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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Il Ministro degli affari esteri , sentiti il Commissario generale ed il Comitato dell ' emigrazione , può nominare e destinare temporaneamente addetti presso i regi Consolati , laddove lo richieda il bisogno per l ' assistenza agli emigranti italiani . Art . 2 . Sono condizioni per tale nomina : a ) essere cittadino italiano ; b ) aver compiuto ventotto e non aver oltrepassato quaranta anni di età ; c ) aver sempre tenuto ottima condotta ; d ) essere di sana e robusta costituzione fisica ; e ) aver adempiuto agli obblighi della leva militare od esserne stato regolarmente esentato ; f ) conoscere perfettamente la lingua del paese o dei paesi , dove il Ministro degli affari esteri intenda destinarlo ; g ) avere , a giudizio del Ministro degli affari esteri , le cognizioni e le speciali attitudini necessarie per il disimpegno delle funzioni di cui all ' articolo 5 . Art . 3 . L ' addetto può essere licenziato in qualsiasi tempo con decreto del Ministro degli affari esteri senz ' obbligo di motivazione : ed , in tal caso , gli sarà versata un ' indennità rappresentata da tre mesi di assegno , se il licenziamento avviene entro il primo anno , e da sei mesi di assegno , se avviene dopo ; salvo che il decreto escluda l ' indennità , in seguito a parere emesso dal Consiglio del Ministero , del quale farà parte , per la circostanza , il Commissario generale dell ' emigrazione con voto deliberativo . Se l ' addetto fu mandato all ' estero dal Regno , gli sarà accordato , in tutti i casi , il viaggio di rimpatrio . Art . 4 . Gli addetti percepiranno un assegno annuo che potrà giungere fino a lire 5000 , e , qualora ne sia il caso , anche un ' indennità di residenza da determinarsi su proposta del Commissario generale , sentito il Comitato dell ' emigrazione . Art . 5 . Oltre all ' assegno ed , eventualmente , all ' indennità di residenza di cui al precedente articolo , gli addetti percepiranno una indennità di vitto e di alloggio , da determinarsi nel modo indicato nell ' articolo medesimo , per ogni giorno passato , per ragioni di servizio , fuori della residenza ; ed avranno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio , posta , telegrafo e cancelleria , comprese quelle previste nell ' articolo 8 . Art . 6 . L ' addetto terrà la sua residenza nella città che gli sarà designata . Esso dipenderà dal Commissariato dell ' emigrazione e dai regi rappresentanti diplomatici e consolari nei cui distretti debba esplicare la propria azione . I detti uffiziali avranno facoltà di dare istruzioni all ' addetto , e di ricorrere all ' opera sua nei limiti delle funzioni ad esso attribuite , con esclusione d ' ogni incarico che non abbia attinenza colle funzioni medesime . Art . 7 . L ' addetto terrà il proprio ufficio nella cancelleria del regio Consolato nella città di sua residenza , quando sia possibile ed opportuno ; altrimenti verrà autorizzato dal regio Commissario dell ' emigrazione a prendere in affitto un locale ad uso di propria cancelleria , e ad assumere in servizio il personale necessario . Art . 8 . Funzioni principali dell ' addetto sono : a ) tenersi costantemente informato delle condizioni del lavoro ( richiesta di mano d ' opera , mercedi , disoccupazione , scioperi , ecc . ) nella circoscrizione assegnatagli e darne avviso al Commissariato dell ' emigrazione ; b ) visitare centri coloniali ed agricoli , fabbriche , opifici , miniere , ferrovie , opere pubbliche e private d ' ogni specie , laddove la mano d ' opera italiana sia impiegata o ricercata , per accertare la situazione materiale e morale degli operai che già si trovano , e per determinare se altri possano accettarvi impiego ed a quali condizioni ; c ) mantenersi in rapporto coi lavoratori italiani , ed assisterli , fornendo loro le informazioni di cui abbisognano , consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti i patti agricoli , le assicurazioni , gli infortuni e i dissidi economici con i padroni ; d ) compiere indagini , in casi d ' infortunio , per stabilire la verità dei fatti e raccogliere testimonianze e documenti nell ' interesse dei lavoratori o delle loro famiglie ; e ) tenere informato il Commissariato dell ' emigrazione di quanto si riferisce all ' esecuzione del mandato affidatogli , riferirgli ogni fatto che interessi l ' emigrazione italiana , e presentargli relazioni periodiche sull ' opera spiegata e sui risultati ottenuti . Art . 9 . Per il disbrigo delle proprie funzioni l ' addetto potrà corrispondere direttamente coi regi uffici diplomatici e consolari , colle autorità del Regno , e con privati . Egli potrà altresì corrispondere colle autorità locali , accordandosi . però , previamente col regio rappresentante diplomatico o col regio Console competente , allorché trattisi di questioni , o di provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità medesime . Art . 10 . L ' addetto terrà un diario , nel quale annoterà succintamente l ' opera compiuta per l ' esercizio delle proprie funzioni , e lo sottoporrà al visto del Regio Console del luogo di sua residenza tutte le volte che dovrà assentarsi dalla città per ragioni di servizio , e ad ogni ritorno in essa . Art . 11 . L ' addetto invierà mensilmente al Commissariato della emigrazione i conti delle indennità e dei rimborsi cui abbia diritto . I conti dovranno essere muniti della vidimazione consolare e debitamente documentati . Art . 12 . L ' addetto non potrà assentarsi dalla sua residenza , per ragioni non inerenti al servizio , senza autorizzazione del Commissariato dell ' emigrazione . Art . 13 . È vietato agli addetti , sia in patria , sia all ' estero , di esercitare il commercio per sé o per gli altri , di accettare commissioni per fini industriali o direzione di giornali o periodici , d ' impegnare , insomma , la propria attività a scopo di lucro a favore di chicchessia e per qualsiasi motivo . Art . 14 . È vietato agli addetti , sia in patria , sia all ' estero , di fornire alla stampa notizie concernenti la missione loro affidata , i progetti in corso o i risultati ottenuti . Per la pubblicazione di libri , di monografie o di articoli sulla emigrazione , sulla colonizzazione o su quanto riguarda le colonie italiane all ' estero , essi dovranno ottenere il previo consenso del Commissariato dell ' emigrazione .
ProsaGiuridica ,
TITOLO I . Patrimonio del Fondo per l ' emigrazione ART . 1 . I beni del Fondo per l ' emigrazione si distinguono in mobili ed immobili . ART . 2 . I beni immobili sono amministrati dal Commissariato a mezzo delle persone alle quali sono dati in consegna . Essi sono descritti in registri di consistenza con le seguenti indicazioni : a ) il luogo , la denominazione , la specie ; b ) i titoli di proprietà o di provenienza ; e ) l ' estensione ; d ) il reddito annuale ; e ) il valore approssimativo ; f ) le servitù , i pesi e gli oneri di cui fossero gravati ; g ) l ' uso speciale cui sono adibiti . ART . 3 . Le servitù ed i diritti considerati come immobili sono portati nei registri di consistenza con l ' indicazione dei beni a cui si riferiscono . ART . 4 . Un riepilogo dei registri di consistenza è trasmesso dal Commissariato alla Corte dei Conti . ART . 5 . Tutti gli aumenti , le diminuzioni e le trasformazioni che si verificano nel valore , nella consistenza o nel reddito dei beni immobili , debbono essere annotate nei registri di cui all ' art . 2 . Un riepilogo di tali variazioni è annualmente trasmesso alla Corte dei Conti . ART . 6 . Il Commissario Generale vigila perché gli immobili di proprietà del Fondo per l ' emigrazione sieno esclusivamente adibiti all ' uso cui sono destinati . Quando in tali destinazioni rilevi eccessi od abusi , procura che si renda produttiva pel Fondo la parte degli immobili riconosciuta esuberante o non pertinente ai bisogni cui fu destinata . ART . 7 . I beni mobili di proprietà del Fondo per l ' emigrazione si distinguono come segue : a ) mobili destinati al servizio del Commissariato e cioè : arredi degli uffici , libri , utensili , macchine , attrezzi e simili ; b ) diritti ed azioni considerati come beni mobili . ART . 8 . Tutti i beni mobili di proprietà del Fondo per l ' emigrazione , a qualunque categoria appartengano , sono dati in consegna ad agenti responsabili . La consegna si effettua per mezzo di inventari . ART . 9 . Sono agenti consegnatari : a ) l ' incaricato delle funzioni di Economo - cassiere presso il Commissariato per i libri e le pubblicazioni , i valori , i mobili , utensili , macchine , attrezzi e simili assegnati al servizio del Commissariato medesimo ; b ) gli Ispettori dell ' emigrazione nei porti d ' imbarco per i valori , libri mobili , utensili , macchine , attrezzi e simili , assegnati al servizio degli Ispettorati ; e ) gli Ispettori e gli Addetti consolari per l ' emigrazione , per i valori , libri , mobili , utensili , macchine , attrezzi e simili , assegnati al servizio del loro ufficio ; d ) ogni altra persona che per ragioni del servizio o dell ' ufficio cui è preposto abbia in consegna valori o mobili , in genere , di proprietà del Fondo per l ' emigrazione . ART . 10 . I consegnatari sono personalmente responsabili dei valori e degli oggetti mobili ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico . La trasformazione , la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti da apposite istruzioni . I consegnatari non sono responsabili dell ' abusiva o colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso al personale degli uffici se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle proprie attribuzioni . ART . 11 . Nell ' inventario dei beni mobili debbono indicarsi : a ) i locali in cui si trovano ; b ) la denominazione o descrizione degli oggetti secondo la diversa loro natura e specie ; e ) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie ; d ) la classificazione , ove sia possibile , in nuovi , usati e fuori d ' uso ; e ) il valore . ART . 12 . Gli inventari debbono essere compilati in due esemplari , firmati dal consegnatario e vidimati dal Capo - ragioniere . L ' Ufficio di ragioneria ed i consegnatari conservano rispettivamente uno dei detti esemplari . I singoli inventari sono riassunti dall ' Ufficio di ragioneria e un riepilogo di essi è inviato alla Corte dei Conti . Ogni inventario dei beni mobili deve avere una ricapitolazione distinta per categorie e specie . Queste ricapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile . ART . 13 . Ogni consegnatario di beni mobili tiene in evidenza la situazione degli oggetti di cui risponde , secondo le qualità , le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario . A tal uopo esso tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza con l ' inventario , annotandovi a debito gli oggetti di nuova introduzione , ed a credito quelli estratti e tutte le variazioni e le trasformazioni , così per il numero , come per la qualità e specie e pel valore . Per le variazioni e le trasformazioni suddette , la Ragioneria del Commissariato rilascia ad ogni consegnatario , staccandole da apposito bollettario , bollette di carico o di scarico degli oggetti , munite di uno scontrino sul quale il consegnatario deve segnare i numeri d ' inventario dati ai singoli oggetti . Questi scontrini debbono essere restituiti , muniti della firma del consegnatario , alla Ragioneria del Commissariato , la quale pone , quelli di carico a corredo dei mandati di pagamento degli oggetti acquistati , e quelli di scarico , a corredo dei prospetti annuali di variazione di cui all ' articolo seguente . L ' Ufficio di ragioneria tiene i registri occorrenti per aver sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario e , quando lo ritenga opportuno , riferisce al Commissario Generale che può dare le disposizioni per accertare se le scritture corrispondono all ' esistenza degli oggetti . ART . 14 . Annualmente i consegnatari fanno pervenire all ' Ufficio di ragioneria un prospetto indicante : a ) tutte le variazioni eseguite negli inventari con riferimento , per il carico , alle bollette relative , e coll ' unione , per lo scarico , degli scontrini di cui nell ' articolo precedente ; b ) la situazione della consistenza dei mobili risultante in seguito alle variazioni . Un riepilogo di tali variazioni è trasmesso annualmente dal Commissariato alla Corte dei Conti . ART . 15 . Gli oggetti mobili non possono esser dati in pagamento ai creditori dell ' Amministrazione . Quelli divenuti inservibili sono alienati secondo le istruzioni del Commissariato , al quale è trasmesso un estratto dell ' atto di alienazione . Il ricavato della vendita è versato al Fondo per l ' emigrazione . TITOLO II . Contratti e servizi in economia CAPO I . NORME GENERALI . ART . 16 . A tutti i lavori , affitti , forniture , trasporti , noleggi , acquisti ed alienazioni , il Commissariato provvede a mezzo di contratti . ART . 17 . Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa pel Fondo per l ' emigrazione debbono esser preceduti da pubblici incanti , eccetto i casi enumerati negli articoli 18 e 19 . ART . 18 . Si possono stipulare contratti a licitazione o a trattativa privata : 1 . per l ' acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale , o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte ; 2 . per le forniture d ' ogni genere , per i trasporti , i noleggi e i lavori quando un ' evidente urgenza non permetta l ' indugio degli incanti ; 3 . per le provviste di cose che per la loro natura , o per l ' uso speciale a cui sono destinate , debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori ; 4 . per prodotti d ' arte , macchine , strumenti e lavori di precisione , l ' esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici speciali ; 5 . per prendere in affitto locali destinati ai servizi dell ' emigrazione ; 6 . quando l ' asta sia andata deserta o i limiti fissati per l ' incanto non siano stati raggiunti . Si possono pure stipulare contratti a licitazione o a trattativa privata , per le forniture occorrenti ai servizi dell ' emigrazione da gestirsi ad economia . Le cause di urgenza , di cui al n . 2 , saranno dimostrate al Consiglio di Stato nei casi nei quali occorra il suo preventivo avviso , e saranno sempre indicate nel decreto di approvazione del contratto . ART . 19 . Si possono pure stipulare contratti a licitazione o trattativa privata , concorrendovi però speciali circostanze : 1 . quando si tratti di spesa che non superi le L . 20,000 anche se ripartita in un periodo non superiore ai nove anni , sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto , computato il quale si oltrepassi il limite qui stabilito ; 2 . per la vendita di cose mobili fuori d ' uso e di derrate , quando il valore di stima non superi L . 8000 , fatta qui pure l ' avvertenza del numero 1; 3 . per dare in affitto fabbricati , ed altri beni immobili , quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di L . 2000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni , e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per modo che tenuto conto della somma e del tempo si eccedano nel complesso i limiti qui determinati ; 4 . per dare in affitto locali ad uso di abitazione e loro dipendenze ; 5 . per fabbricazioni e forniture a titolo di esperimento ; 6 . per le forniture occorrenti al mantenimento di emigranti , quando sieno commesse a pubblici stabilimenti od opere pie . Le speciali circostanze devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto . ART . 20 . Quando il primo esperimento d ' asta sia andato deserto o non siano state presentate offerte nei limiti fissati , deve procedersi ad un secondo esperimento alle stesse condizioni del primo . Tuttavia , in circostanze speciali , si può prescindere dal secondo esperimento e procedere alla trattativa privata , purché non sieno variate in danno dell ' amministrazione le condizioni ed il prezzo sui quali andò deserto l ' incanto . Le circostanze speciali devono esser indicato nel decreto d ' approvazione del contratto . ART . 21 . Allorché nei casi contemplati dagli articoli 18 e 19 si prescinda dalla forma dei pubblici incanti , si adotta il metodo della licitazione privata , salvo che sia impossibile promuovere il concorso di più offerte , o che speciali ragioni di convenienza non rendano preferibile il metodo della trattativa privata . ART . 22 . Ai contratti che interessano il Fondo per l ' emigrazione sono applicabili le disposizione vigenti sulla concessioni di appalti alle società cooperative di produzione e di lavoro costituite fra operai . ART . 23 . Sono comunicati al Consiglio di Stato , per averne il parere , i progetti di contratti dà stipularsi dopo pubblici incanti e quelli da stipularsi a trattative private quando il loro importo rispettivo superi i limiti oltre i quali quella condizione è prescritta dalla legge per l ' amministrazione e la contabilità generale dello Stato . L ' importo degli appalti continuativi è determinato in base alla somma totale che risulta dal contratto . Il Consiglio di Stato dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa ; e a tal fine gli sono forniti i documenti , le giustificazioni e gli schiarimenti che esso richieda . Il parere del Consiglio di Stato è sempre trasmesso alla Corte dei Conti , a corredo del decreto di approvazione del contratto , di cui viene richiesta la registrazione . I progetti devono esser corredati dei relativi capitoli di oneri o norme speciali di cui all ' art . 30 . ART . 24 . Deve esser udito il parere dell ' Avvocatura erariale sui progetti di transazione , qualunque sia l ' ammontare e l ' oggetto della controversia . Dovrà sentirsi il parere del Consiglio di Stato , prima dell ' approvazione degli atti di transazione , quando ciò che l ' amministrazione promette , abbandona o paga , superi le 5000 lire e per lo stesso contratto che ha dato luogo alla controversia non siano intervenute altre transazioni per effetto delle quali si venga a superare il detto limite . ART . 25 . Se nella esecuzione d ' un contratto non preceduto dal parere del Consiglio di Stato , sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l ' ammontare oltre i limiti indicati nell ' articolo 23 , prima che si provveda al pagamento finale , dovranno i conti relativi esser comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere . ART . 26 . Quando un contratto , pel quale sia stato sentito il Consiglio di Stato , s ' intenda rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta , è necessario l ' avviso dello stesso Consiglio . Deve parimenti esser udito il parere del Consiglio di Stato , qualunque sia l ' oggetto e il valore del contratto , nei casi in cui si tratti di riconoscere se siano , in tutto od in parte , inapplicabili le clausole penali stipulate a carico di fornitori od appaltatori , sempre che la somma che l ' Amministrazione abbandona superi superi le lire 500 . ART . 27 . Saranno sottoposti all ' esame del Ministero dei lavori pubblici i progetti di contratti per l ' esecuzione nel Regno di lavori ed opere , quando il loro importo previsto superi le L . 2000 . Negli altri elisi tale esame sarà facoltativo . ART . 28 . Per la compilazione dei progetti dei lavori e delle opere , il Commissario Generale potrà valersi del Genio Civile o di altri tecnici . ART . 29 . I contratti all ' estero , concorrendovi ragioni speciali , possono esser stipulati , secondo la convenienza dell ' Amministrazione , nelle forme e giusta le consuetudini locali . Quando però per la loro natura o per il loro importare si sarebbe dovuto sentire il parere del Consiglio di Stato , saranno compresi nell ' elenco annuale dei contratti che la Corte dei Conti comunica al Parlamento . CAPO II . - DEI CAPITOLATI DI ONERI E DEI PROCEDIDIENTI PER GLI INCANTI E PER LE LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE . ART . 30 . Le condizioni richieste per la esecuzione di un determinato genere di lavoro , come quelle di appalto o contratto , e le forme da seguirsi per gli incanti o licitazioni , debbono esser determinate preventivamente in capitoli di oneri o in norme speciali . Quando si tratti di lavori oppure di appalti o contratti che possano ripetersi , si stabiliranno capitolati generali , oltre quelli speciali per ogni lavoro . Nei capitolati di oneri o nelle norme speciali debbono esser determinate la natura e l ' importanza delle guarentigie che i concorrenti devono presentare per esser ammessi agli incanti , e per assicurare l ' adempimento dei loro impegni ; come pure le clausole penali e l ' azione che l ' Amministrazione potrà esercitare per escutere le cauzioni nel caso di inadempimento ai detti impegni , nonché il luogo in cui l ' aggiudicatario , il suo fidejussore o l ' approbatore , dovranno eleggere il domicilio legale . ART . 31 . Per quanto riguarda i procedimenti da seguirsi per gl ' incanti e per le licitazioni o trattative private , nonché per gli oneri che debbono esser imposti ai contraenti col Commissariato , le cauzioni ed ogni altra norma contrattuale , si applicano per analogia le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato , e le altre norme vigenti in materia in quanto però non sia diversamente stabilito da questo Regolamento . CAPO III . - STIPULAZIONE , APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI , ART . 32 . I contratti che interessano il Fondo per l ' emigrazione si stipulano innanzi al Commissario Generale od a pubblici ufficiali a ciò delegati , ai sensi del Regolamento di contabilità generale dello Stato . La delegazione può anche esser conferita , mediante decreto del Ministro degli affari esteri , ad un funzionario amministrativo o di ragioneria del Commissariato , oppure , trattandosi di contratti da stipularsi in un porto d ' imbarco di emigranti , all ' Ispettore locale . Per i contratti fatti all ' estero la rappresentanza del Commissariato può essere conferita ad un R . Agente diplomatico o consolare , oppure ad un Ispettore d ' emigrazione . Quando il Commissario Generale lo creda opportuno , o l ' altra parte contraente ne faccia richiesta , i contratti possono essere stipulati nelle forme ordinarie , per mezzo di notaio . ART . 33 . Nei contratti preceduti da pubblici incanti o da licitazione privata , la stipulazione può seguire dinanzi allo stesso funzionario che presiedette le gare , il quale accetta nell ' interesse dell ' Amministrazione . I processi verbali di aggiudicazione definitiva , in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni , equivalgono per ogni effetto legale alla contrattuale stipulazione . Il deliberatario non può impugnare l ' efficacia dell ' atto d ' incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale d ' asta . ART . 