai
lettori
.
Nelle
biblioteche
che
stessero
aperte
al
pubblico
più
di
sei
ore
al
giorno
,
l
orario
dell
ufficio
deve
essere
ordinato
in
modo
che
a
ciascun
impiegato
tocchino
sette
ore
di
lavoro
,
non
contando
per
gli
uscieri
il
tempo
da
spendere
ogni
mattina
nel
servizio
di
pulizia
e
spolveratura
.
Quando
le
necessità
del
servizio
lo
richiedano
,
tutti
gli
impiegati
sono
tenuti
a
prestar
servizio
anche
in
ore
non
comprese
nell
orario
normale
,
salvo
che
per
giustificato
motivo
ne
siano
esonerati
.
108
.
È
ammesso
alla
lettura
nelle
biblioteche
governative
soltanto
chi
abbia
oltrepassato
il
18°
anno
di
età
.
È
però
in
facoltà
del
capo
della
biblioteca
di
ammettere
nella
sala
di
lettura
giovani
studiosi
di
età
inferiore
,
concedendo
loro
solo
quei
libri
che
creda
confacenti
ai
loro
studi
.
109
.
Il
Ministro
può
,
nelle
città
dove
sono
più
biblioteche
,
sentita
la
Giunta
consultiva
,
stabilire
speciali
condizioni
di
ammissione
ad
una
di
esse
,
in
modo
da
restringere
la
frequentazione
a
qualche
particolare
ordine
di
studiosi
,
assicurando
in
compenso
al
resto
del
pubblico
l
uso
di
speciali
biblioteche
di
cultura
più
generale
o
popolare
.
110
.
La
lettura
serale
si
fa
,
dove
sia
possibile
,
secondo
le
disposizioni
date
,
caso
per
caso
,
dal
Ministero
.
111
.
Dove
sia
possibile
,
deve
essere
pure
costituita
una
sala
di
consultazione
,
riservata
a
determinate
categorie
di
studiosi
secondo
le
norme
e
le
condizioni
di
ciascuna
biblioteca
.
112
.
La
domanda
dei
libri
a
stampa
va
fatta
sempre
in
iscritto
sopra
schede
conformi
al
mod
.
M
.
Nella
scheda
si
devono
indicare
chiaramente
il
titolo
,
l
edizione
e
il
volume
dell
opera
domandata
,
e
si
deve
scrivere
in
modo
leggibile
il
nome
e
il
cognome
di
chi
fa
la
domanda
.
Chi
desse
false
generalità
,
è
escluso
temporaneamente
dalla
biblioteca
:
in
caso
di
recidiva
,
l
esclusione
può
essere
permanente
.
Per
ogni
opera
va
fatta
una
richiesta
separata
.
Per
regola
generale
,
non
possono
darsi
in
lettura
nella
sala
pubblica
più
di
due
opere
,
né
più
di
quattro
volumi
per
volta
.
È
in
facoltà
di
chi
presiede
al
servizio
pubblico
di
permettere
l
uso
contemporaneo
di
un
numero
maggiore
di
opere
o
di
volumi
.
La
richiesta
è
consegnata
agl
impiegati
addetti
al
catalogo
,
perchè
sia
indicata
sulla
scheda
in
collocazione
del
libro
,
tranne
il
caso
che
il
lettore
non
faccia
da
sé
la
ricerca
nei
cataloghi
.
Consegnato
il
libro
,
l
impiegato
ritira
la
scheda
pel
controllo
di
restituzione
.
113
.
Le
ricerche
nei
cataloghi
sono
fatte
ordinariamente
dagli
impiegati
della
biblioteca
;
ma
,
col
permesso
dell
impiegato
che
sopraintende
ai
cataloghi
e
sotto
la
sua
sorveglianza
,
possono
farle
anche
gli
studiosi
.
In
nessun
caso
i
lettori
possono
accedere
agli
scaffali
se
non
siano
quelli
aperti
al
pubblico
per
la
consultazione
.
La
richiesta
può
anche
essere
depositata
in
una
casetta
speciale
all
ingresso
della
biblioteca
.
In
questo
caso
il
lettore
trova
pronto
il
giorno
successivo
,
nella
sala
della
distribuzione
il
libro
desiderato
o
,
se
questo
non
possa
essere
dato
in
lettura
,
la
risposta
relativa
alla
domanda
.
Quando
una
richiesta
non
possa
essere
soddisfatta
perché
le
opere
non
siano
possedute
dalla
biblioteca
o
siano
escluse
dalla
lettura
o
si
trovino
per
qualsiasi
ragione
assenti
dagli
scaffali
,
gl
impiegati
del
catalogo
e
i
distributori
sono
tenuti
a
indicare
nella
scheda
relativa
,
sottoscrivendola
,
le
ragioni
precise
per
cui
l
opera
non
fu
consegnata
al
richiedente
.
Queste
richieste
,
annullate
in
presenza
del
lettore
,
vengono
passate
al
capo
della
biblioteca
per
gli
opportuni
controlli
.
114
.
Gli
incunabuli
della
stampa
,
i
libri
rari
,
le
edizioni
di
gran
prezzo
,
le
incisioni
,
i
disegni
possono
darsi
in
esame
e
studio
durante
il
solo
orario
diurno
,
col
permesso
del
capo
e
sotto
speciale
sorveglianza
.
115
.
È
vietato
il
lucidare
;
ma
in
caso
di
assoluta
necessità
,
riconosciuta
dal
capo
della
biblioteca
,
questi
può
concedere
il
permesso
con
quelle
cautele
che
valgano
ad
impedire
ogni
danno
.
E
vietato
l
uso
del
compasso
,
degl
inchiostri
e
dei
colori
.
116
.
È
in
facoltà
del
capo
della
biblioteca
di
consentire
,
a
scopo
di
studio
,
riproduzioni
fotografiche
dagli
originali
della
biblioteca
a
chi
ne
faccia
domanda
scritta
indicando
lo
scopo
dello
studio
e
obbligandosi
a
osservare
le
cautele
richieste
dal
capo
della
biblioteca
per
la
migliore
tutela
dell
originale
.
Per
le
riproduzioni
destinate
a
esser
pubblicate
e
per
quante
altre
abbiano
,
a
giudizio
del
bibliotecario
,
particolare
interesse
paleografico
,
bibliografico
o
artistico
,
il
richiedente
deve
rilasciare
alla
biblioteca
da
uno
a
tre
esemplari
perfetti
delle
tavole
riprodotte
,
in
cambio
di
essi
,
una
copia
della
pubblicazione
che
comprende
quei
facsimili
;
e
ciò
secondo
la
entità
della
riproduzione
e
gli
accordi
prestabiliti
col
capo
della
biblioteca
.
Quando
la
riproduzione
abbia
straordinaria
importanza
,
sia
per
la
mole
,
sia
per
altra
ragione
,
la
domanda
viene
accompagnata
e
presentata
dal
capo
della
biblioteca
al
Ministero
con
un
rapporto
sulla
convenienza
della
concessione
e
sulle
speciali
condizioni
cui
fosse
opportuno
subordinarla
.
117
.
È
in
facoltà
del
capo
,
ove
sia
richiesto
,
il
rilasciare
dichiarazioni
di
conformità
su
copie
di
manoscritti
o
stampati
posseduti
dalla
biblioteca
.
In
tal
caso
,
le
copie
debbono
essere
stese
su
carta
da
bollo
,
a
termine
dell
art
.
19
,
n
.
7
della
legge
sul
bollo
(R.D
.
4
luglio
1897
,
n
.
414
)
.
118
.
Senza
il
permesso
del
capo
non
possono
essere
dati
in
lettura
i
romanzi
,
i
giornali
politici
non
ancora
legati
,
e
tutti
i
libri
di
frivolo
argomento
e
di
mero
passatempo
.
È
vietato
dare
in
lettura
libri
immorali
o
accompagnati
da
disegni
osceni
,
tranne
il
caso
che
il
capo
riconosca
che
sono
necessari
per
un
determinato
studio
letterario
,
storico
o
scientifico
.
Le
traduzioni
di
classici
e
le
raccolte
di
temi
svolti
per
uso
scolastico
non
possono
essere
date
in
lettura
agli
alunni
delle
scuole
secondarie
senza
espressa
licenza
del
capo
dell
istituto
di
cui
è
alunno
il
richiedente
.
119
.
Nessun
lettore
potrà
uscire
dalla
sala
senza
aver
restituito
prima
le
opere
ricevute
.
Le
richieste
di
libri
firmate
dal
lettore
debbono
essere
annullate
all
atto
della
restituzione
e
trattenute
presso
l
ufficio
.
120
.
Prima
di
dare
in
lettura
manoscritti
o
libri
rari
,
il
capo
ha
il
dovere
di
assicurarsi
con
prudente
discernimento
della
identità
del
richiedente
e
della
legittimità
degli
intendimenti
con
i
quali
il
cimelio
è
richiesto
in
lettura
.
121
.
I
manoscritti
debbono
essere
dati
in
lettura
,
se
è
possibile
in
stanza
separata
,
e
non
mai
di
sera
.
Chi
chiede
un
manoscritto
deve
obbligarsi
ad
osservare
tutte
le
prescrizioni
che
gli
vengano
date
dal
capo
.
Egli
deve
farne
domanda
su
scheda
a
riscontro
stampata
(
mod
.
N
)
,
indicando
con
chiarezza
il
titolo
del
manoscritto
,
il
volume
desiderato
e
la
segnatura
che
porta
.
La
parte
principale
della
scheda
rimane
presso
l
impiegato
che
ha
in
custodia
i
manoscritti
per
tutto
il
tempo
che
il
codice
sta
a
disposizione
del
lettore
.
Lo
scontrino
attesta
la
consegna
fatta
del
codice
ed
è
presentato
e
ritirato
dal
lettore
ogni
volta
che
l
ottiene
in
lettura
o
ne
fa
la
restituzione
.
122
.
Chi
domanda
un
manoscritto
deve
indicare
sulla
richiesta
(
mod
.
N
)
,
se
intende
copiarlo
,
farne
estratti
,
collazionarlo
con
altro
codice
o
edizione
a
stampa
,
o
semplicemente
esaminarlo
.
Chi
studia
o
copia
per
gli
altri
il
manoscritto
ha
parimenti
obbligo
di
dare
notizie
sopra
indicate
,
designando
la
persona
che
gli
ha
commesso
il
lavoro
.
Le
biblioteche
che
ricevono
col
consenso
del
Ministero
un
manoscritto
da
un
altra
biblioteca
sono
pure
in
obbligo
di
accompagnare
la
restituzione
del
manoscritto
con
le
sopraddette
notizie
trasmettendo
alla
biblioteca
cui
appartiene
il
manoscritto
il
modulo
di
cui
all
art
.
38
.
Chiunque
si
rifiuti
di
dare
con
tutta
esattezza
le
indicazioni
sopra
accennate
al
capo
della
biblioteca
non
potrà
avere
in
lettura
il
manoscritto
richiesto
.
123
.
Le
opere
a
stampa
o
manoscritte
della
biblioteca
debbono
essere
sempre
adoperate
con
ogni
cura
e
diligenza
,
perchè
non
soffrano
danno
.
È
vietato
far
segni
o
scrivere
nelle
opere
stampate
o
manoscritte
della
biblioteca
,
anche
quando
si
trattasse
di
correggere
qualche
sbaglio
evidente
dell
autore
,
o
qualche
errore
di
stampa
.
Non
è
permesso
a
due
o
più
lettori
di
servirsi
nella
sala
di
lettura
contemporaneamente
di
una
medesima
opera
stampata
o
manoscritta
.
È
rigorosamente
vietato
l
uso
di
qualunque
reagente
chimico
sulla
scrittura
dei
manoscritti
.
124
.
Non
possono
essere
dati
in
lettura
i
libri
non
ancora
registrati
,
non
bollati
né
numerati
,
e
neppure
i
libri
o
fascicoli
non
cuciti
in
maniera
da
garantire
la
loro
conservazione
.
125
.
È
consentito
il
prestito
di
libri
o
manoscritti
con
l
osservanza
delle
prescrizioni
determinate
del
regolamento
speciale
.
126
.
Per
speciali
ricerche
bibliografiche
,
gli
studiosi
possono
rivolgersi
in
persona
o
per
lettera
ai
capi
delle
biblioteche
governative
.
I
capi
delle
biblioteche
fanno
queste
ricerche
come
lo
consentano
le
altre
loro
occupazioni
e
gli
altri
doveri
d
ufficio
.
127
.
Alla
fine
di
ogni
mese
ciascuna
biblioteca
deve
mandare
al
Ministero
uno
specchio
statistico
(
mod
.
O
)
del
numero
dei
lettori
e
delle
opere
stampate
o
manoscritte
date
in
lettura
e
di
quelle
date
in
prestito
.
128
.
Il
capo
può
consentire
che
si
visitino
le
sale
della
biblioteca
e
si
vedano
i
cimeli
in
essa
raccolti
ed
esposti
,
determinando
,
se
occorre
,
i
giorni
e
le
ore
.
Il
visitatore
deve
conformarsi
a
tutte
quelle
prescrizioni
che
gli
vengano
date
dall
impiegato
che
l
accompagna
.
129
.
Nella
sala
di
lettura
nessuno
può
entrare
o
trattenersi
per
semplice
passatempo
o
per
qualsiasi
altra
ragione
estranea
allo
studio
.
In
qualsiasi
sala
o
parte
della
biblioteca
è
a
tutti
rigorosamente
vietato
di
fumare
.
130
.
Il
capo
può
escludere
temporaneamente
o
definitivamente
dalla
biblioteca
coloro
che
trasgrediscano
o
violino
la
disciplina
della
biblioteca
,
o
ne
turbino
in
alcun
modo
la
quiete
.
Nel
caso
di
esclusione
definitiva
,
il
capo
della
biblioteca
deve
immediatamente
riferirne
al
Ministero
,
al
quale
l
escluso
può
fare
ricorso
.
131
.
Chi
si
rendesse
colpevole
di
sottrazione
o
di
guasti
in
una
biblioteca
,
sarà
deferito
all
autorità
giudiziaria
ed
escluso
da
tutte
le
biblioteche
governative
del
Regno
.
Saranno
parimenti
esclusi
da
tutte
le
biblioteche
governative
coloro
che
avessero
commesso
altre
gravi
mancanze
in
una
pubblica
biblioteca
;
I
nomi
degli
esclusi
saranno
indicati
in
un
avviso
affisso
in
biblioteca
e
pubblicati
nel
Bollettino
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
.
132
.
Gli
impiegati
debbono
evitare
con
cura
tutto
ciò
che
,
pur
non
essendo
esplicitamente
vietato
,
possa
far
diventare
incomodo
o
sgradito
agli
studiosi
il
frequentare
la
biblioteca
.
Chi
credesse
d
aver
giusto
motivo
di
lagnarsi
del
contegno
di
qualcuno
degli
impiegati
,
deve
,
senza
recare
alcun
disturbo
alla
pubblica
lettura
,
ricorrere
al
capo
della
biblioteca
.
133
.
Ogni
biblioteca
determina
,
secondo
le
proprie
condizioni
e
i
propri
bisogni
,
le
norme
che
il
pubblico
deve
osservare
perché
proceda
regolarmente
il
servizio
per
la
lettura
diurna
e
serale
,
perchè
l
ordine
nelle
sale
di
studio
sia
mantenuto
,
e
per
il
retto
uso
e
la
conservazione
della
suppellettile
.
Questi
regolamenti
particolari
non
debbono
discostarsi
dalle
prescrizioni
generali
contenute
nel
presente
regolamento
,
e
debbono
essere
inviati
al
Ministero
per
essere
approvati
.
(
Omessi
i
moduli
)
.
ProsaGiuridica ,
TITOLO
I
Disposizioni
preliminari
1
.
Per
le
attribuzioni
stabilite
dal
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
e
dal
presente
regolamento
,
il
prefetto
,
l
ispettore
compartimentale
e
l
Ufficio
del
Genio
civile
competenti
sono
quelli
della
Provincia
nella
quale
si
trova
il
territorio
interessato
alla
bonifica
,
o
la
maggior
parte
di
esso
.
2
.
Le
pubblicazioni
prescritte
dalle
leggi
e
dal
presente
regolamento
sono
fatte
d
ufficio
,
od
a
richiesta
di
interessati
.
Il
prefetto
indica
sommariamente
l
oggetto
delle
pubblicazioni
in
un
manifesto
,
nel
quale
siano
richiamati
gli
articoli
di
legge
e
regolamento
,
ai
cui
effetti
le
pubblicazioni
hanno
luogo
.
Tale
manifesto
,
da
inserirsi
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
,
è
inviato
in
diversi
esemplari
a
tutti
i
sindaci
dei
Comuni
nei
quali
trovansi
beni
comunque
interessati
,
perchè
sia
affisso
all
albo
pretorio
,
restandovi
quindici
giorni
consecutivi
,
durante
i
quali
gli
enti
e
proprietari
interessati
possono
presentare
osservazioni
o
reclami
.
Quando
vi
sono
anche
atti
da
pubblicare
,
il
prefetto
ordina
che
siano
depositati
nell
ufficio
comunale
,
per
la
parte
relativa
a
ciascun
Comune
,
durante
il
termine
di
quindici
giorni
,
e
che
per
uguale
termine
restino
esposti
nell
ufficio
di
Prefettura
gli
atti
completi
,
dandone
avviso
col
manifesto
.
Della
eseguita
affissione
e
dell
avvenuto
deposito
degli
atti
i
sindaci
debbono
entro
tre
giorni
spedire
un
certificato
al
prefetto
.
Quando
le
pubblicazioni
siano
fatte
a
richiesta
degli
interessati
,
questi
ne
anticipano
la
spesa
nella
somma
approssimativamente
indicata
dal
prefetto
.
3
.
Se
il
territorio
della
bonifica
si
estende
a
diverse
Provincie
,
il
prefetto
competente
comunica
,
anche
successivamente
,
ai
prefetti
delle
altre
Provincie
le
copie
degli
atti
necessari
,
perché
ciascuno
provveda
alla
pubblicazione
nel
modo
stabilito
dal
precedente
articolo
e
gli
trasmetta
quindi
in
originale
le
osservazioni
ed
i
reclami
presentati
.
4
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
la
maggioranza
d
interessi
o
d
interessati
deve
rappresentare
più
della
metà
della
estensione
,
ed
insieme
più
della
metà
dell
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
5
.
Quando
non
sia
altrimenti
disposto
,
i
progetti
per
le
opere
di
bonifica
di
prima
categoria
sono
approvati
con
decreto
del
Ministero
,
sentiti
l
ispettore
compartimentale
o
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
ai
termini
delle
leggi
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
,
e
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
6
.
Agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
,
debbono
essere
pubblicati
il
piano
particolareggiato
approvato
delle
opere
di
bonifica
di
prima
o
di
seconda
categoria
e
l
elenco
delle
ditte
espropriate
.
7
.
Una
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
con
sede
presso
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
e
da
istituirsi
con
decreto
reale
,
designa
in
via
provvisoria
:
a
)
il
perimetro
di
ciascuna
bonifica
di
prima
categoria
,
delimitando
il
territorio
da
risanare
nei
riguardi
igienici
,
ovvero
nei
riguardi
dell
agricoltura
e
dell
igiene
insieme
,
ai
termini
dell
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195;
b
)
la
divisione
della
bonifica
in
bacini
,
se
possibile
ed
opportuna
.
Alla
Commissione
può
essere
aggregato
,
caso
per
caso
,
l
ispettore
compartimentale
del
Genio
civile
.
8
.
Con
la
divisione
in
bacini
,
salva
l
approvazione
definitiva
ai
termini
dell
articolo
16
,
ogni
bacino
è
considerato
come
bonifica
separata
e
indipendente
dalle
altre
parti
,
agli
effetti
delle
leggi
e
del
presente
regolamento
.
TITOLO
II
Bonifiche
di
prima
categoria
Capo
I
:
Bonifica
da
eseguirsi
a
cura
dello
Stato
9
.
Designato
provvisoriamente
il
perimetro
d
una
bonifica
,
la
Commissione
tecnica
centrale
,
di
cui
all
art
.
7
,
determina
:
a
)
l
ordine
dei
criteri
coi
quali
si
debbono
studiare
i
progetti
e
svolgere
i
lavori
;
b
)
le
norme
atte
ad
impedire
una
maggior
diffusione
delle
infezioni
malariche
e
a
difendere
da
queste
i
lavoratori
durante
l
esecuzione
delle
opere
;
c
)
la
possibilità
e
convenienza
di
percepire
i
redditi
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
non
ritardare
il
progresso
della
bonifica
ed
evitare
controversie
con
gli
appaltatori
delle
opere
.
La
Commissione
fa
anche
al
Ministero
le
proposte
relative
al
personale
necessario
nei
singoli
Uffici
del
Genio
civile
per
la
compilazione
dei
progetti
o
per
la
loro
esecuzione
.
10
.
Quando
si
ritenga
necessario
un
progetto
di
massima
,
questo
deve
farsi
secondo
le
norme
del
regolamento
29
maggio
1895
,
per
la
compilazione
dei
progetti
di
opere
dello
Stato
.
11
.
Quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
superi
le
lire
200.000
,
la
Commissione
tecnica
centrale
accerta
se
i
progetti
siano
conformi
alle
istruzioni
date
ed
alle
prescrizioni
di
legge
,
riconoscendole
meritevoli
d
approvazione
,
li
trasmette
col
proprio
voto
al
Ministero
.
L
accertamento
e
la
trasmissione
dei
progetti
sono
fatti
dall
ispettore
compartimentale
,
quando
l
importo
dell
intera
opera
di
bonifica
non
superi
le
lire
200.000
.
12
.
Ai
progetti
di
esecuzione
debbono
essere
uniti
:
a
)
il
piano
particolareggiato
e
l
elenco
delle
ditte
espropriande
,
ai
termini
degli
articoli
16
e
24
della
legge
25
giugno
1865
,
numero
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
l
elenco
delle
rendite
di
cui
all
art
.
14
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
quando
se
ne
voglia
affidare
la
riscossione
all
appaltatore
delle
opere
per
una
somma
fissa
da
dedursi
senza
ribasso
dall
importo
netto
dei
lavori
;
c
)
una
relazione
corredata
di
dati
statistici
sulle
condizioni
igeniche
,
agricole
ed
industriali
della
zona
da
bonificarsi
e
sui
risultati
che
si
possono
sperare
dai
lavori
progettati
;
d
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
.
13
.
Per
l
esecuzione
di
ciascuna
bonifica
deve
essere
compilato
un
progetto
economico
da
cui
risultino
:
1
)
l
elenco
dei
consorzi
idrauilici
che
siano
compresi
per
intero
nel
perimetro
provvisorio
e
definitivo
della
bonifica
,
e
che
abbiano
deliberato
di
funzionare
quali
consorzi
di
bonifica
,
ai
termini
ed
agli
effetti
dell
art
.
18
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
;
2
)
l
elenco
delle
proprietà
interessate
,
non
comprese
nei
consorzi
di
che
al
precedente
capoverso
,
distinte
per
Provincie
e
Comuni
coi
nomi
e
cognomi
dei
proprietari
iscritti
nei
ruoli
catastali
e
,
in
mancanza
,
in
quelli
della
imposta
fondiaria
,
con
la
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
e
con
tutti
quegli
altri
possibili
dati
che
valgono
a
meglio
individuarle
;
3
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
,
195
,
con
la
determinazione
del
loro
presuntivo
ammontare
;
4
)
i
contributi
nelle
spese
di
esecuzione
e
la
proposta
delle
relative
annualità
determinati
:
a
)
in
linea
provvisoria
,
per
metà
in
ragione
di
superficie
e
per
metà
in
ragione
d
imposta
per
i
consorzi
e
le
proprietà
interessate
;
b
)
in
ragione
di
estensione
dei
terreni
da
bonificare
,
posti
nei
rispettivi
territori
,
per
le
Provincie
e
per
i
Comuni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
(
direttamente
interessati
)
:
c
)
in
ragione
dei
vantaggi
agricoli
od
igienici
conseguibili
per
la
Provincie
e
per
i
Comuni
fuori
perimetro
(
indettamente
interessati
)
.
14
.
Nel
progetto
economico
la
determinazione
dei
contributi
ha
luogo
in
base
all
ammontare
presuntivo
delle
spese
di
esecuzione
dei
lavori
,
comprendendo
in
esse
le
indennità
per
le
occupazioni
temporanee
o
permanenti
di
beni
dello
Stato
,
anche
se
effettivamente
non
pagate
,
e
detraendo
i
proventi
delle
rendite
di
cui
al
n
.
3
dell
articolo
precedente
.
Alle
quote
così
stabilite
si
aggiungono
con
ruoli
suppletivi
i
contributi
nelle
spese
per
i
lavori
addizionali
o
complementari
,
per
varianti
,
riparazioni
di
danni
e
provvisoria
manutenzione
delle
opere
di
bonifica
eseguite
.
15
.
Il
prefetto
pubblica
,
anche
separatamente
ed
in
tempi
diversi
:
a
)
il
piano
particolareggiato
approvato
e
l
elenco
di
cui
alla
lettera
a
)
dell
art
.
11
,
ai
termini
ed
agli
effetti
della
legge
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
sulle
espropriazioni
per
causa
di
pubblica
utilità
;
b
)
il
piano
del
territorio
da
bonificare
,
con
le
designazioni
provvisorie
del
perimetro
e
della
divisione
in
bacini
;
c
)
il
progetto
economico
per
l
esecuzione
dell
opera
.
16
.
Con
uno
o
più
decreti
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
statuisce
definitivamente
sui
reclami
e
,
sentiti
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
ed
il
Consiglio
di
Stato
,
approva
il
perimetro
,
l
eventuale
divisione
della
bonifica
in
bacini
ed
il
progetto
economico
per
l
intera
opera
o
per
una
delle
sue
parti
,
determinando
anche
,
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
il
numero
delle
rate
annuali
pei
contributi
degli
enti
e
proprietari
interessati
.