34 . I contratti a trattativa privata possono farsi : 1 . per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato ; 2 . con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l ' offerta ; 3 . per mezzo di corrispondenza , secondo l ' uso del commercio , quando si tratta con case commerciali ; 4 . per mezzo di scrittura privata firmata dall ' offerente e dal funzionario rappresentante l ' Amministrazione . I contratti fatti nelle forme suindicate hanno pieno effetto legale ; però ove il Commissario Generale lo reputi conveniente , si farà luogo alla conferma del contratto per atto pubblico nelle forme stabilite dall ' articolo 32 . ART . 35 . I contratti stipulati dinanzi al Commissario Generale o agli ufficiali a ciò delegati , hanno forza di atto pubblico per tutti gli effetti di legge ; vanno perciò soggetti ad . ogni formalità fiscale prescritta per gli atti pubblici . ART . 36 . I contratti stipulati nell ' interesse del Fondo per l ' emigrazione sono approvati con decreto del Commissario Generale sottoposto al visto del Ministro degli affari esteri quando si tratti di spesa per la quale tale visto sia richiesto a termini dell ' art . 102 del Titolo V . Ai detti contratti cono applicabili per analogia le norme stabilite nel Regolamento di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda le forme e l ' efficacia dell ' approvazione , la registrazione della Corte dei Conti e la loro esecutorietà . ART . 37 . Quando una evidente urgenza lo renda necessario , può iniziarsi l ' esecuzione di un contratto , già stipulato , nel tempo che si compiono le formalità indicate nell ' articolo precedente , limitatamente però a un decimo dell ' ammontare del contratto e non oltre la somma di L . 10.000 . In caso di mancata approvazione l ' assuntore ha diritto al pagamento , in proporzione dei lavori eseguiti o delle provviste fatte nei limiti sopraindicati . ART . 38 . L ' esecuzione dei contratti è soggetta a vigilanza e collaudo parziale e finale nei modi che saranno stabiliti di volta in volta dal Commissario Generale . La vigilanza nell ' esecuzione dei contratti ed il collaudo possono essere delegati a funzionari dipendenti , ad ingegneri del Genio Civile o ad altri tecnici . Quando si tratti di lavori , il cui importo complessivo non superi le L . 12.000 basterà la dichiarazione della regolare esecuzione del contratto da parte della persona che ha diretta o sorvegliata l ' esecuzione dei lavori . Nei decreti di nomina dei collaudatori saranno specificati i modi di liquidazione , parziali o finali , nonché i documenti da produrre in appoggio alla medesima . Saranno stabilite di volta in volta le cautele di assistenza , vigilanza e direzione , necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture , dei trasporti o lavori secondo la diversa loro specie . Quando i lavori , i trasporti e le forniture subiscano ritardi , le persone incaricate di vigilarne l ' esecuzione devono rivolgersi al Commissariato per ottenere l ' esatto adempimento del contratto . Le persone preposte alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti non possono fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati . Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria , deve farsene prontamente la proposta al Commissariato con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti . Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto , se non quando sieno autorizzate nei modi di regola . Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione , sarà tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate . CAPO IV . SERVIZI AD ECONOMIA . ART . 39 . Il Commissario Generale propone al Ministro degli affari esteri la determinazione dei servizi che possono farsi ad economia , nonché le norme per il loro funzionamento . Tale determinazione deve esser stabilita con decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato . Nei casi non determinati nei detti decreti , possono farsi ad economia gli acquisti ed i lavori il cui importo non superi le L . 200 . Pel servizio della disinfezione nei porti ove non esista uno stabilimento speciale del Commissariato , e quando si verifichino casi straordinari , possono farsi ad economia anche le spese di importo maggiore ; ma allorché le spese stesse superino le L . 6000 è necessario il parere del Consiglio di Stato . Quando la spesa era preveduta in una somma minore di L . 6000 , e il fatto provi che si oltrepassa questo limite , prima di provvedere al pagamento finale , gli atti devono comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere . TITOLO III . Dell ' anno finanziario , del bilancio di previsione e dei conto consuntivo CAPO I . DELL ' ANNO FINANZIARIO . ART . 40 . Per la gestione del Fondo per l ' emigrazione l ' anno finanziario comincia col le luglio e termina col 30 giugno dell ' anno successivo . La gestione suddetta comprende , in ciascun anno finanziario , tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate con la legge del bilancio , o con leggi successive , e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio del Fondo per l ' emigrazione , in conseguenza dell ' esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso . La contabilità dell ' esercizio finanziario è quindi costituita : a ) dal conto del bilancio ; b ) dal conto del patrimonio . ART . 41 . Sono materia del conto del bilancio : l ° le entrate accertare e scadute dal l0 luglio a tutto giugno ; 2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo in virtù di atti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte dei Conti , le quali sono imputate nei modi e nelle forme prescritte dal presente regolamento ; 3° le riscossioni , i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato . ART . 42 . Sono materia del conto del patrimonio : il valore degli immobili , giusta i relativi stati di consistenza ; quello dei mobili , derrate , materiali ; i valori di proprietà del Fondo per l ' emigrazione risultanti dagli inventari ; i debiti e i crediti del medesimo , e , infine , le variazioni alla consistenza degli oggetti , dei valori , debiti e crediti suddetti , sia che provengano dalla gestione del bilancio , sia che si verifichino per qualunque altra causa . ART . 43 . L ' esercizio finanziario non può essere protratto oltre il 30 giugno . Le operazioni tutte , sia per accertare entrate , sia per impegnare e ordinare spese , nonché per effettuare riscossioni o eseguire pagamenti in conto dell ' esercizio , si compiono col suddetto giorno . Per conseguenza tutti i conti relativi all ' esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno , quantunque le registrazioni si effettuino nei giorni successivi . CAPO II . - DEL BILANCIO DI PREVISIONE . ART . 44 . Il bilancio di previsione del Fondo per l ' emigrazione è presentato al Parlamento dal Ministro degli Affari Esteri nel tempo e nei modi stabiliti dal Regolamento di contabilità generale , per i bilanci dello Stato , previo esame da parte della Commissione parlamentare di vigilanza . ART . 45 . Il bilancio di previsione del Fondo per l ' emigrazione comprende , per la competenza dell ' esercizio finanziario , lo stato di previsione dell ' entrata e quello della spesa . ART . 46 . Le entrate e le spese del bilancio sono raggruppate in titoli , secondo che sieno ordinarie o straordinarie ; e in categorie , secondo che sieno effettive , che riguardino movimento di capitali , o che costituiscano partite di giro . Tanto le entrate quanto le spese sono ripartite in capitoli aventi una distinta numerazione d ' ordine continuativo . Tutte le spese devono essere inscritte in bilancio per la somma necessaria nell ' esercizio finanziario . ART . 47 . Le entrate e le speso ordinarie sono quelle originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell ' Amministrazione ; sono straordinarie tutte le altre . Le spese ordinarie si distinguono in fisse e variabili . Sono spese fisse quelle derivanti da provvedimenti organici o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate ; sono variabili tutte le altre . Lo spese fisse debbono essere sempre tenute distinte da quelle variabili . Tra le spese si comprendono quelle obbligatorie e d ' ordine . Sono spese obbligatorie quelle indispensabili pel pagamento dei debiti del Fondo per l ' emigrazione e per l ' andamento di quei servizi del Fondo medesimo pei quali non è possibile limitare i relativi impegni né dilazionare il pagamento . Sono d ' ordine le spese stanziate in bilancio in conseguenza di somme inscritte in entrata . Le spese obbligatorie e d ' ordine debbono essere inscritte in bilancio in distinti capitoli ed un elenco di tali capitoli è allegato alla legge annuale del bilancio e deve essere approvato con un articolo della legge stessa . ART . 48 . Le entrate e le spese effettive sono quelle che rappresentano entrate e spese reali e importano aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale . Nella categoria del « Movimento di capitali » , si inscrivono gli importi delle operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale come vendita di beni fruttiferi , affrancazione di canoni attivi o passivi , estinzione o creazione di debiti o di crediti , rinvestimenti di capitali in acquisti o in costruzioni d ' immobili capaci di dare una rendita . Le partite di giro sono costituite dalle entrate e dalle spese che nel bilancio hanno carattere puramente figurativo . ART . 49 . Con decreti reali può provvedersi alla iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme dovute in forza di leggi , che attribuiscano speciali imputazioni a determinate entrate , e delle altre maggiori somme che si dovessero erogare per legge in seguito al verificarsi di maggiori entrate rispetto a quelle previste . Alla legge di approvazione del bilancio sarà allegata annualmente una tabella contenente la indicazione dei capitoli di spesa per i quali è concessa la facoltà di cui sopra . ART . 50 . Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale , senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura . Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero , e senza essere diminuite di qualsiasi entrata . ART . 51 . Per provvedere alle deficienze delle assegnazioni di bilancio , si inscriveranno in due capitoli , una somma sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ' ordine , ed un ' altra sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese impreviste . I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d ' ordine debbono farsi con decreti emessi dal Ministro degli affari esteri , su proposta del Commissario generale , registrati alla Corte dei Conti . I prelevamenti dal Fondo delle spesa impreviste , e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o ad un capitolo nuovo , possono operarsi soltanto nei periodi di tempo nei quali non siede il Parlamento , ed hanno luogo su proposta del Commissario Generale , con decreti reali promossi dal Ministro degli affari esteri , sentito il Consiglio dei ministri . I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste debbono eseguirsi , sentita la Commissione parlamentare di vigilanza ; in caso che questa non possa riunirsi , le saranno comunicati gli atti relativi nella sua prima convocazione . ART . 52 . Per le nuove entrate che si verifichino , dopo l ' approvazione del bilancio di previsione , si istituiscono con decreti del Ministro degli affari esteri , su proposta del Commissario Generale , nuovi capitoli i quali dovranno poi essere compresi nel conto consuntivo . Il decreto suddetto è registrato alla Corte dei Conti . ART . 53 . Le nuove e le maggiori spese , alle quali non possa provvedersi nella forma indicata dagli articoli precedenti , debbono essere autorizzate con legge nel modo stabilito dall ' articolo 49 . CAPO III . - FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE . ART . 54 . Lo stato di previsione dell ' entrata è costituito : 1° da un prospetto riassuntivo per capitoli con la denominazione e con la somma proposta per ciascun capitolo , messa a confronto con quella dell ' esercizio precedente , e con aggiunte le ragioni delle differenze ; 2° dagli allegati necessari a giustificazione delle proposte . È accompagnato da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte stesse . ART . 55 . Lo stato di previsione delle entrate deve comprendere : 1° fra le Entrate effettive ordinarie , e nella rubrica Entrate diverse , un capitolo intitolato Entrate eventuali diverse , per inscrivervi le entrate che non sono per loro natura applicabili ad altri capitoli , e che per la loro tenuità non meritano l ' istituzione di un capitolo speciale ; 2° nelle entrate ordinarie e straordinarie alla rubrica Rimborsi e concorsi , speciali capitoli per inscrivervi le somme dovute dai Corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso per spese sostenute dal Fondo per l ' emigrazione ; 3° nelle diverse categorie , speciali capitoli con la denominazione Entrate eventuali per reintegrazioni e ricupero di fondi nel bilancio passivo , per imputarvi le somme restituite e versate al Fondo per l ' emigrazione ai sensi del presente Regolamento . ART . 56 . Lo stato di previsione della spesa si compone : 1° di un prospetto riassuntivo per capitoli con la denominazione e con la somma proposta in ciascuno di essi , in confronto con la somma dell ' esercizio precedente , e con aggiunte le ragioni delle differenze ; 2° degli allegati necessari a giustificazione delle proposte . Tale stato è accompagnato da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte stesse . ART . 57 . Nello stato di previsione della spesa è istituito , nella parte della Spesa ordinaria , un capitolo con la denominazione Spese casuali . Tale capitolo è esclusivamente destinato alle spese riferibili ai servizi dell ' emigrazione , che non possono , nemmeno per analogia , essere comprese negli altri capitoli , non meritando la istituzione di capitoli speciali . ART . 58 . Un riepilogo generale riunisce e pone a confronto i risultati degli stati di previsione dell ' entrata e della spesa , mantenendo la divisione di essi nelle parti prescritte dagli articoli precedenti , e dimostrando i risultati finali del bilancio di competenza dell ' esercizio che emergono dalle previsioni . ART . 59 . Approvato il bilancio possono ripartirsi in articoli le somme stanziate per ciascun capitolo . Tanto la ripartizione in articoli , quanto il trasporto di fondi da un articolo all ' altro , devono essere approvati , su proposta del Commissario Generale , con decreti ministeriali , registrati alla Corte dei Conti . Su tali ripartizioni o trasporti sarà sentita preventivamente la Commissione parlamentare di vigilanza , e , ove questa non possa in tempo riunirsi , gli atti relativi le saranno comunicati alla sua prima convocazione . ART . 60 . Il trasporto dei fondi da uno ad altro capitolo del bilancio non può essere fatto che per legge . CAPO IV . - DEL CONTO CONSUNTIVO . ART . 61 . Il conto consuntivo da presentarsi al Parlamento nei termini e nei modi indicati dal Regolamento di contabilità generale , per quello dello Stato , previo esame della Commissione parlamentare di vigilanza , è diviso in due parti . La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo e comprende : a ) le entrate effettive della competenza dell ' anno . accertate , scadute , riscosse o rimaste da riscuotere : b ) le spese effettive della competenza dell ' anno impegnate , ordinate , pagate o rimaste da pagare ; c ) l ' entrata e la spesa per movimento di capitali ; d ) le partite di giro ; e ) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori ; f ) la dimostrazione delle somme riscosse e pagate per ciascun capitolo del bilancio ; g ) il conto totale dei residui attivi e passivi da riprendersi nell ' esercizio seguente ; h ) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell ' anno in conto della competenza e dei residui ; i ) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare , che si comprendono fra i residui attivi o passivi da riprendersi nell ' esercizio successivo ; l ) la dimostrazione delle somme versate dai debitori del Fondo per l ' emigrazione e non ancora riscosse dalla Cassa Depositi e Prestiti . La seconda parte del conto comprende la situazione del patrimonio con le variazioni che hanno subite : a ) le attività e passività proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi in relazione ai capitoli del bilancio ; b ) i beni mobili , immobili , crediti , titoli di credito , il fondo di cassa e le passività tanto in rapporto al movimento dei capitoli inscritti in bilancio quanto per qualsiasi altra causa . ART . 62 . Il conto consuntivo deve avere a corredo : 1° la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale , onde risulti che esse stanno a riprova l ' una dell ' altra ; 2° il conto del movimento generale di cassa ; con la dimostrazione dei punti di concordanza tra le risultanze del conto consuntivo e quello del conto corrente fruttifero con la Cassa Depositi e Prestiti ; 3° la dimostrazione delle operazioni di credito ; 4° l ' indicazione degli stabilimenti di proprietà del Fondo per l ' emigrazione . ART . 63 . Al conto consuntivo deve inoltre unirsi un prospetto delle prelevazioni fatte dai due fondi di riserva , nel quale si indicano i capitoli cui vennero aggiunte le somme prelevate , e le cause dei prelevamenti con riferimento alle leggi o decreti che li approvarono . ART . 64 . Chiuso l ' esercizio finanziario , il Commissario Generale fa compilare dalla Ragioneria il conto consuntivo che , previo esame della Commissione parlamentare di vigilanza ed approvazione del Ministro degli affari esteri , è da questo trasmesso . entro il successivo 30 settembre , alla Corte dei Conti e presentato al Parlamento nelle forme e nei termini stabiliti per gli altri bilanci dello Stato . ART . 65 . Il conto consuntivo , chiuso ed approvato per legge , non può essere modificato in nessuna delle sue parti . CAPO V . - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AI MEDESIMI . ART . 66 . Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate , liquidate , ordinate e non pagate costituiscono i residui attivi e passivi dell ' esercizio . Essi sono crediti o debiti del Fondo per l ' emigrazione accertati nel conto consuntivo dell ' esercizio precedente e figurano tra le attività o passività patrimoniali del Fondo medesimo . Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza , in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata al fondo della competenza , o viceversa . Perciò i residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura delle scritture , sono trasportati in quelle dell ' esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti , ma in sedi separate dalla competenza del medesimo . Quando non esista nel nuovo bilancio il capitolo corrispondente , si istituirà un capitolo aggiunto . ART . 67 . Le variazioni che per aumento di spesa occorresse di fare nei residui passivi dell ' ultimo esercizio o dei precedenti saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell ' esercizio nel quale tali maggiori spese si accertano , chiedendone l ' approvazione con apposito disegno di legge come per le eventuali eccedenze sulle assegnazioni di competenza dell ' esercizio medesimo . ART . 68 . I residui attivi possono essere eliminati con decreto del Commissario Generale quando sieno riconosciuti in tutto o in parte inesistenti per la seguita legale estinzione , o perché erroneamente o indebitamente liquidati . Quando l ' importo di tali residui superi l ' ammontare di L . 8000 si seguiranno le norme di cui al primo capoverso dell ' articolo 96 . ART . 69 . In nessun caso si possono inscrivere fra i residui somme in entrata o in spesa , che non sieno state comprese fra le competenze degli esercizi anteriori . ART . 70 . I residui passivi non pagati in un quinquennio s ' intendono perenti agli effetti amministrativi . I detti residui possono però riproporsi e , in questo caso debbono inscriversi come spesa nuova , in un capitolo speciale di competenza dell ' esercizio in cui avviene la riproduzione . Nelle scritture dell ' amministrazione sarà tenuto conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi . ART . 71 . Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio in conto competenza , che durante l ' esercizio siano restituite al Fondo per l ' emigrazione , possono essere ristabilite in aumento al fondo stanziato pel capitolo medesimo . Se nel corso dell ' esercizio avvenga la restituzione di somme pagate negli esercizi precedenti , la reintegrazione si fa al corrispondente capitolo , in conto residui . Le reintegrazioni si fanno per decreto del Commissario Generale , da registrarsi alla Corte dei Conti e sono regolate con la legge di approvazione del conto consuntivo dell ' anno in corso . TITOLO IV . Entrate del Fondo per l ' emigrazione ART . 72 . Le entrate del Fondo per l ' emigrazione sono costituite da tutti i redditi , proventi e crediti di qualsiasi natura , che esso ha diritto di riscuotere in virtù di leggi , di contratti e di qualsivoglia altro titolo da cui derivino diritti a suo favore . ART . 73 . Le entrate provenienti dagli interessi , dal rimborso o dalla vendita di titoli fruttiferi e quelle derivanti dalla liquidazione degli interessi sul conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti , vengono accertate e riscosse per cura della Cassa stessa . Dell ' accertamento e della riscossione di tali entrate viene data comunicazione al Commissariato dell ' emigrazione . ART . 74 . Le entrate provenienti dall ' affitto , dalla vendita di beni immobili o mobili o da qualsiasi altro fatto di natura patrimoniale , sono accertate dal Commissariato dell ' emigrazione , il quale provvede perché vengano integralmente versate nelle tesorerie . ART . 75 . La tassa di lire 1000 per la concessione della patente di vettore viene accertata per cura del Commissariato dell ' emigrazione in base alla deliberazione di accoglimento della domanda e deve essere versata integralmente dal vettore stesso in tesoreria prima del rilascio della patente . Il versamento della tassa è disposto dal Commissario Generale , o , per sua delegazione , dagli Ispettori dell ' emigrazione nei porti di imbarco e le dichiarazioni provvisorio relative al versamento stesso debbono essere esibite al Commissariato . ART . 76 . La tassa stabilita dall ' art . ( 28 della legge 17 luglio 1910 , n . 538 ) per l ' imbarco degli emigranti è accertata dagli Ispettori dell ' emigrazione per gli emigranti imbarcati nei porti del Regno , ed a cura del Commissariato dell ' emigrazione per gli emigranti nazionali imbarcati per speciali concessioni nei porti esteri , siano o no stati arruolati nel Regno , e ciò colle norme da indicarsi nelle concessioni stesse . Per gli emigranti imbarcati nei porti del Regno l ' accertamento viene fatto in base al prescritto elenco nominativo debitamente controllato dalla Commissione di partenza . I Commissari viaggianti e le Società riconosciute di patronato nei porti transoceanici di sbarco , avendo dubbio che sieno stati imbarcati emigranti non compresi nel detto elenco , o che componenti dell ' equipaggio di bassa forza , sieno sbarcati in porti transoceanici fanno le opportune indagini per accertarsene . Un esemplare dell ' elenco nominativo delle persone imbarcate è consegnato al R . Commissario viaggiante , il quale può , pel controllo di sua competenza prendere visione dei documenti di bordo , nonché valersi di quegli altri mezzi che crederà opportuni per rilevare le eventuali differenze . Del risultato delle indagini e delle constatazioni fatte e dai Commissari e dalle Società di patronato sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissariato , il quale sulla base di esso fa l ' accertamento supplettivo della tassa . ART . 77 . In base al verbale della Commissione di partenza , gli Ispettori dei porti emettono gli ordinativi di incasso per le somme dovute dai vettori . Un estratto conforme delle conclusioni del verbale , firmato dai membri della commissiono è dagli Ispettori trasmesso al Commissariato coi biglietti d ' imbarco ritirati . ART . 78 . La tassa per l ' imbarco degli emigranti deve essere versata in tesoreria entro otto giorni dalla partenza del piroscafo . Gli Ispettori dell ' emigrazione , ed il Commissariato , per gli emigranti imbarcati nei porti esteri , invigilano che detto termine non sia sorpassato . Nei casi di ritardo il vettore decade di pieno diritto dalla patente , e decorrono a suo carico gl ' interessi commerciali per il periodo di mora , pel cui ammontare è emesso dal Commissariato apposito ordinativo d ' incasso . ART . 79 . La tassa dovuta a termini dell ' art . ( 16-bis della legge 17 luglio 1910 numero 538 ) , è accertata a carico del vettore , dal Commissariato dell ' emigrazione all ' atto di concedere l ' assenso al rappresentante da lui proposto . Il Commissariato dell ' emigrazione potrà consentire che tali somme sieno versate dai vettori proponenti alla fine di ogni mese in base ad elenchi nominativi firmati dal Commissario Generale e vistati dal Ragioniere , nei quali sieno comprese tutte le tasse accertate nel mese a carico dei singoli vettori . I vettori , ricevuto l ' avviso , dovranno eseguire il versamento nel termine di cinque giorni , esibendo la relativa quietanza al Commissariato . Trascorso tale termine , senza che il pagamento sia stato eseguito , il Commissario Generale preleverà , con suo decreto , le somme dovute , dalla cauzione la quale dovrà essere immediatamente reintegrata sotto pena di decadenza della patente . ART . 80 . La tassa per le licenze consolari , stabilita dall ' art . ( 13-ter della legge 17 luglio 1910 n . 538 ) , sarà accertata ad ogni viaggio dal R . Console che rilascia la licenza , sulla base dei documenti di bordo dai quali risulta la stazza netta del piroscafo . Il R . Console prima di rilasciare detta licenza , curerà che il capitano del piroscafo versi in sue mani l ' importo della tassa accertata , e provvederà alla trasmissione integrale della somma stessa al Commissariato dell ' emigrazione , che , a sua volta , la verserà immediatamente alla Cassa Depositi e Prestiti . Il Commissario Generale dell ' emigrazione può però , con sua deliberazione registrata alla Corte dei Conti , stabilire che detta tassa sia percepita colle seguenti norme : a ) Il R . Console , prima di rilasciare la licenza , fa prestare al capitano del piroscafo idonea cauzione tale da assicurare la riscossione della tassa ; b ) L ' Ispettore dell ' emigrazione del primo porto nazionale toccato dal piroscafo , sulla base di una attestazione del R . Console che indica la stazza netta del piroscafo stesso , accerterà la tassa e curerà che il capitano o l ' agenzia della compagnia armatrice versi la tassa stessa nel termine di cinque giorni , dandone avviso al Commissariato e al R . Console . Trascorso tale termine senza che il versamento sia stato eseguito , dà notizia di ciò al R . Console che curerà l ' escussione della cauzione , rimettendo poi l ' ammontare della tassa al Commissariato ; c ) Avvenuto il pagamento della tassa accertata dall ' Ispettore dell ' emigrazione , il R . Console procederà senz ' altro allo svincolo della cauzione ; d ) La prestazione e lo svincolo della cauzione saranno fatte secondo le norme in vigore nei paesi da cui parte il piroscafo munito di licenza . ART . 81 . Prima della partenza della nave , gli Ispettori dell ' emigrazione richiedono ai vettori , mediante rilascio del corrispondente ordine d ' incasso , il versamento delle somme approssimativamente dovute per competenza e stipendi ai medici militari o ai funzionari con attribuzioni di Commissari viaggianti ; in base alle disposizioni stabilite dagli articoli 31 e 32 del Regolamento sull ' emigrazione e dagli articoli 9 , 10 e 11 del Regolamento per l ' ordinamento degli ufficiali medici in servizio di emigrazione , approvato con R.D. 23 luglio 1911 , n . 866 , o alle altre disposizioni che venissero stabilite in seguito , calcolando ove sia opportuno , un margine sufficiente di giorni per coprire gli eventuali ritardi . Analoga procedura è tenuta dal Commissariato per l ' imbarco dei Commissari viaggianti nei porti esteri . ART . 82 . Le somme per anticipo delle competenze di cui all ' articolo precedente debbono essere versate in tesoreria prima della partenza della nave . ART . 83 . Il Commissario viaggiante terminando la sua missione in uno dei porti indicati dall ' art . 9 della Legge sull ' emigrazione , presenta all ' Ispettore locale la nota delle competenze dovutegli . L ' Ispettore provvede alla liquidazione della nota , se il Commissario prese imbarco nel porto di sua giurisdizione , ed in caso diverso la trasmette all ' Ispettore che richiese il relativo versamento al vettore . So il Commissario termina la sua missione in luogo diverso da uno dei porti suaccennati , trasmette la nota all ' Ispettore del porto nazionale da cui cominciò il suo viaggio in servizio di emigrazione , o al Commissariato se s ' imbarcò in porto estero . ART . 84 . Dalla nota di cui all ' articolo precedente deve risultare , oltre la indicazione esatta delle date d ' imbarco e di sbarco : a ) l ' ammontare delle speso e delle indennità di viaggio spettanti ai Commissari viaggianti ; b ) il luogo di partenza e il numero dei chilometri percorsi sia in ferrovia sia sulle strade ordinarie ; c ) l ' ammontare della diaria di lire 8 durante la permanenza a bordo in qualità di commissario viaggiante ; d ) l ' ammontare della diaria di lire 20 pei giorni in cui i Commissari viaggianti fossero obbligati a trattenersi a terra nei porti di destinazione o di scalo . In questo caso devo essere allegata alla nota delle indennità la dichiarazione del R . Console competente dalla quale risulti l ' accordata autorizzazione di sbarco , indicandone i motivi . Qualora i Commissari viaggianti rimpatrino in qualità di passeggeri su piroscafi diversi da quelli sui quali erano imbarcati , la tabella deve indicare la data dell ' imbarco e dello sbarco da tali piroscafi e l ' ammontare della indennità di lire 2 giornaliere , nonché quello dell ' indennità speciale di lire 2 qualora sui piroscafi il vino non sia compreso nel vitto . Ove il Commissario viaggiante rimpatri per via di terra , la tabella conterrà l ' indicazione esatta del prezzo del biglietto di la classe in ferrovia e l ' ammontare delle indennità per il trasporto del bagaglio a norma degli art . 10 e 11 del Regolamento 23 luglio 1911 , n . 866 , sull ' ordinamento degli ufficiali medici in servizio di emigrazione . ART . 85 . L ' Ispettore dell ' emigrazione regola col vettore interessato le somme da esso effettivamente dovute in base agli art . 9 e 10 del Regolamento 23 luglio 1911 , n . 863 , citato nel precedente articolo . A tale scopo l ' Ispettore rimette al vettore la copia della distinta delle indennità stesse , aggiungendovi la quota di stipendio dovuta al medico della R . Marina o del R . Esercito , tenendo conto delle indennità d ' arma e dei quinquenni goduti dai medici stessi . Il calcolo della quota dello stipendio deve essere fatto , per il viaggio di andata , da due giorni prima di quello stabilito dal vettore per la partenza e per il ritorno sino a due giorni dopo quello in cui abbia avuto termine lo sbarco degli emigranti in un porto del Regno . Se il medico militare con attribuzioni di Commissario viaggiante ritorna come passeggero su piroscafo diverso , lo stipendio deve essere calcolato sino a due giorni dopo quello del suo arrivo in Italia . Una copia della liquidazione viene trasmessa al Commissariato . ART . 86 . Qualora risulti un debito del vettore in seguito alla liquidazione definitiva delle indennità spettanti ai Commissari viaggianti l ' Ispettore dell ' emigrazione provvede per l ' emissione dell ' ordinativo di incasso per la somma relativa , dandone immediato avviso al Commissariato . Nel caso in cui il vettore risulti in credito sarà provveduto dal Commissariato a rimborsarlo . ART . 87 . Le sentenze di condanna a pene pecuniarie per contravvenzione alla Legge e al Regolamento sull ' emigrazione , notificate al Commissariato , vengono dall ' ufficio amministrativo competente comunicate alla Ragioneria , la quale ne prende nota in appositi registri . L ' ufficio amministrativo , cura periodicamente l ' esecuzione delle sentenze comunicandone i risultati alla Ragioneria . La Ragioneria invigila perché le somme riscosse a tale titolo dai Ricevitori del Registro sieno versate alla Cassa Depositi e Prestiti . ART . 88 . Le pene pecuniarie per contravvenzione alla Legge e al Regolamento sull ' emigrazione sono integralmente riscosse dai Ricevitori del Registro che ne debbono tenere conto distinto dalle altre entrate di carattere erariale . Di ogni riscossione fatta , i Ricevitori del Registro danno di volta in volta avviso al Commissariato dell ' emigrazione indicando il contravventore , la data della sentenza , l ' autorità che l ' ha pronunziata , la somma lorda riscossa , le ritenute eseguite o la somma netta versata . ART . 89 . La Capitaneria od ufficio di porto dove arrivi un piroscafo , pel quale sia stata accertata contravvenzione all ' art . 13-ter della legge 17 luglio 1910 numero 5381 , darà notizia telegrafica al Commissariato dei depositi eventualmente eseguiti , a norma dell ' ultimo alinea del precitato articolo , prima che sia pronunziata la sentenza . Quando si tratti di Capitaneria avente sede in uno dei porti indicati nell ' art . 9 della Legge sull ' emigrazione , ne sarà pure data notizia al locale Ispettore dell ' emigrazione il quale emetterà l ' ordinativo pel sollecito versamento della somma alla Cassa Depositi e Prestiti Negli altri casi , il Commissariato , appena avuta notizia dell ' eseguito deposito dell ' ammenda invierà alla Capitaneria od ufficio di porto l ' ordinativo di versamento della somma alla Cassa Depositi e Prestiti . Fino a che il versamento non sia stato eseguito , la somma rimarrà in deposito presso la Capitaneria o l ' ufficio di porto . Eguale sistema sarà seguito quando , in seguito a sentenza , il capitano della nave paghi le somme dovute . Pronunziata la sentenza , se non sia stato eseguito deposito , la Capitaneria od ufficio di porto , provvederà all ' esecuzione di essa procedendo , se occorra , all ' esecuzione forzata sulla nave . Qualora invece , sia stato eseguito il deposito di cui all ' ultimo alinea dell ' art . 13-ter e questo sia , come è prescritto , sufficiente per il pagamento dell ' ammenda , il versamento al Fondo per l ' emigrazione diventerà definitivo dopo che la sentenza del Capitano di porto sarà passata in cosa giudicata . Del passaggio della sentenza in cosa giudicata il Capitano di porto darà pure notizia al Commissariato , il quale nei propri registri annoterà che il deposito è attribuito al Fondo per l ' emigrazione a titolo di ammenda . ART . 90 . Le somme che per qualsivoglia titolo sono dovute al Fondo per l ' emigrazione debbono essere integralmente versate nelle Tesorerie dello Stato in valuta avente corso legale nel Regno . Nessun titolo di credito verso il Fondo per l ' emigrazione può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso . ART . 91 . Ogni riscossione da eseguirsi a favore del Fondo per l ' emigrazione dev ' essere accompagnata da apposito ordine d ' incasso rilasciato dal Commissariato o dagli Ispettori dell ' emigrazione , da staccarsi da uno speciale registro a madre o figlia e da consegnarsi a chi deve versare . Si omette il rilascio del suddetto ordine d ' incasso per le riscossioni da eseguirsi dai Ricevitori del Registro , di cui al successivo art . 94 . ART . 92 . Tutti i versamenti eseguiti presso le Sezioni di R . Tesoreria provinciale , per conto del Fondo per l ' emigrazione , sono nello stesso giorno commutati in vaglia del tesoro a favore del Tesoriere Centrale , quale Cassiere della Cassa dei Depositi e Prestiti , con la indicazione « conto corrente fruttifero fra la Cassa dei Depositi e Prestiti ed il Fondo per l ' emigrazione » . Ad ogni singola causale di versamento deve corrispondere apposito vaglia del Tesoro , e tutti i vaglia sono in giornata trasmessi direttamente dalle Delegazioni del Tesoro alla Cassa dei Depositi e Prestiti che provvede alla loro riscossione . Alla parte versante è consegnata una dichiarazione di rilascio di vaglia , contenente tutte le caratteristiche del vaglia del Tesoro emesso , staccata da apposito bollettario a madre e figlia . Tale dichiarazione dev ' essere presentata all ' Ispettore dell ' emigrazione perché prenda nota del numero e della data del vaglia del Tesoro sulla matrice del relativo ordine d ' incasso . ART . 93 . Per i versamenti nella Tesoreria Centrale da farsi su ordine d ' incasso emesso dal Commissariato dell ' emigrazione , il Tesoriere Centrale rilascia al versante una dichiarazione provvisoria di versamento nella quale sono indicati gli estremi della relativa quietanza di entrata : quietanza che viene spedita alla Cassa Depositi e Prestiti . ART . 94 . Le somme riscosse per pene pecuniarie , agli effetti degli articoli 87 e 88 del presente Titolo sono dai Ricevitori del Registro versate presso le Sezioni di R . Tesoreria Provinciale , con apposita fattura di versamento per essere commutate in vaglia del tesoro come al precedente art . 92 . I versamenti di cui sopra sono eseguiti al netto : a ) del decimo spettante alle Cancellerie ; b ) dell ' aggio al Ricevitore del Registro ; e ) della quota eventualmente dovuta agli scopritori , quando questi non siano in alcun modo destinati a prestare servizio presso gli uffici di emigrazione . ART . 95 . La Cassa Depositi e Prestiti accredita al conto corrente fruttifero aperto al Fondo per l ' emigrazione l ' importo di tutti i vaglia del Tesoro pervenutile e di tutte le quietanze dei versamenti direttamente fatti alla Tesoreria Centrale . ART . 96 . L ' annullamento di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili , è disposto dal Commissario Generale , previo il conforme parere della R . Avvocatura Erariale , con decreti da sottoporsi alla registrazione della Corte dei Conti . Se i crediti superano , singolarmente , le lire 8000 , il decreto di annullamento deve emettersi dal Ministro degli affari esteri e deve essere preceduto , oltre che dal parere della Regia Avvocatura Erariale , anche dal conforme voto del Consiglio di Stato . TITOLO V . Spese del Fondo per l ' emigrazione CAPO I . NORME GENERALI IMPEGNO , LIQUIDAZIONE , ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE . ART . 97 . Sono spese del Fondo per l ' emigrazione quelle che le leggi ed i regolamenti , i decreti , i contratti o altri titoli legali pongono a carico del Fondo medesimo per sopperire ai servizi dell ' emigrazione . ART . 98 . Le spese che il Commissariato dell ' emigrazione ha facoltà di soddisfare in ciascun anno finanziario sono indicate nel bilancio di previsione , e i relativi fondi vengono autorizzati colla legge annuale del bilancio medesimo o con successive leggi speciali nei modi e nelle forme indicate negli articoli 49 e 56 del presente regolamento . ART . 99 . La gestione dei fondi di cui agli articoli precedenti , è affidata al Commissario Generale che la esercita direttamente o per mezzo degli organi dipendenti in conformità del presente regolamento e sotto l ' autorità del Ministro degli affari esteri e la vigilanza della Commissione parlamentare , di cui all ' art . 28 della legge 17 luglio 1910 , n . 538 . ART . 100 . Il Commissario Generale deve sottoporre alla Commissione parlamentare di vigilanza oltre le proposte per le quali sia richiesto il parere della detta Commissione , anche quelle delle spese per missioni speciali straordinarie all ' estero da affidarsi a persone estranee all ' Amministrazione dello Stato , nonché quelle per l ' esecuzione di ogni spesa non obbligatoria che superi in complesso la somma di L . 50.000; salvo per quelle per le quali sia fatta speciale assegnazione nel riparto in articoli del bilancio . Il Commissario Generale può inoltre sottoporre alla Commissione parlamentare di vigilanza tutte le proposte di spese per le quali creda opportuno di avere il parere della Commissione stessa . Nei casi d ' urgenza o quando la Commissione parlamentare non possa essere riunita , il Commissario Generale può impegnare od ordinare le spese , anche senza sentire la Commissione stessa , salvo a riferire alla medesima nella sua prima adunanza . In questi casi gli atti che impegnano o che ordinano la spesa devono portare il « Visto » del Ministro degli affari esteri . ART . 101 . Quando la Commissione di vigilanza non convenga nelle proposte del Commissario Generale , la spesa può essere egualmente impegnata od ordinata mediante decreto motivato del Ministro degli affari esteri . ART . 102 . Le spese da pagarsi a carico del Fondo per l ' emigrazione si impegnano secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità generale dello Stato . Quando però occorra un atto speciale d ' impegno , questo emanerà dal Commissario Generale . Se si tratti di spesa facoltativa , che superi nel suo complesso la somma di L . 5000 , l ' atto d ' impegno dovrà essere sottoposto al a visto » del Ministro degli affari , esteri . Tale visto è sempre necessario per l ' impegno delle spese da farsi all ' estero , qualunque sia il loro ammontare . ART . 103 . In conformità all ' eccezione consentita dal Regolamento di contabilità generale dello Stato , per la riscossione ed il versamento dei proventi delle Legazioni e dei Consolati ( art . 266 ) , formano competenza dell ' esercizio le spese per conto del fondo per l ' emigrazione ordinate e pagate entro il periodo dell ' esercizio medesimo ancorché riferibili all ' esercizio od esercizi precedenti , limitatamente però ai soli uffici all ' estero . ART . 104 . Per la vigilanza sugli impegni sono estese al Commissariato dell ' emigrazione le disposizioni dei RR . DD . 4 gennaio 1897 , n . 2 , ed 8 luglio 1904 , n . 346 , e la Commissione di cui all ' art . 2 del primo di tali decreti è costituita dai Commissari dell ' emigrazione , dal Capo ragioniere , e presieduta dal Commissario Generale . Un estratto del verbale di ogni adunanza è trasmesso al Ministro degli affari esteri . ART . 105 . Tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese e in generale tutti gli atti dai quali derivi l ' obbligo di pagare somme a carico del bilancio del Fondo per l ' emigrazione o che portino variazioni ad impegni precedentemente assunti , debbono essere comunicati in originale al Capo ragioniere affinché questi ne prenda nota e vi apponga il visto . Il Capo ragioniere deve accertare la causa legale dell ' impegno ed assicurarsi : a ) che non violi alcuna legge o regolamento ; b ) che la spesa sia giustamente imputata all ' esercizio ed al capitolo di bilancio ai quali si riferisce e non ecceda lo stanziamento relativo . La registrazione dell ' impegno può aver luogo contemporaneamente a quella dell ' ordinativo di pagamento quando l ' impegno della spesa sia contemporaneo alla liquidazione . ART . 106 . Oltre gli atti di cui all ' articolo precedente , devono essere partecipati al Capo ragioniere i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni di spesa , nonché l ' ammontare presunto di tali impegni e l ' esercizio al quale devono imputarsi . Il Capo ragioniere prenota nelle sue scritture , in sede separata , questi impegni in corso di formazione . ART . 107 . Qualora il Capo ragioniere non creda di vistare un atto di impegno di spesa , ne riferisce al Commissario Generale . Ove questi intenda che ciò nonostante , l ' atto d ' impegno debba aver corso , ne dà ordine per iscritto al Capo ragioniere , che deve eseguirlo . Se l ' atto d ' impegno al quale il Capo ragioniere non ritiene di dover dar corso , porti la firma o il visto del Ministro degli affari esteri , l ' ordine scritto di esecuzione deve emanare od essere vistato dal Ministro stesso . Il Capo ragioniere nel presentare mensilmente la situazione degli impegni alla Commissione di cui all ' art . 104 , unisce l ' ordine scritto avuto . ART . 108 . Alla fine dell ' esercizio finanziario , gli impegni rimasti in corso di formazione sono annullati , eccetto quelli pei quali il Commissario Generale decida che debbano essere mantenuti in conto della competenza di esercizi successivi . ART . 109 . L ' impegno legale di ogni somma dovrà essere accertato dalla Corte dei Conti colle norme in vigore per la contabilità generale dello Stato . ART . 110 . Chiuso col 30 giugno l ' esercizio finanziario , nessun impegno può essere registrato a carico dell ' esercizio stesso . Però degli impegni assunti ai termini degli articoli precedenti , si può , dopo il 1° luglio , effettuare la liquidazione o il pagamento , purché non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo e se ne registri l ' importo nell ' esercizio nuovo , imputandolo al conto residui degli anni anteriori ; e ciò anche prima che tali residui siano definitivamente approvati colla leggo relativa al conto consuntivo dell ' esercizio chiuso . ART . 111 . Le maggiori spese che eventualmente occorressero oltre gli stanziamenti di competenza di bilancio , sono comprese nel conto consuntivo ; e si presenta contemporaneamente al medesimo uno speciale progetto di legge . ART . 112 . La liquidazione delle spese deve essere fatta in base a titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori , e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento o da regolamenti ed istruzioni speciali per i vari servizi . I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste di materiali od oggetti mobili da affidarsi a consegnatari , dei quali è menzione all ' art . 13 devono portare a corredo una bolletta , sottoscritta dal consegnatario , e attestante il ricevimento dei materiali od oggetti mobili e la loro iscrizione in inventario . L ' esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che servono a corredare l ' ordinativo di pagamento , deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori . L ' altro o gli altri esemplari che l ' Amministrazione deve conservare nei propri atti , sono rilasciati in forma di copie autentiche . L ’ emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d ' imprescindibile necessità e con lo cautele atto a togliere la possibilità di un duplicato di pagamento . ART . 