CAPO
II
:
Consorzi
per
le
opere
di
bonifica
di
1ª
categoria
17
.
Per
le
opere
di
bonifica
di
la
categoria
si
costituiscono
speciali
consorzi
con
uno
o
più
dei
seguenti
scopi
:
a
)
corrispondere
le
quote
di
contributo
;
b
)
assumere
la
concessione
dei
lavori
;
c
)
mantenere
le
opere
eseguite
.
Pei
consorzi
di
manutenzione
valgono
le
norme
stabilite
nel
capo
IV
.
18
.
I
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
possono
,
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
,
assumersi
l
obbligo
di
versare
al
Tesoro
le
quote
di
contributo
complessivamente
attribuite
alle
proprietà
consorziate
restandone
a
loro
cura
il
riparto
e
l
esazione
dagli
interessati
.
Divenuta
esecutiva
la
deliberazione
,
essi
funzionano
come
consorzi
di
bonifica
e
conservano
i
propri
statuti
in
quanto
non
siano
contrari
alla
leggi
in
vigore
ed
al
presente
regolamento
.
I
proprietari
non
consorziati
hanno
facoltà
di
chiedere
di
essere
aggregati
ad
uno
o
ad
altro
di
tali
consorzi
,
secondo
la
ubicazione
dei
loro
fondi
;
l
aggregazione
è
definitiva
con
l
annuenza
del
consorzio
secondo
le
forme
del
proprio
statuto
.
19
.
Se
il
territorio
da
bonificare
è
compreso
per
intero
nel
perimetro
di
un
consorzio
legalmente
costituito
,
questo
può
con
deliberazione
dell
assemblea
generale
assumere
anche
le
funzioni
di
consorzio
speciale
di
bonifica
.
Se
invece
è
compreso
nel
perimetro
di
più
consorzi
idraulici
esistenti
,
è
data
loro
facoltà
di
riunirsi
in
consorzio
speciale
di
bonifica
.
In
tale
caso
il
consorzio
che
assume
l
iniziativa
trasmette
agli
altri
la
sua
proposta
corredata
;
a
)
di
una
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinto
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
b
)
dell
elenco
dei
consorzi
idraulici
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
con
l
indicazione
delle
rispettive
superfici
ed
imposte
erariali
;
c
)
di
una
relazione
sommaria
sulla
bonifica
da
eseguire
,
sulla
presunta
spesa
e
sui
vantaggi
conseguibili
con
il
consorzio
speciale
secondo
lo
scopo
che
si
prefigge
ai
termini
dell
art
177
lett
.
a
)
b
)
;
d
)
del
disegno
di
statuto
compilato
in
conformità
dell
art
.
29
,
ove
lo
ritenga
opportuno
.
Il
consorzio
proponente
invita
contemporaneamente
gli
altri
a
promuovere
entro
un
congruo
termine
le
deliberazioni
delle
assemblee
generali
.
Approvata
la
proposta
,
ai
termini
dei
rispettivi
statuti
da
tanti
consorzi
quanti
rappresentano
la
maggioranza
d
interessi
e
divenute
esecutive
le
deliberazioni
,
la
costituzione
del
consorzio
,
l
approvazione
dello
statuto
e
del
perimetro
definitivo
della
bonifica
,
se
occorra
,
hanno
luogo
in
conformità
dell
art
.
28
.
Quando
non
sia
altrimenti
provveduto
,
i
presidenti
dei
vari
consorzi
costituiscono
la
depurazione
provvisoria
del
nuovo
consorzio
.
20
.
Non
esistendo
consorzi
idraulici
nel
perimetro
della
bonifica
,
od
esistendo
consorzi
e
proprietari
che
non
siano
aggregati
ad
essi
secondo
l
art
.
18
,
qualunque
interessato
può
promuovere
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
presentando
al
prefetto
la
relativa
proposta
corredata
in
conformità
del
precedente
articolo
,
con
la
aggiunta
dell
elenco
delle
proprietà
interessate
non
consorziate
,
compilato
ai
termini
dell
art
.
13
n
.
2
.
21
.
Il
prefetto
.
verificata
preliminarmente
la
legalità
degli
atti
presentati
,
pubblica
un
manifesto
col
quale
:
a
)
ordina
la
pubblicazione
della
domanda
e
dei
documenti
;
b
)
determina
l
estensione
della
superficie
e
l
ammontare
della
imposta
erariale
necessari
a
stabilire
la
maggioranza
di
interessi
secondo
l
art
.
4;
c
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
,
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
a
riunire
in
un
congruo
termine
,
posteriormente
alla
pubblicazione
,
le
assemblee
generali
per
deliberare
sulla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
sul
disegno
di
statuto
se
presentato
,
e
sulla
nomina
dei
propri
delegati
scelti
fra
i
consorziati
per
concorrere
a
formare
la
deputazione
provvisoria
del
nuovo
ente
;
d
)
convoca
nello
stesso
termine
,
e
per
un
giorno
festivo
i
proprietari
non
consorziati
,
ed
appartenenti
a
consorti
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
tutti
unitamente
o
per
sezioni
,
nel
luogo
o
nei
luoghi
più
opportuni
,
perché
deliberino
sulla
costituzione
del
consorzio
di
bonifica
e
sulla
nomina
dei
delegati
scelti
fra
loro
per
la
formazione
della
deputazione
provvisoria
.
Il
numero
dei
delegati
è
fissato
nel
manifesto
prefettizio
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
siano
egualmente
rappresentanti
in
ragione
di
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
Quando
non
esistano
consorzi
debbono
essere
almeno
tre
i
delegati
dei
proprie
tari
.
In
ogni
caso
i
delegati
dei
proprietari
non
consorziati
,
od
appartenenti
a
consorzi
non
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
,
vengono
,
ai
termini
dell
art
24
,
nominati
pei
un
terzo
del
loro
numero
da
coloro
che
sono
contrari
alla
costituzione
del
nuovo
consorzio
e
per
due
terzi
dai
favorevoli
.
Quando
i
proprietari
sono
convocati
tutti
unitamente
il
prefetto
li
invita
a
deliberare
nella
stessa
seduta
o
in
sedute
successive
,
anche
sul
disegno
di
statuto
,
se
presentato
.
22
.
L
assemblea
è
presieduta
da
persona
scelta
dal
prefetto
,
ed
,
ove
sia
divisa
in
sezioni
,
ciascuna
di
queste
e
presiduta
da
un
delegato
del
prefetto
della
Provincia
,
nel
cui
territorio
trovasi
il
luogo
della
riunione
.
Il
presidente
dell
assemblea
invita
i
due
più
anziani
e
i
due
più
giovani
degli
intervenuti
ad
assisterlo
come
scrutatoli
ed
un
altro
,
che
ritenga
idoneo
fra
gli
intervenuti
a
fare
da
segretario
.
Non
sono
valide
le
deliberazioni
se
nell
adunanza
di
prima
convocazione
,
sia
unica
che
divisi
in
sezioni
non
intervengono
complessivamente
tanti
proprietari
interessati
quanti
rappresentino
la
maggioranza
su
quelli
indicati
nell
elenco
che
deve
trovarsi
nella
sala
.
In
tal
caso
la
seconda
convocazione
ha
luogo
nella
domenica
successiva
senza
ulteriore
avviso
,
ed
è
valida
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti
,
se
il
consorzio
speciale
è
da
istituirsi
fra
i
proprietari
e
consorzi
esistenti
;
se
fra
soli
proprietari
,
è
richiesto
invece
l
intervento
di
tanti
interessati
quanti
rappresentano
la
maggioranza
.
23
.
Ciascun
interessato
può
farsi
rappresentare
nell
assemblea
da
persona
anche
estranea
,
purché
maggiore
di
età
e
munita
di
delegazione
vidimata
nella
firma
dal
sindato
o
da
un
notaio
.
Per
i
corpi
morali
e
per
le
società
industriali
e
commerciali
che
abbiano
la
proprietà
di
beni
compresi
nel
perimetro
del
territorio
da
bonificarsi
possono
intervenire
solo
i
legittimi
rappresentanti
.
La
donna
maritata
può
essere
rappresentata
dal
marito
:
i
minori
,
gli
interdetti
e
gli
inabilitati
sono
rappresentati
dai
rispettivi
tutori
o
curatori
.
La
rappresentanza
dei
beni
concessi
in
enfiteusi
è
dei
domini
utili
,
non
dei
domini
diretti
.
Pei
terreni
,
nei
quali
l
usufrutto
sia
diviso
dalla
proprietà
,
interviene
il
proprietario
o
l
usufruttuario
,
secondo
che
l
uno
o
l
altro
debba
sostenere
le
spese
derivanti
dalla
bonificazione
.
I
proprietari
inscritti
pro
-
indiviso
nei
ruoli
delle
imposte
dirette
,
debbono
designare
uno
di
loro
per
l
intervento
nell
assemblea
.
24
.
Il
presidente
,
aperta
la
seduta
,
espone
lo
scopo
dell
adunanza
ed
invita
gli
interessati
a
presentare
le
loro
osservazioni
sulla
proposta
costituzione
del
consorzio
e
sui
numero
del
delegati
.
Chiusa
la
discussione
,
propone
all
assemblea
di
deliberare
:
a
)
per
appello
nominale
,
sulla
costituzione
del
consorzio
;
b
)
per
scheda
segreta
,
sulla
nomina
del
delegati
;
Deposte
sul
tavole
due
urne
di
vetro
,
l
una
per
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
l
altra
per
quelli
dei
contrari
,
avverte
che
le
votazioni
hanno
luogo
contemporaneamente
.
Distribuite
quindi
le
schede
,
numerate
e
vidimate
dalla
Prefettura
,
fa
cominciare
l
appello
nominale
.
Secondo
l
ordine
di
questo
,
ciascun
votante
dichiara
ad
alta
voce
il
suo
voto
sulla
costituzione
del
consorzio
ed
a
seconda
di
esso
depone
nell
una
e
nell
altra
urna
la
propria
scheda
con
tanti
nomi
quanti
debbono
essere
i
delegati
dei
favorevoli
e
dei
contrari
al
consorzio
.
Terminato
l
appello
,
sono
ammessi
a
votare
gl
interessati
sopraggiunti
.
Trascorsa
un
ora
dal
compiuto
appello
,
se
non
si
trovino
nella
sala
interessati
che
non
abbiano
votato
,
il
presidente
dichiara
chiusa
la
votazione
,
ed
insieme
agli
scrutatori
fa
il
computo
dei
voti
.
Con
l
esito
della
votazione
proclama
eletti
nel
numero
rispettivamente
stabilito
i
delegati
che
ottennero
maggior
numero
di
voti
dai
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
,
e
quelli
che
li
ottennero
dai
contrari
.
Il
computo
dei
voti
per
la
nomina
dei
delegati
non
può
in
alcun
modo
influire
su
quello
dei
voti
per
la
costituzione
del
consorzio
.
Nel
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
articolo
21
,
quando
la
votazione
è
riuscita
favorevole
alla
costituzione
del
consorzio
speciale
,
ovvero
quando
nel
perimetro
della
bonifica
non
esistono
consorzi
i
cui
voti
possono
modificare
il
risultato
della
votazione
dei
proprietario
non
consorziati
,
questi
procedono
,
con
le
stesse
norme
,
alla
discussione
del
disegno
di
statuto
,
ed
alla
sua
deliberazione
per
appello
nominale
,
proseguendo
,
ove
occorra
,
la
discussione
in
sedute
successive
stabilite
dal
presidente
dell
assemblea
.
25
.
Quando
l
assemblea
è
divisa
in
sezioni
ciascun
presidente
annunzia
i
risultati
della
votazione
,
i
nomi
di
coloro
che
ottennero
voti
per
la
nomina
a
delegato
ed
il
numero
dei
voti
riportati
da
ciascuno
,
avvertendo
che
le
proclamazioni
saranno
fatte
dopo
che
siano
conosciuti
i
risultati
delle
altre
sezioni
:
indi
toglie
la
seduta
.
Nel
giorno
successivo
tutti
i
presidenti
si
riuniscono
nella
sala
della
prima
sezione
,
dove
possono
intervenire
anche
gli
interessati
.
Letti
i
verbali
dell
adunanza
delle
varie
sezioni
,
è
fatto
il
computo
generale
dei
voti
.
Il
presidente
della
prima
sezione
proclama
i
risultati
finali
delle
votazioni
e
dichiara
eletti
i
delegati
dei
proprietari
favorevoli
alla
costituzione
del
consorzio
e
quelli
dei
contrari
,
salvo
il
caso
di
cui
nell
ultimo
capoverso
del
precedente
articolo
.
26
.
Il
presidente
dell
assemblea
o
della
prima
sezione
invia
immediatamente
al
prefetto
i
verbali
dell
adunanza
,
insieme
alle
schede
in
pacchi
suggellati
,
restituendo
quelle
che
non
furono
distribuite
.
I
presidenti
dei
consorzi
idraulici
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
trasmettono
anch
essi
al
prefetto
i
verbali
delle
assemblee
.
27
.
Il
prefetto
verifica
se
la
proposta
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
abbia
riportata
l
adesione
di
tanti
consorzi
e
di
tanti
proprietari
da
rappresentare
la
maggioranza
d
interessi
.
In
tal
caso
la
proposta
s
intende
approvata
,
ed
il
prefetto
con
manifesto
dà
notizia
della
seguita
approvazione
.
Con
lo
stesso
manifesto
il
prefetto
:
a
)
dà
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
,
se
intervenuta
nei
casi
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
21;
b
)
negli
altri
casi
in
cui
il
disegno
di
statuto
sia
stato
presentato
,
promuove
su
di
esso
la
deliberazione
dei
proprietari
non
appartenenti
ai
consorzi
idraulici
,
convocandoli
per
un
giorno
di
domenica
con
le
norme
degli
articoli
precedenti
.
La
notizia
dell
approvazione
del
disegno
di
statuto
dei
casi
indicati
alla
lettera
b
)
è
pubblicata
dal
prefetto
.
Gli
atti
relativi
alla
costituzione
del
consorzio
,
all
approvazione
dello
statuto
,
se
intervenuta
,
i
certificati
delle
pubblicazioni
,
ed
i
reclami
eventualmente
presentati
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
con
un
rapporto
sulla
regolarità
della
procedura
eseguita
e
sul
merito
delle
opposizioni
.
28
.
Il
Ministero
,
udito
,
quando
vi
siano
opposizioni
di
ordine
tecnico
,
il
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
promuove
il
decreto
reale
per
la
costituzione
del
consorzio
speciale
,
e
,
ove
occorra
,
provvede
con
suo
decreto
all
approvazione
definitiva
del
perimetro
di
bonifica
e
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
,
statuendo
sui
reclami
.
I
consorzi
entrati
a
far
parte
del
nuovo
consorzio
non
perdono
la
personalità
loro
e
sono
considerati
come
altrettanti
elementi
di
esso
.
29
.
Se
lo
statuto
non
fu
promosso
dal
promotore
del
consorzio
,
ovvero
se
la
proposta
non
fu
accolta
,
la
deputazione
provvisoria
,
presieduta
dal
più
anziano
dei
componenti
,
formula
il
disegno
di
statuto
,
col
quale
si
deve
provvedere
:
a
)
alla
designazione
della
sede
del
consorzio
,
scegliendo
il
luogo
più
opportuno
nella
provincia
in
cui
è
compreso
il
territorio
da
bonificare
o
la
maggior
parte
di
esso
;
b
)
alle
rappresentanze
dei
consorzi
entrati
a
far
parte
del
consorzio
speciale
,
proporzionate
alla
somma
degl
interessi
che
hanno
per
la
bonifica
i
relativi
comprensori
;
c
)
al
modo
dì
costituzione
,
alla
rinnovazione
ed
alle
attribuzioni
del
Consiglio
e
dei
delegati
,
ove
si
creda
opportuno
di
trasferire
in
tutto
od
in
parte
a
tale
Consiglio
i
poteri
dell
assemblea
.
La
durata
in
carica
dei
delegati
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
d
)
al
modo
di
costituzione
,
alla
durata
in
carica
ed
alle
attribuzioni
d
una
deputazione
amministrativa
,
che
curi
gli
affari
del
consorzio
e
che
,
direttamente
o
per
mezzo
del
suo
presidente
ne
abbia
la
rappresentanza
.
La
durata
in
carica
degli
amministratori
non
può
essere
maggiore
di
cinque
anni
;
e
)
alle
norme
per
la
validità
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell
assemblea
generale
,
della
deputazione
amministrativa
e
del
Consiglio
dei
delegati
,
e
per
le
condizioni
e
proporzionalità
del
diritto
di
voto
nelle
assemblee
generali
;
f
)
alle
norme
per
la
compilazione
dei
bilanci
annuali
,
preventivi
e
consuntivi
,
e
per
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
l
approvazione
di
essi
da
parte
dell
assemblea
generale
e
o
dei
Consigli
dei
delegati
;
g
)
alle
norme
pel
servizio
di
cassa
,
per
la
relativa
vigilanza
e
per
la
misura
della
cauzione
da
prestarsi
dall
incaricato
del
servizio
di
tesoreria
;
h
)
alle
norme
pel
riparto
dei
contributi
consorziali
nelle
spese
dell
opera
e
per
la
definizione
delle
eventuali
opposizioni
;
i
)
al
servizio
tecnico
necessario
per
l
esecuzione
della
bonifica
,
quando
il
consorzio
ha
lo
scopo
di
assumere
la
concessione
;
k
)
ad
ogni
altra
norma
necessaria
per
il
regolare
andamento
del
consorzio
.
Nello
stesso
disegno
di
statuto
si
può
disporre
per
la
futura
manutenzione
dell
opera
,
aggiungendovi
le
norme
di
cui
all
articolo
46
.
30
.
La
deputazione
provvisoria
richiede
al
prefetto
la
pubblicazione
del
disegno
di
statuto
e
la
convocazione
delle
assemblee
generali
dei
consorzi
e
dei
proprietari
interessati
.
La
convocazione
deve
avvenire
in
un
giorno
festivo
posteriore
al
termine
delle
pubblicazioni
,
con
le
norme
stabilite
negli
artt
.
22
a
26
.
La
deputazione
provvisoria
provvede
per
la
presidenza
dell
assemblea
generale
dei
proprietari
interessati
,
anche
se
distinti
in
sezioni
.
31
.
Accettato
lo
statuto
dalla
maggioranza
degli
interessati
,
la
deputazione
provvisoria
la
trasmette
al
prefetto
insieme
ai
verbali
delle
assemblee
generali
,
riferendo
sulle
modificazioni
ed
osservazioni
presentate
.
Il
prefetto
invia
gli
atti
col
proprio
avviso
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
che
,
ai
termini
dell
art
.
28
,
provvede
all
approvazione
definitiva
dello
statuto
con
le
necessarie
modifiche
.
32
.
Tranne
il
caso
di
cui
all
ultimo
capoverso
dell
art
.
29
,
lo
statuto
così
approvato
regola
,
per
la
sola
durata
dell
esecuzione
dell
opera
,
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
.
Tale
consorzio
è
tuttavia
continuativo
per
la
manutenzione
della
bonifica
,
salvo
a
modificare
il
proprio
statuto
in
conformità
dell
art
.
46
.
33
.
Approvato
lo
statuto
,
la
deputazione
provvisoria
promuove
immediatamente
la
nomina
della
rappresentanza
definitiva
del
consorzio
,
e
quindi
cessa
da
ogni
funzione
.
CAPO
III
:
Bonifiche
da
eseguirsi
per
concessione
34
.
La
concessione
delle
opere
di
bonifica
di
1a
categoria
può
essere
accordata
:
a
)
ad
una
delle
Provincie
o
ad
uno
del
Comuni
interessati
;
b
)
all
associazione
volontaria
di
Provincie
,
Comuni
,
o
di
questi
e
quelle
insieme
;
c
)
al
consorzio
speciale
di
bonifica
esistente
,
od
istituito
a
termini
degli
artt
.
18
a
28;
d
)
ad
uno
dei
consorzi
che
,
secondo
l
art
.
19
,
funzioni
come
consorzio
speciale
di
bonifica
;
ma
in
tal
caso
gli
altri
consorzi
e
proprietari
interessati
non
possono
essere
costretti
a
pagare
il
loro
contributo
con
decorrenza
anteriore
a
quella
stabilita
dalle
tabelle
allegate
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
35
.
Le
associazioni
volontarie
fra
Provincie
e
comuni
,
di
cui
al
capoverso
b
)
del
precedente
articolo
si
costituiscono
in
base
a
deliberazioni
dei
Consigli
comunali
e
provinciali
,
approvate
dalle
rispettive
Giunte
provinciali
amministrative
.
Ottenuta
la
concessione
,
non
possono
sciogliersi
finché
le
opere
non
sieno
compiute
e
consegnate
al
consorzio
di
manutenzione
.
Per
il
funzionamento
di
tali
associazioni
,
per
la
costituzione
e
i
poteri
della
rappresentanza
di
esse
,
e
pei
reciproci
rapporti
fra
gli
enti
associati
si
provvederà
con
regolamento
speciale
da
approvarsi
dal
ministero
dei
lavori
pubblici
,
quando
si
tratti
di
associazioni
interprovinciali
,
e
negli
altri
casi
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
36
.
Alla
domanda
di
concessione
,
da
presentarsi
al
prefetto
debbono
essere
uniti
:
1
)
la
corografia
del
territorio
da
bonificarsi
,
distinta
con
tinte
diverse
per
Provincie
,
Comuni
e
comprensori
;
2
)
la
deliberazione
o
le
deliberazioni
del
Consiglio
della
Provincia
o
del
Comune
richiedente
,
ovvero
dei
Consigli
delle
Provincie
e
dei
Comuni
associati
,
approvate
dalla
Giunta
provinciale
amministrativa
nei
riguardi
della
tutela
,
o
dell
assemblea
generale
del
consorzio
,
secondo
i
casi
dell
articolo
precedente
,
da
cui
risultino
la
decisione
di
chiedere
la
concessione
,
le
modalità
principali
specie
in
ordine
alla
spesa
ed
ai
mezzi
di
farvi
fronte
,
ed
i
poteri
all
uopo
accordati
alle
rispettive
rappresentanze
quando
non
constino
altrimenti
;
3
)
la
dimostrazione
di
avere
disponibili
,
appena
ottenuta
la
concessione
,
i
mezzi
finanziari
occorrenti
per
anticipare
tutta
la
spesa
;
4
)
il
progetto
tecnico
esecutivo
della
bonifica
,
e
quello
economico
compilati
ai
termini
degli
artt
.
12
e
13
.
I
documenti
di
cui
al
n
.
2
non
occorrono
,
quando
la
domanda
è
presentata
da
un
associazione
volontaria
di
Provincie
o
Comuni
interessati
o
dal
consorzio
speciale
,
e
dalle
deliberazioni
stesse
costitutive
risultino
gli
elementi
richiesti
.
37
.
Prima
di
fare
la
domanda
ai
termini
del
precedente
articolo
,
il
richiedente
può
presentare
,
per
una
istruttoria
preliminare
,
un
progetto
di
sola
massima
,
corredato
del
piano
di
esecuzione
dei
lavori
in
ragione
di
ordine
e
di
tempo
.
Il
prefetto
,
sentito
l
Ufficio
del
Genio
civile
,
trasmette
il
progetto
alla
Commissione
tecnica
centrale
,
che
ne
riferisce
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
promosso
il
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
comunica
al
richiedente
le
proprie
osservazioni
sul
progetto
di
massima
,
salva
e
riservata
ogni
ulteriore
decisione
in
merito
alla
concessione
.
38
.
Il
prefetto
,
accertata
la
regolarità
degli
atti
presentati
con
la
domanda
di
concessione
di
cui
all
art
.
36
,
li
trasmette
all
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
,
verificato
il
progetto
tecnico
esecutivo
al
termini
dell
art
.
10
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
1i
invia
alla
Commissione
tecnica
centrale
per
le
bonifiche
,
la
quale
ne
riferisce
al
Ministero
del
lavori
pubblici
.
Il
Ministero
,
esaminato
preliminarmente
se
nulla
osti
all
accoglimento
della
domanda
,
dispone
la
pubblicazione
degli
atti
per
mezzo
del
prefetto
.
La
pubblicazione
non
occorre
per
gli
effetti
della
concessione
,
quando
sugli
stessi
atti
si
siano
pronunciati
favorevolmente
tutti
gli
interessati
.
39
.
Il
Ministero
,
qualora
,
in
seguito
al
risultato
della
pubblicazione
,
ritenga
di
poter
accogliere
la
domanda
,
promuove
,
l
avviso
del
Ministero
del
tesoro
,
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
e
del
Consiglio
di
Stato
,
e
provvede
definitivamente
con
uno
o
più
decreti
motivati
:
a
)
sulle
opposizioni
e
sul
reclami
presentati
;
b
)
all
approvazione
del
perimetro
della
bonifica
nei
casi
di
cui
ai
capoversi
a
)
,
d
)
dell
art
.
34
,
quando
già
non
abbia
avuto
luogo
a
termini
dell
art
.
16;
c
)
all
approvazione
del
progetto
tecnico
;
d
)
all
approvazione
del
progetto
economico
;
e
)
alla
concessione
delle
opere
,
giusta
l
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
22
maggio
1900
,
n
.
195
,
determinando
i
casi
di
decadenza
e
fissando
i
termini
per
l
incominciamento
e
la
ultimazione
dei
lavori
;
f
)
alla
determinazione
della
quota
di
concorso
dello
Stato
,
in
conformità
dell
art
.
10
della
citata
legge
,
deducendo
la
spesa
di
progetti
che
lo
Stato
abbia
ceduti
al
richiedente
.