113 . Il pagamento di somme a carico del bilancio del Fondo per l ' emigrazione è ordinato dal Commissario Generale , o per sua delegazione , da un Commissario dell ' emigrazione . La delegazione deve risultare da decreto del Commissario Generale , vistato dal Ministro degli affari esteri , registrato alla Corte dei Conti e comunicato in copia alla Cassa Depositi e Prestiti . Le spese facoltative di cui al capoverso terzo dell ' art . 102 , sono disposte con deliberazione del Commissario Generale vistata dal Ministro degli affari esteri , quando non sia intervenuto in precedenza uno speciale decreto d ' impegno . ART . 114 . Lo schema di ogni mandato di pagamento è compilato a cura degli uffici amministrativi competenti . Tale schema , corredato dei documenti relativi , è trasmesso al Capo ragioniere , il quale , dopo accertata la causa legale della spesa e riconosciuto che non siasi violata alcuna legge o regolamento ; che la somma sia regolarmente imputata alla competenza o ai residui ; che stia nei limiti delle assegnazioni del bilancio , nonché delle disponibilità del conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti , e che per le spese da pagare o da rimborsare la liquidazione e la giustificazione siano regolari , munisce del suo visto il mandato e lo sottopone alla firma del Commissario Generale o di chi per esso . Art . 115 . Qualora il Capo ragioniere non creda di dar corso ad uno schema di mandato deve riferire al Commissario Generale od a chi per esso . Ove si giudichi che il provvedimento debba aver luogo , è rilasciato al Capo ragioniere un ordine scritto a norma dell ' articolo 107 del presente titolo . ART . 116 . Il Capo ragioniere nel giustificare il suo operato presso la Corte dei Conti , ai termini del presente regolamento , unisce l ' ordine di cui all ' articolo precedente ; e la Corte dei Conti nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva indica anche quelli per i quali sia intervenuto l ' ordine suddetto . ART . 117 . I mandati di pagamento spediti e firmati nei modi indicati nei precedenti articoli sono trasmessi alla Corte dei Conti , che li registra e vi appone il suo visto qualora riconosca che per essi non sia violata alcuna legge o regolamento , che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio , nonché all ' esercizio indicato nel mandato , e che la somma non ecceda i fondi stanziati . Muniti del visto della Corte , i mandati suddetti sono inviati alla Cassa Depositi e Prestiti . Questa , accertato che vi siano disponibilità nel conto corrente fruttifero col Fondo per l ' emigrazione , ammette i mandati a pagamento , apponendovi il visto , e li trasmette poi alle Tesorerie . ART . 118 . Non si fa luogo da parte della Corte dei Conti a registrazione di un mandato , ed il suo rifiuto annulla il titolo , quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata o disponibile nel relativo capitolo . È pure assoluto il rifiuto della Corte quando , secondo il suo giudizio , l ' imputazione della somma indicata nel mandato sia riferibile ai residui piuttosto che alla competenza , o a questa piuttosto che a quelli , ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nel mandato . Nel caso in cui la Corte rifiuti il visto per altra violazione ili leggi o di regolamenti , si procede , qualora il . Ministro degli affari esteri lo richieda , a norma del disposto dell ' art . 14 della legge 14 agosto 1862 , n . 800 , e vi può quindi esser luogo a registrazione con riserva . Tutte le altre osservazioni che in via di riscontro preventivo siano fatte dalla Corte e non accolte dall ' Amministrazione , non possono impedire o arrestare il corso legale dei mandati . ART . 119 . A corredo dei mandati debbono trasmettersi alla Corte dei Conti tutti i documenti giustificativi . Qualora si tratti di spese che siano continuative , i documenti sono uniti al primo mandato , facendo poi riferimento a questo nella emissione dei successivi . I documenti trasmessi per semplice comunicazione e che non costituiscano necessaria giustificazione preventiva delle spese , sono restituiti al Commissariato dell ' emigrazione . Gli altri sono trattenuti dalla Corte . ART . 120 . La registrazione di un mandato fatta dalla Corte dei Conti non libera né menoma la responsabilità del Capo ragioniere per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l ' accertamento della somma per la quale il mandato fu rilasciato . ART . 121 . I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell ' esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti . Nei mandati di pagamento di spese residue devesi indicare l ' esercizio anteriore cui la spesa si riferisce ed il capitolo del bilancio dell ' anno in corso o quelli appositamente instituiti ( capitoli aggiunti ) , nei quali la somma relativa venne riportata . Qualora una spesa riflettente più esercizi sia pagabile con unico mandato , nel mandato stesso si indicano le quote di spesa che riguardano ciascun esercizio . ART . 122 . Ai pagamenti delle spese inscritte in bilancio , debitamente liquidate e giustificate , si provvede : a ) con mandati diretti individuali o collettivi emessi dal Commissariato a favore dei creditori ; b ) con buoni rilasciati da funzionari delegati su crediti aperti mediante mandati a disposizione ; e ) con mandati d ' anticipazione emessi a favore dei funzionari delegati . Tanto i mandati diretti collettivi , quanto quelli a disposizione , sono emessi soltanto sulle Sezioni di R . Tesoreria provinciale . ART . 123 . Tanto i mandati diretti , quanto quelli a disposizione o di anticipazione , sono firmati dal Commissario Generale , o per sua delegazione da un Commissario dell ' emigrazione . La delegazione deve risultare da decreto del Commissario Generale nelleforme di cui all ' art . 113 . I mandati debbono essere sempre controfirmati dal Capo ragioniere . ART . 124 . Non si può far uso della facoltà di emettere mandati a disposizione o di anticipazione se non nei casi indicati negli articoli seguenti o quando , per cause eccezionali , non sia possibile provvedere con mandati diretti . Tali circostanze eccezionali devono risultare dal decreto del Commissario Generale che autorizza l ' emissione di detti mandati e che deve essere allegato cogli altri documenti ai mandati stessi . ART . 125 . A tutte le spese da pagarsi all ' estero si provvede per mezzo del Contabile del Portafoglio , mediante richiesta motivata del Commissario Generale al Direttore generale del Tesoro . Nelle richieste dev ' essere indicato il modo con cui sarà provveduto al rimborso , nonché il capitolo del bilancio al quale dove essere imputata la spesa . Quando non si possa disporre il pagamento delle spese suddette mediante il Contabile del Portafoglio si potrà provvedere col mezzo di tratte sul Commissariato . Le tratte debbono essere emesse possibilmente in moneta di corso legale nel Regno , e soltanto da chi ne abbia facoltà o per speciale autorizzazione da parte del Commissariato , od in seguito ad approvazione di contratto che ammetta tale forma speciale di pagamento . I traenti , all ' atto dell ' emissione delle tratte , debbono darne avviso al Commissariato . Le tratte debbono essere regolate in modo che il Commissariato abbia il tempo necessario per provvedere al pagamento , ed in ogni caso non possono essere a meno di dieci giorni vista . I mandati di pagamento delle tratte sono emessi a favore della persona o ditta all ' ordine del quale l ' effetto è tratto , o del Contabile del Portafoglio quando questi abbia provveduto al pagamento delle tratte medesime . I mandati debbono indicare l ' oggetto cui si riferisce la spesa , il capitolo del bilancio e l ' esercizio al quale essa è da imputarsi , nonché la moneta nella quale l ' effetto sia pagabile . I mandati debbono pure indicare il giorno del pagamento , che è quello della scadenza dell ' effetto accettato , nonché l ' indicazione che la quietanza dev ' essere rilasciata dall ' ultimo giratario . Tanto dell ' accettazione come del pagamento delle tratte la Ragioneria tiene nota in apposito registro . Le tratte , munite di regolare quietanza dell ' ultimo giratario , sono allegate ai mandati pagati . ART . 126 . Con mandati a disposizione a favore degli Ispettori o di altri funzionari autorizzati ad eseguire spese per conto del Fondo per l ' emigrazione , da farsi nell ' interno del Regno , si può provvedere : a ) al pagamento dell ' acconto in misura non superiore ai tre quarti dell ' indennità dovuta ai Commissari viaggianti , ed al pagamento del saldo quando possa essere liquidato dallo stesso Ispettore che dispose il pagamento dell ' acconto ; b ) al pagamento delle indennità agli agenti della pubblica forza richiesti dall ' Ispettore nell ' interesse dei servizi dell ' emigrazione ; e ) alle altre spese occorrenti per servizi di carattere continuativo da eseguirsi da funzionari delegati quando non sia agevole provvedervi con mandati diretti . ART . 127 . Con mandati di anticipazione si può provvedere : a ) alle spese da farsi in economia ; b ) alle minute spese d ' ufficio : in questo caso l ' anticipazione non può superare la somma di lire 200; c ) alle spese di posta , telegrafo o telefono : queste anticipazioni non possono di regola essere superiori alle lire 100 . Tale limite non si applica alle anticipazioni da farsi alla Amministrazione delle Poste e telegrafi ; d ) alle spese da farsi dalle persone incaricate di missioni nell ' interesse dei servizi dell ' emigrazione ; e ) al pagamento d ' urgenza di acconti sulle competenze dovute ai Commissari viaggianti , quando ad esse non si possa provvedere con mandato diretto o a disposizione : i mandati relativi non possono superare la somma di lire 2.000; f ) alle spese di assistenza diretta degli emigranti nel Regno od . all ' estero quando non vi si possa provvedere con mandati diretti , ed in ogni caso per somma non superiore alle lire 500; g ) al pagamento delle somme dovute ad emigranti in seguito a sentenze delle Commissioni arbitrali , giusta l ' articolo 210 del presente regolamento ; oppure delle somme prevedute dal comma 20 del successivo articolo 230 , nei casi di urgenza e di opportunità ammessi negli anzidetti due articoli . Le anticipazioni di cui ai paragrafi b , c ( prima parte ) ed e sono fatte all ' incaricato delle funzioni di economo - cassiere presso il Commissariato ed agli Ispettori ; quelle del paragrafo d e g al solo Economo , ed infine quelle del paragrafo f agli Ispettori dell ' emigrazione , ai RR . Consolati ed ai RR . Addetti e corrispondenti del Commissariato . ART . 128 . I mandati a disposizione o di anticipazione non debbono eccedere la somma di lire 30.000 , salvo casi eccezionali da giustificarsi volta per volta . Quando la spesa fatta coi fondi di un mandato a disposizione o di anticipazione sia giustificata con appositi rendiconti almeno per due terzi dell ' importo del mandato stesso , si potrà emettere un successivo mandato a disposizione o di anticipazione per una somma la quale col residuo dell ' anteriore non ecceda il limite delle lire 30.000 . CAPO II . - NORIE SPECIALI PEI MANDATI DIRETTI . ART . 129 . I mandati di pagamento tanto individuali quanto collettivi hanno un numero d ' ordine progressivo per ogni capitolo di bilancio e per esercizio finanziario e debbono indicare : a ) l ' esercizio cui la spesa si riferisce ; b ) il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa ; c ) il cognome , il nome e la qualità del creditore o dei creditori , o di chi per essi fosse legalmente autorizzato a dar quietanza ; d ) l ' oggetto preciso della spesa ; e ) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre ; f ) la data dell ' emissione ; g ) il luogo in cui deve farsi il pagamento ; h ) l ' indicazione dei documenti giustificativi annessi . Nessun mandato può comprendere spese imputabili a più capitoli di bilancio . Ogni mandato dev ' essere scritto con chiarezza e nitidezza , senza cancellazioni o alterazioni di sorta . Accadendo errore , si provvede a correggerlo con opportuna annotazione a tergo quando non sia più conveniente annullarlo . ART . 130 . I mandati sono descritti nei registri della Ragioneria del Commissariato e poscia trasmessi con elenco in doppio esemplare alla Corte dei Conti che ne restituisce uno con ricevuta . La Corte dei Conti , trattenuti i documenti uniti e descritti nei mandati e restituiti quegli altri che le fossero stati dati in semplice comunicazione a senso del precedente art . 119 , trasmette i mandati stessi alla Cassa depositi e prestiti con elenco in doppio esemplare . La Cassa depositi e prestiti ammette a pagamento i mandati apponendovi il visto dopo averne presa nota nel conto corrente col Fondo per l ' emigrazione . Restituisce poi alla Corte dei Conti un esemplare degli elenchi con dichiarazione di ammissione a pagamento e spedisce l ' altro esemplare con eguale dichiarazione al Commissariato . ART . 131 . Per quanto riguarda la forma dei mandati di pagamento , la loro intestazione , le persone che debbono darne quietanza o le modalità da seguirsi per le quietanze stesse , si osservano le norme in vigore per la contabilità generale dello Stato . ART . 132 . Quando un mandato è emesso a favore di un pubblico funzionario alla dipendenza del Commissariato o di altra amministrazione dello Stato e non per credito personale , si omette nel mandato medesimo il nome e cognome del titolare e se indica solamente la qualifica ufficiale . CAPO III . DISPOSIZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I MANDATI DELLE VARIE SPECIE . ART . 133 . Dopo ammessi a pagamento , i mandati non possono esser variati in alcuna loro parte se non col concorso del Commissariato , della Corte dei Conti e della Cassa Depositi e Prestiti , fatta eccezione soltanto per l ' indicazione del luogo dov ' è da effettuarsi il pagamento . Quando un mandato debba essere pagato in luogo diverso da quello in esso indicato , la Delegazione del Tesoro provvede direttamente alla variazione purché il luogo dove è da farsi effettivamente il pagamento si trovi nella stessa provincia . Se il mandato deve invece esser pagato in altra provincia , la Delegazione del Tesoro lo invia a quella della provincia ove deve effettuarsi il pagamento informandone contemporaneamente la Cassa Depositi e Prestiti che sarà pure avvertita dell ' arrivo del mandato dalla Delegazione ricevente . ART . 134 . Se un mandato , per morte del titolare o per qualsiasi altra causa , non possa o non debba essere pagato , è rinviato al Commissariato che ne dispone , mediante attergato , la commutazione in vaglia del Tesoro . Il mandato così attergato , è trasmesso alla Corte dei Conti che , presane nota nelle proprie scritture , vi appone il visto e lo spedisce alla Cassa Depositi e Prestiti per l ' invio in Tesoreria . Allo stesso Commissariato si rinviano i mandati nei quali sia incorso un qualche errore . ART . 135 . Quando il Commissariato dell ' emigrazione accerti , tanto sui mandati a disposizione quanto su quelli d ' anticipazione , l ' esistenza di fondi disponibili e non più da pagare , può in ogni tempo dell ' anno ordinare che i mandati stessi siano passati in uscita dalle Sezioni di R . Tesoreria provinciale per l ' intero ammontare e che per l ' importo delle somme ancora disponibili sia dalle Sezioni stesse rilasciato vaglia ai sensi dell ' art . 92 . Di tale comunicazione il Commissariato prende nota sui registri dei mandati e ne dà notizia all ' ufficiale delegato . ART . 136 . Tutti i vaglia del Tesoro emessi in seguito a commutazione totale o parziale di mandati , debbono essere intestati al Tesoriere Centrale , quale cassiere della Cassa Depositi o Prestiti , con l ' indicazione del mandato a cui si riferiscono e dell ' apposito capitolo d ' entrata del bilancio del Fondo per l ' emigrazione al quale l ' importo del vaglia deve affluire ( ricupero di somme reintegrabili ) . I vaglia debbono essere spediti direttamente e con elenco speciale dalle Delegazioni del Tesoro alla Cassa Depositi e Prestiti . ART . 137 . I mandati di pagamento sono emessi al lordo di ogni ritenuta . Le ritenute debbono indicarsi sui mandati in apposite colonne : quelle per imposta di Ricchezza mobile debbono essere introitate dalle Tesorerie con le modalità stabilite nel regolamento per la contabilità generale dello Stato ; per le altre che debbono affluire al Monte pensioni degli impiegati del Commissariato sono alla fine d ' ogni mese emessi vaglia del Tesoro da inviarsi alla Cassa Depositi e Prestiti . Le ritenute che debbono affluire al monte pensioni degli impiegati vengono sino a che non sia definitivamente disciplinata la materia relativa a dette pensioni , riscosse ed accreditate dalla Cassa Depositi e Prestiti in , un conto corrente distinto da quello cui è cenno all ' art . 191 del presente regolamento , con le stesse modalità e condizioni in detto articolo indicate . ART . 138 . I mandati a disposizione o di anticipazione a carico del Fondo per l ' emigrazione impegnano il bilancio per l ' intero loro ammontare e vi fanno pure definitiva imputazione . ART . 139 . Dopo il 15 giugno di ogni anno non possono essere ammessi a pagamento mandati diretti collettivi a favore dei creditori del Fondo per l ' emigrazione . Tale limite è fissato al 10 giugno d ' ogni anno per i mandati a disposizione e di anticipazione . Si può tuttavia fare eccezione allorché i mandati diretti collettivi siano commutabili in quietanza d ' entrata a favore dello Stato od in vaglia del Tesoro ed in ogni caso quando si abbia la certezza tanto per i mandati diretti quanto per quelli a disposizione e d ' anticipazione ch ' essi saranno estinti entro il 30 giugno successivo . CAPO IV . - OPERAZIONI SULLE VARIE SPECIE DI MANDATI ALLA CHIUSURA DELL ' ESERCIZIO FINANZIARIO . ART . 140 . I mandati diretti , individuali o collettivi , ed i mandati a disposizione o di anticipazione emessi sulla competenza dell ' esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e rimasti interamente insoluti durante l ' esercizio successivo , purché ne sia variata l ' imputazione dalla competenza al conto dei residui , e sempre che permangano le cause che hanno determinata la loro emissione , e , per quanto riguarda i mandati diretti , individuali o collettivi , non si sia verificata la prescrizione del credito . A tale scopo le Delegazioni del Tesoro per le Sezioni di R . Tesoreria provinciale e l ' Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale , la sera del 30 giugno di ogni anno , accertano l ' esistenza dei mandati che siano ancora intieramente da pagare ; compilano e trasmettono non più tardi del 5 luglio al Commissariato un elenco dei suddetti mandati , indicando per ciascuno il numero , l ' esercizio , il capitolo e la somma lorda del mandato medesimo , il cognome ed il nome del titolare se individuale , o quello del primo intestato seguito dalle parole « ed altri » se collettivo , ed infine la qualifica del funzionario delegato se il mandato è a disposizione o di anticipazione . Le Delegazioni del Tesoro , con la guida dei propri registri . provvedono anche ad accertare l ' esistenza dei mandati diretti presso gli agenti pagatori fuori del capoluogo di provincia . Tutti i mandati suddetti sono per cura della Delegazione del Tesoro imputati ai residui del nuovo esercizio . ART . 141 . Sui mandati a disposizione o di anticipazione , imputati ai residui del successivo esercizio finanziario , i funzionari delegati non possono disporre pagamenti o prelevare somme se non nei limiti delle spese legalmente impegnate a tutto il 30 giugno dell ' esercizio scaduto e che saranno comprese negli elenchi dei residui di cui all ' art . 110 . Accertati i residui , i funzionari delegati provvedono perché i mandati a disposizione o di anticipazione siano ridotti alla somma effettivamente disposta o prelevata , secondo le disposizioni degli articoli 133 e 134 del presente regolamento . ART . 142 . La Ragioneria del Commissariato , ricevuto l ' elenco prescritto nell ' articolo 140 procede al trasporto dei mandati dalle scritture dell ' esercizio scaduto in quelle dell ' esercizio corrente imputandoli ai residui e riportando l ' indicazione della nuova imputazione sull ' elenco anzidetto e sulla copia del medesimo da inviarsi alla Corte dei Conti . ART . 143 . I mandati di qualsiasi specie rimasti in parte inestinti al 30 giugno sono nello stesso giorno passati in uscita per l ' intero loro ammontare lordo , e per la somma ancora dovuta , è emesso vaglia del Tesoro da spedirsi alla Cassa Depositi e Prestiti giusta il precedente articolo 136 . A tale scopo le Delegazioni del Tesoro per le Sezioni di R . Tesoreria provinciale e l ' Ufficio di controllo presso la Tesoreria Centrale , compilano e trasmettono al Commissariato , non più tardi del giorno 5 di luglio , un prospetto nel quale è indicato l ' ammontare del mandato , la somma pagata , la somma rimasta da pagare , il corrispondente vaglia del tesoro emesso e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento . Pei mandati collettivi , parzialmente inestinti , nell ' elenco anzidetto sono indicate le somme dovute ad ogni singolo creditore , con l ' avvertenza se esse furono pagate oppure no , ed in quest ' ultimo caso , aggiungendo gli estremi del vaglia del Tesoro emesso . Copia del suddetto prospetto è trasmessa dalla Ragioneria del Commissariato alla Corte dei Conti , dopo eseguite le necessarie verificazioni e registrazioni . Quando si tratti di mandati a disposizione o di anticipazione , una seconda copia del suddetto prospetto è pure trasmessa dalla Ragioneria del Commissariato al funzionario delegato perché ne verifichi l ' esattezza e prenda nota delle risultanze sui propri registri . ART . 144 . Per le quote dei mandati collettivi insoddisfatti al 30 giugno e tuttavia dovute , il Commissariato dell ' emigrazione può emettere nuovi mandati con imputazione al conto dei residui , purché il credito del titolare non sia prescritto ai termini di legge . ART . 