Nei
casi
di
cui
al
capoverso
b
)
,
se
l
accoglimento
delle
opposizioni
porti
a
restringere
od
allargare
il
perimetro
provvisorio
della
bonifica
oltre
i
due
decimi
della
superficie
totale
la
concessione
non
può
aver
luogo
senza
una
nuova
deliberazione
del
richiedente
,
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
e
senza
che
sia
convenientemente
modificato
il
progetto
economico
.
40
.
Qualora
necessità
tecniche
sopravvenute
mutino
sostanzialmente
,
a
giudizio
del
Ministero
,
la
natura
e
l
economia
dell
opera
non
ancora
intrapresa
,
la
concessione
è
dichiarata
priva
di
effetto
.
Il
concessionario
,
con
nuove
deliberazioni
ai
termini
dell
art
.
36
,
n
.
2
,
può
chiedere
che
sia
ripetuta
l
istruttoria
prescritta
.
41
.
Il
prefetto
dispone
la
pubblicazione
:
a
)
del
piano
particolareggiato
di
esecuzione
con
l
elenco
delle
ditte
espropriande
;
b
)
del
ruolo
dei
contributi
,
avvertendo
gli
interessati
che
sono
ammesse
opposizioni
per
soli
errori
di
fatto
verificati
nell
applicazione
delle
misure
e
dei
criteri
stabiliti
nel
progetto
economico
,
già
definitivamente
approvato
.
Sulle
opposizioni
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
42
.
Salvo
il
caso
di
cui
all
art
.
34
,
lettera
d
)
,
l
obbligo
degli
altri
interessati
di
corrispondere
al
concessionario
i
contributi
nelle
spese
decorre
dal
1°
luglio
successivo
al
giorno
in
cui
il
contratto
di
appalto
è
divenuto
esecutivo
.
43
.
Per
la
gestione
dei
lavori
il
concessionario
deve
osservare
le
norme
e
forme
prescritte
pei
lavori
per
conto
dello
Stato
,
le
condizioni
dell
atto
di
concessione
,
il
progetto
approvato
e
il
relativo
capitolato
.
Per
il
controllo
e
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
si
applicano
gli
artt
.
56
,
57
e
58
.
Ultimati
i
lavori
,
il
collaudo
è
eseguito
da
uno
o
più
funzionari
del
Genio
civile
nominati
dal
Ministero
.
Possono
nello
stesso
modo
essere
eseguiti
collaudi
parziali
,
quando
sia
compiuta
la
notifica
di
uno
dei
bacini
,
in
cui
fu
divisa
,
o
quando
,
a
giudizio
dei
funzionari
incaricati
del
collaudo
,
un
opera
di
costo
non
inferiore
al
quarto
della
spesa
prevista
per
la
concessione
possa
funzionare
regolarmente
da
sola
per
lo
scopo
pei
quale
fu
eseguita
,
assicurando
in
parte
i
vantaggi
della
bonifica
.
CAPO
IV
:
Consorzi
di
manutenzione
44
.
Quando
una
bonifica
è
presso
ad
essere
ultimata
il
Ministero
provvede
a
far
pubblicare
un
progetto
economico
per
la
manutenzione
delle
opere
,
da
cui
risultino
:
a
)
l
indicazione
del
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
,
od
in
mancanza
l
elenco
dei
consorzi
compresi
per
intero
nel
perimetro
della
bonifica
e
delle
proprietà
direttamente
interessate
,
compilato
in
conformità
dell
art
.
13
,
nn
.
1
e
2;
b
)
l
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
,
con
le
indicazioni
prescritte
dall
art
.
13
,
n
.
2
,
per
quelle
direttamente
interessate
;
col
loro
riparto
in
zone
o
classi
in
ragione
di
beneficio
,
ai
termini
dell
art
.
53
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
con
la
determinazione
della
quota
percentuale
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
classe
e
per
ogni
ettaro
in
esso
compreso
;
c
)
l
elenco
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
della
citata
legge
col
loro
ammontare
.
Con
il
manifesto
di
pubblicazione
il
prefetto
,
quando
non
esiste
il
consorzio
speciale
istituito
ai
termini
degli
artt
.
19
e
28
:
1
)
invita
i
presidenti
dei
consorzi
ed
i
proprietari
interessati
a
deliberare
entro
congruo
termine
sulla
costituzione
volontaria
del
consorzio
e
sulla
nomina
della
deputazione
provvisoria
,
secondo
gli
artt
.
21
a
27;
2
)
designa
i
presidenti
dei
consorzi
interessati
ed
i
proprietari
che
in
caso
di
costituzione
obbligatoria
del
consorzio
di
manutenzione
debbono
formare
la
deputazione
provvisoria
,
prescelti
in
modo
che
consorzi
e
proprietari
direttamente
interessati
siano
egualmente
rappresentati
in
ragione
d
estensione
e
d
imposta
erariale
dei
rispettivi
beni
compresi
nel
perimetro
della
bonifica
.
45
.
Scaduto
il
termine
delle
pubblicazioni
,
il
Ministero
statuisce
sui
reclami
e
provvede
:
a
)
all
approvazione
dell
elenco
delle
proprietà
indirettamente
interessate
col
riparto
in
zone
o
classi
,
e
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
nelle
spese
di
manutenzione
per
ciascuna
zona
o
classe
;
b
)
alla
costituzione
,
anche
coattiva
,
del
consorzio
di
manutenzione
e
alla
nomina
della
relativa
deputazione
provvisoria
,
se
non
esiste
consorzio
speciale
.
Nel
caso
di
cui
al
capoverso
b
)
le
funzioni
di
presidente
sono
assunte
dal
più
anziano
dei
componenti
la
deputazione
provvisoria
.
46
.
Entro
due
mesi
dalla
comunicazione
del
decreto
di
cui
al
precedente
articolo
,
la
rappresentanza
del
consorzio
formula
le
modificazioni
allo
statuto
esistente
o
il
disegno
del
nuovo
statuto
con
le
norme
indicate
nell
art
.
29
lett
.
a
)
,
b
)
,
c
)
,
d
)
,
e
)
,
f
)
,
k
)
,
e
con
l
aggiunta
di
quelle
:
1
)
per
la
divisione
dei
terreni
bonificati
in
classi
,
secondo
l
utile
che
avranno
risentito
o
risentiranno
dalle
opere
di
bonifica
;
2
)
per
la
liquidazione
definitiva
della
quota
di
contributo
dovuta
in
ragione
di
beneficio
,
da
ciascun
proprietario
direttamente
interessato
;
3
)
per
la
rappresentanza
dei
proprietari
indirettamente
interessati
nel
caso
di
loro
partecipazione
al
consorzio
;
4
)
pel
riparto
dei
contributi
nelle
spese
di
manutenzione
;
5
)
per
presentare
e
risolvere
le
opposizioni
degli
interessati
contro
la
classifica
,
la
liquidazione
e
il
riparto
;
6
)
per
assicurare
stabilmente
il
servizio
tecnico
ed
amministrativo
necessario
alla
regolare
manutenzione
ed
al
funzionamento
delle
opere
di
bonifica
.
Nel
mese
successivo
il
disegno
delle
modificazioni
o
quello
del
nuovo
statuto
è
sottoposto
all
approvazione
del
consorzio
,
osservandosi
pei
Consorzi
nuovamente
istituiti
le
norme
dell
art
.
31
.
47
.
Lo
statuto
,
anche
se
non
deliberato
o
modificato
dal
consorzio
nel
termine
stabilito
,
è
approvato
definitivamente
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
nella
forma
e
con
le
modificazioni
ritenute
opportune
.
Nel
caso
di
nuovo
consorzio
è
applicabile
l
art
.
33
.
48
.
I
proprietari
indirettamente
interessati
hanno
sempre
diritto
di
essere
ammessi
a
far
parte
del
consorzio
di
manutenzione
,
rivolgendone
domanda
al
presidente
.
In
caso
di
rifiuto
provvede
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
49
.
La
Commissione
governativa
,
di
cui
all
art
.
50
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
invita
la
rappresentanza
provvisoria
o
definitiva
del
consorzio
di
manutenzione
a
voler
intervenire
,
direttamente
o
per
mezzo
di
delegato
,
alla
visita
locale
stabilita
per
accertare
se
la
bonifica
sia
compiuta
agli
effetti
di
legge
.
Qualora
la
rappresentanza
del
consorzio
non
intervenga
,
la
Commissione
può
procedere
egualmente
ai
suoi
lavori
.
Per
accertare
il
compimento
della
bonifica
,
la
Commissione
deve
esaminare
se
con
le
opere
ultimate
siasi
raggiunto
pei
terreni
quel
grado
di
prosciugamento
che
era
stato
previsto
nel
progetto
.
La
Commissione
si
astiene
da
ogni
indagine
od
apprezzamento
,
di
competenza
del
collaudatore
,
sul
modo
con
cui
le
opere
sono
state
eseguite
dagli
appaltatori
in
relazione
ai
rispettivi
contratti
.
Occorrendo
altri
lavori
,
la
Commissione
ne
riferisce
al
Ministero
e
procede
a
nuova
visita
appena
ultimati
.
In
caso
contrario
,
o
completate
le
opere
,
la
Commissione
ne
forma
lo
stato
di
consistenza
ed
insieme
al
processo
verbale
di
visita
lo
comunica
al
presidente
del
consorzio
,
assegnando
un
congruo
termine
per
le
osservazioni
ed
opposizioni
.
50
.
Trascorso
il
termine
di
cui
nel
precedente
articolo
,
il
Ministero
,
sentita
sulle
opposizioni
la
Commissione
permanente
,
dichiara
con
decreto
definitivamente
compiuta
la
bonifica
ed
approva
lo
stato
di
consistenza
delle
opere
.
Tale
decreto
è
notificato
al
presidente
provvisorio
o
definitivo
del
consorzio
e
inserito
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Decorsi
quindici
giorni
dalla
notifica
,
il
consorzio
è
costituito
responsabile
della
manutenzione
e
della
buona
conservazione
delle
opere
descritte
nello
stato
di
consistenza
,
anche
se
nel
frattempo
abbia
rifiutato
o
non
siasi
curato
di
riceverne
la
materiale
consegna
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
CAPO
V
:
Funzionamento
dei
consorzi
51
.
I
consorzi
di
bonifica
,
qualunque
sia
lo
scopo
,
onde
furono
istituiti
,
funzionano
con
le
norme
dei
rispettivi
statuti
.
Ai
consorzi
sono
applicabili
:
a
)
gli
artt
.
188
a
193
,
195
a
197
e
292
del
testo
unico
della
legge
comunale
e
provinciale
4
maggio
1898
,
n
.
164;
b
)
l
art
.
194
,
nn
.
1
,
2
,
3
e
4
della
stessa
legge
,
salvo
che
si
tratti
di
operazione
odi
spesa
autorizzata
od
approvata
dal
Ministero
;
c
)
le
altre
prescrizioni
di
legge
relative
alle
deliberazioni
dei
Consigli
e
delle
Giunte
comunali
,
in
quanto
gli
statuti
non
dispongano
altrimenti
per
le
deliberazioni
dell
assemblea
generale
e
delle
rappresentanze
consorziali
.
52
.
I
delegati
ed
amministratori
dei
consorzi
durano
in
carica
per
il
tempo
stabilito
negli
statuti
consorziali
,
che
regolano
altresì
i
casi
di
nuove
elezioni
.
Essi
prestano
gratuitamente
l
opera
loro
,
salvo
rimborso
delle
spese
necessarie
ed
effettivamente
sostenute
.
53
.
Se
un
consorzio
funziona
per
scopi
diversi
,
si
debbono
fare
per
la
gestione
della
bonifica
un
bilancio
distinto
,
sia
preventivo
che
consuntivo
,
ed
un
distinto
ruolo
di
contribuenza
.
In
ogni
caso
i
bilanci
preventivi
e
consuntivi
ed
i
ruoli
di
contribuenza
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
54
.
Nella
parte
ordinaria
dei
bilanci
preventivi
e
consuntivi
dei
consorzi
di
esecuzione
e
di
manutenzione
di
opere
di
bonifica
qualora
si
voglia
provvedere
alla
riscossione
delle
rendite
specificate
nell
art
.
14
,
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
numero
195
,
è
obbligatoria
la
loro
iscrizione
in
titolo
speciale
,
dando
conto
degli
aumenti
e
delle
diminuzioni
che
annualmente
si
verificano
.
55
.
I
progetti
relativi
alla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
opere
di
bonifica
,
sono
approvati
dall
ingegnere
capo
del
Genio
civile
sino
all
importo
di
L
.
12.000
e
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
sentito
l
ingegnere
capo
negli
altri
casi
.
Con
le
stesse
norme
sono
approvati
i
collaudi
dei
lavori
eseguiti
.
Per
motivi
di
urgenza
il
consorzio
può
ordinare
anche
in
base
a
progetto
sommario
non
regolarmente
approvato
,
l
esecuzione
delle
opere
strettamente
indispensabili
,
informandone
telegraficamente
l
Ufficio
del
Genio
civile
.
56
.
I
lavori
di
bonifica
si
eseguono
dai
Consorzi
sotto
la
vigilanza
tecnica
dell
Ufficio
del
Genio
civile
,
che
la
esercita
nei
modi
e
nelle
forme
determinati
dai
regolamenti
e
dal
Ministero
.
Non
osservandosi
i
progetti
approvati
e
le
altre
norme
stabilite
,
l
ingegnere
capo
può
con
ordine
di
servizio
,
sospendere
i
lavori
,
riferendo
in
ogni
caso
al
Ministero
cui
spetta
provvedere
.
57
.
Almeno
una
volta
per
ogni
biennio
il
Ministero
fa
esaminare
per
mezzo
dei
propri
funzionari
,
la
gestione
amministrativa
del
consorzio
,
e
controllare
la
regolarità
delle
spese
e
delle
entrate
,
in
relazione
agli
impegni
assunti
,
ai
bilanci
approvati
ed
agli
interessi
degli
enti
che
contribuiscono
nelle
spese
.
58
.
Le
spese
per
la
vigilanza
tecnica
ed
amministrativa
,
ai
termini
degli
artt
.
56
e
57
,
sono
comprese
fra
quelle
dell
andamento
ordinario
dell
amministrazione
consortile
e
vengono
anticipate
o
rimborsate
a
richiesta
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tali
spese
sono
per
una
metà
a
carico
dello
Stato
durante
l
esecuzione
di
opere
concesse
al
consorzio
.
59
.
Omettendosi
dalla
rappresentanza
del
consorzio
l
adempimento
di
una
disposizione
del
presente
regolamento
o
dello
statuto
,
può
il
prefetto
provvedervi
d
ufficio
per
mezzo
di
un
suo
delegato
ed
a
spese
del
consorzio
.
60
.
Procedendosi
allo
scioglimento
dell
amministrazione
consorziale
,
il
r
.
commissario
esercita
i
poteri
della
rappresentanza
del
consorzio
ed
in
caso
di
urgenza
anche
quelli
dell
assemblea
generale
.
Il
r
.
commissario
è
scelto
fra
i
funzionari
dello
Stato
che
per
l
esercizio
delle
loro
attribuzioni
siano
maggiormente
idonei
a
tale
incarico
,
ed
ha
diritto
al
rimborso
delle
spese
di
viaggio
e
ad
una
indennità
giornaliera
.
Tale
indennità
,
da
fissarsi
nel
decreto
di
nomina
,
non
può
superare
lire
dieci
o
lire
quindici
al
giorno
,
secondoché
il
funzionario
prescelto
appartenga
o
no
ad
un
ufficio
stabilito
nel
Comune
,
ove
ha
sede
il
consorzio
.
Le
spese
di
viaggio
o
le
diarie
sono
liquidate
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
che
può
anche
anticiparle
,
curandone
poi
il
rimborso
dal
consorzio
.
TITOLO
III
Bonifiche
di
seconda
categoria
61
.
Gli
atti
costitutivi
che
i
consorzi
volontari
debbono
trasmettere
ai
prefetti
,
ai
termini
e
per
gli
effetti
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
debbono
comprendere
:
a
)
i
documenti
comprovanti
il
consenso
di
tutti
gli
interessati
alla
costituzione
del
consorzio
:
tale
consenso
deve
risultare
da
deliberazione
presa
a
voti
unanimi
dagli
intervenuti
ad
una
adunanza
,
convocata
e
presieduta
da
qualcuno
dei
maggiori
interessati
,
e
da
dichiarazione
scritta
dei
non
intervenuti
;
b
)
un
elenco
dei
proprietari
o
possessori
dei
beni
compresi
nei
consorzi
,
con
le
indicazioni
stabilite
dall
art
.
13
,
n
.
2
del
presente
regolamento
;
c
)
lo
statuto
consorziale
.
Il
prefetto
,
assunte
le
informazioni
che
ritiene
opportune
,
provvede
alla
pubblicazione
di
tali
atti
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
Questa
pubblicazione
contiene
il
sunto
degli
atti
stessi
e
la
indicazione
della
sede
e
dello
scopo
del
consorzio
,
e
del
modo
di
costituzione
della
sua
rappresentanza
;
ed
è
fatta
a
spese
del
consorzio
.
Qualsiasi
ulteriore
modificazione
agli
atti
costitutivi
del
consorzio
è
trasmessa
al
prefetto
insieme
agli
atti
e
alle
deliberazioni
con
cui
è
stata
approvata
,
ed
è
parimenti
pubblicata
nel
bollettino
degli
annunzi
legali
della
Provincia
.
A
richiesta
del
consorzio
,
il
prefetto
gli
rilascia
una
dichiarazione
intesa
ad
attestare
l
adempimento
delle
prescrizioni
sopra
indicate
,
tenendone
nota
in
apposito
registro
.
I
prefetti
curano
la
conservazione
degli
atti
loro
trasmessi
dai
consorzi
volontari
.
62
.
La
domanda
che
,
ai
termini
dell
articolo
20
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
volontari
possono
presentare
al
prefetto
per
essere
dichiarati
obbligatori
,
deve
avere
a
corredo
:
a
)
l
atto
costitutivo
del
consorzio
;
b
)
lo
statuto
compilato
secondo
gli
articoli
29
e
46
ed
accettato
dall
assemblea
;
c
)
una
relazione
sommaria
sui
lavori
da
eseguire
,
sulle
spese
e
sui
mezzi
di
farvi
fronte
.
Fatte
le
pubblicazioni
della
domanda
,
l
obbligatorietà
,
se
ne
sia
il
caso
,
è
dichiarata
per
decreto
reale
,
promosso
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quello
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
previo
parere
del
Consiglio
superiore
dei
lavori
pubblici
e
del
Consiglio
di
Stato
.
Quando
il
consorzio
si
propone
di
eseguire
una
bonifica
a
scopo
igienico
o
che
può
Influire
su
opere
di
bonifica
di
categoria
già
compiute
,
in
corso
di
esecuzione
o
da
eseguire
,
deve
prima
sentirsi
anche
la
Commissione
permanente
per
le
bonificazioni
.
63
.
Eccetto
il
caso
di
cui
all
articolo
precedente
,
i
consorzi
obbligatori
s
istituiscono
ad
iniziativa
:
a
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
maggioranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
b
)
o
degli
interessati
che
rappresentano
la
minoranza
per
estensione
di
terreno
da
bonificare
;
c
)
o
di
una
Giunta
municipale
o
di
una
Deputazione
provinciale
interessata
;
d
)
o
dello
Stato
.
In
tutti
i
casi
la
proposta
dev
essere
corredata
:
1
)
dei
documenti
prescritti
dall
art
.
19
lett
.
a
)
,
b
)
;
2
)
dell
elenco
dei
proprietari
direttamente
o
indirettamente
interessati
;
3
)
della
designazione
di
cinque
proprietari
,
tre
dei
quali
scelti
fra
i
direttamente
interessati
e
due
fra
gli
indirettamente
interessati
,
per
costituire
la
deputazione
provinciale
del
consorzio
.
64
.
Il
prefetto
,
pubblicata
la
proposta
coi
relativi
documenti
promuove
su
di
essi
e
sulle
opposizioni
i
voti
:
1
)
del
Consiglio
della
Provincia
unicamente
o
maggiormente
interessata
alla
bonifica
,
nel
caso
di
cui
alla
lettera
al
del
precedente
articolo
.
2
)
di
tutti
i
Consigli
comunali
e
provinciali
interessati
,
negli
altri
casi
,
osservando
i
termini
stabiliti
nell
articolo
22
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
65
.
Eccetto
i
casi
di
cui
al
penultimo
capoverso
del
citato
articolo
22
della
legge
,
gli
atti
sono
dal
prefetto
trasmessi
al
Ministero
dei
lavori
pubblici
insieme
al
parere
dell
Ufficio
del
Genio
civile
.
Il
Ministro
dei
lavori
pubblici
d
accordo
con
quelli
dell
agricoltura
,
industria
e
commercio
promuove
ai
termini
dell
art
.
62
,
ultimo
capoverso
,
il
decreto
Reale
col
quale
,
statuendo
definitivamente
sui
reclami
,
provvede
:
a
)
alla
costituzione
del
consorzio
e
alla
nomina
della
deputazione
provvisoria
;
b
)
alla
determinazione
dell
aliquota
di
contributo
a
carico
di
Provincie
e
Comuni
,
a
norma
e
nei
casi
dell
art
.
25
della
legge
.
66
.
I
consorzi
obbligatori
comunque
istituiti
,
sono
soggetti
alle
prescrizioni
degli
articoli
56
,
58
,
59
,
60
e
,
quando
lo
Stato
concorre
nelle
spese
,
anche
a
quella
dell
articolo
57
.
67.-
75
.
(
)
.
TITOLO
V
Disposizioni
finanziarie
CAPO
I
:
Contributo
degli
enti
e
proprietari
interessati
76
.
Nel
caso
di
bonifica
da
farsi
direttamente
a
cura
dello
Stato
,
approvati
i
progetti
esecutivo
ed
economico
,
e
disposto
l
appalto
dei
lavori
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
provvede
,
con
le
norme
di
legge
,
anche
d
ufficio
,
se
ne
è
il
caso
,
perchè
entro
breve
termine
siano
rilasciate
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
tante
delegazioni
sulle
sovrimposte
o
su
altri
cespiti
,
quante
occorrano
per
il
pagamento
del
contributo
posto
rispettivamente
a
loro
carico
,
e
siano
allo
stesso
fine
resi
esecutivi
i
ruoli
della
maggiore
rata
di
imposta
da
mettersi
a
carico
dei
proprietari
per
la
quota
rispettiva
di
contributo
da
valere
per
il
periodo
necessario
fino
al
saldo
.
77
.
Le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
sovrimposte
fondiarie
,
non
possono
essere
accettate
,
se
essi
non
siano
riscossi
per
mezzo
di
un
appaltatore
che
abbia
prestato
la
cauzione
e
sia
tenuto
al
vincolo
del
non
riscosso
per
riscosso
,
e
non
sia
prodotta
una
deliberazione
dell
ente
debitore
,
regolarmente
approvata
e
divenuta
definitiva
,
per
la
quale
esso
stasi
irrevocabilmente
vincolato
a
mantenere
in
vigore
il
cespite
,
sul
quale
debbano
rilasciarsi
le
delegazioni
,
per
tutto
il
periodo
in
cui
queste
siano
distribuite
,
e
inoltre
a
non
variarne
nello
stesso
periodo
il
metodo
di
riscossione
.
In
qualunque
tempo
però
le
delegazioni
su
cespiti
diretti
,
diversi
dalle
soprimposte
fondiarie
,
possono
essere
surrogate
da
altre
rilasciate
su
queste
ultime
.
78
.
La
decorrenza
delle
delegazioni
e
dei
ruoli
della
sovrimposta
fondiaria
sui
terreni
avvantaggiati
dalla
bonifica
,
o
dagli
altri
cespiti
delegati
,
sempre
quando
la
bonifica
si
esegua
direttamente
dallo
Stato
,
è
fissata
dal
1°
luglio
successivo
alla
data
dell
appalto
dei
lavori
.
79
.
Per
la
determinazione
del
numero
delle
annualità
,
nelle
quali
deve
essere
distribuito
il
pagamento
del
contributo
dovuto
allo
Stato
dalle
Provincie
e
dai
Comuni
in
caso
di
bonifica
da
essi
direttamente
eseguita
,
si
tiene
conto
della
quantità
del
contributo
,
delle
condizioni
finanziarie
degli
enti
debitori
,
della
capacità
economica
della
regione
in
cui
la
bonifica
deve
eseguirsi
,
della
importanza
dei
vantaggi
presunti
,
ed
anche
degli
oneri
,
ai
quali
,
per
gli
altri
scopi
,
gli
enti
debitori
debbono
presumibilmente
sottostare
nel
periodo
stabilito
per
il
pagamento
delle
annualità
.
Non
può
tenersi
in
alcuna
considerazione
il
fatto
dei
disavanzi
di
bilancio
risultanti
dalle
loro
gestioni
,
se
sono
eguagliati
e
superati
dalla
somma
delle
spese
facoltative
o
riducibili
.
Sulle
somme
da
pagarsi
ratealmente
per
contributo
non
sono
dovuti
interessi
,
qualunque
sia
il
numero
delle
delegazioni
concordate
.
80
.
Il
numero
degli
anni
,
nei
quali
la
Provincia
,
i
Comuni
ed
i
proprietari
interessati
ad
una
bonifica
sono
ammessi
a
soddisfare
i
contributi
,
rispettivamente
dovuti
allo
Stato
,
mediante
delegazioni
o
mediante
la
tassa
speciale
sui
terreni
bonificandi
,
deve
essere
uguale
,
in
modo
che
il
contributo
complessivo
dei
quattro
decimi
sia
versato
,
fino
al
saldo
,
con
un
numero
di
rate
annuali
eguali
e
di
pari
importo
totale
.