145 . I mandati che al 30 giugno dell ' esercizio successivo a quello cui furono originariamente imputati rimangono ancora da pagare , in tutto od in parte , sono nel giorno stesso dalle Tesorerie passati in uscita per l ' intero loro importo lordo . Per lo stesso importo complessivo , se il mandato è interamente inestinto o per la parte che corrisponde a quella ancora dovuta , se il mandato è soltanto parzialmente estinto , le Tesorerie , emettono vaglia del Tesoro da inviarsi alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del precedente articolo 134 . Quando i creditori chiedano la rinnovazione dei suddetti mandati , questi saranno emessi in conto residui se ed in quanto il diritto creditorio non sia prescritto e salvo il disposto dell ' articolo 70 , del presente Regolamento . Le Delegazioni del Tesoro per le Sezioni di R . Tesoreria e l ' ufficio di controllo presso la Tesoreria Centrale , compilano e trasmettono al Commissariato , non più tardi del giorno 5 luglio , un elenco dei mandati sopra mentovati , indicando per ciascuno : il numero , l ' esercizio , il capitolo , la somma lorda del mandato ed il corrispondente vaglia del Tesoro , nonché il cognome e nome del titolare se individuale , ed infine la qualifica del funzionario delegato se il mandato è a disposizione o di anticipazione . Se poi il mandato è collettivo , saranno distintamente indicate tutte le somme dovute ai singoli creditori con l ' avvertenza se furono pagate oppur no , aggiungendo in quest ' ultimo caso gli estremi del vaglia del Tesoro emesso . La ragioneria del Commissariato , presa nota nei propri registri della commutazione dei mandati in vaglia del Tesoro , trasmette una copia del suddetto elenco alla Corte dei Conti . CAPO V . - NORME SPECIALI PEI MANDATI A DISPOSIZIONE . ART . 146 . I mandati a disposizione , sono sempre da intestarsi alla qualità ufficiale del funzionario delegato e non possono essere emessi che sulle Sezioni di R . Tesoreria provinciale , con le condizioni e formalità indicate nei precedenti articoli . Essi debbono essere predisposti in modo da potervi annotare i pagamenti che a mano a mano si vanno effettuando sulla somma posta a disposizione . ART . 147 . Per i crediti aperti con mandati a disposizione , la Ragioneria del Commissariato tiene in appositi registri i conti di ciascun funzionario delegato , distinti pei mandati emessi su ciascun capitolo . Tali conti debbono essere tenuti per la propria gestione dai singoli funzionari delegati . ART . 148 . I funzionari delegati , ai quali furono aperti crediti mediante mandati a disposizione , possono emettere su di essi dei buoni soltanto a favore dei creditori e mai di sé stessi . I detti funzionari devono trasmettere in apposita lettera d ' ufficio suggellata la propria firma alla Delegazione del Tesoro che dovrà ricevere ed ammettere a pagamento i buoni medesimi . ART . 149 . I funzionari delegati ad emettere buoni su mandati a disposizione sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi liquidate , approvate e disposte , nonché dei documenti relativi . ART . 150 . I buoni sono staccati da un apposito bollettario a madre e figlia ; portano il bollo a secco del Commissariato e debbono contenere le seguenti indicazioni : a ) numero d ' ordine progressivo per ciascun mandato cui si riferiscono ; b ) luogo preciso ove devesi effettuare il pagamento ; c ) cognome , nome e qualità del creditore o di chi sia legalmente autorizzato a dare quietanza per lui ; d ) oggetto preciso della spesa ; e ) somma da pagarsi in tutte lettere ed in numeri ; f ) numero d ' ordine del mandato a disposizione cui i buoni si riferiscono ed il numero del capitolo al quale il mandato stesso è stato imputato ; g ) riferimento ai documenti giustificativi ; h ) data dell ' emissione ; i ) firma del funzionario delegato , col timbro d ' ufficio ; Quando un buono sia l ' ultimo che un funzionario rilascia su un mandato a disposizione , ciò dev ' essere indicato in modo evidente sul buono stesso . ART . 151 . I bollettari per i buoni su mandati a disposizione sono distribuiti dal Commissariato ai funzionari che debbono usarne . Quando un funzionario non debba più , per qualsiasi motivo , rilasciare buoni , restituisce la parte di bollettario che non è stata adoperata . La consegna e la restituzione dei bollettari medesimi si fa contro ricevuta . Alla tenuta dei bollettari sono applicabili le disposizioni del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato . ART . 152 . Tutte le norme che riguardano l ' emissione , l ' intestazione e la quietanza dei mandati , sono applicabili ai buoni su mandati a disposizione . ART . 153 . I buoni su mandati a disposizione sono trasmessi dai funzionari delegati alle Delegazioni del Tesoro ; queste verificano la regolarità dei buoni , vi appongono il visto e li trasmettono agli uffici incaricati di eseguirne il pagamento . In nessun caso il funzionario delegato può fare la consegna dei buoni direttamente ai creditori . ART . 154 . Non più tardi del giorno 5 di ogni mese le Delegazioni del Tesoro compilano e trasmettono ai funzionari delegati un elenco descrittivo dei buoni pagati su ogni mandato a disposizione durante il mese precedente . I funzionari delegati prendono nota , su gli appositi registri , dei buoni pagati e poscia inviano l ' elenco suddetto non più tardi del giorno 10 di ogni mese al Commissariato . ART . 155 . I funzionari delegati non possono rilasciare buoni su mandati a disposizione oltre il termine del 20 giugno di ogni anno . Tale limite può tuttavia essere superato nei casi in cui si abbia la certezza che il buono sarà estinto entro il 30 giugno . ART . 156 . Quando un buono su mandato a disposizione non debba , per qualsiasi motivo , esser pagato , il funzionario delegato dispone che il buono stesso sia passato in uscita dalle Sezioni di R . Tesoreria provinciale per l ' intero suo ammontare e che per l ' ammontare lordo stesso sia emesso vaglia del tesoro ai sensi dell ' art . 134 . Di tale fatto e degli estremi del vaglia del tesoro il funzionario delegato prende nota sui propri registri e ne dà contemporanea partecipazione motivata al Commissariato . ART . 157 . I buoni emessi sulla competenza dell ' esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e rimasti interamente insoluti durante l ' esercizio medesimo , possono essere pagati anche nel corso dell ' esercizio successivo , purché a cura delle Delegazioni del Tesoro ne sia variata l ' imputazione dalla competenza ai residui con le norme stabilite dagli articoli 140 e 143 del presente Regolamento . I buoni collettivi invece , che al 30 giugno dell ' esercizio finanziario nel quale furono emessi risultano parzialmente inestinti , sono passati in uscita dalle Tesorerie per l ' intero loro ammontare , e per l ' importo della somma ancora da pagarsi , è contemporaneamente emesso un vaglia del Tesoro ai termini dell ' art . 134 . ART . 158 . I buoni che al 30 giugno dell ' esercizio successivo a quello cui furono originariamente imputati rimangano da pagare per tutto o per parte del loro importo , sono passati in uscita dalle Tesorerie per l ' intero loro ammontare e contemporaneamente è emesso vaglia del Tesoro per la somma ancora dovuta , a menta di quanto prescrive l ' art . 134 . ART . 159 . Entro i primi 5 giorni di luglio , le Delegazioni del Tesoro trasmettono ai funzionari delegati ad emettere buoni , i seguenti elenchi : a ) dei buoni rimasti interamente insoluti durante l ' esercizio finanziario con l ' indicazione dell ' imputazione ai residui ; b ) dei buoni collettivi parzialmente inestinti e passati per l ' intero loro importo al 30 giugno dell ' esercizio nel quale furono emessi : questi buoni sono descritti nello apposito elenco con l ' indicazione di tutto le singole somme da essi portate a favore dei creditori , con l ' avvertenza di contro ad ogni somma se essa fu oppur no pagata , ed in questo ultimo caso , si aggiungono gli estremi del vaglia del tesoro emesso ; e ) dei buoni ancora da pagare , in tutto od in parte , stati emessi nell ' esercizio finanziario antecedente a quello scaduto il 30 giugno : anche per questi buoni si devono specificare nell ' apposito elenco le indicazioni richieste alla precedente lettera b ) . ART . 160 . I funzionari delegati , ricevuti gli elenchi di cui all ' articolo precedente , prendono nota sui propri registri delle somme rimaste insolute e dei corrispondenti vaglia del tesoro emessi e spediscono gli elenchi stessi al Commissariato . Questo riporta sui propri registri le indicazioni contenute negli elenchi e invia un esemplare dei medesimi alla Corte dei Conti . ART . 161 . Qualora i creditori chiedano la rinnovazione dei buoni già passati in uscita dalle Sezioni di R . Tesoreria ai termini dei precedenti articoli , il Commissariato emette dei mandati diretti a favore dei creditori medesimi , in conto residui , se ed in quanto il diritto creditorio non sia prescritto , e salvo il disposto dell ' art . 70 . Su tali mandati sarà fatto riferimento al buono rimasto inestinto . ART . 162 . Quando sia esaurito il fondo disponibile , o cessino le facoltà dei funzionari delegati , ed in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese , i funzionari stessi trasmettono al Commissariato il rendiconto delle somme poste a loro disposizione con mandati , e di quelle erogate nel precedente mese , corredando le delle matrici dei buoni rilasciati e di tutti i documenti giustificativi delle spese ordinate , secondo le norme e con le forme stabilite dai regolamenti speciali pei singoli servizi e dalle istruzioni che fossero state o venissero a tale scopo comunicate . ART . 163 . Ai rendiconti dei mandati a disposizione riguardanti pagamenti d ' indennità ai Commissari viaggianti sono allegate le sole matrici dei buoni emessi . Le liquidazioni che servono di base all ' emissione dei buoni stessi , sono inviate di volta in volta al Commissariato per le opportune verifiche e riscontri , sia per quanto riguarda la somma da pagare dai vettori e da imputarsi al bilancio dell ' entrata , sia per quante riguarda la spesa correlativa . A cura del Commissariato stesso tali liquidazioni sono poi allegate ai rispettivi rendiconti . ART . 164 . Il Commissariato esamina tanto in linea amministrativa quanto in linea contabile e riconosciute regolari le risultanze dei medesimi , nonché concordi con quelle della Ragioneria , appone il visto ai rendiconti stessi e li spedisce alla Corte dei Conti unitamente ai decreti di scarico per la revisione definitiva . ART . 165 . Il Commissariato informa dell ' avvenuto rilascio del decreto di scarico il funzionario interessato . I decreti di scarico , nonostante il visto appostovi dalla Corte dei Conti , non menomano la responsabilità dei funzionari rispettivi . CAPO VI . - NORME SPECIALI PEI MANDATI D ' ANTICIPAZIONE . ART . 166 . I mandati d ' anticipazione sono intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato e sono soggetti alle formalità e prescrizioni contenute nel presente Titolo per l ' emissione dei mandati in genere . ART . 167 . Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati d ' anticipazione siano riscossi per l ' intero loro importo dai funzionari delegati , questi devono , secondo il bisogno , prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrono , rilasciando speciale quietanza alla Sezione di R . Tesoreria Provinciale . ART . 168 . I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico . Essi non possono farne uso diverso da quello pel quale furono accordate e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili . Sono altresì personalmente responsabili della regolarità delle spese liquidate e dei pagamenti fatti . ART . 169 . Il Commissariato e la Corte dei Conti tengono nota delle anticipazioni fatte ai funzionari delegati , addebitando questi dell ' importo dei mandati emessi ed accreditandoli delle spese pagate o delle somme versate nelle Tesorerie , in base ai rendiconti prodotti e riconosciuti regolari . ART . 170 . Ciascun funzionario tiene , in apposito registro , conto esatto delle anticipazioni ricevute e d ' ogni singola spesa liquidata e pagata ; ed indica nel registro medesimo i documenti consegnati dai creditori , annotando anche la data del loro invio al Commissariato col rendiconto relativo . ART . 171 . Quando sia esaurita la somma anticipata , o cessi la causa dell ' anticipazione e in tutti i casi entro i primi cinque giorni d ' ogni mese , i funzionari delegati , nel Regno , che ricevettero anticipazione , debbono presentare al Commissariato il rendiconto delle somme prelevate e delle spese pagate , corredandolo di tutti i documenti giustificativi . Per le spese da farsi all ' estero , il rendiconto è presentato trimestralmente o ad incarico compiuto , nel quale ultimo caso tale facoltà è indicata nel decreto che autorizza l ' anticipazione stessa . Salvo l ' eccezione ora detta , il rendiconto dev ' essere sempre presentato quando si sia esaurita la somma anticipata , o cessi la causa dell ' anticipazione o si sia al termine dell ' esercizio finanziario . I rendiconti delle anticipazioni previste dall ' art . 127 , ( lettera g ) del presente Regolamento sono documentati colle ricevute delle persone alle quali furono corrisposte le somme dovute . Quando non sia possibile ottenere le ricevute anzidette e le somme si siano fatte pervenire agli aventi diritto mediante vaglia telegrafici , postali o bancari , la giustificazione dei pagamenti eseguiti è rappresentata , ove sia possibile , da un elenco indicante tutti gli estremi degli anzidetti titoli acquistati , colla prova dell ' acquisto . L ' elenco è firmato dal Capo - ragioniere ed è vistato per regolarità dal Commissario Generale . ART . 172 . Se nei termini fissati per la presentazione del rendiconto , nel Regno , il servizio non sia compiuto e debba essere continuato , e sempre quando l ' esercizio finanziario non sia chiuso , la somma residua è portata a debito del funzionario delegato nel rendiconto susseguente . Appena compiuto il servizio o cessi la facoltà del funzionario anzidetto , ed in ogni caso alla fine dell ' esercizio , la somma che non è stata impiegata e che si trova ancora in mano del funzionario delegato deve essere versata nella Sezione di R . Tesoreria a norma , dell ' art . 135 . Il funzionario delegato unisce le dichiarazioni di rilascio del vaglia al rendiconto , descrivendole in apposito elenco che trasmette al Commissariato dopo averne preso nota sui propri registri . Il Commissariato , fatti i riscontri e le registrazioni , trasmette una copia del suddetto elenco alla Corte dei Conti . Pei servizi da farsi all ' estero i funzionari delegati trattengono le somme che al 30 giugno non sono ancora state impiegate , e le spese a cui possono provvedere con detti fondi fanno imputazione sull ' esercizio in cui fu emesso il corrispondente mandato di anticipazione . Per tali spese presentano un rendiconto speciale suppletivo a complemento di quello inviato al 30 giugno . Esso è presentato appena esaurito il relativo fondo , al quale soltanto i funzionari delegati possono ricorrere , prima di valersi di successive anticipazioni che allo stesso oggetto siano concesse sulla competenza del nuovo esercizio . Se però le spese per le quali il fondo fu anticipato non debbano più eseguirsi in tutto od in parte ; oppure cessi nel funzionario la facoltà elle gli era stata accordata , il fondo residuo deve in qualunque periodo dell ' anno essere versato al Fondo per l ' emigrazione nel modo che verrà disposto dal Commissariato , il quale prende nota di tale versamento nei propri registri ed in apposito elenco da trasmettersi alla Corte dei Conti . ART . 173 . Qualora il funzionario delegato , nel Regno , non abbia prelevato l ' intero importo dell ' anticipazione accordatagli e sia compiuto il servizio , o cessi in lui la facoltà di ordinare spese , o si sia al termine dell ' esercizio finanziario , il funzionario medesimo dispone che la Sezione di R . Tesoreria provinciale passi in uscita il mandato per l ' intero suo ammontare , emettendo , per la somma non impiegata , vaglia del Tesoro a favore della Cassa Depositi e Prestiti , con le norme dell ' art . 134 . L ' elenco di cui all ' articolo precedente è in questo caso compilato dalla Delegazione del Tesoro che lo trasmette poi al funzionario delegato per le necessarie verifiche e registrazioni , dopo di che l ' elenco stesso è spedito al Commissariato il quale , fatti i riscontri e le registrazioni opportune , ne invia copia alla Corte dei Conti . ART . 174 . Quando per il trasloco od altra causa , il funzionario cui sono intestati i mandati a disposizione o di anticipazione sia sostituito da un altro , viene compilato apposito processo verbale nel quale si indicano : a ) il rendiconto cui si riferisce l ' ultimo decreto di scarico rilasciato dall ' Ufficio di ragioneria e la somma per il quale fu accordato ; b ) l ' ammontare delle spese comprese nei rendiconti eventualmente trasmessi dal funzionario cessante all ' Ufficio di ragioneria e dei quali non fosse ancora pervenuto il decreto di scarico ; c ) i titoli di spesa che per ogni mandato esistessero tuttora presso l ' ufficiale delegato cessante ; d ) il fondo ancora disponibile presso la R . Tesoreria se si tratta di mandati a disposizione , o quello esistente presso il funzionario cessante se si tratta di mandati di anticipazione , facendone risultare l ' avvenuta consegna . I titoli di spesa sono descritti singolarmente , e della validità e legalità dei medesimi è sempre responsabile il funzionario che ha ordinata la spesa . Copia di detto verbale è allegata al primo rendiconto che il funzionario subentrante trasmette all ' Ufficio di ragioneria . ART . 175 . Qualora si verifichi il caso che ad un funzionario delegato rimanga disponibile parte di una anticipazione , mentre ad un altro occorra un aumento di fondi per eguale servizio a carico dello stesso capitolo del bilancio , il Commissariato può disporre il versamento nella Sezione di Tesoreria della somma non impiegata facendola pervenire all ' altro funzionario delegato mediante vaglia del Tesoro . Il funzionario che riceve il vaglia ne rilascia ricevuta all ' altro che glielo ha spedito e questi lo unisce al rendiconto . Le scritturazioni fatte , presso il Commissariato , a carico dello speciale capitolo di bilancio , si modificano soltanto per gli addebitamenti ed accreditamenti nei conti delle anticipazioni . ART . 176 . Quando dai rendiconti sui mandati di anticipazione non risulti credito dei funzionari delegati , il Commissariato procede per essi come è stabilito per quelli a disposizione degli art . 164 e 165 del presente Regolamento . Se dal rendiconto il funzionario risulti in credito per somma spesa oltre l ' anticipazione ricevuta , è rilasciato a suo favore un mandato diretto di saldo , in base al decreto autorizzante la eccedenza di spesa . ART . 177 . Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente , le somme che il funzionario giustifichi d ' aver pagato , gli vengono volta per volta rifornite a reintegrazione della avuta anticipazione , sino all ' ultimo periodo dell ' anno nel quale ha luogo il saldo finale procedendosi come agli articoli precedenti nel caso che egli rimanga in debito , in pari o in credito . CAPO VII . - RESIDUI AL 30 GIUGNO RITENUTE SUI PAGAMENTI DELLE SPESE . ART . 178 . Il Commissario Generale può , ove lo ritenga opportuno far accertare la esistenza presso i funzionari delegati delle somme loro anticipate o dei titoli di spesa che ne giustifichino la erogazione . ART . 179 . A corredo dei rendiconti sui mandati a disposizione o di anticipazione dell ' ultimo mese dell ' esercizio , ed in ogni caso non oltre il successivo mese di agosto , tutti i funzionari delegati debbono inviare al Commissariato una dimostrazione delle spese rimaste da pagare in conto dell ' esercizio scaduto , per la compilazione del conto dei residui . ART . 180 . Le ritenute sui pagamenti di spesa a carico del Fondo per l ' emigrazione sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento sull ' amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato , in quanto siano applicabili , o non sia altrimenti stabilito da norme speciali . CAPO VIII . - MANDATI E BUONI SMARRITI O DISTRUTTI . ART . 181 . Nel caso di distruzione o di smarrimento di un mandato o di un buono deve esserne informato il Commissariato che farà eseguire accurate indagini per l ' accertamento del fatto e poi rinvenimento del titolo smarrito , provvedendo , ove occorra , alla pubblicazione del fatto nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed eventualmente anche in altri giornali . ART . 182 . Riuscite infruttuose le indagini di cui all ' articolo precedente , e , quando sia stata eseguita la pubblicazione , scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo , senza che sia stata fatta opposizione , il Commissariato autorizza con apposito decreto la emissione di un duplicato del mandato o del buono smarrito o distrutto . Quando si tratti dello smarrimento o della distruzione di un buono , il decreto è inviato al funzionario delegato che emise il buono medesimo . Il duplicato del titolo smarrito o distrutto è spedito colle stesse formalità del titolo originale ; deve contenere le identiche indicazioni più . la dichiarazione che è stato emesso per duplicalo e deve essere corredato dal decreto suddetto . Del fatto denunciato , nonché della spedizione del nuovo titolo emesso , è presa nota su tutti i registri nei quali il titolo originale fu allibrato e sulla matrice del titolo originale quando si tratti di un buono . Se in seguito fosse rinvenuto il titolo originale , questo sarà spedito al Commissariato per l ' annullamento . CAPO IX . - ATTI AVENTI PER ISCOPO DI IMPEDIRE O DI TRATTENERE IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE DAL FONDO PER L ' EMIGRAZIONE . ART . 183 . Nei casi dalla legge permessi , i pignoramenti , i sequestri , le opposizioni , le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dal Fondo per l ' emigrazione e qualunque atto avente per iscopo d ' impedire o trattenere il pagamento delle somme medesime , debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie al Commissario Generale . Quando il Commissariato al ricevimento della notificazione abbia già emesso l ' ordine del pagamento , gli atti di cui sopra non hanno efficacia se non vengano anche notificati all ' ufficiale pagatore , sempreché il pagamento non sia già avvenuto . ART . 184 . Qualora con gli atti indicati nel precedente articolo si vogliano colpire somme al cui pagamento provvedono i funzionari delegati con i fondi loro forniti mediante mandati a disposizione o di anticipazione , la notificazione deve essere fatta al funzionario delegato ed all ' ufficiale pagatore quando , trattandosi di mandati a disposizione , il buono sia già stato emesso . ART . 185 . Gli ufficiali pagatori che ricevono gli atti indicati nei precedenti articoli , sospendono il pagamento delle somme alle quali gli atti anzidetti si riferiscono e li inviano alla Delegazione del Tesoro la quale li trasmette al Commissario Generale , dopo averne preso nota . Tale trasmissione è fatta per mezzo del funzionario delegato nel caso di buoni su n ' andati a disposizione . Parimenti il funzionario delegato invia alla delegazione del Tesoro perché li trasmetta al Commissario Generale , dopo averne preso nota , gli atti notificatigli per somme pagabili da lui direttamente con mandati di anticipazione . ART . 186 . Il Commissario Generale , ricevuta la notificazione di atti di impedimento ordina , o conferma nei casi di cui al precedente articolo , la sospensione del pagamento delle somme relative , quando gli atti stessi dipendano da un provvedimento dell ' autorità giudiziaria o da altro titolo legale : parimenti quando si tratti di delegazioni o cessioni valide ed in forma autentica , provvede perché le somme vengano pagate agli aventi diritto . Negli altri casi gli atti rimangono privi di effetto nei riguardi del Commissariato . ART . 