Tuttavia
in
circostanze
speciali
riconosciute
dall
amministrazione
,
possono
le
annualità
.
sia
degli
enti
locali
,
che
dei
proprietari
,
ovvero
degli
uni
e
degli
altri
,
essere
ripartite
in
un
periodo
di
tempo
diverso
.
81
.
Compiuti
i
lavori
di
una
bonifica
eseguita
direttamente
dallo
Stato
e
reso
definitivo
il
riparto
della
spesa
in
base
ai
risultati
finali
debitamente
accertati
,
l
importo
delle
delegazioni
e
della
tassa
annuale
speciale
,
dovuto
dagli
enti
debitori
e
dai
proprietari
a
cominciare
dal
1°
luglio
successivo
,
è
accresciuto
o
diminuito
in
proporzione
,
secondo
il
caso
,
senza
che
il
periodo
dei
pagamenti
annuali
,
stabilito
rispettivamente
possa
essere
variato
.
82
.
Il
decimo
di
contributo
dello
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
è
pagato
in
ragione
delle
somme
effettivamente
erogate
nella
esecuzione
dei
lavori
,
sia
in
acconto
,
sia
a
saldo
.
Tale
erogazione
deve
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
che
servirono
di
base
ai
pagamenti
e
con
la
produzione
di
un
certificato
dell
Ufficio
del
Genio
civile
nella
Provincia
,
attestante
i
pagamenti
fatti
all
appaltatore
.
83
.
Nel
caso
in
cui
lo
Stato
si
avvalga
della
facoltà
concessagli
dall
art
.
25
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
per
il
rimborso
della
sua
quota
di
contributo
nelle
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
tale
rimborso
è
imposto
ai
proprietari
avvantaggiati
,
in
ragione
dei
benefici
che
questi
possono
ricavarne
.
Il
riparto
della
somma
dovuta
è
stabilito
di
concerto
fra
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
e
quello
del
tesoro
in
un
numero
di
anni
non
inferiore
a
10
né
superiore
a
20
,
tenuto
conto
della
importanza
e
del
graduale
svolgimento
presumibile
dei
detti
benefici
.
84
.
Il
debito
dei
proprietari
,
dipendente
dalla
restituzione
del
decimo
di
contributo
anticipato
dallo
Stato
per
le
opere
di
bonifica
di
seconda
categoria
,
fra
essi
ripartito
come
nell
articolo
precedente
,
è
riscuotibile
sui
terreni
nelle
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
85-102
.
(
)
.
CAPO
IV
:
Contribuzioni
e
riscossioni
103
.
Nel
caso
di
un
opera
di
bonifica
da
eseguirsi
per
concessione
,
il
piano
finanziario
da
allegarsi
alla
domanda
deve
indicare
anche
i
modi
ed
i
termini
,
nei
quali
debbono
essere
corrisposti
i
decimi
rispettivamente
dovuti
dalle
amministrazioni
provinciali
,
da
quelle
comunali
o
dai
proprietari
interessati
.
104
.
L
interesse
del
quattro
per
cento
da
corrispondersi
dallo
Stato
in
caso
di
concessione
ed
anticipazione
sulla
somma
di
bonifica
,
si
intende
al
netto
,
e
viene
corrisposto
sulla
somma
dei
sei
decimi
dell
importo
dei
lavori
,
posti
a
carico
,
a
decorrere
dal
collaudo
generale
o
parziale
dei
lavori
stessi
e
dei
pagamenti
effettivamente
fatti
.
La
somma
erogata
dev
essere
comprovata
con
la
produzione
degli
atti
di
collaudo
generale
o
parziale
,
in
base
ai
quali
sono
stati
fatti
i
pagamenti
,
e
con
la
produzione
di
una
dichiarazione
dell
appaltatore
circa
le
somme
effettivamente
ricevute
.
Le
somme
pagate
per
questo
titolo
sono
rimborsate
al
tesoro
dalla
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
sul
conto
corrente
speciale
,
e
con
le
modalità
di
cui
agli
articoli
precedenti
.
105
.
Il
Ministero
dei
lavori
pubblici
raccoglie
gli
elementi
necessari
per
determinare
le
quote
provvisorie
dovute
dai
proprietari
per
contributi
in
base
all
art
.
39
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
ne
stabilisce
il
riparto
di
concerto
col
Ministero
del
tesoro
,
al
quale
spetta
di
provvedere
alla
riscossione
delle
quote
medesime
.
106
.
Qualora
,
durante
il
periodo
di
riscossione
delle
quote
provvisorie
di
cui
all
articolo
precedente
,
andasse
in
vigore
nelle
singole
Provincie
interessate
il
nuovo
catasto
stabilito
dalle
leggi
lo
marzo
1886
,
n
.
3682
,
e
21
gennaio
1897
,
n
.
23
,
sarà
rinnovata
,
con
effetto
dalla
decorernza
del
nuovo
catasto
,
la
ripartizione
provvisoria
con
le
stesse
norme
della
prima
ripartizione
.
107
.
Accertato
il
compimento
di
una
bonificazione
o
di
uno
dei
bacini
nei
quali
,
a
sensi
degli
artt
.
8
e
50
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
sia
diviso
l
intero
perimetro
di
essa
,
il
Ministero
dei
lavori
pubblici
notifica
,
per
mezzo
dei
prefetti
,
alle
Provincie
ed
ai
Comuni
interessati
nella
bonificazione
,
nonché
al
consorzio
costituito
per
la
manutenzione
della
medesima
le
variazioni
in
aumento
o
in
diminuzione
,
che
,
in
seguito
alla
finale
liquidazione
della
spesa
effettivamente
occorsa
,
siano
venute
a
verificarsi
nell
ammontare
del
contributo
che
,
ai
termini
del
primo
comma
dell
art
.
6
della
legge
surriferita
,
le
Provincie
,
i
Comuni
e
i
possessori
dei
fondi
compresi
nel
perimetro
della
bonificazione
,
sono
tenuti
a
versare
allo
Stato
,
o
,
in
sua
vece
,
al
concessionario
che
l
abbia
eseguita
.
Uguale
comunicazione
è
fatta
contemporaneamente
al
Ministero
del
tesoro
per
le
conseguenti
variazioni
circa
le
riscossioni
,
fermo
il
periodo
prestabilito
per
il
saldo
.
108
.
Sono
soggetti
alle
disposizioni
del
presente
titolo
i
consorzi
per
le
bonificazioni
di
prima
categoria
,
quelli
obbligatori
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
,
e
quelli
fra
i
consorzi
volontari
che
abbiano
adempiuto
al
disposto
dell
art
.
19
del
testo
unico
della
legge
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
presentino
al
Ministero
delle
finanze
,
per
mezzo
del
prefetto
,
la
dichiarazione
di
voler
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
,
ai
termini
dell
art
.
55
della
legge
medesima
.
In
seguito
a
questa
dichiarazione
,
e
previo
accertamento
della
loro
regolare
costituzione
,
viene
riconosciuta
,
sopra
proposta
del
Ministero
delle
finanze
e
mediante
r
.
decreto
ai
consorzi
volontari
anzidetti
,
la
facoltà
di
riscuotere
le
loro
contribuzioni
con
le
forme
e
coi
privilegi
dell
imposta
fondiaria
.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
,
concernenti
la
deputazione
amministrativa
,
s
intendono
applicabili
a
quegli
organi
dei
consorzi
volontari
che
,
sotto
qualunque
denominazione
,
abbiano
l
incarico
dell
ordinaria
amministrazione
.
109
.
La
Deputazione
amministrativa
ha
l
obbligo
di
tenere
un
registi
o
delle
proprietà
soggette
a
contribuzione
diviso
in
tante
sezioni
quanti
sono
i
Comuni
in
cui
le
proprietà
sono
situate
e
con
ciascuna
sezione
suddivisa
in
due
parti
l
una
riguardante
i
terreni
l
altra
i
fabbricati
.
Ciascuna
proprietà
dev
essere
registrata
col
nome
cognome
e
paternità
del
rispettivo
possessore
con
l
indicazione
della
sua
superficie
dei
suoi
numeri
censuari
e
di
ogni
altro
dato
necessario
per
una
perfetta
indicazione
.
Devono
pure
essere
registrati
per
ciascun
numero
censuario
dei
terreni
e
così
pure
di
ciascun
fabbricato
,
l
estimo
o
rendita
imponibile
giusta
i
catasti
governativi
.
La
Deputazione
amministrativa
deve
annotare
nel
suddetto
registro
catastale
tutte
le
mutazioni
che
le
vengono
denunziate
.
Essa
deve
inoltre
,
prima
di
addivenire
alla
formazione
annuale
dei
ruoli
per
le
contribuzioni
consorziali
esaminare
i
libri
catastali
tenuti
dagli
uffici
del
censo
ed
anno
tare
nel
registro
anzidetto
tutte
le
mutazioni
di
proprietà
che
da
essi
risultino
.
Nei
consorzi
per
le
bonificazioni
di
seconda
categoria
la
Deputazione
amministrativa
deve
introdurre
le
mutazioni
sopra
indicate
nell
elenco
delle
proprietà
interessate
che
fa
parte
del
progetto
di
massima
se
tuttasi
di
consorzi
obbligatori
od
in
quello
indicato
nell
art
.
61
del
presente
regolamento
,
se
si
tratta
di
consorzi
volontari
.
110
.
Gli
uffici
del
catasto
debbono
fornire
tutte
le
notizie
e
gli
elementi
da
essi
posseduti
che
siano
necessari
per
la
formazione
e
conservazione
degli
elenchi
delle
proprietà
interessate
e
dei
registri
catastali
dei
consorzi
e
per
la
compilazione
dei
ruoli
delle
contribuzioni
mediante
il
solo
rimborso
delle
spese
effettive
per
tale
scopo
incontrate
.
111
.
I
ruoli
annuali
delle
contribuzioni
consorziali
sono
formati
distintamente
per
ogni
Comune
e
con
la
firma
della
Deputazione
amministrativa
o
del
suo
presidente
vengono
trasmessi
al
prefetto
che
li
rende
esecutivi
dopo
averne
riconosciute
la
regolarità
e
la
corrispondenza
col
bilancio
preventivo
consorziale
regolarmente
approvato
.
Essi
sono
quindi
pubblicati
in
tutti
ì
Comuni
per
la
parte
che
a
ciascun
Comune
si
riferisce
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti
per
ì
ruoli
delle
imposte
dirette
e
sono
consegnati
ali
esattore
del
consorzio
entro
i
primi
quindici
giorni
del
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
.
112
Entro
tre
mesi
dalla
pubblicazione
dei
ruoli
ogni
interessato
può
ricorrere
alla
deputazione
amministrativa
per
far
rettificare
gli
errori
materiali
occorsi
nella
loro
formazione
se
il
ricorso
non
sospende
la
riscossione
de
contribuzioni
,
ma
dà
diritto
al
rimborso
quanto
sia
stato
indebitamente
pagato
,
Contro
le
decisioni
della
deputazione
amministrativa
è
ammesso
il
reclamo
alla
Giunta
provinciale
amministrativa
.
113
.
La
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
è
fatta
da
un
esattore
speciale
del
consorzio
o
dagli
esattori
delle
imposte
dirette
,
secondo
che
sia
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
.
114
.
Quando
si
voglia
affidare
la
riscossione
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
deputazione
amministrativa
deve
darne
partecipazione
ai
prefetti
delle
provincie
in
cui
sono
situate
le
proprietà
soggette
a
contribuzione
,
fornendo
loro
tutti
i
dati
e
gli
elementi
di
cui
deve
essere
tenuto
conto
nel
procedimento
relativo
all
appalto
delle
esattorie
.
Tale
partecipazione
dev
essere
data
in
tempo
utile
,
perché
nella
nomina
degli
esattori
delle
imposte
possa
loro
farsi
obbligo
di
riscuotere
anche
le
contribuzioni
consorziali
.
L
incarico
di
questa
riscossione
,
dura
per
tutto
il
tempo
a
cui
si
estende
la
nomina
dei
detti
esattori
,
e
l
aggio
è
nella
misura
stessa
stabilita
per
l
esazione
delle
imposte
dirette
.
115
.
L
esattore
speciale
è
retribuito
ad
aggio
,
e
risponde
a
suo
rischio
e
pericolo
del
non
riscosso
per
riscosso
.
116
.
Il
modo
di
nomina
dell
esattore
speciale
,
quando
non
sia
già
stabilito
dallo
statuto
,
è
determinato
dalla
deputazione
amministrativa
,
la
quale
fissa
pure
la
misura
dell
aggio
,
la
durata
e
le
altre
condizioni
del
contratto
.
117
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
ed
il
relativo
contratto
sono
sottoposti
all
approvazione
del
prefetto
.
118
.
L
esattore
speciale
o
uno
degli
esattori
delle
imposte
dirette
,
ai
quali
sia
affidata
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
,
può
essere
pure
incaricato
dell
ufficio
di
cassiere
del
consorzio
.
119
.
La
nomina
dell
esattore
speciale
deve
essere
fatta
non
più
tardi
della
fine
di
ottobre
dell
anno
antecedente
a
quello
in
cui
deve
incominciare
la
riscossione
delle
contribuzioni
,
o
dell
anno
in
cui
scadono
dall
ufficio
l
esattore
o
gli
esattori
in
funzione
.
120
.
Se
la
deputazione
amministrativa
non
provvede
per
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
113
e
114
,
il
prefetto
nomina
d
ufficio
l
esattore
speciale
,
ovvero
affida
,
quando
sia
possibile
,
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
all
esattore
od
agli
esattori
delle
imposte
dirette
,
provvedendo
anche
,
ove
ne
sia
il
caso
,
al
regolare
andamento
del
servizio
di
cassa
.
121
.
L
esattore
speciale
,
prima
che
la
sua
nomina
sia
sottoposta
all
approvazione
del
prefetto
,
deve
dichiarare
se
la
accetta
,
e
garantire
la
sua
accettazione
con
un
deposito
in
danaro
o
di
rendita
consolidata
per
la
somma
stabilita
nel
capitolato
.
Il
consorzio
non
è
obbligato
verso
l
esattore
,
se
non
quando
la
nomina
sia
divenuta
definitiva
mediante
l
approvazione
del
prefetto
.
122
.
L
esattore
speciale
,
prima
di
assumere
l
ufficio
,
e
al
più
tardi
entro
un
mese
dalla
nomina
,
presta
una
cauzione
mediante
vincolo
di
rendita
consolidata
dello
Stato
,
ovvero
con
deposito
di
rendita
della
stessa
specie
o
di
numerario
presso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
per
una
somma
corrispondente
all
ammontare
di
una
rata
delle
contribuzioni
consorziali
.
Quando
l
esattore
speciale
è
anche
incaricato
del
servizio
di
cassa
,
deve
prestare
un
altra
cauzione
nella
misura
determinata
dallo
statuto
del
consorzio
.
La
rendita
pubblica
è
valutata
al
corso
del
semestre
anteriore
a
quello
in
cui
la
cauzione
viene
prestata
,
ed
è
computata
solamente
per
nove
decimi
del
detto
valore
.
123
.
Se
l
esattore
speciale
non
presta
la
cauzione
nella
misura
ed
entro
il
termine
stabilito
,
esso
decade
di
pieno
diritto
dalla
nomina
,
perde
il
deposito
effettuato
ai
termini
dell
art
.
21
del
presente
regolamento
e
risponde
di
ogni
danno
e
spesa
.
124
.
Nel
caso
che
,
durante
il
contratto
per
l
esattoria
,
la
rendita
data
in
cauzione
diminuisca
di
valore
o
la
cauzione
venga
per
qualunque
causa
a
mancare
in
tutto
od
in
parte
,
ovvero
l
ammontare
delle
contribuzioni
annuali
aumenti
in
modo
che
la
cauzione
più
non
corrisponda
ad
una
rata
di
esse
,
l
esattore
deve
reintegrarla
o
completarla
entro
il
termine
indicato
nell
invito
che
gli
viene
all
uopo
indirizzato
.
Questo
termine
non
può
essere
maggiore
di
un
mese
,
a
decorrere
dal
giorno
in
cui
è
stato
notificato
.
Se
l
esattore
lascia
trascorrere
il
termine
senza
reintegrare
o
completare
la
sua
cauzione
,
la
deputazione
amministrativa
promuove
dal
prefetto
la
dichiarazione
di
decadenza
dell
esattore
e
la
nomina
,
in
via
provvisoria
,
di
un
sorvegliante
da
retribuirsi
a
carico
dell
esattore
medesimo
.
Se
la
deputazione
amministrativa
indugia
a
promuovere
questi
provvedimenti
,
il
prefetto
può
prenderli
d
ufficio
.
125
.
Le
contribuzioni
consorziali
sono
pagate
annualmente
,
in
una
o
più
rate
,
secondo
che
sia
stabilito
nello
statuto
del
consorzio
,
nel
quale
deve
essere
pure
determinata
la
scadenza
di
ciascuna
rata
.
Può
però
lo
statuto
disporre
che
la
determinazione
delle
rate
e
scadenze
sia
fatta
dall
assemblea
o
dal
Consiglio
dei
delegati
.
126
.
L
esattore
del
consorzio
deve
,
entro
dodici
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
tenere
a
disposizione
del
consorzio
medesimo
,
o
versare
al
cassiere
consorziale
,
se
egli
non
riveste
anche
tale
qualità
,
l
intero
ammontare
della
rata
consorziale
scaduta
.
In
caso
di
ritardo
del
versamento
anzidetto
,
ovvero
nel
pagamento
dei
mandati
spediti
dall
amministrazione
consorziale
,
l
esattore
incorre
a
favore
del
consorzio
nella
multa
di
centesimi
quattro
per
ogni
lira
non
versata
o
non
pagata
.
127
.
Nel
caso
di
esecuzione
a
carico
dell
esattore
,
se
la
cauzione
è
costituita
da
deposito
in
numerario
,
il
prefetto
autorizza
la
Cassa
depositaria
a
pagare
al
consorzio
,
o
a
chi
per
esso
,
la
somma
di
cui
sia
creditore
.
128
.
Nel
caso
che
si
proceda
contro
l
esattore
ad
atti
esecutivi
per
debiti
,
quando
esso
non
esegua
i
versamenti
alle
scadenze
fissate
,
o
abbia
commessi
abusi
nell
esercizio
delle
sue
funzioni
,
la
deputazione
amministrativa
del
consorzio
ne
riferisce
al
prefetto
per
i
provvedimenti
di
sua
competenza
,
al
termine
dell
articolo
95
della
legge
20
aprile
1871
,
n
.
192
.
In
tutto
ciò
che
non
sia
altrimenti
disciplinato
dal
presente
regolamento
,
la
formazione
e
la
conservazione
del
registro
catastale
dell
imposizione
,
la
ripartizione
e
la
riscossione
delle
contribuzioni
consorziali
prendono
norma
dalle
leggi
e
dai
regolamenti
in
vigore
sull
imposta
fondiaria
.
130
.
Quando
il
consorzio
domandi
un
mutuo
o
sia
debitore
verso
la
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
,
le
scadenze
per
il
pagamento
delle
contribuzioni
consorziali
devono
essere
eguali
a
quelle
delle
imposte
sui
terreni
e
sui
fabbricati
,
e
,
salvo
il
caso
che
il
territorio
consorziale
sia
compreso
nei
limiti
di
un
sol
Comune
,
è
obbligatoria
la
nomina
di
un
esattore
speciale
unico
.
Nel
caso
che
la
deputazione
amministrativa
ritardi
a
nominarlo
,
si
provvede
ai
termini
dell
art
.
120
del
presente
regolamento
.
131
.
Avvenuta
la
consegna
della
bonificazione
al
consorzio
di
manutenzione
,
la
ulteriore
riscossione
del
contributo
dovuto
dai
proprietari
per
la
esecuzione
della
bonifica
vien
fatta
,
ove
non
sia
altrimenti
disposto
,
dall
esattore
del
consorzio
stesso
,
con
i
modi
,
tempi
e
con
l
aggio
stabiliti
per
la
riscossione
della
tassa
di
manutenzione
.
Salvo
pattuizioni
speciali
,
l
esattore
versa
,
entro
12
giorni
dalla
scadenza
di
ciascuna
rata
,
l
ammontare
delle
somme
riscosse
per
detto
titolo
alla
sezione
di
tesoreria
provinciale
,
se
creditore
del
contributo
sia
allo
Stato
per
aver
eseguito
direttamente
la
bonifica
,
o
altrimenti
al
concessionario
.
I
prefetti
non
approvano
i
provvedimenti
ed
i
contratti
relativi
alla
nomina
dell
esattore
speciale
,
se
non
contengono
l
obbligo
per
l
esattore
di
riscuotere
,
insieme
alle
tasse
consorziali
ed
alle
stesse
condizioni
le
somme
relative
al
detto
contributo
,
e
di
eseguire
il
versamento
alle
epoche
stabilite
.
132.-160
.
(
)
.
TITOLO
VII
Disposizioni
varie
161
.
Quando
si
provvede
all
esecuzione
delle
opere
di
bonifica
mediante
licitazione
privata
,
giusta
l
art
.
62
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
l
amministrazione
appaltante
stabilisce
nel
capitolato
speciale
,
che
l
aggiudicazione
ha
luogo
in
base
ad
una
scheda
segreta
,
nella
quale
oltre
al
minimo
,
deve
essere
indicato
anche
il
massimo
del
ribasso
che
i
concorrenti
possono
offrire
.
162
.
I
contratti
attualmente
in
corso
per
fitto
d
erbe
,
di
pesca
o
di
altro
nei
comprensori
delle
bonificazioni
da
eseguire
a
norma
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
da
chiunque
stipulati
,
cessano
,
di
diritto
.
alle
loro
scadenze
naturali
od
alla
scadenza
delle
proroghe
convenute
o
tacite
in
corso
al
giorno
in
cui
è
entrato
in
vigore
il
presente
regolamento
.
Nei
nuovi
contratti
si
deve
sempre
apporre
,
e
s
intende
in
ogni
caso
apposta
,
la
condizione
che
il
contratto
cessa
di
pieno
diritto
:
a
)
nel
giorno
in
cui
abbia
luogo
la
consegna
dei
lavori
all
appaltatore
a
cui
sia
stata
affidata
la
riscossione
delle
rendite
,
a
norma
dell
art
.
12
,
lett
.
b
)
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
provvede
lo
Stato
direttamente
;
b
)
nel
giorno
in
cui
venga
emanato
il
decreto
di
concessione
,
quando
all
esecuzione
della
bonifica
si
provvede
per
concessione
;
da
tale
giorno
le
rendite
spettano
al
concessionario
agli
effetti
dell
articolo
14
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
.
164
.
Le
disposizioni
del
presente
regolamento
relative
alla
determinazione
del
perimetro
,
al
progetto
economico
di
esecuzione
ed
alla
riscossione
dei
contributi
valgono
per
il
riparto
di
quelle
spese
che
,
ai
termini
del
testo
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
e
della
L
.
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
debbono
essere
a
carico
complessivo
dello
Stato
,
della
Provincia
e
del
Comune
di
Roma
e
dei
proprietari
interessati
per
le
bonifiche
dell
agro
romano
.
Per
la
manutenzione
delle
opere
tutte
nell
agro
romano
si
applicano
le
norme
del
titolo
II
.
capo
IV
,
del
presente
regolamento
.
166
.
Delle
cave
di
prestito
lungo
le
ferrovie
e
le
strade
ordinarie
nell
agro
romano
,
il
Ministero
fa
compilare
gli
elenchi
dall
Ufficio
del
Genio
civile
.
In
base
agli
elenchi
il
prefetto
emette
le
ordinanze
e
le
notifica
ai
proprietari
dei
fondi
,
nei
quali
sono
poste
le
cave
,
prefiggendo
il
termine
necessario
per
l
esecuzione
dei
lavori
di
prosciugamento
.
Quando
è
stata
presentata
la
domanda
di
sussidio
giusta
l
art
.
3
,
capoverso
ultimo
,
della
L
.
7
luglio
1902
,
il
termine
decorre
dalla
relativa
decisione
del
Ministero
,
e
il
sussidio
accordato
viene
corrisposto
in
base
a
certificato
del
Genio
civile
che
attesta
il
completo
prosciugamento
della
cave
mediante
colmata
o
canalizzazione
.
Decorso
infruttuosamente
il
termine
stabilito
per
l
esecuzione
dei
lavori
,
il
prefetto
può
provvedere
d
ufficio
.
167
.
Per
la
ripartizione
delle
spese
di
bonifica
del
territorio
non
demaniale
delle
Maremme
toscane
e
di
quelli
adiacenti
al
lago
Salpi
a
norma
dell
art
.
4
della
legge
7
luglio
1902
,
n
.
333
,
valgono
le
disposizioni
del
presente
regolamento
.
I
perimetri
di
bonifica
determinati
anteriormente
al
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
ed
al
presente
regolamento
sono
mantenuti
.
168
.
I
consorzi
di
bonifica
esistenti
sono
conservati
;
ma
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
pubblicazione
del
decreto
di
approvazione
del
presente
regolamento
debbono
uniformare
il
loro
statuto
alle
disposizioni
del
regolamento
stesso
.
Trascorso
il
termine
,
provvede
il
Ministero
.
In
ogni
caso
,
le
modificazioni
debbono
essere
approvate
ai
termini
dell
art
.
28
e
seguenti
.
170
.
Nei
casi
di
cui
all
art
.
93
del
testo
unico
della
L
.
22
marzo
1900
,
n
.
195
,
i
consorzi
di
esecuzione
debbono
uniformarsi
alle
disposizioni
del
presente
regolamento
,
a
norma
dell
articolo
precedente
,
solo
in
quanto
sieno
compatibili
con
quelle
delle
L
.
25
giugno
1882
,
n
.
869
,
6
agosto
1893
,
n
.
463
,
e
dei
rispettivi
atti
di
concessione
.