187 . Per tutto ciò che non è specialmente regolato nel presente capo , sono per analogia applicabili le disposizioni riguardanti le spese dello Stato , tenuto presente che le facoltà attribuite al Direttore Generale del Tesoro , spettano , pel Fondo dell ' emigrazione , al Commissario Generale . TITOLO VI . Contabilità mensili delle Tesorerie . ART . 188 . Non più tardi del giorno 5 di ogni mese le Delegazioni del Tesoro presso le Sezioni di R . Tesoreria provinciale trasmettono al Commissariato : a ) un elenco dei vaglia del tesoro emessi in commutazione delle somme loro versate nel mese precedente per conto del Fondo per l ' emigrazione ; b ) un elenco in cui sono descritti , distintamente per ogni capitolo del bilancio del Fondo per l ' emigrazione i mandati diretti emessi dal Commissariato e pagati nel mese precedente . Entro lo stesso termine l ' ufficio di controllo presso la tesoreria Centrale trasmette al Commissariato un elenco delle quietanze emesse per i versamenti direttamente eseguiti alla Tesoreria medesima per conto del Fondo per l ' emigrazione . Trasmette inoltre l ' elenco di cui alla lettera b del presente articolo . ART . 189 . Non più tardi del giorno 5 d ' ogni mese le Delegazioni del Tesoro spediscono al funzionario delegato ad emettere buoni su mandati a disposizione un elenco , compilato dalle rispettive sezioni di R . Tesoreria , dei buoni medesimi pagati nel mese precedente distintamente per ogni capitolo , giusta quanto è disposto dal precedente articolo 154 . ART . 190 . Le contabilità mensili delle Tesorerie riguardanti il Fondo per l ' emigrazione saranno compilate nei modi e termini prescritti dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato . TITOLO VII . Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti . ART . 191 . Un conto corrente fruttifero è aperto tra il Fondo per l ' emigrazione e la Cassa Depositi e Prestiti . Esso è accreditato delle somme che per qualsivoglia titolo affluiscono all ' anzidetto Fondo , ed è addebitato dell ' importo dei mandati ammessi a pagamento dalla Cassa Depositi e Prestiti . L ' interesse è liquidato al saggio stabilito per i depositi volontari presso la Cassa suddetta , con decorrenza dal 31° giorno dalla data del versamento per le somme riscosse , e dal giorno dell ' ammissione a pagamento dei mandati , per le somme pagate . Semestralmente è portata a credito del conto medesimo la differenza fra gli interessi attivi e passivi . ART . 192 . Non più tardi del giorno 10 di ogni mese la Cassa Depositi e Prestiti trasmette al Commissariato un estratto del conto corrente di cui all ' articolo che precede , nel quale estratto sono indicate tutte le somme introitate e pagate nel mese precedente ed è messo in evidenza il fondo di cassa risultante alla fine del mese . ART . 193 . Le somme disponibili nel conto corrente di cui all ' art . 191 che il Commissariato ritenga eccedenti alle esigenze del servizio debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da acquistarsi su richiesta del Commissariato per mezzo della Cassa Depositi e Prestiti . I titoli , così acquistati , e gli altri che per qualsivoglia motivo pervengano al patrimonio del Fondo per l ' emigrazione , sono custoditi dalla Cassa Depositi e Prestiti con esenzione da ogni tassa di custodia . I titoli di rendita costituiti da consolidato italiano sono tramutati a cura della Cassa Depositi e Prestiti in certificati intestati al fondo per l ' emigrazione . Alle rispettive scadenze la Cassa Depositi e Prestiti cura la puntuale riscossione delle rate d ' interessi maturate , sui titoli di valore avuti in custodia , nonché il rimborso del capitale dei titoli redimibili sorteggiati , versando le somme riscosse al conto corrente . TITOLO VIII . Patronati ed altri Uffici di tutela degli Emigranti . CAPO I . - SOCIETÀ DI PATRONATO DEGLI EMIGRANTI . ART . 194 . Le Società di patronato e le altre istituzioni private a vantaggio degli emigranti all ' interno ed all ' estero , che il Commissariato ritenga opportuno di sussidiare sul Fondo per l ' emigrazione , debbono soddisfare alle seguenti condizioni : a ) siano regolarmente costituite e già funzionino ; b ) comunichino i loro statuti e regolamenti al Commissariato , nonché le modificazioni che vi fossero introdotte ; c ) siano preventivamente sottoposte ad un ' ispezione eseguita da un delegato del Commissario Generale . ART . 195 . La concessione dei sussidi annuali è subordinata alla condizione che le Società ed Istituzioni accettino le norme stabilite dai regolamenti in vigore pel servizio d ' emigrazione , e si sottopongano a quelle ispezioni che il Commissariato crederà opportuno di ordinare . Tali ispezioni debbono essere eseguite normalmente ogni tre anni per le Società che ricevono un sussidio il quale rappresenti oltre la metà delle loro entrate . ART . 196 . I nuovi sussidi o l ' aumento di quelli già concessi , sono disposti nelle forme di cui agli articoli seguenti . La ripartizione dei sussidi fra le varie Società e la loro erogazione sono dimostrate annualmente in apposito allegato al conto consuntivo . ART . 197 . I sussidi annuali alle Società di patronato ed alle altre Istituzioni private si pagano a rate trimestrali salvo sia diversamente disposto col decreto di concessione . Non possono essere concesse anticipazioni in conto dei trimestri successivi . I sussidi possono in ogni tempo essere sospesi , ridotti o soppressi , a giudizio insindacabile del Commissariato , con decreti emessi nelle forme stabilite per la loro concessione . Il Commissariato stesso dà semplice notizia del provvedimento agli interessati . ART . 198 . Le Società di patronato e le altre Istituzioni che ricevono sussidi annuali debbono inviare alla fine d ' ogni anno al Commissariato un particolare rapporto dell ' opera loro . Esse debbono pure inviare i loro bilanci . Per le Società che ricevono un sussidio superiore al 50 per cento della somma destinata esclusivamente a vantaggio degli emigranti , il Commissariato potrà pure richiedere i documenti che giustifichino il modo con cui fu erogato il sussidio . Tutte le dette Società ed Istituzioni debbono fornire le altre notizie che sieno richieste dal Commissariato , nonché comunicare i nomi dei loro funzionari e degli impiegati addetti ai servizi di Patronato o d ' Assistenza degli emigranti . ART . 199 . Regolamenti speciali approvati con decreti del Ministero degli affari esteri su proposta del Commissario Generale , sentita la Commissione parlamentare di vigilanza , disciplineranno le Istituzioni di patronato all ' interno ed all ' estero , che ricevono un sussidio annuale corrispondente a più dell'80 per cento delle loro entrate . CAPO II . UFFICI SPECIALI PER LA PROTEZIONE E L ' AVVIAMENTO AL LAVORO DEGLI EMIGRANTI . ART . 200 . Agli Uffici speciali di tutela , protezione ed avviamento al lavoro degli emigranti , che siano istituiti dal Commissariato nel Regno , si applicano le norme contabili stabilite per gl ' Ispettorati nei porti d ' imbarco . ART . 201 . Gli Uffici speciali costituiti all ' estero , a totale carico del Fondo per l ' emigrazione , saranno retti da speciali regolamenti approvati nella forma indicata nell ' art . 199 . TITOLO IX . - Cauzioni dei privati per i servizi dell ' emigrazione . ART . 202 . Le cauzioni richieste a norma della Legge sull ' emigrazione e tutte quelle altre che fossero stabilite a carico di società o di privati in dipendenza dei provvedimenti relativi ai servizi dell ' emigrazione sono depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti . ART . 203 . Le cauzioni di cui all ' articolo precedente sono costituite in numerario oppure in titoli di Stato o garantiti dallo Stato , in base a decreto del Commissario Generale . Quando si tratti di cauzioni di vettori il decreto dovrà indicare il provvedimento del Ministro che le ha fissate . Nel decreto sarà indicata l ' estensione del vincolo cauzionale , e stabiliti i modi di escussione e di svincolo della cauzione anche pei casi non previsti dalla legge o dal regolamento sull ' emigrazione . Le cauzioni dei vettori saranno costituite da titoli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato per una somma non inferiore a L . 3000 di rendita netta ; della parte che eccedesse questa somma , un decimo deve essere depositato in moneta avente corso legale nel Regno e l ' interesse corrisposto dalla Cassa Depositi e Prestiti su questa parte di cauzione è - - come quello prodotto dai titoli di spettanza dei cauzionanti . ART . 204 . Quando il Commissariato lo ritenga opportuno , può richiedere un supplemento di cauzione , o può accordare la riduzione di essa . Il mancato versamento del supplemento di cauzione nel termine stabilito col decreto del Commissario Generale importa la decadenza di diritto della patente o licenza . ART . 205 . Il vincolo dei depositi cauzionali di cui all ' art . 202 importa che si possa disporre di essi nei modi stabiliti dalla legge , dal regolamento o dalle licenze , per gli scopi per cui furono costituiti . Qualunque trasferimento di proprietà , cessione , sequestro , pegno o altro negozio giuridico relativo alle cauzioni non pregiudicherà in nulla il vincolo cauzionale e l ' estensione di esso , e dovrà essere notificato alla Cassa Depositi e Prestiti ed al Commissariato . ART . 206 . I prelevamenti dalle cauzioni sono disposti con decreto del Commissario Generale . Il decreto indicherà il titolo in base al quale è ordinato il prelevamento e le persone a cui debbono essere pagate le somme prelevate . I prelevamenti sono eseguiti a cura della Cassa Depositi e Prestiti , la quale si varrà della parte di cauzione costituita in numerario , e se questa non bastasse , procederà alla vendita totale o parziale , secondo il bisogno , dei titoli costituenti il deposito cauzionale . ART . 207 . Quando le cancellerie giudiziarie diano notizia . che non sono state versate le pene pecuniarie , cui furono condannati i vettori o i loro rappresentanti , il Commissariato preleverà , colle forme prescritte dall ' articolo 206 , le somme corrispondenti dalle cauzioni dei vettori . ART . 208 . Il Commissariato dà avviso dei prelevamenti fatti dalle cauzioni mediante lettera raccomandata , con ricevuta di ritorno , al titolare della patente o licenza unendo alla lettera copia del decreto del Commissario Generale per la reintegrazione della cauzione . Questo decreto dovrà contenere le indicazioni di cui all ' art . 203 . La reintegrazione della cauzione deve essere fatta nel termine stabilito dal Commissariato : termine che non potrà eccedere i 15 giorni dalla data di spedizione della lettera . La mancata reintegrazione della cauzione nel termine stabilito importa la decadenza di diritto della patente o licenza . ART . 209 . I cancellieri delle Commissioni arbitrali istituite dalla legge sull ' emigrazione , con la notificazione alle parti delle sentenze emesse ai termini della legge stessa , intimano al titolare della patente o licenza di versare entro cinque giorni le somme liquidate nelle sentenze medesime , rimettendo simultaneamente - al Commissariato copia della fatta intimazione . Il titolare della patente o licenza fa constare al Commissariato entro 10 giorni dall ' intimazione il fatto versamento od espone le ragioni per le quali non poté eseguirlo . In caso di non adempimento di tale obbligo , il Commissariato provvede al versamento prelevando dalla cauzione la somma dovuta cogli interessi del 4 per cento dal giorno della notificazione . ART . 210 . Le somme che i vettori debbono pagare in seguito a sentenza delle Commissioni arbitrali siano esse spontaneamente corrisposte dai vettori stessi o prelevate dalla loro cauzione sono versate alla Cassa Depositi e Prestiti nel conto corrente di cui nel precedente articoli 191 e nei modi indicati dal presente regolamento . Se il recapito delle persone alle quali sono dovute le sommo anzidette è noto , il Commissariato provvede all ' immediato pagamento dello somme stesse , agli aventi diritto con mandati diretti a favore dei creditori oppure coi fondi delle anticipazioni di cui all ' art . 127 lett . g del presente regolamento , quando ragioni di urgenza o di opportunità consiglino questa forma speciale di pagamento . Se il recapito delle persone alle quali sono dovute somme in forza di sentenze arbitrali non è noto , le somme stesse restano accreditate al Fondo per l ' emigrazione sino a che il recapito anzidetto non possa essere in qualche modo conosciuto , nel qual caso il Commissariato provvede all ' immediato pagamento delle somme dovute nei modi indicati dal comma precedente , e con aggiunti gl ' interessi al saggio stabilito per il conto corrente fra la Cassa Depositi e Prestiti ed il Fondo per l ' emigrazione liquidati a norma dell ' articolo 191 del Presente regolamento , sempreché non siasi verificata la prescrizione legale degl ' interessi maturati e delle somme dovute . In appositi capitoli tanto in entrata quanto in uscita del bilancio del Fondo per l ' emigrazione si indicheranno le somme da introitarsi in forza di sentenze arbitrali e corrispondentemente quelle da pagarsi , nonché gl ' interessi maturati e dovuti ai termini del comma precedente . Agli stanziamenti del bilancio passivo fatti a questo oggetto non è applicabile la perenzione quinquennale amministrativa di cui all ' art . 70 del presente regolamento . ART . 211 . Le richieste per lo svincolo delle cauzioni debbono essere presentate dal titolare della patente al Commissariato . Lo svincolo delle cauzioni è autorizzato con decreto del Commissario Generale e può essere sempre revocato fino a che non sia stato eseguito . ART . 212 . Per le cauzioni di vettori d ' emigranti debbono essere seguite anche le seguenti norme La domanda di svincolo può essere presentata , quando sia cessata la qualità di vettore nella Compagnia o nell ' armatore . Ricevuta tale domanda , il Commissario Generale , con sua ordinanza , stabilisce la data certa della cessazione della qualità di vettore , la quale data non potrà essere anteriore al giorno in cui siano sbarcati gli emigranti al porto di destinazione . Questa ordinanza del Commissario Generale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino dell ' emigrazione ed è pure affissa nei locali degli Ispettorati dell ' emigrazione . In nessun caso la cauzione può essere restituita se non siano trascorsi sei mesi dalla cessazione della qualità di vettore , e tre dalla data della pubblicazione dell ' ordinanza del Commissario Generale sulla Gazzetta Ufficiale . Trascorsi tali termini la cauzione può essere svincolata senza alcuna responsabilità del Commissariato , eccetto il caso di giudizi in corso intentati contro il vettore da emigranti , sempre che però tali giudizi siano stati notificati dagli interessati . e la notificazione risulti da ricevuta rilasciata dal Commissario Generale . Questi può sospendere lo svincolo della cauzione , quando risulti che contro il vettore sieno in corso giudizi intentati da emigranti o loro aventi causa , anche se di essi non sia stata data notificazione dagli interessati , e quando si abbia notizia che il vettore non abbia completamente adempiuto agli obblighi pel trasporto di emigranti assunti col rilascio di biglietti d ' imbarco o di biglietti propagati . TITOLO X . - Organi del Commissariato dell ' Emigrazione . CAPO I . - AGENTI DEL FONDO PER L ' EMIGRAZIONE E LORO RESPONSABILITÀ ART . 213 . Sotto la denominazione di Agenti del Fondo per l ' emigrazione si comprendono : a ) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di denaro o sono consegnatari di generi , oggetti e materie di proprietà del Fondo per l ' emigrazione ; b ) tutti coloro che anche senza legale autorizzazione prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme appartenenti al Fondo per l ' emigrazione o dello quali il Fondo diventa debitore . ART . 214 . Tutti gli agenti indicati nell ' articolo precedente sono rispettivamente responsabili della loro gestione personale . Rispondono pure dell ' opera dei cassieri , impiegati o commessi dei quali si valgono del proprio ufficio , anche se l ' assunzione di essi sia stata approvata dalle autorità competenti . Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza , pel sindacato o pel riscontro esercitati sulla gestione dei detti agenti . ART . 215 . Gli agenti del Fondo per l ' emigrazione hanno la stessa responsabilità ed incorrono nelle medesime sanzioni che il Regolamento per la contabilità generale dello Stato stabilisce per gli altri agenti e pubblici ufficiali . Agli effetti della responsabilità , gli agenti suddetti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro degli affari esteri , che la esercita per mezzo del Commissario Generale , nonché alla giurisdizione della Corte dei Conti . ART . 216 . Quando ad un agente consegnatario venga accordato il discarico per mancanze , deteriorazioni o diminuzioni di denaro o cose mobili avvenute per causa di furto , di forza maggiore o di naturale deperimento , il discarico stesso deve risultare da un decreto del Commissario Generale . ART . 217 . Nei casi di responsabilità degli agenti del Fondo per l ' emigrazione il Commissario Generale può adottare o promuovere dal Ministro degli affari esteri , quando ne sia il caso , tutti i provvedimenti che ritenga necessari e che siano consentiti dalle leggi e dai regolamenti ; e ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei Conti , e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso . ART . 218 . Il Commissario Generale per mezzo dei dipendenti funzionari o per mezzo di altri pubblici funzionari chiesti alle competenti autorità , può far eseguire delle verifiche periodiche ed anche straordinarie alle casse , ai magazzini ed alle scritture tenute da chiunque sia consegnatario di denaro , valori o materie appartenenti al Fondo per l ' emigrazione . Di ogni verifica dev ' essere fatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti , del quale è comunicata copia alla Corte dei Conti . CAPO II . ISPETTORI DELL ' EMIGRAZIONE ; RR . CONSOLI ED ADDETTI DELL ' EMIGRAZIONE ALL ' ESTERO ; COMMISSARI VIAGGIANTI . ART . 219 . Tutte le somme elle non debbono essere versate direttamente in tesoreria a termine degli articoli 90 e 91 del presente regolamento o che per qualsiasi altro titolo pervengono agl ' Ispettori dell ' emigrazione nei porti d ' imbarco nell ' interesse del Fondo per l ' emigrazione , sono prese in carico dagli Ispettori medesimi su appositi registri forniti dal Commissariato , vidimati e bollati sopra ogni pagina , dandosene poi scarico con versamento in Tesoreria da eseguirsi non più tardi del giorno successivo . Delle riscossioni e dei versamenti è data notizia al Commissariato . ART . 220 . Qualora si tratti di somme pervenute agl ' Ispettori per essere personalmente distribuite ad emigranti , esse sono registrate in carico nei modi indicati nell ' articolo precedente e l ' avvenuta distribuzione è fatta constare con elenchi nominativi accompagnati , se possibile , da ricevute . La distribuzione di somme fatta all ' atto dell ' imbarco può essere documentata da verbale firmato dai componenti la Commissione di visita di partenza . Quando , infine , si tratti di somme da distribuirsi allo sbarco , i verbali sono firmati dal R . Commissario viaggiante e insieme , ove sia possibile , da altro funzionario . Delle somme che gl ' Ispettori avessero ricevute e non distribuite per qualsiasi causa , è fatto constare negli elenchi nominativi e nei verbali , e di esse gl ' Ispettori devono rendere conto al Commissariato che dà in proposito le opportune disposizioni . Tali elenchi e verbali sono al termine di ogni trimestre trasmessi coi registri di carico e scarico al Commissariato , il quale , eseguiti i riscontri di sua competenza li restituisce agl ' Ispettori col visto del Capo Ragioniere e del Commissario Generale . ART . 221 . Eccezione fatta delle somme trasmesse dal Commissariato , nei modi stabiliti dal presente regolamento , tutte le altre che pervengono ai Consoli ed agli Addetti dell ' emigrazione all ' estero , per essere rivolte a beneficio del Fondo per l ' emigrazione , sono dai funzionari anzidetti versate al Fondo stesso , mediante vaglia da intestarsi al Commissario Generale che lo girerà alla Cassa Depositi e Prestiti ai termini dell ' art . 90 del presente regolamento . Se le somme di cui sopra debbano essere distribuite senza ritardi ad emigranti italiani , i Consoli e gli Addetti dell ' emigrazione provvedono alla loro erogazione facendosi rilasciare regolare quietanza da chi di diritto . Di ogni somma ricevuta i Consoli e gli Addetti dell ' emigrazione si danno carico e scarico su appositi registri , forniti e bollati sopra ogni pagina dal Commissariato , ed alla fine di ogni trimestre trasmettono un estratto autentico dei registri medesimi al Commissariato , corredato , per la parte che riguarda lo scarico , dalle quietanze dei percipienti . Dopo conveniente esame e riscontro , il Commissariato restituisce gli estratti dei registri anzidetti ed i documenti allegati , col visto di regolarità del Capo Ragioniere e del Commissario Generale , dando , se del caso , disposizioni in riguardo alle somme eventualmente rimaste a mani dei funzionari suddetti . ART . 222 . I Commissari viaggianti , al termine del viaggio , danno notizia nella loro particolare relazione delle somme che eventualmente siano loro pervenute per essere destinate a beneficio degli emigranti o del Fondo per l ' emigrazione , ed indicano come le somme stesse sieno state distribuite o fatte pervenire al Commissariato . CAPO III . - RAGIONERIA ED UFFICI DIPENDENTI DAL COMMISSARIATO . ART . 223 . La Ragioneria del Commissariato tiene , secondo i principi della contabilità generale dello Stato , le scritture necessarie a seguire in ogni particolarità il movimento delle entrate e delle spese , sia in relazione al bilancio che alla sostanza patrimoniale ed alle sue variazioni . La stessa Ragioneria è incaricata di tenere i conti degli impegni a carico del Fondo per l ' emigrazione ai sensi di quanto dispone il presente regolamento . ART . 224 . Il capo ragioniere predispone il progetto del bilancio annuale di previsione , dell ' assestamento , il conto consuntivo , nonché tutti gli altri documenti finanziari dell ' esercizio . I competenti uffici del Commissariato forniranno al Capo ragioniere le notizie necessarie per la compilazione dei detti documenti . ART . 225 . Il Capo ragioniere è personalmente responsabile dell ' esattezza delle registrazioni fatte . Quando riscontri irregolarità contabili presso gli uffici dipendenti dal Commissariato fa le opportune osservazioni e provoca , ove occorra , dal Commissario Generale le disposizioni necessarie a ristabilire l ' esattezza dei procedimenti e delle registrazioni . ART . 226 . Gl ' Ispettori dell ' emigrazione tengono le loro scritture in relazione con quelle della Ragioneria del Commissariato , secondo le norme stabilite , e debbono compilare alle date prescritte i conti designati nel presente regolamento od in apposite istruzioni . CAPO IV . - ECONOMATO E CASSA . ART . 227 . Le funzioni di Economo - cassiere presso il Commissariato sono affidato ad un impiegato di ruolo del Commissariato stesso . Al funzionario anzidetto sono dati in consegna i mobili , i libri e le collezioni di leggi , di decreti e di regolamenti , le pubblicazioni , gli utensili , le macchine , gli attrezzi e quanto altro appartiene al Fondo per l ' emigrazione od è di uso presso gli uffici centrali del Commissariato . ART . 228 . L ' incaricato delle funzioni di Economo - cassiere è personalmente responsabile degli oggetti mobili ricevuti in consegna , . sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico . La trasformazione o diminuzione o perdita degli oggetti ricevuti in custodia deve essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dal Commissariato . L ' Economo - cassiere è personalmente responsabile della abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati , od affidati ad uscieri per ragioni di servizio , solo quando abbia omesso di adoperare la vigilanza che a lui incombe nei limiti delle attribuzioni del suo ufficio . ART . 229 . L ' incaricato delle funzioni di Economo - cassiere provvede al pagamento delle minute spese d ' ufficio , di posta , telegrafo e di tutte le altre per le quali gli sieno state fatte anticipazioni a tenore dell ' art . 127 del presente regolamento . ART . 230 . Tutte lo somme che per qualsivoglia titolo pervengono al Commissariato devono non oltre il giorno successivo essere versate alla Cassa Depositi e Prestiti a cura dell ' incaricato delle funzioni di Economo - cassiere , il quale se ne darà carico e scarico in apposito registro . Quando si tratti di somme pervenute per essere distribuite agli emigranti , emigrati od ai loro eredi , sono versate al conto corrente con la Cassa Depositi e Prestiti e sono direttamente pagate dal Commissariato agli aventi diritto per mezzo di mandati diretti o con anticipazioni fornite all ' Economo - cassiere quando speciali ragioni di convenienza od urgenza rendano necessario tale modo di pagamento . ART . 231 . L ' impiegato del Commissariato incaricato delle funzioni di Economo - cassiere , devo prestare una cauzione in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che sarà stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri , su proposta del Commissario Generale , sentito il Consiglio di Stato . Il decreto è registrato alla Corte dei Conti secondo le norme del regolamento per la Contabilità generale dello Stato . ART . 232 . L ' incaricato delle funzioni di Economo - cassiere non può essere investito delle funzioni di cassiere se prima non abbia prestata la cauzione richiesta dall ' articolo precedente . In casi eccezionali il Commissario Generale può permettere che l ' economo assuma anche il servizio di cassa senza aver prestata la cauzione stabilita , accordandogli un ' unica proroga che può estendersi a tre mesi dalla data dell ' assunzione del servizio .
ProsaGiuridica ,
DISPOSIZIONI GENERALI . ART . 1 . Il servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigranti italiani si esplica dal Banco di Napoli principalmente a mezzo di case bancarie corrispondenti . ART . 2 . Nel caso in cui se ne manifesti il bisogno , il Banco dovrà istituire all ' estero agenzie proprie a servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigranti , e , a tale uopo , dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del ministero del tesoro , e determinare , d ' accordo con esso , le norme per il funzionamento delle agenzie da istituirsi . ART . 3 . In conto del fondo di dotazione pel servizio dei risparmi degli emigranti , il Banco di Napoli è facoltato a prelevare dalla propria massa di rispetto una prima somma non inferiore alle lire cinquecentomila , inscrivendola in apposito articolo della sua situazione . Tale fondo sarà aumentato , a seconda dello sviluppo delle operazioni , fino a raggiungere i due milioni di lire indicati dal comma terzo dell ' articolo l ° della legge l ° febbraio , n . 24 . La metà degli utili netti annuali , di cui all ' articolo 2 , comma secondo , della cennata legge . sarà destinata a compiere il fondo di dotazione fino alla somma di due milioni , e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio della somma prelevata . ART . 4 . ( Modificato coi regi decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) Le operazioni , le spese e gli utili derivanti dal servizio per gli emigranti , sono dal Banco registrati in conti speciali , separati e distinti da quelli dell ' esercizio bancario e delle altre gestioni del Banco . La spesa per la fabbricazione dei vaglia cambiari speciali sarà ammortizzata annualmente con addebiti al conto delle spese pel servizio degli emigrati . Il Banco potrà avere all ' estero propri delegati , da nominarsi sempre di concerto col Ministro del tesoro , che dovrà autorizzare , di volta in volta , la spesa relativa . Fra le spese del servizio è pure compresa quella per una efficace propaganda , spesa che sarà , nel suo complesso , determinata preventivamente ogni anno dal Ministero del tesoro , Direzione generale del tesoro , sopra proposta del Banco di Napoli . Di essa l ' Istituto dovrà , annualmente , rendere conto particolareggiato nella relazione prescritta dall ' articolo 4 della legge 1° febbraio 1901 , n . 24 . ART . 5 . Il Banco di Napoli , al principio di ogni mese , trasmetterà al Ministero del tesoro la situazione delle operazioni compiute nel mese precedente . Alla fine di ciascun esercizio il Banco , con la relazione di cui all ' articolo 4 della legge 10 febbraio 1901 , n . 24 , rassegnerà al ministro dei tesoro un dettagliato conto della gestione relativa al servizio degli emigrati , dal quale risulti l ' utile netto ricavato da tale servizio durante l ' anno . L ' utile netto sarà , per la parte prescritta dall ' articolo 2 della legge predetta , versato al « Fondo per l ' emigrazione » , ai sensi del regolamento generale sulla emigrazione . DEI CORRISPONDENTI . ART . 6 . La nomina dei corrispondenti speciali è fatta dal Consiglio di amministrazione del Banco , salvo approvazione del Ministro del tesoro . Nella scelta dei corrispondenti sarà , possibilmente , tenuto conto di quelle case bancarie che già esercitassero all ' estero lodevolmente il servizio della rimessa del denaro degli emigrati . ART . 7 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Alle case bancarie che assumono la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all ' estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana , o che abbia perfetta conoscenza dell ' idioma italiano , o di istituire , a semplice richiesta del Banco , agenzie proprie , o nominare propri agenti in quei paesi in cui esistano a vadano a formarsi importanti centri d ' emigrazione italiana . Esse , inoltre , debbono prender impegno di dare la maggiore pubblicità alle disposizioni che regolano il servizio , dimostrandone i vantaggi e la sicurezza ; di usare tutte le facilitazioni possibili ai nostri connazionali , e di essere loro larghe di consigli e di guida in tutto ciò che abbia rapporto alla trasmissione ed al collocamento dei loro risparmi . In appositi tabellari esposti al pubblico i corrispondenti debbono indicare il prezzo giornaliero del cambio sull ' Italia , secondo le quotazioni correnti della Borsa del luogo , o di quella più vicina , e le provvigioni fissate dal Banco , d ' accordo coi Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi , per ciascuna operazione . ART . 8 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . Per essere nominato corrispondente speciale del Banco di Napoli occorre depositare apposita cauzione nelle casse del Banco stesso , o presso i corrispondenti del tesoro italiano , o anche presso istituti di emissione esteri , o altre banche estere , previa autorizzazione del Ministro del tesoro . La misura della cauzione , da determinarsi dalla Direzione generale del Banco , non potrà essere inferiore all ' ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti . I corrispondenti del tesoro , come anche le banche la cui firma può dare alle cambiali valore di riserva aurea ai sensi degli articoli 1 e 2 del R . Decreto 10 ottobre 1895 , n . 627 , e 12 del testo unico di legge sugli istituti di emissione per garantire la circolazione bancaria , potranno essere , caso per caso , e previa autorizzazione del Ministero del tesoro , Direzione generale del tesoro , esonerati dall ' obbligo della cauzione quando assumono il servizio delle rimesse degli emigrati . ART . 9 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , 22 febbraio 1906 , n . 46 e 15 luglio 1909 , n . 553 ) . Le cauzioni debbono essere costituite in contanti , o in titoli italiani di Stato o dallo Stato garantiti , o in titoli del debito pubblico di Francia , Inghilterra , Germania , Belgio , Olanda , pagabili in oro , o in valuta equiparata . Agli effetti utili della cauzione , i titoli saranno svalutati di un ventesimo sul prezzo corrente alla data del deposito . Quando tale prezzo avesse superato la pari , agli effetti della svalutazione sarà considerato alla pari . La cauzione potrà anche essere costituita da tratte accettate da case di primo ordine , riconosciute tali dal Ministero del tesoro . D ' accordo tra il detto Ministero , Direzione generale del tesoro , e il Banco , potranno ammettersi a far parte della cauzione titoli di specie diversa da quelli suindicati , ma sempre di indiscutibile e pronta esigibilità . Agli effetti utili della cauzione , questi titoli saranno sempre svalutati in una misura da determinarsi caso per caso , dalla Direzione generale del Banco di Napoli , d ' accordo con la Direzione generale del tesoro . ART . 10 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Le ragioni di debito e credito dipendenti dal servizio della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigranti , espresse in valuta legale italiana , sono dai corrispondenti , iscritte in un conto corrente fruttifero intestato al Banco di Napoli . Il conto corrente è liquidabile ad epoche determinate , non superiori ad un trimestre . Sulle riscossioni fatte per conto del Banco , purché coperte nei termini e modi indicati negli articoli 11 e 12 , il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d ' accordo col corrispondente , salvo l ' approvazione del Ministero del tesoro . ART . 11 . A periodi da convenirsi , il corrispondente deve inviare al Banco un estratto del conto , insieme ai documenti comprovanti gli introiti e gli esiti fatti nello interesse del Banco stesso . Dall ' estratto debbono distintamente risultare : l ' importo dei vaglia cambiari giornalmente emessi , i diritti percepiti per provvigioni ed accessori eventuali , il cambio riscosso , la natura dei pagamenti eseguiti e le specie delle valute incassato o pagate , indicando se di oro o di moneta cartacea . ART . 12 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Col periodico invio della situazione del conto , di cui all ' articolo precedente , il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito con tratte a vista sull ' Italia , a favore del Banco o anche , previ accordi , con tratte su Parigi , Londra , Berlino , Francoforte , Amburgo , Vienna , Trieste ed altre piazze da stabilirsi . In tale caso le rimesse saranno realizzate in Italia per conto e a rischio del corrispondente . Il Banco , inoltre , si riserba la facoltà di trarre sul corrispondente , nei limiti delle disponibilità a suo credito . ART . 13 . Qualora il corrispondente risulti in credito verso il Banco , riporterà il saldo a conto nuovo , con valuta dal giorno in cui lo sbilancio a suo favore si è verificato , per rimborsarsi dagli introiti posteriori . ART . 14 . In corrispettivo dei versamenti eseguiti , il corrispondente ha facoltà di chiedere al Banco il rifornimento di altri vaglia in bianco . ART . 15 . È obbligo del corrispondente d ' integrare la cauzione tutte le volte che avvengano ribassi nel valore dei titoli depositati , ed anche di sostituirli , a semplice richiesta del Banco , quando sieno esposti ad oscillazioni di prezzo gravi e frequenti . Non ottemperandovi , o non eseguendo , nel tempo e nei modi prescritti dall ' articolo 12 , il versamento delle somme risultate a debito del conto corrente , il Banco può chiudere anche immediatamente il conto e liquidarlo , compensandosi del proprio credito con la vendita della cauzione . ART . 16 . Per tutte le operazioni attinenti al servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani , i corrispondenti del Banco debbono tenere appositi libri , concordati col Banco stesso , che le regie Autorità italiane all ' estero , o speciali incaricati del Banco , hanno facoltà d ' ispezionare e controllare in ogni tempo , a semplice richiesta . DEI VAGLIA CAMBIARI . ART . 17 . Il Banco di Napoli è autorizzato a fabbricare un tipo di vaglia cambiario estero , speciale , del cui pagamento assume intera responsabilità . ART . 18 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in serie diverse , da determinarsi dal Banco , previa autorizzazione del Ministero del tesoro . Sono considerati di nessun valore i vaglia emessi per una somma che stia al di fuori dei limiti indicati dalla serie , salvo nel possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dall ' Ufficio emittente la somma depositata . ART . 19 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . I vaglia cambiari esteri devono indicare il limite della somma per la quale possono essere emessi , e portano , sul recto , la formula di obbligazione : « Il Banco di Napoli per questo vaglia cambiario , pagherà a N . N . lire italiane .... .... » . Possono emettersi al nome del richiedente , o d ' altra persona da lui designata , e debbono indicare : a ) il numero progressivo di emissione ; b ) il luogo e la data di emissione ; e ) il luogo di pagamento ; d ) la somma , espressa in cifre e in lettere , da pagarsi in Italia , in moneta legale italiana , oppure in oro , se così è chiesto dal mittente , nel qual caso però , dovrà poi essere fatta , a cura della Direzione generale del Banco , prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all ' articolo 22 , la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento ; e ) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente ; f ) la firma del corrispondente o del suo agente . ART . 20 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari sono , inoltre , provvisti di una matrice e di uno scontrino , nei quali il corrispondente deve scrivere tutti i dati che vi sono richiesti . La matrice è trattenuta dal corrispondente . Il vaglia insieme allo scontrino , si consegna al richiedente , il quale conserva quest ' ultimo presso di sé . ART . 21 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari esteri non sono trasmissibili per girata . Possono girarsi soltanto a favore del Banco di Napoli , con incarico di versare la valuta a Casse di risparmio , o di eseguirne il pagamento ad una o più persone , o enti , in determinate località . In tal caso il Banco resta autorizzato a prelevare dalla valuta del vaglia le spese postali occorrenti ad effettuare il pagamento . ART . 22 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati , giorno per giorno , su apposita distinta su modello prescritto dal Banco . Tale distinta deve spedirsi alla Direzione generale del Banco in fine di giornata , tutte le volte che abbia avuto luogo una emissione di titoli . Il Banco in base alle indicazioni contenute nella cennata distinta , provvederà a trasmettere le disposizioni di pagamento alle piazze designate . ART . 23 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 . ) . La materiale estinzione dei vaglia cambiari esteri non può aver luogo in una piazza diversa da quella indicata sul titolo , salvo contraria disposizione della Direzione generale del Banco . Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento , o il locale rappresentante o corrispondente del Banco . Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante o corrispondente , sono pagabili dalle filiali della Banca d ' Italia , sul continente , e da quelle del Banco di Sicilia , in Sicilia , e dove manchino le une e le altre dall ' Ufficio postale del luogo . ART . 24 . Nei rapporti tra il Banco di Napoli e gli altri due istituti di emissione resta stabilito che i vaglia esteri , pagati dai detti istituti , saranno presentati e conteggiati nelle operazioni di riscontrata tra gli istituti medesimi , con le norme vigenti . ART . 25 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Nel caso di smarrimento o distruzione dichiarata , i vaglia possono essere duplicati per opera della Direzione generale del Banco di Napoli , a richiesta degli intestatari o dei mittenti , e i nuovi vaglia avranno la stessa intestazione di quelli smarriti o distrutti . Il pagamento del duplicato annulla l ' originale e viceversa . ART . 26 . La Direzione generale del Banco , basandosi sulle distinte di cui all ' articolo 22 , trasmetterà agli Uffici postali un avviso per ogni vaglia che debba dai medesimi essere pagato . Tali avvisi avranno corso in franchigia . ART . 27 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Gli Uffici postali , dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi , e dopo accertata l ' identità personale dei destinatari , nei modi prescritti dalle istruzioni , eseguiranno i singoli pagamenti . Sull ' importo dei titoli sarà corrisposto dal Banco un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni , e cioè : centesimi 5 fino a lire 10 » l0 » » 25 » 20 » » 50 » 30 » » 75 » 40 » » 100 aggiungendo , successivamente , centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire . Tale diritto sarà conteggiato direttamente tra il Ministero delle poste e telegrafi e il Banco di Napoli . ART . 28 . I titoli pagati saranno descritti dagli Uffici sulle note di pagamento dei vaglia interni , e trasmessi , con questi , al Ministero nei modi e termini consueti . ART . 29 . I vaglia , il cui importo debba a richiesta degli emigranti essere convertito in deposito nelle Casse postali di risparmio , siano tali vaglia trasmessi con la mediazione del Banco di Napoli o direttamente dagli stessi emigrati , debbono essere sempre spediti al Ministero delle poste e dei telegrafi , Servizio dei risparmi con la relativa domanda , contenente le necessarie indicazioni . Nessuna ingerenza dovranno per ciò avere gli Uffici postali nell ' accettazione di siffatti depositi , che è riservata esclusivamente al Ministero . ART . 30 . Abrogato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 . ART . 31 . Mensilmente , od anche , occorrendo , a periodi minori , il Ministero delle poste e dei telegrafi comunicherà alla Direzione generale del Banco l ' elenco documentato dei vaglia pagati dagli Uffici postali , nonché di quelli convertiti in libretti postali di risparmio , e la Direzione stessa ne rimborserà l ' ammontare alla Cassa centrale del Ministero .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . È cittadino per nascita : l ° il figlio di padre cittadino ; 2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana , né quella di altro Stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene ; 3° chi è nato nel Regno , se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana , né quella di altro Stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono . Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume , fino a prova in contrario , nato nel Regno . 2 . Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato , ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge . È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre , anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità . Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato , conserva il proprio stato di cittadinanza ma può entro l ' anno dal riconoscimento , o dalla dichiarazione giudiziale , dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione . Le disposizioni del presente articolo si applicano , anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell ' art . 193 del Codice civile . 3 . Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino : 1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato ; 2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana ; 3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n . 2 di voler conservare la cittadinanza straniera . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l ' avo paterno siano stati cittadini per nascita . 4 . La cittadinanza , italiana , comprendente il godimento dei diritti politici , può essere concessa per decreto reale , previo parere favorevole del Consiglio di Stato : 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano , anche all ' estero ; 2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno ; 3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all ' Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana ; 4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge , se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione . 5 . Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato . 6 . La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all ' Italia servigi di eccezionale importanza . 7 . Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali , il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero , dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita , conserva la cittadinanza italiana , ma divenuto maggiorenne o emancipato , può rinunziarvi . 8 . Perde la cittadinanza : 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all ' estero la propria residenza ; 2° chi , avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera , dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana , e stabilisca o abbia stabilito all ' estero la propria residenza . Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all ' estero ; 3° chi , avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera , vi persista nonostante l ' intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l ' impiego o il servizio . La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare , salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali . 9 . Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista : 1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dallo Stato ; 2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dallo Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all ' impiego o al servizio militare all ' estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano , ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l ' anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno ; 3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera . Tuttavia nei casi indicati ai numeri 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca . Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi o su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri 2 e 3 se l ' ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo , ed altrimenti entro il termine di sei mesi . È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz ' obbligo di stabilire la residenza nel Regno , in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva , per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza . In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo . 10 . La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito , anche se esista separazione personale fra coniugi . La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana . La conserva anche vedova salvoché , ritenendo o trasportando al l ' estero la sua residenza , riacquisti la cittadinanza di origine . La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana , sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi . In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri , e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza . Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento , qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto . 11 . Se il marito cittadino diviene straniero la moglie che mantenga comune con lui la residenza , perde la cittadinanza italiana , sempreché acquisti quella del marito ; ma può riacquistarla secondo le disposizioni dell ' articolo precedente . Se il marito straniero diviene cittadino , la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza . Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali , a termini dell ' articolo successivo , acquistino la nuova cittadinanza del padre , può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria . 12 . I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini , salvo elle risiedendo all ' estero conservino , secondo la legge dello Stato a cui appartengono , la cittadinanza straniera . Il figlio però dello straniero per nascita , divenuto cittadino , può , entro l ' anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione , dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine . I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri , quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale , e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero . Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9 . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto . Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove , nozze , rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto . 13 . L ' acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi , non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite . Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa . 14 . Chiunque risieda nel Regno , e non abbia la cittadinanza italiana , né quella di un altro Stato , è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all ' esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare . 15 . È equiparato al territorio del Regno , per gli effetti della presente legge , il territorio delle Colonie italiane , salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano . 16 . Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono essere fatte all ' ufficiale di stato civile del comune , dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza , o ad un regio agente diplomatico o consolare all ' estero . La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali . Disposizioni transitorie . 17 . Con l ' entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile , l ' art . 36 della legge sull ' emigrazione 31 gennaio 1901 , n . 23 , la legge 17 maggio 1906 , n . 217 , e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge . Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento di diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno . Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali . 18 . Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge senza il godimento dei diritti politici , potranno conseguirla per decreto reale , previo parere favorevole del Consiglio di Stato , quando concorrano le condizioni previste nell ' art . 4 . 19 . Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica , se non pei fatti posteriori all ' entrata in vigore di questa . Ma coloro che , al momento dell ' entrata in vigore della presente legge , hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti , potranno entro l ' anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero , che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime . Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero , potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell ' entrata in vigore della presente legge , anche se i termini siano scaduti , salvo che , potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore , abbiano omesso di farla . 20 . Il Governo stabilirà con decreto reale , udito il parere del Consiglio di Stato , le norme per l ' applicazione della presente legge , che entrerà in vigore il 1° luglio 1912 .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Lo straniero che vuole ottenere la cittadinanza ai sensi dell ' art . 4 della legge deve farne domanda al Ministero dell ' interno e produrre , oltre i documenti necessari a dimostrare che egli trovasi in una delle condizioni previste dal detto articolo , i seguenti altri debitamente autenticati : 1° atto di nascita ; 2° certificato di situazione di famiglia ; 3° certificato penale del paese di origine . È in facoltà del Ministero di richiedere , a seconda dei casi , altri documenti . La domanda od i documenti possono presentarsi agli agenti diplomatici e consolari italiani all ' estero , che li trasmetteranno al Ministero dell ' interno . 2 . Lo straniero che ha ottenuto la cittadinanza non è ammesso all ' esercizio dei diritti politici , se non quando possegga i requisiti e adempia alle condizioni prescritte dalle leggi dello Stato . 3 . Il giuramento di cui all ' art . 5 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla consegna del decreto al concessionario : nel Regno , innanzi all ' ufficiale di stato civile del luogo di residenza , o all ' estero dinanzi ad un agente diplomatico o consolare . Questi rilascia all ' interessato copia del verbale di giuramento e ne trasmette immediatamente un ' altra copia al sindaco del comune del Regno dove il naturalizzato ha la residenza ; e nel caso che il naturalizzato risieda all ' estero , al sindaco del Comune del Regno che venga da lui indicato , ed in mancanza di tale indicazione , al sindaco di Roma . L ' ufficiale di stato civile innanzi a cui venne prestato il giuramento , o al quale è trasmessa copia del detto verbale , provvede alla trascrizione del decreto negli atti dello stato civile del comune , e dà immediata notizia della avvenuta trascrizione al Ministero dell ' interno . Trascorsi sei mesi dalla data della consegna del decreto , l ' interessato non è ammesso a prestare giuramento , se non dimostri con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell ' interno , la permanenza dei requisiti , in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza . 4 . La consegna del decreto di concessione della cittadinanza è fatta , nel Regno , dal ricevitore del registro , o all ' estero dall ' agente diplomatico o consolare del luogo dove il concessionario risiede . La consegna deve essere preceduta dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma della legge 13 settembre 1874 , n . 2086 . 5 . La rinunzia di cui all ' art . 7 della legge , deve essere fatta dinanzi all ' agente diplomatico o consolare del luogo dove il rinunziante risiede . L ' agente la tra - scrivo in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell ' interno , che ne curerà a mezzo dell ' autorità competente , la trascrizione nei registri dello stato civile del Regno . 6 . La rinunzia alla cittadinanza e la dichiarazione di trasferimento di residenza di cui al n . 2 dell ' art . 8 della legge , devono essere fatte nel Regno dinanzi all ' ufficiale di stato civile del comune dove il cittadino risiede . Se egli ha già trasferito all ' estero la sua residenza , la rinunzia alla cittadinanza può farsi dinanzi all ' agente diplomatico o consolare del luogo , nel modo stabilito dall ' articolo precedente . La dispensa dalla condizione di trasferimento della residenza all ' estero , è accordata con decreto del ministero dell ' interno . La intimazione di cui al n . 3 dell ' art . 8 è fatta con decreto del ministro dell ' interno , con effetto dal giorno della notificazione all ' interessato . 7 . Agli effetti dell ' art . 9 , n . 2 , della , legge , la prova di avere rinunziato all ' impiego o al servizio militare all ' estero , deve essere data al Ministero dell ' interno , il quale ne dà notizia all ' ufficiale dello stato civile del comune dove l ' interessato ha stabilito o intende stabilire la propria residenza . L ' inibizione per impedire che si verifichi il riacquisto della cittadinanza nonostante l ' adempimento delle con - dizioni stabilite al n . 2 o al n . 3 dell ' art . 9 della legge , deve essere fatta con decreto del ministro dell ' interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale . Il decreto può riferirsi anche a determinate categorie di persone . La preventiva permissione del riacquisto della cittadinanza , a termini dell ' ultimo capoverso dell ' art . 9 della legge , è accordata con decreto del ministro dell ' interno . L ' ufficiale di stato civile elle abbia ricevuto la dichiarazione di elezione di residenza , a termini dell ' art . 25 del regolamento 21 settembre 1901 , n . 445 , o a cui altrimenti consti la residenza medesima , dove informarne immediatamente il ministero dell ' interno . Nel ricevere la detta dichiarazione l ' ufficiale deve far presenti al dichiarante le norme relative al ricupero della cittadinanza , e il modo di ottemperarvi . 8 . Le dichiarazioni prevedute nella legge possono . essere fatte all ' ufficiale di stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza , o ad un regio agente diplomatico o consolare all ' estero . Quando si tratta di emigrati che ritornino nel Regno , su nave italiana , le dette dichiarazioni possono essere fatte al capitano della nave . Questi le riceve su apposito registro , ne rilascia copia agli interessati , e deposita il registro stesso presso l ' autorità marittima del porto di approdo nel Regno , la quale trasmette copia delle dichiarazioni agli ufficiali di stato civile dei comuni dove i dichiaranti risiedono . 9 . Quando la legge richiede per l ' acquisto o il ricupero della cittadinanza la dimostrazione della residenza nel Regno per un tempo determinato , nei relativi certificati devono attestarsi le notevoli interruzioni prodotte da periodi di dimora all ' estero . 10 . Per le domande di acquisto della cittadinanza italiana pervenute al Ministero dell ' interno anteriormente al 10 luglio 1912 , si applicheranno le norme delle leggi preesistenti . 11 . Agli effetti della legge nulla è innovato alle norme vigenti per legge o consuetudine nelle colonie , relativamente alla distinzione fra cittadini italiani e sudditi coloniali .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli italiani appartenenti alle terre irredente , i quali , durante la presente guerra , abbiano , servito con fedeltà ed onore , nell ' esercito o nell ' armata italiana , possono , a loro domanda , conseguire la cittadinanza italiana , a tutti gli effetti dell ' art . 4 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 . Il servizio deve essere prestato per un periodo di tempo non minore di un anno ; ma si riterrà sufficiente anche un periodo minore se il servizio sia stato sospeso o interrotto per ferite in guerra o per altra causa inerente al servizio stesso . 2 . La concessione è fatta con decreto reale , su proposta del ministro dell ' interno , in base all ' attestazione del comandante del reparto , dalla quale risulti il servizio militare prestato , ed avrà piena efficacia senza l ' adempimento prescritto dall ' art . 5 della legge anzidetta . Esso sarà trascritto negli atti dello stato civile del comune designato dal richiedente . 3 . L ' appartenenza del richiedente alle terre irredente qualora non possa risultare da atti dello stato civile o dalle autorità militari italiane , può dimostrarsi anche mediante atti di notorietà od equipollenti . 4 . Tutti gli atti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza in forza del presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa o spesa . 5 . Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli stranieri i quali , per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all ' art . 3 della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall ' articolo stesso , non possono , durante la presente guerra , ritardare l ' esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita . Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che , presentatisi alla visita per l ' arruolamento , siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finché duri tale inabilità . 2 . Le disposizioni del precedente art . 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi . Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi . dalla data di entrata in vigore del presente decreto , sempre che non compiano prima il 22° anno di età .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . In Tripolitania sono considerati cittadini italiani , a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto : 1° i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto , dovunque residenti , che non godono già dell ' effettiva qualità di cittadini o sudditi stranieri , conformemente alle leggi italiane ; 2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente ; 3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti se il padre è ignoto , o non ha la cittadinanza italiana , né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato ; 40 chi è nato in Tripolitania se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana , né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato ; 5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti . 2 . Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri si presumono avere la qualità di cittadini come all ' art . 1 .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . In Cirenaica sono considerati cittadini italiani , a norma dello disposizioni contenute nel presente decreto : 1° i nati in Cirenaica alla data del presente decreto , dovunque residenti , che non godano già dell ' effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani ; ovvero di cittadini o sudditi stranieri , conformemente alle leggi italiane ; 2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente ; 3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti , se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana , né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato ; 4° chi è nato in Cirenaica se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana , né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato ; 5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti .
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Per coloro che nei territori annessi al Regno d ' Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di San Germano , tale diritto sarà accertato dal comune di pertinenza . A questo scopo ogni comune delle nuove provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall ' entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace . Contemporaneamente alla sua pubblicazione , la lista sarà comunicata dal comune all ' autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all ' autorità indicata nell ' art . 8 del Regio decreto 18 novembre 1920 , n . 1655 , esteso ai territori adriatici con il Regio decreto 30 dicembre 1920 , n . 1861 . 2 . Entro un mese dalla notificazione della lista può essere presentato al comune , reclamo in iscritto per nuove iscrizioni , per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni . Sui reclami decide l ' autorità politica su indicata . Quando si tratti di decisioni dell ' autorità politica distrettuale , è ammesso contro le stesse il ricorso all ' autorità politica provinciale , da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite dell ' autorità politica di prima istanza . Contro le decisioni dell ' autorità politica provinciale non è ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato . 3 . Indipendentemente dalle decisioni su reclami e ricorsi , l ' autorità politica distrettuale entro i primi quattordici giorni dalla pubblicazione della lista e l ' autorità politica provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà di introdurre rettifiche d ' ufficio nelle liste . Contro tali rettifiche ( iscrizioni nuove , cancellazioni , correzioni ) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e termini stabiliti all ' art . 2 . Diritto di opzione . 4 . Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell ' art . 72 e seguenti del trattato di San Germano , devono farne dichiarazione scritta entro un anno dall ' entrata in vigore del trattato stesso , e cioè entro il 15 luglio 1921 . La dichiarazione va presentata al comune di pertinenza o di residenza , che rilascia al richiedente un ' attestazione di ricevuta . 5 . Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana decide la autorità politica provinciale , sentita una commissione . da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni distretto politico . Queste commissioni che hanno voto consultivo , sono nominate per le città con proprio statuto dal capo dell ' autorità politica provinciale e per gli altri distretti politici dal commissario civile per il distretto politico e presiedute da un magistrato da designarsi dal presidente della Corte d ' appello . 6 . Contro le decisioni dell ' autorità politica provinciale che dovranno essere pubblicate nei comuni di pertinenza e residenza , può essere presentato , entro quindici giorni dalla pubblicazione , il ricorso all ' ufficio centrale per le nuove provincie del Regno presso la presidenza del consiglio dei ministri , che decide definitivamente , sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato . 7 . Le disposizioni degli articoli 4 , 5 e 6 del presente decreto si applicano anche ai casi di opzione previsti dagli articoli 78 e 80 del Trattato di San Germano . Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate all ' autorità politica provinciale competente per ragione di territorio , avuto riguardo al comune annesso in cui il dichiarante aveva precedentemente il diritto di pertinenza , o al comune nel quale il dichiarante abbia stabilito o intenda di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio . Altri modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza . 8 . Per la durata di un anno dall ' entrata in vigore di questo decreto , le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa , previo parere della commissione di cui all ' art . 5 , a coloro per i quali , non verificandosi le condizioni previste nei precedenti articoli , risulti dimostrato : 1° che risiedano entro i confini delle nuove provincie del Regno ininterrottamente da almeno venti anni , salvo interruzioni di soggiorno dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell ' autorità austriaca ; 2° che abbiano adottato quale lingua d ' uso la lingua italiana o conoscano tale lingua a voce e in iscritto ; 3° che abbiano conseguito , per il caso dell ' acquisto della cittadinanza italiana , l ' assicurazione della pertinenza ad un comune delle nuove provincie ; 4° che siano nati entro i confini delle nuove provincie , oppure da almeno dieci anni vi posseggano un immobile inscritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso periodo vi esercitino una professione , un commercio , un ' industria od un mestiere . Non sarà richiesto in questi casi il certificato di svincolo della cittadinanza d ' origine . Persone giuridiche . 9 . Il riconoscimento del carattere italiano delle persone giuridiche agli effetti dell ' art . 75 del Trattato di San Germano non potrà essere negato , oltre che alle istituzioni di diritto pubblico e agli altri enti morali che abbiano sede nelle nuove provincie : 1° alle società commerciali nelle quali due terzi di soci siano o diventino cittadini italiani e almeno due terzi del capitale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventino cittadini italiani ; 2° alle società anonime nelle quali il consiglio d ' amministrazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito in azioni nominative di cui almeno due terzi intestate a tali cittadini italiani ; 3° ai consorzi registrati a garanzia limitata ( cooperative ) nei quali la direzione sia composta per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e le quote sieno intestate per due terzi a tali cittadini italiani . 10 . La decisione nei casi previsti all ' articolo precedente , spetta all ' autorità politica provinciale , sentito il tribunale quando trattisi di società o consorzi registrati . Contro tali decisioni e contro le decisioni della stessa autorità politica provinciale in altri casi che rientrino nell ' àmbito dell ' art . 75 del Trattato di San Germano , è ammesso entro quindici giorni il ricorso all ' ufficio centrale per le nuove provincie del Regno , il quale decide definitivamente sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato . Disposizioni generali . 11 . Il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , e comprende il godimento dei diritti politici . 12 . Agli effetti del Trattato di San Germano e delle conseguenti disposizioni interne e internazionali le persone fisiche e giuridiche alle quali sulla base del presente decreto sia concessa la cittadinanza italiana che ad esse non spetti di pieno diritto , sono da considerarsi quali cittadini italiani di pieno diritto . 13 . Le donne maritate seguono , per quanto si attiene al presente decreto , la condizione del marito e i figli minori di diciotto anni quella dei genitori . I figli che alla pubblicazione di questo decreto abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età , vanno considerati ed agiscono indipendentemente , sia per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto , sia per la dichiarazione di opzione e per i reclami , i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto . Gli orfani ad altre persone che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti , sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi locali . 14 . Le dichiarazioni , le domande , i reclami , i ricorsi e ogni altro atto necessario all ' esecuzione di questo decreto , sono esenti da qualsiasi tassa , bollo od altra spesa . 15 . Il presidente del Consiglio dei ministri , ministro segretario di Stato per gli affari dell ' interno stabilirà le norme per l ' applicazione del presente decreto , che entra in vigore nell ' ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno .